semplificazione della disciplina dei procedimenti per la prevenzione degli incendi
Venerdì 23 Settembre 2011 15:40
Liliana D'amico
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011 , n. 151
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49,
comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (11G0193), in G.U.R.I. del 22 settembre 2011, n. 221
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
n. 14;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 49, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ed in
particolare gli articoli 16, comma 7, 20 e 23;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio
1959, n. 689;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
214;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio
1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95
del 22 aprile 1985;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 3 febbraio 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22
gennaio 2008, n. 37;
Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per
la prevenzione incendi, di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 23
febbraio 2011;
Sentite le associazioni imprenditoriali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 marzo 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 marzo 2011;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 luglio 2011;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, del Ministro dell'interno, del Ministro per la
semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Comando: il Comando provinciale dei vigili del fuoco
territorialmente competente;
b) Direzione: la Direzione regionale o interregionale dei vigili
del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;
c) CTR: il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi
di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
d) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attivita', ai
sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce
titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e)
ed f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
e) SUAP: lo sportello unico per le attivita' produttive che
costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione
a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita'
produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di
tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel
procedimento;
f) CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo
16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Art. 2
Finalita' ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento individua le attivita' soggette ai
controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei
progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per
l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle
condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente
normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano
tutte le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi
riportate nell'Allegato I del presente regolamento.
3. Le attivita' sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si
distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato
I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attivita',
alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela
della pubblica incolumita'.
4. L'elenco delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione di
cui all'Allegato I del presente regolamento e' soggetta a revisione,
in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle
condizioni di sicurezza antincendio.
5. La revisione dell'elenco delle attivita' soggette ai controlli
di prevenzione incendi, di cui all'Allegato I, e' effettuata con
decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.
6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente
regolamento le attivita' industriali a rischio di incidente
rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e
successive modificazioni.
7. Al fine di garantire l'uniformita' delle procedure, nonche' la
trasparenza e la speditezza dell'attivita' amministrativa, le
modalita' di presentazione delle istanze oggetto del presente
regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono
disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.
8. Con il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti
i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 3
Valutazione dei progetti
1. Gli enti ed i privati responsabili delle attivita' di cui
all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con
apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o
costruzioni nonche' dei progetti di modifiche da apportare a quelli
esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni
di sicurezza antincendio.
2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione
prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2.
3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni puo'
richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla
conformita' degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di
prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione
della documentazione completa.
Art. 4
Controlli di prevenzione incendi
1. Per le attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento,
l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139, e' presentata al Comando, prima dell'esercizio
dell'attivita', mediante segnalazione certificata di inizio
attivita', corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui
all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando
verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e
dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia
ricevuta.
2. Per le attivita' di cui all'Allegato I, categoria A e B, il
Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al
comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad
accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di
prevenzione degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di
sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a
campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attivita'
o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o
rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei
requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attivita' previsti
dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di
rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad
eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare
alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione
incendi detta attivita' entro un termine di quarantacinque giorni. Il
Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo,
rilascia copia del verbale della visita tecnica.
3. Per le attivita' di cui all'Allegato I categoria C, il Comando,
entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1,
effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il
rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione
degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di sicurezza
antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza
dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attivita'
previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di
rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad
eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare
alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione
incendi detta attivita' entro un termine di quarantacinque giorni.
Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite
tecniche effettuate sulle attivita' di cui al presente comma, in caso
di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione
incendi.
4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni
attestanti la conformita' delle attivita' di cui all'Allegato I alla
normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo
16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel
corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto
deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali e'
chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi
termini stabiliti per tali procedimenti.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente
decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle
preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per
l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal
presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o
di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di
variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose
esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga
una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
Art. 5
Attestazione di rinnovo periodico
di conformita' antincendio
1. La richiesta di rinnovo periodico di conformita' antincendio
che, ogni cinque anni, il titolare delle attivita' di cui
all'Allegato I del presente regolamento e' tenuto ad inviare al
Comando, e' effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza
di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata
dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2,
comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta
presentazione della dichiarazione.
2. Per le attivita' di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77
dell'Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 e' elevata
a dieci anni.
Art. 6
Obblighi connessi con l'esercizio dell'attivita'
1. Gli enti e i privati responsabili di attivita' di cui
all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i
sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di
sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo
ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono
indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del
rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di
cui all'articolo 4, comma 1, nonche' di assicurare una adeguata
informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica
attivita', sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle
precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e
sulle procedure da attuare in caso di incendio.
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e
l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un
apposito registro a cura dei responsabili dell'attivita'. Tale
registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini
dei controlli di competenza del Comando.
Art. 7
Deroghe
1. Qualora le attivita' soggette ai controlli di prevenzione
incendi di cui all'Allegato I del presente regolamento, presentino
caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle
regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con
le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7,
possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della
normativa antincendio.
2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalita' di cui al
comma 1, anche i titolari di attivita', disciplinate da specifiche
regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle
riportate all'Allegato I.
3. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la
trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore,
sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di
cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si
pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne
da' contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa e' stata
presentata ed al richiedente.
Art. 8
Nulla osta di fattibilita'
1. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui
all'Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono
richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilita' dei
progetti di particolare complessita', ai fini del rilascio del nulla
osta di fattibilita'.
Art. 9
Verifiche in corso d'opera
1. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui
all'Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al
Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso
di realizzazione dell'opera.
Art. 10
Raccordo con le procedure dello sportello unico
per le attivita' produttive (SUAP)
1. Per le attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento
di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
2. Ai soli fini antincendio le attivita' di cui all'Allegato I,
categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo
III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.
160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario
di cui al Capo IV dello stesso decreto.
3. La documentazione di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 160, e' completata, ai fini della rispondenza
dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione
degli incendi, dalla SCIA di cui all'articolo 4 del presente
regolamento.
Art. 11
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7
dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto del
Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni
relative alle modalita' di presentazione ed al contenuto delle
domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonche'
all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei
vigili del fuoco.
2. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7
dell'articolo 2, all'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 4,
presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio
liquefatto in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a
5 metri cubi non a servizio di attivita' di cui all'Allegato I, sono
allegati:
a) la dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n.
37;
b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state
rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli
incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6
del presente regolamento;
c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un
professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito
delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa
che procede all'installazione del deposito.
3. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2
dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si
applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3
febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Per le nuove attivita' introdotte all'Allegato I del
presente regolamento, si applicano le tariffe gia' previste per le
attivita' di analoga complessita', come individuate nella tabella di
equiparazione di cui all'Allegato II del presente regolamento.
4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attivita'
introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del
presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui
all'Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente
regolamento ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi,
alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli
adempimenti prescritti all'articolo 5 del presente regolamento.
6. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui al
comma 2, dell'articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo
periodico, entro i seguenti termini:
a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi
una tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988;
b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi
una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed
il 31 dicembre 1999;
c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi
una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e
la data di entrata in vigore del presente regolamento.
7. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui
all'Allegato I, che alla data di entrata in vigore del presente
regolamento hanno acquisito il parere di conformita' di cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti di cui all'articolo 4
del presente regolamento.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16, comma
7, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Art. 12
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n.
689, regolamento recante la determinazione delle aziende e
lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al
controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco;
b) decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.
37, concernente regolamento recante disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8,
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
c) decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
214, concernente regolamento recante semplificazione delle procedure
di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi
fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 metri cubi;
d) decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982, recante
modificazioni del decreto del Ministro dell'interno 27 settembre
1965, concernente la determinazione delle attivita' soggette alle
visite di prevenzione incendi;
e) articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, limitatamente a:
1) comma 1: il secondo periodo;
2) comma 2 : dalle parole: «a conclusione di un procedimento»
fino alle parole: «attivita' medesime»;
3) comma 4: dalle parole: «Ai fini» fino alle parole:
«prevenzione incendi» e dalle parole: «oltre ad eseguire» fino alle
parole: «accertamenti e valutazioni»;
f) articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Art. 13
Clausola di neutralita' finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attivita'
previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 1° agosto 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Maroni, Ministro dell'interno
Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa
Romani, Ministro dello sviluppo
economico
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Palma
Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 237
Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II
Parte di provvedimento in formato grafico
riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione
Venerdì 23 Settembre 2011 08:26
Liliana D'amico
DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011 , n. 150
Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia
di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione,
ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
(11G0192), in G.U.R.I. del 21 settembre 2011, n. 220
Capo I Disposizioni Generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti
civili;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° settembre 2011;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro per la semplificazione normativa;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Rito ordinario di cognizione: il procedimento regolato dalle
norme del titolo I e del titolo III del libro secondo del codice di
procedura civile;
b) Rito del lavoro: il procedimento regolato dalle norme della
sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di
procedura civile;
c) Rito sommario di cognizione: il procedimento regolato dalle
norme del capo III bis del titolo I del libro quarto del codice di
procedura civile.
Capo I Disposizioni Generali
Art. 2
Disposizioni comuni alle controversie disciplinate
dal rito del lavoro
1. Nelle controversie disciplinate dal Capo II, non si applicano,
salvo che siano espressamente richiamati, gli articoli 413, 415,
settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426,
427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto comma,
433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile.
2. L'ordinanza prevista dall'articolo 423, secondo comma, del
codice di procedura civile puo' essere concessa su istanza di
ciascuna parte.
3. L'articolo 431, quinto comma, si applica alle sentenze di
condanna a favore di ciascuna delle parti.
4. Salvo che sia diversamente disposto, i poteri istruttori
previsti dall'articolo 421, secondo comma, del codice di procedura
civile non vengono esercitati al di fuori dei limiti previsti dal
codice civile.
Capo I Disposizioni Generali
Art. 3
Disposizioni comuni alle controversie disciplinate
dal rito sommario di cognizione
1. Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano i
commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter del codice di procedura
civile.
2. Quando la causa e' giudicata in primo grado in composizione
collegiale, con il decreto di cui all'articolo 702-bis, terzo comma,
del codice di procedura civile il presidente del collegio designa il
giudice relatore. Il presidente puo' delegare l'assunzione dei mezzi
istruttori ad uno dei componenti del collegio.
3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, quando e' competente la
corte di appello in primo grado il procedimento e' regolato dagli
articoli 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile.
Capo I Disposizioni Generali
Art. 4
Mutamento del rito
1. Quando una controversia viene promossa in forme diverse da
quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento
del rito con ordinanza.
2. L'ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal giudice,
anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle
parti.
3. Quando la controversia rientra tra quelle per le quali il
presente decreto prevede l'applicazione del rito del lavoro, il
giudice fissa l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di
procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti
devono provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi
mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.
4. Quando dichiara la propria incompetenza, il giudice dispone che
la causa sia riassunta davanti al giudice competente con il rito
stabilito dalle disposizioni del presente decreto.
5. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono
secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme
le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito
seguito prima del mutamento.
Capo I Disposizioni Generali
Art. 5
Sospensione dell'efficacia esecutiva
del provvedimento impugnato
1. Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione
dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi
provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non
impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni
esplicitamente indicate nella motivazione.
2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile,
la sospensione puo' essere disposta con decreto pronunciato fuori
udienza. La sospensione diviene inefficace se non e' confermata,
entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1.
Capo II Delle controversie regolate dal rito del lavoro
Art. 6
Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione
1. Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24
novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non
diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui e'
stata commessa la violazione.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze
stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone
davanti al giudice di pace.
4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione
e' stata applicata per una violazione concernente disposizioni in
materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di
prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della
fauna e delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) di antiriciclaggio.
5. L'opposizione si propone altresi' davanti al tribunale:
a) se per la violazione e' prevista una sanzione pecuniaria
superiore nel massimo a 15.493 euro;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria
proporzionale senza previsione di un limite massimo, e' stata
applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
c) quando e' stata applicata una sanzione di natura diversa da
quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione
per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n.
1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
6. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato
anche a mezzo del servizio postale.
7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
8. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del
codice di procedura civile il giudice ordina all'autorita' che ha
emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti
relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione
della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura
della cancelleria, all'opponente e all'autorita' che ha emesso
l'ordinanza.
9. Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorita' che ha
emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente.
L'autorita' che ha emesso l'ordinanza puo' avvalersi anche di
funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione
all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto puo' farsi
rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene
l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri
funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei
proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo
decreto.
10. Alla prima udienza, il giudice:
a) quando il ricorso e' proposto oltre i termini di cui al comma
6, lo dichiara inammissibile con sentenza;
b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza
addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza
appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo
che l'illegittimita' del provvedimento risulti dalla documentazione
allegata dall'opponente, ovvero l'autorita' che ha emesso l'ordinanza
abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8.
11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove
sufficienti della responsabilita' dell'opponente.
12. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice puo'
annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche
limitatamente all'entita' della sanzione dovuta, che e' determinata
in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel
giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica
l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.
13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli
atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Capo II Delle controversie regolate dal rito del lavoro
Art. 7
Dell'opposizione al verbale di accertamento
di violazione del codice della strada
1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di
accertamento di violazione del codice della strada di cui
all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito
dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in
cui e' stata commessa la violazione.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla data di contestazione della violazione o di
notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero e puo' essere depositato
anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso e' altresi'
inammissibile se e' stato previamente presentato ricorso ai sensi
dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.
5. La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le
violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e
agenti dello Stato, nonche' da funzionari e agenti delle Ferrovie
dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS;
spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state
accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle
regioni, delle province e dei comuni.
6. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
7. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del
codice di procedura civile il giudice ordina all'autorita' che ha
emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti
relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione
della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura
della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.
8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio
personalmente. L'amministrazione resistente puo' avvalersi anche di
funzionari appositamente delegati.
9. Alla prima udienza, il giudice:
a) nei casi previsti dal comma 3 dichiara inammissibile il
ricorso con sentenza;
b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza
addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza
appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo
che la illegittimita' del provvedimento risulti dalla documentazione
allegata dall'opponente, ovvero l'autorita' che ha emesso il
provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui
al comma 7.
10. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice puo'
annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Il giudice
accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della
responsabilita' dell'opponente. Non si applica l'articolo 113,
secondo comma, del codice di procedura civile.
11. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina
l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il
massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.
Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni
successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato
a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore,
con le modalita' di pagamento da questa determinate.
12. Quando rigetta l'opposizione, il giudice non puo' escludere
l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti
dalla patente di guida.
13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli
atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Capo II Delle controversie regolate dal rito del lavoro
Art. 8
Dell'opposizione a sanzione amministrativa
in materia di stupefacenti
1. Le controversie previste dall'articolo 75, comma 9, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono regolate
dall'articolo 6 del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma
2.
2. Sono competenti il giudice di pace, e nel caso di trasgressore
minorenne, il tribunale per i minorenni del luogo ove ha sede il
prefetto che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
Capo II Delle controversie regolate dal rito del lavoro
Art. 9
Dell'opposizione ai provvedimenti di recupero
di aiuti di Stato
1. Ove non diversamente disposto dal presente articolo, le
controversie in materia di recupero degli aiuti di Stato previste
dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono regolate
dalle disposizioni contenute nell'articolo 6 del presente decreto, in
quanto compatibili, ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 9 e 13.
2. Nelle controversie di cui al comma 1, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 5, e nei giudizi civili aventi ad oggetto un
titolo giudiziale di pagamento conseguente a una decisione di
recupero, il giudice, su richiesta di parte, puo' sospendere
l'efficacia esecutiva del titolo amministrativo o giudiziale di
pagamento se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) gravi motivi di illegittimita' della decisione di recupero,
ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla
restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della
somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
3. Quando accoglie l'istanza di sospensione per motivi attinenti
alla illegittimita' della decisione di recupero, il giudice provvede
all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di
giustizia dell'Unione europea, se ad essa non sia stata gia' deferita
la questione di validita' dell'atto comunitario contestato. L'istanza
di sospensione non puo' in ogni caso essere accolta per motivi
attinenti alla legittimita' della decisione di recupero quando la
parte istante, pur avendone facolta' perche' individuata o
chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la
decisione di recupero ai sensi dell'articolo 263 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e successive modificazioni, ovvero
quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la
sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 278
del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non
sia stata concessa.
4. Fuori dei casi in cui e' stato disposto il rinvio pregiudiziale
alla Corte di giustizia, quando accoglie l'istanza di sospensione il
giudice fissa la data dell'udienza di trattazione nel termine di
trenta giorni. La causa e' decisa nei successivi sessanta giorni.
5. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila
sul rispetto dei termini di cui al comma 4 e riferisce con relazione
trimestrale, rispettivamente, al presidente del tribunale o della
corte di appello per le determinazioni di competenza. Nei tribunali
non divisi in sezioni le funzioni di vigilanza sono svolte
direttamente dal presidente del tribunale.
Capo II Delle controversie regolate dal rito del lavoro
Art. 10
Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni del
codice in materia di protezione dei dati personali
1. Le controversie previste dall'articolo 152 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del
lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale del luogo in cui ha la residenza il
titolare del trattamento dei dati, come definito dall'articolo 4 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione
dei dati personali e' proposto, a pena di inammissibilita', entro
trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla
data del rigetto tacito, ovvero entro sessanta giorni se il
ricorrente risiede all'estero.
4. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
5. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre
alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione
della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a
carico del ricorrente le spese di giudizio.
6. La sentenza che definisce il giudizio non e' appellabile e puo'
prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui
all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche
in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o
responsabile dei dati, nonche' il risarcimento del danno.
Capo II Delle controversie regolate dal rito del lavoro
Art. 11
Delle controversie agrarie
1. Le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti
alla conversione dei contratti associativi in affitto sono regolate
dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente
articolo.
2. Sono competenti le sezioni specializzate agrarie di cui alla
legge 2 marzo 1963, n. 320.
3. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una
controversia nelle materie indicate dal comma 1 e' tenuto a darne
preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale
dell'agricoltura competente per territorio.
4. Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione
di cui al comma 3, convoca le parti ed i rappresentanti delle
associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire
il tentativo di conciliazione.
5. Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale
sottoscritto dalle parti, dai rappresentanti delle associazioni di
categoria e dal funzionario dell'ispettorato.
6. Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo
verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.
7. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca
entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ciascuna
delle parti e' libera di adire l'autorita' giudiziaria competente.
8. Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosita',
il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento,
concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e non
superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i
quali, con l'instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin
dall'origine, in base alle variazioni del valore della moneta secondo
gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento
entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la
morosita'.
9. Quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di
somme di denaro in favore dell'affittuario, si applica l'articolo
429, terzo comma, del codice di procedura civile.
10. Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'articolo
373 del codice di procedura civile, anche l'esecuzione di sentenza
che privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo
di sostentamento suo e della sua famiglia, o possa risultare fonte di
serio pericolo per l'integrita' economica dell'azienda o per
l'allevamento di animali.
11. Il rilascio del fondo puo' avvenire solo al termine dell'annata
agraria durante la quale e' stata emessa la sentenza che lo dispone.
Capo II Delle controversie regolate dal rito del lavoro
Art. 12
Dell'impugnazione dei provvedimenti in materia
di registro dei protesti
1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei
provvedimenti di rigetto delle istanze previste dall'articolo 4 della
legge 12 febbraio 1955, n. 77, e quelle avverso la mancata decisione
sulle medesime istanze sono regolate dal rito del lavoro.
2. E' competente il giudice di pace del luogo in cui risiede il
debitore protestato.
Capo II Delle controversie regolate dal rito del lavoro
Art. 13
Dell'opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del
debitore protestato
1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione al provvedimento
di diniego di riabilitazione di cui all'articolo 17, comma 3, della
legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero al decreto di riabilitazione ai
sensi del comma 4 del medesimo articolo sono soggette al rito del
lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente la corte di appello.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego di
riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto di riabilitazione
effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 7 marzo
1996, n. 108, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede
all'estero.
4. Il provvedimento che accoglie il ricorso e' pubblicato nel
registro informatico dei protesti cambiari.
Capo III Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
Art. 14
Delle controversie in materia di liquidazione
degli onorari e dei diritti di avvocato
1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno
1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del
codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante
onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni
giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il
processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il
tribunale decide in composizione collegiale.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio
personalmente.
4. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile.
Capo III Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
Art. 15
Dell'opposizione a decreto di pagamento
di spese di giustizia
1. Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal
rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal
presente articolo.
2. Il ricorso e' proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui
appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di
pace e del pubblico ministero presso il tribunale e' competente il
presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati
dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello e'
competente il presidente della corte di appello.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio
personalmente.
4. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
5. Il presidente puo' chiedere a chi ha provveduto alla
liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le
informazioni necessari ai fini della decisione.
6. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile.
Capo III Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
Art. 16
Delle controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto
di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli
altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari
1. Le controversie previste dall'articolo 8 del decreto legislativo
6 febbraio 2007, n. 30, sono regolate dal rito sommario di
cognizione.
2. E' competente il tribunale del luogo ove dimora il ricorrente.
Capo III Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
Art. 17
Delle controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli
altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari
1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del
provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi
di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di
cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,
nonche' per i motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto
legislativo, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale, in composizione monocratica, del
luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento
impugnato.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato
anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso
l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita'
giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della
rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al
difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare.
4. Il ricorrente puo' stare in giudizio personalmente.
5. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. L'allontanamento dal
territorio italiano non puo' avere luogo fino alla pronuncia
sull'istanza di sospensione, salvo che il provvedimento sia fondato
su una precedente decisione giudiziale o su motivi imperativi di
pubblica sicurezza. Il giudice decide sull'istanza di sospensione
prima della scadenza del termine entro il quale il ricorrente deve
lasciare il territorio nazionale.
6. Quando il ricorso e' rigettato, il ricorrente deve lasciare
immediatamente il territorio nazionale.
Capo III Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
Art. 18
Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati
che non sono membri dell'Unione europea
1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto di
espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di
cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il giudice di pace del luogo in cui ha sede
l'autorita' che ha disposto l'espulsione.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato
anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso
l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita'
giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della
rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al
difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare.
4. Il ricorrente e' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello
Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti
nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario,
da un interprete.
5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,
deve essere notificato a cura della cancelleria all'autorita' che ha
emesso il provvedimento almeno cinque giorni prima della medesima
udienza.
6. L'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato puo'
costituirsi fino alla prima udienza e puo' stare in giudizio
personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati.
7. Il giudizio e' definito, in ogni caso, entro venti giorni dalla
data di deposito del ricorso.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni
tassa e imposta.
9. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile.
Capo III Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
Art. 19
Delle controversie in materia di riconoscimento
della protezione internazionale
1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei
provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, sono regolate dal rito sommario di cognizione,
ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale, in composizione monocratica, del
capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
Sull'impugnazione dei provvedimenti emessi dalla Commissione
nazionale per il diritto di asilo e' competente il tribunale, in
composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di
appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato
il provvedimento di cui e' stata dichiarata la revoca o la
cessazione. Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi
degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, e' competente il tribunale, in composizione monocratica, che ha
sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede il
centro ove il ricorrente e' accolto o trattenuto.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato
anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso
l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita'
giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della
rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al
difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. Nei
casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli
20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i termini
previsti dal presente comma sono ridotti della meta'.
4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del
provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso
viene proposto:
a) da parte di soggetto ospitato nei centri di accoglienza ai
sensi dell'articolo 20, comma 2, lettere b) e c), del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, o trattenuto ai sensi
dell'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, ovvero
b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda
di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui e'
accordata la protezione sussidiaria, ovvero
c) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione
territoriale nell'ipotesi prevista dall'articolo 22, comma 2, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero
d) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione
territoriale che ha dichiarato l'istanza manifestamente infondata ai
sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del citato decreto
legislativo.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b), c) e d),
l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa
secondo quanto previsto dall'articolo 5. Quando l'istanza di
sospensione viene accolta, al ricorrente e' rilasciato un permesso di
soggiorno per richiesta di asilo e ne viene disposta l'accoglienza ai
sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25.
6. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono
notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al Ministero
dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la
competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico
ministero.
