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  • Mercoledì 28 Dicembre 2011 15:38
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    Normativa/Nazionale

    Legge di conversione del decreto salva Italia

    Legge n. 214 del 22/12/2011

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    LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214

     
     
      La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
    approvato; 
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
                                  Promulga 
     
    la seguente legge: 
     
                                   Art. 1 
     
      1. Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  recante  disposizioni
    urgenti per la crescita, l'equita'  e  il  consolidamento  dei  conti
    pubblici, e' convertito in legge con le  modificazioni  riportate  in
    allegato alla presente legge. 
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
    della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato. 
        Data a Roma, addi' 22 dicembre 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
                                Monti,  Presidente  del   Consiglio   dei
                                Ministri e Ministro dell'economia e delle
                                finanze 
     
                                Fornero,  Ministro  del  lavoro  e  delle
                                politiche sociali 
     
                                Passera,    Ministro    dello    sviluppo
                                economico 
     
    Visto, il Guardasigilli: Severino 
    
     
                             LAVORI PREPARATORI 
     
    Camera dei deputati (atto n. 4829): 
        Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti), dal
    Ministro dell'economia e delle  finanze  (Monti),  dal  Ministro  del
    lavoro e delle politiche sociali (Fornero)  e  dal  Ministro  per  lo
    sviluppo economico (Passera) il 6 dicembre 2011. 
        Assegnato  alle  commissioni  riunite  V  (Bilancio,   tesoro   e
    programmazione) e VI (Finanze), in sede referente, il 7 dicembre 2011
    con pareri del Comitato per la legislazione e  delle  commissioni  I,
    II, III, IV, VII, VIII,  IX,  X,  XI,  XII,  XIII,  XIV  e  Questioni
    regionali. 
        Esaminato dalle commissioni riunite V e VI,  in  sede  referente,
    l'8, 9, 10, 11, 12 e 13 dicembre 2011. 
        Esaminato in aula il 14 e 15 dicembre 2011  ed  approvato  il  16
    dicembre 2011. 
    Senato della Repubblica (atto n. 3066): 
        Assegnato alle commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze  e
    tesoro), in sede referente, il 17  dicembre  2011  con  pareri  delle
    commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e
    Questioni regionali. 
        Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),  in  sede
    consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 19
    e 20 dicembre 2011. 
        Esaminato dalle commissioni riunite 5ª e 6ª, in  sede  referente,
    il 19 e 20 dicembre 2011. 
        Esaminato in aula il 21 dicembre 2011 ed approvato il 22 dicembre
    2011. 
    
            
          
                                                                 Allegato 
     
    Modificazioni apportate in sede di  conversione  al  decreto-legge  6
                            dicembre 2011, n. 201 
     
