Legge di stabilita' 2012
Mercoledì 16 Novembre 2011 11:44
Liliana D'amico
LEGGE 12 novembre 2011, n. 183
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Risultati differenziali
1. Il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2012
e del ricorso al mercato finanziario nonche' i livelli minimi del
saldo netto da impiegare per gli anni 2013 e 2014, in termini di
competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2012, 2013 e 2014, sono
indicati nell'allegato n. 1. I livelli del ricorso al mercato si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
Art. 2
Gestioni previdenziali
1. Nell'allegato n. 2 sono indicati:
a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo
Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera
c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e
dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, per l'anno 2012;
b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno
2012 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a);
c) l'importo dei trasferimenti dovuti dallo Stato per l'anno 2012
ai sensi del comma 4, lettera a).
2. Gli importi complessivi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le
gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Nell'allegato n. 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del
riparto, sono attribuiti:
a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a
completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato
dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1° gennaio 1989;
b) alla gestione speciale minatori;
c) all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).
3. Nell'allegato n. 2 sono, inoltre, indicati:
a) i maggiori oneri, per l'anno 2010, a carico della gestione per
l'erogazione delle pensioni, assegni e indennita' agli invalidi
civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori
oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del
bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
per l'anno 2010, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in
eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie,
ovvero accantonate presso la medesima gestione, in quanto non
utilizzate per i rispettivi scopi.
4. E' istituita presso l'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) la «Gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale»,
il cui finanziamento e' assunto dallo Stato. Nell'ambito del bilancio
dell'INPDAP, sono istituite apposite evidenze contabili, relative
alla gestione di cui al primo periodo del presente comma, nonche'
alle gestioni che erogano trattamenti pensionistici e di fine
servizio. Sono a carico della gestione di cui al primo periodo:
a) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione erogata
dall'INPDAP. Tale somma e' annualmente adeguata, con la legge di
stabilita', in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un punto
percentuale ed e' ripartita tra le evidenze contabili interessate con
il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni;
b) tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello
Stato previsti da specifiche disposizioni di legge.
5. All'articolo 2, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni, dopo il terzo periodo, sono inseriti i
seguenti: «Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti
pensionistici e' stabilito un apporto dello Stato a favore della
gestione di cui al comma 1. Tale apporto e' erogato su base
trimestrale, subordinatamente alla verifica delle effettive
necessita' finanziarie della citata gestione, riferite al singolo
esercizio finanziario». All'articolo 2, comma 499, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le parole da: «Per realizzare» fino a: «legge
23 dicembre 1998, n. 448,» sono soppresse.
Art. 3
Riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri
1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 10,
comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli stanziamenti
relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri sono
ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati
nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.
Art. 4
Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri
1. Gli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili sono
ridotti in conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi
commi.
2. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai
commi da 3 a 6.
3. A decorrere dall'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e'
ridotta di euro 1.230.000.
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 9
ottobre 2000, n. 288, rifinanziata ai sensi dell'articolo 1, comma
566, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotta di euro
2.000.000 a decorrere dal 2012.
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 3 agosto 1998, n. 299, per il 2012 e' ridotta di euro
12.394.000.
6. Ai medesimi fini di cui al comma 2, si applicano altresi',
limitatamente all'anno 2012, senza successivi recuperi, le seguenti
misure temporanee e straordinarie in materia di trattamento economico
del personale all'estero di cui alla parte terza del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
a) con riferimento alle residenze di servizio, il canone dovuto ai
sensi del comma secondo dell'articolo 177 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, dai funzionari che
occupano posti di Ministro e Ministro Consigliere con funzioni
vicarie presso le rappresentanze diplomatiche, nonche' dai titolari
dei Consolati generali di prima classe e dai funzionari di cui
all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, e'
aumentato dal 15 al 20 per cento dell'indennita' personale;
b) l'indennita' di sistemazione prevista dall'articolo 175 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967,
nonche' dall'articolo 661 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 29
del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, e' corrisposta, per
i casi di trasferimento del personale da sede estera ad altra sede
estera, nella misura del 15 per cento rispetto all'importo attuale;
inoltre la stessa indennita' e' ridotta del 50 per cento anziche' del
40 per cento limitatamente a coloro che fruiscono di residenze di
servizio ai sensi dell'articolo 177 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 18 del 1967;
c) l'indennita' di richiamo dal servizio all'estero prevista
dall'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18
del 1967 e' corrisposta nella misura del 20 per cento rispetto
all'importo attuale;
d) con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si
provvede alla rideterminazione delle risorse relative agli articoli
171 e 171-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 658 del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni, anche in deroga a quanto previsto dalle
predette disposizioni, assicurando comunque la copertura dei
posti-funzione all'estero di assoluta priorita', per un risparmio
complessivo pari a 27.313.157 euro. Conseguentemente,
l'autorizzazione di spesa per l'attuazione degli articoli sopradetti
e' ridotta di un ammontare pari a 27.313.157 euro;
e) per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n. 56, e' sospesa, mentre, a
decorrere dall'anno 2013, la medesima autorizzazione e' ridotta ogni
anno di 7,5 milioni di euro;
f) in attesa di un'organica revisione tramite regolamento ai sensi
dell'articolo 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109, della disciplina
della materia del trasporto degli effetti del personale trasferito,
al settimo comma dell'articolo 199 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967, le parole: «le spedizioni possono essere
effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «la spedizione puo'
essere effettuata»; inoltre, al comma 5 dell'articolo 666 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, le parole:
«le spedizioni stesse possono essere effettuate» sono sostituite
dalle seguenti: «la spedizione puo' essere effettuata»; infine, il
secondo periodo del citato settimo comma dell'articolo 199 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e' soppresso.
7. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero dell'interno le disposizioni di cui ai commi da 8
a 26.
8. Gli stanziamenti iniziali per l'anno 2012 delle spese di vitto
per il personale dell'Arma dei Carabinieri impiegato in servizio di
ordine pubblico fuori sede e per il personale della Guardia di
finanza impiegato per servizio di ordine pubblico, di cui allo stato
di previsione della spesa del Ministero dell'interno, capitoli 2551 e
2552, sono ridotti di un milione di euro per ciascun capitolo.
9. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.
43, le parole: «a decorrere dall'anno 2005» sono sostituite dalle
seguenti: «per gli anni dal 2005 al 2011» e sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «e a decorrere dal 2012 la somma di un milione di
euro».
10. La spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e' ridotta in misura pari ad euro
57.448.387 per l'anno 2012 e ad euro 30.010.352 a decorrere dall'anno
2013.
11. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' sostituita dalla seguente:
«a) in caso di necessita' delle strutture centrali e periferiche
del Corpo nazionale motivate dall'autorita' competente che opera il
richiamo;».
12. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell'articolo 6, comma
1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono
rapporti di impiego con l'Amministrazione.».
13. Ai fini del reclutamento del personale volontario di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il Capo
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile del Ministero dell'interno stabilisce, con cadenza
triennale e sulla base delle esigenze operative, il contingente
massimo dei nuovi reclutamenti a domanda, tenendo conto, in prima
applicazione, del personale volontario che, alla data del 31 dicembre
2011, sia iscritto o abbia presentato domanda di iscrizione negli
appositi elenchi.
14. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di idoneita'
psicofisica ed attitudinale richiesta per il reclutamento del
personale volontario di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli oneri per gli accertamenti
clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione
sono a carico degli interessati.
15. Ai fini del contenimento della spesa pubblica fino al 2014, le
disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, si applicano anche alle procedure concorsuali
per i passaggi interni di qualifica a capo squadra e a capo reparto
da espletarsi per la copertura dei posti disponibili fino al 31
dicembre 2013.
16. All'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106, le parole: «Nel triennio 20112013,» sono soppresse.
17. Il contributo compensativo annuo concesso all'Unione italiana
ciechi ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, a
decorrere dal 2012, e' fissato in euro 65.828.
18. Il contributo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai
sensi dell'articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379, come
modificato dal comma 10 dell'articolo 11-quaterdecies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, a decorrere
dall'anno 2012 e' fissato in euro 291.142.
19. Gli stanziamenti per l'alimentazione del Fondo di rotazione per
la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle
richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma
6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, previsti dal
comma 11 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dal
comma 1, lettera a), dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n.
512, a decorrere dal 2012, sono fissati, rispettivamente, in euro
1.000.000 ed in euro 1.027.385.
20. Lo stanziamento per il miglioramento delle prestazioni
economiche di cui all'articolo 5 della legge 14 dicembre 1970, n.
1088, e successive modificazioni, concesso ai cittadini colpiti da
tubercolosi non assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), da erogare alle regioni a statuto speciale, a
decorrere dal 2012, e' fissato in euro 200.000.
21. All'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 29
ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 1991, n. 410, le parole: «le disposizioni di cui ai commi 2
e 3» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui al comma
3» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' autorizzata la
spesa di euro 4,7 milioni per l'anno 2012 e di euro 5,6 milioni a
decorrere dall'anno 2013 per l'attribuzione a tutto il personale
comunque posto alle dipendenze della Dia di un trattamento economico
accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
22. Le somme resesi disponibili per pagamenti non piu' dovuti di
cui alla delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica n. 86/2009 del 6 novembre 2009, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2011, sono versate,
entro il 30 giugno 2012, all'entrata del bilancio dello Stato e
restano acquisite all'erario.
23. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 611 del codice
dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, e' ridotta per l'importo di 50 milioni a decorrere
dall'anno 2013.
24. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139, e successive modificazioni, l'ultimo periodo e'
soppresso.
25. Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 168, comma 3,
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in materia di
percorso di carriera del personale direttivo e dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, sono prorogate al 31 dicembre 2014.
26. Il meccanismo di allineamento stipendiale previsto
dall'articolo 41, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di
lavoro dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, per
il quadriennio normativo 19982001 e per il biennio economico
1998-1999 si applica alla retribuzione di posizione complessivamente
intesa, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione di cui al comma 4 del
medesimo articolo 41. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge e' fatto divieto di corrispondere somme in
applicazione dell'articolo 41, comma 5, del citato Contratto
collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001 diversamente
conteggiate, anche se riferite a periodi gia' trascorsi. E' fatta
salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in
vigore della presente legge.
27. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni di
cui ai commi da 28 a 51.
28. All'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 38,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Al
relativo onere si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto
sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.»;
b) al comma 11, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Agli
oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione dei commi 2, 4 e
10, pari a euro 150.000.000 per l'anno 2005 e a euro 160.000.000
annui a decorrere dal 2006, si fa fronte con le maggiori entrate
derivanti dal comma 9».
29. Al comma 4 dell'articolo 61 della legge 21 novembre 2000, n.
342, recante misure in materia fiscale, dopo le parole: «a decorrere
dall'anno 2003» sono aggiunte, infine, le seguenti: «e fino all'anno
2011. A decorrere dall'anno 2012, agli oneri derivanti da quanto
previsto dal comma 3, si provvede nell'ambito dello stanziamento
iscritto sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.».
30. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, le parole: «di lire 25.000 per ciascuna dichiarazione
elaborata e trasmessa» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 14
per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per
l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma
congiunta».
31. All'articolo 18, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, in materia di
assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le
imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai
professionisti, le parole: «Ai CAF-dipendenti ed ai sostituti il
compenso di cui all'articolo 38» sono sostituite dalle seguenti: «Ai
sostituti il compenso di cui all'articolo 38, comma 2».
32. Per le attivita' svolte negli anni 2011, 2012 e 2013 non si
procede all'adeguamento dei compensi previsto dall'articolo 38, comma
3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
33. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore
aggiunto, il comma 3-ter e' abrogato.
34. All'articolo 39 del decreto-legge l° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
i commi da 4-ter a 4-quinquies sono abrogati.
35. Fatto salvo quanto previsto dal comma 32, le disposizioni di
cui ai commi da 30 a 34 si applicano con riferimento alle attivita'
svolte a decorrere dall'anno 2012.
36. All'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante
disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Il Garante del
contribuente, operante in piena autonomia, e' organo monocratico
scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria
regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione e'
compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, tra gli
appartenenti alle seguenti categorie:»;
2) la lettera b) e' abrogata;
b) al comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.
37. La disposizione del comma 36 ha effetto a decorrere dal 1°
gennaio 2012; conseguentemente, dalla medesima data decadono gli
organi collegiali operanti alla data di entrata in vigore della
presente legge.
38. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nell'ambito
della propria autonomia, adotta misure di razionalizzazione
organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, con
esclusione delle spese di natura obbligatoria e del personale, in
misura non inferiore ad euro 50 milioni, a decorrere dall'esercizio
2012, che sono conseguentemente versate ogni anno ad apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
39. Tutti i candidati risultati idonei all'esito del concorso
bandito in data 3 agosto 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
4' serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono nominati componenti
delle commissioni tributarie ed immessi in servizio, anche in
sovrannumero, nella sede di commissione tributaria scelta per prima
da ciascuno di essi. Gli stessi entrano a comporre l'organico della
commissione tributaria prescelta a misura che i relativi posti si
rendono progressivamente vacanti e da tale momento sono immessi nelle
relative funzioni. Ai componenti in sovrannumero il compenso, in
misura fissa e variabile, e' riconosciuto solo in relazione agli
affari trattati successivamente alla data in cui i medesimi, anche
per effetto di trasferimento, entrano a comporre l'organico di una
sede di commissione tributaria e sono immessi nelle funzioni.
Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
40. I trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie
sono disposti all'esito di procedure di interpello bandite dal
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura
di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni
provinciali o regionali. Ai fini del trasferimento le domande dei
componenti delle commissioni tributarie sono valutate secondo la
rispettiva anzianita' di servizio nelle qualifiche secondo la
seguente tabella ovvero, in caso di parita', secondo l'anzianita'
anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione
delle domande. Le domande dei componenti in sovrannumero di cui al
comma 39, se non ancora in organico, sono valutate in funzione del
punteggio da loro conseguito in sede di concorso. Il trasferimento
non determina diritto ad alcuna indennita'. La lettera f) del comma 1
dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e'
abrogata; ferme le incompatibilita' di cui all'articolo 8 del
medesimo decreto legislativo, il componente di commissione tributaria
non e' soggetto all'obbligo di residenza nella regione in cui ha sede
la commissione tributaria in cui presta servizio.
Punteggio per anno o frazione
di anno superiore a sei mesi
Parte di provvedimento in formato grafico
41. A decorrere dal 1° luglio 2012, all'articolo 5 del
decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il coefficiente unitario di tassazione di terminale (CTT) e'
calcolato mediante il rapporto: «CTT = CT/UST», nel quale «CT» e' il
costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso
degli aeroporti, al netto dei costi previsti negli aeroporti nei
quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unita' di
servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno
di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale ed «UST» e'
il numero totale delle unita' di servizio di terminale che si prevede
saranno prodotte nell'anno di applicazione della tassa. Il calcolo
delle unita' di servizio prodotte e' in funzione dei coefficienti di
peso degli aeromobili e del numero dei voli. A decorrere dal 1°
luglio 2012 il costo complessivo ammesso per i servizi di terminale
nel complesso degli aeroporti e' calcolato al lordo dei costi
previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un
traffico in termini di unita' di servizio inferiore all'1,5 per cento
del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa
sull'intera rete nazionale. Al fine di garantire la sicurezza e la
continuita' del servizio di assistenza al volo di terminale prestato
dall'Aeronautica militare a favore dei voli civili, i relativi costi,
non soggetti ad esenzione, sono coperti dalla corrispondente quota
dei ricavi tariffari, secondo le modalita' disciplinate dal Contratto
di programma tra lo Stato e l'ENAV s.p.a. di cui all'articolo 9 della
legge 21 dicembre 1996, n. 665. Dette somme sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato da parte di ENAV s.p.a. per essere
riassegnate su apposito programma dello stato di previsione del
Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»;
b) il comma 5 e' abrogato;
c) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 si fa
fronte nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinati ai
Contratti di servizio e di programma dell'ENAV s.p.a. che non
potranno essere superiori, per l'anno 2012, ad euro 60.173.983 e, a
decorrere dall'anno 2013, ad euro 18.173.983.».
42. Nel titolo III, capo V, delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo l'articolo 152 e'
aggiunto il seguente: «Art. 152-bis. (Liquidazione di spese
processuali) - Nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91
del codice di procedura civile a favore delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se
assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del
codice di procedura civile, si applica la tariffa vigente per gli
avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato
ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600». La disposizione di cui al presente comma si applica alle
controversie insorte successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
43. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante
da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o
altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso,
alla disciplina di cui all'articolo 2947 del codice civile e decorre
dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se
la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si e'
effettivamente verificato.
44. Le indennita' e i rimborsi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 24
della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguati dalla legge 26
luglio 1978, n. 417, sono soppressi. L'indennita' di prima
sistemazione di cui all'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n.
836, come adeguata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, e' dovuta
esclusivamente nel caso di effettivo mutamento della residenza del
dipendente a seguito del trasferimento da una ad altra sede
permanente di servizio.
Sono, inoltre, soppresse le analoghe disposizioni contenute nei
contratti collettivi nazionali di lavoro. La disposizione di cui al
presente comma non si applica nei confronti del personale
appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
45. Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del
personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, e' dovuto un diritto di segreteria, quale
contributo per la copertura delle spese della procedura. L'importo e'
fissato con il bando ed e' compreso tra i 10 ed i 15 euro. La
disposizione di cui al presente comma non si applica alle regioni,
alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del
Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali.
46. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e consentire il
pagamento diretto, ove cio' gia' non avvenga, dei canoni di locazione
dovuti dalle amministrazioni statali, nonche' di censi, canoni,
livelli ed altri oneri, con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le
modalita' di trasferimento alle amministrazioni interessate delle
relative risorse finanziarie ed il subentro delle stesse alla
Direzione centrale dei servizi del tesoro.
47. All'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere
dall'anno 2012 una quota, non inferiore al 10 per cento, delle
risorse di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, e successive modificazioni, e' destinata al potenziamento e alla
copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione
economico-finanziaria esclusi quelli di personale; con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze e' stabilito il riparto della
predetta quota tra le diverse strutture, incluso il Corpo della
Guardia di finanza».
48. Al personale delle amministrazioni pubbliche come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo
1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, in posizione di comando, distacco o in altra analoga
posizione presso le Autorita' amministrative indipendenti, non
possono essere erogati, da parte delle predette Autorita',
indennita', compensi o altri emolumenti comunque denominati,
finalizzati ad operare perequazioni rispetto al trattamento economico
fondamentale piu' elevato corrisposto al personale dei rispettivi
ruoli.
49. Le disposizioni di cui al comma 48 si applicano anche alle
indennita', compensi o altri emolumenti comunque denominati gia' in
godimento alla data di entrata in vigore della presente legge; le
clausole difformi contenute nei regolamenti o negli atti interni
concernenti la disciplina del trattamento giuridico ed economico del
personale delle Autorita' amministrative indipendenti di cui al comma
56 sono disapplicate.
50. Al comma 3 dell'articolo 53, secondo periodo, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «legge 23 dicembre 1996, n.
662» sono aggiunte le seguenti: «, il cui onere non potra' essere
superiore a 321,6 milioni di euro per l'anno 2012, 351,6 milioni di
euro per l'anno 2013 e 291,6 milioni di euro a decorrere dall'anno
2014».
51. Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle
autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 2 allegato alla presente
legge sono ridotte per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per gli
importi ivi indicati.
52. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
le disposizioni di cui ai commi dal 53 al 55.
53. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.a.,
interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, e' autorizzato a versare all'entrata del
bilancio dello Stato la somma di 32,4 milioni di euro entro il 31
gennaio 2012, la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio
2013 e la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014.
54. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 8, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2010, di
riparto delle risorse di cui all'articolo 2, comma 250, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, e' ridotta per l'anno 2012 di euro
1.570.659.
55. I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 60 per cento per l'anno
2012 e del 70 per cento a decorrere dall'anno 2013.
56. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le
disposizioni di cui ai commi dal 57 al 64.
57. A decorrere dall'anno 2012 gli oneri previsti dall'articolo 585
del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti di euro 7.053.093.
58. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 52 milioni di euro per l'anno
2012.
59. Per l'anno 2012 il contributo previsto dall'articolo 30 del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, e' ridotto di euro 950.000.
60. Gli oneri previsti dall'articolo 32, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridotti di euro
135.000 a decorrere dall'anno 2012.
61. A decorrere dall'anno 2012 le assegnazioni finanziarie a favore
delle ferrovie a gestione commissariale governativa, determinate
nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 3, comma 33, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte di euro 5.000.000.
62. Il fondo previsto dall'articolo 26, comma l, lettera a), del
decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e' ridotto di euro
6.000.000 per l'anno 2012 e di euro 2.000.000 per l'anno 2013.
63. I finanziamenti autorizzati dall'articolo 9-bis del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, a decorrere dal
2012 sono ridotti di euro 3.873.427.
64. Per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa prevista
dall'articolo 39, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e'
ridotta di euro 8.000.000.
65. Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la
disposizione di cui al comma 66.
66. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi
programmati di finanza pubblica per gli anni 2012 e seguenti l'INPS,
I'INPDAP e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito della propria autonomia,
adottano misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le
proprie spese di funzionamento in misura non inferiore all'importo
complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per
l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 16,5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilito il riparto dell'importo
di cui al primo periodo tra gli enti sopracitati nonche' tra gli
altri enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici
individuati con il medesimo decreto. Le somme provenienti dalle
riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente
entro la data stabilita con il predetto decreto ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato.
67. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
le disposizioni di cui ai commi da 68 a 83. Le riduzioni degli
stanziamenti relativi allo stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previste
dall'articolo 3 e dai commi di cui al primo periodo, operano in
deroga all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, e successive modificazioni.
68. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e successive modificazioni, la parola: «cinquecento» e' sostituita
dalla seguente: «trecento».
69. All'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, la parola: «500» e' sostituita dalla seguente: «600» e la
parola: «300» e' sostituita dalla seguente: «400».
70. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, alle
istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non puo' essere
assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali
ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale
dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto e' assegnato in
comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra
quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che
ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' riconosciuta, a seguito di
specifica sessione negoziale, una indennita' mensile avente carattere
di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi
recati dal presente comma».
71. Il riscontro di regolarita' amministrativa e contabile presso
le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e
musicale, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508,
e' effettuato da due revisori dei conti nominati con decreto del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
designati uno dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai
revisori dei conti presso le istituzioni di Alta formazione e
specializzazione artistica e musicale non si applica l'articolo 26,
quarto comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836. L'incarico di
revisore dei conti presso le istituzioni di Alta formazione e
specializzazione artistica e musicale da' luogo a rimborsi spese
secondo le regole previste per i funzionari dello Stato.
72. Per l'anno 2012 si applica l'articolo 48, comma 1-ter, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
73. Per il personale degli enti, accademie ed istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica statali (AFAM), il periodo
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 non e' utile ai fini della
maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi
economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
74. Il personale docente del comparto dell'Alta formazione
artistica, musicale e coreutica, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, puo' usufruire di permessi per attivita' di studio, di
ricerca e di produzione artistica nel limite di dieci giorni per anno
accademico, compatibilmente con le attivita' programmate dalle
Istituzioni di appartenenza e senza riduzione dell'impegno orario di
servizio definito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di
comparto.
75. I giorni di permesso previsti dalle disposizioni contrattuali
relative al comparto AFAM non goduti entro l'anno accademico
2010-2011 non sono piu' cumulabili e possono essere fruiti fino al
loro esaurimento nel limite di trenta giorni per anno accademico.
76. L'assenza del docente per i periodi di permesso di cui ai commi
74 e 75 non puo' essere coperta con contratti di lavoro a tempo
determinato.
77. I permessi eventualmente gia' autorizzati per l'anno accademico
2011-2012 sono revocati qualora eccedenti il limite annuo di cui al
comma 75.
78. Le autorizzazioni di cui all'articolo 17, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di
cui all'articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e di cui
all'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, possono essere
concesse al medesimo soggetto per un periodo complessivamente non
superiore ad un anno accademico in un decennio e non oltre il
compimento del trentacinquesimo anno di anzianita' di servizio. Nel
concedere le autorizzazioni, il Rettore tiene conto delle esigenze di
funzionamento dell'Universita' ivi incluso il contenimento della
spesa per la didattica sostitutiva. I conseguenti risparmi di spesa
rimangono alle universita'.
79. Le disposizioni di cui ai commi da 74 a 78 non possono essere
derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole
contrattuali contrastanti sono disapplicate dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
80. Nel caso di esonero dalle attivita' didattiche dei docenti
incaricati della Direzione, le Istituzioni di Alta formazione
artistica, musicale e coreutica individuano, nell'ambito della
propria dotazione organica del personale docente, il posto da rendere
indisponibile alla copertura a tempo determinato per l'intera durata
dell'incarico.
81. Allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e
profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo
grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e'
accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico.
82. A decorrere dall'anno 2012, conseguentemente alle economie di
spesa recate dai commi da 68 a 70 e da 73 a 81 e non destinate al
conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 10, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca un Fondo di parte corrente denominato «Fondo da ripartire per
la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica», con lo
stanziamento di euro 64,8 milioni nell'anno 2012, 168,4 milioni
nell'anno 2013 e 126,7 milioni a decorrere dall'anno 2014, destinato
alle missioni dell'istruzione scolastica, dell'istruzione
universitaria e della ricerca ed innovazione. Al riparto del fondo
tra le relative finalita' si provvede con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
83. All'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Alle stesse
finalita' possono essere destinate risorse da individuare in esito ad
una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia
contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli
obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica».
84. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali le
disposizioni di cui al comma 85.
85. Le somme giacenti, alla data di entrata in vigore della
presente legge, nelle contabilita' speciali, aperte ai sensi
dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e
successive modificazioni, per la gestione dei fondi assegnati in
applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi
degli Istituti del Ministero per i beni e le attivita' culturali,
accreditate fino al 31 dicembre 2006, sono versate in conto entrata
del bilancio dello Stato, rispettivamente, per un importo pari a 60,4
milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e per un importo pari a 10
milioni di euro entro il 30 giugno 2013, previa individuazione con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, su proposta
del Segretario generale che provvede alla necessaria attivita'
istruttoria e di verifica.
86. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai commi da
87 a 93.
87. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e' ridotta di 20
milioni di euro, per l'anno 2012, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
88. Al fine di assicurare la copertura degli Accordi collettivi
nazionali disciplinanti i rapporti tra il Ministero della salute e il
personale sanitario per l'assistenza al personale navigante, di cui
all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, e' istituito un fondo nello stato
di previsione del medesimo Ministero la cui dotazione e' pari a 11,3
milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2013.
89. A decorrere dall'anno 2013 le competenze in materia di
assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620,
sono trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano.
90. Al trasferimento delle funzioni assistenziali di cui al comma
89 dal Ministero della salute alle regioni ed alle province autonome
di Trento e di Bolzano si provvede con regolamento da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) precisare le specifiche funzioni assistenziali conferite;
b) prevedere il conferimento alle regioni e province autonome delle
funzioni in materia di pronto soccorso aeroportuale attribuite al
Ministero della salute con contestuale trasferimento delle relative
risorse;
c) prevedere che con accordi sanciti in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della
salute, si provvede a garantire l'indirizzo ed il coordinamento
finalizzato a salvaguardare il diritto del personale navigante ed
aeronavigante ad usufruire delle prestazioni sanitarie in tutto il
territorio nazionale e all'estero;
d) disciplinare il trasferimento alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano del personale dipendente di ruolo del
Ministero della salute attualmente in servizio presso gli ambulatori
del Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti, con contestuale
trasferimento delle relative risorse finanziarie e corrispondente
riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche del medesimo
Ministero;
e) disciplinare il trasferimento alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano dei rapporti convenzionali relativi
al personale convenzionato interno appartenente alle categorie dei
medici, chimici biologi e psicologi, infermieri, fisioterapisti,
tecnici sanitari di radiologia medica e tecnici di laboratorio
biomedico con contestuale trasferimento delle relative risorse
finanziarie;
f) disciplinare il trasferimento alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano dei vigenti rapporti convenzionali
con i medici generici fiduciari con contestuale trasferimento delle
relative risorse finanziarie;
g) disciplinare il conferimento alle regioni e province autonome
delle relative risorse strumentali;
h ) i criteri per la ripartizione, fra le regioni e le province
autonome, delle risorse finanziarie complessive destinate alle
funzioni assistenziali disciplinate dal presente comma.
91. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' abrogato il decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.
92. A decorrere dall'anno 2013 il livello di finanziamento del
Servizio sanitario nazionale e' incrementato dell'importo pari ai
complessivi importi indicati per lo svolgimento delle funzioni di cui
ai commi 89 e 90 nello stato di previsione della spesa del Ministero
della salute che viene corrispondentemente rideterminato.
93. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 89, per le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano si provvede con apposite norme di attuazione in conformita'
ai rispettivi statuti di autonomia.
94. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero della difesa le disposizioni di cui ai commi da
95 a 98.
95. All'articolo 797 del codice dell'ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 sono
aggiunti, in fine, i seguenti:
«3-bis. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di
assicurare continuita' nell'alimentazione del personale militare in
servizio permanente, il Ministro della difesa definisce annualmente,
con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e
in servizio permanente e di sergenti dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie e
specialita', che possono transitare a domanda tra le medesime Forze
armate. Il medesimo decreto definisce i criteri, i requisiti e le
modalita' per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo
nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3. Il transito
e' disposto con decreto della Direzione generale per il personale
militare.
3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.».
96. Per il triennio 2012-2014, gli ufficiali fino al grado di
tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti, e i sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono presentare
domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni. Il trasferimento e' condizionato
al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa e
all'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione ed e'
autorizzato secondo le modalita' e nei limiti delle facolta'
assunzionali annuali della medesima amministrazione, previsti dalle
disposizioni vigenti. Al personale trasferito, che viene inquadrato
nell'area funzionale del personale non dirigenziale individuata
dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle
di equiparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso
quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale
non dirigente vigenti nel comparto dell'amministrazione di
destinazione. Alla data di assunzione in servizio presso
l'amministrazione di destinazione, il militare e' collocato in
congedo nella posizione della riserva.
97. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e'
sostituito dal seguente:
«4. L'indennita' di cui al comma 1 compete anche al personale
impiegato all'estero ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e
dell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'atto del rientro in
Italia.».
98. Il personale appartenente alle amministrazioni statali di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, in occasione delle missioni
all'interno del territorio nazionale fuori della sede ordinaria di
impiego per motivi di servizio, e' tenuto a fruire, per il vitto e
l'alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di
appartenenza, ove esistenti e disponibili.
99. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero dello sviluppo economico le disposizioni di cui
ai commi da 100 a 103.
100. Per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' ridotta di
euro 100 milioni.
101. Le risorse disponibili per gli interventi di cui all'articolo
4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono ridotte per un
importo di 17 milioni a decorrere dall'anno 2012. Le risorse
disponibili relative all'articolo 4, comma 13, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, sono ridotte, a decorrere dall'anno 2012, di
19,55 milioni.
102. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «le universita' e gli enti
pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni,» sono
aggiunte le seguenti: «le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «province autonome,» sono
aggiunte le seguenti: «gli enti locali».
103. All'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «i restanti enti
possono procedere ad assunzioni di personale» sono inserite le
seguenti: «a tempo indeterminato»;
b) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. Le aziende speciali create dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura sono soggette ai vincoli in
materia di personale previsti dalla vigente normativa per le
rispettive camere. In ogni caso gli atti di assunzione di personale a
qualsiasi titolo devono essere asseverati e autorizzati dalle
rispettive camere.».
Art. 5
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
1. Ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza
del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni, per i lavoratori e le lavoratrici la
cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima,
nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per
l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto
e i requisiti anagrafici di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b),
della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificati, per le
lavoratrici, dall'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 10
luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e dall'articolo 18,
comma l, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive
modificazioni, devono essere tali da garantire un'eta' minima di
accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni, tenuto
conto del regime delle decorrenze, per i soggetti, in possesso dei
predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza
utile del pensionamento dall'anno 2026. Qualora, per effetto degli
adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni, la predetta eta' minima di accesso
non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi
requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato
articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2023, al
fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti
requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del
pensionamento dall'anno 2026, un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni, tenuto
conto del regime delle decorrenze. Resta ferma la disciplina vigente
di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli
incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a
quanto previsto dal penultimo periodo del presente comma.
Art. 6
Disposizioni in materia di dismissioni
dei beni immobili pubblici
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
conferire o trasferire beni immobili dello Stato, a uso diverso da
quello residenziale, fatti salvi gli immobili inseriti negli elenchi
predisposti o da predisporre ai sensi del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85, e degli enti pubblici non territoriali ivi
inclusi quelli di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, ad uno o piu' fondi comuni di investimento
immobiliare, ovvero ad una o piu' societa', anche di nuova
costituzione. I predetti beni sono individuati con uno o piu' decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. Il primo decreto di individuazione e' emanato entro il 30
aprile 2012; sono conferiti o trasferiti beni immobili di proprieta'
dello Stato e una quota non inferiore al 20 per cento delle carceri
inutilizzate e delle caserme assegnate in uso alle Forze armate
dismissibili. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze sono conferiti o trasferiti i
suddetti beni immobili e sono stabiliti i criteri e le procedure per
l'individuazione o l'eventuale costituzione della societa' di
gestione del risparmio o delle societa', nonche' per il collocamento
delle quote del fondo o delle azioni delle societa' e i limiti per
l'eventuale assunzione di finanziamenti da parte del predetto fondo e
delle societa'. Ai fini dell'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro l'anno a decorrere
dall'anno 2012.
2. Alla cessione delle quote dei fondi o delle azioni delle
societa' di cui al comma 1 si provvede mediante le modalita' previste
dai suddetti decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, che dovranno prioritariamente
prevedere il collocamento mediante offerta pubblica di vendita,
applicandosi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Il Ministero dell'economia e
delle finanze puo' accettare come corrispettivo delle predette
cessioni anche titoli di Stato, secondo i criteri e le
caratteristiche definite nei decreti ministeriali di cui al comma 1.
3. I proventi netti derivanti dalle cessioni di cui al comma 2 sono
destinati alla riduzione del debito pubblico. Nel caso di operazioni
che abbiano ad oggetto esclusivamente immobili liberi, i proventi
della cessione, previo versamento all'entrata del bilancio dello
Stato, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato. Negli altri casi i decreti ministeriali di cui al comma 1
prevedono l'attribuzione di detti proventi all'Agenzia del demanio
per l'acquisto sul mercato, secondo le indicazioni del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, di titoli di
Stato da parte della medesima Agenzia, che li detiene fino alla
scadenza. L'Agenzia destina gli interessi dei suddetti titoli di
Stato al pagamento dei canoni di locazione e degli oneri di gestione
connessi. Tali operazioni non sono soggette all'imposta di bollo e ad
ogni altra imposta indiretta, ne' ad ogni altro tributo o diritto di
terzi.
4. Alle societa' di cui al comma 1 si applica, in quanto
compatibile, il trattamento fiscale disciplinato per le societa' di
investimento immobiliare quotate di cui all'articolo 1, comma 134,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai conferimenti ed ai
trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento ed
alle societa' di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili,
le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 410. La valutazione dei beni conferiti o trasferiti
e' effettuata a titolo gratuito dall'Agenzia del territorio, d'intesa
con l'Agenzia del demanio relativamente agli immobili di proprieta'
dello Stato dalla stessa gestiti.
5. I decreti ministeriali di cui al comma 1 prevedono la misura
degli eventuali canoni di locazione delle pubbliche amministrazioni
sulla base della valutazione tecnica effettuata dall'Agenzia del
demanio. Indicano inoltre la misura del contributo a carico delle
amministrazioni utilizzatrici in relazione alle maggiori superfici
utilizzate rispetto ai piani di razionalizzazione di cui all'articolo
2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
6. Relativamente alle societa' partecipate dal Ministero
dell'economia e delle finanze, le eventuali maggiori entrate, fino ad
un massimo di 5 milioni annui rispetto alle previsioni, derivanti
dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di
dividendi o la attribuzione di risorse per riduzioni di capitale,
possono essere utilizzate, nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica e secondo criteri e limiti stabiliti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, per aumenti di capitale di
societa' partecipate, anche indirettamente, dal medesimo Ministero,
ovvero per la sottoscrizione di capitale di societa' di nuova
costituzione. Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate,
anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze per essere versate ad apposita contabilita' speciale di
tesoreria. Le disposizioni del presente comma si applicano a
decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge.
7. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
«8-bis. I fondi istituiti dalla societa' di gestione del
risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze possono
acquistare immobili ad uso ufficio di proprieta' degli enti
territoriali, utilizzati dagli stessi o da altre pubbliche
amministrazioni nonche' altri immobili di proprieta' dei medesimi
enti di cui sia completato il processo di valorizzazione
edilizio-urbanistico, qualora inseriti in programmi di
valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio. Le azioni della
predetta societa' di gestione del risparmio possono essere
trasferite, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, a titolo gratuito all'Agenzia del demanio. Con apposita
convenzione la stessa societa' di gestione del risparmio puo'
avvalersi in via transitoria del personale dell'Agenzia del demanio».
