Corte di Giustizia: la tutela dei diritti (d'autore e non) nel mondo del web
Giovedì 17 Maggio 2012 13:36
Giorgia Motta
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 16 febbraio 2012
Società dell'informazione - Diritto di autore - Internet - Prestatore di servizi di hosting - Trattamento delle informazioni memorizzate su una piattaforma di rete sociale in linea - Predisposizione di un sistema di filtraggio di tali informazioni al fine di impedire la messa a disposizione di file che ledono i diritti d'autore - Assenza di un obbligo generale di sorvegliare le informazioni memorizzate
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal presidente del rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio), con decisione del 28 giugno 2010, pervenuta in cancelleria il 19 luglio 2010, nel procedimento
BS.
contro
N.,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. J. Malenovský (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 7 luglio 2011,
considerate le osservazioni presentate:
- per la BS., da B. Michaux, F. de Visscher e F. Brison, advocaten;
- per la N., da P. Van Eecke, advocaat;
- per il governo belga, da T. Materne e J.
-
C. Halleux, in qualità di agenti;
- per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato;
- per il governo dei Paesi Bassi, da C. Wissels, in qualità di agente;
- per il governo del Regno Unito, da S. Ossowski, in qualità di agente;
- per la Commissione europea, da A. Nijenhuis e J. Samnadda, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione delle seguenti direttive:
- 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178);
- 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167);
- 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, e rettifiche GU 2004, L 195, e GU 2007, L 204);
- 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281), e
- 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201).
2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la BS. (in prosieguo: la «SA.») e la N. (in prosieguo: la «N.»), che gestisce una piattaforma di rete sociale in linea, in merito all'obbligo di quest'ultima di predisporre un sistema di filtraggio delle informazioni memorizzate nella sua piattaforma, onde impedire che siano messi a disposizione file in violazione dei diritti d'autore.
Contesto normativo
Il diritto dell'Unione
La direttiva 2000/31
3 Ai sensi dei considerando quarantacinquesimo, quarantasettesimo e quarantottesimo della direttiva 2000/31:
«(45) Le limitazioni alla responsabilità dei prestatori intermedi previste nella presente direttiva lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo. Siffatte azioni inibitorie possono, in particolare, essere ordinanze di organi giurisdizionali o autorità amministrative che obbligano a porre fine a una violazione o impedirla, anche con la rimozione dell'informazione illecita o la disabilitazione dell'accesso alla medesima.
(...)
(47) Gli Stati membri non possono imporre ai prestatori un obbligo di sorveglianza di carattere generale. Tale disposizione non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in particolare, lascia impregiudicate le ordinanze emesse dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni.
(48) La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di chiedere ai prestatori di servizi, che detengono informazioni fornite dai destinatari del loro servizio, di adempiere al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da loro ed è previsto dal diritto nazionale, al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite».
4 L'articolo 14 della direttiva 2000/31, rubricato «Hosting», dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione, o
b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.
3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca una violazione o vi ponga fine nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime».
5 Ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2000/31:
«1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
2. Gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell'informazione siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati».
La direttiva 2001/29
6 I considerando sedicesimo e cinquantanovesimo della direttiva 2001/29 enunciano che:
«(16) (...) La presente direttiva dovrebbe essere attuata in tempi analoghi a quelli previsti per l'attuazione della [direttiva 2000/31], in quanto tale direttiva fornisce un quadro armonizzato di principi e regole che riguardano tra l'altro alcune parti importanti della presente direttiva. Questa direttiva lascia impregiudicate le regole relative alla responsabilità della direttiva suddetta.
(...)
(59) In particolare in ambito digitale, i servizi degli intermediari possono essere sempre più utilizzati da terzi per attività illecite. In molti casi siffatti intermediari sono i più idonei a porre fine a dette attività illecite. Pertanto fatte salve le altre sanzioni e i mezzi di tutela a disposizione, i titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità di chiedere un provvedimento inibitorio contro un intermediario che consenta violazioni in rete da parte di un terzo contro opere o altri materiali protetti. Questa possibilità dovrebbe essere disponibile anche ove gli atti svolti dall'intermediario siano soggetti a eccezione ai sensi dell'articolo 5. Le condizioni e modalità relative a tale provvedimento ingiuntivo dovrebbero essere stabilite dal diritto nazionale degli Stati membri».
7 Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29:
«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».
8 L'articolo 8 di tale direttiva prevede quanto segue:
«1. Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione delle sanzioni e l'utilizzazione dei mezzi di ricorso. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
(...)
3. Gli Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o diritti connessi».
La direttiva 2004/48
9 Il ventitreesimo considerando della direttiva 2004/48 è così formulato:
«Fatti salvi eventuali altre misure, procedure e mezzi di ricorso disponibili, i titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità di richiedere un provvedimento inibitorio contro un intermediario i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare il diritto di proprietà industriale del titolare. Le condizioni e modalità relative a tale provvedimento inibitorio dovrebbero essere stabilite dal diritto nazionale degli Stati membri. Per quanto riguarda le violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, la direttiva [2001/29] prevede già un ampio livello di armonizzazione. Pertanto l'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva [2001/29] non dovrebbe essere pregiudicato dalla presente direttiva».
10 Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2004/48:
«La presente direttiva fa salve:
a) le disposizioni comunitarie che disciplinano il diritto sostanziale di proprietà intellettuale, la direttiva 95/46/CE (...) o la direttiva 2000/31/CE in generale e le disposizioni degli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE in particolare;
(...)».
11 L'articolo 3 della direttiva 2004/48 stabilisce quanto segue:
«1. Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.
2. Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi».
12 L'articolo 11, terza frase, della direttiva 2004/48 dispone quanto segue:
«Gli Stati membri assicurano che i titolari possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale, senza pregiudizio dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva [2001/29]».
Il diritto nazionale
13 L'articolo 87, paragrafo 1, primo e secondo comma, della legge del 30 giugno 1994, sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Belgisch Staatsblad, 27 luglio 1994, pag. 19297), che recepisce nel diritto nazionale l'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 e l'articolo 11 della direttiva 2004/48, dispone quanto segue:
«Il presidente del tribunal de première instance (...) constata l'esistenza e ordina la cessazione di qualsiasi violazione del diritto d'autore o di un diritto connesso.
Egli può altresì emettere un'ingiunzione recante un provvedimento inibitorio nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da un terzo per violare il diritto d'autore o un diritto connesso».
14 Gli articoli 20 e 21 della legge dell'11 marzo 2003, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione (Belgisch Staatsblad, 17 marzo 2003, pag. 12962) recepiscono nel diritto nazionale gli articoli 14 e 15 della direttiva 2000/31.
Causa principale e questione pregiudiziale
15 La SA. è una società di gestione che rappresenta gli autori, i compositori e gli editori di opere musicali. A tale titolo, essa ha, in particolare, il compito di autorizzare l'utilizzo delle loro opere protette da parte di terzi.
16 La N. gestisce una piattaforma di rete sociale in linea sulla quale ogni iscritto riceve uno spazio personale, denominato «profilo», che l'utente stesso può riempire e che è accessibile a livello mondiale.
