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    Modifiche in materia di licenziamento disciplinare

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    Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 gennaio 2016 ha approvato il testo dello Schema di decreto delegato su “Modifiche in materia di licenziamento disciplinare”, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera s) della Legge 124/2015 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, meglio conosciuta come Legge Madia di Riforma della PA (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 ).

    Ultimo aggiornamento Sabato 23 Aprile 2016 11:42
     

    Appalti: voci di offerta pari a zero

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    N. 477/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 1197 Reg. Ric.
    ANNO 2010
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 1197 del 2010, proposto da:
    P. S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Greco, Pierpaolo Salvatore Pugliano, Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso L. B. in Bologna, via ...omissis...;
    contro
    Azienda Usl Bologna-U.O.C. Acquisti, Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna S.Orsola-Malpighi, Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara S. Anna; Azienda U.S.L. di Bologna, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Argnani, Rosaria Russo Valentini, con domicilio eletto presso Maria Rosaria Russo Valentini in Bologna, via Marconi 34;
    nei confronti di
    B. S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Gabriele Terzi, Federica Terzi, con domicilio eletto presso Giovanni Delucca in Bologna, via D'Azeglio N. 39;
    per l'annullamento
    della Determina prot.54 del 3 agosto 2010, con la quale l'Azienda USL di Bologna ha disposto l'aggiudicazione definitiva in favore della B. Srl della procedura ristretta n. 31/2010 per la fornitura di sistemi per lo smaltimento di rifiuti biologici per l'Azienda USL di Bologna, l'Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Sant'Orsola Malpighi e l'Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara Sant'Anna;
    - della nota prot.n. 99670/05-01 del 4 agosto 2010, con la quale la Amministrazione aggiudicatrice ha comunicato - ai sensi dell'art.79 D.Legs n. 163/2006 e s.m.i. - l'aggiudicazione definitiva disposta in favore della B. Srl;
    - di tutti i verbali di gara, nella parte in cui è stata ammessa alla procedura la controinteressata; sono stati attribuiti i punteggi massimi alla B.; è stata collocata al primo posto la B.;
    - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale; ancorchè di data e tenore sconosciuti, che incidano sfavorevolmente nella sfera giuridica della ricorrente;
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda U.S.L. di Bologna e di B. S.r.l.;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2011 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    Oggetto di ricorso è l'aggiudicazione a B. s.r.l., da parte di Azienda USL Bologna e altri, della fornitura quinquennale di sistemi di smaltimento biologici per un totale di Euro 4.504.760, unitamente ai verbali di gara, nelle parti in cui è stata ammessa, valutata e classificata prima B. srl con punti 98/100 contro gli 89.29/100 della seconda classificata P. s.p.a., odierna ricorrente.
    Riferisce la ricorrente che mentre nell'offerta economica è indicato come costo di manutenzione e noleggio delle apparecchiature l'importo annuale di zero euro, nell'offerta tecnica è indicato un dettagliato e dispendioso servizio di manutenzione/assistenza affidato a una ditta esterna.
    Di conseguenza la Commissione di gara avrebbe dovuto escludere dalla gara la B. per l'assoluta contraddittorietà tra offerta economica e offerta tecnica.
    Inoltre è stata premiata con il massimo punteggio tecnico una macchina che, a distanza di quasi due mesi, non riesce ad essere installata: il che dimostra la illegittimità dell'intera procedura nelle parti in cui l'offerta della B. è stata ammessa e poi valutata più vantaggiosa con 48 punti.
    In sede di giustificazioni l'odierna controinteressata si è limitata a dichiarare che la ditta produttrice dei prodotti monouso e delle apparecchiature aveva concesso dei "rilevanti sconti" senza indicare quali, senza spiegare in che modo tale sconto aveva permesso un ribasso di oltre il 43% e senza fornire alcuna motivazione sui costi di manutenzione e di noleggio delle macchine maceratrici pari a zero euro.
    Ciò nonostante, nel verbale n. 6 del 29 luglio 2010 la Commissione di gara ha disposto l'aggiudicazione in via provvisoria, così dichiarando: "Si procede alla lettura delle motivazioni che, se pur sintetiche, garantiscono il pieno rispetto delle norme in materia di costi di manodopera, di sicurezza e costi generali "
    Ciò comporta la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 241/1990 e s.m.i., atteso che la Commissione di gara non ha fornito alcuna motivazione sul giudizio di congruità dell'offerta della B..
    Sono evidenti sia la chiara anomalia e insostenibilità dell'offerta presentata dalla controinteressata che l'illegittimità del sub procedimento di verifica dell'anomalia compiuto dalla Commissione di gara in aperta violazione di quanto disposto dagli artt. 86-89 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché la disparità di trattamento per mancata esclusione della B., il difetto istruttorio e di motivazione in quanto la Commissione di gara ha concluso il procedimento di verifica della congruità con esito positivo senza fornire alcuna motivazione, la illogicità e la contraddittorietà tra offerta tecnica ed economica, l'erroneità dei presupposti e il travisamento di atti e fatti, lo sviamento, la manifesta ingiustizia per il danno di entità economica rilevantissima alla ricorrente, la violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e la violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost.
    Dall'esame della documentazione amministrativa è emerso inoltre che la B. non aveva inserito nella busta amministrativa, come espressamente richiesto dalla lettera di invito, alcuna dichiarazione di subappalto di parte del servizio/fornitura
    Il Capitolato Speciale, all'art. 4 prevedeva "La consegna iniziale delle nuove apparecchiature dovrà essere ultimata entro 45 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione della fornitura. Qualora la ditta non provveda alla consegna iniziale delle apparecchiature entro i termini previsti l'Azienda potrà dichiarare decaduta l'aggiudicazione e disporre l'incameramento della cauzione definitiva "
    In altri termini l'impresa aggiudicataria aveva l'obbligo - previsto a pena di decadenza dall'aggiudicazione - di consegnare le nuove apparecchiature entro 45 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.
    Sono abbondantemente trascorsi i 45 giorni per la consegna senza che la B. abbia adempiuto al proprio obbligo.
    L'Amministrazione, pertanto, era tenuta - ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Speciale - a dichiarare decaduta dall'aggiudicazione la B. e a disporre, di conseguenza, l'aggiudicazione in favore della P. (collocatasi al secondo posto della graduatoria).
    Infine, la lettera di invito - con riferimento alla busta C), pagine 7 e 8 - prevedeva: "Terza busta, ugualmente sigillata, e riportante la dicitura "CONTIENE ELABORATI TECNICI" contenente la seguente documentazione Per i presidi monouso. 6) Copia del listino di tali prodotti senza l'indicazione del prezzo ".
    Orbene, dall' esame della documentazione ottenuta in sede di accesso è emerso che nell'offerta tecnica della B. non è presente il documento n. 6, ossia la "copia del listino di tali prodotti senza l'indicazione del prezzo".
    Resistono l'amministrazione e la controinteressata aggiudicataria, B. s.r.l.
    Secondo la ricorrente, non si giustificherebbe un canone di manutenzione dei macchinari pari a zero euro, a fronte di un subappalto oneroso a carico dell'impresa aggiudicataria.
    E' invece pacifico in giurisprudenza come nulla vieti ad un'impresa concorrente di offrire gratuitamente prestazioni accessorie quali manutenzione e noleggio di apparecchiature, a fronte di un costo dei prodotti di consumo aumentato fino a ricomprendervi anche il corrispettivo del servizio.
    Nella fattispecie, mentre P. S.p.a. propone prodotti monouso ad un costo nettamente inferiore al prezzo offerto da B. S.r.l., quest'ultima distribuisce il canone di manutenzione e noleggio delle apparecchiature all'interno del corrispettivo per i beni consumabili.
