Legge di conversione relativa alle disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile
Martedì 21 Febbraio 2012 19:15
Liliana D'amico
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011 , n. 212
Testo del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011),
coordinato con la legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10 (in G.U.R.I. del 20 febbraio 2012, n. 42 - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile.»
(12A01919)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Finalita' e definizioni
(Soppresso).
Art. 2
Presupposti di ammissibilita'
(Soppresso).
Art. 3
Contenuto dell'accordo
(Soppresso).
Art. 4
Deposito della proposta di accordo
(Soppresso).
Art. 5
Procedimento
(Soppresso).
Art. 6
Raggiungimento dell'accordo
(Soppresso).
Art. 7
Omologazione dell'accordo
(Soppresso).
Art. 8
Esecuzione dell'accordo
(Soppresso).
Art. 9
Impugnazione e risoluzione dell'accordo
(Soppresso).
Art. 10
Organismi di composizione della crisi
(Soppresso).
Art. 11
Disposizioni transitorie
(Soppresso).
Art. 12
Modifiche alla disciplina della mediazione
(Soppresso).
Art. 13
Modifiche al codice di procedura civile
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 82, primo comma, le parole: «euro 516,46» sono
sostituite dalle seguenti: « (( euro 1.100 )) »;
b) all'articolo 91, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese,
competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il
valore della domanda.»;
(( b-bis) all'articolo 769, dopo il terzo comma, e' aggiunto il
seguente:
«Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario puo' essere
chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio
designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di
designazione, al notaio scelto dalla stessa parte.». ))
(( Art. 14
Modifica alla legge 12 novembre 2011, n. 183
1. L'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' abrogato.
))
Art. 15
Proroga dei magistrati onorari
1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2012».
2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato
scade il 31 dicembre 2011 e per i quali non e' consentita
un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo
42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici di pace il
cui mandato scade entro il 31 dicembre 2012 e per i quali non e'
consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto
dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e
successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio
delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2012, fino alla
riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre
il 31 dicembre 2012.
Art. 16
Modifiche alla disciplina delle societa' di capitali
1. All'articolo 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) (soppressa)
b) dopo il comma 13, e' inserito il seguente: «13-bis. Nelle
societa' a responsabilita' limitata, i collegi sindacali nominati
entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza
naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati.».
2. (soppresso).
Art. 17
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Ultimo aggiornamento Martedì 21 Febbraio 2012 19:23
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo
Venerdì 10 Febbraio 2012 10:35
Liliana D'amico
DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5
Titolo I Disposizioni in materia di semplificazioni
Capo I Disposizioni generali in materia di semplificazioni
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo, al fine di
assicurare, nell'attuale eccezionale situazione di crisi
internazionale e nel rispetto del principio di equita', una riduzione
degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese e la
crescita, dando sostegno e impulso al sistema produttivo del Paese;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 gennaio e del 3 febbraio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del
Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e il Ministro per i beni e le attivita' culturali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione
del procedimento e poteri sostitutivi
1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9
sono sostituiti dai seguenti:
"8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze
passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il
silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via
telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della performance individuale,
nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile
del dirigente e del funzionario inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure
apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere
sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione
il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale
o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al
funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del
procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puo'
rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche', entro un
termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, concluda
il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di
un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis,
entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i
procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative
competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di
conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di
parte e' espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai
regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente
impiegato.".
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei
procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali
restano ferme le particolari norme che li disciplinano.
Titolo I Disposizioni in materia di semplificazioni
Capo I Disposizioni generali in materia di semplificazioni
Art. 2
Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA
1. All'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1,
dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, nonche'" sono inserite le seguenti: ", ove
espressamente previsto dalla normativa vigente,".
Titolo I Disposizioni in materia di semplificazioni
Capo I Disposizioni generali in materia di semplificazioni
Art. 3
Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di
verifica dell'impatto della regolamentazione - VIR
1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il comma 2
e' sostituito dai seguenti:
"2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione
sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di
cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi
approvati nel corso dell'anno precedente, come valutati nelle
relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in
conformita' ai criteri di cui all'articolo 6, comma 3. Per gli atti
normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i
medesimi criteri per la stima e la quantificazione degli oneri
amministrativi introdotti o eliminati. Per oneri amministrativi si
intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono
tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del
procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento
comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e
produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per
quanto di competenza, dal Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le
associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori
rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una relazione
complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri
amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con
riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione e' comunicata al
DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31
marzo di ciascun anno.
2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti
sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo
pareggio, adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di
cui al comma 2-bis, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di
oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi. I
regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui
al comma 2-bis, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) proporzionalita' degli adempimenti amministrativi alle
esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai
diversi soggetti destinatari, nonche' alla dimensione dell'impresa e
al settore di attivita';
b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni,
comunque denominati, nonche' degli adempimenti amministrativi e delle
procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici
in relazione ai soggetti destinatari e alle attivita' esercitate;
c) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle
attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonche'
delle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle
imprese;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure
amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82;
e) coordinamento delle attivita' di controllo al fine di evitare
duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalita' degli
stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.
2-quater. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da
regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter,
con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri competenti e sentite le
associazioni di cui al comma 2-bis.
2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da
regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui
comma 2-ter, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sulla proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo
economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le
associazioni di cui al comma 2-bis.
2-sexies. Alle attivita' di cui al presente articolo, le
amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia
e di giochi pubblici.".
2. All'articolo 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246,
il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.
3. All'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 12 novembre
2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "dopo il comma 5" sono sostituite dalle seguenti:
"dopo il comma 5- bis";
b) le parole "5- bis." sono sostituite dalle seguenti: "5-ter.
"."
Capo II Semplificazioni per i cittadini
Art. 4
Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con
disabilita' e partecipazione ai giochi paralimpici
1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui
all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche
l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di
rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo
381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, e successive modificazioni, nonche' per le agevolazioni fiscali
relative ai veicoli previsti per le persone con disabilita'.
2. Le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai
benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale
della commissione medica integrata. Il verbale e' presentato in copia
con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' sulla
conformita' all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo
19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovra'
altresi' dichiarare che quanto ivi attestato non e' stato revocato,
sospeso o modificato.
3. Il Governo e' autorizzato ad emanare uno o piu' regolamenti ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
volti ad individuare gli ulteriori benefici per l'accesso ai quali i
verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20
del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 attestano l'esistenza
dei requisiti sanitari, nonche' le modalita' per l'aggiornamento
delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via
telematica.
4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri
interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro della salute, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita', di cui alla legge 3 marzo
2009, n. 18.
5. Al fine di dare continuita' all'attivita' di preparazione in
vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012, e'
autorizzata in favore del Comitato italiano paralimpico la spesa di 6
milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui
all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili,
come rifinanziata dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre
2011, n. 183.
Capo II Semplificazioni per i cittadini
Art. 5
Cambio di residenza in tempo reale
1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13, comma 1,
lettere a), b) e c), del decreto del Presidente del Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data
in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica
conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero
dell'interno. Nella modulistica e' inserito il richiamo alle sanzioni
previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e sottoscritte di
fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le modalita' di
cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe, nei due
giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni
di cui al comma 1, effettua, previa comunicazione al comune di
provenienza, le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle
iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione.
4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano
le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso
degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano
discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe
segnala quanto e' emerso alla competente autorita' di pubblica
sicurezza.
5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina
e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo,
anche con riferimento al ripristino della posizione anagrafica
precedente in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza
dei requisiti, prevedendo altresi' che, se nel termine di
quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del
comma 2 non e' stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'indicazione degli
eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito
negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di
fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'articolo
20 della stessa legge n. 241 del 1990.
6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia
decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale del presente decreto.
Capo II Semplificazioni per i cittadini
Art. 6
Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni
1. Sono effettuate esclusivamente in modalita' telematica in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni:
a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di
documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonche' dal testo unico
delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta
e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai
regolamenti di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
c) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle
annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di
matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice civile;
d) le trasmissioni e l'accesso alle liste di cui all'articolo
1937 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono disciplinati le modalita' e i termini per l'attuazione
del comma 1, lettere a), b) e c).
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della difesa, da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
disciplinati le modalita' e i termini per l'attuazione del comma 1,
lettera d).
Capo II Semplificazioni per i cittadini
Art. 7
Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identita' e di
riconoscimento
1. I documenti di identita' e di riconoscimento di cui all'articolo
1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con
validita' fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita
del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe
altrimenti prevista per il documento medesimo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai documenti
rilasciati o rinnovati dopo l' entrata in vigore del presente
decreto.
3. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni
dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale.
Capo II Semplificazioni per i cittadini
Art. 8
Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive,
nonche' norme sulla composizione della Commissione per l' esame di
avvocato
1. Le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per
l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a
decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate esclusivamente per via
telematica secondo le modalita' di cui all'articolo 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sono nulle le clausole dei bandi in
contrasto con la presente disposizione. Le amministrazioni provvedono
a quanto previsto dal presente comma con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel
comma 1.
3. L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello
comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali
provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Con eguale procedura si stabilisce
l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini
dell'ammissione al concorso e della nomina.".
4. All'articolo 22, comma 3, del regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36, le parole: "un titolare ed un supplente sono professori
ordinari o associati di materie giuridiche presso un'universita'
della Repubblica ovvero presso un istituto superiore" sono sostituite
dalle seguenti: "un titolare ed un supplente sono professori
ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche
presso un'universita' della Repubblica ovvero presso un istituto
superiore.".
Capo II Semplificazioni per i cittadini
Art. 9
Dichiarazione unica di conformita' degli impianti termici
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' approvato il modello
di dichiarazione unica di conformita' che sostituisce i modelli di
cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37, e la dichiarazione di cui
all'articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. La dichiarazione unica di conformita' e la documentazione
allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed esibite,
a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta
fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato
di agibilita' da parte del comune o in caso di allacciamento di una
nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.
Capo II Semplificazioni per i cittadini
Art. 10
Parcheggi pertinenziali
1. L'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, e'
sostituito dal seguente:
"5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-sexies, della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e
l'immodificabilita' dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la
proprieta' dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 puo' essere
trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che
ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali,
solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a
pertinenza di altra unita' immobiliare sita nello stesso comune. I
parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti
separatamente dall'unita' immobiliare alla quale sono legati da
vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli.".
Capo II Semplificazioni per i cittadini
Art. 11
Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni
alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico,
"bollino blu" e apparecchi di controllo della velocita'
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, recante "Nuovo Codice della strada", e di seguito
denominato "Codice della strada", sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 115, l'abrogazione del comma 2-bis, disposta
dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e'
anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) all'articolo 119, comma 4, l'alinea e' sostituito dal
seguente: "4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici e'
effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti
organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di
Bolzano che provvedono altresi' alla nomina dei rispettivi
presidenti, nei riguardi:";
c) all'articolo 119, comma 4, la lettera b-bis), inserita
dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e'
soppressa;
d) all'articolo 122, comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso;
e) all'articolo 126, comma 6, come modificato dal decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: ", previa verifica
della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una
commissione medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4,
lettera b-bis " sono soppresse.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 del decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59, la disposizione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto legislativo
entra in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto.
3. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 115, comma 2, del Codice della strada, i
titolari di certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore
ovvero di patente di guida, al compimento dell'ottantesimo anno di
eta', rinnovano la validita' dei predetti titoli abilitativi ogni due
anni.
4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, provvede a modificare l'articolo 330 del
regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, in conformita' alle modifiche introdotte dalla lettera a) del
comma 1.
5. All'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: "in aggiunta a quelli festivi;"
sono sostituite dalle seguenti: "in aggiunta a quelli festivi, da
individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza
stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli
effetti che i divieti determinano sulla attivita' di autotrasporto
nonche' sul sistema economico produttivo nel suo complesso." ;
b) la lettera c) e' soppressa.".
6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009,
sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione
preliminare per l'esame di idoneita' professionale le persone che
hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di
istruzione secondaria di secondo grado; sono dispensate dall'esame
per la dimostrazione dell'idoneita' professionale le persone che
dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attivita' in
una o piu' imprese di trasporto italiane o comunitarie da almeno
dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attivita' alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Restano fermi i corsi
di formazione previsti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del
regolamento (CE) n. 1071/2009.
7. Il centro di coordinamento delle informazioni sul traffico,
sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
e' autorizzato ad affidare in concessione, ai sensi dell'articolo 30,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di
produzione, distribuzione e trasmissione, sul canale radiofonico e
televisivo, delle informazioni sul traffico e sulla viabilita',
nonche' ogni altro servizio utile al proprio funzionamento, qualora
da detto affidamento derivi un minor onere per il bilancio dello
Stato.
8. A decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio dei
dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei
motoveicoli e' effettuato esclusivamente al momento della revisione
obbligatoria periodica del mezzo.
9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su
strada disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive
modificazioni, sono controllati ogni due anni dalle officine
autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi. L'attestazione
di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della
revisione periodica prevista dall'articolo 80 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
10. All'articolo 10 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 4 sono abrogati;
b) al comma 2, dopo le parole: "Le officine" sono inserite le
seguenti: "autorizzate alla riparazione dei tachigrafi" e le parole:
"di cui al comma 1" sono soppresse.
Capo III Semplificazioni per le imprese
Sezione I Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle attivita' economiche e di controlli sulle imprese
Art. 12
Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attivita'
economiche
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione
delle attivita' economiche e di riduzione degli oneri amministrativi
per le imprese e tenendo conto anche dei risultati del monitoraggio
di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, le Regioni, le Camere di
commercio industria agricoltura e artigianato, i comuni e le loro
associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre
amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di
categoria interessate possono stipulare convenzioni, su proposta dei
Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per
lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato regioni
ed autonomie locali, per attivare percorsi sperimentali di
semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le
iniziative ed attivita' delle imprese sul territorio, in ambiti
delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle
procedure ed ai termini per l'esercizio delle competenze facenti
esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed
adeguata informazione pubblica.
2. Nel rispetto del principio costituzionale di liberta'
dell'iniziativa economica privata in condizioni di piena concorrenza
e pari opportunita' tra tutti i soggetti, presenti e futuri, che
ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare
possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al
patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla liberta', alla
dignita' umana e possibili contrasti con l'utilita' sociale, con
l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi
comunitari ed internazionali della Repubblica, il Governo adotta uno
o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, al fine di semplificare i procedimenti
amministrativi concernenti l'attivita' di impresa secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) semplificazione e razionalizzazione delle procedure
amministrative, anche mediante la previsione della conferenza di
servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, e anche con
modalita' asincrona;
b) previsione di forme di coordinamento, anche telematico,
attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite
i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci,
Unioncamere, Regioni e Portale nazionale impresa in un giorno, in
modo che sia possibile conoscere contestualmente gli oneri, le
prescrizioni ed i vantaggi per ogni intervento, iniziativa ed
attivita' sul territorio;
c) individuazione delle norme da abrogare a decorrere
dall'entrata in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente
abrogate ai sensi della vigente normativa in materia di
liberalizzazione delle attivita' economiche e di riduzione degli
oneri amministrativi sulle imprese.
3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro il 31 dicembre
2012, tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui al
comma 1 e di quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, su proposta dei
Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
previo parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
che si intende reso in senso favorevole decorsi trenta giorni dalla
richiesta.
4. Con i regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono altresi' individuate le
attivita' sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di
inizio di attivita' (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione
certificata di inizio di attivita' (SCIA) senza asseverazioni ovvero
a mera comunicazione e quelle del tutto libere.
5. Le Regioni, nell'esercizio della loro potesta' normativa,
disciplinano la materia oggetto del presente articolo nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241,
dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e
dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
A tale fine, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano, promuovono anche sulla base delle migliori pratiche e
delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi, o
intese ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n.
59.
6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i
servizi finanziari, come definiti dall'articolo 4 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonche' i procedimenti tributari e
in materia di giochi pubblici per i quali restano ferme le
particolari norme che li disciplinano.
Capo III Semplificazioni per le imprese
Sezione I Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle attivita' economiche e di controlli sulle imprese
Art. 13
Modifiche al T.U.L.P.S.
1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, primo comma, le parole: "un anno, computato"
sono sostituite dalle seguenti: "tre anni, computati";
b) all'articolo 42, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La licenza ha validita' annuale";
c) all'articolo 51, primo comma, le parole: "durano fino al 31
dicembre dell'anno in cui furono rilasciate" sono sostituite dalle
seguenti: "hanno validita' di due anni dalla data del rilascio";
d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
e) all'articolo 99, primo comma, le parole: "agli otto giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "ai trenta giorni";
f) all'articolo 115:
1) al primo comma, le parole: "senza licenza del Questore" sono
sostituite dalle seguenti: "senza darne comunicazione al Questore";
2) al secondo e al quarto comma, la parola: "licenza" e'
sostituita dalla seguente: "comunicazione";
3) il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Le attivita' di
recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette
alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del
presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento
delle attivita' di recupero senza limiti territoriali, osservate le
prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte
dall'autorita'.";
g) gli articoli 12, primo comma, 86, secondo comma, 107, 115,
terzo comma, sono abrogati.
2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo comma, 159,
173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.
Capo III Semplificazioni per le imprese
Sezione I Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle attivita' economiche e di controlli sulle imprese
Art. 14
Semplificazione dei controlli sulle imprese
1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende
agricole, e' ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa
comunitaria, ai principi della semplicita', della proporzionalita'
dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla
effettiva tutela del rischio, nonche' del coordinamento dell'azione
svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a pubblicare
sul proprio sito istituzionale e sul sito
www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono
assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di
attivita', indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalita' di
svolgimento delle relative attivita'.
3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la
competitivita' delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli
interessi pubblici, il Governo e' autorizzato ad adottare, anche
sulla base delle attivita' di misurazione degli oneri di cui
all'articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno
o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, volti a razionalizzare, semplificare e
coordinare i controlli sulle imprese.
4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello
sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le
associazioni imprenditoriali in base ai seguenti principi e criteri
direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis
e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni:
a) proporzionalita' dei controlli e dei connessi adempimenti
amministrativi al rischio inerente all'attivita' controllata, nonche'
alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
b) eliminazione di attivita' di controllo non necessarie rispetto
alla tutela degli interessi pubblici;
c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle
amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse
pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il
minore intralcio al normale esercizio delle attivita' dell'impresa,
definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e
delle ispezioni gia' effettuate;
d) collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine
di prevenire rischi e situazioni di irregolarita';
e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure
amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
f) soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in
possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualita'
(UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, a
fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione
accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato
membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o
firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF
MLA).
5. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito dei propri
ordinamenti, conformano le attivita' di controllo di loro competenza
ai principi di cui al comma 4. A tale fine, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede
di Conferenza unificata.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
controlli in materia fiscale e finanziaria per i quali continuano a
trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in
materia.
Sezione II Semplificazioni in materia di lavoro
Art. 15
Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal
lavoro delle lavoratrici in gravidanza
1. A decorrere dal 1° aprile 2012, all'articolo 17 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La Direzione
territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto
dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato
di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a),
comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui
all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o piu'
periodi, la cui durata sara' determinata dalla Direzione territoriale
del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi
complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si
presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando
le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli
alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non
possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto
dagli articoli 7 e 12.";
b) al comma 3, le parole: "e' disposta dal servizio ispettivo del
Ministero del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "e' disposta
dall'azienda sanitaria locale, con modalita' definite con Accordo
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,";
c) al comma 4, le parole: "puo' essere disposta dal servizio
ispettivo del Ministero del lavoro" sono sostituite dalle seguenti:
"e' disposta dalla Direzione territoriale del lavoro". Al medesimo
comma la parola: "constati" e' sostituita dalla seguente: "emerga";
d) al comma 5, le parole: "dei servizi ispettivi" sono soppresse.
Sezione II Semplificazioni in materia di lavoro
Art. 16
Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di
interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di
prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra
Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale
1. Al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati
volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione
delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi
sociali inviano unitariamente all'INPS le informazioni sui
beneficiari e sulle prestazioni concesse, raccordando i flussi
informativi di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n.
328, agli articoli 13 e 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
nonche' all'articolo 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Lo scambio di dati avviene telematicamente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle disposizioni del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo modalita' definite con
provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1, integrate con i dati
relativi alle condizioni economiche dei beneficiari, nonche' con gli
altri dati pertinenti presenti negli archivi dell'INPS, alimentano il
Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Le informazioni di cui al periodo precedente,
unitamente alle altre informazioni sulle prestazioni assistenziali
presenti nel Casellario, sono utilizzate e scambiate, nel rispetto
delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con
le amministrazioni competenti per fini di gestione, programmazione,
monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e
dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici,
di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni raccolte sono
trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, nonche', con riferimento al proprio ambito
territoriale di azione, alle regioni e province autonome e agli altri
enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di
servizi sociali e socio-sanitari, ai fini dell'alimentazione del
Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21,
della legge 8 novembre 2000, n. 328. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, nonche' al fine di
poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e
studi mirati alla elaborazione e programmazione integrata delle
politiche socio-sanitarie e di rendere piu' efficiente ed efficace la
relativa spesa e la presa in carico della persona non
autosufficiente, le informazioni di cui al comma 2, anche sensibili,
trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione e della
programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari
attivati a favore delle persone non autosufficienti sono, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate
dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario
e dagli altri sistemi informativi dell'INPS. Le informazioni raccolte
ai sensi del presente comma sono trasmesse dall'INPS in forma
individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero della salute, nonche', con riferimento al
proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province
autonome e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione
di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro della salute, sono disciplinate le modalita' di attuazione
dei commi da 1 a 3.
5. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo la parola "INPS" e' sostituita dalle
seguenti: "ente erogatore";
b) il terzo periodo e' soppresso;
c) al quarto periodo, le parole "discordanza tra il reddito
dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione
sostitutiva unica" sono sostituite dalle seguenti: "discordanza tra
il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'ISEE,
anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto
indicato nella dichiarazione sostitutiva unica";
d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In caso di
discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche
all'ente che ha erogato la prestazione, nonche' il valore ISEE
ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle
Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della
verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o
avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi
diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per
il quale la sanzione e' immediatamente irrogabile, l'ente erogatore
invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata
discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di
osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato
accoglimento delle stesse, la sanzione e' irrogata in misura
proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e
comunque nei limiti di cui al primo periodo.".
6. All'articolo 7, comma 2, lettera h), del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, dopo le parole: "in via telematica," sono inserite le
seguenti:"nel rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi 2
e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196," e, alla
medesima lettera, dopo le parole: "informazioni personali" sono
inserite le seguenti: ", anche sensibili".
7. Al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli
strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi
derivanti dalla gestione del denaro contante e degli assegni, a
decorrere dal 1° maggio 2012 per i pagamenti effettuati presso le
sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale si utilizzano
esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali,
ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo il
comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Con decreto del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i
termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS motivata
da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche
relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie
informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria, il termine
del recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso, non oltre
il secondo anno successivo a quello della verifica.";
b) all'articolo 16, comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti
i seguenti:"Le domande, gli atti e ogni altra documentazione da
allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma sono inviate
all'Ente mediante l'utilizzo dei sistemi di cui all'articolo 38,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le medesime
modalita' l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei
confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati alla
trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli
istituti di patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di tutto
quanto sopra previsto, nonche' di quanto stabilito dal citato
articolo 38, l'obbligo della conservazione di documenti in originale
resta in capo ai beneficiari della prestazione di carattere
previdenziale o assistenziale.".
9. All'articolo 10, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, le parole: "limitatamente al giudizio di primo
grado" sono sostituite dalle seguenti: "con esclusione del giudizio
di cassazione".
10. Dall'attuazione del comma 9 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sezione II Semplificazioni in materia di lavoro
Art. 17
Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE
1. La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9-bis, comma
2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti
gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della
stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso
direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possesso
di permesso di soggiorno, in corso di validita', che abiliti allo
svolgimento di attivita' di lavoro subordinato di cui all'articolo
5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i
venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il
proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la richiesta riguardi uno straniero gia' autorizzato l'anno
precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di
lavoro richiedente;
b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato
regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le
condizioni indicate nel permesso di soggiorno.».
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3,
l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il
permesso di soggiorno puo' essere rinnovato in caso di nuova
opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro
datore di lavoro.».
