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    frodi nel settore del credito al consumo efurto d'identità

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    DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011, n. 64

    Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13  agosto
    2010,  n.  141,  per  l'  istituzione  di  un  sistema  pubblico   di
    prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi  nel  settore  del
    credito al consumo, con specifico riferimento al  furto  d'identita'.
    (11G0107) 
    in G.U.R.I. del 10 maggio 2011, n. 107
    

     
     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
      Vista la legge 17 agosto 2005, n. 166, e il relativo regolamento di
    attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
    finanze 30 aprile 2007, n. 112; 
      Vista  la  direttiva  2008/48/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
    Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti  di  credito  ai
    consumatori che abroga la direttiva 87/102/CEE; 
      Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88,  e  successive  modificazioni,
    recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
    dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   Legge
    comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 33, comma  1,  lettera
    d-ter); 
      Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
    l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
    alle Comunita' europee - legge comunitaria 2009, ed, in  particolare,
    l'articolo 13; 
      Visto il decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  141,  recante
    attuazione  della  direttiva  2008/48/CE  relativa  ai  contratti  di
    credito ai consumatori, nonche' modifiche del  titolo  IV  del  testo
    unico bancario, decreto legislativo n. 385 del 1993, in  merito  alla
    disciplina dei  soggetti  operanti  nel  settore  finanziario,  degli
    agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi; 
      Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
    adottata nella riunione del 17 dicembre 2010; 
      Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
    deputati e del Senato della Repubblica; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 23 marzo 2011; 
      Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
    Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
    degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico; 
     
                                  E m a n a 
                      il seguente decreto legislativo: 
     
                                   Art. 1 
     
     
           Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 
     
      1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il titolo V,
    e' aggiunto il seguente: 
     
                                «Titolo V-bis 
     
     
    ISTITUZIONE  DI  UN  SISTEMA  PUBBLICO  DI  PREVENZIONE,  SUL   PIANO
    AMMINISTRATIVO, DELLE FRODI NEL SETTORE DEL CREDITO AL  CONSUMO,  CON
                 SPECIFICO RIFERIMENTO AL FURTO D'IDENTITA' 
     
     
                                 Art. 30-bis 
                                 Definizioni 
     
      1. Ai fini del presente decreto legislativo per  furto  d'identita'
    si intende: 
        a) l'impersonificazione totale: occultamento totale della propria
    identita' mediante l'utilizzo indebito di dati relativi all'identita'
    e  al  reddito  di  un  altro  soggetto.  L'impersonificazione   puo'
    riguardare l'utilizzo indebito di dati riferibili sia ad un  soggetto
    in vita sia ad un soggetto deceduto; 
        b) l'impersonificazione  parziale:  occultamento  parziale  della
    propria identita' mediante l'impiego, in  forma  combinata,  di  dati
    relativi alla propria persona e l'utilizzo indebito di dati  relativi
    ad un altro soggetto, nell'ambito di quelli di cui alla lettera a). 
     
                                 Art. 30-ter 
                           Sistema di prevenzione 
     
      1. E' istituito, nell'ambito del Ministero  dell'economia  e  delle
    finanze,   un   sistema   pubblico   di   prevenzione,   sul    piano
    amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e  dei
    pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto
    di identita'. 
      2. Il sistema  di  prevenzione  e'  basato  sull'archivio  centrale
    informatizzato di cui all'articolo 30-quater, di  seguito  denominato
    archivio, e sul gruppo di lavoro di  cui  al  comma  9  del  presente
    articolo. 
      3.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   e'   titolare
    dell'archivio e del connesso trattamento  dei  dati.  Secondo  quanto
    previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
    196, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  designa,  per  la
    gestione dell'archivio e in qualita' di responsabile del  trattamento
    dei dati personali, la  Consap  S.p.A,  di  seguito  denominato  ente
    gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze  e
    l'ente gestore sono  disciplinati  con  apposita  convenzione,  dalla
    quale non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
    finanza pubblica. 
      4. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  fatte  salve  le
    attribuzioni   previste   dalla   vigente    normativa    ad    altre
    Amministrazioni  pubbliche,   esercita,   con   le   risorse   umane,
    strumentali  e  finanziarie  disponibili  a   legislazione   vigente,
    funzioni di competenza statale in materia di monitoraggio sui sistemi
    di informazioni  creditizie  e  sulle  imprese  che  offrono  servizi
    assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle  frodi
    nei settori del credito e dei servizi. 
      5. Partecipano al sistema di prevenzione  delle  frodi  i  seguenti
    soggetti, di seguito denominati aderenti: 
        a)   le   banche,   comprese   quelle   comunitarie   e    quelle
    extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti  nell'elenco
    generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre
    1993, n. 385; 
        b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai  sensi
    dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice di cui  al  decreto
    legislativo 1º agosto 2003, n. 259; 
        c) i fornitori di servizi interattivi associati o di  servizi  di
    accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  lettera  q),
    del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; 
        d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e  le  imprese
    che offrono ai soggetti di cui  alle  lettere  da  a)  a  c)  servizi
    assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi,
    in base ad apposita convenzione  con  il  Ministero  dell'economia  e
    delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri
    a carico della finanza pubblica. 
      6. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
    individuata, previo parere del gruppo di lavoro di cui  al  comma  9,
    ogni altra categoria di soggetti cui e' consentita la  partecipazione
    al sistema di prevenzione. 
      7. Gli aderenti inviano  all'ente  gestore  richieste  di  verifica
    dell'autenticita' dei dati  contenuti  nella  documentazione  fornita
    dalle persone fisiche che richiedono una dilazione o un  differimento
    di  pagamento,  un  finanziamento  o  altra   analoga   facilitazione
    finanziaria,  un  servizio  a  pagamento   differito.   La   verifica
    dell'autenticita' dei dati non puo' essere richiesta al di fuori  dei
    casi e delle finalita' previste  per  la  prevenzione  del  furto  di
    identita'. Gli aderenti  inviano  altresi',  in  forma  scritta,  una
    comunicazione   riguardante   l'avvenuta   stipula   del   contratto,
    nell'ambito dei settori di cui al comma 1,  all'indirizzo  risultante
    dai registri anagrafici della persona fisica titolare  del  rapporto.
    Gli aderenti trasmettono al titolare  dell'archivio  le  informazioni
    relative ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori  del
    credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi. 
      8. Nell'ambito del sistema di  prevenzione,  e'  istituito,  presso
    l'ente gestore, un servizio gratuito, telefonico  e  telematico,  che
    consente di ricevere segnalazioni da  parte  di  soggetti  che  hanno
    subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di
    identita'. 
      9. Nell'ambito del sistema di  prevenzione  opera,  senza  nuovi  o
    maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di  lavoro  che
    svolge funzioni di indirizzo, impulso e  coordinamento,  al  fine  di
    migliorare l'azione  di  prevenzione  delle  frodi  nel  settore  del
    credito al consumo e del furto  di  identita'  a  livello  nazionale,
    nonche' compiti  finalizzati  alla  predisposizione,  elaborazione  e
    studio dei dati statistici, in forma anonima,  relativi  al  comparto
    delle frodi ai sensi del comma 1 del presente articolo. Il gruppo  di
    lavoro e' composto da due rappresentanti, di cui  un  titolare  e  un
    supplente, designati  rispettivamente  da  ciascuna  delle  autorita'
    indicate:  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,   Ministero
    dell'interno, Ministero della  giustizia,  Ministero  dello  sviluppo
    economico, Banca d'Italia, Guardia  di  finanza.  La  segreteria  del
    gruppo  di  lavoro  e'  assicurata  dall'ente  gestore.  Il  Ministro
    dell'economia e delle  finanze  provvede  con  proprio  decreto  alla
    nomina dei componenti del gruppo di lavoro. Il gruppo  di  lavoro  ha
    carattere permanente. I componenti del gruppo  di  lavoro  durano  in
    carica un triennio. Per la partecipazione all'attivita' del gruppo di
    lavoro non sono previsti compensi, indennita' o  rimborsi  spese.  Il
    gruppo di lavoro e' presieduto dal componente  del  gruppo  designato
    dal Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, in ragione dei
    temi trattati, integra la composizione del gruppo  di  lavoro  con  i
    rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti  aderenti
    e degli operatori commerciali, nonche' con gli esperti delle Forze di
    polizia, designati dal  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  del
    Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
    entro il 30 aprile di ciascun anno, riferisce  al  Parlamento,  sulla
    base della relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in  ordine  ai
    risultati dell'attivita' di prevenzione delle frodi svolta  entro  il
    31 dicembre del precedente anno.  Il  titolare  dell'archivio,  anche
    attraverso l'attivita' di studio ed elaborazione dei dati disponibili
    da parte del gruppo di  lavoro,  svolge  attivita'  d'informazione  e
    conoscenza sui  rischi  del  fenomeno  delle  frodi,  anche  mediante
    l'ausilio di  campagne  pubblicitarie  curate  dalla  Presidenza  del
    Consiglio dei ministri. A tali attivita', i soggetti  preposti  fanno
    fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a
    legislazione vigente. 
     
                               Art. 30-quater 
                     Finalita' e struttura dell'archivio 
     
      1. L'archivio e' composto da tre strumenti informatici: 
        a) il primo, denominato interconnessione  di  rete,  consente  di
    dare seguito  alle  richieste  di  verifica  inviate  dagli  aderenti
    mediante il riscontro con i dati di  cui  all'articolo  30-quinquies,
    detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati; 
        b)  il  secondo,  denominato  modulo  informatico  centralizzato,
    memorizza, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro  ha
    evidenziato la non autenticita' di  una  o  piu'  categorie  di  dati
    presenti  nella  richiesta  di  verifica  e  permette   al   titolare
    dell'archivio e al gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma
    9, lo studio del fenomeno delle frodi, ai fini  dell'esercizio  della
    prevenzione,  anche  mediante  la  predisposizione  e   pubblicazione
    periodica di specifiche linee guida, sul  piano  amministrativo,  nel
    settore  del  credito  al  consumo  e  dei  pagamenti  dilazionati  o
    differiti. Per le finalita' di cui alla presente lettera, il titolare
    dell'archivio si avvale anche delle elaborazioni dei  dati  contenuti
    nell'archivio informatizzato  istituito  ai  sensi  dell'articolo  1,
    comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 166; 
        c) il terzo, denominato modulo informatico di allerta,  memorizza
    le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o
    ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del  credito,
    dei servizi di comunicazione elettronica  o  interattivi  nonche'  le
    segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dal  titolare
    dell'archivio  agli  aderenti.  Tali  informazioni  sono   conservate
    nell'archivio per il tempo  necessario  agli  aderenti  ad  accertare
    l'effettiva sussistenza del rischio di frodi. 
      2. L'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza  e  la
    Polizia di Stato possono accedere, a titolo gratuito, al  sistema  di
    prevenzione. 
      3. I risultati di specifico interesse sono comunicati,  secondo  le
    modalita' stabilite dal decreto di  cui  all'articolo  30-octies  del
    presente decreto legislativo,  agli  uffici  del  Dipartimento  della
    pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti  in  materia
    di  analisi  dei  fenomeni  criminali  e   di   cooperazione,   anche
    internazionale, di polizia per l'esercizio delle funzioni di cui agli
    articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n.  121,  nonche',  ove
    rilevanti,  all'Unita'  di  informazione  finanziaria   della   Banca
    d'Italia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della  Guardia  di
    finanza. 
      4. Allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione, il  titolare
    dell'archivio, anche ai fini dell'approfondimento delle  segnalazioni
    di cui all'articolo 30-ter, comma 7, ultimo periodo,  puo'  avvalersi
    della collaborazione del Nucleo speciale di polizia  valutaria  della
    Guardia di finanza, che agisce con i poteri e  le  facolta'  previsti
    dall'articolo 2  del  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  68,
    utilizzando,  nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e
    finanziarie disponibili a legislazione vigente, strutture e personale
    esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. 
     
                              Art. 30-quinquies 
                          Dati oggetto di riscontro 
     
      1.  Sono  assoggettabili  a  riscontro,  con  i  dati  detenuti  da
    organismi pubblici e privati, i dati relativi a persone  fisiche  che
    richiedono  una  dilazione  o  un  differimento  di   pagamento,   un
    finanziamento o altra analoga  facilitazione  finanziaria,  contenuti
    nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c): 
        a)  documenti  di  identita'  e   di   riconoscimento,   comunque
    denominati o equipollenti, ancorche' smarriti o rubati; 
        b) partite IVA, codici  fiscali  e  documenti  che  attestano  il
    reddito esclusivamente  per  le  finalita'  perseguite  dal  presente
    decreto legislativo; 
        c) posizioni contributive previdenziali ed assistenziali. 
      2. Allo scopo di garantire il  perseguimento  delle  finalita'  del
    presente decreto legislativo, gli organismi pubblici  e  privati  che
    detengono i dati di cui al comma 1,  lettere  a),  b)  e  c),  devono
    renderli disponibili nelle  modalita'  e  nei  termini  previsti  dal
    decreto di cui all'articolo 30-octies. 
      3. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
    individuato, previo parere del gruppo di lavoro di  cui  all'articolo
    30-ter, comma 9,  ogni  altro  dato  idoneo  al  perseguimento  delle
    finalita' del presente decreto legislativo. 
     
                               Art. 30-sexies 
                  Procedura di riscontro sull'autenticita' 
                    dei dati e contributo degli aderenti 
     
      1. Ai fini del riscontro sull'autenticita' dei dati contenuti nelle
    richieste  di  verifica  inviate  dagli  aderenti,   l'ente   gestore
    autorizza  di  volta  in   volta   la   procedura   di   collegamento
    dell'archivio alle banche dati degli organismi  pubblici  e  privati.
    Ciascuna richiesta puo' concernere  una  o  piu'  categorie  di  dati
    nell'ambito di quelle elencate nell'articolo 30-quinquies. 
      2.  L'onere  derivante   dall'attuazione   del   presente   decreto
    legislativo e' posto a carico degli aderenti al sistema  pubblico  di
    prevenzione. L'adesione al sistema e ciascuna richiesta di  verifica,
    riferita   ad   un   singolo   nominativo,   comportano,   da   parte
    dell'aderente, previa stipula  di  apposita  convenzione  con  l'ente
    gestore, il  pagamento  all'ente  gestore  stesso  di  un  contributo
    articolato in modo tale da garantire sia le spese di progettazione  e
    di realizzazione dell'archivio,  sia  il  costo  pieno  del  servizio
    svolto dall'ente gestore. La misura delle componenti  del  contributo
    e' determinata con il decreto di cui all'articolo 30-octies. 
     
                               Art. 30-septies 
                          Disposizioni finanziarie 
     
      1. Le somme versate dagli aderenti affluiscono all'ente gestore, il
    quale  deve  fornire  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
    apposita rendicontazione in ordine alle somme introitate e  ai  costi
    sostenuti in relazione al servizio svolto. 
     
                               Art. 30-octies 
               Termini, modalita' e condizioni per la gestione 
                         del sistema di prevenzione 
     
      1. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
    adottare entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
    presente disposizione: 
        a)  sono  specificati  la  struttura  e  i  livelli  di   accesso
    all'archivio, i singoli elementi identificativi  dei  dati  contenuti
    nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c), da comunicare ai sensi
    dell'articolo 30-quinquies, le modalita' e i  termini  relativi  alle
    convenzioni di cui all'articolo 30-ter, comma 5, lettera d); 
        b)  sono  stabilite  le  modalita'   relative   al   collegamento
    informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici
    e privati che detengono i dati di cui all'articolo 30-quinquies; 
        c) sono individuate le modalita' e fissati i termini secondo  cui
    i dati di cui all'articolo 30-quinquies sono  comunicati  e  gestiti,
    nonche' viene stabilita la procedura  che  caratterizza  la  fase  di
    riscontro ai sensi dell'articolo 30-sexies, comma 1; 
        d) sono fissati l'importo  del  contributo  di  cui  all'articolo
    30-sexies,  comma  2,  nonche'  i  criteri  di  determinazione  e  le
    modalita' di riscossione del medesimo. 
      2. Lo schema del decreto di cui  al  comma  1  viene  trasmesso  al
    Garante per la protezione dei dati  personali  affinche'  esprima  il
    proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione. 
      3. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli  utenti,  di  cui
    all'articolo 136 del codice del consumo di cui al decreto legislativo
    6 settembre 2005, n. 206,  puo'  chiedere  in  qualsiasi  momento  di
    essere ascoltato dal gruppo di lavoro  di  cui  all'articolo  30-ter,
    comma 9, in ordine all'applicazione del presente decreto legislativo. 
      4.  I  termini  e  le   modalita'   di   attuazione   dell'articolo
    30-quinquies,  comma  1,  lettera  b),  sono  definiti  con   decreto
    interdirettoriale  del  Dipartimento   del   Tesoro   del   Ministero
    dell'economia e delle finanze  e  del  direttore  dell'Agenzia  delle
    entrate.». 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
         Dato a Roma, addi' 11 aprile 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                    Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                    dei Ministri 
     
                                    Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                    delle finanze 
     
                                    Frattini,   Ministro   degli   affari
                                    esteri 
     
                                    Alfano, Ministro della giustizia 
     
                                    Romani,   Ministro   dello   sviluppo
                                    economico 
     
     
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
     
    
            
          
     

    procedura negoziata senza pubblicazione del bando negli appalti sotto soglia

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      AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
    DETERMINAZIONE 6 aprile 2011

    Indicazioni operative inerenti la procedura  negoziata  senza  previa
    pubblicazione del bando di gara nei contratti  di  importo  inferiore
    alla soglia comunitaria, con particolare riferimento  all'ipotesi  di
    cui all'articolo 122, comma 7-bis del decreto legislativo  12  aprile
    2006, n. 163. (Determinazione n. 2). (11A05771) 
    in G.U.R.I. del 9 maggio 2010, n. 106
    

     
     
