frodi nel settore del credito al consumo efurto d'identità
Venerdì 13 Maggio 2011 16:15
Liliana D'amico
DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011, n. 64
Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141, per l' istituzione di un sistema pubblico di
prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del
credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identita'.
(11G0107)
in G.U.R.I. del 10 maggio 2011, n. 107
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 agosto 2005, n. 166, e il relativo regolamento di
attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 30 aprile 2007, n. 112;
Vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai
consumatori che abroga la direttiva 87/102/CEE;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, e successive modificazioni,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge
comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 33, comma 1, lettera
d-ter);
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2009, ed, in particolare,
l'articolo 13;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante
attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di
credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo IV del testo
unico bancario, decreto legislativo n. 385 del 1993, in merito alla
disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il titolo V,
e' aggiunto il seguente:
«Titolo V-bis
ISTITUZIONE DI UN SISTEMA PUBBLICO DI PREVENZIONE, SUL PIANO
AMMINISTRATIVO, DELLE FRODI NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO, CON
SPECIFICO RIFERIMENTO AL FURTO D'IDENTITA'
Art. 30-bis
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo per furto d'identita'
si intende:
a) l'impersonificazione totale: occultamento totale della propria
identita' mediante l'utilizzo indebito di dati relativi all'identita'
e al reddito di un altro soggetto. L'impersonificazione puo'
riguardare l'utilizzo indebito di dati riferibili sia ad un soggetto
in vita sia ad un soggetto deceduto;
b) l'impersonificazione parziale: occultamento parziale della
propria identita' mediante l'impiego, in forma combinata, di dati
relativi alla propria persona e l'utilizzo indebito di dati relativi
ad un altro soggetto, nell'ambito di quelli di cui alla lettera a).
Art. 30-ter
Sistema di prevenzione
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle
finanze, un sistema pubblico di prevenzione, sul piano
amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei
pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto
di identita'.
2. Il sistema di prevenzione e' basato sull'archivio centrale
informatizzato di cui all'articolo 30-quater, di seguito denominato
archivio, e sul gruppo di lavoro di cui al comma 9 del presente
articolo.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' titolare
dell'archivio e del connesso trattamento dei dati. Secondo quanto
previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, il Ministero dell'economia e delle finanze designa, per la
gestione dell'archivio e in qualita' di responsabile del trattamento
dei dati personali, la Consap S.p.A, di seguito denominato ente
gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla
quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fatte salve le
attribuzioni previste dalla vigente normativa ad altre
Amministrazioni pubbliche, esercita, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
funzioni di competenza statale in materia di monitoraggio sui sistemi
di informazioni creditizie e sulle imprese che offrono servizi
assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi
nei settori del credito e dei servizi.
5. Partecipano al sistema di prevenzione delle frodi i seguenti
soggetti, di seguito denominati aderenti:
a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle
extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385;
b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice di cui al decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259;
c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di
accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q),
del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese
che offrono ai soggetti di cui alle lettere da a) a c) servizi
assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi,
in base ad apposita convenzione con il Ministero dell'economia e
delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e'
individuata, previo parere del gruppo di lavoro di cui al comma 9,
ogni altra categoria di soggetti cui e' consentita la partecipazione
al sistema di prevenzione.
7. Gli aderenti inviano all'ente gestore richieste di verifica
dell'autenticita' dei dati contenuti nella documentazione fornita
dalle persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento
di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione
finanziaria, un servizio a pagamento differito. La verifica
dell'autenticita' dei dati non puo' essere richiesta al di fuori dei
casi e delle finalita' previste per la prevenzione del furto di
identita'. Gli aderenti inviano altresi', in forma scritta, una
comunicazione riguardante l'avvenuta stipula del contratto,
nell'ambito dei settori di cui al comma 1, all'indirizzo risultante
dai registri anagrafici della persona fisica titolare del rapporto.
Gli aderenti trasmettono al titolare dell'archivio le informazioni
relative ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del
credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi.
8. Nell'ambito del sistema di prevenzione, e' istituito, presso
l'ente gestore, un servizio gratuito, telefonico e telematico, che
consente di ricevere segnalazioni da parte di soggetti che hanno
subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di
identita'.
9. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro che
svolge funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, al fine di
migliorare l'azione di prevenzione delle frodi nel settore del
credito al consumo e del furto di identita' a livello nazionale,
nonche' compiti finalizzati alla predisposizione, elaborazione e
studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al comparto
delle frodi ai sensi del comma 1 del presente articolo. Il gruppo di
lavoro e' composto da due rappresentanti, di cui un titolare e un
supplente, designati rispettivamente da ciascuna delle autorita'
indicate: Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero
dell'interno, Ministero della giustizia, Ministero dello sviluppo
economico, Banca d'Italia, Guardia di finanza. La segreteria del
gruppo di lavoro e' assicurata dall'ente gestore. Il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla
nomina dei componenti del gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro ha
carattere permanente. I componenti del gruppo di lavoro durano in
carica un triennio. Per la partecipazione all'attivita' del gruppo di
lavoro non sono previsti compensi, indennita' o rimborsi spese. Il
gruppo di lavoro e' presieduto dal componente del gruppo designato
dal Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, in ragione dei
temi trattati, integra la composizione del gruppo di lavoro con i
rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti
e degli operatori commerciali, nonche' con gli esperti delle Forze di
polizia, designati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro il 30 aprile di ciascun anno, riferisce al Parlamento, sulla
base della relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in ordine ai
risultati dell'attivita' di prevenzione delle frodi svolta entro il
31 dicembre del precedente anno. Il titolare dell'archivio, anche
attraverso l'attivita' di studio ed elaborazione dei dati disponibili
da parte del gruppo di lavoro, svolge attivita' d'informazione e
conoscenza sui rischi del fenomeno delle frodi, anche mediante
l'ausilio di campagne pubblicitarie curate dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri. A tali attivita', i soggetti preposti fanno
fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 30-quater
Finalita' e struttura dell'archivio
1. L'archivio e' composto da tre strumenti informatici:
a) il primo, denominato interconnessione di rete, consente di
dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti
mediante il riscontro con i dati di cui all'articolo 30-quinquies,
detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati;
b) il secondo, denominato modulo informatico centralizzato,
memorizza, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha
evidenziato la non autenticita' di una o piu' categorie di dati
presenti nella richiesta di verifica e permette al titolare
dell'archivio e al gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma
9, lo studio del fenomeno delle frodi, ai fini dell'esercizio della
prevenzione, anche mediante la predisposizione e pubblicazione
periodica di specifiche linee guida, sul piano amministrativo, nel
settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o
differiti. Per le finalita' di cui alla presente lettera, il titolare
dell'archivio si avvale anche delle elaborazioni dei dati contenuti
nell'archivio informatizzato istituito ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 166;
c) il terzo, denominato modulo informatico di allerta, memorizza
le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o
ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito,
dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi nonche' le
segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dal titolare
dell'archivio agli aderenti. Tali informazioni sono conservate
nell'archivio per il tempo necessario agli aderenti ad accertare
l'effettiva sussistenza del rischio di frodi.
2. L'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e la
Polizia di Stato possono accedere, a titolo gratuito, al sistema di
prevenzione.
3. I risultati di specifico interesse sono comunicati, secondo le
modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 30-octies del
presente decreto legislativo, agli uffici del Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti in materia
di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche
internazionale, di polizia per l'esercizio delle funzioni di cui agli
articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche', ove
rilevanti, all'Unita' di informazione finanziaria della Banca
d'Italia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza.
4. Allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione, il titolare
dell'archivio, anche ai fini dell'approfondimento delle segnalazioni
di cui all'articolo 30-ter, comma 7, ultimo periodo, puo' avvalersi
della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza, che agisce con i poteri e le facolta' previsti
dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68,
utilizzando, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, strutture e personale
esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
Art. 30-quinquies
Dati oggetto di riscontro
1. Sono assoggettabili a riscontro, con i dati detenuti da
organismi pubblici e privati, i dati relativi a persone fisiche che
richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un
finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, contenuti
nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c):
a) documenti di identita' e di riconoscimento, comunque
denominati o equipollenti, ancorche' smarriti o rubati;
b) partite IVA, codici fiscali e documenti che attestano il
reddito esclusivamente per le finalita' perseguite dal presente
decreto legislativo;
c) posizioni contributive previdenziali ed assistenziali.
2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalita' del
presente decreto legislativo, gli organismi pubblici e privati che
detengono i dati di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono
renderli disponibili nelle modalita' e nei termini previsti dal
decreto di cui all'articolo 30-octies.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e'
individuato, previo parere del gruppo di lavoro di cui all'articolo
30-ter, comma 9, ogni altro dato idoneo al perseguimento delle
finalita' del presente decreto legislativo.
Art. 30-sexies
Procedura di riscontro sull'autenticita'
dei dati e contributo degli aderenti
1. Ai fini del riscontro sull'autenticita' dei dati contenuti nelle
richieste di verifica inviate dagli aderenti, l'ente gestore
autorizza di volta in volta la procedura di collegamento
dell'archivio alle banche dati degli organismi pubblici e privati.
Ciascuna richiesta puo' concernere una o piu' categorie di dati
nell'ambito di quelle elencate nell'articolo 30-quinquies.
2. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto
legislativo e' posto a carico degli aderenti al sistema pubblico di
prevenzione. L'adesione al sistema e ciascuna richiesta di verifica,
riferita ad un singolo nominativo, comportano, da parte
dell'aderente, previa stipula di apposita convenzione con l'ente
gestore, il pagamento all'ente gestore stesso di un contributo
articolato in modo tale da garantire sia le spese di progettazione e
di realizzazione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio
svolto dall'ente gestore. La misura delle componenti del contributo
e' determinata con il decreto di cui all'articolo 30-octies.
Art. 30-septies
Disposizioni finanziarie
1. Le somme versate dagli aderenti affluiscono all'ente gestore, il
quale deve fornire al Ministero dell'economia e delle finanze
apposita rendicontazione in ordine alle somme introitate e ai costi
sostenuti in relazione al servizio svolto.
Art. 30-octies
Termini, modalita' e condizioni per la gestione
del sistema di prevenzione
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione:
a) sono specificati la struttura e i livelli di accesso
all'archivio, i singoli elementi identificativi dei dati contenuti
nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c), da comunicare ai sensi
dell'articolo 30-quinquies, le modalita' e i termini relativi alle
convenzioni di cui all'articolo 30-ter, comma 5, lettera d);
b) sono stabilite le modalita' relative al collegamento
informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici
e privati che detengono i dati di cui all'articolo 30-quinquies;
c) sono individuate le modalita' e fissati i termini secondo cui
i dati di cui all'articolo 30-quinquies sono comunicati e gestiti,
nonche' viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di
riscontro ai sensi dell'articolo 30-sexies, comma 1;
d) sono fissati l'importo del contributo di cui all'articolo
30-sexies, comma 2, nonche' i criteri di determinazione e le
modalita' di riscossione del medesimo.
2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 viene trasmesso al
Garante per la protezione dei dati personali affinche' esprima il
proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione.
3. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui
all'articolo 136 del codice del consumo di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, puo' chiedere in qualsiasi momento di
essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter,
comma 9, in ordine all'applicazione del presente decreto legislativo.
4. I termini e le modalita' di attuazione dell'articolo
30-quinquies, comma 1, lettera b), sono definiti con decreto
interdirettoriale del Dipartimento del Tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle
entrate.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 11 aprile 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Romani, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Alfano
procedura negoziata senza pubblicazione del bando negli appalti sotto soglia
Martedì 10 Maggio 2011 10:36
Liliana D'amico
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DETERMINAZIONE 6 aprile 2011
Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore
alla soglia comunitaria, con particolare riferimento all'ipotesi di
cui all'articolo 122, comma 7-bis del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. (Determinazione n. 2). (11A05771)
in G.U.R.I. del 9 maggio 2010, n. 106
Premessa
L'analisi degli affidamenti di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria, svolta dall'Autorita'
negli anni 2008-2009, ha evidenziato un deciso aumento dell'utilizzo
delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di
gara.
A titolo esemplificativo, si possono citare i dati relativi agli
affidamenti dei contratti pubblici di lavori nei settori ordinari, da
cui emerge che, nell'anno 2009, si e' registrato il ricorso alla
procedura negoziata senza bando nel 33,4% degli affidamenti, mentre,
nell'anno 2008, il ricorso alle procedure negoziate con e senza bando
ammontava al 16,8% degli affidamenti.
Il confronto percentuale tra il 2008 e il 2009, per tipologia di
stazione appaltante, in relazione all'utilizzo delle procedure
negoziate senza previa pubblicazione del bando, evidenzia
l'incremento del ricorso a tale procedura soprattutto nel segmento
compreso tra 150.000 e 500.000 euro; in questo caso l'aumento
registrato e' stato del 327%.
Il trend descritto e' confermato anche dall'analisi dei dati
relativi all'anno 2010.
Il fenomeno appare accentuato con riferimento ai lavori pubblici:
cio' e' dovuto alle modifiche apportate al sistema dalla legge 22
dicembre 2008, n. 201 che, novellando l'articolo 122 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito, Codice), ha innalzato
la soglia fissata per l'utilizzo della procedura negoziata senza
bando portandola da 100.000 euro a 500.000 euro.
A seguito del predetto ampliamento della possibilita' di avvalersi
della procedura negoziata, sono emerse alcune problematiche
peculiari, in particolare:
la sussistenza o meno dell'obbligo di motivazione
nell'attivazione della procedura negoziata senza bando;
le regole applicabili a siffatta procedura;
i criteri di selezione delle imprese.
Data la frequenza del ricorso alla procedura negoziata, considerato
che sono pervenute numerose richieste di chiarimenti sulle operazioni
da effettuare, l'Autorita' ha esperito una procedura di consultazione
pubblica degli operatori del settore e delle amministrazioni
interessate al fine di valutare la necessita' di chiarimenti su tali
affidamenti. Il documento di consultazione e le osservazioni
presentate sono consultabili all'indirizzo:
www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/.