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale di cui all'articolo 38 e
38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, puo' essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e
massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a
piu' datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso
lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed e'
rilasciata a ciascuno di essi, ancorche' il lavoratore, a partire dal
secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel
territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo
rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore e'
esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il
rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorita' consolare e il
permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere rinnovato,
nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui
all'articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del
nuovo rapporto di lavoro stagionale.
4. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto
il seguente: "La richiesta di assunzione, per le annualita'
successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore di lavoro
anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta
triennale al lavoro stagionale.".
Sezione II Semplificazioni in materia di lavoro
Art. 18
Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento
obbligatorio
1. All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, dopo le parole: "Nel settore turistico" sono
inserite le seguenti: "e dei pubblici esercizi".
2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, il secondo periodo e' soppresso.
3. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "al competente servizio
provinciale" sono inserite le seguenti: "ovvero al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali in caso di unita' produttive ubicate
in piu' province";
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "al servizio
provinciale competente" sono inserite le seguenti: "ovvero al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali";
c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "il servizio"
sono inserite le seguenti: "ovvero il Ministero".
Sezione II Semplificazioni in materia di lavoro
Art. 19
Semplificazione in materia di libro unico del lavoro
1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Ai fini del
primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle
scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui
manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si
riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse
rispetto alla qualita' o quantita' della prestazione lavorativa
effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.".
Sezione III Semplificazioni in materia di appalti pubblici
Art. 20
Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
"Art. 6-bis (Banca dati nazionale dei contratti pubblici). - 1. Dal
1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario per la partecipazione alle procedure
disciplinate dal presente Codice e' acquisita presso la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorita'
dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente
codice.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Autorita' stabilisce con
propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare
e la valutazione delle offerte in relazione ai quali e' obbligatoria
l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonche' i termini
e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la
consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il
possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la
Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di
gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico
organizzativi diversi da quelli di cui e' prevista l'inclusione nella
Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti e'
verificato dalle stazioni appaltanti mediante l'applicazione delle
disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui
all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti.
4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e
la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti
a metterli a disposizione dell'Autorita' entro i termini e secondo le
modalita' previste dalla stessa Autorita'. Con le medesime modalita',
gli operatori economici sono tenuti altresi' ad integrare i dati di
cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti
pubblici.
5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli
enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le
modalita' previste dalla normativa vigente.
6. Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati
unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applica l'articolo 6,
comma 10, del presente decreto.";
b) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: "spese dello sponsor" sono
inserite le seguenti: "per importi superiori a quarantamila euro";
2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Ai
contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi
ad oggetto beni culturali si applicano altresi' le disposizioni
dell'articolo 199-bis del presente codice.";
c) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "L'affidamento dei contratti di finanziamento, comunque
stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel
rispetto dei principi di cui al presente comma e deve essere
preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti.";
d) all'articolo 38, comma 1-ter, le parole: "per un periodo di un
anno" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un anno";
e) all'articolo 42, al comma 3-bis, le parole: «prevista
dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all'articolo 6-bis del presente Codice»;
f) all'articolo 48, comma 1, le parole: «prevista dall'articolo
62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui all'articolo 6-bis del presente Codice»;
g) all'articolo 189, comma 3, nono periodo, le parole: "i
certificati sono redatti in conformita' al modello di cui
all'allegato XXII" sono sostituite dalle seguenti: "i certificati
sono redatti in conformita' ai modelli definiti dal regolamento.";
h) dopo l'articolo 199, e' inserito il seguente:
"Art. 199-bis (Disciplina delle procedure per la selezione di
sponsor). - 1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di
economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento,
trasparenza, proporzionalita', di cui all'articolo 27, le
amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli
interventi relativi ai beni culturali integrano il programma
triennale dei lavori di cui all'articolo 128 con un apposito allegato
che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali
intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione
degli interventi. A tal fine provvedono a predisporre i relativi
studi di fattibilita', anche semplificati, o i progetti preliminari.
In tale allegato possono essere altresi' inseriti gli interventi per
i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla
sponsorizzazione. La ricerca dello sponsor avviene mediante bando
pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per
almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione e' dato avviso su almeno
due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' per contratti di importo
superiore alle soglie di cui all'articolo 28, nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene una sommaria
descrizione di ciascun intervento, con l'indicazione del valore di
massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte in
aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato. Nell'avviso
e' altresi' specificato se si intende acquisire una sponsorizzazione
di puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello
sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi
dell'appalto dovuti dall'amministrazione, ovvero una sponsorizzazione
tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla
progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a
cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di sponsorizzazione
tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione delle
offerte. Nel bando e negli avvisi e' stabilito il termine, non
inferiore a sessanta giorni, entro il quale i soggetti interessati
possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione. Le
offerte pervenute sono esaminate direttamente dall'amministrazione
aggiudicatrice o, in caso di interventi il cui valore stimato al
netto dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione di
euro e nei casi di particolare complessita', mediante una commissione
giudicatrice. L'amministrazione procede a stilare la graduatoria
delle offerte e puo' indire una successiva fase finalizzata
all'acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il
termine ultimo per i rilanci. L'amministrazione procede, quindi, alla
stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha
offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura,
o ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di
sponsorizzazione tecnica.
2. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o
nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano
irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal
presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle
offerte, o non siano rispondenti ai requisiti formali della
procedura, la stazione appaltante puo', nei successivi sei mesi,
ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il
contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le
condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella
sollecitazione pubblica. I progetti per i quali non sono pervenute
offerte utili, ai sensi del precedente periodo, possono essere
nuovamente pubblicati nell'allegato del programma triennale dei
lavori dell'anno successivo.
3. Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilita'
stabiliti dall'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni
culturali e del paesaggio, nonche' i requisiti di partecipazione di
ordine generale dei partecipanti stabiliti nell'articolo 38 del
presente codice, nonche', per i soggetti incaricati di tutta o di
parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneita'
professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di
capacita' economica e finanziaria, tecnica e professionale dei
fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41
e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo 201
del presente codice.".
2. In materia di contratti di sponsorizzazione, resta fermo il
disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n.
75.
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 73, comma 3, alinea, del dopo le parole: "In
aggiunta alla sanzione pecuniaria," sono inserite le seguenti: "in
caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte
dell'Autorita', con dolo o colpa grave,";
b) l'articolo 84 e' sostituito dal seguente:
"Art. 84 (Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori
eseguiti all'estero). - 1. Per i lavori eseguiti all'estero da
imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la
certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del
contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove
emesso, dal certificato di collaudo.
2. La certificazione e' rilasciata, su richiesta dell'interessato,
da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari
esteri, con spese a carico del medesimo interessato, dalla quale
risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro
ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative
all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonche' la
dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con
buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le
indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa
subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei
lavori eseguiti. La certificazione e' rilasciata secondo modelli
semplificati, individuati dall'Autorita', sentito il Ministero per
gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed e' soggetta, ove
necessario, a legalizzazione da parte delle autorita' consolari
italiane all'estero.
3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i
subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione,
possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano
ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto
dall'esecutore, il certificato puo' essere richiesto direttamente dal
subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.
4. La certificazione e' prodotta in lingua italiana ovvero, se in
lingua diversa dall'italiano, e' corredata da una traduzione
certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in
lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato
italiano all'estero, una volta conseguita la certificazione, la
trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli
affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di
cui all'articolo 8, con le modalita' stabilite dall'Autorita' secondo
i modelli semplificati sopra citati.
5. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non disponga
piu' di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la
rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie
funzioni a causa di palesi difficolta' nel medesimo Paese, puo' fare
riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari
esteri.".
4. A quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto legislativo n.
163 del 2006, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente
articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse finanziarie,
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Sezione III Semplificazioni in materia di appalti pubblici
Art. 21
Responsabilita' solidale negli appalti
1. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:
"2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente
imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con
l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori
entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le
quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi
previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo
di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi
obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile
dell'inadempimento.".
Sezione III Semplificazioni in materia di appalti pubblici
Art. 22
Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE e norme
di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei
contratti di programma con le Societa' di gestione aeroportuali
1. All'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "delle opere pubbliche" sono sostituite dalle
seguenti: "dei progetti e dei programmi di intervento pubblico";
b) le parole: "relativamente ai progetti di opere pubbliche" sono
soppresse;
c) le parole: "il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti"
sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro proponente, sentito il
Segretario del CIPE,".
2. Il recepimento della direttiva 2009/12/CE in materia di diritti
aeroportuali, di cui al Capo II, articoli da 71 a 82, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, fa comunque salvo il
completamento delle procedure in corso volte alla stipula dei
contratti di programma con le societa' di gestione aeroportuali, ai
sensi degli articoli 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, e 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Tali procedure devono concludersi entro e non oltre il 31 dicembre
2012 e, comunque, la durata dei contratti di programma stipulati
secondo quanto disposto nel primo periodo e' fissata nel rispetto
della normativa nazionale e comunitaria in materia e dei rispettivi
modelli tariffari.
3. La misura dei diritti aeroportuali stabilita nei contratti di
programma stipulati anteriormente all'entrata in vigore del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, puo' essere determinata secondo
le modalita' di cui al capo II del decreto medesimo alla scadenza dei
contratti stessi.
Sezione IV Semplificazioni in materia ambientale
Art. 23
Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie
imprese
1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione
integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre
gli oneri per le PMI, anche sulla base dei risultati delle attivita'
di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo e' autorizzato ad
emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente
e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare
l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti
amministrativi delle piccole e medie imprese, in base ai seguenti
principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni:
a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione,
notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in
materia ambientale;
b) l'autorizzazione unica ambientale e' rilasciata da un unico
ente;
c) il procedimento deve essere improntato al principio di
proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in relazione alla
dimensione dell'impresa e al settore di attivita', nonche'
all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovra'
comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.
2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di
entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le
norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono
abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.
Sezione IV Semplificazioni in materia ambientale
Art. 24
Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 17, sesto periodo, dopo le parole:
"titoli abilitativi gia' rilasciati alla stessa data" sono inserite
le seguenti: ", anche ai fini delle eventuali relative proroghe";
b) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, la parola
"richiesta" e' sostituita dalla seguente: "rilasciata";
c) all'articolo 29-decies, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i
controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di
vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.";
d) all'articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole da: "e' rilasciata" a: "smaltimento
alternativo" sono sostituite dalle seguenti: "e' rilasciata dalla
regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree
protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6
dicembre 1991, n. 394, per i quali e' rilasciata dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,";
2) al comma 3, dopo la parola "autorizzazione" e' inserita la
seguente "regionale";
e) all'articolo 216-bis, comma 7, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: "Nelle more dell'emanazione del decreto di cui
al primo periodo, le autorita' competenti possono autorizzare, nel
rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di rigenerazione
degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella 3, del
decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti
stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT.";
f) all'articolo 228, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis . I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro
eventuali forme associate determinano annualmente l'ammontare del
rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno solare
successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro
il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le
componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se
necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre
della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del
proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno.
E' fatta salva la facolta' di procedere nell'anno solare in corso
alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di
pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto
per l'anno solare in corso.";
g) all'articolo 268, comma 1, alla lettera o) le parole: "per le
piattaforme off-shore, l'autorita' competente e' il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio;" sono soppresse, e alla
lettera p) le parole da: "per le piattaforme" alle parole "gas
naturale liquefatto off-shore;" sono soppresse;
h) all'articolo 281, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in
materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in
atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , di concerto
con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo
economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.";
i) all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo il punto 1.4 e' inserito il seguente:
"1.4-bis terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati
in mare su piattaforme off-shore;".
Sezione V Semplificazioni in materia di agricoltura
Art. 25
Misure di semplificazione per le imprese agricole
1. Al fine di semplificare e accelerare i procedimenti
amministrativi per l'erogazione agli aventi diritto di aiuti o
contributi previsti dalla normativa dell'Unione europea nell'ambito
della Politica agricola comune, l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), per l'acquisizione delle informazioni necessarie,
utilizza senza oneri, secondo i protocolli standard previsti nel
sistema pubblico di connettivita', anche le banche dati informatiche
dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e delle Camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura. Le modalita' di applicazione
delle misure di semplificazione previste dal presente comma sono
definite con apposite convenzioni tra l'AGEA e le amministrazioni
sopra indicate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo
aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo
13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei
confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il
titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse. Le
modalita' operative per la consultazione del fascicolo aziendale
elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni sono definite
con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 9 settembre
2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2005, n. 231, e' aggiunto il seguente periodo: "Gli organismi
pagatori, al fine della compiuta attuazione del presente comma,
predispongono e mettono a disposizione degli utenti le procedure,
anche informatiche, e le circolari applicative correlate.".
Sezione V Semplificazioni in materia di agricoltura
Art. 26
Definizione di bosco e di arboricoltura da legno
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera c), dopo le parole: "la continuita' del
bosco" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "non identificabili come
pascoli, prati e pascoli arborati";
b) al comma 6, dopo le parole: "i castagneti da frutto in
attualita' di coltura e gli impianti di frutticoltura e
d'arboricoltura da legno di cui al comma 5" sono inserite le
seguenti: "ivi comprese, le formazioni forestali di origine
artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a
misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di
sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi
vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse
storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o
artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi" e, in fine, sono
aggiunte le seguenti: "non identificabili come pascoli, prati o
pascoli arborati.".
Sezione V Semplificazioni in materia di agricoltura
Art. 27
Esercizio dell'attivita' di vendita diretta
1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e'
soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di
produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data di invio
della medesima comunicazione.".
Sezione V Semplificazioni in materia di agricoltura
Art. 28
Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al
deposito temporaneo
1. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. La movimentazione
dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola,
ancorche' effettuati percorrendo la pubblica via, non e' considerata
trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da
elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al
raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito
temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci
chilometri. Non e' altresi' considerata trasporto la movimentazione
dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo
2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella
disponibilita' giuridica della cooperativa agricola di cui e' socio,
qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.».
2. All'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «nel luogo in cui gli stessi
sono prodotti» sono inserite le seguenti: «o, per gli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito
che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola di
cui gli stessi sono soci».
Sezione V Semplificazioni in materia di agricoltura
Art. 29
Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero
1. I progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero,
ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.
81, e successivamente approvati dal Comitato interministeriale
istituito in base all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge
n. 2 del 2006, rivestono carattere di interesse nazionale anche ai
fini della definizione e del perfezionamento dei processi
autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Comitato interministeriale di cui al comma 1 dispone le
norme idonee nel quadro delle competenze amministrative regionali
atte a garantire l'esecutivita' dei progetti suddetti, nomina, nei
casi di particolare necessita', ai sensi dell'articolo 20 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un commissario ad
acta per l'attuazione degli accordi definiti in sede regionale con
coordinamento del Comitato interministeriale. Al Commissario non
spettano compensi e ad eventuali rimborsi di spese si provvede
nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti.
Sezione VI Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca
Art. 30
Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di
ricerca industriale
1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di
gestione dei progetti di ricerca, per ciascun progetto i partecipanti
possono individuare tra di loro un soggetto capofila. Il ricorso a
tale soluzione organizzativa e' incentivato secondo modalita' e
criteri fissati ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Il soggetto
capofila assolve i seguenti compiti:
a) rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei rapporti con
l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini
dell'avvalimento e della garanzia dei requisiti;
b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni, presenta in nome
proprio e per conto delle altre imprese ed enti partecipanti, la
proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli
stessi;
c) richiede, in nome proprio e per conto delle imprese ed enti
che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni per stato
di avanzamento, attestando la regolare esecuzione dei progetti e
degli investimenti stessi nonche' delle eventuali variazioni;
d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del
programma.
3-ter. E' consentita la variazione non rilevante dei progetti di
ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del venti per
cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in
qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno,
oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al
limite del venti per cento del valore del progetto, in fase di
valutazione preventiva degli stessi ai fini dell'ammissione al
finanziamento, nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla
compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto rinunciatario o
escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario senza
alterare la qualita' e il valore del progetto, garantendo il
raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
3-quater. Nella fase attuativa del progetto, il comitato
tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 puo' valutare la
rimodulazione del progetto medesimo per variazioni rilevanti,
superiori al predetto limite del venti per cento e non eccedenti il
cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni
tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere
straordinario.
3-quinquies. Sulle richieste di rimodulazione di elementi o
contenuti progettuali di secondaria entita', non rientranti nelle
ipotesi di cui ai commi 3-ter e 3-quater, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede
direttamente, acquisito il parere dell'esperto incaricato nei casi
piu' complessi.
3-sexies. La domanda di rimodulazione del progetto, nel caso di
indicazione di sostituzione nelle attivita' facenti capo al soggetto
rinunciatario o escluso, e' presentata dai partecipanti o dal
soggetto capofila entro trenta giorni dall'accertamento formale, da
parte del Ministero, della rinuncia o esclusione per motivazioni di
carattere economico-finanziario.
3-septies. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti
individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente alle
attivita' svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di
accordi internazionali.
3-octies. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa
approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente
recepite in ambito nazionale.";
b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), sono inserite,
in fine, le seguenti parole:", nonche' sulla base di progetti
cofinanziati dall'Unione europea a seguito di bandi internazionali di
ricerca industriale";
c) all'articolo 6:
1) al comma 2, dopo le parole: "spese ammissibili," sono
inserite le seguenti: "ivi comprese, con riferimento ai progetti
svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi
internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e
per il coordinamento generale del progetto,";
2) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Una
quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilita' complessive
del Fondo agevolazioni ricerca e' comunque destinata al finanziamento
degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o
di accordi internazionali.";
d) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. La valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici
dei progetti o programmi presentati di cui al comma 1 e il parere di
cui al comma 2 non sono richiesti per i progetti gia' selezionati nel
quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali
cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di
ricerca. I progetti sono ammessi al finanziamento fino alla
concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del riparto del
Fondo agevolazioni ricerca.
4-ter. Al fine di accelerare l'iter di valutazione dei progetti di
ricerca industriale presentati ai sensi del presente decreto
legislativo e di snellire le procedure di controllo e di spesa, le
imprese industriali, anche nelle forme associate di cui all'articolo
4, possono, in alternativa alle procedure ordinarie e con oneri a
proprio carico, verificare e attestare il possesso dei requisiti di
affidabilita' economico-finanziaria, ovvero la regolare
rendicontazione amministrativo-contabile delle attivita' svolte,
attraverso una relazione tecnica e un'attestazione di merito
rilasciata in forma giurata e sotto esplicita dichiarazione di
responsabilita' da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39. Su tali relazioni e attestazioni sono
effettuate verifiche a campione.
4-quater. Al fine di favorire la realizzazione di progetti e
attivita' di ricerca, in un'ottica di merito di progetto, in caso di
insufficiente possesso dei previsti requisiti economico-finanziari da
parte delle imprese proponenti, l'ammissibilita' alle agevolazioni e'
comunque possibile sulla base della produzione di una polizza di
garanzia a copertura dell'intero ammontare dell'agevolazione e di
specifici accordi con una o piu' imprese utilizzatrici finale dei
risultati del progetto ovvero nelle forme dell'avvalimento concesso
da altro soggetto partecipante alla compagine in possesso dei
necessari requisiti. In tal caso, la certificazione della rispondenza
deve riguardare le sole imprese indicate per lo sfruttamento
industriale dei risultati della ricerca.
4-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 4-quater, la relazione
tecnica contiene una compiuta analisi delle principali
caratteristiche del progetto, con specifici approfondimenti dedicati
alle prospettive industriali dello stesso e degli accordi stipulati
tra il soggetto proponente e gli utilizzatori finali del risultato
della ricerca.
4-sexies. Nelle procedure in cui la concessione degli incentivi e'
anche subordinata al positivo esito di sopralluoghi presso il
soggetto richiedente, detto adempimento puo' avvenire nella fase
successiva all'ammissione alle agevolazioni, ed ai fini della
procedura valutativa l'amministrazione si avvale delle sole
risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni siano coperte
da polizza di garanzia. L'esito negativo di tali verifiche successive
assume natura di condizione risolutiva del rapporto e di revoca
dell'agevolazione, con recupero del finanziamento concesso.
4-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono definite modalita' di
attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.".
Sezione VI Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca
Art. 31
Misure di semplificazione in materia di ricerca di base
1. Nelle more del riordino del sistema di valutazione, al fine di
assicurare la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di
gestione dei progetti di ricerca di base, le verifiche scientifiche,
amministrative e contabili relative ai risultati e alle attivita' dei
progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli stessi. Il
costo delle valutazioni scientifiche ex post grava per intero sui
fondi destinati al finanziamento dei progetti, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
2. I commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, sono abrogati.
3. All'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
il periodo da "Restano ferme le norme" fino alla fine del comma e'
sostituito dal seguente: "Una percentuale del dieci per cento del
Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica
(FIRST), di cui all'articolo 1 comma 870, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' destinata a interventi in favore di ricercatori di
eta' inferiore a 40 anni, secondo procedure stabilite con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.".
Sezione VI Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca
Art. 32
Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di
spesa e di controllo nel settore della ricerca
1. Al fine di finanziare con risorse nazionali progetti a esclusiva
ricaduta nazionale valutati positivamente in sede comunitaria ma non
ammessi al relativo finanziamento, il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sulla base di un avviso pubblico di
presentazione di specifiche domande di finanziamento e fino alla
concorrenza delle risorse stanziate per tali finalita', prende atto
dei risultati delle valutazioni effettuate e delle graduatorie
adottate in sede comunitaria. Nel predetto avviso pubblico puo'
essere definita la priorita' degli interventi, anche in relazione
alla coerenza degli stessi con le strategie nazionali.
2. Al fine di consentire la semplificazione delle procedure di
utilizzazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica, all'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 872 e' sostituito dal seguente:
"872. In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della
ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma
870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873,
destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle
disponibilita' complessive del fondo al finanziamento degli
interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di
accordi internazionali.";
b) il comma 873 e' sostituito dal seguente:
"873. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri
di accesso e le modalita' di utilizzo e gestione del fondo cui al
comma 870 per la concessione delle agevolazioni per la ricerca di
competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, al fine di garantire la massima efficacia e omogeneita'
degli interventi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica".
3. Gli oneri delle commissioni tecnico scientifiche o professionali
di valutazione e controllo dei progetti di ricerca gravano sul Fondo
medesimo o nell'ambito delle risorse impegnate per gli stessi
progetti, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Sezione VI Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca
Art. 33
Aspettativa per attribuzione di grant comunitari o internazionali e
semplificazioni per la ricerca
1. Il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori
degli enti pubblici di ricerca e delle universita' che, in seguito
all'attribuzione di grant comunitari o internazionali, svolga la
relativa attivita' di ricerca presso l'ente di appartenenza, e'
collocato in aspettativa senza assegni su richiesta, per il periodo
massimo di durata del grant. Lo svolgimento dell'attivita' di ricerca
inerente il grant e la relativa retribuzione vengono regolati
dall'ente mediante un contratto di lavoro a tempo determinato. La
retribuzione massima spettante al ricercatore rimane a carico del
grant comunitario o internazionale e non puo' eccedere quella
prevista per il livello apicale, appartenente alla fascia di
ricercatore piu' elevata del profilo di ricercatore degli enti
pubblici di ricerca.
2. Al personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori
degli enti pubblici di ricerca e delle universita' che, in seguito
all'attribuzione di grant comunitari o internazionali, svolga la
relativa attivita' di ricerca presso soggetti e organismi pubblici o
privati, nazionali o internazionali si applica l'articolo 23-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
Sezione VII Altre disposizioni di semplificazione
Art. 34
Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attivita' di
installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli
edifici
1. L'abilitazione delle imprese di cui all'articolo 3, del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37,
concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici
indipendentemente dalla destinazione d'uso.
Sezione VII Altre disposizioni di semplificazione
Art. 35
Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e
conferimento di funzioni ai magistrati ordinari
1. L'articolo 2397, terzo comma, del codice civile e' sostituito
dal seguente:
"Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le
condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi
dell'articolo 2435-bis, le funzioni del collegio sindacale sono
esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti
nell'apposito registro. L'assemblea provvede alla nomina del collegio
sindacale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal
quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del
bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il
tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.".