        All'articolo 1: 
          al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dei commi da 2 a 8»
    sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»; 
          al comma 5, primo  periodo,  le  parole:  «nel  primo  anno  di
    applicazione della disposizione» sono sostituite dalle seguenti:  «al
    31 dicembre 2010». 
        All'articolo 2: 
          dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
          «1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29  novembre
    2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
    2009, n. 2, e successive  modificazioni,  le  parole:  "ovvero  delle
    spese per  il  personale  dipendente  e  assimilato  al  netto  delle
    deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1,  lettera  a),
    1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto  legislativo  n.  446  del
    1997" sono soppresse. 
          1-ter. La disposizione di cui  al  comma  1-bis  si  applica  a
    decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012». 
        All'articolo 3: 
          al comma 1: 
          al primo periodo, le parole: «dopo la lett. n), e' aggiunta  la
    seguente: "o)» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la lettera n) e'
    aggiunta la seguente: "n-bis)»; 
          l'ultimo periodo e' soppresso; 
          dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
          «1-bis. L'esclusione delle spese di cui alla lettera n-bis) del
    comma 4 dell'articolo 32  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
    introdotta dal comma 1 del  presente  articolo,  opera  per  ciascuna
    regione nei limiti definiti con i criteri  di  cui  al  comma  2  del
    presente articolo»; 
          al comma 3, le parole: «Alla copertura  degli  oneri  derivanti
    dalla  costituzione  del  predetto  fondo»  sono   sostituite   dalle
    seguenti: «Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  derivanti
    dalla costituzione del fondo di cui al comma 2». 
        All'articolo 4: 
          al comma 1: 
            alle lettere a), b) e d), la parola: «16-bis)» e'  sostituita
    dalla seguente: «16-bis»; 
            alla lettera c): 
            al capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera a),  le  parole:
    «, n. 1),» sono soppresse; 
            al  capoverso  «Art.  16-bis»,  comma  1,  lettera  c),  sono
    aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  anche  anteriormente  alla
    data di entrata in vigore della presente disposizione»; 
            al capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera e),  le  parole:
    «situazioni di gravita'» sono sostituite dalle seguenti:  «situazione
    di gravita'»; 
            al capoverso  «Art.  16-bis»,  comma  3,  primo  periodo,  le
    parole: «di cui di cui alle lett.  c)  e  d)  dell'articolo  3»  sono
    sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere c) e d) del  comma  1
    dell'articolo 3»; 
          al comma 4: 
            al primo  periodo,  le  parole:  «"31  dicembre  2012"»  sono
    sostituite dalle seguenti: «"31 dicembre 2012. Le disposizioni di cui
    al citato comma 347 si applicano anche alle spese per  interventi  di
    sostituzione di scaldacqua tradizionali con  scaldacqua  a  pompa  di
    calore  dedicati  alla  produzione  di  acqua  calda  sanitaria".  Ai
    relativi oneri, valutati in 6,58 milioni di euro per l'anno 2014 e in
    2,75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2015,  si  provvede
    mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
    del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
    triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
    speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
    previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
    2012, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
    al Ministero del lavoro e delle politiche sociali»; 
            al secondo periodo, la  parola:  «modificato»  e'  sostituita
    dalla seguente: «introdotto». 
        L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
        «Art.  5.  -  (Introduzione  dell'ISEE  per  la  concessione   di
    agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con  destinazione  dei
    relativi risparmi a favore delle famiglie).  -  1.  Con  decreto  del
    Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  del
    lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
    dell'economia e  delle  finanze,  da  emanare,  previo  parere  delle
    Commissioni parlamentari competenti, entro il 31  maggio  2012,  sono
    rivisti le modalita' di determinazione  e  i  campi  di  applicazione
    dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine
    di: adottare una definizione di reddito disponibile  che  includa  la
    percezione di somme, anche se esenti da imposizione  fiscale,  e  che
    tenga conto delle quote  di  patrimonio  e  di  reddito  dei  diversi
    componenti della famiglia nonche' dei pesi dei carichi familiari,  in
    particolare dei figli successivi al secondo e di persone  disabili  a
    carico;   migliorare   la   capacita'   selettiva    dell'indicatore,
    valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale  sita  sia
    in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per  l'acquisto
    della stessa e tenuto conto delle imposte  relative;  permettere  una
    differenziazione  dell'indicatore  per  le   diverse   tipologie   di
    prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni
    fiscali e tariffarie nonche' le provvidenze di  natura  assistenziale
    che, a decorrere  dal  1º  gennaio  2013,  non  possono  essere  piu'
    riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia
    individuata con il decreto  stesso.  Con  decreto  del  Ministro  del
    lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
    dell'economia e delle finanze, sono definite  le  modalita'  con  cui
    viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso
    la   condivisione   degli   archivi   cui   accedono   la    pubblica
    amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la  costituzione  di
    una banca dati  delle  prestazioni  sociali  agevolate,  condizionate
    all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti
    erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in  materia  di
    protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
    giugno 2003, n. 196,  delle  informazioni  sui  beneficiari  e  sulle
    prestazioni  concesse.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non
    devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
    pubblica.  I  risparmi  derivanti  dall'applicazione   del   presente
    articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali  di
    previdenza e di assistenza  sono  versati  all'entrata  del  bilancio
    dello Stato per essere riassegnati al Ministero del  lavoro  e  delle
    politiche  sociali  per   l'attuazione   di   politiche   sociali   e
    assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
    sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
    si  provvede  a  determinare   le   modalita'   attuative   di   tale
    riassegnazione». 
        All'articolo 6: 
          al comma 1, secondo periodo,  dopo  la  parola:  «difesa»  sono
    inserite le seguenti: «, vigili del fuoco». 
          Nel titolo I, dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente: 
          «Art. 6-bis. - (Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti
    e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e  di  apertura
    di credito). - 1. Nel testo unico delle leggi in materia  bancaria  e
    creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385,
    dopo l'articolo 117 e' inserito il seguente: 
          "Art. 117-bis.  -  (Remunerazione  degli  affidamenti  e  degli
    sconfinamenti). - 1. I  contratti  di  apertura  di  credito  possono
    prevedere, quali unici oneri a carico del  cliente,  una  commissione
    onnicomprensiva, calcolata in  maniera  proporzionale  rispetto  alla
    somma   messa   a   disposizione   del   cliente   e   alla    durata
    dell'affidamento, e  un  tasso  di  interesse  debitore  sulle  somme
    prelevate. L'ammontare della commissione non puo' superare lo 0,5 per
    cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. 
          2. A fronte di sconfinamenti in assenza di  affidamento  ovvero
    oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura
    di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente,
    una commissione di istruttoria veloce determinata  in  misura  fissa,
    espressa in valore assoluto, commisurata  ai  costi  e  un  tasso  di
    interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. 
          3. Le clausole che  prevedono  oneri  diversi  o  non  conformi
    rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle.  La  nullita'
    della clausola non comporta la nullita' del contratto. 
          4.  Il  CICR  adotta  disposizioni  applicative  del   presente
    articolo e puo' prevedere che esso si applichi ad altri contratti per
    i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente;  il  CICR
    prevede i casi in cui, in relazione all'entita' e alla  durata  dello
    sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di
    cui al comma 2"». 
        All'articolo 7: 
          al comma 3 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Alla
    compensazione degli effetti finanziari di cui al  presente  comma  si
    provvede mediante corrispondente utilizzo delle  maggiori  entrate  e
    delle minori spese recate dal presente decreto». 
        All'articolo 8: 
          al comma 4, quarto periodo, le parole da:  «,  con  imputazione
    nell'ambito dell'unita' di voto  parlamentare»  fino  alla  fine  del
    comma sono soppresse; 
          al  comma  6:  al  primo  periodo,  la  parola:  «limitata»  e'
    sostituita dalla seguente: «limitato»; 
          al  secondo  periodo,   le   parole:   «mantenere   in   vigore
    l'operativita' di cui al comma 1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
    «prorogare l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1»; 
          al quarto periodo, dopo la parola: «presenta» sono inserite  le
    seguenti: «alla Commissione europea»; 
          al comma 7, le parole: «e  conseguire»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «ne' conseguire»; 
          al comma 10, lettera a), le parole: «, a partire dal 1º gennaio
    2012,» sono sostituite dalle seguenti: «o, a partire dal  1º  gennaio
    2012,»; 
          al comma 14, alinea,  la  parola:  «effettuate»  e'  sostituita
    dalle seguenti: «, derivanti dalle operazioni effettuate»; 
          al comma 15, lettera a), la parola: «ECAI» e' sostituita  dalle
    seguenti: «agenzie esterne  di  valutazione  del  merito  di  credito
    (ECAI)»; 
          al  comma  23,  alinea,  le  parole:  «alle  operazioni»   sono
    sostituite dalle seguenti: «alla garanzia»; 
          al comma 29,  le  parole:  «del  Testo  unico  bancario,»  sono
    sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle  leggi  in  materia
    bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1º  settembre
    1993, n. 385, e successive modificazioni,»; 
          al comma 30: 
            al primo periodo, le parole: «all'atto» sono sostituite dalle
    seguenti: «dal momento»; 
            al  quarto  periodo,   dopo   le   parole:   «La   disciplina
    derogatoria» sono inserite le seguenti: «di cui al presente comma»; 
            al comma 31, secondo periodo, le parole: «in conformita'  dei
    criteri» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita' ai criteri». 
        All'articolo 9: 
          al comma 1: all'alinea, le parole: «legge 6 febbraio  2011,  n.
    10,» sono sostituite dalle seguenti:  «legge  26  febbraio  2011,  n.
    10,»; 
          alla  lettera  a),  numero  1),  le  parole:  «-  o  dei»  sono
    sostituite dalle seguenti: «, o dei» e le parole: «per legge -»  sono
    sostituite dalle seguenti: «per legge,»; 
          alla lettera b), capoverso 56-bis, primo  periodo,  la  parola:
    «relative» e' sostituita dalla seguente: «relativa». 
        All'articolo 10: 
          al comma 1, alinea, le parole: «del TUIR» sono sostituite dalle
    seguenti: «del testo unico delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
    decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
    successive modificazioni,» e, dopo le  parole:  «nel  comma  2»  sono
    inserite le seguenti: «del presente articolo»; 
          al comma 3, alinea, le parole: «potra' essere  previsto:»  sono
    sostituite  dalle  seguenti:  «sono   previsti,   con   le   relative
    decorrenze:»; 
          sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
          «13-bis. All'articolo  19  del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e  successive  modificazioni,
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
            "1-bis. In caso di comprovato peggioramento della  situazione
    di cui al comma 1, la dilazione concessa puo'  essere  prorogata  una
    sola volta, per un ulteriore periodo e fino  a  settantadue  mesi,  a
    condizione che  non  sia  intervenuta  decadenza.  In  tal  caso,  il
    debitore puo' chiedere che il piano di rateazione preveda,  in  luogo
    della rata costante, rate variabili di importo crescente per  ciascun
    anno". 
          13-ter. Le dilazioni di cui all'articolo  19  del  decreto  del
    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
    modificazioni, concesse fino alla data di  entrata  in  vigore  della
    legge di conversione del presente decreto,  interessate  dal  mancato
    pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a  tale
    data, non ancora prorogate ai sensi dell'articolo 2,  comma  20,  del
    decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10,  possono  essere
    prorogate per un ulteriore periodo  e  fino  a  settantadue  mesi,  a
    condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della
    situazione di difficolta' posta a base della concessione della  prima
    dilazione. 
          13-quater. All'articolo 17 del decreto  legislativo  13  aprile
    1999, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
    modificazioni: 
            a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
            "1. Al fine  di  assicurare  il  funzionamento  del  servizio
    nazionale della  riscossione,  per  il  presidio  della  funzione  di
    deterrenza  e  contrasto   dell'evasione   e   per   il   progressivo
    innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari,
    gli agenti della riscossione hanno  diritto  al  rimborso  dei  costi
    fissi   risultanti   dal   bilancio   certificato,   da   determinare
    annualmente, in misura  percentuale  delle  somme  iscritte  a  ruolo
    riscosse  e  dei  relativi  interessi  di  mora,  con   decreto   non
    regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,  che  tenga
    conto dei carichi annui affidati,  dell'andamento  delle  riscossioni
    coattive  e  del  processo  di  ottimizzazione,   efficientamento   e
    riduzione dei costi del gruppo Equitalia Spa. Tale decreto  deve,  in
    ogni caso, garantire al contribuente  oneri  inferiori  a  quelli  in
    essere alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Il
    rimborso di cui al primo periodo e' a carico del debitore: 
              a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di pagamento
    entro il sessantesimo giorno dalla notifica della  cartella.  In  tal
    caso, la restante parte del rimborso e' a carico dell'ente creditore; 
              b) integralmente, in caso contrario"; 
            b) il comma 2 e' abrogato; 
            c) il comma 6 e' sostituito dai seguenti: 
            "6.  All'agente  della  riscossione  spetta,   altresi',   il
    rimborso  degli  specifici  oneri  connessi  allo  svolgimento  delle
    singole procedure, che e' a carico: 
              a) dell'ente creditore, se il  ruolo  viene  annullato  per
    effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilita'; 
              b) del debitore, in tutti gli altri casi. 
            6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia
    e delle finanze sono determinate: 
              a) le tipologie di spese oggetto di rimborso; 
              b)  la  misura   del   rimborso,   da   determinare   anche
    proporzionalmente rispetto  al  carico  affidato  e  progressivamente
    rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore; 
              c) le modalita' di erogazione del rimborso"; 
            d) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: 
              "7-bis. Sulle somme riscosse e  riconosciute  indebite  non
    spetta il rimborso di cui al comma 1"; 
            e) al comma  7-ter,  le  parole:  "sono  a  carico  dell'ente
    creditore  le  spese  vive  di  notifica  della  stessa  cartella  di
    pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "le spese di cui al  primo
    periodo sono a carico dell'ente creditore". 
        13-quinquies. Il decreto di cui all'articolo  17,  comma  1,  del
    decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito
    dal comma 13-quater del presente articolo, nonche' il decreto di  cui
    al comma 6.1 del predetto articolo 17, introdotto dal medesimo  comma
    13-quater, sono adottati entro il 31 dicembre 2013. 
        13-sexies. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
    richiamati dal comma 13-quinquies, resta ferma la disciplina  vigente
    alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
    presente decreto. 
        13-septies. Dall'attuazione delle disposizioni di  cui  ai  commi
    13-quater, 13-quinquies e  13-sexies  non  devono  derivare  nuovi  o
    maggiori oneri per la finanza pubblica. 
        13-octies.  All'articolo  7,  comma  2,  lettera   gg-ter),   del
    decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "a  decorrere  dal  1º
    gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti:  "a  decorrere  dal  31
    dicembre 2012". 
        13-novies. I termini previsti dall'articolo 3,  commi  24,  25  e
    25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,  come  da  ultimo
    modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  25
    marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74  del  31  marzo
    2011, recante l'ulteriore proroga di termini  relativa  al  Ministero
    dell'economia e delle finanze, sono prorogati al 31 dicembre 2012. 
        13-decies. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
    1997, n. 462, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
    modificazioni: 
          a) al comma 1, i periodi dal secondo fino alla fine  del  comma
    sono soppressi; 
          b) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: 
            "4. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di
    cui al comma 3, ovvero anche di una sola  delle  rate  diverse  dalla
    prima entro il termine di pagamento della rata  successiva,  comporta
    la  decadenza  dalla  rateazione  e  l'importo  dovuto  per  imposte,
    interessi e sanzioni in misura  piena,  dedotto  quanto  versato,  e'
    iscritto a ruolo. 
            4-bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa  dalla  prima
    entro  il  termine  di  pagamento  della  rata  successiva   comporta
    l'iscrizione a ruolo  a  titolo  definitivo  della  sanzione  di  cui
    all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471,  e
    successive modificazioni, commisurata all'importo della rata  versata
    in ritardo, e degli interessi legali. L'iscrizione  a  ruolo  non  e'
    eseguita se  il  contribuente  si  avvale  del  ravvedimento  di  cui
    all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,  e
    successive modificazioni, entro il termine di  pagamento  della  rata
    successiva"; 
          c) al comma 5: 
            1) le parole: "dal comma 4" sono sostituite  dalle  seguenti:
    "dai commi 4 e 4-bis"; 
            2) dopo  le  parole:  "rata  non  pagata"  sono  aggiunte  le
    seguenti: "o pagata in ritardo"; 
          d) al comma 6, le parole: "di cui ai commi 1, 3, 4  e  5"  sono
    sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 3, 4, 4-bis e 5". 
        13-undecies.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  13-decies  si
    applicano altresi' alle rateazioni in corso alla data di  entrata  in
    vigore della legge di conversione del presente decreto. 
        13-duodecies. All'articolo 1 della legge  24  dicembre  2007,  n.
    244, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 209, le parole: "dello Stato, anche ad  ordinamento
    autonomo, e con gli enti pubblici nazionali"  sono  sostituite  dalle
    seguenti: "pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della  legge  31
    dicembre 2009, n. 196, nonche' con le amministrazioni autonome"; 
          b) il comma 214 e' sostituito dal seguente: 
            "214. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
    di concerto con il Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  la
    semplificazione,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata   di   cui
    all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
    successive modificazioni, da emanare entro sei  mesi  dalla  data  di
    entrata in vigore del decreto di cui al comma 213,  e'  stabilita  la
    data dalla quale decorrono gli obblighi previsti dal  decreto  stesso
    per le amministrazioni locali di cui al comma 209". 
        13-terdecies. All'articolo 52 del decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,  e'
    aggiunto, in fine, il seguente comma: 
          "2-bis. Il debitore ha facolta' di procedere alla  vendita  del
    bene pignorato o ipotecato  al  valore  determinato  ai  sensi  degli
    articoli 68 e 79, con il consenso dell'agente della  riscossione,  il
    quale interviene nell'atto di cessione  e  al  quale  e'  interamente
    versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo
    rispetto al debito e' rimborsata al debitore  entro  i  dieci  giorni
    lavorativi successivi all'incasso"». 
        All'articolo 11: 
          al comma 1 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
    disposizione di cui al primo periodo, relativamente ai  dati  e  alle
    notizie non rispondenti al vero, si applica solo se a  seguito  delle
    richieste di cui al medesimo periodo si configurano le fattispecie di
    cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74»; 
          al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «I  dati
    comunicati  sono  archiviati  nell'apposita   sezione   dell'anagrafe
    tributaria prevista dall'articolo 7, sesto  comma,  del  decreto  del
    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,  e  successive
    modificazioni»; 
          al comma 3, la parola: «sentite» e' sostituita dalla  seguente:
    «sentiti»  e  le  parole:  «,  sono  stabilite  le  modalita'   della
    comunicazione di cui al precedente periodo, estendendo  l'obbligo  di
    comunicazione anche ad ulteriori informazioni  relative  ai  rapporti
    necessarie ai fini  dei  controlli  fiscali»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «e il Garante per la protezione dei  dati  personali,  sono
    stabilite le  modalita'  della  comunicazione  di  cui  al  comma  2,
    estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni
    relative ai rapporti strettamente necessarie ai  fini  dei  controlli
    fiscali. Il provvedimento deve altresi' prevedere adeguate misure  di
    sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei
    dati e per la relativa conservazione, che non puo' superare i termini
    massimi di  decadenza  previsti  in  materia  di  accertamento  delle
    imposte sui redditi»; 
          al comma 4, le parole: «per la individuazione dei  contribuenti
    a maggior  rischio  di  evasione  da  sottoporre  a  controllo»  sono
    sostituite  dalle  seguenti:  «per   l'elaborazione   con   procedure
    centralizzate, secondo i criteri individuati  con  provvedimento  del
    Direttore della medesima Agenzia, di specifiche  liste  selettive  di
    contribuenti a maggior rischio di evasione»; 
          dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
            «4-bis. L'Agenzia delle entrate  trasmette  annualmente  alle
    Camere una  relazione  con  la  quale  sono  comunicati  i  risultati
    relativi  all'emersione  dell'evasione  a  seguito  dell'applicazione
    delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4»; 
        al comma 7, lettera b),  la  parola:  «soppressi»  e'  sostituita
    dalla seguente: «abrogati»; 
        dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: 
          «10-bis.  All'articolo  2,  comma  5-ter,  primo  periodo,  del
    decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "31 dicembre  2012"
    sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"». 
        Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente: 
          «Art. 11-bis. - (Semplificazione degli adempienti  e  riduzione
    dei costi di  acquisizione  delle  informazioni  finanziarie).  -  1.
    L'espletamento delle procedure  nel  corso  di  un  procedimento,  le
    richieste di informazioni e di copia  della  documentazione  ritenuta
    utile e le  relative  risposte,  nonche'  le  notifiche  aventi  come
    destinatari le banche e gli intermediari finanziari, sono  effettuati
    esclusivamente in via telematica, previa consultazione  dell'archivio
    dei rapporti di cui all'articolo 7,  sesto  comma,  del  decreto  del
    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,  e  successive
    modificazioni. Le richieste  telematiche  sono  eseguite  secondo  le
    procedure gia' in uso presso le banche e gli intermediari  finanziari
    ai sensi dell'articolo 32, terzo comma, del  decreto  del  Presidente
    della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative norme di
    attuazione. Con provvedimento dei Ministri interessati,  da  adottare
    entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
    sentita l'Agenzia  delle  entrate,  sono  stabilite  le  disposizioni
    attuative del presente articolo». 
        All'articolo 12: 
          al comma 1, le parole: «"31  dicembre  2011"»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «"31  marzo  2012"»  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il
    seguente periodo: «Non costituisce  infrazione  la  violazione  delle
    disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e  13,  del
    decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  commessa  nel  periodo
    dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di
    importo introdotte dal presente comma.»; 
          dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
            «1-bis. All'articolo 58, comma 7-bis, del decreto legislativo
    21 novembre 2007, n. 231, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
    "Per le violazioni di cui al  comma  3  che  riguardano  libretti  al
    portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la  sanzione  e'  pari  al
    saldo del libretto stesso"»; 
          al comma 2, capoverso 4-ter: 
          all'alinea,  le  parole:  «Al  fine»  sono   sostituite   dalle
    seguenti: «Entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
    decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine»; 
          alla lettera b), le parole: «i pagamenti di  cui  alla  lettera
    precedente si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui
    conti  correnti  bancari  o  postali  dei  creditori  ovvero  con  le
    modalita' offerte dai servizi elettronici di  pagamento  interbancari
    prescelti  dal  beneficiario»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «i
    pagamenti di cui alla lettera  a)  si  effettuano  in  via  ordinaria
    mediante  accreditamento  sui  conti  correnti  o  di  pagamento  dei
    creditori  ovvero  con  altri  strumenti  di  pagamento   elettronici
    prescelti  dal  beneficiario»  e  le  parole:  «di  500  euro»   sono
    sostituite dalle seguenti: «di mille euro»; 
          alla lettera c), le  parole:  «dalla  pubblica  amministrazione
    centrale e locale» sono sostituite dalle seguenti:  «dalle  pubbliche
    amministrazioni centrali e locali», le parole: «a  cinquecento  euro»
    sono sostituite dalle seguenti: «a mille euro», le parole: «strumenti
    diversi dal denaro  contante  ovvero  mediante  l'utilizzo  di»  sono
    soppresse e dopo le  parole:  «carte  di  pagamento  prepagate»  sono
    inserite  le  seguenti:  «e  le  carte  di  cui  all'articolo  4  del
    decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; 
          alla lettera d), le parole: «dall'imposta di  bollo.  Per  tali
    rapporti, alle banche» sono sostituite dalle seguenti:  «dall'imposta
    di bollo, ove i titolari rientrino nelle fasce individuate  ai  sensi
    del comma 5,  lettera  d).  Per  tali  rapporti,  alle  banche,  alla
    societa' Poste italiane Spa»; 
          alla lettera e), le parole da: «il  Ministero  dell'economia  e
    delle finanze promuove la stipula di una o piu' convenzioni  con  gli
    intermediari finanziari» fino a: «migliorative  di  quelle  stabilite
    con le convenzioni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «il  Ministero
    dell'economia  e  delle  finanze  promuove  la  stipula,  tramite  la
    societa' Consip Spa, di una o  piu'  convenzioni  con  prestatori  di
    servizi di pagamento,  affinche'  i  soggetti  in  questione  possano
    dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni favorevoli»; 
          dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
            «2-bis. Il termine di cui all'articolo 2,  comma  4-ter,  del
    decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto  dal  comma  2  del
    presente articolo, puo' essere prorogato, per specifiche  e  motivate
    esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
    proposta  del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
    semplificazione»; 
          il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
            «3. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  la  Banca
    d'Italia,  l'Associazione  bancaria  italiana,  la   societa'   Poste
    italiane Spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento
    definiscono con apposita convenzione, da  stipulare  entro  tre  mesi
    dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
    presente decreto, le caratteristiche di un conto  corrente  o  di  un
    conto di  pagamento  di  base.  In  caso  di  mancata  stipula  della
    convenzione   entro   la   scadenza   del   predetto   termine,    le
    caratteristiche di un conto corrente o di un conto  di  pagamento  di
    base vengono fissate con decreto del Ministero dell'economia e  delle
    finanze, sentita la Banca d'Italia. Con la  medesima  convenzione  e'
    stabilito l'ammontare degli importi delle  commissioni  da  applicare
    sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la  rete  degli
    sportelli automatici presso una banca diversa da quella del  titolare
    della carta»; 
          il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
            «4. Le banche, la societa' Poste italiane  Spa  e  gli  altri
    prestatori di servizi di pagamento abilitati  ad  offrire  servizi  a
    valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di cui
    al comma 3»; 
          al comma 5, lettera a),  e'  aggiunta,  in  fine,  la  seguente
    parola: «gratuita»; 
          al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e del
    titolo  II  del  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11,  e
    successive modificazioni»; 
          il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
            «9. L'Associazione bancaria  italiana,  le  associazioni  dei
    prestatori di servizi di pagamento, la societa' Poste  italiane  Spa,
    il  Consorzio  Bancomat,  le  imprese  che  gestiscono  circuiti   di
    pagamento e le associazioni delle imprese rappresentative  a  livello
    nazionale definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
    della legge di conversione del presente decreto, le  regole  generali
    per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico
    degli esercenti in relazione  alle  transazioni  effettuate  mediante
    carte di pagamento. In ogni  caso,  la  commissione  a  carico  degli
    esercenti  sui  pagamenti  effettuati  con  strumenti  di   pagamento
    elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito o  di  debito,
    non puo' superare la misura dell'1,5 per cento»; 
          al comma 10, il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
    «Entro i sei mesi successivi il Ministero dello  sviluppo  economico,
    di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sentite
    la Banca d'Italia e  l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
    mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del  comma
    9». 
        All'articolo 13: 
          al comma 2, primo  periodo,  le  parole:  «ivi  compresa»  sono
    sostituite dalle seguenti: «ivi comprese»; 
          al comma 4: 
            dopo la lettera b. e' inserita la seguente: «b-bis. 80 per  i
    fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;»; 
            alla lettera d. sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
    «, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale
    D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal  1º  gennaio
    2013»; 
          al comma 5, le parole: «un  moltiplicatore  pari  a  120»  sono
    sostituite dalle seguenti: «un  moltiplicatore  pari  a  130.  Per  i
    coltivatori  diretti  e  gli  imprenditori   agricoli   professionali
    iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 110»; 
          al comma 10: 
            al primo periodo, la parola: «rapportate» e' sostituita dalla
    seguente: «rapportati»; 
            dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per gli  anni
    2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo  e'  maggiorata
    di 50 euro per ciascun figlio di eta' non superiore a ventisei  anni,
    purche'   dimorante   abitualmente   e   residente    anagraficamente
    nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale.  L'importo
    complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione  di  base,
    non puo' superare l'importo massimo di euro 400»; 
            al  secondo  periodo,  le  parole:  «possono  stabilire   che
    l'importo di euro 200 puo' essere  elevato,»  sono  sostituite  dalle
    seguenti:   «possono   disporre   l'elevazione   dell'importo   della
    detrazione,»; 
          al comma 14: 
            all'alinea, dopo le parole: «Sono abrogate» sono inserite  le
    seguenti: «, a decorrere dal 1º gennaio 2012,»; 
            dopo la lettera d. e' aggiunta la seguente: «d-bis.  i  commi
    2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge  13  maggio
    2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
    2011, n. 106»; 
          dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti: 
          «14-bis. Le domande di  variazione  della  categoria  catastale
    presentate,  ai  sensi  del   comma   2-bis   dell'articolo   7   del
    decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 12 luglio 2011,  n.  106,  anche  dopo  la  scadenza  dei
    termini originariamente posti e fino alla data di entrata  in  vigore
    della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  producono  gli
    effetti previsti in relazione  al  riconoscimento  del  requisito  di
    ruralita', fermo restando il classamento  originario  degli  immobili
    rurali ad uso abitativo. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
    delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
    in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
    stabilite le modalita' per l'inserimento negli atti  catastali  della
    sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il classamento
    originario degli immobili rurali ad uso abitativo. 
          14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto  dei  terreni,
    con  esclusione  di  quelli  che   non   costituiscono   oggetto   di
    inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3,  del  decreto  del
    Ministro  delle  finanze  2  gennaio  1998,  n.  28,  devono   essere
    dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012,  con
    le modalita' stabilite dal decreto  del  Ministro  delle  finanze  19
    aprile 1994, n. 701. 
          14-quater. Nelle more della presentazione  della  dichiarazione
    di  aggiornamento  catastale  di  cui  al  comma  14-ter,   l'imposta
    municipale propria e'  corrisposta,  a  titolo  di  acconto  e  salvo
    conguaglio, sulla base  della  rendita  delle  unita'  similari  gia'
    iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta  e'  determinato  dai
    comuni a seguito dell'attribuzione della  rendita  catastale  con  le
    modalita' di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  19  aprile
    1994, n. 701.  In  caso  di  inottemperanza  da  parte  del  soggetto
    obbligato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,  comma
    336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle
    sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del  regio
    decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni»; 
          al comma 17: 
            al primo periodo, le parole da: «sono ridotti» fino alla fine
    del periodo sono sostituite dalle seguenti: «variano in ragione delle
    differenze del gettito stimato ad aliquota di  base  derivanti  dalle
    disposizioni di cui al presente articolo»; 
          al terzo e al quarto periodo, dopo le parole: «maggior gettito»
    e' inserita la seguente: «stimato»; 
          e'  aggiunto,  in  fine,  il   seguente   periodo:   «L'importo
    complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma  e'
    pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni  di  euro,  per  l'anno  2013  a
    1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro»; 
          dopo il comma 19 e' inserito il seguente: 
          «19-bis. Per gli  anni  2012,  2013  e  2014,  il  decreto  del
    Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 4,
    del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23,  e'  esclusivamente
    finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al  gettito
    dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi  di  finanza
    pubblica,    in    misura    finanziariamente    equivalente     alla
    compartecipazione del  2  per  cento  del  gettito  dell'imposta  sul
    reddito delle persone fisiche»; 
          il comma 21 e' soppresso. 
        All'articolo 14: 
          al comma 30, dopo le  parole:  «Il  costo  del  servizio»  sono
    inserite le seguenti: «da coprire con la tariffa di cui al comma 29»; 
          al comma 31, dopo le parole:  «La  tariffa»  sono  inserite  le
    seguenti: «di cui al comma 29»; 
          al comma 32,  la  parola:  «determinato»  e'  sostituita  dalla
    seguente: «determinata»; 
          al comma 34, le parole: «cui consegua a un  diverso  ammontare»
    sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da  cui  consegua   un   diverso
    ammontare»; 
          al comma 45, le parole: «rifiuti  e  servizi»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «sui rifiuti e sui servizi». 
        Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: 
        «Art. 14-bis. -  (Disposizioni  in  materia  di  riscossione  dei
    comuni). - 1. All'articolo 7, comma 2, del  decreto-legge  13  maggio
    2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
    2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) alla lettera gg-quater): 
            1) all'alinea, le parole: "i comuni effettuano la riscossione
    spontanea delle loro entrate  tributarie  e  patrimoniali.  I  comuni
    effettuano altresi' la riscossione coattiva delle  predette  entrate"
    sono sostituite dalle seguenti: "i comuni effettuano  la  riscossione
    coattiva delle proprie entrate, anche tributarie"; 
            2) al numero 1), le parole: ", esclusivamente se  gli  stessi
    procedono in gestione diretta ovvero  mediante  societa'  a  capitale
    interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera  b),
    numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446"  sono
    soppresse; 
            3) il numero 2) e' abrogato; 
        b)  alla  lettera  gg-sexies),  le  parole:  "numero  1),"   sono
    soppresse». 
        All'articolo 15: 
        al comma 1, alinea, le parole: «dalla data» sono sostituite dalle
    seguenti: «dal giorno successivo alla data». 
        All'articolo 16: 
          dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
          «5-bis. La tassa di cui al comma 2 non e' dovuta per le  unita'
    nuove con targa di prova, nella disponibilita' a qualsiasi titolo del
    cantiere costruttore, manutentore  o  del  distributore,  ovvero  per
    quelle usate  ritirate  dai  medesimi  cantieri  o  distributori  con
    mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto»; 
          al comma 9, primo periodo, le parole: «commi da  2  a  7»  sono
    sostituite dalle seguenti: «commi da 2  a  8»  e  le  parole:  «delle
    stesse» sono sostituite dalle seguenti: «della stessa»; 
          al comma 10, dopo le parole: «dell'imposta»  sono  inserite  le
    seguenti: «di cui al comma 2»; 
          dopo il comma 14 e' inserito il seguente: «14-bis. L'imposta di
    cui al comma 11 e' applicata anche agli aeromobili non  immatricolati
    nel registro  aeronautico  nazionale  la  cui  sosta  nel  territorio
    italiano si protrae oltre quarantotto ore»; 
          dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti: 
          «15-bis.  In  caso  di   omesso   o   insufficiente   pagamento
    dell'imposta di cui al comma 11  si  applicano  le  disposizioni  del
    decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e  del   decreto
    legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
          15-ter. L'addizionale di cui al comma 1 e' ridotta dopo cinque,
    dieci  e  quindici  anni  dalla  data  di  costruzione  del  veicolo,
    rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non e' piu'  dovuta
    decorsi venti anni dalla data di costruzione.  La  tassa  di  cui  ai
    commi 2 e 3 e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla  data
    di costruzione dell'unita' da diporto, rispettivamente, del  15,  del
    30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono  dal  1º  gennaio
    dell'anno  successivo  a  quello  di  costruzione.  Con  decreto  del
    direttore generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
    Stato e' rideterminata l'aliquota di accisa del tabacco  da  fumo  in
    misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere derivante
    dal presente comma». 
        All'articolo 18: 
        al comma 1, lettera b),  la  parola:  «sostitute»  e'  sostituita
    dalla seguente: «sostituite». 
        L'articolo 19 e' sostituito dal seguente: 
        «Art. 19. - (Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti
    correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonche'  su  valori
    "scudati" e su attivita' finanziarie e immobili detenuti all'estero).
    - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2012, all'articolo 13  della  tariffa
    allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
    n. 642, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti: 
     