Nell'ambito della consultazione e dell'esame delle osservazioni
presentate, sono emerse difficolta' operative circa la gestione della
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per i lavori
pubblici fino a 500.000 euro (art. 122, comma 7-bis del Codice), con
particolare riferimento alla conduzione dell'indagine di mercato e
della gara informale (articolo 57, comma 6 del Codice). La presente
determinazione contiene quindi alcune linee guida per la gestione di
tale procedura.
1. La procedura negoziata nel Codice dei contratti pubblici: il
quadro normativo
Si ritiene anzitutto utile ricostruire il quadro generale delle
procedure semplificate a disposizione delle stazioni appaltanti negli
appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria.
Il legislatore ha riunito in un unico testo normativo (il Codice)
le disposizioni concernenti i contratti di lavori, servizi e
forniture, assoggettando ogni appalto alla medesima disciplina
generale. Nel contempo ha adottato, per le procedure di scelta del
contraente, la tripartizione comunitaria distinguendole in procedure
aperte, ristrette e negoziate. Per i contratti di importo superiore
alla soglia comunitaria, l'articolo 54 del Codice dispone che le gare
siano aggiudicate in via ordinaria utilizzando le procedure ristrette
e aperte, mentre il ricorso alle procedure negoziate, come previsto
dalla direttiva 18/2004/CE, risulta limitato ad ipotesi
tassativamente previste. In particolare, l'articolo 56 disciplina i
casi in cui e' possibile impiegare la procedura negoziata previa
pubblicazione del bando di gara; l'articolo 57, invece, elenca le
condizioni in presenza delle quali risulta legittimo il ricorso alla
procedura negoziata senza pubblicazione del bando.
Sotto il profilo procedimentale, va osservato che, mentre le
direttive precedenti si limitavano a stabilire i casi in cui era
ammessa la procedura negoziata senza ulteriori specificazioni sulle
modalita' di svolgimento, la direttiva 2004/18/CE introduce talune
regole sui criteri di selezione delle offerte al fine di garantire la
«par condicio» dei concorrenti. Si e' assistito, pertanto, ad una
«procedimentalizzazione comunitaria» della procedura negoziata, non
piu' limitata alla sola pubblicazione del bando di gara.
Per quanto riguarda gli appalti sotto soglia comunitaria, il
legislatore italiano ha scelto di assicurare un livello di tutela
sostanziale superiore rispetto a quello imposto dalle direttive
comunitarie, estendendo anche agli appalti sotto soglia le
disposizioni applicate agli appalti sopra soglia ad eccezione di
alcune limitate deroghe. Obiettivo della disciplina differenziata e'
prevedere per i contratti di minore rilevanza economica - attraverso
una semplificazione delle procedure di scelta del contraente, una
maggiore flessibilita' degli istituti giuridici ed una contrazione
dei tempi richiesti dalle singole modalita' di affidamento -
procedimenti piu' snelli, pur sempre rigorosi.
Agli appalti sotto soglia e' dedicato il titolo secondo della parte
seconda del Codice che consta di cinque articoli: dal 121 al 125.
Dal raffronto tra la disciplina degli appalti sopra soglia e sotto
soglia, emergono, quali tratti distintivi, semplificazioni relative
alla pubblicita', alle comunicazioni ed agli avvisi, ai termini ed
alle offerte anomale (possibilita' di applicare l'esclusione
automatica).
Occorre, poi, tenere presente che per gli appalti sotto soglia,
fino agli importi previsti dal Codice, e' ammissibile, a determinate
condizioni, il ricorso al cottimo fiduciario che il Codice definisce
procedura negoziata (si veda oltre).
Volendo sintetizzare le ipotesi di ricorso alla procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando di gara, previste dal Codice per
i contratti sottosoglia, si osserva che, nel settore dei lavori, e'
ammissibile, in linea generale, la procedura in esame nei seguenti
casi:
a) lavori di importo inferiore a 100.000 euro (articolo 122,
comma 7);
b) lavori di importo pari o superiore a 100.000 euro ed inferiore
a 500.000 euro, secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma
6 (articolo 122, comma 7-bis);
c) lavori relativi ad opere di urbanizzazione primaria e
secondaria [articolo 32, comma 1, lettera g)] di importo inferiore
alla soglia comunitaria (articolo 122, comma 8);
d) lavori di importo complessivo non superiore a 500.000 euro
concernenti i beni mobili e immobili e interventi sugli elementi
architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio
culturale (articolo 204, comma 1).
Per gli appalti di servizi e forniture, e', invece, sempre
prescritto il rispetto delle condizioni comunitarie di cui agli
articoli 56 e 57 del Codice, fatte salve le semplificazioni previste
dall'articolo 124, in relazione alle forme di pubblicita' ed ai
termini per l'invio delle offerte.
Una disciplina speciale riguarda gli affidamenti degli appalti di
servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata,
di importo fino a 100.000 euro, esaminati nella determinazione n. 5
del 2010 alla quale si rinvia per i necessari approfondimenti.
Si rammenta, poi, che, per gli acquisti di beni e servizi al di
sotto della soglia di rilievo comunitario, la legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha disposto, all'articolo 1,
comma 450, che dal primo luglio 2007 le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole
di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle
istituzioni universitarie, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione. Al riguardo, l'articolo
328 del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, Regolamento di esecuzione
ed attuazione del Codice (nel prosieguo, Regolamento), prevede che le
stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi
sotto soglia: a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte
pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte
ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori
abilitati; b) in applicazione delle procedure di acquisto in
economia.
1.1 Gli affidamenti in economia
Alle ipotesi sopra delineate si aggiungono, come si e' prima
ricordato, gli affidamenti degli appalti tramite cottimo fiduciario
che il Codice assimila ad una procedura negoziata. Tali affidamenti
devono avvenire mediante procedure negoziate (cfr. articolo 3, comma
40 del Codice, articolo 125, comma 1, lettera b) e comma 4).
Per i lavori, il ricorso al cottimo fiduciario e' ammesso fino a
200.000 euro, mentre, per i servizi e le forniture, la soglia
coincide con quella comunitaria, quindi, con l'importo di 125.000
euro per i servizi e le forniture aggiudicati da amministrazioni
aggiudicatrici che sono autorita' governative centrali, con l'importo
di 193.000 euro nei restanti casi. Dunque, per i servizi e le
forniture sotto soglia, la semplificazione conduce alle procedure in
economia, posto che, come detto sopra, la procedura negoziata
«ordinaria» e' utilizzabile solo nei casi previsti dagli articoli 56
e 57 del Codice.
L'acquisizione di lavori, servizi e forniture puo' essere gestita
in economia solo se l'amministrazione competente provvede ad una
previa individuazione e regolamentazione dei tipi di lavori, servizi
e forniture per le quali puo' essere adottato detto sistema. Si
evidenzia che, se l'individuazione da parte delle stazioni appaltanti
dei servizi e delle forniture da affidare in economia e' libera e
risponde, pertanto, alle specifiche esigenze di carattere
organizzativo delle stesse, quella relativa ai lavori e' invece
limitata all'ambito delle categorie generali indicate dall'articolo
125, comma 6, del Codice ed essenzialmente riconducibili ad ipotesi
legate all'urgenza, all'imprevedibilita' ed al modesto valore della
manutenzione o della riparazione di opere od impianti.
In generale, i procedimenti di acquisizione di prestazioni in
economia per i servizi e forniture sono disciplinati, oltre che dalla
norma quadro dell'articolo 125, dal Regolamento, "nel rispetto dei
principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del
contratto desumibili dal codice" (articolo 125, comma 14). Si
sottolinea, inoltre, che figura centrale del sistema
dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia e' il
responsabile unico del procedimento.
Per quanto riguarda le modalita' procedimentali per l'affidamento
dei cottimi, e' stabilita la regola che la procedura negoziata
avvenga tra almeno cinque operatori, salva la possibilita' di
affidamento diretto per gli appalti di servizi e forniture di importo
inferiore a 20.000 euro. E' previsto, poi, che le amministrazioni,
per l'individuazione dei soggetti da invitare alle procedure
informali, istituiscano albi di operatori economici, soggetti ad
aggiornamento almeno annuale, con iscrizione aperta agli operatori in
possesso dei requisiti di qualificazione (comma 12 dell'articolo
125).
Si ribadisce che l'affidamento operato tramite cottimo fiduciario,
nonostante il carattere semplificato, rimane una procedura negoziata,
pertanto soggiace all'osservanza dei principi posti dal Codice in
tema di affidamento dei contratti. Si richiama quanto disposto in
argomento dall'articolo 331 del Regolamento, secondo cui le stazioni
appaltanti devono assicurare, comunque, che le procedure in economia
avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza,
contemperando altresi' l'efficienza dell'azione amministrativa con i
principi di parita' di trattamento, non discriminazione e concorrenza
tra gli operatori economici. Inoltre, e' stabilito che l'esito degli
affidamenti mediante cottimo fiduciario sia soggetto ad avviso di
post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.
Per lavori di importo inferiore a 40.000 euro e per servizi e
forniture di importo inferiore a 20.000 euro, e' consentito
l'affidamento diretto da parte del responsabile unico del
procedimento.
1.2 La disciplina dei settori speciali
Parzialmente diversa e' la disciplina della procedura negoziata nei
settori speciali: essa e' caratterizzata dalla sostanziale
indifferenza per il legislatore, sia comunitario sia nazionale, nei
confronti delle procedure di scelta del contraente, il che si traduce
in un'equivalenza tra procedure aperte e ristrette, da un lato, e
procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara, dall'altro.
Le ragioni della valenza «ordinaria» attribuita alla procedura
negoziata previa pubblicazione del bando vanno ricercate nelle
peculiarita' tecniche dei servizi, ricompresi nei settori cosiddetti
speciali, che il ricorso a tale forma di scelta del contraente
consente di valorizzare. Invece, la possibilita' di utilizzare la
procedura negoziata senza pubblicazione del bando e' limitata alle
ipotesi tassativamente indicate nell'articolo 221 del Codice.
Per quanto riguarda i contratti sotto soglia, il Codice,
all'articolo 238, distingue l'ambito di applicazione secondo un
criterio soggettivo, nel senso che la disciplina applicabile viene
differenziata in base alla figura soggettiva tenuta ad affidare il
contratto. Sono, infatti, previste regole specifiche a seconda che il
committente sia amministrazione aggiudicatrice ovvero impresa
pubblica o soggetto titolare di diritti speciali ed esclusivi.
I contratti in economia sono ammessi fino agli importi previsti
dall'articolo 125 del Codice.
Per i servizi e le forniture in economia, l'articolo 125, comma 9,
richiama il valore delle soglie di cui all'articolo 28 del Codice,
applicabile, invero, ai soli settori ordinari. Dunque, nonostante il
richiamo all'articolo 28, si ritiene che il limite di importo entro
il quale ammettere gli affidamenti in economia, per servizi e
forniture nei settori speciali, sia da intendersi riferito al valore
delle soglie stabilito per i settori speciali dall'articolo 215 del
Codice. Tale conclusione risulta in linea con il quadro normativo
fornito dal Codice nel suo complesso che, in attuazione del criterio
di semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti
«sotto soglia», ha previsto, tra le misure di semplificazione, la
possibilita' di acquisizione di servizi e forniture in economia fino
all'importo corrispondente alle soglie di rilevanza comunitaria.
Inoltre, il Regolamento, nell'articolo 341, fa espresso riferimento
ai «contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria di cui all'articolo 215 del codice».
A differenza delle amministrazioni aggiudicatrici, le imprese
pubbliche ed i titolari di diritti speciali ed esclusivi, per gli
appalti rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 208 a 213
del Codice, applicano la disciplina stabilita dai propri regolamenti,
disciplina che deve comunque essere conforme ai principi dettati dal
Trattato CE a tutela della concorrenza.
2. L'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando di gara per gli appalti di lavori pubblici con particolare
riferimento all'articolo 122, comma 7-bis, del decreto legislativo n.
163/2006
2.1 Inquadramento generale
Sulla base del quadro normativo sopra delineato e dei dati rilevati
dall'Osservatorio emerge che, per gli appalti di importo inferiore
alla soglia comunitaria, la fattispecie piu' rilevante che necessita
di indicazioni operative riguarda gli affidamenti di lavori di
importo inferiore a 500.000 euro, posto che per i servizi e le
forniture la procedura negoziata senza bando si identifica
sostanzialmente con le procedure in economia.
Il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con legge 22
dicembre 2008, n. 201, ha previsto all'articolo 1, comma 10-quinquies
l'inserimento del comma 7-bis all'articolo 122 del Codice, che
dispone come segue: «I lavori di importo complessivo pari o superiore
a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati
dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di
trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura
prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno
cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero».
Il legislatore ha ritenuto opportuno, quindi, differenziare la
procedura di cui al comma 7-bis dell'articolo 122 da quella prevista
al comma 7 del medesimo articolo, dettando per la prima alcune regole
peculiari di svolgimento.
Per quanto riguarda gli appalti di importo inferiore a 100.000
euro - qualora non sussistano particolari ragioni d'urgenza
nell'esecuzione dei lavori - appare preferibile il ricorso
all'articolo 57, comma 6 e, quindi, l'invito rivolto ad almeno tre
operatori economici, osservando i principi comunitari di trasparenza,
concorrenza, rotazione, rispetto ad un affidamento diretto. Ad ogni
modo, anche per questo caso vale quanto si dira' successivamente
circa la motivazione e l'obbligo di pubblicazione dell'esito della
procedura di gara.
L'articolo 122, comma 7-bis, rinvia alla procedura di cui
all'articolo 57, comma 6 del Codice dettata per le procedure
negoziate in genere, prevedendo, pero', che la stazione appaltante
inviti non tre, ma almeno cinque operatori economici.
Il procedimento da seguire per affidare gli appalti di lavori
pubblici mediante procedura negoziata deve anzitutto essere
individuato alla luce dei principi indicati dallo stesso articolo 122
del Codice; inoltre, attraverso il rinvio all'articolo 57, comma 6,
risultano richiamati anche i principi di concorrenza e rotazione che
formano parte integrante di tale procedura. Anche in assenza del
richiamo espresso, l'operativita' dei citati canoni sarebbe stata
comunque assicurata dal riferimento generalizzato ai principi
istitutivi del Trattato, contenuto nell'articolo 2 del Codice.