    "Nessuna norma o principio generale vieta alle imprese concorrenti all'aggiudicazione di un appalto di offrire, relativamente a determinate voci dell'offerta, un prezzo pari a zero: chè anzi si trova condivisibilmente affermato in giurisprudenza che è illegittima, in mancanza di espressa previsione da parte della lex specialis, l'esclusione da una gara di appalto di forniture di un 'impresa concorrente la cui offerta indicava, in relazione ad alcune voci a base d'asta, un prezzo pari a zero, considerato che questo costituisce valida espressione di una proposta economica, conveniente per la stazione appaltante, cui resterà la possibilità di verificare la congruità complessiva dell'offerta in chiave di possibile anomalia" (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 16 settembre 2008, n. 2269; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 3 luglio 2008, n. 6820; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 3 dicembre 2007, n. 3645, Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 settembre 2009, n. 5583; Consiglio di Stato, Sez. V, 28 novembre 2005, n. 6651).
    Dal prospetto di raffronto tra l'offerta economica di B. e l'offerta economica di P. (doc. n. 10 della controinteressata), risulta che, se l'aggiudicataria ha presentato un'offerta economica con canone di manutenzione e noleggio pari a zero, ciò ha trovato compensazione nel prezzo unitario dei presidi monouso dalla stessa offerti, che è mediamente maggiore di quello offerto da P. S.r.l., talvolta addirittura doppio.
    I prezzi praticati dalla controinteressata sui presidi monouso sono infatti mediamente superiori di un volta e mezzo rispetto a quelli praticati da P. per gli stessi articoli.
    La giurisprudenza maggioritaria ha costantemente affermato che "la congruità dell'offerta deve essere valutata globalmente prendendo a tal fine in esame tutti gli elementi che la costituiscono" (Cons.
    St. n. 4949/06, Cons. St. Sez. V, n. 4323/03, Cons. St. n. 1351/02; Con.
    St. Sez. IV n. 1787/03; Cons. St. Sez. VI, 2908/00; Tar Trentino - Alto Adige, Trento Sez. I n. 154/08; Tar Calabria, Catanzaro, n. 1054/07; Tar Lazio, Roma, Sez. III, n. 2982/05; Tar Veneto, sez. I n. 1204/01)
    II giudizio sull'anomalia deve cioè valutare l'offerta nel suo complesso;l'offerta presenta le necessarie garanzie di serietà ove le voci sottostimate siano compensate da altre sovrastimate, in modo da renderla nel complesso congrua (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, n. 4187/01).
    Infatti "il giudizio di congruità delle offerte che appaiono prima face anormalmente basse, non mira a ricercare specifiche inesattezze di ogni elemento dell'offerta, bensì a valutare se, globalmente considerata, l'offerta stessa sia seria ed attendibile, e se i prezzi offerti trovino rispondenza nella realtà, sia di mercato che aziendale, cioè se gli stessi siano verosimili in relazione alle modalità con cui si svolge il lavoro, alle dimensioni dell'azienda, alla capacità di effettuare acquisti convenienti o di realizzare particolari economie, anche di scala" (Tar Lazio, Roma, sez. III, n. 5313/08).
    Nelle sue giustificazioni (doc. 12 della stessa), B. ha specificato che la società produttrice dei dispositivi monouso e delle apparecchiature "Vortex", in considerazione dell'entità dell'appalto e del relativo fatturato, dei vantaggi indiretti che esso può procurare in termini di prestigio e di prequalificazione per successivi appalti pubblici, potè praticarle sconti particolarmente rilevanti.
    Ciò corrisponde ai criteri di verifica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 87 D.Lgs. 163/2006, laddove alla lett. c) si prevede che le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente rientrino fra le giustificazioni ammissibili (c.f.r. Cons. St. sez. IV, n. 882/02, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, n. 6478/08)
    E la controinteressata ha prodotto la dichiarazione del sig. J. H. alla sig.ra M. M., legale rappresentante di B., datata 30/03/2010, contenente l'offerta di rilevanti sconti sui prezzi dei monouso, condizionata ad un ordinativo minimo annuale (c.f.r. doc.n. 13).
    Peraltro, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, la motivazione del provvedimento che ritiene congrua l'offerta anomala può semplicemente essere espressa per relationem, cioè facendo riferimento alle giustificazioni presentate e ritenute persuasive dalla S.A. (Cons.
    St., sez. IV n. 1658/07; Cons. St., sez. V n. 5314/05; Id., sez. IV, n. 3554/04; Id., sez. VI, n. 1080/04; Tar Lazio, Roma, sez. III quarter n. 2919/08; Tar Toscana, sez. IV n. 233/08)
    E "mentre il provvedimento amministrativo che ritiene l'offerta anomala deve essere puntualmente motivato, quello che ritiene l'offerta non anomala non abbisogna di una motivazione analitica, essendo sufficiente anche un rinvio alle argomentazioni e giustificazioni della parte che ha formulato l'offerta sottoposta a verifica con esito positivo" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 aprile 2009, n. 2384; Consiglio di Stato, Sez. V, 10 febbraio 2009, n. 748; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 11 settembre 2008, n. 3967).
    Va considerato anche che il giudizio di verifica della congruità di un'offerta anomala ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme e costituisce esercizio di un potere tecnico - discrezionale insindacabile in sede di legittimità, salvo che per illogicità, errore di fatto o difetto di istruttoria e/o motivazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 9 novembre 2009, n. 6987; Sez. IV, 20 maggio 2008, n. 2348; Sez. VI, 25 settembre 2007, n. 4933; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 11 settembre 2008, n. 3967).
    La ricorrente sostiene altresì (secondo motivo) che l'Amministrazione appaltante avrebbe dovuto escludere B. dalla gara o dichiararla decaduta dall'aggiudicazione a causa dei numerosi problemi tecnici verificatisi in sede di installazione dei macchinari, ma tale pretesa non ha nulla a che vedere con la natura esclusivamente impugnatoria dell'azione proposta avverso l'aggiudicazione.
    Quanto al terzo motivo, i documenti che devono essere inseriti a pena di esclusione all'interno della busta "B" sono espressamente indicati nella lettera di invito, e fra questi non rientra la dichiarazione prevista dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.
    Dunque, quand'anche nell'offerta tecnica l'odierna controinteressata avesse previsto di subappaltare le prestazioni di manutenzione (il che è contestato tra le parti) senza tuttavia inserire l'apposita dichiarazione tra la documentazione amministrativa, ciò non comporterebbe affatto esclusione dell'offerta, mancando nella lettera di invito un'espressa comminatoria in tal senso.
    Mentre la questione della subappaltabilità o meno di alcune prestazioni non concerne la procedura di gara, bensì la successiva esecuzione del contratto d'appalto.
    Vale a dire che l'assenza tra i documenti amministrativi della dichiarazione ex art. 118 del Codice dei Contratti Pubblici potrebbe al massimo comportare il futuro rigetto dell'istanza di autorizzazione al subappalto, giammai l'esclusione dell'offerta.
    Anche la clausola contenuta nell'art. 4 del Capitolato speciale, invocata con il quarto motivo, riguarda esclusivamente la fase esecutiva del contratto.
    La ricorrente non ha alcun interesse ad eccepire un eventuale inadempimento contrattuale dell'appaltatore, posto che il Capitolato speciale disciplina i rapporti tra le parti del contratto e non regolamenta invece la procedura di gara.
    Comunque, la USL ha esattamente rilevato che il termine di 45 giorni per la consegna dei macchinari a noleggio non può che decorrere dal raggiungimento dell'accordo con i referenti aziendali, accordo che nel caso di specie è intervenuto il 16 settembre 2010 ed a cui è seguita la richiesta di installazione solo in data 24.9.2010 (doc. 14 della controinteressata).
    In ogni caso la decadenza dall'aggiudicazione è una sanzione facoltativa che può essere adottata discrezionalmente dal committente in caso di grave inadempimento.
    Non sussiste, pertanto, alcun diritto della ricorrente ad ottenerla.
    Da ultimo (quinto motivo), l'aggiudicataria B. S.r.I. ha correttamente inserito nella busta "C", contenente l'offerta tecnica, la "Copia del listino di tali prodotti senza l'indicazione del prezzo", depositata in atti dalla USL con il n. 45.
    Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
    Le spese seguono la soccombenza.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Emilia Romagna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
    Condanna la ricorrente a rimborsare all'amministrazione e alla controinteressata le spese e gli onorari del giudizio, che liquida in euro 8.000 (ottomila) oltre IVA e CPA in favore di ciascuna delle parti resistenti, per complessivi euro 16.000 (sedicimila) oltre IVA e CPA.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Giancarlo Mozzarelli
    L'ESTENSORE
    Alberto Pasi
    IL CONSIGLIERE
    Bruno Lelli
     