2. All'articolo 2477 del codice civile:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "L'atto costitutivo
puo' prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa
la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o
di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di
controllo e' costituito da un solo membro effettivo.";
b) al secondo, terzo, quarto e sesto comma, le parole: "del
sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "dell'organo di controllo o
del revisore";
c) il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Nel caso di
nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le
disposizioni sul collegio sindacale previste per le societa' per
azioni.".
3. Salvo quanto stabilito dall'articolo 195 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e per il conferimento delle funzioni direttive
apicali di legittimita', la disposizione dell'articolo 194 del
medesimo regio decreto si interpreta nel senso che il rispetto del
termine ivi previsto e' richiesto per tutti i trasferimenti o
conferimenti di funzioni, anche superiori o comunque diverse da
quelle ricoperte, dei magistrati ordinari.
4. L'articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e'
sostituito dal seguente: "Art.195 - (Disposizioni speciali). Le
disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al presidente
aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale
superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto
presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte
di cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai
presidenti e ai procuratori generali di corte di appello.".
Sezione VII Altre disposizioni di semplificazione
Art. 36
Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana
1. All'articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, il numero
5) e' sostituito dal seguente:
"5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle
disposizioni legislative vigenti, nonche' delle societa' ed enti
cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi
prestati e della vendita dei manufatti;" .
Sezione VII Altre disposizioni di semplificazione
Art. 37
Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al
registro delle imprese
1. Le imprese costituite in forma societaria che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora indicato il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle
imprese, provvedono a tale comunicazione ai sensi dell'articolo 16,
comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il 30 giugno
2012.
Sezione VII Altre disposizioni di semplificazione
Art. 38
Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali
1. All'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, dopo le parole: «La persona responsabile di cui alla
lettera b) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e di cui al comma
2-bis» e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero
della salute, sentita l'AIFA, possono essere stabilite, per i
depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al
disposto di cui al primo periodo.».
2. All'articolo 101, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, le funzioni di
persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas
medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno
dei seguenti requisiti:
a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui
al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di
seguito specificate:
I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in
biotecnologie industriali;
II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in
biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;
III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in
ingegneria chimica;
b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, e al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,
appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione
che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di
legislazione farmaceutica:
I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;
II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria
industriale;
III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e
tecnologie chimiche;
IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e
tecnologie farmaceutiche;
c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi,
successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di
distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali;
2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto
alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in
mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), e dal comma
2-bis).".
Sezione VII Altre disposizioni di semplificazione
Art. 39
Soppressione del requisito di idoneita' fisica per avviare
l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione
1. All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la
lettera c) e' soppressa.
Sezione VII Altre disposizioni di semplificazione
Art. 40
Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva
per le imprese di panificazione di natura produttiva
1. Il secondo periodo dell'articolo 11, comma 13, della legge 3
agosto 1999, n. 265, e' soppresso.
Sezione VII Altre disposizioni di semplificazione
Art. 41
Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti
e bevande
1. L'attivita' temporanea di somministrazione di alimenti e bevande
in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali
e culturali o eventi locali straordinari, e' avviata previa
segnalazione certificata di inizio attivita' priva di dichiarazioni
asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e non e' soggetta al possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Sezione VII Altre disposizioni di semplificazione
Art. 42
Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli
interventi conservativi sui beni culturali
1. All'articolo 31 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. L'ammissione
dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli
articoli 35 e 37 e' disposta dagli organi del Ministero in base
all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con
decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze.".
Sezione VII Altre disposizioni di semplificazione
Art. 43
Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale
nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio
immobiliare pubblico
1. Al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 6 della legge
12 novembre 2011, n. 183, all'articolo 66 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, all'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e agli articoli 307, comma 10, e 314 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto delle esigenze di
tutela del patrimonio culturale, con decreto non avente natura
regolamentare del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
sono definite modalita' tecniche operative, anche informatiche,
idonee ad accelerare le procedure di verifica dell'interesse
culturale di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni
culturali e del paesaggio.
2. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Sezione VII Altre disposizioni di semplificazione
Art. 44
Semplificazioni in materia di interventi di lieve entita'
1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per
i beni e le attivita' culturali, d'intesa con la Conferenza
unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni
modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146,
comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e successive modificazioni, al fine di rideterminare e ampliare
le ipotesi di interventi di lieve entita', nonche' allo scopo di
operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le
esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. All'articolo 181, comma 1-ter, primo periodo, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «la disposizione
di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e al comma 1-bis,
lettera a)».
Sezione VII Altre disposizioni di semplificazione
Art. 45
Semplificazioni in materia di dati personali
1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21 dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e' altresi' consentito
quando e' effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita' organizzata
stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici
periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, che specificano la tipologia dei dati
trattati e delle operazioni eseguibili.»;
b) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.";
c) all'articolo 34 e' soppressa la lettera g) del comma 1 ed e'
abrogato il comma 1-bis;
d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di
sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a
19.8 e 26.
Sezione VII Altre disposizioni di semplificazione
Art. 46
Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal
Ministero della difesa e di Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti
1. Con uno o piu' regolamenti da emanare, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del
personale, si puo' procedere alla trasformazione in soggetti di
diritto privato secondo quanto previsto dell'articolo 2, comma 634,
lettere b) ed f), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, degli enti
pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Anche al fine di assicurare il necessario coordinamento delle
associazioni dei consumatori ed utenti in merito all'attuazione delle
disposizioni di semplificazione procedimentale e documentale nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 136, comma 4, lettera
h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al Consiglio
Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, di cui al medesimo
articolo, non si applicano le vigenti norme in materia di
soppressione degli organi collegiali e di riduzione dei relativi
componenti, fatti salvi i risparmi di spesa gia' conseguiti ed il
carattere gratuito dei relativi incarichi.
Titolo II Disposizioni in materia di sviluppo
Capo I Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture energetiche
Sezione I Innovazione tecnologica
Art. 47
Agenda digitale italiana
1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di
cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245
definitivo/2 del 26 agosto 2010, il Governo persegue l'obiettivo
prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica
amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate
dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi
digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettivita' a larga
banda, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi
digitali e a promuovere la crescita di capacita' industriali adeguate
a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' istituita, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, una cabina di regia per
l'attuazione dell'agenda digitale italiana, coordinando gli
interventi pubblici volti alle medesime finalita' da parte di
regioni, province autonome ed enti locali.
Sezione II Disposizioni in materia di universita'
Art. 48
Dematerializzazione di procedure in materia di universita'
1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo l'articolo 5, e' inserito
il seguente:
"Art. 5-bis. 1. Le procedure di iscrizione alle universita' sono
effettuate esclusivamente per via telematica. Il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca cura la
costituzione e l'aggiornamento di un portale unico, almeno in
italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato
utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti.
2. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e
la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea,
sostenuti dagli studenti universitari avviene esclusivamente con
modalita' informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le universita' adeguano conseguentemente i propri
regolamenti.".
2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sezione II Disposizioni in materia di universita'
Art. 49
Misure di semplificazione e funzionamento in materia di universita'
1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, lettera m), secondo periodo, tra la parola:
"durata" e la parola: "quadriennale" e' inserita la seguente:
"massima";
2) al comma 1, lettera p), le parole: "uno effettivo e uno
supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del
Ministero stesso" sono sostituite dalle seguenti: "uno effettivo e
uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca";
3) al comma 9: al primo periodo, tra le parole: "organi
collegiali" e: "delle universita'" sono inserite le seguenti: "e
quelli monocratici elettivi";
b) all'articolo 6:
1) al comma 4 le parole: ", nonche' compiti di tutorato e di
didattica integrativa" sono soppresse;
2) al comma 12 il quinto periodo e' soppresso;
c) all'articolo 7:
1) al comma 3 il secondo periodo e' soppresso;
2) al comma 5 le parole: "corsi di laurea" sono soppresse;
d) all'articolo 10, comma 5, le parole: "trasmissione degli atti
al consiglio di amministrazione" sono sostituite dalle seguenti:
"avvio del procedimento stesso";
e) all'articolo 12, comma 3, le parole da: "individuate" fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "che sono gia'
inserite tra le universita' non statali legalmente riconosciute,
subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai
provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e
b)";
f) all'articolo 15, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "agli
articoli" e' inserita la seguente: "16,";
g) all'articolo 16, comma 4, le parole: "dall'articolo 18" sono
sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6";
h) all'articolo 18:
1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "procedimento di
chiamata" sono inserite le seguenti: "sulla Gazzetta Ufficiale,";
2) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "per il settore
concorsuale" sono inserite le seguenti: "ovvero per uno dei settori
concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore" e sono soppresse le
seguenti parole: "alla data di entrata in vigore della presente
legge";
3) al comma 3 le parole da: "di durata" e fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: "di importo non inferiore al
costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di
ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di
importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di
ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)";
4) al comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: "a tempo
indeterminato" e dopo la parola: "universita'" sono aggiunte le
seguenti: "e a soggetti esterni";
5) al comma 5, lettera f), le parole: "da tali amministrazioni,
enti o imprese, purche'" sono soppresse;
i) all'articolo 21:
1) al comma 2 le parole: "valutazione dei risultati" sono
sostituite dalle seguenti: "selezione e valutazione dei progetti di
ricerca";
2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
purche' nell'elenco predetto sia comunque possibile ottemperare a
quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In caso contrario si
procede a costituire un nuovo elenco con le modalita' di cui al comma
1. L'elenco ha validita' biennale e scaduto tale termine e'
ricostituito con le modalita' di cui al comma 1.";
3) al comma 5 le parole: "tre componenti che durano in carica
tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due componenti che durano
in carica quattro anni";
l) all'articolo 23, comma 1:
1) al primo periodo, dopo la parola: "oneroso" sono inserite le
seguenti: "di importo, coerente con i parametri stabiliti, con il
decreto di cui al comma 2", dopo le parole: "attivita' di
insegnamento" sono inserite le seguenti: "di alta qualificazione" e
le parole da "che siano dipendenti" fino alla fine del periodo sono
soppresse;
2) il terzo periodo e' soppresso;
m) all'articolo 24:
1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: "pubblicita' dei
bandi" sono inserite le seguenti: "sulla Gazzetta Ufficiale,";
2) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al
presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono
collocati, senza assegni ne' contribuzioni previdenziali, in
aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale
posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.";
n) all'articolo 29:
1) al comma 9, dopo le parole: "della presente legge" sono
inserite le seguenti: "e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge
4 novembre 2005, n. 230";
2) al comma 11, lettera c), dopo la parola "commi" e' inserita
la seguente: "7,".
2. All'articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12 novembre
2011, n. 183, le parole da: "al medesimo" fino a: "decennio e" sono
soppresse.
3. Dalle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sezione III Disposizioni per l'istruzione
Art. 50
Attuazione dell'autonomia
1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle
istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo
criteri di flessibilita' e valorizzando la responsabilita' e la
professionalita' del personale della scuola, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel
rispetto dei principi e degli obiettivi di cui all'articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee
guida per conseguire le seguenti finalita':
a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche,
anche attraverso l'eventuale ridefinizione nel rispetto della
vigente normativa contabile degli aspetti connessi ai trasferimenti
delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto
sperimentale;
b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un
organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attivita'
didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle
esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e
sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni di
personale scolastico;
c) costituzione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di
reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire
la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
d) definizione di un organico di rete per le finalita' di cui
alla lettera c) nonche' per l'integrazione degli alunni diversamente
abili, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso
scolastico e formativo, specie per le aree di massima corrispondenza
tra poverta' e dispersione scolastica;
e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei
limiti previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei posti
corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilita' per almeno un
triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti
provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze
che ne determinano la rimodulazione annuale.
2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati,
complessivamente, nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19,
comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo
anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di
esternalizzazione dei servizi per i posti ATA.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Sezione III Disposizioni per l'istruzione
Art. 51
Potenziamento del sistema nazionale di valutazione
1. Nelle more della definizione di un sistema organico e integrato
di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'universita', della
ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
l'INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e
all'articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui
all'articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10. A tale fine, in via sperimentale, l'Invalsi si avvale
dell'Agenzia per la diffusione di tecnologie per l'innovazione. Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attivita' ordinaria
d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli
studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7
settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
ottobre 2007, n. 176.
Sezione III Disposizioni per l'istruzione
Art. 52
Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione
tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida
per conseguire i seguenti obiettivi:
a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra
i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di
quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle
regioni;
b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato,
anche per il rientro in formazione dei giovani.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
definite linee guida per:
a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli istituti
tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare
la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle
risorse disponibili con la costituzione di non piu' di un istituto
tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica;
b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e
partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS.
3. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Sezione III Disposizioni per l'istruzione
Art. 53
Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei
consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia
1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale
l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare
scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale
delle spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano nazionale di
edilizia scolastica. La proposta di Piano e' trasmessa alla
Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e il Piano e' approvato entro i successivi 60
giorni.
2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad oggetto la realizzazione di
interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico
esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di
costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da
realizzare, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle
spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di
efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti,
favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati anche
attraverso i seguenti interventi:
a) la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico,
costituito da aree ed edifici non piu' utilizzati, che possano essere
destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente
articolo, sulla base di accordi tra il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, l'Agenzia del demanio, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in
caso di aree ed edifici non piu' utilizzati a fini militari, le
regioni e gli enti locali;
b) la costituzione di uno o piu' fondi immobiliari destinati alla
valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare
scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari
innovativi, articolati anche in un sistema integrato nazionale e
locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per
l'edilizia scolastica;
c) la messa a disposizione di beni immobili di proprieta'
pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e
dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante
permuta, anche parziale, con immobili gia' esistenti o da edificare e
da destinare a nuove scuole;
d) le modalita' di compartecipazione facoltativa degli enti
locali.
3. In coerenza con le indicazioni contenute nel Piano, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare promuovono, congiuntamente la
stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto
dei medesimi Ministri, al fine di concentrare gli interventi sulle
esigenze dei singoli contesti territoriali e sviluppare utili
sinergie, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti
pubblici e privati.
4. Nella delibera CIPE di cui al comma 1 sono inoltre disciplinate
le modalita' e i termini per la verifica periodica delle fasi di
realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato e alle
esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di
scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie
pubbliche verso modalita' di attuazione piu' efficienti.
5. Nelle more della definizione e approvazione del Piano, al fine
di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e
immediatamente realizzabili di edilizia scolastica coerenti con gli
obiettivi di cui ai commi 1 e 2:
a) il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano di
messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di
costruzione di nuovi edifici scolastici, anche favorendo interventi
diretti al risparmio energetico e all'eliminazione delle locazioni a
carattere oneroso, nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dall'articolo 33,
comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a cento milioni
di euro per l'anno 2012.
b) le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche nel triennio 2012/2014,
con estensione dell'ambito di applicazione alle scuole primarie e
dell'infanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali di
finanza pubblica.
6. Al fine di semplificare le procedure relative alle operazioni di
cui al presente articolo, il vincolo di destinazione a uso scolastico
e' acquisito automaticamente per i nuovi edifici con il collaudo
dell'opera e cessa per gli edifici scolastici oggetto di permuta con
l'effettivo trasferimento delle attivita' scolastiche presso la nuova
sede;
7. Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard
europei e alle piu' moderne concezioni di realizzazione e impiego
degli edifici scolastici, perseguendo altresi', ove possibile,
soluzioni protese al contenimento dei costi, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono adottate le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi
e massimi di funzionalita' urbanistica, edilizia, anche con
riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio
energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica
indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento
adeguati e omogenei sul territorio nazionale.
8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
9. Gli enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni
scolastiche, le universita' e gli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottano
entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili
finalizzate al contenimento dei consumi di energia e alla migliore
efficienza degli usi finali della stessa, anche attraverso il
ricorso, in deroga all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e al decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, secondo le linee guida
predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico
e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Sezione IV Altre disposizioni in materia di universita'
Art. 54
Tecnologi a tempo determinato
1. Al fine di potenziare le attivita' di ricerca degli atenei anche
nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall'Unione
europea e degli altri enti e organismi pubblici e privati, alla legge
30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:
"Art. 24-bis (Tecnologi a tempo determinato). - 1. Nell'ambito
delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere
attivita' di supporto tecnico e amministrativo alle attivita' di
ricerca, le universita' possono stipulare contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del
titolo di laurea ed eventualmente di una particolare qualificazione
professionale in relazione alla tipologia di attivita' prevista. Il
contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le
modalita' di svolgimento delle attivita' predette.
2. I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure
pubbliche di selezione disciplinate dalle universita', fermi restando
l'obbligo di pubblicita' dei bandi, in italiano e in inglese, sul
sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea. Il
bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche
funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e
previdenziale, nonche' sui requisiti di qualificazione richiesti e
sulle modalita' di valutazione delle candidature.
3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili
per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata
complessiva degli stessi non puo' in ogni caso essere superiore a
cinque anni con la medesima universita'. Restano ferme le
disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e
successive modificazioni.
4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti
di cui al comma 1, in relazione ai titoli di studio e all'eventuale
qualificazione professionale richiesta, e' stabilito dalle
universita' ed e' determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un
importo minimo e massimo pari rispettivamente al trattamento
complessivo attribuito al personale della categoria D posizione
economica 3 ed EP posizione economica 3 dei ruoli del personale
tecnico-amministrativo delle universita'. L'onere del trattamento
economico e' posto a carico dei fondi relativi ai progetti di
ricerca.
5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a
diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o
tecnico-amministrativo delle universita'.".
Sezione IV Altre disposizioni in materia di universita'
Art. 55
Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria
1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra universita'
ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il
trattamento economico e previdenziale del personale strutturato degli
enti di ricerca stessi.
Sezione V Disposizioni per il turismo
Art. 56
Disposizioni per il settore turistico e per l'EXPO
1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 2, al primo periodo sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "e della promozione di forme di turismo
accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche
operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni
vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilita'
senza oneri per la finanza pubblica";
b) all'articolo 27, comma 1, la lettera c) e' soppressa.
2. I beni immobili confiscati alla criminalita' organizzata,
individuati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata, che hanno caratteristiche tali da consentirne un uso
agevole per scopi turistici possono essere dati in concessione, a
titolo oneroso, a cooperative di giovani di eta' non superiore a 35
anni. Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e
lo sport, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro
dell'interno, sono definite le modalita' di costituzione delle
cooperative, i criteri, i tempi e le forme per la presentazione delle
domande. Per l'avvio e per la ristrutturazione a scopi turistici
dell'immobile possono essere promossi dal Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport accordi e convenzioni con banche ed
istituti di credito per finanziamenti a condizioni vantaggiose senza
oneri per la finanza pubblica.
3. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, le parole: "al 4" sono sostituite dalle seguenti: "all'11".
Sezione VI Disposizioni per le infrastrutture energetiche e la metanizzazione
Art. 57
Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la
metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio
1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza
degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a
migliorare l'efficienza e la competitivita' nel settore petrolifero,
sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti strategici ai
sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto
2004, n. 239:
a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli
minerali;
b) i depositi costieri di oli minerali come definiti
dall'articolo 52 del Codice della navigazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del
sedime aeroportuale;
d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad
esclusione del G.P.L., di capacita' autorizzata non inferiore a metri
cubi 10.000;
e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacita' autorizzata
non inferiore a tonnellate 200;
f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c),
numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.
2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in
materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici
di cui al comma 1, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma
56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata a seguito di un
procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel
rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241. Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e'
coordinato con i tempi sopra indicati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le autorizzazioni, concessioni,
concerti, intese, nulla osta pareri o assensi eventualmente previsti
per le modifiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 23
agosto 2004, n. 239, sono rilasciate entro il termine di centottanta
giorni.
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, e' inserito il seguente: "4-bis. Le concessioni per l'impianto e
l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del
codice della navigazione e delle opere necessarie per
l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi
della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale."
6. La disposizione di cui al comma 5 non trova applicazione alle
concessioni gia' rilasciate alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
7. Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese e migliorarne la
competitivita' economica sui mercati internazionali, la
semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui
ai commi 3 e 4, nonche' assicurare la coerenza dei vincoli e delle
prescrizioni con gli standard comunitari, il Ministero dello sviluppo
economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare, promuove accordi di programma con le
amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, per la realizzazione delle modifiche degli
stabilimenti esistenti e per gli interventi di bonifica e ripristino
nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitivita'
dell'attivita' produttiva degli impianti industriali e degli
stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali
strategici per l'approvvigionamento energetico del Paese.
8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione e di
stoccaggio di oli minerali in depositi di oli minerali, le
autorizzazioni ambientali gia' in essere in capo ai suddetti
stabilimenti, in quanto necessarie per l'attivita' autorizzata
residuale, mantengono la loro validita' fino alla naturale scadenza.
9. Nel caso di attivita' di reindustrializzazione dei siti di
interesse nazionale, i sistemi di sicurezza operativa gia' in atto
possono continuare a essere eserciti senza necessita' di procedere
contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di
riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione
di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi
dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
10. La durata delle nuove concessioni per le attivita' di
bunkeraggio a mezzo bettoline, di cui all'articolo 66 del Codice
della navigazione e all'articolo 60 del relativo Regolamento di
esecuzione e' fissata in almeno dieci anni.
11. E' abrogato il decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 64 del 18 marzo 1997 recante
"Disposizioni in materia di sostituzione del tracciante acetofenone
nella benzina super senza piombo con colorante verde".
12. Per gli interventi di metanizzazione di cui all'articolo 23,
comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, i quali siano
ancora in corso di esecuzione e non collaudati decorsi dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini
di cui allo stesso comma 4 decorrono dalla entrata in esercizio
dell'impianto.
13. Sono fatte salve le disposizioni tributarie in materia di
accisa.
14. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' consentito:
a) la detenzione promiscua di piu' parti del medesimo prodotto
destinato per distinte operazioni di rifornimento;
b) l'utilizzo della bolletta doganale mensile che riepiloga le
operazioni di bunkeraggio;
c) di effettuare le operazioni di rifornimento nell'arco delle
ventiquattro ore con controllo a posteriori su base documentale.
15. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o
maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
Sezione VI Disposizioni per le infrastrutture energetiche e la metanizzazione
Art. 58
Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 45, comma 6, dopo le parole: "comma 3 del
presente articolo" sono aggiunte le seguenti: ", nonche', i casi in
cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del
procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalita'
procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie.";
b) all'articolo 45, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
"6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas puo', d'ufficio, deliberare, con atto motivato,
l'adozione di misure cautelari, anche prima dell'avvio del
procedimento sanzionatorio.".
Capo II Disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti
Art. 59
Disposizioni in materia di credito d'imposta
1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"L'assunzione deve essere operata nei ventiquattro mesi successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto";
b) al comma 2 le parole: "nei dodici mesi successivi alla data di
entrata in vigore del presente decreto," sono sostituite dalle
seguenti: "nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in
vigore del presente decreto";
c) al comma 3 le parole: "alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti:"alla data di assunzione.";
d) al comma 6 le parole: "entro tre anni dalla data di
assunzione" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni dalla
data di assunzione";
e) al comma 7, lettera a), le parole: "alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto" sono
sostituite dal seguente testo "alla data di assunzione";
f) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis.
All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo
delle risorse come individuate ai sensi del comma 9; con
provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e
modalita' di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto
del previsto limite di spesa.";
g) al comma 9, al primo periodo le parole: "comma precedente"
sono sostituite dalle seguenti: "comma 8" e sono soppressi gli ultimi
tre periodi.
2. Le modifiche introdotte con il comma 1 hanno effetto dal 14
maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Capo II Disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti
Art. 60
Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma "carta
acquisti"
1. Al fine di favorire la diffusione della carta acquisti,
istituita dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore
bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione
come strumento di contrasto alla poverta' assoluta, e' avviata una
sperimentazione nei comuni con piu' di 250.000 abitanti.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabiliti:
a) i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il
tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini comunitari ovvero ai
cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo;
b) l'ammontare della disponibilita' sulle singole carte acquisto,
in funzione del nucleo familiare;
c) le modalita' con cui i comuni adottano la carta acquisti come
strumento all'interno del sistema integrato di interventi e servizi
sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;
d) le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in
carico, volto al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale,
anche attraverso il condizionamento del godimento del beneficio alla
partecipazione al progetto;
e) la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non puo'
superare i dodici mesi;
f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio e'
attivata la sperimentazione, anche con riferimento ai soggetti
individuati come gruppo di controllo ai fini della valutazione della
sperimentazione stessa.
3. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede, nel
limite massimo di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui
all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
viene corrispondentemente ridotto.
