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    semplificazione della disciplina dei procedimenti per la prevenzione degli incendi

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    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011 , n. 151

    Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti
    relativi alla prevenzione degli incendi, a  norma  dell'articolo  49,
    comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
    con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (11G0193), in G.U.R.I. del 22 settembre 2011, n. 221 
    

     
     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
      Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  allegato  1,
    n. 14; 
      Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
      Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
      Visto l'articolo 49, commi 4-bis, 4-ter,  4-quater  e  4-quinquies,
    del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
      Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  ed   in
    particolare gli articoli 16, comma 7, 20 e 23; 
      Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  e  successive
    modificazioni; 
      Visto l'articolo 25 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
      Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  26  maggio
    1959, n. 689; 
      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  gennaio  1998,
    n. 37; 
      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
    n. 445, e successive modificazioni; 
      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
    214; 
      Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  in  data 16  febbraio
    1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982; 
      Visto il decreto del Ministro dell'interno in  data 8  marzo  1985,
    pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  95
    del 22 aprile 1985; 
      Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 4  maggio  1998,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998; 
      Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 3 febbraio 2006,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006; 
      Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  22
    gennaio 2008, n. 37; 
      Acquisito il parere del Comitato centrale  tecnico-scientifico  per
    la  prevenzione  incendi,  di  cui  all'articolo   21   del   decreto
    legislativo 8 marzo 2006,  n.  139,  espresso  nella  seduta  del  23
    febbraio 2011; 
      Sentite le associazioni imprenditoriali; 
      Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
    adottata nella riunione del 3 marzo 2011; 
      Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
    consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 marzo 2011; 
      Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
    deputati e del Senato della Repubblica; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 22 luglio 2011; 
      Sulla proposta del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
    l'innovazione,  del  Ministro  dell'interno, del  Ministro   per   la
    semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di
    concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
     
                                    Emana 
     
     
                          il seguente regolamento: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                                 Definizioni 
     
      1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
        a)  Comando:  il  Comando  provinciale  dei  vigili   del   fuoco
    territorialmente competente; 
        b) Direzione: la Direzione regionale o interregionale dei  vigili
    del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile; 
        c) CTR: il Comitato tecnico regionale per la prevenzione  incendi
    di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 
        d) SCIA: la segnalazione  certificata  di  inizio  attivita',  ai
    sensi dell'articolo 19 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  come
    sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio
    2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
    2010, n. 122, in  cui  la  ricevuta  della  segnalazione  costituisce
    titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere  e)
    ed f), del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
        e) SUAP: lo sportello  unico  per  le  attivita'  produttive  che
    costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in  relazione
    a tutte  le  vicende  amministrative  riguardanti  la  sua  attivita'
    produttiva e fornisce una risposta unica e  tempestiva  in  luogo  di
    tutte  le   pubbliche   amministrazioni,   comunque   coinvolte   nel
    procedimento; 
        f) CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo
    16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
                     Finalita' ed ambito di applicazione 
     
      1. Il presente  regolamento  individua  le  attivita'  soggette  ai
    controlli di prevenzione incendi e disciplina, per  il  deposito  dei
    progetti, per l'esame dei  progetti,  per  le  visite  tecniche,  per
    l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la  verifica  delle
    condizioni  di  sicurezza  antincendio  che,  in  base  alla  vigente
    normativa, sono attribuite alla competenza del  Corpo  nazionale  dei
    vigili del fuoco. 
      2. Nell'ambito di applicazione del presente  regolamento  rientrano
    tutte le attivita'  soggette  ai  controlli  di  prevenzione  incendi
    riportate nell'Allegato I del presente regolamento. 
      3. Le attivita' sottoposte ai controlli di prevenzione  incendi  si
    distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate  nell'Allegato
    I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attivita',
    alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela
    della pubblica incolumita'. 
      4. L'elenco delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione di
    cui all'Allegato I del presente regolamento e' soggetta a  revisione,
    in relazione  al  mutamento  delle  esigenze  di  salvaguardia  delle
    condizioni di sicurezza antincendio. 
      5. La revisione dell'elenco delle attivita' soggette  ai  controlli
    di prevenzione incendi, di cui  all'Allegato  I,  e'  effettuata  con
    decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  da  emanare   a   norma
    dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
    proposta del Ministro  dell'interno,  sentito  il  Comitato  centrale
    tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. 
      6.  Sono  escluse  dall'ambito   di   applicazione   del   presente
    regolamento  le  attivita'  industriali  a   rischio   di   incidente
    rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di  sicurezza  di
    cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,  e
    successive modificazioni. 
      7. Al fine di garantire l'uniformita' delle procedure,  nonche'  la
    trasparenza  e  la  speditezza  dell'attivita'   amministrativa,   le
    modalita'  di  presentazione  delle  istanze  oggetto  del   presente
    regolamento  e  la  relativa  documentazione,   da   allegare,   sono
    disciplinate con decreto del Ministro dell'interno. 
      8. Con il decreto del Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
    Ministro dell'economia e delle  finanze  previsto  dall'articolo  23,
    comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti
    i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi  effettuati  dal
    Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
                          Valutazione dei progetti 
     
      1. Gli enti ed  i  privati  responsabili  delle  attivita'  di  cui
    all'Allegato I, categorie B  e  C,  sono  tenuti  a  richiedere,  con
    apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o
    costruzioni nonche' dei progetti di modifiche da apportare  a  quelli
    esistenti, che comportino un aggravio delle  preesistenti  condizioni
    di sicurezza antincendio. 
      2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione
    prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2. 
      3. Il Comando esamina  i  progetti  ed  entro  trenta  giorni  puo'
    richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia  sulla
    conformita' degli stessi alla normativa  ed  ai  criteri  tecnici  di
    prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione
    della documentazione completa. 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
                      Controlli di prevenzione incendi 
     
      1. Per le attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento,
    l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto  legislativo
    8 marzo 2006, n. 139, e' presentata al Comando, prima  dell'esercizio
    dell'attivita',   mediante   segnalazione   certificata   di   inizio
    attivita', corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui
    all'articolo  2,  comma  7,  del  presente  regolamento.  Il  Comando
    verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione  e
    dei relativi allegati e, in  caso  di  esito  positivo,  ne  rilascia
    ricevuta. 
      2. Per le attivita' di cui all'Allegato I,  categoria  A  e  B,  il
    Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al
    comma 1, effettua controlli, attraverso  visite  tecniche,  volti  ad
    accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa  di
    prevenzione degli incendi, nonche' la sussistenza  dei  requisiti  di
    sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con  metodo  a
    campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attivita'
    o nelle  situazioni  di  potenziale  pericolo  comunque  segnalate  o
    rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata  carenza  dei
    requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attivita'  previsti
    dalla normativa di prevenzione incendi, il  Comando  adotta  motivati
    provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione  dell'attivita'   e   di
    rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa  prodotti,  ad
    eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare
    alla normativa  antincendio  e  ai  criteri  tecnici  di  prevenzione
    incendi detta attivita' entro un termine di quarantacinque giorni. Il
    Comando, a richiesta dell'interessato, in  caso  di  esito  positivo,
    rilascia copia del verbale della visita tecnica. 
      3. Per le attivita' di cui all'Allegato I categoria C, il  Comando,
    entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1,
    effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il
    rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa  di  prevenzione
    degli incendi, nonche' la  sussistenza  dei  requisiti  di  sicurezza
    antincendio. Entro lo stesso termine, in caso  di  accertata  carenza
    dei requisiti e  dei  presupposti  per  l'esercizio  delle  attivita'
    previsti dalla normativa di prevenzione incendi,  il  Comando  adotta
    motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di
    rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa  prodotti,  ad
    eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare
    alla normativa  antincendio  e  ai  criteri  tecnici  di  prevenzione
    incendi detta attivita' entro un termine  di  quarantacinque  giorni.
    Entro quindici  giorni  dalla  data  di  effettuazione  delle  visite
    tecniche effettuate sulle attivita' di cui al presente comma, in caso
    di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di  prevenzione
    incendi. 
      4. Il Comando  acquisisce  le  certificazioni  e  le  dichiarazioni
    attestanti la conformita' delle attivita' di cui all'Allegato I  alla
    normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4  dell'articolo
    16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
      5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal  Comando  nel
    corso di un  procedimento  di  autorizzazione  che  prevede  un  atto
    deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei  quali  e'
    chiamato a far parte  il  Comando  stesso,  si  applicano  i  diversi
    termini stabiliti per tali procedimenti. 
      6. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  3  del  presente
    decreto in  caso  di  modifiche  che  comportano  un  aggravio  delle
    preesistenti  condizioni  di  sicurezza  antincendio,  l'obbligo  per
    l'interessato  di  avviare  nuovamente  le  procedure  previste   dal
    presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di  lavorazione  o
    di strutture,  nei  casi  di  nuova  destinazione  dei  locali  o  di
    variazioni  qualitative  e  quantitative  delle  sostanze  pericolose
    esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga
    una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate. 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
     
                      Attestazione di rinnovo periodico 
                         di conformita' antincendio 
     
      1. La richiesta di rinnovo  periodico  di  conformita'  antincendio
    che,  ogni  cinque  anni,  il  titolare  delle   attivita'   di   cui
    all'Allegato I del presente  regolamento  e'  tenuto  ad  inviare  al
    Comando, e' effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza
    di variazioni alle  condizioni  di  sicurezza  antincendio  corredata
    dalla documentazione prevista dal  decreto  di  cui  all'articolo  2,
    comma 7.  Il  Comando  rilascia  contestuale  ricevuta  dell'avvenuta
    presentazione della dichiarazione. 
      2. Per le attivita' di cui ai numeri 6, 7,  8,  64,  71,  72  e  77
    dell'Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 e' elevata
    a dieci anni. 
    
            
          
                                   Art. 6 
     
     
              Obblighi connessi con l'esercizio dell'attivita' 
     
      1.  Gli  enti  e  i  privati  responsabili  di  attivita'  di   cui
    all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina
    del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,   e   successive
    modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza  i
    sistemi,  i  dispositivi,  le  attrezzature  e  le  altre  misure  di
    sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo
    ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali  che  sono
    indicate dal Comando nel certificato di prevenzione  o  all'atto  del
    rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della  SCIA  di
    cui all'articolo 4, comma  1,  nonche'  di  assicurare  una  adeguata
    informazione  sui  rischi  di  incendio  connessi  con  la  specifica
    attivita', sulle misure di prevenzione e protezione  adottate,  sulle
    precauzioni da osservare per evitare l'insorgere  di  un  incendio  e
    sulle procedure da attuare in caso di incendio. 
      2. I controlli, le verifiche,  gli  interventi  di  manutenzione  e
    l'informazione di cui al  comma  1,  devono  essere  annotati  in  un
    apposito  registro  a  cura  dei  responsabili  dell'attivita'.  Tale
    registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai  fini
    dei controlli di competenza del Comando. 
    
            
          
                                   Art. 7 
     
     
                                   Deroghe 
     
      1. Qualora  le  attivita'  soggette  ai  controlli  di  prevenzione
    incendi di cui all'Allegato I del  presente  regolamento,  presentino
    caratteristiche tali da non consentire l'integrale  osservanza  delle
    regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati,  con
    le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo  2,  comma  7,
    possono presentare al Comando istanza di  deroga  al  rispetto  della
    normativa antincendio. 
      2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalita' di cui al
    comma 1, anche i titolari di attivita',  disciplinate  da  specifiche
    regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra  quelle
    riportate all'Allegato I. 
      3. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere,  la
    trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore,
    sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi,  di
    cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,  si
    pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione  dell'istanza,  e  ne
    da' contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa e'  stata
    presentata ed al richiedente. 
    
            
          
                                   Art. 8 
     
     
                         Nulla osta di fattibilita' 
     
      1. Gli enti  e  i  privati  responsabili  delle  attivita'  di  cui
    all'Allegato I del presente regolamento, categorie  B  e  C,  possono
    richiedere al Comando  l'esame  preliminare  della  fattibilita'  dei
    progetti di particolare complessita', ai fini del rilascio del  nulla
    osta di fattibilita'. 
    
            
          
                                   Art. 9 
     
     
                         Verifiche in corso d'opera 
     
      1. Gli enti  e  i  privati  responsabili  delle  attivita'  di  cui
    all'Allegato  I  del  presente  regolamento,  possono  richiedere  al
    Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel  corso
    di realizzazione dell'opera. 
    
            
          
                                   Art. 10 
     
     
               Raccordo con le procedure dello sportello unico 
                     per le attivita' produttive (SUAP) 
     
      1. Per le attivita' di cui all'Allegato I del presente  regolamento
    di competenza del SUAP si applica il  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 
      2. Ai soli fini antincendio le attivita'  di  cui  all'Allegato  I,
    categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui  al  Capo
    III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,  n.
    160, fatti salvi i casi in cui si applica il  procedimento  ordinario
    di cui al Capo IV dello stesso decreto. 
      3.  La  documentazione  di  cui  alla  lettera  a)  del   comma   1
    dell'articolo 10  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
    settembre 2010, n. 160, e'  completata,  ai  fini  della  rispondenza
    dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di  prevenzione
    degli  incendi,  dalla  SCIA  di  cui  all'articolo  4  del  presente
    regolamento. 
    
            
          
                                   Art. 11 
     
     
                      Disposizioni transitorie e finali 
     
      1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di  cui  al  comma  7
    dell'articolo  2,  si  applicano  le  disposizioni  del  decreto  del
    Ministro  dell'interno  in  data  4  maggio  1998,  pubblicato  nella
    Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7  maggio  1998,  recante  disposizioni
    relative alle  modalita'  di  presentazione  ed  al  contenuto  delle
    domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione  incendi,  nonche'
    all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei
    vigili del fuoco. 
      2. Fino all'adozione del decreto ministeriale di  cui  al  comma  7
    dell'articolo 2, all'istanza di  cui  al  comma  1  dell'articolo  4,
    presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di  petrolio
    liquefatto in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a
    5 metri cubi non a servizio di attivita' di cui all'Allegato I,  sono
    allegati: 
        a) la dichiarazione di conformita'  di  cui  all'articolo  7  del
    decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n.
    37; 
        b) una dichiarazione in cui il titolare attesta  che  sono  state
    rispettate le prescrizioni vigenti in materia  di  prevenzione  degli
    incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6
    del presente regolamento; 
        c) una planimetria del deposito, in scala idonea  firmata  da  un
    professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito
    delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico  dell'impresa
    che procede all'installazione del deposito. 
      3. Fino all'adozione del decreto ministeriale di  cui  al  comma  2
    dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.  139,  si
    applicano le disposizioni del decreto  del  Ministro  dell'interno  3
    febbraio 2006 adottato di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
    delle finanze. Per le nuove attivita' introdotte all'Allegato  I  del
    presente regolamento, si applicano le tariffe gia'  previste  per  le
    attivita' di analoga complessita', come individuate nella tabella  di
    equiparazione di cui all'Allegato II del presente regolamento. 
      4.  Gli  enti  e  i  privati  responsabili  delle  nuove  attivita'
    introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di  pubblicazione  del
    presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro
    un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 
      5. Gli enti  e  i  privati  responsabili  delle  attivita'  di  cui
    all'Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente
    regolamento ed in possesso del Certificato  di  prevenzione  incendi,
    alla  scadenza  del  medesimo  Certificato   devono   espletare   gli
    adempimenti prescritti all'articolo 5 del presente regolamento. 
      6. Gli enti e i privati responsabili  delle  attivita'  di  cui  al
    comma 2, dell'articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo
    periodico, entro i seguenti termini: 
        a) entro sei anni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
    regolamento per le attivita' con certificato di  prevenzione  incendi
    una tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988; 
        b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore  del  presente
    regolamento per le attivita' con certificato di  prevenzione  incendi
    una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988  ed
    il 31 dicembre 1999; 
        c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del  presente
    regolamento per le attivita' con certificato di  prevenzione  incendi
    una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio  2000  e
    la data di entrata in vigore del presente regolamento. 
      7. Gli enti  e  i  privati  responsabili  delle  attivita'  di  cui
    all'Allegato I, che alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
    regolamento  hanno  acquisito  il  parere  di  conformita'   di   cui
    all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
    1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti di cui  all'articolo  4
    del presente regolamento. 
      8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo  16,  comma
    7, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
    
            
          
                                   Art. 12 
     
     
                                 Abrogazioni 
     
      1. Dalla data di entrata in vigore del  presente  regolamento  sono
    abrogate le seguenti disposizioni: 
        a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n.
    689,  regolamento  recante  la   determinazione   delle   aziende   e
    lavorazioni soggette, ai fini della  prevenzione  degli  incendi,  al
    controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco; 
        b) decreto del Presidente della Repubblica 12  gennaio  1998,  n.
    37,  concernente  regolamento  recante  disciplina  dei  procedimenti
    relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8,
    della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
        c) decreto del Presidente della Repubblica  12  aprile  2006,  n.
    214, concernente regolamento recante semplificazione delle  procedure
    di prevenzione incendi relative ai depositi  di  g.p.l.  in  serbatoi
    fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 metri cubi; 
        d) decreto del Ministro dell'interno in  data 16  febbraio  1982,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982,  recante
    modificazioni del decreto  del  Ministro  dell'interno  27  settembre
    1965, concernente la determinazione  delle  attivita'  soggette  alle
    visite di prevenzione incendi; 
        e) articolo 16 del decreto legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,
    recante riassetto delle disposizioni relative  alle  funzioni  ed  ai
    compiti  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del   fuoco,   a   norma
    dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, limitatamente a: 
          1) comma 1: il secondo periodo; 
          2) comma 2 : dalle parole: «a conclusione di  un  procedimento»
    fino alle parole: «attivita' medesime»; 
          3)  comma  4:  dalle  parole:  «Ai  fini»  fino  alle   parole:
    «prevenzione incendi» e dalle parole: «oltre ad eseguire»  fino  alle
    parole: «accertamenti e valutazioni»; 
        f)  articolo  6,  comma  8,  del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
    
            
          
                                   Art. 13 
     
     
                     Clausola di neutralita' finanziaria 
     
      1. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
    nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
      2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono  le  attivita'
    previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e
    finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
        Dato a Roma, addi' 1° agosto 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                    Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                    dei Ministri 
     
                                    Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                    amministrazione e l'innovazione 
     
                                    Maroni, Ministro dell'interno 
     
                                    Calderoli,    Ministro     per     la
                                    semplificazione normativa 
     
                                    Romani,   Ministro   dello   sviluppo
                                    economico 
     
                                    Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                    delle finanze 
     
    Visto, il Guardasigilli: Palma 
    
    Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011 
    Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 237 
    
            
          
                                                               Allegato I 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
    
            
          
                                                              Allegato II 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
    
            
    
     

    riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione

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    DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011 , n. 150

    Disposizioni complementari al codice di procedura civile  in  materia
    di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione,
    ai sensi  dell'articolo  54  della  legge  18  giugno  2009,  n.  69.
    (11G0192), in G.U.R.I. del 21 settembre 2011, n. 220 
    

              
                Capo I 

    Disposizioni Generali

     
     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
      Visto l'articolo 54 della legge 18  giugno  2009,  n.  69,  recante
    delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti
    civili; 
      Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
      Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
    adottata nella riunione del 9 giugno 2011; 
      Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
    deputati e del Senato della Repubblica; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 1° settembre 2011; 
      Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
    Ministro per la semplificazione normativa; 
     
                                    Emana 
                      il seguente decreto legislativo: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                                 Definizioni 
     
      1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
        a) Rito ordinario di cognizione: il procedimento  regolato  dalle
    norme del titolo I e del titolo III del libro secondo del  codice  di
    procedura civile; 
        b) Rito del lavoro: il procedimento regolato  dalle  norme  della
    sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del  codice  di
    procedura civile; 
        c) Rito sommario di cognizione: il  procedimento  regolato  dalle
    norme del capo III bis del titolo I del libro quarto  del  codice  di
    procedura civile. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Disposizioni Generali

                                   Art. 2 
     
     
             Disposizioni comuni alle controversie disciplinate 
                             dal rito del lavoro 
     
      1. Nelle controversie disciplinate dal Capo II, non  si  applicano,
    salvo che siano espressamente  richiamati,  gli  articoli  413,  415,
    settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421,  terzo  comma,  425,  426,
    427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto  comma,
    433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile. 
      2. L'ordinanza  prevista  dall'articolo  423,  secondo  comma,  del
    codice di  procedura  civile  puo'  essere  concessa  su  istanza  di
    ciascuna parte. 
      3. L'articolo 431,  quinto  comma,  si  applica  alle  sentenze  di
    condanna a favore di ciascuna delle parti. 
      4.  Salvo  che  sia  diversamente  disposto,  i  poteri  istruttori
    previsti dall'articolo 421, secondo comma, del  codice  di  procedura
    civile non vengono esercitati al di fuori  dei  limiti  previsti  dal
    codice civile. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Disposizioni Generali

                                   Art. 3 
     
     
             Disposizioni comuni alle controversie disciplinate 
                       dal rito sommario di cognizione 
     
      1. Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano i
    commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter del codice  di  procedura
    civile. 
      2. Quando la causa e' giudicata  in  primo  grado  in  composizione
    collegiale, con il decreto di cui all'articolo 702-bis, terzo  comma,
    del codice di procedura civile il presidente del collegio designa  il
    giudice relatore. Il presidente puo' delegare l'assunzione dei  mezzi
    istruttori ad uno dei componenti del collegio. 
      3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, quando e'  competente  la
    corte di appello in primo grado il  procedimento  e'  regolato  dagli
    articoli 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Disposizioni Generali

                                   Art. 4 
     
     
                             Mutamento del rito 
     
      1. Quando una controversia  viene  promossa  in  forme  diverse  da
    quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento
    del rito con ordinanza. 
      2. L'ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal  giudice,
    anche d'ufficio, non oltre la prima  udienza  di  comparizione  delle
    parti. 
      3. Quando la controversia  rientra  tra  quelle  per  le  quali  il
    presente decreto prevede  l'applicazione  del  rito  del  lavoro,  il
    giudice fissa  l'udienza  di  cui  all'articolo  420  del  codice  di
    procedura civile e il termine perentorio  entro  il  quale  le  parti
    devono provvedere all'eventuale integrazione degli atti  introduttivi
    mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria. 
      4. Quando dichiara la propria incompetenza, il giudice dispone  che
    la causa sia riassunta davanti al  giudice  competente  con  il  rito
    stabilito dalle disposizioni del presente decreto. 
      5. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono
    secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano  ferme
    le decadenze e le preclusioni maturate  secondo  le  norme  del  rito
    seguito prima del mutamento. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Disposizioni Generali

                                   Art. 5 
     
     
                    Sospensione dell'efficacia esecutiva 
                         del provvedimento impugnato 
     
      1. Nei casi in cui  il  presente  decreto  prevede  la  sospensione
    dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato  il  giudice  vi
    provvede,  se  richiesto  e  sentite  le  parti,  con  ordinanza  non
    impugnabile,  quando  ricorrono  gravi   e   circostanziate   ragioni
    esplicitamente indicate nella motivazione. 
      2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e  irreparabile,
    la sospensione puo' essere disposta  con  decreto  pronunciato  fuori
    udienza. La sospensione diviene  inefficace  se  non  e'  confermata,
    entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Delle controversie regolate dal rito del lavoro

                                   Art. 6 
     
     
                  Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione 
     
      1.  Le  controversie  previste  dall'articolo  22  della  legge  24
    novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito  del  lavoro,  ove  non
    diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo. 
      2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui  e'
    stata commessa la violazione. 
      3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5,  e  salve  le  competenze
    stabilite da altre disposizioni di legge,  l'opposizione  si  propone
    davanti al giudice di pace. 
      4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione
    e' stata applicata per una  violazione  concernente  disposizioni  in
    materia: 
        a) di tutela del lavoro, di igiene sui  luoghi  di  lavoro  e  di
    prevenzione degli infortuni sul lavoro; 
        b) di previdenza e assistenza obbligatoria; 
        c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora,  della
    fauna e delle aree protette; 
        d) di igiene degli alimenti e delle bevande; 
        e) valutaria; 
        f) di antiriciclaggio. 
      5. L'opposizione si propone altresi' davanti al tribunale: 
        a) se per la  violazione  e'  prevista  una  sanzione  pecuniaria
    superiore nel massimo a 15.493 euro; 
        b) quando, essendo la violazione punita con  sanzione  pecuniaria
    proporzionale  senza  previsione  di  un  limite  massimo,  e'  stata
    applicata una sanzione superiore a 15.493 euro; 
        c) quando e' stata applicata una sanzione di  natura  diversa  da
    quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima,  fatta  eccezione
    per le violazioni previste dal regio decreto  21  dicembre  1933,  n.
    1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto  legislativo
    30 aprile 1992, n. 285. 
      6. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
    giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  entro  sessanta
    giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere  depositato
    anche a mezzo del servizio postale. 
      7. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo'  essere
    sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. 
      8. Con il decreto di  cui  all'articolo  415,  secondo  comma,  del
    codice di procedura civile il giudice  ordina  all'autorita'  che  ha
    emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
    giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto  con  gli  atti
    relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione
    della violazione. Il ricorso e il decreto  sono  notificati,  a  cura
    della  cancelleria,  all'opponente  e  all'autorita'  che  ha  emesso
    l'ordinanza. 
      9. Nel giudizio di primo grado l'opponente  e  l'autorita'  che  ha
    emesso  l'ordinanza  possono   stare   in   giudizio   personalmente.
    L'autorita'  che  ha  emesso  l'ordinanza  puo'  avvalersi  anche  di
    funzionari  appositamente  delegati.  Nel  giudizio  di   opposizione
    all'ordinanza-ingiunzione  di  cui  all'articolo  205   del   decreto
    legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  il  prefetto   puo'   farsi
    rappresentare  in  giudizio   dall'amministrazione   cui   appartiene
    l'organo  accertatore,  la  quale  vi  provvede  a  mezzo  di  propri
    funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei
    proventi della sanzione, ai  sensi  dell'articolo  208  del  medesimo
    decreto. 
      10. Alla prima udienza, il giudice: 
        a) quando il ricorso e' proposto oltre i termini di cui al  comma
    6, lo dichiara inammissibile con sentenza; 
        b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano  senza
    addurre  alcun  legittimo  impedimento,   convalida   con   ordinanza
    appellabile il provvedimento opposto e provvede  sulle  spese,  salvo
    che l'illegittimita' del provvedimento risulti  dalla  documentazione
    allegata dall'opponente, ovvero l'autorita' che ha emesso l'ordinanza
    abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8. 
      11. Il giudice accoglie l'opposizione  quando  non  vi  sono  prove
    sufficienti della responsabilita' dell'opponente. 
      12. Con la sentenza che  accoglie  l'opposizione  il  giudice  puo'
    annullare in  tutto  o  in  parte  l'ordinanza  o  modificarla  anche
    limitatamente all'entita' della sanzione dovuta, che  e'  determinata
    in una misura in ogni caso non  inferiore  al  minimo  edittale.  Nel
    giudizio di opposizione davanti al giudice di  pace  non  si  applica
    l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile. 
      13. Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  10,  comma  6-bis,  del
    decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  gli
    atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Delle controversie regolate dal rito del lavoro

                                   Art. 7 
     
     
                 Dell'opposizione al verbale di accertamento 
                    di violazione del codice della strada 
     
      1.  Le  controversie  in  materia  di  opposizione  al  verbale  di
    accertamento  di  violazione  del  codice   della   strada   di   cui
    all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,
    sono regolate dal rito del lavoro,  ove  non  diversamente  stabilito
    dalle disposizioni del presente articolo. 
      2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in
    cui e' stata commessa la violazione. 
      3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
    giorni  dalla  data  di   contestazione   della   violazione   o   di
    notificazione del verbale  di  accertamento,  ovvero  entro  sessanta
    giorni se il ricorrente risiede all'estero e puo'  essere  depositato
    anche  a  mezzo  del  servizio  postale.  Il  ricorso   e'   altresi'
    inammissibile se e' stato previamente  presentato  ricorso  ai  sensi
    dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
      4. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie. 
      5.  La  legittimazione  passiva  spetta  al  prefetto,  quando   le
    violazioni opposte sono state accertate da  funzionari,  ufficiali  e
    agenti dello Stato, nonche' da funzionari  e  agenti  delle  Ferrovie
    dello Stato, delle ferrovie e tranvie  in  concessione  e  dell'ANAS;
    spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono  state
    accertate da funzionari, ufficiali e agenti,  rispettivamente,  delle
    regioni, delle province e dei comuni. 
      6. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo'  essere
    sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. 
      7. Con il decreto di  cui  all'articolo  415,  secondo  comma,  del
    codice di procedura civile il giudice  ordina  all'autorita'  che  ha
    emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
    giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto  con  gli  atti
    relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione
    della violazione. Il ricorso ed il decreto sono  notificati,  a  cura
    della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5. 
      8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare  in  giudizio
    personalmente. L'amministrazione resistente puo' avvalersi  anche  di
    funzionari appositamente delegati. 
      9. Alla prima udienza, il giudice: 
        a) nei casi  previsti  dal  comma  3  dichiara  inammissibile  il
    ricorso con sentenza; 
        b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano  senza
    addurre  alcun  legittimo  impedimento,   convalida   con   ordinanza
    appellabile il provvedimento opposto e provvede  sulle  spese,  salvo
    che la illegittimita' del provvedimento risulti dalla  documentazione
    allegata  dall'opponente,  ovvero  l'autorita'  che  ha   emesso   il
    provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui
    al comma 7. 
      10. Con la sentenza che  accoglie  l'opposizione  il  giudice  puo'
    annullare in tutto o in parte il provvedimento  opposto.  Il  giudice
    accoglie l'opposizione quando non vi  sono  prove  sufficienti  della
    responsabilita'  dell'opponente.  Non  si  applica  l'articolo   113,
    secondo comma, del codice di procedura civile. 
      11. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice  determina
    l'importo della sanzione in una misura compresa tra il  minimo  e  il
    massimo edittale stabilito dalla legge per la  violazione  accertata.
    Il  pagamento  della  somma  deve  avvenire  entro  i  trenta  giorni
    successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato
    a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore,
    con le modalita' di pagamento da questa determinate. 
      12. Quando rigetta l'opposizione, il  giudice  non  puo'  escludere
    l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei  punti
    dalla patente di guida. 
      13. Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  10,  comma  6-bis,  del
    decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  gli
    atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Delle controversie regolate dal rito del lavoro

                                   Art. 8 
     
     
                 Dell'opposizione a sanzione amministrativa 
                         in materia di stupefacenti 
     
      1. Le controversie previste dall'articolo 75, comma 9, del  decreto
    del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono regolate
    dall'articolo 6 del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma
    2. 
      2. Sono competenti il giudice di pace, e nel caso  di  trasgressore
    minorenne, il tribunale per i minorenni del  luogo  ove  ha  sede  il
    prefetto che ha pronunciato il provvedimento impugnato. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Delle controversie regolate dal rito del lavoro

                                   Art. 9 
     
     
                Dell'opposizione ai provvedimenti di recupero 
                              di aiuti di Stato 
     
      1.  Ove  non  diversamente  disposto  dal  presente  articolo,   le
    controversie in materia di recupero degli  aiuti  di  Stato  previste
    dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n.  59,  convertito,
    con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,  sono  regolate
    dalle disposizioni contenute nell'articolo 6 del presente decreto, in
    quanto compatibili, ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 9 e 13. 
      2. Nelle controversie di  cui  al  comma  1,  in  deroga  a  quanto
    previsto dall'articolo 5, e nei giudizi civili aventi ad  oggetto  un
    titolo  giudiziale  di  pagamento  conseguente  a  una  decisione  di
    recupero,  il  giudice,  su  richiesta  di  parte,  puo'   sospendere
    l'efficacia esecutiva  del  titolo  amministrativo  o  giudiziale  di
    pagamento se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: 
        a) gravi motivi di illegittimita' della  decisione  di  recupero,
    ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto  alla
    restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo  della
    somma da recuperare e nei limiti di tale errore; 
        b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile. 
      3. Quando accoglie l'istanza di sospensione  per  motivi  attinenti
    alla illegittimita' della decisione di recupero, il giudice  provvede
    all'immediato rinvio pregiudiziale  della  questione  alla  Corte  di
    giustizia dell'Unione europea, se ad essa non sia stata gia' deferita
    la questione di validita' dell'atto comunitario contestato. L'istanza
    di sospensione non puo'  in  ogni  caso  essere  accolta  per  motivi
    attinenti alla legittimita' della decisione  di  recupero  quando  la
    parte  istante,  pur  avendone   facolta'   perche'   individuata   o
    chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la
    decisione di recupero ai sensi dell'articolo  263  del  Trattato  sul
    funzionamento dell'Unione europea, e successive modificazioni, ovvero
    quando,  avendo  proposto  l'impugnazione,  non  abbia  richiesto  la
    sospensione della decisione di recupero ai  sensi  dell'articolo  278
    del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la  sospensione  non
    sia stata concessa. 
      4. Fuori dei casi in cui e' stato disposto il rinvio  pregiudiziale
    alla Corte di giustizia, quando accoglie l'istanza di sospensione  il
    giudice fissa la data dell'udienza  di  trattazione  nel  termine  di
    trenta giorni. La causa e' decisa nei successivi sessanta giorni. 
      5. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila
    sul rispetto dei termini di cui al comma 4 e riferisce con  relazione
    trimestrale, rispettivamente, al presidente  del  tribunale  o  della
    corte di appello per le determinazioni di competenza.  Nei  tribunali
    non  divisi  in  sezioni  le  funzioni  di  vigilanza   sono   svolte
    direttamente dal presidente del tribunale. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Delle controversie regolate dal rito del lavoro

                                   Art. 10 
     
    Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni  del
      codice in materia di protezione dei dati personali 
     
      1.  Le  controversie  previste  dall'articolo   152   del   decreto
    legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  sono  regolate  dal  rito  del
    lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 
      2. E' competente il tribunale del luogo in cui ha la  residenza  il
    titolare del trattamento dei dati, come definito dall'articolo 4  del
    decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
      3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione
    dei dati personali e' proposto, a  pena  di  inammissibilita',  entro
    trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento  o  dalla
    data  del  rigetto  tacito,  ovvero  entro  sessanta  giorni  se   il
    ricorrente risiede all'estero. 
      4. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo'  essere
    sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. 
      5. Se alla prima udienza il ricorrente non  compare  senza  addurre
    alcun legittimo impedimento,  il  giudice  dispone  la  cancellazione
    della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a
    carico del ricorrente le spese di giudizio. 
      6. La sentenza che definisce il giudizio non e' appellabile e  puo'
    prescrivere le misure necessarie anche in deroga al  divieto  di  cui
    all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche
    in relazione all'eventuale atto  del  soggetto  pubblico  titolare  o
    responsabile dei dati, nonche' il risarcimento del danno. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Delle controversie regolate dal rito del lavoro

                                   Art. 11 
     
     
                         Delle controversie agrarie 
     
      1. Le controversie in materia di  contratti  agrari  o  conseguenti
    alla conversione dei contratti associativi in affitto  sono  regolate
    dal rito del lavoro,  ove  non  diversamente  disposto  dal  presente
    articolo. 
      2. Sono competenti le sezioni specializzate  agrarie  di  cui  alla
    legge 2 marzo 1963, n. 320. 
      3. Chi intende proporre in giudizio  una  domanda  relativa  a  una
    controversia nelle materie indicate dal comma 1  e'  tenuto  a  darne
    preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di
    ricevimento,   all'altra   parte   e   all'ispettorato    provinciale
    dell'agricoltura competente per territorio. 
      4. Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione
    di cui al comma  3,  convoca  le  parti  ed  i  rappresentanti  delle
    associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire
    il tentativo di conciliazione. 
      5. Se la  conciliazione  riesce,  viene  redatto  processo  verbale
    sottoscritto dalle parti, dai rappresentanti  delle  associazioni  di
    categoria e dal funzionario dell'ispettorato. 
      6. Se la conciliazione non riesce,  si  forma  egualmente  processo
    verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti. 
      7. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non  si  definisca
    entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ciascuna
    delle parti e' libera di adire l'autorita' giudiziaria competente. 
      8. Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per  morosita',
    il giudice, alla prima udienza, prima di  ogni  altro  provvedimento,
    concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e  non
    superiore a novanta giorni, per il pagamento dei  canoni  scaduti,  i
    quali, con l'instaurazione  del  giudizio,  vengono  rivalutati,  fin
    dall'origine, in base alle variazioni del valore della moneta secondo
    gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il  pagamento
    entro il termine fissato dal giudice sana  a  tutti  gli  effetti  la
    morosita'. 
      9. Quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di
    somme di denaro in favore  dell'affittuario,  si  applica  l'articolo
    429, terzo comma, del codice di procedura civile. 
      10. Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'articolo
    373 del codice di procedura civile, anche  l'esecuzione  di  sentenza
    che privi il concessionario di un fondo rustico del principale  mezzo
    di sostentamento suo e della sua famiglia, o possa risultare fonte di
    serio  pericolo  per  l'integrita'  economica  dell'azienda   o   per
    l'allevamento di animali. 
      11. Il rilascio del fondo puo' avvenire solo al termine dell'annata
    agraria durante la quale e' stata emessa la sentenza che lo dispone. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Delle controversie regolate dal rito del lavoro

                                   Art. 12 
     
     
               Dell'impugnazione dei provvedimenti in materia 
                          di registro dei protesti 
     
      1.  Le  controversie   aventi   ad   oggetto   l'impugnazione   dei
    provvedimenti di rigetto delle istanze previste dall'articolo 4 della
    legge 12 febbraio 1955, n. 77, e quelle avverso la mancata  decisione
    sulle medesime istanze sono regolate dal rito del lavoro. 
      2. E' competente il giudice di pace del luogo  in  cui  risiede  il
    debitore protestato. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Delle controversie regolate dal rito del lavoro

                                   Art. 13 
     
     
    Dell'opposizione ai provvedimenti in materia  di  riabilitazione  del
                             debitore protestato 
     
      1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione al provvedimento
    di diniego di riabilitazione di cui all'articolo 17, comma  3,  della
    legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero al decreto  di  riabilitazione  ai
    sensi del comma 4 del medesimo articolo sono  soggette  al  rito  del
    lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 
      2. E' competente la corte di appello. 
      3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
    giorni  dalla  comunicazione  del   provvedimento   di   diniego   di
    riabilitazione o dalla pubblicazione del  decreto  di  riabilitazione
    effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della  legge  7  marzo
    1996, n. 108, ovvero entro sessanta giorni se il  ricorrente  risiede
    all'estero. 
      4. Il provvedimento che  accoglie  il  ricorso  e'  pubblicato  nel
    registro informatico dei protesti cambiari. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Delle controversie regolate dal rito
    sommario di cognizione

                                   Art. 14 
     
     
                Delle controversie in materia di liquidazione 
                   degli onorari e dei diritti di avvocato 
     
      1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13  giugno
    1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645  del
    codice di procedura civile contro il decreto  ingiuntivo  riguardante
    onorari, diritti  o  spese  spettanti  ad  avvocati  per  prestazioni
    giudiziali sono regolate dal rito sommario  di  cognizione,  ove  non
    diversamente disposto dal presente articolo. 
      2. E' competente l'ufficio  giudiziario  di  merito  adito  per  il
    processo nel quale  l'avvocato  ha  prestato  la  propria  opera.  Il
    tribunale decide in composizione collegiale. 
      3. Nel giudizio di  merito  le  parti  possono  stare  in  giudizio
    personalmente. 
      4. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Delle controversie regolate dal rito
    sommario di cognizione

                                   Art. 15 
     
     
                   Dell'opposizione a decreto di pagamento 
                            di spese di giustizia 
     
      1. Le controversie  previste  dall'articolo  170  del  decreto  del
    Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal
    rito sommario  di  cognizione,  ove  non  diversamente  disposto  dal
    presente articolo. 
      2. Il ricorso e' proposto  al  capo  dell'ufficio  giudiziario  cui
    appartiene il magistrato che ha emesso  il  provvedimento  impugnato.
    Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice  di
    pace e del pubblico ministero presso il tribunale  e'  competente  il
    presidente del tribunale. Per i provvedimenti  emessi  da  magistrati
    dell'ufficio del pubblico ministero presso la  corte  di  appello  e'
    competente il presidente della corte di appello. 
      3. Nel giudizio di  merito  le  parti  possono  stare  in  giudizio
    personalmente. 
      4. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo'  essere
    sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. 
      5.  Il  presidente  puo'  chiedere  a  chi   ha   provveduto   alla
    liquidazione o  a  chi  li  detiene,  gli  atti,  i  documenti  e  le
    informazioni necessari ai fini della decisione. 
      6. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Delle controversie regolate dal rito
    sommario di cognizione

                                   Art. 16 
     
    Delle controversie in materia di mancato riconoscimento  del  diritto
      di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli
      altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari 
     
      1. Le controversie previste dall'articolo 8 del decreto legislativo
    6  febbraio  2007,  n.  30,  sono  regolate  dal  rito  sommario   di
    cognizione. 
      2. E' competente il tribunale del luogo ove dimora il ricorrente. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Delle controversie regolate dal rito
    sommario di cognizione

                                   Art. 17 
     
    Delle controversie in materia di allontanamento dei  cittadini  degli
      altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari 
     
      1.  Le  controversie   aventi   ad   oggetto   l'impugnazione   del
    provvedimento di  allontanamento  dei  cittadini  degli  altri  Stati
    membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi
    di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di
    cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007,  n.  30,
    nonche' per i motivi di cui  all'articolo  21  del  medesimo  decreto
    legislativo, sono regolate dal rito sommario di cognizione,  ove  non
    diversamente disposto dal presente articolo. 
      2. E' competente il tribunale,  in  composizione  monocratica,  del
    luogo in cui ha sede l'autorita' che  ha  adottato  il  provvedimento
    impugnato. 
      3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
    giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  entro  sessanta
    giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere  depositato
    anche a mezzo del servizio postale  ovvero  per  il  tramite  di  una
    rappresentanza  diplomatica  o  consolare  italiana.  In   tal   caso
    l'autenticazione  della  sottoscrizione  e  l'inoltro   all'autorita'
    giudiziaria   italiana   sono   effettuati   dai   funzionari   della
    rappresentanza e  le  comunicazioni  relative  al  procedimento  sono
    effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale  al
    difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. 
      4. Il ricorrente puo' stare in giudizio personalmente. 
      5. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo'  essere
    sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. L'allontanamento dal
    territorio  italiano  non  puo'  avere  luogo  fino  alla   pronuncia
    sull'istanza di sospensione, salvo che il provvedimento  sia  fondato
    su una precedente decisione giudiziale  o  su  motivi  imperativi  di
    pubblica sicurezza. Il giudice  decide  sull'istanza  di  sospensione
    prima della scadenza del termine entro il quale  il  ricorrente  deve
    lasciare il territorio nazionale. 
      6. Quando il ricorso e'  rigettato,  il  ricorrente  deve  lasciare
    immediatamente il territorio nazionale. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Delle controversie regolate dal rito
    sommario di cognizione

                                   Art. 18 
     
     
    Delle controversie in materia di espulsione dei  cittadini  di  Stati
                   che non sono membri dell'Unione europea 
     
