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Risarcimento del danno per illegittima interruzione del rapporto di pubblico impiego
N. 6446/2011 Reg. Prov. Coll.N. 14 Reg. Ric.ANNO 2000REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 14 del 2000, proposto da:A. C., rappresentato e difeso dagli avv. ti Francesco Caffarelli e Renato Speranzoni, con domicilio eletto presso lo studio del primo di essi in Roma, Via Tigrè, 37;controGestione Liquidatoria Soppressa U.L.S.S. 16 Venezia; ASL n. 12 Veneziana, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Maurizio Trevisan e Nicola Di Pierro, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Via Tagliamento 55;Regione Veneto, non costituita in giudizio;per la riformadella sentenza del T.A.R. VENETO, sezione I n. 02182/1998, resa tra le parti, concernente la condanna al pagamento di somme di denaro.Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione della Gestione liquidatoria e dell'ASL n. 12 Veneziana;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Designato relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2011 il Cons. Hadrian Simonetti, presenti per le parti gli Avvocati Caffarelli e Di Pierro;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segueFATTO E DIRITTO1. Il Sig. A. C., con ricorso notificato il 1.8.1994, chiese l'accertamento del diritto di percepire le retribuzioni, ed ogni altro elemento economico accessorio, con conseguente condanna al relativo pagamento, per il periodo, dal 16.4.1982 al 24.9.1989, nel quale illegittimamente era stato allontanato dal servizio, prima che il giudice amministrativo annullasse il relativo atto, permettendogli così di superare positivamente il periodo di prova.Dedusse, in particolare, la circostanza che l'Amministrazione (l'ULSS 16 Venezia, poi soppressa), nel dare atto del superamento della prova, dopo la riammissione in servizio, avesse stabilito come decorrenza la data del 25.9.1999 anziché quella originaria, di inizio della prova, del 16.4.1982.2. Con sentenza del 18.11.1998 il Tar respinse il ricorso sul duplice rilievo che, per un verso, la delibera di inquadramento del 16.12.1989 non fosse stata impugnata e che, per altro verso, la giurisprudenza sulla restitutio in integrum invocata dal ricorrente non si attagliasse al caso di specie, sul presupposto che alla data di illegittima cessazione il rapporto di lavoro non si fosse ancora costituito stabilmente, siccome sottoposto al periodo di prova.3. Con il presente appello, notificato anche nei confronti dell'ASL n. 12 e della Regione Veneto, si censura la sentenza per entrambi i profili.Si sostiene, da un lato, che la ricordata delibera del 16.12.1989 nulla avesse stabilito quanto al termine di decorrenza e, dall'altro, che il patto di prova dovesse considerarsi alla stregua di una condizione risolutiva apposta ad un rapporto di lavoro unitario e già pienamente efficace.Ha resistito all'appello la gestione liquidatoria della soppressa ULSS n. 16, con articolata memoria difensiva nella quale si sottolinea la differenza tra l'illegittima interruzione del lavoro già in corso e l'illegittimo diniego di costituzione di un nuovo lavoro.All'udienza pubblica del 28.10.2011, in vista della quale le difese hanno presentato ulteriori memorie, la causa è passata in decisione.4. Osserva preliminarmente il Collegio come la vicenda qui in esame tragga origine dalla cessazione dal servizio, disposta nei confronti del ricorrente nel lontano 1982, a causa del mancato superamento del periodo di prova e come, a seguito dell'annullamento in giudizio di tale atto e del conseguente ripristino del periodo di prova e poi del suo superamento e definitivo inquadramento con decorrenza dal 25.9.1989, il Sig. A. abbia chiesto a distanza di alcuni anni, con azione di accertamento e di condanna, la corresponsione delle retribuzioni e del trattamento economico accessorio non percepiti a causa dell'illegittimo allontanamento dal servizio, nel periodo compreso dal 16.4.1982 al 24.9.1989.5. Sempre preliminarmente deve ribadirsi come, per giurisprudenza consolidata, il processo instaurato nei confronti di una ULSS prima della sua soppressione prosegue tra le parti originarie, salva l'ipotesi di intervento o chiamata in giudizio della Regione nella posizione di successore a titolo particolare; di conseguenza, la relativa legittimazione attiva e passiva spetta al menzionato organo di rappresentanza della gestione, non surrogabile dalla nuova azienda ancorché in persona del Direttore generale (Cass., sez. III, n. 19133/2004; Cons. Stato, Sez. VI, n. 6995/2010; V, n. 5501/2007). Con l'ulteriore precisazione che poiché la sentenza di primo grado spiega effetto diretto anche nei confronti del successore a titolo particolare (la Regione), tale soggetto può essere destinatario dell'impugnazione proposta dall'avversario del suo dante causa (Cass., sez. II, n. 8889/2002).6. Ciò posto, reputa il Collegio che la mancata impugnazione della delibera di inquadramento del 1989, superato il periodo di prova, non comporti alcuna acquiescenza ai fini della decorrenza della retribuzione e di ogni altro elemento del trattamento economico. Per la ragione fondamentale che - anche considerando tale delibera come un atto autoritativo in senso proprio e non come un atto paritetico - la stessa non recava alcuna determinazione espressa in merito al mancato riconoscimento degli emolumenti arretrati e quindi non necessitava di essere impugnata nel termine decadenziale.7. Si deve quindi prescindere da tale delibera e qualificare quella del ricorrente come un'azione di accertamento e di condanna al pagamento di un credito, a titolo di responsabilità contrattuale, proposta in sede di giurisdizione esclusiva (pubblico impiego ante riforma) nel pieno rispetto del termine di prescrizione decennale.7.1. In questa prospettiva, costituisce jus receptum l'affermazione che, laddove venga annullato in sede giurisdizionale l'atto con il quale l'Amministrazione abbia illegittimamente interrotto o risolto il rapporto di impiego, al dipendente vincitore spetta l'integrale restitutio in integrum nel rapporto medesimo, ai fini sia giuridici che economici, e quindi anche la corresponsione delle competenze retributive relative al periodo di illegittima interruzione del rapporto (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Ad. Pl., n. 10/1991; Cons. Stato, sez. VI, n. 16/2010; id., n. 5822/2008).7.2. Se questo è l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, invocato appunto dall'appellante, la tesi dell'Amministrazione è nel senso di escludere che il caso di specie possa rientrare nella fattispecie generale, sul rilievo che, all'epoca dei fatti, il Sig. A. non avrebbe ancora goduto di un rapporto di lavoro stabile e consolidato, essendo ancora nel periodo di prova. Di conseguenza sarebbe più pertinente il richiamo al diverso indirizzo giurisprudenziale che esclude la restitutio in integrum nei casi in cui il giudicato abbia riconosciuto illegittimo il diniego di costituzione del rapporto di lavoro, facendo salvo il risarcimento del danno (v., per la distinzione, Cons. St. Ad. Plen. 10/1991 e, più di recente, Cons. St. VI, n. 2735/2008).7.3. Così riassunte le contrapposte tesi di parte, osserva il Collegio come la natura giuridica del patto di prova sia controversa nella stessa dottrina giuslavoristica.7.3.1. Secondo l'opinione prevalente, si tratterebbe di una clausola apposta