Codice in tema di ordinamento e mercato del turismo
Martedì 07 Giugno 2011 12:03
Liliana D'amico
DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011 , n. 79
Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del
turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.
246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai
contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le
vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.
(11G0123)
in G.U.R.I. del 6 giugno 2011, n. 129 - Supplemento Ordinario n. 139
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, ed, in particolare,
l'articolo 14, commi 14, 15 e 18;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n 233, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in
particolare l'articolo 1, comma 19-bis;
Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante
disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui
si ritiene indispensabile la permanenza in vigore;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed, in particolare,
gli articoli 1 e 2, e l'allegato B;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 ottobre 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza del
13 gennaio 2011;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 18 novembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e preso atto che la
Commissione parlamentare per la semplificazione non ha espresso il
parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 maggio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per il turismo, del Ministro per la semplificazione
normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, del lavoro e delle politiche sociali e per i rapporti con
le regioni e per la coesione territoriale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Approvazione del codice della normativa statale in tema
di ordinamento e mercato del turismo
1. E' approvato il codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo, di cui all'allegato 1.
Art. 2
Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in
attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di
multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio
1. Il titolo IV, capo I, del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, recante codice del consumo, e' sostituito dal seguente:
"TITOLO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINGOLI CONTRATTI
CAPO I
CONTRATTI DI MULTIPROPRIETA', CONTRATTI RELATIVI AI PRODOTTI PER LE
VACANZE DI LUNGO TERMINE, CONTRATTI DI RIVENDITA E DI SCAMBIO
ART. 69
Definizioni
1. Ai fini del presente capo, si intende per:
a) "contratto di multiproprieta'": un contratto di durata
superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a
titolo oneroso il diritto di godimento su uno o piu' alloggi per il
pernottamento per piu' di un periodo di occupazione;
b) "contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo
termine": un contratto di durata superiore a un anno ai sensi del
quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il
diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un
alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi;
c) "contratto di rivendita": un contratto ai sensi del quale un
operatore assiste a titolo oneroso un consumatore nella vendita o
nell'acquisto di una multiproprieta' o di un prodotto per le vacanze
di lungo termine;
d) "contratto di scambio": un contratto ai sensi del quale un
consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema di scambio che
gli consente l'accesso all'alloggio per il pernottamento o ad altri
servizi in cambio della concessione ad altri dell'accesso temporaneo
ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto di
multiproprieta';
e) "operatore": il "professionista", di cui all'articolo 3, comma
1, lettera c);
f) "consumatore": la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a);
g) "contratto accessorio": un contratto ai sensi del quale il
consumatore acquista servizi connessi a un contratto di
multiproprieta' o a un contratto relativo a un prodotto per le
vacanze di lungo termine e forniti dall'operatore o da un terzo sulla
base di un accordo tra il terzo e l'operatore;
h) "supporto durevole": qualsiasi strumento che permetta al
consumatore o all'operatore di memorizzare informazioni a lui
personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per
riferimento futuro per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono
destinate le informazioni e che consenta la riproduzione immutata
delle informazioni memorizzate;
i) "codice di condotta": un accordo o un insieme di regole che
definisce il comportamento degli operatori che si impegnano a
rispettare tale codice in relazione a una o piu' pratiche commerciali
o ad uno o piu' settori d'attivita' specifici;
l) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un
operatore o un gruppo di operatori, responsabile dell'elaborazione e
della revisione di un codice di condotta o del controllo
dell'osservanza del codice da parte di coloro che si sono impegnati a
rispettarlo.
2. Nel calcolo della durata di un contratto di multiproprieta' o di
un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine,
quale definito al comma 1, rispettivamente alle lettere a) e b), si
tiene conto di qualunque disposizione del contratto che ne consenta
il rinnovo tacito o la proroga.
ART. 70
Pubblicita'
1. Se un contratto di multiproprieta', un contratto relativo a un
prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita
o di scambio viene offerto al consumatore in persona nell'ambito di
una promozione o di un'iniziativa di vendita, l'operatore indica
chiaramente nell'invito lo scopo commerciale e la natura dell'evento.
Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, sono a disposizione
del consumatore in qualsiasi momento durante l'evento.
2. E' fatto obbligo all'operatore di specificare in ogni
pubblicita' la possibilita' di ottenere le informazioni di cui
all'articolo 71, comma 1, e di indicare le modalita' sul come
ottenerle.
3. Una multiproprieta' o un prodotto per le vacanze di lungo
termine non sono commercializzati o venduti come investimenti.
ART. 71
Informazioni precontrattuali
1. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un
contratto o da un'offerta, l'operatore fornisce al consumatore, in
maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e sufficienti,
secondo le seguenti modalita':
a) nel caso di un contratto di multiproprieta', tramite il
formulario informativo di cui all'allegato II- bis e le informazioni
elencate nella parte 3 di detto formulario;
b) nel caso di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze
di lungo termine, tramite il formulario informativo di cui
all'allegato II-ter e le informazioni elencate nella parte 3 di detto
formulario;
c) nel caso di un contratto di rivendita, tramite il formulario
informativo di cui all'allegato II-quater e le informazioni elencate
nella parte 3 di detto formulario;
d) nel caso di un contratto di scambio, tramite il formulario
informativo di cui all'allegato II-quinquies e le informazioni
elencate nella parte 3 di detto formulario.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a titolo gratuito
dall'operatore su carta o altro supporto durevole facilmente
accessibile al consumatore.
3. Le informazioni di cui al comma 1, sono redatte nella lingua
italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui
il consumatore risiede oppure di cui e' cittadino, a scelta di
quest'ultimo, purche' si tratti di una lingua ufficiale della Unione
europea.
ART. 72
Requisiti del contratto
1. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di
nullita', su carta o altro supporto durevole, nella lingua italiana e
in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui il
consumatore risiede oppure di cui e' cittadino, a sua scelta, purche'
si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.
2. Nel caso di un contratto di multiproprieta' relativo a un bene
immobile specifico, e' fatto obbligo all'operatore di fornire al
consumatore anche una traduzione conforme del contratto nella lingua
dello Stato dell'Unione europea in cui e' situato l'immobile.
3. In ogni caso, per qualsiasi tipo di contratto disciplinato dal
presente Capo, all'operatore che svolge la propria attivita' di
vendita nel territorio nazionale e' fatto obbligo di fornire al
consumatore il relativo contratto anche nella lingua italiana.
4. Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, costituiscono
parte integrante e sostanziale del contratto e non possono essere
modificate salvo qualora vi sia l'accordo esplicito delle parti
oppure qualora le modifiche siano causate da circostanze eccezionali
e imprevedibili, indipendenti dalla volonta' dell'operatore, le cui
conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta
diligenza. Tali modifiche, indicate espressamente nel contratto, sono
comunicate al consumatore su carta o altro supporto durevole a lui
facilmente accessibile, prima della conclusione del contratto.
5. Il contratto contiene, oltre alle informazioni di cui
all'articolo 71, comma 1, i seguenti ulteriori elementi:
a) l'identita', il luogo di residenza e la firma di ciascuna
delle parti;
b) la data e il luogo di conclusione del contratto.
6. Prima della conclusione del contratto l'operatore informa il
consumatore sulle clausole contrattuali concernenti l'esistenza del
diritto di recesso, la durata del periodo di recesso di cui
all'articolo 73 e il divieto di versare acconti durante il periodo di
recesso di cui all'articolo 76, le quali devono essere sottoscritte
separatamente dal consumatore. Il contratto include un formulario
separato di recesso, come riportato nell'allegato II-sexies, inteso
ad agevolare l'esercizio del diritto di recesso in conformita'
all'articolo 73.
7. Il consumatore riceve una copia o piu' copie del contratto
all'atto della sua conclusione.
ART. 72-bis
Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprieta'
1. L'operatore non avente la forma giuridica di societa' di
capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.500.000
euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello
Stato e' obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o
assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
2. L'operatore e' in ogni caso obbligato a prestare fideiussione
bancaria o assicurativa allorquando l'alloggio oggetto del contratto
di multiproprieta' sia in corso di costruzione, a garanzia
dell'ultimazione dei lavori.
3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto di
multiproprieta' a pena di nullita'.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre al
consumatore la preventiva esclusione dell'operatore.
ART. 73
Diritto di recesso
1. Al consumatore e' concesso un periodo di quattordici giorni,
naturali e consecutivi, per recedere, senza specificare il motivo,
dal contratto di multiproprieta', dal contratto relativo a prodotti
per le vacanze di lungo termine, dal contratto di rivendita e di
scambio.
2. Il periodo di recesso si calcola:
a) dal giorno della conclusione del contratto definitivo o del
contratto preliminare;
b) dal giorno in cui il consumatore riceve il contratto
definitivo o il contratto preliminare, se posteriore alla data di cui
alla lettera a).
3. Il periodo di recesso scade:
a) dopo un anno e quattordici giorni a decorrere dalla data di
cui al comma 2 del presente articolo se il formulario di recesso
separato previsto all'articolo 72, comma 4, non e' stato compilato
dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o
altro supporto durevole;
b) dopo tre mesi e quattordici giorni a partire dalla data di cui
al comma 2 del presente articolo se le informazioni di cui
all'articolo 71, comma 1, incluso il formulario informativo
applicabile di cui agli allegati da III a VI, non sono state fornite
al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole.
4. Se il formulario separato di recesso previsto all'articolo 72,
comma 4, e' stato compilato dall'operatore e consegnato al
consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro
un anno dalla data di cui al comma 2 del presente articolo, il
periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il
consumatore riceve tale formulario. Analogamente, se le informazioni
di cui all'articolo 71, comma 1, incluso il formulario informativo
applicabile di cui agli allegati da III a VI, sono state fornite al
consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro
tre mesi dal giorno di cui al comma 2 del presente articolo, il
periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il
consumatore riceve tali informazioni.
5. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto al
consumatore contestualmente al contratto di multiproprieta', ai due
contratti si applica un unico periodo di recesso conformemente al
comma 1. Il periodo di recesso per i due contratti e' calcolato
secondo le disposizioni del comma 2.
ART. 74
Modalita' di esercizio ed effetti del diritto di recesso
1. Il diritto di recesso da parte del consumatore si esercita
dandone comunicazione scritta, su carta o altro supporto durevole che
assicuri la prova della spedizione anteriore alla scadenza del
periodo di recesso, alla persona indicata nel contratto o, in
mancanza, all'operatore.
2. All'uopo, il consumatore puo' utilizzare il formulario di
recesso di cui all'allegato VII fornito dall'operatore a norma
dell'articolo 72, comma 4.
3. L'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, nei
modi indicati al comma 1, pone fine all'obbligo delle parti di
eseguire il contratto.
4. Il consumatore che esercita il diritto di recesso, non sostiene
alcuna spesa, non e' tenuto a pagare alcuna penalita', ne' e'
debitore del valore corrispondente all'eventuale servizio reso prima
del recesso.
ART. 75
Acconti
1. Per i contratti di multiproprieta', relativi a prodotti per le
vacanze di lungo termine e di scambio e' vietato qualunque versamento
di danaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie,
l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il
riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere da parte di un
consumatore a favore dell'operatore o di un terzo prima della fine
del periodo di recesso in conformita' dell'articolo 73.
2. Per i contratti di rivendita e' vietata qualunque forma di
versamento di denaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie,
l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il
riconoscimento esplicito del debito od ogni altro onere da parte di
un consumatore a favore dell'operatore o di un terzo prima che la
vendita abbia effettivamente luogo o che sia posta fine in altro modo
al contratto di rivendita.
ART. 76
Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi a prodotti
per le vacanze di lungo termine
1. Per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo
termine, il pagamento e' effettuato secondo scadenze periodiche. E'
vietato qualsiasi pagamento del prezzo specificato nel contratto che
non sia conforme al piano di pagamento periodico concordato. I
pagamenti, comprese le quote di affiliazione, sono ripartiti in rate
annuali, ciascuna di pari valore, fermo restando gli adeguamenti
riferiti ai sistemi di indicizzazione previsti dalla legge.
L'operatore invia una richiesta scritta di pagamento, su carta o
altro supporto durevole, almeno quattordici giorni, naturali e
consecutivi, prima di ciascuna data di esigibilita'.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 73, a partire dal
secondo pagamento rateale, il consumatore puo' porre fine al
contratto senza incorrere in penali dando preavviso all'operatore
entro quattordici giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione
della richiesta di pagamento per ciascuna rata.
ART. 77
Risoluzione dei contratti accessori
1. L'esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal
contratto di multiproprieta' o dal contratto relativo a un prodotto
per le vacanze di lungo termine comporta automaticamente e senza
alcuna spesa per il consumatore la risoluzione di tutti i contratti
di scambio ad esso accessori e di qualsiasi altro contratto
accessorio.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 125-ter e
125-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in
materia di contratti di credito ai consumatori, se il prezzo e'
interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al
consumatore dall'operatore o da un terzo in base a un accordo fra il
terzo e l'operatore, il contratto di credito e' risolto senza costi
per il consumatore qualora il consumatore eserciti il diritto di
recesso dal contratto di multiproprieta', dal contratto relativo a
prodotti per le vacanze di lungo termine, o dal contratto di
rivendita o di scambio.
ART. 78
Carattere imperativo delle disposizioni e applicazione in casi
internazionali
1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di
rinuncia del consumatore ai diritti previsti dal presente capo o di
limitazione delle responsabilita' previste a carico dell'operatore.
2. Per le controversie derivanti dall'applicazione del presente
capo, la competenza territoriale inderogabile e' del giudice del
luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel
territorio dello Stato.
3. Ove le parti abbiano scelto di applicare ai contratti di cui al
presente capo, una legislazione diversa da quella italiana, al
consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di
tutela previste dal presente capo.
4. Ove la legge applicabile sia quella di un paese
extracomunitario, i consumatori non possono essere privati della
tutela garantita dal presente codice, nel caso di:
a) uno qualsiasi dei beni immobili interessati e' situato sul
territorio nazionale o di uno Stato dell'Unione europea;
b) nel caso di un contratto non direttamente collegato a beni
immobili, l'operatore svolga attivita' commerciali o professionali in
Italia o in uno Stato dell'Unione europea o diriga tali attivita',
con qualsiasi mezzo, verso l'Italia o uno Stato dell'Unione europea e
il contratto rientri nell'ambito di dette attivita'.
ART. 79
Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute
nel presente capo da parte degli operatori, i consumatori possono
utilizzare gli strumenti specifici di cui agli articoli 27, 139,140 e
140-bis del presente Codice.
2. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.
ART. 80
Informazioni per i consumatori e ricorso extragiudiziale
1. L'operatore puo' adottare appositi codici di condotta, secondo
le modalita' di cui all'articolo 27-bis.
2. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta
applicazione dei contratti disciplinati dal presente capo e'
possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28. E' fatta salva la possibilita' di
utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica
previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28.
ART. 81
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che
contravviene alle norme di cui agli articoli 70, commi 1 e 2, 71, 72,
72-bis, 75, 76 e 77, e' punito, per ogni singola violazione, con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione dall'esercizio dell'attivita' da 30 giorni a sei mesi
all'operatore che abbia commesso una ripetuta violazione delle
disposizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione
della sanzione, si applica l'articolo 62, comma 3.
ART. 81-bis
Tutela in base ad altre disposizioni
1. Le disposizioni del presente capo non escludono, ne' limitano i
diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme
dell'ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le
disposizioni del codice civile in tema di contratti.".
2. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono aggiunti i
seguenti allegati:
"ALLEGATO II-bis
(di cui all'articolo 71, comma 1, e
all'articolo 73, commi 3, lettera b),
e 4)
FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI MULTIPROPRIETA'
Parte 1:
Identita', luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o
degli operatori che saranno parti del contratto:
Breve descrizione del prodotto (ad esempio descrizione del bene
immobile):
Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti:
Indicazione precisa del periodo entro il quale puo' essere
esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la sua
durata:
Data a partire dalla quale il consumatore potra' esercitare il
diritto oggetto del contratto:
Se il contratto riguarda un bene immobile specifico in costruzione,
data in cui l'alloggio e i servizi/le strutture saranno
completati/disponibili:
Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisizione del
diritto o dei diritti:
Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal
contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio
quote annuali, altre quote ricorrenti, prelievi speciali, imposte
locali):
Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad
esempio elettricita', acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) e
indicazione dell'importo che il consumatore deve pagare per tali
servizi:
Sintesi delle strutture a disposizione del consumatore (ad esempio
piscina o sauna):
Tali strutture sono incluse nei costi indicati in precedenza?
In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento:
E' possibile aderire ad un sistema di scambio?
In caso affermativo, specificare il nome del sistema di scambio:
Indicazione dei costi di affiliazione/scambio:
L'operatore ha sottoscritto uno o piu' codici di condotta? In caso
affermativo, dove possono essere reperiti?
Parte 2:
Informazioni generali:
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza
indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a
decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto
preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali
contratti se posteriore.
Durante il periodo di recesso e' vietato qualsiasi versamento di
denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Il divieto
riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di
garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito
bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende
non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensi' anche di terzi.
Il consumatore non dovra' sostenere costi od obblighi diversi da
quelli stabiliti nel contratto.
In conformita' del diritto internazionale privato, il contratto
puo' essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato
membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le
eventuali controversie possono essere deferite ad organi
giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o
domicilio abituale del consumatore.
Firma del consumatore:
Parte 3:
Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e
indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione
del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:
1) INFORMAZIONI IN MERITO AI DIRITTI ACQUISITI
Condizioni poste a disciplina dell'esercizio del diritto oggetto
del contratto sul territorio dello Stato membro o degli Stati membri
in cui il bene o i beni interessati sono situati, indicazione se tali
condizioni siano state rispettate o meno e, in caso negativo, quali
condizioni debbano ancora essere rispettate,qualora il contratto
conferisca il diritto ad occupare un alloggio da selezionare tra una
serie di alloggi, informazioni sulle restrizioni alle possibilita'
del consumatore di occupare in qualsiasi momento uno di questi
alloggi.
2) INFORMAZIONI SUI BENI
Se il contratto riguarda un bene immobile specifico, la descrizione
accurata e dettagliata di tale bene e della sua ubicazione; se il
contratto riguarda una serie di beni (multilocalita'), la descrizione
appropriata dei beni e della loro ubicazione; se il contratto
riguarda una sistemazione diversa da quella in un bene immobile, la
descrizione appropriata della sistemazione e delle strutture,
servizi (ad esempio elettricita', acqua, manutenzione, raccolta di
rifiuti) cui il consumatore ha o avra' accesso e relative condizioni,
eventuali strutture comuni, quali piscina, sauna, ecc., cui il
consumatore ha o potra' avere accesso e relative condizioni.
3) NORME AGGIUNTIVE RIGUARDANTI GLI ALLOGGI IN COSTRUZIONE (ove
applicabile)
Stato di completamento dell'alloggio e dei servizi che lo rendono
pienamente fruibile (gas, elettricita', acqua e collegamenti
telefonici) e qualsiasi struttura cui il consumatore avra' accesso,
termine di completamento dell'alloggio e dei servizi che lo rendono
pienamente fruibile (gas, elettricita', acqua e collegamenti
telefonici) e una stima ragionevole del termine di completamento di
qualsiasi struttura cui il consumatore avra' accesso,
numero della licenza edilizia e nome e indirizzo completi
dell'autorita' o delle autorita' competenti,
garanzia quanto al completamento dell'alloggio o al rimborso di
ogni pagamento effettuato qualora l'alloggio non sia completato ed
eventuali condizioni che disciplinano il funzionamento di tali
garanzie.
4) INFORMAZIONI SUI COSTI
Descrizione accurata e appropriata di tutti i costi connessi al
contratto di multiproprieta'; di come tali costi saranno ripartiti
fra i consumatori e di come e quando tali costi possano aumentare; il
metodo di calcolo dell'ammontare delle spese relative all'occupazione
del bene, le spese obbligatorie (ad esempio imposte e tasse) e le
spese amministrative generali (ad esempio per gestione, manutenzione
e riparazioni),
eventuali informazioni relative a spese, ipoteche, privilegi o
altri gravami registrati sul bene.
5) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Eventuali informazioni sulle disposizioni per la risoluzione di
contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione,
condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e
informazioni su qualsiasi responsabilita' del consumatore per
eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.
6) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Informazioni sulle modalita' con cui sono organizzate la
manutenzione e le riparazioni del bene e l'amministrazione e gestione
dello stesso, specificando se e come i consumatori possono influire e
partecipare alle decisioni in materia,
informazioni sulla possibilita' o meno di aderire a un sistema per
la rivendita dei diritti contrattuali, informazioni sul sistema
pertinente e indicazione dei costi connessi con la rivendita mediante
tale sistema,
indicazione della lingua o delle lingue che si possono usare per le
comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad
esempio in relazione alle decisioni gestionali, all'aumento dei costi
e al trattamento di richieste e reclami,
eventuale possibilita' di risoluzione extragiudiziale delle
controversie.
Conferma della ricezione delle informazioni.
Firma del consumatore.
ALLEGATO II-ter
(di cui all'articolo 71, comma 1, lettera b),
e all'articolo 73, commi 3, lettera b), e 4)
FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI RELATIVI A PRODOTTI
PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE
Parte 1:
Identita', luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o
degli operatori che saranno parti del contratto.
Breve descrizione del prodotto.
Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti.
Indicazione precisa del periodo entro il quale puo' essere
esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la
durata del regime instaurato.
Data a partire dalla quale il consumatore potra' esercitare il
diritto oggetto del contratto.
Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisizione del
diritto o dei diritti, inclusi i costi ricorrenti che il consumatore
dovra' presumibilmente sostenere in conseguenza del suo diritto di
ottenere accesso all'alloggio, del viaggio e di qualsiasi altro
prodotto o servizio connesso come specificato.
Piano di pagamento scaglionato che stabilisce le rate di pari
importo per ciascun anno di durata del contratto per il prezzo in
questione e date in cui devono essere versate.
Dopo il primo anno, gli importi successivi possono essere adeguati
per assicurare che sia mantenuto il valore reale di tali rate, ad
esempio per tenere conto dell'inflazione.
Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal
contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio
quote annuali di affiliazione).
Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad
esempio soggiorni in albergo e voli scontati).
Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?
In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento
(ad esempio soggiorno di tre notti incluso nella quota annuale di
affiliazione; qualsiasi altra sistemazione deve essere pagata a
parte).
L'operatore ha sottoscritto uno o piu' codici di condotta? In caso
affermativo, dove possono essere reperiti?
Parte 2:
Informazioni generali:
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza
indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a
decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto
preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali
contratti se posteriore.
Durante il periodo di recesso e' vietato qualsiasi versamento di
denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Il divieto
riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di
garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito
bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende
non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensi' anche di terzi.
Il consumatore ha il diritto di porre fine al contratto senza
incorrere in penali dando preavviso all'operatore entro quattordici
giorni di calendario dalla ricezione della richiesta di pagamento per
ciascuna rata annuale.
Il consumatore non dovra' sostenere spese od obblighi diversi da
quelli specificati nel contratto.
In conformita' del diritto internazionale privato, il contratto
puo' essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato
membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le
eventuali controversie possono essere deferite ad organi
giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o
domicilio abituale del consumatore.
Firma del consumatore.
Parte 3:
Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e
indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione
del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:
1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI
Descrizione appropriata e corretta degli sconti disponibili per
future prenotazioni, illustrata con una serie di esempi di offerte
recenti,
informazioni sulle restrizioni alla possibilita' del consumatore di
godere dei diritti, quali la disponibilita' limitata o le offerte
proposte in base all'ordine di arrivo o i termini previsti per
promozioni particolari e sconti speciali.
2) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Eventuali informazioni sulle modalita' per la risoluzione di
contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione,
condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e
informazioni su qualsiasi responsabilita' del consumatore per
eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.
3) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Indicazione della lingua o delle lingue che possono essere
utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda
il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e
reclami,
eventuale possibilita' di risoluzione extragiudiziale delle
controversie.
Conferma della ricezione delle informazioni.
Firma del consumatore.
ALLEGATO-II quater
(di cui all'articolo 71, comma 1, lettera c),
e all'articolo 73, commi 3, lettera b) e 4)
FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI RIVENDITA
Parte 1:
Identita', luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o
degli operatori che saranno parti del contratto.
Breve descrizione dei servizi (ad esempio commercializzazione).
Durata del contratto.
Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisto dei
servizi.
Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal
contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio
imposte locali, parcelle notarili, costi inerenti alla pubblicita').
L'operatore ha sottoscritto uno o piu' codici di condotta? In caso
affermativo, dove possono essere reperiti?
Parte 2:
Informazioni generali:
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza
indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a
decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto
preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali
contratti se posteriore.
E' vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da
parte del consumatore fino al momento in cui la vendita abbia
effettivamente avuto luogo o sia stata altrimenti posta fine al
contratto di rivendita. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso
il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro
sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di
debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore
dell'operatore, bensi' anche di terzi.
Il consumatore non dovra' sostenere costi od obblighi diversi da
quelli specificati nel contratto.
In conformita' del diritto internazionale privato, il contratto
puo' essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato
membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le
eventuali controversie possono essere deferite ad organi
giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o
domicilio abituale del consumatore.
Firma del consumatore.
Parte 3:
Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e
indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione
del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:
condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e
informazioni su qualsiasi responsabilita' del consumatore per
eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa,
indicazione della lingua o delle lingue che possono essere
utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda
il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e
reclami,
eventuale possibilita' di risoluzione extragiudiziale delle
controversie.
Conferma della ricezione delle informazioni.
Firma del consumatore.
ALLEGATO II-quinquies
(di cui all'articolo 71, comma 1, lettera d),
e all'articolo 73, commi 3, lettera b), e 4)
FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI SCAMBIO
Parte 1:
Identita', luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o
degli operatori che saranno parti del contratto:
Breve descrizione del prodotto.
Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti.
Indicazione precisa del periodo entro il quale puo' essere
esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la
durata del regime instaurato.
Data a partire dalla quale il consumatore potra' esercitare il
diritto oggetto del contratto.
Prezzo che il consumatore deve corrispondere per lo scambio delle
quote di affiliazione.
Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal
contratto; tipo dei costi e indicazione degli importi (ad esempio
quote di rinnovo, altre quote ricorrenti, prelievi speciali, imposte
locali).
Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore.
Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?
In caso contrario, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento
(tipologia dei costi e indicazione degli importi; ad esempio una
stima del prezzo dovuto per singole operazioni di scambio, comprese
eventuali spese aggiuntive).
L'operatore ha sottoscritto uno o piu' codici di condotta? In caso
affermativo, dove possono essere reperiti?
Parte 2:
Informazioni generali:
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza
indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a
decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto
preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali
contratti se posteriore. Nel caso in cui il contratto di scambio sia
offerto congiuntamente e contestualmente al contratto di
multiproprieta', ai due contratti si applica un unico periodo di
recesso.
Durante il periodo di recesso e' vietato qualsiasi versamento di
denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Il divieto
riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di
garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito
bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende
non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensi' anche di terzi.
Il consumatore non dovra' sostenere costi od obblighi diversi da
quelli specificati nel contratto.
In conformita' del diritto internazionale privato, il contratto
puo' essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato
membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le
eventuali controversie possono essere deferite ad organi
giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o
domicilio abituale del consumatore.
Firma del consumatore.
Parte 3:
Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e
indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione
del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:
1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI
Spiegazione del funzionamento del sistema di scambio; possibilita'
e modalita' di scambio; indicazione del valore attribuito alla
multiproprieta' del consumatore nel sistema di scambio; serie di
esempi di possibilita' concrete di scambio,
indicazione del numero di localita' disponibili e numero degli
aderenti al sistema di scambio, comprese eventuali limitazioni quanto
alla disponibilita' di alloggi particolari scelti dal consumatore, ad
esempio a motivo di periodi di picco della domanda, eventuale
necessita' di prenotare con molto anticipo, nonche' indicazioni di
eventuali restrizioni dei diritti di multiproprieta' del consumatore
previsti dal sistema di scambio.
2) INFORMAZIONI SUI BENI
Descrizione breve e appropriata dei beni e della loro ubicazione;
se il contratto riguarda un alloggio diverso dai beni immobili,
descrizione appropriata dell'alloggio e delle strutture; indicazione
di dove il consumatore puo' ottenere informazioni supplementari.
3) INFORMAZIONI SUI COSTI
Informazioni sull'obbligo dell'operatore di fornire per ogni
scambio proposto, prima di organizzare lo scambio stesso, dettagli in
merito a qualsiasi costo aggiuntivo a carico del consumatore in
relazione allo scambio.
4) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Eventuali informazioni sulle disposizioni per la risoluzione di
contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione,
condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e
informazioni su qualsiasi responsabilita' del consumatore per
eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.
5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Indicazione della lingua o delle lingue che possono essere
utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda
il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e
reclami,
eventuale possibilita' di risoluzione extragiudiziale delle
controversie.
Conferma della ricezione delle informazioni.
Firma del consumatore.
ALLEGATO II-sexies
(di cui all'articolo 72, comma 6,
e all'articolo 74, comma 2)
FORMULARIO SEPARATO PER FACILITARE IL DIRITTO DI RECESSO
Diritto di recesso
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza
indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario.
Il diritto di recesso ha inizio a decorrere dal ... (da compilare a
cura dell'operatore prima di trasmettere il formulario al
consumatore).
Qualora il consumatore non abbia ricevuto il presente formulario,
il periodo di recesso ha inizio una volta che il consumatore l'abbia
ricevuto, ma scade in ogni caso dopo un anno e quattordici giorni di
calendario.
Qualora il consumatore non abbia ricevuto tutte le informazioni
richieste, il periodo di recesso ha inizio una volta che il
consumatore le abbia ricevute, ma scade in ogni caso dopo tre mesi e
quattordici giorni di calendario.
Al fine di esercitare il diritto di recesso, il consumatore
comunica la propria decisione all'operatore usando il nome e
l'indirizzo sotto indicati su supporto durevole (ad esempio lettera
scritta inviata per posta o messaggio di posta elettronica). Il
consumatore puo' utilizzare il formulario in appresso, ma non e'
obbligato a farlo.
Qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso, non gli
viene imputato alcun costo.
Oltre al diritto di recesso, norme del diritto dei contratti
nazionale possono prevedere il diritto del consumatore, ad esempio,
di porre fine al contratto in caso di omissione di informazioni.
Divieto di acconti.
Durante il periodo di recesso, e' vietato qualsiasi versamento di
denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Tale divieto
riguarda qualsiasi onere, inclusi i pagamenti, la prestazione di
garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito
bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc.
Tale divieto include non soltanto i pagamenti a favore
dell'operatore, ma anche di terzi.
Notifica di recesso
A (nome e indirizzo dell'operatore) (*)
Il/I (**) sottoscritto/i comunica/no con la presente di recedere
dal contratto
Data di conclusione del contratto (*)
Nome del consumatore/dei consumatori (***)
Indirizzo del consumatore/dei consumatori (***)
Firma del consumatore/dei consumatori (solo se il presente
formulario e' inviato su carta) (***)
Data (***)
(*) Da compilare a cura dell'operatore prima di trasmettere il
formulario al consumatore
(**) Cancellare la dicitura inutile
(***) Da compilare a cura del consumatore/dei consumatori nel caso
in cui sia utilizzato il presente formulario per recedere dal
contratto
Conferma della ricezione delle informazioni
Firma del consumatore".
Art. 3
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n.
918;
b) la legge 4 marzo 1958, n. 174, ad esclusione del titolo III ;
c) la legge 21 marzo 1958, n. 326;
d) la legge 12 marzo 1968, n. 326;
f) la legge 25 agosto 1991, n. 284;
g) l'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
h) il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre, 1988, n. 556;
i) il decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392;
l) la legge 29 marzo 2001, n. 135;
m) gli articoli 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99 e 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206;
n) il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio del
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40;
o) l'articolo 83 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, che ha reso esecutiva la
Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV) del 23
aprile 1970, e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene
efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione
internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.
3. Resta in ogni caso fermo quanto stabilito dalla legge 6 dicembre
1991, n. 394.
Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono
attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 maggio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Brambilla, Ministro per il turismo
Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa
Romani, Ministro dello sviluppo
economico
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Galan, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale
Visto, il Guardasigilli: Alfano
ALLEGATO 1
(previsto dall'articolo 1)
CODICE DELLA NORMATIVA STATALE IN TEMA DI ORDINAMENTO E MERCATO DEL
TURISMO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
DEI PRINCIPI GENERALI
ART. 1
(Ambito di applicazione)
1. Il presente codice reca, nei limiti consentiti dalla competenza
statale, norme necessarie all'esercizio unitario delle funzioni
amministrative in materia di turismo ed altre nome in materia
riportabili alle competenze dello Stato, provvedendo al riordino, al
coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative
statali vigenti, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e
delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.
ART. 2
(Principi sulla produzione del diritto in materia turistica)
1. L'intervento legislativo dello Stato nella materia del turismo e'
consentito quando il suo oggetto principale costituisce esercizio di
una autonoma competenza legislativa statale esclusiva o concorrente.
2. L'intervento legislativo dello Stato in materia di turismo e',
altresi', consentito quando sussistono le seguenti esigenze di
carattere unitario:
a) valorizzazione, sviluppo e competitivita', a livello interno ed
internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del
Paese;
b) riordino e unitarieta' dell'offerta turistica italiana.
3. Le funzioni amministrative, esercitate dallo Stato di cui ai commi
1 e 2, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o al
Ministro delegato.
