Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 gennaio 2016 ha approvato il testo dello Schema di decreto delegato su “Modifiche in materia di licenziamento disciplinare”, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera s) della Legge 124/2015 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, meglio conosciuta come Legge Madia di Riforma della PA (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 ).
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Modifiche in materia di licenziamento disciplinare
Ultimo aggiornamento Sabato 23 Aprile 2016 11:42Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del corpo forestale dello Stato
Ultimo aggiornamento Martedì 26 Aprile 2016 15:24Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 gennaio 2016, ha approvato il testo dello Schema di decreto delegato sulla “razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del corpo forestale dello Stato” in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera A) della Legge 124/2015 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, meglio conosciuta come Legge Madia di Riforma della PA (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015).
Appalti: voci di offerta pari a zero
N. 477/2011 Reg. Prov. Coll.N. 1197 Reg. Ric.ANNO 2010REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 1197 del 2010, proposto da:P. S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Greco, Pierpaolo Salvatore Pugliano, Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso L. B. in Bologna, via ...omissis...;controAzienda Usl Bologna-U.O.C. Acquisti, Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna S.Orsola-Malpighi, Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara S. Anna; Azienda U.S.L. di Bologna, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Argnani, Rosaria Russo Valentini, con domicilio eletto presso Maria Rosaria Russo Valentini in Bologna, via Marconi 34;nei confronti diB. S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Gabriele Terzi, Federica Terzi, con domicilio eletto presso Giovanni Delucca in Bologna, via D'Azeglio N. 39;per l'annullamentodella Determina prot.54 del 3 agosto 2010, con la quale l'Azienda USL di Bologna ha disposto l'aggiudicazione definitiva in favore della B. Srl della procedura ristretta n. 31/2010 per la fornitura di sistemi per lo smaltimento di rifiuti biologici per l'Azienda USL di Bologna, l'Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Sant'Orsola Malpighi e l'Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara Sant'Anna;- della nota prot.n. 99670/05-01 del 4 agosto 2010, con la quale la Amministrazione aggiudicatrice ha comunicato - ai sensi dell'art.79 D.Legs n. 163/2006 e s.m.i. - l'aggiudicazione definitiva disposta in favore della B. Srl;- di tutti i verbali di gara, nella parte in cui è stata ammessa alla procedura la controinteressata; sono stati attribuiti i punteggi massimi alla B.; è stata collocata al primo posto la B.;- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale; ancorchè di data e tenore sconosciuti, che incidano sfavorevolmente nella sfera giuridica della ricorrente;Visti il ricorso e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda U.S.L. di Bologna e di B. S.r.l.;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2011 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTO E DIRITTOOggetto di ricorso è l'aggiudicazione a B. s.r.l., da parte di Azienda USL Bologna e altri, della fornitura quinquennale di sistemi di smaltimento biologici per un totale di Euro 4.504.760, unitamente ai verbali di gara, nelle parti in cui è stata ammessa, valutata e classificata prima B. srl con punti 98/100 contro gli 89.29/100 della seconda classificata P. s.p.a., odierna ricorrente.Riferisce la ricorrente che mentre nell'offerta economica è indicato come costo di manutenzione e noleggio delle apparecchiature l'importo annuale di zero euro, nell'offerta tecnica è indicato un dettagliato e dispendioso servizio di manutenzione/assistenza affidato a una ditta esterna.Di conseguenza la Commissione di gara avrebbe dovuto escludere dalla gara la B. per l'assoluta contraddittorietà tra offerta economica e offerta tecnica.Inoltre è stata premiata con il massimo punteggio tecnico una macchina che, a distanza di quasi due mesi, non riesce ad essere installata: il che dimostra la illegittimità dell'intera procedura nelle parti in cui l'offerta della B. è stata ammessa e poi valutata più vantaggiosa con 48 punti.In sede di giustificazioni l'odierna controinteressata si è limitata a dichiarare che la ditta produttrice dei prodotti monouso e delle apparecchiature aveva concesso dei "rilevanti sconti" senza indicare quali, senza spiegare in che modo tale sconto aveva permesso un ribasso di oltre il 43% e senza fornire alcuna motivazione sui costi di manutenzione e di noleggio delle macchine maceratrici pari a zero euro.Ciò nonostante, nel verbale n. 6 del 29 luglio 2010 la Commissione di gara ha disposto l'aggiudicazione in via provvisoria, così dichiarando: "Si procede alla lettura delle motivazioni che, se pur sintetiche, garantiscono il pieno rispetto delle norme in materia di costi di manodopera, di sicurezza e costi generali "Ciò comporta la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 241/1990 e s.m.i., atteso che la Commissione di gara non ha fornito alcuna motivazione sul giudizio di congruità dell'offerta della B..Sono evidenti sia la chiara anomalia e insostenibilità dell'offerta presentata dalla controinteressata che l'illegittimità del sub procedimento di verifica dell'anomalia compiuto dalla Commissione di gara in aperta violazione di quanto disposto dagli artt. 86-89 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché la disparità di trattamento per mancata esclusione della B., il difetto istruttorio e di motivazione in quanto la Commissione di gara ha concluso il procedimento di verifica della congruità con esito positivo senza fornire alcuna motivazione, la illogicità e la contraddittorietà tra offerta tecnica ed economica, l'erroneità dei presupposti e il travisamento di atti e fatti, lo sviamento, la manifesta ingiustizia per il danno di entità economica rilevantissima alla ricorrente, la violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e la violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost.Dall'esame della documentazione amministrativa è emerso inoltre che la B. non aveva inserito nella busta amministrativa, come espressamente richiesto dalla lettera di invito, alcuna dichiarazione di subappalto di parte del servizio/fornituraIl Capitolato Speciale, all'art. 4 prevedeva "La consegna iniziale delle nuove apparecchiature dovrà essere ultimata entro 45 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione della fornitura. Qualora la ditta non provveda alla consegna iniziale delle apparecchiature entro i termini previsti l'Azienda potrà dichiarare decaduta l'aggiudicazione e disporre l'incameramento della cauzione definitiva "In altri termini l'impresa aggiudicataria aveva l'obbligo - previsto a pena di decadenza dall'aggiudicazione - di consegnare le nuove apparecchiature entro 45 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.Sono abbondantemente trascorsi i 45 giorni per la consegna senza che la B. abbia adempiuto al proprio obbligo.L'Amministrazione, pertanto, era tenuta - ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Speciale - a dichiarare decaduta dall'aggiudicazione la B. e a disporre, di conseguenza, l'aggiudicazione in favore della P. (collocatasi al secondo posto della graduatoria).Infine, la lettera di invito - con riferimento alla busta C), pagine 7 e 8 - prevedeva: "Terza busta, ugualmente sigillata, e riportante la dicitura "CONTIENE ELABORATI TECNICI" contenente la seguente documentazione Per i presidi monouso. 