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    Attività "intramoenia" e remunerazione delle prestazioni sanitarie

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    N. 8405/2012 Reg. Prov. Coll.

    N. 3882 Reg. Ric.

    ANNO 2006

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 3882 del 2006, proposto da: S. Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Graziosi e Gianluca Bellini, con domicilio eletto presso Giuseppe Graziosi in Roma, via Orazio, 3;

    contro

    Azienda Usl Rm/C e Regione Lazio, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t.;

    per l'annullamento

    delle note del 21.10.05 e del 02.02.06 con le quali è stata richiesta l'emissione di nota di credito per il I e II trimestre 2005 rispettivamente per euro 54.076,79 e euro 269.214,87

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Vista l'ordinanza cautelare di questa Sezione 25.5.06, n. 2939;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2012 il dott. Ivo Correale e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO

    Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 18.4.2006 e depositato il successivo 3.5.2006, la S. spa (che gestiva la casa di Cura "F."), chiedeva l'annullamento, previa sospensione, delle note indicate in epigrafe relative al sostanziale disconoscimento dei ricoveri effettuati con il c.d. "codice 5" (ai sensi della Circolare regionale n. 39 dell'8.11.1999) nonché il conseguente accertamento del diritto a percepire la remunerazione di tali ricoveri, relativi all'attività libero-professionale intramurale, sia pure con una riduzione forfettaria del 10%, ai sensi della delibera di G.R. Lazio n. 2910 del 1997.

    Evidenziando la normativa ritenuta applicabile e l'interpretazione ritenuta più consona a logica della delibera regionale in questione, la ricorrente precisava che l'emissione delle due note di credito impugnate era dovuta, come da chiarimenti informali acquisiti, alla mancata accettazione del sistema informatico "SIO ASP" che aveva "accantonato" i ricoveri eseguiti in "codice 5" non riconoscendoli se destinatari erano medici dipendenti o strutturati che praticavano attività "intramurale".

    La ricorrente, quindi, lamentava quanto segue.

    "Violazione del combinato disposto art. 4, co. 10, D.Lgs. n. 502/92 del 30.12.1992 e successive integrazioni e modificazioni e dell'art. 6, co. 7, l. n. 724 del 23.12.1994. Errata applicazione delle disposizioni regionali attuative. Violazione del principio della libertà di scelta. Violazione art. 3, l. n. 241/90. Violazione art. 2041 c.c. carenza assoluta di motivazione. Illogicità manifesta. Violazione dei principi di buona fede ed affidamento".

    Le note impugnate non illustravano il motivo della perpetrata esclusione di determinati ricoveri e, comunque, era desumibile - in relazione agli importi relativi - che le stesse violavano la disciplina regionale negando la remunerazione, sia pure con riduzione forfettaria del 10%, per i ricoveri in "codice 5" effettuati con personale sanitario non in organico ovvero operante in regime intramurale e scelto direttamente dal paziente. Non si comprendeva, poi, come fosse comunque esclusa la degenza alberghiera e per quale ragione era mutato un orientamento invece seguito fino al 31.12.2004 in costanza del medesimo quadro normativo e senza alcuna previa comunicazione.

    Con l'ordinanza indicata in epigrafe, questa Sezione accoglieva la domanda cautelare.

    In prossimità della pubblica udienza del 4.4.2012, rinviata poi al 3.10.2012, parte ricorrente depositava una memoria ad integrazione delle proprie tesi difensive.

    Alla pubblica udienza del 3.10.2012 la causa era infine trattenuta in decisione.

    DIRITTO

    Come osservato anche da parte ricorrente, questa Sezione si è più volte occupata della questione di diritto posta nuovamente alla sua attenzione con il presente gravame e, in assenza di ulteriori allegazioni sostanziali delle parti, nella presente sede non rinviene ragioni per discostarsi da quanto già evidenziato (da ult.: TAR Lazio, Sez. III, 27.7.2011, n. 6724 e n. 1402 del 18.2.2008, n. 1402).

    Si ribadisce, quindi, che la delibera della Giunta regionale n. 2910/1997 ha stabilito che i ricoveri con prestazioni di attività libero-professionali "intramoenia" presso le aziende ospedaliere, gli ospedali e i policlinici sono remunerate mediante la tariffa forfettaria o giornaliera di riferimento decurtata della quota relativa al costo del personale e fissata nella misura del 10%;

    Un simile trattamento è stato esteso anche alle strutture private accreditate, con riferimento alle quali è stato testualmente previsto che " La decurtazione viene altresì operata nei confronti dei ricoveri presso case di cura privata con utilizzo di medici non in organico o di medici che operano in regime di libera professione". In punto di fatto è pacifico che le prestazioni cui si riferiscono le note di credito impugnate sono state effettuate da medici durante lo svolgimento di attività professionale "intramurale" e in tale contesto, quindi, la citata disposizione deve essere interpretata, in linea con quanto prospettato dalla società ricorrente sulla base della precedente disciplina, nel senso che la decurtazione in questione non può che essere riferita alle prestazioni effettuate dai medici che, non essendo legati da un rapporto di lavoro dipendente o autonomo con le singole case di cura, non risultano inseriti nell'organico di quest'ultime, nonchè, per esclusione, alle prestazioni poste in essere dai medici inseriti nell'organico delle menzionate strutture ma in sede di svolgimento di attività professionale in "intramoenia", atteso che, solo se interpretata in tal senso, la seconda ipotesi delineata dalla citata deliberazione regionale risulta avere una propria autonomia giuridica.

    Alla stregua delle svolte considerazioni nonché anche in virtù della carenza di motivazione sul mutamento di indirizzo seguito fino al 31.12.2004 in costanza della medesima disciplina regionale, il presente ricorso deve essere quindi accolto, con annullamento delle note impugnate e declaratoria del conseguente diritto al percepimento della remunerazione nel senso richiesto dalla ricorrente per il periodo in esame.

    Sussistono giusti motivi, in relazione alla peculiarità della fattispecie, per compensare comunque le spese del presente giudizio.

    P. Q. M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla le note impugnate, con conseguente declaratoria del diritto della ricorrente nei sensi di cui in motivazione.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

     

    IL PRESIDENTE

    Franco Bianchi

    L'ESTENSORE

    Ivo Correale

    IL CONSIGLIERE

    Giuseppe Sapone

     

    Depositata in Segreteria il 10 ottobre 2012

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

     

    Commercio di farmaci e abuso di posizione dominante: un caso esemplare...

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    N. 7467/2012 Reg. Prov. Coll.

    N. 9968 Reg. Ric.

    ANNO 2011

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 9968 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: PI. s.r.l., PH. A.B., P. Inc., rappresentate e difese dagli avv.ti Massimo Luciani, Cristoforo Osti, Aristide Police, Anna Maria Stein, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via di Villa Sacchetti, 11;

    contro

    Autorità garante della concorrenza e del mercato, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

    nei confronti di

    Società S. s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Grassani, Gian Paolo Di Santo, Nico Moravia, con domicilio eletto presso l'ultimo in Roma, via Bocca di Leone, n. 78; RI. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Grassani, Gian Paolo Di Santo, Nico Moravia, Marco Giustiniani, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Roma, via Bocca di Leone, n. 78; Associazione A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Grassani, Gian Paolo Di Santo, Nico Moravia, Marco Giustiniani, con domicilio eletto presso lo studio del terzo in Roma, via Bocca di Leone, n. 78; T. s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Masetti Zannini de Concina, Monica Bucarelli, Gabriele Petrocchi, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Roma, via Piemonte, n. 26; Società AL. - AL. A.V.E.E.; Movimento Consumatori;

    per l'annullamento:

    - del provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato nell'adunanza 25 agosto 2011 nell'ambito del procedimento A-431B, che ha rigettato gli impegni proposti dalle società ricorrenti al fine di chiudere senza il possibile accertamento di infrazione il procedimento stesso, relativo a un presunto abuso di posizione dominante delle ricorrenti;

    - della decisione del 17 novembre 2011, n. 0067308, adottata nell'ambito del procedimento A-431, con la quale gli uffici dell'Autorità hanno parzialmente respinto l'istanza di riservatezza avanzata dalle ricorrenti (RICORSO);

    - della decisione 22 dicembre 2011, n. 0077258, con la quale gli uffici dell'Autorità hanno fornito una più puntuale motivazione del rigetto delle istanze di riservatezza (PRIMI MOTIVI AGGIUNTI);

    - del provvedimento dell'Autorità adottato nell'adunanza 11 gennaio 2012 a conclusione del procedimento A-431, che ha deliberato che le ricorrenti avrebbero posto in essere un abuso di posizione dominante contrario all'art. 102 TFUE (SECONDI MOTIVI AGGIUNTI).

    Visto il ricorso;

    Visti gli atti di proposizione di motivi aggiunti;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale condizionato dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Società S. s.p.a.;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di RI. s.r.l.;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Associazione A.;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di T. s.p.a.;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell'udienza pubblica del 20 giugno 2012 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

    FATTO

    Espongono le società ricorrenti che il 13 ottobre 2010, sulla base di una denuncia presentata da RI., società produttrice di farmaci generici, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato avviava nei loro confronti, ai sensi dell'art. 14 della l. 10 ottobre 1990, n. 287, indagine volta ad accertare se le società avessero abusato, in violazione dell'art. 102 TFUE, della presunta posizione dominante nel mercato degli analoghi delle prostaglandine, mediante comportamenti volti a prorogare artatamente la naturale scadenza della protezione brevettuale accordata al prodotto, consistenti in un utilizzo strumentale e improprio delle procedure amministrative, volto a impedire o ritardare l'ingresso dei farmaci generici.

    Soggiungono le ricorrenti di aver sostenuto nell'ambito del procedimento la liceità del proprio comportamento ma di aver comunque presentato, ai sensi dell'art. 14-ter della l. 10 ottobre 1990, n. 287, impegni ritenuti idonei a risolvere le questioni concorrenziali sollevate dall'Autorità, la quale prima li riteneva non manifestamente infondati, provvedendo alla loro pubblicazione, poi, all'esito della relativa istruttoria e del dibattito procedimentale, che coinvolgeva anche il denunziante RI., Assogenerici - Associazione dei produttori di farmaci generici nonché altre imprese "genericiste", li rigettava con deliberazione 25 agosto 2011.

    Rappresenta inoltre la parte ricorrente che in data 17 novembre 2011 l'Autorità rigettava parzialmente le istanze di riservatezza relativa ai documenti prelevati dall'Autorità nel corso delle ispezioni del 26 ottobre 2010 presso la propria sede.

    Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente propone impugnativa avverso i predetti provvedimenti di rigetto degli impegni e di rigetto parziale dell'istanza di riservatezza, deducendo a sostegno dell'azione i seguenti motivi di ricorso.

    1) Violazione dell'art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 per erroneità e insufficienza della motivazione - Falsa applicazione dell'art. 14-ter della l. 287/1990 - Eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione [A) Insufficienza della motivazione; B) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta; C) Falsa applicazione dell'art. 14-ter della l. 287/1990 e degli artt. 5, 9 e 27 del regolamento 1/2003; D) Assenza di motivazione, motivazione irragionevole e contraddittoria, falsa applicazione dell'art. 14-ter, anticipazione nel merito del giudizio, eccesso di potere per sviamento della causa tipica, violazione dell'art. 97Cost.].

    I motivi per i quali gli impegni sono stati rigettati sarebbero palesemente inidonei a fornire indicazioni sufficienti delle ragioni del rigetto, trattandosi di affermazioni apodittiche, erronee in fatto e in diritto, omissive della considerazione di profili particolari segnalati dalle società e dei commenti positivi espressi dall'Istituto Bruno Leoni.

    Il vizio motivazionale si rivelerebbe ancor più evidente considerato che gli impegni erano stati pubblicati e, indi, ritenuti non manifestamente inidonei a risolvere le sollevate criticità concorrenziali, ciò che avrebbe dovuto comportare, alla luce della giurisprudenza amministrativa e dell'art. 27, comma 4, del regolamento n. 1/2003, una motivazione a carattere "rinforzato" delle ragioni per le quali i commenti dei terzi avrebbero inciso sulla precedente valutazione positiva.

    Ma poiché tali commenti non avrebbero fornito all'Autorità alcun elemento che non le fosse già noto precedentemente alla loro acquisizione, resterebbe del tutto inspiegabile il motivo per il quale impegni prima considerati potenzialmente adeguati siano poi divenuti inidonei.

    Anche in seno all'Autorità sarebbero state sollevate perplessità in merito al rigetto degli impegni, tant'è che la relativa delibera non è stata assunta all'unanimità.

    Nell'aderire pedissequamente e acriticamente ai commenti negativi del denunciante e dei genericisti l'Autorità avrebbe fondato il rigetto su circostanze del tutto erronee in fatto, quale l'individuazione della scadenza del brevetto divisionale EP168 alla data del 17 luglio 2011 e non al gennaio 2012.

    Inoltre, nel rilevare che i chiarimenti forniti dalle società non sarebbero stati sufficienti a superare i commenti negativi dei genericisti, l'Autorità non si sarebbe premurata di verificare la fondatezza delle affermazioni contenute in tali commenti, con particolare riguardo a quelli con cui è stato obiettato il contrasto tra gli impegni 1 e 3 e 1 e 5, che sarebbe solo apparente.

    Palesemente infondata e meramente opportunistica sarebbe poi l'affermazione secondo cui la proposta concessione della licenza gratuita avrebbe posto i genericisti in uno "stato di subordinazione". La licenza gratuita sarebbe stata, invece, una soluzione efficace per i genericisti, sol che si consideri la circostanza, nota all'Autorità, che T./R. aveva inviato a P. una proposta transattiva fondata sulla rinuncia da parte della stessa alle azioni intentate nei suoi confronti in Spagna e in Italia sulla base di una licenza di brevetto non esclusiva, e in quel caso onerosa, nonché i pareri dei giuristi specializzati in diritto industriale prodotti dalle società, evidenzianti le ragionevoli probabilità di P. di prevalere nel merito delle questioni pendenti innanzi all'EPO e ai giudici nazionali.

    L'asserita inutilità dell'impegno n. 6 sarebbe poi affermazione pretestuosa.

    La gravità della posizione assunta dall'Autorità si apprezzerebbe in tutta la sua pregnanza tenuto conto che, a fronte dei commenti negativi pervenuti dal denunciante e dagli altri genericisti, scarsamente attendibili perché controparti in giudizi aventi ad oggetto proprio il brevetto divisionale oggetto di indagine amministrativa, l'unico soggetto terzo interpellato, l'Istituto Bruno Leoni, ha accolto positivamente gli impegni.

    Non sarebbero veri gli assunti dell'Autorità che gli effetti del comportamento si sarebbero già prodotti in modo irreversibile o che P. non avrebbe offerto misure compensative: essi sono affetti dal citato errore in fatto sulla validità temporale del brevetto, oltre a non considerare che l'accettazione degli impegni, alla luce di una corretta lettura della normativa di riferimento, di pronunzie giurisdizionali nazionali e di provvedimenti comunitari, non sarebbe subordinata a quanto rilevato dall'Autorità, che si sarebbe anche posta, nella specie, alla stregua di un giudice di pretese attinenti alla responsabilità nell'ambito di rapporti interprivati.

    Nel provvedimento di rigetto degli impegni, in violazione della ratio dell'istituto, l'Autorità si sarebbe espressa anticipatamente nel merito della questione relativa al comportamento abusivo.

    Gli impegni sarebbero stati rigettati in ragione della pretesa intervenuta scadenza o solo residuale copertura del brevetto, che l'Autorità avrebbe contribuito ad accorciare in maniera notevole con il comportamento dilatorio serbato nella verifica degli impegni (prima presentazione gennaio 2011; delibera di rigetto 25 agosto 2011; notifica del rigetto 7 ottobre 2011), così indirettamente indebolendoli.

    2) Violazione dei principi di buona amministrazione e leale collaborazione, economicità e trasparenza, dell'azione amministrativa - Illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24, 97 e 117 Cost. - Violazione dei principi fondamentali nel diritto dell'Unione di buona amministrazione ed effettività - Violazione dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali e dell'art. 6 CEDU [A) Violazione dei principi di buona amministrazione e leale collaborazione, illegittimità costituzionale; B) Violazione dei principi di buona amministrazione e effettività sanciti dal diritto dell'Unione, violazione degli artt. 5, 9 e 27 del regolamento 1/2003, degli artt. 41, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali, dell'art. 6 CEDU, richiesta di domanda di pronunzia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE ex art. 267 TFUE].

    Il comportamento dell'Autorità nel corso della valutazione degli impegni sarebbe stato connotato da un atteggiamento passivo e ostruzionistico.

    In particolare, se è vero che la giurisprudenza afferma che gli impegni non sono negoziabili nel loro contenuto né modificabili autoritativamente dall'Autorità, è anche vero che alla società non sarebbero stati richiesti chiarimenti e integrazioni utili a permettere eventualmente alla società di precisare o di adeguare gli impegni, come previsto dalle Best Practices emanate dalla Commissione europea e in coerenza con la duplice ispirazione che governa la regolamentazione antitrust, nella quale convivono logiche sanzionatoria e amministrativo/conformativa.

    In altre parole, l'Autorità, nella corretta interpretazione dell'art. 14-ter della l. 287/1990 secondo il principio della leale collaborazione e del connesso principio del buon andamento dell'amministrazione, come delineati dalle statuizioni della Corte Costituzionale, nonché in ragione del principio del primato della disciplina comunitaria del relativo procedimento, avrebbe dovuto segnalare all'impresa interessata l'inadeguatezza degli impegni presentati ai fini delle successive autonome determinazioni di questa.

    Diversamente opinando, si porrebbe la questione della legittimità costituzionale della disposizione, per violazione degli artt. 3, 24, 97 e 117, comma 1 Cost..

    L'Autorità avrebbe dovuto sospendere il procedimento in attesa della decisione dell'EPO sulla validità del brevetto divisionale relativo allo Xatalan, la cui invalidità ha costituito uno dei presupposti fondamentali dell'asserito comportamento anticoncorrenziale.

    In ragione della immediata lesività del provvedimento di rigetto degli impegni, un eventuale diniego di tempestiva e autonoma tutela si porrebbe in violazione del diritto di accesso alla giustizia riconosciuto principio fondamentale del diritto dell'Unione.

    Tale principio sarebbe stato violato dall'Autorità nel rigettare gli impegni senza offrire di integrarli e nel complessivo agire senza equità come sopra descritto nel relativo procedimento, così ponendo nel nulla un procedimento dispendioso per essa e per le parti coinvolte.

    Tale possibilità avrebbe dovuto essere concessa alla società anche se non regolata da legge, in forza del principio di effettività di amplissima applicazione nella giurisprudenza europea, valorizzando la circostanza della contribuzione da parte degli impegni all'applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE (principio dell'effetto utile), nonché tenuto conto dell'obbligo di leale collaborazione di cui all'art. 4.3 TUE.

    L'atteggiamento passivo invece serbato dagli uffici rappresenterebbe la negazione dell'obbligo di effettività e leale cooperazione nonché della ratio stessa dell'istituto degli impegni.

    Diversamente opinando, questo Tribunale dovrebbe sollevare al riguardo questione interpretativa innanzi alla Corte di giustizia.

    Nel rigettare gli impegni, l'Autorità si sarebbe espressa anticipatamente nel merito della questione relativa al comportamento abusivo, in violazione degli artt. 5 e 9 del Regolamento 1/2003.

    3) Immediata lesività del provvedimento - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 24 Cost..

    L'atto di rigetto gravato nel caso di specie sarebbe a carattere provvedimentale e immediatamente lesivo e, come tale, direttamente impugnabile, non rinvenendosi identità con la fattispecie per la quale il Consiglio di Stato ha negato l'immediata impugnabilità del rigetto degli impegni con sentenza n. 4393 del 2011, mancando il presupposto, ritenuto rilevante in quel giudizio, della collaborazione e del dialogo costruttivo da parte dell'Autorità e avendo con lo stesso l'Autorità già anticipato il proprio giudizio sulla condotta delle società.

    Inoltre, nel caso di specie, l'interesse dell'impresa non sarebbe utilmente difeso con l'impugnazione del provvedimento finale, poiché: la società non si troverebbe più nella condizione di offrire impegni comparabili, stante la scadenza della tutela brevettuale nel gennaio 2012 e il possibile esaurimento dei giudizi pendenti; la società non potrebbe attivare tutele né in forma specifica né per equivalente all'eventuale esito favorevole del giudizio sulla decisione finale, non avendo già attivato tutele, per spirito di collaborazione, nei confronti dei genericisti, i quali sono quindi entrati sul mercato; nell'ipotesi di una decisione dell'Autorità sfavorevole e di una decisione dell'EPO confermante la validità del brevetto, si creerebbe uno stato di grave incertezza giuridica nella posizione di P..

    Diversamente opinando, questo Tribunale dovrebbe sollevare al riguardo questione di legittimità costituzionale degli artt. 14-ter della l. 287/1990 e 7 c.p.a. per violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost..

    4) Violazione dell'art. 13 del D.P.R. 217/1998, del diritto alla riservatezza, del segreto professionale.

    Il rigetto parziale dell'istanza di riservatezza avrebbe fatto indebitamente prevalere l'interesse del denunziante e degli intervenienti nel procedimento ad accedere ai documenti prelevati in sede ispettiva presso la sede romana rispetto all'interesse dell'impresa alla riservatezza degli stessi, che atterrebbero alle valutazioni interne e alle strategie della società, pur riconoscendosi implicitamente che i documenti in parola contengono segreti commerciali.

    L'Autorità avrebbe parzialmente respinto le richieste di riservatezza al fine di rendere accessibili tali segreti commerciali ai concorrenti di P..

    Il parziale rigetto sarebbe del tutto ingiustificato e immotivato e non avrebbe accolto neppure quelle cautele minime ma essenziali volte a contemperare gli interessi delle parti coinvolte.

    Inoltre l'accoglimento dell'istanza di stralcio di alcuni documenti, coperti da segreto professionale, avvenuto a quasi un anno di distanza non sanerebbe la violazione subita da P..

    Il parziale rigetto non si pronunzierebbe sull'istanza di stralcio di alcuni documenti.

    L'esclusione del segreto sarebbe indebitamente avvenuta anche nei confronti di documenti integranti comunicazioni anche interne e a carattere prodromico inerente l'attività di avvocati esterni attraverso i quali esercitare il diritto di difesa.

    Esaurita l'illustrazione delle illegittimità rilevate a carico degli atti gravati, le ricorrenti ne domandano l'annullamento.

    Costituitasi in giudizio, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato eccepisce l'inammissibilità del ricorso perché rivolto al rigetto degli impegni, atto che la giurisprudenza amministrativa del giudice di appello riterrebbe non autonomamente impugnabile, e comunque la sua infondatezza.

    Costituitasi in giudizio, la SI. eccepisce l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse laddove rivolto al rigetto degli impegni, e per carenza di legittimazione laddove rivolto avverso la decisione sulla riservatezza dei documenti, sia perché gli stessi nelle more sarebbero stati parzialmente palesati, sia perché allo stato del procedimento considerato, che non si è ancora concluso, sarebbero sussistiti altri documenti sfavorevoli alle ricorrenti. La SI. contesta poi la fondatezza nel merito delle censure ricorsuali.

    Analoghe conclusioni sono rassegnate da RI., parimenti costituita in giudizio.

    Con ordinanza 20 dicembre 2011, n. 2901, delibando in ordine alla domanda di sospensione interinale degli effetti degli atti gravati, dalla parte ricorrente incidentalmente interposta, la Sezione la accoglieva limitatamente al provvedimento di parziale rigetto dell'istanza di riservatezza, ravvisato come non corredato di idonea motivazione.

    Successivamente, l'Autorità adottava la decisione 22 dicembre 2011, n. 77258, con la quale forniva una più puntuale motivazione del rigetto delle istanze di riservatezza proposte dalla società.

    Di tale decisione le ricorrenti domandano l'annullamento con i mezzi aggiunti, valevoli anche in via autonoma, deducendo i seguenti motivi di gravame.

    1) Violazione dell'art. 13 del D.P.R. 217/1998, del diritto alla riservatezza - Inottemperanza all'ordinanza del giudice [A) Violazione dell'art. 13 del D.P.R. 217/1998, del diritto alla riservatezza per aver reso accessibili ai terzi denuncianti e intervenienti documenti riservati senza adozione di idonee cautele; B) Violazione dell'art. 13 del D.P.R. 217/1998, assenza di motivazione, inottemperanza all'ordinanza del giudice; C) Violazione del diritto alla tutela dei segreti aziendali e della riservatezza, erroneità, perplessità e insufficienza della motivazione; D) Violazione delle procedure previste all'art. 13, commi 7 e 8 del regolamento].

    Gli uffici non avrebbero fornito alcuna motivazione in merito alla scelta di rendere accessibili documenti riconosciuti contenenti segreti commerciali a terzi che non rientrerebbero tra coloro cui si applicano le eccezioni previste dall'art. 13, comma 3, del regolamento in epigrafe, relative alla necessità di conoscere tutti gli elementi a carico ovvero di difendersi: tali condizioni non sussisterebbero infatti per il denunciante e gli intervenienti, cui non avrebbe potuto essere concesso l'accesso ai documenti predetti neppure nell'ipotesi di un loro utilizzo quali prove di un asserito abuso.

    Vieppiù, non sarebbero state adottate le idonee cautele a salvaguardia della riservatezza dei dati.

    Non sarebbe stata esplicitata alcuna motivazione idonea a fornire le ragioni del perché siano state ritenute applicabili ai denunzianti e agli intervenienti le eccezioni di cui sopra e del perché non siano state adottate idonee cautele, che si rendevano ancor più necessaria tenuto conto dell'esito del giudizio cautelare.

    In subordine, le motivazioni addotte per sostenere che l'accesso dei terzi era indispensabile per l'individuazione e la prova della violazione contestata sarebbero erronee, insufficienti e perplesse almeno per la maggior parte dei documenti resi accessibili.

    Le motivazioni riguardanti ciascun documento sarebbero incongrue.

    L'Autorità avrebbe concesso al denunziante e agli intervenienti di avere accesso ad una versione non confidenziale della CRI prima di definire la questione sulla riservatezza.

    2) Violazione dell'art. 13 del D.P.R. 217/1998, del segreto professionale - Assenza di motivazione - Inottemperanza all'ordinanza 20 dicembre 2011.

    Alcuni documenti, contrariamente a quanto ritenuto dall'Autorità, sarebbero coperti da segreto professionale, perché integranti comunicazioni anche interne e a carattere prodromico inerente l'attività di avvocati esterni attraverso i quali esercitare il diritto di difesa.

    La seconda decisione sulla riservatezza non conterebbe, come la prima, alcuna motivazione in merito al rifiuto di considerare come coperti da segreto professionale alcuni documenti.

    La seconda decisione sulla riservatezza non si pronunzierebbe sulla questione, sollevata dalla società, della tardività dell'accoglimento della richiesta di considerare alcuni documenti come coperti da segreto professionale.

    Costituitasi in resistenza, la T. fa riserva di svolgere successivamente le proprie difese.

    Nel prosieguo, l'Autorità, nell'adunanza 11 gennaio 2012, a conclusione del procedimento in parola, deliberava che le ricorrenti società avessero posto in essere un abuso di posizione dominante contrario all'art. 102 TFUE.

    L'Autorità deliberava indi che le società si astenessero in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell'infrazione e irrogava alle medesime la sanzione pecuniaria pari a € 10.677.706.

    Il comportamento anticoncorrenziale veniva individuato nella esplicita strategia di P. volta a prolungare artatamente l'estensione della protezione brevettuale di Xalatan in Italia dal settembre 2009 al luglio 2011, al fine di allinearla a quella in vigore negli altri Paesi europei, mediante le richieste - unicamente ascrivibili a tale fine - sia del brevetto divisionale EP168 nel 2002, che del successivo CPC, richiesto in Italia nel 2009.

    Parimenti oggetto di contestazione era lo sfruttamento da parte di P. del conseguente stato di incertezza giuridica in merito alla possibilità di commercializzare le specialità equivalenti a base di latanoprost, amplificato da numerose diffide inviate dalla società ai genericisti che hanno condotto all'instaurarsi di un contenzioso amministrativo e civile, con importanti richieste di risarcimento danni in caso di commercializzazione dei medicinali generici prima della nuova scadenza della protezione brevettuale di Xalatan di luglio 2011.

    In particolare, la strategia escludente veniva accertata costituita da:

    1) l'artificiosa estensione della protezione brevettuale di Xalatan in Italia oltre la scadenza del brevetto principale del settembre 2009, nell'ambito della quale rilevano: a) la richiesta ad EPO e l'ottenimento del brevetto divisionale EP168; b) la validazione del brevetto divisionale esclusivamente in Italia, [omissis], Paesi in cui la scadenza brevettuale di Xalatan - in forza del brevetto principale EP417 - era fissata al 6 settembre 2009; c) la richiesta ad UIBM e l'ottenimento del CPC in Italia al fine di allineare nel nostro Paese la durata della tutela brevettuale di Xalatan a quella in vigore nel resto d'Europa (luglio 2011); d) la richiesta della successiva estensione brevettuale a seguito di sperimentazione pediatrica;

    2) l'avvio di una litigation giudiziale per scoraggiare o rendere maggiormente onerosa la vendita dei generici a base di latanoprost ovvero interdirne direttamente la commercializzazione, posta in essere per il tramite di: a) diffide ai genericisti alla commercializzazione dei generici di Xalatan prima della nuova scadenza brevettuale del luglio 2011; b) azioni di pressione su AIFA al fine di impedire il rilascio delle AIC ai genericisti, nonché il loro inserimento in lista di trasparenza; c) richiesta di ingenti risarcimenti del danno.

    Tale provvedimento è impugnato dalle ricorrenti mediante mezzi aggiunti.

    Questi i motivi di gravame.

    1) Assenza di istruttoria - Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della l. 297/1990 - Falsa rappresentazione dei fatti - Violazione del diritto di difesa e assenza o carenza della motivazione - Violazione dei principi di buona amministrazione e di imparzialità dell'azione amministrativa - Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità.