    Depositata in Segreteria il 18 maggio 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Limiti alla "cristallizzazione" della media di gara

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    N. 01112/2015

    REG.PROV.COLL. N. 04092/2014 REG.RIC.

     

    REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
    (Sezione Prima)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 4092 del 2014, proposto da:

    La Gardenia Costruzioni Soc. Coop.., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Ribaudo e Francesco Carità, con domicilio eletto presso lo studio legale Ribaudo, in Palermo, via Mariano Stabile n. 241;

    contro

    - il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

    - l’Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado “Alia-Roccapalumba-Valledolmo”; in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;

    nei confronti di

    - Russo Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Palermo, viale Libertà n. 171;

    - Comune di Valledolmo, non costituito in giudizio;

    per l'annullamento

    - del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione provvisoria in favore della ditta La Gardenia costruzioni s.r.l. del 25.10.2014 e di contestuale aggiudicazione provvisoria in favore della ditta Russo Costruzioni s.r.l. nella gara mediante procedura aperta, per l’affidamento di lavori di riqualificazione dell'Istituto Comprensivo Statale "Alia-Roccapalumba­Valledolmo" in relazione alla sicurezza, accessibilità ed attratività dell'edificio, secondo quanto previsto dal PON ASSE 11 " Qualità degli ambienti scolastici" (CIG 5836864C89);

    - del provvedimento di aggiudicazione definitiva giusta comunicazione PROT. N. 12740/C12/C14 del'11/11/2014, in favore della ditta Russo Costruzioni s.r.l. della gara per l'affidamento di lavori di riqualificazione dell'Istituto Comprensivo Statale "Alia Roccapalumba Valledolmo" in relazione alla sicurezza, accessibilità ed attrattività dell'edificio, secondo quanto previsto dal PON ASSE Il " Qualità degli Ambienti Scolastici" (CIG 5836864C89);

    - tutti i verbali di gara della procedura aperta per l'affidamento di lavori di riqualificazione dell'Istituto Comprensivo Statale (CIG 5836864C89);

    - del provvedimento prot. n.13455/C12 dell'istituto Comprensivo Statale Alia Roccapalumba -Valledolmo di rigetto del preavviso dell'odierno ricorso ex art. 243-bis D.lgs. 163/2006;

    - di ogni altro provvedimento presupposto e consequenziale;

    E PER IL RICONOSCIMENTO

    del diritto del ricorrente alla aggiudicazione e gara a procedura aperta di lavori di ririqualificazione dell'Istituto Comprensivo "Alia-Roccapaluinba­Valledolmo" in relazione alla sicurezza, accessibilità ed attrattività dell'edificio, secondo quanto previsto dal PON ASSE 11 " Qualità degli Ambienti tici" (CIG 5836864C89) ed alla stipula del relativo contratto

    NONCHÉ

    la condanna al risarcimento del danno ingiusto patito dalla ricorrente in conseguenza della illegittimità dei provvedimenti impugnati, attraverso la reintegrazione in forma specifica, ovvero per equivalente con riserva di determinare l'importo nel corso del giudizio;

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado “Alia-Roccapalumba­Valledolmo”;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata Russo Costruzioni s.r.l., con le relative deduzioni difensive;

    Vista la documentazione prodotta dalla resistente amministrazione statale;

    Vista l’ordinanza cautelare n. 15/2015, confermata dal C.G.A. con ordinanza n. 167/2015;

    Viste la memoria conclusiva depositata dalla ricorrente e la replica della controinteressata;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Visti gli artt. 119 e 120 cod. proc. amm.;

    Relatore il primo referendario Maria Cappellano;

    Uditi all’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2015 i difensori della controinteressata e delle resistenti amministrazioni, presenti come da verbale;

    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

    FATTO

    A. – Con ricorso passato per la notifica in data 11 dicembre 2014, notificato nelle date 12-15-16 dicembre e depositato il successivo 19 dicembre, la società La Gardenia Costruzioni Soc. Coop. (d’ora in poi solo

    “La Gardenia”) – concorrente per l’aggiudicazione dell’appalto di lavori di riqualificazione dell'Istituto Comprensivo Statale "Alia Roccapalumba Valledolmo" in relazione alla sicurezza, accessibilità ed attrattività dell'edificio, secondo quanto previsto dal PON ASSE Il " Qualità degli Ambienti Scolastici", indetto dal medesimo Istituto, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso – ha impugnato l’aggiudicazione definitiva della gara, e gli atti presupposti, disposta dall’intimato Istituto Scolastico in favore dell’Impresa Russo Costruzioni s.r.l. (d’ora in poi solo “Russo”).

    Espone:

    - di avere partecipato al bando di gara, pubblicato in data 16.09.2014, per l’aggiudicazione dei lavori in interesse, e di essere stata individuata come aggiudicataria provvisoria, come da verbale n. 2 del 16.10.2014;

    - che, tuttavia, il seggio di gara, a seguito di una istanza di accesso agli atti formulata dalla ditta Russo, ha disposto, in sede di autotutela, la riammissione della ditta Capobianco Giuseppe, inizialmente esclusa, con conseguente rideterminazione della soglia di anomalia e aggiudicazione provvisoria in favore della ditta Russo;

    - che, oltre al ricalcolo della media, il seggio di gara ha proceduto altresì ad effettuare l’arrotondamento a tre decimali, senza variazione in ordine alla prima e alla seconda classificata, con conseguente conferma della aggiudicazione definitiva in favore dell’odierna controinteressata (Russo).

