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    Normativa/Nazionale

    Legge comunitaria 2010

    LEGGE n. 217 del 15/12/2011

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    LEGGE 15 dicembre 2011, n. 217

    Disposizioni    per    l'adempimento    di     obblighi     derivanti
    dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   Legge
    comunitaria 2010. (12G0001), in G.U.R.I. del 2 gennaio 2011, n. 1  
    

              
                Capo I 

    Disposizioni generali

     
     
      La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
    approvato; 
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
     
                                  Promulga 
     
    la seguente legge: 
                                   Art. 1 
     
     
    Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria  di  violazioni  di
                          disposizioni comunitarie 
     
      1.  Al  fine  di  assicurare  la  piena  integrazione  delle  norme
    comunitarie nell'ordinamento nazionale il  Governo,  fatte  salve  le
    norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due  anni  dalla
    data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni  recanti
    sanzioni penali  o  amministrative  per  le  violazioni  di  obblighi
    contenuti in direttive comunitarie attuate  in  via  regolamentare  o
    amministrativa, ai  sensi  delle  leggi  comunitarie  vigenti,  o  in
    regolamenti comunitari pubblicati alla  data  di  entrata  in  vigore
    della presente legge, per i quali non  sono  gia'  previste  sanzioni
    penali o amministrative. 
      2.  La  delega  di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  con  decreti
    legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23  agosto
    1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o
    del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia,
    di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per  materia.  I  decreti
    legislativi si informano ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
    all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4  giugno  2010,  n.
    96. 
      3. Gli schemi di decreto legislativo di cui  al  presente  articolo
    sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica
    per  l'espressione  del  parere  da  parte  dei   competenti   organi
    parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e  8
    dell'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Disposizioni generali

                                   Art. 2 
     
     
                  Oneri relativi a prestazioni e controlli 
     
      1.  In  relazione  agli  oneri  per  prestazioni  e  controlli,  si
    applicano le disposizioni di cui all'articolo 9,  commi  2  e  2-bis,
    della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Disposizioni generali

                                   Art. 3 
     
     
    Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate
                         dalle direttive comunitarie 
     
      1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri
    a carico della  finanza  pubblica,  con  le  modalita'  e  secondo  i
    principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20  della  legge  15
    marzo 1997, n. 59, e  successive  modificazioni,  entro  ventiquattro
    mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di  ciascuno  dei  decreti
    legislativi adottati ai sensi della presente  legge,  testi  unici  o
    codici di settore delle  disposizioni  dettate  in  attuazione  delle
    deleghe  conferite  dalla  presente  legge  per  il  recepimento   di
    direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre
    norme legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici
    o i codici  di  settore  riguardino  i  principi  fondamentali  nelle
    materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione o in
    altre materie di  interesse  delle  regioni,  i  relativi  schemi  di
    decreto  legislativo  sono  sottoposti  al  parere  della  Conferenza
    permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
    autonome di Trento e di Bolzano, nonche' al parere della  Commissione
    parlamentare per le questioni regionali. 
      2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano
    materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici
    o nei codici  di  settore  non  possono  essere  abrogate,  derogate,
    sospese o comunque modificate, se  non  in  modo  esplicito  mediante
    l'indicazione puntuale  delle  disposizioni  da  abrogare,  derogare,
    sospendere o modificare. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Disposizioni generali

                                   Art. 4 
     
     
                  Missioni connesse con gli impegni europei 
     
      1. La disposizione del quinto periodo del comma 12 dell'articolo  6
    del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
    modificazioni,  non  si  applica  alle  missioni  indispensabili   ad
    assicurare la partecipazione  a  riunioni  nell'ambito  dei  processi
    decisionali dell'Unione europea e degli organismi  internazionali  di
    cui l'Italia e' parte, nonche' alle missioni  nei  Paesi  beneficiari
    degli aiuti erogati da parte dei  medesimi  organismi  e  dell'Unione
    europea. 
      2. All'attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle  risorse
    finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
    maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
    delega legislativa

                                   Art. 5 
     
     
    Modifiche al codice del consumo in materia di  servizi  finanziari  a
                                  distanza 
     
      1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
    2005, n. 206, sono apportate le seguenti modifiche: 
        a)  all'articolo  67-quinquies,  comma  1,  la  lettera   b)   e'
    sostituita dalla seguente: 
          «b) l'identita'  del  rappresentante  del  fornitore  stabilito
    nello  Stato  membro  di  residenza  del  consumatore  e  l'indirizzo
    geografico rilevante nei rapporti tra consumatore  e  rappresentante,
    quando tale rappresentante esista»; 
        b) all'articolo 67-duodecies, comma 5, lettera c), le parole:  «,
    nonche'   ai   contratti   di   assicurazione   obbligatoria    della
    responsabilita' civile per i danni derivanti dalla  circolazione  dei
    veicoli a motore e  dei  natanti,  per  i  quali  si  sia  verificato
    l'evento assicurato» sono soppresse; 
        c) all'articolo 67-terdecies, comma 4, le parole: «entro quindici
    giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro  e  non  oltre  trenta
    giorni»; 
        d) all'articolo 67-terdecies, comma 5, le parole: «entro quindici
    giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro  e  non  oltre  trenta
    giorni». 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
    delega legislativa

                                   Art. 6 
     
    Delega al Governo per l'attuazione  delle  direttive  2009/65/CE,  in
      materia  di  organismi  di  investimento   collettivo   in   valori
      mobiliari, 2009/109/CE, concernente obblighi informativi in caso di
      fusioni e scissioni,  e  2009/110/CE,  relativa  agli  istituti  di
      moneta elettronica 
     