2.2 Analisi dei principi generali
L'esame dei citati principi consente di individuare preliminarmente
le regole generali imprescindibili che devono essere rispettate nel
corso dell'affidamento.
Quanto alla parita' di trattamento ed al divieto di
discriminazione, essi sono direttamente riconducibili al principio di
imparzialita', sancito dall'articolo 97 della Costituzione. Esso
esprime in negativo il dovere dell'amministrazione di effettuare
favoritismi tra i soggetti coinvolti dall'ambito della propria azione
volta al perseguimento di interessi pubblici. Nel settore dei
contratti pubblici, il principio si traduce nell'esigenza di evitare
ingiustificate disparita' in sede di valutazione delle offerte e
comporta, come necessario corollario, il dovere in capo alla stazione
appaltante di predeterminare i criteri di valutazione delle offerte
che possono essere quello del prezzo piu' basso o quello dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa. Dal principio di non discriminazione
scaturisce, in particolare, il divieto di effettuare la selezione dei
concorrenti privilegiando coloro che esercitano prevalentemente la
loro attivita' nello stesso ambito territoriale in cui devono essere
svolte le prestazioni.
In riferimento al principio di parita' di trattamento, in
particolare, occorre evidenziare che lo stesso vieta non solo le
discriminazioni palesi, a motivo della cittadinanza, ma anche
qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, mediante il
ricorso ad altri criteri distintivi, abbia in pratica le medesime
conseguenze (cfr. sentenza Corte di Giustizia CE 3 giugno 1992, causa
C-360/89). Quindi, allo scopo di favorire lo sviluppo di una
concorrenza sana ed efficace tra gli operatori economici che
partecipano ad un appalto pubblico, la stazione appaltante deve far
si' che tutti gli offerenti dispongano delle stesse opportunita' per
la formulazione delle loro offerte e che queste siano soggette ad
uguali condizioni per ciascun competitore (sentenza Corte di
Giustizia CE 29 aprile 2004, causa C-496/99). Ne discende l'obbligo
di svolgere la procedura concorsuale senza consentire ad alcuno dei
partecipanti di godere di informazioni privilegiate o di condizioni
vantaggiose in sede di presentazione dell'offerta. In questo senso,
va ribadito che tutti gli operatori economici che prendono parte alla
selezione devono essere invitati contemporaneamente a presentare le
loro offerte e che le lettere di invito devono contenere le medesime
informazioni in relazione alla prestazione richiesta.
La trasparenza, secondo quanto puntualizzato dall'insegnamento
della Corte di Giustizia della Comunita' europea, "consiste nel
garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato
livello di pubblicita' che consenta l'apertura degli appalti [...]
alla concorrenza, nonche' il controllo sull'imparzialita` delle
procedure di aggiudicazione" (Corte di Giustizia CE, 7 dicembre 2000,
causa C-324/98 cd. Teleaustria c. Telekom Austria).
Si sottolinea a riguardo, come piu' volte evidenziato da questa
Autorita', che e' stata rilevata carenza di pubblicita' sia sotto il
profilo dei tempi esigui previsti per la pubblicazione degli avvisi,
sia in relazione ai mezzi utilizzati per mettere in atto la
pubblicita', ritenuti non congrui rispetto al valore dell'appalto. Il
principio di trasparenza comporta, inoltre, che la scelta
dell'affidatario debba essere resa nota: occorre, quindi, pubblicare
l'esito della selezione.
Il principio di proporzionalita' richiede il rispetto
dell'equilibrio tra obiettivi perseguiti e mezzi utilizzati,
assicurando il minore sacrificio possibile degli interessi privati
confliggenti con quello pubblico. Ne discende che la stazione
appaltante non puo' imporre obblighi e restrizioni in misura
superiore a quella strettamente necessaria per il raggiungimento
dello scopo; in altri termini, per la legittimita' dell'atto, occorre
effettuare una ricognizione sull'assenza di altri strumenti idonei a
conseguire l'obiettivo prefissato con minore pregiudizio per i
soggetti coinvolti. In base al principio di proporzionalita', la
richiesta del possesso di requisiti minimi per la partecipazione alla
procedura negoziata deve essere strettamente connessa alla tipologia
ed all'importo della prestazione richiesta: la fissazione di
requisiti non proporzionali allo specifico appalto potrebbe
comportare il pericolo di un'indebita restrizione della concorrenza.
La tutela della libera concorrenza, a sua volta, puo' considerarsi
come un principio cardine in materia di disciplina dei contratti
pubblici; esso intende assicurare a ciascun potenziale concorrente le
stesse possibilita' di partecipazione alle procedure di gara e
l'imparzialita' della relativa azione amministrativa. Affinche' il
citato principio possa trovare concreta applicazione e non risolversi
in una mera enunciazione, occorre garantire il rispetto della "par
condicio" nei confronti di tutti i concorrenti in ordine alla
valutazione comparativa dei requisiti da essi posseduti ed alla
verifica dell'assenza di clausole che producano un effetto preclusivo
all'accesso dei potenziali concorrenti alle gare.
Il criterio di rotazione ha come finalita' quella di evitare che la
stazione appaltante possa consolidare rapporti solo con alcune
imprese venendo meno cosi' al rispetto del principio di concorrenza.
2.3 L'obbligo di motivazione
Altra questione generale e preliminare riguarda la sussistenza o
meno dell'obbligo di motivarela procedura prescelta dalla stazione
appaltante per l'individuazione del contraente.
La procedura negoziata prevista dall'articolo 122, comma 7-bis e'
legittimata dal legislatore sulla base dell'importo. Tuttavia le
norme di cui all'articolo 122 del Codice soggiacciono comunque
all'applicazione dei principi generali del diritto amministrativo: la
stazione appaltante nella delibera a contrarre fornisce una
spiegazione delle ragioni che l'hanno indotta a preferire tale
procedura, atteso che il dettato normativo (cfr. articolo 122, comma
7-bis) esprime a riguardo una possibilita', non certo un obbligo di
utilizzo della procedura negoziata. Cio' non significa che la
motivazione deve far riferimento alla sussistenza delle circostanze
esplicitate dal legislatore negli articoli 56 e 57 del Codice: se si
verificasse una di quelle situazioni, infatti, il ricorso alla
negoziata sarebbe giustificato ex se dagli articoli 56 e 57, mentre
e' chiaro che l'articolo 122, comma 7-bis si riferisce a presupposti
diversi.
2. 4 Il procedimento
Tenendo conto delle indicazioni desumibili dai principi sopra
richiamati, occorre, poi, delineare concretamente la corretta
procedura che l'amministrazione deve seguire per selezionare il
contraente.
A riguardo, l'articolo 57, comma 6, del Codice prescrive che "ove
possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici
da consultare sulla base di informazioni riguardanti le
caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi
di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente
invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con
lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione
richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che
ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, secondo il criterio del
prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti
per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura
aperta, ristretta, o negoziata previo bando".
L'articolo prevede, quindi, che la stazione appaltante, allo scopo
di individuare gli operatori economici da invitare, compia, in primo
luogo, due operazioni connesse fra di loro: a) definire, desumendole
dal mercato, le caratteristiche di qualificazione
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa che gli operatori
devono possedere per eseguire la prestazione; b) individuare gli
operatori economici in possesso di tali requisiti. La norma dispone
che le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa, richieste dalla stazione appaltante,
coincidano con quelle necessarie per partecipare alle procedure
aperte e ristrette, per i lavori, in particolare, occorre far
riferimento al possesso della qualificazione SOA.
In secondo luogo, e' richiesto alla stazione appaltante di
selezionare, dal gruppo degli operatori economici individuati come
sopra descritto, almeno cinque soggetti da invitare a presentare
un'offerta. Il termine utilizzato dall'articolo in esame,
«seleziona», pone il problema di definire la procedura per
individuare i soggetti da invitare, nel caso in cui siano presenti
sul mercato piu' operatori economici in possesso delle qualificazioni
necessarie o prescritte.
La procedura delineata dal combinato disposto dell'articolo 122,
comma 7-bis e dell'articolo 57, comma 6, del Codice si articola in
due fasi:
a) individuazione dei soggetti da invitare al confronto, mediante
informazioni desunte dal mercato (indagine o sondaggio di mercato e
selezione degli operatori da invitare a presentare offerta);
b) analisi e valutazione delle offerte presentate dagli operatori
economici invitati (gara informale o ufficiosa).
Le due fasi sono distinte: l'indagine di mercato e' preordinata
esclusivamente a conoscere l'assetto del mercato, quindi i possibili
potenziali offerenti ed il tipo di condizioni contrattuali che essi
sono disposti a praticare, senza alcun vincolo in ordine alla scelta
finale; la gara informale implica, invece, anche una valutazione
comparativa delle offerte, comportando per la stazione appaltante,
indipendentemente dalle eventuali regole stabilite in via di
autolimitazione, l'obbligo dell'osservanza dei principi di «par
condicio» e trasparenza nelle lettere di invito.
La norma dispone, poi, che i soggetti selezionati vengano invitati
a formulare un'offerta: la relativa lettera di invito deve contenere
le informazioni sugli elementi essenziali della prestazione e sul
criterio di valutazione dell'offerta. E', quindi, posto in capo alla
stazione appaltante l'obbligo di definire, specificamente e
preventivamente, i criteri di selezione ed i livelli minimi di
capacita' richiesti, nonche' di individuare gli operatori cui inviare
la lettera di invito a presentare l'offerta.
Il procedimento puo' essere cosi' schematizzato:
1) determina a contrarre
2) ricerca di mercato
3) selezione degli operatori da invitare
4) invio lettere d'invito
5) presentazione delle offerte
6) scelta del miglior contraente, sulla base dei criteri di
valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito
2.5 Le modalita' di effettuazione dell'indagine di mercato
Non esiste una definizione normativa di «indagine di mercato»,
pertanto, per quanto riguarda le modalita' di svolgimento, occorre
stabilire se la stessa debba essere effettuata previo avviso o con
altre modalita', quali ad esempio, nel caso dei lavori, la
consultazione sul sito dell'Autorita' dell'elenco delle imprese in
possesso di idonea qualificazione in relazione all'affidamento,
sempre tenendo presente i criteri generali (es. rotazione).
Sulla base del richiamato principio di trasparenza che e' parte
integrante della procedura, si ritiene anzitutto che in linea di
massima la stazione appaltante non possa individuare i cinque
operatori richiesti come minimo dall'articolo 122, comma 7-bis del
Codice, nonche' dall'articolo 125 del Codice, per gli affidamenti di
lavori, servizi e forniture, effettuati tramite cottimo fiduciario,
con modalita' «chiuse» rispetto al mercato.
Tale principio, tuttavia, non impone sempre e necessariamente ai
committenti forme di pubblicita' preventiva della procedura
(negoziata senza bando), che comunque e' in facolta' degli stessi
adottare; tale scelta diventa una necessita' in relazione all'importo
ed alla tipologia dell'appalto: indicazioni in tal senso possono
desumersi anche dalla Comunicazione della Commissione europea 2006/C
179/02, relativa al diritto comunitario applicabile alle
aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle
direttive "appalti pubblici", la quale, rifacendosi ad una
consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunita'
europea, afferma che: "i principi di uguaglianza di trattamento e di
non discriminazione comportano un obbligo di trasparenza che consiste
nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato
livello di pubblicita' che consenta l'apertura del mercato alla
concorrenza."
La stazione appaltante deve in ogni caso esplicitare nella
determina a contrarre i criteri che saranno utilizzati per
l'individuazione delle imprese da invitare; in caso di avviso
preventivo detti criteri devono essere specificati nello stesso. A
titolo indicativo possono essere utilizzati come criteri, per
esempio, le esperienze contrattuali registrate dalla stazione
appaltante nei confronti dell'impresa richiedente l'invito o da
invitare, purche' venga rispettato il principio della rotazione (cfr.
TAR Molise, Sez. I - sent. 6 novembre 2009, n. 700), l'idoneita'
operativa delle imprese rispetto al luogo di esecuzione dei lavori ed
anche il sorteggio pubblico.
Il principio di trasparenza impone, pero', di fornire, a chi vi
abbia interesse e ne faccia richiesta, informazioni sulla procedura,
si' da consentire la presentazione di eventuali richieste di invito
alla gara informale. Parimenti, ai fini del rispetto dei principi di
trasparenza e di rotazione, si considera necessaria la pubblicazione
del cosiddetto avviso di post-informazione, contenente i dati dei
soggetti aggiudicatari degli affidamenti.
In caso di pubblicazione di avviso preventivo, vanno preferiti
quegli strumenti che consentono di adeguare la pubblicita'
all'importanza dell'appalto per il mercato interno, utilizzando come
parametri il valore effettivo della commessa e la sua "appetibilita'"
per i potenziali concorrenti. Quanto ai contenuti dell'avviso, lo
stesso deve indicare, come minimo, una succinta descrizione degli
elementi essenziali dell'appalto e della procedura di aggiudicazione
che si intende seguire, accompagnata da un invito a prender contatto,
se interessati, con la stazione appaltante.
La determinazione delle misure di pubblicita' adeguate a veicolare
l'informazione presso il mercato di riferimento puo' essere
facilmente parametrata o comparata a quella definita dall'articolo
122, comma 5, penultimo periodo del Codice per le procedure ordinarie
(aperte e ristrette) per l'aggiudicazione di appalti pubblici di
lavori il cui importo non sia superiore a 500.000 euro; tale
disposizione, infatti, prevede che la stazione appaltante informi i
potenziali competitori con la pubblicazione del bando di gara
all'albo pretorio della stessa e del comune nel quale devono essere
eseguiti i lavori.
Altro mezzo che si puo' considerare adatto allo scopo e' la
pubblicazione dell'avviso sul sito internet della stazione
appaltante.
