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    Semplificazioni tributarie e procedure di accertamento

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    DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16

    Disposizioni urgenti in materia  di  semplificazioni  tributarie,  di
    efficientamento e  potenziamento  delle  procedure  di  accertamento.
    (12G0036), in G.U.R.I. del 2 marzo 2012, n. 52 
    

              
                Titolo I 

    SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

     
     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
      Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
    disposizioni per la semplificazione in materia tributaria, al fine di
    assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e
    le imprese; 
      Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
    adottare interventi volti  all'efficientamento  ed  al  potenziamento
    dell'azione dell'amministrazione tributaria; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 24 febbraio 2012; 
      Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
    Ministro dell'economia e delle finanze; 
     
                                    Emana 
     
     
                         il seguente decreto-legge: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                       Rateizzazione debiti tributari 
     
      1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.
    462, il comma 7 e' abrogato. 
      2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
    settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1-bis e' soppresso l'ultimo periodo; 
        b) dopo il comma 1-bis  sono  inseriti  i  seguenti:  «1-ter.  Il
    debitore puo' chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e
    1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili  di  importo
    crescente per  ciascun  anno.  1-quater.  Ricevuta  la  richiesta  di
    rateazione, l'agente della riscossione puo'  iscrivere  l'ipoteca  di
    cui  all'articolo  77  solo  nel   caso   di   mancato   accoglimento
    dell'istanza, ovvero di decadenza ai sensi del comma  3.  Sono  fatte
    comunque salve le ipoteche gia' iscritte  alla  data  di  concessione
    della rateazione». 
        c) al comma 3, alinea, le parole da: «della» a «successivamente,»
    sono soppresse e dopo le parole: «due rate» e' inserita la  seguente:
    «consecutive». 
      3. I piani di rateazione a rata costante, gia' emessi alla data  di
    entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  non  sono  soggetti   a
    modificazioni, salvo il caso di proroga ai  sensi  dell'articolo  19,
    comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
    1973, n. 602. 
      4. Al fine di una piu' equilibrata riscossione dei loro crediti  di
    natura patrimoniale,  gli  enti  pubblici  dello  Stato  possono,  su
    richiesta  del  debitore,  che  versi  in  situazioni  di   obiettiva
    difficolta' economica, ancorche' intercorra contenzioso con lo stesso
    ovvero lo stesso gia' fruisca di una  rateizzazione,  riconoscere  al
    debitore la ripartizione del pagamento delle  somme  dovute  in  rate
    costanti, ovvero in rate variabili. La  disposizione  del  precedente
    periodo non trova applicazione  in  materia  di  crediti  degli  enti
    previdenziali. 
      5. All'articolo 38, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo
    12 aprile 2006, n. 163, recante  il  codice  dei  contratti  pubblici
    relativi a lavori, servizi e forniture, dopo le parole:  «all'importo
    di cui  all'articolo  48-bis,  commi  1  e  2-bis,  del  decreto  del
    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono  inserite
    le seguenti: «; costituiscono  violazioni  definitivamente  accertate
    quelle relative all'obbligo di pagamento  di  debiti  per  imposte  e
    tasse certi, scaduti ed esigibili». 
      6. Sono fatti salvi i comportamenti  gia'  adottati  alla  data  di
    entrata in vigore del presente decreto dalle stazioni  appaltanti  in
    coerenza con la previsione contenuta nel comma 5. 
    
            
          
              
                Titolo I 

    SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

                                   Art. 2 
     
     
                     Comunicazioni e adempimenti formali 
     
      1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a  regimi
    fiscali   opzionali,   subordinati    all'obbligo    di    preventiva
    comunicazione ovvero ad  altro  adempimento  di  natura  formale  non
    tempestivamente eseguiti, non e' preclusa, sempre che  la  violazione
    non sia stata constatata o non  siano  iniziati  accessi,  ispezioni,
    verifiche o altra  attivita'  amministrative  di  accertamento  delle
    quali l'autore dell'inadempimento  abbia  avuto  formale  conoscenza,
    laddove il contribuente: 
        a)  abbia  i  requisiti  sostanziali  richiesti  dalle  norme  di
    riferimento; 
        b)  effettui  la  comunicazione   ovvero   esegua   l'adempimento
    richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione
    utile; 
        c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima  della
    sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo
    18  dicembre  1997,  n.   471,   secondo   le   modalita'   stabilite
    dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
    successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. 
      2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono  partecipare
    al riparto del 5 per mille dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
    fisiche gli enti che pur non avendo assolto  in  tutto  o  in  parte,
    entro  i  termini  di  scadenza,  agli  adempimenti   richiesti   per
    l'ammissione al contributo: 
        a) abbiano i  requisiti  sostanziali  richiesti  dalle  norme  di
    riferimento; 
        b)  presentino  le  domande  di  iscrizione  e  provvedano   alle
    successive integrazioni documentali entro il 30 settembre; 
        c) versino contestualmente  l'importo  pari  alla  misura  minima
    della sanzione stabilita  dall'articolo  11,  comma  1,  del  decreto
    legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita'  stabilite
    dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
    successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. 
      3. All'articolo 43-ter del decreto del Presidente della  Repubblica
    29 settembre 1973, n. 602, dopo  il  secondo  comma  e'  inserito  il
    seguente: 
      «In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito  delle
    societa' risultante dalla dichiarazione dei redditi  del  consolidato
    di cui all'articolo 122 del testo unico delle  imposte  sui  redditi,
    approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
    1986, n. 917, la  mancata  indicazione  degli  estremi  del  soggetto
    cessionario e dell'importo  ceduto  non  determina  l'inefficacia  ai
    sensi  del  comma  2  se  il  cessionario  e'  lo   stesso   soggetto
    consolidante. In tale caso si applica la sanzione di cui all'articolo
    8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471,  nella
    misura massima stabilita.». 
      4. All'articolo 1,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto-legge  29
    dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
    febbraio 1984, n. 17,  le  parole:  «entro  il  giorno  16  del  mese
    successivo» sono sostituite dalle  seguenti:  «entro  il  termine  di
    effettuazione della  prima  liquidazione  periodica  IVA,  mensile  o
    trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate  senza
    applicazione dell'imposta». 
      5. All'articolo 5, del decreto del Presidente della  Repubblica  22
    luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al  comma  1,  le  parole  «la  data  in  cui  ha  effetto  la
    deliberazione  di  messa  in  liquidazione»  sono  sostituite   dalle
    seguenti: «la data in cui si determino gli effetti dello scioglimento
    della societa' ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile,
    ovvero  per  le  imprese   individuali   la   data   indicata   nella
    dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della
    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,»; 
        b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma: «3-bis. In caso
    di revoca dello stato di liquidazione quando gli  effetti,  anche  ai
    sensi del secondo comma dell'articolo 2487-ter del codice civile,  si
    producono prima del termine di presentazione delle  dichiarazioni  di
    cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore  o,  in
    mancanza, il rappresentante legale, non e'  tenuto  a  presentare  le
    medesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti  delle
    dichiarazioni gia' presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo,  e
    3, prima della data in cui  ha  effetto  la  revoca  dello  stato  di
    liquidazione, ad  eccezione  dell'ipotesi  in  cui  la  revoca  abbia
    effetto prima della presentazione della dichiarazione  relativa  alla
    residua frazione del periodo d'imposta in cui  si  verifica  l'inizio
    della liquidazione.». 
      6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 21, comma  1,  del
    decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le  parole:  «,  di  importo  non
    inferiore a euro tremila» sono soppresse e dopo il primo periodo sono
    inseriti i seguenti: «L'obbligo  di  comunicazione  delle  operazioni
    rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per  le  quali  e'
    previsto l'obbligo di emissione  della  fattura  e'  assolto  con  la
    trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di  tutte
    le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per
    le quali non e' previsto l'obbligo  di  emissione  della  fattura  la
    comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni
    stesse siano di importo non  inferiore  ad  euro  3.600,  comprensivo
    dell'imposta sul valore aggiunto.». 
      7. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
    600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 58, quarto comma, le parole: «In tutti gli»  sono
    sostituite  dalle  seguenti:  «Negli»  e  dopo  le  parole:  «con  la
    precisazione dell'indirizzo» sono aggiunte  le  seguenti:  «solo  ove
    espressamente richiesto»; 
        b) nell'articolo 60,  il  secondo  periodo  del  terzo  comma  e'
    soppresso. 
      8. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2010,  n.  73,
    dopo le parole: «prestazioni di servizi» sono inserite  le  seguenti:
    «di importo superiore a euro 500».». 
      9. I registri la cui tenuta e' obbligatoria, ai sensi  del  decreto
    legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  recante  testo  unico  delle
    disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
    sui consumi e relative sanzioni penali e  amministrative  e  relative
    norme di attuazione, possono essere  sostituiti  dalla  presentazione
    esclusivamente in forma telematica, con cadenza giornaliera, dei dati
    relativi alle contabilita' degli: 
        a) operatori di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera  a),  del
    decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
        b) esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di
    capacita'  superiore  a  25  metri  cubi,   esercenti   impianti   di
    distribuzione  stradale  di  carburanti,  esercenti   apparecchi   di
    distribuzione automatica di carburanti per usi privati,  agricoli  ed
    industriali collegati a serbatoi la cui capacita' globale supera i 10
    metri cubi di cui all'articolo 25 del citato decreto  legislativo  n.
    504 del 1995; 
        c) operatori che trattano esclusivamente prodotti  energetici  in
    regime di vigilanza fiscale ai sensi del  capo  II  del  decreto  del
    Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322; 
        d) operatori che  trattano  esclusivamente  alcoli  sottoposti  a
    vigilanza fiscale  ai  sensi  dell'articolo  66  del  citato  decreto
    legislativo, n. 504 del 1995  e  dell'articolo  22  del  decreto  del
    Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153; 
        e) operatori che impiegano l'alcol etilico e le bevande alcoliche
    in usi esenti da accisa ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  delle
    finanze 9 luglio 1996, n. 524. 
      10. Con provvedimenti dell'Agenzia delle dogane da adottarsi  entro
    180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
    stabiliti: 
        a) tempi e modalita' per la presentazione esclusivamente in forma
    telematica dei dati delle contabilita'  degli  operatori  di  cui  al
    comma 9, lettere da b) ad e); 
        b) regole per la gestione  e  la  conservazione  dei  dati  delle
    contabilita' trasmessi telematicamente; 
        c) istruzioni per la  produzione  della  stampa  dei  dati  delle
    contabilita' da esibire a richiesta  degli  organi  di  controllo  in
    sostituzione dei registri di cui al comma 9. 
      11. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni  legislative
    concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
    sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
    ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:«3-bis.
    Fatta salva, su motivata richiesta del depositario,  l'applicabilita'
    delle disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2,  nelle  fabbriche  con
    produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del
    prodotto  finito  viene  effettuato  immediatamente   a   monte   del
    condizionamento, sulla  base  di  appositi  misuratori,  direttamente
    dall'esercente   l'impianto.   Il   prodotto   finito   deve   essere
    confezionato nella  stessa  fabbrica  di  produzione  e  detenuto  ad
    imposta assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi  5  e  6,
    lettere b) e c).». 
      12. All'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze
    27 marzo 2001, n. 153, l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:
    «Per le fabbriche di cui all'articolo 35, comma 3-  bis  del  decreto
    legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  recante  Testo  unico  delle
    disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
    sui consumi e relative sanzioni penali  e  amministrative,  l'assetto
    del   deposito   fiscale   e   le    modalita'    di    accertamento,
    contabilizzazione e controllo della  produzione  sono  stabiliti  con
    determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane.». 
      13. All'articolo 53, comma 7, del decreto  legislativo  26  ottobre
    1995, n. 504, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti
    di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di
    energia elettrica azionate da fonti rinnovabili,  con  esclusione  di
    quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui  all'articolo  21,
    la licenza e' rilasciata  successivamente  al  controllo  degli  atti
    documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione  relativa  al
    rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.». 
    
            
          
              
                Titolo I 

    SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

                                   Art. 3 
     
     
                  Facilitazioni per imprese e contribuenti 
     
      1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni  di  servizi  legate  al
    turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22  e  74-ter
    del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
    dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da  quella  italiana  e
    comunque diversa da quella  di  uno  dei  paesi  dell'Unione  europea
    ovvero dello Spazio economico europeo, che  abbiano  residenza  fuori
    dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento  di
    denaro  contante  di  cui  all'articolo  49,  comma  1,  del  decreto
    legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del
    bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti: 
        a)   all'atto   dell'effettuazione   dell'operazione   acquisisca
    fotocopia  del  passaporto  del  cessionario  e  /o  del  committente
    apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai  sensi  dell'articolo
    47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in
    materia  di  documentazione  amministrativa,  di   cui   al   decreto
    del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  attestante
    che non  e'  cittadino  italiano  ne'  cittadino  di  uno  dei  Paesi
    dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la
    residenza fuori del territorio dello Stato, 
        b) nel primo giorno feriale successivo a quello di  effettuazione
    dell'operazione versi  il  denaro  contante  incassato  in  un  conto
    corrente intestato al cedente o al  prestatore  presso  un  operatore
    finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia  del  documento  di
    cui alla lettera  a)  e  della  fattura  o  della  ricevuta  o  dello
    scontrino fiscale emesso. 
      2. La disposizione di cui al comma  1  opera  a  condizione  che  i
    cedenti o i prestatori che  intendono  aderire  alla  disciplina  del
    presente articolo inviino apposita comunicazione preventiva, anche in
    via telematica, all'Agenzia delle entrate secondo le modalita'  ed  i
    termini  stabiliti  con  provvedimento  del  Direttore   dell'Agenzia
    stessa, da emanare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
    vigore del presente decreto. 
      3. L'efficacia della disposizione  di  cui  all'articolo  2,  comma
    4-ter,  lettera  c),  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
    come introdotta  dall'articolo  12,  comma  2,  del  decreto-legge  6
    dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
    dicembre 2011, n. 214, limitatamente alla erogazione  di  stipendi  e
    pensioni  corrisposti  da  enti  e  amministrazioni   pubbliche,   e'
    differita al 1° maggio 2012. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto presso gli sportelli aperti al pubblico di tali enti
    e amministrazioni pubbliche e' data massima pubblicita' al  contenuto
    e agli effetti della disposizione di cui al precedente periodo. 
      4. La disposizione di cui al primo periodo del comma  3  non  trova
    applicazione nei riguardi di coloro i quali, anteriormente alla  data
    di entrata in vigore del presente decreto, si  sono  gia'  conformati
    alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del
    decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta  dall'articolo
    12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,
    con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
      5. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
    602, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 72-bis, comma 1,  dopo  le  parole:  «sesto,  del
    codice  di  procedura  civile,»  sono  inserite   le   seguenti:   «e
    dall'articolo 72-ter del presente decreto»; 
        b) dopo l'articolo  72-bis,  e'  inserito  il  seguente:  «72-ter
    (Limiti di pignorabilita') 1. Le somme dovute a titolo di  stipendio,
    di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o  di
    impiego, comprese quelle dovute a  causa  di  licenziamento,  possono
    essere pignorate dall'agente della riscossione: a) in misura pari  ad
    un decimo per importi fino a duemila euro; b) in misura  pari  ad  un
    settimo per importi da duemila a cinquemila euro. 2. Resta  ferma  la
    misura di cui all'articolo 545, comma  4,  del  codice  di  procedura
    civile, se le somme dovute a titolo di stipendio,  di  salario  o  di
    altre indennita'  relative  al  rapporto  di  lavoro  o  di  impiego,
    comprese  quelle  dovute  a  causa  di  licenziamento,   superano   i
    cinquemila euro.»; 
        c) all'articolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni: 
          1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          «1.    L'agente    della     riscossione     puo'     procedere
    all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo  del  credito
    per cui si procede supera complessivamente ventimila euro».; 
          2)  al  comma  2,  le  parole:  «agli  importi  indicati»  sono
    sostituite dalle seguenti: «all'importo indicato»; 
        d) all'articolo 77 dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis.  L'agente  della  riscossione,  anche  al  solo  fine  di
    assicurare la tutela del credito da  riscuotere,  puo'  iscrivere  la
    garanzia ipotecaria di cui al comma 1, purche' l'importo  complessivo
    del credito per cui si procede non sia inferiore  complessivamente  a
    ventimila euro.». 
      6. La disposizione di cui  al  comma  1-bis  dell'articolo  77  del
    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si
    applica a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
    decreto. 
      7. L'articolo 7, comma 2, lettera gg-decies) del  decreto-legge  13
    maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
    luglio 2011, n. 106, e' abrogato. 
      8. Nell'articolo 66,  comma  3,  terzo  periodo,  del  decreto  del
    Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
    le seguenti modificazioni: 
        a) le parole: «sono deducibili» sono sostituite  dalle  seguenti:
    «possono essere dedotti»; 
        b)  la  parola:  «ricevuto»   e'   sostituita   dalla   seguente:
    «registrato». 
      9. La disposizione del comma 8 trova applicazione a  decorrere  dal
    periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011. 
      10.  A   decorrere   dal   1°   luglio   2012,   non   si   procede
    all'accertamento, all'iscrizione  a  ruolo  e  alla  riscossione  dei
    crediti relativi ai tributi erariali,  regionali  e  locali,  qualora
    l'ammontare  dovuto,  comprensivo  di   sanzioni   amministrative   e
    interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con
    riferimento ad ogni periodo d'imposta. 
      11. La disposizione di cui al comma 10 non si  applica  qualora  il
    credito derivi da ripetuta violazione degli  obblighi  di  versamento
    relativi ad un medesimo tributo. 
      12. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 935, il secondo
    comma e' sostituito dal seguente: «Nelle dichiarazioni dei  sostituti
    d'imposta, a decorrere da quelle relative  all'anno  d'imposta  2012,
    tutti gli importi da indicare devono essere espressi in euro mediante
    arrotondamento alla seconda cifra decimale.». 
      13. All'articolo 55, comma 5, del testo  unico  delle  disposizioni
    legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
    relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
    legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo  le  parole:  «impianti  di
    produzione combinata di energia elettrica e calore» sono inserite  le
    seguenti: «ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai  sensi  della
    normativa vigente». 
      14. All'articolo 11-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
    le  parole:  «le  banche  e  gli  intermediari  finanziari»,  ovunque
    ricorrano,  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «le   banche,   gli
    intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni». 
      15. Al  fine  di  adempiere  agli  impegni  internazionali  assunti
    dall'Italia in occasione, tra l'altro  dei  vertici  G8  de  L'Aquila
    (8-10 luglio 2009) e G20 di Cannes (3-4 novembre 2011) l'articolo  2,
    comma  35-octies,  del  decreto-legge  13  agosto   2011,   n.   138,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
    e' abrogato. 
      16. Al comma 361 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,  n.
    244, dopo le parole: «dei direttori di agenzie fiscali» sono inserite
    le seguenti: «, nonche' del direttore  generale  dell'Amministrazione
    autonoma dei monopoli di Stato». 
    
            
          
              
                Titolo I 

    SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

                                   Art. 4 
     
     
                              Fiscalita' locale 
     
      1. All'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
    n. 23, al primo periodo, le parole:  «31  dicembre»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «20 dicembre». 
      2. Le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro
    la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli  a
    motore, esclusi i ciclomotori, di cui  all'articolo  17  del  decreto
    legislativo 6 maggio 2011, n. 68, si applicano su tutto il territorio
    nazionale.  Sono  fatte  salve   le   deliberazioni   emanate   prima
    dell'approvazione del presente decreto. 
      3. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento
    per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle  finanze
    22 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  13  del  17
    gennaio 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della  legge
    24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma  23,  lettera  b),
    della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' sostituito dal seguente: «1.
    A decorrere dal 1° gennaio 2013 il contributo dell'1 per mille  della
    quota di gettito dell'imposta municipale propria spettante al  comune
    ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
    e' versato dal comune entro il 30 aprile di ogni anno, al soggetto di
    cui all'articolo 1, comma 1.». 
      4. L'articolo 77-bis, comma 30, e l'articolo 77-ter, comma 19,  del
    decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 1, comma  123,  della
    legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati.  Sono  fatti  salvi  i
    provvedimenti  normativi  delle  regioni  e  le  deliberazioni  delle
    province e dei comuni,  relativi  all'anno  d'imposta  2012,  emanate
    prima dell'approvazione del presente decreto. 
      5. Alla lettera a) del comma 14 dell'articolo 13 del  decreto-legge
    6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
    22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, infine, le seguenti  parole:
    «, ad eccezione del comma 4 che continua ad  applicarsi  per  i  soli
    comuni ricadenti nei territori delle regioni  a  Statuto  speciale  e
    delle province autonome di Trento e di Bolzano». 
      6.  Per  l'anno  2012  i  trasferimenti  erariali  non  oggetto  di
    fiscalizzazione corrisposti  dal  Ministero  dell'interno  in  favore
    degli enti locali sono determinati in base alle  disposizioni  recate
    dall'articolo 2,  comma  45,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  29
    dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
    febbraio 2011, n. 10, ed alle modifiche  delle  dotazioni  dei  fondi
    successivamente intervenute. 
      7.  Il  Ministero  dell'interno,  entro  il  mese  di  marzo  2012,
    corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei  comuni,  un  importo
    pari al 70 per cento di quanto corrisposto nel mese di marzo 2011  in
    applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 45,  del
    decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Per i soli comuni
    appartenenti alle  regioni  Sicilia  e  Sardegna,  detto  acconto  e'
    commisurato ai trasferimenti erariali corrisposti nel primo trimestre
    2011, ai sensi del decreto  del  Ministro  dell'interno  21  febbraio
    2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002.  Le
    somme erogate  in  acconto  sono  portate  in  detrazione  da  quanto
    spettante per l'anno 2012 ai singoli comuni a titolo di trasferimenti
    erariali o di risorse da federalismo fiscale. 
      8. Nei confronti dei comuni per i quali i trasferimenti erariali  o
    le risorse da federalismo fiscale  da  corrispondere  nell'anno  2012
    risultino insufficienti a recuperare l'anticipazione  corrisposta  ai
    sensi del comma 7, il recupero e' effettuato, da  parte  dell'Agenzia
    delle entrate, sulla base dei dati relativi a  ciascun  comune,  come
    comunicati dal Ministero dell'interno, all'atto del riversamento agli
    stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo  13
    del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro 30  giorni
    dal versamento delle somme, con decreti del Ministero dell'  economia
    e delle finanze, gli importi recuperati sono assegnati ai  pertinenti
    capitoli di spesa del Ministero dell'interno. 
      9. Il comma 5 dell'articolo 243 del decreto legislativo  18  agosto
    2000 n. 267, e' sostituito dai seguenti: 
      «5. Alle  province  ed  ai  comuni  in  condizioni  strutturalmente
    deficitari che, pur essendo a cio' tenuti, non rispettano  i  livelli
    minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non
    danno  dimostrazione  di  tale  rispetto  trasmettendo  la   prevista
    certificazione, e' applicata una sanzione pari all'1 per cento  delle
    entrate correnti  risultanti  dal  certificato  di  bilancio  di  cui
    all'articolo 161 del penultimo esercizio finanziario nei confronti di
    quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti  limiti
    minimi di copertura. Ove non risulti  presentato  il  certificato  di
    bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento  all'ultimo
    certificato  disponibile.  La  sanzione  si  applica  sulle   risorse
    attribuite dal  Ministero  dell'interno  a  titolo  di  trasferimenti
    erariali e di federalismo  fiscale;  in  caso  di  incapienza  l'ente
    locale e' tenuto a versare all'entrata del bilancio  dello  Stato  le
    somme residue. 
      5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano  a  decorrere
    dalle sanzioni da applicare per il mancato  rispetto  dei  limiti  di
    copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011.». 
      10. A decorrere dal 1°  aprile  2012,  al  fine  di  coordinare  le
    disposizioni tributarie nazionali applicate  al  consumo  di  energia
    elettrica con quanto disposto dall'articolo  1,  paragrafo  2,  della
    direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre  2008,  relativa
    al regime generale delle accise e che abroga la direttiva  92/12/CEE,
    l'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511,  convertito,
    con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20,  e'  abrogato.
    Il minor gettito per gli enti locali  derivanti  dall'attuazione  del
    presente comma, pari a complessivi 180 milioni  di  euro  per  l'anno
    2012 e 239 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2013  e'
    reintegrato agli enti medesimi dalle  rispettive  regioni  a  statuto
    speciale e province autonome di Trento e di Bolzano  con  le  risorse
    recuperate per effetto del minor concorso delle stesse  alla  finanza
    pubblica disposto dal comma 11. 
      11. Il concorso alla  finanza  pubblica  delle  Regioni  a  statuto
    speciale e delle Province autonome di Trento e  di  Bolzano  previsto
    dall'articolo  28,  comma  3,  primo  periodo,  del  decreto-legge  6
    dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
    dicembre 2011, n. 214, e' ridotto di 180 milioni di euro  per  l'anno
    2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. 
      12. Nell'articolo 2 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
    dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: «1-quater. In  relazione
    a quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto di quanto  previsto  dai
    commi da 2 a 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
    185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
    2, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  sono
    stabilite le modalita' di presentazione  delle  istanze  di  rimborso
    relative ai periodi di imposta precedenti a quello  in  corso  al  31
    dicembre 2012, per i quali,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto, sia ancora pendente il termine di cui  all'articolo
    38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
    602, nonche' ogni  altra  disposizione  di  attuazione  del  presente
    articolo.». 
    
            
          
              
                Titolo II 

    EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO
    DELL'AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE TRIBUTARIA


    Capo I

    Efficientamento

                                   Art. 5 
     
     
                   Studi di settore, versamenti tributari, 
          Sistema informativo della fiscalita', Equitalia Giustizia 
     
      1. All'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
    201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
    214, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Con  riferimento
    all'annualita' 2011, le integrazioni previste dall'articolo 1,  comma
    1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
    195, devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  entro  il  30
    aprile 2012.». 
      2. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto del  Presidente  della
    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le  parole:  «30  novembre»  sono
    sostituite dalle seguenti: «16 aprile». 
      3. All'articolo 9, comma 1-bis, della legge  29  ottobre  1961,  n.
    1216,  le  parole:  «Entro  il  30  novembre»  fino  a:  «per  l'anno
    precedente,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 16  maggio  di
    ogni anno, gli assicuratori versano, altresi', a  titolo  di  acconto
    una somma pari al 12,5 per  cento,  dell'imposta  dovuta  per  l'anno
    precedente provvisoriamente determinata,». 
      4. Al fine di garantire l'unitarieta' del Sistema informativo della
    fiscalita' e la continuita' operativa e gestionale necessarie per  il
    conseguimento  degli  obiettivi  strategici  relativi  al   contrasto
    all'evasione e all'elusione fiscale, gli  istituti  contrattuali  che
    disciplinano  il   rapporto   di   servizio   tra   l'amministrazione
    finanziaria  e  la  societa'  di  cui  all'articolo  59  del  decreto
    legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  sono  prorogati   fino   al
    completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo  atto
    regolativo e sono immediatamente efficaci i  piani  di  attivita'  ad
    essi correlati. 
      5. Gli importi massimali previsti dagli  istituti  contrattuali  di
    cui al comma 4 sono incrementati in ragione dell'effettiva durata del
    periodo di proroga, fermo restando che, ai fini  di  realizzare  ogni
    possibile  economia  di   spesa,   i   corrispettivi   unitari   sono
    rideterminati  utilizzando  i  previsti  strumenti  contrattuali   di
    revisione. 
      6. Dalle disposizioni di cui ai commi 4 e  5  non  devono  derivare
    nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
      7. Nell'articolo  1  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e
    successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Ai fini della applicazione delle  disposizioni  in  materia  di
    finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche  si  intendono,  per
    l'anno 2011, gli  enti  e  i  soggetti  indicati  a  fini  statistici
    nell'elenco  oggetto  del  comunicato  dell'Istituto   nazionale   di
    statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato  in  pari  data
    nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche'  a
    decorrere dall'anno 2012 gli  enti  e  i  soggetti  indicati  a  fini
    statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto  del  comunicato
    del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato  in  pari
    data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana  n.  228,  le
    Autorita'  indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni  di   cui
    all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
    165, e successive modificazioni.». 
      8. All'articolo 2, comma  6-bis,  del  decreto-legge  16  settembre
    2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  novembre
    2008, n. 181, nel primo periodo, la  parola:  «segue»  e'  sostituita
    dalle seguenti:  «e  l'incasso  della  remunerazione  dovuta  a  tale
    societa' a titolo di aggio ai  sensi  del  comma  6,  primo  periodo,
    seguono». 
    
            
          
              
                Titolo II 

    EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO
    DELL'AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE TRIBUTARIA


    Capo I

    Efficientamento

                                   Art. 6 
     
     
              Attivita' e certificazioni in materia catastatale 
     
      1. All'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 3, le parole: «ed i connessi servizi  estimativi  che
    puo' offrire direttamente sul mercato», sono soppresse; 
        b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
        «3-bis.  Ferme le attivita' di  valutazione  immobiliare  per  le
    amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia  del  demanio,
    l'Agenzia del territorio e' competente a  svolgere  le  attivita'  di
    valutazione  immobiliare   e   tecnico-estimative   richieste   dalle
    amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse  strumentali.
    Le predette attivita' sono  disciplinate  mediante  accordi,  secondo
    quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
    successive modificazioni. Tali  accordi  prevedono  il  rimborso  dei
    costi sostenuti dall'Agenzia,  la  cui  determinazione  e'  stabilita
    nella Convenzione di cui all'articolo 59.». 
      2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
    n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
    n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
      «In sede di prima applicazione, per le unita' immobiliari urbane  a
    destinazione ordinaria, prive di planimetria  catastale,  nelle  more
    della  presentazione,   l'Agenzia   del   territorio   procede   alla
    determinazione di una  superficie  convenzionale,  sulla  base  degli
    elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti  e  sui
    servizi corrispondente e' corrisposto a titolo  di  acconto  e  salvo
    conguaglio. Le medesime disposizioni di cui  al  presente  comma,  si
    applicano alle unita' immobiliari per le quali e' stata attribuita la
    rendita  presunta  ai  sensi  dell'articolo   19,   comma   10,   del
    decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato  dall'articolo  2,
    comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,  convertito,
    con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.». 
      3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei  cittadini,
    le dichiarazioni relative all'uso del suolo di  cui  all'articolo  2,
    comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n. 286,  utili  al  fine
    dell'aggiornamento del catasto, sono rese  dai  soggetti  interessati
    con  le  modalita'   stabilite   da   provvedimento   del   Direttore
    dell'Agenzia  del  territorio  da  adottare,  sentita  l'AGEA,  entro
    novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
      4. Le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33, ultimo  periodo,
    del  decreto-legge  3  ottobre  2006,   n.   262,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006,  n.  286,  e  successive
    modificazioni, operano a decorrere dalla data  di  pubblicazione  del
    provvedimento  di  cui  al  comma  3  e  unicamente  a  valere  sulle
    dichiarazioni rese ai sensi del medesimo comma. 
      5. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 40  del  decreto  del
    Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e  successive
    modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 01 e 02  del  predetto
    articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  445  del
    2000 non si applicano ai certificati e alle attestazioni da  produrre
    al  conservatore  dei  registri  immobiliari  per   l'esecuzione   di
    formalita' ipotecarie, nonche' ai certificati ipotecari  e  catastali
    rilasciati dall'Agenzia del territorio. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO
    DELL'AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE TRIBUTARIA


    Capo I

    Efficientamento

                                   Art. 7 
     
     
               Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
     
      1.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su   richiesta
    dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato   acquisisce
    obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato per i  profili  di
    legittimita' relativi agli oggetti: 
        a) degli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni
    in materia di giochi pubblici; 
        b) degli schemi di provvedimento di definizione dei  criteri  per
    la  valutazione  dei  requisiti   di   solidita'   patrimoniale   dei
    concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco  e  in
    relazione alle caratteristiche del concessionario. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Potenziamento