      1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto  di
    espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del decreto  legislativo
    25  luglio  1998,  n.  286,  sono  regolate  dal  rito  sommario   di
    cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 
      2. E' competente il giudice di  pace  del  luogo  in  cui  ha  sede
    l'autorita' che ha disposto l'espulsione. 
      3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
    giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  entro  sessanta
    giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere  depositato
    anche a mezzo del servizio postale  ovvero  per  il  tramite  di  una
    rappresentanza  diplomatica  o  consolare  italiana.  In   tal   caso
    l'autenticazione  della  sottoscrizione  e  l'inoltro   all'autorita'
    giudiziaria   italiana   sono   effettuati   dai   funzionari   della
    rappresentanza e  le  comunicazioni  relative  al  procedimento  sono
    effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale  al
    difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. 
      4. Il ricorrente e' ammesso al gratuito patrocinio  a  spese  dello
    Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da  un
    difensore designato dal giudice  nell'ambito  dei  soggetti  iscritti
    nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme  di  attuazione,  di
    coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
    decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove  necessario,
    da un interprete. 
      5. Il ricorso, unitamente al decreto  di  fissazione  dell'udienza,
    deve essere notificato a cura della cancelleria all'autorita' che  ha
    emesso il provvedimento almeno cinque  giorni  prima  della  medesima
    udienza. 
      6. L'autorita'  che  ha  emesso  il  provvedimento  impugnato  puo'
    costituirsi  fino  alla  prima  udienza  e  puo'  stare  in  giudizio
    personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. 
      7. Il giudizio e' definito, in ogni caso, entro venti giorni  dalla
    data di deposito del ricorso. 
      8. Gli atti del procedimento e la decisione  sono  esenti  da  ogni
    tassa e imposta. 
      9. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Delle controversie regolate dal rito
    sommario di cognizione

                                   Art. 19 
     
     
               Delle controversie in materia di riconoscimento 
                       della protezione internazionale 
     
      1.  Le  controversie   aventi   ad   oggetto   l'impugnazione   dei
    provvedimenti previsti dall'articolo 35 del  decreto  legislativo  28
    gennaio 2008, n. 25, sono regolate dal rito sommario  di  cognizione,
    ove non diversamente disposto dal presente articolo. 
      2. E' competente il tribunale,  in  composizione  monocratica,  del
    capoluogo del distretto di  corte  di  appello  in  cui  ha  sede  la
    Commissione  territoriale  per  il  riconoscimento  della  protezione
    internazionale  che  ha  pronunciato  il   provvedimento   impugnato.
    Sull'impugnazione  dei   provvedimenti   emessi   dalla   Commissione
    nazionale per il diritto di asilo  e'  competente  il  tribunale,  in
    composizione monocratica, del capoluogo del  distretto  di  corte  di
    appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato
    il  provvedimento  di  cui  e'  stata  dichiarata  la  revoca  o   la
    cessazione. Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi
    degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.
    25, e' competente il tribunale, in composizione monocratica,  che  ha
    sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede il
    centro ove il ricorrente e' accolto o trattenuto. 
      3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
    giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  entro  sessanta
    giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere  depositato
    anche a mezzo del servizio postale  ovvero  per  il  tramite  di  una
    rappresentanza  diplomatica  o  consolare  italiana.  In   tal   caso
    l'autenticazione  della  sottoscrizione  e  l'inoltro   all'autorita'
    giudiziaria   italiana   sono   effettuati   dai   funzionari   della
    rappresentanza e  le  comunicazioni  relative  al  procedimento  sono
    effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale  al
    difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. Nei
    casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli  articoli
    20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008,  n.  25,  i  termini
    previsti dal presente comma sono ridotti della meta'. 
      4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia  esecutiva  del
    provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui  il  ricorso
    viene proposto: 
        a) da parte di soggetto ospitato nei  centri  di  accoglienza  ai
    sensi dell'articolo 20,  comma  2,  lettere  b)  e  c),  del  decreto
    legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  o   trattenuto   ai   sensi
    dell'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, ovvero 
        b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda
    di riconoscimento dello status di  rifugiato  o  di  persona  cui  e'
    accordata la protezione sussidiaria, ovvero 
        c)  avverso   il   provvedimento   adottato   dalla   Commissione
    territoriale nell'ipotesi prevista dall'articolo  22,  comma  2,  del
    decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero 
        d)  avverso   il   provvedimento   adottato   dalla   Commissione
    territoriale che ha dichiarato l'istanza manifestamente infondata  ai
    sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del  citato  decreto
    legislativo. 
      5. Nei casi previsti  dal  comma  4,  lettere  a),  b),  c)  e  d),
    l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa
    secondo  quanto  previsto  dall'articolo  5.  Quando   l'istanza   di
    sospensione viene accolta, al ricorrente e' rilasciato un permesso di
    soggiorno per richiesta di asilo e ne viene disposta l'accoglienza ai
    sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.
    25. 
      6.  Il  ricorso  e  il  decreto  di  fissazione  dell'udienza  sono
    notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al  Ministero
    dell'interno,  presso  la  Commissione  nazionale  ovvero  presso  la
    competente Commissione territoriale, e sono  comunicati  al  pubblico
    ministero. 
      7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al  giudizio  di  primo
    grado, puo' stare in  giudizio  avvalendosi  direttamente  di  propri
    dipendenti o di un rappresentante designato dalla Commissione che  ha
    adottato  l'atto  impugnato.  Si  applica,  in  quanto   compatibile,
    l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile. 
      8. La Commissione che ha adottato l'atto impugnato puo'  depositare
    tutti gli atti e la documentazione  che  ritiene  necessari  ai  fini
    dell'istruttoria e il giudice puo'  procedere  anche  d'ufficio  agli
    atti di istruzione necessari per la definizione della controversia. 
      9. L'ordinanza che definisce il giudizio rigetta il ricorso  ovvero
    riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di  persona  cui  e'
    accordata la protezione sussidiaria ed e'  comunicata  alle  parti  a
    cura della cancelleria. 
      10. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Delle controversie regolate dal rito
    sommario di cognizione

                                   Art. 20 
     
    Dell'opposizione  al  diniego  del  nulla  osta  al  ricongiungimento
      familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche'
      agli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa  in  materia
      di diritto all'unita' familiare 
     
      1. Le controversie previste dall'articolo 30, comma 6, del  decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal  rito  sommario
    di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 
      2. E' competente il tribunale in composizione monocratica del luogo
    in cui il ricorrente ha la residenza. 
      3. L'ordinanza che accoglie il ricorso puo'  disporre  il  rilascio
    del visto anche in assenza del nulla osta. 
      4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo  e  di
    registro e da ogni altra tassa. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Delle controversie regolate dal rito
    sommario di cognizione

                                   Art. 21 
     
     
    Dell'opposizione   alla   convalida   del    trattamento    sanitario
                                obbligatorio 
     
      1. Le controversie previste dall'articolo 5 della legge  13  maggio
    1978, n. 180, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove  non
    diversamente disposto dal presente articolo. 
      2. E' competente il  tribunale  in  composizione  collegiale  e  al
    giudizio partecipa il pubblico ministero. 
      3. Il ricorso su iniziativa del sindaco, ai sensi dell'articolo  5,
    comma secondo, della legge  13  maggio  1978,  n.  180,  deve  essere
    proposto, a pena  di  inammissibilita',  entro  trenta  giorni  dalla
    scadenza del termine di cui  all'articolo  3,  secondo  comma,  della
    medesima legge. 
      4. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare  in  giudizio
    personalmente e farsi rappresentare  da  persona  munita  di  mandato
    scritto in calce al ricorso o  in  atto  separato.  Il  ricorso  puo'
    essere presentato a mezzo del servizio postale. 
      5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, il  presidente  del
    tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il  trattamento
    sanitario  obbligatorio  e  sentito  il  pubblico   ministero,   puo'
    sospendere  il  trattamento  medesimo  anche  prima  che  sia  tenuta
    l'udienza di comparizione e d'ufficio. Sulla richiesta di sospensione
    il presidente provvede entro dieci giorni. 
      6. Il tribunale puo' assumere informazioni e disporre  l'assunzione
    di prove d'ufficio. 
      7.  Il  procedimento  e'  esente  dal  contributo  unificato  e  la
    decisione non e' soggetta a registrazione. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Delle controversie regolate dal rito
    sommario di cognizione

                                   Art. 22 
     
    Delle  azioni  popolari  e   delle   controversie   in   materia   di
      eleggibilita',  decadenza  ed   incompatibilita'   nelle   elezioni
      comunali, provinciali e regionali 
     
      1. Le controversie  previste  dall'articolo  82,  primo  e  secondo
    comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
    570, quelle previste dall'articolo 7, secondo comma, della  legge  23
    dicembre 1966, n. 1147, quelle previste dall'articolo 19 della  legge
    17 febbraio 1968, n. 108, e  quelle  previste  dall'articolo  70  del
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono  regolate  dal  rito
    sommario di cognizione, ove non diversamente  disposto  dal  presente
    articolo. 
      2. Le azioni  popolari  e  le  impugnative  consentite  per  quanto
    concerne le elezioni comunali sono di competenza del tribunale  della
    circoscrizione territoriale in cui e' compreso il comune medesimo. Le
    azioni popolari e le impugnative consentite per  quanto  concerne  le
    elezioni  provinciali  sono  di  competenza   del   tribunale   della
    circoscrizione territoriale in cui e'  compreso  il  capoluogo  della
    provincia. Le azioni popolari e le impugnative consentite per  quanto
    concerne le elezioni regionali sono di competenza del  tribunale  del
    capoluogo della regione. 
      3. Il tribunale giudica in composizione collegiale  e  al  giudizio
    partecipa il pubblico ministero. 
      4. Il ricorso avverso  le  deliberazioni  adottate  in  materia  di
    eleggibilita' deve essere proposto, a pena di inammissibilita', entro
    trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione,
    ovvero dalla data della notificazione di essa, quando e'  necessaria.
    Il termine e' di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. 
      5. I termini per la notifica del ricorso e  la  costituzione  delle
    parti sono perentori. 
      6.  L'ordinanza  che  definisce  il  giudizio   e'   immediatamente
    trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco,  al  presidente
    della giunta provinciale ovvero al presidente della  regione  perche'
    entro ventiquattro ore dal ricevimento  provveda  alla  pubblicazione
    per quindici giorni del dispositivo nell'albo dell'ente. 
      7.  Contro  l'ordinanza  pronunciata  dal  tribunale  puo'   essere
    proposto appello da qualsiasi cittadino elettore dell'ente  locale  o
    da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal  procuratore  della
    Repubblica,  nonche'  dal  prefetto  quando  ha   promosso   l'azione
    d'ineleggibilita'. 
      8. L'efficacia esecutiva dell'ordinanza pronunciata  dal  tribunale
    e' sospesa in pendenza di appello. 
      9. Il termine di cui  all'articolo  702-quater  decorre,  per  ogni
    altro cittadino elettore o diretto  interessato,  dall'ultimo  giorno
    della  pubblicazione   del   dispositivo   dell'ordinanza   nell'albo
    dell'ente. 
      10. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente
    e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre
    ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione. 
      11. Il presidente della corte di cassazione, con decreto  steso  in
    calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di  discussione.  Tutti  i
    termini del procedimento sono ridotti della meta'. 
      12. Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge  il  risultato
    delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati
    coloro che hanno diritto di esserlo. 
      13. Il provvedimento che definisce il  giudizio  e'  immediatamente
    comunicato al sindaco, al presidente della giunta provinciale  ovvero
    al presidente della regione, che subito  ne  cura  la  notificazione,
    senza spese,  agli  interessati.  Eguale  comunicazione  e'  data  al
    prefetto per le controversie inerenti elezioni regionali. 
      14. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado. 
      15. Gli atti del procedimento e la decisione sono  esenti  da  ogni
    tassa, imposta e spesa di cancelleria. 
      16. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Delle controversie regolate dal rito
    sommario di cognizione

                                   Art. 23 
     
     
    Delle azioni in materia di  eleggibilita'  e  incompatibilita'  nelle
                     elezioni per il Parlamento europeo 
     
      1. Le controversie previste dall'articolo 44 della legge 24 gennaio
    1979, n. 18, sono regolate dal rito sommario di cognizione,  ove  non
    diversamente disposto dal presente articolo. 
      2. E' competente la corte di appello nella  cui  circoscrizione  ha
    sede  l'ufficio  elettorale  che  ha  proclamato  l'elezione   o   la
    surrogazione e al giudizio partecipa il pubblico ministero. 
      3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
    giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  dei  nominativi
    degli eletti a norma dell'articolo 24 della legge 24 gennaio 1979, n.
    18, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. 
      4. I termini per la notifica del ricorso e  la  costituzione  delle
    parti sono perentori. 
      5. L'ordinanza  che  definisce  il  giudizio,  ove  non  sia  stato
    proposto ricorso  per  cassazione,  e'  immediatamente  trasmessa  in
    copia, a cura del cancelliere, al presidente dell'ufficio  elettorale
    nazionale, per l'esecuzione. 
      6. Contro la decisione della corte di appello la parte  soccombente
    e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre
    ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione. 
      7. Il presidente della corte di cassazione, con  decreto  steso  in
    calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di  discussione.  Tutti  i
    termini del procedimento sono ridotti  alla  meta'.  La  sentenza  e'
    immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura  del  cancelliere,  per
    l'esecuzione al presidente dell'Ufficio elettorale nazionale. 
      8. Gli atti del procedimento e la decisione  sono  esenti  da  ogni
    tassa, imposta e spesa di cancelleria. 
      9. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Delle controversie regolate dal rito
    sommario di cognizione

                                   Art. 24 
     
     
    Dell'impugnazione  delle  decisioni  della   Commissione   elettorale
                 circondariale in tema di elettorato attivo 
     
      1. Le  controversie  previste  dall'articolo  42  del  decreto  del
    Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono regolate  dal
    rito sommario  di  cognizione,  ove  non  diversamente  disposto  dal
    presente articolo. 
      2. E' competente la corte di appello nella  cui  circoscrizione  ha
    sede  la  Commissione  elettorale  circondariale  che  ha  emesso  la
    decisione impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero. 
      3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
    giorni dalla notificazione di cui al quarto  comma  dell'articolo  30
    del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  1967,  n.  223,
    quando il ricorrente e' lo stesso cittadino  che  aveva  reclamato  o
    aveva  presentato   direttamente   alla   Commissione   una   domanda
    d'iscrizione o era stato dalla Commissione medesima cancellato  dalle
    liste. In tutti gli altri casi il  ricorso  e'  proposto,  anche  dal
    procuratore della  Repubblica  presso  il  tribunale  competente  per
    territorio,  a  pena  di  inammissibilita',   entro   trenta   giorni
    dall'ultimo  giorno  di  pubblicazione  della  lista  rettificata.  I
    termini sono raddoppiati per i cittadini residenti all'estero di  cui
    all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo
    1967, n. 223. 
      4. Il ricorso e' notificato, col  relativo  decreto  di  fissazione
    d'udienza, al cittadino o ai cittadini interessati e alla Commissione
    elettorale. 
      5. Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione  tutti  i  termini
    del procedimento sono  ridotti  alla  meta'  fatta  eccezione  per  i
    ricorsi dei cittadini residenti all'estero. 
      6. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado. 
      7.  Il  provvedimento  che  definisce  il  giudizio  e'  comunicato
    immediatamente dalla  cancelleria  al  presidente  della  Commissione
    elettorale circondariale e al  sindaco  che  ne  cura,  senza  spesa,
    l'esecuzione e la notificazione agli interessati. 
      8. Gli atti del procedimento e la decisione  sono  esenti  da  ogni
    tassa, imposta e spesa di cancelleria. 
      9. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Delle controversie regolate dal rito
    sommario di cognizione

                                   Art. 25 
     
    Delle controversie in materia di riparazione a  seguito  di  illecita
      diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche 
     
      1. Le controversie previste dall'articolo 4  del  decreto-legge  22
    settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
    novembre 2006, n. 281, sono regolate dal rito sommario di cognizione. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Delle controversie regolate dal rito
    sommario di cognizione

                                   Art. 26 
     
     
              Dell'impugnazione dei provvedimenti disciplinari 
                             a carico dei notai 
     
      1. Le controversie in materia  di  impugnazione  dei  provvedimenti
    disciplinari  e  quelle  in  materia  di  impugnazione  delle  misure
    cautelari rispettivamente previste dagli articoli  158  e  158-novies
    della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono regolate dal rito  sommario
    di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 
      2. E' competente la corte di appello del  distretto  nel  quale  ha
    sede la Commissione amministrativa regionale  di  disciplina  che  ha
    pronunciato il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti cautelari
    pronunciati  dalla  corte   di   appello   ai   sensi   dell'articolo
    158-septies, comma 2,  della  legge  16  febbraio  1913,  n.  89,  e'
    competente la corte di appello nel cui distretto e' ubicata  la  sede
    della Commissione piu' vicina.  Al  giudizio  partecipa  il  pubblico
    ministero. 
      3. Il ricorso avverso il provvedimento disciplinare va proposto,  a
    pena di inammissibilita', entro  trenta  giorni  dalla  notificazione
    della decisione, a cura della parte interessata o,  in  difetto,  nel
    termine di sei mesi dal suo deposito. Il ricorso  avverso  la  misura
    cautelare va proposto, a pena di inammissibilita', entro dieci giorni
    dalla notificazione del provvedimento impugnato. 
      4. Contro la decisione della corte di appello sul  reclamo  avverso
    il provvedimento disciplinare e' ammesso ricorso per  cassazione  nei
    soli casi previsti dai numeri 3) e 5) del primo  comma  dell'articolo
    360 del codice di procedura civile. 
      5. Contro la decisione della corte di appello sul  reclamo  avverso
    il provvedimento cautelare e'  ammesso  ricorso  per  cassazione  per
    violazione di legge. 
      6. La Corte di cassazione  pronuncia  con  sentenza  in  camera  di
    consiglio, sentite le parti. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Delle controversie regolate dal rito
    sommario di cognizione

                                   Art. 27 
     
     
                    Dell'impugnazione delle deliberazioni 
             del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti 
     
      1. Le controversie previste dall'articolo 63 della legge 2 febbraio
    1963, n. 69, sono regolate dal rito sommario di cognizione,  ove  non
    diversamente disposto dal presente articolo. 
      2. E'  competente  il  tribunale  in  composizione  collegiale  del
    capoluogo del distretto in cui  ha  sede  il  Consiglio  regionale  o
    interregionale dell'Ordine dei giornalisti presso cui il  giornalista
    e' iscritto od ove la elezione contestata si e' svolta e al  giudizio
    partecipa il pubblico ministero. 
      3. Presso il tribunale e presso la corte di appello il collegio  e'
    integrato da un giornalista e da un pubblicista  nominati  in  numero
    doppio,  ogni  quadriennio,  all'inizio  dell'anno  giudiziario   dal
    presidente della corte  di  appello  su  designazione  del  Consiglio
    nazionale  dell'Ordine.   Il   giornalista   professionista   ed   il
    pubblicista,  alla  scadenza  dell'incarico,   non   possono   essere
    nuovamente nominati. 
      4. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
    giorni dalla  notifica  del  provvedimento  impugnato,  ovvero  entro
    sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. 
      5. L'ordinanza che accoglie il ricorso puo' annullare,  revocare  o
    modificare la deliberazione impugnata. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Delle controversie regolate dal rito
    sommario di cognizione

                                   Art. 28 
     
     
              Delle controversie in materia di discriminazione 
     
      1.  Le  controversie  in  materia   di   discriminazione   di   cui
    all'articolo 44 del decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
    quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9  luglio  2003,
    n. 215, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio
    2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006,
    n.  67,  e  quelle  di  cui  all'articolo  55-quinquies  del  decreto
    legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal  rito  sommario
    di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 
      2. E' competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha  il
    domicilio. 
      3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare  in  giudizio
    personalmente. 
      4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto,  desunti  anche
    da  dati  di  carattere  statistico,  dai  quali  si  puo'  presumere
    l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta  al
    convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. I
    dati di carattere  statistico  possono  essere  relativi  anche  alle
    assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e
    qualifiche, ai trasferimenti, alla  progressione  in  carriera  e  ai
    licenziamenti dell'azienda interessata. 
      5. Con l'ordinanza  che  definisce  il  giudizio  il  giudice  puo'
    condannare  il  convenuto  al  risarcimento  del  danno   anche   non
    patrimoniale  e  ordinare  la  cessazione  del  comportamento,  della
    condotta  o  dell'atto  discriminatorio  pregiudizievole,  adottando,
    anche  nei  confronti  della  pubblica  amministrazione,  ogni  altro
    provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la
    ripetizione  della  discriminazione,  il  giudice  puo'  ordinare  di
    adottare, entro il termine fissato nel  provvedimento,  un  piano  di
    rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di  comportamento
    discriminatorio di carattere collettivo, il piano e' adottato sentito
    l'ente collettivo ricorrente. 
      6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del
    fatto che l'atto o  il  comportamento  discriminatorio  costituiscono
    ritorsione  ad  una  precedente  azione  giudiziale  ovvero  ingiusta
    reazione ad una precedente  attivita'  del  soggetto  leso  volta  ad
    ottenere il rispetto del principio della parita' di trattamento. 
      7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice puo' ordinare la
    pubblicazione del provvedimento, per una sola volta  e  a  spese  del
    convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. Dell'ordinanza  e'
    data comunicazione nei casi previsti dall'articolo 44, comma 11,  del
    decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 4, comma 1,
    del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dall'articolo 4, comma
    2, del decreto legislativo 9 luglio 2003,  n.  216,  e  dall'articolo
    55-quinquies, comma 8, del decreto legislativo  11  aprile  2006,  n.
    198. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Delle controversie regolate dal rito
    sommario di cognizione

                                   Art. 29 
     
     
    Delle  controversie  in  materia  di  opposizione  alla  stima  nelle
                    espropriazioni per pubblica utilita' 
     
      1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione  alla  stima  di
    cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno  2001,  n.  327,
    sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove  non  diversamente
    disposto dal presente articolo. 
      2. E' competente la corte di appello nel cui distretto si trova  il
    bene espropriato. 
      3. L'opposizione va proposta, a pena di inammissibilita', entro  il
    termine di trenta giorni dalla notifica del decreto  di  esproprio  o
    dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima  sia  successiva
    al decreto di esproprio. Il termine  e'  di  sessanta  giorni  se  il
    ricorrente risiede all'estero. 
      4.  Il  ricorso  e'  notificato  all'autorita'   espropriante,   al
    promotore  dell'espropriazione  e,  se  del  caso,  al   beneficiario
    dell'espropriazione, se attore e' il proprietario  del  bene,  ovvero
    all'autorita' espropriante e al proprietario del bene, se  attore  e'
    il promotore dell'espropriazione. Il ricorso e' notificato  anche  al
    concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il
    pagamento dell'indennita'. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Delle controversie regolate dal rito
    sommario di cognizione

                                   Art. 30 
     
    Delle  controversie  in  materia  di   attuazione   di   sentenze   e
      provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione
      del riconoscimento 
     
      1. Le controversie aventi ad oggetto  l'attuazione  di  sentenze  e
    provvedimenti  stranieri   di   giurisdizione   volontaria   di   cui
    all'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono regolate dal
    rito sommario di cognizione. 
      2. E' competente la corte di appello del luogo  di  attuazione  del
    provvedimento. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    Delle controversie regolate dal rito
    ordinario di cognizione

                                   Art. 31 
     
     
               Delle controversie in materia di rettificazione 
                          di attribuzione di sesso 
     
      1.  Le  controversie  aventi  ad  oggetto  la   rettificazione   di
    attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14  aprile
    1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non
    diversamente disposto dal presente articolo. 
      2. E' competente il  tribunale,  in  composizione  collegiale,  del
    luogo dove ha residenza l'attore. 
      3. L'atto  di  citazione  e'  notificato  al  coniuge  e  ai  figli
    dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero. 
      4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri  sessuali
    da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo
    autorizza con sentenza  passata  in  giudicato.  Il  procedimento  e'
    regolato dai commi 1, 2 e 3. 
      5. Con la sentenza che accoglie la  domanda  di  rettificazione  di
    attribuzione di sesso il  tribunale  ordina  all'ufficiale  di  stato
    civile del comune dove  e'  stato  compilato  l'atto  di  nascita  di
    effettuare la rettificazione nel relativo registro. 
      6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di  sesso  non  ha
    effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio  o
    la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione  del
    matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni
    del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    Delle controversie regolate dal rito
    ordinario di cognizione

                                   Art. 32 
     
    Dell'opposizione  a  procedura  coattiva  per  la  riscossione  delle
      entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici 
     
      1. Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il
    pagamento delle entrate  patrimoniali  degli  enti  pubblici  di  cui
    all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di  legge  relative
    alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri
    enti pubblici approvato con regio decreto 14  aprile  1910,  n.  639,
    sono regolate dal rito ordinario di cognizione. 
      2. E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio  che
    ha emesso il provvedimento opposto. 
      3. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo'  essere
    sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    Delle controversie regolate dal rito
    ordinario di cognizione

                                   Art. 33 
     
     
                Delle controversie in materia di liquidazione 
                              degli usi civici 
     
      1. L'appello contro le decisioni dei commissari  regionali  di  cui
    all'articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e' regolato  dal
    rito ordinario di  cognizione,  ove  non  diversamente  disposto  dal
    presente articolo. 
      2.  Sono  competenti,  rispettivamente,  la  corte  di  appello  di
    Palermo, per i provvedimenti pronunciati  dal  commissario  regionale
    per la liquidazione degli usi civici per la Regione Siciliana,  e  la
    corte di  appello  di  Roma,  per  i  provvedimenti  pronunciati  dai
    commissari regionali delle restanti regioni. 
      3. L'appello e' proposto, a pena di inammissibilita', entro  trenta
    giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato. 
      4. L'appello contro decisioni preparatorie  o  interlocutorie  puo'
    essere proposto soltanto dopo la decisione  definitiva  e  unitamente
    all'impugnazione di questa. 
      5. L'atto di citazione e'  notificato  a  tutti  coloro  che  hanno
    interesse  ad  opporsi  alla  domanda  di  riforma  della   decisione
    impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero. 
      6. Su richiesta  della  cancelleria  della  corte  di  appello,  il
    commissario che ha pronunciato la decisione impugnata trasmette tutti
    gli atti istruttori compiuti nella causa. 
      7. La sentenza che definisce il  giudizio  e'  comunicata,  a  cura
    della cancelleria, al Ministero delle politiche agricole alimentari e
    forestali. 
    
            
          
              
                Capo V 

    Disposizioni finali ed abrogazioni

                                   Art. 34 
     
     
                         Modificazioni e abrogazioni 
     
      1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le  seguenti
    modificazioni: 
        a) all'articolo 22, il primo comma e'  sostituito  dal  seguente:
    «Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del  decreto  legislativo  2
    luglio 2010, n.  104,  e  da  altre  disposizioni  di  legge,  contro
    l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone
    la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi
    all'autorita'  giudiziaria  ordinaria.  L'opposizione   e'   regolata
    dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
        b) all'articolo 22, i commi dal secondo al settimo sono abrogati; 
        c) gli articoli 22-bis e 23 sono abrogati. 
      2. All'articolo 6, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n.  136  le
    parole: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 22,  primo  comma,
    della citata legge n. 689 del 1981» sono sostituite  dalle  seguenti:
    «in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma  2,  del  decreto
    legislativo 1° settembre 2011, n. 150.». 
      3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195,
    il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7.  Contro  il  decreto  puo'
    essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge  24
    novembre 1981, n. 689.». 
      4. All'articolo 262, comma 2,  del  decreto  legislativo  3  aprile
    2006, n. 152, le parole: «di  cui  all'articolo  23  della  legge  24
    novembre 1981, n. 689»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «previsto
    dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689». 
      5. All'articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.  124,
    il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.  Il  ricorso  sospende  i
    termini di cui agli articoli 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n.
    689, ed all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre
    2011, n.150, ed i termini di  legge  per  i  ricorsi  giurisdizionali
    avverso verbali degli enti previdenziali.». 
      6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
    seguenti modificazioni: 
        a) l'articolo 204-bis e' sostituito dal seguente: 
     
                               «Art. 204-bis. 
     
     
                     (Ricorso in sede giurisdizionale). 
     
      1.  Alternativamente  alla  proposizione   del   ricorso   di   cui
    all'articolo 203, il  trasgressore  o  gli  altri  soggetti  indicati
    nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il  pagamento  in
    misura ridotta nei  casi  in  cui  e'  consentito,  possono  proporre
    opposizione    davanti    all'autorita'    giudiziaria     ordinaria.
    L'opposizione e' regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo  1°
    settembre 2011, n. 150.»; 
      b) l'articolo 205 e' sostituito dal seguente: 
     
                                 «Art. 205. 
     
     
                  (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione). 
     
      1. Contro l'ordinanza-ingiunzione  di  pagamento  di  una  sanzione
    amministrativa   pecuniaria   gli   interessati   possono    proporre
    opposizione    davanti    all'autorita'    giudiziaria     ordinaria.
    L'opposizione e' regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo  1°
    settembre 2011, n. 150.". 
      7. All'articolo 75 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
    ottobre 1990, n. 309, il comma 9  e'  sostituito  dal  seguente:  «9.
    Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui
    al comma 1 ed eventualmente formula l'invito di cui al comma  2,  che
    ha effetto dal momento della notifica  all'interessato,  puo'  essere
    fatta opposizione dinanzi  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria.  Le
    controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo
    8 del decreto legislativo  1°  settembre  2011,  n.  150.  Copia  del
    decreto e' contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.». 
      8.  All'articolo  1  del  decreto-legge  8  aprile  2008,  n.   59,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2008,  n.  101,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  I  giudizi  civili
    concernenti gli atti e le procedure volti al  recupero  di  aiuti  di
    Stato in esecuzione di  una  decisione  di  recupero  adottata  dalla
    Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n.
    659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 sono regolati  dall'articolo
    9 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .»; 
        b) i commi da 2 a 6 sono abrogati. 
      9. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1, dopo  le  parole:  «comprese  quelle  inerenti  ai
    provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali
    o alla loro mancata adozione,» sono inserite le seguenti: «nonche' le
    controversie previste dall'articolo  10,  comma  5,  della  legge  1°
    aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,»; 
        b)  dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.   Le
    controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 10 del
    decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
        c) i commi da 2 a 14 sono abrogati. 
      10. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 2 marzo 1963,  n.  320,  sono
    abrogati. 
      11. L'articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e' abrogato. 
      12. Gli articoli 46 e 47 della legge 3 maggio 1982,  n.  203,  sono
    abrogati. 
      13. L'articolo 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29, e' abrogato. 
      14. All'articolo 4, comma 4, della legge 12 febbraio 1955,  n.  77,
    il secondo e il terzo  periodo  sono  sostituiti  dal  seguente:  «Le
    controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo
    12 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.». 
      15. All'articolo  17  della  legge  7  marzo  1996,  n.  108,  sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Avverso il  diniego
    di   riabilitazione   il   debitore   puo'   proporre    opposizione.
    L'opposizione  e'   disciplinata   dall'articolo   13   del   decreto
    legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
        b) al comma  4  la  parola:  «reclamabile»  e'  sostituita  dalla
    seguente: «opponibile»; 
        c) al comma 4 le parole: «entro dieci giorni dalla pubblicazione»
    sono abrogate; 
        d) il comma 5 e' abrogato. 
      16. Alla legge 13 giugno 1942, n. 794, sono apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
        a)  l'articolo  28  e'  sostituito  dal  seguente:  «28.  Per  la
    liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti  nei  confronti
    del proprio cliente l'avvocato,  dopo  la  decisione  della  causa  o
    l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di
    cui agli articoli 633 e seguenti  del  codice  di  procedura  civile,
    procede  ai  sensi  dell'articolo  14  del  decreto  legislativo   1°
    settembre 2011, n. 150.»; 
        b) gli articoli 29 e 30 sono abrogati. 
      17. All'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30
    maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il comma 1 e' sostituito al seguente: «1. Avverso  il  decreto
    di pagamento emesso a  favore  dell'ausiliario  del  magistrato,  del
    custode e  delle  imprese  private  cui  e'  affidato  l'incarico  di
    demolizione e riduzione in  pristino,  il  beneficiario  e  le  parti
    processuali,  compreso  il  pubblico  ministero,   possono   proporre
    opposizione.  L'opposizione  e'  disciplinata  dall'articolo  15  del
    decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
        b) i commi 2 e 3 sono abrogati. 
      18. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,  sono  apportate
    le seguenti modificazioni: 
        a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
     
                                  «Art. 8. 
     
     
                 (Ricorsi avverso il mancato riconoscimento 
                          del diritto di soggiorno) 
     
      1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di  cui
    agli articoli 6 e 7, e'  ammesso  ricorso  all'autorita'  giudiziaria
    ordinaria.  Le  controversie  previste  dal  presente  articolo  sono
    disciplinate dall'articolo 16 del decreto  legislativo  1°  settembre
    2011, n.150.»; 
        b) all'articolo 22, il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.
    Avverso il provvedimento di allontanamento  per  motivi  di  pubblica
    sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi
    di cui all'articolo 21 puo' essere presentato  ricorso  all'autorita'
    giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma  sono
    disciplinate dall'articolo 17 del decreto  legislativo  1°  settembre
    2011, n. 150.»; 
        c) all'articolo 22, ai commi 3 e 4, le parole: «ai commi 1 e  2»,
    ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»; 
        d)  all'articolo  22,  al  comma  4,  le  parole:  «o  su  motivi
    imperativi di pubblica sicurezza» sono soppresse; 
        e) all'articolo 22, il comma 5 e' abrogato. 
      19. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  sono  apportate
    le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 13, il comma 5-bis e'  sostituito  dal  seguente:
    «5-bis.  Nei  casi  previsti  al  comma  4   il   questore   comunica
    immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione,
    al giudice di pace territorialmente competente il  provvedimento  con
    il quale e' disposto l'accompagnamento alla  frontiera.  L'esecuzione
    del provvedimento  del  questore  di  allontanamento  dal  territorio
    nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla  convalida.  L'udienza
    per  la  convalida  si  svolge  in  camera  di   consiglio   con   la
    partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente  avvertito.
    L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e  condotto  nel
    luogo in cui il giudice tiene  l'udienza.  Lo  straniero  e'  ammesso
    all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia  munito  di
    procura speciale.  Lo  straniero  e'  altresi'  ammesso  al  gratuito
    patrocinio a spese dello Stato,  e,  qualora  sia  sprovvisto  di  un
    difensore,  e'  assistito  da  un  difensore  designato  dal  giudice
    nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di  cui  all'articolo
    29 delle norme di attuazione,  di  coordinamento  e  transitorie  del
    codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
    1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.  L'autorita'
    che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente
    anche avvalendosi di funzionari appositamente  delegati.  Il  giudice
    provvede alla convalida, con decreto motivato, entro  le  quarantotto
    ore successive, verificata l'osservanza dei termini,  la  sussistenza
    dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato,
    se  comparso.  In  attesa  della  definizione  del  procedimento   di
    convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in uno  dei  centri  di
    identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo  che  il
    procedimento possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato
    il provvedimento di allontanamento anche prima del  trasferimento  in
    uno dei centri disponibili.  Quando  la  convalida  e'  concessa,  il
    provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se
    la convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il  termine  per
    la decisione, il  provvedimento  del  questore  perde  ogni  effetto.
    Avverso  il  decreto  di  convalida  e'   proponibile   ricorso   per
    cassazione.   Il   relativo   ricorso   non   sospende   l'esecuzione
    dell'allontanamento  dal  territorio   nazionale.   Il   termine   di
    quarantotto ore entro il quale il giudice  di  pace  deve  provvedere
    alla  convalida  decorre  dal   momento   della   comunicazione   del
    provvedimento alla cancelleria.»; 
        b) all'articolo 13, il comma 8 e' sostituito  dal  seguente:  «8.
    Avverso il decreto  di  espulsione  puo'  essere  presentato  ricorso
    all'autorita'  giudiziaria  ordinaria.  Le  controversie  di  cui  al
    presente  comma  sono  disciplinate  dall'articolo  18  del   decreto
    legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
        c) l'articolo 13-bis e' abrogato; 
        d) all'articolo 14, il comma 4 e' sostituito  dal  seguente:  «4.
    L'udienza per la convalida si svolge in camera di  consiglio  con  la
    partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente  avvertito.
    L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e  condotto  nel
    luogo in cui il giudice tiene  l'udienza.  Lo  straniero  e'  ammesso
    all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia  munito  di
    procura speciale.  Lo  straniero  e'  altresi'  ammesso  al  gratuito
    patrocinio a spese dello Stato,  e,  qualora  sia  sprovvisto  di  un
    difensore,  e'  assistito  da  un  difensore  designato  dal  giudice
    nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di  cui  all'articolo
    29 delle norme di attuazione,  di  coordinamento  e  transitorie  del
    codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
    1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.  L'autorita'
    che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente
    anche avvalendosi di funzionari appositamente  delegati.  Il  giudice
    provvede alla convalida, con decreto motivato, entro  le  quarantotto
    ore successive, verificata l'osservanza dei termini,  la  sussistenza
    dei requisiti previsti dall'articolo  13  e  dal  presente  articolo,
    escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione  e
    di espulsione  di  cui  al  comma  1,  e  sentito  l'interessato,  se
    comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni  effetto  qualora  non
    sia osservato il termine per la decisione. La convalida  puo'  essere
    disposta  anche  in  occasione  della  convalida   del   decreto   di
    accompagnamento alla frontiera, nonche' in sede di esame del  ricorso
    avverso il provvedimento di espulsione.». 
      20. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Avverso  la
    decisione  della  Commissione  territoriale  e  la  decisione   della
    Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di
    rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria  e'
    ammesso  ricorso  dinanzi  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria.  Il
    ricorso  e'  ammesso  anche  nel  caso  in  cui  l'interessato  abbia
    richiesto il riconoscimento dello status di  rifugiato  e  sia  stato
    ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.»; 
        b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le controversie  di
    cui al  comma  1  sono  disciplinate  dall'articolo  19  del  decreto
    legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
        c) i commi da 3 a 14 sono abrogati. 
      21. All'articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
    il comma 6 e' sostituito dal seguente:  «6.  Contro  il  diniego  del
    nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di  soggiorno
    per  motivi  familiari,  nonche'  contro  gli   altri   provvedimenti
    dell'autorita'  amministrativa  in  materia  di  diritto   all'unita'
    familiare,  l'interessato  puo'  proporre  opposizione  all'autorita'
    giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 20
    del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.». 
      22. All'articolo 5  della  legge  13  maggio  1978,  n.  180,  sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Chi e'  sottoposto
    a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia  interesse,
    puo' proporre ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice
    tutelare.»; 
        b) al secondo comma  le  parole:  «Entro  il  termine  di  trenta
    giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma
    dell'articolo 3,» sono abrogate; 
        c) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Alle  controversie
    previste dal presente articolo si applica l'articolo 21  del  decreto
    legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
        d) i commi dal quarto all'ottavo sono abrogati. 
      23. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio  1960,  n.
    570, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 82, il primo comma e'  sostituito  dal  seguente:
    «Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilita' dal  Consiglio
    comunale possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del
    Comune, o da chiunque  altro  vi  abbia  diretto  interesse,  dinanzi
    all'autorita' giudiziaria ordinaria.»; 
        b) all'articolo 82, secondo comma,  le  parole:  «Il  termine  di
    trenta  giorni,  stabilito  ai  fini  della  impugnativa  di  cui  al
    precedente   comma,   decorre   dall'ultimo   giorno   dell'anzidetta
    pubblicazione.» sono abrogate; 
        c) all'articolo 82, il terzo comma e' sostituito dal seguente:  «
    Alle  controversie  previste  dal  presente   articolo   si   applica
    l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
        d) all'articolo 82, i commi dal quarto all'ultimo sono abrogati; 
        e) gli articoli 82/2, 82/3, 84 sono abrogati. 
      24. Alla legge  23  dicembre  1966,  n.  1147,  sono  apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 3, il primo comma e' abrogato; 
        b) all'articolo 7, il secondo comma e' sostituito  dal  seguente:
    «Le azioni popolari e  le  impugnative  consentite  dal  decreto  del
    Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,  e  dall'articolo
    70 del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  a  qualsiasi
    elettore del Comune  per  quanto  concerne  elezioni  comunali,  sono
    consentite a qualsiasi cittadino elettore della Provincia per  quanto
    concerne le elezioni provinciali. Le attribuzioni conferite  da  tali
    norme al Consiglio  comunale,  si  intendono  devolute  al  Consiglio
    provinciale; quelle devolute al  sindaco  si  intendono  devolute  al
    presidente della Giunta provinciale. Alle controversie  previste  dal
    presente comma si applica l'articolo 22 del  decreto  legislativo  1°
    settembre 2011, n. 150.»; 
        c) all'articolo 7, il quarto comma e' abrogato. 
      25. All'articolo 19 della legge 17  febbraio  1968,  n.  108,  sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 19, il primo comma e' abrogato; 
        b) il secondo  comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «Le  azioni
    popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del  comune
    dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e
    dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
    consentite a qualsiasi elettore della regione nonche' al Prefetto del
    capoluogo di Regione, in qualita' di rappresentante dello Stato per i
    rapporti con il sistema delle autonomie. Alle  controversie  previste
    dal presente comma si applica l'articolo 22 del  decreto  legislativo
    1° settembre 2011, n.150.»; 
        c) il terzo comma e' abrogato. 
      26. All'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a)  al  comma  1  le   parole:   «con   ricorso   da   notificare
    all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonche' al
    sindaco o al presidente della provincia.» sono abrogate; 
        b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.  Alle  controversie
    previste dal presente articolo si applica l'articolo 22  del  decreto
    legislativo 1° settembre 2011, n. 150."»; 
        c) il comma 4 e' abrogato. 
      27. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
        a) all'articolo 44, il primo comma e'  sostituito  dal  seguente:
    «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della  Costituzione,
    ai  giudizi  relativi  alle  condizioni   di   eleggibilita'   e   di
    compatibilita', stabilite dalla  presente  legge  in  relazione  alla
    carica di membro del  Parlamento  europeo  spettante  all'Italia,  si
    applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre  2011,  n.
    150.»; 
        b) all'articolo 44, al secondo comma le parole: «con ricorso  sul
    quale il presidente fissa,  con  decreto,  l'udienza  di  discussione
    della causa in via di urgenza e  provvede  alla  nomina  del  giudice
    relatore. Il ricorso deve essere depositato,  a  pena  di  decadenza,
    entro 60 giorni dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dei
    nominativi degli eletti  a  norma  dell'articolo  24  della  presente
    legge.» sono abrogate; 
        c) all'articolo 44, i commi dal terzo all'ultimo sono abrogati; 
        d) gli articoli 45 e 47 sono abrogati. 
      28. Al decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo  1967,  n.
    223, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 42, il primo comma e'  sostituito  dal  seguente:
    «Contro le decisioni della  Commissione  elettorale  circondariale  o
    delle sue Sottocommissioni, qualsiasi  cittadino  ed  il  procuratore
    della Repubblica presso  il  tribunale  competente  possono  proporre
    impugnativa davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.»; 
        b) all'articolo 42, il terzo comma, e' sostituito  dal  seguente:
    «Alle  controversie  previste  dal  presente  articolo   si   applica
    l'articolo 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
        c) l'articolo 44 e' sostituito dal seguente: 
     
                                  «Art. 44. 
     