17 La funzione principale di tale piattaforma, quotidianamente utilizzata da decine di milioni di persone, è quella di creare comunità virtuali che consentono a dette persone di comunicare tra loro e, in tal modo, di stringere amicizie. Sul proprio profilo gli utenti possono, in particolare, tenere un diario, indicare i propri passatempi e preferenze, mostrare i propri amici, visualizzare foto personali o pubblicare estratti di video.
18 La SA. ha tuttavia ritenuto che la rete sociale della N. permetta altresì a tutti gli utenti di utilizzare, tramite il loro profilo, opere musicali ed audiovisive del repertorio della SA., mettendo dette opere a disposizione del pubblico in maniera tale che altri utenti della suddetta rete possano avervi accesso, e questo senza l'autorizzazione della SA. e senza che la N. versi un compenso a tale titolo.
19 Nel corso del mese di febbraio 2009, la SA. si è rivolta alla N. al fine di stipulare una convenzione relativa al versamento, da parte di quest'ultima, di un compenso per l'utilizzo del repertorio della SA..
20 Con lettera del 2 giugno 2009, la SA. ha intimato alla N. di impegnarsi a cessare immediatamente e per il futuro la messa a disposizione del pubblico non autorizzata di opere musicali e audiovisive del suo repertorio.
21 Il 23 giugno 2009 la SA. ha fatto notificare alla N. un atto di citazione dinanzi al presidente del rechtbank van eerste aanleg te Brussel, nell'ambito di un'azione inibitoria ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, della legge del 30 giugno 1994, sul diritto d'autore e sui diritti connessi, chiedendo, in particolare, che venga ordinato alla N. di cessare immediatamente qualsiasi messa a disposizione illecita delle opere musicali o audiovisive del repertorio della SA., sotto pena del pagamento di una sanzione pecuniaria di 1 000 euro per ogni giorno di ritardo.
22 A tale riguardo, la N. ha sostenuto che l'accoglimento dell'azione della SA. equivarrebbe ad imporre alla N. un obbligo generale di sorveglianza, vietato dall'articolo 21, paragrafo 1, della legge dell'11 marzo 2003, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, che recepisce nel diritto nazionale l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31.
23 Inoltre, la N. ha affermato, senza essere contraddetta dalla SA., che l'accoglimento di un'azione siffatta potrebbe avere l'effetto di costringerla a predisporre, nei confronti della sua intera clientela, in abstracto e a titolo preventivo, a sue spese e senza limiti nel tempo, un sistema di filtraggio della maggior parte delle informazioni memorizzate sui suoi server, al fine di individuare file elettronici contenenti opere musicali, cinematografiche o audiovisive sulle quali la SA. affermi di vantare diritti e, successivamente, di bloccarne lo scambio.
24 Orbene, la predisposizione di un simile sistema di filtraggio farebbe, probabilmente, sorgere l'obbligo di sottoporre i dati personali ad un trattamento che deve essere conforme alle disposizioni del diritto dell'Unione sulla protezione dei dati personali e sul segreto delle comunicazioni.
25 Per questi motivi, il presidente del rechtbank van eerste aanleg te Brussel ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se le direttive 2001/29 e 2004/48, lette in combinato disposto con le direttive 95/46, 2000/31 e 2002/58, interpretate, in particolare, alla luce degli articoli 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, [firmata a Roma il 4 novembre 1950,] consentano agli Stati membri di autorizzare un giudice nazionale, adito nell'ambito di un procedimento nel merito e in base alla sola disposizione di legge che prevede che “[I giudici nazionali possono] altresì emettere un'ingiunzione recante un provvedimento inibitorio nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da un terzo per violare il diritto d'autore o un diritto connesso”, ad ordinare ad un fornitore di servizi di hosting di predisporre, nei confronti della sua intera clientela, in abstracto e a titolo preventivo, esclusivamente a sue spese e senza limitazioni nel tempo, un sistema di filtraggio della maggior parte delle informazioni che vengono memorizzate sui suoi server, al fine di individuare file elettronici contenenti opere musicali, cinematografiche o audiovisive sulle quali la SA. affermi di vantare diritti e, successivamente, di bloccare lo scambio di questi file».
Sulla questione pregiudiziale
26 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le direttive 2000/31, 2001/29, 2004/48, 95/46 e 2002/58, lette nel loro combinato disposto ed interpretate alla luce delle condizioni che la tutela dei diritti fondamentali applicabili implica, debbano essere interpretate nel senso che ostano all'ingiunzione, rivolta da un giudice nazionale ad un prestatore di servizi di hosting, di predisporre un sistema di filtraggio:
- delle informazioni memorizzate sui server di detto prestatore dagli utenti dei suoi servizi;
- che si applichi indistintamente nei confronti di tutti questi utenti;
- a titolo preventivo;
- a spese esclusive del prestatore, e
- senza limiti nel tempo,
idoneo ad identificare i file elettronici contenenti opere musicali, cinematografiche o audiovisive rispetto alle quali il richiedente il provvedimento di ingiunzione affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare la messa a disposizione del pubblico di dette opere, lesiva del diritto d'autore (in prosieguo: il «sistema di filtraggio controverso»).
27 A tale proposito, è anzitutto pacifico che il gestore di una piattaforma di rete sociale in linea, quale la N., memorizza sui propri server informazioni fornite dagli utenti di tale piattaforma e relative al loro profilo e che, pertanto, questi è un prestatore di servizi di hosting ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2000/31.
28 Occorre altresì rammentare che, secondo gli articoli 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 e 11, terza frase, della direttiva 2004/48, i titolari di diritti di proprietà intellettuale possono chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti dei gestori di piattaforme di reti sociali in linea, come la N., che agiscono in qualità di intermediari ai sensi delle suddette disposizioni, dato che i loro servizi possono essere utilizzati dagli utenti di simili piattaforme per violare i diritti di proprietà intellettuale.
29 Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte emerge che la competenza attribuita, a norma di tali disposizioni, ai giudici nazionali deve consentire a questi ultimi di ingiungere a detti intermediari di adottare provvedimenti diretti non solo a porre fine alle violazioni già inferte ai diritti di proprietà intellettuale mediante i loro servizi della società dell'informazione, ma anche a prevenire nuove violazioni (v. sentenza del 24 novembre 2011, Scarlet Extended, C
-
70/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 31).
30 Infine, dalla medesima giurisprudenza si evince che le modalità delle ingiunzioni che gli Stati membri devono prevedere ai sensi di detti articoli 8, paragrafo 3, e 11, terza frase, quali quelle relative alle condizioni che devono essere soddisfatte e alla procedura da seguire, devono essere stabilite dal diritto nazionale (v. sentenza Scarlet Extended, cit., punto 32).
31 Ciò premesso, le norme nazionali istituite dagli Stati membri, al pari della loro applicazione da parte dei giudici nazionali, devono rispettare i limiti derivanti dalle direttive 2001/29 e 2004/48, nonché dalle fonti del diritto alle quali tali direttive fanno riferimento (v. sentenza Scarlet Extended, cit., punto 33).
32 Così, conformemente al sedicesimo considerando della direttiva 2001/29 ed all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/48, le suddette norme non possono pregiudicare le disposizioni della direttiva 2000/31 e, più precisamente, i suoi articoli 12
-
15 (v. sentenza Scarlet Extended, cit., punto 34).