    Sezione I

    Accertamento

                                   Art. 8 
     
     
                      Misure di contrasto all'evasione 
     
      1. Il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n.
    537, e' sostituito dal seguente: 
      «4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'art.  6,  comma
    1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con  decreto
    del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  non  sono
    ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle  prestazioni
    di servizio direttamente utilizzati  per  il  compimento  di  atti  o
    attivita' qualificabili come delitto non  colposo  per  il  quale  il
    pubblico  ministero  abbia  esercitato   l'azione   penale.   Qualora
    intervenga una sentenza definitiva di assoluzione compete il rimborso
    delle maggiori imposte versate in relazione alla  non  ammissibilita'
    in  deduzione  prevista  dal  periodo  precedente  e   dei   relativi
    interessi.». 
      2.  Ai  fini  dell'accertamento  delle  imposte  sui  redditi   non
    concorrono  alla  formazione  del  reddito  oggetto  di  rettifica  i
    componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti
    negativi relativi a beni o servizi  non  effettivamente  scambiati  o
    prestati, entro i limiti  dell'ammontare  non  ammesso  in  deduzione
    delle predette spese o altri componenti  negativi.  In  tal  caso  si
    applica  la  sanzione  amministrativa  dal  25  al   50   per   cento
    dell'ammontare delle spese o altri  componenti  negativi  relativi  a
    beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella
    dichiarazione  dei  redditi.  In  nessun   caso   si   applicano   le
    disposizioni di  cui  all'articolo  12  del  decreto  legislativo  18
    dicembre 1997, n. 472, e la sanzione e' riducibile esclusivamente  ai
    sensi dell'art. 16, comma 3,  del  decreto  legislativo  18  dicembre
    1997,  n. 472. 
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo  di
    quanto disposto dal comma  4-bis  dell'articolo  14  della  legge  24
    dicembre 1993, n. 537, previgente, anche per fatti, atti o  attivita'
    posti in essere prima dell'entrata in vigore degli stessi commi  1  e
    2, ove piu' favorevoli, tenuto conto anche degli effetti  in  termini
    di imposte o maggiori  imposte  dovute,  salvo  che  i  provvedimenti
    emessi  in  base  al  comma  4-bis  previgente  non  si  siano   resi
    definitivi; resta ferma l'applicabilita' delle previsioni di  cui  al
    periodo precedente ed ai commi 1 e 2 anche per la determinazione  del
    valore della produzione netta ai fini  dell'imposta  regionale  sulle
    attivita' produttive. 
      4. La lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto
    del Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e'
    sostituita dalla seguente: «d-ter) in caso  di  omessa  presentazione
    dei  modelli  per  la  comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai   fini
    dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di
    esclusione  o  di  inapplicabilita'  degli  studi  di   settore   non
    sussistenti, nonche' di infedele compilazione  dei  predetti  modelli
    che comporti una  differenza  superiore  al  quindici  per  cento,  o
    comunque ad euro cinquantamila,  tra  i  ricavi  o  compensi  stimati
    applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli
    stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.». 
      5. La disposizione di cui al comma 4  si  applica  con  riferimento
    agli accertamenti notificati a  partire  dalla  data  di  entrata  in
    vigore del presente articolo.  Per  gli  accertamenti  notificati  in
    precedenza continua ad applicarsi quanto  previsto  dalla  previgente
    lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo  39  del  decreto  del
    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
      6. Ai fini del rafforzamento delle garanzie dei  crediti  erariali,
    la Guardia di finanza puo' avvalersi del potere di cui agli  articoli
    32,  primo  comma,  numero  7),  del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero  7),
    del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633
    anche ai fini dell'effettuazione di  segnalazioni  all'Agenzia  delle
    entrate finalizzate alla richiesta al  presidente  della  commissione
    tributaria  provinciale,  da  parte  di  quest'ultima,  delle  misure
    cautelari ai  sensi  dell'articolo  22  del  decreto  legislativo  18
    dicembre 1997, n. 472. 
      7. All'articolo 51, comma 1, del decreto  legislativo  21  novembre
    2007, n. 231, e successive modificazioni, le  parole:  «alla  Agenzia
    delle entrate che attiva i conseguenti controlli di  natura  fiscale»
    sono sostituite dalle seguenti: «alla Guardia di  finanza  la  quale,
    ove ravvisi l'utilizzabilita' di elementi ai fini  dell'attivita'  di
    accertamento, ne  da'   tempestiva  comunicazione  all'Agenzia  delle
    entrate». 
      8. L'Agenzia  delle  entrate  elabora,  nell'ambito  della  propria
    attivita' di pianificazione degli accertamenti,  liste  selettive  di
    contribuenti, i quali siano stati ripetutamente  segnalati  in  forma
    non anonima all'Agenzia stessa o al Corpo della Guardia di finanza in
    ordine alla  violazione  dell'obbligo  di  emissione  della  ricevuta
    fiscale o dello scontrino fiscale, ovvero del documento certificativo
    dei corrispettivi. 
      9. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
    633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo  35  il  comma  15-quinquies  e'  sostituito  dal
    seguente: «15-quinquies. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati
    e degli elementi in possesso dell'anagrafe  tributaria,  individua  i
    soggetti titolari di partita IVA  che,  pur  obbligati,  non  abbiano
    presentato la dichiarazione di cessazione  di  attivita'  di  cui  al
    comma 3 e  comunica  agli  stessi  che  provvedera'  alla  cessazione
    d'ufficio della partita IVA. Il  contribuente  che  rilevi  eventuali
    elementi non considerati  o  valutati  erroneamente  puo'  fornire  i
    chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate entro i trenta giorni
    successivi al ricevimento della  comunicazione.  La  somma  dovuta  a
    titolo di sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione  di
    cessazione di attivita' e' iscritta direttamente nei ruoli  a  titolo
    definitivo. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se  il  contribuente
    provvede  a  pagare  la  somma  dovuta  con  le  modalita'   indicate
    nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro
    trenta giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione.  In  tal  caso
    l'ammontare  della  sanzione  dovuta  e'  ridotto  ad  un  terzo  del
    minimo.»; 
        b) dopo l'articolo 35-ter e' inserito il seguente: «35-quater. Al
    fine di contrastare  le  frodi  in  materia  di  imposta  sul  valore
    aggiunto, l'Agenzia delle entrate rende disponibile a  chiunque,  con
    servizio  di  libero   accesso,   la   possibilita'   di   verificare
    puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria,  la
    validita' del numero di partita IVA attribuito ai sensi dell'articolo
    35 o 35-ter. Il servizio fornisce le informazioni relative allo stato
    di attivita' della partita IVA  inserita  e  alla  denominazione  del
    soggetto o, in assenza di questa, al cognome  e  nome  della  persona
    fisica titolare.». 
      10. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni  concernenti
    l'imposta di  registro,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma  2  e'  inserito  il
    seguente: «2-bis. Salvo quanto previsto nei commi 1  e  2,  l'imposta
    relativa  alle  annualita'  successive  alla  prima,  alle  cessioni,
    risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17,  nonche'  le  connesse
    sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza,
    entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di  scadenza
    del pagamento.». 
      11. All'articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il  comma
    10 e' abrogato. 
      12. Al  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 29, comma 1: 
          1) alla lettera b), in fine, e' aggiunto il seguente periodo: 
          «.  L'agente  della  riscossione,  con  raccomandata   semplice
    spedita all'indirizzo presso il quale e' stato notificato  l'atto  di
    cui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in  carico  le
    somme per la riscossione»; 
          2) alla lettera c), in fine, sono aggiunte le seguenti  parole:
    «e l'agente della riscossione non invia  l'informativa  di  cui  alla
    lettera b)»; 
          3) alla lettera e) le parole: «secondo  anno»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «terzo anno»; 
        b) all'articolo 30, comma 2, in fine,  e'  aggiunto  il  seguente
    periodo:   «Ai   fini   dell'espropriazione   forzata,   l'esibizione
    dell'estratto  dell'avviso  di  cui  al  comma  1,   come   trasmesso
    all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate  al  comma
    5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso
    in tutti i casi in cui  l'agente  della  riscossione  ne  attesti  la
    provenienza.». 
      13. Il comma 2-ter dell'articolo 13  della  Tariffa,  parte  prima,
    allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
    n.  642,  come  modificato  dal  comma   1   dell'articolo   19   del
    decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  e'  sostituito  dal  seguente:
    «2-ter. Comunicazioni periodiche alla clientela relative  a  prodotti
    finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i
    depositi bancari e postali, anche se  rappresentati  da  certificati.
    L'imposta non e' dovuta per le comunicazioni ricevute ed  emesse  dai
    fondi  pensione  e  dai  fondi  sanitari  per  ogni  esemplare,   sul
    complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale  di
    rimborso.». 
      14. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della  Tariffa,  parte  prima,
    allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
    n. 642, le parole: «agli strumenti e» sono soppresse. 
      15. Le disposizioni dei commi 13 e 14 si applicano a decorrere  dal
    1° gennaio 2012. 
      16. All'articolo 19 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) dopo il comma  3  e' inserito  il  seguente:  «3-bis.  Per  le
    comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di  investimento
    collettivo del risparmio, per le quali sussista uno stabile  rapporto
    con l'intermediario in assenza di un formale contratto di custodia  o
    amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di
    mancata provvista da parte del cliente per il pagamento  dell'imposta
    di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte  I,
    allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
    n.    642,    l'intermediario    puo'    effettuare    i    necessari
    disinvestimenti.»; 
        b) nel comma 7, le  parole:  «ai  sensi  del  comma  2-ter»  sono
    sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter»; 
        c) nel comma 8, le parole: «16 febbraio»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «16 maggio»; 
        d) nel comma 11, le parole:  «di  bollo»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «sui redditi»; 
        e) il comma 15 e' sostituito dal seguente: «15. L'imposta di  cui
    al comma 13 e' stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore
    degli  immobili.  L'imposta  non  e'  dovuta   se   l'importo,   come
    determinato ai sensi del presente comma,  non  supera  euro  200.  Il
    valore e' costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai
    contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel
    luogo in cui e' situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi
    appartenenti alla Unione europea o  in  Paesi  aderenti  allo  Spazio
    economico  europeo  che   garantiscono   un   adeguato   scambio   di
    informazioni, il valore e' quello utilizzato nel Paese estero ai fini
    dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in
    mancanza, quello di cui al periodo precedente.»; 
        f) dopo il comma 15 e'  inserito  il  seguente:  «15-bis.  Per  i
    soggetti che prestano lavoro all'estero per lo  Stato  italiano,  per
    una sua suddivisione politica o amministrativa  o  per  un  suo  ente
    locale  e  le  persone  fisiche  che   lavorano   all'estero   presso
    organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui  residenza
    fiscale in Italia sia determinata, in deroga  agli  ordinari  criteri
    previsti dal Testo Unico  delle  imposte  sui  redditi,  in  base  ad
    accordi internazionali ratificati, l'imposta di cui al  comma  13  e'
    stabilita nella misura ridotta dello 0,4  per  cento  per  l'immobile
    adibito ad  abitazione  principale  e  per  le  relative  pertinenze.
    L'aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo  di  tempo  in
    cui l'attivita' lavorativa e' svolta all'estero. Dall'imposta  dovuta
    per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale   del
    soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono,  fino  a
    concorrenza  del  suo  ammontare,  euro  200  rapportati  al  periodo
    dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se  l'unita'
    immobiliare e' adibita ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti
    passivi la detrazione spetta a  ciascuno  di  essi  proporzionalmente
    alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli
    anni 2012 e 2013 la  detrazione  prevista  dal  comma  precedente  e'
    maggiorata di 50 euro per ciascun figlio  di  eta'  non  superiore  a
    ventisei   anni,   purche'   dimorante   abitualmente   e   residente
    anagraficamente  nell'unita'  immobiliare   adibita   ad   abitazione
    principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della
    detrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di 400 euro»; 
        g) nel comma 16, dopo il primo periodo, e' inserito il  seguente:
    «Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o
    in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che  garantiscono  un
    adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un
    credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura  patrimoniale
    e reddituale gravanti sullo stesso immobile,  non  gia'  detratte  ai
    sensi dell'articolo 165 del decreto del Presidente  della  Repubblica
    22 dicembre 1986, n. 917.»; 
        h) nel comma 20, dopo il primo periodo, e' inserito il  seguente:
    «Per i conti correnti e i libretti di  risparmio  detenuti  in  Paesi
    della Unione europea  o  in  Paesi  aderenti  allo  Spazio  economico
    Europeo  che  garantiscono  un  adeguato  scambio   di   informazioni
    l'imposta e'  stabilita  in  misura  fissa  pari  a  quella  prevista
    dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata  al
    decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.»; 
        i)  dopo  il  comma  23  e'   inserito   il   seguente   «23-bis.
    Nell'applicazione  dell'articolo  14,  comma  1,  lettera   a),   del
    decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   350,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,  alle  attivita'
    finanziarie  oggetto  di  emersione   o   di   rimpatrio   ai   sensi
    dell'articolo 13-bis,  del  decreto-legge  1º  luglio  2009,  n.  78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e
    degli articoli 12 e 15 del citato decreto-legge n. 350 del 2001,  non
    e'  comunque  precluso   l'accertamento   dell'imposta   sul   valore
    aggiunto.». 
      17. In considerazione di quanto previsto dal comma 16, lettera  c),
    per l'anno 2012 il versamento dell'imposta di  cui  al  comma  8  ivi
    citato puo' essere effettuato entro il termine del 16 maggio  e  fino
    alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  non   si
    configurano violazioni in materia di versamenti. 
      18.  All'articolo  17,  comma  1,  terzo   periodo,   del   decreto
    legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  e  successive  modificazioni,  le
    parole: «10.000 euro annui» sono sostituite  dalle  seguenti:  «5.000
    euro annui». 
      19. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006,
    n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
    248, le parole: «10.000 euro annui» sono sostituite  dalle  seguenti:
    «5.000 euro annui». 
      20. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
    possono essere stabiliti i termini e le ulteriori modalita' attuative
    delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19. 
      21. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 18 a  20,  le
    dotazioni   finanziarie   della   Missione   di   spesa    «Politiche
    economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 249  milioni  di
    euro per l'anno 2012 e di 299 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
    2013. 
      22. Al primo periodo, del primo comma dell'articolo 52 del  decreto
    del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  dopo  le
    parole: "artistiche o professionali" sono inserite  le  seguenti:  «,
    nonche' in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e  da  quelli
    che godono dei benefici di cui  al  decreto  legislativo  4  dicembre
    1997, n. 460,». 
      23. L'Agenzia per  le  organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
    sociale (ONLUS) di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
    Ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
    229 del 30 settembre 2000, e' soppressa  dalla  data  di  entrata  in
    vigore del presente decreto e i compiti e le funzioni esercitati sono
    trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che  con
    appositi regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
    della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad adeguare  il  proprio
    assetto  organizzativo,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri.   Per   il
    finanziamento  dei  compiti  e  delle  attribuzioni   trasferite   al
    Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  di  cui  al  primo
    periodo del presente articolo, si fa fronte con le risorse  a  valere
    sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14  della  legge  13
    maggio 1999, n. 133. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e'
    autorizzato ad apportare le occorrenti  variazioni  di  bilancio.  Al
    Ministero sono  altresi'  trasferite  tutte  le  risorse  strumentali
    attualmente utilizzate dalla predetta Agenzia. Al fine  di  garantire
    la continuita' delle attivita' di  interesse  pubblico  gia'  facenti
    capo  all'Agenzia,  fino   al   perfezionamento   del   processo   di
    riorganizzazione indicato le predette attivita' continuano ad  essere
    esercitata presso le sedi e gli uffici gia' a  tal  fine  utilizzati.
    Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi
    o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
      24.  Fermi  i  limiti  assunzionali  a  legislazione  vigente,   in
    relazione  all'esigenza  urgente  e  inderogabile  di  assicurare  la
    funzionalita' operativa delle proprie strutture,  volta  a  garantire
    una efficacia attuazione delle misure di  contrasto  all'evasione  di
    cui alle disposizioni del presente articolo, l'Agenzia delle  entrate
    e' autorizzata ad espletare procedure concorsuali  per  la  copertura
    delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo  le  modalita'  di  cui
    all'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e
    dell'articolo 2, comma  2,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  30
    settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
    dicembre  2005,  n.  248.  Nelle  more  dell'espletamento  di   dette
    procedure l'Agenzia delle entrate, salvi gli incarichi gia' affidati,
    potra' attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari  con  la
    stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata  e'
    fissata in relazione al tempo necessario per la copertura  del  posto
    vacante tramite concorso. Gli incarichi sono attribuiti con  apposita
    procedura  selettiva  applicando  l'articolo  19,  comma  1-bis,  del
    decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  Ai  funzionari  cui  e'
    conferito l'incarico compete  lo  stesso  trattamento  economico  dei
    dirigenti. A seguito dell'assunzione dei  vincitori  delle  procedure
    concorsuali di cui al presente comma,  l'Agenzia  delle  Entrate  non
    potra' attribuire nuovi incarichi dirigenziali  a  propri  funzionari
    con la stipula di contratti di  lavoro  a  tempo  determinato,  fatto
    salvo  quanto  previsto  dall'articolo  19  comma   6   del   decreto
    legislativo  30  marzo   2001,   n.   165.   Agli   oneri   derivanti
    dall'attuazione  del  presente  comma  si  provvede  con  le  risorse
    disponibili sul bilancio dell'Agenzia. 
      25. All'articolo 13 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
    successive modificazioni,  dopo  il  comma  3-quater  e' aggiunto  il
    seguente: 
      «3-quinquies.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono disciplinate  le
    modalita' di certificazione dell'utilizzo dei contributi assegnati in
    attuazione  del  comma  3-quater.  Le  certificazioni   relative   ai
    contributi concessi in favore di enti pubblici e di soggetti  privati
    sono trasmesse agli Uffici territoriali  del  Governo  che  ne  danno
    comunicazione alle Sezioni regionali di  controllo  della  Corte  dei
    conti  competenti  per  territorio.  Le  relazioni  conclusive  e  le
    certificazioni  previste  dai   decreti   ministeriali   emanati   in
    attuazione degli atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari con
    cui si attribuiscono i contributi di cui al comma  3-quater,  nonche'
    il rendiconto annuale previsto per gli enti locali dall'articolo  158
    del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituite dalle
    certificazioni disciplinate dal presente comma.». 
    
            
          
              
                Capo II 

    Potenziamento


    Sezione I

    Accertamento

                                   Art. 9 
     
     
             Potenziamento dell'accertamento in materia doganale 
     
      1. All'articolo 11, comma 4, del  decreto  legislativo  8  novembre
    1990, n. 374, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
      «Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-bis)  e  per
    l'accesso di cui al numero 7), secondo comma,  dell'articolo  51  del
    medesimo  decreto  sono  rilasciate   dal   Direttore   regionale   o
    interregionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di
    Bolzano, dal Direttore provinciale.». 
      2. All'articolo 53 del testo unico delle  disposizioni  legislative
    concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relativi
    sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
    ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: 
      «8-bis. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), indicano tra  gli
    elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta, richiesti
    per la compilazione della dichiarazione annuale, i consumi  fatturati
    nell'anno con l'applicazione delle  aliquote  di  accisa  vigenti  al
    momento della fornitura ai consumatori finali.». 
      3. Dopo l'articolo  2783-bis  del  codice  civile  e'  inserito  il
    seguente: 
      «Art. 2783-ter (Crediti dello Stato attinenti alle risorse  proprie
    tradizionali  di  pertinenza  del   bilancio   generale   dell'Unione
    europea). I  crediti  dello  Stato  attinenti  alle  risorse  proprie
    tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1,  lettera  a),  della
    decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, di
    pertinenza del bilancio generale dell'unione europea sono equiparati,
    ai fini dell'applicazione delle disposizioni del  presente  capo,  ai
    crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto.». 
    
            
          
              
                Capo II 

    Potenziamento


    Sezione I

    Accertamento

                                   Art. 10 
     
     
            Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi 
     
      1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e'  autorizzata
    a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle
    operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non  superiore  a
    cento  mila  euro  annui.  Con   decreto   del   Direttore   generale
    dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' costituito  il
    fondo  e  disciplinato  il  relativo   utilizzo.   Gli   appartenenti
    all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  sono  autorizzati
    ad effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si  effettuano
    scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma
    6, lettera a) o b), del regio decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e
    successive modificazioni, al solo fine di acquisire elementi di prova
    in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi
    comprese  quelle  relative  al  divieto  di  gioco  dei  minori.  Per
    effettuare le medesimi  operazioni  di  gioco,  la  disposizione  del
    precedente periodo si applica altresi' al personale della Polizia  di
    Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia  di  finanza,
    il quale, ai fini  dell'utilizzo  del  fondo  previsto  dal  presente
    comma,  agiscono  previo  concerto  con   le   competenti   strutture
    dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Con  regolamento
    emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto
    1988, n. 400, e successive modificazioni, su  proposta  del  Ministro
    dell'economia  e  delle  finanze,  di   concerto   con   i   Ministri
    dell'interno, della giustizia e della difesa, sono disciplinate,  nel
    rispetto di quanto disposto dagli articoli 51 del codice penale  e  9
    della legge 16 marzo 2006 n. 146, in quanto compatibili, le modalita'
    dispositive sulla base delle quali il  predetto  personale  impegnato
    nelle  attivita'  di  cui  al  presente  comma  puo'  effettuare   le
    operazioni  di  gioco.  Eventuali  vincite  conseguite  dal  predetto
    personale nell'esercizio delle attivita' di  cui  al  presente  comma
    sono riversate al fondo di cui al primo periodo. 
      2.  In  considerazione  dei  particolari  interessi  coinvolti  nel
    settore dei  giochi  pubblici  e  per  contrastare  efficacemente  il
    pericolo  di  infiltrazioni  criminali  nel  medesimo  settore,  sono
    introdotte le seguenti modificazioni: 
        a) nel comma 3-bis dell'articolo 2  del  decreto  del  Presidente
    della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e  successive  modificazioni,
    e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La documentazione di  cui
    al periodo precedente deve riferirsi anche  al  coniuge,  nonche'  ai
    parenti  e  agli  affini  entro  il  terzo  grado  dei  soggetti  ivi
    indicati.»; 
        b) all'articolo 24, comma 25, primo periodo, del decreto-legge  6
    luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
    luglio  2011,  n.  111,  dopo  la  parola:  «rinnovo»  aggiungere  le
    seguenti: «o il mantenimento» e dopo le parole «dagli articoli»  sono
    inserite le seguenti: «2 e 3 del decreto legislativo 10  marzo  2000,
    n. 74 e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319,  319-ter,  320,  321,
    322, 323» e dopo le parole:  «416-bis»  sono  inserite  le  seguenti:
    «644,»; nello stesso comma 25  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
    periodo: «Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo
    o il mantenimento delle concessioni  di  cui  ai  periodi  precedenti
    opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero  l'imputazione  o  la
    condizione di indagato sia riferita al coniuge, nonche' ai parenti ed
    affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati.». 
      3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,
    della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  tre  mesi  dalla  data  di
    entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  previo   parere   delle
    competenti Commissioni parlamentari,  si  provvede  ad  apportare  le
    occorrenti modificazioni e integrazioni  al  decreto  del  Presidente
    della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, al fine di: 
        a) razionalizzare e rilanciare il settore dell'ippica; 
        b) assicurare la trasparenza e la regolarita'  dello  svolgimento
    delle competizioni ippiche; 
        c) improntare l'organizzazione e la gestione dei giochi a criteri
    di efficienza ed economicita', nonche' la  scelta  dei  concessionari
    secondo criteri di trasparenza ed in conformita'  alle  disposizioni,
    anche comunitarie; 
        d) assicurare il coordinamento tra il Ministero  dell'economia  e
    delle finanze ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari  e
    forestali; 
        e) operare una ripartizione dei proventi al netto  delle  imposte
    tale da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'ASSI; 
        f) realizzare un sistema organico di misure volte alla promozione
    della salute e del benessere del cavallo. 
      4. A decorrere dal 1° febbraio 2012, la posta  unitaria  minima  di
    gioco per le scommesse sulle corse dei cavalli  e'  stabilita  tra  5
    centesimi e un euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non
    puo' essere inferiore a due euro. Il  predetto  importo  puo'  essere
    modificato, in funzione dell'andamento della raccolta  delle  formule
    di scommesse ippiche, con provvedimento del Ministero dell'economia e
    delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato,  di
    concerto con il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
    forestali. 
      5. Al  fine  di  perseguire  maggiore  efficienza  ed  economicita'
    dell'azione nei settori di competenza, il Ministero  dell'economia  e
    delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato,  il
    Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia
    per  lo  sviluppo  del  settore  ippico  -   ASSI,   procedono   alla
    definizione, anche in via transattiva, sentiti i  competenti  organi,
    con abbandono di ogni controversia  pendente,  di  tutti  i  rapporti
    controversi nelle correlate materie e secondo i  criteri  di  seguito
    indicati: 
        a) relativamente alle spese per il totalizzatore nazionale per la
    gestione delle scommesse ippiche  annualmente  documentate  da  Sogei
    S.p.a., a decorrere dal 1° gennaio 2012, la ripartizione  al  50  per
    cento ad AAMS e al 50 per cento ad ASSI. Le medesime spese, sostenute
    fino al 31 dicembre 2011, restano in capo  ad  AAMS.  Per  l'effetto,
    l'ASSI e' autorizzata a destinare le somme accantonate in bilancio al
    31 dicembre 2011 per tale posizione per destinarle alle finalita'  di
    cui all'articolo 30-bis, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008,
    n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
    n. 2; 
        b) relativamente alle quote di prelievo di  cui  all'articolo  12
    del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169  ed
    alle relative integrazioni, definizione, in via  equitativa,  di  una
    riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute  dai
    concessionari  di  cui  al  citato  decreto  del   Presidente   della
    Repubblica n. 169 del 1998  con  individuazione  delle  modalita'  di
    versamento  delle  relative  somme  e  adeguamento   delle   garanzie
    fideiussorie.  Conseguentemente,  all'articolo  38,  comma   4,   del
    decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera l) e' soppressa. 
      6. Nell'ambito delle disponibilita' del Ministero  delle  politiche
    agricole, alimentari e forestali ai  sensi  dell'articolo  30,  comma
    8-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito  con
    modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  il  predetto
    Ministero destina, per l'anno 2012, la somma di 3 milioni di euro per
    un programma di comunicazione per il rilancio dell'ippica. 
      7. Nel rispetto delle norme comunitarie  in  materia  di  aiuti  di
    Stato, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare  (ISA)  S.p.A.  puo'
    intervenire finanziariamente, nell'ambito del  capitale  disponibile,
    in programmi di sviluppo del settore ippico  presentati  da  soggetti
    privati, secondo le modalita'  definite  con  decreto  del  Ministero
    delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con  il
    Ministero dell'economia e delle finanze. 
      8. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile  2009,  n.
    39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
    la lettera p) e' soppressa. 
      9. Le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al  fine  di
    assicurare le maggiori entrate di cui all'articolo 2,  comma  3,  del
    decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono quelle di cui al  decreto
    del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di
    Stato 12 ottobre 2011,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
    Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011. 
    
            
          
              
                Sezione II 

    Sanzioni amministrative

                                   Art. 11 
     
     
               Modifiche in materia di sanzioni amministrative 
     
      1. All'articolo 11 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
    471, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis.  L'omessa,  incompleta  o  infedele   comunicazione   delle
    minusvalenze e delle differenze negative  di  ammontare  superiore  a
    50.000 euro di cui  all'articolo  5-quinquies  del  decreto-legge  30
    settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
    dicembre 2005,  n.  248,  nonche'  delle  minusvalenze  di  ammontare
    complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni
    di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni  finanziarie  di
    cui all'articolo 1  del  decreto-legge  24  settembre  2002  n.  209,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  265,
    e' punita con la sanzione  amministrativa  del  10  per  cento  delle
    minusvalenze la cui comunicazione e' omessa, incompleta  o  infedele,
    con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.». 
      2.  All'articolo  5-quinquies,  comma  3,  del   decreto-legge   30
    settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
    dicembre 2005, n. 248, il terzo periodo e' soppresso. 
      3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002  n.
    209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002,  n.
    265, e' il terzo periodo e' soppresso. 
      4. L'articolo 303 del testo unico delle leggi  doganali,  approvato
    con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,  n.  43,
    e' sostituito dal seguente: 
      «303. (Differenze rispetto alla dichiarazione  di  merci  destinate
    alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad  altra
    dogana.). - 1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualita',  alla
    quantita' ed  al  valore  delle  merci  destinate  alla  importazione
    definitiva, al  deposito  o  alla  spedizione  ad  altra  dogana  con
    bolletta  di  cauzione,  non   corrispondano   all'accertamento,   il
    dichiarante e' punito con la sanzione amministrativa da  euro  103  a
    euro 516 a meno che  l'inesatta  indicazione  del  valore  non  abbia
    comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel  qual  caso
    si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3. 
      2. La precedente disposizione non si applica: 
        a) quando nei casi previsti dall'articolo  57,  lettera  d),  pur
    essendo errata la denominazione della tariffa, e' stata indicata  con
    precisione la denominazione  commerciale  della  merce,  in  modo  da
    rendere possibile l'applicazione dei diritti; 
        b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute  in  sede  di
    accertamento sono considerate nella tariffa in  differenti  sottovoci
    di una medesima voce, e  l'ammontare  dei  diritti  di  confine,  che
    sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, e'  uguale  a  quello  dei
    diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo; 
        c) quando le differenze in piu' o in meno nella quantita'  o  nel
    valore non superano il cinque per cento per ciascuna  qualita'  delle
    merci dichiarate. 
      3.  Se  i  diritti  di  confine  complessivamente  dovuti   secondo
    l'accertamento  sono  maggiori  di  quelli  calcolati  in  base  alla
    dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento,
    la sanzione amministrativa, qualora il  fatto  non  costituisca  piu'
    grave reato, e' applicata come segue: 
        a)  per  diritti  fino  a  500  euro  si  applica   la   sanzione
    amministrativa da 103 a 500 euro; 
        b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si  applica  la  sanzione
    amministrativa da 1.000 a 5.000 euro; 
        c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica  la  sanzione
    amministrativa da 5.000 a 15.000 euro; 
        d) per i diritti da  2.000,1  a  3.999,99  euro,  si  applica  la
    sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro; 
        e) oltre 4.000, si applica la sanzione amministrativa  da  30.000
    euro a dieci volte l'importo dei diritti.». 
      5. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  sono  apportate
    le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 50, comma 1, le parole:  «da  258  euro  a  1.549
    euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da 3.000 euro a 30.000 euro.» 
        b) all'articolo 59, comma 5, le parole:  «da  258  euro  a  1.549
    euro.» sono sostituite  dalle  seguenti:  «da  3.000  euro  a  30.000
    euro.». 
      6.  All'articolo  1  del  decreto-legge  3  ottobre  2006  n.  262,
    convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286,
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste  per
    le violazioni  che  costituiscono  reato,  la  omessa,  incompleta  o
    tardiva presentazione dei dati, dei documenti e  delle  dichiarazioni
    di cui al comma 1, ovvero la  dichiarazione  di  valori  difformi  da
    quelli accertati, e' punita con la  sanzione  amministrativa  di  cui
    all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre1995,  n.
    504.». 
      7. Per le unita' immobiliari per le quali e'  stata  attribuita  la
    rendita  presunta  ai  sensi  del  comma  10  dell'articolo  19   del
    decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'art. 2  comma
    5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge  26  febbraio  2011,  n.  10,  i  soggetti
    obbligati  devono  provvedere  alla  presentazione  degli   atti   di
    aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione,
    nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di cui all'articolo 2  comma
    5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 26  febbraio  2011,  n.  10.  In  caso  di
    mancata presentazione entro tale termine  si  applicano  le  sanzioni
    amministrative di cui all'art. 2 comma 12 del decreto legislativo  14
    marzo 2011, n. 23. 
      8. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, sono  apportate
    le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
        «2. Il sequestro e' eseguito nel limite: 
          a) del 30 per cento dell'importo eccedente  quello  di  cui  al
    comma 1 qualora l'eccedenza non sia superiore a 10 mila euro; 
          b) del 50 per cento dell'importo eccedente, in tutti gli  altri
    casi. 
        2-bis. Il denaro contante sequestrato garantisce  con  preferenza
    su ogni altro credito  il  pagamento  delle  sanzioni  amministrative
    pecuniarie.»; 
        b) all'articolo 7: 
          1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
          «1. Il soggetto cui e' stata  contestata  una  violazione  puo'
    chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta: 
            a) pari al 5 per  cento  del  denaro  contante  eccedente  la
    soglia di cui all'articolo 3 se l'eccedenza  non  dichiarata  non  e'
    superiore a 10 mila euro; 
            b) pari al 15 per cento se l'eccedenza non supera i  40  mila
    euro. 
          1-bis. La somma pagata non puo' essere, comunque,  inferiore  a
    200 euro. 
          1-ter. Il pagamento puo' essere  effettuato  all'Agenzia  delle
    dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al
    Ministero dell'economia e delle finanze con le modalita'  di  cui  al
    comma 4, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste  di  pagamento
    in misura ridotta ricevute dalla Guardia di  finanza,  con  eventuale
    prova  dell'avvenuto  pagamento,  sono  trasmesse  all'Agenzia  delle
    dogane.»; 
          2) al comma 5, lettera  a),  le  parole:  «250.000  euro»  sono
    sostituite dalle seguenti: «40.000 euro»; 
          3) al comma 5, lettera b), le  parole:  «trecentosessantacinque
    giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»; 
        c) all'articolo 8, al comma 3 le parole: «scadenza del termine di
    cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «data in cui  riceve
    i verbali di contestazione.»; 
        d) all'articolo 9: 
          1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          «1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo  3  e'
    punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con  un  minimo  di
    300 euro: 
          a) dal 10 al 30 per cento  dell'importo  trasferito  o  che  si
    tenta  di  trasferire  in  eccedenza  rispetto  alla  soglia  di  cui
    all'articolo 3, se tale valore non e' superiore a 10 mila euro; 
          b) dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo  trasferito  o
    che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia  di  cui
    all'articolo 3 se tale valore e' superiore a 10 mila euro.»; 
          2)  al  comma  2,  le  parole:  «in  quanto  compatibili»  sono
    soppresse. 
    
            
          
              
                Sezione III 

    Contenzioso

                                   Art. 12 
     
     
               Contenzioso in materia tributaria e riscossione 
     
      1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n.  374
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il secondo periodo del comma 6 e' soppresso; 
        b) il comma 7 e' abrogato. 
      2.  Sono  fatti  salvi  i  procedimenti   amministrativi   per   la
    risoluzione delle controversie di cui agli articoli 66,  e  seguenti,
    del testo unico delle disposizioni in materia doganale approvate  con
    decreto del Presidente della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43,
    instaurati, alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  ai
    sensi del comma 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre
    1990, n. 374. 
      3. Al  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  recante
    disposizioni sul processo  tributario,  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
        a) all'articolo 19, comma 1, lettera f),  le  parole:  «comma  3»
    sono sostituite dalle seguenti: «comma 2». 
        b) dopo l'articolo 69 e'  inserito  il  seguente:  «Art.  69-bis.
    (Aggiornamento  degli  atti  catastali)  -  1.  Se   la   commissione
    tributaria accoglie totalmente o  parzialmente  il  ricorso  proposto
    avverso  gli  atti  relativi  alle  operazioni   catastali   indicate
    nell'articolo 2, comma 2,  e  la  relativa  sentenza  e'  passata  in
    giudicato, la segreteria ne rilascia copia  munita  dell'attestazione
    di  passaggio  in  giudicato,  sulla  base  della   quale   l'ufficio
    dell'Agenzia del territorio  provvede  all'aggiornamento  degli  atti
    catastali.». 
      4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69-bis del  decreto
    legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546,  le  sentenze,  emanate  nei
    giudizi ivi indicati, non costituenti titolo esecutivo sono  comunque
    annotate  negli  atti  catastali  con  le  modalita'  stabilite   con
    provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da  adottare
    entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
    decreto. 
      5. Le disposizioni di cui all'articolo 158 del  testo  unico  delle
    disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
    giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
    maggio 2002, n. 115, si applicano alle Agenzie fiscali delle entrate,
    delle dogane, del territorio e del demanio.». 
      6. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e  di
    commercializzazione  dei  prodotti  agricoli  nazionali,  svolte  dai
    consorzi agrari per conto e nell'interesse dello  Stato,  diversi  da
    quelli estinti ai sensi dell'articolo 8,  comma  1,  della  legge  28
    ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'articolo 130  della  legge
    23 dicembre 2000, n. 388, quali risultanti dai  rendiconti  approvati
    con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro  dell'agricoltura  e
    delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, che saranno estinti
    nei riguardi di coloro che risulteranno averne  diritto,  nonche'  le
    spese e gli interessi maturati a decorrere  dalla  data  di  chiusura
    delle relative contabilita', indicata nei decreti medesimi, producono
    interessi calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla  base  del  tasso
    ufficiale di sconto maggiorato di 4,40  punti,  con  capitalizzazione
    annuale; per il periodo successivo  sulla  base  dei  soli  interessi
    legali. 
      7. Sono fatti salvi  gli  effetti  derivanti  dall'applicazione  di
    sentenze passate in giudicato di cui all'articolo 324 del  codice  di
    procedura civile. 
      8. La regione Campania e' autorizzata ad utilizzare le risorse  del
    Fondo per lo sviluppo e  coesione  2007-2013  relative  al  Programma
    attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di  Acerra
    ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  195,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26.
    Le risorse necessarie, pari a 355.550.240,84, vengono trasferite alla
    stessa Regione. 
      9. In considerazione dell'acquisto di cui al comma  8,  le  risorse
    gia' finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del citato  decreto-legge
    n.  195  del  2009,  al  pagamento  del  canone  di  affitto  di  cui
    all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge,  sono  destinate
    alla medesima Regione quale contributo dello Stato. 
      10. Ai fini fiscali, il pagamento da parte della  regione  Campania
    della somma di cui al comma 8, in quanto effettuato a definizione  di
    ogni  pretesa  del  soggetto  proprietario  dell'impianto,   di   cui
    all'articolo 6 del predetto decreto-legge n. 195 del 2009, vale  come
    liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private  e  quelle
    pubbliche interessate. Ogni atto  perfezionato  in  attuazione  della
    disposizione di cui al precedente periodo e' esente da imposizione. 
      11. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
    dopo la lettera n-bis) e' aggiunta la seguente: «n-ter)  delle  spese
    sostenute della regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra,
    diverse da quelle necessarie per  l'acquisto  del  termovalorizzatore
    stesso,  nei  limiti  dell'ammontare  delle  entrate  riscosse  dalla
    Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla  quota
    spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla  vendita  di
    energia, nel limite di 50 milioni di euro annui, e delle risorse gia'
    finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30  dicembre
    2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
    2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di  cui  all'articolo
    7, comma 6,  dello  stesso  decreto-legge,  destinate  alla  medesima
    Regione quale contributo dello Stato.». 
    
            
          
              
                Sezione III 

    Contenzioso

                                   Art. 13 
     
     
                             Norma di copertura 
     
      1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 10, dall'articolo 4,
    comma 11, dall'articolo 8, commi 16, lettere e)  e  h),  e  24,  pari
    complessivamente a 184,6 milioni di euro per  l'anno  2012,  a  245,6
    milioni di euro per l'anno 2013, a 246,4 milioni di euro a  decorrere
    dall'anno 2014, che aumentano ai fini della compensazione in  termini
    di indebitamento netto e fabbisogno a 252 milioni di euro per  l'anno
    2013 e a 252,8  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2014,  si
    provvede mediante utilizzo delle minori spese di cui all'articolo  8,
    comma 21, del presente decreto. 
      2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
    apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    
            
          
              
                Sezione III 

    Contenzioso

                                   Art. 14 
     
     
                              Entrata in vigore 
     
      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
    pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
    sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
     
        Dato a Roma, addi' 2 marzo 2012 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                      Monti, Presidente del Consiglio dei
                                      Ministri e Ministro dell'economia e
                                      delle finanze 
     
    Visto, il Guardasigilli: Severino 
    
    
     

    Legge di conversione sul sovraffollamento delle carceri

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    TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 211

    Testo del  decreto-legge  22  dicembre  2011,  n.  211  (in  Gazzetta
    Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011), coordinato
    con la legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 9 (in G.U.R.I. del 20 febbraio 2012, n. 42 - alla pag. 4), recante: «Interventi  urgenti  per
    il   contrasto   della    tensione    detentiva    determinata    dal
    sovraffollamento delle carceri.». (12A01920) 
    

     
    Avvertenza: 
        Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
    della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
    disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
    decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
    ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
    1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
    al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
    decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
    conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
    note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
    legislativi qui riportati. 
        Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
    con caratteri corsivi. 
     
        Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )). 
     
        A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
    (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
    del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
    conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
    pubblicazione. 
     