Le stazioni appaltanti possono comunque impostare forme di verifica
della disponibilita' degli operatori economici con riferimento a piu'
appalti aggiudicabili entro un determinato periodo (indagini di
mercato periodiche), al fine di ottimizzare le tempistiche di
svolgimento delle gare informali e le procedure di riscontro dei
requisiti.
Altro strumento di cui l'amministrazione puo' valersi, allo scopo
di effettuare indagini di mercato non riferite ad un singolo
affidamento, e' rappresentato dalla predisposizione di "elenchi
aperti di operatori economici". Sul punto, pare opportuno effettuare
alcune precisazioni.
L'articolo 40, comma 5, del Codice pone un divieto per
l'affidamento di lavori pubblici, dell'utilizzo di elenchi
predisposti dalla stazione appaltante, salvo il caso degli
affidamenti in economia o dell'applicabilita' della "procedura
ristretta semplificata". Tale divieto e' stato introdotto dalla legge
19 febbraio 1994, n. 109, al fine di impedire il ricorso ai
cosiddetti "albi speciali e di fiducia" delle stazioni appaltanti
costituiti senza alcuna forma di pubblicita' e mediante i quali si
ricorreva ad affidamenti diretti non conformi.
Diverso appare il caso di elenchi di operatori economici costituiti
mediante bando pubblico al quale tutti i soggetti possono accedere e
che costituiscono nient'altro che una forma di "indagine di mercato"
cumulativa per piu' affidamenti.
Gi elenchi a cui si fa riferimento devono presentare
caratteristiche tali, da renderli compatibili con la normativa
nazionale e comunitaria: gli elenchi in commento devono, quindi,
essere aperti al mercato.
Pertanto, in primo luogo, occorre pubblicizzare adeguatamente la
volonta' dell'amministrazione di realizzare un elenco di soggetti da
cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare mediante
la pubblicazione di un avviso reso conoscibile secondo modalita'
idonee quali la pubblicazione sul profilo di committente e sui siti
informatici previsti dall'articolo 66, comma 7 del Codice (sito
Ministero Infrastrutture e sito Osservatorio); in secondo luogo,
occorre consentire a tutti gli operatori interessati, in possesso dei
requisiti richiesti, di iscriversi nell'elenco senza limitazioni
temporali; in terzo luogo e' necessario prevedere dei meccanismi
volti ad assicurare l'aggiornamento periodico, almeno semestrale,
degli elenchi. Inoltre, occorre prevedere i criteri per la selezione
delle imprese da invitare.
A riguardo, puo' prendersi a modello la disciplina degli elenchi
previsti dall'articolo 267 del Regolamento per l'affidamento dei
servizi di ingegneria ed architettura il cui valore economico sia
inferiore a 100.000 euro; tale articolo dispone che la stazione
appaltante per l'individuazione dei soggetti da invitare alla gara
puo' avvalersi di un apposito elenco, in ogni caso rispettando il
criterio di rotazione. Inoltre, risultano indicate nell'articolo in
commento le forme di pubblicita' che l'avviso dell'istituzione
dell'elenco deve avere ed il contenuto minimo dell'avviso stesso, tra
cui figurano anche le modalita' di individuazione degli operatori
economici da invitare. Va sottolineato, infine che, per i lavori,
l'elenco deve essere costruito sulla base delle categorie generali e
specializzate del sistema di qualificazione e in base alla domanda di
iscrizione nell'elenco degli operatori economici (con idoneita'
individuale, con idoneita' plurisoggettiva o con sede in altri Stati
membri dell'Unione Europea) corredate dall'attestazione/i di
qualificazione o in modo che con semplici procedure informatiche si
possa disporre della lista degli operatori economici in possesso
delle qualificazioni e classifiche necessarie per l'esecuzione dei
lavori.
2.6 Lo svolgimento della gara informale
Per quanto riguarda lo svolgimento della gara informale, essendo il
valore di riferimento inferiore alla soglia comunitaria, risulta
applicabile l'articolo 122, comma 6, lett. d) del Codice, il quale
stabilisce che, per le procedure negoziate senza previa pubblicazione
di bando, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito
dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70
(secondo cui le stazioni appaltanti, nel fissare i termini per la
ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, tengono
conto della complessita' della prestazione oggetto del contratto e
del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte) termine
che, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non puo' essere
inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito.
Peraltro e' opportuno rilevare come la gara informale, proprio
perche' procedura selettiva organizzata nel rispetto dei principi
dell'ordinamento comunitario, debba essere sviluppata seguendo gli
standard operativi comuni per lo svolgimento delle operazioni di
gara.
L'articolo 57, comma 6, prevede che gli operatori economici
selezionati vengano contemporaneamente invitati a presentare le
offerte oggetto della negoziazione con lettera contenente gli
elementi essenziali della prestazione richiesta.
La lettera di invito alla gara informale deve riportare i contenuti
tipici del bando di cui all'articolo 64 e all'allegato IXA del
Codice. La forma prescelta e' rimessa alla stazione appaltante. Deve
essere, fra l'altro, precisato, ove non specificato nell'avviso di
costituzione dell'elenco, che verra' applicato il principio di
rotazione (regolante la gestione dei futuri percorsi selettivi in
forma derogatoria, secondo quanto espressamente previsto
dall'articolo 57, comma 6 del Codice dei contratti pubblici) e che,
pertanto, il soggetto che risultera' affidatario dei lavori non sara'
invitato alle gare indette successivamente con la stessa procedura o
a gare con procedure in economia nell'arco di un certo periodo di
tempo.
L' individuazione delle imprese cui inviare le lettere di invito
deve avvenire secondo i criteri generali stabiliti nella determina a
contrarre o nell'eventuale avviso preventivo.
Per quanto riguarda la verifica delle offerte anomale, si ritiene
che in ogni caso trovi applicazione il principio di cui all'articolo
86, comma 3 del Codice, con cui l'amministrazione puo' tutelarsi
valutando la congruita' di ogni offerta che, sulla base di elementi
specifici, appaia anormalmente bassa; anche tale elemento va citato
nella lettera di invito.
In termini operativi, la lettera di invito deve quindi contenere i
seguenti elementi:
a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche
tecniche e il suo importo;
b) i requisiti speciali economico-finanziari e
tecnico-organizzativi che occorre possedere per partecipare alla
gara; o nel caso di operatore economico selezionato da un elenco, la
conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali e'
stato inserito nell'elenco;
c) le garanzie richieste;
d) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di
validita' della stessa;
e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa;
h) nel caso del prezzo piu' basso, l'eventuale utilizzo
dell'esclusione automatica; si rammenta che se la stazione appaltante
intenda far ricorso a tale metodo, occorre invitare un numero di
operatori economici che faccia presumere che le offerte ammesse
saranno almeno dieci.
i) le modalita' di comprova del possesso dei requisiti;
j) l'eventuale clausola che preveda di procedere
all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica
offerta valida;
k) la misura delle penali;
l) la facolta' di applicare l'articolo 86, comma 3 del Codice;
m) l'indicazione dei termini di pagamento secondo quanto previsto
dal Regolamento;
n) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico (se
predisposti).
Si rammenta inoltre che, coma gia' ricordato sopra, dal combinato
disposto dei commi 3 e 5 dell'articolo 122 si evince che va sempre
assolto l'obbligo di pubblicita' degli esiti della gara con le
medesime modalita' previste per l'eventuale avviso.
Inoltre, prima della stipula del contratto con l'aggiudicatario,
occorre procedere alla verifica del possesso dei requisiti generali e
speciali.
Infine, anche per le procedure negoziate, il contratto non puo'
essere stipulato prima di 35 giorni dalla comunicazione
dell'aggiudicazione. Tuttavia, e' possibile procedere all'esecuzione
d'urgenza ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del Codice. Si segnala
un recente orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo
cui la violazione della clausola (e del principio) di standstill, ex
articolo 11, comma 10 del Codice, in se' considerata e cioe' senza
che concorrano vizi propri dell'aggiudicazione, non comporta
l'annullamento dell'aggiudicazione o l'inefficacia del contratto
(cfr. TAR Calabria, Sez. I, 20 ottobre 2010, n. 942).
3.Considerazioni conclusive
Volendo trarre alcune conclusioni dal quadro sopra delineato, la
stazione appaltante, sulla base dei criteri individuati, puo'
conciliare il rispetto dei principi comunitari e del principio di
economicita' con le esigenze di celerita' e semplificazione proprie
delle procedure negoziate senza bando, in relazione all'importo dei
contratti.
L'utilizzo di sistemi elettronici e telematici di negoziazione
potrebbe contemperare le esigenze di semplificazione sottese
all'utilizzo delle procedure negoziate con la garanzia della parita'
di condizioni dei partecipanti nel rispetto del principio di
trasparenza e di economicita' (cfr. al riguardo quanto previsto dal
Regolamento).
I principi e le indicazioni operative esposte nei precedenti
paragrafi con riferimento all'affidamento di lavori ai sensi
dell'articolo 57, comma 6, sono applicabili, con gli opportuni
adattamenti, anche agli altri casi di affidamento di lavori pubblici
mediante procedura negoziata senza bando previsti dal Codice.
Per quanto attiene agli appalti di servizi e forniture, come gia'
affermato, la procedura negoziata consiste sostanzialmente
nell'utilizzo del cottimo fiduciario nei casi previsti dall'articolo
125 e dai regolamenti delle amministrazioni, ferma restando la
possibilita' del ricorso alla procedura negoziata senza bando nei
casi tassativamente indicati dall'articolo 57 del Codice e con le
semplificazioni previste dall'articolo 124 con riguardo ai termini.
Per tale procedura puo' farsi comunque riferimento alle indicazioni
sopra illustrate circa l'articolo 57, comma 6.
E' infine opportuno effettuare, oltre a quanto gia' osservato in
precedenza, alcune precisazioni circa il cottimo fiduciario, stante
la riscontrata rilevanza e frequenza dell'utilizzo di tale strumento
soprattutto nei servizi e forniture.
In passato e' stato sostenuto che il cottimo fiduciario non fosse
un procedimento di scelta del contraente, ne' un contratto, ma una
particolare modalita' di retribuire una prestazione ricompresa in un
contratto di lavoro subordinato o autonomo - stipulato attraverso una
libera contrattazione della Pubblica Amministrazione con soggetti
privati - commisurata alla quantita' della prestazione prodotta
anziche' al tempo impiegato a produrla.
Tale interpretazione non appare conforme a quanto previsto dal
Codice che ha definito il cottimo quale procedura negoziata (articolo
3, comma 40) e dal Regolamento. Peraltro, la definizione di cottimo
fiduciario quale procedura negoziata era gia' contenuta nel d.P.R. n.
554/99.
Il cottimo fiduciario non puo' ricondursi ad una semplice attivita'
negoziale di diritto privato priva di rilevanza pubblicistica, le
regole procedurali anche minime che l'amministrazione osserva per
concludere il cottimo implicano il rispetto dei principi generali di
imparzialita', correttezza, buona fede, logicita' e coerenza della
motivazione. (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6 luglio 2006, n. 4295). Il
cottimo fiduciario e', quindi, un contratto con contenuto
semplificato affidato mediante procedura negoziata, la cui disciplina
deve essere rinvenuta, oltre che nell'articolo 125, anche all'interno
del Codice. Cio' consente, fra l'altro, di non ritenere corretta una
prassi applicativa dell'istituto che dia luogo a distorsioni
anti-concorrenziali, in chiara violazione della disciplina
codicistica e dei suoi principi.
Infine, l'articolo 331 del Regolamento prevede che le stazioni
appaltanti assicurino comunque che le procedure in economia avvengano
nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando
altresi' l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di
parita' di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli
operatori economici. Inoltre, e' stabilito che l'esito degli
affidamenti mediante cottimo fiduciario sia soggetto ad avviso di
post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.
Sulla base di quanto sopra considerato
IL CONSIGLIO
Adotta la presente determinazione.
Il Presidente: Brienza
Il relatore: Borgia
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 21 aprile 2011.
Il segretario: Esposito
Modifiche al codice di procedura penale
Venerdì 06 Maggio 2011 16:37
Liliana D'amico
LEGGE 21 aprile 2011, n. 62
Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975,
n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri
e figli minori. (11G0105)
in G.U.R.I. del 5 maggio 2011, n. 103
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Misure cautelari
1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
«4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di eta'
non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la
madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza
alla prole, non puo' essere disposta ne' mantenuta la custodia
cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza. Non puo' essere disposta la custodia cautelare
in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale
rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'eta' di
settanta anni».
2. Al comma 1 dell'articolo 284 del codice di procedura penale sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, ove istituita, da una
casa famiglia protetta».
3. Dopo l'articolo 285 del codice di procedura penale e' inserito
il seguente:
«Art. 285-bis. - (Custodia cautelare in istituto a custodia
attenuata per detenute madri). - 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo
275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia
donna incinta o madre di prole di eta' non superiore a sei anni,
ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente
impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice puo'
disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per
detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo
consentano».
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far
data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario,
e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatta salva la
possibilita' di utilizzare i posti gia' disponibili a legislazione
vigente presso gli istituti a custodia attenuata.
Art. 2
Visite al minore infermo
1. Dopo l'articolo 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«Art. 21-ter. (Visite al minore infermo). - 1. In caso di
imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio
minore, anche non convivente, la madre condannata, imputata o
internata, ovvero il padre che versi nelle stesse condizioni della
madre, sono autorizzati, con provvedimento del magistrato di
sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore
dell'istituto, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a
visitare l'infermo. In caso di ricovero ospedaliero, le modalita'
della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e
del decorso della patologia.
2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di un bambino di
eta' inferiore a dieci anni, anche se con lei non convivente, ovvero
il padre condannato, imputato o internato, qualora la madre sia
deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla
prole, sono autorizzati, con provvedimento da rilasciarsi da parte
del giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla
data della visita e con le modalita' operative dallo stesso
stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche,
relative a gravi condizioni di salute».
Art. 3
Detenzione domiciliare
1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole:
«o accoglienza» sono inserite le seguenti:
«ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia
protette».