    Premessa 
      L'analisi degli affidamenti  di  lavori,  servizi  e  forniture  di
    importo inferiore  alla  soglia  comunitaria,  svolta  dall'Autorita'
    negli anni 2008-2009, ha evidenziato un deciso aumento  dell'utilizzo
    delle procedure negoziate senza previa  pubblicazione  del  bando  di
    gara. 
      A titolo esemplificativo, si possono citare i  dati  relativi  agli
    affidamenti dei contratti pubblici di lavori nei settori ordinari, da
    cui emerge che, nell'anno 2009, si  e'  registrato  il  ricorso  alla
    procedura negoziata senza bando nel 33,4% degli affidamenti,  mentre,
    nell'anno 2008, il ricorso alle procedure negoziate con e senza bando
    ammontava al 16,8% degli affidamenti. 
      Il confronto percentuale tra il 2008 e il 2009,  per  tipologia  di
    stazione  appaltante,  in  relazione  all'utilizzo  delle   procedure
    negoziate   senza   previa   pubblicazione   del   bando,   evidenzia
    l'incremento del ricorso a tale procedura  soprattutto  nel  segmento
    compreso tra  150.000  e  500.000  euro;  in  questo  caso  l'aumento
    registrato e' stato del 327%. 
      Il trend  descritto  e'  confermato  anche  dall'analisi  dei  dati
    relativi all'anno 2010. 
      Il fenomeno appare accentuato con riferimento ai  lavori  pubblici:
    cio' e' dovuto alle modifiche apportate al  sistema  dalla  legge  22
    dicembre 2008, n. 201 che,  novellando  l'articolo  122  del  decreto
    legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito, Codice), ha innalzato
    la soglia fissata per  l'utilizzo  della  procedura  negoziata  senza
    bando portandola da 100.000 euro a 500.000 euro. 
      A seguito del predetto ampliamento della possibilita' di  avvalersi
    della  procedura  negoziata,   sono   emerse   alcune   problematiche
    peculiari, in particolare: 
        la   sussistenza   o    meno    dell'obbligo    di    motivazione
    nell'attivazione della procedura negoziata senza bando; 
        le regole applicabili a siffatta procedura; 
        i criteri di selezione delle imprese. 
      Data la frequenza del ricorso alla procedura negoziata, considerato
    che sono pervenute numerose richieste di chiarimenti sulle operazioni
    da effettuare, l'Autorita' ha esperito una procedura di consultazione
    pubblica  degli  operatori  del  settore  e   delle   amministrazioni
    interessate al fine di valutare la necessita' di chiarimenti su  tali
    affidamenti.  Il  documento  di  consultazione  e   le   osservazioni
    presentate         sono          consultabili          all'indirizzo:
    www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/. 
      Nell'ambito della consultazione  e  dell'esame  delle  osservazioni
    presentate, sono emerse difficolta' operative circa la gestione della
    procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per i lavori
    pubblici fino a 500.000 euro (art. 122, comma 7-bis del Codice),  con
    particolare riferimento alla conduzione dell'indagine  di  mercato  e
    della gara informale (articolo 57, comma 6 del Codice).  La  presente
    determinazione contiene quindi alcune linee guida per la gestione  di
    tale procedura. 
      1. La procedura negoziata nel Codice  dei  contratti  pubblici:  il
    quadro normativo 
      Si ritiene anzitutto utile ricostruire  il  quadro  generale  delle
    procedure semplificate a disposizione delle stazioni appaltanti negli
    appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria. 
      Il legislatore ha riunito in un unico testo normativo  (il  Codice)
    le  disposizioni  concernenti  i  contratti  di  lavori,  servizi   e
    forniture,  assoggettando  ogni  appalto  alla  medesima   disciplina
    generale. Nel contempo ha adottato, per le procedure  di  scelta  del
    contraente, la tripartizione comunitaria distinguendole in  procedure
    aperte, ristrette e negoziate. Per i contratti di  importo  superiore
    alla soglia comunitaria, l'articolo 54 del Codice dispone che le gare
    siano aggiudicate in via ordinaria utilizzando le procedure ristrette
    e aperte, mentre il ricorso alle procedure negoziate,  come  previsto
    dalla   direttiva   18/2004/CE,   risulta   limitato    ad    ipotesi
    tassativamente previste. In particolare, l'articolo 56  disciplina  i
    casi in cui e' possibile  impiegare  la  procedura  negoziata  previa
    pubblicazione del bando di gara; l'articolo  57,  invece,  elenca  le
    condizioni in presenza delle quali risulta legittimo il ricorso  alla
    procedura negoziata senza pubblicazione del bando. 
      Sotto il  profilo  procedimentale,  va  osservato  che,  mentre  le
    direttive precedenti si limitavano a stabilire  i  casi  in  cui  era
    ammessa la procedura negoziata senza ulteriori  specificazioni  sulle
    modalita' di svolgimento, la direttiva  2004/18/CE  introduce  talune
    regole sui criteri di selezione delle offerte al fine di garantire la
    «par condicio» dei concorrenti. Si e'  assistito,  pertanto,  ad  una
    «procedimentalizzazione comunitaria» della procedura  negoziata,  non
    piu' limitata alla sola pubblicazione del bando di gara. 
      Per quanto  riguarda  gli  appalti  sotto  soglia  comunitaria,  il
    legislatore italiano ha scelto di assicurare  un  livello  di  tutela
    sostanziale superiore  rispetto  a  quello  imposto  dalle  direttive
    comunitarie,  estendendo  anche  agli   appalti   sotto   soglia   le
    disposizioni applicate agli appalti  sopra  soglia  ad  eccezione  di
    alcune limitate deroghe. Obiettivo della disciplina differenziata  e'
    prevedere per i contratti di minore rilevanza economica -  attraverso
    una semplificazione delle procedure di  scelta  del  contraente,  una
    maggiore flessibilita' degli istituti giuridici  ed  una  contrazione
    dei  tempi  richiesti  dalle  singole  modalita'   di   affidamento -
    procedimenti piu' snelli, pur sempre rigorosi. 
      Agli appalti sotto soglia e' dedicato il titolo secondo della parte
    seconda del Codice che consta di cinque articoli: dal 121 al 125. 
      Dal raffronto tra la disciplina degli appalti sopra soglia e  sotto
    soglia, emergono, quali tratti distintivi,  semplificazioni  relative
    alla pubblicita', alle comunicazioni ed agli avvisi,  ai  termini  ed
    alle  offerte  anomale  (possibilita'   di   applicare   l'esclusione
    automatica). 
      Occorre, poi, tenere presente che per  gli  appalti  sotto  soglia,
    fino agli importi previsti dal Codice, e' ammissibile, a  determinate
    condizioni, il ricorso al cottimo fiduciario che il Codice  definisce
    procedura negoziata (si veda oltre). 
      Volendo sintetizzare le ipotesi di ricorso alla procedura negoziata
    senza previa pubblicazione del bando di gara, previste dal Codice per
    i contratti sottosoglia, si osserva che, nel settore dei  lavori,  e'
    ammissibile, in linea generale, la procedura in  esame  nei  seguenti
    casi: 
        a) lavori di importo inferiore  a  100.000  euro  (articolo  122,
    comma 7); 
        b) lavori di importo pari o superiore a 100.000 euro ed inferiore
    a 500.000 euro, secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma
    6 (articolo 122, comma 7-bis); 
        c)  lavori  relativi  ad  opere  di  urbanizzazione  primaria   e
    secondaria [articolo 32, comma 1, lettera g)]  di  importo  inferiore
    alla soglia comunitaria (articolo 122, comma 8); 
        d) lavori di importo complessivo non  superiore  a  500.000  euro
    concernenti i beni mobili e  immobili  e  interventi  sugli  elementi
    architettonici e sulle superfici  decorate  di  beni  del  patrimonio
    culturale (articolo 204, comma 1). 
      Per  gli  appalti  di  servizi  e  forniture,  e',  invece,  sempre
    prescritto il rispetto  delle  condizioni  comunitarie  di  cui  agli
    articoli 56 e 57 del Codice, fatte salve le semplificazioni  previste
    dall'articolo 124, in relazione  alle  forme  di  pubblicita'  ed  ai
    termini per l'invio delle offerte. 
      Una disciplina speciale riguarda gli affidamenti degli  appalti  di
    servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata,
    di importo fino a 100.000 euro, esaminati nella determinazione  n.  5
    del 2010 alla quale si rinvia per i necessari approfondimenti. 
      Si rammenta, poi, che, per gli acquisti di beni  e  servizi  al  di
    sotto della soglia di rilievo comunitario, la legge 27 dicembre 2006,
    n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha disposto,  all'articolo  1,
    comma 450, che dal  primo  luglio  2007  le  amministrazioni  statali
    centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e  delle  scuole
    di  ogni  ordine  e  grado,  delle  istituzioni  educative  e   delle
    istituzioni universitarie, sono tenute  a  fare  ricorso  al  mercato
    elettronico della pubblica amministrazione. Al  riguardo,  l'articolo
    328 del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, Regolamento  di  esecuzione
    ed attuazione del Codice (nel prosieguo, Regolamento), prevede che le
    stazioni appaltanti possono effettuare acquisti  di  beni  e  servizi
    sotto soglia: a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte
    pubblicate  all'interno  del  mercato  elettronico  o  delle  offerte
    ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai  fornitori
    abilitati;  b)  in  applicazione  delle  procedure  di  acquisto   in
    economia. 
      1.1 Gli affidamenti in economia 
      Alle ipotesi sopra  delineate  si  aggiungono,  come  si  e'  prima
    ricordato, gli affidamenti degli appalti tramite  cottimo  fiduciario
    che il Codice assimila ad una procedura negoziata.  Tali  affidamenti
    devono avvenire mediante procedure negoziate (cfr. articolo 3,  comma
    40 del Codice, articolo 125, comma 1, lettera b) e comma 4). 
      Per i lavori, il ricorso al cottimo fiduciario e'  ammesso  fino  a
    200.000 euro, mentre,  per  i  servizi  e  le  forniture,  la  soglia
    coincide con quella comunitaria, quindi,  con  l'importo  di  125.000
    euro per i servizi e  le  forniture  aggiudicati  da  amministrazioni
    aggiudicatrici che sono autorita' governative centrali, con l'importo
    di 193.000 euro nei  restanti  casi.  Dunque,  per  i  servizi  e  le
    forniture sotto soglia, la semplificazione conduce alle procedure  in
    economia,  posto  che,  come  detto  sopra,  la  procedura  negoziata
    «ordinaria» e' utilizzabile solo nei casi previsti dagli articoli  56
    e 57 del Codice. 
      L'acquisizione di lavori, servizi e forniture puo'  essere  gestita
    in economia solo se  l'amministrazione  competente  provvede  ad  una
    previa individuazione e regolamentazione dei tipi di lavori,  servizi
    e forniture per le quali  puo'  essere  adottato  detto  sistema.  Si
    evidenzia che, se l'individuazione da parte delle stazioni appaltanti
    dei servizi e delle forniture da affidare in  economia  e'  libera  e
    risponde,   pertanto,   alle   specifiche   esigenze   di   carattere
    organizzativo delle stesse,  quella  relativa  ai  lavori  e'  invece
    limitata all'ambito delle categorie generali  indicate  dall'articolo
    125, comma 6, del Codice ed essenzialmente riconducibili  ad  ipotesi
    legate all'urgenza, all'imprevedibilita' ed al modesto  valore  della
    manutenzione o della riparazione di opere od impianti. 
      In generale, i  procedimenti  di  acquisizione  di  prestazioni  in
    economia per i servizi e forniture sono disciplinati, oltre che dalla
    norma quadro dell'articolo 125, dal Regolamento,  "nel  rispetto  dei
    principi in tema di procedure di  affidamento  e  di  esecuzione  del
    contratto  desumibili  dal  codice"  (articolo  125,  comma  14).  Si
    sottolinea,   inoltre,    che    figura    centrale    del    sistema
    dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture in  economia  e'  il
    responsabile unico del procedimento. 
      Per quanto riguarda le modalita' procedimentali  per  l'affidamento
    dei cottimi, e'  stabilita  la  regola  che  la  procedura  negoziata
    avvenga  tra  almeno  cinque  operatori,  salva  la  possibilita'  di
    affidamento diretto per gli appalti di servizi e forniture di importo
    inferiore a 20.000 euro. E' previsto, poi,  che  le  amministrazioni,
    per  l'individuazione  dei  soggetti  da  invitare   alle   procedure
    informali, istituiscano albi  di  operatori  economici,  soggetti  ad
    aggiornamento almeno annuale, con iscrizione aperta agli operatori in
    possesso dei requisiti  di  qualificazione  (comma  12  dell'articolo
    125). 
      Si ribadisce che l'affidamento operato tramite cottimo  fiduciario,
    nonostante il carattere semplificato, rimane una procedura negoziata,
    pertanto soggiace all'osservanza dei principi  posti  dal  Codice  in
    tema di affidamento dei contratti. Si  richiama  quanto  disposto  in
    argomento dall'articolo 331 del Regolamento, secondo cui le  stazioni
    appaltanti devono assicurare, comunque, che le procedure in  economia
    avvengano nel  rispetto  del  principio  della  massima  trasparenza,
    contemperando altresi' l'efficienza dell'azione amministrativa con  i
    principi di parita' di trattamento, non discriminazione e concorrenza
    tra gli operatori economici. Inoltre, e' stabilito che l'esito  degli
    affidamenti mediante cottimo fiduciario sia  soggetto  ad  avviso  di
    post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente. 
      Per lavori di importo inferiore a  40.000  euro  e  per  servizi  e
    forniture  di  importo  inferiore  a  20.000  euro,   e'   consentito
    l'affidamento  diretto  da   parte   del   responsabile   unico   del
    procedimento. 
      1.2 La disciplina dei settori speciali 
      Parzialmente diversa e' la disciplina della procedura negoziata nei
    settori  speciali:   essa   e'   caratterizzata   dalla   sostanziale
    indifferenza per il legislatore, sia comunitario sia  nazionale,  nei
    confronti delle procedure di scelta del contraente, il che si traduce
    in un'equivalenza tra procedure aperte e ristrette,  da  un  lato,  e
    procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara,  dall'altro.
    Le  ragioni  della  valenza  «ordinaria»  attribuita  alla  procedura
    negoziata  previa  pubblicazione  del  bando  vanno  ricercate  nelle
    peculiarita' tecniche dei servizi, ricompresi nei settori  cosiddetti
    speciali, che il ricorso  a  tale  forma  di  scelta  del  contraente
    consente di valorizzare. Invece, la  possibilita'  di  utilizzare  la
    procedura negoziata senza pubblicazione del bando  e'  limitata  alle
    ipotesi tassativamente indicate nell'articolo 221 del Codice. 
      Per  quanto  riguarda  i  contratti  sotto   soglia,   il   Codice,
    all'articolo 238,  distingue  l'ambito  di  applicazione  secondo  un
    criterio soggettivo, nel senso che la  disciplina  applicabile  viene
    differenziata in base alla figura soggettiva tenuta  ad  affidare  il
    contratto. Sono, infatti, previste regole specifiche a seconda che il
    committente  sia  amministrazione   aggiudicatrice   ovvero   impresa
    pubblica o soggetto titolare di diritti speciali ed esclusivi. 
      I contratti in economia sono ammessi  fino  agli  importi  previsti
    dall'articolo 125 del Codice. 
      Per i servizi e le forniture in economia, l'articolo 125, comma  9,
    richiama il valore delle soglie di cui all'articolo  28  del  Codice,
    applicabile, invero, ai soli settori ordinari. Dunque, nonostante  il
    richiamo all'articolo 28, si ritiene che il limite di  importo  entro
    il quale  ammettere  gli  affidamenti  in  economia,  per  servizi  e
    forniture nei settori speciali, sia da intendersi riferito al  valore
    delle soglie stabilito per i settori speciali dall'articolo  215  del
    Codice. Tale conclusione risulta in linea  con  il  quadro  normativo
    fornito dal Codice nel suo complesso che, in attuazione del  criterio
    di semplificazione  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti
    «sotto soglia», ha previsto, tra le  misure  di  semplificazione,  la
    possibilita' di acquisizione di servizi e forniture in economia  fino
    all'importo corrispondente  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria.
    Inoltre, il Regolamento, nell'articolo 341, fa  espresso  riferimento
    ai  «contratti  di  importo  inferiore  alle  soglie   di   rilevanza
    comunitaria di cui all'articolo 215 del codice». 
      A  differenza  delle  amministrazioni  aggiudicatrici,  le  imprese
    pubbliche ed i titolari di diritti speciali  ed  esclusivi,  per  gli
    appalti rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 208  a  213
    del Codice, applicano la disciplina stabilita dai propri regolamenti,
    disciplina che deve comunque essere conforme ai principi dettati  dal
    Trattato CE a tutela della concorrenza. 
      2. L'utilizzo della procedura negoziata senza previa  pubblicazione
    del bando di gara per gli appalti di lavori pubblici con  particolare
    riferimento all'articolo 122, comma 7-bis, del decreto legislativo n.
    163/2006 
      2.1 Inquadramento generale 
      Sulla base del quadro normativo sopra delineato e dei dati rilevati
    dall'Osservatorio emerge che, per gli appalti  di  importo  inferiore
    alla soglia comunitaria, la fattispecie piu' rilevante che  necessita
    di indicazioni  operative  riguarda  gli  affidamenti  di  lavori  di
    importo inferiore a 500.000 euro,  posto  che  per  i  servizi  e  le
    forniture  la  procedura  negoziata   senza   bando   si   identifica
    sostanzialmente con le procedure in economia. 
      Il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con  legge  22
    dicembre 2008, n. 201, ha previsto all'articolo 1, comma 10-quinquies
    l'inserimento del  comma  7-bis  all'articolo  122  del  Codice,  che
    dispone come segue: «I lavori di importo complessivo pari o superiore
    a 100.000 euro e inferiore a 500.000  euro  possono  essere  affidati
    dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del  procedimento,
    nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parita'   di
    trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo  la  procedura
    prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito  e'  rivolto  ad  almeno
    cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero». 
      Il legislatore ha  ritenuto  opportuno,  quindi,  differenziare  la
    procedura di cui al comma 7-bis dell'articolo 122 da quella  prevista
    al comma 7 del medesimo articolo, dettando per la prima alcune regole
    peculiari di svolgimento. 
      Per quanto riguarda gli appalti  di  importo  inferiore  a  100.000
    euro -  qualora  non   sussistano   particolari   ragioni   d'urgenza
    nell'esecuzione  dei   lavori -   appare   preferibile   il   ricorso
    all'articolo 57, comma 6 e, quindi, l'invito rivolto  ad  almeno  tre
    operatori economici, osservando i principi comunitari di trasparenza,
    concorrenza, rotazione, rispetto ad un affidamento diretto.  Ad  ogni
    modo, anche per questo caso  vale  quanto  si  dira'  successivamente
    circa la motivazione e l'obbligo di  pubblicazione  dell'esito  della
    procedura di gara. 
      L'articolo  122,  comma  7-bis,  rinvia  alla  procedura   di   cui
    all'articolo  57,  comma  6  del  Codice  dettata  per  le  procedure
    negoziate in genere, prevedendo, pero', che  la  stazione  appaltante
    inviti non tre, ma almeno cinque operatori economici. 
      Il procedimento da seguire  per  affidare  gli  appalti  di  lavori
    pubblici  mediante  procedura   negoziata   deve   anzitutto   essere
    individuato alla luce dei principi indicati dallo stesso articolo 122
    del Codice; inoltre, attraverso il rinvio all'articolo 57,  comma  6,
    risultano richiamati anche i principi di concorrenza e rotazione  che
    formano parte integrante di tale  procedura.  Anche  in  assenza  del
    richiamo espresso, l'operativita' dei  citati  canoni  sarebbe  stata
    comunque  assicurata  dal  riferimento  generalizzato   ai   principi
    istitutivi del Trattato, contenuto nell'articolo 2 del Codice. 
      2.2 Analisi dei principi generali 
      L'esame dei citati principi consente di individuare preliminarmente
    le regole generali imprescindibili che devono essere  rispettate  nel
    corso dell'affidamento. 
      Quanto   alla   parita'   di   trattamento   ed   al   divieto   di
    discriminazione, essi sono direttamente riconducibili al principio di
    imparzialita', sancito  dall'articolo  97  della  Costituzione.  Esso
    esprime in negativo  il  dovere  dell'amministrazione  di  effettuare
    favoritismi tra i soggetti coinvolti dall'ambito della propria azione
    volta  al  perseguimento  di  interessi  pubblici.  Nel  settore  dei
    contratti pubblici, il principio si traduce nell'esigenza di  evitare
    ingiustificate disparita' in sede  di  valutazione  delle  offerte  e
    comporta, come necessario corollario, il dovere in capo alla stazione
    appaltante di predeterminare i criteri di valutazione  delle  offerte
    che possono essere quello del prezzo piu' basso o quello dell'offerta
    economicamente piu' vantaggiosa. Dal principio di non discriminazione
    scaturisce, in particolare, il divieto di effettuare la selezione dei
    concorrenti privilegiando coloro che  esercitano  prevalentemente  la
    loro attivita' nello stesso ambito territoriale in cui devono  essere
    svolte le prestazioni. 
      In  riferimento  al  principio  di  parita'  di   trattamento,   in
    particolare, occorre evidenziare che lo  stesso  vieta  non  solo  le
    discriminazioni  palesi,  a  motivo  della  cittadinanza,  ma   anche
    qualsiasi forma  di  discriminazione  dissimulata  che,  mediante  il
    ricorso ad altri criteri distintivi, abbia  in  pratica  le  medesime
    conseguenze (cfr. sentenza Corte di Giustizia CE 3 giugno 1992, causa
    C-360/89).  Quindi,  allo  scopo  di  favorire  lo  sviluppo  di  una
    concorrenza  sana  ed  efficace  tra  gli  operatori  economici   che
    partecipano ad un appalto pubblico, la stazione appaltante  deve  far
    si' che tutti gli offerenti dispongano delle stesse opportunita'  per
    la formulazione delle loro offerte e che  queste  siano  soggette  ad
    uguali  condizioni  per  ciascun  competitore  (sentenza   Corte   di
    Giustizia CE 29 aprile 2004, causa C-496/99). Ne  discende  l'obbligo
    di svolgere la procedura concorsuale senza consentire ad  alcuno  dei
    partecipanti di godere di informazioni privilegiate o  di  condizioni
    vantaggiose in sede di presentazione dell'offerta. In  questo  senso,
    va ribadito che tutti gli operatori economici che prendono parte alla
    selezione devono essere invitati contemporaneamente a  presentare  le
    loro offerte e che le lettere di invito devono contenere le  medesime
    informazioni in relazione alla prestazione richiesta. 
      La  trasparenza,  secondo  quanto  puntualizzato  dall'insegnamento
    della Corte di  Giustizia  della  Comunita'  europea,  "consiste  nel
    garantire, in  favore  di  ogni  potenziale  offerente,  un  adeguato
    livello di pubblicita' che consenta l'apertura  degli  appalti  [...]
    alla  concorrenza,  nonche'  il  controllo  sull'imparzialita`  delle
    procedure di aggiudicazione" (Corte di Giustizia CE, 7 dicembre 2000,
    causa C-324/98 cd. Teleaustria c. Telekom Austria). 
      Si sottolinea a riguardo, come piu'  volte  evidenziato  da  questa
    Autorita', che e' stata rilevata carenza di pubblicita' sia sotto  il
    profilo dei tempi esigui previsti per la pubblicazione degli  avvisi,
    sia  in  relazione  ai  mezzi  utilizzati  per  mettere  in  atto  la
    pubblicita', ritenuti non congrui rispetto al valore dell'appalto. Il
    principio  di  trasparenza   comporta,   inoltre,   che   la   scelta
    dell'affidatario debba essere resa nota: occorre, quindi,  pubblicare
    l'esito della selezione. 
      Il   principio   di   proporzionalita'   richiede    il    rispetto
    dell'equilibrio  tra  obiettivi  perseguiti   e   mezzi   utilizzati,
    assicurando il minore sacrificio possibile  degli  interessi  privati
    confliggenti  con  quello  pubblico.  Ne  discende  che  la  stazione
    appaltante  non  puo'  imporre  obblighi  e  restrizioni  in   misura
    superiore a quella  strettamente  necessaria  per  il  raggiungimento
    dello scopo; in altri termini, per la legittimita' dell'atto, occorre
    effettuare una ricognizione sull'assenza di altri strumenti idonei  a
    conseguire  l'obiettivo  prefissato  con  minore  pregiudizio  per  i
    soggetti coinvolti. In base  al  principio  di  proporzionalita',  la
    richiesta del possesso di requisiti minimi per la partecipazione alla
    procedura negoziata deve essere strettamente connessa alla  tipologia
    ed  all'importo  della  prestazione  richiesta:  la   fissazione   di
    requisiti  non  proporzionali   allo   specifico   appalto   potrebbe
    comportare il pericolo di un'indebita restrizione della concorrenza. 
      La tutela della libera concorrenza, a sua volta, puo'  considerarsi
    come un principio cardine in  materia  di  disciplina  dei  contratti
    pubblici; esso intende assicurare a ciascun potenziale concorrente le
    stesse possibilita'  di  partecipazione  alle  procedure  di  gara  e
    l'imparzialita' della relativa azione  amministrativa.  Affinche'  il
    citato principio possa trovare concreta applicazione e non risolversi
    in una mera enunciazione, occorre garantire il  rispetto  della  "par
    condicio" nei  confronti  di  tutti  i  concorrenti  in  ordine  alla
    valutazione comparativa dei  requisiti  da  essi  posseduti  ed  alla
