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    Codice in tema di ordinamento e mercato del turismo

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    DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011 , n. 79

    Codice della normativa statale in tema di ordinamento e  mercato  del
    turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28  novembre  2005,  n.
    246, nonche' attuazione  della  direttiva  2008/122/CE,  relativa  ai
    contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti  per  le
    vacanze di lungo  termine,  contratti  di  rivendita  e  di  scambio.
    (11G0123) 
    

     in G.U.R.I. del 6 giugno 2011, n. 129 - Supplemento Ordinario n. 139
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
      Visto l'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
      Vista la legge 28  novembre  2005,  n.  246,  ed,  in  particolare,
    l'articolo 14, commi 14, 15 e 18; 
      Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
    ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  a  norma
    dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
      Visto il decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206,  recante
    codice del consumo, a norma dell'articolo 7  della  legge  29  luglio
    2003, n. 229; 
      Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
    modificazioni,  dalla  legge  17  luglio   2006,   n   233,   recante
    disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  della
    Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministeri,  ed  in
    particolare l'articolo 1, comma 19-bis; 
      Visto il decreto legislativo 1°  dicembre  2009,  n.  179,  recante
    disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui
    si ritiene indispensabile la permanenza in vigore; 
      Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
    l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
    alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed, in  particolare,
    gli articoli 1 e 2, e l'allegato B; 
      Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
    adottata nella riunione del 19 ottobre 2010; 
      Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza  del
    13 gennaio 2011; 
      Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
    8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
    seduta del 18 novembre 2010; 
      Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
    Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e preso atto che la
    Commissione parlamentare per la semplificazione non  ha  espresso  il
    parere nei termini prescritti; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 5 maggio 2011; 
      Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
    Ministro  per  il  turismo,  del  Ministro  per  la   semplificazione
    normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con  i
    Ministri dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
    degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle  finanze,
    per la pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  dell'istruzione,
    dell'universita'  e  della  ricerca,  per  i  beni  e  le   attivita'
    culturali, del lavoro e delle politiche sociali e per i rapporti  con
    le regioni e per la coesione territoriale; 
     
                                    Emana 
     
                      il seguente decreto legislativo: 
     
                                   Art. 1 
     
           Approvazione del codice della normativa statale in tema 
                    di ordinamento e mercato del turismo 
     
      1. E' approvato il  codice  della  normativa  statale  in  tema  di
    ordinamento e mercato del turismo, di cui all'allegato 1. 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
    Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.  206,  in
      attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa  ai  contratti  di
      multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le  vacanze  di
      lungo termine, contratti di rivendita e di scambio 
     
      1. Il titolo IV, capo I, del decreto legislativo 6 settembre  2005,
    n. 206, recante codice del consumo, e' sostituito dal seguente: 
     
                                 "TITOLO IV 
     
                 DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINGOLI CONTRATTI 
     
                                   CAPO I 
     
    CONTRATTI DI MULTIPROPRIETA', CONTRATTI RELATIVI AI PRODOTTI  PER  LE
      VACANZE DI LUNGO TERMINE, CONTRATTI DI RIVENDITA E DI SCAMBIO 
     
                                   ART. 69 
     
                                 Definizioni 
     
      1. Ai fini del presente capo, si intende per: 
        a)  "contratto  di  multiproprieta'":  un  contratto  di   durata
    superiore a un anno tramite il  quale  un  consumatore  acquisisce  a
    titolo oneroso il diritto di godimento su uno o piu' alloggi  per  il
    pernottamento per piu' di un periodo di occupazione; 
        b) "contratto relativo a un prodotto  per  le  vacanze  di  lungo
    termine": un contratto di durata superiore a un  anno  ai  sensi  del
    quale un consumatore acquisisce a titolo  oneroso  essenzialmente  il
    diritto di ottenere sconti  o  altri  vantaggi  relativamente  ad  un
    alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi; 
        c) "contratto di rivendita": un contratto ai sensi del  quale  un
    operatore assiste a titolo oneroso un  consumatore  nella  vendita  o
    nell'acquisto di una multiproprieta' o di un prodotto per le  vacanze
    di lungo termine; 
        d) "contratto di scambio": un contratto ai  sensi  del  quale  un
    consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema  di  scambio  che
    gli consente l'accesso all'alloggio per il pernottamento o  ad  altri
    servizi in cambio della concessione ad altri dell'accesso  temporaneo
    ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto  di
    multiproprieta'; 
        e) "operatore": il "professionista", di cui all'articolo 3, comma
    1, lettera c); 
        f) "consumatore": la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma
    1, lettera a); 
        g) "contratto accessorio": un contratto ai  sensi  del  quale  il
    consumatore   acquista   servizi   connessi   a   un   contratto   di
    multiproprieta' o a un  contratto  relativo  a  un  prodotto  per  le
    vacanze di lungo termine e forniti dall'operatore o da un terzo sulla
    base di un accordo tra il terzo e l'operatore; 
        h) "supporto  durevole":  qualsiasi  strumento  che  permetta  al
    consumatore  o  all'operatore  di  memorizzare  informazioni  a   lui
    personalmente dirette in  modo  che  possano  essere  utilizzate  per
    riferimento futuro per un periodo di tempo adeguato ai fini cui  sono
    destinate le informazioni e che  consenta  la  riproduzione  immutata
    delle informazioni memorizzate; 
        i) "codice di condotta": un accordo o un insieme  di  regole  che
    definisce  il  comportamento  degli  operatori  che  si  impegnano  a
    rispettare tale codice in relazione a una o piu' pratiche commerciali
    o ad uno o piu' settori d'attivita' specifici; 
        l) "responsabile del codice":  qualsiasi  soggetto,  compresi  un
    operatore o un gruppo di operatori, responsabile dell'elaborazione  e
    della  revisione  di  un  codice  di   condotta   o   del   controllo
    dell'osservanza del codice da parte di coloro che si sono impegnati a
    rispettarlo. 
      2. Nel calcolo della durata di un contratto di multiproprieta' o di
    un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo  termine,
    quale definito al comma 1, rispettivamente alle lettere a) e  b),  si
    tiene conto di qualunque disposizione del contratto che  ne  consenta
    il rinnovo tacito o la proroga. 
     
                                   ART. 70 
     
                                 Pubblicita' 
     
      1. Se un contratto di multiproprieta', un contratto relativo  a  un
    prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di  rivendita
    o di scambio viene offerto al consumatore in persona  nell'ambito  di
    una promozione o di  un'iniziativa  di  vendita,  l'operatore  indica
    chiaramente nell'invito lo scopo commerciale e la natura dell'evento.
    Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, sono a  disposizione
    del consumatore in qualsiasi momento durante l'evento. 
      2.  E'  fatto  obbligo  all'operatore  di   specificare   in   ogni
    pubblicita' la  possibilita'  di  ottenere  le  informazioni  di  cui
    all'articolo 71, comma  1,  e  di  indicare  le  modalita'  sul  come
    ottenerle. 
      3. Una multiproprieta' o  un  prodotto  per  le  vacanze  di  lungo
    termine non sono commercializzati o venduti come investimenti. 
     
                                   ART. 71 
     
                        Informazioni precontrattuali 
     
      1. In tempo utile prima che il  consumatore  sia  vincolato  da  un
    contratto o da un'offerta, l'operatore fornisce  al  consumatore,  in
    maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e  sufficienti,
    secondo le seguenti modalita': 
        a) nel caso  di  un  contratto  di  multiproprieta',  tramite  il
    formulario informativo di cui all'allegato II- bis e le  informazioni
    elencate nella parte 3 di detto formulario; 
        b) nel caso di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze
    di  lungo  termine,  tramite  il  formulario   informativo   di   cui
    all'allegato II-ter e le informazioni elencate nella parte 3 di detto
    formulario; 
        c) nel caso di un contratto di rivendita, tramite  il  formulario
    informativo di cui all'allegato II-quater e le informazioni  elencate
    nella parte 3 di detto formulario; 
        d) nel caso di un contratto di  scambio,  tramite  il  formulario
    informativo  di  cui  all'allegato  II-quinquies  e  le  informazioni
    elencate nella parte 3 di detto formulario. 
      2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a titolo gratuito
    dall'operatore  su  carta  o  altro  supporto   durevole   facilmente
    accessibile al consumatore. 
      3. Le informazioni di cui al comma 1,  sono  redatte  nella  lingua
    italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui
    il consumatore risiede oppure  di  cui  e'  cittadino,  a  scelta  di
    quest'ultimo, purche' si tratti di una lingua ufficiale della  Unione
    europea. 
     
                                   ART. 72 
     
                           Requisiti del contratto 
     
      
      1. Il contratto  deve  essere  redatto  per  iscritto,  a  pena  di
    nullita', su carta o altro supporto durevole, nella lingua italiana e
    in una delle  lingue  dello  Stato  dell'Unione  europea  in  cui  il
    consumatore risiede oppure di cui e' cittadino, a sua scelta, purche'
    si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea. 
      2. Nel caso di un contratto di multiproprieta' relativo a  un  bene
    immobile specifico, e' fatto  obbligo  all'operatore  di  fornire  al
    consumatore anche una traduzione conforme del contratto nella  lingua
    dello Stato dell'Unione europea in cui e' situato l'immobile. 
      3. In ogni caso, per qualsiasi tipo di contratto  disciplinato  dal
    presente Capo, all'operatore  che  svolge  la  propria  attivita'  di
    vendita nel territorio nazionale  e'  fatto  obbligo  di  fornire  al
    consumatore il relativo contratto anche nella lingua italiana. 
      4. Le informazioni di cui all'articolo 71, comma  1,  costituiscono
    parte integrante e sostanziale del contratto  e  non  possono  essere
    modificate salvo qualora  vi  sia  l'accordo  esplicito  delle  parti
    oppure qualora le modifiche siano causate da circostanze  eccezionali
    e imprevedibili, indipendenti dalla volonta' dell'operatore,  le  cui
    conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta
    diligenza. Tali modifiche, indicate espressamente nel contratto, sono
    comunicate al consumatore su carta o altro supporto  durevole  a  lui
    facilmente accessibile, prima della conclusione del contratto. 
      5.  Il  contratto  contiene,  oltre  alle   informazioni   di   cui
    all'articolo 71, comma 1, i seguenti ulteriori elementi: 
        a) l'identita', il luogo di residenza  e  la  firma  di  ciascuna
    delle parti; 
        b) la data e il luogo di conclusione del contratto. 
      6. Prima della conclusione del  contratto  l'operatore  informa  il
    consumatore sulle clausole contrattuali concernenti  l'esistenza  del
    diritto  di  recesso,  la  durata  del  periodo  di  recesso  di  cui
    all'articolo 73 e il divieto di versare acconti durante il periodo di
    recesso di cui all'articolo 76, le quali devono  essere  sottoscritte
    separatamente dal consumatore. Il  contratto  include  un  formulario
    separato di recesso, come riportato nell'allegato  II-sexies,  inteso
    ad agevolare  l'esercizio  del  diritto  di  recesso  in  conformita'
    all'articolo 73. 
      7. Il consumatore riceve una  copia  o  piu'  copie  del  contratto
    all'atto della sua conclusione. 
     
                                 ART. 72-bis 
     
         Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprieta' 
     
      
      1. L'operatore  non  avente  la  forma  giuridica  di  societa'  di
    capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.500.000
    euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio  dello
    Stato  e'  obbligato  a  prestare  idonea  fideiussione  bancaria   o
    assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto. 
      2. L'operatore e' in ogni caso obbligato  a  prestare  fideiussione
    bancaria o assicurativa allorquando l'alloggio oggetto del  contratto
    di  multiproprieta'  sia  in  corso  di   costruzione,   a   garanzia
    dell'ultimazione dei lavori. 
      3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto di
    multiproprieta' a pena di nullita'. 
      4. Le garanzie di cui ai  commi  1  e  2  non  possono  imporre  al
    consumatore la preventiva esclusione dell'operatore. 
     
                                   ART. 73 
     
                             Diritto di recesso 
     
      1. Al consumatore e' concesso un  periodo  di  quattordici  giorni,
    naturali e consecutivi, per recedere, senza  specificare  il  motivo,
    dal contratto di multiproprieta', dal contratto relativo  a  prodotti
    per le vacanze di lungo termine, dal  contratto  di  rivendita  e  di
    scambio. 
      2. Il periodo di recesso si calcola: 
        a) dal giorno della conclusione del contratto  definitivo  o  del
    contratto preliminare; 
        b)  dal  giorno  in  cui  il  consumatore  riceve  il   contratto
    definitivo o il contratto preliminare, se posteriore alla data di cui
    alla lettera a). 
      3. Il periodo di recesso scade: 
        a) dopo un anno e quattordici giorni a decorrere  dalla  data  di
    cui al comma 2 del presente articolo  se  il  formulario  di  recesso
    separato previsto all'articolo 72, comma 4, non  e'  stato  compilato
    dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su  carta  o
    altro supporto durevole; 
        b) dopo tre mesi e quattordici giorni a partire dalla data di cui
    al  comma  2  del  presente  articolo  se  le  informazioni  di   cui
    all'articolo  71,  comma  1,  incluso   il   formulario   informativo
    applicabile di cui agli allegati da III a VI, non sono state  fornite
    al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole. 
      4. Se il formulario separato di recesso previsto  all'articolo  72,
    comma  4,  e'  stato  compilato  dall'operatore   e   consegnato   al
    consumatore per iscritto, su carta o altro supporto  durevole,  entro
    un anno dalla data di cui  al  comma  2  del  presente  articolo,  il
    periodo  di  recesso  inizia  a  decorrere  dal  giorno  in  cui   il
    consumatore riceve tale formulario. Analogamente, se le  informazioni
    di cui all'articolo 71, comma 1, incluso  il  formulario  informativo
    applicabile di cui agli allegati da III a VI, sono state  fornite  al
    consumatore per iscritto, su carta o altro supporto  durevole,  entro
    tre mesi dal giorno di cui al  comma  2  del  presente  articolo,  il
    periodo  di  recesso  inizia  a  decorrere  dal  giorno  in  cui   il
    consumatore riceve tali informazioni. 
      5. Nel  caso  in  cui  il  contratto  di  scambio  sia  offerto  al
    consumatore contestualmente al contratto di multiproprieta',  ai  due
    contratti si applica un unico periodo  di  recesso  conformemente  al
    comma 1. Il periodo di recesso  per  i  due  contratti  e'  calcolato
    secondo le disposizioni del comma 2. 
     
                                   ART. 74 
     
          Modalita' di esercizio ed effetti del diritto di recesso 
     
      1. Il diritto di recesso  da  parte  del  consumatore  si  esercita
    dandone comunicazione scritta, su carta o altro supporto durevole che
    assicuri la  prova  della  spedizione  anteriore  alla  scadenza  del
    periodo di  recesso,  alla  persona  indicata  nel  contratto  o,  in
    mancanza, all'operatore. 
      2. All'uopo,  il  consumatore  puo'  utilizzare  il  formulario  di
    recesso di  cui  all'allegato  VII  fornito  dall'operatore  a  norma
    dell'articolo 72, comma 4. 
      3. L'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, nei
    modi indicati al comma  1,  pone  fine  all'obbligo  delle  parti  di
    eseguire il contratto. 
      4. Il consumatore che esercita il diritto di recesso, non  sostiene
    alcuna spesa, non  e'  tenuto  a  pagare  alcuna  penalita',  ne'  e'
    debitore del valore corrispondente all'eventuale servizio reso  prima
    del recesso. 
     
                                   ART. 75 
     
                                   Acconti 
     
      1. Per i contratti di multiproprieta', relativi a prodotti  per  le
    vacanze di lungo termine e di scambio e' vietato qualunque versamento
    di  danaro  a   titolo   di   acconto,   prestazione   di   garanzie,
    l'accantonamento di denaro  sotto  forma  di  deposito  bancario,  il
    riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere da parte di un
    consumatore a favore dell'operatore o di un terzo  prima  della  fine
    del periodo di recesso in conformita' dell'articolo 73. 
      2. Per i contratti di  rivendita  e'  vietata  qualunque  forma  di
    versamento di denaro a titolo di acconto,  prestazione  di  garanzie,
    l'accantonamento di denaro  sotto  forma  di  deposito  bancario,  il
    riconoscimento esplicito del debito od ogni altro onere da  parte  di
    un consumatore a favore dell'operatore o di un  terzo  prima  che  la
    vendita abbia effettivamente luogo o che sia posta fine in altro modo
    al contratto di rivendita. 
     
                                   ART. 76 
     
    Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi  a  prodotti
                       per le vacanze di lungo termine 
     
      1. Per i contratti relativi a prodotti  per  le  vacanze  di  lungo
    termine, il pagamento e' effettuato secondo scadenze  periodiche.  E'
    vietato qualsiasi pagamento del prezzo specificato nel contratto  che
    non sia conforme  al  piano  di  pagamento  periodico  concordato.  I
    pagamenti, comprese le quote di affiliazione, sono ripartiti in  rate
    annuali, ciascuna di pari  valore,  fermo  restando  gli  adeguamenti
    riferiti  ai  sistemi  di  indicizzazione   previsti   dalla   legge.
    L'operatore invia una richiesta scritta  di  pagamento,  su  carta  o
    altro  supporto  durevole,  almeno  quattordici  giorni,  naturali  e
    consecutivi, prima di ciascuna data di esigibilita'. 
      2. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  73,  a  partire  dal
    secondo  pagamento  rateale,  il  consumatore  puo'  porre  fine   al
    contratto senza incorrere in  penali  dando  preavviso  all'operatore
    entro quattordici giorni, naturali  e  consecutivi,  dalla  ricezione
    della richiesta di pagamento per ciascuna rata. 
     
                                   ART. 77 
     
                     Risoluzione dei contratti accessori 
     
      
      1. L'esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso  dal
    contratto di multiproprieta' o dal contratto relativo a  un  prodotto
    per le vacanze di lungo  termine  comporta  automaticamente  e  senza
    alcuna spesa per il consumatore la risoluzione di tutti  i  contratti
    di  scambio  ad  esso  accessori  e  di  qualsiasi  altro   contratto
    accessorio. 
      2.  Fatto  salvo  quanto  previsto   dagli   articoli   125-ter   e
    125-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  in
    materia di contratti di credito  ai  consumatori,  se  il  prezzo  e'
    interamente  o  parzialmente  coperto  da  un  credito  concesso   al
    consumatore dall'operatore o da un terzo in base a un accordo fra  il
    terzo e l'operatore, il contratto di credito e' risolto  senza  costi
    per il consumatore qualora il  consumatore  eserciti  il  diritto  di
    recesso dal contratto di multiproprieta', dal  contratto  relativo  a
    prodotti per  le  vacanze  di  lungo  termine,  o  dal  contratto  di
    rivendita o di scambio. 
     
                                   ART. 78 
     
    Carattere  imperativo  delle  disposizioni  e  applicazione  in  casi
                               internazionali 
     
      
      1. Sono nulle le  clausole  contrattuali  o  i  patti  aggiunti  di
    rinuncia del consumatore ai diritti previsti dal presente capo  o  di
    limitazione delle responsabilita' previste a carico dell'operatore. 
      2. Per le controversie  derivanti  dall'applicazione  del  presente
    capo, la competenza territoriale  inderogabile  e'  del  giudice  del
    luogo di residenza o di domicilio del  consumatore,  se  ubicati  nel
    territorio dello Stato. 
      3. Ove le parti abbiano scelto di applicare ai contratti di cui  al
    presente capo,  una  legislazione  diversa  da  quella  italiana,  al
    consumatore devono comunque  essere  riconosciute  le  condizioni  di
    tutela previste dal presente capo. 
      4.  Ove   la   legge   applicabile   sia   quella   di   un   paese
    extracomunitario, i consumatori  non  possono  essere  privati  della
    tutela garantita dal presente codice, nel caso di: 
        a) uno qualsiasi dei beni immobili  interessati  e'  situato  sul
    territorio nazionale o di uno Stato dell'Unione europea; 
        b) nel caso di un contratto non  direttamente  collegato  a  beni
    immobili, l'operatore svolga attivita' commerciali o professionali in
    Italia o in uno Stato dell'Unione europea o  diriga  tali  attivita',
    con qualsiasi mezzo, verso l'Italia o uno Stato dell'Unione europea e
    il contratto rientri nell'ambito di dette attivita'. 
     
                                   ART. 79 
     
                   Tutela amministrativa e giurisdizionale 
     
      
      1. Al fine di garantire il rispetto  delle  disposizioni  contenute
    nel presente capo da parte degli  operatori,  i  consumatori  possono
    utilizzare gli strumenti specifici di cui agli articoli 27, 139,140 e
    140-bis del presente Codice. 
      2. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario. 
     
                                   ART. 80 
     
          Informazioni per i consumatori e ricorso extragiudiziale 
     
      1. L'operatore puo' adottare appositi codici di  condotta,  secondo
    le modalita' di cui all'articolo 27-bis. 
      2.  Per  la  risoluzione  delle  controversie   sorte   dall'esatta
    applicazione  dei  contratti  disciplinati  dal  presente   capo   e'
    possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui  al  decreto
    legislativo 4 marzo 2010, n. 28. E' fatta salva  la  possibilita'  di
    utilizzare le  procedure  di  negoziazione  volontaria  e  paritetica
    previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4
    marzo 2010, n. 28. 
     
                                   ART. 81 
     
                                  Sanzioni 
     
      1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   l'operatore   che
    contravviene alle norme di cui agli articoli 70, commi 1 e 2, 71, 72,
    72-bis, 75, 76 e 77, e' punito, per ogni singola violazione,  con  la
    sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. 
      2.  Si  applica  la  sanzione   amministrativa   accessoria   della
    sospensione dall'esercizio dell'attivita' da 30  giorni  a  sei  mesi
    all'operatore  che  abbia  commesso  una  ripetuta  violazione  delle
    disposizioni di cui al comma 1. 
      3. Ai fini dell'accertamento  dell'infrazione  e  dell'applicazione
    della sanzione, si applica l'articolo 62, comma 3. 
     
                                 ART. 81-bis 
     
                    Tutela in base ad altre disposizioni 
     
      1. Le disposizioni del presente capo non escludono, ne' limitano  i
    diritti  che  sono  attribuiti  al   consumatore   da   altre   norme
    dell'ordinamento giuridico. 
      2. Per quanto non previsto  dal  presente  capo,  si  applicano  le
    disposizioni del codice civile in tema di contratti.". 
      2. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono aggiunti i
    seguenti allegati: 
     
                                                         "ALLEGATO II-bis 
                                     (di cui all'articolo 71,  comma 1, e 
                                    all'articolo 73, commi 3, lettera b), 
                                                                     e 4) 
     
          FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI MULTIPROPRIETA' 
     
    Parte 1: 
      Identita', luogo di residenza e stato  giuridico  dell'operatore  o
    degli operatori che saranno parti del contratto: 
      Breve descrizione del prodotto (ad  esempio  descrizione  del  bene
    immobile): 
      Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti: 
      Indicazione  precisa  del  periodo  entro  il  quale  puo'   essere
    esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente  la  sua
    durata: 
      Data a partire dalla quale  il  consumatore  potra'  esercitare  il
    diritto oggetto del contratto: 
      Se il contratto riguarda un bene immobile specifico in costruzione,
    data  in  cui   l'alloggio   e   i   servizi/le   strutture   saranno
    completati/disponibili: 
      Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisizione del
    diritto o dei diritti: 
      Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori  imposti  dal
    contratto; tipo di costi e  indicazione  degli  importi  (ad  esempio
    quote annuali, altre quote  ricorrenti,  prelievi  speciali,  imposte
    locali): 
      Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad
    esempio elettricita', acqua, manutenzione,  raccolta  di  rifiuti)  e
    indicazione dell'importo che il  consumatore  deve  pagare  per  tali
    servizi: 
      Sintesi delle strutture a disposizione del consumatore (ad  esempio
    piscina o sauna): 
      Tali strutture sono incluse nei costi indicati in precedenza? 
      In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento: 
      E' possibile aderire ad un sistema di scambio? 
      In caso affermativo, specificare il nome del sistema di scambio: 
      Indicazione dei costi di affiliazione/scambio: 
      L'operatore ha sottoscritto uno o piu' codici di condotta? In  caso
    affermativo, dove possono essere reperiti? 
      
    Parte 2: 
    Informazioni generali: 
      Il consumatore ha il  diritto  di  recedere  dal  contratto,  senza
    indicarne le  ragioni,  entro  quattordici  giorni  di  calendario  a
    decorrere dalla conclusione del contratto o  di  qualsiasi  contratto
    preliminare  vincolante  ovvero  dalla  data  di  ricezione  di  tali
    contratti se posteriore. 
      Durante il periodo di recesso e' vietato  qualsiasi  versamento  di
    denaro a titolo di acconto  da  parte  del  consumatore.  Il  divieto
    riguarda qualsiasi onere, incluso il  pagamento,  la  prestazione  di
    garanzie,  l'accantonamento  di  denaro  sotto  forma   di   deposito
    bancario, il riconoscimento esplicito di debito,  ecc.,  e  comprende
    non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensi' anche di terzi. 
      Il consumatore non dovra' sostenere costi od  obblighi  diversi  da
    quelli stabiliti nel contratto. 
      In conformita' del diritto  internazionale  privato,  il  contratto
    puo' essere disciplinato da una legge diversa da quella  dello  Stato
    membro di  residenza  o  domicilio  abituale  del  consumatore  e  le
    eventuali   controversie   possono   essere   deferite   ad    organi
    giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di  residenza  o
    domicilio abituale del consumatore. 
      Firma del consumatore:                             
    Parte 3: 
      Informazioni  supplementari  cui  ha  diritto  il   consumatore   e
    indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad  esempio  indicazione
    del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso: 
    1) INFORMAZIONI IN MERITO AI DIRITTI ACQUISITI 
      Condizioni poste a disciplina dell'esercizio  del  diritto  oggetto
    del contratto sul territorio dello Stato membro o degli Stati  membri
    in cui il bene o i beni interessati sono situati, indicazione se tali
    condizioni siano state rispettate o meno e, in caso  negativo,  quali
    condizioni debbano  ancora  essere  rispettate,qualora  il  contratto
    conferisca il diritto ad occupare un alloggio da selezionare tra  una
    serie di alloggi, informazioni sulle  restrizioni  alle  possibilita'
    del consumatore di  occupare  in  qualsiasi  momento  uno  di  questi
    alloggi. 
    2) INFORMAZIONI SUI BENI 
      Se il contratto riguarda un bene immobile specifico, la descrizione
    accurata e dettagliata di tale bene e della  sua  ubicazione;  se  il
    contratto riguarda una serie di beni (multilocalita'), la descrizione
    appropriata dei  beni  e  della  loro  ubicazione;  se  il  contratto
    riguarda una sistemazione diversa da quella in un bene  immobile,  la
    descrizione appropriata della sistemazione e delle strutture, 
      servizi (ad esempio elettricita', acqua, manutenzione, raccolta  di
    rifiuti) cui il consumatore ha o avra' accesso e relative condizioni, 
      eventuali strutture comuni, quali  piscina,  sauna,  ecc.,  cui  il
    consumatore ha o potra' avere accesso e relative condizioni. 
    3) NORME AGGIUNTIVE  RIGUARDANTI  GLI  ALLOGGI  IN  COSTRUZIONE  (ove
    applicabile) 
      Stato di completamento dell'alloggio e dei servizi che  lo  rendono
    pienamente  fruibile  (gas,  elettricita',   acqua   e   collegamenti
    telefonici) e qualsiasi struttura cui il consumatore avra' accesso, 
      termine di completamento dell'alloggio e dei servizi che lo rendono
    pienamente  fruibile  (gas,  elettricita',   acqua   e   collegamenti
    telefonici) e una stima ragionevole del termine di  completamento  di
    qualsiasi struttura cui il consumatore avra' accesso, 
      numero  della  licenza  edilizia  e  nome  e   indirizzo   completi
    dell'autorita' o delle autorita' competenti, 
      garanzia quanto al completamento dell'alloggio  o  al  rimborso  di
    ogni pagamento effettuato qualora l'alloggio non  sia  completato  ed
    eventuali  condizioni  che  disciplinano  il  funzionamento  di  tali
    garanzie. 
    4) INFORMAZIONI SUI COSTI 
      Descrizione accurata e appropriata di tutti  i  costi  connessi  al
    contratto di multiproprieta'; di come tali  costi  saranno  ripartiti
    fra i consumatori e di come e quando tali costi possano aumentare; il
    metodo di calcolo dell'ammontare delle spese relative all'occupazione
    del bene, le spese obbligatorie (ad esempio imposte  e  tasse)  e  le
    spese amministrative generali (ad esempio per gestione,  manutenzione
    e riparazioni), 
      eventuali informazioni relative  a  spese,  ipoteche,  privilegi  o
    altri gravami registrati sul bene. 
    5) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
      Eventuali informazioni sulle disposizioni  per  la  risoluzione  di
    contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione, 
      condizioni di risoluzione del  contratto,  relative  conseguenze  e
    informazioni  su  qualsiasi  responsabilita'  del   consumatore   per
    eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa. 
    6) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 
      Informazioni  sulle  modalita'  con   cui   sono   organizzate   la
    manutenzione e le riparazioni del bene e l'amministrazione e gestione
    dello stesso, specificando se e come i consumatori possono influire e
    partecipare alle decisioni in materia, 
      informazioni sulla possibilita' o meno di aderire a un sistema  per
    la rivendita  dei  diritti  contrattuali,  informazioni  sul  sistema
    pertinente e indicazione dei costi connessi con la rivendita mediante
    tale sistema, 
      indicazione della lingua o delle lingue che si possono usare per le
    comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda  il  contratto,  ad
    esempio in relazione alle decisioni gestionali, all'aumento dei costi
    e al trattamento di richieste e reclami, 
      eventuale  possibilita'  di   risoluzione   extragiudiziale   delle
    controversie. 
      Conferma della ricezione delle informazioni. 
      Firma del consumatore. 
     
                                                          ALLEGATO II-ter 
                            (di cui all'articolo 71, comma 1, lettera b), 
                             e all'articolo 73, commi 3, lettera b), e 4) 
      
     
         FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI RELATIVI A PRODOTTI 
                       PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE 
     
    Parte 1: 
      Identita', luogo di residenza e stato  giuridico  dell'operatore  o
    degli operatori che saranno parti del contratto. 
      Breve descrizione del prodotto. 
      Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti. 
      Indicazione  precisa  del  periodo  entro  il  quale  puo'   essere
    esercitato il diritto  oggetto  del  contratto  ed  eventualmente  la
    durata del regime instaurato. 
      Data a partire dalla quale  il  consumatore  potra'  esercitare  il
    diritto oggetto del contratto. 
      Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisizione del
    diritto o dei diritti, inclusi i costi ricorrenti che il  consumatore
    dovra' presumibilmente sostenere in conseguenza del  suo  diritto  di
    ottenere accesso all'alloggio,  del  viaggio  e  di  qualsiasi  altro
    prodotto o servizio connesso come specificato. 
      Piano di pagamento scaglionato  che  stabilisce  le  rate  di  pari
    importo per ciascun anno di durata del contratto  per  il  prezzo  in
    questione e date in cui devono essere versate. 
      Dopo il primo anno, gli importi successivi possono essere  adeguati
    per assicurare che sia mantenuto il valore reale  di  tali  rate,  ad
    esempio per tenere conto dell'inflazione. 
      Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori  imposti  dal
    contratto; tipo di costi e  indicazione  degli  importi  (ad  esempio
    quote annuali di affiliazione). 
      Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad
    esempio soggiorni in albergo e voli scontati). 
      Sono inclusi nei costi indicati in precedenza? 
      In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli  a  pagamento
    (ad esempio soggiorno di tre notti incluso  nella  quota  annuale  di
    affiliazione; qualsiasi  altra  sistemazione  deve  essere  pagata  a
    parte). 
      L'operatore ha sottoscritto uno o piu' codici di condotta? In  caso
    affermativo, dove possono essere reperiti? 
    Parte 2: 
    Informazioni generali: 
      Il consumatore ha il  diritto  di  recedere  dal  contratto,  senza
    indicarne le  ragioni,  entro  quattordici  giorni  di  calendario  a
    decorrere dalla conclusione del contratto o  di  qualsiasi  contratto
    preliminare  vincolante  ovvero  dalla  data  di  ricezione  di  tali
    contratti se posteriore. 
      Durante il periodo di recesso e' vietato  qualsiasi  versamento  di
    denaro a titolo di acconto  da  parte  del  consumatore.  Il  divieto
    riguarda qualsiasi onere, incluso il  pagamento,  la  prestazione  di
    garanzie,  l'accantonamento  di  denaro  sotto  forma   di   deposito
    bancario, il riconoscimento esplicito di debito,  ecc.,  e  comprende
    non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensi' anche di terzi. 
      Il consumatore ha il diritto  di  porre  fine  al  contratto  senza
    incorrere in penali dando preavviso all'operatore  entro  quattordici
    giorni di calendario dalla ricezione della richiesta di pagamento per
    ciascuna rata annuale. 
      Il consumatore non dovra' sostenere spese od  obblighi  diversi  da
    quelli specificati nel contratto. 
      In conformita' del diritto  internazionale  privato,  il  contratto
    puo' essere disciplinato da una legge diversa da quella  dello  Stato
    membro di  residenza  o  domicilio  abituale  del  consumatore  e  le
    eventuali   controversie   possono   essere   deferite   ad    organi
    giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di  residenza  o
    domicilio abituale del consumatore. 
      Firma del consumatore. 
    Parte 3: 
    Informazioni  supplementari  cui  ha   diritto   il   consumatore   e
    indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad  esempio  indicazione
    del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso: 
    1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI 
      Descrizione appropriata e corretta  degli  sconti  disponibili  per
    future prenotazioni, illustrata con una serie di  esempi  di  offerte
    recenti, 
      informazioni sulle restrizioni alla possibilita' del consumatore di
    godere dei diritti, quali la disponibilita'  limitata  o  le  offerte
    proposte in base all'ordine  di  arrivo  o  i  termini  previsti  per
    promozioni particolari e sconti speciali. 
    2) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
      Eventuali  informazioni  sulle  modalita'  per  la  risoluzione  di
    contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione, 
      condizioni di risoluzione del  contratto,  relative  conseguenze  e
    informazioni  su  qualsiasi  responsabilita'  del   consumatore   per
    eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa. 
    3) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 
      Indicazione  della  lingua  o  delle  lingue  che  possono   essere
    utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per  quanto  riguarda
    il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di  richieste  e
    reclami, 
      eventuale  possibilita'  di   risoluzione   extragiudiziale   delle
    controversie. 
      Conferma della ricezione delle informazioni. 
      Firma del consumatore. 
      
     
                                                       ALLEGATO-II quater 
                            (di cui all'articolo 71, comma 1, lettera c), 
                              e all'articolo 73, commi 3, lettera b) e 4) 
     
             FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI RIVENDITA 
     
    Parte 1: 
      Identita', luogo di residenza e stato  giuridico  dell'operatore  o
    degli operatori che saranno parti del contratto. 
      Breve descrizione dei servizi (ad esempio commercializzazione). 
      Durata del contratto. 
      Prezzo che il consumatore deve  corrispondere  per  l'acquisto  dei
    servizi. 
      Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori  imposti  dal
    contratto; tipo di costi e  indicazione  degli  importi  (ad  esempio
    imposte locali, parcelle notarili, costi inerenti alla pubblicita'). 
      L'operatore ha sottoscritto uno o piu' codici di condotta? In  caso
    affermativo, dove possono essere reperiti? 
    Parte 2: 
    Informazioni generali: 
      Il consumatore ha il  diritto  di  recedere  dal  contratto,  senza
    indicarne le  ragioni,  entro  quattordici  giorni  di  calendario  a
    decorrere dalla conclusione del contratto o  di  qualsiasi  contratto
    preliminare  vincolante  ovvero  dalla  data  di  ricezione  di  tali
    contratti se posteriore. 
      E' vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo  di  acconto  da
    parte del consumatore  fino  al  momento  in  cui  la  vendita  abbia
    effettivamente avuto luogo o  sia  stata  altrimenti  posta  fine  al
    contratto di rivendita. Il divieto riguarda qualsiasi onere,  incluso
    il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di  denaro
    sotto forma di deposito  bancario,  il  riconoscimento  esplicito  di
    debito,  ecc.,  e  comprende  non  solo   il   pagamento   a   favore
    dell'operatore, bensi' anche di terzi. 
      Il consumatore non dovra' sostenere costi od  obblighi  diversi  da
    quelli specificati nel contratto. 
      In conformita' del diritto  internazionale  privato,  il  contratto
    puo' essere disciplinato da una legge diversa da quella  dello  Stato
    membro di  residenza  o  domicilio  abituale  del  consumatore  e  le
    eventuali   controversie   possono   essere   deferite   ad    organi
    giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di  residenza  o
    domicilio abituale del consumatore. 
      Firma del consumatore. 
    Parte 3: 
    Informazioni  supplementari  cui  ha   diritto   il   consumatore   e
    indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad  esempio  indicazione
    del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso: 
      condizioni di risoluzione del  contratto,  relative  conseguenze  e
    informazioni  su  qualsiasi  responsabilita'  del   consumatore   per
    eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa, 
      indicazione  della  lingua  o  delle  lingue  che  possono   essere
    utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per  quanto  riguarda
    il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di  richieste  e
    reclami, 
      eventuale  possibilita'  di   risoluzione   extragiudiziale   delle
    controversie. 
      Conferma della ricezione delle informazioni. 
      Firma del consumatore. 
     
                                                    ALLEGATO II-quinquies 
                            (di cui all'articolo 71, comma 1, lettera d), 
                             e all'articolo 73, commi 3, lettera b), e 4) 
     
              FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI SCAMBIO 
     
    Parte 1: 
      Identita', luogo di residenza e stato  giuridico  dell'operatore  o
    degli operatori che saranno parti del contratto: 
      Breve descrizione del prodotto. 
      Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti. 
      Indicazione  precisa  del  periodo  entro  il  quale  puo'   essere
    esercitato il diritto  oggetto  del  contratto  ed  eventualmente  la
    durata del regime instaurato. 
      Data a partire dalla quale  il  consumatore  potra'  esercitare  il
    diritto oggetto del contratto. 
      Prezzo che il consumatore deve corrispondere per lo  scambio  delle
    quote di affiliazione. 
      Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori  imposti  dal
    contratto; tipo dei costi e indicazione  degli  importi  (ad  esempio
    quote di rinnovo, altre quote ricorrenti, prelievi speciali,  imposte
    locali). 
      Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore. 
      Sono inclusi nei costi indicati in precedenza? 
      In caso contrario, specificare quelli inclusi e quelli a  pagamento
    (tipologia dei costi e indicazione  degli  importi;  ad  esempio  una
    stima del prezzo dovuto per singole operazioni di  scambio,  comprese
    eventuali spese aggiuntive). 
      L'operatore ha sottoscritto uno o piu' codici di condotta? In  caso
    affermativo, dove possono essere reperiti? 
    Parte 2: 
    Informazioni generali: 
      Il consumatore ha il  diritto  di  recedere  dal  contratto,  senza
    indicarne le  ragioni,  entro  quattordici  giorni  di  calendario  a
    decorrere dalla conclusione del contratto o  di  qualsiasi  contratto
    preliminare  vincolante  ovvero  dalla  data  di  ricezione  di  tali
    contratti se posteriore. Nel caso in cui il contratto di scambio  sia
    offerto   congiuntamente   e   contestualmente   al   contratto    di
    multiproprieta', ai due contratti si  applica  un  unico  periodo  di
    recesso. 
      Durante il periodo di recesso e' vietato  qualsiasi  versamento  di
    denaro a titolo di acconto  da  parte  del  consumatore.  Il  divieto
    riguarda qualsiasi onere, incluso il  pagamento,  la  prestazione  di
    garanzie,  l'accantonamento  di  denaro  sotto  forma   di   deposito
    bancario, il riconoscimento esplicito di debito,  ecc.,  e  comprende
    non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensi' anche di terzi. 
      Il consumatore non dovra' sostenere costi od  obblighi  diversi  da
    quelli specificati nel contratto. 
      In conformita' del diritto  internazionale  privato,  il  contratto
    puo' essere disciplinato da una legge diversa da quella  dello  Stato
    membro di  residenza  o  domicilio  abituale  del  consumatore  e  le
    eventuali   controversie   possono   essere   deferite   ad    organi
    giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di  residenza  o
    domicilio abituale del consumatore. 
      Firma del consumatore. 
    Parte 3: 
    Informazioni  supplementari  cui  ha   diritto   il   consumatore   e
    indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad  esempio  indicazione
    del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso: 
    1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI 
      Spiegazione del funzionamento del sistema di scambio;  possibilita'
    e modalita'  di  scambio;  indicazione  del  valore  attribuito  alla
    multiproprieta' del consumatore nel  sistema  di  scambio;  serie  di
    esempi di possibilita' concrete di scambio, 
      indicazione del numero di  localita'  disponibili  e  numero  degli
    aderenti al sistema di scambio, comprese eventuali limitazioni quanto
    alla disponibilita' di alloggi particolari scelti dal consumatore, ad
    esempio a  motivo  di  periodi  di  picco  della  domanda,  eventuale
    necessita' di prenotare con molto anticipo,  nonche'  indicazioni  di
    eventuali restrizioni dei diritti di multiproprieta' del  consumatore
    previsti dal sistema di scambio. 
    2) INFORMAZIONI SUI BENI 
      Descrizione breve e appropriata dei beni e della  loro  ubicazione;
    se il contratto riguarda  un  alloggio  diverso  dai  beni  immobili,
    descrizione appropriata dell'alloggio e delle strutture;  indicazione
    di dove il consumatore puo' ottenere informazioni supplementari. 
    3) INFORMAZIONI SUI COSTI 
      Informazioni  sull'obbligo  dell'operatore  di  fornire  per   ogni
    scambio proposto, prima di organizzare lo scambio stesso, dettagli in
    merito a qualsiasi costo  aggiuntivo  a  carico  del  consumatore  in
    relazione allo scambio. 
    4) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
      Eventuali informazioni sulle disposizioni  per  la  risoluzione  di
    contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione, 
      condizioni di risoluzione del  contratto,  relative  conseguenze  e
    informazioni  su  qualsiasi  responsabilita'  del   consumatore   per
    eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa. 
    5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 
      Indicazione  della  lingua  o  delle  lingue  che  possono   essere
    utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per  quanto  riguarda
    il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di  richieste  e
    reclami, 
      eventuale  possibilita'  di   risoluzione   extragiudiziale   delle
    controversie. 
      Conferma della ricezione delle informazioni. 
      Firma del consumatore. 
     
                                                       ALLEGATO II-sexies 
                                        (di cui all'articolo 72, comma 6, 
                                              e all'articolo 74, comma 2) 
     
          FORMULARIO SEPARATO PER FACILITARE IL DIRITTO DI RECESSO 
     
                             Diritto di recesso 
     
      Il consumatore ha il  diritto  di  recedere  dal  contratto,  senza
    indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario. 
      Il diritto di recesso ha inizio a decorrere dal ... (da compilare a
    cura  dell'operatore  prima   di   trasmettere   il   formulario   al
    consumatore). 
      Qualora il consumatore non abbia ricevuto il  presente  formulario,
    il periodo di recesso ha inizio una volta che il consumatore  l'abbia
    ricevuto, ma scade in ogni caso dopo un anno e quattordici giorni  di
    calendario. 
      Qualora il consumatore non abbia  ricevuto  tutte  le  informazioni
    richieste,  il  periodo  di  recesso  ha  inizio  una  volta  che  il
    consumatore le abbia ricevute, ma scade in ogni caso dopo tre mesi  e
    quattordici giorni di calendario. 
      Al fine  di  esercitare  il  diritto  di  recesso,  il  consumatore
    comunica  la  propria  decisione  all'operatore  usando  il  nome   e
    l'indirizzo sotto indicati su supporto durevole (ad  esempio  lettera
    scritta inviata per posta  o  messaggio  di  posta  elettronica).  Il
    consumatore puo' utilizzare il formulario  in  appresso,  ma  non  e'
    obbligato a farlo. 
      Qualora il consumatore eserciti il  diritto  di  recesso,  non  gli
    viene imputato alcun costo. 
      Oltre al diritto  di  recesso,  norme  del  diritto  dei  contratti
    nazionale possono prevedere il diritto del consumatore,  ad  esempio,
    di porre fine al contratto in caso di omissione di informazioni. 
      Divieto di acconti. 
      Durante il periodo di recesso, e' vietato qualsiasi  versamento  di
    denaro a titolo di acconto da parte  del  consumatore.  Tale  divieto
    riguarda qualsiasi onere, inclusi  i  pagamenti,  la  prestazione  di
    garanzie,  l'accantonamento  di  denaro  sotto  forma   di   deposito
    bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc. 
      Tale  divieto  include  non   soltanto   i   pagamenti   a   favore
    dell'operatore, ma anche di terzi. 
      Notifica di recesso 
      A (nome e indirizzo dell'operatore) (*) 
      Il/I (**) sottoscritto/i comunica/no con la  presente  di  recedere
    dal contratto 
      Data di conclusione del contratto (*) 
      Nome del consumatore/dei consumatori (***) 
      Indirizzo del consumatore/dei consumatori (***) 
      Firma  del  consumatore/dei  consumatori  (solo  se   il   presente
    formulario e' inviato su carta) (***) 
      Data (***) 
      (*) Da compilare a cura  dell'operatore  prima  di  trasmettere  il
    formulario al consumatore 
      (**) Cancellare la dicitura inutile 
      (***) Da compilare a cura del consumatore/dei consumatori nel  caso
    in cui  sia  utilizzato  il  presente  formulario  per  recedere  dal
    contratto 
      Conferma della ricezione delle informazioni 
      Firma del consumatore". 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
                                 Abrogazioni 
     
      1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
    abrogati: 
      a) il decreto del Presidente della Repubblica  4  agosto  1957,  n.
    918; 
      b) la legge 4 marzo 1958, n. 174, ad esclusione del titolo III ; 
      c) la legge 21 marzo 1958, n. 326; 
      d) la legge 12 marzo 1968, n. 326; 
      f) la legge 25 agosto 1991, n. 284; 
      g) l'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266; 
      h) il decreto-legge  4  novembre  1988,  n.  465,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 30 dicembre, 1988, n. 556; 
      i) il decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392; 
      l) la legge 29 marzo 2001, n. 135; 
      m) gli articoli 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
    95, 96, 97, 98, 99 e 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
    206; 
      n) il comma 4 dell'articolo 10 del  decreto-legge  31  gennaio  del
    2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
    n. 40; 
      o) l'articolo 83 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 
      2. La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, che  ha  reso  esecutiva  la
    Convenzione internazionale sul contratto  di  viaggio  (CCV)  del  23
    aprile 1970, e' abrogata a  decorrere  dal  momento  in  cui  diviene
    efficace  la  denuncia  dello  Stato   italiano   della   Convenzione
    internazionale sul contratto  di  viaggio  del  23  aprile  1970,  in
    conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima. 
      3. Resta in ogni caso fermo quanto stabilito dalla legge 6 dicembre
    1991, n. 394. 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
                          Disposizioni finanziarie 
     
      1. Le disposizioni di cui  al  presente  decreto  legislativo  sono
    attuate nell'ambito delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
    disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
    maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
        Dato a Roma, addi' 23 maggio 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
                                    Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                    dei Ministri 
     
                                    Brambilla, Ministro per il turismo 
     
                                    Calderoli,    Ministro     per     la
                                    semplificazione normativa 
     
                                    Romani,   Ministro   dello   sviluppo
                                    economico 
     
                                    Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
                                    e della tutela del territorio  e  del
                                    mare 
     
                                    Frattini,   Ministro   degli   affari
                                    esteri 
     
                                    Alfano, Ministro della giustizia 
     
                                    Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                    delle finanze 
     
                                    Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                    amministrazione e l'innovazione 
     
                                    Gelmini,  Ministro   dell'istruzione,
                                    dell'universita' e della ricerca 
     
                                    Galan,  Ministro  per  i  beni  e  le
                                    attivita' culturali 
     
                                    Sacconi, Ministro del lavoro e  delle
                                    politiche sociali 
     
                                    Fitto, Ministro per i rapporti con le
                                    regioni    e    per    la    coesione
                                    territoriale 
     
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
     
    
            
          
                                                               ALLEGATO 1 
     
                                               (previsto dall'articolo 1) 
     
    CODICE DELLA NORMATIVA STATALE IN TEMA DI ORDINAMENTO E  MERCATO  DEL
    TURISMO 
     
                                  TITOLO I 
                            DISPOSIZIONI GENERALI 
     
                                   CAPO I 
                            DEI PRINCIPI GENERALI 
     
                                   ART. 1 
     
                          (Ambito di applicazione) 
     
    1. Il presente codice reca, nei limiti  consentiti  dalla  competenza
    statale,  norme  necessarie  all'esercizio  unitario  delle  funzioni
    amministrative in  materia  di  turismo  ed  altre  nome  in  materia
    riportabili alle competenze dello Stato, provvedendo al riordino,  al
    coordinamento  e  all'integrazione  delle  disposizioni   legislative
    statali vigenti, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea  e
    delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali. 
     