2. All'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
secondo le modalita' di cui al comma 1-bis»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per
taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis, l'espiazione di
almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal
comma 1 del presente articolo, puo' avvenire presso un istituto a
custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un
concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga,
nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero
in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere
alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilita' di
espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata
dimora, la stessa puo' essere espiata nelle case famiglia protette,
ove istituite».
Art. 4
Individuazione delle case famiglia protette
1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
sono determinate le caratteristiche tipologiche delle case famiglia
protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e
dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n.
354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3
della presente legge.
2. Il Ministro della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, puo' stipulare con gli enti locali convenzioni
volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come
case famiglia protette.
Art. 5
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla realizzazione di istituti di custodia
attenuata di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale,
introdotto dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, pari a
11,7 milioni di euro, si provvede a valere sulle disponibilita' di
cui all'articolo 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
compatibilmente con gli effetti stimati in termini di indebitamento
netto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 aprile 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 52):
Presentato dall'on. Siegfrid Brugger e dall'on. Karl Zeller in
data 29 aprile 2008.
Assegnato alla II Commissione (giustizia), in sede referente, il
29 ottobre 2008 con pareri delle Commissioni I, V, XII e questioni
regionali.
Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, l'11 e il 27
maggio 2010; l'8, 9, 15, 17 e 23 giugno 2010; l'8, 14 e 15 settembre
2010; il 6 ottobre 2010; il 9, 16 e 17 novembre 2010; l'11 gennaio
2011; il 3 febbraio 2011.
Esaminato in aula il 7 ed il 9 febbraio 2011 ed approvato, in un
T.U. con l'atto n. 1814 (on. Rita Bernardini ed altri) e con l'atto
n. 2011 (on. Donatella Ferranti ed altri) il 16 febbraio 2011.
Senato della Repubblica (atto n. 2568):
Assegnato alla 2ª Commissione (giustizia), in sede referente, il
22 febbraio 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª e questioni
regionali.
Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 1°, 2, 9,
15, 22 e 23 marzo 2011.
Esaminato in aula il 1°, 8, 22, 29 marzo 2011 ed approvato il 30
marzo 2011.
nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas
Giovedì 05 Maggio 2011 18:19
Liliana D'amico
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 21 aprile 2011
Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi
affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione
del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, recante norme comuni per il mercato interno del gas. (11A05511)
in G.U.R.I. del 4 maggio 2011, n. 102
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
E
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme
comuni per il mercato interno del gas, ed in particolare l'articolo
28, comma 6, che stabilisce che, al fine di individuare gli strumenti
utili a governare gli effetti sociali della trasformazione del gas e
la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici e normativi,
il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali garantiscono, nella fase di avvio del processo di
liberalizzazione, il coinvolgimento dei soggetti sociali anche a
mezzo di opportune forme di concertazione e che, in particolare, i
suddetti Ministri definiscono, con proprio provvedimento, le
condizioni minime al cui rispetto sono tenuti i nuovi gestori di reti
di distribuzione per un'adeguata gestione degli effetti occupazionali
connessi alle trasformazioni del settore gas.
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ed in
particolare gli articoli 14 e 15 sull'attivita' di distribuzione e il
regime di transizione;
Vista la legge 23 agosto 2004, n.239, recante riordino del settore
energetico la quale, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, stabilisce disposizioni per il settore energetico atte
a garantire la tutela della concorrenza e dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ed in
particolare l'articolo 1, comma 2, lettera c) secondo cui le
attivita' di distribuzione di gas sono attribuite in concessione
secondo le disposizioni di legge;
Vista la legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione in legge del
decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga
dei termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti, ed in
particolare l'articolo 23 relativo ai nuovi termini del regime di
transizione nell'attivita' di distribuzione;
Vista la legge 29 novembre 2007, n. 222, concernente la conversione
in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° ottobre 2007, n.
159, recante interventi urgenti in materia economico - finanziaria,
per lo sviluppo e l'equita' sociale, ed in particolare l'articolo
46-bis, comma 1, che nell'ambito delle disposizioni in materia di
concorrenza e qualita' dei servizi essenziali nel settore della
distribuzione del gas, stabilisce che con decreto dei Ministri dello
sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, sentita la
Conferenza unificata e su parere dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, sono individuati i criteri di gara e di
valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di
distribuzione del gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto in materia
adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in
particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard
qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e
di sviluppo delle reti e degli impianti;
Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente la conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo
23-bis, concernente servizi pubblici locali di rilevanza economica,
che, al comma 1, prevede l'applicazione delle disposizioni in esso
contenute a tutti i servizi pubblici locali e la prevalenza sulle
relative discipline di settore con esse incompatibili;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia;
Visto in particolare l'articolo 30, comma 26, della suddetta legge
che fa salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n.164, e dell'articolo 46-bis del decreto legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, in materia di distribuzione di gas naturale, stabilendo inoltre
in capo al Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza
unificata e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la
determinazione degli ambiti territoriali minimi di cui al citato
articolo 46-bis, comma 2, tenendo anche conto delle interconnessioni
degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificita'
territoriali e al numero dei clienti finali e che in ogni caso
l'ambito non puo' essere inferiore al territorio comunale;
Ritenuto che per il gestore subentrante si debba prevedere
l'obbligo di assunzione del personale dei gestori uscenti addetto
alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale sia
per governare gli effetti sociali connessi, sia in quanto il
personale in esame assicura l'esperienza, la conoscenza degli
impianti e la continuita' del servizio e, in definitiva, una migliore
sicurezza e qualita' del servizio;
Ritenuto che, essendo i modelli operativi delle imprese nella
distribuzione gas molto eterogenei, debba rientrare nell'obbligo di
assunzione del gestore entrante anche il personale dei centri di
servizio che si occupa di aspetti gestionali relativi al territorio,
anche svolgendo funzioni di coordinamento di varie gestioni locali,
dislocato in sedi differenti rispetto agli impianti e rispetto alla
sede centrale, applicando nell'ultimo caso un criterio di prevalenza
sul numero dei clienti e una quota parte di personale che svolge
funzioni centrali di supporto all'attivita' di distribuzione e misura
degli impianti stessi;
Ritenuto che nel passaggio del personale dal gestore uscente al
gestore subentrante si debbano evitare comportamenti opportunistici
da parte del gestore uscente e ostacoli al processo di efficienza
operativa e che quindi l'obbligo debba essere limitato ad un numero
di addetti che risulti, 12 mesi prima della richiesta di informazioni
per il bando di gara, in forza all'impresa concessionaria o ad una
societa' interamente controllata da essa o alla sua controllante per
la gestione degli impianti oggetto di gara, come risulta dal Libro
Unico del Lavoro dell'impresa, e che a meno di giustificazioni legate
a specificita' locali tale numero debba essere inferiore ad un valore
di riferimento ritenuto una soglia di efficienza per la gestione di
impianti di distribuzione su un territorio dell'estensione dei nuovi
ambiti territoriali minimi, tenendo conto che l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas ha fissato un recupero di produttivita'
per il terzo periodo di regolazione al 5,4 % per le grandi imprese e
a 3,2% per le piccole imprese;
Ritenuto che al personale eventualmente in esubero si debbano
applicare gli ammortizzatori sociali legalmente previsti oltre a
conservare un diritto di priorita' di assunzione, a parita' di
qualifica ed esperienza lavorativa richiesta, qualora il gestore
subentrante, nei due anni successivi al subentro, necessiti di nuovo
personale per gli impianti di distribuzione di cui ha assunto la
gestione per effetto del nuovo affidamento;
Ritenuto che l'affidamento del servizio, in particolare quando esso
avverra' per ambiti territoriali minimi comportera' necessariamente
un diverso modello di organizzazione del servizio, con necessita' di
riqualificazione e riorganizzazione del personale addetto alla
gestione degli impianti e che tali processi debbano prevedere il
coinvolgimento delle organizzazioni sindacali;
Ritenuto che, benche' la direttiva 2001/23/CE non sia applicabile
in quanto ha come ambito di applicazione il trasferimento di imprese
o di parti di imprese, purche' l'entita' economica trasferita
conservi la propria identita', mentre il solo trasferimento del
personale oggetto del presente decreto non permetterebbe di
conservare la identita' dell'entita' economica di partenza, non
comprendendo il trasferimento di mezzi, di sale operative, di
procedure e sistemi informatici con cui il personale opera, tuttavia
la stessa direttiva fornisca indicazioni generali per l'emanazione
del presente decreto, in particolare sulla previsione di fornire una
adeguata informazione ai lavoratori e di introdurre specifiche misure
per il mantenimento dei diritti dei lavoratori;
Ritenuto che, per ragioni di competitivita', le imprese concorrenti
debbano partecipare ad ogni gara a pari condizioni dal punto di vista
del costo del personale e che quindi debbano impegnarsi, fin dalla
domanda di partecipazione alla gara, ad applicare, in caso di
aggiudicazione della gara, il contratto nazionale unico del settore
gas a tutto il personale e a mantenere al personale dei gestori
uscenti le condizioni economiche in atto;
Ritenuto urgente emanare il presente decreto con riferimento sia
agli affidamenti per singolo Comune che per gli affidamenti per
ambiti territoriali minimi;
Considerato che in merito alle disposizioni contenute nel presente
decreto, al fine di individuare strumenti utili a governare gli
effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti degli impianti di
distribuzione del gas, si sono tenute riunioni con le maggiori
organizzazioni sindacali, in particolare in data 26 novembre 2009, 22
gennaio 2010, 27 aprile 2010 e 22 luglio 2010,.oltre che con le
associazioni delle imprese;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione
del gas naturale e' il personale, direttamente dipendente dalla
societa' concessionaria o da una societa' da essa interamente
controllata o dalla sua controllante, purche' al 100%, che svolge,
indipendentemente dalla sede di lavoro, una delle seguenti funzioni
sull'impianto di distribuzione oggetto di gara: installazione e
manutenzione condotte e impianti; allacciamento clienti; direzione
lavori; programmazione lavori, coordinamento tecnico realizzazione
impianti, coordinamento tecnico gestione impianti, reperibilita',
gestione e movimentazione odorizzante, ricerca dispersioni, attivita'
di accertamento della sicurezza degli impianti, aggiornamento
cartografico, gestione automezzi, progettazione di dettaglio,
protezione catodica, manutenzione impianti di telecontrollo,
budgeting e reporting costi operativi, gestione dei cicli di lettura
dei contatori, gestione degli approvvigionamenti e dei magazzini
locali, posa, sostituzione e spostamento contatore; pronto
intervento; lettura contatori; gestione della qualita' del servizio
specifica dell'impianto. E' escluso dalla definizione il personale
che svolge una delle funzioni centrali.
2. Funzioni centrali sono la direzione dell'impresa, l'ingegneria,
il vettoriamento, le tariffe e il rapporto con le istituzioni e
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la gestione
centralizzata della qualita' del servizio, il servizio legale, i
servizi amministrativi, la gestione del personale, il servizio di
supporto informatico, il call center, la gestione del patrimonio e
dei servizi.
Art. 2
Tutela dell'occupazione del personale
1. Il personale addetto alla gestione degli impianti di
distribuzione del gas naturale oggetto di gara e una quota parte del
personale che svolge funzioni centrali di supporto all'attivita' di
distribuzione e misura degli impianti stessi e' soggetto, ferma
restando la risoluzione del rapporto di lavoro e salvo espressa
rinuncia degli interessati, al passaggio diretto ed immediato al
gestore subentrante, con la salvaguardia delle condizioni economiche
individuali in godimento, con riguardo ai trattamenti fissi e
continuativi e agli istituti legati all'anzianita' di servizio.
2. La risoluzione del rapporto di lavoro di cui al comma 1 non
comporta l'obbligo di liquidazione dell'indennita' di preavviso. Il
gestore uscente deve darne comunicazione per iscritto, almeno 25
giorni prima, alle rappresentanze sindacali costituite, a norma
dell'art.19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unita'
interessate, nonche' alle associazioni di categoria.
3. L'obbligo per il gestore subentrante di cui al comma 1 e'
limitato ad un numero di addetti per singolo gestore uscente non
superiore alla somma del personale addetto alla gestione degli
impianti di distribuzione oggetto di gara e ad una quota parte del
personale che svolge funzioni centrali pari alla percentuale dei
punti di riconsegna gestiti dal gestore uscente negli impianti
oggetto di gara rispetto al totale dei punti di riconsegna gestiti
dallo stesso gestore a livello nazionale, sulla base di una
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore
uscente in conformita' con il Libro Unico del Lavoro e relativa alla
situazione 12 mesi prima della richiesta di informazioni per il bando
di gara. Tale numero di addetti deve inoltre soddisfare la verifica
di congruita' di cui al comma 4.
4. Qualora il numero complessivo di addetti di cui al comma 3
comporti un numero di punti di riconsegna gestiti per addetto
inferiore al valore soglia di 1500, il gestore uscente e' tenuto a
giustificarlo alla stazione appaltante sulla base di specificita'
locali. Qualora la stazione appaltante non ritenga sufficiente la
giustificazione, il numero di addetti con obbligo di assunzione di
cui al comma 3 e' limitato ad un valore tale che il numero dei punti
di riconsegna gestiti per addetto non sia inferiore al valore soglia
di cui sopra o al 90% della media dei valori presentati dalle altre
imprese che operano all'interno del territorio del Comune o dei
Comuni oggetto di gara, qualora tale media sia inferiore a 1500.
5. In caso di limitazione del numero degli addetti in base ai
criteri di cui al comma 4, ha priorita' di assunzione il personale
che opera nel territorio del Comune o dei Comuni oggetto di gara e,
successivamente, l'eventuale personale con sede di lavoro al di fuori
di esso , con priorita' per chi opera in sedi piu' prossime a tale
territorio.