al contratto di lavoro, con valore di elemento accidentale da qualificarsi, a seconda delle diverse ricostruzioni possibili, come condizione risolutiva o sospensiva ovvero come termine incerto. In ogni caso non si ravviserebbero due distinti rapporti, uno provvisorio ed uno definitivo, successivi nel tempo, quanto invece un rapporto unico, sebbene caratterizzato da una disciplina particolare nella prima fase, consistente essenzialmente nella diversa regolamentazione del recesso, a seconda che sia esercitato in costanza del periodo di prova oppure successivamente al suo superamento.Fin qui il patto di prova nel lavoro privato, a norma dell'art. 2096 c.c.7.3.2. Quanto al pubblico impiego, come ricordato di recente dalla Suprema Corte (v. Infra), già prima delle riforme degli anni '90, la l. n. 93 del 1983, art. 20, stabiliva che il lavoratore nominato e assunto in servizio non acquisiva immediatamente la stabilità, subordinando l'iscrizione a ruolo al superamento, con esito positivo di un periodo di prova.Tale legge si limitava ad affermare la necessità che la durata della prova fosse congrua ed identica per le medesime qualifiche, rinviando la disciplina dell'istituto alla legislazione di settore o di formazione secondaria.Ferma la varietà della disciplina nei vari settori, elementi comuni a tutto il settore del pubblico impiego erano - sempre secondo la ricostruzione della Cassazione -: a) la durata dell'esperimento che doveva essere calcolata con riferimento esclusivo al servizio effettivamente prestato; b) nel caso in cui l'esperimento si fosse concluso negativamente, la prova poteva e, in alcuni settori doveva essere prorogata; c) il giudizio conclusivo doveva essere motivato, anche se talvolta con motivazione generica per non compromettere la posizione futura del lavoratore; d) la prova si intendeva superata se al termine non veniva comunicato l'esito negativo o la proroga; e) l'impiegato in prova aveva gli stessi doveri e diritti dell'impiegato di ruolo ed il suo trattamento economico era pari a quello iniziale della qualifica corrispondente.In conclusione, il sistema delineato dalla legge si distingueva dall'art. 2096 c.c., solo per l'automaticità della prova, oltre che per la funzione più ampia, anche di formazione, attribuita al periodo di verifica. (Cass. sez. lav. n. 17970/2010).7.4. Tanto premesso in linea generale, il caso qui in esame è (se non del tutto conforme) sicuramente più prossimo all'ipotesi in cui sia cessato illegittimamente un rapporto di lavoro già in corso, per fatto imputabile alla sola amministrazione pubblica, rispetto a quella in cui sia stata negata illegittimamente la costituzione di un rapporto di lavoro del tutto nuovo.Ne consegue il diritto del dipendente alla riduzione in pristino anche agli effetti economici.7.5. Anche diversamente opinando nei presupposti, nella direzione già seguita dal Giudice di primo grado, la conclusione sarebbe tuttavia la stessa ove la domanda in origine proposta dall'A. potesse essere (ri)qualificata come di natura sostanzialmente risarcitoria, non mutandone né il petitum né la causa petendi.Come noto infatti, alla data di proposizione del ricorso, nel 1994, al giudice amministrativo non era stata ancora devoluta la tutela risarcitoria, neppure in sede di giurisdizione esclusiva dove, tuttavia, già disponeva del potere di condannare l'amministrazione al pagamento di somme di denaro.Ebbene, facendo applicazione della lettura più corretta invalsa della regola processuale della perpetuatio iurisdictionis - secondo cui l'art. 5 c.p.c. rende irrilevanti, ai fini della giurisdizione, i mutamenti legislativi successivi alla proposizione della domanda nel caso in cui il mutamento dello stato di diritto privi il giudice della giurisdizione che egli aveva quando la domanda è stata introdotta, ma non nel caso, inverso, in cui esso comporti l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era inizialmente privo (Corte cost., ord. n. 134/2000; Cass. SS.UU. n. 6774/2003) - e valorizzando il dato per cui nel codice del processo amministrativo quella risarcitoria è ora una variante, ovvero una specie, della generale azione di condanna (art. 30), sarebbe comunque possibile qualificare l'azione a suo tempo proposta dall'A. nei termini di un'azione risarcitoria per equivalente (v. per un precedente Cons. St., VI, 2735/2008), di cui ricorrerebbero tutti gli elementi costitutivi, compresa la colpevolezza dell'amministrazione.8. In conclusione, la pretesa vantata dal ricorrente è fondata e, accertato il suo diritto a percepire il trattamento economico illegittimamente non goduto, relativamente al periodo dal 16.4.1982 al 24.9.1989, ad esclusione degli emolumenti strettamente legati alla prestazione lavorativa effettiva, vanno condannate le amministrazioni intimate (Gestione liquidatoria e Regione, in solido) al pagamento delle relative somme - maggiorate della rivalutazione e degli interessi di legge ex art. 429 c.p.c. secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale (v., ex multis, Tar Lazio, I, n. 6469/2009) - nonché alla regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale del ricorrente.9. È utile precisare come, nella ricostruzione della carriera economica per il periodo sopra indicato, l'amministrazione dovrà comunque detrarre quanto il ricorrente risulti avere percepito a qualsiasi titolo, per prestazioni o attività svolte nel periodo di tempo durante il quale il rapporto è stato interrotto; e che, ai fini della corretta liquidazione degli importi, l'amministrazione si atterrà alle linee guida sancite dall'Adunanza Plenaria di questo Consiglio con pronuncia 15 giugno 1998, n. 3 e dalla giurisprudenza successiva (Ad. Plen. n. 18/2011; sez. VI, n. 1489/1999; sez. IV, n. 115/1999,), in armonia con quanto affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. n. 5795/1998; n. 1712/1995; n. 5525/1995). Pertanto, gli interessi legali e la rivalutazione dovranno essere calcolati separatamente sull'importo nominale del credito retributivo, escludendo sia il computo degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dovuta quale rivalutazione sia il riconoscimento di ulteriori interessi e rivalutazione monetaria sulla somma dovuta a titolo di interessi.10. Le spese di lite, poste a carico della Gestione liquidatoria e compensate nei confronti altre parti, sono liquidate con il dispositivo.P. Q. M.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ai sensi e con gli effetti di cui in motivazione.Condanna l'appellata Gestione liquidatoria al pagamento delle spese di lite in favore di A. C., liquidate nell'importo complessivo di euro 2.500,00 oltre ad IVA e CPA come per legge.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:- Pier Giorgio Lignani - Presidente- Lanfranco Balucani - Consigliere- Marco Lipari - Consigliere- Vittorio Stelo - Consigliere- Hadrian Simonetti - Consigliere, EstensoreIL PRESIDENTEPier Giorgio LignaniL'ESTENSOREHadrian SimonettiDepositata in Segreteria il 7 dicembre 2011(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)Linee Guida ANAC sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
Ultimo aggiornamento Giovedì 22 Settembre 2016 08:56Il Consiglio dell'ANAC, con la deliberazione del 14 settembre 2016, n.973, ha approvato le Linee Guida n.1 di attuazione del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50/2016, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” (c.d. SIA).