     
                  (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35) 
     
      Il pubblico ministero, se riscontra nel fatto che ha  dato  origine
    al ricorso estremi  di  reato,  promuove  l'azione  penale  entro  il
    medesimo termine previsto per la proposizione dell'impugnativa»; 
        d) gli articoli 43, 45 e 46 sono abrogati. 
      29. All'articolo 4 del decreto-legge 22  settembre  2006,  n.  259,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n.  281,
    il comma 2, ultimo periodo, e' sostituito dal seguente:  «Si  applica
    l'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.». 
      30. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le  seguenti
    modificazioni: 
        a) all'articolo 158, comma 1, le parole: «  ,  con  reclamo  alla
    corte di appello del distretto nel quale ha sede la Commissione,  nel
    termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione, a  cura
    della parte interessata o, in difetto, nel termine di un anno dal suo
    deposito» sono abrogate; 
        b) all'articolo 158, il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.
    Alle  controversie  previste  dal  presente   articolo   si   applica
    l'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
        c) all'articolo 158, al comma 3 le parole: « nei termini  di  cui
    al comma 1» sono sostituite dalle  seguenti:  «nei  termini  previsti
    dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
        d) gli articoli 158-bis e 158-ter sono abrogati; 
        e) l'articolo 158-novies e' sostituito dal seguente: «158-novies.
    1. I provvedimenti cautelari pronunciati dalla  Commissione  e  dalla
    corte di appello sono reclamabili nei modi previsti dall'articolo  26
    del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
        f) all'articolo 158-decies, il comma 3 e' abrogato. 
      31. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
        a) all'articolo 63, il primo comma e'  sostituito  dal  seguente:
    «Le deliberazioni indicate nell'articolo  precedente  possono  essere
    impugnate dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.»; 
        b) all'articolo 63, il secondo comma e' sostituito dal  seguente:
    «Le controversie previste dal  presente  articolo  sono  disciplinate
    dall'articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
        c) all'articolo 63, il terzo comma e' abrogato; 
        d) gli articoli 64 e 65 sono abrogati. 
      32. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  sono  apportate
    le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 44, il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.
    Quando  il   comportamento   di   un   privato   o   della   pubblica
    amministrazione produce  una  discriminazione  per  motivi  razziali,
    etnici,  linguistici,  nazionali,   di   provenienza   geografica   o
    religiosi, e' possibile ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria
    per domandare la cessazione del comportamento  pregiudizievole  e  la
    rimozione degli effetti della discriminazione.»; 
        b) all'articolo 44, il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.
    Alle  controversie  previste  dal  presente   articolo   si   applica
    l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
        c) all'articolo 44, il comma 8 e' sostituito  dal  seguente:  «8.
    Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla  condanna
    al risarcimento  del  danno,  resi  dal  giudice  nelle  controversie
    previste dal presente articolo e' punito ai sensi dell'articolo  388,
    primo comma, del codice penale.»; 
        d) all'articolo 44, al comma 10 le  parole:  «Il  giudice,  nella
    sentenza che  accerta  le  discriminazioni  sulla  base  del  ricorso
    presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro
    di definire, sentiti i predetti soggetti e  organismi,  un  piano  di
    rimozione delle discriminazioni accertate» sono soppresse; 
        e) all'articolo 44, i commi da 3 a 7 e il comma 9 sono abrogati. 
      33. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le
    seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  I
    giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo
    2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre
    2011,  n.150.  In  caso  di  accertamento  di  atti  o  comportamenti
    discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del  presente  decreto,
    si  applica,  altresi',  l'articolo  44,  comma   11,   del   decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»; 
        b) all'articolo 4, i commi da 3 a 6 sono abrogati. 
      34. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le
    seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 4, il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  I
    giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo
    2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre
    2011, n. 150.  In  caso  di  accertamento  di  atti  o  comportamenti
    discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del  presente  decreto,
    si  applica,  altresi',  l'articolo  44,  comma   11,   del   decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»; 
        b) all'articolo 4, i commi da 4 a 7 sono abrogati. 
      35. Alla legge 1° marzo 2006, n. 67,  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
        a) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  I
    giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo
    2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre
    2011, n. 150.»; 
        b) all'articolo 3, i commi da 2 a 4 sono abrogati. 
      36. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  sono  apportate
    le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo  55-quinquies,  il  comma  1  e'  sostituito  dal
    seguente: «1. In caso di violazione dei divieti di  cui  all'articolo
    55-ter, e' possibile ricorrere  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria
    per domandare la cessazione del comportamento  pregiudizievole  e  la
    rimozione degli effetti della discriminazione.»; 
        b) all'articolo  55-quinquies,  il  comma  2  e'  sostituito  dal
    seguente: «2. Alle controversie previste  dal  presente  articolo  si
    applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre  2011,  n.
    150.»; 
        c) all'articolo  55-quinquies,  il  comma  9  e'  sostituito  dal
    seguente:  «9.  Chiunque  non  ottempera  o  elude  l'esecuzione   di
    provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi
    dal giudice nelle controversie  previste  dal  presente  articolo  e'
    punito con l'ammenda fino a  50.000  euro  o  l'arresto  fino  a  tre
    anni.»; 
        d) all'articolo 55-quinquies, i commi da 3 a 7 sono abrogati; 
        e) l'articolo 55-sexies e' abrogato. 
      37. All'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  327,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «  1.  Decorsi  trenta
    giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo  27,  comma  2,  il
    proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo
    che  ne  abbia  interesse  puo'   impugnare   innanzi   all'autorita'
    giudiziaria gli atti dei procedimenti  di  nomina  dei  periti  e  di
    determinazione  dell'indennita',  la  stima  fatta  dai  tecnici,  la
    liquidazione delle  spese  di  stima  e  comunque  puo'  chiedere  la
    determinazione giudiziale dell'indennita'. Le controversie di cui  al
    presente  comma  sono  disciplinate  dall'articolo  29  del   decreto
    legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
        b) i commi dal 2 al 4 sono abrogati. 
      38. All'articolo 67 della  legge  31  maggio  1995,  n.  218,  sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1 le parole: «alla corte  di  appello  del  luogo  di
    attuazione»   sono   sostituite   dalle   seguenti:    «all'autorita'
    giudiziaria ordinaria»; 
        b)  dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.   Le
    controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 30 del
    decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.». 
      39. Alla legge 14 aprile 1982, n. 164, sono apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
        a) all'articolo 1, dopo il primo comma e' inserito  il  seguente:
    «Le  controversie  di  cui   al   primo   comma   sono   disciplinate
    dall'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.»; 
        b) all'articolo 6, primo comma, le parole: «il ricorso di cui  al
    primo comma dell'articolo 2 deve  essere  proposto»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «la domanda  di  rettificazione  di  attribuzione  di
    sesso deve essere proposta»; 
        c) gli articoli 2  e  3  e  l'articolo  6,  secondo  comma,  sono
    abrogati. 
      40.  L'articolo  3  delle  disposizioni  di  legge  relative   alla
    riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti
    pubblici approvato con regio decreto  14  aprile  1910,  n.  639,  e'
    sostituito dal seguente: 
     
                                  «Art. 3. 
     
     
                  (Art. 3, legge 24 dicembre 1908, n. 797). 
     
      Avverso  l'ingiunzione  prevista  dal  comma  2  si  puo'  proporre
    opposizione    davanti    all'autorita'    giudiziaria     ordinaria.
    L'opposizione  e'   disciplinata   dall'articolo   32   del   decreto
    legislativo 1° settembre 2011, n. 150, .». 
      41. All'articolo 32 della legge  16  giugno  1927,  n.  1766,  sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al primo comma le parole: «il reclamo alle Corti  di  appello,
    aventi giurisdizione nei territori ove  sono  situati  i  terreni  in
    controversia,  o  la  loro  maggior  parte»  sono  sostituite   dalle
    seguenti: «reclamo dinanzi all'autorita'  giudiziaria  ordinaria.  Le
    controversie  previste   dal   presente   comma   sono   disciplinate
    dall'articolo 33 del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150.»; 
        b) i commi dal secondo al quinto sono abrogati. 
      42. Alla legge 10 luglio 1930, n. 1078, sono abrogati gli  articoli
    dal 2 all'8. 
    
            
          
              
                Capo V 

    Disposizioni finali ed abrogazioni

                                   Art. 35 
     
     
                     Clausola di invarianza finanziaria 
     
      1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
    maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
    interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto
    con  l'utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e   finanziarie
    disponibili a legislazione vigente. 
    
            
          
              
                Capo V 

    Disposizioni finali ed abrogazioni

                                   Art. 36 
     
     
                      Disposizioni transitorie e finali 
     
      1. Le norme del  presente  decreto  si  applicano  ai  procedimenti
    instaurati successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  dello
    stesso. 
      2. Le norme abrogate o modificate dal presente  decreto  continuano
    ad applicarsi alle controversie pendenti  alla  data  di  entrata  in
    vigore dello stesso. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara'  inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
        Dato a Roma, addi' 1° settembre 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                    Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                    dei Ministri 
     
                                    Palma, Ministro della giustizia 
     
                                    Calderoli,    Ministro     per     la
                                    semplificazione normativa 
     
    Visto, il Guardasigilli: Palma 
    
     

    Meccanismi sanzionatori e premiali per regioni, province e comuni nell'ambito del federalismo fiscale

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    DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011 , n. 149

    Meccanismi sanzionatori e premiali relativi  a  regioni,  province  e
    comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio  2009,
    n. 42. (11G0191), in G.U.R.I. del 20 settembre 2011, n. 219 
    

              
                Capo I 

    MECCANISMI SANZIONATORI

     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti gli articoli 76, 87, quinto comma,  114,  117  e  119,  della
    Costituzione; 
      Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al  Governo  in
    materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
    Costituzione, ed in particolare gli articoli 2, 17 e 26; 
      Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
    adottata nella riunione del 7 aprile 2011; 
      Considerato  che  non  e'  stata  raggiunta  l'intesa  in  sede  di
    Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
    28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 18 maggio 2011; 
      Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del
    federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio  2009,
    n. 42, ed i pareri delle Commissioni parlamentari competenti  per  le
    conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e  del
    Senato della Repubblica; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 28 luglio 2011; 
      Sulla proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del
    Ministro per le riforme per  il  federalismo,  del  Ministro  per  la
    semplificazione normativa e  del  Ministro  per  i  rapporti  con  le
    regioni per la coesione territoriale, di  concerto  con  il  Ministro
    dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro  per  la
    pubblica amministrazione e l'innovazione; 
     
                                    Emana 
     
                      il seguente decreto legislativo: 
     
                                   Art. 1 
     
                   Relazione di fine legislatura regionale 
     
      1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il
    rispetto dell'unita'  economica  e  giuridica  della  Repubblica,  il
    principio di trasparenza delle decisioni di entrata e  di  spesa,  le
    Regioni sono tenute a redigere una relazione di fine legislatura. 
      2. La relazione di fine legislatura e' sottoscritta dal  Presidente
    della Giunta regionale non oltre il novantesimo giorno antecedente la
    data di scadenza della legislatura. Entro e non  oltre  dieci  giorni
    dopo  la  sottoscrizione  della  relazione,   essa   deve   risultare
    certificata dagli organi di  controllo  interno  regionale  e,  nello
    stesso  termine,  trasmessa  al  Tavolo  tecnico   interistituzionale
    istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento  della
    finanza pubblica di cui all'articolo 33  del  decreto  legislativo  6
    maggio  2011,  n.  68,  composto  pariteticamente  da  rappresentanti
    ministeriali  e  regionali.  Il  Tavolo  tecnico   interistituzionale
    verifica, per quanto di propria competenza, la conformita' di  quanto
    esposto nella relazione di fine legislatura con i dati finanziari  in
    proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dalle  Regioni
    alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre  2009,
    n. 196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al Presidente
    della Giunta regionale. Per quanto attiene al settore sanitario e, in
    particolare, per i contenuti di cui al comma 4, lettere  c),  per  la
    parte relativa agli enti del servizio sanitario regionale, d), e)  ed
    f), la verifica e' effettuata, entro il  medesimo  termine  di  venti
    giorni, dai Tavoli tecnici che, ai sensi delle vigenti  disposizioni,
    sono deputati alla verifica dell'attuazione dei Piani di rientro, ivi
    compresa la struttura tecnica di monitoraggio prevista  dall'articolo
    3 dell'intesa Stato-Regioni in  materia  sanitaria  per  il  triennio
    2010-2012, sulla base delle risultanze emerse in sede di verifica dei
    medesimi Piani ovvero, per le regioni  non  sottoposte  al  piano  di
    rientro, sulla base della verifica degli adempimenti annuali  di  cui
    all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191.  Il
    rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati sul  sito
    istituzionale della regione entro il giorno successivo alla  data  di
    ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale
    da parte del Presidente della Giunta regionale. Entrambi i  documenti
    sono inoltre trasmessi dal Presidente  della  Giunta  regionale  alla
    Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 
      3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio  regionale,  la
    sottoscrizione della relazione e la  certificazione  da  parte  degli
    organi di controllo  interno  avvengono  entro  quindici  giorni  dal
    provvedimento  di  indizione  delle  elezioni.  Il   Tavolo   tecnico
    interistituzionale invia quindi al Presidente della Giunta  regionale
    il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la
    relazione  di  fine  legislatura  sono  infine  pubblicati  sul  sito
    istituzionale della Regione entro il giorno successivo alla  data  di
    ricevimento  del  rapporto  da  parte  del  citato   Tavolo   tecnico
    interistituzionale. 
      4.  La  relazione  di  fine  legislatura  contiene  la  descrizione
    dettagliata delle principali  attivita'  normative  e  amministrative
    svolte durante la legislatura, con specifico riferimento a: 
        a) sistema ed esiti dei controlli interni; 
        b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 
        c)  eventuali  carenze  riscontrate  nella  gestione  degli  enti
    comunque sottoposti al controllo della regione,  nonche'  degli  enti
    del  servizio  sanitario  regionale,  con  indicazione  delle  azioni
    intraprese per porvi rimedio; 
        d) eventuali  azioni  intraprese  per  contenere  la  spesa,  con
    particolare riguardo a quella sanitaria,  e  stato  del  percorso  di
    convergenza ai costi standard, affiancato da indicatori  quantitativi
    e  qualitativi  relativi  agli  output  dei   servizi   resi,   anche
    utilizzando come parametro  di  riferimento  realta'  rappresentative
    dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualita-costi; 
        e) situazione economica e finanziaria, in particolare del settore
    sanitario, quantificazione  certificata  della  misura  del  relativo
    indebitamento regionale; 
        f) la individuazione di  eventuali  specifici  atti  legislativi,
    regolamentari o amministrativi  cui  sono  riconducibili  effetti  di
    spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio; 
        g) stato certificato del bilancio regionale. 
      5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa  con  la
    Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
    province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  3
    del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  il  Ministro  per  i
    rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,  di  concerto
    con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le
    riforme per il federalismo e con  il  Ministro  della  salute,  entro
    sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
    adotta uno schema tipo per  la  redazione  della  relazione  di  fine
    legislatura,  differenziandolo  eventualmente  per  le  Regioni   non
    assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria. 
      6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di  redazione  della
    relazione di fine legislatura il Presidente della Giunta regionale e'
    tenuto  a  darne  notizia,  motivandone  le  ragioni,  nella   pagina
    principale del sito istituzionale dell'ente. 
    
            
          
              
                Capo I 

    MECCANISMI SANZIONATORI

                                   Art. 2 
     
       Responsabilita' politica del presidente della giunta regionale 
     
      1. La fattispecie di grave dissesto finanziario, con riferimento al
    disavanzo sanitario, si verifica in una regione assoggettata a  piano
    di rientro ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  77,  della  legge  23
    dicembre 2009, n. 191, al verificarsi congiuntamente  delle  seguenti
    condizioni:  a)  il  presidente  della  giunta  regionale,   nominato
    Commissarioad acta ai sensi dell'articolo 2, rispettivamente commi 79
    e 83, della citata legge n. 191 del 2009,  non  abbia  adempiuto,  in
    tutto o in parte, all'obbligo di redazione del  piano  di  rientro  o
    agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso;
    b) si riscontri, in sede di verifica annuale, ai sensi  dell'articolo
    2, comma  81,  della  citata  legge  n.  191  del  2009,  il  mancato
    raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con  conseguente
    perdurare del disavanzo sanitario  oltre  la  misura  consentita  dal
    piano medesimo o suo aggravamento; c)  sia  stato  adottato  per  due
    esercizi consecutivi, in presenza del  mancato  raggiungimento  degli
    obiettivi del piano di rientro e  del  conseguente  incremento  delle
    aliquote fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della citata  legge
    n.   191   del   2009,   un   ulteriore   incremento    dell'aliquota
    dell'addizionale regionale  all'Irpef  al  livello  massimo  previsto
    dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. 
      2. Il grave dissesto finanziario di  cui  al  comma  1  costituisce
    grave violazione di legge e in tal caso con  decreto  del  Presidente
    della Repubblica, ai sensi  dell'articolo  126,  comma  primo,  della
    Costituzione, sono disposti lo scioglimento del  Consiglio  regionale
    nonche' la  rimozione  del  Presidente  della  Giunta  regionale  per
    responsabilita' politica nel proprio mandato di amministrazione della
    regione, ove sia accertata dalla Corte dei conti la sussistenza delle
    condizioni di cui al comma 1 e  la  loro  riconduzione  alla  diretta
    responsabilita', con dolo o colpa grave del Presidente  della  Giunta
    regionale. Il decreto del Presidente  della  Repubblica  e'  adottato
    previa deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
    Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere  conforme  della
    Commissione  parlamentare  per  le  questioni  regionali  espresso  a
    maggioranza di due terzi dei componenti. Alla riunione del  Consiglio
    dei  Ministri  partecipa  il  Presidente   della   Giunta   regionale
    interessato. 
      3. Il Presidente rimosso ai sensi del comma 2 e' incandidabile alle
    cariche elettive a livello locale, regionale,  nazionale  ed  europeo
    per un periodo di tempo di dieci anni. Il Presidente rimosso non puo'
    essere nominato quale componente di alcun organo o carica di  governo
    degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e  dell'Unione  europea
    per un periodo di tempo di dieci anni. 
      4. Qualora si verifichino una o entrambe le condizioni di cui  alle
    lettere a) e b) del comma 1, il Governo, in attuazione  dell'articolo
    2, comma 84, della citata legge n. 191 del 2009,  nell'esercizio  del
    potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione, nomina
    un commissario ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.
    131, che sostituisce il Presidente della  Giunta  regionale  nominato
    commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2, commi 79  e  83,  della
    citata legge n. 191 del 2009. 
      5. Nelle more dell'insediamento del nuovo Presidente  della  Giunta
    regionale, il  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
    dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
    salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e  per  la
    coesione territoriale,  nomina  un  nuovo  commissario  ad  acta  per
    l'esercizio delle competenze del Presidente  della  Giunta  regionale
    concernenti l'ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili. 
      6. Resta fermo quanto previsto  dall'articolo  3,  comma  2,  primo
    periodo, del citato decreto legislativo n. 68 del 2011. 
      7. Con riguardo a settori  ed  attivita'  regionali  diversi  dalla
    sanita',  ove  una  regione  dopo  la  determinazione   dei   livelli
    essenziali delle prestazioni nonche' dei relativi costi standard e la
    definizione degli obiettivi di servizio, non provveda alla attuazione
    dei citati livelli e al raggiungimento degli obiettivi di servizio in
    coerenza con le previsioni di  cui  all'articolo  18  della  legge  5
    maggio 2009, n. 42, il Presidente della Giunta regionale e'  nominato
    commissario ad acta ai sensi dell'articolo 8 della  citata  legge  n.
    131 del 2003, per l'esercizio dei poteri sostitutivi. 
    
            
          
              
                Capo I 

    MECCANISMI SANZIONATORI

                                   Art. 3 
     
        Decadenza automatica e interdizione dei funzionari regionali 
                          e dei revisori dei conti 
     
      1.  Il  verificarsi  del  grave   dissesto   finanziario   di   cui
    all'articolo 2 determina l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui
    all'articolo 2, comma 79, lettera a), della legge 23  dicembre  2009,
    n. 191, in materia di decadenza automatica dei direttori generali  e,
    previa verifica delle rispettive responsabilita'  del  dissesto,  dei
    direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario
    regionale,  del  dirigente  responsabile  dell'assessorato  regionale
    competente, nonche' dei componenti  del  collegio  dei  revisori  dei
    conti. 
      2. Agli stessi soggetti di cui  al  comma  1  si  applica  altresi'
    l'interdizione da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati  da
    enti pubblici per un periodo di tempo  di  dieci  anni.  La  sanzione
    dell'interdizione  e'  irrogata  con  decreto  del   Presidente   del
    Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i  rapporti  con
    le regioni e per la coesione territoriale. Il giudizio sulla relativa
    impugnazione e' devoluto alla  giurisdizione  esclusiva  del  giudice
    amministrativo. 
      3. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei
    conti accerti gravi responsabilita' nello svolgimento  dell'attivita'
    del collegio dei revisori delle Regioni, ove costituito, e degli enti
    alle medesime riconducibili, i componenti del  collegio  riconosciuti
    responsabili in sede di giudizio della  predetta  Corte  non  possono
    essere nominati nel collegio dei revisori delle regioni,  degli  enti
    locali e di altri enti pubblici per un periodo fino a dieci anni,  in
    funzione della gravita'  accertata.  La  Corte  dei  conti  trasmette
    l'esito   dell'accertamento   anche   all'ordine   professionale   di
    appartenenza dei  revisori  per  valutazioni  inerenti  all'eventuale
    avvio di procedimenti disciplinari. 
    
            
          
              
                Capo I 

    MECCANISMI SANZIONATORI

                                   Art. 4 
     
              Relazione di fine mandato provinciale e comunale 
     
      1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il
    rispetto dell'unita'  economica  e  giuridica  della  Repubblica,  il
    principio di trasparenza delle decisioni di entrata e  di  spesa,  le
    province e i comuni sono tenuti a  redigere  una  relazione  di  fine
    mandato. 
      2. La relazione di fine  mandato  e'  sottoscritta  dal  presidente
    della provincia  o  dal  sindaco  non  oltre  il  novantesimo  giorno
    antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre  dieci
    giorni dopo la sottoscrizione della relazione,  essa  deve  risultare
    certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso
    termine, trasmessa al  Tavolo  tecnico  interistituzionale  istituito
    presso la Conferenza permanente per il  coordinamento  della  finanza
    pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti  ministeriali  e
    degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per
    quanto di propria competenza, la conformita' di quanto esposto  nella
    relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e
    con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati
    di cui all'articolo 13 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  ed
    invia, entro venti giorni,  apposito  rapporto  al  presidente  della
    provincia o al sindaco. Il rapporto e la relazione  di  fine  mandato
    sono pubblicati sul sito istituzionale della provincia o  del  comune
    entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto  del
    citato Tavolo tecnico  interistituzionale  da  parte  del  presidente
    della provincia o del sindaco.  Entrambi  i  documenti  sono  inoltre
    trasmessi  dal  presidente  della  provincia  o  dal   sindaco   alla
    Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 
      3. In caso di scioglimento  anticipato  del  Consiglio  comunale  o
    provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da
    parte degli organi di  controllo  interno  avvengono  entro  quindici
    giorni dal provvedimento  di  indizione  delle  elezioni.  Il  Tavolo
    tecnico interistituzionale invia quindi al presidente della provincia
    o al sindaco il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni.  Il
    rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati  in  fine
    sul sito istituzionale della provincia o del comune entro  il  giorno
    successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del  citato
    Tavolo tecnico interistituzionale. 
      4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata
    delle principali attivita' normative e amministrative svolte  durante
    il mandato, con specifico riferimento a: 
        a) sistema ed esiti dei controlli interni; 
        b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 
        c) azioni  intraprese  per  il  rispetto  dei  saldi  di  finanza
    pubblica programmati e stato del  percorso  di  convergenza  verso  i
    fabbisogni standard; 
        d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche  evidenziando  le
    carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal  comune
    o dalla provincia  ai  sensi  dei  numeri  1  e  2  del  comma  primo
    dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni  intraprese
    per porvi rimedio; 
        e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del  percorso
    di convergenza  ai  fabbisogni  standard,  affiancato  da  indicatori
    quantitativi e qualitativi relativi agli  output  dei  servizi  resi,
    anche   utilizzando   come   parametro   di    riferimento    realta'
    rappresentative dell'offerta di prestazioni con il  miglior  rapporto
    qualita-costi; 
        f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale  o
    comunale. 
      5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa  con  la
    Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali ai sensi  dell'articolo
    3 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  il  Ministro
    dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto, adotta uno  schema  tipo  per  la  redazione  della
    relazione  di  fine  mandato,  nonche'  una  forma  semplificata  del
    medesimo schema per  i  comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000
    abitanti. 
      6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di  redazione  della
    relazione di fine mandato, il presidente della provincia o il sindaco
    sono tenuti a darne notizia,  motivandone  le  ragioni  nella  pagina
    principale del sito istituzionale dell'ente. 
    
            
          
              
                Capo I 

    MECCANISMI SANZIONATORI

                                   Art. 5 
     
             Regolarita' della gestione amministrativo-contabile 
     
      1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della
    Ragioneria  generale  dello  Stato  puo'  attivare  verifiche   sulla
    regolarita'  della  gestione   amministrativo-contabile,   ai   sensi
    dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,
    n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge,  qualora  un
    ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE,  situazioni  di
    squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori: 
        a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria; 
        b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio; 
        c) anomale modalita' di gestione dei servizi per conto di terzi. 
      2. Le modalita' di attuazione del comma 1 sono definite con decreto
    del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
    Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni
    e per la coesione  territoriale,  previa  intesa  con  la  Conferenza
    Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28  agosto
    1997, n. 281, e prevedono anche adeguate forme di contraddittorio fra
    il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
    Ragioneria generale dello Stato e gli enti sottoposti alle  verifiche
    di cui al comma 1. L'attivita' di verifica  sulla  regolarita'  della
    gestione   amministrativo-contabile   attivata   sulla   base   degli
    indicatori di  cui  al  comma  1  e'  eseguita  prioritariamente  nei
    confronti dei comuni capoluogo di provincia. 
    
            
          
              
                Capo I 

    MECCANISMI SANZIONATORI

                                   Art. 6 
     
     Responsabilita' politica del presidente di provincia e del sindaco 
     
      1. Il comma 5 dell'articolo 248 del testo unico di cui  al  decreto
    legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal  seguente:  "5.
    Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio
    1994,  n.  20,  gli  amministratori  che  la  Corte  dei   conti   ha
    riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di  danni  cagionati
    con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del
    dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di  dieci
    anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali  e
    di rappresentante di enti locali presso altri  enti,  istituzioni  ed
    organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e
    le cause che hanno determinato il dissesto,  accerti  che  questo  e'
    diretta  conseguenza  delle  azioni  od  omissioni   per   le   quali
    l'amministratore e' stato riconosciuto responsabile. I  sindaci  e  i
    presidenti di provincia ritenuti responsabili ai  sensi  del  periodo
    precedente, inoltre, non sono candidabili, per un  periodo  di  dieci
    anni, alle  cariche  di  sindaco,  di  presidente  di  provincia,  di
    presidente di  Giunta  regionale,  nonche'  di  membro  dei  consigli
    comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee  e  dei  consigli
    regionali, del Parlamento  e  del  Parlamento  europeo.  Non  possono
    altresi' ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di
    assessore comunale, provinciale o regionale ne' alcuna carica in enti
    vigilati o partecipati da enti pubblici.  Qualora,  a  seguito  della
    dichiarazione  di  dissesto,  la  Corte  dei  conti   accerti   gravi
    responsabilita' nello svolgimento  dell'attivita'  del  collegio  dei
    revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo  le  normative
    vigenti, delle informazioni, i componenti del  collegio  riconosciuti
    responsabili in sede di giudizio della  predetta  Corte  non  possono
    essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali  e  degli
    enti ed organismi agli stessi riconducibili fino  a  dieci  anni,  in
    funzione della gravita'  accertata.  La  Corte  dei  conti  trasmette
    l'esito   dell'accertamento   anche   all'ordine   professionale   di
    appartenenza dei  revisori  per  valutazioni  inerenti  all'eventuale
    avvio di procedimenti disciplinari.". 
      2. Qualora dalle pronunce  delle  sezioni  regionali  di  controllo
    della Corte dei conti  emergano,  anche  a  seguito  delle  verifiche
    svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e  dell'articolo
    14, comma 1, lettera d), secondo periodo,  della  legge  31  dicembre
    2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria,
    violazioni  degli  obiettivi  della  finanza  pubblica  allargata   e
    irregolarita'  contabili  o  squilibri   strutturali   del   bilancio
    dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e  lo
    stesso ente non abbia adottato,  entro  il  termine  assegnato  dalla
    Corte  dei  conti,   le   necessarie   misure   correttive   previste
    dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  la
    competente sezione regionale,  accertato  l'inadempimento,  trasmette
    gli  atti  al  Prefetto  e  alla   Conferenza   permanente   per   il
    coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti  dal  periodo
    precedente, ove sia accertato, entro  trenta  giorni  dalla  predetta
    trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte
    dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente  locale
    delle citate misure correttive e la sussistenza delle  condizioni  di
    cui all'articolo 244  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
    legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna  al  Consiglio,  con
    lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a
    venti   giorni   per   la   deliberazione   del   dissesto.   Decorso
    infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto
    nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto  e
    da' corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio  dell'ente
    ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui  al  decreto
    legislativo n. 267 del 2000. 
    
            
          
              
                Capo I 

    MECCANISMI SANZIONATORI

                                   Art. 7 
     
              Mancato rispetto del patto di stabilita' interno 
     
      1. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'  interno  la
    Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo  a
    quello dell'inadempienza: 
        a) e' tenuta a versare all'entrata del  bilancio  statale,  entro
    sessanta giorni dal  termine  stabilito  per  la  trasmissione  della
    certificazione relativa al rispetto del patto di stabilita'  interno,
    l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato  registrato
    e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i  quali
    il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si
    assume quale differenza il maggiore degli scostamenti  registrati  in
    termini di cassa o di competenza. In caso di  mancato  versamento  si
    procede,  nei  sessanta  giorni  successivi,  al  recupero  di  detto
    scostamento a valere  sulle  giacenze  depositate  nei  conti  aperti
    presso  la  tesoreria  statale.  Trascorso  inutilmente  il   termine
    perentorio stabilito dalla  normativa  vigente  per  la  trasmissione
    della certificazione da parte dell'ente territoriale, si  procede  al
    blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a
    quando la certificazione non viene  acquisita.  La  sanzione  non  si
    applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del  patto  di
    stabilita'  interno  sia  determinato  dalla   maggiore   spesa   per
    interventi realizzati con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
    correlati ai finanziamenti dell'Unione europea  rispetto  alla  media
    della corrispondente spesa del triennio precedente; 
        b) non puo' impegnare spese correnti, al netto delle spese per la
    sanita',  in  misura  superiore  all'importo   annuale   minimo   dei
    corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; 
        c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli  investimenti;  i
    mutui e i prestiti obbligazionari posti  in  essere  con  istituzioni
    creditizie e finanziarie  per  il  finanziamento  degli  investimenti
    devono essere corredati da apposita attestazione da  cui  risulti  il
    conseguimento degli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  per
    l'anno  precedente.   L'istituto   finanziatore   o   l'intermediario
    finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del
    prestito in assenza della predetta attestazione; 
        d) non puo' procedere ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi
    titolo, con  qualsivoglia  tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i
    rapporti  di  collaborazione   continuata   e   continuativa   e   di
    somministrazione,   anche   con   riferimento    ai    processi    di
    stabilizzazione in atto.  E'  fatto  altresi'  divieto  di  stipulare
    contratti di servizio che si configurino come elusivi della  presente
    disposizione; 
        e) e' tenuta a rideterminare  le  indennita'  di  funzione  ed  i
    gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta  con
    una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla
    data del 30 giugno 2010. 
      2. In caso di mancato rispetto del  patto  di  stabilita'  interno,
    l'ente   locale   inadempiente,   nell'anno   successivo   a   quello
    dell'inadempienza: 
        a) e' assoggettato ad una riduzione  del  fondo  sperimentale  di
    riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari  alla  differenza
    tra   il   risultato   registrato   e    l'obiettivo    programmatico
    predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento
    delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso  di
    incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti  a  versare
    all'entrata del bilancio dello Stato le somme  residue.  La  sanzione
    non si applica nel caso in cui il  superamento  degli  obiettivi  del
    patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa  per
    interventi realizzati con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
    correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea  rispetto  alla  media
    della corrispondente spesa del triennio precedente; 
        b)  non  puo'  impegnare  spese  correnti  in  misura   superiore
    all'importo  annuale  medio  dei  corrispondenti  impegni  effettuati
    nell'ultimo triennio; 
        c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli  investimenti;  i
    mutui e i prestiti obbligazionari posti  in  essere  con  istituzioni
    creditizie o finanziarie per  il  finanziamento  degli  investimenti,
    devono essere corredati da apposita attestazione da  cui  risulti  il
    conseguimento degli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  per
    l'anno  precedente.   L'istituto   finanziatore   o   l'intermediario
    finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del
    prestito in assenza della predetta attestazione; 
        d) non puo' procedere ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi
    titolo, con  qualsivoglia  tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i
    rapporti  di  collaborazione   continuata   e   continuativa   e   di
    somministrazione,   anche   con   riferimento    ai    processi    di
    stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'  divieto  agli  enti  di
    stipulare  contratti  di  servizio  con  soggetti  privati   che   si
    configurino come elusivi della presente disposizione; 
        e) e' tenuto a rideterminare  le  indennita'  di  funzione  ed  i
    gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo  unico
    di  cui  al  decreto  legislativo  n.  267  del  2000,  e  successive
    modificazioni,  con  una  riduzione  del  30   per   cento   rispetto
    all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. 
      3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere ridefinite  con
    legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza  permanente
    per il coordinamento della finanza pubblica. 
      4. Le disposizioni del presente articolo si applicano  in  caso  di
    mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo  agli  anni
    2010 e seguenti. 
      5. L'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010,  n.  220,
    e' sostituito dal seguente: "122. Il Ministro dell'economia  e  delle
    finanze, con apposito decreto, emanato di concerto  con  il  Ministro
    dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie
    locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti  di
    cui al comma 87 in base ai criteri definiti con il medesimo  decreto.
    L'importo della  riduzione  complessiva  per  comuni  e  province  e'
    commisurato agli  effetti  finanziari  determinati  dall'applicazione
    della  sanzione  operata  a  valere   sul   fondo   sperimentale   di
    riequilibrio e sul fondo perequativo, in caso di mancato rispetto del
    patto di stabilita' interno. Lo schema di decreto  di  cui  al  primo
    periodo e' trasmesso alle Camere corredato di relazione  tecnica  che
    ne evidenzi gli effetti finanziari.". 
    
            
          
              
                Capo II 

    MECCANISMI PREMIALI

                                   Art. 8 
     
                 Ulteriori disposizioni concernenti il patto 
                            di stabilita' interno 
     
      1. Dopo la lettera g-bis) dell'articolo 1, comma 129,  della  legge
    13 dicembre 2010, n.  220,  sono  aggiunte  le  seguenti:  "g-ter)  a
    decorrere dall'anno 2011, delle spese conseguenti alla  dichiarazione
    dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.  225,
    e successive  modificazioni,  nei  limiti  dei  maggiori  incassi  di
    entrate derivanti dai provvedimenti  di  cui  all'articolo  5,  comma
    5-quater, della citata legge n. 225 del 1992, acquisiti  in  apposito
    capitolo di bilancio; g-quater) a  decorrere  dall'anno  2011,  delle
    spese in  conto  capitale,  nei  limiti  delle  somme  effettivamente
    incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative  al  gettito
    derivante dall'attivita' di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9
    del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite  in  apposito
    capitolo di bilancio.". 
    
            
          
              
                Capo II 

    MECCANISMI PREMIALI

                                   Art. 9 
     
                        Ulteriori meccanismi premiali 
     
      1. Dopo il  secondo  periodo  del  comma  20  dell'articolo  6  del
    decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e  successive  modificazioni,  e'
    aggiunto il seguente: "Ai fini ed agli  effetti  di  cui  al  periodo
    precedente, si considerano adempienti le Regioni a statuto  ordinario
    che hanno registrato  un  rapporto  uguale  o  inferiore  alla  media
    nazionale fra spesa di personale e  spesa  corrente  al  netto  delle
    spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e  del  surplus  di  spesa
    rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilita' interno e
    che hanno rispettato il patto di stabilita' interno.". 
      2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  dopo  il
    comma 67, e' aggiunto il seguente: «67-bis. Con decreto del  Ministro
    dell'economia e delle finanze, da  adottarsi  entro  il  30  novembre
    2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con  la
    Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
    province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  stabilite  forme
    premiali a valere sulle  risorse  ordinarie  previste  dalla  vigente
    legislazione per il finanziamento del Servizio  sanitario  nazionale,
    applicabili  a  decorrere  dall'anno  2012,  per   le   regioni   che
    istituiscano   una   Centrale   regionale   per   gli   acquisti    e
    l'aggiudicazione di procedure di  gara  per  l'approvvigionamento  di
    beni e servizi per un  volume  annuo  non  inferiore  ad  un  importo
    determinato con il medesimo decreto  e  per  quelle  che  introducano
    misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di  bilancio,  la
    piena applicazione per gli  erogatori  pubblici  di  quanto  previsto
    dall'articolo 4, commi 8 e 9, del  decreto  legislativo  30  dicembre
    1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del  principio
    della remunerazione a prestazione.  L'accertamento  delle  condizioni
    per l'accesso regionale alle predette forme  premiali  e'  effettuato
    nell'ambito del Comitato permanente per la  verifica  dell'erogazione
    dei livelli essenziali di assistenza e  del  Tavolo  tecnico  per  la
    verifica degli adempimenti regionali, di cui agli  articoli  9  e  12
    dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per  i
    rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
    di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla  Gazzetta
    Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.». 
    
            
          
              
                Capo II 

    MECCANISMI PREMIALI

                                   Art. 10 
     
                       Contrasto all'evasione fiscale 
     
      1. Per potenziare l'azione di contrasto  all'evasione  fiscale,  la
    partecipazione delle province all'accertamento fiscale e' incentivata
    mediante il riconoscimento di una quota pari al 50  per  cento  delle
    maggiori  somme  relative  a  tributi  statali  riscosse   a   titolo
    definitivo, a  seguito  dell'intervento  della  provincia  che  abbia
    contribuito all'accertamento stesso, anche attraverso la segnalazione
    all'Agenzia delle entrate ed alla  Guardia  di  finanza  di  elementi
    utili ad integrare i dati contenuti  nelle  dichiarazioni  presentate
    dai  contribuenti  per  la  determinazione  di  maggiori   imponibili
    fiscali. 
      2. Con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e
    d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, adottato
    entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
    decreto legislativo, sono individuati i tributi su cui  calcolare  la
    quota pari al 50  per  cento  spettante  alle  province  che  abbiano
    contribuito all'accertamento,  ai  sensi  del  comma  1,  nonche'  le
    relative modalita' di attribuzione. 
      3. Con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,
    adottato entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto legislativo, d'intesa  con  la  Conferenza  Stato  -
    citta' ed autonomie locali, sentito il Garante per la protezione  dei
    dati personali e sentita DigitPA per quanto di rispettiva competenza,
    sono stabilite le modalita' tecniche di accesso per le province  alle
    banche dati e, sulla base  di  motivata  richiesta,  di  fruizione  e
    tracciabilita' delle informazioni reddituali relative ai contribuenti
    in esse residenti, nonche' quelle della partecipazione delle province
    all'accertamento fiscale di cui al  comma  1.  Per  le  attivita'  di
    supporto all'esercizio di detta funzione di  competenza  provinciale,
    le province possono avvalersi delle societa' e degli enti partecipati
    dalle  province  stesse  ovvero  degli   affidatari   delle   entrate
    provinciali  i  quali,  pertanto,  devono  garantire  alle   province
    l'accesso alle banche dati utilizzate. 
    
            
          
              
                Capo II 

    MECCANISMI PREMIALI

                                   Art. 11 
     
             Collaborazione nella gestione organica dei tributi 
     
      1. I criteri generali per la gestione organica dei tributi e  delle
    compartecipazioni sono definiti dalle province  con  l'Agenzia  delle
    entrate, che per  l'attuazione  si  avvale  delle  proprie  Direzioni
    Regionali. 
      2. Le  province  possono  stipulare  con  l'Agenzia  delle  entrate
    convenzioni   finalizzate   ad   instaurare   adeguate    forme    di
    collaborazione e a garantire una gestione organica dei tributi propri
    derivati. Con lo stesso provvedimento sono definiti i  termini  e  le
    modalita' per la corresponsione del rimborso spese. 
      3. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa  le  province
    possono  definire  con  specifica  convenzione   con   il   Ministero
    dell'economia e delle finanze le modalita' gestionali e operative  di
    ripartizione degli  introiti  derivanti  dall'attivita'  di  recupero
    dell'evasione. 
    
            
          
              
                Capo II 

    MECCANISMI PREMIALI

                                   Art. 12 
     
             Ulteriori forme premiali per l'azione di contrasto 
                            dell'evasione fiscale 
     
      1. Con accordo fra Governo, Regioni, province e comuni,  conseguito
    in sede di Conferenza unificata, sentita la Conferenza permanente per
    il coordinamento della finanza pubblica, sono  stabilite  annualmente
    le modalita' per la ricognizione delle capacita' fiscali effettive  e
    potenziali dei singoli territori, tenendo conto del  rapporto  tra  i
    dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall'Istituto Nazionale di
    Statistica. 
      2. Con il  medesimo  accordo  di  cui  al  comma  1  sono  altresi'
    definiti: 
        a)  un  programma   pluriennale   di   attivita'   di   contrasto
    dell'evasione fiscale finalizzato alla  convergenza  della  capacita'
    fiscale effettiva  alla  capacita'  fiscale  potenziale  mediante  la
    definizione delle modalita' di concorso dei  singoli  enti  dei  vari
    livelli di governo; 
        b) gli  obiettivi  intermedi  che  debbono  essere  raggiunti  da
    ciascun ente nell'ambito delle attivita' previste  dal  programma  di
    cui alla lettera a); 
        c)  le  misure  premiali  o   sanzionatorie   in   relazione   al
    raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b). 
      3. Ove l'accordo di cui al comma  1  non  sia  raggiunto  entro  il
    termine di un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
    decreto legislativo, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono fissate con
    decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione
    congiunta in sede di Conferenza unificata. 
    
            
          
              
                Capo III 

    DISPOSIZIONI FINALI

                                   Art. 13 
     
           Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale 
                e le province autonome di Trento e di Bolzano 
     
      1. La decorrenza e le modalita' di applicazione delle  disposizioni
    di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni  a
    statuto speciale e delle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
    nonche' nei  confronti  degli  enti  locali  ubicati  nelle  medesime
    Regioni a statuto speciale e Province autonome,  sono  stabilite,  in
    conformita'  con  i  relativi  statuti,  con  le  procedure  previste
    dall'articolo 27 della legge 5  maggio  2009,  n.  42,  e  successive
    modificazioni. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
    del presente decreto legislativo non risultino concluse le  procedure
    di cui al  primo  periodo,  sino  al  completamento  delle  procedure
    medesime,  le  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto   trovano
    immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto  speciale  e
    nelle province autonome di Trento e di Bolzano. 
    
