Semplificazioni tributarie e procedure di accertamento
Lunedì 05 Marzo 2012 17:40
Liliana D'amico
DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16
Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.
(12G0036), in G.U.R.I. del 2 marzo 2012, n. 52
Titolo I SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per la semplificazione in materia tributaria, al fine di
assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e
le imprese;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di
adottare interventi volti all'efficientamento ed al potenziamento
dell'azione dell'amministrazione tributaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 febbraio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Rateizzazione debiti tributari
1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
462, il comma 7 e' abrogato.
2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis e' soppresso l'ultimo periodo;
b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-ter. Il
debitore puo' chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e
1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo
crescente per ciascun anno. 1-quater. Ricevuta la richiesta di
rateazione, l'agente della riscossione puo' iscrivere l'ipoteca di
cui all'articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento
dell'istanza, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte
comunque salve le ipoteche gia' iscritte alla data di concessione
della rateazione».
c) al comma 3, alinea, le parole da: «della» a «successivamente,»
sono soppresse e dopo le parole: «due rate» e' inserita la seguente:
«consecutive».
3. I piani di rateazione a rata costante, gia' emessi alla data di
entrata in vigore del presente decreto, non sono soggetti a
modificazioni, salvo il caso di proroga ai sensi dell'articolo 19,
comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
4. Al fine di una piu' equilibrata riscossione dei loro crediti di
natura patrimoniale, gli enti pubblici dello Stato possono, su
richiesta del debitore, che versi in situazioni di obiettiva
difficolta' economica, ancorche' intercorra contenzioso con lo stesso
ovvero lo stesso gia' fruisca di una rateizzazione, riconoscere al
debitore la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate
costanti, ovvero in rate variabili. La disposizione del precedente
periodo non trova applicazione in materia di crediti degli enti
previdenziali.
5. All'articolo 38, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, dopo le parole: «all'importo
di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono inserite
le seguenti: «; costituiscono violazioni definitivamente accertate
quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e
tasse certi, scaduti ed esigibili».
6. Sono fatti salvi i comportamenti gia' adottati alla data di
entrata in vigore del presente decreto dalle stazioni appaltanti in
coerenza con la previsione contenuta nel comma 5.
Titolo I SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
Art. 2
Comunicazioni e adempimenti formali
1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi
fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva
comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non
tempestivamente eseguiti, non e' preclusa, sempre che la violazione
non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altra attivita' amministrative di accertamento delle
quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza,
laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di
riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento
richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione
utile;
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della
sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita' stabilite
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono partecipare
al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte,
entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per
l'ammissione al contributo:
a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di
riferimento;
b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle
successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;
c) versino contestualmente l'importo pari alla misura minima
della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita' stabilite
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
3. All'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, dopo il secondo comma e' inserito il
seguente:
«In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle
societa' risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato
di cui all'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto
cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai
sensi del comma 2 se il cessionario e' lo stesso soggetto
consolidante. In tale caso si applica la sanzione di cui all'articolo
8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella
misura massima stabilita.».
4. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29
dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1984, n. 17, le parole: «entro il giorno 16 del mese
successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di
effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o
trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza
applicazione dell'imposta».
5. All'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «la data in cui ha effetto la
deliberazione di messa in liquidazione» sono sostituite dalle
seguenti: «la data in cui si determino gli effetti dello scioglimento
della societa' ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile,
ovvero per le imprese individuali la data indicata nella
dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma: «3-bis. In caso
di revoca dello stato di liquidazione quando gli effetti, anche ai
sensi del secondo comma dell'articolo 2487-ter del codice civile, si
producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di
cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore o, in
mancanza, il rappresentante legale, non e' tenuto a presentare le
medesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle
dichiarazioni gia' presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e
3, prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di
liquidazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui la revoca abbia
effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla
residua frazione del periodo d'imposta in cui si verifica l'inizio
della liquidazione.».
6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 21, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «, di importo non
inferiore a euro tremila» sono soppresse e dopo il primo periodo sono
inseriti i seguenti: «L'obbligo di comunicazione delle operazioni
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali e'
previsto l'obbligo di emissione della fattura e' assolto con la
trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte
le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per
le quali non e' previsto l'obbligo di emissione della fattura la
comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni
stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo
dell'imposta sul valore aggiunto.».
7. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, quarto comma, le parole: «In tutti gli» sono
sostituite dalle seguenti: «Negli» e dopo le parole: «con la
precisazione dell'indirizzo» sono aggiunte le seguenti: «solo ove
espressamente richiesto»;
b) nell'articolo 60, il secondo periodo del terzo comma e'
soppresso.
8. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
dopo le parole: «prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti:
«di importo superiore a euro 500».».
9. I registri la cui tenuta e' obbligatoria, ai sensi del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative e relative
norme di attuazione, possono essere sostituiti dalla presentazione
esclusivamente in forma telematica, con cadenza giornaliera, dei dati
relativi alle contabilita' degli:
a) operatori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
b) esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di
capacita' superiore a 25 metri cubi, esercenti impianti di
distribuzione stradale di carburanti, esercenti apparecchi di
distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed
industriali collegati a serbatoi la cui capacita' globale supera i 10
metri cubi di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n.
504 del 1995;
c) operatori che trattano esclusivamente prodotti energetici in
regime di vigilanza fiscale ai sensi del capo II del decreto del
Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322;
d) operatori che trattano esclusivamente alcoli sottoposti a
vigilanza fiscale ai sensi dell'articolo 66 del citato decreto
legislativo, n. 504 del 1995 e dell'articolo 22 del decreto del
Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153;
e) operatori che impiegano l'alcol etilico e le bevande alcoliche
in usi esenti da accisa ai sensi del decreto del Ministro delle
finanze 9 luglio 1996, n. 524.
10. Con provvedimenti dell'Agenzia delle dogane da adottarsi entro
180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabiliti:
a) tempi e modalita' per la presentazione esclusivamente in forma
telematica dei dati delle contabilita' degli operatori di cui al
comma 9, lettere da b) ad e);
b) regole per la gestione e la conservazione dei dati delle
contabilita' trasmessi telematicamente;
c) istruzioni per la produzione della stampa dei dati delle
contabilita' da esibire a richiesta degli organi di controllo in
sostituzione dei registri di cui al comma 9.
11. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:«3-bis.
Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilita'
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con
produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del
prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del
condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente
dall'esercente l'impianto. Il prodotto finito deve essere
confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad
imposta assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6,
lettere b) e c).».
12. All'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze
27 marzo 2001, n. 153, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
«Per le fabbriche di cui all'articolo 35, comma 3- bis del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, l'assetto
del deposito fiscale e le modalita' di accertamento,
contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti con
determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane.».
13. All'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti
di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di
energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di
quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all'articolo 21,
la licenza e' rilasciata successivamente al controllo degli atti
documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al
rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.».
Titolo I SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
Art. 3
Facilitazioni per imprese e contribuenti
1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al
turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e
comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea
ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori
dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di
denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del
bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:
a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca
fotocopia del passaporto del cessionario e /o del committente
apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo
47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante
che non e' cittadino italiano ne' cittadino di uno dei Paesi
dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la
residenza fuori del territorio dello Stato,
b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione
dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto
corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore
finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di
cui alla lettera a) e della fattura o della ricevuta o dello
scontrino fiscale emesso.
2. La disposizione di cui al comma 1 opera a condizione che i
cedenti o i prestatori che intendono aderire alla disciplina del
presente articolo inviino apposita comunicazione preventiva, anche in
via telematica, all'Agenzia delle entrate secondo le modalita' ed i
termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
stessa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 2, comma
4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
come introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, limitatamente alla erogazione di stipendi e
pensioni corrisposti da enti e amministrazioni pubbliche, e'
differita al 1° maggio 2012. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto presso gli sportelli aperti al pubblico di tali enti
e amministrazioni pubbliche e' data massima pubblicita' al contenuto
e agli effetti della disposizione di cui al precedente periodo.
4. La disposizione di cui al primo periodo del comma 3 non trova
applicazione nei riguardi di coloro i quali, anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, si sono gia' conformati
alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta dall'articolo
12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 72-bis, comma 1, dopo le parole: «sesto, del
codice di procedura civile,» sono inserite le seguenti: «e
dall'articolo 72-ter del presente decreto»;
b) dopo l'articolo 72-bis, e' inserito il seguente: «72-ter
(Limiti di pignorabilita') 1. Le somme dovute a titolo di stipendio,
di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di
impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono
essere pignorate dall'agente della riscossione: a) in misura pari ad
un decimo per importi fino a duemila euro; b) in misura pari ad un
settimo per importi da duemila a cinquemila euro. 2. Resta ferma la
misura di cui all'articolo 545, comma 4, del codice di procedura
civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di
altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego,
comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i
cinquemila euro.»;
c) all'articolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'agente della riscossione puo' procedere
all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito
per cui si procede supera complessivamente ventimila euro».;
2) al comma 2, le parole: «agli importi indicati» sono
sostituite dalle seguenti: «all'importo indicato»;
d) all'articolo 77 dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di
assicurare la tutela del credito da riscuotere, puo' iscrivere la
garanzia ipotecaria di cui al comma 1, purche' l'importo complessivo
del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a
ventimila euro.».
6. La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 77 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si
applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
7. L'articolo 7, comma 2, lettera gg-decies) del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, e' abrogato.
8. Nell'articolo 66, comma 3, terzo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole: «sono deducibili» sono sostituite dalle seguenti:
«possono essere dedotti»;
b) la parola: «ricevuto» e' sostituita dalla seguente:
«registrato».
9. La disposizione del comma 8 trova applicazione a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.
10. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede
all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei
crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora
l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e
interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con
riferimento ad ogni periodo d'imposta.
11. La disposizione di cui al comma 10 non si applica qualora il
credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento
relativi ad un medesimo tributo.
12. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 935, il secondo
comma e' sostituito dal seguente: «Nelle dichiarazioni dei sostituti
d'imposta, a decorrere da quelle relative all'anno d'imposta 2012,
tutti gli importi da indicare devono essere espressi in euro mediante
arrotondamento alla seconda cifra decimale.».
13. All'articolo 55, comma 5, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «impianti di
produzione combinata di energia elettrica e calore» sono inserite le
seguenti: «ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della
normativa vigente».
14. All'articolo 11-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
le parole: «le banche e gli intermediari finanziari», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «le banche, gli
intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni».
15. Al fine di adempiere agli impegni internazionali assunti
dall'Italia in occasione, tra l'altro dei vertici G8 de L'Aquila
(8-10 luglio 2009) e G20 di Cannes (3-4 novembre 2011) l'articolo 2,
comma 35-octies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
e' abrogato.
16. Al comma 361 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, dopo le parole: «dei direttori di agenzie fiscali» sono inserite
le seguenti: «, nonche' del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato».
Titolo I SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
Art. 4
Fiscalita' locale
1. All'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, al primo periodo, le parole: «31 dicembre» sono sostituite
dalle seguenti: «20 dicembre».
2. Le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro
la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, si applicano su tutto il territorio
nazionale. Sono fatte salve le deliberazioni emanate prima
dell'approvazione del presente decreto.
3. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento
per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze
22 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17
gennaio 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 23, lettera b),
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' sostituito dal seguente: «1.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 il contributo dell'1 per mille della
quota di gettito dell'imposta municipale propria spettante al comune
ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e' versato dal comune entro il 30 aprile di ogni anno, al soggetto di
cui all'articolo 1, comma 1.».
4. L'articolo 77-bis, comma 30, e l'articolo 77-ter, comma 19, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 1, comma 123, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati. Sono fatti salvi i
provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle
province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanate
prima dell'approvazione del presente decreto.
5. Alla lettera a) del comma 14 dell'articolo 13 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, infine, le seguenti parole:
«, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli
comuni ricadenti nei territori delle regioni a Statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano».
6. Per l'anno 2012 i trasferimenti erariali non oggetto di
fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore
degli enti locali sono determinati in base alle disposizioni recate
dall'articolo 2, comma 45, terzo periodo, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi
successivamente intervenute.
7. Il Ministero dell'interno, entro il mese di marzo 2012,
corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei comuni, un importo
pari al 70 per cento di quanto corrisposto nel mese di marzo 2011 in
applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 45, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Per i soli comuni
appartenenti alle regioni Sicilia e Sardegna, detto acconto e'
commisurato ai trasferimenti erariali corrisposti nel primo trimestre
2011, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002. Le
somme erogate in acconto sono portate in detrazione da quanto
spettante per l'anno 2012 ai singoli comuni a titolo di trasferimenti
erariali o di risorse da federalismo fiscale.
8. Nei confronti dei comuni per i quali i trasferimenti erariali o
le risorse da federalismo fiscale da corrispondere nell'anno 2012
risultino insufficienti a recuperare l'anticipazione corrisposta ai
sensi del comma 7, il recupero e' effettuato, da parte dell'Agenzia
delle entrate, sulla base dei dati relativi a ciascun comune, come
comunicati dal Ministero dell'interno, all'atto del riversamento agli
stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro 30 giorni
dal versamento delle somme, con decreti del Ministero dell' economia
e delle finanze, gli importi recuperati sono assegnati ai pertinenti
capitoli di spesa del Ministero dell'interno.
9. Il comma 5 dell'articolo 243 del decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267, e' sostituito dai seguenti:
«5. Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente
deficitari che, pur essendo a cio' tenuti, non rispettano i livelli
minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non
danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista
certificazione, e' applicata una sanzione pari all'1 per cento delle
entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui
all'articolo 161 del penultimo esercizio finanziario nei confronti di
quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti
minimi di copertura. Ove non risulti presentato il certificato di
bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo
certificato disponibile. La sanzione si applica sulle risorse
attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di trasferimenti
erariali e di federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente
locale e' tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le
somme residue.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere
dalle sanzioni da applicare per il mancato rispetto dei limiti di
copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011.».
10. A decorrere dal 1° aprile 2012, al fine di coordinare le
disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia
elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della
direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa
al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE,
l'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e' abrogato.
Il minor gettito per gli enti locali derivanti dall'attuazione del
presente comma, pari a complessivi 180 milioni di euro per l'anno
2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013 e'
reintegrato agli enti medesimi dalle rispettive regioni a statuto
speciale e province autonome di Trento e di Bolzano con le risorse
recuperate per effetto del minor concorso delle stesse alla finanza
pubblica disposto dal comma 11.
11. Il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano previsto
dall'articolo 28, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e' ridotto di 180 milioni di euro per l'anno
2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
12. Nell'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: «1-quater. In relazione
a quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto di quanto previsto dai
commi da 2 a 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalita' di presentazione delle istanze di rimborso
relative ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31
dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sia ancora pendente il termine di cui all'articolo
38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, nonche' ogni altra disposizione di attuazione del presente
articolo.».
Titolo II EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE TRIBUTARIA
Capo I Efficientamento
Art. 5
Studi di settore, versamenti tributari,
Sistema informativo della fiscalita', Equitalia Giustizia
1. All'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Con riferimento
all'annualita' 2011, le integrazioni previste dall'articolo 1, comma
1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30
aprile 2012.».
2. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: «30 novembre» sono
sostituite dalle seguenti: «16 aprile».
3. All'articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n.
1216, le parole: «Entro il 30 novembre» fino a: «per l'anno
precedente,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 16 maggio di
ogni anno, gli assicuratori versano, altresi', a titolo di acconto
una somma pari al 12,5 per cento, dell'imposta dovuta per l'anno
precedente provvisoriamente determinata,».
4. Al fine di garantire l'unitarieta' del Sistema informativo della
fiscalita' e la continuita' operativa e gestionale necessarie per il
conseguimento degli obiettivi strategici relativi al contrasto
all'evasione e all'elusione fiscale, gli istituti contrattuali che
disciplinano il rapporto di servizio tra l'amministrazione
finanziaria e la societa' di cui all'articolo 59 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono prorogati fino al
completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto
regolativo e sono immediatamente efficaci i piani di attivita' ad
essi correlati.
5. Gli importi massimali previsti dagli istituti contrattuali di
cui al comma 4 sono incrementati in ragione dell'effettiva durata del
periodo di proroga, fermo restando che, ai fini di realizzare ogni
possibile economia di spesa, i corrispettivi unitari sono
rideterminati utilizzando i previsti strumenti contrattuali di
revisione.
6. Dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di
finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per
l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici
nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini
statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato
del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari
data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 228, le
Autorita' indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni.».
8. All'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, nel primo periodo, la parola: «segue» e' sostituita
dalle seguenti: «e l'incasso della remunerazione dovuta a tale
societa' a titolo di aggio ai sensi del comma 6, primo periodo,
seguono».
Titolo II EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE TRIBUTARIA
Capo I Efficientamento
Art. 6
Attivita' e certificazioni in materia catastatale
1. All'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «ed i connessi servizi estimativi che
puo' offrire direttamente sul mercato», sono soppresse;
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Ferme le attivita' di valutazione immobiliare per le
amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio,
l'Agenzia del territorio e' competente a svolgere le attivita' di
valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali.
Le predette attivita' sono disciplinate mediante accordi, secondo
quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei
costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione e' stabilita
nella Convenzione di cui all'articolo 59.».
2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«In sede di prima applicazione, per le unita' immobiliari urbane a
destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more
della presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla
determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli
elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi corrispondente e' corrisposto a titolo di acconto e salvo
conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si
applicano alle unita' immobiliari per le quali e' stata attribuita la
rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2,
comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.».
3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini,
le dichiarazioni relative all'uso del suolo di cui all'articolo 2,
comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, utili al fine
dell'aggiornamento del catasto, sono rese dai soggetti interessati
con le modalita' stabilite da provvedimento del Direttore
dell'Agenzia del territorio da adottare, sentita l'AGEA, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33, ultimo periodo,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, e successive
modificazioni, operano a decorrere dalla data di pubblicazione del
provvedimento di cui al comma 3 e unicamente a valere sulle
dichiarazioni rese ai sensi del medesimo comma.
5. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 40 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 01 e 02 del predetto
articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000 non si applicano ai certificati e alle attestazioni da produrre
al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di
formalita' ipotecarie, nonche' ai certificati ipotecari e catastali
rilasciati dall'Agenzia del territorio.
Titolo II EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE TRIBUTARIA
Capo I Efficientamento
Art. 7
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato acquisisce
obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato per i profili di
legittimita' relativi agli oggetti:
a) degli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni
in materia di giochi pubblici;
b) degli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per
la valutazione dei requisiti di solidita' patrimoniale dei
concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in
relazione alle caratteristiche del concessionario.
Capo II Potenziamento
Sezione I Accertamento
Art. 8
Misure di contrasto all'evasione
1. Il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e' sostituito dal seguente:
«4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'art. 6, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono
ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni
di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o
attivita' qualificabili come delitto non colposo per il quale il
pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale. Qualora
intervenga una sentenza definitiva di assoluzione compete il rimborso
delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilita'
in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi
interessi.».
2. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non
concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i
componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti
negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o
prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione
delle predette spese o altri componenti negativi. In tal caso si
applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento
dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a
beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella
dichiarazione dei redditi. In nessun caso si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e la sanzione e' riducibile esclusivamente ai
sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo di
quanto disposto dal comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, previgente, anche per fatti, atti o attivita'
posti in essere prima dell'entrata in vigore degli stessi commi 1 e
2, ove piu' favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini
di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti
emessi in base al comma 4-bis previgente non si siano resi
definitivi; resta ferma l'applicabilita' delle previsioni di cui al
periodo precedente ed ai commi 1 e 2 anche per la determinazione del
valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
4. La lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'
sostituita dalla seguente: «d-ter) in caso di omessa presentazione
dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di
esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non
sussistenti, nonche' di infedele compilazione dei predetti modelli
che comporti una differenza superiore al quindici per cento, o
comunque ad euro cinquantamila, tra i ricavi o compensi stimati
applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli
stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.».
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica con riferimento
agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in
vigore del presente articolo. Per gli accertamenti notificati in
precedenza continua ad applicarsi quanto previsto dalla previgente
lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
6. Ai fini del rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali,
la Guardia di finanza puo' avvalersi del potere di cui agli articoli
32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero 7),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
anche ai fini dell'effettuazione di segnalazioni all'Agenzia delle
entrate finalizzate alla richiesta al presidente della commissione
tributaria provinciale, da parte di quest'ultima, delle misure
cautelari ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472.
7. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, e successive modificazioni, le parole: «alla Agenzia
delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale»
sono sostituite dalle seguenti: «alla Guardia di finanza la quale,
ove ravvisi l'utilizzabilita' di elementi ai fini dell'attivita' di
accertamento, ne da' tempestiva comunicazione all'Agenzia delle
entrate».