Avvocato Valentina Magnano S.Lio
Schema di decreto legislativo sulla riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994 n. 84
Ultimo aggiornamento Martedì 10 Maggio 2016 17:17 Leggi tutto...Estinzione dei procedimenti tributari ultradecennali: conformità della legge italiana con le norme in materia di aiuti di stato
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 29 marzo 2012Fiscalità diretta - Estinzione dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice che si pronuncia in ultimo grado in materia tributaria - Abuso di diritto - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Libertà garantite dal Trattato - Principio di non discriminazione - Aiuti di Stato - Obbligo di garantire l'applicazione effettiva del diritto dell'UnioneNella causa C-417/10,avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione con ordinanza del 27 maggio 2010, pervenuta in cancelleria il 23 agosto 2010, nel procedimentoMinistero dell'Economia e delle Finanze,Agenzia delle EntratecontroM. SpA,LA CORTE (Quarta Sezione),composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dalla sig.ra A. Prechal, dal sig. L. Bay Larsen, dalla sig.ra C. Toader e dal sig. E. Jarašiunas (relatore), giudici,avvocato generale: sig.ra E. Sharpstoncancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratorevista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 22 settembre 2011,considerate le osservazioni presentate:- per la M. SpA, da G. Iannotta, avvocato;- per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato;- per l'Irlanda, da D. O'Hagan, in qualità di agente;- per il governo del Regno Unito, da H. Walker, in qualità di agente;- per la Commissione europea, da E. Traversa e R. Lyal, in qualità di agenti,vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,ha pronunciato la seguenteSENTENZA1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione del diritto dell'Unione in materia di fiscalità diretta.2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia che oppone il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate alla M. SpA (in prosieguo: la «M.»), in merito all'imposizione di dividendi distribuiti da tale società per gli anni 1989-1991.Contesto normativo nazionale3 L'articolo 3, comma 2 bis, del decreto legge n. 40/2010 (GURI n. 71 del 26 marzo 2010), convertito, con modificazioni, nella legge n. 73/2010 (GURI n. 120 del 25 maggio 2010; in prosieguo: il «decreto legge n. 40/2010»), è redatto come segue:«Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali[, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la "CEDU")], ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della predetta Convenzione, le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalità:(...)b) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione possono essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia (...) e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. A tal fine, il contribuente può presentare apposita istanza alla competente segreteria o cancelleria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con attestazione del relativo pagamento. I procedimenti di cui alla presente lettera restano sospesi fino alla scadenza del termine [citato] e sono definiti con compensazione integrale delle spese del processo. In ogni caso non si fa luogo a rimborso».Procedimento principale e questioni pregiudiziali4 La società MC., con sede negli Stati Uniti, ha costituito un diritto di usufrutto sulle azioni della M., di cui essa ha il controllo, a favore della società S., anch'essa avente sede negli Stati Uniti. Quest'ultima, a sua volta, ha trasferito tale diritto di usufrutto alla società O., con sede in Italia, con diritto di voto riservato al nudo proprietario, vale a dire alla MC..5 A seguito di un'ispezione, l'amministrazione finanziaria italiana ha ritenuto che la cessione di usufrutto a favore della O. fosse fittizia e che i dividendi distribuiti dalla M. a quest'ultima fossero stati, in realtà, percepiti dalla S., società non residente in Italia. Di conseguenza, essa ha deciso che a tali dividendi doveva essere applicata la ritenuta a titolo d'imposta del 32,4%, prevista dalla legislazione italiana sull'imposizione dei redditi da proprietà e non la ritenuta d'acconto del 10% e il corrispondente credito d'imposta applicabili ai contribuenti residenti in Italia. Inoltre, l'amministrazione finanziaria ha ritenuto che la società M. fosse responsabile dell'errata applicazione delle ritenute fiscali. Di conseguenza, ha reclamato alla stessa società il pagamento delle somme di ITL 20 089 887 000 per l'anno 1989, di ITL 12 960 747 000 per l'anno 1990 e di ITL 9 806 820 000 per l'anno 1991, con sanzioni e interessi.6 La M. ha proposto ricorso contro i corrispondenti avvisi di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, che li ha annullati. Tale decisione è stata confermata il 14 luglio 2000 con sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania.7 Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio, facendo valere, in particolare, che l'operazione di cui trattasi, vale a dire la cessione di usufrutto, costituiva, in realtà, soltanto una simulazione intesa ad eludere l'imposta. A questo punto del procedimento, la M. ha chiesto il beneficio dell'articolo 3, comma 2 bis, lettera b), del decreto n. 40/2010, intendendo così ottenere l'estinzione del procedimento dinanzi alla Corte suprema di cassazione.8 Tuttavia, la Corte suprema di cassazione s'interroga sulla compatibilità di tale disposizione con il diritto dell'Unione.9 Sorge, a suo parere, la questione se il principio del divieto dell'abuso di diritto, quale sancito dalle sentenze del 21 febbraio 2006, Halifax e a. (C-255/02, Racc. pag. I-1609), nonché del 21 febbraio 2008, Part Service (C-425/06, Racc. pag. I-897), nel settore della fiscalità armonizzata, possa applicarsi alle imposte non armonizzate quali le imposte dirette. A tale riguardo essa si chiede, in particolare, «se non si configuri un interesse di rilevanza comunitaria nei casi, come quello di specie, di vicende economiche transnazionali, nelle quali il ricorso a forme giuridiche che non corrispondono ad autentiche transazioni economiche potrebbe essere configurato come un abuso di libertà fondamentali garantite dal Trattato CE, in primo luogo della libera circolazione dei capitali».10 Se così fosse, occorrerebbe esaminare, a suo parere, se la disposizione nazionale di cui trattasi nella fattispecie, che pone a carico del contribuente un obbligo «pressoché simbolico», non sia contraria all'obbligo di reprimere le pratiche abusive nonché all'articolo 4, paragrafo 3, TUE che impone agli Stati membri di adottare tutte le misure atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai Trattati e di astenersi da qualunque misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione.11 Il giudice del rinvio s'interroga peraltro sulla compatibilità della disposizione di cui trattasi, che, a suo avviso, comporta una rinuncia pressoché integrale al recupero del credito fiscale, con i principi che governano il mercato unico. Riferendosi alle «libertà e [ai] principi fondamentali garantiti dal Trattato», la Corte suprema di cassazione si chiede, in particolare, se una disposizione siffatta possa essere considerata un «corretto esercizio della concorrenza fiscale», quando, come nel caso in esame, la sottrazione all'imposizione fiscale avverrebbe mediante pratiche abusive. Essa rileva inoltre che detta rinuncia all'imposizione comporta una «discriminazione a favore [delle] imprese che hanno sede in Italia».12 Secondo il giudice del rinvio, occorrerebbe altresì prendere in considerazione le norme del Trattato FUE in materia di aiuti di Stato, considerati il vantaggio che la disposizione controversa procura al suo beneficiario e la natura selettiva di quest'ultima. Esso ritiene che un condono fiscale consistente nella semplice rinuncia all'applicazione dell'imposta, anche se interviene unicamente nell'ambito processuale, in cambio del pagamento di un importo estremamente ridotto o addirittura irrisorio, non possa essere giustificato dalla natura o dalla struttura generale del sistema impositivo in esame e andrebbe qualificato, in linea di principio, come aiuto di Stato.13 