Legge comunitaria 2010
Giovedì 05 Gennaio 2012 11:40
Liliana D'amico
LEGGE 15 dicembre 2011, n. 217
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge
comunitaria 2010. (12G0001), in G.U.R.I. del 2 gennaio 2011, n. 1
Capo I Disposizioni generali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale il Governo, fatte salve le
norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi
contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o
amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in
regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore
della presente legge, per i quali non sono gia' previste sanzioni
penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti
legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia,
di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti
legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n.
96.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
per l'espressione del parere da parte dei competenti organi
parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 8
dell'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96.
Capo I Disposizioni generali
Art. 2
Oneri relativi a prestazioni e controlli
1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 2-bis,
della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni.
Capo I Disposizioni generali
Art. 3
Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate
dalle direttive comunitarie
1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, con le modalita' e secondo i
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi adottati ai sensi della presente legge, testi unici o
codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle
deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di
direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre
norme legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici
o i codici di settore riguardino i principi fondamentali nelle
materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione o in
altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di
decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nonche' al parere della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano
materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici
o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate,
sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante
l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare,
sospendere o modificare.
Capo I Disposizioni generali
Art. 4
Missioni connesse con gli impegni europei
1. La disposizione del quinto periodo del comma 12 dell'articolo 6
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni, non si applica alle missioni indispensabili ad
assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito dei processi
decisionali dell'Unione europea e degli organismi internazionali di
cui l'Italia e' parte, nonche' alle missioni nei Paesi beneficiari
degli aiuti erogati da parte dei medesimi organismi e dell'Unione
europea.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo II Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa
Art. 5
Modifiche al codice del consumo in materia di servizi finanziari a
distanza
1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 67-quinquies, comma 1, la lettera b) e'
sostituita dalla seguente:
«b) l'identita' del rappresentante del fornitore stabilito
nello Stato membro di residenza del consumatore e l'indirizzo
geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante,
quando tale rappresentante esista»;
b) all'articolo 67-duodecies, comma 5, lettera c), le parole: «,
nonche' ai contratti di assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile per i danni derivanti dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato
l'evento assicurato» sono soppresse;
c) all'articolo 67-terdecies, comma 4, le parole: «entro quindici
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre trenta
giorni»;
d) all'articolo 67-terdecies, comma 5, le parole: «entro quindici
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre trenta
giorni».
Capo II Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa
Art. 6
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/65/CE, in
materia di organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari, 2009/109/CE, concernente obblighi informativi in caso di
fusioni e scissioni, e 2009/110/CE, relativa agli istituti di
moneta elettronica
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o piu' decreti
legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente
il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative in materia di taluni organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione), alla direttiva
2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre
2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e
82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi
in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e
scissioni, e alla direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e
la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli istituti di moneta
elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che
abroga la direttiva 2000/46/CE.
2. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione
della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 luglio 2009, il Governo e' tenuto al rispetto, oltre che dei
principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della
legge 4 giugno 2010, n. 96, in quanto compatibili, anche dei seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al
corretto ed integrale recepimento della direttiva e delle relative
misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, confermando, ove
opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le
competenze e i poteri di vigilanza alla Banca d'Italia e alla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) secondo
quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del citato testo unico;
b) prevedere, in conformita' alla disciplina della direttiva in
esame, le necessarie modifiche alle norme del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, per consentire che una
societa' di gestione del risparmio possa istituire e gestire fondi
comuni di investimento armonizzati in altri Stati membri e che una
societa' di gestione armonizzata possa istituire e gestire fondi
comuni di investimento armonizzati in Italia;
c) prevedere, in conformita' alle definizioni e alla disciplina
della direttiva in esame, le opportune modifiche alle norme del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998
concernenti la libera prestazione dei servizi e la liberta' di
stabilimento delle societa' di gestione armonizzate, anche al fine di
garantire che una societa' di gestione armonizzata operante in Italia
sia tenuta a rispettare le norme italiane in materia di costituzione
e di funzionamento dei fondi comuni di investimento armonizzati, e
che la prestazione in Italia del servizio di gestione collettiva del
risparmio da parte di succursali delle societa' di gestione
armonizzate avvenga nel rispetto delle regole di comportamento
stabilite nel citato testo unico;
d) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in relazione
alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine
previsti dall'articolo 98 della citata direttiva 2009/65/CE, secondo
i criteri e le modalita' previsti dall'articolo 187-octies del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e
successive modificazioni;
e) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le disposizioni della
direttiva in materia di fusioni transfrontaliere di OICVM e di
strutture master-feeder;
f) introdurre norme di coordinamento con la disciplina fiscale
vigente in materia di OICVM;
g) ridefinire con opportune modifiche, in conformita' alle
definizioni e alla disciplina della citata direttiva 2009/65/CE, le
norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del
1998 concernenti l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di
investimento armonizzati;
h) attuare le misure di tutela dell'investitore secondo quanto
previsto dalla direttiva, in particolare con riferimento alle
informazioni per gli investitori, adeguando la disciplina
dell'offerta al pubblico delle quote o azioni di OICVM aperti;
i) prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie
per le violazioni delle regole dettate nei confronti delle societa'
di gestione del risparmio armonizzate in attuazione della direttiva,
in linea con quelle gia' stabilite dal citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998, e nei limiti massimi ivi
previsti, in tema di disciplina degli intermediari;
l) in coerenza con quanto previsto alla lettera i), apportare
alla disciplina complessivamente vigente in materia sanzionatoria ai
sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del
1998 le modificazioni occorrenti per assicurare, in ogni caso senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'armonizzazione dei
criteri applicativi e delle relative procedure, efficaci misure di
deflazione del contenzioso, nonche' l'adeguamento della disciplina
dei controlli e della vigilanza e delle forme e dei limiti della
responsabilita' dei soggetti preposti, comunque nel rispetto del
principio di proporzionalita' e anche avendo riguardo agli analoghi
modelli normativi nazionali o dell'Unione europea, a tal fine
prevedendo:
1) in presenza di mutamenti della disciplina applicabile,
l'estensione del principio del favor rei;
2) la generalizzazione della responsabilita' delle persone
fisiche responsabili che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo per le violazioni previste dal citato testo
unico, con responsabilita' solidale dell'ente di appartenenza e
diritto di regresso di quest'ultimo nei confronti delle prime;
3) l'estensione dell'istituto dell'oblazione e di altri
strumenti deflativi del contenzioso, nonche' l'introduzione, con gli
opportuni adattamenti, della disciplina prevista ai sensi
dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287, per le
violazioni di natura organizzativa o procedurale previste nell'ambito
della disciplina degli intermediari e dei mercati;
4) una revisione dei minimi e dei massimi edittali, in modo
tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalita',
dissuasivita' e adeguatezza previsti dalla normativa dell'Unione
europea;
5) una nuova disciplina relativa alla pubblicita' dei
procedimenti conclusi con l'oblazione, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 187-septies, comma 3, ultimo periodo, del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
6) la destinazione delle risorse del Fondo di garanzia per i
risparmiatori e gli investitori, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, anche all'indennizzo, nei limiti
delle disponibilita' del Fondo, dei danni patrimoniali conseguenti
alle violazioni delle disposizioni di cui alle parti III e IV del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, apportando
alla disciplina del Fondo medesimo gli adeguamenti necessari;
m) prevedere, in conformita' alle definizioni, alla disciplina
della citata direttiva 2009/65/CE e ai criteri direttivi previsti
dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa
vigente, anche di derivazione comunitaria, per i settori interessati
dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore
coordinamento con le altre disposizioni vigenti;
n) apportare al citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 58 del 1998 le integrazioni necessarie per definire la disciplina
applicabile ai fondi gestiti da una societa' di gestione del
risparmio (SGR) in liquidazione coatta amministrativa e per
prevedere, anche nei casi in cui la SGR non sia sottoposta a
liquidazione coatta amministrativa, meccanismi di adeguata tutela dei
creditori qualora le attivita' del fondo siano insufficienti per
l'adempimento delle relative obbligazioni.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica e
le amministrazioni interessate devono svolgere le attivita' previste
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Capo II Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa
Art. 7
Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/73/UE
recante la modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al
prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE
sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le
informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi
alla negoziazione in un mercato regolamentato
1. Il Governo e' delegato ad adottare un decreto legislativo
recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva
2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre
2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al
prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE
sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le
informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi generali stabiliti nell'articolo 2 della legge 4
giugno 2010, n. 96, e secondo i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al
corretto recepimento della direttiva e delle relative misure di
esecuzione nell'ordinamento nazionale, in particolare per quanto
attiene alla disciplina degli emittenti, del prospetto e
dell'ammissione a negoziazione in un mercato regolamentato,
confermando, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e
lasciando invariate le competenze in materia attribuite alla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa secondo quanto
previsto dal citato testo unico;
b) prevedere, in conformita' alle definizioni, alla disciplina
della direttiva in esame e ai criteri direttivi previsti dalla
presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente,
anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla
normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento
con le altre disposizioni vigenti, contribuendo alla riduzione degli
oneri che gravano sugli emittenti, senza tuttavia compromettere la
tutela degli investitori e il corretto funzionamento dei mercati
degli strumenti finanziari e armonizzando le responsabilita'
sull'informativa da prospetto con quanto previsto dagli altri Stati
membri dell'Unione europea secondo le disposizioni della direttiva;
c) apportare alla disciplina vigente in materia le modificazioni
occorrenti perche', in armonia con le disposizioni europee
applicabili, sia possibile procedere alla semplificazione delle
procedure e alla riduzione dei tempi di approvazione dei prospetti,
differenziando l'applicazione degli obblighi informativi e degli
altri adempimenti sulla base delle caratteristiche e differenze
esistenti tra i vari mercati e delle specificita' degli strumenti
finanziari, anche potendosi escludere la pubblicazione del prospetto
o limitare gli obblighi di informativa per le ipotesi meno rilevanti,
apportando le modifiche occorrenti alla disciplina delle procedure
decisionali delle istituzioni competenti, contestualmente provvedendo
all'adeguamento della disciplina dei controlli e della vigilanza e
delle forme e dei limiti della responsabilita' dei soggetti preposti,
comunque nel rispetto del principio di proporzionalita' e anche
avendo riguardo agli analoghi modelli normativi nazionali o
dell'Unione europea, coordinando la disciplina con quella dei titoli
diffusi, in maniera da non disincentivare gli emittenti esteri a
richiedere l'ammissione sui mercati nazionali e da non penalizzare
questi ultimi nella competizione internazionale, nonche' in maniera
da considerare l'impatto della disciplina sui piccoli intermediari
che fanno ricorso alla negoziazione delle proprie obbligazioni sui
predetti mercati.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo II Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa
Art. 8
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/24/UE
sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti
risultanti da dazi, imposte ed altre misure, nonche' disposizioni
in materia di imposta sul valore aggiunto
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o piu' decreti
legislativi per dare attuazione alla direttiva 2010/24/UE del
Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di
recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.
2. Al fine di dare attuazione alle direttive 2009/69/CE e
2009/162/UE, nonche' di adeguare l'ordinamento nazionale a quello
dell'Unione europea, al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) il terzo periodo del terzo comma e' soppresso;
2) dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente:
«In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di
servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non
stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi
stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli
articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo
stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non
e' ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono
ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data
di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi
degli eventi indicati nel primo periodo e' pagato in tutto o in parte
il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata,
limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse
prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un
periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche
parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine
di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni
medesime»;
b) all'articolo 7, comma 1, lettera b), le parole: «Trattato
istitutivo della Comunita' europea» sono sostituite dalle seguenti:
«Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
c) all'articolo 7-bis, comma 3:
1) all'alinea, le parole: «Le cessioni di gas mediante sistemi
di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica»
sono sostituite dalle seguenti: «Le cessioni di gas attraverso un
sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete
connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le
cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di
raffreddamento»;
2) alla lettera a), le parole: «di gas e di elettricita'» sono
sostituite dalle seguenti: «di gas, di energia elettrica, di calore o
di freddo»;
d) all'articolo 7-septies, comma 1, la lettera g) e' sostituita
dalla seguente:
«g) la concessione dell'accesso a un sistema di gas naturale
situato nel territorio dell'Unione o a una rete connessa a un tale
sistema, al sistema dell'energia elettrica, alle reti di
riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di trasmissione o
distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri
servizi direttamente collegati»;
e) all'articolo 8-bis, primo comma:
1) alla lettera a), dopo le parole: «le cessioni di navi» sono
inserite le seguenti: «adibite alla navigazione in alto mare e» e
dopo le parole: «o della pesca» sono inserite le seguenti: «nonche'
le cessioni di navi adibite alla pesca costiera»;
2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243
del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66»;
3) alla lettera b), le parole: «di navi e» sono soppresse;
4) alla lettera d), le parole: «escluso, per le navi adibite
alla pesca costiera locale, il vettovagliamento» sono sostituite
dalle seguenti: «escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le
provviste di bordo»;
5) alla lettera e):
5. 1) le parole: «di cui alle lettere a), b) e c)» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis), b) e c)»;
5. 2) le parole: «di cui alle lettere a) e b)» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis) e b)»;
6) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui
alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle
navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis) e c) e del
loro carico»;
f) all'articolo 13, comma 2, lettera c), le parole: «di cui al
terzo periodo del terzo comma dell'articolo 6» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 6»;
g) all'articolo 17, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nel caso delle prestazioni di servizi di cui
all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro
Stato membro dell'Unione, il committente adempie gli obblighi di
fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli
articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni»;
h) all'articolo 38-bis, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del
secondo comma del citato articolo 30 quando effettua, nei confronti
di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un
importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le
operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni
mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative
prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai
trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero
prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera
a-bis)»;
i) all'articolo 67:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «, con sospensione del
pagamento dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a
proseguire verso altro Stato membro della Comunita' economica
europea» sono soppresse;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a), il
pagamento dell'imposta e' sospeso qualora si tratti di beni destinati
a essere trasferiti in un altro Stato membro dell'Unione europea,
eventualmente dopo l'esecuzione di manipolazioni di cui all'allegato
72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio
1993, e successive modificazioni, previamente autorizzate
dall'autorita' doganale.
2-ter. Per fruire della sospensione di cui al comma 2-bis
l'importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di
identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro
Stato membro nonche', a richiesta dell'autorita' doganale, idonea
documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi beni
in un altro Stato membro dell'Unione»;
l) all'articolo 68, la lettera g-bis) e' sostituita dalla
seguente:
«g-bis) le importazioni di gas mediante un sistema di gas
naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso
da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale
o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o
di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento»;
m) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente:
«Art. 72. - (Operazioni non imponibili). - 1. Agli effetti
dell'imposta, le seguenti operazioni sono non imponibili e sono
equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e
consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti
a Stati che in via di reciprocita' riconoscono analoghi benefici alle
sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;
b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri
generali militari internazionali e degli organismi sussidiari,
installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico,
nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonche'
all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto
dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato;
c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti dell'Unione europea, della Comunita' europea
dell'energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca
europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall'Unione
cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle
Comunita' europee, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965, reso
esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437, alle condizioni e nei
limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua
attuazione o dagli accordi di sede e sempre che cio' non comporti
distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di
imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di
associazione conclusi con l'Unione, nei limiti, per questi ultimi,
della partecipazione dell'Unione stessa;
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue
istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali;
e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti dell'Istituto universitario europeo e della Scuola
europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali;
f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da
quelli di cui alla lettera c), nonche' dei membri di tali organismi,
alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali
che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per
gli enti ivi indicati alle lettere a), c), d) ed e) se le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro
300; per gli enti indicati nella lettera a) le disposizioni non si
applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un
soggetto diverso, ancorche' il relativo onere sia a carico degli enti
e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro 300 non si
applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la
non imponibilita' relativamente all'imposta opera alle stesse
condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione
dai diritti di accisa.
3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali
relative alle imposte sulla cifra di affari si riferiscono
all'imposta sul valore aggiunto»;
n) il numero 127-octies) della tabella A, parte III, e' abrogato;
o) tutti i richiami alla «Comunita'» o alla «Comunita' europea» o
alla «Comunita' economica europea» ovvero alle «Comunita' europee»
devono intendersi riferiti all'«Unione europea» e i richiami al
«Trattato istitutivo della Comunita' europea» devono intendersi
riferiti al «Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
3. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38:
1) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
«4-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto,
costituiscono prodotti soggetti ad accisa i prodotti energetici,
l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti
dalle disposizioni dell'Unione europea in vigore, escluso il gas
fornito mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio
dell'Unione o una rete connessa a un tale sistema»;
2) la lettera c-bis) del comma 5 e' sostituita dalla seguente:
«c-bis) l'introduzione nel territorio dello Stato di gas
mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio
dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, di energia
elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di
raffreddamento, di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni»;
b) il comma 2-bis dell'articolo 41 e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni
di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio
dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, le
cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo
mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, nonche' le
cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia».
4. All'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli in
materia di IVA all'importazione, con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane, da emanare di concerto con il direttore
dell'Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' per
l'attivazione di un sistema completo e periodico di scambio di
informazioni tra l'autorita' doganale e quella fiscale, da attuare
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica».
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, lettere da a) a d) e da f) a
m), e 3 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal
sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della
presente legge.
Capo II Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa
Art. 9
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/127/CE,
relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE
e 2009/140/CE, in materia di servizi di comunicazione elettronica,
2010/30/UE, concernente l'indicazione del consumo di energia e di
risorse connesse, e 2011/17/UE, sulla metrologia
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia,
uno o piu' decreti legislativi per dare attuazione alle direttive
2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre
2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per
l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva
2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti
in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della
direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e
alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione
tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della
normativa a tutela dei consumatori, 2009/140/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle
direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le
reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa
all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse
correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE
relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica, 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di
altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante
l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti
(rifusione), e 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2011, che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE,
71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e
86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recanti le norme di
attuazione delle direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE sono adottati
attraverso l'adeguamento e l'integrazione delle disposizioni
legislative in materia di comunicazioni elettroniche, di protezione
dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche e di apparecchiature radio e
apparecchiature terminali di telecomunicazione, anche mediante le
opportune modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, al codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al decreto legislativo 9 maggio
2001, n. 269.
3. All'articolo 15 del testo unico dei servizi di media audiovisivi
e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
e successive modificazioni, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, gli
operatori di rete locale che d'intesa tra loro raggiungano una
copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione nazionale
possono diffondere un solo programma di fornitori di servizi di media
audiovisivi autorizzati in ambito nazionale ad eccezione di quelli
integrati, anche con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera q). Un ulteriore programma di fornitori di servizi di media
audiovisivi nazionali, cosi' come definiti precedentemente, puo'
essere trasmesso dagli stessi operatori locali a condizione che per
la stessa capacita' trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei
soggetti che hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze
utilizzate in ambito locale, di cui al comma 8 dell'articolo 1 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220».