    Avendo l'Autorità deciso l'esito del procedimento già al momento del rigetto degli impegni, la fase istruttoria sarebbe stata pressoché inesistente, essendo consistita esclusivamente in cinque audizioni svoltesi nel periodo 3-13 ottobre 2011, di cui tre riguardanti il denunciante e i genericisti intervenuti nel procedimento, le cui affermazioni non avrebbero formato oggetto di alcuna verifica in ordine alla loro veridicità.

    Il provvedimento sanzionatorio si atterrebbe strettamente alle rappresentazioni dei genericisti anche circa la regola di diritto applicabile per numerosi profili della vicenda, partitamente elencati.

    Quanto alle due audizioni dei soggetti neutrali UIBM e AIFA, le domande poste dall'Autorità sarebbero state rivolte non a chiarire la normativa applicabile ovvero i fatti, bensì solo a dare fondamento alla tesi accusatoria.

    L'Autorità avrebbe fatto un uso distorto degli elementi difensivi spesi dalle società dopo la CRI, tarando un po' meglio la decisione finale rispetto a grossolani errori nei quali erano incorsi i precedenti provvedimenti e ignorando del tutto le inconfutabili argomentazioni che si ponevano in contrasto con la tesi accusatoria.

    E seppure l'Autorità non era tenuta a motivare su tutte le difese procedimentali formulate, nondimeno sarebbe evidente la scelta selettiva degli argomenti da ignorare, giustificata esclusivamente dalla volontà di pervenire a una punizione esemplare.

    Sarebbe illegittima la verbalizzazione della riunione nel corso della quale è stato deliberato il gravato provvedimento, avvenuta a distanza di oltre un mese, ovvero non contestualmente al compimento delle relative operazioni, come sarebbe imposto dai principi generali della materia.

    2) Erronea individuazione del mercato del prodotto rilevante, errata valutazione della posizione di P. nel mercato - Vizio logico, difetto di istruttoria e di motivazione.

    Non sarebbe corretta l'affermazione dell'Autorità che gli analoghi delle prostaglandine non sono sostituibili con altri preparati antiglaucoma e miotici e che pertanto il mercato rilevante sarebbe costituito dagli analoghi delle prostaglandine, nell'ambito del quale P. deterrebbe una posizione dominante.

    In particolare, alla luce della nota 78 del 1999 della Commissione Unica del farmaco (CUF), pubblicata anche dopo l'istituzione dell'AIFA sino all'abolizione della nota nel 2010, che ha preso a base studi scientifici e che, per ragioni di contenimento della spesa pubblica, ha imposto di utilizzare i betabloccanti come prima scelta per la cura del glaucoma, almeno detti betabloccanti sarebbero concorrenti diretti del latanoprost e rientrerebbero dunque nello stesso mercato.

    Le motivazioni con cui l'Autorità ha confutato quanto emergente dalla nota 78 sarebbero prive di pregio e affette da vizio logico, e, in subordine, comunque affette da vizi istruttori e motivazionali.

    Nel mercato rilevante correttamente ricostruito secondo quanto sopra le quote di mercato di P. non attesterebbero la detenzione presente o passata di una posizione dominante.

    3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 102 TFUE, della l. 297/1990 e delle norme in materia di diritto di proprietà intellettuale - Travisamento dei fatti - Difetto di motivazione.

    In subordine, il comportamento di P. sarebbe stato del tutto conforme e coerente con la normativa in materia di brevetti applicabili all'epoca dei fatti, i cui esatti termini sarebbero sfuggiti all'Autorità, in quanto:

    - sulla base del brevetto principale EP'417, aveva ottenuto la protezione brevettuale in Italia e altrove fino al 6 settembre 2009, e quindi aveva il diritto di ottenere il relativo CPC e dunque l'estensione della protezione da tale scadenza sino al luglio 2011 al fine di recuperare gli investimenti in tutti gli Stati membri;

    - la richiesta di brevetto divisionale era perfettamente lecita e disciplinata dagli artt. 71, comma 1, e 76 EPC, è stata sottoposta alla valutazione dell'EPO e il brevetto divisionale è stato rilasciato al termine di una procedura complessa e trasparente;

    - concesso il brevetto divisionale, lo stesso mutua la stessa data della domanda di deposito del brevetto principale e la stessa data di scadenza, non comportando di conseguenza alcuna estensione della protezione brevettuale. Per il latanoprost, quindi, il brevetto divisionale sarebbe scaduto esattamente nello stesso giorno del brevetto principale, 6 settembre 2009, mentre il CPC e l'estensione pediatrica sarebbero egualmente scadute nella stessa data di tutti i CPC del latanoprost, ovvero il 17 luglio 2011 e il 17 gennaio 2012 con l'estensione pediatrica.

    La società avrebbe quindi agito nel suo pieno diritto, utilizzando procedure del tutto conformi alla legge, trasparenti e volte a ottenere nulla più di quanto essa poteva legittimamente avere.

    La società non avrebbe inoltre fornito informazioni elusive o fuorvianti nel corso delle procedure per l'ottenimento del brevetto divisionale.

    Sarebbe significativo dei vizi dell'atto la scarsità di riferimenti al caso AstraZeneca, sentenza T-321/05, AstraZeneca c. Commissione, recente e unico caso deciso da una corte dell'Unione europea che abbia a oggetto l'applicazione del divieto di posizione dominante ad un comportamento analogo a quello contestato alle ricorrenti, ovvero l'esclusione dei concorrenti attraverso la manipolazione di pratiche regolatorie attinenti alla registrazione brevettuale di farmaci.

    Al riguardo, l'Autorità avrebbe ignorato i criteri giuridici ivi identificati, e soprattutto la valenza delle informazioni ingannevoli o elusive all'EPO, presenti in quel caso e non nella fattispecie in esame.

    Il provvedimento adombrerebbe che l'impresa ha fornito informazioni elusive senza però identificarle.

    L'Autorità avrebbe quindi invertito l'onere della prova obbligando le società a difendersi da accuse non sostanziate, cosa che la società avrebbe peraltro fatto dimostrando la trasparenza della sua condotta.

    Le motivazioni della revoca da parte dell'EPO del brevetto divisionale sarebbero del tutto estranee alla questione esaminata dal'Autorità, circostanza che l'Autorità medesima si è rifiutata di considerare con motivazioni illogiche.

    Anche laddove possa sostenersi che la violazione contestata afferisca non alle informazioni elusive ma alla strumentalità della richiesta di brevetto divisionale al solo scopo di prolungare la durata della copertura brevettuale, la teoria dell'Autorità sarebbe infondata in fatto, rinvenendo la domanda divisionale da altra ragione, obiettiva e verificabile, rappresentata nel corso del procedimento e ignorata dall'Autorità.

    Anche prescindendo da tale ragione, la decisione finale sarebbe comunque infondata sol che si considerino le differenze tra il caso AstraZeneca e la fattispecie per cui è causa, nella quale le società hanno fatto ricorso a mezzi del tutto conformi a legge e al solo scopo di conseguire la tutela concessa loro dalla legge per proteggere gli investimenti sostenuti in ricerca e sviluppo.

    Ciò che non potrebbe mai costituire una fattispecie di abuso neanche se commesso da un soggetto che si trovi in una posizione di mercato dominante.

    Né potrebbe rinvenirsi nel comportamento dell'impresa (mancata pregressa richiesta di CPC in Italia sul brevetto principale EP417, comportante il disallineamento della durata della copertura brevettuale su Xalatan nei Paesi europei) la fonte di un legittimo affidamento da parte dei genericisti, atteso che il non uso di una facoltà da parte del soggetto non potrebbe costruire, da solo, il fondamento di una posizione di vantaggio di altri.

    In ogni caso, poi, la domanda di P. di ottenere la concessione di un CPC sarebbe assistita da giustificazioni obiettive, che fanno escludere la sussistenza dell'abuso ai sensi della giurisprudenza pacifica, richiamata anche nel caso AstraZeneca.

    La costruzione giuridica effettuata dall'Autorità sarebbe infondata sia nei passaggi argomentativi che nella rappresentazione dei fatti.

    Emergerebbe pertanto l'inconsistenza della strategia escludente, e ciò anche a fronte della pacificità, anche per l'Autorità, della circostanza che il comportamento di P. sia stato perfettamente lecito sotto il profilo delle norme di diritto delle proprietà intellettuali, avendo essa chiesto ed ottenuto solo quanto la legge le consentiva di ottenere, ovvero una valida protezione del brevetto sino al luglio 2011, sussistendone i presupposti di diritto.

    Quanto alla richiesta della successiva estensione brevettuale a seguito di sperimentazione pediatrica, l'Autorità avrebbe falsamente applicato il regolamento n. 1902/2006/CE nel rilevare che la stessa riguardava un farmaco destinato alla cura di una patologia che colpisce tipicamente in età avanzata: infatti l'incentivo costituito dalla concessione di un'estensione semestrale del CPC risiederebbe proprio nell'invogliare le imprese a svolgere ricerca pediatrica per malattie ove l'incidenza sui bambini è bassa e quindi ove, in assenza di incentivi, non sarebbero svolte ricerche a livello ottimale.

    Inoltre P. avrebbe dimostrato nel corso del procedimento che l'incidenza del glaucoma nei bambini non è così bassa come sostenuto dall'Autorità.

    Non sarebbe rilevante che la estensione pediatrica sia stata effettuata nonostante la precedente revoca del sottostante brevetto divisionale da parte dell'EPO, atteso che la decisone è stata impugnata e che l'appello ha effetti sospensivi.

    Infine, P. avrebbe richiesto l'estensione pediatrica solo per alcuni selezionati prodotti (Xalatan e Lipitor), laddove riteneva appropriato e possibile procedervi e in entrambi i casi la stessa è stata concessa.

    4) Travisamento dei fatti - Falsa applicazione di legge e illogicità della motivazione in relazione al presunto contenzioso strategico.

    L'affermazione dell'Autorità che la strategia escludente avrebbe riguardato anche l'attività contenziosa ignorerebbe sostanzialmente, al di là della sua citazione formale, l'unica sentenza che nel contesto europeo consideri la fattispecie dell'abuso di posizione dominate da ricorso a contenzioso vessatorio, ITT Promedia.

    I principi contenuti in quel giudizio non si attaglierebbero al caso di specie in quanto mancherebbe il carattere defatigatorio della posizione di P. e il contenzioso sarebbe stato instaurato dai genericisti e non da P., come ritenuto, ancorchè lato sensu, dall'Autorità sulla base di un travisamento dei fatti, di cui la stessa Autorità mostrerebbe di essere ben consapevole.

    Neanche sarebbero fondati i rilievi solo accennati in merito ai contatti con l'AIFA volti a evitare il rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione e il successivo inserimento in Lista di trasparenza, atteso che l'impresa si era limitata a sottolineare all'AIFA che, per effetto del CPC, la scadenza brevettuale era quella del 17 luglio 2011 e che quindi la commercializzazione prima di tale data avrebbe costituito una violazione della privativa.

    5) L'intento escludente - Travisamento dei fatti - Illogicità della motivazione.

    Le dimostrazioni inerenti l'ottenimento del CPC sulla base del brevetto divisionale nell'ambito della concorrenza sui meriti e la fondatezza della posizione dell'impresa nel contenzioso in essere depotenzierebbe l'intera questione dell'intento escludente, mancando la obiettiva idoneità della lesione al gioco della concorrenza richiesto dalla Corte di giustizia.

    Parimenti sarebbe a dirsi, in assenza di elementi inerenti un'azione concorrenziale "non fondata sui meriti", per il fatto che alcuni documenti possano far emergere che l'impresa aveva previsto di svolgere azioni in previsione dell'ingresso dei genericisti o successivamente.

    In ogni caso, i documenti considerati dall'Autorità, alla luce dei principi giuridici applicabili, partitamente esaminati, non dimostrerebbero affatto che la strategia della società possa essere considerata abusiva.

    Analogamente, sarebbero privi di qualsiasi rilievo i documenti che proverebbero la consapevolezza dell'impresa della significativa diminuzione delle vendite dopo l'ingresso dei farmaci generici, stante l'ovvietà del fatto e la naturalezza della conseguente apertura della questione inerente la migliore strategia per contenerne gli effetti.

    6) Travisamento dei fatti - Errore di legge - Illogicità della motivazione in relazione agli asseriti effetti del comportamento di P..

    Che non vi sia nella specie una fattispecie abusiva sarebbe dimostrato dalla stessa Autorità quando afferma che la condotta di P. avrebbe avuto l'effetto di "dissuadere" i genericisti ovvero di creare "incertezza giuridica", elementi entrambi che non denoterebbero né l'idoneità della condotta stessa a limitare la concorrenza secondo gli orientamenti espressi nel caso AstraZeneca, né una almeno parziale realizzazione dei suoi effetti anticoncorrenziali, come richiesto dagli ultimi orientamenti della Corte di giustizia.

    Inoltre:

    - P. non avrebbe serbato comportamenti elusivi nella procedura innanzi all'EPO, che l'Autorità afferma senza dimostrare;

    - la sua strategia non avrebbe generato alcun significativo effetto di mercato, elemento asserito dall'Autorità, con il riferimento al ritardo nell'ingresso dei genericisti, sulla base di una serie di errori di fatto e di diritto, articolatamente illustrati;

    - mancherebbe comunque la prova dell'imputabilità a P. di tale ritardo, come rilevato da uno degli stessi componenti dell'Autorità nella decisione finale sugli impegni;

    - né tale prova potrebbe essere costituita dalle richieste di risarcimento avanzate da P. a due genericisti, atteso che tali domande sono state avanzate in via riconvenzionale, nell'ambito di contenziosi precedentemente avviati dai medesimi;

    - non sarebbe vero che la condotta di P., in relazione all'ordinanza del Tar Lazio 26 giugno 2010 nel ricorso instaurato avverso l'AIFA, avrebbe avuto ad effetto il ritiro dei generici dal mercato dal 27 giugno al 6 luglio 2010, atteso che l'AIFA avrebbe comunicato che si sarebbe conformata dal 15 luglio 2010, cosa che non è poi avvenuta stante l'appello proposto avverso l'ordinanza;

    - del resto, il preteso ritardo sarebbe al più motivato dalla perdurante operatività del brevetto. Sul punto, l'Autorità avrebbe erroneamente interpretato e applicato la legge sulla contraffazione. I genericisti, in realtà, sono entrati nel mercato nei tempi più brevi possibili successivi all'ottenimento dell'AIC e non avrebbero potuto entrarvi neanche un momento prima neppure laddove P. non avesse depositato la domanda di CPC;

    - non rileverebbe in contrario avviso quanto sostenuto dall'Autorità in riferimento all'Indagine conoscitiva della Commissione europea sul settore farmaceutico, che sarebbe perfettamente consapevole dell'esistenza del lasso di tempo intercorrente tra la scadenza del brevetto e il lancio dei generici.

    Il punto di condotta escludente la teoria dell'Autorità sarebbe pertanto totalmente inconsistente, come dimostrerebbe anche la circostanza che i genericisti hanno deciso di entrare sul mercato a maggio 2010, ovvero prima della scadenza della protezione brevettuale e della appellata revoca da parte dell'EPO del brevetto divisionale.

    7) Errore nella valutazione della durata del preteso abuso.

    L'abuso non potrebbe in ogni caso essere fatto risalire al giugno 2002 ovvero alla data di deposito del brevetto divisionale, che avrebbe avuto una valida ragione totalmente estranea a strategie escludenti.

    Sarebbe comunque indimostrata l'esistenza di una condotta illecita tra tale data e quella dell'ottenimento del medesimo nel 2009.

    L'abuso non potrebbe poi comunque considerarsi esteso al periodo successivo al maggio 2010, ovvero successivamente all'ingresso sul mercato dei genericisti con conseguente scomparsa della posizione dominante dell'impresa.

    8) Sanzione sproporzionata.

    La quantificazione della sanzione risulterebbe sproporzionata quanto alla considerazione degli effetti, alla durata, all'applicazione della maggiorazione del 10%.

    9) Violazione dell'art. 3 della l. 241/1990 per erroneità e insufficienza della motivazione - Falsa applicazione dell'art. 14-ter della l. 287/1990 - Eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà dell'atto di rigetto degli impegni.

    Il mezzo ribadisce, per tuziorismo difensivo, le doglianze già formulate con il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio avverso il provvedimento di rigetto degli impegni.

    10) Violazione dei principi di buona amministrazione e leale collaborazione, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa - Illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24, 97 e 117 Cost. - Violazione dei principi fondamentali nel diritto dell'Unione di buona amministrazione ed effettività - Violazione dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali e dell'art. 6 CEDU.

    Il mezzo ribadisce le doglianze già formulate con il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio avverso il provvedimento di rigetto degli impegni.

    11) Violazione dell'art. 13 del D.P.R. 217/1998, del diritto alla riservatezza, del segreto professionale.

    Il mezzo ribadisce le doglianze già formulate con il quarto motivo del ricorso introduttivo del giudizio avverso l'atto di rigetto parziale dell'istanza di riservatezza.

    12) Violazione dell'art. 13 del D.P.R. 217/1998, del diritto alla riservatezza - Inottemperanza all'ordinanza del giudice.

    Il mezzo ribadisce le doglianze già formulate con il primo motivo dei primi mezzi aggiunti avverso la seconda decisione di rigetto parziale dell'istanza di riservatezza.

    13) Violazione dell'art. 13 del D.P.R. 217/1998, del segreto professionale - Assenza di motivazione - Inottemperanza all'ordinanza 20 dicembre 2011.

    Il mezzo ribadisce le doglianze già formulate con il secondo motivo dei primi mezzi aggiunti avverso la seconda decisione di rigetto parziale dell'istanza di riservatezza.

    Esaurita l'illustrazione delle illegittimità rilevate a carico degli atti impugnati, parte ricorrente ne ha domandato l'annullamento previa adozione di misure cautelari nella forma di cui all'art. 55, comma 10 c.p.a..

    Con ordinanza 10 maggio 2012, n. 1617 la Sezione ha concesso la predetta misura, fissando la trattazione del merito del gravame.

    Nel prosieguo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato interpone ricorso incidentale condizionato ex art. 42 c.p.a., con cui domanda in via principale il rigetto del gravame, di cui espone l'infondatezza, e in via subordinata, in ordine alle censure spiegate nei confronti delle modalità seguite nel calcolo della sanzione irrogata, la rideterminazione della sanzione nell'importo non inferiore a € 17.000.000,00.

    Con memoria depositata il 4 giugno 2012 le ricorrenti eccepiscono l'inammissibilità del ricorso condizionato incidentale dell'Autorità resistente.

    Con la stessa memoria le ricorrenti rappresentano, in relazione alle vicende inerenti il già citato brevetto EP168, prima concesso e poi revocato dall'EPO, in opposizione, ma sempre valido ed efficace in quanto la decisione di revoca è stata impugnata in appello, con effetti sospensivi, che il Board of Appeal dell'EPO in data 11 maggio 2012 ha definitivamente confermato la validità del brevetto, in forma modificata.

    Nelle successive difese chiarisce l'impresa, a ulteriore conferma della serietà delle tesi difensive esposte in ordine all'insuscettibilità dell'apprezzamento della propria condotta come anticoncorrenziale, che il brevetto, anche nella forma ora accolta, costituirebbe valida base per ottenere il brevetto divisionale e il CPC nonché la divisione pediatrica in Italia e, quindi, la protezione brevettuale fino a gennaio 2012.

    Costituitasi in giudizio, l'Assogenerici - Associazione Nazionale Industrie Farmaci Generici, nel contestare più in generale la fondatezza delle difese di P., rappresenta sia che anche dopo la appena detta decisione di appello resterebbe intatta la potestà giurisdizionale - già adita - relativa all'accertamento dei requisiti di validità della porzione italiana del brevetto in parola, sia che, in ogni caso, la validità del brevetto non sarebbe stata elemento influente in punto antitrust, la natura abusiva e escludente del comportamento dell'impresa essendo stata accertata da un complesso di elementi da valutarsi nel loro insieme.

    La parte ricorrente, l'Autorità resistente, SI. e Assogenerici affidano a memorie repliche l'ulteriore sviluppo delle proprie tesi difensive.

    In particolare, l'Autorità resistente eccepisce l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse delle censure rivolte alla prima determinazione sull'accesso del 17 novembre 2011

    La resistente T. dichiara invece di rinunziare alle domande svolte in giudizio.

    Il ricorso viene trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 20 giugno 2012.

    DIRITTO

    1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato avviava nei confronti di PI. s.r.l., PH. A.B., P. Inc., ai sensi dell'art. 14 della l. 10 ottobre 1990, n. 287, indagine volta ad accertare se le società avessero abusato, in violazione dell'art. 102 TFUE, della presunta posizione dominante nel mercato degli analoghi delle prostaglandine, farmaci di prima scelta nella cura del glaucoma, mediante comportamenti volti a prorogare artatamente la naturale scadenza della protezione brevettuale accordata al prodotto, consistenti in un utilizzo strumentale e improprio delle procedure amministrative, volto a impedire o ritardare l'ingresso sul mercato dei farmaci generici.

    Nel corso del procedimento, l'Autorità rigettava gli impegni proposti dalle società ai sensi dell'art. 14-ter della l. 287/1990 e respingeva parzialmente l'istanza di riservatezza avanzata dalle medesime in ordine ad alcuni documenti acquisiti nel corso di accertamenti ispettivi esperiti presso la sede dell'impresa.

    Il procedimento si è concluso con l'accertamento a carico delle società dell'abuso di posizione dominante contrario all'art. 102 TFUE, cui è conseguita l'inibitoria del comportamento e l'irrogazione della sanzione pecuniaria pari a € 10.677.706.

    L'impugnativa in esame concerne il provvedimento di rigetto degli impegni, la determinazione di respingere parzialmente l'istanza di riservatezza, il provvedimento sanzionatorio finale.

    Essa si dipana nell'atto introduttivo del giudizio e in due successivi mezzi aggiunti, del quale il primo dichiaratamente atto a valere anche quale autonomo ricorso.

    Resistono al gravame l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alcune società produttrici di farmaci generici, c.d."genericiste", e la relativa associazione di categoria, che hanno partecipato, una in qualità di denunziante, al procedimento in parola.

    2. Vanno, com'è d'uopo, prioritariamente affrontate le questioni pregiudiziali.

    2.1. In tale ambito, il Collegio deve prendere anzitutto atto della rinunzia di T. s.p.a. a resistere al gravame.

    2.2. Deve secondariamente rilevarsi, anche in accoglimento dell'eccezione spiegata dalla difesa erariale, l'improcedibilità delle censure dalla parte ricorrente rivolte mediante l'atto introduttivo del giudizio alla decisione del 17 novembre 2011, n. 67308, con la quale l'Autorità ha parzialmente respinto l'istanza di riservatezza avanzata dalle ricorrenti.

    Tale provvedimento risulta, infatti, superato dalla successiva decisione del 22 dicembre 2011, n. 77258, con il quale l'Autorità è pervenuta al medesimo esito mediante una diversa e più puntuale motivazione del rigetto delle istanze di riservatezza e che è stata gravata dalla parte ricorrente con i primi mezzi aggiunti.

    Di talchè parte ricorrente risulta, allo stato, sfornita di ogni interesse alla coltivazione del gravame avverso la prima decisione, il quale, anche laddove accolto con conseguente caducazione del provvedimento, non sarebbe, in ogni caso, inidoneo ad arrecarle una qualche utilità, restando in ogni caso la vicenda regolata dal provvedimento successivo.

    2.2.1. Al riguardo, va però ancora rilevato che nei confronti della predetta impugnativa del provvedimento del 17 novembre 2011 alcune parti resistenti hanno spiegato eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione e di interesse ad agire.

    L'eccezione è fondata sia sulla circostanza che all'atto del gravame i documenti erano già stati palesati, sia sulla circostanza che gli stessi non sarebbero i soli documenti sfavorevoli alle ricorrenti in possesso dell'Autorità procedente, la quale, poi, non si era, alla data delle determinazione di rigetto parziale, ancora pronunziata in merito all'accertamento dell'infrazione.

    Tale eccezione, che va comunque delibata, potendo spiegare i suoi effetti preclusivi anche nei confronti della successiva impugnativa della seconda determinazione di parziale rigetto del 22 dicembre 2011, è infondata.

    Mediante l'azione in commento parte ricorrente agisce a tutela del proprio diritto alla riservatezza.

    E' evidente che in tale tipo di azione la tutela assicurata in via giurisdizionale è massima laddove la stessa si concluda, favorevolmente per l'agente, prima dell'ostensione degli atti a protezione dei quali è azionata: in tal caso, infatti, il conseguente annullamento, demolendo l'atto ostensivo ancor prima che i suoi effetti si siano potuti spiegare, impedisce, a monte, la concretazione della lesione sul piano fattuale.

    Ma ciò non vuol dire che, ostesi i documenti, non residui l'interesse del soggetto che ne lamenti l'eventuale illegittimità al ripristino, sotto il profilo del diritto, della posizione giuridica soggettiva lesa, atteso che il sottostante accertamento giudiziale può essere fatto valere sia sotto il profilo della paralisi di ulteriori ostensioni da parte dell'amministrazione, sia in sede di difesa dall'opponibilità di elementi desunti da documenti indebitamente detenuti da parte di terzi, sia, infine, sussistendone i presupposti, in sede di risarcimento del danno derivante dalla indebita diffusione di dati riservati.

    Neanche è convincente poi il rilievo che alla data dell'ostensione dei documenti in parola sussistevano, nel procedimento, comunque non ancora conclusosi, altri atti sfavorevoli alle ricorrenti.

    Il diritto alla riservatezza documentale, infatti, investendo prerogative connesse alla sfera personale complessiva di ogni soggetto, non è suscettibile di essere limitato, come sembra ritenere il rilievo in esame, all'interno o in relazione a un ambito di rilievo giuridico determinato o previamente determinabile.

    Di talchè l'interessato, nell'agire a protezione di tale diritto in occasione di un procedimento amministrativo che lo veda coinvolto, fa valere una pretesa che ne travalica i confini ovvero che non è suscettibile di esaurirsi con il suo esito.

    2.3. Infine, sempre in via pregiudiziale, va chiarito che allo stato non sussiste la necessità di esaminare le eccezioni di inammissibilità fondate sulla decisione del Consiglio di Stato n. 4393 del 2011 e spiegate da alcune parti resistenti nei confronti dell'autonoma impugnativa proposta dalla parte ricorrente, mediante l'atto introduttivo del giudizio, avverso il provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha rigettato gli impegni formulati dall'impresa ex art. 14-ter della l. 10 ottobre 1990, n. 287.

    Infatti, avendo parte ricorrente provveduto nuovamente a impugnare con i secondi mezzi aggiunti il provvedimento di rigetto degli impegni in uno al provvedimento che ha concluso il procedimento, ogni possibile questione al riguardo va ritenuta superata.

    Sembra utile ancora sottolineare che i predetti mezzi aggiunti fanno seguito ad altri mezzi aggiunti, dichiaratamente proposti anche a titolo di autonomo ricorso.

    2.4. Atteso che le residue questioni di carattere pregiudiziale spiegate nella controversia derivano esclusivamente dal ricorso incidentale condizionato proposto dalla resistente Autorità per l'ipotesi della ritenuta fondatezza delle censure formulate dalla parte ricorrente in relazione alla determinazione della sanzione, nonché all'ammissibilità di tale azione, contestata dalla parte ricorrente, il loro esame va differito al momento, eventuale, dello scrutinio delle censure con cui si contesta l'illegittimità della quantificazione della sanzione.

    Può quindi passarsi all'esame del cuore della controversia.

    3. Nel predetto ambito, vanno immediatamente affrontate le doglianze formulate avverso l'atto di rigetto degli impegni.

    3.1. L'art. 14-ter della legge 287/1990, recependo l'art. 9 del Regolamento CE n. 1/2003, stabilisce che, entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli artt. 2 o 3 della stessa legge (dedicati, rispettivamente, alle "Intese restrittive della libertà di concorrenza" e all'"Abuso di posizione dominante") o degli artt. 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria.

    L'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può, nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione.

    L'articolo è stato aggiunto dall'art. 14 del d.l. 223/2006, come modificato dalla relativa legge di conversione 248/2006, entrata in vigore il 12 agosto 2006.

    Senza doversi ripercorrere, al riguardo, gli arresti giurisprudenziali comunitari e nazionali intervenuti in materia di impegni ex art. 14-ter, l. 287/1990, abbondantemente riepilogati dalle parti in causa, può rilevarsi che, in materia di accettazione degli impegni, la norma ha attribuito all'Autorità un potere ampiamente discrezionale, da esercitare nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario.

    Il procedimento di cui all'art. 14-ter della legge 287/1990, pertanto, è un procedimento ad istanza di parte in cui, a fronte degli impegni presentati dall'impresa nei cui confronti sia stata avviata un'istruttoria, l'Autorità procedente valuta la loro idoneità a determinare il venire meno dei profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria stessa, potendo, in caso di valutazione positiva, arrestare il procedimento senza accertare l'infrazione e rendendo gli impegni obbligatori per il proponente.

    Come osservato (e parzialmente contestato) dalla parte ricorrente, la giurisprudenza nazionale ritiene che l'imposizione di obblighi all'impresa postula che gli impegni siano esattamente quelli che l'impresa ha proposto, non potendo l'Autorità aggiungere ulteriori obblighi a quelli che l'impresa si è dichiarata pronta ad accettare.

    In altre parole, l'Autorità esercita un potere discrezionale nella valutazione degli impegni proposti, ma, se ritiene che detti impegni siano idonei a fare venire meno i profili concorrenziali in relazione ai quali ha avviato la procedura di accertamento, arresta il procedimento e rende obbligatori gli stessi senza avere la possibilità di aggiungere integrazioni non previste dall'impresa e, quindi, con la stessa non previamente concordate.

    In definitiva, quindi, l'Autorità ha il potere di valutare il grado di satisfattività - o meno - degli impegni proposti ai fini della tutela della concorrenza e del mercato, cui è istituzionalmente preposta.

    Con la conseguenza che, nel caso di giudizio negativo, prosegue il procedimento volto all'accertamento dell'infrazione, mentre, in caso positivo, arresta il procedimento e rende obbligatori gli stessi.