    Si duole, quindi, delle determinazioni assunte dalla stazione appaltante – la quale ha anche rigettato il preavviso di ricorso ex art. 243 bis d. lgs. n. 163/2006 - affidando il gravame alle censure di:

    I) violazione e falsa applicazione art. 38 comma 2 bis d. l.gs. 163/2006 – eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della causa tipica – difetto di istruttoria – insufficienza della motivazione – arbitrarietà manifesta, in quanto la nuova determinazione della soglia di anomalia si pone in contrasto con l’art. 38,

    co. 2 bis, ult. inciso, il quale pone come linea di demarcazione, ai fini del calcolo delle medie, la definizione della fase di regolarizzazione e/o esclusione delle offerte; né consente il postumo arrotondamento dei ribassi a tre cifre decimali, il quale, peraltro, se applicato nella seduta in cui la ricorrente era stata indicata come aggiudicataria provvisoria, non avrebbe mutato detto esito;

    II) violazione e falsa applicazione del protocollo di legalità di cui all’art. 17 del bando di gara – eccesso di potere – arbitrarietà manifesta, in quanto la ditta Russo non ha reso apposita dichiarazione, prevista tassativamente a pena di esclusione dalla Clausola 2 del protocollo di legalità di cui all’art. 17 della lex specialis di gara, concernente l’impegno in caso di aggiudicazione al rispetto degli obblighi sociali e di sicurezza nel lavoro.

    Ha, quindi, chiesto l’annullamento degli atti impugnati, con il favore delle spese, il riconoscimento del diritto a conseguire l’aggiudicazione con ristoro in forma specifica; e, in subordine, il risarcimento dei danni per equivalente.

    1. – Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Istituto Comprensivo Statale “Alia-Roccapalumba­Valledolmo ”, depositando documentazione.
    2. – Si è costituita in giudizio la ditta Russo, chiedendo la reiezione del ricorso, in quanto infondato.
    3. – Con ordinanza n. 15/2015, confermata dal C.G.A. con ordinanza n. 167/2015, è stata respinta l’istanza cautelare per ritenuta insussistenza del requisito del fumus boni iuris.
    4. – In vista della discussione del ricorso nel merito, la ricorrente ha depositato memoria conclusiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso, cui ha replicato la controinteressata; quindi, all’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2015 la causa è stata posta in decisione.

    DIRITTO

    1. – Viene in decisione il ricorso promosso dalla ditta La Gardenia avverso l’aggiudicazione definitiva, disposta in favore della ditta Russo, dell’appalto di lavori di riqualificazione dell'Istituto Comprensivo Statale "Alia Roccapalumba Valledolmo" in relazione alla sicurezza, accessibilità ed attrattività dell'edificio, secondo quanto previsto dal PON ASSE Il " Qualità degli Ambienti Scolastici", indetto dal medesimo Istituto, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso.
    2. – Ritiene il Collegio di confermare la delibazione assunta in fase cautelare – pure confermata dal Giudice di appello – atteso che il ricorso non merita accoglimento.
    3. – Deve premettersi, per una migliore comprensione dei fatti di causa, che la ricorrente, risultata inizialmente aggiudicataria provvisoria dell’appalto di lavori con aggiudicazione al prezzo più basso (indicazione di ribasso percentuale), ha gravato l’aggiudicazione definitiva in favore della ditta Russo, avvenuta a causa della riammissione in gara di una concorrente inizialmente esclusa, con ricalcolo della media e della soglia di anomalia; censurando, altresì, il ricalcolo effettuato dalla stazione appaltante, sia dei ribassi percentuali sia, conseguentemente, della soglia di anomalia – previsto dal disciplinare di gara e inizialmente non applicato – con l’applicazione dell’arrotondamento dei ribassi a tre cifre decimali.

    La ricorrente ha, infine, censurato l’ammissione della ditta Russo per asserita carenza di una delle dichiarazioni (clausola n. 2) prevista dall’art. 17 del bando di gara.

    C.1. – Con il primo articolato motivo la ricorrente, al fine di sostenere l’illegittimità degli atti - pur non censurando la decisione della p.a., in sé, di riammettere la concorrente inizialmente esclusa - si duole dell’incidenza che tale riammissione ha avuto sulla graduatoria per asserito contrasto con l’art. 38, co. 2 bis, ultimo periodo, del d. lgs. n. 163/2006.

    La censura non merita adesione.

    E’ necessario riportare l’intero comma 2 bis dell’art. 38, introdotto dall’art. 39 del d.l. n. 90/2014 e modificato, in sede di conversione, dalla l. n. 114/2014, al fine di stabilire se detta disposizione sia applicabile alla fattispecie concreta:

    2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

    La disposizione in commento ha, nella prima parte, ampliato il cd. “soccorso istruttorio”, sancendone definitivamente la doverosità, e reso possibile la regolarizzazione delle posizioni (i.e.: “dichiarazioni” e “elementi”), con esclusione delle partecipanti solo a seguito del vano decorso del termine assegnato; la norma ha anche indicato un ristretto termine (dieci giorni), entro il quale va effettuato tale obbligatorio passaggio procedimentale, all’evidente fine di accelerare ulteriormente le procedure di gara, oltre che di evitare la proposizione di ricorsi avverso l’esito della gara per mere carenze documentali.

    Il legislatore ha introdotto le corrispondenti modifiche anche nell’art. 46

    del d. lgs. n. 163/2006, sicché il soccorso istruttorio trova applicazione anche per ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, secondo quanto disposto dall’art. 46, co. 1 ter, del Codice dei Contratti con un espresso rinvio all’art. 38, co. 2 bis (co. 1 ter, aggiunto dall’ art. 39, co. 2, d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114/2014).

    Il disegno complessivo è, dunque, quello di rendere obbligatorio, per “ogni ipotesi” di dichiarazione o elemento essenziale, incompleto o mancante, l’avvio di un procedimento di regolarizzazione ed integrazione, con un’istruttoria veloce preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni, di norma prima della valutazione dell’ammissibilità dell’offerta, autorizzando la sanzione espulsiva quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell’impresa concorrente, dell’obbligo di integrazione documentale entro il termine perentorio accordato, a tal fine, dalla stazione appaltante (v. T.A.R. Sicilia, Sez. I, 9 gennaio 2015, n. 78).

    Ciò premesso, e precisandosi che detta normativa è applicabile ratione temporis alla gara in interesse (bando del 16.09.2014), nella prospettazione di parte ricorrente il seggio di gara, nel determinarsi - nell’esercizio del potere di autotutela stimolato dall’istanza di accesso presentata dall’odierna controinteressata – a riammettere l’impresa Capobianco, originariamente ed immediatamente esclusa sebbene la documentazione asseritamente mancante (avvalimento di impresa terza) fosse presente negli atti di gara, avrebbe violato l’ultima parte dell’art. 38 co. 2 bis.

    Ritiene il Collegio che la norma, seppure non chiarissima nella sua formulazione, non possa prestarsi nel caso di specie a tale interpretazione.

    Va in primo luogo rilevato che l’ultimo inciso del richiamato art. 38 co. 2 bis deve necessariamente essere letto unitamente alla prima parte dello stesso comma (2 bis), il quale, come già chiarito, impone alla p.a. procedente di

    aprire un contraddittorio con le imprese concorrenti, la cui dichiarazione sostitutiva ex art. 38, co. 2, d. lgs. n. 163/2006 presenti una lacuna, o alle quali manchino taluni elementi; con conseguente “cristallizzazione” delle operazioni di gara solo, come testualmente indicato, “successivamente” a questa (doverosa) fase.

    Nel caso di specie, va anche rilevato che il rinvio a tale nuova disposizione era espressamente previsto dalla legge di gara (v. punto 19, lett. g), del bando); mentre, non risulta che tale fase sia stata effettivamente posta in essere, con conseguente esclusione dalla gara di un’impresa, la quale, peraltro, risultava avere presentato la documentazione relativa all’avvalimento, ritenuta inizialmente (ed erroneamente) mancante; circostanza questa, che già di per sé è indicativa del conseguente legittimo esercizio, sotto tale profilo, dello ius poenitendi.