                                   Art. 1 
     
     
                   Modifiche al codice di procedura penale 
     
      (( 01. All'articolo 386, comma 4, del codice  di  procedura  penale
    sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto  previsto
    dall'articolo 558.». )) 
      1. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono  apportate
    le seguenti modificazioni: 
        a) il comma 4 e' sostituito dal  seguente:  «4.  Se  il  pubblico
    ministero ordina  che  l'arrestato  in  flagranza  sia  posto  a  sua
    disposizione, lo puo' presentare direttamente all'udienza,  in  stato
    di arresto,  per  la  convalida  e  il  contestuale  giudizio,  entro
    quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio  di  convalida
    le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.»; 
        (( b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
          4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi  di  cui
    ai commi 2 e 4 il pubblico  ministero  dispone  che  l'arrestato  sia
    custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1  dell'articolo  284.
    In caso di mancanza, indisponibilita' o inidoneita' di tali luoghi, o
    quando essi sono ubicati  fuori  dal  circondario  in  cui  e'  stato
    eseguito l'arresto, o in caso  di  pericolosita'  dell'arrestato,  il
    pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee  strutture
    nella disponibilita' degli ufficiali o agenti di polizia  giudiziaria
    che  hanno  eseguito  l'arresto  o  che  hanno  avuto   in   consegna
    l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilita' o  inidoneita'  di
    tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessita'
    o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato  che
    l'arrestato sia condotto nella  casa  circondariale  del  luogo  dove
    l'arresto e' stato  eseguito  ovvero,  se  ne  possa  derivare  grave
    pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina. 
          4-ter. Nei casi previsti dall'articolo 380,  comma  2,  lettere
    e-bis) ed f), il  pubblico  ministero  dispone  che  l'arrestato  sia
    custodito  presso  idonee  strutture   nella   disponibilita'   degli
    ufficiali  o  agenti  di  polizia  giudiziaria  che  hanno   eseguito
    l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato.  Si  applica  la
    disposizione di cui al comma 4-bis, terzo periodo. )) 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
           Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 
     
      1. Alle norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del
    codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
    1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) l'articolo 123 e' sostituito dal seguente: «Art.  123.  (Luogo
    di svolgimento dell'udienza di convalida  e  dell'interrogatorio  del
    detenuto) - 1. Salvo quanto previsto  dall'art.  121,  nonche'  dagli
    artt. 449 comma 1 e 558 del codice, l'udienza di convalida si  svolge
    nel luogo dove l'arrestato o il fermato e' custodito (( salvo che nel
    caso di custodia nel proprio  domicilio  o  altro  luogo  di  privata
    dimora )).  Nel  medesimo  luogo  si  svolge  l'interrogatorio  della
    persona che si trovi, a qualsiasi titolo,  in  stato  di  detenzione.
    Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi  di  necessita'  o  di
    urgenza  il  giudice  con   decreto   motivato   puo'   disporre   il
    trasferimento dell'arrestato, del  fermato  o  del  detenuto  per  la
    comparizione davanti a se'. (( Il procuratore capo  della  Repubblica
    predispone le  necessarie  misure  organizzative  per  assicurare  il
    rispetto dei termini di cui all'articolo 558 del codice. »; )) 
        b. (soppressa). 
        (( b-bis) all'articolo 146-bis, il comma 1-bis e' sostituito  dal
    seguente: 
        1-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione  al
    dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti
    di  detenuto  al  quale  sono  state  applicate  le  misure  di   cui
    all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n.  354,  e
    successive modificazioni, nonche',  ove  possibile,  quando  si  deve
    udire, in qualita' di testimone, persona a qualunque titolo in  stato
    di  detenzione  presso   un   istituto   penitenziario,   salvo,   in
    quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice; 
        1-bis. Qualora  la  persona  in  stato  di  arresto  o  di  fermo
    necessiti di assistenza medica o  psichiatrica  la  presa  in  carico
    spetta al Servizio sanitario nazionale,  ai  sensi  del  decreto  del
    Presidente del Consiglio dei  ministri  1°  aprile  2008,  pubblicato
    nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008. )) 
      2. Con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
    Ministro  dell'interno  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze,  da  adottare  entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno,  e'
    individuata  la  quota  di  risorse  da  trasferire  dallo  stato  di
    previsione del Ministero della giustizia allo stato di previsione del
    Ministero dell'interno ai fini del ristoro delle spese  sostenute  in
    applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto.». 
    
            
          
                                (( Art. 2-bis 
     
    Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354,  in  materia  di  visite
      agli istituti penitenziari e alle camere di sicurezza. 
      1. Al capo I del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 67, primo  comma,  dopo  la  lettera  l-bis),  e'
    inserita la seguente: «l-ter) i membri del Parlamento europeo»; 
        b) dopo l'articolo 67, e' aggiunto il seguente: «Art.  67-bis.  -
    (Visite alle camere di  sicurezza).  -  1.  Le  disposizioni  di  cui
    all'articolo 67 si applicano anche alle camere di sicurezza.». )) 
    
            
          
                                (( Art. 2-ter 
     
    Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006,  n.
      109, in materia di illeciti disciplinari dei magistrati. 
      1. All'articolo 2, comma 1, del  decreto  legislativo  23  febbraio
    2006, n. 109, dopo la lettera gg), e' aggiunta la seguente: « gg-bis)
    l'inosservanza  dell'articolo  123  delle  norme  di  attuazione,  di
    coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
    decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. )) 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
                Modifiche alla legge 26 novembre 2010, n. 199 
     
      (( 1. Alla legge 26  novembre  2010,  n.  199,  sono  apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a)  nel  titolo  della  legge,  le  parole:  "ad  un  anno"  sono
    sostituite dalle seguenti: "a diciotto mesi"; 
        b) all'articolo 1, nella rubrica e nei commi 1, 3 e 4, la parola:
    "dodici", ovunque ricorra, e' sostituita dalla  seguente:  "diciotto"
    e, nel comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Il
    magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo sulla richiesta  se
    gia' dispone delle informazioni occorrenti"; 
        c) all'articolo 5,  comma  1,  dopo  le  parole:  "condannati  in
    esecuzione penale esterna", sono inserite le seguenti: "e  in  merito
    al numero dei detenuti e alla tipologia dei reati a cui si applica il
    beneficio dell'esecuzione domiciliare della pena detentiva. )) 
    
            
          
                                (( Art. 3-bis 
     
     
                       Norme in materia di riparazione 
                          per l'ingiusta detenzione 
     
      1. Le disposizioni dell'articolo 314 del codice di procedura penale
    si applicano anche ai procedimenti definiti anteriormente  alla  data
    di entrata in vigore del medesimo codice,  con  sentenza  passata  in
    giudicato dal 1° luglio 1988. 
      2. Ai fini di cui al comma 1, il termine per la proposizione  della
    domanda di riparazione e' di sei mesi e decorre dalla data di entrata
    in vigore della legge di conversione del presente decreto. La domanda
    di riparazione resta impregiudicata dall'eventuale precedente rigetto
    che sia stato determinato  dalla  inammissibilita'  della  stessa  in
    ragione della definizione del procedimento in  epoca  anteriore  alla
    data di entrata in vigore del codice di procedura penale vigente. 
      3. Il diritto alla riparazione di cui al comma 1  non  e'  comunque
    trasmissibile agli eredi. 
      4. Ai fini della determinazione del risarcimento,  per  il  periodo
    intercorrente tra il 1° luglio 1988 e la data di  entrata  in  vigore
    del vigente codice di procedura penale, si applicano i commi  2  e  3
    dell'articolo 315 del medesimo codice. 
      5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari  a
    5  milioni  di  euro  per   l'anno   2012,   si   provvede   mediante
    corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
    all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
    relativa  al  Fondo  per  gli  interventi  strutturali  di   politica
    economica. )) 
    
            
          
                                (( Art. 3-ter 
     
     
                 Disposizioni per il definitivo superamento 
                   degli ospedali psichiatrici giudiziari 
     
      1. Il termine per il  completamento  del  processo  di  superamento
    degli ospedali psichiatrici giudiziari gia' previsto dall'allegato  C
    del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, e  dai
    conseguenti accordi  sanciti  dalla  Conferenza  unificata  ai  sensi
    dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle
    sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre  2009  e  13  ottobre  2011,
    secondo le modalita' previste dal citato  decreto  e  dai  successivi
    accordi e fatto salvo quanto stabilito nei commi seguenti, e' fissato
    al 1° febbraio 2013. 
      2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non  regolamentare
    del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della
    giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
    lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai
    sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
    sono definiti, ad integrazione di quanto  previsto  dal  decreto  del
    Presidente  della  Repubblica  14  gennaio   1997,   pubblicato   nel
    supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del  20  febbraio
    1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici  e  organizzativi,
    anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi  alle  strutture
    destinate ad accogliere le persone cui sono applicate  le  misure  di
    sicurezza  del  ricovero  in  ospedale  psichiatrico  giudiziario   e
    dell'assegnazione a casa di cura e custodia. 
      3. Il decreto di cui al  comma  2  e'  adottato  nel  rispetto  dei
    seguenti criteri: 
        a) esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture; 
        b) attivita' perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove
    necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati,  da
    svolgere nel limite delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
    disponibili a legislazione vigente; 
        c) destinazione  delle  strutture  ai  soggetti  provenienti,  di
    norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime. 
      4. A decorrere dal  31  marzo  2013  le  misure  di  sicurezza  del
    ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e  dell'assegnazione  a
    casa di cura e  custodia  sono  eseguite  esclusivamente  all'interno
    delle strutture sanitarie di cui al comma 2, fermo  restando  che  le
    persone che hanno cessato di  essere  socialmente  pericolose  devono
    essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul  territorio,  dai
    Dipartimenti di salute mentale. 
      5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1,  in  deroga
    alle disposizioni vigenti relative al  contenimento  della  spesa  di
    personale, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,
    comprese anche quelle che hanno sottoscritto i piani di  rientro  dai
    disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del  Ministro
    della salute assunta di concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica
    amministrazione e la semplificazione e del Ministro  dell'economia  e
    delle finanze, possono assumere  personale  qualificato  da  dedicare
    anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e
    reinserimento  sociale  dei  pazienti  internati  provenienti   dagli
    ospedali psichiatrici giudiziari. 
      6. Per la copertura degli  oneri  derivanti  dalla  attuazione  del
    presente articolo, limitatamente alla realizzazione  e  riconversione
    delle strutture, e' autorizzata la spesa di 120 milioni di  euro  per
    l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse
    sono assegnate alle regioni e province autonome mediante la procedura
    di attuazione del programma  straordinario  di  investimenti  di  cui
    all'articolo 20  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67.  Agli  oneri
    derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 60 milioni di euro
    per l'anno 2012, utilizzando quota parte  delle  risorse  di  cui  al
    citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988; quanto ad ulteriori 60
    milioni di euro per l'anno 2012,  mediante  corrispondente  riduzione
    del Fondo  di  cui  all'articolo  7-quinquies  del  decreto-legge  10
    febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
    aprile 2009, n. 33; quanto a 60 milioni  di  euro  per  l'anno  2013,
    mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  32,
    comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
      7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l'esercizio
    delle attivita' di cui al comma 1 nonche' degli oneri  derivanti  dal
    comma 5, e' autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di 38
    milioni di euro per  l'anno  2012  e  55  milioni  di  euro  annui  a
    decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dal presente comma  si
    provvede: 
        a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2012,
    mediante   riduzione   degli   stanziamenti   relativi   alle   spese
    rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge
    31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del  Ministero  degli  affari
    esteri; 
        b) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2012,
    mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
    all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
        c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 24  milioni  di
    euro annui a  decorrere  dall'anno  2013,  mediante  riduzione  degli
    stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21,
    comma 5, lettera b), della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  dei
    programmi del Ministero della giustizia. 
      8. Il Comitato  permanente  per  la  verifica  dell'erogazione  dei
    livelli essenziali di assistenza di cui  all'articolo  9  dell'intesa
    tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
    Bolzano del 23 marzo 2005, provvede al monitoraggio e  alla  verifica
    dell'attuazione del presente articolo. 
      9. Nell'ipotesi di mancato rispetto, da parte delle regioni e delle
    province autonome di Trento e di Bolzano, del termine di cui al comma
    1, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione e nel  rispetto
    dell'articolo 8 della  legge  5  giugno  2003,  n.  131,  il  Governo
    provvede in via sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione  a
    quanto previsto dal comma 4. 
      10. A seguito dell'attuazione del presente articolo la destinazione
    dei beni  immobili  degli  ex  ospedali  psichiatrici  giudiziari  e'
    determinata  d'intesa  tra   il   Dipartimento   dell'amministrazione
    penitenziaria del Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio  e
    le regioni ove gli stessi sono ubicati. )) 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
    Integrazione delle  risorse  finanziarie  per  il  potenziamento,  la
      ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie. 
     
      1. Al  fine  di  ((  fronteggiare  ))  il  sovrappopolamento  degli
    istituti presenti sul  territorio  nazionale,  per  l'anno  2011,  e'
    autorizzata la spesa di euro  57.277.063  per  le  esigenze  connesse
    all'adeguamento,  potenziamento  e   alla   messa   a   norma   delle
    infrastrutture penitenziarie. 
      2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si   provvede   mediante
    corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
    all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985,  n.  222,
    relativamente alla quota destinata allo  Stato  dell'otto  per  mille
    dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
     
                            Copertura finanziaria 
     
      1. All'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto,  con
    esclusione dell'articolo 4, si  provvede  mediante  l'utilizzo  delle
    risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
    vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello
    Stato. 
      2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
    provvedere,  con  propri  decreti,  alle  occorrenti  variazioni   di
    bilancio per l'attuazione del presente decreto. 
    
            
          
                                   Art. 6 
     
     
                              Entrata in vigore 
     
      1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
    quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
    Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
    in legge. 
    
            
    
     

    Legge di conversione relativa alle disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile

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    TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011 , n. 212

    Testo del  decreto-legge  22  dicembre  2011,  n.  212  (in  Gazzetta
    Ufficiale -  serie  generale  -  n.  297  del  22  dicembre  2011),
    coordinato con la legge di conversione 17 febbraio 2012,  n.  10  (in G.U.R.I. del 20 febbraio 2012, n. 42  -  alla  pag.  1),  recante:  «Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia  civile.»
    (12A01919) 
    

     
    Avvertenza: 
        Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
    della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
    disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
    decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
    ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
    1985, n. 1092, al solo  fine  di  facilitare  la  lettura  sia  delle
    disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
    dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
    degli atti legislativi qui riportati. 
        Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
    con caratteri corsivi. 
     
        Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )). 
     
        A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
    (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
    del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
    conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
    pubblicazione. 
     
                                   Art. 1 
     
     
                           Finalita' e definizioni 
     
      (Soppresso). 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
                        Presupposti di ammissibilita' 
     
      (Soppresso). 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
                           Contenuto dell'accordo 
     
      (Soppresso). 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
                     Deposito della proposta di accordo 
     
      (Soppresso). 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
     
                                Procedimento 
     
      (Soppresso). 
    
            
          
                                   Art. 6 
     
     
                         Raggiungimento dell'accordo 
     
      (Soppresso). 
    
            
          
                                   Art. 7 
     
     
                          Omologazione dell'accordo 
     
      (Soppresso). 
    
            
          
                                   Art. 8 
     
     
                           Esecuzione dell'accordo 
     
      (Soppresso). 
    
            
          
                                   Art. 9 
     
     
                   Impugnazione e risoluzione dell'accordo 
     
      (Soppresso). 
    
            
          
                                   Art. 10 
     
     
                    Organismi di composizione della crisi 
     
      (Soppresso). 
    
            
          
                                   Art. 11 
     
     
                          Disposizioni transitorie 
     
      (Soppresso). 
    
            
          
                                   Art. 12 
     
     
                 Modifiche alla disciplina della mediazione 
     
       (Soppresso). 
    
            
          
                                   Art. 13 
     
     
                   Modifiche al codice di procedura civile 
     
      1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
          a) all'articolo 82, primo comma, le parole: «euro 516,46»  sono
    sostituite dalle seguenti: « (( euro 1.100 )) »; 
          b) all'articolo 91, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  comma:
    «Nelle cause  previste  dall'articolo  82,  primo  comma,  le  spese,
    competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono  superare  il
    valore della domanda.»; 
          (( b-bis) all'articolo 769, dopo il terzo comma, e' aggiunto il
    seguente: 
      «Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario puo'  essere
    chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio
    designato  dal  defunto  nel  testamento  ovvero,   in   assenza   di
    designazione, al notaio scelto dalla stessa parte.». )) 
    
            
          
                                 (( Art. 14 
     
     
                Modifica alla legge 12 novembre 2011, n. 183 
     
      1. L'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' abrogato.
    )) 
    
            
          
                                   Art. 15 
     
     
                       Proroga dei magistrati onorari 
     
      1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio
    1998, n. 51,  le  parole:  «non  oltre  il  31  dicembre  2011»  sono
    sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2012». 
      2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari  il  cui  mandato
    scade  il  31  dicembre  2011  e  per  i  quali  non  e'   consentita
    un'ulteriore   conferma   secondo   quanto   previsto   dall'articolo
    42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario,  di  cui  al
    regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici  di  pace  il
    cui mandato scade entro il 31 dicembre 2012 e  per  i  quali  non  e'
    consentita   un'ulteriore   conferma    secondo    quanto    previsto
    dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre  1991,  n.  374,  e
    successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio
    delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2012, fino  alla
    riforma organica della magistratura onoraria e, comunque,  non  oltre
    il 31 dicembre 2012. 
    
            
          
                                   Art. 16 
     
     
            Modifiche alla disciplina delle societa' di capitali 
     
      1. All'articolo 14, della legge 12  novembre  2011,  n.  183,  sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
      a) (soppressa) 
      b) dopo il comma  13,  e'  inserito  il  seguente:  «13-bis.  Nelle
    societa' a responsabilita' limitata,  i  collegi  sindacali  nominati
    entro il 31 dicembre 2011 rimangono  in  carica  fino  alla  scadenza
    naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati.». 
      2. (soppresso). 
    
            
          
                                   Art. 17 
     
     
                              Entrata in vigore 
     
      1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
    quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
    Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
    in legge. 
    
    
    Ultimo aggiornamento Martedì 21 Febbraio 2012 19:23
     

    Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

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    DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5

              
                Titolo I 

    Disposizioni in materia di semplificazioni


    Capo I

    Disposizioni generali in materia di semplificazioni

     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
      Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
    disposizioni per  la  semplificazione  e  lo  sviluppo,  al  fine  di
    assicurare,   nell'attuale   eccezionale    situazione    di    crisi
    internazionale e nel rispetto del principio di equita', una riduzione
    degli oneri  amministrativi  per  i  cittadini  e  le  imprese  e  la
    crescita, dando sostegno e impulso al sistema produttivo del Paese; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 27 gennaio e del 3 febbraio 2012; 
      Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
    Ministro per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  del
    Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle  infrastrutture
    e dei trasporti e del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
    della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e  della
    tutela del territorio e del mare, il  Ministro  del  lavoro  e  delle
    politiche sociali, il Ministro delle politiche agricole alimentari  e
    forestali e il Ministro per i beni e le attivita' culturali; 
     
                                    Emana 
                         il seguente decreto-legge: 
     
                                   Art. 1 
     
    Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di  conclusione
                    del procedimento e poteri sostitutivi 
     
      1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e  9
    sono sostituiti dai seguenti: 
      "8. La  tutela  in  materia  di  silenzio  dell'amministrazione  e'
    disciplinata dal codice  del  processo  amministrativo.  Le  sentenze
    passate in giudicato che accolgono il  ricorso  proposto  avverso  il
    silenzio inadempimento dell'amministrazione sono  trasmesse,  in  via
    telematica, alla Corte dei conti. 
      9. La mancata o tardiva emanazione del  provvedimento  nei  termini
    costituisce elemento di valutazione  della  performance  individuale,
    nonche' di responsabilita'  disciplinare  e  amministrativo-contabile
    del dirigente e del funzionario inadempiente. 
      9-bis. L'organo di  governo  individua,  nell'ambito  delle  figure
    apicali dell'amministrazione, il soggetto cui  attribuire  il  potere
    sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione
    il potere sostitutivo si considera attribuito al  dirigente  generale
    o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o  in  mancanza  al
    funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione. 
      9-ter. Decorso  inutilmente  il  termine  per  la  conclusione  del
    procedimento o quello superiore di cui al comma 7,  il  privato  puo'
    rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis  perche',  entro  un
    termine pari alla meta' di quello originariamente previsto,  concluda
    il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di
    un commissario. 
      9-quater. Il responsabile individuato ai  sensi  del  comma  9-bis,
    entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di  governo,  i
    procedimenti, suddivisi  per  tipologia  e  strutture  amministrative
    competenti,  nei  quali  non  e'  stato  rispettato  il  termine   di
    conclusione   previsti   dalla   legge   o   dai   regolamenti.    Le
    Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con  le
    risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
    vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
    pubblica. 
      9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza  di
    parte e' espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai
    regolamenti  di  cui   all'articolo   2   e   quello   effettivamente
    impiegato.". 
      2. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si  applicano  nei
    procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per  i  quali
    restano ferme le particolari norme che li disciplinano. 
    
            
          
              
                Titolo I 

    Disposizioni in materia di semplificazioni


    Capo I

    Disposizioni generali in materia di semplificazioni

                                   Art. 2 
     
        Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA 
     
      1. All'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma  1,
    dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
    2000,  n.  445,  nonche'"  sono  inserite   le   seguenti:   ",   ove
    espressamente previsto dalla normativa vigente,". 
    
            
          
              
                Titolo I 

    Disposizioni in materia di semplificazioni


    Capo I

    Disposizioni generali in materia di semplificazioni

                                   Art. 3 
     
    Riduzione degli  oneri  amministrativi  e  disposizioni  in  tema  di
             verifica dell'impatto della regolamentazione - VIR 
     
      1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il comma  2
    e' sostituito dai seguenti: 
      "2. Entro il 31 gennaio di ogni anno,  le  amministrazioni  statali
    trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una  relazione
    sul bilancio complessivo degli  oneri  amministrativi,  a  carico  di
    cittadini e imprese, introdotti e eliminati con  gli  atti  normativi
    approvati  nel  corso  dell'anno  precedente,  come  valutati   nelle
    relative  analisi  di  impatto  della  regolamentazione   (AIR),   in
    conformita' ai criteri di cui all'articolo 6, comma 3. Per  gli  atti
    normativi non sottoposti ad  AIR,  le  Amministrazioni  utilizzano  i
    medesimi criteri per  la  stima  e  la  quantificazione  degli  oneri
    amministrativi introdotti o eliminati. Per  oneri  amministrativi  si
    intendono i costi degli adempimenti cui  cittadini  ed  imprese  sono
    tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito  del
    procedimento   amministrativo,   compreso    qualunque    adempimento
    comportante raccolta,  elaborazione,  trasmissione,  conservazione  e
    produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. 
      2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per
    quanto di competenza, dal Dipartimento per  gli  affari  giuridici  e
    legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  il
    Dipartimento  della  funzione   pubblica   predispone,   sentite   le
    associazioni  imprenditoriali  e  le  associazioni  dei   consumatori
    rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto  legislativo
    6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo,  una  relazione
    complessiva,   contenente   il   bilancio   annuale    degli    oneri
    amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con
    riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione e' comunicata al
    DAGL e pubblicata nel sito istituzionale  del  Governo  entro  il  31
    marzo di ciascun anno. 
      2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando  gli  oneri  introdotti
    sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini  del  relativo
    pareggio, adotta,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
    pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di
    cui al comma 2-bis, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17,
    comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  per  la  riduzione  di
    oneri amministrativi di  competenza  statale  previsti  da  leggi.  I
    regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per  la  pubblica
    amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo  economico,  di
    concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni  di  cui
    al  comma  2-bis,  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
    direttivi: 
        a)  proporzionalita'  degli   adempimenti   amministrativi   alle
    esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai
    diversi soggetti destinatari, nonche' alla dimensione dell'impresa  e
    al settore di attivita'; 
        b) eliminazione di dichiarazioni,  attestazioni,  certificazioni,
    comunque denominati, nonche' degli adempimenti amministrativi e delle
    procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici
    in relazione ai soggetti destinatari e alle attivita' esercitate; 
        c) utilizzo delle autocertificazioni  e,  ove  necessario,  delle
    attestazioni e delle  asseverazioni  dei  tecnici  abilitati  nonche'
    delle  dichiarazioni  di  conformita'  da  parte  dell'Agenzia  delle
    imprese; 
        d)  informatizzazione  degli  adempimenti   e   delle   procedure
    amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo
    2005, n. 82; 
        e) coordinamento delle attivita' di controllo al fine di  evitare
    duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalita' degli
    stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti. 
      2-quater. Per la riduzione  di  oneri  amministrativi  previsti  da
    regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma  2-ter,
    con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  della
    legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro  per  la
    pubblica amministrazione e la  semplificazione,  del  Ministro  dello
    sviluppo  economico  e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
    trasporti, di  concerto  con  i  Ministri  competenti  e  sentite  le
    associazioni di cui al comma 2-bis. 
      2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi  previsti  da
    regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui
    comma 2-ter, con decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
    adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
    1988,  n.  400,  sulla  proposta  del  Ministro   per   la   pubblica
    amministrazione e la semplificazione,  del  Ministro  dello  sviluppo
    economico  e  dei  Ministri  competenti  per  materia,   sentite   le
    associazioni di cui al comma 2-bis. 
      2-sexies.  Alle  attivita'  di  cui  al   presente   articolo,   le
    amministrazioni  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
    finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
    maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
      2-septies. Le disposizioni del presente articolo non  si  applicano
    con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia
    e di giochi pubblici.". 
      2. All'articolo 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n.  246,
    il secondo ed il terzo periodo sono soppressi. 
      3. All'articolo 15, comma 2, lettera a), della  legge  12  novembre
    2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) le parole "dopo il comma 5" sono  sostituite  dalle  seguenti:
    "dopo il comma 5- bis"; 
        b) le parole "5- bis." sono sostituite  dalle  seguenti:  "5-ter.
    "." 
    
            
          
              
                Capo II 

    Semplificazioni per i cittadini

                                   Art. 4 
     
    Semplificazioni in materia  di  documentazione  per  le  persone  con
             disabilita' e partecipazione ai giochi paralimpici 
     
      1.  I  verbali  delle  commissioni   mediche   integrate   di   cui
    all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche
    l'esistenza dei requisiti sanitari  necessari  per  la  richiesta  di
    rilascio del contrassegno invalidi di cui al  comma  2  dell'articolo
    381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.
    495, e successive modificazioni, nonche' per le agevolazioni  fiscali
    relative ai veicoli previsti per le persone con disabilita'. 
      2.  Le  attestazioni  medico  legali  richieste  per  l'accesso  ai
    benefici di cui al comma 1  possono  essere  sostituite  dal  verbale
    della commissione medica integrata. Il verbale e' presentato in copia
    con  dichiarazione  sostitutiva   dell'atto   di   notorieta'   sulla
    conformita' all'originale, resa dall'istante ai  sensi  dell'articolo
    19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in
    materia di  documentazione  amministrativa  di  cui  al  decreto  del
    Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  che  dovra'
    altresi' dichiarare che quanto ivi attestato non e'  stato  revocato,
    sospeso o modificato. 
      3. Il Governo e' autorizzato ad emanare uno o piu'  regolamenti  ai
    sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
    volti ad individuare gli ulteriori benefici per l'accesso ai quali  i
    verbali delle commissioni mediche integrate di  cui  all'articolo  20
    del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 attestano  l'esistenza
    dei requisiti sanitari,  nonche'  le  modalita'  per  l'aggiornamento
    delle procedure informatiche e  per  lo  scambio  dei  dati  per  via
    telematica. 
      4. I regolamenti di cui al comma 3 sono  emanati  su  proposta  del
    Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del  Ministro  per  la
    pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione  e   dei   Ministri
    interessati, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze e  con  il  Ministro  della  salute,  previa  intesa  con  la
    Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del  decreto  legislativo
    28 agosto  1997,  n.  281,  sentito  l'Osservatorio  nazionale  sulla
    condizione delle persone con disabilita', di cui alla legge  3  marzo
    2009, n. 18. 
      5. Al fine di dare continuita'  all'attivita'  di  preparazione  in
    vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra  2012,  e'
    autorizzata in favore del Comitato italiano paralimpico la spesa di 6
    milioni di euro per  l'anno  2012.  Al  relativo  onere  si  provvede
    mediante  corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di   cui
    all'articolo 7-quinquies, comma  1,  del  decreto-legge  10  febbraio
    2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
    n. 33, relativa al Fondo per  interventi  urgenti  ed  indifferibili,
    come rifinanziata dall'articolo 33, comma 1, della legge 12  novembre
    2011, n. 183. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Semplificazioni per i cittadini

                                   Art. 5 
     
                     Cambio di residenza in tempo reale 
     
      1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo  13,  comma  1,
    lettere a), b) e c), del decreto del  Presidente  del  Repubblica  30
    maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data
    in cui  si  sono  verificati  i  fatti  utilizzando  una  modulistica
    conforme a quella pubblicata sul  sito  istituzionale  del  Ministero
    dell'interno. Nella modulistica e' inserito il richiamo alle sanzioni
    previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
    28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni. 
      2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e  sottoscritte  di
    fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le  modalita'  di
    cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della  Repubblica  28
    dicembre 2000, n. 445. 
      3.  Fermo  quanto  previsto  dagli  articoli  5  e  6  del  decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe,  nei  due
    giorni lavorativi successivi alla presentazione  delle  dichiarazioni
    di cui al comma  1,  effettua,  previa  comunicazione  al  comune  di
    provenienza, le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti  giuridici  delle
    iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione. 
      4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano
    le disposizioni previste dagli articoli  75  e  76  del  decreto  del
    Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove  nel  corso
    degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano
    discordanze  con  la  dichiarazione  resa,  l'ufficiale  di  anagrafe
    segnala quanto  e'  emerso  alla  competente  autorita'  di  pubblica
    sicurezza. 
      5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai
    sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della  legge  23  agosto
    1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto  con
    il Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,
    sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio
    1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina
    e adeguarla alle disposizioni introdotte con  il  presente  articolo,
    anche  con  riferimento  al  ripristino  della  posizione  anagrafica
    precedente in caso di accertamenti negativi o di  verificata  assenza
    dei  requisiti,  prevedendo  altresi'  che,   se   nel   termine   di
    quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del
    comma 2 non e' stata effettuata la comunicazione di cui  all'articolo
    10-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241,  con  l'indicazione  degli
    eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti  svolti  con  esito
    negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione  di
    fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'articolo
    20 della stessa legge n. 241 del 1990. 
      6. Le  disposizioni  del  presente  articolo  acquistano  efficacia
    decorsi novanta giorni dalla data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
    ufficiale del presente decreto. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Semplificazioni per i cittadini

                                   Art. 6 
     
        Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni 
     
      1.  Sono  effettuate  esclusivamente  in  modalita'  telematica  in
    conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo  7  marzo
    2005, n. 82, e successive modificazioni: 
        a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni  di  atti  e  di
    documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto  del  Presidente
    della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto del  Presidente
    della Repubblica 30 maggio 1989, n.  223,  nonche'  dal  testo  unico
    delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la  tenuta
    e la  revisione  delle  liste  elettorali,  di  cui  al  decreto  del
    Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223; 
        b)  le  comunicazioni  tra  comuni  e   questure   previste   dai
    regolamenti di cui al regio decreto 6  maggio  1940,  n.  635,  e  al
    decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; 
        c) le comunicazioni inviate ai comuni dai  notai  ai  fini  delle
    annotazioni delle convenzioni matrimoniali  a  margine  dell'atto  di
    matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice civile; 
        d) le trasmissioni e l'accesso alle  liste  di  cui  all'articolo
    1937 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
      2. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'interno,  di  concerto
    con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
    sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  da  emanare
    entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto, sono disciplinati le modalita' e i termini per  l'attuazione
    del comma 1, lettere a), b) e c). 
      3. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'interno,  di  concerto
    con il Ministro della difesa, da  emanare  entro  centottanta  giorni
    dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sono
    disciplinati le modalita' e i termini per l'attuazione del  comma  1,
    lettera d). 
    
            
          
              
                Capo II 

    Semplificazioni per i cittadini

                                   Art. 7 
     
    Disposizioni in materia di scadenza dei documenti  d'identita'  e  di
                               riconoscimento 
     
      1. I documenti di identita' e di riconoscimento di cui all'articolo
    1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati  con
    validita' fino alla data, corrispondente al giorno e mese di  nascita
    del titolare, immediatamente successiva  alla  scadenza  che  sarebbe
    altrimenti prevista per il documento medesimo. 
      2. La disposizione di cui  al  comma  1  si  applica  ai  documenti
    rilasciati o  rinnovati  dopo  l'  entrata  in  vigore  del  presente
    decreto. 
      3. Le tessere di riconoscimento  rilasciate  dalle  amministrazioni
    dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  28
    luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Semplificazioni per i cittadini

                                   Art. 8 
     
    Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e  prove  selettive,
      nonche' norme sulla composizione della Commissione per l' esame  di
      avvocato 
     
      1. Le domande per la partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per
    l'assunzione  nelle  pubbliche  amministrazioni  centrali  banditi  a
    decorrere dal 30 giugno 2012  sono  inviate  esclusivamente  per  via
    telematica secondo le modalita' di cui all'articolo  65  del  decreto
    legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sono nulle le clausole dei bandi  in
    contrasto con la presente disposizione. Le amministrazioni provvedono
    a  quanto  previsto  dal  presente  comma  con  le   risorse   umane,
    strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
    nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
      2. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto  previsto  nel
    comma 1. 
      3. L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
    n. 165, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
      "3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina  di  livello
    comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio  e  professionali
    provvede la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento
    della  funzione  pubblica,  sentito  il  Ministero   dell'istruzione,
    dell'universita' e della ricerca. Con eguale procedura si  stabilisce
    l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini
    dell'ammissione al concorso e della nomina.". 
      4. All'articolo 22, comma 3, del regio  decreto-legge  27  novembre
    1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  gennaio
    1934, n. 36, le parole: "un titolare ed un supplente sono  professori
    ordinari o associati  di  materie  giuridiche  presso  un'universita'
    della Repubblica ovvero presso un istituto superiore" sono sostituite
    dalle  seguenti:  "un  titolare  ed  un  supplente  sono   professori
    ordinari, professori associati o ricercatori  di  materie  giuridiche
    presso un'universita' della  Repubblica  ovvero  presso  un  istituto
    superiore.". 
    
            
          
              
                Capo II 

    Semplificazioni per i cittadini

                                   Art. 9 
     
          Dichiarazione unica di conformita' degli impianti termici 
     
      1. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
    territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo  economico  e  del
    Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' approvato il modello
    di dichiarazione unica di conformita' che sostituisce  i  modelli  di
    cui agli allegati I e II del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
    economico  22  gennaio  2008,  n.  37,  e  la  dichiarazione  di  cui
    all'articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
      2. La  dichiarazione  unica  di  conformita'  e  la  documentazione
    allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed  esibite,
    a richiesta dell'amministrazione, per  i  relativi  controlli.  Resta
    fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato
    di agibilita' da parte del comune o in caso di allacciamento  di  una
    nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Semplificazioni per i cittadini

                                   Art. 10 
     
                           Parcheggi pertinenziali 
     
      1. L'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo  1989,  n.  122,  e'
    sostituito dal seguente: 
      "5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  41-sexies,  della
    legge  17  agosto  1942,  n.  1150,  e  successive  modificazioni,  e
    l'immodificabilita'  dell'esclusiva  destinazione  a  parcheggio,  la
    proprieta' dei parcheggi realizzati a norma del comma 1  puo'  essere
    trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che
    ha legittimato la costruzione e nei  successivi  atti  convenzionali,
    solo  con  contestuale  destinazione  del  parcheggio  trasferito   a
    pertinenza di altra unita' immobiliare sita nello  stesso  comune.  I
    parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono  essere  ceduti
    separatamente dall'unita'  immobiliare  alla  quale  sono  legati  da
    vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli.". 
    