            
          
              
                Capo III 

    DISPOSIZIONI FINALI

                                   Art. 14 
     
    Fabbisogni standard  delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche
      dello Stato e responsabilita' politica dei ministri 
     
      1.  Il  presente  articolo,  al  fine  di  rendere   effettivo   il
    superamento  del  criterio  della   spesa   storica   attraverso   la
    definizione  dei  fabbisogni  per  i   programmi   di   spesa   delle
    amministrazioni  centrali  e   dei   fabbisogni   standard   per   le
    amministrazioni periferiche dello Stato, disciplina le  modalita'  di
    rendicontazione alle Camere del grado di convergenza della  spesa  ai
    fabbisogni definiti ai sensi  dell'articolo  9  del  decreto-legge  6
    luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16
    luglio 2011, n. 111. 
      2. Gli esiti del raffronto tra i fabbisogni dei programmi di  spesa
    e  quelli  delle  amministrazioni  periferiche  dello   Stato,   come
    determinati ai sensi del comma 1, e le spese effettivamente sostenute
    come risultanti dal bilancio consuntivo dello Stato,  sono  trasmessi
    ogni anno dal Governo alle Camere, affinche' possano essere adottate,
    nelle forme e nei  tempi  previsti  dai  rispettivi  regolamenti,  le
    iniziative e le determinazioni ivi previste, incluse  quelle  di  cui
    all'articolo 94 della Costituzione. 
    
            
          
              
                Capo III 

    DISPOSIZIONI FINALI

                                   Art. 15 
     
              Riordino dei termini per la trasmissione dei dati 
                           degli enti territoriali 
     
      1. Ai fini di garantire il coordinamento informativo, statistico  e
    informatico  dei  dati  delle  amministrazioni   pubbliche   di   cui
    all'articolo 117, secondo  comma,  lettera  r),  della  Costituzione,
    anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
    con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
    del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia
    e delle finanze, si provvede al riordino della disciplina vigente  in
    materia di oneri e obblighi informativi a carico di comuni, province,
    citta' metropolitane nei confronti  delle  pubbliche  amministrazioni
    statali,  riducendo  e  unificando  i  termini  e  le   comunicazioni
    attualmente previsti per la trasmissione dei dati, ferma restando  la
    disciplina sanzionatoria in vigore. 
    
            
          
              
                Capo III 

    DISPOSIZIONI FINALI

                                   Art. 16 
     
          Interventi del settore creditizio a favore del pagamento 
              delle imprese creditrici degli enti territoriali 
     
      1. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  un  rappresentante
    delle regioni e un rappresentante delle autonomie  locali  designati,
    rispettivamente,  dalla  Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni,
    dall'ANCI e  dall'UPI,  e  l'Associazione  bancaria  italiana,  entro
    sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto
    legislativo, istituiscono un tavolo tecnico per il perseguimento  dei
    seguenti  obiettivi,  da   realizzare   anche   attraverso   apposita
    convenzione, aperta all'adesione delle banche  e  degli  intermediari
    finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi  in
    materia bancaria e  creditizia  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
    settembre 1993, n. 385: 
        a) formulare soluzioni finalizzate a sopperire alla  mancanza  di
    liquidita' delle imprese determinata dai ritardi dei pagamenti  degli
    enti territoriali; 
        b) valutare forme  di  compensazione  all'interno  del  patto  di
    stabilita' a livello  regionale  previsto  dalla  normativa  vigente,
    anche in considerazione delle diverse fasce dimensionali  degli  enti
    territoriali; 
        c) valutare la definizione di nuove modalita' ed agevolazioni per
    la cessione pro  soluto  dei  crediti  certi,  liquidi  ed  esigibili
    maturati dalle imprese nei confronti delle pubbliche  amministrazioni
    di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
    2001, n. 165; 
        d) stabilire criteri per  la  certificazione  dei  crediti  delle
    pubbliche   amministrazioni,   secondo    le    modalita'    definite
    dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.
    185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
    2, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio
    2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009; 
        e) definire i casi in cui la stipulazione, da  parte  degli  enti
    locali, di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto la
    realizzazione e la successiva concessione in locazione finanziaria di
    un bene immobile non costituisce forma elusiva delle regole del patto
    di stabilita' interno, in considerazione della convenienza  economica
    per l'amministrazione contraente. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
        Dato a Roma, addi' 6 settembre 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
                                Berlusconi, Presidente del Consiglio  dei
                                Ministri 
     
                                Tremonti, Ministro dell'economia e  delle
                                finanze 
     
                                Bossi, Ministro per  le  riforme  per  il
                                federalismo 
     
                                Calderoli,      Ministro      per      la
                                semplificazione  normativa 
     
                                Fitto, Ministro per  i  rapporti  con  le
                                regioni e per la coesione territoriale 
     
                                Maroni, Ministro dell'interno 
     
                                Fazio, Ministro della salute 
     
                                Brunetta,  Ministro   per   la   pubblica
                                amministrazione e l'innovazione 
     
    Visto, il Guardasigilli: Palma 
    
            
    
     

    Legge: Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

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    TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011 , n. 138

              
                Titolo I 

    DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

    Avvertenza: 
     
        Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
    della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
    delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
    dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
    ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
    1985, n. 1092, nonche' dell'articolo 10, commi 2 e  3,  del  medesimo
    testo unico,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  sia  delle
    disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
    dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel
    decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il  valore  e
    l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. 
        Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
    con caratteri corsivi. 
        Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
        A norma dell'articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
    400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento   della
    Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla
    legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo  a  quello
    della sua pubblicazione. 
     
                                 (( Art. 01 
     
     
                  Revisione integrale della spesa pubblica 
     
      1.  Dato  l'obiettivo  di  razionalizzazione  della  spesa   e   di
    superamento  del  criterio   della   spesa   storica,   il   Ministro
    dell'economia e delle finanze, d'intesa con i  Ministri  interessati,
    presenta al Parlamento entro il 30 novembre 2011 un programma per  la
    riorganizzazione  della  spesa  pubblica.  Il  programma  prevede  in
    particolare, in coerenza con  la  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  le
    linee-guida per l'integrazione operativa delle  agenzie  fiscali,  la
    razionalizzazione    di    tutte     le     strutture     periferiche
    dell'amministrazione dello Stato e la loro tendenziale concentrazione
    in un ufficio unitario a livello provinciale, il coordinamento  delle
    attivita' delle forze dell'ordine, ai sensi  della  legge  1º  aprile
    1981, n. 121, l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica, la
    razionalizzazione  dell'organizzazione  giudiziaria  civile,  penale,
    amministrativa, militare e tributaria  a  rete,  la  riorganizzazione
    della  rete  consolare  e  diplomatica.   Il   programma,   comunque,
    individua, anche attraverso la sistematica comparazione  di  costi  e
    risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticita'  nella
    produzione ed erogazione dei  servizi  pubblici,  anche  al  fine  di
    evitare  possibili  duplicazioni  di  strutture  ed  implementare  le
    possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con  le
    risorse stanziate.)) 
      ((2. Nell'ambito della  risoluzione  parlamentare  approvativa  del
    Documento di economia  e  finanza  2012  o  della  relativa  Nota  di
    aggiornamento, sono  indicati  i  disegni  di  legge  collegati  alla
    manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante  i  quali  il
    Governo viene delegato ad attuare le riorganizzazioni di cui al comma
    1.)) 
      ((3. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge
    di conversione del presente  decreto,  il  Ministro  dell'economia  e
    delle finanze provvede a definire le modalita' della  predisposizione
    del programma di cui al comma 1 e della relativa attuazione.)) 
      ((4. Ai fini dell'esercizio delle attivita'  di  cui  al  comma  1,
    nonche' per garantire l'uso efficiente delle  risorse,  il  Ministero
    dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
    generale dello Stato,  a  partire  dall'anno  2012,  d'intesa  con  i
    Ministeri interessati, da' inizio ad un ciclo  di  «spending  review»
    mirata alla definizione dei costi standard  dei  programmi  di  spesa
    delle amministrazioni centrali dello Stato. In  particolare,  per  le
    amministrazioni periferiche  dello  Stato  sono  proposte  specifiche
    metodologie per quantificare i relativi costi, anche  ai  fini  della
    allocazione  delle  risorse  nell'ambito   della   loro   complessiva
    dotazione.)) 
     
                                   Art. 1 
     
     
             Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica 
     
      ((01. Al  fine  di  consentire  alle  amministrazioni  centrali  di
    pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente  primaria
    in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e  2013,  nella  misura
    delle  risorse  finanziarie  che  si  rendono  disponibili  in   base
    all'articolo 01 del  presente  decreto,  le  spese  di  funzionamento
    relative alle missioni di spesa di ciascun  Ministero  sono  ridotte,
    rispettivamente, fino all'1 per cento per ciascun anno rispetto  alle
    spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e  le
    dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di  ciascun  Ministero,
    previste dalla legge di  bilancio,  relative  agli  interventi,  sono
    ridotte fino all'1,5 per cento. Nella medesima  misura  prevista  dal
    periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie  per
    le missioni di spesa per ciascun Ministero previste  dalla  legge  di
    bilancio, relative agli oneri comuni di parte  corrente  e  di  conto
    capitale, sono ridotte fino allo 0,5 per cento per ciascuno  dei  due
    anni e per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del  bilancio
    dello Stato puo' aumentare in  termini  nominali,  in  ciascun  anno,
    rispetto  alla  spesa  corrispondente   registrata   nel   rendiconto
    dell'anno precedente, di una percentuale  non  superiore  al  50  per
    cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento  di  economia  e
    finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
    come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.)) 
      ((02. Al solo scopo di consentire alle amministrazioni centrali  di
    pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati al  comma  01,  in
    deroga alle norme in materia di flessibilita' di cui all'articolo  23
    della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  limitatamente  al  quinquennio
    2012-2016,  nel  rispetto  dell'invarianza  dei  saldi   di   finanza
    pubblica, possono  essere  rimodulate  le  dotazioni  finanziarie  di
    ciascuno stato di previsione,  con  riferimento  alle  spese  di  cui
    all'articolo 21, commi 6 e 7, della medesima legge n. 196  del  2009.
    La misura della variazione deve essere tale da  non  pregiudicare  il
    conseguimento  delle  finalita'   definite   dalle   relative   norme
    sostanziali e, comunque, non puo' essere superiore al  20  per  cento
    delle risorse finanziarie complessivamente  stanziate  qualora  siano
    interessate autorizzazioni di spesa di  fattore  legislativo,  e  non
    superiore al 5 per cento qualora siano interessate le  spese  di  cui
    all'articolo 21, comma 6, della citata legge  n.  196  del  2009.  La
    variazione e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle
    finanze  su  proposta  del  Ministro   competente.   Resta   precluso
    l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  spesa  in  conto  capitale   per
    finanziare  spese  correnti.  Gli  schemi  dei  decreti  di  cui   al
    precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del
    parere delle Commissioni competenti per materia e per  i  profili  di
    carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici
    giorni dalla data di trasmissione.  Decorso  inutilmente  il  termine
    senza che le Commissioni abbiano  espresso  i  pareri  di  rispettiva
    competenza, i decreti possono essere adottati. E' abrogato  il  comma
    14  dell'articolo  10  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.)) 
      ((03.  Il  Governo  adotta  misure  intese  a  consentire   che   i
    provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009,  n.  15,  per
    ogni anno del triennio producano effettivi risparmi di spesa.)) 
      1.  In  anticipazione  della  riforma  volta  ad  introdurre  nella
    Costituzione la regola del pareggio  di  bilancio,  si  applicano  le
    disposizioni di cui al presente titolo. Gli  importi  indicati  nella
    tabella di cui all'allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,
    convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla
    voce «indebitamento ((netto))», riga «totale», per gli  anni  2012  e
    2013, sono incrementati, rispettivamente, di 6.000 milioni di euro  e
    2.500 milioni di euro. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
    Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia  e  delle
    finanze entro il 25 settembre 2011, i predetti importi sono ripartiti
    tra i Ministeri e sono stabiliti i corrispondenti importi nella  voce
    «saldo netto da finanziare». 
      2. All'articolo 10, comma 1, del citato  decreto-legge  n.  98  del
    2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono soppresse le  parole:
    «e,   limitatamente   all'anno   2012,   il   fondo   per   le   aree
    sottoutilizzate». ((Al comma 4 del  predetto  articolo  10,  dopo  il
    primo periodo, e' inserito il seguente: «Le proposte di riduzione non
    possono comunque riguardare le risorse destinate alla  programmazione
    regionale nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate; resta in
    ogni caso fermo l'obbligo di cui all'articolo  21,  comma  13,  della
    legge 31 dicembre 2009, n. 196.».)) 
      3. Le amministrazioni  indicate  nell'articolo  74,  comma  1,  del
    decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,
    all'esito della riduzione degli assetti  organizzativi  prevista  dal
    predetto  articolo  74  e  dall'articolo  2,  comma   8-bis   ,   del
    decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con  modificazioni
    dalla legge 26  febbraio  2010,  n.  25,  provvedono,  anche  con  le
    modalita' indicate nell'articolo 41, comma 10, del  decreto-legge  30
    dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
    febbraio 2009, n. 14: 
      a) ad apportare, entro il 31  marzo  2012,  un'ulteriore  riduzione
    degli uffici dirigenziali di livello non generale, e  delle  relative
    dotazioni organiche, in misura non  inferiore  al  10  per  cento  di
    quelli risultanti a seguito dell'applicazione del  predetto  articolo
    2, comma 8-bis , del decreto-legge n. 194 del 2009; 
      b) alla rideterminazione delle dotazioni  organiche  del  personale
    non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli  enti  di  ricerca,
    apportando una ulteriore riduzione non  inferiore  al  10  per  cento
    della spesa complessiva relativa al numero dei posti di  organico  di
    tale personale risultante a seguito  dell'applicazione  del  predetto
    articolo 2, comma 8-bis , del decreto-legge n. 194 del 2009. 
      4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto
    dal comma 3 entro il 31 marzo  2012  e'  fatto  comunque  divieto,  a
    decorrere  dalla  predetta  data,  di  procedere  ad  assunzioni   di
    personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad
    essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai  sensi
    dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo  30  marzo
    2001, n. 165, e successive  modificazioni.  Fino  all'emanazione  dei
    provvedimenti  di  cui  al  comma  3  le  dotazioni  organiche   sono
    provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti  coperti  alla
    data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
    decreto; sono fatte salve le procedure  concorsuali  e  di  mobilita'
    nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi
    5-bis e 6, del decreto legislativo  n.  165  del  2001  avviate  alla
    predetta data. 
      5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4  il  personale
    amministrativo operante presso gli uffici giudiziari,  la  Presidenza
    del Consiglio, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il  Corpo
    della polizia penitenziaria, i  magistrati,  l'Agenzia  italiana  del
    farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa  vigente,  nonche'  le
    strutture del comparto  sicurezza,  delle  Forze  armate,  del  Corpo
    nazionale dei vigili del  fuoco,  e  quelle  del  personale  indicato
    nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n.  165  del
    2001. Continua a trovare applicazione l'articolo 6, comma 21-sexies ,
    primo periodo del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,  convertito
    dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122.  Restano  ferme  le  vigenti
    disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni. 
      6.  All'articolo  40  del  citato  decreto-legge  n.  98  del  2011
    convertito con legge n. 111 del  2011,  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
      a) al comma 1-ter , le parole: «del 5 per cento per l'anno  2013  e
    del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014», sono  sostituite  dalle
    seguenti: «del 5 per cento per l'anno 2012  e  del  20  per  cento  a
    decorrere dall'anno 2013»; nel medesimo comma, in fine,  e'  aggiunto
    il seguente periodo: «Al fine di garantire gli effetti finanziari  di
    cui  al  comma  1-quater  ,  in  alternativa,  anche  parziale,  alla
    riduzione di cui al primo periodo, puo' essere disposta, con  decreto
    del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro
    dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote  delle
    imposte indirette, inclusa l'accisa»; 
      b) al comma 1-quater , primo  periodo,  le  parole:  «30  settembre
    2013», sono sostituite  dalle  seguenti:  «30  settembre  2012»;  nel
    medesimo periodo, le parole: «per l'anno 2013», sono sostituite dalle
    seguenti: «per l'anno 2012, nonche' a  16.000  milioni  di  euro  per
    l'anno 2013». 
      ((7. All'articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge n. 98  del
    2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, dopo
    il primo periodo, e' inserito il seguente:  «Nella  ipotesi  prevista
    dal primo periodo del presente comma ovvero nel caso in cui non siano
    assicurati gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2,
    con le modalita' previste dal citato primo periodo  l'amministrazione
    competente  dispone,  nel  rispetto  degli  equilibri   di   bilancio
    pluriennale, su comunicazione del  Ministero  dell'economia  e  delle
    finanze, la riduzione della retribuzione di risultato  dei  dirigenti
    responsabili nella misura del 30 per cento».)) 
      8. All'articolo 20, comma 5, del citato  decreto-legge  n.  98  del
    2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti
    modificazioni: 
      a) nell'alinea, le parole: «per gli anni 2013 e  successivi»,  sono
    sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012 e successivi»; 
      b) alla lettera a), le parole: «per 800 milioni di euro per  l'anno
    2003 e»  sono  soppresse;  nella  medesima  lettera,  le  parole:  «a
    decorrere  dall'anno  2014»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «a
    decorrere dall'anno 2012»; 
      c) alla lettera b), le parole:  «per  1.000  milioni  di  euro  per
    l'anno 2013 e» sono soppresse; nella medesima lettera, le parole:  «a
    decorrere  dall'anno  2014»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «a
    decorrere dall'anno 2012»; 
      d) alla lettera c), le parole: «per 400 milioni di euro per  l'anno
    2013», sono sostituite dalle seguenti: «per 700 milioni di  euro  per
    l'anno  2012»;  nella  medesima  lettera,  le  parole:  «a  decorrere
    dall'anno  2014»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a   decorrere
    dall'anno 2013»; 
      e) alla lettera d), le parole:  «per  1.000  milioni  di  euro  per
    l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per  1.700  milioni  di
    euro  per  l'anno  2012»;  nella  medesima  lettera,  le  parole:  «a
    decorrere  dall'anno  2014»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «a
    decorrere dall'anno 2013». 
      9. All'articolo  20,  del  citato  decreto-legge  n.  98  del  2011
    convertito con legge n. 111 del  2011,  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
      a) al comma 2,  le  parole:  «a  decorrere  dall'anno  2013»,  sono
    sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2012»; 
      b) al comma 3,  le  parole:  «a  decorrere  dall'anno  2013»,  sono
    sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2012»; nel medesimo
    comma, il secondo periodo e' soppresso; nel medesimo comma, al  terzo
    periodo sostituire le parole «((di cui ai primi due periodi))» con le
    seguenti: «di cui al primo periodo». 
      10. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, primo periodo, le  parole:  «A  decorrere  dall'anno
    2013», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2012»; 
      b) al comma 1, lettera a),  le  parole:  «per  l'anno  2013»,  sono
    sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012 e 2013»; 
      c) al comma  2,  le  parole:  «Fino  al  31  dicembre  2012»,  sono
    sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2011». 
      11.  La  sospensione  di  cui  all'articolo   1,   comma   7,   del
    decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma
    123, della legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  non  si  applica,  a
    decorrere dall'anno 2012, con  riferimento  all'addizionale  comunale
    all'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  di  cui  al  decreto
    legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'articolo  5  del
    decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23;  sono  fatte  salve  le
    deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo
    5. ((Per assicurare la razionalita' del sistema  tributario  nel  suo
    complesso e la salvaguardia dei  criteri  di  progressivita'  cui  il
    sistema medesimo e' informato, i comuni  possono  stabilire  aliquote
    dell'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
    fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli  scaglioni  di
    reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.  Resta
    fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis  dell'articolo
    1 del decreto legislativo 28 settembre 1998,  n.  360,  e'  stabilita
    unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti  reddituali
    e deve essere intesa come limite di reddito al  di  sotto  del  quale
    l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone  fisiche
    non e' dovuta e, nel caso di  superamento  del  suddetto  limite,  la
    stessa si applica al reddito complessivo.)) 
      12. L'importo della manovra prevista dal comma 8  per  l'anno  2012
    puo' essere  complessivamente  ridotto  di  un  importo  fino  ((alla
    totalita'))delle maggiori entrate previste dall'articolo 7, comma  6,
    in considerazione dell'effettiva applicazione dell'articolo 7,  commi
    da 1 a 6, del presente decreto. La riduzione  e'  distribuita  tra  i
    comparti interessati con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
    finanze, d'intesa con la Conferenza unificata. La soppressione  della
    misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo
    17, comma 6, del decreto legislativo 6  maggio  2011,  n.  68,  nella
    tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre  1998,  n.  435,
    recante «Regolamento recante norme di  attuazione  dell'articolo  56,
    comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  per  la
    determinazione   delle    misure    dell'imposta    provinciale    di
    trascrizione», ha efficacia a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
    vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,  anche  in
    assenza del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
    al citato articolo 17, comma 6, del decreto  legislativo  n.  68  del
    2011.  Per  tali  atti  soggetti  ad  IVA,  le  misure   dell'imposta
    provinciale di trascrizione sono pertanto determinate secondo  quanto
    previsto per gli atti non soggetti ad IVA. Le province,  a  decorrere
    dalla medesima data di entrata in vigore della legge  di  conversione
    del presente decreto, percepiscono le somme dell'imposta  provinciale
    di trascrizione conseguentemente loro spettanti. 
      ((12-bis . Al fine di  incentivare  la  partecipazione  dei  comuni
    all'attivita' di accertamento tributario, per gli anni 2012,  2013  e
    2014, la quota di cui all'articolo 2, comma  10,  lettera  b)  ,  del
    decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  e'  elevata  al  100  per
    cento.)) 
      ((12-ter . Al fine di rafforzare gli strumenti a  disposizione  dei
    comuni  per   la   partecipazione   all'attivita'   di   accertamento
    tributario,  all'articolo  44  del  decreto  del   Presidente   della
    Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni:)) 
      a) ((al comma secondo, dopo le parole: «dei comuni»  sono  inserite
    le seguenti: «e dei consigli tributari» e dopo le  parole:  «soggetti
    passivi» sono inserite le seguenti:  «nonche'  ai  relativi  consigli
    tributari»;)) 
      b) ((al comma terzo,  la  parola:  «segnala»  e'  sostituita  dalle
    seguenti: «ed il consiglio tributario segnalano»;)) 
      c) ((al comma quarto, la parola:  «comunica»  e'  sostituita  dalle
    seguenti: «ed il consiglio tributario comunicano»;)) 
      d) ((al  comma  quinto,  la  parola:  «puo'»  e'  sostituita  dalle
    seguenti: «ed il consiglio tributario possono»;)) 
      e) ((e' aggiunto, in fine, il seguente comma:)) 
      ((«Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
    proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la
    Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e
    modalita' per  la  pubblicazione,  sul  sito  del  comune,  dei  dati
    aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al  comma  secondo,  con
    riferimento  a  determinate  categorie  di  contribuenti  ovvero   di
    reddito. Con  il  medesimo  decreto  sono  altresi'  individuati  gli
    ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a  disposizione  dei
    comuni e  dei  consigli  tributari  per  favorire  la  partecipazione
    all'attivita' di accertamento, nonche' le modalita'  di  trasmissione
    idonee a garantire la necessaria riservatezza».)) 
      ((12-quater . Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo,  e
    12-bis non trovano applicazione in caso di mancata istituzione  entro
    il 31 dicembre 2011, da parte dei comuni, dei consigli tributari.)) 
      13. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
    98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,
    sono aggiunti, in fine, ((i seguenti periodi)):  «Dall'anno  2012  il
    fondo di  cui  al  presente  comma  e'  ripartito,  d'intesa  con  la
    Conferenza Stato-regioni, sulla base di criteri premiali  individuati
    da un'apposita  struttura  paritetica  da  istituire  senza  nuovi  o
    maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La predetta struttura
    svolge compiti di monitoraggio sulle spese e sull'organizzazione  del
    trasporto pubblico locale. Il  50  per  cento  delle  risorse  ((puo'
    essere attribuito)), in particolare, a favore  degli  enti  collocati
    nella classe degli enti piu' virtuosi; tra i criteri  di  virtuosita'
    e' comunque inclusa l'attribuzione  della  gestione  dei  servizi  di
    trasporto con procedura ad evidenza pubblica.». 
      14. All'articolo  15  del  citato  decreto-legge  n.  98  del  2011
    convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il comma 1, e' inserito il
    seguente: 
      «1-bis . Fermo quanto previsto dal comma 1,  nei  casi  in  cui  il
    bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza  dello  Stato  non  sia
    deliberato nel termine  stabilito  dalla  normativa  vigente,  ovvero
    presenti una situazione di disavanzo di competenza per  due  esercizi
    consecutivi,  i  relativi  organi,  ad  eccezione  del  collegio  dei
    revisori o sindacale, decadono ed e' nominato un commissario  con  le
    modalita'  previste  dal  citato  comma  1;   se   l'ente   e'   gia'
    commissariato, si procede alla nomina di  un  nuovo  commissario.  Il
    commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta  le  misure
    necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando
    cio' non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in
    liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1.  Nell'ambito
    delle misure  di  cui  al  precedente  periodo  il  commissario  puo'
    esercitare  la  facolta'  di  cui  all'articolo  72,  comma  11,  del
    decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con  legge  6  agosto
    2008, n. 133,  anche  nei  confronti  del  personale  che  non  abbia
    raggiunto l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.». 
      ((15. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2010,
    convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,  dopo  la
    parola: «emesse» sono inserite le seguenti: «o  contratte»,  dopo  le
    parole: «concedere prestiti» sono  inserite  le  seguenti:  «o  altre
    forme di assistenza finanziaria» e dopo le parole: «9-10 maggio 2010»
    sono inserite le seguenti: «, con l'Accordo quadro tra i Paesi membri
    dell'area euro del 7 giugno 2010,».)) 
      16.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  72,  comma  11,   del
    decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con  legge  6  agosto
    2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014. 
      17. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo  30  dicembre
    1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al secondo periodo, le parole: «accogliere la  richiesta»,  sono
    sostituite dalle seguenti: «trattenere in  servizio  il  dipendente»;
    nel medesimo periodo, la parola: «richiedente», e'  sostituita  dalla
    seguente: «dipendente»; 
      b) al terzo periodo, le parole: «La domanda  di»,  sono  sostituite
    dalle seguenti: «La disponibilita' al»; 
      c) al quarto periodo, le parole: «presentano  la  domanda»,  ((sono
    sostituite)) dalle seguenti: «esprimono la disponibilita'». 
      18. Al fine di assicurare la massima funzionalita' e flessibilita',
    in  relazione  a  motivate  esigenze  organizzative,   le   pubbliche
    amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono  disporre,  nei  confronti
    del personale appartenente alla carriera  prefettizia  ovvero  avente
    qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro  incarico  prima  della
    data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla  normativa  o
    dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta
    data, il trattamento economico in godimento  a  condizione  che,  ove
    necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico
    del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di  altri
    fondi analoghi. 
      19. All'articolo 30, comma 2-bis , del decreto legislativo 30 marzo
    2001, n. 165, in  fine  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  «;  il
    trasferimento puo' essere disposto anche se la vacanza  sia  presente
    in area diversa da quella di inquadramento assicurando la  necessaria
    neutralita' finanziaria.». 
      20. All'articolo  18  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al
    comma 1, le parole: «2020», «2021», «2022», «2023»,  «2024»,  «2025»,
    «2031» e  «2032»  sono  sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:
    «((2014))»,   «((2015))»,   «((2016))»,    «((2017))»,    «((2018))»,
    «((2019))», «((2025))» e «((2026))». 
      21. Con effetto dal 1º gennaio 2012 e con riferimento  ai  soggetti
    che maturano i requisiti  per  il  pensionamento  a  decorrere  dalla
    predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,
    n. 449,  dopo  le  parole:  «anno  scolastico  e  accademico»  ((sono
    inserite  le  seguenti)):   «dell'anno   successivo».   Resta   ferma
    l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in  vigore
    del presente comma per i soggetti che maturano  i  requisiti  per  il
    pensionamento entro il 31 dicembre 2011. 
      22. Con effetto dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
    decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
    pensionamento a decorrere dalla  predetta  data  all'articolo  3  del
    decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni  con
    legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 2 le parole «decorsi  sei  mesi  dalla  cessazione  del
    rapporto  di  lavoro.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «decorsi
    ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi
    di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di
    servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento
    a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima
    di  servizio  prevista  dalle  norme  di  legge  o   di   regolamento
    applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi  dalla  cessazione
    del rapporto di lavoro.»; 
      b)  al  comma  5  sono   soppresse   le   seguenti   parole:   «per
    raggiungimento dei limiti  di  eta'  o  di  servizio  previsti  dagli
    ordinamenti di appartenenza, per collocamento a  riposo  d'ufficio  a
    causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista
    dalle   norme    di    legge    o    di    regolamento    applicabili
    nell'amministrazione,». 
      23. Resta  ferma  l'applicazione  della  disciplina  vigente  prima
    dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato
    i requisiti per il pensionamento  prima  della  data  di  entrata  in
    vigore del presente decreto e,  limitatamente  al  personale  per  il
    quale la decorrenza del trattamento pensionistico e' disciplinata  in
    base al comma 9 dell'articolo 59 della legge  27  dicembre  1997,  n.
    449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i  soggetti  che
    hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31  dicembre
    2011. 
      ((23-bis . Per le regioni sottoposte ai piani  di  rientro  per  le
    quali in attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della
    legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  e'  stato  applicato  il  blocco
    automatico  del  turn  over  del  personale  del  servizio  sanitario
    regionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con  il
    Ministro dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  per  i
    rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su  richiesta
    della regione interessata, puo' essere disposta la deroga al predetto
    blocco del turn over, previo  accertamento,  in  sede  congiunta,  da
    parte del Comitato permanente per  la  verifica  dell'erogazione  dei
    livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica
    degli adempimenti regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e
    12 dell'intesa Stato-regioni del 23  marzo  2005,  sentita  l'Agenzia
    nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), della necessita'
    di  procedere  alla  suddetta  deroga  al  fine  di   assicurare   il
    mantenimento dei livelli essenziali di assistenza,  il  conseguimento
    di risparmi derivanti dalla corrispondente riduzione  di  prestazioni
    di lavoro straordinario o in regime di autoconvenzionamento,  nonche'
    la compatibilita' con la ristrutturazione della  rete  ospedaliera  e
    con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati  nel  piano
    di rientro, ovvero  nel  programma  operativo  e  ferma  restando  la
    previsione del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio.)) 
      24. A decorrere dall'anno  2012  con  decreto  del  Presidente  del
    Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
    Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente,  sono
    stabilite  annualmente  le  date  in  cui  ricorrono  le   festivita'
    introdotte con legge dello Stato non conseguente ad  accordi  con  la
    Santa Sede, nonche' le celebrazioni nazionali  e  le  festivita'  dei
    Santi  Patroni((,  ad  esclusione  del   25   aprile,   festa   della
    liberazione, del 1º maggio, festa del lavoro, e del 2  giugno,  festa
    nazionale della Repubblica,)) in modo tale che, sulla base della piu'
    diffusa prassi europea,  le  stesse  cadano  il  venerdi'  precedente
    ovvero  il  lunedi'  seguente  la   prima   domenica   immediatamente
    successiva ovvero coincidano con tale domenica. 
      25. La dotazione del fondo per interventi strutturali  di  politica
    economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
    novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
    dicembre 2004, n. 307, e' incrementata, per  l'anno  2012,  di  2.000
    milioni di euro. 
      26. All'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
    112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
    133, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:  «Fermo  restando
    quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto  legislativo  18
    agosto 2000, n. 267, per procedere alla  liquidazione  degli  importi
    inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla
    data  del  28  aprile  2008,  ((e'  sufficiente  una   determinazione
    dirigenziale, assunta  con  l'attestazione  dell'avvenuta  assistenza
    giuridico-amministrativa   del   segretario   comunale    ai    sensi
    dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
    267))». 
      ((26-bis . Fermo restando quanto  stabilito  dall'articolo  78  del
    decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, specie
    in ordine alla titolarita' dei rapporti giuridici  attivi  e  passivi
    nonche'  alla  separatezza  dei  rispettivi  bilanci  delle  gestioni
    commissariale e ordinaria, le  attivita'  finalizzate  all'attuazione
    del piano di rientro di cui al  comma  4  del  medesimo  articolo  78
    possono  essere   direttamente   affidate   a   societa'   totalmente
    controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato. Con apposita
    convenzione tra il Commissario straordinario, titolare della gestione
    commissariale, e la societa' sono  individuate,  in  particolare,  le
    attivita' affidate a quest'ultima, il relativo compenso,  nei  limiti
    di spesa previsti dall'articolo 14, comma 13-ter , del  decreto-legge
    n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del
    2010, nonche' le modalita' di rendicontazione e controllo.)) 
      ((26-ter . La dotazione del fondo di cui all'articolo  7-quinquies,
    comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e'  incrementata  di
    24 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno
    2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
    del Fondo di cui all'articolo 14, comma 14-bis , del decreto-legge 31
    maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
    luglio 2010, n. 122. Si applica la procedura  prevista  dall'articolo
    1, comma 40, quinto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.)) 
      ((26-quater . Il Commissario di cui ai commi  precedenti  non  puo'
    essere il sindaco pro tempore di Roma Capitale.)) 
      27. Il comma 17 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio  2010,
    n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30  luglio  2010,  n.
    122, e' sostituito dal seguente: 
      «17. Il Commissario straordinario del Governo puo' estinguere,  nei
    limiti dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle
    finanze 18 marzo 2011, i debiti della  gestione  commissariale  verso
    Roma Capitale, diversi dalle  anticipazioni  di  cassa  ricevute,  ad
    avvenuta deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per  gli  anni
    2011-2013,   con   la   quale   viene   dato    espressamente    atto
    dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure  occorrenti
    per il reperimento delle risorse finalizzate a garantire l'equilibrio
    economico-finanziario    della    gestione     ordinaria,     nonche'
    subordinatamente a specifico motivato  giudizio  sull'adeguatezza  ed
    effettiva attuazione delle predette misure da  parte  dell'organo  di
    revisione, nell'ambito del  parere  sulla  proposta  di  bilancio  di
    previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo  239  del
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267». 
      28. La commissione di cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  citato
    decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011  e'
    integrata con un esperto designato dal Ministro dell'economia e delle
    finanze. 
      ((28-bis . All'articolo 14, comma 19, del  decreto-legge  6  luglio
    2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
    2011,  n.  111,  dopo  le  parole:  «della  Confederazione   generale
    dell'industria italiana» sono inserite  le  seguenti  parole:  «,  di
    R.ETE. Imprese Italia».)) 
      29.  I  dipendenti  delle   amministrazioni   pubbliche   di'   cui
    all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
    165, esclusi i magistrati, su richiesta del datore  di  lavoro,  sono
    tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi
    sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive
    con  riferimento  ai  piani  della  performance   o   ai   piani   di
    razionalizzazione,  secondo  criteri   ed   ambiti   regolati   dalla
    contrattazione collettiva di comparto. Nelle  more  della  disciplina
    contrattuale si fa  riferimento  ai  criteri  datoriali,  oggetto  di
    informativa preventiva, e il trasferimento e'  consentito  in  ambito
    del  territorio  regionale  di  riferimento;  per  il  personale  del
    Ministero dell'interno il trasferimento puo' essere disposto anche al
    di fuori del territorio regionale di riferimento. Dall'attuazione del
    presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
    della finanza pubblica. 
      30.  All'aspettativa  di  cui  all'articolo   1,   comma   5,   del
    decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito  in  legge  15  luglio
    2011, n. 111, si applica la disciplina prevista dall'articolo 8 comma
    2  della  legge  15  luglio  2002  n.  145;  resta   ferma   comunque
    l'applicazione, anche nel caso di collocamento in aspettativa,  della
    disciplina di cui all'articolo 7-vicies quinquies  del  decreto-legge
    31 gennaio 2005, n. 7, convertito con legge 31  marzo  2005,  n.  43,
    alle fattispecie ivi indicate. 
      31. (( (Soppresso) )). 
      32. All'articolo 19, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
    2001, n. 165, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Nell'ipotesi
    prevista  dal  terzo  periodo  del  presente  comma,  ai  fini  della
    liquidazione del trattamento di fine servizio,  comunque  denominato,
    nonche' dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto  del
    Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,  e  successive
    modificazioni,  l'ultimo   stipendio   va   individuato   nell'ultima
    retribuzione percepita prima del  conferimento  dell'incarico  avente
    durata inferiore a tre anni.». La disposizione del presente comma  si
    applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata
    in vigore del presente decreto nonche' agli incarichi aventi comunque
    decorrenza successiva al 1º ottobre 2011. 
      33. All'articolo 1, comma 2, del citato  decreto-legge  n.  98  del
    2011 convertito con legge n.  111  del  2011,  il  primo  periodo  e'
    sostituito dal seguente: «La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si
    applica, oltre che alle cariche e  agli  incarichi  negli  organismi,
    enti e istituzioni, anche  collegiali,  di  cui  all'allegato  A  del
    medesimo  comma,  anche  ai   segretari   generali,   ai   capi   dei
    dipartimenti, ai dirigenti di prima  fascia,  ai  direttori  generali
    degli enti e ai titolari  degli  uffici  a  questi  equiparati  delle
    amministrazioni centrali dello Stato.». 
      ((33-bis . All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre  1923,  n.
    2440, il terzo comma e' abrogato e il secondo comma e' sostituito dal
    seguente:)) 
      ((«Le somme stanziate per spese in  conto  capitale  non  impegnate
    alla chiusura dell'esercizio possono essere  mantenute  in  bilancio,
    quali residui, non oltre  l'esercizio  successivo  a  quello  cui  si
    riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di
    disposizioni legislative entrate in vigore  nell'ultimo  quadrimestre
    dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo  di  conservazione
    e' protratto di un anno».)) 
    
            
          
              
                Titolo I 

    DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

                                (( Art. 1-bis 
     
     
                        Indennita' di amministrazione 
     
      1. L'articolo 170 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  5
    gennaio 1967, n. 18, si interpreta nel senso che:)) 
      ((  a)  il  trattamento  economico  complessivamente  spettante  al
    personale dell'Amministrazione degli affari  esteri  nel  periodo  di
    servizio all'estero, anche con riferimento a «stipendio»  e  «assegni
    di carattere  fisso  e  continuativo  previsti  per  l'interno»,  non
    include  ne'  l'indennita'  di   amministrazione   ne'   l'indennita'
    integrativa speciale;)) 
      (( b)  durante  il  periodo  di  servizio  all'estero  al  suddetto
    personale possono essere attribuite soltanto le  indennita'  previste
    dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.)) 
    
            
          
              
                Titolo I 

    DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

                                (( Art. 1-ter 
     
     
                       Calendario del processo civile 
     
      1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e  per  ragioni  di
    migliore  organizzazione  del  servizio  di  giustizia,  all'articolo
    81-bis delle disposizioni per l'attuazione del  codice  di  procedura
    civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al  regio  decreto  18
    dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modifiche:)) 
      (( a) il primo comma e' sostituito dal seguente:)) 
      ((«Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite
    le  parti  e  tenuto  conto  della  natura,  dell'urgenza   e   della
    complessita' della  causa,  fissa,  nel  rispetto  del  principio  di
    ragionevole  durata  del  processo,  il  calendario   delle   udienze
    successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse
    espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189,  primo  comma.  I
    termini  fissati  nel  calendario  possono  essere  prorogati,  anche
    d'ufficio, quando sussistono gravi motivi  sopravvenuti.  La  proroga
    deve  essere  richiesta  dalle  parti  prima   della   scadenza   dei
    termini»;)) 
      (( b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:)) 
      ((«Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al
    comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente
    tecnico d'ufficio puo' costituire  violazione  disciplinare,  e  puo'
    essere considerato ai fini della valutazione  di  professionalita'  e
    della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi».)) 
      ((2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  si  applicano   alle
    controversie instaurate  successivamente  alla  data  di  entrata  in
    vigore della legge di conversione del presente decreto)). 
    