    In secondo luogo, deve osservarsi che, anche a seguito della nuova formulazione dell’art. 38, co. 2 bis, permane l’obbligo per la stazione appaltante di riammettere in gara il concorrente illegittimamente escluso e di rinnovare gli atti di gara frattanto posti in essere; e che detta disposizione - nel prevedere l’irrilevanza ai fini del calcolo di medie nella procedura di affidamento e di individuazione della soglia di anomalie delle offerte delle variazioni intervenute (anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale) successivamente alle fasi di ammissioni, regolarizzazione o esclusione delle offerte - intende impedire il formarsi di un interesse (strumentale) al ricorso in capo al soggetto, non utilmente collocato in graduatoria, che contesti l’altrui ammissione o esclusione dalla gara al fine di acquisire una chance di aggiudicazione, derivante dalla necessità di ricalcolare medie o rideterminare soglie di anomalia (T.A.R. Sicilia, Sez. III, 13 febbraio 2015, n. 449).

    Ritiene, pertanto, il Collegio che il novellato art. 38 non inibisce ex se il potere di autotutela della p.a. in un caso – qual è quello in esame - in cui la

    stessa stazione appaltante non ha posto in essere la doverosa e presupposta attività di “soccorso istruttorio”, preordinata ad addivenire alla “cristallizzazione” della media e della relativa graduatoria; e che un’interpretazione della norma nel senso di escludere tout court, in sede di gara, l’esercizio di detto potere si porrebbe al di fuori del sistema giuridico, nel quale è contemplato l’esercizio dello ius poenitendi non solo in generale, con la l. n. 241/1990, ma anche nello specifico settore degli appalti per tutti gli atti di gara, come desumibile dal tenore testuale dell’art. 11, co. 9, d. lgs. n. 163/2006; diversamente, si rischierebbe di ledere il principio della par condicio competitorum.

    Non convincono le argomentazioni esposte dalla ricorrente nella memoria conclusiva, in quanto la fattispecie oggetto del menzionato precedente atteneva al caso, non sovrapponibile a quello in esame, del concorrente, il quale, avendo (semplicemente) partecipato alla gara, ha inteso far valere il proprio interesse strumentale alla rivisitazione della graduatoria, chiedendo l’inserimento e/o l’esclusione di una o più concorrenti, al fine di conseguire l’aggiudicazione (cfr. T.A.R. Sardegna, n. 218/2015).

    Vale la pena evidenziare, altresì, stante anche la novità delle questioni sottoposte all’esame del Collegio, che un’interpretazione dell’art. 38 co. 2 bis nel senso della intangibilità sempre e comunque della graduatoria potrebbe prestare il fianco a dubbi di legittimità costituzionale, non ritenendosi comunque sufficiente, quantomeno per quanto attiene alla effettività di una tutela in forma specifica (che è poi sempre quella chiesta da chi intende avere l’aggiudicazione dell’appalto), un mero risarcimento per equivalente a chi, invece, a seguito del corretto svolgimento della procedura di gara, sarebbe risultato aggiudicatario.

    A quanto appena esposto e rilevato, deve anche aggiungersi che la disposizione in commento non prescrive una precisa cadenza temporale per l’avvio e la definizione di tale sub procedimento di regolarizzazione,

    non essendo neppure chiaro se detta fase, doverosa, debba collocarsi a monte (con qualche aggravio in termini di celerità) o a valle della fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche; con possibile conseguente configurazione dell’attività posta in essere dalla p.a. nella fase immediatamente successiva all’apertura delle offerte economiche non tanto come espressione del tradizionale ius poenitendi, di carattere discrezionale, ma come (doverosa) attuazione di una serie di adempimenti obbligatori.

    Non è peregrino, in altri termini, affermare che la graduatoria formata prima dello svolgimento di tale fase obbligatoria, non avendo “scontato” proprio il momento della regolarizzazione – se applicabile - non possa ritenersi “cristallizzata”, in quanto verrebbe frustrata proprio la ratio complessiva della disposizione in esame.

    Del resto, sul piano interpretativo e sistematico, costituisce indiretta conferma della insussistenza di una assoluta intangibilità della media e della graduatoria – se non alle precise condizioni previste dal citato comma 2 bis – la previsione contenuta nell’art. 48, co. 2, del d. lgs. n. 163/2006, il quale, con riferimento alla verifica successiva all’aggiudicazione, prevede che, nel caso in cui l’aggiudicatario e il concorrente che segue in graduatoria non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni, si procede (oltre all’applicazione delle sanzioni previste dal comma 1) alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

    C.2. – Non merita adesione neppure il secondo motivo, con cui la ricorrente si duole dell’applicazione dell’arrotondamento a tre cifre decimali dei ribassi percentuali.

    Va preliminarmente rilevato che tale censura si scontra con la previsione contenuta nell’art. 3 del disciplinare di gara, peraltro non impugnato, il quale ha chiaramente previsto, in caso di offerte con quattro o più decimali, l’arrotondamento della terza cifra decimale all’unità superiore qualora la

    quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

    Per consolidata giurisprudenza – che il Collegio condivide e dalla quale non ravvisa ragioni giuridiche per discostarsi – tenuto conto del carattere convenzionale delle medie e in assenza di previsioni normative di segno contrario, è legittima la previsione del bando di gara sull’arrotondamento; e tenuto conto, altresì, che la ricorrente non ha comunque censurato il disciplinare di gara in parte qua (v. C.G.A., 21 luglio 2008, n. 601).

    Una volta premessa la correttezza di tale attività (vincolata) del seggio di gara, il Collegio non può che confermare quanto già rilevato in sede cautelare in ordine alla inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, tenuto conto della circostanza, su cui tra breve ci si soffermerà, per cui la ricorrente, avendo presentato un’offerta esattamente corrispondente alla soglia di anomalia che verrebbe a determinarsi (35,328) con l’applicazione dell’arrotondamento, verrebbe automaticamente esclusa in base al disciplinare (pag. 17, n. 2), applicativo, sul punto, dell’art. 122, co. 9, del d. lgs. n. 163/2006, espressamente richiamato.

    La ricorrente sostiene, nella memoria conclusiva, che questo Giudice avrebbe errato nel ritenere sussistente la carenza di interesse, rispetto a tale specifica censura.

    L’assunto va decisamente respinto.

    Intanto deve chiarirsi che proprio la stessa tesi prospettata dalla ricorrente – cioè, che nulla sarebbe cambiato rispetto alla sua aggiudicazione, anche in caso di arrotondamento a tre cifre dei ribassi – conferma la valutazione resa già in fase cautelare, in quanto non si comprende quale specifico interesse sorregga la censura sull’applicazione dell’arrotondamento, il quale, seguendo la stessa prospettazione della istante, non muterebbe la realtà come determinatasi originariamente.

    La doglianza, quindi, alla luce di quanto sostenuto dalla stessa ricorrente, è già palesemente inammissibile.

    Ciò premesso, ritiene il Collegio che sia assolutamente aderente agli oggettivi dati di fatto (anche matematici) la ricostruzione già indicata nell’ordinanza cautelare.

    Ed invero, la ragione per la quale la ricorrente si preoccupa di muovere apposita censura avverso l’applicazione dell’arrotondamento è data proprio dalla circostanza che, presupponendo ipoteticamente come illegittima la revisione della soglia di anomalia a seguito della riammissione della ditta Capobianco - e tenendo, quindi, immutata, la graduatoria originariamente stabilita - l’applicazione dell’arrotondamento (a tre cifre) dei ribassi e, conseguentemente, della loro media (soglia di anomalia), comporterebbe la sicura esclusione della ricorrente dalla gara, in quanto la predetta, come accennato, risulta avere presentato un ribasso, che, arrotondato a tre cifre, risulterebbe pari alla soglia di anomalia come rideterminata a seguito del previsto arrotondamento.