            
          
              
                Capo II 

    Semplificazioni per i cittadini

                                   Art. 11 
     
    Semplificazioni in materia  di  circolazione  stradale,  abilitazioni
      alla guida, affidamento del  servizio  informazioni  sul  traffico,
      "bollino blu" e apparecchi di controllo della velocita' 
     
      1. Al decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive
    modificazioni, recante "Nuovo Codice  della  strada",  e  di  seguito
    denominato  "Codice  della  strada",  sono  apportate   le   seguenti
    modificazioni: 
        a) all'articolo 115,  l'abrogazione  del  comma  2-bis,  disposta
    dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.  59,  e'
    anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
        b)  all'articolo  119,  comma  4,  l'alinea  e'  sostituito   dal
    seguente: "4. L'accertamento  dei  requisiti  psichici  e  fisici  e'
    effettuato da commissioni mediche locali, costituite  dai  competenti
    organi regionali ovvero  dalle  province  autonome  di  Trento  e  di
    Bolzano  che  provvedono  altresi'   alla   nomina   dei   rispettivi
    presidenti, nei riguardi:"; 
        c)  all'articolo  119,  comma  4,  la  lettera  b-bis),  inserita
    dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.  59,  e'
    soppressa; 
        d) all'articolo 122, comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso; 
        e)  all'articolo  126,  comma  6,  come  modificato  dal  decreto
    legislativo 18 aprile 2011, n. 59,  le  parole:  ",  previa  verifica
    della  sussistenza  dei  requisiti  fisici  e  psichici  presso   una
    commissione medica locale,  ai  sensi  dell'articolo  119,  comma  4,
    lettera b-bis " sono soppresse. 
      2. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  28  del  decreto
    legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  la   disposizione   di   cui
    all'articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto legislativo
    entra in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto. 
      3. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di  cui  al
    decreto legislativo 18 aprile 2011,  n.  59,  fermo  restando  quanto
    previsto dall'articolo 115, comma  2,  del  Codice  della  strada,  i
    titolari di certificato  di  idoneita'  alla  guida  del  ciclomotore
    ovvero di patente di guida, al compimento  dell'ottantesimo  anno  di
    eta', rinnovano la validita' dei predetti titoli abilitativi ogni due
    anni. 
      4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
    del presente  decreto,  provvede  a  modificare  l'articolo  330  del
    regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di
    cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,  n.
    495, in conformita' alle modifiche introdotte dalla  lettera  a)  del
    comma 1. 
      5. All'articolo 7,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
        a) alla lettera b), le parole: "in aggiunta  a  quelli  festivi;"
    sono sostituite dalle seguenti: "in aggiunta  a  quelli  festivi,  da
    individuarsi  in  modo  da  contemperare  le  esigenze  di  sicurezza
    stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli
    effetti che i divieti determinano sulla  attivita'  di  autotrasporto
    nonche' sul sistema economico produttivo nel suo complesso." ; 
        b) la lettera c) e' soppressa.". 
      6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009,
    sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di  formazione
    preliminare per l'esame di idoneita'  professionale  le  persone  che
    hanno  assolto  all'obbligo  scolastico  e  superato  un   corso   di
    istruzione secondaria di secondo grado;  sono  dispensate  dall'esame
    per la dimostrazione  dell'idoneita'  professionale  le  persone  che
    dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa,  l'attivita'  in
    una o piu' imprese di trasporto  italiane  o  comunitarie  da  almeno
    dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano  in  attivita'  alla
    data di entrata in vigore del presente decreto. Restano fermi i corsi
    di formazione previsti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del
    regolamento (CE) n. 1071/2009. 
      7. Il centro di  coordinamento  delle  informazioni  sul  traffico,
    sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale di  cui  all'articolo  73
    del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
    e' autorizzato ad affidare in concessione, ai sensi dell'articolo 30,
    del decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  i  servizi  di
    produzione, distribuzione e trasmissione, sul  canale  radiofonico  e
    televisivo, delle  informazioni  sul  traffico  e  sulla  viabilita',
    nonche' ogni altro servizio utile al proprio  funzionamento,  qualora
    da detto affidamento derivi un minor  onere  per  il  bilancio  dello
    Stato. 
      8.  A  decorrere  dall'anno  2012  il  controllo  obbligatorio  dei
    dispositivi  di  combustione  e  scarico  degli  autoveicoli  e   dei
    motoveicoli e' effettuato esclusivamente al momento  della  revisione
    obbligatoria periodica del mezzo. 
      9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto  su
    strada disciplinati dal regolamento (CEE) n.  3821/85,  e  successive
    modificazioni,  sono  controllati  ogni  due  anni   dalle   officine
    autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi.  L'attestazione
    di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della
    revisione periodica prevista dall'articolo 80 del decreto legislativo
    30 aprile 1992, n. 285. 
      10. All'articolo 10 del  decreto-legge  6  febbraio  1987,  n.  16,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 30  marzo  1987,  n.  132,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) i commi 1 e 4 sono abrogati; 
        b) al comma 2, dopo le parole: "Le  officine"  sono  inserite  le
    seguenti: "autorizzate alla riparazione dei tachigrafi" e le  parole:
    "di cui al comma 1" sono soppresse. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Semplificazioni per le imprese


    Sezione I

    Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle
    attivita' economiche e di controlli sulle imprese

                                   Art. 12 
     
    Semplificazione   procedimentale   per   l'esercizio   di   attivita'
                                 economiche 
     
      1. Fermo restando quanto previsto dalle norme  di  liberalizzazione
    delle attivita' economiche e di riduzione degli oneri  amministrativi
    per le imprese e tenendo conto anche dei risultati  del  monitoraggio
    di cui all'articolo 11, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 7 settembre  2010,  n.  160,  le  Regioni,  le  Camere  di
    commercio industria agricoltura e artigianato, i  comuni  e  le  loro
    associazioni, le agenzie per le  imprese  ove  costituite,  le  altre
    amministrazioni competenti e le organizzazioni e le  associazioni  di
    categoria interessate possono stipulare convenzioni, su proposta  dei
    Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  per
    lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato  regioni
    ed  autonomie  locali,  per   attivare   percorsi   sperimentali   di
    semplificazione amministrativa  per  gli  impianti  produttivi  e  le
    iniziative ed attivita'  delle  imprese  sul  territorio,  in  ambiti
    delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle
    procedure ed ai termini  per  l'esercizio  delle  competenze  facenti
    esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone  preventiva  ed
    adeguata informazione pubblica. 
      2.  Nel  rispetto  del   principio   costituzionale   di   liberta'
    dell'iniziativa economica privata in condizioni di piena  concorrenza
    e pari opportunita' tra tutti i  soggetti,  presenti  e  futuri,  che
    ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare
    possibili  danni  alla  salute,  all'ambiente,   al   paesaggio,   al
    patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla liberta', alla
    dignita' umana e possibili  contrasti  con  l'utilita'  sociale,  con
    l'ordine pubblico, con il  sistema  tributario  e  con  gli  obblighi
    comunitari ed internazionali della Repubblica, il Governo adotta  uno
    o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
    agosto  1988,  n.  400,  al  fine  di  semplificare  i   procedimenti
    amministrativi concernenti l'attivita' di impresa secondo i  seguenti
    principi e criteri direttivi: 
        a)   semplificazione   e   razionalizzazione   delle    procedure
    amministrative, anche mediante  la  previsione  della  conferenza  di
    servizi telematica ed aperta a tutti gli  interessati,  e  anche  con
    modalita' asincrona; 
        b)  previsione  di  forme  di  coordinamento,  anche  telematico,
    attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite
    i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci,
    Unioncamere, Regioni e Portale nazionale impresa  in  un  giorno,  in
    modo che  sia  possibile  conoscere  contestualmente  gli  oneri,  le
    prescrizioni  ed  i  vantaggi  per  ogni  intervento,  iniziativa  ed
    attivita' sul territorio; 
        c)  individuazione  delle   norme   da   abrogare   a   decorrere
    dall'entrata in  vigore  dei  regolamenti  e  di  quelle  tacitamente
    abrogate  ai  sensi   della   vigente   normativa   in   materia   di
    liberalizzazione delle attivita'  economiche  e  di  riduzione  degli
    oneri amministrativi sulle imprese. 
      3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro il  31  dicembre
    2012, tenendo conto dei risultati della  sperimentazione  di  cui  al
    comma 1 e di quanto previsto dai regolamenti di cui  all'articolo  1,
    comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,  su  proposta  dei
    Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello
    sviluppo  economico,  sentita  la   Conferenza   unificata   di   cui
    all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
    previo parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato
    che si intende reso in senso favorevole decorsi trenta  giorni  dalla
    richiesta. 
      4.  Con  i  regolamenti  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,   del
    decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  sono  altresi'  individuate  le
    attivita' sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di
    inizio  di  attivita'  (SCIA)  con  asseverazioni  o  a  segnalazione
    certificata di inizio di attivita' (SCIA) senza asseverazioni  ovvero
    a mera comunicazione e quelle del tutto libere. 
      5.  Le  Regioni,  nell'esercizio  della  loro  potesta'  normativa,
    disciplinano la materia oggetto del presente articolo nel rispetto di
    quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto  1990  n.  241,
    dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
    con  modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.   148   e
    dall'articolo  34  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
    A tale fine, il Governo, le Regioni e le Province autonome di  Trento
    e di Bolzano, promuovono anche sulla base delle migliori  pratiche  e
    delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi, o
    intese ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15  marzo  1997,  n.
    59. 
      6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i
    servizi  finanziari,  come  definiti  dall'articolo  4  del   decreto
    legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonche' i procedimenti tributari  e
    in  materia  di  giochi  pubblici  per  i  quali  restano  ferme   le
    particolari norme che li disciplinano. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Semplificazioni per le imprese


    Sezione I

    Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle
    attivita' economiche e di controlli sulle imprese

                                   Art. 13 
     
                           Modifiche al T.U.L.P.S. 
     
      1. Al regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  sono  apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 13, primo comma, le parole: "un anno,  computato"
    sono sostituite dalle seguenti: "tre anni, computati"; 
        b) all'articolo  42,  terzo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
    seguente periodo: "La licenza ha validita' annuale"; 
        c) all'articolo 51, primo comma, le parole: "durano  fino  al  31
    dicembre dell'anno in cui furono rilasciate"  sono  sostituite  dalle
    seguenti: "hanno validita' di due anni dalla data del rilascio"; 
        d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso; 
        e) all'articolo 99, primo comma, le parole:  "agli  otto  giorni"
    sono sostituite dalle seguenti: "ai trenta giorni"; 
        f) all'articolo 115: 
          1) al primo comma, le parole: "senza licenza del Questore" sono
    sostituite dalle seguenti: "senza darne comunicazione al Questore"; 
          2) al secondo e  al  quarto  comma,  la  parola:  "licenza"  e'
    sostituita dalla seguente: "comunicazione"; 
          3) il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Le attivita'  di
    recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono  soggette
    alla licenza del Questore. A esse si  applica  il  quarto  comma  del
    presente articolo e la licenza del questore abilita allo  svolgimento
    delle attivita' di recupero senza limiti territoriali,  osservate  le
    prescrizioni  di  legge  o   di   regolamento   e   quelle   disposte
    dall'autorita'."; 
        g) gli articoli 12, primo comma, 86,  secondo  comma,  107,  115,
    terzo comma, sono abrogati. 
      2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo  comma,  159,
    173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Semplificazioni per le imprese


    Sezione I

    Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle
    attivita' economiche e di controlli sulle imprese

                                   Art. 14 
     
                 Semplificazione dei controlli sulle imprese 
     
      1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese  le  aziende
    agricole,  e'  ispirata,  fermo  quanto  previsto   dalla   normativa
    comunitaria, ai principi della  semplicita',  della  proporzionalita'
    dei controlli stessi e  dei  relativi  adempimenti  burocratici  alla
    effettiva tutela del rischio, nonche' del  coordinamento  dell'azione
    svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali. 
      2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute  a  pubblicare
    sul     proprio     sito      istituzionale      e      sul      sito
    www.impresainungiorno.gov.it  la  lista  dei  controlli  a  cui  sono
    assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore  di
    attivita', indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalita' di
    svolgimento delle relative attivita'. 
      3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema  produttivo  e  la
    competitivita' delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli
    interessi pubblici, il Governo  e'  autorizzato  ad  adottare,  anche
    sulla  base  delle  attivita'  di  misurazione  degli  oneri  di  cui
    all'articolo  25,  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno
    o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
    agosto  1988,  n.  400,  volti  a  razionalizzare,   semplificare   e
    coordinare i controlli sulle imprese. 
      4. I regolamenti sono emanati  su  proposta  del  Ministro  per  la
    pubblica amministrazione e la  semplificazione,  del  Ministro  dello
    sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite  le
    associazioni imprenditoriali in base ai seguenti principi  e  criteri
    direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20,  20-bis
    e  20-ter,  della  legge  15  marzo  1997,  n.   59,   e   successive
    modificazioni: 
        a) proporzionalita' dei  controlli  e  dei  connessi  adempimenti
    amministrativi al rischio inerente all'attivita' controllata, nonche'
    alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; 
        b) eliminazione di attivita' di controllo non necessarie rispetto
    alla tutela degli interessi pubblici; 
        c) coordinamento e programmazione dei controlli  da  parte  delle
    amministrazioni  in  modo  da  assicurare  la  tutela  dell'interesse
    pubblico evitando duplicazioni  e  sovrapposizioni  e  da  recare  il
    minore intralcio al normale esercizio delle  attivita'  dell'impresa,
    definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle  verifiche  e
    delle ispezioni gia' effettuate; 
        d) collaborazione amichevole con i soggetti controllati  al  fine
    di prevenire rischi e situazioni di irregolarita'; 
        e)  informatizzazione  degli  adempimenti   e   delle   procedure
    amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo
    2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale; 
        f) soppressione  o  riduzione  dei  controlli  sulle  imprese  in
    possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualita'
    (UNI EN ISO-9001),  o  altra  appropriata  certificazione  emessa,  a
    fronte di  norme  armonizzate,  da  un  organismo  di  certificazione
    accreditato da un ente  di  accreditamento  designato  da  uno  Stato
    membro dell'Unione europea ai sensi del  Regolamento  2008/765/CE,  o
    firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento  (IAF
    MLA). 
      5.  Le  regioni  e  gli  enti  locali,   nell'ambito   dei   propri
    ordinamenti, conformano le attivita' di controllo di loro  competenza
    ai principi  di  cui  al  comma  4.  A  tale  fine,  entro  sei  mesi
    dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
    decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa  in  sede
    di Conferenza unificata. 
      6. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
    controlli in materia fiscale e finanziaria per i quali  continuano  a
    trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi  in
    materia. 
    
            
          
              
                Sezione II 

    Semplificazioni in materia di lavoro

                                   Art. 15 
     
    Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata  dal
                   lavoro delle lavoratrici in gravidanza 
     
      1. A decorrere dal 1° aprile  2012,  all'articolo  17  del  decreto
    legislativo 26  marzo  2001,  n.  151,  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
        a) il comma 2  e'  sostituito  dal  seguente:  "2.  La  Direzione
    territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto  previsto
    dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato
    di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla  lettera  a),
    comma 1, dell'articolo 16 o fino ai  periodi  di  astensione  di  cui
    all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno  o  piu'
    periodi, la cui durata sara' determinata dalla Direzione territoriale
    del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel  caso  di  gravi
    complicanze della gravidanza o di persistenti forme  morbose  che  si
    presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando
    le condizioni di lavoro o ambientali siano  ritenute  pregiudizievoli
    alla salute della donna e del bambino; c) quando la  lavoratrice  non
    possa essere spostata ad  altre  mansioni,  secondo  quanto  previsto
    dagli articoli 7 e 12."; 
        b) al comma 3, le parole: "e' disposta dal servizio ispettivo del
    Ministero del lavoro" sono sostituite dalle  seguenti:  "e'  disposta
    dall'azienda sanitaria locale, con  modalita'  definite  con  Accordo
    sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
    le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,"; 
        c) al comma 4, le parole:  "puo'  essere  disposta  dal  servizio
    ispettivo del Ministero del lavoro" sono sostituite  dalle  seguenti:
    "e' disposta dalla Direzione territoriale del  lavoro".  Al  medesimo
    comma la parola: "constati" e' sostituita dalla seguente: "emerga"; 
        d) al comma 5, le parole: "dei servizi ispettivi" sono soppresse. 
    
            
          
              
                Sezione II 

    Semplificazioni in materia di lavoro

                                   Art. 16 
     
    Misure per la semplificazione dei flussi informativi  in  materia  di
      interventi e servizi sociali,  del  controllo  della  fruizione  di
      prestazioni  sociali  agevolate,  per  lo  scambio  dei  dati   tra
      Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale 
     
      1. Al fine di semplificare e  razionalizzare  lo  scambio  di  dati
    volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e  la  gestione
    delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi  e  servizi
    sociali  inviano   unitariamente   all'INPS   le   informazioni   sui
    beneficiari  e  sulle  prestazioni  concesse,  raccordando  i  flussi
    informativi di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre  2000,  n.
    328, agli articoli 13 e 38 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
    nonche' all'articolo 5, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
    Lo scambio di dati avviene telematicamente, senza  nuovi  o  maggiori
    oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle  disposizioni  del
    codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
    legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo  modalita'  definite  con
    provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
      2. Le comunicazioni di  cui  al  comma  1,  integrate  con  i  dati
    relativi alle condizioni economiche dei beneficiari, nonche' con  gli
    altri dati pertinenti presenti negli archivi dell'INPS, alimentano il
    Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13, del decreto-legge
    31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
    luglio 2010, n. 122. Le informazioni di cui  al  periodo  precedente,
    unitamente alle altre informazioni  sulle  prestazioni  assistenziali
    presenti nel Casellario, sono utilizzate e  scambiate,  nel  rispetto
    delle disposizioni del codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
    personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  con
    le amministrazioni competenti per fini di  gestione,  programmazione,
    monitoraggio della spesa  sociale  e  valutazione  dell'efficienza  e
    dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici,
    di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni raccolte sono
    trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e
    delle politiche sociali, nonche', con riferimento al  proprio  ambito
    territoriale di azione, alle regioni e province autonome e agli altri
    enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni  e  di
    servizi sociali e  socio-sanitari,  ai  fini  dell'alimentazione  del
    Sistema informativo dei servizi  sociali,  di  cui  all'articolo  21,
    della legge 8 novembre 2000, n.  328.  Dall'attuazione  del  presente
    comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
    pubblica. 
      3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, nonche' al fine  di
    poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad  analisi  e
    studi mirati  alla  elaborazione  e  programmazione  integrata  delle
    politiche socio-sanitarie e di rendere piu' efficiente ed efficace la
    relativa  spesa  e   la   presa   in   carico   della   persona   non
    autosufficiente, le informazioni di cui al comma 2, anche  sensibili,
    trasmesse dagli enti pubblici responsabili  dell'erogazione  e  della
    programmazione di prestazioni e di servizi sociali  e  socio-sanitari
    attivati a favore delle persone non autosufficienti sono, senza nuovi
    o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  integrate  e  coordinate
    dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario
    e dagli altri sistemi informativi dell'INPS. Le informazioni raccolte
    ai sensi  del  presente  comma  sono  trasmesse  dall'INPS  in  forma
    individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
    sociali e al Ministero della  salute,  nonche',  con  riferimento  al
    proprio ambito  territoriale  di  azione,  alle  regioni  e  province
    autonome e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione
    di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari. 
      4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
    di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  del
    Ministro della salute, sono disciplinate le modalita'  di  attuazione
    dei commi da 1 a 3. 
      5. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
    78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
    122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al secondo  periodo  la  parola  "INPS"  e'  sostituita  dalle
    seguenti: "ente erogatore"; 
        b) il terzo periodo e' soppresso; 
        c) al quarto periodo,  le  parole  "discordanza  tra  il  reddito
    dichiarato ai fini fiscali  e  quello  indicato  nella  dichiarazione
    sostitutiva unica" sono sostituite dalle seguenti:  "discordanza  tra
    il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre  componenti  dell'ISEE,
    anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria  e  quanto
    indicato nella dichiarazione sostitutiva unica"; 
        d) sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  "In  caso  di
    discordanza rilevata,  l'INPS  comunica  gli  esiti  delle  verifiche
    all'ente che ha  erogato  la  prestazione,  nonche'  il  valore  ISEE
    ricalcolato sulla base degli elementi  acquisiti  dall'Agenzia  delle
    Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze  della
    verifica effettuata, il beneficiario  non  avrebbe  potuto  fruire  o
    avrebbe fruito  in  misura  inferiore  della  prestazione.  Nei  casi
    diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva,  per
    il quale la sanzione e' immediatamente irrogabile,  l'ente  erogatore
    invita il soggetto interessato a chiarire  i  motivi  della  rilevata
    discordanza,  ai  sensi  della  normativa  vigente.  In  assenza   di
    osservazioni  da  parte  dell'interessato  o  in  caso   di   mancato
    accoglimento  delle  stesse,  la  sanzione  e'  irrogata  in   misura
    proporzionale  al  vantaggio  economico  indebitamente  conseguito  e
    comunque nei limiti di cui al primo periodo.". 
      6. All'articolo 7, comma 2, lettera h), del decreto-legge 13 maggio
    2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
    2011, n. 106, dopo le parole: "in via telematica," sono  inserite  le
    seguenti:"nel rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi  2
    e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,"  e,  alla
    medesima lettera,  dopo  le  parole:  "informazioni  personali"  sono
    inserite le seguenti: ", anche sensibili". 
      7. Al fine di favorire  la  modernizzazione  e  l'efficienza  degli
    strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi
    derivanti dalla gestione del  denaro  contante  e  degli  assegni,  a
    decorrere dal 1° maggio 2012 per i  pagamenti  effettuati  presso  le
    sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale  si  utilizzano
    esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o  postali,
    ivi comprese le carte di  pagamento  prepagate  e  le  carte  di  cui
    all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,
    con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
      8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le  seguenti
    modificazioni: 
        a) all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo  il
    comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Con  decreto  del  Ministero
    del lavoro e delle politiche sociali, di concerto  con  il  Ministero
    dell'economia e delle finanze, sono individuate le  fattispecie  e  i
    termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS  motivata
    da obiettive ragioni di carattere organizzativo  e  funzionale  anche
    relative   alla   tempistica   di   acquisizione   delle   necessarie
    informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria,  il  termine
    del recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso, non  oltre
    il secondo anno successivo a quello della verifica."; 
        b) all'articolo 16, comma 6, dopo il terzo periodo sono  inseriti
    i seguenti:"Le domande, gli  atti  e  ogni  altra  documentazione  da
    allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma  sono  inviate
    all'Ente mediante l'utilizzo dei  sistemi  di  cui  all'articolo  38,
    comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  Con  le  medesime
    modalita' l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei  procedimenti  nei
    confronti dei richiedenti ovvero degli  intermediari  abilitati  alla
    trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli
    istituti di patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di  tutto
    quanto  sopra  previsto,  nonche'  di  quanto  stabilito  dal  citato
    articolo 38, l'obbligo della conservazione di documenti in  originale
    resta  in  capo  ai  beneficiari  della  prestazione   di   carattere
    previdenziale o assistenziale.". 
      9. All'articolo 10, comma 6, terzo periodo,  del  decreto-legge  30
    settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
    dicembre 2005, n. 248, le parole: "limitatamente al giudizio di primo
    grado" sono sostituite dalle seguenti: "con esclusione  del  giudizio
    di cassazione". 
      10. Dall'attuazione  del  comma  9  non  devono  derivare  nuovi  o
    maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    
            
          
              
                Sezione II 

    Semplificazioni in materia di lavoro

                                   Art. 17 
     
       Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE 
     
      1. La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo  9-bis,  comma
    2, del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti
    gli effetti di legge, anche  agli  obblighi  di  comunicazione  della
    stipula del contratto di soggiorno per  lavoro  subordinato  concluso
    direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in  possesso
    di permesso di soggiorno, in corso di  validita',  che  abiliti  allo
    svolgimento di attivita' di lavoro subordinato  di  cui  all'articolo
    5-bis del testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
    dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
    decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
      2. All'articolo 24 del testo unico delle  disposizioni  concernenti
    la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
    straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
        a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Qualora lo sportello unico per  l'immigrazione,  decorsi  i
    venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro  il
    proprio diniego, la richiesta si intende accolta,  nel  caso  in  cui
    ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 
        a) la richiesta riguardi uno straniero  gia'  autorizzato  l'anno
    precedente a prestare lavoro stagionale presso lo  stesso  datore  di
    lavoro richiedente; 
        b)  il  lavoratore  stagionale  nell'anno  precedente  sia  stato
    regolarmente assunto dal datore  di  lavoro  e  abbia  rispettato  le
    condizioni indicate nel permesso di soggiorno.». 
        b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui  al  comma  3,
    l'autorizzazione al lavoro  stagionale  si  intende  prorogato  e  il
    permesso  di  soggiorno  puo'  essere  rinnovato  in  caso  di  nuova
    opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo  stesso  o  da  altro
    datore di lavoro.». 
      3. L'autorizzazione al lavoro stagionale di cui all'articolo  38  e
    38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
    394, puo' essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e
    massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del  testo  unico,  anche  a
    piu' datori di lavoro,  oltre  al  primo,  che  impiegano  lo  stesso
    lavoratore  straniero  per  periodi  di  lavoro  successivi   ed   e'
    rilasciata a ciascuno di essi, ancorche' il lavoratore, a partire dal
    secondo rapporto di lavoro,  si  trovi  legittimamente  presente  nel
    territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo
    rapporto di lavoro stagionale. In  tale  ipotesi,  il  lavoratore  e'
    esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza  per  il
    rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorita'  consolare  e  il
    permesso di soggiorno per lavoro stagionale  deve  essere  rinnovato,
    nel  rispetto  dei  limiti  temporali  minimi  e   massimi   di   cui
    all'articolo 24, comma 3, del testo unico,  fino  alla  scadenza  del
    nuovo rapporto di lavoro stagionale. 
      4. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della
    Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l'ultimo periodo e'  aggiunto
    il  seguente:  "La  richiesta  di  assunzione,  per   le   annualita'
    successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore di  lavoro
    anche diverso dal datore di  lavoro  che  ha  ottenuto  il  nullaosta
    triennale al lavoro stagionale.". 
    
            
          
              
                Sezione II 

    Semplificazioni in materia di lavoro

                                   Art. 18 
     
    Semplificazione  in  materia  di   assunzioni   e   di   collocamento
                                obbligatorio 
     
      1. All'articolo 9-bis, comma 2,  terzo  periodo,  decreto-legge  1°
    ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
    novembre 1996, n. 608, dopo le parole: "Nel settore  turistico"  sono
    inserite le seguenti: "e dei pubblici esercizi". 
      2. All'articolo 10, comma 3, del decreto  legislativo  6  settembre
    2001, n. 368, il secondo periodo e' soppresso. 
      3. All'articolo 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  10
    ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche: 
        a)  al  comma  1,  dopo  le  parole:  "al   competente   servizio
    provinciale" sono inserite le  seguenti:  "ovvero  al  Ministero  del
    lavoro e delle politiche sociali in caso di unita' produttive ubicate
    in piu' province"; 
        b) al comma 3,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "al  servizio
    provinciale  competente"  sono  inserite  le  seguenti:  "ovvero   al
    Ministero del lavoro e delle politiche sociali"; 
        c) al comma 3, secondo periodo, dopo  le  parole:  "il  servizio"
    sono inserite le seguenti: "ovvero il Ministero". 
    
            
          
              
                Sezione II 

    Semplificazioni in materia di lavoro

                                   Art. 19 
     
            Semplificazione in materia di libro unico del lavoro 
     
      1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
    112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
    133, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:  "Ai  fini  del
    primo periodo, la nozione di omessa registrazione si  riferisce  alle
    scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui
    manchi la registrazione e la nozione  di  infedele  registrazione  si
    riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2  diverse
    rispetto alla  qualita'  o  quantita'  della  prestazione  lavorativa
    effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.". 
    
            
          
              
                Sezione III 

    Semplificazioni in materia di appalti pubblici

                                   Art. 20 
     
    Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al  decreto
                       legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
     
      1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
    seguenti modificazioni: 
        a) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
      "Art. 6-bis (Banca dati nazionale dei contratti pubblici). - 1. Dal
    1° gennaio  2013,  la  documentazione  comprovante  il  possesso  dei
    requisiti   di   carattere   generale,    tecnico-organizzativo    ed
    economico-finanziario   per   la   partecipazione   alle    procedure
    disciplinate dal presente Codice e' acquisita presso  la  Banca  dati
    nazionale  dei  contratti  pubblici,  istituita  presso   l'Autorita'
    dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
    della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del  presente
    codice. 
      2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Autorita'  stabilisce  con
    propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare
    e la valutazione delle offerte in relazione ai quali e'  obbligatoria
    l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonche' i termini
    e  le  regole  tecniche  per  l'acquisizione,  l'aggiornamento  e  la
    consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati. 
      3. Le stazioni appaltanti e gli enti  aggiudicatori  verificano  il
    possesso dei requisiti di cui al comma 1  esclusivamente  tramite  la
    Banca dati nazionale dei contratti pubblici.  Ove  la  disciplina  di
    gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico
    organizzativi diversi da quelli di cui e' prevista l'inclusione nella
    Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso  di  tali  requisiti  e'
    verificato dalle stazioni appaltanti  mediante  l'applicazione  delle
    disposizioni previste dal presente codice e dal  regolamento  di  cui
    all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti. 
      4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e
    la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti
    a metterli a disposizione dell'Autorita' entro i termini e secondo le
    modalita' previste dalla stessa Autorita'. Con le medesime modalita',
    gli operatori economici sono tenuti altresi' ad integrare i  dati  di
    cui al comma 1, contenuti nella Banca dati  nazionale  dei  contratti
    pubblici. 
      5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti  e  gli
    enti aggiudicatori verificano il possesso dei  requisiti  secondo  le
    modalita' previste dalla normativa vigente. 
      6. Per i dati scambiati a fini  istituzionali  con  la  banca  dati
    unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita  dall'articolo  13
    della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si  applica  l'articolo  6,
    comma 10, del presente decreto."; 
        b) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni: 
          1) al comma 1, dopo  le  parole:  "spese  dello  sponsor"  sono
    inserite le seguenti: "per importi superiori a quarantamila euro"; 
          2) dopo il  comma  2,  e'  aggiunto  il  seguente:  "2-bis.  Ai
    contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e  forniture  aventi
    ad oggetto beni  culturali  si  applicano  altresi'  le  disposizioni
    dell'articolo 199-bis del presente codice."; 
        c) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
    periodo: "L'affidamento  dei  contratti  di  finanziamento,  comunque
    stipulati,  dai   concessionari   di   lavori   pubblici   che   sono
    amministrazioni  aggiudicatrici  o  enti  aggiudicatori  avviene  nel
    rispetto dei  principi  di  cui  al  presente  comma  e  deve  essere
    preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti."; 
        d) all'articolo 38, comma 1-ter, le parole: "per un periodo di un
    anno" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un anno"; 
        e)  all'articolo  42,  al  comma  3-bis,  le  parole:   «prevista
    dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui
    al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «di cui all'articolo 6-bis del presente Codice»; 
        f) all'articolo 48, comma 1, le parole:  «prevista  dall'articolo
    62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di  cui  al  decreto
    legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti:  «di
    cui all'articolo 6-bis del presente Codice»; 
        g) all'articolo  189,  comma  3,  nono  periodo,  le  parole:  "i
    certificati  sono  redatti  in  conformita'   al   modello   di   cui
    all'allegato XXII" sono sostituite  dalle  seguenti:  "i  certificati
    sono redatti in conformita' ai modelli definiti dal regolamento."; 
        h) dopo l'articolo 199, e' inserito il seguente: 
      "Art. 199-bis (Disciplina  delle  procedure  per  la  selezione  di
    sponsor). - 1. Al fine di assicurare  il  rispetto  dei  principi  di
    economicita',  efficacia,  imparzialita',  parita'  di   trattamento,
    trasparenza,   proporzionalita',   di   cui   all'articolo   27,   le
    amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione  degli
    interventi  relativi  ai  beni  culturali  integrano   il   programma
    triennale dei lavori di cui all'articolo 128 con un apposito allegato
    che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione  ai  quali
    intendono ricercare sponsor per il finanziamento o  la  realizzazione
    degli interventi. A tal fine  provvedono  a  predisporre  i  relativi
    studi di fattibilita', anche semplificati, o i progetti  preliminari.
    In tale allegato possono essere altresi' inseriti gli interventi  per
    i quali siano pervenute dichiarazioni  spontanee  di  interesse  alla
    sponsorizzazione. La ricerca dello  sponsor  avviene  mediante  bando
    pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per
    almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione e' dato avviso su almeno
    due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta
    Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' per contratti di importo
    superiore  alle  soglie  di  cui  all'articolo  28,  nella   Gazzetta
    Ufficiale  dell'Unione  europea.  L'avviso  contiene   una   sommaria
    descrizione di ciascun intervento, con l'indicazione  del  valore  di
    massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte  in
    aumento sull'importo del finanziamento minimo  indicato.  Nell'avviso
    e' altresi' specificato se si intende acquisire una  sponsorizzazione
    di  puro  finanziamento,  anche  mediante  accollo,  da  parte  dello
    sponsor,  delle   obbligazioni   di   pagamento   dei   corrispettivi
    dell'appalto dovuti dall'amministrazione, ovvero una sponsorizzazione
    tecnica,  consistente  in  una  forma  di  partenariato  estesa  alla
    progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a
    cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di  sponsorizzazione
    tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione  delle
    offerte. Nel bando e  negli  avvisi  e'  stabilito  il  termine,  non
    inferiore a sessanta giorni, entro il quale  i  soggetti  interessati
    possono far pervenire offerte  impegnative  di  sponsorizzazione.  Le
    offerte pervenute sono  esaminate  direttamente  dall'amministrazione
    aggiudicatrice o, in caso di interventi  il  cui  valore  stimato  al
    netto dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione  di
    euro e nei casi di particolare complessita', mediante una commissione
    giudicatrice. L'amministrazione  procede  a  stilare  la  graduatoria
    delle  offerte  e  puo'  indire  una  successiva   fase   finalizzata
    all'acquisizione di ulteriori  offerte  migliorative,  stabilendo  il
    termine ultimo per i rilanci. L'amministrazione procede, quindi, alla
    stipula del contratto di sponsorizzazione  con  il  soggetto  che  ha
    offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione  pura,
    o ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore, in  caso  di
    sponsorizzazione tecnica. 
      2. Nel caso in cui non sia  stata  presentata  nessuna  offerta,  o
    nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano
    irregolari ovvero inammissibili, in  ordine  a  quanto  disposto  dal
    presente codice in relazione ai requisiti  degli  offerenti  e  delle
    offerte,  o  non  siano  rispondenti  ai  requisiti   formali   della
    procedura, la stazione appaltante  puo',  nei  successivi  sei  mesi,
    ricercare di propria iniziativa  lo  sponsor  con  cui  negoziare  il
    contratto  di  sponsorizzazione,  ferme  restando  la  natura  e   le
    condizioni   essenziali    delle    prestazioni    richieste    nella
    sollecitazione pubblica. I progetti per i quali  non  sono  pervenute
    offerte utili,  ai  sensi  del  precedente  periodo,  possono  essere
    nuovamente  pubblicati  nell'allegato  del  programma  triennale  dei
    lavori dell'anno successivo. 
      3. Restano fermi i presupposti  e  i  requisiti  di  compatibilita'
    stabiliti dall'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
    n. 42,  e  successive  modificazioni,  recante  il  codice  dei  beni
    culturali e del paesaggio, nonche' i requisiti di  partecipazione  di
    ordine generale  dei  partecipanti  stabiliti  nell'articolo  38  del
    presente codice, nonche', per i soggetti incaricati  di  tutta  o  di
    parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di  idoneita'
    professionale, di qualificazione per  eseguire  lavori  pubblici,  di
    capacita'  economica  e  finanziaria,  tecnica  e  professionale  dei
    fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41
    e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo 201
    del presente codice.". 
      2. In materia di contratti  di  sponsorizzazione,  resta  fermo  il
    disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31  marzo  2011,
    n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011,  n.
    75. 
      3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5  ottobre  2010,  n.
    207, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 73, comma 3, alinea,  del  dopo  le  parole:  "In
    aggiunta alla sanzione pecuniaria," sono inserite  le  seguenti:  "in
    caso  di  violazioni   commesse,   secondo   valutazione   da   parte
    dell'Autorita', con dolo o colpa grave,"; 
        b) l'articolo 84 e' sostituito dal seguente: 
      "Art. 84 (Criteri di  accertamento  e  di  valutazione  dei  lavori
    eseguiti all'estero). -  1.  Per  i  lavori  eseguiti  all'estero  da
    imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la
    certificazione di esecuzione dei lavori, corredata  dalla  copia  del
    contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove
    emesso, dal certificato di collaudo. 
      2. La certificazione e' rilasciata, su richiesta  dell'interessato,
    da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero  degli  affari
    esteri, con spese a carico  del  medesimo  interessato,  dalla  quale
    risultano i lavori eseguiti secondo le  diverse  categorie,  il  loro
    ammontare,  i  tempi  di  esecuzione,  indicazioni   utili   relative
    all'incidenza  dei  subappalti  per  ciascuna  categoria  nonche'  la
    dichiarazione che i lavori sono stati  eseguiti  regolarmente  e  con
    buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato  con  le
    indicazioni necessarie per la  completa  individuazione  dell'impresa
    subappaltatrice, del periodo di  esecuzione  e  della  categoria  dei
    lavori eseguiti. La  certificazione  e'  rilasciata  secondo  modelli
    semplificati, individuati dall'Autorita', sentito  il  Ministero  per
    gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed e'  soggetta,  ove
    necessario, a  legalizzazione  da  parte  delle  autorita'  consolari
    italiane all'estero. 
      3.  Per  i  soli  lavori  subappaltati  ad  imprese   italiane,   i
    subappaltatori,  ai  fini  del  conseguimento  della  qualificazione,
    possono utilizzare il certificato rilasciato  all'esecutore  italiano
    ai  sensi  del  comma  2  e,  qualora   non   sia   stato   richiesto
    dall'esecutore, il certificato puo' essere richiesto direttamente dal
    subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma. 
      4. La certificazione e' prodotta in lingua italiana ovvero,  se  in
    lingua  diversa  dall'italiano,  e'  corredata  da   una   traduzione
    certificata   conforme   in   lingua   italiana   rilasciata    dalla
    rappresentanza diplomatica  o  consolare  ovvero  una  traduzione  in
    lingua italiana eseguita da un  traduttore  ufficiale.  Il  consolato
    italiano all'estero,  una  volta  conseguita  la  certificazione,  la
    trasmette alla competente  struttura  centrale  del  Ministero  degli
    affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di
    cui all'articolo 8, con le modalita' stabilite dall'Autorita' secondo
    i modelli semplificati sopra citati. 
      5. Qualora l'interessato abbia ultimato i  lavori  e  non  disponga
    piu'  di  propria  rappresentanza  nel  Paese  di  esecuzione  o   la
    rappresentanza non sia in  grado  di  svolgere  a  pieno  le  proprie
    funzioni a causa di palesi difficolta' nel medesimo Paese, puo'  fare
    riferimento alla struttura  competente  del  Ministero  degli  affari
    esteri.". 
      4. A quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto legislativo n.
    163 del 2006, introdotto  dal  comma  1,  lettera  a),  del  presente
    articolo, le amministrazioni provvedono con le  risorse  finanziarie,
    umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
    
            
          
              
                Sezione III 

    Semplificazioni in materia di appalti pubblici

                                   Art. 21 
     
                   Responsabilita' solidale negli appalti 
     
      1. L'articolo 29, comma 2, del  decreto  legislativo  10  settembre
    2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: 
      "2. In caso di appalto  di  opere  o  di  servizi,  il  committente
    imprenditore  o  datore  di  lavoro  e'  obbligato  in   solido   con
    l'appaltatore, nonche' con ciascuno  degli  eventuali  subappaltatori
    entro  il  limite  di  due  anni  dalla  cessazione  dell'appalto,  a
    corrispondere ai lavoratori i trattamenti  retributivi,  comprese  le
    quote  di  trattamento  di  fine  rapporto,  nonche'   i   contributi
    previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione  al  periodo
    di esecuzione del contratto di appalto,  restando  escluso  qualsiasi
    obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo  il  responsabile
    dell'inadempimento.". 
    
