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    Legge comunitaria 2010

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    LEGGE 15 dicembre 2011, n. 217

    Disposizioni    per    l'adempimento    di     obblighi     derivanti
    dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   Legge
    comunitaria 2010. (12G0001), in G.U.R.I. del 2 gennaio 2011, n. 1  
    

              
                Capo I 

    Disposizioni generali

     
     
      La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
    approvato; 
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
     
                                  Promulga 
     
    la seguente legge: 
                                   Art. 1 
     
     
    Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria  di  violazioni  di
                          disposizioni comunitarie 
     
      1.  Al  fine  di  assicurare  la  piena  integrazione  delle  norme
    comunitarie nell'ordinamento nazionale il  Governo,  fatte  salve  le
    norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due  anni  dalla
    data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni  recanti
    sanzioni penali  o  amministrative  per  le  violazioni  di  obblighi
    contenuti in direttive comunitarie attuate  in  via  regolamentare  o
    amministrativa, ai  sensi  delle  leggi  comunitarie  vigenti,  o  in
    regolamenti comunitari pubblicati alla  data  di  entrata  in  vigore
    della presente legge, per i quali non  sono  gia'  previste  sanzioni
    penali o amministrative. 
      2.  La  delega  di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  con  decreti
    legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23  agosto
    1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o
    del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia,
    di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per  materia.  I  decreti
    legislativi si informano ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
    all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4  giugno  2010,  n.
    96. 
      3. Gli schemi di decreto legislativo di cui  al  presente  articolo
    sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica
    per  l'espressione  del  parere  da  parte  dei   competenti   organi
    parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e  8
    dell'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Disposizioni generali

                                   Art. 2 
     
     
                  Oneri relativi a prestazioni e controlli 
     
      1.  In  relazione  agli  oneri  per  prestazioni  e  controlli,  si
    applicano le disposizioni di cui all'articolo 9,  commi  2  e  2-bis,
    della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Disposizioni generali

                                   Art. 3 
     
     
    Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate
                         dalle direttive comunitarie 
     
      1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri
    a carico della  finanza  pubblica,  con  le  modalita'  e  secondo  i
    principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20  della  legge  15
    marzo 1997, n. 59, e  successive  modificazioni,  entro  ventiquattro
    mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di  ciascuno  dei  decreti
    legislativi adottati ai sensi della presente  legge,  testi  unici  o
    codici di settore delle  disposizioni  dettate  in  attuazione  delle
    deleghe  conferite  dalla  presente  legge  per  il  recepimento   di
    direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre
    norme legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici
    o i codici  di  settore  riguardino  i  principi  fondamentali  nelle
    materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione o in
    altre materie di  interesse  delle  regioni,  i  relativi  schemi  di
    decreto  legislativo  sono  sottoposti  al  parere  della  Conferenza
    permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
    autonome di Trento e di Bolzano, nonche' al parere della  Commissione
    parlamentare per le questioni regionali. 
      2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano
    materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici
    o nei codici  di  settore  non  possono  essere  abrogate,  derogate,
    sospese o comunque modificate, se  non  in  modo  esplicito  mediante
    l'indicazione puntuale  delle  disposizioni  da  abrogare,  derogare,
    sospendere o modificare. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Disposizioni generali

                                   Art. 4 
     
     
                  Missioni connesse con gli impegni europei 
     
      1. La disposizione del quinto periodo del comma 12 dell'articolo  6
    del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
    modificazioni,  non  si  applica  alle  missioni  indispensabili   ad
    assicurare la partecipazione  a  riunioni  nell'ambito  dei  processi
    decisionali dell'Unione europea e degli organismi  internazionali  di
    cui l'Italia e' parte, nonche' alle missioni  nei  Paesi  beneficiari
    degli aiuti erogati da parte dei  medesimi  organismi  e  dell'Unione
    europea. 
      2. All'attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle  risorse
    finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
    maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
    delega legislativa

                                   Art. 5 
     
     
    Modifiche al codice del consumo in materia di  servizi  finanziari  a
                                  distanza 
     
      1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
    2005, n. 206, sono apportate le seguenti modifiche: 
        a)  all'articolo  67-quinquies,  comma  1,  la  lettera   b)   e'
    sostituita dalla seguente: 
          «b) l'identita'  del  rappresentante  del  fornitore  stabilito
    nello  Stato  membro  di  residenza  del  consumatore  e  l'indirizzo
    geografico rilevante nei rapporti tra consumatore  e  rappresentante,
    quando tale rappresentante esista»; 
        b) all'articolo 67-duodecies, comma 5, lettera c), le parole:  «,
    nonche'   ai   contratti   di   assicurazione   obbligatoria    della
    responsabilita' civile per i danni derivanti dalla  circolazione  dei
    veicoli a motore e  dei  natanti,  per  i  quali  si  sia  verificato
    l'evento assicurato» sono soppresse; 
        c) all'articolo 67-terdecies, comma 4, le parole: «entro quindici
    giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro  e  non  oltre  trenta
    giorni»; 
        d) all'articolo 67-terdecies, comma 5, le parole: «entro quindici
    giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro  e  non  oltre  trenta
    giorni». 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
    delega legislativa

                                   Art. 6 
     
    Delega al Governo per l'attuazione  delle  direttive  2009/65/CE,  in
      materia  di  organismi  di  investimento   collettivo   in   valori
      mobiliari, 2009/109/CE, concernente obblighi informativi in caso di
      fusioni e scissioni,  e  2009/110/CE,  relativa  agli  istituti  di
      moneta elettronica 
     
      1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di
    entrata in vigore della presente legge, su  proposta  del  Presidente
    del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee  e
    del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  i
    Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno  o  piu'  decreti
    legislativi  per  dare  attuazione  alla  direttiva  2009/65/CE   del
    Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio  2009,  concernente
    il coordinamento  delle  disposizioni  legislative,  regolamentari  e
    amministrative  in  materia  di  taluni  organismi  di   investimento
    collettivo in valori mobiliari (OICVM)  (rifusione),  alla  direttiva
    2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16  settembre
    2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e
    82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi
    in materia di relazioni e di documentazione  in  caso  di  fusioni  e
    scissioni, e alla direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e  del
    Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio  e
    la vigilanza prudenziale  dell'attivita'  degli  istituti  di  moneta
    elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e  che
    abroga la direttiva 2000/46/CE. 
      2. Nella predisposizione del decreto legislativo  per  l'attuazione
    della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
    del 13 luglio 2009, il Governo e' tenuto al rispetto, oltre  che  dei
    principi e criteri direttivi generali di  cui  all'articolo  2  della
    legge 4 giugno 2010, n. 96, in quanto compatibili, anche dei seguenti
    principi e criteri direttivi specifici: 
        a) apportare al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
    intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
    febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le  integrazioni  necessarie  al
    corretto ed integrale recepimento della direttiva  e  delle  relative
    misure di esecuzione  nell'ordinamento  nazionale,  confermando,  ove
    opportuno, il ricorso alla disciplina  secondaria  e  attribuendo  le
    competenze e i  poteri  di  vigilanza  alla  Banca  d'Italia  e  alla
    Commissione nazionale per le societa' e  la  borsa  (CONSOB)  secondo
    quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del citato testo unico; 
        b) prevedere, in conformita' alla disciplina della  direttiva  in
    esame, le necessarie modifiche alle norme del citato testo  unico  di
    cui al decreto legislativo n. 58 del 1998,  per  consentire  che  una
    societa' di gestione del risparmio possa istituire  e  gestire  fondi
    comuni di investimento armonizzati in altri Stati membri  e  che  una
    societa' di gestione armonizzata  possa  istituire  e  gestire  fondi
    comuni di investimento armonizzati in Italia; 
        c) prevedere, in conformita' alle definizioni e  alla  disciplina
    della direttiva in esame,  le  opportune  modifiche  alle  norme  del
    citato testo unico di cui al  decreto  legislativo  n.  58  del  1998
    concernenti la libera  prestazione  dei  servizi  e  la  liberta'  di
    stabilimento delle societa' di gestione armonizzate, anche al fine di
    garantire che una societa' di gestione armonizzata operante in Italia
    sia tenuta a rispettare le norme italiane in materia di  costituzione
    e di funzionamento dei fondi comuni di  investimento  armonizzati,  e
    che la prestazione in Italia del servizio di gestione collettiva  del
    risparmio  da  parte  di  succursali  delle  societa'   di   gestione
    armonizzate  avvenga  nel  rispetto  delle  regole  di  comportamento
    stabilite nel citato testo unico; 
        d) attribuire alla Banca d'Italia e  alla  CONSOB,  in  relazione
    alle rispettive competenze, i  poteri  di  vigilanza  e  di  indagine
    previsti dall'articolo 98 della citata direttiva 2009/65/CE,  secondo
    i criteri e le modalita' previsti dall'articolo 187-octies del citato
    testo unico  di  cui  al  decreto  legislativo  n.  58  del  1998,  e
    successive modificazioni; 
        e) modificare, ove necessario, il citato testo unico  di  cui  al
    decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le disposizioni della
    direttiva in materia  di  fusioni  transfrontaliere  di  OICVM  e  di
    strutture master-feeder; 
        f) introdurre norme di coordinamento con  la  disciplina  fiscale
    vigente in materia di OICVM; 
        g)  ridefinire  con  opportune  modifiche,  in  conformita'  alle
    definizioni e alla disciplina della citata direttiva  2009/65/CE,  le
    norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58  del
    1998 concernenti l'offerta in Italia di  quote  di  fondi  comuni  di
    investimento armonizzati; 
        h) attuare le misure di tutela  dell'investitore  secondo  quanto
    previsto  dalla  direttiva,  in  particolare  con  riferimento   alle
    informazioni   per   gli   investitori,   adeguando   la   disciplina
    dell'offerta al pubblico delle quote o azioni di OICVM aperti; 
        i) prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie
    per le violazioni delle regole dettate nei confronti  delle  societa'
    di gestione del risparmio armonizzate in attuazione della  direttiva,
    in linea con quelle gia' stabilite dal citato testo unico di  cui  al
    decreto legislativo  n.  58  del  1998,  e  nei  limiti  massimi  ivi
    previsti, in tema di disciplina degli intermediari; 
        l) in coerenza con quanto previsto  alla  lettera  i),  apportare
    alla disciplina complessivamente vigente in materia sanzionatoria  ai
    sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58  del
    1998 le modificazioni occorrenti per assicurare, in ogni  caso  senza
    nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'armonizzazione  dei
    criteri applicativi e delle relative procedure,  efficaci  misure  di
    deflazione del contenzioso, nonche'  l'adeguamento  della  disciplina
    dei controlli e della vigilanza e delle  forme  e  dei  limiti  della
    responsabilita' dei soggetti  preposti,  comunque  nel  rispetto  del
    principio di proporzionalita' e anche avendo riguardo  agli  analoghi
    modelli  normativi  nazionali  o  dell'Unione  europea,  a  tal  fine
    prevedendo: 
          1) in  presenza  di  mutamenti  della  disciplina  applicabile,
    l'estensione del principio del favor rei; 
          2) la  generalizzazione  della  responsabilita'  delle  persone
    fisiche  responsabili  che  svolgono  funzioni  di   amministrazione,
    direzione e controllo per le violazioni  previste  dal  citato  testo
    unico, con  responsabilita'  solidale  dell'ente  di  appartenenza  e
    diritto di regresso di quest'ultimo nei confronti delle prime; 
          3)  l'estensione  dell'istituto  dell'oblazione  e   di   altri
    strumenti deflativi del contenzioso, nonche' l'introduzione, con  gli
    opportuni   adattamenti,   della   disciplina   prevista   ai   sensi
    dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre  1990,  n.  287,  per  le
    violazioni di natura organizzativa o procedurale previste nell'ambito
    della disciplina degli intermediari e dei mercati; 
          4) una revisione dei minimi e dei  massimi  edittali,  in  modo
    tale da assicurare il  rispetto  dei  principi  di  proporzionalita',
    dissuasivita' e  adeguatezza  previsti  dalla  normativa  dell'Unione
    europea; 
          5)  una  nuova  disciplina  relativa   alla   pubblicita'   dei
    procedimenti conclusi con l'oblazione, fermo restando quanto previsto
    dall'articolo 187-septies, comma 3, ultimo periodo, del  testo  unico
    di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998; 
          6) la destinazione delle risorse del Fondo di  garanzia  per  i
    risparmiatori e gli investitori, di cui all'articolo  8  del  decreto
    legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, anche all'indennizzo, nei  limiti
    delle disponibilita' del Fondo, dei  danni  patrimoniali  conseguenti
    alle violazioni delle disposizioni di cui alle parti  III  e  IV  del
    testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998,  apportando
    alla disciplina del Fondo medesimo gli adeguamenti necessari; 
        m) prevedere, in conformita' alle  definizioni,  alla  disciplina
    della citata direttiva 2009/65/CE e  ai  criteri  direttivi  previsti
    dalla presente legge,  le  occorrenti  modificazioni  alla  normativa
    vigente, anche di derivazione comunitaria, per i settori  interessati
    dalla normativa  da  attuare,  al  fine  di  realizzare  il  migliore
    coordinamento con le altre disposizioni vigenti; 
        n) apportare al citato testo unico di cui al decreto  legislativo
    n. 58 del 1998 le integrazioni necessarie per definire la  disciplina
    applicabile  ai  fondi  gestiti  da  una  societa'  di  gestione  del
    risparmio  (SGR)  in  liquidazione  coatta   amministrativa   e   per
    prevedere, anche nei  casi  in  cui  la  SGR  non  sia  sottoposta  a
    liquidazione coatta amministrativa, meccanismi di adeguata tutela dei
    creditori qualora le attivita'  del  fondo  siano  insufficienti  per
    l'adempimento delle relative obbligazioni. 
      3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
    o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica e
    le amministrazioni interessate devono svolgere le attivita'  previste
    con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
    legislazione vigente. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
    delega legislativa

                                   Art. 7 
     
    Delega al Governo  per  il  recepimento  della  direttiva  2010/73/UE
      recante  la  modifica  delle  direttive  2003/71/CE   relativa   al
      prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione  alla
      negoziazione    di    strumenti    finanziari     e     2004/109/CE
      sull'armonizzazione degli obblighi di  trasparenza  riguardanti  le
      informazioni sugli emittenti i cui valori  mobiliari  sono  ammessi
      alla negoziazione in un mercato regolamentato 
     
      1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare  un  decreto  legislativo
    recante le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alla  direttiva
    2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  24  novembre
    2010,  recante  modifica  delle  direttive  2003/71/CE  relativa   al
    prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica  o  l'ammissione  alla
    negoziazione    di     strumenti     finanziari     e     2004/109/CE
    sull'armonizzazione degli  obblighi  di  trasparenza  riguardanti  le
    informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla
    negoziazione in un mercato regolamentato, nel rispetto dei principi e
    criteri direttivi generali stabiliti nell'articolo 2  della  legge  4
    giugno 2010, n. 96, e secondo i seguenti principi e criteri direttivi
    specifici: 
        a) apportare al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
    intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
    febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le  integrazioni  necessarie  al
    corretto recepimento della  direttiva  e  delle  relative  misure  di
    esecuzione nell'ordinamento  nazionale,  in  particolare  per  quanto
    attiene  alla   disciplina   degli   emittenti,   del   prospetto   e
    dell'ammissione  a  negoziazione   in   un   mercato   regolamentato,
    confermando, ove opportuno, il ricorso alla disciplina  secondaria  e
    lasciando  invariate  le  competenze  in  materia   attribuite   alla
    Commissione nazionale per le  societa'  e  la  borsa  secondo  quanto
    previsto dal citato testo unico; 
        b) prevedere, in conformita' alle  definizioni,  alla  disciplina
    della direttiva in  esame  e  ai  criteri  direttivi  previsti  dalla
    presente legge, le occorrenti modificazioni alla  normativa  vigente,
    anche  di  derivazione  europea,  per  i  settori  interessati  dalla
    normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento
    con le altre disposizioni vigenti, contribuendo alla riduzione  degli
    oneri che gravano sugli emittenti, senza  tuttavia  compromettere  la
    tutela degli investitori e  il  corretto  funzionamento  dei  mercati
    degli  strumenti  finanziari  e   armonizzando   le   responsabilita'
    sull'informativa da prospetto con quanto previsto dagli  altri  Stati
    membri dell'Unione europea secondo le disposizioni della direttiva; 
        c) apportare alla disciplina vigente in materia le  modificazioni
    occorrenti  perche',  in  armonia   con   le   disposizioni   europee
    applicabili,  sia  possibile  procedere  alla  semplificazione  delle
    procedure e alla riduzione dei tempi di approvazione  dei  prospetti,
    differenziando l'applicazione  degli  obblighi  informativi  e  degli
    altri adempimenti  sulla  base  delle  caratteristiche  e  differenze
    esistenti tra i vari mercati e  delle  specificita'  degli  strumenti
    finanziari, anche potendosi escludere la pubblicazione del  prospetto
    o limitare gli obblighi di informativa per le ipotesi meno rilevanti,
    apportando le modifiche occorrenti alla  disciplina  delle  procedure
    decisionali delle istituzioni competenti, contestualmente provvedendo
    all'adeguamento della disciplina dei controlli e  della  vigilanza  e
    delle forme e dei limiti della responsabilita' dei soggetti preposti,
    comunque nel rispetto  del  principio  di  proporzionalita'  e  anche
    avendo  riguardo  agli  analoghi  modelli   normativi   nazionali   o
    dell'Unione europea, coordinando la disciplina con quella dei  titoli
    diffusi, in maniera da non  disincentivare  gli  emittenti  esteri  a
    richiedere l'ammissione sui mercati nazionali e  da  non  penalizzare
    questi ultimi nella competizione internazionale, nonche'  in  maniera
    da considerare l'impatto della disciplina  sui  piccoli  intermediari
    che fanno ricorso alla negoziazione delle  proprie  obbligazioni  sui
    predetti mercati. 
      2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
    o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
    delega legislativa

                                   Art. 8 
     
    Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della  direttiva   2010/24/UE
      sull'assistenza  reciproca  in  materia  di  recupero  dei  crediti
      risultanti da dazi, imposte ed altre misure,  nonche'  disposizioni
      in materia di imposta sul valore aggiunto 
     
      1. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  quattro  mesi  dalla
    data di entrata in vigore  della  presente  legge,  su  proposta  del
    Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
    europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
    i Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o piu'  decreti
    legislativi  per  dare  attuazione  alla  direttiva  2010/24/UE   del
    Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di
    recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. 
      2.  Al  fine  di  dare  attuazione  alle  direttive  2009/69/CE   e
    2009/162/UE, nonche' di adeguare  l'ordinamento  nazionale  a  quello
    dell'Unione europea, al decreto del Presidente  della  Repubblica  26
    ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono  apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 6: 
          1) il terzo periodo del terzo comma e' soppresso; 
          2) dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: 
            «In deroga al terzo e al  quarto  comma,  le  prestazioni  di
    servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un  soggetto  passivo  non
    stabilito nel territorio  dello  Stato  a  un  soggetto  passivo  ivi
    stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui  agli
    articoli  7-quater  e  7-quinquies,  rese  da  un  soggetto   passivo
    stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo  che  non
    e' ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in  cui  sono
    ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla  data
    di maturazione dei corrispettivi.  Se  anteriormente  al  verificarsi
    degli eventi indicati nel primo periodo e' pagato in tutto o in parte
    il corrispettivo, la prestazione di servizi  si  intende  effettuata,
    limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le  stesse
    prestazioni, se effettuate  in  modo  continuativo  nell'arco  di  un
    periodo superiore a un anno  e  se  non  comportano  pagamenti  anche
    parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate  al  termine
    di  ciascun  anno  solare  fino  all'ultimazione  delle   prestazioni
    medesime»; 
        b) all'articolo 7, comma 1,  lettera  b),  le  parole:  «Trattato
    istitutivo della Comunita' europea» sono sostituite  dalle  seguenti:
    «Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; 
        c) all'articolo 7-bis, comma 3: 
          1) all'alinea, le parole: «Le cessioni di gas mediante  sistemi
    di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia  elettrica»
    sono sostituite dalle seguenti: «Le cessioni  di  gas  attraverso  un
    sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete
    connessa a tale sistema,  le  cessioni  di  energia  elettrica  e  le
    cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di
    raffreddamento»; 
          2) alla lettera a), le parole: «di gas e di elettricita'»  sono
    sostituite dalle seguenti: «di gas, di energia elettrica, di calore o
    di freddo»; 
        d) all'articolo 7-septies, comma 1, la lettera g)  e'  sostituita
    dalla seguente: 
          «g) la concessione dell'accesso a un sistema  di  gas  naturale
    situato nel territorio dell'Unione o a una rete connessa  a  un  tale
    sistema,  al   sistema   dell'energia   elettrica,   alle   reti   di
    riscaldamento o di raffreddamento,  il  servizio  di  trasmissione  o
    distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di  altri
    servizi direttamente collegati»; 
        e) all'articolo 8-bis, primo comma: 
          1) alla lettera a), dopo le parole: «le cessioni di navi»  sono
    inserite le seguenti: «adibite alla navigazione in  alto  mare  e»  e
    dopo le parole: «o della pesca» sono inserite le  seguenti:  «nonche'
    le cessioni di navi adibite alla pesca costiera»; 
          2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
            «a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli  239  e  243
    del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo
    15 marzo 2010, n. 66»; 
          3) alla lettera b), le parole: «di navi e» sono soppresse; 
          4) alla lettera d), le parole: «escluso, per  le  navi  adibite
    alla pesca costiera  locale,  il  vettovagliamento»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le
    provviste di bordo»; 
          5) alla lettera e): 
            5. 1) le parole: «di cui alle  lettere  a),  b)  e  c)»  sono
    sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis), b) e c)»; 
            5. 2)  le  parole:  «di  cui  alle  lettere  a)  e  b)»  sono
    sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis) e b)»; 
          6) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: 
            «e-bis) le prestazioni di servizi diverse da  quelle  di  cui
    alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai  bisogni  delle
    navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis)  e  c)  e  del
    loro carico»; 
        f) all'articolo 13, comma 2, lettera c), le parole:  «di  cui  al
    terzo periodo del terzo comma dell'articolo 6» sono sostituite  dalle
    seguenti: «di cui al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 6»; 
        g) all'articolo 17, secondo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
    seguente periodo: «Nel caso  delle  prestazioni  di  servizi  di  cui
    all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un  altro
    Stato membro dell'Unione, il  committente  adempie  gli  obblighi  di
    fatturazione  e  di  registrazione  secondo  le  disposizioni   degli
    articoli  46  e  47  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.   331,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
    successive modificazioni»; 
        h) all'articolo 38-bis, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le
    seguenti parole: «, e nelle  ipotesi  di  cui  alla  lettera  d)  del
    secondo comma del citato articolo 30 quando effettua,  nei  confronti
    di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per  un
    importo  superiore  al  50  per  cento  dell'ammontare  di  tutte  le
    operazioni effettuate, prestazioni di  lavorazione  relative  a  beni
    mobili  materiali,  prestazioni  di  trasporto  di  beni  e  relative
    prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie  ai
    trasporti di beni e relative prestazioni di  intermediazione,  ovvero
    prestazioni di servizi di  cui  all'articolo  19,  comma  3,  lettera
    a-bis)»; 
        i) all'articolo 67: 
          1) al comma 1, lettera a), le parole: «,  con  sospensione  del
    pagamento  dell'imposta  qualora  si  tratti  di  beni  destinati   a
    proseguire  verso  altro  Stato  membro  della  Comunita'   economica
    europea» sono soppresse; 
          2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
            «2-bis. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a), il
    pagamento dell'imposta e' sospeso qualora si tratti di beni destinati
    a essere trasferiti in un altro  Stato  membro  dell'Unione  europea,
    eventualmente dopo l'esecuzione di manipolazioni di cui  all'allegato
    72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del  2  luglio
    1993,   e   successive   modificazioni,    previamente    autorizzate
    dall'autorita' doganale. 
            2-ter. Per fruire della sospensione di  cui  al  comma  2-bis
    l'importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di
    identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in  un  altro
    Stato membro nonche', a  richiesta  dell'autorita'  doganale,  idonea
    documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi  beni
    in un altro Stato membro dell'Unione»; 
        l)  all'articolo  68,  la  lettera  g-bis)  e'  sostituita  dalla
    seguente: 
          «g-bis) le importazioni di  gas  mediante  un  sistema  di  gas
    naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso
    da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale
    o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore  o
    di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento»; 
        m) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente: 
          «Art. 72. - (Operazioni non  imponibili).  -  1.  Agli  effetti
    dell'imposta, le seguenti  operazioni  sono  non  imponibili  e  sono
    equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9: 
            a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
    nei  confronti  delle  sedi  e  dei  rappresentanti   diplomatici   e
    consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti
    a Stati che in via di reciprocita' riconoscono analoghi benefici alle
    sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani; 
            b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
    nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei  quartieri
    generali  militari  internazionali  e  degli  organismi   sussidiari,
    installati  in  esecuzione   del   Trattato   del   Nord   Atlantico,
    nell'esercizio  delle   proprie   funzioni   istituzionali,   nonche'
    all'amministrazione   della   difesa   qualora   agisca   per   conto
    dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato; 
            c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
    nei  confronti   dell'Unione   europea,   della   Comunita'   europea
    dell'energia atomica,  della  Banca  centrale  europea,  della  Banca
    europea per gli investimenti e degli organismi istituiti  dall'Unione
    cui si applica il protocollo sui privilegi e  sulle  immunita'  delle
    Comunita'  europee,  firmato  a  Bruxelles  l'8  aprile  1965,   reso
    esecutivo con legge 3 maggio 1966, n.  437,  alle  condizioni  e  nei
    limiti fissati da  detto  protocollo  e  dagli  accordi  per  la  sua
    attuazione o dagli accordi di sede e sempre  che  cio'  non  comporti
    distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei  confronti  di
    imprese o  enti  per  l'esecuzione  di  contratti  di  ricerca  e  di
    associazione conclusi con l'Unione, nei limiti,  per  questi  ultimi,
    della partecipazione dell'Unione stessa; 
            d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
    nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni  Unite  e  delle  sue
    istituzioni  specializzate  nell'esercizio  delle  proprie   funzioni
    istituzionali; 
            e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
    nei confronti dell'Istituto  universitario  europeo  e  della  Scuola
    europea   di   Varese   nell'esercizio   delle    proprie    funzioni
    istituzionali; 
            f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
    nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da
    quelli di cui alla lettera c), nonche' dei membri di tali  organismi,
    alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali
    che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede. 
          2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano  applicazione  per
    gli enti ivi indicati alle lettere a), c), d) ed e) se le cessioni di
    beni e le prestazioni di servizi sono di importo  superiore  ad  euro
    300; per gli enti indicati nella lettera a) le  disposizioni  non  si
    applicano alle  operazioni  per  le  quali  risulta  beneficiario  un
    soggetto diverso, ancorche' il relativo onere sia a carico degli enti
    e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro  300  non  si
    applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la
    non  imponibilita'  relativamente  all'imposta  opera   alle   stesse
    condizioni e negli stessi limiti in cui  viene  concessa  l'esenzione
    dai diritti di accisa. 
          3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali
    relative  alle  imposte  sulla  cifra  di   affari   si   riferiscono
    all'imposta sul valore aggiunto»; 
        n) il numero 127-octies) della tabella A, parte III, e' abrogato; 
        o) tutti i richiami alla «Comunita'» o alla «Comunita' europea» o
    alla «Comunita' economica europea» ovvero  alle  «Comunita'  europee»
    devono intendersi riferiti  all'«Unione  europea»  e  i  richiami  al
    «Trattato  istitutivo  della  Comunita'  europea»  devono  intendersi
    riferiti al «Trattato sul funzionamento dell'Unione europea». 
      3. Al  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.  427,  e  successive
    modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 38: 
          1) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: 
            «4-bis.  Agli  effetti  dell'imposta  sul  valore   aggiunto,
    costituiscono prodotti soggetti  ad  accisa  i  prodotti  energetici,
    l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali  definiti
    dalle disposizioni dell'Unione europea  in  vigore,  escluso  il  gas
    fornito mediante un sistema di gas naturale  situato  nel  territorio
    dell'Unione o una rete connessa a un tale sistema»; 
          2) la lettera c-bis) del comma 5 e' sostituita dalla seguente: 
            «c-bis) l'introduzione nel  territorio  dello  Stato  di  gas
    mediante  un  sistema  di  gas  naturale   situato   nel   territorio
    dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, di energia
    elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o  di
    raffreddamento, di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del  decreto  del
    Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
    modificazioni»; 
        b) il comma 2-bis dell'articolo 41 e' sostituito dal seguente: 
          «2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni
    di gas mediante un sistema di gas  naturale  situato  nel  territorio
    dell'Unione europea o  una  rete  connessa  a  un  tale  sistema,  le
    cessioni di energia elettrica e le cessioni di  calore  o  di  freddo
    mediante reti  di  riscaldamento  o  di  raffreddamento,  nonche'  le
    cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli  effetti
    dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia». 
      4. All'articolo 83  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
    successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
        «7-bis. Al  fine  di  assicurare  l'efficacia  dei  controlli  in
    materia di IVA  all'importazione,  con  provvedimento  del  direttore
    dell'Agenzia delle dogane, da emanare di concerto  con  il  direttore
    dell'Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data  di  entrata  in
    vigore della presente disposizione, sono stabilite le  modalita'  per
    l'attivazione di un  sistema  completo  e  periodico  di  scambio  di
    informazioni tra l'autorita' doganale e quella  fiscale,  da  attuare
    con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
    legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
    pubblica». 
      5. Le disposizioni di cui ai commi 2, lettere da a) a d) e da f)  a
    m), e 3  si  applicano  alle  operazioni  effettuate  a  partire  dal
    sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore  della
    presente legge. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
    delega legislativa

                                   Art. 9 
     
    Delega al  Governo  per  l'attuazione  delle  direttive  2009/127/CE,
      relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE
      e 2009/140/CE, in materia di servizi di comunicazione  elettronica,
      2010/30/UE, concernente l'indicazione del consumo di energia  e  di
      risorse connesse, e 2011/17/UE, sulla metrologia 
     