4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati, altresi',
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettivita',
trasparenza, non discriminazione e proporzionalita';
b) rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi
della legge 4 agosto 1955, n. 848, nell'ambito dei procedimenti
restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica;
c) gestione efficiente, flessibile e coordinata dello spettro
radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea con i principi
di neutralita' tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli accordi
internazionali pertinenti, nonche' nel prioritario rispetto di
obiettivi d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico,
pubblica sicurezza e difesa;
d) possibilita' di introdurre, in relazione alle ipotesi di cui
alla lettera c), limitazioni proporzionate e non discriminatorie in
linea con quanto previsto nelle direttive in recepimento e, in
particolare, dei tipi di reti radio e di tecnologie di accesso senza
filo utilizzate per servizi di comunicazione elettronica, ove cio'
sia necessario, al fine di evitare interferenze dannose; proteggere
la salute pubblica dai campi elettromagnetici riesaminando
periodicamente la necessita' e la proporzionalita' delle misure
adottate; assicurare la qualita' tecnica del servizio; assicurare la
massima condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l'uso
efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse generale;
e) rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza ed
integrita' delle reti;
f) rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli utenti
finali, in particolare dei disabili, degli anziani, dei minori e dei
portatori di esigenze sociali particolari, anche per cio' che
concerne le apparecchiature terminali;
g) rafforzamento delle prescrizioni sulla trasparenza dei
contratti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica,
in tema di prezzi, qualita', tempi e condizioni di offerta dei
servizi, anche con l'obiettivo di facilitare la loro confrontabilita'
da parte dell'utente e l'eventuale cambio di fornitore;
h) ridefinizione del ruolo dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni anche attraverso le opportune modificazioni della legge
14 novembre 1995, n. 481, con riferimento alla disciplina
dell'incompatibilita' sopravvenuta ovvero della durata
dell'incompatibilita' successiva alla cessazione dell'incarico di
componente e di Presidente dell'Autorita' medesima, allineandolo alle
previsioni delle altre Autorita' europee di regolamentazione;
i) rafforzamento delle prescrizioni in tema di sicurezza e
riservatezza delle comunicazioni, nonche' di protezione dei dati
personali e delle informazioni gia' archiviate nell'apparecchiatura
terminale, fornendo all'utente indicazioni chiare e comprensibili
circa le modalita' di espressione del proprio consenso, in
particolare mediante le opzioni dei programmi per la navigazione
nella rete internet o altre applicazioni;
l) individuazione, per i rispettivi profili di competenza, del
Garante per la protezione dei dati personali e della Direzione
nazionale antimafia quali autorita' nazionali ai fini dell'articolo
15, paragrafo 1-ter, della citata direttiva 2002/58/CE;
m) adozione di misure volte a promuovere investimenti efficienti
e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica,
anche attraverso disposizioni che attribuiscano all'autorita' di
regolazione la facolta' di disporre la condivisione o la coubicazione
delle infrastrutture civili, e previsione che, a tale fine, siano
adeguatamente remunerati i rischi degli investimenti sostenuti dalle
imprese;
n) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e
trasparenti relative alla concessione del diritto di installazione di
infrastrutture al fine di promuovere un efficiente livello di
concorrenza;
o) revisione delle procedure di analisi dei mercati per i servizi
di comunicazione elettronica, nel perseguimento dell'obiettivo di
coerenza del quadro regolamentare di settore dell'Unione europea e
nel rispetto delle specificita' delle condizioni di tali mercati;
p) promozione di un efficiente livello di concorrenza
infrastrutturale, al fine di conseguire un'effettiva concorrenza nei
servizi al dettaglio;
q) definizione del riparto di attribuzioni tra Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni e Garante per la protezione dei dati
personali, nell'adempimento delle funzioni previste dalle direttive
di cui al comma 2, nel rispetto del quadro istituzionale e delle
funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico, fatta
salva la competenza generale della Presidenza del Consiglio dei
ministri in materia di diritto d'autore sulle reti di comunicazione
elettronica e quella del Ministero per i beni e le attivita'
culturali;
r) revisione delle sanzioni e degli illeciti gia' previsti nelle
materie di cui al comma 2 del presente articolo, con particolare
riguardo alle previsioni di cui al codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003, e
alla legge 28 marzo 1991, n. 109. Alla revisione si provvede nel
rispetto dei principi e criteri generali di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, prevedendo
sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme introdotte
dall'articolo 2 della citata direttiva 2009/136/CE, con il
conseguente riassetto del sistema sanzionatorio previsto, in
particolare, dal codice in materia di protezione dei dati personali,
di cui al citato decreto legislativo n. 196 del 2003, anche mediante
depenalizzazione;
s) abrogazione espressa di tutte le disposizioni incompatibili
con quelle adottate in sede di recepimento.
5. All'articolo 33, comma 1, lettera d-ter), quarto periodo, della
legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole: «in favore dell'ente gestore»
sono sostituite dalle seguenti: «in favore del titolare
dell'archivio».
6. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti
dall'esercizio della presente delega con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Capo II Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa
Art. 10
Qualita' delle acque destinate al consumo umano
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 31, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese
disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate
o introdotte nei contenitori».
2. E' abrogata la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del
decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27.
Capo II Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa
Art. 11
Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Procedura di
infrazione n. 2008/4908. Delega al Governo in materia di
concessioni demaniali marittime
1. Al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2008/4908
avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, nonche' al fine di rispondere all'esigenza degli
operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile
che, conformemente ai principi comunitari, consenta lo sviluppo e
l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa:
a) il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 494, e successive modificazioni, e' abrogato;
b) al comma 2-bis dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: «di cui al comma
2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;
c) all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, le parole: «Ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 01, comma 2,» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si
applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive
circoscrizioni territoriali dalle autorita' portuali di cui alla
legge 28 gennaio 1994, n. 84».
2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quindici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico,
per la semplificazione normativa, per le politiche europee e per il
turismo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, un decreto legislativo avente ad oggetto la
revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni
demaniali marittime secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni,
entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da
assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico nonche'
proporzionato all'entita' degli investimenti;
b) prevedere criteri e modalita' di affidamento nel rispetto dei
principi di concorrenza, di liberta' di stabilimento, di garanzia
dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attivita'
imprenditoriali e di tutela degli investimenti;
c) individuare modalita' per la riscossione e per la suddivisione
dei proventi derivanti dai canoni tra comuni, province e regioni;
d) fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di
accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione,
disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di
utilizzo delle aree del demanio marittimo;
e) individuare i casi in cui le concessioni nuove, decadute o
revocate sono assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione delle
aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;
f) prevedere criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei
casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti
dall'articolo 42 del codice della navigazione;
g) stabilire criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza
delle concessioni, nonche' criteri e modalita' per il subingresso in
caso di vendita o di affitto delle aziende.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 e' trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' siano
espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale
termine, il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
4. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 2 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 2, il Governo, nel rispetto delle
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, puo' emanare disposizioni
correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attivita'
classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del
demanio marittimo, ovvero le attivita' di stabilimento balneare,
anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio
marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attivita'
turistico-balneari e la tutela della concorrenza, non possono essere
poste limitazioni di orario o di attivita', diverse da quelle
applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, per le
attivita' accessorie degli stabilimenti balneari, quali le attivita'
ludico-ricreative, l'esercizio di bar e ristoranti e gli
intrattenimenti musicali e danzanti, nel rispetto delle vigenti
norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia,
urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2-quinquies, del
decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le attivita' di intrattenimento
musicale e di svago danzante ivi previste non sono soggette a
limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalita' di espletamento
e nell'utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari allo
svolgimento delle manifestazioni. Per gli eventi di intrattenimento
musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosita' previsti per
le attivita' a carattere temporaneo stabiliti dalle regioni in
attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Capo II Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa
Art. 12
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/43/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009
1. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti
legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/43/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica
le modalita' e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle
Comunita' di prodotti per la difesa, entro la scadenza del termine di
recepimento fissato dalla stessa direttiva e nel rispetto dei
principi contenuti nella medesima nonche' nelle posizioni comuni
2003/468/PESC del Consiglio e 2008/944/PESC del Consiglio,
rispettivamente del 23 giugno 2003 e dell'8 dicembre 2008.
2. La delega di cui al comma 1 deve essere esercitata in
conformita' ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su
proposta del Ministro per le politiche europee, di concerto con i
Ministri per la semplificazione normativa, degli affari esteri, della
difesa, della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, con le
modalita' e le procedure di cui all'articolo 1 della legge 4 giugno
2010, n. 96, con particolare riferimento, in ragione della materia
trattata, al parere delle competenti Commissioni parlamentari e nel
rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 2 della medesima legge 4 giugno 2010, n. 96, e
all'articolo 1 della presente legge, prevedendo, ove necessario,
semplificazioni di natura organizzativa e amministrativa, nonche'
ulteriori fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa nel
rispetto dei principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.
4. Con uno o piu' regolamenti si provvede ai fini dell'esecuzione
ed attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo,
con le modalita' e le scadenze temporali ivi previste.
5. Gli oneri relativi alle autorizzazioni per le forniture, alle
certificazioni e ai controlli da eseguire da parte di uffici
pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, sono posti a carico dei soggetti interessati,
secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del
servizio, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina
comunitaria. Le tariffe di cui al presente comma sono determinate con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Gli introiti derivanti dal pagamento
delle tariffe determinate ai sensi del presente comma sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente
riassegnati, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle
amministrazioni che rilasciano le citate autorizzazioni e
certificazioni ed effettuano i controlli previsti dal presente
articolo.
6. I tempi di rilascio dei pareri tecnici e delle autorizzazioni
connessi alle attivita' di certificazione di cui alla direttiva
2009/43/CE sono disciplinati secondo i principi di semplificazione e
trasparenza di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, non potendo,
comunque, superare la durata massima di trenta giorni.
Capo II Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa
Art. 13
Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita'
europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08
1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alla sentenza della
Corte di giustizia delle Comunita' europee del 29 ottobre 2009, resa
nella causa C-249/08, all'articolo 27 della legge 14 luglio 1965, n.
963, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «dell'articolo 15, lettere
a) e b),» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 26, comma 8,»;
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «apparecchi di pesca
usati» sono inserite le seguenti: «ovvero detenuti»;
c) al comma 1, dopo la lettera c-bis) e' aggiunta la seguente:
«c-ter) la sospensione della licenza di pesca per un periodo da
tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, il ritiro della medesima
licenza nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale
obbligato in solido, anche ove non venga emessa
l'ordinanza-ingiunzione, in caso di violazione delle disposizioni
relative alla detenzione a bordo ovvero alle modalita' tecniche di
utilizzo di rete da posta derivante».
Capo II Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa
Art. 14
Attuazione della direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero
di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore
nelle stazioni di servizio, e disciplina organica dei requisiti di
installazione degli impianti di distribuzione di benzina
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi recanti attuazione della direttiva 2009/126/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa
alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il
rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 prevedono l'integrazione
della disciplina della direttiva 2009/126/CE nell'ambito della parte
quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, e sono adottati nel rispetto della procedura e dei
principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4
giugno 2010, n. 96, su proposta del Ministro per le politiche europee
e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e
delle finanze e della giustizia, sentito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinati in modo
organico i requisiti di installazione degli impianti di distribuzione
di benzina anche in conformita' alla direttiva 94/9/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli
apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al presente comma, non si applica il
punto 3 dell'allegato VIII alla parte quinta del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.
Capo II Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa
Art. 15
Attuazione della direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive
98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE,
2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e
2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorita' bancaria
europea, dell'Autorita' europea delle assicurazioni e delle
pensioni aziendali e professionali e dell'Autorita' europea degli
strumenti finanziari e dei mercati
1. Al fine di dare attuazione alla direttiva 2010/78/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, il Governo
e' delegato ad apportare, entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le modifiche e le integrazioni
necessarie al testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, di attuazione della
direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un
sistema di pagamento o di regolamento titoli, al codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di
attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza
supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e
sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato
finanziario, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante
disciplina delle forme pensionistiche complementari, e al decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva
2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) tenere conto dell'integrazione del sistema di vigilanza
nazionale nel nuovo assetto di vigilanza del settore finanziario
dell'Unione europea e dell'istituzione e dei poteri dell'Autorita'
bancaria europea istituita dal regolamento (CE) n. 1093/2010,
dell'Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali
e professionali istituita dal regolamento (CE) n. 1094/2010,
dell'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati
istituita dal regolamento (CE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 novembre 2010, del Comitato congiunto delle tre
Autorita' previsto dall'articolo 54 del regolamento (CE) n.
1093/2010, dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1094/2010 e
dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1095/2010, nonche' del
Comitato europeo per il rischio sistemico istituito dal regolamento
(CE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
novembre 2010;
b) prevedere che le autorita' nazionali competenti possano,
secondo le modalita' e alle condizioni previste dalle disposizioni
dell'Unione europea, cooperare, anche mediante scambio di
informazioni, con le Autorita' di vigilanza europee, con il Comitato
congiunto, con le autorita' competenti degli altri Stati membri e con
il Comitato europeo per il rischio sistemico e adempiano agli
obblighi di comunicazione nei loro confronti stabiliti dalle stesse
disposizioni dell'Unione europea;
c) prevedere che le autorita' nazionali competenti tengano conto,
nell'esercizio delle loro funzioni, della convergenza in ambito
europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza;
d) tenere conto dell'articolo 35 del regolamento (CE) n.
1093/2010, dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1094/2010 e
dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1095/2010, che stabiliscono
le circostanze in cui le Autorita' di vigilanza europee possono
presentare una richiesta di informazioni, debitamente giustificata e
motivata, direttamente ai soggetti vigilati dalle autorita' nazionali
competenti;
e) tenere conto delle disposizioni dell'Unione europea che
prevedono la possibilita' di delega di compiti tra le autorita'
nazionali competenti e tra le stesse e le Autorita' di vigilanza
europee;
f) tenere conto della natura direttamente vincolante delle norme
tecniche di attuazione e delle norme tecniche di regolamentazione
adottate dalla Commissione europea in conformita', rispettivamente,
agli articoli 15 e 10 dei regolamenti istitutivi delle Autorita' di
vigilanza europee di cui alla lettera a) del presente comma;
g) tenere conto delle raccomandazioni formulate nelle conclusioni
del Consiglio dell'Unione europea del 14 maggio 2008 affinche' le
autorita' di vigilanza nazionali, nell'espletamento dei loro compiti,
prendano in considerazione gli effetti della loro azione in relazione
alle eventuali ricadute sulla stabilita' finanziaria degli altri
Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di
informazioni con le Autorita' di vigilanza europee e degli altri
Stati membri.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le
autorita' interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
Capo II Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa
Art. 16
Adeguamento alla procedura di infrazione n. 2009/4117 in materia di
deducibilita' delle spese relative ai contratti di locazione
sostenute da studenti universitari fuori sede
1. Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella dell'Unione
europea e per ottemperare alla procedura di infrazione n. 2009/4117
avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, all'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «. Alle medesime condizioni ed entro lo
stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da
contratti di locazione e di ospitalita' ovvero da atti di
assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente
nello Stato in cui l'immobile e' situato, dagli studenti iscritti a
un corso di laurea presso un'universita' ubicata nel territorio di
uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella
lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data del 1º gennaio 2012.
3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2013 e
in 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo II Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa
Art. 17
Modifiche al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, recante
attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao
e di cioccolato destinati all'alimentazione umana. Sentenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 novembre 2010 nella
causa C-47/09
1. Al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 6 e' abrogato;
b) all'articolo 7, il comma 8 e' abrogato.
2. Lo smaltimento delle scorte delle etichette e delle confezioni
dei prodotti di cioccolato che riportano il termine «puro» abbinato
al termine «cioccolato» in aggiunta o integrazione alle denominazioni
di vendita di cui all'allegato I annesso al decreto legislativo 12
giugno 2003, n. 178, oppure la dizione «cioccolato puro» in un'altra
parte dell'etichetta deve avvenire entro ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Capo II Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa
Art. 18
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/20/CE e
2010/36/UE, in materia di crediti marittimi e di sicurezza delle
navi, e 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione
trasportabili
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e
dell'economia e delle finanze, uno o piu' decreti legislativi per
l'attuazione delle direttive 2009/20/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'assicurazione degli armatori per
i crediti marittimi, e 2010/36/UE della Commissione, del 1º giugno
2010, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le
navi da passeggeri, e, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello
sviluppo economico, un decreto legislativo per l'attuazione della
direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e
che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE,
84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.
Capo II Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa
Art. 19
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/60/UE, in
materia di commercializzazione delle miscele di sementi di piante
foraggere
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per
le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o piu'
decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2010/60/UE della
Commissione, del 30 agosto 2010, che dispone deroghe per la
commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere
destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente
naturale.
Capo II Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa
Art. 20
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE,
relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per
le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o piu'
decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo
sostenibile dei pesticidi.
Capo II Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa
Art. 21
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/38/CE,
relativa al comitato aziendale europeo, 2009/50/CE e 2009/52/CE, in
materia di lavoro dei cittadini di paesi terzi
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
europee e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e dell'interno, uno o piu' decreti
legislativi per l'attuazione delle direttive 2009/38/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante
l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per
l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei
gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione), 2009/50/CE
del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e
soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori
altamente qualificati, e 2009/52/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a
sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che
impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare.
Capo II Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa
Art. 22
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/76/CE,
concernente il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni
e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorita'
di vigilanza, e modifiche al testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, nonche' al testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, concernenti i poteri di intervento della
Banca d'Italia
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o piu' decreti
legislativi per l'attuazione della direttiva 2010/76/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che
modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i
requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le
ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da
parte delle autorita' di vigilanza.
2. Al fine di dare diretta attuazione alla direttiva 2010/76/CE, al
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 53:
1) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e
contabile, nonche' i controlli interni e i sistemi di remunerazione e
di incentivazione»;
2) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la
situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di
singole banche, riguardanti anche: la restrizione delle attivita' o
della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate
operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o
altri elementi del patrimonio, nonche', con riferimento a strumenti
finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto
di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della
parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia
necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. Per
le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno
pubblico, la Banca d'Italia puo' inoltre fissare limiti alla
remunerazione complessiva degli esponenti aziendali»;
b) all'articolo 67:
1) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e
contabile, nonche' i controlli interni e i sistemi di remunerazione e
di incentivazione»;
2) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:
«2-ter. I provvedimenti particolari adottati ai sensi del
comma 1 possono riguardare anche: la restrizione delle attivita' o
della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare
determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del
patrimonio, nonche', con riferimento a strumenti finanziari
computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare
interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte
variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per
il mantenimento di una solida base patrimoniale. Per le capogruppo
che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la
Banca d'Italia puo' inoltre fissare limiti alla remunerazione
complessiva degli esponenti aziendali».
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, al testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 2-bis, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
«a) governo societario, requisiti generali di organizzazione,
sistemi di remunerazione e di incentivazione»;
b) all'articolo 7, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La Banca d'Italia puo' emanare, a fini di stabilita',
disposizioni di carattere particolare aventi a oggetto le materie
disciplinate dall'articolo 6, comma 1, lettera a), e, ove la
situazione lo richieda: adottare provvedimenti restrittivi o
limitativi concernenti i servizi, le attivita', le operazioni e la
struttura territoriale; vietare la distribuzione di utili o di altri
elementi del patrimonio; con riferimento a strumenti finanziari
computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il pagamento
di interessi; fissare limiti all'importo totale della parte variabile
delle remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario per
il mantenimento di una solida base patrimoniale».
4. All'articolo 12, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, le parole: «al 10
per cento del proprio patrimonio» sono sostituite dalle seguenti:
«alla quota percentuale prevista dall'articolo 7, comma 3-bis».