            
          
              
                Sezione III 

    Semplificazioni in materia di appalti pubblici

                                   Art. 22 
     
    Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE  e  norme
      di salvaguardia  delle  procedure  in  corso  per  la  stipula  dei
      contratti di programma con le Societa' di gestione aeroportuali 
     
      1. All'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
    201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
    214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) le parole:  "delle  opere  pubbliche"  sono  sostituite  dalle
    seguenti: "dei progetti e dei programmi di intervento pubblico"; 
        b) le parole: "relativamente ai progetti di opere pubbliche" sono
    soppresse; 
        c) le parole: "il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti"
    sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro proponente,  sentito  il
    Segretario del CIPE,". 
      2. Il recepimento della direttiva 2009/12/CE in materia di  diritti
    aeroportuali,  di  cui  al  Capo  II,  articoli  da  71  a  82,   del
    decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  fa   comunque   salvo   il
    completamento  delle  procedure  in  corso  volte  alla  stipula  dei
    contratti di programma con le societa' di gestione  aeroportuali,  ai
    sensi degli articoli 11-nonies del decreto-legge 30  settembre  2005,
    n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
    n. 248, e 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  79,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102.
    Tali procedure devono concludersi entro e non oltre  il  31  dicembre
    2012 e, comunque, la durata  dei  contratti  di  programma  stipulati
    secondo quanto disposto nel primo periodo  e'  fissata  nel  rispetto
    della normativa nazionale e comunitaria in materia e  dei  rispettivi
    modelli tariffari. 
      3. La misura dei diritti aeroportuali stabilita  nei  contratti  di
    programma  stipulati  anteriormente   all'entrata   in   vigore   del
    decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, puo' essere determinata  secondo
    le modalita' di cui al capo II del decreto medesimo alla scadenza dei
    contratti stessi. 
    
            
          
              
                Sezione IV 

    Semplificazioni in materia ambientale

                                   Art. 23 
     
    Autorizzazione unica in materia ambientale per  le  piccole  e  medie
                                   imprese 
     
      1. Ferme restando le  disposizioni  in  materia  di  autorizzazione
    integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3
    aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure  e  ridurre
    gli oneri per le PMI, anche sulla base dei risultati delle  attivita'
    di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25  del
    decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  il  Governo  e'  autorizzato  ad
    emanare un regolamento ai sensi  dell'articolo  17,  comma  2,  della
    legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro  dell'ambiente
    e della tutela territorio e del mare, del Ministro  per  la  pubblica
    amministrazione e la semplificazione e del  Ministro  dello  sviluppo
    economico,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  al   decreto
    legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   volto   a   disciplinare
    l'autorizzazione unica ambientale e a  semplificare  gli  adempimenti
    amministrativi delle piccole e medie imprese,  in  base  ai  seguenti
    principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto  previsto  dagli
    articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  e
    successive modificazioni: 
        a)  l'autorizzazione  sostituisce  ogni  atto  di  comunicazione,
    notifica ed autorizzazione previsto  dalla  legislazione  vigente  in
    materia ambientale; 
        b) l'autorizzazione unica ambientale e' rilasciata  da  un  unico
    ente; 
        c)  il  procedimento  deve  essere  improntato  al  principio  di
    proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in  relazione  alla
    dimensione  dell'impresa  e  al   settore   di   attivita',   nonche'
    all'esigenza  di  tutela  degli  interessi  pubblici  e  non   dovra'
    comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese. 
      2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla
    data di entrata in vigore  del  presente  decreto  e  dalla  data  di
    entrata in vigore  del  medesimo  regolamento  sono  identificate  le
    norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono
    abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. 
    
            
          
              
                Sezione IV 

    Semplificazioni in materia ambientale

                                   Art. 24 
     
    Modifiche  alle  norme  in  materia  ambientale  di  cui  al  decreto
                      legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
     
      1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 6, comma  17,  sesto  periodo,  dopo  le  parole:
    "titoli abilitativi gia' rilasciati alla stessa data"  sono  inserite
    le seguenti: ", anche ai fini delle eventuali relative proroghe"; 
        b)  all'articolo  10,  comma  1,  secondo  periodo,   la   parola
    "richiesta" e' sostituita dalla seguente: "rilasciata"; 
        c) all'articolo 29-decies, comma 1,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
    seguente periodo: "Per gli impianti localizzati in  mare,  l'Istituto
    superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale  esegue  i
    controlli di  cui  al  comma  3,  coordinandosi  con  gli  uffici  di
    vigilanza del Ministero dello sviluppo economico."; 
        d) all'articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni: 
          1) al comma 2, le parole da: "e'  rilasciata"  a:  "smaltimento
    alternativo" sono sostituite dalle  seguenti:  "e'  rilasciata  dalla
    regione,  fatta  eccezione  per  gli  interventi  ricadenti  in  aree
    protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982,  n.  979  e  6
    dicembre 1991, n. 394,  per  i  quali  e'  rilasciata  dal  Ministero
    dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,"; 
          2) al comma 3, dopo la parola "autorizzazione" e'  inserita  la
    seguente "regionale"; 
        e) all'articolo 216-bis,  comma  7,  dopo  il  primo  periodo  e'
    inserito il seguente: "Nelle more dell'emanazione del decreto di  cui
    al primo periodo, le autorita' competenti  possono  autorizzare,  nel
    rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di  rigenerazione
    degli oli usati anche  in  deroga  all'allegato  A,  tabella  3,  del
    decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i  limiti
    stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT."; 
        f) all'articolo 228, dopo il comma 3, e'  inserito  il  seguente:
    "3-bis . I produttori e gli  importatori  di  pneumatici  o  le  loro
    eventuali forme associate  determinano  annualmente  l'ammontare  del
    rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno  solare
    successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo  comunicano,  entro
    il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela
    del  territorio  e  del  mare  anche  specificando  gli  oneri  e  le
    componenti di costo che giustificano l'ammontare del  contributo.  Il
    Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  se
    necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine  di  disporre
    della completezza delle informazioni da divulgare anche a  mezzo  del
    proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno.
    E' fatta salva la facolta' di procedere  nell'anno  solare  in  corso
    alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di
    pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo  richiesto
    per l'anno solare in corso."; 
        g) all'articolo 268, comma 1, alla lettera o) le parole: "per  le
    piattaforme  off-shore,  l'autorita'  competente  e'   il   Ministero
    dell'ambiente e della tutela del territorio;" sono soppresse, e  alla
    lettera p) le parole  da:  "per  le  piattaforme"  alle  parole  "gas
    naturale liquefatto off-shore;" sono soppresse; 
        h) all'articolo 281, dopo il comma 5, e'  inserito  il  seguente:
    "5-bis Le integrazioni e le modifiche degli allegati  alle  norme  in
    materia di tutela dell'aria e  della  riduzione  delle  emissioni  in
    atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro
    dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , di  concerto
    con  il  Ministro  della  salute,  con  il  Ministro  dello  sviluppo
    economico  e,  per  quanto  di  competenza,  con  il  Ministro  delle
    infrastrutture e dei trasporti, sentita la  Conferenza  unificata  di
    cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."; 
        i) all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3
    aprile 2006, n. 152, dopo il  punto  1.4  e'  inserito  il  seguente:
    "1.4-bis terminali di rigassificazione e altri  impianti  localizzati
    in mare su piattaforme off-shore;". 
    
            
          
              
                Sezione V 

    Semplificazioni in materia di agricoltura

                                   Art. 25 
     
              Misure di semplificazione per le imprese agricole 
     
      1.  Al  fine  di   semplificare   e   accelerare   i   procedimenti
    amministrativi per  l'erogazione  agli  aventi  diritto  di  aiuti  o
    contributi previsti dalla normativa dell'Unione  europea  nell'ambito
    della Politica  agricola  comune,  l'Agenzia  per  le  erogazioni  in
    agricoltura (AGEA), per l'acquisizione delle informazioni necessarie,
    utilizza senza oneri, secondo  i  protocolli  standard  previsti  nel
    sistema pubblico di connettivita', anche le banche dati  informatiche
    dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e delle  Camere  di  commercio,
    industria, artigianato ed agricoltura. Le modalita'  di  applicazione
    delle misure di semplificazione  previste  dal  presente  comma  sono
    definite con apposite convenzioni tra  l'AGEA  e  le  amministrazioni
    sopra indicate entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto. 
      2. I dati relativi alla azienda agricola  contenuti  nel  fascicolo
    aziendale  elettronico  di  cui  all'articolo  9  del   decreto   del
    Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e  all'articolo
    13, del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  99,  fanno  fede  nei
    confronti delle pubbliche  amministrazioni  per  i  rapporti  che  il
    titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse.  Le
    modalita' operative per  la  consultazione  del  fascicolo  aziendale
    elettronico da parte delle pubbliche  amministrazioni  sono  definite
    con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
    forestali,  di   concerto   con   il   Ministro   per   la   pubblica
    amministrazione  e  la   semplificazione,   sentita   la   Conferenza
    permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
    autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro  sessanta  giorni
    dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
      3. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 9 settembre
    2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
    2005, n.  231,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Gli  organismi
    pagatori, al fine  della  compiuta  attuazione  del  presente  comma,
    predispongono e mettono a disposizione  degli  utenti  le  procedure,
    anche informatiche, e le circolari applicative correlate.". 
    
            
          
              
                Sezione V 

    Semplificazioni in materia di agricoltura

                                   Art. 26 
     
              Definizione di bosco e di arboricoltura da legno 
     
      1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001,  n.  227,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 3, lettera c), dopo le parole:  "la  continuita'  del
    bosco" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "non identificabili  come
    pascoli, prati e pascoli arborati"; 
        b) al comma 6,  dopo  le  parole:  "i  castagneti  da  frutto  in
    attualita'  di  coltura   e   gli   impianti   di   frutticoltura   e
    d'arboricoltura da  legno  di  cui  al  comma  5"  sono  inserite  le
    seguenti:  "ivi  comprese,  le  formazioni   forestali   di   origine
    artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione  a
    misure  agro  ambientali  promosse  nell'ambito  delle  politiche  di
    sviluppo rurale dell'Unione europea  una  volta  scaduti  i  relativi
    vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di  interesse
    storico  coinvolti  da   processi   di   forestazione,   naturale   o
    artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi" e, in fine,  sono
    aggiunte le seguenti:  "non  identificabili  come  pascoli,  prati  o
    pascoli arborati.". 
    
            
          
              
                Sezione V 

    Semplificazioni in materia di agricoltura

                                   Art. 27 
     
                 Esercizio dell'attivita' di vendita diretta 
     
      1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
    n. 228, il primo periodo e' sostituito dal seguente: 
      "2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e'
    soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di
    produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data  di  invio
    della medesima comunicazione.". 
    
            
          
              
                Sezione V 

    Semplificazioni in materia di agricoltura

                                   Art. 28 
     
    Modifiche relative alla movimentazione aziendale  dei  rifiuti  e  al
                             deposito temporaneo 
     
      1. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
    dopo il comma 9 e' inserito il seguente:  «9-bis.  La  movimentazione
    dei rifiuti tra fondi appartenenti alla  medesima  azienda  agricola,
    ancorche' effettuati percorrendo la pubblica via, non e'  considerata
    trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato  da
    elementi oggettivi ed  univoci  che  sia  finalizzata  unicamente  al
    raggiungimento del luogo di messa a dimora dei  rifiuti  in  deposito
    temporaneo e la distanza fra  i  fondi  non  sia  superiore  a  dieci
    chilometri. Non e' altresi' considerata trasporto  la  movimentazione
    dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo
    2135 del codice civile  dai  propri  fondi  al  sito  che  sia  nella
    disponibilita' giuridica della cooperativa agricola di cui e'  socio,
    qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.». 
      2. All'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto  legislativo
    3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «nel luogo in cui  gli  stessi
    sono prodotti» sono inserite le seguenti: «o,  per  gli  imprenditori
    agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso  il  sito
    che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola  di
    cui gli stessi sono soci». 
    
            
          
              
                Sezione V 

    Semplificazioni in materia di agricoltura

                                   Art. 29 
     
           Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero 
     
      1. I progetti di riconversione del comparto bieticolo  saccarifero,
    ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006,
    n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  marzo  2006,  n.
    81,  e  successivamente  approvati  dal  Comitato   interministeriale
    istituito in base all'articolo 2, comma 1, del  citato  decreto-legge
    n. 2 del 2006, rivestono carattere di interesse  nazionale  anche  ai
    fini  della  definizione   e   del   perfezionamento   dei   processi
    autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio. 
      2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto, il Comitato interministeriale di cui al comma 1  dispone  le
    norme idonee nel quadro  delle  competenze  amministrative  regionali
    atte a garantire l'esecutivita' dei progetti  suddetti,  nomina,  nei
    casi di  particolare  necessita',  ai  sensi   dell'articolo  20  del
    decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un  commissario  ad
    acta per l'attuazione degli accordi definiti in  sede  regionale  con
    coordinamento del  Comitato  interministeriale.  Al  Commissario  non
    spettano compensi e  ad  eventuali  rimborsi  di  spese  si  provvede
    nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti. 
    
            
          
              
                Sezione VI 

    Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca

                                   Art. 30 
     
    Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale  e  di
                             ricerca industriale 
     
      1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le
    seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: 
      "3-bis. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e  di
    gestione dei progetti di ricerca, per ciascun progetto i partecipanti
    possono individuare tra di loro un soggetto capofila.  Il  ricorso  a
    tale soluzione  organizzativa  e'  incentivato  secondo  modalita'  e
    criteri fissati ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  2.  Il  soggetto
    capofila assolve i seguenti compiti: 
        a) rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei  rapporti  con
    l'amministrazione  che  concede  le  agevolazioni,  anche   ai   fini
    dell'avvalimento e della garanzia dei requisiti; 
        b) ai fini  dell'accesso  alle  agevolazioni,  presenta  in  nome
    proprio e per conto delle altre  imprese  ed  enti  partecipanti,  la
    proposta o progetto  di  ricerca  e  le  eventuali  variazioni  degli
    stessi; 
        c) richiede, in nome proprio e per conto delle  imprese  ed  enti
    che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni  per  stato
    di avanzamento, attestando la  regolare  esecuzione  dei  progetti  e
    degli investimenti stessi nonche' delle eventuali variazioni; 
        d) effettua  il  monitoraggio  periodico  sullo  svolgimento  del
    programma. 
      3-ter. E' consentita la variazione non rilevante  dei  progetti  di
    ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del  venti  per
    cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in
    qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno,
    oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa  fino  al
    limite del venti per cento  del  valore  del  progetto,  in  fase  di
    valutazione  preventiva  degli  stessi  ai  fini  dell'ammissione  al
    finanziamento, nel caso  in  cui  altri  soggetti  partecipanti  alla
    compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto  rinunciatario  o
    escluso per  motivazioni  di  carattere  economico-finanziario  senza
    alterare  la  qualita'  e  il  valore  del  progetto,  garantendo  il
    raggiungimento degli obiettivi dichiarati. 
      3-quater.  Nella  fase  attuativa   del   progetto,   il   comitato
    tecnico-scientifico  di  cui  all'articolo   7   puo'   valutare   la
    rimodulazione  del  progetto  medesimo  per   variazioni   rilevanti,
    superiori al predetto limite del venti per cento e non  eccedenti  il
    cinquanta  per  cento,  in  caso  di   sussistenza   di   motivazioni
    tecnico-scientifiche    o    economico-finanziarie    di    carattere
    straordinario. 
      3-quinquies.  Sulle  richieste  di  rimodulazione  di  elementi   o
    contenuti progettuali di secondaria  entita',  non  rientranti  nelle
    ipotesi  di  cui  ai   commi   3-ter   e   3-quater,   il   Ministero
    dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca    provvede
    direttamente, acquisito il parere dell'esperto  incaricato  nei  casi
    piu' complessi. 
      3-sexies. La domanda di rimodulazione del  progetto,  nel  caso  di
    indicazione di sostituzione nelle attivita' facenti capo al  soggetto
    rinunciatario  o  escluso,  e'  presentata  dai  partecipanti  o  dal
    soggetto capofila entro trenta giorni dall'accertamento  formale,  da
    parte del Ministero, della rinuncia o esclusione per  motivazioni  di
    carattere economico-finanziario. 
      3-septies. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti
    individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente  alle
    attivita' svolte nel quadro di programmi  dell'Unione  europea  o  di
    accordi internazionali. 
      3-octies.  Le  variazioni  del  progetto  senza  aumento  di  spesa
    approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente
    recepite in ambito nazionale."; 
        b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), sono inserite,
    in fine,  le  seguenti  parole:",  nonche'  sulla  base  di  progetti
    cofinanziati dall'Unione europea a seguito di bandi internazionali di
    ricerca industriale"; 
        c) all'articolo 6: 
          1) al comma  2,  dopo  le  parole:  "spese  ammissibili,"  sono
    inserite le seguenti: "ivi  comprese,  con  riferimento  ai  progetti
    svolti nel quadro di  programmi  dell'Unione  europea  o  di  accordi
    internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e
    per il coordinamento generale del progetto,"; 
          2) al comma 4 e' aggiunto in fine  il  seguente  periodo:  "Una
    quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilita'  complessive
    del Fondo agevolazioni ricerca e' comunque destinata al finanziamento
    degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o
    di accordi internazionali."; 
        d) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
      "4-bis. La valutazione ex ante  degli  aspetti  tecnico-scientifici
    dei progetti o programmi presentati di cui al comma 1 e il parere  di
    cui al comma 2 non sono richiesti per i progetti gia' selezionati nel
    quadro di programmi dell'Unione europea o di  accordi  internazionali
    cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali  di
    ricerca.  I  progetti  sono  ammessi  al  finanziamento   fino   alla
    concorrenza delle risorse disponibili  nell'ambito  del  riparto  del
    Fondo agevolazioni ricerca. 
      4-ter. Al fine di accelerare l'iter di valutazione dei progetti  di
    ricerca  industriale  presentati  ai  sensi  del   presente   decreto
    legislativo e di snellire le procedure di controllo e  di  spesa,  le
    imprese industriali, anche nelle forme associate di cui  all'articolo
    4, possono, in alternativa alle procedure ordinarie  e  con  oneri  a
    proprio carico, verificare e attestare il possesso dei  requisiti  di
    affidabilita'    economico-finanziaria,    ovvero     la     regolare
    rendicontazione  amministrativo-contabile  delle  attivita'   svolte,
    attraverso  una  relazione  tecnica  e  un'attestazione   di   merito
    rilasciata in  forma  giurata  e  sotto  esplicita  dichiarazione  di
    responsabilita' da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali
    di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del  decreto  legislativo
    27 gennaio 2010,  n.  39.  Su  tali  relazioni  e  attestazioni  sono
    effettuate verifiche a campione. 
      4-quater. Al fine  di  favorire  la  realizzazione  di  progetti  e
    attivita' di ricerca, in un'ottica di merito di progetto, in caso  di
    insufficiente possesso dei previsti requisiti economico-finanziari da
    parte delle imprese proponenti, l'ammissibilita' alle agevolazioni e'
    comunque possibile sulla base della  produzione  di  una  polizza  di
    garanzia a copertura dell'intero  ammontare  dell'agevolazione  e  di
    specifici accordi con una o piu'  imprese  utilizzatrici  finale  dei
    risultati del progetto ovvero nelle forme  dell'avvalimento  concesso
    da  altro  soggetto  partecipante  alla  compagine  in  possesso  dei
    necessari requisiti. In tal caso, la certificazione della rispondenza
    deve  riguardare  le  sole  imprese  indicate  per  lo   sfruttamento
    industriale dei risultati della ricerca. 
      4-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma  4-quater,  la  relazione
    tecnica   contiene   una   compiuta    analisi    delle    principali
    caratteristiche del progetto, con specifici approfondimenti  dedicati
    alle prospettive industriali dello stesso e degli  accordi  stipulati
    tra il soggetto proponente e gli utilizzatori  finali  del  risultato
    della ricerca. 
      4-sexies. Nelle procedure in cui la concessione degli incentivi  e'
    anche  subordinata  al  positivo  esito  di  sopralluoghi  presso  il
    soggetto richiedente, detto  adempimento  puo'  avvenire  nella  fase
    successiva  all'ammissione  alle  agevolazioni,  ed  ai  fini   della
    procedura  valutativa  l'amministrazione   si   avvale   delle   sole
    risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni  siano  coperte
    da polizza di garanzia. L'esito negativo di tali verifiche successive
    assume natura di condizione  risolutiva  del  rapporto  e  di  revoca
    dell'agevolazione, con recupero del finanziamento concesso. 
      4-septies.    Con    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
    dell'universita'  e  della  ricerca  sono   definite   modalita'   di
    attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.". 
    
            
          
              
                Sezione VI 

    Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca

                                   Art. 31 
     
           Misure di semplificazione in materia di ricerca di base 
     
      1. Nelle more del riordino del sistema di valutazione, al  fine  di
    assicurare la semplificazione e l'accelerazione  delle  procedure  di
    gestione dei progetti di ricerca di base, le verifiche  scientifiche,
    amministrative e contabili relative ai risultati e alle attivita' dei
    progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli  stessi.  Il
    costo delle valutazioni scientifiche ex post  grava  per  intero  sui
    fondi destinati al finanziamento dei progetti, nel rispetto di quanto
    previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010,  n.
    240, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 
      2. I commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge  24  dicembre
    2007, n. 244, sono abrogati. 
      3. All'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n.  240,
    il periodo da "Restano ferme le norme" fino alla fine  del  comma  e'
    sostituito dal seguente: "Una percentuale del  dieci  per  cento  del
    Fondo per gli investimenti nella ricerca  scientifica  e  tecnologica
    (FIRST), di cui all'articolo 1 comma 870,  della  legge  27  dicembre
    2006, n. 296, e' destinata a interventi in favore di  ricercatori  di
    eta' inferiore a 40 anni, secondo procedure stabilite con decreto del
    Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.". 
    
            
          
              
                Sezione VI 

    Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca

                                   Art. 32 
     
    Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di
               spesa e di controllo nel settore della ricerca 
     
      1. Al fine di finanziare con risorse nazionali progetti a esclusiva
    ricaduta nazionale valutati positivamente in sede comunitaria ma  non
    ammessi al  relativo  finanziamento,  il  Ministero  dell'istruzione,
    dell'universita' e della ricerca, sulla base di un avviso pubblico di
    presentazione di specifiche domande  di  finanziamento  e  fino  alla
    concorrenza delle risorse stanziate per tali finalita',  prende  atto
    dei  risultati  delle  valutazioni  effettuate  e  delle  graduatorie
    adottate in sede  comunitaria.  Nel  predetto  avviso  pubblico  puo'
    essere definita la priorita' degli  interventi,  anche  in  relazione
    alla coerenza degli stessi con le strategie nazionali. 
      2. Al fine di consentire  la  semplificazione  delle  procedure  di
    utilizzazione  del  Fondo  per   gli   investimenti   nella   ricerca
    scientifica e tecnologica, all'articolo 1  della  legge  27  dicembre
    2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il comma 872 e' sostituito dal seguente: 
      "872. In coerenza con gli indirizzi del Programma  nazionale  della
    ricerca,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
    ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia
    e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al  comma
    870 tra gli strumenti previsti nel  decreto  di  cui  al  comma  873,
    destinando  una  quota  non  inferiore  al   15   per   cento   delle
    disponibilita'  complessive  del   fondo   al   finanziamento   degli
    interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione  europea  o  di
    accordi internazionali."; 
        b) il comma 873 e' sostituito dal seguente: 
      "873.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'   e   della
    ricerca, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri
    di accesso e le modalita' di utilizzo e gestione  del  fondo  cui  al
    comma 870 per la concessione delle agevolazioni  per  la  ricerca  di
    competenza del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
    ricerca, al fine di garantire  la  massima  efficacia  e  omogeneita'
    degli interventi,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
    pubblica". 
      3. Gli oneri delle commissioni tecnico scientifiche o professionali
    di valutazione e controllo dei progetti di ricerca gravano sul  Fondo
    medesimo  o  nell'ambito  delle  risorse  impegnate  per  gli  stessi
    progetti, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. 
    
            
          
              
                Sezione VI 

    Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca

                                   Art. 33 
     
    Aspettativa per attribuzione di grant comunitari o  internazionali  e
                       semplificazioni per la ricerca 
     
      1. Il personale dipendente inquadrato  nel  ruolo  dei  ricercatori
    degli enti pubblici di ricerca e delle universita'  che,  in  seguito
    all'attribuzione di grant  comunitari  o  internazionali,  svolga  la
    relativa attivita' di  ricerca  presso  l'ente  di  appartenenza,  e'
    collocato in aspettativa senza assegni su richiesta, per  il  periodo
    massimo di durata del grant. Lo svolgimento dell'attivita' di ricerca
    inerente  il  grant  e  la  relativa  retribuzione  vengono  regolati
    dall'ente mediante un contratto di lavoro  a  tempo  determinato.  La
    retribuzione massima spettante al ricercatore  rimane  a  carico  del
    grant  comunitario  o  internazionale  e  non  puo'  eccedere  quella
    prevista  per  il  livello  apicale,  appartenente  alla  fascia   di
    ricercatore piu'  elevata  del  profilo  di  ricercatore  degli  enti
    pubblici di ricerca. 
      2. Al personale dipendente inquadrato  nel  ruolo  dei  ricercatori
    degli enti pubblici di ricerca e delle universita'  che,  in  seguito
    all'attribuzione di grant  comunitari  o  internazionali,  svolga  la
    relativa attivita' di ricerca presso soggetti e organismi pubblici  o
    privati, nazionali o internazionali si applica l'articolo 23-bis  del
    decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
    modificazioni. 
    
            
          
              
                Sezione VII 

    Altre disposizioni di semplificazione

                                   Art. 34 
     
    Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attivita' di
      installazione, ampliamento  e  manutenzione  degli  impianti  negli
      edifici 
     
      1. L'abilitazione delle imprese di cui all'articolo 3, del  decreto
    del Ministro  dello  sviluppo  economico  22  gennaio  2008,  n.  37,
    concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici
    indipendentemente dalla destinazione d'uso. 
    
            
          
              
                Sezione VII 

    Altre disposizioni di semplificazione

                                   Art. 35 
     
    Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento  e
               conferimento di funzioni ai magistrati ordinari 
     
      1. L'articolo 2397, terzo comma, del codice  civile  e'  sostituito
    dal seguente: 
      "Se  lo  statuto  non  dispone  diversamente  e  se  ricorrono   le
    condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi
    dell'articolo 2435-bis,  le  funzioni  del  collegio  sindacale  sono
    esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti
    nell'apposito registro. L'assemblea provvede alla nomina del collegio
    sindacale, entro trenta giorni  dall'approvazione  del  bilancio  dal
    quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del
    bilancio  in  forma  abbreviata.  Scaduto  il  termine,  provvede  il
    tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.". 
      2. All'articolo 2477 del codice civile: 
        a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "L'atto costitutivo
    puo' prevedere, determinandone le competenze e poteri,  ivi  compresa
    la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo  o
    di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente,  l'organo  di
    controllo e' costituito da un solo membro effettivo."; 
        b) al secondo, terzo, quarto  e  sesto  comma,  le  parole:  "del
    sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "dell'organo di controllo  o
    del revisore"; 
        c) il quinto comma e'  sostituito  dal  seguente:  "Nel  caso  di
    nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano  le
    disposizioni sul collegio sindacale  previste  per  le  societa'  per
    azioni.". 
      3. Salvo quanto stabilito dall'articolo 195 del  regio  decreto  30
    gennaio 1941, n. 12, e per il conferimento delle  funzioni  direttive
    apicali  di  legittimita',  la  disposizione  dell'articolo  194  del
    medesimo regio decreto si interpreta nel senso che  il  rispetto  del
    termine ivi  previsto  e'  richiesto  per  tutti  i  trasferimenti  o
    conferimenti di funzioni,  anche  superiori  o  comunque  diverse  da
    quelle ricoperte, dei magistrati ordinari. 
      4. L'articolo 195 del regio decreto 30  gennaio  1941,  n.  12,  e'
    sostituito dal  seguente:  "Art.195  -  (Disposizioni  speciali).  Le
    disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al  presidente
    aggiunto della corte  di  cassazione,  al  presidente  del  tribunale
    superiore delle acque pubbliche,  al  procuratore  generale  aggiunto
    presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione  della  corte
    di cassazione, agli avvocati generali della corte di  cassazione,  ai
    presidenti e ai procuratori generali di corte di appello.". 
    
            
          
              
                Sezione VII 

    Altre disposizioni di semplificazione

                                   Art. 36 
     
                Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana 
     
      1. All'articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, il numero
    5) e' sostituito dal seguente: 
      "5) i crediti  dell'impresa  artigiana,  definita  ai  sensi  delle
    disposizioni legislative vigenti,  nonche'  delle  societa'  ed  enti
    cooperativi di produzione e lavoro per i  corrispettivi  dei  servizi
    prestati e della vendita dei manufatti;" . 
    
            
          
              
                Sezione VII 

    Altre disposizioni di semplificazione

                                   Art. 37 
     
    Comunicazione dell'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  al
                           registro delle imprese 
     
      1. Le imprese costituite in forma  societaria  che,  alla  data  di
    entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora indicato  il
    proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro  delle
    imprese, provvedono a tale comunicazione ai sensi  dell'articolo  16,
    comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n 185,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il 30  giugno
    2012. 
    
            
          
              
                Sezione VII 

    Altre disposizioni di semplificazione

                                   Art. 38 
     
     Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali 
     
      1. All'articolo 101, comma 2, del  decreto  legislativo  24  aprile
    2006, n. 219, dopo le parole: «La persona responsabile  di  cui  alla
    lettera b) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e di cui al comma
    2-bis» e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con  decreto
    del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministero
    della  salute,  sentita  l'AIFA,  possono  essere  stabilite,  per  i
    depositi che  trattano  esclusivamente  gas  medicinali,  deroghe  al
    disposto di cui al primo periodo.». 
      2. All'articolo 101, del decreto legislativo  24  aprile  2006,  n.
    219, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, le funzioni di
    persona responsabile di  depositi  che  trattano  esclusivamente  gas
    medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno
    dei seguenti requisiti: 
        a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui  al  decreto
    del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
    tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di  cui
    al decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
    ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle  classi  di
    seguito specificate: 
          I. classe  LM-8  Classe  dei  corsi  di  laurea  magistrale  in
    biotecnologie industriali; 
          II. classe LM-9  Classe  dei  corsi  di  laurea  magistrale  in
    biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; 
          III. classe LM-21 Classe dei  corsi  di  laurea  magistrale  in
    ingegneria chimica; 
        b) abbia conseguito una laurea di cui  al  decreto  del  Ministro
    dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
    1999,  n.  509,  e   al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
    dell'universita'  e  della  ricerca  22   ottobre   2004,   n.   270,
    appartenente a una delle classi di seguito specificate, a  condizione
    che siano stati superati gli  esami  di  chimica  farmaceutica  e  di
    legislazione farmaceutica: 
          I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie; 
          II. classe  L-9  Classe  dei  corsi  di  laurea  in  ingegneria
    industriale; 
          III. classe L-27 Classe  dei  corsi  di  laurea  in  scienze  e
    tecnologie chimiche; 
          IV. classe L-29  Classe  dei  corsi  di  laurea  in  scienze  e
    tecnologie farmaceutiche; 
        c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non  continuativi,
    successivamente all'entrata in  vigore  del  decreto  legislativo  30
    dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino  di
    distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali; 
      2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto
    alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  anche  in
    mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), e dal  comma
    2-bis).". 
    
            
          
              
                Sezione VII 

    Altre disposizioni di semplificazione

                                   Art. 39 
     
    Soppressione  del  requisito  di   idoneita'   fisica   per   avviare
                l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione 
     
      1. All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la
    lettera c) e' soppressa. 
    
            
          
              
                Sezione VII 

    Altre disposizioni di semplificazione

                                   Art. 40 
     
    Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e  festiva
      per le imprese di panificazione di natura produttiva 
     
      1. Il secondo periodo dell'articolo 11, comma  13,  della  legge  3
    agosto 1999, n. 265, e' soppresso. 
    
            
          
              
                Sezione VII 

    Altre disposizioni di semplificazione

                                   Art. 41 
     
    Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti
                                  e bevande 
     
      1. L'attivita' temporanea di somministrazione di alimenti e bevande
    in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose,  tradizionali
    e  culturali  o  eventi  locali  straordinari,  e'   avviata   previa
    segnalazione certificata di inizio attivita' priva  di  dichiarazioni
    asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7  agosto  1990,  n.
    241,  e  non  e'  soggetta  al  possesso   dei   requisiti   previsti
    dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 
    
            
          
              
                Sezione VII 

    Altre disposizioni di semplificazione

                                   Art. 42 
     
    Razionalizzazione  delle  misure  di  sostegno  finanziario  per  gli
                 interventi conservativi sui beni culturali 
     
      1. All'articolo 31 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
    dopo il  comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:  "2-bis.  L'ammissione
    dell'intervento autorizzato  ai  contributi  statali  previsti  dagli
    articoli 35 e 37 e' disposta  dagli  organi  del  Ministero  in  base
    all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente  con
    decreto  ministeriale,  adottato  di  concerto   con   il   Ministero
    dell'economia e delle finanze.". 
    
            
          
              
                Sezione VII 

    Altre disposizioni di semplificazione

                                   Art. 43 
     
    Semplificazioni  in  materia  di  verifica  dell'interesse  culturale
      nell'ambito  delle  procedure   di   dismissione   del   patrimonio
      immobiliare pubblico 
     
      1. Al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione
    del patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 6 della legge
    12 novembre 2011,  n.  183,  all'articolo  66  del  decreto-legge  24
    gennaio 2012, n. 1, all'articolo  27  del  decreto-legge  6  dicembre
    2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
    2011, n. 214, e agli articoli  307,  comma  10,  e  314  del  decreto
    legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  nel  rispetto  delle  esigenze  di
    tutela del  patrimonio  culturale,  con  decreto  non  avente  natura
    regolamentare del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali,  di
    concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottarsi
    entro sessanta giorni dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,
    sono  definite  modalita'  tecniche  operative,  anche  informatiche,
    idonee  ad  accelerare  le  procedure  di   verifica   dell'interesse
    culturale di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 22  gennaio
    2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice  dei  beni
    culturali e del paesaggio. 
      2.  Le  Amministrazioni  provvedono  all'attuazione  del   presente
    articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
    a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
    finanza pubblica. 
    
            
          
              
                Sezione VII 

    Altre disposizioni di semplificazione

                                   Art. 44 
     
          Semplificazioni in materia di interventi di lieve entita' 
     
      1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,
    della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  un  anno  dalla  data  di
    entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro  per
    i  beni  e  le  attivita'  culturali,  d'intesa  con  la   Conferenza
    unificata,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  3   del   decreto
    legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono  dettate  disposizioni
    modificative e integrative al regolamento di  cui  all'articolo  146,
    comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.
    42, e successive modificazioni, al fine di rideterminare  e  ampliare
    le ipotesi di interventi di lieve  entita',  nonche'  allo  scopo  di
    operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le
    esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e  20,  comma  4,  della
    legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
      2. All'articolo  181,  comma  1-ter,  primo  periodo,  del  decreto
    legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «la  disposizione
    di cui al comma 1» sono aggiunte le  seguenti:  «e  al  comma  1-bis,
    lettera a)». 
    
            
          
              
                Sezione VII 

    Altre disposizioni di semplificazione

                                   Art. 45 
     
                Semplificazioni in materia di dati personali 
     
      1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le
    seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 21 dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e'  altresi'  consentito
    quando e' effettuato in attuazione  di  protocolli  d'intesa  per  la
    prevenzione e il contrasto dei fenomeni di  criminalita'  organizzata
    stipulati  con  il  Ministero  dell'interno  o  con  i  suoi   uffici
    periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del  decreto  legislativo
    30 luglio 1999,  n.  300,  che  specificano  la  tipologia  dei  dati
    trattati e delle operazioni eseguibili.»; 
        b) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
    periodo: "Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis."; 
        c) all'articolo 34 e' soppressa la lettera g) del comma 1  ed  e'
    abrogato il comma 1-bis; 
        d) nel disciplinare  tecnico  in  materia  di  misure  minime  di
    sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi  da  19  a
    19.8 e 26. 
    