8. Allo scopo di accelerare e semplificare le procedure di
dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato all'estero, la
vendita dei cespiti individuati nel piano di razionalizzazione del
patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero ai sensi
dell'articolo l, commi 1311 e 1312, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' effettuata mediante trattativa privata, salve comprovate
esigenze, anche in deroga al parere della Commissione immobili del
Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 80 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La stima del
valore di mercato dei beni di cui al presente comma puo' essere
effettuata anche avvalendosi di soggetti competenti nel luogo dove e'
ubicato l'immobile oggetto della vendita. I relativi contratti di
vendita sono assoggettati al controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti.
9. Le risorse nette derivanti dalle operazioni di dismissione di
cui al comma 8 sono destinate alla riduzione del debito pubblico.
Art. 7
Disposizioni in materia
di dismissioni di terreni agricoli
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
con uno o piu' decreti di natura non regolamentare da adottare
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua i
terreni a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalita'
istituzionali, di proprieta' dello Stato non ricompresi negli elenchi
predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,
nonche' di proprieta' degli enti pubblici nazionali, da alienare a
cura dell'Agenzia del demanio mediante trattativa privata per gli
immobili di valore inferiore a 400.000 euro e mediante asta pubblica
per quelli di valore pari o superiore a 400.000 euro.
L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio
disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
2. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al comma 1, al
fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialita' agricola
giovanile e' riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani
imprenditori agricoli, cosi' come definiti ai sensi del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Nell'eventualita' di incremento
di valore dei terreni alienati derivante da cambi di destinazione
urbanistica intervenuti nel corso del quinquennio successivo
all'alienazione medesima, e' riconosciuta allo Stato una quota pari
al 75 per cento del maggior valore acquisito dal terreno rispetto al
prezzo di vendita; le disposizioni di attuazione del presente periodo
sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla
legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce
preventivamente l'assenso alla vendita da parte degli enti gestori
delle medesime aree.
4. Le regioni, le province, i comuni possono vendere, per le
finalita' e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, i beni di loro
proprieta' aventi destinazione agricola compresi quelli attribuiti ai
sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine
possono conferire all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a
vendere. L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali gia'
proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi
sostenuti e documentati.
5. Le risorse nette derivanti dalle operazioni di dismissione di
cui ai commi precedenti sono destinate alla riduzione del debito
pubblico.
Art. 8
Disposizioni in materia di debito pubblico
degli enti territoriali
1. All'articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «il 10 per cento per
l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013» sono
sostituite dalle seguenti: «1'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per
cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014».
2. All'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n.
281, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20
per cento».
3. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica a
decorrere dall'anno 2013 gli enti territoriali riducono l'entita' del
debito pubblico. A tal fine, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3
e 4 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,
secondo comma, della Costituzione. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata, fermo restando quanto previsto dall'articolo
204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo
10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite
le modalita' di attuazione del presente comma. In particolare sono
stabilite:
a) distintamente per regioni, province e comuni, la differenza
percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i
singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione
del debito;
b) la percentuale annua di riduzione del debito;
c) le modalita' con le quali puo' essere raggiunto l'obiettivo di
riduzione del debito. A tal fine, si considera comunque equivalente
alla riduzione il trasferimento di immobili al fondo o alla societa'
di cui al comma 1 dell'articolo 6.
4. Agli enti che non adempiono a quanto previsto nel comma 3 del
presente articolo, si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 7, comma 1, lettere b) e d), e comma 2, lettere b) e
d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
Art. 9
Liberalizzazione dei servizi pubblici locali
di rilevanza economica
1. Al fine di assicurare il miglioramento organizzativo nel settore
del trasporto pubblico locale, all'articolo 21, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, le
parole: «struttura paritetica da istituire» sono sostituite dalle
seguenti: «struttura paritetica istituita nell'ambito della predetta
Conferenza».
2. Al fine di realizzare un sistema liberalizzato dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica attraverso la piena
concorrenza nel mercato e di perseguire gli obiettivi di
liberalizzazione e privatizzazione dei medesimi servizi secondo
quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, nonche' di assicurare, mediante un sistema di benchmarking, il
progressivo miglioramento della qualita' ed efficienza di gestione
dei medesimi servizi, al predetto articolo 4 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con la
stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunita' di procedere
all'affidamento simultaneo con gara di una pluralita' di servizi
pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale
scelta sia economicamente vantaggiosa.»;
b) al comma 3, prima delle parole: «ai fini della relazione al
Parlamento» e' inserita la seguente: «anche»;
c) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In
caso contrario e comunque in assenza della delibera di cui al comma
2, l'ente locale non puo' procedere all'attribuzione di diritti di
esclusiva ai sensi del presente articolo»;
d) al comma 13, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al
fine di garantire l'unitarieta' del servizio oggetto
dell'affidamento, e' fatto divieto di procedere al frazionamento del
medesimo servizio e del relativo affidamento»;
e) al comma 32, lettera a), dopo le parole: «alla somma di cui al
comma 13» sono inserite le seguenti: «ovvero non conformi a quanto
previsto al medesimo comma»;
f) al comma 32, lettera d), le parole: «a condizione che la
partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente» sono
sostituite dalle seguenti: «a condizione che la partecipazione in
capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto
2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente»;
g) dopo il comma 32, e' inserito il seguente:
«32-bis. Al fine di verificare e assicurare il rispetto delle
disposizioni di cui al comma 32, il prefetto accerta che gli enti
locali abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto al
medesimo comma. In caso di inottemperanza, assegna agli enti
inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso
inutilmente detto termine, il Governo, ricorrendone i presupposti,
esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma
secondo, della Costituzione e secondo le modalita' previste
dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131»;
h) al comma 33, primo periodo, le parole: «ovvero ai sensi del
comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero non ai sensi del
comma 12»;
i) al comma 33, secondo periodo, dopo le parole: «nonche' al
socio selezionato ai sensi del comma 12» sono aggiunte le seguenti:
«e alle societa' a partecipazione mista pubblica e privata costituite
ai sensi del medesimo comma»;
l) al comma 33, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «I
soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono
comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette
nell'ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a
condizione che sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza
pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno, sia stata
adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la
predetta procedura ovvero, purche' in favore di soggetto diverso, ai
sensi del comma 13»;
m) dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti:
«33-bis. Al fine di assicurare il progressivo miglioramento
della qualita' di gestione dei servizi pubblici locali e di
effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni, gli enti
affidatari sono tenuti a rendere pubblici i dati concernenti il
livello di qualita' del servizio reso, il prezzo medio per utente e
il livello degli investimenti effettuati, nonche' ogni ulteriore
informazione necessaria alle predette finalita'.
33-ter. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni
e per la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
dell'interno, sentita la Conferenza unificata, sono definiti:
a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e l'adozione
della delibera quadro di cui al comma 2;
b) le modalita' attuative del comma 33-bis, anche tenendo
conto delle diverse condizioni di erogazione in termini di aree,
popolazioni e caratteristiche del territorio servito;
c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo»;
n) al comma 34, e' premesso il seguente periodo: «Le disposizioni
contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi
pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con
esse incompatibili.»;
o) dopo il comma 34, e' inserito il seguente:
«34-bis. Il presente articolo, fermo restando quanto disposto
al comma 34, si applica al trasporto pubblico regionale e locale. Con
riguardo al trasporto pubblico regionale, sono fatti salvi gli
affidamenti gia' deliberati in conformita' all'articolo 5, paragrafo
2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007».
Art. 10
Riforma degli ordini professionali
e societa' tra professionisti
1. All'articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le parole: «Gli ordinamenti professionali dovranno
essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto per recepire i seguenti principi:» sono sostituite
dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per
recepire i seguenti principi:».
2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono
abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento
governativo di cui al comma 5».
3. E' consentita la costituzione di societa' per l'esercizio di
attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo
i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice
civile.
4. Possono assumere la qualifica di societa' tra professionisti le
societa' il cui atto costitutivo preveda:
a) l'esercizio in via esclusiva dell'attivita' professionale da
parte dei soci;
b) l'ammissione in qualita' di soci dei soli professionisti
iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni,
nonche' dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purche'
in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non
professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita' di
investimento;
c) criteri e modalita' affinche' l'esecuzione dell'incarico
professionale conferito alla societa' sia eseguito solo dai soci in
possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione
professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia
compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il
nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto
all'utente;
d) le modalita' di esclusione dalla societa' del socio che sia
stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve
contenere l'indicazione di societa' tra professionisti.
6. La partecipazione ad una societa' e' incompatibile con la
partecipazione ad altra societa' tra professionisti.
7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice
deontologico del proprio ordine, cosi' come la societa' e' soggetta
al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta.
8. La societa' tra professionisti puo' essere costituita anche per
l'esercizio di piu' attivita' professionali.
9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi gia'
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione
della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di
disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e
7.
11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni,
e' abrogata.
12. All'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, le parole: «prendendo come riferimento le
tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche
in deroga alle tariffe» sono soppresse.
Art. 11
Programmazione della ricerca e premialita'
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
assicura la coerenza dei piani e progetti di ricerca e di attivita'
proposti dagli enti pubblici di ricerca vigilati con le indicazioni
del Programma nazionale della ricerca, anche in sede di ripartizione
della quota del 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario dei
predetti enti di ricerca, preordinata al finanziamento premiale di
specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti
medesimi.
Art. 12
Fondo nuovi nati
1. Le misure, relative al Fondo di credito per i nuovi nati, di cui
al comma 1, primo periodo, dell'articolo 4 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, sono prorogate per gli anni 2012, 2013 e 2014. Al
relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse
complessivamente disponibili alla data del 31 dicembre 2011
sull'apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la Tesoreria
centrale dello Stato, nonche' di quelle successivamente recuperate in
ragione del carattere rotativo del Fondo stesso.
Art. 13
Semplificazione dei pagamenti e degli accertamenti
delle violazioni all'obbligo di copertura assicurativa
1. Il comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e' sostituito dai seguenti:
«3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per
somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali
certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in
materia di patto di stabilita' interno, entro il termine di sessanta
giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito
sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al
creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari
finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il
predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la
Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che,
ove necessario, nomina un commissario ad acta con oneri a carico
dell'ente territoriale. La cessione dei crediti oggetto di
certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando
l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto,
si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21
febbraio 1991, n. 52.
3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis non puo' essere
rilasciata, a pena di nullita':
a) dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Cessato il commissariamento, la certificazione non puo' comunque
essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del
commissariamento stesso. Nel caso di gestione commissariale, la
certificazione non puo' comunque essere rilasciata in relazione a
crediti rientranti nella gestione commissariale;
b) dalle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit
sanitari».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate,
nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
europea, le modalita' di attuazione delle disposizioni recate dai
commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Fino
alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo
precedente restano valide le certificazioni prodotte in applicazione
del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009.
3. All'articolo 210 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. La convenzione di cui al comma 2 puo' prevedere l'obbligo
per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore,
crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis
dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
4. L'obbligo di cui al comma 2-bis dell'articolo 210 del citato
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma
3 del presente articolo, trova applicazione con riferimento alle
convenzioni stipulate successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
5. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:
«4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa
obbligatoria del veicolo puo' essere effettuato anche mediante il
raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese
assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o
apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis
dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in
modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di
polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.
4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati
di cui al comma 4- ter, risulti che al momento del rilevamento un
veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della
copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente
invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a
produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 180, comma 8.
4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai
dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto
di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al
momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di
immatricolazione, stava circolando sulla strada».
Art. 14
Riduzione degli oneri amministrativi
per imprese e cittadini
1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero
territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia
zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.
2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i provvedimenti di cui
al primo periodo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 43 del
citato decreto-legge n. 78 del 2010 sono adottati, ferme restando le
altre previsioni ivi contenute, in via esclusiva e all'unanimita',
dall'ufficio locale del Governo, istituito in ciascun capoluogo di
provincia, su richiesta della regione, d'intesa con gli enti
interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. La trasmissione dei dati e dei
documenti previsti dal secondo periodo della medesima lettera,
avviene in favore del medesimo ufficio.
3. L'ufficio locale del Governo e' presieduto dal prefetto e
composto da un rappresentante della regione, da un rappresentante
della provincia, da un rappresentante della citta' metropolitana ove
esistente, e da un rappresentante del comune interessato. Il dissenso
di uno o piu' dei componenti, a pena di inammissibilita', deve essere
manifestato nella riunione convocata dal prefetto, deve essere
congruamente motivato e deve recare le specifiche indicazioni delle
modifiche e delle integrazioni eventualmente necessarie ai fini
dell'assenso. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
il cui rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero
non esprime definitivamente la volonta' dell'amministrazione
rappresentata.
4. Resta esclusa l'applicazione dei commi 1, 2 e 3 ai soli
procedimenti amministrativi di natura tributaria, a quelli
concernenti la tutela statale dell'ambiente, quella della salute e
della sicurezza pubblica, nonche' alle nuove iniziative produttive
avviate su aree soggette a vincolo.
5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel caso di mancato rispetto dei
termini dei procedimenti, di cui all'articolo 7 del medesimo decreto,
da parte degli enti interessati, l'adozione del provvedimento
conclusivo e' rimessa all'ufficio locale del Governo.
6. Le previsioni dei commi da 1 a 5 non comportano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione all'ufficio
locale del Governo e' a titolo gratuito e non comporta rimborsi.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
e' abrogato l'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante
«Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle
armi, delle munizioni e degli esplosivi».
8. Il comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento
delle partecipazioni di societa' a responsabilita' limitata ivi
disciplinato e' in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del
codice civile ed e' sottoscritto con la firma digitale di cui
all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
9. A partire dal l° gennaio 2012, le societa' a responsabilita'
limitata che non abbiano nominato il collegio sindacale possono
redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio
semplificato e le modalita' di attuazione del presente comma.
10. I soggetti in contabilita' semplificata e i lavoratori autonomi
che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente
tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta
delle scritture contabili.
11. I limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i
medesimi di quelli fissati per il regime di contabilita'
semplificata.
12. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Nelle societa' di capitali il collegio sindacale, il
consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della
gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di
cui al comma 1, lettera b)».
13. L'articolo 2477 del codice civile e' cosi' sostituito:
«Art. 2477. - (Sindaco e revisione legale dei conti). - L'atto
costitutivo puo' prevedere, determinandone le competenze e poteri, la
nomina di un sindaco o di un revisore.
La nomina del sindaco e' obbligatoria se il capitale sociale non e'
inferiore a quello minimo stabilito per le societa' per azioni.
La nomina del sindaco e' altresi' obbligatoria se la societa':
a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una societa' obbligata alla revisione legale dei
conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti
indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.
L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo
comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non
vengono superati.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le
disposizioni in tema di societa' per azioni; se l'atto costitutivo
non dispone diversamente, la revisione legale dei conti e' esercitata
dal sindaco.
L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i
limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro
trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea non provvede,
alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto
interessato».
14. All'articolo 2397 del codice civile e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«Per le societa' aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1
milione di euro lo statuto puo' prevedere che l'organo di controllo
sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali
iscritti nell'apposito registro».
15. Nel caso in cui siano entrate in vigore norme di legge o
regolamentari che incidano, direttamente o indirettamente, sulle
materie regolate dallo statuto sociale, le societa' cooperative di
cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, le cui
azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, possono
modificare il proprio statuto con le maggioranze assembleari previste
in via generale dallo statuto per le sue modificazioni, anche nei
casi in cui lo statuto stesso preveda maggioranze piu' elevate per la
modifica di determinati suoi articoli.
16. Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni
relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, il comma 9-bis e' sostituito dal seguente:
«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:
a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente
prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta
richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria
documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le
autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la
rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data
fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate
entro quindici giorni dalla loro presentazione;
b) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo 13 del
citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi
con validita' annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei
convogli indicati sull'autorizzazione;
c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13
siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro
sei mesi dalla data del rilascio;
d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13
siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla
data di rilascio;
e) per le autorizzazioni di tipo periodico non e' prevista
l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;
f) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma 5, non
siano vincolate alla invariabilita' della natura del materiale e
della tipologia degli elementi trasportati;
g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel
tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista
dall'articolo 13, come modificato ai sensi del presente comma, e che
questa sia rilasciata con le modalita' semplificate di cui alla
lettera a) del presente comma;
h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validita' scaduta,
siano rinnovabili su domanda che deve essere presentata, in carta
semplice, per non piu' di tre volte, per un periodo di validita' non
superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo
che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;
i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o
multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte, fino ad
un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per
il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il
veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le
combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi
anche incrociate».
Art. 15
Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto
di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea,
adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive
stesse.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40 la rubrica e' sostituita dalla seguente: «40.
(L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi:
«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica
amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e fatti sono
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con
gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici
servizi i certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti
dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e'
apposta, a pena di nullita', la dicitura: "Il presente certificato
non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o
ai privati gestori di pubblici servizi"»;
b) all'articolo 41, il comma 2 e' abrogato;
c) all'articolo 43, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici
servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonche'
tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei
dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva
prodotta dall'interessato (L)»;
d) nel capo III, sezione III, dopo l'articolo 44 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d'ufficio di informazioni) -
1. Le informazioni relative alla regolarita' contributiva sono
acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71,
dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della
specifica normativa di settore»;
e) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente:
«Art. 72. (L) - (Responsabilita' in materia di accertamento
d'ufficio e di esecuzione dei controlli). - 1. Ai fini
dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di
cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro
di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni
certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le
attivita' volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei
dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni
procedenti.
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di
cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure
organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva
acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli
medesimi, nonche' le modalita' per la loro esecuzione.
3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta
giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni
caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della
valutazione della performance individuale dei responsabili
dell'omissione»;
f) all'articolo 74, comma 2:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di
notorieta' (L)»;
2) e' aggiunta la seguente lettera:
«c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto
all'articolo 40, comma 02 (L)».
2. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), da'
altresi' conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi
di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 24-bis, 24-ter e
24-quater»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«24-bis. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non
possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di
regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive
stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater.
24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive comunitarie:
a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard,
obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle
direttive;
b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di
applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive,
ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o
meccanismi operativi piu' gravosi o complessi di quelli strettamente
necessari per l'attuazione delle direttive.
24-quater. L'amministrazione da' conto delle circostanze
eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione,
in relazione alle quali si rende necessario il superamento del
livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non
sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di
analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente
articolo».
Art. 16
Disposizioni in tema di mobilita' e collocamento
in disponibilita' dei dipendenti pubblici
1. L'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 33. - (Eccedenze di personale e mobilita' collettiva) - 1.
Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o
rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze
funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di
ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e
quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal
presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento
della funzione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla
ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare
assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di
contratto pena la nullita' degli atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente
articolo da parte del dirigente responsabile e' valutabile ai fini
della responsabilita' disciplinare.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il
dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle
rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.
5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4,
l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale
o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza
nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a
forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con
le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di
quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, nonche' del comma 6.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri
generali e procedure per consentire, tenuto conto delle
caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di
personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al
di fuori del territorio regionale che, in relazione alla
distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione
del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.
7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4
l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale che non sia
possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima
amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre
amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso
servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di
mobilita'.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano sospese
tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore
ha diritto ad un'indennita' pari all'80 per cento dello stipendio e
dell'indennita' integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi
altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata
massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennita'
sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di
accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto
altresi' il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153».
2. Le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 31
marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai
concorsi gia' banditi e alle assunzioni gia' autorizzate alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 17
Semplificazione procedimento distretti turistici
1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Il relativo
procedimento si intende concluso favorevolmente per gli interessati
se l'amministrazione competente non comunica all'interessato, nel
termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, il
provvedimento di diniego».
Art. 18
Finanziamento di infrastrutture
mediante defiscalizzazione
1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture
autostradali con il sistema della finanza di progetto, le cui
procedure sono state avviate, ai sensi della normativa vigente, e non
ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge,
riducendo ovvero azzerando l'ammontare del contributo pubblico a
fondo perduto, possono essere previste, per le societa' di progetto
costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le
seguenti misure:
a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il periodo di
concessione possono essere compensate totalmente o parzialmente con
il predetto contributo a fondo perduto;
b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, puo' essere assolto
mediante compensazione con il predetto contributo pubblico a fondo
perduto, nel rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del
28 novembre 2006, relativa all'IVA e delle pertinenti disposizioni in
materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea;
c) l'ammontare del canone di concessione previsto dall'articolo
1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, nonche', l'integrazione prevista dall'articolo 19,
comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive
modificazioni, possono essere riconosciuti al concessionario come
contributo in conto esercizio.
2. L'importo del contributo pubblico a fondo perduto nonche' le
modalita' e i termini delle misure previste al comma 1, utilizzabili
anche cumulativamente, sono posti a base di gara per l'individuazione
del concessionario, e successivamente riportate nel contratto di
concessione da approvare con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. La misura massima del contributo
pubblico, ivi incluse le misure di cui al comma 1, non puo' eccedere
il 50 per cento del costo dell'investimento e deve essere in
conformita' con la disciplina nazionale e comunitaria in materia.
3. L'efficacia delle misure previste ai commi 1 e 2 e' subordinata
all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze previsto dall'articolo 104, comma 4, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni.
4. In occasione degli aggiornamenti periodici del piano
economico-finanziario si procede alla verifica del calcolo del costo
medio ponderato del capitale investito ed eventualmente del premio di
rischio indicati nel contratto di concessione vigente, nonche' alla
rideterminazione delle misure previste al comma 1 sulla base dei
valori consuntivati nel periodo regolatorio precedente, anche alla
luce delle stime di traffico registrate nel medesimo periodo.
Art. 19
Interventi per la realizzazione del corridoio
Torino-Lione e del Tunnel di Tenda
1. Per assicurare la realizzazione della linea ferroviaria
Torino-Lione e garantire, a tal fine, il regolare svolgimento dei
lavori del cunicolo esplorativo de La Maddalena, le aree ed i siti
del Comune di Chiomonte, individuati per l'installazione del cantiere
della galleria geognostica e per la realizzazione del tunnel di base
della linea ferroviaria Torino-Lione, costituiscono aree di interesse
strategico nazionale.
2. Fatta salva l'ipotesi di piu' grave reato, chiunque si introduce
abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale di cui al
comma 1 ovvero impedisce o ostacola l'accesso autorizzato alle aree
medesime e' punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.
3. Le risorse finanziarie a carico dello Stato italiano previste
per la realizzazione del nuovo Tunnel di Tenda, nell'ambito
dell'Accordo di Parigi del 12 marzo 2007 tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese,
ratificato ai sensi della legge 4 agosto 2008, n. 136, da attribuire
all'ANAS S.p.a., committente delegato incaricato della realizzazione
dell'opera, sono da considerare quali contributi in conto impianti,
ai sensi dell'articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
4. Le entrate derivanti dal rimborso da parte della Repubblica
francese, ai sensi degli articoli 22 e 23 dell'Accordo di cui al
comma 3, della propria quota di partecipazione per i lavori di
costruzione del nuovo Tunnel di Tenda, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato italiano per essere riassegnate ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS S.p.a. per il
contratto di programma.
5. Le entrate derivanti dal rimborso da parte della Repubblica
francese, ai sensi degli articoli 6 e 8 del predetto Accordo, della
propria quota di partecipazione dei costi correnti della gestione
unificata del Tunnel di Tenda in servizio, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato italiano per essere riassegnate ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS S.p.a. per il
contratto di servizio.
Art. 20
Cessione di partecipazioni ANAS S.p.a.
1. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il
comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ANAS S.p.a. trasferisce a
Fintecna S.p.a. al valore netto contabile risultante al momento della
cessione tutte le partecipazioni detenute da ANAS S.p.a. anche in
societa' regionali; la cessione e' esente da imposte dirette,
indirette e da tasse».
Art. 21
Finanziamento opere portuali
1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
dopo il comma 2-undecies, e' inserito il seguente:
«2-undecies. l. Per il solo anno 2012, per le finalita' di cui al
comma 2-novies, puo' essere disposto, ad integrazione delle risorse
rivenienti dalla revoca dei finanziamenti, l'utilizzo delle risorse
del Fondo per le infrastrutture portuali di cui all'articolo 4, comma
6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive
modificazioni».
Art. 22
Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time,
telelavoro, incentivi fiscali e contributivi
1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal
1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati
successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, e'
riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie
dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio
contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione
dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati
nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di
aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli
anni di contratto successivi al terzo. Con effetto dal 1° gennaio
2012 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e la relativa aliquota contributiva per il
computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto
percentuale. All'articolo 7, comma 4, del testo unico di cui al
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: «lettera
i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera m)».
2. A decorrere dall'anno 2012 il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con proprio decreto destina annualmente,
nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera
a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni,
una quota non superiore a 200 milioni di euro alle attivita' di
formazione nell'esercizio dell'apprendistato, di cui il 50 per cento
destinato prioritariamente alla tipologia di apprendistato
professionalizzante o contratto di mestiere stipulato ai sensi
dell'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167.
3. Al fine di promuovere l'occupazione femminile, all'articolo 54,
comma l, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la
lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) donne di qualsiasi eta'
prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi
residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione
femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello
maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10
punti percentuali quello maschile. Le aree di cui al precedente
periodo nonche' quelle con riferimento alle quali trovano
applicazione gli incentivi economici di cui all'articolo 59, comma 3,
nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del
6 agosto 2008, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con
riferimento all'anno successivo». Per gli anni 2009, 2010, 2011 e
2012, le aree geografiche di cui all'articolo 54, comma 1, lettera
e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come
modificata dal presente comma, sono individuate con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Al fine di incentivare l'uso del contratto di lavoro a tempo
parziale, le lettere a) e b) del comma 44 dell'articolo 1 della legge
24 dicembre 2007, n. 247, sono abrogate. Dalla data di entrata in
vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni in
materia di contratto di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo
3, commi 7 e 8, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, nel
testo recato dall'articolo 46 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole: «, convalidato dalla
direzione provinciale del lavoro competente per territorio,» sono
soppresse.
5. Sono introdotte le seguenti misure di incentivazione del
telelavoro:
a) al fine di facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro attraverso il ricorso allo strumento del telelavoro, i
benefici di cui all'articolo 9, comma l, lettera a), della legge 8
marzo 2000, n. 53, possono essere riconosciuti anche in caso di
telelavoro nella forma di contratto a termine o reversibile;
b) al fine di facilitare l'inserimento dei lavoratori disabili
mediante il telelavoro, gli obblighi di cui al comma l dell'articolo
3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in tema di assunzioni
obbligatorie e quote di riserva possono essere adempiuti anche
utilizzando la modalita' del telelavoro;
c) ai medesimi fini di cui alla lettera h), fra le modalita' di
assunzioni che possono costituire oggetto delle convenzioni e delle
convenzioni di integrazione lavorativa di cui all'articolo 11 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, sono incluse le assunzioni con contratto
di telelavoro;
d) al fine di facilitare il reinserimento dei lavoratori in
mobilita', le offerte di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge
23 luglio 1991, n. 223, comprendono anche le ipotesi di attivita'
lavorative svolte in forma di telelavoro, anche reversibile.
6. Al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi
fiscali e contributivi alla contrattazione aziendale e in tema di
sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita', la tassazione
agevolata del reddito dei lavoratori e lo sgravio dei contributi di
cui all'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
applicabili anche alle intese di cui all'articolo 8 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, sono riconosciuti in relazione a quanto
previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello
aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o
territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in
azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi
interconfederali vigenti. All'articolo 26 del citato decreto-legge n.
98 del 2011, le parole: «, compresi i contratti aziendali
sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno
2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl» sono soppresse.
7. Per l'anno 2012 ciascuna regione, conformemente al proprio
ordinamento, puo' disporre la deduzione dalla base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive delle somme erogate
ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto
previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di
produttivita' di cui all'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al
presente comma sono esclusivamente a carico del bilancio della
regione. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente
legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico,
nonche' le disposizioni in materia di applicazione di incrementi
delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro
dai deficit sanitari.
8. Al fine di accelerare la piena operativita' del credito di
imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all'articolo
2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sancisce intesa sul decreto di natura
non regolamentare volto a stabilire i limiti di finanziamento
garantiti da ciascuna delle regioni interessate, nonche' le
disposizioni di attuazione del medesimo articolo 2 entro il termine
di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto.
9. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle
imprese e di semplificare la gestione del rapporto di lavoro sono
introdotte le seguenti misure:
a) l'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e' abrogato;
b) all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
«f-bis) l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, con
esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai
sensi della normativa vigente».
Art. 23
Fondo di rotazione per le politiche comunitarie
1. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse
assegnate dall'Unione europea a titolo di cofinanziamento di
interventi nei settori dell'agricoltura e della pesca, il Fondo di
rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad
anticipare, nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie, la
quota di saldo del contributo comunitario e di quello statale
corrispondente.
2. Le somme anticipate sulla quota comunitaria, ai sensi del comma
1, sono reintegrate al Fondo di rotazione a valere sugli accrediti
disposti dall'Unione europea a titolo di saldo per gli interventi che
hanno beneficiato delle anticipazioni stesse.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
attiva le necessarie azioni di recupero delle somme anticipate dal
Fondo di rotazione e non reintegrate a causa del mancato
riconoscimento delle spese da parte dell'Unione europea.
4. Il Fondo di rotazione di cui al comma l destina le risorse
finanziarie a proprio carico, provenienti da un'eventuale riduzione
del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi
strutturali 2007/2013, alla realizzazione di interventi di sviluppo
socio-economico concordati tra le Autorita' italiane e la Commissione
europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi.
Art. 24
Disposizioni per lo sviluppo del settore
dei beni e delle attivita' culturali
1. Le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli
stanziamenti previsti dall'articolo 1, commi da 325 a 337, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, cosi' come rifinanziati dall'articolo
1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, per la copertura
degli oneri relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali per le
attivita' cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre 2007, n.
244, individuate con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono
annualmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, per essere destinate al rifinanziamento del
Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il riparto di dette
risorse tra le finalita' di cui al citato decreto legislativo n. 28
del 2004 e' disposto con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni, i commi da 338 a 343 sono
abrogati.
2. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela,
fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i
principi di efficienza, razionalita' ed economicita' e di far fronte
alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno
sviluppo del settore tale da renderlo piu' competitivo ed in grado di
generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese,
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «alle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 25» sono sostituite dalle seguenti: «alle disposizioni di cui
all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25, e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148»;
b) prima dell'ultimo periodo sono inseriti i seguenti: «Al fine
di procedere alle assunzioni di personale presso la Soprintendenza
speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministero
per i beni e le attivita' culturali procede, dopo l'utilizzo delle
graduatorie regionali in corso di validita' ai fini di quanto
previsto dal terzo periodo, alla formazione di una graduatoria unica
nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante
dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle
graduatorie regionali in corso di validita', applicando in caso di
parita' di merito il principio della minore eta' anagrafica. La
graduatoria unica nazionale e' elaborata anche al fine di consentire
ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la
soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non
accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella
graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i
beni e le attivita' culturali provvede alle attivita' di cui al
presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali gia' disponibili a legislazione vigente».
Art. 25
Impiego della posta elettronica certificata
nel processo civile
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 125, primo comma, le parole: «il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle
seguenti: «l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al
proprio ordine»;
b) all'articolo 133, il terzo comma e' abrogato;
c) all'articolo 134, il terzo comma e' abrogato;
d) all'articolo 136:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Il biglietto e' consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne
rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica
certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici»;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Salvo che la legge disponga diversamente, se non e' possibile
procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene
trasmesso a mezzo telefax, o e' rimesso all'ufficiale giudiziario per
la notifica»;
3) il quarto comma e' abrogato;
e) all'articolo 170, al quarto comma, le parole da: «Il giudice
puo' autorizzare per singoli atti» sino a: «l'indirizzo di posta
elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni»
sono soppresse;
f) all'articolo 176, al secondo comma, le parole da: «anche a
mezzo telefax» sino a: «l'indirizzo di posta elettronica presso cui
dichiara di volere ricevere la comunicazione» sono soppresse;
g) all'articolo 183, il decimo comma e' abrogato;
h) all'articolo 250, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti
private a comparire in udienza puo' essere effettuata dal difensore
attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a
mezzo telefax.»;
i) all'articolo 366:
1) al secondo comma, dopo le parole: «se il ricorrente non ha
eletto domicilio in Roma» sono inserite le seguenti: «ovvero non ha
indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al
proprio ordine»;
2) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
«Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i
difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi
dell'articolo 136, secondo e terzo comma.»;
l) all'articolo 518, al sesto comma, il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: «L'ufficiale giudiziario trasmette copia del
processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo
posta elettronica certificata ovvero, quando cio' non e' possibile, a
mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.».
2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 173-bis, al terzo comma, le parole da: «a mezzo
di posta ordinaria» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle
seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando cio'
non e' possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria»;
b) all'articolo 173-quinquies, al primo comma, le parole da: «a
mezzo di telefax» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle
seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando cio'
non e' possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le
indicazioni prescritte dai predetti articoli».
3. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «a mezzo del servizio
postale, secondo le modalita' previste dalla legge 20 novembre 1982,
n. 890,» sono inserite le seguenti: «ovvero a mezzo della posta
elettronica certificata»;
b) all'articolo 3, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
«3-bis. La notifica e' effettuata a mezzo della posta elettronica
certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici
elenchi. Il notificante procede con le modalita' previste
dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto
compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero
di registro cronologico di cui all'articolo 8»;
c) all'articolo 4:
1) al comma 1, dopo le parole: «puo' eseguire notificazioni in
materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente,» sono
inserite le seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata,
ovvero»;
2) al comma 1 le parole: «e che sia iscritto nello stesso albo
del notificante» sono soppresse;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La notifica puo' essere eseguita mediante consegna di copia
dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante
sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia
dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio
dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.»;
d) all'articolo 5:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere
trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di
posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al
proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici.»;
2) al comma 2, al primo periodo e' premesso il seguente:
«Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del
destinatario.»;
3) al comma 3, le parole: «In entrambi i casi di cui ai commi 1
e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 2».
4. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal
comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche
amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono
motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o
dell'ordine inadempiente».
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 26
Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente
davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello.
1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di
cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate
prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n.
69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre due
anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, la
cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare
istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle
conseguenze di cui al comma 2.
2. Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti,
con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha
sottoscritto il mandato, dichiara la persistenza dell'interesse alla
loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla
ricezione dell'avviso di cui al comma 1.
3. Nei casi di cui al comma 2 il presidente del collegio dichiara
l'estinzione con decreto.
Art. 27
Modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del
contenzioso civile pendente in grado di appello
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 283 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se l'istanza prevista dal comma che precede e' inammissibile o
manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile,
puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non
inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza e'
revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»;
b) all'articolo 350, primo comma, dopo le parole: «la trattazione
dell'appello e' collegiale», sono inserite le seguenti: «ma il
presidente del collegio puo' delegare per l'assunzione dei mezzi
istruttori uno dei suoi componenti»;
c) all'articolo 351:
1) al primo comma, dopo le parole: «il giudice provvede con
ordinanza» sono inserite le seguenti: «non impugnabile»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la
causa matura per la decisione, puo' provvedere ai sensi dell'articolo
281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione e' stata fissata
l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza
per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire»;
d) all'articolo 352 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice
puo' decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies»;
e) all'articolo 431 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma
e' inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza
non impugnabile, puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una
pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro
10.000. L'ordinanza e' revocabile con la sentenza che definisce il
giudizio»;
f) all'articolo 445-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma
precedente e' inappellabile».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 28
Modifiche in materia di spese di giustizia
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 13, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e' aumentato della meta'
per i giudizi di impugnazione ed e' raddoppiato per i processi
dinanzi alla Corte di cassazione»;
b) all'articolo 14, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o
propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui
consegue l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne espressa
dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le
altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda
riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento
autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al
contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato,
determinato in base al valore della domanda proposta».
2. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo e' versato all'entrata del
bilancio dello Stato, con separata contabilizzazione, per essere
riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare
il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento
ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale. Nei
rapporti finanziari con le autonomie speciali il maggior gettito
costituisce riserva all'erario per un periodo di cinque anni.
3. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche
alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato e'
stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la
pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 29
Modificazioni dell'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.
1. All'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al
comma 5-bis, primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2012» sono
inserite le seguenti: «nonche' euro 1.000.000 a decorrere dall'anno
2013» e le parole: «in via sperimentale per un triennio» sono
soppresse.
Art. 30
Patto di stabilita' interno
1. All'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 12, primo periodo, le parole: «puo' essere» sono
sostituite dalla seguente: «e'»;
b) al comma 12, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«La riduzione e' distribuita tra i comparti interessati nella
seguente misura: 760 milioni di euro alle regioni a statuto
ordinario, 370 milioni di euro alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, 150 milioni di euro alle
province e 520 milioni di euro ai comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti»;
c) al comma 12-quater, le parole: «Le disposizioni di cui ai
commi 12, primo periodo, e» sono sostituite dalle seguenti: «Le
disposizioni di cui al comma».