ART. 3
(Principi in tema di turismo accessibile)
1. In attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il
13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo
2009, n. 18, lo Stato assicura che le persone con disabilita'
motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell'offerta
turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al
medesimo livello di qualita' degli altri fruitori senza aggravi del
prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture
ricettive che soffrono di temporanea mobilita' ridotta.
2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato promuove la fattiva
collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli
operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilita' e
le organizzazioni del turismo sociale.
3. E' considerato atto discriminatorio impedire alle persone con
disabilita' motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo
completo ed in autonomia, dell'offerta turistica, esclusivamente per
motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilita'.
CAPO II
IMPRESE TURISTICHE
ART. 4
(Imprese turistiche)
1. Ai fini del presente decreto legislativo sono imprese turistiche
quelle che esercitano attivita' economiche, organizzate per la
produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione
di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di
infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione
facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla
formazione dell'offerta turistica.
2. L'iscrizione al registro delle imprese, di cui alla legge 29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e con le modalita'
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581, e successive modificazioni, ovvero al repertorio delle notizie
economiche e amministrative laddove previsto, costituiscono
condizione per usufruire delle agevolazioni, dei contributi, delle
sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere ed a
qualsiasi titolo riservate all'impresa turistica.
3. Fermi restando i limiti previsti dall'Unione europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi i
contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni, gli incentivi e i
benefici di qualsiasi generi previsti dalle norme vigenti per
l'industria, cosi' come definita dall'articolo 17 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse
finanziarie a tal fine disponibili ed in conformita' ai criteri
definiti dalla normativa vigente.
4. Le imprese turistiche non costituite conformemente alla
legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato
AELS (EFTA) possono essere autorizzate a stabilirsi e ad esercitare
le loro attivita' in Italia, secondo il principio di reciprocita',
previa iscrizione nel registro di cui al comma 2, ed a condizione che
posseggano i requisiti richiesti dalle leggi statali e regionali,
nonche' dalle linee guida di cui all'articolo 44 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
ART. 5
(Imprese turistiche senza scopo di lucro)
1. Le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e
per finalita' ricreative, culturali, religiose, assistenziali o
sociali, sono autorizzate ad esercitare le attivita' di cui
all'articolo 4, nel rispetto delle medesime regole e condizioni,
esclusivamente per gli associati, anche se appartenenti ad
associazioni straniere aventi finalita' analoghe e legate fra di loro
da accordi di collaborazione.
2. Le associazioni di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei
diritti del turista tutelati dall'ordinamento internazionale e
dell'Unione europea.
TITOLO II
PROFESSIONI E FORMAZIONE NEL SETTORE TURISTICO
CAPO I
PROFESSIONI TURISTICHE
ART. 6
(Definizione)
1. Sono professioni turistiche quelle attivita', aventi ad oggetto la
prestazione di servizi di promozione dell'attivita' turistica,
nonche' servizi di ospitalita', assistenza, accompagnamento e guida,
diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e
della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi
visitati.
CAPO II
MERCATO DEL LAVORO
ART. 7
(Percorsi formativi)
1. Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati
all'inserimento lavorativo nel settore del mercato turistico dei
giovani laureati o diplomati, il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro delegato, di concerto con i Ministri
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del lavoro e delle
politiche sociali e della gioventu', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e' autorizzato, nell'ambito delle
risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, a stipulare
accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche
universitaria, con altri enti di formazione e con gli ordini
professionali per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione
dei giovani operatori.
TITOLO III
MERCATO DEL TURISMO
CAPO I
STRUTTURE RICETTIVE E ALTRE FORME DI RICETTIVITA
ART. 8
(Classificazione)
1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonche', in particolare,
ai fini dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui
all'articolo 10 e strutture ricettive si suddividono in:
a) strutture ricettive alberghiere e paralberghiere;
b) strutture ricettive extralberghiere;
c) strutture ricettive all'aperto;
d) strutture ricettive di mero supporto.
2. Per attivita' ricettiva si intende l'attivita' diretta alla
produzione di servizi per l'ospitalita' esercitata nelle strutture
ricettive. Nell'ambito di tale attivita' rientra altresi', unitamente
alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di
alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a
coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di
manifestazioni e convegni organizzati, nonche' la fornitura di
giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione
audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli alle
persone alloggiate, nonche' la gestione, ad uso esclusivo di dette
persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le
quali e' fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza.
Nella licenza di esercizio di attivita' ricettiva e' ricompresa anche
la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le
persone non alloggiate nella struttura nonche', nel rispetto dei
requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attivita' legate
al benessere della persona o all'organizzazione congressuale.
3. E' fatto divieto ai soggetti che non svolgono l'attivita'
ricettiva, disciplinata dalle previsioni di cui al comma 2, di
utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell'insegna
e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica,
parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre
confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le
violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria.
ART. 9
(Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere)
1. Sono strutture ricettive alberghiere e paralberghiere:
a) gli alberghi;
b) i motels;
c) i villaggi-albergo;
d) le residenze turistico alberghiere;
e) gli alberghi diffusi;
f) le residenze d'epoca alberghiere;
g) i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale;
h) le residenze della salute - beauty farm;
i) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi
ricollegabili a uno o piu' delle precedenti categorie.
2. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a
gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed
altri servizi accessori, secondo quanto previsto dall'articolo 8,
comma 2, in camere ubicate in uno o piu' stabili o in parti di
stabile.
3. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e
l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano
alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento di carburanti.
4. I villaggi albergo sono gli esercizi dotati dei requisiti propri
degli alberghi e/o degli alberghi residenziali, caratterizzati dalla
centralizzazione dei servizi in funzione di piu' stabili facenti
parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il
soggiorno e lo svago della clientela.
5. Le residenze turistico alberghiere, o alberghi residenziali, sono
esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, ubicate
in uno o piu' stabili o parti di stabili, che offrono alloggio e
servizi accessori in unita' abitative arredate, costituite da uno o
piu' locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
6. Gli alberghi diffusi sono strutture ricettive caratterizzati dal
fornire alloggi in stabili separati, vicini tra loro, ubicati per lo
piu' in centri storici e, comunque, collocati a breve distanza da un
edificio centrale nel quale sono offerti servizi di ricevimento,
portineria e gli altri eventuali servizi accessori.
7. Le residenze d'epoca alberghiere sono le strutture ricettive
alberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio
storico-architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di
particolare livello artistico, idonee ad un'accoglienza altamente
qualificata.
8. I bed and breakfast in forma imprenditoriale sono strutture
ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da
privati in modo professionale, che forniscono alloggio e prima
colazione utilizzando parti della stessa unita' immobiliare purche'
funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.
9. Le residenze della salute o beauty farm sono esercizi alberghieri
dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del
soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici
ed estetici.
ART. 10
(Classificazione standard qualitativi)
1. Gli standard minimi nazionali per le imprese turistiche ricettive,
escluse le strutture agrituristiche che sono disciplinate ai sensi
della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina
dell'agriturismo, sono disciplinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, previa consultazione
delle associazioni di categoria e dei rappresentanti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano e acquisita l'intesa
con la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
introducono, ove ritenuto opportuno, livelli di standard migliorativi
rispetto a quelli minimi definiti in ambito nazionale, nonche'
provvedono a differenziare la declinazione di dettaglio dei servizi
previsti con indicazioni che piu' aderiscano alle specificita'
territoriali, climatiche o culturali dei loro territori.
3. Al fine di accrescere la competitivita' di promozione commerciale
internazionale e di garantire il massimo livello di tutela del
turista, viene istituito ed introdotto, su base nazionale, un sistema
di rating, associabile alle stelle, che consenta la misurazione e la
valutazione della qualita' del servizio reso ai clienti. A tale
sistema aderiscono, su base volontaria, i singoli alberghi. Per
qualita' del servizio reso ai clienti si intende l'insieme delle
attivita', dei processi e dei servizi, misurabili e valutabili,
rivolti alla soddisfazione dei clienti. Il sistema nazionale di
rating e' organizzato tenendo conto della tipologia delle strutture.
Al fine di accrescere gli standards di sicurezza e di garantire la
massima tutela del turista si tiene conto della presenza, ove
necessaria, di appositi strumenti salvavita. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato,
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentite le associazioni dei
consumatori e di categoria, vengono definiti i parametri di
misurazione e valutazione della qualita' del servizio turistico
nonche' individuati i criteri e le modalita' per l'attuazione del
sistema di rating.
ART. 11
(art. 1 legge 25 agosto 1991, n. 284)
(Pubblicita' dei prezzi)
1. I prezzi dei servizi di cui al presente titolo sono liberamente
determinati dai singoli operatori turistici, fatto salvo l'obbligo di
comunicare i prezzi praticati secondo quanto disciplinato dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le leggi regionali regolano la corretta informazione e pubblicita'
dei prezzi stabiliti, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza
degli obblighi di comunicazione alle regione, nonche' i controlli
sulla effettiva applicazione delle tariffe comunicate.
CAPO II
ALTRE STRUTTURE RICETTIVE
ART. 12
(Strutture ricettive extralberghiere)
1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonche' ai fini
dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui all'articolo
15, sono strutture ricettive extralberghiere:
a) gli esercizi di affittacamere;
b) le attivita' ricettive a conduzione familiare - bed and breakfast;
c) le case per ferie;
d) le unita' abitative ammobiliate ad uso turistico;
e) le strutture ricettive - residence;
f) gli ostelli per la gioventu';
g) le attivita' ricettive in esercizi di ristorazione;
h) gli alloggi nell'ambito dell'attivita' agrituristica;
i) attivita' ricettive in residenze rurali;
l) le foresterie per turisti;
m) i centri soggiorno studi;
n) le residenze d'epoca extralberghiere;
o) i rifugi escursionistici;
p) i rifugi alpini;
q) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi
ricollegabili a uno o piu' delle precedenti categorie.
2. Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive composte da
camere ubicate in piu' appartamenti ammobiliati nello stesso stabile,
nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi
complementari.
3. I bed and breakfast sono strutture ricettive a conduzione ed
organizzazione familiare, gestite da privati in forma non
imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima colazione
utilizzando parti della stessa unita' immobiliare purche'
funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.
4. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il
soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali
canali commerciali, da enti pubblici, operanti senza fine di lucro
per il conseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali o
sportive, nonche' da enti o aziende per il soggiorno dei propri
dipendenti e loro familiari. Nelle case per ferie possono altresi'
essere ospitati dipendenti e relativi familiari, di altre aziende o
assistiti dagli enti di cui al presente comma con i quali sia stata
stipulata apposita convenzione.
5. Le unita' abitative ammobiliate ad uso turistico sono case o
appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina
autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o piu'
stagioni, con contratti aventi validita' non inferiore a sette giorni
e non superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di alcun
servizio di tipo alberghiero. Le unita' abitative ammobiliate a uso
turistico possono essere gestite:
a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la
disponibilita' fino ad un massimo di quattro unita' abitative, senza
organizzazione in forma di impresa. La gestione in forma non
imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, da parte di coloro che hanno la disponibilita' delle
unita' abitative di cui al presente articolo;
c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari e
societa' di gestione immobiliare turistica che intervengono quali
mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni di unita' abitative
ammobiliate ad uso turistico sia in forma imprenditoriale che in
forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle
unita' medesime che non intendono gestire tali strutture in forma
diretta; l'esercizio dell'attivita' di mediazione immobiliare
relativamente a tali immobili e' compatibile con l'esercizio di
attivita' imprenditoriali e professionali svolte nell'ambito di
agenzie di servizi o di gestione dedicate alla locazione.
6. Le strutture ricettive - residence sono complessi unitari
costituiti da uno o piu' immobili comprendenti appartamenti arredati
e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, gestiti in forma
imprenditoriale, dati in locazione ai turisti, con contratti aventi
validita' non inferiore a tre giorni.
7. Gli ostelli per la gioventu' sono strutture ricettive per il
soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei
loro accompagnatori, gestite, in forma diretta o indiretta, da enti o
associazioni.
8. Le attivita' ricettive in esercizi di ristorazione sono le
strutture composte da camere, ciascuna con accesso indipendente dagli
altri locali, gestite in modo complementare all'esercizio di
ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso complesso
immobiliare.
9. Gli alloggi nell'ambito delle attivita' agrituristiche sono locali
siti in fabbricati rurali gestiti da imprenditori agricoli ai sensi
della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina
dell'agriturismo.
10. Le attivita' ricettive in residenze rurali o country house sono
le strutture localizzate in ville padronali o fabbricati rurali da
utilizzare per l'animazione sportivo-ricreativa composte da camere
con eventuale angolo cottura, che dispongono di servizio di
ristorazione aperto al pubblico.
11. Le foresterie per turisti sono strutture ricettive normalmente
adibite a collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati e, in
genere, tutte le altre strutture pubbliche o private, gestite senza
finalita' di lucro che secondo quanto stabilito dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano e, per quelle gestite dagli
Enti parco nazionali e dalle aree marine protette, dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio
decreto, offrono ospitalita' a persone singole e a gruppi organizzati
da enti e associazioni che operano nel campo del turismo sociale e
giovanile, per il conseguimento di finalita' sociali, culturali,
assistenziali, religiose e sportive, al di fuori dei normali canali
commerciali.
12.I centri soggiorno studi sono le strutture ricettive, gestite da
enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti
privati operanti nel settore della formazione dedicati ad ospitalita'
finalizzata all'educazione e formazione in strutture dotate di
adeguata attrezzatura per l'attivita' didattica e convegnistica
specializzata, con camere per il soggiorno degli ospiti.
13. Le residenze d'epoca sono strutture ricettive extralberghiere
ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico e
architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare
livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata.
14. I rifugi escursionistici sono strutture ricettive aperte al
pubblico idonee ad offrire ospitalita' e ristoro ad escursionisti in
zone montane ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, servite da
strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimita'
di centri abitati ed anche collegate direttamente alla viabilita'
pubblica.
15. I rifugi alpini sono strutture ricettive ubicate in montagna, ad
alta quota, fuori dai centri urbani. I rifugi alpini sono predisposti
per il ricovero, il ristoro e per il soccorso alpino e devono essere
custoditi e aperti al pubblico per periodi limitati nelle stagioni
turistiche. Durante i periodi di chiusura i rifugi alpini devono
disporre di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente
dotato, sempre aperto e accessibile dall'esterno anche in caso di
abbondanti nevicate e durante il periodo di apertura stagionale il
servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l'intero arco
della giornata.
16. I requisiti minimi per l'esercizio delle attivita' di cui al
presente articolo, sono stabiliti dalle Regioni e dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto della disposizione di
cui all'articolo 15, comma 1.
ART. 13
(Strutture ricettive all'aperto)
1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonche' ai fini
dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui all'articolo
15, sono strutture ricettive all'aperto:
a) i villaggi turistici;
b) i campeggi;
c) i campeggi nell'ambito delle attivita' agrituristiche;
d) i parchi di vacanza.
2. Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico,
a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate
destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in allestimenti
minimi, in prevalenza sprovvisti di propri mezzi mobili di
pernottamento.
3. I villaggi turistici possono anche disporre di piazzole di
campeggio attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti
provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.
4. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a
gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate
destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza
provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. In alternativa
alla dizione di campeggio puo' essere usata quella di camping.
5. I campeggi possono anche disporre di unita' abitative mobili,
quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan
o camper, e di unita' abitative fisse, per la sosta ed il soggiorno
di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.
6. I campeggi nell'ambito delle attivita' agrituristiche sono aree di
ricezione all'aperto gestite da imprenditori agricoli ai sensi della
legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell'agriturismo.
7. Sono parchi di vacanza i campeggi, a gestione unitaria, in cui e'
praticato l'affitto della piazzola ad un unico equipaggio per
l'intera durata del periodo di apertura della struttura.
8. Le strutture ricettive all'aperto sono classificate in base ai
requisiti e alle caratteristiche posseduti secondo le prescrizioni
previste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano.
9. Nelle strutture ricettive all'aperto sono assicurati:
a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i
periodi di apertura;
b) la continua presenza all'interno della struttura ricettiva del
responsabile o di un suo delegato;
c) la copertura assicurativa per i rischi di responsabilita' civile a
favore dei clienti.
ART. 14
(Strutture ricettive di mero supporto)
1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonche' ai fini
dell'esercizio del potere statale di cui all'articolo 15, si
definiscono di mero supporto le strutture ricettive allestite dagli
enti locali per coadiuvare il campeggio itinerante, escursionistico e
locale.
2. Si intendono per aree di sosta le strutture ricettive, a gestione
unitaria, aperte al pubblico destinate alla sosta temporanea di
turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo.
CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI PER LE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE
ART. 15
(Standard qualitativi)
1. Fatta salva la competenza delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, al fine di uniformare l'offerta turistica
nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
delegato fissa gli standard minimi nazionali dei servizi e delle
dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive di cui
agli articoli 8, 9, 12, 13 e 14, acquisita l'intesa con la Conferenza
permanente dei rapporti tra lo Stato e le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. La classificazione delle strutture
ricettive agrituristiche e' disciplinata ai sensi della legge 20
febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell'agriturismo.
2. Restano salve le competenze delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 11, comma 2,
nonche' la relativa disciplina sanzionatoria prevista dalla normativa
vigente.
ART. 16
(Semplificazione degli adempimenti amministrativi
delle strutture turistico - ricettive)
1. L'avvio e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive sono
soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita' nei limiti e
alle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione, di cui al comma 1, puo'
essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'avvio e l'esercizio delle attivita' in questione restano
soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali,
di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e
di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonche' quelle relative
all'efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.
4. Restano fermi i parametri dettati ai sensi dell'articolo 2, comma
193, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo
superiore agli otto giorni, il titolare dell'esercizio e' tenuto a
darne comunicazione all'autorita' competente.
6. L'esercizio delle strutture ricettive e' subordinato al possesso
dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
ART. 17
(Sportello unico)
1. Al fine di garantire l'applicazione dei principi di trasparenza,
uniformita', celerita' del procedimento ovvero la maggiore
accessibilita' del mercato si applicano alle imprese del presente
capo le disposizioni relative allo Sportello unico di cui
all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del relativo
regolamento attuativo, fatte salve le forme di semplificazione piu'
avanzata previste dalle specifiche discipline regionali.
TITOLO IV
AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
CAPO I
AGENZIE E ORGANIZZATORI DI VIAGGI
ART. 18
(Definizioni)
1. Le agenzie di viaggio e turismo sono le imprese turistiche che
esercitano congiuntamente o disgiuntamente attivita' di produzione,
organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra
forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano essi di
accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al
pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai
turisti, in conformita' al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206.
2. Sono, altresi', considerate agenzie di viaggio le imprese
esercenti in via principale l'organizzazione dell'attivita' di
trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando
assumono direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed
escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a
quelli strettamente necessari al trasporto ed altresi' quelle che
esercitano attivita' locali e territoriali di noleggio, nonche' ogni
altra impresa che svolge attivita' ricollegabili alle precedenti.
3. Sono escluse le mere attivita' di distribuzione di titoli di
viaggio.
4. Fatta salva l'ulteriore competenza delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, al fine di uniformare il regime
delle cauzioni eventualmente richieste alle agenzie di viaggio delle
organizzazioni e delle associazioni che svolgono attivita' similare e
di evitare l'alterazione del mercato, il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro delegato, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, definisce gli standard minimi
comuni, nonche' il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali
cauzioni.
5. Le agenzie di viaggio e turismo adottano denominazioni o ragioni
sociali, anche in lingua straniera, che non traggano in inganno il
consumatore sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' di
agenzia di viaggio e turismo.
6. E' vietato l'uso, nella ragione o nella denominazione sociale ai
soggetti che non svolgono l'attivita' di cui al comma 1, o in
qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole: 'agenzia di
viaggio', 'agenzia di turismo', 'tour operator', 'mediatore di
viaggio ovvero di altre parole e locuzioni, anche in lingua
straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo
svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1.
7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalle
regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano competenti.
8. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente
decreto, utilizzano parole o locuzioni vietate ai sensi dei commi 5 e
6, sono tenuti ad adeguarsi entro un anno da tale data, eliminando o
integrando la ragione o denominazione sociale, nonche' ogni
pubblicita' o comunicazione al pubblico, in modo da non ingenerare
equivoci in ordine alle attivita' effettivamente svolte.
9. Non rientrano nella nozione di agenzia di viaggio e turismo, di
intermediario, di venditore o di organizzatore di viaggio, e pertanto
ad esse non si applicano le relative disposizioni ed i relativi
obblighi, le persone fisiche o giuridiche che effettuano la vendita e
la distribuzione dei cofanetti, o voucher, regalo che permettono di
usufruire di servizi turistici anche disaggregati. La qualifica di
agenzia di viaggio e turismo compete esclusivamente a chi emette e
produce i predetti cofanetti, o voucher, regalo.
ART. 19
(Obbligo di assicurazione)
1. Per lo svolgimento della loro attivita', le agenzie di viaggio e
turismo stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto
adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto
di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.
ART. 20
(Direttore tecnico)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello
nazionale dei direttori tecnici delle agenzia di viaggio e turismo,
previo intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie
gia' legittimate ad operare non richiede la nomina di un direttore
tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio.
ART. 21
(Semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi
alle agenzie di viaggi e turismo)
1. L'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti
l'operativita' delle agenzie di viaggi e turismo, sono soggette, nel
rispetto dei requisiti professionali, di onorabilita' e finanziari
previsti dalle leggi delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano, alla segnalazione certificata di inizio attivita'
nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione, di cui al comma 1, puo'
essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie
gia' legittimate a operare, non e' soggetta a segnalazione
certificata autonoma ma a comunicazione alla provincia ove sono
ubicati, nonche' alla provincia a cui e' stata inviata la
segnalazione di inizio attivita'.
TITOLO V
TIPOLOGIE DI PRODOTTI TURISTICI E RELATIVI CIRCUITI NAZIONALI
DI ECCELLENZA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 22
(Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno
dell'offerta turistica e del sistema Italia)
1. Al fine di superare la frammentazione della promozione e della
strutturazione dell'offerta per promuovere circuiti virtuosi, in
grado di collegare tutta l'Italia e di contribuire strategicamente a
creare un'offerta tematica idonea a soddisfare le molteplici esigenze
dei turisti nazionali e internazionali, sono realizzati i circuiti
nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta e dell'immagine
turistica dell'Italia, corrispondenti ai contesti turistici omogenei
o rappresentanti realta' analoghe e costituenti eccellenze italiane,
nonche' veri e propri itinerari tematici lungo tutto il territorio
nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo
economico, per i beni e le attivita' culturali, delle politiche
agricole alimentari e forestali, della gioventu' e per le politiche
europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si
definiscono i circuiti nazionali di eccellenza, i percorsi, i
prodotti e gli itinerari tematici omogenei che collegano regioni
diverse lungo tutto il territorio nazionale, anche tenendo conto
della capacita' ricettiva dei luoghi interessati. Essi sono
individuati come segue:
a) turismo della montagna;
b) turismo del mare;
c) turismo dei laghi e dei fiumi;
d) turismo della cultura;
e) turismo religioso;
f) turismo della natura e faunistico;
g) turismo dell'enogastronomia;
h) turismo termale e del benessere;
i) turismo dello sport e del golf;
l) turismo congressuale;
m) turismo giovanile;
n) turismo del made in Italy e della relativa attivita' industriale
ed artigianale;
o) turismo delle arti e dello spettacolo.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato
promuove i circuiti nazionali di eccellenza nel contesto nazionale ed
internazionale, anche con la partecipazione degli enti locali, delle
regioni, delle associazioni di categoria e dei soggetti pubblici e
privati interessati che concorrono alla formazione dell'offerta.
ART. 23
(Sistemi turistici locali)
1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici
omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti
anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di
beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i
prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla
presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.
2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati,
promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di
concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di
categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica,
nonche' con i soggetti pubblici e privati interessati.
3. Nell' ambito delle proprie funzioni di programmazione e per
favorire l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di
governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni
provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo
III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i
sistemi turistici locali di cui al presente articolo.
CAPO II
TURISMO CULTURALE
ART. 24
(Incentivazione di iniziative di promozione turistica
finalizzate alla valorizzazione del patrimonio
storico - artistico, archeologico, architettonico
e paesaggistico italiano)
1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione e del codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro delegato, di concerto con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali, promuove la realizzazione di iniziative
turistiche finalizzate ad incentivare la valorizzazione del
patrimonio storico - artistico, archeologico, architettonico e
paesaggistico presente sul territorio italiano, utilizzando le
risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi ed ulteriori
oneri per la finanza pubblica.
ART. 25
(Strumenti di programmazione negoziale)
1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 22,
le amministrazioni interessate, statali, regionali e locali,
promuovono ed utilizzano gli strumenti di programmazione negoziale di
cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
In sede di Conferenza Stato-regioni vengono stabiliti i tempi per la
conclusione degli accordi, che devono comunque essere stipulati entro
i successivi sessanta giorni.
2. Gli strumenti di programmazione negoziale di cui al comma 1
prevedono misure finalizzate a:
a) promuovere, in chiave turistica, iniziative di valorizzazione del
patrimonio storico - artistico, archeologico, architettonico e
paesaggistico presente sul territorio italiano, con particolare
attenzione ai borghi, ai piccoli comuni ed a tutte le realta' minori
che ancora non hanno conosciuto una adeguata valorizzazione del
proprio patrimonio a fini turistici;
b) garantire, ai fini dell'incremento dei flussi turistici, in
particolare dall'estero, che il predetto patrimonio sia completamente
accessibile al pubblico dei visitatori anche al fine di incrementare
gli introiti e di destinare maggiori risorse al finanziamento degli
interventi di recupero e di restauro dello stesso;
c) assicurare la effettiva fruibilita', da parte del pubblico dei
visitatori, in particolare di quelli stranieri, del predetto
patrimonio attraverso la predisposizione di materiale informativo
redatto obbligatoriamente nelle lingue inglese, francese e tedesco,
e, preferibilmente, in lingua cinese.
ART. 26
(Funzioni di monitoraggio)
1. Le funzioni di monitoraggio delle attivita', elencate all'articolo
22, comma 2, sono svolte dal Comitato permanente di promozione del
turismo in Italia, nel rispetto delle funzioni e delle competenze
degli uffici del Ministero per i beni e le attivita' culturali e
tenendo conto dei contratti relativi ai sevizi di assistenza
culturale e ospitalita' per il pubblico, utilizzando le risorse umane
e strumentali disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la
finanza pubblica.
CAPO III
TURISMO SOCIALE
ART. 27
(Fondo buoni vacanze)
1. Presso il Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del
turismo opera il Fondo di cui alla disciplina prevista dall'articolo
2, comma 193, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di seguito
denominato: "Fondo buoni vacanze". Ad esso affluiscono:
a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o
associazioni private quali circoli aziendali, associazioni
non-profit, banche, societa' finanziarie;
b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalita',
erogati da soggetti pubblici o privati;
c) a decorrere dall'anno di imposta 2011, parte della quota destinata
allo Stato di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20
maggio 1985, n. 222, determinata con le procedure vigenti.
2. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta del
sistema turistico nazionale con appositi decreti, di natura non
regolamentare, del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Dipartimento per le politiche della famiglia,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite
le modalita' per l'erogazione di buoni vacanza da destinare ad
interventi di solidarieta' in favore delle fasce sociali piu' deboli,
anche per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei
flussi turistici ed anche ai fini della valorizzazione delle aree che
non abbiano ancora conosciuto una adeguata fruizione turistica.
CAPO IV
ALTRI SETTORI
ART. 28
(Turismo termale e del benessere)
1. Il turismo termale e' disciplinato dalla legge 24 ottobre 2000, n.
323, e successive modificazioni.
2. Il turismo del benessere segue la disciplina prevista dal titolo
III del presente Codice.
ART. 29
(Turismo della natura e faunistico)
1. L'agriturismo e' disciplinato dall'articolo 3 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e dalla legge 20 febbraio 2006,
n. 96.
2. Il turismo della natura comprende le attivita' di ospitalita',
ricreative, didattiche, culturali e di servizi finalizzate alla
corretta fruizione e alla valorizzazione delle risorse
naturalistiche, del patrimonio faunistico e acquatico e degli
itinerari di recupero delle ippovie e delle antiche trazzere del
Paese. Per quanto non specificamente previsto dalle normative di
settore, e' disciplinato dal titolo III del presente Codice.
ART. 30
(Turismo con animali al seguito)
1. Al fine di aumentare la competitivita' del settore e l'offerta dei
servizi turistici a favore dei visitatori nazionali ed
internazionali, lo Stato promuove ogni iniziativa volta ad agevolare
e favorire l'accesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al
pubblico dei turisti con animali domestici al seguito.
2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato promuove la fattiva
collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli
operatori turistici, le associazioni di tutela del settore.
ART. 31
(Turismo nautico)
1. Ferma restando l'osservanza della normativa statale in materia di
tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e dei regolamenti di
fruizione delle aree naturali protette, la realizzazione delle
strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da
diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n.
509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur
se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e
catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi
complementari, per la quale sia stata assentita, nel rispetto della
disciplina paesaggistica e ambientale, concessione demaniale
marittima o lacuale, anche provvisoria, non necessita di alcun
ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale, ferma restando la
quantificazione del canone in base alla superficie occupata. Sono
comunque fatte salve le competenze regionali in materia di demanio
marittimo, lacuale e fluviale.
TITOLO I
CONTRATTI
CAPO I
CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO
ART. 32
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente capo di applicano ai pacchetti
turistici definiti dall'articolo 34, venduti od offerti in vendita a
chiunque nel territorio nazionale dall'organizzatore o
dall'intermediario, di cui all'articolo 33.
2. Il presente capo si applica altresi' ai pacchetti turistici
negoziati al di fuori dai locali commerciali o a distanza. Restano
ferme le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il tale caso il professionista
e' obbligato a comunicare per iscritto l'esclusione del diritto di
recesso. L'omessa comunicazione in merito all'inesistenza del diritto
di recesso determina l'applicabilita' degli articoli 64, 65, 66 e 67
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
ART. 33
(Definizioni)
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga, in nome
proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi
pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di
cui all'articolo 34, o offrendo al turista, anche tramite un sistema
di comunicazione a distanza, la possibilita' di realizzare
autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e
senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi
pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 34 verso un
corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati;
c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o
qualunque persona anche da nominare, purche' soddisfi tutte le
condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della
quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza
remunerazione un pacchetto turistico.
2. L'organizzatore puo' vendere pacchetti turistici direttamente o
tramite un venditore o tramite un intermediario.
ART. 34
(Pacchetti turistici)
1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i
circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla
combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno
due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita
ad un prezzo forfetario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui
all'articolo 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle
esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto
turistico.
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto
turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi
del presente capo.
ART. 35
(Forma dei contratti turistici)
1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici e' redatto in forma
scritta in termini chiari e precisi. Al turista deve essere
rilasciata una copia del contratto stipulato e sottoscritto
dall'organizzatore o venditore.
2. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via
telematica, un servizio turistico disaggregato, e' tenuto a
rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio portanti
la sua firma, anche elettronica. Questi documenti o la fattura
relativa riportano la somma pagata per il servizio.
ART. 36
(Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici)
1. Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia
previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative
date di inizio e fine;
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione
all'esercizio dell'organizzatore o dell'intermediario che sottoscrive
il contratto;
c) prezzo del pacchetto turistico, modalita' della sua revisione,
diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei
porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del turista;
d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del
prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonche' il termine
per il pagamento del saldo; il suddetto importo e' versato a titolo
di caparra ma gli effetti di cui all'articolo 1385 del codice civile
non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non
imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della
controparte;
e) estremi della copertura assicurativa obbligatoria e delle
ulteriori polizze convenute con il turista;
f) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo
della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
g) ove il pacchetto turistico includa il trasporto aereo, il nome del
vettore e la sua eventuale non conformita' alla regolamentazione
dell'Unione europea;
h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo,
l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale
idoneita' all'accoglienza di persone disabili, nonche' le principali
caratteristiche, la conformita' alla regolamentazione dello Stato
membro ospitante, i pasti forniti;
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel
pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e
guide turistiche;
l) termine entro cui il turista deve essere informato
dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero
minimo dei partecipanti eventualmente previsto;
m) accordi specifici sulle modalita' del viaggio espressamente
convenuti tra l'organizzatore o l'intermediario e il turista al
momento della prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico del turista per la cessione del
contratto ad un terzo;
o) termine entro il quale il turista deve presentare reclamo per
l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;
p) termine entro il quale il turista deve comunicare la propria
scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di
cui all'articolo 41.
ART. 37
(Informazione del turista)
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del
contratto, l'intermediario o l'organizzatore forniscono per iscritto
informazioni di carattere generale concernenti le condizioni
applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in
materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il
rilascio, nonche' gli obblighi sanitari e le relative formalita' per
l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.
2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore e l'intermediario
comunicano al turista per iscritto le seguenti informazioni:
a) orari, localita' di sosta intermedia e coincidenze;
b) generalita' e recapito telefonico di eventuali rappresentanti
locali dell'organizzatore o dell'intermediario ovvero di uffici
locali contattatili dal turista in caso di difficolta';
c) recapito telefonico dell'organizzatore o dell'intermediario
utilizzabile in caso di difficolta' in assenza di rappresentanti
locali;
d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero, recapiti
telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il
responsabile locale del suo soggiorno;
e) la facolta' di sottoscrivere un contratto di assicurazione a
copertura delle spese sostenute dal turista per l'annullamento del
contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.