    3.2. Nel delineato ambito di indagine, va premesso lo stato del procedimento come risultante alla data dell'adunanza 25 agosto 2011 nella quale l'Autorità ha assunto la delibera di rigetto degli impegni proposti dalle ricorrenti.

    E' evidente, infatti, che lo scrutinio della eventuale illegittimità del provvedimento di rigetto degli impegni alla luce delle censure denunziate dalla parte ricorrente non può che essere rapportato agli elementi che a tale data erano in corso di apprezzamento da parte dell'Autorità.

    3.3. Al riguardo, si osserva che con provvedimento del 13 ottobre 2010 era stata avviata istruttoria ex art. 14, l. 287/1990, per presunta violazione da parte di P. dell'art. 102 del TFUE, con riferimento alla strategia posta in essere dalle società "volta ad estendere la durata della protezione brevettuale della specialità medicinale Xalatan, e all'utilizzo strumentale della conseguente situazione di incertezza sulla effettiva data di scadenza del brevetto, per ritardare e/o impedire l'accesso dei farmaci generici nel settore dei preparati per la cura del glaucoma in Italia".

    I parr. 67 e ss. del provvedimento 13 ottobre 2010 indicavano come oggetto di valutazione "i comportamenti di P. volti a prorogare artatamente la naturale scadenza della protezione brevettuale accordata al proprio prodotto, mediante un utilizzo strumentale ed improprio delle procedure amministrative. Tali comportamenti appaiono costituire una strategia escludente, avendo come oggetto e come effetto l'esclusione dei potenziali concorrenti, rappresentati dai produttori di farmaci generici, per una parte o per tutto il periodo di tempo intercorrente tra la scadenza originaria del prodotto e quella fissata a seguito dell'ottenimento della proroga".

    La strategia escludente veniva individuata principalmente in riferimento alla "richiesta di un brevetto divisionale (EP168), a 13 anni di distanza dalla richiesta del brevetto principale (EP417), che presentava una rivendicazione solo formalmente più ampia di quella oggetto del brevetto originario, ma che in realtà si sovrapponeva come ambito di tutela a quello dell'EP417: la nuova rivendicazione si riferiva, infatti, ad una classe di molecole che già comprendeva il latanoprost, oggetto del precedente brevetto EP417".

    Secondo l'Autorità, poiché "A seguito della richiesta del brevetto divisionale, non si è verificata alcuna immissione in commercio di nuovi farmaci da parte di P., ma solo l'inoltro, in Italia, della domanda di CPC presso l'UIB, la quale non era stata richiesta nei termini di legge sul brevetto principale (EP 417) ...Tale richiesta era esclusivamente volta a prolungare la copertura brevettuale del farmaco Xalatan, già protetto dal brevetto principale, portandola dal settembre 2009 al luglio 2011".

    Quindi, sempre secondo l'Autorità (parr. 75 e ss.), la strategia di P., volta a prolungare artatamente la protezione brevettuale del principio attivo latanoprost in Italia, al fine di impedire l'accesso al mercato di un nuovo farmaco generico, poteva configurare un abuso della posizione dominante che tale impresa deteneva nel mercato sopra individuato, in quanto:

    - idonea a creare uno stato di incertezza giuridica in merito alla possibilità di commercializzare un nuovo farmaco generico e a rendere più oneroso per i genericisti il costo effettivo di ingresso sul mercato, in termini di programmazione e di realizzazione, tant'è che gli stessi, riferisce sempre l'Autorità, pur essendo in condizioni di commercializzare il farmaco generico a base di latanoprost sul mercato italiano già dal mese di maggio 2010, sono stati effettivamente ostacolati, seppur per un breve lasso di tempo (27 giugno - 6 luglio 2010) da un iniziativa giudiziaria di P., che è riuscita per tale periodo a ostacolare l'ingresso dei genericisti in Italia, mantenendo, di fatto, l'esclusiva nella produzione di farmaci a base di latanoprost (par. 76);

    - idonea a reiterare la restrizione della concorrenza nel futuro, in quanto " Al momento, sebbene i farmaci generici risultino in circolazione a seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato, non è escluso che possano essere nuovamente ritirati dal commercio, qualora venisse emessa una sentenza favorevole a P. nel giudizio per contraffazione da essa avviato presso il Tribunale di Milano. Tale incertezza pregiudica la capacità di programmare la presenza dei farmaci generici sul mercato. Infatti, a fronte di una scadenza della protezione brevettuale, prevista per il settembre 2009, si era creato il legittimo affidamento nei produttori di farmaci generici di poter immettere sul mercato, per quella data, un nuovo generico. In questa ottica i genericisti avevano affrontato una serie di investimenti, resi successivamente vani dall'intervenuto prolungamento del periodo di protezione brevettuale" (par. 77);

    - idonea ad impattare rilevantemente sulla concorrenza, atteso che, a fronte dell'esperienza che ha evidenziato come le imprese farmaceutiche, anche a seguito della scadenza dei brevetti, e quindi pur dopo avere recuperato i costi fissi di ricerca e sviluppo, tendono a conservare, in tutto o in parte, le rendite che derivavano dalla copertura brevettuale, "Soltanto con l'entrata dei genericisti si assiste, di norma, al lancio di prodotti, identici alle corrispondenti specialità medicinali, che, tramite prezzi particolarmente competitivi, destabilizzano il precedente assetto di mercato" (par. 78).

    3.4. Deve ora passarsi all'illustrazione degli impegni presentati dalla società e della motivazione in forza della quale l'Autorità ha ritenuto di escluderne la valenza, al fine di valutare se sussistono al riguardo le criticità evidenziate dalla parte ricorrente.

    L'indagine, è bene anticipare, si conclude in senso favorevole a P..

    3.5. Va premesso, ai fini di una miglior comprensione delle questioni oggetto di esame, che afferiscono anche a profili temporali, che, come attestato dal preambolo del provvedimento, la presentazione formale degli impegni da parte di P. risale all'aprile 2001. Gli stessi sono stati poi precisati l'11 maggio 2011.

    Ciò posto, come riferisce il provvedimento di rigetto, l'impegno n. 1 consisteva "nel deposito di una istanza presso l'UIMB per offrire, a titolo gratuito, a qualunque società richiedente, una licenza per l'uso non esclusivo in Italia dell'invenzione protetta dal brevetto divisionale EP168".

    Gli impegni nn. 2, 3 e 4 concernevano la rinunzia di P. al contenzioso pendente dinanzi a tribunali civili e amministrativi avente ad oggetto la commercializzazione dei farmaci generici a base di latanoprost.

    In particolare:

    - l'impegno n. 2 contemplava la rinunzia di P. al contenzioso amministrativo avviato e pendente davanti a questo Tribunale nei confronti di AIFA, SI. ed altri;

    - l'impegno n. 3 contemplava l'accettazione delle pretese attoree, salvo spese legali ed amministrative da sopportarsi da ciascuna parte, in tutte le azioni iniziate dai produttori di farmaci generici (T., AL., RI. GmbH, Mylan, EG e Industriale Chimica) contro P. davanti ai Tribunali di Milano e Roma;

    - l'impegno n. 4 prevedeva la rinunzia all'azione pendente davanti al Tribunale di Milano nei confronti della SI. relativa alla richiesta di un procedimento cautelare per l'inibizione della commercializzazione del latanoprost generico da parte di SI.;

    - l'impegno n. 5 prevedeva il ritiro della richiesta presentata all'UIMB il 10 gennaio 2011 relativa all'estensione di sei mesi del brevetto/CPC sull'uso pediatrico delle medicine, ai sensi del Regolamento 1901/2006/CE;

    - l'impegno n. 6 prevedeva l'emanazione, da parte di PI., per un periodo di tre anni, di un comunicato sul proprio sito internet illustrante, a beneficio dei pazienti italiani affetti da glaucoma, le modalità per un agevole accesso a tutte le medicine a base di latanoprost presenti sul mercato, sottolineando la presenza e la disponibilità di versioni generiche dello Xatalan ad un prezzo più basso e a parità di effetti terapeutici, oltre l'avvio di una campagna di informazione di sei mesi diretta agli operatori sanitari per una consapevole e corretta scelta del prodotto e della terapia e/o posologia più corrette.

    P. precisava che avrebbe rispettato gli impegni relativi al contenzioso giudiziale anche in caso di esito positivo del ricorso pendente presso l'EPO per far riconoscere la validità del brevetto divisionale EP168.

    3.6. Prima di passare alla ricognizione delle valutazioni al riguardo effettuate dall'Autorità, va puntualizzato che il pacchetto di impegni in esame, nella complessa situazione giuridica nella quale si sono inseriti il procedimento in parola e la presentazione degli impegni, si profilava corredato da una obiettiva consistenza contenustica, soprattutto concentrata nell'impegno n. 1, in rapporto alla finalità, tutelata nel procedimento, di permettere l'immediato ingresso dei genericisti sul mercato nazionale e oltre, tenuto conto del suo precipuo oggetto e dell'impegno collaterale a procedere in modo analogo in Spagna e in Lussemburgo (par. 16).

    Sotto tale profilo, la stessa Autorità aveva rilevato, al paragrafo 16, che l'impegno n. 1 non prevedeva la possibilità di revoca da parte della concedente della concessione della licenza gratuita, fatta salva l'eccezione di un utilizzo dell'invenzione in maniera impropria o tale da arrecare danno al brevetto o all'immagine di P..

    E tali condizioni limitative risultano del tutto inidonee ad intaccare la predetta consistenza oggettiva dell'impegno, soprattutto tenuto conto che gli aspetti ivi coinvolti risultano del tutto estranei alla materia della concorrenzialità del mercato cui il procedimento afferisce.

    3.7. Ciò posto, si osserva come detto aspetto complessivo degli impegni, e, in particolare, dell'impegno n. 1, non solo non risulta aver formato oggetto di alcuna valutazione da parte dell'Autorità, ma non risulta neanche sfiorato nel suo nucleo fondante dalle motivazioni del rigetto degli impegni, le quali ne hanno evidenziato aspetti collaterali, che comunque non consentono di obnubilarne la obiettiva attitudine a superare i profili anticoncorrenziali rilevati dall'Autorità a carico della condotta di P. allo stato del procedimento in cui si è inserita la valutazione di rigetto.

    Infatti:

    - rileva l'Autorità che l'impegno n. 1 sarebbe contraddittorio con quello assunto al n. 3 di riconoscere le pretese avanzate in giudizio dalle controparti - che comporterebbe, secondo l'Autorità, l'ammissione dell'invalidità e inefficacia del brevetto EP168 - e quindi superfluo.

    Al riguardo, l'Autorità non sembra avvedersi, per un verso, che tale giudizio avrebbe dovuto riguardare, semmai, sotto un profilo di consequenzialità logica, gli impegni diversi dal n. 1, essendosi la stessa Autorità avveduta, come nel prosieguo, che l'impegno in esame era quello "principale".

    Per altro verso, anche ponendo in correlazione i due impegni, l'Autorità non si avvede neanche che la loro unitaria considerazione avrebbe consentito di apprezzarne la validità ai fini dell'attenuazione in termini significativi di quello "stato di incertezza giuridica" stigmatizzato dall'avvio del procedimento, parametro che il provvedimento di rigetto in esame non prende in considerazione neppure affrontando proprio i due impegni che afferiscono con ogni evidenza a tale condizione.

    Infatti, la ricorrente aveva chiarito nelle difese procedimentali spiegate avverso le osservazioni sugli impegni presentate dalle imprese partecipanti al procedimento (in atti, pag. 10, all'inizio), che l'impresa non avrebbe rinunziato a far valere il punto di diritto della validità del suo brevetto divisionale innanzi all'EPO, avendo di mira non i suoi potenziali effetti di mercato, regolati dall'impegno n. 1, bensì "le questioni giuridiche che per P. sono di fondamentale importanza".

    Inoltre, come sopra rilevato e come dà atto anche il provvedimento (par. 20), gli impegni relativi al contenzioso, ove accolti, sarebbero stati mantenuti dalla società anche in caso positivo dell'esito del ricorso pendente presso l'EPO per far riconoscere la validità del brevetto divisionale EP168.

    Di talchè non solo non era in nuce rilevabile né la contraddizione tra gli impegni nn. 1 e 3 nè la superfluità dell'impegno n. 1, ponendosi gli stessi, all'evidenza, su piani totalmente diversi (quello del diritto e quello commerciale) ma, vieppiù, la loro sommatoria comportava un ulteriore effetto utile ovvero rafforzativo rispetto al contenuto di ciascuno di essi singolarmente considerato, rispetto ad un profilo specificamente preso in considerazione dall'atto di avvio del procedimento, ovvero quello dell'incertezza del diritto;

    - rileva ancora l'Autorità che l'efficacia dell'impegno principale era compromesso dalla circostanza dell'avvenuta scadenza, al 17 luglio 2011, del brevetto divisionale EP168, comprensivo di CPC, respingendo l'obiezione di P. che lo stesso fosse valido sino a gennaio 2012 per effetto della richiesta dell'estensione pediatrica inoltrata nel gennaio 2011, atteso che la stessa sarebbe stata posta nel nulla dalla decisione dell'EPO di annullare il sottostante brevetto EP168. Anche la richiesta di estensione della protezione brevettuale in ragione della sperimentazione pediatrica del farmaco, secondo l'Autorità, contrasta il riconoscimento delle pretese degli attori nei giudizi civili pendenti che concernono l'invalidità del brevetto in questione.

    Qui l'Autorità è incorsa, come rilevato dalla parte ricorrente, nel vizio di obnubilare completamente un elemento pur acclarato nel corso del procedimento per effetto dell'audizione dell'UIBM del 13 ottobre 2011 (verbale in atti), ovvero che l'efficacia della revoca in parola era sospesa per effetto del procedimento di opposizione e ricorso davanti all'EPO.

    Nel prosieguo, come riferito in fatto, in relazione alle vicende inerenti la revoca del brevetto EP168, il Board of Appeal dell'EPO in data 11 maggio 2012 ha definitivamente confermato la validità del brevetto, in forma modificata.

    Inoltre, anche la predetta osservazione risente della carenza di valutazione dell'intento rafforzativo palese in alcuni impegni, che, non a caso, comprendevano un utile agire della società in molteplici sedi;

    - rileva infine l'Autorità, sempre con riferimento all'impegno n. 1, che lo stesso "porrebbe i genericisti, anche alla luce della clausola di salvaguardia in caso di uso improprio del brevetto, in una posizione di subordinazione nei confronti di P.".

    Tale motivazione è realmente incomprensibile per il Collegio, atteso che, come già sopra rilevato, la clausola in parola integrava una salvaguardia minimale, coerente con la posizione assicurata a P. dalle privative in possesso, allo stato vigenti, e, per giunta, afferente ad un ambito (l'uso proprio o meno del brevetto) estraneo o comunque non direttamente incidente sull'interesse pubblico all'apertura del mercato alla concorrenzialità posto a base del procedimento, che non può che postulare un uso proprio delle privative, laddove esistenti.

    Pertanto, non si comprende neanche come il richiamo ad una cautela volta ad evitare l'uso improprio del brevetto possa porsi, secondo l'Autorità, quale posizione, di P., distante "da quella di effettivi concorrenti che essi (i genericisti, n. d.r.) vogliono esercitare chiedendo il riconoscimento della nullità del brevetto e il conseguente diritto di commercializzare liberamente i generici a base di latanoprost".

    Tanto più considerando che dinanzi all'Autorità non si poneva il problema del riconoscimento della nullità del brevetto bensì quello dell'apertura del mercato del farmaco.

    Per tale specifico rilievo, non appare quindi implausibile la lettura della parte ricorrente che segnala a carico del rigetto in parola l'acritico appiattimento dell'Autorità sulle posizioni dei genericisti intervenuti nel procedimento.

    Laddove, invece, il ricorso al market test, per quanto idoneo a massimizzare le acquisizioni istruttorie da valutare, non esime l'Autorità dall'apprezzamento, coinvolgente profili di interesse pubblico e pertanto rimessi all'Organo in via esclusiva, da un lato, dell'idoneità dei comportamenti conseguenti all'assunzione degli impegni a rimuovere i profili anticoncorrenziali oggetto di contestazione in sede di apertura del procedimento, dall'altro, dalla considerazione del carattere di proporzionalità degli impegni medesimi rispetto al complesso delle condotte suscettibili di indurre, sul mercato preso in considerazione, effetti contrastanti con una fisiologica dialettica della competitività.

    Per gli altri rilievi sopra considerati, attinenti l'impegno n. 1, anche in connessione con altri impegni, si ravvisano invece piuttosto le carenze motivazionali, logiche e istruttorie denunziate dai pertinenti motivi di ricorso di P..

    Parimenti è a dirsi, considerato che gli impegni contraddistinti dai nn, 2, 3, 4 e 5 non sono stati specificamente apprezzati nell'ambito del provvedimento di rigetto, per quanto concerne l'impegno n. 6.

    L'Autorità ha considerato tale impegno sostanzialmente inutile perché foriero di potenziali ricadute positive per P. e perché la domanda dei farmaci considerati è espressa dai medici.

    Ora, che l'impegno contraddistinto dal n. 6 non potesse essere individuato come quello risolutivo del problema concorrenziale pare abbastanza evidente.

    Così come, però, è al contempo evidente che l'impegno in parola, ancillare agli altri impegni proposti da P., non poteva ritenersi affetto dalle criticità evidenziate dall'Autorità, sia in quanto la considerazione di un eventuale beneficio anche di P. non poteva indurre a ritenere che analogo beneficio non fosse indirizzato anche ai genericisti, sia in quanto, nella considerazione che la prima parte dell'impegno, costituente anche la più lunga, era indubbiamente rivolta ai pazienti, l'Autorità non risulta in alcun modo aver tenuto conto della possibilità che l'impegno offriva di influire sui pazienti nel senso di indirizzare le loro richieste, naturalmente da veicolarsi poi per il tramite dei soggetti professionalmente competenti, nei confronti dei farmaci generici.

    3.8. Anche le considerazioni conclusivamente espresse dall'Autorità nell'atto di rigetto prestano il fianco alle fondate critiche svolte da P..

    In particolare, sia il rilievo che gli effetti escludenti prodotti alla data del rigetto in termini di ostacolo e ritardo all'ingresso dei prodotti genericisti sul mercato fossero ormai irreversibili e la conseguente rilevata carenza di misure compensative degli effetti pregiudizievoli già prodotti (par. 61) sia l'apprezzamento della inidoneità degli impegni a far venir meno gli eventuali profili concorrenziali in ragione della intervenuta scadenza della protezione brevettuale del CPC dello Xalatan e della solo residua incertezza legata alle azioni giudiziarie pendenti (par. 62) risultano entrambi direttamente conseguenti alla mancata considerazione degli effetti sospensivi di cui già sopra del procedimento di opposizione e ricorso davanti all'EPO della revoca del brevetto divisionale EP168, comprensivo di CPC.

    3.9. Del resto, è anche importante notare che gli impegni in questione non sfuggivano in astratto ad una positiva lettura.

    A tanto si era determinato, infatti, l'Istituto Bruno Leoni, partecipante al market test, che li aveva valutati (par. 43) in termini positivi in quanto attestanti "una volontà collaborativa profonda" e "idonei a porre in essere condizioni più che sufficienti per una concorrenza efficace da parte dei genericisti", rilevando anche come l'impegno n. 6 si risolvesse in una "collaborazione non di circostanza" produttiva di un "contributo reputazionale" in grado di far recuperare ai genericisti il danno subito dalle condotte contestate a P..

    Motivazioni molto più articolate risultano invece esplicitate dal componente dell'Autorità che ha fatto constare il proprio dissenso dalla deliberazione di rigetto degli impegni.

    Pur tralasciando le argomentazioni con le quali tale componente ha delineato la "fragilità del caso che suscita forti dubbi sulla consistenza dell'illecito" in relazione ai principi stabiliti dal Tribunale di Primo Grado nella sentenza Itt-Promedia c. Commissione (causa T111/96) in ordine all'eccezionalità della possibilità di configurare la tutela giudiziaria quale abuso di posizione dominante, conviene rilevare che alcune di tali argomentazioni facevano leva proprio sull'adeguatezza degli impegni a ristorare il danno subito dalla concorrenza, rapportato alla considerazione della sua modesta entità oggettiva.

    Il riferimento va considerato come rivolto al già citato periodo 27 giugno - 6 luglio di cui all'esclusione dal mercato considerata nell'atto di avvio del procedimento.

    Inoltre l'esponente non mancava di osservare come la contrarietà all'accettazione degli impegni manifestata nel market test fosse dipesa sostanzialmente dalla mancata previsione di un risarcimento monetario, ritenuto doveroso dai genericisti ma purtuttavia "di difficile attuazione nel contesto antitrust" e "basata sull'erroneo presupposto che i prodotti generici siano stati esclusi dal mercato a partire dalla data di scadenza del brevetto principale".

    3.10. In definitiva, per tutto quanto sopra, il gravame, nella parte in cui si dirige avverso il provvedimento di rigetto degli impegni, risultato affetto dalle mende denunziate in gravame di cui sopra, di carattere assorbente ogni altra censura pure formulata, è fondato e va accolto.

    4. Il Collegio deve indi passare all'esame del gravame nella parte in cui è rivolto avverso il provvedimento che ha accertato in capo a P. l'abuso della posizione dominante.

    Ciò in quanto, anche in disparte la possibilità di aderire o meno all'impostazione, in passato propugnata dalla Sezione, secondo cui all'annullamento del provvedimento di rigetto degli impegni consegue, secondo lo schema del vizio caducante, l'automatico annullamento del provvedimento sanzionatorio (possibilità che la difesa erariale esclude decisamente alla luce della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato), nella specifica fattispecie sembra al Collegio altamente dubbia la possibilità di conferire agli impegni proposti dalla parte ricorrente carattere di perdurante attualità.

    4.1. Nel delineato campo di indagine, non può non essere premesso che l'Autorità ha rinvenuto un'ipotesi di abuso di posizione dominante ponendo in correlazione varie condotte con le quali, sia in sede amministrativa che in sede giudiziaria, P. ha esercitato la tutela di diritti e di interessi legittimi.

    E' evidente, quindi, che, al fine di poter sussumere tali condotte nell'illecito anticoncorrenziale considerato, le stesse devono connotarsi di un evidente intento escludente alla luce di un quid pluris che si aggiunga alla mera sommatoria di comportamenti leciti per i rispettivi ordinamenti amministrativo e giudiziario.

    Diversamente opinando, si incorrerebbe in una mancata applicazione, in una disciplina derivante da regolazione comunitaria, della giurisprudenza comunitaria, variamente invocata dalle parti in causa, che ne offre un interpretazione privilegiata, nonché in una palese violazione del principio della certezza del diritto.

    Tale quid pluris l'Autorità non riesce a dimostrare nel caso di specie.

    In particolare, quanto ai procedimenti amministrativi, l'Autorità non mette in dubbio:

    - che la classe di "derivati di prostaglandine per il trattamento del glaucoma o ipertensione oculare" la quale comprendeva una serie di rivendicazioni, tra cui la n. 22, inerente il principio attivo latanoprost, sulla base della domanda di Pharmacia del 6 settembre 1989, dava luogo, il 9 febbraio 1994, alla concessione del brevetto europeo EP417, per una durata di venti anni, a decorrere dalla data di deposito della domanda, con scadenza, quindi, al 6 settembre 2009;

    - che P. avesse diritto al brevetto divisionale EP168 richiesto nel 2002 e ottenuto nel 2009, con scadenza al 6 settembre 2009, così come che fosse lecita la domanda inoltrata il 23 gennaio 2009, per la traduzione del brevetto EP168 in Italia, al fine di ottenerne la "validazione" sul territorio italiano, atto prodromico alla richiesta del CPC sul citato brevetto divisionale, sempre relativamente al territorio italiano, che lo stesso provvedimento riconosce positivamente valutata in data 8 giugno 2009 dall'UIBM, che concedeva a P. la protezione complementare richiesta, con estensione della protezione brevettuale di Xalatan anche in Italia del CPC sul brevetto principale, che si spostava pertanto, anche in Italia, dal settembre 2009 al luglio 2011.

    Rileva però l'Autorità che la natura escludente della richiesta di un brevetto divisionale rispetto all'obiettivo di prorogare la scadenza, in Italia, di un farmaco già in commercio e già coperto da protezione brevettuale risulta evidente, indipendentemente e a prescindere dalla validità o meno del brevetto EP168, tenuto conto della tempistica della richiesta del brevetto divisionale, avvenuto dopo ben tredici anni dal deposito della domanda del brevetto principale e in concomitanza con l'ingresso di altri farmaci sul mercato degli analoghi delle prostaglandine.

    Ma tale posizione non ha tenuto conto delle circostanze, pure evidenziate dalla società, che la richiesta di brevetto divisionale era avvenuta sette anni prima del previsto ingresso dei genericisti sul mercato italiano.

    E nulla muta considerando che la domanda era stata proposta, secondo l'Autorità, appena evidente per l'impresa la più limitata protezione brevettuale di Xalatan in Italia.

    Tale prerogativa, infatti, era senz'altro appartenente alle facoltà d'impresa, senza che il suo esercizio possa ritenersi, per ciò solo, adottato nell'ambito di una puntuale strategia escludente, la quale tra l'altro, nell'ipotesi, risulta anche carente di un aspetto di fattualità, tenuto conto che proprio l'Autorità riconosce che la stessa, proposta nel 2002, poteva essere avanzata entro il momento della concessione definitiva del brevetto principale, ovvero entro il 2004.

    E allora non può non condividersi il sospetto delle ricorrenti che l'Autorità, nel pervenire alle proprie conclusioni, si sia basata, al di là di quanto espressamente e contrariamente affermato (par. 185), sulla circostanza che il brevetto divisionale EP168 fosse stato annullato dall'EPO in data 5 ottobre 2010 (par. 201), in tal modo superando le difese della società, svolte in relazione alla giurisprudenza AstraZeneca, che era nel procedimento in esame indimostrata la circostanza che la società avesse fornito informazioni elusive all'EPO.

    Solo, infatti, in tale ottica assumono rilievo, nell'ambito dell'economia del procedimento, i richiami a tale annullamento (par. 201), che sostanziano un precedente percorso volto a evidenziare scenari in cui si rapportano le informazioni fornite da P. a EPO a supporto della richiesta di brevetto divisionale alla successiva dichiarazione di nullità (par. 179), si evoca l'irregolare concessione di diritti (par. 180), si stigmatizza l'andamento del comportamento di P. nel corso dell'ottenimento del brevetto divisionale con le ripetute modifiche dell'istanza originaria "senza, tuttavia, eliminare la rivendicazione relativa al latanoprost, né mostrare mai l'intenzione di ritirare la domanda (par. 184), si cita l'Indagine conoscitiva della Commissione sul settore farmaceutico in rapporto al riconosciuto limitato ruolo dei terzi nella procedura davanti all'EPO e alla valutata scarsa trasparenza della stessa (par 191).

    Con la conseguenza che dal provvedimento emerge la contraddittorietà della posizione dall'Autorità assunta in merito alla rilevanza dell'annullamento EPO del 5 ottobre 2010, la sottovalutazione dei pertinenti principi emergenti dalla giurisprudenza AstraZeneca, la mancata considerazione, già sopra rilevata in relazione agli impegni, della non definitività e efficacia di detto annullamento, tant'è che, come pure sopra riferito, in relazione alle vicende inerenti la revoca del brevetto EP168, il Board of Appeal dell'EPO in data 11 maggio 2012 ha definitivamente confermato la validità del brevetto, in forma modificata.

    Quanto, invece, ai procedimenti giudiziari, rileva principalmente l'affermazione di P. che la più parte di essi vedesse l'impresa convenuta e non attrice.

    E nulla muta considerando che l'Autorità valorizza la circostanza che tali contenziosi hanno fatto seguito all'invio da parte di P. di diffide ai genericisti, volte a scoraggiare l'ingresso sul mercato dei loro prodotti: infatti lo stesso provvedimento riconosce che tali diffide erano fondate sull'avvenuto ottenimento del CPC (par. 204 e ss.).

    Ne deriva che anche in tale ambito l'Autorità ha ragionato dando per fatto ormai acquisito la revoca del 5 ottobre 2010.

    Prova decisiva al riguardo è il paragrafo 208, nel quale l'Autorità rileva, in apparente applicazione dei principi del caso Itt-Promedia, che l'avvio del contenzioso nei confronti dei genericisti è defatigatorio (e anche vessatorio, come ulteriormente chiarito al par. 211) e non diretto a far valere i diritti di P., la quale "era perfettamente consapevole della strumentalità della richiesta del brevetto divisionale - e, pertanto, della circostanza che l'effettiva scadenza della protezione brevettuale di Xalatan era settembre 2009 - nonché della scarsa possibilità di successo del contenzioso instaurato".

    Analogamente l'Autorità risulta aver fatto, infine, quanto all'estensione brevettuale per la sperimentazione pediatrica, che ha costituto, comunque, nell'ambito del provvedimento sanzionatorio, un profilo di minor rilievo.

    Al di là, infatti, delle non decisive considerazioni di merito esposte sul punto, che trovano seria confutazione nei rilievi ricorsuali, nota l'Autorità nei parr. 216 e 217 che l'estensione pediatrica costituisce una proroga del CPC detenuta da P. esclusivamente in virtù del brevetto divisionale EP168: "pertanto, è solo in virtù dell'ottenimento del brevetto divisionale e, successivamente, del relativo CPC che la società ha potuto richiedere l'ulteriore estensione brevettuale anche nel nostro Paese (dove non era presente alcun CPC prima del 2009)", per poi sottolineare che "la richiesta di estensione brevettuale per uso pediatrico è stata avanzata da P. nel gennaio 2011, successivamente alla revoca del brevetto divisionale da parte dell'EPO nell'ottobre 2010 - che ha comportato la nullità di diritto del CPC - e, quindi, successivamente al venir meno in Italia della base giuridica su cui tale richiesta si fondava".