      1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di
    entrata in vigore della presente legge, su  proposta  del  Presidente
    del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee  e
    del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  i
    Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno  o  piu'  decreti
    legislativi  per  dare  attuazione  alla  direttiva  2009/65/CE   del
    Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio  2009,  concernente
    il coordinamento  delle  disposizioni  legislative,  regolamentari  e
    amministrative  in  materia  di  taluni  organismi  di   investimento
    collettivo in valori mobiliari (OICVM)  (rifusione),  alla  direttiva
    2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16  settembre
    2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e
    82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi
    in materia di relazioni e di documentazione  in  caso  di  fusioni  e
    scissioni, e alla direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e  del
    Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio  e
    la vigilanza prudenziale  dell'attivita'  degli  istituti  di  moneta
    elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e  che
    abroga la direttiva 2000/46/CE. 
      2. Nella predisposizione del decreto legislativo  per  l'attuazione
    della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
    del 13 luglio 2009, il Governo e' tenuto al rispetto, oltre  che  dei
    principi e criteri direttivi generali di  cui  all'articolo  2  della
    legge 4 giugno 2010, n. 96, in quanto compatibili, anche dei seguenti
    principi e criteri direttivi specifici: 
        a) apportare al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
    intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
    febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le  integrazioni  necessarie  al
    corretto ed integrale recepimento della direttiva  e  delle  relative
    misure di esecuzione  nell'ordinamento  nazionale,  confermando,  ove
    opportuno, il ricorso alla disciplina  secondaria  e  attribuendo  le
    competenze e i  poteri  di  vigilanza  alla  Banca  d'Italia  e  alla
    Commissione nazionale per le societa' e  la  borsa  (CONSOB)  secondo
    quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del citato testo unico; 
        b) prevedere, in conformita' alla disciplina della  direttiva  in
    esame, le necessarie modifiche alle norme del citato testo  unico  di
    cui al decreto legislativo n. 58 del 1998,  per  consentire  che  una
    societa' di gestione del risparmio possa istituire  e  gestire  fondi
    comuni di investimento armonizzati in altri Stati membri  e  che  una
    societa' di gestione armonizzata  possa  istituire  e  gestire  fondi
    comuni di investimento armonizzati in Italia; 
        c) prevedere, in conformita' alle definizioni e  alla  disciplina
    della direttiva in esame,  le  opportune  modifiche  alle  norme  del
    citato testo unico di cui al  decreto  legislativo  n.  58  del  1998
    concernenti la libera  prestazione  dei  servizi  e  la  liberta'  di
    stabilimento delle societa' di gestione armonizzate, anche al fine di
    garantire che una societa' di gestione armonizzata operante in Italia
    sia tenuta a rispettare le norme italiane in materia di  costituzione
    e di funzionamento dei fondi comuni di  investimento  armonizzati,  e
    che la prestazione in Italia del servizio di gestione collettiva  del
    risparmio  da  parte  di  succursali  delle  societa'   di   gestione
    armonizzate  avvenga  nel  rispetto  delle  regole  di  comportamento
    stabilite nel citato testo unico; 
        d) attribuire alla Banca d'Italia e  alla  CONSOB,  in  relazione
    alle rispettive competenze, i  poteri  di  vigilanza  e  di  indagine
    previsti dall'articolo 98 della citata direttiva 2009/65/CE,  secondo
    i criteri e le modalita' previsti dall'articolo 187-octies del citato
    testo unico  di  cui  al  decreto  legislativo  n.  58  del  1998,  e
    successive modificazioni; 
        e) modificare, ove necessario, il citato testo unico  di  cui  al
    decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le disposizioni della
    direttiva in materia  di  fusioni  transfrontaliere  di  OICVM  e  di
    strutture master-feeder; 
        f) introdurre norme di coordinamento con  la  disciplina  fiscale
    vigente in materia di OICVM; 
        g)  ridefinire  con  opportune  modifiche,  in  conformita'  alle
    definizioni e alla disciplina della citata direttiva  2009/65/CE,  le
    norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58  del
    1998 concernenti l'offerta in Italia di  quote  di  fondi  comuni  di
    investimento armonizzati; 
        h) attuare le misure di tutela  dell'investitore  secondo  quanto
    previsto  dalla  direttiva,  in  particolare  con  riferimento   alle
    informazioni   per   gli   investitori,   adeguando   la   disciplina
    dell'offerta al pubblico delle quote o azioni di OICVM aperti; 
        i) prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie
    per le violazioni delle regole dettate nei confronti  delle  societa'
    di gestione del risparmio armonizzate in attuazione della  direttiva,
    in linea con quelle gia' stabilite dal citato testo unico di  cui  al
    decreto legislativo  n.  58  del  1998,  e  nei  limiti  massimi  ivi
    previsti, in tema di disciplina degli intermediari; 
        l) in coerenza con quanto previsto  alla  lettera  i),  apportare
    alla disciplina complessivamente vigente in materia sanzionatoria  ai
    sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58  del
    1998 le modificazioni occorrenti per assicurare, in ogni  caso  senza
    nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'armonizzazione  dei
    criteri applicativi e delle relative procedure,  efficaci  misure  di
    deflazione del contenzioso, nonche'  l'adeguamento  della  disciplina
    dei controlli e della vigilanza e delle  forme  e  dei  limiti  della
    responsabilita' dei soggetti  preposti,  comunque  nel  rispetto  del
    principio di proporzionalita' e anche avendo riguardo  agli  analoghi
    modelli  normativi  nazionali  o  dell'Unione  europea,  a  tal  fine
    prevedendo: 
          1) in  presenza  di  mutamenti  della  disciplina  applicabile,
    l'estensione del principio del favor rei; 
          2) la  generalizzazione  della  responsabilita'  delle  persone
    fisiche  responsabili  che  svolgono  funzioni  di   amministrazione,
    direzione e controllo per le violazioni  previste  dal  citato  testo
    unico, con  responsabilita'  solidale  dell'ente  di  appartenenza  e
    diritto di regresso di quest'ultimo nei confronti delle prime; 
          3)  l'estensione  dell'istituto  dell'oblazione  e   di   altri
    strumenti deflativi del contenzioso, nonche' l'introduzione, con  gli
    opportuni   adattamenti,   della   disciplina   prevista   ai   sensi
    dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre  1990,  n.  287,  per  le
    violazioni di natura organizzativa o procedurale previste nell'ambito
    della disciplina degli intermediari e dei mercati; 
          4) una revisione dei minimi e dei  massimi  edittali,  in  modo
    tale da assicurare il  rispetto  dei  principi  di  proporzionalita',
    dissuasivita' e  adeguatezza  previsti  dalla  normativa  dell'Unione
    europea; 
          5)  una  nuova  disciplina  relativa   alla   pubblicita'   dei
    procedimenti conclusi con l'oblazione, fermo restando quanto previsto
    dall'articolo 187-septies, comma 3, ultimo periodo, del  testo  unico
    di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998; 
          6) la destinazione delle risorse del Fondo di  garanzia  per  i
    risparmiatori e gli investitori, di cui all'articolo  8  del  decreto
    legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, anche all'indennizzo, nei  limiti
    delle disponibilita' del Fondo, dei  danni  patrimoniali  conseguenti
    alle violazioni delle disposizioni di cui alle parti  III  e  IV  del
    testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998,  apportando
    alla disciplina del Fondo medesimo gli adeguamenti necessari; 
        m) prevedere, in conformita' alle  definizioni,  alla  disciplina
    della citata direttiva 2009/65/CE e  ai  criteri  direttivi  previsti
    dalla presente legge,  le  occorrenti  modificazioni  alla  normativa
    vigente, anche di derivazione comunitaria, per i settori  interessati
    dalla normativa  da  attuare,  al  fine  di  realizzare  il  migliore
    coordinamento con le altre disposizioni vigenti; 
        n) apportare al citato testo unico di cui al decreto  legislativo
    n. 58 del 1998 le integrazioni necessarie per definire la  disciplina
    applicabile  ai  fondi  gestiti  da  una  societa'  di  gestione  del
    risparmio  (SGR)  in  liquidazione  coatta   amministrativa   e   per
    prevedere, anche nei  casi  in  cui  la  SGR  non  sia  sottoposta  a
    liquidazione coatta amministrativa, meccanismi di adeguata tutela dei
    creditori qualora le attivita'  del  fondo  siano  insufficienti  per
    l'adempimento delle relative obbligazioni. 
      3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
    o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica e
    le amministrazioni interessate devono svolgere le attivita'  previste
    con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
    legislazione vigente. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
    delega legislativa

                                   Art. 7 
     
    Delega al Governo  per  il  recepimento  della  direttiva  2010/73/UE
      recante  la  modifica  delle  direttive  2003/71/CE   relativa   al
      prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione  alla
      negoziazione    di    strumenti    finanziari     e     2004/109/CE
      sull'armonizzazione degli obblighi di  trasparenza  riguardanti  le
      informazioni sugli emittenti i cui valori  mobiliari  sono  ammessi
      alla negoziazione in un mercato regolamentato 
     
      1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare  un  decreto  legislativo
    recante le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alla  direttiva
    2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  24  novembre
    2010,  recante  modifica  delle  direttive  2003/71/CE  relativa   al
    prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica  o  l'ammissione  alla
    negoziazione    di     strumenti     finanziari     e     2004/109/CE
    sull'armonizzazione degli  obblighi  di  trasparenza  riguardanti  le
    informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla
    negoziazione in un mercato regolamentato, nel rispetto dei principi e
    criteri direttivi generali stabiliti nell'articolo 2  della  legge  4
    giugno 2010, n. 96, e secondo i seguenti principi e criteri direttivi
    specifici: 
        a) apportare al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
    intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
    febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le  integrazioni  necessarie  al
    corretto recepimento della  direttiva  e  delle  relative  misure  di
    esecuzione nell'ordinamento  nazionale,  in  particolare  per  quanto
    attiene  alla   disciplina   degli   emittenti,   del   prospetto   e
    dell'ammissione  a  negoziazione   in   un   mercato   regolamentato,
    confermando, ove opportuno, il ricorso alla disciplina  secondaria  e
    lasciando  invariate  le  competenze  in  materia   attribuite   alla
    Commissione nazionale per le  societa'  e  la  borsa  secondo  quanto
    previsto dal citato testo unico; 
        b) prevedere, in conformita' alle  definizioni,  alla  disciplina
    della direttiva in  esame  e  ai  criteri  direttivi  previsti  dalla
    presente legge, le occorrenti modificazioni alla  normativa  vigente,
    anche  di  derivazione  europea,  per  i  settori  interessati  dalla
    normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento
    con le altre disposizioni vigenti, contribuendo alla riduzione  degli
    oneri che gravano sugli emittenti, senza  tuttavia  compromettere  la
    tutela degli investitori e  il  corretto  funzionamento  dei  mercati
    degli  strumenti  finanziari  e   armonizzando   le   responsabilita'
    sull'informativa da prospetto con quanto previsto dagli  altri  Stati
    membri dell'Unione europea secondo le disposizioni della direttiva; 
        c) apportare alla disciplina vigente in materia le  modificazioni
    occorrenti  perche',  in  armonia   con   le   disposizioni   europee
    applicabili,  sia  possibile  procedere  alla  semplificazione  delle
    procedure e alla riduzione dei tempi di approvazione  dei  prospetti,
    differenziando l'applicazione  degli  obblighi  informativi  e  degli
    altri adempimenti  sulla  base  delle  caratteristiche  e  differenze
    esistenti tra i vari mercati e  delle  specificita'  degli  strumenti
    finanziari, anche potendosi escludere la pubblicazione del  prospetto
    o limitare gli obblighi di informativa per le ipotesi meno rilevanti,
    apportando le modifiche occorrenti alla  disciplina  delle  procedure
    decisionali delle istituzioni competenti, contestualmente provvedendo
    all'adeguamento della disciplina dei controlli e  della  vigilanza  e
    delle forme e dei limiti della responsabilita' dei soggetti preposti,
    comunque nel rispetto  del  principio  di  proporzionalita'  e  anche
    avendo  riguardo  agli  analoghi  modelli   normativi   nazionali   o
    dell'Unione europea, coordinando la disciplina con quella dei  titoli
    diffusi, in maniera da non  disincentivare  gli  emittenti  esteri  a
    richiedere l'ammissione sui mercati nazionali e  da  non  penalizzare
    questi ultimi nella competizione internazionale, nonche'  in  maniera
    da considerare l'impatto della disciplina  sui  piccoli  intermediari
    che fanno ricorso alla negoziazione delle  proprie  obbligazioni  sui
    predetti mercati. 
      2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
    o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
    delega legislativa