            
          
              
                Titolo I 

    DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

                                   Art. 2 
     
     
                     Disposizioni in materia di entrate 
     
      ((1.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  9,  comma  2,  del
    decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  18,  comma  22-bis  ,del
    decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  continuano  ad  applicarsi  nei
    termini ivi previsti  rispettivamente  dal  1º  gennaio  2011  al  31
    dicembre 2013 e dal 1º agosto 2011 al 31 dicembre 2014.)) 
      ((2.  In  considerazione  della  eccezionalita'  della   situazione
    economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
    raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
    europea, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31  dicembre  2013
    sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo  unico  delle
    imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
    22 dicembre 1986, n. 917,  e  successive  modificazioni,  di  importo
    superiore a 300.000 euro lordi annui,  e'  dovuto  un  contributo  di
    solidarieta' del 3  per  cento  sulla  parte  eccedente  il  predetto
    importo. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000
    euro  rilevano  anche  il  reddito  di  lavoro  dipendente   di   cui
    all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al
    lordo della riduzione ivi prevista, e i trattamenti pensionistici  di
    cui all'articolo 18, comma 22-bis , del decreto-legge 6 luglio  2011,
    n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
    111, al  lordo  del  contributo  di  perequazione  ivi  previsto.  Il
    contributo  di  solidarieta'  non  si  applica  sui  redditi  di  cui
    all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
    di cui all'articolo 18, comma 22-bis ,  del  decreto-legge  6  luglio
    2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
    2011, n. 111. Il contributo di solidarieta' e' deducibile dal reddito
    complessivo. Per l'accertamento,  la  riscossione  e  il  contenzioso
    riguardante  il  contributo  di   solidarieta',   si   applicano   le
    disposizioni vigenti per le  imposte  sui  redditi.  Con  decreto  di
    natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle  finanze,
    da emanare entro il 30 ottobre 2011, sono  determinate  le  modalita'
    tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al  presente  comma,
    garantendo  l'assenza  di  oneri  per  il  bilancio  dello  Stato   e
    assicurando  il  coordinamento  tra  le  disposizioni  contenute  nel
    presente comma e quelle contenute nei citati articoli 9, comma 2, del
    decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,  con  modificazioni,  dalla
    legge n. 122 del 2010, e 18, comma 22-bis , del decreto-legge  n.  98
    del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.
    Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
    dell'economia e delle finanze, l'efficacia delle disposizioni di  cui
    al presente comma puo' essere prorogata anche per gli anni successivi
    al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.)) 
      ((2-bis . Al decreto del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
    1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:)) 
      (( a) il primo comma dell'articolo 16 e' sostituito dal seguente:)) 
      ((«L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella  misura  del  ventuno
    per cento della base imponibile dell'operazione.»;)) 
      ((  b)  il  secondo  comma  dell'articolo  27  e'  sostituito   dal
    seguente:)) 
      ((«Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui
    all'articolo  22  l'importo  da  versare  o  da  riportare  al   mese
    successivo  e'  determinato  sulla  base  dell'ammontare  complessivo
    dell'imposta relativa ai corrispettivi  delle  operazioni  imponibili
    registrate  per  il  mese  precedente  ai  sensi  dell'articolo   24,
    calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i  corrispettivi
    stessi per 104 quando l'imposta e' del quattro  per  cento,  per  110
    quando l'imposta e' del dieci per cento, per 121 quando l'imposta  e'
    del ventuno per  cento,  moltiplicando  il  quoziente  per  cento  ed
    arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo  di
    euro»;)) 
      (( c) la rubrica della tabella  B  e'  sostituita  dalla  seguente:
    «Prodotti soggetti a specifiche discipline».)) 
      ((2-ter .  Le  disposizioni  del  comma  2-bis  si  applicano  alle
    operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della
    legge di conversione del presente decreto.)) 
      ((2-quater . La variazione dell'aliquota  dell'imposta  sul  valore
    aggiunto di cui  al  comma  2-bis  non  si  applica  alle  operazioni
    effettuate nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati
    nel quinto comma dell'articolo 6 del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali al giorno precedente
    la data di cui al comma  2-ter  sia  stata  emessa  e  registrata  la
    fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e  24  del  predetto  decreto,
    ancorche' al medesimo giorno il corrispettivo non  sia  stato  ancora
    pagato.)) 
      3. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Amministrazione
    autonoma dei monopoli  di  Stato,  con  propri  decreti  dirigenziali
    adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
    presente decreto, emana tutte le disposizioni in  materia  di  giochi
    pubblici utili al fine di assicurare maggiori  entrate,  potendo  tra
    l'altro introdurre nuovi giochi,  indire  nuove  lotterie,  anche  ad
    estrazione istantanea, adottare nuove modalita' di gioco  del  Lotto,
    nonche' dei  giochi  numerici  a  totalizzazione  nazionale,  variare
    l'assegnazione della percentuale della posta di  gioco  a  montepremi
    ovvero a vincite in denaro, la misura del  prelievo  erariale  unico,
    nonche' la percentuale del compenso  per  le  attivita'  di  gestione
    ovvero  per  quella  dei  punti  vendita.   Il   Direttore   generale
    dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' proporre  al
    Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  disporre  con  propri
    decreti,  entro  il  ((30  giugno  2012)),  tenuto  anche  conto  dei
    provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi  di  vendita  al
    pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente  intervenuti,  l'aumento
    dell'aliquota di base ((dell'accisa sui tabacchi lavorati))  prevista
    dall'allegato I al decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.  504  e
    successive  modificazioni.  L'attuazione   delle   disposizioni   del
    presente comma assicura maggiori entrate in misura  non  inferiore  a
    1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.  Le  maggiori
    entrate derivanti dal presente comma  sono  integralmente  attribuite
    allo Stato. 
      4. A fini di  adeguamento  alle  disposizioni  adottate  in  ambito
    comunitario  in  tema  di  prevenzione  dell'utilizzo   del   sistema
    finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di   attivita'
    criminose e di finanziamento del terrorismo, le  limitazioni  all'uso
    del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi
    1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,
    sono    adeguate    all'importo    di    euro     duemilacinquecento;
    conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49,  le  parole:
    «30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011». 
      ((4-bis.  E'  esclusa  l'applicazione   delle   sanzioni   di   cui
    all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per
    le violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi  1,
    5, 8, 12 e 13 del medesimo  decreto,  commesse  nel  periodo  dal  13
    agosto al 31 agosto 2011  e  riferite  alle  limitazioni  di  importo
    introdotte dal comma 4. A decorrere dal 1º settembre 2011 le sanzioni
    di cui al citato articolo 58 sono  applicate  attraverso  gli  uffici
    territoriali   del   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze.
    All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231,  i
    commi 18 e 19 sono abrogati.)) 
      5. All'articolo 12 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
    471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti: 
      «2-sexies . Qualora siano state contestate  a  carico  di  soggetti
    iscritti in albi ovvero ad ordini  professionali,  nel  corso  di  un
    quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere  il
    documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi,
    e' disposta in ogni caso la  sanzione  accessoria  della  sospensione
    dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad
    un mese. In caso di recidiva,  la  sospensione  e'  disposta  per  un
    periodo da quindici giorni a sei mesi.  In  deroga  all'articolo  19,
    comma 7, del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  il
    provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Gli atti di
    sospensione  sono  comunicati  all'ordine  professionale  ovvero   al
    soggetto competente alla  tenuta  dell'albo  affinche'  ne  sia  data
    pubblicazione  sul  relativo  sito  ((internet)).  Si  applicano   le
    disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter . 
      2-septies . Nel caso in cui le violazioni di cui al comma  2-sexies
    siano  commesse  nell'esercizio  in  forma  associata  di   attivita'
    professionale, la sanzione accessoria di cui  al  medesimo  comma  e'
    disposta nei confronti di tutti gli associati.». 
      ((5-bis  .  L'Agenzia  delle  entrate  e  le  societa'  del  gruppo
    Equitalia e di Riscossione Sicilia, al fine di recuperare all'entrata
    del bilancio dello Stato  le  somme  dichiarate  e  non  versate  dai
    contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui
    alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a  ruolo
    e la  notifica  delle  relative  cartelle  di  pagamento,  provvedono
    all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di  entrata  in
    vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  di  una
    ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta  giorni,  le
    societa'  del  gruppo  Equitalia  e  quelle  di  Riscossione  Sicilia
    provvedono, altresi',  ad  avviare  nei  confronti  di  ciascuno  dei
    contribuenti di  cui  al  periodo  precedente  ogni  azione  coattiva
    necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute  e  non
    corrisposte, maggiorate  degli  interessi  maturati,  anche  mediante
    l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato  e  non  versato
    alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo  del
    31 dicembre 2011.)) 
      ((5-ter . In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte
    a ruolo entro il termine di cui al  comma  5-bis  ,  si  applica  una
    sanzione pari al 50 per cento delle predette somme e la posizione del
    contribuente relativa a tutti  i  periodi  di  imposta  successivi  a
    quelli condonati, per i quali e'  ancora  in  corso  il  termine  per
    l'accertamento, e' sottoposta a controllo da parte dell'Agenzia delle
    entrate e della Guardia di finanza entro il 31 dicembre  2012,  anche
    con riguardo alle attivita'  svolte  dal  contribuente  medesimo  con
    identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni
    relative al condono. Per i soggetti che hanno aderito al  condono  di
    cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per l'accertamento
    ai fini dell'imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011
    sono prorogati di un anno.)) 
      6. Le ritenute, le imposte sostitutive  sugli  interessi,  premi  e
    ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente
    della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui  redditi  diversi  di
    cui all'articolo 67, comma 1, lettere  da  c-bis  a  c-quinquies  del
    medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura  del
    20 per cento. 
      7. La  disposizione  di  cui  al  comma  6  non  si  applica  sugli
    interessi, premi e ogni altro provento di  cui  all'articolo  44  del
    decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917  e
    sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera  c-ter),
    ovvero sui redditi di  capitale  e  sui  redditi  diversi  di  natura
    finanziaria del medesimo decreto nei seguenti casi: 
      a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31  del  decreto
    del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601  ed
    equiparati; 
      b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista  di  cui  al
    decreto emanato ai sensi  dell'articolo  ((168-bis  ,  comma  1,  del
    medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986)); 
      c)  titoli  di  risparmio  per  l'economia   meridionale   di   cui
    all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; 
      d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti. 
      8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica  altresi'  agli
    interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater  del  decreto
    del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili
    di cui all'articolo 27, comma 3-ter  ,  del  decreto  del  Presidente
    della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600,  al  risultato  netto
    maturato delle forme di previdenza complementare di  cui  al  decreto
    legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 
      9. La misura dell'aliquota di  cui  al  comma  6  si  applica  agli
    interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui  all'articolo  44
    del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
    divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º
    gennaio 2012. 
      10. Per i  dividendi  e  proventi  ad  essi  assimilati  la  misura
    dell'aliquota di cui al comma 6 si applica a quelli  percepiti  dallo
    gennaio 2012. 
      11. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo  2,
    comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n.  239,  la  misura
    dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e
    ad ogni altro  provento  di  cui  all'articolo  44  del  decreto  del
    Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917  maturati  a
    partire dal 1º gennaio 2012. 
      12. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui  all'articolo
    7 del decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461,  la  misura
    dell'aliquota di cui al comma 6 si applica sui risultati  maturati  a
    partire dal 1º gennaio 2012. 
      ((12-bis . All'articolo l, comma 7, della legge 27  dicembre  1997,
    n. 449, le parole: «non utilizzate in tutto o in parte» e: «spettano»
    sono sostituite, rispettivamente,  dalle  seguenti:  «possono  essere
    utilizzate» e: «oppure possono essere trasferite».)) 
      ((12-ter . All'articolo 2, comma 5, terzo periodo, della  legge  27
    dicembre 2002, n. 289, le parole da: «spettano» fino  alla  fine  del
    periodo sono sostituite dalle seguenti: «le detrazioni possono essere
    utilizzate dal  venditore  oppure  essere  trasferite  all'acquirente
    persona fisica».)) 
      13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
    n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 26: 
      1) il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «((1.))  I  soggetti
    indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni,
    titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta  del  20
    per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri  proventi
    corrisposti ai possessori»; 
      2) al comma 3, il secondo e terzo periodo sono soppressi; 
      3) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:  «3-bis.  I  soggetti
    indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che corrispondono  i  proventi
    di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1, dell'articolo 44 del
    testo unico delle imposte sui redditi approvato con  il  decreto  del
    Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   ovvero
    intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una
    ritenuta con aliquota  del  20  per  cento.  Nel  caso  dei  rapporti
    indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta  e'  operata,  in
    luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi  e  gli
    altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti»; 
      4) al comma 5, il terzo periodo e' soppresso; 
      b) all'articolo 26-quinquies, al comma 3, ultimo periodo,  dopo  le
    parole «prospetti periodici» sono aggiunte le seguenti: «al netto  di
    una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di
    cui all'articolo 31 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
    settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli
    Stati inclusi  nella  lista  di  cui  al  decreto  emanato  ai  sensi
    dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo  unico  delle  imposte  sui
    redditi approvato con il decreto del Presidente della  Repubblica  22
    dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
    finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei
    proventi di cui al periodo precedente.»; 
      c) all'articolo 27: 
      1) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso; 
      2) al comma 3, all'ultimo periodo, le parole «((dei quattro noni))»
    sono sostituite dalle seguenti: «di un quarto»; 
      14. Nella legge 23 marzo 1983, n. 77, all'articolo 10-ter , dopo il
    comma 2 e' aggiunto il seguente comma: «2-bis . I proventi di cui  ai
    commi 1 e 2 sono determinati al  netto  di  una  quota  dei  proventi
    riferibili alle obbligazioni e altri titoli di  cui  all'articolo  31
    del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
    ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli  Stati  inclusi  nella
    lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma
    1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto
    del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto
    del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabilite   le
    modalita' di individuazione  della  quota  dei  proventi  di  cui  al
    periodo precedente.». 
      15. Nel testo unico delle imposte  sui  redditi  approvato  con  il
    decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 18, comma 1, le parole «commi 1-bis e 1-ter »  sono
    sostituite dalle parole «comma 1-bis »; 
      b)  all'articolo  73,  il  comma  5-quinquies,  e'  sostituito  dal
    seguente: 
      «5-quinquies.  Gli  organismi  di   investimento   collettivo   del
    risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli
    con  sede  in  Lussemburgo,  gia'  autorizzati  al  collocamento  nel
    territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del  decreto-legge
    30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge
    25 novembre 1983,  n.  649,  e  successive  modificazioni,  non  sono
    soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di
    capitale sono a titolo di  imposta.  Non  si  applicano  la  ritenuta
    prevista dal comma 2 dell'articolo  26  del  decreto  del  Presidente
    della  Repubblica  29   settembre   1973,   n.   600   e   successive
    modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e
    depositi bancari e le ritenute previste  dai  commi  3-bis  e  5  del
    medesimo  articolo  26  e  dall'articolo  26-quinquies  del  predetto
    decreto nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23  marzo  1983,  n.
    77, e successive modificazioni.». 
      16. Nel decreto-legge 28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
    modificazioni, nella legge 4 agosto 1990,  n.  227,  all'articolo  4,
    comma 1, ((le parole «commi 1-bis e 1-ter  »  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «comma 1-bis ».)) 
      17.  Nella  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,   il   comma   115
    dell'articolo 3 e' sostituito  dal  seguente:  «((115.))Se  i  titoli
    indicati nel comma 1 dell'articolo  26  del  decreto  del  Presidente
    della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono emessi da societa'  o
    enti, diversi dalle banche,  il  cui  capitale  e'  rappresentato  da
    azioni non negoziate in  mercati  regolamentati  degli  Stati  membri
    dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo  sullo  Spazio
    economico europeo che sono inclusi nella  lista  di  cui  al  decreto
    ministeriale emanato ai sensi dell'articolo  168-bis,  comma  1,  del
    testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
    Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  ovvero  da
    quote, gli interessi passivi sono deducibili  a  condizione  che,  al
    momento di emissione,  il  tasso  di  rendimento  effettivo  non  sia
    superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di  riferimento,  per  le
    obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati  regolamentati
    degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  e  degli  Stati  aderenti
    all'Accordo sullo Spazio economico europeo  che  sono  inclusi  nella
    lista di cui al citato  decreto,  o  collocati  mediante  offerta  al
    pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento  di  emissione;
    b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di  due  terzi,  delle
    obbligazioni e dei titoli similari diversi dai precedenti. Qualora il
    tasso di rendimento effettivo all'emissione superi i limiti di cui al
    periodo  precedente,  gli  interessi  passivi   eccedenti   l'importo
    derivante dall'applicazione dei predetti tassi sono indeducibili  dal
    reddito di impresa. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze i limiti indicati nel primo periodo  possono  essere  variati
    tenendo conto dei tassi effettivi di remunerazione delle obbligazioni
    e dei titoli similari rilevati nei mercati regolamentati italiani.  I
    tassi effettivi di remunerazione sono rilevati avendo  riguardo,  ove
    necessario, all'importo e  alla  durata  del  prestito  nonche'  alle
    garanzie prestate.». 
      18. Nel decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239  sono  apportate
    le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 2: 
      1) il comma 1-ter e' abrogato; 
      2)  il  comma  1-quater  e'  sostituito  dal  seguente:  «1-quater.
    L'imposta di cui al comma 1-bis si applica sugli interessi  ed  altri
    proventi percepiti dai soggetti indicati al comma 1»; 
      3) nel  comma  2,  le  parole  «commi  1,  1-bis  e  1-ter  »  sono
    sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole «commi 1 e 1-bis »; 
      b) all'articolo 3, comma 5, le parole «commi 1-bis e 1-ter  »  sono
    sostituite dalle parole «comma 1-bis »; 
      c) all'articolo 5, le  parole  «commi  1,  1-bis  e  1-ter  »  sono
    sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole «commi 1 e 1-bis ». 
      19.  Nel  decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461,  sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 5, al comma 2, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il
    seguente: «Ai fini de presente comma,  i  redditi  diversi  derivanti
    dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui  all'articolo  31  del
    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601  ed
    equiparati e dalle obbligazioni  emesse  dagli  Stati  inclusi  nella
    lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma
    1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto
    del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917  sono
    computati  nella   misura   del   62,5   per   cento   dell'ammontare
    realizzato;»; 
      b) all'articolo 6, al comma 1, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il
    seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti
    dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui  all'articolo  31  del
    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601  ed
    equiparati e dalle obbligazioni  emesse  dagli  Stati  inclusi  nella
    lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma
    1, del medesimo testo unico sono computati nella misura del 62,5  per
    cento dell'ammontare realizzato;»; 
      c) all'articolo 7: 
      1) al comma 3, la lettera b) e' sostituita  dalla  seguente:  «b)la
    ritenuta prevista dal  comma  2  dell'articolo  26  del  decreto  del
    Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   sugli
    interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari;»; 
      2) al comma 3, lettera c), le parole «del 12,50 per cento», ovunque
    ricorrano, sono soppresse; 
      3) al comma 4, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il  seguente:  «Ai
    fini del presente comma, i redditi  derivanti  dalle  obbligazioni  e
    dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del  Presidente
    della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,  ed  equiparati  e  dalle
    obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto
    emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,  comma  1,  del  testo  unico
    delle imposte sui redditi approvato con  il  decreto  del  Presidente
    della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura
    del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;». 
      20. Nel decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, all'articolo  6,
    comma 1, le parole «del 12,50 per cento» sono soppresse. 
      21. Nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252,  all'articolo
    17, comma 3, le parole «del 12,50 per cento,» sono soppresse. 
      22. Ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia  di
    adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle
    discipline prudenziali nazionali,  emessi  da  intermediari  vigilati
    dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP e  diversi  da
    azioni e titoli similari, si applica il  regime  fiscale  di  cui  al
    decreto legislativo 1º aprile 1996,  n.  239.  Le  remunerazioni  dei
    predetti strumenti finanziari sono in ogni caso  deducibili  ai  fini
    della determinazione del reddito del soggetto emittente; resta  ferma
    l'applicazione dell'articolo 96 e dell'articolo  109,  comma  9,  del
    testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
    Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.  La  presente
    disposizione si applica con  riferimento  agli  strumenti  finanziari
    emessi a decorrere dal 20 luglio 2011. 
      23.  I  redditi  di  cui  all'articolo   44,   comma   1,   lettera
    ((g))-quater), del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato
    con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
    917, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge
    26 settembre  1985,  n.  482,  o  a  imposta  sostitutiva,  ai  sensi
    dell'articolo 26-ter del decreto del Presidente della  Repubblica  29
    settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto di  una  quota  dei
    proventi  riferibili  alle  obbligazioni  e  altri  titoli   di   cui
    all'articolo 31  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
    settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli
    Stati inclusi  nella  lista  di  cui  al  decreto  emanato  ai  sensi
    dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo  unico  delle  imposte  sui
    redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica  22
    dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
    finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei
    proventi di cui al periodo precedente. 
      24. Le disposizioni dei commi  da  13  a  23  esplicano  effetto  a
    decorrere dal 1º gennaio 2012. 
      25. A decorrere dal 1º  gennaio  2012  sono  abrogate  le  seguenti
    disposizioni: 
      a) il comma 8 dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974,  n.
    95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216; 
      b) i commi da 1 a 4 dell'articolo 7  del  decreto-legge  20  giugno
    1996, n. 323, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
    1996, n. 425. 
      26. Ai fini dell'applicazione ((delle disposizioni di cui al  comma
    11)),  per  gli  interessi  e  altri  proventi  soggetti  all'imposta
    sostitutiva di cui al decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, gli
    intermediari di cui all'articolo 2, comma  2,  del  medesimo  decreto
    provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di  cui
    all'articolo 3 del citato decreto alla data del 31 dicembre 2011, per
    le obbligazioni e titoli similari senza cedola o  con  cedola  avente
    scadenza non inferiore a un anno dalla data  del  31  dicembre  2011,
    ovvero in occasione della scadenza della cedola o  della  cessione  o
    rimborso del titolo, per le obbligazioni e  titoli  similari  diversi
    dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto
    del valore del cambio alla data del 31 dicembre 2011. Con decreto del
    Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di
    svolgimento delle operazioni di addebito e  di  accredito  del  conto
    unico. 
      27.  Ai  redditi  di  cui  all'articolo  44,   comma   1,   lettera
    ((g))-quater), del testo unico delle imposte sui redditi  di  cui  al
    decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
    derivanti da contratti sottoscritti fino  al  31  dicembre  2011,  si
    applica l'aliquota del 12,5 per cento sulla parte di redditi riferita
    al periodo intercorrente tra la data  di  sottoscrizione  o  acquisto
    della polizza ed il 31 dicembre 2011. Ai  fini  della  determinazione
    dei  redditi  di  cui  al   precedente   periodo   si   tiene   conto
    dell'ammontare dei premi versati a ogni data di pagamento  dei  premi
    medesimi  e  del  tempo  intercorso  tra  pagamento   dei   premi   e
    corresponsione dei proventi, secondo le  disposizioni  stabilite  con
    decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
      28. Le  minusvalenze,  perdite  e  differenziali  negativi  di  cui
    all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a  c-quater),  del  testo
    unico  delle  imposte  sui  redditi  approvato  con  il  decreto  del
    Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate fino
    alla data del 31  dicembre  2011  sono  portate  in  deduzione  dalle
    plusvalenze e dagli altri redditi diversi  di  cui  all'articolo  67,
    comma 1, lettere da c-bis) a  c-quinquies),  del  testo  unico  delle
    imposte sui redditi approvato con il  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati successivamente,  per
    una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi  i
    limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli  68,  comma  5,
    del testo unico delle imposte sui redditi approvato  con  il  decreto
    del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6,  comma
    5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
      29. A decorrere dalla data del 1º gennaio 2012, agli effetti  della
    determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di  cui  all'articolo
    67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico  delle
    imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o  valore  di
    acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6
    e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997,  n.  461,  puo'
    essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti,  valute  estere,
    metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti  finanziari,
    rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011, a  condizione  che
    il contribuente: 
      a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze,
    delle minusvalenze e dei proventi di cui all'articolo  44,  comma  1,
    lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con
    decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
    derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo
    in valori mobiliari di cui all'articolo 73, comma  5-((quinquies  del
    citato testo unico,))  a  organismi  di  investimento  collettivo  in
    valori mobiliari di diritto estero,  di  cui  all'articolo  10-ter  ,
    comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
      b) provveda al versamento  dell'imposta  sostitutiva  eventualmente
    dovuta, secondo i criteri di cui agli articoli  5  e  6  del  decreto
    legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
      30. Ai fini del comma 29,  nel  caso  di  cui  all'articolo  5  del
    decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione di  cui  alla
    lettera a) del comma 29  e'  esercitata,  in  sede  di  dichiarazione
    annuale dei redditi e  si  estende  a  tutti  i  titoli  o  strumenti
    finanziari detenuti;  l'imposta  sostitutiva  dovuta  e'  corrisposta
    secondo le modalita' e nei termini previsti dal comma 4 dello  stesso
    articolo 5. Nel caso di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21
    novembre 1997, n. 461, l'opzione si estende a tutti i titoli, quote o
    certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione e puo'
    essere esercitata entro il 31 marzo 2012;  l'imposta  sostitutiva  e'
    versata dagli intermediari  entro  il  16  maggio  2012,  ricevendone
    provvista dal contribuente. 
      31. Ove non siano applicabili le disposizioni dei commi  29  e  30,
    per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo
    unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
    della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   derivanti   dalla
    partecipazione agli ((organismi di investimento collettivo di cui  al
    comma 29, lettera a),)) l'opzione puo' essere esercitata entro il  31
    marzo 2012, con comunicazione ai soggetti  residenti  incaricati  del
    pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della  negoziazione
    delle quote o azioni; l'imposta sostitutiva e' versata  dai  medesimi
    soggetti  entro  il  16  maggio  2012,  ricevendone   provvista   dal
    contribuente. 
      32. Le minusvalenze e perdite di  cui  all'articolo  67,  comma  1,
    lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle  imposte  sui
    redditi approvato con il decreto del Presidente della  Repubblica  22
    dicembre 1986, n. 917, derivanti dall'esercizio delle opzioni di  cui
    al comma precedente sono portate in  deduzione  dalle  plusvalenze  e
    dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1,  lettere
    da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte  sui  redditi
    approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
    1986, n. 917, realizzati successivamente, fino al 31  dicembre  2012,
    per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. 
      33. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui  all'articolo
    7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,  n.  461,  gli  eventuali
    risultati negativi di gestione rilevati alla  data  del  31  dicembre
    2011 sono portati in deduzione dai  risultati  di  gestione  maturati
    successivamente, per una quota  pari  al  62,5  per  cento  del  loro
    ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati
    negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del  decreto
    legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
      34. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
    stabilite le modalita' di applicazione dei commi da 29 a 32. 
      35 All'ultimo periodo del comma 4 bis dell'articolo 10 della  legge
    8 maggio 1998,  n.  146,  dopo  la  parola  «446»  sono  aggiunte  le
    seguenti: «e che i contribuenti interessati  risultino  congrui  alle
    risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in
    relazione al periodo di imposta precedente».  All'articolo  1,  comma
    1-bis , del decreto del Presidente della Repubblica 31  maggio  1999,
    n. 195, dopo  le  parole  «o  aree  territoriali»  sono  aggiunte  le
    seguenti: «, o per aggiornare  o  istituire  gli  indicatori  di  cui
    all'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146». 
      ((35-bis  .  All'articolo  13  del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  sono  apportate  le  seguenti
    modifiche:)) 
      (( a) al comma 1, lettera d) , le parole: «e  amministrativi»  sono
    soppresse;)) 
      (( b) al comma 3-bis , dopo le parole: «procedura  civile  e»  sono
    inserite le seguenti: «il  proprio  indirizzo  di  posta  elettronica
    certificata ai sensi dell'articolo»;)) 
      (( c) al comma 6, e' aggiunto il seguente  periodo:  «Se  manca  la
    dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo  si
    presume del valore indicato al comma 6-quater , lettera f) »;)) 
      (( d) al comma 6-bis , lettera e) , sono  soppressi  i  due  ultimi
    periodi;)) 
      (( e) dopo il comma 6-bis , e' inserito il seguente:)) 
      ((«6-bis .1. Gli importi di cui alle lettere a) , b ), c) ,  d)  ed
    e) del comma 6-bis sono aumentati della meta' ove  il  difensore  non
    indichi il proprio indirizzo di posta elettronica  certificata  e  il
    proprio recapito fax, ai  sensi  dell'articolo  136  del  codice  del
    processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio  2010,
    n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice  fiscale
    nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi e'
    dovuto in ogni caso  dalla  parte  soccombente,  anche  nel  caso  di
    compensazione giudiziale delle spese  e  anche  se  essa  non  si  e'
    costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina
    con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai  fini  del  presente
    comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
    e i motivi aggiunti che introducono domande nuove»;)) 
      (( f) al comma 6-quater , lettera c) , sono aggiunte, in  fine,  le
    seguenti  parole:  «e  per  le  controversie  tributarie  di   valore
    indeterminabile».)) 
      ((35-ter . Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
    modifiche:)) 
      (( a) all'articolo 125, primo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
    seguente periodo: «Il difensore deve, altresi', indicare  il  proprio
    indirizzo di posta elettronica certificata e  il  proprio  numero  di
    fax»;)) 
      (( b) all'articolo 136, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:)) 
      ((«Tutte le comunicazioni alle parti devono essere  effettuate  con
    le modalita' di cui al terzo comma».)) 
      ((35-quater . Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono
    apportate le seguenti modifiche:)) 
      (( a) all'articolo 18, comma  2,  lettera  b)  ,  dopo  le  parole:
    «codice fiscale» sono aggiunte  le  seguenti:  «e  dell'indirizzo  di
    posta elettronica certificata»;)) 
      (( b) all'articolo 18, comma 4, dopo le  parole:  «codice  fiscale»
    sono inserite le seguenti:  «e  all'indirizzo  di  posta  elettronica
    certificata»;)) 
      (( c) all'articolo 22, comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
    periodo: «All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve
    depositare la nota di iscrizione al ruolo,  contenente  l'indicazione
    delle parti, del difensore che si costituisce,  dell'atto  impugnato,
    della materia del contendere, del valore della controversia  e  della
    data di notificazione del ricorso».)) 
      ((35-quinquies . Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate
    le seguenti modifiche:)) 
      (( a) all'articolo 37, al  comma  3,  le  parole:  «entro  sessanta
    giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto»  sono
    sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2011», e al comma  7,
    le parole:  «alle  controversie  instaurate»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «ai procedimenti iscritti a ruolo»;)) 
      (( b) all'articolo 39, comma 4, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
    periodo: «Ai fini del periodo precedente, si intendono in servizio  i
    magistrati non collocati  a  riposo  al  momento  dell'indizione  dei
    concorsi».)) 
      ((35-sexies. All'articolo 8, comma 5,  del  decreto  legislativo  4
    marzo 2010, n. 28, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Il
    giudice  condanna  la  parte  costituita  che,  nei   casi   previsti
    dall'articolo  5,  non   ha   partecipato   al   procedimento   senza
    giustificato motivo, al versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
    Stato di una somma di importo corrispondente al contributo  unificato
    dovuto per il giudizio».)) 
      ((35-septies. All'articolo 8 del decreto  legislativo  31  dicembre
    1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
    modifiche:)) 
      (( a) al comma 1, lettera m-bis  ),  sono  aggiunte,  in  fine,  le
    seguenti parole: «, ed esercitano, anche in forma non individuale, le
    attivita' individuate nella lettera ))i)((»;)) 
      (( b) al comma 1-bis , al primo ed al secondo periodo,  le  parole:
    «parenti  fino  al  terzo  grado»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
    «parenti fino al secondo grado».)) 
      ((35-octies. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della
    legge di conversione del presente decreto, e' istituita un'imposta di
    bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli  istituti
    bancari, le agenzie «money transfer» ed  altri  agenti  in  attivita'
    finanziaria. L'imposta e' dovuta  in  misura  pari  al  2  per  cento
    dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di
    prelievo pari a 3 euro. L'imposta non e' dovuta per  i  trasferimenti
    effettuati dai  cittadini  dell'Unione  europea  nonche'  per  quelli
    effettuati  verso  i  Paesi  dell'Unione  europea.  Sono  esentati  i
    trasferimenti effettuati da  soggetti  muniti  di  matricola  INPS  e
    codice fiscale.)) 
      ((36. Le maggiori  entrate  derivanti  dal  presente  decreto  sono
    riservate all'Erario, per un  periodo  di  cinque  anni,  per  essere
    destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi
    di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della
    eccezionalita'  della  situazione   economica   internazionale.   Con
    apposito decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  da
    emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
    legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite   le
    modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso  separata
    contabilizzazione. A partire dall'anno 2014, il Documento di economia
    e finanza conterra' una valutazione delle maggiori entrate derivanti,
    in termini  permanenti,  dall'attivita'  di  contrasto  all'evasione.
    Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento
    del pareggio di bilancio ed alla riduzione del  debito,  confluiranno
    in un Fondo per la riduzione strutturale della  pressione  fiscale  e
    saranno finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi
    gravanti sulle famiglie e sulle imprese.)) 
      ((36-bis. In  anticipazione  della  riforma  del  sistema  fiscale,
    all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
    apportate le seguenti modifiche:)) 
      (( a) alla lettera b) , le parole: «per la quota del 30 per  cento»
    sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;)) 
      (( b) alla lettera b-bis), le parole: «per  la  quota  del  55  per
    cento» sono sostituite dalle seguenti:  «per  la  quota  del  65  per
    cento».)) 
      ((36-ter . Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge  15  aprile
    2002, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  giugno
    2002, n. 112, le parole: «si applica in ogni caso  alla  quota  degli
    utili netti annuali» sono sostituite dalle seguenti: «non si  applica
    alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali».)) 
      ((36-quater . Le disposizioni di cui ai commi 36-bis  e  36-ter  si
    applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in
    corso alla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
    presente decreto. Nella determinazione degli acconti  dovuti  per  il
    periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del
    periodo precedente, quella che si sarebbe determinata  applicando  le
    disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter .)) 
      ((36-quinquies. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle  societa'
    di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
    cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
    917,  e  successive  modificazioni,  dovuta  dai  soggetti   indicati
    nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.  724,  e'
    applicata con una maggiorazione  di  10,5  punti  percentuali.  Sulla
    quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi  dell'articolo  5
    del testo unico delle  imposte  sui  redditi  dai  soggetti  indicati
    dall'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  a
    societa' o enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' trova
    comunque applicazione detta maggiorazione.)) 
      ((36-sexies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma  1,  della
    legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato l'opzione per la
    tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del  testo  unico  delle
    imposte sui redditi, assoggettano autonomamente  il  proprio  reddito
    imponibile alla  maggiorazione  prevista  dal  comma  36-quinquies  e
    provvedono al relativo versamento.)) 
      ((36-septies. Il  comma  36-sexies  trova  applicazione  anche  con
    riguardo alla quota di reddito  imputato  per  trasparenza  ai  sensi
    dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, da uno dei
    soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23  dicembre
    1994, n. 724, ad una societa' o ente che abbia  esercitato  l'opzione
    per la tassazione di gruppo ai  sensi  dell'articolo  117  del  testo
    unico delle imposte sui redditi.)) 
      ((36-octies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma  1,  della
    legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato, in qualita'  di
    partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo
    115 o all'articolo 116 del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,
    assoggettano  autonomamente  il  proprio  reddito   imponibile   alla
    maggiorazione  prevista  dal  comma  36-quinquies  e  provvedono   al
    relativo versamento. I soggetti indicati nell'articolo 30,  comma  1,
    della legge 23 dicembre 1994, n.  724,  che  abbiano  esercitato,  in
    qualita' di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui
    al citato articolo 115 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
    assoggettano  il  proprio  reddito  imponibile   alla   maggiorazione
    prevista dal comma 36-quinquies  ,  senza  tener  conto  del  reddito
    imputato dalla societa' partecipata.)) 
      ((36-novies. Le disposizioni di cui  ai  commi  da  36-quinquies  a
    36))-octies((  si  applicano  a  decorrere  dal   periodo   d'imposta
    successivo a quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
    legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli
    acconti dovuti per il periodo di imposta  di  prima  applicazione  si
    assume, quale imposta del periodo precedente, quella che  si  sarebbe
    determinata  applicando  le  disposizioni  di   cui   ai   commi   da
    36-quinquies a 36-octies.)) 
      ((36-decies. Pur non ricorrendo i presupposti di  cui  all'articolo
    30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le societa' e  gli
    enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per
    tre periodi d'imposta consecutivi sono considerati  non  operativi  a
    decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta ai fini e  per  gli
    effetti del citato  articolo  30.  Restano  ferme  le  cause  di  non
    applicazione della disciplina in materia di societa' non operative di
    cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994.)) 
      ((36-undecies. Il  comma  36))-decies((  trova  applicazione  anche
    qualora, nell'arco temporale di cui al medesimo comma, le societa'  e
    gli enti siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno
    abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato  ai
    sensi dell'articolo 30, comma  3,  della  citata  legge  n.  724  del
    1994.)) 
      ((36-duodecies. Le disposizioni di cui  ai  commi  36))-decies((  e
    36))-undecies((  si  applicano  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta
    successivo a quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
    legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli
    acconti dovuti per il periodo di imposta  di  prima  applicazione  si
    assume, quale imposta del periodo precedente, quella che  si  sarebbe
    determinata applicando le disposizioni di cui ai commi  36))-decies((
    e 36))-undecies((.)) 
      ((36-terdecies. All'articolo 67, comma 1,  del  testo  unico  delle
    imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
    22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera
    h-bis ), e' inserita la seguente:)) 
      ((«h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo
    annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a  soci  o
    familiari dell'imprenditore».)) 
      ((36))-quaterdecies((.  I  costi  relativi  ai  beni   dell'impresa
    concessi in godimento a soci o  familiari  dell'imprenditore  per  un
    corrispettivo annuo inferiore al valore di  mercato  del  diritto  di
    godimento non sono in ogni caso  ammessi  in  deduzione  dal  reddito
    imponibile.)) 
      ((36-quinquiesdecies. La differenza tra il valore di mercato  e  il
    corrispettivo annuo concorre alla formazione del  reddito  imponibile
    del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo  67,  comma
    1, lettera h-ter ),  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
    introdotta dal comma 36-terdecies del presente articolo.)) 
      ((36-sexiesdecies. Al fine di garantire l'attivita'  di  controllo,
    nelle  ipotesi  di  cui  al   comma   36))-quaterdecies((   l'impresa
    concedente  ovvero  il  socio  o   il   familiare   dell'imprenditore
    comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi
    in godimento. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
    entrate da emanare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
    vigore  della  legge  di  conversione  del  presente   decreto   sono
    individuati modalita' e termini per  l'effettuazione  della  predetta
    comunicazione. Per l'omissione della  comunicazione,  ovvero  per  la
    trasmissione della stessa con dati incompleti  o  non  veritieri,  e'
    dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30  per  cento
    della  differenza  di  cui  al  comma  36-quinquiesdecies.   Qualora,
    nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i  contribuenti  si  siano
    conformati alle  disposizioni  di  cui  ai  commi  36-quaterdecies  e
    36-quinquiesdecies,  e'  dovuta,  in  solido,  la  sanzione  di   cui
    all'articolo 11, comma 1, lettera  a),  del  decreto  legislativo  18
    dicembre 1997, n. 471.)) 
      ((36-septiesdecies . L'Agenzia delle entrate procede a  controllare
    sistematicamente  la  posizione  delle  persone  fisiche  che   hanno
    utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione
    sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma
    di finanziamento o capitalizzazione effettuata  nei  confronti  della
    societa'.)) 
      ((36-duodevicies . Le disposizioni di cui ai commi da  36-terdecies
    a 36-septiesdecies si applicano a  decorrere  dal  periodo  d'imposta
    successivo a quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
    legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli
    acconti dovuti per il periodo di imposta  di  prima  applicazione  si
    assume, quale imposta del periodo precedente, quella che  si  sarebbe
    determinata  applicando  le  disposizioni  di   cui   ai   commi   da
    36))-terdecies(( a 36-septiesdecies .)) 
      ((36-undevicies. In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  7,
    undicesimo comma, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
    settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate puo'  procedere  alla
    elaborazione  di  specifiche  liste  selettive  di  contribuenti   da
    sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai rapporti  e
    operazioni di cui al citato  articolo  7,  sesto  comma,  sentite  le
    associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie
    di informazioni da acquisire.)) 
      ((36-vicies. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del  Presidente
    della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696,  e'  abrogata  la  lettera
    ))rr)((.)) 
      ((36-vicies semel. Al decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.  74,
    sono apportate le seguenti modifiche:)) 
      (( a) all'articolo 2, e' abrogato il comma 3;)) 
      (( b) all'articolo 3, comma 1, lettera a)  ,  le  parole:  «a  lire
    centocinquanta milioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a  euro
    trentamila»;)) 
      (( c) all'articolo 3, comma 1, lettera b) , le parole: «a lire  tre
    miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «a euro un milione»;)) 
      (( d) all'articolo 4, comma 1, lettera a)  ,  le  parole:  «a  lire
    duecento  milioni»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «a   euro
    cinquantamila»;)) 
      (( e) all'articolo 4, comma 1, lettera b)  ,  le  parole:  «a  lire
    quattro  miliardi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a  euro  due
    milioni»;)) 
      (( f) all'articolo 5, comma 1, le parole:  «a  lire  centocinquanta
    milioni» sono sostituite dalle seguenti «a euro trentamila»;)) 
      (( g) all'articolo 8, e' abrogato il comma 3;)) 
      (( h) all'articolo 12, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:)) 
      ((«2-bis. Per i delitti previsti dagli  articoli  da  2  a  10  del
    presente decreto l'istituto della sospensione condizionale della pena
    di cui all'articolo 163 del codice penale non trova applicazione  nei
    casi in cui  ricorrano  congiuntamente  le  seguenti  condizioni:  a)
    l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore  al  30  per  cento  del
    volume d'affari; b) l'ammontare dell'imposta evasa  sia  superiore  a
    tre milioni di euro»;)) 
      (( i) all'articolo 13,  comma  1,  le  parole:  «alla  meta'»  sono
    sostituite dalle seguenti «ad un terzo»;)) 
      (( l) all'articolo 17, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:)) 
      ((«1-bis. I termini di prescrizione per i  delitti  previsti  dagli
    articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo»;)) 
      (( m) all'articolo 13, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:)) 
      ((«2-bis . Per i delitti di cui al presente decreto  l'applicazione
    della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale
    puo' essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra  la  circostanza
    attenuante di cui ai commi 1 e 2».)) 
      ((36-vicies bis. Le norme di cui al comma  36))-vicies((  semel  si
    applicano ai fatti successivi alla data di entrata  in  vigore  della
    legge di conversione del presente decreto.)) 
      ((36-vicies ter. Per gli esercenti imprese o arti e professioni con
    ricavi e compensi dichiarati non superiori a  5  milioni  di  euro  i
    quali  per  tutte  le  operazioni   attive   e   passive   effettuate
    nell'esercizio dell'attivita' utilizzano esclusivamente strumenti  di
    pagamento diversi  dal  denaro  contante  e  nelle  dichiarazioni  in
    materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano
    gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori  finanziari
    di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente  della
    Repubblica 29 settembre  1973,  n.  605,  in  corso  nel  periodo  di
    imposta, le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e  6
    del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono  ridotte  alla
    meta'.)) 
      ((36-vicies quater. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 50-bis
    del  decreto-legge  30  agosto  1993,   n.   331,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo  le  parole:
    «agli effetti dell'IVA» sono inserite  le  seguenti:  «iscritti  alla
    Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  da  almeno
    un anno,  che  dimostrino  una  effettiva  operativita'  e  attestino
    regolarita'  dei  versamenti  IVA,  con  le  modalita'  definite  con
    provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,».)) 
    