8. L'Agenzia delle entrate elabora, nell'ambito della propria
attivita' di pianificazione degli accertamenti, liste selettive di
contribuenti, i quali siano stati ripetutamente segnalati in forma
non anonima all'Agenzia stessa o al Corpo della Guardia di finanza in
ordine alla violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta
fiscale o dello scontrino fiscale, ovvero del documento certificativo
dei corrispettivi.
9. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35 il comma 15-quinquies e' sostituito dal
seguente: «15-quinquies. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati
e degli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, individua i
soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano
presentato la dichiarazione di cessazione di attivita' di cui al
comma 3 e comunica agli stessi che provvedera' alla cessazione
d'ufficio della partita IVA. Il contribuente che rilevi eventuali
elementi non considerati o valutati erroneamente puo' fornire i
chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate entro i trenta giorni
successivi al ricevimento della comunicazione. La somma dovuta a
titolo di sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di
cessazione di attivita' e' iscritta direttamente nei ruoli a titolo
definitivo. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il contribuente
provvede a pagare la somma dovuta con le modalita' indicate
nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso
l'ammontare della sanzione dovuta e' ridotto ad un terzo del
minimo.»;
b) dopo l'articolo 35-ter e' inserito il seguente: «35-quater. Al
fine di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore
aggiunto, l'Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con
servizio di libero accesso, la possibilita' di verificare
puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la
validita' del numero di partita IVA attribuito ai sensi dell'articolo
35 o 35-ter. Il servizio fornisce le informazioni relative allo stato
di attivita' della partita IVA inserita e alla denominazione del
soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona
fisica titolare.».
10. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente: «2-bis. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l'imposta
relativa alle annualita' successive alla prima, alle cessioni,
risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17, nonche' le connesse
sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza
del pagamento.».
11. All'articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma
10 e' abrogato.
12. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, comma 1:
1) alla lettera b), in fine, e' aggiunto il seguente periodo:
«. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice
spedita all'indirizzo presso il quale e' stato notificato l'atto di
cui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in carico le
somme per la riscossione»;
2) alla lettera c), in fine, sono aggiunte le seguenti parole:
«e l'agente della riscossione non invia l'informativa di cui alla
lettera b)»;
3) alla lettera e) le parole: «secondo anno» sono sostituite
dalle seguenti: «terzo anno»;
b) all'articolo 30, comma 2, in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: «Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione
dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso
all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate al comma
5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso
in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la
provenienza.».
13. Il comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente:
«2-ter. Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti
finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i
depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.
L'imposta non e' dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai
fondi pensione e dai fondi sanitari per ogni esemplare, sul
complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale di
rimborso.».
14. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della Tariffa, parte prima,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, le parole: «agli strumenti e» sono soppresse.
15. Le disposizioni dei commi 13 e 14 si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2012.
16. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Per le
comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento
collettivo del risparmio, per le quali sussista uno stabile rapporto
con l'intermediario in assenza di un formale contratto di custodia o
amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di
mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell'imposta
di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, l'intermediario puo' effettuare i necessari
disinvestimenti.»;
b) nel comma 7, le parole: «ai sensi del comma 2-ter» sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter»;
c) nel comma 8, le parole: «16 febbraio» sono sostituite dalle
seguenti: «16 maggio»;
d) nel comma 11, le parole: «di bollo» sono sostituite dalle
seguenti: «sui redditi»;
e) il comma 15 e' sostituito dal seguente: «15. L'imposta di cui
al comma 13 e' stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore
degli immobili. L'imposta non e' dovuta se l'importo, come
determinato ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Il
valore e' costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai
contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel
luogo in cui e' situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi
appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio
economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di
informazioni, il valore e' quello utilizzato nel Paese estero ai fini
dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in
mancanza, quello di cui al periodo precedente.»;
f) dopo il comma 15 e' inserito il seguente: «15-bis. Per i
soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per
una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente
locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso
organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza
fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri
previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad
accordi internazionali ratificati, l'imposta di cui al comma 13 e'
stabilita nella misura ridotta dello 0,4 per cento per l'immobile
adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze.
L'aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in
cui l'attivita' lavorativa e' svolta all'estero. Dall'imposta dovuta
per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti
passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli
anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal comma precedente e'
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta' non superiore a
ventisei anni, purche' dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di 400 euro»;
g) nel comma 16, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
«Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o
in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un
adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un
credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale
e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non gia' detratte ai
sensi dell'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.»;
h) nel comma 20, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
«Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi
della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico
Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni
l'imposta e' stabilita in misura fissa pari a quella prevista
dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.»;
i) dopo il comma 23 e' inserito il seguente «23-bis.
Nell'applicazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, alle attivita'
finanziarie oggetto di emersione o di rimpatrio ai sensi
dell'articolo 13-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
degli articoli 12 e 15 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, non
e' comunque precluso l'accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto.».
17. In considerazione di quanto previsto dal comma 16, lettera c),
per l'anno 2012 il versamento dell'imposta di cui al comma 8 ivi
citato puo' essere effettuato entro il termine del 16 maggio e fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto non si
configurano violazioni in materia di versamenti.
18. All'articolo 17, comma 1, terzo periodo, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le
parole: «10.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «5.000
euro annui».
19. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, le parole: «10.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti:
«5.000 euro annui».
20. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
possono essere stabiliti i termini e le ulteriori modalita' attuative
delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19.
21. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 18 a 20, le
dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 249 milioni di
euro per l'anno 2012 e di 299 milioni di euro a decorrere dall'anno
2013.
22. Al primo periodo, del primo comma dell'articolo 52 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le
parole: "artistiche o professionali" sono inserite le seguenti: «,
nonche' in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli
che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460,».
23. L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
229 del 30 settembre 2000, e' soppressa dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e i compiti e le funzioni esercitati sono
trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che con
appositi regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad adeguare il proprio
assetto organizzativo, senza nuovi o maggiori oneri. Per il
finanziamento dei compiti e delle attribuzioni trasferite al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo
periodo del presente articolo, si fa fronte con le risorse a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 della legge 13
maggio 1999, n. 133. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Al
Ministero sono altresi' trasferite tutte le risorse strumentali
attualmente utilizzate dalla predetta Agenzia. Al fine di garantire
la continuita' delle attivita' di interesse pubblico gia' facenti
capo all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di
riorganizzazione indicato le predette attivita' continuano ad essere
esercitata presso le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati.
Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
24. Fermi i limiti assunzionali a legislazione vigente, in
relazione all'esigenza urgente e inderogabile di assicurare la
funzionalita' operativa delle proprie strutture, volta a garantire
una efficacia attuazione delle misure di contrasto all'evasione di
cui alle disposizioni del presente articolo, l'Agenzia delle entrate
e' autorizzata ad espletare procedure concorsuali per la copertura
delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248. Nelle more dell'espletamento di dette
procedure l'Agenzia delle entrate, salvi gli incarichi gia' affidati,
potra' attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la
stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata e'
fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto
vacante tramite concorso. Gli incarichi sono attribuiti con apposita
procedura selettiva applicando l'articolo 19, comma 1-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai funzionari cui e'
conferito l'incarico compete lo stesso trattamento economico dei
dirigenti. A seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedure
concorsuali di cui al presente comma, l'Agenzia delle Entrate non
potra' attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari
con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 19 comma 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse
disponibili sul bilancio dell'Agenzia.
25. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, dopo il comma 3-quater e' aggiunto il
seguente:
«3-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono disciplinate le
modalita' di certificazione dell'utilizzo dei contributi assegnati in
attuazione del comma 3-quater. Le certificazioni relative ai
contributi concessi in favore di enti pubblici e di soggetti privati
sono trasmesse agli Uffici territoriali del Governo che ne danno
comunicazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti competenti per territorio. Le relazioni conclusive e le
certificazioni previste dai decreti ministeriali emanati in
attuazione degli atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari con
cui si attribuiscono i contributi di cui al comma 3-quater, nonche'
il rendiconto annuale previsto per gli enti locali dall'articolo 158
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituite dalle
certificazioni disciplinate dal presente comma.».
Capo II Potenziamento
Sezione I Accertamento
Art. 9
Potenziamento dell'accertamento in materia doganale
1. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre
1990, n. 374, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-bis) e per
l'accesso di cui al numero 7), secondo comma, dell'articolo 51 del
medesimo decreto sono rilasciate dal Direttore regionale o
interregionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di
Bolzano, dal Direttore provinciale.».
2. All'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relativi
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
«8-bis. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), indicano tra gli
elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta, richiesti
per la compilazione della dichiarazione annuale, i consumi fatturati
nell'anno con l'applicazione delle aliquote di accisa vigenti al
momento della fornitura ai consumatori finali.».
3. Dopo l'articolo 2783-bis del codice civile e' inserito il
seguente:
«Art. 2783-ter (Crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie
tradizionali di pertinenza del bilancio generale dell'Unione
europea). I crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie
tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, di
pertinenza del bilancio generale dell'unione europea sono equiparati,
ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai
crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto.».
Capo II Potenziamento
Sezione I Accertamento
Art. 10
Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi
1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata
a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle
operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a
cento mila euro annui. Con decreto del Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' costituito il
fondo e disciplinato il relativo utilizzo. Gli appartenenti
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono autorizzati
ad effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano
scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma
6, lettera a) o b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, al solo fine di acquisire elementi di prova
in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi
comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Per
effettuare le medesimi operazioni di gioco, la disposizione del
precedente periodo si applica altresi' al personale della Polizia di
Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza,
il quale, ai fini dell'utilizzo del fondo previsto dal presente
comma, agiscono previo concerto con le competenti strutture
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'interno, della giustizia e della difesa, sono disciplinate, nel
rispetto di quanto disposto dagli articoli 51 del codice penale e 9
della legge 16 marzo 2006 n. 146, in quanto compatibili, le modalita'
dispositive sulla base delle quali il predetto personale impegnato
nelle attivita' di cui al presente comma puo' effettuare le
operazioni di gioco. Eventuali vincite conseguite dal predetto
personale nell'esercizio delle attivita' di cui al presente comma
sono riversate al fondo di cui al primo periodo.
2. In considerazione dei particolari interessi coinvolti nel
settore dei giochi pubblici e per contrastare efficacemente il
pericolo di infiltrazioni criminali nel medesimo settore, sono
introdotte le seguenti modificazioni:
a) nel comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e successive modificazioni,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La documentazione di cui
al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge, nonche' ai
parenti e agli affini entro il terzo grado dei soggetti ivi
indicati.»;
b) all'articolo 24, comma 25, primo periodo, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, dopo la parola: «rinnovo» aggiungere le
seguenti: «o il mantenimento» e dopo le parole «dagli articoli» sono
inserite le seguenti: «2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74 e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321,
322, 323» e dopo le parole: «416-bis» sono inserite le seguenti:
«644,»; nello stesso comma 25 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo
o il mantenimento delle concessioni di cui ai periodi precedenti
opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero l'imputazione o la
condizione di indagato sia riferita al coniuge, nonche' ai parenti ed
affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati.».
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, si provvede ad apportare le
occorrenti modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente
della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, al fine di:
a) razionalizzare e rilanciare il settore dell'ippica;
b) assicurare la trasparenza e la regolarita' dello svolgimento
delle competizioni ippiche;
c) improntare l'organizzazione e la gestione dei giochi a criteri
di efficienza ed economicita', nonche' la scelta dei concessionari
secondo criteri di trasparenza ed in conformita' alle disposizioni,
anche comunitarie;
d) assicurare il coordinamento tra il Ministero dell'economia e
delle finanze ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali;
e) operare una ripartizione dei proventi al netto delle imposte
tale da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'ASSI;
f) realizzare un sistema organico di misure volte alla promozione
della salute e del benessere del cavallo.
4. A decorrere dal 1° febbraio 2012, la posta unitaria minima di
gioco per le scommesse sulle corse dei cavalli e' stabilita tra 5
centesimi e un euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non
puo' essere inferiore a due euro. Il predetto importo puo' essere
modificato, in funzione dell'andamento della raccolta delle formule
di scommesse ippiche, con provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di
concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
5. Al fine di perseguire maggiore efficienza ed economicita'
dell'azione nei settori di competenza, il Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia
per lo sviluppo del settore ippico - ASSI, procedono alla
definizione, anche in via transattiva, sentiti i competenti organi,
con abbandono di ogni controversia pendente, di tutti i rapporti
controversi nelle correlate materie e secondo i criteri di seguito
indicati:
a) relativamente alle spese per il totalizzatore nazionale per la
gestione delle scommesse ippiche annualmente documentate da Sogei
S.p.a., a decorrere dal 1° gennaio 2012, la ripartizione al 50 per
cento ad AAMS e al 50 per cento ad ASSI. Le medesime spese, sostenute
fino al 31 dicembre 2011, restano in capo ad AAMS. Per l'effetto,
l'ASSI e' autorizzata a destinare le somme accantonate in bilancio al
31 dicembre 2011 per tale posizione per destinarle alle finalita' di
cui all'articolo 30-bis, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2;
b) relativamente alle quote di prelievo di cui all'articolo 12
del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 ed
alle relative integrazioni, definizione, in via equitativa, di una
riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai
concessionari di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 169 del 1998 con individuazione delle modalita' di
versamento delle relative somme e adeguamento delle garanzie
fideiussorie. Conseguentemente, all'articolo 38, comma 4, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera l) e' soppressa.
6. Nell'ambito delle disponibilita' del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 30, comma
8-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il predetto
Ministero destina, per l'anno 2012, la somma di 3 milioni di euro per
un programma di comunicazione per il rilancio dell'ippica.
7. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di
Stato, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A. puo'
intervenire finanziariamente, nell'ambito del capitale disponibile,
in programmi di sviluppo del settore ippico presentati da soggetti
privati, secondo le modalita' definite con decreto del Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze.
8. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
la lettera p) e' soppressa.
9. Le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di
assicurare le maggiori entrate di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono quelle di cui al decreto
del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011.
Sezione II Sanzioni amministrative
Art. 11
Modifiche in materia di sanzioni amministrative
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle
minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a
50.000 euro di cui all'articolo 5-quinquies del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, nonche' delle minusvalenze di ammontare
complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni
di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002 n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265,
e' punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle
minusvalenze la cui comunicazione e' omessa, incompleta o infedele,
con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.».
2. All'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, il terzo periodo e' soppresso.
3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002 n.
209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
265, e' il terzo periodo e' soppresso.
4. L'articolo 303 del testo unico delle leggi doganali, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
e' sostituito dal seguente:
«303. (Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate
alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra
dogana.). - 1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualita', alla
quantita' ed al valore delle merci destinate alla importazione
definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con
bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il
dichiarante e' punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a
euro 516 a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia
comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso
si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.
2. La precedente disposizione non si applica:
a) quando nei casi previsti dall'articolo 57, lettera d), pur
essendo errata la denominazione della tariffa, e' stata indicata con
precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da
rendere possibile l'applicazione dei diritti;
b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di
accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci
di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che
sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, e' uguale a quello dei
diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;
c) quando le differenze in piu' o in meno nella quantita' o nel
valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualita' delle
merci dichiarate.
3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo
l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla
dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento,
la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca piu'
grave reato, e' applicata come segue:
a) per diritti fino a 500 euro si applica la sanzione
amministrativa da 103 a 500 euro;
b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione
amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;
c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione
amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;
d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la
sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;
e) oltre 4.000, si applica la sanzione amministrativa da 30.000
euro a dieci volte l'importo dei diritti.».
5. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50, comma 1, le parole: «da 258 euro a 1.549
euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da 3.000 euro a 30.000 euro.»
b) all'articolo 59, comma 5, le parole: «da 258 euro a 1.549
euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da 3.000 euro a 30.000
euro.».
6. All'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per
le violazioni che costituiscono reato, la omessa, incompleta o
tardiva presentazione dei dati, dei documenti e delle dichiarazioni
di cui al comma 1, ovvero la dichiarazione di valori difformi da
quelli accertati, e' punita con la sanzione amministrativa di cui
all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre1995, n.
504.».
7. Per le unita' immobiliari per le quali e' stata attribuita la
rendita presunta ai sensi del comma 10 dell'articolo 19 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'art. 2 comma
5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i soggetti
obbligati devono provvedere alla presentazione degli atti di
aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione,
nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di cui all'articolo 2 comma
5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. In caso di
mancata presentazione entro tale termine si applicano le sanzioni
amministrative di cui all'art. 2 comma 12 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23.
8. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Il sequestro e' eseguito nel limite:
a) del 30 per cento dell'importo eccedente quello di cui al
comma 1 qualora l'eccedenza non sia superiore a 10 mila euro;
b) del 50 per cento dell'importo eccedente, in tutti gli altri
casi.
2-bis. Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenza
su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative
pecuniarie.»;
b) all'articolo 7:
1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Il soggetto cui e' stata contestata una violazione puo'
chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta:
a) pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la
soglia di cui all'articolo 3 se l'eccedenza non dichiarata non e'
superiore a 10 mila euro;
b) pari al 15 per cento se l'eccedenza non supera i 40 mila
euro.
1-bis. La somma pagata non puo' essere, comunque, inferiore a
200 euro.
1-ter. Il pagamento puo' essere effettuato all'Agenzia delle
dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al
Ministero dell'economia e delle finanze con le modalita' di cui al
comma 4, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste di pagamento
in misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale
prova dell'avvenuto pagamento, sono trasmesse all'Agenzia delle
dogane.»;
2) al comma 5, lettera a), le parole: «250.000 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «40.000 euro»;
3) al comma 5, lettera b), le parole: «trecentosessantacinque
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
c) all'articolo 8, al comma 3 le parole: «scadenza del termine di
cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «data in cui riceve
i verbali di contestazione.»;
d) all'articolo 9:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di
300 euro:
a) dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si
tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui
all'articolo 3, se tale valore non e' superiore a 10 mila euro;
b) dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o
che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui
all'articolo 3 se tale valore e' superiore a 10 mila euro.»;
2) al comma 2, le parole: «in quanto compatibili» sono
soppresse.
Sezione III Contenzioso
Art. 12
Contenzioso in materia tributaria e riscossione
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 6 e' soppresso;
b) il comma 7 e' abrogato.
2. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi per la
risoluzione delle controversie di cui agli articoli 66, e seguenti,
del testo unico delle disposizioni in materia doganale approvate con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
instaurati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi del comma 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre
1990, n. 374.
3. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante
disposizioni sul processo tributario, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, lettera f), le parole: «comma 3»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».
b) dopo l'articolo 69 e' inserito il seguente: «Art. 69-bis.
(Aggiornamento degli atti catastali) - 1. Se la commissione
tributaria accoglie totalmente o parzialmente il ricorso proposto
avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate
nell'articolo 2, comma 2, e la relativa sentenza e' passata in
giudicato, la segreteria ne rilascia copia munita dell'attestazione
di passaggio in giudicato, sulla base della quale l'ufficio
dell'Agenzia del territorio provvede all'aggiornamento degli atti
catastali.».
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69-bis del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le sentenze, emanate nei
giudizi ivi indicati, non costituenti titolo esecutivo sono comunque
annotate negli atti catastali con le modalita' stabilite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 158 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, si applicano alle Agenzie fiscali delle entrate,
delle dogane, del territorio e del demanio.».
6. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di
commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai
consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato, diversi da
quelli estinti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 28
ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'articolo 130 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, quali risultanti dai rendiconti approvati
con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e
delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, che saranno estinti
nei riguardi di coloro che risulteranno averne diritto, nonche' le
spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura
delle relative contabilita', indicata nei decreti medesimi, producono
interessi calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso
ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione
annuale; per il periodo successivo sulla base dei soli interessi
legali.
7. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione di
sentenze passate in giudicato di cui all'articolo 324 del codice di
procedura civile.
8. La regione Campania e' autorizzata ad utilizzare le risorse del
Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma
attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra
ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
Le risorse necessarie, pari a 355.550.240,84, vengono trasferite alla
stessa Regione.
9. In considerazione dell'acquisto di cui al comma 8, le risorse
gia' finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge
n. 195 del 2009, al pagamento del canone di affitto di cui
all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, sono destinate
alla medesima Regione quale contributo dello Stato.
10. Ai fini fiscali, il pagamento da parte della regione Campania
della somma di cui al comma 8, in quanto effettuato a definizione di
ogni pretesa del soggetto proprietario dell'impianto, di cui
all'articolo 6 del predetto decreto-legge n. 195 del 2009, vale come
liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private e quelle
pubbliche interessate. Ogni atto perfezionato in attuazione della
disposizione di cui al precedente periodo e' esente da imposizione.
11. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
dopo la lettera n-bis) e' aggiunta la seguente: «n-ter) delle spese
sostenute della regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra,
diverse da quelle necessarie per l'acquisto del termovalorizzatore
stesso, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse dalla
Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota
spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di
energia, nel limite di 50 milioni di euro annui, e delle risorse gia'
finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di cui all'articolo
7, comma 6, dello stesso decreto-legge, destinate alla medesima
Regione quale contributo dello Stato.».
