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    Difetto di giurisdizione

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    REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 63/2004IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, composto dai signori magistrati:Luigi Passanisi - PresidenteGiuseppe Caruso - Consigliere, relatore / estensoreCaterina Criscenti - Primo Referendarioha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 748/2003, proposto dalla sig.ra Catena Napoli, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Antico ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria presso lo studio dell'avv. Gaetano Morisani, via D. Marvasi n. 5;C O N T R Oil Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, -rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria;P E R L' A N N U L L A M E N T O- del decreto del Ministero dell'interno ? Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, prot. n. B/2005/VT del 21 gennaio 2003, di rigetto dell'istanza avanzata dalla ricorrente per ottenere i benefici previsti dalla legge n. 302/1990 a favore delle vittime del terrorismo e della mafia;- del parere contrario espresso sulla predetta istanza dalla Commissione consultiva di cui al D.P.R. n. 510/1999, nella seduta del 20 novembre 2002;Visto il ricorso con i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;Vista la documentazione depositata in giudizio il 27 ottobre 2003, in esecuzione dell'ordinanza presidenziale istruttoria n. 21 del 30 settembre 2003;Vista la memoria depositata dalla ricorrente il 10 novembre 2003, a sostegno della propria difesa;Visti gli atti tutti della causa;Relatore il Consigliere Giuseppe Caruso;Uditi, nella pubblica udienza del 19 novembre 2003, l'avv. D. Antico per la ricorrente e l'avvocato dello Stato M. Borgo per l'amministrazione resistente;Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:F A T T O E D I R I T T OCon atto notificato l'1 aprile 2003 e depositato l'11 aprile 2003, la sig.ra Napoli impugna il decreto del Ministero dell'interno ? Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, prot. n. B/2005/VT del 21 gennaio 2003, di rigetto dell'istanza dalla stessa avanzata per ottenere i benefici previsti dalla legge n. 302/1990 a favore delle vittime del terrorismo e della mafia. Impugna altresì il parere contrario espresso sulla predetta istanza dalla Commissione consultiva di cui al D.P.R. n. 510/1999, nella seduta del 20 novembre 2002.La ricorrente fa presente di avere avanzato istanza di riconoscimento dei benefici previsti dalla legge n. 302/1990 nella qualità di vedova del sig. Michele Ferraro, ucciso il 26 luglio 1985 nella contrada Sacchinella del Comune di Taurianova.Avverso il diniego dell'amministrazione, deduce il seguente, articolato, motivo unico di censura:Violazione dell'art. 1, comma 2, lett. b), e dell'art. 7 della legge n.302/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, sviamento, difetto di istruttoria, manifesta incongruenza e contraddittorietà. Il provvedimento di diniego ometterebbe di considerare che il sig. Ferraro, al momento della sua uccisione, si era estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali praticati in precedenza, sicché, ai sensi delle disposizioni in epigrafe, la ricorrente avrebbe pieno titolo ai benefici richiesti.Con successiva memoria la ricorrente ha ribadito ed ampliato le sue argomentazioni, insistendo per l'accoglimento del gravame.Per l'amministrazione intimata si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato ed ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, chiedendo la sua reiezione.La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 19 novembre 2003.Il ricorso è inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.Ed invero, con riferimento a controversia del tutto analoga a quella odierna - sulla quale si era pronunciato in primo grado questo Tribunale, con sentenza, di rigetto nel merito, n. 700 del 25 maggio 1999, ed in grado d'appello il Consiglio di Stato, con decisione di conferma di quella del primo giudice, n. 1965 del 23 novembre 2000 - le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno di recente affermato la giurisdizione del giudice ordinario (Cass., SS.UU., 22 luglio 2003, n. 11377). Le Sezioni unite ritengono che "la discrezionalità della pubblica amministrazione nella corresponsione di contributi o indennità, che secondo la pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte esclude la titolarità di un diritto soggettivo in capo ai potenziali beneficiari, va intesa come libertà della pubblica amministrazione stessa di corrispondere o meno il contributo o l'indennità quando, all'esito di una eventuale istruttoria, non sia contestabile la sussistenza dei requisiti di legge in capo a tali beneficiari. L'attività diretta, invece, all'accertamento di tali requisiti, anche ove dovesse avere carattere non semplicemente ricognitivo, ma valutativo, è estranea al concetto di discrezionalità amministrativa. Applicando tali principi consegue che l'indennità per cui causa è oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo, in quanto in ordine alla sua corresponsione non residua alcun margine di discrezionalità, una volta che i competenti organi amministrativi abbiano compiuto, con esito favorevole per il richiedente, l'istruttoria".Il collegio non ha motivo di discostarsi dall'orientamento manifestato dalla Corte regolatrice della giurisdizione e ritiene, pertanto, di dover dichiarare inammissibile il ricorso in esame, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.Anche in considerazione della novità della questione di giurisdizione, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.P. Q. M.il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria ? dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.Spese compensate.Ordina all'autorità amministrativa di eseguire la presente sentenza.Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 19 novembre 2003.L' ESTENSORE IL PRESIDENTE F.to Giuseppe Caruso F.to Luigi Passanisi IL SEGRETARIO DEPOSITATA PRESSO LA Antonino Sgrò SEGRETERIA DEL T.A.R.OGGI 4 FEBBRAIO 2004
     