33 Di conseguenza, le medesime norme devono rispettare, segnatamente, l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, che vieta alle autorità nazionali di adottare misure che impongano ad un prestatore di servizi di hosting di procedere ad una sorveglianza generalizzata sulle informazioni che esso memorizza (v., per analogia, sentenza Scarlet Extended, cit., punto 35).
34 A questo riguardo, la Corte ha già dichiarato che siffatto divieto abbraccia, in particolare, le misure nazionali che obblighino un prestatore intermedio, come un prestatore di servizi di hosting, a realizzare una sorveglianza attiva su tutti i dati di ciascuno dei suoi clienti per prevenire qualsiasi futura violazione di diritti di proprietà intellettuale. Peraltro, un siffatto obbligo di sorveglianza generale sarebbe incompatibile con l'articolo 3 della direttiva 2004/48, il quale enuncia che le misure contemplate da detta direttiva devono essere eque, proporzionate e non eccessivamente costose (v. sentenza Scarlet Extended, cit., punto 36).
35 Alla luce di tali premesse, occorre esaminare se l'ingiunzione di cui al procedimento principale, che imporrebbe al prestatore di servizi di hosting di predisporre il sistema di filtraggio controverso, lo obblighi a realizzare, in tale occasione, una sorveglianza attiva su tutti i dati di ciascuno degli utenti dei suoi servizi per prevenire qualsiasi futura violazione di diritti di proprietà intellettuale.
36 A tale riguardo, è pacifico che la predisposizione di tale sistema di filtraggio presupporrebbe che il prestatore di servizi di hosting:
- identifichi, anzitutto, all'interno dell'insieme dei file memorizzati sui suoi server da tutti gli utenti dei suoi servizi, quelli che possono contenere opere su cui i titolari di diritti di proprietà intellettuale affermano di vantare diritti;
- determini, successivamente, quali dei suddetti file siano memorizzati e messi a disposizione del pubblico in maniera illecita, e
- proceda, infine, al blocco della messa a disposizione dei file che ha considerato illeciti.
37 Pertanto, una siffatta sorveglianza preventiva richiederebbe un'osservazione attiva dei file memorizzati dagli utenti presso il prestatore di servizi di hosting e riguarderebbe sia la quasi totalità delle informazioni così memorizzate sia ciascuno degli utenti dei servizi di tale prestatore (v., per analogia, sentenza Scarlet Extended, cit., punto 39).
38 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre dichiarare che l'ingiunzione rivolta al prestatore di servizi di hosting di predisporre il sistema di filtraggio controverso lo obbligherebbe a procedere ad una sorveglianza attiva della quasi totalità dei dati relativi a ciascuno degli utenti dei suoi servizi, onde prevenire qualsiasi futura violazione di diritti di proprietà intellettuale. Ne consegue che la suddetta ingiunzione imporrebbe al prestatore di servizi di hosting una sorveglianza generalizzata, vietata dall'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 (v., per analogia, sentenza Scarlet Extended, cit., punto 40).
39 Per vagliare la conformità di tale ingiunzione al diritto dell'Unione, occorre inoltre tenere conto delle condizioni che discendono dalla tutela dei diritti fondamentali applicabili, come quelli menzionati dal giudice del rinvio.
40 In proposito va ricordato che l'ingiunzione oggetto del procedimento principale è volta a garantire la tutela dei diritti d'autore, che appartengono alla sfera del diritto di proprietà intellettuale e che possono essere lesi dalla natura e dal contenuto di talune informazioni memorizzate e messe a disposizione del pubblico attraverso il servizio fornito dal prestatore di servizi di hosting.
41 Sebbene la tutela del diritto di proprietà intellettuale sia sancita dall'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), non può desumersi né da tale disposizione né dalla giurisprudenza della Corte che tale diritto sia intangibile e che la sua tutela debba essere garantita in modo assoluto (sentenza Scarlet Extended, cit., punto 43).
42 Come emerge, infatti, dai punti 62
-
68 della sentenza del 29 gennaio 2008, Promusicae (C
-
275/06, Racc. pag. I
-
271), la tutela del diritto fondamentale di proprietà, di cui fanno parte i diritti di proprietà intellettuale, deve essere bilanciata con quella di altri diritti fondamentali.
43 Più precisamente, dal punto 68 di tale sentenza emerge che è compito delle autorità e dei giudici nazionali, nel contesto delle misure adottate per proteggere i titolari di diritti d'autore, garantire un giusto equilibrio tra la tutela di tali diritti e quella dei diritti fondamentali delle persone su cui incidono dette misure.
44 Pertanto, in circostanze come quelle del procedimento principale, le autorità ed i giudici nazionali devono, in particolare, garantire un giusto equilibrio tra la tutela del diritto di proprietà intellettuale, di cui godono i titolari di diritti d'autore, e quella della libertà d'impresa, di cui beneficiano operatori quali i prestatori di servizi di hosting in forza dell'articolo 16 della Carta (v. sentenza Scarlet Extended, cit., punto 46).
45 Orbene, nel procedimento principale, l'ingiunzione di predisporre il sistema di filtraggio controverso implica una sorveglianza, nell'interesse di tali titolari, sulla totalità o sulla maggior parte delle informazioni memorizzate presso il prestatore di servizi di hosting coinvolto. Tale sorveglianza è inoltre illimitata nel tempo, riguarda qualsiasi futura violazione e postula che si debbano tutelare non solo opere esistenti, bensì anche opere che non sono state ancora create nel momento in cui viene predisposto detto sistema.
46 Un'ingiunzione di questo genere causerebbe, quindi, una grave violazione della libertà di impresa del prestatore di servizi di hosting, poiché l'obbligherebbe a predisporre un sistema informatico complesso, costoso, permanente e unicamente a sue spese, il che risulterebbe peraltro contrario alle condizioni stabilite dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, il quale richiede che le misure adottate per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale non siano inutilmente complesse o costose (v., per analogia, sentenza Scarlet Extended, cit., punto 48).
47 Occorre pertanto dichiarare che l'ingiunzione di predisporre il sistema di filtraggio controverso non può considerarsi conforme all'esigenza di garantire un giusto equilibrio tra, da un lato, la tutela del diritto di proprietà intellettuale, di cui godono i titolari dei diritti d'autore, e, dall'altro, quella della libertà d'impresa, di cui beneficiano operatori come i prestatori di servizi di hosting (v., per analogia, sentenza Scarlet Extended, cit., punto 49).
48 Per di più, gli effetti di detta ingiunzione non si limiterebbero al prestatore di servizi di hosting, poiché il sistema di filtraggio controverso è idoneo a ledere anche i diritti fondamentali degli utenti dei servizi di tale prestatore, ossia il loro diritto alla tutela dei dati personali e la loro libertà di ricevere o di comunicare informazioni, diritti, questi ultimi, tutelati dagli articoli 8 e 11 della Carta.
49 Infatti, l'ingiunzione di predisporre il sistema di filtraggio controverso implicherebbe, da un lato, l'identificazione, l'analisi sistematica e l'elaborazione delle informazioni relative ai profili creati sulla rete sociale dagli utenti della medesima, informazioni, queste, che costituiscono dati personali protetti, in quanto consentono, in linea di principio, di identificare i suddetti utenti (v., per analogia, sentenza Scarlet Extended, cit., punto 51).