3. Quando il contratto e' stipulato nell'imminenza della partenza, le
indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite
contestualmente alla stipula del contratto.
4. E' fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli
sulle modalita' del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri
elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette
informazioni vengono comunicate al turista.
ART. 38
(Opuscolo informativo)
1. L'opuscolo indica in modo chiaro e preciso:
a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto
utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'esatta
ubicazione con particolare riguardo alla distanza dalle principali
attrazioni turistiche del luogo, la categoria o il livello e le
caratteristiche principali con particolare riguardo agli standard
qualitativi offerti, la sua approvazione e classificazione dello
Stato ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l'itinerario;
e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di
uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto
con indicazione dei termini per il rilascio, nonche' gli obblighi
sanitari e le relative formalita' da assolvere per l'effettuazione
del viaggio e del soggiorno;
f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le
scadenze per il versamento del saldo;
g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente
necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del
termine entro il quale il turista deve essere informato
dell'annullamento del pacchetto turistico;
h) i termini, le modalita', il soggetto nei cui riguardi si esercita
il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nel caso di contratto negoziato
fuori dei locali commerciali o a distanza;
i) gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria, delle
eventuali polizze assicurative facoltative a copertura delle spese
sostenute dal turista per l'annullamento del contratto o per il
rimpatrio in caso di incidente o malattia, nonche' delle eventuali
ulteriori polizze assicurative sottoscritte dal turista in relazione
al contratto.
2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore
e l'intermediario in relazione alle rispettive responsabilita', a
meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano
comunicate per iscritto al turista prima della stipulazione del
contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico
accordo scritto, successivamente alla stipulazione.
3. Sono parificati all'opuscolo le informazioni ed i materiali
illustrativi divulgati su supporto elettronico o per via telematica.
ART. 39
(Cessione del contratto)
1. Il turista puo' sostituire a se' un terzo che soddisfi tutte le
condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal
contratto, ove comunichi per iscritto all'organizzatore o
all'intermediario, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima
della partenza, di trovarsi nell'impossibilita' di usufruire del
pacchetto turistico e le generalita' del cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei
confronti dell'organizzatore o dell'intermediario al pagamento del
prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla
cessione.
ART. 40
(Revisione del prezzo)
1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto
turistico convenuto dalle parti e' ammessa solo quando sia stata
espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle
modalita' di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del
trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di
atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del
tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente
documentati dal venditore.
2. La revisione al rialzo non puo' in ogni caso essere superiore al
dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare.
3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma
2, l'acquirente puo' recedere dal contratto, previo rimborso delle
somme gia' versate alla controparte.
4. Il prezzo non puo' in ogni caso essere aumentato nei venti giorni
che precedono la partenza.
ART. 41
(Modifiche delle condizioni contrattuali)
1. Prima della partenza l'organizzatore o l'intermediario che abbia
necessita' di modificare in modo significativo uno o piu' elementi
del contratto, ne da' immediato avviso in forma scritta al turista,
indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne
consegue, ai sensi dell'articolo 40.
2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il
turista puo' recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a
quanto previsto nell'articolo 42.
3. Il turista comunica la propria scelta all'organizzatore o
all'intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha
ricevuto l'avviso indicato al comma 2.
4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti
dal contratto non puo' essere effettuata, l'organizzatore predispone
adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio
programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del
turista, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra
le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il
risarcimento del danno.
5. Se non e' possibile alcuna soluzione alternativa o il turista non
l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a
disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al
luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la
differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
ART. 42
(Diritti del turista in caso di recesso o annullamento
del servizio)
1. Quando il turista recede dal contratto nei casi previsti dagli
articoli 40 e 41, o il pacchetto turistico viene cancellato prima
della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del
turista, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto
turistico di qualita' equivalente o superiore senza supplemento di
prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa
restituzione della differenza del prezzo, oppure gli e' rimborsata,
entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della
cancellazione, la somma di danaro gia' corrisposta.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il turista ha diritto ad essere
risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione
del contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto
turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti eventualmente richiesto ed il turista sia stato
informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data
prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso
in ogni caso l'eccesso di prenotazioni.
ART. 43
(Mancato o inesatto adempimento)
1. Fermo restando gli obblighi previsti dall'articolo 42 in caso di
mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la
vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e l'intermediario
sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive
responsabilita'. Si considerano inesatto adempimento le difformita'
degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati.
2. L'organizzatore o l'intermediario che si avvale di altri
prestatori di servizi e' comunque tenuto a risarcire il danno
sofferto dal turista, salvo il diritto di rivalersi nei loro
confronti.
ART. 44
(Responsabilita' per danni alla persona)
1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta
esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto
turistico e' risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni
internazionali, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, che
disciplinano le singole prestazioni che formano oggetto del pacchetto
turistico, cosi' come recepite nell'ordinamento italiano.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni
dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza, salvo il
termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene
all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto
turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile.
3. E' nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per i
danni di cui al comma 1.
ART. 45
(Responsabilita' per danni diversi da quelli alla persona)
1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta
salva in ogni caso l'applicazione delle norme sulle clausole
vessatorie, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno
alla persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione
delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.
2. La limitazione di cui al comma 1 non puo' essere, a pena di
nullita', comunque inferiore a quanto previsto dalle convenzioni
internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto
del pacchetto turistico e dagli articoli 1783 e 1784 del codice
civile.
3. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal
rientro del turista nel luogo della partenza.
ART. 46
(Esonero di responsabilita')
1. Fatte salve le ipotesi di responsabilita' oggettiva, previste da
norme speciali, l'organizzatore e l'intermediario sono esonerati
dalla responsabilita' di cui agli articoli 43, 44 e 45 quando la
mancata o inesatta esecuzione del contratto e' imputabile al turista
o e' dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o
inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
2. L'organizzatore o l'intermediario apprestano con sollecitudine
ogni rimedio utile al soccorso del turista al fine di consentirgli la
prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al
risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del
contratto sia a questo ultimo imputabile.
ART. 47
(Danno da vacanza rovinata)
1. Nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di
scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il
turista puo' chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione
del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di
vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilita' dell'occasione
perduta.
2. Ai fini della prescrizione si applicano i termini di cui agli
articoli 44 e 45.
ART. 48
(Diritto di surrogazione)
1. L'organizzatore o l'intermediario che hanno risarcito il turista
sono surrogati, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i
diritti e le azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili.
2. Il turista fornisce all'organizzatore o all'intermediario tutti i
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per
l'esercizio del diritto di surroga.
ART. 49
(Reclamo)
1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata
dal turista, mediante tempestiva presentazione di reclamo affinche'
l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi
pongano tempestivamente rimedio.
2. Il turista puo' altresi' sporgere reclamo mediante l'invio di
raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto
ricevimento, all'organizzatore o all'intermediario, entro dieci
giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
3. La mancata presentazione del reclamo puo' essere valutata ai fini
dell'articolo 1227 del codice civile.
ART. 50
(Assicurazione)
1. L'organizzatore e l'intermediario devono essere coperti da
contratto di assicurazione per la responsabilita' civile a favore del
turista per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e
47.
2. In ogni caso i contratti di turismo organizzato possono essere
assistiti da polizze assicurative che, per i viaggi all'estero,
garantiscano il rientro immediato del turista a causa di emergenze
imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore o
dell'intermediario, e che assicurino al turista assistenza anche di
tipo economico. Tali polizze possono altresi' garantire, nei casi di
insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il
rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico.
Qualora le spese per l'assistenza e per il rimpatrio siano sostenute
o anticipate dall'amministrazione pubblica competente, l'assicuratore
e' tenuto ad effettuare il rimborso direttamente nei suoi confronti.
3. Gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in
consorzi o altre forme associative idonee a provvedere
collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo,
per la copertura dei rischi di cui al comma 2. Le finalita' del
presente comma possono essere perseguite anche mediante il
coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative
di imprese e associazioni di categoria del settore assicurativo,
anche prevedendo forme di riassicurazione.
4. L'obbligo, di cui al comma 1, non sussiste per il prestatore di
uno Stato membro dell'Unione europea che si stabilisce sul territorio
nazionale se sussistono le condizioni di cui all'articolo 33 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
5. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri puo' chiedere agli
interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per
il soccorso e il rimpatrio delle persone che, all'estero, si siano
esposte deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati
all'esercizio di attivita' professionali, a rischi che avrebbero
potuto conoscere con l'uso della normale diligenza.
6. E' fatta salva la facolta' di stipulare anche altre polizze
assicurative di assistenza al turista.
ART. 51
(Fondo nazionale di garanzia)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
lo sviluppo e la competitivita' del turismo opera il fondo nazionale
di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento
del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed
il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonche'
per fornire una immediata disponibilita' economica in caso di rientro
forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di
emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.
2. Il fondo e' alimentato annualmente da una quota pari al due per
cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione
obbligatoria di cui all'articolo 50, comma 1, che e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui
al comma 1.
3. Il fondo interviene, per le finalita' di cui al comma 1, nei
limiti dell'importo corrispondente alla quota cosi' come determinata
ai sensi del comma 2.
4. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine
di decadenza, fatta salva comunque la prescrizione del diritto al
rimborso.
5. Il fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del
soggetto inadempiente.
6. Le modalita' di gestione e di funzionamento del fondo sono
determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o
con decreto del Ministro delegato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo
economico.
CAPO II
DELLE LOCAZIONI TURISTICHE
ART. 52
(Locazioni di interesse turistico e alberghiere)
1. All'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il primo comma
e' sostituito dal seguente: "La durata delle locazioni e sublocazioni
di immobili urbani non puo' essere inferiore a sei anni se gli
immobili sono adibiti ad una delle attivita' appresso indicate
industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali
agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende
di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili.".
2. All'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il terzo comma
e' sostituito dal seguente: "La durata della locazione non puo'
essere inferiore a nove anni se l'immobile urbano, anche se
ammobiliato, e' adibito ad attivita' alberghiere, all'esercizio di
imprese assimilate ai sensi dell'articolo 1786 del codice civile o
all'esercizio di attivita' teatrali.".
ART. 53
(Locazioni ad uso abitativo per finalita' turistiche)
1. Gli alloggi locali esclusivamente per finalita' turistiche, in
qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice
civile in tema di locazione.
TITOLO VII
ORDINAMENTO
CAPO I
ORGANIZZAZIONE
ART. 54
(Funzioni di indirizzo e vigilanza dello Stato in materia
di turismo)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato
adotta atti di indirizzo ed esercita la vigilanza su ACI e CAI, in
modo da istituire forme di collaborazione nell'ambito dei rispettivi
settori di competenza.
ART. 55
(Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo)
1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo e'
la struttura di supporto delle politiche del Governo nell'area
funzionale relativa al settore turismo.
2. Il Dipartimento per lo svolgimento delle proprie attivita' si
avvale degli altri organismi costituiti e delle societa' partecipate.
ART. 56
(Conferenza nazionale del turismo)
1. La Conferenza nazionale del turismo e' indetta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato almeno ogni due anni
ed e' organizzata d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
2. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della
Presidenza del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, della
Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e
dell'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM), del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), di
UNIONCAMERE, dell'ISTAT e delle altre autonomie territoriali e
funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente
rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del
turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni
senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle
associazioni ambientaliste e animaliste, delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori.
3. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli
aggiornamenti del documento contenente le linee guida del piano
strategico nazionale.
4. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione
delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche
turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di
favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del
settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti.
5. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza si
provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri afferenti il Dipartimento per
lo sviluppo e la competitivita' del turismo, con le risorse allo
scopo trasferite ai sensi del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
ART. 57
(Ente nazionale italiano del turismo (E.N.I.T.) -
Agenzia nazionale del turismo)
1. L'E.N.I.T., Agenzia nazionale del turismo, e' un ente dotato di
personalita' giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria,
regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n.
207, e successive modificazioni.
2. L'Agenzia svolge tutte le funzioni di promozione all'estero
dell'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e ne
favorisce la commercializzazione anche al fine di renderla
competitiva sui mercati internazionali.
3. L'Agenzia e' sottoposta alla diretta attivita' di indirizzo e
vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato.
ART. 58
(Comitato permanente di promozione del turismo in Italia)
1. Al fine di promuovere un'azione coordinata dei diversi soggetti,
che operano nel settore del turismo, con la politica e la
programmazione nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro delegato, da adottarsi, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito il
Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, di seguito
denominata Comitato. Con il medesimo decreto sono regolati il
funzionamento e l'organizzazione del Comitato.
2. Il Comitato e' presieduto, dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato, che puo' all'uopo delegare un suo
rappresentante. Il decreto di istituzione del Comitato assicura la
rappresentanza di tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel
settore turistico.
3. Il Comitato promuove le azioni relative ai seguenti ambiti:
a) identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a
garantire i servizi del turista;
b) accordi di programma con le regioni e sviluppo della
strutturazione turistica sul territorio progetti di formazione
nazionale al fine di promuovere lo sviluppo turistico;
c) sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare
l'offerta turistica nazionale;
d) promozione dell'immagine dell'Italia, nel settore turistico,
all'interno confini nazionali, con
particolare riguardo ai sistemi turistici di eccellenza, garantendo
sul territorio pari opportunita' di
propaganda ed una comunicazione unitaria;
e) organizzazione dei momenti e degli eventi di carattere nazionale,
ad impulso turistico che
coinvolgano territori, soggetti pubblici e privati;
f) raccordo e cooperazione tra regioni, province e comuni e le
istituzioni di governo;
g) promozione a fini turistici del marchio Italia.
4. L'istituzione ed il funzionamento del Comitato non comportano
oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica e la relativa partecipazione e' a titolo gratuito.
CAPO II
PROMOZIONE DELL'ECCELLENZA TURISTICA ITALIANA
ART. 59
(Attestazione di eccellenza turistica nel settore
enogastronomico ed alberghiero)
1. Al fine di promuovere l'offerta turistica italiana, e' istituita
l'attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro di cucina
italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese della ristorazione
italiana che, con la propria attivita', abbiano contribuito in modo
significativo e protrattosi nel tempo, per l'alta qualita', la
ricerca e la professionalita', alla formazione di un'eccellenza di
offerta tale da promuovere l'immagine dell'Italia favorendone
l'attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicita'
della relativa offerta. Ai medesimi fini e' altresi' istituita
l'attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro
dell'ospitalita' italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese
alberghiere italiane che, con la propria attivita', abbiano
contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l'alta
qualita', la ricerca e la professionalita', alla formazione di
un'eccellenza di offerta tale da promuovere l'immagine dell'Italia
favorendone l'attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e
tipicita' della relativa offerta.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro delegato e' autorizzato a disciplinare, con
proprio decreto, sul quale e' acquisito il parere della Conferenza
unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, le modalita' organizzative e procedurali idonee
al conferimento della 'attestazione di eccellenza turistica, da
rilasciare sulla base di criteri oggettivi di agevole
verificabilita'. Con il medesimo decreto viene individuato il numero
massimo di imprese da premiare ogni anno, comunque non superiore a
venti per ciascuna onorificenza.
3. L'impresa di ristorazione ed alberghiera alla quale e' stata
attribuita l'attestazione di eccellenza turistica puo' utilizzarla,
per un biennio, anche a fini promozionali o pubblicitari. Trascorso
il biennio il titolare dell'autorizzazione conserva il diritto di
indicarla nel proprio logo e nella propria insegna, con la
precisazione del biennio di riferimento.
4. E' autorizzata la realizzazione di vetrofanie ed altri oggetti,
con sopra riprodotto il simbolo della attestazione di eccellenza
turistica con l'indicazione del biennio di conferimento, idonei a
segnalare adeguatamente il possesso della predetta attestazione da
parte dell'impresa di ristorazione.
5. E' autorizzato l'inserimento delle denominazioni delle imprese,
cui sia stata attribuita l'attestazione di eccellenza turistica di
cui ai commi che precedono nel portale Italia.it.
ART. 60
(Attestazione Medaglia al merito del turismo
per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia)
1. E' istituita l'attestazione della Medaglia al merito del turismo
per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia, destinata a
tributare un giusto riconoscimento alle persone che, per il loro
impegno e valore professionale, nonche' per la qualita' e durata dei
servizi resi, hanno efficacemente contribuito allo sviluppo del
settore turistico ed alla valorizzazione e diffusione dell'immagine
dell'Italia nel mondo.
2. A tali fini, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro delegato disciplina, con proprio decreto sul quale e'
acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8
e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalita'
organizzative e procedurali idonee al conferimento dell'attestazione,
da rilasciare sulla base di criteri oggettivi di agevole
verificabilita' individuati con riferimento ai parametri di cui al
comma 1. Con il medesimo decreto viene individuato il numero massimo
di imprese da premiare ogni anno.
ART. 61
(Caratteristiche dell'attestazione)
1. L'attestazione di cui all'articolo 60 comprende tre livelli
crescenti: stella di bronzo, stella d'argento e stella d'oro.
2. Ciascuna medaglia e' raffigurata secondo il disegno approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
delegato.
3. Il contingente annuale di attestazioni e' fissato in 10 medaglie
d'oro, 25 medaglie d'argento e 50 medaglie di bronzo.
ART. 62
(Modalita' di attribuzione)
1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata mondiale
del turismo - 27 settembre - con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, sul quale e'
acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8
e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L'accertamento dei titoli per il conferimento dell'attestazione e'
fatto da una Commissione nominata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro dallo stesso delegato e
composta:
a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato,
che la presiede;
b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo o da un suo delegato;
c) dal Coordinatore della Struttura di missione per il rilancio
dell'immagine dell'Italia, ove esistente;
d) dal Presidente dell'Agenzia nazionale per il turismo - ENIT o da
un suo delegato;
e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o
dal Ministro delegato fra persone in possesso di adeguata esperienza
nel settore turistico.
3. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 2, e' a titolo
gratuito.
ART. 63
(Istituzione della Medaglia al merito del turismo
per gli italiani all'estero)
1. E' istituita l'attestazione della Medaglia al merito del turismo
per gli italiani all'estero, destinata a tributare un giusto
riconoscimento alle persone operanti all'estero che per il loro
impegno e valore professionale, nonche' per la qualita' e durata dei
servizi resi hanno illustrato il Made in Italy in modo tanto
esemplare da divenire promotori turistici per il nostro Paese.
ART. 64
(Caratteristiche dell'attestazione)
1. L'attestazione di cui all'articolo 63 comprende tre livelli
crescenti: medaglia di bronzo, medaglia d'argento e medaglia d'oro.
2. Ciascuna medaglia e' raffigurata secondo il disegno approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato.
3. Il contingente annuale di attestazione e' fissato in 10 medaglie
d'oro, 25 medaglie d'argento e 50 medaglie di bronzo.
ART. 65
(Modalita' di attribuzione)
1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata mondiale
del turismo - 27 settembre - con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri su proposta del Ministro delegato, di concerto con il
Ministro degli affari esteri.
2. L'accertamento dei titoli per il conferimento delle attestazioni
e' fatto da una Commissione nominata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato e composta:
a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato
che la presiede;
b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo o da un suo delegato;
c) dal Coordinatore della Struttura di missione per il rilancio
dell'immagine dell'Italia;
d) dal Presidente dell'Agenzia nazionale per il turismo-ENIT o da un
suo delegato;
e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o
dal Ministro delegato fra persone in possesso di elevata esperienza e
professionalita' nel settore turistico;
f) da un membro designato dal Ministero degli affari esteri fra
persone in possesso di elevata esperienza e professionalita' nel
settore turistico.
3. La partecipazione alla Commissione, di cui al comma 2, e' a titolo
gratuito.
CAPO III
LA QUALITA' DEL SERVIZIO E LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
CARTA DEI SERVIZI
ART. 66
(Standard dell'offerta di servizi turistici pubblici
sul territorio nazionale)
1. Al fine di aumentare la qualita' e la competitivita' dei servizi
turistici pubblici sul territorio nazionale le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nell'ambito delle attivita' istituzionali adottano la carta dei
servizi turistici da esse erogati.
2. Le carte definiscono quali servizi turistici si intendono erogare,
con quali modalita' e quali standard di qualita' si intendono
garantire.
3. Le carte dei servizi di cui al comma 1 sono trasmesse alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per lo sviluppo e
la competitivita' del turismo.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
determina con proprio decreto i livelli essenziali delle prestazioni
dei servizi turistici concernenti i diritti civili e sociali, sulla
base di parametri stabiliti con legge dello Stato.
ART.67
(Composizione delle controversie in materia di turismo)
1. La procedura di mediazione, finalizzata alla conciliazione delle
controversie in materia di turismo, e' disciplinata dal decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e costituisce condizione di
procedibilita' della domanda giudiziale o arbitrale se cio' e'
previsto da una clausola del contratto di fornitura dei servizi. Tale
clausola deve essere specificamente approvata per iscritto dal
turista.
2. Resta salva la facolta' del turista di ricorrere a procedure di
negoziazione volontaria o paritetica o alla procedura di
conciliazione innanzi alle commissioni arbitrali o conciliative per
la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori ed utenti
inerenti la fornitura di servizi turistici, istituite ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993,
n. 580. Nella procedura di conciliazione i turisti hanno facolta' di
avvalersi delle associazioni dei consumatori. Tale procedura di
conciliazione e' disciplinata dagli articoli 140 e 141 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
ART. 68
(Assistenza al turista)
1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo,
nell'ambito delle attivita' istituzionali, assicura l'assistenza al
turista, anche attraverso cali center. E' altresi' istituito lo
sportello del turista, attivo ai recapiti e negli orari, comunicati
sul sito istituzionale, presso il quale le persone fisiche e
giuridiche, nonche' gli enti esponenziali per la rappresentanza degli
interessi dei turisti possono proporre istanze, richieste reclami nei
confronti di imprese ed operatori turistici per l'accertamento
dell'osservanza delle disposizioni previste nel presente codice.
2. Ai fini di assistenza il Dipartimento per lo sviluppo e la
competitivita' del turismo assicura l'omogeneita' di informazioni in
ordine ai diversi servizi previsti per i turisti, anche attraverso
l'individuazione di denominazioni standard, da attribuirsi a
strutture pubbliche che operano in tale settore. E' fatta salva la
possibilita' di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e
paritetica previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
4 marzo 2010, n. 28.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
prevedere la istituzione di sportelli del turista la cui gestione
puo' essere delegata agli enti locali.
ART. 69
(Gestione dei reclami)
1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo,
ricevuta l'istanza di cui all'articolo 68, avvia senza ritardo
l'attivita' istruttoria, informando contestualmente il reclamante,
l'impresa o l'operatore turistico interessato, entro il termine di
quindici giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Nel corso dell'istruttoria il Dipartimento per e lo sviluppo e la
competitivita' del turismo puo' richiedere dati, notizie o documenti
ai soggetti proponenti il reclamo, alle imprese, agli operatori
turistici e ai soggetti sui quali esercita la vigilanza, che
rispondono nel termine di trenta giorni
dalla ricezione della richiesta. In tale caso il procedimento e'
sospeso fino alla scadenza del suddetto termine.
3. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo
comunica ai soggetti di cui al comma 2 l'esito dell'attivita'
istruttoria entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione
del reclamo, fatti salvi i casi di sospensione dovuti alla richiesta
di informazioni o all'acquisizione di dati.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato
disciplina con regolamento la procedura di gestione reclami, da
svolgere nell'ambito delle attivita' istituzionali, che si conclude
entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del reclamo.
Ultimo aggiornamento Mercoledì 08 Giugno 2011 16:07
trasmissione per via telematica dei certificati di malattia
Martedì 07 Giugno 2011 11:56
Liliana D'amico
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CIRCOLARE 23 febbraio 2011 , n. 1
Art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150 - trasmissione per via telematica dei certificati di malattia.
Ulteriori indicazioni. (11A07426)
in G.U.R.I. del 6 giugno 2011, n. 129
Alle pubbliche amministrazioni
di cui all'art.1, comma 2, del
d. lgs. n. 165 del 2011
Premessa.
Con circolari n. 1/2010/DFP/DDI dell'11 marzo 2010 e n.
2/2010/DFP/DDI del 28 settembre 2010 sono state fornite indicazioni
operative relativamente all'avvio del sistema di trasmissione
telematica dei certificati e degli attestati medici per la
giustificazione delle assenze per malattia dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni previsto dall'art. 55-septies del d.lgs. n.
165 del 2001, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150. Nelle circolari, al cui contenuto si rinvia,
sono stati dati chiarimenti relativamente al funzionamento generale
del sistema, ai soggetti tenuti alla trasmissione telematica, agli
oneri e vantaggi per i lavoratori, ai tempi di attuazione e alle
sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di trasmissione secondo le
nuove modalita'. In particolare, al paragrafo 4 della circolare n. 2,
a proposito delle sanzioni, era stata evidenziata l'esigenza di
monitorare il processo di trasmissione telematica dei certificati,
visto che durante i lavori della commissione di collaudo erano emerse
criticita' organizzative, soprattutto per alcuni settori ed aree
territoriali. Veniva quindi precisato che "... fermo restando
l'obbligo dei medici di continuare a trasmettere i certificati per
via telematica in presenza delle condizioni organizzative e tecniche
che lo rendono possibile, per il periodo transitorio, sino al 31
gennaio 2011, durante il quale le piu' rilevanti criticita' dovranno
essere affrontate, e' opportuno che le Amministrazioni competenti si
astengano dalla contestazione degli addebiti specificamente riferiti
all'adempimento.". Considerato che il predetto termine e' ormai
decorso, si ritiene opportuno fornire ulteriori informazioni ed
indicazioni, tenendo conto anche del fatto che, a partire dal mese di
settembre 2010, e' stato avviato un confronto tra le Amministrazioni
centrali interessate e le Regioni per l'esame ed il superamento delle
criticita' inerenti l'introduzione della nuova procedura, al fine di
accelerare il processo in corso, con l'istituzione presso la
Conferenza Stato - Regioni di un tavolo tecnico congiunto. In questo
ambito sono stati approfonditi - mediante appositi gruppi di lavoro -
gli aspetti normativi, organizzativi e medico-legali della
trasmissione telematica, gli aspetti tecnici di sistema e quelli
giuridico amministrativi per l'applicazione delle sanzioni. I gruppi
hanno concluso i propri lavori a fine gennaio individuando delle
linee operative che sono state valutate, per quanto di competenza,
nell'elaborazione delle indicazioni contenute in questa circolare.
1. La modifica normativa apportata dalla l. n. 183 del 2010 (c.d.
collegato lavoro) al regime del rilascio e della trasmissione dei
certificati di assenza per malattia.
Preliminarmente, e' utile segnalare che l'art. 25 della l. n. 183
del 2010 ha previsto che "Al fine di assicurare un quadro completo
delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonche' un
efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1°
gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti
di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della
attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'
art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".
Pertanto, con l'approvazione della menzionata legge, che e' entrata
in vigore il 24 novembre 2010, e' stato uniformato il regime legale
del rilascio e della trasmissione delle certificazioni per il caso di
assenza per malattia per i dipendenti pubblici e per quelli privati,
ivi compresi gli aspetti sanzionatori. Infatti, il citato art. 25 ha
previsto un rinvio generale all'art. 55-septies del d.lgs. n. 165 del
2001.
2. La responsabilita' specifica per violazione della normativa in
materia di trasmissione telematica dei certificati.
Come accennato, con le menzionate circolari n. 1 e 2 sono state
fornite informazioni anche relativamente alle sanzioni previste per
l'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica dei
certificati (rispettivamente ai paragrafi 6 e 4). In questa sede
giova ribadire che affinche' si configuri un'ipotesi di illecito
disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo
dell'inosservanza dell'obbligo di trasmissione per via telematica sia
l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Quest'ultimo, in
particolare, e' escluso nei casi di malfunzionamento del sistema
generale, guasti o malfunzionamenti del sistema utilizzato dal
medico, situazioni che debbono essere considerate dalle aziende
sanitarie e dalle altre strutture interessate ai fini dell'esercizio
dell'azione disciplinare. Pertanto, la contestazione dell'addebito
nei confronti del medico dovra' essere effettuata soltanto se dagli
elementi acquisiti in fase istruttoria, anche mediante consultazione
del cruscotto di monitoraggio reso disponibile dal SAC (sistema di
accoglienza centrale), descritto al successivo paragrafo 3, risulti
che non si sono verificate anomalie di funzionamento.
Inoltre, l'applicazione delle sanzioni deve avvenire in base ai
criteri di gradualita' e proporzionalita' secondo le previsioni degli
accordi e contratti collettivi di riferimento. Cio' vale anche nei
casi di reiterazione della condotta illecita, per i quali l'art.
55-septies, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede la sanzione
del licenziamento per il dipendente pubblico e della decadenza dalla
convenzione per il medico convenzionato. In proposito, si rammenta
che la reiterazione e' da intendersi come recidiva ovvero irrogazione
di successive sanzioni a carico di un soggetto gia' sanzionato per la
violazione dell'obbligo di trasmissione telematica dei certificati.
La valutazione circa l'irrogazione delle sanzioni piu' gravi del
licenziamento e della decadenza dalla convenzione va effettuata
tenendo conto dei menzionati criteri di gradualita' e
proporzionalita', in base alle previsioni degli accordi e contratti
collettivi di riferimento, che consentono di modulare la gravita'
della sanzione anche nelle ipotesi di reiterazione. A tal riguardo e'
inoltre opportuno segnalare che i contratti collettivi di riferimento
prevedono delle clausole di salvaguardia nei confronti
dell'incolpato, secondo le quali, decorso un certo periodo di tempo,
non puo' tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare,
delle sanzioni disciplinari gia' irrogate (art. 7 CCNL del 6 maggio
2010 per la dirigenza medica e veterinaria, area IV, che prevede il
termine del biennio; art. 30 dell'Accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 20
gennaio 2005, come modificato dall'Accordo del 27 gennaio 2009, e
art. 27 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni del 9
febbraio 2005, come modificato dall'Accordo del 27 maggio 2009, che
prevedono termini anche ancorati alla gravita' dell'infrazione).
Sara', comunque, cura delle Regioni, eventualmente tramite la
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, e della
Conferenza Stato - Regioni, anche sentendo le rappresentanze dei
medici, adottare gli opportuni provvedimenti per la regolamentazione
degli aspetti procedurali e di dettaglio legati ai procedimenti
disciplinari, al fine di assicurare l'omogeneita' di comportamento
sul territorio nazionale. In tale ambito, particolare attenzione
dovra' essere dedicata alle verifiche tecniche in ordine al
funzionamento della rete e di tutti i supporti hardware e software,
che rappresentano il presupposto per la valutazione della sussistenza
delle condizioni per l'avvio di procedimenti disciplinari e per il
superamento delle criticita' e problemi gia' segnalati dai tavoli
tecnici. Piu' a monte, lo stesso funzionamento del sistema e'
naturalmente condizionato dalla messa a disposizione degli strumenti
tecnici e delle apparecchiature necessari in ogni struttura e
presidio pubblico interessato dal processo, che per la sua attuazione
richiede l'attiva collaborazione ed iniziativa di tutti gli enti
istituzionalmente coinvolti.
Per quanto riguarda i professionisti convenzionati, si potra'
valutare anche in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome e di Conferenza Stato - Regioni l'opportunita' di integrare
gli Accordi collettivi nazionali vigenti per la definizione di quanto
chiarito al presente paragrafo.
Al fine di agevolare l'applicazione della nuova procedura, le
Regioni possono individuare specifiche strutture o servizi per i
quali ritengono non sussistere, per periodi limitati di tempo, le
condizioni tecniche necessarie all'avvio di procedimenti
disciplinari. Cio' anche per evitare che le procedure di
certificazione possano interferire negativamente con l'attivita'
clinica o determinare un utilizzo inappropriato dei servizi.
Inoltre, allo scopo di perseguire uno sviluppo graduale, armonico e
condiviso, si raccomanda la continuazione delle attivita' del tavolo
tecnico congiunto Amministrazioni centrali - Regioni, con il
coinvolgimento delle rappresentanze dei medici, ai fini della
verifica, del monitoraggio e dell'implementazione delle procedure per
la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia,
raccomandando alle Regioni il massimo coinvolgimento delle medesime
rappresentanze li' dove, in sede locale, siano costituite commissioni
tecniche per le stesse finalita'.
Si segnala che non sussiste responsabilita' del medico che redige
un certificato in forma cartacea nelle "aree di esenzione", che sono
state indicate nella circolare n. 2 al paragrafo 2 (per le sezioni:
2.1 "I dipendenti della pubblica amministrazione interessati" e 2.2
"I medici obbligati all'utilizzo del sistema di trasmissione
telematica") sino a quando non sara' comunicato un mutamento della
situazione per interventi di natura tecnica ed organizzativa che
potranno essere effettuati rispetto al sistema vigente.
Per quanto riguarda la trasmissione telematica della certificazione
di malattia dalle strutture di pronto soccorso, le strutture
ospedaliere individuano le soluzioni tecniche e organizzative piu'
idonee a garantirne l'applicabilita', sulla base delle indicazioni
regionali, utilizzando i servizi resi disponibili dal SAC, tra i
quali il sistema WEB, ovvero tramite integrazione dei propri
applicativi con il sistema SAC, in modo che il certificato di
malattia possa essere predisposto e inviato da parte del medico
contestualmente alla compilazione del verbale di pronto soccorso.