2. All'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il contributo
degli enti territoriali alla manovra per l'anno 2012 e' ridotto di 95
milioni di euro per le regioni a statuto ordinario, di 20 milioni di
euro per le province e di 65 milioni di euro per i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti. E' ulteriormente ridotto, per
un importo di 20 milioni di euro, l'obiettivo degli enti che
partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le predette riduzioni sono
attribuite ai singoli enti con il decreto di cui al comma 2 del
presente articolo».
3. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'alinea, le parole: «in quattro classi, sulla base dei»
sono sostituite dalle seguenti: «in due classi, sulla base della
valutazione ponderata dei»;
b) alla lettera a), prima delle parole: «prioritaria
considerazione» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno
2013,»;
c) alla lettera c), prima delle parole: «incidenza della spesa
del personale» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno
2013,»;
d) alla lettera f), prima delle parole: «tasso di copertura» sono
inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»;
e) alla lettera g), prima delle parole: «rapporto tra gli
introiti» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»;
f) alla lettera h), prima delle parole: «effettiva
partecipazione» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno
2013,»;
g) alla lettera l), prima delle parole: «operazione di
dismissione» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno
2013,».
4. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il
comma 2-ter e' abrogato.
5. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, nell'alinea, le parole: «, ai fini della collocazione nella
classe di enti territoriali piu' virtuosa di cui all'articolo 20,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, oltre al rispetto
dei parametri gia' previsti dal predetto articolo 20, debbono
adeguare» sono sostituite dalla seguente: «adeguano».
6. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
il comma 4 e' abrogato.
7. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con
istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli
investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui
risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita'
interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o
l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
Art. 31
Patto di stabilita' interno degli enti locali
1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le
province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a
decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001
e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente
articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e
119, secondo comma, della Costituzione.
2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo
finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000
abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli
anni 2006-2008, cosi' come desunta dai certificati di conto
consuntivo, le percentuali di seguito indicate: a) per le province le
percentuali sono pari a 16,5 per cento per l'anno 2012 e a 19,7 per
cento per gli anni 2013 e successivi; b) per i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 15,6 per cento
per l'anno 2012 e a 15,4 per cento per gli anni 2013 e successivi; c)
per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, le
percentuali per gli anni 2013 e successivi sono pari a 15,4 per
cento. Le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) si applicano
nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma
2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato
in termini di competenza mista e' costituito dalla somma algebrica
degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni,
per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti,
per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti
dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla
concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto
consuntivo.
4. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza
pubblica, gli enti di cui al comma 1 devono conseguire, per ciascuno
degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini
di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del
comma 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti
di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.
5. Gli enti che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma
2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano
collocati nella classe piu' virtuosa, conseguono l'obiettivo
strutturale realizzando un saldo finanziario espresso in termini di
competenza mista, come definito al comma 3, pari a zero, ovvero a un
valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti
dall'applicazione del comma 6.
6. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000
abitanti diversi da quelli di cui al comma 5 applicano le percentuali
di cui al comma 2 come rideterminate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, in
attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Le percentuali di cui al periodo precedente non possono
essere superiori:
a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e a 20,1 per
cento per gli anni 2013 e successivi;
b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a
16,0 per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per cento per gli anni 2013 e
successivi;
c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000
abitanti, per gli anni 2013 e successivi, a 15,8 per cento.
7. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista,
individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica
del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate le
risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente
e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per
l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.
L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu'
anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse e purche'
relative a entrate registrate successivamente al 2008.
8. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al
comma 7 sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di
gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto
di stabilita' interno, ripartite nella parte corrente e nella parte
in conto capitale.
9. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in
relazione allo svolgimento delle iniziative di cui al comma 5
dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,
sono equiparati, ai fini del patto di stabilita' interno, agli
interventi di cui al comma 7.
10. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista,
individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica
del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate le
risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea
ne' le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute
dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese
connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera
anche se esse sono effettuate in piu' anni, purche' nei limiti
complessivi delle medesime risorse e purche' relative a entrate
registrate successivamente al 2008.
11. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a
quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal
comma 10, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e'
incluso tra le spese del patto di stabilita' interno relativo
all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento. Ove la
comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero
puo' essere conseguito anche nell'anno successivo.
12. Per gli enti locali individuati dal Piano generale di
censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni
censuarie, le risorse trasferite dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) e le relative spese per la progettazione e
l'esecuzione dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse
trasferite dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilita' interno.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti
locali individuati dal Piano generale del 6° censimento
dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009, del 23 dicembre
2009, e di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 50 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
13. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto
possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto
di stabilita' interno relativo all'anno 2012 gli investimenti in
conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere
sui contributi gia' assegnati negli anni precedenti, fino alla
concorrenza massima di 2,5 milioni di euro; con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro il 15 settembre 2012, si provvede alla
ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano
conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da
ciascun ente locale.
14. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista,
individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica
del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate le
risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di
Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma I
dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164, e per la
realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge 3
agosto 2009, n. 115. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
15. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi
delle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non
si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilita'
interno, per un importo corrispondente alle spese gia' sostenute
dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.
Tale importo e' determinato secondo i criteri e con le modalita'
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma
3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
16. Per gli anni 2013 e 2014, nel saldo finanziario in termini di
competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini
della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono
considerate le spese per investimenti infrastrutturali nei limiti
definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di cui al comma I dell'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148.
17. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di
entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di
stabilita' interno non previste dal presente articolo.
18. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si
applicano le disposizioni del patto di stabilita' interno deve essere
approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte
corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di
cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle
riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto
delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli
enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un
apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa
degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno.
19. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di
stabilita' interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili
per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione
debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti e, a decorrere dal 2013, i comuni con popolazione compresa
tra 1.001 e 5.000 abitanti, trasmettono semestralmente al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il
patto di stabilita' interno nel sito web
«www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» le informazioni riguardanti le
risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e
con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Con lo stesso decreto
e' definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato ai
sensi del presente articolo. La mancata trasmissione del prospetto
dimostrativo degli obiettivi programmatici entro quarantacinque
giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta
Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno.
20. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto
di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 e'
tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno
successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza
mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal
responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione
economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalita'
definiti dal decreto di cui al comma 19. La mancata trasmissione
della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo
costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in
cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il
rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma
2, lettera d), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 149. Decorsi quindici giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del conto consuntivo, la certificazione non puo'
essere rettificata.
21. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si
registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di
obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei
prelevamenti.
22. In considerazione della specificita' della citta' di Roma quale
capitale della Repubblica e fino alla compiuta attuazione di quanto
previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e
successive modificazioni, il comune di Roma concorda con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le
modalita' del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica; a tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il
sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e
delle finanze.
23. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono
soggetti alle regole del patto di stabilita' interno dal terzo anno
successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di
calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno
successivo all'istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli
anni 2007 e 2008 adottano come base di calcolo su cui applicare le
regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e
le risultanze dell'anno 2009.
24. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno dall'anno
successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. La
mancata comunicazione della situazione di commissariamento secondo le
indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del comma 19
determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del
patto di stabilita' interno.
25. Le informazioni previste dai commi 19 e 20 sono messe a
disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
nonche' dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo modalita' e contenuti
individuati tramite apposite convenzioni.
26. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2 e
seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
27. Dopo il primo periodo della lettera a) del comma 2
dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e'
inserito il seguente: «Gli enti locali della Regione siciliana e
della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei
trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo.».
28. Agli enti locali per i quali la violazione del patto di
stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno seguente a
quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno
successivo a quello in cui e' stato accertato il mancato rispetto del
patto di stabilita' interno, le sanzioni di cui al comma 26. La
rideterminazione delle indennita' di funzione e dei gettoni di
presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e' applicata ai soggetti di cui
all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in carica
nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione del patto di
stabilita' interno.
29. Gli enti locali di cui al comma 28 sono tenuti a comunicare
l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione
del patto di stabilita' interno al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
30. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli
enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di
stabilita' interno sono nulli.
31. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei
conti accertino che il rispetto del patto di stabilita' interno e'
stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta
imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di
bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli
amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole
del patto di stabilita' interno, la condanna ad una sanzione
pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennita' di carica
percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile
del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a
tre mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri
fiscali e previdenziali.
32. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono
essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla
disciplina del patto di stabilita' interno, i termini riguardanti gli
adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla
certificazione del patto di stabilita' interno.
Art. 32
Patto di stabilita' interno delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano
1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle
disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. Il complesso delle spese finali in termini di competenza
finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere
superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di
competenza 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2011,
concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di
stabilita' interno 2011 per le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, attraverso i modelli 5OB/11/CP e, per le regioni
che nel 2011 hanno ridefinito i propri obiettivi ai sensi
dell'articolo 1, comma 135, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
attraverso il modello 6OB/11, ridotti degli importi di cui alla
tabella seguente. Per gli anni 2014 e successivi il complesso delle
spese finali in termini di competenza di ciascuna regione a statuto
ordinario non puo' essere superiore all'obiettivo di competenza per
l'anno 2013 determinato ai sensi del presente comma.
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna
regione a statuto ordinario non puo' essere superiore, per ciascuno
degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di cassa 2012 e 2013 trasmessi
ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 15 giugno 2011, concernente il
monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilita' interno 2011
per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
attraverso i modelli 5OB/11/CS e, per le regioni che nel 2011 hanno
ridefinito i propri obiettivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 135,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso il modello 6OB/11,
ridotti degli importi di cui alla tabella seguente. Per gli anni 2014
e successivi il complesso delle spese finali in termini di cassa di
ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere superiore
all'obiettivo di cassa per l'anno 2013 determinato ai sensi del
presente comma.
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Il complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e 3 e'
determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa,
dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal
consuntivo al netto:
a) delle spese per la sanita', cui si applica la specifica
disciplina di settore;
b) delle spese per la concessione di crediti;
c) delle spese correnti e in conto capitale per interventi
cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con
esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi
in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo
corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese
del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e'
comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia
effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero puo' essere
conseguito anche nell'anno successivo;
d) delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo
corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato per la gestione
e la manutenzione dei medesimi beni, determinato dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3,
del decreto legislativo n. 85 del 2010;
e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di
immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo
28 maggio 2010, n. 85;
f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti
al patto di stabilita' interno a valere sui residui passivi di parte
corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti
locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa
si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali
risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni 2007 e 2008
corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali,
ovvero ai dati effettivi degli enti locali ove disponibili;
g) delle spese concernenti i censimenti di cui all'articolo 50,
comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle
risorse trasferite dall'ISTAT;
h) delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di
emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nei limiti dei
maggiori incassi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5,
comma 5-quater, della legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito
capitolo di bilancio;
i) delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme
effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno,
relative al gettito derivante dall'attivita' di recupero fiscale ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,
acquisite in apposito capitolo di bilancio;
l) delle spese finanziate dal fondo per il finanziamento del
trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'articolo 21,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
m) per gli anni 2013 e 2014, delle spese per investimenti
infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
n) delle spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e
la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi
comunitari a finalita' strutturale e sulle risorse individuate ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, subordinatamente e nei limiti previsti dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148.
5. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di
spese dalla disciplina del patto di stabilita' interno delle regioni
a statuto ordinario differenti da quelle previste al comma 4.
6. Ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna
regione, le spese sono valutate considerando le spese correnti
riclassificate secondo la qualifica funzionale «Ordinamento degli
uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali» ponderate
con un coefficiente inferiore a l e le spese in conto capitale
ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione di cui
al presente comma e' determinata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 ottobre di
ogni anno, assumendo a riferimento i dati comunicati in attuazione
dell'articolo 19-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166,
valutati su base omogenea. Le disposizioni del presente comma si
applicano nell'anno successivo a quello di emanazione del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma.
7. Il complesso delle spese finali relative all'anno 2012, 2013 e
successivi, sia in termini di competenza finanziaria che di cassa,
delle regioni a statuto ordinario che, in esito a quanto previsto
dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
risultano collocate nella classe piu' virtuosa, non puo' essere
superiore alla media delle corrispondenti spese finali del triennio
2007-2009, ridotta dello 0,9 per cento.
8. Ai fini dell'applicazione del comma 7, le regioni a statuto
ordinario calcolano la media della spesa finale del triennio
2007-2009, sia in termini di competenza che di cassa, rettificando,
per ciascun anno, la spesa finale con la differenza tra il relativo
obiettivo programmatico e il corrispondente risultato, e con la
relativa quota del proprio obiettivo di cassa ceduta agli enti
locali.
9. Le regioni a statuto ordinario diverse da quelle di cui al comma
7, ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, applicano le tabelle
rideterminate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e con il
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, in attuazione
dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
10. Il concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui
all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
come modificato dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, aggiuntivo rispetto a quella disposta dall'articolo 14,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
indicato, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, nella
seguente tabella.
Parte di provvedimento in formato grafico
11. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza
pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano,
concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012,
2013 e successivi, il livello complessivo delle spese correnti e in
conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, determinato riducendo
gli obiettivi programmatici del 2011 della somma degli importi
indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro il 30
novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente
trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle
finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente dell'ente
trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. In caso di
mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le
regioni a statuto ordinario.
12. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza
pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di
Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno
precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il saldo programmatico
calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando il
saldo programmatico dell'esercizio 2011 della somma degli importi
indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro il 30
novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente
trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle
finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente dell'ente
trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. In caso di
mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le
regioni a statuto ordinario.
13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia
di finanza locale definiscono per gli enti locali dei rispettivi
territori, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 11 e 12, le
modalita' attuative del patto di stabilita' interno, esercitando le
competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia
e dalle relative norme di attuazione e fermo restando l'obiettivo
complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 31. In
caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al
presente comma, le disposizioni previste in materia di patto di
stabilita' interno per gli enti locali del restante territorio
nazionale.
14. L'attuazione dei commi 11, 12 e 13 avviene nel rispetto degli
statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.
15. Le regioni cui si applicano limiti alla spesa possono
ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una
corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte
corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi,
alla spesa di personale, ai trasferimenti correnti e continuativi a
imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali
private, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di
servizi e forniture calcolati con riferimento alla media dei
corrispondenti impegni del triennio 2007-2009. Entro il 31 luglio di
ogni anno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per
ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2012-2014, l'obiettivo
programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di
competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico
di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli
elementi informativi necessari a verificare le modalita' di calcolo
degli obiettivi. Le modalita' per il monitoraggio e la certificazione
dei risultati del patto di stabilita' interno delle regioni che
chiedono la ridefinizione del proprio obiettivo sono definite con il
decreto di cui al comma 18.
16. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre
che nei modi stabiliti dai commi 11, 12 e 13, anche con misure
finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato,
mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso
l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di
specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione
precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello
Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita'
definite.
17. A decorrere dall'anno 2013 le modalita' di raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la
componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano
e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo
Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in
sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i
rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette modalita'
si conformano a criteri europei con riferimento all'individuazione
delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il
patto di stabilita' interno. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano rispondono nei confronti dello Stato del mancato
rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un
maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari
alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato
complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti sanzioni a carico
degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del
patto di stabilita' interno e il monitoraggio, con riferimento a
ciascun ente, a livello centrale, nonche' il termine perentorio del
31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi,
con riferimento a ciascun ente. La Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica, con il supporto tecnico della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo
fiscale, monitora l'applicazione del presente comma. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2012, sono stabilite
le modalita' per l'attuazione del presente comma, nonche' le
modalita' e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di
applicazione del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni
precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilita'
interno e delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit
sanitari. Restano ferme per l'anno 2012 le disposizioni di cui ai
commi da 138 a 143 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.
220.
18. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di
stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la
finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono
trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta
giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema
web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel
sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» le informazioni
riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa,
attraverso i prospetti e con le modalita' definiti con decreto del
predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
19. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto
di stabilita' interno, ciascuna regione e provincia autonoma e'
tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno
successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal
responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le
modalita' definite dal decreto di cui al comma 18. La mancata
trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31
marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel
caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti
il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149.
20. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio
provvedono a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un prospetto che
evidenzi il rispetto del patto di stabilita' con riferimento
all'esercizio finanziario cui il bilancio di previsione si riferisce.
21. Le informazioni previste dai commi 18, 19 e 20 sono messe a
disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
nonche' della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome, da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, secondo modalita' e contenuti individuati tramite apposite
convenzioni.
22. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
23. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
«La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla
maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di
finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione
europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio
considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della
percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonche',
in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio,
dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli
obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi».
24. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si
trovano nelle condizioni indicate dall'ultimo periodo dell'articolo
7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
149, si considerano adempienti al patto di stabilita' interno, a
tutti gli effetti, se, nell'anno successivo, provvedono a:
a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese per la
sanita', in misura non superiore all'importo annuale minimo dei
corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. A tal fine
riducono l'ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle
spese correnti, al netto delle spese per la sanita', ad un importo
non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni
dell'ultimo triennio;
b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo
con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di
collaborazione continuata e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come
elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante
legale e il responsabile del servizio finanziario certificano
trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e
b) e di cui alla presente lettera. La certificazione e' trasmessa,
entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione
della certificazione le regioni si considerano inadempienti al patto
di stabilita' interno. Lo stato di inadempienza e le sanzioni
previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, hanno effetto
decorso il termine perentorio previsto per l'invio della
certificazione.
25. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano
per le quali la violazione del patto di stabilita' interno sia
accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la
violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello
in cui e' stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilita'
interno, le sanzioni di cui al comma 22. In tali casi, la
comunicazione della violazione del patto e' effettuata al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato entro 30 giorni dall'accertamento della
violazione da parte degli uffici dell'ente.
26. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che si
configurano elusivi delle regole del patto di stabilita' interno sono
nulli.
27. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono
essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla
disciplina del patto di stabilita' interno, i termini riguardanti gli
adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di
stabilita' interno.
Art. 33
Disposizioni diverse
1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di
1.143 milioni di euro per l'anno 2012 ed e' ripartita, con decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalita' indicate
nell'elenco n. 3 allegato alla presente legge. Una quota pari a 100
milioni di euro del fondo di cui al primo periodo e' destinata per
l'anno 2012 al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al
riequilibrio socio-economico, ivi compresi interventi di messa in
sicurezza del territorio, e allo sviluppo dei territori e alla
promozione di attivita' sportive, culturali e sociali di cui
all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre
2010, n. 220. E' altresi' rifinanziata di 50 milioni di euro, per
l'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma
3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Alla ripartizione
della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza
con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili di carattere finanziario.
2. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono
assegnate dal CIPE con indicazione delle relative quote annuali. Alle
risorse del Fondo trasferite sui pertinenti capitoli di bilancio si
applica quanto previsto all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111.
3. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione e' assegnata una
dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015 per il periodo
di programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente alla
prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali, nonche'
per la messa in sicurezza di edifici scolastici, per l'edilizia
sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore
delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data
del 30 settembre 2011, gia' previsti nell'ambito dei programmi
nazionali per il periodo 2007-2013. I predetti interventi sono
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione
economica, sociale e territoriale, su proposta del Ministro
interessato al singolo intervento.
4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e', fermo restando quanto previsto
dall'articolo 4, comma 58, ridotta di ulteriori 4.799 milioni di euro
per l'anno 2012.
5. La dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' rideterminata in termini di
sola cassa negli importi di 950 milioni per l'anno 2012, di 587
milioni per l'anno 2013, di 475 milioni per l'anno 2014 e di 450
milioni a decorrere dall'anno 2015.
6. Una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a
rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la
contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di
Bilancio», pari a 263 milioni di euro per l'anno 2013, e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato.
7. All'articolo l, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quinto, il sesto ed il settimo
periodo sono sostituiti dal seguente: «Eventuali maggiori entrate
rispetto all'importo di 3.150 milioni di euro sono riassegnate al
fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato». Il presente comma
entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale.
8. Per l'anno 2012 e' istituito un apposito fondo con una dotazione
di 750 milioni di euro, destinato, quanto a 200 milioni di euro al
Ministero della difesa per il potenziamento ed il finanziamento di
oneri indifferibili del comparto difesa e sicurezza, quanto a 220
milioni di euro al Ministero dell'interno per il potenziamento ed il
finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri e dei Vigili del fuoco, quanto a 30 milioni
di euro al Corpo della guardia di finanza per il potenziamento ed il
finanziamento di oneri indifferibili, quanto a 100 milioni di euro al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la
messa in sicurezza degli edifici scolastici, quanto a 100 milioni di
euro al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare per interventi in materia di difesa del suolo ed altri
interventi urgenti, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dello
sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia di cui
all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire il fondo di
cui al presente comma.
9. All'articolo 55, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, le parole: «2.300 milioni di euro» sono sostituite dalle
seguenti: «3.050 milioni di euro». Il presente comma entra in vigore
alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
10. E' autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2012
da destinare a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto
merci. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono ripartite le risorse tra le diverse misure in coerenza con gli
interventi gia' previsti a legislazione vigente e con le esigenze del
settore.
11. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a
4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto
della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano
anche relativamente all'esercizio finanziario 2012 con riferimento
alle dichiarazioni dei redditi 2011. Le disposizioni contenute nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si
applicano anche all'esercizio finanziario 2012 e i termini ivi
stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono
aggiornati per gli anni: da 2009 a 2011, da 2010 a 2012 e da 2011 a
2013. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota
del 5 per mille nell'anno 2012 sono quantificate nell'importo di euro
400 milioni.
12. In attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 sono prorogate
le misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del
lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. L'agevolazione di cui al primo
periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 835 milioni
nel 2012 e 263 milioni nell'anno 2013. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, al fine del rispetto dell'onere massimo fissato al
secondo periodo, e' stabilito l'importo massimo assoggettabile
all'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 27
maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 126, nonche' il limite massimo di reddito annuo oltre
il quale il titolare non puo' usufruire dell'agevolazione di cui al
presente articolo.
13. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, e successive modificazioni, le parole: «Negli anni 2009, 2010 e
2011» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2009, 2010, 2011 e
2012». Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, il limite di
reddito indicato nelle disposizioni ivi richiamate e' da riferire
all'anno 2011.
14. Lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di
lavoro previsto dall'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, e' concesso per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012,
con i criteri e le modalita' di cui all'articolo 1, commi 67 e 68,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nei limiti delle risorse
stanziate a tal fine per il medesimo anno 2012 ai sensi del quarto
periodo dell'articolo 1, comma 68, della citata legge n. 247 del
2007.
15. Per il finanziamento di interventi in favore del sistema
universitario e per le finalita' di cui al Fondo per il finanziamento
ordinario delle universita' e' autorizzata la spesa, per il 2012, di
400 milioni di euro.
16. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 635, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 47, della legge 22
dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la spesa di 242 milioni di euro
per l'anno 2012.
17. Per le finalita' di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, e'
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2012.
18. Ai fini della proroga fino al 30 giugno 2012 della
partecipazione italiana a missioni internazionali, la dotazione del
fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' incrementata di 700 milioni di euro per l'anno 2012.
19. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
a decorrere dal 1° gennaio 2012, il piano di impiego di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2012.
Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive
modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 72,8 milioni di
euro per l'anno 2012, con specifica destinazione di 67 milioni di
euro e di 5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di
cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 102 del 2009.
20. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata di
euro 1.000 milioni per l'anno 2012.
21. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali ed in
attuazione dell'intesa Stato regioni e province autonome sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 aprile 2011, per
l'anno 2012 e nel limite delle risorse di cui al comma 26, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base di
specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici
mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza
soluzione di continuita', di trattamenti di cassa integrazione
guadagni, di mobilita' e di disoccupazione speciale, anche con
riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito
delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla
normativa vigente, anche senza soluzione di continuita', di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di
disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi
dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi
e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al
periodo precedente e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima
proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per
cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del
reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere
erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi
di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale,
organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle
finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse
destinate agli ammortizzatori in deroga.
22. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le
forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori
destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga
e di mobilita' in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e
di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del
calcolo del requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della
legge n. 223 del 1991, si considerano valide anche eventuali
mensilita' accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per
i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un
reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette
mensilita'. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e
successive modificazioni, al comma 3, le parole: «2009-2011» sono
sostituite dalle seguenti: «2009-2012» e, al comma 7, le parole: «per
gli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli
anni 2009, 2010, 2011 e 2012».
23. E' prorogata, per l'anno 2012, l'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 11, 13, 14, nel limite di 40 milioni di
euro per l'anno 2012, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui
all'articolo 19, comma 12, del citato decreto-legge n. 185 del 2008
e' prorogato per l'anno 2012 nel limite di spesa di 15 milioni di
euro. Al comma 7 dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 185 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e
successive modificazioni, le parole: «per gli anni 2009, 2010 e 2011»
sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e
2012».
24. L'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' prorogato per l'anno 2012 nel
limite di 80 milioni di euro. Al comma 8 dello stesso articolo 1 del
predetto decreto-legge n. 78 del 2009, le parole: «per gli anni 2009,
2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009,
2010, 2011 e 2012». L'intervento a carattere sperimentale di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge l° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e'
prorogato nell'anno 2012 nel limite di spesa di 30 milioni di euro
con le modalita' definite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
25. Gli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo 2,
commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e
successive proroghe, sono prorogati per l'anno 2012 con modalita'
definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, e nel
limite di importi definiti nello stesso decreto, anche a seguito del
monitoraggio degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli
interventi per l'anno 2011 e comunque non superiori a quelli
stabiliti per l'anno 2010.
26. Gli oneri derivanti dai commi da 21 a 25 sono posti a carico
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
come rifinanziato dalla presente legge.
27. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la
concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio
da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n.
147, e' incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2012.
28. Per consentire il rientro dall'emergenza derivante dal sisma
che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la ripresa
della riscossione di cui all'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e
3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene, senza
applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il
pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal
mese di gennaio 2012. L'ammontare dovuto per ciascun tributo o
contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle
sospensioni, al netto dei versamenti gia' eseguiti, e' ridotto al 40
per cento.
29. Le somme versate entro il 31 ottobre 2011 all'entrata del
bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate
nell'allegato 3, che, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, non sono state riassegnate alle pertinenti unita'
previsionali, sono acquisite definitivamente al bilancio dello Stato.
Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
30. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e'
disposto l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla
benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio
usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, in misura tale da determinare, per l'anno 2012,
maggiori entrate pari a 65 milioni di euro.
31. Il contratto di programma per il triennio 2009-2011, stipulato
tra Poste italiane s.p.a. e il Ministero dello sviluppo economico, e'
approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa UE in
materia. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti degli stanziamenti
di bilancio previsti a legislazione vigente. Il presente comma entra
in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale.
32. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da
universita' non statali di cui all'articolo 8, comma l, del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e' disposto, a titolo di
concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo
svolgimento delle attivita' strumentali necessarie al perseguimento
dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato
articolo 8, comma l, il finanziamento di 70 milioni di euro per
l'anno 2012, la cui erogazione e' subordinata alla sottoscrizione dei
protocolli d'intesa, tra le singole universita' e la regione
interessata, comprensivi della regolazione condivisa di eventuali
contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i
policlinici universitari gestiti direttamente da universita' non
statali e' stabilito con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
33. Il fondo istituito ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' incrementato di 30 milioni di
euro per l'anno 2012.
34. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 26-ter,
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e' ridotta di
18 milioni di euro per l'anno 2012 e di 25 milioni di euro per l'anno
2013. L'ultimo periodo del citato comma 26-ter e' soppresso.
35. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, e'
fissato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 3,6 milioni di euro
per l'anno 2012 ed e' attribuito per il 35 per cento all'istituto per
la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, per
il 50 per cento all'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la
formazione ANMIL onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto
europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale
- I.E.R.F.O.P. onlus, con l'obbligo per i medesimi degli adempimenti
di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima
legge. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Ai maggiori oneri di
cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
36. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista,
individuato ai sensi dell'articolo l, comma 89, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del rispetto
del Patto di stabilita' interno, non sono considerate le spese
sostenute dal comune di Barletta per la realizzazione degli
interventi conseguenti al crollo del fabbricato di Via Roma.
L'esclusione delle spese opera nei limiti di l milione di euro per
l'anno 2011. A tal fine, la dotazione del Fondo di cui all'articolo
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotta di 1
milione di euro per l'anno 2011. Il presente comma entra in vigore
alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
37. In via straordinaria, per l'anno 2012, per la provincia ed il
comune di Milano, coinvolti nell'organizzazione del grande evento
EXPO Milano 2015, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c),
dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si
intendono cosi' ridefinite:
a) e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di
riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza
tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico
predeterminato e comunque per un importo non superiore all'1,5 per
cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In
caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La
sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla
maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di
finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione
europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio
precedente;
b) non puo' impegnare spese correnti in misura superiore
all'importo dei corrispondenti impegni registrati nell'ultimo
consuntivo;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, ad
eccezione dell'indebitamento legato esclusivamente alle opere
essenziali connesse al grande evento EXPO Milano 2015,
ricomprendendovi altresi' eventuali garanzie accessorie
all'indebitamento principale; i mutui e i prestiti obbligazionari
posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il
finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita
attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del
patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto
finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al
finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della
predetta attestazione, salvo quanto sopra previsto per gli
investimenti indispensabili per la realizzazione del grande evento
EXPO Milano 2015.
38. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e' autorizzata la
spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2012.
Art. 34
Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti
di distribuzione carburanti
1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di
impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il
reddito stesso e' ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un
importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei
ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) 1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.000,00 euro;
b) 0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.000,00 euro e fino a
2.064.000,00 euro;
c) 0,4 per cento dei ricavi oltre 2.064.000,00 euro.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. I
soggetti di cui al comma 1 nella determinazione dell'acconto dovuto
per ciascun periodo di imposta assumono quale imposta del periodo
precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della
deduzione forfetaria di cui al medesimo comma 1.
3. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10, sono soppresse le parole da: «nel limite di spesa di 24 milioni
di euro per l'anno 2012» fino alla fine del secondo periodo.
4. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo
nonche' l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui
all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono
rispettivamente fissate:
a) a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad euro 614,20 e ad euro
473,20 per mille litri di prodotto:
b) a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad euro 614,70 e ad euro
473,70 per mille litri di prodotto.
5. Agli aumenti di accisa sulle benzine disposti dal comma 4 non si
applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Il maggior onere conseguente agli aumenti,
disposti con il comma 4, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato
come carburante e' rimborsato, con le modalita' previste
dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui
all'articolo 5, comma l, limitatamente agli esercenti le attivita' di
trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o
superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16.
6. All'onere derivante dalle disposizioni dei commi da 1 a 3,
valutato in 41 milioni di euro per l'anno 2012 ed in 65 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante le maggiori
entrate derivanti dalle disposizioni dei commi 4 e 5.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di
distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai 100 euro, sono
gratuite sia per l'acquirente che per il venditore.
Art. 35
Fondi speciali e tabelle
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo
11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano
essere approvati nel triennio 2012-2014 restano determinati, per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, nelle misure indicate nelle
Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il
fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 2012 e del triennio 2012-2014 in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge di
stabilita', ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C
allegata alla presente legge.
3. Gli importi delle riduzioni di autorizzazioni legislative di
spesa di parte corrente, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014,
con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli
anni 2012, 2013 e 2014 per le leggi che dispongono spese a carattere
pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per
programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione
dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.
5. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella
di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche, ai sensi
dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
possono assumere impegni nell'anno 2012, a carico di esercizi futuri,
nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna
disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella,
ivi compresi gli impegni gia' assunti nei prece denti esercizi a
valere sulle autorizzazioni medesime.
Art. 36
Entrata in vigore
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e
36, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 novembre 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Palma
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica: (atto n. 2968)
Disegno di legge risultante dallo Stralcio, deliberato dall'Aula
nella seduta del 20 ottobre 2011, dell'art. 4, comma 32 a formare il
S.2968-bis; dell'art. 4, commi 42 e 43 a formare il S.2968-ter;
dell'art. 4, comma 45 a formare il S.2968-quater; dell'art. 4, comma
46 a formare il S.2968-quinquies; dell'art. 4, commi 49 e 50 a
formare il S.2968-sexies; dell'art. 4, comma 92 a formare il
S.2968-septies, presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(On. Giulio Tremonti) il 18 ottobre 2011.
Assegnato alla 5ª Commissione (bilancio), in sede referente, il
20 ottobre 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª,
8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 5ª Commissione, in sede referente, il 20, 25
ottobre 2011 e 2, 3, 7, 8, 9, 10 novembre 2011.
Esaminato in Aula ed approvato l'11 novembre 2011.
Camera dei deputati: (atto n. 4773)
Assegnato alla V Commissione (bilancio. tesoro e programmazione),
in sede referente, 1'11 novembre 2011 con pareri delle Commissioni I,
II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII. XIII, XIV e Questioni
regionali.
Esaminato dalla V Commissione, in sede referente, il 12 novembre
2011.
Esaminato in Aula ed approvato il 12 novembre 2011.
Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
RISULTATI DIFFERENZIALI
(importi in milioni di euro)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
(articolo 2, comma 1, 2 e 3)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
(articolo 33, comma 29)
Parte di provvedimento in formato grafico
ELENCO 1
(articolo 3)
RIDUZIONI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE
RIMODULABILI DI CIASCUN MINISTERO
TRIENNIO 2012-2014
(migliaia di euro)
Parte di provvedimento in formato grafico
ELENCO 2
(articolo 4, comma 51)
Parte di provvedimento in formato grafico
ELENCO 3
(articolo 33, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico
PROSPETTO DI COPERTURA (*)
----------
(*) Il prospetto di copertura e' riprodotto nel testo originario,
senza tener conto delle modificazioni proposte dalla Commissione.
COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE DI STABILITA'
(articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)
Parte di provvedimento in formato grafico
BILANCIO DELLO STATO:
REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLE
TABELLA A. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE
TABELLA B. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE
TABELLA C. - STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI
LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI
STABILITA'
TABELLA D. - VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE
VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI
SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
TABELLA E. - IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE,
CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE
RIMODULAZIONI
TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE
NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA'
-------------------
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella
riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto
il quale e' ricompreso il capitolo.
Gli stanziamenti comprendono le variazioni in diminuzione derivanti
dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 138
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011.
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA D
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE
DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
Nella colonna «definanziamento» il codice «0» indica che la riduzione
dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al
triennio considerato e per gli importi previsti; il codice «1» indica
che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi
stessi, fino alla scadenza dell'autorizzazione di spesa.
-------------------
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella -
indicate secondo l'amministrazione pertinente - riportano il
riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale e'
ricompreso il capitolo.
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA E
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI
DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON
EVIDENZIAZIONE
DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI
-------------------
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella -
indicate, per ciascuna missione, nei vari programmi secondo
l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento al programma,
con il relativo codice, sotto il quale e' ricompreso il capitolo.
Gli importi risultanti dalla presente tabella riportano la distinta e
analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle
rimodulazioni; nel caso di assenza di variazioni vengono riportati
gli stanziamenti relativi alla legislazione vigente e alla legge di
stabilita'.
Nella riga delle riduzioni, sono riportate le variazioni in
diminuzione derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 148 del 2011.
Nella colonna «Limite impeg.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:
1) non impegnabili le quote degli anni 2012 ed esercizi successivi;
2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2012 e successivi;
3) interamente impegnabili le quote degli anni 2012 e successivi.
Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre
2011 e quelli derivanti da spese di annualita'.
ELENCO DELLE MISSIONI
3. - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
4. - L'Italia in Europa e nel mondo
7. - Ordine pubblico e sicurezza
8. - Soccorso civile
9. - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
11. - Competitivita' e sviluppo delle imprese
13. - Diritto alla mobilita'
14. - Infrastrutture pubbliche e logistica
17. - Ricerca e innovazione
18. - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
19. - Casa e assetto urbanistico
28. - Sviluppo e riequilibrio territoriale
29. - Politiche economico-finanziarie e di bilancio
32. - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche
INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO
1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamita' naturali
4. - Interventi nelle aree sottoutilizzate
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree
limitrofe. Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale - SIMEST Spa
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle
Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilita' ordinaria, speciale e di grande
comunicazione
17. - Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione di strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Universita' (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione delle aree urbane
26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi
----------
N.B. I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 1, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 26.
Parte di provvedimento in formato grafico
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2012). (11G0234), in G.U.R.I. del 14 novembre 2011, n. 265 - Supplemento Ordinario n. 234
tutela della liberta' d'impresa
Martedì 15 Novembre 2011 12:08
Liliana D'amico
LEGGE 11 novembre 2011, n. 180
Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese.