                                   Art. 8 
     
    Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della  direttiva   2010/24/UE
      sull'assistenza  reciproca  in  materia  di  recupero  dei  crediti
      risultanti da dazi, imposte ed altre misure,  nonche'  disposizioni
      in materia di imposta sul valore aggiunto 
     
      1. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  quattro  mesi  dalla
    data di entrata in vigore  della  presente  legge,  su  proposta  del
    Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
    europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
    i Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o piu'  decreti
    legislativi  per  dare  attuazione  alla  direttiva  2010/24/UE   del
    Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di
    recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. 
      2.  Al  fine  di  dare  attuazione  alle  direttive  2009/69/CE   e
    2009/162/UE, nonche' di adeguare  l'ordinamento  nazionale  a  quello
    dell'Unione europea, al decreto del Presidente  della  Repubblica  26
    ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono  apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 6: 
          1) il terzo periodo del terzo comma e' soppresso; 
          2) dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: 
            «In deroga al terzo e al  quarto  comma,  le  prestazioni  di
    servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un  soggetto  passivo  non
    stabilito nel territorio  dello  Stato  a  un  soggetto  passivo  ivi
    stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui  agli
    articoli  7-quater  e  7-quinquies,  rese  da  un  soggetto   passivo
    stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo  che  non
    e' ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in  cui  sono
    ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla  data
    di maturazione dei corrispettivi.  Se  anteriormente  al  verificarsi
    degli eventi indicati nel primo periodo e' pagato in tutto o in parte
    il corrispettivo, la prestazione di servizi  si  intende  effettuata,
    limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le  stesse
    prestazioni, se effettuate  in  modo  continuativo  nell'arco  di  un
    periodo superiore a un anno  e  se  non  comportano  pagamenti  anche
    parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate  al  termine
    di  ciascun  anno  solare  fino  all'ultimazione  delle   prestazioni
    medesime»; 
        b) all'articolo 7, comma 1,  lettera  b),  le  parole:  «Trattato
    istitutivo della Comunita' europea» sono sostituite  dalle  seguenti:
    «Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; 
        c) all'articolo 7-bis, comma 3: 
          1) all'alinea, le parole: «Le cessioni di gas mediante  sistemi
    di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia  elettrica»
    sono sostituite dalle seguenti: «Le cessioni  di  gas  attraverso  un
    sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete
    connessa a tale sistema,  le  cessioni  di  energia  elettrica  e  le
    cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di
    raffreddamento»; 
          2) alla lettera a), le parole: «di gas e di elettricita'»  sono
    sostituite dalle seguenti: «di gas, di energia elettrica, di calore o
    di freddo»; 
        d) all'articolo 7-septies, comma 1, la lettera g)  e'  sostituita
    dalla seguente: 
          «g) la concessione dell'accesso a un sistema  di  gas  naturale
    situato nel territorio dell'Unione o a una rete connessa  a  un  tale
    sistema,  al   sistema   dell'energia   elettrica,   alle   reti   di
    riscaldamento o di raffreddamento,  il  servizio  di  trasmissione  o
    distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di  altri
    servizi direttamente collegati»; 
        e) all'articolo 8-bis, primo comma: 
          1) alla lettera a), dopo le parole: «le cessioni di navi»  sono
    inserite le seguenti: «adibite alla navigazione in  alto  mare  e»  e
    dopo le parole: «o della pesca» sono inserite le  seguenti:  «nonche'
    le cessioni di navi adibite alla pesca costiera»; 
          2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
            «a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli  239  e  243
    del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo
    15 marzo 2010, n. 66»; 
          3) alla lettera b), le parole: «di navi e» sono soppresse; 
          4) alla lettera d), le parole: «escluso, per  le  navi  adibite
    alla pesca costiera  locale,  il  vettovagliamento»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le
    provviste di bordo»; 
          5) alla lettera e): 
            5. 1) le parole: «di cui alle  lettere  a),  b)  e  c)»  sono
    sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis), b) e c)»; 
            5. 2)  le  parole:  «di  cui  alle  lettere  a)  e  b)»  sono
    sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis) e b)»; 
          6) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: 
            «e-bis) le prestazioni di servizi diverse da  quelle  di  cui
    alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai  bisogni  delle
    navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis)  e  c)  e  del
    loro carico»; 
        f) all'articolo 13, comma 2, lettera c), le parole:  «di  cui  al
    terzo periodo del terzo comma dell'articolo 6» sono sostituite  dalle
    seguenti: «di cui al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 6»; 
        g) all'articolo 17, secondo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
    seguente periodo: «Nel caso  delle  prestazioni  di  servizi  di  cui
    all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un  altro
    Stato membro dell'Unione, il  committente  adempie  gli  obblighi  di
    fatturazione  e  di  registrazione  secondo  le  disposizioni   degli
    articoli  46  e  47  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.   331,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
    successive modificazioni»; 
        h) all'articolo 38-bis, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le
    seguenti parole: «, e nelle  ipotesi  di  cui  alla  lettera  d)  del
    secondo comma del citato articolo 30 quando effettua,  nei  confronti
    di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per  un
    importo  superiore  al  50  per  cento  dell'ammontare  di  tutte  le
    operazioni effettuate, prestazioni di  lavorazione  relative  a  beni
    mobili  materiali,  prestazioni  di  trasporto  di  beni  e  relative
    prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie  ai
    trasporti di beni e relative prestazioni di  intermediazione,  ovvero
    prestazioni di servizi di  cui  all'articolo  19,  comma  3,  lettera
    a-bis)»; 
        i) all'articolo 67: 
          1) al comma 1, lettera a), le parole: «,  con  sospensione  del
    pagamento  dell'imposta  qualora  si  tratti  di  beni  destinati   a
    proseguire  verso  altro  Stato  membro  della  Comunita'   economica
    europea» sono soppresse; 
          2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
            «2-bis. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a), il
    pagamento dell'imposta e' sospeso qualora si tratti di beni destinati
    a essere trasferiti in un altro  Stato  membro  dell'Unione  europea,
    eventualmente dopo l'esecuzione di manipolazioni di cui  all'allegato
    72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del  2  luglio
    1993,   e   successive   modificazioni,    previamente    autorizzate
    dall'autorita' doganale. 
            2-ter. Per fruire della sospensione di  cui  al  comma  2-bis
    l'importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di
    identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in  un  altro
    Stato membro nonche', a  richiesta  dell'autorita'  doganale,  idonea
    documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi  beni
    in un altro Stato membro dell'Unione»; 
        l)  all'articolo  68,  la  lettera  g-bis)  e'  sostituita  dalla
    seguente: 
          «g-bis) le importazioni di  gas  mediante  un  sistema  di  gas
    naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso
    da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale
    o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore  o
    di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento»; 
        m) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente: 
          «Art. 72. - (Operazioni non  imponibili).  -  1.  Agli  effetti
    dell'imposta, le seguenti  operazioni  sono  non  imponibili  e  sono
    equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9: 
            a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
    nei  confronti  delle  sedi  e  dei  rappresentanti   diplomatici   e
    consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti
    a Stati che in via di reciprocita' riconoscono analoghi benefici alle
    sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani; 
            b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
    nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei  quartieri
    generali  militari  internazionali  e  degli  organismi   sussidiari,
    installati  in  esecuzione   del   Trattato   del   Nord   Atlantico,
    nell'esercizio  delle   proprie   funzioni   istituzionali,   nonche'
    all'amministrazione   della   difesa   qualora   agisca   per   conto
    dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato; 
            c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
    nei  confronti   dell'Unione   europea,   della   Comunita'   europea
    dell'energia atomica,  della  Banca  centrale  europea,  della  Banca
    europea per gli investimenti e degli organismi istituiti  dall'Unione
    cui si applica il protocollo sui privilegi e  sulle  immunita'  delle
    Comunita'  europee,  firmato  a  Bruxelles  l'8  aprile  1965,   reso
    esecutivo con legge 3 maggio 1966, n.  437,  alle  condizioni  e  nei
    limiti fissati da  detto  protocollo  e  dagli  accordi  per  la  sua
    attuazione o dagli accordi di sede e sempre  che  cio'  non  comporti
    distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei  confronti  di
    imprese o  enti  per  l'esecuzione  di  contratti  di  ricerca  e  di
    associazione conclusi con l'Unione, nei limiti,  per  questi  ultimi,
    della partecipazione dell'Unione stessa; 
            d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
    nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni  Unite  e  delle  sue
    istituzioni  specializzate  nell'esercizio  delle  proprie   funzioni
    istituzionali; 
            e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
    nei confronti dell'Istituto  universitario  europeo  e  della  Scuola
    europea   di   Varese   nell'esercizio   delle    proprie    funzioni
    istituzionali; 
            f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
    nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da
    quelli di cui alla lettera c), nonche' dei membri di tali  organismi,
    alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali
    che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede. 
          2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano  applicazione  per
    gli enti ivi indicati alle lettere a), c), d) ed e) se le cessioni di
    beni e le prestazioni di servizi sono di importo  superiore  ad  euro
    300; per gli enti indicati nella lettera a) le  disposizioni  non  si
    applicano alle  operazioni  per  le  quali  risulta  beneficiario  un
    soggetto diverso, ancorche' il relativo onere sia a carico degli enti
    e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro  300  non  si
    applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la
    non  imponibilita'  relativamente  all'imposta  opera   alle   stesse
    condizioni e negli stessi limiti in cui  viene  concessa  l'esenzione
    dai diritti di accisa. 
          3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali
    relative  alle  imposte  sulla  cifra  di   affari   si   riferiscono
    all'imposta sul valore aggiunto»; 
        n) il numero 127-octies) della tabella A, parte III, e' abrogato; 
        o) tutti i richiami alla «Comunita'» o alla «Comunita' europea» o
    alla «Comunita' economica europea» ovvero  alle  «Comunita'  europee»
    devono intendersi riferiti  all'«Unione  europea»  e  i  richiami  al
    «Trattato  istitutivo  della  Comunita'  europea»  devono  intendersi
    riferiti al «Trattato sul funzionamento dell'Unione europea». 
      3. Al  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.  427,  e  successive
    modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 38: 
          1) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: 
            «4-bis.  Agli  effetti  dell'imposta  sul  valore   aggiunto,
    costituiscono prodotti soggetti  ad  accisa  i  prodotti  energetici,
    l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali  definiti
    dalle disposizioni dell'Unione europea  in  vigore,  escluso  il  gas
    fornito mediante un sistema di gas naturale  situato  nel  territorio
    dell'Unione o una rete connessa a un tale sistema»; 
          2) la lettera c-bis) del comma 5 e' sostituita dalla seguente: 
            «c-bis) l'introduzione nel  territorio  dello  Stato  di  gas
    mediante  un  sistema  di  gas  naturale   situato   nel   territorio
    dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, di energia
    elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o  di
    raffreddamento, di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del  decreto  del
    Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
    modificazioni»; 
        b) il comma 2-bis dell'articolo 41 e' sostituito dal seguente: 
          «2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni
    di gas mediante un sistema di gas  naturale  situato  nel  territorio
    dell'Unione europea o  una  rete  connessa  a  un  tale  sistema,  le
    cessioni di energia elettrica e le cessioni di  calore  o  di  freddo
    mediante reti  di  riscaldamento  o  di  raffreddamento,  nonche'  le
    cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli  effetti
    dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia». 
      4. All'articolo 83  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
    successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
        «7-bis. Al  fine  di  assicurare  l'efficacia  dei  controlli  in
    materia di IVA  all'importazione,  con  provvedimento  del  direttore
    dell'Agenzia delle dogane, da emanare di concerto  con  il  direttore
    dell'Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data  di  entrata  in
    vigore della presente disposizione, sono stabilite le  modalita'  per
    l'attivazione di un  sistema  completo  e  periodico  di  scambio  di
    informazioni tra l'autorita' doganale e quella  fiscale,  da  attuare
    con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
    legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
    pubblica». 
      5. Le disposizioni di cui ai commi 2, lettere da a) a d) e da f)  a
    m), e 3  si  applicano  alle  operazioni  effettuate  a  partire  dal
    sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore  della
    presente legge. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
    delega legislativa