Per quanto riguarda i documenti elaborati dagli ospedali al momento
del ricovero e della dimissione, eventualmente con prognosi post
ricovero, le problematiche sono state discusse nell'ambito del
menzionato tavolo congiunto Amministrazioni centrali - Regioni, con
la valutazione di iniziative tecniche ed organizzative necessarie per
la loro gestione nell'ambito del sistema di trasmissione telematica
che saranno implementate nei prossimi mesi con la collaborazione dei
soggetti istituzionali interessati. Pertanto, sino all'attuazione
delle idonee soluzioni, tali documenti continuano ad essere
rilasciati al lavoratore in forma cartacea, ai fini della fruizione
delle agevolazioni previste dalla normativa.
Si chiarisce che in questi casi, come pure nelle aree di esenzione
sopra indicate, le amministrazioni non devono comunicare la ricezione
della documentazione cartacea, in luogo del certificato telematico,
all'azienda sanitaria competente.
3. Cruscotto di monitoraggio reso disponibile dal S.A.C.
Il sistema di accoglienza centrale (SAC) rende disponibile per le
regioni, le aziende sanitarie e le altre strutture interessate, un
apposito cruscotto di monitoraggio del sistema, che consente di
acquisire informazioni circa il tasso di utilizzo del sistema
(certificati inviati e servizi utilizzati), nonche' informazioni
puntuali circa eventuali disservizi (rallentamenti e/o blocchi)
registrati dal sistema SAC stesso.
Il cruscotto di monitoraggio rende anche disponibili servizi per i
medici, per segnalare eventuali malfunzionamenti non riguardanti
direttamente il sistema SAC, quali ad esempio, mancanza di
connettivita', malfunzionamenti del proprio PC, malfunzionamenti del
call center telefonico per l'invio dei certificati, e per acquisire
informazioni circa eventuali disservizi (rallentamenti e/o blocchi)
registrati dal sistema SAC stesso.
Il cruscotto di monitoraggio rende infine disponibili anche servizi
per le aziende sanitarie per inviare al SAC le informazioni relative
ai certificati cartacei rilasciati dai propri medici e comunicati dai
datori di lavoro pubblici, cosi' come previsto dalla Circolare
1/2010/DFP/DDI dell'11 marzo 2010, paragrafo 6 "Le amministrazioni
che, in qualita' di datori di lavoro, abbiano conoscenza della
violazione delle norme relative alla trasmissione telematica dei
certificati di malattia e, senza corrispondente trasmissione
telematica da parte dell'Inps, ricevano dal dipendente un attestato
di malattia in forma cartacea, sono tenute a segnalare tale anomalia
alla ASL di riferimento entro 48 ore dal ricevimento dello stesso,
inviando apposita comunicazione alla casella di posta elettronica
certificata dell'Azienda di riferimento del medico".
Combinando queste informazioni con le informazioni circa i
certificati cartacei ricevuti dall'INPS, che saranno comunicate
automaticamente dall'Istituto al SAC, il cruscotto di monitoraggio
fornira' quindi anche indicazioni circa il numero di certificati
cartacei rilasciati da un medico in un dato periodo. Tali
informazioni sono comunque da assumersi quale indicazione indiretta
di comportamento, in quanto non comprensiva dei dati relativi ai
certificati cartacei rilasciati dai medici a lavoratori del settore
privato non indennizzati dall'INPS.
4. Ulteriori servizi resi disponibili ai medici prescrittori
Come segnalato con le precedenti circolari, oltre ai servizi
informatici, il medico ha la possibilita' di utilizzare il servizio
telefonico basato su un risponditore automatico reso disponibile dal
SAC al numero 800 013 577. Tale servizio e' considerato di secondo
livello, per ovviare a problemi di invio tramite il sistema web o
problemi di accesso alla rete internet. Si chiarisce che il medico ha
la possibilita' di redigere il certificato in forma cartacea nel caso
in cui i tempi richiesti dal risponditore automatico, in situazioni
contingenti, confliggano con il dovere primario di assolvere gli
obblighi assistenziali.
Raccomandazioni finali
Si invitano le Amministrazioni destinatarie della presente
circolare a voler portare a conoscenza il contenuto della stessa ai
propri dipendenti.
Si chiede inoltre al Ministero della salute, alle Regioni e
Province autonome, alle Aziende sanitarie e agli Ordini professionali
di riferimento di volerne dare diffusione presso gli esercenti la
professione medica.
Sara' cura dei Dipartimenti della funzione pubblica, per la
digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione
tecnologica e delle altre Amministrazioni competenti comunicare nel
prosieguo ulteriori informazioni.
Roma, 23 febbraio 2011
Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Brunetta
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 9, foglio n. 351
Ultimo aggiornamento Martedì 07 Giugno 2011 12:06
Modifica al regolamento degli Uffici della Giustizia amministrativa
Martedì 07 Giugno 2011 11:52
Liliana D'amico
CONSIGLIO DI STATO DECRETO 23 maggio 2011
Modifica del decreto 15 febbraio 2005 recante regolamento di
organizzazione degli Uffici amministrativi della Giustizia
amministrativa. (11A07052)
in G.U.R.I. del 6 giugno 2011, n. 129
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO
Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 2005, recante
Regolamento di organizzazione degli Uffici amministrativi della
Giustizia amministrativa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12
aprile 2005, n. 84;
Viste le delibere del Consiglio di Presidenza della Giustizia
amministrativa in data 11 marzo 2010 e 11 marzo 2011
E m a n a
Le seguenti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del
Consiglio di Stato in data 15 febbraio 2005:
Art. 1
Istituzione dell'Ufficio studi, massimario e formazione
1. L'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15
febbraio 2005 - Regolamento di organizzazione degli uffici
amministrativi della giustizia amministrativa - e' sostituito dal
seguente:
«Art. 13. (Ufficio studi, massimario e formazione)» - 1. E'
istituito, quale organismo della giustizia amministrativa, l'Ufficio
studi, massimario e formazione, di seguito denominato Ufficio, che
cura, in posizione di autonomia, l'attivita' scientifica e di
aggiornamento professionale a supporto dei magistrati amministrativi
ai quali assicura il diritto alla formazione continua.
2. L'Ufficio elabora autonomamente l'attivita' scientifica
afferente i temi di cui alle seguenti lettere e, a tal fine:
a) cura lo studio normativo, dottrinario e giurisprudenziale delle
questioni, giuridiche e socio economiche, di rilevante importanza per
la Giustizia amministrativa anche su richiesta del Presidente del
Consiglio di Stato, dei Presidenti titolari delle Sezioni del
Consiglio di Stato, dei Presidenti dei Tribunali amministrativi
regionali;
b) esamina la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea, della Corte europea dei diritti dell'uomo, della Corte
costituzionale, delle giurisdizioni superiori nazionali elaborando le
questioni di maggiore interesse per la giustizia amministrativa e
diffondendone i risultati;
c) segnala le ordinanze di rimessione alla Corte di giustizia
dell'Unione europea ed alla Corte costituzionale delle questioni di
maggiore rilievo per la giustizia amministrativa;
d) massima le pronunce ed i pareri del Consiglio di Stato nonche'
le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali, se di rilevante
importanza per la Giustizia amministrativa, anche su segnalazione dei
presidenti dei collegi o delle adunanze ovvero dei singoli magistrati
amministrativi;
e) promuove, coordina e verifica l'acquisizione dei contributi
scientifici dei singoli magistrati amministrativi, quali autori,
relatori o docenti;
f) promuove la divulgazione della propria attivita' scientifica
anche mediante pubblicazioni.
3. In base alle linee guida elaborate annualmente dal Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa, l'Ufficio:
a) fornisce il supporto giuridico - scientifico al Consiglio di
Presidenza ed al Segretario generale della giustizia amministrativa;
b) fornisce il supporto giuridico - scientifico, anche mediante
proposte e pareri:
1) al Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di
comunicazione;
2) alla Direzione generale delle risorse umane ed organizzative, ai
fini della formazione professionale del personale amministrativo in
base all'art. 16, comma 1, del presente regolamento, indicando le
specifiche tecnico - giuridiche ed il glossario che devono essere
utilizzati dagli uffici addetti alla ricezione dei ricorsi e dalle
segreterie;
c) cura i rapporti con le organizzazioni internazionali, l'Unione
europea e gli Stati stranieri, quale autorita' referente della
giustizia amministrativa;
d) segue, presso le competenti sedi parlamentari e governative,
l'attivita' di elaborazione normativa di interesse per la giustizia
amministrativa;
e) redige una relazione sull'andamento dell'attivita' svolta
indirizzata al Consiglio di presidenza.
4. In materia di formazione, anche linguistica, e nel rispetto
delle direttive deliberate annualmente dal Consiglio di Presidenza,
l'Ufficio:
a) sottopone al Consiglio di Presidenza, per l'approvazione, il
progetto del programma annuale della formazione;
b) in attuazione del programma di cui alla precedente lettera a):
1) organizza, assicurando un razionale decentramento, gli incontri
di studio, i convegni, le visite di lavoro ed ogni altra iniziativa
formativa e culturale da svolgersi prioritariamente a livello
centrale;
2) individua le modalita' ed elabora i contenuti della formazione,
anche socio economica, adeguandoli costantemente alle esigenze emerse
in sede di attuazione;
3) coordina le autonome iniziative culturali proposte dai
presidenti dei Tribunali amministrativi regionali e, verificata la
coerenza dell'iniziativa con la programmazione di cui alla precedente
lettera a), la sottopone al Consiglio di presidenza per le
determinazioni di sua competenza.
5. L'Ufficio e' diretto dal presidente aggiunto del Consiglio di
Stato che puo' nominare annualmente un Coordinatore organizzativo
scelto fra i magistrati addetti che fruisce di una riduzione del
carico di lavoro pari alla meta'.
6. All'Ufficio sono addetti fino ad un massimo di dodici magistrati
amministrativi, scelti in modo da assicurare il tendenziale
equilibrio fra le diverse componenti, di cui non oltre la meta' a
tempo pieno e la restante parte a tempo parziale. I magistrati
addetti svolgono, nell'ambito dei compiti di cui ai commi 2, 3 e 4,
attivita' di studio, ricerca e docenza. Sono nominati magistrati a
tempo pieno quelli che non beneficiano di incarichi soggetti al
regime dell'autorizzazione ad eccezione di quelli di ricerca
scientifica e docenza, purche' compatibili con l'impegno richiesto;
per tutta la durata dell'incarico i magistrati addetti a tempo pieno
non possono beneficiare di incarichi soggetti al regime
dell'autorizzazione.
7. I magistrati addetti all'Ufficio:
a) sono nominati dal presidente del Consiglio di Stato, su proposta
del Consiglio di presidenza che delibera previo interpello;
b) se a tempo pieno, rimangono in carica per la durata di tre anni
e sono confermati per una sola volta e salvo demerito;
c) se a tempo parziale, rimangono in carica per un anno e possono
essere confermati, non oltre l'arco del successivo quinquennio e
salvo demerito, nei limiti delle valutazioni di bilancio operate
annualmente dal Consiglio di Presidenza.
8. Il Consiglio di presidenza e l'Ufficio si avvalgono di un
comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo, di seguito
denominato comitato, presieduto dal direttore dell'Ufficio, e
composto da:
a) tre componenti del Consiglio di presidenza;
b) un magistrato nominato dal direttore fra gli addetti
all'Ufficio;
c) due professori universitari ordinari, nelle materie giuridiche,
della scienza dell'organizzazione o della formazione.
9. I componenti del comitato di cui al precedente comma 8, lettere
a) e c):
a) sono nominati dal presidente del Consiglio di Stato, su proposta
del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa che
delibera previo interpello;
b) rimangono in carica per la durata di tre anni, salvo conferma; i
componenti del Consiglio di presidenza cessano in ogni caso
dall'incarico a conclusione della consiliatura.
10. Il comitato:
a) propone annualmente al Consiglio di presidenza le linee guida e
le direttive di cui ai commi 3 e 4;
b) delibera in ordine:
1) agli obblighi di servizio dei magistrati addetti, tenuti in
ogni caso ad assicurare una presenza settimanale minima pari, di
norma, a due giorni se a tempo pieno e di un giorno, se a tempo
parziale;
2) alle modalita' organizzative e di funzionamento
dell'Ufficio, nominando fra i magistrati addetti di estrazione T.a.r.
un referente per la formazione, nonche' della struttura di supporto,
fissando annualmente gli indirizzi e gli obbiettivi operativi di
quest'ultima;
c) nell'ambito delle disponibilita' dell'apposito stanziamento di
bilancio, stabilisce i compensi da erogare ai docenti, agli esperti
ed ai magistrati amministrativi, diversi da quelli addetti, per le
attivita' prestate ai sensi dei precedenti commi 2, lettera e) e 4,
lettera b), numero 1);
d) puo' promuovere la stipulazione di convenzioni senza oneri a
carico dell'amministrazione della giustizia amministrativa:
1) con le universita', per lo svolgimento presso l'Ufficio delle
attivita' di studio e di ricerca scientifica da parte di docenti,
ricercatori e dottorandi di ricerca;
2) con le scuole, gli organismi di formazione delle altre
magistrature ed istituzioni pubbliche, per lo svolgimento presso
l'Ufficio del tirocinio dei magistrati e degli altri soggetti
ammessi;
e) puo' promuovere la valorizzazione, sotto il profilo economico,
dei risultati dell'attivita' di elaborazione scientifica, editoriale
e formativa dell'Ufficio.
11. Ai componenti del comitato di cui al precedente comma 8,
lettera c), ai magistrati addetti a tempo pieno ed ai magistrati
addetti a tempo parziale, e' corrisposto un compenso annuale lordo
come disciplinato dal Regolamento di Autonomia Finanziaria della G.A.
L'importo dei compensi e' rivalutato ogni tre anni in base al tasso
di inflazione registrato dall'Istat. Ai componenti dell'Ufficio e del
comitato, ove ricorrano i presupposti di legge, spetta il trattamento
di missione.
12. L'Ufficio si avvale di una apposita struttura di supporto cui
e' preposto un dirigente di seconda fascia; la struttura e' composta
da una segreteria e dall'ufficio amministrativo per le biblioteche;
alla struttura e' assegnato un adeguato contingente di funzionari
dell'area C e di personale di altre qualifiche.
L'ufficio amministrativo per le biblioteche:
a) assiste l'Ufficio nell'espletamento dei suoi compiti;
b) gestisce la biblioteca centrale;
c) fornisce collaborazione alle biblioteche dei Tribunali
amministrativi regionali e degli altri organi della giustizia
amministrativa;
d) assiste direttamente i magistrati amministrativi e cura, in
funzione delle esigenze degli stessi, i rapporti con le biblioteche
delle altre magistrature ed istituzioni.
13. Ciascun magistrato, all'atto della richiesta di autorizzazione
a svolgere incarichi extra istituzionali, puo' dichiarare la propria
disponibilita' alla collaborazione scientifica eventualmente
richiesta dall'Ufficio studi in relazione all'oggetto dell'incarico».
Art. 2
Disposizioni finali e di coordinamento
1. Sono abrogati:
a) i commi 1, lettera c), 2 e 4, dell'art. 14 del decreto del
Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005;
b) l'art. 37 del decreto del Presidente del Consiglio di
Presidenza della Giustizia Amministrativa 6 febbraio 2004;
c) l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 21
aprile 1973, n. 214.
2. Il comma 3 dell'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio
di Stato 15 febbraio 2005 e' sostituito dal seguente: «3. Agli uffici
di cui al comma 1, lettere a) e b) sono preposti dirigenti di seconda
fascia».
3. All'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio di
Presidenza della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004, dopo il
numero 3) e' inserito il seguente numero: «4) esercita, in relazione
all'Ufficio studi, massimario e formazione, le competenze previste
dall'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15
febbraio 2005».
4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 23 maggio 2011
Il Presidente: de Lise
autonomia di entrata di regioni e province e determinazione dei costi e dei fabbisogni nel settore sanitario
Venerdì 13 Maggio 2011 16:35
Liliana D'amico
DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 2011, n. 68
Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a
statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. (11G0112)
in G.U.R.I. del 12 maggio 2011, n. 109
Capo I Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della
Costituzione;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 ottobre 2010;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
riunione del 16 dicembre 2010;
Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del
federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le
conseguenze di carattere finanziario della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 marzo 2011;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del
Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la
semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri
dell'interno, della salute e per la pubblica amministrazione e
l'innovazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Le disposizioni del presente capo assicurano l'autonomia di
entrata delle regioni a statuto ordinario e la conseguente
soppressione di trasferimenti statali.
2. Le medesime disposizioni individuano le compartecipazioni delle
regioni a statuto ordinario al gettito di tributi erariali e i
tributi delle regioni a statuto ordinario, nonche' disciplinano i
meccanismi perequativi che costituiscono le fonti di finanziamento
del complesso delle spese delle stesse regioni.
3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui al comma 2 e'
senza vincolo di destinazione.
Capo I Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario
Art. 2
Rideterminazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche delle regioni a statuto ordinario.
1. A decorrere dall'anno 2013, con riferimento all'anno di imposta
precedente, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) e' rideterminata con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il
federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale, da adottare entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza
Stato-Regioni», e previo parere delle Commissioni della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di
carattere finanziario, in modo tale da garantire al complesso delle
regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al gettito
assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, ai trasferimenti statali
soppressi ai sensi dell'articolo 7 ed alle entrate derivanti dalla
compartecipazione soppressa ai sensi dell'articolo 8, comma 4.
All'aliquota cosi' rideterminata si aggiungono le percentuali
indicate nell'articolo 6, comma 1. Con il decreto di cui al presente
comma sono ridotte, per le regioni a statuto ordinario e a decorrere
dall'anno di imposta 2013, le aliquote dell'IRPEF di competenza
statale, mantenendo inalterato il prelievo fiscale complessivo a
carico del contribuente.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, continua ad applicarsi la
disciplina relativa all'IRPEF, vigente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Capo I Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario
Art. 3
Fabbisogno sanitario
1. Per l'anno 2012 il fabbisogno sanitario nazionale standard
corrisponde al livello, stabilito dalla vigente normativa, del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale
ordinariamente concorre lo Stato.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di quota premiale e di
relativa erogabilita' in seguito alla verifica degli adempimenti in
materia sanitaria di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' le disposizioni in materia di
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario, di rilievo
nazionale e di relativa erogabilita' delle corrispondenti risorse ai
sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, e in materia di fondo di
garanzia e di recuperi, di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, rispettivamente per minori
ovvero maggiori gettiti fiscali effettivi rispetto a quelli stimati
ai fini della copertura del fabbisogno sanitario regionale standard.
Resta altresi' fermo che al finanziamento della spesa sanitaria fino
all'anno 2013 concorrono le entrate proprie, nella misura
convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilita'
finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010 e le
ulteriori risorse, previste da specifiche disposizioni, che ai sensi
della normativa vigente sono ricomprese nel livello del finanziamento
del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo
Stato.
Capo I Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario
Art. 4
Compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto
1. A ciascuna regione a statuto ordinario spetta una
compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
2. Per gli anni 2011 e 2012 l'aliquota di compartecipazione di cui
al comma 1 e' calcolata in base alla normativa vigente, al netto di
quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A
decorrere dall'anno 2013 l'aliquota e' determinata con le modalita'
previste dall'art. 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto di quanto
devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.
3. A decorrere dall'anno 2013 le modalita' di attribuzione del
gettito della compartecipazione I.V.A. alle regioni a statuto
ordinario sono stabilite in conformita' con il principio di
territorialita'. Il principio di territorialita' tiene conto del
luogo di consumo, identificando il luogo di consumo con quello in cui
avviene la cessione di beni; nel caso dei servizi, il luogo della
prestazione puo' essere identificato con quello del domicilio del
soggetto fruitore. Nel caso di cessione di immobili si fa riferimento
alla loro ubicazione. I dati derivanti dalle dichiarazioni fiscali e
da altre fonti informative in possesso dell'Amministrazione
economico-finanziaria vengono elaborati per tenere conto delle
transazioni e degli acquisti in capo a soggetti passivi con I.V.A.
indetraibile e a soggetti pubblici e privati assimilabili, ai fini
IVA, a consumatori finali. I criteri di attuazione del presente comma
sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il
federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale, sentite la Conferenza Stato-Regioni e la
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo
fiscale oppure, ove effettivamente costituita, la Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica e previo
parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e'
allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di
carattere finanziario derivanti dall'attuazione del principio di
territorialita'.
Capo I Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario
Art. 5
Riduzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
1. A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a statuto ordinario,
con propria legge, puo' ridurre le aliquote dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive (IRAP) fino ad azzerarle e disporre
deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della
Corte di giustizia dell'Unione europea. Resta in ogni caso fermo il
potere di variazione dell'aliquota di cui all'articolo 16, comma 3,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al
comma 1 sono esclusivamente a carico del bilancio della regione e non
comportano alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui
all'articolo 15.
3. Non puo' essere disposta la riduzione dell'IRAP se la
maggiorazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' superiore a 0,5
punti percentuali.
4. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente
legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico,
nonche' le disposizioni in materia di applicazione di incrementi
delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai Piani di rientro
dai deficit sanitari.
Capo I Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario
Art. 6
Addizionale regionale all'IRPEF
1. A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a Statuto ordinario
puo', con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota
dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di
base e' pari allo 0,9 per cento sino alla rideterminazione effettuata
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione
non puo' essere superiore:
a) a 0,5 punti percentuali per l'anno 2013;
b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;
c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015.
2. Fino al 31 dicembre 2012, rimangono ferme le aliquote della
addizionale regionale all'IRPEF delle regioni che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono superiori alla aliquota
di base, salva la facolta' delle medesime regioni di deliberare la
loro riduzione fino alla medesima aliquota di base.
3. Resta fermo il limite della maggiorazione di 0,5 punti
percentuali, se la regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP. La
maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali non trova applicazione
sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabilite le modalita' per l'attuazione del presente periodo. In
caso di riduzione, l'aliquota deve assicurare un gettito che,
unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali di cui
all'articolo 12, comma 2, non sia inferiore all'ammontare dei
trasferimenti regionali ai comuni, soppressi in attuazione del
medesimo articolo 12.
4. Per assicurare la razionalita' del sistema tributario nel suo
complesso e la salvaguardia dei criteri di progressivita' cui il
sistema medesimo e' informato, le regioni possono stabilire aliquote
dell'addizionale regionale all' IRPEF differenziate esclusivamente in
relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti
dalla legge statale.
5. Le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente
articolo, possono disporre, con propria legge, detrazioni in favore
della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall'articolo 12
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Le regioni adottano altresi' con propria legge misure di erogazione
di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF,
il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata
anche su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni
di cui al presente comma.
6. Al fine di favorire l'attuazione del principio di sussidiarieta'
orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della
Costituzione, le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al
presente articolo, possono inoltre disporre, con propria legge,
detrazioni dall'addizionale stessa in luogo dell'erogazione di
sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale
previste dalla legislazione regionale.
7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano a
decorrere dal 2013.
8. L'applicazione delle detrazioni previste dai commi 5 e 6 e'
esclusivamente a carico del bilancio della regione che le dispone e
non comporta alcuna forma di compensazione da parte dello Stato. In
ogni caso deve essere garantita la previsione di cui al comma 3,
ultimo periodo.
9. La possibilita' di disporre le detrazioni di cui ai commi 5 e 6
e' sospesa per le regioni impegnate nei piani di rientro dal deficit
sanitario alle quali e' stata applicata la misura di cui all'articolo
2, commi 83, lettera b), e 86, della citata legge n. 191 del 2009,
per mancato rispetto del piano stesso.
10. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente
legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico,
nonche' le disposizioni in materia di applicazione di incrementi
delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro
dai deficit sanitari.
11. L'eventuale riduzione dell'addizionale regionale all'IRPEF e'
esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comporta
alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo
15.
Capo I Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario
Art. 7
Soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto
ordinario
1. A decorrere dall'anno 2013 sono soppressi tutti i trasferimenti
statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso
all'indebitamento, in conto capitale, alle regioni a statuto
ordinario aventi carattere di generalita' e permanenza e destinati
all'esercizio delle competenze regionali, ivi compresi quelli
finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni.
Le regioni a statuto ordinario esercitano l'autonomia tributaria
prevista dagli articoli 5, 6, 8 e 12, comma 2, in modo da assicurare
il rispetto dei termini fissati dal presente Capo. Sono esclusi dalla
soppressione i trasferimenti relativi al fondo perequativo di cui
all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato,
sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica paritetica per
l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente
costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica, entro il 31 dicembre 2011, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le
riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale, sentita la Conferenza
unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati
e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere
finanziario, sono individuati i trasferimenti statali di cui al comma
1. Con ulteriore decreto adottato con le modalita' previste dal primo
periodo possono essere individuati ulteriori trasferimenti
suscettibili di soppressione. Allo schema di decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica
concernente le conseguenze di carattere finanziario.
3. In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato
alle regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita'
che assicurano adeguate forme di copertura finanziaria, in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera i),
della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Capo I Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario
Art. 8
Ulteriori tributi regionali
1. Ferma la facolta' per le regioni di sopprimerli, a decorrere
dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la
tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta
regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo,
l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e
l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle
concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli
aeromobili, di cui all'articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933,
n. 1592, all'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, agli articoli 1, 5 e 6 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n.
281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo
3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della
legge 21 novembre 2000, n. 342.
2. Fermi restando i limiti massimi di manovrabilita' previsti dalla
legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa
automobilistica regionale.
3. Alle regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi ad
esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto. I predetti tributi costituiscono tributi
propri derivati.
4. A decorrere dall'anno 2013, e comunque dalla data in cui sono
soppressi i trasferimenti statali a favore delle regioni in materia
di trasporto pubblico locale, e' soppressa la compartecipazione
regionale all'accisa sulla benzina. E' contestualmente rideterminata
l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 2, in modo da
assicurare un gettito corrispondente a quello assicurato dalla
compartecipazione soppressa.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, spettano
altresi' alle regioni a statuto ordinario le altre compartecipazioni
al gettito di tributi erariali, secondo quanto previsto dalla
legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Capo I Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario
Art. 9
Attribuzione alle regioni del gettito derivante dalla lotta
all'evasione fiscale
1. E' assicurato il riversamento diretto alle regioni, in coerenza
con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c), numero 1),
della citata legge n. 42 del 2009, in relazione ai principi di
territorialita' di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), della
medesima legge n. 42 del 2009, dell'intero gettito derivante
dall'attivita' di recupero fiscale riferita ai tributi propri
derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali
di cui al presente decreto.
2. E' altresi' attribuita alle regioni, in relazione ai principi di
territorialita' di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), della
citata legge n. 42 del 2009, una quota del gettito riferibile al
concorso della regione nella attivita' di recupero fiscale in materia
di IVA, commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dal
presente decreto. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera b),
della medesima legge n. 42 del 2009, le modalita' di condivisione
degli oneri di gestione della predetta attivita' di recupero fiscale
sono disciplinate con specifico atto convenzionale sottoscritto tra
regione ed Agenzia delle entrate.
3. Qualora vengano attribuite alle regioni ulteriori forme di
compartecipazione al gettito dei tributi erariali, e' contestualmente
riversata alle regioni una quota del gettito riferibile al concorso
della regione nella attivita' di recupero fiscale relativa ai
predetti tributi, in coerenza a quanto previsto dal comma 2.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di attribuzione alle regioni delle risorse di
cui ai commi 1, 2 e 3.
Capo I Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario
Art. 10
Gestione dei tributi regionali
1. L'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di
politica fiscale di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e' adottato dal Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con le regioni e sentita la Conferenza permanente
per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 5
della citata legge n. 42 del 2009.
2. Nel rispetto della autonomia organizzativa delle regioni nella
scelta delle forme di organizzazione delle attivita' di gestione e di
riscossione, le regioni possono definire con specifico atto
convenzionale, sottoscritto con il Ministero dell'economia e delle
finanze e con l'Agenzia delle entrate, le modalita' gestionali e
operative dei tributi regionali, nonche' di ripartizione degli
introiti derivanti dall'attivita' di recupero dell'evasione di cui
all'articolo 9, commi 2 e 3. L'atto convenzionale, sottoscritto a
livello nazionale, riguarda altresi' la compartecipazione al gettito
dei tributi erariali. Dal presente comma non possono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. La convenzione di cui al comma 2 deve prevedere la condivisione
delle basi informative e l'integrazione dei dati di fonte statale con
gli archivi regionali e locali.
4. Per le medesime finalita' stabilite al comma 2, le attivita' di
controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di
contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF devono
essere svolte dall'Agenzia delle Entrate. Le modalita' di gestione
delle imposte indicate al primo periodo, nonche' il relativo rimborso
spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra
l'Agenzia delle entrate e le regioni.
5. Al fine di assicurare a livello territoriale il conseguimento
degli obiettivi di politica fiscale di cui al comma 1, la convenzione
di cui al comma 2 puo' prevedere la possibilita' per le regioni di
definire, di concerto con la Direzione dell'Agenzia delle entrate, le
direttive generali sui criteri della gestione e sull'impiego delle
risorse disponibili.
6. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le
modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 5.
7. Per la gestione dei tributi il cui gettito sia ripartito tra gli
enti di diverso livello di governo la convenzione di cui al comma 2
prevede l'istituzione presso ciascuna sede regionale dell'Agenzia
delle Entrate di un Comitato regionale di indirizzo, di cui
stabilisce la composizione con rappresentanti designati dal direttore
dell'Agenzia delle entrate, dalla regione e dagli enti locali. La
citata gestione dei tributi e' svolta sulla base di linee guida
concordate nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, con l'Agenzia
delle entrate. Dal presente comma non possono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo I Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario
Art. 11
Misure compensative di interventi statali sulle basi imponibili e
sulle aliquote dei tributi regionali
1. Gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote
dei tributi regionali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b),
numeri 1) e 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono possibili, a
parita' di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la
contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite
modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi.
2. La quantificazione finanziaria delle predette misure e'
effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 42 del
2009.
Capo I Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario
Art. 12
Soppressione dei trasferimenti dalle regioni a statuto ordinario ai
comuni e compartecipazione comunale alla addizionale regionale
all'IRPEF.
1. Ciascuna regione a statuto ordinario sopprime, a decorrere dal
2013, i trasferimenti regionali di parte corrente e, ove non
finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale,
diretti al finanziamento delle spese dei comuni, ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della citata legge n. 42 del
2009, aventi carattere di generalita' e permanenza.
2. Con efficacia a decorrere dal 2013, ciascuna regione a statuto
ordinario determina, secondo quanto previsto dallo statuto o, in
coerenza dello stesso, con atto amministrativo, previo accordo
concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con i
comuni del proprio territorio, una compartecipazione ai tributi
regionali, e prioritariamente alla addizionale regionale all'IRPEF, o
individua tributi che possono essere integralmente devoluti, in
misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti
regionali soppressi ai sensi del comma 1. Con il medesimo
procedimento puo' essere rivista la compartecipazione ai tributi
regionali o l'individuazione dei tributi devoluti sulla base delle
disposizioni legislative regionali sopravvenute che interessano le
funzioni dei comuni. L'individuazione dei trasferimenti regionali
fiscalizzabili e' oggetto di condivisione nell'ambito della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo
fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, secondo comma,
della Costituzione.
4. Con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 1, per
realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata
l'attuazione del presente articolo, ciascuna regione istituisce un
Fondo sperimentale regionale di riequilibrio in cui confluisce una
percentuale non superiore al 30 per cento del gettito di cui al comma
2. Con le modalita' stabilite dal medesimo comma, sono determinati il
riparto del Fondo, nonche' le quote del gettito che, anno per anno,
sono devolute al singolo comune in cui si sono verificati i
presupposti di imposta.
5. Il fondo sperimentale regionale di riequilibrio ha durata di tre
anni.
Capo I Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario
Art. 13
Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio
1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi
assunti dall'Italia in sede comunitaria, nonche' della specifica
cornice finanziaria dei settori interessati relativa al finanziamento
dei rispettivi fabbisogni standard nazionali, la legge statale
stabilisce le modalita' di determinazione dei livelli essenziali di
assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione,
nelle materie diverse dalla sanita'.
2. I livelli essenziali delle prestazioni sono stabiliti prendendo
a riferimento macroaree di intervento, secondo le materie di cui
all'articolo 14, comma 1, ciascuna delle quali omogenea al proprio
interno per tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal
livello di governo erogatore. Per ciascuna delle macroaree sono
definiti i costi e i fabbisogni standard, nonche' le metodologie di
monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza
dei servizi offerti.
3. Conformemente a quanto previsto dalla citata legge n. 42 del
2009, il Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilita'
ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di
finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi
appositamente individuati da parte del Documento di economia e
finanza, previo parere in sede di Conferenza unificata, propone norme
di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare
l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei
vari livelli di governo, nonche' un percorso di convergenza degli
obiettivi di servizio, di cui al comma 5, ai livelli essenziali delle
prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il
federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata e previo
parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, e'
effettuata la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni
nelle materie dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto
pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale,
nonche' la ricognizione dei livelli adeguati del servizio di
trasporto pubblico locale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c),
della citata legge n. 42 del 2009.
5. Fino alla determinazione, con legge, dei livelli essenziali
delle prestazioni, tramite intesa conclusa in sede di Conferenza
unificata sono stabiliti i servizi da erogare, aventi caratteristiche
di generalita' e permanenza, e il relativo fabbisogno, nel rispetto
dei vincoli di finanza pubblica.
6. Per le finalita' di cui al comma 1, la Societa' per gli studi di
settore - SOSE S.p.a., in collaborazione con l'ISTAT e avvalendosi
della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e
Documentazione (CINSEDO) delle regioni, secondo la metodologia e il
procedimento di determinazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216, effettua una ricognizione dei
livelli essenziali delle prestazioni che le regioni a statuto
ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi. SOSE
S.p.a. trasmette i risultati della ricognizione effettuata al
Ministro dell'economia e delle finanze, che li comunica alle Camere.