    verifica dell'assenza di clausole che producano un effetto preclusivo
    all'accesso dei potenziali concorrenti alle gare. 
      Il criterio di rotazione ha come finalita' quella di evitare che la
    stazione  appaltante  possa  consolidare  rapporti  solo  con  alcune
    imprese venendo meno cosi' al rispetto del principio di concorrenza. 
      2.3 L'obbligo di motivazione 
      Altra questione generale e preliminare riguarda  la  sussistenza  o
    meno dell'obbligo di motivarela procedura  prescelta  dalla  stazione
    appaltante per l'individuazione del contraente. 
      La procedura negoziata prevista dall'articolo 122, comma  7-bis  e'
    legittimata dal legislatore  sulla  base  dell'importo.  Tuttavia  le
    norme di  cui  all'articolo  122  del  Codice  soggiacciono  comunque
    all'applicazione dei principi generali del diritto amministrativo: la
    stazione  appaltante  nella  delibera  a   contrarre   fornisce   una
    spiegazione delle  ragioni  che  l'hanno  indotta  a  preferire  tale
    procedura, atteso che il dettato normativo (cfr. articolo 122,  comma
    7-bis) esprime a riguardo una possibilita', non certo un  obbligo  di
    utilizzo  della  procedura  negoziata.  Cio'  non  significa  che  la
    motivazione deve far riferimento alla sussistenza  delle  circostanze
    esplicitate dal legislatore negli articoli 56 e 57 del Codice: se  si
    verificasse una  di  quelle  situazioni,  infatti,  il  ricorso  alla
    negoziata sarebbe giustificato ex se dagli articoli 56 e  57,  mentre
    e' chiaro che l'articolo 122, comma 7-bis si riferisce a  presupposti
    diversi. 
      2. 4 Il procedimento 
      Tenendo conto  delle  indicazioni  desumibili  dai  principi  sopra
    richiamati,  occorre,  poi,  delineare  concretamente   la   corretta
    procedura che  l'amministrazione  deve  seguire  per  selezionare  il
    contraente. 
      A riguardo, l'articolo 57, comma 6, del Codice prescrive  che  "ove
    possibile, la stazione appaltante individua gli  operatori  economici
    da   consultare   sulla   base   di   informazioni   riguardanti   le
    caratteristiche    di    qualificazione    economico-finanziaria    e
    tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei  principi
    di  trasparenza,  concorrenza,  rotazione,  e  seleziona  almeno  tre
    operatori economici, se sussistono in tale  numero  soggetti  idonei.
    Gli  operatori  economici  selezionati   vengono   contemporaneamente
    invitati a presentare le  offerte  oggetto  della  negoziazione,  con
    lettera  contenente  gli  elementi   essenziali   della   prestazione
    richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore  economico  che
    ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, secondo  il  criterio  del
    prezzo piu' basso o  dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,
    previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti
    per l'affidamento di contratti di uguale importo  mediante  procedura
    aperta, ristretta, o negoziata previo bando". 
      L'articolo prevede, quindi, che la stazione appaltante, allo  scopo
    di individuare gli operatori economici da invitare, compia, in  primo
    luogo, due operazioni connesse fra di loro: a) definire,  desumendole
    dal     mercato,     le     caratteristiche     di     qualificazione
    economico-finanziaria  e  tecnico-organizzativa  che  gli   operatori
    devono possedere per eseguire  la  prestazione;  b)  individuare  gli
    operatori economici in possesso di tali requisiti. La  norma  dispone
    che le  caratteristiche  di  qualificazione  economico-finanziaria  e
    tecnico-organizzativa,   richieste   dalla    stazione    appaltante,
    coincidano con  quelle  necessarie  per  partecipare  alle  procedure
    aperte e  ristrette,  per  i  lavori,  in  particolare,  occorre  far
    riferimento al possesso della qualificazione SOA. 
      In  secondo  luogo,  e'  richiesto  alla  stazione  appaltante   di
    selezionare, dal gruppo degli operatori  economici  individuati  come
    sopra descritto, almeno cinque  soggetti  da  invitare  a  presentare
    un'offerta.   Il   termine   utilizzato   dall'articolo   in   esame,
    «seleziona»,  pone  il  problema  di  definire   la   procedura   per
    individuare i soggetti da invitare, nel caso in  cui  siano  presenti
    sul mercato piu' operatori economici in possesso delle qualificazioni
    necessarie o prescritte. 
      La procedura delineata dal combinato  disposto  dell'articolo  122,
    comma 7-bis e dell'articolo 57, comma 6, del Codice  si  articola  in
    due fasi: 
        a) individuazione dei soggetti da invitare al confronto, mediante
    informazioni desunte dal mercato (indagine o sondaggio di  mercato  e
    selezione degli operatori da invitare a presentare offerta); 
        b) analisi e valutazione delle offerte presentate dagli operatori
    economici invitati (gara informale o ufficiosa). 
      Le due fasi sono distinte: l'indagine  di  mercato  e'  preordinata
    esclusivamente a conoscere l'assetto del mercato, quindi i  possibili
    potenziali offerenti ed il tipo di condizioni contrattuali  che  essi
    sono disposti a praticare, senza alcun vincolo in ordine alla  scelta
    finale; la gara informale  implica,  invece,  anche  una  valutazione
    comparativa delle offerte, comportando per  la  stazione  appaltante,
    indipendentemente  dalle  eventuali  regole  stabilite  in   via   di
    autolimitazione,  l'obbligo  dell'osservanza  dei  principi  di  «par
    condicio» e trasparenza nelle lettere di invito. 
      La norma dispone, poi, che i soggetti selezionati vengano  invitati
    a formulare un'offerta: la relativa lettera di invito deve  contenere
    le informazioni sugli elementi essenziali  della  prestazione  e  sul
    criterio di valutazione dell'offerta. E', quindi, posto in capo  alla
    stazione  appaltante  l'obbligo   di   definire,   specificamente   e
    preventivamente, i criteri  di  selezione  ed  i  livelli  minimi  di
    capacita' richiesti, nonche' di individuare gli operatori cui inviare
    la lettera di invito a presentare l'offerta. 
      Il procedimento puo' essere cosi' schematizzato: 
        1) determina a contrarre 
        2) ricerca di mercato 
        3) selezione degli operatori da invitare 
        4) invio lettere d'invito 
        5) presentazione delle offerte 
        6) scelta del miglior  contraente,  sulla  base  dei  criteri  di
    valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito 
      2.5 Le modalita' di effettuazione dell'indagine di mercato 
      Non esiste una definizione  normativa  di  «indagine  di  mercato»,
    pertanto, per quanto riguarda le modalita'  di  svolgimento,  occorre
    stabilire se la stessa debba essere effettuata previo  avviso  o  con
    altre  modalita',  quali  ad  esempio,  nel  caso  dei   lavori,   la
    consultazione sul sito dell'Autorita' dell'elenco  delle  imprese  in
    possesso  di  idonea  qualificazione  in  relazione  all'affidamento,
    sempre tenendo presente i criteri generali (es. rotazione). 
      Sulla base del richiamato principio di  trasparenza  che  e'  parte
    integrante della procedura, si ritiene  anzitutto  che  in  linea  di
    massima  la  stazione  appaltante  non  possa  individuare  i  cinque
    operatori richiesti come minimo dall'articolo 122,  comma  7-bis  del
    Codice, nonche' dall'articolo 125 del Codice, per gli affidamenti  di
    lavori, servizi e forniture, effettuati tramite  cottimo  fiduciario,
    con modalita' «chiuse» rispetto al mercato. 
      Tale principio, tuttavia, non impone sempre  e  necessariamente  ai
    committenti  forme  di   pubblicita'   preventiva   della   procedura
    (negoziata senza bando), che comunque e'  in  facolta'  degli  stessi
    adottare; tale scelta diventa una necessita' in relazione all'importo
    ed alla tipologia dell'appalto:  indicazioni  in  tal  senso  possono
    desumersi anche dalla Comunicazione della Commissione europea  2006/C
    179/02,   relativa   al   diritto   comunitario   applicabile    alle
    aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate  dalle
    direttive  "appalti  pubblici",  la   quale,   rifacendosi   ad   una
    consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia  della  Comunita'
    europea, afferma che: "i principi di uguaglianza di trattamento e  di
    non discriminazione comportano un obbligo di trasparenza che consiste
    nel garantire, in favore di ogni potenziale  offerente,  un  adeguato
    livello di pubblicita'  che  consenta  l'apertura  del  mercato  alla
    concorrenza." 
      La  stazione  appaltante  deve  in  ogni  caso  esplicitare   nella
    determina  a  contrarre  i  criteri  che   saranno   utilizzati   per
    l'individuazione  delle  imprese  da  invitare;  in  caso  di  avviso
    preventivo detti criteri devono essere specificati  nello  stesso.  A
    titolo  indicativo  possono  essere  utilizzati  come  criteri,   per
    esempio,  le  esperienze  contrattuali  registrate   dalla   stazione
    appaltante nei  confronti  dell'impresa  richiedente  l'invito  o  da
    invitare, purche' venga rispettato il principio della rotazione (cfr.
    TAR Molise, Sez. I - sent. 6  novembre  2009,  n.  700),  l'idoneita'
    operativa delle imprese rispetto al luogo di esecuzione dei lavori ed
    anche il sorteggio pubblico. 
      Il principio di trasparenza impone, pero', di  fornire,  a  chi  vi
    abbia interesse e ne faccia richiesta, informazioni sulla  procedura,
    si' da consentire la presentazione di eventuali richieste  di  invito
    alla gara informale. Parimenti, ai fini del rispetto dei principi  di
    trasparenza e di rotazione, si considera necessaria la  pubblicazione
    del cosiddetto avviso di post-informazione,  contenente  i  dati  dei
    soggetti aggiudicatari degli affidamenti. 
      In caso di pubblicazione  di  avviso  preventivo,  vanno  preferiti
    quegli  strumenti  che  consentono   di   adeguare   la   pubblicita'
    all'importanza dell'appalto per il mercato interno, utilizzando  come
    parametri il valore effettivo della commessa e la sua "appetibilita'"
    per i potenziali concorrenti. Quanto  ai  contenuti  dell'avviso,  lo
    stesso deve indicare, come minimo,  una  succinta  descrizione  degli
    elementi essenziali dell'appalto e della procedura di  aggiudicazione
    che si intende seguire, accompagnata da un invito a prender contatto,
    se interessati, con la stazione appaltante. 
      La determinazione delle misure di pubblicita' adeguate a  veicolare
    l'informazione  presso  il  mercato  di   riferimento   puo'   essere
    facilmente parametrata o comparata a  quella  definita  dall'articolo
    122, comma 5, penultimo periodo del Codice per le procedure ordinarie
    (aperte e ristrette) per  l'aggiudicazione  di  appalti  pubblici  di
    lavori il  cui  importo  non  sia  superiore  a  500.000  euro;  tale
    disposizione, infatti, prevede che la stazione appaltante  informi  i
    potenziali  competitori  con  la  pubblicazione  del  bando  di  gara
    all'albo pretorio della stessa e del comune nel quale  devono  essere
    eseguiti i lavori. 
      Altro mezzo che  si  puo'  considerare  adatto  allo  scopo  e'  la
    pubblicazione  dell'avviso   sul   sito   internet   della   stazione
    appaltante. 
      Le stazioni appaltanti possono comunque impostare forme di verifica
    della disponibilita' degli operatori economici con riferimento a piu'
    appalti aggiudicabili  entro  un  determinato  periodo  (indagini  di
    mercato  periodiche),  al  fine  di  ottimizzare  le  tempistiche  di
    svolgimento delle gare informali e  le  procedure  di  riscontro  dei
    requisiti. 
      Altro strumento di cui l'amministrazione puo' valersi,  allo  scopo
    di  effettuare  indagini  di  mercato  non  riferite  ad  un  singolo
    affidamento,  e'  rappresentato  dalla  predisposizione  di  "elenchi
    aperti di operatori economici". Sul punto, pare opportuno  effettuare
    alcune precisazioni. 
      L'articolo  40,  comma  5,  del  Codice   pone   un   divieto   per
    l'affidamento  di   lavori   pubblici,   dell'utilizzo   di   elenchi
    predisposti  dalla  stazione  appaltante,   salvo   il   caso   degli
    affidamenti  in  economia  o  dell'applicabilita'  della   "procedura
    ristretta semplificata". Tale divieto e' stato introdotto dalla legge
    19 febbraio  1994,  n.  109,  al  fine  di  impedire  il  ricorso  ai
    cosiddetti "albi speciali e di  fiducia"  delle  stazioni  appaltanti
    costituiti senza alcuna forma di pubblicita' e mediante  i  quali  si
    ricorreva ad affidamenti diretti non conformi. 
      Diverso appare il caso di elenchi di operatori economici costituiti
    mediante bando pubblico al quale tutti i soggetti possono accedere  e
    che costituiscono nient'altro che una forma di "indagine di  mercato"
    cumulativa per piu' affidamenti. 
      Gi  elenchi   a   cui   si   fa   riferimento   devono   presentare
    caratteristiche  tali,  da  renderli  compatibili  con  la  normativa
    nazionale e comunitaria: gli  elenchi  in  commento  devono,  quindi,
    essere aperti al mercato. 
      Pertanto, in primo luogo, occorre  pubblicizzare  adeguatamente  la
    volonta' dell'amministrazione di realizzare un elenco di soggetti  da
    cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare mediante
    la pubblicazione di un  avviso  reso  conoscibile  secondo  modalita'
    idonee quali la pubblicazione sul profilo di committente e  sui  siti
    informatici previsti dall'articolo  66,  comma  7  del  Codice  (sito
    Ministero Infrastrutture e  sito  Osservatorio);  in  secondo  luogo,
    occorre consentire a tutti gli operatori interessati, in possesso dei
    requisiti richiesti,  di  iscriversi  nell'elenco  senza  limitazioni
    temporali; in terzo luogo  e'  necessario  prevedere  dei  meccanismi
    volti ad assicurare  l'aggiornamento  periodico,  almeno  semestrale,
    degli elenchi. Inoltre, occorre prevedere i criteri per la  selezione
    delle imprese da invitare. 
      A riguardo, puo' prendersi a modello la  disciplina  degli  elenchi
    previsti dall'articolo 267  del  Regolamento  per  l'affidamento  dei
    servizi di ingegneria ed architettura il  cui  valore  economico  sia
    inferiore a 100.000 euro;  tale  articolo  dispone  che  la  stazione
    appaltante per l'individuazione dei soggetti da  invitare  alla  gara
    puo' avvalersi di un apposito elenco, in  ogni  caso  rispettando  il
    criterio di rotazione. Inoltre, risultano indicate  nell'articolo  in
    commento  le  forme  di  pubblicita'  che  l'avviso  dell'istituzione
    dell'elenco deve avere ed il contenuto minimo dell'avviso stesso, tra
    cui figurano anche le modalita'  di  individuazione  degli  operatori
    economici da invitare. Va sottolineato, infine  che,  per  i  lavori,
    l'elenco deve essere costruito sulla base delle categorie generali  e
    specializzate del sistema di qualificazione e in base alla domanda di
    iscrizione  nell'elenco  degli  operatori  economici  (con  idoneita'
    individuale, con idoneita' plurisoggettiva o con sede in altri  Stati
    membri  dell'Unione   Europea)   corredate   dall'attestazione/i   di
    qualificazione o in modo che con semplici procedure  informatiche  si
    possa disporre della lista  degli  operatori  economici  in  possesso
    delle qualificazioni e classifiche necessarie  per  l'esecuzione  dei
    lavori. 
      2.6 Lo svolgimento della gara informale 
      Per quanto riguarda lo svolgimento della gara informale, essendo il
    valore di riferimento  inferiore  alla  soglia  comunitaria,  risulta
    applicabile l'articolo 122, comma 6, lett. d) del  Codice,  il  quale
    stabilisce che, per le procedure negoziate senza previa pubblicazione
    di bando, il termine per la ricezione delle offerte  viene  stabilito
    dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1  dell'articolo  70
    (secondo cui le stazioni appaltanti, nel fissare  i  termini  per  la
    ricezione delle offerte e delle domande  di  partecipazione,  tengono
    conto della complessita' della prestazione oggetto  del  contratto  e
    del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte) termine
    che, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non puo'  essere
    inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito. 
      Peraltro e' opportuno rilevare  come  la  gara  informale,  proprio
    perche' procedura selettiva organizzata  nel  rispetto  dei  principi
    dell'ordinamento comunitario, debba essere  sviluppata  seguendo  gli
    standard operativi comuni per  lo  svolgimento  delle  operazioni  di
    gara. 
      L'articolo  57,  comma  6,  prevede  che  gli  operatori  economici
    selezionati  vengano  contemporaneamente  invitati  a  presentare  le
    offerte  oggetto  della  negoziazione  con  lettera  contenente   gli
    elementi essenziali della prestazione richiesta. 
      La lettera di invito alla gara informale deve riportare i contenuti
    tipici del bando di  cui  all'articolo  64  e  all'allegato  IXA  del
    Codice. La forma prescelta e' rimessa alla stazione appaltante.  Deve
    essere, fra l'altro, precisato, ove non  specificato  nell'avviso  di
    costituzione  dell'elenco,  che  verra'  applicato  il  principio  di
    rotazione (regolante la gestione dei  futuri  percorsi  selettivi  in
    forma   derogatoria,   secondo    quanto    espressamente    previsto
    dall'articolo 57, comma 6 del Codice dei contratti pubblici)  e  che,
    pertanto, il soggetto che risultera' affidatario dei lavori non sara'
    invitato alle gare indette successivamente con la stessa procedura  o
    a gare con procedure in economia nell'arco di  un  certo  periodo  di
    tempo. 
      L' individuazione delle imprese cui inviare le  lettere  di  invito
    deve avvenire secondo i criteri generali stabiliti nella determina  a
    contrarre o nell'eventuale avviso preventivo. 
      Per quanto riguarda la verifica delle offerte anomale,  si  ritiene
    che in ogni caso trovi applicazione il principio di cui  all'articolo
    86, comma 3 del Codice,  con  cui  l'amministrazione  puo'  tutelarsi
    valutando la congruita' di ogni offerta che, sulla base  di  elementi
    specifici, appaia anormalmente bassa; anche tale elemento  va  citato
    nella lettera di invito. 
      In termini operativi, la lettera di invito deve quindi contenere  i
    seguenti elementi: 
        a)  l'oggetto  della  prestazione,  le  relative  caratteristiche
    tecniche e il suo importo; 
        b)    i     requisiti     speciali     economico-finanziari     e
    tecnico-organizzativi che  occorre  possedere  per  partecipare  alla
    gara; o nel caso di operatore economico selezionato da un elenco,  la
    conferma del possesso dei requisiti speciali  in  base  ai  quali  e'
    stato inserito nell'elenco; 
        c) le garanzie richieste; 
        d) il termine di presentazione  dell'offerta  ed  il  periodo  di
    validita' della stessa; 
        e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; 
        f) il criterio di aggiudicazione prescelto; 
        g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il  criterio
    dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa; 
        h)  nel  caso  del  prezzo  piu'  basso,   l'eventuale   utilizzo
    dell'esclusione automatica; si rammenta che se la stazione appaltante
    intenda far ricorso a tale metodo,  occorre  invitare  un  numero  di
    operatori economici che  faccia  presumere  che  le  offerte  ammesse
    saranno almeno dieci. 
        i) le modalita' di comprova del possesso dei requisiti; 
        j)   l'eventuale    clausola    che    preveda    di    procedere
    all'aggiudicazione  anche  nel  caso  di  presentazione  di  un'unica
    offerta valida; 
        k) la misura delle penali; 
        l) la facolta' di applicare l'articolo 86, comma 3 del Codice; 
        m) l'indicazione dei termini di pagamento secondo quanto previsto
    dal Regolamento; 
        n)  lo  schema  di  contratto  ed  il  capitolato   tecnico   (se
    predisposti). 
      Si rammenta inoltre che, coma gia' ricordato sopra,  dal  combinato
    disposto dei commi 3 e 5 dell'articolo 122 si evince  che  va  sempre
    assolto l'obbligo di  pubblicita'  degli  esiti  della  gara  con  le
    medesime modalita' previste per l'eventuale avviso. 
      Inoltre, prima della stipula del  contratto  con  l'aggiudicatario,
    occorre procedere alla verifica del possesso dei requisiti generali e
    speciali. 
      Infine, anche per le procedure negoziate,  il  contratto  non  puo'
    essere   stipulato   prima   di   35   giorni   dalla   comunicazione
    dell'aggiudicazione. Tuttavia, e' possibile procedere  all'esecuzione
    d'urgenza ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del Codice.  Si  segnala
    un recente orientamento della giurisprudenza  amministrativa  secondo
    cui la violazione della clausola (e del principio) di standstill,  ex
    articolo 11, comma 10 del Codice, in se' considerata  e  cioe'  senza
    che  concorrano  vizi  propri   dell'aggiudicazione,   non   comporta
    l'annullamento  dell'aggiudicazione  o  l'inefficacia  del  contratto
    (cfr. TAR Calabria, Sez. I, 20 ottobre 2010, n. 942). 
      3.Considerazioni conclusive 
      Volendo trarre alcune conclusioni dal quadro  sopra  delineato,  la
    stazione  appaltante,  sulla  base  dei  criteri  individuati,   puo'
    conciliare il rispetto dei principi comunitari  e  del  principio  di
    economicita' con le esigenze di celerita' e  semplificazione  proprie
    delle procedure negoziate senza bando, in relazione  all'importo  dei
    contratti. 
      L'utilizzo di sistemi  elettronici  e  telematici  di  negoziazione
    potrebbe  contemperare  le  esigenze   di   semplificazione   sottese
    all'utilizzo delle procedure negoziate con la garanzia della  parita'
    di  condizioni  dei  partecipanti  nel  rispetto  del  principio   di
    trasparenza e di economicita' (cfr. al riguardo quanto  previsto  dal
    Regolamento). 
      I principi  e  le  indicazioni  operative  esposte  nei  precedenti
    paragrafi  con  riferimento  all'affidamento  di  lavori   ai   sensi
    dell'articolo 57,  comma  6,  sono  applicabili,  con  gli  opportuni
    adattamenti, anche agli altri casi di affidamento di lavori  pubblici
    mediante procedura negoziata senza bando previsti dal Codice. 
      Per quanto attiene agli appalti di servizi e forniture,  come  gia'
    affermato,   la   procedura   negoziata   consiste    sostanzialmente
    nell'utilizzo del cottimo fiduciario nei casi previsti  dall'articolo
    125 e  dai  regolamenti  delle  amministrazioni,  ferma  restando  la
    possibilita' del ricorso alla procedura  negoziata  senza  bando  nei
    casi tassativamente indicati dall'articolo 57 del  Codice  e  con  le
    semplificazioni previste dall'articolo 124 con riguardo  ai  termini.
    Per tale procedura puo' farsi comunque riferimento  alle  indicazioni
    sopra illustrate circa l'articolo 57, comma 6. 
      E' infine opportuno effettuare, oltre a quanto  gia'  osservato  in
    precedenza, alcune precisazioni circa il cottimo  fiduciario,  stante
    la riscontrata rilevanza e frequenza dell'utilizzo di tale  strumento
    soprattutto nei servizi e forniture. 
      In passato e' stato sostenuto che il cottimo fiduciario  non  fosse
    un procedimento di scelta del contraente, ne' un  contratto,  ma  una
    particolare modalita' di retribuire una prestazione ricompresa in  un
    contratto di lavoro subordinato o autonomo - stipulato attraverso una
    libera contrattazione della  Pubblica  Amministrazione  con  soggetti
    privati -  commisurata  alla  quantita'  della  prestazione  prodotta
    anziche' al tempo impiegato a produrla. 
      Tale interpretazione non appare  conforme  a  quanto  previsto  dal
    Codice che ha definito il cottimo quale procedura negoziata (articolo
    3, comma 40) e dal Regolamento. Peraltro, la definizione  di  cottimo
    fiduciario quale procedura negoziata era gia' contenuta nel d.P.R. n.
    554/99. 
      Il cottimo fiduciario non puo' ricondursi ad una semplice attivita'
    negoziale di diritto privato priva  di  rilevanza  pubblicistica,  le
    regole procedurali anche minime  che  l'amministrazione  osserva  per
    concludere il cottimo implicano il rispetto dei principi generali  di
    imparzialita', correttezza, buona fede, logicita'  e  coerenza  della
    motivazione. (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6 luglio 2006, n. 4295).  Il
    cottimo  fiduciario  e',   quindi,   un   contratto   con   contenuto
    semplificato affidato mediante procedura negoziata, la cui disciplina
    deve essere rinvenuta, oltre che nell'articolo 125, anche all'interno
    del Codice. Cio' consente, fra l'altro, di non ritenere corretta  una
    prassi  applicativa  dell'istituto  che  dia  luogo   a   distorsioni
    anti-concorrenziali,   in   chiara   violazione   della    disciplina
    codicistica e dei suoi principi. 
      Infine, l'articolo 331 del  Regolamento  prevede  che  le  stazioni
    appaltanti assicurino comunque che le procedure in economia avvengano
    nel rispetto del principio della massima  trasparenza,  contemperando
    altresi' l'efficienza dell'azione amministrativa con  i  principi  di
    parita' di trattamento, non discriminazione  e  concorrenza  tra  gli
    operatori  economici.  Inoltre,  e'  stabilito  che   l'esito   degli
    affidamenti mediante cottimo fiduciario sia  soggetto  ad  avviso  di
    post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente. 
      Sulla base di quanto sopra considerato 
     