Sezione III Contenzioso
Art. 13
Norma di copertura
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 10, dall'articolo 4,
comma 11, dall'articolo 8, commi 16, lettere e) e h), e 24, pari
complessivamente a 184,6 milioni di euro per l'anno 2012, a 245,6
milioni di euro per l'anno 2013, a 246,4 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2014, che aumentano ai fini della compensazione in termini
di indebitamento netto e fabbisogno a 252 milioni di euro per l'anno
2013 e a 252,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si
provvede mediante utilizzo delle minori spese di cui all'articolo 8,
comma 21, del presente decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Sezione III Contenzioso
Art. 14
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 2 marzo 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino
Legge di conversione sul sovraffollamento delle carceri
Martedì 21 Febbraio 2012 19:19
Liliana D'amico
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 211
Testo del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011), coordinato
con la legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 9 (in G.U.R.I. del 20 febbraio 2012, n. 42 - alla pag. 4), recante: «Interventi urgenti per
il contrasto della tensione detentiva determinata dal
sovraffollamento delle carceri.». (12A01920)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle
note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Modifiche al codice di procedura penale
(( 01. All'articolo 386, comma 4, del codice di procedura penale
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto previsto
dall'articolo 558.». ))
1. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Se il pubblico
ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua
disposizione, lo puo' presentare direttamente all'udienza, in stato
di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro
quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida
le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.»;
(( b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi di cui
ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia
custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284.
In caso di mancanza, indisponibilita' o inidoneita' di tali luoghi, o
quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui e' stato
eseguito l'arresto, o in caso di pericolosita' dell'arrestato, il
pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee strutture
nella disponibilita' degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria
che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna
l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilita' o inidoneita' di
tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessita'
o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che
l'arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove
l'arresto e' stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave
pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina.
4-ter. Nei casi previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere
e-bis) ed f), il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia
custodito presso idonee strutture nella disponibilita' degli
ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito
l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. Si applica la
disposizione di cui al comma 4-bis, terzo periodo. ))
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 123 e' sostituito dal seguente: «Art. 123. (Luogo
di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del
detenuto) - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 121, nonche' dagli
artt. 449 comma 1 e 558 del codice, l'udienza di convalida si svolge
nel luogo dove l'arrestato o il fermato e' custodito (( salvo che nel
caso di custodia nel proprio domicilio o altro luogo di privata
dimora )). Nel medesimo luogo si svolge l'interrogatorio della
persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione.
Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessita' o di
urgenza il giudice con decreto motivato puo' disporre il
trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la
comparizione davanti a se'. (( Il procuratore capo della Repubblica
predispone le necessarie misure organizzative per assicurare il
rispetto dei termini di cui all'articolo 558 del codice. »; ))
b. (soppressa).
(( b-bis) all'articolo 146-bis, il comma 1-bis e' sostituito dal
seguente:
1-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione al
dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti
di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui
all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, nonche', ove possibile, quando si deve
udire, in qualita' di testimone, persona a qualunque titolo in stato
di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in
quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice;
1-bis. Qualora la persona in stato di arresto o di fermo
necessiti di assistenza medica o psichiatrica la presa in carico
spetta al Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008. ))
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e'
individuata la quota di risorse da trasferire dallo stato di
previsione del Ministero della giustizia allo stato di previsione del
Ministero dell'interno ai fini del ristoro delle spese sostenute in
applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto.».
(( Art. 2-bis
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite
agli istituti penitenziari e alle camere di sicurezza.
1. Al capo I del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 67, primo comma, dopo la lettera l-bis), e'
inserita la seguente: «l-ter) i membri del Parlamento europeo»;
b) dopo l'articolo 67, e' aggiunto il seguente: «Art. 67-bis. -
(Visite alle camere di sicurezza). - 1. Le disposizioni di cui
all'articolo 67 si applicano anche alle camere di sicurezza.». ))
(( Art. 2-ter
Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n.
109, in materia di illeciti disciplinari dei magistrati.
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio
2006, n. 109, dopo la lettera gg), e' aggiunta la seguente: « gg-bis)
l'inosservanza dell'articolo 123 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. ))
Art. 3
Modifiche alla legge 26 novembre 2010, n. 199
(( 1. Alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel titolo della legge, le parole: "ad un anno" sono
sostituite dalle seguenti: "a diciotto mesi";
b) all'articolo 1, nella rubrica e nei commi 1, 3 e 4, la parola:
"dodici", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "diciotto"
e, nel comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo sulla richiesta se
gia' dispone delle informazioni occorrenti";
c) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "condannati in
esecuzione penale esterna", sono inserite le seguenti: "e in merito
al numero dei detenuti e alla tipologia dei reati a cui si applica il
beneficio dell'esecuzione domiciliare della pena detentiva. ))
(( Art. 3-bis
Norme in materia di riparazione
per l'ingiusta detenzione
1. Le disposizioni dell'articolo 314 del codice di procedura penale
si applicano anche ai procedimenti definiti anteriormente alla data
di entrata in vigore del medesimo codice, con sentenza passata in
giudicato dal 1° luglio 1988.
2. Ai fini di cui al comma 1, il termine per la proposizione della
domanda di riparazione e' di sei mesi e decorre dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. La domanda
di riparazione resta impregiudicata dall'eventuale precedente rigetto
che sia stato determinato dalla inammissibilita' della stessa in
ragione della definizione del procedimento in epoca anteriore alla
data di entrata in vigore del codice di procedura penale vigente.
3. Il diritto alla riparazione di cui al comma 1 non e' comunque
trasmissibile agli eredi.
4. Ai fini della determinazione del risarcimento, per il periodo
intercorrente tra il 1° luglio 1988 e la data di entrata in vigore
del vigente codice di procedura penale, si applicano i commi 2 e 3
dell'articolo 315 del medesimo codice.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a
5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica
economica. ))
(( Art. 3-ter
Disposizioni per il definitivo superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari
1. Il termine per il completamento del processo di superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari gia' previsto dall'allegato C
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, e dai
conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle
sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011,
secondo le modalita' previste dal citato decreto e dai successivi
accordi e fatto salvo quanto stabilito nei commi seguenti, e' fissato
al 1° febbraio 2013.
2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non regolamentare
del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della
giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi,
anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture
destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di
sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e
dell'assegnazione a casa di cura e custodia.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' adottato nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture;
b) attivita' perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove
necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati, da
svolgere nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente;
c) destinazione delle strutture ai soggetti provenienti, di
norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime.
4. A decorrere dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a
casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno
delle strutture sanitarie di cui al comma 2, fermo restando che le
persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono
essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai
Dipartimenti di salute mentale.
5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, in deroga
alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di
personale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
comprese anche quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai
disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministro
della salute assunta di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e
delle finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare
anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e
reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli
ospedali psichiatrici giudiziari.
6. Per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione del
presente articolo, limitatamente alla realizzazione e riconversione
delle strutture, e' autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per
l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse
sono assegnate alle regioni e province autonome mediante la procedura
di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui
all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Agli oneri
derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 60 milioni di euro
per l'anno 2012, utilizzando quota parte delle risorse di cui al
citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988; quanto ad ulteriori 60
milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33; quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2013,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 32,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l'esercizio
delle attivita' di cui al comma 1 nonche' degli oneri derivanti dal
comma 5, e' autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di 38
milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede:
a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012,
mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero degli affari
esteri;
b) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 24 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione degli
stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei
programmi del Ministero della giustizia.
8. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano del 23 marzo 2005, provvede al monitoraggio e alla verifica
dell'attuazione del presente articolo.
9. Nell'ipotesi di mancato rispetto, da parte delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, del termine di cui al comma
1, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione e nel rispetto
dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Governo
provvede in via sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione a
quanto previsto dal comma 4.
10. A seguito dell'attuazione del presente articolo la destinazione
dei beni immobili degli ex ospedali psichiatrici giudiziari e'
determinata d'intesa tra il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio e
le regioni ove gli stessi sono ubicati. ))
Art. 4
Integrazione delle risorse finanziarie per il potenziamento, la
ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie.
1. Al fine di (( fronteggiare )) il sovrappopolamento degli
istituti presenti sul territorio nazionale, per l'anno 2011, e'
autorizzata la spesa di euro 57.277.063 per le esigenze connesse
all'adeguamento, potenziamento e alla messa a norma delle
infrastrutture penitenziarie.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,
relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Art. 5
Copertura finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, con
esclusione dell'articolo 4, si provvede mediante l'utilizzo delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di
bilancio per l'attuazione del presente decreto.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Legge di conversione relativa alle disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile
Martedì 21 Febbraio 2012 19:15
Liliana D'amico
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011 , n. 212
Testo del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011),
coordinato con la legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10 (in G.U.R.I. del 20 febbraio 2012, n. 42 - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile.»
(12A01919)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Finalita' e definizioni
(Soppresso).
Art. 2
Presupposti di ammissibilita'
(Soppresso).
Art. 3
Contenuto dell'accordo
(Soppresso).
Art. 4
Deposito della proposta di accordo
(Soppresso).
Art. 5
Procedimento
(Soppresso).
Art. 6
Raggiungimento dell'accordo
(Soppresso).
Art. 7
Omologazione dell'accordo
(Soppresso).
Art. 8
Esecuzione dell'accordo
(Soppresso).
Art. 9
Impugnazione e risoluzione dell'accordo
(Soppresso).
Art. 10
Organismi di composizione della crisi
(Soppresso).
Art. 11
Disposizioni transitorie
(Soppresso).
Art. 12
Modifiche alla disciplina della mediazione
(Soppresso).
Art. 13
Modifiche al codice di procedura civile
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 82, primo comma, le parole: «euro 516,46» sono
sostituite dalle seguenti: « (( euro 1.100 )) »;
b) all'articolo 91, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese,
competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il
valore della domanda.»;
(( b-bis) all'articolo 769, dopo il terzo comma, e' aggiunto il
seguente:
«Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario puo' essere
chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio
designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di
designazione, al notaio scelto dalla stessa parte.». ))
(( Art. 14
Modifica alla legge 12 novembre 2011, n. 183
1. L'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' abrogato.
))
Art. 15
Proroga dei magistrati onorari
1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2012».
2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato
scade il 31 dicembre 2011 e per i quali non e' consentita
un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo
42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici di pace il
cui mandato scade entro il 31 dicembre 2012 e per i quali non e'
consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto
dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e
successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio
delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2012, fino alla
riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre
il 31 dicembre 2012.
Art. 16
Modifiche alla disciplina delle societa' di capitali
1. All'articolo 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) (soppressa)
b) dopo il comma 13, e' inserito il seguente: «13-bis. Nelle
societa' a responsabilita' limitata, i collegi sindacali nominati
entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza
naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati.».
2. (soppresso).
Art. 17
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Ultimo aggiornamento Martedì 21 Febbraio 2012 19:23
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo
Venerdì 10 Febbraio 2012 10:35
Liliana D'amico
DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5
Titolo I Disposizioni in materia di semplificazioni
Capo I Disposizioni generali in materia di semplificazioni
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo, al fine di
assicurare, nell'attuale eccezionale situazione di crisi
internazionale e nel rispetto del principio di equita', una riduzione
degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese e la
crescita, dando sostegno e impulso al sistema produttivo del Paese;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 gennaio e del 3 febbraio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del
Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e il Ministro per i beni e le attivita' culturali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione
del procedimento e poteri sostitutivi
1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9
sono sostituiti dai seguenti:
"8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze
passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il
silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via
telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della performance individuale,
nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile
del dirigente e del funzionario inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure
apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere
sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione
il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale
o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al
funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del
procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puo'
rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche', entro un
termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, concluda
il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di
un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis,
entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i
procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative
competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di
conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di
parte e' espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai
regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente
impiegato.".
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei
procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali
restano ferme le particolari norme che li disciplinano.
Titolo I Disposizioni in materia di semplificazioni
Capo I Disposizioni generali in materia di semplificazioni
Art. 2
Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA
1. All'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1,
dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, nonche'" sono inserite le seguenti: ", ove
espressamente previsto dalla normativa vigente,".
Titolo I Disposizioni in materia di semplificazioni
Capo I Disposizioni generali in materia di semplificazioni
Art. 3
Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di
verifica dell'impatto della regolamentazione - VIR
1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il comma 2
e' sostituito dai seguenti:
"2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione
sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di
cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi
approvati nel corso dell'anno precedente, come valutati nelle
relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in
conformita' ai criteri di cui all'articolo 6, comma 3. Per gli atti
normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i
medesimi criteri per la stima e la quantificazione degli oneri
amministrativi introdotti o eliminati. Per oneri amministrativi si
intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono
tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del
procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento
comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e
produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per
quanto di competenza, dal Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le
associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori
rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una relazione
complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri
amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con
riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione e' comunicata al
DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31
marzo di ciascun anno.
2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti
sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo
pareggio, adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di
cui al comma 2-bis, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di
oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi. I
regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui
al comma 2-bis, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) proporzionalita' degli adempimenti amministrativi alle
esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai
diversi soggetti destinatari, nonche' alla dimensione dell'impresa e
al settore di attivita';
b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni,
comunque denominati, nonche' degli adempimenti amministrativi e delle
procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici
in relazione ai soggetti destinatari e alle attivita' esercitate;
c) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle
attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonche'
delle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle
imprese;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure
amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82;
e) coordinamento delle attivita' di controllo al fine di evitare
duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalita' degli
stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.
2-quater. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da
regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter,
con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri competenti e sentite le
associazioni di cui al comma 2-bis.
2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da
regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui
comma 2-ter, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sulla proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo
economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le
associazioni di cui al comma 2-bis.
2-sexies. Alle attivita' di cui al presente articolo, le
amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia
e di giochi pubblici.".
2. All'articolo 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246,
il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.
3. All'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 12 novembre
2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "dopo il comma 5" sono sostituite dalle seguenti:
"dopo il comma 5- bis";
b) le parole "5- bis." sono sostituite dalle seguenti: "5-ter.
"."
Capo II Semplificazioni per i cittadini
Art. 4
Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con
disabilita' e partecipazione ai giochi paralimpici
1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui
all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche
l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di
rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo
381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, e successive modificazioni, nonche' per le agevolazioni fiscali
relative ai veicoli previsti per le persone con disabilita'.
2. Le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai
benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale
della commissione medica integrata. Il verbale e' presentato in copia
con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' sulla
conformita' all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo
19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovra'
altresi' dichiarare che quanto ivi attestato non e' stato revocato,
sospeso o modificato.
3. Il Governo e' autorizzato ad emanare uno o piu' regolamenti ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
volti ad individuare gli ulteriori benefici per l'accesso ai quali i
verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20
del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 attestano l'esistenza
dei requisiti sanitari, nonche' le modalita' per l'aggiornamento
delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via
telematica.
4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri
interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro della salute, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita', di cui alla legge 3 marzo
2009, n. 18.
5. Al fine di dare continuita' all'attivita' di preparazione in
vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012, e'
autorizzata in favore del Comitato italiano paralimpico la spesa di 6
milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui
all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili,
come rifinanziata dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre
2011, n. 183.
Capo II Semplificazioni per i cittadini
Art. 5
Cambio di residenza in tempo reale
1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13, comma 1,
lettere a), b) e c), del decreto del Presidente del Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data
in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica
conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero
dell'interno. Nella modulistica e' inserito il richiamo alle sanzioni
previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e sottoscritte di
fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le modalita' di
cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe, nei due
giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni
di cui al comma 1, effettua, previa comunicazione al comune di
provenienza, le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle
iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione.
4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano
le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso
degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano
discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe
segnala quanto e' emerso alla competente autorita' di pubblica
sicurezza.
5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina
e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo,
anche con riferimento al ripristino della posizione anagrafica
precedente in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza
dei requisiti, prevedendo altresi' che, se nel termine di
quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del
comma 2 non e' stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'indicazione degli
eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito
negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di
fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'articolo
20 della stessa legge n. 241 del 1990.
6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia
decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale del presente decreto.
Capo II Semplificazioni per i cittadini
Art. 6
Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni
1. Sono effettuate esclusivamente in modalita' telematica in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni:
a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di
documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonche' dal testo unico
delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta
e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai
regolamenti di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
c) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle
annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di
matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice civile;
d) le trasmissioni e l'accesso alle liste di cui all'articolo
1937 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono disciplinati le modalita' e i termini per l'attuazione
del comma 1, lettere a), b) e c).
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della difesa, da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
disciplinati le modalita' e i termini per l'attuazione del comma 1,
lettera d).
Capo II Semplificazioni per i cittadini
Art. 7
Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identita' e di
riconoscimento
1. I documenti di identita' e di riconoscimento di cui all'articolo
1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con
validita' fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita
del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe
altrimenti prevista per il documento medesimo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai documenti
rilasciati o rinnovati dopo l' entrata in vigore del presente
decreto.
3. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni
dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale.
Capo II Semplificazioni per i cittadini
Art. 8
Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive,
nonche' norme sulla composizione della Commissione per l' esame di
avvocato
1. Le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per
l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a
decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate esclusivamente per via
telematica secondo le modalita' di cui all'articolo 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sono nulle le clausole dei bandi in
contrasto con la presente disposizione. Le amministrazioni provvedono
a quanto previsto dal presente comma con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel
comma 1.
3. L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello
comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali
provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Con eguale procedura si stabilisce
l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini
dell'ammissione al concorso e della nomina.".
4. All'articolo 22, comma 3, del regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36, le parole: "un titolare ed un supplente sono professori
ordinari o associati di materie giuridiche presso un'universita'
della Repubblica ovvero presso un istituto superiore" sono sostituite
dalle seguenti: "un titolare ed un supplente sono professori
ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche
presso un'universita' della Repubblica ovvero presso un istituto
superiore.".
Capo II Semplificazioni per i cittadini
Art. 9
Dichiarazione unica di conformita' degli impianti termici
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' approvato il modello
di dichiarazione unica di conformita' che sostituisce i modelli di
cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37, e la dichiarazione di cui
all'articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. La dichiarazione unica di conformita' e la documentazione
allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed esibite,
a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta
fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato
di agibilita' da parte del comune o in caso di allacciamento di una
nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.
Capo II Semplificazioni per i cittadini
Art. 10
Parcheggi pertinenziali
1. L'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, e'
sostituito dal seguente:
"5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-sexies, della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e
l'immodificabilita' dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la
proprieta' dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 puo' essere
trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che
ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali,
solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a
pertinenza di altra unita' immobiliare sita nello stesso comune. I
parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti
separatamente dall'unita' immobiliare alla quale sono legati da
vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli.".
Capo II Semplificazioni per i cittadini
Art. 11
Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni
alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico,
"bollino blu" e apparecchi di controllo della velocita'
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, recante "Nuovo Codice della strada", e di seguito
denominato "Codice della strada", sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 115, l'abrogazione del comma 2-bis, disposta
dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e'
anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) all'articolo 119, comma 4, l'alinea e' sostituito dal
seguente: "4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici e'
effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti
organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di
Bolzano che provvedono altresi' alla nomina dei rispettivi
presidenti, nei riguardi:";
c) all'articolo 119, comma 4, la lettera b-bis), inserita
dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e'
soppressa;
d) all'articolo 122, comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso;
e) all'articolo 126, comma 6, come modificato dal decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: ", previa verifica
della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una
commissione medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4,
lettera b-bis " sono soppresse.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 del decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59, la disposizione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto legislativo
entra in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto.
3. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 115, comma 2, del Codice della strada, i
titolari di certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore
ovvero di patente di guida, al compimento dell'ottantesimo anno di
eta', rinnovano la validita' dei predetti titoli abilitativi ogni due
anni.
4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, provvede a modificare l'articolo 330 del
regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, in conformita' alle modifiche introdotte dalla lettera a) del
comma 1.
5. All'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: "in aggiunta a quelli festivi;"
sono sostituite dalle seguenti: "in aggiunta a quelli festivi, da
individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza
stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli
effetti che i divieti determinano sulla attivita' di autotrasporto
nonche' sul sistema economico produttivo nel suo complesso." ;
b) la lettera c) e' soppressa.".
6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009,
sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione
preliminare per l'esame di idoneita' professionale le persone che
hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di
istruzione secondaria di secondo grado; sono dispensate dall'esame
per la dimostrazione dell'idoneita' professionale le persone che
dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attivita' in
una o piu' imprese di trasporto italiane o comunitarie da almeno
dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attivita' alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Restano fermi i corsi
di formazione previsti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del
regolamento (CE) n. 1071/2009.
