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    patente di guida

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    DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59

    Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE  concernenti  la
    patente di guida. (11G0104) 
    in G.U.R.I. del 30 aprile 2011, n. 99
    

     
     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
      Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
    l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
    alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
    l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B; 
      Vista  la  direttiva  2006/126/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
    Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida; 
      Vista la direttiva 2009/113/CE della  Commissione,  del  25  agosto
    2009, recante modifica della  direttiva  2006/126/CE  concernente  la
    patente di guida; 
      Vista altresi' la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del
    Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a
    motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE; 
      Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante  nuovo
    codice  della  strada,  e  successive   modificazioni,   di   seguito
    denominato: «Codice della strada»; 
      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
    n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione  del  nuovo
    codice della strada, e successive modificazioni; 
      Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
    in data 30 settembre 2003, n. 40T, recante disposizioni in materia di
    patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE, pubblicato
    nella Gazzetta Ufficiale, n. 88 del 15 aprile 2004; 
      Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
    adottata nella riunione del 10 gennaio 2011; 
      Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
    deputati e del Senato della Repubblica; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 7 aprile 2011; 
      Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
    Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
    Ministri  degli  affari  esteri,   della   giustizia,   dell'interno,
    dell'economia e delle finanze e della salute; 
     
                                  E m a n a 
     
     
                      il seguente decreto legislativo: 
     
                                   Art. 1 
     
     
    Modifiche all'articolo 47 del Codice  della  strada,  in  materia  di
                         classificazione dei veicoli 
     