Trasmette altresi' tali risultati alla Conferenza di cui all'articolo
5 della citata legge n. 42 del 2009. I risultati confluiscono nella
banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in quella di cui
all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009. Sulla base delle
rilevazioni effettuate da SOSE S.p.a., il Governo adotta linee di
indirizzo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni
in apposito allegato al Documento di economia e finanza ai fini di
consentire l'attuazione dell'articolo 20, comma 2, della citata legge
n. 42 del 2009, dei relativi costi standard e obiettivi di servizio.
Capo I Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario
Art. 14
Classificazione delle spese regionali
1. Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1),
della citata legge n. 42 del 2009 sono quelle relative ai livelli
essenziali delle prestazioni nelle seguenti materie:
a) sanita';
b) assistenza;
c) istruzione;
d) trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto
capitale;
e) ulteriori materie individuate in base all'articolo 20, comma 2,
della medesima legge n. 42 del 2009.
2. Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2),
della citata legge n. 42 del 2009 sono individuate nelle spese
diverse da quelle indicate nel comma 1 del presente articolo e
nell'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3), della medesima legge
n. 42 del 2009.
Capo I Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario
Art. 15
Fase a regime e fondo perequativo
1. A decorrere dal 2013, in conseguenza dell'avvio del percorso di
graduale convergenza verso i costi standard, le fonti di
finanziamento delle spese delle regioni di cui all'articolo 14, comma
1, sono le seguenti:
a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 4;
b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come rideterminata
secondo le modalita' dell'articolo 2, comma 1;
c) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;
d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5;
e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel
riparto delle disponibilita' finanziarie per il servizio sanitario
nazionale per l'anno 2010.
2. Ai fini del comma 1, il gettito dell'IRAP e' valutato in base
all'aliquota ordinariamente applicabile in assenza di variazioni
disposte dalla regione ovvero delle variazioni indicate dall'articolo
5, comma 4. Ai fini del comma 1, il gettito derivante
dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF
di cui all'articolo 6 e' valutato in base all'aliquota calcolata ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. Il gettito e',
inoltre, valutato su base imponibile uniforme, con le modalita'
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentita la
Conferenza Stato-Regioni.
3. La percentuale di compartecipazione all'IVA e' stabilita con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-Regioni, al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare
il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli
essenziali delle prestazioni in una sola regione. Per il
finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni
nelle regioni ove il gettito tributario e' insufficiente, concorrono
le quote del fondo perequativo di cui al comma 5.
4. Le fonti di finanziamento delle spese di cui all'articolo 14,
comma 2, sono le seguenti:
a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 8, comma 3;
b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), n.
3), della citata legge n. 42 del 2009;
c) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come rideterminata
secondo le modalita' dell'articolo 2, comma 1;
d) quote del fondo perequativo di cui al comma 7.
5. E' istituito, dall'anno 2013, un fondo perequativo alimentato
dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA
determinata in modo tale da garantire in ogni regione il
finanziamento integrale delle spese di cui all'articolo 14, comma 1.
Nel primo anno di funzionamento del fondo perequativo, le suddette
spese sono computate in base ai valori di spesa storica e dei costi
standard, ove stabiliti; nei successivi quattro anni devono
gradualmente convergere verso i costi standard. Le modalita' della
convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni
e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di
carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e' allegata una relazione tecnica concernente
le conseguenze di carattere finanziario. Ai fini del presente comma,
per il settore sanitario, la spesa coincide con il fabbisogno
sanitario standard, come definito ai sensi dell'articolo 26.
6. La differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla
copertura delle spese di cui all'articolo 14, comma 1, e il gettito
regionale dei tributi ad esse dedicati, e' determinato con
l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio
dell'autonomia tributaria, nonche' del gettito di cui all'articolo 9.
E' inoltre garantita la copertura del differenziale certificato
positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi,
escluso il gettito di cui all'articolo 9, alla regione di cui al
comma 3, primo periodo. Nel caso in cui l'effettivo gettito dei
tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale
certificato e' acquisito al bilancio dello Stato.
7. Per il finanziamento delle spese di cui all'articolo 14, comma
2, le quote del fondo perequativo sono assegnate alle regioni sulla
base dei seguenti criteri:
a) le regioni con maggiore capacita' fiscale, ovvero quelle nelle
quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF
supera il gettito medio nazionale per abitante, alimentano il fondo
perequativo, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze
interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio
nazionale per abitante;
b) le regioni con minore capacita' fiscale, ovvero quelle nelle
quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF e'
inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla
ripartizione del fondo perequativo, alimentato dalle regioni di cui
alla lettera a), in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze
interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio
nazionale per abitante;
c) il principio di perequazione delle differenti capacita' fiscali
dovra' essere applicato in modo da ridurre le differenze, in misura
non inferiore al 75 per cento, tra i territori con diversa capacita'
fiscale per abitante senza alternarne la graduatoria in termini di
capacita' fiscale per abitante;
d) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le
regioni con popolazione al di sotto di un numero di abitanti
determinato con le modalita' previste al comma 8, ultimo periodo, del
fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla
dimensione demografica stessa.
8. Le quote del fondo perequativo risultanti dall'applicazione del
presente articolo sono distintamente indicate nelle assegnazioni
annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione. Nel
primo anno di funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese
di cui all'articolo 14, comma 2, computate in base ai valori di spesa
storica; nei successivi quattro anni la perequazione deve
gradualmente convergere verso le capacita' fiscali. Le modalita'
della convergenza, nonche' le modalita' di attuazione delle lettere
a), b), c) e d) del comma 7, sono stabilite con decreto di natura
regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle commissioni della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i
profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e' allegata una relazione
tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.
Capo II Autonomia di entrata delle province
Art. 16
Oggetto
1. In attesa della loro soppressione o razionalizzazione, le
disposizioni di cui al presente capo assicurano l'autonomia di
entrata delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario e la
conseguente soppressione di trasferimenti statali e regionali.
2. Le medesime disposizioni individuano le fonti di finanziamento
del complesso delle spese delle province ubicate nelle regioni a
statuto ordinario.
3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui al comma 2 e'
senza vincolo di destinazione.
Capo II Autonomia di entrata delle province
Art. 17
Tributi propri connessi al trasporto su gomma
1. A decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro
la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato
delle province. Si applicano le disposizioni dell'articolo 60, commi
1, 3 e 5, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 e' pari al 12,5 per
cento. A decorrere dall'anno 2011 le province possono aumentare o
diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali.
Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo
giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della
delibera di variazione sul sito informatico del Ministero
dell'economia e delle finanze. Con decreto dirigenziale, da adottare
entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono disciplinate le modalita' di pubblicazione delle
suddette delibere di variazione.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottarsi entro il 2011, e' approvato il modello di denuncia
dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961,
n. 1216, e sono individuati i dati da indicare nel predetto modello.
L'imposta e' corrisposta con le modalita' del capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo
compete alle amministrazioni provinciali. A tal fine l'Agenzia delle
entrate con proprio provvedimento adegua il modello di cui al comma 3
prevedendo l'obbligatorieta' della segnalazione degli importi,
distinti per contratto ed ente di destinazione, annualmente versati
alle province. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i
rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi
all'imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste
per le imposte sulle assicurazioni di cui alla citata legge n. 1216
del 1961. Le province possono stipulare convenzioni non onerose con
l'Agenzia delle entrate per l'espletamento, in tutto o in parte,
delle attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione
dell'imposta, nonche' per le attivita' concernenti il relativo
contenzioso. Sino alla stipula delle predette convenzioni, le
predette funzioni sono svolte dall'Agenzia delle entrate.
5. La decorrenza e le modalita' di applicazione delle disposizioni
di cui al presente articolo nei confronti delle province ubicate
nelle regioni a statuto speciale e delle province autonome sono
stabilite, in conformita' con i relativi statuti, con le procedure
previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
ai sensi dell'articolo 56, comma 11, del citato decreto legislativo
n. 446 del 1997, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono modificate le misure dell'imposta
provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27
novembre 1998, n. 435, in modo che sia soppressa la previsione
specifica relativa alla tariffa per gli atti soggetti a I.V.A. e la
relativa misura dell'imposta sia determinata secondo i criteri
vigenti per gli atti non soggetti ad IVA.
7. Con il disegno di legge di stabilita', ovvero con disegno di
legge ad essa collegato, il Governo promuove il riordino dell'IPT di
cui all'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997,
in conformita' alle seguenti norme generali:
a) individuazione del presupposto dell'imposta nella
registrazione del veicolo e relativa trascrizione, e nelle successive
intestazioni;
b) individuazione del soggetto passivo nel proprietario e in ogni
altro intestatario del bene mobile registrato;
c) delimitazione dell'oggetto dell'imposta ad autoveicoli,
motoveicoli eccedenti una determinata potenza e rimorchi;
d) determinazione uniforme dell'imposta per i veicoli nuovi e
usati in relazione alla potenza del motore e alla classe di
inquinamento;
e) coordinamento ed armonizzazione del vigente regime delle
esenzioni ed agevolazioni;
f) destinazione del gettito alla provincia in cui ha residenza o
sede legale il soggetto passivo d'imposta.
8. Salvo quanto previsto dal comma 6, fino al 31 dicembre 2011
continua ad essere attribuita alle province l'IPT con le modalita'
previste dalla vigente normativa. La riscossione puo' essere
effettuata dall'ACI senza oneri per le province, salvo quanto
previsto dalle convenzioni stipulate tra le province e l'ACI stesso.
Capo II Autonomia di entrata delle province
Art. 18
Soppressione dei trasferimenti statali alle province e
compartecipazione provinciale all'IRPEF
1. A decorrere dall'anno 2012 l'aliquota della compartecipazione
provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e' stabilita con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il
federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, in modo tale da assicurare entrate corrispondenti
ai trasferimenti statali soppressi ai sensi del comma 2 nonche' alle
entrate derivanti dalla addizionale soppressa ai sensi del comma 5.
2. A decorrere dall'anno 2012 sono soppressi i trasferimenti
statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso
all'indebitamento, in conto capitale alle province delle regioni a
statuto ordinario aventi carattere di generalita' e permanenza.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato,
sulla base delle valutazioni della commissione tecnica paritetica per
l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente
costituita, della conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con
la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono individuati i
trasferimenti statali di cui al comma 2.
4. L'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 puo' essere
successivamente incrementata, con le modalita' indicate nel predetto
comma 1, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori
trasferimenti statali suscettibili di soppressione.
5. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale all'accisa
sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504 e' soppressa e il relativo gettito spetta
allo Stato. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze e' rideterminato l'importo dell'accisa sull'energia
elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito.
6. E' devoluto alla provincia competente per territorio un gettito
non inferiore a quello della soppressa addizionale provinciale
all'energia elettrica attribuita nell'anno di entrata in vigore del
presente decreto.
7. Alle province e' garantito che le variazioni annuali del gettito
relativo alla compartecipazione provinciale all'IRPEF loro devoluta
ai sensi del presente articolo non determinano la modifica delle
aliquote di cui al comma 1.
Capo II Autonomia di entrata delle province
Art. 19
Soppressione dei trasferimenti dalle regioni a statuto ordinario alle
province e compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica
regionale
1. Ciascuna regione a statuto ordinario assicura la soppressione,
a decorrere dall'anno 2013, di tutti i trasferimenti regionali,
aventi carattere di generalita' e permanenza, di parte corrente e,
ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto
capitale diretti al finanziamento delle spese delle province, ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della citata legge n. 42
del 2009.
2. Con efficacia a decorrere dall'anno 2013, ciascuna regione a
statuto ordinario determina con atto amministrativo, previo accordo
concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con le
province del proprio territorio, una compartecipazione delle stesse
alla tassa automobilistica spettante alla regione, in misura tale da
assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali
soppressi ai sensi del comma 1. Puo' altresi' adeguare l'aliquota di
compartecipazione sulla base delle disposizioni legislative regionali
sopravvenute che interessano le funzioni delle province. La predetta
compartecipazione puo', inoltre, essere successivamente incrementata,
con le modalita' indicate nel presente comma, in misura
corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti
regionali suscettibili di riduzione. In caso di incapienza della
tassa automobilistica rispetto all'ammontare delle risorse regionali
soppresse, le regioni assicurano una compartecipazione ad altro
tributo regionale, nei limiti della compensazione dei trasferimenti
soppressi alle rispettive province. L'individuazione dei
trasferimenti regionali fiscalizzabili e' oggetto di condivisione
nell'ambito della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della
conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
3. In caso di mancata fissazione della misura della
compartecipazione alla tassa automobilistica di cui al comma 2 entro
la data del 30 novembre 2012, lo Stato interviene in via sostitutiva
ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
4. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente
equilibrata l'attuazione del presente articolo, ciascuna regione a
statuto ordinario istituisce un Fondo sperimentale regionale di
riequilibrio. Il Fondo ha durata di tre anni ed e' alimentato da una
quota non superiore al 30 per cento del gettito della
compartecipazione di cui al comma 2, ripartita secondo le modalita'
stabilite dal medesimo comma.
5. Ai fini della realizzazione delle proprie politiche tributarie
le province accedono, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del
Pubblico Registro Automobilistico e della Motorizzazione civile.
Capo II Autonomia di entrata delle province
Art. 20
Ulteriori tributi provinciali
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 17 e 18, spettano alle
province gli altri tributi ad esse riconosciuti, nei termini previsti
dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, che costituiscono tributi propri derivati.
2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2011, e'
disciplinata l'imposta di scopo provinciale, individuando i
particolari scopi istituzionali in relazione ai quali la predetta
imposta puo' essere istituita e nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
Capo II Autonomia di entrata delle province
Art. 21
Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale
1. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente
equilibrata l'attribuzione alle province dell'autonomia di entrata,
e' istituito, a decorrere dall'anno 2012, un fondo sperimentale di
riequilibrio. Il Fondo, di durata biennale, cessa a decorrere dalla
data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13
della citata legge n. 42 del 2009.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18, comma 6, il
Fondo e' alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale
all'IRPEF di cui all'articolo 18, comma 1.
3. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con la
determinazione dei fabbisogni standard sono stabilite le modalita' di
riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio.
Capo II Autonomia di entrata delle province
Art. 22
Classificazione delle spese provinciali
1. Fino alla individuazione dei fabbisogni standard delle funzioni
fondamentali delle province, ai fini del finanziamento integrale
sulla base del fabbisogno standard si applica l'articolo 21, comma 4,
della citata legge n. 42 del 2009.
Capo III Perequazione ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 e sistema finanziario delle citta' metropolitane nelle regioni a statuto ordinario
Art. 23
Fondo perequativo per le province e per le citta' metropolitane
1. Il Fondo perequativo di cui all'articolo 13 del citato decreto
legislativo n. 23 del 2011 e' alimentato, per le province e per le
citta' metropolitane, dalla quota del gettito della compartecipazione
provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 18 del presente decreto non
devoluto alle province e alle citta' metropolitane competenti per
territorio. Tale fondo e' articolato in due componenti, la prima
delle quali riguarda le funzioni fondamentali delle province e delle
citta' metropolitane, la seconda le funzioni non fondamentali. Le
predette quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei
fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste in
funzione della loro dinamica. Per quanto attiene alle funzioni non
fondamentali, la perequazione delle capacita' fiscali non deve
alterare la graduatoria dei territori in termini di capacita' fiscale
per abitante.
2. Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009,
sono istituiti nel bilancio delle regioni a statuto ordinario due
fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e
delle citta' metropolitane, alimentati dal fondo perequativo dello
Stato di cui al presente articolo.
Capo III Perequazione ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 e sistema finanziario delle citta' metropolitane nelle regioni a statuto ordinario
Art. 24
Sistema finanziario delle citta' metropolitane
1. In attuazione dell'articolo 15 della citata legge n. 42 del
2009, alle citta' metropolitane sono attribuiti, a partire dalla data
di insediamento dei rispettivi organi, il sistema finanziario e il
patrimonio delle province soppresse a norma dell'articolo 23, comma
8, della medesima legge.
2. Sono attribuite alle citta' metropolitane, con apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata, le seguenti fonti di entrata:
a) una compartecipazione al gettito dell'IRPEF prodotto sul
territorio della citta' metropolitana;
b) una compartecipazione alla tassa automobilistica regionale,
stabilita dalla regione secondo quanto previsto dall'articolo 19,
comma 2;
c) l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i
ciclomotori, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17;
d) l'IPT, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17;
e) i tributi di cui all'articolo 20.
3. Le fonti di entrata di cui al comma 2 finanziano:
a) le funzioni fondamentali della citta' metropolitana gia'
attribuite alla provincia;
b) la pianificazione territoriale generale e delle reti
infrastrutturali;
c) la strutturazione di sistemi di coordinati di gestione dei
servizi pubblici;
d) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e
sociale;
e) le altre funzioni delle citta' metropolitane.
4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
al comma 2, e' altresi' attribuita alle citta' metropolitane la
facolta' di istituire un'addizionale sui diritti di imbarco portuali
ed aeroportuali;
5. La regione puo' attribuire alla citta' metropolitana la facolta'
di istituire l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili solo
ove l'abbia soppressa ai sensi dell'articolo 8.
6. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della citata legge n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, entro un anno dall'entrata in
vigore del presente decreto, e' disciplinata l'imposta di scopo delle
citta' metropolitane, individuando i particolari scopi istituzionali
in relazione ai quali la predetta imposta puo' essere istituita e nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 23 del 2011.
7. Con la legge di stabilita', ovvero con disegno di legge ad essa
collegato, puo' essere adeguata l'autonomia di entrata delle citta'
metropolitane, in misura corrispondente alla complessita' delle
funzioni attribuite, nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica.
8. In caso di trasferimento di funzioni da altri enti territoriali
in base alla normativa vigente e' conferita alle citta'
metropolitane, in attuazione dell'articolo 15 della citata legge n.
42 del 2009, una corrispondente maggiore autonomia di entrata con
conseguente definanziamento degli enti territoriali le cui funzioni
sono state trasferite.
9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui
sono attribuite a ciascuna citta' metropolitana le proprie fonti di
entrata assicura l'armonizzazione di tali fonti di entrata con il
sistema perequativo e con il fondo di riequilibrio.
10. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Capo IV COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO
Art. 25
Oggetto
1. Il presente capo e' diretto a disciplinare a decorrere
dall'anno 2013 la determinazione dei costi standard e dei fabbisogni
standard per le regioni a statuto ordinario nel settore sanitario, al
fine di assicurare un graduale e definitivo superamento dei criteri
di riparto adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della citata
legge n. 662 del 1996, cosi' come integrati da quanto previsto dagli
Accordi tra Stato e regioni in materia sanitaria.
2. Il fabbisogno sanitario standard, determinato ai sensi
dell'articolo 26, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e
degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, costituisce
l'ammontare di risorse necessarie ad assicurare i livelli essenziali
di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza.
3. I costi e i fabbisogni sanitari standard determinati secondo le
modalita' stabilite dal presente Capo costituiscono il riferimento
cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e
successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa
sanitaria, nel rispetto della programmazione nazionale e dei vincoli
di finanza pubblica.
Capo IV COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO
Art. 26
Determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard
1. A decorrere dall'anno 2013 il fabbisogno sanitario nazionale
standard e' determinato, in coerenza con il quadro macroeconomico
complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli
obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, tramite intesa,
coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei
livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di
efficienza ed appropriatezza. In sede di determinazione, sono
distinte la quota destinata complessivamente alle regioni a statuto
ordinario, comprensiva delle risorse per la realizzazione degli
obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi
dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della citata legge n. 662 del
1996, e successive modificazioni, e le quote destinate ad enti
diversi dalle regioni.
2. Per gli anni 2011 e 2012 il fabbisogno nazionale standard
corrisponde al livello di finanziamento determinato ai sensi di
quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, attuativo dell'intesa Stato-Regioni in materia
sanitaria per il triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, cosi' come
rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
Capo IV COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO
Art. 27
Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali
1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la conferenza
Stato-Regioni sentita la struttura tecnica di supporto di cui
all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009,
determina annualmente, sulla base della procedura definita nel
presente articolo, i costi e i fabbisogni standard regionali.
2. Per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
regionali si fa riferimento agli elementi informativi presenti nel
Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della
salute.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), dell'intesa
Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 del 3
dicembre 2009, con riferimento ai macrolivelli di assistenza definiti
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
individuazione dei livelli essenziali di assistenza in ambito
sanitario del 29 novembre 2001, costituiscono indicatori della
programmazione nazionale per l'attuazione del federalismo fiscale i
seguenti livelli percentuali di finanziamento della spesa sanitaria:
a) 5 per cento per l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente
di vita e di lavoro;
b) 51 per cento per l'assistenza distrettuale;
c) 44 per cento per l'assistenza ospedaliera.
4. Il fabbisogno sanitario standard delle singole regioni a statuto
ordinario, cumulativamente pari al livello del fabbisogno sanitario
nazionale standard, e' determinato, in fase di prima applicazione a
decorrere dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i valori di
costo rilevati nelle regioni di riferimento. In sede di prima
applicazione e' stabilito il procedimento di cui ai commi dal 5
all'11.
5. Sono regioni di riferimento le tre regioni, tra cui
obbligatoriamente la prima, che siano state scelte dalla Conferenza
Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, in quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di
equilibrio economico, comunque non essendo assoggettate a piano di
rientro e risultando adempienti, come verificato dal Tavolo di
verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12
dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria del 23 marzo 2005,
sono individuate in base a criteri di qualita' dei servizi erogati,
appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni,
sentita la struttura tecnica di supporto di cui all'articolo 3
dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, sulla base degli
indicatori di cui agli allegati 1, 2 e 3 dell'intesa Stato-Regioni
del 3 dicembre 2009. A tale scopo si considerano in equilibrio
economico le regioni che garantiscono l'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di
appropriatezza con le risorse ordinarie stabilite dalla vigente
legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie
regionali effettive. Nella individuazione delle regioni si dovra'
tenere conto dell'esigenza di garantire una rappresentativita' in
termini di appartenenza geografica al nord, al centro e al sud, con
almeno una regione di piccola dimensione geografica.
6. I costi standard sono computati a livello aggregato per ciascuno
dei tre macrolivelli di assistenza: assistenza collettiva, assistenza
distrettuale e assistenza ospedaliera. Il valore di costo standard e'
dato, per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza erogati in
condizione di efficienza ed appropriatezza dalla media pro-capite
pesata del costo registrato dalle regioni di riferimento. A tal fine
il livello della spesa delle tre macroaree delle regioni di
riferimento:
a) e' computato al lordo della mobilita' passiva e al netto della
mobilita' attiva extraregionale;
b) e' depurato della quota di spesa finanziata dalle maggiori
entrate proprie rispetto alle entrate proprie considerate ai fini
della determinazione del finanziamento nazionale. La riduzione e'
operata proporzionalmente sulle tre macroaree;
c) e' depurato della quota di spesa che finanzia livelli di
assistenza superiori ai livelli essenziali;
d) e' depurato delle quote di ammortamento che trovano copertura
ulteriore rispetto al finanziamento ordinario del Servizio sanitario
nazionale, nei termini convenuti presso i Tavoli tecnici di verifica;
e) e' applicato, per ciascuna regione, alla relativa popolazione
pesata regionale.
7. Le regioni in equilibrio economico sono individuate sulla base
dei risultati relativi al secondo esercizio precedente a quello di
riferimento e le pesature sono effettuate con i pesi per classi di
eta' considerati ai fini della determinazione del fabbisogno
sanitario relativi al secondo esercizio precedente a quello di
riferimento.
8. Il fabbisogno sanitario standard regionale e' dato dalle risorse
corrispondenti al valore percentuale come determinato in attuazione
di quanto indicato al comma 6, rispetto al fabbisogno sanitario
nazionale standard.
9. Il fabbisogno standard regionale determinato ai sensi del comma
8, e' annualmente applicato al fabbisogno sanitario standard
nazionale definito ai sensi dell'articolo 26.
10. La quota percentuale assicurata alla migliore regione di
riferimento non puo' essere inferiore alla quota percentuale gia'
assegnata alla stessa, in sede di riparto, l'anno precedente, al
netto delle variazioni di popolazione.
11. Al fine di realizzare il processo di convergenza di cui
all'articolo 20, comma 1, lettera b), della citata legge n. 42 del
2009, la convergenza ai valori percentuali determinati ai sensi di
quanto stabilito dal presente articolo avviene in un periodo di
cinque anni secondo criteri definiti con le modalita' di cui al comma
1.
12. Qualora nella selezione delle migliori cinque regioni di cui al
comma 5, si trovi nella condizione di equilibrio economico come
definito al medesimo comma 5 un numero di regioni inferiore a cinque,
le regioni di riferimento sono individuate anche tenendo conto del
miglior risultato economico registrato nell'anno di riferimento,
depurando i costi della quota eccedente rispetto a quella che sarebbe
stata necessaria a garantire 1'equilibrio ed escludendo comunque le
regioni soggette a piano di rientro.
13. Resta in ogni caso fermo per le regioni l'obiettivo di
adeguarsi alla percentuale di allocazione delle risorse stabilite in
sede di programmazione sanitaria nazionale, come indicato al comma 3.
14. Eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario
nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilita'
delle regioni stesse.
Capo IV COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO
Art. 28
Interventi strutturali straordinari in materia di sanita'
1. In sede di attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della
Costituzione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla citata legge
n. 42 del 2009, sono previsti specifici interventi idonei a rimuovere
carenze strutturali presenti in alcune aree territoriali e atte ad
incidere sui costi delle prestazioni. Le carenze strutturali sono
individuate sulla base di specifici indicatori socio-economici e
ambientali, tenendo conto della complementarieta' con gli interventi
straordinari di edilizia sanitaria previsti dall'articolo 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67.
Capo IV COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO
Art. 29
Revisione a regime dei fabbisogni standard
1. In coerenza con il processo di convergenza di cui all'articolo
20, comma 1, lettera b), della citata legge n. 42 del 2009, a valere
dal 2014, al fine di garantire continuita' ed efficacia al processo
di efficientamento dei servizi sanitari regionali, i criteri di cui
all'articolo 27 del presente decreto sono rideterminati, con cadenza
biennale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi
dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997,
comunque nel rispetto del livello di fabbisogno standard nazionale
come definito all'articolo 26.
2. Le relative determinazioni sono trasmesse, dal momento della sua
istituzione, alla conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica di cui all'articolo 5 della citata legge n. 42 del
2009.
Capo IV COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO
Art. 30
Disposizioni relative alla prima applicazione
1. In fase di prima applicazione:
a) restano ferme le vigenti disposizioni in materia di riparto
delle somme destinate al rispetto degli obiettivi del Piano sanitario
nazionale, ad altre attivita' sanitarie a destinazione vincolate,
nonche' al finanziamento della mobilita' sanitaria;
b) restano altresi' ferme le ulteriori disposizioni in materia di
finanziamento sanitario non disciplinate dal presente decreto.
2. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, implementa un sistema adeguato di valutazione della
qualita' delle cure e dell'uniformita' dell'assistenza in tutte le
regioni ed effettua un monitoraggio costante dell'efficienza e
dell'efficacia dei servizi, anche al fine degli adempimenti di cui
all'articolo 27, comma 11.
Capo IV COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO
Art. 31
Disposizioni particolari per regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano
1. Nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano rimane ferma l'applicazione
dell'articolo 1, comma 2, e degli articoli 15, 22 e 27 della citata
legge n. 42 del 2009, nel rispetto dei rispettivi statuti.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano garantiscono la comunicazione degli elementi informativi e
dei dati necessari all'attuazione del presente decreto nel rispetto
dei principi di autonomia dei rispettivi statuti speciali e del
principio di leale collaborazione.
3. E' estesa sulla base della procedura prevista dall'articolo 27,
comma 2, della citata legge n. 42 del 2009, agli enti locali
appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione, a fini
esclusivamente conoscitivi e statistico-informativi, delle
disposizioni relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo di
definizione dei fabbisogni standard, da far confluire nelle banche
dati informative ai sensi degli articoli 4 e 5 del citato decreto
legislativo n. 216 del 2010.
Capo IV COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO
Art. 32
Misure in materia di finanza pubblica
1. L'autonomia finanziaria delle regioni, delle province e delle
citta' metropolitane deve essere compatibile con gli impegni
finanziari assunti con il Patto di stabilita' e crescita.
2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica prende parte alla definizione del patto di convergenza di
cui all'articolo 18 della citata legge n. 42 del 2009, concorre alla
definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con
specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale e degli
altri adempimenti previsti dal processo di coordinamento della
finanza pubblica con le modalita' previste dalla citata legge n. 196
del 2009.
3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni amministrative
dallo Stato alle province e alle citta' metropolitane, ai sensi
dell'articolo 118 della Costituzione, e' assicurato al complesso
degli enti del comparto l'integrale finanziamento di tali funzioni
ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al
trasferimento.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, commi 3 e 4, a
decorrere dal 2012, lo Stato provvede alla soppressione dei
trasferimenti statali alle regioni, aventi carattere di generalita' e
permanenza, relativi al trasporto pubblico locale e alla conseguente
fiscalizzazione degli stessi trasferimenti.
Capo V Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica
Art. 33
Oggetto
1. In attuazione dell'articolo 5 della citata legge n. 42 del
2009, e' istituita, nell'ambito della Conferenza unificata e senza
ulteriori oneri per la finanza statale, la Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica, quale organismo stabile di
coordinamento della finanza pubblica fra comuni, province, citta'
metropolitane, regioni e Stato, e ne sono disciplinati il
funzionamento e la composizione.
Capo V Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica
Art. 34
Composizione
1. La Conferenza e' composta dai rappresentanti dei diversi
livelli istituzionali di governo.
2. La Conferenza e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o da uno o piu' Ministri da lui delegati; ne fanno parte
altresi' il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, il Ministro
dell'interno, il Ministro per le riforme per il federalismo, il
Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la salute,
il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province
autonome o suo delegato, il Presidente dell'Associazione nazionale
dei comuni d'Italia - ANCI o suo delegato, il Presidente dell'Unione
province d'Italia - UPI, o suo delegato. Ne fanno parte inoltre sei
presidenti o assessori di regione, quattro sindaci e due presidenti
di provincia, designati rispettivamente dalla conferenza delle
regioni e delle province autonome, dall'ANCI e dall'UPI in modo da
assicurare una equilibrata rappresentanza territoriale e demografica,
acquisiti in sede di conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo n. 281 del 1997.
3. Alle riunioni possono essere invitati altri rappresentanti del
Governo, nonche' rappresentanti di altri enti o organismi.
Capo V Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica
Art. 35
Modalita' di funzionamento
1. Il Presidente convoca la Conferenza stabilendo l'ordine del
giorno. Ciascuna componente puo' chiedere l'iscrizione all'ordine del
giorno della trattazione delle materie e degli argomenti rientranti
nelle competenze della Conferenza.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, deve essere convocata la riunione di insediamento della
Conferenza. In ogni caso, la Conferenza deve essere convocata almeno
una volta ogni due mesi e quando ne faccia richiesta un terzo dei
suoi membri.
3. In seguito all'iscrizione all'ordine del giorno della singola
questione da trattare, di norma la Conferenza, su proposta del
Presidente, con apposito atto d'indirizzo delibera l'avvio
dell'espletamento delle funzioni e dei poteri ad essa assegnati dalla
legge e ne stabilisce, ove necessario, le relative modalita' di
esercizio e di svolgimento in relazione all'oggetto. A tal fine, il
Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
il presidente dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI,
il Presidente dell'Unione province d'Italia - UPI possono avanzare
apposite proposte di deliberazione ai fini dell'iscrizione all'ordine
del giorno.
4. La Conferenza, nelle ipotesi di cui all'articolo 36, comma 1,
lettere a) e b), adotta le proprie determinazioni di regola
all'unanimita' delle componenti. Ove questa non sia raggiunta
l'assenso rispettivamente della componente delle regioni e della
componente delle province e dei comuni puo' essere espresso nel
proprio ambito anche a maggioranza. Nelle altre ipotesi di cui
all'articolo 36, le determinazioni della Conferenza possono essere
poste alla votazione della medesima su conforme avviso del presidente
della conferenza, dal presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome, dal presidente dell'associazione nazionale
dei comuni d'Italia - ANCI, dal Presidente dell'Unione Province
d'Italia - UPI.
5. Le determinazioni adottate dalla conferenza sono trasmesse ai
Presidenti delle Camere e alla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997. La
Conferenza puo' altresi' trasmettere le proprie determinazioni ai
soggetti e agli organismi istituzionali interessati.
6. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per
la Conferenza unificata dal citato decreto legislativo n. 281 del
1997.
Capo V Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica
Art. 36
Funzioni
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1,
della citata legge n. 42 del 2009:
a) la Conferenza concorre, in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009 alla ripartizione
degli obiettivi di finanza pubblica per sottosettore istituzionale,
ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e 2, lettera e) della citata
legge n. 196 del 2009;
b) la Conferenza avanza proposte:
1. per la determinazione degli indici di virtuosita' e dei
relativi incentivi;
2. per la fissazione dei criteri per il corretto utilizzo dei
fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e
trasparenza e ne verifica l'applicazione.
c) la Conferenza verifica:
1) l'utilizzo dei fondi stanziati per gli interventi speciali
ai sensi dell'articolo 16 della citata legge n. 42 del 2009;
2) assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo
ordinamento finanziario dei comuni, delle province, delle citta'
metropolitane e delle regioni;
3) assicura la verifica delle relazioni finanziarie fra i
diversi livelli di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie
di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte,
proponendo eventuali modifiche o adeguamenti al sistema;
4) verifica la congruita' dei dati e delle basi informative,
finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni territoriali;
5) verifica periodicamente la realizzazione del percorso di
convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonche' agli obiettivi
di servizio;
6) la Conferenza mette a disposizione del Senato della
Repubblica, della Camera dei Deputati, dei Consigli regionali e di
quelli delle province autonome tutti gli elementi informativi
raccolti.
d) la Conferenza promuove la conciliazione degli interessi fra i
diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul
federalismo fiscale;
e) la Conferenza vigila sull'applicazione dei meccanismi di
premialita', sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro
funzionamento.