            
          
              
                Titolo I 

    DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

    (continuazione)
            
          
              
                Titolo II 

    LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO
    SVILUPPO

                                   Art. 3 
     
     
    Abrogazione delle indebite restrizioni  all'accesso  e  all'esercizio
               delle professioni e delle attivita' economiche 
     
      1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla  data  di
    entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
    adeguano  i  rispettivi  ordinamenti   al   principio   secondo   cui
    l'iniziativa e  l'attivita'  economica  privata  sono  libere  ed  e'
    permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge  nei
    soli casi di: 
      a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli  obblighi
    internazionali; 
      b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; 
      c) danno alla sicurezza,  alla  liberta',  alla  dignita'  umana  e
    contrasto con l'utilita' sociale; 
      d) disposizioni  indispensabili  per  la  protezione  della  salute
    umana,  la   conservazione   delle   specie   animali   e   vegetali,
    dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; 
      e) disposizioni ((relative alle attivita'  di  raccolta  di  giochi
    pubblici ovvero)) che ((comunque)) comportano effetti  sulla  finanza
    pubblica. 
      2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale  per  lo  sviluppo
    economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese. 
      3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al
    comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili  con  quanto
    disposto nel medesimo comma,  con  conseguente  diretta  applicazione
    degli  istituti  della  segnalazione  di  inizio   di   attivita'   e
    dell'autocertificazione con controlli successivi.  Nelle  more  della
    decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al
    comma 1 puo' avvenire  anche  attraverso  gli  strumenti  vigenti  di
    semplificazione normativa. ((Entro il 31 dicembre 2012 il Governo  e'
    autorizzato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo
    17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali  vengono
    individuate le disposizioni abrogate per effetto di  quanto  disposto
    nel presente comma ed e' definita la disciplina  regolamentare  della
    materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.)) 
      4. L'adeguamento di Comuni, Province e Regioni all'obbligo  di  cui
    al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosita'  dei
    predetti enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6
    luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
      5. Fermo restando l'esame di Stato di cui ((all'articolo 33  quinto
    comma   della   Costituzione))   per   l'accesso   alle   professioni
    regolamentate, gli ordinamenti  professionali  devono  garantire  che
    l'esercizio dell'attivita' risponda senza eccezioni  ai  principi  di
    libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto
    il  territorio  nazionale,  alla  differenziazione  e  pluralita'  di
    offerta che  garantisca  l'effettiva  possibilita'  di  scelta  degli
    utenti nell'ambito della piu'  ampia  informazione  relativamente  ai
    servizi  offerti.  Gli  ordinamenti  professionali  dovranno   essere
    riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
    decreto per recepire i seguenti principi: 
      a) l'accesso alla professione e'  libero  e  il  suo  esercizio  e'
    fondato e ordinato sull'autonomia e  sull'indipendenza  di  giudizio,
    intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza
    di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate
    ad esercitare una certa professione  in  tutto  il  territorio  dello
    Stato o in  una  certa  area  geografica,  e'  consentita  unicamente
    laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico((, tra  cui  in
    particolare quelle connesse alla tutela della  salute  umana,))e  non
    introduca  una  discriminazione  diretta  o  indiretta  basata  sulla
    nazionalita'  o,  in  caso  di  esercizio  dell'attivita'  in   forma
    societaria, della sede legale della societa' professionale; 
      b)  previsione  dell'obbligo  per  il  professionista  di   seguire
    percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base  di
    appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali,  fermo  restando
    quanto previsto dalla normativa  vigente  in  materia  di  educazione
    continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di  formazione
    continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato
    sulla base di quanto  stabilito  dall'ordinamento  professionale  che
    dovra' integrare tale previsione; 
      c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione  deve
    conformarsi  a  criteri  che  garantiscano  l'effettivo   svolgimento
    dell'attivita' formativa e il suo adeguamento  costante  all'esigenza
    di assicurare il miglior esercizio della professione. Al  tirocinante
    dovra' essere corrisposto un equo compenso  di  natura  indennitaria,
    commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare  l'accesso
    al mondo del lavoro,  la  durata  del  tirocinio  non  potra'  essere
    complessivamente superiore a tre anni  e  potra'  essere  svolto,  in
    presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i  Consigli
    Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Universita' e  Ricerca,  in
    concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea  di
    primo  livello  o  della  laurea  magistrale  o   specialistica.   Le
    disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni
    sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente; 
      d) il compenso spettante al professionista e' pattuito per iscritto
    all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo  come
    riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la  pattuizione  dei
    compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista  e'  tenuto,
    nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al  cliente
    il  livello  della  complessita'  dell'incarico,  fornendo  tutte  le
    informazioni utili circa  gli  oneri  ipotizzabili  dal  momento  del
    conferimento alla  conclusione  dell'incarico.  In  caso  di  mancata
    determinazione consensuale del compenso, quando il committente e'  un
    ente pubblico, in  caso  di  liquidazione  giudiziale  dei  compensi,
    ovvero  nei  casi  in  cui  la  prestazione  professionale  e'   resa
    nell'interesse  dei  terzi  si  applicano  le  tariffe  professionali
    stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia; 
      e) a tutela del cliente, il professionista e'  tenuto  a  stipulare
    idonea  assicurazione   per   i   rischi   derivanti   dall'esercizio
    dell'attivita' professionale. Il professionista deve rendere noti  al
    cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi  della
    polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il  relativo
    massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative  di  cui
    al presente comma possono essere  negoziate,  in  convenzione  con  i
    propri iscritti, dai Consigli Nazionali e  dagli  enti  previdenziali
    dei professionisti; 
      f) gli ordinamenti professionali dovranno  prevedere  l'istituzione
    di organi a livello territoriale, diversi da quelli  aventi  funzioni
    amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione  e
    la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di
    disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine  territoriale  o  di
    consigliere nazionale e'  incompatibile  con  quella  di  membro  dei
    consigli di disciplina  nazionali  e  territoriali.  Le  disposizioni
    della presente lettera non si applicano  alle  professioni  sanitarie
    per le quali resta confermata la normativa vigente; 
      g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo,  avente  ad  oggetto
    l'attivita'  professionale,   le   specializzazioni   ed   i   titoli
    professionali posseduti, la struttura  dello  studio  ed  i  compensi
    delle  prestazioni,  e'  libera.  Le   informazioni   devono   essere
    trasparenti, veritiere,  corrette  e  non  devono  essere  equivoche,
    ingannevoli, denigratorie. 
      6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni,  l'accesso
    alle attivita' economiche e il loro esercizio si basano sul principio
    di liberta' di impresa. 
      7. Le disposizioni vigenti che  regolano  l'accesso  e  l'esercizio
    delle attivita' economiche devono garantire il principio di  liberta'
    di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni  relative
    all'introduzione di restrizioni  all'accesso  e  all'esercizio  delle
    attivita'  economiche  devono  essere  oggetto   di   interpretazione
    restrittiva((, fermo in ogni caso quanto  previsto  al  comma  1  del
    presente articolo.)) 
      8.  Le  restrizioni  in  materia  di  accesso  ed  esercizio  delle
    attivita' economiche previste dall'ordinamento vigente sono  abrogate
    quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto((,fermo in
    ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.)) 
      9. Il termine «restrizione», ai sensi del comma 8, comprende: 
      a) la limitazione, in forza  di  una  disposizione  di  legge,  del
    numero di persone che  sono  titolate  ad  esercitare  una  attivita'
    economica in tutto il territorio dello Stato  o  in  una  certa  area
    geografica attraverso la  concessione  di  licenze  o  autorizzazioni
    amministrative  per  l'esercizio,   senza   che   tale   numero   sia
    determinato,  direttamente  o   indirettamente   sulla   base   della
    popolazione o di altri criteri di fabbisogno; 
      b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di  una
    attivita' economica solo dove ce ne sia bisogno  secondo  l'autorita'
    amministrativa; si considera che questo avvenga quando  l'offerta  di
    servizi da parte di persone che hanno gia' licenze  o  autorizzazioni
    per l'esercizio di una attivita' economica non soddisfa la domanda da
    parte di tutta la  societa'  con  riferimento  all'intero  territorio
    nazionale o ad una certa area geografica; 
      c) il divieto di esercizio di una attivita' economica al  di  fuori
    di una certa area geografica  e  l'abilitazione  a  esercitarla  solo
    all'interno di una determinata area; 
      d) l'imposizione di distanze minime  tra  le  localizzazioni  delle
    sedi deputate all'esercizio di una attivita' economica; 
      e) il divieto di esercizio di una attivita' economica in piu'  sedi
    oppure in una o piu' aree geografiche; 
      f) la limitazione dell'esercizio  di  una  attivita'  economica  ad
    alcune categorie o divieto, nei confronti  di  alcune  categorie,  di
    commercializzazione di taluni prodotti; 
      g)  la  limitazione  dell'esercizio  di  una  attivita'   economica
    attraverso l'indicazione tassativa della  forma  giuridica  richiesta
    all'operatore; 
      h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di
    beni o servizi, indipendentemente  dalla  determinazione,  diretta  o
    indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di  profitto  o
    di altro calcolo su base percentuale; 
      i)  l'obbligo  di  fornitura  di  specifici  servizi  complementari
    all'attivita' svolta. 
      10.  Le  restrizioni  diverse  da  quelle  elencate  nel  comma   9
    precedente possono essere revocate  con  regolamento  da  emanare  ai
    sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
    emanato su  proposta  del  Ministro  competente  entro  quattro  mesi
    dall'entrata in vigore del presente decreto((,  fermo  in  ogni  caso
    quanto previsto al comma 1 del presente articolo.)) 
      11. Singole attivita' economiche possono essere escluse, in tutto o
    in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta  ai  sensi  del
    comma  8;  in  tal  caso,  la  suddetta  esclusione,  riferita   alle
    limitazioni previste dal comma 9, puo' essere concessa,  con  decreto
    del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro
    competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
    sentita ((l'Autorita' garante  della  concorrenza  e  del  mercato)),
    entro quattro mesi dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
    conversione del presente decreto, qualora: 
      a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico((,
    tra cui in particolare  quelle  connesse  alla  tutela  della  salute
    umana;)) 
      b) la restrizione rappresenti un mezzo  idoneo,  indispensabile  e,
    dal  punto  di  vista  del  grado  di  interferenza  nella   liberta'
    economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse  pubblico  cui
    e' destinata; 
      c) la restrizione  non  introduca  una  discriminazione  diretta  o
    indiretta basata sulla nazionalita' o, nel caso  di  societa',  sulla
    sede legale dell'impresa. 
      ((11-bis . In conformita' alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento
    europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,  sono  invece  esclusi
    dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del  comma  8  i
    servizi di taxi e  noleggio  con  conducente  non  di  linea,  svolti
    esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui  all'articolo  6  del
    decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.)) 
      ((12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15  marzo
    2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, la  lettera
    d) e' sostituita dalla seguente:)) 
      ((«d) i proventi monetari derivanti dalle  procedure  di  cui  alla
    lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di
    concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto  anche
    conto dei saldi strutturali  di  finanza  pubblica,  e  sono  versati
    all'entrata del bilancio dello Stato per essere  destinati,  mediante
    riassegnazione  anche  in  deroga   ai   limiti   previsti   per   le
    riassegnazioni,  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze, fino al 31 dicembre  2013,  agli  stati  di  previsione  del
    Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota corrispondente
    al 55 per cento, da assegnare al fondo  ammortamento  dei  titoli  di
    Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente  al
    35  per  cento,  nonche'  agli  enti  territoriali  interessati  alle
    valorizzazioni, per la rimanente quota del 10  per  cento.  Le  somme
    riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente
    a spese di investimento. E'  in  ogni  caso  precluso  l'utilizzo  di
    questa somma per la copertura di oneri di  parte  corrente.  Ai  fini
    della  valorizzazione  dei  medesimi  beni,  le  cui  procedure  sono
    concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni  dal  loro
    avvio, si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  4,  comma
    4))-decies((, del decreto-legge 25 gennaio 2010,  n.  2,  convertito,
    con  modificazioni,  dalla  legge  26  marzo  2010,  n.  42,   ovvero
    all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  la
    determinazione finale delle conferenze di servizio o  il  decreto  di
    approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli
    strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio  comunale  entro
    trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di
    mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il  medesimo
    termine perentorio e  il  meccanismo  del  silenzio  assenso  per  la
    ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di  servizi  si
    applicano  alle  procedure  di  valorizzazione  di  cui  all'articolo
    314».)) 
      ((12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.
    70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
    106, sono apportate le seguenti modifiche:)) 
      ((a) al comma 1, le parole: «In  caso  di»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «Entro dieci giorni dalla» e  le  parole  da:  «cancellate»
    fino  a:  «avvenuto  pagamento»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
    «integrate dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento. La  richiesta
    da parte dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente  dopo
    l'avvenuto pagamento»;)) 
      ((b) al comma 2, dopo le parole: «gia' registrate» sono inserite le
    seguenti: «e  regolarizzate»  e  le  parole  da:  «estinte»  fino  a:
    «presente  decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «aggiornate
    secondo le medesime modalita' di cui al comma precedente».)) 
    
            
          
              
                Titolo II 

    LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO
    SVILUPPO

                                   Art. 4 
     
     
    Adeguamento  della  disciplina  dei  servizi   pubblici   locali   al
          referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea 
     
      1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi  di  concorrenza,  di
    liberta'  di  stabilimento  e  di  libera  prestazione  dei  servizi,
    verificano la realizzabilita'  di  una  gestione  concorrenziale  dei
    servizi pubblici locali di rilevanza economica, di  seguito  «servizi
    pubblici  locali»,  liberalizzando  tutte  le  attivita'   economiche
    compatibilmente   con   le   caratteristiche   di   universalita'   e
    accessibilita'  del  servizio  e   limitando,   negli   altri   casi,
    l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui,  in  base
    ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non
    risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai  bisogni  della
    comunita'. 
      2. All'esito della verifica ((di cui al comma 1)) l'ente adotta una
    delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per
    i  settori  sottratti  alla  liberalizzazione,  ((le  ragioni   della
    decisione e i  benefici  per  la))  comunita'  locale  derivanti  dal
    mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. 
      3. Alla delibera di  cui  al  comma  precedente  e'  data  adeguata
    pubblicita'; essa e' inviata all'Autorita' garante della  concorrenza
    e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge
    10 ottobre 1990, n. 287. 
      4. La verifica di cui al comma 1 e' effettuata  entro  dodici  mesi
    dall'entrata in vigore del  presente  decreto  e  poi  periodicamente
    secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa e'  comunque
    effettuata prima di procedere al  conferimento  e  al  rinnovo  della
    gestione dei servizi. 
      5. Gli enti locali, per  assicurare  agli  utenti  l'erogazione  di
    servizi pubblici che abbiano ad  oggetto  la  produzione  di  beni  e
    attivita' rivolte  a  realizzare  fini  sociali  e  a  promuovere  lo
    sviluppo economico  e  civile  delle  comunita'  locali,  definiscono
    preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di  servizio  pubblico,
    prevedendo  le  eventuali  compensazioni  economiche   alle   aziende
    esercenti i servizi stessi,  tenendo  conto  dei  proventi  derivanti
    dalle tariffe e nei limiti della disponibilita' di bilancio destinata
    allo scopo. 
      6.  All'attribuzione  di  diritti  di   esclusiva   ad   un'impresa
    incaricata  della  gestione  di  servizi  pubblici  locali   consegue
    l'applicazione di quanto disposto  dall'articolo  9  della  legge  10
    ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni. 
      7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano
    svolgere attivita' in mercati diversi da quelli in cui sono  titolari
    di diritti di  esclusiva,  sono  soggetti  alla  disciplina  prevista
    dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater  ,  della  legge  10  ottobre
    1990, n. 287, e successive modificazioni. 
      8. Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica  di  cui
    al  comma  l,  intende  procedere  all'attribuzione  di  diritti   di
    esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici  locali
    avviene in favore di imprenditori o di societa'  in  qualunque  forma
    costituite individuati mediante  procedure  competitive  ad  evidenza
    pubblica, nel rispetto dei principi del  Trattato  sul  funzionamento
    dell'Unione europea e dei principi  generali  relativi  ai  contratti
    pubblici  e,  in   particolare,   dei   principi   di   economicita',
    imparzialita',     trasparenza,     adeguata     pubblicita',     non
    discriminazione,  parita'  di  trattamento,  mutuo  riconoscimento  e
    proporzionalita'. Le medesime procedure  sono  indette  nel  rispetto
    degli  standard  qualitativi,  quantitativi,  ambientali,   di   equa
    distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove
    esistente, dalla competente autorita' di settore o,  in  mancanza  di
    essa, dagli enti affidanti. 
      9. Le societa' a capitale interamente pubblico possono  partecipare
    alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre  che  non  vi
    siano specifici divieti previsti dalla legge. 
      10. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri  dell'Unione
    europea,  possono  essere  ammesse  alle  procedure  competitive   ad
    evidenza pubblica per l'affidamento  di  servizi  pubblici  locali  a
    condizione che documentino la possibilita' per le imprese italiane di
    partecipare  alle  gare  indette  negli  Stati  di  provenienza   per
    l'affidamento di omologhi servizi. 
      11. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei
    mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito relative
    alle procedure di cui ai commi 8, 9, 10: 
      a) esclude che la disponibilita' a  qualunque  titolo  delle  reti,
    degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a
    costi socialmente sostenibili ed essenziali per  l'effettuazione  del
    servizio possa costituire elemento discriminante per  la  valutazione
    delle offerte dei concorrenti; 
      b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di  partecipazione
    alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e  al  valore  del
    servizio e che la definizione dell'oggetto della gara  garantisca  la
    piu' ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di
    scala e di gamma; 
      c) indica, ferme restando  le  discipline  di  settore,  la  durata
    dell'affidamento commisurata alla consistenza degli  investimenti  in
    immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara  a  carico
    del soggetto gestore. In ogni caso  la  durata  dell'affidamento  non
    puo'  essere  superiore  al  periodo  di  ammortamento  dei  suddetti
    investimenti; 
      d) puo' prevedere  l'esclusione  di  forme  di  aggregazione  o  di
    collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i  requisiti
    tecnici  ed  economici  di  partecipazione  alla  gara,  qualora,  in
    relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o  la
    collaborazione  sia  idonea  a  produrre  effetti  restrittivi  della
    concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi  che  tenga
    conto di struttura, dimensione e numero degli operatori  del  mercato
    di riferimento; 
      e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata  da  una
    commissione nominata  dall'ente  affidante  e  composta  da  soggetti
    esperti nella specifica materia; 
      f) indica i criteri e le modalita' per  l'individuazione  dei  beni
    ((di cui al  comma  29)),  e  per  la  determinazione  dell'eventuale
    importo spettante al  gestore  al  momento  della  scadenza  o  della
    cessazione anticipata della gestione ai sensi del comma 30; 
      g) prevede l'adozione di carte dei servizi  al  fine  di  garantire
    trasparenza informativa e qualita' del servizio. 
      12. Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11, nel caso
    di procedure aventi ad oggetto,  al  tempo  stesso,  la  qualita'  di
    socio,  al  quale  deve  essere  conferita  una  partecipazione   non
    inferiore al 40 per cento,  e  l'attribuzione  di  specifici  compiti
    operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o  la
    lettera di invito assicura che: 
      a) i criteri di valutazione delle  offerte  basati  su  qualita'  e
    corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti  al
    prezzo delle quote societarie; 
      b) il  socio  privato  selezionato  svolga  gli  specifici  compiti
    operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del
    servizio stesso e che, ove cio' non si  verifica,  si  proceda  a  un
    nuovo affidamento; 
      c) siano previsti criteri e modalita'  di  liquidazione  del  socio
    privato alla cessazione della gestione. 
      13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12  se  il
    valore economico del servizio  oggetto  dell'affidamento  e'  pari  o
    inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui, l'affidamento
    puo' avvenire a favore di societa' a  capitale  interamente  pubblico
    che abbia i  requisiti  richiesti  dall'ordinamento  europeo  per  la
    gestione cosiddetta «in house». 
      14. Le societa' cosiddette «in  house»  affidatarie  dirette  della
    gestione di servizi pubblici locali sono  assoggettate  al  patto  di
    stabilita' interno secondo le modalita' definite, con il concerto del
    Ministro per le riforme per il federalismo,  in  sede  di  attuazione
    dell'articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
    112, convertito con  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
    modificazioni. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da parte dei
    soggetti indicati al periodo precedente al cui capitale  partecipano,
    dei vincoli derivanti dal patto di stabilita' interno. 
      15.  Le  societa'  cosiddette  «in   house»   e   le   societa'   a
    partecipazione mista  pubblica  e  privata,  affidatarie  di  servizi
    pubblici locali, applicano, per l'acquisto  di  beni  e  servizi,  le
    disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e
    successive modificazioni. 
      16. L'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
    n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla  gestione  del
    servizio per il quale le societa' di cui al comma 1, lettera  c)((,))
    del  medesimo  articolo  sono  state  specificamente  costituite,  si
    applica se la scelta del socio privato e' avvenuta mediante procedure
    competitive ad evidenza pubblica le  quali  abbiano  ad  oggetto,  al
    tempo stesso, la qualita' di  socio  e  l'attribuzione  di  specifici
    compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Restano  ferme
    le altre condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri 2)  e
    3), del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e  successive
    modificazioni. 
      17.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo   18,   comma
    2-((bis,)) primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008,
    n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
    133,  e  successive  modificazioni,  le  societa'  a   partecipazione
    pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con  propri
    provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del  personale
    e per il conferimento degli incarichi nel rispetto  dei  principi  di
    cui al comma 3 dell'articolo 35  del  decreto  legislativo  30  marzo
    2001, n. 165. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, e'  fatto
    divieto di procedere al reclutamento di personale ovvero di conferire
    incarichi. Il presente comma non si applica alle societa' quotate  in
    mercati regolamentati. 
      18. In caso di affidamento  della  gestione  dei  servizi  pubblici
    locali a societa' cosiddette «in house» e in tutti i casi in  cui  il
    capitale sociale del soggetto gestore e' partecipato dall'ente locale
    affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonche'
    ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti,
    secondo modalita'  definite  dallo  statuto  dell'ente  locale,  alla
    vigilanza dell'organo  di  revisione  di  cui  agli  articoli  234  e
    seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
    modificazioni.  Restano  ferme  le   disposizioni   contenute   nelle
    discipline di settore vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto. 
      19. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o
    dei servizi dell'ente  locale,  nonche'  degli  altri  organismi  che
    espletano  funzioni  di  stazione  appaltante,  di  regolazione,   di
    indirizzo e di controllo di  servizi  pubblici  locali,  non  possono
    svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte
    dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le
    dette  funzioni  sono  state  svolte  nei  tre  anni  precedenti   il
    conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi  pubblici
    locali. Alle societa' quotate nei mercati regolamentati si applica la
    disciplina definita dagli organismi di controllo competenti. 
      20. Il divieto di cui al comma 19 opera  anche  nei  confronti  del
    coniuge, dei parenti  e  degli  affini  entro  il  quarto  grado  dei
    soggetti indicati allo stesso comma, nonche' nei confronti di  coloro
    che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente,  a  qualsiasi
    titolo attivita' di consulenza o collaborazione in favore degli  enti
    locali o dei soggetti che hanno affidato  la  gestione  del  servizio
    pubblico locale. 
      21.  Non  possono  essere  nominati  amministratori   di   societa'
    partecipate da enti locali coloro che nei tre  anni  precedenti  alla
    nomina  hanno  ricoperto  la  carica  di   amministratore,   di   cui
    all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e
    successive modificazioni, negli enti locali che  detengono  quote  di
    partecipazione al capitale della stessa societa'. 
      22. I componenti della commissione di gara per l'affidamento  della
    gestione di servizi  pubblici  locali  non  devono  aver  svolto  ne'
    svolgere alcun'altra funzione o  incarico  tecnico  o  amministrativo
    relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta. 
      23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente,  la  carica
    di amministratore locale, di cui al  comma  21,  non  possono  essere
    nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi
    pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale. 
      24. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che,
    in qualita' di componenti di commissioni di gara,  abbiano  concorso,
    con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza
    non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 
      25. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara  le  cause
    di astensione previste  dall'articolo  51  del  codice  di  procedura
    civile. 
      26. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una societa' partecipata
    dall'ente locale che la indice, i  componenti  della  commissione  di
    gara non possono essere ne' dipendenti ne'  amministratori  dell'ente
    locale stesso. 
      27. Le incompatibilita' e i divieti di cui ai commi dal 19 al 26 si
    applicano alle nomine e agli incarichi da  conferire  successivamente
    alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
      28. Ferma restando la  proprieta'  pubblica  delle  reti,  la  loro
    gestione puo' essere affidata a soggetti privati. 
      29. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o  in
    caso di sua cessazione anticipata,  il  precedente  gestore  cede  al
    gestore  subentrante  i  beni  strumentali  e  le   loro   pertinenze
    necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili,
    per la prosecuzione del servizio,  come  individuati,  ai  sensi  del
    comma 11, lettera f)((,)) dall'ente affidante, a  titolo  gratuito  e
    liberi da pesi e gravami. 
      30. Se, al momento della cessazione della gestione, ((i beni di cui
    al comma 29)) non sono stati  interamente  ammortizzati,  il  gestore
    subentrante corrisponde al precedente  gestore  un  importo  pari  al
    valore contabile originario non  ancora  ammortizzato,  al  netto  di
    eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.
    Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di  settore,
    anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del  presente
    decreto, nonche' restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti
    stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto. 
      31. L'importo di cui al comma 30 e'  indicato  nel  bando  o  nella
    lettera di invito  relativi  alla  gara  indetta  per  il  successivo
    affidamento del servizio pubblico locale a seguito della  scadenza  o
    della cessazione anticipata della gestione. 
      32. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 32,  del
    decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo  1,
    comma 117, della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  e  successive
    modificazioni, il regime transitorio degli affidamenti non conformi a
    quanto stabilito dal presente decreto e' il seguente: 
      a) gli  affidamenti  diretti  relativi  a  servizi  il  cui  valore
    economico sia superiore alla somma di cui al comma  13,  nonche'  gli
    affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive
    lettere da b) a d) cessano, improrogabilmente e senza  necessita'  di
    apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data  del  31  marzo
    2012; 
      b) le gestioni affidate direttamente a  societa'  a  partecipazione
    mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta
    mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
    principi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al
    tempo stesso, la qualita'  di  socio  e  l'attribuzione  dei  compiti
    operativi   connessi   alla   gestione   del    servizio,    cessano,
    improrogabilmente  e  senza  necessita'  di  apposita   deliberazione
    dell'ente affidante, alla data del 30 giugno 2012; 
      c) le gestioni affidate direttamente a  societa'  a  partecipazione
    mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta
    mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
    principi di cui al comma 8, le quali abbiano  avuto  ad  oggetto,  al
    tempo stesso, la qualita'  di  socio  e  l'attribuzione  dei  compiti
    operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla  scadenza
    prevista nel contratto di servizio; 
      d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 10 ottobre  2003
    a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate  in  borsa  a  tale
    data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo  2359  del
    codice civile,  cessano  alla  scadenza  prevista  nel  contratto  di
    servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche
    progressivamente, attraverso procedure ad  evidenza  pubblica  ovvero
    forme  di  collocamento  privato  presso  investitori  qualificati  e
    operatori industriali, ad una quota non superiore  al  40  per  cento
    entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro  il  31
    dicembre 2015;  ove  siffatte  condizioni  non  si  verifichino,  gli
    affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita
    deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del  30
    giugno 2013 o del 31 dicembre 2015. 
      33. Le societa', le loro controllate, controllanti e controllate da
    una medesima controllante, anche  non  appartenenti  a  Stati  membri
    dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto
    o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o  per  contratto
    servizi pubblici locali in virtu'  di  affidamento  diretto,  di  una
    procedura non ad evidenza pubblica ovvero  ai  sensi  del  comma  12,
    nonche' i soggetti cui e' affidata  la  gestione  delle  reti,  degli
    impianti e delle altre  dotazioni  patrimoniali  degli  enti  locali,
    qualora  separata  dall'attivita'  di  erogazione  dei  servizi,  non
    possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero  in  ambiti
    territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per altri enti
    pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o
    altre societa' che siano  da  essi  controllate  o  partecipate,  ne'
    partecipando a gare. Il divieto di cui al  primo  periodo  opera  per
    tutta la durata della gestione e non si applica alle societa' quotate
    in mercati regolamentati e alle societa'  da  queste  direttamente  o
    indirettamente controllate ai sensi  dell'articolo  2359  del  codice
    civile, nonche' al  socio  selezionato  ai  sensi  del  comma  12.  I
    soggetti  affidatari  diretti  di  servizi  pubblici  locali  possono
    comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima  gara
    successiva alla cessazione del servizio,  svolta  mediante  procedura
    competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi
    forniti. 
      34.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del  presente  articolo   il
    servizio idrico integrato, ad  eccezione  di  quanto  previsto  ((dai
    commi da 19 a 27)), il servizio di distribuzione di gas naturale,  di
    cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164,  il  servizio  di
    distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo  16
    marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, il servizio di
    trasporto ferroviario regionale, di cui  al  decreto  legislativo  19
    novembre 1997, n. 422, nonche' la gestione delle  farmacie  comunali,
    di  cui  alla  legge  2   aprile   1968,   n.   475((.   E'   escluso
    dall'applicazione dei commi 19, 21 e 27 del presente articolo  quanto
    disposto dall'articolo 2, comma 42,  del  decreto-legge  29  dicembre
    2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
    2011, n. 10.)) 
      35.  Restano  salve  le  procedure  di  affidamento  gia'   avviate
    all'entrata in vigore del presente decreto. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO
    SVILUPPO

                                   Art. 5 
     
     
                Norme in materia di societa' municipalizzate 
     
      1.  Una  quota  del  Fondo  infrastrutture  di   cui   all'articolo
    6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  nei  limiti  delle
    disponibilita' in base alla legislazione vigente e  comunque  fino  a
    250 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni di euro per  l'anno
    2014, e' destinata, con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
    dei trasporti di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze,  ad  investimenti  infrastrutturali  effettuati  dagli  enti
    territoriali che procedano, rispettivamente,  entro  il  31  dicembre
    2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni
    in societa' esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica,
    diversi dal servizio idrico.  L'effettuazione  delle  dismissioni  e'
    comunicata ai predetti Dicasteri. Le spese effettuate a valere  sulla
    predetta quota sono escluse  dai  vincoli  del  patto  di  stabilita'
    interno. La quota assegnata a  ciascun  ente  territoriale  non  puo'
    essere superiore ai proventi della dismissione effettuata.  La  quota
    non assegnata agli enti  territoriali  e'  destinata  alle  finalita'
    previste dal citato articolo 6-quinquies. 
      ((1-bis.  Per  il  ripristino  e  la  messa  in   sicurezza   delle
    infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi  nei  territori  della
    regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1º marzo 2011,  per
    i quali e' stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza  con  apposito
    decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo  2011,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  66  del  22  marzo  2011,  e'
    autorizzata la spesa di  7  milioni  di  euro  per  l'anno  2011.  Al
    relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione  di
    spesa di cui all'articolo 32, comma 8,  del  decreto-legge  6  luglio
    2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
    2011,  n.  111.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
    autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.)) 
      ((1-ter. Le disponibilita' derivanti da  specifiche  autorizzazioni
    legislative di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero
    dell'interno, e relative al  potenziamento  di  infrastrutture,  sono
    versate in Tesoreria entro trenta giorni  dalla  richiesta  dell'ente
    interessato.  L'ente  destinatario  del  finanziamento  e'  tenuto  a
    rendicontare le modalita' di utilizzo delle risorse.)) 
    
            
          
              
                Titolo II 

    LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO
    SVILUPPO

                                (( Art. 5-bis 
     
     
    Sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del
                                  Piano Sud 
     
      1. Al fine di garantire l'efficacia delle misure finanziarie per lo
    sviluppo delle  regioni  dell'obiettivo  convergenza  e  l'attuazione
    delle  finalita'  del  Piano  per  il  Sud,  a  decorrere   dall'anno
    finanziario in corso alla data di entrata in vigore  della  legge  di
    conversione del presente decreto, la spesa in termini di competenza e
    di cassa effettuata annualmente da ciascuna delle predette regioni  a
    valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione  di  cui
    all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  88,  sui
    cofinanziamenti  nazionali   dei   fondi   comunitari   a   finalita'
    strutturale, nonche' sulle risorse individuate  ai  sensi  di  quanto
    previsto dall'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
    112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
    133, puo' eccedere i limiti di cui all'articolo 1, commi 126  e  127,
    della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel rispetto,  comunque,  delle
    condizioni e dei limiti finanziari stabiliti ai sensi del comma 2 del
    presente articolo.)) 
      ((2. Al fine di salvaguardare gli equilibri  di  finanza  pubblica,
    con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
    con il Ministro per i rapporti con  le  regioni  e  per  la  coesione
    territoriale e di intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti
    tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
    Bolzano da  adottare  entro  il  30  settembre  di  ogni  anno,  sono
    stabiliti i limiti finanziari per l'attuazione del comma  1,  nonche'
    le modalita' di attribuzione allo Stato ed alle restanti regioni  dei
    relativi maggiori oneri, garantendo in  ogni  caso  il  rispetto  dei
    tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso dello Stato  e
    delle predette regioni alla realizzazione degli obiettivi di  finanza
    pubblica per l'anno di riferimento.)) 
    
            
          
              
                Titolo II 

    LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO
    SVILUPPO

                                   Art. 6 
     
    Liberalizzazione in materia di  segnalazione  certificata  di  inizio
      attivita', denuncia e dichiarazione di inizio attivita'.  Ulteriori
      semplificazioni 
     
      1. All'articolo  19,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 4, dopo le parole «primo  periodo  del  comma  3»  sono
    inserite le seguenti: «ovvero di cui al comma 6-bis»; 
      b) al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le  parole:  «disposizioni
    di cui», sono inserite le seguenti: «al comma 4 e»; 
      c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      «6-ter.  La  segnalazione  certificata  di  inizio  attivita',   la
    denuncia e la dichiarazione di  inizio  attivita'  non  costituiscono
    provvedimenti  taciti  direttamente  impugnabili.   Gli   interessati
    possono   sollecitare   l'esercizio   delle    verifiche    spettanti
    all'amministrazione    e,    in    caso    di    inerzia,    esperire
    ((esclusivamente)) l'azione di cui all'articolo 31, commi 1,  2  e  3
    del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104». 
      ((2. Al fine di  garantire  un  adeguato  periodo  transitorio  per
    consentire la progressiva entrata  in  operativita'  del  Sistema  di
    controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI),   nonche'
    l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il
    Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
    attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data
    di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
    e sino al 15 dicembre 2011,  la  verifica  tecnica  delle  componenti
    software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione  di
    tecnologie di utilizzo piu' semplice rispetto  a  quelle  attualmente
    previste, organizzando, in  collaborazione  con  le  associazioni  di
    categoria maggiormente rappresentative,  test  di  funzionamento  con
    l'obiettivo   della   piu'   ampia   partecipazione   degli   utenti.
    Conseguentemente, fermo quanto previsto  dall'articolo  6,  comma  2,
    lettera f))-octies((), del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
    per i soggetti di cui  all'articolo  1,  comma  5,  del  decreto  del
    Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  26
    maggio 2011, pubblicato nella ))Gazzetta Ufficiale(( n.  124  del  30
    maggio 2011, per  gli  altri  soggetti  di  cui  all'articolo  1  del
    predetto decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
    territorio e del mare 26  maggio  2011,  il  termine  di  entrata  in
    operativita' del SISTRI e' il 9 febbraio 2012. Dall'attuazione  della
    presente disposizione non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
    carico della finanza pubblica.)) 
      ((3. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
    territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il  Ministro   per   la
    semplificazione normativa, sentite le  categorie  interessate,  entro
    novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
    conversione  del  presente  decreto,  sono   individuate   specifiche
    tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantita' e
    dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticita'  ambientale,
    sono applicate, ai fini del  SISTRI,  le  procedure  previste  per  i
    rifiuti speciali non pericolosi.)) 
      ((3-bis.  Gli  operatori  che  producono   esclusivamente   rifiuti
    soggetti a ritiro  obbligatorio  da  parte  di  sistemi  di  gestione
    regolati per legge  possono  delegare  la  realizzazione  dei  propri
    adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di  recupero,  secondo  le
    modalita' gia' previste per le associazioni di categoria.)) 
      4. ( ((Soppresso).)) 
      5. All'articolo 81 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-((bis.))  Al  fine  di  dare  attuazione   a   quanto   disposto
    dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema
    pubblico  di   connettivita',   una   piattaforma   tecnologica   per
    l'interconnessione   e   l'interoperabilita'   tra    le    pubbliche
    amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati,  al
    fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di  riconoscimento
    unificati,   l'autenticazione   certa   dei   soggetti    interessati
    all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.». 
      6. Le pubbliche amministrazioni possono  utilizzare,  entro  il  31
    dicembre 2013, la infrastruttura  prevista  dall'articolo  81,  comma
    2-((bis,)) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine
    di consentire la  realizzazione  e  la  messa  a  disposizione  della
    posizione debitori a dei cittadini nei confronti dello Stato. 
      ((6-bis . Al fine di semplificare l'attivita' amministrativa  e  di
    evitare l'insorgere  di  ulteriore  contenzioso,  nei  confronti  dei
    soggetti che hanno beneficiato delle erogazioni di  cui  all'articolo
    1, commi 331, 332 e 333, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  in
    assenza della condizione reddituale stabilita dal citato  comma  333,
    non si applicano le conseguenti sanzioni penali e  amministrative  se
    essi restituiscono le somme  indebitamente  percepite  entro  novanta
    giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
    presente   decreto.   I   procedimenti   penali   ed   amministrativi
    eventualmente avviati sono sospesi sino alla  scadenza  del  predetto
    termine e si estinguono a seguito dell'avvenuta restituzione.)) 
      ((6-ter. Per una efficace e immediata attuazione di quanto previsto
    in  tema  di  razionalizzazione  della  spesa  delle  amministrazioni
    pubbliche al comma 1 dell'articolo  12  del  decreto-legge  6  luglio
    2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
    2011, n. 111, l'Agenzia del demanio procedera', con priorita' in aree
    a piu' elevato disagio occupazionale e produttivo, ad  operazioni  di
    permuta, senza oneri a carico  del  bilancio  dello  Stato,  di  beni
    appartenenti allo Stato, con esclusione  di  tutti  i  beni  comunque
    trasferibili agli enti pubblici territoriali  ai  sensi  del  decreto
    legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  fermo  restando  quanto  previsto
    dall'articolo 2, comma 196-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
    con immobili adeguati all'uso  governativo,  al  fine  di  rilasciare
    immobili di terzi attualmente condotti  in  locazione  passiva  dalla
    pubblica  amministrazione  ovvero  appartenenti  al  demanio   e   al
    patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati. Le amministrazioni  dello
    Stato  comunicano  all'Agenzia  del  demanio  l'ammontare  dei  fondi
    statali gia' stanziati e non impegnati al fine della realizzazione di
    nuovi immobili per valutare la possibilita' di recupero di spesa  per
    effetto di operazioni  di  permuta,  ovvero  gli  immobili  di  nuova
    realizzazione da destinare ad uso governativo.)) 
    
            
          
              
                Titolo II 

    LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO
    SVILUPPO

                                (( Art. 6-bis 
     
     
                       Accesso ai sistemi informativi 
     
      1. Ai sistemi informativi di cui all'articolo 117 del codice di cui
    al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono avere accesso,
    anche per le finalita' ivi previste, i soggetti  che  partecipano  al
    sistema di prevenzione di cui al comma  5  dell'articolo  30-ter  del
    decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, fatta salva  la  facolta'
    di istituire e partecipare ai sistemi di  cui  all'articolo  119  del
    decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196.  Dall'attuazione  del
    periodo precedente non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
    carico della finanza pubblica. )) 
    
            
          
              
                Titolo II 

    LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO
    SVILUPPO

                                (( Art. 6-ter 
     
     
                  Fondo di rotazione per la progettualita' 
     
      1.  Le  risorse  disponibili  sul  Fondo  di   rotazione   di   cui
    all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,  sono
    destinate prioritariamente alla progettazione delle  opere,  inserite
    nei piani triennali degli enti locali approvati alla data di  entrata
    in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto  e  che
    ricadono su terreni demaniali o gia' di proprieta'  dell'ente  locale
    interessato, aventi gia' destinazione urbanistica conforme  all'opera
    o alle opere che si intendono realizzare. Resta fermo quanto disposto
    dall'articolo 1, commi da 55 a 57, della legge n. 549 del 1995. 
      2. Gli enti locali interessati alla utilizzazione delle risorse del
    Fondo di cui al comma 1 presentano entro novanta giorni dalla data di
    entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e
    con le modalita' definite con deliberazione della  Cassa  depositi  e
    prestiti Spa, la richiesta di  accesso  al  finanziamento,  allegando
    alla stessa la descrizione dell'opera o  delle  opere  che  intendono
    realizzare, predisposta da un tecnico dell'ente locale medesimo. 
      3. Sulla base delle richieste di cui al comma 2, la Cassa  depositi
    e prestiti Spa provvede a formare una  graduatoria  nel  rispetto  di
    quanto previsto al comma 1. )) 
    
            
          
              
                Titolo II 

    LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO
    SVILUPPO

                                   Art. 7 
     
    Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe  elettriche  e
      misure  di  perequazione  nei  settori  petrolifero,   dell'energia
      elettrica e del gas 
     
      1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25  giugno  2008,
    n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
    133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'alinea, le parole: «superiore a 25 milioni  di  euro»,  sono
    sostituite dalle seguenti: «superiore a  10  milioni  di  euro  e  un
    reddito imponibile superiore a 1 milione di euro»; 
      b) la lettera c) e' sostituita dalle seguenti: 
      «c) produzione,  trasmissione  e  dispacciamento,  distribuzione  o
    commercializzazione  dell'energia  elettrica;  c-bis)   trasporto   o
    distribuzione del gas naturale»; 
      c) le parole da: «La medesima disposizione» fino a «o eolica»  sono
    soppresse. 
      2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  le
    disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25
    giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
    agosto 2008, n.  133,  come  modificato  dal  comma  1  del  presente
    articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta  successivo
    a quello in corso al 31 dicembre 2010. 
      3. Per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso  al  31
    dicembre  2010,  l'aliquota  dell'addizionale  di  cui  al  comma  16
    dell'articolo  81  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
    successive modificazioni, e' aumentata di 4 punti percentuali. 
      4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non rilevano ai fini della
    determinazione dell'acconto di  imposta  dovuto  per  il  periodo  di
    imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010. 
      5. A quanto previsto dai commi 1  e  3  del  presente  articolo  si
    applicano le disposizioni di cui al comma  18  dell'articolo  81  del
    decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,
    relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo. 
      6. Dall'attuazione del presente articolo derivano maggiori  entrate
    stimate non inferiori a 1.800 milioni di euro per l'anno 2012  e  900
    milioni di euro per gli anni 2013 e 2014. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO
    SVILUPPO

                                (( Art. 7-bis 
     
     
       Modifiche all'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 
     
      1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
    sono apportate le seguenti modifiche:)) 
      (( a) al comma 4, secondo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
    seguenti parole:  «,  sono  sottoposti  al  parere  preventivo  della
    predetta Consulta generale e  pubblicati  con  decreto  del  Ministro
    delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della loro  entrata  in
    vigore»;)) 
      (( b) al comma 4-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
    ferma restando la possibilita' di deroga con gli accordi  di  cui  al
    comma 4».)) 
    
            
          
              
                Titolo III 

    MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

                                   Art. 8 
     
     
           Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita' 
     
      1.  I  contratti  collettivi  di  lavoro  sottoscritti  a   livello
    aziendale   o   territoriale   da   associazioni    dei    lavoratori
    comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano   nazionale   ((o
    territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali  operanti  in
    azienda  ai  sensi  della  normativa  di  legge   e   degli   accordi
    interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del  28
    giugno 2011,)) possono realizzare specifiche intese  ((con  efficacia
    nei confronti di tutti  i  lavoratori  interessati  a  condizione  di
    essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario  relativo
    alle predette rappresentanze  sindacali,))finalizzate  alla  maggiore
    occupazione, alla qualita' dei contratti di lavoro, ((all'adozione di
    forme di partecipazione dei lavoratori,))alla  emersione  del  lavoro
    irregolare, agli incrementi di  competitivita'  e  di  salario,  alla
    gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli  investimenti  e
    all'avvio di nuove attivita'. 
      2. Le specifiche intese di cui al comma  1  possono  riguardare  la
    regolazione delle materie  inerenti  l'organizzazione  del  lavoro  e
    della produzione ((con riferimento)): 
      a)  agli  impianti  audiovisivi  e  alla  introduzione   di   nuove
    tecnologie; 
      b)  alle  mansioni   del   lavoratore,   alla   classificazione   e
    inquadramento del personale; 
      c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto,  modulato
    o flessibile, al regime della solidarieta' negli appalti e ai casi di
    ricorso alla somministrazione di lavoro; 
      d) alla disciplina dell'orario di lavoro; 
      e) alle modalita'  di  assunzione  e  disciplina  del  rapporto  di
    lavoro,  comprese  le  collaborazioni  coordinate  e  continuative  a
    progetto e le partite IVA,  alla  trasformazione  e  conversione  dei
    contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso  dal  rapporto  di
    lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio  ((,  il
    licenziamento della lavoratrice in concomitanza  del  matrimonio,  il
    licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza
    fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro,  nonche'  fino
    ad un anno di  eta'  del  bambino,  il  licenziamento  causato  dalla
    domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del
    bambino  da  parte  della  lavoratrice  o  del   lavoratore   ed   il
    licenziamento in caso di adozione o affidamento.)) 
      ((2-bis . Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonche'  i
    vincoli derivanti dalle normative  comunitarie  e  dalle  convenzioni
    internazionali sul lavoro, le specifiche intese di  cui  al  comma  1
    operano anche in deroga alle disposizioni di legge  che  disciplinano
    le materie richiamate dal comma 2 ed alle  relative  regolamentazioni
    contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.)) 
      3. Le disposizioni  contenute  in  contratti  collettivi  aziendali
    vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale
    del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei  confronti
    di tutto il personale delle unita' produttive cui il contratto stesso
    si riferisce a condizione che sia stato  approvato  con  votazione  a
    maggioranza dei lavoratori. 
      ((3-bis . All'articolo 36,  comma  1,  del  decreto  legislativo  8
    luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:)) 
      ((  a)  all'alinea,  le  parole:  «e  la  normativa  regolamentare,
    compatibili con  la  legislazione  comunitaria,  ed  applicate»  sono
    sostituite dalle seguenti: «la normativa regolamentare ed i contratti
    collettivi nazionali di  settore,  compatibili  con  la  legislazione
    comunitaria, ed applicati»;)) 
      (( b) dopo la lettera b) , e' inserita la seguente:)) 
      «((b-bis )condizioni di lavoro del personale))». 
    