50 Dall'altro, detta ingiunzione rischierebbe di ledere la libertà di informazione, poiché tale sistema potrebbe non essere in grado di distinguere adeguatamente tra un contenuto illecito ed un contenuto lecito, sicché il suo impiego potrebbe produrre il risultato di bloccare comunicazioni aventi un contenuto lecito. Infatti, è indiscusso che la questione della liceità di una trasmissione dipende anche dall'applicazione di eccezioni di legge al diritto d'autore che variano da uno Stato membro all'altro. Inoltre, in determinati Stati membri talune opere possono rientrare nel pubblico dominio o possono essere state messe in linea a titolo gratuito da parte dei relativi autori (v., per analogia, sentenza Scarlet Extended, cit., punto 52).
51 Pertanto, occorre dichiarare che, adottando un'ingiunzione che costringa il prestatore di servizi di hosting a predisporre il sistema di filtraggio controverso, il giudice nazionale in questione non rispetterebbe l'obbligo di garantire un giusto equilibrio tra il diritto di proprietà intellettuale, da un lato, e la libertà di impresa, il diritto alla tutela dei dati personali e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni, dall'altro (v., per analogia, sentenza Scarlet Extended, cit., punto 53).
52 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla questione sottoposta dichiarando che le direttive 2000/31, 2001/29 e 2004/48 lette in combinato disposto e interpretate alla luce delle esigenze di tutela dei diritti fondamentali applicabili, devono essere interpretate nel senso che ostano all'ingiunzione, rivolta ad un prestatore di servizi di hosting, di predisporre il sistema di filtraggio controverso.
Sulle spese
53 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
Le direttive:
- 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»);
- 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, e
- 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale,
lette in combinato disposto e interpretate alla luce delle esigenze di tutela dei diritti fondamentali applicabili, devono essere interpretate nel senso che ostano all'ingiunzione, rivolta da un giudice nazionale ad un prestatore di servizi di hosting, di predisporre un sistema di filtraggio:
- delle informazioni memorizzate sui server di detto prestatore dagli utenti dei suoi servizi;
- che si applichi indistintamente nei confronti di tutti questi utenti;
- a titolo preventivo;
- a spese esclusive del prestatore, e
- senza limiti nel tempo,
idoneo ad identificare i file elettronici contenenti opere musicali, cinematografiche o audiovisive rispetto alle quali il richiedente il provvedimento di ingiunzione affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare la messa a disposizione del pubblico di dette opere, lesiva del diritto d'autore.
Ultimo aggiornamento Giovedì 17 Maggio 2012 13:52
Modifiche in materia di licenziamento disciplinare
Venerdì 22 Aprile 2016 19:44
Simona Santoro
Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 gennaio 2016 ha approvato il testo dello Schema di decreto delegato su “Modifiche in materia di licenziamento disciplinare”, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera s) della Legge 124/2015 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, meglio conosciuta come Legge Madia di Riforma della PA (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 ).
Ultimo aggiornamento Sabato 23 Aprile 2016 11:42
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Nulla osta paesaggistico ed operatività del silenzio assenso
Lunedì 13 Giugno 2016 19:09
Ilde Chiaramonte
N. 00009/2016REG.PROV.COLL.
N. 00003/2016 REG.RIC.A.P.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello nr. 3 di A.P. del 2016, proposto da TOTOLA IMMOBILIARE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Maria Izzo, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Monte Santo, 68,
contro
l’ENTE PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,
nei confronti di
COMUNE DI MONTE COMPATRI, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito,
per l’annullamento e la riforma
della sentenza nr. 8744 del 6 agosto 2014 del T.A.R. del Lazio, Sezione Seconda quater, non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante, e per il conseguente annullamento del diniego di nulla osta del 10 dicembre 2013, prot. AP 6081, con il quale l’Ente Parco dei Castelli Romani ha espresso parere negativo sul Programma integrato di intervento in variante al P.R.G. di cui in appresso, da realizzarsi nel Comune di Monte Compatri, in “loc. Molara”, in terreno di proprietà dell’appellante, e per l’accertamento del silenzio-assenso maturatosi sull’istanza prot. nr. 1401 del 5 aprile 2012, presentata dal dante causa della società appellante, signor Marco Merelli, all’Ente Parco, volta a ottenere il predetto nulla osta per decorso del termine di 60 giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 13, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, nr. 394, e 28, comma 1, della legge regionale del Lazio 6 ottobre 1997, nr. 29, e per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Regionale dei Castelli Romani;
Vista la memoria prodotta dall’appellante in data 24 marzo 2016 a sostegno delle proprie difese;
Vista l’ordinanza della Sezione Quarta del Consiglio di Stato nr. 538 del 9 febbraio 2016, con cui la causa è stata rimessa all’Adunanza plenaria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 27 aprile 2016, il Consigliere Raffaele Greco;
Udito l’avv. Izzo per l’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierna appellante, società Totola Immobiliare S.r.l., è proprietaria di un suolo sito nel territorio del Comune di Monte Compatri, avente destinazione a verde pubblico e ricadente nel perimetro del Parco dei Castelli Romani.
Su di esso, nel 2011 i danti causa dell’odierna istante avevano presentato all’Amministrazione comunale una proposta di Programma integrato di intervento, contemplante una variante intesa a imprimergli destinazione urbanistica edificabile, al fine di realizzarvi un complesso commerciale-residenziale, un parco pubblico attrezzato, un parcheggio e le connesse opere di urbanizzazione; tale intervento avrebbe dovuto porsi a completamento di un progetto, originariamente unitario e poi sdoppiato in due tronconi, il primo dei quali si era già concretizzato nel 2009 con l’approvazione di piano particolareggiato su terreno limitrofo.
Nell’ambito dell’iter procedimentale avviato per l’adozione e la successiva approvazione del predetto P.P.I., gli originari proponenti avevano chiesto all’Ente Parco dei Castelli Romani di esprimere il proprio nulla osta; a fronte di tale istanza, l’Ente Parco ha in un primo momento richiesto un’integrazione istruttoria e quindi, dopo la risposta dell’odierna istante (contestualmente dichiaratasi nuova proprietaria del suolo), comunicato dapprima i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, e quindi il definitivo diniego del nulla osta.
2. Avverso tale determinazione negativa la società istante è insorta in sede giurisdizionale, lamentandone in primis la tardività, essendo la stessa intervenuta dopo la formazione del silenzio-assenso maturato per il decorso del termine di cui agli artt. 13, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, nr. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e 28, comma 1, della legge regionale del Lazio 6 ottobre 1997, nr. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), e senza la previa rimozione in autotutela di tale titolo tacito; in seconda battuta, ha censurato anche nel merito il giudizio di non compatibilità col Piano del parco.