2. Anche ai fini dell'attuazione di cui al comma 1, lettera c),
numero 5), la Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica provvede, con cadenza trimestrale, ad illustrare, in
sede di Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n.
281 del 1997, i lavori svolti.
Capo V Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica
Art. 37
Supporto tecnico
1. Le funzioni di segreteria tecnica e di supporto della
Conferenza sono esercitate, ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
lettera g), della citata legge n. 42 del 2009, dalla commissione
tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale istituita
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 luglio
2009.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di supporto della Conferenza e
di raccordo con la segreteria della Conferenza Stato-Regioni e'
istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
nell'ambito della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 42
del 2009, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di
concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale, e sotto la direzione del Presidente della
commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo
fiscale, una specifica struttura di segreteria, la cui composizione
e' definita nel decreto istitutivo, fermo restando che sino alla
meta' dei posti del contingente potranno essere coperti nella misura
massima del 50 per cento da personale delle regioni e, per il
restante 50 per cento, da personale delle province e dei comuni il
cui trattamento economico sara' a carico delle amministrazioni di
appartenenza e i restanti posti sono coperti con personale del
Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Il Presidente della commissione tecnica
paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale individua,
nell'ambito della struttura di segreteria, il segretario della
Conferenza, che esercita le attivita' di collegamento fra la
commissione e la Conferenza stessa. La struttura di segreteria si
puo' avvalere anche di personale dell'ANCI e dell'UPI nell'ambito
della percentuale prevista per province e comuni.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, la
Conferenza permanente ha accesso diretto alla sezione della banca
dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13, comma 2,
della citata legge n. 196 del 2009, nella quale sono contenuti i dati
necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. La Conferenza,
con il supporto tecnico della commissione tecnica paritetica per
l'attuazione del federalismo fiscale, concorre con il Ministero
dell'economia e delle finanze alla individuazione dei contenuti della
sezione stessa.
4. Con successivo provvedimento, adottato in sede di Conferenza
unificata, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 36, comma 1,
lettera c), numero 5, sono stabilite le modalita' di accesso alla
banca dati da parte della conferenza unificata di cui al citato
decreto legislativo n. 281 del 1997.
Capo VI Norme finali ed abrogazioni
Art. 38
Tributi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera q), della legge n.
42 del 2009
1. Con efficacia a decorrere dall'anno 2013, la legge regionale
puo', con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da
parte dello Stato, istituire tributi regionali e locali nonche', con
riferimento ai tributi locali istituiti con legge regionale,
determinare variazioni delle aliquote o agevolazioni che comuni e
province possono applicare nell'esercizio della propria autonomia.
Capo VI Norme finali ed abrogazioni
Art. 39
Disposizioni finali di coordinamento
1. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente
decreto ed i dati relativi al gettito dei tributi indicati nel
presente decreto ovvero istituiti in base allo stesso sono acquisiti
alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 13 della citata legge n. 196 del 2009, nonche' alla
banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata
legge n. 42 del 2009.
2. In coerenza con quanto stabilito con il Documento di economia e
finanza di cui all'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009, in
materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la
conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica,
avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente
decreto legislativo, al fine di garantire il rispetto del predetto
limite e propone al Governo le eventuali misure correttive. Resta
fermo quanto stabilito dagli articoli 5, comma 4, e 6, comma 9.
3. Compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica concordati
in sede europea, nonche', in applicazione del codice di condotta per
l'aggiornamento del Patto di stabilita' e crescita, con il leale e
responsabile concorso dei diversi livelli di governo per il loro
conseguimento anno per anno, in conformita' con quanto stabilito
dall'articolo 14, comma 2, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, a
decorrere dall'anno 2012 nei confronti delle regioni a statuto
ordinario non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo,
terzo e quarto periodo del predetto articolo 14, comma 2.
4. Ferme restando le funzioni della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e' istituito, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, presso la conferenza
Stato-Regioni, un tavolo di confronto tra il Governo e le regioni a
statuto ordinario, costituito dal Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale, dal Ministro per le riforme
per il federalismo, dal Ministro per la semplificazione normativa,
dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro per le
politiche europee, nonche' dai Presidenti delle regioni medesime. Il
tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare
l'attuazione di quanto previsto dal comma 3 e dal presente comma,
ovvero, qualora i vincoli di finanza pubblica non ne consentano in
tutto o in parte l'attuazione, propone modifiche o adeguamenti al
fine di assicurare la congruita' delle risorse, nonche' l'adeguatezza
del complesso delle risorse finanziarie rispetto alle funzioni
svolte, anche con riferimento al funzionamento dei fondi di
perequazione, e la relativa compatibilita' con i citati vincoli di
finanza pubblica. Il governo propone, nell'ambito del disegno di
legge di stabilita', ovvero individua con apposito strumento
attuativo, le misure finalizzate a dare attuazione agli orientamenti
emersi nell'ambito del tavolo di confronto di cui al presente comma.
5. La rideterminazione dell'addizionale regionale all'IRPEF ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, e la soppressione dei trasferimenti
statali alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 7,
comma 1, sono effettuati conformemente a quanto disposto dai commi 3
e 4 del presente articolo, facendo riferimento alle risorse spettanti
a tali enti nell'esercizio finanziario 2010.
6. Si applicano anche alle province le disposizioni di cui
all'articolo 14, comma 6, del citato decreto legislativo n. 23 del
2011.
Capo VI Norme finali ed abrogazioni
Art. 40
Trasporto pubblico locale
1. Al fine di garantire una integrazione straordinaria delle
risorse finanziarie da destinare al trasporto pubblico locale, e
congiuntamente al fine di garantire la maggiore possibile copertura
finanziaria della spesa per gli ammortizzatori sociali, il Governo
promuove il raggiungimento di un'intesa con le regioni affinche', in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, ultimo
periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, l'accordo con le regioni sull'utilizzo
del Fondo sociale europeo per gli anni 2009-2010 sia formalmente
prorogato sino al 31 dicembre 2012, sia contestualmente modificata la
regola di riparto del concorso finanziario e siano operate, nel
rispetto delle regole di eleggibilita' e rendicontabilita' delle
spese per il competente programma comunitario, le contribuzioni delle
regioni nell'ambito dei plafond previsti da tale riparto.
2. Il Governo, dopo aver concluso l'intesa di cui al comma 1 nella
quale si prevede l'adempimento da parte delle regioni in ordine al
concorso finanziario cosi' come definito al comma 1, reintegra di 400
milioni di euro per il 2011 i trasferimenti alle regioni per il
trasporto pubblico locale. Assicura altresi' il reintegro per un
importo fino ad ulteriori 25 milioni di euro per il 2011, previa
verifica delle minori risorse attribuite alle regioni a statuto
ordinario in attuazione dell'articolo 1, comma 7, secondo periodo,
della citata legge n. 220 del 2010. Il reintegro e' effettuato
secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma 29, ultimo periodo,
della medesima legge n. 220 del 2010.
3. Sono aggiunte alle spese escluse dalla disciplina del Patto di
stabilita' interno ai sensi dell'articolo 1, comma 129, della citata
legge n. 220 del 2010, limitatamente all'anno 2011, le spese
finanziate con le risorse di cui al comma 29 del citato articolo 1
per le esigenze di trasporto pubblico locale, secondo l'accordo fra
Governo e regioni del 16 dicembre 2010 nel limite del reintegro di
cui al comma 2.
Capo VI Norme finali ed abrogazioni
Art. 41
Disposizione finanziaria
1. Dal presente decreto non devono derivare minori entrate ne'
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 maggio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Bossi, Ministro per le riforme per il
federalismo
Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa
Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale
Maroni, Ministro dell'interno
Fazio, Ministro della salute
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Incentivazione di impianti solari fotovoltaici
Venerdì 13 Maggio 2011 16:32
Liliana D'amico
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 5 maggio 2011
Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti
solari fotovoltaici. (11A06083)
in G.U.R.I. del 12 maggio 2011, n. 109
Allegato 1
I moduli fotovoltaici devono essere provati e verificati da
laboratori accreditati, per le specifiche prove necessarie alla
verifica dei moduli, in conformita' alla norma UNI CEI EN ISO/IEC
17025.
Tali laboratori devono essere accreditati da Organismi di
certificazione appartenenti all'EA (European Accreditation Agreement)
o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in
ambito ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
Gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati con componenti
che assicurino l'osservanza delle prestazioni descritte nella Guida
CEI 82-25. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il CEI aggiorna i parametri prestazionali indicati
in tale Guida per tener conto dell'evoluzione tecnologica dei
componenti fotovoltaici.
In particolare, l'aggiornamento assicura che, in fase di avvio
dell'impianto fotovoltaico, il rapporto fra l'energia o la potenza
prodotta in corrente alternata e l'energia o la potenza producibile
in corrente alternata (determinata in funzione dell'irraggiamento
solare incidente sul piano dei moduli, della potenza nominale
dell'impianto e della temperatura di funzionamento dei moduli) sia
almeno superiore a 0,78 nel caso di utilizzo di inverter di potenza
fino a 20 kW e 0,8 nel caso di utilizzo di inverter di potenza
superiore, nel rispetto delle condizioni di misura e dei metodi di
calcolo descritti nella medesima Guida CEI 82-25.
Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti, le cui
tipologie sono contemplate nel presente decreto, devono rispettare,
ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle seguenti norme
tecniche, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni
emanate successivamente dagli organismi di normazione citati:
1) normativa fotovoltaica:
CEI 82-25: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione
fotovoltaica collegati alle reti elettriche di media e bassa
tensione;
UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati
climatici;
UNI 8477: Energia solare - Calcolo degli apporti per applicazioni
in edilizia - Valutazione dell'energia raggiante ricevuta;
CEI EN 60904: Dispositivi fotovoltaici - Serie;
CEI EN 61215 (CEI 82-8): Moduli fotovoltaici in silicio
cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e
omologazione del tipo;
CEI EN 61646 (CEI 82-12): Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile
per usi terrestri - Qualifica del progetto e approvazione di tipo;
CEI EN 61724 (CEI 82-15): Rilievo delle prestazioni dei sistemi
fotovoltaici - Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei
dati;
CEI EN 61730-1 (CEI 82-27): Qualificazione per la sicurezza dei
moduli fotovoltaici (FV) - Parte 1: Prescrizioni per la costruzione;
CEI EN 61730-2 (CEI 82-28): Qualificazione per la sicurezza dei
moduli fotovoltaici (FV) - Parte 2: Prescrizioni per le prove;
CEI EN 62108 (CEI 82-30): Moduli e sistemi fotovoltaici a
concentrazione (CPV) - Qualifica di progetto e approvazione di tipo;
CEI EN 62093 (CEI 82-24): Componenti di sistemi fotovoltaici -
moduli esclusi (BOS) - Qualifica di progetto in condizioni ambientali
naturali;
EN 62116 Test procedure of islanding prevention measures for
utility-interconnected photovoltaic inverters;
CEI EN 50380 (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di targa per
moduli fotovoltaici;
CEI EN 50521 (CEI 82-31): Connettori per sistemi fotovoltaici -
Prescrizioni di sicurezza e prove;
CEI EN 50524 (CEI 82-34): Fogli informativi e dati di targa dei
convertitori fotovoltaici;
CEI EN 50530 (CEI 82-35): Rendimento globale degli inverter per
impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica;
EN 62446 (CEI 82-38): Grid connected photovoltaic systems -
Minimum requirements for system documentation, commissioning tests
and inspection;
CEI 20-91: Cavi elettrici con isolamento e guaina elastomerici
senza alogeni non propaganti la fiamma con tensione nominale non
superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente
continua per applicazioni in impianti fotovoltaici;
2) altra normativa sugli impianti elettrici:
CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di
progetto per impianti elettrici;
CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di
utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese
distributrici di energia elettrica;
CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi
di continuita' collegati a reti di I e II categoria;
CEI EN 50438 (CEI 311-1): Prescrizioni per la connessione di
micro-generatori in parallelo alle reti di distribuzione pubblica in
bassa tensione;
CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente
continua;
CEI EN 60099-1 (CEI 37-1): Scaricatori - Parte 1: scaricatori a
resistori non lineari con spinterometri per sistemi a corrente
alternata;
CEI EN 60439 (CEI 17-13): Apparecchiature assiemate di protezione
e di manovra per bassa tensione (quadri BT), serie;
CEI EN 60445 (CEI 16-2): Principi base e di sicurezza per
l'interfaccia uomo-macchina, marcatura e identificazione -
Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremita' dei
conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico;
CEI EN 60529 (CEI 70-1): Gradi di protezione degli involucri
(codice IP);
CEI EN 60555-1 (CEI 77-2): Disturbi nelle reti di alimentazione
prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti
elettrici simili - Parte 1: definizioni;
CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31): Compatibilita' elettromagnetica
(EMC) - Parte 3: limiti - Sezione 2: Limiti per le emissioni di
corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso < = 16 A
per fase);
CEI EN 62053-21 (CEI 13-43): Apparati per la misura dell'energia
elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari - Parte 21: contatori
statici di energia attiva (classe 1 e 2);
CEI EN 62053-23 (CEI 13-45): Apparati per la misura dell'energia
elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari - Parte 23: contatori
statici di energia reattiva (classe 2 e 3);
CEI EN 50470-1 (CEI 13-52): Apparati per la misura dell'energia
elettrica (c.a.) - Parte 1: prescrizioni generali, prove e condizioni
di prova - Apparato di misura (indici di classe A, B e C);
CEI EN 50470-3 (CEI 13-54): Apparati per la misura dell'energia
elettrica (c.a.) - Parte 3: prescrizioni particolari - Contatori
statici per energia attiva (indici di classe A, B e C);
CEI EN 62305 (CEI 81-10): Protezione contro i fulmini, serie;
CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e
per chilometro quadrato;
CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non
superiore a 450/750 V;
CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione
nominale non superiore a 450/750 V;
CEI 13-4: Sistemi di misura dell'energia elettrica -
Composizione, precisione e verifica;
CEI UNI EN ISO/IEC 17025:2008: Requisiti generali per la
competenza dei laboratori di prova e di taratura.
Nel caso di impianti fotovoltaici di cui all'art. 3, comma 1,
lettera f), in deroga alle certificazioni sopra richieste, sono
ammessi moduli fotovoltaici non certificati secondo le norme CEI EN
61215 (per moduli in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (per moduli
a film sottile) solo se non siano commercialmente disponibili
prodotti certificati che consentano di realizzare il tipo di
integrazione progettato per lo specifico impianto. In questo caso e'
richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto e'
progettato e realizzato per poter superare le prove richieste dalla
norma CEI EN 61215 o CEI EN 61646. La dichiarazione dovra' essere
supportata da certificazioni rilasciate da un laboratorio
accreditato, ottenute su moduli similari. Tale laboratorio dovra'
essere accreditato EA (European Accreditation Agreement) o dovra'
aver stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito
ILAC.
Nel caso di impianti fotovoltaici di cui all'art. 3, comma 1,
lettera r), in deroga alle certificazioni sopra richieste e fino al
31 dicembre 2012, sono ammessi moduli e assiemi di moduli
fotovoltaici a concentrazione non certificati secondo la norma CEI EN
62108 nel solo caso in cui sia stato avviato il processo di
certificazione e gli stessi abbiano gia' superato con successo le
prove essenziali della Guida CEI 82-25 al fine di assicurare il
rispetto dei requisiti tecnici minimi di sicurezza e qualita' del
prodotto ivi indicati. In questo caso e' richiesta una dichiarazione
del costruttore che il prodotto e' in corso di certificazione ai
sensi della CEI EN 62108.
La dichiarazione dovra' essere supportata da certificazioni
rilasciate da un laboratorio accreditato, attestanti il superamento
dei requisiti tecnici minimi di sicurezza e qualita' del prodotto
indicati nella Guida CEI 82-25. Tale laboratorio dovra' essere
accreditato EA (European Accreditation Agreement) o dovra' aver
stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito ILAC.
Per la connessione degli impianti fotovoltaici alla rete
elettrica si applica quanto prescritto nella deliberazione n. 99/08
(Testi integrato delle connessioni attive) dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas e successive modificazioni. Si applicano
inoltre, per quanto compatibili con le norme sopra citate, i
documenti tecnici emanati dai gestori di rete.
Allegato 2
MODALITA' DI POSIZIONAMENTO DEI MODULI
SUGLI EDIFICI AI FINI DELL'ACCESSO
ALLA CORRISPONDENTE TARIFFA
1. Ai fini dell'accesso alla tariffa pertinente, i moduli devono
essere posizioni su un edificio cosi' come definito dall'art. 1,
comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e ricadente in una
delle categorie di cui all'art. 3 del medesimo decreto secondo le
seguenti modalita':
-----------------------------------------------------------------------
1 Moduli fotovoltaici Qualora sia presente una balaustra
installati su tetti perimetrale, la quota massima,
piani ovvero su riferita all'asse mediano dei moduli
coperture con pendenze fotovoltaici, deve risultare non
fino a 5°. superiore all'altezza minima della
stessa balaustra. Qualora non sia
presente una balaustra perimetrale
l'altezza massima dei moduli rispetto
al piano non deve superare i 30 cm.
-----------------------------------------------------------------------
2 Moduli fotovoltaici I moduli devono essere installati in
installati su tetti a modo complanare alla superficie del
falda. tetto con o senza sostituzione della
medesima superficie.
-----------------------------------------------------------------------
3 Moduli fotovoltaici I moduli devono essere installati in
installati su tetti modo complanare al piano tangente
aventi caratteristiche o ai piani tangenti del tetto, con una
diverse da quelli di cui tolleranza di piu' o meno 10 gradi.
ai punti 1 e 2.
-----------------------------------------------------------------------
4 Moduli fotovoltaici I moduli sono collegati alla facciata
installati in qualita' al fine di produrre ombreggiamento e
di frangisole. schermatura di superfici trasparenti.
-----------------------------------------------------------------------
2. Non rientrano nella definizione di edificio le pergole, le
serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le strutture
temporanee comunque denominate.
3. Il GSE aggiorna entro il 1° luglio 2011 la guida di dettaglio
sulle modalita' di posizionamento dei moduli fotovoltaici sugli
edifici.
Allegato 3
MODALITA' DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO, DI CERTIFICAZIONE
DI FINE LAVORI E DI CONCESSIONE DELLA TARIFFA INCENTIVANTE.
La richiesta di iscrizione al registro e la richiesta per la
concessione della tariffa incentivante, unitamente alla
documentazione specifica prevista ai paragrafi successivi, deve
essere firmata dal soggetto responsabile, e inviata al GSE
esclusivamente tramite il portale informatico predisposto dal GSE sul
proprio sito www.gse.it
Allegato 3-A
1. Documentazione per la richiesta di iscrizione al registro:
a) progetto definitivo dell'impianto;
b) copia del pertinente titolo autorizzativo, vale a dire di
uno dei seguenti titoli:
b1) autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto
legislativo n. 387 del 2003;
b2) denuncia di inizio attivita' conforme all'art. 23, comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 ove
applicabile, ovvero dichiarazione di procedura abilitativa
semplificata conforme all'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n.
28 del 2011, entrambi recanti data antecedente di almeno 30 giorni
rispetto a quella di invio;
b3) copia della comunicazione relativa alle attivita' in
edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida
adottate ai sensi dell'art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387;
b4) copia del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi
del secondo periodo del comma 7 dell'art. 5 del decreto
interministeriale 19 febbraio 2007, come vigente fino alla data di
entrata in vigore del decreto interministeriale 6 agosto 2010;
b5) copia della Segnalazione certificata di inizio attivita'
- SCIA, di cui all'art. 49 della legge 30 luglio 2010, n. 122;
c) dichiarazione del comune competente, attestante che la
denuncia di inizio attivita' o dichiarazione di procedura abilitativa
semplificata di cui al punto b2), ovvero la comunicazione di cui al
punto b3), costituisce titolo idoneo alla realizzazione
dell'impianto;
d) copia della soluzione di connessione dell'impianto alla rete
elettrica, redatta dal gestore di rete e accettata dal soggetto
interessato;
e) certificato di destinazione d'uso del terreno con
indicazione delle particelle catastali interessate, qualora i moduli
dell'impianto siano collocati a terra;
f) nel caso di impianti con moduli collocati a terra in aree
agricole per i quali non trova applicazione il comma 6 dell'art. 10
del decreto legislativo n. 28 del 2011:
f1) documentazione idonea a dimostrare quale sia la
superficie del terreno agricolo nella disponibilita' del proponente e
quale sia la superficie dello stesso terreno destinata
all'installazione dei moduli fotovoltaici, intentendosi per tale la
superficie individuata dal perimetro al cui interno ricadono i moduli
fotovoltaici;
f2) nel caso in cui su un terreno appartenente al medesimo
proprietario, ovvero a un soggetto che ne ha la disponibilita', siano
installati piu' impianti, dovra' essere altresi' prodotta
documentazione idonea a dimostrare che la distanza minima tra i punti
piu' vicini dei perimetri al cui interno ricadono i moduli
fotovoltaici e' non inferiore a 2 km;
g) nel caso di applicazione del comma 5 dell'art. 10 del
decreto legislativo n. 28 del 2011, la classificazione di terreno
abbandonato da almeno cinque anni deve essere dimostrata mediante
esibizione della notifica ai proprietari effettuata dalla regione ai
sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1978, n. 440;
h) data presunta di entrata in esercizio dell'impianto.
Allegato 3-B
Di seguito vengono riportate le condizioni che andranno
verificate e certificate dal gestore di rete.
Definizione di fine lavori per l'impianto fotovoltaico.
1. Fine lavori dal punto di vista strutturale.
Oltre ai lavori che determinano la funzionalita' elettrica, nel
seguito descritti dettagliatamente, e' necessario che siano
completate tutte le opere edili e architettoniche connesse
all'integrazione tra l'impianto e il manufatto in cui esso e'
inserito, in riferimento alla specifica tipologia installativa per la
quale sara' richiesta al GSE la pertinente tariffa.
L'impianto deve possedere gia' al momento della dichiarazione di
fine lavori le caratteristiche necessarie per il riconoscimento di
impianto su edificio, cosi' come indicato nelle regole tecniche del
GSE.
2. Fine lavori dal punto di vista elettrico.
Si adottano le definizioni di impianto di produzione e di
impianto per la connessione del Testo integrato delle connessioni
attive (TICA) - delibera AEEG ARG/elt 125/10 e con il suo allegato A,
recante «Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di
condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con
obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione».
Impianto di produzione e' l'insieme delle apparecchiature
destinate alla conversione dell'energia fornita da una qualsiasi
fonte di energia primaria in energia elettrica. Esso comprende
l'edificio o gli edifici relativi a detto complesso di attivita' e
l'insieme, funzionalmente interconnesso:
delle opere e dei macchinari che consentono la produzione di
energia elettrica;
dei gruppi di generazione dell'energia elettrica, dei servizi
ausiliari di impianto e dei trasformatori posti a monte del/dei
punto/punti di connessione alla rete con obbligo di connessione di
terzi.
L'interconnessione funzionale consiste nella presenza e
nell'utilizzo di opere, sistemi e componenti comuni finalizzati
all'esercizio combinato e/o integrato degli elementi interconnessi,
quale a titolo esemplificativo convertitori di tensione,
trasformatori di adattamento/isolamento, eventuali trasformatori
elevatori, cavi di collegamento, ecc.
In particolare per un impianto fotovoltaico devono risultare
installati ed elettricamente collegati i seguenti componenti: moduli
fotovoltaici, strutture di sostegno, convertitori di tensione, cavi
di collegamento tra i componenti d'impianto, dispositivi di
protezione, quadri elettrici, dispositivi di isolamento, adattamento
e sezionamento, quadro per la posa del misuratore di produzione.
Ciascun impianto puo' a sua volta essere suddiviso in una o piu'
sezioni. Queste, a loro volta, sono composte da uno o piu' gruppi di
generazione.
Inoltre e' possibile distinguere, con riferimento all'impianto
per la connessione:
impianto di rete per la connessione e' la porzione d'impianto
per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il
punto d'inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione;
impianto di utenza per la connessione e' la porzione d'impianto
per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e
manutenzione rimangono di competenza del richiedente.
L'impianto d'utenza per la connessione, a sua volta, puo' essere
distinto in:
una parte interna al confine di proprieta' dell'utente a cui e'
asservita la connessione fino al medesimo confine di proprieta' o al
punto di connessione qualora interno al predetto confine di
proprieta';
una parte compresa tra il confine di proprieta' dell'utente a
cui e' asservita la connessione e il punto di connessione. Nel caso
il punto in cui il punto di connessione e' interno al confine di
proprieta', tale parte non e' presente.
Per gli impianti che possono essere connessi sulla rete di bassa
tensione, il soggetto responsabile predispone l'uscita del/dei
convertitori o trasformatori di adattamento/isolamento per il
collegamento alla rete.
Per gli impianti di taglia superiore, collegati alla media o alta
tensione, e' necessario includere nelle attivita' di fine lavori
anche la/e cabina/e di trasformazione utili per l'elevazione di
tensione.
Dovranno, pertanto, essere completati tutti i locali misure, i
locali inverter e tutte le opere edili correlate alle cabine di
trasformazione.
Deve, infine, essere stato realizzato l'impianto di utenza per la
connessione di competenza del richiedente.
La definizione di fine lavori non comprende l'impianto di rete
per la connessione.
Allegato 3-C
2. Documentazione da trasmettere alla data di entrata in esercizio:
a) domanda di concessione della tariffa incentivante con
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta';
a1) una relazione contenente tutte le informazioni tecniche e
documentali necessarie a valutare la conformita' dei componenti e
dell'impianto agli allegati 1 e 2 al presente decreto;
a2) documentazione di cui all'allegato 3-A; tale
documentazione non e' dovuta qualora sia gia' stata trasmessa ai fini
della iscrizione ai registri;
a3) certificato antimafia del soggetto responsabile;
b) scheda tecnica finale d'impianto;
c) elenco dei moduli fotovoltaici, con relativi numeri di
serie, e dei convertitori (inverter) CC/CA;
d) cinque diverse fotografie volte a fornire, attraverso
diverse inquadrature, una visione completa dell'impianto, dei suoi
particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce;
e) schema elettrico unifilare dell'impianto con indicazioni di:
numero delle stringhe e numero dei moduli per stringa;
eventuali dispositivi di protezione lato corrente continua
esterni all'inverter;
numero di inverter e modalita' di collegamento delle uscite
degli inverter;
eventuali dispositivi di protezione lato corrente alternata
esterni all'inverter;
contatori dell'energia prodotta e/o prelevata/immessa dalla
rete elettrica di distribuzione;
punto di collegamento alla rete indicando in dettaglio gli
organi di manovra e protezione presenti nonche' gli eventuali punti
di derivazione dei carichi;
presenza di gruppi elettrogeni, gruppi di continuita' (UPS),
sistemi di accumulo e di eventuali altre fonti di generazione;
f) copia della comunicazione con la quale il gestore della rete
ha notificato al soggetto responsabile il codice POD;
g) copia dei verbali di attivazione dei contatori di misura
dell'energia prodotta e di connessione alla rete elettrica;
h) esclusivamente per impianti di potenza superiore a 20 kW,
l'impegno a trasmettere al GSE, secondo modalita' previste nelle
regole tecniche di cui all'art. 8, comma 9, copia del verbale di
verifica di primo impianto rilasciato dall'Agenzia delle dogane
oppure, se l'impianto immette tutta l'energia prodotta nella rete,
copia della comunicazione fatta all'Agenzia delle dogane sulle
caratteristiche dell'impianto (circolare 17/D del 28 maggio 2007
dell'Agenzia delle dogane: disposizione applicative del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26). Tale comunicazione puo' essere
trasmessa anche nei tre mesi successivi alla data di entrata in
esercizio;
i) esclusivamente per impianti di potenza superiore a 6 kW:
relazione generale, che descriva i criteri progettuali e le
caratteristiche dell'impianto;
almeno un disegno planimetrico atto ad identificare con
chiarezza la disposizione dell'impianto, dei principali tracciati
elettrici e delle principali apparecchiature.
Allegato 4
CARATTERISTICHE E MODALITA' DI INSTALLAZIONE PER L'ACCESSO AL PREMIO
PER APPLICAZIONI INNOVATIVE FINALIZZATE ALL'INTEGRAZIONE
ARCHITETTONICA.
1. Caratteristiche costruttive.
Al fine di accedere alla tariffa di cui al titolo III del
presente decreto, i moduli e i componenti dovranno avere, almeno,
tutte le seguenti caratteristiche:
1. moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati
specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici
di edifici quali:
a) coperture degli edifici;
b) superfici opache verticali;
b) superfici trasparenti o semitrasparenti sulle coperture;
c) superfici apribili e assimilabili quali porte, finestre e
vetrine anche se non apribili comprensive degli infissi;
2. moduli e componenti che abbiano significative innovazioni di
carattere tecnologico;
3. moduli progettati e realizzati industrialmente per svolgere,
oltre alla produzione di energia elettrica, funzioni architettoniche
fondamentali quali:
a. protezione o regolazione termica dell'edificio. Ovvero il
componente deve garantire il mantenimento dei livelli di fabbisogno
energetico dell'edificio ed essere caratterizzato da trasmittanza
termica comparabile con quella del componente architettonico
sostituito;
b. moduli progettati per garantire tenuta all'acqua e
conseguente impermeabilizzazione della struttura edilizia sottesa;
c. moduli progettati per garantire tenuta meccanica
comparabile con l'elemento edilizio sostituito.
2. Modalita' di installazione.
Al fine di accedere alla tariffa di cui al titolo III del
presente decreto, i moduli e i componenti dovranno, almeno, essere
installati secondo le seguenti modalita':
1. i moduli devono sostituire componenti architettonici degli
edifici;
2. i moduli devono comunque svolgere una funzione di
rivestimento di parti dell'edificio, altrimenti svolta da componenti
edilizi non finalizzati alla produzione di energia elettrica;
3. da un punto di vista estetico, il sistema fotovoltaico deve
comunque inserirsi armoniosamente nel disegno architettonico
dell'edificio.
Allegato 5
IMPIANTI DI CUI AL TITOLO II
Tariffe per l'anno 2011
1. Per i mesi di giugno, luglio e agosto 2011 le tariffe sono
individuate dalla tabella 1:
Tabella 1
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Per i mesi da settembre a dicembre 2011 le tariffe sono
individuate dalla tabella 2:
Tabella 2
Parte di provvedimento in formato grafico
Tariffe per l'anno 2012
3. Per il primo e secondo semestre 2012 le tariffe sono
individuate dalla tabella 3:
Tabella 3
Parte di provvedimento in formato grafico
Tariffe per l'anno 2013 e per i periodi successivi
4. A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore
onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico. Sulla
quota di energia autoconsumata e' attribuita una tariffa specifica.
Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 4:
Tabella 4
Parte di provvedimento in formato grafico
5. Le riduzione programmate per i semestri successivi sono
individuate dalla tabella 5 e sono applicate alle tariffe vigenti nel
semestre precedente:
Tabella 5
Parte di provvedimento in formato grafico
6. Le tariffe di ciascun semestre possono essere ulteriormente
ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella 5 sulla base del
costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel
periodo di osservazione. La riduzione aggiuntiva eventualmente
applicata e' stabilita, nel solo caso in cui risulti C > C 0 , sulla
base della formula riportata:
dove:
C - C
0
d = d + ------ x d
eff,i i C i+l
0
d eff, i = riduzione % effettiva per il semestre i;
d i = riduzione programmata per il semestre i;
d i+1 = riduzione programmata per il semestre i+1;
C= Costo annuo della potenza installata nel periodo di
osservazione;
C 0 = Costo indicativo annuo della potenza obiettivo del
semestre precedente il semestre i, stabilito dall'art. 4.
7. Il periodo di osservazione e' il periodo di 6 mesi
antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio per il 1° semestre di
ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno.
8. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo
di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo.
IMPIANTI DI CUI AL TITOLO III
Tariffe per l'anno 2011
9. Le tariffe per gli impianti che entrano in esercizio a
decorrere dal 1° giugno 2011 sono individuate dalla tabella 6:
Tabella 6
-------------------------------------------------
Intervallo di potenza Tariffa corrispondente
[kW] [€/kWh]
-------------------------------------------------
1 <= P <= 20 0,427
-------------------------------------------------
20 < P 200 0,359
-------------------------------------------------
Tariffe per l'anno 2012
10. Le tariffe per il primo e secondo semestre del 2012 sono
individuate dalla tabella 7:
Tabella 7
------------------------------------------------------------
1° semestre 2012 2° semestre 2012
------------------------------------------------------------
Intervallo di Tariffa Tariffa
potenza corrispondente corrispondente
------------------------------------------------------------
[kW] [€/kWh] [€/kWh]
------------------------------------------------------------
1 <= P <= 20 0,418 0,410
------------------------------------------------------------
20 < P 200 0,352 0,345
------------------------------------------------------------
Tariffe per l'anno 2013 e per i periodi successivi
11. A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono
valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico.