4. I commi 46, 47 e 48 dell'articolo 2 del decreto-legge 29
dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, sono abrogati.
Titolo III Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore
Art. 61
Norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi
sottoposti a intesa
1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali approva, con
proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, norme tecniche e linee guida
applicative delle disposizioni contenute nell'articolo 199-bis del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' di quelle
contenute nell'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e successive modificazioni, anche in funzione di coordinamento
rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di
privati al finanziamento o alla realizzazione degli interventi
conservativi su beni culturali, in particolare mediante l'affissione
di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture
provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi
pubblicitari.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni
regolamentari attuative dell'articolo 189, comma 3, nono periodo, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, come modificato dall'articolo 20 del presente decreto,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo
189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, fatta salva la possibilita' di definire, con
provvedimento dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture d'intesa con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, modelli per la predisposizione dei
certificati di esecuzione lavori del contraente generale. A decorrere
dalla medesima data di cui al primo periodo, e' abrogato l'allegato
XXII al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. Fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni,
in caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o
piu' Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello
Stato, il Consiglio dei Ministri, ove ricorrano gravi esigenze di
tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni
culturali ovvero per evitare un grave danno all'Erario puo', nel
rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare
motivatamente l'atto medesimo, anche senza l'assenso delle Regioni
interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine
per la sua adozione da parte dell'organo competente. Qualora nel
medesimo termine e' comunque raggiunta l'intesa, il Consiglio dei
Ministri delibera l'atto motivando con esclusivo riguardo alla
permanenza dell'interesse pubblico.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle intese
previste dalle leggi costituzionali, alle Regioni a Statuto speciale
e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Titolo III Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore
Art. 62
Abrogazioni
1. A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'allegata
Tabella A.
Titolo III Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore
Art. 63
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 9 febbraio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze
Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione
Passera, Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei
trasporti
Profumo, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Cancellieri, Ministro dell'interno
Clini, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Fornero, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Catania, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Ornaghi, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Severino
Titolo III Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore
Tabella A
Parte di provvedimento in formato grafico
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
(12G0019), in G.U.R.I. del 9 febbraio 2012, n. 33 - Supplemento Ordinario n. 27
Disposizioni per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura
Giovedì 02 Febbraio 2012 17:11
Liliana D'amico
DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2012, n. 4
Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e
acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n.
96. (12G0012), in G.U.R.I. dell'1 febbraio 2012, n. 26
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante
conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione
siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante
Statuto speciale per la Sardegna;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare
l'articolo 28;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della
pesca marittima;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Visto l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2
ottobre 1968, n. 1639, di approvazione del regolamento per
l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la
disciplina della pesca marittima;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 102, recante
norme concernenti l'attivita' di acquacoltura;
Visto l'articolo 8 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante
norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria
giovanile in agricoltura;
Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e
dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001,
n. 57, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20
dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica
comune della pesca;
Visti i commi 2 e 3 dell'articolo 1 e gli articoli 6, 7, 8 e 9 del
decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione
della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;
Visti i commi 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 26
maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e
dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7
marzo 2003, n. 38;
Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio
2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;
Visto il regolamento (CE), n. 1967/2006 del Consiglio, del 21
dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante
modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento
(CE) n. 1626/94;
Visto l'articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008;
Visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29
settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n.
1936/2001 e (CE) n. 601/2004, abrogando i regolamenti (CE) n. 1093/94
e (CE) n. 1447/1999;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20
novembre 2009, istitutivo di un regime di controllo comunitario per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca,
che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.
811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005,
(CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i
regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
Visto il regolamento (CE) n. 404/2011 della Commissione, 8 aprile
2011, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.
1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 novembre 2011;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 2011;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 21 dicembre 2011;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 dicembre 2011;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con i Ministri per gli affari europei, degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' e obiettivi
1. Il presente decreto legislativo in conformita' ai principi e
criteri direttivi di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 4
giugno 2010, n. 96, provvede al riordino, al coordinamento ed
all'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca ed
acquacoltura, fatte salve le competenze regionali, al fine di dare
corretta attuazione ai criteri ed agli obiettivi previsti dal
regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006,
nonche' dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29
settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata.
Capo I Attivita' di pesca e acquacoltura
Art. 2
Pesca professionale
1. La pesca professionale e' l'attivita' economica organizzata
svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla
ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al
traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a
bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla
trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia,
all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.
2. Sono connesse alle attivita' di pesca professionale, purche' non
prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico
mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla
propria attivita' di pesca ovvero di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti
attivita':
a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi
da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pesca turismo»;
b) attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche, culturali e
di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi
acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli
aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da
imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della
propria abitazione o di struttura nella disponibilita'
dell'imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»;
c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione
dei prodotti della pesca, nonche' le azioni di promozione e
valorizzazione;
d) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati
alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi
acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero.
3. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, nonche' all'articolo 24, comma 2, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere
provvisionali per l'accessibilita' ed il superamento delle barriere
architettoniche.
4. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), e'
autorizzato dall'autorita' marittima dell'ufficio di iscrizione della
nave da pesca secondo le modalita' fissate dalle disposizioni
vigenti.
Capo I Attivita' di pesca e acquacoltura
Art. 3
Acquacoltura
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2135 del codice
civile, l'acquacoltura e' l'attivita' economica organizzata,
esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura
di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo
biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere
vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine.
2. Sono connesse all'acquacoltura le attivita', esercitate dal
medesimo acquacoltore, dirette a:
a) manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione, promozione e valorizzazione che abbiano ad
oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attivita' di cui al
comma 1;
b) fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente
impiegate nell'attivita' di acquacoltura esercitata, ivi comprese le
attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche e culturali,
finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e
vallivi e delle risorse dell'acquacoltura, nonche' alla
valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese di
acquacoltura, esercitate da imprenditori, singoli o associati,
attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella
disponibilita' dell'imprenditore stesso;
c) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati
alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi
acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero.
3. Alle opere, alle strutture destinate alle attivita' di cui alla
lettera b) del comma 2 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con
decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche'
all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per
l'accessibilita' ed il superamento delle barriere architettoniche.
Capo I Attivita' di pesca e acquacoltura
Art. 4
Imprenditore ittico
1. E' imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che
esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o
societaria, l'attivita' di pesca professionale di cui all'articolo 2
e le relative attivita' connesse.
2. Si considerano, altresi', imprenditori ittici le cooperative di
imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano
prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente
ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attivita'
di cui al comma 1.
3. Ai fini del presente decreto, si considera altresi' imprenditore
ittico l'acquacoltore che esercita in forma singola o associata
l'attivita' di cui all'articolo 3.
4. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di legge di settore,
all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per
l'imprenditore agricolo.
5. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di cui al comma
1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di
iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.
6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti
ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto.
7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e
previdenziali e della concessione di contributi nazionali e
regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto ad applicare i pertinenti
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle
organizzazioni sindacali e di categoria comparativamente piu'
rappresentative, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 3,
legge 3 aprile 2001, n. 142, e le leggi sociali e di sicurezza sul
lavoro.
8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di
zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attivita' di
acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non
inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui
pertiene la concessione.
Capo I Attivita' di pesca e acquacoltura
Art. 5
Giovane imprenditore ittico
1. E' giovane imprenditore ittico l'imprenditore di cui
all'articolo 4 avente una eta' non superiore a 40 anni.
2. Ai fini dell'applicazione della normativa nazionale e
comunitaria in materia di imprenditoria giovanile, si considerano
imprese ittiche giovanili:
a) le societa' semplici, in nome collettivo e cooperative ove
almeno i due terzi dei soci abbiano eta' inferiore a 40 anni;
b) le societa' in accomandita semplice ove almeno il socio
accomandatario sia giovane imprenditore ittico. In caso di due o piu'
soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui alla
lettera a);
c) le societa' di capitali di cui i giovani imprenditori ittici
detengano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di
amministrazione della societa' siano costituiti in maggioranza da
giovani imprenditori ittici.
3. All'articolo 8, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441,
dopo le parole: «imprenditorialita' giovanile in agricoltura» sono
inserite le seguenti: «e pesca» e dopo le parole: «a livello
nazionale» sono inserite le seguenti: «e delle associazioni nazionali
riconosciute delle cooperative della pesca comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, delle associazioni nazionali
delle imprese di pesca e acquacoltura e dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura
comparativamente piu' rappresentativi a livello nazionale».
4. All'articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria 2008), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il 20 per cento delle risorse del Fondo e' destinato alle finalita'
di cui al presente comma».
Capo I Attivita' di pesca e acquacoltura
Art. 6
Pesca non professionale
1. La pesca non professionale e' la pesca che sfrutta le risorse
acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e
scientifici.
2. La pesca scientifica e' l'attivita' diretta a scopi di studio,
ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel capo
III del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 2
ottobre 1968, n. 1639.
3. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio
dei prodotti della pesca non professionale.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sono definite le modalita' per l'esercizio della pesca per
fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa
sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della
politica comune della pesca.
5. La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari e'
consentita soltanto ai maggiori di anni sedici.
Capo II Sanzioni
Art. 7
Contravvenzioni
1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente
abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonche' di
prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata
e non regolamentata, e' fatto divieto di:
a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche
di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa
in vigore;
b) trasportare e commercializzare esemplari di specie ittiche di
taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in
vigore;
c) detenere, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie
di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in
violazione della normativa in vigore;
d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso
di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche
atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri
organismi acquatici;
e) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri
organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi secondo le
modalita' di cui alla lettera d);
f) pescare in acque sottoposte alla sovranita' di altri Stati,
salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi
internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate
dagli Stati interessati;
g) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di
un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di
conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati
membri di detta organizzazione;
h) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto,
gli organismi acquatici oggetto della altrui attivita' di pesca,
esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando
il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti,
sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto
stabilite dalla normativa vigente;
i) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto,
gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al
libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque
detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il
suddetto consenso.
2. In caso di cattura accessoria o accidentale di esemplari di
dimensioni inferiori alla taglia minima, questi devono essere
rigettati in mare.
3. I divieti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 non riguardano
la pesca scientifica, nonche' le altre attivita' espressamente
autorizzate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale.
Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti
di tale tipo di pesca ed e' consentito detenere e trasportare le
specie pescate per soli fini scientifici.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE)
1967/06.
Capo II Sanzioni
Art. 8
Pene principali per le contravvenzioni
1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere
a), b), c), d), e), f) e g), e' punito, salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o
con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.
2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere
h) ed i), e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o
con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.
3. Fermi restando i divieti di detenzione, sbarco, trasporto,
trasbordo e commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di
sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle
norme nazionali applicabili, nei casi di cui al comma 2 dell'articolo
7 non e' applicata sanzione se la cattura e' stata realizzata con
attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati
dalla licenza di pesca.
Capo II Sanzioni
Art. 9
Pene accessorie per le contravvenzioni
1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal
presente decreto comporta l'applicazione delle seguenti pene
accessorie:
a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli
aventi diritto nelle ipotesi previste dalle lettere h) ed i)
dell'articolo 7, comma 1;
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi
con i quali e' stato commesso il reato;
c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei
casi contemplati dalle lettere d), h) ed i) dell'articolo 7, comma 1,
qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;
d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci
giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di
esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista
dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili ovvero
di cui e' vietata la cattura.
Capo II Sanzioni
Art. 10
Illeciti amministrativi
1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente
abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonche' di
prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata
e non regolamentata, e' fatto divieto di:
a) effettuare la pesca con unita' iscritte nei registri di cui
all'articolo 146 codice della navigazione, senza essere in possesso
di una licenza di pesca, o di un'autorizzazione in corso di
validita';
b) pescare in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e
nazionale;
c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in
zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale;
d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca e'
sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;
e) pescare quantita' superiori a quelle autorizzate, per ciascuna
specie, dalla normativa comunitaria e nazionale;
f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantita'
superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalla normativa
nazionale e comunitaria;
g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale e' previsto
un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero
dopo che il medesimo e' andato esaurito;
h) pescare con attrezzi o strumenti, vietati dalla normativa
comunitaria e nazionale o non espressamente permessi, o collocare
apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformita'
della necessaria autorizzazione;
i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non
conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare
il prodotto di tale pesca;
l) manomettere, alterare o modificare l'apparato motore
dell'unita' da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti
massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;
m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare
manomesso, alterato o modificato, nonche' interrompere
volontariamente il segnale;
n) falsificare o occultare la marcatura, l'identita' o i
contrassegni di individuazione dell'unita' da pesca;
o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme
comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione
dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da
trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via
satellite;
p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme
comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione
dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti
a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque
mediterranee;
q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni
di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca INN
(pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) ai sensi del
regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi
nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN
di un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di
assistenza o rifornimento a tali navi;
r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalita' e quindi da
considerare senza bandiera ai sensi del diritto vigente;
s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi
ad un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli
organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori,
nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria;
t) intralciare l'attivita' posta in essere dagli ispettori della
pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli
osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria.
2. I divieti di cui alle lettere b), c), d), g) ed h) del comma 1
non riguardano la pesca scientifica, nonche' le altre attivita'
espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa
comunitaria e nazionale. Resta esclusa qualsiasi forma di
commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed e'
consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini
scientifici.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n.
1967/06.
Capo II Sanzioni
Art. 11
Sanzioni amministrative principali
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti
posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g),
h), i), l), m), n), p), q), r), s), t) ed u), e' soggetto al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a
12.000 euro.
2. Chiunque violi il divieto posto dall'articolo 10, comma 1,
lettera o), e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
3. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 chiunque:
a) esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel
registro dei pescatori marittimi;
b) viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3.
4. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 chiunque:
a) viola le norme del decreto del Presidente della Repubblica 2
ottobre 1968, n. 1639, relative all'esercizio della pesca sportiva,
ricreativa e subacquea;
b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona
minore degli anni sedici, ovvero affidi un fucile subacqueo o altro
attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne
faccia uso.
5. L'armatore e' solidalmente e civilmente responsabile con il
comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative
pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti
commessi nell'esercizio della pesca marittima.
Capo II Sanzioni
Art. 12
Sanzioni amministrative accessorie
1. Alle violazioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4,
lettera a), sono applicate le seguenti sanzioni amministrative
accessorie:
a) la confisca del pescato;
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi
usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative nazionali
e comunitarie. E' sempre disposta la confisca degli attrezzi, degli
strumenti e degli apparecchi usati o detenuti che non siano conformi
alle pertinenti normative nazionali e comunitarie. Gli attrezzi
confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla
normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e
demolizione sono poste a carico del contravventore;
c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati
collocati apparecchi fissi o mobili di cui alla lettera h)
dell'articolo 10, comma 1.
2. Qualora le violazioni di cui alle lettere h) ed i) del comma 1
dell'articolo 10 siano commesse con reti da posta derivante, e'
sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca
quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per
un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca
della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di
ingiunzione.
Capo II Sanzioni
Art. 13
Disposizioni procedurali
1. Le sanzioni amministrative principali ed accessorie previste per
le violazioni di cui al presente decreto si applicano secondo le
modalita' di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
2. In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto,
l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e'
il Capo del compartimento marittimo.
Capo II Sanzioni
Art. 14
Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi
1. E' istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui
all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 ed agli articoli
125 e seguenti del regolamento (CE) n. 404/2011.
2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui
all'articolo 7, comma 1, lettere a), c) e g), e gli illeciti
amministrativi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), d),
g), h), n), o), p), q), r), s) e t).
3. La commissione di un'infrazione grave da' sempre luogo
all'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca, come
individuati nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di
ingiunzione.
4. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali sono individuati modalita', termini e
procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente
articolo, ferma restando la competenza della Direzione generale della
pesca marittima e dell'acquacoltura in ordine alla revoca della
licenza di pesca.
Capo II Sanzioni
Art. 15
Registro nazionale delle infrazioni
1. Il Registro nazionale delle infrazioni e' istituito presso il
Centro controllo nazionale pesca del Comando generale delle
Capitanerie di porto presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Capo II Sanzioni
Art. 16
Sospensione e revoca definitiva della licenza
1. L'assegnazione di un numero totale di punti pari o superiore a
18, comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di
due mesi. Se il numero totale di punti e' pari o superiore a 36, la
licenza di pesca e' sospesa per un periodo di quattro mesi. Se il
numero totale di punti e' pari o superiore a 54, la licenza di pesca
e' sospesa per un periodo di otto mesi. Se il numero totale di punti
e' pari o superiore a 72, la licenza di pesca e' sospesa per un
periodo di un anno.
2. Se nel corso di una ispezione vengono individuate due o piu'
infrazioni gravi, alla licenza di pesca sono assegnati fino a un
massimo di 12 punti.
3. L'accumulo di 90 punti sulla licenza di pesca comporta la revoca
definitiva della licenza di pesca.
4. Qualora una licenza di pesca sia stata sospesa ai sensi del
presente articolo, eventuali nuovi punti assegnati alla licenza di
pesca vengono aggiunti ai punti esistenti.
Capo II Sanzioni
Art. 17
Pesca illegale durante la sospensione o successivamente alla revoca
definitiva della licenza di pesca
1. Se un peschereccio la cui licenza di pesca e' stata sospesa o
revocata a titolo definitivo, conformemente all'articolo 16, svolge
attivita' di pesca durante il periodo di sospensione o
successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca, gli
organi preposti al controllo adottano le misure di esecuzione
immediata ritenute piu' idonee tra quelle previste dall'articolo 43
del regolamento (CE) n. 1005/2008.
Capo II Sanzioni
Art. 18
Cancellazione di punti
1. Qualora una licenza di pesca sia stata sospesa ai sensi
dell'articolo 16, eventuali nuovi punti assegnati alla licenza di
pesca vengono aggiunti ai punti esistenti ai fini dell'applicazione
dell'articolo 16.
2. Se il numero totale di punti assegnati alla licenza di pesca e'
superiore a due vengono cancellati due punti qualora:
a) il peschereccio utilizzato per commettere l'infrazione per cui
sono stati assegnati i punti utilizzi in seguito il sistema di
controllo dei pescherecci «vessel monitoring system» - VMS o proceda
alla registrazione e alla trasmissione elettronica dei dati del
giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della
dichiarazione di sbarco senza essere legalmente obbligato all'uso di
tali tecnologie, o;
b) il titolare della licenza di pesca si offra volontariamente,
dopo l'assegnazione dei punti, per partecipare a una campagna
scientifica per il miglioramento della selettivita' degli attrezzi da
pesca, o;
c) il titolare della licenza di pesca sia membro di
un'organizzazione di produttori e accetti un piano di pesca adottato
dall'organizzazione di produttori nell'anno successivo
all'assegnazione dei punti che comporti una riduzione del 10 per
cento delle possibilita' di pesca per il titolare della licenza di
pesca, o;
d) il titolare della licenza di pesca partecipi a una attivita'
di pesca che rientri in un programma di etichettatura ecologica
destinato a certificare e promuovere etichette per i prodotti
provenienti da una corretta gestione della pesca marittima e
focalizzato su temi correlati all'utilizzo sostenibile delle risorse
della pesca.
3. Per ciascun periodo triennale successivo alla data dell'ultima
infrazione grave, il titolare di una licenza di pesca puo' avvalersi
una sola volta di una delle opzioni di cui alle lettere a), b), c) e
d) del comma 2 per ridurre il numero di punti assegnatigli, a
condizione che tale riduzione non comporti la cancellazione di tutti
i punti della licenza di pesca.
4. Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave
nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti
applicati sulla licenza di pesca sono annullati.
5. Se i punti sono stati cancellati a norma dei commi 2 e 4, il
titolare della licenza viene informato dalla Direzione generale della
pesca marittima e dell'acquacoltura di tale cancellazione e del
numero di punti eventualmente rimanenti.
Capo II Sanzioni
Art. 19
Sistema di punti per i comandanti dei pescherecci
1. E' istituito un sistema di punti per infrazioni gravi del
comandante a norma dell'articolo 92, paragrafo 6, del regolamento
(CE) n. 1224/2009 e dell'articolo 134 del regolamento (CE) n.
404/2011.
2. La commissione di un'infrazione grave, di cui all'articolo 14,
comma 2, da' sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti al
marittimo imbarcato con la funzione di comandante della unita' da
pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non viene emessa
l'ordinanza di ingiunzione.
3. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali sono individuati modalita', termini e
procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente
articolo.
Capo II Sanzioni
Art. 20
Sanzioni applicate al comandante della nave
1. L'applicazione del sistema di punti di cui all'articolo 19,
comporta:
a) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 18,
il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 15
giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei
punti;
b) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 54,
il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 30
giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei
punti;
c) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 90,
il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 2
mesi dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei
punti.
2. Se nel corso di una ispezione vengono accertate due o piu'
infrazioni gravi, sono assegnati fino a un massimo di 12 punti.
3. Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave
nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti
applicati alle funzioni di comandante sono annullati.
Capo II Sanzioni
Art. 21
Sanzioni disciplinari
1. Se le infrazioni di cui al presente titolo sono commesse da
appartenenti al personale marittimo, laddove ricorrano i presupposti
di cui agli articoli 1249 e seguenti del codice della navigazione,
sono applicate anche le sanzioni disciplinari ivi previste.
Capo II Sanzioni
Art. 22
Vigilanza e controllo
1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali -
Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in
qualita' di autorita' competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo
5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, coordina le attivita' di
controllo.
2. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5
del regolamento (CE) n. 1224/2009, il Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca
marittima e dell'acquacoltura si avvale del Corpo delle capitanerie
di porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca.
3. L'attivita' di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla
somministrazione dei prodotti di essa, nonche' l'accertamento delle
infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle
Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell'Autorita'
marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai
Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati
di cui al comma 4.
4. Le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali possono
nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire
alla vigilanza sulla pesca.
5. Gli agenti giurati di cui al comma 4 debbono possedere i
requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza. La loro nomina,
previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo,
avviene secondo le norme previste dalle leggi di pubblica sicurezza.
6. Ai soggetti di cui al comma 3, e' riconosciuta, qualora gia' ad
esse non competa, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia
giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della
vigilanza sulla pesca ai sensi dell'articolo 55, ultimo comma, del
codice di procedura penale.
7. Gli incaricati del controllo sulla pesca marittima possono
accedere in ogni momento presso le navi, i galleggianti, gli
stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita,
commercializzazione e somministrazione e presso i mezzi di trasporto
dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle
norme sulla disciplina della pesca.
Capo II Sanzioni
Art. 23
Risarcimento del danno
1. Per i reati previsti dal presente decreto le Amministrazioni
interessate possono costituirsi parte civile nel relativo giudizio
penale.
Capo II Sanzioni
Art. 24
Potere di deroga del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali
1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
puo', con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva centrale
per la pesca marittima, disciplinare la pesca anche in deroga alle
discipline regolamentari nazionali, in conformita' alle norme
comunitarie, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze
scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo
sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa.
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
puo', con proprio decreto, sospendere l'attivita' di pesca o disporne
limitazioni in conformita' alle disposizioni del regolamento (CE) n.
2371/2002, al fine di conservare e gestire le risorse della pesca.
Capo III Disposizioni finali
Art. 25
Norme attuative
1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio
2004, n. 153, e' sostituito dal seguente:
«1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n.
400, sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, di concerto con i Ministeri competenti per materia e di
intesa con le regioni e le provincie Autonome sono emanati i decreti
di attuazione del presente decreto.».
2. Restano in vigore le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
Capo III Disposizioni finali
Art. 26
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono
all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Capo III Disposizioni finali
Art. 27
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
abrogati:
a) la legge 14 luglio 1965, n. 963;
b) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2
ottobre 1968, n. 1639;
c) l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 102;
d) gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
226, e successive modificazioni;
e) i commi 2 e 3 dell'articolo 1 e gli articoli 6, 7, 8 e 9 del
decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153;
f) i commi 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 26
maggio 2004, n. 154.
2. Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni
del presente decreto.