(11G0238), in G.U.R.I. del 14 novembre 2011, n. 265
Capo I FINALITA' E PRINCIPI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La presente legge definisce lo statuto delle imprese e
dell'imprenditore al fine di assicurare lo sviluppo della persona
attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma
che d'impresa, e di garantire la liberta' di iniziativa economica
privata in conformita' agli articoli 35 e 41 della Costituzione.
2. I principi della presente legge costituiscono norme fondamentali
di riforma economico-sociale della Repubblica e principi
dell'ordinamento giuridico dello Stato e hanno lo scopo di garantire
la piena applicazione della comunicazione della Commissione europea
COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia
preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo
quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act"
per l'Europa)», e la coerenza delle normative adottate dallo Stato e
dalle regioni con i provvedimenti dell'Unione europea in materia di
concreta applicazione della medesima.
3. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di
attuazione.
4. Nelle materie attribuite alla competenza legislativa
concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano esercitano la potesta' legislativa nel rispetto dei principi
fondamentali di cui alla presente legge.
5. Lo statuto delle imprese e dell'imprenditore, di cui alla
presente legge, mira in particolare:
a) al riconoscimento del contributo fondamentale delle imprese alla
crescita dell'occupazione e alla prosperita' economica, nonche' al
riconoscimento dei doveri cui l'imprenditore e' tenuto ad attenersi
nell'esercizio della propria attivita';
b) a promuovere la costruzione di un quadro normativo nonche' di un
contesto sociale e culturale volti a favorire lo sviluppo delle
imprese anche di carattere familiare;
c) a rendere piu' equi i sistemi sanzionatori vigenti connessi agli
adempimenti a cui le imprese sono tenute nei confronti della pubblica
amministrazione;
d) a promuovere l'inclusione delle problematiche sociali e delle
tematiche ambientali nello svolgimento delle attivita' delle imprese
e nei loro rapporti con le parti sociali;
e) a favorire l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei
giovani e delle donne;
f) a valorizzare il potenziale di crescita, di produttivita' e di
innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro,
piccole e medie imprese;
g) a favorire la competitivita' del sistema produttivo nazionale
nel contesto europeo e internazionale;
h) ad adeguare l'intervento pubblico e l'attivita' della pubblica
amministrazione alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese
nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Capo I FINALITA' E PRINCIPI
Art. 2
Principi generali
1. Sono principi generali della presente legge, che concorrono a
definire lo statuto delle imprese e dell'imprenditore:
a) la liberta' di iniziativa economica, di associazione, di modello
societario, di stabilimento e di prestazione di servizi, nonche' di
concorrenza, quali principi riconosciuti dall'Unione europea;
b) la sussidiarieta' orizzontale quale principio informatore delle
politiche pubbliche, anche con riferimento alla creazione d'impresa,
in particolare da parte dei giovani e delle donne, alla
semplificazione, allo stimolo del talento imprenditoriale, alla
successione di impresa e alla certificazione;
c) il diritto dell'impresa di operare in un contesto normativo
certo e in un quadro di servizi pubblici tempestivi e di qualita',
riducendo al minimo i margini di discrezionalita' amministrativa;
d) la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico
delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese,
in conformita' a quanto previsto dalla normativa europea;
e) la partecipazione e l'accesso delle imprese, in particolare
delle micro, piccole e medie imprese, alle politiche pubbliche
attraverso l'innovazione, quale strumento per una maggiore
trasparenza della pubblica amministrazione;
f) la reciprocita' dei diritti e dei doveri nei rapporti fra
imprese e pubblica amministrazione;
g) la tutela della capacita' inventiva e tecnologica delle imprese
per agevolarne l'accesso agli investimenti e agli strumenti di tutela
della proprieta' intellettuale;
h) il diritto delle imprese a godere nell'accesso al credito di un
quadro informativo completo e trasparente e di condizioni eque e non
vessatorie;
i) la promozione della cultura imprenditoriale e del lavoro
autonomo nel sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e
grado e della formazione professionale, valorizzando quanto piu'
possibile la formazione svolta in azienda soprattutto per quelle
tipologie di contratto che costituiscono la porta d'ingresso dei
giovani nel mondo del lavoro;
l) la promozione di misure che semplifichino la trasmissione e la
successione di impresa;
m) il sostegno pubblico, attraverso misure di semplificazione
amministrativa da definire attraverso appositi provvedimenti
legislativi, alle micro, piccole e medie imprese, in particolare a
quelle giovanili e femminili e innovative;
n) la promozione di politiche volte all'aggregazione tra imprese,
anche attraverso il sostegno ai distretti e alle reti di imprese;
o) la riduzione, nell'ambito di un apposito provvedimento
legislativo, della durata dei processi civili relativi al recupero
dei crediti vantati dalle imprese verso altre imprese entro termini
ragionevolmente brevi, con l'obiettivo di un anno;
p) il riconoscimento e la valorizzazione degli statuti delle
imprese ispirati a principi di equita', solidarieta' e socialita'.
2. Nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 107 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea le disposizioni di cui al comma
1 sono rivolte prevalentemente a garantire alle imprese condizioni di
equita' funzionale operando interventi di tipo perequativo per le
aree territoriali sottoutilizzate gia' individuate dalla legge, con
particolare riguardo alle questioni legate alle condizioni
infrastrutturali, al credito e ai rapporti con la pubblica
amministrazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettere d), l), m), n) e o),
e 2 si applicano purche' non comportino nuovi o maggiori oneri
finanziari e amministrativi.
Capo I FINALITA' E PRINCIPI
Art. 3
Liberta' associativa
1. Ogni impresa e' libera di aderire ad una o piu' associazioni.
2. Per garantire la piu' ampia rappresentanza dei settori
economicamente piu' rilevanti nell'ambito della circoscrizione
territoriale di competenza, il numero dei componenti degli organi
amministrativi non puo' essere comunque superiore ad un terzo dei
componenti dei consigli di ciascuna camera di commercio.
3. Il comma 2 si applica anche agli enti del sistema delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura a base
associativa.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le associazioni di imprese integrano i propri statuti con un
codice etico con il quale si prevede che le imprese associate e i
loro rappresentanti riconoscono, tra i valori fondanti
dell'associazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni
criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti
contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di
controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di
fatto la libera concorrenza. Le imprese che aderiscono alle suddette
associazioni respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura
o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni
criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e le
istituzioni, denunciando, anche con l'assistenza dell'associazione,
ogni episodio di attivita' illegale di cui sono soggetti passivi. Il
mancato rispetto del codice etico dell'associazione e dei doveri
degli associati e' sanzionato nei termini previsti dallo statuto e
dallo stesso codice etico dell'associazione.
Capo I FINALITA' E PRINCIPI
Art. 4
Legittimazione ad agire delle associazioni
1. Le associazioni di categoria rappresentate in almeno cinque
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito
denominate «camere di commercio», ovvero nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e le loro articolazioni territoriali e di
categoria sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela
di interessi relativi alla generalita' dei soggetti appartenenti alla
categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi
solo ad alcuni soggetti.
2. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, regionale e provinciale sono legittimate ad
impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi.
Capo I FINALITA' E PRINCIPI
Art. 5
Definizioni
1. Ai fini della presente legge:
a) si definiscono «microimprese», «piccole imprese» e «medie
imprese» le imprese che rientrano nelle definizioni recate dalla
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio
2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124
del 20 maggio 2003;
b) si definiscono «distretti» i contesti produttivi omogenei,
caratterizzati da un'elevata concentrazione di imprese,
prevalentemente di micro, piccole e medie dimensioni, nonche' dalla
specializzazione produttiva di sistemi di imprese;
c) si definiscono «distretti tecnologici» i contesti produttivi
omogenei, caratterizzati dalla presenza di forti legami con il
sistema della ricerca e dell'innovazione;
d) si definiscono «meta-distretti tecnologici» le aree produttive
innovative e di eccellenza, indipendentemente dai limiti
territoriali, ancorche' non strutturate e governate come reti;
e) si definiscono «distretti del commercio» le aree produttive e le
iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni
sociali, liberamente aggregati, esercitano il commercio come fattore
di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio;
f) si definiscono «reti di impresa» le aggregazioni funzionali tra
imprese che rientrano nelle definizioni recate dal decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, e dall'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
g) si definiscono «consorzi per il commercio estero» i consorzi e
le societa' consortili che abbiano come scopi sociali esclusivi,
anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese
consorziate e l'attivita' promozionale necessaria per realizzarla;
h) si definiscono «imprese dell'indotto» le imprese che sono in
rapporti contrattuali con altra impresa tali che le determinazioni o
gli eventi gestionali riguardanti quest'ultima ne possano
condizionare in maniera determinante il ciclo economico o
l'organizzazione;
i) si definiscono «nuove imprese», comunque specificate, le imprese
che hanno meno di cinque anni di attivita', le cui quote non siano
detenute in maggioranza da altre imprese, ovvero che non siano state
istituite nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione
e non costituiscano una creazione di ramo d'azienda;
l) si definiscono «imprese femminili» le imprese in cui la
maggioranza delle quote sia nella titolarita' di donne, ovvero le
imprese cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta
da donne e le imprese individuali gestite da donne;
m) si definiscono «imprese giovanili» le imprese in cui la
maggioranza delle quote sia nella titolarita' di soggetti con eta'
inferiore a trentacinque anni, ovvero le imprese cooperative in cui
la maggioranza delle persone sia composta da soggetti con eta'
inferiore a trentacinque anni e le imprese individuali gestite da
soggetti con eta' inferiore a trentacinque anni;
n) si definiscono «imprese tecnologiche» le imprese che sostengono
spese di ricerca scientifica e tecnologica per almeno il 15 per cento
dei costi complessivi annuali;
o) si definisce «seed capital» il finanziamento utilizzato da un
imprenditore per l'avvio di un progetto imprenditoriale, compresi
l'analisi di mercato, lo sviluppo dell'idea imprenditoriale, di nuovi
prodotti e servizi, a monte della fase d'avvio dell'impresa stessa
(cosiddetto start-up).
Capo II RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
Art. 6
Procedure di valutazione
1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici sono
tenuti a valutare l'impatto delle iniziative legislative e
regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della
loro adozione, attraverso:
a) l'integrazione dei risultati delle valutazioni nella
formulazione delle proposte;
b) l'effettiva applicazione della disciplina di cui all'articolo
14, commi 1 e 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, relativa
all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica
dell'impatto della regolamentazione (VIR);
c) l'applicazione dei criteri di proporzionalita' e, qualora possa
determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualita'
in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico
delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di
addetti e del settore merceologico di attivita'.
2. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella
individuazione e comparazione delle opzioni le amministrazioni
competenti tengono conto della necessita' di assicurare il corretto
funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle liberta'
individuali.»;
b) al comma 5, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, da concludere
con apposita relazione, nonche' le relative fasi di consultazione»;
c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), da'
conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione
dell'impatto sulle piccole e medie imprese e degli oneri informativi
e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico
di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque
adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione,
conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica
amministrazione».
3. I criteri per l'effettuazione della stima dei costi
amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246, introdotto dal comma 2 del presente articolo,
sono stabiliti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, tenuto conto delle attivita' svolte ai sensi dell'articolo
25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito della propria
autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle
attivita' di cui al comma 1. Nel caso non sia possibile impiegare
risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni
possono avvalersi del sistema delle camere di commercio, nel rispetto
della normativa vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
5. I soggetti di cui al comma 1 prevedono e regolamentano il
ricorso alla consultazione delle organizzazioni maggiormente
rappresentative delle imprese prima dell'approvazione di una proposta
legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale,
destinata ad avere conseguenze sulle imprese, fatto salvo quanto
disposto ai sensi dell'articolo 14, comma 5, lettera a), della legge
28 novembre 2005, n. 246, come sostituita dal comma 2 del presente
articolo.
6. Le disposizioni che prevedono l'obbligo per le pubbliche
amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di
pubblicare sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento
amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie
competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere
di produrre a corredo dell'istanza si applicano anche agli atti o
documenti la cui produzione a corredo dell'istanza e' prevista da
norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
Capo II RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
Art. 7
Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di
cittadini e imprese
1. Allo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti su
cittadini e imprese, i regolamenti ministeriali o interministeriali,
nonche' i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati
dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di
poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso
ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici devono recare
in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui
cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti
medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che
comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la
conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla
pubblica amministrazione.
2. Gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale, sono pubblicati nei siti istituzionali di ciascuna
amministrazione secondo i criteri e le modalita' definiti con
apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31
marzo di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuta il loro
impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti
amministrativi per i cittadini e le imprese, anche utilizzando
strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti
interessati, e la trasmette al Parlamento.
4. Con il regolamento di cui al comma 2, ai fini della valutazione
degli eventuali profili di responsabilita' dei dirigenti preposti
agli uffici interessati, sono individuate le modalita' di
presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per
la mancata applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Capo II RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
Art. 8
Compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi
1. Negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a
carattere generale che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori,
concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici o
la concessione di benefici, non possono essere introdotti nuovi oneri
regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini,
imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o
eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al
medesimo arco temporale.
2. Per la finalita' di cui al comma 1, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 14, commi da 1 a 11, della legge 28 novembre
2005, n. 246, e' obbligatoria una specifica valutazione preventiva
degli oneri previsti dagli schemi di provvedimenti normativi e
amministrativi. La suddetta valutazione deve, altresi', individuare
altri oneri regolatori, informativi o amministrativi previsti dalle
norme gia' in vigore, da ridurre o eliminare allo scopo di garantire
l'invarianza degli oneri sui privati connessi alle nuove norme o
prescrizioni.
Capo II RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
Art. 9
Rapporti con la pubblica amministrazione e modifica dell'articolo
2630 del codice civile
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, informano i rapporti con le imprese ai principi di
trasparenza, di buona fede e di effettivita' dell'accesso ai
documenti amministrativi, alle informazioni e ai servizi svolgendo
l'attivita' amministrativa secondo criteri di economicita', di
efficacia, di efficienza, di tempestivita', di imparzialita', di
uniformita' di trattamento, di proporzionalita' e di pubblicita',
riducendo o eliminando, ove possibile, gli oneri meramente formali e
burocratici relativi all'avvio dell'attivita' imprenditoriale e
all'instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato, nonche'
gli obblighi e gli adempimenti non sostanziali a carico dei
lavoratori e delle imprese.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 garantiscono,
attraverso le camere di commercio, la pubblicazione e l'aggiornamento
delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna
tipologia di attivita' d'impresa. A questo fine, le medesime
amministrazioni comunicano alle camere di commercio, entro il 31
dicembre di ogni anno, l'elenco delle norme e dei requisiti minimi
per l'esercizio di ciascuna tipologia di attivita' d'impresa.
3. All'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non possono essere addotti
tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o
ritardi attribuibili all'amministrazione».
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le
certificazioni relative all'impresa devono essere comunicate dalla
stessa al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, anche per il
tramite delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3,
lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono inserite
dalle camere di commercio nel repertorio economico amministrativo
(REA). Alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente
articolo, alle quali le imprese comunicano il proprio codice di
iscrizione nel registro delle imprese, e' garantito l'accesso
telematico gratuito al registro delle imprese. Le pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 non possono richiedere alle imprese
copie di documentazione gia' presente nello stesso registro.
5. Al fine di rendere piu' equo il sistema delle sanzioni cui sono
sottoposte le imprese relativamente alle denunce, alle comunicazioni
e ai depositi da effettuarsi presso il registro delle imprese tenuto
dalle camere di commercio, l'articolo 2630 del codice civile e'
sostituito dal seguente:
«Art. 2630. - (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e
depositi). - Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle
funzioni rivestite in una societa' o in un consorzio, omette di
eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi
presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli
atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni
prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a
1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono
nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la
sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione
amministrativa pecuniaria e' aumentata di un terzo».
Capo II RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
Art. 10
Delega al Governo in materia di disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonche'
differimento di termini per l'esercizio di deleghe legislative in
materia di incentivi e di internazionalizzazione delle imprese
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per
l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) contrasto degli effetti negativi della posizione dominante di
imprese sui propri fornitori o sulle imprese subcommittenti, in
particolare nel caso in cui si tratti di micro, piccole e medie
imprese;
b) fermo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, previsione che l'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato possa procedere ad indagini e intervenire in prima
istanza con diffide e irrogare sanzioni relativamente a comportamenti
illeciti messi in atto da grandi imprese.
2. Al comma 3-bis dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n.
192, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di
violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle
imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie,
l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza
economica».
3. La legittimazione a proporre azioni in giudizio, di cui
all'articolo 4, comma 1, della presente legge, si applica anche ai
casi di abuso di dipendenza economica di cui all'articolo 9 della
legge 18 giugno 1998, n. 192, come modificato, da ultimo, dal comma 2
del presente articolo.
4. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, alinea, le parole: «diciotto mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «trentaquattro mesi»;
b) all'articolo 12, comma 2, alinea, le parole: «diciotto mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «ventotto mesi».
Capo II RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
Art. 11
Certificazione sostitutiva e procedura di verifica
1. Le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti
rilasciate alle imprese dagli enti di normalizzazione a cio'
autorizzati e da societa' professionali o da professionisti abilitati
sono sostitutive della verifica da parte della pubblica
amministrazione e delle autorita' competenti, fatti salvi i profili
penali.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere alle
imprese, all'esito di procedimenti di verifica, adempimenti ulteriori
rispetto ai requisiti minimi di cui all'articolo 9, comma 2, ne'
irrogare sanzioni che non riguardino esclusivamente il rispetto dei
requisiti medesimi.
3. Nelle more dei procedimenti di verifica di cui al comma 2 del
presente articolo e degli eventuali termini concordati per
l'adeguamento ai requisiti minimi di cui all'articolo 9, comma 2,
della presente legge, il procedimento di cui all'articolo 2 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, non puo'
essere sospeso per piu' di una volta e, in ogni caso, per un periodo
non superiore a trenta giorni e l'attivita' dell'impresa non puo'
essere sospesa, fatti salvi i casi di gravi difformita' o di mancato
rispetto dei requisiti medesimi, ne' l'amministrazione pubblica
competente puo' esercitare poteri sanzionatori.
Capo II RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
Art. 12
Modifica all'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163
1. Al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie
imprese agli appalti pubblici di lavori e servizi di progettazione,
all'articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: «di
importo pari o superiore a 100.000 euro» sono sostituite dalle
seguenti: «di importo pari o superiore alle soglie di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28».
Capo II RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
Art. 13
Disciplina degli appalti pubblici
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, attraverso i rispettivi
siti istituzionali, rendono disponibili le informazioni sulle
procedure di evidenza pubblica e, in particolare, sugli appalti
pubblici di importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione
europea nonche' sui bandi per l'accesso agli incentivi da parte delle
micro, piccole e medie imprese.
2. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di
appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole
e medie imprese, la pubblica amministrazione e le autorita'
competenti, purche' cio' non comporti nuovi o maggiori oneri
finanziari, provvedono a:
a) suddividere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli
appalti in lotti o lavorazioni ed evidenziare le possibilita' di
subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da
effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le
motivazioni del pagamento, da parte della stazione appaltante nei
vari stati di avanzamento;
b) semplificare l'accesso agli appalti delle aggregazioni fra
micro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni temporanee
di imprese, forme consortili e reti di impresa, nell'ambito della
disciplina che regola la materia dei contratti pubblici;
c) semplificare l'accesso delle micro, piccole e medie imprese agli
appalti pubblici di fornitura di servizi pubblici locali, banditi dai
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per importi
inferiori alle soglie stabilite dall'Unione europea, mediante:
1) l'assegnazione tramite procedura di gara ad evidenza
pubblica ovvero tramite assegnazione a societa' miste
pubblico-private, a condizione che la selezione del socio privato
avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel
rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita',
trasparenza, adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di
trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalita' previsti
dall'Unione europea, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la
qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi
alla gestione dell'appalto;
2) nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a),
l'individuazione di lotti adeguati alla dimensione ottimale del
servizio pubblico locale;
3) l'individuazione di ambiti di servizio compatibili con le
caratteristiche della comunita' locale, con particolare riferimento
alle aree dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei
rifiuti, del trasporto pubblico locale, dei servizi di manutenzione e
riparazione nelle filiere energetiche, dell'illuminazione pubblica,
dei servizi cimiteriali, di riqualificazione del patrimonio edilizio
pubblico, di manutenzione delle infrastrutture viarie e di
manutenzione delle aree verdi;
d) introdurre modalita' di coinvolgimento nella realizzazione di
grandi infrastrutture, nonche' delle connesse opere integrative o
compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori
nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare
attenzione alle micro, piccole e medie imprese.
3. Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di
appalto di lavori, servizi e forniture possono presentare
autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneita'.
Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorita' competenti non
possono chiedere alle imprese documentazione o certificazioni gia' in
possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva
rispetto a quella prevista dal codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163.
4. La pubblica amministrazione e le autorita' competenti, nel caso
di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa
aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di
idoneita' previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di
comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni
previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' la sospensione
dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di
un anno.
5. E' fatto divieto alla pubblica amministrazione, alle stazioni
appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di
richiedere alle imprese che concorrono alle procedure di cui al comma
1 requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e
dei servizi oggetto dei contratti medesimi.
Capo II RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
Art. 14
Consorzio obbligatorio nel settore dei laterizi
1. E' costituito dalle imprese del settore dei laterizi, ai sensi
dell'articolo 2616 del codice civile, produttrici di prodotti in
laterizio rientranti nel codice Ateco 23.32., un consorzio
obbligatorio per l'efficientamento dei processi produttivi nel
settore dei laterizi (COSL), per la riduzione del loro impatto e il
miglioramento delle performance ambientali e per la valorizzazione
della qualita' e l'innovazione dei prodotti, con sede legale presso
il Ministero dello sviluppo economico.
2. Il COSL, senza fini di lucro, ha durata ventennale e comunque
connessa alla permanenza dei presupposti normativi della sua
costituzione. Puo' essere anticipatamente sciolto qualora i
presupposti normativi della sua costituzione vengano meno prima della
scadenza del termine della durata.
3. Il COSL ha personalita' giuridica di diritto privato, non ha
fini di lucro ed e' costituito per creare e gestire un Fondo
alimentato dai consorziati sulla base di un versamento obbligatorio
espresso in percentuale, il quale viene riportato su ogni fattura
emessa per la vendita e cessione di prodotto, al fine di incentivare
la chiusura di unita' produttive di laterizi piu' vetuste e meno
efficienti in termini di elevati costi energetici ed ambientali. A
tale scopo il COSL fissa a carico dei consorziati un contributo a
fondo perduto per ogni tonnellata di capacita' produttiva
smantellata, con riferimento ad impianti caratterizzati da consumi
energetici superiori alla soglia minima ambientale, da valutare in
termini di consumo energetico medio per tonnellata di materiale
prodotto. Puo' altresi' essere destinatario di finanziamenti
nazionali o comunitari, di eventuali contributi di terzi, in caso di
consulenze o servizi resi dal COSL stesso, di eventuali contributi
straordinari dei consorziati, su delibera dell'assemblea.
4. Una percentuale del Fondo potra' essere destinata al
finanziamento di quota parte delle spese annuali di ricerca e
sviluppo sostenute dalle imprese consorziate riferite allo studio di
materiali e soluzioni in laterizio con elevata capacita' di
isolamento termico, al fine di ridurre l'impatto ambientale degli
edifici.
5. Lo statuto del COSL, sottoposto all'approvazione del Ministero
dello sviluppo economico, prevede la costituzione degli organi
sociali secondo la disciplina del codice civile, prevedendo altresi'
che, in caso di cessazione anticipata o scioglimento, il patrimonio
residuo venga redistribuito tra i consorziati esistenti al momento
dello scioglimento.
6. Il COSL svolge la propria attivita' in collegamento e
collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico e con le
altre amministrazioni competenti, ove necessario.
7. Il COSL e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dello
sviluppo economico, secondo modalita' idonee ad assicurare che la
gestione sia efficace ed efficiente in rapporto all'oggetto
consortile. A questo scopo, il COSL provvede ad inviare al Ministero
dello sviluppo economico il piano operativo annuale ed il bilancio.
Capo II RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
Art. 15
Contratti di fornitura con posa in opera
1. La disposizione prevista dall'articolo 118, comma 3, secondo
periodo, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, si applica anche alle somme dovute
agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui
prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori
ovvero stato di avanzamento forniture.
Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE E DI POLITICHE PUBBLICHE
Art. 16
Politiche pubbliche per la competitivita'
1. Al fine di garantire la competitivita' e la produttivita' delle
micro, piccole e medie imprese e delle reti di imprese, lo Stato,
nell'attuazione delle politiche pubbliche e attraverso l'adozione di
appositi provvedimenti normativi, provvede a creare le condizioni
piu' favorevoli per la ricerca e l'innovazione,
l'internazionalizzazione e la capitalizzazione, la promozione del
«Made in Italy» e, in particolare:
a) garantisce alle micro, piccole e medie imprese e alle reti di
imprese una riserva minima del 60 per cento per ciascuna delle misure
di incentivazione di natura automatica o valutativa, di cui almeno il
25 per cento e' destinato alle micro e piccole imprese;
b) favorisce la cooperazione strategica tra le universita' e le
micro, piccole e medie imprese;
c) favorisce la trasparenza nei rapporti fra gli intermediari
finanziari e le micro, piccole e medie imprese e le reti di imprese,
assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e
non vessatorio, mediante:
1) l'attribuzione all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato dei poteri di cui agli articoli 12 e 15 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, nei confronti degli
intermediari finanziari ai fini di verificare le condizioni di
trasparenza del comportamento degli intermediari verso le imprese e
di accertare pratiche concertate, accordi o intese;
2) la previsione dell'obbligo per gli intermediari finanziari
di trasmettere periodicamente al Ministero dell'economia e delle
finanze, per la sua pubblicazione telematica, un rapporto sulle
condizioni medie praticate su base nazionale e regionale, sui tempi
medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero,
sulla quantita' di impieghi e sulla loro distribuzione per classi
dimensionali di impresa;
d) sostiene la promozione delle micro, piccole e medie imprese e
delle reti di imprese nei mercati nazionali e internazionali
mediante:
1) la realizzazione, senza nuovi o maggiori oneri finanziari e
amministrativi, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di
un portale dedicato al «Made in Italy» che permetta al consumatore di
orientarsi nella ricerca di prodotti tipici italiani, nonche' di
prodotti «Made in Italy» di largo consumo;
2) la definizione, da parte del Ministero dello sviluppo
economico, tramite uno o piu' accordi di programma sottoscritti con
l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura (Unioncamere), delle linee guida, delle priorita' e del
sistema di valutazione degli interventi sulla base degli indirizzi di
politica industriale, sentite le organizzazioni nazionali di
rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese maggiormente
rappresentative a livello nazionale, anche al fine di un piu'
efficace impiego delle risorse stanziate dalle camere di commercio
per il sostegno alla partecipazione delle micro, piccole e medie
imprese agli eventi fieristici e per le attivita' promozionali;
3) il sostegno, da parte del Ministero dello sviluppo
economico, sentite le organizzazioni di rappresentanza delle piccole
e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai
sistemi di associazione tra micro, piccole e medie imprese nella loro
attivita' di promozione sui mercati nazionali e internazionali, anche
attraverso l'identificazione e il monitoraggio degli strumenti di
formazione, agevolazione, incentivazione e finanziamento, nonche'
agli organismi partecipati costituiti per facilitare e accompagnare
le imprese negli adempimenti necessari all'internazionalizzazione;
e) assicura l'orizzontalita' tra i settori produttivi degli
interventi di incentivazione alle imprese, promuovendo la logica di
filiera;
f) favorisce la diffusione dei valori di merito, efficienza e
responsabilita', e sostiene la piena liberta' di scelta dei
lavoratori sulla destinazione del trattamento di fine rapporto;
g) promuove la partecipazione dei lavoratori agli utili
d'impresa.
h) promuove l'efficacia, la trasparenza e la concorrenza del
mercato elettrico e del gas con lo scopo di favorire la diminuzione
delle tariffe elettriche e del gas a carico delle micro, piccole e
medie imprese.
2. Per le imprese femminili, lo Stato garantisce, inoltre,
l'adozione di misure volte a sviluppare e rendere piu' effettivo il
principio di pari opportunita' attraverso:
a) il potenziamento delle azioni svolte a livello nazionale
finalizzate ad assicurare, per i servizi dell'infanzia, in
conformita' agli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona
del 23-24 marzo 2000, il conseguimento della qualita' standard dei
servizi offerti;
b) l'attuazione del piano straordinario per la conciliazione tra
tempi di vita e tempi di lavoro.
3. Tutti i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati sulla base
di un piano strategico di interventi, predisposto dal Ministro dello
sviluppo economico, sentite le regioni, nell'ambito della sede
stabile di concertazione di cui all'articolo 1, comma 846, secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Per le imprese presenti nelle aree sottoutilizzate, lo Stato
garantisce inoltre l'adozione di misure volte a garantire e rendere
piu' effettivo il principio di equita' e di libera concorrenza nel
pieno rispetto della normativa dell'Unione europea.
Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE E DI POLITICHE PUBBLICHE
Art. 17
Garante per le micro, piccole e medie imprese
1. E' istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il
Garante per le micro, piccole e medie imprese, che svolge le funzioni
di:
a) monitorare l'attuazione nell'ordinamento della comunicazione
della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno
2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla
ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno
''Small Business Act'' per l'Europa)» e della sua revisione, di cui
alla comunicazione della Commissione europea COM (2011) 78
definitivo, del 23 febbraio 2011, recante «Riesame dello ''Small
Business Act'' per l'Europa»;
b) analizzare, in via preventiva e successiva, l'impatto della
regolamentazione sulle micro, piccole e medie imprese;
c) elaborare proposte finalizzate a favorire lo sviluppo del
sistema delle micro, piccole e medie imprese;
d) segnalare al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei
ministri, ai Ministri e agli enti territoriali interessati i casi in
cui iniziative legislative o regolamentari o provvedimenti
amministrativi di carattere generale possono determinare oneri
finanziari o amministrativi rilevanti a carico delle micro, piccole e
medie imprese;
e) trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il
28 febbraio di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta. La
relazione contiene una sezione dedicata all'analisi preventiva e alla
valutazione successiva dell'impatto delle politiche pubbliche sulle
micro, piccole e medie imprese e individua le misure da attuare per
favorirne la competitivita'. Il Presidente del Consiglio dei ministri
trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento;
f) monitorare le leggi regionali di interesse delle micro,
piccole e medie imprese e promuovere la diffusione delle migliori
pratiche;
g) coordinare i garanti delle micro, piccole e medie imprese
istituiti presso le regioni, mediante la promozione di incontri
periodici ed il confronto preliminare alla redazione della relazione
di cui alla lettera e).
2. Anche ai fini dell'attivita' di analisi di cui al comma 1, il
Garante, con proprio rapporto, da' conto delle valutazioni delle
categorie e degli altri soggetti rappresentativi delle micro, piccole
e medie imprese relativamente agli oneri complessivamente contenuti
negli atti normativi ed amministrativi che interessano le suddette
imprese. Nel caso di schemi di atti normativi del Governo, il
Garante, anche congiuntamente con l'amministrazione competente a
presentare l'iniziativa normativa, acquisisce le valutazioni di cui
al primo periodo e il rapporto di cui al medesimo periodo e' allegato
all'AIR. Ai fini di cui al secondo periodo l'amministrazione
competente a presentare l'iniziativa normativa segnala al Garante gli
schemi di atti normativi del Governo che introducono o eliminano
oneri a carico delle micro, piccole e medie imprese.
3. Il Governo, entro sessanta giorni dalla trasmissione, e comunque
entro il 30 aprile di ogni anno, rende comunicazioni alle Camere sui
contenuti della relazione di cui al comma 1, lettera e). Il Garante
concentra le attivita' di cui al comma 1, lettere b) e c), sulle
misure prioritarie da attuare contenute negli atti di indirizzo
parlamentare eventualmente approvati.
4. Per l'esercizio della propria attivita' il Garante di cui al
comma 1 si avvale delle analisi fornite dalla Banca d'Italia, dei
dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica, della
collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Unioncamere
e delle camere di commercio. Puo' stipulare convenzioni non onerose
per la collaborazione e la fornitura di dati e analisi da parte di
primari istituti di ricerca, anche di natura privata. Le camere di
commercio, sulla base delle informazioni di cui al comma 2
dell'articolo 9, possono proporre al Garante misure di
semplificazione della normativa sull'avvio e sull'esercizio
dell'attivita' di impresa.
5. Presso il Garante di cui al comma l e' istituito il tavolo di
consultazione permanente delle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative del settore delle micro, piccole e medie imprese, con
la funzione di organo di partenariato delle politiche di sviluppo
delle micro, piccole e medie imprese, in raccordo con le regioni. Al
fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e
regolare, le consultazioni si svolgono con regolarita' e alle
associazioni e' riconosciuta la possibilita' di presentare proposte e
rappresentare istanze e criticita'.
6. Il Garante di cui al comma 1 e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero
dello sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamento
delle strutture del medesimo Ministero e svolge i compiti di cui al
presente articolo senza compenso aggiuntivo rispetto all'incarico
dirigenziale attribuito. All'attuazione del presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo IV LEGGE ANNUALE PER LE MICRO, LE PICCOLE E LE MEDIE IMPRESE
Art. 18
Legge annuale per le micro, le piccole e le medie imprese
1. Al fine di attuare la comunicazione della Commissione europea
COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia
preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo
quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act"
per l'Europa)», entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle Camere un
disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro,
piccole e medie imprese volto a definire gli interventi in materia
per l'anno successivo.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 reca, in distinte sezioni:
a) norme di immediata applicazione, al fine di favorire e
promuovere le micro, piccole e medie imprese, rimuovere gli ostacoli
che ne impediscono lo sviluppo, ridurre gli oneri burocratici, e
introdurre misure di semplificazione amministrativa anche
relativamente ai procedimenti sanzionatori vigenti connessi agli
adempimenti a cui sono tenute le micro, piccole e medie imprese nei
confronti della pubblica amministrazione;
b) una o piu' deleghe al Governo per l'emanazione di decreti
legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;
c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti
ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in
precedenti leggi, con esplicita indicazione delle norme da modificare
o abrogare.
3. Al disegno di legge di cui al comma 1, oltre alle altre
relazioni previste dalle vigenti disposizioni, e' allegata una
relazione volta a evidenziare:
a) lo stato di conformita' dell'ordinamento rispetto ai principi
e agli obiettivi contenuti nella comunicazione della Commissione
europea di cui al comma 1;
b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle
precedenti leggi annuali per la tutela e lo sviluppo delle micro,
piccole e medie imprese, indicando gli effetti che ne sono derivati
per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
c) l'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impatto
delle politiche economiche e di sviluppo sulle micro, piccole e medie
imprese;
d) le specifiche misure da adottare per favorire la
competitivita' e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, al
fine di garantire l'equo sviluppo delle aree sottoutilizzate.
4. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo
economico convoca il tavolo di consultazione permanente delle
associazioni di categoria previsto dall'articolo 17, comma 5, per
l'acquisizione di osservazioni e proposte.
Capo V COMPETENZE REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI
Art. 19
Rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali
1. Le regioni promuovono la stipula di accordi e di intese in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire il
coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di
adempimenti amministrativi delle imprese, nonche' il conseguimento di
ulteriori livelli minimi di liberalizzazione degli adempimenti
connessi allo svolgimento dell'attivita' d'impresa sul territorio
nazionale, previe individuazione delle migliori pratiche e verifica
dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e
dagli enti locali.
Capo VI NORME FINALI
Art. 20
Norma finanziaria
1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono
all'attuazione della presente legge avvalendosi delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo VI NORME FINALI
Art. 21
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 novembre 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Palma
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 98 ):
Presentato dall'on. La Loggia e Carlucci il 29 aprile 2008.
Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive), in sede
referente, il 18 giugno 2008 con pareri delle commissioni I, II, V,
VII, VIII e questioni regionali.
Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 13 gennaio,
14 luglio, 22 e 29 settembre, 5 ottobre 2010; 8 e 10 marzo 2011.
Esaminato in aula il 14 marzo 2011 ed approvato in un Testo
unificato con gli atti nn. 1225 (Bersani ed altri); 1284 (Pelino ed
altri); 1325 (Vignali ed altri); 2680 (Jannone e Carlucci); 2754
(Vignali ed altri) e 3191 (Borghesi ed altri) il 15 marzo 2011.
Senato della Repubblica (atto n. 2626):
Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il
24 marzo 2011 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª,
13ª, 14ª e questioni regionali.
Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 29 marzo,
5 aprile, 3, 4 e 24 maggio, 7, 8, 21 e 29 giugno; 6, 13 e 26 luglio;
1° agosto, 20 settembre, 11, 12, 13 e 18 ottobre 2011.
Esaminato in aula il 13, 18 e 19 ottobre 2011 ed approvato, con
modificazioni, il 20 ottobre 2011.
Camera dei deputati (atto n. 98-1225-1284-1325-2680-2754-3191-B):
Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive), in sede
referente, il 25 ottobre 2011 con parere della commissione I, II, V,
VI, VIII, XI, XIV e questioni regionali.