7. Il centro di coordinamento delle informazioni sul traffico,
sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
e' autorizzato ad affidare in concessione, ai sensi dell'articolo 30,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di
produzione, distribuzione e trasmissione, sul canale radiofonico e
televisivo, delle informazioni sul traffico e sulla viabilita',
nonche' ogni altro servizio utile al proprio funzionamento, qualora
da detto affidamento derivi un minor onere per il bilancio dello
Stato.
8. A decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio dei
dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei
motoveicoli e' effettuato esclusivamente al momento della revisione
obbligatoria periodica del mezzo.
9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su
strada disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive
modificazioni, sono controllati ogni due anni dalle officine
autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi. L'attestazione
di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della
revisione periodica prevista dall'articolo 80 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
10. All'articolo 10 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 4 sono abrogati;
b) al comma 2, dopo le parole: "Le officine" sono inserite le
seguenti: "autorizzate alla riparazione dei tachigrafi" e le parole:
"di cui al comma 1" sono soppresse.
Capo III Semplificazioni per le imprese
Sezione I Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle attivita' economiche e di controlli sulle imprese
Art. 12
Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attivita'
economiche
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione
delle attivita' economiche e di riduzione degli oneri amministrativi
per le imprese e tenendo conto anche dei risultati del monitoraggio
di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, le Regioni, le Camere di
commercio industria agricoltura e artigianato, i comuni e le loro
associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre
amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di
categoria interessate possono stipulare convenzioni, su proposta dei
Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per
lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato regioni
ed autonomie locali, per attivare percorsi sperimentali di
semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le
iniziative ed attivita' delle imprese sul territorio, in ambiti
delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle
procedure ed ai termini per l'esercizio delle competenze facenti
esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed
adeguata informazione pubblica.
2. Nel rispetto del principio costituzionale di liberta'
dell'iniziativa economica privata in condizioni di piena concorrenza
e pari opportunita' tra tutti i soggetti, presenti e futuri, che
ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare
possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al
patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla liberta', alla
dignita' umana e possibili contrasti con l'utilita' sociale, con
l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi
comunitari ed internazionali della Repubblica, il Governo adotta uno
o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, al fine di semplificare i procedimenti
amministrativi concernenti l'attivita' di impresa secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) semplificazione e razionalizzazione delle procedure
amministrative, anche mediante la previsione della conferenza di
servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, e anche con
modalita' asincrona;
b) previsione di forme di coordinamento, anche telematico,
attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite
i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci,
Unioncamere, Regioni e Portale nazionale impresa in un giorno, in
modo che sia possibile conoscere contestualmente gli oneri, le
prescrizioni ed i vantaggi per ogni intervento, iniziativa ed
attivita' sul territorio;
c) individuazione delle norme da abrogare a decorrere
dall'entrata in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente
abrogate ai sensi della vigente normativa in materia di
liberalizzazione delle attivita' economiche e di riduzione degli
oneri amministrativi sulle imprese.
3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro il 31 dicembre
2012, tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui al
comma 1 e di quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, su proposta dei
Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
previo parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
che si intende reso in senso favorevole decorsi trenta giorni dalla
richiesta.
4. Con i regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono altresi' individuate le
attivita' sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di
inizio di attivita' (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione
certificata di inizio di attivita' (SCIA) senza asseverazioni ovvero
a mera comunicazione e quelle del tutto libere.
5. Le Regioni, nell'esercizio della loro potesta' normativa,
disciplinano la materia oggetto del presente articolo nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241,
dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e
dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
A tale fine, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano, promuovono anche sulla base delle migliori pratiche e
delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi, o
intese ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n.
59.
6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i
servizi finanziari, come definiti dall'articolo 4 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonche' i procedimenti tributari e
in materia di giochi pubblici per i quali restano ferme le
particolari norme che li disciplinano.
Capo III Semplificazioni per le imprese
Sezione I Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle attivita' economiche e di controlli sulle imprese
Art. 13
Modifiche al T.U.L.P.S.
1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, primo comma, le parole: "un anno, computato"
sono sostituite dalle seguenti: "tre anni, computati";
b) all'articolo 42, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La licenza ha validita' annuale";
c) all'articolo 51, primo comma, le parole: "durano fino al 31
dicembre dell'anno in cui furono rilasciate" sono sostituite dalle
seguenti: "hanno validita' di due anni dalla data del rilascio";
d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
e) all'articolo 99, primo comma, le parole: "agli otto giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "ai trenta giorni";
f) all'articolo 115:
1) al primo comma, le parole: "senza licenza del Questore" sono
sostituite dalle seguenti: "senza darne comunicazione al Questore";
2) al secondo e al quarto comma, la parola: "licenza" e'
sostituita dalla seguente: "comunicazione";
3) il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Le attivita' di
recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette
alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del
presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento
delle attivita' di recupero senza limiti territoriali, osservate le
prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte
dall'autorita'.";
g) gli articoli 12, primo comma, 86, secondo comma, 107, 115,
terzo comma, sono abrogati.
2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo comma, 159,
173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.
Capo III Semplificazioni per le imprese
Sezione I Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle attivita' economiche e di controlli sulle imprese
Art. 14
Semplificazione dei controlli sulle imprese
1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende
agricole, e' ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa
comunitaria, ai principi della semplicita', della proporzionalita'
dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla
effettiva tutela del rischio, nonche' del coordinamento dell'azione
svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a pubblicare
sul proprio sito istituzionale e sul sito
www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono
assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di
attivita', indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalita' di
svolgimento delle relative attivita'.
3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la
competitivita' delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli
interessi pubblici, il Governo e' autorizzato ad adottare, anche
sulla base delle attivita' di misurazione degli oneri di cui
all'articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno
o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, volti a razionalizzare, semplificare e
coordinare i controlli sulle imprese.
4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello
sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le
associazioni imprenditoriali in base ai seguenti principi e criteri
direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis
e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni:
a) proporzionalita' dei controlli e dei connessi adempimenti
amministrativi al rischio inerente all'attivita' controllata, nonche'
alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
b) eliminazione di attivita' di controllo non necessarie rispetto
alla tutela degli interessi pubblici;
c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle
amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse
pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il
minore intralcio al normale esercizio delle attivita' dell'impresa,
definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e
delle ispezioni gia' effettuate;
d) collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine
di prevenire rischi e situazioni di irregolarita';
e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure
amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
f) soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in
possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualita'
(UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, a
fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione
accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato
membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o
firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF
MLA).
5. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito dei propri
ordinamenti, conformano le attivita' di controllo di loro competenza
ai principi di cui al comma 4. A tale fine, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede
di Conferenza unificata.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
controlli in materia fiscale e finanziaria per i quali continuano a
trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in
materia.
Sezione II Semplificazioni in materia di lavoro
Art. 15
Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal
lavoro delle lavoratrici in gravidanza
1. A decorrere dal 1° aprile 2012, all'articolo 17 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La Direzione
territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto
dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato
di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a),
comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui
all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o piu'
periodi, la cui durata sara' determinata dalla Direzione territoriale
del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi
complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si
presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando
le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli
alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non
possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto
dagli articoli 7 e 12.";
b) al comma 3, le parole: "e' disposta dal servizio ispettivo del
Ministero del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "e' disposta
dall'azienda sanitaria locale, con modalita' definite con Accordo
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,";
c) al comma 4, le parole: "puo' essere disposta dal servizio
ispettivo del Ministero del lavoro" sono sostituite dalle seguenti:
"e' disposta dalla Direzione territoriale del lavoro". Al medesimo
comma la parola: "constati" e' sostituita dalla seguente: "emerga";
d) al comma 5, le parole: "dei servizi ispettivi" sono soppresse.
Sezione II Semplificazioni in materia di lavoro
Art. 16
Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di
interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di
prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra
Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale
1. Al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati
volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione
delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi
sociali inviano unitariamente all'INPS le informazioni sui
beneficiari e sulle prestazioni concesse, raccordando i flussi
informativi di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n.
328, agli articoli 13 e 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
nonche' all'articolo 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Lo scambio di dati avviene telematicamente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle disposizioni del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo modalita' definite con
provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1, integrate con i dati
relativi alle condizioni economiche dei beneficiari, nonche' con gli
altri dati pertinenti presenti negli archivi dell'INPS, alimentano il
Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Le informazioni di cui al periodo precedente,
unitamente alle altre informazioni sulle prestazioni assistenziali
presenti nel Casellario, sono utilizzate e scambiate, nel rispetto
delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con
le amministrazioni competenti per fini di gestione, programmazione,
monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e
dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici,
di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni raccolte sono
trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, nonche', con riferimento al proprio ambito
territoriale di azione, alle regioni e province autonome e agli altri
enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di
servizi sociali e socio-sanitari, ai fini dell'alimentazione del
Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21,
della legge 8 novembre 2000, n. 328. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, nonche' al fine di
poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e
studi mirati alla elaborazione e programmazione integrata delle
politiche socio-sanitarie e di rendere piu' efficiente ed efficace la
relativa spesa e la presa in carico della persona non
autosufficiente, le informazioni di cui al comma 2, anche sensibili,
trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione e della
programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari
attivati a favore delle persone non autosufficienti sono, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate
dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario
e dagli altri sistemi informativi dell'INPS. Le informazioni raccolte
ai sensi del presente comma sono trasmesse dall'INPS in forma
individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero della salute, nonche', con riferimento al
proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province
autonome e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione
di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro della salute, sono disciplinate le modalita' di attuazione
dei commi da 1 a 3.
5. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo la parola "INPS" e' sostituita dalle
seguenti: "ente erogatore";
b) il terzo periodo e' soppresso;
c) al quarto periodo, le parole "discordanza tra il reddito
dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione
sostitutiva unica" sono sostituite dalle seguenti: "discordanza tra
il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'ISEE,
anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto
indicato nella dichiarazione sostitutiva unica";
d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In caso di
discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche
all'ente che ha erogato la prestazione, nonche' il valore ISEE
ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle
Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della
verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o
avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi
diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per
il quale la sanzione e' immediatamente irrogabile, l'ente erogatore
invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata
discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di
osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato
accoglimento delle stesse, la sanzione e' irrogata in misura
proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e
comunque nei limiti di cui al primo periodo.".
6. All'articolo 7, comma 2, lettera h), del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, dopo le parole: "in via telematica," sono inserite le
seguenti:"nel rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi 2
e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196," e, alla
medesima lettera, dopo le parole: "informazioni personali" sono
inserite le seguenti: ", anche sensibili".
7. Al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli
strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi
derivanti dalla gestione del denaro contante e degli assegni, a
decorrere dal 1° maggio 2012 per i pagamenti effettuati presso le
sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale si utilizzano
esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali,
ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo il
comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Con decreto del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i
termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS motivata
da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche
relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie
informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria, il termine
del recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso, non oltre
il secondo anno successivo a quello della verifica.";
b) all'articolo 16, comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti
i seguenti:"Le domande, gli atti e ogni altra documentazione da
allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma sono inviate
all'Ente mediante l'utilizzo dei sistemi di cui all'articolo 38,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le medesime
modalita' l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei
confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati alla
trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli
istituti di patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di tutto
quanto sopra previsto, nonche' di quanto stabilito dal citato
articolo 38, l'obbligo della conservazione di documenti in originale
resta in capo ai beneficiari della prestazione di carattere
previdenziale o assistenziale.".
9. All'articolo 10, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, le parole: "limitatamente al giudizio di primo
grado" sono sostituite dalle seguenti: "con esclusione del giudizio
di cassazione".
10. Dall'attuazione del comma 9 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sezione II Semplificazioni in materia di lavoro
Art. 17
Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE
1. La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9-bis, comma
2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti
gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della
stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso
direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possesso
di permesso di soggiorno, in corso di validita', che abiliti allo
svolgimento di attivita' di lavoro subordinato di cui all'articolo
5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i
venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il
proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la richiesta riguardi uno straniero gia' autorizzato l'anno
precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di
lavoro richiedente;
b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato
regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le
condizioni indicate nel permesso di soggiorno.».
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3,
l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il
permesso di soggiorno puo' essere rinnovato in caso di nuova
opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro
datore di lavoro.».
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale di cui all'articolo 38 e
38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, puo' essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e
massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a
piu' datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso
lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed e'
rilasciata a ciascuno di essi, ancorche' il lavoratore, a partire dal
secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel
territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo
rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore e'
esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il
rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorita' consolare e il
permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere rinnovato,
nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui
all'articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del
nuovo rapporto di lavoro stagionale.
4. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto
il seguente: "La richiesta di assunzione, per le annualita'
successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore di lavoro
anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta
triennale al lavoro stagionale.".
Sezione II Semplificazioni in materia di lavoro
Art. 18
Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento
obbligatorio
1. All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, dopo le parole: "Nel settore turistico" sono
inserite le seguenti: "e dei pubblici esercizi".
2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, il secondo periodo e' soppresso.
3. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "al competente servizio
provinciale" sono inserite le seguenti: "ovvero al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali in caso di unita' produttive ubicate
in piu' province";
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "al servizio
provinciale competente" sono inserite le seguenti: "ovvero al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali";
c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "il servizio"
sono inserite le seguenti: "ovvero il Ministero".
Sezione II Semplificazioni in materia di lavoro
Art. 19
Semplificazione in materia di libro unico del lavoro
1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Ai fini del
primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle
scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui
manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si
riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse
rispetto alla qualita' o quantita' della prestazione lavorativa
effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.".
Sezione III Semplificazioni in materia di appalti pubblici
Art. 20
Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
"Art. 6-bis (Banca dati nazionale dei contratti pubblici). - 1. Dal
1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario per la partecipazione alle procedure
disciplinate dal presente Codice e' acquisita presso la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorita'
dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente
codice.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Autorita' stabilisce con
propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare
e la valutazione delle offerte in relazione ai quali e' obbligatoria
l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonche' i termini
e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la
consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il
possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la
Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di
gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico
organizzativi diversi da quelli di cui e' prevista l'inclusione nella
Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti e'
verificato dalle stazioni appaltanti mediante l'applicazione delle
disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui
all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti.
4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e
la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti
a metterli a disposizione dell'Autorita' entro i termini e secondo le
modalita' previste dalla stessa Autorita'. Con le medesime modalita',
gli operatori economici sono tenuti altresi' ad integrare i dati di
cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti
pubblici.
5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli
enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le
modalita' previste dalla normativa vigente.
6. Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati
unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applica l'articolo 6,
comma 10, del presente decreto.";
b) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: "spese dello sponsor" sono
inserite le seguenti: "per importi superiori a quarantamila euro";
2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Ai
contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi
ad oggetto beni culturali si applicano altresi' le disposizioni
dell'articolo 199-bis del presente codice.";
c) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "L'affidamento dei contratti di finanziamento, comunque
stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel
rispetto dei principi di cui al presente comma e deve essere
preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti.";
d) all'articolo 38, comma 1-ter, le parole: "per un periodo di un
anno" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un anno";
e) all'articolo 42, al comma 3-bis, le parole: «prevista
dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all'articolo 6-bis del presente Codice»;
f) all'articolo 48, comma 1, le parole: «prevista dall'articolo
62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui all'articolo 6-bis del presente Codice»;
g) all'articolo 189, comma 3, nono periodo, le parole: "i
certificati sono redatti in conformita' al modello di cui
all'allegato XXII" sono sostituite dalle seguenti: "i certificati
sono redatti in conformita' ai modelli definiti dal regolamento.";
h) dopo l'articolo 199, e' inserito il seguente:
"Art. 199-bis (Disciplina delle procedure per la selezione di
sponsor). - 1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di
economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento,
trasparenza, proporzionalita', di cui all'articolo 27, le
amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli
interventi relativi ai beni culturali integrano il programma
triennale dei lavori di cui all'articolo 128 con un apposito allegato
che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali
intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione
degli interventi. A tal fine provvedono a predisporre i relativi
studi di fattibilita', anche semplificati, o i progetti preliminari.
In tale allegato possono essere altresi' inseriti gli interventi per
i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla
sponsorizzazione. La ricerca dello sponsor avviene mediante bando
pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per
almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione e' dato avviso su almeno
due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' per contratti di importo
superiore alle soglie di cui all'articolo 28, nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene una sommaria
descrizione di ciascun intervento, con l'indicazione del valore di
massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte in
aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato. Nell'avviso
e' altresi' specificato se si intende acquisire una sponsorizzazione
di puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello
sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi
dell'appalto dovuti dall'amministrazione, ovvero una sponsorizzazione
tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla
progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a
cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di sponsorizzazione
tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione delle
offerte. Nel bando e negli avvisi e' stabilito il termine, non
inferiore a sessanta giorni, entro il quale i soggetti interessati
possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione. Le
offerte pervenute sono esaminate direttamente dall'amministrazione
aggiudicatrice o, in caso di interventi il cui valore stimato al
netto dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione di
euro e nei casi di particolare complessita', mediante una commissione
giudicatrice. L'amministrazione procede a stilare la graduatoria
delle offerte e puo' indire una successiva fase finalizzata
all'acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il
termine ultimo per i rilanci. L'amministrazione procede, quindi, alla
stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha
offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura,
o ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di
sponsorizzazione tecnica.
2. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o
nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano
irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal
presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle
offerte, o non siano rispondenti ai requisiti formali della
procedura, la stazione appaltante puo', nei successivi sei mesi,
ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il
contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le
condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella
sollecitazione pubblica. I progetti per i quali non sono pervenute
offerte utili, ai sensi del precedente periodo, possono essere
nuovamente pubblicati nell'allegato del programma triennale dei
lavori dell'anno successivo.
3. Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilita'
stabiliti dall'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni
culturali e del paesaggio, nonche' i requisiti di partecipazione di
ordine generale dei partecipanti stabiliti nell'articolo 38 del
presente codice, nonche', per i soggetti incaricati di tutta o di
parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneita'
professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di
capacita' economica e finanziaria, tecnica e professionale dei
fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41
e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo 201
del presente codice.".
2. In materia di contratti di sponsorizzazione, resta fermo il
disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n.
75.
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 73, comma 3, alinea, del dopo le parole: "In
aggiunta alla sanzione pecuniaria," sono inserite le seguenti: "in
caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte
dell'Autorita', con dolo o colpa grave,";
b) l'articolo 84 e' sostituito dal seguente:
"Art. 84 (Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori
eseguiti all'estero). - 1. Per i lavori eseguiti all'estero da
imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la
certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del
contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove
emesso, dal certificato di collaudo.
2. La certificazione e' rilasciata, su richiesta dell'interessato,
da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari
esteri, con spese a carico del medesimo interessato, dalla quale
risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro
ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative
all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonche' la
dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con
buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le
indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa
subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei
lavori eseguiti. La certificazione e' rilasciata secondo modelli
semplificati, individuati dall'Autorita', sentito il Ministero per
gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed e' soggetta, ove
necessario, a legalizzazione da parte delle autorita' consolari
italiane all'estero.
3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i
subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione,
possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano
ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto
dall'esecutore, il certificato puo' essere richiesto direttamente dal
subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.
4. La certificazione e' prodotta in lingua italiana ovvero, se in
lingua diversa dall'italiano, e' corredata da una traduzione
certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in
lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato
italiano all'estero, una volta conseguita la certificazione, la
trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli
affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di
cui all'articolo 8, con le modalita' stabilite dall'Autorita' secondo
i modelli semplificati sopra citati.
5. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non disponga
piu' di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la
rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie
funzioni a causa di palesi difficolta' nel medesimo Paese, puo' fare
riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari
esteri.".
4. A quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto legislativo n.
163 del 2006, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente
articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse finanziarie,
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Sezione III Semplificazioni in materia di appalti pubblici
Art. 21
Responsabilita' solidale negli appalti
1. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:
"2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente
imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con
l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori
entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le
quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi
previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo
di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi
obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile
dell'inadempimento.".
Sezione III Semplificazioni in materia di appalti pubblici
Art. 22
Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE e norme
di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei
contratti di programma con le Societa' di gestione aeroportuali
1. All'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "delle opere pubbliche" sono sostituite dalle
seguenti: "dei progetti e dei programmi di intervento pubblico";
b) le parole: "relativamente ai progetti di opere pubbliche" sono
soppresse;
c) le parole: "il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti"
sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro proponente, sentito il
Segretario del CIPE,".
2. Il recepimento della direttiva 2009/12/CE in materia di diritti
aeroportuali, di cui al Capo II, articoli da 71 a 82, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, fa comunque salvo il
completamento delle procedure in corso volte alla stipula dei
contratti di programma con le societa' di gestione aeroportuali, ai
sensi degli articoli 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, e 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Tali procedure devono concludersi entro e non oltre il 31 dicembre
2012 e, comunque, la durata dei contratti di programma stipulati
secondo quanto disposto nel primo periodo e' fissata nel rispetto
della normativa nazionale e comunitaria in materia e dei rispettivi
modelli tariffari.