6. Al personale addetto alla gestione degli impianti di
distribuzione e al personale che svolge funzioni centrali, che in
seguito alle limitazioni di cui ai commi 3 e 4, risulti in esubero,
si applicano gli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa per
le singole tipologie di impresa. Per i lavoratori dipendenti delle
imprese a capitale interamente pubblico, si applicano gli
ammortizzatori sociali in deroga, incluse le eventuali proroghe come
ammesse dalla normativa vigente. Inoltre, per i due anni successivi
alla data di inizio dell'affidamento della gestione della rete di
distribuzione, il gestore subentrante si impegna alla loro
assunzione, salvo espressa rinuncia degli interessati, prima di
procedere a nuove assunzioni, a parita' di esperienza e qualifica,
per le localita' di cui ha assunto la gestione per effetto del nuovo
affidamento.
Art. 3
Processi di riorganizzazione
1. Il gestore subentrante si impegna a coinvolgere fattivamente i
rappresentanti dei sindacati di categoria nel processo di
riorganizzazione e di riqualificazione del personale successivo
all'affidamento del servizio.
Art. 4
Applicazione del contratto nazionale di lavoro
settore gas
1. Il gestore subentrante ha l'obbligo di applicare il contratto
collettivo nazionale di lavoro unico del settore gas a tutto il
proprio personale.
2. Il legale rappresentante di ogni impresa concorrente alla gara e
di ogni partecipante ad un raggruppamento temporaneo di imprese e
consorzio ordinario concorrente, in sede di domanda di partecipazione
alla gara, sottoscrive, a pena di esclusione dalla gara medesima, una
dichiarazione in cui, in caso di aggiudicazione della gara, si
impegna a rispettare l'obbligo di cui al comma 1, nonche' quelli
relativi agli articoli 2 e 3.
Art. 5
Pubblicazione
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, e nei siti internet del Ministero dello
sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, ed entra in vigore dal giorno successivo alla data della
pubblicazione.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 21 aprile 2011
Il Ministro dello sviluppo economico
Romani
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
individuazione e valutazione delle infrastrutture critiche europee
Giovedì 05 Maggio 2011 18:15
Liliana D'amico
DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011, n. 61
Attuazione della Direttiva 2008/114/CE recante l'individuazione e la
designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione
della necessita' di migliorarne la protezione. (11G0101)
in G.U.R.I. del 4 maggio 2011, n. 102
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009 ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2008/114/CE della Commissione, dell'8 dicembre
2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle
infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessita'
di migliorarne la protezione;
Viste le Non Binding Guidelines n. JRC 48985 per l'applicazione
della direttiva 2008/114/CE, emanate dalla Commissione europea, Joint
Research Centre;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4
settembre 2002, recante ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
5 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17
giugno 2010, recante organizzazione nazionale per la gestione delle
crisi;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 3 dicembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del
13 febbraio 2009, recante indirizzi operativi per la gestione delle
emergenze;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 gennaio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 aprile 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle
finanze e della salute;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce le procedure per l'individuazione
e la designazione di Infrastrutture critiche europee (ICE), nei
settori dell'energia e dei trasporti, nonche' le modalita' di
valutazione della sicurezza di tali infrastrutture e le relative
prescrizioni minime di protezione dalle minacce di origine umana,
accidentale e volontaria, tecnologica e dalle catastrofi naturali.
2. I sotto-settori riguardanti energia e trasporti sono indicati
nell'allegato A al presente decreto.
3. Le procedure riguardano infrastrutture che si trovano in
territorio nazionale e quelle che, pur trovandosi nel territorio di
altri Stati membri dell'Unione europea, l'Italia ha interesse a far
designare ICE.
4. Il presente decreto non modifica le competenze dei Ministeri
degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dello sviluppo
economico, delle infrastrutture e dei trasporti ed enti vigilati, ne'
quelle del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e, comunque, non modifica le disposizioni
vigenti in ordine alle situazioni di emergenze che sono affrontate e
gestite nelle sedi, anche interministeriali a cio' preposte, e dai
singoli Ministeri, enti ed organizzazioni locali cui e' attribuita
tale competenza.
5. Restano salvi gli adempimenti relativi alla protezione di
infrastrutture, gia' stabiliti da disposizioni in vigore, nonche' gli
impegni assunti dallo Stato italiano con accordi internazionali
ratificati.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) infrastruttura: un elemento, un sistema o parte di questo, che
contribuisce al mantenimento delle funzioni della societa', della
salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della
popolazione;
b) infrastruttura critica (IC): infrastruttura, ubicata in uno
Stato membro dell'Unione europea, che e' essenziale per il
mantenimento delle funzioni vitali della societa', della salute,
della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione
ed il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto
significativo in quello Stato, a causa dell'impossibilita' di
mantenere tali funzioni;
c) settore: campo di attivita' omogenee, per materia, nel quale
operano le infrastrutture, che puo' essere ulteriormente diviso in
sotto-settori;
d) intersettoriale: che riguarda due o piu' settori o
sotto-settori;
e) infrastruttura critica europea (ICE): infrastruttura critica
ubicata negli Stati membri dell'UE il cui danneggiamento o la cui
distruzione avrebbe un significativo impatto su almeno due Stati
membri. La rilevanza di tale impatto e' valutata in termini
intersettoriali. Sono compresi gli effetti derivanti da dipendenze
intersettoriali in relazione ad altri tipi di infrastrutture;
f) effetti negativi esterni: effetti negativi dovuti alla perdita
di funzionalita' di un'infrastruttura e di erogazione del relativo
bene o servizio;
g) effetti negativi intrinseci: effetti negativi che, l'eventuale
danneggiamento o distruzione di un'infrastruttura, produce nei
confronti dell'infrastruttura stessa e dell'ambiente circostante;
h) criterio di valutazione settoriale: percentuale dei fruitori
del bene o servizio che l'infrastruttura eroga, rispetto alla
popolazione nazionale o di altro Stato membro oppure a quella di una
parte di territorio dell'Unione europea;
i) criteri di valutazione intersettoriale: elementi per la
valutazione degli effetti negativi esterni e degli effetti negativi
intrinseci sul mantenimento delle funzioni vitali della societa',
della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale
della popolazione;
l) proprietario dell'infrastruttura: soggetto pubblico o privato
che ha la proprieta' di un'infrastruttura;
m) operatore dell'infrastruttura: soggetto pubblico o privato
responsabile del funzionamento di una infrastruttura;
n) informazioni sensibili relative alle IC: dati e notizie,
relative alle IC, che, se divulgati, potrebbero essere usati per
pianificare ed eseguire azioni volte al danneggiamento od alla
distruzione di tali infrastrutture;
o) analisi dei rischi: valutazione della vulnerabilita' di una
ICE rispetto alle diverse possibili minacce e prevedibili conseguenze
del danneggiamento o distruzione della stessa, in termini di effetti
negativi esterni e intrinseci;
p) protezione: attivita' per assicurare funzionalita',
continuita' ed integrita' di una ICE o ridurne, comunque, le
possibilita' di danneggiamento o distruzione.
Art. 3
Tutela delle informazioni sensibili
1. Alle informazioni sensibili relative alle IC, nonche' ai dati ed
alle notizie relativi al processo d'individuazione, di designazione e
di protezione delle ICE, e' attribuita adeguata classifica di
segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n.
124, e relative disposizioni attuative.
2. Ove venga attribuita classifica di segretezza superiore a
riservato, l'accesso ed il trattamento delle informazioni, dei dati e
delle notizie di cui al comma 1 e' consentito solo al personale in
possesso di adeguato nulla osta di segretezza (NOS) nazionale ed UE,
ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, relative
disposizioni attuative.
3. Sono fatte salve le necessita' di diffusione, anche preventiva,
di notizie e di informazioni verso gli utenti ed i soggetti diversi
dal proprietario e dall'operatore dell'infrastruttura, che a
qualsiasi titolo prestano attivita' nell'IC, ai fini della
salvaguardia degli stessi.
4. Nelle comunicazioni con altri Stati membri e con la Commissione
europea, alle informazioni sensibili relative alle IC ed ai dati e
notizie che consentono comunque l'identificazione di
un'infrastruttura, sono attribuite le classifiche di segretezza UE,
secondo le norme di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001.
Art. 4
Nucleo interministeriale e Struttura responsabile
1. Il Nucleo interministeriale situazione e pianificazione (NISP),
nella composizione di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2010, svolge
le funzioni specificate nel presente decreto per l'individuazione e
la designazione delle ICE, fermi restando i compiti ad esso
attribuiti dal Presidente del Consiglio dei Ministri in altre
materie.
2. Per tali funzioni il NISP e' integrato dai rappresentanti del
Ministero dello sviluppo economico, per il settore energia, del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed enti vigilati, per
il settore trasporti.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con apposito decreto,
nell'ambito delle strutture gia' esistenti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, individua quella, di seguito denominata
"struttura responsabile", cui sono affidate, per il supporto al NISP,
le attivita' tecniche e scientifiche riguardanti l'individuazione
delle ICE e per ogni altra attivita' connessa, nonche' per i rapporti
con la Commissione europea e con le analoghe strutture degli altri
Stati membri dell'Unione europea.
4. Ai componenti del nucleo interministeriale di cui ai commi 1 e 2
non sono corrisposti compensi, ne' rimborsi spese.
5. Per gli aspetti connessi con la difesa civile il NISP acquisisce
il preventivo parere del Ministero dell'interno che si avvale, a tal
fine, anche della Commissione interministeriale tecnica di difesa
civile, costituita con proprio decreto.
6. Per gli aspetti connessi con le attivita' ed i compiti di
protezione civile il NISP acquisisce il preventivo parere del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
7. I Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della difesa,
dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti,
nonche' il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ove lo ritengano opportuno, designano,
nell'ambito del personale in servizio presso le medesime
Amministrazioni, un proprio funzionario per seguire le attivita'
della "struttura responsabile" in ordine agli aspetti di propria
competenza.
Art. 5
Individuazione settoriale
1. La struttura responsabile di cui all'articolo 4, in
collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, per il
settore energia, e con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ed enti vigilati, per il settore trasporti, tenendo anche
conto delle linee guida elaborate dalla Commissione europea,
determina il limite del criterio di valutazione settoriale oltre il
quale l'infrastruttura puo' essere potenzialmente critica.
2. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, individuano e comunicano alla
struttura responsabile, con apposito decreto dirigenziale:
a) le infrastrutture situate in territorio nazionale da valutare
in base al limite di cui al comma 1 del presente articolo;
b) le infrastrutture situate in altri Stati membri dell'UE che,
nell'ambito dello stesso settore, potrebbero essere di interesse
significativo.
Art. 6
Individuazione di potenziali ICE
1. Ogni infrastruttura situata in territorio nazionale ed
individuata ai sensi dell'articolo 5, ai fini della sua designazione
come ICE, deve risultare essenziale per il mantenimento delle
funzioni vitali della societa', della salute, della sicurezza e del
benessere economico e sociale della popolazione e, a tale fine, e'
esaminata la gravita' dei possibili effetti negativi esterni ed
intrinseci, in caso di danneggiamento o distruzione, in base a
criteri di valutazione intersettoriali.
2. I criteri di valutazione intersettoriali riguardano:
a) le possibili vittime, in termini di numero di morti e di
feriti;
b) le possibili conseguenze economiche, in termini di perdite
finanziarie, di deterioramento del bene o servizio e di effetti
ambientali;
c) le possibili conseguenze per la popolazione, in termini di
fiducia nelle istituzioni, di sofferenze fisiche e di perturbazione
della vita quotidiana, considerando anche la perdita di servizi
essenziali.
3. Per ogni infrastruttura devono essere esaminate e valutate
diverse ipotesi, tenendo conto della disponibilita' di alternative,
delle possibili diverse durate del danneggiamento e dei tempi per il
ripristino della funzionalita'.
4. Il NISP, in base alla definizione di ICE di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera e), anche su proposta della struttura responsabile
di cui all'articolo 4 e tenendo conto delle linee guida elaborate
dalla Commissione europea, determina, in linea di massima, i limiti
dei criteri di valutazione intersettoriale, oltre i quali
l'infrastruttura e' definita potenzialmente critica.
5. La struttura responsabile, applicando i limiti dei criteri di
valutazione intersettoriale alle infrastrutture determinate ai sensi
dell'articolo 5, individua le potenziali ICE.
Art. 7
Individuazione delle ICE
1. La struttura responsabile, tenendo informato il NISP:
a) comunica ai rappresentanti designati dagli altri Stati membri,
che possono esserne interessati in modo significativo,
l'individuazione di potenziali ICE, ubicate nel territorio nazionale
e le ragioni che potrebbero portare alla loro designazione come ICE;
b) riceve dai rappresentanti designati dagli altri Stati Membri
la comunicazione dell'individuazione di potenziali ICE nel loro
territorio, cui l'Italia potrebbe essere interessata in modo
significativo e le ragioni che potrebbero portare alla loro
designazione come ICE;
c) avvia, con i rappresentanti di tali altri Stati membri,
insieme al Ministero degli affari esteri, dell'interno e della
difesa, nonche' al Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, discussioni bilaterali o
multilaterali, per verificare l'effettiva criticita' delle
infrastrutture di cui alle lettere a) e b);
d) riceve dalla Commissione europea eventuali comunicazioni
relative alla richiesta, da parte di altri Stati membri, di avviare
discussioni bilaterali o multilaterali su infrastrutture ubicate in
territorio nazionale.
2. La struttura responsabile, ove uno Stato membro dell'UE non
abbia comunicato l'individuazione di una delle infrastrutture
segnalate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o di altra che, su
richiesta di una delle Amministrazioni indicate all'articolo 4, comma
1, possa essere di interesse significativo, informa la Commissione
europea del desiderio di avviare discussioni bilaterali o
multilaterali riguardo a tali infrastrutture ubicate nel territorio
dell'altro Stato membro.
3. Le discussioni bilaterali o multilaterali hanno lo scopo di
fissare limiti comuni dei criteri di valutazione intersettoriale e di
verificare se i possibili effetti negativi esterni ed intrinseci, in
caso di danneggiamento o distruzione dell'infrastruttura, superano
tali limiti per gli Stati membri interessati; ove cio' si verifichi
l'infrastruttura e' individuata come ICE.
4. La Commissione europea puo' partecipare alle discussioni
bilaterali o multilaterali, ma non ha accesso alle informazioni
particolareggiate che permetterebbero di individuare
inequivocabilmente una particolare infrastruttura.