        
    
    ---------------------------------------------------------------------
                    |  Indicazione   |                 |
                    |   degli atti   |                 |
     Articolo della |    soggetti    | Imposte dovute  | Imposte dovute
        Tariffa     |  all'imposta   |      fisse      |  proporzionali
    ---------------------------------------------------------------------
           13       |2-bis. Estratti |                 |
                    |conto, inviati  |                 |
                    |dalle banche ai |                 |
                    |clienti ai sensi|                 |
                    |dell'articolo   |                 |
                    |119 del decreto |                 |
                    |legislativo 1º  |                 |
                    |settembre 1993, |                 |
                    |n. 385, nonche' |                 |
                    |estratti di     |                 |
                    |conto corrente  |                 |
                    |postale e       |                 |
                    |rendiconti dei  |                 |
                    |libretti di     |                 |
                    |risparmio anche |                 |
                    |postali: per    |                 |
                    |ogni esemplare  |                 |
                    |con periodicita'|                 |
                    |annuale:        |                 |
                    |a) se           |                 |
                    |il cliente e'   |                 |
                    |persona fisica  |euro 34,20       |
                    |                |                 |
                    |b) se il cliente|                 |
                    |e' soggetto     |                 |
                    |diverso da      |                 |
                    |persona fisica  |euro 100,00      |
                    |                |                 |
                    |2-ter.          |                 |
                    |Comunicazioni   |                 |
                    |alla clientela  |                 |
                    |relative ai     |                 |
                    |prodotti e agli |                 |
                    |strumenti       |                 |
                    |finanziari,     |                 |
                    |anche non       |                 |
                    |soggetti ad     |                 |
                    |obbligo di      |                 |
                    |deposito, ad    |                 |
                    |esclusione dei  |                 |
                    |fondi pensione e|                 |
                    |dei fondi       |                 |
                    |sanitari; per   |                 |
                    |ogni esemplare, |                 |
                    |sul complessivo |                 |
                    |valore di       |                 |1 per mille annuo
                    |mercato o, in   |                 |per il 2012
                    |mancanza, sul   |                 |1,5 per mille
                    |valore nominale |                 |a decorrere  dal
                    |o di rimborso   |                 |2013
    ---------------------------------------------------------------------
    
        
     