    E allora, apprezzato che sostanzialmente tutto l'impianto motivazionale relativo ai singolo profili valutati nel provvedimento ruota intorno alla revoca del brevetto divisionale da parte dell'EPO nell'ottobre 2010, non appare implausibile l'osservazione di P. che l'Autorità avrebbe dovuto valutare l'opportunità di sospendere il procedimento in attesa della decisione conseguente all'appello proposto avverso tale revoca.

    Ciò che, però, l'Autorità non ha fatto, pervenendo così a valutazioni che già alla data della loro assunzione, ovvero anche non volendo tener conto della sopravvenuta decisione del Board of Appeal dell'EPO del maggio 2012, si profilavano caratterizzate dalla dipendenza da determinazioni non definitive formatesi aliunde e vieppiù neanche immediatamente efficaci, senza che, peraltro, l'Autorità, cui le caratteristiche di instabilità di tale connessione non potevano sfuggire, per effetto dell'attività difensiva procedimentale svolta da P., si sia premurata di spendere qualche osservazione al riguardo.

    Di talchè le valutazioni stesse risultano all'odierno scrutinio affette dalle sopradette carenze istruttorie, motivazionali e logiche denunziate da P. e sono, in quanto tali, insuscettibili di fondare l'accertamento di una fattispecie di abuso di posizione dominante, per di più concretantesi nell'esercizio di condotte assunte a difesa di diritti e interessi legittimi.

    4.2. Assorbita ogni altra questione pure proposta, il gravame avverso il provvedimento sanzionatorio si profila per quanto sopra fondato e va accolto.

    5. L'esito dell'appena svolto scrutinio, favorevole al ricorrente, inerente l'atto di accertamento dell'illiceità della condotta sanzionata, cui consegue l'annullamento integrale del provvedimento, determina l'improcedibilità del ricorso incidentale condizionato interposto dall'Autorità per l'ipotesi di accoglimento delle sole censure ricorsuali dirette avverso le modalità seguite nel calcolo della sanzione irrogata.

    Consegue che può prescindersi dall'esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso condizionato incidentale spiegata da P..

    6. Restano da esaminare le questioni proposte nei confronti dell'istanza di parziale rigetto dell'istanza di riservatezza presentata da P. a protezione di documenti riservati acquisiti dall'Autorità nel corso di ispezioni svolte presso la sede dell'impresa.

    Come prima rilevato, tali questioni attengono ormai alla sola seconda determinazione, del 22 dicembre 2001.

    6.1. Il primo ordine di censure deve essere respinto.

    Correttamente, infatti, la difesa erariale rileva che la censura propone un'interpretazione dell'art. 13 del d.p.r. 217/1998 (regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato) volto sostanzialmente a escludere i partecipanti al provvedimento dalla possibilità di accedere (oltre che all'indice dei documenti) dagli atti del procedimento recanti informazioni riservate o segrete, ancorchè con le cautele ivi richieste, rilevandosi da P. che, in relazione a tali documenti, l'ostensione sarebbe assicurata solo al soggetto che all'interno del procedimento deve espletare il suo diritto di difesa nei confronti dell'Autorità.

    E siffatta impostazione ermeneutica non è condivisibile pur volendo valorizzare la profonda diversità delle posizioni tra il soggetto sottoposto a un procedimento sanzionatorio dell'Autorità e i soggetti denunzianti e intervenienti, in quanto eccessivamente restrittiva nei confronti di questi ultimi e non coerente con la latitudine dei concetti di diritto di difesa, di contraddittorio e di prova di un'infrazione richiamati dall'art. 13 in parola.

    In particolare, seguendo l'impostazione ricorsuale, la posizione del denunciante e dell'interveniente nel procedimento sarebbe del tutto priva di quelle prerogative concrete esercitabili solo a mezzo della previa conoscenza degli atti, ciò che evidentemente, non assicurerebbe alcuna effettività alla partecipazione procedimentale pure prevista e regolata dalla legge.

    Inoltre, a sostegno della propria tesi, parte ricorrente invoca una pronunzia della Sezione (n. 4901 del 2012) senza avvedersi che in quel contenzioso trattavasi di un soggetto che, ancorchè rivestente in passato il ruolo di interveniente nel procedimento, esercitava non - come nel caso di specie - l'accesso c.d. procedimentale regolato dall'art. 13 del regolamento ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge 241/1990, bensì l'accesso c.d. informativo, vale a dire estraneo o successivo all'avvenuta conclusione del procedimento, al quale si riferiscono gli artt. 22 e ss. della legge 241/1990, e su cui nulla stabilisce il regolamento stesso.

    Ciò nonostante il Collegio concludeva in quel caso che l'interessato, nei cui confronti l'Autorità aveva comunque già assentito l'accesso, sicuramente non poteva vantare "prerogative ... più ampie di quelle riconosciute dall'art. 13 del d.p.r. 217/98 alle parti del procedimento istruttorio ai fini del contraddittorio", trovando, per l'effetto, anche nei suoi confronti l'applicazione delle guarentigie di riservatezza delle informazioni di carattere commerciale, industriale e finanziario, e di inaccessibilità degli atti contenenti i segreti commerciali, recate dal ridetto art. 13 del d.p.r. 217/1998, che possono essere superate solo alle condizioni previste dalla stessa disposizione, ovvero specificamente laddove tali atti risultino essenziali per la difesa.

    Ciò posto, non è ravvisabile a carico della seconda determinazione in parola alcuna carenza motivazionale né conseguentemente alcuna violazione dell'ordinanza cautelare della Sezione che nel presente contenzioso ha accolto la domanda cautelare proposta da P. avverso la prima determinazione rilevando in essa una carente illustrazione delle ragioni del consentito accesso.

    La seconda determinazione sull'accesso espone infatti adeguatamente le ragioni per le quali i documenti sono stati resi accessibili e le relative modalità, alla cui comprensione non osta, come ritenuto da P., la circostanza che in taluni casi i documenti contemplati nella determinazione siano stati accorpati per tipologia.

    Inoltre, le motivazioni dell'accoglimento solo parziale dell'istanza di riservatezza hanno poggiato sul rilievo che le ulteriori limitazioni (non accolte) richieste da P. all'accessibilità dei documenti riguardavano atti costituenti prova dell'infrazione ovvero elementi indispensabili all'individuazione della fattispecie contestata e all'intelligibilità del contenuto degli atti dell'Autorità, e che si sarebbero, pertanto, poste in dispregio ai principi di conoscibilità e trasparenza dell'attività amministrativa.

    In altre parole l'Autorità, in esercizio di una potestà a lei commessa dall'art. 13 in discorso, risulta aver effettuato quel giudizio di bilanciamento proprio dell'ipotesi in cui, come quella in esame, si contrappongono i diversi interessi all'accesso e alla riservatezza.

    E non risulta, al riguardo, che le valutazioni operate dall'Autorità incorrano nelle denunziate violazioni, atteso che i criteri utilizzati a fini di protezione dell'interesse procedimentale risultano del tutto congrui, essendo rapportati alla stretta attinenza del documento con l'in se del procedimento e delle valutazioni dell'Autorità.

    Per altro verso, sempre in esito a tale bilanciamento, e come risulta dalla motivazione del provvedimento, proprio a protezione dell'interesse alla riservatezza l'Autorità ha espunto: riferimenti a dati di fatturato, stime interne di società; nomi di persone fisiche; strategie relative a prodotti diversi dallo Xalatan o mercati geografici non nazionali; segreti aziendali.

    Non risulta, poi, vero che, come denunziato da P., l'Autorità avrebbe concesso al denunziante e agli intervenienti di avere accesso a una versione non confidenziale della CRI prima di definire la questione sulla riservatezza.

    Ha chiarito e comprovato l'Autorità nelle proprie difese che l'operazione cui si riferisce P. non è un'ostensione documentale, bensì l'invio in data 10 novembre della CRI a tutte le parti del procedimento. E mentre la versione della CRI era integrale per P., non lo era per i denunzianti e intervenienti, cui è stata inviata una versione parzialmente omissata.

    Non trova inoltre fondamento in alcuna previsione normativa o in criteri e principi riguardanti l'accesso la pretesa di P. che a fronte di più documenti in grado di provare lo stesso profilo di abuso l'Autorità avrebbe dovuto ostendere uno solo di essi.

    Parte ricorrente passa, infine, a confutare analiticamente le motivazioni espresse dall'Autorità per ogni singolo provvedimento o gruppo di provvedimenti.

    Tali confutazioni, anche se proposte nella forma di censure di legittimità, riguardano in realtà il merito del predetto giudizio di bilanciamento dall'Autorità effettuato in linea generale sulla base dei criteri sopra già visti come congrui.

    Ad esempio, nel lamentare che il documento 2.25 non sia stato considerato interamente riservato, trattandosi di una presentazione inerente segreti aziendali, P. rappresenta che l'Autorità avrebbe confermato la valenza strategica del documento, pur non riservandolo.

    In realtà così non è, in quanto per tale documento l'Autorità ha sostanzialmente rilevato la sua attinenza alla strategia di tutela dei farmaci precipuamente oggetto del procedimento, rappresentando, al contempo, di aver omissato nominativi e dati numerici.

    Identica critica al merito delle scelte operate dall'Autorità secondo i parametri sopra esposti si rinviene per tutti i documenti partitamente considerati.

    Le relative doglianze risultano, pertanto, inammissibili.

    6.2. Anche il secondo ordine di censure deve essere respinto.

    Espone la società che l'ostensione di alcuni documenti, ancorchè comunicazioni interne alla società, sarebbe violativa del segreto professionale, perché concernente comunicazioni che, sebbene interne, avevano carattere prodromico all'attività di avvocati esterni attraverso i quali esercitare il diritto di difesa.

    La censura è infondata.

    E' la stessa parte ricorrente a rappresentare che l'invocato "legal privilege" copre gli atti interni nella misura in cui gli stessi riproducano il testo o il contenuto di comunicazioni con avvocati indipendenti.

    Tale condizione non si ravvisa nella documentazione di cui la società lamenta l'ostensione, contenente solo accenni generici a questioni di interesse legale.

    Correttamente l'Autorità ha indi rilevato al riguardo l'inesistenza del privilegio, provvedendo all'adeguata rappresentazione delle relative argomentazioni.

    Non è vero, poi, che la seconda decisione sulla riservatezza non conterebbe, come la prima, alcuna motivazione in merito al rifiuto di considerare come coperti da segreto professionale alcuni documenti (2.33 e 2.34), essendosi per tali documenti l'Autorità limitata esclusivamente a non dettagliare specifiche ulteriori motivazioni rispetto a quelle riferite come generalmente attinenti la categoria di atti nella quale sono stati inseriti.

    Sulla scorta dell'osservazione che evidentemente risulta soddisfatto dall'Autorità, ancorchè tardivamente, l'interesse sostanziale alla riservatezza, va respinta anche la censura con cui P. si duole che la seconda decisione non si pronunzierebbe sulla questione, pure sollevata dalla società, della tardività dell'accoglimento della richiesta di considerare alcuni documenti come coperti da segreto professionale.

    7. Per tutto quanto precede, preventivamente dato atto della rinunzia di T. s.p.a. a resistere all'impugnativa, il gravame va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse laddove rivolto avverso la decisione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 17 novembre 2011, n. 67308, e, quanto al restante, assorbita ogni altra questione, va accolto in parte, ovvero laddove rivolto avverso il provvedimento di rigetto degli impegni e il provvedimento sanzionatorio impugnati, atti dei quali deve conseguentemente disporsi l'annullamento.

    Il ricorso incidentale condizionato proposto dall'Autorità resistente deve poi essere dichiarato irricevibile.

    La complessità e la novità della questione inducono a disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.

    P. Q. M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti di cui in epigrafe:

    a) dà atto della rinunzia di T. s.p.a. a resistere all'impugnativa;

    b) dichiara il gravame improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse laddove rivolto avverso la decisione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 17 novembre 2011, n. 67308;

    c) per il restante, lo accoglie in parte, laddove rivolto avverso il provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato nell'adunanza 25 agosto 2011 di rigetto degli impegni proposti dalle società ricorrenti e avverso il provvedimento adottato dalla stessa Autorità nell'adunanza 11 gennaio 2012 a conclusione del procedimento A-431, che ha deliberato che le stesse società hanno posto in essere un abuso di posizione dominante contrario all'art. 102 TFUE, sanzionandole, e dispone, per l'effetto, l'annullamento di tali atti;

    d) dichiara improcedibile il ricorso incidentale condizionato proposto dall'Autorità resistente;

    e) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

     

    IL PRESIDENTE

    Calogero Piscitello

    L'ESTENSORE

    Anna Bottiglieri

    IL CONSIGLIERE

    Roberto Politi

     

    Depositata in Segreteria il 3 settembre 2012

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

     

    Indennità sostitutiva per ferie non godute: interviene la Consulta

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    SENTENZA N. 95

    ANNO 2016

     

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    LA CORTE COSTITUZIONALE

    composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

     

    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, promosso dal Tribunale ordinario di Roma nel procedimento vertente tra S.F. e l’Azienda USL Roma E, con ordinanza del 5 maggio 2015, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2015.

    Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

    udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2016 il Giudice relatore Silvana Sciarra.


    Ritenuto in fatto

    1.– Con ordinanza del 5 maggio 2015, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 2015, il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, prospettando la violazione degli artt. 3, 36, primo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della direttiva 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro).

    Il giudice rimettente espone di dover decidere il ricorso promosso da S.F. contro l’Azienda USL Roma E, allo scopo di conseguire l’indennità sostitutiva per ferie non godute, negata dall’amministrazione con provvedimento del 22 aprile 2013.

    Il ricorrente nel giudizio principale, dirigente medico collocato a riposo il 1° febbraio 2013, ha dedotto di non aver fruito, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, di 222 giorni di ferie, a causa delle patologie dalle quali era affetto.

    A sostegno della domanda, il ricorrente ha invocato la garanzia costituzionale del diritto alle ferie (art. 36, primo e terzo comma, Cost.), la tutela riconosciuta dalla normativa comunitaria (direttiva n. 2003/88/CE), la natura retributiva dell’indennità sostitutiva delle ferie, l’interpretazione offerta dalla prassi amministrativa (nota del Dipartimento della funzione pubblica dell’8 ottobre 2012), che consente di corrispondere il trattamento sostitutivo quando le ferie non siano state godute per causa non imputabile alle parti.

    1.1.– In punto di rilevanza, il giudice a quo afferma di dover applicare l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, che così recita: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».

    Ad avviso del giudice rimettente, tale disposizione, entrata in vigore il 7 luglio 2012, si applica de plano alle ferie non godute da un dipendente cessato dal servizio il 7 febbraio 2013 e non contempla alcuna facoltà di “monetizzazione” per le ferie non godute per causa non imputabile alle parti del rapporto di lavoro.

    1.2.– Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 «nel suo complesso», anche eventualmente con riguardo alla previsione della responsabilità disciplinare e amministrativa del dirigente che violi tali prescrizioni, o, in subordine, nella sola parte in cui la disposizione preclude in ogni caso, anche per l’ipotesi di mancato godimento per causa non imputabile al lavoratore, l’erogazione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute.

    Nell’avvalorare la non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente richiama la giurisprudenza comunitaria sull’art. 7, comma 2, della direttiva n. 2003/88/CE, che impone di riconoscere una riparazione pecuniaria quando le ferie non siano godute per causa non imputabile al lavoratore, e pone l’accento sulla natura retributiva dell’indennità sostitutiva per ferie non godute.

    Poste tali premesse, il giudice assume che il divieto assoluto di convertire in denaro le ferie non godute, anche quando il mancato godimento non sia imputabile al lavoratore, si ponga in contrasto con l’art. 36, primo comma, Cost., che statuisce l’obbligo di retribuire il lavoro prestato in eccedenza rispetto a quanto stabilito dal contratto, tenendo conto del diritto ai riposi feriali.

    Tale divieto entrerebbe in conflitto con l’art. 36, terzo comma, Cost., in quanto il diritto a ferie annuali retribuite impone il riconoscimento di un ristoro economico in caso di lesione irreversibile del diritto a godere delle ferie «in natura».

    La disciplina censurata contravverrebbe, inoltre, all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7, comma 2, della direttiva n. 2003/88/CE, che prescrive di compensare economicamente la mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile al lavoratore.

    Il giudice rimettente denuncia, infine, la violazione del canone di ragionevolezza (art. 3 Cost.): sarebbe manifestamente irragionevole il divieto assoluto di “monetizzazione”, svincolato da ogni valutazione dell’imputabilità del mancato godimento delle ferie.

    2.– È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto di dichiarare inammissibile o comunque infondata la questione di legittimità costituzionale.

    Secondo la difesa dello Stato, la norma può essere interpretata in modo armonico con i princípi di rilievo costituzionale che il giudice rimettente ritiene violati.

    In particolare, la magistratura contabile e il Dipartimento della funzione pubblica hanno escluso che il divieto di monetizzazione si applichi alle ferie maturate prima dell’entrata in vigore della normativa del 2012 e alle situazioni in cui il mancato godimento delle ferie non sia imputabile al lavoratore.

    Nel caso di specie, peraltro, il lavoratore avrebbe potuto godere delle ferie, in quanto il periodo di malattia non è stato ininterrotto.

    In vista della camera di consiglio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria illustrativa, in cui ha ribadito le conclusioni rassegnate e le argomentazioni svolte con riguardo alla praticabilità di un’interpretazione rispettosa del dettato costituzionale, recepita anche dal giudice delle leggi con la sentenza n. 286 del 2013.


    Considerato in diritto

    1.– L’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce, nell’àmbito del lavoro pubblico, che le ferie, i riposi e i permessi siano obbligatoriamente goduti secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti e che non si possano corrispondere «in nessun caso» trattamenti economici sostitutivi.

    L’inefficacia delle disposizioni contrattuali e normative più favorevoli e la responsabilità disciplinare e amministrativa dei dirigenti, i quali non ottemperino a tali prescrizioni di legge, completano la disciplina restrittiva così congegnata.

    Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ravvisa in tali disposizioni la lesione del diritto irrinunciabile alle ferie, che impone, per un verso, di retribuire il lavoro prestato in misura superiore a quanto stabilito dal contratto (art. 36, primo comma, della Costituzione), considerando anche il diritto ai riposi feriali, e, per altro verso, di compensare il mancato godimento delle ferie per causa non imputabile al lavoratore (art. 36, terzo comma, Cost.).

    Tale compensazione – soggiunge il giudice rimettente – è prescritta anche dalle fonti comunitarie (art. 7 della direttiva 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE recante «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro»), che integrano il parametro di costituzionalità alla stregua dell’art. 117, primo comma, Cost.

    Ad avviso del giudice rimettente, l’assetto delineato dalla norma impugnata, che preclude ogni valutazione circa l’imputabilità del mancato godimento delle ferie, sarebbe manifestamente irragionevole (art. 3 Cost.).

    La disciplina è censurata «nel suo complesso», «eventualmente» anche nella parte in cui prefigura la responsabilità disciplinare e amministrativa dei dirigenti, e, in subordine, nella parte in cui vieta in maniera indiscriminata il pagamento di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute.

    2.– Il nucleo delle censure investe il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute, anche quando il mancato godimento non sia riconducibile alla volontà del lavoratore.

    Le questioni di legittimità costituzionale si sottraggono alle eccezioni di inammissibilità, formulate dalla difesa dello Stato.

    2.1.– Deve essere disattesa, in primo luogo, l’eccezione di irrilevanza della questione di costituzionalità.

    Il giudice rimettente, con motivazione non implausibile, chiarisce che le ferie, almeno in parte, non sono state godute per causa non imputabile al lavoratore, in un periodo in cui era già in vigore la disciplina impugnata. Il fatto che il periodo di malattia non sia stato ininterrotto è ininfluente quanto alla rilevanza della questione.

    La difesa dello Stato non confuta tali argomenti, corroborati da una precisa ricostruzione dei fatti di causa.

    2.2.– È ugualmente da disattendere l’eccezione di inammissibilità per mancata sperimentazione di un’interpretazione conforme alla Carta fondamentale.

    Il giudice rimettente, difatti, si cimenta con il tentativo di conferire alla disposizione censurata un significato compatibile con i princípi costituzionali e, dopo una disamina della lettera e dello spirito della legge, reputa tale tentativo impraticabile.

    Se l’interpretazione prescelta dal giudice rimettente sia da considerare la sola persuasiva, è profilo che esula dall’ammissibilità e attiene, per contro, al merito, che è ora possibile scrutinare (sentenze n. 45 del 2016 e n. 262 del 2015).

    3.– La questione non è fondata.

    Il giudice rimettente muove dal presupposto interpretativo che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applichi anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.

    Il dato letterale e la ratio che ispira l’intervento riformatore rivelano l’erroneità di tale presupposto interpretativo.

    3.1.– Quanto al dato letterale, non è senza significato che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie.

    3.2.– Il dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute.

    Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro.

    In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole.

    4.– Questa Corte, con riferimento al contenzioso tra lo Stato e le Regioni, ha già avuto occasione di analizzare la disciplina impugnata, specificando che essa non sopprime la «tutela risarcitoria civilistica del danno da mancato godimento incolpevole» (sentenza n. 286 del 2013, punto 9.3. del Considerato in diritto).

    Su questa linea si attestano le prime applicazioni che l’amministrazione ha dato della normativa (INPS, messaggio n. 2364 del 6 febbraio 2013; Ragioneria generale dello Stato, nota n. 94806 del 9 novembre 2012; Dipartimento della funzione pubblica, nota n. 40033 dell’8 ottobre 2012) e l’interpretazione delineata dalla magistratura contabile in sede di controllo (Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Campania, delibera dell’11 dicembre 2014, n. 249; Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Veneto, delibera del 12 novembre 2013, n. 342; Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Valle d’Aosta, delibera del 12 novembre 2013, n. 20; Corte dei conti, sezione di controllo per Regione Sicilia, delibera del 5 giugno 2014, n. 77).

    La prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell’escludere dall’àmbito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro.

    Questa interpretazione si colloca, peraltro, nel solco tracciato dalle pronunce della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, che riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un’indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di “monetizzare” le ferie (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 ottobre 2000, n. 13860; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 8 ottobre 2010, n. 7360).

    5.– Così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia).

    Il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189 del 1980), mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell’ottica di un equilibrato «contemperamento delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore» (sentenza n. 66 del 1963).

    La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a «una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute» (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 giugno 2001, in causa C-173/99, BECTU, punti 43 e 44; Grande Sezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-282/10, Dominguez).

    La garanzia di un effettivo godimento delle ferie traspare, secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella europea (ex plurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 20 gennaio 2009, in cause riunite C-350/106 e C-520/06, Schultz-Hoff e Stringer ed altri).

    Tale diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.

    6.– Non si può ritenere, pertanto, che una normativa settoriale, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della “monetizzazione”, si ponga in antitesi con princípi ormai radicati nell’esperienza giuridica italiana ed europea. Da qui, dunque, la non fondatezza della questione.


    per questi motivi

    LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, primo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della direttiva 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2016.

    F.to:

    Giorgio LATTANZI, Presidente

    Silvana SCIARRA, Redattore

    Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2016.

    Il Cancelliere

    F.to: Roberto MILANA

    Ultimo aggiornamento Lunedì 16 Maggio 2016 08:19
     

    Criteri per la formazione e la localizzazione dei P.U.E. comunali nella Regione Puglia