5. La struttura responsabile informa annualmente la Commissione
europea del numero di infrastrutture per settore per le quali si sono
tenute discussioni riguardanti i limiti comuni dei criteri di
valutazione intersettoriali.
Art. 8
Designazione delle ICE
1. L'infrastruttura individuata ai sensi dell'articolo 7, comma 3,
e' designata ICE ove vi sia consenso da parte dello Stato membro nel
cui territorio e' ubicata.
2. Su proposta della struttura responsabile, il NISP, previa
valutazione, esprime il consenso per le infrastrutture ubicate nel
territorio nazionale.
3. Ove vi sia consenso da parte dello Stato membro nel cui
territorio e' ubicata la infrastruttura designata ICE, la struttura
responsabile, in collaborazione con i Ministeri degli affari esteri,
dell'interno e della difesa, nonche' con il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sentiti il Ministero dello sviluppo economico, per il settore
energia, ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il
settore trasporti, predispone, ai fini della sottoscrizione con i
rappresentanti degli altri Stati membri interessati, un'intesa per
designare ICE l'infrastruttura individuata ai sensi dell'articolo 7,
comma 3.
4. L'infrastruttura, ubicata in territorio nazionale, su proposta
del NISP, e' designata ICE dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
con apposito decreto che e' trasmesso alla struttura responsabile per
gli adempimenti successivi.
5. Al provvedimento di designazione di un'infrastruttura come ICE
e' attribuita adeguata classifica di segretezza ai sensi
dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e del relativo
regolamento di attuazione.
6. La designazione di un'infrastruttura come ICE non determina
deroghe alle ordinarie procedure di affidamento dei contratti
pubblici, salvo le misure relative alla protezione delle
informazioni.
Art. 9
Termine del processo e periodico riesame
1. Il processo di individuazione e designazione delle ICE e'
completato alla data di entrata in vigore del presente decreto e
riesaminato almeno ogni cinque anni.
Art. 10
Comunicazioni concernenti le ICE
1. La struttura responsabile informa della designazione
esclusivamente gli Stati membri con cui e' stata sottoscritta
l'intesa di cui all'articolo 8, comma 3, e comunica annualmente alla
Commissione europea solo il numero di ICE ubicate nel territorio
nazionale, per ciascun settore, nonche' il numero degli Stati membri
che dipendono da ciascuna di esse.
2. La struttura responsabile informa della designazione delle ICE,
anche i Ministeri dell'interno e della difesa, i Dipartimenti
informazioni per la sicurezza e della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello sviluppo
economico, per il settore energia, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, per il settore trasporti, le Commissioni
parlamentari competenti, il proprietario e l'operatore
dell'infrastruttura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m) ed
n), per ogni conseguente adempimento, compresa l'attivazione dei
rispettivi organismi ed uffici competenti, ove esistenti.
Art. 11
Responsabili della protezione
1. Il Ministero dell'interno, il Ministero della difesa, il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed il Ministero dello sviluppo economico, per il settore
energia, ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il
settore trasporti, pongono in essere, nell'ambito delle rispettive
competenze, tutte le azioni e le misure indispensabili a garantire la
protezione delle ICE ubicate in territorio nazionale, avvalendosi dei
propri organi centrali o delle articolazioni locali, ove esistenti, e
tenendo informato il NISP.
2. A livello locale la responsabilita' della protezione delle
singole installazioni costituenti le ICE e' attribuita al Prefetto
territorialmente competente.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, per il settore energia,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il settore
trasporti, il Ministero dell'interno e della difesa, nonche' il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri individuano, per ciascuna ICE, nell'ambito del personale
in servizio presso le medesime amministrazioni, un proprio
funzionario che funge da punto di contatto con la struttura
responsabile.
4. Ai funzionari di cui al comma 3 non sono corrisposti compensi
ne' rimborsi spese.
Art. 12
Adempimenti per la protezione
1. L'operatore dell'infrastruttura, nel termine di 30 giorni dalla
designazione dell'ICE, comunica il nominativo del funzionario di
collegamento in materia di sicurezza, al Prefetto responsabile, al
proprietario ed alla struttura responsabile, che ne informa anche i
funzionari di cui all'articolo 11, comma 3.
2. L'operatore attiva la procedura per il rilascio del nulla osta
di segretezza (NOS) nazionale ed UE al funzionario di collegamento in
materia di sicurezza, ai sensi dell'articolo 9 della legge del 3
agosto 2007, n. 124, e relative disposizioni attuative, informandone
l'interessato.
3. Ai sensi delle disposizioni in materia di tutela delle
informazioni classificate, presso ogni ICE opera un'organizzazione di
sicurezza ed e' individuato, quale funzionario alla sicurezza, il
funzionario di cui al comma 1.
4. I funzionari di cui all'articolo 11, comma 3, e la struttura
responsabile, collaborano con l'operatore ed il proprietario dell'
ICE, anche tramite il funzionario di collegamento in materia di
sicurezza, nell'effettuare l'analisi dei rischi e nel redigere o
aggiornare il conseguente Piano di sicurezza dell'operatore (PSO),
che deve rispettare i parametri minimi concordati in sede comunitaria
e riportati nell'allegato B.
5. Ove l'ICE designata, disponga gia' di un PSO ai sensi delle
disposizioni normative vigenti, i funzionari di cui al comma 4 e la
struttura responsabile si limitano ad accertare che tali disposizioni
rispettino i parametri minimi riportati nell'allegato B, informandone
il Prefetto responsabile.
6. Tutti i dati e le notizie riguardanti l'ICE ai fini della
redazione del PSO, nonche' il documento di analisi dei rischi, sono
considerati e trattati come informazioni sensibili relative alle IC.
7. Il PSO deve essere completato nel termine di un anno dalla
designazione dell'infrastruttura come ICE, e revisionato almeno ogni
cinque anni.
8. Ove per circostanze eccezionali non sia possibile completare il
PSO entro il termine di un anno, la struttura responsabile ne informa
la Commissione europea.
Art. 13
Punto di contatto nazionale
1. Il NISP e' punto di contatto nazionale per la Protezione delle
ICE (PICE) con gli altri Stati membri e con la Commissione europea.
2. In tale funzione il NISP acquisisce dalla Commissione europea le
migliori prassi e metodologie disponibili in materia di protezione,
ponendoli a disposizione dei soggetti pubblici di cui all'articolo
11, degli operatori e dei Prefetti interessati, informandoli, anche,
delle iniziative europee per la formazione e degli sviluppi tecnici
in materia.
Art. 14
Direttive ed altri adempimenti
1. Il NISP puo' coordinare l'elaborazione di direttive
interministeriali, contenenti parametri integrativi di protezione,
ferme restando le competenze del Ministro dell'interno, quale
Autorita' nazionale di pubblica sicurezza ai sensi della legge 1°
aprile 1981, n. 121, e quelle del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il NISP, in base alle informazioni comunicate dalle
Amministrazioni competenti:
a) entro un anno dalla designazione di un ICE, elabora una
valutazione delle possibili minacce nei riguardi del sottosettore nel
cui ambito opera l'ICE designata e la struttura responsabile ne
informa la Commissione europea;
b) ogni due anni elabora i dati generali sui diversi tipi di
rischi, minacce e vulnerabilita' dei settori in cui vi e' un ICE
designata e la struttura responsabile comunica, tali dati generali,
alla Commissione europea.
Art. 15
Contributo degli organismi di informazione
per la sicurezza
1. Le modalita' del concorso informativo degli organismi di cui
agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono
stabiliti con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri
da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della stessa legge.
Art. 16
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli
adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 17
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare
Dato a Roma, addi' 11 aprile 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Romani, Ministro dello sviluppo economico
Matteoli, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Frattini, Ministro degli affari esteri
Maroni, Ministro dell'interno
Alfano, Ministro della giustizia
La Russa, Ministro della difesa
Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze
Fazio, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegato A
(previsto dall'articolo 1, comma 2)
Suddivisione dei settori energia
e trasporti in sotto-settori
Settore Energia
Sottosettori:
Elettricita', comprendente: infrastrutture e impianti per la
produzione e la trasmissione di energia elettrica e per la fornitura
di elettricita';
Petrolio, comprendente: produzione, raffinazione, trattamento,
stoccaggio e trasporto di petrolio attraverso oleodotti;
Gas, comprendente: produzione, raffinazione, trattamento,
stoccaggio e trasporto di gas attraverso oleodotti e terminali GNL;
Settore Trasporti
Sottosettori:
Trasporto stradale;
Trasporto ferroviario;
Trasporto aereo;
Vie di navigazione interna;
Trasporto oceanico, trasporto marittimo a corto raggio e porti.
Allegato B
(previsto dall'articolo 12, comma 4)
Requisiti minimi del piano di sicurezza
dell'operatore (PSO)
Il piano di sicurezza dell'operatore (PSO) identifica gli elementi
che compongono l'infrastruttura critica, evidenziando per ognuno di
essi le soluzioni di sicurezza esistenti ovvero quelle che sono in
via di applicazione.
Il PSO comprende:
l'individuazione degli elementi piu' importanti
dell'infrastruttura;
1. l'analisi dei rischi che, basata sui diversi tipi di minacce
piu' rilevanti, individua la vulnerabilita' degli elementi e le
possibili conseguenze del mancato funzionamento di ciascun elemento
sulla funzionalita' dell'intera infrastruttura;
2. l'individuazione, la selezione e la priorita' delle misure e
procedure di sicurezza distinte in misure permanenti e misure ad
applicazione graduata.
3. le misure permanenti sono quelle che si prestano ad essere
utilizzate in modo continuativo e comprendono:
- sistemi di protezione fisica (strumenti di rilevazione,
controllo accessi, protezione elementi ed altre di prevenzione);
- predisposizioni organizzative per allertamento comprese le
procedure di gestione delle crisi;
- sistemi di controllo e verifica;
- sistemi di comunicazione;
- addestramento ed accrescimento della consapevolezza del
personale;
- sistemi per la continuita' del funzionamento dei supporti
informatici.
4. Le misure ad applicazione graduata da attivare in relazione al
livello di minacce o di rischi esistenti in un determinato periodo di
tempo.
Inoltre, si devono applicare anche, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli artt. 11, 12 e 20 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334.
Ultimo aggiornamento Giovedì 05 Maggio 2011 18:19
accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia
Mercoledì 04 Maggio 2011 11:52
Liliana D'amico
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 2010
Disciplina per l'accesso, tramite concorso pubblico per titoli ed
esami, alla qualifica di dirigente di prima fascia. (11A05516)
in G.U.R.I. del 2 maggio 2011, n. 100
Capo I Amministrazioni destinatarie e programmazione del fabbisogno
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 28-bis del predetto
decreto legislativo n. 165 del 2001, aggiunto dal comma 1 dell'art.
47 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai sensi del
quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo
parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono
fissati i criteri generali per il concorso pubblico per titoli ed
esami per l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti
pubblici;
Visto il successivo comma 3 del citato art. 28-bis del decreto
legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola
superiore della pubblica amministrazione, sentito il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono definiti
criteri generali di equivalenza di titoli di studio e professionali
degli altri soggetti ammessi ai concorsi pubblici di cui allo stesso
articolo, con riferimento alle specifiche esigenze
dell'Amministrazione;
Ritenuto, per ragioni di semplificazione ed economicita' delle
procedure e dei tempi, di adottare un unico decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, ai sensi dei richiamati commi 1 e 3
dell'art. 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;
Visti, altresi', i commi 4, 5-bis e 6 del decreto legislativo n.
165 del 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272, recante il regolamento di disciplina dell'accesso alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7
febbraio 1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il parere della Scuola superiore della pubblica
amministrazione in data 14 luglio 2010, n. 4026/DGO-2;
Sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca per quanto riguarda la disciplina dei criteri generali di
equivalenza di titoli di studio e professionali di cui agli articoli
4 e 6 del presente decreto, che si e' espresso con nota del 30 luglio
2010, n. AOO/Uffleg/3073;
Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giungo 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e
innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta» come
anche integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 14 maggio 2010;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l'accesso, tramite concorso
pubblico, alla qualifica di dirigente di prima fascia per il
conferimento di funzioni dirigenziali di livello generale, in
applicazione dell'art. 28-bis, commi da 1 a 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' agli
enti pubblici non economici i cui regolamenti organizzativi prevedono
funzioni dirigenziali di livello generale.
3. Ai fini del calcolo delle disponibilita' da destinare al
concorso pubblico non si tiene conto dei posti di funzione relativi
agli incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il presente decreto non si applica
alle carriere e alla dirigenza di cui all'art. 3 del citato decreto
legislativo.
Capo I Amministrazioni destinatarie e programmazione del fabbisogno
Art. 2
Programmazione posti disponibili
1. In sede di programmazione del fabbisogno, e comunque non oltre
il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni definiscono, su base
previsionale triennale, il numero dei posti di funzione dirigenziale
di livello generale che si rendono disponibili, entro il 31 dicembre
di ogni anno, per cessazione dal servizio dei soggetti incaricati con
qualifica di dirigente di prima fascia appartenenti ai ruoli
dell'amministrazione.
2. Il cinquanta per cento dei posti, calcolati secondo i criteri di
cui al comma 1, e' destinato all'accesso tramite concorsi pubblici a
tempo indeterminato e a tempo determinato, ove necessario secondo
quanto previsto dall'art. 5, nel rispetto dei criteri e dei limiti
previsti dall'art. 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e
dal presente decreto, fermo restando, per il restante cinquanta per
cento dei posti, le modalita' di conferimento di incarico
dirigenziale di livello generale di cui ai commi 4, 5-bis e 6
dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto
delle percentuali ivi indicate.
3. La programmazione del fabbisogno di cui al presente articolo e'
comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica secondo le modalita' di cui all'art. 11.