        2. La nota  3-bis  all'articolo  13  della  tariffa  allegata  al
    decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642,  e'
    sostituita dalla seguente: 
          "3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni
    caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno  anche  quando  non
    sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se  gli  estratti  conto
    sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta  di  bollo
    dovuta e' rapportata  al  periodo  rendicontato.  Se  il  cliente  e'
    persona fisica, l'imposta non e' dovuta quando  il  valore  medio  di
    giacenza  annuo  risultante  dagli  estratti  e   dai   libretti   e'
    complessivamente non superiore a euro 5.000". 
        3. Nella nota 3-ter all'articolo 13  della  tariffa  allegata  al
    decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: 
          a)  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dai   seguenti:   "La
    comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti  finanziari,  ivi
    compresi i buoni postali fruttiferi, anche non  soggetti  all'obbligo
    di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una  volta  nel
    corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di  invio  o  di
    redazione. L'imposta e' comunque  dovuta  una  volta  l'anno  o  alla
    chiusura   del   rapporto.   Se   le   comunicazioni   sono   inviate
    periodicamente nel corso dell'anno,  l'imposta  di  bollo  dovuta  e'
    rapportata al periodo rendicontato"; 
          b) l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti:  "L'imposta  e'
    dovuta nella misura minima di euro 34,20  e,  limitatamente  all'anno
    2012, nella misura massima di euro  1.200.  Sono  comunque  esenti  i
    buoni postali fruttiferi di valore di rimborso  complessivamente  non
    superiore a euro 5.000". 
        4. Per le comunicazioni di cui al comma  2-ter  dell'articolo  13
    della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica  26
    ottobre 1972, n. 642,  e  successive  modificazioni,  la  percentuale
    della  somma  da  versare  entro  il  30  novembre  2012   ai   sensi
    dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della  Repubblica  26
    ottobre 1972, n. 642, e' ridotta al 50 per cento. 
        5. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono
    stabilite modalita' di attuazione dei commi da 1 a 3. 
        6.  Le  attivita'  finanziarie  oggetto  di  emersione  ai  sensi
    dell'articolo  13-bis  del  decreto-legge  1º  luglio  2009,  n.  78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e
    successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del  decreto-legge
    25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge
    23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono soggette a
    un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille.  Per  gli  anni
    2012 e 2013 l'aliquota e' stabilita,  rispettivamente,  nella  misura
    del 10 e del 13,5 per mille. 
        7.  L'imposta  di  cui  al  comma  6  e'  determinata  al   netto
    dell'eventuale imposta di bollo  pagata  ai  sensi  del  comma  2-ter
    dell'articolo 13 della tariffa allegata  al  decreto  del  Presidente
    della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni. 
        8. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera  b),
    del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  350,  convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  409,  provvedono  a
    trattenere l'imposta di cui al comma 6 dal conto del soggetto che  ha
    effettuato   l'emersione   o   ricevono   provvista   dallo    stesso
    contribuente, ed  effettuano  il  relativo  versamento  entro  il  16
    febbraio di ciascun anno con riferimento al  valore  delle  attivita'
    ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente.  Il  versamento
    e' effettuato secondo le disposizioni  contenute  nel  capo  III  del
    decreto  legislativo  9   luglio   1997,   n.   241,   e   successive
    modificazioni. Per il solo  versamento  da  effettuare  nel  2012  il
    valore delle attivita' segretate e' quello al 6 dicembre 2011. 
        9. Gli intermediari di cui al comma 8 segnalano all'Agenzia delle
    entrate i contribuenti nei confronti dei quali non e' stata applicata
    e versata l'imposta con le modalita' di cui al medesimo comma 8.  Nei
    confronti dei predetti contribuenti l'imposta  e'  riscossa  mediante
    iscrizione  a  ruolo  ai  sensi  dell'articolo  14  del  decreto  del
    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
    modificazioni. 
        10. Per l'omesso versamento dell'imposta di cui  al  comma  6  si
    applica una sanzione pari all'importo non versato. 
        11. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta  di  cui  al
    comma  6  nonche'  per  il  relativo  contenzioso  si  applicano   le
    disposizioni in materia di imposta di bollo. 
        12. Per le attivita' finanziarie oggetto di emersione  che,  alla
    data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o  in  parte  prelevate
    dal rapporto di  deposito,  amministrazione  o  gestione  acceso  per
    effetto della procedura di emersione  ovvero  comunque  dismesse,  e'
    dovuta, per il solo anno 2012, un'imposta straordinaria  pari  al  10
    per mille. Si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 11. 
        13. A decorrere dal 2011 e' istituita un'imposta sul valore degli
    immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle  persone
    fisiche residenti nel territorio dello Stato. 
        14. Soggetto passivo dell'imposta  di  cui  al  comma  13  e'  il
    proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto  reale
    sullo stesso. L'imposta e' dovuta  proporzionalmente  alla  quota  di
    possesso e ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a
    tal fine il mese durante il quale il possesso  si  e'  protratto  per
    almeno quindici giorni e' computato per intero. 
        15. L'imposta di cui al comma 13 e' stabilita nella misura  dello
    0,76 per cento del valore degli immobili. Il valore e' costituito dal
    costo  risultante  dall'atto  di  acquisto  o  dai  contratti  e,  in
    mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e'
    situato l'immobile. 
        16. Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza
    del  suo  ammontare,  un   credito   d'imposta   pari   all'ammontare
    dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello  Stato  in  cui  e'
    situato l'immobile. 
        17.  Per  il  versamento,  la  liquidazione,  l'accertamento,  la
    riscossione, le sanzioni e i rimborsi  nonche'  per  il  contenzioso,
    relativamente  all'imposta  di  cui  al  comma  13  si  applicano  le
    disposizioni  previste  per  l'imposta  sul  reddito  delle   persone
    fisiche. 
        18. A decorrere dal 2011 e' istituita un'imposta sul valore delle
    attivita'  finanziarie  detenute  all'estero  dalle  persone  fisiche
    residenti nel territorio dello Stato. 
        19. L'imposta di cui al comma 18 e' dovuta proporzionalmente alla
    quota e al periodo di detenzione. 
        20. L'imposta di cui al comma 18 e' stabilita nella misura dell'1
    per mille annuo, per il 2011 e il  2012,  e  dell'1,5  per  mille,  a
    decorrere dal 2013, del valore delle attivita' finanziarie. Il valore
    e' costituito dal valore di mercato, rilevato al termine  di  ciascun
    anno solare nel luogo in cui sono detenute le attivita'  finanziarie,
    anche utilizzando  la  documentazione  dell'intermediario  estero  di
    riferimento per le singole  attivita'  e,  in  mancanza,  secondo  il
    valore nominale o di rimborso. 
        21. Dall'imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a concorrenza
    del  suo  ammontare,  un   credito   d'imposta   pari   all'ammontare
    dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in  cui  sono
    detenute le attivita' finanziarie. 
        22.  Per  il  versamento,  la  liquidazione,  l'accertamento,  la
    riscossione, le sanzioni e i rimborsi  nonche'  per  il  contenzioso,
    relativamente  all'imposta  di  cui  al  comma  18  si  applicano  le
    disposizioni  previste  per  l'imposta  sul  reddito  delle   persone
    fisiche. 
        23. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle
    entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 6 a
    22, disponendo comunque che il versamento delle  imposte  di  cui  ai
    commi 13 e 18 e' effettuato entro il termine del versamento  a  saldo
    delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento. 
        24. All'articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994,  n.  691,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,  n.  35,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) il comma 5 e' abrogato; 
          b) al comma 6, le parole: "di cui ai  commi  1,  3  e  5"  sono
    sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 3"». 
        All'articolo 20: 
          dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
            «1-bis. I  termini  di  versamento  di  cui  al  comma  1  si
    applicano anche alle operazioni effettuate nel periodo  d'imposta  in
    corso al 31 dicembre 2010 e in quelli  precedenti.  In  tal  caso,  a
    decorrere  dal  1º  dicembre  2011,  su  ciascuna  rata  sono  dovuti
    interessi nella misura pari al saggio legale». 
        All'articolo 21: 
          al comma 1, le parole: «dalla data di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto» sono sostituite dalle  seguenti:  «dal  1º  gennaio
    2012» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Dalla  data  di
    entrata in vigore del presente decreto e fino al  31  dicembre  2011,
    l'INPDAP  e  l'ENPALS  possono  compiere  solo  atti   di   ordinaria
    amministrazione»; 
          al comma 2, le parole: «alla data  di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto legge e» sono soppresse; 
          dopo il comma 2 e' inserito  il  seguente:  «2-bis.  In  attesa
    dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture  centrali
    e  periferiche  degli  Enti  soppressi  continuano  ad  espletare  le
    attivita' connesse ai compiti  istituzionali  degli  stessi.  A  tale
    scopo, l'INPS, nei giudizi incardinati relativi alle attivita'  degli
    Enti  soppressi,  e'  rappresentato  e   difeso   in   giudizio   dai
    professionisti legali, gia' in servizio presso l'INPDAP e l'ENPALS»; 
          il comma 19 e'  sostituito  dal  seguente:  «19.  Con  riguardo
    all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di
    acqua, sono trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
    le funzioni attinenti alla regolazione e  al  controllo  dei  servizi
    idrici, che vengono  esercitate  con  i  medesimi  poteri  attribuiti
    all'Autorita' stessa  dalla  legge  14  novembre  1995,  n.  481.  Le
    funzioni da trasferire sono individuate con  decreto  del  Presidente
    del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente  e
    della tutela del territorio e del mare,  da  adottare  entro  novanta
    giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»; 
          al comma 20, l'allegato A e' sostituito dal seguente: 
     
    «Allegato A 
        
    
    ---------------------------------------------------------------------
                          |Amministrazione       |
    Ente soppresso        |interessata           |Ente incorporante
    ---------------------------------------------------------------------
                          |                      |Autorita' per l'energia
    Agenzia nazionale per |Ministero             |elettrica e il gas
    la regolazione e la   |dell'ambiente e della |Ministero dell'ambiente
    vigilanza in materia  |tutela del territorio |e della tutela e del
    di acqua              |e del mare            |territorio e del mare
    ---------------------------------------------------------------------
                          |                      |Ministero dello
                          |                      |sviluppo economico, di
                          |                      |concerto con il
                          |                      |Ministero dell'ambiente
    Agenzia per la        |Ministero dello       |e della tutela del
    sicurezza nucleare    |sviluppo economico    |territorio e del mare
    ---------------------------------------------------------------------
    Agenzia nazionale di  |                      |Autorita' per le
    regolamentazione del  |Ministero dello       |garanzie nelle
    settore postale       |sviluppo economico    |comunicazioni
    ---------------------------------------------------------------------
    »;
    
        
     