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    N. 1845/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 327 Reg. Ric.
    ANNO 2008
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 327 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da L. M., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Paparella e Lucrezia Prisciantelli, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Venezia, 14;
    contro
    Comune di Bisceglie, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Nicolai, 29;
    nei confronti di
    R. s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Ingravalle, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Garibaldi, 63;
    Consorzio Urbanistico Comparto 4 Maglia 157 - 162, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Ingravalle, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Garibaldi, 63;
    per l'annullamento
    - della nota del Comune di Bisceglie del 14 dicembre 2007, avente ad oggetto "Attuazione comparto 4 del Piano di lottizzazione delle maglie nn. 157 - 162 di PRG. Attivazione procedura ex lege 166/2002 art. 27, comma 5";
    - della nota ricevuta il 20 maggio 2008, inviata dal Consorzio intimato, avente ad oggetto "Progetto di lottizzazione della maglia n. 157 - 162 di PRG. Immobili in tenimento del Comune di Bisceglie. Comunicazione approvazione definitiva Piano di Lottizzazione" e della convenzione stipulata in attuazione del predetto piano di lottizzazione, registrata il 9 aprile 2008;
    - del provvedimento del 15 dicembre 2008 del Comune di Bisceglie, avente ad oggetto la determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione, e della lettera notificata nella stessa data dal Consorzio intimato;
    - del provvedimento del 18 febbraio 2009 del Comune di Bisceglie, avente ad oggetto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità di espropriazione, e della lettera notificata nella stessa data dal Consorzio intimato;
    - del decreto del 25 marzo 2009, notificato in data 8 aprile 2009, con il quale il Comune di Bisceglie ha disposto l'espropriazione degli immobili necessari per l'attuazione del progetto di lottizzazione delle maglie n. 157 - 162 di PRG, e dell'avviso di esecuzione di tale decreto mediante immissione in possesso per la data del 20 aprile 2009;
    - della deliberazione n. 14 del 15 marzo 2010, con cui il Consiglio comunale di Bisceglie ha adottato la variante al piano di lottizzazione (comparto 4) delle maglie n. 157 - 162 di PRG, e di tutti gli atti ad essa allegati;
    - della deliberazione n. 94 del 27 settembre 2010, con cui il Consiglio comunale di Bisceglie ha definitivamente approvato la variante al piano di lottizzazione (comparto 4) delle maglie n. 157 - 162 di PRG, e di tutti gli atti ad essa allegati;
    - della nota del Comune di Bisceglie del 3 novembre 2010, avente ad oggetto "Attuazione comparto 4 del Piano di lottizzazione delle maglie nn. 157 - 162 di PRG. Attivazione procedura ex lege 166/2002 art. 27, comma 5";
    - del decreto del 28 giugno 2011, notificato in data 29 giugno 2011, con il quale il Comune di Bisceglie ha disposto l'espropriazione degli immobili necessari per l'attuazione del progetto di lottizzazione delle maglie n. 157 - 162 di PRG, e dell'avviso di esecuzione di tale decreto mediante immissione in possesso per la data del 22 luglio 2011;
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bisceglie, della R. s.r.l. e del Consorzio Urbanistico Comparto 4 Maglia 157 - 162;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Francesco Paparella, Lucrezia Prisciantelli, Michelangelo Pinto (per delega di Aldo Loiodice), Massimo Ingravalle;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    Brevemente i fatti, come emergono dalla concorde ricostruzione delle parti.
    Con deliberazione consiliare n. 51 del 19 aprile 1994, il Comune di Bisceglie approvò, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 56 del 1980, il piano di lottizzazione delle maglie di PRG n. 157 - 162, in zona C di edivsione, suddiviso in quattro comparti, per la realizzazione di nuovi immobili ad uso residenziale.
    Di questi, negli anni successivi sono stati edificati ed ultimati soltanto i primi tre.
    L'odierna controinteressata R. s.r.l., con atto di permuta del 16 novembre 2007, ha acquistato dai coeredi M. L., A. MA. e L. MA. la quota pari al 50% delle aree e dei fabbricati compresi nel comparto n. 4, l'unico rimasto inattuato. Della restante metà del comparto è proprietario L. M., odierno ricorrente.
    La R. s.r.l. ha costituito, con atto notarile del 20 novembre 2007, il Consorzio Urbanistico Comparto 4 Maglia 157 - 162 (potendo vantare, a tale scopo, la proprietà sul 50,82% dell'imponibile catastale e sul 68,52% della superficie catastale del comparto). Al Consorzio non ha aderito il ricorrente.
    Il Comune di Bisceglie, accogliendo l'istanza del Consorzio, ha quindi dato avvio alla procedura di attuazione coattiva delle previsioni edificatorie relative al comparto n. 4, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 166 del 2002, inviando a L. M. la formale diffida in data 14 dicembre 2007 (il primo degli atti qui impugnati).
    Dopo aver comunicato e depositato l'indennità provvisoria, il Comune ha concluso la procedura emanando il decreto di esproprio del 25 marzo 2009, notificato in data 8 aprile 2009, decreto che il ricorrente ha impugnato, unitamente agli altri atti elencati in epigrafe, mediante motivi aggiunti corredati di istanza cautelare.
    Con ordinanza n. 257 del 6 maggio 2009, questa Sezione ha sospeso l'efficacia del decreto di esproprio, ravvisando, quanto al fumus boni iuris, la fondatezza della censura relativa all'affermata decadenza della dichiarazione di pubblica utilità (scaturita dalla delibera comunale del 1994, di approvazione del piano di lottizzazione), per decorso dei dieci anni previsti dalla legge.
    Il Comune di Bisceglie e la R. s.r.l. non hanno appellato l'ordinanza di sospensiva.
    Con le deliberazioni n. 14 del 15 marzo 2010 e n. 94 del 27 settembre 2010, il Consiglio comunale di Bisceglie ha esplicitamente riconosciuto l'avvenuta decadenza del vincolo espropriativo discendente dal piano di lottizzazione del 1994 ed ha, rispettivamente, adottato ed approvato la variante allo stesso piano di lottizzazione delle maglie n. 157 - 162 di PRG (per il comparto n. 4), su proposta del Consorzio controinteressato.
    Frattanto, nel Consorzio avevano fatto ingresso i sig.ri V. V. e M. V., proprietari di un terreno esterno al comparto edificatorio e rientrante nella maglia di PRG n. 95, contiguo alle maglie n. 157 - 162, classificato in zona F e destinato ad attività sportive. La loro adesione al Consorzio è stata giustificata con l'esigenza di reperire le aree da destinare a standards.
    Riapprovato lo strumento attuativo per il comparto n. 4, il Comune ha di nuovo attivato la procedura coattiva di realizzazione, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 166 del 2002, inviando a L. M. la comunicazione formale del 3 novembre 2010. E' seguito il decreto del 28 giugno 2011, notificato al ricorrente in data 29 giugno 2011, con il quale il Comune ha disposto, in favore del Consorzio Urbanistico Comparto 4 Maglia 157 - 162, l'espropriazione degli immobili necessari per l'attuazione della lottizzazione, fissando l'immissione in possesso per la data del 22 luglio 2011.
    Più precisamente, il provvedimento dispone l'acquisizione a beneficio del Consorzio dei seguenti beni, per il 50% di proprietà del ricorrente L. M.:
    - terreni per complessivi 1.121 mq, identificati catastalmente al foglio 12 - particelle 3348 e 3356, attualmente adibiti ad uliveto e vigneto;
    - fabbricato di 12 vani, identificato catastalmente al foglio 12 - particella 288, categoria A/3.
    Avverso il decreto di espropriazione il ricorrente ha proposto ulteriori motivi aggiunti, chiedendone contestualmente la sospensione.
    Il Comune di Bisceglie, la R. s.r.l. ed il Consorzio Urbanistico Comparto 4 Maglia 157 - 162 (anch'esso costituitosi in giudizio) ne hanno chiesto il rigetto.
    Alla camera di consiglio del 27 luglio 2011, l'istanza cautelare è stata abbinata al merito.
    Le parti hanno svolto le difese conclusive in vista della pubblica udienza del 19 ottobre 2011, nella quale la causa è passata in decisione.
    DIRITTO
    1. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della R. s.r.l. e del Consorzio con la memoria conclusiva depositata il 3 ottobre 2011. Si afferma che il ricorrente non avrebbe interesse ad ottenere l'annullamento delle delibere n. 14 del 15 marzo 2010 e n. 94 del 27 settembre 2010, con cui è stato adottato e poi approvato il piano di lottizzazione per il comparto edificatorio n. 4, in quanto la demolizione del fabbricato esistente (per il 50% nella proprietà di L. M. ed oggetto di espropriazione a favore del Consorzio, per effetto degli atti qui impugnati) era già prevista dal piano di lottizzazione approvato dal Comune nel 1994, dal quale peraltro lo stesso MA. avrebbe tratto vantaggio con il conseguimento dei permessi di costruire per l'edificazione di ben cinque palazzine, nell'ambito degli altri tre comparti.
    L'eccezione non ha pregio.
    Il ricorrente ha infatti interesse ad ottenere l'annullamento delle delibere consiliari recanti la (ri)approvazione del piano di lottizzazione del comparto n. 4, in quanto atti presupposti del procedimento ablatorio instaurato dal Comune e sfociato nel decreto di esproprio del 28 giugno 2011. Quanto a quest'ultimo provvedimento, poi, l'interesse all'impugnativa è in re ipsa e non richiede ulteriore dimostrazione, essendo sufficiente il rilievo che il ricorrente non soltanto si vede spogliato della proprietà sul 50% dei terreni e del fabbricato esistente, ma vede anche frustrata la possibilità di partecipare alla realizzazione delle nuove volumetrie comprese nel comparto n. 4, che il Comune ha interamente assegnato al Consorzio costituito allo scopo dalla R. s.r.l. e dai fratelli V..
    2. Sempre in rito, deve rilevarsi l'improcedibilità per sopravvenuto difetto d'interesse:
    - del ricorso introduttivo, depositato il 27 febbraio 2008;
    - dei primi motivi aggiunti, depositati il 27 giugno 2008;
    - dei secondi motivi aggiunti, depositati il 31 gennaio 2009;
    - dei terzi e quarti motivi aggiunti, depositati congiuntamente il 16 aprile 2009.
    Gli effetti lesivi dei primi provvedimenti impugnati sono stati sospesi con la richiamata ordinanza cautelare di questa Sezione n. 257 del 6 maggio 2009 e sono, poi, definitivamente venuti meno a seguito della riapprovazione, da parte del Comune di Bisceglie, del piano di lottizzazione per il comparto n. 4, cui è seguita la reiterazione del decreto di esproprio all'esito del procedimento di attuazione coattiva del piano, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 166 del 2002.
    Ai fini della decisione, pertanto, l'esame nel merito deve essere circoscritto ai quinti, sesti e settimi motivi aggiunti, depositati rispettivamente in data 1 giugno 2010, 9 dicembre 2010 e 14 luglio 2011, mediante i quali il ricorrente impugna le deliberazioni del Consiglio comunale di Bisceglie n. 14 del 15 marzo 2010 e n. 94 del 27 settembre 2010, la nota di diffida del 3 novembre 2010 ed il decreto di espropriazione del 28 giugno 2011.
    3. Le censure ivi svolte possono essere così riassunte:
    a) violazione degli artt. 23-ss. della legge n. 1150 del 1942, violazione dell'art. 15 della legge regionale n. 6 del 1979, violazione degli artt. 27-ss. della legge regionale n. 56 del 1980, violazione degli artt. 15-ss. della legge regionale n. 20 del 2001, violazione dell'art. 37 della legge regionale n. 22 del 2006, violazione degli artt. 9-ss. del D.P.R. n. 327 del 2001, violazione dell'art. 27 della legge n. 166 del 2002, violazione degli artt. 1100-ss. cod. civ., violazione dell'art. 42 della Costituzione ed eccesso di potere sotto molteplici profili: il Comune non avrebbe potuto approvare, senza il consenso di tutti i comproprietari interessati, il piano di lottizzazione riguardante un'area parzialmente edificata; il Comune avrebbe così violato anche la disciplina civilistica sullo scioglimento della comunione immobiliare; inoltre, il Consorzio in cui favore è stata disposta l'espropriazione non sarebbe legittimato ad attuare la lottizzazione, vista la presenza al suo interno di soggetti (i fratelli V.) titolari di diritti reali su terreni esterni al perimetro del comparto edificatorio, che sarebbero stati arbitrariamente computati ai fini del soddisfacimento degli standards pubblici e del raggiungimento delle superfici utili minime previste dalla legge; in ogni caso, il Comune non avrebbe potuto riapprovare il piano di lottizzazione già decaduto, sotto forma di variante, in assenza del programma pluriennale di attuazione;
    b) violazione degli artt. 23-ss. della legge n. 1150 del 1942, violazione del D.M. n. 1444 del 1968, violazione dell'art. 15 della legge regionale n. 6 del 1979, violazione degli artt. 27-ss. della legge regionale n. 56 del 1980, violazione degli artt. 15-ss. della legge regionale n. 20 del 2001, violazione dell'art. 37 della legge regionale n. 22 del 2006, violazione degli artt. 9-ss. del D.P.R. n. 327 del 2001, violazione dell'art. 27 della legge n. 166 del 2002, violazione dell'art. 42 della Costituzione, violazione del piano regolatore generale del Comune di Bisceglie ed eccesso di potere sotto molteplici profili: la variante approvata nel 2010 reperirebbe in modo illegittimo l'area destinata a standards per le urbanizzazioni secondarie nella maglia di PRG n. 95, di proprietà dei fratelli V. (e pari a circa 1.718 mq), non ricompresa nel perimetro del comparto edificatorio n. 4 e classificata urbanisticamente zona F - attrezzature sportive, di fatto trasferendo una parte della nuova volumetria residenziale in capo ai proprietari di terreni esterni alla zona C, entrati a far parte del consorzio attuatore dell'intervento; il Comune avrebbe così violato i principi che regolano la zonizzazione urbanistica, omettendo di approvare una preventiva variante al piano regolatore generale;
    c) sotto altro profilo, violazione degli artt. 23-ss. della legge n. 1150 del 1942, violazione dell'art. 15 della legge regionale n. 6 del 1979, violazione degli artt. 27-ss. della legge regionale n. 56 del 1980, violazione degli artt. 15-ss. della legge regionale n. 20 del 2001, violazione dell'art. 37 della legge regionale n. 22 del 2006 ed eccesso di potere sotto molteplici profili: il Comune, nel riapprovare il piano di lottizzazione e le relative cubature, non avrebbe tenuto conto del fatto che alcune particelle del comparto n. 4, destinate a verde privato, sarebbero state già utilizzate nell'ambito della realizzazione del comparto n. 3; inoltre, la misurazione dei suoli edificabili sarebbe erronea (nella particella 3541 sarebbero computati 228 mq, in luogo dei 65 mq effettivamente acquistati dalla R. s.r.l.); anche la misurazione della superficie complessiva del comparto sarebbe erronea (si computerebbe una superficie di maglia pari a 2.206 mq, in luogo dei 2.160 mq effettivi) e non sarebbero rispettate le distanze minime dal fabbricato esistente e dal confine;
    d) violazione degli artt. 32 e 122 del d.lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere sotto molteplici profili: non sarebbe previsto l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione mediante procedura di evidenza pubblica; i suoli per gli allargamenti stradali, di proprietà del ricorrente (particella 3350) non risulterebbero già interamente ceduti in occasione della realizzazione del comparto n. 2, come viceversa attestato dal Comune;
    e) violazione dei principi di cui alla legge n. 1150 del 1942, alla legge regionale n. 6 del 1979, alla legge regionale n. 56 del 1980, alla legge regionale n. 20 del 2001 ed al D.P.R. n. 327 del 2001, eccesso di potere sotto molteplici profili ed incompetenza: il Comune di Bisceglie non avrebbe motivato in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico all'attuazione in via coattiva del piano di lottizzazione, con compressione dei diritti e delle aspettative di uno dei proprietari, al quale peraltro non sarebbe stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento teso all'imposizione del vincolo espropriativo; inoltre, il Comune avrebbe dovuto acquisire al proprio patrimonio le aree espropriate e destinarle ad usi pubblici, anziché trasferirle al Consorzio controinteressato; l'atto di trasferimento in favore del Consorzio dei beni espropriati sarebbe di competenza del Consiglio comunale e non del dirigente dell'ufficio tecnico.
    4. Il ricorso è fondato.
    4.1. Con riguardo alle censure richiamate alla lettera a), deve in primo luogo rilevarsi che il Comune di Bisceglie ha illegittimamente utilizzato la previsione dell'art. 27, quinto comma, della legge n. 166 del 2002, al di fuori del suo ambito oggettivo di applicazione.
    L'articolo, rubricato "Programmi di riabilitazione urbana", stabilisce che con decreto ministeriale vengano definiti i criteri e le modalità di predisposizione e di realizzazione di "programmi volti alla riabilitazione di immobili ed attrezzature di livello locale e al miglioramento della accessibilità e mobilità urbana, denominati programmi di riabilitazione urbana, nonché di programmi volti al riordino delle reti di trasporto e di infrastrutture di servizio per la mobilità attraverso una rete nazionale di autostazioni per le grandi aree urbane", rimessi all'iniziativa degli enti locali e cofinanziabili mediante investimenti di soggetti privati interessati.
    Le opere ricomprese nei programmi di riabilitazione urbana possono riguardare anche la demolizione e ricostruzione di edifici ed attrezzature esistenti, al fine di riqualificare zone caratterizzate da degrado fisico, economico e sociale.
    Il quinto comma dell'art. 27 così dispone: "Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale, ricompresi nel piano attuativo, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di realizzazione dell'intervento e del relativo schema di convenzione. Successivamente il sindaco, assegnando un termine di novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto piano attuativo sottoscrivendo la convenzione presentata. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. L'indennità espropriativa, posta a carico del consorzio, in deroga all'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, deve corrispondere al valore venale dei beni espropriati diminuito degli oneri di urbanizzazione stabiliti in convenzione. L'indennità può essere corrisposta anche mediante permute di altre proprietà immobiliari site nel comune".
    Si tratta, ad avviso del Collegio, di una previsione speciale riferibile esclusivamente ai programmi di riabilitazione urbana, la cui concreta messa in opera nella maggior parte dei casi non potrà che avvenire, da parte degli enti locali, attraverso la previa approvazione di strumenti urbanistici di secondo grado, siano essi di iniziativa privata o pubblica: ciò che spiega la presenza della locuzione, apparentemente generica, di "piano attuativo" nel primo periodo del quinto comma dell'art. 27.
    I programmi di riabilitazione urbana, infatti, non rappresentano un nuovo ed autonomo tipo di strumento urbanistico attuativo a contenuto speciale. Essi, al contrario, sono uno strumento di programmazione, non privo di riflessi sull'assetto urbanistico e sulle relative scelte di pianificazione, volto essenzialmente a favorire le iniziative degli enti locali per il miglioramento della mobilità urbana e per il recupero di aree degradate (porzioni di centri storici, aree industriali dismesse, quartieri ad alta densità abitativa, etc.), alla cui formazione ed attuazione i Comuni concorrono insieme a tutte le Amministrazioni centrali e periferiche competenti ad esprimersi sulla realizzazione degli specifici interventi: significativamente, nella terminologia adoperata dal legislatore, gli enti locali sono meri "promotori" di detti programmi, ai quali devono normalmente partecipare altri soggetti pubblici o privati (con gli istituti, ormai da tempo noti all'ordinamento, della conferenza di servizi e dell'accordo di programma).
    Il piano urbanistico attuativo costituisce, perciò, soltanto uno dei normali mezzi di realizzazione del programma di riabilitazione, specialmente per il caso in cui la demolizione e ricostruzione di immobili degradati e la correlata risistemazione di infrastrutture ed aree del territorio cittadino richiedano la predisposizione di una disciplina di dettaglio, attraverso uno strumento urbanistico di secondo livello cui segua, alfine, il rilascio dei relativi titoli edilizi per nuove costruzioni o per trasformazione di immobili esistenti.
    Per l'ipotesi dei programmi di riabilitazione urbana ad iniziativa privata, la norma sancisce la possibilità di attuare in via coattiva il relativo piano attuativo, su istanza dei proprietari della maggioranza del valore catastale degli immobili (aree ed edifici), attraverso la formazione del consorzio e l'avvio della procedura espropriativa.
    La collocazione sistematica della norma ed il suo tenore letterale inducono a negare che il legislatore abbia inteso dettare una disciplina di carattere generale, valida per tutti i tipi di strumenti urbanistici attuativi conosciuti dal nostro ordinamento, come viceversa ha mostrato di ritenere il Comune di Bisceglie, peraltro a ciò indotto anche dall'erronea interpretazione fornita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la circolare n. 3955 del 6 dicembre 2002 (prodotta in giudizio dalla difesa della società controinteressata).
    Nessun valore assumono i precedenti della Terza Sezione di questo Tribunale (sentenze n. 1371 e n. 1372 del 2007), invocati sempre dalla difesa dei controinteressati a sostegno della ridetta interpretazione estensiva dell'art. 27, quinto comma, della legge n. 166 del 2002. Entrambe le decisioni si fondano, infatti, esclusivamente su questioni di rito e non affrontano nel merito la questione giuridica dell'ambito oggettivo di applicazione della norma.
    Per quanto detto, vista l'impossibilità di applicare, nella fattispecie, l'art. 27, quinto comma, della legge n. 166 del 2002, la legittimità dei provvedimenti impugnati deve essere vagliata alla luce delle norme urbanistiche statali e regionali vigenti in materia di piani di lottizzazione ad iniziativa privata.
    4.2. L'art. 27, secondo comma, della legge regionale n. 56 del 1980, consente l'approvazione e l'esecuzione del piano di lottizzazione, avente ad oggetto aree inserite in un programma pluriennale di attuazione, anche contro la volontà di alcuni dei proprietari interessati ed implica, tra l'altro, la possibilità di espropriare i fondi di costoro nella fase di attuazione dello strumento urbanistico, su iniziativa di un solo proprietario, "... sempre che il piano di lottizzazione stesso non comporti modificazioni delle aree edificate esistenti di proprietà degli altri".
    Per quanto qui interessa, due sono i presupposti individuati dal legislatore regionale per l'attuazione coattiva: l'inclusione della lottizzazione nel programma pluriennale di attuazione e l'assenza di edifici nel comparto.
    In primo luogo, è fondata l'affermazione di parte ricorrente, secondo cui il Comune non avrebbe potuto dare corso all'attuazione del comparto su istanza della maggioranza dei proprietari, in assenza del programma pluriennale di attuazione approvato ai sensi degli artt. 2-ss. della legge regionale n. 6 del 1979. Non risulta, infatti, dai documenti versati in giudizio che il piano di lottizzazione delle maglie di PRG n. 157 - 162 (approvato nel 1994) e la variante impugnata (approvata nel 2010) rientrino in un programma pluriennale di attuazione.
    Soltanto l'esigenza di dare tempestiva esecuzione al programma pluriennale giustifica, secondo l'inequivoco disposto della norma di legge regionale, il sacrificio della posizione dei proprietari dissenzienti che non abbiano aderito alla proposta di lottizzazione.
    Inoltre, secondo l'interpretazione che il Collegio condivide, la norma deve essere intesa nel senso che la presenza di un'area edificata preclude la facoltà di imporre coattivamente il piano ai proprietari dissenzienti, in quanto il legislatore regionale, nel prevedere la ripartizione percentuale di utili ed oneri tra i proprietari, presuppone che il piano di lottizzazione intervenga su beni effettivamente fungibili, in caso contrario potendo ravvisarsi addirittura un contrasto con l'art. 42 Cost. (così Cons. Stato, sez. V, 13 marzo 2001 n. 1442).
    Nella fattispecie, sul comparto n. 4 insiste un fabbricato di 12 vani, identificato catastalmente al foglio 12 - particella 288, categoria A/3, per il 50% di proprietà del ricorrente L. M., del quale il Comune ha disposto l'espropriazione in vista della successiva demolizione.
    Sulla base della documentazione fotografica versata in giudizio, deve senz'altro escludersi che il manufatto sia un rudere abbandonato. Esso, al contrario, si presenta del tutto integro nella sua consistenza planivolumetrica, nella copertura e nei muri perimetrali, e costituisce a tutti gli effetti un volume esistente ed urbanisticamente rilevante.
    Sul piano giuridico, le conclusioni non mutano ove si considerino le norme posteriori alla legge regionale n. 56 del 1980.
    Com'é noto, l'art. 20, quinto comma, della legge regionale n. 20 del 2001 ha stabilito in via transitoria che tutti i piani urbanistici esecutivi (P.U.E.), nelle more della definizione del documento regionale di assetto generale (D.R.A.G.) di cui all'art. 4 della stessa legge, sono formati secondo le procedure di cui alla legge regionale n. 56 del 1980. Tale disposizione, che sancisce l'ultrattività dell'intero corpo normativo della legge regionale n. 56 del 1980 (e, per quanto qui interessa, dell'art. 27 della stessa), si ricollega con ogni evidenza allo specifico contenuto del D.R.A.G. a cui è rimessa, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge regionale n. 20 del 2001, la definizione dei criteri per la formazione e la localizzazione dei P.U.E. comunali.
    In difetto della definitiva approvazione del D.R.A.G. (e ciò quantomeno al momento dell'adozione ed approvazione della variante al piano di lottizzazione da parte del Comune di Bisceglie: i criteri per la redazione dei P.U.E. comunali risultano infatti definitivamente approvati con delibera della Giunta della Regione Puglia n. 2753 del 14 dicembre 2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 7 del 14 gennaio 2011), l'art. 20, quinto comma, della legge regionale n. 20 del 2001 preclude l'immediata operatività della disciplina introdotta dall'art. 16, primo comma - lett. b), della stessa legge, che ammette la presentazione di P.U.E. di iniziativa privata su impulso dei "... proprietari che rappresentino, in base alla superficie catastale, almeno il 51 per cento degli immobili compresi entro il perimetro dell'area interessata...", così abilitati a costituire l'apposito consorzio.
    Ne consegue, ad oggi, l'inderogabilità nella sua interezza dell'art. 27 della legge regionale n. 56 del 1980, per il quale il piano attuativo d'iniziativa privata è presentato, di regola, "...su proposta di tutti i proprietari degli immobili interessati, compresi in una o più unità minime di intervento", quando non ricorra l'ipotesi derogatoria di cui al secondo comma, che ammette, come si è detto, la proposta anche da parte di un solo proprietario, per le aree inserite in un piano pluriennale di attuazione, sempre che il piano di lottizzazione non riguardi aree edificate esistenti di proprietà degli altri.
    Secondo quanto chiarito ancora di recente dalla giurisprudenza, l'ipotesi principale di proposta di piano di lottizzazione resta quella proveniente da tutti i proprietari degli immobili interessati. Ad essa si aggiunge l'ipotesi subordinata e derogatoria della proposta da parte di uno solo dei proprietari, che il legislatore regionale, però, subordina alla precisa condizione che il piano non comporti modificazioni delle aree edificate esistenti di proprietà degli altri: solo in tal caso vale, per l'adozione ed approvazione del piano, il richiamo alla disciplina sui comparti dell'art. 15 della legge regionale n. 6 del 1979, che sortisce gli effetti, da un lato, di far conseguire all'approvazione la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità di tutte le opere comprese nel piano e, dall'altro, di consentire l'eventuale esecuzione d'ufficio del piano nei confronti dei proprietari dissenzienti (così Cons. Stato, sez. IV, 31 ottobre 2006 n. 6469; TAR Puglia, Bari, sez. III, 17 maggio 2007 n. 1257).
    D'altronde, la perdurante vigenza delle limitazioni di cui all'art. 27, secondo comma, della legge regionale n. 56 del 1980 neppure è scalfita, come viceversa prospettato dalla difesa dei controinteressati, dall'art. 37 della legge regionale n. 22 del 2006, che così recita: "La previsione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), della L.R. n. 20/2001 si applica anche per la formazione e attuazione degli strumenti esecutivi di cui alla legislazione nazionale e regionale in materia e per l'attuazione dei comparti edificatori".
    Tale disposizione, infatti, ha il limitato effetto di chiarire che il principio maggioritario (ed il connesso strumento giuridico del consorzio tra proprietari) vale per tutti i piani attuativi, siano essi regolati da legge statale o regionale, e vale altresì per strumenti di terzo livello quali i comparti, già disciplinati, sotto tale aspetto, dall'art. 23 della legge n. 1150 del 1942. Ma ciò non comporta l'abrogazione, neanche per implicito, della previsione transitoria di carattere speciale discendente dal combinato disposto dell'art. 27, secondo comma, della legge regionale n. 56 del 1980 e dell'art. 20, quinto comma, della legge regionale n. 20 del 2001: la conseguenza è che, in presenza di un lotto parzialmente edificato, quale quello di cui è comproprietario l'odierno ricorrente, occorre che la proposta di lottizzazione venga sottoscritta da tutti i proprietari.
    Discende da quanto detto l'illegittimità della procedura attuata dal Comune di Bisceglie, culminata nel decreto di esproprio emanato nei confronti del ricorrente, per violazione dell'art. 27 della legge regionale n. 56 del 1980 e dell'art. 27 della legge n. 166 del 2002.
    4.3. Il ricorso è altresì fondato con riguardo alle censure richiamate alla lettera b).
    Afferma parte ricorrente che la variante al piano di lottizzazione per il comparto n. 4, approvata nel 2010 con le delibere qui impugnate, reperirebbe in modo illegittimo i suoli destinati a standards per le urbanizzazioni secondarie nella maglia di PRG n. 95, di proprietà dei fratelli V. (per un'estensione di circa 1.718 mq): si tratterrebbe, dunque, di suoli non ricompresi nel perimetro del comparto edificatorio, classificati urbanisticamente in zona F - attrezzature sportive. Così facendo, e cioè omettendo di approvare la necessaria variante al piano regolatore generale e lasciando immutato il perimetro del piano di lottizzazione, il Comune avrebbe nei fatti consentito lo sfruttamento di parte della nuova volumetria residenziale ai proprietari di terreni esterni alla zona C, consentendo loro di partecipare al consorzio attuatore dell'intervento (e destinatario dei terreni espropriati a L. M.).
    La circostanza, in fatto, risulta confermata dalla relazione del 15 settembre 2010 a firma del responsabile del procedimento, ing. G. M., contenente le controdeduzioni all'opposizione presentata dello stesso MA. dopo l'adozione della variante (cfr. doc. 2, depositato dalla difesa del ricorrente il 18 luglio 2011).
    Ivi si afferma che le aree destinate alle urbanizzazioni per il comparto n. 4 saranno reperite nelle maglie di piano regolatore destinate a standards (zona F - verde attrezzato per lo sport), esternamente alle maglie edificabili che costituiscono esclusivamente le superfici fondiarie del comparto, ossia nello specifico all'interno della maglia n. 95, facente parte dello stesso comprensorio.
    In proposito, la difesa dei controinteressati chiarisce che, in occasione dell'attuazione dei primi tre comparti, il Comune di Bisceglie consentì ai lottizzanti di "monetizzare" le aree per urbanizzazioni secondarie, in luogo della loro effettiva cessione, versando cioè all'ente una somma corrispondente al valore delle aree da cedere. Dal 2004 in poi, decaduti i vincoli espropriativi contenuti nei piani particolareggiati, il Comune ha abbandonato tale prassi ed ha preteso dai proprietari delle aree di piano l'effettiva cessione dei terreni da destinare ad attrezzature collettive. Per quel che concerne il comparto edificatorio n. 4, le maglie n. 157 - 162 sarebbero interamente destinate a superficie fondiaria per volume residenziale, cosicché le aree a standards, non potendo essere ricavate dai primi tre comparti della lottizzazione ormai saturi (e per i quali si era fatto ricorso alla cosiddetta "monetizzazione"), dovrebbero necessariamente essere reperite altrove (vale a dire nella maglia n. 95 - zona F, esterna al comparto ma facente parte del medesimo comprensorio denominato San Francesco).
    Orbene, l'individuazione al di fuori del comparto di lottizzazione delle superfici destinate a standards, in zona urbanisticamente non omogenea, configura violazione degli artt. 1 e 4 del D.M. n. 1444 del 1968 e dei principi in materia di zonizzazione.
    Nella formazione dei piani attuativi (inclusi i piani di lottizzazione), le quantità minime di spazi destinati ad attrezzature pubbliche e servizi alla collettività devono essere reperite unicamente all'interno dell'area di piano. L'art. 4 del decreto consente la deroga, soltanto nelle zone omogenee A e B, per le quali il Comune può localizzare le aree a standards nelle immediate adiacenze ovvero indicare modalità alternative per soddisfare i relativi fabbisogni, purché sia dimostrata in concreto l'impossibilità di raggiungere le quantità minime di aree a servizi all'interno del piano attuativo.
    Tali presupposti non ricorrono nella fattispecie. La variante impugnata riguarda, infatti, il piano di lottizzazione del comparto n. 4 in zona C di edivsione.
    Né può consentirsi che il principio di autosufficienza del comparto, desumibile dalla legge n. 1150 del 1942 e dal D.M. n. 1444 del 1968, venga sostanzialmente eluso con la formazione del consorzio tra proprietari, e segnatamente con l'ingresso nel consorzio dei proprietari di terreni ricadenti in altra zona omogenea di piano regolatore, che in questo modo conseguono la disponibilità di una certa percentuale della volumetria realizzabile, in cambio mettendo a disposizione i terreni necessari alle urbanizzazioni. In questo modo, si giungerebbe al concreto svuotamento di significato precettivo della zonizzazione ed al libero trasferimento dei diritti edificatori tra aree edificabili e non, ovvero tra aree omogenee tutte edificabili ma diversamente classificate e soggette a parametri ed indici edilizi differenti, senza la previa (necessaria) variazione dello strumento urbanistico generale.
    Nel nostro ordinamento positivo, la pur diffusa tendenza al superamento del rigido sistema di suddivisione del territorio in zone omogenee, nel nome della tecnica comunemente definita di perequazione urbanistica, non può scardinare taluni punti fermi caratterizzanti il piano regolatore generale, tuttora disciplinato nei suoi tratti essenziali dalla legge urbanistica del 1942 e dal D.M. n. 1444 del 1968:
    - il Comune individua, in sede di formazione del piano regolatore, le zone F destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, nel rispetto delle quantità minime previste dal D.M. n. 1444 del 1968, onde soddisfare il fabbisogno dell'intero territorio cittadino;
    - il Comune è poi tenuto, in sede di formazione dei piani attuativi, a rispettare il rapporto minimo di proporzione tra abitanti da insediare e spazi pubblici, all'interno di ciascuna zona omogenea nella misura prescritta dal D.M. n. 1444 del 1968.
    La partecipazione alla lottizzazione convenzionata in zona C, da parte dei proprietari di terreni classificati in zona F adiacente, seppure in astratto rispondente ad esigenze di perequazione tra i suoli e di equa distribuzione della rendita fondiaria, postula la preventiva (ovvero contestuale) approvazione di una variante allo strumento urbanistico generale e non può essere legittimata dalla semplice adesione dei detti proprietari al consorzio maggioritario, in danno dei proprietari dissenzienti di una porzione minoritaria del lotto edificabile, né può trovare giustificazione nella volontà del Comune di reperire le aree per i servizi e le urbanizzazioni al di fuori del comparto interessato dalla lottizzazione o dal piano attuativo.
    E ciò vale anche nel caso in esame, ove le parti concordemente ammettono che il Comune di Bisceglie tollerò la mancata cessione di aree a standards, all'epoca dell'attuazione dei primi tre comparti, percependo in luogo di esse una somma di denaro da parte dei privati lottizzanti: l'antefatto, la cui legittimità non costituisce oggetto del presente giudizio, non può comunque giustificare che il Comune, anche per il quarto ed ultimo comparto, rinunci a localizzare le urbanizzazioni all'interno del perimetro del piano attuativo, in violazione degli obblighi discendenti dall'art. 4 del D.M. n. 1444 del 1968.
    Per quanto detto, sono illegittime e vanno annullate per vizio proprio le deliberazioni n. 14 del 15 marzo 2010 e n. 94 del 27 settembre 2010, con cui il Consiglio comunale di Bisceglie ha rispettivamente adottato ed approvato la variante al piano di lottizzazione delle maglie n. 157 - 162 di PRG, per il comparto n. 4. A tanto consegue l'illegittimità e l'annullamento degli atti espropriativi che le presuppongono.
    5. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di gravame, dal cui eventuale accoglimento il ricorrente non trarrebbe maggiore utilità
    Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla le deliberazioni del Consiglio comunale di Bisceglie n. 14 del 15 marzo 2010 e n. 94 del 27 settembre 2010, la nota di diffida del 3 novembre 2010 ed il decreto di espropriazione del 28 giugno 2011.
    Condanna il Comune di Bisceglie al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, nella misura di euro 10.000 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge).
    Condanna la R. s.r.l. ed il Consorzio Urbanistico Comparto 4 Maglia 157 - 162 al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, ciascuno nella misura di euro 5.000 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge).
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Corrado Allegretta
    L'ESTENSORE
    Savio Picone
    IL CONSIGLIERE
    Giuseppina Adamo
     