7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo
grado, puo' stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri
dipendenti o di un rappresentante designato dalla Commissione che ha
adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile,
l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.
8. La Commissione che ha adottato l'atto impugnato puo' depositare
tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini
dell'istruttoria e il giudice puo' procedere anche d'ufficio agli
atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.
9. L'ordinanza che definisce il giudizio rigetta il ricorso ovvero
riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e'
accordata la protezione sussidiaria ed e' comunicata alle parti a
cura della cancelleria.
10. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza.
Capo III Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
Art. 20
Dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento
familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche'
agli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia
di diritto all'unita' familiare
1. Le controversie previste dall'articolo 30, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario
di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale in composizione monocratica del luogo
in cui il ricorrente ha la residenza.
3. L'ordinanza che accoglie il ricorso puo' disporre il rilascio
del visto anche in assenza del nulla osta.
4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di
registro e da ogni altra tassa.
Capo III Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
Art. 21
Dell'opposizione alla convalida del trattamento sanitario
obbligatorio
1. Le controversie previste dall'articolo 5 della legge 13 maggio
1978, n. 180, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale in composizione collegiale e al
giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso su iniziativa del sindaco, ai sensi dell'articolo 5,
comma secondo, della legge 13 maggio 1978, n. 180, deve essere
proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla
scadenza del termine di cui all'articolo 3, secondo comma, della
medesima legge.
4. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio
personalmente e farsi rappresentare da persona munita di mandato
scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso puo'
essere presentato a mezzo del servizio postale.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, il presidente del
tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento
sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, puo'
sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta
l'udienza di comparizione e d'ufficio. Sulla richiesta di sospensione
il presidente provvede entro dieci giorni.
6. Il tribunale puo' assumere informazioni e disporre l'assunzione
di prove d'ufficio.
7. Il procedimento e' esente dal contributo unificato e la
decisione non e' soggetta a registrazione.
Capo III Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
Art. 22
Delle azioni popolari e delle controversie in materia di
eleggibilita', decadenza ed incompatibilita' nelle elezioni
comunali, provinciali e regionali
1. Le controversie previste dall'articolo 82, primo e secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, quelle previste dall'articolo 7, secondo comma, della legge 23
dicembre 1966, n. 1147, quelle previste dall'articolo 19 della legge
17 febbraio 1968, n. 108, e quelle previste dall'articolo 70 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono regolate dal rito
sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente
articolo.
2. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto
concerne le elezioni comunali sono di competenza del tribunale della
circoscrizione territoriale in cui e' compreso il comune medesimo. Le
azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le
elezioni provinciali sono di competenza del tribunale della
circoscrizione territoriale in cui e' compreso il capoluogo della
provincia. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto
concerne le elezioni regionali sono di competenza del tribunale del
capoluogo della regione.
3. Il tribunale giudica in composizione collegiale e al giudizio
partecipa il pubblico ministero.
4. Il ricorso avverso le deliberazioni adottate in materia di
eleggibilita' deve essere proposto, a pena di inammissibilita', entro
trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione,
ovvero dalla data della notificazione di essa, quando e' necessaria.
Il termine e' di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
5. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle
parti sono perentori.
6. L'ordinanza che definisce il giudizio e' immediatamente
trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, al presidente
della giunta provinciale ovvero al presidente della regione perche'
entro ventiquattro ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione
per quindici giorni del dispositivo nell'albo dell'ente.
7. Contro l'ordinanza pronunciata dal tribunale puo' essere
proposto appello da qualsiasi cittadino elettore dell'ente locale o
da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della
Repubblica, nonche' dal prefetto quando ha promosso l'azione
d'ineleggibilita'.
8. L'efficacia esecutiva dell'ordinanza pronunciata dal tribunale
e' sospesa in pendenza di appello.
9. Il termine di cui all'articolo 702-quater decorre, per ogni
altro cittadino elettore o diretto interessato, dall'ultimo giorno
della pubblicazione del dispositivo dell'ordinanza nell'albo
dell'ente.
10. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente
e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre
ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.
11. Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in
calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione. Tutti i
termini del procedimento sono ridotti della meta'.
12. Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato
delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati
coloro che hanno diritto di esserlo.
13. Il provvedimento che definisce il giudizio e' immediatamente
comunicato al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero
al presidente della regione, che subito ne cura la notificazione,
senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione e' data al
prefetto per le controversie inerenti elezioni regionali.
14. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.
15. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni
tassa, imposta e spesa di cancelleria.
16. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza.
Capo III Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
Art. 23
Delle azioni in materia di eleggibilita' e incompatibilita' nelle
elezioni per il Parlamento europeo
1. Le controversie previste dall'articolo 44 della legge 24 gennaio
1979, n. 18, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente la corte di appello nella cui circoscrizione ha
sede l'ufficio elettorale che ha proclamato l'elezione o la
surrogazione e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi
degli eletti a norma dell'articolo 24 della legge 24 gennaio 1979, n.
18, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
4. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle
parti sono perentori.
5. L'ordinanza che definisce il giudizio, ove non sia stato
proposto ricorso per cassazione, e' immediatamente trasmessa in
copia, a cura del cancelliere, al presidente dell'ufficio elettorale
nazionale, per l'esecuzione.
6. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente
e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre
ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.
7. Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in
calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione. Tutti i
termini del procedimento sono ridotti alla meta'. La sentenza e'
immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura del cancelliere, per
l'esecuzione al presidente dell'Ufficio elettorale nazionale.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni
tassa, imposta e spesa di cancelleria.
9. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza.
Capo III Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
Art. 24
Dell'impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale
circondariale in tema di elettorato attivo
1. Le controversie previste dall'articolo 42 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono regolate dal
rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal
presente articolo.
2. E' competente la corte di appello nella cui circoscrizione ha
sede la Commissione elettorale circondariale che ha emesso la
decisione impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione di cui al quarto comma dell'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223,
quando il ricorrente e' lo stesso cittadino che aveva reclamato o
aveva presentato direttamente alla Commissione una domanda
d'iscrizione o era stato dalla Commissione medesima cancellato dalle
liste. In tutti gli altri casi il ricorso e' proposto, anche dal
procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per
territorio, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni
dall'ultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata. I
termini sono raddoppiati per i cittadini residenti all'estero di cui
all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223.
4. Il ricorso e' notificato, col relativo decreto di fissazione
d'udienza, al cittadino o ai cittadini interessati e alla Commissione
elettorale.
5. Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione tutti i termini
del procedimento sono ridotti alla meta' fatta eccezione per i
ricorsi dei cittadini residenti all'estero.
6. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.
7. Il provvedimento che definisce il giudizio e' comunicato
immediatamente dalla cancelleria al presidente della Commissione
elettorale circondariale e al sindaco che ne cura, senza spesa,
l'esecuzione e la notificazione agli interessati.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni
tassa, imposta e spesa di cancelleria.
9. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza.
Capo III Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
Art. 25
Delle controversie in materia di riparazione a seguito di illecita
diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche
1. Le controversie previste dall'articolo 4 del decreto-legge 22
settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2006, n. 281, sono regolate dal rito sommario di cognizione.
Capo III Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
Art. 26
Dell'impugnazione dei provvedimenti disciplinari
a carico dei notai
1. Le controversie in materia di impugnazione dei provvedimenti
disciplinari e quelle in materia di impugnazione delle misure
cautelari rispettivamente previste dagli articoli 158 e 158-novies
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono regolate dal rito sommario
di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente la corte di appello del distretto nel quale ha
sede la Commissione amministrativa regionale di disciplina che ha
pronunciato il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti cautelari
pronunciati dalla corte di appello ai sensi dell'articolo
158-septies, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e'
competente la corte di appello nel cui distretto e' ubicata la sede
della Commissione piu' vicina. Al giudizio partecipa il pubblico
ministero.
3. Il ricorso avverso il provvedimento disciplinare va proposto, a
pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione
della decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel
termine di sei mesi dal suo deposito. Il ricorso avverso la misura
cautelare va proposto, a pena di inammissibilita', entro dieci giorni
dalla notificazione del provvedimento impugnato.
4. Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso
il provvedimento disciplinare e' ammesso ricorso per cassazione nei
soli casi previsti dai numeri 3) e 5) del primo comma dell'articolo
360 del codice di procedura civile.
5. Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso
il provvedimento cautelare e' ammesso ricorso per cassazione per
violazione di legge.
6. La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di
consiglio, sentite le parti.
Capo III Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
Art. 27
Dell'impugnazione delle deliberazioni
del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti
1. Le controversie previste dall'articolo 63 della legge 2 febbraio
1963, n. 69, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale in composizione collegiale del
capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o
interregionale dell'Ordine dei giornalisti presso cui il giornalista
e' iscritto od ove la elezione contestata si e' svolta e al giudizio
partecipa il pubblico ministero.
3. Presso il tribunale e presso la corte di appello il collegio e'
integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero
doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal
presidente della corte di appello su designazione del Consiglio
nazionale dell'Ordine. Il giornalista professionista ed il
pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere
nuovamente nominati.
4. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, ovvero entro
sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
5. L'ordinanza che accoglie il ricorso puo' annullare, revocare o
modificare la deliberazione impugnata.
Capo III Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
Art. 28
Delle controversie in materia di discriminazione
1. Le controversie in materia di discriminazione di cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003,
n. 215, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006,
n. 67, e quelle di cui all'articolo 55-quinquies del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal rito sommario
di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il
domicilio.
3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio
personalmente.
4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche
da dati di carattere statistico, dai quali si puo' presumere
l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al
convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. I
dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle
assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e
qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai
licenziamenti dell'azienda interessata.
5. Con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice puo'
condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non
patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della
condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando,
anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro
provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la
ripetizione della discriminazione, il giudice puo' ordinare di
adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento
discriminatorio di carattere collettivo, il piano e' adottato sentito
l'ente collettivo ricorrente.
6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del
fatto che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono
ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta
reazione ad una precedente attivita' del soggetto leso volta ad
ottenere il rispetto del principio della parita' di trattamento.
7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice puo' ordinare la
pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del
convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. Dell'ordinanza e'
data comunicazione nei casi previsti dall'articolo 44, comma 11, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 4, comma 1,
del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dall'articolo 4, comma
2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, e dall'articolo
55-quinquies, comma 8, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198.
Capo III Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
Art. 29
Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle
espropriazioni per pubblica utilita'
1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di
cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327,
sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente
disposto dal presente articolo.
2. E' competente la corte di appello nel cui distretto si trova il
bene espropriato.
3. L'opposizione va proposta, a pena di inammissibilita', entro il
termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o
dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva
al decreto di esproprio. Il termine e' di sessanta giorni se il
ricorrente risiede all'estero.
4. Il ricorso e' notificato all'autorita' espropriante, al
promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario
dell'espropriazione, se attore e' il proprietario del bene, ovvero
all'autorita' espropriante e al proprietario del bene, se attore e'
il promotore dell'espropriazione. Il ricorso e' notificato anche al
concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il
pagamento dell'indennita'.
Capo III Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
Art. 30
Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e
provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione
del riconoscimento
1. Le controversie aventi ad oggetto l'attuazione di sentenze e
provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria di cui
all'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono regolate dal
rito sommario di cognizione.
2. E' competente la corte di appello del luogo di attuazione del
provvedimento.
Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione
Art. 31
Delle controversie in materia di rettificazione
di attribuzione di sesso
1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di
attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile
1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale, in composizione collegiale, del
luogo dove ha residenza l'attore.
3. L'atto di citazione e' notificato al coniuge e ai figli
dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali
da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo
autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento e'
regolato dai commi 1, 2 e 3.
5. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di
attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato
civile del comune dove e' stato compilato l'atto di nascita di
effettuare la rettificazione nel relativo registro.
6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha
effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o
la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del
matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni
del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione
Art. 32
Dell'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici
1. Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il
pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui
all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri
enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639,
sono regolate dal rito ordinario di cognizione.
2. E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che
ha emesso il provvedimento opposto.
3. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione
Art. 33
Delle controversie in materia di liquidazione
degli usi civici
1. L'appello contro le decisioni dei commissari regionali di cui
all'articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e' regolato dal
rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal
presente articolo.
2. Sono competenti, rispettivamente, la corte di appello di
Palermo, per i provvedimenti pronunciati dal commissario regionale
per la liquidazione degli usi civici per la Regione Siciliana, e la
corte di appello di Roma, per i provvedimenti pronunciati dai
commissari regionali delle restanti regioni.
3. L'appello e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.
4. L'appello contro decisioni preparatorie o interlocutorie puo'
essere proposto soltanto dopo la decisione definitiva e unitamente
all'impugnazione di questa.
5. L'atto di citazione e' notificato a tutti coloro che hanno
interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione
impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
6. Su richiesta della cancelleria della corte di appello, il
commissario che ha pronunciato la decisione impugnata trasmette tutti
gli atti istruttori compiuti nella causa.
7. La sentenza che definisce il giudizio e' comunicata, a cura
della cancelleria, al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
Capo V Disposizioni finali ed abrogazioni
Art. 34
Modificazioni e abrogazioni
1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 22, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone
la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi
all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' regolata
dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) all'articolo 22, i commi dal secondo al settimo sono abrogati;
c) gli articoli 22-bis e 23 sono abrogati.
2. All'articolo 6, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 le
parole: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma,
della citata legge n. 689 del 1981» sono sostituite dalle seguenti:
«in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195,
il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Contro il decreto puo'
essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge 24
novembre 1981, n. 689.».
4. All'articolo 262, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, le parole: «di cui all'articolo 23 della legge 24
novembre 1981, n. 689» sono sostituite dalle seguenti: «previsto
dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
5. All'articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il ricorso sospende i
termini di cui agli articoli 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n.
689, ed all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre
2011, n.150, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali
avverso verbali degli enti previdenziali.».
6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 204-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 204-bis.
(Ricorso in sede giurisdizionale).
1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui
all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati
nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in
misura ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre
opposizione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.
L'opposizione e' regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.»;
b) l'articolo 205 e' sostituito dal seguente:
«Art. 205.
(Opposizione all'ordinanza-ingiunzione).
1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre
opposizione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.
L'opposizione e' regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.".
7. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9.
Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui
al comma 1 ed eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che
ha effetto dal momento della notifica all'interessato, puo' essere
fatta opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le
controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo
8 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Copia del
decreto e' contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.».
8. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili
concernenti gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di
Stato in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n.
659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 sono regolati dall'articolo
9 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .»;
b) i commi da 2 a 6 sono abrogati.
9. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «comprese quelle inerenti ai
provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali
o alla loro mancata adozione,» sono inserite le seguenti: «nonche' le
controversie previste dall'articolo 10, comma 5, della legge 1°
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le
controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 10 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) i commi da 2 a 14 sono abrogati.
10. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 2 marzo 1963, n. 320, sono
abrogati.
11. L'articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e' abrogato.
12. Gli articoli 46 e 47 della legge 3 maggio 1982, n. 203, sono
abrogati.
13. L'articolo 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29, e' abrogato.
14. All'articolo 4, comma 4, della legge 12 febbraio 1955, n. 77,
il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Le
controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo
12 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
15. All'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Avverso il diniego
di riabilitazione il debitore puo' proporre opposizione.
L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 13 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) al comma 4 la parola: «reclamabile» e' sostituita dalla
seguente: «opponibile»;
c) al comma 4 le parole: «entro dieci giorni dalla pubblicazione»
sono abrogate;
d) il comma 5 e' abrogato.
16. Alla legge 13 giugno 1942, n. 794, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 28 e' sostituito dal seguente: «28. Per la
liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti
del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o
l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di
cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile,
procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.»;
b) gli articoli 29 e 30 sono abrogati.
17. All'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito al seguente: «1. Avverso il decreto
di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del
custode e delle imprese private cui e' affidato l'incarico di
demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti
processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre
opposizione. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 15 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati.
18. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8.
(Ricorsi avverso il mancato riconoscimento
del diritto di soggiorno)
1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui
agli articoli 6 e 7, e' ammesso ricorso all'autorita' giudiziaria
ordinaria. Le controversie previste dal presente articolo sono
disciplinate dall'articolo 16 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n.150.»;
b) all'articolo 22, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica
sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi
di cui all'articolo 21 puo' essere presentato ricorso all'autorita'
giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono
disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150.»;
c) all'articolo 22, ai commi 3 e 4, le parole: «ai commi 1 e 2»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
d) all'articolo 22, al comma 4, le parole: «o su motivi
imperativi di pubblica sicurezza» sono soppresse;
e) all'articolo 22, il comma 5 e' abrogato.
19. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica
immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione,
al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con
il quale e' disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione
del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza
per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.
L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di
procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito
patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo
29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita'
che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente
anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice
provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto
ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza
dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato,
se comparso. In attesa della definizione del procedimento di
convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in uno dei centri di
identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il
procedimento possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato
il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in
uno dei centri disponibili. Quando la convalida e' concessa, il
provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se
la convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il termine per
la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto.
Avverso il decreto di convalida e' proponibile ricorso per
cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione
dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di
quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere
alla convalida decorre dal momento della comunicazione del
provvedimento alla cancelleria.»;
b) all'articolo 13, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8.
Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato ricorso
all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al
presente comma sono disciplinate dall'articolo 18 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) l'articolo 13-bis e' abrogato;
d) all'articolo 14, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.
L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.
L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di
procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito
patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo
29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita'
che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente
anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice
provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto
ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza
dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo,
escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e
di espulsione di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se
comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non
sia osservato il termine per la decisione. La convalida puo' essere
disposta anche in occasione della convalida del decreto di
accompagnamento alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione.».
20. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Avverso la
decisione della Commissione territoriale e la decisione della
Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di
rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria e'
ammesso ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il
ricorso e' ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia
richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato
ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le controversie di
cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 19 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) i commi da 3 a 14 sono abrogati.
21. All'articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Contro il diniego del
nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno
per motivi familiari, nonche' contro gli altri provvedimenti
dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita'
familiare, l'interessato puo' proporre opposizione all'autorita'
giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 20
del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
22. All'articolo 5 della legge 13 maggio 1978, n. 180, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Chi e' sottoposto
a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse,
puo' proporre ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice
tutelare.»;
b) al secondo comma le parole: «Entro il termine di trenta
giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma
dell'articolo 3,» sono abrogate;
c) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Alle controversie
previste dal presente articolo si applica l'articolo 21 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
d) i commi dal quarto all'ottavo sono abrogati.
23. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 82, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilita' dal Consiglio
comunale possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del
Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dinanzi
all'autorita' giudiziaria ordinaria.»;
b) all'articolo 82, secondo comma, le parole: «Il termine di
trenta giorni, stabilito ai fini della impugnativa di cui al
precedente comma, decorre dall'ultimo giorno dell'anzidetta
pubblicazione.» sono abrogate;
c) all'articolo 82, il terzo comma e' sostituito dal seguente: «
Alle controversie previste dal presente articolo si applica
l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
d) all'articolo 82, i commi dal quarto all'ultimo sono abrogati;
e) gli articoli 82/2, 82/3, 84 sono abrogati.
24. Alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il primo comma e' abrogato;
b) all'articolo 7, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Le azioni popolari e le impugnative consentite dal decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo
70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a qualsiasi
elettore del Comune per quanto concerne elezioni comunali, sono
consentite a qualsiasi cittadino elettore della Provincia per quanto
concerne le elezioni provinciali. Le attribuzioni conferite da tali
norme al Consiglio comunale, si intendono devolute al Consiglio
provinciale; quelle devolute al sindaco si intendono devolute al
presidente della Giunta provinciale. Alle controversie previste dal
presente comma si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.»;
c) all'articolo 7, il quarto comma e' abrogato.
25. All'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, il primo comma e' abrogato;
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Le azioni
popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune
dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e
dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
consentite a qualsiasi elettore della regione nonche' al Prefetto del
capoluogo di Regione, in qualita' di rappresentante dello Stato per i
rapporti con il sistema delle autonomie. Alle controversie previste
dal presente comma si applica l'articolo 22 del decreto legislativo
1° settembre 2011, n.150.»;
c) il terzo comma e' abrogato.
26. All'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «con ricorso da notificare
all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonche' al
sindaco o al presidente della provincia.» sono abrogate;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Alle controversie
previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150."»;
c) il comma 4 e' abrogato.
27. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 44, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione,
ai giudizi relativi alle condizioni di eleggibilita' e di
compatibilita', stabilite dalla presente legge in relazione alla
carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, si
applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150.»;
b) all'articolo 44, al secondo comma le parole: «con ricorso sul
quale il presidente fissa, con decreto, l'udienza di discussione
della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del giudice
relatore. Il ricorso deve essere depositato, a pena di decadenza,
entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei
nominativi degli eletti a norma dell'articolo 24 della presente
legge.» sono abrogate;
c) all'articolo 44, i commi dal terzo all'ultimo sono abrogati;
d) gli articoli 45 e 47 sono abrogati.
28. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 42, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Contro le decisioni della Commissione elettorale circondariale o
delle sue Sottocommissioni, qualsiasi cittadino ed il procuratore
della Repubblica presso il tribunale competente possono proporre
impugnativa davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.»;
b) all'articolo 42, il terzo comma, e' sostituito dal seguente:
«Alle controversie previste dal presente articolo si applica
l'articolo 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) l'articolo 44 e' sostituito dal seguente:
«Art. 44.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35)
Il pubblico ministero, se riscontra nel fatto che ha dato origine
al ricorso estremi di reato, promuove l'azione penale entro il
medesimo termine previsto per la proposizione dell'impugnativa»;
d) gli articoli 43, 45 e 46 sono abrogati.
29. All'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281,
il comma 2, ultimo periodo, e' sostituito dal seguente: «Si applica
l'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
30. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 158, comma 1, le parole: « , con reclamo alla
corte di appello del distretto nel quale ha sede la Commissione, nel
termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura
della parte interessata o, in difetto, nel termine di un anno dal suo
deposito» sono abrogate;
b) all'articolo 158, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
Alle controversie previste dal presente articolo si applica
l'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) all'articolo 158, al comma 3 le parole: « nei termini di cui
al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini previsti
dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
d) gli articoli 158-bis e 158-ter sono abrogati;
e) l'articolo 158-novies e' sostituito dal seguente: «158-novies.
1. I provvedimenti cautelari pronunciati dalla Commissione e dalla
corte di appello sono reclamabili nei modi previsti dall'articolo 26
del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
f) all'articolo 158-decies, il comma 3 e' abrogato.
31. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 63, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere
impugnate dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.»;
b) all'articolo 63, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate
dall'articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) all'articolo 63, il terzo comma e' abrogato;
d) gli articoli 64 e 65 sono abrogati.
32. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.
Quando il comportamento di un privato o della pubblica
amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali,
etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o
religiosi, e' possibile ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria
per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la
rimozione degli effetti della discriminazione.»;
b) all'articolo 44, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
Alle controversie previste dal presente articolo si applica
l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) all'articolo 44, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8.
Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna
al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie
previste dal presente articolo e' punito ai sensi dell'articolo 388,
primo comma, del codice penale.»;
d) all'articolo 44, al comma 10 le parole: «Il giudice, nella
sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso
presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro
di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate» sono soppresse;
e) all'articolo 44, i commi da 3 a 7 e il comma 9 sono abrogati.
33. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I
giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo
2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n.150. In caso di accertamento di atti o comportamenti
discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del presente decreto,
si applica, altresi', l'articolo 44, comma 11, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
b) all'articolo 4, i commi da 3 a 6 sono abrogati.
34. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I
giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo
2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150. In caso di accertamento di atti o comportamenti
discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del presente decreto,
si applica, altresi', l'articolo 44, comma 11, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
b) all'articolo 4, i commi da 4 a 7 sono abrogati.
35. Alla legge 1° marzo 2006, n. 67, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I
giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo
2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150.»;
b) all'articolo 3, i commi da 2 a 4 sono abrogati.
36. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 55-quinquies, il comma 1 e' sostituito dal
seguente: «1. In caso di violazione dei divieti di cui all'articolo
55-ter, e' possibile ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria
per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la
rimozione degli effetti della discriminazione.»;
b) all'articolo 55-quinquies, il comma 2 e' sostituito dal
seguente: «2. Alle controversie previste dal presente articolo si
applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150.»;
c) all'articolo 55-quinquies, il comma 9 e' sostituito dal
seguente: «9. Chiunque non ottempera o elude l'esecuzione di
provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi
dal giudice nelle controversie previste dal presente articolo e'
punito con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a tre
anni.»;
d) all'articolo 55-quinquies, i commi da 3 a 7 sono abrogati;
e) l'articolo 55-sexies e' abrogato.
37. All'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. Decorsi trenta
giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il
proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo
che ne abbia interesse puo' impugnare innanzi all'autorita'
giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di
determinazione dell'indennita', la stima fatta dai tecnici, la
liquidazione delle spese di stima e comunque puo' chiedere la
determinazione giudiziale dell'indennita'. Le controversie di cui al
presente comma sono disciplinate dall'articolo 29 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) i commi dal 2 al 4 sono abrogati.
38. All'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «alla corte di appello del luogo di
attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'autorita'
giudiziaria ordinaria»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le
controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 30 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
39. Alla legge 14 aprile 1982, n. 164, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Le controversie di cui al primo comma sono disciplinate
dall'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.»;
b) all'articolo 6, primo comma, le parole: «il ricorso di cui al
primo comma dell'articolo 2 deve essere proposto» sono sostituite
dalle seguenti: «la domanda di rettificazione di attribuzione di
sesso deve essere proposta»;
c) gli articoli 2 e 3 e l'articolo 6, secondo comma, sono
abrogati.
40. L'articolo 3 delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti
pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 3.
(Art. 3, legge 24 dicembre 1908, n. 797).
Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si puo' proporre
opposizione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.
L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 32 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150, .».
41. All'articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: «il reclamo alle Corti di appello,
aventi giurisdizione nei territori ove sono situati i terreni in
controversia, o la loro maggior parte» sono sostituite dalle
seguenti: «reclamo dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le
controversie previste dal presente comma sono disciplinate
dall'articolo 33 del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150.»;
b) i commi dal secondo al quinto sono abrogati.
42. Alla legge 10 luglio 1930, n. 1078, sono abrogati gli articoli
dal 2 all'8.
Capo V Disposizioni finali ed abrogazioni
Art. 35
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto
con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Capo V Disposizioni finali ed abrogazioni
Art. 36
Disposizioni transitorie e finali
1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti
instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello
stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in
vigore dello stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 1° settembre 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Palma, Ministro della giustizia
Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa
Visto, il Guardasigilli: Palma
Meccanismi sanzionatori e premiali per regioni, province e comuni nell'ambito del federalismo fiscale
Mercoledì 21 Settembre 2011 09:03
Liliana D'amico
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011 , n. 149
Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e
comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009,
n. 42. (11G0191), in G.U.R.I. del 20 settembre 2011, n. 219
Capo I MECCANISMI SANZIONATORI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 114, 117 e 119, della
Costituzione;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione, ed in particolare gli articoli 2, 17 e 26;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 aprile 2011;
Considerato che non e' stata raggiunta l'intesa in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 18 maggio 2011;
Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del
federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, ed i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le
conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 luglio 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del
Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la
semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le
regioni per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro
dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Relazione di fine legislatura regionale
1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il
rispetto dell'unita' economica e giuridica della Repubblica, il
principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le
Regioni sono tenute a redigere una relazione di fine legislatura.
2. La relazione di fine legislatura e' sottoscritta dal Presidente
della Giunta regionale non oltre il novantesimo giorno antecedente la
data di scadenza della legislatura. Entro e non oltre dieci giorni
dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare
certificata dagli organi di controllo interno regionale e, nello
stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale
istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68, composto pariteticamente da rappresentanti
ministeriali e regionali. Il Tavolo tecnico interistituzionale
verifica, per quanto di propria competenza, la conformita' di quanto
esposto nella relazione di fine legislatura con i dati finanziari in
proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dalle Regioni
alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al Presidente
della Giunta regionale. Per quanto attiene al settore sanitario e, in
particolare, per i contenuti di cui al comma 4, lettere c), per la
parte relativa agli enti del servizio sanitario regionale, d), e) ed
f), la verifica e' effettuata, entro il medesimo termine di venti
giorni, dai Tavoli tecnici che, ai sensi delle vigenti disposizioni,
sono deputati alla verifica dell'attuazione dei Piani di rientro, ivi
compresa la struttura tecnica di monitoraggio prevista dall'articolo
3 dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio
2010-2012, sulla base delle risultanze emerse in sede di verifica dei
medesimi Piani ovvero, per le regioni non sottoposte al piano di
rientro, sulla base della verifica degli adempimenti annuali di cui
all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il
rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati sul sito
istituzionale della regione entro il giorno successivo alla data di
ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale
da parte del Presidente della Giunta regionale. Entrambi i documenti
sono inoltre trasmessi dal Presidente della Giunta regionale alla
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, la
sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli
organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal
provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico
interistituzionale invia quindi al Presidente della Giunta regionale
il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la
relazione di fine legislatura sono infine pubblicati sul sito
istituzionale della Regione entro il giorno successivo alla data di
ricevimento del rapporto da parte del citato Tavolo tecnico
interistituzionale.
4. La relazione di fine legislatura contiene la descrizione
dettagliata delle principali attivita' normative e amministrative
svolte durante la legislatura, con specifico riferimento a:
a) sistema ed esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti
comunque sottoposti al controllo della regione, nonche' degli enti
del servizio sanitario regionale, con indicazione delle azioni
intraprese per porvi rimedio;
d) eventuali azioni intraprese per contenere la spesa, con
particolare riguardo a quella sanitaria, e stato del percorso di
convergenza ai costi standard, affiancato da indicatori quantitativi
e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche
utilizzando come parametro di riferimento realta' rappresentative
dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualita-costi;
e) situazione economica e finanziaria, in particolare del settore
sanitario, quantificazione certificata della misura del relativo
indebitamento regionale;
f) la individuazione di eventuali specifici atti legislativi,
regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di
spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio;
g) stato certificato del bilancio regionale.
5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le
riforme per il federalismo e con il Ministro della salute, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine
legislatura, differenziandolo eventualmente per le Regioni non
assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria.
6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della
relazione di fine legislatura il Presidente della Giunta regionale e'
tenuto a darne notizia, motivandone le ragioni, nella pagina
principale del sito istituzionale dell'ente.
Capo I MECCANISMI SANZIONATORI
Art. 2
Responsabilita' politica del presidente della giunta regionale
1. La fattispecie di grave dissesto finanziario, con riferimento al
disavanzo sanitario, si verifica in una regione assoggettata a piano
di rientro ai sensi dell'articolo 2, comma 77, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, al verificarsi congiuntamente delle seguenti
condizioni: a) il presidente della giunta regionale, nominato
Commissarioad acta ai sensi dell'articolo 2, rispettivamente commi 79
e 83, della citata legge n. 191 del 2009, non abbia adempiuto, in
tutto o in parte, all'obbligo di redazione del piano di rientro o
agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso;
b) si riscontri, in sede di verifica annuale, ai sensi dell'articolo
2, comma 81, della citata legge n. 191 del 2009, il mancato
raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente
perdurare del disavanzo sanitario oltre la misura consentita dal
piano medesimo o suo aggravamento; c) sia stato adottato per due
esercizi consecutivi, in presenza del mancato raggiungimento degli
obiettivi del piano di rientro e del conseguente incremento delle
aliquote fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della citata legge
n. 191 del 2009, un ulteriore incremento dell'aliquota
dell'addizionale regionale all'Irpef al livello massimo previsto
dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
2. Il grave dissesto finanziario di cui al comma 1 costituisce
grave violazione di legge e in tal caso con decreto del Presidente
della Repubblica, ai sensi dell'articolo 126, comma primo, della
Costituzione, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale
nonche' la rimozione del Presidente della Giunta regionale per
responsabilita' politica nel proprio mandato di amministrazione della
regione, ove sia accertata dalla Corte dei conti la sussistenza delle
condizioni di cui al comma 1 e la loro riconduzione alla diretta
responsabilita', con dolo o colpa grave del Presidente della Giunta
regionale. Il decreto del Presidente della Repubblica e' adottato
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere conforme della
Commissione parlamentare per le questioni regionali espresso a
maggioranza di due terzi dei componenti. Alla riunione del Consiglio
dei Ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
interessato.
3. Il Presidente rimosso ai sensi del comma 2 e' incandidabile alle
cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo
per un periodo di tempo di dieci anni. Il Presidente rimosso non puo'
essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo
degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e dell'Unione europea
per un periodo di tempo di dieci anni.
4. Qualora si verifichino una o entrambe le condizioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 1, il Governo, in attuazione dell'articolo
2, comma 84, della citata legge n. 191 del 2009, nell'esercizio del
potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione, nomina
un commissario ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131, che sostituisce il Presidente della Giunta regionale nominato
commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della
citata legge n. 191 del 2009.
5. Nelle more dell'insediamento del nuovo Presidente della Giunta
regionale, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della
salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale, nomina un nuovo commissario ad acta per
l'esercizio delle competenze del Presidente della Giunta regionale
concernenti l'ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, primo
periodo, del citato decreto legislativo n. 68 del 2011.
7. Con riguardo a settori ed attivita' regionali diversi dalla
sanita', ove una regione dopo la determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni nonche' dei relativi costi standard e la
definizione degli obiettivi di servizio, non provveda alla attuazione
dei citati livelli e al raggiungimento degli obiettivi di servizio in
coerenza con le previsioni di cui all'articolo 18 della legge 5
maggio 2009, n. 42, il Presidente della Giunta regionale e' nominato
commissario ad acta ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n.
131 del 2003, per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
Capo I MECCANISMI SANZIONATORI
Art. 3
Decadenza automatica e interdizione dei funzionari regionali
e dei revisori dei conti
1. Il verificarsi del grave dissesto finanziario di cui
all'articolo 2 determina l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 79, lettera a), della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, in materia di decadenza automatica dei direttori generali e,
previa verifica delle rispettive responsabilita' del dissesto, dei
direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario
regionale, del dirigente responsabile dell'assessorato regionale
competente, nonche' dei componenti del collegio dei revisori dei
conti.
2. Agli stessi soggetti di cui al comma 1 si applica altresi'
l'interdizione da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da
enti pubblici per un periodo di tempo di dieci anni. La sanzione
dell'interdizione e' irrogata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione territoriale. Il giudizio sulla relativa
impugnazione e' devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
3. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei
conti accerti gravi responsabilita' nello svolgimento dell'attivita'
del collegio dei revisori delle Regioni, ove costituito, e degli enti
alle medesime riconducibili, i componenti del collegio riconosciuti
responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono
essere nominati nel collegio dei revisori delle regioni, degli enti
locali e di altri enti pubblici per un periodo fino a dieci anni, in
funzione della gravita' accertata. La Corte dei conti trasmette
l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di
appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale
avvio di procedimenti disciplinari.
Capo I MECCANISMI SANZIONATORI
Art. 4
Relazione di fine mandato provinciale e comunale
1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il
rispetto dell'unita' economica e giuridica della Repubblica, il
principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le
province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine
mandato.
2. La relazione di fine mandato e' sottoscritta dal presidente
della provincia o dal sindaco non oltre il novantesimo giorno
antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci
giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare
certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso
termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale istituito
presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e
degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per
quanto di propria competenza, la conformita' di quanto esposto nella
relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e
con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati
di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed
invia, entro venti giorni, apposito rapporto al presidente della
provincia o al sindaco. Il rapporto e la relazione di fine mandato
sono pubblicati sul sito istituzionale della provincia o del comune
entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del
citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del presidente
della provincia o del sindaco. Entrambi i documenti sono inoltre
trasmessi dal presidente della provincia o dal sindaco alla
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o
provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da
parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici
giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo
tecnico interistituzionale invia quindi al presidente della provincia
o al sindaco il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il
rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine
sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno
successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del citato
Tavolo tecnico interistituzionale.
4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata
delle principali attivita' normative e amministrative svolte durante
il mandato, con specifico riferimento a:
a) sistema ed esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza
pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i
fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le
carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune
o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo
dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese
per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso
di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori
quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi,
anche utilizzando come parametro di riferimento realta'
rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto
qualita-costi;
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o
comunale.
5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la
Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della
relazione di fine mandato, nonche' una forma semplificata del
medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti.
6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della
relazione di fine mandato, il presidente della provincia o il sindaco
sono tenuti a darne notizia, motivandone le ragioni nella pagina
principale del sito istituzionale dell'ente.
Capo I MECCANISMI SANZIONATORI
Art. 5
Regolarita' della gestione amministrativo-contabile
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato puo' attivare verifiche sulla
regolarita' della gestione amministrativo-contabile, ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un
ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di
squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:
a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
c) anomale modalita' di gestione dei servizi per conto di terzi.
2. Le modalita' di attuazione del comma 1 sono definite con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni
e per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza
Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e prevedono anche adeguate forme di contraddittorio fra
il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e gli enti sottoposti alle verifiche
di cui al comma 1. L'attivita' di verifica sulla regolarita' della
gestione amministrativo-contabile attivata sulla base degli
indicatori di cui al comma 1 e' eseguita prioritariamente nei
confronti dei comuni capoluogo di provincia.
Capo I MECCANISMI SANZIONATORI
Art. 6
Responsabilita' politica del presidente di provincia e del sindaco
1. Il comma 5 dell'articolo 248 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente: "5.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio
1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha
riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati
con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del
dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci
anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e
di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed
organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e
le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo e'
diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali
l'amministratore e' stato riconosciuto responsabile. I sindaci e i
presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo
precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci
anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di
presidente di Giunta regionale, nonche' di membro dei consigli
comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli
regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono
altresi' ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di
assessore comunale, provinciale o regionale ne' alcuna carica in enti
vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito della
dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi
responsabilita' nello svolgimento dell'attivita' del collegio dei
revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative
vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti
responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono
essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli
enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in
funzione della gravita' accertata. La Corte dei conti trasmette
l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di
appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale
avvio di procedimenti disciplinari.".
2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche
svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo
14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria,
violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e
irregolarita' contabili o squilibri strutturali del bilancio
dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo
stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla
Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste
dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la
competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette
gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo
precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta
trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte
dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale
delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di
cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con
lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a
venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso
infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto
nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e
da' corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente
ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000.
Capo I MECCANISMI SANZIONATORI
Art. 7
Mancato rispetto del patto di stabilita' interno
1. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno la
Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a
quello dell'inadempienza:
a) e' tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro
sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della
certificazione relativa al rispetto del patto di stabilita' interno,
l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato
e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali
il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si
assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in
termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si
procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto
scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti
presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine
perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione
della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al
blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a
quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si
applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di
stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per
interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media
della corrispondente spesa del triennio precedente;
b) non puo' impegnare spese correnti, al netto delle spese per la
sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo dei
corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i
mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni
creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti
devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il
conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per
l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del
prestito in assenza della predetta attestazione;
d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i
rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto di stipulare
contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente
disposizione;
e) e' tenuta a rideterminare le indennita' di funzione ed i
gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con
una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla
data del 30 giugno 2010.
2. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno,
l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza:
a) e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di
riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza
tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico
predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento
delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di
incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione
non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del
patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per
interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media
della corrispondente spesa del triennio precedente;
b) non puo' impegnare spese correnti in misura superiore
all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati
nell'ultimo triennio;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i
mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni
creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti,
devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il
conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per
l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del
prestito in assenza della predetta attestazione;
d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i
rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto agli enti di
stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si
configurino come elusivi della presente disposizione;
e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di funzione ed i
gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive
modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere ridefinite con
legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente
per il coordinamento della finanza pubblica.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano in caso di
mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni
2010 e seguenti.
5. L'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
e' sostituito dal seguente: "122. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro
dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di
cui al comma 87 in base ai criteri definiti con il medesimo decreto.
L'importo della riduzione complessiva per comuni e province e'
commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione
della sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di
riequilibrio e sul fondo perequativo, in caso di mancato rispetto del
patto di stabilita' interno. Lo schema di decreto di cui al primo
periodo e' trasmesso alle Camere corredato di relazione tecnica che
ne evidenzi gli effetti finanziari.".
Capo II MECCANISMI PREMIALI
Art. 8
Ulteriori disposizioni concernenti il patto
di stabilita' interno
1. Dopo la lettera g-bis) dell'articolo 1, comma 129, della legge
13 dicembre 2010, n. 220, sono aggiunte le seguenti: "g-ter) a
decorrere dall'anno 2011, delle spese conseguenti alla dichiarazione
dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225,
e successive modificazioni, nei limiti dei maggiori incassi di
entrate derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma
5-quater, della citata legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito
capitolo di bilancio; g-quater) a decorrere dall'anno 2011, delle
spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente
incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito
derivante dall'attivita' di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9
del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito
capitolo di bilancio.".
Capo II MECCANISMI PREMIALI
Art. 9
Ulteriori meccanismi premiali
1. Dopo il secondo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e'
aggiunto il seguente: "Ai fini ed agli effetti di cui al periodo
precedente, si considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario
che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media
nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle
spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa
rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilita' interno e
che hanno rispettato il patto di stabilita' interno.".
2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il
comma 67, e' aggiunto il seguente: «67-bis. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre
2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme
premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente
legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che
istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e
l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di
beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo
determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano
misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la
piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto
dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio
della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle condizioni
per l'accesso regionale alle predette forme premiali e' effettuato
nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione
dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12
dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.».
Capo II MECCANISMI PREMIALI
Art. 10
Contrasto all'evasione fiscale
1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, la
partecipazione delle province all'accertamento fiscale e' incentivata
mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle
maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo
definitivo, a seguito dell'intervento della provincia che abbia
contribuito all'accertamento stesso, anche attraverso la segnalazione
all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza di elementi
utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate
dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili
fiscali.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, adottato
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sono individuati i tributi su cui calcolare la
quota pari al 50 per cento spettante alle province che abbiano
contribuito all'accertamento, ai sensi del comma 1, nonche' le
relative modalita' di attribuzione.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, d'intesa con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali e sentita DigitPA per quanto di rispettiva competenza,
sono stabilite le modalita' tecniche di accesso per le province alle
banche dati e, sulla base di motivata richiesta, di fruizione e
tracciabilita' delle informazioni reddituali relative ai contribuenti
in esse residenti, nonche' quelle della partecipazione delle province
all'accertamento fiscale di cui al comma 1. Per le attivita' di
supporto all'esercizio di detta funzione di competenza provinciale,
le province possono avvalersi delle societa' e degli enti partecipati
dalle province stesse ovvero degli affidatari delle entrate
provinciali i quali, pertanto, devono garantire alle province
l'accesso alle banche dati utilizzate.
Capo II MECCANISMI PREMIALI
Art. 11
Collaborazione nella gestione organica dei tributi
1. I criteri generali per la gestione organica dei tributi e delle
compartecipazioni sono definiti dalle province con l'Agenzia delle
entrate, che per l'attuazione si avvale delle proprie Direzioni
Regionali.
2. Le province possono stipulare con l'Agenzia delle entrate
convenzioni finalizzate ad instaurare adeguate forme di
collaborazione e a garantire una gestione organica dei tributi propri
derivati. Con lo stesso provvedimento sono definiti i termini e le
modalita' per la corresponsione del rimborso spese.
3. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa le province
possono definire con specifica convenzione con il Ministero
dell'economia e delle finanze le modalita' gestionali e operative di
ripartizione degli introiti derivanti dall'attivita' di recupero
dell'evasione.
Capo II MECCANISMI PREMIALI
Art. 12
Ulteriori forme premiali per l'azione di contrasto
dell'evasione fiscale
1. Con accordo fra Governo, Regioni, province e comuni, conseguito
in sede di Conferenza unificata, sentita la Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica, sono stabilite annualmente
le modalita' per la ricognizione delle capacita' fiscali effettive e
potenziali dei singoli territori, tenendo conto del rapporto tra i
dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall'Istituto Nazionale di
Statistica.
2. Con il medesimo accordo di cui al comma 1 sono altresi'
definiti:
a) un programma pluriennale di attivita' di contrasto
dell'evasione fiscale finalizzato alla convergenza della capacita'
fiscale effettiva alla capacita' fiscale potenziale mediante la
definizione delle modalita' di concorso dei singoli enti dei vari
livelli di governo;
b) gli obiettivi intermedi che debbono essere raggiunti da
ciascun ente nell'ambito delle attivita' previste dal programma di
cui alla lettera a);
c) le misure premiali o sanzionatorie in relazione al
raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b).
3. Ove l'accordo di cui al comma 1 non sia raggiunto entro il
termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono fissate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione
congiunta in sede di Conferenza unificata.
Capo III DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13
Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e di Bolzano
1. La decorrenza e le modalita' di applicazione delle disposizioni
di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
nonche' nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime
Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in
conformita' con i relativi statuti, con le procedure previste
dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive
modificazioni. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo non risultino concluse le procedure
di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure
medesime, le disposizioni di cui al presente decreto trovano
immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
Capo III DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14
Fabbisogni standard delle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato e responsabilita' politica dei ministri
1. Il presente articolo, al fine di rendere effettivo il
superamento del criterio della spesa storica attraverso la
definizione dei fabbisogni per i programmi di spesa delle
amministrazioni centrali e dei fabbisogni standard per le
amministrazioni periferiche dello Stato, disciplina le modalita' di
rendicontazione alle Camere del grado di convergenza della spesa ai
fabbisogni definiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
luglio 2011, n. 111.
2. Gli esiti del raffronto tra i fabbisogni dei programmi di spesa
e quelli delle amministrazioni periferiche dello Stato, come
determinati ai sensi del comma 1, e le spese effettivamente sostenute
come risultanti dal bilancio consuntivo dello Stato, sono trasmessi
ogni anno dal Governo alle Camere, affinche' possano essere adottate,
nelle forme e nei tempi previsti dai rispettivi regolamenti, le
iniziative e le determinazioni ivi previste, incluse quelle di cui
all'articolo 94 della Costituzione.
Capo III DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15
Riordino dei termini per la trasmissione dei dati
degli enti territoriali
1. Ai fini di garantire il coordinamento informativo, statistico e
informatico dei dati delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione,
anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, si provvede al riordino della disciplina vigente in
materia di oneri e obblighi informativi a carico di comuni, province,
citta' metropolitane nei confronti delle pubbliche amministrazioni
statali, riducendo e unificando i termini e le comunicazioni
attualmente previsti per la trasmissione dei dati, ferma restando la
disciplina sanzionatoria in vigore.