                                IL CONSIGLIO 
     
      Adotta la presente determinazione. 
     
                                                  Il Presidente:  Brienza 
    Il relatore: Borgia 
    Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 21 aprile 2011. 
    Il segretario: Esposito 
    
    
     

    Modifiche al codice di procedura penale

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    LEGGE 21 aprile 2011, n. 62

    Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio  1975,
    n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri
    e figli minori. (11G0105) 
    in G.U.R.I. del 5 maggio 2011, n. 103
    

     
     
      La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
    approvato; 
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
     
                                  Promulga 
     
    la seguente legge: 
                                   Art. 1 
     
     
                              Misure cautelari 
     
      1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura  penale  e'
    sostituito dal seguente: 
        «4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di  eta'
    non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la
    madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare  assistenza
    alla prole, non  puo'  essere  disposta  ne'  mantenuta  la  custodia
    cautelare in carcere, salvo  che  sussistano  esigenze  cautelari  di
    eccezionale rilevanza. Non puo' essere disposta la custodia cautelare
    in carcere, salvo che sussistano esigenze  cautelari  di  eccezionale
    rilevanza, quando imputato sia persona  che  ha  superato  l'eta'  di
    settanta anni». 
      2. Al comma 1 dell'articolo 284 del codice di procedura penale sono
    aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, ove istituita, da una
    casa famiglia protetta». 
      3. Dopo l'articolo 285 del codice di procedura penale  e'  inserito
    il seguente: 
      «Art.  285-bis.  -  (Custodia  cautelare  in  istituto  a  custodia
    attenuata per detenute madri). - 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo
    275, comma 4, se la persona da sottoporre a  custodia  cautelare  sia
    donna incinta o madre di prole di eta'  non  superiore  a  sei  anni,
    ovvero  padre,  qualora  la  madre  sia  deceduta   o   assolutamente
    impossibilitata  a  dare  assistenza  alla  prole,  il  giudice  puo'
    disporre la custodia presso un  istituto  a  custodia  attenuata  per
    detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo
    consentano». 
      4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  a  far
    data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario,
    e  comunque  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  fatta  salva   la
    possibilita' di utilizzare i posti gia'  disponibili  a  legislazione
    vigente presso gli istituti a custodia attenuata. 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
                          Visite al minore infermo 
     
      1. Dopo l'articolo 21-bis della legge 26 luglio  1975,  n.  354,  e
    successive modificazioni, e' inserito il seguente: 
        «Art. 21-ter. (Visite  al  minore  infermo).  -  1.  In  caso  di
    imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio
    minore,  anche  non  convivente,  la  madre  condannata,  imputata  o
    internata, ovvero il padre che versi nelle  stesse  condizioni  della
    madre,  sono  autorizzati,  con  provvedimento  del   magistrato   di
    sorveglianza  o,  in  caso  di  assoluta   urgenza,   del   direttore
    dell'istituto, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento,  a
    visitare l'infermo. In caso di  ricovero  ospedaliero,  le  modalita'
    della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero  e
    del decorso della patologia. 
      2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di un  bambino  di
    eta' inferiore a dieci anni, anche se con lei non convivente,  ovvero
    il padre condannato, imputato  o  internato,  qualora  la  madre  sia
    deceduta o  assolutamente  impossibilitata  a  dare  assistenza  alla
    prole, sono autorizzati, con provvedimento da  rilasciarsi  da  parte
    del giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti  alla
    data  della  visita  e  con  le  modalita'  operative  dallo   stesso
    stabilite, ad assistere il figlio durante le  visite  specialistiche,
    relative a gravi condizioni di salute». 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
                           Detenzione domiciliare 
     
      1. All'alinea del comma  1  dell'articolo  47-ter  della  legge  26
    luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: 
      «o accoglienza» sono inserite le seguenti: 
        «ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a),  in  case  famiglia
    protette». 
      2. All'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio  1975,  n.  354,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
    secondo le modalita' di cui al comma 1-bis»; 
        b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
          «1-bis. Salvo che nei  confronti  delle  madri  condannate  per
    taluno dei delitti  indicati  nell'articolo  4-bis,  l'espiazione  di
    almeno un terzo della pena o di almeno quindici  anni,  prevista  dal
    comma 1 del presente articolo, puo' avvenire  presso  un  istituto  a
    custodia attenuata per detenute madri  ovvero,  se  non  sussiste  un
    concreto pericolo di commissione di  ulteriori  delitti  o  di  fuga,
    nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora,  ovvero
    in luogo di cura, assistenza o accoglienza,  al  fine  di  provvedere
    alla cura e all'assistenza dei figli. In caso  di  impossibilita'  di
    espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di  privata
    dimora, la stessa puo' essere espiata nelle case  famiglia  protette,
    ove istituite». 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
                 Individuazione delle case famiglia protette 
     
      1. Con decreto del Ministro della  giustizia,  da  adottare,  entro
    centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
    legge, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,
    sono determinate le caratteristiche tipologiche delle  case  famiglia
    protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale  e
    dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio  1975,  n.
    354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3
    della presente legge. 
      2. Il Ministro della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la
    finanza pubblica, puo' stipulare  con  gli  enti  locali  convenzioni
    volte ad individuare le strutture idonee ad  essere  utilizzate  come
    case famiglia protette. 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
     
                            Copertura finanziaria 
     
      1. Agli oneri derivanti dalla realizzazione di istituti di custodia
    attenuata di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale,
    introdotto dall'articolo 1, comma 3, della  presente  legge,  pari  a
    11,7 milioni di euro, si provvede a valere  sulle  disponibilita'  di
    cui all'articolo 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,
    compatibilmente con gli effetti stimati in termini  di  indebitamento
    netto. 
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato. 
        Data a Roma, addi' 21 aprile 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                        Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
     
     
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
     
     
    
     
                             LAVORI PREPARATORI 
     
    Camera dei deputati (atto n. 52): 
        Presentato dall'on. Siegfrid Brugger e dall'on.  Karl  Zeller  in
    data 29 aprile 2008. 
        Assegnato alla II Commissione (giustizia), in sede referente,  il
    29 ottobre 2008 con pareri delle Commissioni I, V,  XII  e  questioni
    regionali. 
         Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, l'11 e il  27
    maggio 2010; l'8, 9, 15, 17 e 23 giugno 2010; l'8, 14 e 15  settembre
    2010; il 6 ottobre 2010; il 9, 16 e 17  novembre  2010; l'11  gennaio
    2011; il 3 febbraio 2011. 
        Esaminato in aula il 7 ed il 9 febbraio 2011 ed approvato, in  un
    T.U. con l'atto n. 1814 (on. Rita Bernardini ed altri) e  con  l'atto
    n. 2011 (on. Donatella Ferranti ed altri) il 16 febbraio 2011. 
    Senato della Repubblica (atto n. 2568): 
        Assegnato alla 2ª Commissione (giustizia), in sede referente,  il
    22 febbraio 2011 con pareri delle  Commissioni  1ª,  5ª  e  questioni
    regionali. 
        Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 1°,  2,  9,
    15, 22 e 23 marzo 2011. 
        Esaminato in aula il 1°, 8, 22, 29 marzo 2011 ed approvato il  30
    marzo 2011. 
    