3. Il T.A.R. del Lazio, investito della controversia, ha respinto le domande attoree con la sentenza in epigrafe, osservando in estrema sintesi:
- che la possibilità della formazione per silentium di titoli abilitativi in materia paesaggistica e ambientale è oggi esclusa in via generale dalla disposizione dell’art. 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, nr. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificato prima dalla legge 11 febbraio 2005, nr. 15 (Modifiche ed integrazioni alla L. 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa), e quindi dal decreto-legge 14 marzo 2005, nr. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, nr. 80;
- che, conseguentemente, il meccanismo del silenzio-assenso disciplinato dal precitato art. 13 della legge nr. 394 del 1991 (così come gli analoghi istituti contemplati dalla legislazione regionale) deve intendersi implicitamente abrogato dalla sopravvenuta disposizione del 2005;
- che, in ogni caso, anche a voler ritenere tuttora vigente la suindicata disposizione, nella specie il termine di formazione del silenzio-assenso non avrebbe mai potuto iniziare a decorrere a cagione dell’incompletezza della documentazione trasmessa in allegato all’istanza di nulla osta (non essendo stata, in particolare, prodotta l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla competente Soprintendenza);
- che, peraltro, erano infondate anche le censure proposte in subordine avverso le ragioni addotte dall’Ente Parco a sostegno del diniego di nulla osta.
4. Con l’odierno appello, la società originaria ricorrente ha articolato avverso la detta sentenza cinque motivi di impugnazione:
I) error in iudicando; errata ricostruzione del quadro normativo di riferimento; in particolare: violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 1, l. nr. 394/1991; violazione e falsa applicazione degli artt. 20, commi 1 e 4, 29, comma 2, e 2, l. nr. 241/1990 e s.m.i.; violazione e falsa applicazione dell’art. 15 disp. prel. cod. civ.; violazione e falsa applicazione dell’art. 28, l.r. nr. 29/1997 e dell’art. 22, comma 1, l. nr. 1572005 e dell’art. 29, l. nr. 241/1990 (in relazione all’affermazione relativa all’intervenuta abrogazione dell’art. 13, comma 1, l. nr. 394/1991 per effetto della novella del 2005);
II) error in iudicando; non corretta interpretazione delle risultanze documentali; violazione ed errata applicazione sotto altro profilo degli artt. 13, comma 1, l. nr. 394/1991 e 28, l.r. nr. 29/1997 (in relazione alla subordinata affermazione circa il mancato decorso del termine di formazione del silenzio-assenso, trattandosi nella specie non di richiesta di titolo edilizio, bensì di proposta di P.P.I., con la conseguente non necessità di autorizzazione paesaggistica nella fase in questione);
III) errore di giudizio consequenziale (in relazione alla conseguente necessità di previa rimozione in autotutela del titolo abilitativo tacito formatosi, esclusa dal primo giudice);
IV) omessa pronuncia nei riguardi del terzo motivo di impugnazione (con riferimento alla mancata replica alle controdeduzioni svolte dalla istante in riscontro al preavviso di diniego);
V) insufficiente motivazione; travisamento del contenuto del quarto motivo e non corrispondenza tra statuizione e motivo (in relazione alla parte della sentenza impugnata nella quale sono state respinte le doglianze formulate avverso le ragioni addotte a sostegno del diniego di nulla osta).
5. Si è costituito l’Ente Parco dei Castelli Romani, opponendosi con atto formale all’accoglimento dell’appello.
6. All’esito dell’udienza pubblica del 17 novembre 2015, la Sezione Quarta del Consiglio di Stato ha rimesso a questa Adunanza plenaria la questione del rapporto fra le previsioni contenute nell’art. 13, comma 1, l. nr. 394/1991 e nell’art. 20, comma 4, l. nr. 241/1990 (come modificato dalla novella del 2005), registrando sul punto un contrasto di giurisprudenza.
In particolare, nell’ordinanza di rimessione è stata evidenziata l’esistenza di due diversi indirizzi sulla questione de qua:
a) un primo orientamento esclude che il novellato art. 20 della legge nr. 241/1990 abbia comportato l’abrogazione dell’art. 13, comma 1, della legge nr. 394/1991, attesa la specialità di quest’ultima disposizione e non essendo il comma 4 del citato art. 20 espressivo di un generale divieto di silenzio-assenso in materia paesaggistica e ambientale, sibbene derogatorio dell’opposto principio della generale utilizzabilità di tale modulo introdotto nell’ordinamento dai precedenti commi dello stesso articolo, in modo da non escludere che il legislatore possa introdurre – nel rispetto dei limiti costituzionali e comunitari – previsioni specifiche di silenzio-assenso, e dunque anche che possano conservare efficacia analoghe norme previgenti (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 giugno 2014, nr. 3407; id., 29 dicembre 2008, nr. 6591);
b) altro indirizzo, invece, esclude la sopravvivenza di norme aventi a oggetto ipotesi di silenzio-assenso anteriori alla novella del 2005, sulla base di una rigorosa applicazione del criterio cronologico della successione delle leggi nel tempo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 15 gennaio 2014, nr. 119; id., sez. IV, 28 ottobre 2013, nr. 5188).
La Sezione rimettente, pur nel devolvere a questa Adunanza plenaria la risoluzione del conflitto, ritiene di aderire al secondo e più rigoroso indirizzo, supportando l’assunto anche con ulteriori rilievi che deporrebbero nel senso di una “linea di tendenza” del nostro ordinamento nel senso di escludere la possibilità di formazione di titoli abilitativi per silentium in settori “sensibili” quali sono quelli della tutela del paesaggio, dell’ambiente e dei beni culturali.
7. All’udienza del 27 aprile 2016, dopo la discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. Ai fini dell’esame della questione di diritto devoluta a questa Adunanza plenaria dalla Sezione Quarta, giova richiamare nella sua interezza il disposto dell’art. 13 della legge nr. 394 del 1991, in materia di aree naturali protette:
“…1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell’Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l’intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all’albo del comune interessato e all’albo dell’Ente parco e l’affissione ha la durata di sette giorni. L’Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.
2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.
3. L’esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.
4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta”.
Di tenore sostanzialmente analogo, sul piano della legislazione regionale, è l’art. 28 della l.r. nr. 29/1997, che per quanto attiene alla disciplina del nulla osta de quo nella Regione Lazio così recita:
“…1. Il rilascio di concessioni od autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all’interno dell’area naturale protetta, è sottoposto a preventivo nulla osta dall’ente di gestione ai sensi dell’articolo 13, commi 1, 2 e 4 della L.R. n. 394/1991. Ai fini dell’acquisizione del nulla-osta, le amministrazioni interessate convocano apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della L. n. 241/1990 e successive modifiche e dell’articolo 17 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 (Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa) e successive modifiche.
2. Il nulla-osta di cui al comma 1 verifica la conformità con le norme di salvaguardia di cui all’articolo 9, comma 3, lettera b), con il piano e con il regolamento dell’area naturale protetta, nonché il rispetto dei criteri indicati nell’articolo 33.
3. Qualora nelle aree naturali protette venga esercitata un’attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla-osta, il legale rappresentante dell’ente di gestione dispone la sospensione dell’attività medesima ed ordina la riduzione in pristino o la ricostruzione di specie vegetali o animali ai sensi dell’articolo 29 della L. n. 394/1991.
4. L’ente di gestione dell’area naturale protetta interviene nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l’integrità del patrimonio naturale e ha facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istruttive dell'area naturale protetta.