    A tal fine, non è superfluo rammentare che, secondo le chiare previsioni della legge di gara:

    - la percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di tre decimali. In caso di offerte con quattro o più decimali la terza cifra decimale sarà arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pario superiore a cinque (cfr. pag. 15 disciplinare);

    - l’individuazione della soglia di anomalia è indicata come ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse..., in conformità a quanto previsto dall’art. 86 del Codice dei contratti, espressamente richiamato unitamente all’art. 122, co. 9, dello stesso codice (v. pag. 15, n. 4 disciplinare);

    - la ricorrente, con l’applicazione dell’arrotondamento, avendo presentato un’offerta esattamente corrispondente alla soglia di anomalia che verrebbe a determinarsi (35,328), dovrebbe essere, pertanto, automaticamente esclusa in base al disciplinare (pag. 17, n. 2).

    Ciò premesso, va anche aggiunto che elementari principi matematici impongono che, se, come previsto dal capitolato, la soglia di anomalia si determina in base ai ribassi percentuali, i quali devono essere espressi in tre cifre con eventuale arrotondamento, la soglia che si determina non potrà che avere un numero di cifre decimali pari a quello dei valori, da cui essa è stata determinata.

    Pertanto, contrariamente a quanto incautamente sostenuto dalla ricorrente a pag. 12 della memoria conclusiva, non sussiste alcuna erronea indicazione nell’ordinanza cautelare n. 15/2015.

    C.3. – Non merita accoglimento neppure il terzo motivo, con cui si sostiene che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa per la carenza della dichiarazione da rendere secondo l’allegato 4.

    Occorre in primo luogo precisare che la legge di gara non prevedeva espressamente la sanzione espulsiva per la eventuale mancanza della dichiarazione relativa alla “clausola n. 2” di cui al bando; e che, comunque, una dichiarazione sostanzialmente avente il medesimo contenuto era contenuta nel punto 28 dell’allegato 2 al disciplinare di gara, debitamente compilato e prodotto dalla ditta Russo, la quale ha, peraltro, utilizzato il modulo indicato dalla stazione appaltante, nel quale non era stato inserito il riferimento alla suddetta clausola.

    Ciò premesso, è troncante, ad avviso del Collegio, la considerazione che a venire in rilievo è una carenza all’interno di una complessiva dichiarazione, rispetto alla quale il seggio di gara avrebbe potuto e dovuto, al più, chiedere l’integrazione della stessa, ai sensi del citato art. 38, co. 2 bis, come modificato dall’art. 39 del d.l. n. 90/2014, applicabile alla procedura in interesse in base al terzo comma dello stesso art. 39 (bando pubblicato il 16.09.2014: in tal senso, v. T.A.R. Sicilia, sez. I, 29 aprile 2015, n. 1040).

    In tal senso questa Sezione si è già espressa per il caso, analogo, della mancata presentazione della dichiarazione degli impegni contenuti nei c.d.

    "protocolli di legalità" da parte della Ditta, statuendo nel senso della illegittimità della causa espulsiva, superabile dalla Pubblica amministrazione con il potere di soccorso istruttorio (v. T.A.R. Sicilia, sez. I, 9 gennaio 2015, n. 78, che ha ritenuto illegittima l’esclusione dalla gara di una ditta, la quale non aveva prodotto interamente la dichiarazione sul protocollo di legalità, in applicazione delle nuove disposizioni contenute nell’art. 38, co. 2 bis).

    1. – Per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato, con salvezza di tutti gli atti impugnati.
    2. – Considerata la parziale novità delle questioni, si ritengono sussistere i presupposti per compensare tra le parti costituite le spese di giudizio; mentre, nulla deve statuirsi nei riguardi del Comune di Valledolmo, non costituito in giudizio.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

    Compensa tra tutte le parti costituite le spese di giudizio; nulla spese nei riguardi del Comune di Valledolmo.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

    Nicolo' Monteleone, Presidente

    Caterina Criscenti, Consigliere

    Maria Cappellano, Primo Referendario, Estensore

    L'ESTENSORE                              IL PRESIDENTE

     

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA
    Il 11/05/2015
    IL SEGRETARIO
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