    Depositata in Segreteria il 6 dicembre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Codice del processo amministrativo

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    Codice del processo amministrativo
    LIBRO PRIMO
    DISPOSIZIONI GENERALI
    TITOLO I
    Principi e organi della giurisdizione amministrativa
    CAPO I
    PRINCIPI GENERALI
    Art. 1
    Effettività
    1. La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo.
    Art. 2
    Giusto processo
    1. Il processo amministrativo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione.
    2. Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo.
    Art. 3
    Dovere di motivazione e sinteticità degli atti
    1. Ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato.
    2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.
    CAPO II
    ORGANI DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA
    Art. 4
    Giurisdizione dei giudici amministrativi
    1. La giurisdizione amministrativa è esercitata dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato secondo le norme del presente codice.
    Art. 5
    Tribunali amministrativi regionali
    1. Sono organi di giurisdizione amministrativa di primo grado i tribunali amministrativi regionali e il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino - Alto Adige.
    2. Il tribunale amministrativo regionale decide con l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In mancanza del presidente, il collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo.
    3. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino - Alto Adige resta disciplinato dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
    Art. 6
    Consiglio di Stato
    1. Il Consiglio di Stato è organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa.
    2. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide con l'intervento di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione e quattro consiglieri. In caso di impedimento del presidente, il collegio è presieduto dal consigliere più anziano nella qualifica.
    3. Salvo quanto previsto dalle norme di attuazione richiamate al comma 6, l'adunanza plenaria è composta dal presidente del Consiglio di Stato che la presiede e da dodici magistrati del Consiglio di Stato, assegnati alle sezioni giurisdizionali.
    4. In caso di impedimento, il presidente del Consiglio di Stato è sostituito dal presidente di sezione giurisdizionale più anziano nel ruolo; gli altri componenti dell'adunanza plenaria, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dal magistrato più anziano nella stessa qualifica della rispettiva sezione.
    5. Per gli appelli avverso le pronunce della sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa si applicano anche le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
    6. Gli appelli avverso le pronunce del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sono proposti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nel rispetto delle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
    CAPO III
    GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA
    Art. 7
    Giurisdizione amministrativa
    1. Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni. Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico.
    2. Per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo.
    3. La giurisdizione amministrativa si articola in giurisdizione generale di legittimità, esclusiva ed estesa al merito.
    4. Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma.
    5. Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi.
    6. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie indicate dalla legge e dall'articolo 134. Nell'esercizio di tale giurisdizione il giudice amministrativo può sostituirsi all'amministrazione.
    7. Il principio di effettività è realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice amministrativo di ogni forma di tutela degli interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi.
    8. Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.
    Art. 8
    Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali
    1. Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.
    2. Restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.
    Art. 9
    Difetto di giurisdizione
    1. Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.
    Art. 10
    Regolamento preventivo di giurisdizione
    1. Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali è ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il primo comma dell'articolo 367 dello stesso codice.
    2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste misure cautelari, ma il giudice non può disporle se non ritiene sussistente la propria giurisdizione.
    Art. 11
    Decisione sulle questioni di giurisdizione
    1. Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che ne è fornito.
    2. Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
    3. Quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest'ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione.
    4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice amministrativo, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite.
    5. Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, può concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti.
    6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.
    7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.
    Art. 12
    Rapporti con l'arbitrato
    1. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto.
    CAPO IV
    COMPETENZA
    Art. 13
    Competenza territoriale inderogabile
    1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.
    2. Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio.
    3. Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto.
    4. La competenza territoriale del tribunale amministrativo regionale non è derogabile.
    Art. 14
    Competenza funzionale inderogabile
    1. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie indicate dall'articolo 135 e dalla legge.
    2. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
    3. La competenza è funzionalmente inderogabile altresì per i giudizi di cui agli articoli 113 e 119, nonché per ogni altro giudizio per il quale la legge o il presente codice individuino il giudice competente con criteri diversi da quelli di cui all'articolo 13.
    Art. 15
    Rilievo dell'incompetenza e regolamento preventivo di competenza
    1. Il difetto di competenza è rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione esso è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza.
    2. Finché la causa non è decisa in primo grado, ciascuna parte può chiedere al Consiglio di Stato di regolare la competenza. Non rilevano, a tal fine, le pronunce istruttorie o interlocutorie di cui all'articolo 36, comma 1, né quelle che respingono l'istanza cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza. Il regolamento è proposto con istanza notificata alle altre parti e depositata, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro quindici giorni dall'ultima notificazione presso la segreteria del Consiglio di Stato.
    3. Il Consiglio di Stato decide in camera di consiglio con ordinanza, con la quale provvede anche sulle spese del regolamento. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza. Al procedimento si applicano i termini di cui all'articolo 55, commi da 5 a 8.
    4. La pronuncia del Consiglio di Stato vincola i tribunali amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
    5. Quando è proposta domanda cautelare il tribunale adito, ove non riconosca la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide su tale domanda e, se non ritiene di provvedere ai sensi dell'articolo 16, comma 2, richiede d'ufficio, con ordinanza, il regolamento di competenza, indicando il tribunale che reputa competente.
    6. L'ordinanza con cui è richiesto il regolamento è immediatamente trasmessa d'ufficio al Consiglio di Stato a cura della segreteria. Della camera di consiglio fissata per regolare la competenza ai sensi del comma 4 è dato avviso, almeno dieci giorni prima, ai difensori che si siano costituiti davanti al Consiglio di Stato. Fino a due giorni liberi prima è ammesso il deposito di memorie e documenti e sono sentiti in camera di consiglio i difensori che ne facciano richiesta.
    7. Nelle more del procedimento di cui al comma 6, il ricorrente può riproporre le istanze cautelari al tribunale amministrativo regionale indicato nell'ordinanza di cui al comma 5 il quale decide in ogni caso sulla domanda cautelare, fermo quanto previsto dal comma 8.
    8. Le pronunce sull'istanza cautelare rese dal giudice dichiarato incompetente perdono comunque efficacia dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza che regola la competenza.
    9. Le parti possono sempre riproporre le istanze cautelari al giudice dichiarato competente.
    10. La disciplina dei commi 8 e 9 si applica anche alle pronunce sull'istanza cautelare rese dal giudice privato del potere di decidere il ricorso dall'ordinanza presidenziale di cui all'articolo 47, comma 2.
    Art. 16
    Regime della competenza
    1. La competenza di cui agli articoli 13 e 14 è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari.
    2. Il difetto di competenza è rilevato, anche d'ufficio, con ordinanza che indica il giudice competente. Se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa è riassunta davanti al giudice dichiarato competente, il processo segue davanti al nuovo giudice.
    3. L'ordinanza con cui il giudice adito dichiara la propria competenza o incompetenza è impugnabile nel termine di trenta giorni dalla notificazione, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, con il regolamento di competenza di cui all'articolo 15. Il regolamento può essere altresì richiesto d'ufficio, con ordinanza, dal giudice dinanzi al quale il giudizio è stato riassunto ai sensi del comma 2; in tale caso si procede ai sensi dell'articolo 15, comma 6.
    4. Durante la pendenza del regolamento di competenza, il ricorrente può sempre proporre l'istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale indicato nell'ordinanza di cui al comma 2 o in quella di cui all'articolo 15, comma 5, il quale decide in ogni caso sulla domanda cautelare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 8.
    CAPO V
    ASTENSIONE E RICUSAZIONE
    Art. 17
    Astensione
    1. Al giudice amministrativo si applicano le cause e le modalità di astensione previste dal codice di procedura civile.
    Art. 18
    Ricusazione
    1. Al giudice amministrativo si applicano le cause di ricusazione previste dal codice di procedura civile.
    2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell'udienza designata, con domanda diretta al presidente, quando sono noti i magistrati che devono prendere parte all'udienza; in caso contrario, può proporsi oralmente all'udienza medesima prima della discussione.
    3. La domanda deve indicare i motivi ed i mezzi di prova ed essere firmata dalla parte o dall'avvocato munito di procura speciale.
    4. Proposta la ricusazione, il collegio investito della controversia può disporre la prosecuzione del giudizio, se ad un sommario esame ritiene l'istanza inammissibile o
    manifestamente infondata.
    5. In ogni caso la decisione definitiva sull'istanza è adottata, entro trenta giorni dalla sua proposizione, dal collegio previa sostituzione del magistrato ricusato, che deve essere sentito.
    6. I componenti del collegio chiamato a decidere sulla ricusazione non sono ricusabili.
    7. Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o respinge l'istanza di ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una sanzione pecuniaria non superiore ad euro cinquecento.
    8. La ricusazione o l'astensione non hanno effetto sugli atti anteriori. L'accoglimento dell'istanza di ricusazione rende nulli gli atti compiuti ai sensi del comma 4 con la partecipazione del giudice ricusato.
    CAPO VI
    AUSILIARI DEL GIUDICE
    Art. 19
    Verificatore e consulente tecnico
    1. Il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più verificatori, ovvero, se indispensabile, da uno o più consulenti.
    2. L'incarico di consulenza può essere affidato a dipendenti pubblici, professionisti iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, o altri soggetti aventi particolare competenza tecnica. Non possono essere nominati coloro che prestano attività in favore delle parti del giudizio. La verificazione è affidata a un organismo pubblico, estraneo alle parti del giudizio, munito di specifiche competenze tecniche.
    3. Il verificatore e il consulente compiono le indagini che sono loro affi date dal giudice e forniscono anche oralmente i chiarimenti richiesti.
    Art. 20
    Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente
    1. Il verificatore e il consulente, se scelto tra i dipendenti pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, hanno l'obbligo di prestare il loro ufficio, tranne che il giudice riconosca l'esistenza di un giustificato motivo.
    2. Il consulente, o il verificatore, può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51 del codice di procedura civile. Della ricusazione conosce il giudice che l'ha nominato.
    Art. 21
    Commissario ad acta
    1. Nell'ambito della propria giurisdizione, il giudice amministrativo, se deve sostituirsi all'amministrazione, può nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta. Si applica l'articolo 20, comma 2.
    TITOLO II
    Parti e difensori
    Art. 22
    Patrocinio
    1. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali è obbligatorio il patrocinio di avvocato.
    2. Per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.
    3. La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.
    Art. 23
    Difesa personale delle parti
    1. Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
    Art. 24
    Procura alle liti
    1. La procura rilasciata per agire e contraddire davanti al giudice si intende conferita anche per proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, salvo che in essa sia diversamente disposto.
    Art. 25
    Domicilio
    1. Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata.
    2. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.
    Art. 26
    Spese di giudizio
    1. Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile.
    2. Il giudice, nel pronunciare sulle spese, può altresì condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte di una somma di denaro equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati.
    TITOLO III
    Azioni e domande
    CAPO I
    CONTRADDITTORIO E INTERVENTO
    Art. 27
    Contraddittorio
    1. Il contraddittorio è integralmente costituito quando l'atto introduttivo è notificato all'amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controinteressati.
    2. Se il giudizio è promosso solo contro alcune delle parti e non si è verificata alcuna decadenza, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre entro un termine perentorio. Nelle more dell'integrazione del contraddittorio il giudice può pronunciare provvedimenti cautelari interinali.
    Art. 28
    Intervento
    1. Se il giudizio non è stato promosso contro alcuna delle parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono intervenirvi, senza pregiudizio del diritto di difesa.
    2. Chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall'esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova.
    3. Il giudice, anche su istanza di parte, quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo, ne ordina l'intervento.
    CAPO II
    AZIONI DI COGNIZIONE
    Art. 29
    Azione di annullamento
    1. L'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni.
    Art. 30
    Azione di condanna
    1. L'azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma.
    2. Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica.
    3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti.
    4. Per il risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l'inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere.
    5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
    6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo.
    Art. 31
    Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità
    1. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
    2. L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. E' fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
    3. Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione.
    4. La domanda volta all'accertamento delle nullità previste dalla legge si propone entro il termine di decadenza di centottanta giorni. La nullità dell'atto può sempre essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata d'ufficio dal giudice. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle nullità di cui all'articolo 114, comma 4, lettera b), per le quali restano ferme le disposizioni del Titolo I del Libro IV.
    Art. 32
    Pluralità delle domande e conversione delle azioni
    1. E' sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dai Capi I e II del Titolo V del Libro IV.
    2. Il giudice qualifica l'azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali. Sussistendone i presupposti il giudice può sempre disporre la conversione delle azioni.
    TITOLO IV
    Pronunce giurisdizionali
    Art. 33
    Provvedimenti del giudice
    1. Il giudice pronuncia:
    a) sentenza quando definisce in tutto o in parte il giudizio;
    b) ordinanza quando assume misure cautelari o interlocutorie, ovvero decide sulla competenza;
    c) decreto nei casi previsti dalla legge.
    2. Le sentenze di primo grado sono esecutive.
    3. Le ordinanze e i decreti, se non pronunciati in udienza o in camera di consiglio e inseriti nel relativo verbale, sono comunicati alle parti dalla segreteria nel termine di cui all'articolo 89, comma 3.
    4. L'ordinanza che dichiara l'incompetenza indica in ogni caso il giudice competente.
    Art. 34
    Sentenze di merito
    1. In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda:
    a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato;
    b) ordina all'amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro un termine;
    c) condanna al pagamento di una somma di denaro, anche a titolo di risarcimento del danno, all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e dispone misure di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile;
    d) nei casi di giurisdizione di merito, adotta un nuovo atto, ovvero modifica o riforma quello impugnato;
    e) dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l'ottemperanza.
    2. In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 30, comma 3, il giudice non può conoscere della legittimità degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l'azione di annullamento di cui all'articolo 29.
    3. Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori.
    4. In caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall'accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l'adempimento degli obblighi ineseguiti.
    5. Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
    Art. 35
    Pronunce di rito
    1. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso:
    a) irricevibile se accerta la tardività della notificazione o del deposito;
    b) inammissibile quando è carente l'interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito;
    c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito.
    2. Il giudice dichiara estinto il giudizio:
    a) se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice;
    b) per perenzione;
    c) per rinuncia.
    Art. 36
    Pronunce interlocutorie
    1. Salvo che il presente codice disponga diversamente, il giudice provvede con ordinanza in tutti i casi in cui non definisce nemmeno in parte il giudizio.
    2. Il giudice pronuncia sentenza non definitiva quando decide solo su alcune delle questioni, anche se adotta provvedimenti istruttori per l'ulteriore trattazione della causa.
    Art. 37
    Errore scusabile
    1. Il giudice può disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.
    TITOLO V
    Disposizioni di rinvio
    Art. 38
    Rinvio interno
    1. Il processo amministrativo si svolge secondo le disposizioni del Libro II che, se non espressamente derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali.
    Art. 39
    Rinvio esterno
    1. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali.
    2. Le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile.
    LIBRO SECONDO
    PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO
    TITOLO I
    Disposizioni generali
    CAPO I
    RICORSO
    SEZIONE I
    Ricorso e costituzione delle parti
    Art. 40
    Contenuto del ricorso
    1. Il ricorso deve contenere:
    a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto;
    b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;
    c) l'esposizione sommaria dei fatti, i motivi specifici su cui si fonda il ricorso, l'indicazione dei mezzi di prova e dei provvedimenti chiesti al giudice;
    d) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.
    Art. 41
    Notificazione del ricorso e suoi destinatari
    1. Le domande si introducono con ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
    2. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è notificato altresì agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 49.
    3. La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse.
    4. Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità.
    5. Il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d'Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d'Europa.
    Art. 42
    Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale
    1. Le parti resistenti e i controinteressati possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, a mezzo di ricorso incidentale. Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni decorrente dalla ricevuta notificazione del ricorso principale. Per i soggetti intervenuti il termine decorre dall'effettiva conoscenza della proposizione del ricorso principale.
    2. Il ricorso incidentale, notificato ai sensi dell'articolo 41 alle controparti personalmente o, se costituite, ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile, ha i contenuti di cui all'articolo 40 ed è depositato nei termini e secondo le modalità previste dall'articolo 45.
    3. Le altre parti possono presentare memorie e produrre documenti nei termini e secondo le modalità previsti dall'articolo 46.
    4. La cognizione del ricorso incidentale è attribuita al giudice competente per quello principale, salvo che la domanda introdotta con il ricorso incidentale sia devoluta alla competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ovvero alla competenza funzionale di un tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'articolo 14; in tal caso la competenza a conoscere dell'intero giudizio spetta al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ovvero al tribunale amministrativo regionale avente competenza funzionale ai sensi dell'articolo 14.
    5. Nelle controversie in cui si faccia questione di diritti soggettivi le domande riconvenzionali dipendenti da titoli già dedotti in giudizio sono proposte nei termini e con le modalità di cui al presente articolo.
    Art. 43
    Motivi aggiunti
    1. I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte. Ai motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini.
    2. Le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.
    3. Se la domanda nuova di cui al comma 1 è stata proposta con ricorso separato davanti allo stesso tribunale, il giudice provvede alla riunione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 70.
    Art. 44
    Vizi del ricorso e della notificazione
    1. Il ricorso è nullo:
    a) se manca la sottoscrizione;
    b) se, per l'inosservanza delle altre norme prescritte nell'articolo 40, vi è incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda.
    2. Se il ricorso contiene irregolarità, il collegio può ordinare che sia rinnovato entro un termine a tal fine fissato.
    3. La costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione del ricorso, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione, nonché le irregolarità di cui al comma 2.
    4. Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
    Art. 45
    Deposito del ricorso e degli altri atti processuali
    1. Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario. I termini di cui al presente comma sono aumentati nei casi e nella misura di cui all'articolo 41, comma 5.
    2. E' fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per il notificante.
    3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova le domande introdotte con l'atto non possono essere esaminate.
    4. La mancata produzione, da parte del ricorrente, della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.
    Art. 46
    Costituzione delle parti intimate
    1. Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, le parti intimate possono costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
    2. L'amministrazione, nel termine di cui al comma 1, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio.
    3. Della produzione di cui al comma 2 è data comunicazione alle parti costituite a cura della segreteria.
    4. I termini di cui al presente articolo sono aumentati nei casi e nella misura di cui all'articolo 41, comma 5.
    Art. 47
    Ripartizione delle controversie tra tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate
    1. Nei ricorsi devoluti alle sezioni staccate in base ai criteri di cui all'articolo 13, il deposito del ricorso è effettuato presso la segreteria della sezione staccata. Fuori dei casi di cui all'articolo 14, non è considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata.
    2. Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell'atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui articolo 46, comma 1. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta. Se sono state disposte misure cautelari, si applica l'articolo 15, commi 8 e 9.
    3. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2, alla ripartizione di cui al presente articolo non si applica l'articolo 15.
    Art. 48
    Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario
    1. Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti.
    2. Le pronunce sull'istanza cautelare rese in sede straordinaria perdono efficacia alla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di deposito dell'atto di costituzione in giudizio previsto dal comma 1. Il ricorrente può comunque riproporre l'istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale.
    3. Qualora l'opposizione sia inammissibile, il tribunale amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria.
    Art. 49
    Integrazione del contraddittorio
    1. Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.
    2. L'integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 74.
    3. Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità. Se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35.
    4. I soggetti nei cui confronti è integrato il contraddittorio ai sensi del comma 1 non sono pregiudicati dagli atti processuali anteriormente compiuti.
    Art. 50
    Intervento volontario in causa
    1. L'intervento è proposto con atto diretto al giudice adito, recante l'indicazione delle generalità dell'interveniente. L'atto deve contenere le ragioni su cui si fonda, con la produzione dei documenti giustificativi, e deve essere sottoscritto ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera d).
    2. L'atto di intervento è notificato alle altre parti ed è depositato nei termini di cui all'articolo 45; nei confronti di quelle costituite è notificato ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.
    3. Il deposito dell'atto di intervento di cui all'articolo 28, comma 2, è ammesso fino a trenta giorni prima dell'udienza.
    Art. 51
    Intervento per ordine del giudice
    1. Il giudice, ove disponga l'intervento di cui all'articolo 28, comma 3, ordina alla parte di chiamare il terzo in giudizio, indicando gli atti da notificare e il termine della notificazione.
    2. La costituzione dell'interventore avviene secondo le modalità di cui all'articolo 46. Si applica l'articolo 49, comma 3, terzo periodo.
    SEZIONE II
    Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini
    Art. 52
    Termini e forme speciali di notificazione
    1. I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori.
    2. Il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile.
    3. Se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l'adempimento è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
    4. Per i termini computati a ritroso, la scadenza è anticipata al giorno antecedente non festivo.
    5. La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato.
    Art. 53
    Abbreviazione dei termini
    1. Nei casi d'urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i termini per le difese della relativa fase.
    2. Il decreto di abbreviazione del termine, redatto in calce alla domanda, è notificato, a cura della parte che lo ha richiesto, all'amministrazione intimata e ai controinteressati; il termine abbreviato comincia a decorrere dall'avvenuta notificazione del decreto.
    Art. 54
    Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini
    1. La presentazione tardiva di memorie o documenti, su richiesta di parte, può essere eccezionalmente autorizzata dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, quando la produzione nel termine di legge risulta estremamente difficile.
    2. I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno.
    3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica al procedimento cautelare.
    TITOLO II
    Procedimento cautelare
    Art. 55
    Misure cautelari collegiali
    1. Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il collegio si pronuncia con ordinanza emessa in camera di consiglio.
    2. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibili, il collegio può disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fi deiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non può essere subordinata a cauzione quando la domanda cautelare attenga a diritti fondamentali della persona o ad altri beni di primario rilievo costituzionale. Il provvedimento che impone la cauzione ne indica l'oggetto, il modo di prestarla e il termine entro cui la prestazione va eseguita.
    3. La domanda cautelare può essere proposta con il ricorso di merito o con distinto ricorso notificato alle altre parti.
    4. La domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l'istanza di fissazione dell'udienza di merito, salvo che essa debba essere fissata d'ufficio.
    5. Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio.
    6. Ai fini del giudizio cautelare, se la notificazione è effettuata a mezzo del servizio postale, il ricorrente, se non è ancora in possesso dell'avviso di ricevimento, può provare la data di perfezionamento della notificazione producendo copia dell'attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito internet delle poste. E' fatta salva la prova contraria.
    7. Nella camera di consiglio le parti possono costituirsi e i difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta. La trattazione si svolge oralmente e in modo sintetico.
    8. Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, può autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti, con consegna di copia alle altre parti fino all'inizio di discussione.
    9. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato e indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso.
    10. Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita Definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data di discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l'ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
    11. L'ordinanza con cui è disposta una misura cautelare fissa la data di discussione del ricorso nel merito. In caso di mancata fissazione dell'udienza, il Consiglio di Stato, se conferma in appello la misura cautelare, dispone che il tribunale amministrativo regionale provveda alla fissazione della stessa con priorità. A tal fine l'ordinanza è trasmessa a cura della segreteria al primo giudice.
    12. In sede di esame della domanda cautelare il collegio adotta, su istanza di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria e l'integrità del contraddittorio.
    13. Il giudice adito può disporre misure cautelari solo se ritiene sussistente la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14; altrimenti provvede ai sensi dell'articolo 15, commi 5 e 6.
    Art. 56
    Misure cautelari monocratiche
    1. Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. La domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l'istanza di fissazione d'udienza per il merito, salvo che essa debba essere fissata d'ufficio. Il presidente provvede sulla domanda solo se ritiene la competenza del tribunale amministrativo regionale, altrimenti rimette le parti al collegio per i provvedimenti di cui all'articolo 55, comma 13.
    2. Il presidente o un magistrato da lui delegato verifica che la notificazione del ricorso si sia perfezionata nei confronti dei destinatari o almeno della parte pubblica e di uno dei controinteressati e provvede con decreto motivato non impugnabile. La notificazione può avvenire da parte del difensore anche a mezzo fax. Si applica l'articolo 55, comma 6. Qualora l'esigenza cautelare non consenta l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente può comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca. Ove ritenuto necessario il presidente, fuori udienza e senza formalità, sente, anche separatamente, le parti che si siano rese disponibili prima dell'emanazione del decreto.
    3. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibili, il presidente può subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare alla prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, determinata con riguardo all'entità degli effetti irreversibili che possono prodursi per le parti e i terzi.
    4. Il decreto, nel quale deve essere comunque indicata la camera di consiglio di cui all'articolo 55, comma 5, in caso di accoglimento è efficace sino a detta camera di consiglio. Il decreto perde efficacia se il collegio non provvede sulla domanda cautelare nella camera di consiglio di cui al periodo precedente. Fino a quando conserva efficacia, il decreto è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte notificata. A quest'ultima si applica il comma 2.
    5. Se la parte si avvale della facoltà di cui al secondo periodo del comma 2 le misure cautelari perdono efficacia se il ricorso non viene notificato per via ordinaria entro cinque giorni dalla richiesta delle misure cautelari provvisorie.
    Art. 57
    Spese del procedimento cautelare
    1. Con l'ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza.
    Art. 58
    Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta
    1. Le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne é venuto a conoscenza.
    2. La revoca può essere altresì richiesta nei casi di cui all'articolo 395 del codice di procedura civile.
    Art. 59
    Esecuzione delle misure cautelari
    1. Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l'interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, può chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune misure attuative. Il tribunale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui al Titolo I del Libro IV e provvede sulle spese. La liquidazione delle spese operata ai sensi del presente comma prescinde da quella conseguente al giudizio di merito, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza.
    Art. 60
    Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare
    1. In sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione. Se la parte dichiara che intende proporre regolamento di competenza o di giurisdizione, il giudice assegna un termine non superiore a trenta giorni. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione e fissa contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.
    Art. 61
    Misure cautelari anteriori alla causa
    1. In caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale, il soggetto legittimato al ricorso può proporre istanza per l'adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare in corso di causa.
    2. L'istanza, notificata con le forme prescritte per la notificazione del ricorso, si propone al presidente del tribunale amministrativo regionale competente per il giudizio. Il presidente o un magistrato da lui delegato, accertato il perfezionamento della notificazione per i destinatari, provvede sull'istanza, sentite, ove necessario, le parti e omessa ogni altra formalità. La notificazione può essere effettuata dal difensore a mezzo fax. Qualora l'esigenza cautelare non consenta l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente può comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca da esercitare nelle forme di cui all'articolo 56, comma 4, terzo e quarto periodo.
    3. L'incompetenza del giudice è rilevabile d'ufficio.
    4. Il decreto che rigetta l'istanza non è impugnabile; tuttavia la stessa può essere riproposta dopo l'inizio del giudizio di merito con le forme delle domande cautelari in corso di causa.
    5. Il provvedimento di accoglimento è notificato dal richiedente alle altre parti entro il termine perentorio fissato dal giudice, non superiore a cinque giorni. Qualora dall'esecuzione del provvedimento cautelare emanato ai sensi del presente articolo derivino effetti irreversibili il presidente può disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione della misura cautelare. Il provvedimento di accoglimento perde comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non sia depositato nei successivi cinque giorni corredato da istanza di fissazione di udienza; in ogni caso la misura concessa ai sensi del presente articolo perde effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa. Il provvedimento di accoglimento non è appellabile ma, fino a quando conserva efficacia, è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte previamente notificata. A quest'ultima si applica il comma 2.
    6. Per l'attuazione del provvedimento cautelare e per la pronuncia in ordine alle spese si applicano le disposizioni sui provvedimenti cautelari in corso di causa.
    7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai giudizi in grado di appello.
    Art. 62
    Appello cautelare
    1. Contro le ordinanze cautelari è ammesso appello al Consiglio di Stato, da proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
    2. L'appello, depositato nel termine di cui all'articolo 45, è deciso in camera di consiglio con ordinanza. Al giudizio si applicano gli articoli 55, comma 2 e commi da 5 a 10, 56 e 57.
    3. L'ordinanza di accoglimento che dispone misure cautelari è trasmessa a cura della segreteria al primo giudice, anche agli effetti dell'articolo 55, comma 11.
    4. Nel giudizio di cui al presente articolo è rilevata anche d'ufficio la violazione, in primo grado, degli articoli 10, comma 2, 13, 14, 15, comma 5, 42, comma 4, e 55, comma 13. Se rileva la violazione degli articoli 13, 14, 15, comma 5, 42, comma 4, e 55, comma 13, il giudice competente per l'appello cautelare sottopone la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell'articolo 73, comma 3, e regola d'ufficio la competenza ai sensi dell'articolo 15, comma 4. Quando dichiara l'incompetenza del tribunale amministrativo regionale adito, con la stessa ordinanza annulla le misure cautelari emanate da un giudice diverso da quello di cui all'articolo 15, comma 7. Per la Definizione della fase cautelare si applica l'articolo 15, comma 9.
    TITOLO III
    Mezzi di prova e attività istruttoria
    CAPO I
    MEZZI DI PROVA
    Art. 63
    Mezzi di prova
    1. Fermo restando l'onere della prova a loro carico, il giudice può chiedere alle parti anche d'ufficio chiarimenti o documenti.
    2. Il giudice, anche d'ufficio, può ordinare anche a terzi di esibire in giudizio i documenti o quanto altro ritenga necessario, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile; può altresì disporre l'ispezione ai sensi dell'articolo 118 dello stesso codice.
    3. Su istanza di parte il giudice può ammettere la prova testimoniale, che è sempre assunta in forma scritta ai sensi del codice di procedura civile.
    4. Qualora reputi necessario l'accertamento di fatti o l'acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, il giudice può ordinare l'esecuzione di una verificazione ovvero, se indispensabile, può disporre una consulenza tecnica.
    5. Il giudice può disporre anche l'assunzione degli altri mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento.
    CAPO II
    AMMISSIONE E ASSUNZIONE DELLE PROVE
    Art. 64
    Disponibilità, onere e valutazione della prova
    1. Spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.
    2. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.
    3. Il giudice amministrativo può disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione.
    4. Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo.
    Art. 65
    Istruttoria presidenziale e collegiale
    1. Il presidente della sezione o un magistrato da lui delegato adotta, su istanza motivata di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria.
    2. Quando l'istruttoria è disposta dal collegio, questo provvede con ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso. La decisione sulla consulenza tecnica e sulla verificazione è sempre adottata dal collegio.
    3. Ove l'amministrazione non provveda al deposito del provvedimento impugnato e degli altri atti ai sensi dell'articolo 46, il presidente o un magistrato da lui delegato ovvero il collegio ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni.
    Art. 66
    Verificazione
    1. Il collegio, quando dispone la verificazione, con ordinanza individua l'organismo che deve provvedervi, formula i quesiti e fissa un termine per il suo compimento e per il deposito della relazione conclusiva. Il capo dell'organismo verificatore, o il suo delegato se il giudice ha autorizzato la delega, è responsabile del compimento di tutte le operazioni.
    2. L'ordinanza è comunicata dalla segreteria all'organismo verificatore.