6) Copia del listino di tali prodotti senza l'indicazione del prezzo ".Orbene, dall' esame della documentazione ottenuta in sede di accesso è emerso che nell'offerta tecnica della B. non è presente il documento n. 6, ossia la "copia del listino di tali prodotti senza l'indicazione del prezzo".Resistono l'amministrazione e la controinteressata aggiudicataria, B. s.r.l.Secondo la ricorrente, non si giustificherebbe un canone di manutenzione dei macchinari pari a zero euro, a fronte di un subappalto oneroso a carico dell'impresa aggiudicataria.E' invece pacifico in giurisprudenza come nulla vieti ad un'impresa concorrente di offrire gratuitamente prestazioni accessorie quali manutenzione e noleggio di apparecchiature, a fronte di un costo dei prodotti di consumo aumentato fino a ricomprendervi anche il corrispettivo del servizio.Nella fattispecie, mentre P. S.p.a. propone prodotti monouso ad un costo nettamente inferiore al prezzo offerto da B. S.r.l., quest'ultima distribuisce il canone di manutenzione e noleggio delle apparecchiature all'interno del corrispettivo per i beni consumabili."Nessuna norma o principio generale vieta alle imprese concorrenti all'aggiudicazione di un appalto di offrire, relativamente a determinate voci dell'offerta, un prezzo pari a zero: chè anzi si trova condivisibilmente affermato in giurisprudenza che è illegittima, in mancanza di espressa previsione da parte della lex specialis, l'esclusione da una gara di appalto di forniture di un 'impresa concorrente la cui offerta indicava, in relazione ad alcune voci a base d'asta, un prezzo pari a zero, considerato che questo costituisce valida espressione di una proposta economica, conveniente per la stazione appaltante, cui resterà la possibilità di verificare la congruità complessiva dell'offerta in chiave di possibile anomalia" (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 16 settembre 2008, n. 2269; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 3 luglio 2008, n. 6820; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 3 dicembre 2007, n. 3645, Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 settembre 2009, n. 5583; Consiglio di Stato, Sez. V, 28 novembre 2005, n. 6651).Dal prospetto di raffronto tra l'offerta economica di B. e l'offerta economica di P. (doc. n. 10 della controinteressata), risulta che, se l'aggiudicataria ha presentato un'offerta economica con canone di manutenzione e noleggio pari a zero, ciò ha trovato compensazione nel prezzo unitario dei presidi monouso dalla stessa offerti, che è mediamente maggiore di quello offerto da P. S.r.l., talvolta addirittura doppio.I prezzi praticati dalla controinteressata sui presidi monouso sono infatti mediamente superiori di un volta e mezzo rispetto a quelli praticati da P. per gli stessi articoli.La giurisprudenza maggioritaria ha costantemente affermato che "la congruità dell'offerta deve essere valutata globalmente prendendo a tal fine in esame tutti gli elementi che la costituiscono" (Cons.St. n. 4949/06, Cons. St. Sez. V, n. 4323/03, Cons. St. n. 1351/02; Con.St. Sez. IV n. 1787/03; Cons. St. Sez. VI, 2908/00; Tar Trentino - Alto Adige, Trento Sez. I n. 154/08; Tar Calabria, Catanzaro, n. 1054/07; Tar Lazio, Roma, Sez. III, n. 2982/05; Tar Veneto, sez. I n. 1204/01)II giudizio sull'anomalia deve cioè valutare l'offerta nel suo complesso;l'offerta presenta le necessarie garanzie di serietà ove le voci sottostimate siano compensate da altre sovrastimate, in modo da renderla nel complesso congrua (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, n. 4187/01).Infatti "il giudizio di congruità delle offerte che appaiono prima face anormalmente basse, non mira a ricercare specifiche inesattezze di ogni elemento dell'offerta, bensì a valutare se, globalmente considerata, l'offerta stessa sia seria ed attendibile, e se i prezzi offerti trovino rispondenza nella realtà, sia di mercato che aziendale, cioè se gli stessi siano verosimili in relazione alle modalità con cui si svolge il lavoro, alle dimensioni dell'azienda, alla capacità di effettuare acquisti convenienti o di realizzare particolari economie, anche di scala" (Tar Lazio, Roma, sez. III, n. 5313/08).Nelle sue giustificazioni (doc. 12 della stessa), B. ha specificato che la società produttrice dei dispositivi monouso e delle apparecchiature "Vortex", in considerazione dell'entità dell'appalto e del relativo fatturato, dei vantaggi indiretti che esso può procurare in termini di prestigio e di prequalificazione per successivi appalti pubblici, potè praticarle sconti particolarmente rilevanti.Ciò corrisponde ai criteri di verifica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 87 D.Lgs. 163/2006, laddove alla lett. c) si prevede che le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente rientrino fra le giustificazioni ammissibili (c.f.r. Cons. St. sez. IV, n. 882/02, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, n. 6478/08)E la controinteressata ha prodotto la dichiarazione del sig. J. H. alla sig.ra M. M., legale rappresentante di B., datata 30/03/2010, contenente l'offerta di rilevanti sconti sui prezzi dei monouso, condizionata ad un ordinativo minimo annuale (c.f.r. doc.n. 13).Peraltro, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, la motivazione del provvedimento che ritiene congrua l'offerta anomala può semplicemente essere espressa per relationem, cioè facendo riferimento alle giustificazioni presentate e ritenute persuasive dalla S.A. (Cons.St., sez. IV n. 1658/07; Cons. St., sez. V n. 5314/05; Id., sez. IV, n. 3554/04; Id., sez. VI, n. 1080/04; Tar Lazio, Roma, sez. III quarter n. 2919/08; Tar Toscana, sez. IV n. 233/08)E "mentre il provvedimento amministrativo che ritiene l'offerta anomala deve essere puntualmente motivato, quello che ritiene l'offerta non anomala non abbisogna di una motivazione analitica, essendo sufficiente anche un rinvio alle argomentazioni e giustificazioni della parte che ha formulato l'offerta sottoposta a verifica con esito positivo" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 aprile 2009, n. 2384; Consiglio di Stato, Sez. V, 10 febbraio 2009, n. 748; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 11 settembre 2008, n. 3967).Va considerato anche che il giudizio di verifica della congruità di un'offerta anomala ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme e costituisce esercizio di un potere tecnico - discrezionale insindacabile in sede di legittimità, salvo che per illogicità, errore di fatto o difetto di istruttoria e/o motivazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 9 novembre 2009, n. 6987; Sez. IV, 20 maggio 2008, n. 2348; Sez. VI, 25 settembre 2007, n. 4933; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 11 settembre 2008, n. 3967).La ricorrente sostiene altresì (secondo motivo) che l'Amministrazione appaltante avrebbe dovuto escludere B. dalla gara o dichiararla decaduta dall'aggiudicazione a causa dei numerosi problemi tecnici verificatisi in sede di installazione dei macchinari, ma tale pretesa non ha nulla a che vedere con la natura esclusivamente impugnatoria dell'azione proposta avverso l'aggiudicazione.Quanto al terzo motivo, i documenti che devono essere inseriti a pena di esclusione all'interno della busta "B" sono espressamente indicati nella lettera di invito, e fra questi non rientra la dichiarazione prevista dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.Dunque, quand'anche nell'offerta tecnica l'odierna controinteressata avesse previsto di subappaltare le prestazioni di manutenzione (il che è contestato tra le parti) senza tuttavia inserire l'apposita dichiarazione tra la documentazione