            
          
              
                Titolo III 

    MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

                                   Art. 9 
     
     
           Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni 
     
        
      1. All'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono  apportate
    le seguenti modifiche: 
        a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
      «8. Gli obblighi  di  cui  agli  articoli  3  e  18  devono  essere
    rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto  degli  obblighi
    ivi previsti, i datori di lavoro privati che  occupano  personale  in
    diverse unita' produttive e i datori di lavoro privati di imprese che
    sono parte di  un  gruppo  ai  sensi  dell'articolo  31  del  decreto
    legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono assumere in una unita'
    produttiva o,  ferme  restando  le  aliquote  d'obbligo  di  ciascuna
    impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia,  un  numero
    di lavoratori aventi  diritto  al  collocamento  mirato  superiore  a
    quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso
    del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unita'  produttive
    o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia»; 
        b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi: 
      «8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della  facolta'
    di cui al comma 8  trasmettono  in  via  telematica  a  ciascuno  dei
    servizi  competenti  delle  province  in  cui  insistono  le   unita'
    produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse  imprese  del
    gruppo di cui all'articolo 31 del decreto  legislativo  10  settembre
    2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal  quale
    risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei
    dati riferiti a ciascuna unita' produttiva ovvero a ciascuna  impresa
    appartenente al gruppo»; 
      «8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati,  su
    loro motivata richiesta, ad assumere  in  una  unita'  produttiva  un
    numero di lavoratori  aventi  diritto  al  collocamento  obbligatorio
    superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a  compenso  del
    minor numero di lavoratori assunti in altre unita'  produttive  della
    medesima regione»; 
      «8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con
    le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter». 
    
            
          
              
                Titolo III 

    MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

                                   Art. 10 
     
     
             Fondi interprofessionali per la formazione continua 
     
      1. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
    dopo   le   parole   «si   possono   articolare    regionalmente    o
    territorialmente» aggiungere le seguenti parole: «e possono  altresi'
    utilizzare parte  delle  risorse  a  essi  destinati  per  misure  di
    formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto». 
    
            
          
              
                Titolo III 

    MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

                                   Art. 11 
     
     
         Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini 
     
      1. I tirocini formativi e di orientamento possono  essere  promossi
    unicamente  da  soggetti  in  possesso  degli   specifici   requisiti
    preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione  di
    idonee garanzie all'espletamento  delle  iniziative  medesime.  Fatta
    eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali,
    i soggetti in  trattamento  psichiatrico,  i  tossicodipendenti,  gli
    alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di  detenzione,
    i tirocini formativi e di orientamento non  curriculari  non  possono
    avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese,  e  possono
    essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati  o  neo-laureati
    entro e non  oltre  dodici  mesi  dal  conseguimento  ((del  relativo
    titolo)) di studio. 
      2. In assenza di ((specifiche regolamentazioni)) regionali  trovano
    applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni  di  cui  al
    comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.  196,
    e il relativo regolamento di attuazione. 
    
            
          
              
                Titolo III 

    MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

                                   Art. 12 
     
     
             Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 
     
      1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).
    - Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque  svolga
    un'attivita' organizzata di intermediazione, reclutando manodopera  o
    organizzandone l'attivita' lavorativa caratterizzata da sfruttamento,
    mediante violenza, minaccia,  o  intimidazione,  approfittando  dello
    stato di bisogno o di necessita' dei lavoratori,  e'  punito  con  la
    reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro
    per ciascun lavoratore reclutato. 
      Ai fini del primo comma,  costituisce  indice  di  sfruttamento  la
    sussistenza di una o piu' delle seguenti circostanze: 
        1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente
    difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato
    rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato; 
        2) la sistematica violazione della normativa relativa  all'orario
    di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria,  alle
    ferie; 
        3) la sussistenza di violazioni della  normativa  in  materia  di
    sicurezza  e  igiene  nei  luoghi  di  lavoro,  tale  da  esporre  il
    lavoratore a pericolo per la salute,  la  sicurezza  o  l'incolumita'
    personale; 
        4) la sottoposizione  del  lavoratore  a  condizioni  di  lavoro,
    metodi di sorveglianza, o a situazioni  alloggiative  particolarmente
    degradanti. 
      Costituiscono aggravante specifica  e  comportano  l'aumento  della
    pena da un terzo alla meta': 
        1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a
    tre; 
        2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in
    eta' non lavorativa; 
        3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a
    situazioni di grave pericolo,  avuto  riguardo  alle  caratteristiche
    delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. 
      Art. 603-ter (Pene accessorie). - La condanna per i delitti di  cui
    agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad
    oggetto prestazioni lavorative,  e  603-bis,  importa  l'interdizione
    dagli uffici direttivi delle  persone  giuridiche  o  delle  imprese,
    nonche' il divieto di concludere contratti  di  appalto,  di  cottimo
    fiduciario, di fornitura di opere,  beni  o  servizi  riguardanti  la
    pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. 
      La condanna per i delitti di cui al primo  comma  importa  altresi'
    l'esclusione  per  un  periodo   di   due   anni   da   agevolazioni,
    finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o  di  altri
    enti pubblici, nonche' dell'Unione europea, relativi  al  settore  di
    attivita' in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. 
      L'esclusione di cui al secondo comma e'  aumentata  a  cinque  anni
    quando il fatto e' commesso da soggetto al quale sia stata  applicata
    la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo  comma,  numeri  1)  e
    3)». 
    
            
          
              
                Titolo IV 

    RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

                                   Art. 13 
     
     
    Trattamento economico dei  parlamentari  e  dei  membri  degli  altri
    organi costituzionali. Incompatibilita'. Riduzione delle spese per  i
                                 referendum 
     
      1. A decorrere dal mese successivo a quello di  entrata  in  vigore
    della legge di conversione del presente decreto, ((per gli anni 2011,
    2012  e  2013,))ai  membri  degli  organi   costituzionali((,   fatta
    eccezione per il Presidente della Repubblica  e  i  componenti  della
    Corte  costituzionale,))   si   applica,   senza   effetti   a   fini
    previdenziali, una  riduzione  delle  retribuzioni  o  indennita'  di
    carica superiori a 90.000 Euro lordi  annui  previste  alla  data  di
    entrata in vigore del presente decreto, in misura del  10  per  cento
    per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000  euro,  nonche'
    del 20 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. A seguito della
    predetta riduzione il  trattamento  economico  complessivo  non  puo'
    essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. 
      2.  In  attesa  della  revisione  costituzionale   concernente   la
    riduzione del numero dei parlamentari e  della  rideterminazione  del
    trattamento  economico  omnicomprensivo  annualmente  corrisposto  ai
    sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
    98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
      (( a) ai parlamentari che svolgono qualsiasi  attivita'  lavorativa
    per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore  al  15  per
    cento dell'indennita' parlamentare la  riduzione  dell'indennita'  di
    cui al comma 1 si applica in misura del 20 per  cento  per  la  parte
    eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, in misura del  40  per
    cento per la parte eccedente i 150.000 euro. La riduzione si  applica
    con le medesime decorrenza e durata di cui al comma 1;)) 
      b) le Camere, in conformita' con  quanto  previsto  dai  rispettivi
    ordinamenti, individuano entro sessanta giorni dalla data di  entrata
    in vigore  del  presente  decreto  le  modalita'  piu'  adeguate  per
    correlare l'indennita' parlamentare al  tasso  di  partecipazione  di
    ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e  delle
    Commissioni. 
      ((3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004,  n.
    215,  e  successive  modificazioni,  le  cariche  di  deputato  e  di
    senatore, nonche' le cariche di governo di cui all'articolo 1,  comma
    2, della citata  legge  n.  215  del  2004,  sono  incompatibili  con
    qualsiasi  altra  carica  pubblica  elettiva  di  natura  monocratica
    relativa ad organi di governo di enti pubblici  territoriali  aventi,
    alla data di indizione delle elezioni  o  della  nomina,  popolazione
    superiore  a  5.000  abitanti,   fermo   restando   quanto   previsto
    dall'articolo 62 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
    agosto 2000, n. 267. Le incompatibilita' di cui al primo  periodo  si
    applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative
    alla prima legislatura parlamentare successiva alla data  di  entrata
    in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data  di  indizione
    delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del
    presente decreto, le incompatibilita' di  cui  al  primo  periodo  si
    applicano, altresi', alla carica di  membro  del  Parlamento  europeo
    spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6,
    commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24  gennaio
    1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso  il
    divieto  di  cumulo  con  ogni  altro  emolumento;  fino  al  momento
    dell'esercizio dell'opzione, non  spetta  alcun  trattamento  per  la
    carica sopraggiunta.)) 
      4.  All'articolo  7  del  decreto-legge  6  luglio  2011,   n.   98
    convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
    dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi  piu'  di
    un ((referendum)) abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi
    dell'articolo 34 della legge 25 maggio  1970,  n.  352,  avviene  per
    tutti i ((referendum)) abrogativi nella medesima data». 
    
            
          
              
                Titolo IV 

    RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

                                   Art. 14 
     
     
    Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative
                         indennita'. Misure premiali 
     
      1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti  nell'ambito  del
    coordinamento della finanza  pubblica,  le  Regioni,  ai  fini  della
    collocazione nella classe di enti territoriali piu' virtuosa  di  cui
    all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98
    convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
    oltre al rispetto dei parametri gia' previsti dal  predetto  articolo
    20, debbono adeguare, nell'ambito della propria autonomia  statutaria
    e  legislativa,  i  rispettivi  ordinamenti  ai  seguenti   ulteriori
    parametri: 
      a) previsione che il numero massimo dei consiglieri  regionali,  ad
    esclusione del  Presidente  della  Giunta  regionale,  sia  uguale  o
    inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un  milione  di
    abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due  milioni  di
    abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro  milioni
    di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a  sei  milioni
    di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni
    di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione  superiore  ad  otto
    milioni  di  abitanti.  La  riduzione  del  numero  dei   consiglieri
    regionali rispetto a  quello  attualmente  previsto  e'  adottata  da
    ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
    presente decreto e  deve  essere  efficace  dalla  prima  legislatura
    regionale successiva a quella della data di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore  del
    presente  decreto,  abbiano  un  numero  di   consiglieri   regionali
    inferiore a quello  previsto  nella  presente  lettera,  non  possono
    aumentarne il numero; 
      b) previsione che il numero massimo degli assessori  regionali  sia
    pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio
    regionale, con arrotondamento all'unita' superiore. La riduzione deve
    essere operata entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna  regione,  dalla
    prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di
    entrata in vigore del presente decreto; 
      c) riduzione a decorrere dal 1º  gennaio  2012,  in  attuazione  di
    quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.
    2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010,  n.  42,
    degli emolumenti e delle utilita', comunque denominati,  previsti  in
    favore dei consiglieri  regionali  entro  il  limite  dell'indennita'
    massima spettante ai membri del Parlamento, cosi' come  rideterminata
    ((ai sensi dell'articolo 13)) del presente decreto; 
      d)  previsione  che  il  trattamento  economico   dei   consiglieri
    regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori  del
    Consiglio regionale; 
      e) istituzione, a decorrere dal 1º gennaio 2012, di un Collegio dei
    revisori dei conti,  quale  organo  di  vigilanza  sulla  regolarita'
    contabile, finanziaria ed economica della  gestione  dell'ente;  ((il
    Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera  in
    raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti;
    i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione  da  un
    elenco, i cui iscritti devono  possedere  i  requisiti  previsti  dai
    principi contabili internazionali, avere  la  qualifica  di  revisori
    legali di cui al decreto legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,  ed
    essere in  possesso  di  specifica  qualificazione  professionale  in
    materia di contabilita' pubblica e gestione economica  e  finanziaria
    anche degli enti territoriali, secondo i  criteri  individuati  dalla
    Corte dei conti;)) 
      f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  del
    presente decreto e con efficacia a decorrere dalla prima  legislatura
    regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore
    del presente decreto, al sistema  previdenziale  contributivo  per  i
    consiglieri regionali. 
      2. L'adeguamento ai parametri di cui al  comma  1  da  parte  delle
    Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
    Bolzano costituisce condizione per  l'applicazione  dell'articolo  27
    della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle  Regioni  a
    statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai  sensi
    del citato articolo 27, assicura  il  conseguimento  degli  obiettivi
    costituzionali di perequazione e  di  solidarieta',  ed  elemento  di
    riferimento per l'applicazione di  misure  premiali  o  sanzionatorie
    previste dalla normativa vigente. 
    
            
          
              
                Titolo IV 

    RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

                                   Art. 15 
     
     
            Dimezzamento dei consiglieri e assessori provinciali 
     
      ((1. (Soppresso).)) 
      ((2. (Soppresso).)) 
      ((3. (Soppresso).)) 
      ((4. (Soppresso).)) 
      5. A decorrere dal primo rinnovo  degli  organi  di  governo  delle
    Province successivo alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
    decreto, il numero dei  consiglieri  provinciali  e  degli  assessori
    provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di  entrata
    in  vigore  del  presente  decreto  e'  ridotto  della   meta',   con
    arrotondamento all'unita' superiore. 
      ((6. (Soppresso).)) 
      ((7. (Soppresso).)) 
    
            
          
              
                Titolo IV 

    RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

                                 (( Art. 16 
     
     
    Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei  comuni
         e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali 
     
      1. Al fine  di  assicurare  il  conseguimento  degli  obiettivi  di
    finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il
    contenimento delle  spese  degli  enti  territoriali  e  il  migliore
    svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi  pubblici,  a
    decorrere dalla data di cui al comma 9, i comuni con popolazione fino
    a 1.000 abitanti  esercitano  obbligatoriamente  in  forma  associata
    tutte le funzioni amministrative e  tutti  i  servizi  pubblici  loro
    spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di
    comuni ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di  cui  al  decreto
    legislativo 18 agosto  2000,  n.  267.  Le  disposizioni  di  cui  al
    presente comma non si applicano ai comuni il cui territorio  coincide
    integralmente con quello di una o di piu' isole, nonche' al comune di
    Campione d'Italia.)) 
      ((2. A ciascuna unione di cui al comma l hanno facolta' di  aderire
    anche comuni con popolazione superiore  a  1.000  abitanti,  al  fine
    dell'esercizio in forma associata di tutte le  funzioni  fondamentali
    loro spettanti sulla base della legislazione vigente e dei servizi ad
    esse inerenti, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni  di
    cui all'articolo 14, commi 28, 29, 30 e 31, del citato  decreto-legge
    n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del
    2010. I comuni  di  cui  al  primo  periodo  hanno,  in  alternativa,
    facolta' di esercitare mediante tale unione tutte le funzioni e tutti
    i servizi pubblici  loro  spettanti  sulla  base  della  legislazione
    vigente.)) 
      ((3. All'unione di cui al comma 1, in deroga all'articolo 32, commi
    2, 3 e 5, secondo periodo, del citato testo unico di cui  al  decreto
    legislativo n. 267 del 2000, si  applica  la  disciplina  di  cui  al
    presente articolo.)) 
      ((4. Sono affidate all'unione, per conto dei  comuni  che  ne  sono
    membri,  la  programmazione  economico-finanziaria  e   la   gestione
    contabile di cui alla parte II del  citato  testo  unico  di  cui  al
    decreto legislativo n. 267 del 2000, con riferimento alle funzioni da
    essi esercitate per mezzo  dell'unione.  I  comuni  che  sono  membri
    dell'unione  concorrono  alla   predisposizione   del   bilancio   di
    previsione   dell'unione   per   l'anno   successivo   mediante    la
    deliberazione,  da  parte  del  consiglio   comunale,   da   adottare
    annualmente, entro il 30 novembre,  di  un  documento  programmatico,
    nell'ambito del piano generale di  indirizzo  deliberato  dall'unione
    entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento  da  adottare,  entro
    centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
    conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
    della legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,  su
    proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  per
    le riforme per il  federalismo,  sono  disciplinati  il  procedimento
    amministrativo-contabile di formazione e di variazione del  documento
    programmatico, i poteri  di  vigilanza  sulla  sua  attuazione  e  la
    successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun  comune
    e l'unione.)) 
      ((5. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in
    essere alla data di cui al comma 9 che siano inerenti  alle  funzioni
    ed ai servizi ad essa affidati ai sensi dei commi 1,  2  e  4,  ferme
    restando le disposizioni  di  cui  all'articolo  111  del  codice  di
    procedura civile. Alle unioni di cui al comma l sono trasferite tutte
    le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed  ai  servizi
    loro affidati ai sensi dei  commi  1,  2  e  4,  nonche'  i  relativi
    rapporti finanziari risultanti dal bilancio.  A  decorrere  dall'anno
    2014, le unioni di comuni di  cui  al  comma  1  sono  soggette  alla
    disciplina del patto  di  stabilita'  interno  per  gli  enti  locali
    prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.)) 
      ((6. Le unioni di cui al comma 1 sono  istituite  in  modo  che  la
    complessiva   popolazione   residente   nei   rispettivi   territori,
    determinata ai sensi dell'articolo 156, comma  2,  del  citato  testo
    unico di cui al decreto legislativo n. 267 del  2000,  sia  di  norma
    superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i  comuni
    che intendono comporre  una  medesima  unione  appartengano  o  siano
    appartenuti a comunita' montane. Entro due mesi dalla data di entrata
    in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  ciascuna
    regione ha facolta' di individuare diversi limiti demografici.)) 
      ((7. Le unioni di comuni che risultino costituite alla data di  cui
    al comma 9 e di cui facciano parte uno o piu' comuni con  popolazione
    fino a 1.000 abitanti, entro i successivi  quattro  mesi  adeguano  i
    rispettivi  ordinamenti  alla  disciplina  delle  unioni  di  cui  al
    presente articolo. I comuni appartenenti a forme associative  di  cui
    agli articoli 30 e 31 del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
    legislativo n. 267 del 2000 cessano di diritto di  farne  parte  alla
    data in cui diventano membri di un'unione di cui al comma 1.)) 
      ((8. Nel termine perentorio di sei mesi dalla data  di  entrata  in
    vigore della legge di conversione del presente decreto, i  comuni  di
    cui  al  comma  1,  con  deliberazione  del  consiglio  comunale,  da
    adottare,  a   maggioranza   dei   componenti,   conformemente   alle
    disposizioni di cui al comma 6, avanzano alla regione una proposta di
    aggregazione,  di  identico  contenuto,   per   l'istituzione   della
    rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31  dicembre  2012,  la
    regione  provvede,  secondo  il  proprio   ordinamento,   a   sancire
    l'istituzione  di  tutte  le  unioni  del  proprio  territorio   come
    determinate nelle proposte di cui  al  primo  periodo  e  sulla  base
    dell'elenco di cui al comma 16. La regione provvede anche qualora  la
    proposta di aggregazione manchi o non sia conforme alle  disposizioni
    di cui al presente articolo.)) 
      ((9. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti  negli
    organi di governo del comune che, successivamente al 13 agosto  2012,
    sia per primo interessato al rinnovo, nei comuni con popolazione fino
    a 1.000 abitanti che siano parti  della  stessa  unione,  nonche'  in
    quelli con popolazione superiore che esercitino mediante tale  unione
    tutte le proprie funzioni, gli organi di governo sono il  sindaco  ed
    il consiglio comunale, e le giunte in carica decadono di diritto.  Ai
    consigli  dei  comuni  che  sono  membri  di  tale  unione  competono
    esclusivamente  poteri  di  indirizzo  nei  confronti  del  consiglio
    dell'unione,  ferme  restando  le  funzioni  normative  che  ad  essi
    spettino in riferimento alle  attribuzioni  non  esercitate  mediante
    l'unione.)) 
      ((10. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono  il  consiglio,
    il presidente e la giunta.)) 
      ((11. Il consiglio e' composto da tutti i sindaci  dei  comuni  che
    sono membri  dell'unione  nonche',  in  prima  applicazione,  da  due
    consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri  di  cui  al
    primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni  dopo  la  data  di
    istituzione dell'unione ai sensi del comma 9, in tutti i  comuni  che
    sono membri dell'unione dai  rispettivi  consigli  comunali,  con  la
    garanzia  che  uno  dei  due  appartenga   alle   opposizioni.   Fino
    all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 12,  primo
    periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero  di  abitanti
    tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni  di
    competenza dell'unione medesima. La legge dello Stato puo'  stabilire
    che le successive elezioni avvengano a suffragio universale e diretto
    contestualmente alle elezioni per il rinnovo degli organi di  governo
    di ciascuno dei comuni appartenenti alle unioni. La legge dello Stato
    di cui al quarto periodo disciplina conseguentemente  il  sistema  di
    elezione; l'indizione delle elezioni avviene ai sensi dell'articolo 3
    della legge 7 giugno 1991, n. 182,  e  successive  modificazioni.  Al
    consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di
    cui al decreto legislativo n. 267 del  2000  al  consiglio  comunale,
    fermo  restando  quanto  previsto  dai  commi  4  e  9  del  presente
    articolo.)) 
      ((12. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione  ai
    sensi del comma 9, il consiglio e' convocato di diritto ed elegge  il
    presidente dell'unione tra i propri componenti.  Al  presidente,  che
    dura in carica due anni  e  mezzo  ed  e'  rinnovabile,  spettano  le
    competenze attribuite al sindaco dall'articolo 50  del  citato  testo
    unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,  ferme  restando
    in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione
    le attribuzioni di cui all'articolo 54 del medesimo testo unico.)) 
      ((13. La giunta dell'unione e'  composta  dal  presidente,  che  la
    presiede, e dagli assessori, nominati  dal  medesimo  fra  i  sindaci
    componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per
    i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta  spettano  le
    competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico  di  cui  al
    decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla
    cessazione del rispettivo presidente.)) 
      ((14.  Lo   statuto   dell'unione   individua   le   modalita'   di
    funzionamento dei propri  organi  e  ne  disciplina  i  rapporti.  Il
    consiglio  adotta  lo  statuto  dell'unione,  con   deliberazione   a
    maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni  dalla
    data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9.)) 
      ((15. Ai consiglieri, al presidente ed agli  assessori  dell'unione
    si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 e 86 del  citato
    testo unico di cui al decreto legislativo n.  267  del  2000,  ed  ai
    relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante,
    rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco  ed  agli  assessori  dei
    comuni  aventi  corrispondente   popolazione.   Agli   amministratori
    dell'unione che risultino percepire  emolumenti  di  ogni  genere  in
    qualita' di amministratori locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2,
    del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
    fino  al  momento  dell'esercizio  dell'opzione,  non  spetta   alcun
    trattamento per la carica sopraggiunta.)) 
      ((16. L'obbligo di cui  al  comma  1  non  trova  applicazione  nei
    riguardi dei comuni che, alla data del 30 settembre  2012,  risultino
    esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici di cui  al
    medesimo comma 1 mediante convenzione ai sensi dell'articolo  30  del
    citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.  Ai
    fini di cui al primo periodo, tali comuni  trasmettono  al  Ministero
    dell'interno, entro il 15 ottobre 2012,  un'attestazione  comprovante
    il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed  efficienza
    nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive  attribuzioni.
    Con decreto del Ministro dell'interno, da  adottare  entro  tre  mesi
    dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
    presente  decreto,  sono  determinati  contenuti  e  modalita'  delle
    attestazioni di cui al secondo periodo.  Il  Ministero  dell'interno,
    previa valutazione delle attestazioni ricevute,  adotta  con  proprio
    decreto, da pubblicare entro il 30 novembre  2012  nel  proprio  sito
    internet,  l'elenco  dei  comuni  obbligati  e  di  quelli   esentati
    dall'obbligo di cui al comma 1.)) 
      ((17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun  consiglio  comunale
    successivo alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
    del presente decreto:)) 
      (( a) per i comuni  con  popolazione  fino  a  1.000  abitanti,  il
    consiglio comunale  e'  composto,  oltre  che  dal  sindaco,  da  sei
    consiglieri;)) 
      (( b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000
    abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che  dal  sindaco,
    da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori e'  stabilito
    in due;)) 
      (( c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000
    abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che  dal  sindaco,
    da  sette  consiglieri  ed  il  numero  massimo  degli  assessori  e'
    stabilito in tre;)) 
      (( d) per i comuni con popolazione  superiore  a  5.000  e  fino  a
    10.000 abitanti, il consiglio comunale e'  composto,  oltre  che  dal
    sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori e'
    stabilito in quattro.)) 
      ((18. A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri  dei
    comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili  le
    disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui  al
    decreto legislativo n. 267 del 2000; non sono  altresi'  applicabili,
    con l'eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui
    all'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto  legislativo
    n. 267 del 2000.)) 
      ((19. All'articolo 38, comma 7, del citato testo unico  di  cui  al
    decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le  parole:  «previsti  dal
    regolamento»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e,  nei   comuni   con
    popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in  un
    arco  temporale  non  coincidente  con   l'orario   di   lavoro   dei
    partecipanti».)) 
      ((20. All'articolo 48, comma 1, del citato testo unico  di  cui  al
    decreto legislativo n.  267  del  2000,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
    seguente periodo: «Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti,
    le riunioni della  giunta  si  tengono  preferibilmente  in  un  arco
    temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti».)) 
      ((21. All'articolo 79, comma 1, del citato testo unico  di  cui  al
    decreto legislativo  n.  267  del  2000,  le  parole:  «per  l'intera
    giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli» sono sostituite
    dalle  seguenti:  «per  il  tempo  strettamente  necessario  per   la
    partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi  consigli  e  per  il
    raggiungimento del luogo di suo svolgimento».)) 
      ((22. All'articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del
    2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,  le
    parole: «fino a 5.000 abitanti, esclusi  le  isole  monocomune»  sono
    sostituite  dalle  seguenti:  «superiore  a  1.000  e  fino  a  5.000
    abitanti, esclusi i comuni il cui territorio  coincide  integralmente
    con quello di una o di piu' isole».)) 
      ((23. All'articolo 2, comma 7, del  decreto  legislativo  14  marzo
    2011, n. 23, le parole: «le isole monocomune» sono  sostituite  dalle
    seguenti: «i comuni il  cui  territorio  coincide  integralmente  con
    quello di una o di piu' isole».)) 
      ((24. All'articolo 14, comma 31, alinea, del  citato  decreto-legge
    n. 78 del 2010, le parole: «5.000 abitanti o nel quadruplo del numero
    degli abitanti del comune demograficamente piu'  piccolo  tra  quelli
    associati» sono sostituite dalle seguenti:  «10.000  abitanti,  salvo
    diverso limite demografico individuato dalla regione entro  due  mesi
    dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
    decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138»;  al  medesimo  comma  31,  la
    lettera  c)  e'  abrogata  e  la  lettera  b)  e'  sostituita   dalla
    seguente:)) 
      ((«b) entro il 31  dicembre  2012  con  riguardo  a  tutte  le  sei
    funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma
    3, della citata legge n. 42 del 2009».)) 
      ((25. A  decorrere  dal  primo  rinnovo  dell'organo  di  revisione
    successivo alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  i
    revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante  estrazione
    da un elenco nel  quale  possono  essere  inseriti,  a  richiesta,  i
    soggetti iscritti, a livello regionale,  nel  Registro  dei  revisori
    legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,  nonche'
    gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti  e  degli  esperti
    contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da  adottare  entro
    sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
    conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti   criteri   per
    l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo  periodo,
    nel rispetto dei seguenti principi:)) 
      a) ((rapporto proporzionale tra anzianita' di iscrizione negli albi
    e registri  di  cui  al  presente  comma  e  popolazione  di  ciascun
    comune;)) 
      b)  ((previsione  della   necessita',   ai   fini   dell'iscrizione
    nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza  avanzato
    richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti
    locali;)) 
      c) ((possesso di specifica qualificazione professionale in  materia
    di contabilita' pubblica e gestione  economica  e  finanziaria  degli
    enti pubblici territoriali.)) 
      ((26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di  governo
    degli enti locali  sono  elencate,  per  ciascun  anno,  in  apposito
    prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227  del  citato
    testo unico di cui al decreto  legislativo  n.  267  del  2000.  Tale
    prospetto e' trasmesso alla  sezione  regionale  di  controllo  della
    Corte   dei   conti   ed   e'   pubblicato,   entro   dieci    giorni
    dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale.
    Con atto di  natura  non  regolamentare,  adottato  d'intesa  con  la
    Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo  3
    del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  il   Ministro
    dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto, adotta uno schema tipo  del  prospetto  di  cui  al
    primo periodo.)) 
      ((27. All'articolo 14, comma 32, alinea, del  citato  decreto-legge
    n. 78 del 2010, le parole: «31 dicembre 2013» sono  sostituite  dalle
    seguenti: «31 dicembre 2012»; alla lettera a) del medesimo comma  32,
    le parole «31 dicembre 2013»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
    dicembre 2012».)) 
      ((28. Al fine di verificare il  perseguimento  degli  obiettivi  di
    semplificazione e di  riduzione  delle  spese  da  parte  degli  enti
    locali, il prefetto accerta che  gli  enti  territoriali  interessati
    abbiano  attuato,  entro  i  termini   stabiliti,   quanto   previsto
    dall'articolo 2, comma 186, lettera e)  ,  della  legge  23  dicembre
    2009, n. 191, e successive modificazioni, e dall'articolo  14,  comma
    32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010,  come  da
    ultimo modificato dal comma 27 del presente  articolo.  Nel  caso  in
    cui, all'esito  dell'accertamento,  il  prefetto  rilevi  la  mancata
    attuazione di quanto previsto dalle  disposizioni  di  cui  al  primo
    periodo, assegna agli enti inadempienti un termine  perentorio  entro
    il  quale  provvedere.  Decorso  inutilmente  detto  termine,   fermo
    restando quanto previsto  dal  secondo  periodo,  trova  applicazione
    l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.)) 
      ((29. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  ai
    comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle  province
    autonome di Trento e di Bolzano  nel  rispetto  degli  statuti  delle
    regioni e province medesime, delle relative  norme  di  attuazione  e
    secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5  maggio  2009,
    n. 42.)) 
      ((30. Dall'applicazione di ciascuna delle disposizioni  di  cui  al
    presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
    della finanza pubblica.)) 
      ((31. A  decorrere  dall'anno  2013,  le  disposizioni  vigenti  in
    materia  di  patto  di  stabilita'  interno  per  i  comuni   trovano
    applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore
    a 1.000 abitanti)) 
    
            
          
              
                Titolo IV 

    RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

                                   Art. 17 
     
     
    Disposizioni relative al  Consiglio  Nazionale  dell'Economia  e  del
                                   Lavoro 
     
      1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
      a) ((l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:)) 
      ((«Art. 2 (Composizione del Consiglio). - 1. Il Consiglio nazionale
    dell'economia e del lavoro e' composto da esperti, da  rappresentanti
    delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni  di
    promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato  in  numero
    di settanta oltre al presidente e al segretario generale, secondo  la
    ripartizione stabilita con decreto del Presidente  della  Repubblica,
    su proposta del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  da  emanare
    entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
    disposizione.»;)) 
      b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
      «((Art. 14 (Pronunce del CNEL). -  1.))  Gli  atti  del  CNEL  sono
    assunti a maggioranza assoluta dei suoi componenti in  Assemblea.  Il
    presidente, sentiti i vicepresidenti e il segretario  generale,  puo'
    istituire fino a quattro commissioni istruttorie, in  ciascuna  delle
    quali siedono non piu'  di  quindici  consiglieri,  proporzionalmente
    alle varie rappresentanze.  La  presidenza  di  ciascuna  commissione
    istruttoria spetta ad uno dei vicepresidenti.». 
      2. Gli articoli 6, comma 1, e 15 della legge 30 dicembre  1986,  n.
    936, sono abrogati. E' altresi' abrogata, o coerentemente modificata,
    ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al presente
    articolo. ((Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
    del decreto del Presidente della Repubblica  di  cui  all'articolo  2
    della legge n. 936 del 1986, come sostituito dal comma 1, lettera  a)
    , del presente articolo, decadono gli esperti e i rappresentanti  del
    Consiglio nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  in  carica  e  si
    provvede alla nomina dei nuovi esperti e dei nuovi rappresentanti  in
    conformita' alla ripartizione stabilita dal medesimo decreto)). 
    
            
          
              
                Titolo IV 

    RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

                                   Art. 18 
     
     
                          Voli in classe economica 
     
      1. I Parlamentari, gli amministratori pubblici, i dipendenti  delle
    amministrazioni  dello  Stato,  centrali  e  periferiche,   anche   a
    ordinamento autonomo, gli amministratori, i dipendenti e i componenti
    degli enti e organismi pubblici, di aziende autonome e  speciali,  di
    aziende a totale partecipazione pubblica, di autorita' amministrative
    indipendenti o di altri enti pubblici  e  i  commissari  straordinari
    che, per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni  di  servizio
    all'interno  ((dei  Paesi  appartenenti   al   Consiglio   d'Europa))
    utilizzano il mezzo di trasporto aereo, volano in  classe  economica.
    Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 216,  della  legge
    23 dicembre 2005, n. 266. All'articolo 1, comma 468, della  legge  27
    dicembre 2006, n. 296, le parole  «al  personale  con  qualifica  non
    inferiore a dirigente di prima fascia e  alle  categorie  equiparate,
    nonche'» sono soppresse. 
    
            
          
              
                Titolo IV 

    RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

                                   Art. 19 
     
     
                             Disposizioni finali 
     
      1. Alle  maggiori  spese  derivanti  dall'attuazione  del  presente
    decreto, di cui, rispettivamente,  all'articolo  1  commi  16  e  25,
    ((all'articolo 2 comma 2)), all'articolo 5  e  all'articolo  7,  pari
    complessivamente a ((2.215,2 milioni)) di  euro  per  l'anno  2012  a
    ((132,8 milioni)) di euro per l'anno 2013, ((170,8 milioni)) di  euro
    per l'anno 2014, 323 milioni di euro per l'anno 2015 e 16 milioni  di
    euro per l'anno 2016, ((pari a, in termini  di  indebitamento  netto,
    182,8 milioni)) per l'anno 2013 ed a  ((320,8  milioni))  per  l'anno
    2014, si provvede con quota parte delle  maggiori  entrate  derivanti
    dal presente decreto. 
      2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
    apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    
            
          
              
                Titolo IV 

    RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

                               (( Art. 19-bis 
     
     
    Disposizioni finali concernenti le regioni a statuto  speciale  e  le
                              province autonome 
     
      1. L'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto  nelle
    regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
    Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative  norme
    di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della  legge
    5 maggio 2009, n. 42.)) 
    
            
          
              
                Titolo IV 

    RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

                                   Art. 20 
     
     
                              Entrata in vigore 
     
      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
    pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
    sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
    
    

    Testo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (in Gazzetta Ufficiale
    - serie generale - n. 188 del 13  agosto  2011),  coordinato  con  la
    legge di conversione 14 settembre 2011,  n.  148  (in Gazzetta Ufficiale
    - serie generale - n. 216 del 16 settembre 2011), recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.». (11A12346), in G.U.R.I. del 16 settembre 2011, n. 216
     

    Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza

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    LEGGE 12 luglio 2011, n. 112

    Istituzione dell'Autorita' garante per  l'infanzia  e  l'adolescenza.
    (11G0154) , in G.U.R.I. del 19 luglio 2011, n. 166
    

     
     
      La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
    approvato: 
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
     
     
                                  promulga 
     
    la seguente legge: 
                                   Art. 1 
     
     
                     Istituzione dell'Autorita' garante 
                       per l'infanzia e l'adolescenza 
     
      1. Al fine di assicurare  la  piena  attuazione  e  la  tutela  dei
    diritti  e  degli  interessi  delle  persone  di  minore   eta',   in
    conformita' a quanto previsto dalle convenzioni  internazionali,  con
    particolare riferimento alla Convenzione sui diritti  del  fanciullo,
    fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge  27
    maggio 1991, n. 176,  di  seguito  denominata:  «Convenzione  di  New
    York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti  dell'uomo  e
    delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950
    e  resa  esecutiva  dalla  legge  4  agosto  1955,  n.  848,  e  alla
    Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a
    Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge  20  marzo
    2003, n. 77, nonche' dal diritto dell'Unione europea  e  dalle  norme
    costituzionali  e  legislative  nazionali   vigenti,   e'   istituita
    l'Autorita'  garante  per  l'infanzia  e  l'adolescenza,  di  seguito
    denominata «Autorita' garante», che esercita le funzioni e i  compiti
    ad essa assegnati  dalla  presente  legge,  con  poteri  autonomi  di
    organizzazione, con indipendenza amministrativa e  senza  vincoli  di
    subordinazione gerarchica. 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
    Modalita' di  nomina,  requisiti,  incompatibilita'  e  compenso  del
                       titolare dell'Autorita' garante 
     
      1.  L'Autorita'  garante  e'  organo   monocratico.   Il   titolare
    dell'Autorita' garante e' scelto tra persone di notoria indipendenza,
    di   indiscussa   moralita'   e   di    specifiche    e    comprovate
    professionalita', competenza ed  esperienza  nel  campo  dei  diritti
    delle persone di minore eta' nonche' delle problematiche familiari ed
    educative di promozione e tutela delle persone di minore eta', ed  e'
    nominato con determinazione adottata d'intesa  dai  Presidenti  della
    Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
      2. Il titolare dell'Autorita' garante dura in carica quattro anni e
    il suo mandato e' rinnovabile una sola volta. 
      3. Per tutta la durata  dell'incarico  il  titolare  dell'Autorita'
    garante non puo' esercitare, a pena di  decadenza,  alcuna  attivita'
    professionale, imprenditoriale  o  di  consulenza,  non  puo'  essere
    amministratore o dipendente di enti pubblici o privati ne'  ricoprire
    altri  uffici  pubblici  di  qualsiasi  natura  o  rivestire  cariche
    elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di
    utilita' sociale, ordini professionali o comunque  in  organismi  che
    svolgono attivita' nei settori dell'infanzia e  dell'adolescenza.  Se
    dipendente  pubblico,  secondo  l'ordinamento  di  appartenenza,   e'
    collocato fuori ruolo o in aspettativa senza  assegni  per  tutta  la
    durata del mandato.  Il  titolare  dell'Autorita'  garante  non  puo'
    ricoprire cariche o  essere  titolare  di  incarichi  all'interno  di
    partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il
    periodo del mandato. 
      4. Al titolare dell'Autorita' garante e' riconosciuta un'indennita'
    di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo  di
    Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri  e  comunque
    nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2. 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
              Competenze dell'Autorita' garante. Istituzione e 
             compiti della Conferenza nazionale per la garanzia 
                dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 
     
      1. All'Autorita' garante sono attribuite le seguenti competenze: 
        a) promuove l'attuazione della Convenzione di New  York  e  degli
    altri strumenti internazionali in materia di promozione e  di  tutela
    dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la  piena  applicazione
    della normativa europea e nazionale vigente in materia di  promozione
    della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza,  nonche'  del  diritto
    della  persona  di  minore  eta'  ad  essere   accolta   ed   educata
    prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro
    ambito familiare di appoggio o sostitutivo; 
        b) esercita le funzioni di cui all'articolo 12 della  Convenzione
    europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a  Strasburgo
    il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77; 
        c) collabora all'attivita' delle reti internazionali dei  Garanti
    delle persone di minore eta' e all'attivita' di organizzazioni  e  di
    istituti internazionali di tutela e di promozione dei  loro  diritti.
    Collabora, altresi', con organizzazioni e istituti  di  tutela  e  di
    promozione dei diritti delle persone di minore eta'  appartenenti  ad
    altri Paesi; 
        d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle  delle
    persone di minore eta' e quelle  delle  associazioni  familiari,  con
    particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore  dell'
    affido e  dell'adozione,  nonche'  di  collaborazione  con  tutte  le
    organizzazioni e le reti internazionali,  con  gli  organismi  e  gli
    istituti  per  la  promozione  e  per  la  tutela   dell'infanzia   e
    dell'adolescenza operanti in Italia  e  negli  altri  Paesi,  con  le
    associazioni, con le organizzazioni non governative,  con  tutti  gli
    altri soggetti privati operanti  nell'ambito  della  tutela  e  della
    promozione dei diritti delle persone di minore eta' nonche' con tutti
    i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalita'  di
    tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore eta'; 
        e) verifica che alle persone di minore eta' siano garantite  pari
    opportunita' nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto
    alla salute e pari  opportunita'  nell'accesso  all'istruzione  anche
    durante la degenza e nei periodi di cura; 
        f) esprime il proprio parere sul piano  nazionale  di  azione  di
    interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo  dei  soggetti  in
    eta' evolutiva, previsto dall'articolo 1 del regolamento  di  cui  al
    decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.  103,  nei
    termini e con le modalita' stabiliti dall'articolo 16 della  legge  7
    agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,  prima  della  sua
    trasmissione  alla  Commissione   parlamentare   per   l'infanzia   e
    l'adolescenza  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  5,   del   citato
    regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  103
    del 2007; 
        g) segnala  al  Governo,  alle  regioni  o  agli  enti  locali  e
    territoriali interessati,  negli  ambiti  di  rispettiva  competenza,
    tutte le iniziative opportune per assicurare la  piena  promozione  e
    tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con  particolare
    riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione,
    alla salute; 
        h) segnala, in casi di emergenza, alle  autorita'  giudiziarie  e
    agli organi competenti la presenza di persone di minore eta' in stato
    di abbandono al fine della  loro  presa  in  carico  da  parte  delle
    autorita' competenti; 
        i) esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta
    periodicamente  al  Comitato  dei  diritti  del  fanciullo  ai  sensi
    dell'articolo 44 della  Convenzione  di  New  York,  da  allegare  al
    rapporto stesso; 
        l)  formula  osservazioni  e  proposte  sull'individuazione   dei
    livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti  civili  e
    sociali relativi alle persone di minore  eta',  di  cui  all'articolo
    117, secondo comma, lettera  m),  della  Costituzione,  e  vigila  in
    merito al rispetto dei livelli medesimi; 
        m)  diffonde  la   conoscenza   dei   diritti   dell'infanzia   e
    dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in  collaborazione
    con gli enti e con le istituzioni  che  si  occupano  di  persone  di
    minore eta', iniziative per  la  sensibilizzazione  e  la  diffusione
    della  cultura  dell'infanzia  e  dell'adolescenza,  finalizzata   al
    riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti; 
        n)  diffonde  prassi  o  protocolli  di  intesa  elaborati  dalle
    amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali,  dagli
    ordini  professionali   o   dalle   amministrazioni   delegate   allo
    svolgimento delle  attivita'  socio-assistenziali,  che  abbiano  per
    oggetto i  diritti  delle  persone  di  minore  eta',  anche  tramite
    consultazioni  periodiche  con  le  autorita'  o  le  amministrazioni
    indicate;  puo'  altresi'  diffondere   buone   prassi   sperimentate
    all'estero; 
        o) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni
    istituto atto a prevenire  o  risolvere  con  accordi  conflitti  che
    coinvolgano persone di minore eta', stimolando  la  formazione  degli
    operatori del settore; 
        p) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita
    la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti  dell'infanzia  e
    dell'adolescenza di cui al  comma  7,  una  relazione  sull'attivita'
    svolta con riferimento all'anno solare precedente. 
      2. L'Autorita' garante esercita le competenze indicate nel presente
    articolo nel rispetto del principio di sussidiarieta' . 
      3. L'Autorita' garante puo' esprimere pareri al Governo sui disegni
    di legge del Governo medesimo nonche' sui progetti di legge all'esame
    delle Camere e sugli atti normativi del Governo in materia di  tutela
    dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. 
      4. L'Autorita' garante  promuove,  a  livello  nazionale,  studi  e
    ricerche    sull'attuazione    dei    diritti     dell'infanzia     e
    dell'adolescenza,  avvalendosi  dei   dati   e   delle   informazioni
    dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di  cui  all'articolo  1,
    comma 1250, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive
    modificazioni,   dell'Osservatorio   nazionale   per   l'infanzia   e
    l'adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento  di  cui
    al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio  2007,  n.  103,
    del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia  e
    l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del citato regolamento di cui
    al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del  2007,  nonche'
    dell'Osservatorio  per  il  contrasto   della   pedofilia   e   della
    pornografia minorile, di cui  all'articolo  17,  comma  1-bis,  della
    legge 3 agosto  1998,  n.  269.  L'Autorita'  garante  puo'  altresi'
    richiedere specifiche ricerche e indagini agli organismi  di  cui  al
    presente comma. 
      5. L'Autorita' garante, nello svolgimento delle  proprie  funzioni,
    promuove le opportune sinergie con la  Commissione  parlamentare  per
    l'infanzia e l'adolescenza di  cui  all'articolo  1  della  legge  23
    dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni, e si avvale  delle
    relazioni presentate dalla medesima Commissione. 
      6. Nel rispetto delle  competenze  e  dell'autonomia  organizzativa
    delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle
    autonomie  locali  in  materia  di  politiche  attive   di   sostegno
    all'infanzia e all'adolescenza, l'Autorita' garante  assicura  idonee
    forme di collaborazione  con  i  garanti  regionali  dell'infanzia  e
    dell'adolescenza o  con  figure  analoghe,  che  le  regioni  possono
    istituire con i  medesimi  requisiti  di  indipendenza,  autonomia  e
    competenza esclusiva in materia di infanzia  e  adolescenza  previsti
    per l'Autorita' garante. 
      7. Ai fini di cui al comma 6 e' istituita, senza nuovi  o  maggiori
    oneri per  la  finanza  pubblica,  la  Conferenza  nazionale  per  la
    garanzia dei diritti dell'infanzia  e  dell'adolescenza,  di  seguito
    denominata «Conferenza», presieduta dall'Autorita' garante e composta
    dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o  da  figure
    analoghe, ove istituiti. La Conferenza  e'  convocata  su  iniziativa
    dell'Autorita' garante o su richiesta della maggioranza  dei  garanti
    regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o di figure analoghe. 
      8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle
    regioni, svolge i seguenti compiti: 
        a) promuove l'adozione di linee  comuni  di  azione  dei  garanti
    regionali o di figure analoghe  in  materia  di  tutela  dei  diritti
    dell'infanzia e dell'adolescenza, da attuare sul  piano  regionale  e
    nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali; 
        b) individua forme di costante scambio di dati e di  informazioni
    sulla condizione delle persone di minore eta' a livello  nazionale  e
    regionale. 
      9. L'Autorita' garante segnala alla procura della Repubblica presso
    il tribunale per i minorenni situazioni di disagio delle  persone  di
    minore eta', e alla procura della  Repubblica  competente  abusi  che
    abbiano rilevanza penale  o  per  i  quali  possano  essere  adottate
    iniziative di competenza della procura medesima. 
      10.  L'Autorita'  garante  prende  in   esame,   anche   d'ufficio,
    situazioni generali e particolari delle quali e' venuta a  conoscenza
    in qualsiasi modo, in cui e' possibile ravvisare la violazione, o  il
    rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore eta',  ivi
    comprese quelle riferibili ai mezzi  di  informazione,  eventualmente
    segnalandole agli organismi cui e' attribuito il potere di  controllo
    o di sanzione. 
      11. L'Autorita' garante puo' formulare osservazioni e proposte  per
    la  prevenzione  e  il  contrasto   degli   abusi   sull'infanzia   e
    sull'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 11 agosto
    2003, n. 228, recante misure contro la tratta delle persone, e  della
    legge 6 febbraio 2006, n. 38,  recante  disposizioni  in  materia  di
    lotta  contro   lo   sfruttamento   sessuale   dei   bambini   e   la
    pedopornografia  anche  a  mezzo  Internet,  nonche'  dei  rischi  di
    espianto  di  organi  e  di  mutilazione   genitale   femminile,   in
    conformita' a quanto previsto dalla  legge  9  gennaio  2006,  n.  7,
    recante disposizioni concernenti la prevenzione e  il  divieto  delle
    pratiche di mutilazione genitale femminile. 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
                   Informazioni, accertamenti e controlli 
     