4-bis. Nel caso di interventi abusivi previsti dall’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e di inerzia dell’ente di gestione dell’area naturale protetta o del comune nell’adozione degli atti di cui, rispettivamente, al comma 3 del presente articolo e al comma 2 del citato articolo 31, la Giunta regionale, previo invito a provvedere entro un congruo termine, esercita i poteri sostitutivi e ordina essa stessa la riduzione in pristino. Qualora il responsabile dell’abuso non provveda alla riduzione in pristino disposta dalla Regione, l’opera abusiva e l’area prevista dal comma 3 dell’articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001 sono acquisiti al patrimonio della Regione medesima che provvede altresì alla demolizione dell’opera ai sensi della normativa vigente”.
9. Pertanto, il dato qualificante dell’istituto in esame è costituito dall’obbligatorietà della sua richiesta ai fini del “rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del parco”, e quindi allorché debba verificarsi la compatibilità con la tutela dell’area naturale protetta di specifici interventi di modificazione o trasformazione che su di essa possono incidere.
Tanto corrisponde alla ratio dell’istituto, che è appunto finalizzato all’accertamento da parte dell’Ente preposto dell’impatto dell’intervento richiesto sui valori naturali e paesaggistici del parco, e quindi della sua ammissibilità a fronte della prioritaria esigenza di salvaguardia e tutela di tali valori; per questo, il legislatore ha chiaramente costruito il nulla osta come atto destinato a precedere il rilascio di provvedimenti abilitativi “puntuali”, ossia legittimanti un singolo e specifico intervento di trasformazione del territorio.
Ne discende che la previsione del più volte citato art. 13 – così come quelle complementari delle leggi regionali in materia – non è applicabile agli atti di programmazione e pianificazione urbanistica, quand’anche connotati da contenuti fortemente specifici e puntuali quanto a prefigurazione delle future trasformazioni del territorio, come è nel caso (per restare al caso che qui occupa) del Programma integrato di intervento, giusta la disciplina generale di cui all’art. 16 della legge 17 febbraio 1992, nr. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica) e quella regionale di cui alla legge regionale del Lazio 26 giugno 1997, nr. 22 (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione).
Si potrebbe anzi addirittura avanzare dubbi sulla stessa ammissibilità dello strumento urbanistico attuativo de quo in area che, come è nella fattispecie in esame, risulti già normata dal Piano del parco: ciò alla stregua della lettura che questo Consiglio di Stato ha dato della previsione normativa per cui tale specifico strumento “sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione” (art. 12, comma 12, l. nr. 394/1991), in modo da conformare gli stessi strumenti urbanistici generali e ogni altra forma di pianificazione del territorio corrispondente all’area naturale protetta (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 novembre 2014, nr. 5821).
10. Quest’ultima questione non è comunque sollevata nel presente giudizio, e peraltro non è ignota la prassi diffusa, specie per strumenti urbanistici attuativi dal contenuto fortemente “conformativo” come è quello per cui qui è causa, di anticipare alla fase di formazione di questi l’acquisizione del nulla osta dell’Ente Parco, al fine di verificare la compatibilità delle scelte stesse di pianificazione e programmazione con i valori che tale Ente è preposto a tutelare.
In passato, proprio esaminando tale prassi, questo Consiglio di Stato, premesso in linea di diritto che l’oggetto della valutazione propria del nulla osta de quo è costituito, oltreché dall’impatto dell’opera sul contesto ambientale oggetto di tutela, da tutti gli aspetti di protezione del territorio, anche relativi alla disciplina di natura urbanistica ed edilizia recepita dal Piano del parco, ha osservato che i particolari dell’intervento edificatorio sono apprezzabili nella loro effettiva entità e consistenza solo alla luce del maggior grado di dettaglio e livello di approfondimento connotanti gli elaborati progettuali e plani-volumetrici allegati alla successiva richiesta del permesso di costruire, mentre il parere espresso sul piano attuativo a monte si basa su una valutazione di principio attorno alla compatibilità dell’intervento col contesto vincolato in cui viene a collocarsi, e attorno all’incidenza della sua percezione visiva sulle caratteristiche del sito, resa possibile sulla base degli elaborati di massima da allegare a corredo del piano medesimo (sez. VI, 7 novembre 2012, nr. 5630).
Dal che è dato evincere, in primo luogo, che l’eventuale anticipazione della richiesta di nulla osta alla fase di approvazione del piano attuativo non può mai determinare l’esclusione della necessità di acquisizione dell’assenso ex art. 13, l. nr. 394/1991 nel momento successivo del rilascio dei titoli ad aedificandum, laddove solo è dato apprezzare in modo compiuto e globale l’impatto dell’intervento sul territorio.
In questa sede, i rilievi testé richiamati possono essere chiariti e integrati precisando che, nelle ipotesi come quella di che trattasi, in cui si ritiene di interpellare l’Ente Parco nella fase di formazione dello strumento attuativo, ciò avviene non già in applicazione del più volte citato art. 13, l. nr. 394/1991, ma per più generali ragioni collaborative e di economia procedurale, non essendo né ragionevole né opportuno proseguire le attività intese all’esecuzione dell’intervento programmato e spingerle fino a un grado estremo di dettaglio prima di aver acquisito un primo parere dell’autorità preposta a valutarne l’impatto sul territorio.
11. Applicando alla fattispecie in esame le coordinate di cui sopra, risulta evidente che il parere richiesto dai danti causa dell’odierna appellante e denegato dall’Ente Parco, malgrado il formale richiamo all’art. 13 della legge nr. 394 del 1991, deve ritenersi estraneo all’ambito di applicazione di tale norma, siccome intervenuto non già nella fase prodromica al rilascio del titolo ad aedificandum, sibbene durante l’iter di formazione del retrostante P.P.I. (e, quindi, soggetto ai rilievi che si sono svolti in ordine alla natura meramente “collaborativa” dell’apporto dell’Ente Parco ed alle ricadute che ciò determina).
Donde la non invocabilità, in ogni caso, del meccanismo del silenzio-assenso disciplinato dalla norma, che deve intendersi logicamente applicabile alle sole ipotesi, cui la norma è specificamente riferibile, di titoli abilitativi “puntuali”.
12. Da quanto sopra discende, da un lato, la non rilevanza ai fini della definizione del presente giudizio della questione di diritto devoluta all’Adunanza plenaria dalla Sezione Quarta del Consiglio di Stato; per altro verso, la possibilità di un’immediata definizione parziale della causa, attesa l’evidente infondatezza dei primi tre motivi di gravame, i quali tutti sono basati sul presupposto dell’applicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 13, l. nr. 394/1991 (ciò che, invece, si è visto doversi escludere per le ragioni dianzi esposte).
13. Ciò chiarito e statuito, la causa va poi restituita alla Sezione rimettente per l’esame dei residui motivi d’appello e la definizione totale della controversia.
14. Resta quindi riservata al definitivo ogni ulteriore statuizione, anche sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), non definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge in parte come meglio precisato in motivazione e restituisce la causa per il prosieguo alla Sezione Quarta.