amministrativa, ciò non comporterebbe affatto esclusione dell'offerta, mancando nella lettera di invito un'espressa comminatoria in tal senso.Mentre la questione della subappaltabilità o meno di alcune prestazioni non concerne la procedura di gara, bensì la successiva esecuzione del contratto d'appalto.Vale a dire che l'assenza tra i documenti amministrativi della dichiarazione ex art. 118 del Codice dei Contratti Pubblici potrebbe al massimo comportare il futuro rigetto dell'istanza di autorizzazione al subappalto, giammai l'esclusione dell'offerta.Anche la clausola contenuta nell'art. 4 del Capitolato speciale, invocata con il quarto motivo, riguarda esclusivamente la fase esecutiva del contratto.La ricorrente non ha alcun interesse ad eccepire un eventuale inadempimento contrattuale dell'appaltatore, posto che il Capitolato speciale disciplina i rapporti tra le parti del contratto e non regolamenta invece la procedura di gara.Comunque, la USL ha esattamente rilevato che il termine di 45 giorni per la consegna dei macchinari a noleggio non può che decorrere dal raggiungimento dell'accordo con i referenti aziendali, accordo che nel caso di specie è intervenuto il 16 settembre 2010 ed a cui è seguita la richiesta di installazione solo in data 24.9.2010 (doc. 14 della controinteressata).In ogni caso la decadenza dall'aggiudicazione è una sanzione facoltativa che può essere adottata discrezionalmente dal committente in caso di grave inadempimento.Non sussiste, pertanto, alcun diritto della ricorrente ad ottenerla.Da ultimo (quinto motivo), l'aggiudicataria B. S.r.I. ha correttamente inserito nella busta "C", contenente l'offerta tecnica, la "Copia del listino di tali prodotti senza l'indicazione del prezzo", depositata in atti dalla USL con il n. 45.Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.Le spese seguono la soccombenza.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Emilia Romagna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.Condanna la ricorrente a rimborsare all'amministrazione e alla controinteressata le spese e gli onorari del giudizio, che liquida in euro 8.000 (ottomila) oltre IVA e CPA in favore di ciascuna delle parti resistenti, per complessivi euro 16.000 (sedicimila) oltre IVA e CPA.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:IL PRESIDENTEGiancarlo MozzarelliL'ESTENSOREAlberto PasiIL CONSIGLIEREBruno LelliDepositata in Segreteria il 18 maggio 2011(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)Vita militare: modalità di valutazione
N. 1171/2011 Reg. Prov. Coll.N. 2439 Reg. Ric.ANNO 2007REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 2439 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:R. A., rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Scuderi e Sergio Cosentino, con domicilio eletto presso il loro studio in Catania, via V. Giuffrida, 37;controMinistero della Difesa - Dipartimento Generale Personale Militare, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui Uffici è domiciliato per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;per l'annullamento- quanto al ricorso introduttivo, del documento valutativo numero 23, relativo al periodo compreso dal 26 agosto 2006 al 15 marzo 2007, nel quale si attesta una valutazione complessiva per il ricorrente "superiore alla media" anziché "eccellente", e degli atti antecedenti o successivi, presupposti, connessi e consequenziali;- quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, del medesimo provvedimento nonchè del successivo provvedimento compilato il 12 ottobre 2007, consegnato al ricorrente 25 ottobre 2007, e degli atti antecedenti o successivi, presupposti, connessi e consequenziali;- quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, della nota del 20 dicembre 2007 di esclusione del ricorrente dalla valutazione per la selezione per l'undicesimo corso ISSMI (Corso Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze), per mancato possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 del F.O.M. n. 24 del 13 giugno 2007, e degli atti antecedenti o successivi, presupposti, connessi e consequenziali;- quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti, del verbale del 27 novembre 2007 di esclusione del ricorrente dalla valutazione per la selezione per l'undicesimo corso ISSMI, "ai sensi dell'articolo 2.1 della direttiva applicativa", e degli atti antecedenti o successivi, presupposti, connessi e consequenziali.Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2011 il dott. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTOCon il ricorso introduttivo, il ricorrente, Capitano di Corvetta la in servizio presso il Nucleo Supporto Sommergibili di Augusta dal settembre 2007, impugnava la scheda valutativa n. 23, relativa al periodo compreso dal 26 agosto 2006 al 15 marzo 2007, nella quale si attestava una valutazione complessiva per il ricorrente "superiore alla media" anziché "eccellente", deducendone vari profili di illegittimità.Successivamente alla proposizione del ricorso, l'Amm.ne annullava in autotutela detta scheda, sostituendola con un nuovo documento caratteristico, compilato il 12 ottobre 2007, consegnato al ricorrente 25 ottobre 2007, ma il ricorrente, ritenendo lo stesso affetto da numerosi vizi, lo impugnava con primo ricorso per motivi aggiunti.Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ricorreva avverso la nota del 20 dicembre 2007 di esclusione dalla valutazione per la selezione per l'undicesimo corso ISSMI (Corso Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze); l'esclusione veniva motivata dal mancato possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 del F.O.M. n. 24 del 13 giugno 2007, con riferimento alla scheda valutativa relativa al periodo compreso dal 26 agosto 2006 al 15 marzo 2007, nella quale il ricorrente era stato valuto "superiore alla media" anziché "eccellente".Con un terzo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente impugnava il verbale del 27 novembre 2007 di esclusione dalla valutazione per la selezione per l'undicesimo corso ISSMI, "ai sensi dell'articolo 2.1 della direttiva applicativa".L' Amm.ne si costituiva in giudizio, producendo documenti e memoria.Le parti hanno poi prodotto memorie e documenti in vista dell'Udienza di merito.Quindi, all'Udienza del giorno 19 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.DIRITTOI. Come riportato nelle premesse, il ricorso introduttivo è volto all'annullamento della scheda valutativa n. 23 afferente al periodo dal 26 agosto 2006 al 15 marzo 2007, nella parte in cui riconosce al ricorrente una qualifica superiore alla media e del relativo giudizio finale, nonché degli atti presupposti e connessi.Come già esposto sopra, successivamente alla proposizione del ricorso, l'Amm.ne annullava in autotutela detta scheda, sostituendola con un nuovo documento caratteristico, compilato il 12 ottobre 2007: pertanto, il ricorso introduttivo è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.II. Il ricorrente, ritenendo il documento caratteristico compilato il 12 ottobre 2007 affetto dai medesimi vizi già dedotti con il ricorso introduttivo, lo ha impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 5 dicembre 2007 e depositato il 12 dicembre 2007.Il ricorrente lamenta, con unica articolata censura, violazione del d.p.r. n. 213/2002 ed eccesso di potere sotto svariati profili.Il Collegio ritiene infondati tutti i profili di censura sollevati.Quanto alla doglianza secondo la quale nessun giudizio avrebbe potuto essere espresso in quanto al ricorrente nel periodo in questione non era stato assegnato alcun incarico specifico e comunque adeguato alla sua professionalità, con conseguente obbligo di astensione in capo al compilatore, il