    Ultimo aggiornamento Martedì 12 Maggio 2015 15:55
     

    Vita militare: modalità di valutazione

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    N. 1171/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 2439 Reg. Ric.
    ANNO 2007
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 2439 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
    R. A., rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Scuderi e Sergio Cosentino, con domicilio eletto presso il loro studio in Catania, via V. Giuffrida, 37;
    contro
    Ministero della Difesa - Dipartimento Generale Personale Militare, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui Uffici è domiciliato per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
    per l'annullamento
    - quanto al ricorso introduttivo, del documento valutativo numero 23, relativo al periodo compreso dal 26 agosto 2006 al 15 marzo 2007, nel quale si attesta una valutazione complessiva per il ricorrente "superiore alla media" anziché "eccellente", e degli atti antecedenti o successivi, presupposti, connessi e consequenziali;
    - quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, del medesimo provvedimento nonchè del successivo provvedimento compilato il 12 ottobre 2007, consegnato al ricorrente 25 ottobre 2007, e degli atti antecedenti o successivi, presupposti, connessi e consequenziali;
    - quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, della nota del 20 dicembre 2007 di esclusione del ricorrente dalla valutazione per la selezione per l'undicesimo corso ISSMI (Corso Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze), per mancato possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 del F.O.M. n. 24 del 13 giugno 2007, e degli atti antecedenti o successivi, presupposti, connessi e consequenziali;
    - quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti, del verbale del 27 novembre 2007 di esclusione del ricorrente dalla valutazione per la selezione per l'undicesimo corso ISSMI, "ai sensi dell'articolo 2.1 della direttiva applicativa", e degli atti antecedenti o successivi, presupposti, connessi e consequenziali.
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2011 il dott. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    Con il ricorso introduttivo, il ricorrente, Capitano di Corvetta la in servizio presso il Nucleo Supporto Sommergibili di Augusta dal settembre 2007, impugnava la scheda valutativa n. 23, relativa al periodo compreso dal 26 agosto 2006 al 15 marzo 2007, nella quale si attestava una valutazione complessiva per il ricorrente "superiore alla media" anziché "eccellente", deducendone vari profili di illegittimità.
    Successivamente alla proposizione del ricorso, l'Amm.ne annullava in autotutela detta scheda, sostituendola con un nuovo documento caratteristico, compilato il 12 ottobre 2007, consegnato al ricorrente 25 ottobre 2007, ma il ricorrente, ritenendo lo stesso affetto da numerosi vizi, lo impugnava con primo ricorso per motivi aggiunti.
    Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ricorreva avverso la nota del 20 dicembre 2007 di esclusione dalla valutazione per la selezione per l'undicesimo corso ISSMI (Corso Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze); l'esclusione veniva motivata dal mancato possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 del F.O.M. n. 24 del 13 giugno 2007, con riferimento alla scheda valutativa relativa al periodo compreso dal 26 agosto 2006 al 15 marzo 2007, nella quale il ricorrente era stato valuto "superiore alla media" anziché "eccellente".
    Con un terzo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente impugnava il verbale del 27 novembre 2007 di esclusione dalla valutazione per la selezione per l'undicesimo corso ISSMI, "ai sensi dell'articolo 2.1 della direttiva applicativa".
    L' Amm.ne si costituiva in giudizio, producendo documenti e memoria.
    Le parti hanno poi prodotto memorie e documenti in vista dell'Udienza di merito.
    Quindi, all'Udienza del giorno 19 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
    DIRITTO
    I. Come riportato nelle premesse, il ricorso introduttivo è volto all'annullamento della scheda valutativa n. 23 afferente al periodo dal 26 agosto 2006 al 15 marzo 2007, nella parte in cui riconosce al ricorrente una qualifica superiore alla media e del relativo giudizio finale, nonché degli atti presupposti e connessi.
    Come già esposto sopra, successivamente alla proposizione del ricorso, l'Amm.ne annullava in autotutela detta scheda, sostituendola con un nuovo documento caratteristico, compilato il 12 ottobre 2007: pertanto, il ricorso introduttivo è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
    II. Il ricorrente, ritenendo il documento caratteristico compilato il 12 ottobre 2007 affetto dai medesimi vizi già dedotti con il ricorso introduttivo, lo ha impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 5 dicembre 2007 e depositato il 12 dicembre 2007.
    Il ricorrente lamenta, con unica articolata censura, violazione del d.p.r. n. 213/2002 ed eccesso di potere sotto svariati profili.
    Il Collegio ritiene infondati tutti i profili di censura sollevati.
    Quanto alla doglianza secondo la quale nessun giudizio avrebbe potuto essere espresso in quanto al ricorrente nel periodo in questione non era stato assegnato alcun incarico specifico e comunque adeguato alla sua professionalità, con conseguente obbligo di astensione in capo al compilatore, il Collegio ritiene irrilevante la circostanza dell'assegnazione o meno di specifici compiti al fine dell'ottemperanza all'obbligo di redazione dei documenti caratteristici, i cui presupposti sono chiaramente indicati negli artt. 4 e 5 del d.p.r. citato.
    Com'è noto, i militari sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici i quali hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto ed obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate ed i risultati conseguiti. I documenti caratteristici sono costituiti dalla scheda valutativa, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione per gli ufficiali ed i sottufficiali; dal foglio matricolare, dallo specchio valutativo e dal rapporto informativo per i militari di truppa. I giudizi espressi nella scheda valutativa si concludono con l'attribuzione di una delle seguenti qualifiche: eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente.
    Il modello dei documenti caratteristici, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorità competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi sono stabiliti (per l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica e l'Arma dei carabinieri) dal D.P.R. 8 agosto 2002 n. 213 ("Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei carabinieri"che ha abrogato e sostituito il d.P.R. 15 giugno 1965 n. 1431), le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1 novembre 2002 (e che oggi risultano trasfuse nel D.Lgs. 15-3-2010 n. 66, recante il "Codice dell'ordinamento militare; cfr. artt. 1025 e segg.).
    Venendo agli ulteriori profili di censura articolati dal ricorrente, occorre premettere che la Giurisprudenza ha precisato che i documenti caratteristici contengono apprezzamenti che, pur fondandosi sulla totalità della condotta del militare, necessariamente prescindono dai singoli accadimenti, in quanto l'esigenza di circostanziare le mancanze riscontrate trova un limite nella natura delle schede valutative, che non sono cronache di avvenimenti, né costituiscono un articolato rendiconto delle attività del dipendente nel periodo considerato (T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 09 aprile 2008, n. 215).
    Le schede valutative e gli altri documenti periodici, basati ex lege su moduli, aggettivazioni e voci valutative precostituite, hanno, tra l'altro, il compito di illustrare le valutazioni dei compilatori in ordine alla personalità del militare ed alle sue qualità morali, culturali e professionali, caratteristiche che emergono dai comportamenti e dal complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi, senza, quindi, che sia necessario un elenco analitico di fatti o circostanze relative alla carriera del militare, e nemmeno l'assegnazione di specifici compiti, ben potendo essere sufficiente l'osservazione del militare il quale rimanga "a disposizione" dei superiori.
    Ciò detto, appare altresì infondato il richiamo all'istituto dell'astensione.
    L'art. 9 comma 1, lett. d), d.P.R. 15 giugno 1965 n. 1431 (poi sostituito con identica formulazione dall'art. 3 comma 1, lett. d, d.P.R. 8 agosto 2002 n. 213), non esaurisce l'intera disciplina dell'obbligo di astensione di compilatori e revisori, giacché essa costituisce espressione di un principio generale di trasparenza ed imparzialità,onde assicurare che il giudizio espresso sia sereno e non influenzato da circostanze che nulla hanno a che fare con il rendimento e le caratteristiche personali del valutato (tra le più recenti, T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 25 gennaio 2010, n. 153).
    Ma nel caso in questione, nessuna violazione di detto principio generale viene dedotta dal ricorrente, il quale erroneamente ritiene che, nel suo caso, l'obbligo di astensione scaturirebbe dalla mancanza di elementi sui quali basare il giudizio.
    Ne consegue l'infondatezza di tale ricostruzione.
    Infine, infondato si appalesa pure l'ultimo profilo di censura, relativo alla pretesa illegittimità della redazione del documento di valutazione da parte di un ufficiale di pari grado e pari decorrenza amministrativa del ricorrente.
    In disparte la circostanza che il profilo è stato irritualmente evidenziato in memoria, e non introdotto tempestivamente in sede di ricorso, in ogni caso lo stesso risulta infondato in punto di fatto, atteso che, come riporta lo stesso ricorrente, il divieto della compilazione dei documenti caratteristici previsto dall'articolo 3 comma 1 del d.p.r. 213/2002 riguarda il militare che rispetto al giudicando, a parità di grado, abbia minore anzianità assoluta o relativa, viceversa l'ufficiale compilatore, secondo quanto ammesso dallo stesso ricorrente, è in possesso della medesima anzianità assoluta.
    Quanto alla doglianza relativa al peggioramento dei giudizi rispetto alle precedenti e più favorevoli valutazioni, il Collegio ritiene di richiamarsi sul punto agli orientamenti giurisprudenziali anche della Sezione, ed in particolare, anzitutto, alla Giurisprudenza della Sezione secondo la quale "la valutazione costante degli appartenenti alle Forze dell'Ordine è basata sulla compilazione … di schede nelle quali, attraverso l'analisi di singole componenti, si giunge ad un giudizio complessivo sull'attività lavorativa prestata nel periodo di riferimento e nelle predette schede di valutazione i presupposti di fatto e le risultanze dell'istruttoria legittimamente non vengono evidenziate attraverso la compilazione di una motivazione di tipo discorsivo, bensì tramite l'attribuzione di giudizi a specifici profili della personalità e dell'attività lavorativa svolta dal dipendente, nonché con l'indicazione finale di un giudizio complessivo, sindacabile entro i limiti ristretti della manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto, attesa l'ampia discrezionalità di cui gode l'amministrazione (in termini T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 04 dicembre 2007, n. 1960).
    L'orientamento della Sezione si pone nel solco della costante giurisprudenza, secondo la quale i giudizi, formulati sugli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle forze armate dai superiori gerarchici con le schede valutative, sono caratterizzati da discrezionalità tecnica, comportando un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto; pertanto, impingendo direttamente nel merito dell'azione amministrativa, sono soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo entro i limiti ristretti della manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto (tra le più recenti, Consiglio Stato, sez. IV, 09 marzo 2011, n. 1519).
    Il giudizio complessivo espresso dal compilatore e dal revisore può essere estremamente sintetico, trovando una puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi analiticamente elencati nelle parti delle scheda afferenti alle qualità fisiche, morali, professionali, culturali e specifiche (cfr., Cons. St., sez. IV, 20 dicembre 2005 n. 7217). Per costante giurisprudenza, inoltre, i giudizi possono variare, senza che sia configurabile, per ciò solo, il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio successivo e quelli espressi nel periodo precedente e senza che sussista, a riguardo, alcun obbligo di motivazione specifica (cfr., Cons. St., sez. IV, 9 ottobre 2002 n. 5353; id., 22 febbraio 2002 n. 991; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 15 novembre 2002 n. 4420; TAR Toscana, sez. I, 1° febbraio 2005 n. 496).
    Ancora più decisamente, la Giurisprudenza ha ritenuto "inammissibili le argomentazioni dirette a censurare il merito delle valutazioni, assolutamente discrezionali, operate dai redattori dei contestati documenti caratteristici (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 22 aprile 2008, n. 1528) ".
    Ciò posto, il collegio ritiene l'operato dell'Amministrazione, nel caso specifico, immune da rilievi.
    In primo luogo, come detto, nessuna comparazione può esser fatta tra giudizi relativi a rapporti informativi che riguardino periodi di servizio diversi e tra loro autonomi (Cons Stato, IV, 10/12/2007 n. 6330).
    In secondo luogo, richiamati i principi giurisprudenziali sopra riportati, dai quali il Collegio non ritiene discostarsi, non si ravvisa nell'operato dell'Amm.ne il vizio di eccesso di potere, atteso che l'interessato non comprova la sussistenza di profili caratteriali, personali o professionali tali da far emergere "ictu oculi" (ossia nei limiti del sindacato di pura legittimità) l'inadeguatezza della valutazione attribuitagli.
    In definitiva, alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale i giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative sono espressione di discrezionalità tecnica, comportando una attenta valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare, dimostrate concretamente dal Militare, che come tali impingono direttamente nel merito dell'azione amministrativa e quindi sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su un evidente travisamento di fatti, le censure risultano infondate.
    IV. Il secondo e terzo ricorso per motivi aggiunti risultano infondati.
    Con il secondo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la nota del 20 dicembre 2007 di esclusione dalla valutazione per la selezione per l'undicesimo corso ISSMI (Corso Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze), per mancato possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 del F.O.M. n. 24 del 13 giugno 2007.
    Con il terzo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il verbale del 27 novembre 2007 di esclusione dalla valutazione per la selezione per l'undicesimo corso ISSMI, "ai sensi dell'articolo 2.1 della direttiva applicativa", atto conosciuto successivamente la proposizione della secondo ricorso per motivi aggiunti.
    Entrambi i gravami sostengono l'illegittimità dell'esclusione, avvenuta in esecuzione della disposizione generale (Foglio d'ordine della Marina Militare numero 24/2007, articolo 3, comma 1), la quale, ai fini dell'ammissione al corso in questione, richiede l'aver conseguito la qualifica di "eccellente" negli ultimi tre anni di servizio documentati.
    Ma il rigetto del primo ricorso per motivi aggiunti avverso il documento caratteristico impugnato determina l'infondatezza degli ulteriori motivi aggiunti avverso l'esclusione in questione, avvenuta in coerenza con quanto prescrive la disposizione di carattere generale avuto riguardo ai requisiti di ammissione.
    V. Conclusivamente, il ricorso introduttivo viene dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, i motivi aggiunti vengono respinti.
    Ragioni di equità, avuto riguardo alla natura della controversia ed alla oggettiva complessità della fattispecie, inducono il Collegio a disporre l'integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.
    P. Q. M.
    definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui connessi motivi aggiunti, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e rigetta i ricorsi per motivi aggiunti.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Calogero Ferlisi
    L'ESTENSORE
    Maria Stella Boscarino
    IL CONSIGLIERE
    Gabriella Guzzardi
     