Sulla quota di energia autoconsumata e' attribuita una tariffa
specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 8:
Tabella 8
------------------------------------------------------------
Intervallo di Tariffa Tariffa
potenza onnicomprensiva autoconsumo
------------------------------------------------------------
[kW] [kWh] [€/kWh]
------------------------------------------------------------
1 <= P <= 20 0,543 0,398
20 C 0 , sulla
base della formula riportata:
dove:
C - C
0
d = d + ------ x d
eff,i i C i+l
0
d eff, i = riduzione % effettiva per il semestre i;
d i = riduzione programmata per il semestre i;
d i+1 = riduzione programmata per il semestre i+1;
C= Costo annuo della potenza installata nel periodo di
osservazione;
C 0 = Costo indicativo annuo della potenza obiettivo del
semestre precedente il semestre i, stabilito dall'art. 4.
14. Il periodo di osservazione e' il periodo di 6 mesi
antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio per il 1° semestre di
ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno.
15. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo
di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo.
16. A decorrere dal 2015 gli impianti di cui al titolo III
accedono alle tariffe previste per gli impianti di cui al titolo II,
concorrendo alla formazione dei livelli di costo e degli obiettivi
indicativi di potenza di cui alla tabella 1.2 dell'art. 4. Resta
fermo il rispetto delle condizioni individuate dallo stesso titolo
III.
IMPIANTI DI CUI AL TITOLO IV
Tariffe per l'anno 2011
17. Le tariffe per gli impianti che entrano in esercizio a
decorrere dal 1° giugno 2011 sono individuate dalla tabella 10:
Tabella 10
-------------------------------------------------
Intervallo di potenza Tariffa corrispondente
[kW] [€/kWh]
-------------------------------------------------
1 <= P <= 200 0,359
-------------------------------------------------
200 < P 1000 0,272
-------------------------------------------------
Tariffe per l'anno 2012
18. Le tariffe per il primo e secondo semestre del 2012 sono
individuate dalla tabella 11:
Tabella 11
------------------------------------------------------------
1° semestre 2012 2° semestre 2012
------------------------------------------------------------
Intervallo di Tariffa Tariffa
potenza corrispondente corrispondente
------------------------------------------------------------
[kW] [€/kWh] [€/kWh]
------------------------------------------------------------
1 <= P <= 200 0,352 0,345
------------------------------------------------------------
200 < P 1000 0,266 0,261
------------------------------------------------------------
Tariffe per l'anno 2013 e per i periodi successivi
19. A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono
valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico.
Sulla quota di energia autoconsumata e' attribuita una tariffa
specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 12:
Tabella 12
------------------------------------------------------------
Tariffa Tariffa
onnicomprensiva autoconsumo
------------------------------------------------------------
[kW] [kWh] [€/kWh]
------------------------------------------------------------
1 <= P <= 200 0,437 0,334
------------------------------------------------------------
200 C 0 , sulla
base della formula riportata:
dove:
C - C
0
d = d + ------ x d
eff,i i C i+l
0
d eff, i = riduzione % effettiva per il semestre i;
d i = riduzione programmata per il semestre i;
d i+1 = riduzione programmata per il semestre i+1;
C= Costo annuo della potenza installata nel periodo di
osservazione;
C 0 = Costo indicativo annuo della potenza obiettivo del
semestre precedente il semestre i, stabilito dall'art. 4.
22. Il periodo di osservazione e' il periodo di 6 mesi
antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio per il 1° semestre di
ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno.
23. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo
di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo.
24. A decorrere dal 2015 gli impianti di cui al titolo IV
accedono alle tariffe previste per gli impianti di cui al titolo II,
concorrendo alla formazione dei livelli di costo e degli obiettivi
indicativi di potenza di cui alla tabella 1.2 dell'art. 4. Resta
fermo il rispetto delle condizioni individuate dallo stesso titolo
III.
Titolo I Disposizioni comuni
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante
attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, ed in
particolare:
l'art. 23 relativo ai principi generali per la ridefinizione dei
regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti
rinnovabili e all'efficienza energetica, con particolare riferimento
all'efficacia e all'efficienza degli incentivi, alla riduzione degli
oneri in capo ai consumatori, alla gradualita' di intervento a
salvaguardia degli investimenti effettuati, alla flessibilita' della
struttura dei regimi di sostegno per tenere conto dell'evoluzione dei
meccanismi di mercato e delle tecnologie delle fonti rinnovabili, con
motivi di esclusione dagli incentivi stessi;
l'art. 25, comma 9, il quale prevede che le disposizioni del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, si
applicano alla produzione di energia elettrica da impianti solari
fotovoltaici che entrino in esercizio entro il 31 maggio 2011;
l'art. 25, comma 10, il quale prevede che, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41,
l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti
solari fotovoltaici che entrino in esercizio successivamente al
termine di cui al comma 9 e' disciplinata con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del mare, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, entro il 30 aprile 2011, sulla base dei seguenti principi:
a) determinazione di un limite annuale di potenza elettrica
cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le
tariffe incentivanti;
b) determinazione delle tariffe incentivanti tenuto conto della
riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e degli
incentivi applicati negli Stati membri dell'Unione europea;
c) previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate
sulla base della natura dell'area di sedime;
d) applicazione delle disposizioni dell'art. 7 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in quanto compatibili con il
presente comma;
Visto l'art. 10, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 28
del 2011, il quale dispone, che dalla data di entrata in vigore del
medesimo decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli
collocati a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi statali
e' consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti
dall'allegato 2 dello stesso decreto:
a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1
MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli
impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2
chilometri;
b) non sia destinato all'installazione degli impianti piu' del 10
per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilita'
del proponente;
Visto che il medesimo art. 10, ai commi 5 e 6, dispone che le
condizioni di cui al comma 4 non si applicano ai terreni abbandonati
da almeno cinque anni, nonche' agli impianti solari fotovoltaici con
moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il
titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del citato
decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il
conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione in
ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data
di entrata in vigore dello stesso decreto;
Vista la legge 4 agosto 1978, n. 440, recante norme per
l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente
coltivate, ed in particolare gli articoli 2 e 4 con i quali,
rispettivamente, sono definite le terre incolte o abbandonate ed e'
attribuito alle regioni il compito di determinare le singole zone del
territorio di loro competenza caratterizzate da fenomeni di
abbandono;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
che prevede che il Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa
con la Conferenza unificata, adotti uno o piu' decreti con i quali
sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di
energia elettrica prodotta mediante conversione fotovoltaica della
fonte solare, attraverso una specifica tariffa di importo decrescente
e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di
investimento e di esercizio;
Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio
2005 e 6 febbraio 2006, pubblicati in Gazzetta Ufficiale,
rispettivamente, del 5 agosto 2005, n. 181 e del 15 febbraio 2006, n.
38 (nel seguito: i decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio
2006), con i quali e' stata data prima attuazione a quanto disposto
dall'art. 7, comma 2, lettera d), del citato decreto legislativo n.
387 del 2003;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 19 febbraio 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23
febbraio 2007, n. 45 (nel seguito: decreto ministeriale 19 febbraio
2007), con il quale e' stata data nuova attuazione a quanto disposto
dal citato art. 7, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 2 marzo 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2009, n.
59 (nel seguito: decreto ministeriale 2 marzo 2009), con il quale si
e' provveduto ad integrare il citato decreto ministeriale 19 febbraio
2007;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010
(nel seguito: decreto ministeriale 6 agosto 2010), con il quale sono
stati aggiornati i criteri per l'incentivazione della produzione di
energia elettrica dalla fonte solare fotovoltaica;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra
l'altro, che non e' sottoposta ad imposta l'energia elettrica
prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza non
superiore a 20 kW;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice
dell'ordinamento militare;
Considerata la continua evoluzione della tecnologia, e in
particolare la significativa riduzione dei costi dei componenti e dei
sistemi fotovoltaici;
Considerati i livelli ed i sistemi di incentivazione dell'energia
elettrica solare fotovoltaica assicurati in altri Stati membri
dell'Unione europea;
Ritenuto che l'incentivazione della produzione di energia elettrica
da impianti solari fotovoltaici che entrano in esercizio
successivamente al 31 maggio 2011 debba essere attuata tramite una
progressiva diminuzione delle tariffe che, da un lato, miri ad un
allineamento graduale dell'incentivo pubblico con i costi delle
tecnologie, in linea con le politiche adottate nei principali Paesi
europei e, dall'altro, mantenga stabilita' e certezza sul mercato;
Considerato che, in base all'evoluzione dei costi tecnologici, si
prevede il raggiungimento entro pochi anni della cd. grid parity,
ossia alla convenienza economica dell'elettricita' fotovoltaica
rispetto a quella prelevata o immessa in rete, per le installazioni
piu' efficienti, condizione che fa ritenere non piu' necessario il
mantenimento di uno schema di sostegno pubblico a decorrere dal
raggiungimento di tale condizione;
Ritenuto pertanto opportuno sviluppare la potenza elettrica
cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le
tariffe incentivanti, di cui all'art. 25, comma 10, del decreto
legislativo n. 28 del 2011 secondo obiettivi temporali che assicurino
una crescita graduale della potenza stessa negli anni, in modo da
usufruire dei miglioramenti della tecnologia sotto il profilo dei
costi e dell'efficienza, che diano prospettiva di crescita di lungo
termine agli investitori e all'industria di settore, con un minore
impatto della spesa annua aggiuntiva su prezzi e tariffe dell'energia
elettrica;
Considerato che, sulla base delle previgenti disposizioni di
sostegno al fotovoltaico e dei dati sugli investimenti effettuati e
in corso di realizzazione, l'onere gravante sugli oneri di sistema
del settore elettrico dovrebbe raggiungere, dal 2011, il valore di
circa 3,5 miliardi di euro annui;
Considerato opportuno adottare un metodo che colleghi l'andamento
tariffario programmato e le eventuali ulteriori riduzioni
all'andamento della potenza installata, rispetto ad obiettivi fissati
in termini programmatici;
Ritenuto opportuno prevedere, a tutela degli investimenti in corso
alla data di entrata in vigore del decreto, un regime transitorio,
fino al 31 dicembre 2012, nell'ambito di un contingente di potenza
per i grandi impianti, per dare gradualita' al processo di
ridefinizione della disciplina vigente ed assicurare il controllo
degli oneri conseguenti;
Ritenuto di dover intervenire anche sulle modalita' di
riconoscimento e valorizzazione degli interventi che realmente
promuovono l'integrazione architettonica al fine di perseguire
maggiormente l'obiettivo di orientare il processo di diffusione del
fotovoltaico verso applicazioni piu' promettenti, in termini di
potenziale di diffusione e connesso sviluppo tecnologico, e che
consentano minor utilizzo del territorio;
Ritenuto opportuno, anche alla luce dei probabili effetti
conseguenti all'attuazione della direttiva 2009/29/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva
2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema
comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra, introdurre, a decorrere dal 2013, un sistema di incentivazione
basato su tariffe omnicomprensive per l'energia prodotta e immessa in
rete e tariffe premio per l'energia prodotta e autoconsumata;
Ritenuto inoltre di dover confermare le disposizioni a favore
dell'innovazione tecnologica del settore e dello sviluppo di
tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica;
Sentita la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso il proprio parere
nella seduta del 28 aprile 2011;
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce i criteri per incentivare la
produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo
sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2-sexies del decreto-legge
25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 2010, n. 41, il presente decreto si applica agli impianti
fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio
2011 e fino al 31 dicembre 2016, per un obiettivo indicativo di
potenza installata a livello nazionale di circa 23.000 MW,
corrispondente ad un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi
stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro.
Titolo I Disposizioni comuni
Art. 2
Criteri generali del regime di sostegno
1. Il regime di sostegno e' assicurato secondo obiettivi indicativi
di progressione temporale della potenza installata coerenti con
previsioni annuali di spesa.
2. Fatte salve le disposizioni transitorie per l'accesso agli
incentivi definite per gli anni 2011 e 2012, il superamento dei costi
annui indicativi definiti per ciascun anno o frazione di anno non
limita l'accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una
riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo, tenuto
conto del costo indicativo cumulato annuo di cui all'art. 1, comma 2.
3. Al raggiungimento del minore dei valori di costo indicativo
cumulato annuo di cui all'art. 1, comma 2, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza
unificata, possono essere riviste le modalita' di incentivazione di
cui al presente decreto, favorendo in ogni caso l'ulteriore sviluppo
del settore.
Titolo I Disposizioni comuni
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) «condizioni nominali»: sono le condizioni di prova dei moduli
fotovoltaici, piani o a concentrazione solare, nelle quali sono
rilevate le prestazioni dei moduli stessi, secondo protocolli
definiti dalle pertinenti norme CEI e indicati nella Guida CEI 82-25
e successivi aggiornamenti;
b) «costo di investimento»: totale dei costi strettamente
necessari per la realizzazione a regola d'arte dell'impianto
fotovoltaico;
c) «data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico»: e'
la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le
seguenti condizioni:
c1) l'impianto e' collegato in parallelo con il sistema
elettrico;
c2) risultano installati tutti i contatori necessari per la
contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la
rete;
c3) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi
alla regolazione dell'accesso alle reti;
d) «energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico» e':
d1) per impianti connessi a reti elettriche in media o alta
tensione, l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di
conversione della corrente continua in corrente alternata in bassa
tensione, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze
elettriche del soggetto responsabile e prima che sia effettuata la
trasformazione in media o alta tensione per l'immissione nella rete
elettrica;
d2) per impianti connessi a reti elettriche in bassa tensione,
l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione
della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso
l'eventuale trasformatore di isolamento o adattamento, prima che essa
sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto
responsabile e immessa nella rete elettrica;
e) «impianto fotovoltaico» o «sistema solare fotovoltaico»: e' un
impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione
diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso
e' composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici
piani, nel seguito denominati moduli, uno o piu' gruppi di
conversione della corrente continua in corrente alternata e altri
componenti elettrici minori;
f) «impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche
innovative»: e' l'impianto fotovoltaico che utilizza moduli non
convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per
sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti
costruttivi e alle modalita' di installazione indicate in allegato 4;
g) «impianto fotovoltaico realizzato su un edificio»: e'
l'impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo le
modalita' individuate in allegato 2;
h) «potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa)
dell'impianto fotovoltaico»: e' la potenza elettrica dell'impianto,
determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o
di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte
del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come
definite alla lettera a);
i) «potenziamento»: e' l'intervento tecnologico eseguito su un
impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un
incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di
moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non
inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva
dell'impianto medesimo, come definita alla lettera l);
l) «produzione aggiuntiva di un impianto»: e' l'aumento, ottenuto
a seguito di un potenziamento ed espresso in kWh, dell'energia
elettrica prodotta annualmente, rispetto alla produzione annua media
prima dell'intervento; per i soli interventi di potenziamento su
impianti non muniti del gruppo di misura dell'energia prodotta, la
produzione aggiuntiva e' pari all'energia elettrica prodotta
dall'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento,
moltiplicata per il rapporto tra l'incremento di potenza nominale
dell'impianto e la potenza nominale complessiva dell'impianto a
seguito dell'intervento di potenziamento;
m) «produzione annua media di un impianto»: e' la media
aritmetica, espressa in kWh, dei valori dell'energia elettrica
effettivamente prodotta negli ultimi due anni solari, al netto di
eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie
esigenze manutentive;
n) «punto di connessione»: e' il punto della rete elettrica, di
competenza del gestore di rete, nel quale l'impianto fotovoltaico
viene collegato alla rete elettrica;
o) «rifacimento totale»: e' l'intervento
impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in
esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con
componenti nuovi di almeno tutti i moduli e del gruppo di conversione
della corrente continua in corrente alternata;
p) «servizio di scambio sul posto»: e' il servizio di cui
all'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e
successive modifiche ed integrazioni;
q) «GSE»: e' il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.;
r) «sistema solare fotovoltaico a concentrazione o impianto
fotovoltaico a concentrazione»: e' un impianto di produzione di
energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione
solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso e' composto
principalmente da un insieme di moduli in cui la luce solare e'
concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o
piu' gruppi di conversione della corrente continua in corrente
alternata e da altri componenti elettrici minori;
s) «soggetto responsabile»: e' il soggetto responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, e che ha diritto a
richiedere e ottenere le tariffe incentivanti, nonche' il soggetto
che richiede l'iscrizione ai registri di cui all'art. 8;
t) «impianto fotovoltaico con innovazione tecnologica»: e' un
impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti caratterizzati
da significative innovazioni tecnologiche;
u) «piccoli impianti»: sono gli impianti fotovoltaici realizzati
su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW, gli altri
impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in
regime di scambio sul posto, nonche' gli impianti fotovoltaici di
potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001;
v) «grande impianto»: e' un impianto fotovoltaico diverso da
quello di cui alla lettera u);
z) «costo indicativo cumulato annuo degli incentivi» o «costo
indicativo cumulato degli incentivi»: e' la sommatoria dei prodotti
della potenza di ciascun impianto fotovoltaico ammesso alle
incentivazioni, di qualunque potenza e tipologia, ivi inclusi gli
impianti realizzati nell'ambito dei regimi attuativi dell'art. 7 del
decreto legislativo n. 387 del 2003 e di quelli di cui all'art.
2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, per la componente
incentivante riconosciuta o prevista per la produzione annua
effettiva, laddove disponibile, o per la producibilita' annua
dell'impianto calcolata dal GSE sulla base dell'insolazione media del
sito in cui e' ubicato l'impianto, della tipologia di installazione e
di quanto dichiarato dal soggetto responsabile;
aa) «costo annuo indicativo degli incentivi nel periodo» o «costo
indicativo degli incentivi nel periodo»: e' il costo, calcolato con
le modalita' di cui alla lettera z), in riferimento alla potenza dei
piccoli e grandi impianti fotovoltaici ammessi alle incentivazioni
nei periodi di riferimento stabiliti dell'art. 4;
ab) «componente incentivante delle tariffe»: fino al 31 dicembre
2012 e' il valore delle tariffe incentivanti; successivamente a tale
data, e' convenzionalmente assunta pari al valore della tariffa
premio sull'autoconsumo.
2. Ai fini del presente decreto, le cave, le discariche esaurite,
le aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati non sono
considerate aree agricole, anche se ricadenti in aree classificate
agricole dal pertinente strumento urbanistico.
3. Valgono inoltre le definizioni di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, e all'art. 2
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Titolo I Disposizioni comuni
Art. 4
Obiettivi dell'incentivazione dell'energia elettrica
prodotta da impianti fotovoltaici
1. I limiti di incentivazione dell'energia prodotta da impianti
fotovoltaici sono determinati sulla base del costo annuo indicativo
degli incentivi con riferimento a ciascun periodo e per la seguente
tipologia di impianti:
a) impianti fotovoltaici, di cui al titolo II, a loro volta
distinti in piccoli impianti e grandi impianti;
b) impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche
innovative, di cui al titolo III;
c) impianti a concentrazione, di cui al titolo IV.
2. Limitatamente al periodo 1° giugno 2011-31 dicembre 2011 e a
tutto l'anno 2012 i grandi impianti di cui alla lettera a) del comma
1 sono ammessi al regime di sostegno nei limiti di costo annuo
individuati dalla tabella 1.1. Nella medesima tabella sono riportati
anche i relativi obiettivi indicativi di potenza:
Tabella 1.1
------------------------------------------------------------
1/06/2011- Primo Secondo
31/12/2011 semestre semestre TOTALE
2012 2012
------------------------------------------------------------
Livelli di costo 300 ML€ 150 ML€ 130 ML€ 580 ML€
------------------------------------------------------------
Obiettivi
indicativi
di potenza 1.200 MW 770 MW 720 MW 2.690 MW
------------------------------------------------------------
3. Limitatamente al periodo 1° giugno 2011-31 dicembre 2011 e a
tutto l'anno 2012 i piccoli impianti di cui alla lettera a) del comma
1 sono ammessi all'incentivo senza limiti di costo annuo, fatte salve
le riduzioni tariffarie programmate stabilite dall'allegato 5.
4. Per gli anni dal 2013 al 2016, per gli impianti di cui alla
lettera a) del comma 1 il superamento dei costi indicativi definiti
dalla tabella 1.2 non limita l'accesso alle tariffe incentivanti, ma
determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo
successivo, sulla base di quanto stabilito dall'allegato 5. Nella
tabella 1.2 sono individuati altresi' i relativi obiettivi indicativi
di potenza. Tali valori possono essere aggiornati sulla base di
quanto stabilito dall'art. 8, comma 5:
Tabella 1.2
Parte di provvedimento in formato grafico
5. Limitatamente al periodo 1° giugno 2011-31 dicembre 2011 e a
tutto l'anno 2012 agli impianti di cui alle lettere b) e c) del comma
1 si applicano le riduzioni tariffarie programmate stabilite
dall'allegato 5.
6. Per gli anni dal 2013 al 2016, per gli impianti di cui alla
lettere b) e c) del comma 1 il superamento dei costi indicativi
definiti dalla tabella 1.3 non limita l'accesso alle tariffe
incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per
il periodo successivo, sulla base di quanto stabilito dall'allegato
5:
Tabella 1.3
Parte di provvedimento in formato grafico
Titolo I Disposizioni comuni
Art. 5
Cumulabilita' degli incentivi e dei meccanismi
di valorizzazione dell'energia elettrica prodotta
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 4, del decreto
ministeriale 6 agosto 2010 e quanto previsto al comma 4 del presente
articolo, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono
cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi
pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto:
a) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30%
del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su
edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
b) contributi in conto capitale fino al 60% del costo di
investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole
pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il
soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario
dell'edificio scolastico, nonche' su strutture sanitarie pubbliche e
su superfici ed immobili di strutture militari e penitenziarie,
ovvero su superfici e immobili o loro pertinenze di proprieta' di
enti locali o di regioni e province autonome;
c) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30%
del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano
realizzati su edifici pubblici diversi da quelli di cui alle lettera
a) e b), ovvero su edifici di proprieta' di organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale che provvedono alla prestazione di
servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui soggetto
responsabile sia l'ente pubblico o l'organizzazione non lucrativa di
utilita' sociale;
d) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30%
del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su
aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all'interno di siti
contaminati come definiti dall'art. 240 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, purche' il soggetto
responsabile dell'impianto assuma la diretta responsabilita' delle
preventive operazioni di bonifica; i predetti contributi non sono
cumulabili con il premio di cui all'art. 14, comma 1, lettera a);
e) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30%
del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con
caratteristiche innovative;
f) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30%
del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione;
g) finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione
dell'art. 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
h) benefici conseguenti all'accesso a fondi di garanzia e di
rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome.
2. Fermo restando il diritto al beneficio della riduzione
dell'imposta sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di
energia solare per la produzione di calore o energia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al
decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, le tariffe
incentivanti di cui al presente decreto non sono applicabili qualora,
in relazione all'impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o
richieste detrazioni fiscali.
3. Non possono accedere alle tariffe di cui al presente decreto gli
impianti che hanno beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte
dai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19
febbraio 2007 e 6 agosto 2010.
4. Dal 1° gennaio 2013, si applicano le condizioni di cumulabilita'
degli incentivi secondo le modalita' di cui all'art. 26 del decreto
legislativo n. 28 del 2011, come definite con i decreti attuativi di
cui all'art. 24, comma 5, dello stesso decreto.
5. Per gli impianti di cui ai titoli II, III e IV le tariffe
incentivanti sono aggiuntive ai seguenti benefici, alternativi fra
loro:
a) il meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti
ammessi, ferma restando la deroga di cui all'art. 355, comma 7, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le modalita' e condizioni
di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas ARG/elt 186/09 del 9 dicembre 2009. Tale disciplina continua ad
applicarsi anche dopo il termine del periodo di diritto alle tariffe
incentivanti di cui al presente decreto;
b) il ritiro con le modalita' e alle condizioni fissate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art.
13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero
la cessione al mercato.
6. Le tariffe incentivanti sono aggiuntive ai benefici di cui alle
lettere a) e b) del comma 5, limitatamente agli impianti che entrano
in esercizio entro il 31 dicembre 2012.
Titolo I Disposizioni comuni
Art. 6
Condizioni per l'accesso alle tariffe incentivanti
1. Gli impianti accedono alle tariffe incentivanti con le modalita'
e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto.
2. I grandi impianti che entrano in esercizio entro il 31 agosto
2011 accedono direttamente alle tariffe incentivanti, fatto salvo
l'onere di comunicazione al GSE dell'avvenuta entrata in esercizio
entro 15 giorni solari dalla stessa.
3. Per gli anni 2011 e 2012 i grandi impianti che non ricadono tra
quelli di cui al comma 2 accedono alle tariffe incentivanti qualora
ricorrano entrambe le seguenti ulteriori condizioni:
a) l'impianto e' stato iscritto nel registro di cui all'art. 8,
in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo definiti
per ciascuno dei periodi di riferimento di cui all'art. 4, comma 2. A
tal fine, il limite di costo per il 2011 e' inclusivo dei costi
connessi all'incentivazione dei grandi impianti entrati in esercizio
entro il 31 agosto 2011. Qualora l'insieme dei costi di
incentivazione per i grandi impianti entrati in esercizio entro il 31
agosto 2011 e degli iscritti nel registro di cui all'art. 8 per
l'anno 2011 determini il superamento del limite di costo previsto per
lo stesso periodo, l'eccedenza comporta una riduzione di pari importo
del limite di costo relativo al secondo semestre 2012;
b) la certificazione di fine lavori dell'impianto perviene al GSE
entro sette mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui
all'art. 8, comma 3; il predetto termine e' incrementato a nove mesi
per gli impianti di potenza superiore a 1 MW.
4. In tutti i casi la tariffa incentivante spettante e' quella
vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto.
5. Lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da
quello di prima installazione comporta la decadenza dal diritto alla
tariffa incentivante. Eventuali modifiche, sullo stesso sito, della
configurazione dell'impianto non possono comportare un incremento
della tariffa incentivante.
Titolo I Disposizioni comuni
Art. 7
Indennizzo nel caso di perdita del diritto
a una determinata tariffa incentivante
1. Nei casi in cui il mancato rispetto, da parte del gestore di
rete, dei tempi per il completamento della realizzazione della
connessione e per l'attivazione della connessione, previsti dalla
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 23
luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo allegato A, e successive
modiche ed integrazioni, comporti la perdita del diritto a una
determinata tariffa incentivante, si applicano le misure di
indennizzo previste e disciplinate dalla delibera dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas ARG/elt 181/10 e relativo allegato A, e
successive modifiche e integrazioni.
Titolo I Disposizioni comuni
Art. 8
Iscrizione al registro per i grandi impianti
1. Per gli anni 2011 e 2012 i soggetti responsabili di grandi
impianti devono richiedere al GSE l'iscrizione all'apposito registro
informatico, inviando la documentazione di cui all'allegato 3-A.
2. Per l'anno 2011 le richieste di iscrizione al registro devono
pervenire al GSE dal 20 maggio al 30 giugno 2011. Per lo stesso anno,
il periodo per l'iscrizione al registro e' riaperto, nel caso di
ulteriore disponibilita' nell'ambito del limite di costo di cui
all'art. 4, comma 2, dal 15 settembre al 30 settembre 2011. Per il
primo semestre dell'anno 2012 il periodo per l'iscrizione al registro
decorre dal 1° al 30 novembre 2011 e viene successivamente riaperto,
nel caso di ulteriori disponibilita', nell'ambito del limite di costo
di cui all'art. 4, comma 2, dal 1° al 31 gennaio 2012. Per il secondo
semestre dell'anno 2012 il periodo per l'iscrizione al registro
decorre dal 1° al 28 febbraio 2012 e viene successivamente riaperto,
nel caso di ulteriori disponibilita', nell'ambito del limite di costo
di cui all'art. 4, comma 2 dal 1° al 31 maggio 2012, tenuto conto di
quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, lettera a), terzo periodo.
3. Il GSE forma la graduatoria degli impianti iscritti al registro
e la pubblica sul proprio sito entro quindici giorni dalla data di
chiusura del relativo periodo, secondo i seguenti criteri di
priorita', da applicare in ordine gerarchico:
a) impianti entrati in esercizio alla data di presentazione della
richiesta di iscrizione;
b) impianti per i quali sono stati terminati i lavori di
realizzazione alla data di presentazione della richiesta di
iscrizione; in tal caso, fermo restando quanto previsto all'art. 9;
c) precedenza della data del pertinente titolo autorizzativo;
d) minore potenza dell'impianto;
e) precedenza della data della richiesta di iscrizione al
registro.
4. Qualora per un impianto iscritto al registro in posizione tale
da rientrare nei limiti di costo di cui all'art. 4, comma 2, non sia
prodotta la certificazione della fine dei lavori entro il termine
indicato all'art. 6, comma 1, lettera b), l'iscrizione dello stesso
impianto decade. Nel caso in cui tale impianto sia comunque
completato e acceda, in un periodo successivo, alle tariffe
incentivanti con le modalita' e nei limiti di cui al presente
decreto, ad esso spetta la tariffa vigente alla data di entrata in
esercizio ridotta del 20%.
5. La graduatoria formata a seguito dell'iscrizione al registro non
e' soggetta a scorrimento, fatto salvo il caso di cancellazioni a
cura del GSE di impianti iscritti che entrino in esercizio entro il
31 agosto 2011. Le eventuali risorse liberatesi a seguito di rinuncia
o decadenza dal diritto sono allocate sul primo periodo utile
successivo. Il GSE provvede alla ricognizione delle predette risorse
e a comunicare il periodo della relativa allocazione.
6. Qualora un impianto iscritto al registro nell'anno 2011 in
posizione tale da non rientrare nel limite di costo di cui all'art.
4, comma 2, intenda accedere alle tariffe incentivanti nell'anno 2012
deve inoltrare al GSE una nuova richiesta di iscrizione con le
modalita' di cui ai precedenti commi.
7. Il comma 4 non si applica nei casi di mancato rispetto del
termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), dovuto a eventi
calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorita'. In tal
caso, l'impianto mantiene il diritto di accesso alle tariffe
incentivanti, fermo restando quanto stabilito dall'art. 6, comma 2.
8. L'iscrizione al registro non e' cedibile a terzi.
9. Il GSE pubblica le regole tecniche per l'iscrizione al registro
di cui al presente decreto entro e non oltre il 15 maggio 2011.
Titolo I Disposizioni comuni
Art. 9
Certificazione di fine lavori per i grandi impianti
1. Per gli anni 2011 e 2012 il soggetto titolare di un impianto
iscritto al registro di cui all'art. 8 comunica al GSE il termine dei
lavori di realizzazione dell'impianto, allegando perizia asseverata
che certifichi il rispetto di quanto previsto all'allegato 3-B, e
trasmette copia della comunicazione e della perizia al gestore di
rete.
2. Entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il
gestore di rete verifica la rispondenza di quanto dichiarato nella
perizia asseverata dandone comunicazione al GSE.
3. Nell'ambito delle regole tecniche di cui all'art. 8, comma 9, il
GSE redige un apposito protocollo sulla base del quale i gestori di
rete provvedono alla verifica di quanto dichiarato nella perizia
asseverata, di cui al comma 1.
4. Per gli impianti di cui all'art. 8, comma 3, lettera b), la
comunicazione del termine dei lavori di realizzazione dell'impianto
corredata dalla perizia asseverata di cui al comma 1 e' allegata alla
richiesta di iscrizione al registro.
Titolo I Disposizioni comuni
Art. 10
Trasmissione della documentazione
di entrata in esercizio e accesso alle tariffe incentivanti
1. Entro quindici giorni solari dalla data di entrata in esercizio
dell'impianto, il soggetto responsabile e' tenuto a far pervenire al
GSE la richiesta di concessione della pertinente tariffa
incentivante, completa di tutta la documentazione prevista
dall'allegato 3-C. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente
comma comporta il mancato riconoscimento delle tariffe incentivanti
per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la
data della comunicazione al GSE, fermo restando il diritto alla
tariffa vigente alla data di entrata in esercizio.
2. Ai fini di cui al comma 1, e' fatto obbligo ai gestori di rete
di provvedere alla connessione degli impianti alla rete elettrica nei
termini stabiliti dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas n. ARG/elt 99/08 e successive modificazioni.
3. Il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del presente
decreto, determina e assicura al soggetto responsabile l'erogazione
della tariffa spettante entro centoventi giorni dalla data di
ricevimento della medesima richiesta, al netto dei tempi imputabili
al soggetto responsabile.
4. La cessione dell'impianto fotovoltaico, ovvero dell'edificio o
unita' immobiliare su cui e' ubicato l'impianto fotovoltaico
congiuntamente all'impianto stesso, deve essere comunicata al GSE
entro 30 giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione.
5. Il periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui al
presente decreto e' considerato al netto di eventuali fermate
disposte a seguito di problematiche connesse alla sicurezza della
rete ovvero a seguito di eventi calamitosi riconosciuti come tali
dalle competenti autorita'.
Titolo II Impianti solari fotovoltaici
Art. 11
Requisiti dei soggetti e degli impianti
1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al
presente titolo i seguenti soggetti:
a) le persone fisiche;
b) le persone giuridiche;
c) i soggetti pubblici;
d) i condomini di unita' immobiliari ovvero di edifici.