    
                                   ART. 2 
     
        (Principi sulla produzione del diritto in materia turistica) 
     
    1. L'intervento legislativo dello Stato nella materia del turismo  e'
    consentito quando il suo oggetto principale costituisce esercizio  di
    una autonoma competenza legislativa statale esclusiva o concorrente. 
    2. L'intervento legislativo dello Stato in  materia  di  turismo  e',
    altresi',  consentito  quando  sussistono  le  seguenti  esigenze  di
    carattere unitario: 
    a) valorizzazione, sviluppo e competitivita', a  livello  interno  ed
    internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa  del
    Paese; 
    b) riordino e unitarieta' dell'offerta turistica italiana. 
    3. Le funzioni amministrative, esercitate dallo Stato di cui ai commi
    1 e 2, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o  al
    Ministro delegato. 
     
    
                                   ART. 3 
     
                  (Principi in tema di turismo accessibile) 
     
    1. In attuazione dell'articolo 30  della  Convenzione  delle  Nazioni
    Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York  il
    13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la  legge  3  marzo
    2009, n. 18,  lo  Stato  assicura  che  le  persone  con  disabilita'
    motorie,  sensoriali  e  intellettive  possano  fruire   dell'offerta
    turistica in modo completo  e  in  autonomia,  ricevendo  servizi  al
    medesimo livello di qualita' degli altri fruitori senza  aggravi  del
    prezzo.  Tali  garanzie  sono  estese  agli  ospiti  delle  strutture
    ricettive che soffrono di temporanea mobilita' ridotta. 
    2. Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  lo  Stato  promuove  la  fattiva
    collaborazione tra  le  autonomie  locali,  gli  enti  pubblici,  gli
    operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilita'  e
    le organizzazioni del turismo sociale. 
    3. E' considerato atto  discriminatorio  impedire  alle  persone  con
    disabilita' motorie, sensoriali e intellettive, di  fruire,  in  modo
    completo ed in autonomia, dell'offerta turistica, esclusivamente  per
    motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilita'. 
     
    
                                   CAPO II 
     
                             IMPRESE TURISTICHE 
     
                                   ART. 4 
     
                            (Imprese turistiche) 
     
    1. Ai fini del presente decreto legislativo sono  imprese  turistiche
    quelle  che  esercitano  attivita'  economiche,  organizzate  per  la
    produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e  la  gestione
    di prodotti, di  servizi,  tra  cui  gli  stabilimenti  balneari,  di
    infrastrutture e di esercizi,  compresi  quelli  di  somministrazione
    facenti  parte  dei  sistemi  turistici  locali,   concorrenti   alla
    formazione dell'offerta turistica. 
    2. L'iscrizione al registro delle  imprese,  di  cui  alla  legge  29
    dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e con le modalita'
    di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
    581, e successive modificazioni, ovvero al repertorio  delle  notizie
    economiche   e   amministrative   laddove   previsto,   costituiscono
    condizione per usufruire delle agevolazioni,  dei  contributi,  delle
    sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere ed  a
    qualsiasi titolo riservate all'impresa turistica. 
    3. Fermi restando i limiti previsti dall'Unione europea in materia di
    aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche  sono  estesi  i
    contributi, le  agevolazioni,  le  sovvenzioni,  gli  incentivi  e  i
    benefici  di  qualsiasi  generi  previsti  dalle  norme  vigenti  per
    l'industria,  cosi'  come  definita  dall'articolo  17  del   decreto
    legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  nei  limiti  delle   risorse
    finanziarie a tal fine  disponibili  ed  in  conformita'  ai  criteri
    definiti dalla normativa vigente. 
    4.  Le  imprese  turistiche   non   costituite   conformemente   alla
    legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o di  uno  Stato
    AELS (EFTA) possono essere autorizzate a stabilirsi e  ad  esercitare
    le loro attivita' in Italia, secondo il  principio  di  reciprocita',
    previa iscrizione nel registro di cui al comma 2, ed a condizione che
    posseggano i requisiti richiesti dalle  leggi  statali  e  regionali,
    nonche'  dalle  linee  guida  di  cui  all'articolo  44  del  decreto
    legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
     
    
                                   ART. 5 
     
                  (Imprese turistiche senza scopo di lucro) 
     
    1. Le associazioni che operano nel settore del  turismo  giovanile  e
    per  finalita'  ricreative,  culturali,  religiose,  assistenziali  o
    sociali,  sono  autorizzate  ad  esercitare  le  attivita'   di   cui
    all'articolo 4, nel rispetto  delle  medesime  regole  e  condizioni,
    esclusivamente  per  gli  associati,   anche   se   appartenenti   ad
    associazioni straniere aventi finalita' analoghe e legate fra di loro
    da accordi di collaborazione. 
    2. Le associazioni di cui al  comma  1  assicurano  il  rispetto  dei
    diritti  del  turista  tutelati  dall'ordinamento  internazionale   e
    dell'Unione europea. 
     
    
                                  TITOLO II 
     
               PROFESSIONI E FORMAZIONE NEL SETTORE TURISTICO 
     
                                   CAPO I 
     
                           PROFESSIONI TURISTICHE 
     
                                   ART. 6 
     
                                (Definizione) 
     
    1. Sono professioni turistiche quelle attivita', aventi ad oggetto la
    prestazione  di  servizi  di  promozione  dell'attivita'   turistica,
    nonche' servizi di ospitalita', assistenza, accompagnamento e  guida,
    diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del  viaggio  e
    della vacanza, anche sotto il profilo  della  conoscenza  dei  luoghi
    visitati. 
     
    
                                   CAPO II 
     
                             MERCATO DEL LAVORO 
     
                                   ART. 7 
     
                            (Percorsi formativi) 
     
    1.  Allo  scopo  di   realizzare   percorsi   formativi   finalizzati
    all'inserimento lavorativo nel  settore  del  mercato  turistico  dei
    giovani  laureati  o  diplomati,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
    Ministri  o  il  Ministro  delegato,  di  concerto  con  i   Ministri
    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del lavoro e delle
    politiche sociali e  della  gioventu',  d'intesa  con  la  Conferenza
    permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
    autonome di Trento e di Bolzano, e'  autorizzato,  nell'ambito  delle
    risorse allo scopo disponibili a legislazione  vigente,  a  stipulare
    accordi   o   convenzioni   con   istituti   di   istruzione,   anche
    universitaria,  con  altri  enti  di  formazione  e  con  gli  ordini
    professionali per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione
    dei giovani operatori. 
     
    
                                 TITOLO III 
     
                             MERCATO DEL TURISMO 
     
                                   CAPO I 
     
              STRUTTURE RICETTIVE E ALTRE FORME DI RICETTIVITA 
     
                                   ART. 8 
     
                              (Classificazione) 
     
    1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonche', in particolare,
    ai fini dell'esercizio  del  potere  amministrativo  statale  di  cui
    all'articolo 10 e strutture ricettive si suddividono in: 
    a) strutture ricettive alberghiere e paralberghiere; 
    b) strutture ricettive extralberghiere; 
    c) strutture ricettive all'aperto; 
    d) strutture ricettive di mero supporto. 
    2. Per  attivita'  ricettiva  si  intende  l'attivita'  diretta  alla
    produzione di servizi per l'ospitalita'  esercitata  nelle  strutture
    ricettive. Nell'ambito di tale attivita' rientra altresi', unitamente
    alla prestazione  del  servizio  ricettivo,  la  somministrazione  di
    alimenti e bevande alle persone  alloggiate,  ai  loro  ospiti  ed  a
    coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva  in  occasione  di
    manifestazioni  e  convegni  organizzati,  nonche'  la  fornitura  di
    giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e  di  registrazione
    audiovisiva o strumenti informatici,  cartoline  e  francobolli  alle
    persone alloggiate, nonche' la gestione, ad uso  esclusivo  di  dette
    persone, attrezzature e strutture  a  carattere  ricreativo,  per  le
    quali e' fatta salva la vigente disciplina in materia  di  sicurezza.
    Nella licenza di esercizio di attivita' ricettiva e' ricompresa anche
    la licenza per la somministrazione  di  alimenti  e  bevande  per  le
    persone non alloggiate nella  struttura  nonche',  nel  rispetto  dei
    requisiti previsti dalla normativa vigente, per le  attivita'  legate
    al benessere della persona o all'organizzazione congressuale. 
    3.  E'  fatto  divieto  ai  soggetti  che  non  svolgono  l'attivita'
    ricettiva, disciplinata dalle  previsioni  di  cui  al  comma  2,  di
    utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale,  nell'insegna
    e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche  telematica,
    parole e locuzioni, anche in  lingua  straniera,  idonee  ad  indurre
    confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le
    violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento
    e di Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria. 
     
    
                                   ART. 9 
     
             (Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere) 
     
    1. Sono strutture ricettive alberghiere e paralberghiere: 
    a) gli alberghi; 
    b) i motels; 
    c) i villaggi-albergo; 
    d) le residenze turistico alberghiere; 
    e) gli alberghi diffusi; 
    f) le residenze d'epoca alberghiere; 
    g) i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale; 
    h) le residenze della salute - beauty farm; 
    i) ogni altra struttura  turistico-ricettiva  che  presenti  elementi
    ricollegabili a uno o piu' delle precedenti categorie. 
    2. Gli  alberghi  sono  esercizi  ricettivi  aperti  al  pubblico,  a
    gestione unitaria, che forniscono alloggio,  eventualmente  vitto  ed
    altri servizi accessori, secondo  quanto  previsto  dall'articolo  8,
    comma 2, in camere ubicate in uno  o  piu'  stabili  o  in  parti  di
    stabile. 
    3. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la  sosta  e
    l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni,  che  assicurano
    alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento di carburanti. 
    4. I villaggi albergo sono gli esercizi dotati dei  requisiti  propri
    degli alberghi e/o degli alberghi residenziali, caratterizzati  dalla
    centralizzazione dei servizi in  funzione  di  piu'  stabili  facenti
    parte di uno stesso complesso e inseriti in area  attrezzata  per  il
    soggiorno e lo svago della clientela. 
    5. Le residenze turistico alberghiere, o alberghi residenziali,  sono
    esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione  unitaria,  ubicate
    in uno o piu' stabili o parti di  stabili,  che  offrono  alloggio  e
    servizi accessori in unita' abitative arredate, costituite da  uno  o
    piu' locali, dotate di servizio autonomo di cucina. 
    6. Gli alberghi diffusi sono strutture ricettive  caratterizzati  dal
    fornire alloggi in stabili separati, vicini tra loro, ubicati per  lo
    piu' in centri storici e, comunque, collocati a breve distanza da  un
    edificio centrale nel quale  sono  offerti  servizi  di  ricevimento,
    portineria e gli altri eventuali servizi accessori. 
    7. Le residenze  d'epoca  alberghiere  sono  le  strutture  ricettive
    alberghiere ubicate in complessi immobiliari  di  particolare  pregio
    storico-architettonico, dotate  di  mobili  e  arredi  d'epoca  o  di
    particolare livello artistico,  idonee  ad  un'accoglienza  altamente
    qualificata. 
    8. I bed  and  breakfast  in  forma  imprenditoriale  sono  strutture
    ricettive  a  conduzione  ed  organizzazione  familiare,  gestite  da
    privati in  modo  professionale,  che  forniscono  alloggio  e  prima
    colazione utilizzando parti della stessa unita'  immobiliare  purche'
    funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi. 
    9. Le residenze della salute o beauty farm sono esercizi  alberghieri
    dotati di particolari strutture di  tipo  specialistico  proprie  del
    soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti  terapeutici,  dietetici
    ed estetici. 
     
    
                                   ART. 10 
     
                   (Classificazione standard qualitativi) 
     
    1. Gli standard minimi nazionali per le imprese turistiche ricettive,
    escluse le strutture agrituristiche che sono  disciplinate  ai  sensi
    della  legge  20   febbraio   2006,   n.   96,   recante   disciplina
    dell'agriturismo, sono disciplinati con decreto  del  Presidente  del
    Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, previa consultazione
    delle associazioni di categoria e dei rappresentanti delle regioni  e
    delle province autonome di Trento e di Bolzano e  acquisita  l'intesa
    con la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le regioni  e
    le province autonome di Trento e di Bolzano. 
    2. Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
    introducono, ove ritenuto opportuno, livelli di standard migliorativi
    rispetto a  quelli  minimi  definiti  in  ambito  nazionale,  nonche'
    provvedono a differenziare la declinazione di dettaglio  dei  servizi
    previsti  con  indicazioni  che  piu'  aderiscano  alle  specificita'
    territoriali, climatiche o culturali dei loro territori. 
    3. Al fine di accrescere la competitivita' di promozione  commerciale
    internazionale e di  garantire  il  massimo  livello  di  tutela  del
    turista, viene istituito ed introdotto, su base nazionale, un sistema
    di rating, associabile alle stelle, che consenta la misurazione e  la
    valutazione della qualita' del  servizio  reso  ai  clienti.  A  tale
    sistema aderiscono, su  base  volontaria,  i  singoli  alberghi.  Per
    qualita' del servizio reso ai  clienti  si  intende  l'insieme  delle
    attivita', dei processi  e  dei  servizi,  misurabili  e  valutabili,
    rivolti alla soddisfazione  dei  clienti.  Il  sistema  nazionale  di
    rating e' organizzato tenendo conto della tipologia delle  strutture.
    Al fine di accrescere gli standards di sicurezza e  di  garantire  la
    massima tutela  del  turista  si  tiene  conto  della  presenza,  ove
    necessaria,  di  appositi  strumenti  salvavita.  Con   decreto   del
    Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro  delegato,
    d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentite le associazioni dei
    consumatori  e  di  categoria,  vengono  definiti  i   parametri   di
    misurazione e  valutazione  della  qualita'  del  servizio  turistico
    nonche' individuati i criteri e le  modalita'  per  l'attuazione  del
    sistema di rating. 
     
    
                                   ART. 11 
     
                    (art. 1 legge 25 agosto 1991, n. 284) 
     
                          (Pubblicita' dei prezzi) 
     
    1. I prezzi dei servizi di cui al presente  titolo  sono  liberamente
    determinati dai singoli operatori turistici, fatto salvo l'obbligo di
    comunicare i  prezzi  praticati  secondo  quanto  disciplinato  dalle
    regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 
    2. Le leggi regionali regolano la corretta informazione e pubblicita'
    dei prezzi stabiliti, prevedendo sanzioni  in  caso  di  inosservanza
    degli obblighi di comunicazione alle  regione,  nonche'  i  controlli
    sulla effettiva applicazione delle tariffe comunicate. 
     
    
                                   CAPO II 
     
                          ALTRE STRUTTURE RICETTIVE 
     
                                   ART. 12 
     
                    (Strutture ricettive extralberghiere) 
     
    1.  Ai  fini  del  presente  decreto  legislativo,  nonche'  ai  fini
    dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui  all'articolo
    15, sono strutture ricettive extralberghiere: 
    a) gli esercizi di affittacamere; 
    b) le attivita' ricettive a conduzione familiare - bed and breakfast; 
    c) le case per ferie; 
    d) le unita' abitative ammobiliate ad uso turistico; 
    e) le strutture ricettive - residence; 
    f) gli ostelli per la gioventu'; 
    g) le attivita' ricettive in esercizi di ristorazione; 
    h) gli alloggi nell'ambito dell'attivita' agrituristica; 
    i) attivita' ricettive in residenze rurali; 
    l) le foresterie per turisti; 
    m) i centri soggiorno studi; 
    n) le residenze d'epoca extralberghiere; 
    o) i rifugi escursionistici; 
    p) i rifugi alpini; 
    q) ogni altra struttura  turistico-ricettiva  che  presenti  elementi
    ricollegabili a uno o piu' delle precedenti categorie. 
    2. Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive composte da
    camere ubicate in piu' appartamenti ammobiliati nello stesso stabile,
    nei  quali   sono   forniti   alloggio   ed   eventualmente   servizi
    complementari. 
    3. I bed and breakfast  sono  strutture  ricettive  a  conduzione  ed
    organizzazione  familiare,  gestite   da   privati   in   forma   non
    imprenditoriale,  che   forniscono   alloggio   e   prima   colazione
    utilizzando   parti   della   stessa   unita'   immobiliare   purche'
    funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi. 
    4. Le case per ferie  sono  strutture  ricettive  attrezzate  per  il
    soggiorno di persone o gruppi e  gestite,  al  di  fuori  di  normali
    canali commerciali, da enti pubblici, operanti senza  fine  di  lucro
    per il conseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali o
    sportive, nonche' da enti o  aziende  per  il  soggiorno  dei  propri
    dipendenti e loro familiari. Nelle case per  ferie  possono  altresi'
    essere ospitati dipendenti e relativi familiari, di altre  aziende  o
    assistiti dagli enti di cui al presente comma con i quali  sia  stata
    stipulata apposita convenzione. 
    5. Le unita' abitative ammobiliate  ad  uso  turistico  sono  case  o
    appartamenti, arredati e dotati  di  servizi  igienici  e  di  cucina
    autonomi, dati in locazione ai turisti,  nel  corso  di  una  o  piu'
    stagioni, con contratti aventi validita' non inferiore a sette giorni
    e non superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di  alcun
    servizio di tipo alberghiero. Le unita' abitative ammobiliate  a  uso
    turistico possono essere gestite: 
    a) in forma imprenditoriale; 
    b)  in  forma  non  imprenditoriale,   da   coloro   che   hanno   la
    disponibilita' fino ad un massimo di quattro unita' abitative,  senza
    organizzazione  in  forma  di  impresa.  La  gestione  in  forma  non
    imprenditoriale viene attestata  mediante  dichiarazione  sostitutiva
    dell'atto di notorieta' ai sensi del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante  il  testo  unico  delle
    disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
    amministrativa, da parte di coloro che hanno la disponibilita'  delle
    unita' abitative di cui al presente articolo; 
    c) con gestione non  diretta,  da  parte  di  agenzie  immobiliari  e
    societa' di gestione immobiliare  turistica  che  intervengono  quali
    mandatarie o  sub-locatrici,  nelle  locazioni  di  unita'  abitative
    ammobiliate ad uso turistico sia  in  forma  imprenditoriale  che  in
    forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i  titolari  delle
    unita' medesime che non intendono gestire  tali  strutture  in  forma
    diretta;  l'esercizio  dell'attivita'   di   mediazione   immobiliare
    relativamente a tali  immobili  e'  compatibile  con  l'esercizio  di
    attivita'  imprenditoriali  e  professionali  svolte  nell'ambito  di
    agenzie di servizi o di gestione dedicate alla locazione. 
    6.  Le  strutture  ricettive  -  residence  sono  complessi   unitari
    costituiti da uno o piu' immobili comprendenti appartamenti  arredati
    e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, gestiti  in  forma
    imprenditoriale, dati in locazione ai turisti, con  contratti  aventi
    validita' non inferiore a tre giorni. 
    7. Gli ostelli per la  gioventu'  sono  strutture  ricettive  per  il
    soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei
    loro accompagnatori, gestite, in forma diretta o indiretta, da enti o
    associazioni. 
    8. Le  attivita'  ricettive  in  esercizi  di  ristorazione  sono  le
    strutture composte da camere, ciascuna con accesso indipendente dagli
    altri  locali,  gestite  in  modo  complementare   all'esercizio   di
    ristorazione  dallo  stesso  titolare  e   nello   stesso   complesso
    immobiliare. 
    9. Gli alloggi nell'ambito delle attivita' agrituristiche sono locali
    siti in fabbricati rurali gestiti da imprenditori agricoli  ai  sensi
    della  legge  20   febbraio   2006,   n.   96,   recante   disciplina
    dell'agriturismo. 
    10. Le attivita' ricettive in residenze rurali o country  house  sono
    le strutture localizzate in ville padronali o  fabbricati  rurali  da
    utilizzare per l'animazione sportivo-ricreativa  composte  da  camere
    con  eventuale  angolo  cottura,  che  dispongono  di   servizio   di
    ristorazione aperto al pubblico. 
    11. Le foresterie per turisti sono  strutture  ricettive  normalmente
    adibite a collegi, convitti, istituti  religiosi,  pensionati  e,  in
    genere, tutte le altre strutture pubbliche o private,  gestite  senza
    finalita' di lucro che secondo quanto stabilito dalle regioni e dalle
    province autonome di Trento e di Bolzano e, per quelle gestite  dagli
    Enti parco nazionali e  dalle  aree  marine  protette,  dal  Ministro
    dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  con  proprio
    decreto, offrono ospitalita' a persone singole e a gruppi organizzati
    da enti e associazioni che operano nel campo del  turismo  sociale  e
    giovanile, per il  conseguimento  di  finalita'  sociali,  culturali,
    assistenziali, religiose e sportive, al di fuori dei  normali  canali
    commerciali. 
    12.I centri soggiorno studi sono le strutture ricettive,  gestite  da
    enti  pubblici,  associazioni,  organizzazioni  sindacali,   soggetti
    privati operanti nel settore della formazione dedicati ad ospitalita'
    finalizzata  all'educazione  e  formazione  in  strutture  dotate  di
    adeguata  attrezzatura  per  l'attivita'  didattica  e  convegnistica
    specializzata, con camere per il soggiorno degli ospiti. 
    13. Le residenze d'epoca  sono  strutture  ricettive  extralberghiere
    ubicate in complessi immobiliari  di  particolare  pregio  storico  e
    architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca  o  di  particolare
    livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata. 
    14. I rifugi  escursionistici  sono  strutture  ricettive  aperte  al
    pubblico idonee ad offrire ospitalita' e ristoro ad escursionisti  in
    zone montane ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni,  servite  da
    strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche  in  prossimita'
    di centri abitati ed anche  collegate  direttamente  alla  viabilita'
    pubblica. 
    15. I rifugi alpini sono strutture ricettive ubicate in montagna,  ad
    alta quota, fuori dai centri urbani. I rifugi alpini sono predisposti
    per il ricovero, il ristoro e per il soccorso alpino e devono  essere
    custoditi e aperti al pubblico per periodi  limitati  nelle  stagioni
    turistiche. Durante i periodi di  chiusura  i  rifugi  alpini  devono
    disporre di un locale per il ricovero  di  fortuna,  convenientemente
    dotato, sempre aperto e accessibile dall'esterno  anche  in  caso  di
    abbondanti nevicate e durante il periodo di  apertura  stagionale  il
    servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l'intero arco
    della giornata. 
    16. I requisiti minimi per l'esercizio  delle  attivita'  di  cui  al
    presente articolo, sono stabiliti  dalle  Regioni  e  dalle  Province
    autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto della  disposizione  di
    cui all'articolo 15, comma 1. 
     
    
                                   ART. 13 
     
                      (Strutture ricettive all'aperto) 
     
    1.  Ai  fini  del  presente  decreto  legislativo,  nonche'  ai  fini
    dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui  all'articolo
    15, sono strutture ricettive all'aperto: 
    a) i villaggi turistici; 
    b) i campeggi; 
    c) i campeggi nell'ambito delle attivita' agrituristiche; 
    d) i parchi di vacanza. 
    2. Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico,
    a gestione  unitaria,  allestite  ed  attrezzate  su  aree  recintate
    destinate alla sosta ed  al  soggiorno  di  turisti  in  allestimenti
    minimi,  in  prevalenza  sprovvisti  di  propri   mezzi   mobili   di
    pernottamento. 
    3. I  villaggi  turistici  possono  anche  disporre  di  piazzole  di
    campeggio  attrezzate  per  la  sosta  ed  il  soggiorno  di  turisti
    provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. 
    4. Sono  campeggi  le  strutture  ricettive  aperte  al  pubblico,  a
    gestione  unitaria,  allestite  ed  attrezzate  su   aree   recintate
    destinate alla  sosta  ed  al  soggiorno  di  turisti  in  prevalenza
    provvisti di propri mezzi mobili  di  pernottamento.  In  alternativa
    alla dizione di campeggio puo' essere usata quella di camping. 
    5. I campeggi possono anche  disporre  di  unita'  abitative  mobili,
    quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan
    o camper, e di unita' abitative fisse, per la sosta ed  il  soggiorno
    di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. 
    6. I campeggi nell'ambito delle attivita' agrituristiche sono aree di
    ricezione all'aperto gestite da imprenditori agricoli ai sensi  della
    legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell'agriturismo. 
    7. Sono parchi di vacanza i campeggi, a gestione unitaria, in cui  e'
    praticato  l'affitto  della  piazzola  ad  un  unico  equipaggio  per
    l'intera durata del periodo di apertura della struttura. 
    8. Le strutture ricettive all'aperto sono  classificate  in  base  ai
    requisiti e alle caratteristiche posseduti  secondo  le  prescrizioni
    previste dalle regioni e dalle  province  autonome  di  Trento  e  di
    Bolzano. 
    9. Nelle strutture ricettive all'aperto sono assicurati: 
    a) la sorveglianza  continua  della  struttura  ricettiva  durante  i
    periodi di apertura; 
    b) la continua presenza all'interno  della  struttura  ricettiva  del
    responsabile o di un suo delegato; 
    c) la copertura assicurativa per i rischi di responsabilita' civile a
    favore dei clienti. 
     
    
                                   ART. 14 
     
                   (Strutture ricettive di mero supporto) 
     
    1.  Ai  fini  del  presente  decreto  legislativo,  nonche'  ai  fini
    dell'esercizio  del  potere  statale  di  cui  all'articolo  15,   si
    definiscono di mero supporto le strutture ricettive  allestite  dagli
    enti locali per coadiuvare il campeggio itinerante, escursionistico e
    locale. 
    2. Si intendono per aree di sosta le strutture ricettive, a  gestione
    unitaria, aperte al  pubblico  destinate  alla  sosta  temporanea  di
    turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo. 
     
    
                                  CAPO III 
     
          DISPOSIZIONI COMUNI PER LE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE 
     
                                   ART. 15 
     
                           (Standard qualitativi) 
     
    1. Fatta salva la competenza delle regioni e delle province  autonome
    di Trento e di Bolzano, al fine  di  uniformare  l'offerta  turistica
    nazionale, il Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  il  Ministro
    delegato fissa gli standard minimi  nazionali  dei  servizi  e  delle
    dotazioni per la classificazione delle  strutture  ricettive  di  cui
    agli articoli 8, 9, 12, 13 e 14, acquisita l'intesa con la Conferenza
    permanente dei rapporti tra lo Stato  e  le  regioni  e  le  province
    autonome di Trento e di Bolzano. La classificazione  delle  strutture
    ricettive agrituristiche e' disciplinata  ai  sensi  della  legge  20
    febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell'agriturismo. 
    2. Restano  salve  le  competenze  delle  regioni  e  delle  province
    autonome di Trento e di Bolzano di  cui  all'articolo  11,  comma  2,
    nonche' la relativa disciplina sanzionatoria prevista dalla normativa
    vigente. 
     
    
                                   ART. 16 
     
              (Semplificazione degli adempimenti amministrativi 
                   delle strutture turistico - ricettive) 
     
    1. L'avvio e l'esercizio delle strutture turistico -  ricettive  sono
    soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita' nei limiti  e
    alle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,  n.
    241. 
    2. L'attivita' oggetto della segnalazione, di cui al  comma  1,  puo'
    essere iniziata dalla data  della  presentazione  della  segnalazione
    all'amministrazione competente. 
    3.  L'avvio  e  l'esercizio  delle  attivita'  in  questione  restano
    soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie,  ambientali,
    di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi,  igienico-sanitarie  e
    di  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,   nonche'   quelle   relative
    all'efficienza energetica e delle disposizioni contenute  nel  codice
    dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
    gennaio 2004, n. 42. 
    4. Restano fermi i parametri dettati ai sensi dell'articolo 2,  comma
    193, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
    5. Nel caso di  chiusura  dell'esercizio  ricettivo  per  un  periodo
    superiore agli otto giorni, il titolare dell'esercizio  e'  tenuto  a
    darne comunicazione all'autorita' competente. 
    6. L'esercizio delle strutture ricettive e' subordinato  al  possesso
    dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del  regio  decreto  18
    giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. 
     
    
                                   ART. 17 
     
                              (Sportello unico) 
     
    1. Al fine di garantire l'applicazione dei principi  di  trasparenza,
    uniformita',  celerita'   del   procedimento   ovvero   la   maggiore
    accessibilita' del mercato si applicano  alle  imprese  del  presente
    capo  le  disposizioni  relative  allo   Sportello   unico   di   cui
    all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del  relativo
    regolamento attuativo, fatte salve le forme di  semplificazione  piu'
    avanzata previste dalle specifiche discipline regionali. 
     
    
                                  TITOLO IV 
     
                        AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO 
     
                                   CAPO I 
     
                      AGENZIE E ORGANIZZATORI DI VIAGGI 
     
                                   ART. 18 
     
                                (Definizioni) 
     
    1. Le agenzie di viaggio e turismo sono  le  imprese  turistiche  che
    esercitano congiuntamente o disgiuntamente attivita'  di  produzione,
    organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni  altra
    forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano essi  di
    accoglienza che  di  assistenza,  con  o  senza  vendita  diretta  al
    pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e  di  accoglienza  ai
    turisti, in conformita' al decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.
    206. 
    2.  Sono,  altresi',  considerate  agenzie  di  viaggio  le   imprese
    esercenti  in  via  principale  l'organizzazione  dell'attivita'   di
    trasporto terrestre, marittimo,  aereo,  lacuale  e  fluviale  quando
    assumono direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere,  gite  ed
    escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi  rispetto  a
    quelli strettamente necessari al trasporto  ed  altresi'  quelle  che
    esercitano attivita' locali e territoriali di noleggio, nonche'  ogni
    altra impresa che svolge attivita' ricollegabili alle precedenti. 
    3. Sono escluse le mere  attivita'  di  distribuzione  di  titoli  di
    viaggio. 
    4. Fatta salva l'ulteriore competenza delle regioni e delle  province
    autonome di Trento e di Bolzano, al  fine  di  uniformare  il  regime
    delle cauzioni eventualmente richieste alle agenzie di viaggio  delle
    organizzazioni e delle associazioni che svolgono attivita' similare e
    di evitare l'alterazione del mercato, il Presidente del Consiglio dei
    Ministri  o  il  Ministro  delegato,  d'intesa  con   la   Conferenza
    permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
    autonome di Trento  e  di  Bolzano,  definisce  gli  standard  minimi
    comuni, nonche' il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali
    cauzioni. 
    5. Le agenzie di viaggio e turismo adottano denominazioni  o  ragioni
    sociali, anche in lingua straniera, che non traggano  in  inganno  il
    consumatore sulla legittimazione allo svolgimento  dell'attivita'  di
    agenzia di viaggio e turismo. 
    6. E' vietato l'uso, nella ragione o nella denominazione  sociale  ai
    soggetti che non svolgono  l'attivita'  di  cui  al  comma  1,  o  in
    qualsiasi  comunicazione  al  pubblico,  delle  parole:  'agenzia  di
    viaggio',  'agenzia  di  turismo',  'tour  operator',  'mediatore  di
    viaggio  ovvero  di  altre  parole  e  locuzioni,  anche  in   lingua
    straniera, idonee ad indurre  confusione  sulla  legittimazione  allo
    svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1. 
    7. Chiunque contravviene alle disposizioni  di  cui  al  comma  6  e'
    punito con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  stabilita  dalle
    regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano competenti. 
    8. I soggetti che, alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
    decreto, utilizzano parole o locuzioni vietate ai sensi dei commi 5 e
    6, sono tenuti ad adeguarsi entro un anno da tale data, eliminando  o
    integrando  la  ragione  o  denominazione   sociale,   nonche'   ogni
    pubblicita' o comunicazione al pubblico, in modo  da  non  ingenerare
    equivoci in ordine alle attivita' effettivamente svolte. 
    9. Non rientrano nella nozione di agenzia di viaggio  e  turismo,  di
    intermediario, di venditore o di organizzatore di viaggio, e pertanto
    ad esse non si applicano  le  relative  disposizioni  ed  i  relativi
    obblighi, le persone fisiche o giuridiche che effettuano la vendita e
    la distribuzione dei cofanetti, o voucher, regalo che  permettono  di
    usufruire di servizi turistici anche disaggregati.  La  qualifica  di
    agenzia di viaggio e turismo compete esclusivamente a  chi  emette  e
    produce i predetti cofanetti, o voucher, regalo. 
     
    
                                   ART. 19 
     
                         (Obbligo di assicurazione) 
     
    1. Per lo svolgimento della loro attivita', le agenzie di  viaggio  e
    turismo stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto
    adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con  il  contratto
    di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti. 
     
    
                                   ART. 20 
     
                             (Direttore tecnico) 
     
    1. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del
    Ministro delegato sono fissati i requisiti  professionali  a  livello
    nazionale dei direttori tecnici delle agenzia di viaggio  e  turismo,
    previo intesa con la Conferenza permanente per  il  rapporti  tra  lo
    Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
    2. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie
    gia' legittimate ad operare non richiede la nomina  di  un  direttore
    tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio. 
     
    
                                   ART. 21 
     
         (Semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi 
                      alle agenzie di viaggi e turismo) 
     
    1.  L'apertura,  il  trasferimento   e   le   modifiche   concernenti
    l'operativita' delle agenzie di viaggi e turismo, sono soggette,  nel
    rispetto dei requisiti professionali, di  onorabilita'  e  finanziari
    previsti dalle leggi delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
    Trento e Bolzano, alla segnalazione certificata di  inizio  attivita'
    nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 19  della  legge  7
    agosto 1990, n. 241. 
    2. L'attivita' oggetto della segnalazione, di cui al  comma  1,  puo'
    essere iniziata dalla data  della  presentazione  della  segnalazione
    all'amministrazione competente. 
    3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie
    gia'  legittimate  a  operare,  non  e'   soggetta   a   segnalazione
    certificata autonoma ma  a  comunicazione  alla  provincia  ove  sono
    ubicati,  nonche'  alla  provincia  a  cui  e'   stata   inviata   la
    segnalazione di inizio attivita'. 
     
    
                                  TITOLO V 
     
        TIPOLOGIE DI PRODOTTI TURISTICI E RELATIVI CIRCUITI NAZIONALI 
                                DI ECCELLENZA 
     
                                   CAPO I 
     
                            DISPOSIZIONI GENERALI 
     
                                   ART. 22 
     
                (Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno 
                dell'offerta turistica e del sistema Italia) 
     
    1. Al fine di superare la frammentazione  della  promozione  e  della
    strutturazione dell'offerta  per  promuovere  circuiti  virtuosi,  in
    grado di collegare tutta l'Italia e di contribuire strategicamente  a
    creare un'offerta tematica idonea a soddisfare le molteplici esigenze
    dei turisti nazionali e internazionali, sono  realizzati  i  circuiti
    nazionali di  eccellenza  a  sostegno  dell'offerta  e  dell'immagine
    turistica dell'Italia, corrispondenti ai contesti turistici  omogenei
    o rappresentanti realta' analoghe e costituenti eccellenze  italiane,
    nonche' veri e propri itinerari tematici lungo  tutto  il  territorio
    nazionale. 
    2. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del
    Ministro delegato, di concerto con i Ministri  degli  affari  esteri,
    dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, dello  sviluppo
    economico, per i beni  e  le  attivita'  culturali,  delle  politiche
    agricole alimentari e forestali, della gioventu' e per  le  politiche
    europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
    Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  si
    definiscono  i  circuiti  nazionali  di  eccellenza,  i  percorsi,  i
    prodotti e gli itinerari  tematici  omogenei  che  collegano  regioni
    diverse lungo tutto il  territorio  nazionale,  anche  tenendo  conto
    della  capacita'  ricettiva  dei  luoghi   interessati.   Essi   sono
    individuati come segue: 
    a) turismo della montagna; 
    b) turismo del mare; 
    c) turismo dei laghi e dei fiumi; 
    d) turismo della cultura; 
    e) turismo religioso; 
    f) turismo della natura e faunistico; 
    g) turismo dell'enogastronomia; 
    h) turismo termale e del benessere; 
    i) turismo dello sport e del golf; 
    l) turismo congressuale; 
    m) turismo giovanile; 
    n) turismo del made in Italy e della relativa  attivita'  industriale
    ed artigianale; 
    o) turismo delle arti e dello spettacolo. 
    3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o  il  Ministro  delegato
    promuove i circuiti nazionali di eccellenza nel contesto nazionale ed
    internazionale, anche con la partecipazione degli enti locali,  delle
    regioni, delle associazioni di categoria e dei  soggetti  pubblici  e
    privati interessati che concorrono alla formazione dell'offerta. 
     
    
                                   ART. 23 
     
                         (Sistemi turistici locali) 
     
    1. Si definiscono  sistemi  turistici  locali  i  contesti  turistici
    omogenei o integrati, comprendenti ambiti  territoriali  appartenenti
    anche a regioni diverse,  caratterizzati  dall'offerta  integrata  di
    beni culturali, ambientali e di  attrazioni  turistiche,  compresi  i
    prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale,  o  dalla
    presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate. 
    2.  Gli  enti  locali  o  soggetti  privati,  singoli  o   associati,
    promuovono  i  sistemi   turistici   locali   attraverso   forme   di
    concertazione  con  gli  enti  funzionali,  con  le  associazioni  di
    categoria che  concorrono  alla  formazione  dell'offerta  turistica,
    nonche' con i soggetti pubblici e privati interessati. 
    3. Nell' ambito  delle  proprie  funzioni  di  programmazione  e  per
    favorire l'integrazione tra politiche  del  turismo  e  politiche  di
    governo  del  territorio  e  di  sviluppo   economico,   le   regioni
    provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo
    unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  del  titolo  II,  capo
    III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a  riconoscere  i
    sistemi turistici locali di cui al presente articolo. 
     
    
                                   CAPO II 
     
                              TURISMO CULTURALE 
     
                                   ART. 24 
     
            (Incentivazione di iniziative di promozione turistica 
               finalizzate alla valorizzazione del patrimonio 
              storico - artistico, archeologico, architettonico 
                          e paesaggistico italiano) 
     
    1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione e del  codice  dei
    beni culturali e del paesaggio  di  cui  al  decreto  legislativo  22
    gennaio 2004, n. 42, il Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  il
    Ministro delegato, di concerto con  il  Ministro  per  i  beni  e  le
    attivita'  culturali,  promuove  la   realizzazione   di   iniziative
    turistiche  finalizzate  ad   incentivare   la   valorizzazione   del
    patrimonio  storico  -  artistico,  archeologico,  architettonico   e
    paesaggistico  presente  sul  territorio  italiano,  utilizzando   le
    risorse umane e strumentali disponibili,  senza  nuovi  ed  ulteriori
    oneri per la finanza pubblica. 
     
    
                                   ART. 25 
     
                   (Strumenti di programmazione negoziale) 
     
    1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo  22,
    le  amministrazioni  interessate,  statali,   regionali   e   locali,
    promuovono ed utilizzano gli strumenti di programmazione negoziale di
    cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.  662.
    In sede di Conferenza Stato-regioni vengono stabiliti i tempi per  la
    conclusione degli accordi, che devono comunque essere stipulati entro
    i successivi sessanta giorni. 
    2. Gli strumenti di  programmazione  negoziale  di  cui  al  comma  1
    prevedono misure finalizzate a: 
    a) promuovere, in chiave turistica, iniziative di valorizzazione  del
    patrimonio  storico  -  artistico,  archeologico,  architettonico   e
    paesaggistico  presente  sul  territorio  italiano,  con  particolare
    attenzione ai borghi, ai piccoli comuni ed a tutte le realta'  minori
    che ancora non  hanno  conosciuto  una  adeguata  valorizzazione  del
    proprio patrimonio a fini turistici; 
    b) garantire,  ai  fini  dell'incremento  dei  flussi  turistici,  in
    particolare dall'estero, che il predetto patrimonio sia completamente
    accessibile al pubblico dei visitatori anche al fine di  incrementare
    gli introiti e di destinare maggiori risorse al  finanziamento  degli
    interventi di recupero e di restauro dello stesso; 
    c) assicurare la effettiva fruibilita', da  parte  del  pubblico  dei
    visitatori,  in  particolare  di  quelli  stranieri,   del   predetto
    patrimonio attraverso la  predisposizione  di  materiale  informativo
    redatto obbligatoriamente nelle lingue inglese, francese  e  tedesco,
    e, preferibilmente, in lingua cinese. 
     
    
                                   ART. 26 
     
                         (Funzioni di monitoraggio) 
     
    1. Le funzioni di monitoraggio delle attivita', elencate all'articolo
    22, comma 2, sono svolte dal Comitato permanente  di  promozione  del
    turismo in Italia, nel rispetto delle  funzioni  e  delle  competenze
    degli uffici del Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  e
    tenendo  conto  dei  contratti  relativi  ai  sevizi  di   assistenza
    culturale e ospitalita' per il pubblico, utilizzando le risorse umane
    e strumentali disponibili, senza nuovi  ed  ulteriori  oneri  per  la
    finanza pubblica. 
     
    
                                  CAPO III 
     
                               TURISMO SOCIALE 
     
                                   ART. 27 
     
                            (Fondo buoni vacanze) 
     
    1. Presso il  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  competitivita'  del
    turismo opera il Fondo di cui alla disciplina prevista  dall'articolo
    2, comma 193, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  di  seguito
    denominato: "Fondo buoni vacanze". Ad esso affluiscono: 
    a)  risparmi  costituiti  da  individui,   imprese,   istituzioni   o
    associazioni   private   quali   circoli   aziendali,    associazioni
    non-profit, banche, societa' finanziarie; 
    b) risorse  derivanti  da  finanziamenti,  donazioni  e  liberalita',
    erogati da soggetti pubblici o privati; 
    c) a decorrere dall'anno di imposta 2011, parte della quota destinata
    allo Stato di cui all'articolo 47,  secondo  comma,  della  legge  20
    maggio 1985, n. 222, determinata con le procedure vigenti. 
    2. Allo scopo di favorire la crescita  competitiva  dell'offerta  del
    sistema turistico nazionale  con  appositi  decreti,  di  natura  non
    regolamentare, del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del
    Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
    finanze, sentito il Dipartimento per  le  politiche  della  famiglia,
    d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
    regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono  definite
    le modalita' per  l'erogazione  di  buoni  vacanza  da  destinare  ad
    interventi di solidarieta' in favore delle fasce sociali piu' deboli,
    anche per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei
    flussi turistici ed anche ai fini della valorizzazione delle aree che
    non abbiano ancora conosciuto una adeguata fruizione turistica. 
     
    
                                   CAPO IV 
     
                                ALTRI SETTORI 
     
                                   ART. 28 
     
                      (Turismo termale e del benessere) 
     
    1. Il turismo termale e' disciplinato dalla legge 24 ottobre 2000, n.
    323, e successive modificazioni. 
    2. Il turismo del benessere segue la disciplina prevista  dal  titolo
    III del presente Codice. 
     
    
                                   ART. 29 
     
                     (Turismo della natura e faunistico) 
     
    1.  L'agriturismo  e'  disciplinato  dall'articolo  3   del   decreto
    legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e dalla legge 20  febbraio  2006,
    n. 96. 
    2. Il turismo della natura comprende  le  attivita'  di  ospitalita',
    ricreative, didattiche,  culturali  e  di  servizi  finalizzate  alla
    corretta   fruizione   e   alla    valorizzazione    delle    risorse
    naturalistiche,  del  patrimonio  faunistico  e  acquatico  e   degli
    itinerari di recupero delle ippovie  e  delle  antiche  trazzere  del
    Paese. Per quanto non  specificamente  previsto  dalle  normative  di
    settore, e' disciplinato dal titolo III del presente Codice. 
     
    
                                   ART. 30 
     
                      (Turismo con animali al seguito) 
     
    1. Al fine di aumentare la competitivita' del settore e l'offerta dei
    servizi   turistici   a   favore   dei   visitatori   nazionali    ed
    internazionali, lo Stato promuove ogni iniziativa volta ad  agevolare
    e favorire l'accesso ai servizi  pubblici  e  nei  luoghi  aperti  al
    pubblico dei turisti con animali domestici al seguito. 
    2. Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  lo  Stato  promuove  la  fattiva
    collaborazione tra  le  autonomie  locali,  gli  enti  pubblici,  gli
    operatori turistici, le associazioni di tutela del settore. 
     
    
                                   ART. 31 
     
                              (Turismo nautico) 
     
    1. Ferma restando l'osservanza della normativa statale in materia  di
    tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e dei regolamenti  di
    fruizione  delle  aree  naturali  protette,  la  realizzazione  delle
    strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica  da
    diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),  del  regolamento
    di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n.
    509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale,  pur
    se ricorrente, mediante impianti di  ancoraggio  con  corpi  morti  e
    catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di  servizi
    complementari, per la quale sia stata assentita, nel  rispetto  della
    disciplina  paesaggistica   e   ambientale,   concessione   demaniale
    marittima o  lacuale,  anche  provvisoria,  non  necessita  di  alcun
    ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale, ferma restando  la
    quantificazione del canone in base  alla  superficie  occupata.  Sono
    comunque fatte salve le competenze regionali in  materia  di  demanio
    marittimo, lacuale e fluviale. 
     