Esaminato dalla X commissione , in sede referente, il 26 e 27
ottobre 2011.
Esaminato in aula il 2 novembre 2011 ed approvato, il 3 novembre
2011.
accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato
Lunedì 14 Novembre 2011 10:13
Liliana D'amico
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n. 179
Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione
tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (11G0221), in G.U.R.I. dell'11 novembre 2011, n. 263
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare
l'articolo 4-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 25, della legge
15 luglio 2009, n. 94, che prevede l'emanazione di un regolamento per
la fissazione dei criteri e delle modalita' di sottoscrizione da
parte dello straniero di un accordo di integrazione, articolato per
crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di
integrazione da conseguire nel periodo di validita' del permesso di
soggiorno;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2010;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 18 novembre 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 maggio 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del lavoro e delle politiche
sociali e per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalita' per
la sottoscrizione da parte dello straniero dell'accordo di
integrazione di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico», nonche' i
casi straordinari di giustificata esenzione dalla sottoscrizione;
disciplina, altresi', i contenuti, l'articolazione per crediti e i
casi di sospensione dell'accordo, le modalita' e gli esiti delle
verifiche a cui esso e' soggetto e l'istituzione dell'anagrafe
nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione.
2. Il regolamento si applica allo straniero di eta' superiore ai
sedici anni che fa ingresso per la prima volta nel territorio
nazionale dopo la sua entrata in vigore e presenta istanza di
rilascio del permesso di soggiorno, ai sensi dell'articolo 5 del
testo unico, di durata non inferiore a un anno.
Art. 2
Sottoscrizione, contenuto e durata dell'accordo
di integrazione
1. Lo straniero di cui all'articolo 1, comma 2, che presenta
istanza di permesso di soggiorno allo sportello unico per
l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo,
di seguito denominato: «sportello unico», o alla questura competente,
contestualmente alla presentazione della medesima istanza, stipula
con lo Stato un accordo di integrazione, di seguito denominato
«accordo», articolato per crediti. L'accordo e' redatto, secondo il
modello di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del
presente regolamento, in duplice originale, di cui uno e' consegnato
allo straniero, tradotto nella lingua da lui indicata o se cio' non
e' possibile, inglese, francese, spagnola, araba, o cinese, albanese,
russa o filippina, secondo la preferenza indicata dall'interessato.
Per lo Stato, l'accordo e' stipulato dal prefetto o da un suo
delegato.
2. L'accordo, qualora abbia come parte un minore di eta' compresa
tra i sedici e i diciotto anni, e' sottoscritto anche dai genitori o
dai soggetti esercenti la potesta' genitoriale regolarmente
soggiornanti nel territorio nazionale.
3. All'atto della sottoscrizione dell'accordo, sono assegnati allo
straniero sedici crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza
della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza
della cultura civica e della vita civile in Italia, secondo quanto
previsto ai punti 1 e 2 dell'allegato B.
4. Con l'accordo, lo straniero si impegna a:
a) acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua
italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro
comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio
d'Europa;
b) acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali
della Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e
funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia;
c) acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in
Italia, con particolare riferimento ai settori della sanita', della
scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;
d) garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei
figli minori.
5. Lo straniero dichiara, altresi', di aderire alla Carta dei
valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui al decreto del
Ministro dell'interno in data 23 aprile 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2007, e si impegna a
rispettarne i principi.
6. Con l'accordo, lo Stato si impegna a sostenere il processo di
integrazione dello straniero attraverso l'assunzione di ogni idonea
iniziativa in raccordo con le regioni e gli enti locali, che anche in
collaborazione con i centri per l'istruzione degli adulti, di cui
all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
possono avvalersi delle organizzazioni del terzo settore di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 marzo
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2001,
e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori,
nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nell'immediato, lo
Stato assicura allo straniero la partecipazione ad una sessione di
formazione civica e di informazione sulla vita in Italia secondo le
modalita' di cui all'articolo 3.
7. L'accordo ha la durata di due anni prorogabile di un altro anno.
8. Non si fa luogo alla stipula dell'accordo ai fini del rilascio
del permesso di soggiorno e, se stipulato, questo si intende
adempiuto, qualora lo straniero sia affetto da patologie o da
disabilita' tali da limitare gravemente l'autosufficienza o da
determinare gravi difficolta' di apprendimento linguistico e
culturale, attestati mediante una certificazione rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale.
9. Non si procede alla sottoscrizione dell'accordo per:
a) i minori non accompagnati affidati ai sensi dell'articolo 2
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero
sottoposti a tutela, per i quali l'accordo e' sostituito dal
completamento del progetto di integrazione sociale e civile di cui
all'articolo 32, comma 1-bis, del testo unico;
b) le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave
sfruttamento, per le quali l'accordo e' sostituito dal completamento
del programma di assistenza ed integrazione sociale di cui
all'articolo 18 del testo unico.
10. L'accordo decade di diritto qualora il questore disponga il
rifiuto del rilascio, la revoca o il diniego di rinnovo del permesso
di soggiorno, per carenza originaria o sopravvenuta dei requisiti di
legge. Gli estremi del provvedimento di reiezione o revoca sono
inseriti, a cura della questura, nell'anagrafe nazionale di cui
all'articolo 9.
11. Fatti salvi i poteri del prefetto e del questore al verificarsi
di vicende estintive dell'accordo, la gestione di quest'ultimo nelle
fasi successive alla stipula e' affidata allo sportello unico. A tale
fine, gli accordi stipulati presso la questura sono trasmessi con
modalita' informatiche allo sportello medesimo.
Art. 3
Sessione di formazione civica e di informazione
1. Lo straniero partecipa gratuitamente alla sessione di formazione
civica e di informazione sulla vita civile in Italia di cui
all'articolo 2, comma 6, entro i tre mesi successivi a quello di
stipula dell'accordo. La sessione ha una durata non inferiore a
cinque e non superiore a dieci ore e prevede l'utilizzo di materiali
e sussidi tradotti nella lingua indicata dallo straniero o se cio'
non e' possibile, inglese, francese, spagnola, araba, cinese,
albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata
dall'interessato.
2. Con la sessione, lo straniero acquisisce in forma sintetica, a
cura dello sportello unico, le conoscenze di cui all'articolo 2,
comma 4, lettere b) e c), definite d'intesa con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed e' informato dei
diritti e dei doveri degli stranieri in Italia, delle facolta' e
degli obblighi inerenti al soggiorno, dei diritti e doveri reciproci
dei coniugi e dei doveri dei genitori verso i figli secondo
l'ordinamento giuridico italiano, anche con riferimento all'obbligo
di istruzione. Lo straniero e' informato, altresi', delle principali
iniziative a sostegno del processo di integrazione degli stranieri a
cui egli puo' accedere nel territorio della provincia di residenza e
sulla normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
3. La mancata partecipazione alla sessione di formazione civica e
di informazione di cui al comma 1 da luogo alla perdita di quindici
dei sedici crediti assegnati all'atto della sottoscrizione
dell'accordo ai sensi dell'articolo 2, comma 3.
Art. 4
Articolazione dell'accordo per crediti
1. L'accordo e' articolato per crediti di ammontare proporzionale
ai livelli di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica
e della vita civile in Italia certificati anche a seguito della
frequenza con profitto di corsi o percorsi di istruzione, di
formazione professionale o tecnica superiore, di studio universitario
e di integrazione linguistica e sociale ovvero del conseguimento di
diplomi o titoli comunque denominati aventi valore legale di titolo
di studio o professionale. I crediti riconoscibili, oltre a quelli
assegnati all'atto della sottoscrizione, sono indicati nell'allegato
B che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. I crediti di cui al comma 1 subiscono decurtazioni nella misura
indicata nell'allegato C, che costituisce parte integrante del
presente regolamento, in connessione con:
a) la pronuncia di provvedimenti giudiziari penali di condanna
anche non definitivi, compresi quelli adottati a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale;
b) l'applicazione anche non definitiva di misure di sicurezza
personali previste dal codice penale o da altre disposizioni di
legge;
c) l'irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie di importo non
inferiore a 10 mila euro, in relazione a illeciti amministrativi e
tributari.
3. I crediti assegnati all'atto della sottoscrizione dell'accordo
vengono confermati, all'atto della verifica dell'accordo di cui
all'articolo 6, nel caso in cui sia accertato rispettivamente il
livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed il livello
sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in
Italia; in caso contrario si provvede alle corrispondenti
decurtazioni. Resta fermo che, qualora in sede di verifica sia
accertato un livello di conoscenza superiore rispetto a quello minimo
previsto rispettivamente ai punti 1 e 2 dell'allegato B, si provvede
al riconoscimento dei crediti, aggiuntivi rispetto a quelli
attribuiti all'atto della sottoscrizione, nella misura corrispondente
al livello di conoscenza effettivamente accertato.
Art. 5
Modalita' di assegnazione e decurtazione dei crediti
1. I crediti di cui all'allegato B sono assegnati sulla base della
documentazione prodotta dallo straniero nel periodo di durata
dell'accordo. In assenza di idonea documentazione, i crediti relativi
alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della
vita civile in Italia possono essere assegnati a seguito di un
apposito test effettuato a cura dello sportello unico anche presso i
centri per l'istruzione degli adulti, di cui all'articolo 1, comma
632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. La decurtazione dei crediti nei casi previsti dall'allegato C
avviene:
a) quanto ai provvedimenti giudiziari di condanna e alle misure di
sicurezza personali, sulla base degli accertamenti di ufficio
attivati presso il casellario giudiziale e il casellario dei carichi
pendenti, ai sensi degli articoli 43 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e 39 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dai
relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
b) quanto alle sanzioni pecuniarie connesse a illeciti
amministrativi e tributari, sulla base della documentazione acquisita
con le modalita' previste dal citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 6
Verifica dell'accordo
1. Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell'accordo,
lo sportello unico ne avvia la verifica previa comunicazione allo
straniero ed invitandolo a presentare, entro quindici giorni, qualora
non vi abbia gia' provveduto, la documentazione necessaria ad
ottenere il riconoscimento dei crediti e la certificazione relativa
all'adempimento dell'obbligo di istruzione dei figli minori o, in
assenza, la prova di essersi adoperato per garantirne l'adempimento.
Lo sportello unico informa, altresi', lo straniero della facolta', in
assenza di idonea documentazione, di far accertare il proprio livello
di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della
vita civile in Italia attraverso un apposito test svolto
gratuitamente a cura dello sportello medesimo e attiva,
contestualmente, gli accertamenti di ufficio di cui all'articolo 5,
comma 2, lettera a).
2. Lo svolgimento del test anche in lingua tedesca oltre che in
lingua italiana, per gli stranieri residenti nella provincia di
Bolzano, e' valutabile ai fini del riconoscimento di crediti
ulteriori ai sensi del punto 8 dell'allegato B.
3. In caso di permesso di soggiorno della durata di un anno, un
mese prima della scadenza, si procede alla verifica della
partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione
di cui all'articolo 3. Qualora lo sportello unico accerti la mancata
partecipazione alla sessione, procede alla decurtazione di quindici
crediti, con rinvio di ogni ulteriore determinazione all'esito della
verifica di cui al comma 1.
4. L'inadempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 4,
lettera d), salva la prova di essersi, comunque, adoperato per
garantirne l'adempimento, determina in ogni caso la perdita integrale
dei crediti assegnati all'atto della sottoscrizione e di quelli
successivamente conseguiti e la risoluzione dell'accordo per
inadempimento, con produzione degli effetti di cui ai commi 7 e 8.
5. All'esito delle attivita' di cui al comma 1, lo sportello unico
procede all'assegnazione e decurtazione dei crediti secondo i criteri
indicati negli allegati B e C e con le modalita' di cui all'articolo
5. La verifica si conclude con l'attribuzione dei crediti finali e
l'assunzione di una delle seguenti determinazioni:
a) qualora il numero dei crediti finali sia pari o superiore alla
soglia di adempimento, fissata in trenta crediti, purche' siano stati
conseguiti il livello A2 della conoscenza della lingua italiana
parlata e il livello di sufficienza della conoscenza della cultura
civica e della vita civile in Italia, e' decretata l'estinzione
dell'accordo per adempimento con rilascio del relativo attestato;
b) qualora il numero dei crediti finali sia superiore a zero e
inferiore alla soglia di adempimento ovvero non siano stati
conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata,
della cultura civica e della vita civile in Italia di cui alla
lettera a), e' dichiarata la proroga dell'accordo per un anno alle
medesime condizioni. Della proroga e' data comunicazione allo
straniero;
c) qualora il numero dei crediti finali sia pari o inferiore a
zero, e' decretata la risoluzione dell'accordo per inadempimento, con
gli effetti di cui ai commi 7 e 8.
6. Le decisioni di cui alle lettere a) e c) del comma 5 sono
assunte dal prefetto o da un suo delegato.
7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, la risoluzione
dell'accordo per inadempimento ai sensi del comma 5, lettera c),
determina la revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del suo
rinnovo e l'espulsione dello straniero dal territorio nazionale,
previa comunicazione, con modalita' informatiche, dello sportello
unico alla questura.
8. Qualora ricorra uno dei casi di divieto di espulsione dello
straniero previsti dal testo unico, della risoluzione dell'accordo
per inadempimento ai sensi del comma 5, lettera c), tiene conto
l'autorita' competente per l'adozione dei provvedimenti discrezionali
di cui al testo unico.
9. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 5, un mese prima
della scadenza dell'anno di proroga, lo sportello unico, previa
comunicazione allo straniero, attiva la verifica finale, riferita
all'intero triennio, che potra' dare luogo alle determinazioni di cui
alla lettera a) ovvero alla lettera c) del comma 5. Qualora
persistano le condizioni di cui alla lettera b) del comma 5, il
prefetto, nel risolvere l'accordo, ne decreta l'inadempimento
parziale, di cui l'autorita' competente tiene conto per l'adozione
dei provvedimenti discrezionali di cui al testo unico.
Art. 7
Agevolazioni connesse alla fruizione
di attivita' culturali e formative
1. Allo straniero che alla scadenza dell'accordo risulti aver
raggiunto un numero di crediti finali pari o superiore a quaranta
sono riconosciute agevolazioni per la fruizione di specifiche
attivita' culturali e formative. A tale scopo il Ministero
dell'interno trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali i dati relativi agli accordi di
integrazione.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
procede all'individuazione dei soggetti erogatori delle attivita'
culturali e formative di cui al comma 1.
3. All'erogazione delle agevolazioni di cui al comma 1 il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali provvede nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 8
Sospensione dell'accordo
1. L'efficacia dell'accordo puo' essere sospesa o prorogata, a
domanda, per il tempo in cui sussista una causa di forza maggiore o
un legittimo impedimento al rispetto dell'accordo, attestato
attraverso idonea documentazione, derivante da gravi motivi di salute
o di famiglia, da motivi di lavoro, dalla frequenza di corsi o
tirocini di formazione, aggiornamento od orientamento professionale
ovvero da motivi di studio all'estero. I gravi motivi di salute sono
attestati attraverso la presentazione di una certificazione
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Art. 9
Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi
di integrazione
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, presso il Dipartimento per
le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e'
istituita e gestita l'anagrafe nazionale degli intestatari degli
accordi di integrazione.
2. Nell'anagrafe sono indicati, per ciascuno straniero, i dati
anagrafici del medesimo e dei componenti del nucleo familiare, gli
estremi dell'accordo, i crediti di volta in volta assegnati o
decurtati, il dato dei crediti finali riconosciuti al termine di
ciascuna verifica, gli estremi delle determinazioni assunte dal
prefetto e dallo sportello unico, nonche' le vicende modificative ed
estintive dell'accordo.
3. Gli estremi dell'accordo e delle determinazioni assunte dal
prefetto e dallo sportello unico, nonche' le vicende modificative ed
estintive dell'accordo medesimo sono comunicati tempestivamente, con
modalita' informatiche, alla questura, ai fini degli adempimenti
connessi con il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Analoga comunicazione e' data allo straniero, relativamente ai dati
inseriti nell'anagrafe destinati a dar luogo all'assegnazione o alla
decurtazione di crediti o comunque a modificare lo stato di
attuazione dell'accordo. Attraverso l'accesso diretto all'anagrafe,
lo straniero, puo' controllare in ogni momento l'iter dell'accordo da
lui stipulato.
4. L'anagrafe nazionale e' completamente informatizzata ed e'
interconnessa con il casellario giudiziale e il casellario dei
carichi pendenti, ai fini degli accertamenti di ufficio di cui
all'articolo 5, comma 2, lettera a), nonche' con gli altri sistemi
informativi automatizzati operanti presso le pubbliche
amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 242 del 2004. L'anagrafe e' formata ed
aggiornata con i dati immessi dagli sportelli unici e dalle questure,
dai competenti uffici delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, ciascuno per la parte di rispettiva
competenza; ed e' consultabile dai predetti uffici, nei limiti di
quanto necessario all'assolvimento dei rispettivi adempimenti.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 242 del 2004, sono individuati eventuali soggetti, aggiuntivi a
quelli di cui al comma 4, autorizzati ad accedere all'anagrafe ai
fini dell'immissione o della consultazione dei dati.
6. Si applicano le disposizioni normative in materia di tutela
della riservatezza dei dati personali e, in quanto compatibili,
quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004 e
dell'articolo 30-quater, commi da 4 a 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
Art. 10
Collaborazione interistituzionale
1. Ai fini dell'efficacia, dell'economicita' e della sostenibilita'
organizzativa dei procedimenti inerenti agli accordi di integrazione,
il prefetto, anche in sede di conferenza provinciale permanente di
cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, conclude o promuove la conclusione di accordi ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, diretti a realizzare, nei limiti delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, forme
di collaborazione tra lo sportello unico e la struttura
territorialmente competente dell'ufficio scolastico regionale, i
centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'articolo
1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le altre
istituzioni scolastiche statali operanti a livello provinciale e, se
del caso, le altre amministrazioni ed istituzioni statali, comprese
le universita', relativamente all'organizzazione e allo svolgimento
degli adempimenti di cui al presente regolamento, con particolare
riferimento alle sessioni di formazione civica e informazione di cui
all'articolo 3 e ai test linguistici e culturali di cui all'articolo
5, comma 1. Accordi analoghi possono essere conclusi o promossi con
la regione e gli enti locali anche con specifico riferimento al
riconoscimento delle attivita' di formazione linguistica e
orientamento civico.
Art. 11
Ruolo dei consigli territoriali per l'immigrazione e della Consulta
per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.
1. I consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo
3, comma 6, del testo unico, in raccordo con la Consulta per i
problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie di cui
all'articolo 42, comma 4, del medesimo testo unico, individuano e
monitorano il fabbisogno di formazione linguistica e culturale degli
stranieri scaturente dall'attuazione del presente regolamento e lo
analizzano nell'ambito del piu' generale fabbisogno formativo degli
stranieri presenti nel territorio provinciale al fine di promuovere
le iniziative a sostegno del processo di integrazione dello
straniero, attivabili sul territorio.
Art. 12
Disposizioni finali
1. La conoscenza della lingua italiana secondo i livelli di cui al
quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal
Consiglio d'Europa, laddove il presente regolamento ne richieda la
prova documentale, e' comprovata attraverso le certificazioni di
competenza linguistica rilasciate dalle istituzioni convenzionate con
il Ministero degli affari esteri, riconosciute dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e conseguite presso
le sedi presenti nel territorio italiano e all'estero, nonche'
attraverso le certificazioni rilasciate al termine di un corso di
lingua italiana frequentato presso i Centri provinciali per
l'istruzione degli adulti di cui all'articolo 1, comma 632, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Laddove il presente regolamento preveda la frequenza di corsi di
integrazione linguistica e sociale ai fini del riconoscimento di
crediti, il riferimento si intende effettuato alla frequenza con
profitto di corsi finalizzati all'apprendimento della lingua e
cultura italiana, che si concludono con il rilascio di una
certificazione comunque denominata non avente valore legale di titolo
di studio in Italia, tenuti anche all'estero da amministrazioni
pubbliche ovvero da istituzioni scolastiche, formative o culturali
private a cio' accreditate o autorizzate, ai sensi della normativa
vigente, dalle amministrazioni statali, dalle regioni o dalle
province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 13
Disposizione finanziaria
1. All'attuazione del presente regolamento si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Alle risorse destinate all'istituzione dell'Anagrafe di cui
all'articolo 9 e' data specifica evidenza contabile nello stato di
previsione del Ministero dell'interno mediante l'istituzione di due
appositi capitoli di spesa, rispettivamente per le spese di parte
capitale e per le spese di parte corrente.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a
decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 settembre 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro dell'interno
Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Sacconi, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Fitto, Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione
territoriale
Visto, il Guardasigilli: Palma
Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2011
Registro n. 19, foglio n. 315
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico
norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento
Mercoledì 09 Novembre 2011 17:09
Liliana D'amico
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n. 177
Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o
confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (11G0219), in G.U.R.I. dell'8 novembre 2011, n. 260
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;
Viste le risultanze delle riunioni della Commissione consultiva per
la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenutesi in data 16 marzo ed in
data 7 aprile 2011;
Acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 20 aprile 2011;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 maggio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione
consultiva per atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 agosto 2011;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. In attesa della definizione di un complessivo sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto
dagli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, il presente regolamento disciplina il sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad
operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o
confinati, quale di seguito individuato.
2. Il presente regolamento si applica ai lavori in ambienti
sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui
all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e
2, operano unicamente in caso di affidamento da parte del datore di
lavoro di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a
lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una
singola unita' produttiva della stessa, nonche' nell'ambito
dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia
la disponibilita' giuridica, a norma dell'articolo 26, comma 1, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dei luoghi in cui si svolge
l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.
4. Restano altresi' applicabili, limitatamente alle fattispecie di
cui al comma 3, fino alla data di entrata in vigore della complessiva
disciplina del sistema di qualificazione delle imprese di cui
all'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e fermi restando i requisiti generali di qualificazione
e le procedure di sicurezza di cui agli articoli 2 e 3, i criteri di
verifica della idoneita' tecnico-professionale prescritti
dall'articolo 26, comma 1, lettera a), del medesimo decreto
legislativo.
Art. 2
Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o
confinati
1. Qualsiasi attivita' lavorativa nel settore degli ambienti
sospetti di inquinamento o confinati puo' essere svolta unicamente da
imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei
seguenti requisiti:
a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia
di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di
gestione delle emergenze;
b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2
dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel
caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;
c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per
cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a
lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche
con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in
questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati
preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve
essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le
funzioni di preposto;
d) avvenuta effettuazione di attivita' di informazione e
formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro
ove impiegato per attivita' lavorative in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei
fattori di rischio propri di tali attivita', oggetto di verifica di
apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalita' della
formazione di cui al periodo che precede sono individuati,
compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali;
e) possesso di dispositivi di protezione individuale,
strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei
rischi propri delle attivita' lavorative in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attivita' di
addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e
attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66
e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
f) avvenuta effettuazione di attivita' di addestramento di tutto
il personale impiegato per le attivita' lavorative in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di
lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza
coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e
dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;
g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia
di Documento unico di regolarita' contributiva;
h) integrale applicazione della parte economica e normativa della
contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della
contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la
prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e
accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.
2. In relazione alle attivita' lavorative in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati non e' ammesso il ricorso a subappalti, se
non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e
certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei
riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le
lavorazioni vengano subappaltate.
Art. 3
Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di
inquinamento o confinati
1. Prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le
attivita' lavorative di cui all'articolo 1, comma 2, tutti i
lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore
di lavoro ove impiegato nelle medesime attivita', o i lavoratori
autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal
datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui
sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti,
ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti
di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in
relazione alla propria attivita'. L'attivita' di cui al precedente
periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato
all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e,
comunque, non inferiore ad un giorno.
2. Il datore di lavoro committente individua un proprio
rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le
attivita' di informazione, formazione e addestramento di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a conoscenza dei rischi
presenti nei luoghi in cui si svolgono le attivita' lavorative, che
vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita'
svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai
lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali
lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro
committente.
3. Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente
attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o,
ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attivita' in
ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di
coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario
nazionale e dei Vigili del Fuoco. Tale procedura potra' corrispondere
a una buona prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81.
4. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente
regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria
per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli
ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalla applicazione del presente regolamento non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 settembre 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Palma
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 116
Ultimo aggiornamento Mercoledì 09 Novembre 2011 17:13
codice dell'amministrazione digitale
Mercoledì 05 Ottobre 2011 15:21
Liliana D'amico
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 2011
Modalita', limiti e tempi di applicazione delle disposizioni del
codice dell'amministrazione digitale (CAD) all'Amministrazione
economico finanziaria. (11A12906), in G.U.R.I. del 3 ottobre 2011, n. 230
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, concernente
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'art.
33 della legge 18 giugno 2009, n. 69» e, in particolare, l'art. 2,
comma 1, lettera d), che modifica l'art. 2 del predetto decreto
legislativo n. 82 del 2005, modificando il comma 6;
Visto, in particolare, l'ultimo periodo dell'art. 2, comma 6, del
citato decreto legislativo n. 82 del 2005, secondo il quale, «Tenuto
conto dell'esigenze derivanti dalla natura delle proprie particolari
funzioni», con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri sono stabilite le modalita', i limiti ed i tempi di
applicazione delle disposizioni del codice alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonche' all'Amministrazione
economico-finanziaria;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante «Primi interventi
per il rilancio dell'economia» ed in particolare l'art. 12
concernente la gestione unitaria delle funzioni statali in materia di
giochi, formazione del personale e trasferimento ai comuni di beni
immobili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003,
n. 385, recante regolamento di organizzazione dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante l'ordinamento del
corpo della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 28 settembre 2000,
n. 301 di adozione del regolamento recante norme per il riordino
della Scuola superiore dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 25 marzo 2011,
recante modalita', limiti e tempi di applicazione delle disposizioni
del Codice dell'amministrazione digitale all'Agenzia delle entrate;
Verificata, ai sensi del citato art. 2, comma 6, ultimo periodo,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la parziale
compatibilita' delle norme del Codice dell'amministrazione digitale
con le esigenze derivanti dalla natura delle particolari funzioni
istituzionali attribuite al'Amministrazione economico-finanziaria;
Considerata l'esigenza di dare applicazione al citato art. 2, comma
6, ultimo periodo, circa le modalita', i limiti e i tempi di
applicazione del Codice dell'amministrazione digitale
all'Amministrazione economico-finanziaria;
Decreta:
Art. 1
Definizioni e ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 2, comma 6,
ultimo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di
seguito denominato «Codice dell'amministrazione digitale», introdotto
dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 dicembre
2010, n. 235, di seguito definito «decreto correttivo», le modalita',
i limiti ed i tempi di applicazione all'Amministrazione
economico-finanziaria delle modifiche introdotte dal decreto
correttivo al Codice dell'amministrazione digitale.
2. Ai fini del presente decreto, si intende per «Amministrazione
economico-finanziaria», il Ministero dell'economia e delle finanze,
l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio, l'Agenzia del
demanio, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la Guardia
di finanza e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze.
Art. 2
Norme non applicabili del Codice dell'amministrazione digitale a
seguito delle modifiche introdotte dal decreto correttivo
1. In considerazione delle esigenze derivanti dalla particolare
natura delle specifiche funzioni istituzionali esercitate:
a) non si applicano all'Amministrazione economico-finanziaria i
seguenti articoli del Codice dell'amministrazione digitale:
1) art. 12, comma 1-bis, come modificato dall'art. 9, comma 1,
lettera b), del decreto correttivo;
2) art. 15, comma 2-ter, ultimo capoverso introdotto dall'art.
11, comma 1, del decreto correttivo;
3) art. 17, come modificato dall'art. 12, comma 1, lettera b),
del decreto correttivo;
4) art. 51, comma 1-bis, lettera c), introdotto dall'art. 35,
comma 1, lettera c), del decreto correttivo;
b) i decreti di cui all'art. 58, comma 3-bis, sono adottati su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 3
Modalita' e limiti di applicazione di talune disposizioni del Codice
dell'amministrazione digitale a seguito delle modifiche introdotte
dal decreto correttivo
1. Le modalita' di conservazione ed esibizione dei documenti per
via informatica, di cui all'art. 20, comma 5-bis, del Codice
dell'amministrazione digitale, introdotto dall'art. 13, comma 1,
lettera e) del decreto correttivo, sono regolate, ai fini fiscali,
dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23
gennaio 2004 e successive modificazioni.
2. Le disposizioni di cui all'art. 48, comma 1, del Codice
dell'amministrazione digitale, come modificate dall'art. 33, comma 1,
del decreto correttivo, non si applicano all'Amministrazione
economico-finanziaria laddove disposizioni normative prevedano l'uso
di specifici sistemi di trasmissione telematica.
3. Le disposizioni contenute all'art. 68, comma 2-bis, del Codice
dell'amministrazione digitale, introdotto dall'art. 49, comma 1,
lettera c) del decreto correttivo si applicano all'Amministrazione
economico-finanziaria limitatamente alle applicazioni informatiche ed
alle pratiche tecnologiche ed organizzative che l'Agenzia stessa
comunichera' a DigitPA avendone valutato la divulgabilita'.
Art. 4
Norme finali
1. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ove risulti necessario, saranno adottate ulteriori
disposizioni finalizzate a completare l'attuazione della vigente
disciplina in materia di Codice dell'amministrazione digitale, anche
in relazione alla disciplina che sara' introdotta con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 57, comma 21
del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235.
2. Salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 3, e fermo restando
quanto previsto dal precedente comma 1, le disposizioni del Codice
dell'amministrazione digitale, come modificato dal citato decreto
legislativo n. 235 del 2010, si applicano all'Amministrazione
economico-finanziaria.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo ed
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 maggio 2011
Il Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 17, foglio n. 386
Ultimo aggiornamento Mercoledì 05 Ottobre 2011 15:25
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione
Venerdì 30 Settembre 2011 08:06
Liliana D'amico
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011 , n. 159
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201), in G.U.R.I. del 28 settembre 2011, n. 226 - Suppl. Ordinario n. 214
LIBRO I Le misure di prevenzione
Titolo I LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI
Capo I Le misure di prevenzione personali applicate dal questore
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136,
recante piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al
Governo in materia di normativa antimafia;
Ritenuto di procedere all'esercizio di entrambe le deleghe con un
unico decreto legislativo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 agosto 2011;
Sulla proposta del Ministro della giustizia e del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Soggetti destinatari
1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:
a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto,
abitualmente dediti a traffici delittuosi;
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba
ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente,
anche in parte, con i proventi di attivita' delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla
base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati
che offendono o mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale dei
minorenni, la sanita', la sicurezza o la tranquillita' pubblica.
LIBRO I Le misure di prevenzione
Titolo I LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI
Capo I Le misure di prevenzione personali applicate dal questore
Art. 2
Foglio di via obbligatorio
1. Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per
la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il
questore puo' rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di
via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva
autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel
comune dal quale sono allontanate.
LIBRO I Le misure di prevenzione
Titolo I LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI
Capo I Le misure di prevenzione personali applicate dal questore
Art. 3
Avviso orale
1. Il questore nella cui provincia la persona dimora puo' avvisare
oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro
carico, indicando i motivi che li giustificano.
2. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme
alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di
dare allo stesso data certa.
3. La persona alla quale e' stato fatto l'avviso puo' in qualsiasi
momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta
giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia
provveduto, la richiesta si intende accettata. Entro sessanta giorni
dalla comunicazione del provvedimento di rigetto e' ammesso ricorso
gerarchico al prefetto.
4. Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni
di cui al comma 3, puo' imporre alle persone che risultino
definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di
possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di
comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e
accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto
blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacita'
offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai
controlli di polizia, armi a modesta capacita' offensiva,
riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli
riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in
grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad
arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo,
nonche' sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a
provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonche' programmi informatici
ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e
messaggi.
5. Il questore puo', altresi', imporre il divieto di cui al comma 4
ai soggetti sottoposti alla misura della sorveglianza speciale,
quando la persona risulti definitivamente condannata per delitto non
colposo.
6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 e' opponibile davanti al
tribunale in composizione monocratica.
Capo II Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorita' giudiziaria
Sezione I Il procedimento applicativo
Art. 4
Soggetti destinatari
1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:
a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui
all'articolo 416-bis c.p.;
b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di
cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356;
c) ai soggetti di cui all'articolo 1;
d) a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in
essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a
sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei
reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale
o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso
codice nonche' alla commissione dei reati con finalita' di terrorismo
anche internazionale;
e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche
disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei
confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo,
che continuino a svolgere una attivita' analoga a quella precedente;
f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente
rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi
dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con
l'esaltazione o la pratica della violenza;
g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano
stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre
1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre
1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per
il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un
reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);
h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati
indicati nelle lettere precedenti. E' finanziatore colui il quale
fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono
destinati;
i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che
hanno preso parte attiva, in piu' occasioni, alle manifestazioni di
violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
Capo II Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorita' giudiziaria
Sezione I Il procedimento applicativo
Art. 5
Titolarita' della proposta. Competenza
1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 4 possono
essere proposte dal questore, dal procuratore nazionale antimafia,
dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di
distretto ove dimora la persona e dal direttore della Direzione
investigativa antimafia le misure di prevenzione della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune
di residenza o di dimora abituale.
2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c) e lettera
i), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della
Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono
attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel
cui circondario dimora la persona; nei medesimi casi, nelle udienze
relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di
prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere
esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale
competente.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai
procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste
ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono
esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.
4. La proposta di cui al comma 1 e' presentata al presidente del
Tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora.
Capo II Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorita' giudiziaria
Sezione I Il procedimento applicativo
Art. 6
Tipologia delle misure e loro presupposti
1. Alle persone indicate nell'articolo 4, quando siano pericolose
per la sicurezza pubblica, puo' essere applicata, nei modi stabiliti
negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza.
2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b),
alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto, ove le circostanze
del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni,
diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o piu'
Province.
3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute
idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo' essere imposto
l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
Capo II Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorita' giudiziaria
Sezione I Il procedimento applicativo
Art. 7
Procedimento applicativo
1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni
dalla proposta. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica
udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.
2. Il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa
dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai
difensori. L'avviso e' comunicato o notificato almeno dieci giorni
prima della data predetta. Se l'interessato e' privo di difensore,
l'avviso e' dato a quello di ufficio.
3. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere
presentate memorie in cancelleria.
4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del
difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso
sono sentiti se compaiono. Se l'interessato e' detenuto o internato
in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa
tempestiva richiesta, deve essere sentito prima del giorno
dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo. Ove siano
disponibili strumenti tecnici idonei, il presidente del collegio puo'
disporre che l'interessato sia sentito mediante collegamento
audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7
disp. att. c.p.p.
5. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo impedimento
dell'interessato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che
non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha
sede il giudice.
6. Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per
essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire
e, se egli non ottempera all'invito, puo' ordinare l'accompagnamento
a mezzo di forza pubblica.
7. Le disposizioni dei commi 2, 4, primo, secondo e terzo periodo,
e 5, sono previste a pena di nullita'.
8. L'esame a distanza dei testimoni puo' essere disposto dal
presidente del collegio nei casi e nei modi indicati all'articolo
147-bis, comma 2, disp. att. c.p.p.
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute
nell'articolo 666 del codice di procedura penale.
10. Le comunicazioni di cui al presente titolo possono essere
effettuate con le modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
Capo II Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorita' giudiziaria
Sezione I Il procedimento applicativo
Art. 8
Decisione
1. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura
di prevenzione che non puo' essere inferiore ad un anno ne' superiore
a cinque.
2. Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'articolo 6, nel provvedimento sono
determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura
deve osservare.
3. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si tratti di persona
indiziata di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive
di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di
fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso
all'autorita' di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza
preventivo avviso all'autorita' medesima.
4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le
leggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso
all'autorita' locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresi', di
non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e
sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non
rincasare la sera piu' tardi e di non uscire la mattina piu' presto
di una data ora e senza comprovata necessita' e, comunque, senza
averne data tempestiva notizia all'autorita' locale di pubblica
sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a
pubbliche riunioni.
5. Inoltre, puo' imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi
necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale; ed, in
particolare, il divieto di soggiorno in uno o piu' Comuni, o in una o
piu' Province.
6. Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel
comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno,
puo' essere inoltre prescritto:
1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo
avviso all'autorita' preposta alla sorveglianza;
2) di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza preposta
alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.
7. Alle persone di cui al comma 6 e' consegnata una carta di
permanenza da portare con se' e da esibire ad ogni richiesta degli
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
8. Il provvedimento e' comunicato al procuratore della Repubblica,
al procuratore generale presso la Corte di appello ed
all'interessato.
Capo II Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorita' giudiziaria
Sezione I Il procedimento applicativo
Art. 9
Provvedimenti d'urgenza
1. Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale
con l'obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale,
con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 7,
puo' disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione
della validita' ai fini dell'espatrio di ogni altro documento
equipollente.
2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravita', puo'
altresi' disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via
provvisoria, l'obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non
sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.