Capo III Disposizioni finali
Art. 28
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 9 gennaio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze
Catania, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri
Severino, Ministro della giustizia
Passera, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Severino
Capo III Disposizioni finali
Allegato I
PUNTI ASSEGNATI IN CASO DI INFRAZIONI GRAVI
---------------------------------------------------------------------
N. Infrazione grave Punti
---------------------------------------------------------------------
1 Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme 3
comunitarie e nazionali in materia di registrazione e
dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli
sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il
sistema di controllo dei pescherecci via satellite
Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme
comunitarie e nazionali in materia di registrazione e
dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi
di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali
o pescate fuori dalle acque mediterranee
(Articolo 10, comma 1, lettere o) e p), del presente
decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo
1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42,
paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1,
lettera b), del regolamento (CE) n. 1005/2008)
---------------------------------------------------------------------
2 Pesca con attrezzi o strumenti vietati dalle pertinenti 4
disposizioni comunitarie e nazionali o non espressamente
permessi
(Articolo 10, comma 1, lettera h) del presente decreto, in
combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del
regolamento (CE) n. 1005/2008)
---------------------------------------------------------------------
3 Falsificazione o occultamento di marcatura, identita' o i 5
contrassegni di individuazione dell'unita' da pesca
(Articolo 10, comma 1, lettera n), del presente decreto,
in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del
regolamento (CE) n. 1005/2008)
---------------------------------------------------------------------
4 Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di 5
prova relativi a un'indagine posta in essere dagli
ispettori della pesca, dagli organi deputati alla
vigilanza ed al controllo e dagli osservatori,
nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria
(Articolo 10, comma 1, lettera s), del presente decreto,
in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del
regolamento (CE) n. 1005/2008)
---------------------------------------------------------------------
5 Detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie 5
ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in
violazione della normativa in vigore
(Articolo 7, comma 1, lettera a), del presente decreto,
in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del
regolamento (CE) n. 1005/2008)
---------------------------------------------------------------------
6 Esercizio della pesca in acque sottoposte alla competenza 5
di un'organizzazione regionale per la pesca, in violazione
delle misure di conservazione o gestione e senza avere la
bandiera di uno degli Stati Membri di detta Organizzazione
(Articolo 7, comma 1, lettera g), del presente decreto, in
combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera k), del
regolamento (CE) n. 1005/2008)
---------------------------------------------------------------------
7 Pesca con unita' iscritte nei registri di cui all'articolo 7
146 cod. nav., senza essere in possesso di una licenza di
pesca, o di un'autorizzazione in corso di validita'
(Articolo 10, comma 1, lettera a), del presente decreto,
in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del
regolamento (CE) n. 1005/2008)
---------------------------------------------------------------------
8 Pesca in zone e tempi vietati dalla normativa nazionale 6
e comunitaria
(Articolo 10, comma 1, lettera b), del presente decreto in
combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento (CE) n. 1005/2008)
---------------------------------------------------------------------
9 Pesca diretta di uno stock ittico per il quale e' previsto 6
un contingente di cattura, senza disporre di tale
contingente ovvero dopo che il medesimo e' andato esaurito
(Articolo 10, comma 1, lettera g), del presente decreto
in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento (CE) n. 1005/2008)
---------------------------------------------------------------------
10 Pesca diretta di stock ittici per i quali la pesca e' 7
sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione
degli stessi.
(Articolo 10, comma 1, lettera d), del presente decreto
in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del
regolamento (CE) n. 1005/2008)
---------------------------------------------------------------------
11 Detenzione, sbarco, trasporto e commercializzazione delle 7
specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio
di crescita, in violazione della normativa in vigore.
(Articolo 7, comma 1, lettera c), del presente decreto in
combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed
i), del regolamento (CE) n. 1005/2008)
---------------------------------------------------------------------
12 Intralcio all'attivita' posta in essere dagli ispettori 7
della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al
controllo, nell'esercizio delle loro funzioni di controllo
e dagli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni di
sorveglianza nel rispetto delle dalle pertinenti
disposizioni comunitarie e nazionali
(Articolo 10, comma 1, lettera t), del presente decreto in
combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del
regolamento (CE) n. 1005/2008)
---------------------------------------------------------------------
13 Operazioni di trasbordo o partecipazione a operazioni di 7
pesca congiunte con pescherecci sorpresi a esercitare
pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, in
particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione
delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di
un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione
di assistenza o rifornimento a tali navi
(Articolo 10, comma 1, lettera q), del presente decreto,
in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del
regolamento (CE) n. 1005/2008)
---------------------------------------------------------------------
14 Utilizzo di un peschereccio privo di nazionalita' e quindi 7
da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto
vigente
(Articolo 10, comma 1, lettera r), del presente decreto,
in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera l), del
regolamento (CE) n. 1005/2008)
---------------------------------------------------------------------
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento
Martedì 31 Gennaio 2012 16:53
Liliana D'amico
LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di
composizione delle crisi da sovraindebitamento. (12G0011), in G.U.R.I. del 30 gennaio 2012, n. 24
Capo I MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI ESTORSIONE
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108
1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei
mutui di cui al comma 2 e' consentita anche in favore
dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole
del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non
abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo VI
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,
ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede
pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio,
l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di
intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del
codice penale. Avverso il provvedimento contrario del giudice
delegato e' ammesso reclamo al tribunale fallimentare, del quale non
puo' far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.
2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del comma
2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle attivita'
sopravvenute dell'imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a
destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalita' di cui
al comma 5»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il mutuo puo' essere concesso, anche nel corso delle
indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico
ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle
indagini preliminari medesime»;
c) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «data» sono
inserite le seguenti: «di presentazione della denuncia per il delitto
di usura ovvero dalla data»;
d) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere
concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche
tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli
articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o
patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34 del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nei confronti dei
soggetti indagati o imputati per taluno di detti reati ovvero
proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo non puo'
essere consentita e, ove sia stata disposta, e' sospesa fino
all'esito dei relativi procedimenti»;
e) al comma 9, la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:
«a) se il procedimento penale per il delitto di usura in
relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si
conclude con provvedimento di archiviazione, salvo quanto previsto
dalla lettera a-bis), ovvero con sentenza di non luogo a procedere,
di proscioglimento o di assoluzione;
a-bis) quando il procedimento penale non possa ulteriormente
proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte
dell'imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il
provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o
grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice
di procedura penale, quando allo stato degli atti non esistano
elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza
del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri
vantaggi usurari».
2. All'articolo 15, comma 8, della citata legge n. 108 del 1996, le
parole da: «rappresentanti» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «due rappresentanti del Ministero dell'economia e
delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due
rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella persona
del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle
iniziative anti-racket ed antiusura, da due rappresentanti del
Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. E' previsto un
supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e
supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con
qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata.
La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito. Le riunioni
della commissione sono valide quando intervengono almeno cinque
componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni
interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei
presenti e in caso di parita' di voti prevale quello del presidente».
3. All'articolo 16, comma 9, della citata legge n. 108 del 1996, le
parole da: «con l'arresto» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «con la reclusione da due a quattro anni».
4. All'articolo 17 della citata legge n. 108 del 1996, dopo il
comma 6-bis e' aggiunto il seguente:
«6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1,
e' consentita la presentazione di un'unica istanza di riabilitazione
anche in riferimento a piu' protesti, purche' compresi nello spazio
temporale di un triennio».
Capo I MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI ESTORSIONE
Art. 2
Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44
1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'elargizione e' concessa agli esercenti un'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica,
ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo
in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad
aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai
fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste,
ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche
ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni
mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto
forma di mancato guadagno inerente all'attivita' esercitata»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, l'elargizione
e' consentita anche in favore del soggetto dichiarato fallito, previo
parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione
che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di
cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica,
l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai
sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, ne' sia
indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la
concessione dell'elargizione non e' consentita e, ove sia stata
disposta, e' sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.
1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del
comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle
attivita' sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto
a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalita' di
cui all'articolo 15. Il ricavato netto e' per la meta' acquisito dal
curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua
meta' deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento»;
b) dopo l'articolo 18-bis e' inserito il seguente:
«Art. 18-ter (Sostegno degli enti locali alle attivita'
economiche a fini antiestorsivi). - 1. Al fine di sostenere e
incentivare la prevenzione e la tutela delle attivita' economiche
dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre, tramite
appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o
il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato di tributi
locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 gli enti
locali provvedono, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica
ad essi assegnati ai fini del patto di stabilita' interno, a carico
dei propri bilanci»;
c) all'articolo 19, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
«d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte
nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2. I membri sono nominati
ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno su designazione
degli organismi nazionali associativi maggiormente rappresentativi.
Il Ministro dell'interno, su proposta del Commissario straordinario
del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed
antiusura, determina con proprio decreto i criteri per
l'individuazione della maggiore rappresentativita'»;
d) all'articolo 20:
1) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la
proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento
favorevole del procuratore della Repubblica competente per le
indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di
cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di piu' procedimenti penali
che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle
sospensioni e della proroga anzidette, e' competente il procuratore
della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente»;
2) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di
cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure
esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo
il procuratore della Repubblica competente, che trasmette il
provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette
giorni dalla comunicazione del prefetto.
7-ter. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei
confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali,
non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni dalla data di
inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1,
fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui
ai commi da 1 a 4 del presente articolo».
Capo I MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI ESTORSIONE
Art. 3
Modifica all'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n.
296
1. All'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per i
soggetti di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315, per i quali
permangono i vincoli di destinazione previsti dalla legge 7 marzo
1996, n. 108».
Capo I MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI ESTORSIONE
Art. 4
Modifiche all'articolo 629 del codice penale
1. All'articolo 629 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «con la multa da euro 516 a euro
2.065» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a
euro 4.000»;
b) al secondo comma, le parole: «da euro 1.032 a euro 3.098» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 15.000».
Capo I MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI ESTORSIONE
Art. 5
Modifica all'articolo 135 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163
1. All'articolo 135, comma 1, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «passata in giudicato» sono
inserite le seguenti: «per reati di usura, riciclaggio nonche'».
Capo II PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 6
Finalita'
1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento
non soggette ne' assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali,
e' consentito al debitore concludere un accordo con i creditori
nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata
dal presente capo.
2. Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento» si intende
una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e
il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonche' la
definitiva incapacita' del debitore di adempiere regolarmente le
proprie obbligazioni.
Capo II PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 7
Presupposti di ammissibilita'
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai
creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi
di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale
competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di
ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il
regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso,
compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati
ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo
quanto previsto dall'articolo 8, comma 4. Il piano prevede le
scadenze e le modalita' di pagamento dei creditori, anche se
suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per
l'adempimento dei debiti, le modalita' per l'eventuale liquidazione
dei beni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1,
il piano puo' anche prevedere l'affidamento del patrimonio del
debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la
distribuzione del ricavato ai creditori.
2. La proposta e' ammissibile quando il debitore:
a) non e' assoggettabile alle procedure previste dall'articolo 1
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura
di composizione della crisi.
Capo II PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 8
Contenuto dell'accordo
1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e
la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche
mediante cessione dei redditi futuri.
2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano
sufficienti a garantire la fattibilita' del piano, la proposta deve
essere sottoscritta da uno o piu' terzi che consentono il
conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per
l'attuabilita' dell'accordo.
3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni
all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli
strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di
strumenti creditizi e finanziari.
4. Il piano puo' prevedere una moratoria fino ad un anno per il
pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le
seguenti condizioni:
a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla
scadenza del nuovo termine;
b) l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato
dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi;
c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti
impignorabili.
Capo II PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 9
Deposito della proposta di accordo
1. La proposta di accordo e' depositata presso il tribunale del
luogo di residenza o sede del debitore.
2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di
tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e
degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque
anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
e dell'attestazione sulla fattibilita' del piano, nonche' l'elenco
delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua
famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare
corredata del certificato dello stato di famiglia.
3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita altresi' le
scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a
dichiarazione che ne attesta la conformita' all'originale.
Capo II PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 10
Procedimento
1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli
articoli 7 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza,
disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la
sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica
certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento
dei provvedimenti che egli puo' adottare ai sensi del comma 3 del
presente articolo.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea
forma di pubblicita' della proposta e del decreto, oltre, nel caso in
cui il proponente svolga attivita' d'impresa, alla pubblicazione
degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.
3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode
ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non
possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni
esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne'
acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha
presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi
titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei
titolari di crediti impignorabili.
4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni
rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai
sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive
proposte di accordo.
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e
del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il
provvedimento.
Capo II PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 11
Raggiungimento dell'accordo
1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta
elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi,
dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come
eventualmente modificata.
2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, e' necessario
che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il
70 per cento dei crediti.
3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti
dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di
regresso.
4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo
che sia diversamente stabilito.
5. L'accordo e' revocato di diritto se il debitore non esegue
integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i
pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie.
Capo II PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 12
Omologazione dell'accordo
1. Se l'accordo e' raggiunto, l'organismo di composizione della
crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi
espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo
11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni
successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono
sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine,
l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la
relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonche'
un'attestazione definitiva sulla fattibilita' del piano.
2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di
cui all'articolo 11, comma 2, verificata l'idoneita' ad assicurare il
pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione,
il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione
utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2. Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il
provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non
puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo
non superiore ad un anno, l'accordo produce gli effetti di cui
all'articolo 10, comma 3.
4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di
risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori
estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei
e' chiesto al giudice con ricorso da decidere in camera di consiglio,
ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile.
5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore
risolve l'accordo.
Capo II PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 13
Esecuzione dell'accordo
1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni
sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il
giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi,
nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e
delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.
2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali
difficolta' insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto
adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale
irregolarita'. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione
di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per
giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.
3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformita'
dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento
alla possibilita' di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo
svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del
pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione,
nonche' di ogni altro vincolo.
4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in
violazione dell'accordo e del piano sono nulli.
Capo II PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 14
Impugnazione e risoluzione dell'accordo
1. L'accordo puo' essere annullato dal tribunale su istanza di ogni
creditore, in contraddittorio con il debitore, quando e' stato
dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o
dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente
simulate attivita' inesistenti. Non e' ammessa alcuna altra azione di
annullamento.
2. Se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi
derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono
costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per
ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore puo' chiedere
al tribunale la risoluzione dello stesso.
3. Il ricorso per la risoluzione e' proposto, a pena di decadenza,
entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo
adempimento previsto dall'accordo.
4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i
diritti acquistati dai terzi in buona fede.
5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile.
Capo II PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 15
Organismi di composizione della crisi
1. Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate
garanzie di indipendenza e professionalita' deputati, su istanza
della parte interessata, alla composizione delle crisi da
sovraindebitamento.
2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito
registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
3. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalita'
di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Con lo stesso decreto sono disciplinate,
altresi', la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione,
la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonche' la
determinazione delle indennita' spettanti agli organismi di cui al
comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
4. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi
dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi
dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000,
n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti
ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice
domanda, nel registro di cui al comma 2.
5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai
componenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso spese o
indennita' a qualsiasi titolo corrisposti.
6. Le attivita' degli organismi di cui al comma 1 devono essere
svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Capo II PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 16
Iscrizione nel registro
1. Gli organismi di cui all'articolo 15, unitamente alla domanda di
iscrizione nel registro, depositano presso il Ministero della
giustizia il proprio regolamento di procedura e comunicano
successivamente le eventuali variazioni.
Capo II PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 17
Compiti dell'organismo di composizione della crisi
1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto
dagli articoli 11, 12 e 13, assume ogni opportuna iniziativa,
funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al
raggiungimento dell'accordo e alla buona riuscita dello stesso,
finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento, e
collabora con il debitore e con i creditori anche attraverso la
modifica del piano oggetto della proposta di accordo.
2. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei dati contenuti
nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilita' del
piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e trasmette al giudice la
relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai
sensi dell'articolo 12, comma 1.
3. L'organismo esegue la pubblicita' della proposta e dell'accordo,
ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del
procedimento previsto dal presente capo.
Capo II PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 18
Accesso alle banche dati pubbliche
1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attivita' previsti dal
presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo,
gli organismi di cui all'articolo 15 possono accedere ai dati
contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni
creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati
pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di
buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati
in tema di crediti al consumo, affidabilita' e puntualita' nei
pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione
dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.
2. I dati personali acquisiti per le finalita' di cui al comma 1
possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della
procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua
conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione e' data
comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica
certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.
Capo II PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 19
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con
la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000
euro il debitore che:
a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione
della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il passivo
ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero
dolosamente simula attivita' inesistenti;
b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione
della crisi di cui al presente capo, produce documentazione
contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in
tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione
debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel
piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei
creditori estranei;
d) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione
dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua
posizione debitoria;
e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.
2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che
rende false attestazioni in ordine all'esito della votazione dei
creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero in
ordine alla veridicita' dei dati contenuti in tale proposta o nei
documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilita' del
piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore e' punito
con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000
euro.
3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente
dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai
creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto
del suo ufficio.
Capo II PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 20
Disposizioni transitorie e finali
1. Con uno o piu' decreti, il Ministro della giustizia stabilisce,
anche per circondario di tribunale, la data a decorrere dalla quale i
compiti e le funzioni che il presente capo attribuisce agli organismi
di composizione della crisi di cui all'articolo 15 sono svolti in via
esclusiva dai medesimi.
2. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di
composizione della crisi possono essere anche svolti da un
professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,
ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal
giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia
sono stabilite, in considerazione del valore della procedura e delle
finalita' sociali della medesima, le tariffe applicabili
all'attivita' svolta dai professionisti, da porre a carico dei
soggetti che ricorrono alla procedura.
3. Il professionista di cui al comma 2 e' equiparato, anche agli
effetti penali, al componente dell'organismo di composizione della
crisi.
4. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere una relazione
annuale sullo stato di attuazione della presente legge.
Capo III ENTRATA IN VIGORE
Art. 21
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 gennaio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 307 ):
Presentato dal sen. Centaro il 30 aprile 2008.
Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il
27 maggio 2008 con pareri delle Commissioni. 1ª, 5ª, 6ª e 10ª.
Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 23
settembre; 7, 14 ottobre; 5, 18 novembre; 18 dicembre 2008; 14, 21
gennaio; 11 e 17 marzo 2009.
Relazione scritta annunciata il 26 marzo 2009 (atto n. 307-A)
relatore sen. Mazzatorta.
Esaminato in aula il 26 e 31 marzo 2009 ed approvato il 1° aprile
2009.
Camera dei deputati (atto n. 2364 ):
Assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede referente, l'8
aprile 2009 con pareri delle Commissioni I, V, VI, VIII, X, XI, XII e
questioni regionali.
Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, il 23, 29
aprile; 7, 14, 20 maggio; 9, 16, 17, 18, 23 giugno; 2, 8,15, 30
luglio; 10, 16 settembre; 21, 22, 27 ottobre 2009; 28 gennaio; 26, 27
maggio; 30 luglio 2010.
Nuovamente assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede
legislativa il 24 marzo 2011.
Esaminato dalla II Commissione, in sede legislativa, il 29 marzo;
13 aprile; 25 maggio; 5, 6 luglio ed approvato, con modificazioni, il
26 ottobre 2011.
Senato della Repubblica (atto n 307-B):
Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il
30 novembre 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 10ª.
Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 10 gennaio
2012.
Nuovamente assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede
deliberante, l'11 gennaio 2012.
Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede deliberante, il 12
gennaio 2012 ed approvato il 17 gennaio 2012.
Regolamento per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale
Lunedì 30 Gennaio 2012 18:24
Liliana D'amico
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 12 novembre 2011, n. 226
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
E
IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI
E LA COESIONE TERRITORIALE
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme
comuni per il mercato interno del gas, ed in particolare gli articoli
14 e 15 sull'attivita' di distribuzione e il regime di transizione;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore
energetico, la quale stabilisce disposizioni per il settore
energetico atte a garantire la tutela della concorrenza e dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera c) secondo cui le
attivita' di distribuzione di gas sono attribuite in concessione
secondo le disposizioni di legge;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con
modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi
urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e
l'equita' sociale, ed in particolare l'articolo 46 - bis, comma 1,
che nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e
qualita' dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del
gas, stabilisce che con decreto dei Ministri dello sviluppo economico
e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata e su
parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono
individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per
l'affidamento del servizio di distribuzione del gas previsto
dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, tenendo conto in materia adeguata, oltre che delle condizioni
economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei
consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio,
dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con
modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 concernente disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009 e in particolare
l'articolo 17, comma 4, che prevede che, nella predisposizione del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/73/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, il Governo e' tenuto a seguire il
criterio direttivo di prevedere che, nella situazione a regime, al
termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas
naturale affidate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, i meccanismi di valorizzazione delle reti
siano coerenti con i criteri posti alla base della definizione delle
rispettive tariffe;
Visto il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante, fra
l'altro, attuazione della direttiva 2009/73/CE concernente il mercato
interno del gas naturale, ed in particolare l'art. 24 che, tra
l'altro, modifica l'art. 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164 per rendere la determinazione del valore di rimborso a regime
congruente con la valorizzazione delle reti in base alla regolazione
tariffaria, prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
riconosca in tariffa l'ammortamento della differenza fra il valore di
rimborso nel primo periodo, come determinato dal presente
regolamento, e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei
contributi, determinato dalla regolazione tariffaria;
Visto il decreto 19 gennaio 2011 del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e
la Coesione Territoriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31
marzo 2011 n. 74, sulla determinazione degli ambiti territoriali nel
settore della distribuzione del gas naturale;
Considerato che, il presente provvedimento, contribuendo ad
accelerare il processo dell'ampliamento dell'area di gestione del
servizio di distribuzione del gas naturale rispetto alle attuali
concessioni, e' volto a rimuovere le barriere che ostacolano lo
sviluppo della concorrenza nel settore della vendita e a favorire lo
sviluppo efficiente del servizio di distribuzione del gas naturale,
promuovendo contemporaneamente l'incremento dei livelli di sicurezza
e degli investimenti e la riduzione dei costi del servizio, a
beneficio dei clienti finali;
Considerato che, ai fini di un efficace e efficiente processo di
affidamento del servizio di distribuzione per ambito territoriale, si
ritiene indispensabile che gli Enti locali appartenenti ad un ambito
individuino un'amministrazione o un'organizzazione gia' istituita cui
delegare l'espletamento della procedura di gara e che
un'amministrazione, quale il Comune Capoluogo o la Provincia,
favorisca il processo di aggregazione dei numerosi Enti locali
appartenenti all'ambito;
Ritenuto che, come richiesto in sede di Conferenza Unificata,
l'amministrazione con funzione di stazione appaltante possa essere il
Comune capoluogo di provincia, qualora presente nell'ambito; mentre
negli altri casi possa essere un Comune capofila o la Provincia o
altro soggetto, come una societa' patrimoniale delle reti costituita
ai sensi dell'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, dove presente, e che la sua scelta debba essere
effettuata dai Comuni dell'ambito;
Ritenuto che la funzione di indirizzo e di programmazione di cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n.164 possa essere svolta dai singoli Enti locali, fornendo alla
stazione appaltante le informazioni sullo stato dell'impianto e sulle
esigenze di sviluppo della distribuzione del gas naturale nel
territorio di riferimento;
Ritenuto che, per una piu' efficace e ordinata gestione del
servizio, e' indispensabile un unico canale di comunicazione tra il
gestore dell'impianto e gli Enti locali e che quindi, la stazione
appaltante, o altro soggetto individuato dai Comuni appartenenti
all'ambito, debba gestire il rapporto con l'impresa di distribuzione
durante l'esercizio dell'impianto per delega degli Enti locali
concedenti, coadiuvata da un comitato di monitoraggio, costituito dai
rappresentanti degli altri Enti locali medesimi, coordinando cosi' la
vigilanza e il controllo dei vari Enti locali sul rispetto degli
impegni assunti dal gestore nel contratto di esercizio, nonche' le
esigenze di nuovi investimenti che possano insorgere nel tempo;
Ritenuto che sia necessario prevedere una preferenza per lo
scaglionamento delle gare, in considerazione della loro complessita';
Ritenuto che l'ordine di priorita' per le date di scadenza debba
seguire un criterio oggettivo quale la media ponderale di scadenza
"ope legis" delle concessioni in vigore per gli impianti di
distribuzione appartenenti a ciascun ambito, pesata sul numero dei
clienti; insieme ad un criterio di scaglionamento territoriale che
eviti che la maggior parte degli ambiti di una stessa Regione vada in
gara nello stesso anno;
Considerato che il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 si
applica automaticamente alle concessioni del servizio di
distribuzione del gas naturale solo per gli articoli 216 e 30 e per
la parte IV sul contenzioso, per cui le altre disposizioni del
medesimo decreto troveranno applicazione alla materia qui
disciplinata solo laddove espressamente richiamate dal presente
regolamento;
Considerato che l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164 prevede che per gli affidamenti e le concessioni
in essere, per i quali non e' previsto un termine di scadenza o e'
previsto un termine che supera il periodo transitorio, e'
riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore, calcolato nel
rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per
quanto non desumibile dalla volonta' delle parti, con i criteri di
cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15
ottobre 1925, n. 2578, ma che, tuttavia, tale previsione necessita di
una metodologia applicativa dettagliata, nei casi in cui non sia gia'
prevista nelle convenzioni o nei contratti, per evitare contenziosi
sulla sua applicazione;
Ritenuto che sia indispensabile ai fini della definizione dei
criteri di gara e di valutazione dell'offerta, l'identificazione
degli elementi necessari per la determinazione del valore di rimborso
al gestore uscente sia nel primo periodo transitorio che in quelli
successivi, a regime, in conformita' rispettivamente con gli articoli
15 comma 5 e 14 comma 8 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, in quanto tali valori costituiscono importanti parametri da
introdurre nel bando di gara sia ai fini della concorrenza, sia ai
fini della tutela dei diritti del gestore uscente;
Considerato che l'articolo 30, comma 21, della legge 23 luglio
2009, n. 99 prevede una validita' dei bolli metrici sui misuratori di
gas con portata massima di 10 metri cubi/h pari a 15 anni, che le
tubazioni in ghisa con giunti in piombo e canapa sono obsolete in
quanto l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, nella
regolazione della qualita', prevede l' obbligo della loro
sostituzione o risanamento, che le tubazioni in acciaio senza
protezione catodica si degradano in maniera accelerata, tanto che la
medesima regolazione ha previsto un calendario con l'obbligo di messa
in protezione catodica efficace di tali tubazioni;
Considerato che le tariffe determinate dall'Autorita' per l'Energia
Elettrica e il Gas a partire dal 1° ottobre 2004 hanno riconosciuto
quote annuali di ammortamento in linea con le vite utili ai fini
regolatori;
Considerato che l'articolo 30 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, applicabile alle concessioni nel gas ai sensi
dell'articolo 216 del medesimo decreto legislativo, prevede che nella
concessione di servizi la controprestazione a favore del
concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, e che un
premio debba essere corrisposto dall'ente concedente, qualora il
concessionario debba applicare tariffe piu' basse di quelle
determinate per mantenere l'equilibrio economico-finanziario della
gestione;
Ritenuto, quindi, che gli oneri dovuti dal distributore agli Enti
locali concedenti e ai soggetti da loro delegati debbano coprire i
costi effettivamente sostenuti e la remunerazione del capitale
investito, qualora la rete sia di proprieta' del Comune stesso,
mentre il concessionario debba essere valutato soprattutto sulle
condizioni economiche a favore dei clienti finali, sui livelli di
sicurezza e qualita' con cui gestisce gli impianti e sulla bonta' del
piano di sviluppo degli impianti, contenente sia gli investimenti per
espansione e potenziamento sia quelli per il mantenimento in
efficienza degli impianti;
Acquisito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
ai sensi dell'articolo 46 - bis, comma 1, della legge 29 novembre
2007, n. 222, concernente la conversione in legge, con modificazioni,
del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, acquisito con
deliberazione 5 agosto 2010 - PAS 17/10;
Sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, nella seduta del 16 dicembre 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 30 agosto 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota del 7 novembre 2011, protocollo n. 21704;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Emanano
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni che
seguono:
a) "Ambito" e' l'ambito territoriale minimo ai sensi
dell'articolo 46-bis, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n.
159, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222 e dell'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
b) "Allegato 1" e' l'allegato 1 "Data limite entro cui la
Provincia, in assenza del Comune capoluogo di provincia, convoca i
Comuni d'ambito per l'individuazione della stazione appaltante e da
cui decorre il tempo per un eventuale intervento della Regione di cui
all'articolo 3 del regolamento", facente parte integrante del
presente regolamento.
c) "Allegato 2" e' l'allegato 2 "Bando di gara tipo", facente
parte integrante del presente regolamento.
d) "Allegato 3" e' l'allegato 3 "Disciplinare di gara tipo",
facente parte integrante del presente regolamento.
e) "Allegato 4" e' l'allegato 4 "Dati significativi di
aggiudicazione della gara per il monitoraggio degli effetti del
decreto", facente parte integrante del presente regolamento.
f) "Autorita'" e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
g) "Impianto con scadenza ope legis della concessione successiva
alla gara" e' un impianto di distribuzione avente una scadenza ope
legis della concessione almeno un anno dopo la data di affidamento
del servizio del primo impianto dell'ambito al gestore aggiudicatario
della gara d'ambito.
h) "Primo periodo" e' la situazione transitoria, caratterizzata
dalla scadenza anticipata ope legis della concessione, a cui si
applica l'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
fino al subentro del gestore aggiudicatario della prima gara d'ambito
effettuata ai sensi dell'articolo 14 del medesimo decreto
legislativo.
i) "Regime" e' la situazione, caratterizzata dalla scadenza
dell'affidamento come prevista negli atti concessori, comunque non
superiore a 12 anni dall'affidamento, al termine della durata delle
concessioni affidate per la prima volta ai sensi dell' articolo 14
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
j) "Scadenza naturale" e' la scadenza dell'affidamento prevista
nell'atto di concessione originario o nei successivi atti aggiuntivi,
purche' stipulati antecedentemente l'entrata in vigore del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
k) "Scadenza ope legis" e' la scadenza della concessione,
anticipata rispetto alla scadenza naturale, prevista dall'articolo 15
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato
dall'articolo 69 della legge 23 agosto 2004, n.239 e dall'articolo 23
della legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione in legge del
decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273.
l) "Stato di consistenza" e' l'insieme di documenti comprendente
la cartografia, come definita nell'allegato alla deliberazione
ARG/gas 120/08 dell'Autorita', e la descrizione delle reti e degli
impianti afferenti il servizio di distribuzione di gas naturale, con
evidenza dell'anno di realizzazione e delle loro caratteristiche
costruttive, funzionali e conservative; in particolare per ogni
tratto di rete dovra' essere registrato almeno l'anno di posa, il
materiale e il diametro.
m) "Stazione appaltante" e' il soggetto che, su delega degli Enti
locali concedenti appartenenti all'ambito, ha la responsabilita' di
bandire, gestire e aggiudicare la gara di affidamento del servizio di
distribuzione in tutti i Comuni dell'ambito.
n) "Valore annuo del servizio" e' la somma dei vincoli ai ricavi
approvati dall'Autorita' attribuibili a tutti gli impianti di
distribuzione dei singoli Comuni dell'ambito, inclusi quelli con
scadenza ope legis della concessione successiva alla data di
affidamento del servizio del primo impianto.
o) Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento
si applicano le definizioni in materia di attivita' di distribuzione
di cui alle pertinenti delibere dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas.
Art. 2
Soggetto che gestisce la gara
1. Gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito
demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione
appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio
di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la
normativa vigente in materia di Enti locali, ferma restando la
possibilita' di demandare in alternativa tale ruolo a una societa' di
patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'articolo 113, comma
13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove presente. Nel
caso in cui il Comune capoluogo di provincia non appartenga
all'ambito, i sopra citati Enti locali individuano un Comune
capofila, o la Provincia, o un altro soggetto gia' istituito, quale
una societa' di patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di
stazione appaltante.
2. Il Comune capoluogo di provincia, qualora appartenente
all'ambito, o la Provincia, negli altri casi, convoca, entro la data
di cui all'allegato 1 per il primo periodo di applicazione, gli Enti
locali concedenti appartenenti all'ambito per gli adempimenti di cui
al comma 1.
3. Nel primo periodo di applicazione, decorsi 6 mesi dalla data di
cui all'allegato 1 senza che si sia proceduto all'individuazione del
soggetto di cui al secondo periodo del comma 1, il Comune con il
maggior numero di abitanti o la Provincia competente trasmette alla
Regione una relazione sulla situazione e sulle attivita' svolte, per
l'eventuale intervento di cui all'articolo 3. Negli altri casi, il
ruolo di stazione appaltante e' svolto dal Comune capoluogo di
provincia.
4. La stazione appaltante prepara e pubblica il bando di gara e il
disciplinare di gara, svolge e aggiudica la gara per delega degli
Enti locali concedenti.
5. Salvo l'individuazione, da parte degli Enti locali concedenti,
di un diverso soggetto, sempre con le modalita' di cui al comma 1, la
stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore, in
particolare svolge la funzione di controparte del contratto di
servizio, per delega espressa degli Enti locali concedenti, ed e'
coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo, da un comitato
di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali
concedenti appartenenti all'ambito, per un massimo di 15 membri.
6. Entro 6 mesi dall'individuazione della stazione appaltante, gli
Enti locali concedenti forniscono alla stazione appaltante medesima
la documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara.
L'Ente locale concedente puo' delegare la stazione appaltante per il
reperimento diretto delle informazioni presso il gestore uscente.
7. In caso di gravi e reiterate inadempienze al contratto di
servizio, il soggetto di cui al comma 5, previa determinazione che
puo' essere assunta dalla maggioranza dei Comuni appartenenti
all'ambito, ponderata in funzione del numero delle utenze gas servite
in ciascun Comune, dispone la risoluzione del contratto di
affidamento al gestore dell'ambito. Inadempienze al contratto di
servizio nel rispetto del piano di sviluppo degli impianti o
inadempienze gestionali nel singolo Comune sono oggetto di penalita',
come previsto nell'articolo 15, comma 7.
Art. 3
Intervento della Regione
1. Nel primo periodo di applicazione, qualora, trascorsi 7 mesi dal
termine fissato nell'allegato 1, gli Enti locali concedenti non
abbiano identificato la stazione appaltante, di cui all'articolo 2,
comma 1, secondo periodo, o qualora, nel caso di presenza nell'ambito
del Comune capoluogo di provincia, trascorsi 15 mesi o, negli altri
casi, 18 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, la stazione
appaltante non abbia pubblicato il bando di gara, la Regione con
competenza sull'ambito, previa diffida ai soggetti inadempienti
contenente un termine perentorio a provvedere, avvia la procedura di
gara ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164.
2. A regime valgono i termini e le modalita' indicate nell'articolo
14 , comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per
l'intero ambito.
Art. 4
Obblighi informativi dei gestori
1. I gestori hanno l'obbligo di fornire all'Ente locale concedente:
a. lo stato di consistenza dell'impianto di distribuzione del gas
naturale con indicazione dei tratti di condotte in acciaio non
protetti catodicamente e della proprieta' dei singoli tratti di rete,
ivi compresi i componenti situati nel territorio comunale in esame
che hanno impatto su impianti di distribuzione appartenenti a diversi
Comuni;
b. il protocollo di comunicazione delle apparecchiature
installate per lo svolgimento dell'attivita' di misura;
c. le informazioni sulle obbligazioni finanziarie in essere
relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di
affidamento e sui contratti pubblici e privati relativi allo
svolgimento del servizio di distribuzione e connessi alla proprieta'
degli impianti, quali servitu' e concessioni di attraversamento;
d. la relazione sullo stato dell'impianto di distribuzione, con
indicazione delle zone con maggiore carenza strutturale e dei dati di
ricerca fughe degli ultimi tre anni, evidenziati per tipologia di
impianto e per modalita' di individuazione della fuga;
e. il numero di punti di riconsegna e i volumi distribuiti
riferiti ai tre anni precedenti, oltre che alle caratteristiche medie
degli allacciamenti;
f. il costo riconosciuto di localita' e la tariffa di riferimento
definiti dall'Autorita', mettendo a disposizione su formato
elettronico i dati delle schede contenenti tutti i dati rilevanti per
il calcolo delle tariffe (schede localita'), in particolare i dati
dei costi di capitale e ammortamenti segmentati per tipologia di
cespite e localita' e ripartiti per soggetto proprietario e con
indicazione se i dati sono approvati dall'Autorita' o meno, e i
contributi pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi
ai cespiti di localita';
g. le informazioni sul personale addetto alla gestione locale
dell'impianto, in forma anonima, con riferimento, in particolare,
all'anzianita' di servizio, al livello di inquadramento, alla
qualifica, allo retribuzione annua lorda, all'eventuale TFR maturato,
oltre alla data in cui l'addetto e' stato assegnato alla gestione
locale dell'impianto di distribuzione; analoghe informazioni sulla
quota parte del personale che svolge funzioni centrali con obbligo di
assunzione da parte del gestore subentrante, sono fornite alla
stazione appaltante, specificando anche la sede di lavoro, il numero
dei punti di riconsegna gestiti dall'impresa nell'ambito oggetto di
gara, il numero totale di punti di riconsegna gestiti dalla medesima
impresa a livello nazionale e il numero totale di propri dipendenti
che svolgono funzioni centrali.
2. I gestori degli impianti con scadenza ope legis della
concessione successiva alla gara, oltre alle informazioni di cui al
comma 1, sono tenuti a presentare il piano di sviluppo degli impianti
gestiti, relativamente all'attuazione degli obblighi previsti in
concessione, per l'intero periodo residuo di concessione. Per i
medesimi impianti, il gestore e' tenuto a fornire annualmente
all'Ente locale concedente lo stato di attuazione del piano di
sviluppo degli impianti con giustificazione degli scostamenti e con
l'aggiornamento del medesimo piano per il periodo residuo di
concessione.
3. I dati di cui al comma 1 sono forniti entro un termine di 60
giorni dalla richiesta dell'Ente locale concedente, termine
prorogabile di altri 30 giorni dall'Ente locale medesimo in casi di
particolare complessita'.
4. L'Ente locale concedente, entro 60 giorni dal ricevimento dello
stato di consistenza, anche previo accesso all'impianto, o dal
ricevimento di altre informazioni di cui ai commi 1 e 2 puo'
comunicare al concessionario le eventuali osservazioni e proposte di
rettifica a cui il gestore e' tenuto a rispondere entro 30 giorni.
5. In caso di mancata fornitura dello stato di consistenza entro i
termini di cui al comma 3 si applica l'art.10 del DPR 4 ottobre 1986,
n. 902.
6. Ferma restando la disciplina in tema di risarcimento del danno
ingiusto, il rifiuto del gestore uscente a fornire i dati necessari
per l'effettuazione della gara, di cui al comma 1, o il loro ritardo
nel fornirli, trascorso il termine perentorio indicato tramite una
procedura di messa in mora, puo' costituire motivo per la richiesta
di risarcimento danni conseguenti al ritardo nella effettuazione
della gara d'ambito.
7. I dati sullo stato di consistenza sono forniti in supporto
informatico secondo un formato stabilito dall'Autorita' entro 180
giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. L'Autorita'
nel proprio provvedimento stabilisce la data entro cui entra in
vigore l'obbligo di utilizzare il formato individuato. Fino alla data
di utilizzo obbligatorio del formato unico il gestore uscente
fornisce lo stato di consistenza in formato cartaceo, unitamente ad
un foglio elettronico contenente i dati piu' significativi della rete
e degli impianti necessari alla determinazione del valore di rimborso
e alla compilazione delle informazioni dell'Allegato B al bando di
gara tipo di cui all'Allegato 2 del presente decreto, secondo schede
tecniche redatte dall'Autorita', entro 90 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto.
8. Il gestore uscente ha l'obbligo di permettere l'accesso al
proprio impianto ai rappresentanti dell'Ente locale concedente, o di
un suo delegato, e ai concorrenti partecipanti alla gara di ambito
per la verifica dello stato di conservazione dell'impianto medesimo.
9. Il gestore uscente ha l'obbligo di rendere disponibile al
gestore subentrante la banca dati dei punti di riconsegna, le fonti
contabili obbligatorie e i dati relativi alla gestione in corso
d'anno necessari per gli adempimenti previsti dalla regolazione a
carico del gestore subentrante, quali la rendicontazione annuale dei
dati delle qualita' e della sicurezza.
Art. 5
Rimborso al gestore uscente nel primo periodo
1. Il valore di rimborso ai titolari degli affidamenti e
concessioni cessanti, per i quali e' previsto un termine di scadenza
naturale non posteriore alla data di cessazione del servizio prevista
nel bando di gara del nuovo affidamento, viene calcolato in base a
quanto stabilito dalle convenzioni o dai contratti alla scadenza
naturale dell'affidamento.
2. Il valore di rimborso ai titolari degli affidamenti e
concessioni cessanti, per i quali non e' previsto un termine di
scadenza o e' previsto un termine di scadenza naturale che supera la
data di cessazione del servizio prevista nel bando di gara del nuovo
affidamento, viene calcolato in base a quanto stabilito nelle
convenzioni o nei contratti, conformemente a quanto previsto
nell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n.164 e sue modificazioni, in particolare per i casi di cessazione
anticipata del contratto rispetto alla scadenza naturale.
3. Nel caso in cui la metodologia di calcolo del valore di rimborso
ai titolari di cui al comma 2 non sia desumibile dai documenti
contrattuali, incluso il caso in cui sia genericamente indicato che
il valore di rimborso debba essere a prezzi di mercato, si applicano
i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24, comma 4, del
regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578, con le modalita' specificate
nei commi da 5 a 13, limitatamente alla porzione di impianto di
proprieta' del gestore, che, alla scadenza naturale dell'affidamento,
non sia prevista essere trasferita in devoluzione gratuita all'Ente
locale concedente.
4. Nel caso in cui le convenzioni o i contratti contengano la
metodologia generale di calcolo, ma non prevedano uno o piu' dettagli
applicativi, si applica il comma o i commi pertinenti tra quelli da 5
a 13 per la determinazione degli elementi applicativi mancanti,
mentre per gli altri parametri si considerano i dati e le modalita'
desumibili dai documenti contrattuali. Cio' vale anche nel caso di
cui al comma 1, qualora la modalita' di rimborso alla scadenza
naturale dell'affidamento prevista nella convenzione o nel contratto
faccia riferimento all'articolo 24, comma 4 del regio decreto 15
ottobre 1925 n. 2578.
5. Il valore industriale della parte di impianto di proprieta' del
gestore uscente di cui alla lettera a) dell'articolo 24, comma 4, del
regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e' pari al costo che dovrebbe
essere sostenuto per la sua ricostruzione a nuovo, decurtato del
valore del degrado fisico di cui al comma 10, includendo anche le
immobilizzazioni in corso come risultano dai libri contabili.
6. Il costo per la ricostruzione a nuovo di cui al comma 5 e'
calcolato partendo dallo stato di consistenza dell'impianto,
applicando il prezzario contenuto nei documenti contrattuali, qualora
esplicitamente previsto, unitamente ad un meccanismo di
indicizzazione, per la valorizzazione dell'impianto in caso di
cessazione anticipata del contratto, ed aggiungendo gli oneri
generali di cui al comma 9, qualora non siano gia' contenuti nel
prezzario utilizzato. Per gli impianti oggetto di finanziamenti
pubblici realizzati dopo l'anno 2000, il costo per la ricostruzione a
nuovo e' calcolato sulla base dei costi effettivamente sostenuti,
aggiornati con il deflatore degli investimenti fissi lordi, se le
condizioni di posa e di accessibilita' non si sono modificate.
7. Qualora i documenti contrattuali non contengano il prezzario di
cui al comma 6, si utilizzano i prezzari per lavori edili e per
installazione di impianti tecnologici della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della provincia dell'ambito, o,
in assenza di questi, gli analoghi prezzari regionali. Per il valore
di acquisto dei componenti specifici della distribuzione gas, come
impianti principali e secondari di regolazione e misura, gruppi di
misura gas, impianti di protezione catodica, qualora non desumibili
dai prezzari indicati, si utilizza il prezzario emanato
dall'Autorita' per la valutazione degli investimenti e, in sua
mancanza, i valori di mercato come risultano dalle offerte piu'
recenti.
8. Nell'applicazione del prezzario di cui ai commi 6 e 7, in
particolare per la rete, si considerano:
a. eventuali pezzi speciali o opere particolari, quali sovra e
sottopassi in corrispondenza delle interferenze con altri
sottoservizi;
b. le modalita' di posa che tengano conto della tipologia delle
condizioni morfologiche del suolo e sottosuolo, della loro
accessibilita' e di eventuali particolari prescrizioni realizzative;
c. la tipologia dei ripristini delle superfici interessate dalla
posa, sempre considerando l'accessibilita' dei luoghi di posa.
9. Per tener conto degli oneri amministrativi per autorizzazioni,
per la progettazione, per la direzione lavori e per i collaudi e
delle spese generali, si incrementa il valore, ottenuto come previsto
nei commi 6 e 7, di un fattore pari a 13%, valore minimo di cui
all'articolo 34, comma 2.c, del DPR 21 dicembre 1999, n. 554,
Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori
pubblici, purche' i costi effettivamente sostenuti o il prezzario
utilizzato non tengano gia' conto di tali oneri.
10. Il valore del degrado fisico e' determinato considerando durate
utili degli impianti come specificate nei documenti contrattuali o,
in assenza di indicazioni, considerando fino al 30 settembre 2004
durate utili come riportate nella tabella 1 di cui all'allegato A,
facente parte integrante del presente regolamento, e dal 1° ottobre
2004 le vite utili ai fini regolatori contenute nel Testo Unico della
regolazione tariffaria allegato alla deliberazione ARG/Gas 159/08
dell'Autorita', e tenendo conto dell'anno di installazione dei
componenti e di realizzazione dei singoli tratti di rete come risulta
dallo stato di consistenza. Qualora lo stato di consistenza non
riporti la data di realizzazione dei componenti o delle condotte e
questa non sia desumibile da documenti amministrativi o altri
riferimenti, la data da assumere per le valutazioni del valore
residuo deve essere coerente con i dati presentati all'Autorita' ai
fini della determinazione delle tariffe, o, in loro mancanza, e'
calcolata sulla base del rapporto tra fondo di ammortamento e valore
del cespite riportato in bilancio, opportunamente rettificato da
eventuali operazioni straordinarie, moltiplicato per la durata utile
del cespite.
11. Il valore di rimborso al gestore uscente e' ottenuto deducendo
dal valore industriale di cui al comma 5 le anticipazioni e sussidi
concessi dai Comuni e da altri finanziatori pubblici e aggiungendo
eventuali premi pagati agli Enti locali concedenti, valutati con le
modalita' di cui ai commi 12 e 13.
12. I valori da detrarre per le anticipazioni e sussidi concessi
dai Comuni e da altri finanziatori pubblici sono, al netto di
eventuali imposte pagate direttamente connesse con tali anticipazioni
e sussidi e quindi escludendo l'IRES, rivalutati applicando il
deflatore degli investimenti fissi lordi utilizzato nella regolazione
tariffaria. I valori si calcolano applicando le formule dell'articolo
16, commi 16.3, 16.4 e 16.5, del Testo Unico della regolazione delle
tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo
di regolazione 2009-2012, emanato con deliberazione ARG/Gas 159/08,
limitatamente alla parte relativa ai contributi pubblici ed assumendo
le durate utili dei cespiti a cui si riferiscono, di cui al comma 10.
Tutti i contributi in detrazione, a prescindere dall'anno in cui sono
stati ricevuti, non sono comunque degradati dopo l'anno 2008, in
coerenza col trattamento nella regolazione tariffaria.
13. Nel caso in cui il gestore abbia versato, prima dell'entrata in
vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, un premio
all'Ente locale concedente per l'affidamento, la prosecuzione o il
rinnovo della gestione con una scadenza naturale che supera la data
di effettiva cessazione del servizio, il valore di rimborso include
anche le quote residue del premio versato, calcolate rivalutando i
premi con l'applicazione del deflatore degli investimenti fissi lordi
utilizzato nella regolazione tariffaria e degradandoli considerando
una durata utile pari alla differenza fra la data di scadenza
naturale della concessione e l'anno di versamento del premio.
14. Qualora la concessione preveda, alla sua scadenza naturale, la
devoluzione gratuita all'Ente locale concedente di una porzione di
impianto e la data di scadenza naturale superi la data di effettiva
cessazione del servizio, il valore di rimborso al gestore uscente di
tale porzione di impianto e' valutato:
a. secondo quanto desumibile dal contratto o concessione in caso
di cessazione anticipata del contratto; in particolare, nel caso di
riferimento al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, valgono i
commi pertinenti tra quelli da 5 a 13, per gli elementi applicativi
mancanti; resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto
derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione;
b. nel caso in cui le modalita' per la cessazione anticipata del
contratto non siano desumibili nelle convenzioni o nei contratti,
valgono i commi da 5 a 9 e da 11 a 13, considerando, per il calcolo
del valore del degrado fisico, una durata utile convenzionale pari
alla differenza fra la data di scadenza naturale della concessione e
la data di realizzazione dell'investimento, qualora tale differenza
sia inferiore alla presunta durata utile della tipologia di cespite
di cui al comma 10.