Riserva al definitivo ogni ulteriore statuizione, anche sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno, Presidente
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Sergio Santoro, Presidente
Giuseppe Severini, Presidente
Luigi Maruotti, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere
Nicola Russo, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
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IL PRESIDENTE
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L'ESTENSORE
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IL SEGRETARIO
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2016
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Il Dirigente della Sezione
Ultimo aggiornamento Giovedì 23 Giugno 2016 12:59
Vita militare: modalità di valutazione
Martedì 14 Giugno 2011 11:49
Carmelo Anzalone
N. 1171/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 2439 Reg. Ric.
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2439 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
R. A., rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Scuderi e Sergio Cosentino, con domicilio eletto presso il loro studio in Catania, via V. Giuffrida, 37;
contro
Ministero della Difesa - Dipartimento Generale Personale Militare, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui Uffici è domiciliato per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- quanto al ricorso introduttivo, del documento valutativo numero 23, relativo al periodo compreso dal 26 agosto 2006 al 15 marzo 2007, nel quale si attesta una valutazione complessiva per il ricorrente "superiore alla media" anziché "eccellente", e degli atti antecedenti o successivi, presupposti, connessi e consequenziali;
- quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, del medesimo provvedimento nonchè del successivo provvedimento compilato il 12 ottobre 2007, consegnato al ricorrente 25 ottobre 2007, e degli atti antecedenti o successivi, presupposti, connessi e consequenziali;
- quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, della nota del 20 dicembre 2007 di esclusione del ricorrente dalla valutazione per la selezione per l'undicesimo corso ISSMI (Corso Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze), per mancato possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 del F.O.M. n. 24 del 13 giugno 2007, e degli atti antecedenti o successivi, presupposti, connessi e consequenziali;
- quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti, del verbale del 27 novembre 2007 di esclusione del ricorrente dalla valutazione per la selezione per l'undicesimo corso ISSMI, "ai sensi dell'articolo 2.1 della direttiva applicativa", e degli atti antecedenti o successivi, presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2011 il dott. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo, il ricorrente, Capitano di Corvetta la in servizio presso il Nucleo Supporto Sommergibili di Augusta dal settembre 2007, impugnava la scheda valutativa n. 23, relativa al periodo compreso dal 26 agosto 2006 al 15 marzo 2007, nella quale si attestava una valutazione complessiva per il ricorrente "superiore alla media" anziché "eccellente", deducendone vari profili di illegittimità.
Successivamente alla proposizione del ricorso, l'Amm.ne annullava in autotutela detta scheda, sostituendola con un nuovo documento caratteristico, compilato il 12 ottobre 2007, consegnato al ricorrente 25 ottobre 2007, ma il ricorrente, ritenendo lo stesso affetto da numerosi vizi, lo impugnava con primo ricorso per motivi aggiunti.
Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ricorreva avverso la nota del 20 dicembre 2007 di esclusione dalla valutazione per la selezione per l'undicesimo corso ISSMI (Corso Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze); l'esclusione veniva motivata dal mancato possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 del F.O.M. n. 24 del 13 giugno 2007, con riferimento alla scheda valutativa relativa al periodo compreso dal 26 agosto 2006 al 15 marzo 2007, nella quale il ricorrente era stato valuto "superiore alla media" anziché "eccellente".
Con un terzo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente impugnava il verbale del 27 novembre 2007 di esclusione dalla valutazione per la selezione per l'undicesimo corso ISSMI, "ai sensi dell'articolo 2.1 della direttiva applicativa".
L' Amm.ne si costituiva in giudizio, producendo documenti e memoria.
Le parti hanno poi prodotto memorie e documenti in vista dell'Udienza di merito.
Quindi, all'Udienza del giorno 19 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
I. Come riportato nelle premesse, il ricorso introduttivo è volto all'annullamento della scheda valutativa n. 23 afferente al periodo dal 26 agosto 2006 al 15 marzo 2007, nella parte in cui riconosce al ricorrente una qualifica superiore alla media e del relativo giudizio finale, nonché degli atti presupposti e connessi.
Come già esposto sopra, successivamente alla proposizione del ricorso, l'Amm.ne annullava in autotutela detta scheda, sostituendola con un nuovo documento caratteristico, compilato il 12 ottobre 2007: pertanto, il ricorso introduttivo è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
II. Il ricorrente, ritenendo il documento caratteristico compilato il 12 ottobre 2007 affetto dai medesimi vizi già dedotti con il ricorso introduttivo, lo ha impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 5 dicembre 2007 e depositato il 12 dicembre 2007.
Il ricorrente lamenta, con unica articolata censura, violazione del d.p.r. n. 213/2002 ed eccesso di potere sotto svariati profili.
Il Collegio ritiene infondati tutti i profili di censura sollevati.
Quanto alla doglianza secondo la quale nessun giudizio avrebbe potuto essere espresso in quanto al ricorrente nel periodo in questione non era stato assegnato alcun incarico specifico e comunque adeguato alla sua professionalità, con conseguente obbligo di astensione in capo al compilatore, il Collegio ritiene irrilevante la circostanza dell'assegnazione o meno di specifici compiti al fine dell'ottemperanza all'obbligo di redazione dei documenti caratteristici, i cui presupposti sono chiaramente indicati negli artt. 4 e 5 del d.p.r. citato.
Com'è noto, i militari sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici i quali hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto ed obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate ed i risultati conseguiti. I documenti caratteristici sono costituiti dalla scheda valutativa, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione per gli ufficiali ed i sottufficiali; dal foglio matricolare, dallo specchio valutativo e dal rapporto informativo per i militari di truppa. I giudizi espressi nella scheda valutativa si concludono con l'attribuzione di una delle seguenti qualifiche: eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente.
Il modello dei documenti caratteristici, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorità competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi sono stabiliti (per l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica e l'Arma dei carabinieri) dal D.P.R. 8 agosto 2002 n. 213 ("Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei carabinieri"che ha abrogato e sostituito il d.P.R. 15 giugno 1965 n. 1431), le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1 novembre 2002 (e che oggi risultano trasfuse nel D.Lgs. 15-3-2010 n. 66, recante il "Codice dell'ordinamento militare; cfr. artt. 1025 e segg.).
Venendo agli ulteriori profili di censura articolati dal ricorrente, occorre premettere che la Giurisprudenza ha precisato che i documenti caratteristici contengono apprezzamenti che, pur fondandosi sulla totalità della condotta del militare, necessariamente prescindono dai singoli accadimenti, in quanto l'esigenza di circostanziare le mancanze riscontrate trova un limite nella natura delle schede valutative, che non sono cronache di avvenimenti, né costituiscono un articolato rendiconto delle attività del dipendente nel periodo considerato (T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 09 aprile 2008, n. 215).
Le schede valutative e gli altri documenti periodici, basati ex lege su moduli, aggettivazioni e voci valutative precostituite, hanno, tra l'altro, il compito di illustrare le valutazioni dei compilatori in ordine alla personalità del militare ed alle sue qualità morali, culturali e professionali, caratteristiche che emergono dai comportamenti e dal complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi, senza, quindi, che sia necessario un elenco analitico di fatti o circostanze relative alla carriera del militare, e nemmeno l'assegnazione di specifici compiti, ben potendo essere sufficiente l'osservazione del militare il quale rimanga "a disposizione" dei superiori.
Ciò detto, appare altresì infondato il richiamo all'istituto dell'astensione.