Collegio ritiene irrilevante la circostanza dell'assegnazione o meno di specifici compiti al fine dell'ottemperanza all'obbligo di redazione dei documenti caratteristici, i cui presupposti sono chiaramente indicati negli artt. 4 e 5 del d.p.r. citato.Com'è noto, i militari sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici i quali hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto ed obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate ed i risultati conseguiti. I documenti caratteristici sono costituiti dalla scheda valutativa, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione per gli ufficiali ed i sottufficiali; dal foglio matricolare, dallo specchio valutativo e dal rapporto informativo per i militari di truppa. I giudizi espressi nella scheda valutativa si concludono con l'attribuzione di una delle seguenti qualifiche: eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente.Il modello dei documenti caratteristici, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorità competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi sono stabiliti (per l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica e l'Arma dei carabinieri) dal D.P.R. 8 agosto 2002 n. 213 ("Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei carabinieri"che ha abrogato e sostituito il d.P.R. 15 giugno 1965 n. 1431), le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1 novembre 2002 (e che oggi risultano trasfuse nel D.Lgs. 15-3-2010 n. 66, recante il "Codice dell'ordinamento militare; cfr. artt. 1025 e segg.).Venendo agli ulteriori profili di censura articolati dal ricorrente, occorre premettere che la Giurisprudenza ha precisato che i documenti caratteristici contengono apprezzamenti che, pur fondandosi sulla totalità della condotta del militare, necessariamente prescindono dai singoli accadimenti, in quanto l'esigenza di circostanziare le mancanze riscontrate trova un limite nella natura delle schede valutative, che non sono cronache di avvenimenti, né costituiscono un articolato rendiconto delle attività del dipendente nel periodo considerato (T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 09 aprile 2008, n. 215).Le schede valutative e gli altri documenti periodici, basati ex lege su moduli, aggettivazioni e voci valutative precostituite, hanno, tra l'altro, il compito di illustrare le valutazioni dei compilatori in ordine alla personalità del militare ed alle sue qualità morali, culturali e professionali, caratteristiche che emergono dai comportamenti e dal complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi, senza, quindi, che sia necessario un elenco analitico di fatti o circostanze relative alla carriera del militare, e nemmeno l'assegnazione di specifici compiti, ben potendo essere sufficiente l'osservazione del militare il quale rimanga "a disposizione" dei superiori.Ciò detto, appare altresì infondato il richiamo all'istituto dell'astensione.L'art. 9 comma 1, lett. d), d.P.R. 15 giugno 1965 n. 1431 (poi sostituito con identica formulazione dall'art. 3 comma 1, lett. d, d.P.R. 8 agosto 2002 n. 213), non esaurisce l'intera disciplina dell'obbligo di astensione di compilatori e revisori, giacché essa costituisce espressione di un principio generale di trasparenza ed imparzialità,onde assicurare che il giudizio espresso sia sereno e non influenzato da circostanze che nulla hanno a che fare con il rendimento e le caratteristiche personali del valutato (tra le più recenti, T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 25 gennaio 2010, n. 153).Ma nel caso in questione, nessuna violazione di detto principio generale viene dedotta dal ricorrente, il quale erroneamente ritiene che, nel suo caso, l'obbligo di astensione scaturirebbe dalla mancanza di elementi sui quali basare il giudizio.Ne consegue l'infondatezza di tale ricostruzione.Infine, infondato si appalesa pure l'ultimo profilo di censura, relativo alla pretesa illegittimità della redazione del documento di valutazione da parte di un ufficiale di pari grado e pari decorrenza amministrativa del ricorrente.In disparte la circostanza che il profilo è stato irritualmente evidenziato in memoria, e non introdotto tempestivamente in sede di ricorso, in ogni caso lo stesso risulta infondato in punto di fatto, atteso che, come riporta lo stesso ricorrente, il divieto della compilazione dei documenti caratteristici previsto dall'articolo 3 comma 1 del d.p.r. 213/2002 riguarda il militare che rispetto al giudicando, a parità di grado, abbia minore anzianità assoluta o relativa, viceversa l'ufficiale compilatore, secondo quanto ammesso dallo stesso ricorrente, è in possesso della medesima anzianità assoluta.Quanto alla doglianza relativa al peggioramento dei giudizi rispetto alle precedenti e più favorevoli valutazioni, il Collegio ritiene di richiamarsi sul punto agli orientamenti giurisprudenziali anche della Sezione, ed in particolare, anzitutto, alla Giurisprudenza della Sezione secondo la quale "la valutazione costante degli appartenenti alle Forze dell'Ordine è basata sulla compilazione … di schede nelle quali, attraverso l'analisi di singole componenti, si giunge ad un giudizio complessivo sull'attività lavorativa prestata nel periodo di riferimento e nelle predette schede di valutazione i presupposti di fatto e le risultanze dell'istruttoria legittimamente non vengono evidenziate attraverso la compilazione di una motivazione di tipo discorsivo, bensì tramite l'attribuzione di giudizi a specifici profili della personalità e dell'attività lavorativa svolta dal dipendente, nonché con l'indicazione finale di un giudizio complessivo, sindacabile entro i limiti ristretti della manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto, attesa l'ampia discrezionalità di cui gode l'amministrazione (in termini T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 04 dicembre 2007, n. 1960).L'orientamento della Sezione si pone nel solco della costante giurisprudenza, secondo la quale i giudizi, formulati sugli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle forze armate dai superiori gerarchici con le schede valutative, sono caratterizzati da discrezionalità tecnica, comportando un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto; pertanto, impingendo direttamente nel merito dell'azione amministrativa, sono soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo entro i limiti ristretti della manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto (tra le più recenti, Consiglio Stato, sez. IV, 09 marzo 2011, n. 1519).Il giudizio complessivo espresso dal compilatore e dal revisore può essere estremamente sintetico, trovando una puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi analiticamente elencati nelle parti delle scheda afferenti alle qualità fisiche, morali, professionali, culturali e specifiche (cfr., Cons. St., sez. IV, 20 dicembre 2005 n. 7217). Per costante giurisprudenza, inoltre, i giudizi possono variare, senza che sia configurabile, per ciò solo, il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio successivo e quelli espressi nel periodo precedente e senza che sussista, a riguardo, alcun obbligo di motivazione specifica (cfr., Cons. St., sez. IV, 9 ottobre 2002 n. 5353; id., 22 febbraio 2002 n. 991; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 15 novembre 2002 n. 4420; TAR Toscana, sez. I, 1° febbraio 2005 n. 496).Ancora più decisamente, la Giurisprudenza ha ritenuto "inammissibili le argomentazioni dirette a censurare il merito delle valutazioni, assolutamente discrezionali, operate dai redattori dei contestati documenti caratteristici (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 22 aprile 2008, n. 1528) ".Ciò posto, il collegio ritiene l'operato