Capo II Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa
Art. 23
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante
attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso
1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 15, alinea, le parole: «possono
consegnare» sono sostituite dalla seguente: «consegnano»;
b) all'articolo 10, comma 1-bis, le parole: «dei centri di
raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p)» sono sostituite
dalle seguenti: «degli impianti di trattamento di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera o), per quanto richiesto dagli stessi impianti».
Capo II Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa
Art. 24
Disposizioni finali
1. Nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 della legge 4
giugno 2010, n. 96. Gli schemi dei decreti legislativi sono sempre
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai
fini dell'acquisizione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui all'articolo 1
della medesima legge.
2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 7 e' adottato entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 dicembre 2011
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei
Visto, il Guardasigilli: Severino
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2322):
Presentato dal Ministro per le politiche europee (Ronchi) il 5
agosto 2010.
Assegnato alla 14^ Commissione (Politiche dell'Unione europea),
in sede referente, il 15 settembre 2010 con pareri delle Commissioni
1^, 2^, 3^, 4^, 5^, 6^, 7^, 8^, 9^, 10^, 11^, 12^, 13^ e questioni
regionali.
Esaminato dalla 14^ Commissione, in sede referente, il 29
settembre, 12, 19, 20, 28 ottobre; 4, 9, 11, 16, 17 e 23 novembre; 15
e 22 dicembre 2010. 12 e 18 gennaio 2011.
Esaminato in aula il 25 gennaio e 1° febbraio 2011 ed approvato
il 2 febbraio 2011.
Camera dei deputati (atto n. 4059):
Assegnato alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
in sede referente, il 7 febbraio 2011 con pareri delle Commissioni I,
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e questioni
regionali.
Esaminato dalla XIV Commissione, in sede referente, il 16 e 22
febbraio; 1, 8, 9, 10, 15, 16, 23 e 24 marzo; 7, 12 e 13 aprile 2011.
Esaminato in aula il 28 marzo, 6 aprile e 28 giugno 2011.
Il 29 giugno 2011 approvato stralcio artt. da 2 a 14, da 16 a 18,
da 20 a 22, da 24 a 27, artt. 30, 34, da 38 a 39 e 41 a formare il
C.4059-BIS; art. 15 a formare il C.4059-TER; art. 23 a formare il
C.4059-QUATER; art. 28 a formare il C.4059-QUINQUIES; art.29 a
formare il C.4059-SEXIES; art.31 a formare il C.4059-SEPTIES; art. 32
a formare il C.4059-OCTIES, art. 33 a formare il C.4059-NOVIES, art.
35 a formare il C.4059-DECIES; art. 36 a formare il C.4059-UNDECIES;
art. 37 a formare il C.4059-DUODECIES e art. 40 a formare il
C.4059-TERDECIES.
Camera dei deputati (atto n. 4059-bis):
Assegnato alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
in sede referente, il 29 giugno 2011.
Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 26 luglio
2011.
Senato della Repubblica (atto n. 2322-B):
Assegnato alla 14^ Commissione (Politiche dell'Unione europea),
in sede referente, il 17 agosto 2011 con pareri delle Commissioni 1^,
2^, 3^, 4^, 5^, 6^, 7^, 8^, 9^, 10^, 11^, 12^, 13^ e questioni
regionali.
Esaminato dalla 14^ Commissione, in sede referente, il 7, 14
settembre, 12, 26 ottobre e 29 novembre 2011.
Esaminato in aula il 29 novembre 2011 ed approvato il 30 novembre
2011.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Lunedì 02 Gennaio 2012 10:02
Liliana D'amico
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (11G0260), in G.U.R.I. del 29 dicembre 2011, n. 302
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di
garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Proroga termini in materia di assunzioni
1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e
all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2012.
2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e
nell'anno 2010, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all'articolo 66,
commi 9-bis, 13 e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e
successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2012 e le
relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere
concesse entro il 31 luglio 2012.
3. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni, le parole: "Per il triennio
2009-2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per il quadriennio
2009-2012". Al medesimo comma e' soppresso il sesto periodo.
4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni
pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate
successivamente al 31 dicembre 2005, e' prorogata fino al 31 dicembre
2012. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e),
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
5. Il termine per procedere alle assunzioni relative all'anno 2011,
previste dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, e' prorogato al 31 dicembre 2012; a tal fine, e' considerato il
limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, come vigente al 31 dicembre 2010.
6. I termini di efficacia delle graduatorie per assunzioni a tempo
indeterminato relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
prorogati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo
2011, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2012.
Art. 2
Proroga Commissario straordinario C.R.I.
1. L'incarico di commissario. straordinario della Croce Rossa
Italiana e' prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi
statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in
attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle disposizioni di cui
all'articolo 2 della legge delega 4 novembre 2010, n. 183, e comunque
non oltre il 30 settembre 2012.
Art. 3
Proroghe in materia di verifiche sismiche
1. Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, comprese anche
le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, e' differito al 31
dicembre 2012.
Art. 4
Proroga termini per le spese di funzionamento dell'ODI
1. All'articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
le parole: "Per l'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli
anni 2011 e 2012, previa intesa con le province autonome di Trento e
di Bolzano".
Art. 5
Proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31
gennaio 2012".
Art. 6
Proroga dei termini in materia di lavoro
1. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera c), le parole: "per il triennio 2009-2011"
sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012
nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12 milioni";
b) al comma 1-ter, le parole "biennio 2009-2010" sono sostituite
dalle seguenti: "quadriennio 2009-2012";
c) al comma 2, le parole: "per il biennio 2010-2011" sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel
limite di spesa per il 2012 pari a euro 13 milioni".
2. I termini di cui all'articolo 70, commi 1, secondo periodo, e
1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, come prorogati ai sensi dell'articolo 1,
commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25
marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo
2011, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012.
Art. 7
Proroghe in materia di politica estera
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2010, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98,
recante disposizioni urgenti in tema di immunita' di Stati esteri
dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi
rappresentativi degli italiani all'estero, le parole: "Fino al 31
dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre
2012".
Art. 8
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse
della Difesa
1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2214, comma 1, le parole: "per gli anni dal 2001
al 2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2001 al
2012";
b) all'articolo 2223, comma 1, le parole: "dal 2012" e "Fino al
2011" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:"dal 2013" e
"Fino al 2012";
c) all'articolo 2243, comma 1, le parole: "sino al 31 dicembre
2012" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2013".
2. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le
parole: "2011-2012" sono sostituite dalle seguenti: "2013-2014".
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri.
Art. 9
Programma triennale della pesca
1. Il termine di validita' del Programma nazionale triennale della
pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236
del 10 ottobre 2007, cosi' come prorogato ai sensi dell'articolo 2,
comma 5-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
e' prorogato al 31 dicembre 2012.
Art. 10
Proroga di termini in materia sanitaria
1. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, le parole "dal 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle
seguenti: "dal 3 luglio 2013".
2. Il termine del 31 gennaio 2011 di cui all'articolo 1, comma 2,
secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, come prorogato ai
sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' fissato al 31 dicembre 2012.
3. Al fine di consentire alle regioni di completare il programma
finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attivita'
libero professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 1 del
decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, il termine, gia'
stabilito dall'articolo 1-bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189, e' fissato al 31 dicembre 2014.
4. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, fissato al 31
dicembre 2011 dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31
dicembre 2012.
5. La disposizione di cui all'articolo 64 della legge 23 luglio
2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 4 del
presente articolo, e' prorogata fino al 31 dicembre 2012.
Art. 11
Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
1. All'articolo 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7-undecies, le parole: "1 gennaio 2012" sono
sostituite dalla seguenti parole "1 gennaio 2013";
b) al comma 7-duodecies, le parole: "per gli anni 2010 e 2011"
sono sostituite dalla seguenti parole " per gli anni 2010, 2011 e
2012 ".
2. All'articolo 3 comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005,
n. 96, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2010" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012".
3. All'articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, le
parole "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2012".
4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le
parole: "entro e non oltre il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle
seguenti: "entro e non oltre il 30 giugno 2012".
5. Fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia per le
infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 31
marzo 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai sensi
dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad
essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato
e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e
dagli altri uffici di Anas s.p.a.. In caso di mancata adozione dello
statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo entro il predetto
termine, l'Agenzia e' soppressa e le attivita' e i compiti gia'
attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° aprile 2012, che
rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente
trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative
all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui
al medesimo comma 5.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, all'articolo 36,
comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "A
decorrere dalla data di cui al comma 1" sono sostituite dalle
seguenti: "Entro la data del 31 marzo 2012".
Art. 12
Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del
Sulcis
1. All'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2011»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».
Art. 13
Proroga di termini in materia ambientale
1. Fino al 31 dicembre 2012, ai Presidenti degli Enti parco di cui
alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applica il comma 2
dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai
sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012.
3. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, le parole: "9 febbraio 2012" sono sostituite
dalle seguenti: "2 aprile 2012."
4. All'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre
2010, n. 205, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle
seguenti: "2 luglio 2012".
5. Il termine di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come prorogato ai
sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012.
6. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive
modificazioni, come da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 1,
commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25
febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo
2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012.
7. Il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, come
prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31
dicembre 2012.
Art. 14
Proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e Consiglio
nazionale per l'alta formazione artistica e musicale
1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 4-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai
sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012.
Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione si
applica l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.
2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi
1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25
febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo
2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012.
Art. 15
Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno
1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, e' prorogato sino al 30 giugno 2012, fermo
restando quanto disposto dalla stessa norma. Agli oneri derivanti dal
presente articolo, pari a euro 10.311.907, si provvede mediante
riduzione del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12
novembre 2011, n. 183, nella quota parte destinata al Ministero
dell'interno.
2. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, le parole: «Fino al 31 dicembre 2011» sono sostituite
dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012».
3. Sono prorogate, per l'anno 2012, le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.
314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
4. Il termine di cui all'articolo 3, secondo comma, del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativo all'apposizione delle
impronte digitali sulle carte di identita', e' prorogato al 31
dicembre 2012.
5. Il termine di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, primo
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' prorogato di
180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
25, le parole: "sino al 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2012".
7. Il termine stabilito dall'articolo 23, comma 9, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 per le strutture
ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto,
esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l'adeguamento
alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda,
al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato
con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. In caso di omessa presentazione dell'istanza, di mancata
ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data
del 31 dicembre 2012, non risulti ancora completato l'adeguamento
antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano
le sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Art. 16
Proroga in materia di investimenti degli enti previdenziali in
Abruzzo
1. Allo scopo di assicurare maggiore rapidita' ed efficacia al
programma di ricostruzione in Abruzzo, gli enti previdenziali
proseguono per l'anno 2012 gli investimenti previsti dall'articolo
14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, da realizzare anche
in forma diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base
verifiche di compatibilita' con i saldi strutturali di finanza
pubblica di cui all'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, entro un tetto di spesa pluriennale definito con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli investimenti di cui al comma 1, effettuati nell'ambito delle
aree della ricostruzione del tessuto urbano, del settore sociale, del
settore turistico ricettivo, del settore sanitario e del settore
cultura, vengono individuati con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 17
Infrastrutture carcerarie
1. La gestione commissariale di cui all'articolo 44-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' prorogata al
31 dicembre 2012. A tale fine e' nominato, con decorrenza dal 1°
gennaio 2012, un apposito commissario straordinario, con le modalita'
di cui all'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Ferme restando le prerogative attribuite al Ministro della
giustizia, al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1
sono attribuiti i poteri, gia' esercitati dal Capo
dell'amministrazione penitenziaria, di cui all'articolo 44-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Al Commissario
straordinario nominato ai sensi del comma 1 non spetta alcun tipo di
compenso.
Art. 18
Funzionalita' dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA
1. Al fine di continuare a garantire il controllo sulla ordinaria
amministrazione e sullo svolgimento delle attivita' istituzionali
fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA),
istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n.
99, il collegio dei revisori dei conti gia' operante in seno all'Ente
per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, soppresso ai
sensi del medesimo articolo 37, continua ad esercitare le sue
funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia.
Art. 19
Proroga dei termini per l'emanazione di provvedimenti in materia di
adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili
1. Al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 3, le parole: "centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "il 31 dicembre 2012";
b) all'articolo 8, comma 7, le parole: "centoventi giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";
c) all'articolo 11, comma 3, le parole: "centoventi giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";
d) all'articolo 11, comma 4, le parole: "centottanta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";
e) all'articolo 12, le parole: "novanta giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";
f) all'articolo 14, comma 2, le parole: "entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2012";
g) all'articolo 16, comma 2, le parole: "novanta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";
h) all'articolo 18, comma 1, le parole: "centottanta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";
i) all'articolo 23, comma 1, le parole: "31 dicembre 2011" sono
sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";
l) all'articolo 25, comma 1, le parole: "novanta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: " il 31 dicembre 2012"e le parole: "a
partire dal 2012" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal
2013".
Art. 20
Conservazione somme iscritte nel conto della competenza e dei residui
per l'anno 2011 sul Fondo per il 5 mille del gettito IRPEF
1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto
dei residui nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del
programma «Fondi da assegnare», capitolo n. 3094, dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno
finanziario 2011, non impegnate al termine dell'esercizio stesso,
sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
a ripartire per l'anno 2012, tra i pertinenti capitoli delle
amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei
residui del predetto Fondo.
Art. 21
Proroga di norme nel settore postale
1. Sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di
inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, i comandi del
personale appartenente a Poste Italiane S.p.A. che non sia stato
ancora inquadrato, ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, nei ruoli delle Amministrazioni presso cui
presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30,
33 e 34-bis del predetto decreto.
2. Il termine di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 decreto-legge 5
agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
ottobre 2010, n. 163, e' prorogato al 31 dicembre 2013.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al termine di cui al comma 2, i gestori dei servizi postali
sono autorizzati ad applicare apposite tariffe per le spedizioni di
prodotti editoriali con riferimento alle associazioni ed
organizzazioni senza fini di lucro e alle associazioni d'arma e
combattentistiche, ferma anche per queste la necessita'
dell'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e
con esclusione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. Non si applica
l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.
Art. 22
Continuita' degli interventi a favore delle imprese
1. Al fine di assicurare la necessaria continuita' degli interventi
in essere a sostegno delle imprese, le convenzioni di cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489,
possono essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, sino alla
piena operativita' delle norme attuative dell'articolo 5, comma
5-sexies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e comunque non oltre
due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta
ferma la riduzione di almeno il 10% delle commissioni di cui
all'articolo 41, comma 16-undecies, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, nei limiti delle risorse disponibili.
Art. 23
Esercizio dell'attivita' di consulenza finanziaria
1. Il termine di cui al comma 14, primo periodo, dell'articolo 19
del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, e' prorogato al 31
dicembre 2012.
Art. 24
Adempimenti relativi alla rilevazione del Patrimonio delle
Amministrazione pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto
patrimoniale a valori di mercato
1. All'articolo 12, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, le parole: "31 gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31
luglio 2012" e all'articolo 2, comma 222, periodo tredicesimo, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "31 gennaio" sono
sostituite dalle seguenti: "31 luglio".
Art. 25
Proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo
monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria
tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale
1. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria, in attuazione
degli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di
Governo dell'Area Euro del 9 dicembre 2011 e delle riunione dei
Ministri delle finanze dell'Unione europea del 19 dicembre, le
disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli
interventi del Fondo Monetario internazionale per fronteggiare gravi
crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, sono prorogate e si provvede all'estensione
della linea di credito gia' esistente.
2. In attuazione del comma 1, la Banca d'Italia e' autorizzata a
svolgere le trattative con il Fondo Monetario Internazionale (FMI)
per la conclusione di un accordo di prestito bilaterale per un
ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. L'accordo diventa
esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge.
3. Su tale prestito e' accordata la garanzia dello Stato per il
rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura
di eventuali rischi di cambio.
4. I rapporti derivanti dal predetto prestito saranno regolati
mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
la Banca d'Italia.
5. E' altresi' autorizzata l'eventuale confluenza del suddetto
prestito nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di
credito gia' esistente.
6. Per la concessione della garanzia dello Stato, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, anche mediante l'eventuale utilizzo delle
risorse finanziarie ivi previste. Conseguentemente l'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2012.
Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi
urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 26
Proseguimento delle attivita' di documentazione, di studio e di
ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilita' e finanza
pubblica
1. Il termine del 31 dicembre 2011 previsto dall'articolo 1, comma
17 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' prorogato al
31 dicembre 2013. Al medesimo comma sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", nonche' per assicurare la formazione
specialistica nonche' la formazione linguistica di base dei
dipendenti del Ministero previa stipula di apposite convenzioni anche
con primarie istituzioni universitarie italiane ed europee".
Art. 27
Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di
spese per investimenti delle regioni
1. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, i periodi secondo, terzo e quarto, sono sostituiti dai seguenti:
"Entro il mese di febbraio 2012, il Governo, ai sensi dell'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce, d'intesa
con la Conferenza Stato-Regioni, per il periodo 2012-2014, gli
obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione del trasporto
pubblico locale nel suo complesso, le conseguenti misure da adottare
entro il primo trimestre del 2012 nonche' le modalita' di
monitoraggio ed i coerenti criteri di riparto del fondo di cui al
presente comma. Con la predetta intesa sono stabiliti i compiti
dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tra i predetti compiti sono
comunque inclusi il monitoraggio sull'attuazione dell'intesa e la
predisposizione del piano di ripartizione del predetto fondo, che e'
approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.".
2. All'articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il
comma 2 e' inserito il seguente : "2-bis. Resta fermo il limite del
25 per cento per l'indebitamento autorizzato dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, fino al 31 dicembre 2011,
limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per
spese di investimento finanziate dallo stesso, derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti da apposito
prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2012.
L'istituto finanziatore puo' concedere i finanziamenti di cui al
primo periodo soltanto se relativi agli impegni compresi nel citato
prospetto; a tal fine, e' tenuto ad acquisire apposita attestazione
dall'ente territoriale.".
Art. 28
Proroga della convenzione con il Centro di produzione s.p.a.
1. Al fine di consentire la proroga per l'intero anno 2012 della
convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di
produzione s.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11
luglio 1998, n. 224, e' autorizzata la spesa di sette milioni di euro
per l'anno 2012.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a sette milioni di euro
per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della
autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi
urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 29
Proroghe di termini in materia fiscale
1. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le parole: "nel 2011" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2012".
2. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre:
a) dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e agli
altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e
postali, anche se rappresentati da certificati, maturati a partire
dalla predetta data;
b) dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di
pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° gennaio 2012 e
avente durata non superiore a 12 mesi, relativamente ai redditi di
cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e agli interessi ed altri
proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui al decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
3. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettera
a), numeri 1) e 2) e al comma 25, lettera b), dell'articolo 2 del
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre dal 1° gennaio 2012
con riferimento agli interessi e proventi maturati a partire dalla
predetta data.
4. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, le parole: «30 settembre 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2010» e le parole: «30 settembre 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
5. All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 settembre 2012», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013», le
parole: «30 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010» e le parole: «1° ottobre 2012», sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio 2014».
6. All'articolo 23, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, le parole: "novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 marzo 2012".
7. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, le parole: "gennaio 2011" e "dall'anno 2010" sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: "gennaio 2014" e "dall'anno 2013"».
8. Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della
categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-bis dell'articolo
7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la
scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e
comunque entro e non oltre il 31 marzo 2012 in relazione al
riconoscimento del requisito di ruralita', fermo restando il
classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
9. Il termine del 1° gennaio 2012 di decorrenza per l'applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e 02, e 43,
comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e'
differito al 30 giugno 2012 relativamente ai certificati da produrre
al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di
formalita' ipotecarie, nonche' ai certificati ipotecari e catastali
rilasciati dall'Agenzia del territorio.
10. Al primo periodo del comma 196-bis dell'articolo 2 della legge
23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "31 dicembre 2011" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".
11. I termini indicati dal comma 31, lettere a) e b), dell'articolo
14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sue successive
modificazioni, sono prorogati di 6 mesi.
12. Il termine del 31 dicembre 2011, previsto dalla Tabella 1
allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo
2011, relativo alle attivita' di sperimentazione di cui all'articolo
12, comma 1, lettera p-bis), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e'
prorogato al 31 dicembre 2012.
13. All'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
a) al comma 34, le parole: "entro il 30 novembre 2011" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2012";
b) al comma 37, le parole: "entro il 30 ottobre 2011" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2012".
14. Per l'anno di imposta 2011 il termine per deliberare l'aumento
o la diminuzione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF
e' prorogato al 31 dicembre 2011; in ogni caso l'aumento o la
diminuzione si applicano sull'aliquota di base dell'1,23 per cento e
le maggiorazioni gia' vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto si intendono applicate sulla predetta aliquota di
base dell'1,23 per cento.
15. Nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per l'anno
2011, e' disposta nei confronti dei soggetti interessati dalle
eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre
2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara e nei
giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di
Genova, la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e
versamenti tributari nonche' dei versamenti relativi ai contributi
previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che
scadono rispettivamente nel periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno
2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012. Non si fa luogo al
rimborso di quanto gia' versato. Il versamento delle somme oggetto di
proroga e' effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero
massimo di sei rate mensili di pari importo. La sospensione si
applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari
relativi alle attivita' svolte nelle predette aree. Con ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per
l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione
anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa. A tal fine i
Commissari delegati, avvalendosi dei comuni, predispongono l'elenco
dei soggetti beneficiari dell'agevolazione. Agli oneri di cui al
presente comma, si provvede per il 2011 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al
Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il predetto
Fondo e' incrementato, per l'anno 2012, a valere sulle maggiori
entrate derivanti dal presente comma, per il corrispondente importo
di 70 milioni di euro.
16. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n.
199, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 12-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, in materia di
esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di
immobili ad uso abitativo, le parole: «al 31 dicembre 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2012». Ai fini della
determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si tiene conto dei
benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8
febbraio 2007, n. 9. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione
del presente comma, valutate in 3,38 milioni di euro per l'anno 2013,
si provvede mediante parziale utilizzo della quota delle entrate
previste, per il medesimo anno, dall'articolo 1, comma 238, secondo
periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine, dopo il
secondo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e' aggiunto il seguente: "La riassegnazione di cui al
precedente periodo e' limitata, per l'anno 2013, all'importo di euro
8.620.000.".
Art. 30
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2011
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino
Legge di conversione del decreto salva Italia
Mercoledì 28 Dicembre 2011 15:38
Liliana D'amico
LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 2011
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e delle
finanze
Fornero, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Passera, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Severino
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4829):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti), dal
Ministro dell'economia e delle finanze (Monti), dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali (Fornero) e dal Ministro per lo
sviluppo economico (Passera) il 6 dicembre 2011.
Assegnato alle commissioni riunite V (Bilancio, tesoro e
programmazione) e VI (Finanze), in sede referente, il 7 dicembre 2011
con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I,
II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Questioni
regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite V e VI, in sede referente,
l'8, 9, 10, 11, 12 e 13 dicembre 2011.
Esaminato in aula il 14 e 15 dicembre 2011 ed approvato il 16
dicembre 2011.
Senato della Repubblica (atto n. 3066):
Assegnato alle commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e
tesoro), in sede referente, il 17 dicembre 2011 con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e
Questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 19
e 20 dicembre 2011.
Esaminato dalle commissioni riunite 5ª e 6ª, in sede referente,
il 19 e 20 dicembre 2011.
Esaminato in aula il 21 dicembre 2011 ed approvato il 22 dicembre
2011.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201
All'articolo 1:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dei commi da 2 a 8»
sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «nel primo anno di
applicazione della disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «al
31 dicembre 2010».
All'articolo 2:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: "ovvero delle
spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle
deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a),
1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del
1997" sono soppresse.
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012».
All'articolo 3:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «dopo la lett. n), e' aggiunta la
seguente: "o)» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la lettera n) e'
aggiunta la seguente: "n-bis)»;
l'ultimo periodo e' soppresso;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'esclusione delle spese di cui alla lettera n-bis) del
comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
introdotta dal comma 1 del presente articolo, opera per ciascuna
regione nei limiti definiti con i criteri di cui al comma 2 del
presente articolo»;
al comma 3, le parole: «Alla copertura degli oneri derivanti
dalla costituzione del predetto fondo» sono sostituite dalle
seguenti: «Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti
dalla costituzione del fondo di cui al comma 2».
All'articolo 4:
al comma 1:
alle lettere a), b) e d), la parola: «16-bis)» e' sostituita
dalla seguente: «16-bis»;
alla lettera c):
al capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera a), le parole:
«, n. 1),» sono soppresse;
al capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera c), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione»;
al capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera e), le parole:
«situazioni di gravita'» sono sostituite dalle seguenti: «situazione
di gravita'»;
al capoverso «Art. 16-bis», comma 3, primo periodo, le
parole: «di cui di cui alle lett. c) e d) dell'articolo 3» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'articolo 3»;
al comma 4:
al primo periodo, le parole: «"31 dicembre 2012"» sono
sostituite dalle seguenti: «"31 dicembre 2012. Le disposizioni di cui
al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di
sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di
calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria". Ai
relativi oneri, valutati in 6,58 milioni di euro per l'anno 2014 e in
2,75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
al secondo periodo, la parola: «modificato» e' sostituita
dalla seguente: «introdotto».
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Introduzione dell'ISEE per la concessione di
agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei
relativi risparmi a favore delle famiglie). - 1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono
rivisti le modalita' di determinazione e i campi di applicazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine
di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la
percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che
tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi
componenti della famiglia nonche' dei pesi dei carichi familiari, in
particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a
carico; migliorare la capacita' selettiva dell'indicatore,
valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia
in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto
della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una
differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di
prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni
fiscali e tariffarie nonche' le provvidenze di natura assistenziale
che, a decorrere dal 1º gennaio 2013, non possono essere piu'
riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia
individuata con il decreto stesso. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' con cui
viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso
la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica
amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di
una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate
all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti
erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle
prestazioni concesse. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente
articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di
previdenza e di assistenza sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e
assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
si provvede a determinare le modalita' attuative di tale
riassegnazione».
All'articolo 6:
al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «difesa» sono
inserite le seguenti: «, vigili del fuoco».
Nel titolo I, dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis. - (Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti
e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura
di credito). - 1. Nel testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
dopo l'articolo 117 e' inserito il seguente:
"Art. 117-bis. - (Remunerazione degli affidamenti e degli
sconfinamenti). - 1. I contratti di apertura di credito possono
prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione
onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla
somma messa a disposizione del cliente e alla durata
dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme
prelevate. L'ammontare della commissione non puo' superare lo 0,5 per
cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero
oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura
di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente,
una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa,
espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di
interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi
rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullita'
della clausola non comporta la nullita' del contratto.
4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente
articolo e puo' prevedere che esso si applichi ad altri contratti per
i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR
prevede i casi in cui, in relazione all'entita' e alla durata dello
sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di
cui al comma 2"».
All'articolo 7:
al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla
compensazione degli effetti finanziari di cui al presente comma si
provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e
delle minori spese recate dal presente decreto».
All'articolo 8:
al comma 4, quarto periodo, le parole da: «, con imputazione
nell'ambito dell'unita' di voto parlamentare» fino alla fine del
comma sono soppresse;
al comma 6: al primo periodo, la parola: «limitata» e'
sostituita dalla seguente: «limitato»;
al secondo periodo, le parole: «mantenere in vigore
l'operativita' di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«prorogare l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1»;
al quarto periodo, dopo la parola: «presenta» sono inserite le
seguenti: «alla Commissione europea»;
al comma 7, le parole: «e conseguire» sono sostituite dalle
seguenti: «ne' conseguire»;
al comma 10, lettera a), le parole: «, a partire dal 1º gennaio
2012,» sono sostituite dalle seguenti: «o, a partire dal 1º gennaio
2012,»;
al comma 14, alinea, la parola: «effettuate» e' sostituita
dalle seguenti: «, derivanti dalle operazioni effettuate»;
al comma 15, lettera a), la parola: «ECAI» e' sostituita dalle
seguenti: «agenzie esterne di valutazione del merito di credito
(ECAI)»;
al comma 23, alinea, le parole: «alle operazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «alla garanzia»;
al comma 29, le parole: «del Testo unico bancario,» sono
sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni,»;
al comma 30:
al primo periodo, le parole: «all'atto» sono sostituite dalle
seguenti: «dal momento»;
al quarto periodo, dopo le parole: «La disciplina
derogatoria» sono inserite le seguenti: «di cui al presente comma»;
al comma 31, secondo periodo, le parole: «in conformita' dei
criteri» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita' ai criteri».
All'articolo 9:
al comma 1: all'alinea, le parole: «legge 6 febbraio 2011, n.
10,» sono sostituite dalle seguenti: «legge 26 febbraio 2011, n.
10,»;
alla lettera a), numero 1), le parole: «- o dei» sono
sostituite dalle seguenti: «, o dei» e le parole: «per legge -» sono
sostituite dalle seguenti: «per legge,»;
alla lettera b), capoverso 56-bis, primo periodo, la parola:
«relative» e' sostituita dalla seguente: «relativa».
All'articolo 10:
al comma 1, alinea, le parole: «del TUIR» sono sostituite dalle
seguenti: «del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni,» e, dopo le parole: «nel comma 2» sono
inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 3, alinea, le parole: «potra' essere previsto:» sono
sostituite dalle seguenti: «sono previsti, con le relative
decorrenze:»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«13-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione
di cui al comma 1, la dilazione concessa puo' essere prorogata una
sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a
condizione che non sia intervenuta decadenza. In tal caso, il
debitore puo' chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo
della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun
anno".
13-ter. Le dilazioni di cui all'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, concesse fino alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, interessate dal mancato
pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a tale
data, non ancora prorogate ai sensi dell'articolo 2, comma 20, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, possono essere
prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a
condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della
situazione di difficolta' posta a base della concessione della prima
dilazione.
13-quater. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio
nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di
deterrenza e contrasto dell'evasione e per il progressivo
innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari,
gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi
fissi risultanti dal bilancio certificato, da determinare
annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo
riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che tenga
conto dei carichi annui affidati, dell'andamento delle riscossioni
coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e
riduzione dei costi del gruppo Equitalia Spa. Tale decreto deve, in
ogni caso, garantire al contribuente oneri inferiori a quelli in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il
rimborso di cui al primo periodo e' a carico del debitore:
a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di pagamento
entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal
caso, la restante parte del rimborso e' a carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario";
b) il comma 2 e' abrogato;
c) il comma 6 e' sostituito dai seguenti:
"6. All'agente della riscossione spetta, altresi', il
rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle
singole procedure, che e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per
effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilita';
b) del debitore, in tutti gli altri casi.
6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia
e delle finanze sono determinate:
a) le tipologie di spese oggetto di rimborso;
b) la misura del rimborso, da determinare anche
proporzionalmente rispetto al carico affidato e progressivamente
rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore;
c) le modalita' di erogazione del rimborso";
d) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente:
"7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non
spetta il rimborso di cui al comma 1";
e) al comma 7-ter, le parole: "sono a carico dell'ente
creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di
pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "le spese di cui al primo
periodo sono a carico dell'ente creditore".
13-quinquies. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 1, del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito
dal comma 13-quater del presente articolo, nonche' il decreto di cui
al comma 6.1 del predetto articolo 17, introdotto dal medesimo comma
13-quater, sono adottati entro il 31 dicembre 2013.
13-sexies. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti
richiamati dal comma 13-quinquies, resta ferma la disciplina vigente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
13-septies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
13-quater, 13-quinquies e 13-sexies non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
13-octies. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "a decorrere dal 1º
gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 31
dicembre 2012".
13-novies. I termini previsti dall'articolo 3, commi 24, 25 e
25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo
modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo
2011, recante l'ulteriore proroga di termini relativa al Ministero
dell'economia e delle finanze, sono prorogati al 31 dicembre 2012.
13-decies. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, i periodi dal secondo fino alla fine del comma
sono soppressi;
b) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
"4. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di
cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla
prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta
la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte,
interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, e'
iscritto a ruolo.
4-bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima
entro il termine di pagamento della rata successiva comporta
l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
successive modificazioni, commisurata all'importo della rata versata
in ritardo, e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non e'
eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata
successiva";
c) al comma 5:
1) le parole: "dal comma 4" sono sostituite dalle seguenti:
"dai commi 4 e 4-bis";
2) dopo le parole: "rata non pagata" sono aggiunte le
seguenti: "o pagata in ritardo";
d) al comma 6, le parole: "di cui ai commi 1, 3, 4 e 5" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 3, 4, 4-bis e 5".
13-undecies. Le disposizioni di cui al comma 13-decies si
applicano altresi' alle rateazioni in corso alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
13-duodecies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 209, le parole: "dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e con gli enti pubblici nazionali" sono sostituite dalle
seguenti: "pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonche' con le amministrazioni autonome";
b) il comma 214 e' sostituito dal seguente:
"214. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 213, e' stabilita la
data dalla quale decorrono gli obblighi previsti dal decreto stesso
per le amministrazioni locali di cui al comma 209".
13-terdecies. All'articolo 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Il debitore ha facolta' di procedere alla vendita del
bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli
articoli 68 e 79, con il consenso dell'agente della riscossione, il
quale interviene nell'atto di cessione e al quale e' interamente
versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo
rispetto al debito e' rimborsata al debitore entro i dieci giorni
lavorativi successivi all'incasso"».
All'articolo 11:
al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
disposizione di cui al primo periodo, relativamente ai dati e alle
notizie non rispondenti al vero, si applica solo se a seguito delle
richieste di cui al medesimo periodo si configurano le fattispecie di
cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74»;
al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I dati
comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe
tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive
modificazioni»;
al comma 3, la parola: «sentite» e' sostituita dalla seguente:
«sentiti» e le parole: «, sono stabilite le modalita' della
comunicazione di cui al precedente periodo, estendendo l'obbligo di
comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti
necessarie ai fini dei controlli fiscali» sono sostituite dalle
seguenti: «e il Garante per la protezione dei dati personali, sono
stabilite le modalita' della comunicazione di cui al comma 2,
estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni
relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli
fiscali. Il provvedimento deve altresi' prevedere adeguate misure di
sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei
dati e per la relativa conservazione, che non puo' superare i termini
massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle
imposte sui redditi»;
al comma 4, le parole: «per la individuazione dei contribuenti
a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo» sono
sostituite dalle seguenti: «per l'elaborazione con procedure
centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del
Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di
contribuenti a maggior rischio di evasione»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette annualmente alle
Camere una relazione con la quale sono comunicati i risultati
relativi all'emersione dell'evasione a seguito dell'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4»;
al comma 7, lettera b), la parola: «soppressi» e' sostituita
dalla seguente: «abrogati»;
dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
«10-bis. All'articolo 2, comma 5-ter, primo periodo, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "31 dicembre 2012"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"».
Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Semplificazione degli adempienti e riduzione
dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie). - 1.
L'espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le
richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta
utile e le relative risposte, nonche' le notifiche aventi come
destinatari le banche e gli intermediari finanziari, sono effettuati
esclusivamente in via telematica, previa consultazione dell'archivio
dei rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive
modificazioni. Le richieste telematiche sono eseguite secondo le
procedure gia' in uso presso le banche e gli intermediari finanziari
ai sensi dell'articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative norme di
attuazione. Con provvedimento dei Ministri interessati, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni
attuative del presente articolo».
All'articolo 12:
al comma 1, le parole: «"31 dicembre 2011"» sono sostituite
dalle seguenti: «"31 marzo 2012"» ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Non costituisce infrazione la violazione delle
disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo
dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di
importo introdotte dal presente comma.»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 58, comma 7-bis, del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al
portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione e' pari al
saldo del libretto stesso"»;
al comma 2, capoverso 4-ter:
all'alinea, le parole: «Al fine» sono sostituite dalle
seguenti: «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine»;
alla lettera b), le parole: «i pagamenti di cui alla lettera
precedente si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui
conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le
modalita' offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari
prescelti dal beneficiario» sono sostituite dalle seguenti: «i
pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano in via ordinaria
mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei
creditori ovvero con altri strumenti di pagamento elettronici
prescelti dal beneficiario» e le parole: «di 500 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «di mille euro»;
alla lettera c), le parole: «dalla pubblica amministrazione
centrale e locale» sono sostituite dalle seguenti: «dalle pubbliche
amministrazioni centrali e locali», le parole: «a cinquecento euro»
sono sostituite dalle seguenti: «a mille euro», le parole: «strumenti
diversi dal denaro contante ovvero mediante l'utilizzo di» sono
soppresse e dopo le parole: «carte di pagamento prepagate» sono
inserite le seguenti: «e le carte di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
alla lettera d), le parole: «dall'imposta di bollo. Per tali
rapporti, alle banche» sono sostituite dalle seguenti: «dall'imposta
di bollo, ove i titolari rientrino nelle fasce individuate ai sensi
del comma 5, lettera d). Per tali rapporti, alle banche, alla
societa' Poste italiane Spa»;
alla lettera e), le parole da: «il Ministero dell'economia e
delle finanze promuove la stipula di una o piu' convenzioni con gli
intermediari finanziari» fino a: «migliorative di quelle stabilite
con le convenzioni» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero
dell'economia e delle finanze promuove la stipula, tramite la
societa' Consip Spa, di una o piu' convenzioni con prestatori di
servizi di pagamento, affinche' i soggetti in questione possano
dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni favorevoli»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dal comma 2 del
presente articolo, puo' essere prorogato, per specifiche e motivate
esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione»;
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca
d'Italia, l'Associazione bancaria italiana, la societa' Poste
italiane Spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento
definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente o di un
conto di pagamento di base. In caso di mancata stipula della
convenzione entro la scadenza del predetto termine, le
caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di
base vengono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, sentita la Banca d'Italia. Con la medesima convenzione e'
stabilito l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare
sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli
sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare
della carta»;
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le banche, la societa' Poste italiane Spa e gli altri
prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a
valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di cui
al comma 3»;
al comma 5, lettera a), e' aggiunta, in fine, la seguente
parola: «gratuita»;
al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e del
titolo II del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e
successive modificazioni»;
il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei
prestatori di servizi di pagamento, la societa' Poste italiane Spa,
il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di
pagamento e le associazioni delle imprese rappresentative a livello
nazionale definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le regole generali
per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico
degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante
carte di pagamento. In ogni caso, la commissione a carico degli
esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento
elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito o di debito,
non puo' superare la misura dell'1,5 per cento»;
al comma 10, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Entro i sei mesi successivi il Ministero dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite
la Banca d'Italia e l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma
9».