            
          
              
                Sezione VII 

    Altre disposizioni di semplificazione

                                   Art. 46 
     
    Disposizioni in materia di enti pubblici non economici  vigilati  dal
      Ministero della difesa e di Consiglio nazionale dei  consumatori  e
      degli utenti 
     
      1. Con uno o piu' regolamenti  da  emanare,  entro  novanta  giorni
    dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
    presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
    agosto 1988, n.  400,  su  proposta  del  Ministro  della  difesa  di
    concerto  con  i  Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
    semplificazione  e  dell'economia  e  delle   finanze,   sentite   le
    organizzazioni  sindacali  in   relazione   alla   destinazione   del
    personale, si puo'  procedere  alla  trasformazione  in  soggetti  di
    diritto privato secondo quanto previsto dell'articolo 2,  comma  634,
    lettere b) ed f), della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  degli  enti
    pubblici non economici vigilati dal  Ministero  della  difesa,  senza
    nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
      2. Anche al fine di assicurare il  necessario  coordinamento  delle
    associazioni dei consumatori ed utenti in merito all'attuazione delle
    disposizioni di semplificazione procedimentale  e  documentale  nelle
    pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 136, comma  4,  lettera
    h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  al  Consiglio
    Nazionale  dei  Consumatori  e  degli  Utenti,  di  cui  al  medesimo
    articolo,  non  si  applicano  le  vigenti  norme   in   materia   di
    soppressione degli organi collegiali  e  di  riduzione  dei  relativi
    componenti, fatti salvi i risparmi di spesa  gia'  conseguiti  ed  il
    carattere gratuito dei relativi incarichi. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    Disposizioni in materia di sviluppo


    Capo I

    Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della
    innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture
    energetiche


    Sezione I

    Innovazione tecnologica

                                   Art. 47 
     
                          Agenda digitale italiana 
     
      1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda  digitale  europea,  di
    cui alla comunicazione  della  Commissione  europea  COM  (2010)  245
    definitivo/2 del 26 agosto  2010,  il  Governo  persegue  l'obiettivo
    prioritario  della  modernizzazione   dei   rapporti   tra   pubblica
    amministrazione, cittadini e imprese,  attraverso  azioni  coordinate
    dirette a favorire lo  sviluppo  di  domanda  e  offerta  di  servizi
    digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettivita' a  larga
    banda, a incentivare cittadini  e  imprese  all'utilizzo  di  servizi
    digitali e a promuovere la crescita di capacita' industriali adeguate
    a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. 
      2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
    con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
    il   Ministro   per   la   coesione   territoriale,    il    Ministro
    dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il  Ministro
    dell'economia e delle finanze, e' istituita, senza nuovi  o  maggiori
    oneri a carico della  finanza  pubblica,  una  cabina  di  regia  per
    l'attuazione   dell'agenda   digitale   italiana,   coordinando   gli
    interventi  pubblici  volti  alle  medesime  finalita'  da  parte  di
    regioni, province autonome ed enti locali. 
    
            
          
              
                Sezione II 

    Disposizioni in materia di universita'

                                   Art. 48 
     
         Dematerializzazione di procedure in materia di universita' 
     
      1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo l'articolo 5, e' inserito
    il seguente: 
      "Art. 5-bis. 1. Le procedure di iscrizione  alle  universita'  sono
    effettuate  esclusivamente   per   via   telematica.   Il   Ministero
    dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca   cura   la
    costituzione  e  l'aggiornamento  di  un  portale  unico,  almeno  in
    italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato
    utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti. 
      2. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e
    la registrazione degli esiti degli esami, di profitto  e  di  laurea,
    sostenuti dagli  studenti  universitari  avviene  esclusivamente  con
    modalita' informatiche senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
    finanza pubblica. Le universita' adeguano conseguentemente  i  propri
    regolamenti.". 
      2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
    umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
    senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    
            
          
              
                Sezione II 

    Disposizioni in materia di universita'

                                   Art. 49 
     
     Misure di semplificazione e funzionamento in materia di universita' 
     
      1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le  seguenti
    modificazioni: 
        a) all'articolo 2: 
          1) al comma 1, lettera m),  secondo  periodo,  tra  la  parola:
    "durata"  e  la  parola:  "quadriennale"  e'  inserita  la  seguente:
    "massima"; 
          2) al comma 1, lettera p), le  parole:  "uno  effettivo  e  uno
    supplente  scelti  dal  Ministero  tra  dirigenti  e  funzionari  del
    Ministero stesso" sono sostituite dalle seguenti:  "uno  effettivo  e
    uno    supplente    designati    dal    Ministero    dell'istruzione,
    dell'universita' e della ricerca"; 
          3) al comma  9:  al  primo  periodo,  tra  le  parole:  "organi
    collegiali" e: "delle universita'"  sono  inserite  le  seguenti:  "e
    quelli monocratici elettivi"; 
        b) all'articolo 6: 
          1) al comma 4 le parole: ", nonche' compiti di  tutorato  e  di
    didattica integrativa" sono soppresse; 
          2) al comma 12 il quinto periodo e' soppresso; 
        c) all'articolo 7: 
          1) al comma 3 il secondo periodo e' soppresso; 
          2) al comma 5 le parole: "corsi di laurea" sono soppresse; 
        d) all'articolo 10, comma 5, le parole: "trasmissione degli  atti
    al consiglio di  amministrazione"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
    "avvio del procedimento stesso"; 
        e) all'articolo 12, comma 3, le  parole  da:  "individuate"  fino
    alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:  "che  sono  gia'
    inserite tra le  universita'  non  statali  legalmente  riconosciute,
    subordinatamente  al  mantenimento   dei   requisiti   previsti   dai
    provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e
    b)"; 
        f) all'articolo 15, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "agli
    articoli" e' inserita la seguente: "16,"; 
        g) all'articolo 16, comma 4, le parole: "dall'articolo  18"  sono
    sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6"; 
        h) all'articolo 18: 
          1) al comma 1, lettera a), dopo  le  parole:  "procedimento  di
    chiamata" sono inserite le seguenti: "sulla Gazzetta Ufficiale,"; 
          2) al comma 1, lettera b), dopo  le  parole:  "per  il  settore
    concorsuale" sono inserite le seguenti: "ovvero per uno  dei  settori
    concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore" e sono soppresse le
    seguenti parole: "alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
    legge"; 
          3) al comma 3 le parole da: "di durata" e fino  alla  fine  del
    comma sono sostituite dalle seguenti: "di importo  non  inferiore  al
    costo  quindicennale  per  i  posti  di  professore  di  ruolo  e  di
    ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera  b),  ovvero  di
    importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti  di
    ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)"; 
          4) al comma 5, lettera e), sono soppresse le parole:  "a  tempo
    indeterminato" e dopo  la  parola:  "universita'"  sono  aggiunte  le
    seguenti: "e a soggetti esterni"; 
          5) al comma 5, lettera f), le parole: "da tali amministrazioni,
    enti o imprese, purche'" sono soppresse; 
        i) all'articolo 21: 
          1) al comma 2  le  parole:  "valutazione  dei  risultati"  sono
    sostituite dalle seguenti: "selezione e valutazione dei  progetti  di
    ricerca"; 
          2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  ",
    purche' nell'elenco predetto sia  comunque  possibile  ottemperare  a
    quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In  caso  contrario  si
    procede a costituire un nuovo elenco con le modalita' di cui al comma
    1.  L'elenco  ha  validita'  biennale  e  scaduto  tale  termine   e'
    ricostituito con le modalita' di cui al comma 1."; 
          3) al comma 5 le parole: "tre componenti che durano  in  carica
    tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due componenti che  durano
    in carica quattro anni"; 
        l) all'articolo 23, comma 1: 
          1) al primo periodo, dopo la parola: "oneroso" sono inserite le
    seguenti: "di importo, coerente con i  parametri  stabiliti,  con  il
    decreto  di  cui  al  comma  2",  dopo  le  parole:   "attivita'   di
    insegnamento" sono inserite le seguenti: "di alta  qualificazione"  e
    le parole da "che siano dipendenti" fino alla fine del  periodo  sono
    soppresse; 
          2) il terzo periodo e' soppresso; 
        m) all'articolo 24: 
          1) al comma 2, lettera a), dopo  le  parole:  "pubblicita'  dei
    bandi" sono inserite le seguenti: "sulla Gazzetta Ufficiale,"; 
          2) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
      "9-bis. Per tutto il periodo di durata  dei  contratti  di  cui  al
    presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche  sono
    collocati,  senza  assegni  ne'   contribuzioni   previdenziali,   in
    aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in  cui  tale
    posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza."; 
        n) all'articolo 29: 
          1) al comma 9, dopo le  parole:  "della  presente  legge"  sono
    inserite le seguenti: "e di cui all'articolo 1, comma 9, della  legge
    4 novembre 2005, n. 230"; 
          2) al comma 11, lettera c), dopo la parola "commi" e'  inserita
    la seguente: "7,". 
      2. All'articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12 novembre
    2011, n. 183, le parole da: "al medesimo" fino a: "decennio  e"  sono
    soppresse. 
      3. Dalle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o
    maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    
            
          
              
                Sezione III 

    Disposizioni per l'istruzione

                                   Art. 50 
     
                          Attuazione dell'autonomia 
     
      1.  Allo  scopo  di  consolidare  e  sviluppare  l'autonomia  delle
    istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo
    criteri di flessibilita'  e  valorizzando  la  responsabilita'  e  la
    professionalita' del personale della scuola, con decreto del Ministro
    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
    Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
    permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
    autonome, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di  entrata
    in vigore della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  nel
    rispetto dei principi e degli obiettivi di cui  all'articolo  64  del
    decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,  linee
    guida per conseguire le seguenti finalita': 
        a) potenziamento dell'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,
    anche  attraverso  l'eventuale  ridefinizione  nel   rispetto   della
    vigente normativa contabile degli aspetti connessi  ai  trasferimenti
    delle risorse  alle  medesime,  previo  avvio  di  apposito  progetto
    sperimentale; 
        b)  definizione,  per  ciascuna  istituzione  scolastica,  di  un
    organico   dell'autonomia,   funzionale    all'ordinaria    attivita'
    didattica, educativa,  amministrativa,  tecnica  e  ausiliaria,  alle
    esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e
    sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni  di
    personale scolastico; 
        c) costituzione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
    all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  di
    reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di  conseguire
    la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie; 
        d) definizione di un organico di rete per  le  finalita'  di  cui
    alla lettera c) nonche' per l'integrazione degli alunni  diversamente
    abili, la prevenzione dell'abbandono e il  contrasto  dell'insuccesso
    scolastico e formativo, specie per le aree di massima  corrispondenza
    tra poverta' e dispersione scolastica; 
        e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e  d),  nei
    limiti previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
    112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
    133, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei  posti
    corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilita' per almeno un
    triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole  e  sugli  ambiti
    provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve  le  esigenze
    che ne determinano la rimodulazione annuale. 
      2.  Gli  organici   di   cui   al   comma   1   sono   determinati,
    complessivamente, nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge  25
    giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
    agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19,
    comma 7, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  e  fatto  salvo
    anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza  di
    esternalizzazione dei servizi per i posti ATA. 
      3. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
    devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
    pubblica. 
    
            
          
              
                Sezione III 

    Disposizioni per l'istruzione

                                   Art. 51 
     
             Potenziamento del sistema nazionale di valutazione 
     
      1. Nelle more della definizione di un sistema organico e  integrato
    di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'universita', della
    ricerca e  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,
    l'INVALSI  assicura,  oltre  allo  svolgimento  dei  compiti  di  cui
    all'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.  213,  e
    all'articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  il
    coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di  cui
    all'articolo 2, comma 4-undevicies,  del  decreto-legge  29  dicembre
    2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
    2011, n. 10. A tale fine, in via sperimentale,  l'Invalsi  si  avvale
    dell'Agenzia per la diffusione di tecnologie  per  l'innovazione.  Le
    Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma  con  le
    risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
    vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
    pubblica. 
      2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attivita' ordinaria
    d'istituto, alle  rilevazioni  nazionali  degli  apprendimenti  degli
    studenti, di  cui  all'articolo  1,  comma  5,  del  decreto-legge  7
    settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
    ottobre 2007, n. 176. 
    
            
          
              
                Sezione III 

    Disposizioni per l'istruzione

                                   Art. 52 
     
    Misure    di    semplificazione    e    promozione    dell'istruzione
       tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS 
     
      1. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
    della ricerca, adottato di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e
    delle politiche sociali e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
    Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 3 del
    decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida
    per conseguire i seguenti obiettivi: 
        a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale,  tra
    i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e  di
    quelli di istruzione e formazione professionale di  competenza  delle
    regioni; 
        b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui
    all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,  convertito,
    con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; 
        c) promuovere la  realizzazione  di  percorsi  in  apprendistato,
    anche per il rientro in formazione dei giovani. 
      2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
    della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze,  adottato  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
    rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province  autonome  ai  sensi
    dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono
    definite linee guida per: 
        a) realizzare un'offerta coordinata di  percorsi  degli  istituti
    tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo  da  valorizzare
    la collaborazione multiregionale e  facilitare  l'integrazione  delle
    risorse disponibili con la costituzione di non piu'  di  un  istituto
    tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica; 
        b)   semplificare   gli   organi   di   indirizzo,   gestione   e
    partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS. 
      3.  Le  Amministrazioni  provvedono  all'attuazione  del   presente
    articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
    a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
    finanza pubblica. 
    
            
          
              
                Sezione III 

    Disposizioni per l'istruzione

                                   Art. 53 
     
    Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei
      consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia 
     
      1.  Al  fine  di  garantire  su  tutto  il   territorio   nazionale
    l'ammodernamento e la razionalizzazione  del  patrimonio  immobiliare
    scolastico, anche in modo da  conseguire  una  riduzione  strutturale
    delle spese correnti di  funzionamento,  il  CIPE,  su  proposta  del
    Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  del
    Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
    Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
    dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa
    in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
    legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva  un  Piano  nazionale  di
    edilizia  scolastica.  La  proposta  di  Piano  e'   trasmessa   alla
    Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in  vigore
    del presente decreto e il Piano e' approvato entro  i  successivi  60
    giorni. 
      2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad  oggetto  la  realizzazione  di
    interventi di ammodernamento e  recupero  del  patrimonio  scolastico
    esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di
    costruzione  e  completamento  di  nuovi   edifici   scolastici,   da
    realizzare, in un'ottica di razionalizzazione  e  contenimento  delle
    spese  correnti  di  funzionamento,  nel  rispetto  dei  criteri   di
    efficienza energetica e  di  riduzione  delle  emissioni  inquinanti,
    favorendo il coinvolgimento di  capitali  pubblici  e  privati  anche
    attraverso i seguenti interventi: 
        a)  la  ricognizione   del   patrimonio   immobiliare   pubblico,
    costituito da aree ed edifici non piu' utilizzati, che possano essere
    destinati alla realizzazione degli interventi previsti  dal  presente
    articolo, sulla base di accordi  tra  il  Ministero  dell'istruzione,
    dell'universita' e della ricerca, l'Agenzia del demanio, il Ministero
    delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero  della  difesa  in
    caso di aree ed edifici non  piu'  utilizzati  a  fini  militari,  le
    regioni e gli enti locali; 
        b) la costituzione di uno o piu' fondi immobiliari destinati alla
    valorizzazione  e  razionalizzazione   del   patrimonio   immobiliare
    scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari
    innovativi, articolati anche in  un  sistema  integrato  nazionale  e
    locale,  per  l'acquisizione  e  la  realizzazione  di  immobili  per
    l'edilizia scolastica; 
        c) la  messa  a  disposizione  di  beni  immobili  di  proprieta'
    pubblica  a  uso  scolastico   suscettibili   di   valorizzazione   e
    dismissione in  favore  di  soggetti  pubblici  o  privati,  mediante
    permuta, anche parziale, con immobili gia' esistenti o da edificare e
    da destinare a nuove scuole; 
        d) le  modalita'  di  compartecipazione  facoltativa  degli  enti
    locali. 
      3. In coerenza con le indicazioni contenute nel Piano, il Ministero
    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero delle
    infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente  e  della
    tutela del  territorio  e  del  mare  promuovono,  congiuntamente  la
    stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con  decreto
    dei medesimi Ministri, al fine di concentrare  gli  interventi  sulle
    esigenze  dei  singoli  contesti  territoriali  e  sviluppare   utili
    sinergie, promuovendo e valorizzando la  partecipazione  di  soggetti
    pubblici e privati. 
      4. Nella delibera CIPE di cui al comma 1 sono inoltre  disciplinate
    le modalita' e i termini per la  verifica  periodica  delle  fasi  di
    realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato  e  alle
    esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di
    scostamenti,  la  diversa  allocazione  delle   risorse   finanziarie
    pubbliche verso modalita' di attuazione piu' efficienti. 
      5. Nelle more della definizione e approvazione del Piano,  al  fine
    di  assicurare  il  tempestivo  avvio  di  interventi  prioritari   e
    immediatamente realizzabili di edilizia scolastica coerenti  con  gli
    obiettivi di cui ai commi 1 e 2: 
        a)  il  CIPE,   su   proposta   del   Ministro   dell'istruzione,
    dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle  infrastrutture
    e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo
    8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano di
    messa  in  sicurezza  degli  edifici  scolastici   esistenti   e   di
    costruzione di nuovi edifici scolastici, anche  favorendo  interventi
    diretti al risparmio energetico e all'eliminazione delle locazioni  a
    carattere oneroso, nell'ambito delle risorse assegnate  al  Ministero
    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  dall'articolo  33,
    comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a  cento  milioni
    di euro per l'anno 2012. 
        b) le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della  legge
    27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche nel triennio  2012/2014,
    con estensione dell'ambito di applicazione  alle  scuole  primarie  e
    dell'infanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali  di
    finanza pubblica. 
      6. Al fine di semplificare le procedure relative alle operazioni di
    cui al presente articolo, il vincolo di destinazione a uso scolastico
    e' acquisito automaticamente per i  nuovi  edifici  con  il  collaudo
    dell'opera e cessa per gli edifici scolastici oggetto di permuta  con
    l'effettivo trasferimento delle attivita' scolastiche presso la nuova
    sede; 
      7. Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente  agli  standard
    europei e alle piu' moderne concezioni  di  realizzazione  e  impiego
    degli  edifici  scolastici,  perseguendo  altresi',  ove   possibile,
    soluzioni protese al contenimento dei costi, con decreto del Ministro
    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
    Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  con  il  Ministro
    dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  da  emanare
    entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
    conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata  di
    cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
    sono adottate le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici  minimi
    e  massimi  di  funzionalita'  urbanistica,   edilizia,   anche   con
    riferimento alle tecnologie in  materia  di  efficienza  e  risparmio
    energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica
    indispensabili  a  garantire  indirizzi  progettuali  di  riferimento
    adeguati e omogenei sul territorio nazionale. 
      8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
    provvede nei limiti delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
    disponibili a legislazione vigente. 
      9.  Gli  enti  proprietari  di  edifici   adibiti   a   istituzioni
    scolastiche, le universita'  e  gli  enti  di  ricerca  vigilati  dal
    Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottano
    entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
    misure  di  gestione,  conduzione  e  manutenzione   degli   immobili
    finalizzate al contenimento dei consumi di energia  e  alla  migliore
    efficienza  degli  usi  finali  della  stessa,  anche  attraverso  il
    ricorso, in deroga all'articolo 12 del decreto-legge 6  luglio  2011,
    n. 98, ai contratti  di  servizio  energia  di  cui  al  decreto  del
    Presidente della Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412  e  al  decreto
    legislativo  30  maggio  2008,  n.  115,  secondo  le   linee   guida
    predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
    ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
    del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo  economico
    e il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  entro  sessanta
    giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
    
            
          
              
                Sezione IV 

    Altre disposizioni in materia di universita'

                                   Art. 54 
     
                        Tecnologi a tempo determinato 
     
      1. Al fine di potenziare le attivita' di ricerca degli atenei anche
    nello svolgimento  di  progetti  di  ricerca  finanziati  dall'Unione
    europea e degli altri enti e organismi pubblici e privati, alla legge
    30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente: 
      "Art. 24-bis (Tecnologi  a  tempo  determinato).  - 1.  Nell'ambito
    delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di  svolgere
    attivita' di supporto tecnico  e  amministrativo  alle  attivita'  di
    ricerca,  le  universita'  possono  stipulare  contratti  di   lavoro
    subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso  almeno  del
    titolo di laurea ed eventualmente di una  particolare  qualificazione
    professionale in relazione alla tipologia di attivita'  prevista.  Il
    contratto stabilisce,  sulla  base  dei  regolamenti  di  ateneo,  le
    modalita' di svolgimento delle attivita' predette. 
      2. I destinatari  dei  contratti  sono  scelti  mediante  procedure
    pubbliche di selezione disciplinate dalle universita', fermi restando
    l'obbligo di pubblicita' dei bandi, in italiano  e  in  inglese,  sul
    sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea.  Il
    bando  deve  contenere  informazioni  dettagliate  sulle   specifiche
    funzioni,  i  diritti  e  i  doveri  e  il  trattamento  economico  e
    previdenziale, nonche' sui requisiti di  qualificazione  richiesti  e
    sulle modalita' di valutazione delle candidature. 
      3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi  e  sono  prorogabili
    per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La  durata
    complessiva degli stessi non puo' in ogni  caso  essere  superiore  a
    cinque  anni  con  la  medesima   universita'.   Restano   ferme   le
    disposizioni del decreto legislativo 6  settembre  2001,  n.  368,  e
    successive modificazioni. 
      4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei  contratti
    di cui al comma 1, in relazione ai titoli di studio  e  all'eventuale
    qualificazione   professionale   richiesta,   e'   stabilito    dalle
    universita' ed e' determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un
    importo  minimo  e  massimo  pari  rispettivamente   al   trattamento
    complessivo attribuito  al  personale  della  categoria  D  posizione
    economica 3 ed EP posizione  economica  3  dei  ruoli  del  personale
    tecnico-amministrativo delle  universita'.  L'onere  del  trattamento
    economico e' posto  a  carico  dei  fondi  relativi  ai  progetti  di
    ricerca. 
      5. I contratti di cui  al  presente  articolo  non  danno  luogo  a
    diritti in ordine all'accesso ai ruoli  del  personale  accademico  o
    tecnico-amministrativo delle universita'.". 
    
            
          
              
                Sezione IV 

    Altre disposizioni in materia di universita'

                                   Art. 55 
     
        Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria 
     
      1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge  30
    dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra universita'
    ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi,  fermo  restando  il
    trattamento economico e previdenziale del personale strutturato degli
    enti di ricerca stessi. 
    
            
          
              
                Sezione V 

    Disposizioni per il turismo

                                   Art. 56 
     
             Disposizioni per il settore turistico e per l'EXPO 
     
      1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 22, comma 2, al primo periodo sono  aggiunte,  in
    fine, le seguenti parole: "e della promozione  di  forme  di  turismo
    accessibile, mediante accordi con le  principali  imprese  turistiche
    operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a  condizioni
    vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone  con  disabilita'
    senza oneri per la finanza pubblica"; 
        b) all'articolo 27, comma 1, la lettera c) e' soppressa. 
      2.  I  beni  immobili  confiscati  alla  criminalita'  organizzata,
    individuati  dall'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione   e   la
    destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
    organizzata, che hanno caratteristiche tali  da  consentirne  un  uso
    agevole per scopi turistici possono essere  dati  in  concessione,  a
    titolo oneroso, a cooperative di giovani di eta' non superiore  a  35
    anni. Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e
    lo sport, di concerto con il Ministro della giustizia e  il  Ministro
    dell'interno,  sono  definite  le  modalita'  di  costituzione  delle
    cooperative, i criteri, i tempi e le forme per la presentazione delle
    domande. Per l'avvio e per  la  ristrutturazione  a  scopi  turistici
    dell'immobile possono essere promossi dal  Ministro  per  gli  affari
    regionali, il turismo e lo sport accordi e convenzioni con banche  ed
    istituti di credito per finanziamenti a condizioni vantaggiose  senza
    oneri per la finanza pubblica. 
      3. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
    78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
    122, le parole: "al 4" sono sostituite dalle seguenti: "all'11". 
    
            
          
              
                Sezione VI 

    Disposizioni per le infrastrutture energetiche e la metanizzazione

                                   Art. 57 
     
    Disposizioni  per  le  infrastrutture  energetiche  strategiche,   la
           metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio 
     
      1. Al fine di garantire il contenimento dei costi  e  la  sicurezza
    degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a
    migliorare l'efficienza e la competitivita' nel settore  petrolifero,
    sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti  strategici  ai
    sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i),  della  legge  23  agosto
    2004,  n. 239: 
        a) gli  stabilimenti  di  lavorazione  e  di  stoccaggio  di  oli
    minerali; 
        b)  i  depositi  costieri   di   oli   minerali   come   definiti
    dall'articolo 52 del Codice della navigazione di cui al  decreto  del
    Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 
        c) i depositi di carburante per aviazione  siti  all'interno  del
    sedime aeroportuale; 
        d)  i  depositi  di  stoccaggio  di  prodotti   petroliferi,   ad
    esclusione del G.P.L., di capacita' autorizzata non inferiore a metri
    cubi 10.000; 
        e) i depositi di stoccaggio di G.P.L.  di  capacita'  autorizzata
    non inferiore a tonnellate 200; 
        f) gli oleodotti di cui all'articolo  1,  comma  8,  lettera  c),
    numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239. 
      2. Fatte salve le competenze delle regioni  a  statuto  speciale  e
    delle province autonome di Trento e di  Bolzano  e  le  normative  in
    materia ambientale, per le infrastrutture e  insediamenti  strategici
    di cui al comma 1, le autorizzazioni previste all'articolo  1,  comma
    56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero
    dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministero   delle
    infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate. 
      3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata a seguito di un
    procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel
    rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge  7  agosto
    1990, n. 241. Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e'
    coordinato con i tempi sopra indicati. 
      4.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  26  del  decreto
    legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  le  autorizzazioni,  concessioni,
    concerti, intese, nulla osta pareri o assensi eventualmente  previsti
    per le modifiche di cui all'articolo 1,  comma  58,  della  legge  23
    agosto 2004, n. 239, sono rilasciate entro il termine di  centottanta
    giorni. 
      5. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n.
    84, e' inserito il seguente: "4-bis. Le concessioni per l'impianto  e
    l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui  all'articolo  52  del
    codice   della   navigazione   e   delle   opere    necessarie    per
    l'approvvigionamento degli stessi,  dichiarati  strategici  ai  sensi
    della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale." 
      6. La disposizione di cui al comma 5 non  trova  applicazione  alle
    concessioni gia' rilasciate  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto. 
      7. Al fine di ridurre gli oneri  sulle  imprese  e  migliorarne  la
    competitivita'   economica    sui    mercati    internazionali,    la
    semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui
    ai commi 3 e 4, nonche' assicurare la coerenza dei  vincoli  e  delle
    prescrizioni con gli standard comunitari, il Ministero dello sviluppo
    economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del
    territorio  e  del  mare,  promuove  accordi  di  programma  con   le
    amministrazioni competenti, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  il
    bilancio dello Stato, per  la  realizzazione  delle  modifiche  degli
    stabilimenti esistenti e per gli interventi di bonifica e  ripristino
    nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitivita'
    dell'attivita'  produttiva  degli  impianti   industriali   e   degli
    stabilimenti  di  lavorazione  e  di  stoccaggio  di   oli   minerali
    strategici per l'approvvigionamento energetico del Paese. 
      8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione  e  di
    stoccaggio  di  oli  minerali  in  depositi  di  oli   minerali,   le
    autorizzazioni  ambientali  gia'  in  essere  in  capo  ai   suddetti
    stabilimenti,  in  quanto  necessarie  per  l'attivita'   autorizzata
    residuale, mantengono la loro validita' fino alla naturale scadenza. 
      9. Nel caso di  attivita'  di  reindustrializzazione  dei  siti  di
    interesse nazionale, i sistemi di sicurezza operativa  gia'  in  atto
    possono continuare a essere eserciti senza  necessita'  di  procedere
    contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto  di
    riutilizzo delle aree interessate, attestante la  non  compromissione
    di  eventuali   successivi   interventi   di   bonifica,   ai   sensi
    dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
      10.  La  durata  delle  nuove  concessioni  per  le  attivita'   di
    bunkeraggio a mezzo bettoline, di  cui  all'articolo  66  del  Codice
    della navigazione e  all'articolo  60  del  relativo  Regolamento  di
    esecuzione e' fissata in almeno dieci anni. 
      11. E' abrogato il decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997,
    pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 64 del 18 marzo  1997  recante
    "Disposizioni in materia di sostituzione del  tracciante  acetofenone
    nella benzina super senza piombo con colorante verde". 
      12. Per gli interventi di metanizzazione di  cui  all'articolo  23,
    comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.  51,  i  quali  siano
    ancora in corso di esecuzione e non collaudati  decorsi  dodici  mesi
    dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini
    di cui allo stesso comma  4  decorrono  dalla  entrata  in  esercizio
    dell'impianto. 
      13. Sono fatte salve  le  disposizioni  tributarie  in  materia  di
    accisa. 
      14. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane,  da
    emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente
    decreto, e' consentito: 
        a) la detenzione promiscua di piu' parti  del  medesimo  prodotto
    destinato per distinte operazioni di rifornimento; 
        b) l'utilizzo della bolletta doganale mensile  che  riepiloga  le
    operazioni di bunkeraggio; 
        c) di effettuare le operazioni di  rifornimento  nell'arco  delle
    ventiquattro ore con controllo a posteriori su base documentale. 
      15. Dall'attuazione del presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
    maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. 
    
            
          
              
                Sezione VI 

    Disposizioni per le infrastrutture energetiche e la metanizzazione

                                   Art. 58 
     
           Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 
     
      1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 45,  comma  6,  dopo  le  parole:  "comma  3  del
    presente articolo" sono aggiunte le seguenti: ", nonche', i  casi  in
    cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di  avvio  del
    procedimento  sanzionatorio,  possono   essere   adottate   modalita'
    procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative
    pecuniarie."; 
        b) all'articolo 45, dopo il comma 6,  e'  inserito  il  seguente:
    "6-bis. Nei casi di particolare  urgenza  l'Autorita'  per  l'energia
    elettrica e il gas puo', d'ufficio, deliberare,  con  atto  motivato,
    l'adozione  di  misure  cautelari,   anche   prima   dell'avvio   del
    procedimento sanzionatorio.". 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti

                                   Art. 59 
     
                Disposizioni in materia di credito d'imposta 
     
      1.  All'articolo  2  del  decreto-legge  13  maggio   2011,   n.70,
    convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.106,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1 il secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
    "L'assunzione deve essere operata nei  ventiquattro  mesi  successivi
    alla data di entrata in vigore del presente decreto"; 
        b) al comma 2 le parole: "nei dodici mesi successivi alla data di
    entrata in  vigore  del  presente  decreto,"  sono  sostituite  dalle
    seguenti: "nei ventiquattro mesi successivi alla data di  entrata  in
    vigore del presente decreto"; 
        c) al comma 3 le parole: "alla data di entrata  in  vigore  della
    legge di conversione del  presente  decreto"  sono  sostituite  dalle
    seguenti:"alla data di assunzione."; 
        d)  al  comma  6  le  parole:  "entro  tre  anni  dalla  data  di
    assunzione" sono sostituite dalle seguenti:  "entro  due  anni  dalla
    data di assunzione"; 
        e) al comma 7, lettera a), le parole: "alla data  di  entrata  in
    vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto"   sono
    sostituite dal seguente testo "alla data di assunzione"; 
        f)  dopo  il  comma  8   e'   inserito   il   seguente:   "8-bis.
    All'attuazione del presente articolo si provvede nel  limite  massimo
    delle  risorse  come  individuate  ai  sensi   del   comma   9;   con
    provvedimento dell'Agenzia  delle  entrate  sono  dettati  termini  e
    modalita' di fruizione del credito di imposta al  fine  del  rispetto
    del previsto limite di spesa."; 
        g) al comma 9, al primo periodo  le  parole:  "comma  precedente"
    sono sostituite dalle seguenti: "comma 8" e sono soppressi gli ultimi
    tre periodi. 
      2. Le modifiche introdotte con il comma  1  hanno  effetto  dal  14
    maggio 2011, data di entrata in vigore del  decreto-legge  13  maggio
    2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
    2011, n. 106. 
      3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
    provvede nei limiti delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
    disponibili a legislazione vigente. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti

                                   Art. 60 
     
    Sperimentazione  finalizzata  alla  proroga  del   programma   "carta
                                  acquisti" 
     
      1.  Al  fine  di  favorire  la  diffusione  della  carta  acquisti,
    istituita dall'articolo 81, comma 32,  del  decreto-legge  25  giugno
    2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
    2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione  di  maggiore
    bisogno, anche al fine di  valutarne  la  possibile  generalizzazione
    come strumento di contrasto alla poverta' assoluta,  e'  avviata  una
    sperimentazione nei comuni con piu' di 250.000 abitanti. 
      2. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
    politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia
    e delle finanze, sono stabiliti: 
        a) i nuovi criteri di  identificazione  dei  beneficiari  per  il
    tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini comunitari ovvero ai
    cittadini stranieri in possesso del  permesso  di  soggiorno  CE  per
    soggiornanti di lungo periodo; 
        b) l'ammontare della disponibilita' sulle singole carte acquisto,
    in funzione del nucleo familiare; 
        c) le modalita' con cui i comuni adottano la carta acquisti  come
    strumento all'interno del sistema integrato di interventi  e  servizi
    sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328; 
        d) le caratteristiche del progetto  personalizzato  di  presa  in
    carico, volto al reinserimento lavorativo e  all'inclusione  sociale,
    anche attraverso il condizionamento del godimento del beneficio  alla
    partecipazione al progetto; 
        e) la decorrenza della sperimentazione, la cui  durata  non  puo'
    superare i dodici mesi; 
        f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio e'
    attivata  la  sperimentazione,  anche  con  riferimento  ai  soggetti
    individuati come gruppo di controllo ai fini della valutazione  della
    sperimentazione stessa. 
      3. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede,  nel
    limite massimo di 50 milioni di euro,  a  valere  sul  Fondo  di  cui
    all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
    viene corrispondentemente ridotto. 
      4. I commi 46,  47  e  48  dell'articolo  2  del  decreto-legge  29
    dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26
    febbraio 2011, n. 10, sono abrogati. 
    
            
          
              
                Titolo III 

    Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore

                                   Art. 61 
     
    Norme transitorie e disposizioni in materia  di  atti  amministrativi
                             sottoposti a intesa 
     
      1. Il Ministro per i beni e le  attivita'  culturali  approva,  con
    proprio decreto da adottarsi entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
    entrata in vigore del presente decreto, norme tecniche e linee  guida
    applicative delle disposizioni contenute  nell'articolo  199-bis  del
    decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  nonche'  di  quelle
    contenute nell'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
    n. 42, e successive modificazioni, anche in funzione di coordinamento
    rispetto a fattispecie analoghe  o  collegate  di  partecipazione  di
    privati  al  finanziamento  o  alla  realizzazione  degli  interventi
    conservativi su beni culturali, in particolare mediante  l'affissione
    di  messaggi  promozionali  sui  ponteggi  e  sulle  altre  strutture
    provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi
    pubblicitari. 
      2.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  delle   disposizioni
    regolamentari attuative dell'articolo 189, comma 3, nono periodo, del
    decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive
    modificazioni, come modificato dall'articolo 20 del presente decreto,
    continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo  articolo
    189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12  aprile  2006,
    n. 163, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del
    presente decreto,  fatta  salva  la  possibilita'  di  definire,  con
    provvedimento dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici
    di lavori,  servizi  e  forniture  d'intesa  con  il  Ministro  delle
    infrastrutture e dei trasporti, modelli per  la  predisposizione  dei
    certificati di esecuzione lavori del contraente generale. A decorrere
    dalla medesima data di cui al primo periodo, e'  abrogato  l'allegato
    XXII al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
      3. Fatta salva la competenza legislativa esclusiva  delle  Regioni,
    in caso di mancato raggiungimento dell'intesa  richiesta  con  una  o
    piu' Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte  dello
    Stato, il Consiglio dei Ministri, ove  ricorrano  gravi  esigenze  di
    tutela della  sicurezza,  della  salute,  dell'ambiente  o  dei  beni
    culturali ovvero per evitare un  grave  danno  all'Erario  puo',  nel
    rispetto  del   principio   di   leale   collaborazione,   deliberare
    motivatamente l'atto medesimo, anche senza  l'assenso  delle  Regioni
    interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine
    per la sua adozione da  parte  dell'organo  competente.  Qualora  nel
    medesimo termine e' comunque raggiunta  l'intesa,  il  Consiglio  dei
    Ministri  delibera  l'atto  motivando  con  esclusivo  riguardo  alla
    permanenza dell'interesse pubblico. 
      4. La disposizione di cui al comma 3 non  si  applica  alle  intese
    previste dalle leggi costituzionali, alle Regioni a Statuto  speciale
    e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. 
    
            
          
              
                Titolo III 

    Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore

                                   Art. 62 
     
                                 Abrogazioni 
     
      1. A far data dal  sessantesimo  giorno  successivo  alla  data  di
    entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto
    sono  o  restano  abrogate  le  disposizioni  elencate  nell'allegata
    Tabella A. 
    