dell'Amministrazione, nel caso specifico, immune da rilievi.In primo luogo, come detto, nessuna comparazione può esser fatta tra giudizi relativi a rapporti informativi che riguardino periodi di servizio diversi e tra loro autonomi (Cons Stato, IV, 10/12/2007 n. 6330).In secondo luogo, richiamati i principi giurisprudenziali sopra riportati, dai quali il Collegio non ritiene discostarsi, non si ravvisa nell'operato dell'Amm.ne il vizio di eccesso di potere, atteso che l'interessato non comprova la sussistenza di profili caratteriali, personali o professionali tali da far emergere "ictu oculi" (ossia nei limiti del sindacato di pura legittimità) l'inadeguatezza della valutazione attribuitagli.In definitiva, alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale i giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative sono espressione di discrezionalità tecnica, comportando una attenta valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare, dimostrate concretamente dal Militare, che come tali impingono direttamente nel merito dell'azione amministrativa e quindi sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su un evidente travisamento di fatti, le censure risultano infondate.IV. Il secondo e terzo ricorso per motivi aggiunti risultano infondati.Con il secondo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la nota del 20 dicembre 2007 di esclusione dalla valutazione per la selezione per l'undicesimo corso ISSMI (Corso Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze), per mancato possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 del F.O.M. n. 24 del 13 giugno 2007.Con il terzo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il verbale del 27 novembre 2007 di esclusione dalla valutazione per la selezione per l'undicesimo corso ISSMI, "ai sensi dell'articolo 2.1 della direttiva applicativa", atto conosciuto successivamente la proposizione della secondo ricorso per motivi aggiunti.Entrambi i gravami sostengono l'illegittimità dell'esclusione, avvenuta in esecuzione della disposizione generale (Foglio d'ordine della Marina Militare numero 24/2007, articolo 3, comma 1), la quale, ai fini dell'ammissione al corso in questione, richiede l'aver conseguito la qualifica di "eccellente" negli ultimi tre anni di servizio documentati.Ma il rigetto del primo ricorso per motivi aggiunti avverso il documento caratteristico impugnato determina l'infondatezza degli ulteriori motivi aggiunti avverso l'esclusione in questione, avvenuta in coerenza con quanto prescrive la disposizione di carattere generale avuto riguardo ai requisiti di ammissione.V. Conclusivamente, il ricorso introduttivo viene dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, i motivi aggiunti vengono respinti.Ragioni di equità, avuto riguardo alla natura della controversia ed alla oggettiva complessità della fattispecie, inducono il Collegio a disporre l'integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.P. Q. M.definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui connessi motivi aggiunti, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e rigetta i ricorsi per motivi aggiunti.Spese compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:IL PRESIDENTECalogero FerlisiL'ESTENSOREMaria Stella BoscarinoIL CONSIGLIEREGabriella GuzzardiDepositata in Segreteria il 12 maggio 2011(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)Corte di Giustizia: la tutela dei diritti (d'autore e non) nel mondo del web
Ultimo aggiornamento Giovedì 17 Maggio 2012 13:52SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 16 febbraio 2012Società dell'informazione - Diritto di autore - Internet - Prestatore di servizi di hosting - Trattamento delle informazioni memorizzate su una piattaforma di rete sociale in linea - Predisposizione di un sistema di filtraggio di tali informazioni al fine di impedire la messa a disposizione di file che ledono i diritti d'autore - Assenza di un obbligo generale di sorvegliare le informazioni memorizzateNella causa C-360/10,avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal presidente del rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio), con decisione del 28 giugno 2010, pervenuta in cancelleria il 19 luglio 2010, nel procedimentoBS.controN.,LA CORTE (Terza Sezione),composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. J. Malenovský (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis e D. Šváby, giudici,avvocato generale: sig. P. Cruz Villalóncancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principalevista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 7 luglio 2011,considerate le osservazioni presentate:- per la BS., da B. Michaux, F. de Visscher e F. Brison, advocaten;- per la N., da P. Van Eecke, advocaat;- per il governo belga, da T. Materne e J.-C. Halleux, in qualità di agenti;- per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato;- per il governo dei Paesi Bassi, da C. Wissels, in qualità di agente;- per il governo del Regno Unito, da S. Ossowski, in qualità di agente;- per la Commissione europea, da A. Nijenhuis e J. Samnadda, in qualità di agenti,vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,ha pronunciato la seguenteSENTENZA1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione delle seguenti direttive:- 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178);- 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167);- 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, e rettifiche GU 2004, L 195, e GU 2007, L 204);- 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281), e- 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201).2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la BS. (in prosieguo: la «SA.») e la N. (in prosieguo: la «N.»), che gestisce una piattaforma di rete sociale in linea, in merito all'obbligo di quest'ultima di predisporre un sistema di filtraggio delle informazioni memorizzate nella sua piattaforma, onde impedire che siano messi a disposizione file in violazione dei diritti d'autore.Contesto normativoIl diritto dell'UnioneLa direttiva 2000/313 Ai sensi dei considerando quarantacinquesimo, quarantasettesimo e quarantottesimo della direttiva 2000/31:«(45) Le limitazioni alla responsabilità dei prestatori intermedi previste nella presente direttiva lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo. Siffatte azioni inibitorie possono, in particolare, essere ordinanze di organi giurisdizionali o autorità amministrative che obbligano a porre fine a una violazione o impedirla, anche con la rimozione dell'informazione illecita o la disabilitazione dell'accesso alla medesima.(...)(47) Gli Stati membri non possono imporre ai prestatori un obbligo di sorveglianza di carattere generale. Tale disposizione non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in particolare, lascia impregiudicate le ordinanze emesse dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni.(48) La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di chiedere ai prestatori di servizi, che detengono informazioni fornite dai destinatari del loro servizio, di adempiere al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da loro ed è previsto dal diritto nazionale, al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite».4 L'articolo 14 della direttiva 2000/31, rubricato «Hosting», dispone quanto segue:«1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione, ob) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca una violazione o vi ponga fine nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime».5 Ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2000/31:«1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.2. Gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell'informazione siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati».La direttiva 2001/296 I considerando sedicesimo e cinquantanovesimo della direttiva 2001/29 enunciano che:«(16) (...) La presente direttiva dovrebbe essere attuata in tempi analoghi a quelli previsti per l'attuazione della [direttiva 2000/31], in quanto tale direttiva fornisce un quadro armonizzato di principi e regole che riguardano tra l'altro alcune parti importanti della presente direttiva. Questa direttiva lascia impregiudicate le regole relative alla responsabilità della direttiva suddetta.