2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al
presente titolo, gli impianti fotovoltaici in possesso dei seguenti
requisiti:
a) potenza nominale non inferiore a 1 kW;
b) conformita' alle pertinenti norme tecniche richiamate
nell'allegato 1 e alle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto
legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i moduli
fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI
EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma CEI EN
61646, se realizzati con film sottili;
c) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non
gia' impiegati in altri impianti cosi' come stabilito dal decreto
ministeriale 2 marzo 2009;
d) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in
modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato
da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri
impianti fotovoltaici;
e) che rispettano le condizioni stabilite dall'art. 10, comma 4,
del decreto legislativo n. 28 del 2011, qualora realizzati con moduli
collocati a terra in aree agricole, fatto salvo quanto previsto ai
commi 5 e 6 dello stesso art. 10;
f) che rispettano gli ulteriori requisiti e specifiche tecniche
di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, a
decorrere dalla data ivi indicata.
3. Gli inverter utilizzati in impianti fotovoltaici che entrano in
esercizio successivamente al 31 dicembre 2012 devono tener conto
delle esigenze della rete elettrica, prestando i seguenti servizi e
protezioni:
a) mantenere insensibilita' a rapidi abbassamenti di tensione;
b) consentire la disconnessione dalla rete a seguito di un
comando da remoto;
c) aumentare la selettivita' delle protezioni, al fine di evitare
fenomeni di disconnessione intempestiva dell'impianto fotovoltaico;
d) consentire l'erogazione o l'assorbimento di energia reattiva;
e) limitare la potenza immessa in rete (per ridurre le variazioni
di tensione della rete);
f) evitare la possibilita' che gli inverter possano alimentare i
carichi elettrici della rete in assenza di tensione sulla cabina
della rete.
4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 3, il CEI -
Comitato elettrotecnico italiano, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, definisce apposite norme tecniche.
5. Per gli impianti che entrano in esercizio dopo un anno dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2011, in
aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in
esercizio prima della medesima data, il soggetto responsabile e'
tenuto a trasmettere al GSE, ai sensi dell'allegato 2, comma 4,
lettera b), del medesimo decreto legislativo, certificato rilasciato
dal produttore dei moduli fotovoltaici, con il quale viene attestato
che i moduli fotovoltaici utilizzati godono per almeno dieci anni di
garanzia di prodotto contro il difetto di fabbricazione.
6. Per gli impianti che entrano in esercizio successivamente al 30
giugno 2012, il soggetto responsabile e' tenuto a trasmettere al GSE,
in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano
in esercizio prima della medesima data, la seguente ulteriore
documentazione:
a) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici,
attestante l'adesione dello stesso a un sistema o consorzio europeo
che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli
fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli;
b) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici,
attestante che l'azienda produttrice dei moduli stessi possiede le
certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualita'),
OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro)
e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale);
c) certificato di ispezione di fabbrica relativo a moduli e
gruppi di conversione rilasciato da ente terzo notificato a livello
europeo o nazionale, a verifica del rispetto della qualita' del
processo produttivo e dei materiali utilizzati e degli altri criteri
riportati alle precedenti lettere a) e b) e all'art. 14, comma 1,
lettera d).
Titolo II Impianti solari fotovoltaici
Art. 12
Tariffe incentivanti
1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di
cui al presente titolo, il soggetto responsabile ha diritto a una
tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall'allegato 5.
2. La tariffa incentivante e' riconosciuta per un periodo di venti
anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed
e' costante in moneta corrente per tutto il periodo di
incentivazione.
3. Le tariffe di cui al presente articolo possono essere
incrementate con le modalita' e alle condizioni previste dagli
articoli 13 e 14. Ogni singolo incremento e' da intendersi non
cumulabile con gli altri. A decorrere dal 2013 la tariffa a cui e'
applicato l'incremento e' pari alla componente incentivante. Il
premio e' riconosciuto sull'intera energia elettrica prodotta
dall'impianto fotovoltaico.
4. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento
possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla
produzione aggiuntiva, fermo restando quanto stabilito dall'art. 24,
comma 2, lettera i), punto ii, del decreto legislativo n. 28 del
2011.
5. Ai fini dell'attribuzione delle tariffe incentivanti, piu'
impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o
riconducibili a un unico soggetto responsabile e localizzati nella
medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si
intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma
dei singoli impianti. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente provvedimento, il GSE definisce e pubblica ulteriori
requisiti e regole tecniche volti ad evitare il frazionamento di un
impianto in piu' impianti di ridotta potenza.
6. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale
in materia di produzione di energia elettrica.
Titolo II Impianti solari fotovoltaici
Art. 13
Premio per impianti fotovoltaici abbinati
ad un uso efficiente dell'energia
1. I piccoli impianti sugli edifici possono beneficiare di un
premio aggiuntivo rispetto alle tariffe previste dal presente titolo,
qualora abbinati ad un uso efficiente dell'energia.
2. Per accedere al premio di cui al comma 1 il soggetto
responsabile:
a) si dota di un attestato di certificazione energetica relativo
all'edificio o unita' immobiliare su cui e' ubicato l'impianto,
comprendente anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi
delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unita'
immobiliare;
b) successivamente alla data di entrata in esercizio
dell'impianto fotovoltaico, effettua interventi sull'involucro
edilizio tra quelli individuati nella medesima certificazione
energetica che conseguano una riduzione di almeno il 10% di entrambi
gli indici di prestazione energetica estiva e invernale
dell'involucro edilizio relativi all'edificio o all'unita'
immobiliare rispetto ai medesimi indici come individuati nella
certificazione energetica;
c) si dota di una nuova certificazione energetica dell'edificio o
unita' immobiliare al fine di dimostrare l'avvenuta esecuzione degli
interventi e l'ottenimento della riduzione del fabbisogno di energia
come individuato nella certificazione energetica di cui al punto a).
3. A seguito dell'esecuzione degli interventi, il soggetto
responsabile presenta istanza per il riconoscimento del premio al GSE
corredata delle certificazioni energetiche dell'edificio o unita'
immobiliare, di cui al comma 2, lettere a) e c).
4. Il premio e' riconosciuto a decorrere dall'anno solare
successivo alla data di ricevimento dell'istanza e consiste in una
maggiorazione percentuale applicata con le modalita' di cui all'art.
12, comma 3, in misura pari alla meta' della percentuale di riduzione
del fabbisogno di energia conseguita con arrotondamento commerciale
alla terza cifra decimale. Il premio e' riconosciuto per il periodo
residuo di diritto alla tariffa incentivante. La maggiorazione
predetta non puo' in ogni caso eccedere il 30% della componente
incentivante della tariffa riconosciuta alla data di entrata in
esercizio dell'impianto fotovoltaico.
5. L'esecuzione di nuovi interventi sull'involucro edilizio che
conseguano una ulteriore riduzione di almeno il 10% di entrambi gli
indici di prestazione energetica estiva e invernale dell'edificio o
unita' immobiliare, certificata con le modalita' di cui al comma 2,
e' presupposto per il riconoscimento di un ulteriore premio,
determinato in riferimento alla somma delle riduzioni ottenute ai
sensi del comma 4, fermo restando il limite massimo del 30%.
6. Per i piccoli impianti realizzati su edifici di nuova
costruzione, ovvero per i quali sia stato ottenuto il pertinente
titolo edilizio in data successiva alla data di entrata in vigore del
presente decreto, il premio di cui al presente articolo consiste in
una maggiorazione del 30%, applicata con le modalita' di cui all'art.
12, comma 3, qualora sia conseguita una prestazione energetica per il
raffrescamento estivo dell'involucro di almeno il 50% inferiore ai
valori minimi di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, nonche' una prestazione
energetica per la climatizzazione invernale di almeno il 50%
inferiore ai valori minimi di cui all'art. 4, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59. Il
conseguimento di detti valori e' attestato da certificazione
energetica.
7. Per gli edifici parzialmente climatizzati, la produzione
dell'impianto fotovoltaico che puo' accedere al premio di cui al
presente articolo e' quella riferibile all'impianto o porzione di
impianto che sottende l'equivalente della superficie utile
climatizzata.
8. L'accesso al premio di cui al presente articolo e' alternativo
all'accesso ad altre forme di incentivazione riconosciute per i
medesimi interventi che danno diritto al premio.
Titolo II Impianti solari fotovoltaici
Art. 14
Premi per specifiche tipologie e applicazioni
di impianti fotovoltaici
1. La componente incentivante della tariffa individuata sulla base
dell'allegato 5 e' incrementata con le modalita' di cui all'art. 12,
comma 3, e con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale:
a) del 5% per gli impianti fotovoltaici diversi da quelli di cui
all'art. 3, comma 1, lettera g), qualora i medesimi impianti siano
ubicati in zone classificate alla data di entrata in vigore del
presente decreto dal pertinente strumento urbanistico come
industriali, miniere, cave o discariche esaurite, area di pertinenza
di discariche o di siti contaminati come definiti dall'art. 240 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
b) del 5% per i piccoli impianti, realizzati da comuni con
popolazione inferiore a 5000 abitanti sulla base dell'ultimo
censimento ISTAT effettuato prima della data di entrata in esercizio
dei medesimi impianti, dei quali i predetti comuni siano soggetti
responsabili;
c) di 5 centesimi di euro/kWh per gli impianti di cui all'art. 3,
comma 1, lettera g), installati in sostituzione di coperture in
eternit o comunque contenenti amianto;
d) del 10% per gli impianti il cui costo di investimento di cui
all'art. 3, comma 1, lettera b) per quanto riguarda i componenti
diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una
produzione realizzata all'interno della Unione europea.
2. Fatte salve le disposizioni interpretative di cui all'art. 20
del decreto ministeriale 6 agosto 2010, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di
pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto
a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per
«impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa spettante
per «altri impianti fotovoltaici». Al fine di garantire la
coltivazione sottostante, le serre a seguito dell'intervento devono
presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie
totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della
superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al
50%. Ai soli fini di cui al presente decreto, i fabbricati rurali
sono equiparati agli edifici, sempreche' accatastati prima della data
di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico.
Titolo III Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative
Art. 15
Requisiti dei soggetti e degli impianti
1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al
presente titolo, con le modalita' e alle condizioni da esso previste,
i seguenti soggetti:
a) le persone fisiche;
b) le persone giuridiche;
c) i soggetti pubblici;
d) i condomini di unita' immobiliari ovvero di edifici.
2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al
presente titolo gli impianti fotovoltaici che utilizzano moduli non
convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per
integrarsi e sostituire elementi architettonici, aventi i seguenti
requisiti:
a) potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW;
b) conformita' alle pertinenti norme tecniche richiamate
nell'allegato 1 e alle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto
legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i moduli
fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI
EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma CEI EN
61646, se realizzati con film sottili;
c) realizzati con moduli e componenti che rispondono ai requisiti
costruttivi e alle modalita' di installazione indicate in allegato 4;
d) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non
gia' impiegati in altri impianti cosi' come stabilito dal decreto
ministeriale 2 marzo 2009;
e) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in
modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato
da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri
impianti fotovoltaici.
3. Ai fini dell'attribuzione delle tariffe di cui al presente
titolo, entro il 30 giugno 2011 il GSE aggiorna la guida sugli
impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative,
contenente schede di dettaglio che indicano, in riferimento alle
singole applicazioni, le modalita' con cui sono rispettate le
prescrizioni di cui all'allegato 4.
4. Agli impianti di cui al presente titolo si applicano le
disposizioni di cui all'art. 11, commi 3, 4 e 6.
Titolo III Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative
Art. 16
Tariffe incentivanti
1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di
cui al presente titolo, il soggetto responsabile ha diritto a una
tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall'allegato 5.
2. La tariffa incentivante e' riconosciuta per un periodo di venti
anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed
e' costante in moneta corrente per tutto il periodo di
incentivazione.
3. Gli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo hanno
diritto al premio di cui all'art. 13 con le modalita' e alle
condizioni ivi previste.
4. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento
possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla
produzione aggiuntiva, fermo restando quanto stabilito dall'art. 24,
comma 2, lettera i), punto ii, del decreto legislativo n. 28 del
2011.
5. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale
in materia di produzione di energia elettrica.
Titolo IV Impianti a concentrazione
Art. 17
Requisiti dei soggetti e degli impianti
1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al
presente titolo i seguenti soggetti:
a) le persone giuridiche;
b) i soggetti pubblici.
2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al
presente decreto gli impianti fotovoltaici aventi i seguenti
requisiti:
a) abbiano potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore
a 5 MW;
b) siano conformi alle pertinenti norme tecniche richiamate
nell'allegato 1 e alle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto
legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i moduli
fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI
EN 62108;
c) siano realizzati con componenti di nuova costruzione o
comunque non gia' impiegati in altri impianti cosi' come stabilito
dal decreto ministeriale 2 marzo 2009;
d) siano collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate,
in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia
caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non
condiviso con altri impianti fotovoltaici.
3. Agli impianti di cui al presente titolo si applicano le
disposizioni di cui all'art. 11, commi 3, 4 e 6, lettere b) e c).
Titolo IV Impianti a concentrazione
Art. 18
Tariffe incentivanti
1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di
cui al presente titolo, il soggetto responsabile ha diritto a una
tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall'allegato 5.
2. La tariffa incentivante e' riconosciuta per un periodo di venti
anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed
e' costante in moneta corrente per tutto il periodo di
incentivazione.
3. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento
possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla
produzione aggiuntiva, fermo restando quanto stabilito dall'art. 24,
comma 2, lettera i), punto ii, del decreto legislativo n. 28 del
2011.
4. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale
in materia di produzione di energia elettrica.
Titolo IV Impianti a concentrazione
Art. 19
Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e d'intesa con la Conferenza unificata, sono definite le
caratteristiche di innovazione tecnologica e i requisiti tecnici
degli impianti con innovazione tecnologica di cui all'art. 3, comma
1, lettera t).
2. Con il decreto di cui al comma 1, vengono definite le tariffe
incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici con innovazione
tecnologica ed i requisiti per l'accesso.
Titolo V Disposizioni finali
Art. 20
Compiti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
1. Con uno o piu' provvedimenti emanati entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas aggiorna ed integra, laddove necessario,
i provvedimenti gia' emanati. L'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas provvede inoltre a:
a) determinare le modalita' con le quali le risorse per
l'erogazione delle tariffe incentivanti, nonche' per la gestione
delle attivita' previste dal presente decreto, trovano copertura nel
gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia
elettrica;
b) aggiornare i provvedimenti relativi all'erogazione del
servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, prevedendo che la
responsabilita' di tale servizio sia, in ogni caso, posta in capo ai
gestori di rete cui gli impianti risultano essere collegati;
c) determinare le modalita' con le quali sono remunerate le
attivita' di certificazione di fine lavori eseguite dai gestori di
rete in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9, nonche'
quelle di cui alla lettera b);
d) aggiornare ed integrare i propri provvedimenti in materia di
connessione alla rete elettrica con particolare riguardo
all'applicazione dell'art. 2, comma 12, lettera g), della legge 14
novembre 1995, n. 481, nei casi in cui il mancato rispetto dei tempi
per la connessione da parte del gestore di rete comporti la perdita
del diritto a una determinata tariffa incentivante, ferma restando il
potere di eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2,
comma 20, lettera c) della medesima legge.
Titolo V Disposizioni finali
Art. 21
Verifiche e controlli
1. Il GSE, nelle more dell'emanazione della disciplina organica sui
controlli disposta dall'art. 42 del decreto legislativo n. 28 del
2011, definisce modalita' per lo svolgimento dei controlli che
prevedono anche ispezioni sugli impianti, anche al fine di verificare
la veridicita' di quanto dichiarato dai soggetti responsabili.
2. Ferme restando le altre conseguenze disposte dalla legge,
l'accertamento della non veridicita' di dati e documenti o della
falsita' di dichiarazioni, resi dai soggetti responsabili ai fini
dell'ottenimento delle tariffe incentivanti di cui al presente
decreto comporta, ai sensi dell'art. 23, comma 3 del decreto
legislativo n. 28 del 2011, la decadenza dal diritto alla tariffa
incentivante e ad eventuali premi concessi ai sensi degli articoli 13
e 14, nonche' la ripetizione dell'indebito da parte del GSE, nel caso
di incentivi gia' percepiti, e l'esclusione dagli incentivi, per
dieci anni dalla data dell'accertamento, per le persone fisiche e
giuridiche che hanno presentato la richiesta di incentivo e per gli
ulteriori soggetti indicati al citato art. 24.
Titolo V Disposizioni finali
Art. 22
Monitoraggio della diffusione, divulgazione
dei risultati e attivita' di informazione
1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il GSE trasmette al Ministero
dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, alle regioni e province autonome,
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas un rapporto relativo
all'attivita' svolta e ai risultati conseguiti a seguito
dell'applicazione del presente decreto e dei decreti
interministeriali attuativi dell'art. 7 del decreto legislativo n.
387 del 2003.
2. Con separato riferimento ai decreti interministeriali 28 luglio
2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e al presente
decreto, il rapporto di cui al comma 1 fornisce, per ciascuna regione
e provincia autonoma e per ciascuna tipologia di impianto e di
ubicazione, la potenza annualmente entrata in esercizio, la relativa
produzione energetica, i valori delle tariffe incentivanti erogate,
l'entita' cumulata delle tariffe incentivanti erogate in ciascuno
degli anni precedenti e ogni altro dato ritenuto utile.
3. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione del rapporto,
il GSE, in assenza di osservazioni del Ministero dello sviluppo
economico o del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, pubblica il rapporto medesimo sul suo sito Internet.
4. Il GSE pubblica sul proprio sito una raccolta fotografica
esemplificativa degli impianti fotovoltaici entrati in esercizio,
avvalendosi delle foto trasmesse dai soggetti responsabili.
5. Il GSE e l'ENEA organizzano, su un campione significativo di
impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici e in modo
da rappresentare le diverse tecnologie e applicazioni, un sistema di
rilevazione dei dati tecnologici e di funzionamento.
6. Il GSE promuove azioni informative finalizzate a favorire la
conoscenza del meccanismo di incentivazione e relative modalita' e
condizioni di accesso, rivolte anche ai soggetti pubblici e ai
soggetti che possono finanziare gli impianti.
7. Il GSE predispone un'anagrafica unica per gli impianti
fotovoltaici. Per tale finalita', a seguito dell'accettazione del
preventivo per la connessione e alla conclusione dell'iter
autorizzativo e comunque prima dell'entrata in esercizio
dell'impianto, il soggetto responsabile e' tenuto a censire il
proprio impianto presso il GSE ottenendo un codice univoco
identificativo del medesimo.
8. Nell'ambito delle regole tecniche di cui all'art. 8, comma 9, il
GSE individua le informazioni relative agli impianti necessarie al
fine del censimento di cui al comma 7, nonche' le modalita'
procedurali per la trasmissione delle medesime informazioni. Il
soggetto responsabile risponde comunque della correttezza e
veridicita' delle informazioni dichiarate. Entro 6 mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, i gestori di rete sono tenuti
a comunicare le informazioni in loro possesso necessarie per il
popolamento dell'anagrafica di cui al comma 7 anche per impianti gia'
entrati in esercizio, secondo le modalita' definite e rese pubbliche
dal medesimo GSE.
Titolo V Disposizioni finali
Art. 23
Monitoraggio tecnologico e promozione
dello sviluppo delle tecnologie
1. L'ENEA, coordinandosi con il GSE, effettua un monitoraggio
tecnologico al fine di individuare le prestazioni delle tecnologie
impiegate negli impianti fotovoltaici gia' realizzati ovvero
realizzati nell'ambito delle disponibilita' del presente decreto.
2. Sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 1,
entro il 31 marzo di ogni anno, l'ENEA trasmette al Ministero dello
sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, un rapporto recante l'analisi, riferita a
ciascuna tipologia di impianto, degli indici di prestazione degli
impianti aggregati per zone, per tecnologia dei moduli fotovoltaici e
del gruppo di conversione, segnalando le eventuali ulteriori esigenze
di innovazione tecnologica.
Titolo V Disposizioni finali
Art. 24
Pubblicizzazione dei dati sulle potenze cumulate
e sui costi
1. Il GSE pubblica sul proprio sito Internet e aggiorna con
continuita' i dati, ripartiti per classe di potenza e tipologia di
impianto, relativi a:
a) impianti che entrano in esercizio ricadenti nelle
disponibilita' di cui al presente decreto;
b) impianti che comunicano la fine lavori certificata;
c) impianti iscritti al registro di cui all'art. 8.
2. Il GSE pubblica sul proprio sito internet e aggiorna con
continuita' il valore dei costi degli incentivi di cui all'art. 3,
comma 1, lettere z) e aa), nonche' i valori delle tariffe applicabili
in ciascun periodo.
Titolo V Disposizioni finali
Art. 25
Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2,
comma 173, della legge n. 244/2007
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 173, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, gli impianti
fotovoltaici di cui al titolo II i cui soggetti pubblici responsabili
sono enti locali, cosi' come definiti dall'art. 2, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero regioni, sono
considerati rientranti nella tipologia dell'impianto di cui all'art.
3, comma 1, lettera g), del presente decreto.
2. Al fine di rispettare le disposizioni generali in materia di
libera concorrenza e parita' di condizioni nell'accesso al mercato
dell'energia elettrica, le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano agli impianti operanti in regime di scambio sul posto
ovvero che effettuano cessione parziale, nonche' agli impianti i cui
soggetti responsabili sono enti locali, che entrano in esercizio
entro il 2011 e per i quali le procedure di gara si sono concluse con
l'assegnazione prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
Titolo V Disposizioni finali
Art. 26
Disposizioni finali
1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante,
non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato
ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 maggio 2011
Il Ministro
dello sviluppo economico
Romani
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Prestigiacomo
pensionamento anticipato per addetti ai lavori faticosi e pesanti
Venerdì 13 Maggio 2011 16:18
Liliana D'amico
DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2011, n. 67
Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della
legge 4 novembre 201, n. 183. (11G0111)
in G.U.R.I. del 12 maggio 2011, n. 108
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
Visto l'articolo 1, commi 3, lettere da a) ad f), 90 e 91, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247;
Visto l'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come
modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
Visto l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
Visto l'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;
Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro in data 25
gennaio 2011;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 gennaio 2011;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 10 febbraio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 aprile 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti
1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto
2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso
al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito
di anzianita' contributiva non inferiore a trentacinque anni e il
regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della
maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di
lavoratori dipendenti:
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di
cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;
b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini
del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie:
1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la
loro attivita' nel periodo notturno come definito alla lettera d) del
predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni
lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i
requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1°
luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che
maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che
prestano la loro attivita' per almeno tre ore nell'intervallo tra la
mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera d), del predetto decreto legislativo n. 66 del 2003, per
periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le
voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al presente decreto
legislativo, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del
lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati
all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un
ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni
organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attivita'
caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo
lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a
flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate
dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione
degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla
manutenzione, al rifornimento materiali, ad attivita' di regolazione
o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo
di qualita';
d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a
9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
2. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato e'
esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma 1 abbiano svolto
una o piu' delle attivita' lavorative di cui alle lettere a), b), c)
e d) del medesimo comma 1, secondo le modalita' ivi previste, per un
periodo di tempo pari:
a) ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei
requisiti, negli ultimi dieci di attivita' lavorativa, per le
pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
b) ad almeno la meta' della vita lavorativa complessiva, per le
pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.
3. Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si tiene conto
dei periodi di svolgimento effettivo delle attivita' lavorative
indicate alle lettere a), b), c) ed), con esclusione di quelli
totalmente coperti da contribuzione figurativa.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i lavoratori dipendenti di cui
al comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico con
un'eta' anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di eta'
anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di tre unita' rispetto
ai requisiti previsti dalla Tabella B di cui all'Allegato 1della
legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano fermi gli adeguamenti dei
requisiti agli incrementi della speranza di vita previsti
dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
5. In via transitoria, per il periodo 2008-2012 i lavoratori di cui
al comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico in
presenza dei seguenti requisiti:
a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno
2009, un'eta' anagrafica ridotta di un anno rispetto a quella
indicata nella Tabella A di cui all'allegato 1della legge n. 247 del
2007;
b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre
2009, un'eta' anagrafica ridotta di due anni ed una somma di eta'
anagrafica e anzianita' contributiva inferiore di due unita' rispetto
ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella Tabella B di cui
all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007;
c) per l'anno 2010, un'eta' anagrafica ridotta di due anni ed una
somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di una
unita' rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella
predetta Tabella B;
d) per gli anni 2011 e 2012, un'eta' anagrafica inferiore ridotta
di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva
ridotta di due unita' rispetto ai requisiti indicati per lo stesso
periodo nella medesima Tabella B.
6. Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui al comma 1,
lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui
inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato
dal 1° luglio 2009, la riduzione del requisito di eta' anagrafica
prevista ai commi 4 e 5 non puo' superare:
a) un anno per coloro che svolgono le predette attivita' per un
numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) due anni per coloro che svolgono le predette attivita'
lavorativa per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.
7. Ai fini dell'applicazione del comma 6, e' considerata, tra le
attivita' di cui alle lettere a) e b) del comma medesimo, quella
svolta da ciascun lavoratore per il periodo di tempo piu' lungo
nell'ambito del periodo di tempo minimo di cui al comma 2 e, nel caso
di svolgimento per un periodo di tempo equivalente, quella di cui
alla lettera b). Qualora il lavoratore di cui al comma 6 abbia svolto
anche una o piu' delle attivita' di cui alle altre fattispecie
indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si applica il
beneficio ridotto previsto dal predetto comma 6 solo se, prendendo in
considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le
attivita' di cui alle predette lettere a), b), c) e d), le attivita'
specificate al comma 6 medesimo siano state svolte per un periodo
superiore alla meta'.
8. Sono fatte salve le norme di miglior favore per l'accesso
anticipato al pensionamento, rispetto ai requisiti previsti
nell'assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di miglior
favore non sono cumulabili o integrabili con le disposizioni del
presente articolo.
9. I benefici di cui al presente articolo spettano, fermo restando
quanto disciplinato dall'articolo 3, con effetto dalla prima
decorrenza utile dalla data di entrata in vigore del presente decreto
purche', in ogni caso, successiva alla data di cessazione del
rapporto di lavoro.
Art. 2
Modalita' di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e
relativa documentazione
1. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui all'articolo 1, il
lavoratore interessato deve trasmettere la relativa domanda e la
necessaria documentazione:
a) entro il 30 settembre 2011 qualora abbia gia' maturato o
maturi i requisiti agevolati di cui all'articolo 1 entro il 31
dicembre 2011;
b) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti
agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1°
gennaio 2012.
2. La domanda di cui al comma 1, presentata all'Istituto
previdenziale presso il quale il lavoratore e' iscritto, deve essere
corredata da copia o estratti della documentazione prevista dalla
normativa vigente al momento dello svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 1 e dagli elementi di prova in data certa da cui emerga
la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del
pensionamento secondo quanto previsto dall'articolo 1, con
riferimento sia alla qualita' delle attivita' svolte sia ai necessari
periodi di espletamento come stabilito dal medesimo articolo 1, sia
alla dimensione ed all'assetto organizzativo dell'azienda, riferibili
a:
a) prospetto di paga;
b) libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del
lavoro;
c) libretto di lavoro;
d) contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto
collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di
inquadramento;
e) ordini di servizio, schemi di turnazione del personale,
registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi
o mansioni;
f) documentazione medico-sanitaria;
g) comunicazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per il periodo di vigenza di tale
disposizione, ovvero comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 1;
h) comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 2;
i) carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 18
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e certificato di
idoneita' alla guida.
l) documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti
disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
m) comunicazioni di assunzione ai sensi dell'articolo 9-bis,
comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive
modificazioni;
n) dichiarazione di assunzione ai sensi dell'articolo 4-bis,
comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, contenente le
informazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;
o) altra documentazione equipollente.
3. L'ente previdenziale dal quale deve essere erogato il
trattamento pensionistico comunica, secondo quanto previsto dal
decreto di cui all'articolo 4, all'interessato, nel caso in cui
l'accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza utile
del trattamento pensionistico, la quale resta subordinata alla
presentazione all'ente medesimo della domanda di pensionamento
dell'interessato ai fini della verifica dell'integrazione dei
requisiti previsti.
4. La presentazione della domanda oltre i termini stabiliti dal
comma 1 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il
differimento del diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico anticipato pari a:
a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un
mese;
b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un
mese e due mesi;
c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed
oltre.
5. A decorrere dal mese successivo alla data di pubblicazione del
decreto di cui all'articolo 4, vengono adottate modalita' di
rilevazione, secondo quanto stabilito con il predetto decreto, dello
svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo, delle
attivita' di cui all'articolo 1.
6. Il datore di lavoro e' tenuto a rendere disponibile per il
lavoratore la documentazione di cui al comma 2, tenuto conto degli
obblighi di conservazione della medesima.
Art. 3
Meccanismo di salvaguardia
1. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto
emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il
verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle
risorse finanziarie di cui all'articolo 7, la decorrenza dei
trattamenti e' differita, con criteri di priorita' in ragione della
maturazione dei requisiti agevolati di cui all'articolo 1, commi 4, 5
e 6, individuati con il decreto di cui all'articolo 4, e, a parita'
degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda,
al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla
base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di
pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse
finanziarie.
Art. 4
Modalita' attuative
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei
lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono adottate
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, le necessarie disposizioni attuative, con
particolare riferimento:
a) all'espletamento del monitoraggio e della procedura di cui
all'articolo 3, da effettuarsi con il procedimento di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eventualmente
anche al fine di fornire indicazioni agli enti previdenziali per la
specificazione, ove necessario, dei criteri da seguire
nell'espletamento del procedimento di cui alla lettera b);
b) alla disciplina del procedimento accertativo in relazione alla
documentazione di cui all'articolo 2, con particolare riferimento
all'accertamento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera c), e del rispetto dei requisiti quantitativi di lavoro di
cui all'articolo 1, commi 1, lettera b), 2 e 6;
c) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore del
trattamento pensionistico fornisce all'interessato in esito alla
presentazione della domanda di cui all'articolo 2;
d) alla predisposizione di criteri da seguire nell'espletamento
dell'attivita' di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' degli enti
che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
e) alle modalita' di utilizzo da parte dell'ente previdenziale
delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto
organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali,
anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in
possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori
nei confronti degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento
all'accertamento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera c), e ai relativi periodi di cui al comma 2 del medesimo
articolo 1;
f) alle disposizioni relative alle modalita' di rilevazione, per
i periodi di lavoro decorrenti dal 2011, dello svolgimento da parte
del lavoratore e nel relativo periodo delle attivita' di cui
all'articolo 1, commi 1 e 6;
g) alla individuazione dei criteri di priorita' di cui
all'articolo 3;
h) alle forme e modalita' di collaborazione tra enti che
gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare
riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine
alle tipologie di lavorazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 6.
Art. 5
Obblighi di comunicazione
1. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione cui
aderisca o conferisca mandato, o dei soggetti di cui all'articolo 1
della legge 11 gennaio 1979, n. 12, comunica, esclusivamente per via
telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicita'
annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo
o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi
lavoratori notturni cosi' come definiti all'articolo 1, comma 1,
lettera b).
2. Il datore di lavoro che svolge le lavorazioni indicate
dall'articolo 1, comma 1, lettera c), e' tenuto a darne comunicazione
alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai
competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall'inizio
delle medesime. In sede di prima applicazione della presente
disposizione, la comunicazione e' effettuata entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. L'omissione di ognuna delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2
e' punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1500 euro. Si
applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 2 e seguenti, del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 6
Disposizioni sanzionatorie
1. Ferme restando l'applicazione della disciplina vigente in
materia di revoca del trattamento pensionistico e di ripetizione
dell'indebito e le sanzioni penali prescritte dall'ordinamento nel
caso in cui il fatto costituisca reato, qualora i benefici
previdenziali di cui all'articolo 1 siano stati conseguiti
utilizzando documentazione non veritiera, chi ha fornito tale
documentazione e' tenuto al pagamento in favore degli istituti
previdenziali, a titolo di sanzione, di una somma pari al doppio di
quanto indebitamente erogato.
2. Il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali nonche' degli enti che gestiscono forme di
assicurazione obbligatoria verifica la veridicita' della
documentazione di cui all'articolo 2.
Art. 7
Copertura finanziaria
1. Agli oneri di cui al presente decreto legislativo, valutati in
312 milioni di euro per l'anno 2011, 350 milioni di euro per l'anno
2012 e 383 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 si provvede a
valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3,
lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, appositamente
costituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 21 aprile 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Sacconi, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegato 1
(di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)
Elenco n. 1
|========|=================================================|
| Voce | Lavorazioni |
|========|=================================================|
| 1462 | Prodotti dolciari; additivi per bevande e |
| | altri alimenti |
|--------|-------------------------------------------------|
| | Lavorazione e trasformazione delle resine |
| 2197 | sintetiche e dei materiali polimerici |
| | termoplastici e termoindurenti; produzione |
| | di articoli finiti, etc. |
|--------|-------------------------------------------------|
| 6322 | Macchine per cucire e macchine rimagliatrici |
| | per uso industriale e domestico |
|--------|-------------------------------------------------|
| 6411 | Costruzione di autoveicoli e di rimorchi |
|--------|-------------------------------------------------|
| | Apparecchi termici: di produzione di vapore, |
| 6581 | di riscaldamento, di refrigerazione, di |
| | condizionamento |
|--------|-------------------------------------------------|
| 6582 | Elettrodomestici |
|--------|-------------------------------------------------|
| 6590 | Altri strumenti ed apparecchi |
|--------|-------------------------------------------------|
| 8210 | Confezione con tessuti di articoli per |
| | abbigliamento ed accessori; etc. |
|--------|-------------------------------------------------|
| | Confezione di calzature in qualsiasi |
| 8230 | materiale, anche limitatamente a singole |
| | fasi del ciclo produttivo |
|========|=================================================|
|
|