3. La misura dei diritti aeroportuali stabilita nei contratti di
programma stipulati anteriormente all'entrata in vigore del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, puo' essere determinata secondo
le modalita' di cui al capo II del decreto medesimo alla scadenza dei
contratti stessi.
Sezione IV Semplificazioni in materia ambientale
Art. 23
Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie
imprese
1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione
integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre
gli oneri per le PMI, anche sulla base dei risultati delle attivita'
di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo e' autorizzato ad
emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente
e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare
l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti
amministrativi delle piccole e medie imprese, in base ai seguenti
principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni:
a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione,
notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in
materia ambientale;
b) l'autorizzazione unica ambientale e' rilasciata da un unico
ente;
c) il procedimento deve essere improntato al principio di
proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in relazione alla
dimensione dell'impresa e al settore di attivita', nonche'
all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovra'
comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.
2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di
entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le
norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono
abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.
Sezione IV Semplificazioni in materia ambientale
Art. 24
Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 17, sesto periodo, dopo le parole:
"titoli abilitativi gia' rilasciati alla stessa data" sono inserite
le seguenti: ", anche ai fini delle eventuali relative proroghe";
b) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, la parola
"richiesta" e' sostituita dalla seguente: "rilasciata";
c) all'articolo 29-decies, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i
controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di
vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.";
d) all'articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole da: "e' rilasciata" a: "smaltimento
alternativo" sono sostituite dalle seguenti: "e' rilasciata dalla
regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree
protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6
dicembre 1991, n. 394, per i quali e' rilasciata dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,";
2) al comma 3, dopo la parola "autorizzazione" e' inserita la
seguente "regionale";
e) all'articolo 216-bis, comma 7, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: "Nelle more dell'emanazione del decreto di cui
al primo periodo, le autorita' competenti possono autorizzare, nel
rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di rigenerazione
degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella 3, del
decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti
stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT.";
f) all'articolo 228, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis . I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro
eventuali forme associate determinano annualmente l'ammontare del
rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno solare
successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro
il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le
componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se
necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre
della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del
proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno.
E' fatta salva la facolta' di procedere nell'anno solare in corso
alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di
pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto
per l'anno solare in corso.";
g) all'articolo 268, comma 1, alla lettera o) le parole: "per le
piattaforme off-shore, l'autorita' competente e' il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio;" sono soppresse, e alla
lettera p) le parole da: "per le piattaforme" alle parole "gas
naturale liquefatto off-shore;" sono soppresse;
h) all'articolo 281, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in
materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in
atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , di concerto
con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo
economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.";
i) all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo il punto 1.4 e' inserito il seguente:
"1.4-bis terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati
in mare su piattaforme off-shore;".
Sezione V Semplificazioni in materia di agricoltura
Art. 25
Misure di semplificazione per le imprese agricole
1. Al fine di semplificare e accelerare i procedimenti
amministrativi per l'erogazione agli aventi diritto di aiuti o
contributi previsti dalla normativa dell'Unione europea nell'ambito
della Politica agricola comune, l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), per l'acquisizione delle informazioni necessarie,
utilizza senza oneri, secondo i protocolli standard previsti nel
sistema pubblico di connettivita', anche le banche dati informatiche
dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e delle Camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura. Le modalita' di applicazione
delle misure di semplificazione previste dal presente comma sono
definite con apposite convenzioni tra l'AGEA e le amministrazioni
sopra indicate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo
aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo
13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei
confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il
titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse. Le
modalita' operative per la consultazione del fascicolo aziendale
elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni sono definite
con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 9 settembre
2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2005, n. 231, e' aggiunto il seguente periodo: "Gli organismi
pagatori, al fine della compiuta attuazione del presente comma,
predispongono e mettono a disposizione degli utenti le procedure,
anche informatiche, e le circolari applicative correlate.".
Sezione V Semplificazioni in materia di agricoltura
Art. 26
Definizione di bosco e di arboricoltura da legno
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera c), dopo le parole: "la continuita' del
bosco" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "non identificabili come
pascoli, prati e pascoli arborati";
b) al comma 6, dopo le parole: "i castagneti da frutto in
attualita' di coltura e gli impianti di frutticoltura e
d'arboricoltura da legno di cui al comma 5" sono inserite le
seguenti: "ivi comprese, le formazioni forestali di origine
artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a
misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di
sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi
vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse
storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o
artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi" e, in fine, sono
aggiunte le seguenti: "non identificabili come pascoli, prati o
pascoli arborati.".
Sezione V Semplificazioni in materia di agricoltura
Art. 27
Esercizio dell'attivita' di vendita diretta
1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e'
soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di
produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data di invio
della medesima comunicazione.".
Sezione V Semplificazioni in materia di agricoltura
Art. 28
Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al
deposito temporaneo
1. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. La movimentazione
dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola,
ancorche' effettuati percorrendo la pubblica via, non e' considerata
trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da
elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al
raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito
temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci
chilometri. Non e' altresi' considerata trasporto la movimentazione
dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo
2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella
disponibilita' giuridica della cooperativa agricola di cui e' socio,
qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.».
2. All'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «nel luogo in cui gli stessi
sono prodotti» sono inserite le seguenti: «o, per gli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito
che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola di
cui gli stessi sono soci».
Sezione V Semplificazioni in materia di agricoltura
Art. 29
Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero
1. I progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero,
ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.
81, e successivamente approvati dal Comitato interministeriale
istituito in base all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge
n. 2 del 2006, rivestono carattere di interesse nazionale anche ai
fini della definizione e del perfezionamento dei processi
autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Comitato interministeriale di cui al comma 1 dispone le
norme idonee nel quadro delle competenze amministrative regionali
atte a garantire l'esecutivita' dei progetti suddetti, nomina, nei
casi di particolare necessita', ai sensi dell'articolo 20 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un commissario ad
acta per l'attuazione degli accordi definiti in sede regionale con
coordinamento del Comitato interministeriale. Al Commissario non
spettano compensi e ad eventuali rimborsi di spese si provvede
nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti.
Sezione VI Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca
Art. 30
Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di
ricerca industriale
1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di
gestione dei progetti di ricerca, per ciascun progetto i partecipanti
possono individuare tra di loro un soggetto capofila. Il ricorso a
tale soluzione organizzativa e' incentivato secondo modalita' e
criteri fissati ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Il soggetto
capofila assolve i seguenti compiti:
a) rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei rapporti con
l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini
dell'avvalimento e della garanzia dei requisiti;
b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni, presenta in nome
proprio e per conto delle altre imprese ed enti partecipanti, la
proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli
stessi;
c) richiede, in nome proprio e per conto delle imprese ed enti
che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni per stato
di avanzamento, attestando la regolare esecuzione dei progetti e
degli investimenti stessi nonche' delle eventuali variazioni;
d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del
programma.
3-ter. E' consentita la variazione non rilevante dei progetti di
ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del venti per
cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in
qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno,
oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al
limite del venti per cento del valore del progetto, in fase di
valutazione preventiva degli stessi ai fini dell'ammissione al
finanziamento, nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla
compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto rinunciatario o
escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario senza
alterare la qualita' e il valore del progetto, garantendo il
raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
3-quater. Nella fase attuativa del progetto, il comitato
tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 puo' valutare la
rimodulazione del progetto medesimo per variazioni rilevanti,
superiori al predetto limite del venti per cento e non eccedenti il
cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni
tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere
straordinario.
3-quinquies. Sulle richieste di rimodulazione di elementi o
contenuti progettuali di secondaria entita', non rientranti nelle
ipotesi di cui ai commi 3-ter e 3-quater, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede
direttamente, acquisito il parere dell'esperto incaricato nei casi
piu' complessi.
3-sexies. La domanda di rimodulazione del progetto, nel caso di
indicazione di sostituzione nelle attivita' facenti capo al soggetto
rinunciatario o escluso, e' presentata dai partecipanti o dal
soggetto capofila entro trenta giorni dall'accertamento formale, da
parte del Ministero, della rinuncia o esclusione per motivazioni di
carattere economico-finanziario.
3-septies. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti
individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente alle
attivita' svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di
accordi internazionali.
3-octies. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa
approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente
recepite in ambito nazionale.";
b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), sono inserite,
in fine, le seguenti parole:", nonche' sulla base di progetti
cofinanziati dall'Unione europea a seguito di bandi internazionali di
ricerca industriale";
c) all'articolo 6:
1) al comma 2, dopo le parole: "spese ammissibili," sono
inserite le seguenti: "ivi comprese, con riferimento ai progetti
svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi
internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e
per il coordinamento generale del progetto,";
2) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Una
quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilita' complessive
del Fondo agevolazioni ricerca e' comunque destinata al finanziamento
degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o
di accordi internazionali.";
d) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. La valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici
dei progetti o programmi presentati di cui al comma 1 e il parere di
cui al comma 2 non sono richiesti per i progetti gia' selezionati nel
quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali
cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di
ricerca. I progetti sono ammessi al finanziamento fino alla
concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del riparto del
Fondo agevolazioni ricerca.
4-ter. Al fine di accelerare l'iter di valutazione dei progetti di
ricerca industriale presentati ai sensi del presente decreto
legislativo e di snellire le procedure di controllo e di spesa, le
imprese industriali, anche nelle forme associate di cui all'articolo
4, possono, in alternativa alle procedure ordinarie e con oneri a
proprio carico, verificare e attestare il possesso dei requisiti di
affidabilita' economico-finanziaria, ovvero la regolare
rendicontazione amministrativo-contabile delle attivita' svolte,
attraverso una relazione tecnica e un'attestazione di merito
rilasciata in forma giurata e sotto esplicita dichiarazione di
responsabilita' da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39. Su tali relazioni e attestazioni sono
effettuate verifiche a campione.
4-quater. Al fine di favorire la realizzazione di progetti e
attivita' di ricerca, in un'ottica di merito di progetto, in caso di
insufficiente possesso dei previsti requisiti economico-finanziari da
parte delle imprese proponenti, l'ammissibilita' alle agevolazioni e'
comunque possibile sulla base della produzione di una polizza di
garanzia a copertura dell'intero ammontare dell'agevolazione e di
specifici accordi con una o piu' imprese utilizzatrici finale dei
risultati del progetto ovvero nelle forme dell'avvalimento concesso
da altro soggetto partecipante alla compagine in possesso dei
necessari requisiti. In tal caso, la certificazione della rispondenza
deve riguardare le sole imprese indicate per lo sfruttamento
industriale dei risultati della ricerca.
4-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 4-quater, la relazione
tecnica contiene una compiuta analisi delle principali
caratteristiche del progetto, con specifici approfondimenti dedicati
alle prospettive industriali dello stesso e degli accordi stipulati
tra il soggetto proponente e gli utilizzatori finali del risultato
della ricerca.
4-sexies. Nelle procedure in cui la concessione degli incentivi e'
anche subordinata al positivo esito di sopralluoghi presso il
soggetto richiedente, detto adempimento puo' avvenire nella fase
successiva all'ammissione alle agevolazioni, ed ai fini della
procedura valutativa l'amministrazione si avvale delle sole
risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni siano coperte
da polizza di garanzia. L'esito negativo di tali verifiche successive
assume natura di condizione risolutiva del rapporto e di revoca
dell'agevolazione, con recupero del finanziamento concesso.
4-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono definite modalita' di
attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.".
Sezione VI Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca
Art. 31
Misure di semplificazione in materia di ricerca di base
1. Nelle more del riordino del sistema di valutazione, al fine di
assicurare la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di
gestione dei progetti di ricerca di base, le verifiche scientifiche,
amministrative e contabili relative ai risultati e alle attivita' dei
progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli stessi. Il
costo delle valutazioni scientifiche ex post grava per intero sui
fondi destinati al finanziamento dei progetti, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
2. I commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, sono abrogati.
3. All'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
il periodo da "Restano ferme le norme" fino alla fine del comma e'
sostituito dal seguente: "Una percentuale del dieci per cento del
Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica
(FIRST), di cui all'articolo 1 comma 870, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' destinata a interventi in favore di ricercatori di
eta' inferiore a 40 anni, secondo procedure stabilite con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.".
Sezione VI Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca
Art. 32
Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di
spesa e di controllo nel settore della ricerca
1. Al fine di finanziare con risorse nazionali progetti a esclusiva
ricaduta nazionale valutati positivamente in sede comunitaria ma non
ammessi al relativo finanziamento, il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sulla base di un avviso pubblico di
presentazione di specifiche domande di finanziamento e fino alla
concorrenza delle risorse stanziate per tali finalita', prende atto
dei risultati delle valutazioni effettuate e delle graduatorie
adottate in sede comunitaria. Nel predetto avviso pubblico puo'
essere definita la priorita' degli interventi, anche in relazione
alla coerenza degli stessi con le strategie nazionali.
2. Al fine di consentire la semplificazione delle procedure di
utilizzazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica, all'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 872 e' sostituito dal seguente:
"872. In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della
ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma
870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873,
destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle
disponibilita' complessive del fondo al finanziamento degli
interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di
accordi internazionali.";
b) il comma 873 e' sostituito dal seguente:
"873. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri
di accesso e le modalita' di utilizzo e gestione del fondo cui al
comma 870 per la concessione delle agevolazioni per la ricerca di
competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, al fine di garantire la massima efficacia e omogeneita'
degli interventi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica".
3. Gli oneri delle commissioni tecnico scientifiche o professionali
di valutazione e controllo dei progetti di ricerca gravano sul Fondo
medesimo o nell'ambito delle risorse impegnate per gli stessi
progetti, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Sezione VI Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca
Art. 33
Aspettativa per attribuzione di grant comunitari o internazionali e
semplificazioni per la ricerca
1. Il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori
degli enti pubblici di ricerca e delle universita' che, in seguito
all'attribuzione di grant comunitari o internazionali, svolga la
relativa attivita' di ricerca presso l'ente di appartenenza, e'
collocato in aspettativa senza assegni su richiesta, per il periodo
massimo di durata del grant. Lo svolgimento dell'attivita' di ricerca
inerente il grant e la relativa retribuzione vengono regolati
dall'ente mediante un contratto di lavoro a tempo determinato. La
retribuzione massima spettante al ricercatore rimane a carico del
grant comunitario o internazionale e non puo' eccedere quella
prevista per il livello apicale, appartenente alla fascia di
ricercatore piu' elevata del profilo di ricercatore degli enti
pubblici di ricerca.
2. Al personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori
degli enti pubblici di ricerca e delle universita' che, in seguito
all'attribuzione di grant comunitari o internazionali, svolga la
relativa attivita' di ricerca presso soggetti e organismi pubblici o
privati, nazionali o internazionali si applica l'articolo 23-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
Sezione VII Altre disposizioni di semplificazione
Art. 34
Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attivita' di
installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli
edifici
1. L'abilitazione delle imprese di cui all'articolo 3, del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37,
concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici
indipendentemente dalla destinazione d'uso.
Sezione VII Altre disposizioni di semplificazione
Art. 35
Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e
conferimento di funzioni ai magistrati ordinari
1. L'articolo 2397, terzo comma, del codice civile e' sostituito
dal seguente:
"Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le
condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi
dell'articolo 2435-bis, le funzioni del collegio sindacale sono
esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti
nell'apposito registro. L'assemblea provvede alla nomina del collegio
sindacale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal
quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del
bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il
tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.".
2. All'articolo 2477 del codice civile:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "L'atto costitutivo
puo' prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa
la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o
di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di
controllo e' costituito da un solo membro effettivo.";
b) al secondo, terzo, quarto e sesto comma, le parole: "del
sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "dell'organo di controllo o
del revisore";
c) il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Nel caso di
nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le
disposizioni sul collegio sindacale previste per le societa' per
azioni.".
3. Salvo quanto stabilito dall'articolo 195 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e per il conferimento delle funzioni direttive
apicali di legittimita', la disposizione dell'articolo 194 del
medesimo regio decreto si interpreta nel senso che il rispetto del
termine ivi previsto e' richiesto per tutti i trasferimenti o
conferimenti di funzioni, anche superiori o comunque diverse da
quelle ricoperte, dei magistrati ordinari.
4. L'articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e'
sostituito dal seguente: "Art.195 - (Disposizioni speciali). Le
disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al presidente
aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale
superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto
presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte
di cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai
presidenti e ai procuratori generali di corte di appello.".
Sezione VII Altre disposizioni di semplificazione
Art. 36
Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana
1. All'articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, il numero
5) e' sostituito dal seguente:
"5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle
disposizioni legislative vigenti, nonche' delle societa' ed enti
cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi
prestati e della vendita dei manufatti;" .
Sezione VII Altre disposizioni di semplificazione
Art. 37
Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al
registro delle imprese
1. Le imprese costituite in forma societaria che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora indicato il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle
imprese, provvedono a tale comunicazione ai sensi dell'articolo 16,
comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il 30 giugno
2012.
Sezione VII Altre disposizioni di semplificazione
Art. 38
Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali
1. All'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, dopo le parole: «La persona responsabile di cui alla
lettera b) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e di cui al comma
2-bis» e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero
della salute, sentita l'AIFA, possono essere stabilite, per i
depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al
disposto di cui al primo periodo.».
2. All'articolo 101, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, le funzioni di
persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas
medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno
dei seguenti requisiti:
a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui
al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di
seguito specificate:
I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in
biotecnologie industriali;
II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in
biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;
III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in
ingegneria chimica;
b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, e al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,
appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione
che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di
legislazione farmaceutica:
I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;
II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria
industriale;
III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e
tecnologie chimiche;
IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e
tecnologie farmaceutiche;
c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi,
successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di
distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali;
2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto
alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in
mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), e dal comma
2-bis).".
Sezione VII Altre disposizioni di semplificazione
Art. 39
Soppressione del requisito di idoneita' fisica per avviare
l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione
1. All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la
lettera c) e' soppressa.
Sezione VII Altre disposizioni di semplificazione
Art. 40
Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva
per le imprese di panificazione di natura produttiva
1. Il secondo periodo dell'articolo 11, comma 13, della legge 3
agosto 1999, n. 265, e' soppresso.
Sezione VII Altre disposizioni di semplificazione
Art. 41
Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti
e bevande
1. L'attivita' temporanea di somministrazione di alimenti e bevande
in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali
e culturali o eventi locali straordinari, e' avviata previa
segnalazione certificata di inizio attivita' priva di dichiarazioni
asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e non e' soggetta al possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Sezione VII Altre disposizioni di semplificazione
Art. 42
Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli
interventi conservativi sui beni culturali
1. All'articolo 31 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. L'ammissione
dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli
articoli 35 e 37 e' disposta dagli organi del Ministero in base
all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con
decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze.".
Sezione VII Altre disposizioni di semplificazione
Art. 43
Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale
nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio
immobiliare pubblico
1. Al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 6 della legge
12 novembre 2011, n. 183, all'articolo 66 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, all'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e agli articoli 307, comma 10, e 314 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto delle esigenze di
tutela del patrimonio culturale, con decreto non avente natura
regolamentare del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
sono definite modalita' tecniche operative, anche informatiche,
idonee ad accelerare le procedure di verifica dell'interesse
culturale di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni
culturali e del paesaggio.
2. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Sezione VII Altre disposizioni di semplificazione
Art. 44
Semplificazioni in materia di interventi di lieve entita'
1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per
i beni e le attivita' culturali, d'intesa con la Conferenza
unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni
modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146,
comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e successive modificazioni, al fine di rideterminare e ampliare
le ipotesi di interventi di lieve entita', nonche' allo scopo di
operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le
esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. All'articolo 181, comma 1-ter, primo periodo, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «la disposizione
di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e al comma 1-bis,
lettera a)».
Sezione VII Altre disposizioni di semplificazione
Art. 45
Semplificazioni in materia di dati personali
1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21 dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e' altresi' consentito
quando e' effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita' organizzata
stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici
periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, che specificano la tipologia dei dati
trattati e delle operazioni eseguibili.»;
b) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.";
c) all'articolo 34 e' soppressa la lettera g) del comma 1 ed e'
abrogato il comma 1-bis;
d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di
sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a
19.8 e 26.
Sezione VII Altre disposizioni di semplificazione
Art. 46
Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal
Ministero della difesa e di Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti
1. Con uno o piu' regolamenti da emanare, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del
personale, si puo' procedere alla trasformazione in soggetti di
diritto privato secondo quanto previsto dell'articolo 2, comma 634,
lettere b) ed f), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, degli enti
pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Anche al fine di assicurare il necessario coordinamento delle
associazioni dei consumatori ed utenti in merito all'attuazione delle
disposizioni di semplificazione procedimentale e documentale nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 136, comma 4, lettera
h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al Consiglio
Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, di cui al medesimo
articolo, non si applicano le vigenti norme in materia di
soppressione degli organi collegiali e di riduzione dei relativi
componenti, fatti salvi i risparmi di spesa gia' conseguiti ed il
carattere gratuito dei relativi incarichi.