         »; 
          dopo il comma 20 e' inserito il seguente: 
          «20-bis. Con riguardo all'Agenzia per la sicurezza nucleare, in
    via transitoria  e  fino  all'adozione,  di  concerto  anche  con  il
    Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  del
    decreto di cui al comma 15  e  alla  contestuale  definizione  di  un
    assetto  organizzativo  rispettoso  delle  garanzie  di  indipendenza
    previste dall'Unione europea, le funzioni e i  compiti  facenti  capo
    all'ente soppresso sono  attribuiti  all'Istituto  superiore  per  la
    protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)»; 
          al comma 21, le parole: «da 13  a  20»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «da 13 a 20-bis». 
        All'articolo 22: 
          al comma 6: 
            il capoverso 18 e' sostituito dai seguenti: 
            «18. E' istituita l'Agenzia per la  promozione  all'estero  e
    l'internazionalizzazione delle imprese italiane,  denominata  "ICE  -
    Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
    imprese italiane", ente dotato di personalita' giuridica  di  diritto
    pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero
    dello  sviluppo  economico,  che  li  esercita,  per  le  materie  di
    rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari  esteri
    e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. 
            18-bis. I poteri di indirizzo  in  materia  di  promozione  e
    internazionalizzazione delle imprese  italiane  sono  esercitati  dal
    Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri.
    Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di  promozione  e
    internazionalizzazione delle imprese, anche per  quanto  riguarda  la
    programmazione delle risorse, comprese quelle di  cui  al  comma  19,
    sono assunte da  una  cabina  di  regia,  costituita  senza  nuovi  o
    maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  copresieduta  dai
    Ministri degli affari esteri e dello sviluppo  economico  e  composta
    dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso
    designata, dal presidente della Conferenza permanente per i  rapporti
    tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
    Bolzano e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle
    camere di commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  della
    Confederazione generale dell'industria italiana, di  R.E.TE.  Imprese
    Italia e dell'Associazione bancaria italiana»; 
          al capoverso 19, primo periodo,  le  parole:  «dall'entrata  in
    vigore della legge» sono sostituite dalle seguenti:  «dalla  data  di
    entrata in vigore della presente disposizione»; 
          al  capoverso  21,  decimo   periodo,   le   parole:   «decreto
    legislativo 27 gennaio 2009, n. 39» sono sostituite  dalle  seguenti:
    «decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39»; 
          al capoverso 24, terzo periodo,  le  parole:  «Ministero  degli
    esteri» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Ministero  degli  affari
    esteri»; 
          al capoverso 25, quinto periodo, le  parole  da:  «dipende  dal
    titolare della Rappresentanza diplomatica» fino a:  «di  direzione  e
    opera» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «opera  nel  quadro  delle
    funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione,»; 
          il capoverso 26-bis e' sostituito dal seguente: 
          «26-bis. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del
    Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
    sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
    finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per  le  materie  di
    sua competenza, si provvede, nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal
    comma 26 e dalla lettera b) del comma  26-sexies,  all'individuazione
    delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche'  dei  rapporti
    giuridici attivi e passivi facenti capo  al  soppresso  istituto,  da
    trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico»; 
          al capoverso 26-ter, l'ultimo periodo e' soppresso; 
          al capoverso 26-quinquies, le  parole:  «primo  periodo,»  sono
    soppresse; 
          al capoverso 26-sexies, l'alinea e' sostituito dal seguente: 
          «26-sexies.  Sulla  base  delle  linee  guida  e  di  indirizzo
    strategico determinate dalla cabina di regia di cui al comma  18-bis,
    adottate dal Ministero  dello  sviluppo  economico  d'intesa  con  il
    Ministero degli affari esteri per quanto di  competenza,  sentito  il
    Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sei
    mesi dalla costituzione a:»; 
          al capoverso 26-septies, primo periodo, le parole: «con  uno  o
    piu' dei decreti» sono sostituite dalle seguenti:  «con  uno  o  piu'
    decreti» e le parole: «e per  l'innovazione»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «e la semplificazione»; 
          al comma 7, dopo le parole: «comma  26-bis»  sono  inserite  le
    seguenti: «del citato articolo 14», le parole:  «dal  medesimo  comma
    26,» sono sostituite dalle  seguenti:  «dal  comma  26  del  medesimo
    articolo,» e dopo le parole: «spettanti al soppresso istituto,»  sono
    inserite le seguenti: «sono individuate»; 
          al comma 8, quarto periodo, le parole: «primo periodo del» sono
    soppresse; 
          dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
            9-bis. Il comma 7 dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio
    2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
    2011, n. 111, e' sostituito dai seguenti: 
            "7. Entro il 31 marzo 2012, la societa' ANAS Spa  trasferisce
    alla societa' Fintecna Spa tutte le partecipazioni detenute  da  ANAS
    Spa in societa' co-concedenti;  la  cessione  e'  esente  da  imposte
    dirette e indirette e da tasse. 
            7-bis. La cessione di cui al  comma  7  e'  realizzata  dalle
    societa' Fintecna Spa e ANAS Spa al valore netto contabile risultante
    al momento della cessione ovvero, qualora Fintecna Spa  lo  richieda,
    al valore risultante da una perizia effettuata da un collegio di  tre
    esperti, due dei quali nominati rispettivamente dalle due societa'  e
    il terzo, in qualita' di presidente, congiuntamente dalle stesse, con
    oneri a carico della societa' richiedente"». 
        All'articolo 23: 
          al comma 1: 
            alla lettera a) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «.
    Conseguentemente, il numero dei componenti della commissione  per  le
    infrastrutture  e  le  reti  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
    comunicazioni e' ridotto da quattro a due, escluso il  Presidente,  e
    quello dei componenti della commissione per i servizi  e  i  prodotti
    della medesima Autorita' e' ridotto da  quattro  a  due,  escluso  il
    Presidente»; 
            alla lettera b), le  parole:  «dell'Autorita'  di  vigilanza»
    sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorita' per la vigilanza»; 
            al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove il
    numero dei componenti, incluso il Presidente, risulti pari,  ai  fini
    delle deliberazioni, in caso di parita', il voto del Presidente  vale
    doppio»; 
          dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
          «2-bis. Allo scopo  di  consentire  il  regolare  funzionamento
    della Commissione di  cui  al  comma  1,  lettera  e),  del  presente
    articolo, al decreto-legge 8 aprile  1974,  n.  95,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge  7  giugno  1974,  n.  216,  e  successive
    modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
            a) all'articolo 1, nono comma, il primo periodo e' soppresso; 
            b) all'articolo 2, quarto comma, terzo  periodo,  le  parole:
    "con non meno di  quattro  voti  favorevoli"  sono  sostituite  dalle
    seguenti: "dalla Commissione"; 
            c) all'articolo 2, quarto comma, quarto periodo,  le  parole:
    "e con non meno di quattro voti favorevoli" sono soppresse; 
            d) all'articolo 2, quinto comma, le parole: "adottata con non
    meno di quattro voti favorevoli" sono soppresse; 
            e)  all'articolo  2,  ottavo  comma,  l'ultimo   periodo   e'
    soppresso. 
        2-ter. All'articolo 4 della legge 4 giugno  1985,  n.  281,  sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
          a)  al  quinto  comma,  le  parole:  "assume  le  deliberazioni
    occorrenti per l'attuazione delle norme  di  cui  ai  due  precedenti
    commi con non meno di quattro voti favorevoli" sono sostituite  dalle
    seguenti: "con proprie deliberazioni da' attuazione alle norme di cui
    ai due precedenti commi"; 
          b) all'ottavo comma, le parole: "con non meno di  quattro  voti
    favorevoli" sono soppresse»; 
          al comma 4, capoverso 3-bis, dopo le  parole:  «dei  competenti
    uffici» e' inserito il seguente segno: «"»; 
          al comma 7, le parole: «il  Governo  provvedera'  con  apposito
    provvedimento  d'urgenza»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «il
    Parlamento  e  il  Governo,  ciascuno   nell'ambito   delle   proprie
    attribuzioni, assumono immediate iniziative idonee a  conseguire  gli
    obiettivi di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge  n.
    98 del 2011»; 
          al comma 8, la lettera a) e'  sostituita  dalla  seguente:  «a)
    l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
          "Art. 2. - (Composizione del  Consiglio).  -  1.  Il  Consiglio
    nazionale dell'economia e del lavoro e'  composto  da  esperti  e  da
    rappresentanti delle categorie produttive e da  rappresentanti  delle
    associazioni  di  promozione  sociale  e  delle   organizzazioni   di
    volontariato in  numero  di  sessantaquattro,  oltre  al  presidente,
    secondo la seguente ripartizione: 
            a)  dieci  esperti,  qualificati  esponenti   della   cultura
    economica,  sociale  e  giuridica,  dei  quali  otto   nominati   dal
    Presidente  della  Repubblica  e  due  proposti  dal  Presidente  del
    Consiglio dei Ministri; 
            b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive, dei
    quali ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di  cui  tre
    in rappresentanza dei dirigenti e quadri  pubblici  e  privati,  nove
    rappresentanti  dei  lavoratori  autonomi  e  delle   professioni   e
    diciassette rappresentanti delle imprese; 
            c)  sei  rappresentanti  delle  associazioni  di   promozione
    sociale  e  delle  organizzazioni   di   volontariato,   dei   quali,
    rispettivamente,   tre    designati    dall'Osservatorio    nazionale
    dell'associazionismo e tre designati dall'Osservatorio nazionale  per
    il volontariato. 
          2. L'assemblea elegge in unica votazione due vicepresidenti"»; 
          al comma 10, le parole: «di cui sopra,» sono  sostituite  dalle
    seguenti: «di cui al comma 9»; 
          al comma 14, la parola: «politico» e' soppressa; 
          ai commi  16  e  18,  le  parole:  «30  aprile  2012»,  ovunque
    ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»; 
          al comma  17  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
    «secondo le modalita' stabilite dalla legge statale di cui  al  comma
    16»; 
          il comma 20 e' sostituito dal seguente: 
          «20. Agli organi provinciali che devono essere rinnovati  entro
    il 31 dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013, l'articolo 141
    del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
    cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  e  successive
    modificazioni. Gli organi provinciali  che  devono  essere  rinnovati
    successivamente al 31 dicembre  2012  restano  in  carica  fino  alla
    scadenza naturale. Decorsi i termini di cui al  primo  e  al  secondo
    periodo del presente comma, si procede all'elezione dei nuovi  organi
    provinciali di cui ai commi 16 e 17»; 
          dopo il comma 20 e' inserito il seguente: 
          «20-bis. Le  regioni  a  statuto  speciale  adeguano  i  propri
    ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 14 a  20  entro  sei
    mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Le
    medesime  disposizioni  non  trovano  applicazione  per  le  province
    autonome di Trento e di Bolzano»; 
          al comma 22 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  con
    esclusione dei comuni di cui all'articolo 2, comma 186,  lettera  b),
    della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni». 
        Nel titolo III, capo III, dopo  l'articolo  23  sono  aggiunti  i
    seguenti: 
        «Art. 23-bis. - (Compensi  per  gli  amministratori  con  deleghe
    delle  societa'  partecipate  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
    finanze). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6,
    del  decreto-legge  1º  luglio   2009,   n.   78,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  con  decreto  del
    Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro  sessanta
    giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  previo
    parere delle Commissioni parlamentari  competenti,  le  societa'  non
    quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle
    finanze ai sensi dell'articolo 2359,  primo  comma,  numero  1),  del
    codice civile, sono classificate per fasce sulla base  di  indicatori
    dimensionali quantitativi  e  qualitativi.  Per  ciascuna  fascia  e'
    determinato  il   compenso   massimo   al   quale   i   consigli   di
    amministrazione di dette societa' devono  fare  riferimento,  secondo
    criteri  oggettivi  e  trasparenti,  per  la   determinazione   degli
    emolumenti da  corrispondere,  ai  sensi  dell'articolo  2389,  terzo
    comma,  del  codice   civile.   L'individuazione   delle   fasce   di
    classificazione e dei  relativi  compensi  potra'  essere  effettuata
    anche  sulla  base  di  analisi  svolte   da   primarie   istituzioni
    specializzate. 
        2. In considerazione di mutamenti di mercato e  in  relazione  al
    tasso di inflazione programmato,  nel  rispetto  degli  obiettivi  di
    contenimento  della  spesa  pubblica,  con   decreto   del   Ministro
    dell'economia e delle finanze si  provvede  a  rideterminare,  almeno
    ogni tre anni, le fasce di classificazione e l'importo massimo di cui
    al comma 1. 
        3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389,  terzo
    comma, del codice civile, possono includere una componente  variabile
    che non puo' risultare inferiore al 30  per  cento  della  componente
    fissa e che e'  corrisposta  in  misura  proporzionale  al  grado  di
    raggiungimento  di  obiettivi   annuali,   oggettivi   e   specifici,
    determinati  preventivamente  dal   consiglio   di   amministrazione.
    L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi. 
        4. Nella determinazione degli  emolumenti  da  corrispondere,  ai
    sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, i  consigli
    di amministrazione delle  societa'  non  quotate,  controllate  dalle
    societa' di cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  non  possono
    superare  il  limite  massimo  indicato  dal  decreto  del   Ministro
    dell'economia e delle finanze di cui  al  predetto  comma  1  per  la
    societa' controllante e devono in ogni  caso  attenersi  ai  medesimi
    principi di oggettivita' e trasparenza. 
        5. Il decreto di cui al comma 1 e' sottoposto alla  registrazione
    della Corte dei conti. 
        Art.  23-ter.  -  (Disposizioni   in   materia   di   trattamenti
    economici). -  1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
    Ministri, previo parere delle  competenti  Commissioni  parlamentari,
    entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
    conversione  del  presente  decreto,  e'  definito   il   trattamento
    economico annuo onnicomprensivo di chiunque  riceva  a  carico  delle
    finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito  di  rapporti
    di  lavoro  dipendente  o  autonomo  con  pubbliche   amministrazioni
    statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  30
    marzo 2001, n.  165,  e  successive  modificazioni,  ivi  incluso  il
    personale in regime di diritto pubblico di  cui  all'articolo  3  del
    medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni,  stabilendo
    come parametro massimo di riferimento il  trattamento  economico  del
    primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione
    della disciplina di cui al presente comma devono essere computate  in
    modo cumulativo le somme comunque erogate  all'interessato  a  carico
    del medesimo o di piu' organismi, anche nel  caso  di  pluralita'  di
    incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno. 
        2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato, conservando il
    trattamento   economico    riconosciuto    dall'amministrazione    di
    appartenenza, all'esercizio di  funzioni  direttive,  dirigenziali  o
    equiparate, anche in posizione  di  fuori  ruolo  o  di  aspettativa,
    presso Ministeri o enti pubblici  nazionali,  comprese  le  autorita'
    amministrative  indipendenti,  non  puo'  ricevere,   a   titolo   di
    retribuzione o  di  indennita'  per  l'incarico  ricoperto,  o  anche
    soltanto  per  il  rimborso  delle  spese,  piu'  del  25  per  cento
    dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito. 
        3. Con il decreto di cui  al  comma  1  possono  essere  previste
    deroghe  motivate  per  le   posizioni   apicali   delle   rispettive
    amministrazioni ed e' stabilito un limite massimo per i  rimborsi  di
    spese. 
        4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al
    presente   articolo   sono   annualmente   versate   al   Fondo   per
    l'ammortamento dei titoli di Stato». 
        All'articolo 24: 
          al comma 3, secondo periodo, alla lettera a), dopo  le  parole:
    «di cui ai commi 6 e 7» sono inserite le seguenti:  «,  salvo  quanto
    stabilito ai commi 14, 15-bis e 18» e, alla lettera  b),  le  parole:
    «di cui ai comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi» e
    le parole: «salvo quanto  stabilito  ai  commi  14,  17  e  18»  sono
    sostituite dalle seguenti:  «salvo  quanto  stabilito  ai  commi  14,
    15-bis, 17 e 18»; 
          al comma 7: 
            al quinto periodo, le parole:  «di  un'eta  anagrafica»  sono
    sostituite dalle seguenti: «di un'eta' anagrafica»; 
            al sesto periodo, le  parole:  «convertito  con  legge»  sono
    sostituite dalle  seguenti:  «convertito,  con  modificazioni,  dalla
    legge»; 
          al comma 8, le parole: «e  dell'articolo  19»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «e all'articolo 19»; 
          al comma 9: 
            al terzo periodo, le parole:  «dal  penultimo  periodo»  sono
    sostituite dalle seguenti: «dal secondo periodo»; 
            al quarto periodo, la parola: «soppresso» e' sostituita dalla
    seguente: «abrogato»; 
            al comma 10, terzo periodo, le parole da: «e' applicata» fino
    a: «62 anni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e'  applicata  una
    riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per  ogni  anno  di
    anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'eta' di 62  anni;
    tale percentuale annua e' elevata a 2 punti percentuali per ogni anno
    ulteriore di anticipo rispetto a due anni»; 
          al comma 14: 
            all'alinea,  le  parole:   «del   presente   articolo»   sono
    sostituite dalle  seguenti:  «del  presente  decreto»  e  le  parole:
    «nonche' nei limiti del numero  di  50.000  lavoratori  beneficiari,»
    sono sostituite dalle seguenti: «nonche'  nei  limiti  delle  risorse
    stabilite ai sensi del comma 15 e  sulla  base  della  procedura  ivi
    disciplinata,»; 
            alle lettere a), b), c), d) ed e),  le  parole:  «31  ottobre
    2011» sono sostituite dalle seguenti: «4 dicembre 2011»; 
            alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
    «, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato  previsto  da  accordi
    collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso  ai
    predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli  interessati
    restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino  al  compimento  di
    almeno 59 anni di eta', ancorche' maturino prima del compimento della
    predetta eta' i requisiti per  l'accesso  al  pensionamento  previsti
    prima della data di entrata in vigore del presente decreto»; 
            alla lettera d), la parola: «lavoratori» e' sostituita  dalle
    seguenti: «ai lavoratori»; 
            alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
    «;  ai  fini  della  presente  lettera,  l'istituto  dell'esonero  si
    considera comunque in corso qualora il provvedimento  di  concessione
    sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in
    vigore  del  presente  decreto  sono  abrogati  i  commi  da  1  a  6
    dell'articolo 72 del  citato  decreto-legge  n.  112  del  2008,  che
    continuano a trovare  applicazione  per  i  lavoratori  di  cui  alla
    presente  lettera.  Sono  altresi'   disapplicate   le   disposizioni
    contenute in leggi regionali recanti  discipline  analoghe  a  quelle
    dell'istituto dell'esonero dal servizio»; 
          il comma 15 e' sostituito dal seguente: 
          «15. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
    sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
    da adottare entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
    legge di conversione del presente decreto sono definite le  modalita'
    di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del limite
    massimo numerico dei soggetti interessati ai fini  della  concessione
    del  beneficio  di  cui  al  comma  14  nel  limite   delle   risorse
    predeterminate in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di
    euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per  l'anno  2015,  1.220
    milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni  di  euro  per  l'anno
    2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di  euro  per
    l'anno 2019. Gli enti gestori di  forme  di  previdenza  obbligatoria
    provvedono al monitoraggio, sulla base della data di  cessazione  del
    rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di  cui  alla
    lettera e) del comma 14, delle domande  di  pensionamento  presentate
    dai lavoratori di  cui  al  comma  14  che  intendono  avvalersi  dei
    requisiti di accesso e del  regime  delle  decorrenze  vigenti  prima
    della data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Qualora  dal
    predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del  limite  numerico
    delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo  del
    presente comma, i predetti enti non prenderanno  in  esame  ulteriori
    domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici
    previsti dalla disposizione di  cui  al  comma  14.  Nell'ambito  del
    predetto limite  numerico  sono  computati  anche  i  lavoratori  che
    intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari  presupposti  e
    requisiti, congiuntamente del  beneficio  di  cui  al  comma  14  del
    presente articolo e di quello relativo  al  regime  delle  decorrenze
    disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge  31  maggio
    2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
    2010, n. 122, e successive  modificazioni,  per  il  quale  risultano
    comunque computati nel relativo limite numerico di  cui  al  predetto
    articolo 12, comma 5, afferente al beneficio  concernente  il  regime
    delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti  di  cui
    al presente comma che  maturano  i  requisiti  dal  1º  gennaio  2012
    trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12  del
    presente articolo»; 
          dopo il comma 15 e' inserito il seguente: 
          «15-bis. In via eccezionale, per i  lavoratori  dipendenti  del
    settore  privato  le   cui   pensioni   sono   liquidate   a   carico
    dell'assicurazione generale obbligatoria e  delle  forme  sostitutive
    della medesima: 
            a)  i   lavoratori   che   abbiano   maturato   un'anzianita'
    contributiva di almeno 35 anni entro il  31  dicembre  2012  i  quali
    avrebbero  maturato,  prima  dell'entrata  in  vigore  del   presente
    decreto, i requisiti per il trattamento  pensionistico  entro  il  31
    dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23  agosto
    2004, n. 243,  e  successive  modificazioni,  possono  conseguire  il
    trattamento  della  pensione  anticipata  al  compimento  di  un'eta'
    anagrafica non inferiore a 64 anni; 
            b)  le  lavoratrici  possono  conseguire  il  trattamento  di
    vecchiaia oltre che, se  piu'  favorevole,  ai  sensi  del  comma  6,
    lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a  64  anni  qualora
    maturino entro il 31  dicembre  2012  un'anzianita'  contributiva  di
    almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'eta' anagrafica  di
    almeno 60 anni»; 
          al comma 17: 
            l'alinea e' sostituito dal seguente: 
            «17. Ai fini del riconoscimento  della  pensione  anticipata,
    ferma restando la possibilita' di conseguire la stessa ai  sensi  dei
    commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni
    particolarmente faticose e pesanti, a  norma  dell'articolo  1  della
    legge 4 novembre 2010, n. 183, all'articolo 1 del decreto legislativo
    21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:»; 
            l'ultimo capoverso  e'  numerato  come  comma  17-bis  e,  al
    medesimo capoverso, le  parole:  «di  cui  al  presente  comma»  sono
    sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 17»  e  le  parole:  «dal
    presente comma,» sono sostituite dalle seguenti: «dal  comma  17  del
    presente articolo,»; 
          al comma 18, primo periodo, le parole: «del presente  articolo»
    sono sostituite dalle seguenti: «del presente  decreto»,  le  parole:
    «ivi compresi i lavoratori»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ivi
    compresi quelli relativi ai lavoratori», le parole: «e il  personale»
    sono sostituite  dalle  seguenti:  «e  al  personale»  e  le  parole:
    «nonche' dei rispettivi dirigenti» sono  sostituite  dalle  seguenti:
    «nonche' ai rispettivi dirigenti»; 
          al  comma   20,   secondo   periodo,   le   parole:   «presente
    provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»; 
          al comma 21, primo periodo, le  parole:  «del  predetto  Fondo»
    sono sostituite dalle seguenti: «dei predetti fondi»; 
          al comma 22, le parole: «0,3 punti percentuali ogni anno fino a
    raggiungere il livello  del  22  per  cento»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente  di
    0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24
    per cento»; 
          al comma 24, le parole: «31  marzo  2012»,  ovunque  ricorrono,
    sono sostituite dalle  seguenti:  «30  giugno  2012»  e,  al  secondo
    periodo,  le  parole:  «,  che  si  esprime»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «; essi si esprimono»; 
          il comma 25 e' sostituito dal seguente: «25. In  considerazione
    della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica
    dei  trattamenti  pensionistici,  secondo  il  meccanismo   stabilito
    dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  e'
    riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti
    pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il  trattamento
    minimo INPS, nella misura del 100  per  cento.  Per  le  pensioni  di
    importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e  inferiore
    a tale limite incrementato della quota  di  rivalutazione  automatica
    spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione  e'
    comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite
    maggiorato. Il comma 3 dell'articolo 18 del  decreto-legge  6  luglio
    2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
    2011, n. 111, e' abrogato»; 
          al comma  27,  secondo  periodo,  le  parole:  «e  a  decorrere
    dall'anno 2013  con  300  milioni  di  euro»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013
    e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015»; 
          dopo il comma 27 e' inserito il seguente: 
          «27-bis. L'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  10,
    comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,  e'  ridotta  di
    500.000 euro per l'anno 2013»; 
          al comma 29, primo periodo, le parole: «Ministero del Lavoro  e
    della Politiche Sociali» sono sostituite dalle  seguenti:  «Ministero
    del lavoro e delle politiche sociali»; 
          dopo il comma 31 e' aggiunto il seguente: 
          «31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del
    decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  dopo  le  parole:  "eccedente
    150.000 euro" sono inserite le seguenti: "e al 15 per  cento  per  la
    parte eccedente 200.000 euro"». 
        All'articolo 25: 
          al comma 1,  le  parole:  «dei  Ministri  dell'ambiente,  della
    tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle
    finanze,» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro dell'ambiente
    e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia
    e delle finanze,»; 
          dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
          «1-bis. Le somme non impegnate alla data di entrata  in  vigore
    della legge di conversione del presente decreto per la  realizzazione
    degli interventi necessari per la messa in sicurezza e  l'adeguamento
    antisismico delle scuole, di cui all'articolo  2,  comma  239,  della
    legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, in misura
    pari  all'importo  di  2,5  milioni  di  euro,  come  indicato  nella
    risoluzione approvata dalle competenti Commissioni della  Camera  dei
    deputati il 2 agosto 2011, sono destinate al Fondo per l'ammortamento
    dei titoli di Stato di cui all'articolo  44  del  testo  unico  delle
    disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di   debito
    pubblico, di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
    dicembre 2003, n. 398». 
        All'articolo 26: 
          al comma 1, le parole:  «Fondo  ammortamento»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «Fondo per l'ammortamento». 
        All'articolo 27: 
          al comma 1: 
            al capoverso  «Art.  33-bis»,  comma  1,  le  parole:  «della
    presente  legge»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del   presente
    decreto»; 
            al capoverso «Art.  33-bis»,  comma  2,  quarto  periodo,  le
    parole: «dell'iniziative»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «delle
    iniziative»; 
            al capoverso «Art. 33-bis», comma 7, alinea, le  parole:  «Il
    primo e il secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «I commi  1
    e 2»; 
            al capoverso «Art. 33-bis», comma 7, capoverso 2,  al  quarto
    periodo, le parole: «della  presente  legge»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «della presente disposizione» e,  al  settimo  periodo,  le
    parole: «al comma 3 e all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del
    comma  4»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «al   paragrafo   3
    dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4»; 
          al comma 2: 
            al capoverso «Art. 3-ter», comma 2, al  secondo  periodo,  le
    parole: «valorizzazione territoriali» sono sostituite dalle seguenti:
    «valorizzazione territoriale» e, al terzo periodo,  le  parole:  «del
    decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni
    dalla legge 23 novembre 2001,  n.  410  dal»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «del presente decreto, dal»; 
            al capoverso «Art.  3-ter»,  comma  5,  secondo  periodo,  le
    parole: «dalla presente norma» sono sostituite dalle  seguenti:  «dal
    presente  articolo»  e  le  parole:  «della  presente   norma»   sono
    sostituite dalle seguenti: «del presente articolo»; 
            al capoverso «Art. 3-ter», comma 7, terzo  periodo,  dopo  le
    parole: «dei tempi del procedimento e»  sono  inserite  le  seguenti:
    «tali importi»; 
            al capoverso  «Art.  3-ter»,  comma  12,  primo  periodo,  la
    parola: «capoverso» e' sostituita dalla seguente: «periodo»; 
            al capoverso «Art. 3-ter», comma 13,  al  primo  periodo,  le
    parole: «del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito,  con
    modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410» sono soppresse e,
    al secondo periodo, dopo le parole: «alla lettera c)»  sono  inserite
    le seguenti: «del comma 1»; 
          al comma 3: 
            i capoversi sono rinumerati come commi 3-bis, 3-ter, 3-quater
    e 3-quinquies; 
            al secondo capoverso, rinumerato come comma 3-ter, la parola:
    «capoverso» e' sostituita dalla seguente: «periodo»; 
            all'ultimo capoverso, rinumerato come comma 3-quinquies, dopo
    le parole:  «sono  sostituite»  sono  inserite  le  seguenti:  «dalle
    seguenti:»; 
          al comma 7: 
            al primo periodo, le parole: «Al comma  1,»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «All'articolo 1, comma 1,»; 
            i  capoversi  sono  rinumerati  come  commi  7-bis,  7-ter  e
    7-quater; 
          al comma 11, le parole da: «Ministero del  Tesoro»  a:  «codice
    degli appalti di cui al Decreto Legislativo»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze,  in  qualita'  di
    centrale di committenza, ai sensi dell'articolo  33  del  codice  dei
    contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
    decreto legislativo»; 
          al comma 12, le parole: «il contraente generale  previsto  dal»
    sono sostituite dalle seguenti: «la centrale di  committenza  di  cui
    al»; 
          al comma 13: 
            alla lettera a), le parole: «del  contraente  generale»  sono
    sostituite dalle seguenti: «della centrale di committenza»; 
            alla lettera b), le parole: «decretata dal»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «effettuata con decreto del»; 
            alla lettera e), le parole:  «il  contraente  generale»  sono
    sostituite dalle seguenti: «la centrale di committenza»; 
          al comma  14,  le  parole:  «comma  3»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «comma 11»; 
          al comma 16, primo periodo, le parole: «commi 11 e  12  lettera
    e)» sono sostituite dalle seguenti: «commi 12 e 13, lettera e),». 
        All'articolo 28: 
          dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: 
          «11-bis. Il comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo  6
    maggio 2011, n. 68, e' abrogato. Le misure  di  cui  all'articolo  1,
    comma 12, periodi dal terzo al quinto, del  decreto-legge  13  agosto
    2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
    2011, n. 148, e successive modificazioni,  si  applicano  nell'intero
    territorio nazionale. 
          11-ter. Al fine di potenziare il  coordinamento  della  finanza
    pubblica e' avviata  la  ridefinizione  delle  regole  del  patto  di
    stabilita' interno. 
          11-quater.  All'articolo  76,  comma  7,  primo  periodo,   del
    decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,  le
    parole: "40 %" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"». 
        All'articolo 29: 
          al comma 2, le parole: «articolo 3, comma 66,» sono  sostituite
    dalle seguenti: «articolo 4, comma 66,»; 
          dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
          «3-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, un importo pari  a  2,5
    milioni di  euro,  iscritto  nel  capitolo  7513  del  programma  3.5
    "Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a  statuto
    speciale" della missione  "Relazioni  finanziarie  con  le  autonomie
    territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
    delle finanze, e' destinato  al  sostegno  delle  attivita'  e  delle
    iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche,
    educative, informative ed editoriali di  cui  all'articolo  16  della
    legge 23 febbraio 2001, n. 38». 
        Nel capo VII del titolo III, dopo l'articolo 29  e'  aggiunto  il
    seguente: 
        «Art. 29-bis. - (Introduzione  dell'impiego  di  software  libero
    negli uffici pubblici per  la  riduzione  dei  costi  della  pubblica
    amministrazione). - 1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 68 del
    codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
    marzo 2005, n. 82, e' sostituita dalla seguente: 
          " d) acquisizione di programmi  informatici  appartenenti  alla
    categoria del software libero o a codice sorgente aperto;"». 
        All'articolo 30: 
          al comma 3, secondo  periodo,  la  parola:  «provvedimento»  e'
    sostituita dalla seguente: «decreto»; 
          dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
          «3-bis. All'articolo 2, comma 2,  del  decreto  legislativo  19
    novembre 1997, n. 422, dopo le parole: "e gli altri enti locali" sono
    aggiunte le seguenti: "; per servizio di  trasporto  pubblico  locale
    lagunare si intende  il  trasporto  pubblico  locale  effettuato  con
    unita' che navigano esclusivamente nelle acque protette della  laguna
    di Venezia". 
          3-ter. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
    della legge di conversione del presente decreto, il Governo, con  uno
    o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
    legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni: 
            a) modifica, secondo criteri di semplificazione, le norme del
    titolo I del libro sesto del regolamento per l'esecuzione del  codice
    della navigazione (Navigazione marittima),  di  cui  al  decreto  del
    Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, concernenti  il
    personale navigante, anche ai  fini  dell'istituzione  di  specifiche
    abilitazioni professionali per il trasporto pubblico locale lagunare; 
            b)  modifica,  secondo   criteri   di   semplificazione,   il
    regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
    novembre 1991, n. 435, delimitando  l'ambito  di  applicazione  delle
    relative norme con riguardo al trasporto pubblico locale lagunare. 
          3-quater. Al servizio di trasporto pubblico locale lagunare  si
    applicano le disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  9  aprile
    2008, n. 81. Con regolamento  adottato  ai  sensi  dell'articolo  17,
    comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi  dalla
    data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
    decreto, dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
    concerto con  i  Ministri  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
    dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  e  della
    salute, e' emanata la normativa tecnica per  la  progettazione  e  la
    costruzione delle unita' navali  adibite  al  servizio  di  trasporto
    pubblico locale lagunare. 
          3-quinquies. Per  trasporti  pubblici  non  di  linea  per  via
    d'acqua con riferimento alla laguna di Venezia  si  intendono  quelli
    disciplinati dalla vigente legislazione regionale»; 
          dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
          «5-bis. Al fine di garantire  la  realizzazione  di  interventi
    necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle
    scuole, entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  della
    legge di conversione del presente decreto, il Governo da'  attuazione
    all'atto  di  indirizzo  approvato  dalle  Commissioni   parlamentari
    competenti il 2 agosto 2011, ai sensi  dell'articolo  2,  comma  239,
    della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  e  successive  modificazioni,
    adotta gli atti necessari all'erogazione delle risorse del Fondo  per
    lo sviluppo e la coesione destinate alle medesime finalita' ai  sensi
    dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  e
    nell'ambito della procedura ivi prevista, e riferisce alle Camere  in
    merito all'attuazione del presente comma»; 
          al comma 7, dopo le parole: «due milioni di  euro  annui»  sono
    inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2012»; 
          dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
          «8-bis. All'elenco 3 allegato alla legge 12 novembre  2011,  n.
    183, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: 
          "- Interventi di carattere sociale di cui  all'articolo  3  del
    decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,  convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 23 maggio  1997,  n.  135,  e  successive  modificazioni;
    stipula di convenzioni con i comuni interessati alla  stabilizzazione
    dei lavoratori socialmente utili con  oneri  a  carico  del  bilancio
    comunale, di cui all'articolo 2, comma 552, della legge  24  dicembre
    2007, n. 244; 
          -  Interventi  di  sostegno  all'editoria   e   al   pluralismo
    dell'informazione". 
          8-ter. All'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre  2011,
    n. 183, le parole: "32,4  milioni  di  euro"  sono  sostituite  dalle
    seguenti: "47,2 milioni di euro". 
          8-quater. Per le finalita' di cui all'articolo 4 della legge 23
    dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, per  l'anno  2012,
    la somma aggiuntiva di 14,8 milioni di euro di cui al comma 8-ter del
    presente articolo e' riassegnata ad apposito capitolo di spesa  dello
    stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
    e forestali». 
        All'articolo 31: 
          al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dell'ambiente» sono
    inserite le seguenti: «, ivi incluso l'ambiente urbano,». 
        All'articolo 32: 
          il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
          «1.  In  materia  di  vendita  dei  farmaci,   negli   esercizi
    commerciali di cui all'articolo  5,  comma  1,  del  decreto-legge  4
    luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
    agosto 2006, n. 248, che ricadono nel  territorio  di  comuni  aventi
    popolazione superiore a 12.500 abitanti  e,  comunque,  al  di  fuori
    delle aree rurali come individuate dai piani sanitari  regionali,  in
    possesso  dei  requisiti  strutturali,  tecnologici  e  organizzativi
    fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa  con  la
    Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
    province autonome di Trento e di  Bolzano,  adottato  entro  sessanta
    giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
    presente decreto, possono, esperita la  procedura  di  cui  al  comma
    1-bis, essere venduti senza ricetta medica anche i medicinali di  cui
    all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24  dicembre  1993,
    n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione  dei  medicinali  di
    cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del  Presidente
    della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive  modificazioni,
    e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.
    219,  nonche'  dei  farmaci  del  sistema  endocrino  e   di   quelli
    somministrabili per via parenterale. Con il medesimo decreto, sentita
    l'Agenzia italiana del farmaco, sono definiti gli ambiti di attivita'
    sui quali sono assicurate le funzioni di  farmacovigilanza  da  parte
    del Servizio sanitario nazionale. 
          1-bis. Il Ministero della salute,  sentita  l'Agenzia  italiana
    del farmaco, individua entro centoventi giorni dalla data di  entrata
    in vigore della legge di conversione del presente decreto un  elenco,
    periodicamente aggiornabile, dei farmaci di cui all'articolo 8, comma
    10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  e  successive
    modificazioni, per i quali permane l'obbligo di ricetta medica e  dei
    quali non e' consentita la vendita negli esercizi commerciali di  cui
    al comma 1»; 
          al comma 4, le parole:  «su  tutti  i  prodotti  venduti»  sono
    sostituite dalle seguenti: «sui  medicinali  di  cui  ai  commi  1  e
    1-bis». 
        L'articolo 33 e' sostituito dal seguente: 
          «Art. 33.  -  (Soppressione  di  limitazioni  all'esercizio  di
    attivita' professionali). - 1. Il  comma  2  dell'articolo  10  della
    legge 12 novembre 2011, n. 183, e' sostituito dal seguente: 
          "2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
    dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
            '5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti  professionali  in
    contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g),  sono
    abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del  regolamento
    governativo di cui al comma 5 e, in ogni  caso,  dalla  data  del  13
    agosto 2012. 
            5-ter. Il Governo, entro il  31  dicembre  2012,  provvede  a
    raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che  non  risultano
    abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare  ai
    sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400'". 
          2. All'articolo 3, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  13
    agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
    settembre 2011, n. 148, le  parole:  "la  durata  del  tirocinio  non
    potra' essere complessivamente superiore a tre anni" sono  sostituite
    dalle seguenti: "la durata del tirocinio non potra' essere  superiore
    a diciotto mesi"». 
        All'articolo 34: 
          al comma 8, dopo le parole: «le professioni,» sono inserite  le
    seguenti: «il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici  non
    di linea,». 
        All'articolo 35: 
          alla  rubrica,  la  parola:  «Antitrust»  e'  sostituita  dalle
    seguenti: «Autorita' garante della concorrenza e del mercato»; 
          al comma 1, capoverso Art. «21-bis», comma 2, dopo  la  parola:
    «emette» sono inserite le seguenti: «, entro sessanta giorni,». 
        All'articolo 36: 
          dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
          «2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari  di  cariche
    incompatibili possono optare nel  termine  di  novanta  giorni  dalla
    nomina. Decorso inutilmente tale termine,  decadono  da  entrambe  le
    cariche e la decadenza e' dichiarata dagli  organi  competenti  degli
    organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza  del
    termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In  caso  di
    inerzia, la decadenza e' dichiarata dall'autorita'  di  vigilanza  di
    settore competente. 
          2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare
    l'opzione di cui al comma 2-bis,  primo  periodo,  e'  di  centoventi
    giorni, decorrenti dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
    conversione del presente decreto». 
        Dopo l'articolo 36 e' inserito il seguente: 
          «Art. 36-bis. - (Ulteriori disposizioni in  materia  di  tutela
    della concorrenza nel settore del credito). - 1. All'articolo 21  del
    codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6  settembre  2005,
    n. 206, e successive modificazioni, dopo il comma 3  e'  inserito  il
    seguente: 
          "3-bis. E' considerata scorretta la pratica commerciale di  una
    banca, di un istituto di credito o di  un  intermediario  finanziario
    che, ai fini della stipula di  un  contratto  di  mutuo,  obbliga  il
    cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla
    medesima banca, istituto o intermediario"». 
        All'articolo 37: 
          il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
            «1. Il Governo, con uno o piu'  regolamenti  da  adottare  ai
    sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
    e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di  entrata  in
    vigore della legge di conversione del presente  decreto,  sentite  le
    competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine  di
    trenta giorni, emana le disposizioni volte a realizzare una  compiuta
    liberalizzazione  e  un'efficiente  regolazione   nel   settore   dei
    trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture»; 
          al comma 2: 
            all'alinea, le parole: «secondo i seguenti principi e criteri
    direttivi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nel  rispetto  delle
    seguenti norme generali»; 
            alla lettera b), il numero 1) e' sostituito dal seguente: 
              «1)  garantire   condizioni   di   accesso   eque   e   non
    discriminatorie  alle  infrastrutture  e   alle   reti   ferroviarie,
    aeroportuali, portuali e alla mobilita' urbana collegata a  stazioni,
    aeroporti e porti». 
        All'articolo 39: 
          dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
          «7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza  pubblica,  una
    quota delle disponibilita' finanziarie del Fondo di garanzia a favore
    delle piccole e medie imprese, di  cui  all'articolo  2,  comma  100,
    lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e'  riservata  ad
    interventi di garanzia in favore del microcredito di cui all'articolo
    111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,  di
    cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385,  e  successive
    modificazioni, da destinare alla microimprenditorialita'. Con decreto
    di natura non regolamentare, adottato  dal  Ministro  dello  sviluppo
    economico,  sentito  l'Ente  nazionale  per  il  microcredito,   sono
    definiti  la  quota  delle  risorse  del  Fondo   da   destinare   al
    microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di
    concessione, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle
    disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura  del
    rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente
    periodo. L'Ente nazionale per il microcredito stipula convenzioni con
    enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee,  per
    l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per  le
    microimprese o per l'istituzione di fondi di riserva separati  presso
    il medesimo Fondo». 
        All'articolo 40: 
          il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          «1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di
    pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
    successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
            "3.  Entro  le  ventiquattro  ore  successive  all'arrivo,  i
    soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure  territorialmente
    competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o  mediante
    fax, le  generalita'  delle  persone  alloggiate,  secondo  modalita'
    stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito  il  Garante
    per la protezione dei dati personali"»; 
          al comma 3, capoverso 9-bis, alinea,  le  parole:  «L'attivita'
    di' lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «L'attivita' di lavoro»; 
          al comma 5, il secondo e il terzo periodo sono  sostituiti  dal
    seguente:  «Al  comma  9  del  medesimo  articolo  242  del   decreto
    legislativo n. 152 del 2006, le parole: "con attivita' in  esercizio"
    sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Possono
    essere altresi' autorizzati interventi di  manutenzione  ordinaria  e
    straordinaria e di messa in sicurezza degli  impianti  e  delle  reti
    tecnologiche, purche' non compromettano la possibilita' di effettuare
    o completare gli interventi di bonifica che siano condotti  adottando
    appropriate misure di prevenzione dei rischi"»; 
          dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 
          «9-bis. All'articolo 27 del testo unico dei  servizi  di  media
    audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto  legislativo  31  luglio
    2005, n. 177, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
            "7-bis.  La   cessione   anche   di   un   singolo   impianto
    radiotelevisivo,  quando   non   ha   per   oggetto   unicamente   le
    attrezzature, si considera  cessione  di  ramo  d'azienda.  Gli  atti
    relativi ai trasferimenti di impianti e di rami  d'azienda  ai  sensi
    del presente articolo, posti in essere dagli  operatori  del  settore
    prima della data di entrata in vigore delle disposizioni  di  cui  al
    presente comma, sono in ogni caso validi e non rettificabili ai  fini
    tributari". 
          9-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge
    27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al
    31 dicembre 2012. Per il completamento degli interventi  in  fase  di
    ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai sensi del  presente
    comma, l'agevolazione  e'  rideterminata  nel  limite  massimo  delle
    anticipazioni gia' erogate al beneficiario alla data  di  entrata  in
    vigore  della  legge  di  conversione  del  presente   decreto,   con
    esclusione di ulteriori erogazioni a carico dello Stato». 
        All'articolo 41: 
          dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
          «5-bis.  L'articolo  175  del  codice  dei  contratti  pubblici
    relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
    12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e' sostituito dal
    seguente: 
            "Art. 175. - (Promotore e  finanza  di  progetto).  -  1.  Il
    Ministero pubblica  nel  sito  informatico  di  cui  al  decreto  del
    Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonche' nella Gazzetta  Ufficiale
    della Repubblica italiana e in quella dell'Unione europea,  la  lista
    delle infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo  161,
    comma 1, del presente codice, per le quali i  soggetti  aggiudicatori
    intendono  ricorrere  alle  procedure  della  finanza   di   progetto
    disciplinate dal presente articolo. Nella  lista  e'  precisato,  per
    ciascuna infrastruttura, l'ufficio del soggetto aggiudicatore  presso
    il quale gli interessati possono ottenere  le  informazioni  ritenute
    utili. 
        2.  Ai  fini  dell'inserimento  dell'intervento  nella  lista,  i
    soggetti  aggiudicatori  rimettono  lo  studio  di  fattibilita'   al
    Ministero,  che  ne  cura  l'istruttoria  secondo   quanto   previsto
    dall'articolo 161, comma 1-quater. Il Ministero sottopone  lo  studio
    di fattibilita' al CIPE, che si esprime  con  la  partecipazione  dei
    presidenti delle regioni  e  delle  province  autonome  eventualmente
    interessate e, in caso di valutazione positiva, indica, fra  l'altro,
    le eventuali risorse pubbliche  destinate  al  progetto,  che  devono
    essere disponibili  a  legislazione  vigente.  Dette  risorse  devono
    essere mantenute disponibili per i progetti approvati sino alla  loro
    realizzazione. 
        3. Il Ministero aggiorna la lista di cui al  comma  1,  indicando
    gli interventi i cui studi di fattibilita' sono stati  approvati  dal
    CIPE. 
        4. Il soggetto aggiudicatore, entro novanta giorni dalla data  in
    cui diventa efficace la  delibera  del  CIPE  di  approvazione  dello
    studio di fattibilita', provvede alla pubblicazione del bando di gara
    sulla base dello studio di fattibilita'. 
        5. Il bando, oltre a  quanto  previsto  dall'articolo  177,  deve
    specificare che: 
          a) le offerte devono contenere  un  progetto  preliminare  che,
    oltre a quanto previsto nell'allegato  tecnico  di  cui  all'allegato
    XXI, deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato  cartografico,
    le aree impegnate, le relative  eventuali  fasce  di  rispetto  e  le
    occorrenti misure di  salvaguardia,  e  deve,  inoltre,  indicare  ed
    evidenziare anche le  caratteristiche  prestazionali,  le  specifiche
    funzionali e i costi dell'infrastruttura da realizzare, ivi  compreso
    il costo per le eventuali opere e  misure  compensative  dell'impatto
    territoriale  e  sociale;  una  bozza  di   convenzione;   un   piano
    economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 153, comma 9,
    primo periodo, nonche' dare conto del preliminare  coinvolgimento  di
    uno  o  piu'   istituti   finanziatori   nel   progetto.   Il   piano
    economico-finanziario comprende l'importo delle spese  sostenute  per
    la predisposizione dell'offerta, comprensivo anche dei diritti  sulle
    opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice  civile.  Tale
    importo  non  puo'   superare   il   2,5   per   cento   del   valore
    dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilita' posto
    a base di gara; 
          b) il soggetto aggiudicatore richiede al  promotore  scelto  ai
    sensi  del  comma  6  di  apportare  al  progetto   preliminare,   ed
    eventualmente   allo   schema   di    convenzione    e    al    piano
    economico-finanziario, da esso presentati, le modifiche eventualmente
    intervenute in fase di approvazione del progetto preliminare da parte
    del CIPE. In tal caso la concessione e'  definitivamente  aggiudicata
    al promotore  solo  successivamente  all'accettazione,  da  parte  di
    quest'ultimo,  delle  modifiche  indicate.   In   caso   di   mancata
    accettazione  delle  modifiche  indicate  dal  CIPE  da   parte   del
    promotore, il soggetto  aggiudicatore  ha  facolta'  di  chiedere  ai
    concorrenti successivi in graduatoria  l'accettazione,  entro  trenta
    giorni dalla richiesta, delle  modifiche  da  apportare  al  progetto
    preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni  proposte
    a quest'ultimo e  non  accettate  dallo  stesso.  In  caso  di  esito
    negativo o di una sola offerta, il soggetto aggiudicatore ha facolta'
    di procedere ai sensi dell'articolo 177, ponendo a base  di  gara  il
    progetto preliminare predisposto dal  promotore,  aggiornato  con  le
    prescrizioni del CIPE; 
          c) il promotore, o eventualmente altro  concorrente  scelto  ai
    sensi della lettera b) ai fini dell'aggiudicazione  definitiva  della
    concessione,  deve  dare  adeguato  conto  dell'integrale   copertura
    finanziaria dell'investimento, anche acquisendo la disponibilita'  di
    uno o piu' istituti di credito a concedere il finanziamento  previsto
    nel piano economico-finanziario  correlato  al  progetto  preliminare
    presentato dal promotore ed eventualmente adeguato  a  seguito  della
    deliberazione del CIPE. 
        6. In parziale deroga a quanto stabilito  dall'articolo  177,  il
    soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con  il  criterio
    dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, redige una  graduatoria
    e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta;
    la nomina del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
    offerta. L'esame delle offerte e' esteso agli aspetti  relativi  alla
    qualita' del progetto preliminare presentato, al valore  economico  e
    finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. 
        7. Le offerte sono corredate delle garanzie e delle  cauzioni  di
    cui all'articolo 153, comma 13, primo periodo. 
        8. L'offerta del promotore e' vincolante per il periodo  indicato
    nel bando, comunque non  inferiore  a  un  anno  dalla  presentazione
    dell'offerta stessa. 
        9.  Il  soggetto  aggiudicatore  promuove,  ove  necessaria,   la
    procedura  di  valutazione  di  impatto  ambientale   e   quella   di
    localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165,  comma  3.  A
    tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio
    di  impatto  ambientale  e  con  quanto  necessario   alle   predette
    procedure. 
        10. Il progetto preliminare, istruito ai sensi dell'articolo 165,
    comma 4, e'  approvato  dal  CIPE  ai  sensi  dell'articolo  169-bis,
    unitamente    allo    schema    di    convenzione    e    al    piano
    economico-finanziario.   La   mancata   approvazione   del   progetto
    preliminare da parte del CIPE non determina  alcun  diritto  in  capo
    all'offerente con riguardo alle prestazioni  e  alle  attivita'  gia'
    svolte. 
        11. Il soggetto aggiudicatore procede all'aggiudicazione  e  alla
    stipula del contratto di concessione nei termini e alle condizioni di
    cui  al  comma  5,  lettere  b)  e  c).  Nel  caso  in  cui   risulti
    aggiudicatario della concessione un soggetto diverso  dal  promotore,
    quest'ultimo ha diritto al pagamento,  a  carico  dell'aggiudicatario
    definitivo, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione
    dell'offerta e al rimborso dei costi sostenuti per le integrazioni di
    cui al comma 9. 
        12.  Il  soggetto  aggiudicatario  e'  tenuto  agli   adempimenti
    previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo. 
        13. E' facolta' dei soggetti di cui all'articolo 153,  comma  20,
    presentare al soggetto aggiudicatore studi di  fattibilita'  relativi
    alla realizzazione di infrastrutture inserite nel  programma  di  cui
    all'articolo 161, non presenti nella lista di  cui  al  comma  1  del
    presente articolo. Ai  fini  dell'inserimento  dell'intervento  nella
    lista di cui al predetto comma 1, il soggetto aggiudicatore trasmette
    lo studio di fattibilita' al Ministero il quale, svolta l'istruttoria
    ai sensi dell'articolo 161, comma 1-quater, lo sottopone al CIPE  per
    l'approvazione  ai  sensi  del  comma  2   del   presente   articolo.
    L'inserimento dell'intervento nella lista non determina alcun diritto
    del proponente  al  compenso  per  le  prestazioni  compiute  o  alla
    realizzazione degli interventi proposti. 
        14. I  soggetti  di  cui  all'articolo  153,  comma  20,  possono
    presentare  al  soggetto   aggiudicatore   proposte   relative   alla
    realizzazione  di  infrastrutture  inserite  nel  programma  di   cui
    all'articolo 161, non presenti nella lista di  cui  al  comma  1  del
    presente articolo. Il soggetto aggiudicatore puo' riservarsi  di  non
    accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento,  senza
    oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure  di  cui
    al settimo periodo  del  presente  comma.  La  proposta  contiene  il
    progetto preliminare redatto ai sensi del comma  5,  lettera  a),  lo
    studio di impatto ambientale,  la  bozza  di  convenzione,  il  piano
    economico-finanziario  asseverato  da  uno  dei   soggetti   di   cui
    all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonche'  l'indicazione  del
    contributo pubblico eventualmente necessario alla  realizzazione  del
    progetto e la specificazione delle  caratteristiche  del  servizio  e
    della gestione. Il piano  economico-finanziario  comprende  l'importo
    delle  spese  sostenute  per  la  predisposizione   della   proposta,
    comprensivo  anche  dei  diritti  sulle  opere  dell'ingegno  di  cui
    all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non  puo'  superare
    il 2,5  per  cento  del  valore  dell'investimento.  La  proposta  e'
    corredata delle autodichiarazioni relative al possesso dei  requisiti
    di cui all'articolo 153, comma 20, della cauzione di cui all'articolo
    75, e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura  dell'importo
    di cui  all'articolo  153,  comma  9,  terzo  periodo,  nel  caso  di
    indizione  di  gara.  Il   soggetto   aggiudicatore   promuove,   ove
    necessaria,  la  procedura  di  impatto  ambientale   e   quella   di
    localizzazione urbanistica, ai  sensi  dell'articolo  165,  comma  3,
    invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la
    documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta  viene
    rimessa  dal  soggetto  aggiudicatore  al  Ministero,  che  ne   cura
    l'istruttoria ai  sensi  dell'articolo  165,  comma  4.  Il  progetto
    preliminare e' approvato dal CIPE  ai  sensi  dell'articolo  169-bis,
    unitamente    allo    schema    di    convenzione    e    al    piano
    economico-finanziario.  Il  soggetto  aggiudicatore  ha  facolta'  di
    richiedere al proponente di  apportare  alla  proposta  le  modifiche
    eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del  CIPE.
    Se  il  proponente  apporta  le   modifiche   richieste   assume   la
    denominazione di promotore e la proposta e' inserita nella  lista  di
    cui al comma 1 ed e' posta a base di gara per  l'affidamento  di  una
    concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa  il  promotore.
    Se il promotore non partecipa alla gara,  il  soggetto  aggiudicatore
    incamera la cauzione di cui all'articolo  75.  I  concorrenti  devono
    essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Il
    soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con  il  criterio
    dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.  Se  il  promotore  non
    risulta  aggiudicatario   ha   diritto   al   pagamento,   a   carico
    dell'aggiudicatario,  dell'importo  delle  spese  sostenute  per   la
    predisposizione  della  proposta,  nei  limiti  indicati  nel   piano
    economico-finanziario. Il  soggetto  aggiudicatario  e'  tenuto  agli
    adempimenti previsti dall'articolo 153, comma  13,  secondo  e  terzo
    periodo". 
          5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non  si  applicano
    alle procedure gia' avviate alla data  di  entrata  in  vigore  della
    legge di conversione del presente decreto, per le quali continuano ad
    applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 175 del codice di  cui
    al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  nella  formulazione
    vigente prima della medesima data». 
        All'articolo 42: 
          dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
          «9-bis. All'alinea del comma 1 dell'articolo 18 della legge  12
    novembre 2011, n. 183, le parole: "infrastrutture autostradali"  sono
    sostituite dalle seguenti: "infrastrutture stradali  e  autostradali,
    anche di carattere regionale,"». 
        All'articolo 43: 
          al  comma  2,  le  parole:  «concessioni   autostradali»   sono
    sostituite dalle seguenti: «convenzioni autostradali»; 
          al  comma  3,  le  parole:  «concessioni   autostradali»   sono
    sostituite dalle seguenti: «convenzioni autostradali»; 
          al comma  5,  capoverso  2-ter,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
    seguenti parole: «. A tal fine  sono  da  considerarsi  concessionari
    solo i soggetti individuati ai sensi della parte II, titolo III, capo
    II,  dello  stesso  decreto.  Sono  fatti  salvi  i   soggetti   gia'
    individuati  alla  data  di  entrata   in   vigore   della   presente
    disposizione secondo la normativa nazionale di riferimento, nonche' i
    titolari di concessioni  di  cui  all'articolo  253,  comma  25,  del
    predetto decreto legislativo"»; 
          al comma 7, dopo le parole: «il Ministero delle  infrastrutture
    e dei trasporti individua» sono inserite le seguenti: «, entro il  31
    dicembre 2012,»; 
          il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
          «8. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza,  il
    Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
    Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
    d'intesa con le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
    Bolzano, individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di priorita' e
    sulla base anche dei progetti  di  gestione  degli  invasi  ai  sensi
    dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e
    successive modificazioni, le grandi dighe per le quali, accertato  il
    concreto  rischio  di  ostruzione  degli  organi  di  scarico,  siano
    necessarie e urgenti l'adozione di interventi  nonche'  la  rimozione
    dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi. Le  regioni  e  le  province
    autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe per le quali
    sia stato rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico e
    la conseguente necessita' e urgenza  della  rimozione  dei  sedimenti
    accumulati nei serbatoi individuano idonei  siti  per  lo  stoccaggio
    definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in  attuazione
    dei suddetti interventi»; 
          al comma 9, le parole: «30 giugno 2012» sono  sostituite  dalle
    seguenti: «31 dicembre 2012»; 
          al comma 10, le parole:  «,  entro  sei  mesi  dall'entrata  in
    vigore del presente decreto,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,
    entro il 31 dicembre 2012,»; 
          al comma 11, primo  periodo,  le  parole:  «,  entro  sei  mesi
    dall'entrata in vigore del presente decreto,» sono  sostituite  dalle
    seguenti: «, entro il 31 dicembre 2012,»; 
          al comma 12, le parole: «dall'emanazione» sono sostituite dalle
    seguenti: «dalla data di entrata in vigore»; 
          al comma  15,  ultimo  periodo,  le  parole:  «entro  tre  mesi
    dall'entrata in vigore del presente decreto»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  della
    presente disposizione,» e, dopo le  parole:  «della  normativa  sopra
    indicata» e' inserito il seguente segno: «"». 
        All'articolo 44: 
          al comma 1, alinea, le parole: «restano comunque  disciplinati»
    sono sostituite dalle seguenti: «resta comunque disciplinata»; 
          il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
          «5. All'articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici
    relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
    12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,  le  parole:  "di
    importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b)  del
    comma 1 dell'articolo 28" sono sostituite dalle seguenti: "di importo
    pari o superiore a  100.000  euro".  L'articolo  12  della  legge  11
    novembre 2011, n. 180, e' abrogato». 
        Dopo l'articolo 44 e' inserito il seguente: 
        «Art. 44-bis. - (Elenco-anagrafe nazionale delle opere  pubbliche
    incompiute). - 1. Ai sensi del presente articolo, per "opera pubblica
    incompiuta" si intende l'opera che non e' stata completata: 
          a) per mancanza di fondi; 
          b) per cause tecniche; 
          c) per sopravvenute nuove  norme  tecniche  o  disposizioni  di
    legge; 
          d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice; 
          e) per il mancato  interesse  al  completamento  da  parte  del
    gestore. 
        2. Si considera in ogni caso opera pubblica  incompiuta  un'opera
    non rispondente a tutti i requisiti previsti  dal  capitolato  e  dal
    relativo  progetto  esecutivo  e  che  non  risulta  fruibile   dalla
    collettivita'. 
        3. Presso il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  e'
    istituito   l'elenco-anagrafe   nazionale   delle   opere   pubbliche
    incompiute. 
        4. L'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e'  articolato  a  livello
    regionale  mediante  l'istituzione  di  elenchi-anagrafe  presso  gli
    assessorati regionali competenti per le opere pubbliche. 
        5. La  redazione  dell'elenco-anagrafe  di  cui  al  comma  3  e'
    eseguita contestualmente alla  redazione  degli  elenchi-anagrafe  su
    base regionale, all'interno dei quali le opere  pubbliche  incompiute
    sono inserite sulla base  di  determinati  criteri  di  adattabilita'
    delle opere stesse ai fini del loro riutilizzo,  nonche'  di  criteri
    che indicano le ulteriori destinazioni a cui puo' essere adibita ogni
    singola opera. 
        6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di
    conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture  e
    dei trasporti stabilisce, con proprio regolamento,  le  modalita'  di
    redazione dell'elenco-anagrafe, nonche' le  modalita'  di  formazione
    della graduatoria e dei criteri in base ai quali le  opere  pubbliche
    incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe,  tenendo  conto  dello
    stato di avanzamento dei lavori ed evidenziando le opere prossime  al
    completamento. 
        7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui  al  comma  5,  si
    tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato
    e alle regioni». 
        All'articolo 45: 
          al  comma  4,  le  parole:  «del  decreto  del  Presidente  del
    Consiglio  dei  Ministri  16  luglio  2009»  sono  sostituite   dalle
    seguenti: «del piano nazionale  di  edilizia  abitativa,  di  cui  al
    decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  16  luglio  2009,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2009». 
        All'articolo 48: 
          al  comma  1,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «legge  di
    conversione del presente decreto» sono inserite le  seguenti:  «e  da
    trasmettere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica»; 
          dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
            «1-bis.  Ferme  restando  le  disposizioni   previste   dagli
    articoli 13, 14 e 28, nonche' quelle recate  dal  presente  articolo,
    con le norme di attuazione statutaria di cui  all'articolo  27  della
    legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono definiti
    le modalita' di applicazione e gli effetti  finanziari  del  presente
    decreto per le regioni a statuto speciale e per le province  autonome
    di Trento e di Bolzano». 
        All'articolo 49: 
          al comma 1, le parole: «a 13.108,628 milioni di euro per l'anno
    2015, a 14.630,928 milioni di euro  per  l'anno  2016,  a  14.138,228
    milioni di euro per l'anno 2017, a 14.456,228  milioni  di  euro  per
    l'anno 2018,  a  14.766,128  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  a
    15.078,428 milioni di euro per l'anno 2020, a 15.390,728  milioni  di
    euro per l'anno 2021, a 15.703,028  di  euro  per  l'anno  2022  e  a
    15.721,128  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2023,»   sono
    sostituite dalle seguenti: «a 13.048,628 milioni di euro  per  l'anno
    2015, a 14.330,928 milioni di euro  per  l'anno  2016,  a  13.838,228
    milioni di euro per l'anno 2017, a 14.156,228  milioni  di  euro  per
    l'anno 2018,  a  14.466,128  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  a
    14.778,428 milioni di euro per l'anno 2020, a 15.090,728  milioni  di
    euro per l'anno 2021, a 15.403,028 milioni di euro per l'anno 2022  e
    a 15.421,128 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023,». 
        All'allegato 1, le tabelle B e C sono sostituite dalle seguenti: 
         «Tabella B - Aliquote di finanziamento 
     