    
                                  TITOLO I 
     
                                  CONTRATTI 
     
                                   CAPO I 
     
                      CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO 
     
                                   ART. 32 
     
                          (Ambito di applicazione) 
     
    1. Le disposizioni  del  presente  capo  di  applicano  ai  pacchetti
    turistici definiti dall'articolo 34, venduti od offerti in vendita  a
    chiunque    nel    territorio    nazionale    dall'organizzatore    o
    dall'intermediario, di cui all'articolo 33. 
    2. Il presente  capo  si  applica  altresi'  ai  pacchetti  turistici
    negoziati al di fuori dai locali commerciali o  a  distanza.  Restano
    ferme le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del  decreto
    legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il tale caso il  professionista
    e' obbligato a comunicare per iscritto l'esclusione  del  diritto  di
    recesso. L'omessa comunicazione in merito all'inesistenza del diritto
    di recesso determina l'applicabilita' degli articoli 64, 65, 66 e  67
    del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
    3. Per quanto  non  previsto  dal  presente  capo,  si  applicano  le
    disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
     
    
                                   ART. 33 
     
                                (Definizioni) 
     
    1. Ai fini del presente capo si intende per: 
    a) organizzatore di viaggio: il soggetto  che  si  obbliga,  in  nome
    proprio  e  verso  corrispettivo  forfetario,  a  procurare  a  terzi
    pacchetti turistici, realizzando la combinazione  degli  elementi  di
    cui all'articolo 34, o offrendo al turista, anche tramite un  sistema
    di  comunicazione  a  distanza,   la   possibilita'   di   realizzare
    autonomamente ed acquistare tale combinazione; 
    b) intermediario: il soggetto  che,  anche  non  professionalmente  e
    senza scopo di lucro,  vende,  o  si  obbliga  a  procurare  a  terzi
    pacchetti turistici realizzati ai sensi  dell'articolo  34  verso  un
    corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati; 
    c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico  o
    qualunque persona  anche  da  nominare,  purche'  soddisfi  tutte  le
    condizioni richieste per la fruizione del servizio, per  conto  della
    quale  il  contraente  principale  si  impegna  ad  acquistare  senza
    remunerazione un pacchetto turistico. 
    2. L'organizzatore puo' vendere pacchetti  turistici  direttamente  o
    tramite un venditore o tramite un intermediario. 
     
    
                                   ART. 34 
     
                            (Pacchetti turistici) 
     
    1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i  viaggi,  le  vacanze,  i
    circuiti tutto compreso, le  crociere  turistiche,  risultanti  dalla
    combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di  almeno
    due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita
    ad un prezzo forfetario: 
    a) trasporto; 
    b) alloggio; 
    c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui
    all'articolo  36,  che  costituiscano,  per  la  soddisfazione  delle
    esigenze ricreative del turista, parte  significativa  del  pacchetto
    turistico. 
    2. La fatturazione separata degli elementi di  uno  stesso  pacchetto
    turistico non sottrae l'organizzatore o il  venditore  agli  obblighi
    del presente capo. 
     
    
                                   ART. 35 
     
                       (Forma dei contratti turistici) 
     
    1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici e' redatto in forma
    scritta  in  termini  chiari  e  precisi.  Al  turista  deve   essere
    rilasciata  una  copia  del  contratto   stipulato   e   sottoscritto
    dall'organizzatore o venditore. 
    2. Il venditore che si obbliga a procurare  a  terzi,  anche  in  via
    telematica,  un  servizio  turistico  disaggregato,   e'   tenuto   a
    rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio portanti
    la sua firma,  anche  elettronica.  Questi  documenti  o  la  fattura
    relativa riportano la somma pagata per il servizio. 
     
    
                                   ART. 36 
     
         (Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici) 
     
    1. Il contratto contiene i seguenti elementi: 
    a) destinazione, durata, data d'inizio  e  conclusione,  qualora  sia
    previsto un soggiorno frazionato, durata del  medesimo  con  relative
    date di inizio e fine; 
    b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione
    all'esercizio dell'organizzatore o dell'intermediario che sottoscrive
    il contratto; 
    c) prezzo del pacchetto turistico,  modalita'  della  sua  revisione,
    diritti e tasse sui servizi di atterraggio,  sbarco  ed  imbarco  nei
    porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del turista; 
    d) importo, comunque non  superiore  al  venticinque  per  cento  del
    prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonche'  il  termine
    per il pagamento del saldo; il suddetto importo e' versato  a  titolo
    di caparra ma gli effetti di cui all'articolo 1385 del codice  civile
    non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non
    imputabile, ovvero sia giustificato  dal  grave  inadempimento  della
    controparte; 
    e)  estremi  della  copertura  assicurativa  obbligatoria   e   delle
    ulteriori polizze convenute con il turista; 
    f) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora,  luogo
    della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato; 
    g) ove il pacchetto turistico includa il trasporto aereo, il nome del
    vettore e la sua  eventuale  non  conformita'  alla  regolamentazione
    dell'Unione europea; 
    h) ove il pacchetto turistico includa  la  sistemazione  in  albergo,
    l'ubicazione,  la  categoria  turistica,  il   livello,   l'eventuale
    idoneita' all'accoglienza di persone disabili, nonche' le  principali
    caratteristiche, la conformita'  alla  regolamentazione  dello  Stato
    membro ospitante, i pasti forniti; 
    i)  itinerario,  visite,  escursioni  o  altri  servizi  inclusi  nel
    pacchetto turistico, ivi compresa la  presenza  di  accompagnatori  e
    guide turistiche; 
    l)   termine   entro   cui   il   turista   deve   essere   informato
    dell'annullamento del viaggio per  la  mancata  adesione  del  numero
    minimo dei partecipanti eventualmente previsto; 
    m)  accordi  specifici  sulle  modalita'  del  viaggio  espressamente
    convenuti tra l'organizzatore  o  l'intermediario  e  il  turista  al
    momento della prenotazione; 
    n) eventuali spese poste a carico del turista  per  la  cessione  del
    contratto ad un terzo; 
    o) termine entro il quale il  turista  deve  presentare  reclamo  per
    l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto; 
    p) termine entro il quale  il  turista  deve  comunicare  la  propria
    scelta in relazione alle modifiche delle condizioni  contrattuali  di
    cui all'articolo 41. 
     
    
                                   ART. 37 
     
                         (Informazione del turista) 
     
    1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione  del
    contratto, l'intermediario o l'organizzatore forniscono per  iscritto
    informazioni  di  carattere  generale   concernenti   le   condizioni
    applicabili ai cittadini dello Stato membro  dell'Unione  europea  in
    materia di passaporto e visto con l'indicazione dei  termini  per  il
    rilascio, nonche' gli obblighi sanitari e le relative formalita'  per
    l'effettuazione del viaggio e del soggiorno. 
    2. Prima dell'inizio del viaggio  l'organizzatore  e  l'intermediario
    comunicano al turista per iscritto le seguenti informazioni: 
    a) orari, localita' di sosta intermedia e coincidenze; 
    b) generalita' e  recapito  telefonico  di  eventuali  rappresentanti
    locali  dell'organizzatore  o  dell'intermediario  ovvero  di  uffici
    locali contattatili dal turista in caso di difficolta'; 
    c)  recapito  telefonico  dell'organizzatore   o   dell'intermediario
    utilizzabile in caso di  difficolta'  in  assenza  di  rappresentanti
    locali; 
    d) per i viaggi ed i  soggiorni  di  minorenne  all'estero,  recapiti
    telefonici per stabilire un contatto diretto  con  questi  o  con  il
    responsabile locale del suo soggiorno; 
    e) la facolta' di  sottoscrivere  un  contratto  di  assicurazione  a
    copertura delle spese sostenute dal turista  per  l'annullamento  del
    contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia. 
    3. Quando il contratto e' stipulato nell'imminenza della partenza, le
    indicazioni   contenute   nel   comma   1   devono   essere   fornite
    contestualmente alla stipula del contratto. 
    4. E' fatto comunque  divieto  di  fornire  informazioni  ingannevoli
    sulle modalita' del  servizio  offerto,  sul  prezzo  e  sugli  altri
    elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette
    informazioni vengono comunicate al turista. 
     
    
                                   ART. 38 
     
                           (Opuscolo informativo) 
     
    1. L'opuscolo indica in modo chiaro e preciso: 
    a) la destinazione, il mezzo, il  tipo,  la  categoria  di  trasporto
    utilizzato; 
    b) la sistemazione in albergo o  altro  tipo  di  alloggio,  l'esatta
    ubicazione con particolare riguardo alla  distanza  dalle  principali
    attrazioni turistiche del luogo, la  categoria  o  il  livello  e  le
    caratteristiche principali con  particolare  riguardo  agli  standard
    qualitativi offerti, la  sua  approvazione  e  classificazione  dello
    Stato ospitante; 
    c) i pasti forniti; 
    d) l'itinerario; 
    e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino  di
    uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto
    con indicazione dei termini per il  rilascio,  nonche'  gli  obblighi
    sanitari e le relative formalita' da  assolvere  per  l'effettuazione
    del viaggio e del soggiorno; 
    f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e  le
    scadenze per il versamento del saldo; 
    g) l'indicazione del  numero  minimo  di  partecipanti  eventualmente
    necessario per l'effettuazione  del  viaggio  tutto  compreso  e  del
    termine  entro  il   quale   il   turista   deve   essere   informato
    dell'annullamento del pacchetto turistico; 
    h) i termini, le modalita', il soggetto nei cui riguardi si  esercita
    il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67 del  decreto
    legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nel caso di contratto negoziato
    fuori dei locali commerciali o a distanza; 
    i) gli  estremi  della  copertura  assicurativa  obbligatoria,  delle
    eventuali polizze assicurative facoltative a  copertura  delle  spese
    sostenute dal turista per  l'annullamento  del  contratto  o  per  il
    rimpatrio in caso di incidente o malattia,  nonche'  delle  eventuali
    ulteriori polizze assicurative sottoscritte dal turista in  relazione
    al contratto. 
    2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano  l'organizzatore
    e l'intermediario in relazione  alle  rispettive  responsabilita',  a
    meno che  le  modifiche  delle  condizioni  ivi  indicate  non  siano
    comunicate per iscritto  al  turista  prima  della  stipulazione  del
    contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico
    accordo scritto, successivamente alla stipulazione. 
    3. Sono  parificati  all'opuscolo  le  informazioni  ed  i  materiali
    illustrativi divulgati su supporto elettronico o per via telematica. 
     
    
                                   ART. 39 
     
                          (Cessione del contratto) 
     
    1. Il turista puo' sostituire a se' un terzo che  soddisfi  tutte  le
    condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti  dal
    contratto,   ove   comunichi   per   iscritto   all'organizzatore   o
    all'intermediario, entro e non oltre quattro giorni lavorativi  prima
    della partenza, di  trovarsi  nell'impossibilita'  di  usufruire  del
    pacchetto turistico e le generalita' del cessionario. 
    2. Il cedente  ed  il  cessionario  sono  solidamente  obbligati  nei
    confronti dell'organizzatore o dell'intermediario  al  pagamento  del
    prezzo  e  delle  spese  ulteriori  eventualmente   derivanti   dalla
    cessione. 
     
    
                                   ART. 40 
     
                           (Revisione del prezzo) 
     
    1. La  revisione  del  prezzo  forfetario  di  vendita  di  pacchetto
    turistico convenuto dalle parti e'  ammessa  solo  quando  sia  stata
    espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione  delle
    modalita' di calcolo, in conseguenza della variazione del  costo  del
    trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle  di
    atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti  o  negli  aeroporti,  del
    tasso di  cambio  applicato.  I  costi  devono  essere  adeguatamente
    documentati dal venditore. 
    2. La revisione al rialzo non puo' in ogni caso essere  superiore  al
    dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare. 
    3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al  comma
    2, l'acquirente puo' recedere dal contratto,  previo  rimborso  delle
    somme gia' versate alla controparte. 
    4. Il prezzo non puo' in ogni caso essere aumentato nei venti  giorni
    che precedono la partenza. 
     
    
                                   ART. 41 
     
                  (Modifiche delle condizioni contrattuali) 
     
    1. Prima della partenza l'organizzatore o l'intermediario  che  abbia
    necessita' di modificare in modo significativo uno  o  piu'  elementi
    del contratto, ne da' immediato avviso in forma scritta  al  turista,
    indicando il tipo di modifica e  la  variazione  del  prezzo  che  ne
    consegue, ai sensi dell'articolo 40. 
    2. Ove non accetti la proposta di modifica di  cui  al  comma  1,  il
    turista puo' recedere, senza pagamento di penali,  ed  ha  diritto  a
    quanto previsto nell'articolo 42. 
    3.  Il  turista  comunica  la  propria  scelta  all'organizzatore   o
    all'intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in  cui  ha
    ricevuto l'avviso indicato al comma 2. 
    4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti
    dal contratto non puo' essere effettuata, l'organizzatore  predispone
    adeguate  soluzioni  alternative  per  la  prosecuzione  del  viaggio
    programmato non comportanti oneri di  qualsiasi  tipo  a  carico  del
    turista, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra
    le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il
    risarcimento del danno. 
    5. Se non e' possibile alcuna soluzione alternativa o il turista  non
    l'accetta per un giustificato motivo,  l'organizzatore  gli  mette  a
    disposizione un mezzo di trasporto  equivalente  per  il  ritorno  al
    luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e  gli  restituisce  la
    differenza tra il costo delle prestazioni  previste  e  quello  delle
    prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. 
     
    
                                   ART. 42 
     
           (Diritti del turista in caso di recesso o annullamento 
                                del servizio) 
     
    1. Quando il turista recede dal contratto  nei  casi  previsti  dagli
    articoli 40 e 41, o il pacchetto  turistico  viene  cancellato  prima
    della partenza  per  qualsiasi  motivo,  tranne  che  per  colpa  del
    turista, questi  ha  diritto  di  usufruire  di  un  altro  pacchetto
    turistico di qualita' equivalente o superiore  senza  supplemento  di
    prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa
    restituzione della differenza del prezzo, oppure gli  e'  rimborsata,
    entro sette  giorni  lavorativi  dal  momento  del  recesso  o  della
    cancellazione, la somma di danaro gia' corrisposta. 
    2. Nei casi previsti dal comma 1 il  turista  ha  diritto  ad  essere
    risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione
    del contratto. 
    3. Il comma 2 non si applica quando la  cancellazione  del  pacchetto
    turistico dipende dal mancato raggiungimento  del  numero  minimo  di
    partecipanti  eventualmente  richiesto  ed  il  turista   sia   stato
    informato in forma scritta  almeno  venti  giorni  prima  della  data
    prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore,  escluso
    in ogni caso l'eccesso di prenotazioni. 
     
    
                                   ART. 43 
     
                      (Mancato o inesatto adempimento) 
     
    1. Fermo restando gli obblighi previsti dall'articolo 42 in  caso  di
    mancato o inesatto adempimento  delle  obbligazioni  assunte  con  la
    vendita del pacchetto turistico,  l'organizzatore  e  l'intermediario
    sono  tenuti  al  risarcimento  del  danno,  secondo  le   rispettive
    responsabilita'. Si considerano inesatto adempimento  le  difformita'
    degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati. 
    2.  L'organizzatore  o  l'intermediario  che  si  avvale   di   altri
    prestatori di  servizi  e'  comunque  tenuto  a  risarcire  il  danno
    sofferto  dal  turista,  salvo  il  diritto  di  rivalersi  nei  loro
    confronti. 
     
    
                                   ART. 44 
     
                  (Responsabilita' per danni alla persona) 
     
    1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta
    esecuzione  delle  prestazioni  che  formano  oggetto  del  pacchetto
    turistico e' risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni
    internazionali, di cui sono parte l'Italia o  l'Unione  europea,  che
    disciplinano le singole prestazioni che formano oggetto del pacchetto
    turistico, cosi' come recepite nell'ordinamento italiano. 
    2. Il diritto al risarcimento del danno  si  prescrive  in  tre  anni
    dalla data del rientro del turista nel luogo di  partenza,  salvo  il
    termine   di   diciotto   o   dodici   mesi   per   quanto    attiene
    all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel  pacchetto
    turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile. 
    3. E' nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per  i
    danni di cui al comma 1. 
     
    
                                   ART. 45 
     
         (Responsabilita' per danni diversi da quelli alla persona) 
     
    1. Le parti contraenti possono  convenire  in  forma  scritta,  fatta
    salva  in  ogni  caso  l'applicazione  delle  norme  sulle   clausole
    vessatorie, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal  danno
    alla persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione
    delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. 
    2. La limitazione di cui al comma  1  non  puo'  essere,  a  pena  di
    nullita', comunque inferiore  a  quanto  previsto  dalle  convenzioni
    internazionali che disciplinano le prestazioni  che  formano  oggetto
    del pacchetto turistico e dagli  articoli  1783  e  1784  del  codice
    civile. 
    3. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un  anno  dal
    rientro del turista nel luogo della partenza. 
     
    
                                   ART. 46 
     
                        (Esonero di responsabilita') 
     
    1. Fatte salve le ipotesi di responsabilita' oggettiva,  previste  da
    norme speciali,  l'organizzatore  e  l'intermediario  sono  esonerati
    dalla responsabilita' di cui agli articoli 43,  44  e  45  quando  la
    mancata o inesatta esecuzione del contratto e' imputabile al  turista
    o e' dipesa dal  fatto  di  un  terzo  a  carattere  imprevedibile  o
    inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. 
    2. L'organizzatore o  l'intermediario  apprestano  con  sollecitudine
    ogni rimedio utile al soccorso del turista al fine di consentirgli la
    prosecuzione  del  viaggio,  salvo  in  ogni  caso  il   diritto   al
    risarcimento del danno nel caso in  cui  l'inesatto  adempimento  del
    contratto sia a questo ultimo imputabile. 
     
    
                                   ART. 47 
     
                         (Danno da vacanza rovinata) 
     
    1. Nel caso  in  cui  l'inadempimento  o  inesatta  esecuzione  delle
    prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico  non  sia  di
    scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice  civile,  il
    turista puo' chiedere, oltre ed indipendentemente  dalla  risoluzione
    del contratto, un  risarcimento  del  danno  correlato  al  tempo  di
    vacanza inutilmente trascorso ed  all'irripetibilita'  dell'occasione
    perduta. 
    2. Ai fini della prescrizione si applicano  i  termini  di  cui  agli
    articoli 44 e 45. 
     
    
                                   ART. 48 
     
                          (Diritto di surrogazione) 
     
    1. L'organizzatore o l'intermediario che hanno risarcito  il  turista
    sono surrogati, nei limiti del risarcimento corrisposto, in  tutti  i
    diritti e le azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili. 
    2. Il turista fornisce all'organizzatore o all'intermediario tutti  i
    documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso  utili  per
    l'esercizio del diritto di surroga. 
     
    
                                   ART. 49 
     
                                  (Reclamo) 
     
    1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata
    dal turista, mediante tempestiva presentazione di  reclamo  affinche'
    l'organizzatore, il suo rappresentante locale o  l'accompagnatore  vi
    pongano tempestivamente rimedio. 
    2. Il turista puo' altresi'  sporgere  reclamo  mediante  l'invio  di
    raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto
    ricevimento,  all'organizzatore  o  all'intermediario,  entro   dieci
    giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza. 
    3. La mancata presentazione del reclamo puo' essere valutata ai  fini
    dell'articolo 1227 del codice civile. 
     
    
                                   ART. 50 
     
                               (Assicurazione) 
     
    1.  L'organizzatore  e  l'intermediario  devono  essere  coperti   da
    contratto di assicurazione per la responsabilita' civile a favore del
    turista per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44,  45  e
    47. 
    2. In ogni caso i contratti di  turismo  organizzato  possono  essere
    assistiti da polizze  assicurative  che,  per  i  viaggi  all'estero,
    garantiscano il rientro immediato del turista a  causa  di  emergenze
    imputabili   o   meno   al   comportamento    dell'organizzatore    o
    dell'intermediario, e che assicurino al turista assistenza  anche  di
    tipo economico. Tali polizze possono altresi' garantire, nei casi  di
    insolvenza o fallimento dell'intermediario o  dell'organizzatore,  il
    rimborso del prezzo versato per l'acquisto del  pacchetto  turistico.
    Qualora le spese per l'assistenza e per il rimpatrio siano  sostenute
    o anticipate dall'amministrazione pubblica competente, l'assicuratore
    e' tenuto ad effettuare il rimborso direttamente nei suoi confronti. 
    3. Gli  organizzatori  e  gli  intermediari  possono  costituirsi  in
    consorzi   o   altre   forme   associative   idonee   a    provvedere
    collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo,
    per la copertura dei rischi di cui  al  comma  2.  Le  finalita'  del
    presente  comma  possono  essere   perseguite   anche   mediante   il
    coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre  forme  associative
    di imprese e associazioni  di  categoria  del  settore  assicurativo,
    anche prevedendo forme di riassicurazione. 
    4. L'obbligo, di cui al comma 1, non sussiste per  il  prestatore  di
    uno Stato membro dell'Unione europea che si stabilisce sul territorio
    nazionale se sussistono le condizioni  di  cui  all'articolo  33  del
    decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 
    5. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri puo' chiedere  agli
    interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per
    il soccorso e il rimpatrio delle persone che,  all'estero,  si  siano
    esposte  deliberatamente,   salvi   giustificati   motivi   correlati
    all'esercizio di attivita'  professionali,  a  rischi  che  avrebbero
    potuto conoscere con l'uso della normale diligenza. 
    6. E' fatta salva  la  facolta'  di  stipulare  anche  altre  polizze
    assicurative di assistenza al turista. 
     
    
                                   ART. 51 
     
                        (Fondo nazionale di garanzia) 
     
    1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
    lo sviluppo e la competitivita' del turismo opera il fondo  nazionale
    di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza  o  di  fallimento
    del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed
    il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi  all'estero,  nonche'
    per fornire una immediata disponibilita' economica in caso di rientro
    forzato  di  turisti  da  Paesi  extracomunitari  in   occasione   di
    emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. 
    2. Il fondo e' alimentato annualmente da una quota pari  al  due  per
    cento  dell'ammontare  del  premio  delle  polizze  di  assicurazione
    obbligatoria  di  cui  all'articolo  50,  comma  1,  che  e'  versata
    all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnata,  con
    decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo  di  cui
    al comma 1. 
    3. Il fondo interviene, per le finalita'  di  cui  al  comma  1,  nei
    limiti dell'importo corrispondente alla quota cosi' come  determinata
    ai sensi del comma 2. 
    4. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine
    di decadenza, fatta salva comunque la  prescrizione  del  diritto  al
    rimborso. 
    5. Il fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del
    soggetto inadempiente. 
    6. Le modalita'  di  gestione  e  di  funzionamento  del  fondo  sono
    determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o
    con decreto del  Ministro  delegato,  di  concerto  con  il  Ministro
    dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministero  dello  sviluppo
    economico. 
     
    
                                   CAPO II 
     
                         DELLE LOCAZIONI TURISTICHE 
     
                                   ART. 52 
     
              (Locazioni di interesse turistico e alberghiere) 
     
    1. All'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il primo comma
    e' sostituito dal seguente: "La durata delle locazioni e sublocazioni
    di immobili urbani non puo'  essere  inferiore  a  sei  anni  se  gli
    immobili sono  adibiti  ad  una  delle  attivita'  appresso  indicate
    industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico,  quali
    agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende
    di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili.". 
    2. All'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il terzo comma
    e' sostituito dal seguente:  "La  durata  della  locazione  non  puo'
    essere  inferiore  a  nove  anni  se  l'immobile  urbano,  anche   se
    ammobiliato, e' adibito ad attivita'  alberghiere,  all'esercizio  di
    imprese assimilate ai sensi dell'articolo 1786 del  codice  civile  o
    all'esercizio di attivita' teatrali.". 
     
    
                                   ART. 53 
     
            (Locazioni ad uso abitativo per finalita' turistiche) 
     
    1. Gli alloggi locali esclusivamente  per  finalita'  turistiche,  in
    qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del  codice
    civile in tema di locazione. 
     
    
                                 TITOLO VII 
     
                                 ORDINAMENTO 
     
                                   CAPO I 
     
                               ORGANIZZAZIONE 
     
                                   ART. 54 
     
          (Funzioni di indirizzo e vigilanza dello Stato in materia 
                                 di turismo) 
     
    1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o  il  Ministro  delegato
    adotta atti di indirizzo ed esercita la vigilanza su ACI  e  CAI,  in
    modo da istituire forme di collaborazione nell'ambito dei  rispettivi
    settori di competenza. 
     
    
                                   ART. 55 
     
      (Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo) 
     
    1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo e'
    la struttura  di  supporto  delle  politiche  del  Governo  nell'area
    funzionale relativa al settore turismo. 
    2. Il Dipartimento per lo  svolgimento  delle  proprie  attivita'  si
    avvale degli altri organismi costituiti e delle societa' partecipate. 
     
    
                                   ART. 56 
     
                     (Conferenza nazionale del turismo) 
     
    1. La Conferenza nazionale del turismo e' indetta dal Presidente  del
    Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato almeno ogni  due  anni
    ed e'  organizzata  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
    rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
    di Bolzano. 
    2.  Sono  convocati  per  la  Conferenza:  i   rappresentanti   della
    Presidenza del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato,  della
    Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome  di
    Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei
    comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia  (UPI)  e
    dell'Unione nazionale comuni  comunita'  enti  montani  (UNCEM),  del
    Consiglio  nazionale  dell'economia   e   del   lavoro   (CNEL),   di
    UNIONCAMERE,  dell'ISTAT  e  delle  altre  autonomie  territoriali  e
    funzionali,  i   rappresentanti   delle   associazioni   maggiormente
    rappresentative degli imprenditori turistici,  dei  consumatori,  del
    turismo sociale, delle  associazioni  pro  loco,  delle  associazioni
    senza  scopo  di  lucro  operanti  nel  settore  del  turismo,  delle
    associazioni  ambientaliste  e   animaliste,   delle   organizzazioni
    sindacali dei lavoratori. 
    3. La Conferenza  esprime  orientamenti  per  la  definizione  e  gli
    aggiornamenti del documento  contenente  le  linee  guida  del  piano
    strategico nazionale. 
    4. La Conferenza, inoltre, ha lo  scopo  di  verificare  l'attuazione
    delle  linee  guida,  con  particolare  riferimento  alle   politiche
    turistiche e a quelle  intersettoriali  riferite  al  turismo,  e  di
    favorire il confronto tra le  istituzioni  e  le  rappresentanze  del
    settore. Gli atti conclusivi di ciascuna  Conferenza  sono  trasmessi
    alle Commissioni parlamentari competenti. 
    5.  Agli  oneri  derivanti  dal  funzionamento  della  Conferenza  si
    provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti  di  bilancio  della
    Presidenza del Consiglio dei Ministri afferenti il  Dipartimento  per
    lo sviluppo e la competitivita' del  turismo,  con  le  risorse  allo
    scopo trasferite ai sensi del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. 
     
    
                                   ART. 57 
     
              (Ente nazionale italiano del turismo (E.N.I.T.) - 
                       Agenzia nazionale del turismo) 
     
    1. L'E.N.I.T., Agenzia nazionale del turismo, e' un  ente  dotato  di
    personalita' giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria,
    regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di  gestione,
    di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile  2006,  n.
    207, e successive modificazioni. 
    2. L'Agenzia  svolge  tutte  le  funzioni  di  promozione  all'estero
    dell'immagine  unitaria  dell'offerta  turistica   nazionale   e   ne
    favorisce  la  commercializzazione  anche   al   fine   di   renderla
    competitiva sui mercati internazionali. 
    3. L'Agenzia e' sottoposta alla  diretta  attivita'  di  indirizzo  e
    vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  o  del  Ministro
    delegato. 
     
    
                                   ART. 58 
     
          (Comitato permanente di promozione del turismo in Italia) 
     
    1. Al fine di promuovere un'azione coordinata dei  diversi  soggetti,
    che  operano  nel  settore  del  turismo,  con  la  politica   e   la
    programmazione nazionale, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
    dei Ministri o del Ministro delegato, da adottarsi, d'intesa  con  la
    Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
    province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla
    data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  e'  istituito  il
    Comitato permanente di promozione del turismo in Italia,  di  seguito
    denominata  Comitato.  Con  il  medesimo  decreto  sono  regolati  il
    funzionamento e l'organizzazione del Comitato. 
    2. Il Comitato  e'  presieduto,  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
    Ministri o dal Ministro delegato, che puo' all'uopo delegare  un  suo
    rappresentante. Il decreto di istituzione del  Comitato  assicura  la
    rappresentanza di tutti i soggetti pubblici e  privati  operanti  nel
    settore turistico. 
    3. Il Comitato promuove le azioni relative ai seguenti ambiti: 
    a) identificazione omogenea  delle  strutture  pubbliche  dedicate  a
    garantire i servizi del turista; 
    b)  accordi  di  programma  con   le   regioni   e   sviluppo   della
    strutturazione  turistica  sul  territorio  progetti  di   formazione
    nazionale al fine di promuovere lo sviluppo turistico; 
    c) sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare
    l'offerta turistica nazionale; 
    d)  promozione  dell'immagine  dell'Italia,  nel  settore  turistico,
    all'interno confini nazionali, con 
    particolare riguardo ai sistemi turistici di  eccellenza,  garantendo
    sul territorio pari opportunita' di 
    propaganda ed una comunicazione unitaria; 
    e) organizzazione dei momenti e degli eventi di carattere  nazionale,
    ad impulso turistico che 
    coinvolgano territori, soggetti pubblici e privati; 
    f) raccordo e cooperazione  tra  regioni,  province  e  comuni  e  le
    istituzioni di governo; 
    g) promozione a fini turistici del marchio Italia. 
    4. L'istituzione ed il  funzionamento  del  Comitato  non  comportano
    oneri aggiuntivi per la finanza 
    pubblica e la relativa partecipazione e' a titolo gratuito. 
     
    
                                   CAPO II 
     
                PROMOZIONE DELL'ECCELLENZA TURISTICA ITALIANA 
     
                                   ART. 59 
     
              (Attestazione di eccellenza turistica nel settore 
                       enogastronomico ed alberghiero) 
     
    1. Al fine di promuovere l'offerta turistica italiana,  e'  istituita
    l'attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro di  cucina
    italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese  della  ristorazione
    italiana che, con la propria attivita', abbiano contribuito  in  modo
    significativo e  protrattosi  nel  tempo,  per  l'alta  qualita',  la
    ricerca e la professionalita', alla formazione  di  un'eccellenza  di
    offerta  tale  da  promuovere  l'immagine   dell'Italia   favorendone
    l'attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione  e  tipicita'
    della relativa  offerta.  Ai  medesimi  fini  e'  altresi'  istituita
    l'attestazione   di   eccellenza   turistica,   denominata    Maestro
    dell'ospitalita' italiana, da attribuire,  ogni  anno,  alle  imprese
    alberghiere  italiane  che,  con  la   propria   attivita',   abbiano
    contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l'alta
    qualita', la  ricerca  e  la  professionalita',  alla  formazione  di
    un'eccellenza di offerta tale da  promuovere  l'immagine  dell'Italia
    favorendone l'attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e
    tipicita' della relativa offerta. 
    2. Ai fini di cui  al  comma  1,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
    Ministri o il Ministro delegato e' autorizzato  a  disciplinare,  con
    proprio decreto, sul quale e' acquisito il  parere  della  Conferenza
    unificata di cui agli articoli 8  e  9  del  decreto  legislativo  28
    agosto 1997, n. 281, le modalita' organizzative e procedurali  idonee
    al conferimento  della  'attestazione  di  eccellenza  turistica,  da
    rilasciare   sulla   base   di   criteri   oggettivi    di    agevole
    verificabilita'. Con il medesimo decreto viene individuato il  numero
    massimo di imprese da premiare ogni anno, comunque  non  superiore  a
    venti per ciascuna onorificenza. 
    3. L'impresa di ristorazione  ed  alberghiera  alla  quale  e'  stata
    attribuita l'attestazione di eccellenza turistica  puo'  utilizzarla,
    per un biennio, anche a fini promozionali o  pubblicitari.  Trascorso
    il biennio il titolare dell'autorizzazione  conserva  il  diritto  di
    indicarla  nel  proprio  logo  e  nella  propria  insegna,   con   la
    precisazione del biennio di riferimento. 
    4. E' autorizzata la realizzazione di vetrofanie  ed  altri  oggetti,
    con sopra riprodotto il  simbolo  della  attestazione  di  eccellenza
    turistica con l'indicazione del biennio  di  conferimento,  idonei  a
    segnalare adeguatamente il possesso della  predetta  attestazione  da
    parte dell'impresa di ristorazione. 
    5. E' autorizzato l'inserimento delle  denominazioni  delle  imprese,
    cui sia stata attribuita l'attestazione di  eccellenza  turistica  di
    cui ai commi che precedono nel portale Italia.it. 
     
    
                                   ART. 60 
     
                (Attestazione Medaglia al merito del turismo 
              per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia) 
     
    1. E' istituita l'attestazione della Medaglia al merito  del  turismo
    per  la  valorizzazione  dell'immagine   dell'Italia,   destinata   a
    tributare un giusto riconoscimento alle  persone  che,  per  il  loro
    impegno e valore professionale, nonche' per la qualita' e durata  dei
    servizi resi,  hanno  efficacemente  contribuito  allo  sviluppo  del
    settore turistico ed alla valorizzazione e  diffusione  dell'immagine
    dell'Italia nel mondo. 
    2. A tali fini,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  il
    Ministro delegato  disciplina,  con  proprio  decreto  sul  quale  e'
    acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8
    e 9 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  le  modalita'
    organizzative e procedurali idonee al conferimento dell'attestazione,
    da  rilasciare  sulla  base   di   criteri   oggettivi   di   agevole
    verificabilita' individuati con riferimento ai parametri  di  cui  al
    comma 1. Con il medesimo decreto viene individuato il numero  massimo
    di imprese da premiare ogni anno. 
     
    
                                   ART. 61 
     
                     (Caratteristiche dell'attestazione) 
     
    1. L'attestazione  di  cui  all'articolo  60  comprende  tre  livelli
    crescenti: stella di bronzo, stella d'argento e stella d'oro. 
    2. Ciascuna medaglia e' raffigurata secondo il disegno approvato  con
    decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
    delegato. 
    3. Il contingente annuale di attestazioni e' fissato in  10  medaglie
    d'oro, 25 medaglie d'argento e 50 medaglie di bronzo. 
     
    
                                   ART. 62 
     
                         (Modalita' di attribuzione) 
     
    1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata  mondiale
    del turismo - 27 settembre - con decreto del Presidente del Consiglio
    dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  delegato,  sul  quale  e'
    acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8
    e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
    2. L'accertamento dei titoli per il conferimento dell'attestazione e'
    fatto da una Commissione nominata  con  decreto  del  Presidente  del
    Consiglio dei  Ministri  o  del  Ministro  dallo  stesso  delegato  e
    composta: 
    a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato,
    che la presiede; 
    b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita'  del
    turismo o da un suo delegato; 
    c) dal Coordinatore della  Struttura  di  missione  per  il  rilancio
    dell'immagine dell'Italia, ove esistente; 
    d) dal Presidente dell'Agenzia nazionale per il turismo - ENIT  o  da
    un suo delegato; 
    e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri  o
    dal Ministro delegato fra persone in possesso di adeguata  esperienza
    nel settore turistico. 
    3. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 2, e' a  titolo
    gratuito. 
     
    
                                   ART. 63 
     
              (Istituzione della Medaglia al merito del turismo 
                        per gli italiani all'estero) 
     
    1. E' istituita l'attestazione della Medaglia al merito  del  turismo
    per  gli  italiani  all'estero,  destinata  a  tributare  un   giusto
    riconoscimento alle persone  operanti  all'estero  che  per  il  loro
    impegno e valore professionale, nonche' per la qualita' e durata  dei
    servizi resi  hanno  illustrato  il  Made  in  Italy  in  modo  tanto
    esemplare da divenire promotori turistici per il nostro Paese. 
     
    
                                   ART. 64 
     
                     (Caratteristiche dell'attestazione) 
     
    1. L'attestazione  di  cui  all'articolo  63  comprende  tre  livelli
    crescenti: medaglia di bronzo, medaglia d'argento e medaglia d'oro. 
    2. Ciascuna medaglia e' raffigurata secondo il disegno approvato  con
    decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
    delegato. 
    3. Il contingente annuale di attestazione e' fissato in  10  medaglie
    d'oro, 25 medaglie d'argento e 50 medaglie di bronzo. 
     
    
                                   ART. 65 
     
                         (Modalita' di attribuzione) 
     
    1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata  mondiale
    del turismo - 27 settembre - con decreto del Presidente del Consiglio
    dei Ministri su proposta del Ministro delegato, di  concerto  con  il
    Ministro degli affari esteri. 
    2. L'accertamento dei titoli per il conferimento  delle  attestazioni
    e' fatto da una Commissione nominata con decreto del  Presidente  del
    Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato e composta: 
    a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro  delegato
    che la presiede; 
    b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita'  del
    turismo o da un suo delegato; 
    c) dal Coordinatore della  Struttura  di  missione  per  il  rilancio
    dell'immagine dell'Italia; 
    d) dal Presidente dell'Agenzia nazionale per il turismo-ENIT o da  un
    suo delegato; 
    e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri  o
    dal Ministro delegato fra persone in possesso di elevata esperienza e
    professionalita' nel settore turistico; 
    f) da un membro designato  dal  Ministero  degli  affari  esteri  fra
    persone in possesso di  elevata  esperienza  e  professionalita'  nel
    settore turistico. 
    3. La partecipazione alla Commissione, di cui al comma 2, e' a titolo
    gratuito. 
     
    
                                  CAPO III 
     
         LA QUALITA' DEL SERVIZIO E LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
     
                              CARTA DEI SERVIZI 
     
                                   ART. 66 
     
            (Standard dell'offerta di servizi turistici pubblici 
                          sul territorio nazionale) 
     
    1. Al fine di aumentare la qualita' e la competitivita'  dei  servizi
    turistici pubblici sul territorio nazionale le amministrazioni di cui
    all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
    165, nell'ambito delle attivita' istituzionali adottano la carta  dei
    servizi turistici da esse erogati. 
    2. Le carte definiscono quali servizi turistici si intendono erogare,
    con quali  modalita'  e  quali  standard  di  qualita'  si  intendono
    garantire. 
    3. Le carte dei servizi  di  cui  al  comma  1  sono  trasmesse  alla
    Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per lo sviluppo e
    la competitivita' del turismo. 
    4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il  Ministro  delegato,
    previa intesa con la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
    Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
    determina con proprio decreto i livelli essenziali delle  prestazioni
    dei servizi turistici concernenti i diritti civili e  sociali,  sulla
    base di parametri stabiliti con legge dello Stato. 
     
    
                                   ART.67 
     
           (Composizione delle controversie in materia di turismo) 
     
    1. La procedura di mediazione, finalizzata alla  conciliazione  delle
    controversie in materia  di  turismo,  e'  disciplinata  dal  decreto
    legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,  e  costituisce  condizione  di
    procedibilita' della  domanda  giudiziale  o  arbitrale  se  cio'  e'
    previsto da una clausola del contratto di fornitura dei servizi. Tale
    clausola  deve  essere  specificamente  approvata  per  iscritto  dal
    turista. 
    2. Resta salva la facolta' del turista di ricorrere  a  procedure  di
    negoziazione  volontaria   o   paritetica   o   alla   procedura   di
    conciliazione innanzi alle commissioni arbitrali o  conciliative  per
    la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori ed utenti
    inerenti la  fornitura  di  servizi  turistici,  istituite  ai  sensi
    dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29  dicembre  1993,
    n. 580. Nella procedura di conciliazione i turisti hanno facolta'  di
    avvalersi delle  associazioni  dei  consumatori.  Tale  procedura  di
    conciliazione e' disciplinata dagli articoli 140 e  141  del  decreto
    legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
     
    
                                   ART. 68 
     
                           (Assistenza al turista) 
     
    1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita'  del  turismo,
    nell'ambito delle attivita' istituzionali, assicura  l'assistenza  al
    turista, anche attraverso  cali  center.  E'  altresi'  istituito  lo
    sportello del turista, attivo ai recapiti e negli  orari,  comunicati
    sul  sito  istituzionale,  presso  il  quale  le  persone  fisiche  e
    giuridiche, nonche' gli enti esponenziali per la rappresentanza degli
    interessi dei turisti possono proporre istanze, richieste reclami nei
    confronti  di  imprese  ed  operatori  turistici  per  l'accertamento
    dell'osservanza delle disposizioni previste nel presente codice. 
    2. Ai fini di  assistenza  il  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la
    competitivita' del turismo assicura l'omogeneita' di informazioni  in
    ordine ai diversi servizi previsti per i  turisti,  anche  attraverso
    l'individuazione  di  denominazioni  standard,   da   attribuirsi   a
    strutture pubbliche che operano in tale settore. E'  fatta  salva  la
    possibilita' di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria  e
    paritetica previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
    4 marzo 2010, n. 28. 
    3. Le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  possono
    prevedere la istituzione di sportelli del  turista  la  cui  gestione
    puo' essere delegata agli enti locali. 
     
    
                                   ART. 69 
     
                           (Gestione dei reclami) 
     
    1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita'  del  turismo,
    ricevuta l'istanza  di  cui  all'articolo  68,  avvia  senza  ritardo
    l'attivita' istruttoria, informando  contestualmente  il  reclamante,
    l'impresa o l'operatore turistico interessato, entro  il  termine  di
    quindici giorni dal ricevimento dell'istanza. 
    2. Nel corso dell'istruttoria il Dipartimento per e lo sviluppo e  la
    competitivita' del turismo puo' richiedere dati, notizie o  documenti
    ai soggetti proponenti  il  reclamo,  alle  imprese,  agli  operatori
    turistici  e  ai  soggetti  sui  quali  esercita  la  vigilanza,  che
    rispondono nel termine di trenta giorni 
    dalla ricezione della richiesta. In  tale  caso  il  procedimento  e'
    sospeso fino alla scadenza del suddetto termine. 
    3. Il Dipartimento per lo sviluppo e la  competitivita'  del  turismo
    comunica ai  soggetti  di  cui  al  comma  2  l'esito  dell'attivita'
    istruttoria entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione
    del reclamo, fatti salvi i casi di sospensione dovuti alla  richiesta
    di informazioni o all'acquisizione di dati. 
    4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o  il  Ministro  delegato
    disciplina con regolamento  la  procedura  di  gestione  reclami,  da
    svolgere nell'ambito delle attivita' istituzionali, che  si  conclude
    entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del reclamo. 
     