Capo II Concorso pubblico per titoli ed esami
Art. 3
Concorso pubblico a tempo indeterminato
1. Nel limite dei posti di cui all'art. 2, comma 2, e fermo
restando quanto previsto dall'art. 5 per quanto attiene ai posti da
destinare al concorso pubblico a tempo determinato, le
amministrazioni bandiscono un concorso pubblico per titoli ed esami,
per l'accesso, mediante assunzione a tempo indeterminato, alla
qualifica di dirigente di prima fascia per il conferimento di
funzioni dirigenziali di livello generale.
2. Il bando di concorso, che puo' riferirsi ai posti disponibili di
un solo anno oppure di tutto o parte del triennio, deve indicare:
a) il periodo temporale, comunque non superiore al triennio, a cui
si riferiscono i posti banditi;
b) i criteri ed i tempi di utilizzo della graduatoria per la
copertura dei posti banditi;
c) i criteri ed i tempi di utilizzo della graduatoria per la
copertura degli eventuali ulteriori posti che si rendono
effettivamente disponibili, nel periodo temporale indicato nel bando,
nel rispetto della percentuale del cinquanta per cento.
3. In assenza di specifici criteri definiti nel bando la
graduatoria perde di efficacia con l'assunzione dei vincitori
corrispondenti al numero dei posti banditi.
Capo II Concorso pubblico per titoli ed esami
Art. 4
Requisiti e criteri generali di accesso
1. Al concorso pubblico per titoli ed esami di cui al presente capo
sono ammessi, i cittadini italiani, muniti di laurea magistrale, in
possesso dei requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle
amministrazioni pubbliche, nonche' dei requisiti specifici previsti
dal presente articolo. E' equiparata alla laurea magistrale, nel
rispetto della normativa vigente, quella specialistica, nonche' il
diploma di laurea del precedente ordinamento.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, sono ammessi al
concorso pubblico a tempo indeterminato, per titoli ed esami:
i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che hanno
maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali di
seconda fascia;
gli altri soggetti individuati nei bandi di concorso sulla base dei
criteri generali di equivalenza ai fini dell'ammissione stabiliti dai
commi 3 e 4.
3. Ai sensi dell'art. 28-bis, comma 3, ultimo periodo, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e fermo restando quanto previsto dal
comma 1, sono ammessi al concorso pubblico a tempo indeterminato, per
titoli ed esami:
a) il personale di ruolo dell'amministrazione che bandisce il
concorso che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello
dirigenziale generale all'interno della amministrazione medesima, in
possesso di laurea magistrale;
b) gli alti dirigenti appartenenti all'organico dell'Unione
europea, gia' reclutati come funzionari permanenti in virtu' di un
pubblico concorso organizzato dalle relative istituzioni per il quale
era richiesto il possesso della laurea magistrale;
c) i dirigenti di livello intermedio appartenenti all'organico
dell'Unione europea che hanno ricoperto il ruolo di capo unita' per
almeno cinque anni, gia' reclutati come funzionari permanenti in
virtu' di un pubblico concorso organizzato da dette istituzioni per
il quale era richiesto il possesso della laurea magistrale;
d) il personale appartenente all'organico dell'Unione europea,
reclutato in virtu' di un pubblico concorso organizzato dalle
relative istituzioni, che abbia maturato, con servizio continuativo
per almeno dieci anni, esperienze lavorative negli organigrammi
permanenti della Commissione, del Consiglio, del Parlamento o della
Corte di Giustizia dell'Unione europea, in posizioni di coordinamento
e o di Membro di Gabinetto per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso della laurea magistrale.
4. Ai sensi dell'art. 28-bis, comma 3, del decreto legislativo n.
165 del 2001, sono, altresi', ammessi al concorso di cui al presente
capo:
a) i soggetti in possesso, da almeno cinque anni, della qualifica
di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo
di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001 che abbiano svolto per gli stessi anni le funzioni
dirigenziali;
b) coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali generali in
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, o in strutture private per un
periodo non inferiore ai sei anni;
c) coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali non generali
in amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, o in strutture private per un
periodo non inferiore a otto anni.
5. Le amministrazioni, con riferimento alle loro specifiche
esigenze legate ai posti da ricoprire, possono, ai fini dell'accesso,
determinare nel bando specifiche tipologie di lauree e, previa
motivazione, titoli professionali aggiuntivi.
Capo III Concorso pubblico per posti di peculiare professionalita'
Art. 5
Concorso pubblico a tempo determinato
1. In sede di determinazione del fabbisogno, le amministrazioni,
ove occorra, possono individuare, nell'ambito delle strutture
dirigenziali di livello generale della rispettiva dotazione organica,
singoli posti di funzione puntualmente definiti in ragione di una
specifica e particolare esperienza e peculiare professionalita'
necessaria, per la cui copertura si puo' provvedere, previo
esperimento di concorso pubblico, mediante assunzione con contratto
di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore ai tre anni,
nel limite di un contingente non superiore alla meta' dei posti da
destinare al concorso pubblico di cui all'art. 3, da detrarre dalla
disponibilita' calcolata per quest'ultimo.
2. La graduatoria del concorso pubblico a tempo determinato ha
efficacia esclusivamente per un numero di assunzioni pari a quello
dei posti indicati nel relativo bando. I vincitori della procedura di
cui al presente capo non partecipano ai percorsi formativi di cui
all'art. 9 e se dipendenti pubblici sono collocati in aspettativa,
senza assegni, per i tre anni di durata del contratto a tempo
determinato ed il relativo periodo e' considerato ai fini
dell'anzianita' di servizio, ma non ai fini della maturazione del
requisito temporale utile per transitare nella prima fascia, come
previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Capo III Concorso pubblico per posti di peculiare professionalita'
Art. 6
Requisiti di accesso al concorso pubblico a tempo determinato
1. Al concorso pubblico di cui all'art. 5 sono ammessi i soggetti
di cui all'art. 4 e, secondo le specifiche esigenze individuate
dall'amministrazione nel bando di concorso, soggetti in possesso di:
adeguate qualifiche professionali ricoperte per non meno di cinque
anni, e comunque per il periodo fissato nel bando di concorso stesso,
comunque non inferiore ai cinque anni; competenze culturali di
elevato livello (titoli post laurea, ovvero pubblicazioni a livello
internazionale); comprovate capacita' manageriali corrispondenti ai
posti di funzione da coprire.
Capo IV Svolgimento del concorso
Art. 7
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice dei concorsi pubblici di cui ai capi
II e III del presente decreto e' nominata con determina della
dirigenza di vertice dell'amministrazione che indice il concorso, ed
e' composta da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni
di Presidente.
2. Il Presidente della commissione e' scelto tra magistrati
ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti
di prima fascia, professori di prima fascia di universita' pubbliche
o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi
ordinamenti di settore.
3. I componenti sono scelti tra magistrati ordinari,
amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di prima
fascia, professori di prima fascia di universita' pubbliche o private
designati nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di
settore, nonche' tra esperti di comprovata qualificazione nelle
materie oggetto del concorso ed in ragione dei posti dirigenziali da
coprire.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente
all'area professionale C o III.
5. La commissione esaminatrice puo' essere integrata da uno o piu'
componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e da
uno o piu' componenti esperti di informatica.
6. Non possono essere chiamati a fare parte delle commissioni
soggetti componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione che indice il concorso o che ricoprano cariche
politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
7. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di
concorso e' riservato alle donne, salva motivata impossibilita'.
8. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici
indicano un supplente per ciascun componente secondo le modalita' di
nomina indicate nel presente articolo.
Capo IV Svolgimento del concorso
Art. 8
Modalita' di svolgimento delle selezioni
1. Il bando del concorso pubblico di cui all'art. 3 definisce i
criteri di massima per la valutazione dei titoli per ciascun
candidato, individuando i titoli valutabili ed il punteggio massimo
agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli. La
commissione, previa determinazione dei criteri analitici da seguire
ai fini della valutazione dei titoli, procede alla valutazione degli
stessi nei confronti dei candidati che avranno consegnato tutti gli
elaborati inerenti alle prove scritte, prima dell'apertura delle
buste contenenti gli elaborati stessi. Per i titoli non puo' essere
attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le prove d'esame dei
concorsi di cui agli articoli 3 e 5, consistono nello svolgimento di
due prove scritte e di una prova orale. Nel caso di concorsi per
l'accesso a funzioni dirigenziali di livello generale di tipo tecnico
l'amministrazione puo' prevedere una terza prova teorico-pratica
obbligatoria, da indicare nel bando di concorso, volta alla verifica
dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al
posto da ricoprire. Tale prova consiste nella soluzione di questioni
o problemi di natura tecnica inerenti all'esercizio dei compiti cui
il dirigente di prima fascia deve essere preposto.
3. Le prove di cui al comma 2 vertono sulle materie indicate nel
bando di concorso e sono dirette ad accertare, in relazione
all'attivita' istituzionale dell'amministrazione che ha indetto il
concorso, l'attitudine dei candidati:
a) a curare l'attuazione di piani, programmi e direttive generali,
anche mediante il coordinamento ed il controllo dell'attivita' dei
dirigenti, in riferimento alle funzioni connesse con il ciclo di
gestione della perfomance e con la valutazione del personale in
particolare dirigenziale;
b) ad adottare atti di organizzazione e ad esercitare poteri di
spesa corretti sotto il profilo della legittimita',
dell'opportunita', dell'efficacia, dell'efficienza ed economicita'
organizzativa, con proposte volte al miglioramento degli standard
qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi;
c) ad elaborare progetti strategici in un quadro di pari
opportunita' di diritti e doveri, di trasparenza delle
amministrazioni pubbliche e di cultura dell'integrita'.
4. Per il concorso di cui all'art. 5 le amministrazioni possono,
ove necessario, prevedere nel bando un'unica prova teorico-pratica,
rispettando i criteri indicati nei commi 2 e 3.
5. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate
nel bando di concorso e mira ad accertare la professionalita' del
candidato, le capacita' organizzative e manageriali, l'attitudine a
intrattenere corretti rapporti istituzionali ed interpersonali, a
comunicare e a negoziare. Nell'ambito della prova orale e' accertata
la conoscenza ad un livello avanzato della lingua straniera e
dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi piu'
diffusi, nonche' la conoscenza da parte del candidato delle
problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti
informatici in relazione ai processi comunicativi in rete,
all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento
dell'efficienza degli uffici e dei servizi.
6. La commissione esaminatrice, al fine di assicurare la
trasparenza amministrativa nell'ambito del procedimento concorsuale,
stabilisce, preventivamente, i criteri e le modalita' di valutazione
delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine
di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove. La
commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova
orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna
delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato con estrazione a sorte.
7. Ciascuna prova e' valutata in trentesimi e si intende superata
con un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi. Il
punteggio complessivo e' determinato sommando, al punteggio dei
titoli, i voti riportati in ciascuna prova scritta e il voto
riportato nella prova orale.
Capo IV Svolgimento del concorso
Art. 9
Ciclo di attivita' formative
1. Coloro che saranno assunti dall'amministrazione a seguito del
concorso, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti
all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici
amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo
comunitario o internazionale. In ogni caso il periodo di formazione
e' completato entro tre anni dalla conclusione del concorso.
2. La frequenza del periodo di formazione e' obbligatoria ed e' a
tempo pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non continuativi,
e si svolge presso gli uffici di cui al comma 1, scelti dal dirigente
assunto tra quelli indicati dall'amministrazione, secondo le
modalita' che saranno disciplinate con il regolamento dell'art.
28-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Al termine del periodo di formazione e' prevista, da parte degli
uffici di cui al comma 1, una valutazione del livello di
professionalita' acquisito che equivale, per coloro che all'atto
dell'assunzione non rivestivano la qualifica di dirigente di
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, al superamento del periodo di prova
necessario per l'immissione in ruolo.
4. Il presente articolo non si applica ai dirigenti assunti in
esito al concorso ammessi allo stesso in virtu' dei requisiti di cui
all'art. 4 comma 3, lettere b), c) e d).
Capo V Disposizioni finali
Art. 10
Resti di frazione
1. Nelle percentuali di ripartizione dei posti di cui all'art. 2,
gli eventuali resti di frazione sono assegnati ai concorsi pubblici,
salvo il recupero nell'anno successivo a favore della quota di cui
all'art. 2, comma 2.
2. Nelle percentuali di ripartizione dei posti tra il concorso di
cui all'art. 3 e quello di cui all'art. 5, gli eventuali resti di
frazione sono assegnati al concorso pubblico di cui all'art. 3.
3. Gli arrotondamenti non possono in nessun modo superare il numero
complessivo dei posti che si rendono disponibili nell'anno.
Capo V Disposizioni finali
Art. 11
Monitoraggio procedure e convenzioni
1. Il Dipartimento della funzione definisce in apposita direttiva
del Ministro i criteri e le modalita' di trasmissione annuale della
programmazione triennale del fabbisogno delle singole
amministrazioni, corredata delle informazioni dettagliate sulla
tipologia e sul numero dei posti disponibili, ai fini del calcolo
delle percentuali di cui all'art. 2, e delle determinazioni assunte
per l'espletamento dei concorsi pubblici previsti, al fine di
monitorare lo svolgimento delle procedure di cui al presente decreto
e garantire il giusto raccordo delle diverse modalita' di accesso
alla dirigenza della prima fascia.
2. Su richiesta delle amministrazioni interessate il Dipartimento
della funzione pubblica promuove convenzioni per la gestione
unificata dei concorsi di cui agli articoli 3 e 5, nonche' iniziative
per agevolare l'informatizzazione delle procedure concorsuali.
Capo V Disposizioni finali
Art. 12
Norma di rinvio e prima applicazione
1. Nella gestione delle procedure concorsuali le amministrazioni
devono favorire la piu' ampia diffusione delle procedure informatiche
e la piena applicazione della normativa sulla posta elettronica
certificata. Per quanto non previsto nel presente decreto, si rinvia
alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni, contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, per le
parti non incompatibili.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento le
percentuali di cui all'art. 2 vanno calcolate tenendo conto dei posti
di funzione di livello generale che si rendono disponibili a
decorrere dal 1° gennaio 2011.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 26 ottobre 2010
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le riforme
e l'innovazione nella pubblica amministrazione
Brunetta
Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 6, foglio n. 27
Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Maggio 2011 11:55
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