Infine, il giudice del rinvio si chiede se una disposizione siffatta, che sottrarrebbe al giudice di vertice il potere di esercitare il proprio controllo di legittimità - in cui rientra quello sull'interpretazione e sull'applicazione del diritto dell'Unione - e di rimettere alla Corte una questione pregiudiziale, non sia contraria all'obbligo di garantire l'applicazione effettiva del diritto dell'Unione.14 E' in tale contesto che la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:«1) Se il principio del contrasto all'abuso del diritto in materia fiscale, così come definito nelle sentenze [citate] (...) Halifax e a. (...) e (...) Part Service (...), costituisca un principio fondamentale del diritto comunitario soltanto in materia di imposte armonizzate e nelle materie regolate da norme di diritto comunitario secondario, ovvero si estenda, quale ipotesi di abuso di libertà fondamentali, alle materie di imposte non armonizzate, quali le imposte dirette, quando l'imposizione ha per oggetto fatti economici transnazionali, quale l'acquisto di diritti di godimento da parte di una società su azioni di altra società avente sede in altro Stato membro o in uno Stato terzo;2) a prescindere dalla risposta al precedente quesito, se sussista un interesse di rilevanza comunitaria alla previsione, da parte degli Stati membri, di adeguati strumenti di contrasto all'elusione fiscale in materia di imposte non armonizzate; se a tale interesse osti una non applicazione - nell'ambito di una misura di condono - del principio dell'abuso del diritto riconosciuto anche come regola del diritto nazionale e se in tal caso ricorra una violazione dei principi ricavabili dall'art. 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea;3) se dai principi che governano il mercato unico possa ricavarsi un divieto di prevedere, oltre a misure straordinarie di rinuncia totale alla pretesa tributaria, una misura straordinaria di definizione di controversie tributarie, la cui applicazione è limitata nel tempo ed è condizionata al pagamento di una sola parte dell'imposta dovuta, notevolmente inferiore alla stessa;4) se il principio di non discriminazione e la disciplina in materia di aiuti di Stato ostino al regime di definizione delle controversie fiscali di cui si tratta nella presente causa;5) se il principio di effettività dell'applicazione del diritto comunitario osti ad una disciplina processuale straordinaria e limitata nel tempo, che sottrae il controllo di legittimità (e in particolare quello su una corretta interpretazione e applicazione del diritto comunitario) al giudice di vertice, cui incombe l'obbligo di rimettere questioni pregiudiziali di validità e d'interpretazione alla Corte di giustizia dell'Unione europea».Sulle questioni pregiudiziali15 Con le sue questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell'Unione, ivi compresi, in particolare il principio del divieto dell'abuso di diritto, l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, le libertà garantite dal Trattato FUE, il principio di non discriminazione, le norme in materia di aiuti di Stato nonché l'obbligo di garantire l'applicazione effettiva del diritto dell'Unione, debba essere interpretato nel senso che osta, in una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, vertente sulla fiscalità diretta, all'applicazione di una disposizione nazionale che preveda l'estinzione dei procedimenti in materia fiscale pendenti dinanzi al giudice che si pronuncia in ultimo grado, mediante pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia, qualora tali procedimenti traggano origine da ricorsi proposti in primo grado più di dieci anni prima della data di entrata in vigore di tale disposizione e l'amministrazione finanziaria sia rimasta soccombente nei primi due gradi di giudizio.Sulla ricevibilità16 La M. e il governo italiano ritengono che la domanda di pronuncia pregiudiziale sia irricevibile.17 In considerazione dell'assenza di dolo o di colpa definitivamente accertata nell'ambito del procedimento principale, dell'inapplicabilità al procedimento principale del diritto dell'Unione e dell'esistenza nel diritto italiano di un principio costituzionale che vieta l'abuso di diritto, le prime due questioni sollevate dal giudice del rinvio non hanno alcun rapporto, a parere della M., con l'effettività o l'oggetto della controversia principale e vertono su una problematica ipotetica.18 Il governo italiano, da parte sua, fa valere che l'ordinanza di rinvio non assolve l'obbligo di fornire tutti gli elementi di fatto e di diritto del procedimento principale necessari affinché la Corte possa dare un'interpretazione utile ai fini della definizione di quest'ultimo. In particolare, l'ordinanza di rinvio non svolgerebbe alcuna analisi dell'articolo 3, comma 2 bis, del decreto legge n. 40/2010, che consenta di comprendere il motivo per cui tale disposizione comporterebbe una rinuncia all'imposizione. Essa non preciserebbe nemmeno le ragioni per cui i fatti del procedimento principale avrebbero carattere transnazionale e andrebbero qualificati come abuso di diritto. Le questioni sollevate sarebbero quindi astratte e ipotetiche.19 Al riguardo, occorre ricordare che una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice nazionale può essere dichiarata irricevibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione richiesta del diritto dell'Unione non ha alcun rapporto con l'effettività o l'oggetto della causa principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenze del 15 dicembre 1995, Bosman, C-415/93, Racc. pag. I-4921, punto 61, nonché del 31 marzo 2011, Schröder, C-450/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 17).20 Per quanto riguarda, più in particolare, le informazioni che devono essere fornite alla Corte nell'ambito di una decisione di rinvio, queste non servono solo a consentire alla Corte di dare soluzioni utili al giudice del rinvio, ma devono anche conferire ai governi degli Stati membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. A tal fine, risulta da una giurisprudenza costante che, da un lato, è necessario che il giudice nazionale definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Dall'altro, la decisione di rinvio deve indicare i motivi precisi che hanno indotto il giudice nazionale a interrogarsi sull'interpretazione del diritto dell'Unione ed a ritenere necessaria la proposizione di questioni pregiudiziali alla Corte (sentenza dell'8 settembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, C-42/07, Racc. pag. I-7633, punto 40 e la giurisprudenza ivi citata).21 Nella fattispecie, la decisione di rinvio contiene l'esposizione dei fatti all'origine del procedimento principale e della pertinente normativa nazionale, vale a dire l'articolo 3, comma 2 bis, lettera b), del decreto legge n. 40/2010. Essa indica inoltre le ragioni che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sulla compatibilità di tale disposizione con il diritto dell'Unione e a ritenere necessario adire la Corte con una domanda di pronuncia pregiudiziale.22 Sebbene il giudice del rinvio, nella terza questione vertente in generale, sull'interpretazione dei «principi che governano il mercato unico», non precisi i principi cui fa riferimento, l'esposizione contenuta nell'ordinanza di rinvio degli elementi di fatto e di diritto nonché dei dubbi sulla compatibilità dell'articolo 3, comma 2 bis, lettera b), del decreto legge n. 40/2010 con il diritto dell'Unione è tuttavia sufficiente, nel complesso, a consentire agli Stati membri e alle altre parti interessate di presentare le loro osservazioni in merito e di prendere parte efficacemente al procedimento - come dimostrano le osservazioni scritte e orali delle parti che vi hanno partecipato - nonché a permettere alla Corte di fornire una risposta utile a detto giudice.23 Infine, la questione se il diritto dell'Unione sia applicabile al procedimento principale rientra nell'esame di merito delle questioni sollevate, come riformulate al punto 15 della presente sentenza. Queste ultime appaiono determinanti per la soluzione di tale controversia, dato che, in applicazione della disposizione nazionale in esame, essa potrebbe concludersi con una decisione del giudice del rinvio che