    3. Con l'ordinanza di cui al comma 1 il collegio può disporre che venga corrisposto all'organismo verificatore, o al suo delegato, un anticipo sul compenso.
    4. Terminata la verificazione, su istanza dell'organismo o del suo delegato, il presidente liquida con decreto il compenso complessivamente spettante al verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti. Si applicano le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall'organismo verificatore. Con la sentenza che definisce il giudizio il Collegio regola definitivamente il relativo onere.
    Art. 67
    Consulenza tecnica d'ufficio
    1. Con l'ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d'ufficio, il collegio nomina il consulente, formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi al magistrato a tal fine delegato per assumere l'incarico e prestare giuramento ai sensi del comma 4. L'ordinanza è comunicata al consulente tecnico a cura della segreteria.
    2. Le eventuali istanze di astensione e ricusazione del consulente sono proposte, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 1 e sono decise dal presidente o dal magistrato delegato con decreto non impugnabile.
    3. Il collegio, con la stessa ordinanza di cui al comma 1, assegna termini successivi, prorogabili ai sensi dell'articolo 154 del codice di procedura civile, per:
    a) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo compenso;
    b) l'eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario, di consulenti tecnici delle parti, i quali, oltre a poter assistere alle operazioni del consulente del giudice e a interloquire con questo, possono partecipare all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che è presente il consulente del giudice per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le loro osservazioni sui risultati delle indagini tecniche;
    c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d'ufficio, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;
    d) la trasmissione al consulente tecnico d'ufficio delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte;
    e) il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il consulente tecnico d'ufficio dà altresì conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente posizione su di esse.
    4. Il giuramento del consulente è reso davanti al magistrato a tal fine delegato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 193 del codice di procedura civile.
    5. Il compenso complessivamente spettante al consulente d'ufficio è liquidato, al termine delle operazioni, ai sensi dell'articolo 66, comma 4, primo e terzo periodo.
    Art. 68
    Termini e modalità dell'istruttoria
    1. Il presidente o il magistrato delegato, ovvero il collegio, nell'ammettere i mezzi istruttori stabiliscono i termini da osservare e ne determinano il luogo e il modo dell'assunzione applicando, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile.
    2. Per l'assunzione fuori udienza dei mezzi di prova è delegato uno dei componenti del collegio, il quale procede con l'assistenza del segretario che redige i relativi verbali. Il segretario comunica alle parti almeno cinque giorni prima il giorno, l'ora e il luogo delle operazioni.
    3. Se il mezzo istruttorio deve essere eseguito fuori dal territorio della Repubblica, la richiesta è formulata mediante rogatoria o per delega al console competente, ai sensi dell'articolo 204 del codice di procedura civile.
    4. Il segretario comunica alle parti l'avviso che l'istruttoria disposta è stata eseguita e che i relativi atti sono presso la segreteria a loro disposizione.
    Art. 69
    Surrogazione del giudice delegato all'istruttoria
    1. La surrogazione del magistrato delegato o la nomina di altro magistrato che debba sostituirlo in qualche atto relativo all'esecuzione della prova è disposta con provvedimento del presidente, ancorché la delega abbia avuto luogo con ordinanza collegiale.
    TITOLO IV
    Riunione, discussione e decisione dei ricorsi
    CAPO I
    RIUNIONE DEI RICORSI
    Art. 70
    Riunione dei ricorsi
    1. Il collegio può, su istanza di parte o d'ufficio, disporre la riunione di ricorsi connessi.
    CAPO II
    DISCUSSIONE
    Art. 71
    Fissazione dell'udienza
    1. La fissazione dell'udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo.
    2. La parte può segnalare l'urgenza del ricorso depositando istanza di prelievo.
    3. Il presidente, decorso il termine per la costituzione delle altre parti, fissa l'udienza per la discussione del ricorso.
    4. La pendenza del termine di cui all'articolo 15, comma 2, e la proposizione del regolamento di competenza non precludono la fissazione dell'udienza di discussione né la decisione del ricorso, anche ai sensi degli articoli 60 e 74, salvo che nel termine di cui all'articolo 73, comma 1, la parte interessata depositi l'istanza di regolamento di competenza notificata ai sensi dello stesso articolo 15, comma 2. In tal caso, il giudice può differire la decisione fino alla decisione del regolamento di competenza.
    5. Il decreto di fissazione è comunicato a cura dell'ufficio di segreteria, almeno sessanta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti costituite in giudizio. Tale termine è ridotto a quarantacinque giorni, su accordo delle parti, se l'udienza di merito è fissata a seguito di rinuncia alla Definizione autonoma della domanda cautelare.
    6. Il presidente designa il relatore almeno trenta giorni prima della data di udienza.
    Art. 72
    Priorità nella trattazione dei ricorsi vertenti su un'unica questione
    1. Se al fine della decisione della controversia occorre risolvere una singola questione di diritto, anche a seguito di rinuncia a tutti i motivi o eccezioni, e se le parti concordano sui fatti di causa, il presidente fissa con priorità l'udienza di discussione.
    2. Il collegio, se rileva l'insussistenza dei presupposti di cui al comma 1, dispone con ordinanza che la trattazione della causa prosegua con le modalità ordinarie.
    Art. 73
    Udienza di discussione
    1. Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche fino a venti giorni liberi.
    2. Nell'udienza le parti possono discutere sinteticamente.
    3. Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie.
    Art. 74
    Sentenze in forma semplificata
    1. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.
    CAPO III
    DELIBERAZIONE
    Art. 75
    Deliberazione del collegio
    1. Il collegio, dopo la discussione, decide la causa.
    2. La decisione può essere differita a una delle successive camere di consiglio.
    Art. 76
    Modalità della votazione
    1. Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati designati per l'udienza.
    2. La decisione è assunta in camera di consiglio con il voto dei soli componenti del collegio.
    3. Il presidente raccoglie i voti. La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, poi il secondo componente del collegio e, infine, il presidente. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato il primo a votare è il relatore, poi il meno anziano in ordine di ruolo, e così continuando sino al presidente.
    4. Si applicano l'articolo 276, secondo, quarto e quinto comma 2, del codice di procedura civile e gli articoli 114, quarto comma, e 118, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
    TITOLO V
    Incidenti nel processo
    CAPO I
    INCIDENTE DI FALSO
    Art. 77
    Querela di falso
    1. Chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la fissazione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente.
    2. Qualora la controversia possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia.
    3. La prova dell'avvenuta proposizione della querela di falso è depositata agli atti di causa entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1. In difetto il presidente fissa l'udienza di discussione.
    4. Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla Definizione del giudizio di falso.
    Art. 78
    Deposito della sentenza resa sulla querela di falso
    1. Definito il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la falsità deposita copia autentica della sentenza in segreteria.
    2. Il ricorso è dichiarato estinto se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di novanta giorni dal suo passaggio in giudicato.
    CAPO II
    SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEL PROCESSO
    Art. 79
    Sospensione e interruzione del processo
    1. La sospensione del processo è disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell'Unione europea.
    2. L'interruzione del processo è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile.
    3. Le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell'articolo 295 del codice di procedura civile sono appellabili. L'appello è deciso in camera di consiglio.
    Art. 80
    Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto
    1. In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione.
    2. Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza.
    3. Se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione.
    TITOLO VI
    Estinzione e improcedibilità
    Art. 81
    Perenzione
    1. Il ricorso si considera perento se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura. Il termine non decorre dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 71, comma 1, e finché non si sia provveduto su di essa, salvo quanto previsto dall'articolo 82.
    Art. 82
    Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali
    1. Dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso in virtù del quale è fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all'articolo 24 e dal suo difensore, entro centottanta giorni dalla data di ricezione dell'avviso. In difetto di tale nuova istanza, il ricorso è dichiarato perento.
    2. Se, in assenza dell'avviso di cui al comma 1, è comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, il ricorso è deciso qualora il ricorrente dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti è dichiarato perento dal presidente del collegio con decreto.
    Art. 83
    Effetti della perenzione
    1. La perenzione opera di diritto e può essere rilevata anche d'ufficio. Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.
    Art. 84
    Rinuncia
    1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.
    2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.
    3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
    4. Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.
    Art. 85
    Forma e rito per l'estinzione e per l'improcedibilità
    1. L'estinzione e l'improcedibilità di cui all'articolo 35 possono essere pronunciate con decreto dal presidente o da un magistrato da lui delegato.
    2. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite.
    3. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti.
    4. Il giudizio di opposizione si svolge ai sensi dell'articolo 87, comma 3, ed è deciso con ordinanza che, in caso di accoglimento dell'opposizione, fissa l'udienza di merito.
    5. In caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale.
    6. L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite.
    7. Avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione può essere proposto appello.
    8. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie e l'udienza di discussione è fissata d'ufficio con priorità.
    9. L'estinzione e l'improcedibilità sono dichiarate con sentenza se si verificano, o vengono accertate, all'udienza di discussione.
    TITOLO VII
    Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice
    Art. 86
    Procedimento di correzione
    1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la domanda per la correzione deve essere proposta al giudice che ha emesso il provvedimento, il quale, se vi è il consenso delle parti, dispone con decreto, in camera di consiglio, la correzione.
    2. In caso di dissenso delle parti, sulla domanda di correzione pronuncia il collegio con ordinanza in camera di consiglio.
    3. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione del decreto o dell'ordinanza che l'ha disposta.
    TITOLO VIII
    Udienze
    Art. 87
    Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio
    1. Le udienze sono pubbliche a pena di nullità, salvo quanto previsto dal comma 2.
    2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano in camera di consiglio:
    a) i giudizi cautelari e quelli relativi all'esecuzione delle misure cautelari collegiali;
    b) il giudizio in materia di silenzio;
    c) il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi;
    d) i giudizi di ottemperanza;
    e) i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano l'estinzione o l'improcedibilità del giudizio.
    3. Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera a), tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. La camera di consiglio è fissata d'ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate. Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta.
    4. La trattazione in pubblica udienza non costituisce motivo di nullità della decisione.
    TITOLO IX
    Sentenza
    Art. 88
    Contenuto della sentenza
    1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione .
    2. Essa deve contenere:
    a) l'indicazione del giudice adito e del collegio che l'ha pronunciata;
    b) l'indicazione delle parti e dei loro avvocati;
    c) le domande;
    d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi;
    e) il dispositivo, ivi compresa la pronuncia sulle spese;
    f) l'ordine che la decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa;
    g) l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui la decisione è pronunciata;
    h) la sottoscrizione del presidente e dell'estensore.
    3. Si applica l'articolo 118, comma 3, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
    4. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o altro impedimento, la sentenza è sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.
    Art. 89
    Pubblicazione e comunicazione della sentenza
    1. La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa.
    2. La sentenza, che non può più essere modificata dopo la sua sottoscrizione, è immediatamente resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata.
    3. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la data e la fi rma ed entro cinque giorni ne dà comunicazione alle parti costituite.
    Art. 90
    Pubblicità della sentenza
    1. Qualora la pubblicità della sentenza possa contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96 del codice di procedura civile, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.
    LIBRO TERZO
    IMPUGNAZIONI
    TITOLO I
    Impugnazioni in generale
    Art. 91
    Mezzi di impugnazione
    1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
    Art. 92
    Termini per le impugnazioni
    1. Salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di legge, le impugnazioni si propongono con ricorso e devono essere notificate entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza.
    2. Per i casi di revocazione previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'articolo 395 del codice di procedura civile e di opposizione di terzo di cui all'articolo 108, comma 2, il termine di cui al comma 1 decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 del medesimo articolo 395.
    3. In difetto della notificazione della sentenza, l'appello, la revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e il ricorso per cassazione devono essere notificati entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
    4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando la parte che non si è costituita in giudizio dimostri di non aver avuto conoscenza del processo a causa della nullità del ricorso o della sua notificazione.
    5. Fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, l'ordinanza cautelare che, in modo implicito o esplicito, ha deciso anche sulla competenza è appellabile ai sensi dell'articolo 62. Non costituiscono decisione implicita sulla competenza le ordinanze istruttorie o interlocutorie di cui all'articolo 36, comma 1, né quelle che disattendono l'istanza cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza. La sentenza che, in modo implicito o esplicito, ha pronunciato sulla competenza insieme col merito è appellabile nei modi ordinari e nei termini di cui ai commi 1, 3 e 4.
    Art. 93
    Luogo di notificazione dell'impugnazione
    1. L'impugnazione deve essere notificata nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dalla parte nell'atto di notificazione della sentenza o, in difetto, presso il difensore o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio e risultante dalla sentenza.
    2. Qualora la notificazione abbia avuto esito negativo perché il domiciliatario si è trasferito senza notificare una formale comunicazione alle altre parti, la parte che intende proporre l'impugnazione può presentare al presidente del tribunale amministrativo regionale o al presidente del Consiglio di Stato, secondo il giudice adito con l'impugnazione, un'istanza, corredata dall'attestazione dell'omessa notificazione, per la fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione o per la rinnovazione dell'impugnazione.
    Art. 94
    Deposito delle impugnazioni
    1. Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione ai sensi dell'articolo 45, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.
    Art. 95
    Parti del giudizio di impugnazione
    1. L'impugnazione deve essere notificata, nelle cause inscindibili, a tutte le parti in causa e, negli altri casi, alle parti che hanno interesse a contraddire.
    2. L'impugnazione deve essere notificata a pena di inammissibilità nei termini previsti dall'articolo 92 ad almeno una delle parti interessate a contraddire.
    3. Se la sentenza non è stata impugnata nei confronti di tutte le parti di cui al comma 1, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro cui la notificazione deve essere eseguita, nonché la successiva udienza di trattazione.
    4. L'impugnazione è dichiarata improcedibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice.
    5. Il Consiglio di Stato, se riconosce che l'impugnazione è manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, può non ordinare l'integrazione del contraddittorio, quando l'impugnazione di altre parti è preclusa o esclusa.
    6. Ai giudizi di impugnazione non si applica l'articolo 23, comma 1.
    Art. 96
    Impugnazioni avverso la medesima sentenza
    1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite in un solo processo.
    2. Possono essere proposte impugnazioni incidentali, ai sensi degli articoli 333 e 334 del codice di procedura civile.
    3. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 333 del codice di procedura civile può essere rivolta contro qualsiasi capo di sentenza e deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione.
    4. Con l'impugnazione incidentale proposta ai sensi dell'articolo 334 del codice di procedura civile possono essere impugnati anche capi autonomi della sentenza; tuttavia, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia.
    5. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 334 del codice di procedura civile deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla data in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione dell'impugnazione principale e depositata, unitamente alla prova dell'avvenuta notificazione, entro dieci giorni.
    6. In caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l'improcedibilità delle altre.
    Art. 97
    Intervento nel giudizio di impugnazione
    1. Può intervenire nel giudizio di impugnazione, con atto notificato a tutte le parti, chi vi ha interesse.
    Art. 98
    Misure cautelari
    1. Salvo quanto disposto dall'articolo 111, il giudice dell'impugnazione può, su istanza di parte, valutati i motivi proposti e qualora dall'esecuzione possa derivare un danno grave e irreparabile, disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, nonché le altre opportune misure cautelari, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio.
    2. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi da 2 a 10, 56 e 57.
    Art. 99
    Deferimento all'adunanza plenaria
    1. La sezione cui è assegnato il ricorso, se rileva cheil punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogoo possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanzaemanata su richiesta delle parti o d'ufficio puòrimettere il ricorso all'esame dell'adunanza plenaria.
    2. Prima della decisione, il presidente del Consiglio di Stato, su richiesta delle parti o d'ufficio, può deferire all'adunanza plenaria qualunque ricorso, per risolvere questioni di massima di particolare importanza ovvero per dirimere contrasti giurisprudenziali.
    3. Se la sezione cui è assegnato il ricorso ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dall'adunanza plenaria, rimette a quest'ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.
    4. L'adunanza plenaria decide l'intera controversia, salvo che ritenga di enunciare il principio di diritto e di restituire per il resto il giudizio alla sezione remittente.
    5. Se ritiene che la questione è di particolare importanza, l'adunanza plenaria può comunque enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge anche quando dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l'estinzione del giudizio. In tali casi, la pronuncia dell'adunanza plenaria non ha effetto sulla sentenza impugnata.
    TITOLO II
    Appello
    Art. 100
    Appellabilità delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali
    1. Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali è ammesso appello al Consiglio di Stato, ferma restando la competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana per gli appelli proposti contro le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.
    Art. 101
    Contenuto del ricorso in appello
    1. Il ricorso in appello deve contenere l'indicazione del ricorrente, del difensore, delle parti nei confronti delle quali è proposta l'impugnazione, della sentenza che si impugna, nonché l'esposizione sommaria dei fatti, le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, le conclusioni, la sottoscrizione del ricorrente se sta in giudizio personalmente oppure del difensore con indicazione, in questo caso, della procura speciale rilasciata anche unitamente a quella per il giudizio di primo grado.
    2. Si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell'atto di appello o, per le parti diverse dall'appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio.
    Art. 102
    Legittimazione a proporre l'appello
    1. Possono proporre appello le parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado.
    2. L'interventore può proporre appello soltanto se titolare di una posizione giuridica autonoma.
    Art. 103
    Riserva facoltativa di appello
    1. Contro le sentenze non definitive è proponibile l'appello ovvero la riserva di appello, con atto notificato entro il termine per l'appello e depositato nei successivi trenta giorni presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale.
    Art. 104
    Nuove domande ed eccezioni
    1. Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, né nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa.
    2. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
    3. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati.
    Art. 105
    Rimessione al primo giudice
    1. Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se è mancato il contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la nullità della sentenza, o riforma la sentenza che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l'estinzione o la perenzione del giudizio.
    2. Nei giudizi di appello contro i provvedimenti dei tribunali amministrativi regionali che hanno declinato la giurisdizione o la competenza si segue il procedimento in camera di consiglio, di cui all'articolo 87, comma 3.
    3. In ogni caso in cui il Consiglio di Stato annulla la sentenza o l'ordinanza con rinvio della causa al giudice di primo grado, si applica l'articolo 8, comma 2, delle norme di attuazione.
    TITOLO III
    Revocazione
    Art. 106
    Casi di revocazione
    1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile.
    2. La revocazione è proponibile con ricorso dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
    3. Contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali la revocazione è ammessa se i motivi non possono essere dedotti con l'appello.
    Art. 107
    Impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di revocazione
    1. Contro la sentenza emessa nel giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.
    2. La sentenza emessa nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione.
    TITOLO IV
    Opposizione di terzo
    Art. 108
    Casi di opposizione di terzo
    1. Un terzo, titolare di una posizione autonoma e incompatibile, può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi.
    2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno.
    Art. 109
    Competenza
    1. L'opposizione di terzo è proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, salvo il caso di cui al comma 2.
    2. Se è proposto appello contro la sentenza di primo grado, il terzo deve introdurre la domanda di cui all'articolo 108 intervenendo nel giudizio di appello. Se l'opposizione di terzo è già stata proposta al giudice di primo grado, questo la dichiara improcedibile e, se l'opponente non vi ha ancora provveduto, fissa un termine per l'intervento nel giudizio di appello, ai sensi del periodo precedente.
    TITOLO V
    Ricorso per cassazione
    Art. 110
    Motivi di ricorso
    1. Il ricorso per cassazione è ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
    Art. 111
    Sospensione della sentenza
    1. Il Consiglio di Stato su istanza di parte, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari.
    LIBRO QUARTO
    OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI
    TITOLO I
    Giudizio di ottemperanza
    Art. 112
    Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza
    1. I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti.
    2. L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione:
    a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;
    b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;
    c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;
    d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione;
    e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
    3. Può essere proposta anche azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato.
    4. Nel processo di ottemperanza può essere altresì proposta la connessa domanda risarcitoria di cui all'articolo 30, comma 5, nel termine ivi stabilito. In tal caso il giudizio di ottemperanza si svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario.
    5. Il ricorso di cui al presente articolo può essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza.
    Art. 113
    Giudice dell'ottemperanza
    1. Il ricorso si propone, nel caso di cui all'articolo 112, comma 2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta; la competenza è del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado.
    2. Nei casi di cui all'articolo 112, comma 2, lettere c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.
    Art. 114
    Procedimento
    1. L'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta; l'azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.
    2. Al ricorso è allegata in copia autentica la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato.
    3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
    4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:
    a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione;
    b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato;
    c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano;
    d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta;
    e) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo.
    5. Se è chiesta l'esecuzione di un'ordinanza il giudice provvede con ordinanza.
    6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.
    7. Nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell'articolo 112, il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza, anche su richiesta del commissario.
    8. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano anche alle impugnazioni avverso i provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell'ottemperanza.
    9. I termini per la proposizione delle impugnazioni sono quelli previsti nel Libro III.
    Art. 115
    Titolo esecutivo e rilascio di estratto del provvedimento giurisdizionale con formula esecutiva
    1. Le pronunce del giudice amministrativo che costituiscono titolo esecutivo sono spedite, su richiesta di parte, in forma esecutiva.
    2. I provvedimenti emessi dal giudice amministrativo che dispongono il pagamento di somme di denaro costituiscono titolo anche per l'esecuzione nelle forme disciplinate dal Libro III del codice di procedura civile e per l'iscrizione di ipoteca.
    3. Ai fini del giudizio di ottemperanza di cui al presente Titolo non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva.
    TITOLO II
    Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi
    Art. 116
    Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi
    1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. Si applica l'articolo 49.
    2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio.
    3. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato.
    4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità.
    5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.
    TITOLO III
    Tutela contro l'inerzia della pubblica amministrazione
    Art. 117
    Ricorsi avverso il silenzio
    1. Il ricorso avverso il silenzio è proposto, anche senza previa diffida, con atto notificato all'amministrazionee ad almeno un controinteressato nel termine di cui all'articolo 31, comma 2.
    2. Il ricorso è deciso con sentenza in forma semplificata e in caso di totale o parziale accoglimento il giudice ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni.
    3. Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente su istanza della parte interessata.
    4. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.
    5. Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale rito.
    6. Se l'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 30, comma 4, è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l'azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria.
    TITOLO IV
    Procedimento di ingiunzione
    Art. 118
    Decreto ingiuntivo
    1. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il Capo I del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile. Per l'ingiunzione è competente il presidente o un magistrato da lui delegato. L'opposizione si propone con ricorso.
    TITOLO V
    Riti abbreviati relativi a speciali controversie
    Art. 119
    Rito abbreviato comune a determinate materie
    1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a:
    a) i provvedimenti concernenti le procedure di affi damento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti;
    b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;
    c) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali;
    d) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri;
    e) i provvedimenti di scioglimento di enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi;
    f) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprietà industriale;
    g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive;
    h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali provvedimenti commissariali;
    i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di informazione per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 22, della legge 3 agosto 2007, n. 124;
    l) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003, n. 55, comprese quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;
    m) i provvedimenti della commissione centrale per la Definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e testimoni di giustizia.
    2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo.
    3. Salva l'applicazione dell'articolo 60, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti.
    4. Con l'ordinanza di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari. Al procedimento cautelare si applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in quanto non derogate dal presente articolo.
    5. Quando almeno una delle parti, nell'udienza discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La dichiarazione della parte è attestata nel verbale d'udienza.
    6. La parte può chiedere al Consiglio di Stato la sospensione dell'esecutività del dispositivo, proponendo appello entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione, con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre mesi dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di sospensione dell'esecutività del dispositivo non preclude la possibilità di chiedere la sospensione dell'esecutività della sentenza dopo la pubblicazione dei motivi.
    7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.
    Art. 120
    Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)
    1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i connessi provvedimenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
    2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando, il ricorso non può comunque essere più proposto decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione definitiva di cui all'articolo 65 e all'articolo 225 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione che tale avviso contenga la motivazione dell'atto con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non può comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto.
    3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dai successivi, si applica l'articolo 119.
    4. Quando è impugnata l'aggiudicazione definitiva, se la stazione appaltante fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il ricorso è notificato, oltre che presso detta Avvocatura, anche alla stazione appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla notifica presso l'Avvocatura, e al solo fine dell'operatività della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto.
    5. Per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.
    6. Quando il giudizio non è immediatamente definito ai sensi dell'articolo 60, l'udienza di merito, ove non indicata dal collegio ai sensi dell'articolo 119, comma 3, è immediatamente fissata d'ufficio con assoluta priorità.
    7. I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti.
    8. Il giudice decide interinalmente sulla domanda cautelare, anche se ordina adempimenti istruttori, se concede termini a difesa, o se solleva o vengono proposti incidenti processuali.
    9. Il dispositivo del provvedimento con cui il tribunale amministrativo regionale definisce il giudizio è pubblicato entro sette giorni dalla data della sua deliberazione.
    10. Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono essere sintetici e la sentenza è redatta, ordinariamente, nelle forme di cui all'articolo 74.
    11. Le disposizioni dei commi 3, 6, 8 e 10 si applicano anche nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, proposto avverso la sentenza o avverso l'ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo. La parte può proporre appello avverso il dispositivo, al fine di ottenerne la sospensione prima della pubblicazione della sentenza.
    Art. 121
    Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni
    1. Il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva dichiara l'inefficacia del contratto nei seguenti casi, precisando in funzione delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravità della condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto, se la declaratoria di inefficacia è limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o opera in via retroattiva:
    a) se l'aggiudicazione definitiva è avvenuta senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
    b) se l'aggiudicazione definitiva è avvenuta con procedura negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi consentiti e questo abbia determinato l'omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
    c) se il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall'articolo 11, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora tale violazione abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento;
    d) se il contratto è stato stipulato senza rispettare la sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 10 -ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento.
    2. Il contratto resta efficace, anche in presenza delle violazioni di cui al comma 1 qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano, fra l'altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali possono essere rispettati solo dall'esecutore attuale. Gli interessi economici possono essere presi in considerazione come esigenze imperative solo in circostanze eccezionali in cui l'inefficacia del contratto conduce a conseguenze sproporzionate, avuto anche riguardo all'eventuale mancata proposizione della domanda di subentro nel contratto nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporta l'obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono esigenze imperative gli interessi economici legati direttamente al contratto, che comprendono fra l'altro i costi derivanti dal ritardo nell'esecuzione del contratto stesso, dalla necessità di indire una nuova procedura di aggiudicazione, dal cambio dell'operatore economico e dagli obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia.
    3. A cura della segreteria, le sentenze che provvedono in applicazione del comma 2 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.
    4. Nei casi in cui, nonostante le violazioni, il contratto sia considerato efficace o l'inefficacia sia temporalmente limitata si applicano le sanzioni alternative di cui all'articolo 123.
    5. La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere a) e b), non trova applicazione quando la stazione appaltante abbia posto in essere la seguente procedura:
    a) abbia con atto motivato anteriore all'avvio della procedura di affidamento dichiarato di ritenere che la procedura senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sia consentita dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
    b) abbia pubblicato, rispettivamente per i contratti di rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi dell'articolo 79 -bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in cui manifesta l'intenzione di concludere il contratto;
    c) il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera b).
    Art. 122
    Inefficacia del contratto negli altri casi
    1. Fuori dei casi indicati dall'articolo 121, comma 1, e dall'articolo 123, comma 3, il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell'effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta.
    Art. 123
    Sanzioni alternative
    1. Nei casi di cui all'articolo 121, comma 4, il giudice amministrativo individua le seguenti sanzioni alternative da applicare alternativamente o cumulativamente:
    a) la sanzione pecuniaria nei confronti della stazione appaltante, di importo dallo 0,5% al 5% del valore del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione, che è versata all'entrata del bilancio dello Stato - con imputazione al capitolo 2301, capo 8 "Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle aventi natura tributaria" - entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per il versamento, si applica una maggiorazione pari ad un decimo della sanzione per ogni semestre di ritardo. La sentenza che applica le sanzioni è comunicata, a cura della segreteria, al Ministero dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dalla pubblicazione;
    b) la riduzione della durata del contratto, ove possibile, da un minimo del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per cento della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo.
    2. Il giudice amministrativo applica le sanzioni assicurando il rispetto del principio del contraddittorio e ne determina la misura in modo che siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore del contratto, alla gravità della condotta della stazione appaltante e all'opera svolta dalla stazione appaltante per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione. A tal fine si applica l'articolo 73, comma 3. In ogni caso l'eventuale condanna al risarcimento dei danni non costituisce sanzione alternativa e si cumula con le sanzioni alternative.
    3. Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche qualora il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito per la stipulazione del contratto, ovvero è stato stipulato senza rispettare la sospensione della stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, quando la violazione non abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e non abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento.
    Art. 124
    Tutela in forma specifica e per equivalente
    1. L'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione e il contratto è comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi degli articoli 121, comma 1, e 122. Se il giudice non dichiara l'inefficacia del contratto dispone il risarcimento del danno per equivalente, subito e provato.
    2. La condotta processuale della parte che, senza giustificato motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1, o non si è resa disponibile a subentrare nel contratto, è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile.
    Art. 125
    Ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche
    1. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni del presente Capo, con esclusione dell'articolo 122, si applicano le seguenti previsioni.
    2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.
    3. Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e 123, al di fuori dei casi in essi contemplati la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. Si applica l'articolo 34, comma 3.