All'articolo 13:
al comma 2, primo periodo, le parole: «ivi compresa» sono
sostituite dalle seguenti: «ivi comprese»;
al comma 4:
dopo la lettera b. e' inserita la seguente: «b-bis. 80 per i
fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;»;
alla lettera d. sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale
D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio
2013»;
al comma 5, le parole: «un moltiplicatore pari a 120» sono
sostituite dalle seguenti: «un moltiplicatore pari a 130. Per i
coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali
iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 110»;
al comma 10:
al primo periodo, la parola: «rapportate» e' sostituita dalla
seguente: «rapportati»;
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per gli anni
2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo e' maggiorata
di 50 euro per ciascun figlio di eta' non superiore a ventisei anni,
purche' dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base,
non puo' superare l'importo massimo di euro 400»;
al secondo periodo, le parole: «possono stabilire che
l'importo di euro 200 puo' essere elevato,» sono sostituite dalle
seguenti: «possono disporre l'elevazione dell'importo della
detrazione,»;
al comma 14:
all'alinea, dopo le parole: «Sono abrogate» sono inserite le
seguenti: «, a decorrere dal 1º gennaio 2012,»;
dopo la lettera d. e' aggiunta la seguente: «d-bis. i commi
2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106»;
dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:
«14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale
presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei
termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, producono gli
effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di
ruralita', fermo restando il classamento originario degli immobili
rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite le modalita' per l'inserimento negli atti catastali della
sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il classamento
originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni,
con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di
inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del
Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere
dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con
le modalita' stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19
aprile 1994, n. 701.
14-quater. Nelle more della presentazione della dichiarazione
di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l'imposta
municipale propria e' corrisposta, a titolo di acconto e salvo
conguaglio, sulla base della rendita delle unita' similari gia'
iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta e' determinato dai
comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le
modalita' di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto
obbligato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle
sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni»;
al comma 17:
al primo periodo, le parole da: «sono ridotti» fino alla fine
del periodo sono sostituite dalle seguenti: «variano in ragione delle
differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle
disposizioni di cui al presente articolo»;
al terzo e al quarto periodo, dopo le parole: «maggior gettito»
e' inserita la seguente: «stimato»;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo
complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma e'
pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a
1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro»;
dopo il comma 19 e' inserito il seguente:
«19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 4,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' esclusivamente
finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito
dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla
compartecipazione del 2 per cento del gettito dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche»;
il comma 21 e' soppresso.
All'articolo 14:
al comma 30, dopo le parole: «Il costo del servizio» sono
inserite le seguenti: «da coprire con la tariffa di cui al comma 29»;
al comma 31, dopo le parole: «La tariffa» sono inserite le
seguenti: «di cui al comma 29»;
al comma 32, la parola: «determinato» e' sostituita dalla
seguente: «determinata»;
al comma 34, le parole: «cui consegua a un diverso ammontare»
sono sostituite dalle seguenti: «da cui consegua un diverso
ammontare»;
al comma 45, le parole: «rifiuti e servizi» sono sostituite
dalle seguenti: «sui rifiuti e sui servizi».
Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:
«Art. 14-bis. - (Disposizioni in materia di riscossione dei
comuni). - 1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera gg-quater):
1) all'alinea, le parole: "i comuni effettuano la riscossione
spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni
effettuano altresi' la riscossione coattiva delle predette entrate"
sono sostituite dalle seguenti: "i comuni effettuano la riscossione
coattiva delle proprie entrate, anche tributarie";
2) al numero 1), le parole: ", esclusivamente se gli stessi
procedono in gestione diretta ovvero mediante societa' a capitale
interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b),
numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446" sono
soppresse;
3) il numero 2) e' abrogato;
b) alla lettera gg-sexies), le parole: "numero 1)," sono
soppresse».
All'articolo 15:
al comma 1, alinea, le parole: «dalla data» sono sostituite dalle
seguenti: «dal giorno successivo alla data».
All'articolo 16:
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. La tassa di cui al comma 2 non e' dovuta per le unita'
nuove con targa di prova, nella disponibilita' a qualsiasi titolo del
cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per
quelle usate ritirate dai medesimi cantieri o distributori con
mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto»;
al comma 9, primo periodo, le parole: «commi da 2 a 7» sono
sostituite dalle seguenti: «commi da 2 a 8» e le parole: «delle
stesse» sono sostituite dalle seguenti: «della stessa»;
al comma 10, dopo le parole: «dell'imposta» sono inserite le
seguenti: «di cui al comma 2»;
dopo il comma 14 e' inserito il seguente: «14-bis. L'imposta di
cui al comma 11 e' applicata anche agli aeromobili non immatricolati
nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio
italiano si protrae oltre quarantotto ore»;
dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento
dell'imposta di cui al comma 11 si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
15-ter. L'addizionale di cui al comma 1 e' ridotta dopo cinque,
dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo,
rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non e' piu' dovuta
decorsi venti anni dalla data di costruzione. La tassa di cui ai
commi 2 e 3 e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data
di costruzione dell'unita' da diporto, rispettivamente, del 15, del
30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1º gennaio
dell'anno successivo a quello di costruzione. Con decreto del
direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato e' rideterminata l'aliquota di accisa del tabacco da fumo in
misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere derivante
dal presente comma».
All'articolo 18:
al comma 1, lettera b), la parola: «sostitute» e' sostituita
dalla seguente: «sostituite».
L'articolo 19 e' sostituito dal seguente:
«Art. 19. - (Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti
correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonche' su valori
"scudati" e su attivita' finanziarie e immobili detenuti all'estero).
- 1. A decorrere dal 1º gennaio 2012, all'articolo 13 della tariffa
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:
---------------------------------------------------------------------
| Indicazione | |
| degli atti | |
Articolo della | soggetti | Imposte dovute | Imposte dovute
Tariffa | all'imposta | fisse | proporzionali
---------------------------------------------------------------------
13 |2-bis. Estratti | |
|conto, inviati | |
|dalle banche ai | |
|clienti ai sensi| |
|dell'articolo | |
|119 del decreto | |
|legislativo 1º | |
|settembre 1993, | |
|n. 385, nonche' | |
|estratti di | |
|conto corrente | |
|postale e | |
|rendiconti dei | |
|libretti di | |
|risparmio anche | |
|postali: per | |
|ogni esemplare | |
|con periodicita'| |
|annuale: | |
|a) se | |
|il cliente e' | |
|persona fisica |euro 34,20 |
| | |
|b) se il cliente| |
|e' soggetto | |
|diverso da | |
|persona fisica |euro 100,00 |
| | |
|2-ter. | |
|Comunicazioni | |
|alla clientela | |
|relative ai | |
|prodotti e agli | |
|strumenti | |
|finanziari, | |
|anche non | |
|soggetti ad | |
|obbligo di | |
|deposito, ad | |
|esclusione dei | |
|fondi pensione e| |
|dei fondi | |
|sanitari; per | |
|ogni esemplare, | |
|sul complessivo | |
|valore di | |1 per mille annuo
|mercato o, in | |per il 2012
|mancanza, sul | |1,5 per mille
|valore nominale | |a decorrere dal
|o di rimborso | |2013
---------------------------------------------------------------------
2. La nota 3-bis all'articolo 13 della tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e'
sostituita dalla seguente:
"3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni
caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non
sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto
sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo
dovuta e' rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente e'
persona fisica, l'imposta non e' dovuta quando il valore medio di
giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti e'
complessivamente non superiore a euro 5.000".
3. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642:
a) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "La
comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti finanziari, ivi
compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all'obbligo
di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel
corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di
redazione. L'imposta e' comunque dovuta una volta l'anno o alla
chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate
periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta e'
rapportata al periodo rendicontato";
b) l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "L'imposta e'
dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all'anno
2012, nella misura massima di euro 1.200. Sono comunque esenti i
buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non
superiore a euro 5.000".
4. Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 13
della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, la percentuale
della somma da versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi
dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, e' ridotta al 50 per cento.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite modalita' di attuazione dei commi da 1 a 3.
6. Le attivita' finanziarie oggetto di emersione ai sensi
dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono soggette a
un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per gli anni
2012 e 2013 l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nella misura
del 10 e del 13,5 per mille.
7. L'imposta di cui al comma 6 e' determinata al netto
dell'eventuale imposta di bollo pagata ai sensi del comma 2-ter
dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.
8. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, provvedono a
trattenere l'imposta di cui al comma 6 dal conto del soggetto che ha
effettuato l'emersione o ricevono provvista dallo stesso
contribuente, ed effettuano il relativo versamento entro il 16
febbraio di ciascun anno con riferimento al valore delle attivita'
ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento
e' effettuato secondo le disposizioni contenute nel capo III del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni. Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il
valore delle attivita' segretate e' quello al 6 dicembre 2011.
9. Gli intermediari di cui al comma 8 segnalano all'Agenzia delle
entrate i contribuenti nei confronti dei quali non e' stata applicata
e versata l'imposta con le modalita' di cui al medesimo comma 8. Nei
confronti dei predetti contribuenti l'imposta e' riscossa mediante
iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni.
10. Per l'omesso versamento dell'imposta di cui al comma 6 si
applica una sanzione pari all'importo non versato.
11. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di cui al
comma 6 nonche' per il relativo contenzioso si applicano le
disposizioni in materia di imposta di bollo.
12. Per le attivita' finanziarie oggetto di emersione che, alla
data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate
dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per
effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, e'
dovuta, per il solo anno 2012, un'imposta straordinaria pari al 10
per mille. Si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 11.
13. A decorrere dal 2011 e' istituita un'imposta sul valore degli
immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone
fisiche residenti nel territorio dello Stato.
14. Soggetto passivo dell'imposta di cui al comma 13 e' il
proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale
sullo stesso. L'imposta e' dovuta proporzionalmente alla quota di
possesso e ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a
tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per
almeno quindici giorni e' computato per intero.
15. L'imposta di cui al comma 13 e' stabilita nella misura dello
0,76 per cento del valore degli immobili. Il valore e' costituito dal
costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in
mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e'
situato l'immobile.
16. Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza
del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare
dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui e'
situato l'immobile.
17. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche' per il contenzioso,
relativamente all'imposta di cui al comma 13 si applicano le
disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone
fisiche.
18. A decorrere dal 2011 e' istituita un'imposta sul valore delle
attivita' finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche
residenti nel territorio dello Stato.
19. L'imposta di cui al comma 18 e' dovuta proporzionalmente alla
quota e al periodo di detenzione.
20. L'imposta di cui al comma 18 e' stabilita nella misura dell'1
per mille annuo, per il 2011 e il 2012, e dell'1,5 per mille, a
decorrere dal 2013, del valore delle attivita' finanziarie. Il valore
e' costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun
anno solare nel luogo in cui sono detenute le attivita' finanziarie,
anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di
riferimento per le singole attivita' e, in mancanza, secondo il
valore nominale o di rimborso.
21. Dall'imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a concorrenza
del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare
dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono
detenute le attivita' finanziarie.
22. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche' per il contenzioso,
relativamente all'imposta di cui al comma 18 si applicano le
disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone
fisiche.
23. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 6 a
22, disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui ai
commi 13 e 18 e' effettuato entro il termine del versamento a saldo
delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.
24. All'articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' abrogato;
b) al comma 6, le parole: "di cui ai commi 1, 3 e 5" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 3"».
All'articolo 20:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I termini di versamento di cui al comma 1 si
applicano anche alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti. In tal caso, a
decorrere dal 1º dicembre 2011, su ciascuna rata sono dovuti
interessi nella misura pari al saggio legale».
All'articolo 21:
al comma 1, le parole: «dalla data di entrata in vigore del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º gennaio
2012» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011,
l'INPDAP e l'ENPALS possono compiere solo atti di ordinaria
amministrazione»;
al comma 2, le parole: «alla data di entrata in vigore del
presente decreto legge e» sono soppresse;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. In attesa
dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture centrali
e periferiche degli Enti soppressi continuano ad espletare le
attivita' connesse ai compiti istituzionali degli stessi. A tale
scopo, l'INPS, nei giudizi incardinati relativi alle attivita' degli
Enti soppressi, e' rappresentato e difeso in giudizio dai
professionisti legali, gia' in servizio presso l'INPDAP e l'ENPALS»;
il comma 19 e' sostituito dal seguente: «19. Con riguardo
all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di
acqua, sono trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi
idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti
all'Autorita' stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. Le
funzioni da trasferire sono individuate con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
al comma 20, l'allegato A e' sostituito dal seguente:
«Allegato A
---------------------------------------------------------------------
|Amministrazione |
Ente soppresso |interessata |Ente incorporante
---------------------------------------------------------------------
| |Autorita' per l'energia
Agenzia nazionale per |Ministero |elettrica e il gas
la regolazione e la |dell'ambiente e della |Ministero dell'ambiente
vigilanza in materia |tutela del territorio |e della tutela e del
di acqua |e del mare |territorio e del mare
---------------------------------------------------------------------
| |Ministero dello
| |sviluppo economico, di
| |concerto con il
| |Ministero dell'ambiente
Agenzia per la |Ministero dello |e della tutela del
sicurezza nucleare |sviluppo economico |territorio e del mare
---------------------------------------------------------------------
Agenzia nazionale di | |Autorita' per le
regolamentazione del |Ministero dello |garanzie nelle
settore postale |sviluppo economico |comunicazioni
---------------------------------------------------------------------
»;
»;
dopo il comma 20 e' inserito il seguente:
«20-bis. Con riguardo all'Agenzia per la sicurezza nucleare, in
via transitoria e fino all'adozione, di concerto anche con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del
decreto di cui al comma 15 e alla contestuale definizione di un
assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza
previste dall'Unione europea, le funzioni e i compiti facenti capo
all'ente soppresso sono attribuiti all'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)»;
al comma 21, le parole: «da 13 a 20» sono sostituite dalle
seguenti: «da 13 a 20-bis».
All'articolo 22:
al comma 6:
il capoverso 18 e' sostituito dai seguenti:
«18. E' istituita l'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, denominata "ICE -
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane", ente dotato di personalita' giuridica di diritto
pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero
dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di
rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri
e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione e
internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal
Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri.
Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e
internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la
programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19,
sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dai
Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico e composta
dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso
designata, dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della
Confederazione generale dell'industria italiana, di R.E.TE. Imprese
Italia e dell'Associazione bancaria italiana»;
al capoverso 19, primo periodo, le parole: «dall'entrata in
vigore della legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione»;
al capoverso 21, decimo periodo, le parole: «decreto
legislativo 27 gennaio 2009, n. 39» sono sostituite dalle seguenti:
«decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39»;
al capoverso 24, terzo periodo, le parole: «Ministero degli
esteri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero degli affari
esteri»;
al capoverso 25, quinto periodo, le parole da: «dipende dal
titolare della Rappresentanza diplomatica» fino a: «di direzione e
opera» sono sostituite dalle seguenti: «opera nel quadro delle
funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione,»;
il capoverso 26-bis e' sostituito dal seguente:
«26-bis. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di
sua competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal
comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies, all'individuazione
delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche' dei rapporti
giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da
trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico»;
al capoverso 26-ter, l'ultimo periodo e' soppresso;
al capoverso 26-quinquies, le parole: «primo periodo,» sono
soppresse;
al capoverso 26-sexies, l'alinea e' sostituito dal seguente:
«26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo
strategico determinate dalla cabina di regia di cui al comma 18-bis,
adottate dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il
Ministero degli affari esteri per quanto di competenza, sentito il
Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sei
mesi dalla costituzione a:»;
al capoverso 26-septies, primo periodo, le parole: «con uno o
piu' dei decreti» sono sostituite dalle seguenti: «con uno o piu'
decreti» e le parole: «e per l'innovazione» sono sostituite dalle
seguenti: «e la semplificazione»;
al comma 7, dopo le parole: «comma 26-bis» sono inserite le
seguenti: «del citato articolo 14», le parole: «dal medesimo comma
26,» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 26 del medesimo
articolo,» e dopo le parole: «spettanti al soppresso istituto,» sono
inserite le seguenti: «sono individuate»;
al comma 8, quarto periodo, le parole: «primo periodo del» sono
soppresse;
dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
9-bis. Il comma 7 dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e' sostituito dai seguenti:
"7. Entro il 31 marzo 2012, la societa' ANAS Spa trasferisce
alla societa' Fintecna Spa tutte le partecipazioni detenute da ANAS
Spa in societa' co-concedenti; la cessione e' esente da imposte
dirette e indirette e da tasse.
7-bis. La cessione di cui al comma 7 e' realizzata dalle
societa' Fintecna Spa e ANAS Spa al valore netto contabile risultante
al momento della cessione ovvero, qualora Fintecna Spa lo richieda,
al valore risultante da una perizia effettuata da un collegio di tre
esperti, due dei quali nominati rispettivamente dalle due societa' e
il terzo, in qualita' di presidente, congiuntamente dalle stesse, con
oneri a carico della societa' richiedente"».
All'articolo 23:
al comma 1:
alla lettera a) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «.
Conseguentemente, il numero dei componenti della commissione per le
infrastrutture e le reti dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e' ridotto da quattro a due, escluso il Presidente, e
quello dei componenti della commissione per i servizi e i prodotti
della medesima Autorita' e' ridotto da quattro a due, escluso il
Presidente»;
alla lettera b), le parole: «dell'Autorita' di vigilanza»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorita' per la vigilanza»;
al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove il
numero dei componenti, incluso il Presidente, risulti pari, ai fini
delle deliberazioni, in caso di parita', il voto del Presidente vale
doppio»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento
della Commissione di cui al comma 1, lettera e), del presente
articolo, al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, nono comma, il primo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 2, quarto comma, terzo periodo, le parole:
"con non meno di quattro voti favorevoli" sono sostituite dalle
seguenti: "dalla Commissione";
c) all'articolo 2, quarto comma, quarto periodo, le parole:
"e con non meno di quattro voti favorevoli" sono soppresse;
d) all'articolo 2, quinto comma, le parole: "adottata con non
meno di quattro voti favorevoli" sono soppresse;
e) all'articolo 2, ottavo comma, l'ultimo periodo e'
soppresso.
2-ter. All'articolo 4 della legge 4 giugno 1985, n. 281, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto comma, le parole: "assume le deliberazioni
occorrenti per l'attuazione delle norme di cui ai due precedenti
commi con non meno di quattro voti favorevoli" sono sostituite dalle
seguenti: "con proprie deliberazioni da' attuazione alle norme di cui
ai due precedenti commi";
b) all'ottavo comma, le parole: "con non meno di quattro voti
favorevoli" sono soppresse»;
al comma 4, capoverso 3-bis, dopo le parole: «dei competenti
uffici» e' inserito il seguente segno: «"»;
al comma 7, le parole: «il Governo provvedera' con apposito
provvedimento d'urgenza» sono sostituite dalle seguenti: «il
Parlamento e il Governo, ciascuno nell'ambito delle proprie
attribuzioni, assumono immediate iniziative idonee a conseguire gli
obiettivi di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n.