                                   Art. 9 
     
    Delega al  Governo  per  l'attuazione  delle  direttive  2009/127/CE,
      relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE
      e 2009/140/CE, in materia di servizi di comunicazione  elettronica,
      2010/30/UE, concernente l'indicazione del consumo di energia  e  di
      risorse connesse, e 2011/17/UE, sulla metrologia 
     
      1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di
    entrata in vigore della presente legge, su  proposta  del  Presidente
    del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee  e
    del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  i  Ministri
    degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia,
    uno o piu' decreti legislativi per  dare  attuazione  alle  direttive
    2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  21  ottobre
    2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per
    l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE del Parlamento europeo e del
    Consiglio, del 25 novembre 2009,  recante  modifica  della  direttiva
    2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli  utenti
    in materia di reti e di servizi di comunicazione  elettronica,  della
    direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento  dei  dati  personali  e
    alla tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle  comunicazioni
    elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004  sulla  cooperazione
    tra  le  autorita'  nazionali  responsabili   dell'esecuzione   della
    normativa  a  tutela  dei  consumatori,  2009/140/CE  del  Parlamento
    europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle
    direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le
    reti ed i servizi di comunicazione elettronica,  2002/19/CE  relativa
    all'accesso alle reti di comunicazione  elettronica  e  alle  risorse
    correlate,  e  all'interconnessione  delle  medesime   e   2002/20/CE
    relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione
    elettronica, 2010/30/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
    19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di
    altre   risorse   dei   prodotti   connessi   all'energia,   mediante
    l'etichettatura  ed  informazioni  uniformi  relative   ai   prodotti
    (rifusione), e 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
    9  marzo  2011,  che  abroga  le  direttive  71/317/CEE,  71/347/CEE,
    71/349/CEE,   74/148/CEE,   75/33/CEE,   76/765/CEE,   76/766/CEE   e
    86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia. 
      2. I decreti legislativi di cui al comma  1  recanti  le  norme  di
    attuazione delle direttive 2009/136/CE e  2009/140/CE  sono  adottati
    attraverso  l'adeguamento   e   l'integrazione   delle   disposizioni
    legislative in materia di comunicazioni elettroniche,  di  protezione
    dei dati personali e di tutela della vita privata nel  settore  delle
    comunicazioni   elettroniche   e   di   apparecchiature    radio    e
    apparecchiature terminali di  telecomunicazione,  anche  mediante  le
    opportune modifiche al codice delle  comunicazioni  elettroniche,  di
    cui al decreto legislativo 1º agosto  2003,  n.  259,  al  codice  in
    materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
    legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al decreto legislativo 9 maggio
    2001, n. 269. 
      3. All'articolo 15 del testo unico dei servizi di media audiovisivi
    e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177,
    e successive modificazioni, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
        «6-bis. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  8,  gli
    operatori di rete  locale  che  d'intesa  tra  loro  raggiungano  una
    copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione  nazionale
    possono diffondere un solo programma di fornitori di servizi di media
    audiovisivi autorizzati in ambito nazionale ad  eccezione  di  quelli
    integrati, anche con i soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
    lettera q). Un ulteriore programma di fornitori di servizi  di  media
    audiovisivi nazionali,  cosi'  come  definiti  precedentemente,  puo'
    essere trasmesso dagli stessi operatori locali a condizione  che  per
    la stessa capacita' trasmissiva non vi sia  richiesta  da  parte  dei
    soggetti che hanno proceduto al volontario rilascio  delle  frequenze
    utilizzate in ambito locale, di cui al comma 8 dell'articolo 1  della
    legge 13 dicembre 2010, n. 220». 
      4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati, altresi',
    nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
        a) garanzia di accesso al mercato con  criteri  di  obiettivita',
    trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'; 
        b) rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla  Convenzione
    europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'
    fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi
    della legge 4 agosto  1955,  n.  848,  nell'ambito  dei  procedimenti
    restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica; 
        c) gestione efficiente, flessibile  e  coordinata  dello  spettro
    radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea con i principi
    di neutralita' tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli  accordi
    internazionali  pertinenti,  nonche'  nel  prioritario  rispetto   di
    obiettivi d'interesse generale  o  di  ragioni  di  ordine  pubblico,
    pubblica sicurezza e difesa; 
        d) possibilita' di introdurre, in relazione alle ipotesi  di  cui
    alla lettera c), limitazioni proporzionate e non  discriminatorie  in
    linea con quanto  previsto  nelle  direttive  in  recepimento  e,  in
    particolare, dei tipi di reti radio e di tecnologie di accesso  senza
    filo utilizzate per servizi di comunicazione  elettronica,  ove  cio'
    sia necessario, al fine di evitare interferenze  dannose;  proteggere
    la  salute   pubblica   dai   campi   elettromagnetici   riesaminando
    periodicamente la  necessita'  e  la  proporzionalita'  delle  misure
    adottate; assicurare la qualita' tecnica del servizio; assicurare  la
    massima  condivisione  delle  radiofrequenze;   salvaguardare   l'uso
    efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse generale; 
        e) rafforzamento delle prescrizioni in materia  di  sicurezza  ed
    integrita' delle reti; 
        f) rafforzamento  delle  prescrizioni  a  garanzia  degli  utenti
    finali, in particolare dei disabili, degli anziani, dei minori e  dei
    portatori  di  esigenze  sociali  particolari,  anche  per  cio'  che
    concerne le apparecchiature terminali; 
        g)  rafforzamento  delle  prescrizioni  sulla   trasparenza   dei
    contratti per la fornitura di servizi di  comunicazione  elettronica,
    in tema di prezzi,  qualita',  tempi  e  condizioni  di  offerta  dei
    servizi, anche con l'obiettivo di facilitare la loro confrontabilita'
    da parte dell'utente e l'eventuale cambio di fornitore; 
        h) ridefinizione del ruolo dell'Autorita' per le  garanzie  nelle
    comunicazioni anche attraverso le opportune modificazioni della legge
    14  novembre  1995,  n.  481,   con   riferimento   alla   disciplina
    dell'incompatibilita'    sopravvenuta     ovvero     della     durata
    dell'incompatibilita' successiva  alla  cessazione  dell'incarico  di
    componente e di Presidente dell'Autorita' medesima, allineandolo alle
    previsioni delle altre Autorita' europee di regolamentazione; 
        i) rafforzamento  delle  prescrizioni  in  tema  di  sicurezza  e
    riservatezza delle comunicazioni,  nonche'  di  protezione  dei  dati
    personali e delle informazioni gia'  archiviate  nell'apparecchiatura
    terminale, fornendo all'utente  indicazioni  chiare  e  comprensibili
    circa  le  modalita'  di  espressione  del   proprio   consenso,   in
    particolare mediante le opzioni  dei  programmi  per  la  navigazione
    nella rete internet o altre applicazioni; 
        l) individuazione, per i rispettivi profili  di  competenza,  del
    Garante per la  protezione  dei  dati  personali  e  della  Direzione
    nazionale antimafia quali autorita' nazionali ai  fini  dell'articolo
    15, paragrafo 1-ter, della citata direttiva 2002/58/CE; 
        m) adozione di misure volte a promuovere investimenti  efficienti
    e innovazione  nelle  infrastrutture  di  comunicazione  elettronica,
    anche attraverso  disposizioni  che  attribuiscano  all'autorita'  di
    regolazione la facolta' di disporre la condivisione o la coubicazione
    delle infrastrutture civili, e previsione che,  a  tale  fine,  siano
    adeguatamente remunerati i rischi degli investimenti sostenuti  dalle
    imprese; 
        n) previsione di  procedure  tempestive,  non  discriminatorie  e
    trasparenti relative alla concessione del diritto di installazione di
    infrastrutture  al  fine  di  promuovere  un  efficiente  livello  di
    concorrenza; 
        o) revisione delle procedure di analisi dei mercati per i servizi
    di comunicazione elettronica,  nel  perseguimento  dell'obiettivo  di
    coerenza del quadro regolamentare di settore  dell'Unione  europea  e
    nel rispetto delle specificita' delle condizioni di tali mercati; 
        p)  promozione  di   un   efficiente   livello   di   concorrenza
    infrastrutturale, al fine di conseguire un'effettiva concorrenza  nei
    servizi al dettaglio; 
        q) definizione del riparto di attribuzioni tra Autorita'  per  le
    garanzie nelle comunicazioni e Garante per  la  protezione  dei  dati
    personali, nell'adempimento delle funzioni previste  dalle  direttive
    di cui al comma 2, nel rispetto  del  quadro  istituzionale  e  delle
    funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico,  fatta
    salva la competenza  generale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
    ministri in materia di diritto d'autore sulle reti  di  comunicazione
    elettronica e  quella  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
    culturali; 
        r) revisione delle sanzioni e degli illeciti gia' previsti  nelle
    materie di cui al comma 2  del  presente  articolo,  con  particolare
    riguardo  alle  previsioni  di  cui  al  codice  delle  comunicazioni
    elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003, e
    alla legge 28 marzo 1991, n. 109.  Alla  revisione  si  provvede  nel
    rispetto dei principi e criteri generali di cui alla lettera  c)  del
    comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96,  prevedendo
    sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme  introdotte
    dall'articolo  2  della  citata   direttiva   2009/136/CE,   con   il
    conseguente  riassetto  del  sistema   sanzionatorio   previsto,   in
    particolare, dal codice in materia di protezione dei dati  personali,
    di cui al citato decreto legislativo n. 196 del 2003, anche  mediante
    depenalizzazione; 
        s) abrogazione espressa di tutte  le  disposizioni  incompatibili
    con quelle adottate in sede di recepimento. 
      5. All'articolo 33, comma 1, lettera d-ter), quarto periodo,  della
    legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole: «in favore dell'ente  gestore»
    sono   sostituite   dalle   seguenti:   «in   favore   del   titolare
    dell'archivio». 
      6. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o
    maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
    interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
    dall'esercizio  della  presente  delega   con   le   risorse   umane,
    strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
    delega legislativa