    Esecuzione provvedimento cautelare

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    N. 221-04 Reg. Sent.N. 4896 Reg. Gen. ANNO 2003IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z Asul ricorso n. 4896/2003 proposto da MONTE Giuseppe, rappresentato e difeso dall'Avv. Armando Profita ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, sito in Palermo, alla Piazza Ungheria n. 58;sul ricorso n. 4896/2003 proposto da MONTE Giuseppe, rappresentato e difeso dall'Avv. Armando Profita ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, sito in Palermo, alla Piazza Ungheria n. 58;controil Comune di Palermo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. A. M. Impinna ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura comunale, in Palermo;per l'ottemperanzadell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 700 c.p.c. dal Tribunale di Palermo, sez. Lavoro del 15.3.2003-18.3.2003, confermata dal Tribunale in composizione collegiale con ordinanza del 20.5.2003-22.5.2003; Visto il ricorso con i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;Visti gli atti tutti di causa;Designato relatore alla camera di consiglio del 21.11.2003 il Primo Referendario Maria Cristina Quiligotti, ed uditi l'Avv. Profita per il ricorrente e l'Avv. Impinna per l'Amministrazione resistente;FATTO E DIRITTOCon ricorso depositato il 19.9.2003, il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla ordinanza resa ai sensi dell'art. 700 c.p.c. dal Tribunale di Palermo, sez. Lavoro del 15.3.2003-18.3.2003, confermata dal Tribunale in composizione collegiale con ordinanza del 20.5.2003-22.5.2003, con la quale è stato ordinato al Comune di Palermo di attribuire al ricorrente le mansioni di Capo officina presso il Cantiere comunale.Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata depositando in data 21.11.2003, ossia alla camera di consiglio fissata per la trattazione del ricorso in oggetto, memoria con la quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito ed ha dedotto, nel merito, l'infondatezza del ricorso in esame, chiedendone il rigetto.Alla camera di consiglio del 21.11.2003, il ricorso è stato preso in decisione alla presenza dei procuratori delle parti che hanno insistito nelle rispettive difese.L'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso in oggetto per difetto di giurisdizione del giudice adito è fondata, atteso che "La possibilità di poter richiedere al giudice amministrativo di disporre in ordine all'ottemperanza dell'amministrazione al giudicato formatosi su sentenze emesse da altri giudici, non può estendersi ai provvedimenti cautelari, legati a situazioni di fatto puntuali e mutevoli, che esigono l'immanente controllo dello stesso giudice che li ha emanati" (Consiglio Stato, sez. IV, 9 aprile 1999, n. 602 ) e che è inderogabile l'applicazione dell'art. 669 duodecies c.p.c. ai fini dell'attuazione della misura cautelare da parte dello stesso giudice che la ha emessa (cfr. T.A.R. Sardegna, 28.2.2003, n. 254).Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.-------Spese compensate.------------------------------------------------Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.-----------------------------------------------------------Così deciso in Palermo il 21.11.2003, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:--------------------- Salvatore Veneziano, Consigliere Presidente f.f.- Cosimo Di Paola, Consigliere- Maria Cristina Quiligotti, Primo Referendario estensoreAngelo Pirrone, Segretario.Depositata in Segreteria il 27/01/2004Il FunzionarioLaura MalerbaI.B.
     


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