Capo III DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16
Interventi del settore creditizio a favore del pagamento
delle imprese creditrici degli enti territoriali
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante
delle regioni e un rappresentante delle autonomie locali designati,
rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni,
dall'ANCI e dall'UPI, e l'Associazione bancaria italiana, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, istituiscono un tavolo tecnico per il perseguimento dei
seguenti obiettivi, da realizzare anche attraverso apposita
convenzione, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari
finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385:
a) formulare soluzioni finalizzate a sopperire alla mancanza di
liquidita' delle imprese determinata dai ritardi dei pagamenti degli
enti territoriali;
b) valutare forme di compensazione all'interno del patto di
stabilita' a livello regionale previsto dalla normativa vigente,
anche in considerazione delle diverse fasce dimensionali degli enti
territoriali;
c) valutare la definizione di nuove modalita' ed agevolazioni per
la cessione pro soluto dei crediti certi, liquidi ed esigibili
maturati dalle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
d) stabilire criteri per la certificazione dei crediti delle
pubbliche amministrazioni, secondo le modalita' definite
dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009;
e) definire i casi in cui la stipulazione, da parte degli enti
locali, di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto la
realizzazione e la successiva concessione in locazione finanziaria di
un bene immobile non costituisce forma elusiva delle regole del patto
di stabilita' interno, in considerazione della convenienza economica
per l'amministrazione contraente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 settembre 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze
Bossi, Ministro per le riforme per il
federalismo
Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa
Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale
Maroni, Ministro dell'interno
Fazio, Ministro della salute
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Palma
Legge: Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo
Lunedì 19 Settembre 2011 18:29
Liliana D'amico
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011 , n. 138
Titolo I DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'articolo 10, commi 2 e 3, del medesimo
testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel
decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla
legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
(( Art. 01
Revisione integrale della spesa pubblica
1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di
superamento del criterio della spesa storica, il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati,
presenta al Parlamento entro il 30 novembre 2011 un programma per la
riorganizzazione della spesa pubblica. Il programma prevede in
particolare, in coerenza con la legge 4 marzo 2009, n. 15, le
linee-guida per l'integrazione operativa delle agenzie fiscali, la
razionalizzazione di tutte le strutture periferiche
dell'amministrazione dello Stato e la loro tendenziale concentrazione
in un ufficio unitario a livello provinciale, il coordinamento delle
attivita' delle forze dell'ordine, ai sensi della legge 1º aprile
1981, n. 121, l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica, la
razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria civile, penale,
amministrativa, militare e tributaria a rete, la riorganizzazione
della rete consolare e diplomatica. Il programma, comunque,
individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e
risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticita' nella
produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di
evitare possibili duplicazioni di strutture ed implementare le
possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le
risorse stanziate.))
((2. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa del
Documento di economia e finanza 2012 o della relativa Nota di
aggiornamento, sono indicati i disegni di legge collegati alla
manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali il
Governo viene delegato ad attuare le riorganizzazioni di cui al comma
1.))
((3. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e
delle finanze provvede a definire le modalita' della predisposizione
del programma di cui al comma 1 e della relativa attuazione.))
((4. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,
nonche' per garantire l'uso efficiente delle risorse, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i
Ministeri interessati, da' inizio ad un ciclo di «spending review»
mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa
delle amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, per le
amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche
metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini della
allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva
dotazione.))
Art. 1
Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica
((01. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di
pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria
in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, nella misura
delle risorse finanziarie che si rendono disponibili in base
all'articolo 01 del presente decreto, le spese di funzionamento
relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte,
rispettivamente, fino all'1 per cento per ciascun anno rispetto alle
spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le
dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero,
previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono
ridotte fino all'1,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal
periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per
le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di
bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto
capitale, sono ridotte fino allo 0,5 per cento per ciascuno dei due
anni e per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio
dello Stato puo' aumentare in termini nominali, in ciascun anno,
rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto
dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per
cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e
finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.))
((02. Al solo scopo di consentire alle amministrazioni centrali di
pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati al comma 01, in
deroga alle norme in materia di flessibilita' di cui all'articolo 23
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio
2012-2016, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza
pubblica, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di
ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui
all'articolo 21, commi 6 e 7, della medesima legge n. 196 del 2009.
La misura della variazione deve essere tale da non pregiudicare il
conseguimento delle finalita' definite dalle relative norme
sostanziali e, comunque, non puo' essere superiore al 20 per cento
delle risorse finanziarie complessivamente stanziate qualora siano
interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, e non
superiore al 5 per cento qualora siano interessate le spese di cui
all'articolo 21, comma 6, della citata legge n. 196 del 2009. La
variazione e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze su proposta del Ministro competente. Resta precluso
l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per
finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al
precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del
parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di
carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici
giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine
senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, i decreti possono essere adottati. E' abrogato il comma
14 dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.))
((03. Il Governo adotta misure intese a consentire che i
provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per
ogni anno del triennio producano effettivi risparmi di spesa.))
1. In anticipazione della riforma volta ad introdurre nella
Costituzione la regola del pareggio di bilancio, si applicano le
disposizioni di cui al presente titolo. Gli importi indicati nella
tabella di cui all'allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla
voce «indebitamento ((netto))», riga «totale», per gli anni 2012 e
2013, sono incrementati, rispettivamente, di 6.000 milioni di euro e
2.500 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze entro il 25 settembre 2011, i predetti importi sono ripartiti
tra i Ministeri e sono stabiliti i corrispondenti importi nella voce
«saldo netto da finanziare».
2. All'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 98 del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono soppresse le parole:
«e, limitatamente all'anno 2012, il fondo per le aree
sottoutilizzate». ((Al comma 4 del predetto articolo 10, dopo il
primo periodo, e' inserito il seguente: «Le proposte di riduzione non
possono comunque riguardare le risorse destinate alla programmazione
regionale nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate; resta in
ogni caso fermo l'obbligo di cui all'articolo 21, comma 13, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.».))
3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal
predetto articolo 74 e dall'articolo 2, comma 8-bis , del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le
modalita' indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione
degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative
dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di
quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo
2, comma 8-bis , del decreto-legge n. 194 del 2009;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale
non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,
apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento
della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di
tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto
articolo 2, comma 8-bis , del decreto-legge n. 194 del 2009.
4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto
dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 e' fatto comunque divieto, a
decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad
essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei
provvedimenti di cui al comma 3 le dotazioni organiche sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita'
nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi
5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla
predetta data.
5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il personale
amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza
del Consiglio, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il Corpo
della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del
farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonche' le
strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato
nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001. Continua a trovare applicazione l'articolo 6, comma 21-sexies ,
primo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano ferme le vigenti
disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
6. All'articolo 40 del citato decreto-legge n. 98 del 2011
convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1-ter , le parole: «del 5 per cento per l'anno 2013 e
del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014», sono sostituite dalle
seguenti: «del 5 per cento per l'anno 2012 e del 20 per cento a
decorrere dall'anno 2013»; nel medesimo comma, in fine, e' aggiunto
il seguente periodo: «Al fine di garantire gli effetti finanziari di
cui al comma 1-quater , in alternativa, anche parziale, alla
riduzione di cui al primo periodo, puo' essere disposta, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote delle
imposte indirette, inclusa l'accisa»;
b) al comma 1-quater , primo periodo, le parole: «30 settembre
2013», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012»; nel
medesimo periodo, le parole: «per l'anno 2013», sono sostituite dalle
seguenti: «per l'anno 2012, nonche' a 16.000 milioni di euro per
l'anno 2013».
((7. All'articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge n. 98 del
2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, dopo
il primo periodo, e' inserito il seguente: «Nella ipotesi prevista
dal primo periodo del presente comma ovvero nel caso in cui non siano
assicurati gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2,
con le modalita' previste dal citato primo periodo l'amministrazione
competente dispone, nel rispetto degli equilibri di bilancio
pluriennale, su comunicazione del Ministero dell'economia e delle
finanze, la riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti
responsabili nella misura del 30 per cento».))
8. All'articolo 20, comma 5, del citato decreto-legge n. 98 del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'alinea, le parole: «per gli anni 2013 e successivi», sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012 e successivi»;
b) alla lettera a), le parole: «per 800 milioni di euro per l'anno
2003 e» sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: «a
decorrere dall'anno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «a
decorrere dall'anno 2012»;
c) alla lettera b), le parole: «per 1.000 milioni di euro per
l'anno 2013 e» sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: «a
decorrere dall'anno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «a
decorrere dall'anno 2012»;
d) alla lettera c), le parole: «per 400 milioni di euro per l'anno
2013», sono sostituite dalle seguenti: «per 700 milioni di euro per
l'anno 2012»; nella medesima lettera, le parole: «a decorrere
dall'anno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere
dall'anno 2013»;
e) alla lettera d), le parole: «per 1.000 milioni di euro per
l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per 1.700 milioni di
euro per l'anno 2012»; nella medesima lettera, le parole: «a
decorrere dall'anno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «a
decorrere dall'anno 2013».
9. All'articolo 20, del citato decreto-legge n. 98 del 2011
convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «a decorrere dall'anno 2013», sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2012»;
b) al comma 3, le parole: «a decorrere dall'anno 2013», sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2012»; nel medesimo
comma, il secondo periodo e' soppresso; nel medesimo comma, al terzo
periodo sostituire le parole «((di cui ai primi due periodi))» con le
seguenti: «di cui al primo periodo».
10. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «A decorrere dall'anno
2013», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2012»;
b) al comma 1, lettera a), le parole: «per l'anno 2013», sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012 e 2013»;
c) al comma 2, le parole: «Fino al 31 dicembre 2012», sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2011».
11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma
123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a
decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'articolo 5 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le
deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo
5. ((Per assicurare la razionalita' del sistema tributario nel suo
complesso e la salvaguardia dei criteri di progressivita' cui il
sistema medesimo e' informato, i comuni possono stabilire aliquote
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di
reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta
fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo
1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e' stabilita
unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali
e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale
l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
non e' dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la
stessa si applica al reddito complessivo.))
12. L'importo della manovra prevista dal comma 8 per l'anno 2012
puo' essere complessivamente ridotto di un importo fino ((alla
totalita'))delle maggiori entrate previste dall'articolo 7, comma 6,
in considerazione dell'effettiva applicazione dell'articolo 7, commi
da 1 a 6, del presente decreto. La riduzione e' distribuita tra i
comparti interessati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza unificata. La soppressione della
misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo
17, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella
tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435,
recante «Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56,
comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per la
determinazione delle misure dell'imposta provinciale di
trascrizione», ha efficacia a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in
assenza del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
al citato articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 68 del
2011. Per tali atti soggetti ad IVA, le misure dell'imposta
provinciale di trascrizione sono pertanto determinate secondo quanto
previsto per gli atti non soggetti ad IVA. Le province, a decorrere
dalla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, percepiscono le somme dell'imposta provinciale
di trascrizione conseguentemente loro spettanti.
((12-bis . Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni
all'attivita' di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e
2014, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b) , del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' elevata al 100 per
cento.))
((12-ter . Al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione dei
comuni per la partecipazione all'attivita' di accertamento
tributario, all'articolo 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti
modificazioni:))
a) ((al comma secondo, dopo le parole: «dei comuni» sono inserite
le seguenti: «e dei consigli tributari» e dopo le parole: «soggetti
passivi» sono inserite le seguenti: «nonche' ai relativi consigli
tributari»;))
b) ((al comma terzo, la parola: «segnala» e' sostituita dalle
seguenti: «ed il consiglio tributario segnalano»;))
c) ((al comma quarto, la parola: «comunica» e' sostituita dalle
seguenti: «ed il consiglio tributario comunicano»;))
d) ((al comma quinto, la parola: «puo'» e' sostituita dalle
seguenti: «ed il consiglio tributario possono»;))
e) ((e' aggiunto, in fine, il seguente comma:))
((«Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e
modalita' per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati
aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con
riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di
reddito. Con il medesimo decreto sono altresi' individuati gli
ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei
comuni e dei consigli tributari per favorire la partecipazione
all'attivita' di accertamento, nonche' le modalita' di trasmissione
idonee a garantire la necessaria riservatezza».))
((12-quater . Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e
12-bis non trovano applicazione in caso di mancata istituzione entro
il 31 dicembre 2011, da parte dei comuni, dei consigli tributari.))
13. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono aggiunti, in fine, ((i seguenti periodi)): «Dall'anno 2012 il
fondo di cui al presente comma e' ripartito, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, sulla base di criteri premiali individuati
da un'apposita struttura paritetica da istituire senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La predetta struttura
svolge compiti di monitoraggio sulle spese e sull'organizzazione del
trasporto pubblico locale. Il 50 per cento delle risorse ((puo'
essere attribuito)), in particolare, a favore degli enti collocati
nella classe degli enti piu' virtuosi; tra i criteri di virtuosita'
e' comunque inclusa l'attribuzione della gestione dei servizi di
trasporto con procedura ad evidenza pubblica.».
14. All'articolo 15 del citato decreto-legge n. 98 del 2011
convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il comma 1, e' inserito il
seguente:
«1-bis . Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in cui il
bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia
deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero
presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi
consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei
revisori o sindacale, decadono ed e' nominato un commissario con le
modalita' previste dal citato comma 1; se l'ente e' gia'
commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario. Il
commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure
necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando
cio' non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in
liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1. Nell'ambito
delle misure di cui al precedente periodo il commissario puo'
esercitare la facolta' di cui all'articolo 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con legge 6 agosto
2008, n. 133, anche nei confronti del personale che non abbia
raggiunto l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.».
((15. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, dopo la
parola: «emesse» sono inserite le seguenti: «o contratte», dopo le
parole: «concedere prestiti» sono inserite le seguenti: «o altre
forme di assistenza finanziaria» e dopo le parole: «9-10 maggio 2010»
sono inserite le seguenti: «, con l'Accordo quadro tra i Paesi membri
dell'area euro del 7 giugno 2010,».))
16. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con legge 6 agosto
2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014.
17. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «accogliere la richiesta», sono
sostituite dalle seguenti: «trattenere in servizio il dipendente»;
nel medesimo periodo, la parola: «richiedente», e' sostituita dalla
seguente: «dipendente»;
b) al terzo periodo, le parole: «La domanda di», sono sostituite
dalle seguenti: «La disponibilita' al»;
c) al quarto periodo, le parole: «presentano la domanda», ((sono
sostituite)) dalle seguenti: «esprimono la disponibilita'».
18. Al fine di assicurare la massima funzionalita' e flessibilita',
in relazione a motivate esigenze organizzative, le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono disporre, nei confronti
del personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente
qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della
data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o
dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta
data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove
necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico
del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri
fondi analoghi.
19. All'articolo 30, comma 2-bis , del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in fine sono aggiunte le seguenti parole: «; il
trasferimento puo' essere disposto anche se la vacanza sia presente
in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria
neutralita' finanziaria.».
20. All'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al
comma 1, le parole: «2020», «2021», «2022», «2023», «2024», «2025»,
«2031» e «2032» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:
«((2014))», «((2015))», «((2016))», «((2017))», «((2018))»,
«((2019))», «((2025))» e «((2026))».
21. Con effetto dal 1º gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti
che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla
predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, dopo le parole: «anno scolastico e accademico» ((sono
inserite le seguenti)): «dell'anno successivo». Resta ferma
l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore
del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento entro il 31 dicembre 2011.
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 3 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con
legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole «decorsi sei mesi dalla cessazione del
rapporto di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi
ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi
di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di
servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento
a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima
di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento
applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione
del rapporto di lavoro.»;
b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: «per
raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio previsti dagli
ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a
causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista
dalle norme di legge o di regolamento applicabili
nell'amministrazione,».
23. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima
dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato
i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in
vigore del presente decreto e, limitatamente al personale per il
quale la decorrenza del trattamento pensionistico e' disciplinata in
base al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che
hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre
2011.
((23-bis . Per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le
quali in attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' stato applicato il blocco
automatico del turn over del personale del servizio sanitario
regionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su richiesta
della regione interessata, puo' essere disposta la deroga al predetto
blocco del turn over, previo accertamento, in sede congiunta, da
parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e
12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), della necessita'
di procedere alla suddetta deroga al fine di assicurare il
mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, il conseguimento
di risparmi derivanti dalla corrispondente riduzione di prestazioni
di lavoro straordinario o in regime di autoconvenzionamento, nonche'
la compatibilita' con la ristrutturazione della rete ospedaliera e
con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati nel piano
di rientro, ovvero nel programma operativo e ferma restando la
previsione del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio.))
24. A decorrere dall'anno 2012 con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono
stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festivita'
introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la
Santa Sede, nonche' le celebrazioni nazionali e le festivita' dei
Santi Patroni((, ad esclusione del 25 aprile, festa della
liberazione, del 1º maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa
nazionale della Repubblica,)) in modo tale che, sulla base della piu'
diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdi' precedente
ovvero il lunedi' seguente la prima domenica immediatamente
successiva ovvero coincidano con tale domenica.
25. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata, per l'anno 2012, di 2.000
milioni di euro.
26. All'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, per procedere alla liquidazione degli importi
inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla
data del 28 aprile 2008, ((e' sufficiente una determinazione
dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza
giuridico-amministrativa del segretario comunale ai sensi
dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267))».
((26-bis . Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 78 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, specie
in ordine alla titolarita' dei rapporti giuridici attivi e passivi
nonche' alla separatezza dei rispettivi bilanci delle gestioni
commissariale e ordinaria, le attivita' finalizzate all'attuazione
del piano di rientro di cui al comma 4 del medesimo articolo 78
possono essere direttamente affidate a societa' totalmente
controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato. Con apposita
convenzione tra il Commissario straordinario, titolare della gestione
commissariale, e la societa' sono individuate, in particolare, le
attivita' affidate a quest'ultima, il relativo compenso, nei limiti
di spesa previsti dall'articolo 14, comma 13-ter , del decreto-legge
n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del
2010, nonche' le modalita' di rendicontazione e controllo.))
((26-ter . La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di
24 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno
2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 14, comma 14-bis , del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Si applica la procedura prevista dall'articolo
1, comma 40, quinto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.))
((26-quater . Il Commissario di cui ai commi precedenti non puo'
essere il sindaco pro tempore di Roma Capitale.))
27. Il comma 17 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e' sostituito dal seguente:
«17. Il Commissario straordinario del Governo puo' estinguere, nei
limiti dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 18 marzo 2011, i debiti della gestione commissariale verso
Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, ad
avvenuta deliberazione del bilancio di previsione per gli anni
2011-2013, con la quale viene dato espressamente atto
dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti
per il reperimento delle risorse finalizzate a garantire l'equilibrio
economico-finanziario della gestione ordinaria, nonche'
subordinatamente a specifico motivato giudizio sull'adeguatezza ed
effettiva attuazione delle predette misure da parte dell'organo di
revisione, nell'ambito del parere sulla proposta di bilancio di
previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 239 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
28. La commissione di cui all'articolo 1, comma 3, del citato
decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011 e'
integrata con un esperto designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze.
((28-bis . All'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, dopo le parole: «della Confederazione generale
dell'industria italiana» sono inserite le seguenti parole: «, di
R.ETE. Imprese Italia».))
29. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di' cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, esclusi i magistrati, su richiesta del datore di lavoro, sono
tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi
sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive
con riferimento ai piani della performance o ai piani di
razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla
contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della disciplina
contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali, oggetto di
informativa preventiva, e il trasferimento e' consentito in ambito
del territorio regionale di riferimento; per il personale del
Ministero dell'interno il trasferimento puo' essere disposto anche al
di fuori del territorio regionale di riferimento. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
30. All'aspettativa di cui all'articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio
2011, n. 111, si applica la disciplina prevista dall'articolo 8 comma
2 della legge 15 luglio 2002 n. 145; resta ferma comunque
l'applicazione, anche nel caso di collocamento in aspettativa, della
disciplina di cui all'articolo 7-vicies quinquies del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito con legge 31 marzo 2005, n. 43,
alle fattispecie ivi indicate.
31. (( (Soppresso) )).
32. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Nell'ipotesi
prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della
liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato,
nonche' dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima
retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente
durata inferiore a tre anni.». La disposizione del presente comma si
applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto nonche' agli incarichi aventi comunque
decorrenza successiva al 1º ottobre 2011.
33. All'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 98 del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al comma 1 si
applica, oltre che alle cariche e agli incarichi negli organismi,
enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A del
medesimo comma, anche ai segretari generali, ai capi dei
dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia, ai direttori generali
degli enti e ai titolari degli uffici a questi equiparati delle
amministrazioni centrali dello Stato.».
((33-bis . All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, il terzo comma e' abrogato e il secondo comma e' sostituito dal
seguente:))
((«Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate
alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio,
quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si
riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di
disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre
dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione
e' protratto di un anno».))
Titolo I DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA
(( Art. 1-bis
Indennita' di amministrazione
1. L'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, si interpreta nel senso che:))
(( a) il trattamento economico complessivamente spettante al
personale dell'Amministrazione degli affari esteri nel periodo di
servizio all'estero, anche con riferimento a «stipendio» e «assegni
di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno», non
include ne' l'indennita' di amministrazione ne' l'indennita'
integrativa speciale;))
(( b) durante il periodo di servizio all'estero al suddetto
personale possono essere attribuite soltanto le indennita' previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.))
Titolo I DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA
(( Art. 1-ter
Calendario del processo civile
1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e per ragioni di
migliore organizzazione del servizio di giustizia, all'articolo
81-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modifiche:))
(( a) il primo comma e' sostituito dal seguente:))
((«Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite
le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della
complessita' della causa, fissa, nel rispetto del principio di
ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze
successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse
espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189, primo comma. I
termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche
d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga
deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei
termini»;))
(( b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:))
((«Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al
comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente
tecnico d'ufficio puo' costituire violazione disciplinare, e puo'
essere considerato ai fini della valutazione di professionalita' e
della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi».))
((2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle
controversie instaurate successivamente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto)).
Titolo I DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA
Art. 2
Disposizioni in materia di entrate
((1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 18, comma 22-bis ,del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad applicarsi nei
termini ivi previsti rispettivamente dal 1º gennaio 2011 al 31
dicembre 2013 e dal 1º agosto 2011 al 31 dicembre 2014.))
((2. In considerazione della eccezionalita' della situazione
economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
europea, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013
sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo
superiore a 300.000 euro lordi annui, e' dovuto un contributo di
solidarieta' del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto
importo. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000
euro rilevano anche il reddito di lavoro dipendente di cui
all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al
lordo della riduzione ivi prevista, e i trattamenti pensionistici di
cui all'articolo 18, comma 22-bis , del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, al lordo del contributo di perequazione ivi previsto. Il
contributo di solidarieta' non si applica sui redditi di cui
all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
di cui all'articolo 18, comma 22-bis , del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Il contributo di solidarieta' e' deducibile dal reddito
complessivo. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso
riguardante il contributo di solidarieta', si applicano le
disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro il 30 ottobre 2011, sono determinate le modalita'
tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma,
garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato e
assicurando il coordinamento tra le disposizioni contenute nel
presente comma e quelle contenute nei citati articoli 9, comma 2, del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 122 del 2010, e 18, comma 22-bis , del decreto-legge n. 98
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, l'efficacia delle disposizioni di cui
al presente comma puo' essere prorogata anche per gli anni successivi
al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.))
((2-bis . Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:))
(( a) il primo comma dell'articolo 16 e' sostituito dal seguente:))
((«L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura del ventuno
per cento della base imponibile dell'operazione.»;))
(( b) il secondo comma dell'articolo 27 e' sostituito dal
seguente:))
((«Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui
all'articolo 22 l'importo da versare o da riportare al mese
successivo e' determinato sulla base dell'ammontare complessivo
dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili
registrate per il mese precedente ai sensi dell'articolo 24,
calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi
stessi per 104 quando l'imposta e' del quattro per cento, per 110
quando l'imposta e' del dieci per cento, per 121 quando l'imposta e'
del ventuno per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed
arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di
euro»;))
(( c) la rubrica della tabella B e' sostituita dalla seguente:
«Prodotti soggetti a specifiche discipline».))
((2-ter . Le disposizioni del comma 2-bis si applicano alle
operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.))
((2-quater . La variazione dell'aliquota dell'imposta sul valore
aggiunto di cui al comma 2-bis non si applica alle operazioni
effettuate nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati
nel quinto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali al giorno precedente
la data di cui al comma 2-ter sia stata emessa e registrata la
fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto,
ancorche' al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato ancora
pagato.))
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali
adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi
pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra
l'altro introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad
estrazione istantanea, adottare nuove modalita' di gioco del Lotto,
nonche' dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, variare
l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi
ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico,
nonche' la percentuale del compenso per le attivita' di gestione
ovvero per quella dei punti vendita. Il Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' proporre al
Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri
decreti, entro il ((30 giugno 2012)), tenuto anche conto dei
provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al
pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento
dell'aliquota di base ((dell'accisa sui tabacchi lavorati)) prevista
dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e
successive modificazioni. L'attuazione delle disposizioni del
presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a
1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le maggiori
entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite
allo Stato.
4. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito
comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso
del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi
1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
sono adeguate all'importo di euro duemilacinquecento;
conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole:
«30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».