     

    nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas

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      MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
    DECRETO 21 aprile 2011

    Disposizioni per governare gli  effetti  sociali  connessi  ai  nuovi
    affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in  attuazione
    del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.
    164, recante norme comuni per il mercato interno del gas. (11A05511) 
    in G.U.R.I. del 4 maggio 2011, n. 102
    

     
                                 IL MINISTRO 
                          DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
     
                                      E 
     
                           IL MINISTRO DEL LAVORO 
                          E DELLE POLITICHE SOCIALI 
     
      Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante  norme
    comuni per il mercato interno del gas, ed in  particolare  l'articolo
    28, comma 6, che stabilisce che, al fine di individuare gli strumenti
    utili a governare gli effetti sociali della trasformazione del gas  e
    la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici e  normativi,
    il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle
    politiche sociali garantiscono, nella fase di avvio del  processo  di
    liberalizzazione, il coinvolgimento  dei  soggetti  sociali  anche  a
    mezzo di opportune forme di concertazione e che,  in  particolare,  i
    suddetti  Ministri  definiscono,  con   proprio   provvedimento,   le
    condizioni minime al cui rispetto sono tenuti i nuovi gestori di reti
    di distribuzione per un'adeguata gestione degli effetti occupazionali
    connessi alle trasformazioni del settore gas. 
      Visto il  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  ed  in
    particolare gli articoli 14 e 15 sull'attivita' di distribuzione e il
    regime di transizione; 
      Vista la legge 23 agosto 2004, n.239, recante riordino del  settore
    energetico la quale, ai sensi dell'articolo 117, terzo  comma,  della
    Costituzione, stabilisce disposizioni per il settore energetico  atte
    a garantire la tutela della  concorrenza  e  dei  livelli  essenziali
    delle prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali,  ed  in
    particolare  l'articolo  1,  comma  2,  lettera  c)  secondo  cui  le
    attivita' di distribuzione di  gas  sono  attribuite  in  concessione
    secondo le disposizioni di legge; 
      Vista la legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione in legge del
    decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga
    dei  termini,  nonche'  conseguenti  disposizioni  urgenti,   ed   in
    particolare l'articolo 23 relativo ai nuovi  termini  del  regime  di
    transizione nell'attivita' di distribuzione; 
      Vista la legge 29 novembre 2007, n. 222, concernente la conversione
    in legge, con modificazioni, del decreto legge 1°  ottobre  2007,  n.
    159, recante interventi urgenti in materia economico  -  finanziaria,
    per lo sviluppo e l'equita' sociale,  ed  in  particolare  l'articolo
    46-bis, comma 1, che nell'ambito delle  disposizioni  in  materia  di
    concorrenza e qualita'  dei  servizi  essenziali  nel  settore  della
    distribuzione del gas, stabilisce che con decreto dei Ministri  dello
    sviluppo economico e per  i  rapporti  con  le  regioni,  sentita  la
    Conferenza  unificata  e  su  parere  dell'Autorita'  per   l'energia
    elettrica e  il  gas,  sono  individuati  i  criteri  di  gara  e  di
    valutazione  dell'offerta   per   l'affidamento   del   servizio   di
    distribuzione del gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto
    legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  tenendo  conto  in  materia
    adeguata,  oltre  che  delle  condizioni  economiche  offerte,  e  in
    particolare di quelle a vantaggio  dei  consumatori,  degli  standard
    qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento  e
    di sviluppo delle reti e degli impianti; 
      Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente la conversione in
    legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
    recante  disposizioni  urgenti  per   lo   sviluppo   economico,   la
    semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
    pubblica e la perequazione tributaria, ed in  particolare  l'articolo
    23-bis, concernente servizi pubblici locali di  rilevanza  economica,
    che, al comma 1, prevede l'applicazione delle  disposizioni  in  esso
    contenute a tutti i servizi pubblici locali  e  la  prevalenza  sulle
    relative discipline di settore con esse incompatibili; 
      Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
    sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
    di energia; 
      Visto in particolare l'articolo 30, comma 26, della suddetta  legge
    che fa salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio  2000,
    n.164, e dell'articolo 46-bis del decreto legge 1° ottobre  2007,  n.
    159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.
    222, in materia di distribuzione di gas naturale, stabilendo  inoltre
    in capo al Ministro dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
    Ministro per  i  rapporti  con  le  regioni,  sentite  la  Conferenza
    unificata  e  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  la
    determinazione degli ambiti territoriali  minimi  di  cui  al  citato
    articolo 46-bis, comma 2, tenendo anche conto delle  interconnessioni
    degli impianti di distribuzione e con riferimento  alle  specificita'
    territoriali e al numero dei  clienti  finali  e  che  in  ogni  caso
    l'ambito non puo' essere inferiore al territorio comunale; 
      Ritenuto  che  per  il  gestore  subentrante  si  debba   prevedere
    l'obbligo di assunzione del personale  dei  gestori  uscenti  addetto
    alla gestione degli impianti di distribuzione del  gas  naturale  sia
    per  governare  gli  effetti  sociali  connessi,  sia  in  quanto  il
    personale  in  esame  assicura  l'esperienza,  la  conoscenza   degli
    impianti e la continuita' del servizio e, in definitiva, una migliore
    sicurezza e qualita' del servizio; 
      Ritenuto che, essendo  i  modelli  operativi  delle  imprese  nella
    distribuzione gas molto eterogenei, debba rientrare  nell'obbligo  di
    assunzione del gestore entrante anche  il  personale  dei  centri  di
    servizio che si occupa di aspetti gestionali relativi al  territorio,
    anche svolgendo funzioni di coordinamento di varie  gestioni  locali,
    dislocato in sedi differenti rispetto agli impianti e  rispetto  alla
    sede centrale, applicando nell'ultimo caso un criterio di  prevalenza
    sul numero dei clienti e una quota  parte  di  personale  che  svolge
    funzioni centrali di supporto all'attivita' di distribuzione e misura
    degli impianti stessi; 
      Ritenuto che nel passaggio del personale  dal  gestore  uscente  al
    gestore subentrante si debbano evitare  comportamenti  opportunistici
    da parte del gestore uscente e ostacoli  al  processo  di  efficienza
    operativa e che quindi l'obbligo debba essere limitato ad  un  numero
    di addetti che risulti, 12 mesi prima della richiesta di informazioni
    per il bando di gara, in forza all'impresa concessionaria  o  ad  una
    societa' interamente controllata da essa o alla sua controllante  per
    la gestione degli impianti oggetto di gara, come  risulta  dal  Libro
    Unico del Lavoro dell'impresa, e che a meno di giustificazioni legate
    a specificita' locali tale numero debba essere inferiore ad un valore
    di riferimento ritenuto una soglia di efficienza per la  gestione  di
    impianti di distribuzione su un territorio dell'estensione dei  nuovi
    ambiti  territoriali  minimi,  tenendo  conto  che  l'Autorita'   per
    l'energia elettrica e il gas ha fissato un recupero di  produttivita'
    per il terzo periodo di regolazione al 5,4 % per le grandi imprese  e
    a 3,2% per le piccole imprese; 
      Ritenuto che al  personale  eventualmente  in  esubero  si  debbano
    applicare gli ammortizzatori  sociali  legalmente  previsti  oltre  a
    conservare un diritto  di  priorita'  di  assunzione,  a  parita'  di
    qualifica ed esperienza  lavorativa  richiesta,  qualora  il  gestore
    subentrante, nei due anni successivi al subentro, necessiti di  nuovo
    personale per gli impianti di distribuzione  di  cui  ha  assunto  la
    gestione per effetto del nuovo affidamento; 
      Ritenuto che l'affidamento del servizio, in particolare quando esso
    avverra' per ambiti territoriali minimi  comportera'  necessariamente
    un diverso modello di organizzazione del servizio, con necessita'  di
    riqualificazione  e  riorganizzazione  del  personale  addetto   alla
    gestione degli impianti e che  tali  processi  debbano  prevedere  il
    coinvolgimento delle organizzazioni sindacali; 
      Ritenuto che, benche' la direttiva 2001/23/CE non  sia  applicabile
    in quanto ha come ambito di applicazione il trasferimento di  imprese
    o  di  parti  di  imprese,  purche'  l'entita'  economica  trasferita
    conservi la propria  identita',  mentre  il  solo  trasferimento  del
    personale  oggetto  del  presente  decreto   non   permetterebbe   di
    conservare la  identita'  dell'entita'  economica  di  partenza,  non
    comprendendo  il  trasferimento  di  mezzi,  di  sale  operative,  di
    procedure e sistemi informatici con cui il personale opera,  tuttavia
    la stessa direttiva fornisca indicazioni  generali  per  l'emanazione
    del presente decreto, in particolare sulla previsione di fornire  una
    adeguata informazione ai lavoratori e di introdurre specifiche misure
    per il mantenimento dei diritti dei lavoratori; 
      Ritenuto che, per ragioni di competitivita', le imprese concorrenti
    debbano partecipare ad ogni gara a pari condizioni dal punto di vista
    del costo del personale e che quindi debbano  impegnarsi,  fin  dalla
    domanda di  partecipazione  alla  gara,  ad  applicare,  in  caso  di
    aggiudicazione della gara, il contratto nazionale unico  del  settore
    gas a tutto il personale e  a  mantenere  al  personale  dei  gestori
    uscenti le condizioni economiche in atto; 
      Ritenuto urgente emanare il presente decreto  con  riferimento  sia
    agli affidamenti per singolo  Comune  che  per  gli  affidamenti  per
    ambiti territoriali minimi; 
      Considerato che in merito alle disposizioni contenute nel  presente
    decreto, al fine di  individuare  strumenti  utili  a  governare  gli
    effetti sociali connessi  ai  nuovi  affidamenti  degli  impianti  di
    distribuzione del gas,  si  sono  tenute  riunioni  con  le  maggiori
    organizzazioni sindacali, in particolare in data 26 novembre 2009, 22
    gennaio 2010, 27 aprile 2010 e  22  luglio  2010,.oltre  che  con  le
    associazioni delle imprese; 
     
                                  Decreta: 
     
                                   Art. 1 
     
                                 Definizioni 
     
      1. Personale addetto alla gestione degli impianti di  distribuzione
    del gas naturale  e'  il  personale,  direttamente  dipendente  dalla
    societa'  concessionaria  o  da  una  societa'  da  essa  interamente
    controllata o dalla sua controllante, purche' al  100%,  che  svolge,
    indipendentemente dalla sede di lavoro, una delle  seguenti  funzioni
    sull'impianto di  distribuzione  oggetto  di  gara:  installazione  e
    manutenzione condotte e impianti;  allacciamento  clienti;  direzione
    lavori; programmazione lavori,  coordinamento  tecnico  realizzazione
    impianti, coordinamento  tecnico  gestione  impianti,  reperibilita',
    gestione e movimentazione odorizzante, ricerca dispersioni, attivita'
    di  accertamento  della  sicurezza  degli   impianti,   aggiornamento
    cartografico,  gestione  automezzi,   progettazione   di   dettaglio,
    protezione  catodica,   manutenzione   impianti   di   telecontrollo,
    budgeting e reporting costi operativi, gestione dei cicli di  lettura
    dei contatori, gestione  degli  approvvigionamenti  e  dei  magazzini
    locali,  posa,   sostituzione   e   spostamento   contatore;   pronto
    intervento; lettura contatori; gestione della qualita'  del  servizio
    specifica dell'impianto. E' escluso dalla  definizione  il  personale
    che svolge una delle funzioni centrali. 
      2. Funzioni centrali sono la direzione dell'impresa,  l'ingegneria,
    il vettoriamento, le tariffe e  il  rapporto  con  le  istituzioni  e
    l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e   il   gas,   la   gestione
    centralizzata della qualita' del  servizio,  il  servizio  legale,  i
    servizi amministrativi, la gestione del  personale,  il  servizio  di
    supporto informatico, il call center, la gestione  del  patrimonio  e
    dei servizi. 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
                    Tutela dell'occupazione del personale 
     
      1.  Il  personale  addetto  alla   gestione   degli   impianti   di
    distribuzione del gas naturale oggetto di gara e una quota parte  del
    personale che svolge funzioni centrali di supporto  all'attivita'  di
    distribuzione e misura  degli  impianti  stessi  e'  soggetto,  ferma
    restando la risoluzione del  rapporto  di  lavoro  e  salvo  espressa
    rinuncia degli interessati, al  passaggio  diretto  ed  immediato  al
    gestore subentrante, con la salvaguardia delle condizioni  economiche
    individuali  in  godimento,  con  riguardo  ai  trattamenti  fissi  e
    continuativi e agli istituti legati all'anzianita' di servizio. 
      2. La risoluzione del rapporto di lavoro di  cui  al  comma  1  non
    comporta l'obbligo di liquidazione dell'indennita' di  preavviso.  Il
    gestore uscente deve darne  comunicazione  per  iscritto,  almeno  25
    giorni prima,  alle  rappresentanze  sindacali  costituite,  a  norma
    dell'art.19  della  legge  20  maggio  1970,  n.  300,  nelle  unita'
    interessate, nonche' alle associazioni di categoria. 
      3. L'obbligo per il gestore  subentrante  di  cui  al  comma  1  e'
    limitato ad un numero di addetti  per  singolo  gestore  uscente  non
    superiore alla  somma  del  personale  addetto  alla  gestione  degli
    impianti di distribuzione oggetto di gara e ad una  quota  parte  del
    personale che svolge funzioni  centrali  pari  alla  percentuale  dei
    punti di  riconsegna  gestiti  dal  gestore  uscente  negli  impianti
    oggetto di gara rispetto al totale dei punti  di  riconsegna  gestiti
    dallo  stesso  gestore  a  livello  nazionale,  sulla  base  di   una
    dichiarazione sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  gestore
    uscente in conformita' con il Libro Unico del Lavoro e relativa  alla
    situazione 12 mesi prima della richiesta di informazioni per il bando
    di gara. Tale numero di addetti deve inoltre soddisfare  la  verifica
    di congruita' di cui al comma 4. 
      4. Qualora il numero complessivo di  addetti  di  cui  al  comma  3
    comporti un  numero  di  punti  di  riconsegna  gestiti  per  addetto
    inferiore al valore soglia di 1500, il gestore uscente  e'  tenuto  a
    giustificarlo alla stazione appaltante  sulla  base  di  specificita'
    locali. Qualora la stazione appaltante  non  ritenga  sufficiente  la
    giustificazione, il numero di addetti con obbligo  di  assunzione  di
    cui al comma 3 e' limitato ad un valore tale che il numero dei  punti
    di riconsegna gestiti per addetto non sia inferiore al valore  soglia
    di cui sopra o al 90% della media dei valori presentati  dalle  altre
    imprese che operano all'interno  del  territorio  del  Comune  o  dei
    Comuni oggetto di gara, qualora tale media sia inferiore a 1500. 
      5. In caso di limitazione del  numero  degli  addetti  in  base  ai
    criteri di cui al comma 4, ha priorita' di  assunzione  il  personale
    che opera nel territorio del Comune o dei Comuni oggetto di  gara  e,
    successivamente, l'eventuale personale con sede di lavoro al di fuori
    di esso , con priorita' per chi opera in sedi piu'  prossime  a  tale
    territorio. 
      6.  Al  personale  addetto  alla   gestione   degli   impianti   di
    distribuzione e al personale che svolge  funzioni  centrali,  che  in
    seguito alle limitazioni di cui ai commi 3 e 4, risulti  in  esubero,
    si applicano gli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa  per
    le singole tipologie di impresa. Per i  lavoratori  dipendenti  delle
    imprese  a  capitale   interamente   pubblico,   si   applicano   gli
    ammortizzatori sociali in deroga, incluse le eventuali proroghe  come
    ammesse dalla normativa vigente. Inoltre, per i due  anni  successivi
    alla data di inizio dell'affidamento della  gestione  della  rete  di
    distribuzione,  il  gestore  subentrante   si   impegna   alla   loro
    assunzione, salvo  espressa  rinuncia  degli  interessati,  prima  di
    procedere a nuove assunzioni, a parita' di  esperienza  e  qualifica,
    per le localita' di cui ha assunto la gestione per effetto del  nuovo
    affidamento. 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
                        Processi di riorganizzazione 
     