98 del 2011»;
al comma 8, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a)
l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Composizione del Consiglio). - 1. Il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro e' composto da esperti e da
rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle
associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di
volontariato in numero di sessantaquattro, oltre al presidente,
secondo la seguente ripartizione:
a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura
economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal
Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del
Consiglio dei Ministri;
b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive, dei
quali ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre
in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove
rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e
diciassette rappresentanti delle imprese;
c) sei rappresentanti delle associazioni di promozione
sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali,
rispettivamente, tre designati dall'Osservatorio nazionale
dell'associazionismo e tre designati dall'Osservatorio nazionale per
il volontariato.
2. L'assemblea elegge in unica votazione due vicepresidenti"»;
al comma 10, le parole: «di cui sopra,» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al comma 9»;
al comma 14, la parola: «politico» e' soppressa;
ai commi 16 e 18, le parole: «30 aprile 2012», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
al comma 17 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«secondo le modalita' stabilite dalla legge statale di cui al comma
16»;
il comma 20 e' sostituito dal seguente:
«20. Agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro
il 31 dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013, l'articolo 141
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni. Gli organi provinciali che devono essere rinnovati
successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla
scadenza naturale. Decorsi i termini di cui al primo e al secondo
periodo del presente comma, si procede all'elezione dei nuovi organi
provinciali di cui ai commi 16 e 17»;
dopo il comma 20 e' inserito il seguente:
«20-bis. Le regioni a statuto speciale adeguano i propri
ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 20 entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
medesime disposizioni non trovano applicazione per le province
autonome di Trento e di Bolzano»;
al comma 22 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con
esclusione dei comuni di cui all'articolo 2, comma 186, lettera b),
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni».
Nel titolo III, capo III, dopo l'articolo 23 sono aggiunti i
seguenti:
«Art. 23-bis. - (Compensi per gli amministratori con deleghe
delle societa' partecipate dal Ministero dell'economia e delle
finanze). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6,
del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti, le societa' non
quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del
codice civile, sono classificate per fasce sulla base di indicatori
dimensionali quantitativi e qualitativi. Per ciascuna fascia e'
determinato il compenso massimo al quale i consigli di
amministrazione di dette societa' devono fare riferimento, secondo
criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione degli
emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo
comma, del codice civile. L'individuazione delle fasce di
classificazione e dei relativi compensi potra' essere effettuata
anche sulla base di analisi svolte da primarie istituzioni
specializzate.
2. In considerazione di mutamenti di mercato e in relazione al
tasso di inflazione programmato, nel rispetto degli obiettivi di
contenimento della spesa pubblica, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze si provvede a rideterminare, almeno
ogni tre anni, le fasce di classificazione e l'importo massimo di cui
al comma 1.
3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo
comma, del codice civile, possono includere una componente variabile
che non puo' risultare inferiore al 30 per cento della componente
fissa e che e' corrisposta in misura proporzionale al grado di
raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici,
determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione.
L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.
4. Nella determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai
sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, i consigli
di amministrazione delle societa' non quotate, controllate dalle
societa' di cui al comma 1 del presente articolo, non possono
superare il limite massimo indicato dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al predetto comma 1 per la
societa' controllante e devono in ogni caso attenersi ai medesimi
principi di oggettivita' e trasparenza.
5. Il decreto di cui al comma 1 e' sottoposto alla registrazione
della Corte dei conti.
Art. 23-ter. - (Disposizioni in materia di trattamenti
economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' definito il trattamento
economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle
finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti
di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni
statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del
medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo
come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del
primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione
della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in
modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico
del medesimo o di piu' organismi, anche nel caso di pluralita' di
incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato, conservando il
trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di
appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o
equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa,
presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o anche
soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per cento
dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste
deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive
amministrazioni ed e' stabilito un limite massimo per i rimborsi di
spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al
presente articolo sono annualmente versate al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato».
All'articolo 24:
al comma 3, secondo periodo, alla lettera a), dopo le parole:
«di cui ai commi 6 e 7» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto
stabilito ai commi 14, 15-bis e 18» e, alla lettera b), le parole:
«di cui ai comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi» e
le parole: «salvo quanto stabilito ai commi 14, 17 e 18» sono
sostituite dalle seguenti: «salvo quanto stabilito ai commi 14,
15-bis, 17 e 18»;
al comma 7:
al quinto periodo, le parole: «di un'eta anagrafica» sono
sostituite dalle seguenti: «di un'eta' anagrafica»;
al sesto periodo, le parole: «convertito con legge» sono
sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
legge»;
al comma 8, le parole: «e dell'articolo 19» sono sostituite
dalle seguenti: «e all'articolo 19»;
al comma 9:
al terzo periodo, le parole: «dal penultimo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «dal secondo periodo»;
al quarto periodo, la parola: «soppresso» e' sostituita dalla
seguente: «abrogato»;
al comma 10, terzo periodo, le parole da: «e' applicata» fino
a: «62 anni» sono sostituite dalle seguenti: «e' applicata una
riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di
anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'eta' di 62 anni;
tale percentuale annua e' elevata a 2 punti percentuali per ogni anno
ulteriore di anticipo rispetto a due anni»;
al comma 14:
all'alinea, le parole: «del presente articolo» sono
sostituite dalle seguenti: «del presente decreto» e le parole:
«nonche' nei limiti del numero di 50.000 lavoratori beneficiari,»
sono sostituite dalle seguenti: «nonche' nei limiti delle risorse
stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi
disciplinata,»;
alle lettere a), b), c), d) ed e), le parole: «31 ottobre
2011» sono sostituite dalle seguenti: «4 dicembre 2011»;
alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi
collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai
predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli interessati
restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di
almeno 59 anni di eta', ancorche' maturino prima del compimento della
predetta eta' i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti
prima della data di entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera d), la parola: «lavoratori» e' sostituita dalle
seguenti: «ai lavoratori»;
alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si
considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione
sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in
vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6
dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che
continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla
presente lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni
contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle
dell'istituto dell'esonero dal servizio»;
il comma 15 e' sostituito dal seguente:
«15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto sono definite le modalita'
di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del limite
massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione
del beneficio di cui al comma 14 nel limite delle risorse
predeterminate in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di
euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220
milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno
2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per
l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria
provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del
rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla
lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate
dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei
requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico
delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del
presente comma, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori
domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici
previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del
predetto limite numerico sono computati anche i lavoratori che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e
requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 del
presente articolo e di quello relativo al regime delle decorrenze
disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano
comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto
articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime
delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui
al presente comma che maturano i requisiti dal 1º gennaio 2012
trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del
presente articolo»;
dopo il comma 15 e' inserito il seguente:
«15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del
settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive
della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianita'
contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali
avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente
decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31
dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto
2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il
trattamento della pensione anticipata al compimento di un'eta'
anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di
vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del comma 6,
lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a 64 anni qualora
maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianita' contributiva di
almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'eta' anagrafica di
almeno 60 anni»;
al comma 17:
l'alinea e' sostituito dal seguente:
«17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata,
ferma restando la possibilita' di conseguire la stessa ai sensi dei
commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della
legge 4 novembre 2010, n. 183, all'articolo 1 del decreto legislativo
21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:»;
l'ultimo capoverso e' numerato come comma 17-bis e, al
medesimo capoverso, le parole: «di cui al presente comma» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 17» e le parole: «dal
presente comma,» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 17 del
presente articolo,»;
al comma 18, primo periodo, le parole: «del presente articolo»
sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto», le parole:
«ivi compresi i lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «ivi
compresi quelli relativi ai lavoratori», le parole: «e il personale»
sono sostituite dalle seguenti: «e al personale» e le parole:
«nonche' dei rispettivi dirigenti» sono sostituite dalle seguenti:
«nonche' ai rispettivi dirigenti»;
al comma 20, secondo periodo, le parole: «presente
provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»;
al comma 21, primo periodo, le parole: «del predetto Fondo»
sono sostituite dalle seguenti: «dei predetti fondi»;
al comma 22, le parole: «0,3 punti percentuali ogni anno fino a
raggiungere il livello del 22 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di
0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24
per cento»;
al comma 24, le parole: «31 marzo 2012», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012» e, al secondo
periodo, le parole: «, che si esprime» sono sostituite dalle
seguenti: «; essi si esprimono»;
il comma 25 e' sostituito dal seguente: «25. In considerazione
della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica
dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti
pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento
minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di
importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore
a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione e'
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato. Il comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e' abrogato»;
al comma 27, secondo periodo, le parole: «e a decorrere
dall'anno 2013 con 300 milioni di euro» sono sostituite dalle
seguenti: «con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013
e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015»;
dopo il comma 27 e' inserito il seguente:
«27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di
500.000 euro per l'anno 2013»;
al comma 29, primo periodo, le parole: «Ministero del Lavoro e
della Politiche Sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero
del lavoro e delle politiche sociali»;
dopo il comma 31 e' aggiunto il seguente:
«31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "eccedente
150.000 euro" sono inserite le seguenti: "e al 15 per cento per la
parte eccedente 200.000 euro"».
All'articolo 25:
al comma 1, le parole: «dei Ministri dell'ambiente, della
tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle
finanze,» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia
e delle finanze,»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le somme non impegnate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto per la realizzazione
degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento
antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, in misura
pari all'importo di 2,5 milioni di euro, come indicato nella
risoluzione approvata dalle competenti Commissioni della Camera dei
deputati il 2 agosto 2011, sono destinate al Fondo per l'ammortamento
dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito
pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003, n. 398».
All'articolo 26:
al comma 1, le parole: «Fondo ammortamento» sono sostituite
dalle seguenti: «Fondo per l'ammortamento».
All'articolo 27:
al comma 1:
al capoverso «Art. 33-bis», comma 1, le parole: «della
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente
decreto»;
al capoverso «Art. 33-bis», comma 2, quarto periodo, le
parole: «dell'iniziative» sono sostituite dalle seguenti: «delle
iniziative»;
al capoverso «Art. 33-bis», comma 7, alinea, le parole: «Il
primo e il secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «I commi 1
e 2»;
al capoverso «Art. 33-bis», comma 7, capoverso 2, al quarto
periodo, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle
seguenti: «della presente disposizione» e, al settimo periodo, le
parole: «al comma 3 e all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del
comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «al paragrafo 3
dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4»;
al comma 2:
al capoverso «Art. 3-ter», comma 2, al secondo periodo, le
parole: «valorizzazione territoriali» sono sostituite dalle seguenti:
«valorizzazione territoriale» e, al terzo periodo, le parole: «del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 dal» sono sostituite dalle
seguenti: «del presente decreto, dal»;
al capoverso «Art. 3-ter», comma 5, secondo periodo, le
parole: «dalla presente norma» sono sostituite dalle seguenti: «dal
presente articolo» e le parole: «della presente norma» sono
sostituite dalle seguenti: «del presente articolo»;
al capoverso «Art. 3-ter», comma 7, terzo periodo, dopo le
parole: «dei tempi del procedimento e» sono inserite le seguenti:
«tali importi»;
al capoverso «Art. 3-ter», comma 12, primo periodo, la
parola: «capoverso» e' sostituita dalla seguente: «periodo»;
al capoverso «Art. 3-ter», comma 13, al primo periodo, le
parole: «del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410» sono soppresse e,
al secondo periodo, dopo le parole: «alla lettera c)» sono inserite
le seguenti: «del comma 1»;
al comma 3:
i capoversi sono rinumerati come commi 3-bis, 3-ter, 3-quater
e 3-quinquies;
al secondo capoverso, rinumerato come comma 3-ter, la parola:
«capoverso» e' sostituita dalla seguente: «periodo»;
all'ultimo capoverso, rinumerato come comma 3-quinquies, dopo
le parole: «sono sostituite» sono inserite le seguenti: «dalle
seguenti:»;
al comma 7:
al primo periodo, le parole: «Al comma 1,» sono sostituite
dalle seguenti: «All'articolo 1, comma 1,»;
i capoversi sono rinumerati come commi 7-bis, 7-ter e
7-quater;
al comma 11, le parole da: «Ministero del Tesoro» a: «codice
degli appalti di cui al Decreto Legislativo» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze, in qualita' di
centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo»;
al comma 12, le parole: «il contraente generale previsto dal»
sono sostituite dalle seguenti: «la centrale di committenza di cui
al»;
al comma 13:
alla lettera a), le parole: «del contraente generale» sono
sostituite dalle seguenti: «della centrale di committenza»;
alla lettera b), le parole: «decretata dal» sono sostituite
dalle seguenti: «effettuata con decreto del»;
alla lettera e), le parole: «il contraente generale» sono
sostituite dalle seguenti: «la centrale di committenza»;
al comma 14, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 11»;
al comma 16, primo periodo, le parole: «commi 11 e 12 lettera
e)» sono sostituite dalle seguenti: «commi 12 e 13, lettera e),».
All'articolo 28:
dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. Il comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68, e' abrogato. Le misure di cui all'articolo 1,
comma 12, periodi dal terzo al quinto, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, e successive modificazioni, si applicano nell'intero
territorio nazionale.
11-ter. Al fine di potenziare il coordinamento della finanza
pubblica e' avviata la ridefinizione delle regole del patto di
stabilita' interno.
11-quater. All'articolo 76, comma 7, primo periodo, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le
parole: "40 %" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"».
All'articolo 29:
al comma 2, le parole: «articolo 3, comma 66,» sono sostituite
dalle seguenti: «articolo 4, comma 66,»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, un importo pari a 2,5
milioni di euro, iscritto nel capitolo 7513 del programma 3.5
"Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto
speciale" della missione "Relazioni finanziarie con le autonomie
territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, e' destinato al sostegno delle attivita' e delle
iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche,
educative, informative ed editoriali di cui all'articolo 16 della
legge 23 febbraio 2001, n. 38».
Nel capo VII del titolo III, dopo l'articolo 29 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 29-bis. - (Introduzione dell'impiego di software libero
negli uffici pubblici per la riduzione dei costi della pubblica
amministrazione). - 1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 68 del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e' sostituita dalla seguente:
" d) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla
categoria del software libero o a codice sorgente aperto;"».
All'articolo 30:
al comma 3, secondo periodo, la parola: «provvedimento» e'
sostituita dalla seguente: «decreto»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, dopo le parole: "e gli altri enti locali" sono
aggiunte le seguenti: "; per servizio di trasporto pubblico locale
lagunare si intende il trasporto pubblico locale effettuato con
unita' che navigano esclusivamente nelle acque protette della laguna
di Venezia".
3-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Governo, con uno
o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni:
a) modifica, secondo criteri di semplificazione, le norme del
titolo I del libro sesto del regolamento per l'esecuzione del codice
della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, concernenti il
personale navigante, anche ai fini dell'istituzione di specifiche
abilitazioni professionali per il trasporto pubblico locale lagunare;
b) modifica, secondo criteri di semplificazione, il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
novembre 1991, n. 435, delimitando l'ambito di applicazione delle
relative norme con riguardo al trasporto pubblico locale lagunare.
3-quater. Al servizio di trasporto pubblico locale lagunare si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della
salute, e' emanata la normativa tecnica per la progettazione e la
costruzione delle unita' navali adibite al servizio di trasporto
pubblico locale lagunare.
3-quinquies. Per trasporti pubblici non di linea per via
d'acqua con riferimento alla laguna di Venezia si intendono quelli
disciplinati dalla vigente legislazione regionale»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Al fine di garantire la realizzazione di interventi
necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle
scuole, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Governo da' attuazione
all'atto di indirizzo approvato dalle Commissioni parlamentari
competenti il 2 agosto 2011, ai sensi dell'articolo 2, comma 239,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni,
adotta gli atti necessari all'erogazione delle risorse del Fondo per
lo sviluppo e la coesione destinate alle medesime finalita' ai sensi
dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e
nell'ambito della procedura ivi prevista, e riferisce alle Camere in
merito all'attuazione del presente comma»;
al comma 7, dopo le parole: «due milioni di euro annui» sono
inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2012»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. All'elenco 3 allegato alla legge 12 novembre 2011, n.
183, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:
"- Interventi di carattere sociale di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni;
stipula di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione
dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio
comunale, di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre
2007, n. 244;
- Interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo
dell'informazione".
8-ter. All'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, le parole: "32,4 milioni di euro" sono sostituite dalle
seguenti: "47,2 milioni di euro".
8-quater. Per le finalita' di cui all'articolo 4 della legge 23
dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, per l'anno 2012,
la somma aggiuntiva di 14,8 milioni di euro di cui al comma 8-ter del
presente articolo e' riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali».
All'articolo 31:
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dell'ambiente» sono
inserite le seguenti: «, ivi incluso l'ambiente urbano,».
All'articolo 32:
il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi
commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, che ricadono nel territorio di comuni aventi
popolazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque, al di fuori
delle aree rurali come individuate dai piani sanitari regionali, in
possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, possono, esperita la procedura di cui al comma
1-bis, essere venduti senza ricetta medica anche i medicinali di cui
all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di
cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,
e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219, nonche' dei farmaci del sistema endocrino e di quelli
somministrabili per via parenterale. Con il medesimo decreto, sentita
l'Agenzia italiana del farmaco, sono definiti gli ambiti di attivita'
sui quali sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte
del Servizio sanitario nazionale.
1-bis. Il Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana
del farmaco, individua entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto un elenco,
periodicamente aggiornabile, dei farmaci di cui all'articolo 8, comma
10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni, per i quali permane l'obbligo di ricetta medica e dei
quali non e' consentita la vendita negli esercizi commerciali di cui
al comma 1»;
al comma 4, le parole: «su tutti i prodotti venduti» sono
sostituite dalle seguenti: «sui medicinali di cui ai commi 1 e
1-bis».
L'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
«Art. 33. - (Soppressione di limitazioni all'esercizio di
attivita' professionali). - 1. Il comma 2 dell'articolo 10 della
legge 12 novembre 2011, n. 183, e' sostituito dal seguente:
"2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
'5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in
contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono
abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento
governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13
agosto 2012.
5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a
raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano
abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai
sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400'".
2. All'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, le parole: "la durata del tirocinio non
potra' essere complessivamente superiore a tre anni" sono sostituite
dalle seguenti: "la durata del tirocinio non potra' essere superiore
a diciotto mesi"».
All'articolo 34:
al comma 8, dopo le parole: «le professioni,» sono inserite le
seguenti: «il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non
di linea,».
All'articolo 35:
alla rubrica, la parola: «Antitrust» e' sostituita dalle
seguenti: «Autorita' garante della concorrenza e del mercato»;
al comma 1, capoverso Art. «21-bis», comma 2, dopo la parola:
«emette» sono inserite le seguenti: «, entro sessanta giorni,».
All'articolo 36:
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche
incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla
nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le
cariche e la decadenza e' dichiarata dagli organi competenti degli
organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del
termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di
inerzia, la decadenza e' dichiarata dall'autorita' di vigilanza di
settore competente.
2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare
l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, e' di centoventi
giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto».
Dopo l'articolo 36 e' inserito il seguente:
«Art. 36-bis. - (Ulteriori disposizioni in materia di tutela
della concorrenza nel settore del credito). - 1. All'articolo 21 del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, e successive modificazioni, dopo il comma 3 e' inserito il
seguente:
"3-bis. E' considerata scorretta la pratica commerciale di una
banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario
che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il
cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla
medesima banca, istituto o intermediario"».