((4-bis. E' esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per
le violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1,
5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 13
agosto al 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di importo
introdotte dal comma 4. A decorrere dal 1º settembre 2011 le sanzioni
di cui al citato articolo 58 sono applicate attraverso gli uffici
territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze.
All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i
commi 18 e 19 sono abrogati.))
5. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti:
«2-sexies . Qualora siano state contestate a carico di soggetti
iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un
quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il
documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi,
e' disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione
dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad
un mese. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta per un
periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 19,
comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il
provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Gli atti di
sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al
soggetto competente alla tenuta dell'albo affinche' ne sia data
pubblicazione sul relativo sito ((internet)). Si applicano le
disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter .
2-septies . Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies
siano commesse nell'esercizio in forma associata di attivita'
professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma e'
disposta nei confronti di tutti gli associati.».
((5-bis . L'Agenzia delle entrate e le societa' del gruppo
Equitalia e di Riscossione Sicilia, al fine di recuperare all'entrata
del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai
contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui
alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo
e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvedono
all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, di una
ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, le
societa' del gruppo Equitalia e quelle di Riscossione Sicilia
provvedono, altresi', ad avviare nei confronti di ciascuno dei
contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva
necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non
corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante
l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato
alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del
31 dicembre 2011.))
((5-ter . In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte
a ruolo entro il termine di cui al comma 5-bis , si applica una
sanzione pari al 50 per cento delle predette somme e la posizione del
contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a
quelli condonati, per i quali e' ancora in corso il termine per
l'accertamento, e' sottoposta a controllo da parte dell'Agenzia delle
entrate e della Guardia di finanza entro il 31 dicembre 2012, anche
con riguardo alle attivita' svolte dal contribuente medesimo con
identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni
relative al condono. Per i soggetti che hanno aderito al condono di
cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per l'accertamento
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011
sono prorogati di un anno.))
6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e
ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di
cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del
medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del
20 per cento.
7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica sugli
interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter),
ovvero sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura
finanziaria del medesimo decreto nei seguenti casi:
a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati;
b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al
decreto emanato ai sensi dell'articolo ((168-bis , comma 1, del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986));
c) titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui
all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.
8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica altresi' agli
interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili
di cui all'articolo 27, comma 3-ter , del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al risultato netto
maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
9. La misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli
interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º
gennaio 2012.
10. Per i dividendi e proventi ad essi assimilati la misura
dell'aliquota di cui al comma 6 si applica a quelli percepiti dallo
gennaio 2012.
11. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, la misura
dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e
ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 maturati a
partire dal 1º gennaio 2012.
12. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo
7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la misura
dell'aliquota di cui al comma 6 si applica sui risultati maturati a
partire dal 1º gennaio 2012.
((12-bis . All'articolo l, comma 7, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, le parole: «non utilizzate in tutto o in parte» e: «spettano»
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «possono essere
utilizzate» e: «oppure possono essere trasferite».))
((12-ter . All'articolo 2, comma 5, terzo periodo, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, le parole da: «spettano» fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: «le detrazioni possono essere
utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all'acquirente
persona fisica».))
13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «((1.)) I soggetti
indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni,
titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20
per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi
corrisposti ai possessori»;
2) al comma 3, il secondo e terzo periodo sono soppressi;
3) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis. I soggetti
indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che corrispondono i proventi
di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1, dell'articolo 44 del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero
intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una
ritenuta con aliquota del 20 per cento. Nel caso dei rapporti
indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta e' operata, in
luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli
altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti»;
4) al comma 5, il terzo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 26-quinquies, al comma 3, ultimo periodo, dopo le
parole «prospetti periodici» sono aggiunte le seguenti: «al netto di
una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di
cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli
Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei
proventi di cui al periodo precedente.»;
c) all'articolo 27:
1) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
2) al comma 3, all'ultimo periodo, le parole «((dei quattro noni))»
sono sostituite dalle seguenti: «di un quarto»;
14. Nella legge 23 marzo 1983, n. 77, all'articolo 10-ter , dopo il
comma 2 e' aggiunto il seguente comma: «2-bis . I proventi di cui ai
commi 1 e 2 sono determinati al netto di una quota dei proventi
riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui al
periodo precedente.».
15. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, le parole «commi 1-bis e 1-ter » sono
sostituite dalle parole «comma 1-bis »;
b) all'articolo 73, il comma 5-quinquies, e' sostituito dal
seguente:
«5-quinquies. Gli organismi di investimento collettivo del
risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli
con sede in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel
territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, non sono
soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di
capitale sono a titolo di imposta. Non si applicano la ritenuta
prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e
depositi bancari e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del
medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto
decreto nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.
77, e successive modificazioni.».
16. Nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227, all'articolo 4,
comma 1, ((le parole «commi 1-bis e 1-ter » sono sostituite dalle
seguenti: «comma 1-bis ».))
17. Nella legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 115
dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: «((115.))Se i titoli
indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono emessi da societa' o
enti, diversi dalle banche, il cui capitale e' rappresentato da
azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri
dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da
quote, gli interessi passivi sono deducibili a condizione che, al
momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia
superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le
obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati
degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella
lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al
pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione;
b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, delle
obbligazioni e dei titoli similari diversi dai precedenti. Qualora il
tasso di rendimento effettivo all'emissione superi i limiti di cui al
periodo precedente, gli interessi passivi eccedenti l'importo
derivante dall'applicazione dei predetti tassi sono indeducibili dal
reddito di impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze i limiti indicati nel primo periodo possono essere variati
tenendo conto dei tassi effettivi di remunerazione delle obbligazioni
e dei titoli similari rilevati nei mercati regolamentati italiani. I
tassi effettivi di remunerazione sono rilevati avendo riguardo, ove
necessario, all'importo e alla durata del prestito nonche' alle
garanzie prestate.».
18. Nel decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) il comma 1-ter e' abrogato;
2) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente: «1-quater.
L'imposta di cui al comma 1-bis si applica sugli interessi ed altri
proventi percepiti dai soggetti indicati al comma 1»;
3) nel comma 2, le parole «commi 1, 1-bis e 1-ter » sono
sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole «commi 1 e 1-bis »;
b) all'articolo 3, comma 5, le parole «commi 1-bis e 1-ter » sono
sostituite dalle parole «comma 1-bis »;
c) all'articolo 5, le parole «commi 1, 1-bis e 1-ter » sono
sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole «commi 1 e 1-bis ».
19. Nel decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, al comma 2, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il
seguente: «Ai fini de presente comma, i redditi diversi derivanti
dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono
computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare
realizzato;»;
b) all'articolo 6, al comma 1, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il
seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti
dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma
1, del medesimo testo unico sono computati nella misura del 62,5 per
cento dell'ammontare realizzato;»;
c) all'articolo 7:
1) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)la
ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli
interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari;»;
2) al comma 3, lettera c), le parole «del 12,50 per cento», ovunque
ricorrano, sono soppresse;
3) al comma 4, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Ai
fini del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e
dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati e dalle
obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura
del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;».
20. Nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, all'articolo 6,
comma 1, le parole «del 12,50 per cento» sono soppresse.
21. Nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, all'articolo
17, comma 3, le parole «del 12,50 per cento,» sono soppresse.
22. Ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di
adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle
discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati
dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP e diversi da
azioni e titoli similari, si applica il regime fiscale di cui al
decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239. Le remunerazioni dei
predetti strumenti finanziari sono in ogni caso deducibili ai fini
della determinazione del reddito del soggetto emittente; resta ferma
l'applicazione dell'articolo 96 e dell'articolo 109, comma 9, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La presente
disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari
emessi a decorrere dal 20 luglio 2011.
23. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera
((g))-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge
26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi
dell'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto di una quota dei
proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui
all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli
Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei
proventi di cui al periodo precedente.
24. Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano effetto a
decorrere dal 1º gennaio 2012.
25. A decorrere dal 1º gennaio 2012 sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n.
95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216;
b) i commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425.
26. Ai fini dell'applicazione ((delle disposizioni di cui al comma
11)), per gli interessi e altri proventi soggetti all'imposta
sostitutiva di cui al decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, gli
intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto
provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di cui
all'articolo 3 del citato decreto alla data del 31 dicembre 2011, per
le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente
scadenza non inferiore a un anno dalla data del 31 dicembre 2011,
ovvero in occasione della scadenza della cedola o della cessione o
rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli similari diversi
dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto
del valore del cambio alla data del 31 dicembre 2011. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di
svolgimento delle operazioni di addebito e di accredito del conto
unico.
27. Ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera
((g))-quater), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
derivanti da contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, si
applica l'aliquota del 12,5 per cento sulla parte di redditi riferita
al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto
della polizza ed il 31 dicembre 2011. Ai fini della determinazione
dei redditi di cui al precedente periodo si tiene conto
dell'ammontare dei premi versati a ogni data di pagamento dei premi
medesimi e del tempo intercorso tra pagamento dei premi e
corresponsione dei proventi, secondo le disposizioni stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui
all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate fino
alla data del 31 dicembre 2011 sono portate in deduzione dalle
plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67,
comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati successivamente, per
una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi i
limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma
5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
29. A decorrere dalla data del 1º gennaio 2012, agli effetti della
determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo
67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o valore di
acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6
e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, puo'
essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere,
metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari,
rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011, a condizione che
il contribuente:
a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze,
delle minusvalenze e dei proventi di cui all'articolo 44, comma 1,
lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo
in valori mobiliari di cui all'articolo 73, comma 5-((quinquies del
citato testo unico,)) a organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari di diritto estero, di cui all'articolo 10-ter ,
comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77;
b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente
dovuta, secondo i criteri di cui agli articoli 5 e 6 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
30. Ai fini del comma 29, nel caso di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione di cui alla
lettera a) del comma 29 e' esercitata, in sede di dichiarazione
annuale dei redditi e si estende a tutti i titoli o strumenti
finanziari detenuti; l'imposta sostitutiva dovuta e' corrisposta
secondo le modalita' e nei termini previsti dal comma 4 dello stesso
articolo 5. Nel caso di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, l'opzione si estende a tutti i titoli, quote o
certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione e puo'
essere esercitata entro il 31 marzo 2012; l'imposta sostitutiva e'
versata dagli intermediari entro il 16 maggio 2012, ricevendone
provvista dal contribuente.
31. Ove non siano applicabili le disposizioni dei commi 29 e 30,
per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla
partecipazione agli ((organismi di investimento collettivo di cui al
comma 29, lettera a),)) l'opzione puo' essere esercitata entro il 31
marzo 2012, con comunicazione ai soggetti residenti incaricati del
pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione
delle quote o azioni; l'imposta sostitutiva e' versata dai medesimi
soggetti entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal
contribuente.
32. Le minusvalenze e perdite di cui all'articolo 67, comma 1,
lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui
al comma precedente sono portate in deduzione dalle plusvalenze e
dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere
da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, realizzati successivamente, fino al 31 dicembre 2012,
per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare.
33. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo
7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, gli eventuali
risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre
2011 sono portati in deduzione dai risultati di gestione maturati
successivamente, per una quota pari al 62,5 per cento del loro
ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati
negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
34. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di applicazione dei commi da 29 a 32.
35 All'ultimo periodo del comma 4 bis dell'articolo 10 della legge
8 maggio 1998, n. 146, dopo la parola «446» sono aggiunte le
seguenti: «e che i contribuenti interessati risultino congrui alle
risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in
relazione al periodo di imposta precedente». All'articolo 1, comma
1-bis , del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999,
n. 195, dopo le parole «o aree territoriali» sono aggiunte le
seguenti: «, o per aggiornare o istituire gli indicatori di cui
all'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146».
((35-bis . All'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti
modifiche:))
(( a) al comma 1, lettera d) , le parole: «e amministrativi» sono
soppresse;))
(( b) al comma 3-bis , dopo le parole: «procedura civile e» sono
inserite le seguenti: «il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata ai sensi dell'articolo»;))
(( c) al comma 6, e' aggiunto il seguente periodo: «Se manca la
dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si
presume del valore indicato al comma 6-quater , lettera f) »;))
(( d) al comma 6-bis , lettera e) , sono soppressi i due ultimi
periodi;))
(( e) dopo il comma 6-bis , e' inserito il seguente:))
((«6-bis .1. Gli importi di cui alle lettere a) , b ), c) , d) ed
e) del comma 6-bis sono aumentati della meta' ove il difensore non
indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il
proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale
nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi e'
dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di
compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si e'
costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina
con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente
comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
e i motivi aggiunti che introducono domande nuove»;))
(( f) al comma 6-quater , lettera c) , sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e per le controversie tributarie di valore
indeterminabile».))
((35-ter . Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modifiche:))
(( a) all'articolo 125, primo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Il difensore deve, altresi', indicare il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di
fax»;))
(( b) all'articolo 136, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:))
((«Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con
le modalita' di cui al terzo comma».))
((35-quater . Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono
apportate le seguenti modifiche:))
(( a) all'articolo 18, comma 2, lettera b) , dopo le parole:
«codice fiscale» sono aggiunte le seguenti: «e dell'indirizzo di
posta elettronica certificata»;))
(( b) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole: «codice fiscale»
sono inserite le seguenti: «e all'indirizzo di posta elettronica
certificata»;))
(( c) all'articolo 22, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve
depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione
delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato,
della materia del contendere, del valore della controversia e della
data di notificazione del ricorso».))
((35-quinquies . Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate
le seguenti modifiche:))
(( a) all'articolo 37, al comma 3, le parole: «entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2011», e al comma 7,
le parole: «alle controversie instaurate» sono sostituite dalle
seguenti: «ai procedimenti iscritti a ruolo»;))
(( b) all'articolo 39, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Ai fini del periodo precedente, si intendono in servizio i
magistrati non collocati a riposo al momento dell'indizione dei
concorsi».))
((35-sexies. All'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti
dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza
giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato
dovuto per il giudizio».))
((35-septies. All'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:))
(( a) al comma 1, lettera m-bis ), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, ed esercitano, anche in forma non individuale, le
attivita' individuate nella lettera ))i)((»;))
(( b) al comma 1-bis , al primo ed al secondo periodo, le parole:
«parenti fino al terzo grado» sono sostituite dalle seguenti:
«parenti fino al secondo grado».))
((35-octies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e' istituita un'imposta di
bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti
bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attivita'
finanziaria. L'imposta e' dovuta in misura pari al 2 per cento
dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di
prelievo pari a 3 euro. L'imposta non e' dovuta per i trasferimenti
effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonche' per quelli
effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i
trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e
codice fiscale.))
((36. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono
riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere
destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi
di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della
eccezionalita' della situazione economica internazionale. Con
apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata
contabilizzazione. A partire dall'anno 2014, il Documento di economia
e finanza conterra' una valutazione delle maggiori entrate derivanti,
in termini permanenti, dall'attivita' di contrasto all'evasione.
Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento
del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito, confluiranno
in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e
saranno finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi
gravanti sulle famiglie e sulle imprese.))
((36-bis. In anticipazione della riforma del sistema fiscale,
all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
apportate le seguenti modifiche:))
(( a) alla lettera b) , le parole: «per la quota del 30 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;))
(( b) alla lettera b-bis), le parole: «per la quota del 55 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 65 per
cento».))
((36-ter . Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112, le parole: «si applica in ogni caso alla quota degli
utili netti annuali» sono sostituite dalle seguenti: «non si applica
alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali».))
((36-quater . Le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il
periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter .))
((36-quinquies. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa'
di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, dovuta dai soggetti indicati
nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e'
applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali. Sulla
quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5
del testo unico delle imposte sui redditi dai soggetti indicati
dall'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a
societa' o enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' trova
comunque applicazione detta maggiorazione.))
((36-sexies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato l'opzione per la
tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle
imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito
imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e
provvedono al relativo versamento.))
((36-septies. Il comma 36-sexies trova applicazione anche con
riguardo alla quota di reddito imputato per trasparenza ai sensi
dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, da uno dei
soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, ad una societa' o ente che abbia esercitato l'opzione
per la tassazione di gruppo ai sensi dell'articolo 117 del testo
unico delle imposte sui redditi.))
((36-octies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato, in qualita' di
partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo
115 o all'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi,
assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla
maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al
relativo versamento. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che abbiano esercitato, in
qualita' di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui
al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi
assoggettano il proprio reddito imponibile alla maggiorazione
prevista dal comma 36-quinquies , senza tener conto del reddito
imputato dalla societa' partecipata.))
((36-novies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a
36))-octies(( si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli
acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si
assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da
36-quinquies a 36-octies.))
((36-decies. Pur non ricorrendo i presupposti di cui all'articolo
30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le societa' e gli
enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per
tre periodi d'imposta consecutivi sono considerati non operativi a
decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta ai fini e per gli
effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non
applicazione della disciplina in materia di societa' non operative di
cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994.))
((36-undecies. Il comma 36))-decies(( trova applicazione anche
qualora, nell'arco temporale di cui al medesimo comma, le societa' e
gli enti siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno
abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato ai
sensi dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del
1994.))
((36-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi 36))-decies(( e
36))-undecies(( si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli
acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si
assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 36))-decies((
e 36))-undecies((.))
((36-terdecies. All'articolo 67, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera
h-bis ), e' inserita la seguente:))
((«h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo
annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o
familiari dell'imprenditore».))
((36))-quaterdecies((. I costi relativi ai beni dell'impresa
concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un
corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di
godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito
imponibile.))
((36-quinquiesdecies. La differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile
del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo 67, comma
1, lettera h-ter ), del testo unico delle imposte sui redditi,
introdotta dal comma 36-terdecies del presente articolo.))
((36-sexiesdecies. Al fine di garantire l'attivita' di controllo,
nelle ipotesi di cui al comma 36))-quaterdecies(( l'impresa
concedente ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore
comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi
in godimento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono
individuati modalita' e termini per l'effettuazione della predetta
comunicazione. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la
trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, e'
dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30 per cento
della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies. Qualora,
nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano
conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e
36-quinquiesdecies, e' dovuta, in solido, la sanzione di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.))
((36-septiesdecies . L'Agenzia delle entrate procede a controllare
sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno
utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione
sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma
di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della
societa'.))
((36-duodevicies . Le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies
a 36-septiesdecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli
acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si
assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da
36))-terdecies(( a 36-septiesdecies .))
((36-undevicies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7,
undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate puo' procedere alla
elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da
sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai rapporti e
operazioni di cui al citato articolo 7, sesto comma, sentite le
associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie
di informazioni da acquisire.))
((36-vicies. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e' abrogata la lettera
))rr)((.))
((36-vicies semel. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
sono apportate le seguenti modifiche:))
(( a) all'articolo 2, e' abrogato il comma 3;))
(( b) all'articolo 3, comma 1, lettera a) , le parole: «a lire
centocinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro
trentamila»;))
(( c) all'articolo 3, comma 1, lettera b) , le parole: «a lire tre
miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «a euro un milione»;))
(( d) all'articolo 4, comma 1, lettera a) , le parole: «a lire
duecento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro
cinquantamila»;))
(( e) all'articolo 4, comma 1, lettera b) , le parole: «a lire
quattro miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «a euro due
milioni»;))
(( f) all'articolo 5, comma 1, le parole: «a lire centocinquanta
milioni» sono sostituite dalle seguenti «a euro trentamila»;))
(( g) all'articolo 8, e' abrogato il comma 3;))
(( h) all'articolo 12, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:))
((«2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del
presente decreto l'istituto della sospensione condizionale della pena
di cui all'articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei
casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a)
l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del
volume d'affari; b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a
tre milioni di euro»;))
(( i) all'articolo 13, comma 1, le parole: «alla meta'» sono
sostituite dalle seguenti «ad un terzo»;))
(( l) all'articolo 17, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:))
((«1-bis. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli
articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo»;))
(( m) all'articolo 13, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:))
((«2-bis . Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione
della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
puo' essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza
attenuante di cui ai commi 1 e 2».))
((36-vicies bis. Le norme di cui al comma 36))-vicies(( semel si
applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.))
((36-vicies ter. Per gli esercenti imprese o arti e professioni con
ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i
quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate
nell'esercizio dell'attivita' utilizzano esclusivamente strumenti di
pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in
materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano
gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari
di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo di
imposta, le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e 6
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla
meta'.))
((36-vicies quater. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 50-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole:
«agli effetti dell'IVA» sono inserite le seguenti: «iscritti alla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno
un anno, che dimostrino una effettiva operativita' e attestino
regolarita' dei versamenti IVA, con le modalita' definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,».))
Titolo I DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA
(continuazione)
Titolo II LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO
Art. 3
Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio
delle professioni e delle attivita' economiche
1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui
l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e'
permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge nei
soli casi di:
a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali;
b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana e
contrasto con l'utilita' sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute
umana, la conservazione delle specie animali e vegetali,
dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
e) disposizioni ((relative alle attivita' di raccolta di giochi
pubblici ovvero)) che ((comunque)) comportano effetti sulla finanza
pubblica.
2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo
economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.
3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al
comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto
disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione
degli istituti della segnalazione di inizio di attivita' e
dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della
decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al
comma 1 puo' avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di
semplificazione normativa. ((Entro il 31 dicembre 2012 il Governo e'
autorizzato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono
individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto
nel presente comma ed e' definita la disciplina regolamentare della
materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.))
4. L'adeguamento di Comuni, Province e Regioni all'obbligo di cui
al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosita' dei
predetti enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
5. Fermo restando l'esame di Stato di cui ((all'articolo 33 quinto
comma della Costituzione)) per l'accesso alle professioni
regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che
l'esercizio dell'attivita' risponda senza eccezioni ai principi di
libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto
il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralita' di
offerta che garantisca l'effettiva possibilita' di scelta degli
utenti nell'ambito della piu' ampia informazione relativamente ai
servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere
riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto per recepire i seguenti principi:
a) l'accesso alla professione e' libero e il suo esercizio e'
fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio,
intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza
di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate
ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello
Stato o in una certa area geografica, e' consentita unicamente
laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico((, tra cui in
particolare quelle connesse alla tutela della salute umana,))e non
introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla
nazionalita' o, in caso di esercizio dell'attivita' in forma
societaria, della sede legale della societa' professionale;
b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire
percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di
appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione
continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione
continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato
sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che
dovra' integrare tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve
conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento
dell'attivita' formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza
di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante
dovra' essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria,
commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso
al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potra' essere
complessivamente superiore a tre anni e potra' essere svolto, in
presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli
Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, in
concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di
primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le
disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni
sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
d) il compenso spettante al professionista e' pattuito per iscritto
all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come
riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei
compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista e' tenuto,
nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente
il livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata
determinazione consensuale del compenso, quando il committente e' un
ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi,
ovvero nei casi in cui la prestazione professionale e' resa
nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali
stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;
e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare
idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio
dell'attivita' professionale. Il professionista deve rendere noti al
cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della
polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il relativo
massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui
al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i
propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali
dei professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione
di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni
amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e
la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di
disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di
consigliere nazionale e' incompatibile con quella di membro dei
consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni
della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie
per le quali resta confermata la normativa vigente;
g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto
l'attivita' professionale, le specializzazioni ed i titoli
professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi
delle prestazioni, e' libera. Le informazioni devono essere
trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche,
ingannevoli, denigratorie.
6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l'accesso
alle attivita' economiche e il loro esercizio si basano sul principio
di liberta' di impresa.
7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio
delle attivita' economiche devono garantire il principio di liberta'
di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative
all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle
attivita' economiche devono essere oggetto di interpretazione
restrittiva((, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del
presente articolo.))
8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle
attivita' economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate
quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto((,fermo in
ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.))