    4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle controversie relative alle procedure di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
    TITOLO VI
    Contenzioso sulle operazioni elettorali
    CAPO I
    DISPOSIZIONI COMUNI AL CONTENZIOSO ELETTORALE
    Art. 126
    Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale
    1. Il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
    Art. 127
    Esenzione dagli oneri fiscali
    1. Gli atti sono esenti dal contributo unificato e da ogni altro onere fiscale.
    Art. 128
    Inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
    1. Nella materia di cui al presente Titolo non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
    CAPO II
    TUTELA ANTICIPATA AVVERSO GLI ATTI DI ESCLUSIONE DAI PROCEDIMENTI ELETTORALI PREPARATORI PER LE ELEZIONI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI
    Art. 129
    Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali
    1. I provvedimenti relativi al procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali concernenti l'esclusione di liste o candidati possono essere immediatamente impugnati, esclusivamente da parte dei delegati delle liste e dei gruppi di candidati esclusi, innanzi al tribunale amministrativo regionale competente, nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.
    2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, ogni provvedimento relativo al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni di cui al comma 1 è impugnabile soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti, ai sensi del Capo III del presente Titolo.
    3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza:
    a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;
    b) depositato presso la segreteria del tribunale adito, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.
    4. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.
    5. L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.
    6. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.
    7. La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.
    8. Il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:
    a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4;
    b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;
    c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.
    9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presente articolo.
    10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2.
    CAPO III
    RITO RELATIVO ALLE OPERAZIONI ELETTORALI DI COMUNI, PROVINCE, REGIONI E PARLAMENTO EUROPEO
    Art. 130
    Procedimento in primo grado in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo
    1. Salvo quanto disposto nel Capo II del presente Titolo, contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti:
    a) quanto alle elezioni di comuni, province e regioni, da parte di qualsiasi candidato o elettore dell'ente della cui elezione si tratta, al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il predetto ente territoriale, da depositare nella segreteria del tribunale adito entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti;
    b) quanto alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da parte di qualsiasi candidato o elettore, davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, da depositare nella relativa segreteria entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei candidati proclamati eletti.
    2. Il presidente, con decreto:
    a) fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza;
    b) designa il relatore;
    c) ordina le notifiche, autorizzando, ove necessario, qualunque mezzo idoneo;
    d) ordina il deposito di documenti e l'acquisizione di ogni altra prova necessaria;
    e) ordina che a cura della segreteria il decreto sia immediatamente comunicato, con ogni mezzo utile, al ricorrente.
    3. Il ricorso è notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del decreto di cui al comma 2:
    a) all'ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni di comuni, province, regioni;
    b) all'Ufficio elettorale centrale nazionale, in caso di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
    c) alle altre parti che vi hanno interesse, e comunque ad almeno un controinteressato.
    4. Entro dieci giorni dall'ultima notificazione di cui al comma 3, il ricorrente deposita nella segreteria del tribunale la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.
    5. L'amministrazione resistente e i controinteressati depositano nella segreteria le proprie controdeduzioni nei quindici giorni successivi a quello in cui la notificazione si è perfezionata nei loro confronti.
    6. All'esito dell'udienza, il collegio, sentite le parti se presenti, pronuncia la sentenza.
    7. La sentenza è pubblicata entro il giorno successivo alla decisione della causa. Se la complessità delle questioni non consente la pubblicazione della sentenza, nello stesso termine di cui al periodo precedente è pubblicato il dispositivo mediante deposito in segreteria. In tal caso la sentenza è pubblicata entro i dieci giorni successivi.
    8. La sentenza è immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria del tribunale amministrativo regionale, al Sindaco, alla giunta provinciale, alla giunta regionale, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, a seconda dell'ente cui si riferisce l'elezione. Il comune, la provincia o la regione della cui elezione si tratta provvede, entro ventiquattro ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo della sentenza nell'albo o bollettino ufficiale dell'ente interessato a mezzo del segretario che ne è diretto responsabile. In caso di elezioni relative a comuni, province o regioni, la sentenza è comunicata anche al Prefetto. Ai medesimi incombenti si provvede dopo il passaggio in giudicato della sentenza annotando sulla copia pubblicata la sua definitività.
    9. Il tribunale amministrativo regionale, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo. In caso di ricorso avverso le operazioni elettorali inerenti il Parlamento europeo, i voti delle sezioni le cui operazioni sono state annullate non hanno effetto.
    10. Tutti i termini processuali diversi da quelli indicati nel presente articolo e nell'articolo 131 sono dimezzati rispetto ai termini del processo ordinario.
    11. L'ente comunale, provinciale o regionale, della cui elezione si tratta, comunica agli interessati la correzione del risultato elettorale. L'Ufficio elettorale nazionale comunica la correzione del risultato elettorale agli interessati e alla segreteria del Parlamento europeo.
    Art. 131
    Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni
    1. L'appello avverso le sentenze di cui all'articolo 130 è proposto entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti è obbligatoria la notifica; per gli altri candidati o elettori nel termine di venti giorni decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell'albo pretorio del comune.
    2. Il presidente fissa in via d'urgenza l'udienza di discussione. Al giudizio si applicano le norme che regolano il processo di appello innanzi al Consiglio di Stato, e i relativi termini sono dimezzati rispetto a quelli del giudizio ordinario.
    3. La sentenza, quando, in riforma di quella di primo grado, accoglie il ricorso originario, provvede ai sensi dell'articolo 130, comma 9.
    4. La sentenza è immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria del Consiglio di Stato, ai soggetti di cui all'articolo 130, comma 8, i quali provvedono agli ulteriori incombenti ivi previsti e a quelli di cui al comma 11 dello stesso articolo 130.
    Art. 132
    Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali del Parlamento europeo
    1. Le parti del giudizio di primo grado possono proporre appello mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale che ha pronunciato la sentenza, entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza o, in mancanza, del dispositivo.
    2. L'atto di appello contenente i motivi deve essere depositato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza.
    3. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme dell'articolo 131.
    LIBRO QUINTO
    NORME FINALI
    Art. 133
    Materie di giurisdizione esclusiva
    1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:
    a) le controversie in materia di:
    1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo;
    2) formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni;
    3) dichiarazione di inizio attività;
    4) determinazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo;
    5) nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato;
    6) diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche;
    c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità;
    d) le controversie concernenti l'esercizio del diritto a chiedere e ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali;
    e) le controversie:
    1) relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative;
    2) relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto;
    f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;
    g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;
    h) le controversie aventi ad oggetto i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità delle invenzioni industriali;
    i) le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico;
    l) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorità istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità della pubblica amministrazione, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le controversie relative ai ricorsi avverso gli atti che applicano le sanzioni ai sensi dell'articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
    m) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di comunicazioni elettroniche, compresi quelli relativi all'imposizione di servitù;
    n) le controversie relative alle sanzioni amministrative ed ai provvedimenti adottati dall'organismo di regolazione competente in materia di infrastrutture ferroviarie ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
    o) le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, ivi comprese quelle inerenti l'energia da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;
    p) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati;
    q) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilità e di polizia locale, d'igiene pubblica e dell'abitato;
    r) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla disciplina o al divieto dell'esercizio d'industrie insalubri o pericolose;
    s) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni in materia di danno all'ambiente, nonché avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale, nonché quelle inerenti le ordinanze ministeriali di ripristino ambientale e di risarcimento del danno ambientale;
    t) le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
    u) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di passaporti;
    v) le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato o le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico;
    z) le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti.
    Art. 134
    Materie di giurisdizione estesa al merito
    1. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto:
    a) l'attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive o del giudicato nell'ambito del giudizio di cui al Titolo I del Libro IV;
    b) gli atti e le operazioni in materia elettorale, attribuiti alla giurisdizione amministrativa;
    c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorità amministrative indipendenti;
    d) le contestazioni sui confini degli enti territoriali;
    e) il diniego di rilascio di nulla osta cinematografico di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 1962, n. 161.
    Art. 135
    Competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma
    1. Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge:
    a) le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195;
    b) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e quelli dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
    c) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera l), fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 14, comma 2, nonché le controversie di cui all'articolo 104, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
    d) le controversie contro i provvedimenti ministeriali di cui all'articolo 133, comma 1, lettera m);
    e) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera p);
    f) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera o), limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2;
    g) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z);
    h) le controversie relative al corretto esercizio dei poteri speciali dello Stato azionista di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni;
    i) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;
    l) le controversie avverso i provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;
    m) le controversie avverso i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
    n) le controversie disciplinate dal presente codice relative alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
    o) le controversie relative al rapporto di lavoro del personale del DIS, dell'AISI e dell'AISE;
    p) le controversie derivanti dall'applicazione del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, relativo all'Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
    q) le controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
    2. Restano esclusi dai casi di competenza inderogabile di cui al comma 1 le controversie sui rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, salvo quelle di cui alla lettera o) dello stesso comma 1.
    Art. 136
    Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici
    1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito di fax dove intendono ricevervi le comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei suddetti dati.
    2. I difensori costituiti forniscono copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. Il difensore attesta la conformità tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove non sia effettuato unitamente a quello cartaceo, è eseguito su richiesta della segreteria e nel termine da questa assegnato, esclusa ogni decadenza. In casi eccezionali il presidente può dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma.
    Art. 137
    Norma finanziaria
    1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del codice nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
    ALLEGATO 2
    Norme di attuazione
    TITOLO I
    Registri - Orario di segreteria
    Art. 1
    Registro generale dei ricorsi
    1. Presso ciascun ufficio giudiziario è tenuto il registro di presentazione dei ricorsi, diviso per colonne, nel quale sono annotate tutte le informazioni occorrenti per accertare esattamente la presentazione del ricorso, del ricorso incidentale, della domanda riconvenzionale, dei motivi aggiunti, della domanda di intervento, degli atti e documenti prodotti, nonché le notificazioni effettuate, l'esecuzione del pagamento del contributo unificato, l'indicazione dei mezzi istruttori disposti o compiuti e i provvedimenti adottati.
    2. I ricorsi sono iscritti giornalmente secondo l'ordine di presentazione.
    3. Il registro è vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone.
    4. Il registro è chiuso ogni giorno con l'apposizione della firma del segretario generale.
    Art. 2
    Ruoli e registri particolari, collazione dei provvedimenti e forme di comunicazione
    1. Le segreterie degli organi di giustizia amministrativa tengono i seguenti registri:
    a) il registro delle istanze di fissazione di udienza, vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone;
    b) il registro delle istanze di prelievo;
    c) il registro per i processi verbali di udienza;
    d) il registro dei decreti e delle ordinanze del presidente;
    e) il registro delle ordinanze cautelari;
    f) il registro delle sentenze e degli altri provvedimenti collegiali;
    g) il registro dei ricorsi trattati con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
    2. Il segretario, ricevuta l'istanza di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ne fa annotazione nei relativi registri e ne rilascia ricevuta, se richiesta.
    3. Nei registri di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 sono annotati gli estremi della trasmissione dei provvedimenti.
    4. La segreteria cura la formazione dei ruoli secondo le disposizioni del presidente.
    5. La segreteria cura la formazione dell'originale dei provvedimenti del giudice, raccogliendo le sottoscrizioni necessarie e apponendo il timbro e la fi rma di congiunzione tra i fogli che li compongono.
    6. La segreteria effettua le comunicazioni alle parti ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del codice, o, altrimenti, nelle forme di cui all'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
    Art. 3
    Registrazioni in forma automatizzata
    1. Le registrazioni di cui agli articoli 1 e 2 possono essere eseguite in forma automatizzata secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1999, n. 52, e dalla ulteriore normativa applicabile.
    2. Il segretario, ove richiesto, rilascia all'interessato dichiarazione delle registrazioni effettuate.
    Art. 4
    Orario
    1. Le segreterie sono aperte al pubblico nelle ore stabilite dal presidente del tribunale amministrativo regionale, della sezione staccata, del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.
    2. Nei casi in cui il codice prevede il deposito di atti o documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in camera di consiglio, il deposito deve avvenire entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito.
    3. Nei casi in cui il codice prevede termini calcolati in ore le segreterie danno atto dell'ora di deposito degli atti e dei provvedimenti giurisdizionali e adeguano gli orari di apertura degli uffici.
    4. In ogni caso è assicurata la possibilità di depositare gli atti in scadenza sino alle ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito.
    TITOLO II
    Fascicoli di parte e d'ufficio
    Art. 5
    Formazione e tenuta dei fascicoli di parte e d'ufficio. Surrogazione di copie agli originali mancanti e ricostituzione di atti
    1. Ciascuna parte, all'atto della propria costituzione in giudizio, consegna il proprio fascicolo, contenente gli originali degli atti ed i documenti di cui intende avvalersi nonché il relativo indice.
    2. Gli atti devono essere depositati in numero di copie corrispondente ai componenti del collegio e alle altre parti costituite. Se il fascicolo di parte e i depositi successivi non contengono le copie degli atti di cui al presente comma gli atti depositati sono trattenuti in segreteria e il giudice non ne può tenere conto prima che la parte abbia provveduto all'integrazione del numero di copie richieste.
    3. Allorché riceve il deposito dell'atto introduttivo del giudizio, il segretario forma il fascicolo d'ufficio, nel quale inserisce l'indice dei documenti depositati, le copie dell'atto introduttivo e dei documenti e, successivamente, degli altri atti delle parti, nonché, anche per estratto, del verbale d'udienza e di ogni atto e provvedimento del giudice o dei suoi ausiliari.
    4. Il segretario, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti depositati da ciascuna parte, data e sottoscrive l'indice del fascicolo ogni qualvolta viene inserito in esso un atto o un documento.
    5. In caso di smarrimento, furto o distruzione del fascicolo d'ufficio o di singoli atti il presidente del tribunale o della sezione, ovvero, se la questione sorge in udienza, il collegio, ne dà comunicazione al segretario e alle parti al fine, rispettivamente, di ricerca o deposito di copia autentica, che tiene luogo dell'originale. Qualora non si rinvenga copia autentica il presidente, con decreto, fissa una camera di consiglio, di cui è dato avviso alle parti, per la ricostruzione degli atti o del fascicolo. Il collegio, con ordinanza, accerta il contenuto dell'atto mancante e stabilisce se, e in quale tenore, esso debba essere ricostituito; se non è possibile accertare il contenuto dell'atto il collegio ne ordina la rinnovazione, se necessario e possibile, prescrivendone il modo.
    Art. 6
    Ritiro e trasmissione dei fascicoli di parte e del fascicolo d'ufficio
    1. I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato.
    2. In caso di appello, il segretario del giudice di appello richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al segretario del giudice di primo grado.
    3. Se è appellata una sentenza non definitiva, ovvero un'ordinanza cautelare, non si applica il comma 2. Tuttavia il giudice di appello, può, se lo ritiene necessario, chiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti.
    4. Il presidente della sezione può autorizzare la sostituzione degli eventuali documenti e atti esibiti in originale con copia conforme degli stessi, predisposta a cura della segreteria su istanza motivata della parte interessata.
    Art. 7
    Rilascio di copie
    1. Il segretario rilascia copia delle decisioni e di ogni altro provvedimento del giudice a richiesta degli interessati e a loro spese.
    TITOLO III
    Ordine di fissazione dei ricorsi - Udienze
    Art. 8
    Ordine di fissazione dei ricorsi
    1. La fissazione del giorno dell'udienza per la trattazione dei ricorsi è effettuata secondo l'ordine di iscrizione delle istanze di fissazione d'udienza nell'apposito registro, salvi i casi di fissazione prioritaria previsti dal codice.
    2. Il presidente può derogare al criterio cronologico per ragioni d'urgenza, anche tenendo conto delle istanze di prelievo, o per esigenze di funzionalità dell'ufficio, ovvero per connessione di materia, nonché in ogni caso in cui il Consiglio di Stato abbia annullato la sentenza o l'ordinanza e rinviato la causa al giudice di primo grado.
    Art. 9
    Calendario delle udienze
    1. Il calendario delle udienze, con l'indicazione dei magistrati chiamati a parteciparvi, è fissato con cadenza annuale dai presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, dal presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dai presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle sezioni staccate e interne.
    Art. 10
    Toghe e divise
    1. I magistrati amministrativi, il personale di segreteria e il personale ausiliario indossano nelle pubbliche udienze la toga o la divisa stabilita dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
    2. Gli avvocati vestono nelle pubbliche udienze la toga.
    Art. 11
    Direzione dell'udienza
    1. L'udienza è diretta dal presidente del collegio.
    2. Il segretario redige il verbale dell'udienza.
    Art. 12
    Polizia dell'udienza
    1. Chi assiste all'udienza deve stare in silenzio, non può fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare disturbo.
    2. Il presidente del collegio, ove lo ritenga necessario per il regolare svolgimento dell'udienza, può chiedere l'intervento della forza pubblica.
    3. Per le riprese audiovisive delle trattazioni dei ricorsi in pubblica udienza si applica l'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
    TITOLO IV
    Processo amministrativo telematico
    Art. 13
    Processo telematico
    1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di fl essibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali.
    TITOLO V
    Spese di giustizia
    Art. 14
    Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
    1. Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ogni tribunale amministrativo regionale e relative sezioni staccate è istituita una commissione per l'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, composta da due magistrati amministrativi, designati dal presidente, il più anziano dei quali assume le funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente dell'Ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo. Per ciascun componente sono designati uno o più membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario un funzionario di segreteria, nominato dal presidente. Al presidente e ai componenti non spetta nessun compenso né rimborso spese.
    Art. 15
    Devoluzione del gettito delle sanzioni pecuniarie
    1. Il gettito delle sanzioni pecuniarie previste dal codice è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese di cui all'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.
    Art. 16
    Misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività
    1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa previa delibera dello stesso Consiglio, sono adottate, nei limiti dei fondi disponibili nel relativo bilancio ed effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività.
    ALLEGATO 3
    Norme transitorie
    TITOLO I
    Definizione dei ricorsi pendenti da più di cinque anni alla data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo
    Art. 1
    Nuova istanza di fissazione d'udienza
    1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, le parti presentano una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all'articolo 24 del codice e dal suo difensore, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di discussione. In difetto, il ricorso è dichiarato perento con decreto del presidente.
    2. Se tuttavia, nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione del decreto, il ricorrente deposita un atto, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore e notificato alle altre parti, in cui dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della causa, il presidente revoca il decreto disponendo la reiscrizione della causa sul ruolo di merito.
    3. Se, nella pendenza del termine di cui al comma 1, è comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del codice.
    TITOLO II
    Ulteriori disposizioni transitorie
    Art. 2
    Ultrattività della disciplina previgente
    1. Per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti.
    Art. 3
    Disposizione particolare per il giudizio di appello
    1. La disposizione di cui all'articolo 101, comma 2, del codice non si applica agli appelli depositati prima dell'entrata in vigore del codice medesimo.
    ALLEGATO 4
    Norme di coordinamento e abrogazioni
    Art. 1
    Norme di coordinamento e abrogazione in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
    1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 42 è sostituito dal seguente:
    "Art. 42.
    La tutela giurisdizionale contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.";
    b) sono abrogati gli articoli 43 e 46, secondo comma.
    Art. 2
    Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di elezioni amministrative
    1. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:
    "Art. 83.
    La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.";
    b) sono abrogati gli articoli: 83/2; 83/3; 83/4; 83/5; 83/6, 83/7; 83/8; 83/9; 83/10; 83/11; 83/12;
    c) all'articolo 84, primo comma, le parole: ", la Sezione per il contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato" sono soppresse.
    2. Alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 21, primo comma, le parole: "sia in materia di eleggibilità sia in materia di operazioni elettorali" sono sostituite dalle seguenti: "in materia di eleggibilità";
    b) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:
    "Art. 23.
    Ricorso giurisdizionale in materia di operazioni elettorali.
    La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.";
    c) all'articolo 24, nella rubrica, le parole: "Consiglio regionale, della Corte di appello e del Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Consiglio regionale e della Corte di appello" e, al primo comma, le parole: "Consiglio regionale, la Corte d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino";
    d) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo comma le parole: "al Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "alla Corte di appello di Torino" e le parole: ", giudicando in sede di giurisdizione esclusiva" sono soppresse;
    2) al secondo comma le parole: "al Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "alla Corte di appello di Torino";
    e) all'articolo 31, primo comma, le parole: "il Consiglio regionale, la Corte d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "il Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino";
    f) all'articolo 33, terzo comma, le parole: "al Consiglio di Stato ed" sono soppresse.
    3. Alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 3, primo comma, le parole: ", sia davanti agli organi di giurisdizione ordinaria, sia davanti agli organi di giurisdizione amministrativa," sono sostituite dalle seguenti: "davanti agli organi di giurisdizione ordinaria";
    b) all'articolo 7:
    1) al comma 2 le parole: "sia per quanto riguarda la materia relativa alle operazioni per l'elezione, sia" sono soppresse;
    2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La tutela contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri provinciali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.".
    c) sono abrogati gli articoli: 2 e 8.
    4. Alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 19 il primo comma è sostituito dal seguente: "Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza si osservano le norme di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.";
    b) all'articolo 19, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri regionali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.".
    5. Agli articoli 31, primo comma, e 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonché all'articolo 17, primo comma, n. 1), della legge 8 marzo 1951, n. 122, e all'articolo 11, primo comma, n. 4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: "il quindicesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "l'ottavo giorno".
    Art. 3
    Ulteriori norme di coordinamento
    1. L'articolo 17, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
    "La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
    2. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 2, comma 8, è sostituito dal seguente:
    "8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
    b) l'articolo 15, comma 2, le parole: "commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 3";
    c) l'articolo 25, comma 5, è sostituito dal seguente:
    "5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.".
    3. L'articolo 33, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente: "1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
    4. L'articolo 10, comma 2 -quinquies, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente:
    "2 -quinquies. La tutela avverso i provvedimenti della commissione centrale con cui vengono applicate, modificate o revocate le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, è disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
    5. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
    "6 -bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i consequenziali provvedimenti commissariali è disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
    6. L'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è sostituito dal seguente:
    "25. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
    7. L'articolo 13, comma 11, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:
    "11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
    8. L'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente: "26. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
    9. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 325, l'articolo 53 è sostituito dal seguente:
    "Art. 53 (L). Disposizioni processuali.
    1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L).
    2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.(L)".
    10. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'articolo 53 è sostituito dal seguente:
    "Art. 53 (L). Disposizioni processuali.
    1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo (L).
    2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa (L).".
    11. All'articolo 13, comma 6 -bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese e di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: "per i ricorsi previsti dall'articolo 23 -bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23 -bis, il contributo dovuto è di euro 1.000; per i ricorsi" sono sostituite dalle seguenti: "per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, Capo I del codice del processo amministrativo, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.000; per i ricorsi" e alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.".
    12. L'articolo 9 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: "
    Art. 9 Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorità
    1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
    13. Nell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, le parole: "è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "è disciplinata dal codice del processo amministrativo".
    14. L'articolo 81 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, è sostituito dal seguente: " Art. 81. Tutela giurisdizionale
    1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.(L)".
    15. L'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, è sostituito dal seguente:
    " Art. 81(L) Tutela giurisdizionale.
    1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L).".
    16. L'articolo 142, comma 5, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:
    "5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
    17. L'articolo 3, comma 1 -ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è così sostituito:
    "1 -ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
    18. L'articolo 326, comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:
    "7. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. I ricorsi sono notificati anche all'ISVAP, che provvede alla difesa in giudizio con propri legali.".
    19. Nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 11, comma 10 -ter, le parole: "dell'articolo 245, comma 2 -quater, primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 14, comma 4, del codice del processo amministrativo";
    b) l'articolo 243 bis, comma 6, è così sostituito:
    "6. Il diniego totale o parziale di autotutela, espresso o tacito, è impugnabile solo unitamente all'atto cui si riferisce, ovvero, se quest'ultimo è già stato impugnato, con motivi aggiunti.";
    c) l'articolo 244 è sostituito dal seguente:
    "Art. 244. Giurisdizione.
    1. Il codice del processo amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici."; d) l'articolo 245 è sostituito dal seguente:
    "Art. 245. Strumenti di tutela.
    1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
    e) l'articolo 245 -bis è sostituito dal seguente:
    "Art. 245 -bis. Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni.
    1. L'inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni è disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
    f) l'articolo 245 -ter è sostituito dal seguente:
    "Art. 245 -ter. Inefficacia dei contratti negli altri casi.
    1. L'inefficacia del contratto nei casi diversi da quelli previsti dall'articolo 245 -bis è disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
    g) l'articolo 245 -quater è sostituito dal seguente:
    "Art. 245 -quater. Sanzioni alternative.
    1. Le sanzioni alternative applicate dal giudice amministrativo alternativamente o cumulativamente sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.";
    h) l'articolo 245 -quinquies è sostituito dal seguente:
    "Art. 245 -quinquies. Tutela in forma specifica e per equivalente.
    1. La tutela in forma specifica e per equivalente è disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
    i) l'articolo 246 è sostituito dal seguente:
    "Art. 246. Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi.
    1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo nelle controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi è disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
    20. L'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è sostituito dal seguente: "1. Avverso i provvedimenti di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 20, comma 1, la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
    21. L'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, è sostituito dal seguente:
    "1. Avverso i provvedimenti previsti dal presente decreto la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
    22. L'articolo 22 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è sostituito dal seguente:
    "Art. 22. Tutela giurisdizionale
    1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, avente ad oggetto controversie relative al rapporto di lavoro, è disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
    23. All'articolo 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "un'istanza ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642"sono sostituite dalle seguenti:
    "l'istanza di prelievo di cui all'articolo 81, comma 1, del codice del processo amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione.".
    24. L'articolo 9, comma 1, decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, è sostituito dal seguente:
    "1. Avverso i provvedimenti previsti dal presente decreto la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
    25. Al decreto legislativo 16 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 441 è così sostituito: "Art. 441. Tutela giurisdizionale.
    1. La cognizione delle controversie in ordine ai requisiti di cui al presente Capo è devoluta al giudice ordinario per quanto attiene alla liquidazione delle indennità; la tutela davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
    b) l'articolo 1940, comma 2 è sostituito dal seguente:
    "2. Avverso i provvedimenti in materia di leva e contro quelli di decisione dei ricorsi gerarchici di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
    Art. 4
    Ulteriori abrogazioni
    1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo sono o restano abrogati i seguenti atti normativi:
    1) regio decreto 17 agosto 1907, n. 638;
    2) regio decreto 17 agosto 1907, n. 642;
    3) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840;
    4) regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054: articoli da 1 a 4 compresi; da 6 a 10 compresi; da 26 a 32 compresi; 33, secondo comma; da 34 a 47; da 49 a 56 compresi;
    5) regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058;
    6) regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148: articolo 58, secondo comma;
    7) decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642;
    8) legge 21 dicembre 1950, n. 1018: articoli 5; 6; 9; 10;
    9) legge 21 novembre 1967, n. 1185: articolo 11;
    10) legge 6 dicembre 1971, n. 1034: articoli da 2 a 8 compresi; 10; da 19 a 39 compresi; 40, primo comma; da 42 a 52 compresi;
    11) decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214: articoli 3; 4; 5; 12; 13; 30; 34; da 37 a 40 compresi;
    12) legge 20 marzo 1980, n. 75: articolo 6;
    13) legge 27 febbraio 1982, n. 186: articoli 1, quarto comma, dalle parole: "le sezioni giurisdizionali" fino alla fine; 5; 55;
    14) legge 7 agosto 1990, n. 241: articoli 2 -bis, comma 2; 11, comma 5; 19, comma 5; 21 -quinquies, comma 1, ultimo periodo; 21 -septies, comma 2; 25, commi 5 -bis e 6;
    15) decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82: articolo 10, commi 2 -sexies, 2 -septies, 2 -octies;
    16) legge 11 agosto 1991, n. 266: articolo 6, comma 5;
    17) decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: articolo 145, commi da 4 a 8;
    18) legge 15 maggio 1997, n. 127: articolo 17, comma 26, secondo periodo;
    19) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: articoli 187 -septies, commi da 4 a 8; 195, commi da 4 a 8;
    20) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80: articoli 33, 34 e 35;
    21) legge 4 maggio 1998, n. 133: articolo 4, comma 3;
    22) legge 22 febbraio 2000, n. 28: articoli 10, comma 10; 11 -quinquies, comma 4;
    23) legge 21 luglio 2000, n. 205: articoli 1; 2; 3, commi 1, 2, 3; 4; 6, comma 2; 7; 8; 11; 12;
    24) legge 7 dicembre 2000, n. 383: articolo 10, comma 2;
    25) decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378: articolo 45, comma 2;
    26) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: articolo 45, comma 2;
    27) decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188: articolo 37, comma 7;
    28) decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259: articolo 92, comma 9;
    29) decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280: articolo 3, commi 2, 3 e 4;
    30) legge 30 dicembre 2004, n. 311: articolo 1, comma 552;
    31) decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109: articolo 2 -sexies, comma 1;
    32) decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155: articolo 3, comma 4 -bis;
    33) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: articolo 27, comma 13, primo periodo;
    34) decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21: articolo 3, commi 2 -bis, 2 -ter e 2 -quater;
    35) legge 28 dicembre 2005, n. 262: articolo 24, commi 5 e 6;
    36) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: articoli 310, comma 2, limitatamente alle parole:", in sede di giurisdizione esclusiva,"; 316, comma 1, limitatamente alle parole:", in sede di giurisdizione esclusiva,";
    37) legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 1, comma 1308;
    38) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145: articolo 8, comma 13, primo periodo;
    39) decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123: articolo 4;
    40) decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: articolo 54, comma 3, lettere c) e d);
    41) decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: articolo 20, comma 8, fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53;
    42) legge 18 giugno 2009, n. 69: articolo 46, comma 24, limitatamente alle parole: "amministrativi e";
    43) legge 23 luglio 2009, n. 99: articoli 41; 53, comma 2.
    Ultimo aggiornamento Venerdì 08 Aprile 2011 09:07
     


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