                                   Art. 10 
     
     
               Qualita' delle acque destinate al consumo umano 
     
      1. All'articolo 5, comma 1,  del  decreto  legislativo  2  febbraio
    2001, n. 31, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        «c) per le acque confezionate in bottiglie  o  contenitori,  rese
    disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate
    o introdotte nei contenitori». 
      2. E' abrogata la lettera  c)  del  comma  1  dell'articolo  1  del
    decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
    delega legislativa

                                   Art. 11 
     
    Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n.  400,  convertito,  con
      modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.  494.  Procedura  di
      infrazione  n.  2008/4908.  Delega  al  Governo   in   materia   di
      concessioni demaniali marittime 
     
      1. Al fine di chiudere la  procedura  di  infrazione  n.  2008/4908
    avviata ai sensi dell'articolo 258  del  Trattato  sul  funzionamento
    dell'Unione europea, nonche' al fine di rispondere all'esigenza degli
    operatori del mercato di usufruire di  un  quadro  normativo  stabile
    che, conformemente ai principi comunitari,  consenta  lo  sviluppo  e
    l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa: 
        a) il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre  1993,
    n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  1993,
    n. 494, e successive modificazioni, e' abrogato; 
        b) al comma 2-bis dell'articolo 01 del  decreto-legge  5  ottobre
    1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
    1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: «di cui al comma
    2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»; 
        c) all'articolo 03, comma  4-bis,  del  decreto-legge  5  ottobre
    1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
    1993, n. 494, le parole:  «Ferme  restando  le  disposizioni  di  cui
    all'articolo 01, comma 2,» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il
    seguente  periodo:  «Le  disposizioni  del  presente  comma  non   si
    applicano alle concessioni rilasciate  nell'ambito  delle  rispettive
    circoscrizioni territoriali dalle  autorita'  portuali  di  cui  alla
    legge 28 gennaio 1994, n. 84». 
      2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  quindici  mesi  dalla
    data di entrata in vigore  della  presente  legge,  su  proposta  del
    Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
    territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture  e  dei
    trasporti, dell'economia e delle finanze, dello  sviluppo  economico,
    per la semplificazione normativa, per le politiche europee e  per  il
    turismo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata  di
    cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e
    successive modificazioni, un decreto legislativo avente ad oggetto la
    revisione e il riordino della legislazione relativa alle  concessioni
    demaniali marittime secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
        a) stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni,
    entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse  in  modo  da
    assicurare  un  uso  rispondente   all'interesse   pubblico   nonche'
    proporzionato all'entita' degli investimenti; 
        b) prevedere criteri e modalita' di affidamento nel rispetto  dei
    principi di concorrenza, di liberta'  di  stabilimento,  di  garanzia
    dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle  attivita'
    imprenditoriali e di tutela degli investimenti; 
        c) individuare modalita' per la riscossione e per la suddivisione
    dei proventi derivanti dai canoni tra comuni, province e regioni; 
        d) fermo restando, in assoluto, il diritto libero e  gratuito  di
    accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di  balneazione,
    disciplinare le ipotesi di  costituzione  del  titolo  di  uso  o  di
    utilizzo delle aree del demanio marittimo; 
        e) individuare i casi in cui le  concessioni  nuove,  decadute  o
    revocate sono assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione  delle
    aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni; 
        f) prevedere criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei
    casi  di  revoca  della  concessione  demaniale,  nei  casi  previsti
    dall'articolo 42 del codice della navigazione; 
        g) stabilire criteri per l'eventuale dichiarazione  di  decadenza
    delle concessioni, nonche' criteri e modalita' per il subingresso  in
    caso di vendita o di affitto delle aziende. 
      3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 e' trasmesso
    alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' siano
    espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i  pareri
    delle Commissioni parlamentari competenti per materia.  Decorso  tale
    termine, il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. 
      4. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al  comma  2  non
    devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
    pubblica. 
      5. Entro due anni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
    legislativo di cui  al  comma  2,  il  Governo,  nel  rispetto  delle
    disposizioni di cui ai commi 2, 3  e  4,  puo'  emanare  disposizioni
    correttive e integrative del medesimo decreto legislativo. 
      6. Si  intendono  quali  imprese  turistico-balneari  le  attivita'
    classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e),  del
    decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che  si  svolgono  su  beni  del
    demanio marittimo, ovvero  le  attivita'  di  stabilimento  balneare,
    anche quando le strutture sono ubicate su beni  diversi  dal  demanio
    marittimo.  Al  fine  di  promuovere  il  rilancio  delle   attivita'
    turistico-balneari e la tutela della concorrenza, non possono  essere
    poste limitazioni  di  orario  o  di  attivita',  diverse  da  quelle
    applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, per le
    attivita' accessorie degli stabilimenti balneari, quali le  attivita'
    ludico-ricreative,  l'esercizio   di   bar   e   ristoranti   e   gli
    intrattenimenti musicali  e  danzanti,  nel  rispetto  delle  vigenti
    norme,   prescrizioni   e   autorizzazioni   in   materia   edilizia,
    urbanistica, igienico-sanitaria e  di  inquinamento  acustico.  Fermo
    restando quanto previsto  dall'articolo  6,  comma  2-quinquies,  del
    decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le attivita'  di  intrattenimento
    musicale e di  svago  danzante  ivi  previste  non  sono  soggette  a
    limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalita' di  espletamento
    e nell'utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari allo
    svolgimento delle manifestazioni. Per gli eventi  di  intrattenimento
    musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosita' previsti per
    le attivita'  a  carattere  temporaneo  stabiliti  dalle  regioni  in
    attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
    delega legislativa