    
    
    Ultimo aggiornamento Mercoledì 08 Giugno 2011 16:07
     

    trasmissione per via telematica dei certificati di malattia

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      PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    CIRCOLARE 23 febbraio 2011 , n. 1

    Art. 55-septies del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
    introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.
    150 - trasmissione per via telematica dei  certificati  di  malattia.
    Ulteriori indicazioni. (11A07426) 
    in G.U.R.I. del 6 giugno 2011, n. 129
    

     
     
     
                                           Alle pubbliche amministrazioni 
                                           di cui all'art.1, comma 2, del 
                                                  d. lgs. n. 165 del 2011 
    Premessa. 
      Con  circolari  n.  1/2010/DFP/DDI  dell'11   marzo   2010   e   n.
    2/2010/DFP/DDI del 28 settembre 2010 sono state  fornite  indicazioni
    operative  relativamente  all'avvio  del  sistema   di   trasmissione
    telematica  dei  certificati  e  degli  attestati   medici   per   la
    giustificazione delle  assenze  per  malattia  dei  dipendenti  delle
    pubbliche amministrazioni previsto dall'art. 55-septies del d.lgs. n.
    165 del 2001, introdotto dall'art.  69  del  decreto  legislativo  27
    ottobre 2009, n. 150. Nelle circolari, al cui  contenuto  si  rinvia,
    sono stati dati chiarimenti relativamente al  funzionamento  generale
    del sistema, ai soggetti tenuti alla  trasmissione  telematica,  agli
    oneri e vantaggi per i lavoratori, ai  tempi  di  attuazione  e  alle
    sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di trasmissione secondo le
    nuove modalita'. In particolare, al paragrafo 4 della circolare n. 2,
    a proposito delle  sanzioni,  era  stata  evidenziata  l'esigenza  di
    monitorare il processo di trasmissione  telematica  dei  certificati,
    visto che durante i lavori della commissione di collaudo erano emerse
    criticita' organizzative, soprattutto  per  alcuni  settori  ed  aree
    territoriali.  Veniva  quindi  precisato  che  "...  fermo   restando
    l'obbligo dei medici di continuare a trasmettere  i  certificati  per
    via telematica in presenza delle condizioni organizzative e  tecniche
    che lo rendono possibile, per il  periodo  transitorio,  sino  al  31
    gennaio 2011, durante il quale le piu' rilevanti criticita'  dovranno
    essere affrontate, e' opportuno che le Amministrazioni competenti  si
    astengano dalla contestazione degli addebiti specificamente  riferiti
    all'adempimento.". Considerato  che  il  predetto  termine  e'  ormai
    decorso, si  ritiene  opportuno  fornire  ulteriori  informazioni  ed
    indicazioni, tenendo conto anche del fatto che, a partire dal mese di
    settembre 2010, e' stato avviato un confronto tra le  Amministrazioni
    centrali interessate e le Regioni per l'esame ed il superamento delle
    criticita' inerenti l'introduzione della nuova procedura, al fine  di
    accelerare  il  processo  in  corso,  con  l'istituzione  presso   la
    Conferenza Stato - Regioni di un tavolo tecnico congiunto. In  questo
    ambito sono stati approfonditi - mediante appositi gruppi di lavoro -
    gli  aspetti   normativi,   organizzativi   e   medico-legali   della
    trasmissione telematica, gli aspetti  tecnici  di  sistema  e  quelli
    giuridico amministrativi per l'applicazione delle sanzioni. I  gruppi
    hanno concluso i propri lavori  a  fine  gennaio  individuando  delle
    linee operative che sono state valutate, per  quanto  di  competenza,
    nell'elaborazione delle indicazioni contenute in questa circolare. 
    1. La modifica normativa apportata dalla l. n.  183  del  2010  (c.d.
      collegato lavoro) al regime del rilascio e della  trasmissione  dei
      certificati di assenza per malattia. 
      Preliminarmente, e' utile segnalare che l'art. 25 della l.  n.  183
    del 2010 ha previsto che "Al fine di assicurare  un  quadro  completo
    delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonche' un
    efficace sistema di  controllo  delle  stesse,  a  decorrere  dal  1°
    gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei  dipendenti
    di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione  della
    attestazione di malattia si applicano le  disposizioni  di  cui  all'
    art. 55-septies del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.".
    Pertanto, con l'approvazione della menzionata legge, che  e'  entrata
    in vigore il 24 novembre 2010, e' stato uniformato il  regime  legale
    del rilascio e della trasmissione delle certificazioni per il caso di
    assenza per malattia per i dipendenti pubblici e per quelli  privati,
    ivi compresi gli aspetti sanzionatori. Infatti, il citato art. 25  ha
    previsto un rinvio generale all'art. 55-septies del d.lgs. n. 165 del
    2001. 
    2. La responsabilita' specifica per  violazione  della  normativa  in
      materia di trasmissione telematica dei certificati. 
      Come accennato, con le menzionate circolari n. 1  e  2  sono  state
    fornite informazioni anche relativamente alle sanzioni  previste  per
    l'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica  dei
    certificati (rispettivamente ai paragrafi 6  e  4).  In  questa  sede
    giova ribadire che affinche'  si  configuri  un'ipotesi  di  illecito
    disciplinare    devono    ricorrere    sia    l'elemento    oggettivo
    dell'inosservanza dell'obbligo di trasmissione per via telematica sia
    l'elemento soggettivo  del  dolo  o  della  colpa.  Quest'ultimo,  in
    particolare, e' escluso nei  casi  di  malfunzionamento  del  sistema
    generale,  guasti  o  malfunzionamenti  del  sistema  utilizzato  dal
    medico, situazioni  che  debbono  essere  considerate  dalle  aziende
    sanitarie e dalle altre strutture interessate ai fini  dell'esercizio
    dell'azione disciplinare. Pertanto,  la  contestazione  dell'addebito
    nei confronti del medico dovra' essere effettuata soltanto  se  dagli
    elementi acquisiti in fase istruttoria, anche mediante  consultazione
    del cruscotto di monitoraggio reso disponibile dal  SAC  (sistema  di
    accoglienza centrale), descritto al successivo paragrafo  3,  risulti
    che non si sono verificate anomalie di funzionamento. 
      Inoltre, l'applicazione delle sanzioni deve  avvenire  in  base  ai
    criteri di gradualita' e proporzionalita' secondo le previsioni degli
    accordi e contratti collettivi di riferimento. Cio'  vale  anche  nei
    casi di reiterazione della condotta  illecita,  per  i  quali  l'art.
    55-septies, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede  la  sanzione
    del licenziamento per il dipendente pubblico e della decadenza  dalla
    convenzione per il medico convenzionato. In  proposito,  si  rammenta
    che la reiterazione e' da intendersi come recidiva ovvero irrogazione
    di successive sanzioni a carico di un soggetto gia' sanzionato per la
    violazione dell'obbligo di trasmissione telematica  dei  certificati.
    La valutazione circa l'irrogazione  delle  sanzioni  piu'  gravi  del
    licenziamento e  della  decadenza  dalla  convenzione  va  effettuata
    tenendo   conto   dei   menzionati   criteri   di    gradualita'    e
    proporzionalita', in base alle previsioni degli accordi  e  contratti
    collettivi di riferimento, che consentono  di  modulare  la  gravita'
    della sanzione anche nelle ipotesi di reiterazione. A tal riguardo e'
    inoltre opportuno segnalare che i contratti collettivi di riferimento
    prevedono   delle   clausole   di    salvaguardia    nei    confronti
    dell'incolpato, secondo le quali, decorso un certo periodo di  tempo,
    non puo' tenersi conto, ai fini di altro  procedimento  disciplinare,
    delle sanzioni disciplinari gia' irrogate (art. 7 CCNL del  6  maggio
    2010 per la dirigenza medica e veterinaria, area IV, che  prevede  il
    termine del biennio; art. 30 dell'Accordo collettivo nazionale per la
    disciplina dei rapporti con i medici  di  medicina  generale  del  20
    gennaio 2005, come modificato dall'Accordo del  27  gennaio  2009,  e
    art. 27 dell'Accordo  collettivo  nazionale  per  la  disciplina  dei
    rapporti  con  i  medici  specialisti  ambulatoriali  interni  del  9
    febbraio 2005, come modificato dall'Accordo del 27 maggio  2009,  che
    prevedono termini anche ancorati alla gravita' dell'infrazione). 
      Sara', comunque,  cura  delle  Regioni,  eventualmente  tramite  la
    Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province  Autonome,   e   della
    Conferenza Stato - Regioni,  anche  sentendo  le  rappresentanze  dei
    medici, adottare gli opportuni provvedimenti per la  regolamentazione
    degli aspetti procedurali  e  di  dettaglio  legati  ai  procedimenti
    disciplinari, al fine di assicurare  l'omogeneita'  di  comportamento
    sul territorio nazionale.  In  tale  ambito,  particolare  attenzione
    dovra'  essere  dedicata  alle  verifiche  tecniche  in   ordine   al
    funzionamento della rete e di tutti i supporti hardware  e  software,
    che rappresentano il presupposto per la valutazione della sussistenza
    delle condizioni per l'avvio di procedimenti disciplinari  e  per  il
    superamento delle criticita' e problemi  gia'  segnalati  dai  tavoli
    tecnici. Piu'  a  monte,  lo  stesso  funzionamento  del  sistema  e'
    naturalmente condizionato dalla messa a disposizione degli  strumenti
    tecnici  e  delle  apparecchiature  necessari  in  ogni  struttura  e
    presidio pubblico interessato dal processo, che per la sua attuazione
    richiede l'attiva collaborazione ed  iniziativa  di  tutti  gli  enti
    istituzionalmente coinvolti. 
      Per quanto  riguarda  i  professionisti  convenzionati,  si  potra'
    valutare anche in sede di Conferenza delle Regioni e  delle  Province
    Autonome e di Conferenza Stato - Regioni l'opportunita' di  integrare
    gli Accordi collettivi nazionali vigenti per la definizione di quanto
    chiarito al presente paragrafo. 
      Al fine di  agevolare  l'applicazione  della  nuova  procedura,  le
    Regioni possono individuare specifiche  strutture  o  servizi  per  i
    quali ritengono non sussistere, per periodi  limitati  di  tempo,  le
    condizioni   tecniche   necessarie    all'avvio    di    procedimenti
    disciplinari.  Cio'  anche  per   evitare   che   le   procedure   di
    certificazione  possano  interferire  negativamente  con  l'attivita'
    clinica o determinare un utilizzo inappropriato dei servizi. 
      Inoltre, allo scopo di perseguire uno sviluppo graduale, armonico e
    condiviso, si raccomanda la continuazione delle attivita' del  tavolo
    tecnico  congiunto  Amministrazioni  centrali  -  Regioni,   con   il
    coinvolgimento  delle  rappresentanze  dei  medici,  ai  fini   della
    verifica, del monitoraggio e dell'implementazione delle procedure per
    la  trasmissione  telematica  delle   certificazioni   di   malattia,
    raccomandando alle Regioni il massimo coinvolgimento  delle  medesime
    rappresentanze li' dove, in sede locale, siano costituite commissioni
    tecniche per le stesse finalita'. 
      Si segnala che non sussiste responsabilita' del medico  che  redige
    un certificato in forma cartacea nelle "aree di esenzione", che  sono
    state indicate nella circolare n. 2 al paragrafo 2 (per  le  sezioni:
    2.1 "I dipendenti della pubblica amministrazione interessati"  e  2.2
    "I  medici  obbligati  all'utilizzo  del  sistema   di   trasmissione
    telematica") sino a quando non sara' comunicato  un  mutamento  della
    situazione per interventi di  natura  tecnica  ed  organizzativa  che
    potranno essere effettuati rispetto al sistema vigente. 
      Per quanto riguarda la trasmissione telematica della certificazione
    di  malattia  dalle  strutture  di  pronto  soccorso,  le   strutture
    ospedaliere individuano le soluzioni tecniche  e  organizzative  piu'
    idonee a garantirne l'applicabilita', sulla  base  delle  indicazioni
    regionali, utilizzando i servizi resi  disponibili  dal  SAC,  tra  i
    quali  il  sistema  WEB,  ovvero  tramite  integrazione  dei   propri
    applicativi con il  sistema  SAC,  in  modo  che  il  certificato  di
    malattia possa essere predisposto  e  inviato  da  parte  del  medico
    contestualmente alla compilazione del verbale di pronto soccorso. 
      Per quanto riguarda i documenti elaborati dagli ospedali al momento
    del ricovero e della  dimissione,  eventualmente  con  prognosi  post
    ricovero,  le  problematiche  sono  state  discusse  nell'ambito  del
    menzionato tavolo congiunto Amministrazioni centrali -  Regioni,  con
    la valutazione di iniziative tecniche ed organizzative necessarie per
    la loro gestione nell'ambito del sistema di  trasmissione  telematica
    che saranno implementate nei prossimi mesi con la collaborazione  dei
    soggetti istituzionali  interessati.  Pertanto,  sino  all'attuazione
    delle  idonee  soluzioni,  tali  documenti   continuano   ad   essere
    rilasciati al lavoratore in forma cartacea, ai fini  della  fruizione
    delle agevolazioni previste dalla normativa. 
      Si chiarisce che in questi casi, come pure nelle aree di  esenzione
    sopra indicate, le amministrazioni non devono comunicare la ricezione
    della documentazione cartacea, in luogo del  certificato  telematico,
    all'azienda sanitaria competente. 
    3. Cruscotto di monitoraggio reso disponibile dal S.A.C. 
      Il sistema di accoglienza centrale (SAC) rende disponibile  per  le
    regioni, le aziende sanitarie e le altre  strutture  interessate,  un
    apposito cruscotto di  monitoraggio  del  sistema,  che  consente  di
    acquisire  informazioni  circa  il  tasso  di  utilizzo  del  sistema
    (certificati inviati  e  servizi  utilizzati),  nonche'  informazioni
    puntuali  circa  eventuali  disservizi  (rallentamenti  e/o  blocchi)
    registrati dal sistema SAC stesso. 
      Il cruscotto di monitoraggio rende anche disponibili servizi per  i
    medici, per  segnalare  eventuali  malfunzionamenti  non  riguardanti
    direttamente  il  sistema  SAC,  quali  ad   esempio,   mancanza   di
    connettivita', malfunzionamenti del proprio PC, malfunzionamenti  del
    call center telefonico per l'invio dei certificati, e  per  acquisire
    informazioni circa eventuali disservizi (rallentamenti  e/o  blocchi)
    registrati dal sistema SAC stesso. 
      Il cruscotto di monitoraggio rende infine disponibili anche servizi
    per le aziende sanitarie per inviare al SAC le informazioni  relative
    ai certificati cartacei rilasciati dai propri medici e comunicati dai
    datori di  lavoro  pubblici,  cosi'  come  previsto  dalla  Circolare
    1/2010/DFP/DDI dell'11 marzo 2010, paragrafo  6  "Le  amministrazioni
    che, in qualita'  di  datori  di  lavoro,  abbiano  conoscenza  della
    violazione delle norme  relative  alla  trasmissione  telematica  dei
    certificati  di  malattia  e,   senza   corrispondente   trasmissione
    telematica da parte dell'Inps, ricevano dal dipendente  un  attestato
    di malattia in forma cartacea, sono tenute a segnalare tale  anomalia
    alla ASL di riferimento entro 48 ore dal  ricevimento  dello  stesso,
    inviando apposita comunicazione alla  casella  di  posta  elettronica
    certificata dell'Azienda di riferimento del medico". 
      Combinando  queste  informazioni  con  le  informazioni   circa   i
    certificati  cartacei  ricevuti  dall'INPS,  che  saranno  comunicate
    automaticamente dall'Istituto al SAC, il  cruscotto  di  monitoraggio
    fornira' quindi anche indicazioni  circa  il  numero  di  certificati
    cartacei  rilasciati  da  un  medico  in  un   dato   periodo.   Tali
    informazioni sono comunque da assumersi quale  indicazione  indiretta
    di comportamento, in quanto non  comprensiva  dei  dati  relativi  ai
    certificati cartacei rilasciati dai medici a lavoratori  del  settore
    privato non indennizzati dall'INPS. 
    4. Ulteriori servizi resi disponibili ai medici prescrittori 
      Come segnalato  con  le  precedenti  circolari,  oltre  ai  servizi
    informatici, il medico ha la possibilita' di utilizzare  il  servizio
    telefonico basato su un risponditore automatico reso disponibile  dal
    SAC al numero 800 013 577. Tale servizio e'  considerato  di  secondo
    livello, per ovviare a problemi di invio tramite  il  sistema  web  o
    problemi di accesso alla rete internet. Si chiarisce che il medico ha
    la possibilita' di redigere il certificato in forma cartacea nel caso
    in cui i tempi richiesti dal risponditore automatico,  in  situazioni
    contingenti, confliggano con il  dovere  primario  di  assolvere  gli
    obblighi assistenziali. 
     
                           Raccomandazioni finali 
     
      Si  invitano  le  Amministrazioni   destinatarie   della   presente
    circolare a voler portare a conoscenza il contenuto della  stessa  ai
    propri dipendenti. 
      Si chiede  inoltre  al  Ministero  della  salute,  alle  Regioni  e
    Province autonome, alle Aziende sanitarie e agli Ordini professionali
    di riferimento di volerne dare diffusione  presso  gli  esercenti  la
    professione medica. 
      Sara'  cura  dei  Dipartimenti  della  funzione  pubblica,  per  la
    digitalizzazione  della  pubblica  amministrazione  e   l'innovazione
    tecnologica e delle altre Amministrazioni competenti  comunicare  nel
    prosieguo ulteriori informazioni. 
        Roma, 23 febbraio 2011 
     
                                            Il Ministro per la pubblica   
                                          amministrazione e l'innovazione 
                                                         Brunetta         
    
    Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2011 
    Ministeri istituzionali -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
    registro n. 9, foglio n. 351 
    
            
    
    Ultimo aggiornamento Martedì 07 Giugno 2011 12:06
     

    Modifica al regolamento degli Uffici della Giustizia amministrativa

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      CONSIGLIO DI STATO
    DECRETO 23 maggio 2011

    Modifica  del  decreto  15  febbraio  2005  recante  regolamento   di
    organizzazione   degli   Uffici   amministrativi   della    Giustizia
    amministrativa. (11A07052) 
    in G.U.R.I. del 6 giugno 2011, n. 129
    

     
     
     
                    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO 
     
      Visto  il  proprio  decreto  in  data  15  febbraio  2005,  recante
    Regolamento  di  organizzazione  degli  Uffici  amministrativi  della
    Giustizia amministrativa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  12
    aprile 2005, n. 84; 
      Viste le delibere  del  Consiglio  di  Presidenza  della  Giustizia
    amministrativa in data 11 marzo 2010 e 11 marzo 2011 
     
                                  E m a n a 
     
      Le seguenti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del
    Consiglio di Stato in data 15 febbraio 2005: 
                                   Art. 1 
     
     
           Istituzione dell'Ufficio studi, massimario e formazione 
     
      1. L'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio di  Stato  15
    febbraio  2005  -  Regolamento   di   organizzazione   degli   uffici
    amministrativi della giustizia amministrativa  -  e'  sostituito  dal
    seguente: 
      «Art. 13.  (Ufficio  studi,  massimario  e  formazione)»  -  1.  E'
    istituito, quale organismo della giustizia amministrativa,  l'Ufficio
    studi, massimario e formazione, di seguito  denominato  Ufficio,  che
    cura,  in  posizione  di  autonomia,  l'attivita'  scientifica  e  di
    aggiornamento professionale a supporto dei magistrati  amministrativi
    ai quali assicura il diritto alla formazione continua. 
      2.  L'Ufficio   elabora   autonomamente   l'attivita'   scientifica
    afferente i temi di cui alle seguenti lettere e, a tal fine: 
      a) cura lo studio normativo, dottrinario e giurisprudenziale  delle
    questioni, giuridiche e socio economiche, di rilevante importanza per
    la Giustizia amministrativa anche su  richiesta  del  Presidente  del
    Consiglio  di  Stato,  dei  Presidenti  titolari  delle  Sezioni  del
    Consiglio di  Stato,  dei  Presidenti  dei  Tribunali  amministrativi
    regionali; 
      b) esamina la giurisprudenza della Corte di  giustizia  dell'Unione
    europea, della Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo,  della  Corte
    costituzionale, delle giurisdizioni superiori nazionali elaborando le
    questioni di maggiore interesse per  la  giustizia  amministrativa  e
    diffondendone i risultati; 
      c) segnala le ordinanze  di  rimessione  alla  Corte  di  giustizia
    dell'Unione europea ed alla Corte costituzionale delle  questioni  di
    maggiore rilievo per la giustizia amministrativa; 
      d) massima le pronunce ed i pareri del Consiglio di  Stato  nonche'
    le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali, se  di  rilevante
    importanza per la Giustizia amministrativa, anche su segnalazione dei
    presidenti dei collegi o delle adunanze ovvero dei singoli magistrati
    amministrativi; 
      e) promuove, coordina  e  verifica  l'acquisizione  dei  contributi
    scientifici dei  singoli  magistrati  amministrativi,  quali  autori,
    relatori o docenti; 
      f) promuove la divulgazione  della  propria  attivita'  scientifica
    anche mediante pubblicazioni. 
      3. In base alle linee guida elaborate annualmente dal Consiglio  di
    presidenza della giustizia amministrativa, l'Ufficio: 
      a) fornisce il supporto giuridico -  scientifico  al  Consiglio  di
    Presidenza ed al Segretario generale della giustizia amministrativa; 
      b) fornisce il supporto giuridico  -  scientifico,  anche  mediante
    proposte e pareri: 
      1) al Servizio  centrale  per  l'informatica  e  le  tecnologie  di
    comunicazione; 
      2) alla Direzione generale delle risorse umane ed organizzative, ai
    fini della formazione professionale del personale  amministrativo  in
    base all'art. 16, comma 1, del  presente  regolamento,  indicando  le
    specifiche tecnico - giuridiche ed il  glossario  che  devono  essere
    utilizzati dagli uffici addetti alla ricezione dei  ricorsi  e  dalle
    segreterie; 
      c) cura i rapporti con le organizzazioni  internazionali,  l'Unione
    europea e  gli  Stati  stranieri,  quale  autorita'  referente  della
    giustizia amministrativa; 
      d) segue, presso le competenti  sedi  parlamentari  e  governative,
    l'attivita' di elaborazione normativa di interesse per  la  giustizia
    amministrativa; 
      e)  redige  una  relazione  sull'andamento  dell'attivita'   svolta
    indirizzata al Consiglio di presidenza. 
      4. In materia di formazione,  anche  linguistica,  e  nel  rispetto
    delle direttive deliberate annualmente dal Consiglio  di  Presidenza,
    l'Ufficio: 
      a) sottopone al Consiglio di  Presidenza,  per  l'approvazione,  il
    progetto del programma annuale della formazione; 
      b) in attuazione del programma di cui alla precedente lettera a): 
      1) organizza, assicurando un razionale decentramento, gli  incontri
    di studio, i convegni, le visite di lavoro ed ogni  altra  iniziativa
    formativa  e  culturale  da  svolgersi  prioritariamente  a   livello
    centrale; 
      2) individua le modalita' ed elabora i contenuti della  formazione,
    anche socio economica, adeguandoli costantemente alle esigenze emerse
    in sede di attuazione; 
      3)  coordina  le  autonome  iniziative   culturali   proposte   dai
    presidenti dei Tribunali amministrativi regionali  e,  verificata  la
    coerenza dell'iniziativa con la programmazione di cui alla precedente
    lettera  a),  la  sottopone  al  Consiglio  di  presidenza   per   le
    determinazioni di sua competenza. 
      5. L'Ufficio e' diretto dal presidente aggiunto  del  Consiglio  di
    Stato che puo' nominare  annualmente  un  Coordinatore  organizzativo
    scelto fra i magistrati addetti che  fruisce  di  una  riduzione  del
    carico di lavoro pari alla meta'. 
      6. All'Ufficio sono addetti fino ad un massimo di dodici magistrati
    amministrativi,  scelti  in  modo  da   assicurare   il   tendenziale
    equilibrio fra le diverse componenti, di cui non  oltre  la  meta'  a
    tempo pieno e la  restante  parte  a  tempo  parziale.  I  magistrati
    addetti svolgono, nell'ambito dei compiti di cui ai commi 2, 3  e  4,
    attivita' di studio, ricerca e docenza. Sono  nominati  magistrati  a
    tempo pieno quelli che  non  beneficiano  di  incarichi  soggetti  al
    regime  dell'autorizzazione  ad  eccezione  di  quelli   di   ricerca
    scientifica e docenza, purche' compatibili con  l'impegno  richiesto;
    per tutta la durata dell'incarico i magistrati addetti a tempo  pieno
    non   possono   beneficiare   di   incarichi   soggetti   al   regime
    dell'autorizzazione. 
      7. I magistrati addetti all'Ufficio: 
      a) sono nominati dal presidente del Consiglio di Stato, su proposta
    del Consiglio di presidenza che delibera previo interpello; 
      b) se a tempo pieno, rimangono in carica per la durata di tre  anni
    e sono confermati per una sola volta e salvo demerito; 
      c) se a tempo parziale, rimangono in carica per un anno  e  possono
    essere confermati, non oltre  l'arco  del  successivo  quinquennio  e
    salvo demerito, nei limiti  delle  valutazioni  di  bilancio  operate
    annualmente dal Consiglio di Presidenza. 
      8. Il Consiglio di  presidenza  e  l'Ufficio  si  avvalgono  di  un
    comitato  di  indirizzo  scientifico  ed  organizzativo,  di  seguito
    denominato  comitato,  presieduto  dal  direttore   dell'Ufficio,   e
    composto da: 
      a) tre componenti del Consiglio di presidenza; 
      b)  un  magistrato  nominato  dal   direttore   fra   gli   addetti
    all'Ufficio; 
      c) due professori universitari ordinari, nelle materie  giuridiche,
    della scienza dell'organizzazione o della formazione. 
      9. I componenti del comitato di cui al precedente comma 8,  lettere
    a) e c): 
      a) sono nominati dal presidente del Consiglio di Stato, su proposta
    del  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia  amministrativa  che
    delibera previo interpello; 
      b) rimangono in carica per la durata di tre anni, salvo conferma; i
    componenti  del  Consiglio  di  presidenza  cessano  in   ogni   caso
    dall'incarico a conclusione della consiliatura. 
      10. Il comitato: 
      a) propone annualmente al Consiglio di presidenza le linee guida  e
    le direttive di cui ai commi 3 e 4; 
      b) delibera in ordine: 
          1) agli obblighi di servizio dei magistrati addetti, tenuti  in
    ogni caso ad assicurare una  presenza  settimanale  minima  pari,  di
    norma, a due giorni se a tempo pieno e  di  un  giorno,  se  a  tempo
    parziale; 
          2)   alle   modalita'   organizzative   e   di    funzionamento
    dell'Ufficio, nominando fra i magistrati addetti di estrazione T.a.r.
    un referente per la formazione, nonche' della struttura di  supporto,
    fissando annualmente gli indirizzi  e  gli  obbiettivi  operativi  di
    quest'ultima; 
        c) nell'ambito delle disponibilita' dell'apposito stanziamento di
    bilancio, stabilisce i compensi da erogare ai docenti,  agli  esperti
    ed ai magistrati amministrativi, diversi da quelli  addetti,  per  le
    attivita' prestate ai sensi dei precedenti commi 2, lettera e)  e  4,
    lettera b), numero 1); 
        d) puo' promuovere la stipulazione di convenzioni senza  oneri  a
    carico dell'amministrazione della giustizia amministrativa: 
      1) con le universita', per lo svolgimento  presso  l'Ufficio  delle
    attivita' di studio e di ricerca scientifica  da  parte  di  docenti,
    ricercatori e dottorandi di ricerca; 
      2)  con  le  scuole,  gli  organismi  di  formazione  delle   altre
    magistrature ed istituzioni  pubbliche,  per  lo  svolgimento  presso
    l'Ufficio  del  tirocinio  dei  magistrati  e  degli  altri  soggetti
    ammessi; 
        e) puo' promuovere la valorizzazione, sotto il profilo economico,
    dei risultati dell'attivita' di elaborazione scientifica,  editoriale
    e formativa dell'Ufficio. 
      11. Ai componenti del  comitato  di  cui  al  precedente  comma  8,
    lettera c), ai magistrati addetti a  tempo  pieno  ed  ai  magistrati
    addetti a tempo parziale, e' corrisposto un  compenso  annuale  lordo
    come disciplinato dal Regolamento di Autonomia Finanziaria della G.A.
    L'importo dei compensi e' rivalutato ogni tre anni in base  al  tasso
    di inflazione registrato dall'Istat. Ai componenti dell'Ufficio e del
    comitato, ove ricorrano i presupposti di legge, spetta il trattamento
    di missione. 
      12. L'Ufficio si avvale di una apposita struttura di  supporto  cui
    e' preposto un dirigente di seconda fascia; la struttura e'  composta
    da una segreteria e dall'ufficio amministrativo per  le  biblioteche;
    alla struttura e' assegnato un  adeguato  contingente  di  funzionari
    dell'area C e di personale di altre qualifiche. 
      L'ufficio amministrativo per le biblioteche: 
      a) assiste l'Ufficio nell'espletamento dei suoi compiti; 
      b) gestisce la biblioteca centrale; 
      c)  fornisce  collaborazione   alle   biblioteche   dei   Tribunali
    amministrativi  regionali  e  degli  altri  organi  della   giustizia
    amministrativa; 
      d) assiste direttamente i  magistrati  amministrativi  e  cura,  in
    funzione delle esigenze degli stessi, i rapporti con  le  biblioteche
    delle altre magistrature ed istituzioni. 
      13. Ciascun magistrato, all'atto della richiesta di  autorizzazione
    a svolgere incarichi extra istituzionali, puo' dichiarare la  propria
    disponibilita'   alla   collaborazione   scientifica    eventualmente
    richiesta dall'Ufficio studi in relazione all'oggetto dell'incarico». 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
                   Disposizioni finali e di coordinamento 
     
      1. Sono abrogati: 
        a) i commi 1, lettera c), 2 e 4, dell'art.  14  del  decreto  del
    Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005; 
        b)  l'art.  37  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  di
    Presidenza della Giustizia Amministrativa 6 febbraio 2004; 
        c) l'art. 32 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21
    aprile 1973, n. 214. 
      2. Il comma 3 dell'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio
    di Stato 15 febbraio 2005 e' sostituito dal seguente: «3. Agli uffici
    di cui al comma 1, lettere a) e b) sono preposti dirigenti di seconda
    fascia». 
      3. All'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio di
    Presidenza della giustizia amministrativa 6 febbraio  2004,  dopo  il
    numero 3) e' inserito il seguente numero: «4) esercita, in  relazione
    all'Ufficio studi, massimario e formazione,  le  competenze  previste
    dall'art. 13 del decreto del Presidente del  Consiglio  di  Stato  15
    febbraio 2005». 
      4. Il presente regolamento entra in  vigore  il  giorno  successivo
    alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
        Roma, 23 maggio 2011 
     
                                                   Il Presidente: de Lise 
     

    autonomia di entrata di regioni e province e determinazione dei costi e dei fabbisogni nel settore sanitario

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    DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 2011, n. 68

    Disposizioni in materia di  autonomia  di  entrata  delle  regioni  a
    statuto ordinario e delle province,  nonche'  di  determinazione  dei
    costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. (11G0112) 
    in G.U.R.I. del 12 maggio 2011, n. 109
    

              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

     
     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti  gli  articoli  76,  87,  quinto  comma,  117  e  119   della
    Costituzione; 
      Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo  in
    materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
    Costituzione»; 
      Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
    adottata nella riunione del 7 ottobre 2010; 
      Vista l'intesa sancita in sede di  Conferenza  unificata  ai  sensi
    dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
    riunione del 16 dicembre 2010; 
      Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del
    federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio  2009,
    n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari  competenti  per  le
    conseguenze di carattere finanziario della Camera dei Deputati e  del
    Senato della Repubblica; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 31 marzo 2011; 
      Su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del
    Ministro per le riforme per  il  federalismo,  del  Ministro  per  la
    semplificazione normativa e  del  Ministro  per  i  rapporti  con  le
    regioni e per la coesione territoriale, di concerto  con  i  Ministri
    dell'interno, della  salute  e per  la  pubblica  amministrazione   e
    l'innovazione; 
     
                                    Emana 
                      il seguente decreto legislativo: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                                   Oggetto 
     
      1. Le disposizioni del  presente  capo  assicurano  l'autonomia  di
    entrata  delle  regioni  a  statuto  ordinario   e   la   conseguente
    soppressione di trasferimenti statali. 
      2. Le medesime disposizioni individuano le compartecipazioni  delle
    regioni a statuto ordinario  al  gettito  di  tributi  erariali  e  i
    tributi delle regioni a statuto  ordinario,  nonche'  disciplinano  i
    meccanismi perequativi che costituiscono le  fonti  di  finanziamento
    del complesso delle spese delle stesse regioni. 
      3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui  al  comma  2  e'
    senza vincolo di destinazione. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 2 
     
    Rideterminazione  dell'addizionale  all'imposta  sul  reddito   delle
      persone fisiche delle regioni a statuto ordinario. 
     
       1. A decorrere dall'anno 2013, con riferimento all'anno di imposta
    precedente, l'addizionale regionale  all'imposta  sul  reddito  delle
    persone fisiche (IRPEF) e' rideterminata con decreto  del  Presidente
    del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
    delle finanze, di concerto con il Ministro  per  le  riforme  per  il
    federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per  la
    coesione territoriale, da  adottare  entro  un  anno  dalla  data  di
    entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sentita  la  Conferenza
    permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
    autonome di Trento e di Bolzano, di  seguito  denominata  «Conferenza
    Stato-Regioni», e previo parere delle Commissioni  della  Camera  dei
    Deputati e del Senato della Repubblica competenti per  i  profili  di
    carattere finanziario, in modo tale da garantire al  complesso  delle
    regioni  a  statuto  ordinario  entrate  corrispondenti  al   gettito
    assicurato dall'aliquota di base vigente  alla  data  di  entrata  in
    vigore del presente decreto  legislativo,  ai  trasferimenti  statali
    soppressi ai sensi dell'articolo 7 ed alle  entrate  derivanti  dalla
    compartecipazione  soppressa  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  4.
    All'aliquota  cosi'  rideterminata  si  aggiungono   le   percentuali
    indicate nell'articolo 6, comma 1. Con il decreto di cui al  presente
    comma sono ridotte, per le regioni a statuto ordinario e a  decorrere
    dall'anno di imposta  2013,  le  aliquote  dell'IRPEF  di  competenza
    statale, mantenendo inalterato  il  prelievo  fiscale  complessivo  a
    carico del contribuente. 
      2. Salvo quanto previsto dal comma 1,  continua  ad  applicarsi  la
    disciplina relativa all'IRPEF, vigente alla data di entrata in vigore
    del presente decreto. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 3 
     
     
                            Fabbisogno sanitario 
     
      1. Per l'anno  2012  il  fabbisogno  sanitario  nazionale  standard
    corrisponde  al  livello,  stabilito  dalla  vigente  normativa,  del
    finanziamento   del   Servizio   sanitario   nazionale    al    quale
    ordinariamente concorre lo Stato. 
      2. Restano ferme le disposizioni in materia di quota premiale e  di
    relativa erogabilita' in seguito alla verifica degli  adempimenti  in
    materia sanitaria di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c),  della
    legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' le disposizioni in materia di
    realizzazione degli obiettivi di carattere  prioritario,  di  rilievo
    nazionale e di relativa erogabilita' delle corrispondenti risorse  ai
    sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis,  della  legge  23  dicembre
    1996, n. 662, e successive modificazioni, e in materia  di  fondo  di
    garanzia  e  di  recuperi,  di  cui  all'articolo  13   del   decreto
    legislativo 18 febbraio  2000,  n.  56,  rispettivamente  per  minori
    ovvero maggiori gettiti fiscali effettivi rispetto a  quelli  stimati
    ai fini della copertura del fabbisogno sanitario regionale  standard.
    Resta altresi' fermo che al finanziamento della spesa sanitaria  fino
    all'anno  2013  concorrono   le   entrate   proprie,   nella   misura
    convenzionalmente  stabilita   nel   riparto   delle   disponibilita'
    finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010 e  le
    ulteriori risorse, previste da specifiche disposizioni, che ai  sensi
    della normativa vigente sono ricomprese nel livello del finanziamento
    del Servizio  sanitario  nazionale  cui  concorre  ordinariamente  lo
    Stato. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 4 
     
     
         Compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto 
     
      1.  A   ciascuna   regione   a   statuto   ordinario   spetta   una
    compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). 
      2. Per gli anni 2011 e 2012 l'aliquota di compartecipazione di  cui
    al comma 1 e' calcolata in base alla normativa vigente, al  netto  di
    quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A
    decorrere dall'anno 2013 l'aliquota e' determinata con  le  modalita'
    previste dall'art. 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto di quanto
    devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. 
      3. A decorrere dall'anno 2013  le  modalita'  di  attribuzione  del
    gettito  della  compartecipazione  I.V.A.  alle  regioni  a   statuto
    ordinario  sono  stabilite  in  conformita'  con  il   principio   di
    territorialita'. Il principio  di  territorialita'  tiene  conto  del
    luogo di consumo, identificando il luogo di consumo con quello in cui
    avviene la cessione di beni; nel caso dei  servizi,  il  luogo  della
    prestazione puo' essere identificato con  quello  del  domicilio  del
    soggetto fruitore. Nel caso di cessione di immobili si fa riferimento
    alla loro ubicazione. I dati derivanti dalle dichiarazioni fiscali  e
    da  altre  fonti   informative   in   possesso   dell'Amministrazione
    economico-finanziaria  vengono  elaborati  per  tenere  conto   delle
    transazioni e degli acquisti in capo a soggetti  passivi  con  I.V.A.
    indetraibile e a soggetti pubblici e privati  assimilabili,  ai  fini
    IVA, a consumatori finali. I criteri di attuazione del presente comma
    sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente
    del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
    delle finanze, di concerto con il Ministro  per  le  riforme  per  il
    federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per  la
    coesione territoriale,  sentite  la  Conferenza  Stato-Regioni  e  la
    Commissione  tecnica  paritetica  per  l'attuazione  del  federalismo
    fiscale  oppure,  ove  effettivamente   costituita,   la   Conferenza
    permanente per il  coordinamento  della  finanza  pubblica  e  previo
    parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della
    Repubblica competenti per i profili di  carattere  finanziario.  Allo
    schema di decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e'
    allegata  una  relazione  tecnica  concernente  le   conseguenze   di
    carattere finanziario  derivanti  dall'attuazione  del  principio  di
    territorialita'. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 5 
     
     
         Riduzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive 
     
      1. A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a statuto ordinario,
    con propria legge, puo' ridurre le  aliquote  dell'imposta  regionale
    sulle attivita'  produttive  (IRAP)  fino  ad  azzerarle  e  disporre
    deduzioni  dalla  base  imponibile,  nel  rispetto  della   normativa
    dell'Unione europea  e  degli  orientamenti  giurisprudenziali  della
    Corte di giustizia dell'Unione europea. Resta in ogni caso  fermo  il
    potere di variazione dell'aliquota di cui all'articolo 16,  comma  3,
    del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
      2. Gli effetti finanziari derivanti  dagli  interventi  di  cui  al
    comma 1 sono esclusivamente a carico del bilancio della regione e non
    comportano alcuna forma di compensazione da parte dei  fondi  di  cui
    all'articolo 15. 
      3.  Non  puo'  essere  disposta  la  riduzione  dell'IRAP   se   la
    maggiorazione di cui all'articolo 6, comma  1,  e'  superiore  a  0,5
    punti percentuali. 
      4. Restano fermi gli automatismi  fiscali  previsti  dalla  vigente
    legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio  economico,
    nonche' le disposizioni in  materia  di  applicazione  di  incrementi
    delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai Piani di  rientro
    dai deficit sanitari. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 6 
     
     
                       Addizionale regionale all'IRPEF 
     
      1. A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a Statuto  ordinario
    puo',  con  propria   legge,   aumentare   o   diminuire   l'aliquota
    dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di
    base e' pari allo 0,9 per cento sino alla rideterminazione effettuata
    ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo  periodo.  La  maggiorazione
    non puo' essere superiore: 
      a) a 0,5 punti percentuali per l'anno 2013; 
      b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014; 
      c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015. 
      2. Fino al 31 dicembre 2012,  rimangono  ferme  le  aliquote  della
    addizionale regionale all'IRPEF  delle  regioni  che,  alla  data  di
    entrata in vigore del presente decreto, sono superiori alla  aliquota
    di base, salva la facolta' delle medesime regioni  di  deliberare  la
    loro riduzione fino alla medesima aliquota di base. 
      3.  Resta  fermo  il  limite  della  maggiorazione  di  0,5   punti
    percentuali, se la regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP.  La
    maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali  non  trova  applicazione
    sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11  del
    testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
    Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con decreto  di
    natura non regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze
    sono stabilite le modalita' per l'attuazione del presente periodo. In
    caso  di  riduzione,  l'aliquota  deve  assicurare  un  gettito  che,
    unitamente a quello derivante dagli altri tributi  regionali  di  cui
    all'articolo  12,  comma  2,  non  sia  inferiore  all'ammontare  dei
    trasferimenti  regionali  ai  comuni,  soppressi  in  attuazione  del
    medesimo articolo 12. 
      4. Per assicurare la razionalita' del sistema  tributario  nel  suo
    complesso e la salvaguardia dei  criteri  di  progressivita'  cui  il
    sistema medesimo e' informato, le regioni possono stabilire  aliquote
    dell'addizionale regionale all' IRPEF differenziate esclusivamente in
    relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti
    dalla legge statale. 
      5. Le regioni, nell'ambito della addizionale  di  cui  al  presente
    articolo, possono disporre, con propria legge, detrazioni  in  favore
    della famiglia, maggiorando le detrazioni previste  dall'articolo  12
    del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917  del  1986.
    Le regioni adottano altresi' con propria legge misure  di  erogazione
    di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF,
    il cui livello di reddito e  la  relativa  imposta  netta,  calcolata
    anche su base familiare, non consente la fruizione  delle  detrazioni
    di cui al presente comma. 
      6. Al fine di favorire l'attuazione del principio di sussidiarieta'
    orizzontale  di   cui   all'articolo   118,   quarto   comma,   della
    Costituzione, le regioni, nell'ambito della  addizionale  di  cui  al
    presente articolo,  possono  inoltre  disporre,  con  propria  legge,
    detrazioni  dall'addizionale  stessa  in  luogo  dell'erogazione   di
    sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di  sostegno  sociale
    previste dalla legislazione regionale. 
      7. Le disposizioni di cui ai commi 3,  4,  5  e  6 si  applicano  a
    decorrere dal 2013. 
      8. L'applicazione delle detrazioni previste dai  commi  5  e  6  e'
    esclusivamente a carico del bilancio della regione che le  dispone  e
    non comporta alcuna forma di compensazione da parte dello  Stato.  In
    ogni caso deve essere garantita la previsione  di  cui  al  comma  3,
    ultimo periodo. 
      9. La possibilita' di disporre le detrazioni di cui ai commi 5 e  6
    e' sospesa per le regioni impegnate nei piani di rientro dal  deficit
    sanitario alle quali e' stata applicata la misura di cui all'articolo
    2, commi 83, lettera b), e 86, della citata legge n.  191  del  2009,
    per mancato rispetto del piano stesso. 
      10. Restano fermi gli automatismi fiscali  previsti  dalla  vigente
    legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio  economico,
    nonche' le disposizioni in  materia  di  applicazione  di  incrementi
    delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di  rientro
    dai deficit sanitari. 
      11. L'eventuale riduzione dell'addizionale regionale  all'IRPEF  e'
    esclusivamente a carico del bilancio della  regione  e  non  comporta
    alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui  all'articolo
    15. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 7 
     
     
    Soppressione dei trasferimenti dallo Stato  alle  regioni  a  statuto
                                  ordinario 
     
      1. A decorrere dall'anno 2013 sono soppressi tutti i  trasferimenti
    statali di parte corrente e, ove non finanziati  tramite  il  ricorso
    all'indebitamento,  in  conto  capitale,  alle  regioni   a   statuto
    ordinario aventi carattere di generalita' e  permanenza  e  destinati
    all'esercizio  delle  competenze  regionali,  ivi   compresi   quelli
    finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e  comuni.
    Le regioni a  statuto  ordinario  esercitano  l'autonomia  tributaria
    prevista dagli articoli 5, 6, 8 e 12, comma 2, in modo da  assicurare
    il rispetto dei termini fissati dal presente Capo. Sono esclusi dalla
    soppressione i trasferimenti relativi al  fondo  perequativo  di  cui
    all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato,
    sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica paritetica per
    l'attuazione  del  federalismo  fiscale  ovvero,  ove  effettivamente
    costituita, della Conferenza permanente per  il  coordinamento  della
    finanza pubblica, entro il 31 dicembre 2011, su proposta del Ministro
    dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro  per  le
    riforme per il federalismo e con il Ministro per i  rapporti  con  le
    regioni  e  per  la  coesione  territoriale,  sentita  la  Conferenza
    unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati
    e del Senato della Repubblica competenti per i profili  di  carattere
    finanziario, sono individuati i trasferimenti statali di cui al comma
    1. Con ulteriore decreto adottato con le modalita' previste dal primo
    periodo   possono   essere   individuati   ulteriori    trasferimenti
    suscettibili di soppressione. Allo schema di decreto  del  Presidente
    del  Consiglio  dei  ministri  e'  allegata  una  relazione   tecnica
    concernente le conseguenze di carattere finanziario. 
      3. In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo  Stato
    alle regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, con
    decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
    Ministro dell'economia e delle finanze, sono  definite  le  modalita'
    che  assicurano  adeguate  forme   di   copertura   finanziaria,   in
    conformita' a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1,  lettera  i),
    della legge 5 maggio 2009, n. 42. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 8 
     
     
                         Ulteriori tributi regionali 
     
       1. Ferma la facolta' per le regioni di  sopprimerli,  a  decorrere
    dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri  regionali  la
    tassa  per  l'abilitazione  all'esercizio  professionale,   l'imposta
    regionale sulle concessioni statali dei beni del  demanio  marittimo,
    l'imposta regionale sulle concessioni  statali  per  l'occupazione  e
    l'uso  dei  beni  del  patrimonio   indisponibile,   la   tassa   per
    l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali,  le  tasse  sulle
    concessioni  regionali,  l'imposta  sulle  emissioni   sonore   degli
    aeromobili, di cui all'articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933,
    n. 1592, all'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica
    24 luglio 1977, n. 616, agli articoli 1, 5 e 6  del  decreto-legge  5
    ottobre 1993, n. 400, convertito, con  modificazioni, dalla  legge  4
    dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970,  n.
    281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970,  all'articolo
    3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95  della
    legge 21 novembre 2000, n. 342. 
      2. Fermi restando i limiti massimi di manovrabilita' previsti dalla
    legislazione   statale,   le   regioni    disciplinano    la    tassa
    automobilistica regionale. 
      3. Alle regioni a statuto ordinario spettano gli altri  tributi  ad
    esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata  in
    vigore del presente decreto. I predetti tributi costituiscono tributi
    propri derivati. 
      4. A decorrere dall'anno 2013, e comunque dalla data  in  cui  sono
    soppressi i trasferimenti statali a favore delle regioni  in  materia
    di trasporto  pubblico  locale,  e'  soppressa  la  compartecipazione
    regionale all'accisa sulla benzina. E' contestualmente  rideterminata
    l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 2, in  modo  da
    assicurare  un  gettito  corrispondente  a  quello  assicurato  dalla
    compartecipazione soppressa. 
      5.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  4,   spettano
    altresi' alle regioni a statuto ordinario le altre  compartecipazioni
    al  gettito  di  tributi  erariali,  secondo  quanto  previsto  dalla
    legislazione vigente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
    decreto. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 9 
     
     
    Attribuzione  alle  regioni  del  gettito   derivante   dalla   lotta
                            all'evasione fiscale 
     
      1. E' assicurato il riversamento diretto alle regioni, in  coerenza
    con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c), numero  1),
    della citata legge n. 42  del  2009,  in  relazione  ai  principi  di
    territorialita' di cui all'articolo 7, comma  1,  lettera  d),  della
    medesima  legge  n.  42  del  2009,  dell'intero  gettito   derivante
    dall'attivita'  di  recupero  fiscale  riferita  ai  tributi   propri
    derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali
    di cui al presente decreto. 
      2. E' altresi' attribuita alle regioni, in relazione ai principi di
    territorialita' di cui all'articolo 7, comma  1,  lettera  d),  della
    citata legge n. 42 del 2009, una  quota  del  gettito  riferibile  al
    concorso della regione nella attivita' di recupero fiscale in materia
    di IVA, commisurata all'aliquota di  compartecipazione  prevista  dal
    presente decreto. Ai sensi dell'articolo 25,  comma  1,  lettera  b),
    della medesima legge n. 42 del 2009,  le  modalita'  di  condivisione
    degli oneri di gestione della predetta attivita' di recupero  fiscale
    sono disciplinate con specifico atto convenzionale  sottoscritto  tra
    regione ed Agenzia delle entrate. 
      3. Qualora vengano  attribuite  alle  regioni  ulteriori  forme  di
    compartecipazione al gettito dei tributi erariali, e' contestualmente
    riversata alle regioni una quota del gettito riferibile  al  concorso
    della  regione  nella  attivita'  di  recupero  fiscale  relativa  ai
    predetti tributi, in coerenza a quanto previsto dal comma 2. 
      4. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
    stabilite le modalita' di attribuzione alle regioni delle risorse  di
    cui ai commi 1, 2 e 3. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 10 
     
     
                       Gestione dei tributi regionali 
     
      1. L'atto di indirizzo per  il  conseguimento  degli  obiettivi  di
    politica fiscale di cui all'articolo 59 del  decreto  legislativo  30
    luglio 1999, n. 300, e' adottato dal Ministro dell'economia  e  delle
    finanze, d'intesa con le regioni e sentita la  Conferenza  permanente
    per il coordinamento della finanza pubblica, di  cui  all'articolo  5
    della citata legge n. 42 del 2009. 
      2. Nel rispetto della autonomia organizzativa delle  regioni  nella
    scelta delle forme di organizzazione delle attivita' di gestione e di
    riscossione,  le  regioni  possono  definire   con   specifico   atto
    convenzionale, sottoscritto con il Ministero  dell'economia  e  delle
    finanze e con l'Agenzia delle  entrate,  le  modalita'  gestionali  e
    operative  dei  tributi  regionali,  nonche'  di  ripartizione  degli
    introiti derivanti dall'attivita' di recupero  dell'evasione  di  cui
    all'articolo 9, commi 2 e 3.  L'atto  convenzionale,  sottoscritto  a
    livello nazionale, riguarda altresi' la compartecipazione al  gettito
    dei tributi erariali. Dal presente comma non possono derivare nuovi o
    maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
      3. La convenzione di cui al comma 2 deve prevedere la  condivisione
    delle basi informative e l'integrazione dei dati di fonte statale con
    gli archivi regionali e locali. 
      4. Per le medesime finalita' stabilite al comma 2, le attivita'  di
    controllo, di rettifica della dichiarazione,  di  accertamento  e  di
    contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale  all'IRPEF  devono
    essere svolte dall'Agenzia delle Entrate. Le  modalita'  di  gestione
    delle imposte indicate al primo periodo, nonche' il relativo rimborso
    spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni  da  definire  tra
    l'Agenzia delle entrate e le regioni. 
      5. Al fine di assicurare a livello  territoriale  il  conseguimento
    degli obiettivi di politica fiscale di cui al comma 1, la convenzione
    di cui al comma 2 puo' prevedere la possibilita' per  le  regioni  di
    definire, di concerto con la Direzione dell'Agenzia delle entrate, le
    direttive generali sui criteri della gestione  e  sull'impiego  delle
    risorse disponibili. 
      6. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni,  con
    decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono  definite  le
    modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 5. 
      7. Per la gestione dei tributi il cui gettito sia ripartito tra gli
    enti di diverso livello di governo la convenzione di cui al  comma  2
    prevede l'istituzione presso  ciascuna  sede  regionale  dell'Agenzia
    delle  Entrate  di  un  Comitato  regionale  di  indirizzo,  di   cui
    stabilisce la composizione con rappresentanti designati dal direttore
    dell'Agenzia delle entrate, dalla regione e  dagli  enti  locali.  La
    citata gestione dei tributi e'  svolta  sulla  base  di  linee  guida
    concordate nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, con  l'Agenzia
    delle entrate. Dal  presente  comma  non  possono  derivare  nuovi  o
    maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 11 
     
     
    Misure compensative di interventi statali  sulle  basi  imponibili  e
                    sulle aliquote dei tributi regionali 
     
      1. Gli interventi statali sulle basi imponibili  e  sulle  aliquote
    dei tributi regionali di cui all'articolo 7,  comma  1,  lettera  b),
    numeri 1) e 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono  possibili,  a
    parita' di funzioni amministrative conferite, solo  se  prevedono  la
    contestuale adozione di misure per la completa compensazione  tramite
    modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi. 
      2.  La  quantificazione  finanziaria  delle  predette   misure   e'
    effettuata con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
    d'intesa con la Conferenza  permanente  per  il  coordinamento  della
    finanza pubblica di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 42 del
    2009. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 12 
     
    Soppressione dei trasferimenti dalle regioni a statuto  ordinario  ai
      comuni e  compartecipazione  comunale  alla  addizionale  regionale
      all'IRPEF. 
     