      1. Il gestore subentrante si impegna a coinvolgere  fattivamente  i
    rappresentanti  dei  sindacati   di   categoria   nel   processo   di
    riorganizzazione  e  di  riqualificazione  del  personale  successivo
    all'affidamento del servizio. 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
               Applicazione del contratto nazionale di lavoro 
                                 settore gas 
     
      1. Il gestore subentrante ha l'obbligo di  applicare  il  contratto
    collettivo nazionale di lavoro unico  del  settore  gas  a  tutto  il
    proprio personale. 
      2. Il legale rappresentante di ogni impresa concorrente alla gara e
    di ogni partecipante ad un raggruppamento  temporaneo  di  imprese  e
    consorzio ordinario concorrente, in sede di domanda di partecipazione
    alla gara, sottoscrive, a pena di esclusione dalla gara medesima, una
    dichiarazione in cui,  in  caso  di  aggiudicazione  della  gara,  si
    impegna a rispettare l'obbligo di cui  al  comma  1,  nonche'  quelli
    relativi agli articoli 2 e 3. 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
                                Pubblicazione 
     
      1. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
    della Repubblica Italiana, e nei siti internet  del  Ministero  dello
    sviluppo economico e del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
    sociali, ed entra in vigore dal giorno  successivo  alla  data  della
    pubblicazione. 
      2. Il presente decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
    inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
    Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
    e di farlo osservare. 
        Roma, 21 aprile 2011 
     
                                     Il Ministro dello sviluppo economico 
                                                    Romani                
     
     Il Ministro del lavoro 
    e delle politiche sociali 
            Sacconi 
    
    
     

    individuazione e valutazione delle infrastrutture critiche europee

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    DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011, n. 61

    Attuazione della Direttiva 2008/114/CE recante l'individuazione e  la
    designazione delle infrastrutture critiche europee e  la  valutazione
    della necessita' di migliorarne la protezione. (11G0101) 
    in G.U.R.I. del 4 maggio 2011, n. 102
    

     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
      Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
    l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
    alle Comunita' europee - Legge comunitaria  2009  ed  in  particolare
    l'articolo 1 e l'allegato B; 
      Vista la direttiva 2008/114/CE della Commissione,  dell'8  dicembre
    2008,  relativa  all'individuazione   e   alla   designazione   delle
    infrastrutture critiche europee e alla valutazione  della  necessita'
    di migliorarne la protezione; 
      Viste le Non Binding Guidelines n.  JRC  48985  per  l'applicazione
    della direttiva 2008/114/CE, emanate dalla Commissione europea, Joint
    Research Centre; 
      Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
    23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  207  del  4
    settembre 2002, recante ordinamento delle  strutture  generali  della
    Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
      Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
    5 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  139  del  17
    giugno 2010, recante organizzazione nazionale per la  gestione  delle
    crisi; 
      Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in
    data 3 dicembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  36  del
    13 febbraio 2009, recante indirizzi operativi per la  gestione  delle
    emergenze; 
      Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
    adottata nella riunione dell'11 gennaio 2011; 
      Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
    deputati e del Senato della Repubblica; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 7 aprile 2011; 
      Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
    Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture
    e dei trasporti, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,
    dell'interno, della giustizia, della difesa,  dell'economia  e  delle
    finanze e della salute; 
     
                                  E m a n a 
     
                      il seguente decreto legislativo: 
     
                                   Art. 1 
     
                                   Oggetto 
     
      1. Il presente decreto stabilisce le procedure per l'individuazione
    e la designazione  di  Infrastrutture  critiche  europee  (ICE),  nei
    settori  dell'energia  e  dei  trasporti,  nonche'  le  modalita'  di
    valutazione della sicurezza di  tali  infrastrutture  e  le  relative
    prescrizioni minime di protezione dalle  minacce  di  origine  umana,
    accidentale e volontaria, tecnologica e dalle catastrofi naturali. 
      2. I sotto-settori riguardanti energia e  trasporti  sono  indicati
    nell'allegato A al presente decreto. 
      3.  Le  procedure  riguardano  infrastrutture  che  si  trovano  in
    territorio nazionale e quelle che, pur trovandosi nel  territorio  di
    altri Stati membri dell'Unione europea, l'Italia ha interesse  a  far
    designare ICE. 
      4. Il presente decreto non modifica  le  competenze  dei  Ministeri
    degli affari  esteri,  dell'interno,  della  difesa,  dello  sviluppo
    economico, delle infrastrutture e dei trasporti ed enti vigilati, ne'
    quelle del Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del
    Consiglio dei Ministri e,  comunque,  non  modifica  le  disposizioni
    vigenti in ordine alle situazioni di emergenze che sono affrontate  e
    gestite nelle sedi, anche interministeriali a cio'  preposte,  e  dai
    singoli Ministeri, enti ed organizzazioni locali  cui  e'  attribuita
    tale competenza. 
      5. Restano  salvi  gli  adempimenti  relativi  alla  protezione  di
    infrastrutture, gia' stabiliti da disposizioni in vigore, nonche' gli
    impegni assunti  dallo  Stato  italiano  con  accordi  internazionali
    ratificati. 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
                                 Definizioni 
     
      1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
        a) infrastruttura: un elemento, un sistema o parte di questo, che
    contribuisce al mantenimento delle  funzioni  della  societa',  della
    salute, della sicurezza e del benessere  economico  e  sociale  della
    popolazione; 
        b) infrastruttura critica (IC): infrastruttura,  ubicata  in  uno
    Stato  membro  dell'Unione  europea,  che  e'   essenziale   per   il
    mantenimento delle funzioni  vitali  della  societa',  della  salute,
    della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione
    ed il cui danneggiamento o la  cui  distruzione  avrebbe  un  impatto
    significativo  in  quello  Stato,  a  causa  dell'impossibilita'   di
    mantenere tali funzioni; 
        c) settore: campo di attivita' omogenee, per materia,  nel  quale
    operano le infrastrutture, che puo' essere  ulteriormente  diviso  in
    sotto-settori; 
        d)  intersettoriale:  che  riguarda  due   o   piu'   settori   o
    sotto-settori; 
        e) infrastruttura critica europea (ICE):  infrastruttura  critica
    ubicata negli Stati membri dell'UE il cui  danneggiamento  o  la  cui
    distruzione avrebbe un significativo  impatto  su  almeno  due  Stati
    membri.  La  rilevanza  di  tale  impatto  e'  valutata  in   termini
    intersettoriali. Sono compresi gli effetti  derivanti  da  dipendenze
    intersettoriali in relazione ad altri tipi di infrastrutture; 
        f) effetti negativi esterni: effetti negativi dovuti alla perdita
    di funzionalita' di un'infrastruttura e di  erogazione  del  relativo
    bene o servizio; 
        g) effetti negativi intrinseci: effetti negativi che, l'eventuale
    danneggiamento  o  distruzione  di  un'infrastruttura,  produce   nei
    confronti dell'infrastruttura stessa e dell'ambiente circostante; 
        h) criterio di valutazione settoriale: percentuale  dei  fruitori
    del  bene  o  servizio  che  l'infrastruttura  eroga,  rispetto  alla
    popolazione nazionale o di altro Stato membro oppure a quella di  una
    parte di territorio dell'Unione europea; 
        i)  criteri  di  valutazione  intersettoriale:  elementi  per  la
    valutazione degli effetti negativi esterni e degli  effetti  negativi
    intrinseci sul mantenimento delle  funzioni  vitali  della  societa',
    della salute, della sicurezza e del  benessere  economico  e  sociale
    della popolazione; 
        l) proprietario dell'infrastruttura: soggetto pubblico o  privato
    che ha la proprieta' di un'infrastruttura; 
        m) operatore dell'infrastruttura:  soggetto  pubblico  o  privato
    responsabile del funzionamento di una infrastruttura; 
        n) informazioni sensibili  relative  alle  IC:  dati  e  notizie,
    relative alle IC, che, se  divulgati,  potrebbero  essere  usati  per
    pianificare ed  eseguire  azioni  volte  al  danneggiamento  od  alla
    distruzione di tali infrastrutture; 
        o) analisi dei rischi: valutazione della  vulnerabilita'  di  una
    ICE rispetto alle diverse possibili minacce e prevedibili conseguenze
    del danneggiamento o distruzione della stessa, in termini di  effetti
    negativi esterni e intrinseci; 
        p)   protezione:   attivita'   per   assicurare    funzionalita',
    continuita'  ed  integrita'  di  una  ICE  o  ridurne,  comunque,  le
    possibilita' di danneggiamento o distruzione. 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
                     Tutela delle informazioni sensibili 
     
      1. Alle informazioni sensibili relative alle IC, nonche' ai dati ed
    alle notizie relativi al processo d'individuazione, di designazione e
    di  protezione  delle  ICE,  e'  attribuita  adeguata  classifica  di
    segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3  agosto  2007,  n.
    124, e relative disposizioni attuative. 
      2. Ove  venga  attribuita  classifica  di  segretezza  superiore  a
    riservato, l'accesso ed il trattamento delle informazioni, dei dati e
    delle notizie di cui al comma 1 e' consentito solo  al  personale  in
    possesso di adeguato nulla osta di segretezza (NOS) nazionale ed  UE,
    ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124,  relative
    disposizioni attuative. 
      3. Sono fatte salve le necessita' di diffusione, anche  preventiva,
    di notizie e di informazioni verso gli utenti ed i  soggetti  diversi
    dal  proprietario  e  dall'operatore   dell'infrastruttura,   che   a
    qualsiasi  titolo  prestano  attivita'   nell'IC,   ai   fini   della
    salvaguardia degli stessi. 
      4. Nelle comunicazioni con altri Stati membri e con la  Commissione
    europea, alle informazioni sensibili relative alle IC ed  ai  dati  e
    notizie    che    consentono    comunque     l'identificazione     di
    un'infrastruttura, sono attribuite le classifiche di  segretezza  UE,
    secondo le  norme  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  1049/2001  del
    Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001. 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
              Nucleo interministeriale e Struttura responsabile 
     
      1. Il Nucleo interministeriale situazione e pianificazione  (NISP),
    nella composizione di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto
    del Presidente del Consiglio dei Ministri  in  data  5  maggio  2010,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2010, svolge
    le funzioni specificate nel presente decreto per  l'individuazione  e
    la  designazione  delle  ICE,  fermi  restando  i  compiti  ad   esso
    attribuiti  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  altre
    materie. 
      2. Per tali funzioni il NISP e' integrato  dai  rappresentanti  del
    Ministero dello sviluppo  economico,  per  il  settore  energia,  del
    Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed enti vigilati,  per
    il settore trasporti. 
      3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con apposito  decreto,
    nell'ambito delle  strutture  gia'  esistenti  della  Presidenza  del
    Consiglio dei  Ministri,  individua  quella,  di  seguito  denominata
    "struttura responsabile", cui sono affidate, per il supporto al NISP,
    le attivita' tecniche  e  scientifiche  riguardanti  l'individuazione
    delle ICE e per ogni altra attivita' connessa, nonche' per i rapporti
    con la Commissione europea e con le analoghe  strutture  degli  altri
    Stati membri dell'Unione europea. 
      4. Ai componenti del nucleo interministeriale di cui ai commi 1 e 2
    non sono corrisposti compensi, ne' rimborsi spese. 
      5. Per gli aspetti connessi con la difesa civile il NISP acquisisce
    il preventivo parere del Ministero dell'interno che si avvale, a  tal
    fine, anche della Commissione  interministeriale  tecnica  di  difesa
    civile, costituita con proprio decreto. 
      6. Per gli aspetti connessi  con  le  attivita'  ed  i  compiti  di
    protezione  civile  il  NISP  acquisisce  il  preventivo  parere  del
    Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
    dei Ministri. 
      7. I Ministeri degli affari  esteri,  dell'interno,  della  difesa,
    dello sviluppo economico e  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
    nonche' il Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del
    Consiglio  dei  Ministri,  ove  lo  ritengano  opportuno,  designano,
    nell'ambito  del   personale   in   servizio   presso   le   medesime
    Amministrazioni, un proprio  funzionario  per  seguire  le  attivita'
    della "struttura responsabile" in  ordine  agli  aspetti  di  propria
    competenza. 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
                          Individuazione settoriale 
     
      1.  La  struttura  responsabile   di   cui   all'articolo   4,   in
    collaborazione con il Ministero  dello  sviluppo  economico,  per  il
    settore energia, e  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
    trasporti ed enti vigilati, per il settore trasporti,  tenendo  anche
    conto  delle  linee  guida  elaborate  dalla   Commissione   europea,
    determina il limite del criterio di valutazione settoriale  oltre  il
    quale l'infrastruttura puo' essere potenzialmente critica. 
      2. Il Ministero dello sviluppo  economico  ed  il  Ministero  delle
    infrastrutture  e  dei  trasporti,  individuano  e  comunicano   alla
    struttura responsabile, con apposito decreto dirigenziale: 
        a) le infrastrutture situate in territorio nazionale da  valutare
    in base al limite di cui al comma 1 del presente articolo; 
        b) le infrastrutture situate in altri Stati membri  dell'UE  che,
    nell'ambito dello stesso  settore,  potrebbero  essere  di  interesse
    significativo. 
    
            
          
                                   Art. 6 
     
                      Individuazione di potenziali ICE 
     
      1.  Ogni  infrastruttura  situata  in   territorio   nazionale   ed
    individuata ai sensi dell'articolo 5, ai fini della sua  designazione
    come  ICE,  deve  risultare  essenziale  per  il  mantenimento  delle
    funzioni vitali della societa', della salute, della sicurezza  e  del
    benessere economico e sociale della popolazione e, a  tale  fine,  e'
    esaminata la gravita'  dei  possibili  effetti  negativi  esterni  ed
    intrinseci, in caso  di  danneggiamento  o  distruzione,  in  base  a
    criteri di valutazione intersettoriali. 
      2. I criteri di valutazione intersettoriali riguardano: 
        a) le possibili vittime, in termini  di  numero  di  morti  e  di
    feriti; 
        b) le possibili conseguenze economiche,  in  termini  di  perdite
    finanziarie, di deterioramento del  bene  o  servizio  e  di  effetti
    ambientali; 
        c) le possibili conseguenze per la  popolazione,  in  termini  di
    fiducia nelle istituzioni, di sofferenze fisiche e  di  perturbazione
    della vita quotidiana,  considerando  anche  la  perdita  di  servizi
    essenziali. 
      3. Per ogni  infrastruttura  devono  essere  esaminate  e  valutate
    diverse ipotesi, tenendo conto della disponibilita'  di  alternative,
    delle possibili diverse durate del danneggiamento e dei tempi per  il
    ripristino della funzionalita'. 
      4. Il NISP, in base alla definizione di ICE di cui all'articolo  2,
    comma 1, lettera e), anche su proposta della  struttura  responsabile
    di cui all'articolo 4 e tenendo conto  delle  linee  guida  elaborate
    dalla Commissione europea, determina, in linea di massima,  i  limiti
    dei  criteri  di   valutazione   intersettoriale,   oltre   i   quali
    l'infrastruttura e' definita potenzialmente critica. 
      5. La struttura responsabile, applicando i limiti  dei  criteri  di
    valutazione intersettoriale alle infrastrutture determinate ai  sensi
    dell'articolo 5, individua le potenziali ICE. 
    
            
          
                                   Art. 7 
     
                          Individuazione delle ICE 
     
      1. La struttura responsabile, tenendo informato il NISP: 
        a) comunica ai rappresentanti designati dagli altri Stati membri,
    che   possono   esserne   interessati    in    modo    significativo,
    l'individuazione di potenziali ICE, ubicate nel territorio  nazionale
    e le ragioni che potrebbero portare alla loro designazione come ICE; 
        b) riceve dai rappresentanti designati dagli altri  Stati  Membri
    la comunicazione  dell'individuazione  di  potenziali  ICE  nel  loro
    territorio,  cui  l'Italia  potrebbe  essere  interessata   in   modo
    significativo  e  le  ragioni  che  potrebbero  portare   alla   loro
    designazione come ICE; 
        c) avvia, con  i  rappresentanti  di  tali  altri  Stati  membri,
    insieme al  Ministero  degli  affari  esteri,  dell'interno  e  della
    difesa,  nonche'  al  Dipartimento  della  protezione  civile   della
    Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  discussioni  bilaterali  o
    multilaterali,   per   verificare   l'effettiva   criticita'    delle
    infrastrutture di cui alle lettere a) e b); 
        d)  riceve  dalla  Commissione  europea  eventuali  comunicazioni
    relative alla richiesta, da parte di altri Stati membri,  di  avviare
    discussioni bilaterali o multilaterali su infrastrutture  ubicate  in
    territorio nazionale. 
      2. La struttura responsabile, ove  uno  Stato  membro  dell'UE  non
    abbia  comunicato  l'individuazione  di  una   delle   infrastrutture
    segnalate ai sensi dell'articolo 5, comma  2,  o  di  altra  che,  su
    richiesta di una delle Amministrazioni indicate all'articolo 4, comma
    1, possa essere di interesse significativo,  informa  la  Commissione
    europea  del  desiderio   di   avviare   discussioni   bilaterali   o
    multilaterali riguardo a tali infrastrutture ubicate  nel  territorio
    dell'altro Stato membro. 
      3. Le discussioni bilaterali o  multilaterali  hanno  lo  scopo  di
    fissare limiti comuni dei criteri di valutazione intersettoriale e di
    verificare se i possibili effetti negativi esterni ed intrinseci,  in
    caso di danneggiamento o  distruzione  dell'infrastruttura,  superano
    tali limiti per gli Stati membri interessati; ove cio'  si  verifichi
    l'infrastruttura e' individuata come ICE. 
      4.  La  Commissione  europea  puo'  partecipare  alle   discussioni
    bilaterali o multilaterali,  ma  non  ha  accesso  alle  informazioni
    particolareggiate     che     permetterebbero     di      individuare
    inequivocabilmente una particolare infrastruttura. 
      5. La struttura responsabile  informa  annualmente  la  Commissione
    europea del numero di infrastrutture per settore per le quali si sono
    tenute  discussioni  riguardanti  i  limiti  comuni  dei  criteri  di
    valutazione intersettoriali. 
    