Titolo II Disposizioni in materia di sviluppo
Capo I Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture energetiche
Sezione I Innovazione tecnologica
Art. 47
Agenda digitale italiana
1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di
cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245
definitivo/2 del 26 agosto 2010, il Governo persegue l'obiettivo
prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica
amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate
dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi
digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettivita' a larga
banda, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi
digitali e a promuovere la crescita di capacita' industriali adeguate
a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' istituita, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, una cabina di regia per
l'attuazione dell'agenda digitale italiana, coordinando gli
interventi pubblici volti alle medesime finalita' da parte di
regioni, province autonome ed enti locali.
Sezione II Disposizioni in materia di universita'
Art. 48
Dematerializzazione di procedure in materia di universita'
1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo l'articolo 5, e' inserito
il seguente:
"Art. 5-bis. 1. Le procedure di iscrizione alle universita' sono
effettuate esclusivamente per via telematica. Il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca cura la
costituzione e l'aggiornamento di un portale unico, almeno in
italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato
utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti.
2. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e
la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea,
sostenuti dagli studenti universitari avviene esclusivamente con
modalita' informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le universita' adeguano conseguentemente i propri
regolamenti.".
2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sezione II Disposizioni in materia di universita'
Art. 49
Misure di semplificazione e funzionamento in materia di universita'
1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, lettera m), secondo periodo, tra la parola:
"durata" e la parola: "quadriennale" e' inserita la seguente:
"massima";
2) al comma 1, lettera p), le parole: "uno effettivo e uno
supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del
Ministero stesso" sono sostituite dalle seguenti: "uno effettivo e
uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca";
3) al comma 9: al primo periodo, tra le parole: "organi
collegiali" e: "delle universita'" sono inserite le seguenti: "e
quelli monocratici elettivi";
b) all'articolo 6:
1) al comma 4 le parole: ", nonche' compiti di tutorato e di
didattica integrativa" sono soppresse;
2) al comma 12 il quinto periodo e' soppresso;
c) all'articolo 7:
1) al comma 3 il secondo periodo e' soppresso;
2) al comma 5 le parole: "corsi di laurea" sono soppresse;
d) all'articolo 10, comma 5, le parole: "trasmissione degli atti
al consiglio di amministrazione" sono sostituite dalle seguenti:
"avvio del procedimento stesso";
e) all'articolo 12, comma 3, le parole da: "individuate" fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "che sono gia'
inserite tra le universita' non statali legalmente riconosciute,
subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai
provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e
b)";
f) all'articolo 15, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "agli
articoli" e' inserita la seguente: "16,";
g) all'articolo 16, comma 4, le parole: "dall'articolo 18" sono
sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6";
h) all'articolo 18:
1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "procedimento di
chiamata" sono inserite le seguenti: "sulla Gazzetta Ufficiale,";
2) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "per il settore
concorsuale" sono inserite le seguenti: "ovvero per uno dei settori
concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore" e sono soppresse le
seguenti parole: "alla data di entrata in vigore della presente
legge";
3) al comma 3 le parole da: "di durata" e fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: "di importo non inferiore al
costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di
ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di
importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di
ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)";
4) al comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: "a tempo
indeterminato" e dopo la parola: "universita'" sono aggiunte le
seguenti: "e a soggetti esterni";
5) al comma 5, lettera f), le parole: "da tali amministrazioni,
enti o imprese, purche'" sono soppresse;
i) all'articolo 21:
1) al comma 2 le parole: "valutazione dei risultati" sono
sostituite dalle seguenti: "selezione e valutazione dei progetti di
ricerca";
2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
purche' nell'elenco predetto sia comunque possibile ottemperare a
quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In caso contrario si
procede a costituire un nuovo elenco con le modalita' di cui al comma
1. L'elenco ha validita' biennale e scaduto tale termine e'
ricostituito con le modalita' di cui al comma 1.";
3) al comma 5 le parole: "tre componenti che durano in carica
tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due componenti che durano
in carica quattro anni";
l) all'articolo 23, comma 1:
1) al primo periodo, dopo la parola: "oneroso" sono inserite le
seguenti: "di importo, coerente con i parametri stabiliti, con il
decreto di cui al comma 2", dopo le parole: "attivita' di
insegnamento" sono inserite le seguenti: "di alta qualificazione" e
le parole da "che siano dipendenti" fino alla fine del periodo sono
soppresse;
2) il terzo periodo e' soppresso;
m) all'articolo 24:
1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: "pubblicita' dei
bandi" sono inserite le seguenti: "sulla Gazzetta Ufficiale,";
2) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al
presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono
collocati, senza assegni ne' contribuzioni previdenziali, in
aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale
posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.";
n) all'articolo 29:
1) al comma 9, dopo le parole: "della presente legge" sono
inserite le seguenti: "e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge
4 novembre 2005, n. 230";
2) al comma 11, lettera c), dopo la parola "commi" e' inserita
la seguente: "7,".
2. All'articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12 novembre
2011, n. 183, le parole da: "al medesimo" fino a: "decennio e" sono
soppresse.
3. Dalle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sezione III Disposizioni per l'istruzione
Art. 50
Attuazione dell'autonomia
1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle
istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo
criteri di flessibilita' e valorizzando la responsabilita' e la
professionalita' del personale della scuola, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel
rispetto dei principi e degli obiettivi di cui all'articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee
guida per conseguire le seguenti finalita':
a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche,
anche attraverso l'eventuale ridefinizione nel rispetto della
vigente normativa contabile degli aspetti connessi ai trasferimenti
delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto
sperimentale;
b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un
organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attivita'
didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle
esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e
sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni di
personale scolastico;
c) costituzione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di
reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire
la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
d) definizione di un organico di rete per le finalita' di cui
alla lettera c) nonche' per l'integrazione degli alunni diversamente
abili, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso
scolastico e formativo, specie per le aree di massima corrispondenza
tra poverta' e dispersione scolastica;
e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei
limiti previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei posti
corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilita' per almeno un
triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti
provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze
che ne determinano la rimodulazione annuale.
2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati,
complessivamente, nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19,
comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo
anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di
esternalizzazione dei servizi per i posti ATA.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Sezione III Disposizioni per l'istruzione
Art. 51
Potenziamento del sistema nazionale di valutazione
1. Nelle more della definizione di un sistema organico e integrato
di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'universita', della
ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
l'INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e
all'articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui
all'articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10. A tale fine, in via sperimentale, l'Invalsi si avvale
dell'Agenzia per la diffusione di tecnologie per l'innovazione. Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attivita' ordinaria
d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli
studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7
settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
ottobre 2007, n. 176.
Sezione III Disposizioni per l'istruzione
Art. 52
Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione
tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida
per conseguire i seguenti obiettivi:
a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra
i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di
quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle
regioni;
b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato,
anche per il rientro in formazione dei giovani.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
definite linee guida per:
a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli istituti
tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare
la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle
risorse disponibili con la costituzione di non piu' di un istituto
tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica;
b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e
partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS.
3. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Sezione III Disposizioni per l'istruzione
Art. 53
Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei
consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia
1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale
l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare
scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale
delle spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano nazionale di
edilizia scolastica. La proposta di Piano e' trasmessa alla
Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e il Piano e' approvato entro i successivi 60
giorni.
2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad oggetto la realizzazione di
interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico
esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di
costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da
realizzare, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle
spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di
efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti,
favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati anche
attraverso i seguenti interventi:
a) la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico,
costituito da aree ed edifici non piu' utilizzati, che possano essere
destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente
articolo, sulla base di accordi tra il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, l'Agenzia del demanio, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in
caso di aree ed edifici non piu' utilizzati a fini militari, le
regioni e gli enti locali;
b) la costituzione di uno o piu' fondi immobiliari destinati alla
valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare
scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari
innovativi, articolati anche in un sistema integrato nazionale e
locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per
l'edilizia scolastica;
c) la messa a disposizione di beni immobili di proprieta'
pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e
dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante
permuta, anche parziale, con immobili gia' esistenti o da edificare e
da destinare a nuove scuole;
d) le modalita' di compartecipazione facoltativa degli enti
locali.
3. In coerenza con le indicazioni contenute nel Piano, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare promuovono, congiuntamente la
stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto
dei medesimi Ministri, al fine di concentrare gli interventi sulle
esigenze dei singoli contesti territoriali e sviluppare utili
sinergie, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti
pubblici e privati.
4. Nella delibera CIPE di cui al comma 1 sono inoltre disciplinate
le modalita' e i termini per la verifica periodica delle fasi di
realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato e alle
esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di
scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie
pubbliche verso modalita' di attuazione piu' efficienti.
5. Nelle more della definizione e approvazione del Piano, al fine
di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e
immediatamente realizzabili di edilizia scolastica coerenti con gli
obiettivi di cui ai commi 1 e 2:
a) il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano di
messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di
costruzione di nuovi edifici scolastici, anche favorendo interventi
diretti al risparmio energetico e all'eliminazione delle locazioni a
carattere oneroso, nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dall'articolo 33,
comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a cento milioni
di euro per l'anno 2012.
b) le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche nel triennio 2012/2014,
con estensione dell'ambito di applicazione alle scuole primarie e
dell'infanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali di
finanza pubblica.
6. Al fine di semplificare le procedure relative alle operazioni di
cui al presente articolo, il vincolo di destinazione a uso scolastico
e' acquisito automaticamente per i nuovi edifici con il collaudo
dell'opera e cessa per gli edifici scolastici oggetto di permuta con
l'effettivo trasferimento delle attivita' scolastiche presso la nuova
sede;
7. Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard
europei e alle piu' moderne concezioni di realizzazione e impiego
degli edifici scolastici, perseguendo altresi', ove possibile,
soluzioni protese al contenimento dei costi, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono adottate le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi
e massimi di funzionalita' urbanistica, edilizia, anche con
riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio
energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica
indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento
adeguati e omogenei sul territorio nazionale.
8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
9. Gli enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni
scolastiche, le universita' e gli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottano
entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili
finalizzate al contenimento dei consumi di energia e alla migliore
efficienza degli usi finali della stessa, anche attraverso il
ricorso, in deroga all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e al decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, secondo le linee guida
predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico
e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Sezione IV Altre disposizioni in materia di universita'
Art. 54
Tecnologi a tempo determinato
1. Al fine di potenziare le attivita' di ricerca degli atenei anche
nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall'Unione
europea e degli altri enti e organismi pubblici e privati, alla legge
30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:
"Art. 24-bis (Tecnologi a tempo determinato). - 1. Nell'ambito
delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere
attivita' di supporto tecnico e amministrativo alle attivita' di
ricerca, le universita' possono stipulare contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del
titolo di laurea ed eventualmente di una particolare qualificazione
professionale in relazione alla tipologia di attivita' prevista. Il
contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le
modalita' di svolgimento delle attivita' predette.
2. I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure
pubbliche di selezione disciplinate dalle universita', fermi restando
l'obbligo di pubblicita' dei bandi, in italiano e in inglese, sul
sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea. Il
bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche
funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e
previdenziale, nonche' sui requisiti di qualificazione richiesti e
sulle modalita' di valutazione delle candidature.
3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili
per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata
complessiva degli stessi non puo' in ogni caso essere superiore a
cinque anni con la medesima universita'. Restano ferme le
disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e
successive modificazioni.
4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti
di cui al comma 1, in relazione ai titoli di studio e all'eventuale
qualificazione professionale richiesta, e' stabilito dalle
universita' ed e' determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un
importo minimo e massimo pari rispettivamente al trattamento
complessivo attribuito al personale della categoria D posizione
economica 3 ed EP posizione economica 3 dei ruoli del personale
tecnico-amministrativo delle universita'. L'onere del trattamento
economico e' posto a carico dei fondi relativi ai progetti di
ricerca.
5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a
diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o
tecnico-amministrativo delle universita'.".
Sezione IV Altre disposizioni in materia di universita'
Art. 55
Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria
1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra universita'
ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il
trattamento economico e previdenziale del personale strutturato degli
enti di ricerca stessi.
Sezione V Disposizioni per il turismo
Art. 56
Disposizioni per il settore turistico e per l'EXPO
1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 2, al primo periodo sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "e della promozione di forme di turismo
accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche
operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni
vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilita'
senza oneri per la finanza pubblica";
b) all'articolo 27, comma 1, la lettera c) e' soppressa.
2. I beni immobili confiscati alla criminalita' organizzata,
individuati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata, che hanno caratteristiche tali da consentirne un uso
agevole per scopi turistici possono essere dati in concessione, a
titolo oneroso, a cooperative di giovani di eta' non superiore a 35
anni. Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e
lo sport, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro
dell'interno, sono definite le modalita' di costituzione delle
cooperative, i criteri, i tempi e le forme per la presentazione delle
domande. Per l'avvio e per la ristrutturazione a scopi turistici
dell'immobile possono essere promossi dal Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport accordi e convenzioni con banche ed
istituti di credito per finanziamenti a condizioni vantaggiose senza
oneri per la finanza pubblica.
3. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, le parole: "al 4" sono sostituite dalle seguenti: "all'11".
Sezione VI Disposizioni per le infrastrutture energetiche e la metanizzazione
Art. 57
Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la
metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio
1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza
degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a
migliorare l'efficienza e la competitivita' nel settore petrolifero,
sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti strategici ai
sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto
2004, n. 239:
a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli
minerali;
b) i depositi costieri di oli minerali come definiti
dall'articolo 52 del Codice della navigazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del
sedime aeroportuale;
d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad
esclusione del G.P.L., di capacita' autorizzata non inferiore a metri
cubi 10.000;
e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacita' autorizzata
non inferiore a tonnellate 200;
f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c),
numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.
2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in
materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici
di cui al comma 1, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma
56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata a seguito di un
procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel
rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241. Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e'
coordinato con i tempi sopra indicati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le autorizzazioni, concessioni,
concerti, intese, nulla osta pareri o assensi eventualmente previsti
per le modifiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 23
agosto 2004, n. 239, sono rilasciate entro il termine di centottanta
giorni.
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, e' inserito il seguente: "4-bis. Le concessioni per l'impianto e
l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del
codice della navigazione e delle opere necessarie per
l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi
della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale."
6. La disposizione di cui al comma 5 non trova applicazione alle
concessioni gia' rilasciate alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
7. Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese e migliorarne la
competitivita' economica sui mercati internazionali, la
semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui
ai commi 3 e 4, nonche' assicurare la coerenza dei vincoli e delle
prescrizioni con gli standard comunitari, il Ministero dello sviluppo
economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare, promuove accordi di programma con le
amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, per la realizzazione delle modifiche degli
stabilimenti esistenti e per gli interventi di bonifica e ripristino
nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitivita'
dell'attivita' produttiva degli impianti industriali e degli
stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali
strategici per l'approvvigionamento energetico del Paese.
8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione e di
stoccaggio di oli minerali in depositi di oli minerali, le
autorizzazioni ambientali gia' in essere in capo ai suddetti
stabilimenti, in quanto necessarie per l'attivita' autorizzata
residuale, mantengono la loro validita' fino alla naturale scadenza.
9. Nel caso di attivita' di reindustrializzazione dei siti di
interesse nazionale, i sistemi di sicurezza operativa gia' in atto
possono continuare a essere eserciti senza necessita' di procedere
contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di
riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione
di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi
dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
10. La durata delle nuove concessioni per le attivita' di
bunkeraggio a mezzo bettoline, di cui all'articolo 66 del Codice
della navigazione e all'articolo 60 del relativo Regolamento di
esecuzione e' fissata in almeno dieci anni.
11. E' abrogato il decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 64 del 18 marzo 1997 recante
"Disposizioni in materia di sostituzione del tracciante acetofenone
nella benzina super senza piombo con colorante verde".
12. Per gli interventi di metanizzazione di cui all'articolo 23,
comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, i quali siano
ancora in corso di esecuzione e non collaudati decorsi dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini
di cui allo stesso comma 4 decorrono dalla entrata in esercizio
dell'impianto.
13. Sono fatte salve le disposizioni tributarie in materia di
accisa.
14. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' consentito:
a) la detenzione promiscua di piu' parti del medesimo prodotto
destinato per distinte operazioni di rifornimento;
b) l'utilizzo della bolletta doganale mensile che riepiloga le
operazioni di bunkeraggio;
c) di effettuare le operazioni di rifornimento nell'arco delle
ventiquattro ore con controllo a posteriori su base documentale.
15. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o
maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
Sezione VI Disposizioni per le infrastrutture energetiche e la metanizzazione
Art. 58
Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 45, comma 6, dopo le parole: "comma 3 del
presente articolo" sono aggiunte le seguenti: ", nonche', i casi in
cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del
procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalita'
procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie.";
b) all'articolo 45, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
"6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas puo', d'ufficio, deliberare, con atto motivato,
l'adozione di misure cautelari, anche prima dell'avvio del
procedimento sanzionatorio.".
Capo II Disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti
Art. 59
Disposizioni in materia di credito d'imposta
1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"L'assunzione deve essere operata nei ventiquattro mesi successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto";
b) al comma 2 le parole: "nei dodici mesi successivi alla data di
entrata in vigore del presente decreto," sono sostituite dalle
seguenti: "nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in
vigore del presente decreto";
c) al comma 3 le parole: "alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti:"alla data di assunzione.";
d) al comma 6 le parole: "entro tre anni dalla data di
assunzione" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni dalla
data di assunzione";
e) al comma 7, lettera a), le parole: "alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto" sono
sostituite dal seguente testo "alla data di assunzione";
f) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis.
All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo
delle risorse come individuate ai sensi del comma 9; con
provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e
modalita' di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto
del previsto limite di spesa.";
g) al comma 9, al primo periodo le parole: "comma precedente"
sono sostituite dalle seguenti: "comma 8" e sono soppressi gli ultimi
tre periodi.
2. Le modifiche introdotte con il comma 1 hanno effetto dal 14
maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Capo II Disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti
Art. 60
Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma "carta
acquisti"
1. Al fine di favorire la diffusione della carta acquisti,
istituita dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore
bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione
come strumento di contrasto alla poverta' assoluta, e' avviata una
sperimentazione nei comuni con piu' di 250.000 abitanti.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabiliti:
a) i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il
tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini comunitari ovvero ai
cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo;
b) l'ammontare della disponibilita' sulle singole carte acquisto,
in funzione del nucleo familiare;
c) le modalita' con cui i comuni adottano la carta acquisti come
strumento all'interno del sistema integrato di interventi e servizi
sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;
d) le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in
carico, volto al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale,
anche attraverso il condizionamento del godimento del beneficio alla
partecipazione al progetto;
e) la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non puo'
superare i dodici mesi;
f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio e'
attivata la sperimentazione, anche con riferimento ai soggetti
individuati come gruppo di controllo ai fini della valutazione della
sperimentazione stessa.
3. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede, nel
limite massimo di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui
all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
viene corrispondentemente ridotto.
4. I commi 46, 47 e 48 dell'articolo 2 del decreto-legge 29
dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, sono abrogati.
Titolo III Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore
Art. 61
Norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi
sottoposti a intesa
1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali approva, con
proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, norme tecniche e linee guida
applicative delle disposizioni contenute nell'articolo 199-bis del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' di quelle
contenute nell'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e successive modificazioni, anche in funzione di coordinamento
rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di
privati al finanziamento o alla realizzazione degli interventi
conservativi su beni culturali, in particolare mediante l'affissione
di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture
provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi
pubblicitari.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni
regolamentari attuative dell'articolo 189, comma 3, nono periodo, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, come modificato dall'articolo 20 del presente decreto,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo
189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, fatta salva la possibilita' di definire, con
provvedimento dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture d'intesa con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, modelli per la predisposizione dei
certificati di esecuzione lavori del contraente generale. A decorrere
dalla medesima data di cui al primo periodo, e' abrogato l'allegato
XXII al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. Fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni,
in caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o
piu' Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello
Stato, il Consiglio dei Ministri, ove ricorrano gravi esigenze di
tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni
culturali ovvero per evitare un grave danno all'Erario puo', nel
rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare
motivatamente l'atto medesimo, anche senza l'assenso delle Regioni
interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine
per la sua adozione da parte dell'organo competente. Qualora nel
medesimo termine e' comunque raggiunta l'intesa, il Consiglio dei
Ministri delibera l'atto motivando con esclusivo riguardo alla
permanenza dell'interesse pubblico.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle intese
previste dalle leggi costituzionali, alle Regioni a Statuto speciale
e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Titolo III Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore
Art. 62
Abrogazioni
1. A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'allegata
Tabella A.