                                   Art. 12 
     
    Delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  2009/43/CE  del
      Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 
     
      1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  uno  o  piu'   decreti
    legislativi  per  dare  attuazione  alla  direttiva  2009/43/CE   del
    Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica
    le modalita' e le  condizioni  dei  trasferimenti  all'interno  delle
    Comunita' di prodotti per la difesa, entro la scadenza del termine di
    recepimento  fissato  dalla  stessa  direttiva  e  nel  rispetto  dei
    principi contenuti nella  medesima  nonche'  nelle  posizioni  comuni
    2003/468/PESC  del   Consiglio   e   2008/944/PESC   del   Consiglio,
    rispettivamente del 23 giugno 2003 e dell'8 dicembre 2008. 
      2.  La  delega  di  cui  al  comma  1  deve  essere  esercitata  in
    conformita' ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185. 
      3. I decreti legislativi di  cui  al  comma  1  sono  adottati,  su
    proposta del Ministro per le politiche europee,  di  concerto  con  i
    Ministri per la semplificazione normativa, degli affari esteri, della
    difesa,  della  giustizia,  dell'interno  e  dell'economia  e   delle
    finanze,  sentito  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  le
    modalita' e le procedure di cui all'articolo 1 della legge  4  giugno
    2010, n. 96, con particolare riferimento, in  ragione  della  materia
    trattata, al parere delle competenti Commissioni parlamentari  e  nel
    rispetto  dei  principi  e  criteri   direttivi   generali   di   cui
    all'articolo  2  della  medesima  legge  4  giugno  2010,  n.  96,  e
    all'articolo 1 della  presente  legge,  prevedendo,  ove  necessario,
    semplificazioni di natura  organizzativa  e  amministrativa,  nonche'
    ulteriori fattispecie  sanzionatorie  di  natura  amministrativa  nel
    rispetto dei principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185. 
      4. Con uno o piu' regolamenti si provvede ai  fini  dell'esecuzione
    ed attuazione dei decreti legislativi di cui  al  presente  articolo,
    con le modalita' e le scadenze temporali ivi previste. 
      5. Gli oneri relativi alle autorizzazioni per  le  forniture,  alle
    certificazioni  e  ai  controlli  da  eseguire  da  parte  di  uffici
    pubblici, ai  fini  dell'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
    presente articolo, sono posti  a  carico  dei  soggetti  interessati,
    secondo tariffe  determinate  sulla  base  del  costo  effettivo  del
    servizio, ove  cio'  non  risulti  in  contrasto  con  la  disciplina
    comunitaria. Le tariffe di cui al presente comma sono determinate con
    decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
    dell'economia e delle finanze. Gli introiti derivanti  dal  pagamento
    delle tariffe determinate ai sensi del presente  comma  sono  versati
    all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  successivamente
    riassegnati, nei limiti previsti  dalla  legislazione  vigente,  alle
    amministrazioni   che   rilasciano   le   citate   autorizzazioni   e
    certificazioni  ed  effettuano  i  controlli  previsti  dal  presente
    articolo. 
      6. I tempi di rilascio dei pareri tecnici  e  delle  autorizzazioni
    connessi alle attivita'  di  certificazione  di  cui  alla  direttiva
    2009/43/CE sono disciplinati secondo i principi di semplificazione  e
    trasparenza di cui alla legge 9 luglio 1990,  n.  185,  non  potendo,
    comunque, superare la durata massima di trenta giorni. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
    delega legislativa

                                   Art. 13 
     
    Adeguamento alla sentenza della Corte di  giustizia  delle  Comunita'
      europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08 
     
      1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alla  sentenza  della
    Corte di giustizia delle Comunita' europee del 29 ottobre 2009,  resa
    nella causa C-249/08, all'articolo 27 della legge 14 luglio 1965,  n.
    963,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
    modifiche: 
        a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «dell'articolo 15, lettere
    a) e b),» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 26, comma 8,»; 
        b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «apparecchi  di  pesca
    usati» sono inserite le seguenti: «ovvero detenuti»; 
        c) al comma 1, dopo la lettera c-bis) e' aggiunta la seguente: 
          «c-ter) la sospensione della licenza di pesca per un periodo da
    tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, il ritiro della  medesima
    licenza nei  confronti  del  titolare  dell'impresa  di  pesca  quale
    obbligato    in    solido,    anche    ove    non    venga     emessa
    l'ordinanza-ingiunzione, in caso  di  violazione  delle  disposizioni
    relative alla detenzione a bordo ovvero alle  modalita'  tecniche  di
    utilizzo di rete da posta derivante». 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
    delega legislativa

                                   Art. 14 
     
    Attuazione della direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo  e  del
      Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del  recupero
      di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli  a  motore
      nelle stazioni di servizio, e disciplina organica dei requisiti  di
      installazione degli impianti di distribuzione di benzina 
     
      1. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  quattro  mesi  dalla
    data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti
    legislativi  recanti  attuazione  della  direttiva  2009/126/CE   del
    Parlamento europeo e del Consiglio, del  21  ottobre  2009,  relativa
    alla  fase  II  del  recupero  di  vapori  di  benzina   durante   il
    rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. 
      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 prevedono l'integrazione
    della disciplina della direttiva 2009/126/CE nell'ambito della  parte
    quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
    modificazioni, e sono adottati nel rispetto  della  procedura  e  dei
    principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4
    giugno 2010, n. 96, su proposta del Ministro per le politiche europee
    e del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del
    mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e
    delle finanze e della giustizia, sentito il parere  della  Conferenza
    permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
    autonome di Trento e di Bolzano. 
      3. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
    Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
    il Ministro dello  sviluppo  economico,  sono  disciplinati  in  modo
    organico i requisiti di installazione degli impianti di distribuzione
    di benzina anche in conformita' alla direttiva 94/9/CE del Parlamento
    europeo  e  del  Consiglio,  del  23  marzo  1994,   concernente   il
    ravvicinamento delle legislazioni degli Stati  membri  relative  agli
    apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati  in
    atmosfera potenzialmente esplosiva. A decorrere dalla data di entrata
    in vigore del decreto di cui al presente comma,  non  si  applica  il
    punto 3 dell'allegato VIII alla parte quinta del decreto  legislativo
    3 aprile 2006, n. 152. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
    delega legislativa

                                   Art. 15 
     
    Attuazione della direttiva 2010/78/UE del Parlamento  europeo  e  del
      Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica  delle  direttive
      98/26/CE,   2002/87/CE,    2003/6/CE,    2003/41/CE,    2003/71/CE,
      2004/39/CE,  2004/109/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  2006/49/CE   e
      2009/65/CE per quanto riguarda  i  poteri  dell'Autorita'  bancaria
      europea,  dell'Autorita'  europea  delle  assicurazioni   e   delle
      pensioni aziendali e professionali e dell'Autorita'  europea  degli
      strumenti finanziari e dei mercati 
     