      1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di
    entrata in vigore della presente legge, su  proposta  del  Presidente
    del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee  e
    del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  i  Ministri
    degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia,
    uno o piu' decreti legislativi per  dare  attuazione  alle  direttive
    2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  21  ottobre
    2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per
    l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE del Parlamento europeo e del
    Consiglio, del 25 novembre 2009,  recante  modifica  della  direttiva
    2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli  utenti
    in materia di reti e di servizi di comunicazione  elettronica,  della
    direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento  dei  dati  personali  e
    alla tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle  comunicazioni
    elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004  sulla  cooperazione
    tra  le  autorita'  nazionali  responsabili   dell'esecuzione   della
    normativa  a  tutela  dei  consumatori,  2009/140/CE  del  Parlamento
    europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle
    direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le
    reti ed i servizi di comunicazione elettronica,  2002/19/CE  relativa
    all'accesso alle reti di comunicazione  elettronica  e  alle  risorse
    correlate,  e  all'interconnessione  delle  medesime   e   2002/20/CE
    relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione
    elettronica, 2010/30/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
    19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di
    altre   risorse   dei   prodotti   connessi   all'energia,   mediante
    l'etichettatura  ed  informazioni  uniformi  relative   ai   prodotti
    (rifusione), e 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
    9  marzo  2011,  che  abroga  le  direttive  71/317/CEE,  71/347/CEE,
    71/349/CEE,   74/148/CEE,   75/33/CEE,   76/765/CEE,   76/766/CEE   e
    86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia. 
      2. I decreti legislativi di cui al comma  1  recanti  le  norme  di
    attuazione delle direttive 2009/136/CE e  2009/140/CE  sono  adottati
    attraverso  l'adeguamento   e   l'integrazione   delle   disposizioni
    legislative in materia di comunicazioni elettroniche,  di  protezione
    dei dati personali e di tutela della vita privata nel  settore  delle
    comunicazioni   elettroniche   e   di   apparecchiature    radio    e
    apparecchiature terminali di  telecomunicazione,  anche  mediante  le
    opportune modifiche al codice delle  comunicazioni  elettroniche,  di
    cui al decreto legislativo 1º agosto  2003,  n.  259,  al  codice  in
    materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
    legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al decreto legislativo 9 maggio
    2001, n. 269. 
      3. All'articolo 15 del testo unico dei servizi di media audiovisivi
    e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177,
    e successive modificazioni, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
        «6-bis. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  8,  gli
    operatori di rete  locale  che  d'intesa  tra  loro  raggiungano  una
    copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione  nazionale
    possono diffondere un solo programma di fornitori di servizi di media
    audiovisivi autorizzati in ambito nazionale ad  eccezione  di  quelli
    integrati, anche con i soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
    lettera q). Un ulteriore programma di fornitori di servizi  di  media
    audiovisivi nazionali,  cosi'  come  definiti  precedentemente,  puo'
    essere trasmesso dagli stessi operatori locali a condizione  che  per
    la stessa capacita' trasmissiva non vi sia  richiesta  da  parte  dei
    soggetti che hanno proceduto al volontario rilascio  delle  frequenze
    utilizzate in ambito locale, di cui al comma 8 dell'articolo 1  della
    legge 13 dicembre 2010, n. 220». 
      4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati, altresi',
    nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
        a) garanzia di accesso al mercato con  criteri  di  obiettivita',
    trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'; 
        b) rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla  Convenzione
    europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'
    fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi
    della legge 4 agosto  1955,  n.  848,  nell'ambito  dei  procedimenti
    restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica; 
        c) gestione efficiente, flessibile  e  coordinata  dello  spettro
    radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea con i principi
    di neutralita' tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli  accordi
    internazionali  pertinenti,  nonche'  nel  prioritario  rispetto   di
    obiettivi d'interesse generale  o  di  ragioni  di  ordine  pubblico,
    pubblica sicurezza e difesa; 
        d) possibilita' di introdurre, in relazione alle ipotesi  di  cui
    alla lettera c), limitazioni proporzionate e non  discriminatorie  in
    linea con quanto  previsto  nelle  direttive  in  recepimento  e,  in
    particolare, dei tipi di reti radio e di tecnologie di accesso  senza
    filo utilizzate per servizi di comunicazione  elettronica,  ove  cio'
    sia necessario, al fine di evitare interferenze  dannose;  proteggere
    la  salute   pubblica   dai   campi   elettromagnetici   riesaminando
    periodicamente la  necessita'  e  la  proporzionalita'  delle  misure
    adottate; assicurare la qualita' tecnica del servizio; assicurare  la
    massima  condivisione  delle  radiofrequenze;   salvaguardare   l'uso
    efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse generale; 
        e) rafforzamento delle prescrizioni in materia  di  sicurezza  ed
    integrita' delle reti; 
        f) rafforzamento  delle  prescrizioni  a  garanzia  degli  utenti
    finali, in particolare dei disabili, degli anziani, dei minori e  dei
    portatori  di  esigenze  sociali  particolari,  anche  per  cio'  che
    concerne le apparecchiature terminali; 
        g)  rafforzamento  delle  prescrizioni  sulla   trasparenza   dei
    contratti per la fornitura di servizi di  comunicazione  elettronica,
    in tema di prezzi,  qualita',  tempi  e  condizioni  di  offerta  dei
    servizi, anche con l'obiettivo di facilitare la loro confrontabilita'
    da parte dell'utente e l'eventuale cambio di fornitore; 
        h) ridefinizione del ruolo dell'Autorita' per le  garanzie  nelle
    comunicazioni anche attraverso le opportune modificazioni della legge
    14  novembre  1995,  n.  481,   con   riferimento   alla   disciplina
    dell'incompatibilita'    sopravvenuta     ovvero     della     durata
    dell'incompatibilita' successiva  alla  cessazione  dell'incarico  di
    componente e di Presidente dell'Autorita' medesima, allineandolo alle
    previsioni delle altre Autorita' europee di regolamentazione; 
        i) rafforzamento  delle  prescrizioni  in  tema  di  sicurezza  e
    riservatezza delle comunicazioni,  nonche'  di  protezione  dei  dati
    personali e delle informazioni gia'  archiviate  nell'apparecchiatura
    terminale, fornendo all'utente  indicazioni  chiare  e  comprensibili
    circa  le  modalita'  di  espressione  del   proprio   consenso,   in
    particolare mediante le opzioni  dei  programmi  per  la  navigazione
    nella rete internet o altre applicazioni; 
        l) individuazione, per i rispettivi profili  di  competenza,  del
    Garante per la  protezione  dei  dati  personali  e  della  Direzione
    nazionale antimafia quali autorita' nazionali ai  fini  dell'articolo
    15, paragrafo 1-ter, della citata direttiva 2002/58/CE; 
        m) adozione di misure volte a promuovere investimenti  efficienti
    e innovazione  nelle  infrastrutture  di  comunicazione  elettronica,
    anche attraverso  disposizioni  che  attribuiscano  all'autorita'  di
    regolazione la facolta' di disporre la condivisione o la coubicazione
    delle infrastrutture civili, e previsione che,  a  tale  fine,  siano
    adeguatamente remunerati i rischi degli investimenti sostenuti  dalle
    imprese; 
        n) previsione di  procedure  tempestive,  non  discriminatorie  e
    trasparenti relative alla concessione del diritto di installazione di
    infrastrutture  al  fine  di  promuovere  un  efficiente  livello  di
    concorrenza; 
        o) revisione delle procedure di analisi dei mercati per i servizi
    di comunicazione elettronica,  nel  perseguimento  dell'obiettivo  di
    coerenza del quadro regolamentare di settore  dell'Unione  europea  e
    nel rispetto delle specificita' delle condizioni di tali mercati; 
        p)  promozione  di   un   efficiente   livello   di   concorrenza
    infrastrutturale, al fine di conseguire un'effettiva concorrenza  nei
    servizi al dettaglio; 
        q) definizione del riparto di attribuzioni tra Autorita'  per  le
    garanzie nelle comunicazioni e Garante per  la  protezione  dei  dati
    personali, nell'adempimento delle funzioni previste  dalle  direttive
    di cui al comma 2, nel rispetto  del  quadro  istituzionale  e  delle
    funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico,  fatta
    salva la competenza  generale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
    ministri in materia di diritto d'autore sulle reti  di  comunicazione
    elettronica e  quella  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
    culturali; 
        r) revisione delle sanzioni e degli illeciti gia' previsti  nelle
    materie di cui al comma 2  del  presente  articolo,  con  particolare
    riguardo  alle  previsioni  di  cui  al  codice  delle  comunicazioni
    elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003, e
    alla legge 28 marzo 1991, n. 109.  Alla  revisione  si  provvede  nel
    rispetto dei principi e criteri generali di cui alla lettera  c)  del
    comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96,  prevedendo
    sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme  introdotte
    dall'articolo  2  della  citata   direttiva   2009/136/CE,   con   il
    conseguente  riassetto  del  sistema   sanzionatorio   previsto,   in
    particolare, dal codice in materia di protezione dei dati  personali,
    di cui al citato decreto legislativo n. 196 del 2003, anche  mediante
    depenalizzazione; 
        s) abrogazione espressa di tutte  le  disposizioni  incompatibili
    con quelle adottate in sede di recepimento. 
      5. All'articolo 33, comma 1, lettera d-ter), quarto periodo,  della
    legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole: «in favore dell'ente  gestore»
    sono   sostituite   dalle   seguenti:   «in   favore   del   titolare
    dell'archivio». 
      6. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o
    maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
    interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
    dall'esercizio  della  presente  delega   con   le   risorse   umane,
    strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
    delega legislativa

                                   Art. 10 
     
     
               Qualita' delle acque destinate al consumo umano 
     
      1. All'articolo 5, comma 1,  del  decreto  legislativo  2  febbraio
    2001, n. 31, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        «c) per le acque confezionate in bottiglie  o  contenitori,  rese
    disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate
    o introdotte nei contenitori». 
      2. E' abrogata la lettera  c)  del  comma  1  dell'articolo  1  del
    decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
    delega legislativa

                                   Art. 11 
     
    Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n.  400,  convertito,  con
      modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.  494.  Procedura  di
      infrazione  n.  2008/4908.  Delega  al  Governo   in   materia   di
      concessioni demaniali marittime 
     
      1. Al fine di chiudere la  procedura  di  infrazione  n.  2008/4908
    avviata ai sensi dell'articolo 258  del  Trattato  sul  funzionamento
    dell'Unione europea, nonche' al fine di rispondere all'esigenza degli
    operatori del mercato di usufruire di  un  quadro  normativo  stabile
    che, conformemente ai principi comunitari,  consenta  lo  sviluppo  e
    l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa: 
        a) il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre  1993,
    n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  1993,
    n. 494, e successive modificazioni, e' abrogato; 
        b) al comma 2-bis dell'articolo 01 del  decreto-legge  5  ottobre
    1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
    1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: «di cui al comma
    2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»; 
        c) all'articolo 03, comma  4-bis,  del  decreto-legge  5  ottobre
    1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
    1993, n. 494, le parole:  «Ferme  restando  le  disposizioni  di  cui
    all'articolo 01, comma 2,» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il
    seguente  periodo:  «Le  disposizioni  del  presente  comma  non   si
    applicano alle concessioni rilasciate  nell'ambito  delle  rispettive
    circoscrizioni territoriali dalle  autorita'  portuali  di  cui  alla
    legge 28 gennaio 1994, n. 84». 
      2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  quindici  mesi  dalla
    data di entrata in vigore  della  presente  legge,  su  proposta  del
    Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
    territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture  e  dei
    trasporti, dell'economia e delle finanze, dello  sviluppo  economico,
    per la semplificazione normativa, per le politiche europee e  per  il
    turismo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata  di
    cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e
    successive modificazioni, un decreto legislativo avente ad oggetto la
    revisione e il riordino della legislazione relativa alle  concessioni
    demaniali marittime secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
        a) stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni,
    entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse  in  modo  da
    assicurare  un  uso  rispondente   all'interesse   pubblico   nonche'
    proporzionato all'entita' degli investimenti; 
        b) prevedere criteri e modalita' di affidamento nel rispetto  dei
    principi di concorrenza, di liberta'  di  stabilimento,  di  garanzia
    dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle  attivita'
    imprenditoriali e di tutela degli investimenti; 
        c) individuare modalita' per la riscossione e per la suddivisione
    dei proventi derivanti dai canoni tra comuni, province e regioni; 
        d) fermo restando, in assoluto, il diritto libero e  gratuito  di
    accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di  balneazione,
    disciplinare le ipotesi di  costituzione  del  titolo  di  uso  o  di
    utilizzo delle aree del demanio marittimo; 
        e) individuare i casi in cui le  concessioni  nuove,  decadute  o
    revocate sono assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione  delle
    aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni; 
        f) prevedere criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei
    casi  di  revoca  della  concessione  demaniale,  nei  casi  previsti
    dall'articolo 42 del codice della navigazione; 
        g) stabilire criteri per l'eventuale dichiarazione  di  decadenza
    delle concessioni, nonche' criteri e modalita' per il subingresso  in
    caso di vendita o di affitto delle aziende. 
      3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 e' trasmesso
    alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' siano
    espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i  pareri
    delle Commissioni parlamentari competenti per materia.  Decorso  tale
    termine, il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. 
      4. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al  comma  2  non
    devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
    pubblica. 
      5. Entro due anni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
    legislativo di cui  al  comma  2,  il  Governo,  nel  rispetto  delle
    disposizioni di cui ai commi 2, 3  e  4,  puo'  emanare  disposizioni
    correttive e integrative del medesimo decreto legislativo. 
      6. Si  intendono  quali  imprese  turistico-balneari  le  attivita'
    classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e),  del
    decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che  si  svolgono  su  beni  del
    demanio marittimo, ovvero  le  attivita'  di  stabilimento  balneare,
    anche quando le strutture sono ubicate su beni  diversi  dal  demanio
    marittimo.  Al  fine  di  promuovere  il  rilancio  delle   attivita'
    turistico-balneari e la tutela della concorrenza, non possono  essere
    poste limitazioni  di  orario  o  di  attivita',  diverse  da  quelle
    applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, per le
    attivita' accessorie degli stabilimenti balneari, quali le  attivita'
    ludico-ricreative,  l'esercizio   di   bar   e   ristoranti   e   gli
    intrattenimenti musicali  e  danzanti,  nel  rispetto  delle  vigenti
    norme,   prescrizioni   e   autorizzazioni   in   materia   edilizia,
    urbanistica, igienico-sanitaria e  di  inquinamento  acustico.  Fermo
    restando quanto previsto  dall'articolo  6,  comma  2-quinquies,  del
    decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le attivita'  di  intrattenimento
    musicale e di  svago  danzante  ivi  previste  non  sono  soggette  a
    limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalita' di  espletamento
    e nell'utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari allo
    svolgimento delle manifestazioni. Per gli eventi  di  intrattenimento
    musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosita' previsti per
    le attivita'  a  carattere  temporaneo  stabiliti  dalle  regioni  in
    attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
    delega legislativa

                                   Art. 12 
     
    Delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  2009/43/CE  del
      Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 
     
      1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  uno  o  piu'   decreti
    legislativi  per  dare  attuazione  alla  direttiva  2009/43/CE   del
    Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica
    le modalita' e le  condizioni  dei  trasferimenti  all'interno  delle
    Comunita' di prodotti per la difesa, entro la scadenza del termine di
    recepimento  fissato  dalla  stessa  direttiva  e  nel  rispetto  dei
    principi contenuti nella  medesima  nonche'  nelle  posizioni  comuni
    2003/468/PESC  del   Consiglio   e   2008/944/PESC   del   Consiglio,
    rispettivamente del 23 giugno 2003 e dell'8 dicembre 2008. 
      2.  La  delega  di  cui  al  comma  1  deve  essere  esercitata  in
    conformita' ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185. 
      3. I decreti legislativi di  cui  al  comma  1  sono  adottati,  su
    proposta del Ministro per le politiche europee,  di  concerto  con  i
    Ministri per la semplificazione normativa, degli affari esteri, della
    difesa,  della  giustizia,  dell'interno  e  dell'economia  e   delle
    finanze,  sentito  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  le
    modalita' e le procedure di cui all'articolo 1 della legge  4  giugno
    2010, n. 96, con particolare riferimento, in  ragione  della  materia
    trattata, al parere delle competenti Commissioni parlamentari  e  nel
    rispetto  dei  principi  e  criteri   direttivi   generali   di   cui
    all'articolo  2  della  medesima  legge  4  giugno  2010,  n.  96,  e
    all'articolo 1 della  presente  legge,  prevedendo,  ove  necessario,
    semplificazioni di natura  organizzativa  e  amministrativa,  nonche'
    ulteriori fattispecie  sanzionatorie  di  natura  amministrativa  nel
    rispetto dei principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185. 
      4. Con uno o piu' regolamenti si provvede ai  fini  dell'esecuzione
    ed attuazione dei decreti legislativi di cui  al  presente  articolo,
    con le modalita' e le scadenze temporali ivi previste. 
      5. Gli oneri relativi alle autorizzazioni per  le  forniture,  alle
    certificazioni  e  ai  controlli  da  eseguire  da  parte  di  uffici
    pubblici, ai  fini  dell'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
    presente articolo, sono posti  a  carico  dei  soggetti  interessati,
    secondo tariffe  determinate  sulla  base  del  costo  effettivo  del
    servizio, ove  cio'  non  risulti  in  contrasto  con  la  disciplina
    comunitaria. Le tariffe di cui al presente comma sono determinate con
    decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
    dell'economia e delle finanze. Gli introiti derivanti  dal  pagamento
    delle tariffe determinate ai sensi del presente  comma  sono  versati
    all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  successivamente
    riassegnati, nei limiti previsti  dalla  legislazione  vigente,  alle
    amministrazioni   che   rilasciano   le   citate   autorizzazioni   e
    certificazioni  ed  effettuano  i  controlli  previsti  dal  presente
    articolo. 
      6. I tempi di rilascio dei pareri tecnici  e  delle  autorizzazioni
    connessi alle attivita'  di  certificazione  di  cui  alla  direttiva
    2009/43/CE sono disciplinati secondo i principi di semplificazione  e
    trasparenza di cui alla legge 9 luglio 1990,  n.  185,  non  potendo,
    comunque, superare la durata massima di trenta giorni. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
    delega legislativa

                                   Art. 13 
     
    Adeguamento alla sentenza della Corte di  giustizia  delle  Comunita'
      europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08 
     
      1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alla  sentenza  della
    Corte di giustizia delle Comunita' europee del 29 ottobre 2009,  resa
    nella causa C-249/08, all'articolo 27 della legge 14 luglio 1965,  n.
    963,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
    modifiche: 
        a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «dell'articolo 15, lettere
    a) e b),» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 26, comma 8,»; 
        b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «apparecchi  di  pesca
    usati» sono inserite le seguenti: «ovvero detenuti»; 
        c) al comma 1, dopo la lettera c-bis) e' aggiunta la seguente: 
          «c-ter) la sospensione della licenza di pesca per un periodo da
    tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, il ritiro della  medesima
    licenza nei  confronti  del  titolare  dell'impresa  di  pesca  quale
    obbligato    in    solido,    anche    ove    non    venga     emessa
    l'ordinanza-ingiunzione, in caso  di  violazione  delle  disposizioni
    relative alla detenzione a bordo ovvero alle  modalita'  tecniche  di
    utilizzo di rete da posta derivante». 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
    delega legislativa

                                   Art. 14 
     
    Attuazione della direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo  e  del
      Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del  recupero
      di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli  a  motore
      nelle stazioni di servizio, e disciplina organica dei requisiti  di
      installazione degli impianti di distribuzione di benzina 
     
      1. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  quattro  mesi  dalla
    data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti
    legislativi  recanti  attuazione  della  direttiva  2009/126/CE   del
    Parlamento europeo e del Consiglio, del  21  ottobre  2009,  relativa
    alla  fase  II  del  recupero  di  vapori  di  benzina   durante   il
    rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. 
      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 prevedono l'integrazione
    della disciplina della direttiva 2009/126/CE nell'ambito della  parte
    quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
    modificazioni, e sono adottati nel rispetto  della  procedura  e  dei
    principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4
    giugno 2010, n. 96, su proposta del Ministro per le politiche europee
    e del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del
    mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e
    delle finanze e della giustizia, sentito il parere  della  Conferenza
    permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
    autonome di Trento e di Bolzano. 
      3. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
    Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
    il Ministro dello  sviluppo  economico,  sono  disciplinati  in  modo
    organico i requisiti di installazione degli impianti di distribuzione
    di benzina anche in conformita' alla direttiva 94/9/CE del Parlamento
    europeo  e  del  Consiglio,  del  23  marzo  1994,   concernente   il
    ravvicinamento delle legislazioni degli Stati  membri  relative  agli
    apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati  in
    atmosfera potenzialmente esplosiva. A decorrere dalla data di entrata
    in vigore del decreto di cui al presente comma,  non  si  applica  il
    punto 3 dell'allegato VIII alla parte quinta del decreto  legislativo
    3 aprile 2006, n. 152. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
    delega legislativa

                                   Art. 15 
     
    Attuazione della direttiva 2010/78/UE del Parlamento  europeo  e  del
      Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica  delle  direttive
      98/26/CE,   2002/87/CE,    2003/6/CE,    2003/41/CE,    2003/71/CE,
      2004/39/CE,  2004/109/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  2006/49/CE   e
      2009/65/CE per quanto riguarda  i  poteri  dell'Autorita'  bancaria
      europea,  dell'Autorita'  europea  delle  assicurazioni   e   delle
      pensioni aziendali e professionali e dell'Autorita'  europea  degli
      strumenti finanziari e dei mercati 
     
      1. Al  fine  di  dare  attuazione  alla  direttiva  2010/78/UE  del
    Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, il  Governo
    e' delegato ad apportare, entro quattro mesi dalla data di entrata in
    vigore  della  presente  legge,  le  modifiche  e   le   integrazioni
    necessarie  al  testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria   e
    creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385,
    al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
    finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
    al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210,  di  attuazione  della
    direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli  ordini  immessi  in  un
    sistema di  pagamento  o  di  regolamento  titoli,  al  codice  delle
    assicurazioni private, di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre
    2005, n. 209, al decreto legislativo  30  maggio  2005,  n.  142,  di
    attuazione  della  direttiva  2002/87/CE  relativa   alla   vigilanza
    supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione  e
    sulle  imprese  di  investimento  appartenenti  ad  un   conglomerato
    finanziario, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,  recante
    disciplina delle forme pensionistiche  complementari,  e  al  decreto
    legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione  della  direttiva
    2005/60/CE  concernente  la  prevenzione  dell'utilizzo  del  sistema
    finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di   attivita'
    criminose e di finanziamento del terrorismo nonche'  della  direttiva
    2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, sulla base dei  seguenti
    principi e criteri direttivi: 
        a)  tenere  conto  dell'integrazione  del  sistema  di  vigilanza
    nazionale nel nuovo assetto  di  vigilanza  del  settore  finanziario
    dell'Unione europea e dell'istituzione e  dei  poteri  dell'Autorita'
    bancaria  europea  istituita  dal  regolamento  (CE)  n.   1093/2010,
    dell'Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali
    e  professionali  istituita  dal  regolamento  (CE)   n.   1094/2010,
    dell'Autorita' europea  degli  strumenti  finanziari  e  dei  mercati
    istituita dal regolamento (CE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo  e
    del Consiglio, del 24 novembre 2010, del Comitato congiunto delle tre
    Autorita'  previsto  dall'articolo  54  del   regolamento   (CE)   n.
    1093/2010, dall'articolo 54  del  regolamento  (CE)  n.  1094/2010  e
    dall'articolo 54 del  regolamento  (CE)  n.  1095/2010,  nonche'  del
    Comitato europeo per il rischio sistemico istituito  dal  regolamento
    (CE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  24
    novembre 2010; 
        b) prevedere  che  le  autorita'  nazionali  competenti  possano,
    secondo le modalita' e alle condizioni  previste  dalle  disposizioni
    dell'Unione   europea,   cooperare,   anche   mediante   scambio   di
    informazioni, con le Autorita' di vigilanza europee, con il  Comitato
    congiunto, con le autorita' competenti degli altri Stati membri e con
    il Comitato  europeo  per  il  rischio  sistemico  e  adempiano  agli
    obblighi di comunicazione nei loro confronti stabiliti  dalle  stesse
    disposizioni dell'Unione europea; 
        c) prevedere che le autorita' nazionali competenti tengano conto,
    nell'esercizio delle  loro  funzioni,  della  convergenza  in  ambito
    europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza; 
        d)  tenere  conto  dell'articolo  35  del  regolamento  (CE)   n.
    1093/2010, dell'articolo 35  del  regolamento  (CE)  n.  1094/2010  e
    dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1095/2010, che  stabiliscono
    le circostanze in cui  le  Autorita'  di  vigilanza  europee  possono
    presentare una richiesta di informazioni, debitamente giustificata  e
    motivata, direttamente ai soggetti vigilati dalle autorita' nazionali
    competenti; 
        e)  tenere  conto  delle  disposizioni  dell'Unione  europea  che
    prevedono la possibilita' di  delega  di  compiti  tra  le  autorita'
    nazionali competenti e tra le stesse  e  le  Autorita'  di  vigilanza
    europee; 
        f) tenere conto della natura direttamente vincolante delle  norme
    tecniche di attuazione e delle  norme  tecniche  di  regolamentazione
    adottate dalla Commissione europea in  conformita',  rispettivamente,
    agli articoli 15 e 10 dei regolamenti istitutivi delle  Autorita'  di
    vigilanza europee di cui alla lettera a) del presente comma; 
        g) tenere conto delle raccomandazioni formulate nelle conclusioni
    del Consiglio dell'Unione europea del 14  maggio  2008  affinche'  le
    autorita' di vigilanza nazionali, nell'espletamento dei loro compiti,
    prendano in considerazione gli effetti della loro azione in relazione
    alle eventuali ricadute  sulla  stabilita'  finanziaria  degli  altri
    Stati  membri,  anche   avvalendosi   degli   opportuni   scambi   di
    informazioni con le Autorita' di  vigilanza  europee  e  degli  altri
    Stati membri. 
      2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono
    derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e  le
    autorita' interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente
    articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
    a legislazione vigente. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
    delega legislativa

                                   Art. 16 
     
    Adeguamento alla procedura di infrazione n. 2009/4117 in  materia  di
      deducibilita'  delle  spese  relative  ai  contratti  di  locazione
      sostenute da studenti universitari fuori sede 
     
      1. Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella  dell'Unione
    europea e per ottemperare alla procedura di infrazione  n.  2009/4117
    avviata ai sensi dell'articolo 258  del  Trattato  sul  funzionamento
    dell'Unione europea, all'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del
    testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
    Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
    modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, sono aggiunte,  in
    fine, le seguenti parole: «. Alle medesime  condizioni  ed  entro  lo
    stesso limite,  la  detrazione  spetta  per  i  canoni  derivanti  da
    contratti  di  locazione  e  di  ospitalita'  ovvero   da   atti   di
    assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente
    nello Stato in cui l'immobile e' situato, dagli studenti  iscritti  a
    un corso di laurea presso un'universita' ubicata  nel  territorio  di
    uno Stato membro dell'Unione europea o in uno  degli  Stati  aderenti
    all'Accordo sullo spazio economico europeo  che  sono  inclusi  nella
    lista di cui al decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
    emanato ai sensi dell'articolo 168-bis». 
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  decorrere  dal
    periodo d'imposta in corso alla data del 1º gennaio 2012. 
      3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al
    presente articolo, valutati in 28 milioni di euro per l'anno  2013  e
    in 16 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2014,  si  provvede
    mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
    all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
    relativo al Fondo per interventi strutturali di  politica  economica.
    Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
    apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
    delega legislativa

                                   Art. 17 
     
    Modifiche al decreto legislativo 12  giugno  2003,  n.  178,  recante
      attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao
      e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.  Sentenza  della
      Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 novembre  2010  nella
      causa C-47/09 
     
      1. Al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, sono apportate le
    seguenti modificazioni: 
        a) l'articolo 6 e' abrogato; 
        b) all'articolo 7, il comma 8 e' abrogato. 
      2. Lo smaltimento delle scorte delle etichette e  delle  confezioni
    dei prodotti di cioccolato che riportano il termine  «puro»  abbinato
    al termine «cioccolato» in aggiunta o integrazione alle denominazioni
    di vendita di cui all'allegato I annesso al  decreto  legislativo  12
    giugno 2003, n. 178, oppure la dizione «cioccolato puro» in  un'altra
    parte dell'etichetta deve avvenire entro ventiquattro mesi dalla data
    di entrata in vigore della presente legge. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
    delega legislativa

                                   Art. 18 
     
    Delega al Governo  per  l'attuazione  delle  direttive  2009/20/CE  e
      2010/36/UE, in materia di crediti marittimi e  di  sicurezza  delle
      navi,  e  2010/35/UE,  in  materia  di  attrezzature  a   pressione
      trasportabili 
     
      1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi
    dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
    Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
    europee e del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
    concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia  e
    dell'economia e delle finanze, uno o  piu'  decreti  legislativi  per
    l'attuazione delle direttive 2009/20/CE del Parlamento europeo e  del
    Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'assicurazione degli armatori  per
    i crediti marittimi, e 2010/36/UE della Commissione,  del  1º  giugno
    2010, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento  europeo  e
    del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per  le
    navi da passeggeri, e, su proposta del Presidente del  Consiglio  dei
    ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle
    infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  i  Ministri  degli
    affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello
    sviluppo economico, un decreto  legislativo  per  l'attuazione  della
    direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  16
    giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione  trasportabili  e
    che  abroga  le  direttive  del  Consiglio  76/767/CEE,   84/525/CEE,
    84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
    delega legislativa

                                   Art. 19 
     
    Delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  2010/60/UE,  in
      materia di commercializzazione delle miscele di sementi  di  piante
      foraggere 
     
      1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di  quattro
    mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  su
    proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per
    le  politiche  europee  e  del  Ministro  delle  politiche   agricole
    alimentari e forestali, di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
    esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno  o  piu'
    decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2010/60/UE della
    Commissione,  del  30  agosto  2010,  che  dispone  deroghe  per   la
    commercializzazione delle miscele  di  sementi  di  piante  foraggere
    destinate a essere  utilizzate  per  la  preservazione  dell'ambiente
    naturale. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
    delega legislativa

                                   Art. 20 
     
    Delega al  Governo  per  l'attuazione  della  direttiva  2009/128/CE,
      relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi 
     
      1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di  quattro
    mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  su
    proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per
    le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
    territorio e del mare,  di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
    esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno  o  piu'
    decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE  del
    Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  21  ottobre  2009,  che
    istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai  fini  dell'utilizzo
    sostenibile dei pesticidi. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
    delega legislativa

                                   Art. 21 
     
    Delega  al  Governo  per  l'attuazione  delle  direttive  2009/38/CE,
      relativa al comitato aziendale europeo, 2009/50/CE e 2009/52/CE, in
      materia di lavoro dei cittadini di paesi terzi 
     
      1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi
    dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
    Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
    europee e del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
    concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
    dell'economia e delle finanze e  dell'interno,  uno  o  piu'  decreti
    legislativi  per  l'attuazione   delle   direttive   2009/38/CE   del
    Parlamento europeo e del Consiglio, del 6  maggio  2009,  riguardante
    l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per
    l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e  nei
    gruppi di imprese di dimensioni comunitarie  (rifusione),  2009/50/CE
    del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle  condizioni  di  ingresso  e
    soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano  svolgere  lavori
    altamente qualificati, e 2009/52/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
    Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative  a
    sanzioni e a provvedimenti nei confronti  di  datori  di  lavoro  che
    impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
    delega legislativa

                                   Art. 22 
     
    Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della  direttiva  2010/76/CE,
      concernente il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni
      e il riesame delle politiche remunerative da parte delle  autorita'
      di vigilanza, e modifiche al testo unico  delle  leggi  in  materia
      bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo  1º  settembre
      1993, n. 385, nonche' al testo unico delle disposizioni in  materia
      di intermediazione finanziaria, di cui al  decreto  legislativo  24
      febbraio 1998, n. 58, concernenti  i  poteri  di  intervento  della
      Banca d'Italia 
     