Titolo III Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore
Art. 63
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 9 febbraio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze
Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione
Passera, Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei
trasporti
Profumo, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Cancellieri, Ministro dell'interno
Clini, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Fornero, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Catania, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Ornaghi, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Severino
Titolo III Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore
Tabella A
Parte di provvedimento in formato grafico
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
(12G0019), in G.U.R.I. del 9 febbraio 2012, n. 33 - Supplemento Ordinario n. 27
Disposizioni per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura
Giovedì 02 Febbraio 2012 17:11
Liliana D'amico
DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2012, n. 4
Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e
acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n.
96. (12G0012), in G.U.R.I. dell'1 febbraio 2012, n. 26
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante
conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione
siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante
Statuto speciale per la Sardegna;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare
l'articolo 28;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della
pesca marittima;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Visto l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2
ottobre 1968, n. 1639, di approvazione del regolamento per
l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la
disciplina della pesca marittima;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 102, recante
norme concernenti l'attivita' di acquacoltura;
Visto l'articolo 8 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante
norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria
giovanile in agricoltura;
Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e
dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001,
n. 57, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20
dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica
comune della pesca;
Visti i commi 2 e 3 dell'articolo 1 e gli articoli 6, 7, 8 e 9 del
decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione
della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;
Visti i commi 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 26
maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e
dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7
marzo 2003, n. 38;
Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio
2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;
Visto il regolamento (CE), n. 1967/2006 del Consiglio, del 21
dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante
modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento
(CE) n. 1626/94;
Visto l'articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008;
Visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29
settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n.
1936/2001 e (CE) n. 601/2004, abrogando i regolamenti (CE) n. 1093/94
e (CE) n. 1447/1999;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20
novembre 2009, istitutivo di un regime di controllo comunitario per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca,
che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.
811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005,
(CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i
regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
Visto il regolamento (CE) n. 404/2011 della Commissione, 8 aprile
2011, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.
1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 novembre 2011;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 2011;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 21 dicembre 2011;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 dicembre 2011;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con i Ministri per gli affari europei, degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' e obiettivi
1. Il presente decreto legislativo in conformita' ai principi e
criteri direttivi di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 4
giugno 2010, n. 96, provvede al riordino, al coordinamento ed
all'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca ed
acquacoltura, fatte salve le competenze regionali, al fine di dare
corretta attuazione ai criteri ed agli obiettivi previsti dal
regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006,
nonche' dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29
settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata.
Capo I Attivita' di pesca e acquacoltura
Art. 2
Pesca professionale
1. La pesca professionale e' l'attivita' economica organizzata
svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla
ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al
traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a
bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla
trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia,
all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.
2. Sono connesse alle attivita' di pesca professionale, purche' non
prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico
mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla
propria attivita' di pesca ovvero di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti
attivita':
a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi
da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pesca turismo»;
b) attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche, culturali e
di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi
acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli
aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da
imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della
propria abitazione o di struttura nella disponibilita'
dell'imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»;
c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione
dei prodotti della pesca, nonche' le azioni di promozione e
valorizzazione;
d) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati
alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi
acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero.
3. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, nonche' all'articolo 24, comma 2, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere
provvisionali per l'accessibilita' ed il superamento delle barriere
architettoniche.
4. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), e'
autorizzato dall'autorita' marittima dell'ufficio di iscrizione della
nave da pesca secondo le modalita' fissate dalle disposizioni
vigenti.
Capo I Attivita' di pesca e acquacoltura
Art. 3
Acquacoltura
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2135 del codice
civile, l'acquacoltura e' l'attivita' economica organizzata,
esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura
di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo
biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere
vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine.
2. Sono connesse all'acquacoltura le attivita', esercitate dal
medesimo acquacoltore, dirette a:
a) manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione, promozione e valorizzazione che abbiano ad
oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attivita' di cui al
comma 1;
b) fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente
impiegate nell'attivita' di acquacoltura esercitata, ivi comprese le
attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche e culturali,
finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e
vallivi e delle risorse dell'acquacoltura, nonche' alla
valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese di
acquacoltura, esercitate da imprenditori, singoli o associati,
attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella
disponibilita' dell'imprenditore stesso;
c) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati
alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi
acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero.
3. Alle opere, alle strutture destinate alle attivita' di cui alla
lettera b) del comma 2 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con
decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche'
all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per
l'accessibilita' ed il superamento delle barriere architettoniche.
Capo I Attivita' di pesca e acquacoltura
Art. 4
Imprenditore ittico
1. E' imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che
esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o
societaria, l'attivita' di pesca professionale di cui all'articolo 2
e le relative attivita' connesse.
2. Si considerano, altresi', imprenditori ittici le cooperative di
imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano
prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente
ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attivita'
di cui al comma 1.
3. Ai fini del presente decreto, si considera altresi' imprenditore
ittico l'acquacoltore che esercita in forma singola o associata
l'attivita' di cui all'articolo 3.
4. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di legge di settore,
all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per
l'imprenditore agricolo.
5. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di cui al comma
1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di
iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.
6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti
ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto.
7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e
previdenziali e della concessione di contributi nazionali e
regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto ad applicare i pertinenti
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle
organizzazioni sindacali e di categoria comparativamente piu'
rappresentative, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 3,
legge 3 aprile 2001, n. 142, e le leggi sociali e di sicurezza sul
lavoro.
8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di
zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attivita' di
acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non
inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui
pertiene la concessione.
Capo I Attivita' di pesca e acquacoltura
Art. 5
Giovane imprenditore ittico
1. E' giovane imprenditore ittico l'imprenditore di cui
all'articolo 4 avente una eta' non superiore a 40 anni.
2. Ai fini dell'applicazione della normativa nazionale e
comunitaria in materia di imprenditoria giovanile, si considerano
imprese ittiche giovanili:
a) le societa' semplici, in nome collettivo e cooperative ove
almeno i due terzi dei soci abbiano eta' inferiore a 40 anni;
b) le societa' in accomandita semplice ove almeno il socio
accomandatario sia giovane imprenditore ittico. In caso di due o piu'
soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui alla
lettera a);
c) le societa' di capitali di cui i giovani imprenditori ittici
detengano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di
amministrazione della societa' siano costituiti in maggioranza da
giovani imprenditori ittici.
3. All'articolo 8, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441,
dopo le parole: «imprenditorialita' giovanile in agricoltura» sono
inserite le seguenti: «e pesca» e dopo le parole: «a livello
nazionale» sono inserite le seguenti: «e delle associazioni nazionali
riconosciute delle cooperative della pesca comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, delle associazioni nazionali
delle imprese di pesca e acquacoltura e dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura
comparativamente piu' rappresentativi a livello nazionale».
4. All'articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria 2008), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il 20 per cento delle risorse del Fondo e' destinato alle finalita'
di cui al presente comma».
Capo I Attivita' di pesca e acquacoltura
Art. 6
Pesca non professionale
1. La pesca non professionale e' la pesca che sfrutta le risorse
acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e
scientifici.
2. La pesca scientifica e' l'attivita' diretta a scopi di studio,
ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel capo
III del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 2
ottobre 1968, n. 1639.
3. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio
dei prodotti della pesca non professionale.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sono definite le modalita' per l'esercizio della pesca per
fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa
sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della
politica comune della pesca.
5. La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari e'
consentita soltanto ai maggiori di anni sedici.
Capo II Sanzioni
Art. 7
Contravvenzioni
1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente
abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonche' di
prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata
e non regolamentata, e' fatto divieto di:
a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche
di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa
in vigore;
b) trasportare e commercializzare esemplari di specie ittiche di
taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in
vigore;
c) detenere, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie
di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in
violazione della normativa in vigore;
d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso
di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche
atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri
organismi acquatici;
e) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri
organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi secondo le
modalita' di cui alla lettera d);
f) pescare in acque sottoposte alla sovranita' di altri Stati,
salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi
internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate
dagli Stati interessati;
g) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di
un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di
conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati
membri di detta organizzazione;
h) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto,
gli organismi acquatici oggetto della altrui attivita' di pesca,
esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando
il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti,
sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto
stabilite dalla normativa vigente;
i) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto,
gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al
libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque
detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il
suddetto consenso.
2. In caso di cattura accessoria o accidentale di esemplari di
dimensioni inferiori alla taglia minima, questi devono essere
rigettati in mare.
3. I divieti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 non riguardano
la pesca scientifica, nonche' le altre attivita' espressamente
autorizzate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale.
Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti
di tale tipo di pesca ed e' consentito detenere e trasportare le
specie pescate per soli fini scientifici.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE)
1967/06.
Capo II Sanzioni
Art. 8
Pene principali per le contravvenzioni
1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere
a), b), c), d), e), f) e g), e' punito, salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o
con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.
2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere
h) ed i), e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o
con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.
3. Fermi restando i divieti di detenzione, sbarco, trasporto,
trasbordo e commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di
sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle
norme nazionali applicabili, nei casi di cui al comma 2 dell'articolo
7 non e' applicata sanzione se la cattura e' stata realizzata con
attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati
dalla licenza di pesca.
Capo II Sanzioni
Art. 9
Pene accessorie per le contravvenzioni
1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal
presente decreto comporta l'applicazione delle seguenti pene
accessorie:
a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli
aventi diritto nelle ipotesi previste dalle lettere h) ed i)
dell'articolo 7, comma 1;
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi
con i quali e' stato commesso il reato;
c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei
casi contemplati dalle lettere d), h) ed i) dell'articolo 7, comma 1,
qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;
d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci
giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di
esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista
dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili ovvero
di cui e' vietata la cattura.
Capo II Sanzioni
Art. 10
Illeciti amministrativi
1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente
abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonche' di
prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata
e non regolamentata, e' fatto divieto di:
a) effettuare la pesca con unita' iscritte nei registri di cui
all'articolo 146 codice della navigazione, senza essere in possesso
di una licenza di pesca, o di un'autorizzazione in corso di
validita';
b) pescare in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e
nazionale;
c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in
zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale;
d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca e'
sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;
e) pescare quantita' superiori a quelle autorizzate, per ciascuna
specie, dalla normativa comunitaria e nazionale;
f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantita'
superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalla normativa
nazionale e comunitaria;
g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale e' previsto
un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero
dopo che il medesimo e' andato esaurito;
h) pescare con attrezzi o strumenti, vietati dalla normativa
comunitaria e nazionale o non espressamente permessi, o collocare
apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformita'
della necessaria autorizzazione;
i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non
conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare
il prodotto di tale pesca;
l) manomettere, alterare o modificare l'apparato motore
dell'unita' da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti
massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;
m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare
manomesso, alterato o modificato, nonche' interrompere
volontariamente il segnale;
n) falsificare o occultare la marcatura, l'identita' o i
contrassegni di individuazione dell'unita' da pesca;
o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme
comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione
dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da
trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via
satellite;
p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme
comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione
dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti
a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque
mediterranee;
q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni
di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca INN
(pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) ai sensi del
regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi
nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN
di un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di
assistenza o rifornimento a tali navi;
r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalita' e quindi da
considerare senza bandiera ai sensi del diritto vigente;
s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi
ad un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli
organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori,
nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria;
t) intralciare l'attivita' posta in essere dagli ispettori della
pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli
osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria.
2. I divieti di cui alle lettere b), c), d), g) ed h) del comma 1
non riguardano la pesca scientifica, nonche' le altre attivita'
espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa
comunitaria e nazionale. Resta esclusa qualsiasi forma di
commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed e'
consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini
scientifici.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n.
1967/06.
Capo II Sanzioni
Art. 11
Sanzioni amministrative principali
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti
posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g),
h), i), l), m), n), p), q), r), s), t) ed u), e' soggetto al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a
12.000 euro.
2. Chiunque violi il divieto posto dall'articolo 10, comma 1,
lettera o), e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
3. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 chiunque:
a) esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel
registro dei pescatori marittimi;
b) viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3.
4. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 chiunque:
a) viola le norme del decreto del Presidente della Repubblica 2
ottobre 1968, n. 1639, relative all'esercizio della pesca sportiva,
ricreativa e subacquea;
b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona
minore degli anni sedici, ovvero affidi un fucile subacqueo o altro
attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne
faccia uso.
5. L'armatore e' solidalmente e civilmente responsabile con il
comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative
pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti
commessi nell'esercizio della pesca marittima.
Capo II Sanzioni
Art. 12
Sanzioni amministrative accessorie
1. Alle violazioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4,
lettera a), sono applicate le seguenti sanzioni amministrative
accessorie:
a) la confisca del pescato;
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi
usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative nazionali
e comunitarie. E' sempre disposta la confisca degli attrezzi, degli
strumenti e degli apparecchi usati o detenuti che non siano conformi
alle pertinenti normative nazionali e comunitarie. Gli attrezzi
confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla
normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e
demolizione sono poste a carico del contravventore;
c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati
collocati apparecchi fissi o mobili di cui alla lettera h)
dell'articolo 10, comma 1.
2. Qualora le violazioni di cui alle lettere h) ed i) del comma 1
dell'articolo 10 siano commesse con reti da posta derivante, e'
sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca
quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per
un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca
della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di
ingiunzione.
Capo II Sanzioni
Art. 13
Disposizioni procedurali
1. Le sanzioni amministrative principali ed accessorie previste per
le violazioni di cui al presente decreto si applicano secondo le
modalita' di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
2. In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto,
l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e'
il Capo del compartimento marittimo.
Capo II Sanzioni
Art. 14
Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi
1. E' istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui
all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 ed agli articoli
125 e seguenti del regolamento (CE) n. 404/2011.
2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui
all'articolo 7, comma 1, lettere a), c) e g), e gli illeciti
amministrativi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), d),
g), h), n), o), p), q), r), s) e t).
3. La commissione di un'infrazione grave da' sempre luogo
all'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca, come
individuati nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di
ingiunzione.
4. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali sono individuati modalita', termini e
procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente
articolo, ferma restando la competenza della Direzione generale della
pesca marittima e dell'acquacoltura in ordine alla revoca della
licenza di pesca.
Capo II Sanzioni
Art. 15
Registro nazionale delle infrazioni
1. Il Registro nazionale delle infrazioni e' istituito presso il
Centro controllo nazionale pesca del Comando generale delle
Capitanerie di porto presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Capo II Sanzioni
Art. 16
Sospensione e revoca definitiva della licenza
1. L'assegnazione di un numero totale di punti pari o superiore a
18, comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di
due mesi. Se il numero totale di punti e' pari o superiore a 36, la
licenza di pesca e' sospesa per un periodo di quattro mesi. Se il
numero totale di punti e' pari o superiore a 54, la licenza di pesca
e' sospesa per un periodo di otto mesi. Se il numero totale di punti
e' pari o superiore a 72, la licenza di pesca e' sospesa per un
periodo di un anno.
2. Se nel corso di una ispezione vengono individuate due o piu'
infrazioni gravi, alla licenza di pesca sono assegnati fino a un
massimo di 12 punti.
3. L'accumulo di 90 punti sulla licenza di pesca comporta la revoca
definitiva della licenza di pesca.
4. Qualora una licenza di pesca sia stata sospesa ai sensi del
presente articolo, eventuali nuovi punti assegnati alla licenza di
pesca vengono aggiunti ai punti esistenti.
Capo II Sanzioni
Art. 17
Pesca illegale durante la sospensione o successivamente alla revoca
definitiva della licenza di pesca
1. Se un peschereccio la cui licenza di pesca e' stata sospesa o
revocata a titolo definitivo, conformemente all'articolo 16, svolge
attivita' di pesca durante il periodo di sospensione o
successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca, gli
organi preposti al controllo adottano le misure di esecuzione
immediata ritenute piu' idonee tra quelle previste dall'articolo 43
del regolamento (CE) n. 1005/2008.
Capo II Sanzioni
Art. 18
Cancellazione di punti
1. Qualora una licenza di pesca sia stata sospesa ai sensi
dell'articolo 16, eventuali nuovi punti assegnati alla licenza di
pesca vengono aggiunti ai punti esistenti ai fini dell'applicazione
dell'articolo 16.
2. Se il numero totale di punti assegnati alla licenza di pesca e'
superiore a due vengono cancellati due punti qualora:
a) il peschereccio utilizzato per commettere l'infrazione per cui
sono stati assegnati i punti utilizzi in seguito il sistema di
controllo dei pescherecci «vessel monitoring system» - VMS o proceda
alla registrazione e alla trasmissione elettronica dei dati del
giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della
dichiarazione di sbarco senza essere legalmente obbligato all'uso di
tali tecnologie, o;
b) il titolare della licenza di pesca si offra volontariamente,
dopo l'assegnazione dei punti, per partecipare a una campagna
scientifica per il miglioramento della selettivita' degli attrezzi da
pesca, o;
c) il titolare della licenza di pesca sia membro di
un'organizzazione di produttori e accetti un piano di pesca adottato
dall'organizzazione di produttori nell'anno successivo
all'assegnazione dei punti che comporti una riduzione del 10 per
cento delle possibilita' di pesca per il titolare della licenza di
pesca, o;
d) il titolare della licenza di pesca partecipi a una attivita'
di pesca che rientri in un programma di etichettatura ecologica
destinato a certificare e promuovere etichette per i prodotti
provenienti da una corretta gestione della pesca marittima e
focalizzato su temi correlati all'utilizzo sostenibile delle risorse
della pesca.
3. Per ciascun periodo triennale successivo alla data dell'ultima
infrazione grave, il titolare di una licenza di pesca puo' avvalersi
una sola volta di una delle opzioni di cui alle lettere a), b), c) e
d) del comma 2 per ridurre il numero di punti assegnatigli, a
condizione che tale riduzione non comporti la cancellazione di tutti
i punti della licenza di pesca.
4. Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave
nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti
applicati sulla licenza di pesca sono annullati.
5. Se i punti sono stati cancellati a norma dei commi 2 e 4, il
titolare della licenza viene informato dalla Direzione generale della
pesca marittima e dell'acquacoltura di tale cancellazione e del
numero di punti eventualmente rimanenti.
Capo II Sanzioni
Art. 19
Sistema di punti per i comandanti dei pescherecci
1. E' istituito un sistema di punti per infrazioni gravi del
comandante a norma dell'articolo 92, paragrafo 6, del regolamento
(CE) n. 1224/2009 e dell'articolo 134 del regolamento (CE) n.
404/2011.
2. La commissione di un'infrazione grave, di cui all'articolo 14,
comma 2, da' sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti al
marittimo imbarcato con la funzione di comandante della unita' da
pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non viene emessa
l'ordinanza di ingiunzione.
3. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali sono individuati modalita', termini e
procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente
articolo.
Capo II Sanzioni
Art. 20
Sanzioni applicate al comandante della nave
1. L'applicazione del sistema di punti di cui all'articolo 19,
comporta:
a) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 18,
il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 15
giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei
punti;
b) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 54,
il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 30
giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei
punti;
c) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 90,
il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 2
mesi dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei
punti.
2. Se nel corso di una ispezione vengono accertate due o piu'
infrazioni gravi, sono assegnati fino a un massimo di 12 punti.
3. Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave
nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti
applicati alle funzioni di comandante sono annullati.
Capo II Sanzioni
Art. 21
Sanzioni disciplinari
1. Se le infrazioni di cui al presente titolo sono commesse da
appartenenti al personale marittimo, laddove ricorrano i presupposti
di cui agli articoli 1249 e seguenti del codice della navigazione,
sono applicate anche le sanzioni disciplinari ivi previste.
Capo II Sanzioni
Art. 22
Vigilanza e controllo
1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali -
Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in
qualita' di autorita' competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo
5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, coordina le attivita' di
controllo.
2. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5
del regolamento (CE) n. 1224/2009, il Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca
marittima e dell'acquacoltura si avvale del Corpo delle capitanerie
di porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca.
3. L'attivita' di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla
somministrazione dei prodotti di essa, nonche' l'accertamento delle
infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle
Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell'Autorita'
marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai
Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati
di cui al comma 4.
4. Le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali possono
nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire
alla vigilanza sulla pesca.
5. Gli agenti giurati di cui al comma 4 debbono possedere i
requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza. La loro nomina,
previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo,
avviene secondo le norme previste dalle leggi di pubblica sicurezza.
6. Ai soggetti di cui al comma 3, e' riconosciuta, qualora gia' ad
esse non competa, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia
giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della
vigilanza sulla pesca ai sensi dell'articolo 55, ultimo comma, del
codice di procedura penale.
7. Gli incaricati del controllo sulla pesca marittima possono
accedere in ogni momento presso le navi, i galleggianti, gli
stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita,
commercializzazione e somministrazione e presso i mezzi di trasporto
dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle
norme sulla disciplina della pesca.
Capo II Sanzioni
Art. 23
Risarcimento del danno
1. Per i reati previsti dal presente decreto le Amministrazioni
interessate possono costituirsi parte civile nel relativo giudizio
penale.