      1. Al  fine  di  dare  attuazione  alla  direttiva  2010/78/UE  del
    Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, il  Governo
    e' delegato ad apportare, entro quattro mesi dalla data di entrata in
    vigore  della  presente  legge,  le  modifiche  e   le   integrazioni
    necessarie  al  testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria   e
    creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385,
    al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
    finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
    al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210,  di  attuazione  della
    direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli  ordini  immessi  in  un
    sistema di  pagamento  o  di  regolamento  titoli,  al  codice  delle
    assicurazioni private, di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre
    2005, n. 209, al decreto legislativo  30  maggio  2005,  n.  142,  di
    attuazione  della  direttiva  2002/87/CE  relativa   alla   vigilanza
    supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione  e
    sulle  imprese  di  investimento  appartenenti  ad  un   conglomerato
    finanziario, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,  recante
    disciplina delle forme pensionistiche  complementari,  e  al  decreto
    legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione  della  direttiva
    2005/60/CE  concernente  la  prevenzione  dell'utilizzo  del  sistema
    finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di   attivita'
    criminose e di finanziamento del terrorismo nonche'  della  direttiva
    2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, sulla base dei  seguenti
    principi e criteri direttivi: 
        a)  tenere  conto  dell'integrazione  del  sistema  di  vigilanza
    nazionale nel nuovo assetto  di  vigilanza  del  settore  finanziario
    dell'Unione europea e dell'istituzione e  dei  poteri  dell'Autorita'
    bancaria  europea  istituita  dal  regolamento  (CE)  n.   1093/2010,
    dell'Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali
    e  professionali  istituita  dal  regolamento  (CE)   n.   1094/2010,
    dell'Autorita' europea  degli  strumenti  finanziari  e  dei  mercati
    istituita dal regolamento (CE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo  e
    del Consiglio, del 24 novembre 2010, del Comitato congiunto delle tre
    Autorita'  previsto  dall'articolo  54  del   regolamento   (CE)   n.
    1093/2010, dall'articolo 54  del  regolamento  (CE)  n.  1094/2010  e
    dall'articolo 54 del  regolamento  (CE)  n.  1095/2010,  nonche'  del
    Comitato europeo per il rischio sistemico istituito  dal  regolamento
    (CE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  24
    novembre 2010; 
        b) prevedere  che  le  autorita'  nazionali  competenti  possano,
    secondo le modalita' e alle condizioni  previste  dalle  disposizioni
    dell'Unione   europea,   cooperare,   anche   mediante   scambio   di
    informazioni, con le Autorita' di vigilanza europee, con il  Comitato
    congiunto, con le autorita' competenti degli altri Stati membri e con
    il Comitato  europeo  per  il  rischio  sistemico  e  adempiano  agli
    obblighi di comunicazione nei loro confronti stabiliti  dalle  stesse
    disposizioni dell'Unione europea; 
        c) prevedere che le autorita' nazionali competenti tengano conto,
    nell'esercizio delle  loro  funzioni,  della  convergenza  in  ambito
    europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza; 
        d)  tenere  conto  dell'articolo  35  del  regolamento  (CE)   n.
    1093/2010, dell'articolo 35  del  regolamento  (CE)  n.  1094/2010  e
    dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1095/2010, che  stabiliscono
    le circostanze in cui  le  Autorita'  di  vigilanza  europee  possono
    presentare una richiesta di informazioni, debitamente giustificata  e
    motivata, direttamente ai soggetti vigilati dalle autorita' nazionali
    competenti; 
        e)  tenere  conto  delle  disposizioni  dell'Unione  europea  che
    prevedono la possibilita' di  delega  di  compiti  tra  le  autorita'
    nazionali competenti e tra le stesse  e  le  Autorita'  di  vigilanza
    europee; 
        f) tenere conto della natura direttamente vincolante delle  norme
    tecniche di attuazione e delle  norme  tecniche  di  regolamentazione
    adottate dalla Commissione europea in  conformita',  rispettivamente,
    agli articoli 15 e 10 dei regolamenti istitutivi delle  Autorita'  di
    vigilanza europee di cui alla lettera a) del presente comma; 
        g) tenere conto delle raccomandazioni formulate nelle conclusioni
    del Consiglio dell'Unione europea del 14  maggio  2008  affinche'  le
    autorita' di vigilanza nazionali, nell'espletamento dei loro compiti,
    prendano in considerazione gli effetti della loro azione in relazione
    alle eventuali ricadute  sulla  stabilita'  finanziaria  degli  altri
    Stati  membri,  anche   avvalendosi   degli   opportuni   scambi   di
    informazioni con le Autorita' di  vigilanza  europee  e  degli  altri
    Stati membri. 
      2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono
    derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e  le
    autorita' interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente
    articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
    a legislazione vigente. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
    delega legislativa

                                   Art. 16 
     
    Adeguamento alla procedura di infrazione n. 2009/4117 in  materia  di
      deducibilita'  delle  spese  relative  ai  contratti  di  locazione
      sostenute da studenti universitari fuori sede 
     
      1. Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella  dell'Unione
    europea e per ottemperare alla procedura di infrazione  n.  2009/4117
    avviata ai sensi dell'articolo 258  del  Trattato  sul  funzionamento
    dell'Unione europea, all'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del
    testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
    Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
    modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, sono aggiunte,  in
    fine, le seguenti parole: «. Alle medesime  condizioni  ed  entro  lo
    stesso limite,  la  detrazione  spetta  per  i  canoni  derivanti  da
    contratti  di  locazione  e  di  ospitalita'  ovvero   da   atti   di
    assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente
    nello Stato in cui l'immobile e' situato, dagli studenti  iscritti  a
    un corso di laurea presso un'universita' ubicata  nel  territorio  di
    uno Stato membro dell'Unione europea o in uno  degli  Stati  aderenti
    all'Accordo sullo spazio economico europeo  che  sono  inclusi  nella
    lista di cui al decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
    emanato ai sensi dell'articolo 168-bis». 
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  decorrere  dal
    periodo d'imposta in corso alla data del 1º gennaio 2012. 
      3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al
    presente articolo, valutati in 28 milioni di euro per l'anno  2013  e
    in 16 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2014,  si  provvede
    mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
    all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
    relativo al Fondo per interventi strutturali di  politica  economica.
    Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
    apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
    delega legislativa

                                   Art. 17 
     
    Modifiche al decreto legislativo 12  giugno  2003,  n.  178,  recante
      attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao
      e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.  Sentenza  della
      Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 novembre  2010  nella
      causa C-47/09 
     
      1. Al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, sono apportate le
    seguenti modificazioni: 
        a) l'articolo 6 e' abrogato; 
        b) all'articolo 7, il comma 8 e' abrogato. 
      2. Lo smaltimento delle scorte delle etichette e  delle  confezioni
    dei prodotti di cioccolato che riportano il termine  «puro»  abbinato
    al termine «cioccolato» in aggiunta o integrazione alle denominazioni
    di vendita di cui all'allegato I annesso al  decreto  legislativo  12
    giugno 2003, n. 178, oppure la dizione «cioccolato puro» in  un'altra
    parte dell'etichetta deve avvenire entro ventiquattro mesi dalla data
    di entrata in vigore della presente legge. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
    delega legislativa

                                   Art. 18 
     
    Delega al Governo  per  l'attuazione  delle  direttive  2009/20/CE  e
      2010/36/UE, in materia di crediti marittimi e  di  sicurezza  delle
      navi,  e  2010/35/UE,  in  materia  di  attrezzature  a   pressione
      trasportabili 
     
      1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi
    dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
    Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
    europee e del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
    concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia  e
    dell'economia e delle finanze, uno o  piu'  decreti  legislativi  per
    l'attuazione delle direttive 2009/20/CE del Parlamento europeo e  del
    Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'assicurazione degli armatori  per
    i crediti marittimi, e 2010/36/UE della Commissione,  del  1º  giugno
    2010, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento  europeo  e
    del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per  le
    navi da passeggeri, e, su proposta del Presidente del  Consiglio  dei
    ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle
    infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  i  Ministri  degli
    affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello
    sviluppo economico, un decreto  legislativo  per  l'attuazione  della
    direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  16
    giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione  trasportabili  e
    che  abroga  le  direttive  del  Consiglio  76/767/CEE,   84/525/CEE,
    84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
    delega legislativa

                                   Art. 19 
     
    Delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  2010/60/UE,  in
      materia di commercializzazione delle miscele di sementi  di  piante
      foraggere 
     
      1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di  quattro
    mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  su
    proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per
    le  politiche  europee  e  del  Ministro  delle  politiche   agricole
    alimentari e forestali, di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
    esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno  o  piu'
    decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2010/60/UE della
    Commissione,  del  30  agosto  2010,  che  dispone  deroghe  per   la
    commercializzazione delle miscele  di  sementi  di  piante  foraggere
    destinate a essere  utilizzate  per  la  preservazione  dell'ambiente
    naturale. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
    delega legislativa

                                   Art. 20 
     
    Delega al  Governo  per  l'attuazione  della  direttiva  2009/128/CE,
      relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi 
     
      1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di  quattro
    mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  su
    proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per
    le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
    territorio e del mare,  di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
    esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno  o  piu'
    decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE  del
    Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  21  ottobre  2009,  che
    istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai  fini  dell'utilizzo
    sostenibile dei pesticidi. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
    delega legislativa

                                   Art. 21 
     
    Delega  al  Governo  per  l'attuazione  delle  direttive  2009/38/CE,
      relativa al comitato aziendale europeo, 2009/50/CE e 2009/52/CE, in
      materia di lavoro dei cittadini di paesi terzi 
     
      1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi
    dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
    Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
    europee e del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
    concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
    dell'economia e delle finanze e  dell'interno,  uno  o  piu'  decreti
    legislativi  per  l'attuazione   delle   direttive   2009/38/CE   del
    Parlamento europeo e del Consiglio, del 6  maggio  2009,  riguardante
    l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per
    l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e  nei
    gruppi di imprese di dimensioni comunitarie  (rifusione),  2009/50/CE
    del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle  condizioni  di  ingresso  e
    soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano  svolgere  lavori
    altamente qualificati, e 2009/52/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
    Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative  a
    sanzioni e a provvedimenti nei confronti  di  datori  di  lavoro  che
    impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
    delega legislativa