9. Il termine «restrizione», ai sensi del comma 8, comprende:
a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del
numero di persone che sono titolate ad esercitare una attivita'
economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area
geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni
amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia
determinato, direttamente o indirettamente sulla base della
popolazione o di altri criteri di fabbisogno;
b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una
attivita' economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorita'
amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di
servizi da parte di persone che hanno gia' licenze o autorizzazioni
per l'esercizio di una attivita' economica non soddisfa la domanda da
parte di tutta la societa' con riferimento all'intero territorio
nazionale o ad una certa area geografica;
c) il divieto di esercizio di una attivita' economica al di fuori
di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo
all'interno di una determinata area;
d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle
sedi deputate all'esercizio di una attivita' economica;
e) il divieto di esercizio di una attivita' economica in piu' sedi
oppure in una o piu' aree geografiche;
f) la limitazione dell'esercizio di una attivita' economica ad
alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di
commercializzazione di taluni prodotti;
g) la limitazione dell'esercizio di una attivita' economica
attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta
all'operatore;
h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di
beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o
indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o
di altro calcolo su base percentuale;
i) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari
all'attivita' svolta.
10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9
precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto((, fermo in ogni caso
quanto previsto al comma 1 del presente articolo.))
11. Singole attivita' economiche possono essere escluse, in tutto o
in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del
comma 8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle
limitazioni previste dal comma 9, puo' essere concessa, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita ((l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato)),
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, qualora:
a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico((,
tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute
umana;))
b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e,
dal punto di vista del grado di interferenza nella liberta'
economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui
e' destinata;
c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o
indiretta basata sulla nazionalita' o, nel caso di societa', sulla
sede legale dell'impresa.
((11-bis . In conformita' alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi
dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i
servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti
esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.))
((12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, la lettera
d) e' sostituita dalla seguente:))
((«d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla
lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche
conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante
riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le
riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota corrispondente
al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di
Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al
35 per cento, nonche' agli enti territoriali interessati alle
valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le somme
riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente
a spese di investimento. E' in ogni caso precluso l'utilizzo di
questa somma per la copertura di oneri di parte corrente. Ai fini
della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono
concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni dal loro
avvio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma
4))-decies((, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero
all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la
determinazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di
approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli
strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio comunale entro
trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di
mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo
termine perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la
ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di servizi si
applicano alle procedure di valorizzazione di cui all'articolo
314».))
((12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106, sono apportate le seguenti modifiche:))
((a) al comma 1, le parole: «In caso di» sono sostituite dalle
seguenti: «Entro dieci giorni dalla» e le parole da: «cancellate»
fino a: «avvenuto pagamento» sono sostituite dalle seguenti:
«integrate dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento. La richiesta
da parte dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo
l'avvenuto pagamento»;))
((b) al comma 2, dopo le parole: «gia' registrate» sono inserite le
seguenti: «e regolarizzate» e le parole da: «estinte» fino a:
«presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «aggiornate
secondo le medesime modalita' di cui al comma precedente».))
Titolo II LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO
Art. 4
Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al
referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea
1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di
liberta' di stabilimento e di libera prestazione dei servizi,
verificano la realizzabilita' di una gestione concorrenziale dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito «servizi
pubblici locali», liberalizzando tutte le attivita' economiche
compatibilmente con le caratteristiche di universalita' e
accessibilita' del servizio e limitando, negli altri casi,
l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base
ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non
risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della
comunita'.
2. All'esito della verifica ((di cui al comma 1)) l'ente adotta una
delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per
i settori sottratti alla liberalizzazione, ((le ragioni della
decisione e i benefici per la)) comunita' locale derivanti dal
mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.
3. Alla delibera di cui al comma precedente e' data adeguata
pubblicita'; essa e' inviata all'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge
10 ottobre 1990, n. 287.
4. La verifica di cui al comma 1 e' effettuata entro dodici mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente
secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa e' comunque
effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della
gestione dei servizi.
5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione di
servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e
attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo
sviluppo economico e civile delle comunita' locali, definiscono
preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico,
prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende
esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti
dalle tariffe e nei limiti della disponibilita' di bilancio destinata
allo scopo.
6. All'attribuzione di diritti di esclusiva ad un'impresa
incaricata della gestione di servizi pubblici locali consegue
l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.
7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano
svolgere attivita' in mercati diversi da quelli in cui sono titolari
di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista
dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater , della legge 10 ottobre
1990, n. 287, e successive modificazioni.
8. Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica di cui
al comma l, intende procedere all'attribuzione di diritti di
esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali
avviene in favore di imprenditori o di societa' in qualunque forma
costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza
pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti
pubblici e, in particolare, dei principi di economicita',
imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita', non
discriminazione, parita' di trattamento, mutuo riconoscimento e
proporzionalita'. Le medesime procedure sono indette nel rispetto
degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa
distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove
esistente, dalla competente autorita' di settore o, in mancanza di
essa, dagli enti affidanti.
9. Le societa' a capitale interamente pubblico possono partecipare
alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre che non vi
siano specifici divieti previsti dalla legge.
10. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell'Unione
europea, possono essere ammesse alle procedure competitive ad
evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali a
condizione che documentino la possibilita' per le imprese italiane di
partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per
l'affidamento di omologhi servizi.
11. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei
mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito relative
alle procedure di cui ai commi 8, 9, 10:
a) esclude che la disponibilita' a qualunque titolo delle reti,
degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a
costi socialmente sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del
servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione
delle offerte dei concorrenti;
b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione
alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e al valore del
servizio e che la definizione dell'oggetto della gara garantisca la
piu' ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di
scala e di gamma;
c) indica, ferme restando le discipline di settore, la durata
dell'affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in
immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico
del soggetto gestore. In ogni caso la durata dell'affidamento non
puo' essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti
investimenti;
d) puo' prevedere l'esclusione di forme di aggregazione o di
collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti
tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in
relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la
collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della
concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi che tenga
conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato
di riferimento;
e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una
commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti
esperti nella specifica materia;
f) indica i criteri e le modalita' per l'individuazione dei beni
((di cui al comma 29)), e per la determinazione dell'eventuale
importo spettante al gestore al momento della scadenza o della
cessazione anticipata della gestione ai sensi del comma 30;
g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine di garantire
trasparenza informativa e qualita' del servizio.
12. Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11, nel caso
di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di
socio, al quale deve essere conferita una partecipazione non
inferiore al 40 per cento, e l'attribuzione di specifici compiti
operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la
lettera di invito assicura che:
a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualita' e
corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al
prezzo delle quote societarie;
b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti
operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del
servizio stesso e che, ove cio' non si verifica, si proceda a un
nuovo affidamento;
c) siano previsti criteri e modalita' di liquidazione del socio
privato alla cessazione della gestione.
13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 se il
valore economico del servizio oggetto dell'affidamento e' pari o
inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui, l'affidamento
puo' avvenire a favore di societa' a capitale interamente pubblico
che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la
gestione cosiddetta «in house».
14. Le societa' cosiddette «in house» affidatarie dirette della
gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di
stabilita' interno secondo le modalita' definite, con il concerto del
Ministro per le riforme per il federalismo, in sede di attuazione
dell'articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da parte dei
soggetti indicati al periodo precedente al cui capitale partecipano,
dei vincoli derivanti dal patto di stabilita' interno.
15. Le societa' cosiddette «in house» e le societa' a
partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi
pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le
disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni.
16. L'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla gestione del
servizio per il quale le societa' di cui al comma 1, lettera c)((,))
del medesimo articolo sono state specificamente costituite, si
applica se la scelta del socio privato e' avvenuta mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica le quali abbiano ad oggetto, al
tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione di specifici
compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Restano ferme
le altre condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri 2) e
3), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni.
17. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma
2-((bis,)) primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni, le societa' a partecipazione
pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri
provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale
e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di
cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, e' fatto
divieto di procedere al reclutamento di personale ovvero di conferire
incarichi. Il presente comma non si applica alle societa' quotate in
mercati regolamentati.
18. In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici
locali a societa' cosiddette «in house» e in tutti i casi in cui il
capitale sociale del soggetto gestore e' partecipato dall'ente locale
affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonche'
ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti,
secondo modalita' definite dallo statuto dell'ente locale, alla
vigilanza dell'organo di revisione di cui agli articoli 234 e
seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni. Restano ferme le disposizioni contenute nelle
discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
19. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o
dei servizi dell'ente locale, nonche' degli altri organismi che
espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di
indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono
svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte
dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le
dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il
conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi pubblici
locali. Alle societa' quotate nei mercati regolamentati si applica la
disciplina definita dagli organismi di controllo competenti.
20. Il divieto di cui al comma 19 opera anche nei confronti del
coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei
soggetti indicati allo stesso comma, nonche' nei confronti di coloro
che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi
titolo attivita' di consulenza o collaborazione in favore degli enti
locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio
pubblico locale.
21. Non possono essere nominati amministratori di societa'
partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla
nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui
all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di
partecipazione al capitale della stessa societa'.
22. I componenti della commissione di gara per l'affidamento della
gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto ne'
svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.
23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica
di amministratore locale, di cui al comma 21, non possono essere
nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi
pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale.
24. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che,
in qualita' di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso,
con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza
non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
25. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara le cause
di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura
civile.
26. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una societa' partecipata
dall'ente locale che la indice, i componenti della commissione di
gara non possono essere ne' dipendenti ne' amministratori dell'ente
locale stesso.
27. Le incompatibilita' e i divieti di cui ai commi dal 19 al 26 si
applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
28. Ferma restando la proprieta' pubblica delle reti, la loro
gestione puo' essere affidata a soggetti privati.
29. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in
caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al
gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze
necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili,
per la prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi del
comma 11, lettera f)((,)) dall'ente affidante, a titolo gratuito e
liberi da pesi e gravami.
30. Se, al momento della cessazione della gestione, ((i beni di cui
al comma 29)) non sono stati interamente ammortizzati, il gestore
subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al
valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di
eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.
Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore,
anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche' restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti
stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
31. L'importo di cui al comma 30 e' indicato nel bando o nella
lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo
affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o
della cessazione anticipata della gestione.
32. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1,
comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive
modificazioni, il regime transitorio degli affidamenti non conformi a
quanto stabilito dal presente decreto e' il seguente:
a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore
economico sia superiore alla somma di cui al comma 13, nonche' gli
affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive
lettere da b) a d) cessano, improrogabilmente e senza necessita' di
apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo
2012;
b) le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione
mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al
tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti
operativi connessi alla gestione del servizio, cessano,
improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione
dell'ente affidante, alla data del 30 giugno 2012;
c) le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione
mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi di cui al comma 8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al
tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti
operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza
prevista nel contratto di servizio;
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 10 ottobre 2003
a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate in borsa a tale
data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di
servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche
progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero
forme di collocamento privato presso investitori qualificati e
operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento
entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31
dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli
affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita
deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30
giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.
33. Le societa', le loro controllate, controllanti e controllate da
una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri
dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto
o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto
servizi pubblici locali in virtu' di affidamento diretto, di una
procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 12,
nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione delle reti, degli
impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali,
qualora separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, non
possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti
territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per altri enti
pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o
altre societa' che siano da essi controllate o partecipate, ne'
partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per
tutta la durata della gestione e non si applica alle societa' quotate
in mercati regolamentati e alle societa' da queste direttamente o
indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, nonche' al socio selezionato ai sensi del comma 12. I
soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono
comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara
successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura
competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi
forniti.
34. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo il
servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto ((dai
commi da 19 a 27)), il servizio di distribuzione di gas naturale, di
cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il servizio di
distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, il servizio di
trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, nonche' la gestione delle farmacie comunali,
di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475((. E' escluso
dall'applicazione dei commi 19, 21 e 27 del presente articolo quanto
disposto dall'articolo 2, comma 42, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10.))
35. Restano salve le procedure di affidamento gia' avviate
all'entrata in vigore del presente decreto.
Titolo II LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO
Art. 5
Norme in materia di societa' municipalizzate
1. Una quota del Fondo infrastrutture di cui all'articolo
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle
disponibilita' in base alla legislazione vigente e comunque fino a
250 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni di euro per l'anno
2014, e' destinata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti
territoriali che procedano, rispettivamente, entro il 31 dicembre
2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni
in societa' esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica,
diversi dal servizio idrico. L'effettuazione delle dismissioni e'
comunicata ai predetti Dicasteri. Le spese effettuate a valere sulla
predetta quota sono escluse dai vincoli del patto di stabilita'
interno. La quota assegnata a ciascun ente territoriale non puo'
essere superiore ai proventi della dismissione effettuata. La quota
non assegnata agli enti territoriali e' destinata alle finalita'
previste dal citato articolo 6-quinquies.
((1-bis. Per il ripristino e la messa in sicurezza delle
infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi nei territori della
regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1º marzo 2011, per
i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 22 marzo 2011, e'
autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2011. Al
relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.))
((1-ter. Le disponibilita' derivanti da specifiche autorizzazioni
legislative di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, e relative al potenziamento di infrastrutture, sono
versate in Tesoreria entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente
interessato. L'ente destinatario del finanziamento e' tenuto a
rendicontare le modalita' di utilizzo delle risorse.))
Titolo II LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO
(( Art. 5-bis
Sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del
Piano Sud
1. Al fine di garantire l'efficacia delle misure finanziarie per lo
sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e l'attuazione
delle finalita' del Piano per il Sud, a decorrere dall'anno
finanziario in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, la spesa in termini di competenza e
di cassa effettuata annualmente da ciascuna delle predette regioni a
valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sui
cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalita'
strutturale, nonche' sulle risorse individuate ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, puo' eccedere i limiti di cui all'articolo 1, commi 126 e 127,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel rispetto, comunque, delle
condizioni e dei limiti finanziari stabiliti ai sensi del comma 2 del
presente articolo.))
((2. Al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, sono
stabiliti i limiti finanziari per l'attuazione del comma 1, nonche'
le modalita' di attribuzione allo Stato ed alle restanti regioni dei
relativi maggiori oneri, garantendo in ogni caso il rispetto dei
tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso dello Stato e
delle predette regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per l'anno di riferimento.))
Titolo II LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO
Art. 6
Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio
attivita', denuncia e dichiarazione di inizio attivita'. Ulteriori
semplificazioni
1. All'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole «primo periodo del comma 3» sono
inserite le seguenti: «ovvero di cui al comma 6-bis»;
b) al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: «disposizioni
di cui», sono inserite le seguenti: «al comma 4 e»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la
denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non costituiscono
provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati
possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti
all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire
((esclusivamente)) l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».
((2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per
consentire la progressiva entrata in operativita' del Sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), nonche'
l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti
software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di
tecnologie di utilizzo piu' semplice rispetto a quelle attualmente
previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con
l'obiettivo della piu' ampia partecipazione degli utenti.
Conseguentemente, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2,
lettera f))-octies((), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26
maggio 2011, pubblicato nella ))Gazzetta Ufficiale(( n. 124 del 30
maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del
predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in
operativita' del SISTRI e' il 9 febbraio 2012. Dall'attuazione della
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.))
((3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la
semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono individuate specifiche
tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantita' e
dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticita' ambientale,
sono applicate, ai fini del SISTRI, le procedure previste per i
rifiuti speciali non pericolosi.))
((3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti
soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione
regolati per legge possono delegare la realizzazione dei propri
adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le
modalita' gia' previste per le associazioni di categoria.))
4. ( ((Soppresso).))
5. All'articolo 81 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-((bis.)) Al fine di dare attuazione a quanto disposto
dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema
pubblico di connettivita', una piattaforma tecnologica per
l'interconnessione e l'interoperabilita' tra le pubbliche
amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al
fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento
unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati
all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.».
6. Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare, entro il 31
dicembre 2013, la infrastruttura prevista dall'articolo 81, comma
2-((bis,)) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine
di consentire la realizzazione e la messa a disposizione della
posizione debitori a dei cittadini nei confronti dello Stato.
((6-bis . Al fine di semplificare l'attivita' amministrativa e di
evitare l'insorgere di ulteriore contenzioso, nei confronti dei
soggetti che hanno beneficiato delle erogazioni di cui all'articolo
1, commi 331, 332 e 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in
assenza della condizione reddituale stabilita dal citato comma 333,
non si applicano le conseguenti sanzioni penali e amministrative se
essi restituiscono le somme indebitamente percepite entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. I procedimenti penali ed amministrativi
eventualmente avviati sono sospesi sino alla scadenza del predetto
termine e si estinguono a seguito dell'avvenuta restituzione.))
((6-ter. Per una efficace e immediata attuazione di quanto previsto
in tema di razionalizzazione della spesa delle amministrazioni
pubbliche al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, l'Agenzia del demanio procedera', con priorita' in aree
a piu' elevato disagio occupazionale e produttivo, ad operazioni di
permuta, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di beni
appartenenti allo Stato, con esclusione di tutti i beni comunque
trasferibili agli enti pubblici territoriali ai sensi del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 2, comma 196-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare
immobili di terzi attualmente condotti in locazione passiva dalla
pubblica amministrazione ovvero appartenenti al demanio e al
patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati. Le amministrazioni dello
Stato comunicano all'Agenzia del demanio l'ammontare dei fondi
statali gia' stanziati e non impegnati al fine della realizzazione di
nuovi immobili per valutare la possibilita' di recupero di spesa per
effetto di operazioni di permuta, ovvero gli immobili di nuova
realizzazione da destinare ad uso governativo.))
Titolo II LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO
(( Art. 6-bis
Accesso ai sistemi informativi
1. Ai sistemi informativi di cui all'articolo 117 del codice di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono avere accesso,
anche per le finalita' ivi previste, i soggetti che partecipano al
sistema di prevenzione di cui al comma 5 dell'articolo 30-ter del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, fatta salva la facolta'
di istituire e partecipare ai sistemi di cui all'articolo 119 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Dall'attuazione del
periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. ))
Titolo II LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO
(( Art. 6-ter
Fondo di rotazione per la progettualita'
1. Le risorse disponibili sul Fondo di rotazione di cui
all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono
destinate prioritariamente alla progettazione delle opere, inserite
nei piani triennali degli enti locali approvati alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto e che
ricadono su terreni demaniali o gia' di proprieta' dell'ente locale
interessato, aventi gia' destinazione urbanistica conforme all'opera
o alle opere che si intendono realizzare. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 1, commi da 55 a 57, della legge n. 549 del 1995.
2. Gli enti locali interessati alla utilizzazione delle risorse del
Fondo di cui al comma 1 presentano entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
con le modalita' definite con deliberazione della Cassa depositi e
prestiti Spa, la richiesta di accesso al finanziamento, allegando
alla stessa la descrizione dell'opera o delle opere che intendono
realizzare, predisposta da un tecnico dell'ente locale medesimo.
3. Sulla base delle richieste di cui al comma 2, la Cassa depositi
e prestiti Spa provvede a formare una graduatoria nel rispetto di
quanto previsto al comma 1. ))
Titolo II LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO
Art. 7
Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche e
misure di perequazione nei settori petrolifero, dell'energia
elettrica e del gas
1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «superiore a 25 milioni di euro», sono
sostituite dalle seguenti: «superiore a 10 milioni di euro e un
reddito imponibile superiore a 1 milione di euro»;
b) la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:
«c) produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o
commercializzazione dell'energia elettrica; c-bis) trasporto o
distribuzione del gas naturale»;
c) le parole da: «La medesima disposizione» fino a «o eolica» sono
soppresse.
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2010.
3. Per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2010, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16
dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, e' aumentata di 4 punti percentuali.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non rilevano ai fini della
determinazione dell'acconto di imposta dovuto per il periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
5. A quanto previsto dai commi 1 e 3 del presente articolo si
applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
6. Dall'attuazione del presente articolo derivano maggiori entrate
stimate non inferiori a 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900
milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.
Titolo II LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO
(( Art. 7-bis
Modifiche all'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008
1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modifiche:))
(( a) al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, sono sottoposti al parere preventivo della
predetta Consulta generale e pubblicati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della loro entrata in
vigore»;))
(( b) al comma 4-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
ferma restando la possibilita' di deroga con gli accordi di cui al
comma 4».))
Titolo III MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
Art. 8
Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita'
1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello
aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ((o
territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in
azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi
interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28
giugno 2011,)) possono realizzare specifiche intese ((con efficacia
nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di
essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo
alle predette rappresentanze sindacali,))finalizzate alla maggiore
occupazione, alla qualita' dei contratti di lavoro, ((all'adozione di
forme di partecipazione dei lavoratori,))alla emersione del lavoro
irregolare, agli incrementi di competitivita' e di salario, alla
gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e
all'avvio di nuove attivita'.
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la
regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e
della produzione ((con riferimento)):
a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove
tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e
inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato
o flessibile, al regime della solidarieta' negli appalti e ai casi di
ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalita' di assunzione e disciplina del rapporto di
lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a
progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei
contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di
lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio ((, il
licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il
licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza
fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonche' fino
ad un anno di eta' del bambino, il licenziamento causato dalla
domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del
bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il
licenziamento in caso di adozione o affidamento.))
((2-bis . Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonche' i
vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni
internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1
operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano
le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni
contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.))
3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali
vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale
del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti
di tutto il personale delle unita' produttive cui il contratto stesso
si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a
maggioranza dei lavoratori.
((3-bis . All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:))
(( a) all'alinea, le parole: «e la normativa regolamentare,
compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate» sono
sostituite dalle seguenti: «la normativa regolamentare ed i contratti
collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione
comunitaria, ed applicati»;))
(( b) dopo la lettera b) , e' inserita la seguente:))
«((b-bis )condizioni di lavoro del personale))».
Titolo III MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
Art. 9
Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni
1. All'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 devono essere
rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto degli obblighi
ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale in
diverse unita' produttive e i datori di lavoro privati di imprese che
sono parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 31 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono assumere in una unita'
produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna
impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero
di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a
quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso
del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unita' produttive
o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia»;
b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:
«8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della facolta'
di cui al comma 8 trasmettono in via telematica a ciascuno dei
servizi competenti delle province in cui insistono le unita'
produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del
gruppo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal quale
risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei
dati riferiti a ciascuna unita' produttiva ovvero a ciascuna impresa
appartenente al gruppo»;
«8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati, su
loro motivata richiesta, ad assumere in una unita' produttiva un
numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio
superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del
minor numero di lavoratori assunti in altre unita' produttive della
medesima regione»;
«8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con
le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter».
Titolo III MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
Art. 10
Fondi interprofessionali per la formazione continua
1. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
dopo le parole «si possono articolare regionalmente o
territorialmente» aggiungere le seguenti parole: «e possono altresi'
utilizzare parte delle risorse a essi destinati per misure di
formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto».
Titolo III MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
Art. 11
Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini
1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi
unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti
preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di
idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta
eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali,
i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli
alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione,
i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono
avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono
essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati
entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento ((del relativo
titolo)) di studio.
2. In assenza di ((specifiche regolamentazioni)) regionali trovano
applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al
comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
e il relativo regolamento di attuazione.
Titolo III MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
Art. 12
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).
- Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque svolga
un'attivita' organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o
organizzandone l'attivita' lavorativa caratterizzata da sfruttamento,
mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello
stato di bisogno o di necessita' dei lavoratori, e' punito con la
reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro
per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la
sussistenza di una o piu' delle seguenti circostanze:
1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente
difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato
rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato;
2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario
di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle
ferie;
3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di
sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il
lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumita'
personale;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro,
metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente
degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della
pena da un terzo alla meta':
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a
tre;
2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in
eta' non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a
situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche
delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Art. 603-ter (Pene accessorie). - La condanna per i delitti di cui
agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad
oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese,
nonche' il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo
fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la
pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.
La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresi'
l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni,
finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri
enti pubblici, nonche' dell'Unione europea, relativi al settore di
attivita' in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.
L'esclusione di cui al secondo comma e' aumentata a cinque anni
quando il fatto e' commesso da soggetto al quale sia stata applicata
la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e
3)».