    Depositata in Segreteria il 12 maggio 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Silenzio della Stazione appaltante dopo l'aggiudicazione provvisoria

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    N. 01710/2016 REG.PROV.COLL.

    N. 00226/2016 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

    (Sezione Terza)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 226 del 2016, proposto da: F.S. Ditta Individuale e I. S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall'avvocato Riccardo Rotigliano, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Filippo Cordova N.95;

    contro

    Comune di Marsala in Persona del Sindaco P.T. non costituito in giudizio;

    per l'accertamento dell’illegittimità

    del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Marsala sulla conclusione della procedura di gara per la valorizzazione archeologico di Lilibeo a Marsala;

    nonché per il risarcimento del danno ex art. 30, co. 2, c.p.a. anche a titolo di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c.;

     

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2016 la dott.ssa Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

     

    Considerato che con il ricorso indicato in epigrafe, la ditta F.S. esponeva che in data 30 dicembre 2010, con la determina n. 1655, il Comune di Marsala approvava il progetto avente ad oggetto la “Valorizzazione del parco archeologico di Lilibeo a Marsala”, approvando poi i bando di gara e che in data 10 aprile 2012 era approvata l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’odierno ricorrente alla quale faceva seguito la produzione della documentazione;

    Rilevato che la ricorrente comunicava in data 24 dicembre 2013 di aver ceduto il ramo d’azienda in favore della I. S.r.l. e che nonostante la diffida del Comune a concludere il procedimento l’Amministrazione è rimasta inerte;

    Rilevato che, pertanto, le istanti ricorrono per sentir accertare l’illegittimità del silenzio e per ottenere la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale;

    Rilevato che il Comune non si è costituito;

    Ritenuto che – come è stato affermato dalla giurisprudenza amministrativa (da ultimo, Tar Campania, della sezione I di Napoli con la sentenza del 13 maggio 2015 n. 2654) - ogni stazione appaltante, una volta avviato un procedimento di gara, non può tenere sospeso sine die il procedimento amministrativo ma ha l'obbligo di portarlo a conclusione sia attraverso l'assegnazione definitiva oppure attraverso l'eventuale ritiro, adeguatamente motivato, degli atti adottati;

    Ritenuto, pertanto, che per quanto concerne l’illegittimità del silenzio serbato, il ricorso è fondato e deve essere accolto e, per l’effetto, l’Amministrazione deve essere condannata ad adottare - nel termine di 30 giorni dalla notifica della presente sentenza - un motivato atto conclusivo in ordine alla definizione del procedimento di verifica sulla sospensione della procedura;

    Ritenuto che, per quanto concerne la domanda risarcitoria, la causa deve essere rimessa sul ruolo ordinario ex art. 117 co. 6 c.p.a., fissando sin d’ora la seconda udienza pubblica del mese di giugno 2017.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)

    parzialmente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie con riguardo al primo capo di domanda e per l’effetto – accertata l’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione, condanna quest’ultima ad adottare - nel termine di 30 giorni dalla notifica della presente sentenza - un motivato atto conclusivo in ordine alla definizione del procedimento di verifica sulla sospensione della procedura;

    Per quanto concerne la domanda risarcitoria, dispone la rimessione della causa sul ruolo ordinario ex art. 117 co. 6 c.p.a. ed è fissa sin d’ora la seconda udienza pubblica del mese di giugno 2017.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

    Solveig Cogliani, Presidente, Estensore

    Nicola Maisano, Consigliere

    Lucia Maria Brancatelli, Referendario

    IL PRESIDENTE, ESTENSORE

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA

    Il 12/07/2016

    IL SEGRETARIO

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

    Ultimo aggiornamento Martedì 19 Luglio 2016 15:51
     


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