            
          
              
                Titolo III 

    Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore

                                   Art. 63 
     
                              Entrata in vigore 
     
      1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
    quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
    Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
    in legge. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
        Dato a Roma, addi' 9 febbraio 2012 
     
                                 NAPOLITANO 
     
                                  Monti,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                  Ministri  e  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
     
                                  Patroni   Griffi,   Ministro   per   la
                                  pubblica    amministrazione    e     la
                                  semplificazione 
     
                                  Passera,   Ministro   dello    sviluppo
                                  economico e delle infrastrutture e  dei
                                  trasporti 
     
                                  Profumo,   Ministro    dell'istruzione,
                                  dell'universita' e della ricerca 
     
                                  Cancellieri, Ministro dell'interno 
     
                                  Clini, Ministro dell'ambiente  e  della
                                  tutela del territorio e del mare 
     
                                  Fornero, Ministro del  lavoro  e  delle
                                  politiche sociali 
     
                                  Catania,   Ministro   delle   politiche
                                  agricole alimentari e forestali 
     
                                  Ornaghi,  Ministro  per  i  beni  e  le
                                  attivita' culturali 
     
    Visto, il Guardasigilli: Severino  
    
            
          
              
                Titolo III 

    Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore

                                                                Tabella A 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
    
            
    

    Disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  di  sviluppo.
    (12G0019), in G.U.R.I. del 9 febbraio 2012, n. 33 - Supplemento Ordinario n. 27 
    
     

    Disposizioni per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura

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    DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2012, n. 4

    Misure per il  riassetto  della  normativa  in  materia  di  pesca  e
    acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010,  n.
    96. (12G0012), in G.U.R.I. dell'1 febbraio 2012, n. 26 
    

     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
      Vista la legge costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  2,  recante
    conversione in  legge  costituzionale  dello  Statuto  della  Regione
    siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455; 
      Vista la legge costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3,  recante
    Statuto speciale per la Sardegna; 
      Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
    l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
    alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009,  ed  in  particolare
    l'articolo 28; 
      Vista la legge 14 luglio 1965, n.  963,  recante  disciplina  della
    pesca marittima; 
      Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
    sistema penale; 
      Visto l'articolo 7 del decreto del Presidente  della  Repubblica  2
    ottobre  1968,  n.  1639,  di  approvazione   del   regolamento   per
    l'esecuzione della legge 14  luglio  1965,  n.  963,  concernente  la
    disciplina della pesca marittima; 
      Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
    concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della
    Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
      Visto l'articolo 1 della legge 5 febbraio  1992,  n.  102,  recante
    norme concernenti l'attivita' di acquacoltura; 
      Visto l'articolo 8 della legge 15 dicembre 1998,  n.  441,  recante
    norme  per  la  diffusione  e  la  valorizzazione  dell'imprenditoria
    giovanile in agricoltura; 
      Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
    226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e
    dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo  2001,
    n. 57, e successive modificazioni; 
      Visto il regolamento  (CE)  n.  2371/2002  del  Consiglio,  del  20
    dicembre  2002,  relativo  alla  conservazione  e  allo  sfruttamento
    sostenibile delle risorse  della  pesca  nell'ambito  della  politica
    comune della pesca; 
      Visti i commi 2 e 3 dell'articolo 1 e gli articoli 6, 7, 8 e 9  del
    decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153,  relativo  all'attuazione
    della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima; 
      Visti i commi 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 26
    maggio 2004, n. 154, recante  modernizzazione  del  settore  pesca  e
    dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2,  della  legge  7
    marzo 2003, n. 38; 
      Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio
    2006, relativo al Fondo europeo per la pesca; 
      Visto il regolamento (CE),  n.  1967/2006  del  Consiglio,  del  21
    dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per  lo  sfruttamento
    sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e  recante
    modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento
    (CE) n. 1626/94; 
      Visto l'articolo 2, comma 120, della legge  24  dicembre  2007,  n.
    244, recante disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e
    pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008; 
      Visto il regolamento  (CE)  n.  1005/2008  del  Consiglio,  del  29
    settembre 2008, che istituisce un regime comunitario  per  prevenire,
    scoraggiare ed eliminare la pesca  illegale,  non  dichiarata  e  non
    regolamentata e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE)  n.
    1936/2001 e (CE) n. 601/2004, abrogando i regolamenti (CE) n. 1093/94
    e (CE) n. 1447/1999; 
      Visto il regolamento  (CE)  n.  1224/2009  del  Consiglio,  del  20
    novembre 2009, istitutivo di un regime di controllo  comunitario  per
    garantire il rispetto delle norme della politica comune della  pesca,
    che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.
    811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n.  2115/2005,  (CE)  n.  2166/2005,
    (CE) n. 388/2006,  (CE)  n.  509/2007,  (CE)  n.  676/2007,  (CE)  n.
    1098/2007, (CE) n. 1300/2008,  (CE)  n.  1342/2008  e  che  abroga  i
    regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; 
      Visto il regolamento (CE) n. 404/2011 della Commissione,  8  aprile
    2011, recante modalita'  di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.
    1224/2009 che istituisce  un  regime  di  controllo  comunitario  per
    garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; 
      Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
    adottata nella riunione dell'11 novembre 2011; 
      Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla  sezione
    consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 2011; 
      Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
    lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
    espresso nella seduta del 21 dicembre 2011; 
      Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
    deputati e del Senato della Repubblica; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 28 dicembre 2011; 
      Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
    forestali, di concerto con i Ministri per gli affari  europei,  degli
    affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle
    infrastrutture e dei trasporti; 
     
                                  E m a n a 
                      il seguente decreto legislativo: 
     
                                   Art. 1 
     
                            Finalita' e obiettivi 
     
      1. Il presente decreto legislativo in  conformita'  ai  principi  e
    criteri direttivi di cui al comma 1 dell'articolo 28  della  legge  4
    giugno 2010,  n.  96,  provvede  al  riordino,  al  coordinamento  ed
    all'integrazione della normativa nazionale in  materia  di  pesca  ed
    acquacoltura, fatte salve le competenze regionali, al  fine  di  dare
    corretta  attuazione  ai  criteri  ed  agli  obiettivi  previsti  dal
    regolamento (CE) n. 1198/2006 del  Consiglio,  del  27  luglio  2006,
    nonche' dal regolamento (CE)  n.  1005/2008  del  Consiglio,  del  29
    settembre 2008, che istituisce un regime comunitario  per  prevenire,
    scoraggiare ed eliminare la pesca  illegale,  non  dichiarata  e  non
    regolamentata. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Attivita' di pesca e acquacoltura

                                   Art. 2 
     
                             Pesca professionale 
     
      1. La pesca  professionale  e'  l'attivita'  economica  organizzata
    svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta  alla
    ricerca di organismi acquatici viventi,  alla  cala,  alla  posa,  al
    traino e al recupero di un attrezzo  da  pesca,  al  trasferimento  a
    bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a  bordo,  alla
    trasformazione a bordo,  al  trasferimento,  alla  messa  in  gabbia,
    all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca. 
      2. Sono connesse alle attivita' di pesca professionale, purche' non
    prevalenti rispetto a queste ed effettuate  dall'imprenditore  ittico
    mediante l'utilizzo  di  prodotti  provenienti  in  prevalenza  dalla
    propria  attivita'  di  pesca  ovvero  di  attrezzature   o   risorse
    dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica,  le  seguenti
    attivita': 
        a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio  su  navi
    da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pesca turismo»; 
        b) attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche, culturali  e
    di servizi, finalizzate  alla  corretta  fruizione  degli  ecosistemi
    acquatici delle risorse  della  pesca  e  alla  valorizzazione  degli
    aspetti  socio-culturali  delle   imprese   ittiche   esercitate   da
    imprenditori,  singoli  o  associati,  attraverso  l'utilizzo   della
    propria   abitazione   o   di    struttura    nella    disponibilita'
    dell'imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»; 
        c) la trasformazione, la distribuzione e  la  commercializzazione
    dei  prodotti  della  pesca,  nonche'  le  azioni  di  promozione   e
    valorizzazione; 
        d) l'attuazione di interventi  di  gestione  attiva,  finalizzati
    alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli  ecosistemi
    acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero. 
      3. Alle  opere  ed  alle  strutture  destinate  all'ittiturismo  si
    applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2  e  3,  del
    testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
    di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  6
    giugno 2001, n. 380, nonche' all'articolo 24, comma 2, della legge  5
    febbraio  1992,  n.  104,   relativamente   all'utilizzo   di   opere
    provvisionali per l'accessibilita' ed il superamento  delle  barriere
    architettoniche. 
      4. L'imbarco  di  persone  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  e'
    autorizzato dall'autorita' marittima dell'ufficio di iscrizione della
    nave  da  pesca  secondo  le  modalita'  fissate  dalle  disposizioni
    vigenti. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Attivita' di pesca e acquacoltura

                                   Art. 3 
     
                                Acquacoltura 
     
      1. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  2135  del  codice
    civile,  l'acquacoltura   e'   l'attivita'   economica   organizzata,
    esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla  coltura
    di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di  un  ciclo
    biologico o di una fase necessaria del  ciclo  stesso,  di  carattere
    vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine. 
      2. Sono connesse  all'acquacoltura  le  attivita',  esercitate  dal
    medesimo acquacoltore, dirette a: 
        a)      manipolazione,       conservazione,       trasformazione,
    commercializzazione,  promozione  e  valorizzazione  che  abbiano  ad
    oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attivita' di  cui  al
    comma 1; 
        b)  fornitura  di  beni  o   servizi   mediante   l'utilizzazione
    prevalente  di  attrezzature  o  risorse   dell'azienda   normalmente
    impiegate nell'attivita' di acquacoltura esercitata, ivi comprese  le
    attivita'  di  ospitalita',  ricreative,  didattiche   e   culturali,
    finalizzate alla corretta  fruizione  degli  ecosistemi  acquatici  e
    vallivi   e   delle   risorse   dell'acquacoltura,    nonche'    alla
    valorizzazione  degli  aspetti  socio-culturali  delle   imprese   di
    acquacoltura,  esercitate  da  imprenditori,  singoli  o   associati,
    attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di  struttura  nella
    disponibilita' dell'imprenditore stesso; 
        c) l'attuazione di interventi  di  gestione  attiva,  finalizzati
    alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli  ecosistemi
    acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero. 
      3. Alle opere, alle strutture destinate alle attivita' di cui  alla
    lettera  b)  del  comma  2  si  applicano  le  disposizioni  di   cui
    all'articolo 19, commi 2 e 3,  del  testo  unico  delle  disposizioni
    legislative e regolamentari in materia  di  edilizia,  approvato  con
    decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  nonche'
    all'articolo 24, comma 2,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,
    relativamente    all'utilizzo    di    opere    provvisionali     per
    l'accessibilita' ed il superamento delle barriere architettoniche. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Attivita' di pesca e acquacoltura

                                   Art. 4 
     
                             Imprenditore ittico 
     
      1. E' imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca,  di  cui
    all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004,  n.  153,  che
    esercita,  professionalmente  ed  in  forma  singola,   associata   o
    societaria, l'attivita' di pesca professionale di cui all'articolo  2
    e le relative attivita' connesse. 
      2. Si considerano, altresi', imprenditori ittici le cooperative  di
    imprenditori  ittici   ed   i   loro   consorzi   quando   utilizzano
    prevalentemente prodotti dei soci ovvero  forniscono  prevalentemente
    ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento  delle  attivita'
    di cui al comma 1. 
      3. Ai fini del presente decreto, si considera altresi' imprenditore
    ittico l'acquacoltore che  esercita  in  forma  singola  o  associata
    l'attivita' di cui all'articolo 3. 
      4. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di legge di settore,
    all'imprenditore ittico si applicano  le  disposizioni  previste  per
    l'imprenditore agricolo. 
      5. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di cui al comma
    1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di
    iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni. 
      6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto
    legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti  gli  effetti
    ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto. 
      7.  Ai  fini  dell'applicazione  delle   agevolazioni   fiscali   e
    previdenziali  e  della  concessione  di   contributi   nazionali   e
    regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto ad applicare i  pertinenti
    contratti   collettivi   nazionali   di   lavoro   stipulati    dalle
    organizzazioni  sindacali  e  di  categoria   comparativamente   piu'
    rappresentative, ferme restando le previsioni di cui all'articolo  3,
    legge 3 aprile 2001, n. 142, e le leggi sociali e  di  sicurezza  sul
    lavoro. 
      8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di
    zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attivita' di
    acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di  durata  non
    inferiore a quella del  piano  di  ammortamento  dell'iniziativa  cui
    pertiene la concessione. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Attivita' di pesca e acquacoltura

                                   Art. 5 
     
                         Giovane imprenditore ittico 
     
      1.  E'  giovane   imprenditore   ittico   l'imprenditore   di   cui
    all'articolo 4 avente una eta' non superiore a 40 anni. 
      2.  Ai  fini  dell'applicazione   della   normativa   nazionale   e
    comunitaria in materia di  imprenditoria  giovanile,  si  considerano
    imprese ittiche giovanili: 
        a) le societa' semplici, in nome  collettivo  e  cooperative  ove
    almeno i due terzi dei soci abbiano eta' inferiore a 40 anni; 
        b) le societa'  in  accomandita  semplice  ove  almeno  il  socio
    accomandatario sia giovane imprenditore ittico. In caso di due o piu'
    soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di  cui  alla
    lettera a); 
        c) le societa' di capitali di cui i giovani  imprenditori  ittici
    detengano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi  di
    amministrazione della societa' siano  costituiti  in  maggioranza  da
    giovani imprenditori ittici. 
      3. All'articolo 8, comma 1, della legge 15 dicembre 1998,  n.  441,
    dopo le parole: «imprenditorialita' giovanile  in  agricoltura»  sono
    inserite le  seguenti:  «e  pesca»  e  dopo  le  parole:  «a  livello
    nazionale» sono inserite le seguenti: «e delle associazioni nazionali
    riconosciute delle  cooperative  della  pesca  comparativamente  piu'
    rappresentative a livello  nazionale,  delle  associazioni  nazionali
    delle  imprese  di  pesca  e  acquacoltura  e  dalle   organizzazioni
    sindacali dei lavoratori del settore della pesca e  dell'acquacoltura
    comparativamente piu' rappresentativi a livello nazionale». 
      4. All'articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n.  244
    (legge finanziaria 2008), e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
    «Il 20 per cento delle risorse del Fondo e' destinato alle  finalita'
    di cui al presente comma». 
    
            
          
              
                Capo I 

    Attivita' di pesca e acquacoltura

                                   Art. 6 
     
                           Pesca non professionale 
     
      1. La pesca non professionale e' la pesca che  sfrutta  le  risorse
    acquatiche marine vive per fini  ricreativi,  turistici,  sportivi  e
    scientifici. 
      2. La pesca scientifica e' l'attivita' diretta a scopi  di  studio,
    ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati  nel  capo
    III del titolo I  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  2
    ottobre 1968, n. 1639. 
      3. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il  commercio
    dei prodotti della pesca non professionale. 
      4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
    forestali, sono definite le modalita' per l'esercizio della pesca per
    fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa
    sia  effettuata  in  maniera  compatibile  con  gli  obiettivi  della
    politica comune della pesca. 
      5. La pesca con il fucile subacqueo  o  con  attrezzi  similari  e'
    consentita soltanto ai maggiori di anni sedici. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Sanzioni

                                   Art. 7 
     
                               Contravvenzioni 
     
      1. Al fine di  tutelare  le  risorse  biologiche  il  cui  ambiente
    abituale o  naturale  di  vita  sono  le  acque  marine,  nonche'  di
    prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata
    e non regolamentata, e' fatto divieto di: 
        a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di  specie  ittiche
    di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della  normativa
    in vigore; 
        b) trasportare e commercializzare esemplari di specie ittiche  di
    taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa  in
    vigore; 
        c) detenere, sbarcare, trasportare e commercializzare  le  specie
    di cui sia vietata la cattura in qualunque  stadio  di  crescita,  in
    violazione della normativa in vigore; 
        d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso
    di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze  tossiche
    atte ad  intorpidire,  stordire  o  uccidere  i  pesci  e  gli  altri
    organismi acquatici; 
        e) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri
    organismi  acquatici  intorpiditi,  storditi  o  uccisi  secondo   le
    modalita' di cui alla lettera d); 
        f) pescare in acque sottoposte alla sovranita'  di  altri  Stati,
    salvo che nelle zone, nei tempi e nei  modi  previsti  dagli  accordi
    internazionali, ovvero sulla  base  delle  autorizzazioni  rilasciate
    dagli Stati interessati; 
        g) esercitare la pesca in acque  sottoposte  alla  competenza  di
    un'organizzazione regionale per la pesca,  violandone  le  misure  di
    conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati
    membri di detta organizzazione; 
        h) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto,
    gli organismi acquatici oggetto  della  altrui  attivita'  di  pesca,
    esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili,  sia  quando
    il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti,
    sia esercitando la pesca con violazione delle  distanze  di  rispetto
    stabilite dalla normativa vigente; 
        i) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto,
    gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei  sottratti  al
    libero uso  e  riservati  agli  stabilimenti  di  pesca  e,  comunque
    detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza  il
    suddetto consenso. 
      2. In caso di cattura accessoria  o  accidentale  di  esemplari  di
    dimensioni  inferiori  alla  taglia  minima,  questi  devono   essere
    rigettati in mare. 
      3. I divieti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 non riguardano
    la  pesca  scientifica,  nonche'  le  altre  attivita'  espressamente
    autorizzate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale.
    Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per  i  prodotti
    di tale tipo di pesca ed e'  consentito  detenere  e  trasportare  le
    specie pescate per soli fini scientifici. 
      4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano  ai
    prodotti dell'acquacoltura  e  a  quelli  ad  essa  destinati,  fermo
    restando  quanto  previsto  dall'articolo  16  del  regolamento  (CE)
    1967/06. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Sanzioni

                                   Art. 8 
     
                   Pene principali per le contravvenzioni 
     
      1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere
    a), b), c),  d),  e),  f)  e  g),  e'  punito,  salvo  che  il  fatto
    costituisca piu' grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni  o
    con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro. 
      2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere
    h) ed i), e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
    a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno  o
    con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro. 
      3. Fermi restando  i  divieti  di  detenzione,  sbarco,  trasporto,
    trasbordo e commercializzazione di esemplari di specie ittiche al  di
    sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle
    norme nazionali applicabili, nei casi di cui al comma 2 dell'articolo
    7 non e' applicata sanzione se la cattura  e'  stata  realizzata  con
    attrezzi conformi alle norme  comunitarie  e  nazionali,  autorizzati
    dalla licenza di pesca. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Sanzioni

                                   Art. 9 
     
                   Pene accessorie per le contravvenzioni 
     
      1. La  condanna  per  le  contravvenzioni  previste  e  punite  dal
    presente  decreto  comporta  l'applicazione   delle   seguenti   pene
    accessorie: 
        a) la confisca del pescato, salvo che esso  sia  richiesto  dagli
    aventi  diritto  nelle  ipotesi  previste  dalle  lettere  h)  ed  i)
    dell'articolo 7, comma 1; 
        b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi
    con i quali e' stato commesso il reato; 
        c) l'obbligo di rimettere in pristino lo  stato  dei  luoghi  nei
    casi contemplati dalle lettere d), h) ed i) dell'articolo 7, comma 1,
    qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti; 
        d) la sospensione dell'esercizio commerciale da  cinque  a  dieci
    giorni,  in  caso  di  commercializzazione  o   somministrazione   di
    esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima  prevista
    dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili ovvero
    di cui e' vietata la cattura. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Sanzioni

                                   Art. 10 
     
                           Illeciti amministrativi 
     
      1. Al fine di  tutelare  le  risorse  biologiche  il  cui  ambiente
    abituale o  naturale  di  vita  sono  le  acque  marine,  nonche'  di
    prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata
    e non regolamentata, e' fatto divieto di: 
        a) effettuare la pesca con unita' iscritte nei  registri  di  cui
    all'articolo 146 codice della navigazione, senza essere  in  possesso
    di  una  licenza  di  pesca,  o  di  un'autorizzazione  in  corso  di
    validita'; 
        b) pescare in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria  e
    nazionale; 
        c) detenere, trasportare e commerciare  il  prodotto  pescato  in
    zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale; 
        d) pescare direttamente stock ittici per  i  quali  la  pesca  e'
    sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi; 
        e) pescare quantita' superiori a quelle autorizzate, per ciascuna
    specie, dalla normativa comunitaria e nazionale; 
        f) effettuare  catture  accessorie  o  accidentali  in  quantita'
    superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalla  normativa
    nazionale e comunitaria; 
        g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale e' previsto
    un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente  ovvero
    dopo che il medesimo e' andato esaurito; 
        h) pescare con attrezzi  o  strumenti,  vietati  dalla  normativa
    comunitaria e nazionale o non  espressamente  permessi,  o  collocare
    apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca  senza  o  in  difformita'
    della necessaria autorizzazione; 
        i) detenere  attrezzi  non  consentiti,  non  autorizzati  o  non
    conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare
    il prodotto di tale pesca; 
        l)  manomettere,  alterare   o   modificare   l'apparato   motore
    dell'unita' da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti
    massimi indicati nella relativa certificazione tecnica; 
        m) navigare con  un  dispositivo  di  localizzazione  satellitare
    manomesso,    alterato    o    modificato,    nonche'    interrompere
    volontariamente il segnale; 
        n)  falsificare  o  occultare  la  marcatura,  l'identita'  o   i
    contrassegni di individuazione dell'unita' da pesca; 
        o)  violare  gli  obblighi  previsti   dalle   pertinenti   norme
    comunitarie e nazionali in materia di registrazione  e  dichiarazione
    dei dati relativi alle catture e agli sbarchi,  compresi  i  dati  da
    trasmettere attraverso il sistema di controllo  dei  pescherecci  via
    satellite; 
        p)  violare  gli  obblighi  previsti   dalle   pertinenti   norme
    comunitarie e nazionali in materia di registrazione  e  dichiarazione
    dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie  appartenenti
    a stock oggetto di piani pluriennali  o  pescate  fuori  dalle  acque
    mediterranee; 
        q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a  operazioni
    di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare  pesca  INN
    (pesca illegale, non dichiarata e non  regolamentata)  ai  sensi  del
    regolamento (CE) n. 1005/2008,  in  particolare  con  quelli  inclusi
    nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle  navi  INN
    di  un'organizzazione  regionale  per  la  pesca,  o  prestazione  di
    assistenza o rifornimento a tali navi; 
        r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalita' e  quindi  da
    considerare senza bandiera ai sensi del diritto vigente; 
        s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova  relativi
    ad un'indagine posta in essere dagli  ispettori  della  pesca,  dagli
    organi deputati alla vigilanza ed al controllo e  dagli  osservatori,
    nell'esercizio delle loro  funzioni,  nel  rispetto  della  normativa
    nazionale e comunitaria; 
        t) intralciare l'attivita' posta in essere dagli ispettori  della
    pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo  e  dagli
    osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel  rispetto  della
    normativa nazionale e comunitaria. 
      2. I divieti di cui alle lettere b), c), d), g) ed h) del  comma  1
    non riguardano la  pesca  scientifica,  nonche'  le  altre  attivita'
    espressamente  autorizzate   ai   sensi   della   vigente   normativa
    comunitaria  e  nazionale.   Resta   esclusa   qualsiasi   forma   di
    commercializzazione per i prodotti  di  tale  tipo  di  pesca  ed  e'
    consentito detenere e trasportare le specie  pescate  per  soli  fini
    scientifici. 
      3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano  ai
    prodotti dell'acquacoltura  e  a  quelli  ad  essa  destinati,  fermo
    restando quanto previsto dall'articolo 16  del  regolamento  (CE)  n.
    1967/06. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Sanzioni

                                   Art. 11 
     
                     Sanzioni amministrative principali 
     
      1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola  i  divieti
    posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f),  g),
    h), i), l), m), n), p),  q),  r),  s),  t)  ed  u),  e'  soggetto  al
    pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da  2.000  euro  a
    12.000 euro. 
      2. Chiunque violi il  divieto  posto  dall'articolo  10,  comma  1,
    lettera o), e' soggetto al pagamento  della  sanzione  amministrativa
    pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. 
      3.  E'  soggetto  al  pagamento   della   sanzione   amministrativa
    pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 chiunque: 
        a) esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel
    registro dei pescatori marittimi; 
        b) viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3. 
      4.  E'  soggetto  al  pagamento   della   sanzione   amministrativa
    pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 chiunque: 
        a) viola le norme del decreto del Presidente della  Repubblica  2
    ottobre 1968, n. 1639, relative all'esercizio della  pesca  sportiva,
    ricreativa e subacquea; 
        b) cede un fucile subacqueo o altro  attrezzo  simile  a  persona
    minore degli anni sedici, ovvero affidi un fucile subacqueo  o  altro
    attrezzo similare a persona minore degli anni sedici,  se  questa  ne
    faccia uso. 
      5. L'armatore e' solidalmente  e  civilmente  responsabile  con  il
    comandante  della  nave  da  pesca  per  le  sanzioni  amministrative
    pecuniarie inflitte ai propri ausiliari  e  dipendenti  per  illeciti
    commessi nell'esercizio della pesca marittima. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Sanzioni

                                   Art. 12 
     
                     Sanzioni amministrative accessorie 
     
      1. Alle violazioni di cui all'articolo 11,  commi  1,  2,  3  e  4,
    lettera  a),  sono  applicate  le  seguenti  sanzioni  amministrative
    accessorie: 
        a) la confisca del pescato; 
        b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi
    usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative  nazionali
    e comunitarie. E' sempre disposta la confisca degli  attrezzi,  degli
    strumenti e degli apparecchi usati o detenuti che non siano  conformi
    alle pertinenti  normative  nazionali  e  comunitarie.  Gli  attrezzi
    confiscati non  consentiti,  non  autorizzati  o  non  conformi  alla
    normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia  e
    demolizione sono poste a carico del contravventore; 
        c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui  sono  stati
    collocati  apparecchi  fissi  o  mobili  di  cui  alla   lettera   h)
    dell'articolo 10, comma 1. 
      2. Qualora le violazioni di cui alle lettere h) ed i) del  comma  1
    dell'articolo 10 siano commesse  con  reti  da  posta  derivante,  e'
    sempre disposta nei confronti  del  titolare  dell'impresa  di  pesca
    quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca  per
    un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva,  la  revoca
    della medesima licenza, anche ove non  venga  emessa  l'ordinanza  di
    ingiunzione. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Sanzioni

                                   Art. 13 
     
                          Disposizioni procedurali 
     
      1. Le sanzioni amministrative principali ed accessorie previste per
    le violazioni di cui al presente  decreto  si  applicano  secondo  le
    modalita' di cui alla legge 24 novembre 1981, n.  689,  e  successive
    modificazioni. 
      2. In relazione alle violazioni individuate dal  presente  decreto,
    l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo  17
    della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,  e'
    il Capo del compartimento marittimo. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Sanzioni

                                   Art. 14 
     
            Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi 
     
      1. E' istituito il sistema di punti per  infrazioni  gravi  di  cui
    all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009  ed  agli  articoli
    125 e seguenti del regolamento (CE) n. 404/2011. 
      2.  Costituiscono  infrazioni  gravi  le  contravvenzioni  di   cui
    all'articolo 7, comma  1,  lettere  a),  c)  e  g),  e  gli  illeciti
    amministrativi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a),  b),  d),
    g), h), n), o), p), q), r), s) e t). 
      3.  La  commissione  di  un'infrazione  grave  da'   sempre   luogo
    all'assegnazione di un numero di punti alla licenza  di  pesca,  come
    individuati nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di
    ingiunzione. 
      4. Con successivo decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole
    alimentari  e  forestali  sono  individuati  modalita',   termini   e
    procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al  presente
    articolo, ferma restando la competenza della Direzione generale della
    pesca marittima e  dell'acquacoltura  in  ordine  alla  revoca  della
    licenza di pesca. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Sanzioni

                                   Art. 15 
     
                     Registro nazionale delle infrazioni 
     
      1. Il Registro nazionale delle infrazioni e'  istituito  presso  il
    Centro  controllo  nazionale  pesca  del   Comando   generale   delle
    Capitanerie di porto presso il Ministero delle infrastrutture  e  dei
    trasporti. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Sanzioni

                                   Art. 16 
     
                Sospensione e revoca definitiva della licenza 
     
      1. L'assegnazione di un numero totale di punti pari o  superiore  a
    18, comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo  di
    due mesi. Se il numero totale di punti e' pari o superiore a  36,  la
    licenza di pesca e' sospesa per un periodo di  quattro  mesi.  Se  il
    numero totale di punti e' pari o superiore a 54, la licenza di  pesca
    e' sospesa per un periodo di otto mesi. Se il numero totale di  punti
    e' pari o superiore a 72, la licenza  di  pesca  e'  sospesa  per  un
    periodo di un anno. 
      2. Se nel corso di una ispezione vengono  individuate  due  o  piu'
    infrazioni gravi, alla licenza di pesca  sono  assegnati  fino  a  un
    massimo di 12 punti. 
      3. L'accumulo di 90 punti sulla licenza di pesca comporta la revoca
    definitiva della licenza di pesca. 
      4. Qualora una licenza di pesca sia  stata  sospesa  ai  sensi  del
    presente articolo, eventuali nuovi punti assegnati  alla  licenza  di
    pesca vengono aggiunti ai punti esistenti. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Sanzioni

                                   Art. 17 
     
    Pesca illegale durante la sospensione o successivamente  alla  revoca
                      definitiva della licenza di pesca 
     
      1. Se un peschereccio la cui licenza di pesca e'  stata  sospesa  o
    revocata a titolo definitivo, conformemente all'articolo  16,  svolge
    attivita'  di   pesca   durante   il   periodo   di   sospensione   o
    successivamente alla revoca definitiva della licenza  di  pesca,  gli
    organi  preposti  al  controllo  adottano  le  misure  di  esecuzione
    immediata ritenute piu' idonee tra quelle previste  dall'articolo  43
    del regolamento (CE) n. 1005/2008. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Sanzioni

                                   Art. 18 
     
                           Cancellazione di punti 
     
      1. Qualora  una  licenza  di  pesca  sia  stata  sospesa  ai  sensi
    dell'articolo 16, eventuali nuovi punti  assegnati  alla  licenza  di
    pesca vengono aggiunti ai punti esistenti ai  fini  dell'applicazione
    dell'articolo 16. 
      2. Se il numero totale di punti assegnati alla licenza di pesca  e'
    superiore a due vengono cancellati due punti qualora: 
        a) il peschereccio utilizzato per commettere l'infrazione per cui
    sono stati assegnati i  punti  utilizzi  in  seguito  il  sistema  di
    controllo dei pescherecci «vessel monitoring system» - VMS o  proceda
    alla registrazione e  alla  trasmissione  elettronica  dei  dati  del
    giornale  di  pesca,  della  dichiarazione  di  trasbordo   e   della
    dichiarazione di sbarco senza essere legalmente obbligato all'uso  di
    tali tecnologie, o; 
        b) il titolare della licenza di pesca si  offra  volontariamente,
    dopo  l'assegnazione  dei  punti,  per  partecipare  a  una  campagna
    scientifica per il miglioramento della selettivita' degli attrezzi da
    pesca, o; 
        c)  il  titolare  della  licenza   di   pesca   sia   membro   di
    un'organizzazione di produttori e accetti un piano di pesca  adottato
    dall'organizzazione    di     produttori     nell'anno     successivo
    all'assegnazione dei punti che comporti  una  riduzione  del  10  per
    cento delle possibilita' di pesca per il titolare  della  licenza  di
    pesca, o; 
        d) il titolare della licenza di pesca partecipi a  una  attivita'
    di pesca che rientri  in  un  programma  di  etichettatura  ecologica
    destinato  a  certificare  e  promuovere  etichette  per  i  prodotti
    provenienti  da  una  corretta  gestione  della  pesca  marittima   e
    focalizzato su temi correlati all'utilizzo sostenibile delle  risorse
    della pesca. 
      3. Per ciascun periodo triennale successivo alla  data  dell'ultima
    infrazione grave, il titolare di una licenza di pesca puo'  avvalersi
    una sola volta di una delle opzioni di cui alle lettere a), b), c)  e
    d) del comma 2  per  ridurre  il  numero  di  punti  assegnatigli,  a
    condizione che tale riduzione non comporti la cancellazione di  tutti
    i punti della licenza di pesca. 
      4. Nel caso in cui non venga commessa una  nuova  infrazione  grave
    nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave,  tutti  i  punti
    applicati sulla licenza di pesca sono annullati. 
      5. Se i punti sono stati cancellati a norma dei commi  2  e  4,  il
    titolare della licenza viene informato dalla Direzione generale della
    pesca marittima e  dell'acquacoltura  di  tale  cancellazione  e  del
    numero di punti eventualmente rimanenti. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Sanzioni

                                   Art. 19 
     
              Sistema di punti per i comandanti dei pescherecci 
     
      1. E' istituito un  sistema  di  punti  per  infrazioni  gravi  del
    comandante a norma dell'articolo 92,  paragrafo  6,  del  regolamento
    (CE) n.  1224/2009  e  dell'articolo  134  del  regolamento  (CE)  n.
    404/2011. 
      2. La commissione di un'infrazione grave, di cui  all'articolo  14,
    comma 2, da' sempre luogo all'assegnazione di un numero di  punti  al
    marittimo imbarcato con la funzione di  comandante  della  unita'  da
    pesca, come individuati nell'allegato I, anche se  non  viene  emessa
    l'ordinanza di ingiunzione. 
      3. Con successivo decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole
    alimentari  e  forestali  sono  individuati  modalita',   termini   e
    procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al  presente
    articolo. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Sanzioni

                                   Art. 20 
     
                 Sanzioni applicate al comandante della nave 
     
      1. L'applicazione del sistema di  punti  di  cui  all'articolo  19,
    comporta: 
        a) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 18,
    il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 15
    giorni dalla data di notifica del provvedimento di  assegnazione  dei
    punti; 
        b) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 54,
    il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 30
    giorni dalla data di notifica del provvedimento di  assegnazione  dei
    punti; 
        c) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 90,
    il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di  2
    mesi dalla data di notifica del  provvedimento  di  assegnazione  dei
    punti. 
      2. Se nel corso di una  ispezione  vengono  accertate  due  o  piu'
    infrazioni gravi, sono assegnati fino a un massimo di 12 punti. 
      3. Nel caso in cui non venga commessa una  nuova  infrazione  grave
    nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave,  tutti  i  punti
    applicati alle funzioni di comandante sono annullati. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Sanzioni

                                   Art. 21 
     
                            Sanzioni disciplinari 
     
      1. Se le infrazioni di cui al  presente  titolo  sono  commesse  da
    appartenenti al personale marittimo, laddove ricorrano i  presupposti
    di cui agli articoli 1249 e seguenti del  codice  della  navigazione,
    sono applicate anche le sanzioni disciplinari ivi previste. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Sanzioni

                                   Art. 22 
     
                            Vigilanza e controllo 
     
      1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali  -
    Direzione generale della  pesca  marittima  e  dell'acquacoltura,  in
    qualita' di autorita' competente ai sensi dell'articolo 5,  paragrafo
    5, del regolamento  (CE)  n.  1224/2009,  coordina  le  attivita'  di
    controllo. 
      2. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui  all'articolo  5
    del regolamento (CE)  n.  1224/2009,  il  Ministero  delle  politiche
    agricole, alimentari e forestali -  Direzione  Generale  della  pesca
    marittima e dell'acquacoltura si avvale del Corpo  delle  capitanerie
    di porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca. 
      3. L'attivita' di controllo sulla  pesca,  sul  commercio  e  sulla
    somministrazione dei prodotti di essa, nonche'  l'accertamento  delle
    infrazioni sono affidati, sotto la  direzione  dei  comandanti  delle
    Capitanerie di Porto, al personale civile e  militare  dell'Autorita'
    marittima  centrale  e  periferica,  alle  Guardie  di  finanza,   ai
    Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati
    di cui al comma 4. 
      4. Le Amministrazioni regionali,  provinciali  e  comunali  possono
    nominare, mantenendoli a proprie spese,  agenti  giurati  da  adibire
    alla vigilanza sulla pesca. 
      5. Gli agenti giurati  di  cui  al  comma  4  debbono  possedere  i
    requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza. La loro nomina,
    previo  parere  favorevole  del  capo  del  Compartimento  marittimo,
    avviene secondo le norme previste dalle leggi di pubblica sicurezza. 
      6. Ai soggetti di cui al comma 3, e' riconosciuta, qualora gia'  ad
    esse non competa, la qualifica  di  ufficiali  o  agenti  di  polizia
    giudiziaria,  secondo  le  rispettive  attribuzioni,  ai  fini  della
    vigilanza sulla pesca ai sensi dell'articolo 55,  ultimo  comma,  del
    codice di procedura penale. 
      7. Gli incaricati  del  controllo  sulla  pesca  marittima  possono
    accedere  in  ogni  momento  presso  le  navi,  i  galleggianti,  gli
    stabilimenti  di  pesca,  i  luoghi  di  deposito   e   di   vendita,
    commercializzazione e somministrazione e presso i mezzi di  trasporto
    dei prodotti della pesca, al fine  di  accertare  l'osservanza  delle
    norme sulla disciplina della pesca. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Sanzioni

                                   Art. 23 
     
                           Risarcimento del danno 
     
      1. Per i reati previsti dal  presente  decreto  le  Amministrazioni
    interessate possono costituirsi parte civile  nel  relativo  giudizio
    penale. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Sanzioni

                                   Art. 24 
     
    Potere di deroga del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
                                  forestali 
     
      1. Il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
    puo', con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva centrale
    per la pesca marittima, disciplinare la pesca anche  in  deroga  alle
    discipline  regolamentari  nazionali,  in  conformita'   alle   norme
    comunitarie, al fine  di  adeguarla  al  progresso  delle  conoscenze
    scientifiche  e  delle  applicazioni  tecnologiche,  e  favorirne  lo
    sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa. 
      2. Il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
    puo', con proprio decreto, sospendere l'attivita' di pesca o disporne
    limitazioni in conformita' alle disposizioni del regolamento (CE)  n.
    2371/2002, al fine di conservare e gestire le risorse della pesca. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Disposizioni finali

