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Mercoledì 25 Gennaio 2012 15:06
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Ambiente e Territorio /Normativa
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Stop al recupero rifiuti senza titolo edilizio!
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Sentenza T.A.R. Emilia Romagna - Parma n. 6 del 10/01/2012
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E' legittimo interrompere l'attività di recupero rifiuti speciali se la ditta affidataria opera in un insediamento privo dei necessari titoli edilizi e della necessaria conformità urbanistica?
1.- Ambiente - Rifiuti - Speciali - Recupero - Inibitoria ai sensi dell'art. 216 co. 4, D.Lgs. n. 152/2006 - Compatibilità urbanistica dell'impianto - Necessità - Sussiste - Ragioni - Attività assentita nel passato - Irrilevanza
1.- L'inibitoria della prosecuzione dell'attività di "recupero rifiuti", ai sensi dell'art. 216 co. 4, D.Lgs. n. 152/2006, può intervenire non solo nel caso di inosservanza delle norme tecniche sulle quantità e i tipi di rifiuti trattati, ma anche nell'ipotesi di contrasto di detta attività con le norme in materia di tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo, onde la compatibilità urbanistica dell'impianto non può non costituire presupposto per il legittimo esercizio della corrispondente attività (1). Un provvedimento recante il divieto di prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti speciali per la carenza dei necessari titoli edilizi e carente della conformità urbanistica dell'impianto non è contrario all'interesse pubblico anche se l'attività in passato è stata più volte assentita. Infatti la misura censurata in tali casi costituisce in realtà un atto dovuto, che si impone alla competente Autorità amministrativa per il solo fatto dell'inosservanza delle regole di settore. E' legittimo ritenere che nella materia l'interesse pubblico sia consacrato nella norma attributiva del potere, e quindi sottratto ad un apprezzamento da effettuare di volta in volta, a fronte delle prevalenti esigenze di tutela dei valori, anche ambientali, che vengono in rilievo in tale ambito di esercizio delle attività umane.
(1) T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 3-7-2009 n. 3709.
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N. 6/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 292 Reg. Ric.
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 292 del 2007 proposto da C. A. e C. P., in proprio e quali legali rappresentanti p.t. de L. S.n.c., difesi e rappresentati dall'avv. Daniele Turco e dall'avv. Stefano Vaccari, ed elettivamente domiciliati in Parma, via G. Cantelli n. 9, presso lo studio dell'avv. Paola Da Vico;
contro
la Provincia di Reggio Emilia, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Coli ed elettivamente domiciliata in Parma, b.go G. Tommasini n. 20, presso lo studio dell'avv. Mario Ramis;
il Comune di Reggio Emilia, in persona Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Ghirri ed elettivamente domiciliato in Parma, borgo Antini n. 3, presso lo studio dell'avv. Giorgio Pagliari;
per l'annullamento
- quanto all'atto introduttivo della lite - del provvedimento del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Reggio Emilia prot. n. 85627.06 del 21 novembre 2006 (recante il divieto di prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti speciali svolta dalla ditta L. S.n.c.), nonché della nota del Dirigente Area Servizi alla città del Comune di Reggio Emilia prot. n. 6440 dell'11 luglio 2006 (avente ad oggetto "comunicazioni in merito ad attività di gestione rifiuti in via ...omissis...");
- quanto all'atto di "motivi aggiunti" depositato il 18 marzo 2011 - della comunicazione di avvio del procedimento del Comune di Reggio Emilia in data 14 agosto 2006, della comunicazione del Comune di Reggio Emilia in data 11 luglio 2006 e della ingiunzione della Provincia di Reggio Emilia in data 7 aprile 2006.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di "motivi aggiunti" depositato il 18 marzo 2011;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Reggio Emilia e del Comune di Reggio Emilia;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 23 novembre 2011 i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Richiamati gli atti con cui l'ARPA aveva accertato che la ditta L. S.n.c. svolgeva in modo irregolare l'attività di "recupero rifiuti" in precedenza assentita e la Provincia di Reggio Emilia aveva ingiunto alla stessa ditta di conformarsi alle comunicazioni originariamente fatte, e richiamata la nota prot. n. 6440 dell'11 luglio 2006 con cui il Dirigente Area Servizi alla città del Comune di Reggio Emilia aveva attestato che l'insediamento della suddetta ditta risultava priva dei necessari titoli edilizi e carente della conformità urbanistica, il Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Reggio Emilia disponeva il divieto di prosecuzione dell'attività di "recupero rifiuti" per la quale la ditta L. S.n.c. risultava iscritta al registro dei recuperatori di cui all'art. 216 del d.lgs. n. 152 del 2006 (v. provvedimento prot. n. 85627.06 del 21 novembre 2006).