      1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi
    dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
    Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
    europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
    i Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o piu'  decreti
    legislativi  per  l'attuazione   della   direttiva   2010/76/CE   del
    Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  24  novembre  2010,  che
    modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto  riguarda  i
    requisiti patrimoniali  per  il  portafoglio  di  negoziazione  e  le
    ricartolarizzazioni e il  riesame  delle  politiche  remunerative  da
    parte delle autorita' di vigilanza. 
      2. Al fine di dare diretta attuazione alla direttiva 2010/76/CE, al
    testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui  al
    decreto  legislativo  1º  settembre  1993,  n.  385,   e   successive
    modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 53: 
          1) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
            «d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa  e
    contabile, nonche' i controlli interni e i sistemi di remunerazione e
    di incentivazione»; 
          2) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
            «d) adottare per le materie indicate  nel  comma  1,  ove  la
    situazione lo richieda,  provvedimenti  specifici  nei  confronti  di
    singole banche, riguardanti anche: la restrizione delle  attivita'  o
    della struttura territoriale; il divieto  di  effettuare  determinate
    operazioni, anche di natura societaria,  e  di  distribuire  utili  o
    altri elementi del patrimonio, nonche', con riferimento  a  strumenti
    finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto
    di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della
    parte  variabile  delle  remunerazioni  nella   banca,   quando   sia
    necessario per il mantenimento di una solida base  patrimoniale.  Per
    le banche che  beneficiano  di  eccezionali  interventi  di  sostegno
    pubblico,  la  Banca  d'Italia  puo'  inoltre  fissare  limiti   alla
    remunerazione complessiva degli esponenti aziendali»; 
        b) all'articolo 67: 
          1) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
            «d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa  e
    contabile, nonche' i controlli interni e i sistemi di remunerazione e
    di incentivazione»; 
          2) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: 
            «2-ter. I provvedimenti particolari  adottati  ai  sensi  del
    comma 1 possono riguardare anche: la restrizione  delle  attivita'  o
    della struttura territoriale del gruppo;  il  divieto  di  effettuare
    determinate operazioni e di distribuire utili o  altri  elementi  del
    patrimonio,  nonche',  con   riferimento   a   strumenti   finanziari
    computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di  pagare
    interessi; la fissazione di limiti  all'importo  totale  della  parte
    variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario  per
    il mantenimento di una solida base patrimoniale.  Per  le  capogruppo
    che beneficiano di eccezionali interventi di  sostegno  pubblico,  la
    Banca  d'Italia  puo'  inoltre  fissare  limiti  alla   remunerazione
    complessiva degli esponenti aziendali». 
      3. Per le medesime finalita' di cui al  comma  2,  al  testo  unico
    delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di  cui
    al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e  successive
    modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 6, comma 2-bis, la lettera a) e' sostituita dalla
    seguente: 
          «a) governo societario, requisiti generali  di  organizzazione,
    sistemi di remunerazione e di incentivazione»; 
        b) all'articolo 7, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
          «2. La Banca d'Italia  puo'  emanare,  a  fini  di  stabilita',
    disposizioni di carattere particolare aventi  a  oggetto  le  materie
    disciplinate  dall'articolo  6,  comma  1,  lettera  a),  e,  ove  la
    situazione  lo  richieda:  adottare   provvedimenti   restrittivi   o
    limitativi concernenti i servizi, le attivita', le  operazioni  e  la
    struttura territoriale; vietare la distribuzione di utili o di  altri
    elementi del  patrimonio;  con  riferimento  a  strumenti  finanziari
    computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il  pagamento
    di interessi; fissare limiti all'importo totale della parte variabile
    delle remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario per
    il mantenimento di una solida base patrimoniale». 
      4. All'articolo 12, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo
    17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, le parole: «al 10
    per cento del proprio patrimonio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
    «alla quota percentuale prevista dall'articolo 7, comma 3-bis». 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
    delega legislativa

                                   Art. 23 
     
    Modifiche al decreto legislativo 24  giugno  2003,  n.  209,  recante
      attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso 
     
      1. Al decreto legislativo 24 giugno  2003,  n.  209,  e  successive
    modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a)  all'articolo  5,  comma  15,  alinea,  le  parole:   «possono
    consegnare» sono sostituite dalla seguente: «consegnano»; 
        b) all'articolo 10,  comma  1-bis,  le  parole:  «dei  centri  di
    raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p)» sono  sostituite
    dalle seguenti: «degli impianti di trattamento di cui all'articolo 3,
    comma 1, lettera o), per quanto richiesto dagli stessi impianti». 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
    delega legislativa

                                   Art. 24 
     
     
                             Disposizioni finali 
     
      1. Nell'esercizio delle deleghe  di  cui  alla  presente  legge  si
    applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2  della  legge  4
    giugno 2010, n. 96. Gli schemi dei decreti  legislativi  sono  sempre
    trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato  della  Repubblica  ai
    fini  dell'acquisizione  del  parere  da   parte   delle   competenti
    Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui all'articolo  1
    della medesima legge. 
      2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 7 e'  adottato  entro
    sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato. 
        Data a Roma, addi' 15 dicembre 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                    Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                    Ministri 
     
                                    Moavero Milanesi,  Ministro  per  gli
                                    affari europei 
     
    Visto, il Guardasigilli: Severino 
    
     
                             LAVORI PREPARATORI 
     
    Senato della Repubblica (atto n. 2322): 
        Presentato dal Ministro per le politiche europee  (Ronchi)  il  5
    agosto 2010. 
        Assegnato alla 14^ Commissione (Politiche  dell'Unione  europea),
    in sede referente, il 15 settembre 2010 con pareri delle  Commissioni
    1^, 2^, 3^, 4^, 5^, 6^, 7^, 8^, 9^, 10^, 11^, 12^,  13^  e  questioni
    regionali. 
        Esaminato  dalla  14^  Commissione,  in  sede  referente,  il  29
    settembre, 12, 19, 20, 28 ottobre; 4, 9, 11, 16, 17 e 23 novembre; 15
    e 22 dicembre 2010. 12 e 18 gennaio 2011. 
        Esaminato in aula il 25 gennaio e 1° febbraio 2011  ed  approvato
    il 2 febbraio 2011. 
    Camera dei deputati (atto n. 4059): 
        Assegnato alla XIV Commissione (Politiche  dell'Unione  europea),
    in sede referente, il 7 febbraio 2011 con pareri delle Commissioni I,
    II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,  X,  XI,  XII,  XIII  e  questioni
    regionali. 
        Esaminato dalla XIV Commissione, in sede referente, il  16  e  22
    febbraio; 1, 8, 9, 10, 15, 16, 23 e 24 marzo; 7, 12 e 13 aprile 2011. 
        Esaminato in aula il 28 marzo, 6 aprile e 28 giugno 2011. 
        Il 29 giugno 2011 approvato stralcio artt. da 2 a 14, da 16 a 18,
    da 20 a 22, da 24 a 27, artt. 30, 34, da 38 a 39 e 41  a  formare  il
    C.4059-BIS; art. 15 a formare il C.4059-TER; art.  23  a  formare  il
    C.4059-QUATER; art.  28  a  formare  il  C.4059-QUINQUIES;  art.29  a
    formare il C.4059-SEXIES; art.31 a formare il C.4059-SEPTIES; art. 32
    a formare il C.4059-OCTIES, art. 33 a formare il C.4059-NOVIES,  art.
    35 a formare il C.4059-DECIES; art. 36 a formare il  C.4059-UNDECIES;
    art. 37 a  formare  il  C.4059-DUODECIES  e  art.  40  a  formare  il
    C.4059-TERDECIES. 
    Camera dei deputati (atto n. 4059-bis): 
        Assegnato alla XIV Commissione (Politiche  dell'Unione  europea),
    in sede referente, il 29 giugno 2011. 
        Esaminato in aula e approvato, con modificazioni,  il  26  luglio
    2011. 
    Senato della Repubblica (atto n. 2322-B): 
        Assegnato alla 14^ Commissione (Politiche  dell'Unione  europea),
    in sede referente, il 17 agosto 2011 con pareri delle Commissioni 1^,
    2^, 3^, 4^, 5^, 6^, 7^, 8^,  9^,  10^,  11^,  12^,  13^  e  questioni
    regionali. 
        Esaminato dalla 14^ Commissione, in  sede  referente,  il  7,  14
    settembre, 12, 26 ottobre e 29 novembre 2011. 
        Esaminato in aula il 29 novembre 2011 ed approvato il 30 novembre
    2011. 
    
            
    
     

    Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

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    DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216

    Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (11G0260), in G.U.R.I. del 29 dicembre 2011, n. 302 
    

     
     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
      Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla
    proroga di termini previsti da disposizioni legislative  al  fine  di
    garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 23 dicembre 2011; 
      Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
    Ministro dell'economia e delle finanze; 
     
                                  E m a n a 
     
     
                         il seguente decreto-legge: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                  Proroga termini in materia di assunzioni 
     
      1. Il termine per procedere alle assunzioni di  personale  a  tempo
    indeterminato di cui all'articolo 1, commi  523,  527  e  643,  della
    legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive  modificazioni,  e
    all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
    successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2012. 
      2. Il termine per procedere alle assunzioni di  personale  a  tempo
    indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009  e
    nell'anno 2010, di cui all'articolo 3,  comma  102,  della  legge  24
    dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all'articolo  66,
    commi 9-bis, 13 e 14, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133  e
    successive modificazioni, e' prorogato  al  31  dicembre  2012  e  le
    relative autorizzazioni ad assumere,  ove  previste,  possono  essere
    concesse entro il 31 luglio 2012. 
      3. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
    112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
    133,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "Per  il   triennio
    2009-2011"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Per  il  quadriennio
    2009-2012". Al medesimo comma e' soppresso il sesto periodo. 
      4.  L'efficacia  delle  graduatorie  dei  concorsi   pubblici   per
    assunzioni  a  tempo  indeterminato,  relative  alle  amministrazioni
    pubbliche  soggette  a  limitazioni   delle   assunzioni,   approvate
    successivamente al 31 dicembre 2005, e' prorogata fino al 31 dicembre
    2012. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 346,  lettera  e),
    della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  continua  ad  applicarsi,  nei
    limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
      5. Il termine per procedere alle assunzioni relative all'anno 2011,
    previste dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010,  n.
    240, e' prorogato al 31 dicembre 2012; a tal fine, e' considerato  il
    limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,
    n. 449, e successive modificazioni, come vigente al 31 dicembre 2010. 
      6. I termini di efficacia delle graduatorie per assunzioni a  tempo
    indeterminato relative alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,
    prorogati dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  28
    marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74  del  31  marzo
    2011, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2012. 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
                  Proroga Commissario straordinario C.R.I. 
     
      1. L'incarico  di  commissario.  straordinario  della  Croce  Rossa
    Italiana e' prorogato fino alla data di ricostituzione  degli  organi
    statutari  a  conclusione  del  riassetto  organizzativo,  anche   in
    attuazione delle disposizioni di cui all'articolo  6,  comma  5,  del
    decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  e  delle  disposizioni  di  cui
    all'articolo 2 della legge delega 4 novembre 2010, n. 183, e comunque
    non oltre il 30 settembre 2012. 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
                  Proroghe in materia di verifiche sismiche 
     
      1. Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5,  del  decreto-legge
    31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla  legge
    28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni,  comprese  anche
    le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di  cui  all'articolo
    4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, e' differito al 31
    dicembre 2012. 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
           Proroga termini per le spese di funzionamento dell'ODI 
     
      1. All'articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
    le parole: "Per l'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli
    anni 2011 e 2012, previa intesa con le province autonome di Trento  e
    di Bolzano". 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
     
         Proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra 
     
      1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.
    195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
    26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31
    gennaio 2012". 
    
            
          
                                   Art. 6 
     
     
                  Proroga dei termini in materia di lavoro 
     
      1. All'articolo 19 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e
    successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
        a) al comma 1, lettera c), le parole: "per il triennio 2009-2011"
    sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012
    nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12 milioni"; 
        b) al comma 1-ter, le parole "biennio 2009-2010" sono  sostituite
    dalle seguenti: "quadriennio 2009-2012"; 
        c) al comma  2,  le  parole:  "per  il  biennio  2010-2011"  sono
    sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012  nel
    limite di spesa per il 2012 pari a euro 13 milioni". 
      2. I termini di cui all'articolo 70, commi 1,  secondo  periodo,  e
    1-bis,  del  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   e
    successive modificazioni, come prorogati ai  sensi  dell'articolo  1,
    commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,  convertito,
    con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25
    marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74  del  31  marzo
    2011, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012. 
    
            
          
                                   Art. 7 
     
     
                   Proroghe in materia di politica estera 
     
      1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28  aprile  2010,  n.
    63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98,
    recante disposizioni urgenti in tema di  immunita'  di  Stati  esteri
    dalla  giurisdizione  italiana  e   di   elezioni   degli   organismi
    rappresentativi degli italiani all'estero, le  parole:  "Fino  al  31
    dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al  31  dicembre
    2012". 
    
            
          
                                   Art. 8 
     
     
    Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di  interesse
                                della Difesa 
     
      1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono  apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 2214, comma 1, le parole: "per gli anni dal  2001
    al 2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni  dal  2001  al
    2012"; 
        b) all'articolo 2223, comma 1, le parole: "dal 2012" e  "Fino  al
    2011" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:"dal  2013"  e
    "Fino al 2012"; 
        c) all'articolo 2243, comma 1, le parole: "sino  al  31  dicembre
    2012" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2013". 
      2. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129,  le
    parole: "2011-2012" sono sostituite dalle seguenti: "2013-2014". 
      3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  1  e  2  non
    devono derivare nuovi o maggiori oneri. 
    
            
          
                                   Art. 9 
     
     
                       Programma triennale della pesca 
     
      1. Il termine di validita' del Programma nazionale triennale  della
    pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto
    legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro
    delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  3  agosto  2007,
    pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  236
    del 10 ottobre 2007, cosi' come prorogato ai sensi  dell'articolo  2,
    comma  5-novies,  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,   n.   225,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
    e' prorogato al 31 dicembre 2012. 
    
            
          
                                   Art. 10 
     
     
                   Proroga di termini in materia sanitaria 
     
      1. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24  aprile
    2006, n. 219, le parole "dal 1° gennaio 2012" sono  sostituite  dalle
    seguenti: "dal 3 luglio 2013". 
      2. Il termine del 31 gennaio 2011 di cui all'articolo 1,  comma  2,
    secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, come prorogato ai
    sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  29  dicembre
    2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
    2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato  nella  Gazzetta
    Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' fissato al 31 dicembre 2012. 
      3. Al fine di consentire alle regioni di  completare  il  programma
    finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attivita'
    libero professionale  intramuraria,  ai  sensi  dell'articolo  1  del
    decreto  legislativo  28  luglio  2000,  n.  254,  il  termine,  gia'
    stabilito dall'articolo 1-bis del decreto legge 7  ottobre  2008,  n.
    154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
    189, e' fissato al 31 dicembre 2014. 
      4. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1,  primo  periodo,  del
    decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.  31,  fissato  al  31
    dicembre 2011 dall'articolo 1, commi 1  e  2,  del  decreto-legge  29
    dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
    febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011,  pubblicato  nella
    Gazzetta Ufficiale n. 74 del  31  marzo  2011,  e'  prorogato  al  31
    dicembre 2012. 
      5. La disposizione di cui all'articolo 64  della  legge  23  luglio
    2009, n. 99, conseguentemente  a  quanto  disposto  al  comma  4  del
    presente articolo, e' prorogata fino al 31 dicembre 2012. 
    
            
          
                                   Art. 11 
     
     
         Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti 
     
      1. All'articolo 5, del decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  194,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,  n.  25
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a)  al  comma  7-undecies,  le  parole:  "1  gennaio  2012"  sono
    sostituite dalla seguenti parole "1 gennaio 2013"; 
        b) al comma 7-duodecies, le parole: "per gli anni  2010  e  2011"
    sono sostituite dalla seguenti parole " per gli  anni  2010,  2011  e
    2012 ". 
      2. All'articolo 3 comma 2, del decreto legislativo 9  maggio  2005,
    n. 96, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2010" sono
    sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012". 
      3. All'articolo 21-bis, comma  1,  primo  e  secondo  periodo,  del
    decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni
    dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive  modificazioni,  le
    parole  "31  dicembre  2010"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
    dicembre 2012". 
      4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  le
    parole: "entro e non oltre il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle
    seguenti: "entro e non oltre il 30 giugno 2012". 
      5. Fino alla data di adozione dello  statuto  dell'Agenzia  per  le
    infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non  oltre  il  31
    marzo 2012, le funzioni e i  compiti  ad  essa  trasferiti  ai  sensi
    dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
    con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano  ad
    essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato
    e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie  autostradali  e
    dagli altri uffici di Anas s.p.a.. In caso di mancata adozione  dello
    statuto e del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  di
    cui all'articolo 36, comma  5,  settimo  periodo  entro  il  predetto
    termine, l'Agenzia e' soppressa e  le  attivita'  e  i  compiti  gia'
    attribuiti  alla  medesima  sono  trasferiti   al   Ministero   delle
    infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1°  aprile  2012,  che
    rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del
    decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  e  cui  sono  contestualmente
    trasferite  le  risorse  finanziarie  umane  e  strumentali  relative
    all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui
    al medesimo comma 5. 
      6. Fermo restando quanto previsto  al  comma  5,  all'articolo  36,
    comma 4, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  le  parole:  "A
    decorrere dalla data  di  cui  al  comma  1"  sono  sostituite  dalle
    seguenti: "Entro la data del 31 marzo 2012". 
    
            
          
                                   Art. 12 
     
     
    Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone  del
                                   Sulcis 
     
      1. All'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.
    35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
    e successive modificazioni, le parole: «entro il  31  dicembre  2011»
    sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012». 
    
            
          
                                   Art. 13 
     
     
                  Proroga di termini in materia ambientale 
     
      1. Fino al 31 dicembre 2012, ai Presidenti degli Enti parco di  cui
    alla legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  non  si  applica  il  comma  2
    dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
    con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
      2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge  23
    dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato  ai
    sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  29  dicembre
    2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
    2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato  nella  Gazzetta
    Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012. 
      3. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del  decreto-legge  13
    agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
    settembre 2011, n. 148, le parole: "9 febbraio 2012" sono  sostituite
    dalle seguenti: "2 aprile 2012." 
      4. All'articolo 39, comma 9, del  decreto  legislativo  3  dicembre
    2010, n. 205, le parole "31  dicembre  2011"  sono  sostituite  dalle
    seguenti: "2 luglio 2012". 
      5.  Il  termine  di  cui  all'articolo   11,   comma   2-ter,   del
    decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   195,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come prorogato ai
    sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  29  dicembre
    2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
    2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato  nella  Gazzetta
    Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012. 
      6. Il termine di cui all'articolo  6,  comma  1,  lettera  p),  del
    decreto  legislativo  13  gennaio   2003,   n.   36,   e   successive
    modificazioni, come da ultimo prorogato  ai  sensi  dell'articolo  1,
    commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,  convertito,
    con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25
    febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo
    2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012. 
      7.  Il  termine  di  cui  all'articolo  7,  comma  2,  del  decreto
    legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive  modificazioni,  come
    prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge  29
    dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
    febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011,  pubblicato  nella
    Gazzetta Ufficiale n. 74 del  31  marzo  2011,  e'  prorogato  al  31
    dicembre 2012. 
    
            
          
                                   Art. 14 
     
     
    Proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e Consiglio
            nazionale per l'alta formazione artistica e musicale 
     
      1.  Il  termine  di  cui  all'articolo  7,  comma   4-quater,   del
    decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai
    sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  29  dicembre
    2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
    2011, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  febbraio
    2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato  nella  Gazzetta
    Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre  2012.
    Ai componenti del Consiglio nazionale della  pubblica  istruzione  si
    applica l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
    78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
    122. 
      2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge  30
    dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
    febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai sensi dell'articolo 1,  commi
    1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  e  dal  DPCM  25
    febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo
    2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012. 
    
            
          
                                   Art. 15 
     
     
        Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno 
     
      1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge  29
    dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
    febbraio 2011, n. 10, e' prorogato sino  al  30  giugno  2012,  fermo
    restando quanto disposto dalla stessa norma. Agli oneri derivanti dal
    presente articolo, pari  a  euro  10.311.907,  si  provvede  mediante
    riduzione del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della  legge  12
    novembre 2011, n. 183,  nella  quota  parte  destinata  al  Ministero
    dell'interno. 
      2. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge  28  dicembre
    2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
    2007, n. 17, le parole: «Fino al 31 dicembre  2011»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012». 
      3.  Sono  prorogate,  per  l'anno  2012,  le  disposizioni  di  cui
    all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre  2004,  n.
    314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26. 
      4. Il termine di cui  all'articolo  3,  secondo  comma,  del  regio
    decreto 18  giugno  1931,  n.  773,  relativo  all'apposizione  delle
    impronte digitali sulle  carte  di  identita',  e'  prorogato  al  31
    dicembre 2012. 
      5. Il  termine  di  cui  all'articolo  7,  comma  31-sexies,  primo
    periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e'  prorogato  di
    180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge  di
    conversione del presente decreto. 
      6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.
    194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
    25, le parole: "sino al  31  dicembre  2011"  sono  sostituite  dalle
    seguenti: "fino al 31 dicembre 2012". 
      7.  Il  termine  stabilito   dall'articolo   23,   comma   9,   del
    decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  come  da  ultimo  prorogato  dal
    decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  25  marzo  2011,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  74  del  31  marzo  2011,  e'
    ulteriormente  prorogato  al  31  dicembre  2012  per  le   strutture
    ricettive turistico-alberghiere con oltre  venticinque  posti  letto,
    esistenti alla data di entrata in vigore  del  decreto  del  Ministro
    dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
    n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano  completato  l'adeguamento
    alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a  domanda,
    al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato
    con decreto del Ministro dell'interno  da  adottarsi  entro  sessanta
    giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
      8.  In  caso  di  omessa  presentazione  dell'istanza,  di  mancata
    ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui,  alla  data
    del 31 dicembre 2012, non  risulti  ancora  completato  l'adeguamento
    antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano
    le sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 
    
            
          
                                   Art. 16 
     
     
    Proroga in  materia  di  investimenti  degli  enti  previdenziali  in
                                   Abruzzo 
     
      1. Allo scopo di assicurare  maggiore  rapidita'  ed  efficacia  al
    programma  di  ricostruzione  in  Abruzzo,  gli  enti   previdenziali
    proseguono per l'anno 2012 gli  investimenti  previsti  dall'articolo
    14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, da realizzare anche
    in forma diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base
    verifiche di  compatibilita'  con  i  saldi  strutturali  di  finanza
    pubblica di cui all'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio
    2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
    2010, n. 122, entro  un  tetto  di  spesa  pluriennale  definito  con
    decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto  con
    il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  entro  30  giorni
    dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
      2. Gli investimenti di cui al comma 1, effettuati nell'ambito delle
    aree della ricostruzione del tessuto urbano, del settore sociale, del
    settore turistico ricettivo, del  settore  sanitario  e  del  settore
    cultura, vengono individuati  con  provvedimenti  adottati  ai  sensi
    dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,  convertito,
    con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 
    
            
          
                                   Art. 17 
     
     
                          Infrastrutture carcerarie 
     
      1.  La  gestione  commissariale  di  cui  all'articolo  44-bis  del
    decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e'  prorogata  al
    31 dicembre 2012. A tale fine e'  nominato,  con  decorrenza  dal  1°
    gennaio 2012, un apposito commissario straordinario, con le modalita'
    di cui all'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
      2. Ferme restando  le  prerogative  attribuite  al  Ministro  della
    giustizia, al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1
    sono   attribuiti   i    poteri,    gia'    esercitati    dal    Capo
    dell'amministrazione penitenziaria, di cui  all'articolo  44-bis  del
    decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.  14.  Al  Commissario
    straordinario nominato ai sensi del comma 1 non spetta alcun tipo  di
    compenso. 
    
            
          
                                   Art. 18 
     
     
    Funzionalita'  dell'Agenzia  nazionale  per  le   nuove   tecnologie,
             l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA 
     
      1. Al fine di continuare a garantire il controllo  sulla  ordinaria
    amministrazione e sullo  svolgimento  delle  attivita'  istituzionali
    fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le  nuove
    tecnologie, l'energia e lo  sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA),
    istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23  luglio  2009,  n.
    99, il collegio dei revisori dei conti gia' operante in seno all'Ente
    per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, soppresso  ai
    sensi del  medesimo  articolo  37,  continua  ad  esercitare  le  sue
    funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia. 
    
            
          
                                   Art. 19 
     
     
    Proroga dei termini per l'emanazione di provvedimenti in  materia  di
             adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili 
     
      1. Al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 4, comma 3, le parole: "centottanta giorni  dalla
    data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle
    seguenti: "il 31 dicembre 2012"; 
        b) all'articolo 8, comma 7, le parole: "centoventi  giorni"  sono
    sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012"; 
        c) all'articolo 11, comma 3, le parole: "centoventi giorni"  sono
    sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012"; 
        d) all'articolo 11, comma 4, le parole: "centottanta giorni" sono
    sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012"; 
        e) all'articolo 12, le parole: "novanta giorni"  sono  sostituite
    dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012"; 
        f) all'articolo 14, comma 2, le  parole:  "entro  novanta  giorni
    dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite
    dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2012"; 
        g) all'articolo 16, comma 2, le  parole:  "novanta  giorni"  sono
    sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012"; 
        h) all'articolo 18, comma 1, le parole: "centottanta giorni" sono
    sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012"; 
        i) all'articolo 23, comma 1, le parole: "31 dicembre  2011"  sono
    sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012"; 
        l) all'articolo 25, comma 1, le  parole:  "novanta  giorni"  sono
    sostituite dalle seguenti: " il 31  dicembre  2012"e  le  parole:  "a
    partire dal 2012" sono sostituite  dalle  seguenti:  "a  partire  dal
    2013". 
    
            
          
                                   Art. 20 
     
     
    Conservazione somme iscritte nel conto della competenza e dei residui
         per l'anno 2011 sul Fondo per il 5 mille del gettito IRPEF 
     
      1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza  e  nel  conto
    dei residui nell'ambito della missione «Fondi  da  ripartire»  e  del
    programma «Fondi da assegnare», capitolo  n.  3094,  dello  stato  di
    previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  per  l'anno
    finanziario 2011, non impegnate  al  termine  dell'esercizio  stesso,
    sono conservate in  bilancio  per  essere  utilizzate  nell'esercizio
    successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
    a  ripartire  per  l'anno  2012,  tra  i  pertinenti  capitoli  delle
    amministrazioni  interessate,  le  somme  conservate  nel  conto  dei
    residui del predetto Fondo. 
    
            
          
                                   Art. 21 
     
     
                    Proroga di norme nel settore postale 
     
      1.  Sono  prorogati  fino  alla  conclusione  delle  procedure   di
    inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, i comandi del
    personale appartenente a Poste Italiane  S.p.A.  che  non  sia  stato
    ancora inquadrato, ai sensi dell'articolo 3, comma 112,  della  legge
    24 dicembre 2007, n. 244, nei ruoli delle Amministrazioni presso  cui
    presta servizio in posizione di comando o presso  le  amministrazioni
    di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
    2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30,
    33 e 34-bis del predetto decreto. 
      2. Il termine di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 decreto-legge 5
    agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°
    ottobre 2010, n. 163, e' prorogato al 31 dicembre 2013. 
      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
    e fino al termine di cui al comma 2, i gestori  dei  servizi  postali
    sono autorizzati ad applicare apposite tariffe per le  spedizioni  di
    prodotti   editoriali   con   riferimento   alle   associazioni    ed
    organizzazioni senza fini di  lucro  e  alle  associazioni  d'arma  e
    combattentistiche,   ferma   anche   per   queste    la    necessita'
    dell'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC)  e
    con esclusione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera
    b), del decreto-legge 24  dicembre  2003,  n.  353,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.  Non  si  applica
    l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre  2003,  n.  353,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. 
    
            
          
                                   Art. 22 
     
     
             Continuita' degli interventi a favore delle imprese 
     
      1. Al fine di assicurare la necessaria continuita' degli interventi
    in  essere  a  sostegno  delle  imprese,  le   convenzioni   di   cui
    all'articolo 3, comma 1,  della  legge  26  novembre  1993,  n.  489,
    possono essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, sino alla
    piena operativita'  delle  norme  attuative  dell'articolo  5,  comma
    5-sexies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e comunque non  oltre
    due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.  Resta
    ferma la  riduzione  di  almeno  il  10%  delle  commissioni  di  cui
    all'articolo 41, comma 16-undecies,  del  decreto-legge  30  dicembre
    2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
    2009, n. 14, nei limiti delle risorse disponibili. 
    
            
          
                                   Art. 23 
     
     
             Esercizio dell'attivita' di consulenza finanziaria 
     
      1. Il termine di cui al comma 14, primo periodo,  dell'articolo  19
    del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, e' prorogato al 31
    dicembre 2012. 
    
            
          
                                   Art. 24 
     
     
    Adempimenti  relativi   alla   rilevazione   del   Patrimonio   delle
    Amministrazione pubbliche finalizzata alla redazione  del  Rendiconto
                      patrimoniale a valori di mercato 
     
      1. All'articolo 12, comma 13, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
    98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
    111, le parole: "31 gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31
    luglio 2012" e all'articolo 2, comma 222, periodo tredicesimo,  della
    legge 23  dicembre  2009,  n.  191,  le  parole:  "31  gennaio"  sono
    sostituite dalle seguenti: "31 luglio". 
    
            
          
                                   Art. 25 
     
     
    Proroga della  partecipazione  dell'Italia  ai  programmi  del  Fondo
    monetario  internazionale  per  fronteggiare  la  crisi   finanziaria
           tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale 
     
      1. Al fine di fronteggiare  la  crisi  finanziaria,  in  attuazione
    degli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di
    Governo dell'Area Euro del 9  dicembre  2011  e  delle  riunione  dei
    Ministri delle  finanze  dell'Unione  europea  del  19  dicembre,  le
    disposizioni  urgenti  per   la   partecipazione   dell'Italia   agli
    interventi del Fondo Monetario internazionale per fronteggiare  gravi
    crisi finanziarie dei Paesi  aderenti  di  cui  al  decreto-legge  29
    dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
    febbraio 2011, n. 10, sono prorogate  e  si  provvede  all'estensione
    della linea di credito gia' esistente. 
      2. In attuazione del comma 1, la Banca d'Italia  e'  autorizzata  a
    svolgere le trattative con il Fondo  Monetario  Internazionale  (FMI)
    per la conclusione di  un  accordo  di  prestito  bilaterale  per  un
    ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. L'accordo diventa
    esecutivo a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
    decreto-legge. 
      3. Su tale prestito e' accordata la garanzia  dello  Stato  per  il
    rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la  copertura
    di eventuali rischi di cambio. 
      4. I rapporti derivanti  dal  predetto  prestito  saranno  regolati
    mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
    la Banca d'Italia. 
      5. E' altresi'  autorizzata  l'eventuale  confluenza  del  suddetto
    prestito nello strumento di prestito NAB in aggiunta  alla  linea  di
    credito gia' esistente. 
      6. Per la concessione della garanzia dello Stato, si  applicano  le
    disposizioni di cui all'articolo 8,  comma  4,  del  decreto-legge  6
    dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
    dicembre 2011, n. 214,  anche  mediante  l'eventuale  utilizzo  delle
    risorse finanziarie ivi previste.  Conseguentemente  l'autorizzazione
    di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre
    2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
    2011, n. 214, e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2012.
    Al relativo onere si provvede mediante riduzione  dell'autorizzazione
    di  spesa   prevista   all'articolo   7-quinquies,   comma   1,   del
    decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al  Fondo  per  interventi
    urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze
    e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
    variazioni di bilancio. 
    
            
          
                                   Art. 26 
     
     
    Proseguimento delle attivita'  di  documentazione,  di  studio  e  di
    ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilita' e finanza
                                  pubblica 
     
      1. Il termine del 31 dicembre 2011 previsto dall'articolo 1,  comma
    17  del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' prorogato  al
    31 dicembre 2013. Al  medesimo  comma  sono  aggiunte,  in  fine,  le
    seguenti  parole:   ",   nonche'   per   assicurare   la   formazione
    specialistica  nonche'  la  formazione  linguistica   di   base   dei
    dipendenti del Ministero previa stipula di apposite convenzioni anche
    con primarie istituzioni universitarie italiane ed europee". 
    
            
          
                                   Art. 27 
     
     
    Disposizioni urgenti in materia di trasporto  pubblico  locale  e  di
                    spese per investimenti delle regioni 
     
      1. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
    98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
    111, i periodi secondo, terzo e quarto, sono sostituiti dai seguenti:
    "Entro il mese di febbraio 2012, il Governo, ai  sensi  dell'articolo
    8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.  131,  definisce,  d'intesa
    con la  Conferenza  Stato-Regioni,  per  il  periodo  2012-2014,  gli
    obiettivi di efficientamento e  di  razionalizzazione  del  trasporto
    pubblico locale nel suo complesso, le conseguenti misure da  adottare
    entro  il  primo  trimestre  del  2012  nonche'   le   modalita'   di
    monitoraggio ed i coerenti criteri di riparto del  fondo  di  cui  al
    presente comma. Con la  predetta  intesa  sono  stabiliti  i  compiti
    dell'Osservatorio istituito ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  300,
    della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tra  i  predetti  compiti  sono
    comunque inclusi il monitoraggio  sull'attuazione  dell'intesa  e  la
    predisposizione del piano di ripartizione del predetto fondo, che  e'
    approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
    concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.". 
      2. All'articolo 8 della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  dopo  il
    comma 2 e' inserito il seguente : "2-bis. Resta fermo il  limite  del
    25 per cento per l'indebitamento autorizzato dalle  regioni  e  dalle
    province autonome di Trento e di Bolzano, fino al 31  dicembre  2011,
    limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per
    spese  di  investimento  finanziate  dallo   stesso,   derivanti   da
    obbligazioni giuridicamente perfezionate  e  risultanti  da  apposito
    prospetto da allegare alla legge di assestamento del  bilancio  2012.
    L'istituto finanziatore puo' concedere  i  finanziamenti  di  cui  al
    primo periodo soltanto se relativi agli impegni compresi  nel  citato
    prospetto; a tal fine, e' tenuto ad acquisire  apposita  attestazione
    dall'ente territoriale.". 
    