Titolo IV RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI
Art. 13
Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri
organi costituzionali. Incompatibilita'. Riduzione delle spese per i
referendum
1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ((per gli anni 2011,
2012 e 2013,))ai membri degli organi costituzionali((, fatta
eccezione per il Presidente della Repubblica e i componenti della
Corte costituzionale,)) si applica, senza effetti a fini
previdenziali, una riduzione delle retribuzioni o indennita' di
carica superiori a 90.000 Euro lordi annui previste alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in misura del 10 per cento
per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, nonche'
del 20 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. A seguito della
predetta riduzione il trattamento economico complessivo non puo'
essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.
2. In attesa della revisione costituzionale concernente la
riduzione del numero dei parlamentari e della rideterminazione del
trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
(( a) ai parlamentari che svolgono qualsiasi attivita' lavorativa
per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per
cento dell'indennita' parlamentare la riduzione dell'indennita' di
cui al comma 1 si applica in misura del 20 per cento per la parte
eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, in misura del 40 per
cento per la parte eccedente i 150.000 euro. La riduzione si applica
con le medesime decorrenza e durata di cui al comma 1;))
b) le Camere, in conformita' con quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti, individuano entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto le modalita' piu' adeguate per
correlare l'indennita' parlamentare al tasso di partecipazione di
ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e delle
Commissioni.
((3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n.
215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di
senatore, nonche' le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma
2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con
qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica
relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi,
alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione
superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Le incompatibilita' di cui al primo periodo si
applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative
alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata
in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di indizione
delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le incompatibilita' di cui al primo periodo si
applicano, altresi', alla carica di membro del Parlamento europeo
spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6,
commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio
1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il
divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento
dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la
carica sopraggiunta.))
4. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi piu' di
un ((referendum)) abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi
dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, avviene per
tutti i ((referendum)) abrogativi nella medesima data».
Titolo IV RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI
Art. 14
Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative
indennita'. Misure premiali
1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del
coordinamento della finanza pubblica, le Regioni, ai fini della
collocazione nella classe di enti territoriali piu' virtuosa di cui
all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
oltre al rispetto dei parametri gia' previsti dal predetto articolo
20, debbono adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria
e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori
parametri:
a) previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad
esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o
inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di
abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di
abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni
di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni
di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni
di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto
milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri
regionali rispetto a quello attualmente previsto e' adottata da
ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura
regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del
presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali
inferiore a quello previsto nella presente lettera, non possono
aumentarne il numero;
b) previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia
pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio
regionale, con arrotondamento all'unita' superiore. La riduzione deve
essere operata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla
prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto;
c) riduzione a decorrere dal 1º gennaio 2012, in attuazione di
quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42,
degli emolumenti e delle utilita', comunque denominati, previsti in
favore dei consiglieri regionali entro il limite dell'indennita'
massima spettante ai membri del Parlamento, cosi' come rideterminata
((ai sensi dell'articolo 13)) del presente decreto;
d) previsione che il trattamento economico dei consiglieri
regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del
Consiglio regionale;
e) istituzione, a decorrere dal 1º gennaio 2012, di un Collegio dei
revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarita'
contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente; ((il
Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in
raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti;
i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un
elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai
principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori
legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed
essere in possesso di specifica qualificazione professionale in
materia di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria
anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla
Corte dei conti;))
f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura
regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, al sistema previdenziale contributivo per i
consiglieri regionali.
2. L'adeguamento ai parametri di cui al comma 1 da parte delle
Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano costituisce condizione per l'applicazione dell'articolo 27
della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle Regioni a
statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai sensi
del citato articolo 27, assicura il conseguimento degli obiettivi
costituzionali di perequazione e di solidarieta', ed elemento di
riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie
previste dalla normativa vigente.
Titolo IV RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI
Art. 15
Dimezzamento dei consiglieri e assessori provinciali
((1. (Soppresso).))
((2. (Soppresso).))
((3. (Soppresso).))
((4. (Soppresso).))
5. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle
Province successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori
provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata
in vigore del presente decreto e' ridotto della meta', con
arrotondamento all'unita' superiore.
((6. (Soppresso).))
((7. (Soppresso).))
Titolo IV RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI
(( Art. 16
Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni
e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il
contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore
svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a
decorrere dalla data di cui al comma 9, i comuni con popolazione fino
a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata
tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro
spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di
comuni ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano ai comuni il cui territorio coincide
integralmente con quello di una o di piu' isole, nonche' al comune di
Campione d'Italia.))
((2. A ciascuna unione di cui al comma l hanno facolta' di aderire
anche comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, al fine
dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali
loro spettanti sulla base della legislazione vigente e dei servizi ad
esse inerenti, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di
cui all'articolo 14, commi 28, 29, 30 e 31, del citato decreto-legge
n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del
2010. I comuni di cui al primo periodo hanno, in alternativa,
facolta' di esercitare mediante tale unione tutte le funzioni e tutti
i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione
vigente.))
((3. All'unione di cui al comma 1, in deroga all'articolo 32, commi
2, 3 e 5, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, si applica la disciplina di cui al
presente articolo.))
((4. Sono affidate all'unione, per conto dei comuni che ne sono
membri, la programmazione economico-finanziaria e la gestione
contabile di cui alla parte II del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, con riferimento alle funzioni da
essi esercitate per mezzo dell'unione. I comuni che sono membri
dell'unione concorrono alla predisposizione del bilancio di
previsione dell'unione per l'anno successivo mediante la
deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare
annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico,
nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall'unione
entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per
le riforme per il federalismo, sono disciplinati il procedimento
amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento
programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la
successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune
e l'unione.))
((5. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in
essere alla data di cui al comma 9 che siano inerenti alle funzioni
ed ai servizi ad essa affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, ferme
restando le disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di
procedura civile. Alle unioni di cui al comma l sono trasferite tutte
le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi
loro affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, nonche' i relativi
rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall'anno
2014, le unioni di comuni di cui al comma 1 sono soggette alla
disciplina del patto di stabilita' interno per gli enti locali
prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.))
((6. Le unioni di cui al comma 1 sono istituite in modo che la
complessiva popolazione residente nei rispettivi territori,
determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma
superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i comuni
che intendono comporre una medesima unione appartengano o siano
appartenuti a comunita' montane. Entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascuna
regione ha facolta' di individuare diversi limiti demografici.))
((7. Le unioni di comuni che risultino costituite alla data di cui
al comma 9 e di cui facciano parte uno o piu' comuni con popolazione
fino a 1.000 abitanti, entro i successivi quattro mesi adeguano i
rispettivi ordinamenti alla disciplina delle unioni di cui al
presente articolo. I comuni appartenenti a forme associative di cui
agli articoli 30 e 31 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000 cessano di diritto di farne parte alla
data in cui diventano membri di un'unione di cui al comma 1.))
((8. Nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni di
cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da
adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle
disposizioni di cui al comma 6, avanzano alla regione una proposta di
aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della
rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2012, la
regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire
l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come
determinate nelle proposte di cui al primo periodo e sulla base
dell'elenco di cui al comma 16. La regione provvede anche qualora la
proposta di aggregazione manchi o non sia conforme alle disposizioni
di cui al presente articolo.))
((9. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli
organi di governo del comune che, successivamente al 13 agosto 2012,
sia per primo interessato al rinnovo, nei comuni con popolazione fino
a 1.000 abitanti che siano parti della stessa unione, nonche' in
quelli con popolazione superiore che esercitino mediante tale unione
tutte le proprie funzioni, gli organi di governo sono il sindaco ed
il consiglio comunale, e le giunte in carica decadono di diritto. Ai
consigli dei comuni che sono membri di tale unione competono
esclusivamente poteri di indirizzo nei confronti del consiglio
dell'unione, ferme restando le funzioni normative che ad essi
spettino in riferimento alle attribuzioni non esercitate mediante
l'unione.))
((10. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono il consiglio,
il presidente e la giunta.))
((11. Il consiglio e' composto da tutti i sindaci dei comuni che
sono membri dell'unione nonche', in prima applicazione, da due
consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al
primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di
istituzione dell'unione ai sensi del comma 9, in tutti i comuni che
sono membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la
garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino
all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 12, primo
periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti
tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di
competenza dell'unione medesima. La legge dello Stato puo' stabilire
che le successive elezioni avvengano a suffragio universale e diretto
contestualmente alle elezioni per il rinnovo degli organi di governo
di ciascuno dei comuni appartenenti alle unioni. La legge dello Stato
di cui al quarto periodo disciplina conseguentemente il sistema di
elezione; l'indizione delle elezioni avviene ai sensi dell'articolo 3
della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Al
consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale,
fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 9 del presente
articolo.))
((12. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione ai
sensi del comma 9, il consiglio e' convocato di diritto ed elegge il
presidente dell'unione tra i propri componenti. Al presidente, che
dura in carica due anni e mezzo ed e' rinnovabile, spettano le
competenze attribuite al sindaco dall'articolo 50 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando
in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione
le attribuzioni di cui all'articolo 54 del medesimo testo unico.))
((13. La giunta dell'unione e' composta dal presidente, che la
presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci
componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per
i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le
competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla
cessazione del rispettivo presidente.))
((14. Lo statuto dell'unione individua le modalita' di
funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il
consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a
maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla
data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9.))
((15. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 e 86 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed ai
relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante,
rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei
comuni aventi corrispondente popolazione. Agli amministratori
dell'unione che risultino percepire emolumenti di ogni genere in
qualita' di amministratori locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2,
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun
trattamento per la carica sopraggiunta.))
((16. L'obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione nei
riguardi dei comuni che, alla data del 30 settembre 2012, risultino
esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici di cui al
medesimo comma 1 mediante convenzione ai sensi dell'articolo 30 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Ai
fini di cui al primo periodo, tali comuni trasmettono al Ministero
dell'interno, entro il 15 ottobre 2012, un'attestazione comprovante
il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza
nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive attribuzioni.
Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono determinati contenuti e modalita' delle
attestazioni di cui al secondo periodo. Il Ministero dell'interno,
previa valutazione delle attestazioni ricevute, adotta con proprio
decreto, da pubblicare entro il 30 novembre 2012 nel proprio sito
internet, l'elenco dei comuni obbligati e di quelli esentati
dall'obbligo di cui al comma 1.))
((17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale
successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto:))
(( a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il
consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da sei
consiglieri;))
(( b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000
abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco,
da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori e' stabilito
in due;))
(( c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000
abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco,
da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori e'
stabilito in tre;))
(( d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a
10.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal
sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori e'
stabilito in quattro.))
((18. A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le
disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000; non sono altresi' applicabili,
con l'eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui
all'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000.))
((19. All'articolo 38, comma 7, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le parole: «previsti dal
regolamento», sono aggiunte le seguenti: «e, nei comuni con
popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un
arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei
partecipanti».))
((20. All'articolo 48, comma 1, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti,
le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco
temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti».))
((21. All'articolo 79, comma 1, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, le parole: «per l'intera
giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli» sono sostituite
dalle seguenti: «per il tempo strettamente necessario per la
partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il
raggiungimento del luogo di suo svolgimento».))
((22. All'articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, le
parole: «fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune» sono
sostituite dalle seguenti: «superiore a 1.000 e fino a 5.000
abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente
con quello di una o di piu' isole».))
((23. All'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, le parole: «le isole monocomune» sono sostituite dalle
seguenti: «i comuni il cui territorio coincide integralmente con
quello di una o di piu' isole».))
((24. All'articolo 14, comma 31, alinea, del citato decreto-legge
n. 78 del 2010, le parole: «5.000 abitanti o nel quadruplo del numero
degli abitanti del comune demograficamente piu' piccolo tra quelli
associati» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 abitanti, salvo
diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138»; al medesimo comma 31, la
lettera c) e' abrogata e la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:))
((«b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei
funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma
3, della citata legge n. 42 del 2009».))
((25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i
revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione
da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i
soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori
legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonche'
gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per
l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo,
nel rispetto dei seguenti principi:))
a) ((rapporto proporzionale tra anzianita' di iscrizione negli albi
e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun
comune;))
b) ((previsione della necessita', ai fini dell'iscrizione
nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato
richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti
locali;))
c) ((possesso di specifica qualificazione professionale in materia
di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria degli
enti pubblici territoriali.))
((26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito
prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale
prospetto e' trasmesso alla sezione regionale di controllo della
Corte dei conti ed e' pubblicato, entro dieci giorni
dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale.
Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al
primo periodo.))
((27. All'articolo 14, comma 32, alinea, del citato decreto-legge
n. 78 del 2010, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2012»; alla lettera a) del medesimo comma 32,
le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2012».))
((28. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di
semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti
locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali interessati
abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto
dall'articolo 2, comma 186, lettera e) , della legge 23 dicembre
2009, n. 191, e successive modificazioni, e dall'articolo 14, comma
32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da
ultimo modificato dal comma 27 del presente articolo. Nel caso in
cui, all'esito dell'accertamento, il prefetto rilevi la mancata
attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo
periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro
il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo
restando quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione
l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.))
((29. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle
regioni e province medesime, delle relative norme di attuazione e
secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009,
n. 42.))
((30. Dall'applicazione di ciascuna delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.))
((31. A decorrere dall'anno 2013, le disposizioni vigenti in
materia di patto di stabilita' interno per i comuni trovano
applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore
a 1.000 abitanti))
Titolo IV RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI
Art. 17
Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dell'Economia e del
Lavoro
1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) ((l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:))
((«Art. 2 (Composizione del Consiglio). - 1. Il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e' composto da esperti, da rappresentanti
delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di
promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato in numero
di settanta oltre al presidente e al segretario generale, secondo la
ripartizione stabilita con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.»;))
b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
«((Art. 14 (Pronunce del CNEL). - 1.)) Gli atti del CNEL sono
assunti a maggioranza assoluta dei suoi componenti in Assemblea. Il
presidente, sentiti i vicepresidenti e il segretario generale, puo'
istituire fino a quattro commissioni istruttorie, in ciascuna delle
quali siedono non piu' di quindici consiglieri, proporzionalmente
alle varie rappresentanze. La presidenza di ciascuna commissione
istruttoria spetta ad uno dei vicepresidenti.».
2. Gli articoli 6, comma 1, e 15 della legge 30 dicembre 1986, n.
936, sono abrogati. E' altresi' abrogata, o coerentemente modificata,
ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al presente
articolo. ((Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2
della legge n. 936 del 1986, come sostituito dal comma 1, lettera a)
, del presente articolo, decadono gli esperti e i rappresentanti del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in carica e si
provvede alla nomina dei nuovi esperti e dei nuovi rappresentanti in
conformita' alla ripartizione stabilita dal medesimo decreto)).
Titolo IV RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI
Art. 18
Voli in classe economica
1. I Parlamentari, gli amministratori pubblici, i dipendenti delle
amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, anche a
ordinamento autonomo, gli amministratori, i dipendenti e i componenti
degli enti e organismi pubblici, di aziende autonome e speciali, di
aziende a totale partecipazione pubblica, di autorita' amministrative
indipendenti o di altri enti pubblici e i commissari straordinari
che, per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio
all'interno ((dei Paesi appartenenti al Consiglio d'Europa))
utilizzano il mezzo di trasporto aereo, volano in classe economica.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 216, della legge
23 dicembre 2005, n. 266. All'articolo 1, comma 468, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le parole «al personale con qualifica non
inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate,
nonche'» sono soppresse.
Titolo IV RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI
Art. 19
Disposizioni finali
1. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente
decreto, di cui, rispettivamente, all'articolo 1 commi 16 e 25,
((all'articolo 2 comma 2)), all'articolo 5 e all'articolo 7, pari
complessivamente a ((2.215,2 milioni)) di euro per l'anno 2012 a
((132,8 milioni)) di euro per l'anno 2013, ((170,8 milioni)) di euro
per l'anno 2014, 323 milioni di euro per l'anno 2015 e 16 milioni di
euro per l'anno 2016, ((pari a, in termini di indebitamento netto,
182,8 milioni)) per l'anno 2013 ed a ((320,8 milioni)) per l'anno
2014, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dal presente decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Titolo IV RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI
(( Art. 19-bis
Disposizioni finali concernenti le regioni a statuto speciale e le
province autonome
1. L'attuazione delle disposizioni del presente decreto nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme
di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge
5 maggio 2009, n. 42.))
Titolo IV RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI
Art. 20
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Testo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (in Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 188 del 13 agosto 2011), coordinato con la
legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 216 del 16 settembre 2011), recante: «Ulteriori misure urgenti
per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.». (11A12346), in G.U.R.I. del 16 settembre 2011, n. 216
Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza
Lunedì 01 Agosto 2011 19:14
Liliana D'amico
LEGGE 12 luglio 2011, n. 112
Istituzione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza.
(11G0154) , in G.U.R.I. del 19 luglio 2011, n. 166
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione dell'Autorita' garante
per l'infanzia e l'adolescenza
1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei
diritti e degli interessi delle persone di minore eta', in
conformita' a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con
particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27
maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: «Convenzione di New
York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950
e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a
Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo
2003, n. 77, nonche' dal diritto dell'Unione europea e dalle norme
costituzionali e legislative nazionali vigenti, e' istituita
l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito
denominata «Autorita' garante», che esercita le funzioni e i compiti
ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di
organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di
subordinazione gerarchica.
Art. 2
Modalita' di nomina, requisiti, incompatibilita' e compenso del
titolare dell'Autorita' garante
1. L'Autorita' garante e' organo monocratico. Il titolare
dell'Autorita' garante e' scelto tra persone di notoria indipendenza,
di indiscussa moralita' e di specifiche e comprovate
professionalita', competenza ed esperienza nel campo dei diritti
delle persone di minore eta' nonche' delle problematiche familiari ed
educative di promozione e tutela delle persone di minore eta', ed e'
nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. Il titolare dell'Autorita' garante dura in carica quattro anni e
il suo mandato e' rinnovabile una sola volta.
3. Per tutta la durata dell'incarico il titolare dell'Autorita'
garante non puo' esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita'
professionale, imprenditoriale o di consulenza, non puo' essere
amministratore o dipendente di enti pubblici o privati ne' ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche
elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale, ordini professionali o comunque in organismi che
svolgono attivita' nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Se
dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, e'
collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la
durata del mandato. Il titolare dell'Autorita' garante non puo'
ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all'interno di
partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il
periodo del mandato.
4. Al titolare dell'Autorita' garante e' riconosciuta un'indennita'
di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo di
Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque
nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2.
Art. 3
Competenze dell'Autorita' garante. Istituzione e
compiti della Conferenza nazionale per la garanzia
dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
1. All'Autorita' garante sono attribuite le seguenti competenze:
a) promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli
altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela
dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione
della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione
della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonche' del diritto
della persona di minore eta' ad essere accolta ed educata
prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro
ambito familiare di appoggio o sostitutivo;
b) esercita le funzioni di cui all'articolo 12 della Convenzione
europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo
il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;
c) collabora all'attivita' delle reti internazionali dei Garanti
delle persone di minore eta' e all'attivita' di organizzazioni e di
istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti.
Collabora, altresi', con organizzazioni e istituti di tutela e di
promozione dei diritti delle persone di minore eta' appartenenti ad
altri Paesi;
d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle
persone di minore eta' e quelle delle associazioni familiari, con
particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell'
affido e dell'adozione, nonche' di collaborazione con tutte le
organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli
istituti per la promozione e per la tutela dell'infanzia e
dell'adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le
associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli
altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della
promozione dei diritti delle persone di minore eta' nonche' con tutti
i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalita' di
tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore eta';
e) verifica che alle persone di minore eta' siano garantite pari
opportunita' nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto
alla salute e pari opportunita' nell'accesso all'istruzione anche
durante la degenza e nei periodi di cura;
f) esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione di
interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in
eta' evolutiva, previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nei
termini e con le modalita' stabiliti dall'articolo 16 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, prima della sua
trasmissione alla Commissione parlamentare per l'infanzia e
l'adolescenza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103
del 2007;
g) segnala al Governo, alle regioni o agli enti locali e
territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza,
tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e
tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare
riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione,
alla salute;
h) segnala, in casi di emergenza, alle autorita' giudiziarie e
agli organi competenti la presenza di persone di minore eta' in stato
di abbandono al fine della loro presa in carico da parte delle
autorita' competenti;
i) esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta
periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo ai sensi
dell'articolo 44 della Convenzione di New York, da allegare al
rapporto stesso;
l) formula osservazioni e proposte sull'individuazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali relativi alle persone di minore eta', di cui all'articolo
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e vigila in
merito al rispetto dei livelli medesimi;
m) diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in collaborazione
con gli enti e con le istituzioni che si occupano di persone di
minore eta', iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione
della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al
riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;
n) diffonde prassi o protocolli di intesa elaborati dalle
amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali, dagli
ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo
svolgimento delle attivita' socio-assistenziali, che abbiano per
oggetto i diritti delle persone di minore eta', anche tramite
consultazioni periodiche con le autorita' o le amministrazioni
indicate; puo' altresi' diffondere buone prassi sperimentate
all'estero;
o) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni
istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che
coinvolgano persone di minore eta', stimolando la formazione degli
operatori del settore;
p) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita
la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza di cui al comma 7, una relazione sull'attivita'
svolta con riferimento all'anno solare precedente.
2. L'Autorita' garante esercita le competenze indicate nel presente
articolo nel rispetto del principio di sussidiarieta' .
3. L'Autorita' garante puo' esprimere pareri al Governo sui disegni
di legge del Governo medesimo nonche' sui progetti di legge all'esame
delle Camere e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela
dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
4. L'Autorita' garante promuove, a livello nazionale, studi e
ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni
dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all'articolo 1,
comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103,
del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e
l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del citato regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, nonche'
dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della
legge 3 agosto 1998, n. 269. L'Autorita' garante puo' altresi'
richiedere specifiche ricerche e indagini agli organismi di cui al
presente comma.
5. L'Autorita' garante, nello svolgimento delle proprie funzioni,
promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per
l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 23
dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni, e si avvale delle
relazioni presentate dalla medesima Commissione.
6. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa
delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle
autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno
all'infanzia e all'adolescenza, l'Autorita' garante assicura idonee
forme di collaborazione con i garanti regionali dell'infanzia e
dell'adolescenza o con figure analoghe, che le regioni possono
istituire con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e
competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza previsti
per l'Autorita' garante.
7. Ai fini di cui al comma 6 e' istituita, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per la
garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito
denominata «Conferenza», presieduta dall'Autorita' garante e composta
dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o da figure
analoghe, ove istituiti. La Conferenza e' convocata su iniziativa
dell'Autorita' garante o su richiesta della maggioranza dei garanti
regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o di figure analoghe.
8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle
regioni, svolge i seguenti compiti:
a) promuove l'adozione di linee comuni di azione dei garanti
regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, da attuare sul piano regionale e
nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali;
b) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni
sulla condizione delle persone di minore eta' a livello nazionale e
regionale.
9. L'Autorita' garante segnala alla procura della Repubblica presso
il tribunale per i minorenni situazioni di disagio delle persone di
minore eta', e alla procura della Repubblica competente abusi che
abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate
iniziative di competenza della procura medesima.
10. L'Autorita' garante prende in esame, anche d'ufficio,
situazioni generali e particolari delle quali e' venuta a conoscenza
in qualsiasi modo, in cui e' possibile ravvisare la violazione, o il
rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore eta', ivi
comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente
segnalandole agli organismi cui e' attribuito il potere di controllo
o di sanzione.
11. L'Autorita' garante puo' formulare osservazioni e proposte per
la prevenzione e il contrasto degli abusi sull'infanzia e
sull'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 11 agosto
2003, n. 228, recante misure contro la tratta delle persone, e della
legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di
lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la
pedopornografia anche a mezzo Internet, nonche' dei rischi di
espianto di organi e di mutilazione genitale femminile, in
conformita' a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7,
recante disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle
pratiche di mutilazione genitale femminile.