Avverso i suindicati atti gli interessati hanno proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, lamentando che l'Amministrazione provinciale non aveva tenuto conto della pregressa richiesta di stipulazione di convenzione urbanistica con il Comune di Reggio Emilia e quindi della necessità di adottare il provvedimento impugnato solo dopo l'eventuale esito negativo di quell'istanza; assumendo l'insussistenza di irregolarità edilizie, per riguardare la parte di fabbricato in questione un'abitazione estranea all'impianto; deducendo la carenza dell'interesse pubblico alla misura, per trattarsi di attività più volte assentita. Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati.
Chiesta, poi, dall'Amministrazione comunale la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971, i ricorrenti vi provvedevano con deposito dei relativi atti presso questa Sezione in data 7 settembre 2007.
Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Reggio Emilia, resistendo al gravame.
Con atto di "motivi aggiunti" depositato il 18 marzo 2011 i ricorrenti hanno successivamente impugnato la comunicazione di avvio del procedimento del Comune di Reggio Emilia in data 14 agosto 2006, la comunicazione del Comune di Reggio Emilia in data 11 luglio 2006 e l'ingiunzione della Provincia di Reggio Emilia in data 7 aprile 2006. Lamentano ancora che si sia vietata la prosecuzione dell'attività , nonostante la pendenza della richiesta di regolarizzazione edilizio/urbanistica da loro presentata; denunciano la contraddittorietà con le determinazioni favorevoli degli anni precedenti; censurano l'indebita sostituzione della Provincia nell'esercizio di una competenza che, per riguardare semmai l'Amministrazione comunale per gli aspetti relativi alle irregolarità edilizie, non avrebbe potuto comunque comportare la preclusione all'ulteriore svolgimento dell'attività industriale.
All'udienza del 23 novembre 2011, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.
Osserva il Collegio che una prima questione è legata alla circostanza che, al momento dell'adozione del provvedimento con cui è stato ingiunto il divieto di prosecuzione dell'attività di "recupero rifiuti", fosse ancora pendente l'esame della richiesta di convenzione urbanistica presentata al Comune di Reggio Emilia per la regolarizzazione urbanistico-edilizia dell'impianto. Si lamenta pertanto il prematuro intervento dell'Amministrazione provinciale.
La censura è infondata.
Va premesso che, come la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare (v. TAR Campania, Napoli, Sez. I, 3 luglio 2009 n. 3709), l'inibitoria della prosecuzione dell'attività di "recupero rifiuti", ai sensi dell'art. 216, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, può intervenire non solo nel caso di inosservanza delle norme tecniche sulle quantità e i tipi di rifiuti trattati, ma anche nell'ipotesi di contrasto di detta attività con le norme in materia di tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo, onde la compatibilità urbanistica dell'impianto non può non costituire presupposto per il legittimo esercizio della corrispondente attività . Nella circostanza, in particolare, l'impianto risultava ubicato in area agricola e l'Amministrazione comunale aveva per questo contestato l'irregolarità dell'insediamento, pur evidenziando la possibilità di rilascio, a titolo precario, di un'autorizzazione convenzionata allo svolgimento dell'attività , nel rispetto di date condizioni e cautele, da salvaguardare attraverso la presentazione di un apposito progetto e l'assunzione di puntuali impegni, ai sensi dell'art. 87 delle n.t.a. del piano regolatore comunale. Proprio però la circostanza che l'acquisizione della conformità urbanistica richiedesse la concessione di un titolo abilitativo in deroga e la verifica di delicati profili di rilievo ambientale imponeva all'Amministrazione provinciale di prendere atto della risalente situazione di illegalità dell'impianto e di vietare quindi l'ulteriore esercizio di un'attività che sarebbe potuta comunque riprendere dopo l'eventuale esito positivo delle valutazioni di competenza dell'Amministrazione comunale; è evidente, infatti, che la facoltà di adeguare l'attività alla normativa di settore, consentita al privato prima dell'inibitoria (v. art. 216, comma 4, d.lgs. n. 152/2006), implica che si tratti di irregolarità sanabili con il solo intervento dell'interessato o quanto meno con l'adozione di atti amministrativi vincolati, mentre ne restano esclusi i casi legati ad accertamenti discrezionali (di altre Amministrazioni) nell'an e nel quid, per i quali l'Amministrazione provinciale risulta impossibilitata a fissare termini e prescrizioni puntuali.