L'art. 9 comma 1, lett. d), d.P.R. 15 giugno 1965 n. 1431 (poi sostituito con identica formulazione dall'art. 3 comma 1, lett. d, d.P.R. 8 agosto 2002 n. 213), non esaurisce l'intera disciplina dell'obbligo di astensione di compilatori e revisori, giacché essa costituisce espressione di un principio generale di trasparenza ed imparzialità,onde assicurare che il giudizio espresso sia sereno e non influenzato da circostanze che nulla hanno a che fare con il rendimento e le caratteristiche personali del valutato (tra le più recenti, T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 25 gennaio 2010, n. 153).
Ma nel caso in questione, nessuna violazione di detto principio generale viene dedotta dal ricorrente, il quale erroneamente ritiene che, nel suo caso, l'obbligo di astensione scaturirebbe dalla mancanza di elementi sui quali basare il giudizio.
Ne consegue l'infondatezza di tale ricostruzione.
Infine, infondato si appalesa pure l'ultimo profilo di censura, relativo alla pretesa illegittimità della redazione del documento di valutazione da parte di un ufficiale di pari grado e pari decorrenza amministrativa del ricorrente.
In disparte la circostanza che il profilo è stato irritualmente evidenziato in memoria, e non introdotto tempestivamente in sede di ricorso, in ogni caso lo stesso risulta infondato in punto di fatto, atteso che, come riporta lo stesso ricorrente, il divieto della compilazione dei documenti caratteristici previsto dall'articolo 3 comma 1 del d.p.r. 213/2002 riguarda il militare che rispetto al giudicando, a parità di grado, abbia minore anzianità assoluta o relativa, viceversa l'ufficiale compilatore, secondo quanto ammesso dallo stesso ricorrente, è in possesso della medesima anzianità assoluta.
Quanto alla doglianza relativa al peggioramento dei giudizi rispetto alle precedenti e più favorevoli valutazioni, il Collegio ritiene di richiamarsi sul punto agli orientamenti giurisprudenziali anche della Sezione, ed in particolare, anzitutto, alla Giurisprudenza della Sezione secondo la quale "la valutazione costante degli appartenenti alle Forze dell'Ordine è basata sulla compilazione … di schede nelle quali, attraverso l'analisi di singole componenti, si giunge ad un giudizio complessivo sull'attività lavorativa prestata nel periodo di riferimento e nelle predette schede di valutazione i presupposti di fatto e le risultanze dell'istruttoria legittimamente non vengono evidenziate attraverso la compilazione di una motivazione di tipo discorsivo, bensì tramite l'attribuzione di giudizi a specifici profili della personalità e dell'attività lavorativa svolta dal dipendente, nonché con l'indicazione finale di un giudizio complessivo, sindacabile entro i limiti ristretti della manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto, attesa l'ampia discrezionalità di cui gode l'amministrazione (in termini T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 04 dicembre 2007, n. 1960).
L'orientamento della Sezione si pone nel solco della costante giurisprudenza, secondo la quale i giudizi, formulati sugli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle forze armate dai superiori gerarchici con le schede valutative, sono caratterizzati da discrezionalità tecnica, comportando un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto; pertanto, impingendo direttamente nel merito dell'azione amministrativa, sono soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo entro i limiti ristretti della manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto (tra le più recenti, Consiglio Stato, sez. IV, 09 marzo 2011, n. 1519).
Il giudizio complessivo espresso dal compilatore e dal revisore può essere estremamente sintetico, trovando una puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi analiticamente elencati nelle parti delle scheda afferenti alle qualità fisiche, morali, professionali, culturali e specifiche (cfr., Cons. St., sez. IV, 20 dicembre 2005 n. 7217). Per costante giurisprudenza, inoltre, i giudizi possono variare, senza che sia configurabile, per ciò solo, il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio successivo e quelli espressi nel periodo precedente e senza che sussista, a riguardo, alcun obbligo di motivazione specifica (cfr., Cons. St., sez. IV, 9 ottobre 2002 n. 5353; id., 22 febbraio 2002 n. 991; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 15 novembre 2002 n. 4420; TAR Toscana, sez. I, 1° febbraio 2005 n. 496).
Ancora più decisamente, la Giurisprudenza ha ritenuto "inammissibili le argomentazioni dirette a censurare il merito delle valutazioni, assolutamente discrezionali, operate dai redattori dei contestati documenti caratteristici (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 22 aprile 2008, n. 1528) ".
Ciò posto, il collegio ritiene l'operato dell'Amministrazione, nel caso specifico, immune da rilievi.
In primo luogo, come detto, nessuna comparazione può esser fatta tra giudizi relativi a rapporti informativi che riguardino periodi di servizio diversi e tra loro autonomi (Cons Stato, IV, 10/12/2007 n. 6330).
In secondo luogo, richiamati i principi giurisprudenziali sopra riportati, dai quali il Collegio non ritiene discostarsi, non si ravvisa nell'operato dell'Amm.ne il vizio di eccesso di potere, atteso che l'interessato non comprova la sussistenza di profili caratteriali, personali o professionali tali da far emergere "ictu oculi" (ossia nei limiti del sindacato di pura legittimità) l'inadeguatezza della valutazione attribuitagli.
In definitiva, alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale i giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative sono espressione di discrezionalità tecnica, comportando una attenta valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare, dimostrate concretamente dal Militare, che come tali impingono direttamente nel merito dell'azione amministrativa e quindi sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su un evidente travisamento di fatti, le censure risultano infondate.
IV. Il secondo e terzo ricorso per motivi aggiunti risultano infondati.
Con il secondo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la nota del 20 dicembre 2007 di esclusione dalla valutazione per la selezione per l'undicesimo corso ISSMI (Corso Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze), per mancato possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 del F.O.M. n. 24 del 13 giugno 2007.
Con il terzo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il verbale del 27 novembre 2007 di esclusione dalla valutazione per la selezione per l'undicesimo corso ISSMI, "ai sensi dell'articolo 2.1 della direttiva applicativa", atto conosciuto successivamente la proposizione della secondo ricorso per motivi aggiunti.
Entrambi i gravami sostengono l'illegittimità dell'esclusione, avvenuta in esecuzione della disposizione generale (Foglio d'ordine della Marina Militare numero 24/2007, articolo 3, comma 1), la quale, ai fini dell'ammissione al corso in questione, richiede l'aver conseguito la qualifica di "eccellente" negli ultimi tre anni di servizio documentati.
Ma il rigetto del primo ricorso per motivi aggiunti avverso il documento caratteristico impugnato determina l'infondatezza degli ulteriori motivi aggiunti avverso l'esclusione in questione, avvenuta in coerenza con quanto prescrive la disposizione di carattere generale avuto riguardo ai requisiti di ammissione.
V. Conclusivamente, il ricorso introduttivo viene dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, i motivi aggiunti vengono respinti.
Ragioni di equità, avuto riguardo alla natura della controversia ed alla oggettiva complessità della fattispecie, inducono il Collegio a disporre l'integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui connessi motivi aggiunti, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e rigetta i ricorsi per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi
L'ESTENSORE
Maria Stella Boscarino
IL CONSIGLIERE
Gabriella Guzzardi
Depositata in Segreteria il 12 maggio 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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