            
          
                                   Art. 28 
     
     
        Proroga della convenzione con il Centro di produzione s.p.a. 
     
      1. Al fine di consentire la proroga per l'intero  anno  2012  della
    convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro  di
    produzione s.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge  11
    luglio 1998, n. 224, e' autorizzata la spesa di sette milioni di euro
    per l'anno 2012. 
      2. All'onere derivante dal comma 1, pari a sette  milioni  di  euro
    per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione  della
    autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
    decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al  Fondo  per  interventi
    urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze
    e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
    variazioni di bilancio. 
    
            
          
                                   Art. 29 
     
     
                   Proroghe di termini in materia fiscale 
     
      1. Alla  lettera  a)  del  comma  5  dell'articolo  2  del  decreto
    legislativo 26 novembre 2010, n. 216,  le  parole:  "nel  2011"  sono
    sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2012". 
      2. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 6,  del
    decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre: 
        a) dal 1° gennaio 2012 con  riferimento  agli  interessi  e  agli
    altri proventi derivanti da  conti  correnti  e  depositi  bancari  e
    postali, anche se rappresentati da certificati,  maturati  a  partire
    dalla predetta data; 
        b) dal giorno successivo alla data di scadenza del  contratto  di
    pronti contro termine stipulato anteriormente al 1°  gennaio  2012  e
    avente durata non superiore a 12 mesi, relativamente  ai  redditi  di
    cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo  unico  delle
    imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
    Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  agli  interessi  ed  altri
    proventi delle obbligazioni e  titoli  similari  di  cui  al  decreto
    legislativo 1° aprile 1996, n. 239. 
      3. L'applicazione delle disposizioni di cui al  comma  13,  lettera
    a), numeri 1) e 2) e al comma 25, lettera  b),  dell'articolo  2  del
    decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre dal  1°  gennaio  2012
    con riferimento agli interessi e proventi maturati  a  partire  dalla
    predetta data. 
      4. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30  settembre  2005,
    n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
    n.  248,  le  parole:  «30  settembre  2009»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «31 dicembre 2010» e le parole: «30  settembre  2012»  sono
    sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013». 
      5. All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge
    31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla  legge
    28 febbraio 2008, n. 31, le  parole:  «30  settembre  2012»,  ovunque
    ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:  «31  dicembre  2013»,  le
    parole: «30 settembre  2009»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
    dicembre 2010» e le parole: «1° ottobre 2012», sono sostituite  dalle
    seguenti: «1° gennaio 2014». 
      6. All'articolo 23, comma 23, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
    98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
    111, le parole: "novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
    presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 marzo 2012". 
      7. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
    207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.
    14, le parole: "gennaio 2011"  e  "dall'anno  2010"  sono  sostituite
    rispettivamente dalle seguenti: "gennaio 2014" e "dall'anno 2013"». 
      8. Restano salvi gli effetti  delle  domande  di  variazione  della
    categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-bis dell'articolo
    7  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,  n.  106,  anche  dopo  la
    scadenza dei termini originariamente previsti dallo  stesso  comma  e
    comunque entro  e  non  oltre  il  31  marzo  2012  in  relazione  al
    riconoscimento  del  requisito  di  ruralita',  fermo   restando   il
    classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. 
      9. Il termine del 1° gennaio 2012 di decorrenza per  l'applicazione
    delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi  01  e  02,  e  43,
    comma  1,  del  testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
    regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
    decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  e'
    differito al 30 giugno 2012 relativamente ai certificati da  produrre
    al  conservatore  dei  registri  immobiliari  per   l'esecuzione   di
    formalita' ipotecarie, nonche' ai certificati ipotecari  e  catastali
    rilasciati dall'Agenzia del territorio. 
      10. Al primo periodo del comma 196-bis dell'articolo 2 della  legge
    23 dicembre  2009,  n.  191,  le  parole:  "31  dicembre  2011"  sono
    sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012". 
      11. I termini indicati dal comma 31, lettere a) e b), dell'articolo
    14  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e  sue  successive
    modificazioni, sono prorogati di 6 mesi. 
      12. Il termine del 31  dicembre  2011,  previsto  dalla  Tabella  1
    allegata al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
    marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74  del  31  marzo
    2011, relativo alle attivita' di sperimentazione di cui  all'articolo
    12, comma 1, lettera p-bis), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  e'
    prorogato al 31 dicembre 2012. 
      13. All'articolo  24  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
        a) al comma 34, le parole:  "entro  il  30  novembre  2011"  sono
    sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2012"; 
        b) al comma 37, le  parole:  "entro  il  30  ottobre  2011"  sono
    sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2012". 
      14. Per l'anno di imposta 2011 il termine per deliberare  l'aumento
    o la diminuzione dell'aliquota dell'addizionale  regionale  all'IRPEF
    e' prorogato al 31  dicembre  2011;  in  ogni  caso  l'aumento  o  la
    diminuzione si applicano sull'aliquota di base dell'1,23 per cento  e
    le maggiorazioni gia' vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto si intendono applicate sulla  predetta  aliquota  di
    base dell'1,23 per cento. 
      15. Nel limite massimo di spesa di 70 milioni di  euro  per  l'anno
    2011, e'  disposta  nei  confronti  dei  soggetti  interessati  dalle
    eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di  ottobre
    2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara e nei
    giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio  della  provincia  di
    Genova, la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti  e
    versamenti tributari nonche' dei versamenti  relativi  ai  contributi
    previdenziali  ed  assistenziali  e  dei  premi  per  l'assicurazione
    obbligatoria contro gli infortuni e  le  malattie  professionali  che
    scadono rispettivamente nel periodo dal 1° ottobre 2011 al 30  giugno
    2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012.  Non  si  fa  luogo  al
    rimborso di quanto gia' versato. Il versamento delle somme oggetto di
    proroga e' effettuato a decorrere dal 16 luglio  2012  in  un  numero
    massimo di sei rate  mensili  di  pari  importo.  La  sospensione  si
    applica limitatamente agli  adempimenti  e  ai  versamenti  tributari
    relativi alle attivita' svolte nelle predette aree. Con ordinanza del
    Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti  i  criteri  per
    l'individuazione  dei  soggetti  che  usufruiscono  dell'agevolazione
    anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa. A tal fine i
    Commissari delegati, avvalendosi dei comuni,  predispongono  l'elenco
    dei soggetti beneficiari dell'agevolazione.  Agli  oneri  di  cui  al
    presente comma, si  provvede  per  il  2011  mediante  corrispondente
    riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10,  comma
    5, del decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  relativo  al
    Fondo per interventi strutturali di politica economica.  Il  predetto
    Fondo e' incrementato, per  l'anno  2012,  a  valere  sulle  maggiori
    entrate derivanti dal presente comma, per il  corrispondente  importo
    di 70 milioni di euro. 
      16. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008,  n.
    158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008,  n.
    199, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 12-sexies,  del
    decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10,  in  materia  di
    esecuzione dei provvedimenti di  rilascio  per  finita  locazione  di
    immobili ad uso abitativo, le parole:  «al  31  dicembre  2011»  sono
    sostituite dalle seguenti: «al  31  dicembre  2012».  Ai  fini  della
    determinazione della misura  dell'acconto  dell'imposta  sul  reddito
    delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si tiene  conto  dei
    benefici fiscali di cui  all'articolo  2,  comma  1,  della  legge  8
    febbraio 2007, n. 9. Alle minori  entrate  derivanti  dall'attuazione
    del presente comma, valutate in 3,38 milioni di euro per l'anno 2013,
    si provvede mediante parziale  utilizzo  della  quota  delle  entrate
    previste, per il medesimo anno, dall'articolo 1, comma  238,  secondo
    periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal  fine,  dopo  il
    secondo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge  30  dicembre
    2004, n. 311, e' aggiunto il seguente: "La riassegnazione di  cui  al
    precedente periodo e' limitata, per l'anno 2013, all'importo  di euro
    8.620.000.". 
    
            
          
                                   Art. 30 
     
     
                              Entrata in vigore 
     
       1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della  sua
    pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
    sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.  
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
        Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                    Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                    Ministri e Ministro  dell'economia  e
                                    delle finanze 
     
     
    Visto, il Guardasigilli: Severino 
    
            
    
     

    Legge di conversione del decreto salva Italia

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    LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214

     
     
      La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
    approvato; 
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
                                  Promulga 
     
    la seguente legge: 
     
                                   Art. 1 
     
      1. Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  recante  disposizioni
    urgenti per la crescita, l'equita'  e  il  consolidamento  dei  conti
    pubblici, e' convertito in legge con le  modificazioni  riportate  in
    allegato alla presente legge. 
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
    della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato. 
        Data a Roma, addi' 22 dicembre 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
                                Monti,  Presidente  del   Consiglio   dei
                                Ministri e Ministro dell'economia e delle
                                finanze 
     
                                Fornero,  Ministro  del  lavoro  e  delle
                                politiche sociali 
     
                                Passera,    Ministro    dello    sviluppo
                                economico 
     
    Visto, il Guardasigilli: Severino 
    
     
                             LAVORI PREPARATORI 
     
    Camera dei deputati (atto n. 4829): 
        Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti), dal
    Ministro dell'economia e delle  finanze  (Monti),  dal  Ministro  del
    lavoro e delle politiche sociali (Fornero)  e  dal  Ministro  per  lo
    sviluppo economico (Passera) il 6 dicembre 2011. 
        Assegnato  alle  commissioni  riunite  V  (Bilancio,   tesoro   e
    programmazione) e VI (Finanze), in sede referente, il 7 dicembre 2011
    con pareri del Comitato per la legislazione e  delle  commissioni  I,
    II, III, IV, VII, VIII,  IX,  X,  XI,  XII,  XIII,  XIV  e  Questioni
    regionali. 
        Esaminato dalle commissioni riunite V e VI,  in  sede  referente,
    l'8, 9, 10, 11, 12 e 13 dicembre 2011. 
        Esaminato in aula il 14 e 15 dicembre 2011  ed  approvato  il  16
    dicembre 2011. 
    Senato della Repubblica (atto n. 3066): 
        Assegnato alle commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze  e
    tesoro), in sede referente, il 17  dicembre  2011  con  pareri  delle
    commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e
    Questioni regionali. 
        Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),  in  sede
    consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 19
    e 20 dicembre 2011. 
        Esaminato dalle commissioni riunite 5ª e 6ª, in  sede  referente,
    il 19 e 20 dicembre 2011. 
        Esaminato in aula il 21 dicembre 2011 ed approvato il 22 dicembre
    2011. 
    
            
          
                                                                 Allegato 
     
    Modificazioni apportate in sede di  conversione  al  decreto-legge  6
                            dicembre 2011, n. 201 
     
        All'articolo 1: 
          al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dei commi da 2 a 8»
    sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»; 
          al comma 5, primo  periodo,  le  parole:  «nel  primo  anno  di
    applicazione della disposizione» sono sostituite dalle seguenti:  «al
    31 dicembre 2010». 
        All'articolo 2: 
          dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
          «1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29  novembre
    2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
    2009, n. 2, e successive  modificazioni,  le  parole:  "ovvero  delle
    spese per  il  personale  dipendente  e  assimilato  al  netto  delle
    deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1,  lettera  a),
    1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto  legislativo  n.  446  del
    1997" sono soppresse. 
          1-ter. La disposizione di cui  al  comma  1-bis  si  applica  a
    decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012». 
        All'articolo 3: 
          al comma 1: 
          al primo periodo, le parole: «dopo la lett. n), e' aggiunta  la
    seguente: "o)» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la lettera n) e'
    aggiunta la seguente: "n-bis)»; 
          l'ultimo periodo e' soppresso; 
          dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
          «1-bis. L'esclusione delle spese di cui alla lettera n-bis) del
    comma 4 dell'articolo 32  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
    introdotta dal comma 1 del  presente  articolo,  opera  per  ciascuna
    regione nei limiti definiti con i criteri  di  cui  al  comma  2  del
    presente articolo»; 
          al comma 3, le parole: «Alla copertura  degli  oneri  derivanti
    dalla  costituzione  del  predetto  fondo»  sono   sostituite   dalle
    seguenti: «Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  derivanti
    dalla costituzione del fondo di cui al comma 2». 
        All'articolo 4: 
          al comma 1: 
            alle lettere a), b) e d), la parola: «16-bis)» e'  sostituita
    dalla seguente: «16-bis»; 
            alla lettera c): 
            al capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera a),  le  parole:
    «, n. 1),» sono soppresse; 
            al  capoverso  «Art.  16-bis»,  comma  1,  lettera  c),  sono
    aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  anche  anteriormente  alla
    data di entrata in vigore della presente disposizione»; 
            al capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera e),  le  parole:
    «situazioni di gravita'» sono sostituite dalle seguenti:  «situazione
    di gravita'»; 
            al capoverso  «Art.  16-bis»,  comma  3,  primo  periodo,  le
    parole: «di cui di cui alle lett.  c)  e  d)  dell'articolo  3»  sono
    sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere c) e d) del  comma  1
    dell'articolo 3»; 
          al comma 4: 
            al primo  periodo,  le  parole:  «"31  dicembre  2012"»  sono
    sostituite dalle seguenti: «"31 dicembre 2012. Le disposizioni di cui
    al citato comma 347 si applicano anche alle spese per  interventi  di
    sostituzione di scaldacqua tradizionali con  scaldacqua  a  pompa  di
    calore  dedicati  alla  produzione  di  acqua  calda  sanitaria".  Ai
    relativi oneri, valutati in 6,58 milioni di euro per l'anno 2014 e in
    2,75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2015,  si  provvede
    mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
    del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
    triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
    speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
    previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
    2012, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
    al Ministero del lavoro e delle politiche sociali»; 
            al secondo periodo, la  parola:  «modificato»  e'  sostituita
    dalla seguente: «introdotto». 
        L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
        «Art.  5.  -  (Introduzione  dell'ISEE  per  la  concessione   di
    agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con  destinazione  dei
    relativi risparmi a favore delle famiglie).  -  1.  Con  decreto  del
    Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  del
    lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
    dell'economia e  delle  finanze,  da  emanare,  previo  parere  delle
    Commissioni parlamentari competenti, entro il 31  maggio  2012,  sono
    rivisti le modalita' di determinazione  e  i  campi  di  applicazione
    dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine
    di: adottare una definizione di reddito disponibile  che  includa  la
    percezione di somme, anche se esenti da imposizione  fiscale,  e  che
    tenga conto delle quote  di  patrimonio  e  di  reddito  dei  diversi
    componenti della famiglia nonche' dei pesi dei carichi familiari,  in
    particolare dei figli successivi al secondo e di persone  disabili  a
    carico;   migliorare   la   capacita'   selettiva    dell'indicatore,
    valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale  sita  sia
    in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per  l'acquisto
    della stessa e tenuto conto delle imposte  relative;  permettere  una
    differenziazione  dell'indicatore  per  le   diverse   tipologie   di
    prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni
    fiscali e tariffarie nonche' le provvidenze di  natura  assistenziale
    che, a decorrere  dal  1º  gennaio  2013,  non  possono  essere  piu'
    riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia
    individuata con il decreto  stesso.  Con  decreto  del  Ministro  del
    lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
    dell'economia e delle finanze, sono definite  le  modalita'  con  cui
    viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso
    la   condivisione   degli   archivi   cui   accedono   la    pubblica
    amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la  costituzione  di
    una banca dati  delle  prestazioni  sociali  agevolate,  condizionate
    all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti
    erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in  materia  di
    protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
    giugno 2003, n. 196,  delle  informazioni  sui  beneficiari  e  sulle
    prestazioni  concesse.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non
    devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
    pubblica.  I  risparmi  derivanti  dall'applicazione   del   presente
    articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali  di
    previdenza e di assistenza  sono  versati  all'entrata  del  bilancio
    dello Stato per essere riassegnati al Ministero del  lavoro  e  delle
    politiche  sociali  per   l'attuazione   di   politiche   sociali   e
    assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
    sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
    si  provvede  a  determinare   le   modalita'   attuative   di   tale
    riassegnazione». 
        All'articolo 6: 
          al comma 1, secondo periodo,  dopo  la  parola:  «difesa»  sono
    inserite le seguenti: «, vigili del fuoco». 
          Nel titolo I, dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente: 
          «Art. 6-bis. - (Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti
    e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e  di  apertura
    di credito). - 1. Nel testo unico delle leggi in materia  bancaria  e
    creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385,
    dopo l'articolo 117 e' inserito il seguente: 
          "Art. 117-bis.  -  (Remunerazione  degli  affidamenti  e  degli
    sconfinamenti). - 1. I  contratti  di  apertura  di  credito  possono
    prevedere, quali unici oneri a carico del  cliente,  una  commissione
    onnicomprensiva, calcolata in  maniera  proporzionale  rispetto  alla
    somma   messa   a   disposizione   del   cliente   e   alla    durata
    dell'affidamento, e  un  tasso  di  interesse  debitore  sulle  somme
    prelevate. L'ammontare della commissione non puo' superare lo 0,5 per
    cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. 
          2. A fronte di sconfinamenti in assenza di  affidamento  ovvero
    oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura
    di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente,
    una commissione di istruttoria veloce determinata  in  misura  fissa,
    espressa in valore assoluto, commisurata  ai  costi  e  un  tasso  di
    interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. 
          3. Le clausole che  prevedono  oneri  diversi  o  non  conformi
    rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle.  La  nullita'
    della clausola non comporta la nullita' del contratto. 
          4.  Il  CICR  adotta  disposizioni  applicative  del   presente
    articolo e puo' prevedere che esso si applichi ad altri contratti per
    i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente;  il  CICR
    prevede i casi in cui, in relazione all'entita' e alla  durata  dello
    sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di
    cui al comma 2"». 
        All'articolo 7: 
          al comma 3 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Alla
    compensazione degli effetti finanziari di cui al  presente  comma  si
    provvede mediante corrispondente utilizzo delle  maggiori  entrate  e
    delle minori spese recate dal presente decreto». 
        All'articolo 8: 
          al comma 4, quarto periodo, le parole da:  «,  con  imputazione
    nell'ambito dell'unita' di voto  parlamentare»  fino  alla  fine  del
    comma sono soppresse; 
          al  comma  6:  al  primo  periodo,  la  parola:  «limitata»  e'
    sostituita dalla seguente: «limitato»; 
          al  secondo  periodo,   le   parole:   «mantenere   in   vigore
    l'operativita' di cui al comma 1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
    «prorogare l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1»; 
          al quarto periodo, dopo la parola: «presenta» sono inserite  le
    seguenti: «alla Commissione europea»; 
          al comma 7, le parole: «e  conseguire»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «ne' conseguire»; 
          al comma 10, lettera a), le parole: «, a partire dal 1º gennaio
    2012,» sono sostituite dalle seguenti: «o, a partire dal  1º  gennaio
    2012,»; 
          al comma 14, alinea,  la  parola:  «effettuate»  e'  sostituita
    dalle seguenti: «, derivanti dalle operazioni effettuate»; 
          al comma 15, lettera a), la parola: «ECAI» e' sostituita  dalle
    seguenti: «agenzie esterne  di  valutazione  del  merito  di  credito
    (ECAI)»; 
          al  comma  23,  alinea,  le  parole:  «alle  operazioni»   sono
    sostituite dalle seguenti: «alla garanzia»; 
          al comma 29,  le  parole:  «del  Testo  unico  bancario,»  sono
    sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle  leggi  in  materia
    bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1º  settembre
    1993, n. 385, e successive modificazioni,»; 
          al comma 30: 
            al primo periodo, le parole: «all'atto» sono sostituite dalle
    seguenti: «dal momento»; 
            al  quarto  periodo,   dopo   le   parole:   «La   disciplina
    derogatoria» sono inserite le seguenti: «di cui al presente comma»; 
            al comma 31, secondo periodo, le parole: «in conformita'  dei
    criteri» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita' ai criteri». 
        All'articolo 9: 
          al comma 1: all'alinea, le parole: «legge 6 febbraio  2011,  n.
    10,» sono sostituite dalle seguenti:  «legge  26  febbraio  2011,  n.
    10,»; 
          alla  lettera  a),  numero  1),  le  parole:  «-  o  dei»  sono
    sostituite dalle seguenti: «, o dei» e le parole: «per legge -»  sono
    sostituite dalle seguenti: «per legge,»; 
          alla lettera b), capoverso 56-bis, primo  periodo,  la  parola:
    «relative» e' sostituita dalla seguente: «relativa». 
        All'articolo 10: 
          al comma 1, alinea, le parole: «del TUIR» sono sostituite dalle
    seguenti: «del testo unico delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
    decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
    successive modificazioni,» e, dopo le  parole:  «nel  comma  2»  sono
    inserite le seguenti: «del presente articolo»; 
          al comma 3, alinea, le parole: «potra' essere  previsto:»  sono
    sostituite  dalle  seguenti:  «sono   previsti,   con   le   relative
    decorrenze:»; 
          sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
          «13-bis. All'articolo  19  del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e  successive  modificazioni,
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
            "1-bis. In caso di comprovato peggioramento della  situazione
    di cui al comma 1, la dilazione concessa puo'  essere  prorogata  una
    sola volta, per un ulteriore periodo e fino  a  settantadue  mesi,  a
    condizione che  non  sia  intervenuta  decadenza.  In  tal  caso,  il
    debitore puo' chiedere che il piano di rateazione preveda,  in  luogo
    della rata costante, rate variabili di importo crescente per  ciascun
    anno". 
          13-ter. Le dilazioni di cui all'articolo  19  del  decreto  del
    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
    modificazioni, concesse fino alla data di  entrata  in  vigore  della
    legge di conversione del presente decreto,  interessate  dal  mancato
    pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a  tale
    data, non ancora prorogate ai sensi dell'articolo 2,  comma  20,  del
    decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10,  possono  essere
    prorogate per un ulteriore periodo  e  fino  a  settantadue  mesi,  a
    condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della
    situazione di difficolta' posta a base della concessione della  prima
    dilazione. 
          13-quater. All'articolo 17 del decreto  legislativo  13  aprile
    1999, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
    modificazioni: 
            a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
            "1. Al fine  di  assicurare  il  funzionamento  del  servizio
    nazionale della  riscossione,  per  il  presidio  della  funzione  di
    deterrenza  e  contrasto   dell'evasione   e   per   il   progressivo
    innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari,
    gli agenti della riscossione hanno  diritto  al  rimborso  dei  costi
    fissi   risultanti   dal   bilancio   certificato,   da   determinare
    annualmente, in misura  percentuale  delle  somme  iscritte  a  ruolo
    riscosse  e  dei  relativi  interessi  di  mora,  con   decreto   non
    regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,  che  tenga
    conto dei carichi annui affidati,  dell'andamento  delle  riscossioni
    coattive  e  del  processo  di  ottimizzazione,   efficientamento   e
    riduzione dei costi del gruppo Equitalia Spa. Tale decreto  deve,  in
    ogni caso, garantire al contribuente  oneri  inferiori  a  quelli  in
    essere alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Il
    rimborso di cui al primo periodo e' a carico del debitore: 
              a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di pagamento
    entro il sessantesimo giorno dalla notifica della  cartella.  In  tal
    caso, la restante parte del rimborso e' a carico dell'ente creditore; 
              b) integralmente, in caso contrario"; 
            b) il comma 2 e' abrogato; 
            c) il comma 6 e' sostituito dai seguenti: 
            "6.  All'agente  della  riscossione  spetta,   altresi',   il
    rimborso  degli  specifici  oneri  connessi  allo  svolgimento  delle
    singole procedure, che e' a carico: 
              a) dell'ente creditore, se il  ruolo  viene  annullato  per
    effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilita'; 
              b) del debitore, in tutti gli altri casi. 
            6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia
    e delle finanze sono determinate: 
              a) le tipologie di spese oggetto di rimborso; 
              b)  la  misura   del   rimborso,   da   determinare   anche
    proporzionalmente rispetto  al  carico  affidato  e  progressivamente
    rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore; 
              c) le modalita' di erogazione del rimborso"; 
            d) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: 
              "7-bis. Sulle somme riscosse e  riconosciute  indebite  non
    spetta il rimborso di cui al comma 1"; 
            e) al comma  7-ter,  le  parole:  "sono  a  carico  dell'ente
    creditore  le  spese  vive  di  notifica  della  stessa  cartella  di
    pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "le spese di cui al  primo
    periodo sono a carico dell'ente creditore". 
        13-quinquies. Il decreto di cui all'articolo  17,  comma  1,  del
    decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito
    dal comma 13-quater del presente articolo, nonche' il decreto di  cui
    al comma 6.1 del predetto articolo 17, introdotto dal medesimo  comma
    13-quater, sono adottati entro il 31 dicembre 2013. 
        13-sexies. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
    richiamati dal comma 13-quinquies, resta ferma la disciplina  vigente
    alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
    presente decreto. 
        13-septies. Dall'attuazione delle disposizioni di  cui  ai  commi
    13-quater, 13-quinquies e  13-sexies  non  devono  derivare  nuovi  o
    maggiori oneri per la finanza pubblica. 
        13-octies.  All'articolo  7,  comma  2,  lettera   gg-ter),   del
    decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "a  decorrere  dal  1º
    gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti:  "a  decorrere  dal  31
    dicembre 2012". 
        13-novies. I termini previsti dall'articolo 3,  commi  24,  25  e
    25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,  come  da  ultimo
    modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  25
    marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74  del  31  marzo
    2011, recante l'ulteriore proroga di termini  relativa  al  Ministero
    dell'economia e delle finanze, sono prorogati al 31 dicembre 2012. 
        13-decies. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
    1997, n. 462, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
    modificazioni: 
          a) al comma 1, i periodi dal secondo fino alla fine  del  comma
    sono soppressi; 
          b) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: 
            "4. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di
    cui al comma 3, ovvero anche di una sola  delle  rate  diverse  dalla
    prima entro il termine di pagamento della rata  successiva,  comporta
    la  decadenza  dalla  rateazione  e  l'importo  dovuto  per  imposte,
    interessi e sanzioni in misura  piena,  dedotto  quanto  versato,  e'
    iscritto a ruolo. 
            4-bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa  dalla  prima
    entro  il  termine  di  pagamento  della  rata  successiva   comporta
    l'iscrizione a ruolo  a  titolo  definitivo  della  sanzione  di  cui
    all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471,  e
    successive modificazioni, commisurata all'importo della rata  versata
    in ritardo, e degli interessi legali. L'iscrizione  a  ruolo  non  e'
    eseguita se  il  contribuente  si  avvale  del  ravvedimento  di  cui
    all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,  e
    successive modificazioni, entro il termine di  pagamento  della  rata
    successiva"; 
          c) al comma 5: 
            1) le parole: "dal comma 4" sono sostituite  dalle  seguenti:
    "dai commi 4 e 4-bis"; 
            2) dopo  le  parole:  "rata  non  pagata"  sono  aggiunte  le
    seguenti: "o pagata in ritardo"; 
          d) al comma 6, le parole: "di cui ai commi 1, 3, 4  e  5"  sono
    sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 3, 4, 4-bis e 5". 
        13-undecies.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  13-decies  si
    applicano altresi' alle rateazioni in corso alla data di  entrata  in
    vigore della legge di conversione del presente decreto. 
        13-duodecies. All'articolo 1 della legge  24  dicembre  2007,  n.
    244, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 209, le parole: "dello Stato, anche ad  ordinamento
    autonomo, e con gli enti pubblici nazionali"  sono  sostituite  dalle
    seguenti: "pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della  legge  31
    dicembre 2009, n. 196, nonche' con le amministrazioni autonome"; 
          b) il comma 214 e' sostituito dal seguente: 
            "214. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
    di concerto con il Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  la
    semplificazione,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata   di   cui
    all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
    successive modificazioni, da emanare entro sei  mesi  dalla  data  di
    entrata in vigore del decreto di cui al comma 213,  e'  stabilita  la
    data dalla quale decorrono gli obblighi previsti dal  decreto  stesso
    per le amministrazioni locali di cui al comma 209". 
        13-terdecies. All'articolo 52 del decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,  e'
    aggiunto, in fine, il seguente comma: 
          "2-bis. Il debitore ha facolta' di procedere alla  vendita  del
    bene pignorato o ipotecato  al  valore  determinato  ai  sensi  degli
    articoli 68 e 79, con il consenso dell'agente della  riscossione,  il
    quale interviene nell'atto di cessione  e  al  quale  e'  interamente
    versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo
    rispetto al debito e' rimborsata al debitore  entro  i  dieci  giorni
    lavorativi successivi all'incasso"». 
        All'articolo 11: 
          al comma 1 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
    disposizione di cui al primo periodo, relativamente ai  dati  e  alle
    notizie non rispondenti al vero, si applica solo se a  seguito  delle
    richieste di cui al medesimo periodo si configurano le fattispecie di
    cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74»; 
          al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «I  dati
    comunicati  sono  archiviati  nell'apposita   sezione   dell'anagrafe
    tributaria prevista dall'articolo 7, sesto  comma,  del  decreto  del
    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,  e  successive
    modificazioni»; 
          al comma 3, la parola: «sentite» e' sostituita dalla  seguente:
    «sentiti»  e  le  parole:  «,  sono  stabilite  le  modalita'   della
    comunicazione di cui al precedente periodo, estendendo  l'obbligo  di
    comunicazione anche ad ulteriori informazioni  relative  ai  rapporti
    necessarie ai fini  dei  controlli  fiscali»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «e il Garante per la protezione dei  dati  personali,  sono
    stabilite le  modalita'  della  comunicazione  di  cui  al  comma  2,
    estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni
    relative ai rapporti strettamente necessarie ai  fini  dei  controlli
    fiscali. Il provvedimento deve altresi' prevedere adeguate misure  di
    sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei
    dati e per la relativa conservazione, che non puo' superare i termini
    massimi di  decadenza  previsti  in  materia  di  accertamento  delle
    imposte sui redditi»; 
          al comma 4, le parole: «per la individuazione dei  contribuenti
    a maggior  rischio  di  evasione  da  sottoporre  a  controllo»  sono
    sostituite  dalle  seguenti:  «per   l'elaborazione   con   procedure
    centralizzate, secondo i criteri individuati  con  provvedimento  del
    Direttore della medesima Agenzia, di specifiche  liste  selettive  di
    contribuenti a maggior rischio di evasione»; 
          dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
            «4-bis. L'Agenzia delle entrate  trasmette  annualmente  alle
    Camere una  relazione  con  la  quale  sono  comunicati  i  risultati
    relativi  all'emersione  dell'evasione  a  seguito  dell'applicazione
    delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4»; 
        al comma 7, lettera b),  la  parola:  «soppressi»  e'  sostituita
    dalla seguente: «abrogati»; 
        dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: 
          «10-bis.  All'articolo  2,  comma  5-ter,  primo  periodo,  del
    decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "31 dicembre  2012"
    sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"». 
        Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente: 
          «Art. 11-bis. - (Semplificazione degli adempienti  e  riduzione
    dei costi di  acquisizione  delle  informazioni  finanziarie).  -  1.
    L'espletamento delle procedure  nel  corso  di  un  procedimento,  le
    richieste di informazioni e di copia  della  documentazione  ritenuta
    utile e le  relative  risposte,  nonche'  le  notifiche  aventi  come
    destinatari le banche e gli intermediari finanziari, sono  effettuati
    esclusivamente in via telematica, previa consultazione  dell'archivio
    dei rapporti di cui all'articolo 7,  sesto  comma,  del  decreto  del
    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,  e  successive
    modificazioni. Le richieste  telematiche  sono  eseguite  secondo  le
    procedure gia' in uso presso le banche e gli intermediari  finanziari
    ai sensi dell'articolo 32, terzo comma, del  decreto  del  Presidente
    della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative norme di
    attuazione. Con provvedimento dei Ministri interessati,  da  adottare
    entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
    sentita l'Agenzia  delle  entrate,  sono  stabilite  le  disposizioni
    attuative del presente articolo». 
        All'articolo 12: 
          al comma 1, le parole: «"31  dicembre  2011"»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «"31  marzo  2012"»  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il
    seguente periodo: «Non costituisce  infrazione  la  violazione  delle
    disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e  13,  del
    decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  commessa  nel  periodo
    dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di
    importo introdotte dal presente comma.»; 
          dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
            «1-bis. All'articolo 58, comma 7-bis, del decreto legislativo
    21 novembre 2007, n. 231, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
    "Per le violazioni di cui al  comma  3  che  riguardano  libretti  al
    portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la  sanzione  e'  pari  al
    saldo del libretto stesso"»; 
          al comma 2, capoverso 4-ter: 
          all'alinea,  le  parole:  «Al  fine»  sono   sostituite   dalle
    seguenti: «Entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
    decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine»; 
          alla lettera b), le parole: «i pagamenti di  cui  alla  lettera
    precedente si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui
    conti  correnti  bancari  o  postali  dei  creditori  ovvero  con  le
    modalita' offerte dai servizi elettronici di  pagamento  interbancari
    prescelti  dal  beneficiario»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «i
    pagamenti di cui alla lettera  a)  si  effettuano  in  via  ordinaria
    mediante  accreditamento  sui  conti  correnti  o  di  pagamento  dei
    creditori  ovvero  con  altri  strumenti  di  pagamento   elettronici
    prescelti  dal  beneficiario»  e  le  parole:  «di  500  euro»   sono
    sostituite dalle seguenti: «di mille euro»; 
          alla lettera c), le  parole:  «dalla  pubblica  amministrazione
    centrale e locale» sono sostituite dalle seguenti:  «dalle  pubbliche
    amministrazioni centrali e locali», le parole: «a  cinquecento  euro»
    sono sostituite dalle seguenti: «a mille euro», le parole: «strumenti
    diversi dal denaro  contante  ovvero  mediante  l'utilizzo  di»  sono
    soppresse e dopo le  parole:  «carte  di  pagamento  prepagate»  sono
    inserite  le  seguenti:  «e  le  carte  di  cui  all'articolo  4  del
    decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; 
          alla lettera d), le parole: «dall'imposta di  bollo.  Per  tali
    rapporti, alle banche» sono sostituite dalle seguenti:  «dall'imposta
    di bollo, ove i titolari rientrino nelle fasce individuate  ai  sensi
    del comma 5,  lettera  d).  Per  tali  rapporti,  alle  banche,  alla
    societa' Poste italiane Spa»; 
          alla lettera e), le parole da: «il  Ministero  dell'economia  e
    delle finanze promuove la stipula di una o piu' convenzioni  con  gli
    intermediari finanziari» fino a: «migliorative  di  quelle  stabilite
    con le convenzioni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «il  Ministero
    dell'economia  e  delle  finanze  promuove  la  stipula,  tramite  la
    societa' Consip Spa, di una o  piu'  convenzioni  con  prestatori  di
    servizi di pagamento,  affinche'  i  soggetti  in  questione  possano
    dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni favorevoli»; 
          dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
            «2-bis. Il termine di cui all'articolo 2,  comma  4-ter,  del
    decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto  dal  comma  2  del
    presente articolo, puo' essere prorogato, per specifiche  e  motivate
    esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
    proposta  del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
    semplificazione»; 
          il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
            «3. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  la  Banca
    d'Italia,  l'Associazione  bancaria  italiana,  la   societa'   Poste
    italiane Spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento
    definiscono con apposita convenzione, da  stipulare  entro  tre  mesi
    dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
    presente decreto, le caratteristiche di un conto  corrente  o  di  un
    conto di  pagamento  di  base.  In  caso  di  mancata  stipula  della
    convenzione   entro   la   scadenza   del   predetto   termine,    le
    caratteristiche di un conto corrente o di un conto  di  pagamento  di
    base vengono fissate con decreto del Ministero dell'economia e  delle
    finanze, sentita la Banca d'Italia. Con la  medesima  convenzione  e'
    stabilito l'ammontare degli importi delle  commissioni  da  applicare
    sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la  rete  degli
    sportelli automatici presso una banca diversa da quella del  titolare
    della carta»; 
          il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
            «4. Le banche, la societa' Poste italiane  Spa  e  gli  altri
    prestatori di servizi di pagamento abilitati  ad  offrire  servizi  a
    valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di cui
    al comma 3»; 
          al comma 5, lettera a),  e'  aggiunta,  in  fine,  la  seguente
    parola: «gratuita»; 
          al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e del
    titolo  II  del  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11,  e
    successive modificazioni»; 
          il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
            «9. L'Associazione bancaria  italiana,  le  associazioni  dei
    prestatori di servizi di pagamento, la societa' Poste  italiane  Spa,
    il  Consorzio  Bancomat,  le  imprese  che  gestiscono  circuiti   di
    pagamento e le associazioni delle imprese rappresentative  a  livello
    nazionale definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
    della legge di conversione del presente decreto, le  regole  generali
    per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico
    degli esercenti in relazione  alle  transazioni  effettuate  mediante
    carte di pagamento. In ogni  caso,  la  commissione  a  carico  degli
    esercenti  sui  pagamenti  effettuati  con  strumenti  di   pagamento
    elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito o  di  debito,
    non puo' superare la misura dell'1,5 per cento»; 
          al comma 10, il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
    «Entro i sei mesi successivi il Ministero dello  sviluppo  economico,
    di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sentite
    la Banca d'Italia e  l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
    mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del  comma
    9». 
        All'articolo 13: 
          al comma 2, primo  periodo,  le  parole:  «ivi  compresa»  sono
    sostituite dalle seguenti: «ivi comprese»; 
          al comma 4: 
            dopo la lettera b. e' inserita la seguente: «b-bis. 80 per  i
    fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;»; 
            alla lettera d. sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
    «, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale
    D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal  1º  gennaio
    2013»; 
          al comma 5, le parole: «un  moltiplicatore  pari  a  120»  sono
    sostituite dalle seguenti: «un  moltiplicatore  pari  a  130.  Per  i
    coltivatori  diretti  e  gli  imprenditori   agricoli   professionali
    iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 110»; 
          al comma 10: 
            al primo periodo, la parola: «rapportate» e' sostituita dalla
    seguente: «rapportati»; 
            dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per gli  anni
    2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo  e'  maggiorata
    di 50 euro per ciascun figlio di eta' non superiore a ventisei  anni,
    purche'   dimorante   abitualmente   e   residente    anagraficamente
    nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale.  L'importo
    complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione  di  base,
    non puo' superare l'importo massimo di euro 400»; 
            al  secondo  periodo,  le  parole:  «possono  stabilire   che
    l'importo di euro 200 puo' essere  elevato,»  sono  sostituite  dalle
    seguenti:   «possono   disporre   l'elevazione   dell'importo   della
    detrazione,»; 
          al comma 14: 
            all'alinea, dopo le parole: «Sono abrogate» sono inserite  le
    seguenti: «, a decorrere dal 1º gennaio 2012,»; 
            dopo la lettera d. e' aggiunta la seguente: «d-bis.  i  commi
    2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge  13  maggio
    2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
    2011, n. 106»; 
          dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti: 
          «14-bis. Le domande di  variazione  della  categoria  catastale
    presentate,  ai  sensi  del   comma   2-bis   dell'articolo   7   del
    decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 12 luglio 2011,  n.  106,  anche  dopo  la  scadenza  dei
    termini originariamente posti e fino alla data di entrata  in  vigore
    della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  producono  gli
    effetti previsti in relazione  al  riconoscimento  del  requisito  di
    ruralita', fermo restando il classamento  originario  degli  immobili
    rurali ad uso abitativo. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
    delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
    in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
    stabilite le modalita' per l'inserimento negli atti  catastali  della
    sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il classamento
    originario degli immobili rurali ad uso abitativo. 
          14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto  dei  terreni,
    con  esclusione  di  quelli  che   non   costituiscono   oggetto   di
    inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3,  del  decreto  del
    Ministro  delle  finanze  2  gennaio  1998,  n.  28,  devono   essere
    dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012,  con
    le modalita' stabilite dal decreto  del  Ministro  delle  finanze  19
    aprile 1994, n. 701. 
          14-quater. Nelle more della presentazione  della  dichiarazione
    di  aggiornamento  catastale  di  cui  al  comma  14-ter,   l'imposta
    municipale propria e'  corrisposta,  a  titolo  di  acconto  e  salvo
    conguaglio, sulla base  della  rendita  delle  unita'  similari  gia'
    iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta  e'  determinato  dai
    comuni a seguito dell'attribuzione della  rendita  catastale  con  le
    modalita' di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  19  aprile
    1994, n. 701.  In  caso  di  inottemperanza  da  parte  del  soggetto
    obbligato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,  comma
    336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle
    sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del  regio
    decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni»; 
          al comma 17: 
            al primo periodo, le parole da: «sono ridotti» fino alla fine
    del periodo sono sostituite dalle seguenti: «variano in ragione delle
    differenze del gettito stimato ad aliquota di  base  derivanti  dalle
    disposizioni di cui al presente articolo»; 
          al terzo e al quarto periodo, dopo le parole: «maggior gettito»
    e' inserita la seguente: «stimato»; 
          e'  aggiunto,  in  fine,  il   seguente   periodo:   «L'importo
    complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma  e'
    pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni  di  euro,  per  l'anno  2013  a
    1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro»; 
          dopo il comma 19 e' inserito il seguente: 
          «19-bis. Per gli  anni  2012,  2013  e  2014,  il  decreto  del
    Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 4,
    del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23,  e'  esclusivamente
    finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al  gettito
    dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi  di  finanza
    pubblica,    in    misura    finanziariamente    equivalente     alla
    compartecipazione del  2  per  cento  del  gettito  dell'imposta  sul
    reddito delle persone fisiche»; 
          il comma 21 e' soppresso. 
        All'articolo 14: 
          al comma 30, dopo le  parole:  «Il  costo  del  servizio»  sono
    inserite le seguenti: «da coprire con la tariffa di cui al comma 29»; 
          al comma 31, dopo le parole:  «La  tariffa»  sono  inserite  le
    seguenti: «di cui al comma 29»; 
          al comma 32,  la  parola:  «determinato»  e'  sostituita  dalla
    seguente: «determinata»; 
          al comma 34, le parole: «cui consegua a un  diverso  ammontare»
    sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da  cui  consegua   un   diverso
    ammontare»; 
          al comma 45, le parole: «rifiuti  e  servizi»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «sui rifiuti e sui servizi». 
        Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: 
        «Art. 14-bis. -  (Disposizioni  in  materia  di  riscossione  dei
    comuni). - 1. All'articolo 7, comma 2, del  decreto-legge  13  maggio
    2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
    2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) alla lettera gg-quater): 
            1) all'alinea, le parole: "i comuni effettuano la riscossione
    spontanea delle loro entrate  tributarie  e  patrimoniali.  I  comuni
    effettuano altresi' la riscossione coattiva delle  predette  entrate"
    sono sostituite dalle seguenti: "i comuni effettuano  la  riscossione
    coattiva delle proprie entrate, anche tributarie"; 
            2) al numero 1), le parole: ", esclusivamente se  gli  stessi
    procedono in gestione diretta ovvero  mediante  societa'  a  capitale
    interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera  b),
    numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446"  sono
    soppresse; 
            3) il numero 2) e' abrogato; 
        b)  alla  lettera  gg-sexies),  le  parole:  "numero  1),"   sono
    soppresse». 
        All'articolo 15: 
        al comma 1, alinea, le parole: «dalla data» sono sostituite dalle
    seguenti: «dal giorno successivo alla data». 
        All'articolo 16: 
          dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
          «5-bis. La tassa di cui al comma 2 non e' dovuta per le  unita'
    nuove con targa di prova, nella disponibilita' a qualsiasi titolo del
    cantiere costruttore, manutentore  o  del  distributore,  ovvero  per
    quelle usate  ritirate  dai  medesimi  cantieri  o  distributori  con
    mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto»; 
          al comma 9, primo periodo, le parole: «commi da  2  a  7»  sono
    sostituite dalle seguenti: «commi da 2  a  8»  e  le  parole:  «delle
    stesse» sono sostituite dalle seguenti: «della stessa»; 
          al comma 10, dopo le parole: «dell'imposta»  sono  inserite  le
    seguenti: «di cui al comma 2»; 
          dopo il comma 14 e' inserito il seguente: «14-bis. L'imposta di
    cui al comma 11 e' applicata anche agli aeromobili non  immatricolati
    nel registro  aeronautico  nazionale  la  cui  sosta  nel  territorio
    italiano si protrae oltre quarantotto ore»; 
          dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti: 
          «15-bis.  In  caso  di   omesso   o   insufficiente   pagamento
    dell'imposta di cui al comma 11  si  applicano  le  disposizioni  del
    decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e  del   decreto
    legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
          15-ter. L'addizionale di cui al comma 1 e' ridotta dopo cinque,
    dieci  e  quindici  anni  dalla  data  di  costruzione  del  veicolo,
    rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non e' piu'  dovuta
    decorsi venti anni dalla data di costruzione.  La  tassa  di  cui  ai
    commi 2 e 3 e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla  data
    di costruzione dell'unita' da diporto, rispettivamente, del  15,  del
    30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono  dal  1º  gennaio
    dell'anno  successivo  a  quello  di  costruzione.  Con  decreto  del
    direttore generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
    Stato e' rideterminata l'aliquota di accisa del tabacco  da  fumo  in
    misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere derivante
    dal presente comma». 
        All'articolo 18: 
        al comma 1, lettera b),  la  parola:  «sostitute»  e'  sostituita
    dalla seguente: «sostituite». 
        L'articolo 19 e' sostituito dal seguente: 
        «Art. 19. - (Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti
    correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonche'  su  valori
    "scudati" e su attivita' finanziarie e immobili detenuti all'estero).
    - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2012, all'articolo 13  della  tariffa
    allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
    n. 642, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti: 
     