      1. Ciascuna regione a statuto ordinario sopprime, a  decorrere  dal
    2013,  i  trasferimenti  regionali  di  parte  corrente  e,  ove  non
    finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in  conto  capitale,
    diretti  al  finanziamento  delle  spese   dei   comuni,   ai   sensi
    dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della citata legge n.  42  del
    2009, aventi carattere di generalita' e permanenza. 
      2. Con efficacia a decorrere dal 2013, ciascuna regione  a  statuto
    ordinario determina, secondo quanto  previsto  dallo  statuto  o,  in
    coerenza  dello  stesso,  con  atto  amministrativo,  previo  accordo
    concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con  i
    comuni del  proprio  territorio,  una  compartecipazione  ai  tributi
    regionali, e prioritariamente alla addizionale regionale all'IRPEF, o
    individua tributi  che  possono  essere  integralmente  devoluti,  in
    misura tale da assicurare un importo corrispondente ai  trasferimenti
    regionali  soppressi  ai  sensi  del  comma  1.   Con   il   medesimo
    procedimento puo' essere  rivista  la  compartecipazione  ai  tributi
    regionali o l'individuazione dei tributi devoluti  sulla  base  delle
    disposizioni legislative regionali sopravvenute  che  interessano  le
    funzioni dei comuni.  L'individuazione  dei  trasferimenti  regionali
    fiscalizzabili  e'  oggetto   di   condivisione   nell'ambito   della
    Commissione  tecnica  paritetica  per  l'attuazione  del  federalismo
    fiscale  ovvero,  ove  effettivamente  costituita,  della  Conferenza
    permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 
      3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  120,  secondo  comma,
    della Costituzione. 
      4. Con efficacia a decorrere dalla data di  cui  al  comma  1,  per
    realizzare  in  forma  progressiva  e  territorialmente   equilibrata
    l'attuazione del presente articolo, ciascuna  regione  istituisce  un
    Fondo sperimentale regionale di riequilibrio in  cui  confluisce  una
    percentuale non superiore al 30 per cento del gettito di cui al comma
    2. Con le modalita' stabilite dal medesimo comma, sono determinati il
    riparto del Fondo, nonche' le quote del gettito che, anno  per  anno,
    sono  devolute  al  singolo  comune  in  cui  si  sono  verificati  i
    presupposti di imposta. 
      5. Il fondo sperimentale regionale di riequilibrio ha durata di tre
    anni. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 13 
     
     
        Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio 
     
      1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica  e  degli  obblighi
    assunti dall'Italia in  sede  comunitaria,  nonche'  della  specifica
    cornice finanziaria dei settori interessati relativa al finanziamento
    dei  rispettivi  fabbisogni  standard  nazionali,  la  legge  statale
    stabilisce le modalita' di determinazione dei livelli  essenziali  di
    assistenza e dei livelli  essenziali  delle  prestazioni  che  devono
    essere  garantiti  su  tutto  il  territorio  nazionale,   ai   sensi
    dell'articolo 117, secondo comma,  lettera  m),  della  Costituzione,
    nelle materie diverse dalla sanita'. 
      2. I livelli essenziali delle prestazioni sono stabiliti  prendendo
    a riferimento macroaree di intervento,  secondo  le  materie  di  cui
    all'articolo 14, comma 1, ciascuna delle quali  omogenea  al  proprio
    interno per  tipologia  di  servizi  offerti,  indipendentemente  dal
    livello di governo  erogatore.  Per  ciascuna  delle  macroaree  sono
    definiti i costi e i fabbisogni standard, nonche' le  metodologie  di
    monitoraggio e di valutazione dell'efficienza  e  dell'appropriatezza
    dei servizi offerti. 
      3. Conformemente a quanto previsto dalla citata  legge  n.  42  del
    2009, il Governo, nell'ambito del  disegno  di  legge  di  stabilita'
    ovvero con apposito  disegno  di  legge  collegato  alla  manovra  di
    finanza pubblica, in coerenza con  gli  obiettivi  e  gli  interventi
    appositamente individuati  da  parte  del  Documento  di  economia  e
    finanza, previo parere in sede di Conferenza unificata, propone norme
    di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte  a  realizzare
    l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei
    vari livelli di governo, nonche' un  percorso  di  convergenza  degli
    obiettivi di servizio, di cui al comma 5, ai livelli essenziali delle
    prestazioni e alle funzioni fondamentali  di  cui  all'articolo  117,
    secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione. 
      4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
    proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il  Ministro
    dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per  il
    federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per  la
    coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata e  previo
    parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
    Repubblica competenti per i  profili  di  carattere  finanziario,  e'
    effettuata la ricognizione dei livelli essenziali  delle  prestazioni
    nelle  materie  dell'assistenza,  dell'istruzione  e  del   trasporto
    pubblico locale,  con  riferimento  alla  spesa  in  conto  capitale,
    nonche'  la  ricognizione  dei  livelli  adeguati  del  servizio   di
    trasporto pubblico locale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c),
    della citata legge n. 42 del 2009. 
      5. Fino alla determinazione,  con  legge,  dei  livelli  essenziali
    delle prestazioni, tramite intesa  conclusa  in  sede  di  Conferenza
    unificata sono stabiliti i servizi da erogare, aventi caratteristiche
    di generalita' e permanenza, e il relativo fabbisogno,  nel  rispetto
    dei vincoli di finanza pubblica. 
      6. Per le finalita' di cui al comma 1, la Societa' per gli studi di
    settore - SOSE S.p.a., in collaborazione con  l'ISTAT  e  avvalendosi
    della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle  Regioni  e
    delle Province autonome presso il Centro interregionale  di  Studi  e
    Documentazione (CINSEDO) delle regioni, secondo la metodologia  e  il
    procedimento di determinazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto
    legislativo 26 novembre 2010, n. 216, effettua una  ricognizione  dei
    livelli  essenziali  delle  prestazioni  che  le  regioni  a  statuto
    ordinario effettivamente garantiscono  e  dei  relativi  costi.  SOSE
    S.p.a.  trasmette  i  risultati  della  ricognizione  effettuata   al
    Ministro dell'economia e delle finanze, che li comunica alle  Camere.
    Trasmette altresi' tali risultati alla Conferenza di cui all'articolo
    5 della citata legge n. 42 del 2009. I risultati  confluiscono  nella
    banca dati delle amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  13
    della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  nonche'  in  quella  di  cui
    all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009.  Sulla  base  delle
    rilevazioni effettuate da SOSE S.p.a., il  Governo  adotta  linee  di
    indirizzo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni
    in apposito allegato al Documento di economia e finanza  ai  fini  di
    consentire l'attuazione dell'articolo 20, comma 2, della citata legge
    n. 42 del 2009, dei relativi costi standard e obiettivi di servizio. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 14 
     
     
                    Classificazione delle spese regionali 
     
      1. Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero  1),
    della citata legge n. 42 del 2009 sono  quelle  relative  ai  livelli
    essenziali delle prestazioni nelle seguenti materie: 
      a) sanita'; 
      b) assistenza; 
      c) istruzione; 
      d) trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa  in  conto
    capitale; 
      e) ulteriori materie individuate in base all'articolo 20, comma  2,
    della medesima legge n. 42 del 2009. 
      2. Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero  2),
    della citata legge n.  42  del  2009  sono  individuate  nelle  spese
    diverse da quelle indicate  nel  comma  1  del  presente  articolo  e
    nell'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3), della medesima legge
    n. 42 del 2009. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

                                   Art. 15 
     
     
                      Fase a regime e fondo perequativo 
     
      1. A decorrere dal 2013, in conseguenza dell'avvio del percorso  di
    graduale  convergenza  verso  i   costi   standard,   le   fonti   di
    finanziamento delle spese delle regioni di cui all'articolo 14, comma
    1, sono le seguenti: 
      a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 4; 
      b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF,  come  rideterminata
    secondo le modalita' dell'articolo 2, comma 1; 
      c) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi; 
      d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5; 
      e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel
    riparto delle disponibilita' finanziarie per  il  servizio  sanitario
    nazionale per l'anno 2010. 
      2. Ai fini del comma 1, il gettito dell'IRAP e'  valutato  in  base
    all'aliquota ordinariamente  applicabile  in  assenza  di  variazioni
    disposte dalla regione ovvero delle variazioni indicate dall'articolo
    5,  comma  4.  Ai  fini   del   comma   1,   il   gettito   derivante
    dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale regionale  all'IRPEF
    di cui all'articolo 6 e' valutato in base all'aliquota  calcolata  ai
    sensi dell'articolo  2,  comma  1,  primo  periodo.  Il  gettito  e',
    inoltre, valutato su  base  imponibile  uniforme,  con  le  modalita'
    stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
    proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
    il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i
    rapporti con le regioni e per la coesione  territoriale,  sentita  la
    Conferenza Stato-Regioni. 
      3. La percentuale di compartecipazione  all'IVA  e'  stabilita  con
    decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
    Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
    Stato-Regioni, al livello minimo assoluto sufficiente  ad  assicurare
    il pieno  finanziamento  del  fabbisogno  corrispondente  ai  livelli
    essenziali  delle  prestazioni  in   una   sola   regione.   Per   il
    finanziamento integrale  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
    nelle regioni ove il gettito tributario e' insufficiente,  concorrono
    le quote del fondo perequativo di cui al comma 5. 
      4. Le fonti di finanziamento delle spese di  cui  all'articolo  14,
    comma 2, sono le seguenti: 
      a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 8, comma 3; 
      b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b),  n.
    3), della citata legge n. 42 del 2009; 
      c) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF,  come  rideterminata
    secondo le modalita' dell'articolo 2, comma 1; 
      d) quote del fondo perequativo di cui al comma 7. 
      5. E' istituito, dall'anno 2013, un  fondo  perequativo  alimentato
    dal gettito prodotto da una  compartecipazione  al  gettito  dell'IVA
    determinata  in  modo  tale  da  garantire   in   ogni   regione   il
    finanziamento integrale delle spese di cui all'articolo 14, comma  1.
    Nel primo anno di funzionamento del fondo  perequativo,  le  suddette
    spese sono computate in base ai valori di spesa storica e  dei  costi
    standard,  ove  stabiliti;  nei  successivi   quattro   anni   devono
    gradualmente convergere verso i costi standard.  Le  modalita'  della
    convergenza sono stabilite con decreto del Presidente  del  Consiglio
    dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le  regioni
    e  per  la  coesione  territoriale,  di  concerto  con  il   Ministro
    dell'economia  e  delle   finanze,   d'intesa   con   la   Conferenza
    Stato-Regioni e previo parere  delle  Commissioni  della  Camera  dei
    Deputati e del Senato della Repubblica competenti per  i  profili  di
    carattere finanziario. Allo schema  di  decreto  del  Presidente  del
    Consiglio dei Ministri e' allegata una relazione tecnica  concernente
    le conseguenze di carattere finanziario. Ai fini del presente  comma,
    per il  settore  sanitario,  la  spesa  coincide  con  il  fabbisogno
    sanitario standard, come definito ai sensi dell'articolo 26. 
      6. La differenza tra  il  fabbisogno  finanziario  necessario  alla
    copertura delle spese di cui all'articolo 14, comma 1, e  il  gettito
    regionale  dei  tributi  ad  esse  dedicati,   e'   determinato   con
    l'esclusione delle  variazioni  di  gettito  prodotte  dall'esercizio
    dell'autonomia tributaria, nonche' del gettito di cui all'articolo 9.
    E' inoltre  garantita  la  copertura  del  differenziale  certificato
    positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito  dei  tributi,
    escluso il gettito di cui all'articolo 9,  alla  regione  di  cui  al
    comma 3, primo periodo. Nel  caso  in  cui  l'effettivo  gettito  dei
    tributi  sia  superiore  ai  dati  previsionali,   il   differenziale
    certificato e' acquisito al bilancio dello Stato. 
      7. Per il finanziamento delle spese di cui all'articolo  14,  comma
    2, le quote del fondo perequativo sono assegnate alle  regioni  sulla
    base dei seguenti criteri: 
      a) le regioni con maggiore capacita' fiscale, ovvero  quelle  nelle
    quali il gettito per abitante  dell'addizionale  regionale  all'IRPEF
    supera il gettito medio nazionale per abitante, alimentano  il  fondo
    perequativo, in relazione  all'obiettivo  di  ridurre  le  differenze
    interregionali di gettito per  abitante  rispetto  al  gettito  medio
    nazionale per abitante; 
      b) le regioni con minore capacita'  fiscale,  ovvero  quelle  nelle
    quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF e'
    inferiore al gettito medio nazionale per abitante,  partecipano  alla
    ripartizione del fondo perequativo, alimentato dalle regioni  di  cui
    alla lettera a), in relazione all'obiettivo di ridurre le  differenze
    interregionali di gettito per  abitante  rispetto  al  gettito  medio
    nazionale per abitante; 
      c) il principio di perequazione delle differenti capacita'  fiscali
    dovra' essere applicato in modo da ridurre le differenze,  in  misura
    non inferiore al 75 per cento, tra i territori con diversa  capacita'
    fiscale per abitante senza alternarne la graduatoria  in  termini  di
    capacita' fiscale per abitante; 
      d) la ripartizione  del  fondo  perequativo  tiene  conto,  per  le
    regioni con  popolazione  al  di  sotto  di  un  numero  di  abitanti
    determinato con le modalita' previste al comma 8, ultimo periodo, del
    fattore  della  dimensione  demografica  in  relazione  inversa  alla
    dimensione demografica stessa. 
      8. Le quote del fondo perequativo risultanti dall'applicazione  del
    presente articolo  sono  distintamente  indicate  nelle  assegnazioni
    annuali. L'indicazione non  comporta  vincoli  di  destinazione.  Nel
    primo anno di funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese
    di cui all'articolo 14, comma 2, computate in base ai valori di spesa
    storica;  nei  successivi   quattro   anni   la   perequazione   deve
    gradualmente convergere verso  le  capacita'  fiscali.  Le  modalita'
    della convergenza, nonche' le modalita' di attuazione  delle  lettere
    a), b), c) e d) del comma 7, sono stabilite  con  decreto  di  natura
    regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su  proposta
    del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa   con   la
    Conferenza Stato-Regioni e  previo  parere  delle  commissioni  della
    Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica  competenti  per  i
    profili  di  carattere  finanziario.  Allo  schema  di  decreto   del
    Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e'  allegata  una  relazione
    tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Autonomia di entrata delle province

                                   Art. 16 
     
     
                                   Oggetto 
     
       1. In attesa  della  loro  soppressione  o  razionalizzazione,  le
    disposizioni di  cui  al  presente  capo  assicurano  l'autonomia  di
    entrata delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario e la
    conseguente soppressione di trasferimenti statali e regionali. 
      2. Le medesime disposizioni individuano le fonti  di  finanziamento
    del complesso delle spese delle  province  ubicate  nelle  regioni  a
    statuto ordinario. 
      3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui  al  comma  2  e'
    senza vincolo di destinazione. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Autonomia di entrata delle province

                                   Art. 17 
     
     
                Tributi propri connessi al trasporto su gomma 
     
       1. A decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro
    la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli  a
    motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo  proprio  derivato
    delle province. Si applicano le disposizioni dell'articolo 60,  commi
    1, 3 e 5, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997. 
      2. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 e' pari  al  12,5  per
    cento. A decorrere dall'anno 2011 le  province  possono  aumentare  o
    diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali.
    Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo
    giorno del secondo mese successivo a quello  di  pubblicazione  della
    delibera  di  variazione   sul   sito   informatico   del   Ministero
    dell'economia e delle finanze. Con decreto dirigenziale, da  adottare
    entro sette giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
    decreto,  sono  disciplinate  le  modalita'  di  pubblicazione  delle
    suddette delibere di variazione. 
      3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
    adottarsi  entro  il  2011,  e'  approvato  il  modello  di  denuncia
    dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29  ottobre  1961,
    n. 1216, e sono individuati i dati da indicare nel predetto  modello.
    L'imposta e' corrisposta con le modalita' del capo  III  del  decreto
    legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
      4. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo
    compete alle amministrazioni provinciali. A tal fine l'Agenzia  delle
    entrate con proprio provvedimento adegua il modello di cui al comma 3
    prevedendo  l'obbligatorieta'  della  segnalazione   degli   importi,
    distinti per contratto ed ente di destinazione,  annualmente  versati
    alle province. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i
    rimborsi, le sanzioni,  gli  interessi  ed  il  contenzioso  relativi
    all'imposta di cui al comma 1 si applicano le  disposizioni  previste
    per le imposte sulle assicurazioni di cui alla citata legge  n.  1216
    del 1961. Le province possono stipulare convenzioni non  onerose  con
    l'Agenzia delle entrate per l'espletamento,  in  tutto  o  in  parte,
    delle  attivita'  di   liquidazione,   accertamento   e   riscossione
    dell'imposta,  nonche'  per  le  attivita'  concernenti  il  relativo
    contenzioso.  Sino  alla  stipula  delle  predette  convenzioni,   le
    predette funzioni sono svolte dall'Agenzia delle entrate. 
      5. La decorrenza e le modalita' di applicazione delle  disposizioni
    di cui al presente articolo  nei  confronti  delle  province  ubicate
    nelle regioni a statuto  speciale  e  delle  province  autonome  sono
    stabilite, in conformita' con i relativi statuti,  con  le  procedure
    previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009. 
      6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
    ai sensi dell'articolo 56, comma 11, del citato  decreto  legislativo
    n. 446 del 1997, entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
    del  presente  decreto,  sono  modificate  le   misure   dell'imposta
    provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto  ministeriale  27
    novembre 1998, n. 435,  in  modo  che  sia  soppressa  la  previsione
    specifica relativa alla tariffa per gli atti soggetti a I.V.A.  e  la
    relativa  misura  dell'imposta  sia  determinata  secondo  i  criteri
    vigenti per gli atti non soggetti ad IVA. 
      7. Con il disegno di legge di stabilita',  ovvero  con  disegno  di
    legge ad essa collegato, il Governo promuove il riordino dell'IPT  di
    cui all'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 446  del  1997,
    in conformita' alle seguenti norme generali: 
        a)   individuazione   del    presupposto    dell'imposta    nella
    registrazione del veicolo e relativa trascrizione, e nelle successive
    intestazioni; 
        b) individuazione del soggetto passivo nel proprietario e in ogni
    altro intestatario del bene mobile registrato; 
        c)  delimitazione  dell'oggetto  dell'imposta   ad   autoveicoli,
    motoveicoli eccedenti una determinata potenza e rimorchi; 
        d) determinazione uniforme dell'imposta per  i  veicoli  nuovi  e
    usati  in  relazione  alla  potenza  del  motore  e  alla  classe  di
    inquinamento; 
        e) coordinamento  ed  armonizzazione  del  vigente  regime  delle
    esenzioni ed agevolazioni; 
        f) destinazione del gettito alla provincia in cui ha residenza  o
    sede legale il soggetto passivo d'imposta. 
      8. Salvo quanto previsto dal comma 6,  fino  al  31  dicembre  2011
    continua ad essere attribuita alle province l'IPT  con  le  modalita'
    previste  dalla  vigente  normativa.  La  riscossione   puo'   essere
    effettuata  dall'ACI  senza  oneri  per  le  province,  salvo  quanto
    previsto dalle convenzioni stipulate tra le province e l'ACI stesso. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Autonomia di entrata delle province

                                   Art. 18 
     
     
    Soppressione   dei   trasferimenti   statali    alle    province    e
                   compartecipazione provinciale all'IRPEF 
     
       1. A decorrere dall'anno 2012 l'aliquota  della  compartecipazione
    provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27
    dicembre 2002, n. 289, e' stabilita con decreto  del  Presidente  del
    Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
    delle finanze, di concerto con il Ministro  per  le  riforme  per  il
    federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per  la
    coesione territoriale, d'intesa con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
    autonomie locali, in modo tale da assicurare  entrate  corrispondenti
    ai trasferimenti statali soppressi ai sensi del comma 2 nonche'  alle
    entrate derivanti dalla addizionale soppressa ai sensi del comma 5. 
      2. A  decorrere  dall'anno  2012  sono  soppressi  i  trasferimenti
    statali di parte corrente e, ove non finanziati  tramite  il  ricorso
    all'indebitamento, in conto capitale alle province  delle  regioni  a
    statuto ordinario aventi carattere di generalita' e permanenza. 
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato,
    sulla base delle valutazioni della commissione tecnica paritetica per
    l'attuazione  del  federalismo  fiscale  ovvero,  ove  effettivamente
    costituita, della conferenza permanente per  il  coordinamento  della
    finanza pubblica, entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
    vigore del presente decreto, su proposta del  Ministro  dell'interno,
    di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  il
    Ministro per le riforme per il federalismo e con il  Ministro  per  i
    rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa  con
    la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  sono  individuati  i
    trasferimenti statali di cui al comma 2. 
      4. L'aliquota di compartecipazione di cui al comma  1  puo'  essere
    successivamente incrementata, con le modalita' indicate nel  predetto
    comma 1, in misura corrispondente alla  individuazione  di  ulteriori
    trasferimenti statali suscettibili di soppressione. 
      5. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale  all'accisa
    sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo
    26 ottobre 1995, n. 504 e' soppressa e  il  relativo  gettito  spetta
    allo Stato. A tal fine, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
    delle finanze e'  rideterminato  l'importo  dell'accisa  sull'energia
    elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito. 
      6. E' devoluto alla provincia competente per territorio un  gettito
    non  inferiore  a  quello  della  soppressa  addizionale  provinciale
    all'energia elettrica attribuita nell'anno di entrata in  vigore  del
    presente decreto. 
      7. Alle province e' garantito che le variazioni annuali del gettito
    relativo alla compartecipazione provinciale all'IRPEF  loro  devoluta
    ai sensi del presente articolo  non  determinano  la  modifica  delle
    aliquote di cui al comma 1. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Autonomia di entrata delle province

                                   Art. 19 
     
     
    Soppressione dei trasferimenti dalle regioni a statuto ordinario alle
    province e compartecipazione provinciale alla  tassa  automobilistica
                                  regionale 
     
       1. Ciascuna regione a statuto ordinario assicura la  soppressione,
    a decorrere dall'anno  2013,  di  tutti  i  trasferimenti  regionali,
    aventi carattere di generalita' e permanenza, di  parte  corrente  e,
    ove non finanziati tramite il  ricorso  all'indebitamento,  in  conto
    capitale diretti al finanziamento  delle  spese  delle  province,  ai
    sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della citata legge n. 42
    del 2009. 
      2. Con efficacia a decorrere dall'anno  2013,  ciascuna  regione  a
    statuto ordinario determina con atto amministrativo,  previo  accordo
    concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con le
    province del proprio territorio, una compartecipazione  delle  stesse
    alla tassa automobilistica spettante alla regione, in misura tale  da
    assicurare  un  importo  corrispondente  ai  trasferimenti  regionali
    soppressi ai sensi del comma 1. Puo' altresi' adeguare l'aliquota  di
    compartecipazione sulla base delle disposizioni legislative regionali
    sopravvenute che interessano le funzioni delle province. La  predetta
    compartecipazione puo', inoltre, essere successivamente incrementata,
    con  le  modalita'   indicate   nel   presente   comma,   in   misura
    corrispondente  alla  individuazione   di   ulteriori   trasferimenti
    regionali suscettibili di riduzione.  In  caso  di  incapienza  della
    tassa automobilistica rispetto all'ammontare delle risorse  regionali
    soppresse, le  regioni  assicurano  una  compartecipazione  ad  altro
    tributo regionale, nei limiti della compensazione  dei  trasferimenti
    soppressi   alle   rispettive    province.    L'individuazione    dei
    trasferimenti regionali fiscalizzabili  e'  oggetto  di  condivisione
    nell'ambito della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
    federalismo fiscale  ovvero,  ove  effettivamente  costituita,  della
    conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 
      3.   In   caso   di   mancata   fissazione   della   misura   della
    compartecipazione alla tassa automobilistica di cui al comma 2  entro
    la data del 30 novembre 2012, lo Stato interviene in via  sostitutiva
    ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
      4.  Per  realizzare  in  forma   progressiva   e   territorialmente
    equilibrata l'attuazione del presente articolo,  ciascuna  regione  a
    statuto ordinario  istituisce  un  Fondo  sperimentale  regionale  di
    riequilibrio. Il Fondo ha durata di tre anni ed e' alimentato da  una
    quota  non  superiore   al   30   per   cento   del   gettito   della
    compartecipazione di cui al comma 2, ripartita secondo  le  modalita'
    stabilite dal medesimo comma. 
      5. Ai fini della realizzazione delle proprie  politiche  tributarie
    le province accedono, senza oneri aggiuntivi, alle  banche  dati  del
    Pubblico Registro Automobilistico e della Motorizzazione civile. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Autonomia di entrata delle province

                                   Art. 20 
     
     
                        Ulteriori tributi provinciali 
     
       1. Salvo quanto previsto dagli articoli 17  e  18,  spettano  alle
    province gli altri tributi ad esse riconosciuti, nei termini previsti
    dalla legislazione  vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto, che costituiscono tributi propri derivati. 
      2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  2,
    della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  d'intesa  con  la  Conferenza
    Stato-citta' ed autonomie  locali,  entro  il  31  ottobre  2011,  e'
    disciplinata  l'imposta  di   scopo   provinciale,   individuando   i
    particolari scopi istituzionali in relazione  ai  quali  la  predetta
    imposta puo' essere istituita  e  nel  rispetto  di  quanto  previsto
    dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Autonomia di entrata delle province

                                   Art. 21 
     
     
               Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale 
     
       1.  Per  realizzare  in  forma  progressiva   e   territorialmente
    equilibrata l'attribuzione alle province dell'autonomia  di  entrata,
    e' istituito, a decorrere dall'anno 2012, un  fondo  sperimentale  di
    riequilibrio. Il Fondo, di durata biennale, cessa a  decorrere  dalla
    data di attivazione del fondo perequativo previsto  dall'articolo  13
    della citata legge n. 42 del 2009. 
      2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18,  comma  6,  il
    Fondo e' alimentato dal gettito della  compartecipazione  provinciale
    all'IRPEF di cui all'articolo 18, comma 1. 
      3. Previo accordo sancito in sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
    autonomie locali, con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto
    con il Ministro dell'economia e delle finanze,  in  coerenza  con  la
    determinazione dei fabbisogni standard sono stabilite le modalita' di
    riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Autonomia di entrata delle province

                                   Art. 22 
     
     
                   Classificazione delle spese provinciali 
     
       1. Fino alla individuazione dei fabbisogni standard delle funzioni
    fondamentali delle province,  ai  fini  del  finanziamento  integrale
    sulla base del fabbisogno standard si applica l'articolo 21, comma 4,
    della citata legge n. 42 del 2009. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Perequazione ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 e
    sistema finanziario delle citta' metropolitane nelle regioni a
    statuto ordinario

                                   Art. 23 
     
     
       Fondo perequativo per le province e per le citta' metropolitane 
     
       1. Il Fondo perequativo di cui all'articolo 13 del citato  decreto
    legislativo n. 23 del 2011 e' alimentato, per le province  e  per  le
    citta' metropolitane, dalla quota del gettito della compartecipazione
    provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 18 del presente decreto non
    devoluto alle province e alle  citta'  metropolitane  competenti  per
    territorio. Tale fondo e' articolato  in  due  componenti,  la  prima
    delle quali riguarda le funzioni fondamentali delle province e  delle
    citta' metropolitane, la seconda le  funzioni  non  fondamentali.  Le
    predette quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei
    fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste  in
    funzione della loro dinamica. Per quanto attiene  alle  funzioni  non
    fondamentali,  la  perequazione  delle  capacita'  fiscali  non  deve
    alterare la graduatoria dei territori in termini di capacita' fiscale
    per abitante. 
      2. Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge  n.  42  del  2009,
    sono istituiti nel bilancio delle regioni  a  statuto  ordinario  due
    fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a  favore  delle  province  e
    delle citta' metropolitane, alimentati dal  fondo  perequativo  dello
    Stato di cui al presente articolo. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Perequazione ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 e
    sistema finanziario delle citta' metropolitane nelle regioni a
    statuto ordinario

                                   Art. 24 
     
     
               Sistema finanziario delle citta' metropolitane 
     
       1. In attuazione dell'articolo 15 della citata  legge  n.  42  del
    2009, alle citta' metropolitane sono attribuiti, a partire dalla data
    di insediamento dei rispettivi organi, il sistema  finanziario  e  il
    patrimonio delle province soppresse a norma dell'articolo  23,  comma
    8, della medesima legge. 
      2. Sono attribuite alle citta' metropolitane, con apposito  decreto
    del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del
    Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
    unificata, le seguenti fonti di entrata: 
        a) una  compartecipazione  al  gettito  dell'IRPEF  prodotto  sul
    territorio della citta' metropolitana; 
        b) una compartecipazione alla  tassa  automobilistica  regionale,
    stabilita dalla regione secondo  quanto  previsto  dall'articolo  19,
    comma 2; 
        c) l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile
    derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,  esclusi   i
    ciclomotori, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17; 
        d) l'IPT, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17; 
        e) i tributi di cui all'articolo 20. 
      3. Le fonti di entrata di cui al comma 2 finanziano: 
        a) le  funzioni  fondamentali  della  citta'  metropolitana  gia'
    attribuite alla provincia; 
        b)  la  pianificazione  territoriale  generale   e   delle   reti
    infrastrutturali; 
        c) la strutturazione di sistemi di  coordinati  di  gestione  dei
    servizi pubblici; 
        d) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo  economico  e
    sociale; 
        e) le altre funzioni delle citta' metropolitane. 
      4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui
    al comma 2, e'  altresi'  attribuita  alle  citta'  metropolitane  la
    facolta' di istituire un'addizionale sui diritti di imbarco  portuali
    ed aeroportuali; 
      5. La regione puo' attribuire alla citta' metropolitana la facolta'
    di istituire l'imposta sulle emissioni sonore degli  aeromobili  solo
    ove l'abbia soppressa ai sensi dell'articolo 8. 
      6. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  2,
    della citata legge n.  400  del  1988,  d'intesa  con  la  Conferenza
    Stato-citta' ed autonomie  locali,  entro  un  anno  dall'entrata  in
    vigore del presente decreto, e' disciplinata l'imposta di scopo delle
    citta' metropolitane, individuando i particolari scopi  istituzionali
    in relazione ai quali la predetta imposta puo' essere istituita e nel
    rispetto di  quanto  previsto  dall'articolo  6  del  citato  decreto
    legislativo n. 23 del 2011. 
      7. Con la legge di stabilita', ovvero con disegno di legge ad  essa
    collegato, puo' essere adeguata l'autonomia di entrata  delle  citta'
    metropolitane,  in  misura  corrispondente  alla  complessita'  delle
    funzioni  attribuite,  nel  rispetto  degli  obiettivi   di   finanza
    pubblica. 
      8. In caso di trasferimento di funzioni da altri enti  territoriali
    in  base  alla   normativa   vigente   e'   conferita   alle   citta'
    metropolitane, in attuazione dell'articolo 15 della citata  legge  n.
    42 del 2009, una corrispondente maggiore  autonomia  di  entrata  con
    conseguente definanziamento degli enti territoriali le  cui  funzioni
    sono state trasferite. 
      9. Il decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  con  cui
    sono attribuite a ciascuna citta' metropolitana le proprie  fonti  di
    entrata assicura l'armonizzazione di tali fonti  di  entrata  con  il
    sistema perequativo e con il fondo di riequilibrio. 
      10. Dal presente articolo non possono  derivare  nuovi  o  maggiori
    oneri a carico della finanza pubblica. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

                                   Art. 25 
     
     
                                   Oggetto 
     
       1.  Il  presente  capo  e'  diretto  a  disciplinare  a  decorrere
    dall'anno 2013 la determinazione dei costi standard e dei  fabbisogni
    standard per le regioni a statuto ordinario nel settore sanitario, al
    fine di assicurare un graduale e definitivo superamento  dei  criteri
    di riparto adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della  citata
    legge n. 662 del 1996, cosi' come integrati da quanto previsto  dagli
    Accordi tra Stato e regioni in materia sanitaria. 
      2.  Il  fabbisogno  sanitario  standard,   determinato   ai   sensi
    dell'articolo 26, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e
    degli obblighi assunti dall'Italia in sede  comunitaria,  costituisce
    l'ammontare di risorse necessarie ad assicurare i livelli  essenziali
    di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza. 
      3. I costi e i fabbisogni sanitari standard determinati secondo  le
    modalita' stabilite dal presente Capo  costituiscono  il  riferimento
    cui   rapportare   progressivamente   nella   fase   transitoria,   e
    successivamente a regime,  il  finanziamento  integrale  della  spesa
    sanitaria, nel rispetto della programmazione nazionale e dei  vincoli
    di finanza pubblica. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

                                   Art. 26 
     
     
         Determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard 
     
       1. A decorrere dall'anno 2013 il  fabbisogno  sanitario  nazionale
    standard e' determinato, in coerenza  con  il  quadro  macroeconomico
    complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza  pubblica  e  degli
    obblighi assunti dall'Italia in  sede  comunitaria,  tramite  intesa,
    coerentemente con il fabbisogno derivante  dalla  determinazione  dei
    livelli essenziali di  assistenza  (LEA)  erogati  in  condizioni  di
    efficienza  ed  appropriatezza.  In  sede  di  determinazione,   sono
    distinte la quota destinata complessivamente alle regioni  a  statuto
    ordinario, comprensiva  delle  risorse  per  la  realizzazione  degli
    obiettivi di carattere prioritario e di rilievo  nazionale  ai  sensi
    dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della citata  legge  n.  662  del
    1996, e successive  modificazioni,  e  le  quote  destinate  ad  enti
    diversi dalle regioni. 
      2. Per gli anni  2011  e  2012  il  fabbisogno  nazionale  standard
    corrisponde al livello  di  finanziamento  determinato  ai  sensi  di
    quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, della  legge  23  dicembre
    2009,  n.  191,  attuativo  dell'intesa  Stato-Regioni   in   materia
    sanitaria per il triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009,  cosi'  come
    rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio
    2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
    2010, n. 122. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

                                   Art. 27 
     
     
        Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali 
     
       1.  Il  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il   Ministro
    dell'economia e delle finanze, d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del
    decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  con  la  conferenza
    Stato-Regioni  sentita  la  struttura  tecnica  di  supporto  di  cui
    all'articolo  3  dell'intesa  Stato-Regioni  del  3  dicembre   2009,
    determina  annualmente,  sulla  base  della  procedura  definita  nel
    presente articolo, i costi e i fabbisogni standard regionali. 
      2. Per la  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni  standard
    regionali si fa riferimento agli elementi  informativi  presenti  nel
    Nuovo  sistema  informativo  sanitario  (NSIS)  del  Ministero  della
    salute. 
      3. Ai sensi dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  a),  dell'intesa
    Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio  2010-2012  del  3
    dicembre 2009, con riferimento ai macrolivelli di assistenza definiti
    dal  decreto  del  Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   di
    individuazione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza  in   ambito
    sanitario  del  29  novembre  2001,  costituiscono  indicatori  della
    programmazione nazionale per l'attuazione del federalismo  fiscale  i
    seguenti livelli percentuali di finanziamento della spesa sanitaria: 
        a) 5 per cento per l'assistenza sanitaria collettiva in  ambiente
    di vita e di lavoro; 
        b) 51 per cento per l'assistenza distrettuale; 
        c) 44 per cento per l'assistenza ospedaliera. 
      4. Il fabbisogno sanitario standard delle singole regioni a statuto
    ordinario, cumulativamente pari al livello del  fabbisogno  sanitario
    nazionale standard, e' determinato, in fase di prima  applicazione  a
    decorrere dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i  valori  di
    costo rilevati  nelle  regioni  di  riferimento.  In  sede  di  prima
    applicazione e' stabilito il procedimento  di  cui  ai  commi  dal  5
    all'11. 
      5.  Sono  regioni  di  riferimento  le   tre   regioni,   tra   cui
    obbligatoriamente la prima, che siano state scelte  dalla  Conferenza
    Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministro  della  salute,  di
    concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il
    Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
    territoriale, in quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito
    l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza  in  condizione  di
    equilibrio economico, comunque non essendo assoggettate  a  piano  di
    rientro e  risultando  adempienti,  come  verificato  dal  Tavolo  di
    verifica  degli  adempimenti  regionali  di   cui   all'articolo   12
    dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria  del  23  marzo  2005,
    sono individuate in base a criteri di qualita' dei  servizi  erogati,
    appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del Presidente  del
    Consiglio dei Ministri, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni,
    sentita la struttura  tecnica  di  supporto  di  cui  all'articolo  3
    dell'intesa Stato-Regioni del  3  dicembre  2009,  sulla  base  degli
    indicatori di cui agli allegati 1, 2 e  3  dell'intesa  Stato-Regioni
    del 3 dicembre 2009.  A  tale  scopo  si  considerano  in  equilibrio
    economico  le  regioni  che  garantiscono  l'erogazione  dei  livelli
    essenziali  di  assistenza  in  condizioni   di   efficienza   e   di
    appropriatezza con  le  risorse  ordinarie  stabilite  dalla  vigente
    legislazione a livello nazionale, ivi  comprese  le  entrate  proprie
    regionali effettive. Nella individuazione  delle  regioni  si  dovra'
    tenere conto dell'esigenza di  garantire  una  rappresentativita'  in
    termini di appartenenza geografica al nord, al centro e al  sud,  con
    almeno una regione di piccola dimensione geografica. 
      6. I costi standard sono computati a livello aggregato per ciascuno
    dei tre macrolivelli di assistenza: assistenza collettiva, assistenza
    distrettuale e assistenza ospedaliera. Il valore di costo standard e'
    dato, per ciascuno dei tre  macrolivelli  di  assistenza  erogati  in
    condizione di efficienza ed  appropriatezza  dalla  media  pro-capite
    pesata del costo registrato dalle regioni di riferimento. A tal  fine
    il  livello  della  spesa  delle  tre  macroaree  delle  regioni   di
    riferimento: 
        a) e' computato al lordo della mobilita' passiva e al netto della
    mobilita' attiva extraregionale; 
        b) e' depurato della quota di  spesa  finanziata  dalle  maggiori
    entrate proprie rispetto alle entrate  proprie  considerate  ai  fini
    della determinazione del finanziamento  nazionale.  La  riduzione  e'
    operata proporzionalmente sulle tre macroaree; 
        c) e' depurato della quota  di  spesa  che  finanzia  livelli  di
    assistenza superiori ai livelli essenziali; 
        d) e' depurato delle quote di ammortamento che trovano  copertura
    ulteriore rispetto al finanziamento ordinario del Servizio  sanitario
    nazionale, nei termini convenuti presso i Tavoli tecnici di verifica; 
        e) e' applicato, per ciascuna regione, alla relativa  popolazione
    pesata regionale. 
      7. Le regioni in equilibrio economico sono individuate  sulla  base
    dei risultati relativi al secondo esercizio precedente  a  quello  di
    riferimento e le pesature sono effettuate con i pesi  per  classi  di
    eta'  considerati  ai  fini  della  determinazione   del   fabbisogno
    sanitario relativi  al  secondo  esercizio  precedente  a  quello  di
    riferimento. 
      8. Il fabbisogno sanitario standard regionale e' dato dalle risorse
    corrispondenti al valore percentuale come determinato  in  attuazione
    di quanto indicato al  comma  6,  rispetto  al  fabbisogno  sanitario
    nazionale standard. 
      9. Il fabbisogno standard regionale determinato ai sensi del  comma
    8,  e'  annualmente  applicato  al  fabbisogno   sanitario   standard
    nazionale definito ai sensi dell'articolo 26. 
      10. La  quota  percentuale  assicurata  alla  migliore  regione  di
    riferimento non puo' essere inferiore  alla  quota  percentuale  gia'
    assegnata alla stessa, in sede  di  riparto,  l'anno  precedente,  al
    netto delle variazioni di popolazione. 
      11. Al fine  di  realizzare  il  processo  di  convergenza  di  cui
    all'articolo 20, comma 1, lettera b), della citata legge  n.  42  del
    2009, la convergenza ai valori percentuali determinati  ai  sensi  di
    quanto stabilito dal presente  articolo  avviene  in  un  periodo  di
    cinque anni secondo criteri definiti con le modalita' di cui al comma
    1. 
      12. Qualora nella selezione delle migliori cinque regioni di cui al
    comma 5, si trovi  nella  condizione  di  equilibrio  economico  come
    definito al medesimo comma 5 un numero di regioni inferiore a cinque,
    le regioni di riferimento sono individuate anche  tenendo  conto  del
    miglior risultato  economico  registrato  nell'anno  di  riferimento,
    depurando i costi della quota eccedente rispetto a quella che sarebbe
    stata necessaria a garantire 1'equilibrio ed escludendo  comunque  le
    regioni soggette a piano di rientro. 
      13. Resta  in  ogni  caso  fermo  per  le  regioni  l'obiettivo  di
    adeguarsi alla percentuale di allocazione delle risorse stabilite  in
    sede di programmazione sanitaria nazionale, come indicato al comma 3. 
      14.  Eventuali  risparmi  nella  gestione  del  servizio  sanitario
    nazionale effettuati dalle  regioni  rimangono  nella  disponibilita'
    delle regioni stesse. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

                                   Art. 28 
     
     
          Interventi strutturali straordinari in materia di sanita' 
     
       1. In sede di attuazione dell'articolo 119,  quinto  comma,  della
    Costituzione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla citata  legge
    n. 42 del 2009, sono previsti specifici interventi idonei a rimuovere
    carenze strutturali presenti in alcune aree territoriali  e  atte  ad
    incidere sui costi delle prestazioni.  Le  carenze  strutturali  sono
    individuate sulla base  di  specifici  indicatori  socio-economici  e
    ambientali, tenendo conto della complementarieta' con gli  interventi
    straordinari di edilizia sanitaria previsti  dall'articolo  20  della
    legge 11 marzo 1988, n. 67. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

                                   Art. 29 
     
     
                 Revisione a regime dei fabbisogni standard 
     
       1. In coerenza con il processo di convergenza di cui  all'articolo
    20, comma 1, lettera b), della citata legge n. 42 del 2009, a  valere
    dal 2014, al fine di garantire continuita' ed efficacia  al  processo
    di efficientamento dei servizi sanitari regionali, i criteri  di  cui
    all'articolo 27 del presente decreto sono rideterminati, con  cadenza
    biennale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi
    dell'articolo 3 del citato  decreto  legislativo  n.  281  del  1997,
    comunque nel rispetto del livello di  fabbisogno  standard  nazionale
    come definito all'articolo 26. 
      2. Le relative determinazioni sono trasmesse, dal momento della sua
    istituzione, alla conferenza permanente per  il  coordinamento  della
    finanza pubblica di cui all'articolo 5 della citata legge n.  42  del
    2009. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

                                   Art. 30 
     
     
                Disposizioni relative alla prima applicazione 
     
      1. In fase di prima applicazione: 
        a) restano ferme le vigenti disposizioni in  materia  di  riparto
    delle somme destinate al rispetto degli obiettivi del Piano sanitario
    nazionale, ad altre attivita'  sanitarie  a  destinazione  vincolate,
    nonche' al finanziamento della mobilita' sanitaria; 
        b) restano altresi' ferme le ulteriori disposizioni in materia di
    finanziamento sanitario non disciplinate dal presente decreto. 
      2.  Il  Ministro  della  salute,   d'intesa   con   la   Conferenza
    Stato-Regioni, implementa un sistema adeguato  di  valutazione  della
    qualita' delle cure e dell'uniformita' dell'assistenza  in  tutte  le
    regioni  ed  effettua  un  monitoraggio  costante  dell'efficienza  e
    dell'efficacia dei servizi, anche al fine degli  adempimenti  di  cui
    all'articolo 27, comma 11. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

                                   Art. 31 
     
     
    Disposizioni particolari per regioni a  statuto  speciale  e  per  le
                  province autonome di Trento e di Bolzano 
     
       1. Nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province
    autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  rimane   ferma   l'applicazione
    dell'articolo 1, comma 2, e degli articoli 15, 22 e 27  della  citata
    legge n. 42 del 2009, nel rispetto dei rispettivi statuti. 
      2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
    di Bolzano garantiscono la comunicazione degli elementi informativi e
    dei dati necessari all'attuazione del presente decreto  nel  rispetto
    dei principi di autonomia  dei  rispettivi  statuti  speciali  e  del
    principio di leale collaborazione. 
      3. E' estesa sulla base della procedura prevista dall'articolo  27,
    comma 2, della  citata  legge  n.  42  del  2009,  agli  enti  locali
    appartenenti ai territori delle regioni a statuto  speciale  e  delle
    province autonome di Trento  e  di  Bolzano  l'applicazione,  a  fini
    esclusivamente   conoscitivi    e    statistico-informativi,    delle
    disposizioni relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo di
    definizione dei fabbisogni standard, da far  confluire  nelle  banche
    dati informative ai sensi degli articoli 4 e  5  del  citato  decreto
    legislativo n. 216 del 2010. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

                                   Art. 32 
     
     
                    Misure in materia di finanza pubblica 
     
       1. L'autonomia finanziaria delle regioni, delle province  e  delle
    citta'  metropolitane  deve  essere  compatibile  con   gli   impegni
    finanziari assunti con il Patto di stabilita' e crescita. 
      2. La Conferenza permanente  per  il  coordinamento  della  finanza
    pubblica prende parte alla definizione del patto  di  convergenza  di
    cui all'articolo 18 della citata legge n. 42 del 2009, concorre  alla
    definizione degli obiettivi di finanza  pubblica  per  comparto,  con
    specifico riguardo al limite massimo di  pressione  fiscale  e  degli
    altri  adempimenti  previsti  dal  processo  di  coordinamento  della
    finanza pubblica con le modalita' previste dalla citata legge n.  196
    del 2009. 
      3. In caso di trasferimento di  ulteriori  funzioni  amministrative
    dallo Stato alle province  e  alle  citta'  metropolitane,  ai  sensi
    dell'articolo 118 della  Costituzione,  e'  assicurato  al  complesso
    degli enti del comparto l'integrale finanziamento  di  tali  funzioni
    ove non si sia  provveduto  contestualmente  al  finanziamento  e  al
    trasferimento. 
      4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, commi 3 e 4,  a
    decorrere  dal  2012,  lo  Stato  provvede  alla   soppressione   dei
    trasferimenti statali alle regioni, aventi carattere di generalita' e
    permanenza, relativi al trasporto pubblico locale e alla  conseguente
    fiscalizzazione degli stessi trasferimenti. 
    
            
          
              
                Capo V 

    Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

                                   Art. 33 
     
     
                                   Oggetto 
     
       1. In attuazione dell'articolo 5 della  citata  legge  n.  42  del
    2009, e' istituita, nell'ambito della Conferenza  unificata  e  senza
    ulteriori oneri per la finanza statale, la Conferenza permanente  per
    il coordinamento della finanza pubblica, quale organismo  stabile  di
    coordinamento della finanza pubblica  fra  comuni,  province,  citta'
    metropolitane,  regioni  e  Stato,  e   ne   sono   disciplinati   il
    funzionamento e la composizione. 
    