dichiara l'estinzione del procedimento. Ne consegue che dette questioni hanno manifestamente un rapporto con l'effettività della controversia principale e non sono né astratte né ipotetiche.24 La domanda di pronuncia pregiudiziale deve pertanto essere considerata ricevibile.Nel merito25 E' opportuno ricordare che, per giurisprudenza costante, anche se la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell'Unione (v., in particolare, sentenza del 17 settembre 2009, Glaxo Wellcome, C-182/08, Racc. pag. I-8591, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata).26 Nel caso di specie, l'articolo 3, comma 2 bis, lettera b), del decreto legge n. 40/2010 prevede l'estinzione, con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia e la rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole, dei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte suprema di cassazione in materia tributaria, la cui durata, dopo la proposizione del ricorso in primo grado, sia superiore a dieci anni e nei quali l'amministrazione finanziaria sia risultata soccombente nei primi due gradi di giudizio, «al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della [CEDU], sotto il profilo (...) del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di [quest'ultima]».27 Occorre inoltre sottolineare che l'articolo 3, comma 2 bis, lettera b), del decreto legge n. 40/2010, interpretato dal giudice del rinvio come rinuncia all'imposizione, è diretto, in base alla sua stessa formulazione, a ridurre la durata dei procedimenti tributari al fine di rispettare il principio del termine ragionevole sancito dalla CEDU e di porre fine alle violazioni di quest'ultima.28 Al riguardo, dal fascicolo emerge che i fatti del procedimento principale risalgono ad oltre 20 anni fa.29 E' alla luce di tali elementi che si deve esaminare se le norme e i principi del diritto dell'Unione richiamati nell'ordinanza di rinvio ostino all'applicazione, in un procedimento come quello principale, di una disposizione nazionale come l'articolo 3, comma 2 bis, lettera b), del decreto legge n. 40/2010.30 In primo luogo, per quanto concerne il principio del divieto dell'abuso di diritto e l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, va anzitutto rilevato che il procedimento principale non ha ad oggetto una controversia in cui i contribuenti si avvalgono o potrebbero avvalersi in modo fraudolento o abusivo di una norma del diritto dell'Unione. Pertanto, nel caso di specie, le citate sentenze Halifax e a. nonché Part Service, pronunciate in materia di imposta sul valore aggiunto e alle quali fa riferimento il giudice del rinvio nel domandarsi se il principio del divieto dell'abuso di diritto da esse sancito si estenda al settore delle imposte non armonizzate, non sono pertinenti.31 Occorre osservare inoltre che dal fascicolo non risulta nemmeno che nella controversia principale siano in discussione l'applicazione di una norma nazionale che comporti una restrizione ad una delle libertà garantite dal Trattato FUE nonché l'eventuale giustificazione di una restrizione del genere con la necessità di prevenire le pratiche abusive. Di conseguenza, non è pertinente nemmeno la giurisprudenza della Corte relativa all'abuso di diritto nel settore della fiscalità diretta, elaborata in particolare nelle sentenze del 12 settembre 2006, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas (C-196/04, Racc. pag. I-7995); del 13 marzo 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation (C-524/04, Racc. pag. I-2107); del 4 dicembre 2008, Jobra (C-330/07, Racc. pag. I-9099), nonché Glaxo Wellcome, citata.32 Infine, e in ogni caso, è giocoforza constatare che nel diritto dell'Unione non esiste alcun principio generale dal quale discenda un obbligo per gli Stati membri di lottare contro le pratiche abusive nel settore della fiscalità diretta e che osti all'applicazione di una disposizione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, qualora l'operazione imponibile derivi da pratiche siffatte e non sia in discussione il diritto dell'Unione.33 Ne consegue che il principio del divieto dell'abuso di diritto e l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, che impone agli Stati membri di adottare ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione e di astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, non ostano, in linea di principio, all'applicazione, in un procedimento come quello principale, di una disposizione nazionale quale l'articolo 3, comma 2 bis, lettera b), del decreto legge n. 40/2010.34 In secondo luogo, riguardo alle libertà garantite dal Trattato FUE e al principio di non discriminazione, occorre osservare che l'operazione di cui trattasi nel procedimento principale, vertente sulla cessione, effettuata da una società di uno Stato terzo, dell'usufrutto sulle azioni di una società italiana a favore di un'altra società italiana, sembra coinvolgere soltanto la libera circolazione dei capitali. Orbene, a tal proposito è sufficiente constatare che da nessun elemento del fascicolo emerge che, in un procedimento come quello principale, una disposizione quale l'articolo 3, comma 2 bis, lettera b), del decreto legge n. 40/2010 incida sulla libera circolazione dei capitali né, d'altronde, in generale, sull'esercizio di una qualunque libertà garantita dal Trattato FUE.35 Poiché tali libertà, nei loro rispettivi ambiti, costituiscono l'espressione specifica del principio generale del divieto di qualsiasi discriminazione a causa della nazionalità (v., in tal senso, sentenza dell'11 marzo 2010, Attanasio Group, C-384/08, Racc. pag. I-2055, punto 31), nemmeno detto principio osta all'applicazione, in un procedimento vertente sulla fiscalità diretta, di una disposizione nazionale quale l'articolo 3, comma 2 bis, lettera b), del decreto legge n. 40/2010.36 In terzo luogo, per quanto concerne le norme in materia di aiuti di Stato, la Corte ha più volte dichiarato che lo scopo degli interventi statali non è sufficiente a sottrarli alla qualificazione come «aiuti» ai sensi dell'articolo 107 TFUE. Infatti, tale articolo non distingue a seconda delle cause o degli obiettivi degli interventi statali, ma li definisce in funzione dei loro effetti (v. sentenza del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, C-487/06 P, Racc. pag. I-10515, punti 84 e 85 nonché la giurisprudenza ivi citata).37 Secondo costante giurisprudenza, la qualificazione come aiuto di Stato richiede che sussistano tutti i seguenti presupposti. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve essere idoneo ad incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario. In quarto luogo, esso deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (sentenza del 10 giugno 2010, Fallimento Traghetti del Mediterraneo, C-140/09, Racc. pag. I-5243, punto 31 e la giurisprudenza ivi citata).38 Per quanto riguarda il terzo presupposto, occorre rammentare che un provvedimento mediante il quale le pubbliche autorità accordano a determinate imprese un trattamento fiscale vantaggioso che, pur non implicando un trasferimento di risorse da parte dello Stato, collochi i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole di quella degli altri contribuenti, costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v. sentenza del 15 dicembre 2005, Italia/Commissione, C-66/02, Racc. pag. I-10901, punto 78).39 Al contrario, vantaggi risultanti da una misura generale applicabile indistintamente a tutti gli operatori economici non costituiscono aiuti di Stato ai sensi di detto articolo (v. sentenza Italia/Commissione, cit., punto 99).40 Per valutare la selettività di una misura, occorre accertare se, nell'ambito di un dato regime giuridico, tale misura rappresenti un vantaggio per talune imprese rispetto ad altre che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga. Tuttavia, la nozione di aiuto di Stato non riguarda i provvedimenti che stabiliscono una differenziazione tra le imprese e sono, pertanto, selettivi a priori, qualora tale differenziazione risulti dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale in cui tali provvedimenti si inseriscono (v. sentenza British Aggregates/Commissione, cit., punti 82 e 83 nonché la giurisprudenza ivi citata).41 Nella