All'articolo 37:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Governo, con uno o piu' regolamenti da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di
trenta giorni, emana le disposizioni volte a realizzare una compiuta
liberalizzazione e un'efficiente regolazione nel settore dei
trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture»;
al comma 2:
all'alinea, le parole: «secondo i seguenti principi e criteri
direttivi» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle
seguenti norme generali»;
alla lettera b), il numero 1) e' sostituito dal seguente:
«1) garantire condizioni di accesso eque e non
discriminatorie alle infrastrutture e alle reti ferroviarie,
aeroportuali, portuali e alla mobilita' urbana collegata a stazioni,
aeroporti e porti».
All'articolo 39:
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una
quota delle disponibilita' finanziarie del Fondo di garanzia a favore
delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' riservata ad
interventi di garanzia in favore del microcredito di cui all'articolo
111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, da destinare alla microimprenditorialita'. Con decreto
di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo
economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito, sono
definiti la quota delle risorse del Fondo da destinare al
microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di
concessione, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle
disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del
rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente
periodo. L'Ente nazionale per il microcredito stipula convenzioni con
enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per
l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le
microimprese o per l'istituzione di fondi di riserva separati presso
il medesimo Fondo».
All'articolo 40:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"3. Entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, i
soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente
competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante
fax, le generalita' delle persone alloggiate, secondo modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali"»;
al comma 3, capoverso 9-bis, alinea, le parole: «L'attivita'
di' lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «L'attivita' di lavoro»;
al comma 5, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal
seguente: «Al comma 9 del medesimo articolo 242 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, le parole: "con attivita' in esercizio"
sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Possono
essere altresi' autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti
tecnologiche, purche' non compromettano la possibilita' di effettuare
o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando
appropriate misure di prevenzione dei rischi"»;
dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. All'articolo 27 del testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-bis. La cessione anche di un singolo impianto
radiotelevisivo, quando non ha per oggetto unicamente le
attrezzature, si considera cessione di ramo d'azienda. Gli atti
relativi ai trasferimenti di impianti e di rami d'azienda ai sensi
del presente articolo, posti in essere dagli operatori del settore
prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al
presente comma, sono in ogni caso validi e non rettificabili ai fini
tributari".
9-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al
31 dicembre 2012. Per il completamento degli interventi in fase di
ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai sensi del presente
comma, l'agevolazione e' rideterminata nel limite massimo delle
anticipazioni gia' erogate al beneficiario alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
esclusione di ulteriori erogazioni a carico dello Stato».
All'articolo 41:
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. L'articolo 175 del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 175. - (Promotore e finanza di progetto). - 1. Il
Ministero pubblica nel sito informatico di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonche' nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e in quella dell'Unione europea, la lista
delle infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161,
comma 1, del presente codice, per le quali i soggetti aggiudicatori
intendono ricorrere alle procedure della finanza di progetto
disciplinate dal presente articolo. Nella lista e' precisato, per
ciascuna infrastruttura, l'ufficio del soggetto aggiudicatore presso
il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute
utili.
2. Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella lista, i
soggetti aggiudicatori rimettono lo studio di fattibilita' al
Ministero, che ne cura l'istruttoria secondo quanto previsto
dall'articolo 161, comma 1-quater. Il Ministero sottopone lo studio
di fattibilita' al CIPE, che si esprime con la partecipazione dei
presidenti delle regioni e delle province autonome eventualmente
interessate e, in caso di valutazione positiva, indica, fra l'altro,
le eventuali risorse pubbliche destinate al progetto, che devono
essere disponibili a legislazione vigente. Dette risorse devono
essere mantenute disponibili per i progetti approvati sino alla loro
realizzazione.
3. Il Ministero aggiorna la lista di cui al comma 1, indicando
gli interventi i cui studi di fattibilita' sono stati approvati dal
CIPE.
4. Il soggetto aggiudicatore, entro novanta giorni dalla data in
cui diventa efficace la delibera del CIPE di approvazione dello
studio di fattibilita', provvede alla pubblicazione del bando di gara
sulla base dello studio di fattibilita'.
5. Il bando, oltre a quanto previsto dall'articolo 177, deve
specificare che:
a) le offerte devono contenere un progetto preliminare che,
oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato
XXI, deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico,
le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le
occorrenti misure di salvaguardia, e deve, inoltre, indicare ed
evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche
funzionali e i costi dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso
il costo per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto
territoriale e sociale; una bozza di convenzione; un piano
economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 153, comma 9,
primo periodo, nonche' dare conto del preliminare coinvolgimento di
uno o piu' istituti finanziatori nel progetto. Il piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per
la predisposizione dell'offerta, comprensivo anche dei diritti sulle
opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale
importo non puo' superare il 2,5 per cento del valore
dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilita' posto
a base di gara;
b) il soggetto aggiudicatore richiede al promotore scelto ai
sensi del comma 6 di apportare al progetto preliminare, ed
eventualmente allo schema di convenzione e al piano
economico-finanziario, da esso presentati, le modifiche eventualmente
intervenute in fase di approvazione del progetto preliminare da parte
del CIPE. In tal caso la concessione e' definitivamente aggiudicata
al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di
quest'ultimo, delle modifiche indicate. In caso di mancata
accettazione delle modifiche indicate dal CIPE da parte del
promotore, il soggetto aggiudicatore ha facolta' di chiedere ai
concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione, entro trenta
giorni dalla richiesta, delle modifiche da apportare al progetto
preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte
a quest'ultimo e non accettate dallo stesso. In caso di esito
negativo o di una sola offerta, il soggetto aggiudicatore ha facolta'
di procedere ai sensi dell'articolo 177, ponendo a base di gara il
progetto preliminare predisposto dal promotore, aggiornato con le
prescrizioni del CIPE;
c) il promotore, o eventualmente altro concorrente scelto ai
sensi della lettera b) ai fini dell'aggiudicazione definitiva della
concessione, deve dare adeguato conto dell'integrale copertura
finanziaria dell'investimento, anche acquisendo la disponibilita' di
uno o piu' istituti di credito a concedere il finanziamento previsto
nel piano economico-finanziario correlato al progetto preliminare
presentato dal promotore ed eventualmente adeguato a seguito della
deliberazione del CIPE.
6. In parziale deroga a quanto stabilito dall'articolo 177, il
soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, redige una graduatoria
e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta;
la nomina del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
offerta. L'esame delle offerte e' esteso agli aspetti relativi alla
qualita' del progetto preliminare presentato, al valore economico e
finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.
7. Le offerte sono corredate delle garanzie e delle cauzioni di
cui all'articolo 153, comma 13, primo periodo.
8. L'offerta del promotore e' vincolante per il periodo indicato
nel bando, comunque non inferiore a un anno dalla presentazione
dell'offerta stessa.
9. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la
procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di
localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3. A
tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio
di impatto ambientale e con quanto necessario alle predette
procedure.
10. Il progetto preliminare, istruito ai sensi dell'articolo 165,
comma 4, e' approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis,
unitamente allo schema di convenzione e al piano
economico-finanziario. La mancata approvazione del progetto
preliminare da parte del CIPE non determina alcun diritto in capo
all'offerente con riguardo alle prestazioni e alle attivita' gia'
svolte.
11. Il soggetto aggiudicatore procede all'aggiudicazione e alla
stipula del contratto di concessione nei termini e alle condizioni di
cui al comma 5, lettere b) e c). Nel caso in cui risulti
aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore,
quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario
definitivo, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione
dell'offerta e al rimborso dei costi sostenuti per le integrazioni di
cui al comma 9.
12. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto agli adempimenti
previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.
13. E' facolta' dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 20,
presentare al soggetto aggiudicatore studi di fattibilita' relativi
alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui
all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del
presente articolo. Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella
lista di cui al predetto comma 1, il soggetto aggiudicatore trasmette
lo studio di fattibilita' al Ministero il quale, svolta l'istruttoria
ai sensi dell'articolo 161, comma 1-quater, lo sottopone al CIPE per
l'approvazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.
L'inserimento dell'intervento nella lista non determina alcun diritto
del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla
realizzazione degli interventi proposti.
14. I soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, possono
presentare al soggetto aggiudicatore proposte relative alla
realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui
all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del
presente articolo. Il soggetto aggiudicatore puo' riservarsi di non
accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento, senza
oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure di cui
al settimo periodo del presente comma. La proposta contiene il
progetto preliminare redatto ai sensi del comma 5, lettera a), lo
studio di impatto ambientale, la bozza di convenzione, il piano
economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui
all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonche' l'indicazione del
contributo pubblico eventualmente necessario alla realizzazione del
progetto e la specificazione delle caratteristiche del servizio e
della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo
delle spese sostenute per la predisposizione della proposta,
comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui
all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non puo' superare
il 2,5 per cento del valore dell'investimento. La proposta e'
corredata delle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti
di cui all'articolo 153, comma 20, della cauzione di cui all'articolo
75, e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo
di cui all'articolo 153, comma 9, terzo periodo, nel caso di
indizione di gara. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove
necessaria, la procedura di impatto ambientale e quella di
localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3,
invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la
documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta viene
rimessa dal soggetto aggiudicatore al Ministero, che ne cura
l'istruttoria ai sensi dell'articolo 165, comma 4. Il progetto
preliminare e' approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis,
unitamente allo schema di convenzione e al piano
economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatore ha facolta' di
richiedere al proponente di apportare alla proposta le modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE.
Se il proponente apporta le modifiche richieste assume la
denominazione di promotore e la proposta e' inserita nella lista di
cui al comma 1 ed e' posta a base di gara per l'affidamento di una
concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa il promotore.
Se il promotore non partecipa alla gara, il soggetto aggiudicatore
incamera la cauzione di cui all'articolo 75. I concorrenti devono
essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Il
soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. Se il promotore non
risulta aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese sostenute per la
predisposizione della proposta, nei limiti indicati nel piano
economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto agli
adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo
periodo".
5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non si applicano
alle procedure gia' avviate alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, per le quali continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 175 del codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione
vigente prima della medesima data».
All'articolo 42:
dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
«9-bis. All'alinea del comma 1 dell'articolo 18 della legge 12
novembre 2011, n. 183, le parole: "infrastrutture autostradali" sono
sostituite dalle seguenti: "infrastrutture stradali e autostradali,
anche di carattere regionale,"».
All'articolo 43:
al comma 2, le parole: «concessioni autostradali» sono
sostituite dalle seguenti: «convenzioni autostradali»;
al comma 3, le parole: «concessioni autostradali» sono
sostituite dalle seguenti: «convenzioni autostradali»;
al comma 5, capoverso 2-ter, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «. A tal fine sono da considerarsi concessionari
solo i soggetti individuati ai sensi della parte II, titolo III, capo
II, dello stesso decreto. Sono fatti salvi i soggetti gia'
individuati alla data di entrata in vigore della presente
disposizione secondo la normativa nazionale di riferimento, nonche' i
titolari di concessioni di cui all'articolo 253, comma 25, del
predetto decreto legislativo"»;
al comma 7, dopo le parole: «il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti individua» sono inserite le seguenti: «, entro il 31
dicembre 2012,»;
il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di priorita' e
sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi ai sensi
dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, le grandi dighe per le quali, accertato il
concreto rischio di ostruzione degli organi di scarico, siano
necessarie e urgenti l'adozione di interventi nonche' la rimozione
dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi. Le regioni e le province
autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe per le quali
sia stato rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico e
la conseguente necessita' e urgenza della rimozione dei sedimenti
accumulati nei serbatoi individuano idonei siti per lo stoccaggio
definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in attuazione
dei suddetti interventi»;
al comma 9, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2012»;
al comma 10, le parole: «, entro sei mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «,
entro il 31 dicembre 2012,»;
al comma 11, primo periodo, le parole: «, entro sei mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle
seguenti: «, entro il 31 dicembre 2012,»;
al comma 12, le parole: «dall'emanazione» sono sostituite dalle
seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;
al comma 15, ultimo periodo, le parole: «entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione,» e, dopo le parole: «della normativa sopra
indicata» e' inserito il seguente segno: «"».
All'articolo 44:
al comma 1, alinea, le parole: «restano comunque disciplinati»
sono sostituite dalle seguenti: «resta comunque disciplinata»;
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. All'articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: "di
importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 28" sono sostituite dalle seguenti: "di importo
pari o superiore a 100.000 euro". L'articolo 12 della legge 11
novembre 2011, n. 180, e' abrogato».
Dopo l'articolo 44 e' inserito il seguente:
«Art. 44-bis. - (Elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche
incompiute). - 1. Ai sensi del presente articolo, per "opera pubblica
incompiuta" si intende l'opera che non e' stata completata:
a) per mancanza di fondi;
b) per cause tecniche;
c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di
legge;
d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice;
e) per il mancato interesse al completamento da parte del
gestore.
2. Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta un'opera
non rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal
relativo progetto esecutivo e che non risulta fruibile dalla
collettivita'.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
istituito l'elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche
incompiute.
4. L'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e' articolato a livello
regionale mediante l'istituzione di elenchi-anagrafe presso gli
assessorati regionali competenti per le opere pubbliche.
5. La redazione dell'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e'
eseguita contestualmente alla redazione degli elenchi-anagrafe su
base regionale, all'interno dei quali le opere pubbliche incompiute
sono inserite sulla base di determinati criteri di adattabilita'
delle opere stesse ai fini del loro riutilizzo, nonche' di criteri
che indicano le ulteriori destinazioni a cui puo' essere adibita ogni
singola opera.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti stabilisce, con proprio regolamento, le modalita' di
redazione dell'elenco-anagrafe, nonche' le modalita' di formazione
della graduatoria e dei criteri in base ai quali le opere pubbliche
incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe, tenendo conto dello
stato di avanzamento dei lavori ed evidenziando le opere prossime al
completamento.
7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma 5, si
tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato
e alle regioni».
All'articolo 45:
al comma 4, le parole: «del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «del piano nazionale di edilizia abitativa, di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2009».
All'articolo 48:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «legge di
conversione del presente decreto» sono inserite le seguenti: «e da
trasmettere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Ferme restando le disposizioni previste dagli
articoli 13, 14 e 28, nonche' quelle recate dal presente articolo,
con le norme di attuazione statutaria di cui all'articolo 27 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono definiti
le modalita' di applicazione e gli effetti finanziari del presente
decreto per le regioni a statuto speciale e per le province autonome
di Trento e di Bolzano».
All'articolo 49:
al comma 1, le parole: «a 13.108,628 milioni di euro per l'anno
2015, a 14.630,928 milioni di euro per l'anno 2016, a 14.138,228
milioni di euro per l'anno 2017, a 14.456,228 milioni di euro per
l'anno 2018, a 14.766,128 milioni di euro per l'anno 2019, a
15.078,428 milioni di euro per l'anno 2020, a 15.390,728 milioni di
euro per l'anno 2021, a 15.703,028 di euro per l'anno 2022 e a
15.721,128 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023,» sono
sostituite dalle seguenti: «a 13.048,628 milioni di euro per l'anno
2015, a 14.330,928 milioni di euro per l'anno 2016, a 13.838,228
milioni di euro per l'anno 2017, a 14.156,228 milioni di euro per
l'anno 2018, a 14.466,128 milioni di euro per l'anno 2019, a
14.778,428 milioni di euro per l'anno 2020, a 15.090,728 milioni di
euro per l'anno 2021, a 15.403,028 milioni di euro per l'anno 2022 e
a 15.421,128 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023,».
All'allegato 1, le tabelle B e C sono sostituite dalle seguenti:
«Tabella B - Aliquote di finanziamento
All'allegato 1, le tabelle B e C sono sostituite dalle seguenti:
«Tabella B - Aliquote di finanziamento
---------------------------------------------------------------------
| Zona normale | Zona svantaggiata
|-----------------------------|------------------------------
anno |Maggiore di 21| Minore di 21 |Maggiore di 21| Minore di 21
| anni | anni | anni | anni
---------------------------------------------------------------------
2012 | 21,6% | 19,4% | 18,7% | 15,0%
---------------------------------------------------------------------
2013 | 22,0% | 20,2% | 19,6% | 16,5%
---------------------------------------------------------------------
2014 | 22,4% | 21,0% | 20,5% | 18,0%
---------------------------------------------------------------------
2015 | 22,8% | 21,8% | 21,4% | 19,5%
---------------------------------------------------------------------
2016 | 23,2% | 22,6% | 22,3% | 21,0%
---------------------------------------------------------------------
2017 | 23,6% | 23,4% | 23,2% | 22,5%
---------------------------------------------------------------------
dal 2018| 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0%
---------------------------------------------------------------------
Tabella C - Aliquote di computo
---------------------------------------------------------------------
Anni | Aliquota di computo
---------------------------------------------------------------------
2012 | 21,6%
2013 | 22,0%
2014 | 22,4%
2015 | 22,8%
2016 | 23,2%
2017 | 23,6%
dal 2018 | 24,0%
---------------------------------------------------------------------
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita'
e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0256), in G.U.R.I del 27 dicembre 2011, n. 300, Supplemento Ordinario n. 276
Composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile
Venerdì 23 Dicembre 2011 08:55
Liliana D'amico
DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212
Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da
sovraindebitamento e disciplina del processo civile. (11G0255), in G.U.R.I. del 22 dicembre 2011, n. 297
Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di composizione delle crisi da
sovraindebitamento e sulla disciplina del processo civile, al fine di
assicurare una maggiore funzionalita' ed efficienza della giustizia
civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 dicembre 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Finalita' e definizioni
1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento,
il debitore puo' concludere un accordo con i creditori secondo la
procedura di composizione della crisi disciplinata dagli articoli da
2 a 11.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) sovraindebitamento: una situazione di perdurante squilibrio
tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi
fronte, nonche' la definitiva incapacita' del debitore di adempiere
regolarmente le proprie obbligazioni;
b) sovraindebitamento del consumatore: il sovraindebitamento
dovuto prevalentemente all'inadempimento di obbligazioni contratte
dal consumatore, come definito dal codice del consumo di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206.
Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 2
Presupposti di ammissibilita'
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai
creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi
di cui all'articolo 10 con sede nel circondario del tribunale
competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, un accordo di
ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il
regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso,
compreso l'integrale pagamento dei titolari dei crediti privilegiati
ai quali gli stessi non abbiano rinunciato anche parzialmente, salvo
quanto previsto dall'articolo 3, comma 4. Il piano prevede i termini
e le modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in
classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei
debiti, le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, il piano puo'
prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore a un fiduciario
per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai
creditori.
2. La proposta e' ammissibile quando il debitore:
a) non e' assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali;
b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura
di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 3
Contenuto dell'accordo
1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e
la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche
mediante cessione dei crediti futuri.
2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano
sufficienti a garantire la fattibilita' del piano, la proposta deve
essere sottoscritta da uno o piu' terzi che consentono il
conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per
l'attuabilita' dell'accordo.
3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni
all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli
strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di
strumenti creditizi e finanziari.
4. Il piano puo' prevedere una moratoria fino ad un anno per il
pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le
seguenti condizioni:
a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla
scadenza del nuovo termine;
b) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti
impignorabili.
Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 4
Deposito della proposta di accordo
1. La proposta di accordo e' depositata presso il tribunale del
luogo ove il debitore ha la residenza ovvero la sede principale.
2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di
tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e
degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque
anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
e dell'attestazione sulla fattibilita' del piano, nonche' l'elenco
delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua
famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare
corredata del certificato dello stato di famiglia.