            
          
                                   Art. 8 
     
                           Designazione delle ICE 
     
      1. L'infrastruttura individuata ai sensi dell'articolo 7, comma  3,
    e' designata ICE ove vi sia consenso da parte dello Stato membro  nel
    cui territorio e' ubicata. 
      2. Su  proposta  della  struttura  responsabile,  il  NISP,  previa
    valutazione, esprime il consenso per le  infrastrutture  ubicate  nel
    territorio nazionale. 
      3. Ove vi  sia  consenso  da  parte  dello  Stato  membro  nel  cui
    territorio e' ubicata la infrastruttura designata ICE,  la  struttura
    responsabile, in collaborazione con i Ministeri degli affari  esteri,
    dell'interno e  della  difesa,  nonche'  con  il  Dipartimento  della
    protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
    sentiti  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  per  il  settore
    energia, ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il
    settore trasporti, predispone, ai fini  della  sottoscrizione  con  i
    rappresentanti degli altri Stati membri  interessati,  un'intesa  per
    designare ICE l'infrastruttura individuata ai sensi dell'articolo  7,
    comma 3. 
      4. L'infrastruttura, ubicata in territorio nazionale,  su  proposta
    del NISP, e' designata ICE dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
    con apposito decreto che e' trasmesso alla struttura responsabile per
    gli adempimenti successivi. 
      5. Al provvedimento di designazione di un'infrastruttura  come  ICE
    e'  attribuita   adeguata   classifica   di   segretezza   ai   sensi
    dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124,  e  del  relativo
    regolamento di attuazione. 
      6. La designazione di  un'infrastruttura  come  ICE  non  determina
    deroghe  alle  ordinarie  procedure  di  affidamento  dei   contratti
    pubblici,  salvo   le   misure   relative   alla   protezione   delle
    informazioni. 
    
            
          
                                   Art. 9 
     
                  Termine del processo e periodico riesame 
     
      1. Il processo  di  individuazione  e  designazione  delle  ICE  e'
    completato alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  e
    riesaminato almeno ogni cinque anni. 
    
            
          
                                   Art. 10 
     
                      Comunicazioni concernenti le ICE 
     
      1.   La   struttura   responsabile   informa   della   designazione
    esclusivamente  gli  Stati  membri  con  cui  e'  stata  sottoscritta
    l'intesa di cui all'articolo 8, comma 3, e comunica annualmente  alla
    Commissione europea solo il numero  di  ICE  ubicate  nel  territorio
    nazionale, per ciascun settore, nonche' il numero degli Stati  membri
    che dipendono da ciascuna di esse. 
      2. La struttura responsabile informa della designazione delle  ICE,
    anche  i  Ministeri  dell'interno  e  della  difesa,  i  Dipartimenti
    informazioni  per  la  sicurezza  e  della  protezione  civile  della
    Presidenza del Consiglio dei Ministri, il  Ministero  dello  sviluppo
    economico, per il settore energia, il Ministero delle  infrastrutture
    e  dei  trasporti,  per  il   settore   trasporti,   le   Commissioni
    parlamentari    competenti,    il    proprietario    e    l'operatore
    dell'infrastruttura, di cui all'articolo 2, comma 1,  lettere  m)  ed
    n), per ogni  conseguente  adempimento,  compresa  l'attivazione  dei
    rispettivi organismi ed uffici competenti, ove esistenti. 
    
            
          
                                   Art. 11 
     
                        Responsabili della protezione 
     
      1.  Il  Ministero  dell'interno,  il  Ministero  della  difesa,  il
    Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
    dei Ministri ed il Ministero dello sviluppo economico, per il settore
    energia, ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il
    settore trasporti, pongono in essere,  nell'ambito  delle  rispettive
    competenze, tutte le azioni e le misure indispensabili a garantire la
    protezione delle ICE ubicate in territorio nazionale, avvalendosi dei
    propri organi centrali o delle articolazioni locali, ove esistenti, e
    tenendo informato il NISP. 
      2. A livello  locale  la  responsabilita'  della  protezione  delle
    singole installazioni costituenti le ICE e'  attribuita  al  Prefetto
    territorialmente competente. 
      3. Il Ministero dello sviluppo economico, per il  settore  energia,
    il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  per  il  settore
    trasporti, il Ministero  dell'interno  e  della  difesa,  nonche'  il
    Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
    dei Ministri individuano, per ciascuna ICE, nell'ambito del personale
    in  servizio  presso  le   medesime   amministrazioni,   un   proprio
    funzionario  che  funge  da  punto  di  contatto  con  la   struttura
    responsabile. 
      4. Ai funzionari di cui al comma 3 non  sono  corrisposti  compensi
    ne' rimborsi spese. 
    
            
          
                                   Art. 12 
     
                        Adempimenti per la protezione 
     
      1. L'operatore dell'infrastruttura, nel termine di 30 giorni  dalla
    designazione dell'ICE, comunica  il  nominativo  del  funzionario  di
    collegamento in materia di sicurezza, al  Prefetto  responsabile,  al
    proprietario ed alla struttura responsabile, che ne informa  anche  i
    funzionari di cui all'articolo 11, comma 3. 
      2. L'operatore attiva la procedura per il rilascio del  nulla  osta
    di segretezza (NOS) nazionale ed UE al funzionario di collegamento in
    materia di sicurezza, ai sensi dell'articolo  9  della  legge  del  3
    agosto 2007, n. 124, e relative disposizioni attuative,  informandone
    l'interessato. 
      3.  Ai  sensi  delle  disposizioni  in  materia  di  tutela   delle
    informazioni classificate, presso ogni ICE opera un'organizzazione di
    sicurezza ed e' individuato, quale  funzionario  alla  sicurezza,  il
    funzionario di cui al comma 1. 
      4. I funzionari di cui all'articolo 11, comma  3,  e  la  struttura
    responsabile, collaborano con l'operatore ed  il  proprietario  dell'
    ICE, anche tramite il  funzionario  di  collegamento  in  materia  di
    sicurezza, nell'effettuare l'analisi dei  rischi  e  nel  redigere  o
    aggiornare il conseguente Piano di  sicurezza  dell'operatore  (PSO),
    che deve rispettare i parametri minimi concordati in sede comunitaria
    e riportati nell'allegato B. 
      5. Ove l'ICE designata, disponga gia' di  un  PSO  ai  sensi  delle
    disposizioni normative vigenti, i funzionari di cui al comma 4  e  la
    struttura responsabile si limitano ad accertare che tali disposizioni
    rispettino i parametri minimi riportati nell'allegato B, informandone
    il Prefetto responsabile. 
      6. Tutti i dati e  le  notizie  riguardanti  l'ICE  ai  fini  della
    redazione del PSO, nonche' il documento di analisi dei  rischi,  sono
    considerati e trattati come informazioni sensibili relative alle IC. 
      7. Il PSO deve essere completato  nel  termine  di  un  anno  dalla
    designazione dell'infrastruttura come ICE, e revisionato almeno  ogni
    cinque anni. 
      8. Ove per circostanze eccezionali non sia possibile completare  il
    PSO entro il termine di un anno, la struttura responsabile ne informa
    la Commissione europea. 
    
            
          
                                   Art. 13 
     
                         Punto di contatto nazionale 
     
      1. Il NISP e' punto di contatto nazionale per la  Protezione  delle
    ICE (PICE) con gli altri Stati membri e con la Commissione europea. 
      2. In tale funzione il NISP acquisisce dalla Commissione europea le
    migliori prassi e metodologie disponibili in materia  di  protezione,
    ponendoli a disposizione dei soggetti pubblici  di  cui  all'articolo
    11, degli operatori e dei Prefetti interessati, informandoli,  anche,
    delle iniziative europee per la formazione e degli  sviluppi  tecnici
    in materia. 
    
            
          
                                   Art. 14 
     
                       Direttive ed altri adempimenti 
     
      1.  Il   NISP   puo'   coordinare   l'elaborazione   di   direttive
    interministeriali, contenenti parametri  integrativi  di  protezione,
    ferme  restando  le  competenze  del  Ministro  dell'interno,   quale
    Autorita' nazionale di pubblica sicurezza ai  sensi  della  legge  1°
    aprile 1981, n. 121,  e  quelle  del  Dipartimento  della  protezione
    civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
      2.  Il  NISP,  in   base   alle   informazioni   comunicate   dalle
    Amministrazioni competenti: 
        a) entro un anno  dalla  designazione  di  un  ICE,  elabora  una
    valutazione delle possibili minacce nei riguardi del sottosettore nel
    cui ambito opera l'ICE  designata  e  la  struttura  responsabile  ne
    informa la Commissione europea; 
        b) ogni due anni elabora i dati  generali  sui  diversi  tipi  di
    rischi, minacce e vulnerabilita' dei settori in  cui  vi  e'  un  ICE
    designata e la struttura responsabile comunica, tali  dati  generali,
    alla Commissione europea. 
    
            
          
                                   Art. 15 
     
                 Contributo degli organismi di informazione 
                              per la sicurezza 
     
      1. Le modalita' del concorso informativo  degli  organismi  di  cui
    agli articoli 4, 6 e 7 della  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  sono
    stabiliti con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri
    da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della stessa legge. 
    
            
          
                                   Art. 16 
     
                          Disposizioni finanziarie 
     
      1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
    maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
      2.  Le  Amministrazioni  pubbliche   competenti   provvedono   agli
    adempimenti previsti dal  presente  decreto  con  le  risorse  umane,
    strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
    
            
          
                                   Art. 17 
     
                              Entrata in vigore 
     
      1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
    quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
    Repubblica italiana. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare 
        Dato a Roma, addi' 11 aprile 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
                                Berlusconi, Presidente del Consiglio  dei
                                Ministri 
     
                                Romani, Ministro dello sviluppo economico 
     
                                Matteoli, Ministro delle  infrastrutture 
                                e dei trasporti 
     
                                Frattini, Ministro degli affari esteri 
     
                                Maroni, Ministro dell'interno 
     
                                Alfano, Ministro della giustizia 
     
                                La Russa, Ministro della difesa 
     
                                Tremonti, Ministro dell'economia e  delle
                                finanze 
     
                                Fazio, Ministro della salute 
     
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
    
            
          
                                                               Allegato A 
     
                                      (previsto dall'articolo 1, comma 2) 
     
                      Suddivisione dei settori energia 
                        e trasporti in sotto-settori 
     
    Settore Energia 
        Sottosettori: 
        Elettricita', comprendente:  infrastrutture  e  impianti  per  la
    produzione e la trasmissione di energia elettrica e per la  fornitura
    di elettricita'; 
        Petrolio, comprendente:  produzione,  raffinazione,  trattamento,
    stoccaggio e trasporto di petrolio attraverso oleodotti; 
        Gas,   comprendente:   produzione,   raffinazione,   trattamento,
    stoccaggio e trasporto di gas attraverso oleodotti e terminali GNL; 
    Settore Trasporti 
        Sottosettori: 
        Trasporto stradale; 
        Trasporto ferroviario; 
        Trasporto aereo; 
        Vie di navigazione interna; 
        Trasporto oceanico, trasporto marittimo a corto raggio e porti. 
    
            
          
                                                               Allegato B 
     
                                     (previsto dall'articolo 12, comma 4) 
     
                   Requisiti minimi del piano di sicurezza 
                            dell'operatore (PSO) 
     
      Il piano di sicurezza dell'operatore (PSO) identifica gli  elementi
    che compongono l'infrastruttura critica, evidenziando per  ognuno  di
    essi le soluzioni di sicurezza esistenti ovvero quelle  che  sono  in
    via di applicazione. 
      Il PSO comprende: 
        l'individuazione     degli     elementi      piu'      importanti
    dell'infrastruttura; 
        1. l'analisi dei rischi che, basata sui diversi tipi  di  minacce
    piu' rilevanti, individua  la  vulnerabilita'  degli  elementi  e  le
    possibili conseguenze del mancato funzionamento di  ciascun  elemento
    sulla funzionalita' dell'intera infrastruttura; 
        2. l'individuazione, la selezione e la priorita' delle  misure  e
    procedure di sicurezza distinte in  misure  permanenti  e  misure  ad
    applicazione graduata. 
        3. le misure permanenti sono quelle che  si  prestano  ad  essere
    utilizzate in modo continuativo e comprendono: 
          - sistemi  di  protezione  fisica  (strumenti  di  rilevazione,
    controllo accessi, protezione elementi ed altre di prevenzione); 
          - predisposizioni organizzative per  allertamento  comprese  le
    procedure di gestione delle crisi; 
          - sistemi di controllo e verifica; 
          - sistemi di comunicazione; 
          -  addestramento  ed  accrescimento  della  consapevolezza  del
    personale; 
          - sistemi per la continuita'  del  funzionamento  dei  supporti
    informatici. 
        4. Le misure ad applicazione graduata da attivare in relazione al
    livello di minacce o di rischi esistenti in un determinato periodo di
    tempo. 
      Inoltre, si devono  applicare  anche,  in  quanto  compatibili,  le
    disposizioni di cui agli artt. 11, 12 e 20 del decreto legislativo 17
    agosto 1999, n. 334. 
    
            
    
    Ultimo aggiornamento Giovedì 05 Maggio 2011 18:19
     

    accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia

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    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 2010

    Disciplina per l'accesso, tramite concorso  pubblico  per  titoli  ed
    esami, alla qualifica di dirigente di prima fascia. (11A05516) 
    in G.U.R.I. del 2 maggio 2011, n. 100
    

              
                Capo I 

    Amministrazioni destinatarie e programmazione del fabbisogno

     
                  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
     
      Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
    modificazioni ed integrazioni; 
      Visto, in particolare, il comma 1  dell'art.  28-bis  del  predetto
    decreto legislativo n. 165 del 2001, aggiunto dal comma  1  dell'art.
    47 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150,  ai  sensi  del
    quale con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  previo
    parere della Scuola superiore della  pubblica  amministrazione,  sono
    fissati i criteri generali per il concorso  pubblico  per  titoli  ed
    esami per l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle
    amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli  enti
    pubblici; 
      Visto il successivo comma 3 del  citato  art.  28-bis  del  decreto
    legislativo n. 165 del 2001, ai  sensi  del  quale  con  decreto  del
    Presidente del Consiglio dei Ministri,  previo  parere  della  Scuola
    superiore  della  pubblica  amministrazione,  sentito   il   Ministro
    dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  sono  definiti
    criteri generali di equivalenza di titoli di studio  e  professionali
    degli altri soggetti ammessi ai concorsi pubblici di cui allo  stesso
    articolo,    con     riferimento     alle     specifiche     esigenze
    dell'Amministrazione; 
      Ritenuto, per ragioni  di  semplificazione  ed  economicita'  delle
    procedure e dei tempi, di adottare un unico  decreto  del  Presidente
    del Consiglio dei Ministri, ai sensi  dei  richiamati  commi  1  e  3
    dell'art. 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
      Visti, altresi', i commi 4, 5-bis e 6 del  decreto  legislativo  n.
    165 del 2001; 
      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
    n. 272,  recante  il  regolamento  di  disciplina  dell'accesso  alla
    qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5,  del  decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
    487, e successive modificazioni; 
      Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  7
    febbraio 1994, n. 174 «Regolamento  recante  norme  sull'accesso  dei
    cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti  di  lavoro
    presso le amministrazioni pubbliche»; 
      Visto   il   parere   della   Scuola   superiore   della   pubblica
    amministrazione in data 14 luglio 2010, n. 4026/DGO-2; 
      Sentito  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
    ricerca per quanto riguarda la disciplina  dei  criteri  generali  di
    equivalenza di titoli di studio e professionali di cui agli  articoli
    4 e 6 del presente decreto, che si e' espresso con nota del 30 luglio
    2010, n. AOO/Uffleg/3073; 
      Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed
    integrazioni; 
      Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
    giungo 2008  concernente  «Delega  di  funzioni  del  Presidente  del
    Consiglio dei Ministri  in  materia  di  pubblica  amministrazione  e
    innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta» come
    anche integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
    del 14 maggio 2010; 
     
                                  Decreta: 
     
                                   Art. 1 
     
                      Oggetto e ambito di applicazione 
     
      1. Il  presente  decreto  disciplina  l'accesso,  tramite  concorso
    pubblico,  alla  qualifica  di  dirigente  di  prima  fascia  per  il
    conferimento  di  funzioni  dirigenziali  di  livello  generale,   in
    applicazione  dell'art.  28-bis,  commi  da  1  a  5,   del   decreto
    legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive  modificazioni  ed
    integrazioni. 
      2.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si   applicano   alle
    amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche'  agli
    enti pubblici non economici i cui regolamenti organizzativi prevedono
    funzioni dirigenziali di livello generale. 
      3. Ai  fini  del  calcolo  delle  disponibilita'  da  destinare  al
    concorso pubblico non si tiene conto dei posti di  funzione  relativi
    agli incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, comma 3, del  decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il presente decreto non si applica
    alle carriere e alla dirigenza di cui all'art. 3 del  citato  decreto
    legislativo. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Amministrazioni destinatarie e programmazione del fabbisogno

                                   Art. 2 
     
                      Programmazione posti disponibili 
     
      1. In sede di programmazione del fabbisogno, e comunque  non  oltre
    il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni definiscono,  su  base
    previsionale triennale, il numero dei posti di funzione  dirigenziale
    di livello generale che si rendono disponibili, entro il 31  dicembre
    di ogni anno, per cessazione dal servizio dei soggetti incaricati con
    qualifica  di  dirigente  di  prima  fascia  appartenenti  ai   ruoli
    dell'amministrazione. 
      2. Il cinquanta per cento dei posti, calcolati secondo i criteri di
    cui al comma 1, e' destinato all'accesso tramite concorsi pubblici  a
    tempo indeterminato e a tempo  determinato,  ove  necessario  secondo
    quanto previsto dall'art. 5, nel rispetto dei criteri  e  dei  limiti
    previsti dall'art. 28-bis del decreto legislativo n. 165 del  2001  e
    dal presente decreto, fermo restando, per il restante  cinquanta  per
    cento  dei  posti,  le  modalita'   di   conferimento   di   incarico
    dirigenziale di livello generale  di  cui  ai  commi  4,  5-bis  e  6
    dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del  2001,  nel  rispetto
    delle percentuali ivi indicate. 
      3. La programmazione del fabbisogno di cui al presente articolo  e'
    comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
    della funzione pubblica secondo le modalita' di cui all'art. 11. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Concorso pubblico per titoli ed esami