        
    
    ---------------------------------------------------------------------
                    |  Indicazione   |                 |
                    |   degli atti   |                 |
     Articolo della |    soggetti    | Imposte dovute  | Imposte dovute
        Tariffa     |  all'imposta   |      fisse      |  proporzionali
    ---------------------------------------------------------------------
           13       |2-bis. Estratti |                 |
                    |conto, inviati  |                 |
                    |dalle banche ai |                 |
                    |clienti ai sensi|                 |
                    |dell'articolo   |                 |
                    |119 del decreto |                 |
                    |legislativo 1º  |                 |
                    |settembre 1993, |                 |
                    |n. 385, nonche' |                 |
                    |estratti di     |                 |
                    |conto corrente  |                 |
                    |postale e       |                 |
                    |rendiconti dei  |                 |
                    |libretti di     |                 |
                    |risparmio anche |                 |
                    |postali: per    |                 |
                    |ogni esemplare  |                 |
                    |con periodicita'|                 |
                    |annuale:        |                 |
                    |a) se           |                 |
                    |il cliente e'   |                 |
                    |persona fisica  |euro 34,20       |
                    |                |                 |
                    |b) se il cliente|                 |
                    |e' soggetto     |                 |
                    |diverso da      |                 |
                    |persona fisica  |euro 100,00      |
                    |                |                 |
                    |2-ter.          |                 |
                    |Comunicazioni   |                 |
                    |alla clientela  |                 |
                    |relative ai     |                 |
                    |prodotti e agli |                 |
                    |strumenti       |                 |
                    |finanziari,     |                 |
                    |anche non       |                 |
                    |soggetti ad     |                 |
                    |obbligo di      |                 |
                    |deposito, ad    |                 |
                    |esclusione dei  |                 |
                    |fondi pensione e|                 |
                    |dei fondi       |                 |
                    |sanitari; per   |                 |
                    |ogni esemplare, |                 |
                    |sul complessivo |                 |
                    |valore di       |                 |1 per mille annuo
                    |mercato o, in   |                 |per il 2012
                    |mancanza, sul   |                 |1,5 per mille
                    |valore nominale |                 |a decorrere  dal
                    |o di rimborso   |                 |2013
    ---------------------------------------------------------------------
    
        
     
        2. La nota  3-bis  all'articolo  13  della  tariffa  allegata  al
    decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642,  e'
    sostituita dalla seguente: 
          "3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni
    caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno  anche  quando  non
    sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se  gli  estratti  conto
    sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta  di  bollo
    dovuta e' rapportata  al  periodo  rendicontato.  Se  il  cliente  e'
    persona fisica, l'imposta non e' dovuta quando  il  valore  medio  di
    giacenza  annuo  risultante  dagli  estratti  e   dai   libretti   e'
    complessivamente non superiore a euro 5.000". 
        3. Nella nota 3-ter all'articolo 13  della  tariffa  allegata  al
    decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: 
          a)  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dai   seguenti:   "La
    comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti  finanziari,  ivi
    compresi i buoni postali fruttiferi, anche non  soggetti  all'obbligo
    di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una  volta  nel
    corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di  invio  o  di
    redazione. L'imposta e' comunque  dovuta  una  volta  l'anno  o  alla
    chiusura   del   rapporto.   Se   le   comunicazioni   sono   inviate
    periodicamente nel corso dell'anno,  l'imposta  di  bollo  dovuta  e'
    rapportata al periodo rendicontato"; 
          b) l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti:  "L'imposta  e'
    dovuta nella misura minima di euro 34,20  e,  limitatamente  all'anno
    2012, nella misura massima di euro  1.200.  Sono  comunque  esenti  i
    buoni postali fruttiferi di valore di rimborso  complessivamente  non
    superiore a euro 5.000". 
        4. Per le comunicazioni di cui al comma  2-ter  dell'articolo  13
    della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica  26
    ottobre 1972, n. 642,  e  successive  modificazioni,  la  percentuale
    della  somma  da  versare  entro  il  30  novembre  2012   ai   sensi
    dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della  Repubblica  26
    ottobre 1972, n. 642, e' ridotta al 50 per cento. 
        5. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono
    stabilite modalita' di attuazione dei commi da 1 a 3. 
        6.  Le  attivita'  finanziarie  oggetto  di  emersione  ai  sensi
    dell'articolo  13-bis  del  decreto-legge  1º  luglio  2009,  n.  78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e
    successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del  decreto-legge
    25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge
    23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono soggette a
    un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille.  Per  gli  anni
    2012 e 2013 l'aliquota e' stabilita,  rispettivamente,  nella  misura
    del 10 e del 13,5 per mille. 
        7.  L'imposta  di  cui  al  comma  6  e'  determinata  al   netto
    dell'eventuale imposta di bollo  pagata  ai  sensi  del  comma  2-ter
    dell'articolo 13 della tariffa allegata  al  decreto  del  Presidente
    della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni. 
        8. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera  b),
    del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  350,  convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  409,  provvedono  a
    trattenere l'imposta di cui al comma 6 dal conto del soggetto che  ha
    effettuato   l'emersione   o   ricevono   provvista   dallo    stesso
    contribuente, ed  effettuano  il  relativo  versamento  entro  il  16
    febbraio di ciascun anno con riferimento al  valore  delle  attivita'
    ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente.  Il  versamento
    e' effettuato secondo le disposizioni  contenute  nel  capo  III  del
    decreto  legislativo  9   luglio   1997,   n.   241,   e   successive
    modificazioni. Per il solo  versamento  da  effettuare  nel  2012  il
    valore delle attivita' segretate e' quello al 6 dicembre 2011. 
        9. Gli intermediari di cui al comma 8 segnalano all'Agenzia delle
    entrate i contribuenti nei confronti dei quali non e' stata applicata
    e versata l'imposta con le modalita' di cui al medesimo comma 8.  Nei
    confronti dei predetti contribuenti l'imposta  e'  riscossa  mediante
    iscrizione  a  ruolo  ai  sensi  dell'articolo  14  del  decreto  del
    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
    modificazioni. 
        10. Per l'omesso versamento dell'imposta di cui  al  comma  6  si
    applica una sanzione pari all'importo non versato. 
        11. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta  di  cui  al
    comma  6  nonche'  per  il  relativo  contenzioso  si  applicano   le
    disposizioni in materia di imposta di bollo. 
        12. Per le attivita' finanziarie oggetto di emersione  che,  alla
    data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o  in  parte  prelevate
    dal rapporto di  deposito,  amministrazione  o  gestione  acceso  per
    effetto della procedura di emersione  ovvero  comunque  dismesse,  e'
    dovuta, per il solo anno 2012, un'imposta straordinaria  pari  al  10
    per mille. Si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 11. 
        13. A decorrere dal 2011 e' istituita un'imposta sul valore degli
    immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle  persone
    fisiche residenti nel territorio dello Stato. 
        14. Soggetto passivo dell'imposta  di  cui  al  comma  13  e'  il
    proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto  reale
    sullo stesso. L'imposta e' dovuta  proporzionalmente  alla  quota  di
    possesso e ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a
    tal fine il mese durante il quale il possesso  si  e'  protratto  per
    almeno quindici giorni e' computato per intero. 
        15. L'imposta di cui al comma 13 e' stabilita nella misura  dello
    0,76 per cento del valore degli immobili. Il valore e' costituito dal
    costo  risultante  dall'atto  di  acquisto  o  dai  contratti  e,  in
    mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e'
    situato l'immobile. 
        16. Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza
    del  suo  ammontare,  un   credito   d'imposta   pari   all'ammontare
    dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello  Stato  in  cui  e'
    situato l'immobile. 
        17.  Per  il  versamento,  la  liquidazione,  l'accertamento,  la
    riscossione, le sanzioni e i rimborsi  nonche'  per  il  contenzioso,
    relativamente  all'imposta  di  cui  al  comma  13  si  applicano  le
    disposizioni  previste  per  l'imposta  sul  reddito  delle   persone
    fisiche. 
        18. A decorrere dal 2011 e' istituita un'imposta sul valore delle
    attivita'  finanziarie  detenute  all'estero  dalle  persone  fisiche
    residenti nel territorio dello Stato. 
        19. L'imposta di cui al comma 18 e' dovuta proporzionalmente alla
    quota e al periodo di detenzione. 
        20. L'imposta di cui al comma 18 e' stabilita nella misura dell'1
    per mille annuo, per il 2011 e il  2012,  e  dell'1,5  per  mille,  a
    decorrere dal 2013, del valore delle attivita' finanziarie. Il valore
    e' costituito dal valore di mercato, rilevato al termine  di  ciascun
    anno solare nel luogo in cui sono detenute le attivita'  finanziarie,
    anche utilizzando  la  documentazione  dell'intermediario  estero  di
    riferimento per le singole  attivita'  e,  in  mancanza,  secondo  il
    valore nominale o di rimborso. 
        21. Dall'imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a concorrenza
    del  suo  ammontare,  un   credito   d'imposta   pari   all'ammontare
    dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in  cui  sono
    detenute le attivita' finanziarie. 
        22.  Per  il  versamento,  la  liquidazione,  l'accertamento,  la
    riscossione, le sanzioni e i rimborsi  nonche'  per  il  contenzioso,
    relativamente  all'imposta  di  cui  al  comma  18  si  applicano  le
    disposizioni  previste  per  l'imposta  sul  reddito  delle   persone
    fisiche. 
        23. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle
    entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 6 a
    22, disponendo comunque che il versamento delle  imposte  di  cui  ai
    commi 13 e 18 e' effettuato entro il termine del versamento  a  saldo
    delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento. 
        24. All'articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994,  n.  691,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,  n.  35,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) il comma 5 e' abrogato; 
          b) al comma 6, le parole: "di cui ai  commi  1,  3  e  5"  sono
    sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 3"». 
        All'articolo 20: 
          dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
            «1-bis. I  termini  di  versamento  di  cui  al  comma  1  si
    applicano anche alle operazioni effettuate nel periodo  d'imposta  in
    corso al 31 dicembre 2010 e in quelli  precedenti.  In  tal  caso,  a
    decorrere  dal  1º  dicembre  2011,  su  ciascuna  rata  sono  dovuti
    interessi nella misura pari al saggio legale». 
        All'articolo 21: 
          al comma 1, le parole: «dalla data di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto» sono sostituite dalle  seguenti:  «dal  1º  gennaio
    2012» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Dalla  data  di
    entrata in vigore del presente decreto e fino al  31  dicembre  2011,
    l'INPDAP  e  l'ENPALS  possono  compiere  solo  atti   di   ordinaria
    amministrazione»; 
          al comma 2, le parole: «alla data  di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto legge e» sono soppresse; 
          dopo il comma 2 e' inserito  il  seguente:  «2-bis.  In  attesa
    dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture  centrali
    e  periferiche  degli  Enti  soppressi  continuano  ad  espletare  le
    attivita' connesse ai compiti  istituzionali  degli  stessi.  A  tale
    scopo, l'INPS, nei giudizi incardinati relativi alle attivita'  degli
    Enti  soppressi,  e'  rappresentato  e   difeso   in   giudizio   dai
    professionisti legali, gia' in servizio presso l'INPDAP e l'ENPALS»; 
          il comma 19 e'  sostituito  dal  seguente:  «19.  Con  riguardo
    all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di
    acqua, sono trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
    le funzioni attinenti alla regolazione e  al  controllo  dei  servizi
    idrici, che vengono  esercitate  con  i  medesimi  poteri  attribuiti
    all'Autorita' stessa  dalla  legge  14  novembre  1995,  n.  481.  Le
    funzioni da trasferire sono individuate con  decreto  del  Presidente
    del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente  e
    della tutela del territorio e del mare,  da  adottare  entro  novanta
    giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»; 
          al comma 20, l'allegato A e' sostituito dal seguente: 
     
    «Allegato A 
        
    
    ---------------------------------------------------------------------
                          |Amministrazione       |
    Ente soppresso        |interessata           |Ente incorporante
    ---------------------------------------------------------------------
                          |                      |Autorita' per l'energia
    Agenzia nazionale per |Ministero             |elettrica e il gas
    la regolazione e la   |dell'ambiente e della |Ministero dell'ambiente
    vigilanza in materia  |tutela del territorio |e della tutela e del
    di acqua              |e del mare            |territorio e del mare
    ---------------------------------------------------------------------
                          |                      |Ministero dello
                          |                      |sviluppo economico, di
                          |                      |concerto con il
                          |                      |Ministero dell'ambiente
    Agenzia per la        |Ministero dello       |e della tutela del
    sicurezza nucleare    |sviluppo economico    |territorio e del mare
    ---------------------------------------------------------------------
    Agenzia nazionale di  |                      |Autorita' per le
    regolamentazione del  |Ministero dello       |garanzie nelle
    settore postale       |sviluppo economico    |comunicazioni
    ---------------------------------------------------------------------
    »;
    
        
     