Il valore di rimborso relativo alla porzione di impianto per cui la
concessione non prevede la devoluzione gratuita viene determinato
seguendo i commi pertinenti da 1 a 13. Qualora il valore di rimborso
al gestore uscente supera di oltre il 25% il valore delle
immobilizzazioni nette di localita', al netto dei contributi pubblici
in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di
localita', riconosciuto dalla regolazione tariffaria, l'Ente locale
concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio
all'Autorita'. Eventuali osservazioni dell'Autorita'
sull'applicazione delle previsioni contenute nel presente regolamento
al valore di rimborso sono rese pubbliche.
15. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilita'
dell'impianto dalla data in cui esegue il pagamento, al gestore
uscente, del valore di rimborso residuo dell'impianto e subentra in
eventuali obbligazioni finanziarie, o ne paga il relativo valore
residuo, in conformita' con l'articolo 14, comma 9, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n.164, e, se applicabile, in cui l'Ente
locale concedente esegue il pagamento al gestore uscente del valore
di rimborso per la porzione di impianto a cui e' applicabile il comma
14.
16. Qualora, trascorso il periodo di tempo disponibile per emettere
il bando di gara d'ambito, si manifesti un disaccordo tra l'Ente
locale concedente e il gestore uscente con riferimento alla
determinazione del valore di rimborso del gestore uscente, il bando
di gara riporta, per l'impianto oggetto del disaccordo e soggetto a
passaggio di proprieta' al gestore subentrante, oltre alla stima
dell'Ente locale concedente e la stima del gestore uscente, un valore
di riferimento da utilizzare ai fini della gara, in particolare per
la verifica dei requisiti di partecipazione e della valutazione delle
offerte, determinato come il piu' grande fra i seguenti valori:
a. la stima dell'Ente locale concedente;
b. il valore delle immobilizzazioni nette di localita', al netto
dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati
relativi ai cespiti di localita', riconosciuto dal sistema
tariffario.
Il gestore subentrante versa al gestore uscente il valore di
riferimento, previsto nel bando di gara all'atto del passaggio di
proprieta' dell'impianto. L'eventuale differenza tra il valore
accertato in esito alla definitiva risoluzione del contenzioso e
quello di riferimento versato dal gestore subentrante e' regolata fra
il gestore entrante e il gestore uscente.
Art. 6
Rimborso al gestore uscente a regime
1. Nei periodi successivi al primo, il rimborso al gestore uscente
e' valutato come previsto nell'articolo 14, comma 8, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modificazioni.
Art. 7
Proprieta' degli impianti
1. Nel caso in cui la concessione preveda a fine affidamento la
devoluzione gratuita di una porzione di impianto, l'Ente locale
concedente acquisisce la proprieta' di tale porzione di impianto se:
a. alla data di cessazione effettiva dell'affidamento si e'
raggiunta la scadenza naturale del contratto;
b. o si e' nelle condizioni previste nell'articolo 5, comma 14,
lettera b), previo pagamento, da parte dell'Ente locale, del valore
di rimborso al gestore uscente ivi determinato.
2. Nei casi differenti da quelli del comma 1 e di quelli in cui la
proprieta' dell'impianto era gia' dell'Ente locale concedente o di
una societa' patrimoniale delle reti, il gestore uscente cede la
proprieta' della propria porzione di impianto al gestore subentrante,
previo pagamento da parte di questo ultimo del valore di rimborso di
cui all'articolo 5 o 6. Il gestore subentrante mantiene la proprieta'
di tale porzione per la durata dell'affidamento, con il vincolo di
farla rientrare nella piena disponibilita' funzionale dell'Ente
locale concedente alla fine del periodo di affidamento, nel rispetto
di quanto previsto dal presente regolamento e dal contratto di
servizio.
Art. 8
Oneri da riconoscere all'Ente locale concedente e ai proprietari di
impianti
1. Il gestore aggiudicatario della gara corrisponde alla stazione
appaltante un corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri
della gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione
di gara di cui all'articolo 11. I criteri per la definizione del
corrispettivo sono definiti dall'Autorita' entro 90 giorni
dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il gestore corrisponde annualmente al soggetto di cui
all'articolo 2, comma 5, un corrispettivo pari all'1% della somma
della remunerazione del capitale di localita' relativi ai servizi di
distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento
annuale, a titolo di rimborso forfettario degli oneri sostenuti dal
soggetto medesimo e dagli Enti locali concedenti per lo svolgimento
delle attivita' di controllo e vigilanza sulla conduzione del
servizio.
3. Il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali e alle
societa' patrimoniali delle reti che risultino proprietarie di una
parte degli impianti dell'ambito la remunerazione del relativo
capitale investito netto che l'Autorita' riconosce ai fini tariffari
sulla base dei dati relativi alla parte di impianto di loro
proprieta', che i proprietari stessi devono fornire al gestore, da
inserire nella proposta tariffaria all'Autorita' e a condizione che
tale parte concorra quindi effettivamente all'ammontare del capitale
investito netto di localita' riconosciuto dall'Autorita'.
4. Il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali una quota
parte della remunerazione del capitale di localita' relativo ai
servizi di distribuzione e misura, relativa al proprio territorio
comunale sia nel caso in cui la rete sia di proprieta' dell'Ente
locale sia nel caso in cui sia di proprieta' del gestore, nonche'
della relativa quota di ammortamento annuale di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera d), fino al 5%, come risultato dell'esito della
gara.
5. Il gestore e' tenuto al pagamento della tassa e/o canone di
occupazione del suolo e sottosuolo della porzione di impianto di sua
proprieta', a meno che la concessione preveda la devoluzione gratuita
all'Ente locale alla sua scadenza.
6. Il gestore e' tenuto ad effettuare gli interventi di efficienza
energetica di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), come
risultato dell'esito di gara; il valore dei relativi titoli di
efficienza energetica e' corrisposto agli Enti locali concedenti, in
proporzione al gas distribuito in ciascun Comune nell'anno
precedente. Ciascun anno il gestore anticipa agli Enti locali
concedenti una somma pari al valore dei titoli di efficienza degli
interventi su cui si e' impegnato in sede di gara per l'anno in
corso, valutati secondo il prezzo unitario previsto dall'Autorita'
nell'anno precedente. Qualora l'anno successivo, quando i titoli
diventano negoziabili, il prezzo unitario del titolo stabilito
dall'Autorita' aumenti, il gestore versa il conguaglio agli Enti
locali concedenti; nessun aggiustamento e' dovuto nel caso in cui il
prezzo unitario diminuisca. A fronte di tali versamenti, i titoli
sono di proprieta' del gestore.
Art. 9
Bando di gara e Disciplinare di gara
1. La stazione appaltante predispone e pubblica il bando di gara e
il disciplinare di gara attenendosi agli schemi e alle indicazioni
del bando di gara tipo e il disciplinare di gara tipo di cui,
rispettivamente, agli allegati 2 e 3. Eventuali scostamenti dal bando
di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo, nonche' la scelta dei
punteggi utilizzati nei criteri di valutazione della gara, devono
essere giustificati in una apposita nota.
2. La stazione appaltante invia il bando di gara e il disciplinare
di gara all'Autorita', insieme alla nota giustificativa di cui al
comma 1. L'Autorita' puo' inviare entro 30 giorni proprie
osservazioni alla stazione appaltante.
3. Al fine di uniformare la preparazione dei documenti guida per
gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento da
allegare al bando di gara, la stazione appaltante prepara le linee
guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo,
differenziate, se necessario, rispetto al grado di metanizzazione
raggiunto nel Comune, alla vetusta' dell'impianto, all'espansione
territoriale e alle caratteristiche territoriali, in particolare alla
prevalenza orografica e alla densita' abitativa. Le condizioni minime
di sviluppo e gli interventi contenuti nelle linee guida
programmatiche d'ambito devono essere tali da consentire l'equilibrio
economico e finanziario del gestore e devono essere giustificati da
un'analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da
sostenere. Le condizioni minime di sviluppo possono comprendere:
a. la densita' minima di nuovi punti di riconsegna per chilometro
di rete, in nuove aree, che rendono obbligatorio lo sviluppo
dell'impianto di distribuzione (estensione di rete e eventualmente
potenziamento della rete esistente);
b. il volume di gas distribuito per chilometro di rete, che, in
seguito a incrementi sulle reti esistenti, rende obbligatorio il
potenziamento dell'impianto di distribuzione;
c. gli interventi per la sicurezza e per l'ammodernamento degli
impianti come previsti dalla regolazione, quale la sostituzione o
risanamento delle tubazioni in ghisa con giunti in piombo e canapa,
la messa in protezione catodica efficace delle condotte in acciaio,
la introduzione dei misuratori elettronici;
d. la vita residua media ponderata dell'impianto, al di sotto
della quale, qualora si superi anche un valore limite del tasso di
dispersione per km di rete, e' obbligatoria la sostituzione di alcuni
tratti di rete e/o impianti.
4. Ciascun Ente locale concedente fornisce gli elementi
programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di
durata dell'affidamento e lo stato del proprio impianto di
distribuzione, in modo che la stazione appaltante, in collaborazione
con gli Enti locali concedenti interessati dal medesimo impianto,
possa, in conformita' con le linee guida programmatiche d'ambito,
preparare il documento guida per gli interventi di estensione,
manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, in base a cui i
concorrenti redigono il piano di sviluppo dell'impianto di cui
all'articolo 15. In particolare il documento guida contiene:
a. gli interventi di massima di estensione della rete ritenuti
compatibili con lo sviluppo territoriale del Comune e con il periodo
di affidamento;
b. le zone con eventuali problematiche di fornitura che
necessitano di interventi di potenziamento della rete, anche in
funzione della potenziale acquisizione di nuove utenze in base al
grado di metanizzazione della zona e dei piani urbanistici comunali;
c. la relazione sullo stato dell'impianto, con indicazione delle
zone con maggiore carenza strutturale, supportata dai dati di ricerca
fughe degli ultimi tre anni per tipologia di impianti e per modalita'
di individuazione della fuga, necessari ad identificare eventuali
priorita' negli interventi di sostituzione.
5. Il bando di gara e' unico per ciascun ambito ed e' costituito
dalla parte generale, con le informazioni dettagliate per la
partecipazione alla gara e informazioni di massima per la sua
gestione, nonche' gli oneri da riconoscere una tantum ed annualmente
alla stazione appaltante, la cauzione provvisoria per i partecipanti
alla gara e la cauzione definitiva da produrre in caso di
aggiudicazione, all'atto della stipula del contratto di servizio, e
da una serie di allegati contenente le informazioni specifiche per
ogni Comune appartenente all'ambito.
6. Le informazioni specifiche per ogni Comune, contenute negli
allegati di cui al comma 5, sono le seguenti:
a. i dati dell'impianto di distribuzione, costituiti da un
sommario dei dati piu' significativi della rete e degli impianti, e
dallo stato di consistenza diviso per proprietario, dal numero dei
punti di riconsegna articolato per tipologia di utenza e da una loro
ipotesi di tasso di crescita annua sulla rete esistente e dai volumi
distribuiti;
b. i valori delle immobilizzazioni lorde e nette, valutati con il
metodo del costo storico rivalutato e utilizzati nel calcolo del
vincolo dei ricavi in base alla regolazione tariffaria, articolati
per tipologia di cespite e ripartiti per soggetto proprietario, e le
corrispondenti vite utili ai fini tariffari, oltre i contributi
pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi ai cespiti
di localita'. In particolare devono essere disponibili su formato
elettronico le schede con tutti i dati rilevanti per il calcolo delle
tariffe con riferimento all'ultimo anno tariffario, oltre i dati
sugli investimenti realizzati successivamente;
c. il documento guida per gli interventi di estensione,
manutenzione e potenziamento di cui al comma 4;
d. l'eventuale valore di rimborso da riconoscere al gestore
uscente, le obbligazioni finanziarie in essere relative agli
investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento e i
contratti pubblici e privati dei gestori uscenti, relativi allo
svolgimento del servizio di distribuzione e connessi con la
proprieta' degli impianti, quali servitu' e concessioni di
attraversamento;
e. in presenza di Enti locali concedenti proprietari o di
societa' patrimoniali delle reti, gli oneri annuali di cui
all'articolo 8, comma 3;
f. le informazioni sul personale di cui all'articolo 4 comma 1,
lettera g);
g. per gli impianti con scadenza ope legis della concessione
successiva alla gara:
i. la data di subentro;
ii. i contratti di concessione in vigore e i piani di sviluppo
degli impianti gestiti, relativamente agli obblighi previsti in
concessione, per l'intero periodo residuo di concessione;
iii. oltre alle informazioni di cui ai punti precedenti al
momento della pubblicazione del bando, anche le informazioni
prevedibili al momento di trasferimento di gestione;
h. il regolamento comunale e provinciale per l'esecuzione dei
lavori stradali;
i. L'entita' della tassa o canone di occupazione del suolo e
sottosuolo (TOSAP o COSAP) comunale e provinciale, nonche' i relativi
regolamenti.
7. Il bando di gara esplicita l'obbligo per il gestore di
provvedere alla costruzione della rete nei Comuni dell'ambito non
ancora metanizzati, qualora durante il periodo di affidamento si
rendano disponibili finanziamenti pubblici in conto capitale di
almeno il 50% del valore complessivo dell'opera e gli interventi
siano programmabili tre anni prima del termine di scadenza
dell'affidamento, anche se l'intervento non e' previsto nel piano di
sviluppo iniziale. Eventuali interventi in condizioni differenti
possono essere oggetto di negoziazione tra le parti.
8. Il bando di gara riporta in allegato la bozza di contratto di
servizio, preparato dalla stazione appaltante sulla base del
contratto di servizio tipo, predisposto dall'Autorita' ed approvato
dal Ministro dello sviluppo economico, di cui all'articolo 14, comma
1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164. Il contratto di
servizio e' finalizzato, successivamente alla aggiudicazione della
gara, con il piano di sviluppo degli impianti di cui all'articolo 15
e gli altri impegni assunti dall'impresa aggiudicataria in sede di
offerta. ll contratto di servizio deve prevedere il diritto da parte
del gestore di alienare eventuali beni di proprieta' degli Enti
locali concedenti o della societa' patrimoniale delle reti qualora il
piano di sviluppo degli impianti preveda la loro sostituzione.
9. Il disciplinare di gara e' unico per ambito e riporta i criteri
di valutazione della gara e le informazioni dettagliate per la
presentazione delle offerte.
10. Tutti i documenti presentati dalle imprese concorrenti per la
gara sono trasmessi con dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante di ciascun concorrente o partecipante ai
raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi, come precisato negli
allegati 2 e 3.
Art. 10
Requisiti per la partecipazione alla gara
1. I soggetti partecipanti alla gara devono soddisfare le
disposizioni dell'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n.164. Per la prima gara, indetta dopo il periodo
transitorio di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo
23 maggio 2000, n.164 e sue modificazioni, si applicano le
disposizioni dell'articolo 15, comma 10, del sopracitato decreto
legislativo e dell'articolo 46-bis, comma 4-bis, della legge 29
novembre 2007, n. 222, concernente la conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159.
2. Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che sono
incorsi in una delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato
dall'art.4, comma 2, lettera b) del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70. Non rientra nelle cause di esclusione automatica la applicazione
di sanzioni da parte dell'Autorita' dell'energia elettrica e il gas.
3. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si
trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale. E' fatto anche divieto ai
concorrenti di partecipare alla gara in piu' di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino
in un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.
4. I partecipanti alla gara devono essere in regola con
l'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme che disciplinano
il diritto al lavoro di disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
68, devono dichiarare che non si sono avvalsi dei piani individuali
di emersione del lavoro sommerso di cui alla legge 18 ottobre 2001,
n. 383 e al decreto legislativo 25 settembre 2002, n. 210 o che,
qualora se ne siano avvalsi, i piani si sono conclusi, e dimostrare
il possesso da almeno un anno di un adeguato codice etico.
5. I soggetti partecipanti alla gara devono possedere i seguenti
requisiti di capacita' economica e finanziaria:
a. un fatturato medio annuo nel triennio precedente all'indizione
della gara, almeno pari al 50% del valore annuo del servizio oggetto
di gara, da dimostrare con i dati di bilancio della societa'
partecipante alla gara o con i dati del bilancio consolidato della
sua controllante, relativi agli ultimi tre anni;
b. in alternativa, possedere garanzie finanziarie da due primari
istituti di credito attestanti che l'impresa negli ultimi tre anni ha
fatto fronte ai propri impegni e che ha la possibilita' di accedere
al credito per un valore pari o superiore alla somma del 50% del
valore annuo del servizio oggetto di gara e del valore di rimborso ai
gestori uscenti nell'ambito di gara, inclusi quelli relativi agli
impianti con scadenza ope legis successiva alla gara.
6. I soggetti partecipanti alla gara devono possedere i seguenti
requisiti di capacita' tecnica:
a. Iscrizione al registro delle imprese della Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura con capacita' di
operare nell'ambito dei servizi di distribuzione gas; oppure, per i
soggetti aventi sede in uno Stato dell'Unione Europea diverso
dall'Italia, analoga iscrizione in registri professionali di
organismi equivalenti;
b. Esperienza gestionale da dimostrare in base a:
b1. titolarita' di concessioni di impianti di distribuzione del
gas naturale per un numero complessivo di clienti pari almeno al 50%
del numero di clienti effettivi dell'ambito oggetto della gara, da
possedere al momento della partecipazione alla gara o
precedentemente, purche' in data non anteriore a 18 mesi dalla
scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla
gara. Nella prima gara di ciascun ambito le imprese di distribuzione
di gas naturale che alla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono titolari di concessioni che servono il 50% del
numero di clienti effettivi dell'ambito oggetto di gara soddisfano il
presente requisito;
b2. in alternativa al punto b1. rispetto di tutti e tre i
seguenti requisiti:
b.2.1. titolarita' di concessioni di impianti di
distribuzione di gas naturale, da possedere non anteriormente a 36
mesi dalla scadenza della presentazione della domanda di
partecipazione alla gara, o, da almeno 18 mesi dalla scadenza della
presentazione della domanda di partecipazione alla gara, titolarita'
di concessioni di impianti di distribuzione di GPL, oppure di miscela
aria-propano, di energia elettrica, o di acqua o di reti urbane di
teleriscaldamento Nella prima gara di ciascun ambito le imprese di
distribuzione di gas naturale che alla data di entrata in vigore del
presente regolamento sono titolari di concessioni di gas naturale
soddisfano il presente requisito;
b.2.2. dimostrazione di avere, dal momento dell'affidamento
del primo impianto, la capacita' di gestire gli impianti di
distribuzione gas dell'ambito oggetto di gara, fornendo in
particolare la dimostrazione di:
b.2.2.1. disponibilita' di strutture, mezzi e personale a
livello manageriale per la gestione delle situazioni di emergenze gas
(pronto intervento e incidenti gas);
b.2.2.2. disponibilita' di personale a livello manageriale
e di funzione centrale, di strutture, quali sale controllo, di mezzi
tecnici e di sistemi informativi adeguati a garantire il
monitoraggio, il controllo e lo sviluppo della rete gas dell'ambito
di gara e a gestire le operazioni previste dal codice di rete tipo di
distribuzione gas approvato dall'Autorita', quali l'allacciamento e
l'attivazione di nuove utenze, il cambio di fornitore, gli altri
servizi richiesti dall'utenza, l'allocazione del gas alle societa' di
vendita e alle singole utenze, per un numero di clienti pari a quello
dell'ambito oggetto di gara;
b.2.3. esperienza di almeno cinque anni nel settore gas e
nella funzione specifica per i responsabili delle funzioni di
ingegneria, vettoriamento, qualita' del servizio e gestione operativa
dell'impresa, risultante dai curriculum vitae allegati all'offerta;
c. Possesso di certificazione di qualita' aziendale UNI ISO 9001
conseguita nella gestione di infrastrutture a rete energetiche o
idriche;
d. Esperienza di operare in conformita' con la regolazione di
sicurezza, da dimostrare mediante predisposizione di procedure di
gestione delle operazioni di sicurezza nel rispetto delle norme
tecniche vigenti, come previste nell'articolo 32, comma 32.2, della
Regolazione della qualita' dei servizi di distribuzione e misura del
gas allegata alla deliberazione dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e
s.m.i.
7. Per i raggruppamenti temporanei di impresa e per i consorzi
ordinari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I singoli partecipanti al
raggruppamento devono possedere individualmente i requisiti di cui ai
commi 1, 2, 3, 4, alle lettere a), c) e d) del comma 6. I requisiti
di cui al comma 5 e alla lettera b) del comma 6 devono essere
posseduti cumulativamente dalle imprese partecipanti al
raggruppamento temporaneo o al consorzio, con l'obbligo per l'impresa
mandataria di possedere tali requisiti in misura minima del 40%. Nel
caso di partecipazione di una nuova societa' di capitali costituita
dalla partecipazione di differenti imprese, questa puo' far valere i
requisiti di cui al comma 5 e alla lettera b) del comma 6 posseduti
cumulativamente dalle imprese partecipanti alla medesima societa'.
8. I rappresentanti legali di un raggruppamento temporaneo di
imprese o di un consorzio ordinario si devono impegnare, in caso di
aggiudicazione della gara, a costituire, entro un mese
dall'aggiudicazione medesima, un soggetto giuridico unitario avente
la forma di societa' di capitali e ad adempiere solidalmente a tutti
gli obblighi assunti dal nuovo soggetto. Il nuovo soggetto
sottoscrive il contratto di servizio. La capogruppo deve anche
impegnarsi a far parte del nuovo soggetto per tutta la durata
dell'affidamento del servizio e le mandanti per almeno 5 anni dal
primo affidamento. Qualora una impresa mandante ceda la propria
partecipazione nel soggetto giuridico unitario, l'acquirente della
partecipazione deve sottoporre preventivamente, al soggetto di cui
all'articolo 2, comma 5, la documentazione attestante il possesso di
requisiti di capacita' economica e finanziaria e di capacita' tecnica
in misura non inferiore a quella detenuta dall'impresa cedente la
partecipazione, che e' stata utilizzata ai fini del rispetto dei
requisiti di partecipazione alla gara del raggruppamento di imprese,
di cui al comma 7. Il soggetto di cui all'articolo 2, comma 5, puo'
fare osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione della
documentazione relativa.
9. La stazione appaltante ha la facolta' di verificare il possesso
dei requisiti in accordo a quanto previsto all'articolo 48 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
10. Il gestore subentrante e' tenuto al rispetto degli obblighi
sulla tutela all'occupazione del personale dei gestori uscenti di cui
al decreto di cui all'articolo 28, comma 6, decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164.
Art. 11
Commissione di gara
1. La commissione di gara e' composta da cinque esperti di
comprovata esperienza nel campo della distribuzione gas o dei servizi
pubblici locali.
2. I commissari, incluso il presidente, sono nominati dalla
stazione appaltante.
3. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione
devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione dell'offerta.
4. I commissari di cui al comma 2, oltre a soddisfare i requisiti
di cui ai commi 6, 7 e 8, nei cinque anni precedenti la scadenza
della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, non
devono essere stati pubblici amministratori o dipendenti degli Enti
locali appartenenti all'ambito di gara ne' della relativa Provincia o
Regione; inoltre, in tale periodo, non devono aver avuto alcun
rapporto di collaborazione con le suddette istituzioni, ad eccezione
di eventuali partecipazioni a commissioni di gara.
5. I commissari sono scelti tra professionisti iscritti da almeno
dieci anni negli albi professionali o laureati con almeno dieci anni
di esperienza nel settore gas presso imprese e/o istituzioni o
professori universitari di ruolo.
6. I commissari non devono essere in potenziale conflitto di
interesse, e in particolare, oltre a soddisfare i requisiti di cui al
comma 4, non devono aver svolto nel biennio precedente ne' possono
svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente allo specifico contratto di affidamento.
7. Sono esclusi dalla nomina a commissario coloro che, in qualita'
di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo
o colpa grave, accertati in sede giurisdizionale con sentenza non
sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
8. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste
dall'articolo 51 del codice di procedura civile.