                                   Art. 3 
     
                   Concorso pubblico a tempo indeterminato 
     
      1. Nel limite dei posti  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  e  fermo
    restando quanto previsto dall'art. 5 per quanto attiene ai  posti  da
    destinare   al   concorso   pubblico   a   tempo   determinato,    le
    amministrazioni bandiscono un concorso pubblico per titoli ed  esami,
    per  l'accesso,  mediante  assunzione  a  tempo  indeterminato,  alla
    qualifica di  dirigente  di  prima  fascia  per  il  conferimento  di
    funzioni dirigenziali di livello generale. 
      2. Il bando di concorso, che puo' riferirsi ai posti disponibili di
    un solo anno oppure di tutto o parte del triennio, deve indicare: 
      a) il periodo temporale, comunque non superiore al triennio, a  cui
    si riferiscono i posti banditi; 
      b) i criteri ed i  tempi  di  utilizzo  della  graduatoria  per  la
    copertura dei posti banditi; 
      c) i criteri ed i  tempi  di  utilizzo  della  graduatoria  per  la
    copertura  degli   eventuali   ulteriori   posti   che   si   rendono
    effettivamente disponibili, nel periodo temporale indicato nel bando,
    nel rispetto della percentuale del cinquanta per cento. 
      3.  In  assenza  di  specifici  criteri  definiti  nel   bando   la
    graduatoria  perde  di  efficacia  con  l'assunzione  dei   vincitori
    corrispondenti al numero dei posti banditi. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Concorso pubblico per titoli ed esami

                                   Art. 4 
     
                   Requisiti e criteri generali di accesso 
     
      1. Al concorso pubblico per titoli ed esami di cui al presente capo
    sono ammessi, i cittadini italiani, muniti di laurea  magistrale,  in
    possesso dei  requisiti  generali  per  l'accesso  all'impiego  nelle
    amministrazioni pubbliche, nonche' dei requisiti  specifici  previsti
    dal presente articolo. E'  equiparata  alla  laurea  magistrale,  nel
    rispetto della normativa vigente, quella  specialistica,  nonche'  il
    diploma di laurea del precedente ordinamento. 
      2. Fermo restando quanto previsto dal  comma  1,  sono  ammessi  al
    concorso pubblico a tempo indeterminato, per titoli ed esami: 
      i dirigenti di ruolo  delle  pubbliche  amministrazioni  che  hanno
    maturato almeno cinque anni di servizio  nei  ruoli  dirigenziali  di
    seconda fascia; 
      gli altri soggetti individuati nei bandi di concorso sulla base dei
    criteri generali di equivalenza ai fini dell'ammissione stabiliti dai
    commi 3 e 4. 
      3. Ai sensi dell'art. 28-bis, comma 3, ultimo periodo, del  decreto
    legislativo n. 165 del 2001 e  fermo  restando  quanto  previsto  dal
    comma 1, sono ammessi al concorso pubblico a tempo indeterminato, per
    titoli ed esami: 
      a) il personale  di  ruolo  dell'amministrazione  che  bandisce  il
    concorso che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello
    dirigenziale generale all'interno della amministrazione medesima,  in
    possesso di laurea magistrale; 
      b)  gli  alti  dirigenti  appartenenti   all'organico   dell'Unione
    europea, gia' reclutati come funzionari permanenti in  virtu'  di  un
    pubblico concorso organizzato dalle relative istituzioni per il quale
    era richiesto il possesso della laurea magistrale; 
      c) i dirigenti  di  livello  intermedio  appartenenti  all'organico
    dell'Unione europea che hanno ricoperto il ruolo di capo  unita'  per
    almeno cinque anni, gia'  reclutati  come  funzionari  permanenti  in
    virtu' di un pubblico concorso organizzato da dette  istituzioni  per
    il quale era richiesto il possesso della laurea magistrale; 
      d) il  personale  appartenente  all'organico  dell'Unione  europea,
    reclutato  in  virtu'  di  un  pubblico  concorso  organizzato  dalle
    relative istituzioni, che abbia maturato, con  servizio  continuativo
    per almeno  dieci  anni,  esperienze  lavorative  negli  organigrammi
    permanenti della Commissione, del Consiglio, del Parlamento  o  della
    Corte di Giustizia dell'Unione europea, in posizioni di coordinamento
    e o di Membro di Gabinetto per l'accesso alle quali e'  richiesto  il
    possesso della laurea magistrale. 
      4. Ai sensi dell'art. 28-bis, comma 3, del decreto  legislativo  n.
    165 del 2001, sono, altresi', ammessi al concorso di cui al  presente
    capo: 
      a) i soggetti in possesso, da almeno cinque anni,  della  qualifica
    di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese  nel  campo
    di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.  165
    del  2001  che  abbiano  svolto  per  gli  stessi  anni  le  funzioni
    dirigenziali; 
      b) coloro che hanno ricoperto incarichi  dirigenziali  generali  in
    amministrazioni pubbliche,  ai  sensi  dell'art.  19,  comma  6,  del
    decreto legislativo n. 165 del 2001, o in strutture  private  per  un
    periodo non inferiore ai sei anni; 
      c) coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali  non  generali
    in amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art.  19,  comma  6,  del
    decreto legislativo n. 165 del 2001, o in strutture  private  per  un
    periodo non inferiore a otto anni. 
      5.  Le  amministrazioni,  con  riferimento  alle  loro   specifiche
    esigenze legate ai posti da ricoprire, possono, ai fini dell'accesso,
    determinare nel  bando  specifiche  tipologie  di  lauree  e,  previa
    motivazione, titoli professionali aggiuntivi. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Concorso pubblico per posti di peculiare professionalita'

                                   Art. 5 
     
                    Concorso pubblico a tempo determinato 
     
      1. In sede di determinazione del  fabbisogno,  le  amministrazioni,
    ove  occorra,  possono  individuare,  nell'ambito   delle   strutture
    dirigenziali di livello generale della rispettiva dotazione organica,
    singoli posti di funzione puntualmente definiti  in  ragione  di  una
    specifica  e  particolare  esperienza  e  peculiare  professionalita'
    necessaria,  per  la  cui  copertura  si  puo'   provvedere,   previo
    esperimento di concorso pubblico, mediante assunzione  con  contratto
    di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore ai  tre  anni,
    nel limite di un contingente non superiore alla meta'  dei  posti  da
    destinare al concorso pubblico di cui all'art. 3, da  detrarre  dalla
    disponibilita' calcolata per quest'ultimo. 
      2. La graduatoria del concorso  pubblico  a  tempo  determinato  ha
    efficacia esclusivamente per un numero di assunzioni  pari  a  quello
    dei posti indicati nel relativo bando. I vincitori della procedura di
    cui al presente capo non partecipano ai  percorsi  formativi  di  cui
    all'art. 9 e se dipendenti pubblici sono  collocati  in  aspettativa,
    senza assegni, per i  tre  anni  di  durata  del  contratto  a  tempo
    determinato  ed  il  relativo  periodo   e'   considerato   ai   fini
    dell'anzianita' di servizio, ma non ai  fini  della  maturazione  del
    requisito temporale utile per transitare  nella  prima  fascia,  come
    previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Concorso pubblico per posti di peculiare professionalita'

                                   Art. 6 
     
        Requisiti di accesso al concorso pubblico a tempo determinato 
     
      1. Al concorso pubblico di cui all'art. 5 sono ammessi  i  soggetti
    di cui all'art. 4  e,  secondo  le  specifiche  esigenze  individuate
    dall'amministrazione nel bando di concorso, soggetti in possesso  di:
    adeguate qualifiche professionali ricoperte per non  meno  di  cinque
    anni, e comunque per il periodo fissato nel bando di concorso stesso,
    comunque non  inferiore  ai  cinque  anni;  competenze  culturali  di
    elevato livello (titoli post laurea, ovvero pubblicazioni  a  livello
    internazionale); comprovate capacita' manageriali  corrispondenti  ai
    posti di funzione da coprire. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    Svolgimento del concorso

                                   Art. 7 
     
                          Commissione esaminatrice 
     
      1. La Commissione esaminatrice dei concorsi pubblici di cui ai capi
    II e III  del  presente  decreto  e'  nominata  con  determina  della
    dirigenza di vertice dell'amministrazione che indice il concorso,  ed
    e' composta da un numero dispari di membri, di cui uno  con  funzioni
    di Presidente. 
      2.  Il  Presidente  della  commissione  e'  scelto  tra  magistrati
    ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato,  dirigenti
    di prima fascia, professori di prima fascia di universita'  pubbliche
    o  private  designati  nel  rispetto  delle  norme   dei   rispettivi
    ordinamenti di settore. 
      3.   I   componenti   sono   scelti   tra   magistrati    ordinari,
    amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti  di  prima
    fascia, professori di prima fascia di universita' pubbliche o private
    designati nel rispetto delle  norme  dei  rispettivi  ordinamenti  di
    settore, nonche'  tra  esperti  di  comprovata  qualificazione  nelle
    materie oggetto del concorso ed in ragione dei posti dirigenziali  da
    coprire. 
      4. Le funzioni di segretario sono svolte da personale  appartenente
    all'area professionale C o III. 
      5. La commissione esaminatrice puo' essere integrata da uno o  piu'
    componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso  e  da
    uno o piu' componenti esperti di informatica. 
      6. Non possono essere  chiamati  a  fare  parte  delle  commissioni
    soggetti    componenti    dell'organo    di    direzione     politica
    dell'amministrazione che indice il concorso o che  ricoprano  cariche
    politiche o che siano  rappresentanti  sindacali  o  designati  dalle
    confederazioni  od  organizzazioni  sindacali  o  dalle  associazioni
    professionali. 
      7. Almeno un terzo dei posti di  componente  delle  commissioni  di
    concorso e' riservato alle donne, salva motivata impossibilita'. 
      8.  I  provvedimenti  di  nomina  delle  commissioni   esaminatrici
    indicano un supplente per ciascun componente secondo le modalita'  di
    nomina indicate nel presente articolo. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    Svolgimento del concorso

                                   Art. 8 
     
                  Modalita' di svolgimento delle selezioni 
     
      1. Il bando del concorso pubblico di cui  all'art.  3  definisce  i
    criteri  di  massima  per  la  valutazione  dei  titoli  per  ciascun
    candidato, individuando i titoli valutabili ed il  punteggio  massimo
    agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.  La
    commissione, previa determinazione dei criteri analitici  da  seguire
    ai fini della valutazione dei titoli, procede alla valutazione  degli
    stessi nei confronti dei candidati che avranno consegnato  tutti  gli
    elaborati inerenti alle  prove  scritte,  prima  dell'apertura  delle
    buste contenenti gli elaborati stessi. Per i titoli non  puo'  essere
    attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30. 
      2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le  prove  d'esame  dei
    concorsi di cui agli articoli 3 e 5, consistono nello svolgimento  di
    due prove scritte e di una prova orale.  Nel  caso  di  concorsi  per
    l'accesso a funzioni dirigenziali di livello generale di tipo tecnico
    l'amministrazione puo'  prevedere  una  terza  prova  teorico-pratica
    obbligatoria, da indicare nel bando di concorso, volta alla  verifica
    dell'attitudine all'esercizio degli  specifici  compiti  connessi  al
    posto da ricoprire. Tale prova consiste nella soluzione di  questioni
    o problemi di natura tecnica inerenti all'esercizio dei  compiti  cui
    il dirigente di prima fascia deve essere preposto. 
      3. Le prove di cui al comma 2 vertono sulle  materie  indicate  nel
    bando  di  concorso  e  sono  dirette  ad  accertare,  in   relazione
    all'attivita' istituzionale dell'amministrazione che  ha  indetto  il
    concorso, l'attitudine dei candidati: 
      a) a curare l'attuazione di piani, programmi e direttive  generali,
    anche mediante il coordinamento ed il  controllo  dell'attivita'  dei
    dirigenti, in riferimento alle funzioni  connesse  con  il  ciclo  di
    gestione della perfomance e  con  la  valutazione  del  personale  in
    particolare dirigenziale; 
      b) ad adottare atti di organizzazione e  ad  esercitare  poteri  di
    spesa    corretti    sotto    il    profilo    della    legittimita',
    dell'opportunita', dell'efficacia,  dell'efficienza  ed  economicita'
    organizzativa, con proposte volte  al  miglioramento  degli  standard
    qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi; 
      c)  ad  elaborare  progetti  strategici  in  un  quadro   di   pari
    opportunita'   di   diritti   e   doveri,   di   trasparenza    delle
    amministrazioni pubbliche e di cultura dell'integrita'. 
      4. Per il concorso di cui all'art. 5  le  amministrazioni  possono,
    ove necessario, prevedere nel bando un'unica  prova  teorico-pratica,
    rispettando i criteri indicati nei commi 2 e 3. 
      5. La prova orale consiste in un colloquio sulle  materie  indicate
    nel bando di concorso e mira ad  accertare  la  professionalita'  del
    candidato, le capacita' organizzative e manageriali,  l'attitudine  a
    intrattenere corretti rapporti  istituzionali  ed  interpersonali,  a
    comunicare e a negoziare. Nell'ambito della prova orale e'  accertata
    la conoscenza  ad  un  livello  avanzato  della  lingua  straniera  e
    dell'utilizzo del personal computer e dei software  applicativi  piu'
    diffusi,  nonche'  la  conoscenza  da  parte  del   candidato   delle
    problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli  strumenti
    informatici  in  relazione  ai   processi   comunicativi   in   rete,
    all'organizzazione  e  gestione  delle  risorse  e  al  miglioramento
    dell'efficienza degli uffici e dei servizi. 
      6.  La  commissione  esaminatrice,  al  fine   di   assicurare   la
    trasparenza amministrativa nell'ambito del procedimento  concorsuale,
    stabilisce, preventivamente, i criteri e le modalita' di  valutazione
    delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine
    di  assegnare  i  punteggi  da  attribuire  alle  singole  prove.  La
    commissione, prima  dell'inizio  di  ciascuna  sessione  della  prova
    orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna
    delle  materie  di  esame.  Tali  quesiti  sono  proposti  a  ciascun
    candidato con estrazione a sorte. 
      7. Ciascuna prova e' valutata in trentesimi e si  intende  superata
    con  un  punteggio  non  inferiore  a  ventiquattro  trentesimi.   Il
    punteggio complessivo  e'  determinato  sommando,  al  punteggio  dei
    titoli, i  voti  riportati  in  ciascuna  prova  scritta  e  il  voto
    riportato nella prova orale. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    Svolgimento del concorso

                                   Art. 9 
     
                        Ciclo di attivita' formative 
     
      1. Coloro che saranno assunti dall'amministrazione  a  seguito  del
    concorso, anteriormente al conferimento  dell'incarico,  sono  tenuti
    all'espletamento  di  un  periodo   di   formazione   presso   uffici
    amministrativi di uno Stato dell'Unione europea  o  di  un  organismo
    comunitario o internazionale. In ogni caso il periodo  di  formazione
    e' completato entro tre anni dalla conclusione del concorso. 
      2. La frequenza del periodo di formazione e' obbligatoria ed  e'  a
    tempo pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non  continuativi,
    e si svolge presso gli uffici di cui al comma 1, scelti dal dirigente
    assunto  tra  quelli  indicati   dall'amministrazione,   secondo   le
    modalita' che  saranno  disciplinate  con  il  regolamento  dell'art.
    28-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
      3. Al termine del periodo di formazione e' prevista, da parte degli
    uffici  di  cui  al  comma  1,  una  valutazione   del   livello   di
    professionalita' acquisito che  equivale,  per  coloro  che  all'atto
    dell'assunzione  non  rivestivano  la  qualifica  di   dirigente   di
    amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
    legislativo n. 165 del 2001, al  superamento  del  periodo  di  prova
    necessario per l'immissione in ruolo. 
      4. Il presente articolo non si  applica  ai  dirigenti  assunti  in
    esito al concorso ammessi allo stesso in virtu' dei requisiti di  cui
    all'art. 4 comma 3, lettere b), c) e d). 
    
            
          
              
                Capo V 

    Disposizioni finali

                                   Art. 10 
     
                              Resti di frazione 
     
      1. Nelle percentuali di ripartizione dei posti di cui  all'art.  2,
    gli eventuali resti di frazione sono assegnati ai concorsi  pubblici,
    salvo il recupero nell'anno successivo a favore della  quota  di  cui
    all'art. 2, comma 2. 
      2. Nelle percentuali di ripartizione dei posti tra il  concorso  di
    cui all'art. 3 e quello di cui all'art. 5,  gli  eventuali  resti  di
    frazione sono assegnati al concorso pubblico di cui all'art. 3. 
      3. Gli arrotondamenti non possono in nessun modo superare il numero
    complessivo dei posti che si rendono disponibili nell'anno. 
    
            
          
              
                Capo V 

    Disposizioni finali

                                   Art. 11 
     
                    Monitoraggio procedure e convenzioni 
     
      1. Il Dipartimento della funzione definisce in  apposita  direttiva
    del Ministro i criteri e le modalita' di trasmissione  annuale  della
    programmazione    triennale    del    fabbisogno    delle     singole
    amministrazioni,  corredata  delle  informazioni  dettagliate   sulla
    tipologia e sul numero dei posti disponibili,  ai  fini  del  calcolo
    delle percentuali di cui all'art. 2, e delle  determinazioni  assunte
    per  l'espletamento  dei  concorsi  pubblici  previsti,  al  fine  di
    monitorare lo svolgimento delle procedure di cui al presente  decreto
    e garantire il giusto raccordo delle  diverse  modalita'  di  accesso
    alla dirigenza della prima fascia. 
      2. Su richiesta delle amministrazioni interessate  il  Dipartimento
    della  funzione  pubblica  promuove  convenzioni  per   la   gestione
    unificata dei concorsi di cui agli articoli 3 e 5, nonche' iniziative
    per agevolare l'informatizzazione delle procedure concorsuali. 
    
            
          
              
                Capo V 

    Disposizioni finali

                                   Art. 12 
     
                    Norma di rinvio e prima applicazione 
     
      1. Nella gestione delle procedure  concorsuali  le  amministrazioni
    devono favorire la piu' ampia diffusione delle procedure informatiche
    e la piena  applicazione  della  normativa  sulla  posta  elettronica
    certificata. Per quanto non previsto nel presente decreto, si  rinvia
    alle norme in  materia  di  accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
    amministrazioni,  contenute  nel   decreto   del   Presidente   della
    Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, per  le
    parti non incompatibili. 
      2. In sede  di  prima  applicazione  del  presente  regolamento  le
    percentuali di cui all'art. 2 vanno calcolate tenendo conto dei posti
    di  funzione  di  livello  generale  che  si  rendono  disponibili  a
    decorrere dal 1° gennaio 2011. 
      Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
    conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
    italiana. 
        Roma, 26 ottobre 2010 
     
                            p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri   
                                    Il Ministro per le riforme            
                           e l'innovazione nella pubblica amministrazione 
                                            Brunetta                      
    
    Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2011 
    Ministeri istituzionali -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
    registro n. 6, foglio n. 27 
    
            
    
    Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Maggio 2011 11:55
     


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