                                   Art. 22 
     
    Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della  direttiva  2010/76/CE,
      concernente il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni
      e il riesame delle politiche remunerative da parte delle  autorita'
      di vigilanza, e modifiche al testo unico  delle  leggi  in  materia
      bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo  1º  settembre
      1993, n. 385, nonche' al testo unico delle disposizioni in  materia
      di intermediazione finanziaria, di cui al  decreto  legislativo  24
      febbraio 1998, n. 58, concernenti  i  poteri  di  intervento  della
      Banca d'Italia 
     
      1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi
    dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
    Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
    europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
    i Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o piu'  decreti
    legislativi  per  l'attuazione   della   direttiva   2010/76/CE   del
    Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  24  novembre  2010,  che
    modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto  riguarda  i
    requisiti patrimoniali  per  il  portafoglio  di  negoziazione  e  le
    ricartolarizzazioni e il  riesame  delle  politiche  remunerative  da
    parte delle autorita' di vigilanza. 
      2. Al fine di dare diretta attuazione alla direttiva 2010/76/CE, al
    testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui  al
    decreto  legislativo  1º  settembre  1993,  n.  385,   e   successive
    modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 53: 
          1) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
            «d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa  e
    contabile, nonche' i controlli interni e i sistemi di remunerazione e
    di incentivazione»; 
          2) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
            «d) adottare per le materie indicate  nel  comma  1,  ove  la
    situazione lo richieda,  provvedimenti  specifici  nei  confronti  di
    singole banche, riguardanti anche: la restrizione delle  attivita'  o
    della struttura territoriale; il divieto  di  effettuare  determinate
    operazioni, anche di natura societaria,  e  di  distribuire  utili  o
    altri elementi del patrimonio, nonche', con riferimento  a  strumenti
    finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto
    di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della
    parte  variabile  delle  remunerazioni  nella   banca,   quando   sia
    necessario per il mantenimento di una solida base  patrimoniale.  Per
    le banche che  beneficiano  di  eccezionali  interventi  di  sostegno
    pubblico,  la  Banca  d'Italia  puo'  inoltre  fissare  limiti   alla
    remunerazione complessiva degli esponenti aziendali»; 
        b) all'articolo 67: 
          1) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
            «d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa  e
    contabile, nonche' i controlli interni e i sistemi di remunerazione e
    di incentivazione»; 
          2) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: 
            «2-ter. I provvedimenti particolari  adottati  ai  sensi  del
    comma 1 possono riguardare anche: la restrizione  delle  attivita'  o
    della struttura territoriale del gruppo;  il  divieto  di  effettuare
    determinate operazioni e di distribuire utili o  altri  elementi  del
    patrimonio,  nonche',  con   riferimento   a   strumenti   finanziari
    computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di  pagare
    interessi; la fissazione di limiti  all'importo  totale  della  parte
    variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario  per
    il mantenimento di una solida base patrimoniale.  Per  le  capogruppo
    che beneficiano di eccezionali interventi di  sostegno  pubblico,  la
    Banca  d'Italia  puo'  inoltre  fissare  limiti  alla   remunerazione
    complessiva degli esponenti aziendali». 
      3. Per le medesime finalita' di cui al  comma  2,  al  testo  unico
    delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di  cui
    al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e  successive
    modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 6, comma 2-bis, la lettera a) e' sostituita dalla
    seguente: 
          «a) governo societario, requisiti generali  di  organizzazione,
    sistemi di remunerazione e di incentivazione»; 
        b) all'articolo 7, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
          «2. La Banca d'Italia  puo'  emanare,  a  fini  di  stabilita',
    disposizioni di carattere particolare aventi  a  oggetto  le  materie
    disciplinate  dall'articolo  6,  comma  1,  lettera  a),  e,  ove  la
    situazione  lo  richieda:  adottare   provvedimenti   restrittivi   o
    limitativi concernenti i servizi, le attivita', le  operazioni  e  la
    struttura territoriale; vietare la distribuzione di utili o di  altri
    elementi del  patrimonio;  con  riferimento  a  strumenti  finanziari
    computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il  pagamento
    di interessi; fissare limiti all'importo totale della parte variabile
    delle remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario per
    il mantenimento di una solida base patrimoniale». 
      4. All'articolo 12, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo
    17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, le parole: «al 10
    per cento del proprio patrimonio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
    «alla quota percentuale prevista dall'articolo 7, comma 3-bis». 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
    delega legislativa

                                   Art. 23 
     
    Modifiche al decreto legislativo 24  giugno  2003,  n.  209,  recante
      attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso 
     
      1. Al decreto legislativo 24 giugno  2003,  n.  209,  e  successive
    modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a)  all'articolo  5,  comma  15,  alinea,  le  parole:   «possono
    consegnare» sono sostituite dalla seguente: «consegnano»; 
        b) all'articolo 10,  comma  1-bis,  le  parole:  «dei  centri  di
    raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p)» sono  sostituite
    dalle seguenti: «degli impianti di trattamento di cui all'articolo 3,
    comma 1, lettera o), per quanto richiesto dagli stessi impianti». 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di
    delega legislativa

                                   Art. 24 
     
     
                             Disposizioni finali 
     
      1. Nell'esercizio delle deleghe  di  cui  alla  presente  legge  si
    applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2  della  legge  4
    giugno 2010, n. 96. Gli schemi dei decreti  legislativi  sono  sempre
    trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato  della  Repubblica  ai
    fini  dell'acquisizione  del  parere  da   parte   delle   competenti
    Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui all'articolo  1
    della medesima legge. 
      2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 7 e'  adottato  entro
    sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato. 
        Data a Roma, addi' 15 dicembre 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                    Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                    Ministri 
     
                                    Moavero Milanesi,  Ministro  per  gli
                                    affari europei 
     
    Visto, il Guardasigilli: Severino 
    
     
                             LAVORI PREPARATORI 
     
    Senato della Repubblica (atto n. 2322): 
        Presentato dal Ministro per le politiche europee  (Ronchi)  il  5
    agosto 2010. 
        Assegnato alla 14^ Commissione (Politiche  dell'Unione  europea),
    in sede referente, il 15 settembre 2010 con pareri delle  Commissioni
    1^, 2^, 3^, 4^, 5^, 6^, 7^, 8^, 9^, 10^, 11^, 12^,  13^  e  questioni
    regionali. 
        Esaminato  dalla  14^  Commissione,  in  sede  referente,  il  29
    settembre, 12, 19, 20, 28 ottobre; 4, 9, 11, 16, 17 e 23 novembre; 15
    e 22 dicembre 2010. 12 e 18 gennaio 2011. 
        Esaminato in aula il 25 gennaio e 1° febbraio 2011  ed  approvato
    il 2 febbraio 2011. 
    Camera dei deputati (atto n. 4059): 
        Assegnato alla XIV Commissione (Politiche  dell'Unione  europea),
    in sede referente, il 7 febbraio 2011 con pareri delle Commissioni I,
    II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,  X,  XI,  XII,  XIII  e  questioni
    regionali. 
        Esaminato dalla XIV Commissione, in sede referente, il  16  e  22
    febbraio; 1, 8, 9, 10, 15, 16, 23 e 24 marzo; 7, 12 e 13 aprile 2011. 
        Esaminato in aula il 28 marzo, 6 aprile e 28 giugno 2011. 
        Il 29 giugno 2011 approvato stralcio artt. da 2 a 14, da 16 a 18,
    da 20 a 22, da 24 a 27, artt. 30, 34, da 38 a 39 e 41  a  formare  il
    C.4059-BIS; art. 15 a formare il C.4059-TER; art.  23  a  formare  il
    C.4059-QUATER; art.  28  a  formare  il  C.4059-QUINQUIES;  art.29  a
    formare il C.4059-SEXIES; art.31 a formare il C.4059-SEPTIES; art. 32
    a formare il C.4059-OCTIES, art. 33 a formare il C.4059-NOVIES,  art.
    35 a formare il C.4059-DECIES; art. 36 a formare il  C.4059-UNDECIES;
    art. 37 a  formare  il  C.4059-DUODECIES  e  art.  40  a  formare  il
    C.4059-TERDECIES. 
    Camera dei deputati (atto n. 4059-bis): 
        Assegnato alla XIV Commissione (Politiche  dell'Unione  europea),
    in sede referente, il 29 giugno 2011. 
        Esaminato in aula e approvato, con modificazioni,  il  26  luglio
    2011. 
    Senato della Repubblica (atto n. 2322-B): 
        Assegnato alla 14^ Commissione (Politiche  dell'Unione  europea),
    in sede referente, il 17 agosto 2011 con pareri delle Commissioni 1^,
    2^, 3^, 4^, 5^, 6^, 7^, 8^,  9^,  10^,  11^,  12^,  13^  e  questioni
    regionali. 
        Esaminato dalla 14^ Commissione, in  sede  referente,  il  7,  14
    settembre, 12, 26 ottobre e 29 novembre 2011. 
        Esaminato in aula il 29 novembre 2011 ed approvato il 30 novembre
    2011. 
    
            
    
     
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