                                   Art. 25 
     
                               Norme attuative 
     
      1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto  legislativo  26  maggio
    2004, n. 153, e' sostituito dal seguente: 
      «1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23  agosto  1988,  n.
    400, sulla proposta del Ministro delle politiche agricole  alimentari
    e forestali, di concerto con i Ministeri competenti per materia e  di
    intesa con le regioni e le provincie Autonome sono emanati i  decreti
    di attuazione del presente decreto.». 
      2. Restano in vigore le disposizioni  del  decreto  del  Presidente
    della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Disposizioni finali

                                   Art. 26 
     
                     Clausola di invarianza finanziaria 
     
      1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
    maggiori oneri per la finanza pubblica. 
      2.   Le   amministrazioni    pubbliche    interessate    provvedono
    all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali
    e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Disposizioni finali

                                   Art. 27 
     
                                 Abrogazioni 
     
      1. Dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
    abrogati: 
        a) la legge 14 luglio 1965, n. 963; 
        b) l'articolo 7 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  2
    ottobre 1968, n. 1639; 
        c) l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 102; 
        d) gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001,  n.
    226, e successive modificazioni; 
        e) i commi 2 e 3 dell'articolo 1 e gli articoli 6, 7, 8 e  9  del
    decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153; 
        f) i commi 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo  26
    maggio 2004, n. 154. 
      2. Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni
    del presente decreto. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Disposizioni finali

                                   Art. 28 
     
                              Entrata in vigore 
     
      1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
    quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
    Repubblica italiana. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
        Dato a Roma, addi' 9 gennaio 2012 
     
                                 NAPOLITANO 
     
                                    Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                    Ministri e Ministro  dell'economia  e
                                    delle finanze 
     
                                    Catania,  Ministro  delle   politiche
                                    agricole alimentari e forestali 
     
                                    Moavero Milanesi,  Ministro  per  gli
                                    affari europei 
     
                                    Terzi di Sant'Agata,  Ministro  degli
                                    affari esteri 
     
                                    Severino, Ministro della giustizia 
     
                                    Passera,        Ministro        delle
                                    infrastrutture e dei trasporti 
     
    Visto, il Guardasigilli: Severino 
    
            
          
              
                Capo III 

    Disposizioni finali

                                                               Allegato I 
     
                 PUNTI ASSEGNATI IN CASO DI INFRAZIONI GRAVI 
        
    
    ---------------------------------------------------------------------
    N.                       Infrazione grave                       Punti
    ---------------------------------------------------------------------
    1    Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme    3
         comunitarie e nazionali in materia di registrazione e
         dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli
         sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il
         sistema di controllo dei pescherecci via satellite
    
         Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme
         comunitarie e nazionali in materia di registrazione e
         dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi
         di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali
         o pescate fuori dalle acque mediterranee
    
         (Articolo 10, comma 1, lettere o) e p), del presente
         decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo
         1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42,
         paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1,
         lettera b), del regolamento (CE) n. 1005/2008)
    ---------------------------------------------------------------------
    2    Pesca con attrezzi o strumenti vietati dalle pertinenti      4
         disposizioni comunitarie e nazionali o non espressamente
         permessi
    
         (Articolo 10, comma 1, lettera h) del presente decreto, in
         combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
         regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
         1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del
         regolamento (CE) n. 1005/2008)
    ---------------------------------------------------------------------
    3    Falsificazione o occultamento di marcatura, identita' o i     5
         contrassegni di individuazione dell'unita' da pesca
    
         (Articolo 10, comma 1, lettera n), del presente decreto,
         in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
         regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
         1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del
         regolamento (CE) n. 1005/2008)
    ---------------------------------------------------------------------
    4    Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di     5
         prova relativi a un'indagine posta in essere dagli
         ispettori della pesca, dagli organi deputati alla
         vigilanza ed al controllo e dagli osservatori,
         nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della
         normativa nazionale e comunitaria
    
         (Articolo 10, comma 1, lettera s), del presente decreto,
         in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
         regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
         1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del
         regolamento (CE) n. 1005/2008)
    ---------------------------------------------------------------------
    5    Detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie        5
         ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in
         violazione della normativa in vigore
    
         (Articolo 7, comma 1, lettera a), del presente decreto,
         in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
         regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
         1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del
         regolamento (CE) n. 1005/2008)
    ---------------------------------------------------------------------
    6    Esercizio della pesca in acque sottoposte alla competenza    5
         di un'organizzazione regionale per la pesca, in violazione
         delle misure di conservazione o gestione e senza avere la
         bandiera di uno degli Stati Membri di detta Organizzazione
    
         (Articolo 7, comma 1, lettera g), del presente decreto, in
         combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
         regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
         1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera k), del
         regolamento (CE) n. 1005/2008)
    ---------------------------------------------------------------------
    7    Pesca con unita' iscritte nei registri di cui all'articolo    7
         146 cod. nav., senza essere in possesso di una licenza di
         pesca, o di un'autorizzazione in corso di validita'
    
         (Articolo 10, comma 1, lettera a), del presente decreto,
         in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
         regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
         1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del
         regolamento (CE) n. 1005/2008)
    ---------------------------------------------------------------------
    8    Pesca in zone e tempi vietati dalla normativa nazionale      6
         e comunitaria
    
         (Articolo 10, comma 1, lettera b), del presente decreto in
         combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
         regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
         1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del
         regolamento (CE) n. 1005/2008)
    ---------------------------------------------------------------------
    9    Pesca diretta di uno stock ittico per il quale e' previsto    6
         un contingente di cattura, senza disporre di tale
         contingente ovvero dopo che il medesimo e' andato esaurito
    
         (Articolo 10, comma 1, lettera g), del presente decreto
         in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
         regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
         1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del
         regolamento (CE) n. 1005/2008)
    ---------------------------------------------------------------------
    10   Pesca diretta di stock ittici per i quali la pesca e'         7
         sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione
         degli stessi.
    
         (Articolo 10, comma 1, lettera d), del presente decreto
         in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
         regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
         1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del
         regolamento (CE) n. 1005/2008)
    ---------------------------------------------------------------------
    11   Detenzione, sbarco, trasporto e commercializzazione delle    7
         specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio
         di crescita, in violazione della normativa in vigore.
    
         (Articolo 7, comma 1, lettera c), del presente decreto in
         combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
         regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
         1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed
         i), del regolamento (CE) n. 1005/2008)
    ---------------------------------------------------------------------
    12   Intralcio all'attivita' posta in essere dagli ispettori       7
         della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al
         controllo, nell'esercizio delle loro funzioni di controllo
         e dagli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni di
         sorveglianza nel rispetto delle dalle pertinenti
         disposizioni comunitarie e nazionali
    
         (Articolo 10, comma 1, lettera t), del presente decreto in
         combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
         regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
         1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del
         regolamento (CE) n. 1005/2008)
    ---------------------------------------------------------------------
    13   Operazioni di trasbordo o partecipazione a operazioni di     7
         pesca congiunte con pescherecci sorpresi a esercitare
         pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, in
         particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione
         delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di
         un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione
         di assistenza o rifornimento a tali navi
    
         (Articolo 10, comma 1, lettera q), del presente decreto,
         in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
         regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
         1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del
         regolamento (CE) n. 1005/2008)
    ---------------------------------------------------------------------
    14   Utilizzo di un peschereccio privo di nazionalita' e quindi    7
         da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto
         vigente
    
         (Articolo 10, comma 1, lettera r), del presente decreto,
         in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
         regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
         1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera l), del
         regolamento (CE) n. 1005/2008)
    ---------------------------------------------------------------------
    
        
    
     

    Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento

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    LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3

    Disposizioni  in  materia  di  usura  e  di  estorsione,  nonche'  di
    composizione delle crisi da sovraindebitamento. (12G0011), in G.U.R.I. del 30 gennaio 2012, n. 24 
    

              
                Capo I 

    MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI
    ESTORSIONE

     
     
      La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
    approvato; 
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
     
                                  Promulga 
     
    la seguente legge: 
                                   Art. 1 
     
     
                  Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108 
     
      1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108,  e  successive
    modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
          «2-bis. Fermo quanto previsto dal  comma  7,  l'erogazione  dei
    mutui  di  cui  al  comma   2   e'   consentita   anche   in   favore
    dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole
    del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo  non
    abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al  titolo  VI
    del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive  modificazioni,
    ovvero per  delitti  contro  la  pubblica  amministrazione,  la  fede
    pubblica,   l'amministrazione   della   giustizia,   il   patrimonio,
    l'economia  pubblica,  l'industria  e  il  commercio,   a   meno   di
    intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del
    codice  penale.  Avverso  il  provvedimento  contrario  del   giudice
    delegato e' ammesso reclamo al tribunale fallimentare, del quale  non
    puo' far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. 
          2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai  sensi  del  comma
    2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle  attivita'
    sopravvenute dell'imprenditore fallito e  sono  vincolate,  quanto  a
    destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalita' di cui
    al comma 5»; 
        b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
          «3. Il mutuo  puo'  essere  concesso,  anche  nel  corso  delle
    indagini  preliminari,  previo   parere   favorevole   del   pubblico
    ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso  delle
    indagini preliminari medesime»; 
        c) al comma  5,  primo  periodo,  dopo  la  parola:  «data»  sono
    inserite le seguenti: «di presentazione della denuncia per il delitto
    di usura ovvero dalla data»; 
        d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
          «7. I mutui di cui al  presente  articolo  non  possono  essere
    concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche
    tentato, o per taluno dei reati  consumati  o  tentati  di  cui  agli
    articoli 380 e 407, comma 2, lettera  a),  del  codice  di  procedura
    penale,  ovvero  sottoposti  a  misure  di  prevenzione  personali  o
    patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo  34  del
    codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
    decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159.  Nei  confronti  dei
    soggetti indagati  o  imputati  per  taluno  di  detti  reati  ovvero
    proposti per le suddette misure, la concessione del  mutuo  non  puo'
    essere  consentita  e,  ove  sia  stata  disposta,  e'  sospesa  fino
    all'esito dei relativi procedimenti»; 
        e) al comma 9, la lettera a) e' sostituita dalle seguenti: 
          «a) se il procedimento  penale  per  il  delitto  di  usura  in
    relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si
    conclude con provvedimento di archiviazione,  salvo  quanto  previsto
    dalla lettera a-bis), ovvero con sentenza di non luogo  a  procedere,
    di proscioglimento o di assoluzione; 
          a-bis) quando il procedimento penale  non  possa  ulteriormente
    proseguire per prescrizione del  reato,  per  amnistia  o  per  morte
    dell'imputato  e  il  giudice  debba  emettere  per  tali  motivi  il
    provvedimento di archiviazione o la sentenza,  in  qualsiasi  fase  o
    grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1,  del  codice
    di procedura penale,  quando  allo  stato  degli  atti  non  esistano
    elementi documentati, univoci e concordanti in  ordine  all'esistenza
    del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri
    vantaggi usurari». 
      2. All'articolo 15, comma 8, della citata legge n. 108 del 1996, le
    parole da: «rappresentanti» fino alla fine del comma sono  sostituite
    dalle seguenti: «due rappresentanti  del  Ministero  dell'economia  e
    delle finanze,  di  cui  uno  con  funzioni  di  presidente,  da  due
    rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno  nella  persona
    del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento  delle
    iniziative  anti-racket  ed  antiusura,  da  due  rappresentanti  del
    Ministero dello  sviluppo  economico  e  da  due  rappresentanti  del
    Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali.  E'  previsto  un
    supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti  effettivi  e
    supplenti  della  commissione  sono  scelti  tra  i  funzionari   con
    qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia  o  equiparata.
    La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito. Le  riunioni
    della commissione  sono  valide  quando  intervengono  almeno  cinque
    componenti,  rappresentanti,  comunque,  le  quattro  amministrazioni
    interessate.  Le  deliberazioni  sono  adottate  a  maggioranza   dei
    presenti e in caso di parita' di voti prevale quello del presidente». 
      3. All'articolo 16, comma 9, della citata legge n. 108 del 1996, le
    parole da: «con l'arresto» fino alla fine del comma  sono  sostituite
    dalle seguenti: «con la reclusione da due a quattro anni». 
      4. All'articolo 17 della citata legge n.  108  del  1996,  dopo  il
    comma 6-bis e' aggiunto il seguente: 
        «6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma  1,
    e' consentita la presentazione di un'unica istanza di  riabilitazione
    anche in riferimento a piu' protesti, purche' compresi  nello  spazio
    temporale di un triennio». 
    
            
          
              
                Capo I 

    MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI
    ESTORSIONE

                                   Art. 2 
     
     
                Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 
     
      1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
        a) all'articolo 3: 
          1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
            «1. L'elargizione e'  concessa  agli  esercenti  un'attivita'
    imprenditoriale,  commerciale,  artigianale  o  comunque   economica,
    ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento  lesivo
    in conseguenza di delitti commessi  allo  scopo  di  costringerli  ad
    aderire a richieste  estorsive,  avanzate  anche  successivamente  ai
    fatti, o per ritorsione  alla  mancata  adesione  a  tali  richieste,
    ovvero  in  conseguenza  di   situazioni   di   intimidazione   anche
    ambientale. Per evento lesivo  si  intende  qualsiasi  danno  a  beni
    mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero  un  danno  sotto
    forma di mancato guadagno inerente all'attivita' esercitata»; 
          2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
            «1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 4,  l'elargizione
    e' consentita anche in favore del soggetto dichiarato fallito, previo
    parere favorevole del giudice delegato al  fallimento,  a  condizione
    che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati  di
    cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,
    ovvero  per  delitti  contro  il  patrimonio,  l'economia   pubblica,
    l'industria e il commercio, a meno di intervenuta  riabilitazione  ai
    sensi degli articoli 178  e  seguenti  del  codice  penale,  ne'  sia
    indagato o imputato per gli stessi reati.  In  tale  ultimo  caso  la
    concessione dell'elargizione non  e'  consentita  e,  ove  sia  stata
    disposta, e' sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti. 
            1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi  del
    comma 1-bis non sono imputabili  alla  massa  fallimentare  ne'  alle
    attivita' sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate,  quanto
    a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le  finalita'  di
    cui all'articolo 15. Il ricavato netto e' per la meta' acquisito  dal
    curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua
    meta' deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento»; 
        b) dopo l'articolo 18-bis e' inserito il seguente: 
          «Art.  18-ter  (Sostegno  degli  enti  locali  alle   attivita'
    economiche a fini  antiestorsivi).  -  1.  Al  fine  di  sostenere  e
    incentivare la prevenzione e la  tutela  delle  attivita'  economiche
    dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre,  tramite
    appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal  pagamento  o
    il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato  di  tributi
    locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui
    all'articolo 3, comma 1. 
      2. All'attuazione delle disposizioni di cui al  comma  1  gli  enti
    locali provvedono, nel rispetto degli obiettivi di  finanza  pubblica
    ad essi assegnati ai fini del patto di stabilita' interno,  a  carico
    dei propri bilanci»; 
        c) all'articolo 19, comma 1, la lettera d)  e'  sostituita  dalla
    seguente: 
          «d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte
    nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2. I membri  sono  nominati
    ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno  su  designazione
    degli organismi nazionali associativi  maggiormente  rappresentativi.
    Il Ministro dell'interno, su proposta del  Commissario  straordinario
    del Governo per il  coordinamento  delle  iniziative  anti-racket  ed
    antiusura,   determina   con   proprio   decreto   i   criteri    per
    l'individuazione della maggiore rappresentativita'»; 
        d) all'articolo 20: 
          1) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
            «7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e  la
    proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito  del  provvedimento
    favorevole  del  procuratore  della  Repubblica  competente  per   le
    indagini in ordine ai delitti che hanno causato  l'evento  lesivo  di
    cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di piu' procedimenti  penali
    che  riguardano  la  medesima  parte  offesa,  anche  ai  fini  delle
    sospensioni e della proroga anzidette, e' competente  il  procuratore
    della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente»; 
          2) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: 
            «7-bis. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione  di
    cui agli articoli 3, 5, 6  e  8,  compila  l'elenco  delle  procedure
    esecutive in corso a carico del richiedente e informa  senza  ritardo
    il  procuratore  della  Repubblica  competente,  che   trasmette   il
    provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione  entro  sette
    giorni dalla comunicazione del prefetto. 
            7-ter.  Nelle  procedure  esecutive  riguardanti  debiti  nei
    confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o  assistenziali,
    non sono poste a carico dell'esecutato  le  sanzioni  dalla  data  di
    inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo  3,  comma  1,
    fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di  cui
    ai commi da 1 a 4 del presente articolo». 
    
            
          
              
                Capo I 

    MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI
    ESTORSIONE

                                   Art. 3 
     
     
    Modifica all'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006,  n.
                                     296 
     
      1. All'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
    sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per  i
    soggetti di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto  del
    Presidente della Repubblica 11 giugno  1997,  n.  315,  per  i  quali
    permangono i vincoli di destinazione previsti  dalla  legge  7  marzo
    1996, n. 108». 
    
            
          
              
                Capo I 

    MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI
    ESTORSIONE

                                   Art. 4 
     
     
                Modifiche all'articolo 629 del codice penale 
     
      1. All'articolo 629 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
        a) al primo comma, le parole: «con la multa da euro  516  a  euro
    2.065» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000  a
    euro 4.000»; 
        b) al secondo comma, le parole: «da euro 1.032 a euro 3.098» sono
    sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 15.000». 
    
            
          
              
                Capo I 

    MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI
    ESTORSIONE

                                   Art. 5 
     
     
    Modifica all'articolo 135 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
                                     163 
     
      1. All'articolo 135, comma 1, del  codice  dei  contratti  pubblici
    relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
    12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «passata in  giudicato»  sono
    inserite le seguenti: «per reati di usura, riciclaggio nonche'». 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 6 
     
     
                                  Finalita' 
     
      1. Al fine di porre rimedio alle situazioni  di  sovraindebitamento
    non soggette ne' assoggettabili alle vigenti  procedure  concorsuali,
    e' consentito al debitore  concludere  un  accordo  con  i  creditori
    nell'ambito della procedura di composizione della crisi  disciplinata
    dal presente capo. 
      2. Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento»  si  intende
    una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e
    il patrimonio prontamente liquidabile per farvi  fronte,  nonche'  la
    definitiva incapacita' del  debitore  di  adempiere  regolarmente  le
    proprie obbligazioni. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 7 
     
     
                        Presupposti di ammissibilita' 
     
      1. Il debitore in stato  di  sovraindebitamento  puo'  proporre  ai
    creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della  crisi
    di cui  all'articolo  15  con  sede  nel  circondario  del  tribunale
    competente  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  1,  un  accordo   di
    ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano  che  assicuri  il
    regolare  pagamento  dei  creditori  estranei   all'accordo   stesso,
    compreso l'integrale pagamento dei titolari di  crediti  privilegiati
    ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo
    quanto previsto  dall'articolo  8,  comma  4.  Il  piano  prevede  le
    scadenze  e  le  modalita'  di  pagamento  dei  creditori,  anche  se
    suddivisi  in  classi,   le   eventuali   garanzie   rilasciate   per
    l'adempimento dei debiti, le modalita' per  l'eventuale  liquidazione
    dei beni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13,  comma  1,
    il piano  puo'  anche  prevedere  l'affidamento  del  patrimonio  del
    debitore ad un fiduciario per  la  liquidazione,  la  custodia  e  la
    distribuzione del ricavato ai creditori. 
      2. La proposta e' ammissibile quando il debitore: 
        a) non e' assoggettabile alle procedure previste dall'articolo  1
    del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; 
        b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla  procedura
    di composizione della crisi. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 8 
     
     
                           Contenuto dell'accordo 
     
      1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti  e
    la  soddisfazione  dei  crediti  attraverso  qualsiasi  forma,  anche
    mediante cessione dei redditi futuri. 
      2. Nei casi in cui i beni  o  i  redditi  del  debitore  non  siano
    sufficienti a garantire la fattibilita' del piano, la  proposta  deve
    essere  sottoscritta  da  uno  o  piu'  terzi   che   consentono   il
    conferimento, anche in garanzia, di redditi o  beni  sufficienti  per
    l'attuabilita' dell'accordo. 
      3. Nella proposta di accordo sono  indicate  eventuali  limitazioni
    all'accesso al mercato del credito  al  consumo,  all'utilizzo  degli
    strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di
    strumenti creditizi e finanziari. 
      4. Il piano puo' prevedere una moratoria fino ad  un  anno  per  il
    pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente  le
    seguenti condizioni: 
        a) il piano  risulti  idoneo  ad  assicurare  il  pagamento  alla
    scadenza del nuovo termine; 
        b) l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato
    dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi; 
        c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti
    impignorabili. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 9 
     
     
                     Deposito della proposta di accordo 
     
      1. La proposta di accordo e' depositata  presso  il  tribunale  del
    luogo di residenza o sede del debitore. 
      2. Il debitore, unitamente  alla  proposta,  deposita  l'elenco  di
    tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei  beni  e
    degli eventuali atti di disposizione  compiuti  negli  ultimi  cinque
    anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
    e dell'attestazione sulla fattibilita' del  piano,  nonche'  l'elenco
    delle spese correnti necessarie al  sostentamento  suo  e  della  sua
    famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo  familiare
    corredata del certificato dello stato di famiglia. 
      3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita altresi'  le
    scritture  contabili  degli  ultimi  tre   esercizi,   unitamente   a
    dichiarazione che ne attesta la conformita' all'originale. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 10 
     
     
                                Procedimento 
     
      1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti  previsti  dagli
    articoli  7  e  9,  fissa  immediatamente  con   decreto   l'udienza,
    disponendo la comunicazione ai creditori presso  la  residenza  o  la
    sede legale, anche per telegramma  o  per  lettera  raccomandata  con
    avviso  di  ricevimento  o  per  telefax  o  per  posta   elettronica
    certificata, della proposta e del decreto  contenente  l'avvertimento
    dei provvedimenti che egli puo' adottare ai sensi  del  comma  3  del
    presente articolo. 
      2. Con il decreto di cui al comma  1,  il  giudice  dispone  idonea
    forma di pubblicita' della proposta e del decreto, oltre, nel caso in
    cui il proponente  svolga  attivita'  d'impresa,  alla  pubblicazione
    degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese. 
      3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode
    ai creditori, dispone che,  per  non  oltre  centoventi  giorni,  non
    possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite  azioni
    esecutive  individuali  ne'  disposti  sequestri   conservativi   ne'
    acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore  che  ha
    presentato la proposta di accordo,  da  parte  dei  creditori  aventi
    titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti  dei
    titolari di crediti impignorabili. 
      4. Durante  il  periodo  previsto  dal  comma  3,  le  prescrizioni
    rimangono sospese e le decadenze non si verificano. 
      5. Le procedure esecutive individuali  possono  essere  sospese  ai
    sensi del comma 3 per una sola volta, anche  in  caso  di  successive
    proposte di accordo. 
      6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti
    del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale  e
    del collegio non puo' far parte il  giudice  che  ha  pronunciato  il
    provvedimento. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 11 
     
     
                         Raggiungimento dell'accordo 
     
      1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per  lettera
    raccomandata con avviso di ricevimento o  per  telefax  o  per  posta
    elettronica certificata, all'organismo di composizione  della  crisi,
    dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla  proposta,  come
    eventualmente modificata. 
      2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, e'  necessario
    che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno  il
    70 per cento dei crediti. 
      3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori  nei  confronti
    dei coobbligati, fideiussori del  debitore  e  obbligati  in  via  di
    regresso. 
      4. L'accordo non determina la novazione delle  obbligazioni,  salvo
    che sia diversamente stabilito. 
      5. L'accordo e' revocato di  diritto  se  il  debitore  non  esegue
    integralmente,  entro  novanta  giorni  dalle  scadenze  previste,  i
    pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di
    previdenza e assistenza obbligatorie. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 12 
     
     
                          Omologazione dell'accordo 
     
      1. Se l'accordo e' raggiunto,  l'organismo  di  composizione  della
    crisi trasmette a  tutti  i  creditori  una  relazione  sui  consensi
    espressi e sul raggiungimento della percentuale di  cui  all'articolo
    11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni
    successivi  al  ricevimento  della  relazione,  i  creditori  possono
    sollevare le eventuali contestazioni. Decorso  tale  ultimo  termine,
    l'organismo di composizione  della  crisi  trasmette  al  giudice  la
    relazione,   allegando    le    contestazioni    ricevute,    nonche'
    un'attestazione definitiva sulla fattibilita' del piano. 
      2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale  di
    cui all'articolo 11, comma 2, verificata l'idoneita' ad assicurare il
    pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra  contestazione,
    il giudice omologa l'accordo e ne dispone  l'immediata  pubblicazione
    utilizzando tutte le forme  di  cui  all'articolo  10,  comma  2.  Si
    applicano, in quanto compatibili, gli articoli  737  e  seguenti  del
    codice  di  procedura  civile.   Il   reclamo,   anche   avverso   il
    provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio  non
    puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. 
      3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo
    non superiore ad un  anno,  l'accordo  produce  gli  effetti  di  cui
    all'articolo 10, comma 3. 
      4. Gli  effetti  di  cui  al  comma  3  vengono  meno  in  caso  di
    risoluzione  dell'accordo  o  di  mancato  pagamento  dei   creditori
    estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei
    e' chiesto al giudice con ricorso da decidere in camera di consiglio,
    ai sensi degli articoli  737  e  seguenti  del  codice  di  procedura
    civile. 
      5. La sentenza di fallimento  pronunciata  a  carico  del  debitore
    risolve l'accordo. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 13 
     
     
                           Esecuzione dell'accordo 
     
      1. Se  per  la  soddisfazione  dei  crediti  sono  utilizzati  beni
    sottoposti  a  pignoramento  ovvero  se  previsto  dall'accordo,   il
    giudice, su proposta  dell'organismo  di  composizione  della  crisi,
    nomina un liquidatore che dispone in via  esclusiva  degli  stessi  e
    delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto  16
    marzo 1942, n. 267. 
      2. L'organismo di composizione della  crisi  risolve  le  eventuali
    difficolta' insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto
    adempimento dello stesso, comunicando  ai  creditori  ogni  eventuale
    irregolarita'. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione
    di diritti  soggettivi  e  sulla  sostituzione  del  liquidatore  per
    giustificati motivi decide il giudice investito della procedura. 
      3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata  la  conformita'
    dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche  con  riferimento
    alla possibilita' di pagamento dei creditori estranei,  autorizza  lo
    svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del
    pignoramento, delle iscrizioni relative  ai  diritti  di  prelazione,
    nonche' di ogni altro vincolo. 
      4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in  essere  in
    violazione dell'accordo e del piano sono nulli. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 14 
     
     
                   Impugnazione e risoluzione dell'accordo 
     
      1. L'accordo puo' essere annullato dal tribunale su istanza di ogni
    creditore, in  contraddittorio  con  il  debitore,  quando  e'  stato
    dolosamente aumentato o diminuito  il  passivo,  ovvero  sottratta  o
    dissimulata  una  parte  rilevante  dell'attivo  ovvero   dolosamente
    simulate attivita' inesistenti. Non e' ammessa alcuna altra azione di
    annullamento. 
      2.  Se  il  proponente  non  adempie  regolarmente  agli   obblighi
    derivanti  dall'accordo,  se  le  garanzie   promesse   non   vengono
    costituite o se l'esecuzione  dell'accordo  diviene  impossibile  per
    ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore  puo'  chiedere
    al tribunale la risoluzione dello stesso. 
      3. Il ricorso per la risoluzione e' proposto, a pena di  decadenza,
    entro un  anno  dalla  scadenza  del  termine  fissato  per  l'ultimo
    adempimento previsto dall'accordo. 
      4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano  i
    diritti acquistati dai terzi in buona fede. 
      5. Nei casi previsti dai commi 1  e  2,  si  applicano,  in  quanto
    compatibili, gli articoli 737 e  seguenti  del  codice  di  procedura
    civile. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 15 
     
     
                    Organismi di composizione della crisi 
     
      1. Gli enti pubblici  possono  costituire  organismi  con  adeguate
    garanzie di indipendenza  e  professionalita'  deputati,  su  istanza
    della  parte  interessata,   alla   composizione   delle   crisi   da
    sovraindebitamento. 
      2. Gli organismi di cui al comma 1 sono  iscritti  in  un  apposito
    registro tenuto presso il Ministero della giustizia. 
      3. Il Ministro della giustizia determina i criteri e  le  modalita'
    di iscrizione nel registro di cui al  comma  2,  con  regolamento  da
    adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
    1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
    della presente  legge.  Con  lo  stesso  decreto  sono  disciplinate,
    altresi', la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione,
    la  sospensione  e  la  cancellazione  degli  iscritti,  nonche'   la
    determinazione delle indennita' spettanti agli organismi  di  cui  al
    comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. 
      4. Gli organismi di conciliazione costituiti presso  le  camere  di
    commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura   ai    sensi
    dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n.  580,  e  successive
    modificazioni,  il   segretariato   sociale   costituito   ai   sensi
    dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8  novembre  2000,
    n. 328, gli ordini professionali degli avvocati,  dei  commercialisti
    ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice
    domanda, nel registro di cui al comma 2. 
      5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non  devono
    derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e  ai
    componenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso spese  o
    indennita' a qualsiasi titolo corrisposti. 
      6. Le attivita' degli organismi di cui al  comma  1  devono  essere
    svolte nell'ambito delle risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
    disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
    carico della finanza pubblica. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 16 
     
     
                           Iscrizione nel registro 
     
      1. Gli organismi di cui all'articolo 15, unitamente alla domanda di
    iscrizione  nel  registro,  depositano  presso  il  Ministero   della
    giustizia  il  proprio  regolamento   di   procedura   e   comunicano
    successivamente le eventuali variazioni. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 17 
     
     
             Compiti dell'organismo di composizione della crisi 
     
      1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto
    dagli articoli  11,  12  e  13,  assume  ogni  opportuna  iniziativa,
    funzionale alla predisposizione del  piano  di  ristrutturazione,  al
    raggiungimento dell'accordo  e  alla  buona  riuscita  dello  stesso,
    finalizzata al  superamento  della  crisi  da  sovraindebitamento,  e
    collabora con il debitore e  con  i  creditori  anche  attraverso  la
    modifica del piano oggetto della proposta di accordo. 
      2. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei  dati  contenuti
    nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilita'  del
    piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e trasmette  al  giudice  la
    relazione sui consensi espressi  e  sulla  maggioranza  raggiunta  ai
    sensi dell'articolo 12, comma 1. 
      3. L'organismo esegue la pubblicita' della proposta e dell'accordo,
    ed effettua le comunicazioni disposte  dal  giudice  nell'ambito  del
    procedimento previsto dal presente capo. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 18 
     
     
                     Accesso alle banche dati pubbliche 
     
      1. Per lo svolgimento dei compiti e delle  attivita'  previsti  dal
    presente capo, il giudice e, previa autorizzazione  di  quest'ultimo,
    gli organismi  di  cui  all'articolo  15  possono  accedere  ai  dati
    contenuti  nell'anagrafe  tributaria,  nei  sistemi  di  informazioni
    creditizie,  nelle  centrali  rischi  e  nelle  altre   banche   dati
    pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute  nel  codice  in
    materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
    legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e  di
    buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti  privati
    in tema di  crediti  al  consumo,  affidabilita'  e  puntualita'  nei
    pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante  per  la  protezione
    dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella  Gazzetta
    Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004. 
      2. I dati personali acquisiti per le finalita' di cui  al  comma  1
    possono essere trattati e conservati per i soli fini  e  tempi  della
    procedura  e  devono  essere  distrutti  contestualmente   alla   sua
    conclusione  o  cessazione.   Dell'avvenuta   distruzione   e'   data
    comunicazione  al  titolare  dei  suddetti  dati,   tramite   lettera
    raccomandata con avviso di ricevimento o  tramite  posta  elettronica
    certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 19 
     
     
                                  Sanzioni 
     
      1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e'  punito  con
    la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000
    euro il debitore che: 
        a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura  di  composizione
    della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il  passivo
    ovvero sottrae o dissimula una  parte  rilevante  dell'attivo  ovvero
    dolosamente simula attivita' inesistenti; 
        b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura  di  composizione
    della  crisi  di  cui  al  presente  capo,   produce   documentazione
    contraffatta o alterata, ovvero  sottrae,  occulta  o  distrugge,  in
    tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria  situazione
    debitoria ovvero la propria documentazione contabile; 
        c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel
    piano oggetto dell'accordo, fatto salvo  il  regolare  pagamento  dei
    creditori estranei; 
        d) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione
    dei debiti, e per tutta la durata della  procedura,  aggrava  la  sua
    posizione debitoria; 
        e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo. 
      2. Il componente dell'organismo di  composizione  della  crisi  che
    rende false attestazioni in  ordine  all'esito  della  votazione  dei
    creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero  in
    ordine alla veridicita' dei dati contenuti in  tale  proposta  o  nei
    documenti ad essa allegati ovvero in  ordine  alla  fattibilita'  del
    piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore e'  punito
    con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a  50.000
    euro. 
      3. La stessa pena di cui  al  comma  2  si  applica  al  componente
    dell'organismo di composizione  della  crisi  che  cagiona  danno  ai
    creditori omettendo o rifiutando senza giustificato  motivo  un  atto
    del suo ufficio. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 20 
     
     
                      Disposizioni transitorie e finali 
     
      1. Con uno o piu' decreti, il Ministro della giustizia  stabilisce,
    anche per circondario di tribunale, la data a decorrere dalla quale i
    compiti e le funzioni che il presente capo attribuisce agli organismi
    di composizione della crisi di cui all'articolo 15 sono svolti in via
    esclusiva dai medesimi. 
      2.  I  compiti  e  le  funzioni  attribuiti   agli   organismi   di
    composizione  della  crisi  possono  essere  anche   svolti   da   un
    professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo  28  del
    regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  e  successive  modificazioni,
    ovvero da un notaio, nominati dal  presidente  del  tribunale  o  dal
    giudice da lui delegato. Con decreto  del  Ministro  della  giustizia
    sono stabilite, in considerazione del valore della procedura e  delle
    finalita'   sociali   della   medesima,   le   tariffe    applicabili
    all'attivita' svolta  dai  professionisti,  da  porre  a  carico  dei
    soggetti che ricorrono alla procedura. 
      3. Il professionista di cui al comma 2 e'  equiparato,  anche  agli
    effetti penali, al componente dell'organismo  di  composizione  della
    crisi. 
      4. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere una  relazione
    annuale sullo stato di attuazione della presente legge. 
    
            
          
              
                Capo III 

    ENTRATA IN VIGORE

                                   Art. 21 
     
     
                              Entrata in vigore 
     
      1.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il  trentesimo   giorno
    successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato. 
     
        Data a Roma, addi' 27 gennaio 2012 
     
                                  NAPOLITANO 
     
     
                                      Monti, Presidente del Consiglio dei
                                      Ministri 
     
    Visto, il Guardasigilli: Severino 
    
     
                             LAVORI PREPARATORI 
     
    Senato della Repubblica (atto n. 307 ): 
        Presentato dal sen. Centaro il 30 aprile 2008. 
        Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente,  il
    27 maggio 2008 con pareri delle Commissioni. 1ª, 5ª, 6ª e 10ª. 
        Esaminato  dalla  2ª  Commissione,  in  sede  referente,  il   23
    settembre; 7, 14 ottobre; 5, 18 novembre; 18 dicembre  2008;  14,  21
    gennaio; 11 e 17 marzo 2009. 
        Relazione scritta annunciata il 26 marzo  2009  (atto  n.  307-A)
    relatore sen. Mazzatorta. 
        Esaminato in aula il 26 e 31 marzo 2009 ed approvato il 1° aprile
    2009. 
    Camera dei deputati (atto n. 2364 ): 
        Assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede referente, l'8
    aprile 2009 con pareri delle Commissioni I, V, VI, VIII, X, XI, XII e
    questioni regionali. 
        Esaminato dalla II Commissione, in  sede  referente,  il  23,  29
    aprile; 7, 14, 20 maggio; 9, 16, 17,  18,  23  giugno;  2,  8,15,  30
    luglio; 10, 16 settembre; 21, 22, 27 ottobre 2009; 28 gennaio; 26, 27
    maggio; 30 luglio 2010. 
        Nuovamente assegnato alla II  Commissione  (Giustizia),  in  sede
    legislativa il 24 marzo 2011. 
        Esaminato dalla II Commissione, in sede legislativa, il 29 marzo;
    13 aprile; 25 maggio; 5, 6 luglio ed approvato, con modificazioni, il
    26 ottobre 2011. 
    Senato della Repubblica (atto n 307-B): 
        Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente,  il
    30 novembre 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 10ª. 
        Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 10  gennaio
    2012. 
        Nuovamente assegnato alla 2ª  Commissione  (Giustizia),  in  sede
    deliberante, l'11 gennaio 2012. 
        Esaminato dalla  2ª  Commissione,  in  sede  deliberante,  il  12
    gennaio 2012 ed approvato il 17 gennaio 2012. 
    
            
    
     


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