Sezione II Le impugnazioni
Art. 10
Impugnazioni
1. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale presso
la corte di appello e l'interessato hanno facolta' di proporre
ricorso alla corte d'appello, anche per il merito.
2. Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto
entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La corte
d'appello provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla
proposizione del ricorso. L'udienza si svolge senza la presenza del
pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in
pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.
3. Avverso il decreto della corte d'appello, e' ammesso ricorso in
cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e
dell'interessato, entro dieci giorni. La Corte di cassazione
provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il
ricorso non ha effetto sospensivo.
4. Salvo quando e' stabilito nel presente decreto, per la
proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in quanto
applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti la
proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione
delle misure di sicurezza.
Sezione III L'esecuzione
Art. 11
Esecuzione
1. Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione e'
comunicato al questore per l'esecuzione.
2. Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita
l'autorita' di pubblica sicurezza che lo propose, puo' essere
revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia
cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento
puo' essere altresi' modificato, anche per l'applicazione del divieto
o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta dell'autorita' proponente,
quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o
quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia
ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura.
3. Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non
ha effetto sospensivo.
4. Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle
prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica,
ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza
speciale, il presidente del tribunale puo', nella pendenza del
procedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria della
misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la
proposta.
Sezione III L'esecuzione
Art. 12
Autorizzazione ad allontanarsi dal comune
di residenza o dimora abituale
1. Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone
sottoposte all'obbligo di soggiorno possono essere autorizzate a
recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di
dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure
indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci
giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio. L'autorizzazione
puo' essere concessa, nel medesimo limite temporale, anche quando
ricorrono gravi e comprovati motivi di famiglia che rendano
assolutamente necessario ed urgente l'allontanamento dal luogo di
soggiorno coatto.
2. La domanda dell'interessato deve essere proposta al presidente
del tribunale competente ai sensi dell'articolo 5.
3. Il tribunale, dopo aver accertato la veridicita' delle
circostanze allegate dall'interessato, provvede in camera di
consiglio con decreto motivato.
4. Nei casi di assoluta urgenza la richiesta puo' essere presentata
al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 5, il
quale puo' autorizzare il richiedente ad allontanarsi per un periodo
non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.
5. Il decreto previsto dai commi 3 e 4 e' comunicato al procuratore
della Repubblica ed all'interessato che possono proporre ricorso per
cassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto
sospensivo.
6. Del decreto e' altresi' data notizia all'autorita' di pubblica
sicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, la
quale provvede ad informare quella del luogo dove l'interessato deve
recarsi e a disporre le modalita' e l'itinerario del viaggio.
Sezione III L'esecuzione
Art. 13
Rapporti della sorveglianza speciale con le misure
di sicurezza e la liberta' vigilata
1. Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o
la liberta' vigilata, durante la loro esecuzione non si puo' far
luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne
cessano gli effetti.
Sezione III L'esecuzione
Art. 14
Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale
1. La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui
il decreto e' comunicato all'interessato e cessa di diritto allo
scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato
speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato.
2. Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un
reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza
speciale non debba cessare, il tribunale verifica d'ufficio se la
commissione di tale reato possa costituire indice della persistente
pericolosita' dell'agente; in tale caso il termine ricomincia a
decorrere dal giorno nel quale e' scontata la pena.
Sezione III L'esecuzione
Art. 15
Rapporti dell'obbligo di soggiorno con la detenzione,
le misure di sicurezza e la liberta' vigilata
1. Il tempo trascorso in custodia cautelare seguita da condanna o
in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione
di pena pecuniaria, non e' computato nella durata dell'obbligo del
soggiorno.
2. L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata
e' sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona
obbligata a soggiornare e' applicata la liberta' vigilata, la persona
stessa vi e' sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo del
soggiorno.
Titolo II LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI
Capo I Il procedimento applicativo
Art. 16
Soggetti destinatari
1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano:
a) ai soggetti di cui all'articolo 4;
b) alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le
sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale
competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse
economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi
o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il
finanziamento di organizzazioni o attivita' terroristiche, anche
internazionali.
2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera i), la misura di prevenzione patrimoniale della confisca puo'
essere applicata relativamente ai beni, nella disponibilita' dei
medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le
attivita' di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione
o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel
corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle
predette manifestazioni di violenza e' convalidato a norma
dell'articolo 22, comma 2.
Titolo II LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI
Capo I Il procedimento applicativo
Art. 17
Titolarita' della proposta
1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono
essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale
del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal
direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di
prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo.
2. Quando le misure di prevenzione patrimoniali sono richieste nei
confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), le
funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica
presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al
procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario
dimora la persona; nei medesimi casi, nelle udienze relative ai
procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le
funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal
procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai
procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste
ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono
esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.
Titolo II LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI
Capo I Il procedimento applicativo
Art. 18
Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del
proposto
1. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere
richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione
patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosita' sociale del
soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta
della misura di prevenzione.
2. Le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte
anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro
applicazione. In tal caso il procedimento prosegue nei confronti
degli eredi o comunque degli aventi causa.
3. Il procedimento di prevenzione patrimoniale puo' essere iniziato
anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe
essere disposta la confisca; in tal caso la richiesta di applicazione
della misura di prevenzione puo' essere proposta nei riguardi dei
successori a titolo universale o particolare entro il termine di
cinque anni dal decesso.
4. Il procedimento di prevenzione patrimoniale puo' essere iniziato
o proseguito anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero
della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di
prevenzione, su proposta dei soggetti di cui all'articolo 17
competenti per il luogo di ultima dimora dell'interessato,
relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il
frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego.
5. Agli stessi fini il procedimento puo' essere iniziato o
proseguito allorche' la persona e' sottoposta ad una misura di
sicurezza detentiva o alla liberta' vigilata.
Titolo II LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI
Capo I Il procedimento applicativo
Art. 19
Indagini patrimoniali
1. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, procedono, anche
a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad
indagini sul tenore di vita, sulle disponibilita' finanziarie e sul
patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 16 nei cui confronti
possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza
speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di
soggiorno, nonche', avvalendosi della guardia di finanza o della
polizia giudiziaria, ad indagini sull'attivita' economica facente
capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di
reddito.
2. I soggetti di cui al comma 1 accertano, in particolare, se dette
persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni
o di abilitazioni all'esercizio di attivita' imprenditoriali e
commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici
registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui
agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o
dell'Unione europea.
3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei
figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i
soggetti indicati al comma 1 nonche' nei confronti delle persone
fisiche o giuridiche, societa', consorzi od associazioni, del cui
patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in
parte, direttamente o indirettamente.
4. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, possono
richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia
giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni
ente creditizio nonche' alle imprese, societa' ed enti di ogni tipo
informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini
delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3.
Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice
procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al
sequestro della documentazione con le modalita' di cui agli articoli
253, 254, e 255 del codice di procedura penale.
5. Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione iniziato nei confronti delle persone indicate
nell'articolo 16, il tribunale, ove necessario, puo' procedere ad
ulteriori indagini oltre quelle gia' compiute a norma dei commi che
precedono.
Titolo II LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI
Capo I Il procedimento applicativo
Art. 20
Sequestro
1. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il
sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti e' iniziato
il procedimento risulta poter disporre, direttamente o
indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al
reddito dichiarato o all'attivita' economica svolta ovvero quando,
sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli
stessi siano il frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il
reimpiego.
2. Il sequestro e' revocato dal tribunale quando e' respinta la
proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta
che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali
l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente.
3. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude
l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso
degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19.
Titolo II LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI
Capo I Il procedimento applicativo
Art. 21
Esecuzione del sequestro
1. Il sequestro e' eseguito con le modalita' previste dall'articolo
104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. L'ufficiale
giudiziario, eseguite le formalita' ivi previste, procede
all'apprensione materiale dei beni e all'immissione
dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se
gravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza
obbligatoria della polizia giudiziaria.
2. Il tribunale, ove gli occupanti non vi provvedano
spontaneamente, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza
titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al
sequestro mediante l'ausilio della forza pubblica.
3. Il rimborso delle spese postali e dell'indennita' di trasferta
spettante all'ufficiale giudiziario e' regolato dalla legge 7
febbraio 1979, n. 59.
Titolo II LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI
Capo I Il procedimento applicativo
Art. 22
Provvedimenti d'urgenza
1. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede
debba essere disposta la confisca vengano dispersi, sottratti od
alienati, i soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 possono,
unitamente alla proposta, richiedere al presidente del tribunale
competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre
anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione
dell'udienza. Il presidente del tribunale provvede con decreto
motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro
eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal
tribunale entro trenta giorni dalla proposta.
2. Nel corso del procedimento, a richiesta dei soggetti di cui al
comma 1 o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a
norma dell'articolo 19, comma 5, nei casi di particolare urgenza il
sequestro e' disposto dal presidente del tribunale con decreto
motivato e perde efficacia se non e' convalidato dal tribunale nei
dieci giorni successivi. Analogamente si procede se, nel corso del
procedimento, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario,
emerge l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di
confisca.
Titolo II LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI
Capo I Il procedimento applicativo
Art. 23
Procedimento applicativo
1. Salvo che sia diversamente disposto, al procedimento per
l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal titolo
I, capo II, sezione I.
2. I terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni
sequestrati, nei trenta giorni successivi all'esecuzione del
sequestro, sono chiamati dal tribunale ad intervenire nel
procedimento con decreto motivato che contiene la fissazione
dell'udienza in camera di consiglio.
3. All'udienza gli interessati possono svolgere le loro deduzioni
con l'assistenza di un difensore, nonche' chiedere l'acquisizione di
ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. Se non
ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 24 il tribunale ordina la
restituzione dei beni ai proprietari.
4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano
diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro. Se non
ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26, per la liquidazione dei
relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV.
Titolo II LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI
Capo I Il procedimento applicativo
Art. 24
Confisca
1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la
persona nei cui confronti e' instaurato il procedimento non possa
giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta
persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la
disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio
reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria
attivita' economica, nonche' dei beni che risultino essere frutto di
attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego.
2. Il decreto di confisca puo' essere emanato entro un anno e sei
mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte
dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o
compendi patrimoniali rilevanti, tale termine puo' essere prorogato
con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non
piu' di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di
quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause
di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare,
previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.
3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta
dei soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, quando ne ricorrano
le condizioni, anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzione
personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha
disposto la misura di prevenzione personale, con le forme previste
per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni del
presente titolo.
Titolo II LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI
Capo I Il procedimento applicativo
Art. 25
Sequestro o confisca per equivalente
1. Se la persona nei cui confronti e' proposta la misura di
prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di
eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su
di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri
beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non
possono essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima
dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.
Titolo II LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI
Capo I Il procedimento applicativo
Art. 26
Intestazione fittizia
1. Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente
intestati o trasferiti a terzi, con il decreto che dispone la
confisca il giudice dichiara la nullita' dei relativi atti di
disposizione.
2. Ai fini di cui al comma 1, fino a prova contraria si presumono
fittizi:
a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso,
effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di
prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del
coniuge o della persona stabilmente convivente, nonche' dei parenti
entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;
b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o
fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della
misura di prevenzione.
Capo II Le impugnazioni
Art. 27
Comunicazioni e impugnazioni
1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei
beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione
della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della
cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono
comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di
appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.
2. Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 10. I provvedimenti che
dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della
cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano
esecutivi con la definitivita' delle relative pronunce.
3. I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del
sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle
parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda
la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro
dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il
provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutivita' resta
sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta
pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che,
accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende
l'esecutivita' puo' essere in ogni momento revocato dal giudice che
procede.
4. In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice
investito del gravame da' immediata notizia al tribunale che ha
emesso il provvedimento della definitivita' della pronuncia.
5. Dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, e comunque quando
il pubblico ministero lo autorizza, gli esiti delle indagini
patrimoniali sono trasmessi al competente nucleo di polizia
tributaria della Guardia di Finanza a fini fiscali.
6. In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia
se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal
deposito del ricorso. Si applica l'articolo 24, comma 2.
Capo III La revocazione della confisca
Art. 28
Revocazione della confisca
1. La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di
prevenzione puo' essere richiesta, nelle forme previste dall'articolo
630 del codice di procedura penale:
a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla
conclusione del procedimento;
b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive,
sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del
procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza
dei presupposti di applicazione della confisca;
c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata,
unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti
falsi, di falsita' nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla
legge come reato.
2. In ogni caso, la revocazione puo' essere richiesta solo al fine
di dimostrare il difetto originario dei presupposti per
l'applicazione della misura.
3. La richiesta di revocazione e' proposta, a pena di
inammissibilita', entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno
dei casi di cui al comma 1, salvo che l'interessato dimostri di non
averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile.
4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte d'appello
trasmette gli atti al tribunale che ha disposto la confisca affinche'
provveda, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46.
Capo IV Rapporti con i procedimenti penali
Art. 29
Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale
1. L'azione di prevenzione puo' essere esercitata anche
indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.
Capo IV Rapporti con i procedimenti penali
Art. 30
Rapporti con sequestro e confisca
disposti in seno a procedimenti penali
1. Il sequestro e la confisca di prevenzione possono essere
disposti anche in relazione a beni gia' sottoposti a sequestro in un
procedimento penale. In tal caso la custodia giudiziale dei beni
sequestrati nel processo penale viene affidata all'amministratore
giudiziario, il quale provvede alla gestione dei beni stessi ai sensi
del titolo III. Questi comunica al giudice del procedimento penale,
previa autorizzazione del tribunale che ha disposto la misura di
prevenzione, copia delle relazioni periodiche. In caso di revoca del
sequestro o della confisca di prevenzione, il giudice del
procedimento penale provvede alla nomina di un nuovo custode, salvo
che ritenga di confermare l'amministratore. Nel caso previsto
dall'articolo 104-bis disp. att. c.p.p., l'amministratore giudiziario
nominato nel procedimento penale prosegue la propria attivita' nel
procedimento di prevenzione, salvo che il tribunale, con decreto
motivato e sentita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata, di seguito denominata «Agenzia», non provveda alla sua
revoca e sostituzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, primo periodo, se la confisca
definitiva di prevenzione interviene prima della sentenza
irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in
sede penale, si procede in ogni caso alla gestione, vendita,
assegnazione o destinazione ai sensi del titolo III. Il giudice, ove
successivamente disponga la confisca in sede penale, dichiara la
stessa gia' eseguita in sede di prevenzione.
3. Se la sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca
interviene prima della confisca definitiva di prevenzione, il
tribunale, ove successivamente disponga la confisca di prevenzione,
dichiara la stessa gia' eseguita in sede penale.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, in ogni caso la successiva
confisca viene trascritta, iscritta o annotata ai sensi dell'articolo
21.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel
caso in cui il sequestro disposto nel corso di un giudizio penale
sopravvenga al sequestro o alla confisca di prevenzione.
Capo V Le misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca
Art. 31
Cauzione. Garanzie reali
1. Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione,
dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa
delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entita' che, tenuto
conto anche delle sue condizioni economiche e dei provvedimenti
adottati a norma dell'articolo 22, costituisca un'efficace remora
alla violazione delle prescrizioni imposte.
2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9, il tribunale puo'
imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne
ravvisi l'opportunita', le prescrizioni previste dall'articolo 8,
commi 3 e 4. Con il provvedimento, il tribunale puo' imporre la
cauzione di cui al comma 1.
3. Il deposito puo' essere sostituito, su istanza dell'interessato,
dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede
circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo
ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l'istanza
dell'interessato e' disposta l'ipoteca legale sia trascritto presso
l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in
cui i beni medesimi si trovano. Le spese relative alle garanzie reali
previste dal presente comma sono anticipate dall'interessato ai sensi
dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368.
4. Quando sia cessata l'esecuzione della misura di prevenzione o
sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la
restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.
5. Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo
mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di
prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non
per comprovate gravi necessita' personali o familiari.
Capo V Le misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca
Art. 32
Confisca della cauzione
1. In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti
dall'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone
la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione sui
beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell'ammontare della
cauzione. Per l'esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le
disposizioni dei primi due titoli del libro terzo del codice di
procedura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai beni
costituiti in garanzia, le formalita' del pignoramento.
2. Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma 1, permangano
le condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, su
richiesta del procuratore della Repubblica o del questore e con le
forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la
cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a quella
originaria.
3. Le spese relative all'esecuzione prevista dal comma 1 sono
anticipate dallo Stato.
Capo V Le misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca
Art. 33
L'amministrazione giudiziaria dei beni personali
1. Nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1,
lettere c), d), e), f), g) ed h) il tribunale puo' aggiungere ad una
delle misure di prevenzione previste dall'articolo 6, quella
dell'amministrazione giudiziaria dei beni personali, esclusi quelli
destinati all'attivita' professionale o produttiva, quando ricorrono
sufficienti indizi che la libera disponibilita' dei medesimi agevoli
comunque la condotta, il comportamento o l'attivita' socialmente
pericolosa.
2. Il tribunale puo' applicare soltanto l'amministrazione
giudiziaria se ritiene che essa sia sufficiente ai fini della tutela
della collettivita'.
3. L'amministrazione giudiziaria puo' essere imposta per un periodo
non eccedente i 5 anni. Alla scadenza puo' essere rinnovata se
permangono le condizioni in base alle quali e' stata applicata.
4. Con il provvedimento con cui applica l'amministrazione
giudiziaria dei beni il giudice nomina l'amministratore giudiziario
di cui all'articolo 35.
Capo V Le misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca
Art. 34
L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi
ad attivita' economiche
1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di
quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione da parte
della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per
ritenere che l'esercizio di determinate attivita' economiche,
comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente
sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento
previste dall'articolo 416-bis c.p. o che possa, comunque, agevolare
l'attivita' delle persone nei confronti delle quali e' stata proposta
o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a
procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere a) e b), e non ricorrono i presupposti per
l'applicazione delle misure di prevenzione, il procuratore della
Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora
la persona, il questore o il direttore della Direzione investigativa
antimafia possono richiedere al tribunale competente per
l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle
persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da
compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia
giudiziaria, sulle predette attivita', nonche' l'obbligo, nei
confronti di chi ha la proprieta' o la disponibilita', a qualsiasi
titolo, di beni o altre utilita' di valore non proporzionato al
proprio reddito o alla propria capacita' economica, di giustificarne
la legittima provenienza.
2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero
esercizio delle attivita' economiche di cui al comma 1 agevoli
l'attivita' delle persone nei confronti delle quali e' stata proposta
o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a
procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli
416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, il
tribunale dispone l'amministrazione giudiziaria dei beni
utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle
predette attivita'.
3. L'amministrazione giudiziaria dei beni e' adottata per un
periodo non superiore a sei mesi e puo' essere rinnovata, per un
periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta
dell'autorita' proponente, del pubblico ministero o del giudice
delegato, se permangono le condizioni in base alle quali e' stata
applicata.
4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina il
giudice delegato e l'amministratore giudiziario.
5. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni
soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2
deve essere trascritto presso i pubblici registri a cura
dell'amministratore giudiziario nominato entro il termine di trenta
giorni dall'adozione del provvedimento.
6. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione
e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti
del pubblico ministero.
7. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza
dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro, il
tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento,
delibera in camera di consiglio, alla quale puo' essere chiamato a
partecipare il giudice delegato, la revoca della misura disposta,
ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il
frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego.
8. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il
tribunale puo' disporre il controllo giudiziario, con il quale
stabilisce l'obbligo nei confronti di chi ha la proprieta', l'uso o
l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un
periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia
tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si
trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di
disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di
pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o
di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti
indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 25.822,84 o
del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al
patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro
dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio
di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.
9. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al
provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o
alienati, il procuratore della Repubblica, il Direttore della
Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al
tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili,
le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro e'
disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma
3.
Titolo III L'AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
Capo I L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati
Art. 35
Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario
1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto
dal capo I del titolo II il tribunale nomina il giudice delegato alla
procedura e un amministratore giudiziario.
2. L'amministratore giudiziario e' scelto tra gli iscritti
nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.
3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il
provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e
le persone con esse conviventi, ne' le persone condannate ad una pena
che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stesse
persone non possono, altresi', svolgere le funzioni di ausiliario o
di collaboratore dell'amministratore giudiziario.
4. Il giudice delegato puo' autorizzare l'amministratore
giudiziario a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilita', da
tecnici o da altri soggetti qualificati. A costoro si applica il
divieto di cui al comma 3.
5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico
ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio
ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla custodia, alla
conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati nel corso
dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se
possibile, la redditivita' dei beni medesimi.
6. L'amministratore giudiziario deve segnalare al giudice delegato
l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro
di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.
7. In caso di grave irregolarita' o di incapacita' il tribunale, su
proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o d'ufficio, puo'
disporre in ogni tempo la revoca dell'amministratore giudiziario,
previa audizione dello stesso. Nei confronti dei coadiutori
dell'Agenzia la revoca e' disposta dalla medesima Agenzia.
8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della
procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della
gestione.
9. Nel caso di trasferimento fuori della residenza,
all'amministratore giudiziario spetta il trattamento previsto dalle
disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato.
Titolo III L'AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
Capo I L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati
Art. 36
Relazione dell'amministratore giudiziario
1. L'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato, entro
trenta giorni dalla nomina, una relazione particolareggiata dei beni
sequestrati. La relazione contiene:
a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero
delle singole aziende;
b) il presumibile valore di mercato dei beni quale stimato
dall'amministratore stesso;
c) gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati;
d) in caso di sequestro di beni organizzati in azienda,
l'indicazione della documentazione reperita e le eventuali
difformita' tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture
contabili;
e) l'indicazione delle forme di gestione piu' idonee e redditizie
dei beni. In particolare, nel caso di sequestro di beni organizzati
in azienda o di partecipazioni societarie che assicurino le
maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, la
relazione contiene una dettagliata analisi sulla sussistenza di
concrete possibilita' di prosecuzione o di ripresa dell'attivita',
tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il
proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attivita' esercitata,
delle modalita' e dell'ambiente in cui e' svolta, della forza lavoro
occupata, della capacita' produttiva e del mercato di riferimento.
2. La relazione di cui al comma 1 indica anche le eventuali
difformita' tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonche'
l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro,
di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza.
3. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine per il deposito
della relazione puo' essere prorogato dal giudice delegato per non
piu' di novanta giorni. Successivamente l'amministratore giudiziario
redige, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione
periodica sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia,
esibendo, ove richiesto, i relativi documenti giustificativi.
4. In caso di contestazioni sulla stima dei beni, il giudice
delegato nomina un perito, che procede alla stima dei beni in
contraddittorio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dettate dal codice di procedura penale in materia di perizia.
Titolo III L'AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
Capo I L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati
Art. 37
Compiti dell'amministratore giudiziario
1. L'amministratore giudiziario, fermo restando quanto previsto
dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, tiene un registro,
preventivamente vidimato dal giudice delegato alla procedura, sul
quale annota tempestivamente le operazioni relative alla sua
amministrazione secondo i criteri stabiliti al comma 6. Con decreto
emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le norme per la tenuta
del registro.
2. Nel caso di sequestro di azienda l'amministratore prende in
consegna le scritture contabili e i libri sociali, sui quali devono
essere annotati gli estremi del provvedimento di sequestro.
3. Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo
dall'amministratore giudiziario in tale qualita', escluse quelle
derivanti dalla gestione di aziende, affluiscono al Fondo unico
giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
4. Le somme di cui al comma 3 sono intestate alla procedura e i
relativi prelievi possono essere effettuati nei limiti e con le
modalita' stabilite dal giudice delegato.
5. L'amministratore giudiziario tiene contabilita' separata in
relazione ai vari soggetti o enti proposti; tiene inoltre
contabilita' separata della gestione e delle eventuali vendite dei
singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale ed ipoteca e dei
singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio
speciale. Egli annota analiticamente in ciascun conto le entrate e le
uscite di carattere specifico e la quota di quelle di carattere
generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un
criterio proporzionale. Conserva altresi' i documenti comprovanti le
operazioni effettuate e riporta analiticamente le operazioni medesime
nelle relazioni periodiche presentate ai sensi dell'articolo 36.
Titolo III L'AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
Capo I L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati
Art. 38
Compiti dell'Agenzia
1. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva
l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato.
A tal fine l'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i
provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in
vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia puo' chiedere
al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di
amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi
possono recare pregiudizio alla destinazione o all'assegnazione del
bene.
2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti
di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al
compimento di atti di amministrazione straordinaria.
3. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione
dei beni e' conferita all'Agenzia, la quale puo' farsi coadiuvare,
sotto la propria responsabilita', da tecnici o da altri soggetti
qualificati, retribuiti secondo le modalita' previste per
l'amministratore giudiziario. L'Agenzia comunica al tribunale il
provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata
annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed e' rinnovabile
tacitamente. L'incarico puo' essere conferito all'amministratore
giudiziario gia' nominato dal tribunale.
4. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore
giudiziario gia' nominato, il tribunale provvede agli adempimenti di
cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione.
5. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado, al fine
di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto,
l'Agenzia pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni
immobili oggetto del provvedimento.
6. L'Agenzia promuove le intese con l'autorita' giudiziaria per
assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli
incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili
professionali e i beni sequestrati, nonche' la pubblicita' dei
compensi percepiti, secondo modalita' stabilite con decreto emanato
dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia.
7. Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del
presente decreto relative all'amministratore giudiziario si applicano
anche all'Agenzia, nei limiti delle competenze alla stessa attribuite
ai sensi del comma 3.
Titolo III L'AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
Capo I L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati
Art. 39
Assistenza legale alla procedura
1. Nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti
relativi ai beni sequestrati o confiscati, l'amministratore
giudiziario puo' avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per
l'assistenza legale.
Capo II La gestione dei beni sequestrati e confiscati
Art. 40
Gestione dei beni sequestrati
1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della
gestione dei beni sequestrati, anche tenuto conto degli indirizzi e
delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia
medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a).
2. Il giudice delegato puo' adottare, nei confronti della persona
sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti
indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi
previste. Nel caso previsto dal secondo comma del citato articolo 47,
il beneficiario provvede a sue cure alle spese e agli oneri inerenti
l'unita' immobiliare ed e' esclusa ogni azione di regresso.
3. L'amministratore giudiziario non puo' stare in giudizio, ne'
contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni,
concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di
straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi
senza autorizzazione scritta del giudice delegato.
4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in
violazione del presente decreto, il pubblico ministero, il proposto e
ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine
perentorio di dieci giorni, al giudice delegato che, entro i dieci
giorni successivi, provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile.
5. In caso di sequestro di beni in comunione indivisa,
l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice
delegato, puo' chiedere al giudice civile di essere nominato
amministratore della comunione.
Capo II La gestione dei beni sequestrati e confiscati
Art. 41
Gestione delle aziende sequestrate
1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende,
costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile,
l'amministratore giudiziario e' scelto nella sezione di esperti in
gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori
giudiziari. In tal caso, la relazione di cui all'articolo 36 deve
essere presentata entro sei mesi dalla nomina. La relazione contiene,
oltre agli elementi di cui al comma 1 del predetto articolo,
indicazioni particolareggiate sullo stato dell'attivita' aziendale e
sulle sue prospettive di prosecuzione. Il tribunale, sentiti
l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi
concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il
programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la
gestione dell'impresa.
2. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria
amministrazione funzionali all'attivita' economica dell'azienda. Il
giudice delegato, tenuto conto dell'attivita' economica svolta
dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua
capacita' produttiva e del suo mercato di riferimento, puo' con
decreto motivato indicare il limite di valore entro il quale gli atti
si ritengono di ordinaria amministrazione. L'amministratore
giudiziario non puo' frazionare artatamente le operazioni economiche
al fine di evitare il superamento di detta soglia.
3. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui
all'articolo 42, in quanto applicabili.
4. I rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda
sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente
altrimenti disposto.
5. Se mancano concrete possibilita' di prosecuzione o di ripresa
dell'attivita', il tribunale, acquisito il parere del pubblico
ministero e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in
liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica
l'articolo 63, comma 1.
6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie che
assicurino le maggioranze necessarie per legge, l'amministratore
giudiziario puo', previa autorizzazione del giudice delegato:
a) convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori;
b) impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede
sociale, di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione
della societa', nonche' di ogni altra modifica dello statuto che
possa arrecare pregiudizio agli interessi dell'amministrazione
giudiziaria.
Capo II La gestione dei beni sequestrati e confiscati
Art. 42
Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi
1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e
l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore
giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque
titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilita'
del procedimento.
2. Se dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non e'
ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al
comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al
recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del
sequestro o della confisca.
3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il
pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario, per
il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui
all'articolo 35, comma 9, sono inserite nel conto della gestione;
qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilita' del
predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento
delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto
o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o
la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico
dello Stato.
4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione
dello stesso e del trattamento di cui all'articolo 35, comma 8,
nonche' il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori, sono
disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice
delegato. Il compenso degli amministratori giudiziari e' liquidato
sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.
5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima
della redazione del conto finale. In relazione alla durata
dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale
concede, su richiesta dell'amministratore giudiziario e sentito il
giudice delegato, acconti sul compenso finale. Il tribunale dispone
in merito agli adempimenti richiesti entro cinque giorni dal
ricevimento della richiesta.
6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati
all'amministratore giudiziario mediante avviso di deposito del
decreto in cancelleria e all'Agenzia per via telematica.
7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso,
l'amministratore giudiziario puo' proporre ricorso avverso il
provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte
d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione
del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso. Se il
provvedimento impugnato e' stato emesso dalla corte d'appello, sul
ricorso decide la medesima corte in diversa composizione.
Capo II La gestione dei beni sequestrati e confiscati
Art. 43
Rendiconto di gestione
1. All'esito della procedura e comunque dopo la confisca di primo
grado, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il
conto della gestione.
2. Il conto della gestione espone in modo completo e analitico le
modalita' e i risultati della gestione e contiene, tra l'altro,
l'indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica
dei cespiti e il saldo finale. Al conto sono essere allegati i
documenti giustificativi, le relazioni periodiche
sull'amministrazione e il registro delle operazioni effettuate. In
caso di irregolarita' o di incompletezza, il giudice delegato invita
l'amministratore giudiziario ad effettuare, entro il termine
indicato, le opportune integrazioni o modifiche.
3. Verificata la regolarita' del conto, il giudice delegato ne
ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti allegati,
assegnando in calce allo stesso termine per la presentazione di
eventuali osservazioni e contestazioni. Del deposito e' data
immediata comunicazione agli interessati, al pubblico ministero e
all'Agenzia.
4. Se non sorgono o non permangono contestazioni, che debbono a
pena di inammissibilita' essere specifiche e riferite a singole voci
contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i
risultati di gestione, il giudice delegato lo approva; altrimenti
fissa l'udienza di comparizione dinanzi al collegio, che in esito a
procedimento in camera di consiglio approva il conto o invita
l'amministratore giudiziario a sanarne le irregolarita' con ordinanza
esecutiva, notificata all'interessato e comunicata al pubblico
ministero.
5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 e' ammesso ricorso per
cassazione entro i dieci giorni dalla notificazione o comunicazione.
Capo II La gestione dei beni sequestrati e confiscati
Art. 44
Gestione dei beni confiscati
1. L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva
ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 e, in
quanto applicabile, dell'articolo 40, nonche' sulla base degli
indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo
dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera
a). Essa provvede al rimborso ed all'anticipazione delle spese,
nonche' alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura
nelle risorse della gestione, anche avvalendosi di apposite aperture
di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico
capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze, salva, in ogni caso,
l'applicazione della normativa di contabilita' generale dello Stato e
del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
2. L'Agenzia richiede al giudice delegato il nulla osta al
compimento degli atti di cui all'articolo 40, comma 3.
Capo III La destinazione dei beni confiscati
Art. 45
Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato
1. A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono
acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela
dei diritti dei terzi e' garantita entro i limiti e nelle forme di
cui al titolo IV.
2. Il provvedimento definitivo di confisca e' comunicato, dalla
cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento,
all'Agenzia, nonche' al prefetto e all'ufficio dell'Agenzia del
demanio competenti per territorio in relazione al luogo ove si
trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata.
Capo III La destinazione dei beni confiscati
Art. 46
Restituzione per equivalente
1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni
culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle
aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli
articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive
modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, puo' avvenire anche per equivalente, al netto delle
migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalita'
istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse
pubblico. In tal caso l'interessato nei cui confronti venga a
qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha
diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene
confiscato quale risultante dal rendiconto di gestione, al netto
delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua.
In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione
delle rendite catastali.
2. Il comma 1 si applica altresi' quando il bene sia stato venduto
anche prima della confisca definitiva, nel caso in cui venga
successivamente disposta la revoca della misura.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore
del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico:
a) del Fondo Unico Giustizia, nel caso in cui il bene sia stato
venduto;
b) dell'amministrazione assegnataria, in tutti gli altri casi.
Capo III La destinazione dei beni confiscati
Art. 47
Procedimento di destinazione
1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali e'
effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia, sulla
base della stima del valore risultante dalla relazione di cui
all'articolo 36, e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta
necessaria dall'Agenzia una nuova stima.
2. L'Agenzia provvede all'adozione del provvedimento di
destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui all'articolo 45, comma 2, prorogabili di ulteriori novanta
giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel caso di
applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento
di destinazione e' adottato entro 30 giorni dall'approvazione del
progetto di riparto. Anche prima dell'adozione del provvedimento di
destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo
comma dell'articolo 823 del codice civile.
Capo III La destinazione dei beni confiscati
Art. 48
Destinazione dei beni e delle somme
1. L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia:
a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate
per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere
utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo
mafioso;
b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa
privata, dei beni mobili, anche registrati, confiscati, compresi i
titoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della
vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati
di tipo mafioso. Se la procedura di vendita e' antieconomica
l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene;
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la
procedura di recupero e' antieconomica, ovvero, dopo accertamenti
sulla solvibilita' del debitore svolti anche attraverso gli organi di
polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito e' annullato con
provvedimento del direttore dell'Agenzia.
2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di denaro
e ai proventi derivanti o comunque connessi ai beni aziendali
confiscati.
3. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita' di giustizia,
di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per
altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle
attivita' istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali,
universita' statali, enti pubblici e istituzioni culturali di
rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli
stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo
mafioso;
b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del
Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalita'
economiche;
c) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali, in via
prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, ovvero
al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali
provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi
trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso
pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i
dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione
dei beni nonche', in caso di assegnazione a terzi, i dati
identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la
durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche
consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare
direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione,
assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei
principi di trasparenza, adeguata pubblicita' e parita' di
trattamento, a comunita', anche giovanili, ad enti, ad associazioni
maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita'
terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui
al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
nonche' alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai
sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso
del bene, le modalita' di controllo sulla sua utilizzazione, le cause
di risoluzione del rapporto e le modalita' del rinnovo. I beni non
assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per
finalita' di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati
esclusivamente per finalita' sociali. Se entro un anno l'ente
territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia
dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un
commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il
sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato
della procedura;
d) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, se
confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309. Il comune puo' amministrare direttamente il bene oppure,
preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito,
secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico,
ad associazioni, comunita' o enti per il recupero di
tossicodipendenti operanti nel territorio ove e' sito l'immobile. Se
entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione
del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la
nomina di un commissario con poteri sostitutivi.
4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 3,
lettera b), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed
amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati
all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e
riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al
fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.
5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la
destinazione o il trasferimento per le finalita' di pubblico
interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento
dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le
disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita e'
pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta
pubblicazione viene data altresi' notizia nei siti internet
dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del
Governo della provincia interessata. La vendita e' effettuata per un
corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima
formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni
dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano
all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al
terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non puo', comunque,
essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore
della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del
presente articolo, la vendita e' effettuata agli enti pubblici aventi
tra le altre finalita' istituzionali anche quella dell'investimento
nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che
assicurano maggiori garanzie e utilita' per il perseguimento
dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili
acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per
cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e
quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa
disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del
decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto
della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere
sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,
e ogni informazione utile affinche' i beni non siano acquistati,
anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono
confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalita'
organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.
6. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di
polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali e'
riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni
destinati alla vendita di cui al comma 5.
7. Gli enti territoriali possono esercitare la prelazione
all'acquisto dei beni di cui al comma 5. Con regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalita'
e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente
comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento e' comunque
possibile procedere alla vendita dei beni.
8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e
destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le
modalita' operative:
a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di
continuazione o di ripresa dell'attivita' produttiva, a titolo
oneroso, a societa' e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo
gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di
lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta
dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il
mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere
destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti
dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci e' parente,
coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca,
ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno
dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge
19 marzo 1990, n. 55;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello
determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne
abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilita' per
l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al
risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di
vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni,
l'affittuario puo' esercitare il diritto di prelazione entro trenta
giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte
dell'Agenzia;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilita' per
l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia
finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso,
con le medesime modalita' di cui alla lettera b).
9. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla
liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono, al netto delle
spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati
all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e
riassegnati per le finalita' previste dall'articolo 2, comma 7, del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13
novembre 2008, n. 181.
10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al
netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi,
affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 50
per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza
pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per
cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento
e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilita' della
finanza pubblica.
11. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni
aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero,
qualora ragioni di necessita' o di convenienza, specificatamente
indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui
relativi contratti e' richiesto il parere di organi consultivi solo
per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione
privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata.
12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, le navi, le
imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati sono affidati
dall'autorita' giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di
polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne
facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia, ovvero
possono essere affidati all'Agenzia o ad altri organi dello Stato o
ad altri enti pubblici non economici, per finalita' di giustizia, di
protezione civile o di tutela ambientale.
13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 47 e dei commi 3
e 8 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.
14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo,
disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.
15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l'assegnazione o la
destinazione sono rientrati, anche per interposta persona, nella
disponibilita' o sotto il controllo del soggetto sottoposto al
provvedimento di confisca, si puo' disporre la revoca
dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo
che ha disposto il relativo provvedimento.
Capo III La destinazione dei beni confiscati
Art. 49
Regolamento
1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della difesa,
e' adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, un regolamento per disciplinare la raccolta dei
dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti
lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati
concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei
beni sequestrati e confiscati, nonche' la trasmissione dei medesimi
dati all'Agenzia. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento
una relazione concernente i dati suddetti.
2. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sullo schema di
regolamento di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta,
decorsi i quali il regolamento puo' comunque essere adottato.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 45, 47, 48, nonche' di cui
al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non siano
state esaurite le procedure di liquidazione o non sia stato emanato
il provvedimento di cui al comma 1 del citato articolo 47.
Capo IV Regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati
Art. 50
Procedure esecutive dei concessionari
di riscossione pubblica
1. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i
provvedimenti cautelari in corso da parte della societa' Equitalia
Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi
nelle ipotesi di sequestro di aziende o partecipazioni societarie
disposto ai sensi del presente decreto. E' conseguentemente sospeso
il decorso dei relativi termini di prescrizione.
2. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni
societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per
confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile. Entro i
limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Capo IV Regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati
Art. 51
Regime fiscale
1. I redditi derivanti dai beni sequestrati continuano ad essere
assoggettati a tassazione con riferimento alle categorie di reddito
previste dall'articolo 6 del testo unico delle Imposte sui Redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 con le medesime modalita' applicate prima del sequestro.
2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha
avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati, relativo
alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo
intermedio e' tassato in via provvisoria dall'amministratore
giudiziario, che e' tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle
relative imposte, nonche' agli adempimenti dichiarativi e, ove
ricorrano, agli obblighi contabili e quelli a carico del sostituto
d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
3. In caso di confisca la tassazione operata in via provvisoria si
considera definitiva. In caso di revoca del sequestro l'Agenzia delle
Entrate effettua la liquidazione definitiva delle imposte sui redditi
calcolate in via provvisoria nei confronti del soggetto sottoposto
alla misura cautelare.
Titolo IV LA TUTELA DEI TERZI E I RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORSUALI
Capo I Disposizioni generali
Art. 52
Diritti dei terzi
1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che
risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonche' i
diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro,
ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) che l'escussione del restante patrimonio del proposto sia
risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per i
crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni
sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attivita' illecita o a
quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il
creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di
strumentalita';
c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito,
che sia provato il rapporto fondamentale;
d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il
rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.
2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le
disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59.
3. Nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto
delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali
tra le stesse e del tipo di attivita' svolta dal creditore, anche con
riferimento al ramo di attivita', alla sussistenza di particolari
obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonche', in caso di
enti, alle dimensioni degli stessi.
4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei
contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento,
nonche' l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi.
5. Ai titolari dei diritti di cui al comma 4, spetta in
prededuzione un equo indennizzo commisurato alla durata residua del
contratto o alla durata del diritto reale. Se il diritto reale si
estingue con la morte del titolare, la durata residua del diritto e'
calcolata alla stregua della durata media della vita determinata
sulla base di parametri statistici. Le modalita' di calcolo
dell'indennizzo sono stabilite con decreto da emanarsi dal Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia entro
centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. Se sono confiscati beni di cui viene dichiarata l'intestazione o
il trasferimento fittizio, i creditori del proposto sono preferiti ai
creditori chirografari in buona fede dell'intestatario fittizio, se
il loro credito e' anteriore all'atto di intestazione fittizia.
7. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene e'
indivisibile, ai partecipanti in buona fede e' concesso diritto di
prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore di
mercato, salvo che sussista la possibilita' che il bene, in ragione
del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per
interposta persona nella disponibilita' del sottoposto, di taluna
delle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p., o dei suoi
appartenenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48,
comma 5, sesto e settimo periodo.
8. Se i soggetti di cui al comma 7 non esercitano il diritto di
prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene puo' essere
acquisito per intero al patrimonio dello Stato al fine di soddisfare
un concreto interesse pubblico e i partecipanti hanno diritto alla
corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della
propria quota di proprieta', nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
9. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli
articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, la vendita non puo' essere disposta senza previa autorizzazione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
Titolo IV LA TUTELA DEI TERZI E I RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORSUALI
Capo I Disposizioni generali
Art. 53
Limite della garanzia patrimoniale
1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi
delle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato
nel limite del 70 per cento del valore dei beni sequestrati o
confiscati, risultante dalla stima redatta dall'amministratore o
dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi.
Titolo IV LA TUTELA DEI TERZI E I RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORSUALI
Capo I Disposizioni generali
Art. 54
Pagamento di crediti prededucibili
1. I crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di
prevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono
essere accertati secondo le modalita' previste dagli articoli 57, 58
e 59, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori
del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato.
2. Se l'attivo e' sufficiente e il pagamento non compromette la
gestione, al pagamento di cui al comma 1 provvede l'amministratore
giudiziario mediante prelievo dalle somme disponibili. In caso
contrario, il pagamento e' anticipato dallo Stato. Tuttavia, se la
confisca ha ad oggetto beni organizzati in azienda e il tribunale ha
autorizzato la prosecuzione dell'attivita', la distribuzione avviene
mediante prelievo delle somme disponibili secondo criteri di
graduazione e proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato
dalla legge.
3. Il giudice delegato, con il decreto di autorizzazione di cui al
comma 1, indica il soggetto tenuto al pagamento del credito
prededucibile.
Titolo IV LA TUTELA DEI TERZI E I RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORSUALI
Capo I Disposizioni generali
Art. 55
Azioni esecutive
1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite
azioni esecutive. I beni gia' oggetto di esecuzione sono presi in
consegna dall'amministratore giudiziario.
2. Le esecuzioni sono riassunte entro un anno dalla revoca
definitiva del sequestro o della confisca. In caso di confisca
definitiva, esse si estinguono.
3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali
precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di
proprieta' ovvero diritti reali o personali di godimento sul bene, il
terzo, che sia parte del giudizio, e' chiamato ad intervenire nel
procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57.
4. In caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca per
motivi diversi dalla pretesa originariamente fatta valere in sede
civile dal terzo chiamato ad intervenire, il giudizio civile deve
essere riassunto entro un anno dalla revoca.
Titolo IV LA TUTELA DEI TERZI E I RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORSUALI
Capo I Disposizioni generali
Art. 56
Rapporti pendenti
1. Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto
relativo al bene o all'azienda sequestrata e' ancora ineseguito o non
compiutamente eseguito da entrambe le parti, l'esecuzione del
contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario,
previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare
nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi
obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti
ad effetti reali, sia gia' avvenuto il trasferimento del diritto.
2. Il contraente puo' mettere in mora l'amministratore giudiziario,
facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a
sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto.
3. Se dalla sospensione di cui al comma 1 puo' derivare un danno
grave al bene o all'azienda, il giudice delegato autorizza, entro
trenta giorni dall'esecuzione del sequestro, la provvisoria
esecuzione dei rapporti pendenti. L'autorizzazione perde efficacia a
seguito della dichiarazione prevista dal comma 1.
4. In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere
nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le
disposizioni previste al capo II del presente titolo. Si applicano,
in quanto compatibili, gli articoli da 72 a 83 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.
5. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita
immobiliare, trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice
civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito
secondo le disposizioni del capo II del presente titolo e gode del
privilegio previsto nell'articolo 2775-bis del codice civile a
condizione che gli effetti della trascrizione del contratto
preliminare non siano cessati anteriormente alla data del sequestro.
Al promissario acquirente non e' dovuto alcun risarcimento o
indennizzo.
Capo II Accertamento dei diritti dei terzi
Art. 57
Elenco dei crediti.
Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti
1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare
al giudice delegato l'elenco nominativo dei creditori con
l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco
nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali sui beni,
con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il
diritto.
2. Il giudice delegato, anche prima della confisca, assegna ai
creditori un termine perentorio, non superiore a novanta giorni, per
il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e
fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i trenta
giorni successivi. Il decreto e' immediatamente notificato agli
interessati, a cura dell'amministratore giudiziario.
3. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive di
cui all'articolo 58, comma 6, un'udienza ogni sei mesi, salvo che
sussistano motivi d'urgenza.
Capo II Accertamento dei diritti dei terzi
Art. 58
Domanda del creditore
1. I creditori di cui all'articolo 52 presentano al giudice domanda
di ammissione del credito.
2. La domanda di cui al comma 1 contiene:
a) le generalita' del creditore;
b) la determinazione del credito di cui si chiede l'ammissione allo
stato passivo ovvero la descrizione del bene su cui si vantano
diritti;
c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che
costituiscono la ragione della domanda, con i relativi documenti
giustificativi;
d) l'eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonche' la
descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa
ha carattere speciale.
3. Il creditore elegge domicilio nel comune in cui ha sede il
tribunale procedente. E' facolta' del creditore indicare, quale
modalita' di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per
posta elettronica o per telefax ed e' onere dello stesso comunicare
alla procedura ogni variazione del domicilio o delle predette
modalita'; in difetto, tutte le notificazioni e le comunicazioni sono
eseguite mediante deposito in cancelleria.
4. La domanda non interrompe la prescrizione ne' impedisce la
maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e
l'indiziato o il terzo intestatario dei beni.
5. La domanda e' depositata, a pena di decadenza, entro il termine
di cui all'articolo 57, comma 2. Successivamente, e comunque non
oltre il termine di un anno dalla definitivita' del provvedimento di
confisca, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo
ove il creditore provi, a pena di inammissibilita' della richiesta,
di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a
lui non imputabile.
Capo II Accertamento dei diritti dei terzi
Art. 59
Verifica dei crediti.
Composizione dello stato passivo
1. All'udienza il giudice delegato, con l'assistenza
dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa
del pubblico ministero, assunte anche d'ufficio le opportune
informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti
che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di
prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in
parte, esponendo sommariamente i motivi della esclusione.
2. All'udienza di verifica gli interessati possono farsi assistere
da un difensore. L'Agenzia puo' sempre partecipare per il tramite di
un proprio rappresentante, nonche' depositare atti e documenti.
3. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma
lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in
cancelleria e comunicato all'Agenzia. Del deposito l'amministratore
giudiziario da' notizia agli interessati non presenti a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso previsto
dall'articolo 58, comma 3, secondo periodo, la comunicazione puo'
essere eseguita per posta elettronica o per telefax.
4. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti
producono effetti solo nei confronti dell'Erario.
5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti
con decreto del giudice delegato su istanza dell'amministratore
giudiziario o del creditore, sentito il pubblico ministero,
l'amministratore giudiziario e la parte interessata.
6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i
creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al
tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun
creditore puo' impugnare nello stesso termine e con le stesse
modalita' i crediti ammessi.
7. Il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni e le
impugnazioni fissando un'apposita udienza in camera di consiglio,
della quale l'amministratore giudiziario da' comunicazione agli
interessati.
8. All'udienza ciascuna parte puo' svolgere, con l'assistenza del
difensore, le proprie deduzioni, chiedere l'acquisizione di ogni
elemento utile e proporre mezzi di prova. Nel caso siano disposti
d'ufficio accertamenti istruttori, ciascuna parte puo' dedurre, entro
un termine perentorio fissato dal giudice, i mezzi di prova che si
rendono necessari.
9. Esaurita l'istruzione, il tribunale fissa un termine perentorio
entro il quale le parti possono depositare memorie e, nei sessanta
giorni successivi, decide con decreto ricorribile per cassazione nel
termine di trenta giorni dalla sua notificazione.
10. Anche dopo la confisca definitiva, se sono state presentate
domande di ammissione del credito ai sensi dell'articolo 57, il
procedimento giurisdizionale per la verifica e il riparto dei crediti
prosegue dianzi al tribunale che ha applicato la misura di
prevenzione.
Capo II Accertamento dei diritti dei terzi
Art. 60
Liquidazione dei beni
1. Conclusa l'udienza di verifica, l'amministratore giudiziario
effettua la liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami
d'azienda e degli immobili ove le somme apprese, riscosse o comunque
ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente
collocati al passivo.
2. Le vendite sono effettuate dall'amministratore giudiziario,
previa autorizzazione del giudice delegato, adottando procedure
competitive, sulla base del valore di stima risultante dalla
relazione di cui all'articolo 36 o utilizzando stime effettuate da
parte di esperti.
3. Con adeguate forme di pubblicita', sono assicurate,
nell'individuazione dell'acquirente, la massima informazione e
partecipazione degli interessati. La vendita e' conclusa previa
acquisizione del parere ed assunte le informazioni di cui
all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo.
4. L'amministratore giudiziario puo' sospendere la vendita non
ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto
migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del
prezzo offerto.
5. L'amministratore giudiziario informa il giudice delegato
dell'esito della vendita, depositando la relativa documentazione.
Capo II Accertamento dei diritti dei terzi
Art. 61
Progetto e piano di pagamento dei crediti
1. Nei sessanta giorni successivi alla formazione dello stato
passivo, ovvero nei dieci giorni successivi all'ultima vendita,
l'amministratore giudiziario redige un progetto di pagamento dei
crediti. Il progetto contiene l'elenco dei crediti utilmente
collocati al passivo, con le relative cause di prelazione, nonche'
l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore.
2. I crediti, nei limiti previsti dall'articolo 53, sono
soddisfatti nel seguente ordine:
1) pagamento dei crediti prededucibili;
2) pagamento dei crediti ammessi con prelazione sui beni
confiscati, secondo l'ordine assegnato dalla legge;
3) pagamento dei creditori chirografari, in proporzione
dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi e' stato ammesso,
compresi i creditori indicati al n. 2), per la parte per cui sono
rimasti insoddisfatti sul valore dei beni oggetto della garanzia.
3. Sono considerati debiti prededucibili quelli cosi' qualificati
da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o
in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme
anticipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 42.
4. Il giudice delegato apporta al progetto le variazioni che
ritiene necessarie od opportune e ne ordina il deposito in
cancelleria, disponendo che dello stesso sia data comunicazione a
tutti i creditori.
5. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 i
creditori possono presentare osservazioni sulla graduazione e sulla
collocazione dei crediti, nonche' sul valore dei beni o delle aziende
confiscati.
6. Decorso il termine di cui al comma 5, il giudice delegato,
tenuto conto delle osservazioni pervenute, sentito l'amministratore
giudiziario, il pubblico ministero e l'Agenzia, determina il piano di
pagamento.
7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i
creditori possono proporre opposizione avverso il decreto dinanzi al
tribunale della prevenzione. Si applica l'articolo 59, commi 6, 7, 8
e 9.
8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l'amministratore
giudiziario procede ai pagamenti dovuti entro i limiti di cui
all'articolo 53.
9. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di pagamento non
possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande
di revocazione.
10. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono
restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento
del pagamento effettuato a loro favore. In caso di mancata
restituzione, le somme sono pignorate secondo le forme stabilite per
i beni mobili dal codice di procedura civile.
Capo II Accertamento dei diritti dei terzi
Art. 62
Revocazione
1. Il pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e l'Agenzia
possono in ogni tempo chiedere la revocazione del provvedimento di
ammissione del credito al passivo quando emerga che esso e' stato
determinato da falsita', dolo, errore essenziale di fatto o dalla
mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti
tempestivamente per causa non imputabile al ricorrente. La
revocazione e' proposta dinanzi al tribunale della prevenzione nei
confronti del creditore la cui domanda e' stata accolta. Se la
domanda e' accolta, si applica l'articolo 61, comma 10.
Capo III Rapporti con le procedure concorsuali
Art. 63
Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro
1. Salva l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento assunta
dal debitore o da uno o piu' creditori, il pubblico ministero, anche
su segnalazione dell'amministratore giudiziario che ne rilevi i
presupposti, chiede al tribunale competente che venga dichiarato il
fallimento dell'imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti a
sequestro o a confisca.
2. Nel caso in cui l'imprenditore di cui al comma 1 sia soggetto
alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione
del fallimento, il pubblico ministero chiede al tribunale competente
l'emissione del provvedimento di cui all'articolo 195 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.
3. Il pubblico ministero segnala alla Banca d'Italia la sussistenza
del procedimento di prevenzione su beni appartenenti ad istituti
bancari o creditizi ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al
titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a
sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare.
5. Nel caso di cui al comma 4, il giudice delegato al fallimento
provvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi nelle
forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, verificando altresi', anche con riferimento ai rapporti
relativi ai beni sottoposti a sequestro, la sussistenza delle
condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere b), c) e d) e
comma 3 del presente decreto.
6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi
esclusivamente beni gia' sottoposti a sequestro, il tribunale,
sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara chiuso il
fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267. Si applicano in tal caso le disposizioni degli
articoli 52 e seguenti del presente decreto.
7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore
procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Se la revoca interviene dopo
la chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensi
dell'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 anche su
iniziativa del pubblico ministero.
8. L'amministratore giudiziario propone le azioni disciplinate
dalla sezione III del capo III del titolo II del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, con gli effetti di cui all'articolo 70 del
medesimo decreto, ove siano relative ad atti, pagamenti o garanzie
concernenti i beni oggetto di sequestro. Gli effetti del sequestro e
della confisca si estendono ai beni oggetto dell'atto dichiarato
inefficace.
Capo III Rapporti con le procedure concorsuali
Art. 64
Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento
1. Ove sui beni compresi nel fallimento ai sensi dell'articolo 42
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sia disposto sequestro, il
giudice delegato al fallimento, sentito il curatore ed il comitato
dei creditori, dispone con decreto non reclamabile la separazione di
tali beni dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna
all'amministratore giudiziario.
2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti ed i diritti
vantati nei confronti del fallimento, compresi quelli inerenti i
rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, sono sottoposti,
nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, alla verifica delle condizioni di cui all'articolo 52,
comma 1, lettere b), c) e d), e comma 3 del presente decreto. Il
giudice delegato al fallimento fissa una nuova udienza per l'esame
dello stato passivo nel termine di novanta giorni dal disposto
sequestro. Sono esclusi dalla verifica di cui al primo periodo i
crediti e i diritti che non siano stati ammessi al passivo.
3. Alla stessa verifica sono soggetti i crediti ed i diritti
insinuati nel fallimento dopo il deposito della richiesta di
applicazione di una misura di prevenzione.
4. Se sono pendenti i giudizi di impugnazione di cui all'articolo
98 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e viene disposto sequestro, il
tribunale fallimentare provvede d'ufficio alla verifica di cui al
comma 2, assegnando alle parti termine perentorio per l'integrazione
degli atti introduttivi.
5. Alle ripartizioni dell'attivo fallimentare concorrono, secondo
la disciplina del capo VII del titolo II del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, i soli creditori ammessi al passivo fallimentare ai
sensi delle disposizioni che precedono.
6. Nei limiti di cui all'articolo 53, i creditori di cui al comma 5
sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di
pagamento di cui all'articolo 61. Il progetto di pagamento redatto
dall'amministratore giudiziario tiene conto del soddisfacimento dei
crediti in sede fallimentare.
7. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto
l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di societa' di
persone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente
responsabili, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei
creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto ai sensi
dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e si
applicano le disposizioni degli articoli 52 e seguenti del presente
decreto.
8. Se il sequestro o la confisca intervengono dopo la chiusura del
fallimento, essi si eseguono su quanto eventualmente residua dalla
liquidazione.
9. Si applica l'articolo 63, comma 8, ed ove le azioni siano state
proposte dal curatore, l'amministratore lo sostituisce nei processi
in corso.
10. Se il sequestro o la confisca sono revocati prima della
chiusura del fallimento, i beni sono nuovamente ricompresi nella
massa attiva. L'amministratore giudiziario provvede alla consegna
degli stessi al curatore, il quale prosegue i giudizi di cui al comma
9.
11. Se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura
del fallimento, si provvede ai sensi dell'articolo 63, comma 7.
Capo III Rapporti con le procedure concorsuali
Art. 65
Rapporti del controllo giudiziario
e dell'amministrazione giudiziaria con il fallimento
1. Il controllo e l'amministrazione giudiziaria non possono essere
disposti su beni compresi nel fallimento.
2. Quando la dichiarazione di fallimento e' successiva
all'applicazione delle misure di prevenzione del controllo ovvero
dell'amministrazione giudiziaria, la misura di prevenzione cessa sui
beni compresi nel fallimento. La cessazione e' dichiarata dal
tribunale con ordinanza.
3. Nel caso previsto al comma 2, se alla chiusura del fallimento
residuano beni gia' sottoposti alle anzidette misure di prevenzione,
il tribunale della prevenzione dispone con decreto l'applicazione
della misura sui beni medesimi, ove persistano le esigenze di
prevenzione.
Titolo V EFFETTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
Capo I Effetti delle misure di prevenzione
Art. 66
Principi generali
1. L'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I,
titolo I, importa gli effetti previsti dal presente capo, nonche' gli
effetti dalla legge espressamente indicati.
2. L'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I,
titolo II, importa gli effetti dalla legge espressamente indicati.
Titolo V EFFETTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
Capo I Effetti delle misure di prevenzione
Art. 67
Effetti delle misure di prevenzione
1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento
definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I,
titolo I, capo II non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti
nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano richieste per
l'esercizio di attivita' imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la
pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere,
beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri
della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso
e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari
all'ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio,
concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attivita'
imprenditoriali, comunque denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni
dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte
dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito,
vendita e trasporto di materie esplodenti.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di
prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze,
autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni
ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il divieto di concludere
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo
fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi
di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera.
Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le
iscrizioni sono cancellate ed e' disposta la decadenza delle
attestazioni a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se
sussistono motivi di particolare gravita', puo' disporre in via
provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia
delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed
atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo'
essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde
efficacia se non e' confermato con il decreto che applica la misura
di prevenzione.
4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che
i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei
confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura
di prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di
prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e
indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di
cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di
quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri
provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal
presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui
per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all'interessato e alla famiglia.
6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o
comunque conseguenti a provvedimenti gia' disposti, ovvero di
contratti derivati da altri gia' stipulati dalla pubblica
amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le
erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti
o subcontratti indicati nel comma 2 non puo' essere consentita a
favore di persone nei cui confronti e' in corso il procedimento di
prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice
competente, il quale puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i
divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il
giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a
venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha
proceduto alla comunicazione.
7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei
candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone
sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e' fatto divieto di
svolgere le attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4
aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati
partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.
8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei
confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o,
ancorche' non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei
delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale.
Titolo V EFFETTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
Capo I Effetti delle misure di prevenzione
Art. 68
Divieti e decadenze nei confronti dei conviventi
1. Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui
al comma 4 dell'articolo 67, chiama, con decreto motivato, ad
intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono,
anche con l'assistenza di un difensore, svolgere in camera di
consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni
elemento utile ai fini della decisione. Ai fini dei relativi
accertamenti si applicano le disposizioni dell'articolo 19.
2. I provvedimenti previsti dal comma 4 dell'articolo 67 possono
essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui
all'articolo 17, commi 1 e 2, del direttore della Direzione
investigativa antimafia, o del questore, quando ne ricorrano le
condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione.
Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la
misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo
procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente
comma.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1 e
2.
Titolo V EFFETTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
Capo I Effetti delle misure di prevenzione
Art. 69
Elenco generale degli enti e delle amministrazioni
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa
con tutti i Ministri interessati, e' costituito un elenco generale
degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze,
le concessioni e le iscrizioni e le attestazioni, nonche' le
autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni indicate
nell'articolo 67, comma 1. Con le stesse modalita' saranno effettuati
gli aggiornamenti eventualmente necessari.
2. Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della
Corte di cassazione debbono comunicare alla questura nella cui
circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o,
nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla
scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti
emanati ai sensi degli articoli 7 e 10, nonche' dei provvedimenti di
cui ai commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 67, e all'articolo 68, comma
2. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento
sia divenuto definitivo.
3. I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le
proposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione,
provvedono a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura
nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso.
4. I questori dispongono l'immediata immissione nel centro
elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981,
n. 121, sia delle comunicazioni previste nei commi 2 e 3, sia delle
proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le
informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture
attraverso i terminali installati nei rispettivi centri
telecomunicazione.
5. Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti
indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al comma 1 e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano
sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti
i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell'articolo 67.
Per i provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 67 la
comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato, puo' essere
inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella
medesima.
6. Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di
qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, la comunicazione
va, comunque, fatta dalla prefettura di Roma al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e all'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro e non oltre
cinque giorni dalla ricezione del dato; dell'informativa debbono
costituire oggetto anche le proposte indicate nei commi 3 e 4.
Capo II La riabilitazione
Art. 70
Riabilitazione
1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione
personale, l'interessato puo' chiedere la riabilitazione. La
riabilitazione e' concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed
effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto
ha sede l'autorita' giudiziaria che dispone l'applicazione della
misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.
2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti
pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure
di prevenzione nonche' la cessazione dei divieti previsti
dall'articolo 67.
3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice
di procedura penale riguardanti la riabilitazione.
4. Quando e' stata applicata una misura di prevenzione personale
nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)
e b), la riabilitazione puo' essere richiesta dopo cinque anni dalla
cessazione della misura di prevenzione personale.
Capo III Le sanzioni
Art. 71
Circostanza aggravante
1. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 336,
338, 353, 377, terzo comma, 378, 379, 416, 416-bis, 424, 435,
513-bis, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632,
633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter, del codice
penale, sono aumentate da un terzo alla meta' e quelle stabilite per
le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697,
698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al
secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto e'
commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una
misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di
applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata
l'esecuzione.
2. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al
comma 1, per i quali e' consentito l'arresto in flagranza, sono
commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia
giudiziaria puo' procedere all'arresto anche fuori dei casi di
flagranza.
3. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Capo III Le sanzioni
Art. 72
Reati concernenti le armi e gli esplosivi
1. Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate
nonche' le armi e le munizioni di cui all'articolo 1 della legge 18
aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per i reati
concernenti le armi e le munizioni di cui all'articolo 2, commi primo
e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura in cui al
terzo comma dell'articolo 99 del codice penale, se i fatti sono
commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una
misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di
applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata
l'esecuzione.
Capo III Le sanzioni
Art. 73
Violazioni al codice della strada
1. Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza
patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata,
la pena e' dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di
persona gia' sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura
di prevenzione personale.
Capo III Le sanzioni
Art. 74
Reati del pubblico ufficiale
1. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che,
intervenuta la decadenza o la sospensione di cui all'articolo 67, non
dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle
licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle
erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli elenchi, e'
punito con la reclusione da due a quattro anni.
2. Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze,
concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni e di
attestazioni di qualificazione nonche' di concessione di erogazioni
in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 67.
3. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello
Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di
servizi pubblici nonche' il contraente generale che consente alla
conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti
previsti dall'articolo 67, e' punito con la reclusione da due a
quattro anni.
4. Se il fatto di cui ai commi 1, 2 e 3 e' commesso per colpa, la
pena e' della reclusione da tre mesi ad un anno.
Capo III Le sanzioni
Art. 75
Violazione degli obblighi inerenti
alla sorveglianza speciale
1. Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza
speciale e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.
2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni
inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di
soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni
ed e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei
casi di flagranza.
4. Salvo quanto e' prescritto da altre disposizioni di legge, il
sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di
sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non
inferiore a sei mesi, puo' essere sottoposto a liberta' vigilata per
un tempo non inferiore a due anni.
Capo III Le sanzioni
Art. 76
Altre sanzioni penali
1. La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui
all'articolo 12, non rientri nel termine stabilito nel comune di
soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il
viaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha chiesto di recarsi, e'
punita con la reclusione da due a cinque anni; e' consentito
l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
2. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, e'
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro
1.549 a euro 5.164. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i
programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle
Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei
compiti di istituto.
3. Il contravventore alle disposizioni di cui all'articolo 2, e'
punito con l'arresto da uno a sei mesi. Nella sentenza di condanna
viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto
al luogo del rimpatrio.
4. Chi non ottempera, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine
di deposito della cauzione di cui all'articolo 31, ovvero omette di
offrire le garanzie sostitutive di cui al comma 3 della medesima
disposizione, e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due
anni.
5. La persona a cui e' stata applicata l'amministrazione
giudiziaria dei beni personali, la quale con qualsiasi mezzo, anche
simulato, elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento e'
punita con la reclusione da tre a cinque anni. La stessa pena si
applica a chiunque anche fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta
la persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del provvedimento. Per
il reato di cui al comma precedente si procede in ogni caso con
giudizio direttissimo.
6. Chi omette di effettuare entro i termini indicati le
comunicazioni previste per l'amministrazione giudiziaria all'articolo
34, comma 8, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla
condanna segue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti
ricevuti per i quali e' stata omessa la comunicazione.
7. Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini
stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate
nell'articolo 80 e' punito con la reclusione da due a sei anni e con
la multa da euro 10.329 a euro 20.658. Alla condanna segue la
confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonche' del
corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati. Nei casi in cui
non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero
del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca,
per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilita'
dei quali i soggetti di cui all'articolo 80, comma 1, hanno la
disponibilita'.
8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il
contravventore al divieto di cui all'articolo 67, comma 7 e' punito
con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica al
candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di
sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale
di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attivita'
di propaganda elettorale previste all'articolo 67, comma 7 e se ne
avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da
prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura
di prevenzione.
9. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente
all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto
previsto dal comma 8, comporta l'interdizione dai pubblici uffici per
la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice
che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto
esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di
appartenenza per l'adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui
il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza
adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio
regolamento. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue
l'ineleggibilita' del condannato per la stessa durata della pena
detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai
fini dell'interdizione dai pubblici uffici.
Capo IV Disposizioni finali
Art. 77
Fermo di indiziato di delitto
1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4 il fermo di
indiziato di delitto e' consentito anche al di fuori dei limiti di
cui all'articolo 384 del codice di procedura penale, purche' si
tratti di reato per il quale e' consentito l'arresto facoltativo in
flagranza ai sensi dell'articolo 381 del medesimo codice.
Capo IV Disposizioni finali
Art. 78
Intercettazioni telefoniche
1. Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni
debbono essere eseguite, puo' autorizzare gli ufficiali di polizia
giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche
o telegrafiche o quelle indicate nell'articolo 623-bis del codice
penale, quando lo ritenga necessario al fine di controllare che i
soggetti nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di
prevenzione di cui al libro I, titolo I, capo II non continuino a
porre in essere attivita' o comportamenti analoghi a quelli che hanno
dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione.
2. Si osservano, in quanto compatibili, le modalita' previste
dall'articolo 268 del codice di procedura penale.
3. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono
essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e
sono privi di ogni valore ai fini processuali.
4. Le registrazioni debbono essere trasmesse al procuratore della
Repubblica che ha autorizzato le operazioni, il quale dispone la
distruzione delle registrazioni stesse e di ogni loro trascrizione,
sia pure parziale.
Capo IV Disposizioni finali
Art. 79
Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali
a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzione
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 della legge 13
settembre 1982, n. 646, a carico delle persone nei cui confronti sia
stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di
prevenzione, il nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia
di finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale del
soggetto, puo' procedere alla verifica della relativa posizione
fiscale, economica e patrimoniale ai fini dell'accertamento di
illeciti valutari e societari e comunque in materia economica e
finanziaria, anche allo scopo di verificare l'osservanza della
disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui
all'articolo 67.
2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche nei
confronti dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 3, e
all'articolo 67, comma 4. Nei casi in cui il domicilio fiscale, il
luogo di effettivo esercizio dell'attivita', ovvero il luogo di
dimora abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso da
quello delle persone di cui al comma 1, il nucleo di polizia
tributaria puo' delegare l'esecuzione degli accertamenti di cui al
presente comma ai reparti del Corpo della guardia di finanza
competenti per territorio.
3. Copia del provvedimento di applicazione della misura di
prevenzione e' trasmessa, a cura della cancelleria competente, al
nucleo di polizia tributaria indicato al comma 1.
4. Per l'espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i
militari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri e alle
facolta' previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68, si avvalgono dei poteri di cui all'articolo 19, comma 4,
nonche' dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di
polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231.
5. La revoca del provvedimento con il quale e' stata disposta una
misura di prevenzione non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali
degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi
del comma 1.
6. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e ai
documenti acquisiti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 51, secondo comma, numero 2), secondo periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, e all'articolo 32, primo comma, numero
2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
7. Tutti gli elementi acquisiti in occasione delle indagini di cui
al presente articolo, e comunque le variazioni patrimoniali superiori
a euro 10.329,14 intervenute negli ultimi tre anni, con riguardo sia
ai conferenti sia ai beneficiari, devono essere comunicati anche ai
sensi dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Capo IV Disposizioni finali
Art. 80
Obbligo di comunicazione
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30 della legge 13 settembre
1982, n. 646, le persone gia' sottoposte, con provvedimento
definitivo, ad una misura di prevenzione, sono tenute a comunicare
per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di
polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni
nell'entita' e nella composizione del patrimonio concernenti elementi
di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di
ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresi'
tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente,
quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore
ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento
dei bisogni quotidiani.
2. Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero
dalla data della sentenza definitiva di condanna.
3. Gli obblighi previsti nel comma 1 cessano quando la misura di
prevenzione e' a qualunque titolo revocata.
Capo IV Disposizioni finali
Art. 81
Registro delle misure di prevenzione
1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le
cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri, anche
informatici, per le annotazioni relative ai procedimenti di
prevenzione. Nei registri viene curata l'immediata annotazione
nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono
disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei
soggetti titolari del potere di proposta. Il questore
territorialmente competente e il direttore della Direzione
investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione
alla procura della Repubblica competente per territorio della
proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al
tribunale competente. Le modalita' di tenuta, i tipi dei registri, le
annotazioni che vi devono essere operate, sono fissati con decreto
del Ministro della giustizia.
2. Non possono essere rilasciate a privati certificazioni relative
alle annotazioni operate nei registri.
3. I provvedimenti definitivi con i quali l'autorita' giudiziaria
applica misure di prevenzione o concede la riabilitazione di cui
all'articolo 70, sono iscritti nel casellario giudiziale secondo le
modalita' e con le forme stabilite per le condanne penali. Nei
certificati rilasciati a richiesta di privati non e' fatta menzione
delle suddette iscrizioni. I provvedimenti di riabilitazione sono
altresi' comunicati alla questura competente con l'osservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 69.
LIBRO II Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia
Capo I Disposizioni di carattere generale
Art. 82
Oggetto
1. Il presente Libro disciplina la documentazione antimafia ed i
suoi effetti, istituisce la banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati», e
introduce disposizioni relative agli enti locali i cui organi sono
stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
LIBRO II Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia
Capo I Disposizioni di carattere generale
Art. 83
Ambito di applicazione della documentazione antimafia
1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche
costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende
vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le societa' o imprese
comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonche' i
concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la documentazione
antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o
autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e
forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i
provvedimenti indicati nell'articolo 67.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contraenti
generali di cui all'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, di seguito denominati «contraente generale».
3. La documentazione di cui al comma 1 non e' comunque richiesta:
a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1;
b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed
altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli
aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti,
per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di
particolari requisiti di onorabilita' tali da escludere la
sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di
divieto di cui all'articolo 67;
c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di
polizia di competenza delle autorita' nazionali e provinciali di
pubblica sicurezza;
d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la
concessione di erogazioni a favore di chi esercita attivita' agricole
o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonche' a
favore di chi esercita attivita' artigiana in forma di impresa
individuale e attivita' di lavoro autonomo anche intellettuale in
forma individuale;
e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui
valore complessivo non supera i 150.000 euro.
Capo II Documentazione antimafia
Art. 84
Definizioni
1. La documentazione antimafia e' costituita dalla comunicazione
antimafia e dall'informazione antimafia.
2. La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della
sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o
di divieto di cui all'articolo 67.