fattispecie, anche supponendo che l'applicazione dell'articolo 3, comma 2 bis, lettera b), del decreto legge n. 40/2010 possa comportare, in una determinata situazione, la concessione di un vantaggio al beneficiario di tale disposizione, occorre rilevare, quanto alla selettività della misura, che quest'ultima è applicabile in generale a tutti i contribuenti che siano parti di un procedimento pendente in materia tributaria dinanzi alla Corte suprema di cassazione, qualunque sia la natura dell'imposta di cui trattasi, qualora tale procedimento tragga origine da un ricorso proposto in primo grado più di dieci anni prima della data di entrata in vigore di detta disposizione e l'amministrazione finanziaria sia rimasta soccombente nei primi due gradi di giudizio.42 Il fatto che solo i contribuenti che soddisfano tali condizioni possano beneficiare di detta misura non può, di per sé, conferire a quest'ultima carattere selettivo. Si deve necessariamente constatare, infatti, che i soggetti che non possono avervi diritto non si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga a quella di detti contribuenti in relazione all'obiettivo perseguito dal legislatore nazionale, che consiste nel garantire il rispetto del principio del termine ragionevole.43 E' vero che l'applicazione di detta misura è limitata nel tempo, considerato che i contribuenti, per beneficiarne, devono presentare istanza presso la segreteria o la cancelleria competente entro un termine di 90 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione di detto decreto. Tuttavia, da un lato, tale limitazione è inerente a questo tipo di misure, che possono essere soltanto circoscritte nel tempo, e, dall'altro, detto termine risulta sufficiente a consentire a tutti i contribuenti cui si applica tale misura generale e circoscritta nel tempo di richiederne il beneficio.44 Ne consegue, senza che occorra esaminare gli altri presupposti richiamati al punto 37 della presente sentenza, che una misura come quella di cui all'articolo 3, comma 2 bis, lettera b), del decreto legge n. 40/2010 non può essere qualificata come aiuto di Stato.45 Infine, riguardo all'obbligo di garantire l'applicazione effettiva del diritto dell'Unione, dalle considerazioni sin qui svolte emerge che il principio del divieto dell'abuso di diritto, l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, le libertà garantite dal Trattato FUE, il principio di non discriminazione e le norme relative agli aiuti di Stato non ostano, in un procedimento vertente sulla fiscalità diretta, all'applicazione di una disposizione nazionale quale l'articolo 3, comma 2 bis, lettera b), del decreto legge n. 40/2010.46 Pertanto, in assenza di violazione del diritto dell'Unione, non si può ritenere che una disposizione siffatta, là dove ha come conseguenza, come qualunque altra norma che preveda l'estinzione del procedimento prima che intervenga una decisione, di impedire al giudice nazionale che si pronuncia in ultimo grado di esercitare il suo controllo di legittimità nei procedimenti di cui si tratta, conformemente al diritto dell'Unione, dopo aver adito, se del caso, la Corte ai sensi dell'articolo 267 TFUE, sia contraria all'obbligo incombente ai giudici nazionali che si pronunciano in ultimo grado di garantire, nell'ambito delle loro competenze, l'applicazione effettiva del diritto dell'Unione.47 Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che il diritto dell'Unione - in particolare il principio del divieto dell'abuso di diritto, l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, le libertà garantite dal Trattato FUE, il principio di non discriminazione, le norme in materia di aiuti di Stato nonché l'obbligo di garantire l'applicazione effettiva del diritto dell'Unione - deve essere interpretato nel senso che non osta, in un procedimento come quello principale, vertente sulla fiscalità diretta, all'applicazione di una disposizione nazionale che prevede l'estinzione dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice che si pronuncia in ultimo grado in materia tributaria, mediante pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia, qualora tali procedimenti traggano origine da ricorsi proposti in primo grado più di dieci anni prima della data di entrata in vigore di tale disposizione e l'amministrazione finanziaria sia rimasta soccombente nei primi due gradi di giudizio.Sulle spese48 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:Il diritto dell'Unione - in particolare il principio del divieto dell'abuso di diritto, l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, le libertà garantite dal Trattato FUE, il principio di non discriminazione, le norme in materia di aiuti di Stato nonché l'obbligo di garantire l'applicazione effettiva del diritto dell'Unione - deve essere interpretato nel senso che non osta, in un procedimento come quello principale, vertente sulla fiscalità diretta, all'applicazione di una disposizione nazionale che prevede l'estinzione dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice che si pronuncia in ultimo grado in materia tributaria, mediante pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia, qualora tali procedimenti traggano origine da ricorsi proposti in primo grado più di dieci anni prima della data di entrata in vigore di tale disposizione e l'amministrazione finanziaria sia rimasta soccombente nei primi due gradi di giudizio.Clausola sociale, tabelle ministeriali e giustificazioni attraverso statistiche aziendali
Ultimo aggiornamento Mercoledì 15 Giugno 2016 10:11N. 00604/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01766/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1766 del 2015, proposto da:
C. Scrl, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Michiara, Mariagrazia Romeo, con domicilio eletto presso Mariagrazia Romeo in Venezia, S. Croce, 205;contro
Avepa Agenzia Veneta Per i Pagamenti in Agricoltura, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Bertolissi, Francesca Mazzonetto, con domicilio eletto presso Mario Bertolissi in Padova, Via E. F. di Savoia, 14/16;
nei confronti di
I. A. B. Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Lisa Grossi, con domicilio eletto presso Andrea Giuman in Venezia, Santa Croce N. 466/G;
per l'annullamento
- dell'aggiudicazione definitiva della Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia degli uffici e dei servici igienici presso le sedi dell'AVEPA con fornitura del relativo materiale igienico sanitario, indetta da Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) alla controinteressata società I. A. B. Srl;
- del Decreto n. 203 del 04/11/2015 di AVEPA (allo stato non conosciuto) e della comunicazione ex art. 79 D-lgs. 163/2006 prot. n. 91656;
- della mancata esclusione di I. A. B. Srl dalla procedura de qua;
- di tutti i verbali di gara; della nota di AVEPA prot. n. 96840 del 20/11/2015; di tutti gli atti annessi, connessi e consequenziali.
nonché
a) in via principale:
- per far dichiarare l’esclusione della controinteressata I.A.B. dalla gara in oggetto, con conseguente dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more;
- per il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima mancata esclusione della controinteressata e conseguente aggiudicazione dell’appalto in suo favore, in forma specifica o per equivalente;
b) in via subordinata:
- per l’annullamento dell’intera procedura di gara e della lex specialis, e per la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento dei danni da “perdita di possibilità”, da liquidarsi in via equitativa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Avepa Agenzia Veneta Per i Pagamenti in Agricoltura e di I.A.B.Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2016 la dott.ssa Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato, C. S.C.R.L. ha chiesto l’annullamento, in via principale, dell’aggiudicazione del servizio di pulizia degli uffici e dei servizi igienici presso le sedi dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), con fornitura del relativo materiale igienico sanitario, disposta in favore della società I.A.B.s.r.l.; in via subordinata, della lex specialis (bando disciplinare e capitolato d’appalto) nei limiti dell’interesse della ricorrente.