         »; 
          dopo il comma 20 e' inserito il seguente: 
          «20-bis. Con riguardo all'Agenzia per la sicurezza nucleare, in
    via transitoria  e  fino  all'adozione,  di  concerto  anche  con  il
    Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  del
    decreto di cui al comma 15  e  alla  contestuale  definizione  di  un
    assetto  organizzativo  rispettoso  delle  garanzie  di  indipendenza
    previste dall'Unione europea, le funzioni e i  compiti  facenti  capo
    all'ente soppresso sono  attribuiti  all'Istituto  superiore  per  la
    protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)»; 
          al comma 21, le parole: «da 13  a  20»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «da 13 a 20-bis». 
        All'articolo 22: 
          al comma 6: 
            il capoverso 18 e' sostituito dai seguenti: 
            «18. E' istituita l'Agenzia per la  promozione  all'estero  e
    l'internazionalizzazione delle imprese italiane,  denominata  "ICE  -
    Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
    imprese italiane", ente dotato di personalita' giuridica  di  diritto
    pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero
    dello  sviluppo  economico,  che  li  esercita,  per  le  materie  di
    rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari  esteri
    e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. 
            18-bis. I poteri di indirizzo  in  materia  di  promozione  e
    internazionalizzazione delle imprese  italiane  sono  esercitati  dal
    Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri.
    Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di  promozione  e
    internazionalizzazione delle imprese, anche per  quanto  riguarda  la
    programmazione delle risorse, comprese quelle di  cui  al  comma  19,
    sono assunte da  una  cabina  di  regia,  costituita  senza  nuovi  o
    maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  copresieduta  dai
    Ministri degli affari esteri e dello sviluppo  economico  e  composta
    dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso
    designata, dal presidente della Conferenza permanente per i  rapporti
    tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
    Bolzano e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle
    camere di commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  della
    Confederazione generale dell'industria italiana, di  R.E.TE.  Imprese
    Italia e dell'Associazione bancaria italiana»; 
          al capoverso 19, primo periodo,  le  parole:  «dall'entrata  in
    vigore della legge» sono sostituite dalle seguenti:  «dalla  data  di
    entrata in vigore della presente disposizione»; 
          al  capoverso  21,  decimo   periodo,   le   parole:   «decreto
    legislativo 27 gennaio 2009, n. 39» sono sostituite  dalle  seguenti:
    «decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39»; 
          al capoverso 24, terzo periodo,  le  parole:  «Ministero  degli
    esteri» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Ministero  degli  affari
    esteri»; 
          al capoverso 25, quinto periodo, le  parole  da:  «dipende  dal
    titolare della Rappresentanza diplomatica» fino a:  «di  direzione  e
    opera» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «opera  nel  quadro  delle
    funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione,»; 
          il capoverso 26-bis e' sostituito dal seguente: 
          «26-bis. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del
    Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
    sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
    finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per  le  materie  di
    sua competenza, si provvede, nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal
    comma 26 e dalla lettera b) del comma  26-sexies,  all'individuazione
    delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche'  dei  rapporti
    giuridici attivi e passivi facenti capo  al  soppresso  istituto,  da
    trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico»; 
          al capoverso 26-ter, l'ultimo periodo e' soppresso; 
          al capoverso 26-quinquies, le  parole:  «primo  periodo,»  sono
    soppresse; 
          al capoverso 26-sexies, l'alinea e' sostituito dal seguente: 
          «26-sexies.  Sulla  base  delle  linee  guida  e  di  indirizzo
    strategico determinate dalla cabina di regia di cui al comma  18-bis,
    adottate dal Ministero  dello  sviluppo  economico  d'intesa  con  il
    Ministero degli affari esteri per quanto di  competenza,  sentito  il
    Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sei
    mesi dalla costituzione a:»; 
          al capoverso 26-septies, primo periodo, le parole: «con  uno  o
    piu' dei decreti» sono sostituite dalle seguenti:  «con  uno  o  piu'
    decreti» e le parole: «e per  l'innovazione»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «e la semplificazione»; 
          al comma 7, dopo le parole: «comma  26-bis»  sono  inserite  le
    seguenti: «del citato articolo 14», le parole:  «dal  medesimo  comma
    26,» sono sostituite dalle  seguenti:  «dal  comma  26  del  medesimo
    articolo,» e dopo le parole: «spettanti al soppresso istituto,»  sono
    inserite le seguenti: «sono individuate»; 
          al comma 8, quarto periodo, le parole: «primo periodo del» sono
    soppresse; 
          dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
            9-bis. Il comma 7 dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio
    2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
    2011, n. 111, e' sostituito dai seguenti: 
            "7. Entro il 31 marzo 2012, la societa' ANAS Spa  trasferisce
    alla societa' Fintecna Spa tutte le partecipazioni detenute  da  ANAS
    Spa in societa' co-concedenti;  la  cessione  e'  esente  da  imposte
    dirette e indirette e da tasse. 
            7-bis. La cessione di cui al  comma  7  e'  realizzata  dalle
    societa' Fintecna Spa e ANAS Spa al valore netto contabile risultante
    al momento della cessione ovvero, qualora Fintecna Spa  lo  richieda,
    al valore risultante da una perizia effettuata da un collegio di  tre
    esperti, due dei quali nominati rispettivamente dalle due societa'  e
    il terzo, in qualita' di presidente, congiuntamente dalle stesse, con
    oneri a carico della societa' richiedente"». 
        All'articolo 23: 
          al comma 1: 
            alla lettera a) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «.
    Conseguentemente, il numero dei componenti della commissione  per  le
    infrastrutture  e  le  reti  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
    comunicazioni e' ridotto da quattro a due, escluso il  Presidente,  e
    quello dei componenti della commissione per i servizi  e  i  prodotti
    della medesima Autorita' e' ridotto da  quattro  a  due,  escluso  il
    Presidente»; 
            alla lettera b), le  parole:  «dell'Autorita'  di  vigilanza»
    sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorita' per la vigilanza»; 
            al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove il
    numero dei componenti, incluso il Presidente, risulti pari,  ai  fini
    delle deliberazioni, in caso di parita', il voto del Presidente  vale
    doppio»; 
          dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
          «2-bis. Allo scopo  di  consentire  il  regolare  funzionamento
    della Commissione di  cui  al  comma  1,  lettera  e),  del  presente
    articolo, al decreto-legge 8 aprile  1974,  n.  95,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge  7  giugno  1974,  n.  216,  e  successive
    modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
            a) all'articolo 1, nono comma, il primo periodo e' soppresso; 
            b) all'articolo 2, quarto comma, terzo  periodo,  le  parole:
    "con non meno di  quattro  voti  favorevoli"  sono  sostituite  dalle
    seguenti: "dalla Commissione"; 
            c) all'articolo 2, quarto comma, quarto periodo,  le  parole:
    "e con non meno di quattro voti favorevoli" sono soppresse; 
            d) all'articolo 2, quinto comma, le parole: "adottata con non
    meno di quattro voti favorevoli" sono soppresse; 
            e)  all'articolo  2,  ottavo  comma,  l'ultimo   periodo   e'
    soppresso. 
        2-ter. All'articolo 4 della legge 4 giugno  1985,  n.  281,  sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
          a)  al  quinto  comma,  le  parole:  "assume  le  deliberazioni
    occorrenti per l'attuazione delle norme  di  cui  ai  due  precedenti
    commi con non meno di quattro voti favorevoli" sono sostituite  dalle
    seguenti: "con proprie deliberazioni da' attuazione alle norme di cui
    ai due precedenti commi"; 
          b) all'ottavo comma, le parole: "con non meno di  quattro  voti
    favorevoli" sono soppresse»; 
          al comma 4, capoverso 3-bis, dopo le  parole:  «dei  competenti
    uffici» e' inserito il seguente segno: «"»; 
          al comma 7, le parole: «il  Governo  provvedera'  con  apposito
    provvedimento  d'urgenza»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «il
    Parlamento  e  il  Governo,  ciascuno   nell'ambito   delle   proprie
    attribuzioni, assumono immediate iniziative idonee a  conseguire  gli
    obiettivi di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge  n.
    98 del 2011»; 
          al comma 8, la lettera a) e'  sostituita  dalla  seguente:  «a)
    l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
          "Art. 2. - (Composizione del  Consiglio).  -  1.  Il  Consiglio
    nazionale dell'economia e del lavoro e'  composto  da  esperti  e  da
    rappresentanti delle categorie produttive e da  rappresentanti  delle
    associazioni  di  promozione  sociale  e  delle   organizzazioni   di
    volontariato in  numero  di  sessantaquattro,  oltre  al  presidente,
    secondo la seguente ripartizione: 
            a)  dieci  esperti,  qualificati  esponenti   della   cultura
    economica,  sociale  e  giuridica,  dei  quali  otto   nominati   dal
    Presidente  della  Repubblica  e  due  proposti  dal  Presidente  del
    Consiglio dei Ministri; 
            b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive, dei
    quali ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di  cui  tre
    in rappresentanza dei dirigenti e quadri  pubblici  e  privati,  nove
    rappresentanti  dei  lavoratori  autonomi  e  delle   professioni   e
    diciassette rappresentanti delle imprese; 
            c)  sei  rappresentanti  delle  associazioni  di   promozione
    sociale  e  delle  organizzazioni   di   volontariato,   dei   quali,
    rispettivamente,   tre    designati    dall'Osservatorio    nazionale
    dell'associazionismo e tre designati dall'Osservatorio nazionale  per
    il volontariato. 
          2. L'assemblea elegge in unica votazione due vicepresidenti"»; 
          al comma 10, le parole: «di cui sopra,» sono  sostituite  dalle
    seguenti: «di cui al comma 9»; 
          al comma 14, la parola: «politico» e' soppressa; 
          ai commi  16  e  18,  le  parole:  «30  aprile  2012»,  ovunque
    ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»; 
          al comma  17  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
    «secondo le modalita' stabilite dalla legge statale di cui  al  comma
    16»; 
          il comma 20 e' sostituito dal seguente: 
          «20. Agli organi provinciali che devono essere rinnovati  entro
    il 31 dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013, l'articolo 141
    del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
    cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  e  successive
    modificazioni. Gli organi provinciali  che  devono  essere  rinnovati
    successivamente al 31 dicembre  2012  restano  in  carica  fino  alla
    scadenza naturale. Decorsi i termini di cui al  primo  e  al  secondo
    periodo del presente comma, si procede all'elezione dei nuovi  organi
    provinciali di cui ai commi 16 e 17»; 
          dopo il comma 20 e' inserito il seguente: 
          «20-bis. Le  regioni  a  statuto  speciale  adeguano  i  propri
    ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 14 a  20  entro  sei
    mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Le
    medesime  disposizioni  non  trovano  applicazione  per  le  province
    autonome di Trento e di Bolzano»; 
          al comma 22 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  con
    esclusione dei comuni di cui all'articolo 2, comma 186,  lettera  b),
    della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni». 
        Nel titolo III, capo III, dopo  l'articolo  23  sono  aggiunti  i
    seguenti: 
        «Art. 23-bis. - (Compensi  per  gli  amministratori  con  deleghe
    delle  societa'  partecipate  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
    finanze). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6,
    del  decreto-legge  1º  luglio   2009,   n.   78,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  con  decreto  del
    Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro  sessanta
    giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  previo
    parere delle Commissioni parlamentari  competenti,  le  societa'  non
    quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle
    finanze ai sensi dell'articolo 2359,  primo  comma,  numero  1),  del
    codice civile, sono classificate per fasce sulla base  di  indicatori
    dimensionali quantitativi  e  qualitativi.  Per  ciascuna  fascia  e'
    determinato  il   compenso   massimo   al   quale   i   consigli   di
    amministrazione di dette societa' devono  fare  riferimento,  secondo
    criteri  oggettivi  e  trasparenti,  per  la   determinazione   degli
    emolumenti da  corrispondere,  ai  sensi  dell'articolo  2389,  terzo
    comma,  del  codice   civile.   L'individuazione   delle   fasce   di
    classificazione e dei  relativi  compensi  potra'  essere  effettuata
    anche  sulla  base  di  analisi  svolte   da   primarie   istituzioni
    specializzate. 
        2. In considerazione di mutamenti di mercato e  in  relazione  al
    tasso di inflazione programmato,  nel  rispetto  degli  obiettivi  di
    contenimento  della  spesa  pubblica,  con   decreto   del   Ministro
    dell'economia e delle finanze si  provvede  a  rideterminare,  almeno
    ogni tre anni, le fasce di classificazione e l'importo massimo di cui
    al comma 1. 
        3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389,  terzo
    comma, del codice civile, possono includere una componente  variabile
    che non puo' risultare inferiore al 30  per  cento  della  componente
    fissa e che e'  corrisposta  in  misura  proporzionale  al  grado  di
    raggiungimento  di  obiettivi   annuali,   oggettivi   e   specifici,
    determinati  preventivamente  dal   consiglio   di   amministrazione.
    L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi. 
        4. Nella determinazione degli  emolumenti  da  corrispondere,  ai
    sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, i  consigli
    di amministrazione delle  societa'  non  quotate,  controllate  dalle
    societa' di cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  non  possono
    superare  il  limite  massimo  indicato  dal  decreto  del   Ministro
    dell'economia e delle finanze di cui  al  predetto  comma  1  per  la
    societa' controllante e devono in ogni  caso  attenersi  ai  medesimi
    principi di oggettivita' e trasparenza. 
        5. Il decreto di cui al comma 1 e' sottoposto alla  registrazione
    della Corte dei conti. 
        Art.  23-ter.  -  (Disposizioni   in   materia   di   trattamenti
    economici). -  1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
    Ministri, previo parere delle  competenti  Commissioni  parlamentari,
    entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
    conversione  del  presente  decreto,  e'  definito   il   trattamento
    economico annuo onnicomprensivo di chiunque  riceva  a  carico  delle
    finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito  di  rapporti
    di  lavoro  dipendente  o  autonomo  con  pubbliche   amministrazioni
    statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  30
    marzo 2001, n.  165,  e  successive  modificazioni,  ivi  incluso  il
    personale in regime di diritto pubblico di  cui  all'articolo  3  del
    medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni,  stabilendo
    come parametro massimo di riferimento il  trattamento  economico  del
    primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione
    della disciplina di cui al presente comma devono essere computate  in
    modo cumulativo le somme comunque erogate  all'interessato  a  carico
    del medesimo o di piu' organismi, anche nel  caso  di  pluralita'  di
    incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno. 
        2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato, conservando il
    trattamento   economico    riconosciuto    dall'amministrazione    di
    appartenenza, all'esercizio di  funzioni  direttive,  dirigenziali  o
    equiparate, anche in posizione  di  fuori  ruolo  o  di  aspettativa,
    presso Ministeri o enti pubblici  nazionali,  comprese  le  autorita'
    amministrative  indipendenti,  non  puo'  ricevere,   a   titolo   di
    retribuzione o  di  indennita'  per  l'incarico  ricoperto,  o  anche
    soltanto  per  il  rimborso  delle  spese,  piu'  del  25  per  cento
    dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito. 
        3. Con il decreto di cui  al  comma  1  possono  essere  previste
    deroghe  motivate  per  le   posizioni   apicali   delle   rispettive
    amministrazioni ed e' stabilito un limite massimo per i  rimborsi  di
    spese. 
        4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al
    presente   articolo   sono   annualmente   versate   al   Fondo   per
    l'ammortamento dei titoli di Stato». 
        All'articolo 24: 
          al comma 3, secondo periodo, alla lettera a), dopo  le  parole:
    «di cui ai commi 6 e 7» sono inserite le seguenti:  «,  salvo  quanto
    stabilito ai commi 14, 15-bis e 18» e, alla lettera  b),  le  parole:
    «di cui ai comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi» e
    le parole: «salvo quanto  stabilito  ai  commi  14,  17  e  18»  sono
    sostituite dalle seguenti:  «salvo  quanto  stabilito  ai  commi  14,
    15-bis, 17 e 18»; 
          al comma 7: 
            al quinto periodo, le parole:  «di  un'eta  anagrafica»  sono
    sostituite dalle seguenti: «di un'eta' anagrafica»; 
            al sesto periodo, le  parole:  «convertito  con  legge»  sono
    sostituite dalle  seguenti:  «convertito,  con  modificazioni,  dalla
    legge»; 
          al comma 8, le parole: «e  dell'articolo  19»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «e all'articolo 19»; 
          al comma 9: 
            al terzo periodo, le parole:  «dal  penultimo  periodo»  sono
    sostituite dalle seguenti: «dal secondo periodo»; 
            al quarto periodo, la parola: «soppresso» e' sostituita dalla
    seguente: «abrogato»; 
            al comma 10, terzo periodo, le parole da: «e' applicata» fino
    a: «62 anni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e'  applicata  una
    riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per  ogni  anno  di
    anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'eta' di 62  anni;
    tale percentuale annua e' elevata a 2 punti percentuali per ogni anno
    ulteriore di anticipo rispetto a due anni»; 
          al comma 14: 
            all'alinea,  le  parole:   «del   presente   articolo»   sono
    sostituite dalle  seguenti:  «del  presente  decreto»  e  le  parole:
    «nonche' nei limiti del numero  di  50.000  lavoratori  beneficiari,»
    sono sostituite dalle seguenti: «nonche'  nei  limiti  delle  risorse
    stabilite ai sensi del comma 15 e  sulla  base  della  procedura  ivi
    disciplinata,»; 
            alle lettere a), b), c), d) ed e),  le  parole:  «31  ottobre
    2011» sono sostituite dalle seguenti: «4 dicembre 2011»; 
            alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
    «, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato  previsto  da  accordi
    collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso  ai
    predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli  interessati
    restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino  al  compimento  di
    almeno 59 anni di eta', ancorche' maturino prima del compimento della
    predetta eta' i requisiti per  l'accesso  al  pensionamento  previsti
    prima della data di entrata in vigore del presente decreto»; 
            alla lettera d), la parola: «lavoratori» e' sostituita  dalle
    seguenti: «ai lavoratori»; 
            alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
    «;  ai  fini  della  presente  lettera,  l'istituto  dell'esonero  si
    considera comunque in corso qualora il provvedimento  di  concessione
    sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in
    vigore  del  presente  decreto  sono  abrogati  i  commi  da  1  a  6
    dell'articolo 72 del  citato  decreto-legge  n.  112  del  2008,  che
    continuano a trovare  applicazione  per  i  lavoratori  di  cui  alla
    presente  lettera.  Sono  altresi'   disapplicate   le   disposizioni
    contenute in leggi regionali recanti  discipline  analoghe  a  quelle
    dell'istituto dell'esonero dal servizio»; 
          il comma 15 e' sostituito dal seguente: 
          «15. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
    sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
    da adottare entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
    legge di conversione del presente decreto sono definite le  modalita'
    di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del limite
    massimo numerico dei soggetti interessati ai fini  della  concessione
    del  beneficio  di  cui  al  comma  14  nel  limite   delle   risorse
    predeterminate in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di
    euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per  l'anno  2015,  1.220
    milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni  di  euro  per  l'anno
    2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di  euro  per
    l'anno 2019. Gli enti gestori di  forme  di  previdenza  obbligatoria
    provvedono al monitoraggio, sulla base della data di  cessazione  del
    rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di  cui  alla
    lettera e) del comma 14, delle domande  di  pensionamento  presentate
    dai lavoratori di  cui  al  comma  14  che  intendono  avvalersi  dei
    requisiti di accesso e del  regime  delle  decorrenze  vigenti  prima
    della data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Qualora  dal
    predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del  limite  numerico
    delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo  del
    presente comma, i predetti enti non prenderanno  in  esame  ulteriori
    domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici
    previsti dalla disposizione di  cui  al  comma  14.  Nell'ambito  del
    predetto limite  numerico  sono  computati  anche  i  lavoratori  che
    intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari  presupposti  e
    requisiti, congiuntamente del  beneficio  di  cui  al  comma  14  del
    presente articolo e di quello relativo  al  regime  delle  decorrenze
    disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge  31  maggio
    2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
    2010, n. 122, e successive  modificazioni,  per  il  quale  risultano
    comunque computati nel relativo limite numerico di  cui  al  predetto
    articolo 12, comma 5, afferente al beneficio  concernente  il  regime
    delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti  di  cui
    al presente comma che  maturano  i  requisiti  dal  1º  gennaio  2012
    trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12  del
    presente articolo»; 
          dopo il comma 15 e' inserito il seguente: 
          «15-bis. In via eccezionale, per i  lavoratori  dipendenti  del
    settore  privato  le   cui   pensioni   sono   liquidate   a   carico
    dell'assicurazione generale obbligatoria e  delle  forme  sostitutive
    della medesima: 
            a)  i   lavoratori   che   abbiano   maturato   un'anzianita'
    contributiva di almeno 35 anni entro il  31  dicembre  2012  i  quali
    avrebbero  maturato,  prima  dell'entrata  in  vigore  del   presente
    decreto, i requisiti per il trattamento  pensionistico  entro  il  31
    dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23  agosto
    2004, n. 243,  e  successive  modificazioni,  possono  conseguire  il
    trattamento  della  pensione  anticipata  al  compimento  di  un'eta'
    anagrafica non inferiore a 64 anni; 
            b)  le  lavoratrici  possono  conseguire  il  trattamento  di
    vecchiaia oltre che, se  piu'  favorevole,  ai  sensi  del  comma  6,
    lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a  64  anni  qualora
    maturino entro il 31  dicembre  2012  un'anzianita'  contributiva  di
    almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'eta' anagrafica  di
    almeno 60 anni»; 
          al comma 17: 
            l'alinea e' sostituito dal seguente: 
            «17. Ai fini del riconoscimento  della  pensione  anticipata,
    ferma restando la possibilita' di conseguire la stessa ai  sensi  dei
    commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni
    particolarmente faticose e pesanti, a  norma  dell'articolo  1  della
    legge 4 novembre 2010, n. 183, all'articolo 1 del decreto legislativo
    21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:»; 
            l'ultimo capoverso  e'  numerato  come  comma  17-bis  e,  al
    medesimo capoverso, le  parole:  «di  cui  al  presente  comma»  sono
    sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 17»  e  le  parole:  «dal
    presente comma,» sono sostituite dalle seguenti: «dal  comma  17  del
    presente articolo,»; 
          al comma 18, primo periodo, le parole: «del presente  articolo»
    sono sostituite dalle seguenti: «del presente  decreto»,  le  parole:
    «ivi compresi i lavoratori»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ivi
    compresi quelli relativi ai lavoratori», le parole: «e il  personale»
    sono sostituite  dalle  seguenti:  «e  al  personale»  e  le  parole:
    «nonche' dei rispettivi dirigenti» sono  sostituite  dalle  seguenti:
    «nonche' ai rispettivi dirigenti»; 
          al  comma   20,   secondo   periodo,   le   parole:   «presente
    provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»; 
          al comma 21, primo periodo, le  parole:  «del  predetto  Fondo»
    sono sostituite dalle seguenti: «dei predetti fondi»; 
          al comma 22, le parole: «0,3 punti percentuali ogni anno fino a
    raggiungere il livello  del  22  per  cento»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente  di
    0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24
    per cento»; 
          al comma 24, le parole: «31  marzo  2012»,  ovunque  ricorrono,
    sono sostituite dalle  seguenti:  «30  giugno  2012»  e,  al  secondo
    periodo,  le  parole:  «,  che  si  esprime»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «; essi si esprimono»; 
          il comma 25 e' sostituito dal seguente: «25. In  considerazione
    della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica
    dei  trattamenti  pensionistici,  secondo  il  meccanismo   stabilito
    dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  e'
    riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti
    pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il  trattamento
    minimo INPS, nella misura del 100  per  cento.  Per  le  pensioni  di
    importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e  inferiore
    a tale limite incrementato della quota  di  rivalutazione  automatica
    spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione  e'
    comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite
    maggiorato. Il comma 3 dell'articolo 18 del  decreto-legge  6  luglio
    2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
    2011, n. 111, e' abrogato»; 
          al comma  27,  secondo  periodo,  le  parole:  «e  a  decorrere
    dall'anno 2013  con  300  milioni  di  euro»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013
    e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015»; 
          dopo il comma 27 e' inserito il seguente: 
          «27-bis. L'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  10,
    comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,  e'  ridotta  di
    500.000 euro per l'anno 2013»; 
          al comma 29, primo periodo, le parole: «Ministero del Lavoro  e
    della Politiche Sociali» sono sostituite dalle  seguenti:  «Ministero
    del lavoro e delle politiche sociali»; 
          dopo il comma 31 e' aggiunto il seguente: 
          «31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del
    decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  dopo  le  parole:  "eccedente
    150.000 euro" sono inserite le seguenti: "e al 15 per  cento  per  la
    parte eccedente 200.000 euro"». 
        All'articolo 25: 
          al comma 1,  le  parole:  «dei  Ministri  dell'ambiente,  della
    tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle
    finanze,» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro dell'ambiente
    e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia
    e delle finanze,»; 
          dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
          «1-bis. Le somme non impegnate alla data di entrata  in  vigore
    della legge di conversione del presente decreto per la  realizzazione
    degli interventi necessari per la messa in sicurezza e  l'adeguamento
    antisismico delle scuole, di cui all'articolo  2,  comma  239,  della
    legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, in misura
    pari  all'importo  di  2,5  milioni  di  euro,  come  indicato  nella
    risoluzione approvata dalle competenti Commissioni della  Camera  dei
    deputati il 2 agosto 2011, sono destinate al Fondo per l'ammortamento
    dei titoli di Stato di cui all'articolo  44  del  testo  unico  delle
    disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di   debito
    pubblico, di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
    dicembre 2003, n. 398». 
        All'articolo 26: 
          al comma 1, le parole:  «Fondo  ammortamento»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «Fondo per l'ammortamento». 
        All'articolo 27: 
          al comma 1: 
            al capoverso  «Art.  33-bis»,  comma  1,  le  parole:  «della
    presente  legge»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del   presente
    decreto»; 
            al capoverso «Art.  33-bis»,  comma  2,  quarto  periodo,  le
    parole: «dell'iniziative»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «delle
    iniziative»; 
            al capoverso «Art. 33-bis», comma 7, alinea, le  parole:  «Il
    primo e il secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «I commi  1
    e 2»; 
            al capoverso «Art. 33-bis», comma 7, capoverso 2,  al  quarto
    periodo, le parole: «della  presente  legge»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «della presente disposizione» e,  al  settimo  periodo,  le
    parole: «al comma 3 e all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del
    comma  4»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «al   paragrafo   3
    dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4»; 
          al comma 2: 
            al capoverso «Art. 3-ter», comma 2, al  secondo  periodo,  le
    parole: «valorizzazione territoriali» sono sostituite dalle seguenti:
    «valorizzazione territoriale» e, al terzo periodo,  le  parole:  «del
    decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni
    dalla legge 23 novembre 2001,  n.  410  dal»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «del presente decreto, dal»; 
            al capoverso «Art.  3-ter»,  comma  5,  secondo  periodo,  le
    parole: «dalla presente norma» sono sostituite dalle  seguenti:  «dal
    presente  articolo»  e  le  parole:  «della  presente   norma»   sono
    sostituite dalle seguenti: «del presente articolo»; 
            al capoverso «Art. 3-ter», comma 7, terzo  periodo,  dopo  le
    parole: «dei tempi del procedimento e»  sono  inserite  le  seguenti:
    «tali importi»; 
            al capoverso  «Art.  3-ter»,  comma  12,  primo  periodo,  la
    parola: «capoverso» e' sostituita dalla seguente: «periodo»; 
            al capoverso «Art. 3-ter», comma 13,  al  primo  periodo,  le
    parole: «del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito,  con
    modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410» sono soppresse e,
    al secondo periodo, dopo le parole: «alla lettera c)»  sono  inserite
    le seguenti: «del comma 1»; 
          al comma 3: 
            i capoversi sono rinumerati come commi 3-bis, 3-ter, 3-quater
    e 3-quinquies; 
            al secondo capoverso, rinumerato come comma 3-ter, la parola:
    «capoverso» e' sostituita dalla seguente: «periodo»; 
            all'ultimo capoverso, rinumerato come comma 3-quinquies, dopo
    le parole:  «sono  sostituite»  sono  inserite  le  seguenti:  «dalle
    seguenti:»; 
          al comma 7: 
            al primo periodo, le parole: «Al comma  1,»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «All'articolo 1, comma 1,»; 
            i  capoversi  sono  rinumerati  come  commi  7-bis,  7-ter  e
    7-quater; 
          al comma 11, le parole da: «Ministero del  Tesoro»  a:  «codice
    degli appalti di cui al Decreto Legislativo»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze,  in  qualita'  di
    centrale di committenza, ai sensi dell'articolo  33  del  codice  dei
    contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
    decreto legislativo»; 
          al comma 12, le parole: «il contraente generale  previsto  dal»
    sono sostituite dalle seguenti: «la centrale di  committenza  di  cui
    al»; 
          al comma 13: 
            alla lettera a), le parole: «del  contraente  generale»  sono
    sostituite dalle seguenti: «della centrale di committenza»; 
            alla lettera b), le parole: «decretata dal»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «effettuata con decreto del»; 
            alla lettera e), le parole:  «il  contraente  generale»  sono
    sostituite dalle seguenti: «la centrale di committenza»; 
          al comma  14,  le  parole:  «comma  3»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «comma 11»; 
          al comma 16, primo periodo, le parole: «commi 11 e  12  lettera
    e)» sono sostituite dalle seguenti: «commi 12 e 13, lettera e),». 
        All'articolo 28: 
          dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: 
          «11-bis. Il comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo  6
    maggio 2011, n. 68, e' abrogato. Le misure  di  cui  all'articolo  1,
    comma 12, periodi dal terzo al quinto, del  decreto-legge  13  agosto
    2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
    2011, n. 148, e successive modificazioni,  si  applicano  nell'intero
    territorio nazionale. 
          11-ter. Al fine di potenziare il  coordinamento  della  finanza
    pubblica e' avviata  la  ridefinizione  delle  regole  del  patto  di
    stabilita' interno. 
          11-quater.  All'articolo  76,  comma  7,  primo  periodo,   del
    decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,  le
    parole: "40 %" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"». 
        All'articolo 29: 
          al comma 2, le parole: «articolo 3, comma 66,» sono  sostituite
    dalle seguenti: «articolo 4, comma 66,»; 
          dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
          «3-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, un importo pari  a  2,5
    milioni di  euro,  iscritto  nel  capitolo  7513  del  programma  3.5
    "Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a  statuto
    speciale" della missione  "Relazioni  finanziarie  con  le  autonomie
    territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
    delle finanze, e' destinato  al  sostegno  delle  attivita'  e  delle
    iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche,
    educative, informative ed editoriali di  cui  all'articolo  16  della
    legge 23 febbraio 2001, n. 38». 
        Nel capo VII del titolo III, dopo l'articolo 29  e'  aggiunto  il
    seguente: 
        «Art. 29-bis. - (Introduzione  dell'impiego  di  software  libero
    negli uffici pubblici per  la  riduzione  dei  costi  della  pubblica
    amministrazione). - 1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 68 del
    codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
    marzo 2005, n. 82, e' sostituita dalla seguente: 
          " d) acquisizione di programmi  informatici  appartenenti  alla
    categoria del software libero o a codice sorgente aperto;"». 
        All'articolo 30: 
          al comma 3, secondo  periodo,  la  parola:  «provvedimento»  e'
    sostituita dalla seguente: «decreto»; 
          dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
          «3-bis. All'articolo 2, comma 2,  del  decreto  legislativo  19
    novembre 1997, n. 422, dopo le parole: "e gli altri enti locali" sono
    aggiunte le seguenti: "; per servizio di  trasporto  pubblico  locale
    lagunare si intende  il  trasporto  pubblico  locale  effettuato  con
    unita' che navigano esclusivamente nelle acque protette della  laguna
    di Venezia". 
          3-ter. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
    della legge di conversione del presente decreto, il Governo, con  uno
    o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
    legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni: 
            a) modifica, secondo criteri di semplificazione, le norme del
    titolo I del libro sesto del regolamento per l'esecuzione del  codice
    della navigazione (Navigazione marittima),  di  cui  al  decreto  del
    Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, concernenti  il
    personale navigante, anche ai  fini  dell'istituzione  di  specifiche
    abilitazioni professionali per il trasporto pubblico locale lagunare; 
            b)  modifica,  secondo   criteri   di   semplificazione,   il
    regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
    novembre 1991, n. 435, delimitando  l'ambito  di  applicazione  delle
    relative norme con riguardo al trasporto pubblico locale lagunare. 
          3-quater. Al servizio di trasporto pubblico locale lagunare  si
    applicano le disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  9  aprile
    2008, n. 81. Con regolamento  adottato  ai  sensi  dell'articolo  17,
    comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi  dalla
    data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
    decreto, dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
    concerto con  i  Ministri  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
    dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  e  della
    salute, e' emanata la normativa tecnica per  la  progettazione  e  la
    costruzione delle unita' navali  adibite  al  servizio  di  trasporto
    pubblico locale lagunare. 
          3-quinquies. Per  trasporti  pubblici  non  di  linea  per  via
    d'acqua con riferimento alla laguna di Venezia  si  intendono  quelli
    disciplinati dalla vigente legislazione regionale»; 
          dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
          «5-bis. Al fine di garantire  la  realizzazione  di  interventi
    necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle
    scuole, entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  della
    legge di conversione del presente decreto, il Governo da'  attuazione
    all'atto  di  indirizzo  approvato  dalle  Commissioni   parlamentari
    competenti il 2 agosto 2011, ai sensi  dell'articolo  2,  comma  239,
    della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  e  successive  modificazioni,
    adotta gli atti necessari all'erogazione delle risorse del Fondo  per
    lo sviluppo e la coesione destinate alle medesime finalita' ai  sensi
    dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  e
    nell'ambito della procedura ivi prevista, e riferisce alle Camere  in
    merito all'attuazione del presente comma»; 
          al comma 7, dopo le parole: «due milioni di  euro  annui»  sono
    inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2012»; 
          dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
          «8-bis. All'elenco 3 allegato alla legge 12 novembre  2011,  n.
    183, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: 
          "- Interventi di carattere sociale di cui  all'articolo  3  del
    decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,  convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 23 maggio  1997,  n.  135,  e  successive  modificazioni;
    stipula di convenzioni con i comuni interessati alla  stabilizzazione
    dei lavoratori socialmente utili con  oneri  a  carico  del  bilancio
    comunale, di cui all'articolo 2, comma 552, della legge  24  dicembre
    2007, n. 244; 
          -  Interventi  di  sostegno  all'editoria   e   al   pluralismo
    dell'informazione". 
          8-ter. All'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre  2011,
    n. 183, le parole: "32,4  milioni  di  euro"  sono  sostituite  dalle
    seguenti: "47,2 milioni di euro". 
          8-quater. Per le finalita' di cui all'articolo 4 della legge 23
    dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, per  l'anno  2012,
    la somma aggiuntiva di 14,8 milioni di euro di cui al comma 8-ter del
    presente articolo e' riassegnata ad apposito capitolo di spesa  dello
    stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
    e forestali». 
        All'articolo 31: 
          al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dell'ambiente» sono
    inserite le seguenti: «, ivi incluso l'ambiente urbano,». 
        All'articolo 32: 
          il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
          «1.  In  materia  di  vendita  dei  farmaci,   negli   esercizi
    commerciali di cui all'articolo  5,  comma  1,  del  decreto-legge  4
    luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
    agosto 2006, n. 248, che ricadono nel  territorio  di  comuni  aventi
    popolazione superiore a 12.500 abitanti  e,  comunque,  al  di  fuori
    delle aree rurali come individuate dai piani sanitari  regionali,  in
    possesso  dei  requisiti  strutturali,  tecnologici  e  organizzativi
    fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa  con  la
    Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
    province autonome di Trento e di  Bolzano,  adottato  entro  sessanta
    giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
    presente decreto, possono, esperita la  procedura  di  cui  al  comma
    1-bis, essere venduti senza ricetta medica anche i medicinali di  cui
    all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24  dicembre  1993,
    n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione  dei  medicinali  di
    cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del  Presidente
    della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive  modificazioni,
    e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.
    219,  nonche'  dei  farmaci  del  sistema  endocrino  e   di   quelli
    somministrabili per via parenterale. Con il medesimo decreto, sentita
    l'Agenzia italiana del farmaco, sono definiti gli ambiti di attivita'
    sui quali sono assicurate le funzioni di  farmacovigilanza  da  parte
    del Servizio sanitario nazionale. 
          1-bis. Il Ministero della salute,  sentita  l'Agenzia  italiana
    del farmaco, individua entro centoventi giorni dalla data di  entrata
    in vigore della legge di conversione del presente decreto un  elenco,
    periodicamente aggiornabile, dei farmaci di cui all'articolo 8, comma
    10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  e  successive
    modificazioni, per i quali permane l'obbligo di ricetta medica e  dei
    quali non e' consentita la vendita negli esercizi commerciali di  cui
    al comma 1»; 
          al comma 4, le parole:  «su  tutti  i  prodotti  venduti»  sono
    sostituite dalle seguenti: «sui  medicinali  di  cui  ai  commi  1  e
    1-bis». 
        L'articolo 33 e' sostituito dal seguente: 
          «Art. 33.  -  (Soppressione  di  limitazioni  all'esercizio  di
    attivita' professionali). - 1. Il  comma  2  dell'articolo  10  della
    legge 12 novembre 2011, n. 183, e' sostituito dal seguente: 
          "2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
    dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
            '5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti  professionali  in
    contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g),  sono
    abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del  regolamento
    governativo di cui al comma 5 e, in ogni  caso,  dalla  data  del  13
    agosto 2012. 
            5-ter. Il Governo, entro il  31  dicembre  2012,  provvede  a
    raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che  non  risultano
    abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare  ai
    sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400'". 
          2. All'articolo 3, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  13
    agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
    settembre 2011, n. 148, le  parole:  "la  durata  del  tirocinio  non
    potra' essere complessivamente superiore a tre anni" sono  sostituite
    dalle seguenti: "la durata del tirocinio non potra' essere  superiore
    a diciotto mesi"». 
        All'articolo 34: 
          al comma 8, dopo le parole: «le professioni,» sono inserite  le
    seguenti: «il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici  non
    di linea,». 
        All'articolo 35: 
          alla  rubrica,  la  parola:  «Antitrust»  e'  sostituita  dalle
    seguenti: «Autorita' garante della concorrenza e del mercato»; 
          al comma 1, capoverso Art. «21-bis», comma 2, dopo  la  parola:
    «emette» sono inserite le seguenti: «, entro sessanta giorni,». 
        All'articolo 36: 
          dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
          «2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari  di  cariche
    incompatibili possono optare nel  termine  di  novanta  giorni  dalla
    nomina. Decorso inutilmente tale termine,  decadono  da  entrambe  le
    cariche e la decadenza e' dichiarata dagli  organi  competenti  degli
    organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza  del
    termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In  caso  di
    inerzia, la decadenza e' dichiarata dall'autorita'  di  vigilanza  di
    settore competente. 
          2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare
    l'opzione di cui al comma 2-bis,  primo  periodo,  e'  di  centoventi
    giorni, decorrenti dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
    conversione del presente decreto». 
        Dopo l'articolo 36 e' inserito il seguente: 
          «Art. 36-bis. - (Ulteriori disposizioni in  materia  di  tutela
    della concorrenza nel settore del credito). - 1. All'articolo 21  del
    codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6  settembre  2005,
    n. 206, e successive modificazioni, dopo il comma 3  e'  inserito  il
    seguente: 
          "3-bis. E' considerata scorretta la pratica commerciale di  una
    banca, di un istituto di credito o di  un  intermediario  finanziario
    che, ai fini della stipula di  un  contratto  di  mutuo,  obbliga  il
    cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla
    medesima banca, istituto o intermediario"». 
        All'articolo 37: 
          il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
            «1. Il Governo, con uno o piu'  regolamenti  da  adottare  ai
    sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
    e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di  entrata  in
    vigore della legge di conversione del presente  decreto,  sentite  le
    competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine  di
    trenta giorni, emana le disposizioni volte a realizzare una  compiuta
    liberalizzazione  e  un'efficiente  regolazione   nel   settore   dei
    trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture»; 
          al comma 2: 
            all'alinea, le parole: «secondo i seguenti principi e criteri
    direttivi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nel  rispetto  delle
    seguenti norme generali»; 
            alla lettera b), il numero 1) e' sostituito dal seguente: 
              «1)  garantire   condizioni   di   accesso   eque   e   non
    discriminatorie  alle  infrastrutture  e   alle   reti   ferroviarie,
    aeroportuali, portuali e alla mobilita' urbana collegata a  stazioni,
    aeroporti e porti». 
        All'articolo 39: 
          dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
          «7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza  pubblica,  una
    quota delle disponibilita' finanziarie del Fondo di garanzia a favore
    delle piccole e medie imprese, di  cui  all'articolo  2,  comma  100,
    lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e'  riservata  ad
    interventi di garanzia in favore del microcredito di cui all'articolo
    111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,  di
    cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385,  e  successive
    modificazioni, da destinare alla microimprenditorialita'. Con decreto
    di natura non regolamentare, adottato  dal  Ministro  dello  sviluppo
    economico,  sentito  l'Ente  nazionale  per  il  microcredito,   sono
    definiti  la  quota  delle  risorse  del  Fondo   da   destinare   al
    microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di
    concessione, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle
    disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura  del
    rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente
    periodo. L'Ente nazionale per il microcredito stipula convenzioni con
    enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee,  per
    l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per  le
    microimprese o per l'istituzione di fondi di riserva separati  presso
    il medesimo Fondo». 
        All'articolo 40: 
          il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          «1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di
    pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
    successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
            "3.  Entro  le  ventiquattro  ore  successive  all'arrivo,  i
    soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure  territorialmente
    competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o  mediante
    fax, le  generalita'  delle  persone  alloggiate,  secondo  modalita'
    stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito  il  Garante
    per la protezione dei dati personali"»; 
          al comma 3, capoverso 9-bis, alinea,  le  parole:  «L'attivita'
    di' lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «L'attivita' di lavoro»; 
          al comma 5, il secondo e il terzo periodo sono  sostituiti  dal
    seguente:  «Al  comma  9  del  medesimo  articolo  242  del   decreto
    legislativo n. 152 del 2006, le parole: "con attivita' in  esercizio"
    sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Possono
    essere altresi' autorizzati interventi di  manutenzione  ordinaria  e
    straordinaria e di messa in sicurezza degli  impianti  e  delle  reti
    tecnologiche, purche' non compromettano la possibilita' di effettuare
    o completare gli interventi di bonifica che siano condotti  adottando
    appropriate misure di prevenzione dei rischi"»; 
          dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 
          «9-bis. All'articolo 27 del testo unico dei  servizi  di  media
    audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto  legislativo  31  luglio
    2005, n. 177, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
            "7-bis.  La   cessione   anche   di   un   singolo   impianto
    radiotelevisivo,  quando   non   ha   per   oggetto   unicamente   le
    attrezzature, si considera  cessione  di  ramo  d'azienda.  Gli  atti
    relativi ai trasferimenti di impianti e di rami  d'azienda  ai  sensi
    del presente articolo, posti in essere dagli  operatori  del  settore
    prima della data di entrata in vigore delle disposizioni  di  cui  al
    presente comma, sono in ogni caso validi e non rettificabili ai  fini
    tributari". 
          9-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge
    27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al
    31 dicembre 2012. Per il completamento degli interventi  in  fase  di
    ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai sensi del  presente
    comma, l'agevolazione  e'  rideterminata  nel  limite  massimo  delle
    anticipazioni gia' erogate al beneficiario alla data  di  entrata  in
    vigore  della  legge  di  conversione  del  presente   decreto,   con
    esclusione di ulteriori erogazioni a carico dello Stato». 
        All'articolo 41: 
          dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
          «5-bis.  L'articolo  175  del  codice  dei  contratti  pubblici
    relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
    12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e' sostituito dal
    seguente: 
            "Art. 175. - (Promotore e  finanza  di  progetto).  -  1.  Il
    Ministero pubblica  nel  sito  informatico  di  cui  al  decreto  del
    Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonche' nella Gazzetta  Ufficiale
    della Repubblica italiana e in quella dell'Unione europea,  la  lista
    delle infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo  161,
    comma 1, del presente codice, per le quali i  soggetti  aggiudicatori
    intendono  ricorrere  alle  procedure  della  finanza   di   progetto
    disciplinate dal presente articolo. Nella  lista  e'  precisato,  per
    ciascuna infrastruttura, l'ufficio del soggetto aggiudicatore  presso
    il quale gli interessati possono ottenere  le  informazioni  ritenute
    utili. 
        2.  Ai  fini  dell'inserimento  dell'intervento  nella  lista,  i
    soggetti  aggiudicatori  rimettono  lo  studio  di  fattibilita'   al
    Ministero,  che  ne  cura  l'istruttoria  secondo   quanto   previsto
    dall'articolo 161, comma 1-quater. Il Ministero sottopone  lo  studio
    di fattibilita' al CIPE, che si esprime  con  la  partecipazione  dei
    presidenti delle regioni  e  delle  province  autonome  eventualmente
    interessate e, in caso di valutazione positiva, indica, fra  l'altro,
    le eventuali risorse pubbliche  destinate  al  progetto,  che  devono
    essere disponibili  a  legislazione  vigente.  Dette  risorse  devono
    essere mantenute disponibili per i progetti approvati sino alla  loro
    realizzazione. 
        3. Il Ministero aggiorna la lista di cui al  comma  1,  indicando
    gli interventi i cui studi di fattibilita' sono stati  approvati  dal
    CIPE. 
        4. Il soggetto aggiudicatore, entro novanta giorni dalla data  in
    cui diventa efficace la  delibera  del  CIPE  di  approvazione  dello
    studio di fattibilita', provvede alla pubblicazione del bando di gara
    sulla base dello studio di fattibilita'. 
        5. Il bando, oltre a  quanto  previsto  dall'articolo  177,  deve
    specificare che: 
          a) le offerte devono contenere  un  progetto  preliminare  che,
    oltre a quanto previsto nell'allegato  tecnico  di  cui  all'allegato
    XXI, deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato  cartografico,
    le aree impegnate, le relative  eventuali  fasce  di  rispetto  e  le
    occorrenti misure di  salvaguardia,  e  deve,  inoltre,  indicare  ed
    evidenziare anche le  caratteristiche  prestazionali,  le  specifiche
    funzionali e i costi dell'infrastruttura da realizzare, ivi  compreso
    il costo per le eventuali opere e  misure  compensative  dell'impatto
    territoriale  e  sociale;  una  bozza  di   convenzione;   un   piano
    economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 153, comma 9,
    primo periodo, nonche' dare conto del preliminare  coinvolgimento  di
    uno  o  piu'   istituti   finanziatori   nel   progetto.   Il   piano
    economico-finanziario comprende l'importo delle spese  sostenute  per
    la predisposizione dell'offerta, comprensivo anche dei diritti  sulle
    opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice  civile.  Tale
    importo  non  puo'   superare   il   2,5   per   cento   del   valore
    dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilita' posto
    a base di gara; 
          b) il soggetto aggiudicatore richiede al  promotore  scelto  ai
    sensi  del  comma  6  di  apportare  al  progetto   preliminare,   ed
    eventualmente   allo   schema   di    convenzione    e    al    piano
    economico-finanziario, da esso presentati, le modifiche eventualmente
    intervenute in fase di approvazione del progetto preliminare da parte
    del CIPE. In tal caso la concessione e'  definitivamente  aggiudicata
    al promotore  solo  successivamente  all'accettazione,  da  parte  di
    quest'ultimo,  delle  modifiche  indicate.   In   caso   di   mancata
    accettazione  delle  modifiche  indicate  dal  CIPE  da   parte   del
    promotore, il soggetto  aggiudicatore  ha  facolta'  di  chiedere  ai
    concorrenti successivi in graduatoria  l'accettazione,  entro  trenta
    giorni dalla richiesta, delle  modifiche  da  apportare  al  progetto
    preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni  proposte
    a quest'ultimo e  non  accettate  dallo  stesso.  In  caso  di  esito
    negativo o di una sola offerta, il soggetto aggiudicatore ha facolta'
    di procedere ai sensi dell'articolo 177, ponendo a base  di  gara  il
    progetto preliminare predisposto dal  promotore,  aggiornato  con  le
    prescrizioni del CIPE; 
          c) il promotore, o eventualmente altro  concorrente  scelto  ai
    sensi della lettera b) ai fini dell'aggiudicazione  definitiva  della
    concessione,  deve  dare  adeguato  conto  dell'integrale   copertura
    finanziaria dell'investimento, anche acquisendo la disponibilita'  di
    uno o piu' istituti di credito a concedere il finanziamento  previsto
    nel piano economico-finanziario  correlato  al  progetto  preliminare
    presentato dal promotore ed eventualmente adeguato  a  seguito  della
    deliberazione del CIPE. 
        6. In parziale deroga a quanto stabilito  dall'articolo  177,  il
    soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con  il  criterio
    dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, redige una  graduatoria
    e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta;
    la nomina del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
    offerta. L'esame delle offerte e' esteso agli aspetti  relativi  alla
    qualita' del progetto preliminare presentato, al valore  economico  e
    finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. 
        7. Le offerte sono corredate delle garanzie e delle  cauzioni  di
    cui all'articolo 153, comma 13, primo periodo. 
        8. L'offerta del promotore e' vincolante per il periodo  indicato
    nel bando, comunque non  inferiore  a  un  anno  dalla  presentazione
    dell'offerta stessa. 
        9.  Il  soggetto  aggiudicatore  promuove,  ove  necessaria,   la
    procedura  di  valutazione  di  impatto  ambientale   e   quella   di
    localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165,  comma  3.  A
    tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio
    di  impatto  ambientale  e  con  quanto  necessario   alle   predette
    procedure. 
        10. Il progetto preliminare, istruito ai sensi dell'articolo 165,
    comma 4, e'  approvato  dal  CIPE  ai  sensi  dell'articolo  169-bis,
    unitamente    allo    schema    di    convenzione    e    al    piano
    economico-finanziario.   La   mancata   approvazione   del   progetto
    preliminare da parte del CIPE non determina  alcun  diritto  in  capo
    all'offerente con riguardo alle prestazioni  e  alle  attivita'  gia'
    svolte. 
        11. Il soggetto aggiudicatore procede all'aggiudicazione  e  alla
    stipula del contratto di concessione nei termini e alle condizioni di
    cui  al  comma  5,  lettere  b)  e  c).  Nel  caso  in  cui   risulti
    aggiudicatario della concessione un soggetto diverso  dal  promotore,
    quest'ultimo ha diritto al pagamento,  a  carico  dell'aggiudicatario
    definitivo, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione
    dell'offerta e al rimborso dei costi sostenuti per le integrazioni di
    cui al comma 9. 
        12.  Il  soggetto  aggiudicatario  e'  tenuto  agli   adempimenti
    previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo. 
        13. E' facolta' dei soggetti di cui all'articolo 153,  comma  20,
    presentare al soggetto aggiudicatore studi di  fattibilita'  relativi
    alla realizzazione di infrastrutture inserite nel  programma  di  cui
    all'articolo 161, non presenti nella lista di  cui  al  comma  1  del
    presente articolo. Ai  fini  dell'inserimento  dell'intervento  nella
    lista di cui al predetto comma 1, il soggetto aggiudicatore trasmette
    lo studio di fattibilita' al Ministero il quale, svolta l'istruttoria
    ai sensi dell'articolo 161, comma 1-quater, lo sottopone al CIPE  per
    l'approvazione  ai  sensi  del  comma  2   del   presente   articolo.
    L'inserimento dell'intervento nella lista non determina alcun diritto
    del proponente  al  compenso  per  le  prestazioni  compiute  o  alla
    realizzazione degli interventi proposti. 
        14. I  soggetti  di  cui  all'articolo  153,  comma  20,  possono
    presentare  al  soggetto   aggiudicatore   proposte   relative   alla
    realizzazione  di  infrastrutture  inserite  nel  programma  di   cui
    all'articolo 161, non presenti nella lista di  cui  al  comma  1  del
    presente articolo. Il soggetto aggiudicatore puo' riservarsi  di  non
    accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento,  senza
    oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure  di  cui
    al settimo periodo  del  presente  comma.  La  proposta  contiene  il
    progetto preliminare redatto ai sensi del comma  5,  lettera  a),  lo
    studio di impatto ambientale,  la  bozza  di  convenzione,  il  piano
    economico-finanziario  asseverato  da  uno  dei   soggetti   di   cui
    all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonche'  l'indicazione  del
    contributo pubblico eventualmente necessario alla  realizzazione  del
    progetto e la specificazione delle  caratteristiche  del  servizio  e
    della gestione. Il piano  economico-finanziario  comprende  l'importo
    delle  spese  sostenute  per  la  predisposizione   della   proposta,
    comprensivo  anche  dei  diritti  sulle  opere  dell'ingegno  di  cui
    all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non  puo'  superare
    il 2,5  per  cento  del  valore  dell'investimento.  La  proposta  e'
    corredata delle autodichiarazioni relative al possesso dei  requisiti
    di cui all'articolo 153, comma 20, della cauzione di cui all'articolo
    75, e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura  dell'importo
    di cui  all'articolo  153,  comma  9,  terzo  periodo,  nel  caso  di
    indizione  di  gara.  Il   soggetto   aggiudicatore   promuove,   ove
    necessaria,  la  procedura  di  impatto  ambientale   e   quella   di
    localizzazione urbanistica, ai  sensi  dell'articolo  165,  comma  3,
    invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la
    documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta  viene
    rimessa  dal  soggetto  aggiudicatore  al  Ministero,  che  ne   cura
    l'istruttoria ai  sensi  dell'articolo  165,  comma  4.  Il  progetto
    preliminare e' approvato dal CIPE  ai  sensi  dell'articolo  169-bis,
    unitamente    allo    schema    di    convenzione    e    al    piano
    economico-finanziario.  Il  soggetto  aggiudicatore  ha  facolta'  di
    richiedere al proponente di  apportare  alla  proposta  le  modifiche
    eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del  CIPE.
    Se  il  proponente  apporta  le   modifiche   richieste   assume   la
    denominazione di promotore e la proposta e' inserita nella  lista  di
    cui al comma 1 ed e' posta a base di gara per  l'affidamento  di  una
    concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa  il  promotore.
    Se il promotore non partecipa alla gara,  il  soggetto  aggiudicatore
    incamera la cauzione di cui all'articolo  75.  I  concorrenti  devono
    essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Il
    soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con  il  criterio
    dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.  Se  il  promotore  non
    risulta  aggiudicatario   ha   diritto   al   pagamento,   a   carico
    dell'aggiudicatario,  dell'importo  delle  spese  sostenute  per   la
    predisposizione  della  proposta,  nei  limiti  indicati  nel   piano
    economico-finanziario. Il  soggetto  aggiudicatario  e'  tenuto  agli
    adempimenti previsti dall'articolo 153, comma  13,  secondo  e  terzo
    periodo". 
          5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non  si  applicano
    alle procedure gia' avviate alla data  di  entrata  in  vigore  della
    legge di conversione del presente decreto, per le quali continuano ad
    applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 175 del codice di  cui
    al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  nella  formulazione
    vigente prima della medesima data». 
        All'articolo 42: 
          dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
          «9-bis. All'alinea del comma 1 dell'articolo 18 della legge  12
    novembre 2011, n. 183, le parole: "infrastrutture autostradali"  sono
    sostituite dalle seguenti: "infrastrutture stradali  e  autostradali,
    anche di carattere regionale,"». 
        All'articolo 43: 
          al  comma  2,  le  parole:  «concessioni   autostradali»   sono
    sostituite dalle seguenti: «convenzioni autostradali»; 
          al  comma  3,  le  parole:  «concessioni   autostradali»   sono
    sostituite dalle seguenti: «convenzioni autostradali»; 
          al comma  5,  capoverso  2-ter,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
    seguenti parole: «. A tal fine  sono  da  considerarsi  concessionari
    solo i soggetti individuati ai sensi della parte II, titolo III, capo
    II,  dello  stesso  decreto.  Sono  fatti  salvi  i   soggetti   gia'
    individuati  alla  data  di  entrata   in   vigore   della   presente
    disposizione secondo la normativa nazionale di riferimento, nonche' i
    titolari di concessioni  di  cui  all'articolo  253,  comma  25,  del
    predetto decreto legislativo"»; 
          al comma 7, dopo le parole: «il Ministero delle  infrastrutture
    e dei trasporti individua» sono inserite le seguenti: «, entro il  31
    dicembre 2012,»; 
          il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
          «8. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza,  il
    Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
    Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
    d'intesa con le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
    Bolzano, individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di priorita' e
    sulla base anche dei progetti  di  gestione  degli  invasi  ai  sensi
    dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e
    successive modificazioni, le grandi dighe per le quali, accertato  il
    concreto  rischio  di  ostruzione  degli  organi  di  scarico,  siano
    necessarie e urgenti l'adozione di interventi  nonche'  la  rimozione
    dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi. Le  regioni  e  le  province
    autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe per le quali
    sia stato rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico e
    la conseguente necessita' e urgenza  della  rimozione  dei  sedimenti
    accumulati nei serbatoi individuano idonei  siti  per  lo  stoccaggio
    definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in  attuazione
    dei suddetti interventi»; 
          al comma 9, le parole: «30 giugno 2012» sono  sostituite  dalle
    seguenti: «31 dicembre 2012»; 
          al comma 10, le parole:  «,  entro  sei  mesi  dall'entrata  in
    vigore del presente decreto,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,
    entro il 31 dicembre 2012,»; 
          al comma 11, primo  periodo,  le  parole:  «,  entro  sei  mesi
    dall'entrata in vigore del presente decreto,» sono  sostituite  dalle
    seguenti: «, entro il 31 dicembre 2012,»; 
          al comma 12, le parole: «dall'emanazione» sono sostituite dalle
    seguenti: «dalla data di entrata in vigore»; 
          al comma  15,  ultimo  periodo,  le  parole:  «entro  tre  mesi
    dall'entrata in vigore del presente decreto»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  della
    presente disposizione,» e, dopo le  parole:  «della  normativa  sopra
    indicata» e' inserito il seguente segno: «"». 
        All'articolo 44: 
          al comma 1, alinea, le parole: «restano comunque  disciplinati»
    sono sostituite dalle seguenti: «resta comunque disciplinata»; 
          il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
          «5. All'articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici
    relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
    12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,  le  parole:  "di
    importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b)  del
    comma 1 dell'articolo 28" sono sostituite dalle seguenti: "di importo
    pari o superiore a  100.000  euro".  L'articolo  12  della  legge  11
    novembre 2011, n. 180, e' abrogato». 
        Dopo l'articolo 44 e' inserito il seguente: 
        «Art. 44-bis. - (Elenco-anagrafe nazionale delle opere  pubbliche
    incompiute). - 1. Ai sensi del presente articolo, per "opera pubblica
    incompiuta" si intende l'opera che non e' stata completata: 
          a) per mancanza di fondi; 
          b) per cause tecniche; 
          c) per sopravvenute nuove  norme  tecniche  o  disposizioni  di
    legge; 
          d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice; 
          e) per il mancato  interesse  al  completamento  da  parte  del
    gestore. 
        2. Si considera in ogni caso opera pubblica  incompiuta  un'opera
    non rispondente a tutti i requisiti previsti  dal  capitolato  e  dal
    relativo  progetto  esecutivo  e  che  non  risulta  fruibile   dalla
    collettivita'. 
        3. Presso il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  e'
    istituito   l'elenco-anagrafe   nazionale   delle   opere   pubbliche
    incompiute. 
        4. L'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e'  articolato  a  livello
    regionale  mediante  l'istituzione  di  elenchi-anagrafe  presso  gli
    assessorati regionali competenti per le opere pubbliche. 
        5. La  redazione  dell'elenco-anagrafe  di  cui  al  comma  3  e'
    eseguita contestualmente alla  redazione  degli  elenchi-anagrafe  su
    base regionale, all'interno dei quali le opere  pubbliche  incompiute
    sono inserite sulla base  di  determinati  criteri  di  adattabilita'
    delle opere stesse ai fini del loro riutilizzo,  nonche'  di  criteri
    che indicano le ulteriori destinazioni a cui puo' essere adibita ogni
    singola opera. 
        6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di
    conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture  e
    dei trasporti stabilisce, con proprio regolamento,  le  modalita'  di
    redazione dell'elenco-anagrafe, nonche' le  modalita'  di  formazione
    della graduatoria e dei criteri in base ai quali le  opere  pubbliche
    incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe,  tenendo  conto  dello
    stato di avanzamento dei lavori ed evidenziando le opere prossime  al
    completamento. 
        7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui  al  comma  5,  si
    tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato
    e alle regioni». 
        All'articolo 45: 
          al  comma  4,  le  parole:  «del  decreto  del  Presidente  del
    Consiglio  dei  Ministri  16  luglio  2009»  sono  sostituite   dalle
    seguenti: «del piano nazionale  di  edilizia  abitativa,  di  cui  al
    decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  16  luglio  2009,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2009». 
        All'articolo 48: 
          al  comma  1,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «legge  di
    conversione del presente decreto» sono inserite le  seguenti:  «e  da
    trasmettere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica»; 
          dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
            «1-bis.  Ferme  restando  le  disposizioni   previste   dagli
    articoli 13, 14 e 28, nonche' quelle recate  dal  presente  articolo,
    con le norme di attuazione statutaria di cui  all'articolo  27  della
    legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono definiti
    le modalita' di applicazione e gli effetti  finanziari  del  presente
    decreto per le regioni a statuto speciale e per le province  autonome
    di Trento e di Bolzano». 
        All'articolo 49: 
          al comma 1, le parole: «a 13.108,628 milioni di euro per l'anno
    2015, a 14.630,928 milioni di euro  per  l'anno  2016,  a  14.138,228
    milioni di euro per l'anno 2017, a 14.456,228  milioni  di  euro  per
    l'anno 2018,  a  14.766,128  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  a
    15.078,428 milioni di euro per l'anno 2020, a 15.390,728  milioni  di
    euro per l'anno 2021, a 15.703,028  di  euro  per  l'anno  2022  e  a
    15.721,128  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2023,»   sono
    sostituite dalle seguenti: «a 13.048,628 milioni di euro  per  l'anno
    2015, a 14.330,928 milioni di euro  per  l'anno  2016,  a  13.838,228
    milioni di euro per l'anno 2017, a 14.156,228  milioni  di  euro  per
    l'anno 2018,  a  14.466,128  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  a
    14.778,428 milioni di euro per l'anno 2020, a 15.090,728  milioni  di
    euro per l'anno 2021, a 15.403,028 milioni di euro per l'anno 2022  e
    a 15.421,128 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023,». 
        All'allegato 1, le tabelle B e C sono sostituite dalle seguenti: 
         «Tabella B - Aliquote di finanziamento 
     