3. L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della
sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o
di divieto di cui all'articolo 67, nonche', fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 91, comma 7, nell'attestazione della
sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa
tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle societa' o
imprese interessate indicati nel comma 4.
4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che
danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva di
cui al comma 3 sono desunte:
a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il
giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per
taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 629, 640-bis,
644, 648-bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di cui
all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui
all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna
delle misure di prevenzione;
c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo 4 della legge
24 novembre 1981, n. 689, dall'omessa denuncia all'autorita'
giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice
penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera b)
dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per
l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa
ivi previste;
d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei
poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro
dell'interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726,
ovvero di quelli di cui all'articolo 93 del presente decreto;
e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei
prefetti competenti su richiesta del prefetto procedente ai sensi
della lettera d);
f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza
legale della societa' nonche' nella titolarita' delle imprese
individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque
conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di
cui alle lettere a) e b), con modalita' che, per i tempi in cui
vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito
dei soggetti coinvolti nonche' le qualita' professionali dei
subentranti, denotino l'intento di eludere la normativa sulla
documentazione antimafia.
Capo II Documentazione antimafia
Art. 85
Soggetti sottoposti alla verifica antimafia
1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese
individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove
previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni,
imprese, societa', consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese,
deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le societa' di capitali anche consortili ai sensi
dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le societa'
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro
V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale
rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di
amministrazione, nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi
e nelle societa' consortili detenga una partecipazione superiore al
10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per
cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una
partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o
consorziati per conto dei quali le societa' consortili o i consorzi
operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica
amministrazione;
c) per le societa' di capitali, anche al socio di maggioranza in
caso di societa' con un numero di soci pari o inferiore a quattro,
ovvero al socio in caso di societa' con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi
ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa' consorziate;
e) per le societa' semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le societa' in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
g) per le societa' di cui all'articolo 2508 del codice civile, a
coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese
costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero,
secondo le modalita' indicate nelle lettere precedenti;
i) per le societa' personali ai soci persone fisiche delle societa'
personali o di capitali che ne siano socie.
3. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi
1 e 2, deve riferirsi anche ai familiari conviventi.
Capo II Documentazione antimafia
Art. 86
Validita' della documentazione antimafia
1. La comunicazione antimafia e' utilizzabile per un periodo di sei
mesi dalla data del rilascio, anche per altri procedimenti
riguardanti i medesimi soggetti. E' consentito all'interessato di
utilizzare la comunicazione, in corso di validita' conseguita per
altro procedimento, anche in copia autentica.
2. L'informazione antimafia e' utilizzabile per un periodo di
dodici mesi dalla data del rilascio, qualora non siano intervenuti
mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto
dell'informazione. Essa e' utilizzabile anche per altri procedimenti
riguardanti i medesimi soggetti. E' consentito all'interessato di
utilizzare l'informazione antimafia, in corso di validita' conseguita
per altro procedimento, anche in copia autentica.
3. I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine
di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto
societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere
al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli
atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai
soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'articolo 85.
4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. Per
il procedimento di accertamento e di contestazione dell'infrazione,
nonche' per quello di applicazione della relativa sanzione, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689. La sanzione e' irrogata dal prefetto.
5. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono
la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, o
l'informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi,
adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o
esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti
sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di
validita' della predetta documentazione antimafia.
Capo III Comunicazioni antimafia
Art. 87
Competenza al rilascio della comunicazione antimafia
1. La comunicazione antimafia e' rilasciata dal prefetto della
provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi
1 e 2, hanno sede, ovvero, se richiesta da persone fisiche, imprese,
associazioni o consorzi, dal prefetto della provincia in cui gli
stessi risiedono o hanno sede, ed e' conseguita mediante
consultazione della banca dati nazionale da parte dei soggetti di cui
all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati. La richiesta da
parte dei soggetti privati interessati deve essere corredata della
documentazione di cui all'articolo 91, comma 4, lettera b).
2. Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all'estero,
la comunicazione antimafia e' rilasciata dal prefetto della provincia
dove ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti pubblici
nonche' delle attivita' oggetto dei provvedimenti indicati
nell'articolo 67.
3. Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia le prefetture
usufruiscono del collegamento alla banca dati di cui al successivo
capo V.
Capo III Comunicazioni antimafia
Art. 88
Termini per il rilascio della comunicazione antimafia
1. Il rilascio della comunicazione antimafia e' immediatamente
conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge la
sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria
attesta che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento alla
banca dati.
2. Quando dalla consultazione della banca dati emerge la
sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67, il prefetto effettua le necessarie verifiche e
accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla
consultazione della banca dati alla situazione aggiornata del
soggetto sottoposto agli accertamenti.
3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2 diano esito
positivo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia
interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche medesime diano
esito negativo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia
liberatoria attestando che la stessa e' emessa utilizzando il
collegamento alla banca dati.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il prefetto rilascia la
comunicazione antimafia entro quarantacinque giorni dal ricevimento
della richiesta. Quando le verifiche disposte siano di particolare
complessita', il prefetto ne da' comunicazione senza ritardo ai
soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, e fornisce
la comunicazione antimafia entro ulteriori trenta giorni.
Capo III Comunicazioni antimafia
Art. 89
Autocertificazione
1. Fuori dei casi in cui e' richiesta l'informazione antimafia, i
contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture
dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a
provvedimenti gia' disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati
previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale
l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le
cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo
67. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalita' di cui
all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
2. La predetta dichiarazione e' resa dall'interessato anche quando
gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:
a) attivita' private, sottoposte a regime autorizzatorio, che
possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio
attivita' da parte del privato alla pubblica amministrazione
competente;
b) attivita' private sottoposte alla disciplina del
silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992,
n. 300, e successive modificazioni.
Capo IV Informazioni antimafia
Art. 90
Competenza al rilascio dell'informazione antimafia
1. L'informazione antimafia e' rilasciata dal prefetto della
provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi
1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone
fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi
interessati ai contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma
1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione
o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1 ed e'
conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale da parte
dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente
autorizzati.
2. Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all'estero,
l'informazione antimafia e' rilasciata dal prefetto della provincia
dove ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti di
lavori, servizi o forniture pubblici nonche' delle attivita' oggetto
dei provvedimenti indicati nell'articolo 67.
3. Ai fini del rilascio dell'informazione antimafia le prefetture
usufruiscono del collegamento alla banca dati di cui al capo V.
Capo IV Informazioni antimafia
Art. 91
Informazione antimafia
1. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, devono acquisire
l'informazione di cui all'articolo 84, comma 3, prima di stipulare,
approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di
rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il
cui valore sia:
a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione
delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici,
servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di
esclusione ivi indicati;
b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o
di beni demaniali per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali,
ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni
su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali;
c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti,
cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori
pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.
2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei contratti,
delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere
l'applicazione del presente articolo.
3. La richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuata
attraverso la banca dati al momento dell'aggiudicazione del contratto
ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto.
4. L'informazione antimafia e' richiesta dai soggetti interessati
di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che devono indicare:
a) la denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, societa' o
impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione o che e'
tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo;
b) l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o
erogazione;
c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o della concessione
ovvero del titolo che legittima l'erogazione;
d) le complete generalita' dell'interessato e, ove previsto, del
direttore tecnico o, se trattasi di societa', impresa, associazione o
consorzio, la denominazione e la sede, nonche' le complete
generalita' degli altri soggetti di cui all'articolo 85;
e) nel caso di societa' consortili o di consorzi, le complete
generalita' dei consorziati che detengono una quota superiore al 10
per cento del capitale o del fondo consortile e quelli che detengono
una partecipazione inferiore al 10 per cento e che hanno stipulato un
patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al
10 per cento, nonche' dei consorziati per conto dei quali la societa'
consortile o il consorzio opera nei confronti della pubblica
amministrazione.
5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti
che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli
indirizzi dell'impresa. Il prefetto, anche sulla documentata
richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al
venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei
tentativi di infiltrazione mafiosa.
6. Il prefetto puo', altresi', desumere il tentativo di
infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non
definitiva per reati strumentali all'attivita' delle organizzazioni
criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che
l'attivita' d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le
attivita' criminose o esserne in qualche modo condizionata. In tali
casi, entro il termine di cui all'articolo 92, rilascia
l'informazione antimafia interdittiva.
7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo
economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del
1988, sono individuate le diverse tipologie di attivita' suscettibili
di infiltrazione mafiosa nell'attivita' di impresa per le quali, in
relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni
ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione
mafiosa, e' sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione
indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto,
concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo 67.
Capo IV Informazioni antimafia
Art. 92
Termini per il rilascio delle informazioni
1. Il rilascio dell'informazione antimafia e' immediatamente
conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge la
sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4. In tali casi l'informazione antimafia
liberatoria attesta che la stessa e' emessa utilizzando il
collegamento alla banca dati.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 7, quando
dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause
di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma
4, il prefetto rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Quando le
verifiche disposte siano di particolare complessita', il prefetto ne
da' comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata e
fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, ovvero, nei casi di
urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della
richiesta, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono
anche in assenza dell'informazione antimafia. In tale caso, i
contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di
cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i
soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le
autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo
il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle
spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle
utilita' conseguite.
4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche
quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa
siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla
concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.
5. Il versamento delle erogazioni di cui alla lettera f)
dell'articolo 67 puo' essere in ogni caso sospeso fino a quando
pervengono le informazioni che non sussistono le cause di divieto o
di sospensione di cui al medesimo articolo ovvero elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4.
Capo IV Informazioni antimafia
Art. 93
Poteri di accesso e accertamento del prefetto
1. Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire
infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto dispone
accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate
all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei
gruppi interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del
Ministro dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono imprese interessate
all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a
qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con
noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi
quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi
contratti o dei subcontratti.
3. Al termine degli accessi ed accertamenti disposti dal prefetto,
il gruppo interforze redige, entro trenta giorni, la relazione
contenente i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento
dell'attivita' ispettiva, trasmettendola al prefetto che ha disposto
l'accesso.
4. Il prefetto, acquisita la relazione di cui al comma 3, fatta
salva l'ipotesi di cui al comma 5, valuta se dai dati raccolti
possano desumersi, in relazione all'impresa oggetto di accertamento e
nei confronti dei soggetti che risultano poter determinare in
qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa stessa,
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 7. In tal caso, il
prefetto emette, entro quindici giorni dall'acquisizione della
relazione del gruppo interforze, l'informazione interdittiva, previa
eventuale audizione dell'interessato secondo le modalita' individuate
dal successivo comma 7.
5. Qualora si tratti di impresa avente sede in altra provincia, il
prefetto che ha disposto l'accesso trasmette senza ritardo gli atti
corredati dalla relativa documentazione al prefetto competente, che
provvede secondo le modalita' stabilite nel comma 4.
6. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di
competenza di altre amministrazioni, dell'informazione e' data
tempestiva comunicazione, anche in via telematica, a cura del
prefetto, ai seguenti soggetti:
a) stazione appaltante;
b) Camera di commercio del luogo ove ha sede l'impresa oggetto di
accertamento;
c) prefetto che ha disposto l'accesso;
d) Osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione
investigativa antimafia;
e) Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture istituito presso l'Autorita' di vigilanza sui contratti
pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui
all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163;
f) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) Ministero dello sviluppo economico.
7. Il prefetto competente al rilascio dell'informazione, ove lo
ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni
acquisite invita, in sede di audizione personale, i soggetti
interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni
informazione ritenuta utile.
8. All'audizione di cui al comma 7, si provvede mediante
comunicazione formale da inviarsi al responsabile legale
dell'impresa, contenente l'indicazione della data e dell'ora e
dell'Ufficio della prefettura ove dovra' essere sentito l'interessato
ovvero persona da lui delegata.
9. Dell'audizione viene redatto apposito verbale in duplice
originale, di cui uno consegnato nelle mani dell'interessato.
10. I dati acquisiti nel corso degli accessi di cui al presente
articolo devono essere inseriti a cura della Prefettura della
provincia in cui e' stato effettuato l'accesso, nel sistema
informatico, costituito presso la Direzione investigativa antimafia,
previsto dall'articolo 5, comma 4, del citato decreto del Ministro
dell'interno in data 14 marzo 2003.
11. Al fine di rendere omogenea la raccolta dei dati di cui al
precedente comma su tutto il territorio nazionale, il personale
incaricato di effettuare le attivita' di accesso e accertamento nei
cantieri si avvale di apposite schede informative predisposte dalla
Direzione investigativa antimafia e da questa rese disponibili
attraverso il collegamento telematico di interconnessione esistente
con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo.
Capo IV Informazioni antimafia
Art. 94
Effetti delle informazioni del prefetto
1. Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed
all'articolo 91, comma 7, nelle societa' o imprese interessate, i
soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le
informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o
autorizzare i contratti o subcontratti, ne' autorizzare, rilasciare o
comunque consentire le concessioni e le erogazioni.
2. Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva
entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di
somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza
di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4, ed all'articolo 91 comma 7, siano accertati successivamente
alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi
1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e
le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del
valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute
per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite.
3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non procedono
alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui
l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di
beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento
dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia
sostituibile in tempi rapidi.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel
caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione.
Capo IV Informazioni antimafia
Art. 95
Disposizioni relative ai contratti pubblici
1. Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di
infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4, ed
all'articolo 91, comma 7, interessa un'impresa diversa da quella
mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento
temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui
all'articolo 67 non operano nei confronti delle altre imprese
partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita
anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione puo'
essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle
informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente
alla stipulazione del contratto.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nel caso di
consorzi non obbligatori.
3. Il prefetto della provincia interessata all'esecuzione dei
contratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a) e'
tempestivamente informato dalla stazione appaltante della
pubblicazione del bando di gara e svolge gli accertamenti preliminari
sulle imprese locali per le quali il rischio di tentativi di
infiltrazione mafiosa, nel caso di partecipazione, e' ritenuto
maggiore. L'accertamento di una delle situazioni da cui emerge un
tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4,
ed all'articolo 91, comma 7, comporta il divieto della stipula del
contratto, nonche' del subappalto, degli altri subcontratti, delle
cessioni o dei cottimi, comunque denominati, indipendentemente dal
valore.
Capo V Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
Art. 96
Istituzione della banca dati nazionale unica
della documentazione antimafia
1. Presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche
del personale dell'amministrazione civile e per le risorse
strumentali e finanziarie e' istituita la banca dati nazionale unica
della documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati».
2. Al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4,
la banca dati e' collegata telematicamente con il Centro elaborazione
dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Capo V Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
Art. 97
Consultazione della banca dati
1. Ai fini del rilascio della documentazione antimafia, la banca
dati puo' essere consultata, secondo le modalita' di cui al
regolamento previsto dall'articolo 99, da:
a) i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1 e 2, del presente
decreto;
b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) gli ordini professionali.
Capo V Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
Art. 98
Contenuto della banca dati
1. Nella banca dati sono contenute le comunicazioni e le
informazioni antimafia, liberatorie ed interdittive.
2. La banca dati, tramite il collegamento al sistema informatico
costituito presso la Direzione investigativa antimafia di cui
all'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno in
data 14 marzo 2003, consente la consultazione dei dati acquisiti nel
corso degli accessi nei cantieri delle imprese interessate
all'esecuzione di lavori pubblici disposti dal prefetto.
3. La banca dati, tramite il collegamento ad altre banche dati,
puo' contenere ulteriori dati anche provenienti dall'estero.
Capo V Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
Art. 99
Modalita' di funzionamento della banca dati
1. Con uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica
amministrazione e dell'innovazione, della giustizia, dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalita':
a) di funzionamento della banca dati;
b) di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli
accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati;
c) di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e
dell'Amministrazione civile dell'interno;
d) di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia per lo
svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di
procedura penale;
e) di consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97,
comma 1;
f) di collegamento con il Centro Elaborazione Dati di cui
all'articolo 96.
2. Il sistema informatico, comunque, garantisce l'individuazione
del soggetto che effettua ciascuna interrogazione e conserva la
traccia di ciascun accesso.
Capo VI Disposizioni concernenti gli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Art. 100
Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel
quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell'articolo 143
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
1. L'ente locale, sciolto ai sensi dell'articolo 143 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, deve
acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento,
l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione,
all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o
subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi
concessione o erogazione indicati nell'articolo 67 indipendentemente
dal valore economico degli stessi.
Capo VI Disposizioni concernenti gli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Art. 101
Facolta' di avvalersi della Stazione unica appaltante
1. L'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi
dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni, puo' deliberare di avvalersi, per un
periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del
commissario nominato, della stazione unica appaltante per lo
svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del
medesimo ente locale.
2. Gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui
all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni, possono deliberare di avvalersi, per un
periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica
degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante per lo
svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del
medesimo ente locale.
LIBRO III Attivita' informative ed investigative nella lotta contro la criminalita' organizzata. Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.
Titolo I ATTIVITA' INFORMATIVE ED INVESTIGATIVE NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Capo I Direzione distrettuale antimafia e Direzione nazionale antimafia
Art. 102
Direzione distrettuale antimafia
1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati
nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale il
procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del
distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione
distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte
per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il
procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e
delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non
possono fare parte magistrati in tirocinio. La composizione e le
variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio
superiore della magistratura.
2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato e' preposto
all'attivita' della direzione e cura, in particolare, che i
magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la
completezza e la tempestivita' della reciproca informazione
sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per
il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia
giudiziaria.
3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per
l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti
riguardanti i reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale, i magistrati addetti alla direzione.
4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione
distrettuale antimafia la designazione dei magistrati avviene sentito
il procuratore nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni nella
composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa
preventivamente il procuratore nazionale antimafia.
LIBRO III Attivita' informative ed investigative nella lotta contro la criminalita' organizzata. Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.
Titolo I ATTIVITA' INFORMATIVE ED INVESTIGATIVE NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Capo I Direzione distrettuale antimafia e Direzione nazionale antimafia
Art. 103
Direzione nazionale antimafia
1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione
e' istituita la Direzione nazionale antimafia.
2. Alla Direzione e' preposto un magistrato che abbia conseguito la
quinta valutazione di professionalita', scelto tra coloro che hanno
svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a
dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore,
sulla base di specifiche attitudini, capacita' organizzative ed
esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla
criminalita' organizzata. L'anzianita' nel ruolo puo' essere valutata
solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si provvede con
la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24
marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e puo'
essere rinnovato una sola volta.
4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati che
abbiano conseguito la terza valutazione di professionalita', nominati
sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione
di procedimenti relativi alla criminalita' organizzata. Alle nomine
provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il
procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia
designa uno o piu' dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni
di procuratore nazionale antimafia aggiunto.
5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianita' nel ruolo puo' essere
valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
6. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite le funzioni
previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale.
7. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della
magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione
applica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che
possegga, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma
2.
LIBRO III Attivita' informative ed investigative nella lotta contro la criminalita' organizzata. Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.
Titolo I ATTIVITA' INFORMATIVE ED INVESTIGATIVE NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Capo I Direzione distrettuale antimafia e Direzione nazionale antimafia
Art. 104
Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione
in relazione all'attivita' di coordinamento investigativo
1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita
la sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia e sulla relativa
Direzione nazionale.
LIBRO III Attivita' informative ed investigative nella lotta contro la criminalita' organizzata. Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.
Titolo I ATTIVITA' INFORMATIVE ED INVESTIGATIVE NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Capo I Direzione distrettuale antimafia e Direzione nazionale antimafia
Art. 105
Applicazione di magistrati del pubblico ministero
in casi particolari
1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati
nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, il
procuratore nazionale antimafia puo', quando si tratta di
procedimenti di particolare complessita' o che richiedono specifiche
esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle
procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione
nazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali
antimafia nonche', con il loro consenso, magistrati di altre procure
della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione e' disposta anche
quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella
conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze
investigative o processuali. L'applicazione e' disposta con decreto
motivato. Il decreto e' emesso sentiti i procuratori generali e i
procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di
applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del
medesimo distretto, il decreto e' emesso dal procuratore generale
presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento e'
comunicato al procuratore nazionale antimafia.
2. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno. Nei casi
di necessita' dell'ufficio al quale il magistrato e' applicato, puo'
essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.
3. Il decreto di applicazione e' immediatamente esecutivo ed e'
trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per
l'approvazione, nonche' al Ministro della giustizia.
4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato e' applicato non
puo' designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da
quelli indicati nel decreto di applicazione.
LIBRO III Attivita' informative ed investigative nella lotta contro la criminalita' organizzata. Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.
Titolo I ATTIVITA' INFORMATIVE ED INVESTIGATIVE NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Capo I Direzione distrettuale antimafia e Direzione nazionale antimafia
Art. 106
Applicazione di magistrati in materia
di misure di prevenzione
1. Il procuratore nazionale antimafia puo' disporre, nell'ambito
dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice di
procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale,
l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale
antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli
procedimenti di prevenzione patrimoniale. Si applica, in quanto
compatibile, l'articolo 105.
2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore
generale presso la Corte d'appello puo', per giustificati motivi,
disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione
delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato
designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice
competente.
Capo II Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata e Direzione investigativa antimafia
Art. 107
Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata
1. Presso il Ministero dell'interno e' istituito il Consiglio
generale per la lotta alla criminalita' organizzata, presieduto dal
Ministro dell'interno quale responsabile dell'alta direzione e del
coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio
e' composto:
a) dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza;
b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
d) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna;
e) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna;
f) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia.
2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata
provvede, per lo specifico settore della criminalita' organizzata, a:
a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione
anticrimine e per le attivita' investigative, determinando la
ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di
attivita' e tipologia dei fenomeni criminali, tenuto conto dei
servizi affidati ai relativi uffici e strutture, e in primo luogo a
quelli a carattere interforze, operanti a livello centrale e
territoriale;
b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti al
funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per razionalizzarne
l'impiego;
c) verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazione
agli obiettivi strategici delineati e alle direttive impartite,
proponendo, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti atti a
rimuovere carenze e disfunzioni e ad accertare responsabilita' e
inadempienze;
d) concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delle
attivita' di coordinamento e di controllo da parte dei prefetti dei
capoluoghi di regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi.
3. Il Consiglio generale emana apposite direttive da attuarsi a
cura degli uffici e servizi appartenenti alle singole forze di
polizia, nonche' della Direzione investigativa antimafia.
4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze
di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono attribuite
le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del
Consiglio.
Capo II Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata e Direzione investigativa antimafia
Art. 108
Direzione investigativa antimafia
1. E' istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica
sicurezza, una Direzione investigativa antimafia (D.I.A.) con il
compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle
attivita' di investigazione preventiva attinenti alla criminalita'
organizzata, nonche' di effettuare indagini di polizia giudiziaria
relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o
comunque ricollegabili all'associazione medesima.
2. Formano oggetto delle attivita' di investigazione preventiva
della Direzione investigativa antimafia le connotazioni strutturali,
le articolazioni e i collegamenti interni ed internazionali delle
organizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalita' operative di
dette organizzazioni, nonche' ogni altra forma di manifestazione
delittuosa alle stesse riconducibile ivi compreso il fenomeno delle
estorsioni.
3. La Direzione investigativa antimafia nell'assolvimento dei suoi
compiti opera in stretto collegamento con gli uffici e le strutture
delle forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico.
4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono
fornire ogni possibile cooperazione al personale investigativo della
D.I.A. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dei servizi
centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203,
devono costantemente informare il personale investigativo della
D.I.A., incaricato di effettuare indagini collegate, di tutti gli
elementi informativi ed investigativi di cui siano venuti comunque in
possesso e sono tenuti a svolgere, congiuntamente con il predetto
personale, gli accertamenti e le attivita' investigative
eventualmente richiesti. Il predetto personale dei servizi centrali e
interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della guardia di finanza, a decorrere dal 1° gennaio 1993,
e' assegnato alla D.I.A., nei contingenti e con i criteri e le
modalita' determinati con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri della difesa e delle finanze.
5. Al Direttore della Direzione Investigativa Antimafia e'
attribuita la responsabilita' generale delle attivita' svolte dalla
D.I.A., delle quali riferisce periodicamente al Consiglio generale di
cui all'articolo 107, e competono i provvedimenti occorrenti per
l'attuazione, da parte della D.I.A., delle direttive emanate a norma
del medesimo articolo 107.
6. Alla D.I.A. e' preposto un direttore tecnico-operativo scelto
fra funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, con
qualifica non inferiore a dirigente superiore, e ufficiali di grado
non inferiore a generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza, che abbiano maturato specifica
esperienza nel settore della lotta alla criminalita' organizzata. Il
direttore della D.I.A. riferisce al Consiglio generale di cui
all'articolo 107 sul funzionamento dei servizi posti alle sue
dipendenze e sui risultati conseguiti.
7. Con gli stessi criteri indicati al comma 6 e' assegnato alla
D.I.A. un vice direttore con funzioni vicarie.
8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di
Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza.
9. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale di cui
all'articolo 107, determina l'organizzazione della D.I.A. secondo
moduli rispondenti alla diversificazione dei settori d'investigazione
e alla specificita' degli ordinamenti delle forze di polizia
interessate, fermo restando che in ogni caso, nella prima fase,
l'organizzazione e' articolata come segue:
a) reparto investigazioni preventive;
b) reparto investigazioni giudiziarie;
c) reparto relazioni internazionali ai fini investigativi.
10. Alla determinazione del numero e delle competenze delle
divisioni in cui si articolano i reparti di cui al comma 9 si
provvede con le modalita' e procedure indicate nell'articolo 5,
settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni e integrazioni. Con le stesse modalita' e procedure si
provvede alla preposizione ed assegnazione del personale ai reparti e
alle divisioni, secondo principi di competenza tecnico-professionale
e con l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari degli
uffici predetti di pari livello una sostanziale parita' ed
equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al criterio
della rotazione degli incarichi.
Capo II Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata e Direzione investigativa antimafia
Art. 109
Relazione al Parlamento
1. Il Ministro dell'interno riferisce, ogni sei mesi, al Parlamento
sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione
investigativa antimafia e presenta, unitamente con la relazione di
cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, un rapporto
annuale sul fenomeno della criminalita' organizzata.
Titolo II L'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Art. 110
L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata ha
personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia
organizzativa e contabile, ha la sede principale in Reggio Calabria
ed e' posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.
2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:
a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata nel corso dei procedimenti penali e di
prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei
procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni
nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della
destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione
dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi
dei dati acquisiti, nonche' delle criticita' relative alla fase di
assegnazione e destinazione;
b) ausilio dell'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e
custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di
prevenzione di cui al libro I, titolo III;
c) ausilio dell'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e
custodia dei beni sequestrati, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive
modificazioni, nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui
all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e
amministrazione dei predetti beni a decorrere dalla conclusione
dell'udienza preliminare;
d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del
procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;
e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati, anche ai
sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356, e successive modificazioni, in esito ai procedimenti penali per
i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale;
f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la
tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche
attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.
3. L'Agenzia e' sottoposta al controllo della Corte dei conti ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni.
Titolo II L'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Art. 111
Organi dell'Agenzia
1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni
rinnovabili per una sola volta:
a) il Direttore;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Collegio dei revisori.
2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, e' nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed e' collocato a
disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29
ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 1991, n. 410.
3. Il Consiglio direttivo e' presieduto dal Direttore dell'Agenzia
ed e' composto:
a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
b) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;
c) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;
d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio o da un suo delegato.
4. Il Ministro dell'interno propone al Presidente del Consiglio dei
Ministri il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo,
designati ai sensi del comma 3.
5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi
e da due supplenti, e' nominato con decreto del Ministro dell'interno
fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Un componente
effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro
dell'economia e delle finanze.
6. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia.
Titolo II L'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Art. 112
Attribuzioni degli organi dell'Agenzia
1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale,
puo' nominare uno o piu' delegati anche con poteri di rappresentanza,
convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle
sedute. Provvede, altresi', all'attuazione degli indirizzi e delle
linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di
amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e
confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e
il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai
Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione
semestrale sull'attivita' svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.
2. L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni confiscati anche
in via non definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione dei
beni confiscati per le prioritarie finalita' istituzionali e sociali,
secondo le modalita' indicate dal libro I, titolo III, capo III.
Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e
di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente
inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con
delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di
distruzione o di demolizione.
3. L'Agenzia per le attivita' connesse all'amministrazione e alla
destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non
definitiva puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica delle prefetture territorialmente competenti. In
tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare
anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.
4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:
a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di
amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e
confiscati;
b) programma l'assegnazione e la destinazione dei beni in
previsione della confisca;
c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati;
d) richiede all'autorita' di vigilanza di cui all'articolo 110,
comma 1, l'autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui
all'articolo 48, comma 3, lettera b);
e) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene
confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo
utilizzo per finalita' istituzionali o sociali, anche in deroga agli
strumenti urbanistici;
f) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
g) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti
pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di
destinazione;
h) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso
di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalita'
indicate nonche' negli altri casi stabiliti dalla legge;
i) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche
amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed
associazioni per le finalita' del presente decreto;
l) provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze,
di sedi secondarie nelle regioni ove sono presenti in quantita'
significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata;
m) adotta un regolamento di organizzazione interna.
5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati a
partecipare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche,
centrali e locali, di enti e associazioni di volta in volta
interessati e l'autorita' giudiziaria.
6. Il collegio dei revisori provvede:
a) al riscontro degli atti di gestione;
b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo,
redigendo apposite relazioni;
c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.
Titolo II L'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Art. 113
Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia
1. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia,
dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui
all'articolo 118:
a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e
strumentali per il funzionamento dell'Agenzia;
b) la contabilita' finanziaria ed economico patrimoniale relativa
alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria
e contabile dalle attivita' di amministrazione e custodia dei beni
sequestrati e confiscati;
c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti
attribuiti all'Agenzia nonche' le modalita' delle comunicazioni, da
effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorita'
giudiziaria.
2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni
confiscati di cui all'articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), i
rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati
mediante apposita convenzione non onerosa avente ad oggetto, in
particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonche'
l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.
3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento,
ovvero, quando piu' di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al
comma 1, l'Agenzia per l'assolvimento dei suoi compiti puo' avvalersi
di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie
fiscali, sulla base di apposite convenzioni non onerose.
4. L'Agenzia e' inserita nella Tabella A allegata alla legge 29
ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.
Titolo II L'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Art. 114
Foro esclusivo
1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice
amministrativo derivanti dall'applicazione del presente titolo, ivi
incluse quelle cautelari, e' competente il tribunale amministrativo
regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di
cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.
2. Nelle controversie di cui al comma 1, l'Agenzia e' domiciliata
presso l'Avvocatura generale dello Stato.
LIBRO IV Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento
Art. 115
Modifiche all'articolo 23-bis
della legge 13 settembre 1982, n. 646
1. All'articolo 23-bis, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n.
646, le parole: «territorialmente competente» sono sostituite dalle
seguenti: «presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora
la persona».
LIBRO IV Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento
Art. 116
Disposizioni di coordinamento
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami
alle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti
disposizioni contenute nel presente decreto.
2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni
contenute nella legge 31 maggio 1965, n. 575, ovunque presenti, si
intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel
presente decreto.
3. Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni
contenute negli articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991,
n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991,
n. 410, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti
disposizioni contenute nel presente decreto.
4. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II,
capi I, II, III e IV, i richiami agli articoli 1-septies del
decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e 4 e 5-bis del
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 nonche' quelli alle
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3
giugno 1998, n. 252 e nel decreto del Presidente della Repubblica 2
agosto 2010, n. 150, ovunque presenti, si intendono riferiti alle
corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.
LIBRO IV Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento
Art. 117
Disciplina transitoria
1. Le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai
procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sia gia' stata formulata proposta di applicazione della
misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le
norme previgenti.
2. Nella fase di prima applicazione delle disposizioni del libro
III, titolo II:
a) la dotazione organica dell'Agenzia e' determinata, con
provvedimento del Direttore, in trenta unita', ripartite tra le varie
qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Il personale
proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli
enti territoriali, e' assegnato all'Agenzia, anche in posizione di
comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento
economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di
appartenenza;
b) il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica,
e' autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di
assicurare la piena operativita' dell'Agenzia.
3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attivita'
istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia,
previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, si avvale di personale
proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa
l'Agenzia del demanio, e dagli enti territoriali, assegnato
all'Agenzia medesima anche in posizione di comando o di distacco, ove
consentito dai rispettivi ordinamenti, ovvero stipula contratti di
lavoro a tempo determinato, anche ricorrendo alle modalita' di cui al
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tali rapporti di
lavoro sono instaurati in deroga alle disposizioni del comma 1,
lettere a) e b), nonche' nei limiti stabiliti dall'autorizzazione di
cui al primo periodo del presente comma e delle risorse assegnate
all'Agenzia ai sensi del terzo periodo del presente comma, e non
possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. Per tali fini,
all'Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4
milioni di euro per l'anno 2012.
4. A decorrere dalla nomina di cui all'articolo 111, comma 2, cessa
l'attivita' del Commissario straordinario per la gestione e la
destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e
vengono contestualmente trasferite le funzioni e le risorse
strumentali e finanziarie gia' attribuite allo stesso Commissario,
nonche', nell'ambito del contingente indicato al comma 1, lettera a),
le risorse umane, che restano nella medesima posizione gia' occupata
presso il Commissario. L'Agenzia subentra nelle convenzioni, nei
protocolli e nei contratti di collaborazione stipulati dal
Commissario straordinario. L'Agenzia, nei limiti degli stanziamenti
di cui all'articolo 118, comma 1, puo' avvalersi di esperti e
collaboratori esterni.
5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento ovvero,
quando piu' di uno, dell'ultimo dei regolamenti previsti
dall'articolo 113, ai procedimenti di cui all'articolo 110, comma 2,
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette
disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo
articolo 110, comma 2, lettere b) e c), pendenti alla stessa data.
6. Al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni
oggetto dei procedimenti di cui al comma 5, il giudice delegato
ovvero il giudice che procede comunica tempestivamente all'Agenzia i
dati relativi ai detti procedimenti e impartisce all'amministratore
giudiziario le disposizioni necessarie. L'Agenzia puo' avanzare
proposte al giudice per la migliore utilizzazione del bene ai fini
della sua successiva destinazione.
7. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati,
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, abbiano gia' presentato una manifestazione
d'interesse al prefetto per le finalita' di cui all'articolo 48,
comma 3, lettera c), l'Agenzia procede alla definizione e al
compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli
stessi enti richiedenti. Qualora non sia rilevata possibile la
cessione dell'intera azienda e gli enti territoriali manifestino
interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne
facciano richiesta, l'Agenzia puo' procedere, valutati i profili
occupazionali, alla liquidazione della stessa prevedendo
l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti
richiedenti. Le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali
residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli
enti territoriali sono poste a carico degli stessi enti richiedenti.
Qualora dalla liquidazione derivi un attivo, questo e' versato
direttamente allo Stato.
8. L'Agenzia puo', altresi', disporre, con delibera del Consiglio
direttivo, l'estromissione di singoli beni immobili dall'azienda
confiscata non in liquidazione e il loro trasferimento al patrimonio
degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti
di beni che gli enti territoriali medesimi gia' utilizzano a
qualsiasi titolo per finalita' istituzionali. La delibera del
Consiglio direttivo e' adottata fatti salvi i diritti dei creditori
dell'azienda confiscata.
LIBRO IV Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento
Art. 118
Disposizioni finanziarie
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal
funzionamento dell'Agenzia, ivi compresi quelli relativi alle spese
di personale di cui all'articolo 117, commi 2 e 4, pari a 3,4 milioni
di euro per l'anno 2010 e pari a 4,2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2011, si provvede, quanto a 3,25 milioni di euro per l'anno
2010 e 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno, nonche' quanto a 150 mila euro per l'anno 2010 e 200
mila euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla Tabella C della legge
23 dicembre 2009, n. 191.
2. Agli oneri derivanti dal potenziamento dell'attivita'
istituzionale e dallo sviluppo organizzativo delle strutture ai sensi
dell'articolo 117, comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2011
e a 4 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. All'attuazione delle disposizioni del titolo III, capo V, si
provvede nei limiti delle risorse gia' destinate allo scopo a
legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero
dell'interno.
LIBRO IV Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento
Art. 119
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in
vigore decorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del regolamento ovvero, quando piu' di uno, dell'ultimo dei
regolamenti di cui all'articolo 99, comma 1.
LIBRO IV Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento
Art. 120
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
b) legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in legge 31
marzo 2010, n. 50;
d) articoli da 18 a 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
e) articolo 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646;
f) articoli da 2 ad 11, 13 e 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;
g) articolo 7-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
h) articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
i) articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;
l) articoli 70-bis, 76-bis, 76-ter, 110-bis e 110-ter del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II,
capi I, II, III e IV, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726;
b) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
c) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
d) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 settembre 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Palma, Ministro della giustizia
Maroni, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Palma
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