1.1. Con il medesimo gravame C. ha anche chiesto la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni in forma specifica, con conseguente aggiudicazione dell’appalto previa dichiarazione della nullità e/o inefficacia del contratto eventualmente stipulato medio tempore, ovvero per equivalente, da quantificarsi in una somma pari al 10% dell’importo dei lavori di gara, oltre interessi e rivalutazione.
1.2. In particolare, con la prima censura, la ricorrente lamenta la mancata esclusione di I.A.B. per anomalia dell’offerta sia se considerata nella sua interezza, sia in relazione a ciascuna singola voce, e ciò, in particolare, con riguardo al costo del lavoro che risulterebbe inferiore a quello previsto dalle tabelle ministeriali grazie ad un inammissibile contenimento del fenomeno assenteistico sulla base di proiezioni relative ai dati aziendali pregressi relativi al triennio 2012-2014, in violazione dell’art. 17.4 del disciplinare di gara.
1.3. Con il secondo motivo la ricorrente contesta l’errata e illegittima valutazione dell’offerta tecnica di I. rispetto a quella di C., nonché il fatto che la Commissione di gara, in violazione dell’art. 18.4 del disciplinare di gara, avrebbe proceduto all’esclusione di un concorrente prima di assegnargli il punteggio, così alterando la graduatoria finale in proprio danno. In subordine, la ricorrente chiede di dichiarare l’illegittimità del disciplinare di gara “nella parte in cui dovesse essere inteso nel senso di previamente escludere i concorrenti che avessero indicato nell’offerta tecnica un numero di ore inferiore a quello predeterminato dalla P.A.”.
1.4. In via subordinata al mancato accoglimento delle suddette censure, la ricorrente chiede l’annullamento dell’intera procedura, perché le operazioni di gara si sarebbero svolte, sotto svariati profili, in violazione dei principi di trasparenza e imparzialità, e di parità di trattamento dei concorrenti.
2. Si è costituita in giudizio AVEPA contestando la fondatezza del ricorso. In particolare, quanto all’art. 17.4 del disciplinare, la resistente evidenzia che con specifico chiarimento (FAQ7) pubblicato sul sito, di interpretazione autentica del criterio stesso, era stato affermato che lo scostamento dal dato medio di assenteismo non sarebbe stato di per sé stesso motivo di esclusione. Inoltre, le giustificazioni offerte a sostegno del calcolo del costo del lavoro dovrebbero essere considerate esaustive e coerenti. Peraltro anche C., nel calcolare il proprio costo della manodopera, si sarebbe discostata dalle tabelle ministeriali, “avvalendosi delle stesse deduzioni di cui si è avvalsa I.” (pag. 8 del controricorso).
2.1. Quanto al secondo motivo, la resistente contesta sia sul piano logico che dell’applicazione della legge di gara il preteso obbligo di attribuzione preventiva del punteggio al concorrente che andava escluso.
2.2. Le altre censure svolte in via subordinata, relative alla pretesa carenza della necessaria predeterminazione di subcriteri di valutazione, prima ancora che infondate, sarebbero tardive, in quanto avrebbero dovuto essere proposte “entro il termine di decadenza decorrente dalla conoscenza della legge di gara, come di regola, nel caso di censure mirate a determinare il travolgimento ab origine della procedura di selezione” (pag. 21 del controricorso).
3. Si è costituita in giudizio anche I., contestando del pari la fondatezza del ricorso, alla luce sia dell’ “interpretazione autentica” dell’art. 17.4 fornita con il citato chiarimento, sia del pacifico principio giurisprudenziale che ammette la possibilità di giustificare un minor costo del lavoro anche in ragione di un minor tasso di assenteismo, con la conseguenza che la valutazione di congruità della propria offerta si baserebbe sull’unica interpretazione del disciplinare di gara idonea a scongiurarne l’invalidità per contrasto con l’art. 46, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163/2006.
4. Con ordinanza n. 8/2016, adottata all’udienza camerale del 13 gennaio 2016, veniva concessa la misura sospensiva richiesta in via cautelare, al solo fine di garantire la res ad huc integra fino alla discussione del merito.
5. All’udienza pubblica del 6 aprile 2016 la causa veniva trattenuta in decisione.
6. Il primo motivo di ricorso relativo alla dedotta anomalia dell’offerta di I. è fondato sotto il profilo di seguito evidenziato.
6.1. Occorre preliminarmente richiamare i punti salienti della fattispecie sottoposta a giudizio.
6.1.1. Nella seduta delle operazioni di gara del 5 ottobre 2015 sono risultate sospette di anomalia le prime due offerte classificate, rispettivamente proposte da I. e da C., in quanto “entrambe superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, secondo il criterio indicato all’art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006”. Conseguentemente le ditte in questione venivano invitate a presentare le giustificazioni relative al prezzo offerto.
6.1.2. Il subprocedimento di anomalia si è concluso poi con esito favorevole sia per I. che per C. nella seduta successiva del 26 ottobre 2015.
6.1.3. Dall’esame delle giustificazioni delle voci del costo del lavoro prodotte dalla controinteressata emerge che, quanto alle “ore di assenza per malattia infortuni, maternità e congedi”, è stata indicata una percentuale “al di sotto di quanto indicato nella tabella del ministero del lavoro”, calcolata sulla base della propria esperienza aziendale negli anni 2012, 2013 e 2014 (cfr. pag. 4 delle giustificazioni in data 12 ottobre 2015 di I.). Secondo la Commissione giudicatrice, tale “scostamento dalle medie indicate nelle tabelle ministeriali” si giustificherebbe in quanto “appaiono ragionevoli le stime e i calcoli effettuati sul costo medio orario sulla base delle peculiarità d’impresa e delle scelte organizzative descritte”.
6.1.4. In definitiva, per quel che interessa tale specifica voce di costo, risulta non contestato che la controinteressata abbia considerato 29 ore di assenza per le suddette voci contro le 136 ore previste in media dalle Tabelle ministeriali, in base ad una stima tratta dalla propria pregressa esperienza aziendale.