            
          
              
                Capo V 

    Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

                                   Art. 34 
     
     
                                Composizione 
     
       1. La  Conferenza  e'  composta  dai  rappresentanti  dei  diversi
    livelli istituzionali di governo. 
      2. La Conferenza e' presieduta dal  Presidente  del  Consiglio  dei
    Ministri o da uno o piu' Ministri da lui  delegati;  ne  fanno  parte
    altresi' il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i
    rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,  il  Ministro
    dell'interno, il Ministro per  le  riforme  per  il  federalismo,  il
    Ministro  per  la  semplificazione  normativa,  il  Ministro  per  la
    pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la  salute,
    il  Presidente  della  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province
    autonome o suo delegato, il  Presidente  dell'Associazione  nazionale
    dei comuni d'Italia - ANCI o suo delegato, il Presidente  dell'Unione
    province d'Italia - UPI, o suo delegato. Ne fanno parte  inoltre  sei
    presidenti o assessori di regione, quattro sindaci e  due  presidenti
    di  provincia,  designati  rispettivamente  dalla  conferenza   delle
    regioni e delle province autonome, dall'ANCI e dall'UPI  in  modo  da
    assicurare una equilibrata rappresentanza territoriale e demografica,
    acquisiti in sede di conferenza unificata di cui  al  citato  decreto
    legislativo n. 281 del 1997. 
      3. Alle riunioni possono essere invitati altri  rappresentanti  del
    Governo, nonche' rappresentanti di altri enti o organismi. 
    
            
          
              
                Capo V 

    Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

                                   Art. 35 
     
     
                         Modalita' di funzionamento 
     
       1. Il Presidente convoca la  Conferenza  stabilendo  l'ordine  del
    giorno. Ciascuna componente puo' chiedere l'iscrizione all'ordine del
    giorno della trattazione delle materie e degli  argomenti  rientranti
    nelle competenze della Conferenza. 
      2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto, deve essere convocata  la  riunione  di  insediamento  della
    Conferenza. In ogni caso, la Conferenza deve essere convocata  almeno
    una volta ogni due mesi e quando ne faccia  richiesta  un  terzo  dei
    suoi membri. 
      3. In seguito all'iscrizione all'ordine del  giorno  della  singola
    questione da trattare,  di  norma  la  Conferenza,  su  proposta  del
    Presidente,  con   apposito   atto   d'indirizzo   delibera   l'avvio
    dell'espletamento delle funzioni e dei poteri ad essa assegnati dalla
    legge e ne stabilisce,  ove  necessario,  le  relative  modalita'  di
    esercizio e di svolgimento in relazione all'oggetto. A tal  fine,  il
    Presidente della Conferenza delle regioni e delle province  autonome,
    il presidente dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI,
    il Presidente dell'Unione province d'Italia -  UPI  possono  avanzare
    apposite proposte di deliberazione ai fini dell'iscrizione all'ordine
    del giorno. 
      4. La Conferenza, nelle ipotesi di cui all'articolo  36,  comma  1,
    lettere  a)  e  b),  adotta  le  proprie  determinazioni  di   regola
    all'unanimita'  delle  componenti.  Ove  questa  non  sia   raggiunta
    l'assenso rispettivamente della  componente  delle  regioni  e  della
    componente delle province e  dei  comuni  puo'  essere  espresso  nel
    proprio ambito anche  a  maggioranza.  Nelle  altre  ipotesi  di  cui
    all'articolo 36, le determinazioni della  Conferenza  possono  essere
    poste alla votazione della medesima su conforme avviso del presidente
    della conferenza, dal presidente della  Conferenza  delle  regioni  e
    delle province autonome, dal presidente  dell'associazione  nazionale
    dei comuni d'Italia  -  ANCI,  dal  Presidente  dell'Unione  Province
    d'Italia - UPI. 
      5. Le determinazioni adottate dalla conferenza  sono  trasmesse  ai
    Presidenti  delle  Camere  e  alla  Conferenza   unificata   di   cui
    all'articolo 8 del citato decreto legislativo n.  281  del  1997.  La
    Conferenza puo' altresi' trasmettere  le  proprie  determinazioni  ai
    soggetti e agli organismi istituzionali interessati. 
      6. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste  per
    la Conferenza unificata dal citato decreto  legislativo  n.  281  del
    1997. 
    
            
          
              
                Capo V 

    Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

                                   Art. 36 
     
     
                                  Funzioni 
     
       1. In attuazione di quanto  previsto  dall'articolo  5,  comma  1,
    della citata legge n. 42 del 2009: 
        a) la Conferenza  concorre,  in  conformita'  a  quanto  previsto
    dall'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009 alla ripartizione
    degli obiettivi di finanza pubblica per  sottosettore  istituzionale,
    ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e  2,  lettera  e)  della  citata
    legge n. 196 del 2009; 
        b) la Conferenza avanza proposte: 
          1. per la determinazione degli  indici  di  virtuosita'  e  dei
    relativi incentivi; 
          2. per la fissazione dei criteri per il corretto  utilizzo  dei
    fondi  perequativi  secondo  principi  di  efficacia,  efficienza   e
    trasparenza e ne verifica l'applicazione. 
        c) la Conferenza verifica: 
          1) l'utilizzo dei fondi stanziati per gli  interventi  speciali
    ai sensi dell'articolo 16 della citata legge n. 42 del 2009; 
          2) assicura la verifica periodica del funzionamento  del  nuovo
    ordinamento finanziario dei  comuni,  delle  province,  delle  citta'
    metropolitane e delle regioni; 
          3) assicura la  verifica  delle  relazioni  finanziarie  fra  i
    diversi livelli di governo e l'adeguatezza delle risorse  finanziarie
    di  ciascun  livello  di  governo  rispetto  alle  funzioni   svolte,
    proponendo eventuali modifiche o adeguamenti al sistema; 
          4) verifica la congruita' dei dati e  delle  basi  informative,
    finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni territoriali; 
          5) verifica periodicamente la  realizzazione  del  percorso  di
    convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonche' agli  obiettivi
    di servizio; 
          6)  la  Conferenza  mette  a  disposizione  del  Senato   della
    Repubblica, della Camera dei Deputati, dei Consigli  regionali  e  di
    quelli  delle  province  autonome  tutti  gli  elementi   informativi
    raccolti. 
        d) la Conferenza promuove la conciliazione degli interessi fra  i
    diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul
    federalismo fiscale; 
        e) la  Conferenza  vigila  sull'applicazione  dei  meccanismi  di
    premialita', sul rispetto dei  meccanismi  sanzionatori  e  sul  loro
    funzionamento. 
      2. Anche ai fini dell'attuazione di cui al  comma  1,  lettera  c),
    numero 5),  la  Conferenza  permanente  per  il  coordinamento  della
    finanza pubblica provvede, con cadenza trimestrale, ad illustrare, in
    sede di Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo  n.
    281 del 1997, i lavori svolti. 
    
            
          
              
                Capo V 

    Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

                                   Art. 37 
     
     
                              Supporto tecnico 
     
       1.  Le  funzioni  di  segreteria  tecnica  e  di  supporto   della
    Conferenza sono  esercitate,  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1,
    lettera g), della citata legge n.  42  del  2009,  dalla  commissione
    tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale istituita
    con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 luglio
    2009. 
      2. Per lo svolgimento delle funzioni di supporto della Conferenza e
    di raccordo con  la  segreteria  della  Conferenza  Stato-Regioni  e'
    istituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
    nell'ambito della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
    federalismo fiscale, di cui all'articolo 4 della citata legge  n.  42
    del 2009, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  finanze,  di
    concerto con il Ministro per i rapporti  con  le  regioni  e  per  la
    coesione territoriale, e sotto  la  direzione  del  Presidente  della
    commissione  tecnica  paritetica  per  l'attuazione  del  federalismo
    fiscale, una specifica struttura di segreteria, la  cui  composizione
    e' definita nel decreto istitutivo,  fermo  restando  che  sino  alla
    meta' dei posti del contingente potranno essere coperti nella  misura
    massima del 50 per  cento  da  personale  delle  regioni  e,  per  il
    restante 50 per cento, da personale delle province e  dei  comuni  il
    cui trattamento economico sara' a  carico  delle  amministrazioni  di
    appartenenza e i  restanti  posti  sono  coperti  con  personale  del
    Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  della  Presidenza  del
    Consiglio dei  Ministri.  Il  Presidente  della  commissione  tecnica
    paritetica  per  l'attuazione  del  federalismo  fiscale   individua,
    nell'ambito  della  struttura  di  segreteria,  il  segretario  della
    Conferenza,  che  esercita  le  attivita'  di  collegamento  fra   la
    commissione e la Conferenza stessa. La  struttura  di  segreteria  si
    puo' avvalere anche di personale  dell'ANCI  e  dell'UPI  nell'ambito
    della percentuale prevista per province e comuni. 
      3. Per lo svolgimento delle  funzioni  di  propria  competenza,  la
    Conferenza permanente ha accesso diretto  alla  sezione  della  banca
    dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13, comma 2,
    della citata legge n. 196 del 2009, nella quale sono contenuti i dati
    necessari a dare attuazione al federalismo  fiscale.  La  Conferenza,
    con il supporto tecnico  della  commissione  tecnica  paritetica  per
    l'attuazione del  federalismo  fiscale,  concorre  con  il  Ministero
    dell'economia e delle finanze alla individuazione dei contenuti della
    sezione stessa. 
      4. Con successivo provvedimento, adottato  in  sede  di  Conferenza
    unificata, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 36,  comma  1,
    lettera c), numero 5, sono stabilite le  modalita'  di  accesso  alla
    banca dati da parte della  conferenza  unificata  di  cui  al  citato
    decreto legislativo n. 281 del 1997. 
    
            
          
              
                Capo VI 

    Norme finali ed abrogazioni

                                   Art. 38 
     
     
    Tributi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera q), della legge n.
                                 42 del 2009 
     
       1. Con efficacia a decorrere dall'anno 2013,  la  legge  regionale
    puo', con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione  da
    parte dello Stato, istituire tributi regionali e locali nonche',  con
    riferimento  ai  tributi  locali  istituiti  con   legge   regionale,
    determinare variazioni delle aliquote o  agevolazioni  che  comuni  e
    province possono applicare nell'esercizio della propria autonomia. 
    
            
          
              
                Capo VI 

    Norme finali ed abrogazioni

                                   Art. 39 
     
     
                    Disposizioni finali di coordinamento 
     
       1. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del  presente
    decreto ed i dati  relativi  al  gettito  dei  tributi  indicati  nel
    presente decreto ovvero istituiti in base allo stesso sono  acquisiti
    alla banca dati  unitaria  delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
    all'articolo 13 della citata legge n.  196  del  2009,  nonche'  alla
    banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g),  della  citata
    legge n. 42 del 2009. 
      2. In coerenza con quanto stabilito con il Documento di economia  e
    finanza di cui all'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009, in
    materia di limite massimo della  pressione  fiscale  complessiva,  la
    conferenza permanente per il coordinamento  della  finanza  pubblica,
    avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
    federalismo fiscale, monitora gli  effetti  finanziari  del  presente
    decreto legislativo, al fine di garantire il  rispetto  del  predetto
    limite e propone al Governo le  eventuali  misure  correttive.  Resta
    fermo quanto stabilito dagli articoli 5, comma 4, e 6, comma 9. 
      3. Compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica concordati
    in sede europea, nonche', in applicazione del codice di condotta  per
    l'aggiornamento del Patto di stabilita' e crescita, con  il  leale  e
    responsabile concorso dei diversi livelli  di  governo  per  il  loro
    conseguimento anno per anno,  in  conformita'  con  quanto  stabilito
    dall'articolo 14, comma 2, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, a
    decorrere dall'anno  2012  nei  confronti  delle  regioni  a  statuto
    ordinario non si tiene conto di quanto previsto dal  primo,  secondo,
    terzo e quarto periodo del predetto articolo 14, comma 2. 
      4. Ferme restando le funzioni della Conferenza  permanente  per  il
    coordinamento della finanza pubblica, con decreto del Presidente  del
    Consiglio  dei  Ministri  e'   istituito,   entro   sessanta   giorni
    dall'entrata in vigore del presente  decreto,  presso  la  conferenza
    Stato-Regioni, un tavolo di confronto tra il Governo e le  regioni  a
    statuto ordinario, costituito dal Ministro  per  i  rapporti  con  le
    regioni e per la coesione territoriale, dal Ministro per  le  riforme
    per il federalismo, dal Ministro per  la  semplificazione  normativa,
    dal Ministro dell'economia e delle finanze  e  dal  Ministro  per  le
    politiche europee, nonche' dai Presidenti delle regioni medesime.  Il
    tavolo individua linee guida, indirizzi e  strumenti  per  assicurare
    l'attuazione di quanto previsto dal comma 3  e  dal  presente  comma,
    ovvero, qualora i vincoli di finanza pubblica non  ne  consentano  in
    tutto o in parte l'attuazione, propone  modifiche  o  adeguamenti  al
    fine di assicurare la congruita' delle risorse, nonche' l'adeguatezza
    del  complesso  delle  risorse  finanziarie  rispetto  alle  funzioni
    svolte,  anche  con  riferimento  al  funzionamento  dei   fondi   di
    perequazione, e la relativa compatibilita' con i  citati  vincoli  di
    finanza pubblica. Il governo  propone,  nell'ambito  del  disegno  di
    legge  di  stabilita',  ovvero  individua  con   apposito   strumento
    attuativo, le misure finalizzate a dare attuazione agli  orientamenti
    emersi nell'ambito del tavolo di confronto di cui al presente comma. 
      5. La  rideterminazione  dell'addizionale  regionale  all'IRPEF  ai
    sensi dell'articolo 2, comma 1, e la soppressione  dei  trasferimenti
    statali alle regioni a statuto ordinario ai  sensi  dell'articolo  7,
    comma 1, sono effettuati conformemente a quanto disposto dai commi  3
    e 4 del presente articolo, facendo riferimento alle risorse spettanti
    a tali enti nell'esercizio finanziario 2010. 
      6.  Si  applicano  anche  alle  province  le  disposizioni  di  cui
    all'articolo 14, comma 6, del citato decreto legislativo  n.  23  del
    2011. 
    
            
          
              
                Capo VI 

    Norme finali ed abrogazioni

                                   Art. 40 
     
     
                          Trasporto pubblico locale 
     
       1. Al fine  di  garantire  una  integrazione  straordinaria  delle
    risorse finanziarie da destinare  al  trasporto  pubblico  locale,  e
    congiuntamente al fine di garantire la maggiore  possibile  copertura
    finanziaria della spesa per gli ammortizzatori  sociali,  il  Governo
    promuove il raggiungimento di un'intesa con le regioni affinche',  in
    attuazione di quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  29,  ultimo
    periodo, della legge 13 dicembre 2010, n.  220,  nel  rispetto  degli
    equilibri di finanza pubblica, l'accordo con le regioni sull'utilizzo
    del Fondo sociale europeo per  gli  anni  2009-2010  sia  formalmente
    prorogato sino al 31 dicembre 2012, sia contestualmente modificata la
    regola di riparto del  concorso  finanziario  e  siano  operate,  nel
    rispetto delle regole  di  eleggibilita'  e  rendicontabilita'  delle
    spese per il competente programma comunitario, le contribuzioni delle
    regioni nell'ambito dei plafond previsti da tale riparto. 
      2. Il Governo, dopo aver concluso l'intesa di cui al comma 1  nella
    quale si prevede l'adempimento da parte delle regioni  in  ordine  al
    concorso finanziario cosi' come definito al comma 1, reintegra di 400
    milioni di euro per il 2011  i  trasferimenti  alle  regioni  per  il
    trasporto pubblico locale. Assicura  altresi'  il  reintegro  per  un
    importo fino ad ulteriori 25 milioni di  euro  per  il  2011,  previa
    verifica delle minori  risorse  attribuite  alle  regioni  a  statuto
    ordinario in attuazione dell'articolo 1, comma  7,  secondo  periodo,
    della citata legge n.  220  del  2010.  Il  reintegro  e'  effettuato
    secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma 29, ultimo periodo,
    della medesima legge n. 220 del 2010. 
      3. Sono aggiunte alle spese escluse dalla disciplina del  Patto  di
    stabilita' interno ai sensi dell'articolo 1, comma 129, della  citata
    legge  n.  220  del  2010,  limitatamente  all'anno  2011,  le  spese
    finanziate con le risorse di cui al comma 29 del  citato  articolo  1
    per le esigenze di trasporto pubblico locale, secondo  l'accordo  fra
    Governo e regioni del 16 dicembre 2010 nel limite  del  reintegro  di
    cui al comma 2. 
    
            
          
              
                Capo VI 

    Norme finali ed abrogazioni

                                   Art. 41 
     
     
                          Disposizione finanziaria 
     
       1. Dal presente decreto non devono  derivare  minori  entrate  ne'
    nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. 
      E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
    osservare. 
        Dato a Roma, addi' 6 maggio 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                    Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                    dei Ministri 
     
                                    Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                    delle finanze 
     
                                    Bossi, Ministro per le riforme per il
                                    federalismo 
     
                                    Calderoli,    Ministro     per     la
                                    semplificazione normativa 
     
                                    Fitto, Ministro per i rapporti con le
                                    regioni    e    per    la    coesione
                                    territoriale 
     
                                    Maroni, Ministro dell'interno 
     
                                    Fazio, Ministro della salute 
     
                                    Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                    amministrazione e l'innovazione 
     
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
    
    
     

    Incentivazione di impianti solari fotovoltaici

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      MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
    DECRETO 5 maggio 2011

    Incentivazione della produzione  di  energia  elettrica  da  impianti
    solari fotovoltaici. (11A06083) 
    in G.U.R.I. del 12 maggio 2011, n. 109
    

                                                               Allegato 1 
     
        I moduli fotovoltaici  devono  essere  provati  e  verificati  da
    laboratori accreditati,  per  le  specifiche  prove  necessarie  alla
    verifica dei moduli, in conformita' alla norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC
    17025. 
        Tali  laboratori  devono  essere  accreditati  da  Organismi   di
    certificazione appartenenti all'EA (European Accreditation Agreement)
    o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA  o  in
    ambito ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). 
        Gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati con componenti
    che assicurino l'osservanza delle prestazioni descritte  nella  Guida
    CEI 82-25. Entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto, il CEI aggiorna i parametri prestazionali  indicati
    in  tale  Guida  per  tener  conto  dell'evoluzione  tecnologica  dei
    componenti fotovoltaici. 
        In particolare, l'aggiornamento assicura che, in  fase  di  avvio
    dell'impianto fotovoltaico, il rapporto fra l'energia  o  la  potenza
    prodotta in corrente alternata e l'energia o la  potenza  producibile
    in corrente alternata  (determinata  in  funzione  dell'irraggiamento
    solare  incidente  sul  piano  dei  moduli,  della  potenza  nominale
    dell'impianto e della temperatura di funzionamento  dei  moduli)  sia
    almeno superiore a 0,78 nel caso di utilizzo di inverter  di  potenza
    fino a 20 kW e 0,8 nel  caso  di  utilizzo  di  inverter  di  potenza
    superiore, nel rispetto delle condizioni di misura e  dei  metodi  di
    calcolo descritti nella medesima Guida CEI 82-25. 
        Gli  impianti  fotovoltaici  e  i  relativi  componenti,  le  cui
    tipologie sono contemplate nel presente decreto,  devono  rispettare,
    ove di pertinenza, le prescrizioni  contenute  nelle  seguenti  norme
    tecniche, comprese eventuali varianti,  aggiornamenti  ed  estensioni
    emanate successivamente dagli organismi di normazione citati: 
          1) normativa fotovoltaica: 
        CEI 82-25: Guida alla realizzazione  di  sistemi  di  generazione
    fotovoltaica  collegati  alle  reti  elettriche  di  media  e   bassa
    tensione; 
        UNI 10349: Riscaldamento e  raffrescamento  degli  edifici.  Dati
    climatici; 
        UNI 8477: Energia solare - Calcolo degli apporti per applicazioni
    in edilizia - Valutazione dell'energia raggiante ricevuta; 
        CEI EN 60904: Dispositivi fotovoltaici - Serie; 
        CEI  EN  61215  (CEI  82-8):  Moduli  fotovoltaici   in   silicio
    cristallino per applicazioni  terrestri.  Qualifica  del  progetto  e
    omologazione del tipo; 
        CEI EN 61646 (CEI 82-12): Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile
    per usi terrestri - Qualifica del progetto e approvazione di tipo; 
        CEI EN 61724 (CEI 82-15): Rilievo delle prestazioni  dei  sistemi
    fotovoltaici - Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi  dei
    dati; 
        CEI EN 61730-1 (CEI 82-27): Qualificazione per la  sicurezza  dei
    moduli fotovoltaici (FV) - Parte 1: Prescrizioni per la costruzione; 
        CEI EN 61730-2 (CEI 82-28): Qualificazione per la  sicurezza  dei
    moduli fotovoltaici (FV) - Parte 2: Prescrizioni per le prove; 
        CEI EN  62108  (CEI  82-30):  Moduli  e  sistemi  fotovoltaici  a
    concentrazione (CPV) - Qualifica di progetto e approvazione di tipo; 
        CEI EN 62093 (CEI 82-24): Componenti di  sistemi  fotovoltaici  -
    moduli esclusi (BOS) - Qualifica di progetto in condizioni ambientali
    naturali; 
        EN 62116 Test procedure  of  islanding  prevention  measures  for
    utility-interconnected photovoltaic inverters; 
        CEI EN 50380 (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di  targa  per
    moduli fotovoltaici; 
        CEI EN 50521 (CEI 82-31): Connettori per sistemi  fotovoltaici  -
    Prescrizioni di sicurezza e prove; 
        CEI EN 50524 (CEI 82-34): Fogli informativi e dati di  targa  dei
    convertitori fotovoltaici; 
        CEI EN 50530 (CEI 82-35): Rendimento globale degli  inverter  per
    impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica; 
        EN 62446 (CEI  82-38):  Grid  connected  photovoltaic  systems  -
    Minimum requirements for system  documentation,  commissioning  tests
    and inspection; 
        CEI 20-91: Cavi elettrici con isolamento  e  guaina  elastomerici
    senza alogeni non propaganti la  fiamma  con  tensione  nominale  non
    superiore a 1000 V  in  corrente  alternata  e  1500  V  in  corrente
    continua per applicazioni in impianti fotovoltaici; 
          2) altra normativa sugli impianti elettrici: 
        CEI  0-2:  Guida  per  la  definizione  della  documentazione  di
    progetto per impianti elettrici; 
            CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di
    utenti  attivi  e  passivi  alle  reti  AT  ed   MT   delle   imprese
    distributrici di energia elettrica; 
        CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica  e  gruppi
    di continuita' collegati a reti di I e II categoria; 
        CEI EN 50438 (CEI 311-1):  Prescrizioni  per  la  connessione  di
    micro-generatori in parallelo alle reti di distribuzione pubblica  in
    bassa tensione; 
        CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
    superiore a 1000 V in corrente alternata  e  a  1500  V  in  corrente
    continua; 
        CEI EN 60099-1 (CEI 37-1): Scaricatori - Parte 1:  scaricatori  a
    resistori non  lineari  con  spinterometri  per  sistemi  a  corrente
    alternata; 
        CEI EN 60439 (CEI 17-13): Apparecchiature assiemate di protezione
    e di manovra per bassa tensione (quadri BT), serie; 
        CEI EN 60445  (CEI  16-2):  Principi  base  e  di  sicurezza  per
    l'interfaccia   uomo-macchina,   marcatura   e   identificazione    -
    Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremita' dei
    conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico; 
        CEI EN 60529 (CEI 70-1):  Gradi  di  protezione  degli  involucri
    (codice IP); 
        CEI EN 60555-1 (CEI 77-2): Disturbi nelle reti  di  alimentazione
    prodotti  da  apparecchi  elettrodomestici   e   da   equipaggiamenti
    elettrici simili - Parte 1: definizioni; 
        CEI EN 61000-3-2 (CEI  110-31):  Compatibilita'  elettromagnetica
    (EMC) - Parte 3: limiti - Sezione  2:  Limiti  per  le  emissioni  di
    corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso < = 16  A
    per fase); 
        CEI EN 62053-21 (CEI 13-43): Apparati per la misura  dell'energia
    elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari  -  Parte  21:  contatori
    statici di energia attiva (classe 1 e 2); 
        CEI EN 62053-23 (CEI 13-45): Apparati per la misura  dell'energia
    elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari  -  Parte  23:  contatori
    statici di energia reattiva (classe 2 e 3); 
        CEI EN 50470-1 (CEI 13-52): Apparati per la  misura  dell'energia
    elettrica (c.a.) - Parte 1: prescrizioni generali, prove e condizioni
    di prova - Apparato di misura (indici di classe A, B e C); 
        CEI EN 50470-3 (CEI 13-54): Apparati per la  misura  dell'energia
    elettrica (c.a.) - Parte  3:  prescrizioni  particolari  -  Contatori
    statici per energia attiva (indici di classe A, B e C); 
        CEI EN 62305 (CEI 81-10): Protezione contro i fulmini, serie; 
        CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra  per  anno  e
    per chilometro quadrato; 
        CEI 20-19: Cavi isolati  con  gomma  con  tensione  nominale  non
    superiore a 450/750 V; 
        CEI  20-20:  Cavi  isolati  con  polivinilcloruro  con   tensione
    nominale non superiore a 450/750 V; 
        CEI  13-4:   Sistemi   di   misura   dell'energia   elettrica   -
    Composizione, precisione e verifica; 
        CEI  UNI  EN  ISO/IEC  17025:2008:  Requisiti  generali  per   la
    competenza dei laboratori di prova e di taratura. 
        Nel caso di impianti fotovoltaici di cui  all'art.  3,  comma  1,
    lettera f), in  deroga  alle  certificazioni  sopra  richieste,  sono
    ammessi moduli fotovoltaici non certificati secondo le norme  CEI  EN
    61215 (per moduli in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (per  moduli
    a  film  sottile)  solo  se  non  siano  commercialmente  disponibili
    prodotti  certificati  che  consentano  di  realizzare  il  tipo   di
    integrazione progettato per lo specifico impianto. In questo caso  e'
    richiesta una  dichiarazione  del  costruttore  che  il  prodotto  e'
    progettato e realizzato per poter superare le prove  richieste  dalla
    norma CEI EN 61215 o CEI EN 61646.  La  dichiarazione  dovra'  essere
    supportata   da   certificazioni   rilasciate   da   un   laboratorio
    accreditato, ottenute su moduli  similari.  Tale  laboratorio  dovra'
    essere accreditato EA (European  Accreditation  Agreement)  o  dovra'
    aver stabilito accordi di mutuo riconoscimento con  EA  o  in  ambito
    ILAC. 
        Nel caso di impianti fotovoltaici di cui  all'art.  3,  comma  1,
    lettera r), in deroga alle certificazioni sopra richieste e  fino  al
    31  dicembre  2012,  sono  ammessi  moduli  e   assiemi   di   moduli
    fotovoltaici a concentrazione non certificati secondo la norma CEI EN
    62108 nel  solo  caso  in  cui  sia  stato  avviato  il  processo  di
    certificazione e gli stessi abbiano gia'  superato  con  successo  le
    prove essenziali della Guida CEI  82-25  al  fine  di  assicurare  il
    rispetto dei requisiti tecnici minimi di  sicurezza  e  qualita'  del
    prodotto ivi indicati. In questo caso e' richiesta una  dichiarazione
    del costruttore che il prodotto e'  in  corso  di  certificazione  ai
    sensi della CEI EN 62108. 
        La  dichiarazione  dovra'  essere  supportata  da  certificazioni
    rilasciate da un laboratorio accreditato, attestanti  il  superamento
    dei requisiti tecnici minimi di sicurezza  e  qualita'  del  prodotto
    indicati nella  Guida  CEI  82-25.  Tale  laboratorio  dovra'  essere
    accreditato EA  (European  Accreditation  Agreement)  o  dovra'  aver
    stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito ILAC. 
        Per  la  connessione  degli  impianti  fotovoltaici   alla   rete
    elettrica si applica quanto prescritto nella deliberazione  n.  99/08
    (Testi  integrato  delle  connessioni  attive)   dell'Autorita'   per
    l'energia elettrica e il gas e successive modificazioni. Si applicano
    inoltre,  per  quanto  compatibili  con  le  norme  sopra  citate,  i
    documenti tecnici emanati dai gestori di rete. 
    
            
          
                                                               Allegato 2 
     
                   MODALITA' DI POSIZIONAMENTO DEI MODULI 
                     SUGLI EDIFICI AI FINI DELL'ACCESSO 
                         ALLA CORRISPONDENTE TARIFFA 
     
        1. Ai fini dell'accesso alla tariffa pertinente, i moduli  devono
    essere posizioni su un edificio  cosi'  come  definito  dall'art.  1,
    comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della  Repubblica  26
    agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e ricadente  in  una
    delle categorie di cui all'art. 3 del  medesimo  decreto  secondo  le
    seguenti modalita': 
     
        
    
    -----------------------------------------------------------------------
    1      Moduli fotovoltaici        Qualora sia presente una balaustra
           installati su tetti        perimetrale, la quota massima,
           piani ovvero su            riferita all'asse mediano dei moduli
           coperture con pendenze     fotovoltaici, deve risultare non
           fino a 5°.                 superiore all'altezza minima della
                                      stessa balaustra. Qualora non sia
                                      presente una balaustra perimetrale
                                      l'altezza massima dei moduli rispetto
                                      al piano non deve superare i 30 cm.
    -----------------------------------------------------------------------
    2      Moduli fotovoltaici        I moduli devono essere installati in
           installati su tetti a      modo complanare alla superficie del
           falda.                     tetto con o senza sostituzione della
                                      medesima superficie.
    -----------------------------------------------------------------------
    3      Moduli fotovoltaici        I moduli devono essere installati in
           installati su tetti        modo complanare al piano tangente
           aventi caratteristiche     o ai piani tangenti del tetto, con una
           diverse da quelli di cui   tolleranza di piu' o meno 10 gradi.
        ai punti 1 e 2.
    -----------------------------------------------------------------------
    4      Moduli fotovoltaici        I moduli sono collegati alla facciata
           installati in qualita'      al fine di produrre ombreggiamento e
           di frangisole.             schermatura di superfici trasparenti.
    -----------------------------------------------------------------------
    
    
        
     
        2. Non rientrano nella definizione di  edificio  le  pergole,  le
    serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le strutture
    temporanee comunque denominate. 
        3. Il GSE aggiorna entro il 1° luglio 2011 la guida di  dettaglio
    sulle modalita'  di  posizionamento  dei  moduli  fotovoltaici  sugli
    edifici. 
    
            
          
                                                               Allegato 3 
     
    MODALITA' DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO,  DI  CERTIFICAZIONE
      DI FINE LAVORI E DI CONCESSIONE DELLA TARIFFA INCENTIVANTE. 
     
        La richiesta di iscrizione al registro  e  la  richiesta  per  la
    concessione   della    tariffa    incentivante,    unitamente    alla
    documentazione  specifica  prevista  ai  paragrafi  successivi,  deve
    essere  firmata  dal  soggetto  responsabile,  e   inviata   al   GSE
    esclusivamente tramite il portale informatico predisposto dal GSE sul
    proprio sito www.gse.it 
    
            
          
                                                             Allegato 3-A 
     
        1. Documentazione per la richiesta di iscrizione al registro: 
          a) progetto definitivo dell'impianto; 
          b) copia del pertinente titolo autorizzativo, vale  a  dire  di
    uno dei seguenti titoli: 
            b1) autorizzazione unica  di  cui  all'art.  12  del  decreto
    legislativo n. 387 del 2003; 
            b2) denuncia di inizio attivita' conforme all'art. 23,  comma
    5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380  del  2001  ove
    applicabile,   ovvero   dichiarazione   di   procedura    abilitativa
    semplificata conforme all'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n.
    28 del 2011, entrambi recanti data antecedente di  almeno  30  giorni
    rispetto a quella di invio; 
            b3) copia della  comunicazione  relativa  alle  attivita'  in
    edilizia libera, di cui ai  paragrafi  11  e  12  delle  linee  guida
    adottate ai sensi dell'art. 12, comma 10, del decreto legislativo  29
    dicembre 2003, n. 387; 
            b4) copia del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi
    del  secondo  periodo  del  comma   7   dell'art.   5   del   decreto
    interministeriale 19 febbraio 2007, come vigente fino  alla  data  di
    entrata in vigore del decreto interministeriale 6 agosto 2010; 
            b5) copia della Segnalazione certificata di inizio  attivita'
    - SCIA, di cui all'art. 49 della legge 30 luglio 2010, n. 122; 
          c) dichiarazione  del  comune  competente,  attestante  che  la
    denuncia di inizio attivita' o dichiarazione di procedura abilitativa
    semplificata di cui al punto b2), ovvero la comunicazione di  cui  al
    punto   b3),   costituisce   titolo   idoneo    alla    realizzazione
    dell'impianto; 
          d) copia della soluzione di connessione dell'impianto alla rete
    elettrica, redatta dal gestore  di  rete  e  accettata  dal  soggetto
    interessato; 
          e)  certificato  di  destinazione   d'uso   del   terreno   con
    indicazione delle particelle catastali interessate, qualora i  moduli
    dell'impianto siano collocati a terra; 
          f) nel caso di impianti con moduli collocati a  terra  in  aree
    agricole per i quali non trova applicazione il comma 6  dell'art.  10
    del decreto legislativo n. 28 del 2011: 
            f1)  documentazione  idonea  a  dimostrare   quale   sia   la
    superficie del terreno agricolo nella disponibilita' del proponente e
    quale   sia   la   superficie   dello   stesso   terreno    destinata
    all'installazione dei moduli fotovoltaici, intentendosi per  tale  la
    superficie individuata dal perimetro al cui interno ricadono i moduli
    fotovoltaici; 
            f2) nel caso in cui su un terreno  appartenente  al  medesimo
    proprietario, ovvero a un soggetto che ne ha la disponibilita', siano
    installati   piu'   impianti,   dovra'   essere   altresi'   prodotta
    documentazione idonea a dimostrare che la distanza minima tra i punti
    piu'  vicini  dei  perimetri  al  cui  interno  ricadono   i   moduli
    fotovoltaici e' non inferiore a 2 km; 
          g) nel caso di  applicazione  del  comma  5  dell'art.  10  del
    decreto legislativo n. 28 del 2011,  la  classificazione  di  terreno
    abbandonato da almeno cinque anni  deve  essere  dimostrata  mediante
    esibizione della notifica ai proprietari effettuata dalla regione  ai
    sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1978, n. 440; 
          h) data presunta di entrata in esercizio dell'impianto. 
    
            
          
                                                             Allegato 3-B 
     
        Di  seguito  vengono  riportate  le   condizioni   che   andranno
    verificate e certificate dal gestore di rete. 
     
           Definizione di fine lavori per l'impianto fotovoltaico. 
     
    1. Fine lavori dal punto di vista strutturale. 
        Oltre ai lavori che determinano la funzionalita'  elettrica,  nel
    seguito  descritti  dettagliatamente,   e'   necessario   che   siano
    completate  tutte  le  opere   edili   e   architettoniche   connesse
    all'integrazione tra  l'impianto  e  il  manufatto  in  cui  esso  e'
    inserito, in riferimento alla specifica tipologia installativa per la
    quale sara' richiesta al GSE la pertinente tariffa. 
        L'impianto deve possedere gia' al momento della dichiarazione  di
    fine lavori le caratteristiche necessarie per  il  riconoscimento  di
    impianto su edificio, cosi' come indicato nelle regole  tecniche  del
    GSE. 
    2. Fine lavori dal punto di vista elettrico. 
        Si adottano  le  definizioni  di  impianto  di  produzione  e  di
    impianto per la connessione del  Testo  integrato  delle  connessioni
    attive (TICA) - delibera AEEG ARG/elt 125/10 e con il suo allegato A,
    recante «Modifiche e integrazioni alla  deliberazione  dell'Autorita'
    per l'energia  elettrica  e  il  gas  ARG/elt  99/08  in  materia  di
    condizioni tecniche ed economiche per la connessione  alle  reti  con
    obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione». 
        Impianto  di  produzione  e'  l'insieme   delle   apparecchiature
    destinate alla conversione  dell'energia  fornita  da  una  qualsiasi
    fonte di  energia  primaria  in  energia  elettrica.  Esso  comprende
    l'edificio o gli edifici relativi a detto complesso  di  attivita'  e
    l'insieme, funzionalmente interconnesso: 
          delle opere e dei macchinari che consentono  la  produzione  di
    energia elettrica; 
          dei gruppi di generazione dell'energia elettrica,  dei  servizi
    ausiliari di impianto e  dei  trasformatori  posti  a  monte  del/dei
    punto/punti di connessione alla rete con obbligo  di  connessione  di
    terzi. 
        L'interconnessione   funzionale   consiste   nella   presenza   e
    nell'utilizzo di  opere,  sistemi  e  componenti  comuni  finalizzati
    all'esercizio combinato e/o integrato degli  elementi  interconnessi,
    quale   a   titolo   esemplificativo   convertitori   di    tensione,
    trasformatori  di  adattamento/isolamento,  eventuali   trasformatori
    elevatori, cavi di collegamento, ecc. 
        In particolare per  un  impianto  fotovoltaico  devono  risultare
    installati ed elettricamente collegati i seguenti componenti:  moduli
    fotovoltaici, strutture di sostegno, convertitori di  tensione,  cavi
    di  collegamento  tra  i  componenti   d'impianto,   dispositivi   di
    protezione, quadri elettrici, dispositivi di isolamento,  adattamento
    e sezionamento, quadro per la posa del misuratore di produzione. 
        Ciascun impianto puo' a sua volta essere suddiviso in una o  piu'
    sezioni. Queste, a loro volta, sono composte da uno o piu' gruppi  di
    generazione. 
        Inoltre e' possibile distinguere,  con  riferimento  all'impianto
    per la connessione: 
          impianto di rete per la connessione e' la  porzione  d'impianto
    per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il
    punto d'inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione; 
          impianto di utenza per la connessione e' la porzione d'impianto
    per la  connessione  la  cui  realizzazione,  gestione,  esercizio  e
    manutenzione rimangono di competenza del richiedente. 
        L'impianto d'utenza per la connessione, a sua volta, puo'  essere
    distinto in: 
          una parte interna al confine di proprieta' dell'utente a cui e'
    asservita la connessione fino al medesimo confine di proprieta' o  al
    punto  di  connessione  qualora  interno  al  predetto   confine   di
    proprieta'; 
          una parte compresa tra il confine di proprieta'  dell'utente  a
    cui e' asservita la connessione e il punto di connessione.  Nel  caso
    il punto in cui il punto di connessione  e'  interno  al  confine  di
    proprieta', tale parte non e' presente. 
        Per gli impianti che possono essere connessi sulla rete di  bassa
    tensione,  il  soggetto  responsabile  predispone  l'uscita   del/dei
    convertitori  o  trasformatori  di  adattamento/isolamento   per   il
    collegamento alla rete. 
        Per gli impianti di taglia superiore, collegati alla media o alta
    tensione, e' necessario includere  nelle  attivita'  di  fine  lavori
    anche la/e cabina/e  di  trasformazione  utili  per  l'elevazione  di
    tensione. 
        Dovranno, pertanto, essere completati tutti i  locali  misure,  i
    locali inverter e tutte le  opere  edili  correlate  alle  cabine  di
    trasformazione. 
        Deve, infine, essere stato realizzato l'impianto di utenza per la
    connessione di competenza del richiedente. 
        La definizione di fine lavori non comprende  l'impianto  di  rete
    per la connessione. 
    
            
          
                                                             Allegato 3-C 
     
    2. Documentazione da trasmettere alla data di entrata in esercizio: 
          a)  domanda  di  concessione  della  tariffa  incentivante  con
    dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'; 
            a1) una relazione contenente tutte le informazioni tecniche e
    documentali necessarie a valutare la  conformita'  dei  componenti  e
    dell'impianto agli allegati 1 e 2 al presente decreto; 
            a2)   documentazione   di   cui   all'allegato   3-A;    tale
    documentazione non e' dovuta qualora sia gia' stata trasmessa ai fini
    della iscrizione ai registri; 
            a3) certificato antimafia del soggetto responsabile; 
          b) scheda tecnica finale d'impianto; 
          c) elenco dei  moduli  fotovoltaici,  con  relativi  numeri  di
    serie, e dei convertitori (inverter) CC/CA; 
          d)  cinque  diverse  fotografie  volte  a  fornire,  attraverso
    diverse inquadrature, una visione completa  dell'impianto,  dei  suoi
    particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce; 
          e) schema elettrico unifilare dell'impianto con indicazioni di: 
            numero delle stringhe e numero dei moduli per stringa; 
            eventuali dispositivi di protezione  lato  corrente  continua
    esterni all'inverter; 
            numero di inverter e modalita' di collegamento  delle  uscite
    degli inverter; 
            eventuali dispositivi di protezione lato  corrente  alternata
    esterni all'inverter; 
            contatori dell'energia prodotta e/o  prelevata/immessa  dalla
    rete elettrica di distribuzione; 
            punto di collegamento alla rete indicando  in  dettaglio  gli
    organi di manovra e protezione presenti nonche' gli  eventuali  punti
    di derivazione dei carichi; 
            presenza di gruppi elettrogeni, gruppi di continuita'  (UPS),
    sistemi di accumulo e di eventuali altre fonti di generazione; 
          f) copia della comunicazione con la quale il gestore della rete
    ha notificato al soggetto responsabile il codice POD; 
          g) copia dei verbali di attivazione  dei  contatori  di  misura
    dell'energia prodotta e di connessione alla rete elettrica; 
          h) esclusivamente per impianti di potenza superiore  a  20  kW,
    l'impegno a trasmettere al  GSE,  secondo  modalita'  previste  nelle
    regole tecniche di cui all'art. 8, comma  9,  copia  del  verbale  di
    verifica di  primo  impianto  rilasciato  dall'Agenzia  delle  dogane
    oppure, se l'impianto immette tutta l'energia  prodotta  nella  rete,
    copia  della  comunicazione  fatta  all'Agenzia  delle  dogane  sulle
    caratteristiche dell'impianto (circolare  17/D  del  28  maggio  2007
    dell'Agenzia  delle  dogane:  disposizione  applicative  del  decreto
    legislativo 2 febbraio 2007, n. 26). Tale comunicazione  puo'  essere
    trasmessa anche nei tre mesi  successivi  alla  data  di  entrata  in
    esercizio; 
          i) esclusivamente per impianti di potenza superiore a 6 kW: 
            relazione generale, che descriva i criteri progettuali  e  le
    caratteristiche dell'impianto; 
            almeno un  disegno  planimetrico  atto  ad  identificare  con
    chiarezza la disposizione  dell'impianto,  dei  principali  tracciati
    elettrici e delle principali apparecchiature. 
    
            
          
                                                               Allegato 4 
     
    CARATTERISTICHE E MODALITA' DI INSTALLAZIONE PER L'ACCESSO AL  PREMIO
      PER   APPLICAZIONI    INNOVATIVE    FINALIZZATE    ALL'INTEGRAZIONE
      ARCHITETTONICA. 
     
    1. Caratteristiche costruttive. 
        Al fine di accedere  alla  tariffa  di  cui  al  titolo  III  del
    presente decreto, i moduli e i  componenti  dovranno  avere,  almeno,
    tutte le seguenti caratteristiche: 
          1. moduli non convenzionali e componenti  speciali,  sviluppati
    specificatamente per integrarsi e sostituire elementi  architettonici
    di edifici quali: 
            a) coperture degli edifici; 
            b) superfici opache verticali; 
            b) superfici trasparenti o semitrasparenti sulle coperture; 
            c) superfici apribili e assimilabili quali porte, finestre  e
    vetrine anche se non apribili comprensive degli infissi; 
          2. moduli e componenti che abbiano significative innovazioni di
    carattere tecnologico; 
          3. moduli progettati e realizzati industrialmente per svolgere,
    oltre alla produzione di energia elettrica, funzioni  architettoniche
    fondamentali quali: 
            a. protezione o regolazione termica dell'edificio. Ovvero  il
    componente deve garantire il mantenimento dei livelli  di  fabbisogno
    energetico dell'edificio ed  essere  caratterizzato  da  trasmittanza
    termica  comparabile  con  quella   del   componente   architettonico
    sostituito; 
            b.  moduli  progettati  per  garantire  tenuta  all'acqua   e
    conseguente impermeabilizzazione della struttura edilizia sottesa; 
            c.  moduli  progettati   per   garantire   tenuta   meccanica
    comparabile con l'elemento edilizio sostituito. 
    2. Modalita' di installazione. 
        Al fine di accedere  alla  tariffa  di  cui  al  titolo  III  del
    presente decreto, i moduli e i componenti  dovranno,  almeno,  essere
    installati secondo le seguenti modalita': 
          1. i moduli devono sostituire componenti  architettonici  degli
    edifici; 
          2.  i  moduli  devono  comunque  svolgere   una   funzione   di
    rivestimento di parti dell'edificio, altrimenti svolta da  componenti
    edilizi non finalizzati alla produzione di energia elettrica; 
          3. da un punto di vista estetico, il sistema fotovoltaico  deve
    comunque  inserirsi   armoniosamente   nel   disegno   architettonico
    dell'edificio. 
    
            
          
                                                               Allegato 5 
     
                        IMPIANTI DI CUI AL TITOLO II 
     
     
                           Tariffe per l'anno 2011 
     
        1. Per i mesi di giugno, luglio e agosto  2011  le  tariffe  sono
    individuate dalla tabella 1: 
     
                                                                Tabella 1 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
          
        2. Per i mesi da  settembre  a  dicembre  2011  le  tariffe  sono
    individuate dalla tabella 2: 
     
                                                                Tabella 2 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
     
                                        
     
     
                           Tariffe per l'anno 2012 
     
        3.  Per  il  primo  e  secondo  semestre  2012  le  tariffe  sono
    individuate dalla tabella 3: 
     
                                                                Tabella 3 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
     
                                        
     
     
             Tariffe per l'anno 2013 e per i periodi successivi 
     
        4. A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore
    onnicomprensivo sull'energia immessa  nel  sistema  elettrico.  Sulla
    quota di energia autoconsumata e' attribuita una  tariffa  specifica.
    Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 4: 
     
                                                                Tabella 4 
          
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
        5. Le  riduzione  programmate  per  i  semestri  successivi  sono
    individuate dalla tabella 5 e sono applicate alle tariffe vigenti nel
    semestre precedente: 
     
                                                                Tabella 5 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
          
        6. Le tariffe di ciascun semestre  possono  essere  ulteriormente
    ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella  5  sulla  base  del
    costo annuo imputabile agli impianti che  entrano  in  esercizio  nel
    periodo  di  osservazione.  La  riduzione  aggiuntiva   eventualmente
    applicata e' stabilita, nel solo caso in cui risulti C > C 0 ,  sulla
    base della formula riportata: 
          dove: 
     
        
    
                       C - C
                            0
           d     = d + ------ x d
            eff,i   i    C       i+l
                          0 
    
        
     
            d  eff, i = riduzione % effettiva per il semestre i; 
            d  i = riduzione programmata per il semestre i; 
            d  i+1 = riduzione programmata per il semestre i+1; 
            C= Costo  annuo  della  potenza  installata  nel  periodo  di
    osservazione; 
            C 0 = Costo indicativo  annuo  della  potenza  obiettivo  del
    semestre precedente il semestre i, stabilito dall'art. 4. 
        7.  Il  periodo  di  osservazione  e'  il  periodo  di   6   mesi
    antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio  per  il  1°  semestre  di
    ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno. 
        8. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun  periodo
    di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo. 
     