Art. 4
Informazioni, accertamenti e controlli
1. L'Autorita' garante puo' richiedere alle pubbliche
amministrazioni, nonche' a qualsiasi soggetto pubblico, compresi la
Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e il
Comitato per i minori stranieri previsto dall'articolo 33 del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e a
qualsiasi ente privato di fornire informazioni rilevanti ai fini
della tutela delle persone di minore eta', nel rispetto delle
disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. L'Autorita' garante puo' richiedere alle amministrazioni
competenti di accedere a dati e informazioni, nonche' di procedere a
visite e ispezioni, nelle forme e con le modalita' concordate con le
medesime amministrazioni, presso strutture pubbliche o private ove
siano presenti persone di minore eta' .
3. L'Autorita' garante puo' altresi' effettuare visite nei luoghi
di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 8
delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272,
previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i minorenni
o del giudice che procede.
4. L'Autorita' garante puo' richiedere ai soggetti e per le
finalita' indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad
archivi, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. I procedimenti di competenza dell'Autorita' garante si svolgono
nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, in materia di accesso, partecipazione e trasparenza.
Art. 5
Organizzazione
1. E' istituito l'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e
l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorita'
garante», posto alle dipendenze dell'Autorita' garante, composto ai
sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad
altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando
obbligatorio, nel numero massimo di dieci unita' e, comunque, nei
limiti delle risorse del fondo di cui al comma 3 del presente
articolo, di cui una di livello dirigenziale non generale, in
possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita'
necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di
indipendenza e imparzialita' dell'Autorita' garante. I funzionari
dell'Ufficio dell'Autorita' garante sono vincolati dal segreto
d'ufficio.
2. Le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio
dell'Autorita' garante e il luogo dove ha sede l'Ufficio, nonche'
quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dell'Autorita' garante. Ferme restando l'autonomia
organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorita' garante,
la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorita' medesima sono
messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le spese per l'espletamento delle competenze di cui all'articolo
3 e per le attivita' connesse e strumentali, nonche' per il
funzionamento dell'Ufficio dell'Autorita' garante, sono poste a
carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e iscritto in apposita unita'
previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
4. L'Autorita' garante dispone del fondo indicato al comma 3 ed e'
soggetta agli ordinari controlli contabili.
Art. 6
Forme di tutela
1. Chiunque puo' rivolgersi all'Autorita' garante, anche attraverso
numeri telefonici di pubblica utilita' gratuiti, per la segnalazione
di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei
diritti delle persone di minore eta'.
2. Le procedure e le modalita' di presentazione delle segnalazioni
di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione dell'Autorita'
garante, fatte salve le competenze dei servizi territoriali, e
assicurano la semplicita' delle forme di accesso all'Ufficio
dell'Autorita' garante, anche mediante strumenti telematici.
Art. 7
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5 della
presente legge, pari ad euro 750.000 per l'anno 2011 e ad euro
1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a euro
750.000 per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C
allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto a euro
1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2011- 2013, nell'ambito del programma «Fondi
di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4,
della presente legge, pari ad euro 200.000 annui a decorrere
dall'anno 2011, si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma
3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, a decorrere
dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, dall'attuazione della
presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 luglio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Carfagna, Ministro per le pari
opportunita'
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2008):
Presentato dal Ministro senza portafoglio per le pari
opportunita' (Carfagna) l'11 dicembre 2008.
Assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e
XII (Affari sociali), in sede referente, il 5 gennaio 2009, con
pareri delle Commissioni II, III, V, XI, XIV e Questioni regionali.
Esaminato dalle Commissioni I e XII, in sede referente, il 12 e
26 febbraio 2009, il 12 e 17 marzo 2009, il 20 maggio 2009, il 21 e
27 luglio 2009, il 23 settembre 2009, il 15 e 22 febbraio 2011, l'8 e
9 marzo 2011.
Esaminato in aula il 29 settembre 2009, il 6 e 7 ottobre 2009 ed
approvato il 16 marzo 2011.
Senato della Repubblica (atto n. 2631):
Assegnato alla Commissione 1^ (Affari costituzionali), in sede
referente, il 24 marzo 2011, con pareri delle Commissioni 2^, 3^, 5^,
12^, 14^ e Questioni regionali.
Esaminato dalla Commissione 1^, in sede referente, il 13 e 19
aprile 2011, il 4 e 24 maggio 2011 e il 7 giugno 2011.
Relazione scritta annunciata il 10 giugno 2011 (atto n. 2631/A)
relatore on. Anna Maria Serafini.
Esaminato in Aula il 7, 14 e 15 giugno 2011 ed approvato il 22
giugno 2011.
Conversione in legge delle disposizioni per la stabilizzazione finanziaria
Lunedì 01 Agosto 2011 19:11
Liliana D'amico
LEGGE 15 luglio 2011, n. 111
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria. (11G0153) , in G.U.R.I. del 16 luglio 2011, n. 164
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria, e' convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 luglio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2814):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi)
e dal Ministro dell'economia e finanze (Tremonti) il 6 luglio 2011.
Assegnato alla 5ª Commissione (Bilancio), in sede referente, il 7
luglio 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª,
9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 7
e 12 luglio 2011.
Esaminato dalla 5ª Commissione, in sede referente, il 12 e 13
luglio 2011.
Esaminato in Aula ed approvato il 14 luglio 2011.
Camera dei deputati (atto n. 4509):
Assegnato alIa V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
in serle referente, il 14 luglio 2011 con pareri del Comitato per la
legislazione e delle Commissioni I, II, III,IV,VI, VII, VIII, IX, X,
XI, XII, XIII, XIV.
Esaminato dalla V Commissione, in sede referente, il 14 luglio
2011.
Esaminato in Aula ed approvato il 15 luglio 2011.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98
All'articolo 1, comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «la
media» sono inserite le seguenti: «ponderata rispetto al PIL» e dopo
le parole: «incarichi negli altri» sono inserite le seguenti: «sei
principali»; al secondo periodo, dopo le parole: «la media» sono
inserite le seguenti: «ponderata rispetto al PIL».
All'articolo 4, al comma 2, la parola: «riconosciuti» e' sostituita
dalle seguenti: «che vengono riconosciuti».
All'articolo 5, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte
concernente gli organi previsti per legge che operano presso il
Ministero per l'ambiente, e limitatamente alla Commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e alla Commissione
istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, si
interpreta nel senso che alle stesse comunque non si applica quanto
previsto dagli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
29, comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248».
All'articolo 6, al comma 2, le parole: «Il versamento della quota
annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, e'
effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno.»
sono soppresse.
All'articolo 10:
al comma 14, primo periodo, la parola: «adottate» e' sostituita
dalla seguente: «adottare»;
al comma 17, lettera b), le parole: «Fondi di bilancio» sono
sostituite dalle seguenti: «Fondi di bilancio"».
All'articolo 12:
al comma 7, ultimo periodo, la parola: «previsto» e' sostituita
dalla seguente: «previsti»;
al comma 13, primo periodo, la parola: «sedicesimo» e' sostituita
dalla seguente: «quindicesimo»;
al comma 14, la parola: «contro» e' sostituita dalla seguente:
«conto».
All'articolo 14:
al comma 3, le parole: «giugno 199» sono sostituite dalle
seguenti: «giugno 1994»;
al comma 6, primo periodo, le parole: «le attivita' e le» sono
sostituite dalle seguenti: «delle attivita' e delle»;
al comma 16, le parole: «e delle finanze.» sono sostituite dalle
seguenti: «e delle finanze".»;
al comma 18, secondo periodo, le parole: «e dentro» sono
sostituite dalle seguenti: «ed entro»;
al comma 19, secondo periodo, la parola: «internalizzazione» e'
sostituita dalla seguente: «internazionalizzazione».
All'articolo 16:
al comma 1, lettera g), dopo le parole: «attivita' operative o
missioni» sono aggiunte le seguenti: «, fatti salvi i contenuti del
comma 1-bis del medesimo articolo, come modificato dall'articolo 17,
comma 23, lettera a), del decreto-legge 1 º luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»;
All'articolo 17:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del finanziamento»
sono inserite le seguenti: «del Servizio sanitario nazionale»;
al comma 4, lettera a), ultimo periodo, la parola: «Costrizione»
e' sostituita dalla seguente: «Costituzione»;
al comma 6, le parole: «486,5 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «105 milioni di euro»; le parole: «periodo 1 º
giugno-31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «periodo
compreso tra il 1º giugno 2011 e la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto» ed e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere effetto le
disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133»;
al comma 8, primo periodo, le parole: «,entro il 30 giugno 2013
il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «. Entro il 30 giugno
2013 il Ministero»;
al comma 9, primo periodo, la parola «e» e' soppressa e le
parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai
commi 7 e 8»;
al comma 10, lettera d), le parole: «raccomandazione 2001/361/
CE» sono sostituite dalle seguenti: «raccomandazione 2003/361/CE».
All'articolo 18:
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. A titolo di concorso al conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, ai trattamenti
pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la
rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo
stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, non e' concessa, con esclusione della fascia di importo
inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con
riferimento alla quale l'indice di rivalutazione automatica delle
pensioni e' applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo
stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, nella misura del 70 per cento. Per le pensioni di importo
superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a
tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base della normativa vigente, l'aumento di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato.»;
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 12-bis, la parola: "2015" e' sostituita dalla
seguente: "2013" e sono soppresse le parole: ", salvo quanto indicato
al comma 12-ter,";
b) al comma 12-ter, primo periodo, le parole: "2013" e "30
giugno" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2011" e "31
dicembre" ed e' soppresso l'ultimo periodo.»;
al comma 8, le parole: «marzo 1933» sono sostituite dalle
seguenti: «marzo 1983»;
al comma 16, lettera a), capoverso «1-bis», le parole: «e per le
categorie» sono sostituite dalle seguenti: «per le categorie»;
al comma 18, le parole: «articolo 1» sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 01»;
dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:
«22-bis. In considerazione della eccezionalita' della
situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze
prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a
decorrere dal 1 º agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i
trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di
previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino
90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di
perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto
importo fino a 150.000 euro, nonche' pari al 10 per cento per la
parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il
trattamento pensionistico complessivo non puo' essere comunque
inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono
anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono
prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento
pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, nonche' i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei
dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla
legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa
la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
nonche' le gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS per il
personale addetto alle imposte di consumo, per il personale
dipendente dalle aziende private del gas e per il personale gia'
addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La
trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione e'
applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione
dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun
rateo mensile. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta e'
preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo
per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal
casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive
modificazioni, e' tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i
necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del
contributo di perequazione, secondo modalita' proporzionali ai
trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono versate,
entro il quindicesimo giorno dalla data in cui e' erogato il
trattamento su cui e' effettuata la trattenuta, all'entrata del
bilancio dello Stato.
22-ter. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti
di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il
diritto al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica
conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei
previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del
presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di
due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre
mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1 º gennaio
2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto
stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni."
22-quater. Con riferimento ai soggetti di cui al comma 22-ter
le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi,
nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ancorche'
maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal
1 º gennaio 2012:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati
anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i requisiti per il
pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di
mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati
entro il 30 giugno 2011;
c) ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico
dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
22-quinquies. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 22-ter che
intendono avvalersi del regime delle decorrenze previsto dalla
normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Qualora dal predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di
pensione, l'INPS non prendera' in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al comma 22-quater».
All'articolo 20:
al comma 1, il quinto periodo e' soppresso e all'ultimo periodo
sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, nonche' le modalita' e
le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione
del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni precedenti
siano risultate inadempienti al patto di stabilita' e delle regioni
sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai fini di ripartire l'ammontare del concorso alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a
decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonche' dall'articolo 14 del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 122 del 2010, tra gli enti del singolo livello di governo, i
predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il
Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi, sulla
base dei seguenti parametri di virtuosita':
a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa
storica e costi e fabbisogni standard;
b) rispetto del patto di stabilita' interno;
c) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente
dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla
popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso
esternalizzazioni nonche' all'ampiezza del territorio; la valutazione
del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della
legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle
stesse ai fini dell'applicazione del comma 2-ter;
d) autonomia finanziaria;
e) equilibrio di parte corrente;
f) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda
individuale per gli enti locali;
g) rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva
partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i
tributi erariali, per le regioni;
h) effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di
contrasto all'evasione fiscale;
i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e
accertate; l) operazione di dismissione di partecipazioni societarie
nel rispetto della normativa vigente»;
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. A decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui
devono tendere gli enti territoriali nell'esercizio delle funzioni
riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle
funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosita' di cui al comma
2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli
output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di
riferimento realta' rappresentative dell'offerta di prestazioni con
il miglior rapporto qualita-costi.
2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua un coefficiente
di correzione connesso alla dinamica nel miglioramento conseguito
dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti con riguardo
ai parametri di cui al citato comma 2.
2-quater. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, il comma 31 e' sostituito dal seguente:
"31. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni
che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma
associata deve raggiungere e' fissato in 5.000 abitanti o nel
quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente piu'
piccolo tra quelli associati. I comuni assicurano comunque il
completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
26 a 30 del presente articolo:
a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle
funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle
di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno quattro
funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle
di cui all'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009;
c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei
funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma
3, della citata legge n. 42 del 2009"»;
al comma 3:
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le disposizioni
del primo periodo si applicano per le province a decorrere dall'anno
2012»; al secondo periodo, le parole: «di cui al primo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai primi due periodi»; all'ultimo
periodo, le parole: «puo' essere ridotto» sono sostituite dalle
seguenti: «e' ridotto»;
i commi 6, 7 e 8 sono soppressi;
dopo il comma 17, e' aggiunto il seguente:
«17-bis. Le risorse destinate, a legislazione vigente, ai
rimborsi e alle compensazioni relativi alle imposte sono ridotte
dell'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.400
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».
All'articolo 21, comma 4, capoverso « 11-quater», dopo le parole:
«diritto comunitario e» sono inserite le seguenti: «in particolare
alla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, nonche'», le parole: «del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188,» sono soppresse e le parole: «si applicano» sono
sostituite dalle seguenti: «si applica».
All'articolo 22:
al comma 1, capoverso 1, le parole «1. "Ai fini» sono sostituite
dalle seguenti: «"Art. 46. - (Programmazione finanziaria). - 1. Ai
fini»;
al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, le parole: «comma
precedente» sono sostituite dalle seguenti: «periodo precedente»;
al comma 1, capoverso 4, e al comma 4, ovunque ricorrano, le
parole: «articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17 e
seguenti».
All'articolo 23:
al comma 5, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) dopo
il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Nei confronti dei
soggetti di cui:
a) all'articolo 5, che esercitano attivita' di imprese
concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di
autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;
b) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per cento;
c) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per cento"»;
al comma 7, alinea, le parole: «allegata al DPR 26 ottobre 1972,
n. 642» sono sostituite dalle seguenti: «approvata con decreto del
Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992»;
al comma 7, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) dopo
il comma 2-bis e' inserito il seguente:
"2-ter. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati
dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385:
1) per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il
cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun
intermediario finanziario sia inferiore a 50.000 euro:
a) con periodicita' annuale euro 34,20
b) con periodicita' semestrale euro 17,1
c) con periodicita' trimestrale euro 8,55
d) con periodicita' mensile euro 2,85
2) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di
titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro
ed inferiore a 150.000 euro:
a) con periodicita' annuale euro 70,00
b) con periodicita' semestrale euro 35,00
c) con periodicita' trimestrale euro 17,5
d) con periodicita' mensile euro 5,83
3) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di
titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro
ed inferiore a 500.000 euro:
a) con periodicita' annuale euro 240,00
b) con periodicita' semestrale euro 120,00
c) con periodicita' trimestrale euro 60,00
d) con periodicita' mensile euro 20,00
4) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di
titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000
euro:
a) con periodicita' annuale euro 680,00
b) con periodicita' semestrale euro 340,00
c) con periodicita' trimestrale euro 170,00
d) con periodicita' mensile euro 56,67
5) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di
titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro
ed inferiore a 150.000 euro:
a) con periodicita' annuale euro 230,00
b) con periodicita' semestrale euro 115,00
c) con periodicita' trimestrale euro 57,50
d) con periodicita' mensile euro 19,17
6) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di
titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro
ed inferiore a 500.000 euro:
a) con periodicita' annuale euro 780,00
b) con periodicita' semestrale euro 390,00
c) con periodicita' trimestrale euro 195,00
d) con periodicita' mensile euro 65,00
7) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di
titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000
euro:
a) con periodicita' annuale euro 1.100,00
b) con periodicita' semestrale euro 550,00
c) con periodicita' trimestrale euro 275,00
d) con periodicita' mensile euro 91,67"»;
il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Per rendere piu' rigoroso il regime di deducibilita' degli
accantonamenti, all'articolo 107, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il secondo periodo e'
aggiunto il seguente: "Per le imprese concessionarie di costruzione e
gestione di autostrade e trafori la percentuale di cui al periodo
precedente e' pari all' 1 per cento".»;
al comma 12, capoverso «10-bis», le parole: «dell'articolo 24, e
seguenti,» sono soppresse;
al comma 17, lettera c), e al comma 19, lettera c), dopo le
parole: «decreto legislativo 18 dicembre 1997,» sono inserite le
seguenti: «n. 471,»;
al comma 28, lettera c), la parola: «e)» e' sostituita dalla
seguente: «d-ter)»;
al comma 33, le parole: «e le disposizioni» sono sostituite dalle
seguenti: «le disposizioni»;
al comma 36, le parole: «e 215» sono soppresse e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «. Al comma 215 del medesimo articolo,
al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo."»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«50-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di
cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede
l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione".
50-ter. La disposizione di cui al comma 50-bis si applica ai
compensi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
50-quater. Gli incrementi delle aliquote di accisa disposti
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane n. 77579, in data 28 giugno 2011,
restano confermati a decorrere dal 1 º gennaio 2012. Continua ad
applicarsi l'articolo 1, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 31
marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2011, n. 75».
All'articolo 24:
al comma 34, quarto periodo, la parola: «aggiudicati» e'
sostituita dalla seguente: «aggiudicate» e, all'ultimo periodo, le
parole: «n. 773."» sono sostituite dalle seguenti: «n. 773»;
al comma 39 e al comma 40, le parole: «del monopoli» sono
sostituite dalle seguenti: «dei monopoli».
All'articolo 27, al comma 1, dopo le parole: «e' ridotta al 5 per
cento.» sono aggiunte le seguenti: «Il regime di cui ai periodi
precedenti e' applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta
successivo a quello di inizio dell'attivita' ma non oltre il periodo
di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di eta'».
All'articolo 29:
al comma 1, capoverso 4, le parole: «alla cancellazione» sono
sostituite dalle seguenti: «la cancellazione»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di incrementare il tasso di crescita
dell'economia nazionale, ferme restando le categorie di cui
all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, sentita l'Alta
Commissione di cui al comma 2, il Governo formulera' alle categorie
interessate proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei
servizi e delle attivita' economiche; trascorso il termine di otto
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, cio' che non sara' espressamente regolamentato
sara' libero.
1-ter. Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dell'economia e
delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di
garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione
del Consiglio dei Ministri, uno o piu' programmi per la dismissione
di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non
territoriali; i programmi di dismissione, dopo l'approvazione, sono
immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalita' di alienazione
sono stabilite, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non
discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il 30
giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano»;
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dei servizi» sono
aggiunte le seguenti: «e delle attivita' economiche».
alla rubrica, le parole: «e dei servizi» sono sostituite dalle
seguenti: «, dei servizi e delle attivita' economiche».
All'articolo 32:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono
soppresse e le parole: «Ministero delle infrastrutture» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture»;
al comma 3, le parole: «presente decreto che» sono sostituite
dalle seguenti: «presente decreto».
All'articolo 33, comma 7, le parole: «di cui il» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui ai».
All'articolo 35:
al comma 2, quarto periodo, le parole: «Asse prioritario i» sono
sostituite dalle seguenti: «Asse prioritario 1»;
al comma 4, le parole: «articolo 4» sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 14»;
All'articolo 36:
al comma 2, lettera b), numero 3), alla parola: «affidamento»
sono premesse le seguenti: «in alternativa a quanto previsto al
numero 1),»;
al comma 3, lettera d), le parole: «dell'articolo 23» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23»;
dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente:
«10-bis. Il comma 12 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:
"12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle
autorizzazioni previste dal presente articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a
euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato"».
All'articolo 37:
al comma 6, lettera b), numero 2), le parole: «al doppio
dell'importo» sono sostituite dalle seguenti: «a tre volte
l'importo»;
al comma 6, lettera z), il numero 1) e' sostituito dal seguente:
«1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo
amministrativo e nel processo tributario"»;
al comma 6, lettera aa), il numero 1) e' sostituito dal seguente:
«1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo
amministrativo e nel processo tributario"».
All'articolo 38:
al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «Art. 445-bis», al
primo comma, le parole: «presso il Tribunale del capoluogo di
provincia in cui risiede l'attore» sono sostituite dalle seguenti:
«presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore», al quinto
comma, le parole: «articolo 196» sono sostituite dalle seguenti:
«articolo 196,» e il settimo comma e' soppresso;
dopo il comma 4, le parole: «4. A decorrere» sono sostituite
dalle seguenti: «5. A decorrere» e i successivi commi 5, 6 e 7 sono
rispettivamente rinumerati come commi 6, 7 e 8.
All'articolo 39:
al comma 1, lettera b), dopo la parola: «contabili» sono inserite
le seguenti: «in servizio o a riposo» e dopo le parole: «avvocati
dello Stato» le parole: «, in servizio o» sono soppresse;
al comma 2, lettera c), numero 5):
al primo ed al secondo periodo del capoverso «1-bis», le
parole: «che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano»
sono sostituite dalle seguenti: «che, iscritti in albi professionali,
esercitano, anche in forma non individuale,» e dopo le parole:
«lettera i)» sono inserite le seguenti: «del comma 1»; dopo il
secondo periodo del capoverso «1-bis» e' aggiunto il seguente:
«All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilita'
previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di
Presidenza della giustizia tributaria»;
al comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«Conseguentemente le procedure di cui al citato articolo 11, comma 4,
avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto
sono revocate»;
al comma 8, lettera c), le parole da: «, senza applicazione»
fino alla fine della lettera sono soppresse;
al comma 8, lettera d), le parole: «sentito il Centro nazionale
per l'informatica nella pubblica amministrazione» sono sostituite
dalle seguenti: «sentiti il DIgitPA».
All'articolo 40:
al comma 1, le parole: «5.850 milioni di euro per l'anno 2012»
sono sostituite dalle seguenti: «2.850 milioni di euro per l'anno
2012»;
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Gli accantonamenti disposti, prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, dall'articolo 1, comma 13,
terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono resi
definitivi con le modalita' ivi previste. Le entrate previste dal
primo periodo del citato comma 13 sono conseguentemente destinate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di
cui all'allegato C-bis sono ridotti del 5 per cento per l'anno 2013 e
del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014. Per i casi in cui la
disposizione del primo periodo del presente comma non sia
suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite le modalita' tecniche per l'attuazione del presente comma
con riferimento ai singoli regimi interessati.
1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter non si applica
qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti
legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il
riordino della spesa in materia sociale, nonche' la eliminazione o
riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si
sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare
effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a
4.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2014»;
al comma 2, alinea, le parole: «articolo 21, commi 3 e 6» sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 21, commi 1, 3 e 6», le parole:
«articolo 37, comma 21» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 37,
comma 20», le parole: «2.198,963 milioni di euro per l'anno 2011»
sono sostituite dalle seguenti: «1.817,463 milioni di euro per l'anno
2011» e le parole: «7.427,863 milioni di euro per l'anno 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «4.427,863 milioni di euro per l'anno
2012»;
al comma 2, lettera a), le parole: «1.871,963 milioni di euro per
l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1.490,463 milioni di
euro per l'anno 2011» e le parole: «4.314,863 milioni di euro per
l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1.314,863 milioni di
euro per l'anno 2012»;
al comma 2, lettera c), le parole: «2016 milioni di euro» sono
sostituite dalla seguente: «2016».
E' aggiunto, in fine, il seguente allegato:
Parte di provvedimento in formato grafico
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