6.2. Orbene, un siffatto contenimento delle “ore di assenza per malattia infortuni, maternità e congedi”, in quanto fondato sull’esperienza aziendale della concorrente stessa, registrata nel triennio antecedente la procedura in esame, si pone in aperto contrasto con il tenore letterale dell’art. 17.4. del disciplinare di gara, che, “al fine di garantire in sede di passaggio di personale il pieno rispetto del CCNL Imprese di pulizia e servizi integrati/multi servizi ed in sede di gara la parità di trattamento dei concorrenti”, ha previsto che “saranno … considerate inammissibili, ed escluse dalla gara, le offerte che avessero considerato costi del lavoro inferiori a tali tabelle [ministeriali], fatta salva la documentazione del possesso da parte del concorrente di benefici e/o agevolazioni derivanti dalla legge o da fonti da essa derivate”; specificando in particolare che, “a titolo esemplificativo e non esaustivo, non saranno considerati ammissibili scostamenti dal costo medio orario tabellare dovuti a presunti contenimenti dei fenomeni assenteistici in quanto mere proiezioni di dati aziendali o derivanti da modalità di inquadramento del personale difformi da quelle attuali comunicate nei documenti di gara”.
6.3. La concreta modalità di contenimento dei costi operata da I., in quanto fondata proprio sull’ esperienza aziendale che la riguarda e sulle conseguenti proiezioni statistiche, doveva pertanto considerarsi vietata dalla citata disposizione di lex specialis, cui si era autovincolata la stessa stazione appaltante, a tutela della piena effettività della clausola sociale e, conseguentemente, della stessa par condicio dei concorrenti.
6.4. Del resto, per superare il divieto espresso in questione, non può soccorrere il chiarimento reso dalla stazione appaltante in merito alla portata escludente o meno dell’art. 17.4 del disciplinare di gara, con preteso valore di “interpretazione autentica”.
Ed invero, benché con tale “Risposta 7” – regolarmente pubblicata sul sito alla voce “FAQ” ai sensi dell’art. 6 del medesimo disciplinare – la staziona appaltante abbia negato, per il principio di tassatività delle cause di esclusione ai sensi dell’art. 46 comma 1-bis del d.lgs. n. 163/2006, l’automatica inammissibilità delle “offerte che evidenziassero un costo del lavoro inferiore a quello determinato dal Ministero nelle apposite tabelle richiamate al punto 17.4 del disciplinare”, risulta altresì ribadito che: “Il disciplinare ha dato un’indicazione forte ed esplicita ai concorrenti e alla commissione di un elemento che dovrà essere necessariamente valutato ai fini della congruità o dell’esclusione dell’offerta che appare anormalmente bassa. Lo scostamento dal dato medio di assenteismo non è di per sé motivo di esclusione ma è citato nel disciplinare quale esempio di dato aziendale non idoneo a giustificare un’applicazione dei costi del lavoro inferiore alle tabelle ministeriali. Si ricorda che in ogni caso, ai sensi dell’art. 87, comma 3, non sono ammesse giustificazioni in relazioni a trattamenti salariali minimi inderogabili per legge».
6.5. Risulta, quindi, evidente che la stazione appaltante, con tale chiarimento, pur negando, in linea di principio, l’automaticità dell’esclusione, ha in ogni caso ribadito l’inidoneità dello “scostamento dal dato medio di assenteismo”, fondato su un “dato aziendale”, a giustificare un costo del lavoro inferiore alle tabelle ministeriali.
6.6. Pertanto la valutazione di congruità dell’offerta di I., che ha ritenuto ammissibili e ragionevoli le “stime” e i “calcoli” allegati dalla concorrente sulla base della propria esperienza aziendale per tale specifica voce di costo (assenteismo), contrasta irrimediabilmente anche con l’interpretazione della disciplina di gara fornita dalla stessa stazione appaltante con il chiarimento citato.
6.7. Peraltro, non sarebbe certo possibile riconoscere ad un chiarimento fornito nel corso della procedura ed in pendenza dei termini per la presentazione delle offerte valenza innovativa della portata applicativa di una norma dilex specialis, per l’evidente violazione del principio del contrarius actus, così come del rispetto della parità di condizioni e dell’affidamento dei concorrenti, che ne deriverebbe.
6.7. Né può ritenersi che una previsione siffatta – che preveda cioè l’inidoneità di una specifica tipologia di giustificazione per il contenimento del costo del lavoro rispetto a quanto previsto dalle medie delle tabelle ministeriali – risulti affetta da nullità per contrasto con il principio di tassatività stabilito dall’art. 46, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163/2006.
6.7.1. Al contrario, deve rilevarsi che l’art. 17.4 del disciplinare in esame ha predeterminato una causa di inammissibilità dell’offerta che si giustifica logicamente non solo in relazione alla natura del servizio oggetto di affidamento, in cui il costo del lavoro costituisce la voce preminente dell’offerta, ma, soprattutto, in ragione della clausola sociale contenuta nel bando, la quale impone al nuovo aggiudicatario l’assunzione del personale del gestore uscente nel “pieno rispetto del CCNL Imprese di pulizia e servizi integrati/multi servizi”.
6.7.2. Ne consegue, da un lato, che il contenimento delle ore “di assenza per malattia infortuni, maternità e congedi”, al di sotto delle medie tabellari, non poteva coerentemente esser computato sulla base della propria realtà aziendale. Dall’altro, che la causa di esclusione in parola è diretta a far rispettare il CCNL nei confronti del personale da riassorbire. Sicché essa non si limita a sanzionare genericamente il mancato rispetto delle medie tabellari sul costo del lavoro in sede di predisposizione dell’offerta (come invece nelle sentenze di questa Sezione citate dalla controparte, n. 644 e 655 del 2015), ma è posta a garanzia dell’adempimento di una specifica “disposizione di legge vigente” nella materia previdenziale, nel rispetto del principio di tassatività delle cause di esclusioni, di cui all’art. 46, comma 1-bis, cit.
7. In definitiva, alla luce delle considerazioni sopra svolte e considerata altresì l’oggettiva rilevanza, nell’economia complessiva dell’offerta, dello scostamento operato (da 136 ore a 29 ore) per la voce “ore di assenza per malattia infortuni, maternità e congedi”, deve ritenersi che l’offerta della controinteressata dovesse essere ritenuta anomala, per l’inidoneità delle giustificazioni addotte in relazione a tale specifica e dirimente voce di costo, e quindi conseguentemente esclusa.
7.1. Ne deriva che il primo motivo di ricorso, sotto tale specifico profilo, è fondato e pertanto il ricorso deve essere accolto, esimendo il collegio dall’esame delle restanti censure.
7.2. Dall’accoglimento nei termini suddetti consegue l’esclusione dell’offerta della controinteressata I. e, correlativamente, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, l’aggiudicazione della gara alla ricorrente.
7.2.1. Non possono, infatti, trovare ingresso processuale le contestazioni svolte da I. nei confronti dell’offerta della ricorrente con la memoria depositata in data 11 gennaio 2016, non essendo state ritualmente avanzate con ricorso incidentale.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento di aggiudicazione definitiva impugnato; accoglie la domanda di risarcimento del danno in forma specifica ai fini dell’aggiudicazione del servizio di pulizia degli uffici e dei servizi igienici pressi le sedi dell’AVEPA, in oggetto, in favore della ricorrente C. S.C.R.L.
Condanna l’amministrazione resistente (AVEPA) e I. al pagamento delle spese processuali che liquida complessivamente in Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Silvia Coppari, Referendario, Estensore
Enrico Mattei, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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