                        IMPIANTI DI CUI AL TITOLO III 
     
     
                           Tariffe per l'anno 2011 
     
        9. Le tariffe  per  gli  impianti  che  entrano  in  esercizio  a
    decorrere dal 1° giugno 2011 sono individuate dalla tabella 6: 
     
                                                                Tabella 6 
     
        
    
    -------------------------------------------------
    Intervallo di potenza      Tariffa corrispondente
             [kW]                     [€/kWh]
    -------------------------------------------------
    1 <= P <= 20                       0,427
    -------------------------------------------------
    20 < P  200                            0,359
    -------------------------------------------------
    
        
                           Tariffe per l'anno 2012 
     
        10. Le tariffe per il primo e  secondo  semestre  del  2012  sono
    individuate dalla tabella 7: 
     
                                                                Tabella 7 
     
        
    
    ------------------------------------------------------------
                           1° semestre 2012     2° semestre 2012
    ------------------------------------------------------------
    Intervallo di               Tariffa              Tariffa
       potenza               corrispondente       corrispondente
    ------------------------------------------------------------
        [kW]                     [€/kWh]             [€/kWh]
    ------------------------------------------------------------
    1 <= P <= 20                  0,418               0,410
    ------------------------------------------------------------
    20 < P  200                       0,352               0,345
    ------------------------------------------------------------
    
        
     
     
             Tariffe per l'anno 2013 e per i periodi successivi 
     
        11. A decorrere dal  primo  semestre  2013  le  tariffe  assumono
    valore onnicomprensivo sull'energia immessa  nel  sistema  elettrico.
    Sulla quota  di  energia  autoconsumata  e'  attribuita  una  tariffa
    specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 8: 
     
                                                                Tabella 8 
     
        
    
    ------------------------------------------------------------
    Intervallo di               Tariffa              Tariffa
       potenza               onnicomprensiva       autoconsumo
    ------------------------------------------------------------
        [kW]                     [kWh]               [€/kWh]
    ------------------------------------------------------------
    1 <= P <= 20                 0,543                0,398
    20  C 0 ,  sulla
    base della formula riportata: 
          dove: 
     
     
        
    
                       C - C
                            0
           d     = d + ------ x d
            eff,i   i    C       i+l
                          0 
    
        
     
     
            d  eff, i = riduzione % effettiva per il semestre i; 
            d  i = riduzione programmata per il semestre i; 
            d  i+1 = riduzione programmata per il semestre i+1; 
            C= Costo  annuo  della  potenza  installata  nel  periodo  di
    osservazione; 
            C 0 = Costo indicativo  annuo  della  potenza  obiettivo  del
    semestre precedente il semestre i, stabilito dall'art. 4. 
        14.  Il  periodo  di  osservazione  e'  il  periodo  di  6   mesi
    antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio  per  il  1°  semestre  di
    ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno. 
        15. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo
    di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo. 
        16. A decorrere dal 2015  gli  impianti  di  cui  al  titolo  III
    accedono alle tariffe previste per gli impianti di cui al titolo  II,
    concorrendo alla formazione dei livelli di costo  e  degli  obiettivi
    indicativi di potenza di cui alla  tabella  1.2  dell'art.  4.  Resta
    fermo il rispetto delle condizioni individuate  dallo  stesso  titolo
    III. 
     
                        IMPIANTI DI CUI AL TITOLO IV 
     
     
                           Tariffe per l'anno 2011 
     
        17. Le tariffe per  gli  impianti  che  entrano  in  esercizio  a
    decorrere dal 1° giugno 2011 sono individuate dalla tabella 10: 
     
                                                               Tabella 10 
     
        
    
    -------------------------------------------------
    Intervallo di potenza      Tariffa corrispondente
             [kW]                     [€/kWh]
    -------------------------------------------------
    1 <= P <= 200                      0,359
    -------------------------------------------------
    200 < P  1000                           0,272
    -------------------------------------------------
    
        
                           Tariffe per l'anno 2012 
     
        18. Le tariffe per il primo e  secondo  semestre  del  2012  sono
    individuate dalla tabella 11: 
     
                                                               Tabella 11 
     
        
    
    ------------------------------------------------------------
                           1° semestre 2012     2° semestre 2012
    ------------------------------------------------------------
    Intervallo di               Tariffa              Tariffa
       potenza               corrispondente       corrispondente
    ------------------------------------------------------------
        [kW]                     [€/kWh]             [€/kWh]
    ------------------------------------------------------------
    1 <= P <= 200                 0,352               0,345
    ------------------------------------------------------------
    200 < P  1000                      0,266               0,261
    ------------------------------------------------------------
    
        
             Tariffe per l'anno 2013 e per i periodi successivi 
     
        19. A decorrere dal  primo  semestre  2013  le  tariffe  assumono
    valore onnicomprensivo sull'energia immessa  nel  sistema  elettrico.
    Sulla quota  di  energia  autoconsumata  e'  attribuita  una  tariffa
    specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 12: 
     
                                                               Tabella 12 
     
        
    
    ------------------------------------------------------------
                                 Tariffa              Tariffa
                             onnicomprensiva       autoconsumo
    ------------------------------------------------------------
        [kW]                     [kWh]               [€/kWh]
    ------------------------------------------------------------
    1 <= P <= 200                0,437                0,334
    ------------------------------------------------------------
    200  C 0 ,  sulla
    base della formula riportata: 
          dove: 
     
        
    
                       C - C
                            0
           d     = d + ------ x d
            eff,i   i    C       i+l
                          0 
    
        
     
            d  eff, i = riduzione % effettiva per il semestre i; 
            d  i = riduzione programmata per il semestre i; 
            d  i+1 = riduzione programmata per il semestre i+1; 
            C= Costo  annuo  della  potenza  installata  nel  periodo  di
    osservazione; 
            C 0 = Costo indicativo  annuo  della  potenza  obiettivo  del
    semestre precedente il semestre i, stabilito dall'art. 4. 
        22.  Il  periodo  di  osservazione  e'  il  periodo  di  6   mesi
    antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio  per  il  1°  semestre  di
    ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno. 
        23. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo
    di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo. 
        24. A decorrere dal  2015  gli  impianti  di  cui  al  titolo  IV
    accedono alle tariffe previste per gli impianti di cui al titolo  II,
    concorrendo alla formazione dei livelli di costo  e  degli  obiettivi
    indicativi di potenza di cui alla  tabella  1.2  dell'art.  4.  Resta
    fermo il rispetto delle condizioni individuate  dallo  stesso  titolo
    III. 
    
            
          
              
                Titolo I 

    Disposizioni comuni

     
     
     
                                 IL MINISTRO 
                          DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
     
                               di concerto con 
     
                          IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                        E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                                 E DEL MARE 
     
      Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,   recante
    attuazione  della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso
    dell'energia da fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva
    abrogazione  delle  direttive  2001/77/CE   e   2003/30/CE,   ed   in
    particolare: 
        l'art. 23 relativo ai principi generali per la ridefinizione  dei
    regimi  di  sostegno  applicati   all'energia   prodotta   da   fonti
    rinnovabili e all'efficienza energetica, con particolare  riferimento
    all'efficacia e all'efficienza degli incentivi, alla riduzione  degli
    oneri in capo  ai  consumatori,  alla  gradualita'  di  intervento  a
    salvaguardia degli investimenti effettuati, alla flessibilita'  della
    struttura dei regimi di sostegno per tenere conto dell'evoluzione dei
    meccanismi di mercato e delle tecnologie delle fonti rinnovabili, con
    motivi di esclusione dagli incentivi stessi; 
        l'art. 25, comma 9, il quale  prevede  che  le  disposizioni  del
    decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  6  agosto   2010,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del  24  agosto  2010,  si
    applicano alla produzione di energia  elettrica  da  impianti  solari
    fotovoltaici che entrino in esercizio entro il 31 maggio 2011; 
        l'art. 25, comma 10, il quale prevede  che,  fatto  salvo  quanto
    previsto dall'art. 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.  3,
    convertito, con modificazioni, dalla legge  22  marzo  2010,  n.  41,
    l'incentivazione della produzione di energia  elettrica  da  impianti
    solari fotovoltaici  che  entrino  in  esercizio  successivamente  al
    termine di cui al comma 9 e' disciplinata con  decreto  del  Ministro
    dello sviluppo economico, da adottare, di concerto  con  il  Ministro
    dell'ambiente  e  della  tutela  del  mare,  sentita  la   Conferenza
    unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
    n. 281, entro il 30 aprile 2011, sulla base dei seguenti principi: 
          a) determinazione di un limite  annuale  di  potenza  elettrica
    cumulativa  degli  impianti  fotovoltaici  che  possono  ottenere  le
    tariffe incentivanti; 
          b) determinazione delle tariffe incentivanti tenuto conto della
    riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e  degli
    incentivi applicati negli Stati membri dell'Unione europea; 
          c) previsione di tariffe incentivanti e di quote  differenziate
    sulla base della natura dell'area di sedime; 
          d) applicazione delle  disposizioni  dell'art.  7  del  decreto
    legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in quanto  compatibili  con  il
    presente comma; 
      Visto l'art. 10, comma 4, del medesimo decreto  legislativo  n.  28
    del 2011, il quale dispone, che dalla data di entrata in  vigore  del
    medesimo decreto, per gli impianti  solari  fotovoltaici  con  moduli
    collocati a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi  statali
    e' consentito a condizione che, in  aggiunta  ai  requisiti  previsti
    dall'allegato 2 dello stesso decreto: 
        a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a  1
    MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario,  gli
    impianti  siano  collocati  ad  una  distanza  non  inferiore   a   2
    chilometri; 
        b) non sia destinato all'installazione degli impianti piu' del 10
    per cento della superficie del terreno agricolo nella  disponibilita'
    del proponente; 
      Visto che il medesimo art. 10, ai commi  5  e  6,  dispone  che  le
    condizioni di cui al comma 4 non si applicano ai terreni  abbandonati
    da almeno cinque anni, nonche' agli impianti solari fotovoltaici  con
    moduli collocati a terra in aree agricole  che  hanno  conseguito  il
    titolo abilitativo entro la data di  entrata  in  vigore  del  citato
    decreto  o  per  i  quali  sia  stata  presentata  richiesta  per  il
    conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011,  a  condizione  in
    ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla  data
    di entrata in vigore dello stesso decreto; 
      Vista  la  legge  4  agosto  1978,  n.  440,  recante   norme   per
    l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente
    coltivate, ed in  particolare  gli  articoli  2  e  4  con  i  quali,
    rispettivamente, sono definite le terre incolte o abbandonate  ed  e'
    attribuito alle regioni il compito di determinare le singole zone del
    territorio  di  loro  competenza  caratterizzate   da   fenomeni   di
    abbandono; 
      Visto l'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387,
    che prevede che il Ministro delle attivita' produttive,  di  concerto
    con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa
    con la Conferenza unificata, adotti uno o piu' decreti  con  i  quali
    sono definiti i criteri  per  l'incentivazione  della  produzione  di
    energia elettrica prodotta mediante  conversione  fotovoltaica  della
    fonte solare, attraverso una specifica tariffa di importo decrescente
    e di durata tali da garantire una equa  remunerazione  dei  costi  di
    investimento e di esercizio; 
      Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive di concerto
    con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio
    2005  e  6  febbraio  2006,   pubblicati   in   Gazzetta   Ufficiale,
    rispettivamente, del 5 agosto 2005, n. 181 e del 15 febbraio 2006, n.
    38 (nel seguito: i decreti ministeriali 28 luglio 2005 e  6  febbraio
    2006), con i quali e' stata data prima attuazione a  quanto  disposto
    dall'art. 7, comma 2, lettera d), del citato decreto  legislativo  n.
    387 del 2003; 
      Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
    con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
    mare 19 febbraio  2007,  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  del  23
    febbraio 2007, n. 45 (nel seguito: decreto ministeriale  19  febbraio
    2007), con il quale e' stata data nuova attuazione a quanto  disposto
    dal citato art. 7, comma 2, lettera d); 
      Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
    con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
    mare 2 marzo 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2009, n.
    59 (nel seguito: decreto ministeriale 2 marzo 2009), con il quale  si
    e' provveduto ad integrare il citato decreto ministeriale 19 febbraio
    2007; 
      Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  6  agosto
    2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24  agosto  2010
    (nel seguito: decreto ministeriale 6 agosto 2010), con il quale  sono
    stati aggiornati i criteri per l'incentivazione della  produzione  di
    energia elettrica dalla fonte solare fotovoltaica; 
      Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  recante
    attuazione  della  direttiva  2002/91/CE   relativa   al   rendimento
    energetico nell'edilizia e successive modifiche e integrazioni; 
      Visto l'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e
    successive  modificazioni  e  integrazioni,  il  quale  dispone,  tra
    l'altro,  che  non  e'  sottoposta  ad  imposta  l'energia  elettrica
    prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con  potenza  non
    superiore a 20 kW; 
      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
    n. 445, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
    regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
      Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante  Codice
    dell'ordinamento militare; 
      Considerata  la  continua  evoluzione  della   tecnologia,   e   in
    particolare la significativa riduzione dei costi dei componenti e dei
    sistemi fotovoltaici; 
      Considerati i livelli ed i sistemi di  incentivazione  dell'energia
    elettrica  solare  fotovoltaica  assicurati  in  altri  Stati  membri
    dell'Unione europea; 
      Ritenuto che l'incentivazione della produzione di energia elettrica
    da  impianti   solari   fotovoltaici   che   entrano   in   esercizio
    successivamente al 31 maggio 2011 debba essere  attuata  tramite  una
    progressiva diminuzione delle tariffe che, da un  lato,  miri  ad  un
    allineamento graduale  dell'incentivo  pubblico  con  i  costi  delle
    tecnologie, in linea con le politiche adottate nei  principali  Paesi
    europei e, dall'altro, mantenga stabilita' e certezza sul mercato; 
      Considerato che, in base all'evoluzione dei costi  tecnologici,  si
    prevede il raggiungimento entro pochi anni  della  cd.  grid  parity,
    ossia  alla  convenienza  economica  dell'elettricita'   fotovoltaica
    rispetto a quella prelevata o immessa in rete, per  le  installazioni
    piu' efficienti, condizione che fa ritenere non  piu'  necessario  il
    mantenimento di uno schema  di  sostegno  pubblico  a  decorrere  dal
    raggiungimento di tale condizione; 
      Ritenuto  pertanto  opportuno  sviluppare  la   potenza   elettrica
    cumulativa  degli  impianti  fotovoltaici  che  possono  ottenere  le
    tariffe incentivanti, di cui  all'art.  25,  comma  10,  del  decreto
    legislativo n. 28 del 2011 secondo obiettivi temporali che assicurino
    una crescita graduale della potenza stessa negli  anni,  in  modo  da
    usufruire dei miglioramenti della tecnologia  sotto  il  profilo  dei
    costi e dell'efficienza, che diano prospettiva di crescita  di  lungo
    termine agli investitori e all'industria di settore,  con  un  minore
    impatto della spesa annua aggiuntiva su prezzi e tariffe dell'energia
    elettrica; 
      Considerato  che,  sulla  base  delle  previgenti  disposizioni  di
    sostegno al fotovoltaico e dei dati sugli investimenti  effettuati  e
    in corso di realizzazione, l'onere gravante sugli  oneri  di  sistema
    del settore elettrico dovrebbe raggiungere, dal 2011,  il  valore  di
    circa 3,5 miliardi di euro annui; 
      Considerato opportuno adottare un metodo che  colleghi  l'andamento
    tariffario   programmato   e   le   eventuali   ulteriori   riduzioni
    all'andamento della potenza installata, rispetto ad obiettivi fissati
    in termini programmatici; 
      Ritenuto opportuno prevedere, a tutela degli investimenti in  corso
    alla data di entrata in vigore del decreto,  un  regime  transitorio,
    fino al 31 dicembre 2012, nell'ambito di un  contingente  di  potenza
    per  i  grandi  impianti,  per  dare  gradualita'  al   processo   di
    ridefinizione della disciplina vigente  ed  assicurare  il  controllo
    degli oneri conseguenti; 
      Ritenuto  di   dover   intervenire   anche   sulle   modalita'   di
    riconoscimento  e  valorizzazione  degli  interventi  che   realmente
    promuovono  l'integrazione  architettonica  al  fine  di   perseguire
    maggiormente l'obiettivo di orientare il processo di  diffusione  del
    fotovoltaico verso  applicazioni  piu'  promettenti,  in  termini  di
    potenziale di diffusione  e  connesso  sviluppo  tecnologico,  e  che
    consentano minor utilizzo del territorio; 
      Ritenuto  opportuno,  anche  alla  luce   dei   probabili   effetti
    conseguenti all'attuazione della direttiva 2009/29/CE del  Parlamento
    europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la  direttiva
    2003/87/CE  al  fine  di  perfezionare  ed   estendere   il   sistema
    comunitario per lo scambio di quote di emissione  di  gas  a  effetto
    serra, introdurre, a decorrere dal 2013, un sistema di incentivazione
    basato su tariffe omnicomprensive per l'energia prodotta e immessa in
    rete e tariffe premio per l'energia prodotta e autoconsumata; 
      Ritenuto inoltre di  dover  confermare  le  disposizioni  a  favore
    dell'innovazione  tecnologica  del  settore  e  dello   sviluppo   di
    tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica; 
      Sentita la Conferenza unificata, di  cui  all'art.  8  del  decreto
    legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso il proprio parere
    nella seduta del 28 aprile 2011; 
     
                                  E m a n a 
                            il seguente decreto: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                      Finalita' e campo di applicazione 
     
      1. Il presente decreto stabilisce  i  criteri  per  incentivare  la
    produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e  lo
    sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica. 
      2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2-sexies del decreto-legge
    25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
    marzo 2010, n. 41, il  presente  decreto  si  applica  agli  impianti
    fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio
    2011 e fino al 31 dicembre  2016,  per  un  obiettivo  indicativo  di
    potenza  installata  a  livello  nazionale  di   circa   23.000   MW,
    corrispondente ad un costo indicativo cumulato annuo degli  incentivi
    stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro. 
    
            
          
              
                Titolo I 

    Disposizioni comuni

                                   Art. 2 
     
     
                   Criteri generali del regime di sostegno 
     
      1. Il regime di sostegno e' assicurato secondo obiettivi indicativi
    di progressione  temporale  della  potenza  installata  coerenti  con
    previsioni annuali di spesa. 
      2. Fatte salve  le  disposizioni  transitorie  per  l'accesso  agli
    incentivi definite per gli anni 2011 e 2012, il superamento dei costi
    annui indicativi definiti per ciascun anno o  frazione  di  anno  non
    limita  l'accesso  alle  tariffe  incentivanti,  ma   determina   una
    riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo  successivo,  tenuto
    conto del costo indicativo cumulato annuo di cui all'art. 1, comma 2. 
      3. Al raggiungimento del minore  dei  valori  di  costo  indicativo
    cumulato annuo di cui all'art. 1, comma 2, con decreto  del  Ministro
    dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente  e
    della tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentita  la  Conferenza
    unificata, possono essere riviste le modalita' di  incentivazione  di
    cui al presente decreto, favorendo in ogni caso l'ulteriore  sviluppo
    del settore. 
    
            
          
              
                Titolo I 

    Disposizioni comuni

                                   Art. 3 
     
     
                                 Definizioni 
     
      1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
    definizioni: 
        a) «condizioni nominali»: sono le condizioni di prova dei  moduli
    fotovoltaici, piani o  a  concentrazione  solare,  nelle  quali  sono
    rilevate  le  prestazioni  dei  moduli  stessi,  secondo   protocolli
    definiti dalle pertinenti norme CEI e indicati nella Guida CEI  82-25
    e successivi aggiornamenti; 
        b)  «costo  di  investimento»:  totale  dei  costi   strettamente
    necessari  per  la  realizzazione  a  regola   d'arte   dell'impianto
    fotovoltaico; 
        c) «data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico»: e'
    la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte  le
    seguenti condizioni: 
          c1)  l'impianto  e'  collegato  in  parallelo  con  il  sistema
    elettrico; 
          c2) risultano installati tutti i  contatori  necessari  per  la
    contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta  con  la
    rete; 
          c3) risultano assolti tutti  gli  eventuali  obblighi  relativi
    alla regolazione dell'accesso alle reti; 
        d) «energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico» e': 
          d1) per impianti connessi a reti elettriche  in  media  o  alta
    tensione, l'energia  elettrica  misurata  all'uscita  del  gruppo  di
    conversione della corrente continua in corrente  alternata  in  bassa
    tensione, prima che essa sia resa disponibile alle  eventuali  utenze
    elettriche del soggetto responsabile e prima che  sia  effettuata  la
    trasformazione in media o alta tensione per l'immissione  nella  rete
    elettrica; 
          d2) per impianti connessi a reti elettriche in bassa  tensione,
    l'energia elettrica misurata all'uscita  del  gruppo  di  conversione
    della  corrente  continua  in   corrente   alternata,   ivi   incluso
    l'eventuale trasformatore di isolamento o adattamento, prima che essa
    sia resa disponibile alle eventuali utenze  elettriche  del  soggetto
    responsabile e immessa nella rete elettrica; 
        e) «impianto fotovoltaico» o «sistema solare fotovoltaico»: e' un
    impianto di produzione  di  energia  elettrica  mediante  conversione
    diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso
    e' composto principalmente  da  un  insieme  di  moduli  fotovoltaici
    piani,  nel  seguito  denominati  moduli,  uno  o  piu'   gruppi   di
    conversione della corrente continua in  corrente  alternata  e  altri
    componenti elettrici minori; 
        f)   «impianto   fotovoltaico   integrato   con   caratteristiche
    innovative»: e'  l'impianto  fotovoltaico  che  utilizza  moduli  non
    convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente  per
    sostituire elementi  architettonici,  e  che  risponde  ai  requisiti
    costruttivi e alle modalita' di installazione indicate in allegato 4; 
        g)  «impianto  fotovoltaico  realizzato  su  un   edificio»:   e'
    l'impianto i cui moduli sono posizionati  sugli  edifici  secondo  le
    modalita' individuate in allegato 2; 
        h) «potenza  nominale  (o  massima,  o  di  picco,  o  di  targa)
    dell'impianto fotovoltaico»: e' la potenza  elettrica  dell'impianto,
    determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime,  o
    di picco, o di targa) di ciascun modulo  fotovoltaico  facente  parte
    del  medesimo  impianto,  misurate  alle  condizioni  nominali,  come
    definite alla lettera a); 
        i) «potenziamento»: e' l'intervento tecnologico  eseguito  su  un
    impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente  in  un
    incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di
    moduli fotovoltaici la  cui  potenza  nominale  complessiva  sia  non
    inferiore a 1 kW, in modo da  consentire  una  produzione  aggiuntiva
    dell'impianto medesimo, come definita alla lettera l); 
        l) «produzione aggiuntiva di un impianto»: e' l'aumento, ottenuto
    a seguito di  un  potenziamento  ed  espresso  in  kWh,  dell'energia
    elettrica prodotta annualmente, rispetto alla produzione annua  media
    prima dell'intervento; per i  soli  interventi  di  potenziamento  su
    impianti non muniti del gruppo di misura  dell'energia  prodotta,  la
    produzione  aggiuntiva  e'  pari   all'energia   elettrica   prodotta
    dall'impianto   a   seguito   dell'intervento    di    potenziamento,
    moltiplicata per il rapporto tra  l'incremento  di  potenza  nominale
    dell'impianto e  la  potenza  nominale  complessiva  dell'impianto  a
    seguito dell'intervento di potenziamento; 
        m)  «produzione  annua  media  di  un  impianto»:  e'  la   media
    aritmetica,  espressa  in  kWh,  dei  valori  dell'energia  elettrica
    effettivamente prodotta negli ultimi due anni  solari,  al  netto  di
    eventuali periodi di fermata  dell'impianto  eccedenti  le  ordinarie
    esigenze manutentive; 
        n) «punto di connessione»: e' il punto della rete  elettrica,  di
    competenza del gestore di rete,  nel  quale  l'impianto  fotovoltaico
    viene collegato alla rete elettrica; 
        o)       «rifacimento       totale»:       e'        l'intervento
    impiantistico-tecnologico  eseguito  su  un   impianto   entrato   in
    esercizio da almeno venti  anni  che  comporta  la  sostituzione  con
    componenti nuovi di almeno tutti i moduli e del gruppo di conversione
    della corrente continua in corrente alternata; 
        p) «servizio di  scambio  sul  posto»:  e'  il  servizio  di  cui
    all'art. 6 del  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387  e
    successive modifiche ed integrazioni; 
        q) «GSE»: e' il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.; 
        r) «sistema  solare  fotovoltaico  a  concentrazione  o  impianto
    fotovoltaico a concentrazione»:  e'  un  impianto  di  produzione  di
    energia  elettrica  mediante  conversione  diretta  della  radiazione
    solare,   tramite   l'effetto   fotovoltaico;   esso   e'    composto
    principalmente da un insieme di moduli  in  cui  la  luce  solare  e'
    concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o
    piu' gruppi  di  conversione  della  corrente  continua  in  corrente
    alternata e da altri componenti elettrici minori; 
        s)  «soggetto  responsabile»:   e'   il   soggetto   responsabile
    dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, e che ha diritto a
    richiedere e ottenere le tariffe incentivanti,  nonche'  il  soggetto
    che richiede l'iscrizione ai registri di cui all'art. 8; 
        t) «impianto fotovoltaico con  innovazione  tecnologica»:  e'  un
    impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti caratterizzati
    da significative innovazioni tecnologiche; 
        u) «piccoli impianti»: sono gli impianti fotovoltaici  realizzati
    su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW,  gli  altri
    impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti  in
    regime di scambio sul posto, nonche'  gli  impianti  fotovoltaici  di
    potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni
    pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.  165
    del 2001; 
        v) «grande impianto»: e'  un  impianto  fotovoltaico  diverso  da
    quello di cui alla lettera u); 
        z) «costo indicativo cumulato annuo  degli  incentivi»  o  «costo
    indicativo cumulato degli incentivi»: e' la sommatoria  dei  prodotti
    della  potenza  di  ciascun  impianto   fotovoltaico   ammesso   alle
    incentivazioni, di qualunque potenza e  tipologia,  ivi  inclusi  gli
    impianti realizzati nell'ambito dei regimi attuativi dell'art. 7  del
    decreto legislativo n. 387 del 2003  e  di  quelli  di  cui  all'art.
    2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010,  n.  3,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41,  per  la  componente
    incentivante  riconosciuta  o  prevista  per  la   produzione   annua
    effettiva,  laddove  disponibile,  o  per  la  producibilita'   annua
    dell'impianto calcolata dal GSE sulla base dell'insolazione media del
    sito in cui e' ubicato l'impianto, della tipologia di installazione e
    di quanto dichiarato dal soggetto responsabile; 
        aa) «costo annuo indicativo degli incentivi nel periodo» o «costo
    indicativo degli incentivi nel periodo»: e' il costo,  calcolato  con
    le modalita' di cui alla lettera z), in riferimento alla potenza  dei
    piccoli e grandi impianti fotovoltaici  ammessi  alle  incentivazioni
    nei periodi di riferimento stabiliti dell'art. 4; 
        ab) «componente incentivante delle tariffe»: fino al 31  dicembre
    2012 e' il valore delle tariffe incentivanti; successivamente a  tale
    data, e' convenzionalmente  assunta  pari  al  valore  della  tariffa
    premio sull'autoconsumo. 
      2. Ai fini del presente decreto, le cave, le  discariche  esaurite,
    le aree di pertinenza di discariche o di siti  contaminati  non  sono
    considerate aree agricole, anche se ricadenti  in  aree  classificate
    agricole dal pertinente strumento urbanistico. 
      3. Valgono inoltre le definizioni di cui  all'art.  2  del  decreto
    legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, e  all'art.  2
    del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 
    
            
          
              
                Titolo I 

    Disposizioni comuni

                                   Art. 4 
     
     
            Obiettivi dell'incentivazione dell'energia elettrica 
                      prodotta da impianti fotovoltaici 
     
      1. I limiti di incentivazione  dell'energia  prodotta  da  impianti
    fotovoltaici sono determinati sulla base del costo  annuo  indicativo
    degli incentivi con riferimento a ciascun periodo e per  la  seguente
    tipologia di impianti: 
        a) impianti fotovoltaici, di cui  al  titolo  II,  a  loro  volta
    distinti in piccoli impianti e grandi impianti; 
        b)   impianti   fotovoltaici   integrati   con    caratteristiche
    innovative, di cui al titolo III; 
        c) impianti a concentrazione, di cui al titolo IV. 
      2. Limitatamente al periodo 1° giugno 2011-31  dicembre  2011  e  a
    tutto l'anno 2012 i grandi impianti di cui alla lettera a) del  comma
    1 sono ammessi al regime  di  sostegno  nei  limiti  di  costo  annuo
    individuati dalla tabella 1.1. Nella medesima tabella sono  riportati
    anche i relativi obiettivi indicativi di potenza: 
     
                                                              Tabella 1.1 
     
        
    
    ------------------------------------------------------------
                      1/06/2011-     Primo    Secondo
                      31/12/2011   semestre   semestre   TOTALE
                                     2012       2012
    ------------------------------------------------------------
    Livelli di costo   300 ML€     150 ML€     130 ML€   580 ML€
    ------------------------------------------------------------
    Obiettivi
    indicativi
    di potenza        1.200 MW     770 MW      720 MW   2.690 MW
    ------------------------------------------------------------
    
        
     
      3. Limitatamente al periodo 1° giugno 2011-31  dicembre  2011  e  a
    tutto l'anno 2012 i piccoli impianti di cui alla lettera a) del comma
    1 sono ammessi all'incentivo senza limiti di costo annuo, fatte salve
    le riduzioni tariffarie programmate stabilite dall'allegato 5. 
      4. Per gli anni dal 2013 al 2016, per  gli  impianti  di  cui  alla
    lettera a) del comma 1 il superamento dei costi  indicativi  definiti
    dalla tabella 1.2 non limita l'accesso alle tariffe incentivanti,  ma
    determina una  riduzione  aggiuntiva  delle  stesse  per  il  periodo
    successivo, sulla base di quanto  stabilito  dall'allegato  5.  Nella
    tabella 1.2 sono individuati altresi' i relativi obiettivi indicativi
    di potenza. Tali valori  possono  essere  aggiornati  sulla  base  di
    quanto stabilito dall'art. 8, comma 5: 
     
                                                              Tabella 1.2 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
      5. Limitatamente al periodo 1° giugno 2011-31  dicembre  2011  e  a
    tutto l'anno 2012 agli impianti di cui alle lettere b) e c) del comma
    1  si  applicano  le  riduzioni  tariffarie   programmate   stabilite
    dall'allegato 5. 
      6. Per gli anni dal 2013 al 2016, per  gli  impianti  di  cui  alla
    lettere b) e c) del comma  1  il  superamento  dei  costi  indicativi
    definiti  dalla  tabella  1.3  non  limita  l'accesso  alle   tariffe
    incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse  per
    il periodo successivo, sulla base di quanto  stabilito  dall'allegato
    5: 
     
                                                              Tabella 1.3 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
    
            
          
              
                Titolo I 

    Disposizioni comuni

                                   Art. 5 
     
     
               Cumulabilita' degli incentivi e dei meccanismi 
              di valorizzazione dell'energia elettrica prodotta 
     
      1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5,  comma  4,  del  decreto
    ministeriale 6 agosto 2010 e quanto previsto al comma 4 del  presente
    articolo, le tariffe incentivanti di cui  al  presente  decreto  sono
    cumulabili  esclusivamente  con  i  seguenti  benefici  e  contributi
    pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto: 
        a) contributi in conto capitale in misura non  superiore  al  30%
    del costo di investimento per  impianti  fotovoltaici  realizzati  su
    edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kW; 
        b) contributi  in  conto  capitale  fino  al  60%  del  costo  di
    investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole
    pubbliche o paritarie di qualunque  ordine  e  grado  ed  il  cui  il
    soggetto responsabile sia la scuola ovvero il  soggetto  proprietario
    dell'edificio scolastico, nonche' su strutture sanitarie pubbliche  e
    su superfici ed  immobili  di  strutture  militari  e  penitenziarie,
    ovvero su superfici e immobili o loro  pertinenze  di  proprieta'  di
    enti locali o di regioni e province autonome; 
        c) contributi in conto capitale in misura non  superiore  al  30%
    del  costo  di  investimento  per  impianti  fotovoltaici  che  siano
    realizzati su edifici pubblici diversi da quelli di cui alle  lettera
    a) e b), ovvero  su  edifici  di  proprieta'  di  organizzazioni  non
    lucrative di utilita' sociale  che  provvedono  alla  prestazione  di
    servizi  sociali  affidati  da  enti  locali,  ed  il  cui   soggetto
    responsabile sia l'ente pubblico o l'organizzazione non lucrativa  di
    utilita' sociale; 
        d) contributi in conto capitale in misura non  superiore  al  30%
    del costo di investimento per  impianti  fotovoltaici  realizzati  su
    aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all'interno  di  siti
    contaminati come definiti dall'art. 240  del  decreto  legislativo  3
    aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, purche' il  soggetto
    responsabile dell'impianto assuma la  diretta  responsabilita'  delle
    preventive operazioni di bonifica; i  predetti  contributi  non  sono
    cumulabili con il premio di cui all'art. 14, comma 1, lettera a); 
        e) contributi in conto capitale in misura non  superiore  al  30%
    del costo di investimento per  impianti  fotovoltaici  integrati  con
    caratteristiche innovative; 
        f) contributi in conto capitale in misura non  superiore  al  30%
    del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione; 
        g)  finanziamenti  a  tasso  agevolato  erogati   in   attuazione
    dell'art. 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
        h) benefici conseguenti all'accesso a  fondi  di  garanzia  e  di
    rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome. 
      2.  Fermo  restando  il  diritto  al  beneficio   della   riduzione
    dell'imposta sul valore aggiunto per  gli  impianti  facenti  uso  di
    energia solare per la produzione di  calore  o  energia,  di  cui  al
    decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al
    decreto del Ministro delle  finanze  29  dicembre  1999,  le  tariffe
    incentivanti di cui al presente decreto non sono applicabili qualora,
    in relazione all'impianto fotovoltaico, siano  state  riconosciute  o
    richieste detrazioni fiscali. 
      3. Non possono accedere alle tariffe di cui al presente decreto gli
    impianti che hanno beneficiato delle tariffe incentivanti  introdotte
    dai decreti interministeriali 28 luglio 2005,  6  febbraio  2006,  19
    febbraio 2007 e 6 agosto 2010. 
      4. Dal 1° gennaio 2013, si applicano le condizioni di cumulabilita'
    degli incentivi secondo le modalita' di cui all'art. 26  del  decreto
    legislativo n. 28 del 2011, come definite con i decreti attuativi  di
    cui all'art. 24, comma 5, dello stesso decreto. 
      5. Per gli impianti di cui ai  titoli  II,  III  e  IV  le  tariffe
    incentivanti sono aggiuntive ai seguenti  benefici,  alternativi  fra
    loro: 
        a) il  meccanismo  dello  scambio  sul  posto  per  gli  impianti
    ammessi, ferma restando la deroga di cui all'art. 355, comma  7,  del
    decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le modalita' e condizioni
    di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
    gas ARG/elt 186/09 del 9 dicembre 2009. Tale disciplina  continua  ad
    applicarsi anche dopo il termine del periodo di diritto alle  tariffe
    incentivanti di cui al presente decreto; 
        b)  il  ritiro  con  le  modalita'  e  alle  condizioni   fissate
    dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  ai  sensi  dell'art.
    13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero
    la cessione al mercato. 
      6. Le tariffe incentivanti sono aggiuntive ai benefici di cui  alle
    lettere a) e b) del comma 5, limitatamente agli impianti che  entrano
    in esercizio entro il 31 dicembre 2012. 
    
            
          
              
                Titolo I 

    Disposizioni comuni

                                   Art. 6 
     
     
             Condizioni per l'accesso alle tariffe incentivanti 
     
      1. Gli impianti accedono alle tariffe incentivanti con le modalita'
    e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto. 
      2. I grandi impianti che entrano in esercizio entro  il  31  agosto
    2011 accedono direttamente alle  tariffe  incentivanti,  fatto  salvo
    l'onere di comunicazione al GSE dell'avvenuta  entrata  in  esercizio
    entro 15 giorni solari dalla stessa. 
      3. Per gli anni 2011 e 2012 i grandi impianti che non ricadono  tra
    quelli di cui al comma 2 accedono alle tariffe  incentivanti  qualora
    ricorrano entrambe le seguenti ulteriori condizioni: 
        a) l'impianto e' stato iscritto nel registro di cui  all'art.  8,
    in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo definiti
    per ciascuno dei periodi di riferimento di cui all'art. 4, comma 2. A
    tal fine, il limite di costo per  il  2011  e'  inclusivo  dei  costi
    connessi all'incentivazione dei grandi impianti entrati in  esercizio
    entro  il  31  agosto  2011.   Qualora   l'insieme   dei   costi   di
    incentivazione per i grandi impianti entrati in esercizio entro il 31
    agosto 2011 e degli iscritti nel  registro  di  cui  all'art.  8  per
    l'anno 2011 determini il superamento del limite di costo previsto per
    lo stesso periodo, l'eccedenza comporta una riduzione di pari importo
    del limite di costo relativo al secondo semestre 2012; 
        b) la certificazione di fine lavori dell'impianto perviene al GSE
    entro sette mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui
    all'art. 8, comma 3; il predetto termine e' incrementato a nove  mesi
    per gli impianti di potenza superiore a 1 MW. 
      4. In tutti i casi la  tariffa  incentivante  spettante  e'  quella
    vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto. 
      5. Lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da
    quello di prima installazione comporta la decadenza dal diritto  alla
    tariffa incentivante. Eventuali modifiche, sullo stesso  sito,  della
    configurazione dell'impianto non  possono  comportare  un  incremento
    della tariffa incentivante. 
    
            
          
              
                Titolo I 

    Disposizioni comuni

                                   Art. 7 
     
     
                 Indennizzo nel caso di perdita del diritto 
                   a una determinata tariffa incentivante 
     
      1. Nei casi in cui il mancato rispetto, da  parte  del  gestore  di
    rete, dei  tempi  per  il  completamento  della  realizzazione  della
    connessione e per l'attivazione  della  connessione,  previsti  dalla
    deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del  23
    luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo  allegato  A,  e  successive
    modiche ed integrazioni,  comporti  la  perdita  del  diritto  a  una
    determinata  tariffa  incentivante,  si  applicano   le   misure   di
    indennizzo previste e disciplinate dalla delibera dell'Autorita'  per
    l'energia elettrica e il gas ARG/elt 181/10 e relativo allegato A,  e
    successive modifiche e integrazioni. 
    
            
          
              
                Titolo I 

    Disposizioni comuni

                                   Art. 8 
     
     
                Iscrizione al registro per i grandi impianti 
     
      1. Per gli anni 2011 e  2012  i  soggetti  responsabili  di  grandi
    impianti devono richiedere al GSE l'iscrizione all'apposito  registro
    informatico, inviando la documentazione di cui all'allegato 3-A. 
      2. Per l'anno 2011 le richieste di iscrizione  al  registro  devono
    pervenire al GSE dal 20 maggio al 30 giugno 2011. Per lo stesso anno,
    il periodo per l'iscrizione al registro  e'  riaperto,  nel  caso  di
    ulteriore disponibilita' nell'ambito  del  limite  di  costo  di  cui
    all'art. 4, comma 2, dal 15 settembre al 30 settembre  2011.  Per  il
    primo semestre dell'anno 2012 il periodo per l'iscrizione al registro
    decorre dal 1° al 30 novembre 2011 e viene successivamente  riaperto,
    nel caso di ulteriori disponibilita', nell'ambito del limite di costo
    di cui all'art. 4, comma 2, dal 1° al 31 gennaio 2012. Per il secondo
    semestre dell'anno 2012  il  periodo  per  l'iscrizione  al  registro
    decorre dal 1° al 28 febbraio 2012 e viene successivamente  riaperto,
    nel caso di ulteriori disponibilita', nell'ambito del limite di costo
    di cui all'art. 4, comma 2 dal 1° al 31 maggio 2012, tenuto conto  di
    quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, lettera a), terzo periodo. 
      3. Il GSE forma la graduatoria degli impianti iscritti al  registro
    e la pubblica sul proprio sito entro quindici giorni  dalla  data  di
    chiusura  del  relativo  periodo,  secondo  i  seguenti  criteri   di
    priorita', da applicare in ordine gerarchico: 
        a) impianti entrati in esercizio alla data di presentazione della
    richiesta di iscrizione; 
        b) impianti  per  i  quali  sono  stati  terminati  i  lavori  di
    realizzazione  alla  data  di  presentazione   della   richiesta   di
    iscrizione; in tal caso, fermo restando quanto previsto all'art. 9; 
        c) precedenza della data del pertinente titolo autorizzativo; 
        d) minore potenza dell'impianto; 
        e)  precedenza  della  data  della  richiesta  di  iscrizione  al
    registro. 
      4. Qualora per un impianto iscritto al registro in  posizione  tale
    da rientrare nei limiti di costo di cui all'art. 4, comma 2, non  sia
    prodotta la certificazione della fine dei  lavori  entro  il  termine
    indicato all'art. 6, comma 1, lettera b), l'iscrizione  dello  stesso
    impianto  decade.  Nel  caso  in  cui  tale  impianto  sia   comunque
    completato  e  acceda,  in  un  periodo  successivo,   alle   tariffe
    incentivanti con le  modalita'  e  nei  limiti  di  cui  al  presente
    decreto, ad esso spetta la tariffa vigente alla data  di  entrata  in
    esercizio ridotta del 20%. 
      5. La graduatoria formata a seguito dell'iscrizione al registro non
    e' soggetta a scorrimento, fatto salvo il  caso  di  cancellazioni  a
    cura del GSE di impianti iscritti che entrino in esercizio  entro  il
    31 agosto 2011. Le eventuali risorse liberatesi a seguito di rinuncia
    o decadenza  dal  diritto  sono  allocate  sul  primo  periodo  utile
    successivo. Il GSE provvede alla ricognizione delle predette  risorse
    e a comunicare il periodo della relativa allocazione. 
      6. Qualora un impianto  iscritto  al  registro  nell'anno  2011  in
    posizione tale da non rientrare nel limite di costo di  cui  all'art.
    4, comma 2, intenda accedere alle tariffe incentivanti nell'anno 2012
    deve inoltrare al GSE  una  nuova  richiesta  di  iscrizione  con  le
    modalita' di cui ai precedenti commi. 
      7. Il comma 4 non si applica  nei  casi  di  mancato  rispetto  del
    termine di cui all'art. 6, comma  1,  lettera  b),  dovuto  a  eventi
    calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorita'. In  tal
    caso,  l'impianto  mantiene  il  diritto  di  accesso  alle   tariffe
    incentivanti, fermo restando quanto stabilito dall'art. 6, comma 2. 
      8. L'iscrizione al registro non e' cedibile a terzi. 
      9. Il GSE pubblica le regole tecniche per l'iscrizione al  registro
    di cui al presente decreto entro e non oltre il 15 maggio 2011. 
    
            
          
              
                Titolo I 

    Disposizioni comuni

                                   Art. 9 
     
     
             Certificazione di fine lavori per i grandi impianti 
     
      1. Per gli anni 2011 e 2012 il soggetto  titolare  di  un  impianto
    iscritto al registro di cui all'art. 8 comunica al GSE il termine dei
    lavori di realizzazione dell'impianto, allegando  perizia  asseverata
    che certifichi il rispetto di quanto  previsto  all'allegato  3-B,  e
    trasmette copia della comunicazione e della  perizia  al  gestore  di
    rete. 
      2. Entro 30 giorni dalla  comunicazione  di  cui  al  comma  1,  il
    gestore di rete verifica la rispondenza di  quanto  dichiarato  nella
    perizia asseverata dandone comunicazione al GSE. 
      3. Nell'ambito delle regole tecniche di cui all'art. 8, comma 9, il
    GSE redige un apposito protocollo sulla base del quale i  gestori  di
    rete provvedono alla verifica  di  quanto  dichiarato  nella  perizia
    asseverata, di cui al comma 1. 
      4. Per gli impianti di cui all'art. 8,  comma  3,  lettera  b),  la
    comunicazione del termine dei lavori di  realizzazione  dell'impianto
    corredata dalla perizia asseverata di cui al comma 1 e' allegata alla
    richiesta di iscrizione al registro. 
    
            
          
              
                Titolo I 

    Disposizioni comuni

                                   Art. 10 
     
     
                      Trasmissione della documentazione 
         di entrata in esercizio e accesso alle tariffe incentivanti 
     
      1. Entro quindici giorni solari dalla data di entrata in  esercizio
    dell'impianto, il soggetto responsabile e' tenuto a far pervenire  al
    GSE  la   richiesta   di   concessione   della   pertinente   tariffa
    incentivante,  completa   di   tutta   la   documentazione   prevista
    dall'allegato 3-C. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente
    comma comporta il mancato riconoscimento delle  tariffe  incentivanti
    per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la
    data della comunicazione al  GSE,  fermo  restando  il  diritto  alla
    tariffa vigente alla data di entrata in esercizio. 
      2. Ai fini di cui al comma 1, e' fatto obbligo ai gestori  di  rete
    di provvedere alla connessione degli impianti alla rete elettrica nei
    termini stabiliti dalla deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
    elettrica e il gas n. ARG/elt 99/08 e successive modificazioni. 
      3. Il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni  del  presente
    decreto, determina e assicura al soggetto  responsabile  l'erogazione
    della  tariffa  spettante  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
    ricevimento della medesima richiesta, al netto dei  tempi  imputabili
    al soggetto responsabile. 
      4. La cessione dell'impianto fotovoltaico, ovvero  dell'edificio  o
    unita'  immobiliare  su  cui  e'  ubicato   l'impianto   fotovoltaico
    congiuntamente all'impianto stesso, deve  essere  comunicata  al  GSE
    entro 30 giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione. 
      5. Il periodo di  diritto  alle  tariffe  incentivanti  di  cui  al
    presente  decreto  e'  considerato  al  netto  di  eventuali  fermate
    disposte a seguito di problematiche  connesse  alla  sicurezza  della
    rete ovvero a seguito di eventi  calamitosi  riconosciuti  come  tali
    dalle competenti autorita'. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    Impianti solari fotovoltaici

                                   Art. 11 
     
     
                   Requisiti dei soggetti e degli impianti 
     
      1.  Possono  beneficiare  delle  tariffe  incentivanti  di  cui  al
    presente titolo i seguenti soggetti: 
        a) le persone fisiche; 
        b) le persone giuridiche; 
        c) i soggetti pubblici; 
        d) i condomini di unita' immobiliari ovvero di edifici. 
      2.  Possono  beneficiare  delle  tariffe  incentivanti  di  cui  al
    presente titolo, gli impianti fotovoltaici in possesso  dei  seguenti
    requisiti: 
        a) potenza nominale non inferiore a 1 kW; 
        b)  conformita'  alle  pertinenti   norme   tecniche   richiamate
    nell'allegato 1 e alle disposizioni di cui all'art.  10  del  decreto
    legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i  moduli
    fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma  CEI
    EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma  CEI  EN
    61646, se realizzati con film sottili; 
        c) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque  non
    gia' impiegati in altri impianti cosi'  come  stabilito  dal  decreto
    ministeriale 2 marzo 2009; 
        d) collegati alla rete elettrica o a  piccole  reti  isolate,  in
    modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico  sia  caratterizzato
    da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso  con  altri
    impianti fotovoltaici; 
        e) che rispettano le condizioni stabilite dall'art. 10, comma  4,
    del decreto legislativo n. 28 del 2011, qualora realizzati con moduli
    collocati a terra in aree agricole, fatto salvo  quanto  previsto  ai
    commi 5 e 6 dello stesso art. 10; 
        f) che rispettano gli ulteriori requisiti e  specifiche  tecniche
    di cui all'art.  10  del  decreto  legislativo  n.  28  del  2011,  a
    decorrere dalla data ivi indicata. 
      3. Gli inverter utilizzati in impianti fotovoltaici che entrano  in
    esercizio successivamente al 31  dicembre  2012  devono  tener  conto
    delle esigenze della rete elettrica, prestando i seguenti  servizi  e
    protezioni: 
        a) mantenere insensibilita' a rapidi abbassamenti di tensione; 
        b) consentire la  disconnessione  dalla  rete  a  seguito  di  un
    comando da remoto; 
        c) aumentare la selettivita' delle protezioni, al fine di evitare
    fenomeni di disconnessione intempestiva dell'impianto fotovoltaico; 
        d) consentire l'erogazione o l'assorbimento di energia reattiva; 
        e) limitare la potenza immessa in rete (per ridurre le variazioni
    di tensione della rete); 
        f) evitare la possibilita' che gli inverter possano alimentare  i
    carichi elettrici della rete in  assenza  di  tensione  sulla  cabina
    della rete. 
      4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 3, il CEI  -
    Comitato elettrotecnico italiano, sentita l'Autorita'  per  l'energia
    elettrica e il gas, definisce apposite norme tecniche. 
      5. Per gli impianti che entrano in esercizio  dopo  un  anno  dalla
    data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2011,  in
    aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in
    esercizio prima della medesima  data,  il  soggetto  responsabile  e'
    tenuto a trasmettere al GSE,  ai  sensi  dell'allegato  2,  comma  4,
    lettera b), del medesimo decreto legislativo, certificato  rilasciato
    dal produttore dei moduli fotovoltaici, con il quale viene  attestato
    che i moduli fotovoltaici utilizzati godono per almeno dieci anni  di
    garanzia di prodotto contro il difetto di fabbricazione. 
      6. Per gli impianti che entrano in esercizio successivamente al  30
    giugno 2012, il soggetto responsabile e' tenuto a trasmettere al GSE,
    in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano
    in  esercizio  prima  della  medesima  data,  la  seguente  ulteriore
    documentazione: 
        a) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici,
    attestante l'adesione dello stesso a un sistema o  consorzio  europeo
    che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli
    fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli; 
        b) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici,
    attestante che l'azienda produttrice dei moduli  stessi  possiede  le
    certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di  gestione  della  qualita'),
    OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro)
    e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale); 
        c) certificato di ispezione  di  fabbrica  relativo  a  moduli  e
    gruppi di conversione rilasciato da ente terzo notificato  a  livello
    europeo o nazionale, a  verifica  del  rispetto  della  qualita'  del
    processo produttivo e dei materiali utilizzati e degli altri  criteri
    riportati alle precedenti lettere a) e b) e  all'art.  14,  comma  1,
    lettera d). 
        