        
    
       All'allegato 1, le tabelle B e C sono sostituite dalle seguenti:
    
                   «Tabella B - Aliquote di finanziamento
    
    
    ---------------------------------------------------------------------
            |         Zona normale        |      Zona svantaggiata
            |-----------------------------|------------------------------
      anno  |Maggiore di 21| Minore di 21 |Maggiore di 21| Minore di 21
            |     anni     |     anni     |     anni     |     anni
    ---------------------------------------------------------------------
    2012    |    21,6%     |    19,4%     |    18,7%     |     15,0%
    ---------------------------------------------------------------------
    2013    |    22,0%     |    20,2%     |    19,6%     |     16,5%
    ---------------------------------------------------------------------
    2014    |    22,4%     |    21,0%     |    20,5%     |     18,0%
    ---------------------------------------------------------------------
    2015    |    22,8%     |    21,8%     |    21,4%     |     19,5%
    ---------------------------------------------------------------------
    2016    |    23,2%     |    22,6%     |    22,3%     |     21,0%
    ---------------------------------------------------------------------
    2017    |    23,6%     |    23,4%     |    23,2%     |     22,5%
    ---------------------------------------------------------------------
    dal 2018|    24,0%     |    24,0%     |    24,0%     |     24,0%
    ---------------------------------------------------------------------
    
    
                       Tabella C - Aliquote di computo
    
    
    ---------------------------------------------------------------------
                Anni             |          Aliquota di computo
    ---------------------------------------------------------------------
    2012                         |                 21,6%
    2013                         |                 22,0%
    2014                         |                 22,4%
    2015                         |                 22,8%
    2016                         |                 23,2%
    2017                         |                 23,6%
    dal 2018                     |                 24,0%
    ---------------------------------------------------------------------
    
        
     
    
    

    Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre
    2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita'
    e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0256), in G.U.R.I del 27 dicembre 2011, n. 300, Supplemento Ordinario n. 276  
    
     
Mondolegale 2011
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