Capo II Sanzioni
Art. 24
Potere di deroga del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali
1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
puo', con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva centrale
per la pesca marittima, disciplinare la pesca anche in deroga alle
discipline regolamentari nazionali, in conformita' alle norme
comunitarie, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze
scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo
sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa.
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
puo', con proprio decreto, sospendere l'attivita' di pesca o disporne
limitazioni in conformita' alle disposizioni del regolamento (CE) n.
2371/2002, al fine di conservare e gestire le risorse della pesca.
Capo III Disposizioni finali
Art. 25
Norme attuative
1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio
2004, n. 153, e' sostituito dal seguente:
«1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n.
400, sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, di concerto con i Ministeri competenti per materia e di
intesa con le regioni e le provincie Autonome sono emanati i decreti
di attuazione del presente decreto.».
2. Restano in vigore le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
Capo III Disposizioni finali
Art. 26
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono
all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Capo III Disposizioni finali
Art. 27
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
abrogati:
a) la legge 14 luglio 1965, n. 963;
b) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2
ottobre 1968, n. 1639;
c) l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 102;
d) gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
226, e successive modificazioni;
e) i commi 2 e 3 dell'articolo 1 e gli articoli 6, 7, 8 e 9 del
decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153;
f) i commi 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 26
maggio 2004, n. 154.
2. Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni
del presente decreto.
Capo III Disposizioni finali
Art. 28
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 9 gennaio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze
Catania, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri
Severino, Ministro della giustizia
Passera, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Severino
Capo III Disposizioni finali
Allegato I
PUNTI ASSEGNATI IN CASO DI INFRAZIONI GRAVI
---------------------------------------------------------------------
N. Infrazione grave Punti
---------------------------------------------------------------------
1 Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme 3
comunitarie e nazionali in materia di registrazione e
dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli
sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il
sistema di controllo dei pescherecci via satellite
Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme
comunitarie e nazionali in materia di registrazione e
dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi
di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali
o pescate fuori dalle acque mediterranee
(Articolo 10, comma 1, lettere o) e p), del presente
decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo
1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42,
paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1,
lettera b), del regolamento (CE) n. 1005/2008)
---------------------------------------------------------------------
2 Pesca con attrezzi o strumenti vietati dalle pertinenti 4
disposizioni comunitarie e nazionali o non espressamente
permessi
(Articolo 10, comma 1, lettera h) del presente decreto, in
combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del
regolamento (CE) n. 1005/2008)
---------------------------------------------------------------------
3 Falsificazione o occultamento di marcatura, identita' o i 5
contrassegni di individuazione dell'unita' da pesca
(Articolo 10, comma 1, lettera n), del presente decreto,
in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del
regolamento (CE) n. 1005/2008)
---------------------------------------------------------------------
4 Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di 5
prova relativi a un'indagine posta in essere dagli
ispettori della pesca, dagli organi deputati alla
vigilanza ed al controllo e dagli osservatori,
nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria
(Articolo 10, comma 1, lettera s), del presente decreto,
in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del
regolamento (CE) n. 1005/2008)
---------------------------------------------------------------------
5 Detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie 5
ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in
violazione della normativa in vigore
(Articolo 7, comma 1, lettera a), del presente decreto,
in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del
regolamento (CE) n. 1005/2008)
---------------------------------------------------------------------
6 Esercizio della pesca in acque sottoposte alla competenza 5
di un'organizzazione regionale per la pesca, in violazione
delle misure di conservazione o gestione e senza avere la
bandiera di uno degli Stati Membri di detta Organizzazione
(Articolo 7, comma 1, lettera g), del presente decreto, in
combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera k), del
regolamento (CE) n. 1005/2008)
---------------------------------------------------------------------
7 Pesca con unita' iscritte nei registri di cui all'articolo 7
146 cod. nav., senza essere in possesso di una licenza di
pesca, o di un'autorizzazione in corso di validita'
(Articolo 10, comma 1, lettera a), del presente decreto,
in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del
regolamento (CE) n. 1005/2008)
---------------------------------------------------------------------
8 Pesca in zone e tempi vietati dalla normativa nazionale 6
e comunitaria
(Articolo 10, comma 1, lettera b), del presente decreto in
combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento (CE) n. 1005/2008)
---------------------------------------------------------------------
9 Pesca diretta di uno stock ittico per il quale e' previsto 6
un contingente di cattura, senza disporre di tale
contingente ovvero dopo che il medesimo e' andato esaurito
(Articolo 10, comma 1, lettera g), del presente decreto
in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento (CE) n. 1005/2008)
---------------------------------------------------------------------
10 Pesca diretta di stock ittici per i quali la pesca e' 7
sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione
degli stessi.
(Articolo 10, comma 1, lettera d), del presente decreto
in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del
regolamento (CE) n. 1005/2008)
---------------------------------------------------------------------
11 Detenzione, sbarco, trasporto e commercializzazione delle 7
specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio
di crescita, in violazione della normativa in vigore.
(Articolo 7, comma 1, lettera c), del presente decreto in
combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed
i), del regolamento (CE) n. 1005/2008)
---------------------------------------------------------------------
12 Intralcio all'attivita' posta in essere dagli ispettori 7
della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al
controllo, nell'esercizio delle loro funzioni di controllo
e dagli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni di
sorveglianza nel rispetto delle dalle pertinenti
disposizioni comunitarie e nazionali
(Articolo 10, comma 1, lettera t), del presente decreto in
combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del
regolamento (CE) n. 1005/2008)
---------------------------------------------------------------------
13 Operazioni di trasbordo o partecipazione a operazioni di 7
pesca congiunte con pescherecci sorpresi a esercitare
pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, in
particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione
delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di
un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione
di assistenza o rifornimento a tali navi
(Articolo 10, comma 1, lettera q), del presente decreto,
in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del
regolamento (CE) n. 1005/2008)
---------------------------------------------------------------------
14 Utilizzo di un peschereccio privo di nazionalita' e quindi 7
da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto
vigente
(Articolo 10, comma 1, lettera r), del presente decreto,
in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo
1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera l), del
regolamento (CE) n. 1005/2008)
---------------------------------------------------------------------
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento
Martedì 31 Gennaio 2012 16:53
Liliana D'amico
LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di
composizione delle crisi da sovraindebitamento. (12G0011), in G.U.R.I. del 30 gennaio 2012, n. 24
Capo I MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI ESTORSIONE
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108
1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei
mutui di cui al comma 2 e' consentita anche in favore
dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole
del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non
abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo VI
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,
ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede
pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio,
l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di
intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del
codice penale. Avverso il provvedimento contrario del giudice
delegato e' ammesso reclamo al tribunale fallimentare, del quale non
puo' far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.
2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del comma
2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle attivita'
sopravvenute dell'imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a
destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalita' di cui
al comma 5»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il mutuo puo' essere concesso, anche nel corso delle
indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico
ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle
indagini preliminari medesime»;
c) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «data» sono
inserite le seguenti: «di presentazione della denuncia per il delitto
di usura ovvero dalla data»;
d) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere
concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche
tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli
articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o
patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34 del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nei confronti dei
soggetti indagati o imputati per taluno di detti reati ovvero
proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo non puo'
essere consentita e, ove sia stata disposta, e' sospesa fino
all'esito dei relativi procedimenti»;
e) al comma 9, la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:
«a) se il procedimento penale per il delitto di usura in
relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si
conclude con provvedimento di archiviazione, salvo quanto previsto
dalla lettera a-bis), ovvero con sentenza di non luogo a procedere,
di proscioglimento o di assoluzione;
a-bis) quando il procedimento penale non possa ulteriormente
proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte
dell'imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il
provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o
grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice
di procedura penale, quando allo stato degli atti non esistano
elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza
del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri
vantaggi usurari».
2. All'articolo 15, comma 8, della citata legge n. 108 del 1996, le
parole da: «rappresentanti» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «due rappresentanti del Ministero dell'economia e
delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due
rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella persona
del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle
iniziative anti-racket ed antiusura, da due rappresentanti del
Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. E' previsto un
supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e
supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con
qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata.
La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito. Le riunioni
della commissione sono valide quando intervengono almeno cinque
componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni
interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei
presenti e in caso di parita' di voti prevale quello del presidente».
3. All'articolo 16, comma 9, della citata legge n. 108 del 1996, le
parole da: «con l'arresto» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «con la reclusione da due a quattro anni».
4. All'articolo 17 della citata legge n. 108 del 1996, dopo il
comma 6-bis e' aggiunto il seguente:
«6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1,
e' consentita la presentazione di un'unica istanza di riabilitazione
anche in riferimento a piu' protesti, purche' compresi nello spazio
temporale di un triennio».
Capo I MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI ESTORSIONE
Art. 2
Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44
1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'elargizione e' concessa agli esercenti un'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica,
ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo
in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad
aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai
fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste,
ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche
ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni
mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto
forma di mancato guadagno inerente all'attivita' esercitata»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, l'elargizione
e' consentita anche in favore del soggetto dichiarato fallito, previo
parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione
che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di
cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica,
l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai
sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, ne' sia
indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la
concessione dell'elargizione non e' consentita e, ove sia stata
disposta, e' sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.
1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del
comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle
attivita' sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto
a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalita' di
cui all'articolo 15. Il ricavato netto e' per la meta' acquisito dal
curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua
meta' deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento»;
b) dopo l'articolo 18-bis e' inserito il seguente:
«Art. 18-ter (Sostegno degli enti locali alle attivita'
economiche a fini antiestorsivi). - 1. Al fine di sostenere e
incentivare la prevenzione e la tutela delle attivita' economiche
dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre, tramite
appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o
il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato di tributi
locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 gli enti
locali provvedono, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica
ad essi assegnati ai fini del patto di stabilita' interno, a carico
dei propri bilanci»;
c) all'articolo 19, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
«d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte
nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2. I membri sono nominati
ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno su designazione
degli organismi nazionali associativi maggiormente rappresentativi.
Il Ministro dell'interno, su proposta del Commissario straordinario
del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed
antiusura, determina con proprio decreto i criteri per
l'individuazione della maggiore rappresentativita'»;
d) all'articolo 20:
1) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la
proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento
favorevole del procuratore della Repubblica competente per le
indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di
cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di piu' procedimenti penali
che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle
sospensioni e della proroga anzidette, e' competente il procuratore
della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente»;
2) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di
cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure
esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo
il procuratore della Repubblica competente, che trasmette il
provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette
giorni dalla comunicazione del prefetto.
7-ter. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei
confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali,
non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni dalla data di
inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1,
fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui
ai commi da 1 a 4 del presente articolo».
Capo I MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI ESTORSIONE
Art. 3
Modifica all'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n.
296
1. All'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per i
soggetti di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315, per i quali
permangono i vincoli di destinazione previsti dalla legge 7 marzo
1996, n. 108».
Capo I MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI ESTORSIONE
Art. 4
Modifiche all'articolo 629 del codice penale
1. All'articolo 629 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «con la multa da euro 516 a euro
2.065» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a
euro 4.000»;
b) al secondo comma, le parole: «da euro 1.032 a euro 3.098» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 15.000».
Capo I MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI ESTORSIONE
Art. 5
Modifica all'articolo 135 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163
1. All'articolo 135, comma 1, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «passata in giudicato» sono
inserite le seguenti: «per reati di usura, riciclaggio nonche'».
Capo II PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 6
Finalita'
1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento
non soggette ne' assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali,
e' consentito al debitore concludere un accordo con i creditori
nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata
dal presente capo.
2. Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento» si intende
una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e
il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonche' la
definitiva incapacita' del debitore di adempiere regolarmente le
proprie obbligazioni.
Capo II PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 7
Presupposti di ammissibilita'
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai
creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi
di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale
competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di
ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il
regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso,
compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati
ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo
quanto previsto dall'articolo 8, comma 4. Il piano prevede le
scadenze e le modalita' di pagamento dei creditori, anche se
suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per
l'adempimento dei debiti, le modalita' per l'eventuale liquidazione
dei beni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1,
il piano puo' anche prevedere l'affidamento del patrimonio del
debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la
distribuzione del ricavato ai creditori.
2. La proposta e' ammissibile quando il debitore:
a) non e' assoggettabile alle procedure previste dall'articolo 1
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura
di composizione della crisi.
Capo II PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 8
Contenuto dell'accordo
1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e
la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche
mediante cessione dei redditi futuri.
2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano
sufficienti a garantire la fattibilita' del piano, la proposta deve
essere sottoscritta da uno o piu' terzi che consentono il
conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per
l'attuabilita' dell'accordo.
3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni
all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli
strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di
strumenti creditizi e finanziari.
4. Il piano puo' prevedere una moratoria fino ad un anno per il
pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le
seguenti condizioni:
a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla
scadenza del nuovo termine;
b) l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato
dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi;
c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti
impignorabili.
Capo II PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 9
Deposito della proposta di accordo
1. La proposta di accordo e' depositata presso il tribunale del
luogo di residenza o sede del debitore.
2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di
tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e
degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque
anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
e dell'attestazione sulla fattibilita' del piano, nonche' l'elenco
delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua
famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare
corredata del certificato dello stato di famiglia.
3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita altresi' le
scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a
dichiarazione che ne attesta la conformita' all'originale.
Capo II PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 10
Procedimento
1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli
articoli 7 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza,
disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la
sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica
certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento
dei provvedimenti che egli puo' adottare ai sensi del comma 3 del
presente articolo.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea
forma di pubblicita' della proposta e del decreto, oltre, nel caso in
cui il proponente svolga attivita' d'impresa, alla pubblicazione
degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.
3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode
ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non
possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni
esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne'
acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha
presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi
titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei
titolari di crediti impignorabili.
4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni
rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai
sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive
proposte di accordo.
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e
del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il
provvedimento.
Capo II PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 11
Raggiungimento dell'accordo
1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta
elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi,
dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come
eventualmente modificata.
2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, e' necessario
che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il
70 per cento dei crediti.
3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti
dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di
regresso.
4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo
che sia diversamente stabilito.
5. L'accordo e' revocato di diritto se il debitore non esegue
integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i
pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie.
Capo II PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 12
Omologazione dell'accordo
1. Se l'accordo e' raggiunto, l'organismo di composizione della
crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi
espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo
11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni
successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono
sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine,
l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la
relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonche'
un'attestazione definitiva sulla fattibilita' del piano.
2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di
cui all'articolo 11, comma 2, verificata l'idoneita' ad assicurare il
pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione,
il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione
utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2. Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il
provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non
puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo
non superiore ad un anno, l'accordo produce gli effetti di cui
all'articolo 10, comma 3.
4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di
risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori
estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei
e' chiesto al giudice con ricorso da decidere in camera di consiglio,
ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile.
5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore
risolve l'accordo.
Capo II PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 13
Esecuzione dell'accordo
1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni
sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il
giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi,
nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e
delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.
2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali
difficolta' insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto
adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale
irregolarita'. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione
di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per
giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.
3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformita'
dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento
alla possibilita' di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo
svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del
pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione,
nonche' di ogni altro vincolo.
4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in
violazione dell'accordo e del piano sono nulli.
Capo II PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 14
Impugnazione e risoluzione dell'accordo
1. L'accordo puo' essere annullato dal tribunale su istanza di ogni
creditore, in contraddittorio con il debitore, quando e' stato
dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o
dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente
simulate attivita' inesistenti. Non e' ammessa alcuna altra azione di
annullamento.
2. Se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi
derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono
costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per
ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore puo' chiedere
al tribunale la risoluzione dello stesso.
3. Il ricorso per la risoluzione e' proposto, a pena di decadenza,
entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo
adempimento previsto dall'accordo.
4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i
diritti acquistati dai terzi in buona fede.
5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile.
Capo II PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 15
Organismi di composizione della crisi
1. Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate
garanzie di indipendenza e professionalita' deputati, su istanza
della parte interessata, alla composizione delle crisi da
sovraindebitamento.
2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito
registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
3. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalita'
di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Con lo stesso decreto sono disciplinate,
altresi', la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione,
la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonche' la
determinazione delle indennita' spettanti agli organismi di cui al
comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
4. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi
dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi
dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000,
n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti
ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice
domanda, nel registro di cui al comma 2.
5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai
componenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso spese o
indennita' a qualsiasi titolo corrisposti.
6. Le attivita' degli organismi di cui al comma 1 devono essere
svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Capo II PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 16
Iscrizione nel registro
1. Gli organismi di cui all'articolo 15, unitamente alla domanda di
iscrizione nel registro, depositano presso il Ministero della
giustizia il proprio regolamento di procedura e comunicano
successivamente le eventuali variazioni.
Capo II PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 17
Compiti dell'organismo di composizione della crisi
1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto
dagli articoli 11, 12 e 13, assume ogni opportuna iniziativa,
funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al
raggiungimento dell'accordo e alla buona riuscita dello stesso,
finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento, e
collabora con il debitore e con i creditori anche attraverso la
modifica del piano oggetto della proposta di accordo.
2. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei dati contenuti
nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilita' del
piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e trasmette al giudice la
relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai
sensi dell'articolo 12, comma 1.
3. L'organismo esegue la pubblicita' della proposta e dell'accordo,
ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del
procedimento previsto dal presente capo.
Capo II PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 18
Accesso alle banche dati pubbliche
1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attivita' previsti dal
presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo,
gli organismi di cui all'articolo 15 possono accedere ai dati
contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni
creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati
pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di
buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati
in tema di crediti al consumo, affidabilita' e puntualita' nei
pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione
dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.
2. I dati personali acquisiti per le finalita' di cui al comma 1
possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della
procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua
conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione e' data
comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica
certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.
Capo II PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 19
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con
la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000
euro il debitore che:
a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione
della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il passivo
ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero
dolosamente simula attivita' inesistenti;
b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione
della crisi di cui al presente capo, produce documentazione
contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in
tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione
debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel
piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei
creditori estranei;
d) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione
dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua
posizione debitoria;
e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.
2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che
rende false attestazioni in ordine all'esito della votazione dei
creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero in
ordine alla veridicita' dei dati contenuti in tale proposta o nei
documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilita' del
piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore e' punito
con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000
euro.
3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente
dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai
creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto
del suo ufficio.
Capo II PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 20
Disposizioni transitorie e finali
1. Con uno o piu' decreti, il Ministro della giustizia stabilisce,
anche per circondario di tribunale, la data a decorrere dalla quale i
compiti e le funzioni che il presente capo attribuisce agli organismi
di composizione della crisi di cui all'articolo 15 sono svolti in via
esclusiva dai medesimi.
2. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di
composizione della crisi possono essere anche svolti da un
professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,
ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal
giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia
sono stabilite, in considerazione del valore della procedura e delle
finalita' sociali della medesima, le tariffe applicabili
all'attivita' svolta dai professionisti, da porre a carico dei
soggetti che ricorrono alla procedura.
3. Il professionista di cui al comma 2 e' equiparato, anche agli
effetti penali, al componente dell'organismo di composizione della
crisi.
4. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere una relazione
annuale sullo stato di attuazione della presente legge.
Capo III ENTRATA IN VIGORE
Art. 21
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 gennaio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 307 ):
Presentato dal sen. Centaro il 30 aprile 2008.
Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il
27 maggio 2008 con pareri delle Commissioni. 1ª, 5ª, 6ª e 10ª.
Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 23
settembre; 7, 14 ottobre; 5, 18 novembre; 18 dicembre 2008; 14, 21
gennaio; 11 e 17 marzo 2009.
Relazione scritta annunciata il 26 marzo 2009 (atto n. 307-A)
relatore sen. Mazzatorta.
Esaminato in aula il 26 e 31 marzo 2009 ed approvato il 1° aprile
2009.
Camera dei deputati (atto n. 2364 ):
Assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede referente, l'8
aprile 2009 con pareri delle Commissioni I, V, VI, VIII, X, XI, XII e
questioni regionali.
Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, il 23, 29
aprile; 7, 14, 20 maggio; 9, 16, 17, 18, 23 giugno; 2, 8,15, 30
luglio; 10, 16 settembre; 21, 22, 27 ottobre 2009; 28 gennaio; 26, 27
maggio; 30 luglio 2010.
Nuovamente assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede
legislativa il 24 marzo 2011.
Esaminato dalla II Commissione, in sede legislativa, il 29 marzo;
13 aprile; 25 maggio; 5, 6 luglio ed approvato, con modificazioni, il
26 ottobre 2011.
Senato della Repubblica (atto n 307-B):
Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il
30 novembre 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 10ª.
Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 10 gennaio
2012.
Nuovamente assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede
deliberante, l'11 gennaio 2012.
Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede deliberante, il 12
gennaio 2012 ed approvato il 17 gennaio 2012.
|
|