Art. 12
Criteri di aggiudicazione delle offerte
1. L'aggiudicazione e' effettuata con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa in base ai seguenti criteri:
a. condizioni economiche di cui all'articolo 13;
b. criteri di sicurezza e di qualita' di cui all'articolo 14;
c. piani di sviluppo degli impianti di cui all'articolo 15.
2. Il disciplinare di gara specifica dettagliatamente per ciascun
criterio di valutazione i sub-criteri e i relativi punteggi, che
possono essere modificati in base alle specificita' della rete e alle
esigenze locali, purche' giustificati nella nota di cui all'articolo
9, comma 1. Il disciplinare di gara tipo in allegato 3 fornisce
indicazioni piu' dettagliate sui sub-criteri.
Art. 13
Condizioni economiche
1. Le condizioni economiche oggetto di gara sono:
a. Entita' dello sconto tariffario rispetto alle tariffe previste
dall'Autorita', espressa come percentuale del valore massimo dello
sconto. Il valore massimo dello sconto e' pari in ciascun anno alla
somma di:
i. la quota annua di ammortamento, nella misura riconosciuta in
tariffa, della differenza fra il valore complessivo di rimborso ai
gestori uscenti e la somma delle immobilizzazioni nette di localita'
appartenenti all'ambito, al netto dei contributi pubblici
capitalizzati e dei contributi privati relativi ai cespiti di
localita', da ammortizzare nei 12 anni di durata dell'affidamento ed
includendo in entrambi i parametri gli impianti con scadenza ope
legis successiva alla gara;
ii. gli oneri annuali versati al soggetto di cui all'articolo 2
comma 5, previsti nell'articolo 8 comma 2, nella misura riconosciuta
in tariffa;
b. sconto sui corrispettivi di prestazioni di servizi rispetto a
corrispettivi di riferimento;
c. metri di rete per cliente per cui il distributore si impegna a
realizzare, in Comuni gia' metanizzati, estensioni successive non
previste nel piano di sviluppo degli impianti, anche eventualmente
differenziati per i Comuni in condizioni di disagio, quali alcuni
comuni montani, qualora gli Enti locali e la stazione appaltante, in
conformita' con le linee guida programmatiche d'ambito, ne ravvisano
la necessita';
d. percentuale della remunerazione del capitale di localita'
relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota
di ammortamento annuale, a favore degli Enti locali concedenti, con
un tetto del 5%;
e. investimenti di efficienza energetica da effettuare
nell'ambito gestito, addizionali rispetto agli obiettivi annuali del
distributore previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto
ministeriale 21 dicembre 2007 e sue successive modificazioni e
integrazioni, che danno luogo all'emissione di titoli di efficienza
energetica il cui valore e' riconosciuto agli Enti locali concedenti
con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 6. Gli interventi di
efficienza energetica addizionali sono quelli sugli usi finali di gas
naturale ammissibili ai sensi del citato decreto e del decreto
ministeriale 20 luglio 2004 per il settore gas. Le relative modalita'
operative sono stabilite dall'Autorita' entro 120 giorni dall'entrata
in vigore del presente regolamento.
2. Il punteggio massimo per lo sconto tariffario di cui alla
lettera a del comma 1 e' 13 punti, per l'insieme delle condizioni
economiche di cui alle lettere b e c del comma 1 e' 5 punti, per la
condizione di cui alla lettera d del comma 1 e' di 5 punti e per gli
investimenti di efficienza energetica di cui alla lettera e del comma
1 e' di 5 punti.
3. La ripartizione dei punteggi fra le due condizioni di cui alle
lettere b e c del comma 1 dipende dal livello di metanizzazione
dell'ambito e dalla stima del valore economico, in corrispondenza del
massimo punteggio, per ciascuna condizione. Negli ambiti in cui si e'
gia' raggiunto un elevato livello di metanizzazione, la stazione
appaltante attribuisce un basso valore al punteggio massimo per la
condizione di cui al comma 1, lettera c.
4. Qualora, per la condizione di cui alla lettera b del comma 1, lo
sconto totale sui corrispettivi di prestazione dei servizi o, per la
condizione di cui alla lettera c del comma 1, una lunghezza eccessiva
dell'estensione di rete comporti un importo troppo grande da incidere
significativamente sulla redditivita' economica finanziaria
dell'impresa, a potenziale discapito della qualita' del servizio e
della sicurezza, o sia ritenuto tale da dar luogo a richieste di
prestazioni inutili da parte dei clienti, la stazione appaltante
stabilisce una soglia allo sconto o alla lunghezza dell'estensione di
rete, al di sopra della quale il punteggio non aumenta.
5. Nel caso di non raggiungimento del numero di titoli di
efficienza energetica di cui alla lettera e del comma 1, il gestore
versa comunque agli Enti locali concedenti un ammontare pari al
valore dei titoli di efficienza energetica per cui si e' impegnato in
sede di gara, valutati secondo il prezzo unitario previsto
dall'Autorita' e con le modalita' indicate all'articolo 8 comma 6,
oltre ad una penale, per mancato rispetto del parametro di gara
offerto, da prevedere nel contratto di servizio. E' previsto un anno
di tolleranza entro cui il gestore, senza oneri addizionali, puo'
completare gli investimenti previsti nell'anno precedente.
Art. 14
Criteri di sicurezza e qualita' del servizio
1. I criteri relativi alla sicurezza da considerare nella
valutazione della gara sono i livelli incrementali, rispetto agli
obblighi o al livello generale, per il tempo di pronto intervento,
fissati dall'Autorita', che l'impresa concorrente si impegna a
rispettare nell'ambito oggetto di gara in ciascun anno del periodo di
affidamento per i seguenti parametri di sicurezza:
i. percentuale annua di rete di media e alta pressione sottoposta
ad ispezione, di cui all'articolo 4 della Regolazione della qualita'
dei servizi di distribuzione e misura del gas, allegata alla
deliberazione dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i.;
ii. percentuale annua di rete di bassa pressione sottoposta ad
ispezione, di cui all'articolo 5 della Regolazione della qualita' dei
servizi di distribuzione e misura del gas, allegata alla
deliberazione dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i.;
iii. percentuale di chiamate di pronto intervento con tempo di
arrivo entro 60 minuti, di cui all'articolo 10 della Regolazione
della qualita' dei servizi di distribuzione e misura del gas,
allegata alla deliberazione dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i.;
iv. numero annuo convenzionale di misure del grado di
odorizzazione di gas per migliaio di clienti finali effettuate nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 e dall'articolo 32, comma
32.2, lettera a) della Regolazione della qualita' dei servizi di
distribuzione e misura del gas, allegata alla deliberazione
dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i.
2. Il criterio relativo alla qualita' del servizio e' il livello
incrementale, rispetto all'obbligo fissato dall'Autorita', che
l'impresa concorrente si impegna a rispettare nell'ambito oggetto di
gara per un parametro della qualita' del servizio, scelto dalla
stazione appaltante, tra quelli fissati nel Testo integrato della
regolazione della qualita' dei servizi di distribuzione e misura del
gas emanato dall'Autorita', vigente al momento dell'emissione del
bando di gara. Per un ambito con un basso livello di metanizzazione
puo' essere scelto il tempo di attivazione della fornitura, mentre
per ambiti in cui e' stato raggiunto un buon livello di maturita'
della metanizzazione puo' essere scelta la fascia di puntualita' per
gli appuntamenti o il tempo di risposta ai reclami od altri parametri
piu' attinenti alle caratteristiche dell'ambito.
3. Il punteggio massimo attribuibile ai criteri di sicurezza e' di
22 punti e quello al criterio della qualita' del servizio di 5 punti.
4. Il disciplinare di gara tipo di cui all'Allegato 3 riporta in
dettaglio gli indicatori da considerare per ciascun parametro al fine
dell'attribuzione del punteggio e della verifica annuale, anche in
funzione di eventuali variazioni che l'Autorita' abbia deliberato,
prima della lettera di invito a presentare l'offerta di gara, di
apportare ai livelli obbligatori nei successivi periodi di
regolazione, e la specificazione del livello utile per il massimo
punteggio. Ad offerte di livelli di sicurezza o di qualita' al di
sopra del livello utile per il massimo punteggio non viene attribuito
alcun punteggio addizionale. Il livello utile per il massimo
punteggio puo' essere modificato dall'Autorita' in concomitanza di
variazioni dei livelli obbligatori all'inizio dei successivi periodi
regolatori, con impatto solo sulle gare successive alla modifica.
5. L'offerta deve essere corredata da una nota sull'organizzazione
prevista dall'impresa che giustifichi il valore incrementale offerto
per il parametro relativo al pronto intervento di cui al comma 1,
punto iv e al parametro di qualita' di cui al comma 2.
6. Il contratto di servizio prevede le modalita' per la verifica
annuale degli impegni rispetto ai livelli di sicurezza e qualita'
offerti, le penali a favore degli Enti locali in caso di non rispetto
annuale di tali livelli, con un minimo di 2500 euro ed un massimo di
2,5 milioni di euro, e la previsione di decadenza del contratto in
caso di mancato rispetto per tre anni dei livelli offerti al di sotto
di un valore soglia, valutato con le modalita' di cui al comma 7.
7. Al fine della previsione di decadenza viene considerato, come
indicatore complessivo di sicurezza e qualita', la somma dei punteggi
corrispondenti ai livelli effettivi per i parametri di sicurezza e
qualita' raggiunti nell'anno, calcolati con le formule utilizzate nel
disciplinare di gara, e come valore soglia, da inserire nel contratto
di servizio, il valore piu' alto fra:
a. il punteggio relativo ai criteri di sicurezza e qualita' in
base ai livelli offerti dall'impresa aggiudicataria in sede di gara
meno la differenza tra il punteggio complessivo di gara della
medesima impresa e quello della seconda classificata;
b. il 90% del punteggio relativo ai criteri di sicurezza e
qualita' in base ai livelli offerti dall' impresa aggiudicataria in
sede di gara.
Art. 15
Piano di sviluppo degli impianti
1. Ogni concorrente redige un piano di sviluppo degli impianti,
partendo dai documenti guida sugli interventi di estensione e
potenziamento della rete ed impianti, di cui all'articolo 9, comma 4,
e dallo stato di consistenza di ciascun impianto.
2. Il piano e' costituito da una relazione tecnica, che contiene il
programma dei lavori e illustra gli interventi, e da elaborati
progettuali, in particolare planimetrie e schematiche illustrative
degli interventi. Il concorrente ottimizza quanto previsto nel
documento guida e puo' prevedere anche interventi integrativi e
scostamenti, giustificati evidenziando i benefici a fronte dei
corrispondenti costi.
3. I criteri di valutazione del piano degli investimenti riguardano
i seguenti aspetti:
a. Adeguatezza dell'analisi di assetto di rete e degli impianti e
della relativa documentazione;
b. Valutazione degli interventi di estensione e potenziamento in
termini di:
i. accuratezza e dettaglio del progetto e giustificazioni delle
scelte anche con analisi di costi-benefici quantitative e, dove non
e' possibile, qualitative;
ii. miglioramento della continuita' di servizio in caso di
disfunzione, tramite la realizzazione di magliature della rete;
iii. quantita' di rete complessivamente offerti per estensione
e potenziamento, purche' giustificata da analisi di costi-benefici,
mettendo in evidenza gli investimenti in zone disagiate come nei
comuni montani. Investimenti non adeguatamente giustificati non
verranno considerati agli effetti del punteggio;
c. Valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza
della rete e degli impianti in termini di:
i. attendibilita' delle proposte di sostituzione per rinnovo
della rete e degli allacciamenti, in base alla vita utile e allo
stato di conservazione;
ii. quantita' di rete complessivamente offerta per rinnovo
delle condotte e degli allacciamenti, purche' giustificata da analisi
di costi benefici. Investimenti non adeguatamente giustificati non
verranno considerati agli effetti del punteggio.
d. Innovazione tecnologica, attuata in maniera accelerata o
addizionale a quanto previsto dalla regolazione, subordinata alla
dimostrazione di credibilita' dell'offerta in impianti di
distribuzione gia' gestiti dal distributore, in particolare sara'
valutata l'offerta del numero dei seguenti componenti:
i. impianti telecontrollati;
ii. sistemi di dosaggio ad iniezione dell'odorizzante o
equivalenti;
iii. sistemi di misura in continuo della protezione catodica;
iv. percentuale di tubazioni in acciaio messe in protezione
catodica efficace in maniera anticipata rispetto al programma
previsto dall'Autorita' nella regolazione della qualita' del
servizio;
v. contatori elettronici con un programma di messa in servizio
accelerato rispetto a quello previsto dall'Autorita'.
4. Il punteggio massimo attribuibile e' di 45 punti. Negli ambiti
in cui la metanizzazione e' in via di sviluppo, il punteggio maggiore
e' attribuito alla valutazione delle estensioni e dei potenziamenti,
mentre negli ambiti con un grado di metanizzazione gia' maturo alla
valutazione del mantenimento in efficienza degli impianti.
5. I criteri di valutazione del piano di sviluppo degli impianti
sono prevalentemente qualitativi. Il disciplinare di gara tipo in
allegato 3 riporta la griglia dettagliata dei sub-criteri con il
corrispondente punteggio indicativo. In base alle specificita' degli
ambiti, la stazione appaltante puo' modificare i punteggi,
giustificando la modifica nella nota di cui all'articolo 9, comma 1.
6. Le voci relative all'innovazione tecnologica possono cambiare
con il tempo per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e della
standardizzazione di alcune soluzioni che, alla data di emanazione
del presente regolamento, sono ritenute innovative o su cui non vige
un obbligo di realizzazione.
7. Il contratto di servizio riporta il piano dello sviluppo degli
impianti, con le previsioni sia delle penalita' economiche sia delle
ipotesi di decadenza per i casi in cui il concessionario, per cause
da lui dipendenti, non lo rispetti o lo realizzi con eccessivo
ritardo. Le penalita', con un minimo di 2500 euro ed un massimo di
2,5 milioni di euro, e le ipotesi di decadenza sono riportate anche
nella bozza di contratto di servizio allegata al bando di gara.
8. L'offerta, al solo fine della giustificazione delle condizioni
offerte e della verifica della sostenibilita' economica degli
investimenti proposti e delle condizioni offerte di cui ai commi 13 e
14 e, quindi, dell'identificazione di offerte anomali, e' corredata
dal piano industriale previsionale per gli anni di durata
dell'affidamento redatto secondo lo schema contenuto nel disciplinare
di gara tipo e da una nota illustrativa che riporta tra l'altro:
a. la metodologia utilizzata per la valutazione dei ricavi;
b. la composizione e la giustificazione dei costi di gestione e
dei costi indiretti/generali allocati sulla concessione. In
particolare e' richiesta una descrizione dettagliata degli organici
tecnici del distributore ed i servizi esterni di cui si avvarra',
nonche' l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento di cui
disporra' per l'esecuzione del servizio, oltre ai costi operativi
unitari. Inoltre devono essere evidenziati i costi e le modalita' di
calcolo correlati ai livelli di sicurezza e qualita' offerti, di cui
all'articolo 14;
c. la composizione e la giustificazione degli eventuali altri
oneri derivanti dall'affidamento, quali gli oneri a favore dei
proprietari degli impianti, se diversi dal gestore;
d. gli investimenti materiali, valutati secondo il prezzario
allegato allo schema di contratto di servizio di cui all'articolo 9,
comma 8, ed il loro piano di ammortamento. Nel caso in cui vengano
utilizzati valori diversi, devono essere giustificati;
e. la composizione e la giustificazione degli investimenti
immateriali, incluse le spese di gara e la differenza fra il valore
di rimborso ai gestori uscenti e le immobilizzazioni nette valutate
ai fini regolatori;
f. il valore residuo risultante al termine dell'affidamento;
g. le forme di finanziamento che saranno utilizzate.
Art. 16
Offerte anomale
1. La Commissione valuta la congruita' delle offerte quando la
somma dei punti relativi alle condizioni economiche e quelli del
piano di investimento e' pari o superiore ai quattro quinti del
corrispondente punteggio massimo previsto nel bando di gara.
2. La Commissione valuta la congruita' delle offerte quando la
somma dei punteggi dovuti ai criteri di sicurezza e di qualita' e'
pari o superiore ai quattro quinti del corrispondente punteggio
massimo previsto nel bando di gara.
3. La Commissione valuta la congruita' delle offerte quando il
tasso interno di redditivita' degli investimenti nel piano
industriale di cui all'articolo 15, comma 8, risulta inferiore al 5%
in termini reali, al netto delle imposte.
4. La Commissione verifica sistematicamente che il piano
industriale sia in accordo con le istruzioni contenute nel bando di
gara e i valori utilizzati siano consistenti con la prassi del
settore e della regolazione in vigore.
5. Qualora nel piano industriale i costi operativi, i ricavi o la
valutazione degli investimenti siano differenti da quelli utilizzati
dagli altri concorrenti, o comunque le istruzioni appaiono essere
state disattese, e le motivazioni nella nota giustificativa non
sembrano chiare o plausibili, la Commissione richiede informazioni
aggiuntive applicando il procedimento di verifica delle offerte
anomale di cui al comma 7 e, se i valori utilizzati continuano a non
essere giustificati, procede all'esclusione dell'offerta.
6. La Commissione ha la facolta' di verificare la congruita'
dell'offerta quando un punteggio, anche parziale, appaia anormalmente
elevato rispetto alle altre offerte.
7. Il procedimento di verifica delle offerte anomale e della loro
eventuale esclusione dalla gara avviene secondo le disposizioni degli
articoli 87 e 88 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
8. La Commissione procede ad una verifica rigorosa delle
giustificazioni dell'impresa che ha presentato l'offerta anomala,
esprimendo un proprio giudizio sulla validita' di tali
giustificazioni.
Art. 17
Monitoraggio degli effetti del decreto e supporto agli Enti locali
1. Ai fini del monitoraggio degli effetti del presente regolamento,
tutti i soggetti che agiscono da stazione appaltante, di cui
all'articolo 2, comma 1, sono tenuti, entro 60 giorni
dall'aggiudicazione della gara, a trasmettere al Ministero dello
sviluppo economico - Dipartimento dell'energia i dati significativi
con cui si sono aggiudicate le gare, come riportati nello schema in
allegato 4. Su richiesta, la stazione appaltante invia il verbale
della gara al Ministero dello sviluppo economico.
2. Il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per i
rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale stipulano,
entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, un
apposito protocollo d'intesa con ANCI e l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas per porre in essere, con le risorse umane,
finanziarie e strumentali a legislazione vigente, specifiche
iniziative di sensibilizzazione, informazione ed assistenza agli Enti
locali, nonche' per istituire un comitato, che puo' essere allargato
anche ad altri soggetti istituzionali, per monitorare lo svolgimento
e gli esiti delle gare ed esaminare l'opportunita' di eventuali
chiarimenti e proposte di modifiche al presente regolamento.
Art. 18
Prerogative delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e Bolzano
1. Sono fatte salve le prerogative statutarie delle Regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 19
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica Italiana e nei siti internet dei Ministeri
dello sviluppo economico e per i rapporti con le Regioni e per la
Coesione Territoriale, ed entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica Italiana.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 12 novembre 2011
Il Ministro dello sviluppo economico
Romani
Il Ministro per i rapporti con le regioni
e per la coesione territoriale
Fitto
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2011
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 10, foglio n.
301
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta
per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale,
in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222. (12G0010), in G.U.R.I. del 27 gennaio 2012, n. 22 - Supplemento Ordinario n. 20
Misure straordinarie ed urgenti in materia ambientale
Venerdì 27 Gennaio 2012 14:11
Liliana D'amico
DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2012 , n. 2
Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. (12G0008), in G.U.R.I. del 25 gennaio 2012, n. 20
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per fronteggiare e superare in modo risolutivo le
criticita' del sistema di recupero e smaltimento finale dei rifiuti
prodotti negli impianti di trattamento, trito vagliatura e
imballaggio (STIR) della regione Campania e di assicurare nel
frattempo il costante e il corretto funzionamento dei citati impianti
STIR, mediante la realizzazione di impianti di digestione anaerobica
della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di
pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati
motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti;
Considerata la necessita' ed urgenza di subordinare l'entrata in
regime del divieto della commercializzazione di sacchi non
biodegradabili per l'asporto delle merci all'adozione ad un
provvedimento che definisca le caratteristiche tecniche dei sacchi,
preveda specifiche sanzioni amministrative in caso di violazione,
stabilisca puntuali modalita' di informazione dei consumatori, al
fine di superare dubbi interpretativi e difficolta' operative insorti
e consentire pertanto il pieno adeguamento ai criteri fissati dalla
normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello
comunitario;
Considerata altresi' la necessita' ed urgenza di offrire maggiori
certezze agli operatori chiamati a fare applicazione della disciplina
contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per
garantire omogeneita' di posizioni in ambito applicativo e piena
applicazione alla normativa europea, chiarendo in particolare che nel
piu' ampio concetto di terreno, suolo e sottosuolo deve intendersi
ricompresa la matrice ambientale «materiale da riporto»;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 13 e del 20 gennaio 2012 ;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e
delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania
1. Il comma 1-bis dell'articolo 6-ter del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 123, e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Per garantire la complementare dotazione impiantistica ai
processi di lavorazione effettuati negli impianti di cui al comma
1, e' autorizzata la realizzazione di impianti di digestione
anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree
di pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di
comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti,
acquisite dal commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2
dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.».
2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n.
196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n.
1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo la parola: «dodici» e' sostituita dalla
seguente: «ventiquattro»;
b) al secondo periodo:
1) dopo le parole: «All'individuazione» sono inserite le
seguenti: «ed espropriazione»;
2) la parola: «delle» e' sostituita dalla seguente: «di»;
3) dopo le parole: «al patrimonio pubblico» sono inserite le
seguenti: «, nonche' alla conseguente attivazione ed allo svolgimento
di tutte le attivita' finalizzate a tali compiti,»;
4) dopo le parole: «carriera prefettizia» sono inserite le
seguenti: «anche esercitando in via sostitutiva le funzioni
attribuite in materia ai predetti enti ed in deroga agli strumenti
urbanistici vigenti, nonche' operando con i poteri e potendosi
avvalere delle deroghe di cui agli articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 18,
del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando le
procedure di aggiudicazione di cui al primo periodo del presente
comma, con oneri a carico dell'aggiudicatario»;
c) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «La procedura
per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per
l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti di cui alla
presente disposizione e' coordinata nell'ambito del procedimento di
VIA e il provvedimento finale fa luogo anche dell'autorizzazione
integrata.»;
d) al settimo periodo, le parole: «A tale fine, i commissari
predetti» sono sostituite dalle seguenti: «Tutti i commissari di cui
al presente comma».
3. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26, e' differito al 31 dicembre 2013.
4. La regione Campania e' autorizzata ad utilizzare le risorse del
Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma
attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra
ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 195 del 2009. Le
risorse necessarie vengono trasferite alla stessa Regione.
Art. 2
Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto
merci nel rispetto dell'ambiente
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma
21-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto
di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, e' prorogato
fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo limitatamente
alla commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci
conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo
certificazioni rilasciate da organismi accreditati, e di quelli di
spessore superiore, rispettivamente, ai 200 micron per i sacchi per
l'asporto destinati all'uso alimentare e 100 micron per i sacchi per
l'asporto destinati agli altri usi. Con decreto di natura non
regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, e notificato secondo
il diritto dell'Unione europea, da adottarsi entro il 31 luglio 2012,
sono individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei
sacchi di cui al precedente periodo ai fini della loro
commercializzazione e, in ogni caso, le modalita' di informazione ai
consumatori. In conformita' al principio «chi inquina paga» sancito
dall'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato delle Unioni europee e
degli altri principi di cui all'articolo 3-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la
commercializzazione dei sacchi per l'asporto diversi da quelli di cui
al primo periodo puo' essere consentita alle condizioni stabilite con
decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro
dello sviluppo economico, sentito il competente Dipartimento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. A decorrere dal 31 luglio
2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi al presente
comma e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al
quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantita'
ingenti di sacchi per l' asporto oppure un valore della merce
superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni
sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo
restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13
della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle
violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della medesima
legge n. 689 del 1981 e' presentato alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale e'
stata accertata la violazione.
Art. 3
Materiali di riporto
1. Considerata la necessita' di favorire, nel rispetto
dell'ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del
Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli
contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185,
commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche
alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV
del predetto decreto legislativo.
2. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre
2010, n. 205, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Con il
medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici
materiali di riporto, di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,
possono essere considerati sottoprodotti.».
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 25 gennaio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze
Clini, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Passera, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Severino
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