(...)(59) In particolare in ambito digitale, i servizi degli intermediari possono essere sempre più utilizzati da terzi per attività illecite. In molti casi siffatti intermediari sono i più idonei a porre fine a dette attività illecite. Pertanto fatte salve le altre sanzioni e i mezzi di tutela a disposizione, i titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità di chiedere un provvedimento inibitorio contro un intermediario che consenta violazioni in rete da parte di un terzo contro opere o altri materiali protetti. Questa possibilità dovrebbe essere disponibile anche ove gli atti svolti dall'intermediario siano soggetti a eccezione ai sensi dell'articolo 5. Le condizioni e modalità relative a tale provvedimento ingiuntivo dovrebbero essere stabilite dal diritto nazionale degli Stati membri».7 Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29:«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».8 L'articolo 8 di tale direttiva prevede quanto segue:«1. Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione delle sanzioni e l'utilizzazione dei mezzi di ricorso. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.(...)3. Gli Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o diritti connessi».La direttiva 2004/489 Il ventitreesimo considerando della direttiva 2004/48 è così formulato:«Fatti salvi eventuali altre misure, procedure e mezzi di ricorso disponibili, i titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità di richiedere un provvedimento inibitorio contro un intermediario i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare il diritto di proprietà industriale del titolare. Le condizioni e modalità relative a tale provvedimento inibitorio dovrebbero essere stabilite dal diritto nazionale degli Stati membri. Per quanto riguarda le violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, la direttiva [2001/29] prevede già un ampio livello di armonizzazione. Pertanto l'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva [2001/29] non dovrebbe essere pregiudicato dalla presente direttiva».10 Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2004/48:«La presente direttiva fa salve:a) le disposizioni comunitarie che disciplinano il diritto sostanziale di proprietà intellettuale, la direttiva 95/46/CE (...) o la direttiva 2000/31/CE in generale e le disposizioni degli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE in particolare;(...)».11 L'articolo 3 della direttiva 2004/48 stabilisce quanto segue:«1. Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.2. Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi».12 L'articolo 11, terza frase, della direttiva 2004/48 dispone quanto segue:«Gli Stati membri assicurano che i titolari possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale, senza pregiudizio dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva [2001/29]».Il diritto nazionale13 L'articolo 87, paragrafo 1, primo e secondo comma, della legge del 30 giugno 1994, sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Belgisch Staatsblad, 27 luglio 1994, pag. 19297), che recepisce nel diritto nazionale l'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 e l'articolo 11 della direttiva 2004/48, dispone quanto segue:«Il presidente del tribunal de première instance (...) constata l'esistenza e ordina la cessazione di qualsiasi violazione del diritto d'autore o di un diritto connesso.Egli può altresì emettere un'ingiunzione recante un provvedimento inibitorio nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da un terzo per violare il diritto d'autore o un diritto connesso».14 Gli articoli 20 e 21 della legge dell'11 marzo 2003, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione (Belgisch Staatsblad, 17 marzo 2003, pag. 12962) recepiscono nel diritto nazionale gli articoli 14 e 15 della direttiva 2000/31.Causa principale e questione pregiudiziale15 La SA. è una società di gestione che rappresenta gli autori, i compositori e gli editori di opere musicali. A tale titolo, essa ha, in particolare, il compito di autorizzare l'utilizzo delle loro opere protette da parte di terzi.16 La N. gestisce una piattaforma di rete sociale in linea sulla quale ogni iscritto riceve uno spazio personale, denominato «profilo», che l'utente stesso può riempire e che è accessibile a livello mondiale.17 La funzione principale di tale piattaforma, quotidianamente utilizzata da decine di milioni di persone, è quella di creare comunità virtuali che consentono a dette persone di comunicare tra loro e, in tal modo, di stringere amicizie. Sul proprio profilo gli utenti possono, in particolare, tenere un diario, indicare i propri passatempi e preferenze, mostrare i propri amici, visualizzare foto personali o pubblicare estratti di video.18 La SA. ha tuttavia ritenuto che la rete sociale della N. permetta altresì a tutti gli utenti di utilizzare, tramite il loro profilo, opere musicali ed audiovisive del repertorio della SA., mettendo dette opere a disposizione del pubblico in maniera tale che altri utenti della suddetta rete possano avervi accesso, e questo senza l'autorizzazione della SA. e senza che la N. versi un compenso a tale titolo.19 Nel corso del mese di febbraio 2009, la SA. si è rivolta alla N. al fine di stipulare una convenzione relativa al versamento, da parte di quest'ultima, di un compenso per l'utilizzo del repertorio della SA..20 Con lettera del 2 giugno 2009, la SA. ha intimato alla N. di impegnarsi a cessare immediatamente e per il futuro la messa a disposizione del pubblico non autorizzata di opere musicali e audiovisive del suo repertorio.21 Il 23 giugno 2009 la SA. ha fatto notificare alla N. un atto di citazione dinanzi al presidente del rechtbank van eerste aanleg te Brussel, nell'ambito di un'azione inibitoria ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, della legge del 30 giugno 1994, sul diritto d'autore e sui diritti connessi, chiedendo, in particolare, che venga ordinato alla N. di cessare immediatamente qualsiasi messa a disposizione illecita delle opere musicali o audiovisive del repertorio della SA., sotto pena del pagamento di una sanzione pecuniaria di 1 000 euro per ogni giorno di ritardo.22 A tale riguardo, la N. ha sostenuto che l'accoglimento dell'azione della SA. equivarrebbe ad imporre alla N. un obbligo generale di sorveglianza, vietato dall'articolo 21, paragrafo 1, della legge dell'11 marzo 2003, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, che recepisce nel diritto nazionale l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31.23 Inoltre, la N. ha affermato, senza essere contraddetta dalla SA., che l'accoglimento di un'azione siffatta potrebbe avere l'effetto di costringerla a predisporre, nei confronti della sua intera clientela, in abstracto e a titolo preventivo, a sue spese e senza limiti nel tempo, un sistema di filtraggio della maggior parte delle informazioni memorizzate sui suoi server, al fine di individuare file elettronici contenenti opere musicali, cinematografiche o audiovisive sulle quali la SA. affermi di vantare diritti e, successivamente, di bloccarne lo scambio.24 Orbene, la predisposizione di un simile