    
            
          
              
                Titolo II 

    Impianti solari fotovoltaici

                                   Art. 12 
     
     
                            Tariffe incentivanti 
     
      1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici  di
    cui al presente titolo, il soggetto responsabile  ha  diritto  a  una
    tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall'allegato 5. 
      2. La tariffa incentivante e' riconosciuta per un periodo di  venti
    anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto  ed
    e'  costante  in  moneta   corrente   per   tutto   il   periodo   di
    incentivazione. 
      3.  Le  tariffe  di  cui  al  presente  articolo   possono   essere
    incrementate con  le  modalita'  e  alle  condizioni  previste  dagli
    articoli 13 e 14.  Ogni  singolo  incremento  e'  da  intendersi  non
    cumulabile con gli altri. A decorrere dal 2013 la tariffa  a  cui  e'
    applicato l'incremento  e'  pari  alla  componente  incentivante.  Il
    premio  e'  riconosciuto  sull'intera  energia   elettrica   prodotta
    dall'impianto fotovoltaico. 
      4. Gli impianti entrati in esercizio  a  seguito  di  potenziamento
    possono  accedere  alle  tariffe  incentivanti   limitatamente   alla
    produzione aggiuntiva, fermo restando quanto stabilito dall'art.  24,
    comma 2, lettera i), punto ii, del  decreto  legislativo  n.  28  del
    2011. 
      5. Ai  fini  dell'attribuzione  delle  tariffe  incentivanti,  piu'
    impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o
    riconducibili a un unico soggetto responsabile  e  localizzati  nella
    medesima particella catastale o su particelle catastali  contigue  si
    intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari  alla  somma
    dei singoli impianti. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
    del presente provvedimento, il GSE  definisce  e  pubblica  ulteriori
    requisiti e regole tecniche volti ad evitare il frazionamento  di  un
    impianto in piu' impianti di ridotta potenza. 
      6. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla  normativa  fiscale
    in materia di produzione di energia elettrica. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    Impianti solari fotovoltaici

                                   Art. 13 
     
     
                  Premio per impianti fotovoltaici abbinati 
                      ad un uso efficiente dell'energia 
     
      1. I piccoli impianti  sugli  edifici  possono  beneficiare  di  un
    premio aggiuntivo rispetto alle tariffe previste dal presente titolo,
    qualora abbinati ad un uso efficiente dell'energia. 
      2.  Per  accedere  al  premio  di  cui  al  comma  1  il   soggetto
    responsabile: 
        a) si dota di un attestato di certificazione energetica  relativo
    all'edificio o unita'  immobiliare  su  cui  e'  ubicato  l'impianto,
    comprendente anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi
    delle   prestazioni   energetiche   dell'edificio    o    dell'unita'
    immobiliare; 
        b)  successivamente   alla   data   di   entrata   in   esercizio
    dell'impianto  fotovoltaico,   effettua   interventi   sull'involucro
    edilizio  tra  quelli  individuati  nella   medesima   certificazione
    energetica che conseguano una riduzione di almeno il 10% di  entrambi
    gli   indici   di   prestazione   energetica   estiva   e   invernale
    dell'involucro   edilizio   relativi   all'edificio   o    all'unita'
    immobiliare  rispetto  ai  medesimi  indici  come  individuati  nella
    certificazione energetica; 
        c) si dota di una nuova certificazione energetica dell'edificio o
    unita' immobiliare al fine di dimostrare l'avvenuta esecuzione  degli
    interventi e l'ottenimento della riduzione del fabbisogno di  energia
    come individuato nella certificazione energetica di cui al punto a). 
      3.  A  seguito  dell'esecuzione  degli  interventi,   il   soggetto
    responsabile presenta istanza per il riconoscimento del premio al GSE
    corredata delle certificazioni  energetiche  dell'edificio  o  unita'
    immobiliare, di cui al comma 2, lettere a) e c). 
      4.  Il  premio  e'  riconosciuto  a  decorrere   dall'anno   solare
    successivo alla data di ricevimento dell'istanza e  consiste  in  una
    maggiorazione percentuale applicata con le modalita' di cui  all'art.
    12, comma 3, in misura pari alla meta' della percentuale di riduzione
    del fabbisogno di energia conseguita con  arrotondamento  commerciale
    alla terza cifra decimale. Il premio e' riconosciuto per  il  periodo
    residuo  di  diritto  alla  tariffa  incentivante.  La  maggiorazione
    predetta non puo' in ogni  caso  eccedere  il  30%  della  componente
    incentivante della tariffa  riconosciuta  alla  data  di  entrata  in
    esercizio dell'impianto fotovoltaico. 
      5. L'esecuzione di nuovi  interventi  sull'involucro  edilizio  che
    conseguano una ulteriore riduzione di almeno il 10% di  entrambi  gli
    indici di prestazione energetica estiva e invernale  dell'edificio  o
    unita' immobiliare, certificata con le modalita' di cui al  comma  2,
    e'  presupposto  per  il  riconoscimento  di  un  ulteriore   premio,
    determinato in riferimento alla somma  delle  riduzioni  ottenute  ai
    sensi del comma 4, fermo restando il limite massimo del 30%. 
      6.  Per  i  piccoli  impianti  realizzati  su  edifici   di   nuova
    costruzione, ovvero per i quali  sia  stato  ottenuto  il  pertinente
    titolo edilizio in data successiva alla data di entrata in vigore del
    presente decreto, il premio di cui al presente articolo  consiste  in
    una maggiorazione del 30%, applicata con le modalita' di cui all'art.
    12, comma 3, qualora sia conseguita una prestazione energetica per il
    raffrescamento estivo dell'involucro di almeno il  50%  inferiore  ai
    valori minimi di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del  Presidente
    della Repubblica 2  aprile  2009,  n.  59,  nonche'  una  prestazione
    energetica  per  la  climatizzazione  invernale  di  almeno  il   50%
    inferiore ai valori minimi di cui all'art. 4, comma  2,  del  decreto
    del  Presidente  della  Repubblica  2  aprile   2009,   n.   59.   Il
    conseguimento  di  detti  valori  e'  attestato   da   certificazione
    energetica. 
      7.  Per  gli  edifici  parzialmente  climatizzati,  la   produzione
    dell'impianto fotovoltaico che puo' accedere  al  premio  di  cui  al
    presente articolo e' quella riferibile  all'impianto  o  porzione  di
    impianto  che   sottende   l'equivalente   della   superficie   utile
    climatizzata. 
      8. L'accesso al premio di cui al presente articolo  e'  alternativo
    all'accesso ad altre  forme  di  incentivazione  riconosciute  per  i
    medesimi interventi che danno diritto al premio. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    Impianti solari fotovoltaici

                                   Art. 14 
     
     
                Premi per specifiche tipologie e applicazioni 
                          di impianti fotovoltaici 
     
      1. La componente incentivante della tariffa individuata sulla  base
    dell'allegato 5 e' incrementata con le modalita' di cui all'art.  12,
    comma 3, e con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale: 
        a) del 5% per gli impianti fotovoltaici diversi da quelli di  cui
    all'art. 3, comma 1, lettera g), qualora i  medesimi  impianti  siano
    ubicati in zone classificate alla  data  di  entrata  in  vigore  del
    presente  decreto   dal   pertinente   strumento   urbanistico   come
    industriali, miniere, cave o discariche esaurite, area di  pertinenza
    di discariche o di siti contaminati come definiti dall'art.  240  del
    decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni; 
        b) del 5% per  i  piccoli  impianti,  realizzati  da  comuni  con
    popolazione  inferiore  a  5000  abitanti  sulla   base   dell'ultimo
    censimento ISTAT effettuato prima della data di entrata in  esercizio
    dei medesimi impianti, dei quali i  predetti  comuni  siano  soggetti
    responsabili; 
        c) di 5 centesimi di euro/kWh per gli impianti di cui all'art. 3,
    comma 1, lettera g),  installati  in  sostituzione  di  coperture  in
    eternit o comunque contenenti amianto; 
        d) del 10% per gli impianti il cui costo di investimento  di  cui
    all'art. 3, comma 1, lettera b)  per  quanto  riguarda  i  componenti
    diversi dal lavoro, sia per non meno del  60%  riconducibile  ad  una
    produzione realizzata all'interno della Unione europea. 
      2. Fatte salve le disposizioni interpretative di  cui  all'art.  20
    del decreto ministeriale 6 agosto 2010, commi 1, 2, 3, 4,  5,  6,  7,
    gli impianti i  cui  moduli  costituiscono  elementi  costruttivi  di
    pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto
    a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per
    «impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa  spettante
    per  «altri  impianti  fotovoltaici».  Al  fine   di   garantire   la
    coltivazione sottostante, le serre a seguito  dell'intervento  devono
    presentare un rapporto tra la proiezione al  suolo  della  superficie
    totale  dei  moduli  fotovoltaici  installati  sulla  serra  e  della
    superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al
    50%. Ai soli fini di cui al presente  decreto,  i  fabbricati  rurali
    sono equiparati agli edifici, sempreche' accatastati prima della data
    di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico. 
    
            
          
              
                Titolo III 

    Impianti fotovoltaici integrati
    con caratteristiche innovative

                                   Art. 15 
     
     
                   Requisiti dei soggetti e degli impianti 
     
      1.  Possono  beneficiare  delle  tariffe  incentivanti  di  cui  al
    presente titolo, con le modalita' e alle condizioni da esso previste,
    i seguenti soggetti: 
        a) le persone fisiche; 
        b) le persone giuridiche; 
        c) i soggetti pubblici; 
        d) i condomini di unita' immobiliari ovvero di edifici. 
      2.  Possono  beneficiare  delle  tariffe  incentivanti  di  cui  al
    presente titolo gli impianti fotovoltaici che utilizzano  moduli  non
    convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente  per
    integrarsi e sostituire elementi architettonici,  aventi  i  seguenti
    requisiti: 
        a) potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW; 
        b)  conformita'  alle  pertinenti   norme   tecniche   richiamate
    nell'allegato 1 e alle disposizioni di cui all'art.  10  del  decreto
    legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i  moduli
    fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma  CEI
    EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma  CEI  EN
    61646, se realizzati con film sottili; 
        c) realizzati con moduli e componenti che rispondono ai requisiti
    costruttivi e alle modalita' di installazione indicate in allegato 4; 
        d) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque  non
    gia' impiegati in altri impianti cosi'  come  stabilito  dal  decreto
    ministeriale 2 marzo 2009; 
        e) collegati alla rete elettrica o a  piccole  reti  isolate,  in
    modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico  sia  caratterizzato
    da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso  con  altri
    impianti fotovoltaici. 
      3. Ai fini dell'attribuzione  delle  tariffe  di  cui  al  presente
    titolo, entro il 30 giugno  2011  il  GSE  aggiorna  la  guida  sugli
    impianti  fotovoltaici  integrati  con  caratteristiche   innovative,
    contenente schede di dettaglio  che  indicano,  in  riferimento  alle
    singole  applicazioni,  le  modalita'  con  cui  sono  rispettate  le
    prescrizioni di cui all'allegato 4. 
      4. Agli  impianti  di  cui  al  presente  titolo  si  applicano  le
    disposizioni di cui all'art. 11, commi 3, 4 e 6. 
    
            
          
              
                Titolo III 

    Impianti fotovoltaici integrati
    con caratteristiche innovative

                                   Art. 16 
     
     
                            Tariffe incentivanti 
     
      1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici  di
    cui al presente titolo, il soggetto responsabile  ha  diritto  a  una
    tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall'allegato 5. 
      2. La tariffa incentivante e' riconosciuta per un periodo di  venti
    anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto  ed
    e'  costante  in  moneta   corrente   per   tutto   il   periodo   di
    incentivazione. 
      3. Gli impianti  fotovoltaici  di  cui  al  presente  titolo  hanno
    diritto al premio  di  cui  all'art.  13  con  le  modalita'  e  alle
    condizioni ivi previste. 
      4. Gli impianti entrati in esercizio  a  seguito  di  potenziamento
    possono  accedere  alle  tariffe  incentivanti   limitatamente   alla
    produzione aggiuntiva, fermo restando quanto stabilito dall'art.  24,
    comma 2, lettera i), punto ii, del  decreto  legislativo  n.  28  del
    2011. 
      5. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla  normativa  fiscale
    in materia di produzione di energia elettrica. 
    
            
          
              
                Titolo IV 

    Impianti a concentrazione

                                   Art. 17 
     
     
                   Requisiti dei soggetti e degli impianti 
     
      1.  Possono  beneficiare  delle  tariffe  incentivanti  di  cui  al
    presente titolo i seguenti soggetti: 
        a) le persone giuridiche; 
        b) i soggetti pubblici. 
      2.  Possono  beneficiare  delle  tariffe  incentivanti  di  cui  al
    presente  decreto  gli  impianti  fotovoltaici  aventi   i   seguenti
    requisiti: 
        a) abbiano potenza nominale non inferiore a 1 kW e non  superiore
    a 5 MW; 
        b) siano  conformi  alle  pertinenti  norme  tecniche  richiamate
    nell'allegato 1 e alle disposizioni di cui all'art.  10  del  decreto
    legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i  moduli
    fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma  CEI
    EN 62108; 
        c)  siano  realizzati  con  componenti  di  nuova  costruzione  o
    comunque non gia' impiegati in altri impianti  cosi'  come  stabilito
    dal decreto ministeriale 2 marzo 2009; 
        d) siano collegati alla rete elettrica o a piccole reti  isolate,
    in  modo  tale   che   ogni   singolo   impianto   fotovoltaico   sia
    caratterizzato da un  unico  punto  di  connessione  alla  rete,  non
    condiviso con altri impianti fotovoltaici. 
      3. Agli  impianti  di  cui  al  presente  titolo  si  applicano  le
    disposizioni di cui all'art. 11, commi 3, 4 e 6, lettere b) e c). 
    
            
          
              
                Titolo IV 

    Impianti a concentrazione

                                   Art. 18 
     
     
                            Tariffe incentivanti 
     
      1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici  di
    cui al presente titolo, il soggetto responsabile  ha  diritto  a  una
    tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall'allegato 5. 
      2. La tariffa incentivante e' riconosciuta per un periodo di  venti
    anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto  ed
    e'  costante  in  moneta   corrente   per   tutto   il   periodo   di
    incentivazione. 
      3. Gli impianti entrati in esercizio  a  seguito  di  potenziamento
    possono  accedere  alle  tariffe  incentivanti   limitatamente   alla
    produzione aggiuntiva, fermo restando quanto stabilito dall'art.  24,
    comma 2, lettera i), punto ii, del  decreto  legislativo  n.  28  del
    2011. 
      4. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla  normativa  fiscale
    in materia di produzione di energia elettrica. 
    
            
          
              
                Titolo IV 

    Impianti a concentrazione

                                   Art. 19 
     
     
              Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica 
     
      1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
    con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
    mare e  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata,  sono  definite  le
    caratteristiche di innovazione  tecnologica  e  i  requisiti  tecnici
    degli impianti con innovazione tecnologica di cui all'art.  3,  comma
    1, lettera t). 
      2. Con il decreto di cui al comma 1, vengono  definite  le  tariffe
    incentivanti spettanti agli  impianti  fotovoltaici  con  innovazione
    tecnologica ed i requisiti per l'accesso. 
    
            
          
              
                Titolo V 

    Disposizioni finali

                                   Art. 20 
     
     
           Compiti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 
     
      1. Con uno o piu' provvedimenti emanati entro sessanta giorni dalla
    data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  l'Autorita'  per
    l'energia elettrica e il gas aggiorna ed integra, laddove necessario,
    i provvedimenti gia' emanati. L'Autorita' per l'energia  elettrica  e
    il gas provvede inoltre a: 
        a)  determinare  le  modalita'  con  le  quali  le  risorse   per
    l'erogazione delle tariffe  incentivanti,  nonche'  per  la  gestione
    delle attivita' previste dal presente decreto, trovano copertura  nel
    gettito della componente tariffaria  A3  delle  tariffe  dell'energia
    elettrica; 
        b)  aggiornare  i  provvedimenti  relativi   all'erogazione   del
    servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, prevedendo che la
    responsabilita' di tale servizio sia, in ogni caso, posta in capo  ai
    gestori di rete cui gli impianti risultano essere collegati; 
        c) determinare le modalita'  con  le  quali  sono  remunerate  le
    attivita' di certificazione di fine lavori eseguite  dai  gestori  di
    rete in attuazione delle disposizioni  di  cui  all'art.  9,  nonche'
    quelle di cui alla lettera b); 
        d) aggiornare ed integrare i propri provvedimenti in  materia  di
    connessione   alla   rete   elettrica   con   particolare    riguardo
    all'applicazione dell'art. 2, comma 12, lettera g),  della  legge  14
    novembre 1995, n. 481, nei casi in cui il mancato rispetto dei  tempi
    per la connessione da parte del gestore di rete comporti  la  perdita
    del diritto a una determinata tariffa incentivante, ferma restando il
    potere di eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2,
    comma 20, lettera c) della medesima legge. 
    
            
          
              
                Titolo V 

    Disposizioni finali

                                   Art. 21 
     
     
                            Verifiche e controlli 
     
      1. Il GSE, nelle more dell'emanazione della disciplina organica sui
    controlli disposta dall'art. 42 del decreto  legislativo  n.  28  del
    2011, definisce  modalita'  per  lo  svolgimento  dei  controlli  che
    prevedono anche ispezioni sugli impianti, anche al fine di verificare
    la veridicita' di quanto dichiarato dai soggetti responsabili. 
      2. Ferme  restando  le  altre  conseguenze  disposte  dalla  legge,
    l'accertamento della non veridicita' di  dati  e  documenti  o  della
    falsita' di dichiarazioni, resi dai  soggetti  responsabili  ai  fini
    dell'ottenimento  delle  tariffe  incentivanti  di  cui  al  presente
    decreto  comporta,  ai  sensi  dell'art.  23,  comma  3  del  decreto
    legislativo n. 28 del 2011, la decadenza  dal  diritto  alla  tariffa
    incentivante e ad eventuali premi concessi ai sensi degli articoli 13
    e 14, nonche' la ripetizione dell'indebito da parte del GSE, nel caso
    di incentivi gia' percepiti,  e  l'esclusione  dagli  incentivi,  per
    dieci anni dalla data dell'accertamento, per  le  persone  fisiche  e
    giuridiche che hanno presentato la richiesta di incentivo e  per  gli
    ulteriori soggetti indicati al citato art. 24. 
    
            
          
              
                Titolo V 

    Disposizioni finali

                                   Art. 22 
     
     
                 Monitoraggio della diffusione, divulgazione 
                  dei risultati e attivita' di informazione 
     
      1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il GSE  trasmette  al  Ministero
    dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
    del  territorio  e  del  mare,  alle  regioni  e  province  autonome,
    all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas un  rapporto  relativo
    all'attivita'  svolta   e   ai   risultati   conseguiti   a   seguito
    dell'applicazione   del    presente    decreto    e    dei    decreti
    interministeriali attuativi dell'art. 7 del  decreto  legislativo  n.
    387 del 2003. 
      2. Con separato riferimento ai decreti interministeriali 28  luglio
    2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e al  presente
    decreto, il rapporto di cui al comma 1 fornisce, per ciascuna regione
    e provincia autonoma e  per  ciascuna  tipologia  di  impianto  e  di
    ubicazione, la potenza annualmente entrata in esercizio, la  relativa
    produzione energetica, i valori delle tariffe  incentivanti  erogate,
    l'entita' cumulata delle tariffe  incentivanti  erogate  in  ciascuno
    degli anni precedenti e ogni altro dato ritenuto utile. 
      3. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione  del  rapporto,
    il GSE, in assenza  di  osservazioni  del  Ministero  dello  sviluppo
    economico o del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
    e del mare, pubblica il rapporto medesimo sul suo sito Internet. 
      4. Il GSE  pubblica  sul  proprio  sito  una  raccolta  fotografica
    esemplificativa degli impianti  fotovoltaici  entrati  in  esercizio,
    avvalendosi delle foto trasmesse dai soggetti responsabili. 
      5. Il GSE e l'ENEA organizzano, su  un  campione  significativo  di
    impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici e in modo
    da rappresentare le diverse tecnologie e applicazioni, un sistema  di
    rilevazione dei dati tecnologici e di funzionamento. 
      6. Il GSE promuove azioni informative  finalizzate  a  favorire  la
    conoscenza del meccanismo di incentivazione e  relative  modalita'  e
    condizioni di accesso,  rivolte  anche  ai  soggetti  pubblici  e  ai
    soggetti che possono finanziare gli impianti. 
      7.  Il  GSE  predispone  un'anagrafica  unica  per   gli   impianti
    fotovoltaici. Per tale finalita',  a  seguito  dell'accettazione  del
    preventivo  per  la  connessione   e   alla   conclusione   dell'iter
    autorizzativo   e   comunque   prima   dell'entrata   in    esercizio
    dell'impianto, il  soggetto  responsabile  e'  tenuto  a  censire  il
    proprio  impianto  presso  il  GSE  ottenendo   un   codice   univoco
    identificativo del medesimo. 
      8. Nell'ambito delle regole tecniche di cui all'art. 8, comma 9, il
    GSE individua le informazioni relative agli  impianti  necessarie  al
    fine  del  censimento  di  cui  al  comma  7,  nonche'  le  modalita'
    procedurali per  la  trasmissione  delle  medesime  informazioni.  Il
    soggetto  responsabile  risponde   comunque   della   correttezza   e
    veridicita' delle informazioni dichiarate. Entro 6 mesi dalla data di
    entrata in vigore del presente decreto, i gestori di rete sono tenuti
    a comunicare le informazioni  in  loro  possesso  necessarie  per  il
    popolamento dell'anagrafica di cui al comma 7 anche per impianti gia'
    entrati in esercizio, secondo le modalita' definite e rese  pubbliche
    dal medesimo GSE. 
    
            
          
              
                Titolo V 

    Disposizioni finali

                                   Art. 23 
     
     
                    Monitoraggio tecnologico e promozione 
                       dello sviluppo delle tecnologie 
     
      1. L'ENEA, coordinandosi  con  il  GSE,  effettua  un  monitoraggio
    tecnologico al fine di individuare le  prestazioni  delle  tecnologie
    impiegate  negli  impianti  fotovoltaici   gia'   realizzati   ovvero
    realizzati nell'ambito delle disponibilita' del presente decreto. 
      2. Sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma  1,
    entro il 31 marzo di ogni anno, l'ENEA trasmette al  Ministero  dello
    sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
    territorio e del mare, un  rapporto  recante  l'analisi,  riferita  a
    ciascuna tipologia di impianto, degli  indici  di  prestazione  degli
    impianti aggregati per zone, per tecnologia dei moduli fotovoltaici e
    del gruppo di conversione, segnalando le eventuali ulteriori esigenze
    di innovazione tecnologica. 
    
            
          
              
                Titolo V 

    Disposizioni finali

                                   Art. 24 
     
     
              Pubblicizzazione dei dati sulle potenze cumulate 
                                 e sui costi 
     
      1. Il GSE  pubblica  sul  proprio  sito  Internet  e  aggiorna  con
    continuita' i dati, ripartiti per classe di potenza  e  tipologia  di
    impianto, relativi a: 
        a)  impianti   che   entrano   in   esercizio   ricadenti   nelle
    disponibilita' di cui al presente decreto; 
        b) impianti che comunicano la fine lavori certificata; 
        c) impianti iscritti al registro di cui all'art. 8. 
      2. Il GSE  pubblica  sul  proprio  sito  internet  e  aggiorna  con
    continuita' il valore dei costi degli incentivi di  cui  all'art.  3,
    comma 1, lettere z) e aa), nonche' i valori delle tariffe applicabili
    in ciascun periodo. 
    
            
          
              
                Titolo V 

    Disposizioni finali

                                   Art. 25 
     
     
              Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, 
                     comma 173, della legge n. 244/2007 
     
      1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 173, della legge 24
    dicembre 2007, n.  244,  e  successive  modificazioni,  gli  impianti
    fotovoltaici di cui al titolo II i cui soggetti pubblici responsabili
    sono enti locali, cosi' come definiti dall'art. 2, commi 1 e  2,  del
    decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  ovvero  regioni,  sono
    considerati rientranti nella tipologia dell'impianto di cui  all'art.
    3, comma 1, lettera g), del presente decreto. 
      2. Al fine di rispettare le disposizioni  generali  in  materia  di
    libera concorrenza e parita' di condizioni  nell'accesso  al  mercato
    dell'energia  elettrica,  le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  si
    applicano agli impianti operanti  in  regime  di  scambio  sul  posto
    ovvero che effettuano cessione parziale, nonche' agli impianti i  cui
    soggetti responsabili sono enti  locali,  che  entrano  in  esercizio
    entro il 2011 e per i quali le procedure di gara si sono concluse con
    l'assegnazione prima dell'entrata in vigore del presente decreto. 
    
            
          
              
                Titolo V 

    Disposizioni finali

                                   Art. 26 
     
     
                             Disposizioni finali 
     
      1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte  integrante,
    non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato
    ed entra in vigore il giorno successivo alla  data  di  pubblicazione
    nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
        Roma, 5 maggio 2011 
     
                                                         Il Ministro      
                                                 dello sviluppo economico 
                                                            Romani        
     
       Il Ministro dell'ambiente 
    e della tutela del territorio 
              e del mare 
             Prestigiacomo 
    
    
     

    pensionamento anticipato per addetti ai lavori faticosi e pesanti

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    DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2011, n. 67

    Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle  lavorazioni
    particolarmente faticose e pesanti, a  norma  dell'articolo  1  della
    legge 4 novembre 201, n. 183. (11G0111) 
    in G.U.R.I. del 12 maggio 2011, n. 108
    

     
     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
      Visto l'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 
      Visto l'articolo 1, commi 3, lettere da a) ad f), 90  e  91,  della
    legge 24 dicembre 2007, n. 247; 
      Visto l'articolo 1  della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  come
    modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247; 
      Visto l'articolo 12  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
      Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; 
      Visto l'articolo 2 del decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della
    previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella  Gazzetta
    Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999; 
      Sentite   le   organizzazioni   sindacali   comparativamente   piu'
    rappresentative dei lavoratori e dei datori  di  lavoro  in  data  25
    gennaio 2011; 
      Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
    adottata nella riunione del 28 gennaio 2011; 
      Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
    lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
    nella seduta del 10 febbraio 2011; 
      Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
    Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 13 aprile 2011; 
      Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
    Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
    Ministro dell'economia e delle finanze; 
     
                                  E m a n a 
     
     
                      il seguente decreto legislativo: 
     
                                   Art. 1 
     
     
     Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti 
     
      1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto
    2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre
    2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso
    al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il  requisito
    di anzianita' contributiva non inferiore a  trentacinque  anni  e  il
    regime di decorrenza  del  pensionamento  vigente  al  momento  della
    maturazione  dei  requisiti  agevolati,  le  seguenti  tipologie   di
    lavoratori dipendenti: 
        a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente  usuranti  di
    cui all'articolo 2 del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
    previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella  Gazzetta
    Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999; 
        b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti  ai  soli  fini
    del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie: 
          1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera
    g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66,  che  prestano  la
    loro attivita' nel periodo notturno come definito alla lettera d) del
    predetto comma 2, per almeno 6 ore per un  numero  minimo  di  giorni
    lavorativi all'anno non inferiore a 78  per  coloro  che  maturano  i
    requisiti per l'accesso anticipato nel periodo  compreso  tra  il  1°
    luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per  coloro  che
    maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009; 
          2) al di fuori dei casi di cui al  numero  1),  lavoratori  che
    prestano la loro attivita' per almeno tre ore nell'intervallo tra  la
    mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo  1,  comma  2,
    lettera d), del predetto decreto legislativo  n.  66  del  2003,  per
    periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo; 
        c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano  le
    voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro
    di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al presente  decreto
    legislativo, cui si applicano  i  criteri  per  l'organizzazione  del
    lavoro previsti  dall'articolo  2100  del  codice  civile,  impegnati
    all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un
    ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con  mansioni
    organizzate  in  sequenze  di  postazioni,  che  svolgano   attivita'
    caratterizzate  dalla  ripetizione  costante   dello   stesso   ciclo
    lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a
    flusso  continuo  o  a   scatti   con   cadenze   brevi   determinate
    dall'organizzazione del lavoro o  dalla  tecnologia,  con  esclusione
    degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di  produzione,  alla
    manutenzione, al rifornimento materiali, ad attivita' di  regolazione
    o controllo computerizzato delle linee di produzione e  al  controllo
    di qualita'; 
        d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a
    9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. 
      2.  Il  diritto  al   trattamento   pensionistico   anticipato   e'
    esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma  1  abbiano  svolto
    una o piu' delle attivita' lavorative di cui alle lettere a), b),  c)
    e d) del medesimo comma 1, secondo le modalita' ivi previste, per  un
    periodo di tempo pari: 
        a) ad almeno sette  anni,  compreso  l'anno  di  maturazione  dei
    requisiti,  negli  ultimi  dieci  di  attivita'  lavorativa,  per  le
    pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017; 
        b) ad almeno la meta' della vita lavorativa complessiva,  per  le
    pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018. 
      3. Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si tiene conto
    dei periodi  di  svolgimento  effettivo  delle  attivita'  lavorative
    indicate alle lettere a),  b),  c)  ed),  con  esclusione  di  quelli
    totalmente coperti da contribuzione figurativa. 
      4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i lavoratori dipendenti di  cui
    al comma 1 conseguono il diritto  al  trattamento  pensionistico  con
    un'eta'  anagrafica  ridotta  di  tre  anni  ed  una  somma  di  eta'
    anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di tre  unita'  rispetto
    ai requisiti previsti dalla Tabella  B  di  cui  all'Allegato  1della
    legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano  fermi  gli  adeguamenti  dei
    requisiti  agli  incrementi   della   speranza   di   vita   previsti
    dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
      5. In via transitoria, per il periodo 2008-2012 i lavoratori di cui
    al comma 1 conseguono il  diritto  al  trattamento  pensionistico  in
    presenza dei seguenti requisiti: 
        a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il  30  giugno
    2009, un'eta'  anagrafica  ridotta  di  un  anno  rispetto  a  quella
    indicata nella Tabella A di cui all'allegato 1della legge n. 247  del
    2007; 
        b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre
    2009, un'eta' anagrafica ridotta di due anni ed  una  somma  di  eta'
    anagrafica e anzianita' contributiva inferiore di due unita' rispetto
    ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella Tabella  B  di  cui
    all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007; 
        c) per l'anno 2010, un'eta' anagrafica ridotta di due anni ed una
    somma di eta' anagrafica e anzianita'  contributiva  ridotta  di  una
    unita' rispetto ai requisiti indicati per  lo  stesso  periodo  nella
    predetta Tabella B; 
        d) per gli anni 2011 e 2012, un'eta' anagrafica inferiore ridotta
    di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva
    ridotta di due unita' rispetto ai requisiti indicati  per  lo  stesso
    periodo nella medesima Tabella B. 
      6. Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui  al  comma  1,
    lettera b), numero 1), per  un  numero  di  giorni  lavorativi  annui
    inferiori a 78 e che maturano i requisiti  per  l'accesso  anticipato
    dal 1° luglio 2009, la riduzione del  requisito  di  eta'  anagrafica
    prevista ai commi 4 e 5 non puo' superare: 
        a) un anno per coloro che svolgono le predette attivita'  per  un
    numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71; 
        b) due  anni  per  coloro  che  svolgono  le  predette  attivita'
    lavorativa per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77. 
      7. Ai fini dell'applicazione del comma 6, e'  considerata,  tra  le
    attivita' di cui alle lettere a) e  b)  del  comma  medesimo,  quella
    svolta da ciascun lavoratore per  il  periodo  di  tempo  piu'  lungo
    nell'ambito del periodo di tempo minimo di cui al comma 2 e, nel caso
    di svolgimento per un periodo di tempo  equivalente,  quella  di  cui
    alla lettera b). Qualora il lavoratore di cui al comma 6 abbia svolto
    anche una o piu'  delle  attivita'  di  cui  alle  altre  fattispecie
    indicate alle lettere a), b), c) e d) del  comma  1,  si  applica  il
    beneficio ridotto previsto dal predetto comma 6 solo se, prendendo in
    considerazione il periodo complessivo in cui  sono  state  svolte  le
    attivita' di cui alle predette lettere a), b), c) e d), le  attivita'
    specificate al comma 6 medesimo siano state  svolte  per  un  periodo
    superiore alla meta'. 
      8. Sono fatte salve  le  norme  di  miglior  favore  per  l'accesso
    anticipato  al  pensionamento,   rispetto   ai   requisiti   previsti
    nell'assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di  miglior
    favore non sono cumulabili o  integrabili  con  le  disposizioni  del
    presente articolo. 
      9. I benefici di cui al presente articolo spettano, fermo  restando
    quanto  disciplinato  dall'articolo  3,  con  effetto   dalla   prima
    decorrenza utile dalla data di entrata in vigore del presente decreto
    purche', in  ogni  caso,  successiva  alla  data  di  cessazione  del
    rapporto di lavoro. 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
    Modalita' di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e
                           relativa documentazione 
     
      1. Ai fini dell'accesso al beneficio  di  cui  all'articolo  1,  il
    lavoratore interessato deve trasmettere  la  relativa  domanda  e  la
    necessaria documentazione: 
        a) entro il 30 settembre  2011  qualora  abbia  gia'  maturato  o
    maturi i requisiti agevolati  di  cui  all'articolo  1  entro  il  31
    dicembre 2011; 
        b) entro il 1°  marzo  dell'anno  di  maturazione  dei  requisiti
    agevolati qualora tali requisiti siano maturati a  decorrere  dal  1°
    gennaio 2012. 
      2.  La  domanda  di  cui  al  comma  1,   presentata   all'Istituto
    previdenziale presso il quale il lavoratore e' iscritto, deve  essere
    corredata da copia o estratti  della  documentazione  prevista  dalla
    normativa vigente al momento dello svolgimento delle attivita' di cui
    all'articolo 1 e dagli elementi di prova in data certa da cui  emerga
    la  sussistenza  dei   requisiti   necessari   per   l'anticipo   del
    pensionamento  secondo   quanto   previsto   dall'articolo   1,   con
    riferimento sia alla qualita' delle attivita' svolte sia ai necessari
    periodi di espletamento come stabilito dal medesimo articolo  1,  sia
    alla dimensione ed all'assetto organizzativo dell'azienda, riferibili
    a: 
        a) prospetto di paga; 
        b) libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del
    lavoro; 
        c) libretto di lavoro; 
        d) contratto di lavoro individuale indicante anche  il  contratto
    collettivo  nazionale,  territoriale,  aziendale  e  il  livello   di
    inquadramento; 
        e) ordini  di  servizio,  schemi  di  turnazione  del  personale,
    registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi
    o mansioni; 
        f) documentazione medico-sanitaria; 
        g) comunicazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del  decreto
    legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per il periodo di vigenza  di  tale
    disposizione, ovvero comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 1; 
        h) comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 2; 
        i) carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo  18
    del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,  e  certificato  di
    idoneita' alla guida. 
        l) documento di valutazione del rischio  previsto  dalle  vigenti
    disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
        m) comunicazioni di  assunzione  ai  sensi  dell'articolo  9-bis,
    comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.  608,  e  successive
    modificazioni; 
        n) dichiarazione di  assunzione  ai  sensi  dell'articolo  4-bis,
    comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, contenente le
    informazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152; 
        o) altra documentazione equipollente. 
      3.  L'ente  previdenziale  dal  quale  deve   essere   erogato   il
    trattamento  pensionistico  comunica,  secondo  quanto  previsto  dal
    decreto di cui all'articolo  4,  all'interessato,  nel  caso  in  cui
    l'accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza  utile
    del  trattamento  pensionistico,  la  quale  resta  subordinata  alla
    presentazione  all'ente  medesimo  della  domanda  di   pensionamento
    dell'interessato  ai  fini  della  verifica   dell'integrazione   dei
    requisiti previsti. 
      4. La presentazione della domanda oltre  i  termini  stabiliti  dal
    comma 1 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti,  il
    differimento   del   diritto   alla   decorrenza   del    trattamento
    pensionistico anticipato pari a: 
        a) un mese, per un ritardo della  presentazione  compreso  in  un
    mese; 
        b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso  tra  un
    mese e due mesi; 
        c) tre mesi per un ritardo della presentazione  di  tre  mesi  ed
    oltre. 
      5. A decorrere dal mese successivo alla data di  pubblicazione  del
    decreto  di  cui  all'articolo  4,  vengono  adottate  modalita'   di
    rilevazione, secondo quanto stabilito con il predetto decreto,  dello
    svolgimento da parte del lavoratore e  nel  relativo  periodo,  delle
    attivita' di cui all'articolo 1. 
      6. Il datore di lavoro e'  tenuto  a  rendere  disponibile  per  il
    lavoratore la documentazione di cui al comma 2,  tenuto  conto  degli
    obblighi di conservazione della medesima. 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
                         Meccanismo di salvaguardia 
     
      1. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento  del  diritto
    emerga, dal monitoraggio delle  domande  presentate  ed  accolte,  il
    verificarsi di  scostamenti  del  numero  di  domande  rispetto  alle
    risorse  finanziarie  di  cui  all'articolo  7,  la  decorrenza   dei
    trattamenti e' differita, con criteri di priorita' in  ragione  della
    maturazione dei requisiti agevolati di cui all'articolo 1, commi 4, 5
    e 6, individuati con il decreto di cui all'articolo 4, e,  a  parita'
    degli stessi, in ragione della data di presentazione  della  domanda,
    al fine di garantire un numero di  accessi  al  pensionamento,  sulla
    base dei predetti requisiti agevolati, non  superiore  al  numero  di
    pensionamenti  programmato  in  relazione   alle   predette   risorse
    finanziarie. 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
                             Modalita' attuative 
     
      1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
    di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
    organizzazioni sindacali comparativamente  piu'  rappresentative  dei
    lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono  adottate
    entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
    decreto  legislativo,  le  necessarie  disposizioni  attuative,   con
    particolare riferimento: 
        a) all'espletamento del monitoraggio e  della  procedura  di  cui
    all'articolo  3,  da  effettuarsi  con   il   procedimento   di   cui
    all'articolo 14 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  eventualmente
    anche al fine di fornire indicazioni agli enti previdenziali  per  la
    specificazione,   ove   necessario,   dei    criteri    da    seguire
    nell'espletamento del procedimento di cui alla lettera b); 
        b) alla disciplina del procedimento accertativo in relazione alla
    documentazione di cui all'articolo  2,  con  particolare  riferimento
    all'accertamento delle attivita' di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
    lettera c), e del rispetto dei requisiti quantitativi  di  lavoro  di
    cui all'articolo 1, commi 1, lettera b), 2 e 6; 
        c) alle comunicazioni  che  l'ente  previdenziale  erogatore  del
    trattamento pensionistico  fornisce  all'interessato  in  esito  alla
    presentazione della domanda di cui all'articolo 2; 
        d) alla predisposizione di criteri da  seguire  nell'espletamento
    dell'attivita' di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo
    del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' degli enti
    che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria; 
        e) alle modalita' di utilizzo da  parte  dell'ente  previdenziale
    delle   informazioni   relative    alla    dimensione,    all'assetto
    organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali,
    anche  come  risultanti  dall'analisi  dei  dati  amministrativi   in
    possesso degli enti previdenziali, ivi compresi  quelli  assicuratori
    nei confronti degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento
    all'accertamento delle attivita' di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
    lettera c), e ai relativi periodi di cui  al  comma  2  del  medesimo
    articolo 1; 
        f) alle disposizioni relative alle modalita' di rilevazione,  per
    i periodi di lavoro decorrenti dal 2011, dello svolgimento  da  parte
    del  lavoratore  e  nel  relativo  periodo  delle  attivita'  di  cui
    all'articolo 1, commi 1 e 6; 
        g)  alla  individuazione  dei  criteri  di   priorita'   di   cui
    all'articolo 3; 
        h)  alle  forme  e  modalita'  di  collaborazione  tra  enti  che
    gestiscono  forme  di  assicurazione  obbligatoria,  con  particolare
    riferimento allo scambio di dati ed elementi  conoscitivi  in  ordine
    alle tipologie di lavorazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 6. 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
     
                          Obblighi di comunicazione 
     
      1. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione  cui
    aderisca o conferisca mandato, o dei soggetti di cui  all'articolo  1
    della legge 11 gennaio 1979, n. 12, comunica, esclusivamente per  via
    telematica, alla Direzione  provinciale  del  lavoro  competente  per
    territorio e ai competenti istituti previdenziali,  con  periodicita'
    annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo  continuativo
    o compreso in regolari  turni  periodici,  nel  caso  in  cui  occupi
    lavoratori notturni cosi' come  definiti  all'articolo  1,  comma  1,
    lettera b). 
      2.  Il  datore  di  lavoro  che  svolge  le  lavorazioni   indicate
    dall'articolo 1, comma 1, lettera c), e' tenuto a darne comunicazione
    alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e  ai
    competenti istituti previdenziali  entro  trenta  giorni  dall'inizio
    delle  medesime.  In  sede  di  prima  applicazione  della   presente
    disposizione, la comunicazione  e'  effettuata  entro  trenta  giorni
    dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
      3. L'omissione di ognuna delle comunicazioni di cui ai commi 1 e  2
    e' punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1500 euro.  Si
    applica quanto previsto dall'articolo 13, comma  2  e  seguenti,  del
    decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 
    
            
          
                                   Art. 6 
     
     
                         Disposizioni sanzionatorie 
     
      1.  Ferme  restando  l'applicazione  della  disciplina  vigente  in
    materia di revoca del  trattamento  pensionistico  e  di  ripetizione
    dell'indebito e le sanzioni penali  prescritte  dall'ordinamento  nel
    caso  in  cui  il  fatto  costituisca  reato,  qualora   i   benefici
    previdenziali  di  cui  all'articolo   1   siano   stati   conseguiti
    utilizzando  documentazione  non  veritiera,  chi  ha  fornito   tale
    documentazione e'  tenuto  al  pagamento  in  favore  degli  istituti
    previdenziali, a titolo di sanzione, di una somma pari al  doppio  di
    quanto indebitamente erogato. 
      2.  Il  personale  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
    politiche  sociali  nonche'  degli  enti  che  gestiscono  forme   di
    assicurazione   obbligatoria   verifica    la    veridicita'    della
    documentazione di cui all'articolo 2. 
    
            
          
                                   Art. 7 
     
     
                            Copertura finanziaria 
     
      1. Agli oneri di cui al presente decreto legislativo,  valutati  in
    312 milioni di euro per l'anno 2011, 350 milioni di euro  per  l'anno
    2012 e 383 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 si  provvede  a
    valere sulle risorse del  Fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,
    lettera f), della legge  24  dicembre  2007,  n.  247,  appositamente
    costituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
    politiche sociali. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
     
        Dato a Roma, addi' 21 aprile 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                      Berlusconi,     Presidente      del
                                      Consiglio dei Ministri 
     
                                      Sacconi,  Ministro  del  lavoro   e
                                      delle politiche sociali 
     
                                      Tremonti, Ministro dell'economia  e
                                      delle finanze 
     
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
     
    
            
          
                                                               Allegato 1 
     
                              (di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) 
     
                                 Elenco n. 1 
     
        
    
    |========|=================================================|
    |  Voce  |                 Lavorazioni                     |
    |========|=================================================|
    |  1462  |    Prodotti dolciari; additivi per bevande e    |
    |        |    altri alimenti                               |
    |--------|-------------------------------------------------|
    |        |    Lavorazione e trasformazione delle resine    |
    |  2197  |    sintetiche e dei materiali polimerici        |
    |        |    termoplastici e termoindurenti; produzione   |
    |        |    di articoli finiti, etc.                     |
    |--------|-------------------------------------------------|
    |  6322  |    Macchine per cucire e macchine rimagliatrici |
    |        |    per uso industriale e domestico              |
    |--------|-------------------------------------------------|
    |  6411  |    Costruzione di autoveicoli e di rimorchi     |
    |--------|-------------------------------------------------|
    |        |    Apparecchi termici: di produzione di vapore, |
    |  6581  |    di riscaldamento, di refrigerazione, di      |
    |        |    condizionamento                              |
    |--------|-------------------------------------------------|
    |  6582  |    Elettrodomestici                             |
    |--------|-------------------------------------------------|
    |  6590  |    Altri strumenti ed apparecchi                |
    |--------|-------------------------------------------------|
    |  8210  |    Confezione con tessuti di articoli per       |
    |        |    abbigliamento ed accessori; etc.             |
    |--------|-------------------------------------------------|
    |        |    Confezione di calzature in qualsiasi         |
    |  8230  |    materiale, anche limitatamente a singole     |
    |        |    fasi del ciclo produttivo                    |
    |========|=================================================|
    
        
    
     


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