        
    
       All'allegato 1, le tabelle B e C sono sostituite dalle seguenti:
    
                   «Tabella B - Aliquote di finanziamento
    
    
    ---------------------------------------------------------------------
            |         Zona normale        |      Zona svantaggiata
            |-----------------------------|------------------------------
      anno  |Maggiore di 21| Minore di 21 |Maggiore di 21| Minore di 21
            |     anni     |     anni     |     anni     |     anni
    ---------------------------------------------------------------------
    2012    |    21,6%     |    19,4%     |    18,7%     |     15,0%
    ---------------------------------------------------------------------
    2013    |    22,0%     |    20,2%     |    19,6%     |     16,5%
    ---------------------------------------------------------------------
    2014    |    22,4%     |    21,0%     |    20,5%     |     18,0%
    ---------------------------------------------------------------------
    2015    |    22,8%     |    21,8%     |    21,4%     |     19,5%
    ---------------------------------------------------------------------
    2016    |    23,2%     |    22,6%     |    22,3%     |     21,0%
    ---------------------------------------------------------------------
    2017    |    23,6%     |    23,4%     |    23,2%     |     22,5%
    ---------------------------------------------------------------------
    dal 2018|    24,0%     |    24,0%     |    24,0%     |     24,0%
    ---------------------------------------------------------------------
    
    
                       Tabella C - Aliquote di computo
    
    
    ---------------------------------------------------------------------
                Anni             |          Aliquota di computo
    ---------------------------------------------------------------------
    2012                         |                 21,6%
    2013                         |                 22,0%
    2014                         |                 22,4%
    2015                         |                 22,8%
    2016                         |                 23,2%
    2017                         |                 23,6%
    dal 2018                     |                 24,0%
    ---------------------------------------------------------------------
    
        
     
    
    

    Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre
    2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita'
    e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0256), in G.U.R.I del 27 dicembre 2011, n. 300, Supplemento Ordinario n. 276  
    
     

    Composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile

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    DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212

    Disposizioni urgenti  in  materia  di  composizione  delle  crisi  da
    sovraindebitamento e disciplina del processo civile. (11G0255), in G.U.R.I. del 22 dicembre 2011, n. 297 
    

              
                Capo I 

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
    SOVRAINDEBITAMENTO

     
     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
      Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
    disposizioni   in   materia   di   composizione   delle   crisi    da
    sovraindebitamento e sulla disciplina del processo civile, al fine di
    assicurare una maggiore funzionalita' ed efficienza  della  giustizia
    civile; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 16 dicembre 2011; 
      Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
    Ministro della giustizia; 
     
                                    Emana 
     
     
                         il seguente decreto-legge: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                           Finalita' e definizioni 
     
      1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di  sovraindebitamento,
    il debitore puo' concludere un accordo con  i  creditori  secondo  la
    procedura di composizione della crisi disciplinata dagli articoli  da
    2 a 11. 
      2. Ai fini del presente decreto si intende per: 
        a) sovraindebitamento: una situazione  di  perdurante  squilibrio
    tra le obbligazioni assunte e il  patrimonio  liquidabile  per  farvi
    fronte, nonche' la definitiva incapacita' del debitore  di  adempiere
    regolarmente le proprie obbligazioni; 
        b)  sovraindebitamento  del  consumatore:  il  sovraindebitamento
    dovuto prevalentemente all'inadempimento  di  obbligazioni  contratte
    dal consumatore, come definito dal  codice  del  consumo  di  cui  al
    decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206. 
    
            
          
              
                Capo I 

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
    SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 2 
     
     
                        Presupposti di ammissibilita' 
     
      1. Il debitore in stato  di  sovraindebitamento  puo'  proporre  ai
    creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della  crisi
    di cui  all'articolo  10  con  sede  nel  circondario  del  tribunale
    competente  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  1,  un  accordo   di
    ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano  che  assicuri  il
    regolare  pagamento  dei  creditori  estranei   all'accordo   stesso,
    compreso l'integrale pagamento dei titolari dei crediti  privilegiati
    ai quali gli stessi non abbiano rinunciato anche parzialmente,  salvo
    quanto previsto dall'articolo 3, comma 4. Il piano prevede i  termini
    e le modalita' di pagamento dei  creditori,  anche  se  suddivisi  in
    classi,  le  eventuali  garanzie  rilasciate  per  l'adempimento  dei
    debiti, le modalita' per l'eventuale  liquidazione  dei  beni.  Fermo
    restando quanto previsto dall'articolo 8,  comma  1,  il  piano  puo'
    prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore a  un  fiduciario
    per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del  ricavato  ai
    creditori. 
      2. La proposta e' ammissibile quando il debitore: 
        a) non e' assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali; 
        b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla  procedura
    di composizione della crisi da sovraindebitamento. 
    
            
          
              
                Capo I 

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
    SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 3 
     
     
                           Contenuto dell'accordo 
     
      1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti  e
    la  soddisfazione  dei  crediti  attraverso  qualsiasi  forma,  anche
    mediante cessione dei crediti futuri. 
      2. Nei casi in cui i beni  o  i  redditi  del  debitore  non  siano
    sufficienti a garantire la fattibilita' del piano, la  proposta  deve
    essere  sottoscritta  da  uno  o  piu'  terzi   che   consentono   il
    conferimento, anche in garanzia, di redditi o  beni  sufficienti  per
    l'attuabilita' dell'accordo. 
      3. Nella proposta di accordo sono  indicate  eventuali  limitazioni
    all'accesso al mercato del credito  al  consumo,  all'utilizzo  degli
    strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di
    strumenti creditizi e finanziari. 
      4. Il piano puo' prevedere una moratoria fino ad  un  anno  per  il
    pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente  le
    seguenti condizioni: 
        a) il piano  risulti  idoneo  ad  assicurare  il  pagamento  alla
    scadenza del nuovo termine; 
        b) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti
    impignorabili. 
    
            
          
              
                Capo I 

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
    SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 4 
     
     
                     Deposito della proposta di accordo 
     
      1. La proposta di accordo e' depositata  presso  il  tribunale  del
    luogo ove il debitore ha la residenza ovvero la sede principale. 
      2. Il debitore, unitamente  alla  proposta,  deposita  l'elenco  di
    tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei  beni  e
    degli eventuali atti di disposizione  compiuti  negli  ultimi  cinque
    anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
    e dell'attestazione sulla fattibilita' del  piano,  nonche'  l'elenco
    delle spese correnti necessarie al  sostentamento  suo  e  della  sua
    famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo  familiare
    corredata del certificato dello stato di famiglia. 
      3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita altresi'  le
    scritture  contabili  degli   ultimi   tre   esercizi,   ovvero,   in
    sostituzione delle scritture contabili e per periodi  corrispondenti,
    gli estratti conto bancari tenuti ai sensi  dell'articolo  14,  comma
    10,  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,  unitamente  a   una
    dichiarazione che ne attesti la conformita' all'originale. 
    