sistema di filtraggio farebbe, probabilmente, sorgere l'obbligo di sottoporre i dati personali ad un trattamento che deve essere conforme alle disposizioni del diritto dell'Unione sulla protezione dei dati personali e sul segreto delle comunicazioni.25 Per questi motivi, il presidente del rechtbank van eerste aanleg te Brussel ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:«Se le direttive 2001/29 e 2004/48, lette in combinato disposto con le direttive 95/46, 2000/31 e 2002/58, interpretate, in particolare, alla luce degli articoli 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, [firmata a Roma il 4 novembre 1950,] consentano agli Stati membri di autorizzare un giudice nazionale, adito nell'ambito di un procedimento nel merito e in base alla sola disposizione di legge che prevede che “[I giudici nazionali possono] altresì emettere un'ingiunzione recante un provvedimento inibitorio nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da un terzo per violare il diritto d'autore o un diritto connesso”, ad ordinare ad un fornitore di servizi di hosting di predisporre, nei confronti della sua intera clientela, in abstracto e a titolo preventivo, esclusivamente a sue spese e senza limitazioni nel tempo, un sistema di filtraggio della maggior parte delle informazioni che vengono memorizzate sui suoi server, al fine di individuare file elettronici contenenti opere musicali, cinematografiche o audiovisive sulle quali la SA. affermi di vantare diritti e, successivamente, di bloccare lo scambio di questi file».Sulla questione pregiudiziale26 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le direttive 2000/31, 2001/29, 2004/48, 95/46 e 2002/58, lette nel loro combinato disposto ed interpretate alla luce delle condizioni che la tutela dei diritti fondamentali applicabili implica, debbano essere interpretate nel senso che ostano all'ingiunzione, rivolta da un giudice nazionale ad un prestatore di servizi di hosting, di predisporre un sistema di filtraggio:- delle informazioni memorizzate sui server di detto prestatore dagli utenti dei suoi servizi;- che si applichi indistintamente nei confronti di tutti questi utenti;- a titolo preventivo;- a spese esclusive del prestatore, e- senza limiti nel tempo,idoneo ad identificare i file elettronici contenenti opere musicali, cinematografiche o audiovisive rispetto alle quali il richiedente il provvedimento di ingiunzione affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare la messa a disposizione del pubblico di dette opere, lesiva del diritto d'autore (in prosieguo: il «sistema di filtraggio controverso»).27 A tale proposito, è anzitutto pacifico che il gestore di una piattaforma di rete sociale in linea, quale la N., memorizza sui propri server informazioni fornite dagli utenti di tale piattaforma e relative al loro profilo e che, pertanto, questi è un prestatore di servizi di hosting ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2000/31.28 Occorre altresì rammentare che, secondo gli articoli 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 e 11, terza frase, della direttiva 2004/48, i titolari di diritti di proprietà intellettuale possono chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti dei gestori di piattaforme di reti sociali in linea, come la N., che agiscono in qualità di intermediari ai sensi delle suddette disposizioni, dato che i loro servizi possono essere utilizzati dagli utenti di simili piattaforme per violare i diritti di proprietà intellettuale.29 Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte emerge che la competenza attribuita, a norma di tali disposizioni, ai giudici nazionali deve consentire a questi ultimi di ingiungere a detti intermediari di adottare provvedimenti diretti non solo a porre fine alle violazioni già inferte ai diritti di proprietà intellettuale mediante i loro servizi della società dell'informazione, ma anche a prevenire nuove violazioni (v. sentenza del 24 novembre 2011, Scarlet Extended, C-70/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 31).30 Infine, dalla medesima giurisprudenza si evince che le modalità delle ingiunzioni che gli Stati membri devono prevedere ai sensi di detti articoli 8, paragrafo 3, e 11, terza frase, quali quelle relative alle condizioni che devono essere soddisfatte e alla procedura da seguire, devono essere stabilite dal diritto nazionale (v. sentenza Scarlet Extended, cit., punto 32).31 Ciò premesso, le norme nazionali istituite dagli Stati membri, al pari della loro applicazione da parte dei giudici nazionali, devono rispettare i limiti derivanti dalle direttive 2001/29 e 2004/48, nonché dalle fonti del diritto alle quali tali direttive fanno riferimento (v. sentenza Scarlet Extended, cit., punto 33).32 Così, conformemente al sedicesimo considerando della direttiva 2001/29 ed all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/48, le suddette norme non possono pregiudicare le disposizioni della direttiva 2000/31 e, più precisamente, i suoi articoli 12-15 (v. sentenza Scarlet Extended, cit., punto 34).33 Di conseguenza, le medesime norme devono rispettare, segnatamente, l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, che vieta alle autorità nazionali di adottare misure che impongano ad un prestatore di servizi di hosting di procedere ad una sorveglianza generalizzata sulle informazioni che esso memorizza (v., per analogia, sentenza Scarlet Extended, cit., punto 35).34 A questo riguardo, la Corte ha già dichiarato che siffatto divieto abbraccia, in particolare, le misure nazionali che obblighino un prestatore intermedio, come un prestatore di servizi di hosting, a realizzare una sorveglianza attiva su tutti i dati di ciascuno dei suoi clienti per prevenire qualsiasi futura violazione di diritti di proprietà intellettuale. Peraltro, un siffatto obbligo di sorveglianza generale sarebbe incompatibile con l'articolo 3 della direttiva 2004/48, il quale enuncia che le misure contemplate da detta direttiva devono essere eque, proporzionate e non eccessivamente costose (v. sentenza Scarlet Extended, cit., punto 36).35 Alla luce di tali premesse, occorre esaminare se l'ingiunzione di cui al procedimento principale, che imporrebbe al prestatore di servizi di hosting di predisporre il sistema di filtraggio controverso, lo obblighi a realizzare, in tale occasione, una sorveglianza attiva su tutti i dati di ciascuno degli utenti dei suoi servizi per prevenire qualsiasi futura violazione di diritti di proprietà intellettuale.36 A tale riguardo, è pacifico che la predisposizione di tale sistema di filtraggio presupporrebbe che il prestatore di servizi di hosting:- identifichi, anzitutto, all'interno dell'insieme dei file memorizzati sui suoi server da tutti gli utenti dei suoi servizi, quelli che possono contenere opere su cui i titolari di diritti di proprietà intellettuale affermano di vantare diritti;- determini, successivamente, quali dei suddetti file siano memorizzati e messi a disposizione del pubblico in maniera illecita, e- proceda, infine, al blocco della messa a disposizione dei file che ha considerato illeciti.37 Pertanto, una siffatta sorveglianza preventiva richiederebbe un'osservazione attiva dei file memorizzati dagli utenti presso il prestatore di servizi di hosting e riguarderebbe sia la quasi totalità delle informazioni così memorizzate sia ciascuno degli utenti dei servizi di tale prestatore (v., per analogia, sentenza Scarlet Extended, cit., punto 39).38 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre dichiarare che l'ingiunzione rivolta al prestatore di servizi di hosting di predisporre il sistema di filtraggio controverso lo obbligherebbe a procedere ad una sorveglianza attiva della quasi totalità dei dati relativi