3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita altresi' le
scritture contabili degli ultimi tre esercizi, ovvero, in
sostituzione delle scritture contabili e per periodi corrispondenti,
gli estratti conto bancari tenuti ai sensi dell'articolo 14, comma
10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, unitamente a una
dichiarazione che ne attesti la conformita' all'originale.
Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 5
Procedimento
1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli
articoli 2 e 4, fissa con decreto l'udienza, disponendo la
comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale,
anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della
proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti
che egli puo' adottare ai sensi del comma 3.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea
forma di pubblicita' della proposta e del decreto, nonche', nel caso
in cui il proponente svolga attivita' d'impresa, la pubblicazione
degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.
3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode
ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non
possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni
esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne'
acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha
presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi
titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei
titolari di crediti impignorabili.
4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni
rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai
sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive
proposte di accordo.
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in
composizione monocratica. Il reclamo si propone al tribunale e del
collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il
provvedimento.
Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 6
Raggiungimento dell'accordo
1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta
elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi,
dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come
eventualmente modificata.
2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 7, e' necessario
che l'accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno
il settanta per cento dei crediti. Nei casi di sovraindebitamento del
consumatore ai fini dell'omologazione e' sufficiente che l'accordo
sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il cinquanta
per cento dei crediti.
3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti
dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di
regresso.
4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo
che sia diversamente stabilito.
5. L'accordo e' revocato di diritto se il debitore non esegue
integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i
pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori
di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 7
Omologazione dell'accordo
1. Se l'accordo e' raggiunto, l'organismo di composizione della
crisi trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi e
sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 6, comma 2,
allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi
al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare
contestazioni. Decorso tale termine, l'organismo di composizione
della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le
contestazioni ricevute, nonche' un'attestazione definitiva sulla
fattibilita' del piano.
2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di
cui all'articolo 6, comma 2, verificata l'idoneita' ad assicurare il
pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione,
il giudice omologa l'accordo e ne dispone la pubblicazione
utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 5, comma 2. Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione
monocratica. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego,
si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice
che ha pronunciato il provvedimento.
3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo
non superiore a un anno, l'accordo produce gli effetti di cui
all'articolo 5, comma 3.
4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di
risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori
estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei
e' chiesto al giudice con ricorso. Si procede ai sensi degli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile.
5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore
risolve l'accordo.
Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 8
Esecuzione dell'accordo
1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni
sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il giudice
nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e
delle somme incassate.
2. L'organismo di composizione della crisi risolve le difficolta'
insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento
dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarita'.
Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti e
sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il
giudice investito della procedura.
3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformita'
dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento
alla possibilita' di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo
svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del
pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione,
nonche' di ogni altro vincolo.
4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in
violazione dell'accordo e del piano sono nulli.
Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 9
Impugnazione e risoluzione dell'accordo
1. L'accordo puo' essere annullato dal tribunale su istanza di ogni
creditore, in contraddittorio con il debitore, quando e' stato
dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o
dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente
simulate attivita' inesistenti. Non e' ammessa alcuna altra azione di
annullamento.
2. Se il proponente non adempie regolarmente alle obbligazioni
derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono
costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per
ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore puo' chiedere
al tribunale la risoluzione dello stesso.
3. Il ricorso per la risoluzione e' proposto, a pena di decadenza
rilevabile d'ufficio, entro un anno dalla scadenza del termine
fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.
4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i
diritti acquistati dai terzi in buona fede.
5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica.
Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 10
Organismi di composizione della crisi
1. Gli enti pubblici possono costituire organismi per la
composizione delle crisi da sovraindebitamento con adeguate garanzie
di indipendenza e professionalita'.
2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito
registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
3. Il Ministro della giustizia determina i requisiti, i criteri e
le modalita' di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono
disciplinate la formazione dell'elenco e la sua revisione,
l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti,
nonche' la determinazione delle indennita' spettanti agli organismi
di cui al comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla
procedura. Nel caso di sovraindebitamento del consumatore le stesse
indennita' sono ridotte della meta'.
4. Gli organismi di mediazione costituiti presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, il segretariato
sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a),
della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli
avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono
iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma
2.
5. Dalla costituzione degli organismi indicati al comma 1 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, e le attivita' degli stessi devono essere svolte
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
6. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto
dagli articoli 6, 7 e 8, assume ogni iniziativa funzionale alla
predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento
dell'accordo, e all'esecuzione dello stesso.
7. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei dati contenuti
nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilita' del
piano ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e trasmette al giudice la
relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai
sensi dell'articolo 7, comma 1.
8. L'organismo esegue la pubblicita' della proposta e dell'accordo,
ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del
procedimento previsto dagli articoli 5, 6 e 7.
Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 11
Disposizioni transitorie
1. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di
composizione della crisi possono essere svolti anche da un
professionista o da una societa' tra professionisti in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal
presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto
del Ministro della giustizia sono stabilite, in considerazione del
valore della procedura, le tariffe applicabili all'attivita' svolta
dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla
procedura. Nel caso di sovraindebitamento del consumatore le stesse
indennita' sono ridotte della meta'.
Capo II DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE
Art. 12
Modifiche alla disciplina della mediazione
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, dopo il comma 6, e' aggiunto, in fine, il
seguente: "6-bis. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila
sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche
nell'ambito dell'attivita' di pianificazione prevista dall'articolo
37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni iniziativa
necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su invito del
giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale,
al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero della
giustizia.";
b) all'articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le
seguenti parole: «Con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio
alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all'udienza
successiva di cui all'articolo 5, comma 1,».
Capo II DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE
Art. 13
Modifiche al codice di procedura civile
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 82, primo comma, le parole: «euro 516,46» sono
sostituite dalle seguenti: «euro mille»;
b) all'articolo 91, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nelle
cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed
onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della
domanda.».
Capo II DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE
Art. 14
Modifiche all'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183
1. All'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «da oltre due anni» sono sostituite dalle
seguenti: «da oltre tre anni» e le parole: «la cancelleria avvisa le
parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del
procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di cui al comma
2.» sono sostituite dalle seguenti: «le impugnazioni si intendono
rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta
personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e
autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell'interesse
alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il periodo di sei
mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui all'articolo 2
della legge 24 marzo 2001, n. 89»;
c) al comma 3, le parole: «Nei casi di cui al comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 1».
Capo II DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE
Art. 15
Proroga dei magistrati onorari
1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, le parole: « non oltre il 31 dicembre 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2012».
2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato
scade il 31 dicembre 2011 e per i quali non e' consentita
un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall' articolo
42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici di pace il
cui mandato scade entro il 31 dicembre 2012 e per i quali non e'
consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'
articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e
successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio
delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2012, fino alla
riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre
il 31 dicembre 2012.
Capo II DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE
Art. 16
Modifiche alla disciplina delle societa' di capitali
1. All'articolo 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, primo periodo, le parole: «collegio sindacale» sono
sostituite dalla seguente: «sindaco»;
b) dopo il comma 13, e' inserito il seguente: «13-bis. Nelle
societa' a responsabilita' limitata, i collegi sindacali nominati
entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza
naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati.».
2. All'articolo 6, comma 4-bis del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, dopo le parole: «nelle societa' di capitali» sono
inserite le seguenti: «il sindaco,».
Capo II DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE
Art. 17
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 22 dicembre 2011
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Severino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Severino
sovraffollamento delle carceri
Venerdì 23 Dicembre 2011 08:49
Liliana D'amico
DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 211
Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva
determinata dal sovraffollamento delle carceri. (11G0254), in G.U.R.I. del 22 dicembre 2011, n. 297
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di ridurre con
effetti immediati il sovraffollamento carcerario e di limitare le
attivita' di traduzione delle persone detenute da parte delle forze
di polizia;
Ritenuta pertanto la necessita' ed urgenza di introdurre modifiche
alle norme del codice di procedura penale relative al giudizio
direttissimo innanzi al tribunale in composizione monocratica e al
luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio
delle persone detenute;
Ritenuta altresi' la necessita' ed urgenza di innalzare il limite
di pena per l'applicazione della detenzione presso il domicilio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 dicembre 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e
della difesa;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche al codice di procedura penale
1. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Se il pubblico
ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua
disposizione, lo puo' presentare direttamente all'udienza, in stato
di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro
quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida
le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.»;
b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi di
cui ai commi 2 e 4, l'arrestato non puo' essere condotto nella casa
circondariale del luogo dove l'arresto e' stato eseguito, ne' presso
altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo
disponga, con decreto motivato, per la mancanza o indisponibilita' di
altri idonei luoghi di custodia nel circondario in cui e' stato
eseguito l'arresto, per motivi di salute della persona arrestata o
per altre specifiche ragioni di necessita'.».
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 123 e' sostituito dal seguente: «Art. 123.(Luogo di
svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del
detenuto) - 1. Salvo quanto previsto dall'art.121, nonche' dagli
artt.449 comma 1 e 558 del codice, l'udienza di convalida si svolge
nel luogo dove l'arrestato o il fermato e' custodito. Nel medesimo
luogo si svolge l'interrogatorio della persona che si trovi, a
qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Tuttavia, quando sussistono
eccezionali motivi di necessita' o di urgenza il giudice con decreto
motivato puo' disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o
del detenuto per la comparizione davanti a se'. ».
b) dopo l'art.123, e' inserito il seguente: «Art. 123-bis
(Custodia dell'arrestato). - 1. Nei casi previsti nell'art.558 del
codice, l'arrestato viene custodito dagli ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza del circondario in
cui e' stato eseguito l'arresto. Il pubblico ministero puo' disporre
che l'arrestato venga condotto nella casa circondariale del luogo
dove l'arresto e' stato eseguito, o presso altra casa circondariale,
anche quando gli ufficiali e agenti che hanno eseguito l'arresto
rappresentino la pericolosita' della persona arrestata o
l'incompatibilita' della stessa con la permanenza nelle camere di
sicurezza ovvero altre ragioni che impediscano l'utilizzo di esse.».
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e'
individuata la quota di risorse da trasferire dallo stato di
previsione del Ministero della giustizia allo stato di previsione del
Ministero dell'interno ai fini del ristoro delle spese sostenute in
applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto.
Art. 3
Modifiche alla legge 26 novembre 2010 n. 199
1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, nella
rubrica e nel comma 1, la parola: «dodici» e' sostituita dalla
seguente: «diciotto».
Art. 4
Integrazione delle risorse finanziarie per il potenziamento, la
ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie
1. Al fine di contrastare il sovrappopolamento degli istituti
presenti sul territorio nazionale, per l'anno 2011, e' autorizzata la
spesa di euro 57.277.063 per le esigenze connesse all'adeguamento,
potenziamento e alla messa a norma delle infrastrutture
penitenziarie.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,
relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Art. 5
Copertura finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, con
esclusione dell'articolo 4, si provvede mediante l'utilizzo delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di
bilancio per l'attuazione del presente decreto.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 22 dicembre 2011
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Severino, Ministro della giustizia
Cancellieri, Ministro dell'interno
Di Paola, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Severino
Aiuti per l'accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole e alimentari
Lunedì 12 Dicembre 2011 15:32
Liliana D'amico
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 11 marzo 2011, n. 206
Regolamento recante regime di aiuti per favorire l'accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole e alimentari. (11G0248), in G.U.R.I. del 9 dicembre 2011, n. 286
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2002, n. 305; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario; Visto l'articolo 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)"; Visto il D.M. 22 giugno 2004, n. 182, Regolamento recante regime di aiuti, per favorire l'accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole ed agroalimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 2004, n. 170; Visto l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 con il quale sono stati estesi al settore della pesca e dell'acquacoltura gli interventi previsti dall'articolo 66 comma 3 della citata legge n. 289/ 2002; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2001, n. 137; Visti gli "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese" 2006/C 194/02; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la Decisione della Commissione europea C(2010)7917 del 11 novembre 2010, con la quale il regime di aiuti n. 136/2010 relativo al capitale di rischio a favore delle PMI nei settori dell'agricoltura, della pesca e della produzione alimentare e' stato ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3654/2011, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2011; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con lettera n. 2103 del 7 marzo 2011; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni: 1) per «capitale proprio» (equity) si intende la quota di partecipazione in un'impresa, rappresentata dalle azioni emesse per gli investitori; 2) per «quasi-equity» si intendono quegli strumenti finanziari il cui rendimento per colui che li detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e che non sono garantiti in caso di cattivo andamento delle imprese; 3) per «private equity» (in contrapposizione a public equity) si intende l'investimento nel capitale proprio o in quasi-equity di societa' non quotate in borsa, compreso il venture capital; 4) per «seed capital» si intende il finanziamento, prima della fase start-up, concesso per studiare, valutare e sviluppare un progetto iniziale; 5) per «start-up capital» si intende il finanziamento concesso a imprese che non hanno ancora venduto il proprio prodotto o servizio a livello commerciale e non stanno ancora generando profitto, per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale; 6) per «capitale di espansione» (expansion capital) si intende il finanziamento concesso per la crescita e l'espansione di una societa' che puo' o meno andare in pari o produrre utile, allo scopo di aumentare la capacita' produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo.
Art. 2 Finalita' 1. Il «Fondo di investimento nel capitale di rischio», di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. 22 giugno 2004, n. 182, di seguito denominato Fondo, e' gestito in conformita' agli Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese" 2006/C 194/02. 2. Il Fondo ha lo scopo di supportare i programmi di investimento di piccole e medie imprese operanti nei settori indicati nel successivo art. 4 del presente decreto, con l'obiettivo di promuoverne la nascita e lo sviluppo, e di favorire la creazione di nuova occupazione, attraverso operazioni finanziarie finalizzate all'espansione dei mercati di capitale di rischio. 3. Il Fondo effettua operazioni finanziarie in imprese che presentano un quadro finanziario sano, un business plan con potenzialita' di crescita, adeguati profili di rischio/rendimento, management e personale impegnato con provata esperienza e capacita' operative. 4. Il Fondo non puo' effettuare operazioni finanziarie finalizzate al consolidamento di passivita' onerose, nonche' quelle a favore di imprese in difficolta' finanziaria come definite dalla Commissione europea (Comunicazione 2004/C 244/02).
Art. 3 Natura dell'intervento 1. Le operazioni finanziarie effettuate dal Fondo possono essere di natura diretta ed indiretta. 2. Le operazioni finanziarie dirette consistono in: a) assunzioni di partecipazione minoritarie; b) prestiti partecipativi. 3. Le operazioni finanziarie indirette consistono nell'acquisizione di quote di partecipazione minoritarie di altri fondi privati che investono nel capitale di rischio delle imprese di cui al successivo articolo 4. 4. Secondo quanto previsto dal capitolo 4.3.2. degli "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese" 2006/C 194/02, l'intervento del Fondo e' limitato a fornire seed capital, start-up capital e/o capitale di espansione alle piccole e medie imprese ubicate nelle zone assistite ovvero alle piccole imprese ubicate in zone non assistite. Per le medie imprese ubicate in zone non assistite, l'intervento del Fondo si limita a fornire seed capital e/o start-up capital, e non capitale di espansione.
Art. 4 Soggetti beneficiari 1. Sono beneficiari delle operazioni finanziarie dirette le piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare, e nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 2. Sono beneficiari delle operazioni finanziarie indirette i fondi privati che investono nel capitale di rischio delle imprese di cui al comma 1. 3. Per accedere agli interventi del Fondo, le imprese sono tenute a presentare un piano di investimento che illustri in maniera dettagliata il mercato di riferimento, i prodotti, l'andamento dei costi, dei ricavi e dei profitti ed ogni altro elemento utile ai fini della preventiva valutazione della redditivita' dell'investimento.
Art. 5 Condizioni e limiti delle operazioni finanziarie dirette del Fondo 1. La partecipazione diretta del Fondo al capitale sociale delle imprese beneficiarie avviene come socio di minoranza. Le assunzioni di partecipazioni possono avvenire tramite sottoscrizione di nuove quote o azioni del capitale sociale delle imprese beneficiarie. 2. Il Fondo partecipa alla ripartizione agli utili fino ad un rendimento delle partecipazioni pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) a cinque anni aumentato di 200 punti base. 3. L'uscita dal capitale sociale dell'impresa beneficiaria della partecipazione avviene tramite la vendita, a condizioni di mercato, delle azioni o quote di capitale agli altri partecipanti il capitale, ad investitori terzi, a fornitori, alla stessa impresa o tramite Offerta Iniziale a Pubblico (IPO). 4. Il prestito partecipativo, di durata sette anni di cui due anni di preammortamento, e' erogato in unica soluzione ed e' rimborsato con rate semestrali. Il tasso applicato ai prestiti partecipativi e' determinato in funzione del rating dell'impresa e comunque non potra' superare il tasso base calcolato nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea, vigente al momento della deliberazione, aumentato di 400 punti base. 5. Il Fondo non puo' effettuare piu' di una operazione finanziaria diretta nella stessa impresa e l'ammontare massimo delle operazioni finanziarie dirette non puo' superare l'importo complessivo di 1,5 milioni di euro per impresa destinataria su un periodo di dodici mesi. 6. Il Fondo non effettuera' operazioni finanziarie, qualora non intervenga anche un investitore privato nella medesima impresa con un apporto di capitali almeno pari al 30% delle effettive necessita' dell'impresa, nel caso di imprese residenti nelle regioni di cui all'articolo 87[3](a)(c) del Trattato CE, e al 50% nelle altre zone.
Art. 6 Condizioni delle operazioni finanziarie indirette del Fondo 1. Le assunzioni di partecipazioni indirette possono avvenire tramite sottoscrizione, a condizioni di mercato, di nuove quote o azioni minoritarie di fondi privati che effettuano investimenti in favore delle imprese indicate nell'articolo 4 del presente decreto. I predetti fondi privati sono scelti attraverso una procedura di gara pubblica aperta e trasparente. 2. Nel caso delle assunzioni di partecipazioni indirette, l'uscita del Fondo avviene tramite la vendita, a condizioni di mercato, delle azioni o quote di capitale agli altri partecipanti, ad investitori terzi o tramite Offerta Iniziale a Pubblico (IPO).
Art. 7 Gestione del Fondo secondo criteri commerciali 1. Il gestore del Fondo applichera' le migliori prassi e la vigilanza regolamentare nella gestione delle risorse e provvedera' alla costituzione di un Comitato Consultivo degli investitori, al fine di garantire anche la presenza di investitori privati nel processo decisionale. 2. Nelle operazioni finanziarie indirette, la gestione delle risorse sara' assicurata anche attraverso un accordo tra il gestore e i fondi privati di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzato a stabilire gli obiettivi, il calendario proposto per gli investimenti nonche' la remunerazione del gestore in base ai risultati economici dei fondi.
Art. 8 Disposizioni finali 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 1, comma 1, del decreto interministeriale 22 giugno 2004, n. 182 e' modificato come segue: - il periodo "...in conformita' alla comunicazione della Commissione della Comunita' Europea 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001" e' sostituito con "in conformita' agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese 2006/C 194/02"; 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati i seguenti articoli del decreto interministeriale 22 giugno 2004, n. 182: - articolo 1, commi 2, 3 e 4; - articolo 2; - articolo 3; - articolo 4. 3. Il presente decreto e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11 marzo 2011 Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Galan Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Visto, il Guardasigilli: Palma
Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 5, foglio n. 169
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