Quanto, poi, alla censurata inclusione, nella portata inibitoria degli atti impugnati, di un alloggio del tutto estraneo all'impianto, e quindi all'indebito rilievo assegnato a profili di carattere edilizio in realtà ininfluenti sull'attività di "recupero rifiuti", osserva il Collegio che le determinazioni censurate assumono esclusivamente a riferimento l'attività industriale e di questa sola ingiungono la cessazione. Il che trova conferma nella circostanza che l'intervento relativo alla trasformazione in abitazione della parte ex agricola dell'edificio di via ...omissis... risulta interessato da un'autonoma procedura di sanatoria, come si rileva dalla sopraggiunta nota comunale del 27 gennaio 2007, esibita dagli stessi ricorrenti.
Quanto, ancora, alla denunciata carenza dell'interesse pubblico all'inibitoria di un'attività in passato più volte assentita, è sufficiente evidenziare come la misura censurata costituisca in realtà un atto dovuto, che si impone alla competente Autorità amministrativa per il solo fatto dell'inosservanza delle regole di settore. E' legittimo ritenere che nella materia l'interesse pubblico sia consacrato nella norma attributiva del potere, e quindi sottratto ad un apprezzamento da effettuare di volta in volta, a fronte delle prevalenti esigenze di tutela dei valori, anche ambientali, che vengono in rilievo in tale ambito di esercizio delle attività umane.
Le restanti censure investono atti già impugnati con il ricorso introduttivo della lite (nota del Comune di Reggio Emilia in data 11 luglio 2006) o già conosciuti dai ricorrenti al momento della instaurazione della controversia (nota della Provincia di Reggio Emilia in data 7 aprile 2006, depositata dagli stessi ricorrenti il 7 settembre 2007 al doc. n. 7) o insuscettibili di impugnativa perché privi di diretta lesività (atto di comunicazione di avvio del procedimento di repressione di abuso edilizio, emanato in data 14 agosto 2006 dal Comune di Reggio Emilia); inoltre, le nuove censure formulate (divieto della prosecuzione dell'attività nonostante la pendenza della richiesta di regolarizzazione edilizio/urbanistica, contraddittorietà con le determinazioni favorevoli degli anni precedenti, indebito esercizio da parte della Provincia della competenza comunale in tema di abusi edilizi) non evidenziano la sussistenza della condizione necessaria per la proposizione di "motivi aggiunti" ai fini della deduzione di ulteriori vizi di legittimità degli atti già impugnati, condizione da identificare nell'ignoranza dei vizi stessi al momento della proposizione del ricorso introduttivo, non imputabile al deducente e riconducibile a comportamenti delle controparti, come il deposito di nuovi atti in corso di causa oppure l'emersione aliunde di fatti o di circostanze nuove e significative, in precedenza non conosciuti. Di qui l'inammissibilità delle relative doglianze.
In conclusione, il ricorso va in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- lo respinge, relativamente alle censure formulate con l'atto introduttivo della lite;
- lo dichiara inammissibile, relativamente alle censure formulate con l'atto di "motivi aggiunti".
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di euro 2.000,00 (duemila/00) - oltre agli accessori di legge -, in favore della Provincia di Reggio Emilia, e nella misura complessiva di euro 2.000,00 (duemila/00) - oltre agli accessori di legge -, in favore del Comune di Reggio Emilia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 23 novembre 2011, con l'intervento dei magistrati:
Â
IL PRESIDENTE
Mario Arosio
L'ESTENSORE
Italo Caso
IL PRIMO REFERENDARIO
Emanuela Loria
Â
Depositata in Segreteria il 10 gennaio 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)