      1.   L'Autorita'   garante   puo'   richiedere    alle    pubbliche
    amministrazioni, nonche' a qualsiasi soggetto pubblico,  compresi  la
    Commissione per le adozioni internazionali  di  cui  all'articolo  38
    della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni,  e  il
    Comitato per i minori stranieri previsto dall'articolo 33  del  testo
    unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
    e  norme  sulla  condizione  dello  straniero,  di  cui  al   decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,  e  a
    qualsiasi ente privato di  fornire  informazioni  rilevanti  ai  fini
    della tutela  delle  persone  di  minore  eta',  nel  rispetto  delle
    disposizioni previste dal codice in materia di  protezione  dei  dati
    personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
      2.  L'Autorita'  garante  puo'  richiedere   alle   amministrazioni
    competenti di accedere a dati e informazioni, nonche' di procedere  a
    visite e ispezioni, nelle forme e con le modalita' concordate con  le
    medesime amministrazioni, presso strutture pubbliche  o  private  ove
    siano presenti persone di minore eta' . 
      3. L'Autorita' garante puo' altresi' effettuare visite  nei  luoghi
    di cui alle lettere b), c), d) ed e)  del  comma  1  dell'articolo  8
    delle norme di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.  272,
    previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i  minorenni
    o del giudice che procede. 
      4. L'Autorita'  garante  puo'  richiedere  ai  soggetti  e  per  le
    finalita' indicate al comma 1 di accedere  a  banche  di  dati  o  ad
    archivi, nel rispetto  delle  disposizioni  previste  dal  codice  in
    materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
    legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
      5. I procedimenti di competenza dell'Autorita' garante si  svolgono
    nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge  7  agosto  1990,  n.
    241, in materia di accesso, partecipazione e trasparenza. 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
     
                               Organizzazione 
     
      1. E' istituito l'Ufficio dell'Autorita' garante per  l'infanzia  e
    l'adolescenza,  di   seguito   denominato   «Ufficio   dell'Autorita'
    garante», posto alle dipendenze dell'Autorita' garante,  composto  ai
    sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio
    1999, n. 303, da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti  ad
    altre   amministrazioni   pubbliche,   in   posizione   di    comando
    obbligatorio, nel numero massimo di dieci  unita'  e,  comunque,  nei
    limiti delle risorse del  fondo  di  cui  al  comma  3  del  presente
    articolo, di  cui  una  di  livello  dirigenziale  non  generale,  in
    possesso  delle  competenze  e  dei  requisiti  di   professionalita'
    necessari in  relazione  alle  funzioni  e  alle  caratteristiche  di
    indipendenza e imparzialita'  dell'Autorita'  garante.  I  funzionari
    dell'Ufficio  dell'Autorita'  garante  sono  vincolati  dal   segreto
    d'ufficio. 
      2.   Le    norme    concernenti    l'organizzazione    dell'Ufficio
    dell'Autorita' garante e il luogo dove  ha  sede  l'Ufficio,  nonche'
    quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate,
    entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
    legge, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
    proposta   dell'Autorita'   garante.   Ferme   restando   l'autonomia
    organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorita' garante,
    la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorita' medesima sono
    messi a disposizione dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
    senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
      3. Le spese per l'espletamento delle competenze di cui all'articolo
    3  e  per  le  attivita'  connesse  e  strumentali,  nonche'  per  il
    funzionamento  dell'Ufficio  dell'Autorita'  garante,  sono  poste  a
    carico di  un  fondo  stanziato  a  tale  scopo  nel  bilancio  della
    Presidenza del Consiglio dei Ministri e iscritto in  apposita  unita'
    previsionale di base  dello  stesso  bilancio  della  Presidenza  del
    Consiglio dei Ministri. 
      4. L'Autorita' garante dispone del fondo indicato al comma 3 ed  e'
    soggetta agli ordinari controlli contabili. 
    
            
          
                                   Art. 6 
     
     
                               Forme di tutela 
     
      1. Chiunque puo' rivolgersi all'Autorita' garante, anche attraverso
    numeri telefonici di pubblica utilita' gratuiti, per la  segnalazione
    di violazioni ovvero di  situazioni  di  rischio  di  violazione  dei
    diritti delle persone di minore eta'. 
      2. Le procedure e le modalita' di presentazione delle  segnalazioni
    di cui al comma 1 sono stabilite  con  determinazione  dell'Autorita'
    garante, fatte  salve  le  competenze  dei  servizi  territoriali,  e
    assicurano  la  semplicita'  delle  forme  di   accesso   all'Ufficio
    dell'Autorita' garante, anche mediante strumenti telematici. 
    
            
          
                                   Art. 7 
     
     
                            Copertura finanziaria 
     
      1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  dell'articolo  5   della
    presente legge, pari ad euro  750.000  per  l'anno  2011  e  ad  euro
    1.500.000 a decorrere dall'anno 2012,  si  provvede,  quanto  a  euro
    750.000  per   l'anno   2011,   mediante   corrispondente   riduzione
    dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  19,  comma  3,  del
    decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C
    allegata alla legge 13 dicembre  2010,  n.  220,  e,  quanto  a  euro
    1.500.000  a  decorrere  dall'anno  2012,   mediante   corrispondente
    riduzione  delle  proiezioni  per  gli  anni  2012   e   2013   dello
    stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
    del bilancio triennale 2011- 2013, nell'ambito del  programma  «Fondi
    di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello
    stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
    l'anno 2011, allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
    relativo al medesimo Ministero. 
      2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo  2,  comma  4,
    della  presente  legge,  pari  ad  euro  200.000  annui  a  decorrere
    dall'anno 2011, si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente
    riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19,  comma
    3,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.  248,  e,  a  decorrere
    dall'anno 2012, mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni
    per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
    parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2011-2013,
    nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
    missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
    dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2011,   allo   scopo
    parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
    Ministero. 
      3. Salvo quanto disposto dai commi 1  e  2,  dall'attuazione  della
    presente legge non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
    della finanza pubblica. 
      4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
    apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato. 
     
      Data a Roma, addi' 12 luglio 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                      Berlusconi,     Presidente      del
                                      Consiglio dei Ministri 
     
                                      Carfagna,  Ministro   per   le pari
                                      opportunita' 
     
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
     
    
     
                             LAVORI PREPARATORI 
     
        Camera dei deputati (atto n. 2008): 
        Presentato  dal  Ministro   senza   portafoglio   per   le   pari
    opportunita' (Carfagna) l'11 dicembre 2008. 
        Assegnato alle Commissioni riunite I  (Affari  costituzionali)  e
    XII (Affari sociali), in sede  referente,  il  5  gennaio  2009,  con
    pareri delle Commissioni II, III, V, XI, XIV e Questioni regionali. 
        Esaminato dalle Commissioni I e XII, in sede referente, il  12  e
    26 febbraio 2009, il 12 e 17 marzo 2009, il 20 maggio 2009, il  21  e
    27 luglio 2009, il 23 settembre 2009, il 15 e 22 febbraio 2011, l'8 e
    9 marzo 2011. 
        Esaminato in aula il 29 settembre 2009, il 6 e 7 ottobre 2009  ed
    approvato il 16 marzo 2011. 
        Senato della Repubblica (atto n. 2631): 
        Assegnato alla Commissione 1^ (Affari  costituzionali),  in  sede
    referente, il 24 marzo 2011, con pareri delle Commissioni 2^, 3^, 5^,
    12^, 14^ e Questioni regionali. 
        Esaminato dalla Commissione 1^, in sede referente,  il  13  e  19
    aprile 2011, il 4 e 24 maggio 2011 e il 7 giugno 2011. 
        Relazione scritta annunciata il 10 giugno 2011 (atto  n.  2631/A)
    relatore on. Anna Maria Serafini. 
        Esaminato in Aula il 7, 14 e 15 giugno 2011 ed  approvato  il  22
    giugno 2011. 
    
            
    
     

    Conversione in legge delle disposizioni per la stabilizzazione finanziaria

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    LEGGE 15 luglio 2011, n. 111

    Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  6  luglio
    2011, n. 98  recante  disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione
    finanziaria. (11G0153) , in G.U.R.I. del 16 luglio 2011, n. 164
    

     
     
      La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
    approvato; 
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
     
                                  Promulga 
     
    la seguente legge: 
     
                                   Art. 1 
     
      1. Il decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  recante  disposizioni
    urgenti per la stabilizzazione finanziaria, e'  convertito  in  legge
    con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
    della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato. 
        Data a Roma, addi' 15 luglio 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                    Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                    dei Ministri 
     
                                    Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                    delle finanze 
     
     
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
    
     
                             LAVORI PREPARATORI 
     
    Senato della Repubblica (atto n. 2814): 
        Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi)
    e dal Ministro dell'economia e finanze (Tremonti) il 6 luglio 2011. 
        Assegnato alla 5ª Commissione (Bilancio), in sede referente, il 7
    luglio 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª,  8ª,
    9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali. 
        Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari Costituzionali),  in  sede
    consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il  7
    e 12 luglio 2011. 
        Esaminato dalla 5ª Commissione, in sede referente,  il  12  e  13
    luglio 2011. 
        Esaminato in Aula ed approvato il 14 luglio 2011. 
    Camera dei deputati (atto n. 4509): 
        Assegnato alIa V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
    in serle referente, il 14 luglio 2011 con pareri del Comitato per  la
    legislazione e delle Commissioni I, II, III,IV,VI, VII, VIII, IX,  X,
    XI, XII, XIII, XIV. 
        Esaminato dalla V Commissione, in sede referente,  il  14  luglio
    2011. 
        Esaminato in Aula ed approvato il 15 luglio 2011.  
    
            
          
                                                                 Allegato 
     
               MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
                    AL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98 
     
      All'articolo 1, comma 1, al primo  periodo,  dopo  le  parole:  «la
    media» sono inserite le seguenti: «ponderata rispetto al PIL» e  dopo
    le parole: «incarichi negli altri» sono inserite  le  seguenti:  «sei
    principali»; al secondo periodo, dopo  le  parole:  «la  media»  sono
    inserite le seguenti: «ponderata rispetto al PIL». 
      All'articolo 4, al comma 2, la parola: «riconosciuti» e' sostituita
    dalle seguenti: «che vengono riconosciuti». 
      All'articolo 5, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma  1,  secondo
    periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  nella  parte
    concernente gli organi previsti  per  legge  che  operano  presso  il
    Ministero per l'ambiente, e limitatamente alla Commissione tecnica di
    verifica dell'impatto ambientale -  VIA  e  VAS  e  alla  Commissione
    istruttoria per l'autorizzazione  integrata  ambientale  -  IPPC,  si
    interpreta nel senso che alle stesse comunque non si  applica  quanto
    previsto dagli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
    29, comma 2, lettera e-bis),  e  comma  2-bis,  del  decreto-legge  4
    luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
    agosto 2006, n. 248». 
      All'articolo 6, al comma 2, le parole: «Il versamento  della  quota
    annua di rimborso,  spettante  sulla  base  del  presente  comma,  e'
    effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno.»
    sono soppresse. 
      All'articolo 10: 
        al comma 14, primo periodo, la parola: «adottate»  e'  sostituita
    dalla seguente: «adottare»; 
        al comma 17, lettera b), le  parole:  «Fondi  di  bilancio»  sono
    sostituite dalle seguenti: «Fondi di bilancio"». 
      All'articolo 12: 
        al comma 7, ultimo periodo, la parola: «previsto»  e'  sostituita
    dalla seguente: «previsti»; 
        al comma 13, primo periodo, la parola: «sedicesimo» e' sostituita
    dalla seguente: «quindicesimo»; 
        al comma 14, la parola: «contro» e'  sostituita  dalla  seguente:
    «conto». 
      All'articolo 14: 
        al comma  3,  le  parole:  «giugno  199»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «giugno 1994»; 
        al comma 6, primo periodo, le parole: «le attivita'  e  le»  sono
    sostituite dalle seguenti: «delle attivita' e delle»; 
        al comma 16, le parole: «e delle finanze.» sono sostituite  dalle
    seguenti: «e delle finanze".»; 
        al  comma  18,  secondo  periodo,  le  parole:  «e  dentro»  sono
    sostituite dalle seguenti: «ed entro»; 
        al comma 19, secondo periodo, la parola:  «internalizzazione»  e'
    sostituita dalla seguente: «internazionalizzazione». 
      All'articolo 16: 
        al comma 1, lettera g), dopo le parole:  «attivita'  operative  o
    missioni» sono aggiunte le seguenti: «, fatti salvi i  contenuti  del
    comma 1-bis del medesimo articolo, come modificato dall'articolo  17,
    comma 23, lettera a), del  decreto-legge  1 º  luglio  2009,  n.  78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»; 
      All'articolo 17: 
        al comma 1, primo periodo, dopo le  parole:  «del  finanziamento»
    sono inserite le seguenti: «del Servizio sanitario nazionale»; 
        al comma 4, lettera a), ultimo periodo, la parola:  «Costrizione»
    e' sostituita dalla seguente: «Costituzione»; 
        al comma 6, le parole: «486,5 milioni di  euro»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «105  milioni  di  euro»;  le  parole:  «periodo  1 º
    giugno-31 dicembre 2011» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «periodo
    compreso tra il 1º giugno 2011 e la data di entrata in  vigore  della
    legge di conversione del presente decreto» ed e' aggiunto,  in  fine,
    il seguente periodo: «A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore
    della legge di conversione  del  presente  decreto  si  applicano  le
    disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p)  e  p-bis),
    della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere  effetto  le
    disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del  decreto-legge  25
    giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
    agosto 2008, n. 133»; 
        al comma 8, primo periodo, le parole: «,entro il 30  giugno  2013
    il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «. Entro il  30  giugno
    2013 il Ministero»; 
        al comma 9, primo periodo,  la  parola  «e»  e'  soppressa  e  le
    parole: «al presente articolo» sono sostituite  dalle  seguenti:  «ai
    commi 7 e 8»; 
        al comma 10, lettera d), le  parole:  «raccomandazione  2001/361/
    CE» sono sostituite dalle seguenti: «raccomandazione 2003/361/CE». 
      All'articolo 18: 
        il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. A titolo di concorso  al  conseguimento  degli  obiettivi  di
    finanza  pubblica,  per  il   biennio   2012-2013,   ai   trattamenti
    pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la
    rivalutazione  automatica  delle  pensioni,  secondo  il   meccanismo
    stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
    448,  non  e'  concessa,  con  esclusione  della  fascia  di  importo
    inferiore a  tre  volte  il  predetto  trattamento  minimo  INPS  con
    riferimento alla quale l'indice  di  rivalutazione  automatica  delle
    pensioni e' applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo
    stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
    448, nella misura del 70  per  cento.  Per  le  pensioni  di  importo
    superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a
    tale limite incrementato  della  quota  di  rivalutazione  automatica
    spettante  sulla  base  della   normativa   vigente,   l'aumento   di
    rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto
    limite maggiorato.»; 
        il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. All'articolo 12 del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
    sono apportate le seguenti modifiche: 
          a) al comma 12-bis,  la  parola:  "2015"  e'  sostituita  dalla
    seguente: "2013" e sono soppresse le parole: ", salvo quanto indicato
    al comma 12-ter,"; 
          b) al comma 12-ter, primo periodo,  le  parole:  "2013"  e  "30
    giugno" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2011" e  "31
    dicembre" ed e' soppresso l'ultimo periodo.»; 
        al comma  8,  le  parole:  «marzo  1933»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «marzo 1983»; 
        al comma 16, lettera a), capoverso «1-bis», le parole: «e per  le
    categorie» sono sostituite dalle seguenti: «per le categorie»; 
        al comma 18,  le  parole:  «articolo  1»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «articolo 01»; 
        dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti: 
          «22-bis.   In   considerazione   della   eccezionalita'   della
    situazione economica internazionale e  tenuto  conto  delle  esigenze
    prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica,  a
    decorrere dal  1 º  agosto  2011  e  fino  al  31  dicembre  2014,  i
    trattamenti pensionistici corrisposti da enti  gestori  di  forme  di
    previdenza obbligatorie,  i  cui  importi  complessivamente  superino
    90.000 euro lordi  annui,  sono  assoggettati  ad  un  contributo  di
    perequazione pari al 5 per cento della parte  eccedente  il  predetto
    importo fino a 150.000 euro, nonche' pari al  10  per  cento  per  la
    parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta  riduzione  il
    trattamento  pensionistico  complessivo  non  puo'  essere   comunque
    inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti  importi  concorrono
    anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che  garantiscono
    prestazioni definite in aggiunta o ad  integrazione  del  trattamento
    pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle  di  cui  al  decreto
    legislativo 16 settembre 1996, n.  563,  al  decreto  legislativo  20
    novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.
    252, nonche' i trattamenti che assicurano  prestazioni  definite  dei
    dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui  alla
    legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi  compresa
    la gestione speciale  ad  esaurimento  di  cui  all'articolo  75  del
    decreto del Presidente della Repubblica 20  dicembre  1979,  n.  761,
    nonche' le gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS  per  il
    personale  addetto  alle  imposte  di  consumo,  per   il   personale
    dipendente dalle aziende private del gas  e  per  il  personale  gia'
    addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte  dirette.  La
    trattenuta  relativa  al  predetto  contributo  di  perequazione   e'
    applicata, in  via  preventiva  e  salvo  conguaglio,  a  conclusione
    dell'anno di riferimento, all'atto della  corresponsione  di  ciascun
    rateo mensile. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta e'
    preso a riferimento il trattamento  pensionistico  complessivo  lordo
    per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal
    casellario  centrale  dei  pensionati,  istituito  con  decreto   del
    Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388,  e  successive
    modificazioni, e' tenuto a fornire a tutti  gli  enti  interessati  i
    necessari  elementi  per   l'effettuazione   della   trattenuta   del
    contributo  di  perequazione,  secondo  modalita'  proporzionali   ai
    trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono  versate,
    entro il  quindicesimo  giorno  dalla  data  in  cui  e'  erogato  il
    trattamento su cui  e'  effettuata  la  trattenuta,  all'entrata  del
    bilancio dello Stato. 
          22-ter. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
    2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
    2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I  soggetti
    di cui al presente comma che maturano i  previsti  requisiti  per  il
    diritto  al  pensionamento  indipendentemente  dall'eta'   anagrafica
    conseguono il diritto alla decorrenza del  trattamento  pensionistico
    con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di  maturazione  dei
    previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo  periodo  del
    presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di
    due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di  tre
    mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1 º  gennaio
    2014, fermo restando per il  personale  del  comparto  scuola  quanto
    stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27  dicembre  1997,
    n. 449, e successive modificazioni." 
          22-quater. Con riferimento ai soggetti di cui al  comma  22-ter
    le  disposizioni   in   materia   di   decorrenza   dei   trattamenti
    pensionistici vigenti prima della data di  entrata  in  vigore  della
    legge di conversione del presente decreto continuano  ad  applicarsi,
    nei limiti del numero  di  5.000  lavoratori  beneficiari,  ancorche'
    maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a  decorrere  dal
    1 º gennaio 2012: 
            a) ai  lavoratori  collocati  in  mobilita'  ai  sensi  degli
    articoli 4 e 24 della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  e  successive
    modificazioni,   sulla   base   di   accordi   sindacali    stipulati
    anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano  i  requisiti  per  il
    pensionamento  entro  il  periodo  di  fruizione  dell'indennita'  di
    mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge  23  luglio
    1991, n. 223; 
            b) ai  lavoratori  collocati  in  mobilita'  lunga  ai  sensi
    dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  e
    successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati
    entro il 30 giugno 2011; 
            c) ai lavoratori che, alla data  di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico
    dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28,
    della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
          22-quinquies. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della
    data  di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  delle  domande   di
    pensionamento presentate dai lavoratori di cui al  comma  22-ter  che
    intendono  avvalersi  del  regime  delle  decorrenze  previsto  dalla
    normativa vigente prima della data di entrata in vigore  della  legge
    di  conversione  del   presente   decreto.   Qualora   dal   predetto
    monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di
    pensione,  l'INPS  non  prendera'  in  esame  ulteriori  domande   di
    pensionamento finalizzate ad usufruire dei  benefici  previsti  dalla
    disposizione di cui al comma 22-quater». 
      All'articolo 20: 
        al comma 1, il quinto periodo e' soppresso e  all'ultimo  periodo
    sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, nonche' le modalita'  e
    le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di  applicazione
    del presente comma delle regioni che in uno dei tre  anni  precedenti
    siano risultate inadempienti al patto di stabilita' e  delle  regioni
    sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari»; 
        il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
          «2.  Ai  fini  di  ripartire  l'ammontare  del  concorso   alla
    realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica   fissati,   a
    decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonche' dall'articolo  14  del
    decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,  con  modificazioni,  dalla
    legge n. 122 del 2010, tra gli enti del singolo livello di governo, i
    predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e
    delle finanze, di concerto con il  Ministro  dell'interno  e  con  il
    Ministro per gli affari regionali e  per  la  coesione  territoriale,
    d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
    decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi,  sulla
    base dei seguenti parametri di virtuosita': 
            a) prioritaria considerazione  della  convergenza  tra  spesa
    storica e costi e fabbisogni standard; 
            b) rispetto del patto di stabilita' interno; 
            c) incidenza della spesa del personale sulla  spesa  corrente
    dell'ente in relazione al numero  dei  dipendenti  in  rapporto  alla
    popolazione  residente,  alle  funzioni   svolte   anche   attraverso
    esternalizzazioni nonche' all'ampiezza del territorio; la valutazione
    del predetto parametro tiene conto del suo  valore  all'inizio  della
    legislatura o consiliatura e delle sue  variazioni  nel  corso  delle
    stesse ai fini dell'applicazione del comma 2-ter; 
            d) autonomia finanziaria; 
            e) equilibrio di parte corrente; 
            f) tasso  di  copertura  dei  costi  dei  servizi  a  domanda
    individuale per gli enti locali; 
            g)  rapporto  tra  gli  introiti   derivanti   dall'effettiva
    partecipazione all'azione  di  contrasto  all'evasione  fiscale  e  i
    tributi erariali, per le regioni; 
            h) effettiva partecipazione degli enti locali  all'azione  di
    contrasto all'evasione fiscale; 
            i) rapporto tra le  entrate  di  parte  corrente  riscosse  e
    accertate; l) operazione di dismissione di partecipazioni  societarie
    nel rispetto della normativa vigente»; 
        dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
          «2-bis. A decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali
    delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui
    devono tendere gli enti territoriali  nell'esercizio  delle  funzioni
    riconducibili  ai  livelli  essenziali  delle  prestazioni  e   delle
    funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosita' di cui al comma
    2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi  relativi  agli
    output  dei  servizi  resi,  anche  utilizzando  come  parametro   di
    riferimento realta' rappresentative dell'offerta di  prestazioni  con
    il miglior rapporto qualita-costi. 
          2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua  un  coefficiente
    di correzione connesso alla  dinamica  nel  miglioramento  conseguito
    dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti  con  riguardo
    ai parametri di cui al citato comma 2. 
          2-quater. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
    78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
    122, il comma 31 e' sostituito dal seguente: 
            "31. Il limite demografico minimo che  l'insieme  dei  comuni
    che sono tenuti ad  esercitare  le  funzioni  fondamentali  in  forma
    associata deve  raggiungere  e'  fissato  in  5.000  abitanti  o  nel
    quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente  piu'
    piccolo  tra  quelli  associati.  I  comuni  assicurano  comunque  il
    completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai  commi  da
    26 a 30 del presente articolo: 
            a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle
    funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra  quelle
    di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
            b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad  almeno  quattro
    funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra  quelle
    di cui all'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009; 
            c) entro il 31 dicembre 2013 con  riguardo  a  tutte  le  sei
    funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma
    3, della citata legge n. 42 del 2009"»; 
        al comma 3: 
          dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le disposizioni
    del primo periodo si applicano per le province a decorrere  dall'anno
    2012»; al secondo periodo, le parole: «di cui al primo periodo»  sono
    sostituite dalle seguenti: «di cui ai primi due periodi»;  all'ultimo
    periodo, le parole:  «puo'  essere  ridotto»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «e' ridotto»; 
        i commi 6, 7 e 8 sono soppressi; 
        dopo il comma 17, e' aggiunto il seguente: 
          «17-bis. Le  risorse  destinate,  a  legislazione  vigente,  ai
    rimborsi e alle compensazioni  relativi  alle  imposte  sono  ridotte
    dell'importo di 700 milioni di  euro  per  l'anno  2013  e  di  1.400
    milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014». 
      All'articolo 21, comma 4, capoverso « 11-quater», dopo  le  parole:
    «diritto comunitario e» sono inserite le  seguenti:  «in  particolare
    alla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
    23 ottobre 2007, nonche'», le  parole:  «del  decreto  legislativo  8
    luglio 2003, n. 188,» sono soppresse e le parole: «si applicano» sono
    sostituite dalle seguenti: «si applica». 
      All'articolo 22: 
        al comma 1, capoverso 1, le parole «1. "Ai fini» sono  sostituite
    dalle seguenti: «"Art. 46. - (Programmazione finanziaria).  -  1.  Ai
    fini»; 
        al comma 1, capoverso  3,  secondo  periodo,  le  parole:  «comma
    precedente» sono sostituite dalle seguenti: «periodo precedente»; 
        al comma 1, capoverso 4, e al  comma  4,  ovunque  ricorrano,  le
    parole: «articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17  e
    seguenti». 
      All'articolo 23: 
        al comma 5, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a)  dopo
    il comma 1  e'  aggiunto  il  seguente:  "1-bis.  Nei  confronti  dei
    soggetti di cui: 
          a)  all'articolo  5,  che  esercitano  attivita'   di   imprese
    concessionarie  diverse  da  quelle  di  costruzione  e  gestione  di
    autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento; 
          b) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per cento; 
          c) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per cento"»; 
        al comma 7, alinea, le parole: «allegata al DPR 26 ottobre  1972,
    n. 642» sono sostituite dalle seguenti: «approvata  con  decreto  del
    Ministro delle finanze 20 agosto  1992,  pubblicato  nel  supplemento
    ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992»; 
        al comma 7, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)  dopo
    il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
          "2-ter. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati
    dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del  decreto
    legislativo 1º settembre 1993, n. 385: 
            1) per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli  il
    cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso   ciascun
    intermediario finanziario sia inferiore a 50.000 euro: 
              a) con periodicita' annuale euro 34,20 
              b) con periodicita' semestrale euro 17,1 
              c) con periodicita' trimestrale euro 8,55 
              d) con periodicita' mensile euro 2,85 
            2) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi  di
    titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
    ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000  euro
    ed inferiore a 150.000 euro: 
              a) con periodicita' annuale euro 70,00 
              b) con periodicita' semestrale euro 35,00 
              c) con periodicita' trimestrale euro 17,5 
              d) con periodicita' mensile euro 5,83 
            3) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi  di
    titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
    ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro
    ed inferiore a 500.000 euro: 
              a) con periodicita' annuale euro 240,00 
              b) con periodicita' semestrale euro 120,00 
              c) con periodicita' trimestrale euro 60,00 
              d) con periodicita' mensile euro 20,00 
            4) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi  di
    titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
    ciascun intermediario finanziario sia  pari  o  superiore  a  500.000
    euro: 
              a) con periodicita' annuale euro 680,00 
              b) con periodicita' semestrale euro 340,00 
              c) con periodicita' trimestrale euro 170,00 
              d) con periodicita' mensile euro 56,67 
            5) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi  di
    titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
    ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000  euro
    ed inferiore a 150.000 euro: 
              a) con periodicita' annuale euro 230,00 
              b) con periodicita' semestrale euro 115,00 
              c) con periodicita' trimestrale euro 57,50 
              d) con periodicita' mensile euro 19,17 
            6) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi  di
    titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
    ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro
    ed inferiore a 500.000 euro: 
              a) con periodicita' annuale euro 780,00 
              b) con periodicita' semestrale euro 390,00 
              c) con periodicita' trimestrale euro 195,00 
              d) con periodicita' mensile euro 65,00 
            7) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi  di
    titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
    ciascun intermediario finanziario sia  pari  o  superiore  a  500.000
    euro: 
              a) con periodicita' annuale euro 1.100,00 
              b) con periodicita' semestrale euro 550,00 
              c) con periodicita' trimestrale euro 275,00 
              d) con periodicita' mensile euro 91,67"»; 
        il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
          «10. Per rendere piu' rigoroso il regime di deducibilita' degli
    accantonamenti, all'articolo 107, comma  2,  del  testo  unico  delle
    imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
    Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  dopo  il  secondo  periodo  e'
    aggiunto il seguente: "Per le imprese concessionarie di costruzione e
    gestione di autostrade e trafori la percentuale  di  cui  al  periodo
    precedente e' pari all' 1 per cento".»; 
        al comma 12, capoverso «10-bis», le parole: «dell'articolo 24,  e
    seguenti,» sono soppresse; 
        al comma 17, lettera c), e al  comma  19,  lettera  c),  dopo  le
    parole: «decreto legislativo 18  dicembre  1997,»  sono  inserite  le
    seguenti: «n. 471,»; 
        al comma 28, lettera c), la  parola:  «e)»  e'  sostituita  dalla
    seguente: «d-ter)»; 
        al comma 33, le parole: «e le disposizioni» sono sostituite dalle
    seguenti: «le disposizioni»; 
        al comma 36, le parole: «e 215» sono soppresse e  sono  aggiunte,
    in fine, le seguenti parole: «. Al comma 215 del  medesimo  articolo,
    al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  "e
    nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo."»; 
        sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
          «50-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
    78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
    122, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
          "2-bis. Per i compensi di cui al comma 1,  le  disposizioni  di
    cui ai  commi  precedenti  si  applicano  sull'ammontare  che  eccede
    l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione". 
          50-ter. La disposizione di cui al comma 50-bis  si  applica  ai
    compensi corrisposti a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
    della legge di conversione del presente decreto. 
          50-quater. Gli incrementi delle  aliquote  di  accisa  disposti
    dall'articolo 1,  comma  1,  lettera  b),  della  determinazione  del
    direttore dell'Agenzia delle dogane n. 77579, in data 28 giugno 2011,
    restano confermati a decorrere dal  1 º  gennaio  2012.  Continua  ad
    applicarsi l'articolo 1, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 31
    marzo 2011, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
    maggio 2011, n. 75». 
      All'articolo 24: 
        al  comma  34,  quarto  periodo,  la  parola:  «aggiudicati»   e'
    sostituita dalla seguente: «aggiudicate» e,  all'ultimo  periodo,  le
    parole: «n. 773."» sono sostituite dalle seguenti: «n. 773»; 
        al comma 39 e  al  comma  40,  le  parole:  «del  monopoli»  sono
    sostituite dalle seguenti: «dei monopoli». 
      All'articolo 27, al comma 1, dopo le parole: «e' ridotta al  5  per
    cento.» sono aggiunte le seguenti:  «Il  regime  di  cui  ai  periodi
    precedenti e' applicabile anche oltre il quarto  periodo  di  imposta
    successivo a quello di inizio dell'attivita' ma non oltre il  periodo
    di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di eta'». 
      All'articolo 29: 
        al comma 1, capoverso 4, le  parole:  «alla  cancellazione»  sono
    sostituite dalle seguenti: «la cancellazione»; 
        dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
          «1-bis.  Al  fine  di  incrementare  il   tasso   di   crescita
    dell'economia  nazionale,  ferme  restando  le   categorie   di   cui
    all'articolo 33, quinto comma,  della  Costituzione,  sentita  l'Alta
    Commissione di cui al comma 2, il Governo formulera'  alle  categorie
    interessate proposte di riforma in materia  di  liberalizzazione  dei
    servizi e delle attivita' economiche; trascorso il  termine  di  otto
    mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
    presente decreto, cio'  che  non  sara'  espressamente  regolamentato
    sara' libero. 
          1-ter. Entro il 31 dicembre 2013 il  Ministro  dell'economia  e
    delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e  di
    garanzia per le privatizzazioni, approva, su  conforme  deliberazione
    del Consiglio dei Ministri, uno o piu' programmi per  la  dismissione
    di partecipazioni azionarie  dello  Stato  e  di  enti  pubblici  non
    territoriali; i programmi di dismissione, dopo  l'approvazione,  sono
    immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalita'  di  alienazione
    sono stabilite, con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia  e
    delle finanze, nel rispetto del principio di  trasparenza  e  di  non
    discriminazione. Il Ministro riferisce  al  Parlamento  entro  il  30
    giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano»; 
        al comma 2, primo periodo, dopo le  parole:  «dei  servizi»  sono
    aggiunte le seguenti: «e delle attivita' economiche». 
        alla rubrica, le parole: «e dei servizi»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «, dei servizi e delle attivita' economiche». 
      All'articolo 32: 
        al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui al comma 1»  sono
    soppresse  e  le  parole:  «Ministero  delle   infrastrutture»   sono
    sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture»; 
        al comma 3, le parole: «presente  decreto  che»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «presente decreto». 
      All'articolo 33, comma 7, le parole: «di cui  il»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «di cui ai». 
      All'articolo 35: 
        al comma 2, quarto periodo, le parole: «Asse prioritario i»  sono
    sostituite dalle seguenti: «Asse prioritario 1»; 
        al comma  4,  le  parole:  «articolo  4»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «articolo 14»; 
      All'articolo 36: 
        al comma 2, lettera b), numero  3),  alla  parola:  «affidamento»
    sono premesse le seguenti:  «in  alternativa  a  quanto  previsto  al
    numero 1),»; 
        al comma 3,  lettera  d),  le  parole:  «dell'articolo  23»  sono
    sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23»; 
        dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente: 
        «10-bis. Il comma 12 dell'articolo 23 del decreto legislativo  30
    aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente: 
        "12.  Chiunque  non  osserva  le  prescrizioni   indicate   nelle
    autorizzazioni  previste  dal  presente  articolo  e'  soggetto  alla
    sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a
    euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato"». 
      All'articolo 37: 
        al comma  6,  lettera  b),  numero  2),  le  parole:  «al  doppio
    dell'importo»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «a   tre   volte
    l'importo»; 
        al comma 6, lettera z), il numero 1) e' sostituito dal  seguente:
    «1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
          "a) il contributo unificato nel processo civile,  nel  processo
    amministrativo e nel processo tributario"»; 
        al comma 6, lettera aa), il numero 1) e' sostituito dal seguente:
    «1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
          "a) il contributo unificato nel processo civile,  nel  processo
    amministrativo e nel processo tributario"». 
      All'articolo 38: 
        al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «Art.  445-bis»,  al
    primo comma,  le  parole:  «presso  il  Tribunale  del  capoluogo  di
    provincia in cui risiede l'attore» sono  sostituite  dalle  seguenti:
    «presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore», al quinto
    comma, le parole: «articolo  196»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
    «articolo 196,» e il settimo comma e' soppresso; 
        dopo il comma 4, le parole:  «4.  A  decorrere»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «5. A decorrere» e i successivi commi 5, 6 e  7  sono
    rispettivamente rinumerati come commi 6, 7 e 8. 
      All'articolo 39: 
        al comma 1, lettera b), dopo la parola: «contabili» sono inserite
    le seguenti: «in servizio o a riposo» e  dopo  le  parole:  «avvocati
    dello Stato» le parole: «, in servizio o» sono soppresse; 
        al comma 2, lettera c), numero 5): 
          al primo ed  al  secondo  periodo  del  capoverso  «1-bis»,  le
    parole: «che sono iscritti in albi professionali  ovvero  esercitano»
    sono sostituite dalle seguenti: «che, iscritti in albi professionali,
    esercitano, anche in  forma  non  individuale,»  e  dopo  le  parole:
    «lettera i)» sono inserite  le  seguenti:  «del  comma  1»;  dopo  il
    secondo periodo  del  capoverso  «1-bis»  e'  aggiunto  il  seguente:
    «All'accertamento della sussistenza delle cause  di  incompatibilita'
    previste  nei  periodi  che  precedono  provvede  il   Consiglio   di
    Presidenza della giustizia tributaria»; 
          al comma 4, dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:
    «Conseguentemente le procedure di cui al citato articolo 11, comma 4,
    avviate prima della data di entrata in vigore  del  presente  decreto
    sono revocate»; 
          al comma 8, lettera c), le parole da:  «,  senza  applicazione»
    fino alla fine della lettera sono soppresse; 
          al comma 8, lettera d), le parole: «sentito il Centro nazionale
    per l'informatica nella  pubblica  amministrazione»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «sentiti il DIgitPA». 
      All'articolo 40: 
        al comma 1, le parole: «5.850 milioni di euro  per  l'anno  2012»
    sono sostituite dalle seguenti: «2.850 milioni  di  euro  per  l'anno
    2012»; 
        dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
          «1-bis.  Gli  accantonamenti  disposti,  prima  della  data  di
    entrata in vigore del presente decreto, dall'articolo  1,  comma  13,
    terzo periodo, della legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  sono  resi
    definitivi con le modalita' ivi previste.  Le  entrate  previste  dal
    primo periodo del citato comma 13 sono conseguentemente destinate  al
    miglioramento dei saldi di finanza pubblica. 
          1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e  favore  fiscale  di
    cui all'allegato C-bis sono ridotti del 5 per cento per l'anno 2013 e
    del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014. Per i  casi  in  cui  la
    disposizione  del  primo  periodo  del   presente   comma   non   sia
    suscettibile di diretta ed immediata applicazione,  con  uno  o  piu'
    decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  ai
    sensi dell'articolo 17 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono
    stabilite le modalita' tecniche per l'attuazione del  presente  comma
    con riferimento ai singoli regimi interessati. 
          1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter non si  applica
    qualora entro il  30  settembre  2013  siano  adottati  provvedimenti
    legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto  il
    riordino della spesa in materia sociale, nonche'  la  eliminazione  o
    riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si
    sovrappongono alle prestazioni  assistenziali,  tali  da  determinare
    effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non  inferiori  a
    4.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a  20.000  milioni  di  euro
    annui a decorrere dall'anno 2014»; 
        al comma 2, alinea, le parole: «articolo 21, commi 3  e  6»  sono
    sostituite dalle seguenti: «articolo 21, commi 1, 3 e 6», le  parole:
    «articolo 37, comma 21» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 37,
    comma 20», le parole: «2.198,963 milioni di  euro  per  l'anno  2011»
    sono sostituite dalle seguenti: «1.817,463 milioni di euro per l'anno
    2011» e le parole: «7.427,863 milioni di euro per l'anno  2012»  sono
    sostituite dalle seguenti: «4.427,863  milioni  di  euro  per  l'anno
    2012»; 
        al comma 2, lettera a), le parole: «1.871,963 milioni di euro per
    l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti:  «1.490,463  milioni  di
    euro per l'anno 2011» e le parole: «4.314,863  milioni  di  euro  per
    l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti:  «1.314,863  milioni  di
    euro per l'anno 2012»; 
        al comma 2, lettera c), le parole: «2016 milioni  di  euro»  sono
    sostituite dalla seguente: «2016». 
      E' aggiunto, in fine, il seguente allegato: 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
    
    
     


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