            
          
              
                Capo I 

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
    SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 5 
     
     
                                Procedimento 
     
      1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti  previsti  dagli
    articoli  2  e  4,  fissa  con  decreto  l'udienza,   disponendo   la
    comunicazione ai creditori presso la  residenza  o  la  sede  legale,
    anche per  telegramma  o  per  lettera  raccomandata  con  avviso  di
    ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata,  della
    proposta e del decreto contenente  l'avvertimento  dei  provvedimenti
    che egli puo' adottare ai sensi del comma 3. 
      2. Con il decreto di cui al comma  1,  il  giudice  dispone  idonea
    forma di pubblicita' della proposta e del decreto, nonche', nel  caso
    in cui il proponente svolga  attivita'  d'impresa,  la  pubblicazione
    degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese. 
      3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode
    ai creditori, dispone che,  per  non  oltre  centoventi  giorni,  non
    possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite  azioni
    esecutive  individuali  ne'  disposti  sequestri   conservativi   ne'
    acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore  che  ha
    presentato la proposta di accordo,  da  parte  dei  creditori  aventi
    titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti  dei
    titolari di crediti impignorabili. 
      4. Durante  il  periodo  previsto  dal  comma  3,  le  prescrizioni
    rimangono sospese e le decadenze non si verificano. 
      5. Le procedure esecutive individuali  possono  essere  sospese  ai
    sensi del comma 3 per una sola volta, anche  in  caso  di  successive
    proposte di accordo. 
      6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti
    del  codice  di  procedura  civile,  ma  il  tribunale  provvede   in
    composizione monocratica. Il reclamo si propone al  tribunale  e  del
    collegio non  puo'  far  parte  il  giudice  che  ha  pronunciato  il
    provvedimento. 
    
            
          
              
                Capo I 

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
    SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 6 
     
     
                         Raggiungimento dell'accordo 
     
      1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per  lettera
    raccomandata con avviso di ricevimento o  per  telefax  o  per  posta
    elettronica certificata, all'organismo di composizione  della  crisi,
    dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla  proposta,  come
    eventualmente modificata. 
      2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 7,  e'  necessario
    che l'accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano  almeno
    il settanta per cento dei crediti. Nei casi di sovraindebitamento del
    consumatore ai fini dell'omologazione e'  sufficiente  che  l'accordo
    sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno  il  cinquanta
    per cento dei crediti. 
      3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori  nei  confronti
    dei coobbligati, fideiussori del  debitore  e  obbligati  in  via  di
    regresso. 
      4. L'accordo non determina la novazione delle  obbligazioni,  salvo
    che sia diversamente stabilito. 
      5. L'accordo e' revocato di  diritto  se  il  debitore  non  esegue
    integralmente,  entro  novanta  giorni  dalle  scadenze  previste,  i
    pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche e agli  enti  gestori
    di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. 
    
            
          
              
                Capo I 

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
    SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 7 
     
     
                          Omologazione dell'accordo 
     
      1. Se l'accordo e' raggiunto,  l'organismo  di  composizione  della
    crisi trasmette ai creditori una relazione sui  consensi  espressi  e
    sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 6, comma  2,
    allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci  giorni  successivi
    al  ricevimento  della  relazione,  i  creditori  possono   sollevare
    contestazioni. Decorso  tale  termine,  l'organismo  di  composizione
    della  crisi  trasmette  al  giudice  la  relazione,   allegando   le
    contestazioni  ricevute,  nonche'  un'attestazione  definitiva  sulla
    fattibilita' del piano. 
      2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale  di
    cui all'articolo 6, comma 2, verificata l'idoneita' ad assicurare  il
    pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra  contestazione,
    il  giudice  omologa  l'accordo  e  ne   dispone   la   pubblicazione
    utilizzando tutte le  forme  di  cui  all'articolo  5,  comma  2.  Si
    applicano, in quanto compatibili, gli articoli  737  e  seguenti  del
    codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in  composizione
    monocratica. Il reclamo, anche avverso il provvedimento  di  diniego,
    si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il  giudice
    che ha pronunciato il provvedimento. 
      3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo
    non superiore a  un  anno,  l'accordo  produce  gli  effetti  di  cui
    all'articolo 5, comma 3. 
      4. Gli  effetti  di  cui  al  comma  3  vengono  meno  in  caso  di
    risoluzione  dell'accordo  o  di  mancato  pagamento  dei   creditori
    estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei
    e' chiesto al giudice con ricorso. Si procede ai sensi degli articoli
    737 e seguenti del codice di procedura civile. 
      5. La sentenza di fallimento  pronunciata  a  carico  del  debitore
    risolve l'accordo. 
    
            
          
              
                Capo I 

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
    SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 8 
     
     
                           Esecuzione dell'accordo 
     
      1. Se  per  la  soddisfazione  dei  crediti  sono  utilizzati  beni
    sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il giudice
    nomina un liquidatore che dispone in via  esclusiva  degli  stessi  e
    delle somme incassate. 
      2. L'organismo di composizione della crisi risolve  le  difficolta'
    insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento
    dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale  irregolarita'.
    Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di  diritti  e
    sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide  il
    giudice investito della procedura. 
      3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata  la  conformita'
    dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche  con  riferimento
    alla possibilita' di pagamento dei creditori estranei,  autorizza  lo
    svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del
    pignoramento, delle iscrizioni relative  ai  diritti  di  prelazione,
    nonche' di ogni altro vincolo. 
      4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in  essere  in
    violazione dell'accordo e del piano sono nulli. 
    
            
          
              
                Capo I 

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
    SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 9 
     
     
                   Impugnazione e risoluzione dell'accordo 
     
      1. L'accordo puo' essere annullato dal tribunale su istanza di ogni
    creditore, in  contraddittorio  con  il  debitore,  quando  e'  stato
    dolosamente aumentato o diminuito  il  passivo,  ovvero  sottratta  o
    dissimulata  una  parte  rilevante  dell'attivo  ovvero   dolosamente
    simulate attivita' inesistenti. Non e' ammessa alcuna altra azione di
    annullamento. 
      2. Se il proponente  non  adempie  regolarmente  alle  obbligazioni
    derivanti  dall'accordo,  se  le  garanzie   promesse   non   vengono
    costituite o se l'esecuzione  dell'accordo  diviene  impossibile  per
    ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore  puo'  chiedere
    al tribunale la risoluzione dello stesso. 
      3. Il ricorso per la risoluzione e' proposto, a pena  di  decadenza
    rilevabile d'ufficio,  entro  un  anno  dalla  scadenza  del  termine
    fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo. 
      4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano  i
    diritti acquistati dai terzi in buona fede. 
      5. Nei casi previsti dai commi 1  e  2,  si  applicano,  in  quanto
    compatibili, gli articoli 737 e  seguenti  del  codice  di  procedura
    civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica. 
    
            
          
              
                Capo I 

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
    SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 10 
     
     
                    Organismi di composizione della crisi 
     
      1.  Gli  enti  pubblici  possono  costituire   organismi   per   la
    composizione delle crisi da sovraindebitamento con adeguate  garanzie
    di indipendenza e professionalita'. 
      2. Gli organismi di cui al comma 1 sono  iscritti  in  un  apposito
    registro tenuto presso il Ministero della giustizia. 
      3. Il Ministro della giustizia determina i requisiti, i  criteri  e
    le modalita' di iscrizione nel  registro  di  cui  al  comma  2,  con
    regolamento da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della
    legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  novanta  giorni  dalla  data  di
    entrata in vigore del presente decreto. Con lo  stesso  decreto  sono
    disciplinate  la  formazione  dell'elenco   e   la   sua   revisione,
    l'iscrizione, la  sospensione  e  la  cancellazione  degli  iscritti,
    nonche' la determinazione delle indennita' spettanti  agli  organismi
    di cui  al  comma  4,  a  carico  dei  soggetti  che  ricorrono  alla
    procedura. Nel caso di sovraindebitamento del consumatore  le  stesse
    indennita' sono ridotte della meta'. 
      4. Gli organismi di  mediazione  costituiti  presso  le  camere  di
    commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura,  il  segretariato
    sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma  4,  lettera  a),
    della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini  professionali  degli
    avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e  dei  notai  sono
    iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma
    2. 
      5. Dalla costituzione degli  organismi  indicati  al  comma  1  non
    devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
    pubblica,  e  le  attivita'  degli  stessi   devono   essere   svolte
    nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
    disponibili a legislazione vigente. 
      6. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto
    dagli articoli 6, 7 e  8,  assume  ogni  iniziativa  funzionale  alla
    predisposizione del  piano  di  ristrutturazione,  al  raggiungimento
    dell'accordo, e all'esecuzione dello stesso. 
      7. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei  dati  contenuti
    nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilita'  del
    piano ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e trasmette  al  giudice  la
    relazione sui consensi espressi  e  sulla  maggioranza  raggiunta  ai
    sensi dell'articolo 7, comma 1. 
      8. L'organismo esegue la pubblicita' della proposta e dell'accordo,
    ed effettua le comunicazioni disposte  dal  giudice  nell'ambito  del
    procedimento previsto dagli articoli 5, 6 e 7. 
    
            
          
              
                Capo I 

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
    SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 11 
     
     
                          Disposizioni transitorie 
     
      1.  I  compiti  e  le  funzioni  attribuiti   agli   organismi   di
    composizione  della  crisi  possono  essere  svolti   anche   da   un
    professionista o da una societa' tra professionisti in  possesso  dei
    requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942,  n.
    267, e successive modificazioni, ovvero da un  notaio,  nominati  dal
    presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.  Con  decreto
    del Ministro della giustizia sono stabilite,  in  considerazione  del
    valore della procedura, le tariffe applicabili  all'attivita'  svolta
    dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla
    procedura. Nel caso di sovraindebitamento del consumatore  le  stesse
    indennita' sono ridotte della meta'. 
    
            
          
              
                Capo II 

    DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

                                   Art. 12 
     
     
                 Modifiche alla disciplina della mediazione 
     
      1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,  sono  apportate  le
    seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 5, dopo il  comma  6,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
    seguente:   "6-bis.   Il   capo   dell'ufficio   giudiziario   vigila
    sull'applicazione di quanto previsto dal  comma  1  e  adotta,  anche
    nell'ambito dell'attivita' di pianificazione  prevista  dall'articolo
    37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  ogni  iniziativa
    necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su  invito  del
    giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza  annuale,
    al Consiglio superiore  della  magistratura  ed  al  Ministero  della
    giustizia."; 
      b) all'articolo 8, comma 5, al secondo periodo  sono  anteposte  le
    seguenti parole: «Con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio
    alla prima udienza di comparizione delle  parti,  ovvero  all'udienza
    successiva di cui all'articolo 5, comma 1,». 
    
            
          
              
                Capo II 

    DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

                                   Art. 13 
     
     
                   Modifiche al codice di procedura civile 
     
      1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
      a) all'articolo 82, primo comma,  le  parole:  «euro  516,46»  sono
    sostituite dalle seguenti: «euro mille»; 
      b) all'articolo 91, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nelle
    cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed
    onorari liquidati dal giudice non possono superare  il  valore  della
    domanda.». 
    
            
          
              
                Capo II 

    DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

                                   Art. 14 
     
     
       Modifiche all'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 
     
      1. All'articolo 26 della  legge  12  novembre  2011,  n.  183  sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1 le parole: «da oltre due anni» sono sostituite  dalle
    seguenti: «da oltre tre anni» e le parole: «la cancelleria avvisa  le
    parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione  del
    procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di  cui  al  comma
    2.» sono sostituite dalle seguenti:  «le  impugnazioni  si  intendono
    rinunciate  se  nessuna  delle  parti,   con   istanza   sottoscritta
    personalmente dalla parte che ha conferito la  procura  alle  liti  e
    autenticata dal difensore,  dichiara  la  persistenza  dell'interesse
    alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei  mesi  dalla
    data di entrata in vigore della presente legge.»; 
      b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  Il  periodo  di  sei
    mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui  all'articolo  2
    della legge 24 marzo 2001, n. 89»; 
      c) al comma 3, le parole:  «Nei  casi  di  cui  al  comma  2»  sono
    sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 1». 
    
            
          
              
                Capo II 

    DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

                                   Art. 15 
     
     
                       Proroga dei magistrati onorari 
     
      1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio
    1998, n. 51, le parole:  «  non  oltre  il  31  dicembre  2011»  sono
    sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2012». 
      2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari  il  cui  mandato
    scade  il  31  dicembre  2011  e  per  i  quali  non  e'   consentita
    un'ulteriore  conferma  secondo  quanto   previsto   dall'   articolo
    42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario,  di  cui  al
    regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici  di  pace  il
    cui mandato scade entro il 31 dicembre 2012 e  per  i  quali  non  e'
    consentita  un'ulteriore  conferma  secondo  quanto  previsto   dall'
    articolo 7, comma  1,  della  legge  21  novembre  1991,  n.  374,  e
    successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio
    delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2012, fino  alla
    riforma organica della magistratura onoraria e, comunque,  non  oltre
    il 31 dicembre 2012. 
    
            
          
              
                Capo II 

    DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

                                   Art. 16 
     
     
            Modifiche alla disciplina delle societa' di capitali 
     
      1. All'articolo 14, della legge  12  novembre  2011,  n.  183  sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 9, primo periodo, le parole: «collegio sindacale»  sono
    sostituite dalla seguente: «sindaco»; 
      b) dopo il comma  13,  e'  inserito  il  seguente:  «13-bis.  Nelle
    societa' a responsabilita' limitata,  i  collegi  sindacali  nominati
    entro il 31 dicembre 2011 rimangono  in  carica  fino  alla  scadenza
    naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati.». 
      2. All'articolo 6, comma 4-bis del  decreto  legislativo  8  giugno
    2001, n. 231, dopo le  parole:  «nelle  societa'  di  capitali»  sono
    inserite le seguenti: «il sindaco,». 
    
            
          
              
                Capo II 

    DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

                                   Art. 17 
     
     
                              Entrata in vigore 
     
      1. Il presente decreto  entra  in  vigore  il  giorno successivo  a
    quello della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
    Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
    in legge. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
        Dato a Roma, addi' 22 dicembre 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                    Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                    Ministri 
     
                                    Severino, Ministro della giustizia 
     
    Visto, il Guardasigilli: Severino 
    
     

    sovraffollamento delle carceri

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    DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 211

    Interventi  urgenti  per  il  contrasto  della   tensione   detentiva
    determinata dal sovraffollamento delle carceri. (11G0254), in G.U.R.I. del 22 dicembre 2011, n. 297 
    

     
     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
      Ritenuta la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  ridurre  con
    effetti immediati il sovraffollamento carcerario  e  di  limitare  le
    attivita' di traduzione delle persone detenute da parte  delle  forze
    di polizia; 
      Ritenuta pertanto la necessita' ed urgenza di introdurre  modifiche
    alle norme del  codice  di  procedura  penale  relative  al  giudizio
    direttissimo innanzi al tribunale in composizione  monocratica  e  al
    luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e  dell'interrogatorio
    delle persone detenute; 
      Ritenuta altresi' la necessita' ed urgenza di innalzare  il  limite
    di pena per l'applicazione della detenzione presso il domicilio; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 16 dicembre 2011; 
      Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
    Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri  dell'interno  e
    della difesa; 
     
                                    Emana 
     
     
                         il seguente decreto-legge: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                   Modifiche al codice di procedura penale 
     
      1. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono  apportate
    le seguenti modificazioni: 
        a) il comma 4 e' sostituito dal  seguente:  «4.  Se  il  pubblico
    ministero ordina  che  l'arrestato  in  flagranza  sia  posto  a  sua
    disposizione, lo puo' presentare direttamente all'udienza,  in  stato
    di arresto,  per  la  convalida  e  il  contestuale  giudizio,  entro
    quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio  di  convalida
    le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.»; 
        b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Nei  casi  di
    cui ai commi 2 e 4, l'arrestato non puo' essere condotto  nella  casa
    circondariale del luogo dove l'arresto e' stato eseguito, ne'  presso
    altra casa circondariale, salvo che  il  pubblico  ministero  non  lo
    disponga, con decreto motivato, per la mancanza o indisponibilita' di
    altri idonei luoghi di custodia  nel  circondario  in  cui  e'  stato
    eseguito l'arresto, per motivi di salute della  persona  arrestata  o
    per altre specifiche ragioni di necessita'.». 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
           Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 
     
      1. Alle norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del
    codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
    1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) l'articolo 123 e' sostituito dal seguente: «Art. 123.(Luogo di
    svolgimento  dell'udienza  di  convalida  e  dell'interrogatorio  del
    detenuto) - 1. Salvo  quanto  previsto  dall'art.121,  nonche'  dagli
    artt.449 comma 1 e 558 del codice, l'udienza di convalida  si  svolge
    nel luogo dove l'arrestato o il fermato e'  custodito.  Nel  medesimo
    luogo si svolge  l'interrogatorio  della  persona  che  si  trovi,  a
    qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Tuttavia, quando sussistono
    eccezionali motivi di necessita' o di urgenza il giudice con  decreto
    motivato puo' disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o
    del detenuto per la comparizione davanti a se'. ». 
        b)  dopo  l'art.123,  e'  inserito  il  seguente:  «Art.  123-bis
    (Custodia dell'arrestato). - 1. Nei casi  previsti  nell'art.558  del
    codice, l'arrestato viene  custodito  dagli  ufficiali  e  agenti  di
    polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza del circondario  in
    cui e' stato eseguito l'arresto. Il pubblico ministero puo'  disporre
    che l'arrestato venga condotto nella  casa  circondariale  del  luogo
    dove l'arresto e' stato eseguito, o presso altra casa  circondariale,
    anche quando gli ufficiali e  agenti  che  hanno  eseguito  l'arresto
    rappresentino   la   pericolosita'   della   persona   arrestata    o
    l'incompatibilita' della stessa con la  permanenza  nelle  camere  di
    sicurezza ovvero altre ragioni che impediscano l'utilizzo di esse.». 
      2. Con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
    Ministro  dell'interno  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze,  da  adottare  entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno,  e'
    individuata  la  quota  di  risorse  da  trasferire  dallo  stato  di
    previsione del Ministero della giustizia allo stato di previsione del
    Ministero dell'interno ai fini del ristoro delle spese  sostenute  in
    applicazione degli articoli 1 e 2 del  presente decreto. 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
                Modifiche alla legge 26 novembre 2010 n. 199 
     
      1. All'articolo 1 della legge  26  novembre  2010,  n.  199,  nella
    rubrica e nel comma  1,  la  parola:  «dodici»  e'  sostituita  dalla
    seguente: «diciotto». 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
    Integrazione delle  risorse  finanziarie  per  il  potenziamento,  la
       ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie 
     
      1. Al fine  di  contrastare  il  sovrappopolamento  degli  istituti
    presenti sul territorio nazionale, per l'anno 2011, e' autorizzata la
    spesa di euro 57.277.063 per le  esigenze  connesse  all'adeguamento,
    potenziamento   e   alla   messa   a   norma   delle   infrastrutture
    penitenziarie. 
      2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si   provvede   mediante
    corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
    all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985,  n.  222,
    relativamente alla quota destinata allo  Stato  dell'otto  per  mille
    dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
     
                            Copertura finanziaria 
     
      1. All'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto,  con
    esclusione dell'articolo 4, si  provvede  mediante  l'utilizzo  delle
    risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
    vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello
    Stato. 
      2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
    provvedere,  con  propri  decreti,  alle  occorrenti  variazioni   di
    bilancio per l'attuazione del presente decreto. 
    
            
          
                                   Art. 6 
     
     
                              Entrata in vigore 
     
       1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno successivo  a
    quello della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
    Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
    in legge. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
        Dato a Roma, addi' 22 dicembre 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                    Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                    Ministri 
     
                                    Severino, Ministro della giustizia 
     
                                    Cancellieri, Ministro dell'interno 
     
                                    Di Paola, Ministro della difesa  
     
    Visto, il Guardasigilli: Severino 
    
            
    
     

    Aiuti per l'accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole e alimentari

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    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

    DECRETO 11 marzo 2011, n. 206

    Regolamento recante regime di aiuti per favorire l'accesso al mercato
    dei capitali alle imprese agricole e alimentari. (11G0248), in G.U.R.I. del 9 dicembre 2011, n. 286

     
     
     
         IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
     
     
                               di concerto con
     
     
                  IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
     
      Visto l'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
    recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
    pluriennale dello Stato» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del  31
    dicembre 2002, n. 305;
      Visto il decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  recante
    «Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di   intermediazione
    finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo  1998,
    n. 71, supplemento ordinario;
      Visto l'articolo 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2004, n.  311
    recante "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
    pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)";
      Visto il D.M. 22 giugno 2004, n. 182, Regolamento recante regime di
    aiuti, per favorire l'accesso al mercato dei  capitali  alle  imprese
    agricole ed agroalimentari, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del
    22 luglio 2004, n. 170;
      Visto l'articolo 3, comma 4,  del  decreto  legislativo  27  maggio
    2005, n. 100 con il quale sono stati estesi al settore della pesca  e
    dell'acquacoltura gli interventi previsti dall'articolo  66  comma  3
    della citata legge n. 289/ 2002;
      Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  recante
    «Orientamento e  modernizzazione  del  settore  agricolo»  pubblicato
    nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2001, n. 137;
      Visti gli "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato destinati a
    promuovere gli investimenti in capitale di rischio  nelle  piccole  e
    medie imprese" 2006/C 194/02;
      Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
    400;
      Vista la Decisione della Commissione  europea  C(2010)7917  del  11
    novembre 2010, con la quale il regime di aiuti n.  136/2010  relativo
    al  capitale  di   rischio   a   favore   delle   PMI   nei   settori
    dell'agricoltura, della pesca e della produzione alimentare e'  stato
    ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi  dell'art.  107,
    paragrafo 3, lettera c), del TFUE;
      Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3654/2011, espresso dalla
    Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  13
    gennaio 2011;
      Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
    norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
    effettuata con lettera n. 2103 del 7 marzo 2011;
     
                                   Adotta
     
     
                          il seguente regolamento:
     
                                   Art. 1
     
     
                                 Definizioni
     
      1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  si  applicano  le   seguenti
    definizioni:
        1) per  «capitale  proprio»  (equity)  si  intende  la  quota  di
    partecipazione in un'impresa, rappresentata dalle azioni  emesse  per
    gli investitori;
        2) per «quasi-equity» si intendono quegli strumenti finanziari il
    cui rendimento per colui che li detiene si  basa  principalmente  sui
    profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria  e  che  non  sono
    garantiti in caso di cattivo andamento delle imprese;
        3) per «private equity» (in contrapposizione a public equity)  si
    intende l'investimento nel capitale  proprio  o  in  quasi-equity  di
    societa' non quotate in borsa, compreso il venture capital;
        4) per «seed capital» si intende il  finanziamento,  prima  della
    fase start-up,  concesso  per  studiare,  valutare  e  sviluppare  un
    progetto iniziale;
        5) per «start-up capital» si intende il finanziamento concesso  a
    imprese che non hanno ancora venduto il proprio prodotto o servizio a
    livello commerciale e non stanno ancora generando  profitto,  per  lo
    sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale;
        6) per «capitale di espansione» (expansion capital) si intende il
    finanziamento concesso per la crescita e l'espansione di una societa'
    che puo' o meno andare in  pari  o  produrre  utile,  allo  scopo  di
    aumentare la capacita' produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato
    o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo.

           
         
                                   Art. 2
     
     
                                  Finalita'
     
      1. Il «Fondo di investimento  nel  capitale  di  rischio»,  di  cui
    all'articolo 1, comma 1, del D.M. 22 giugno 2004, n. 182, di  seguito
    denominato  Fondo,  e'  gestito  in  conformita'  agli   Orientamenti
    Comunitari  sugli  aiuti  di  Stato  destinati   a   promuovere   gli
    investimenti in capitale di rischio nelle piccole  e  medie  imprese"
    2006/C 194/02.
      2. Il Fondo ha lo scopo di supportare i programmi  di  investimento
    di  piccole  e  medie  imprese  operanti  nei  settori  indicati  nel
    successivo  art.  4  del  presente  decreto,   con   l'obiettivo   di
    promuoverne la nascita e lo sviluppo, e di favorire la  creazione  di
    nuova  occupazione,  attraverso  operazioni  finanziarie  finalizzate
    all'espansione dei mercati di capitale di rischio.
      3.  Il  Fondo  effettua  operazioni  finanziarie  in  imprese   che
    presentano  un  quadro  finanziario  sano,  un  business   plan   con
    potenzialita' di crescita, adeguati  profili  di  rischio/rendimento,
    management e personale impegnato con provata esperienza  e  capacita'
    operative.
      4. Il Fondo non puo' effettuare operazioni finanziarie  finalizzate
    al consolidamento di passivita' onerose, nonche' quelle a  favore  di
    imprese in difficolta' finanziaria come  definite  dalla  Commissione
    europea (Comunicazione 2004/C 244/02).

           
         
                                   Art. 3
     
     
                           Natura dell'intervento
     
      1. Le operazioni finanziarie effettuate dal Fondo possono essere di
    natura diretta ed indiretta.
      2. Le operazioni finanziarie dirette consistono in:
        a) assunzioni di partecipazione minoritarie;
        b) prestiti partecipativi.
      3. Le operazioni finanziarie indirette consistono nell'acquisizione
    di quote di partecipazione minoritarie di  altri  fondi  privati  che
    investono nel capitale di rischio delle imprese di cui al  successivo
    articolo 4.
      4. Secondo quanto previsto dal capitolo 4.3.2. degli  "Orientamenti
    Comunitari  sugli  aiuti  di  Stato  destinati   a   promuovere   gli
    investimenti in capitale di rischio nelle piccole  e  medie  imprese"
    2006/C 194/02, l'intervento del Fondo  e'  limitato  a  fornire  seed
    capital, start-up capital e/o capitale di espansione alle  piccole  e
    medie imprese  ubicate  nelle  zone  assistite  ovvero  alle  piccole
    imprese ubicate in zone non assistite. Per le medie  imprese  ubicate
    in zone non assistite, l'intervento del Fondo  si  limita  a  fornire
    seed capital e/o start-up capital, e non capitale di espansione.

           
         
                                   Art. 4
     
     
                            Soggetti beneficiari
     
      1. Sono beneficiari delle operazioni finanziarie dirette le piccole
    e medie imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare, e  nel
    settore della pesca e dell'acquacoltura.
      2. Sono beneficiari delle operazioni finanziarie indirette i  fondi
    privati che investono nel capitale di rischio delle imprese di cui al
    comma 1.
      3. Per accedere agli interventi del Fondo, le imprese sono tenute a
    presentare  un  piano  di  investimento  che  illustri   in   maniera
    dettagliata il mercato di riferimento, i  prodotti,  l'andamento  dei
    costi, dei ricavi e dei profitti ed ogni altro elemento utile ai fini
    della preventiva valutazione della redditivita' dell'investimento.

           
         
                                   Art. 5
     
     
     Condizioni e limiti delle operazioni finanziarie dirette del Fondo
     
      1. La partecipazione diretta del Fondo al  capitale  sociale  delle
    imprese beneficiarie avviene come socio di minoranza.  Le  assunzioni
    di partecipazioni possono avvenire tramite  sottoscrizione  di  nuove
    quote o azioni del capitale sociale delle imprese beneficiarie.
      2. Il Fondo partecipa alla  ripartizione  agli  utili  fino  ad  un
    rendimento delle partecipazioni pari  al  tasso  Interest  Rate  Swap
    (IRS) a cinque anni aumentato di 200 punti base.
      3. L'uscita dal capitale sociale  dell'impresa  beneficiaria  della
    partecipazione avviene tramite la vendita, a condizioni  di  mercato,
    delle azioni o quote di capitale agli altri partecipanti il capitale,
    ad investitori terzi, a fornitori,  alla  stessa  impresa  o  tramite
    Offerta Iniziale a Pubblico (IPO).
      4. Il prestito partecipativo, di durata sette anni di cui due  anni
    di preammortamento, e' erogato in unica soluzione  ed  e'  rimborsato
    con rate semestrali. Il tasso applicato ai prestiti partecipativi  e'
    determinato in funzione del rating dell'impresa e comunque non potra'
    superare il tasso base calcolato  nel  rispetto  di  quanto  previsto
    dalla Comunicazione della Commissione  relativa  alla  revisione  del
    metodo di fissazione dei tassi di riferimento  e  di  attualizzazione
    (2008/C 14/02) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della  Comunita'
    Europea, vigente al momento della  deliberazione,  aumentato  di  400
    punti base.
      5. Il Fondo non puo' effettuare piu' di una operazione  finanziaria
    diretta nella stessa impresa e l'ammontare massimo  delle  operazioni
    finanziarie dirette non puo' superare l'importo  complessivo  di  1,5
    milioni di euro per impresa destinataria  su  un  periodo  di  dodici
    mesi.
      6. Il Fondo non effettuera'  operazioni  finanziarie,  qualora  non
    intervenga anche un investitore privato nella medesima impresa con un
    apporto di capitali almeno pari al  30%  delle  effettive  necessita'
    dell'impresa, nel caso di imprese  residenti  nelle  regioni  di  cui
    all'articolo 87[3](a)(c) del Trattato CE, e al 50% nelle altre zone.

           
         
                                   Art. 6
     
     
         Condizioni delle operazioni finanziarie indirette del Fondo
     
      1. Le  assunzioni  di  partecipazioni  indirette  possono  avvenire
    tramite sottoscrizione, a condizioni di mercato,  di  nuove  quote  o
    azioni minoritarie di fondi privati che  effettuano  investimenti  in
    favore delle imprese indicate nell'articolo 4 del presente decreto. I
    predetti fondi privati sono scelti attraverso una procedura  di  gara
    pubblica aperta e trasparente.
      2. Nel caso delle assunzioni di partecipazioni indirette,  l'uscita
    del Fondo avviene tramite la vendita, a condizioni di mercato,  delle
    azioni o quote di capitale agli altri  partecipanti,  ad  investitori
    terzi o tramite Offerta Iniziale a Pubblico (IPO).

           
         
                                   Art. 7
     
     
               Gestione del Fondo secondo criteri commerciali
     
      1. Il gestore  del  Fondo  applichera'  le  migliori  prassi  e  la
    vigilanza regolamentare nella gestione delle  risorse  e  provvedera'
    alla costituzione di un Comitato  Consultivo  degli  investitori,  al
    fine di garantire  anche  la  presenza  di  investitori  privati  nel
    processo decisionale.
      2.  Nelle  operazioni  finanziarie  indirette,  la  gestione  delle
    risorse sara' assicurata anche attraverso un accordo tra il gestore e
    i fondi privati  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  finalizzato  a
    stabilire gli obiettivi, il calendario proposto per gli  investimenti
    nonche' la remunerazione del gestore in base ai  risultati  economici
    dei fondi.

           
         
                                   Art. 8
     
     
                             Disposizioni finali
     
      1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo
    1, comma 1, del decreto interministeriale 22 giugno 2004, n.  182  e'
    modificato come segue:
        -  il  periodo  "...in  conformita'  alla   comunicazione   della
    Commissione della Comunita' Europea 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001"
    e' sostituito con "in conformita' agli Orientamenti comunitari  sugli
    aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di
    rischio nelle piccole e medie imprese 2006/C 194/02";
      2. Dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
    abrogati i seguenti articoli del decreto interministeriale 22  giugno
    2004, n. 182:
        - articolo 1, commi 2, 3 e 4;
        - articolo 2;
        - articolo 3;
        - articolo 4.
      3. Il presente decreto e' pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  ed
    entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
      Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
    inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
    Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
    e di farlo osservare.
        Roma, 11 marzo 2011
     
                                     Il Ministro delle politiche agricole
                                             alimentari e forestali      
                                                    Galan                
     
    Il Ministro dell'economia
         e delle finanze
            Tremonti
     
    Visto, il Guardasigilli: Palma

    Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2011
    Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
    registro n. 5, foglio n. 169


     

     


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