a ciascuno degli utenti dei suoi servizi, onde prevenire qualsiasi futura violazione di diritti di proprietà intellettuale. Ne consegue che la suddetta ingiunzione imporrebbe al prestatore di servizi di hosting una sorveglianza generalizzata, vietata dall'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 (v., per analogia, sentenza Scarlet Extended, cit., punto 40).39 Per vagliare la conformità di tale ingiunzione al diritto dell'Unione, occorre inoltre tenere conto delle condizioni che discendono dalla tutela dei diritti fondamentali applicabili, come quelli menzionati dal giudice del rinvio.40 In proposito va ricordato che l'ingiunzione oggetto del procedimento principale è volta a garantire la tutela dei diritti d'autore, che appartengono alla sfera del diritto di proprietà intellettuale e che possono essere lesi dalla natura e dal contenuto di talune informazioni memorizzate e messe a disposizione del pubblico attraverso il servizio fornito dal prestatore di servizi di hosting.41 Sebbene la tutela del diritto di proprietà intellettuale sia sancita dall'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), non può desumersi né da tale disposizione né dalla giurisprudenza della Corte che tale diritto sia intangibile e che la sua tutela debba essere garantita in modo assoluto (sentenza Scarlet Extended, cit., punto 43).42 Come emerge, infatti, dai punti 62-68 della sentenza del 29 gennaio 2008, Promusicae (C-275/06, Racc. pag. I-271), la tutela del diritto fondamentale di proprietà, di cui fanno parte i diritti di proprietà intellettuale, deve essere bilanciata con quella di altri diritti fondamentali.43 Più precisamente, dal punto 68 di tale sentenza emerge che è compito delle autorità e dei giudici nazionali, nel contesto delle misure adottate per proteggere i titolari di diritti d'autore, garantire un giusto equilibrio tra la tutela di tali diritti e quella dei diritti fondamentali delle persone su cui incidono dette misure.44 Pertanto, in circostanze come quelle del procedimento principale, le autorità ed i giudici nazionali devono, in particolare, garantire un giusto equilibrio tra la tutela del diritto di proprietà intellettuale, di cui godono i titolari di diritti d'autore, e quella della libertà d'impresa, di cui beneficiano operatori quali i prestatori di servizi di hosting in forza dell'articolo 16 della Carta (v. sentenza Scarlet Extended, cit., punto 46).45 Orbene, nel procedimento principale, l'ingiunzione di predisporre il sistema di filtraggio controverso implica una sorveglianza, nell'interesse di tali titolari, sulla totalità o sulla maggior parte delle informazioni memorizzate presso il prestatore di servizi di hosting coinvolto. Tale sorveglianza è inoltre illimitata nel tempo, riguarda qualsiasi futura violazione e postula che si debbano tutelare non solo opere esistenti, bensì anche opere che non sono state ancora create nel momento in cui viene predisposto detto sistema.46 Un'ingiunzione di questo genere causerebbe, quindi, una grave violazione della libertà di impresa del prestatore di servizi di hosting, poiché l'obbligherebbe a predisporre un sistema informatico complesso, costoso, permanente e unicamente a sue spese, il che risulterebbe peraltro contrario alle condizioni stabilite dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, il quale richiede che le misure adottate per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale non siano inutilmente complesse o costose (v., per analogia, sentenza Scarlet Extended, cit., punto 48).47 Occorre pertanto dichiarare che l'ingiunzione di predisporre il sistema di filtraggio controverso non può considerarsi conforme all'esigenza di garantire un giusto equilibrio tra, da un lato, la tutela del diritto di proprietà intellettuale, di cui godono i titolari dei diritti d'autore, e, dall'altro, quella della libertà d'impresa, di cui beneficiano operatori come i prestatori di servizi di hosting (v., per analogia, sentenza Scarlet Extended, cit., punto 49).48 Per di più, gli effetti di detta ingiunzione non si limiterebbero al prestatore di servizi di hosting, poiché il sistema di filtraggio controverso è idoneo a ledere anche i diritti fondamentali degli utenti dei servizi di tale prestatore, ossia il loro diritto alla tutela dei dati personali e la loro libertà di ricevere o di comunicare informazioni, diritti, questi ultimi, tutelati dagli articoli 8 e 11 della Carta.49 Infatti, l'ingiunzione di predisporre il sistema di filtraggio controverso implicherebbe, da un lato, l'identificazione, l'analisi sistematica e l'elaborazione delle informazioni relative ai profili creati sulla rete sociale dagli utenti della medesima, informazioni, queste, che costituiscono dati personali protetti, in quanto consentono, in linea di principio, di identificare i suddetti utenti (v., per analogia, sentenza Scarlet Extended, cit., punto 51).50 Dall'altro, detta ingiunzione rischierebbe di ledere la libertà di informazione, poiché tale sistema potrebbe non essere in grado di distinguere adeguatamente tra un contenuto illecito ed un contenuto lecito, sicché il suo impiego potrebbe produrre il risultato di bloccare comunicazioni aventi un contenuto lecito. Infatti, è indiscusso che la questione della liceità di una trasmissione dipende anche dall'applicazione di eccezioni di legge al diritto d'autore che variano da uno Stato membro all'altro. Inoltre, in determinati Stati membri talune opere possono rientrare nel pubblico dominio o possono essere state messe in linea a titolo gratuito da parte dei relativi autori (v., per analogia, sentenza Scarlet Extended, cit., punto 52).51 Pertanto, occorre dichiarare che, adottando un'ingiunzione che costringa il prestatore di servizi di hosting a predisporre il sistema di filtraggio controverso, il giudice nazionale in questione non rispetterebbe l'obbligo di garantire un giusto equilibrio tra il diritto di proprietà intellettuale, da un lato, e la libertà di impresa, il diritto alla tutela dei dati personali e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni, dall'altro (v., per analogia, sentenza Scarlet Extended, cit., punto 53).52 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla questione sottoposta dichiarando che le direttive 2000/31, 2001/29 e 2004/48 lette in combinato disposto e interpretate alla luce delle esigenze di tutela dei diritti fondamentali applicabili, devono essere interpretate nel senso che ostano all'ingiunzione, rivolta ad un prestatore di servizi di hosting, di predisporre il sistema di filtraggio controverso.Sulle spese53 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:Le direttive:- 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»);- 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, e- 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale,lette in combinato disposto e interpretate alla luce delle esigenze di tutela dei diritti fondamentali applicabili, devono essere interpretate nel senso che ostano all'ingiunzione, rivolta da un giudice nazionale ad un prestatore di servizi di hosting, di predisporre un sistema di filtraggio:- delle informazioni memorizzate sui server di detto prestatore dagli utenti dei suoi servizi;- che si applichi indistintamente nei confronti di tutti questi utenti;- a titolo preventivo;- a spese esclusive del prestatore, e- senza limiti nel tempo,idoneo ad identificare i file elettronici contenenti opere musicali, cinematografiche o audiovisive rispetto alle quali il richiedente il provvedimento di ingiunzione affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare la messa a disposizione del pubblico di dette opere, lesiva del diritto d'autore.Altri articoli...
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