      1. All'articolo 47  del  Codice  della  strada  sono  apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) al comma 2, lettera a), le parole: «L1, L2, L3, L4 ed L5» sono
    sostituite dalle seguenti: «L1e, L2e, L3e, L4e ed L5e» e  le  parole:
    «50 km/h», ovunque ricorrano, sono  sostituite  dalle  seguenti:  «45
    km/h»; 
        b) al comma 2, lettera a), sono inseriti,  in  fine,  i  seguenti
    capoversi: 
          «- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto  e'
    inferiore o pari a 350 kg, esclusa la  massa  delle  batterie  per  i
    veicoli elettrici,  la  cui  velocita'  massima  per  costruzione  e'
    inferiore o uguale a 45 km/h  e  la  cui  cilindrata  del  motore  e'
    inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o  la
    cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli  altri
    motori, a combustione interna; o la  cui  potenza  nominale  continua
    massima e' inferiore o uguale a 4 kW per  i  motori  elettrici.  Tali
    veicoli sono  conformi  alle  prescrizioni  tecniche  applicabili  ai
    ciclomotori  a  tre  ruote  della  categoria  L2e,  salvo  altrimenti
    disposto da specifiche disposizioni comunitarie; 
          - categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di  cui  alla
    categoria L6e, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (550
    kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa  la  massa
    delle batterie per i veicoli elettrici,  e  la  cui  potenza  massima
    netta del motore e' inferiore o uguale a 15  kW.  Tali  veicoli  sono
    considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni  tecniche
    applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto
    da specifiche disposizioni comunitarie;». 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
    Modifiche all'articolo 115 del Codice della  strada,  in  materia  di
      requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali 
      1. All'articolo 115 del  Codice  della  strada  sono  apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di
    qualificazione del conducente, chi guida veicoli  o  conduce  animali
    deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto: 
          a) anni quattordici per guidare: 
            1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro,  da
    soma o da sella, ovvero armenti, greggi  o  altri  raggruppamenti  di
    animali; 
            2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita  la  patente
    di guida della categoria AM, purche' non  trasportino  altre  persone
    oltre al conducente; 
          b) anni sedici per guidare: 
            1) veicoli cui abilita la patente di  guida  della  categoria
    A1, purche' non trasportino altre persone oltre al conducente; 
            2) veicoli cui abilita la patente di  guida  della  categoria
    B1, purche' non trasportino altre persone oltre al conducente; 
          c) anni diciotto per guidare: 
            1) veicoli cui abilita la patente di  guida  delle  categorie
    AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre al conducente; 
            2) veicoli cui abilita la patente di  guida  della  categoria
    A2; 
            3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie  B
    e BE; 
            4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1
    e C1E; 
          d) anni venti per guidare: 
            1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A,
    a condizione che il conducente sia titolare della  patente  di  guida
    della categoria A2 da almeno due anni; 
          e) anni ventuno per guidare: 
            1) tricicli cui abilita la patente di guida  della  categoria
    A; 
            2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie  C
    e CE; 
            3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1
    e D1E; 
            4) veicoli  per  i  quali  e'  richiesto  un  certificato  di
    abilitazione professionale di tipo KA o  KB  nonche'  i  veicoli  che
    circolano in servizio di emergenza, di cui all'articolo 177; 
          f) anni ventiquattro per guidare: 
            1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A; 
            2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie  D
    e DE.»; 
          b) il comma 2-bis e' abrogato; 
          c) al comma  3,  la  parola:  «Chiunque»  e'  sostituita  dalle
    seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126,  comma  12,
    chiunque», ed il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Qualora
    trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4),  ovvero
    di veicoli per la cui guida e' richiesta la carta  di  qualificazione
    del  conducente,  e'  soggetto  alla  sanzione   amministrativa   del
    pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro.»; 
          d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il  minore  degli
    anni diciotto, munito di patente delle categorie AM,  A1  e  B1,  che
    trasporta altre persone  sui  veicoli  alla  cui  guida  le  predette
    patenti  rispettivamente  lo  abilitano  e'  soggetto  alla  sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma da 38 euro a 155 euro.». 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
    Modifiche all'articolo 116 del Codice della  strada,  in  materia  di
      patente e di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli
      e autoveicoli 
      1. L'articolo  116  del  Codice  della  strada  e'  sostituito  dal
    seguente: 
      «Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali  per  la  guida  di
    veicoli  a  motore).  -  1.  Non  si  possono  guidare   ciclomotori,
    motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver  conseguito
    la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali.
    Tali  documenti  sono   rilasciati   dal   competente   ufficio   del
    Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi  informativi
    e statistici a soggetti che hanno la residenza  in  Italia  ai  sensi
    dell'articolo 118-bis. 
      2. Per sostenere gli esami di idoneita' per  la  patente  di  guida
    occorre  presentare  apposita  domanda  al  competente  ufficio   del
    Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
    e statistici ed essere in possesso dei requisiti  fisici  e  psichici
    prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  con
    decreti dirigenziali, stabilisce il  procedimento  per  il  rilascio,
    l'aggiornamento  e  il  duplicato,  attraverso  il  proprio   sistema
    informatico,  delle   patenti   di   guida   e   delle   abilitazioni
    professionali,  con   l'obiettivo   della   massima   semplificazione
    amministrativa,  anche  con  il  coinvolgimento  dei  medici  di  cui
    all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole  di  cui  all'articolo
    123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. 
      3. La  patente  di  guida,  conforme  al  modello  comunitario,  si
    distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei  veicoli
    per ciascuna di esse indicati: 
        a) AM: 
          1) ciclomotori  a  due  ruote  (categoria  L1e)  con  velocita'
    massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata  e'
    inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure  la  cui
    potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per  i
    motori elettrici; 
          2) veicoli a tre ruote (categoria  L2e)  aventi  una  velocita'
    massima per costruzione non superiore a 45 km/h e  caratterizzati  da
    un motore, la cui cilindrata e' inferiore o uguale a  50  cm³  se  ad
    accensione  comandata,  oppure  la  cui  potenza  massima  netta   e'
    inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna,
    oppure la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale
    a 4kW per i motori elettrici; 
          3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto e' inferiore o pari
    a 350 kg (categoria L6e), esclusa  la  massa  delle  batterie  per  i
    veicoli elettrici,  la  cui  velocita'  massima  per  costruzione  e'
    inferiore o uguale a 45 km/h  e  la  cui  cilindrata  del  motore  e'
    inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o  la
    cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli  altri
    motori, a combustione interna; o la  cui  potenza  nominale  continua
    massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; 
        b) A1: 
          1) motocicli di cilindrata  massima  di  125  cm³,  di  potenza
    massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore  a  0,1
    kW/kg; 
          2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW; 
        c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto
    potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non  siano  derivati  da
    una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima; 
        d) A: 
          1) motocicli, ossia veicoli  a  due  ruote,  senza  carrozzetta
    (categoria L3e) o con  carrozzetta  (categoria  L4e),  muniti  di  un
    motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o
    aventi una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h; 
          2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto
    previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1); 
        e) B1: quadricicli diversi da quelli  di  cui  alla  lettera  a),
    numero 3), la cui massa  a  vuoto  e'  inferiore  o  pari  a  400  kg
    (categoria L7e) (550 kg per  i  veicoli  destinati  al  trasporto  di
    merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la
    cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a  15  kW.
    Tali veicoli sono considerati come  tricicli  e  sono  conformi  alle
    prescrizioni tecniche applicabili ai  tricicli  della  categoria  L5e
    salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; 
        f) B: autoveicoli la cui massa  massima  autorizzata  non  supera
    3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto
    persone oltre al conducente; ai  veicoli  di  questa  categoria  puo'
    essere agganciato un rimorchio avente una massa  massima  autorizzata
    non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli  di  questa  categoria  puo'
    essere agganciato un  rimorchio  la  cui  massa  massima  autorizzata
    superi  750  kg,  purche'  la  massa  massima  autorizzata  di   tale
    combinazione non superi 4250 kg.  Qualora  tale  combinazione  superi
    3500 chilogrammi,  e'  richiesto  il  superamento  di  una  prova  di
    capacita' e comportamento su veicolo  specifico.  In  caso  di  esito
    positivo, e' rilasciata una patente di guida  che,  con  un  apposito
    codice  comunitario,  indica  che  il  titolare  puo'  condurre  tali
    complessi di veicoli; 
        g) BE:  complessi  di  veicoli  composti  di  una  motrice  della
    categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi  ultimi  devono
    avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg; 
        h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1  o  D  la
    cui massa  massima  autorizzata  e'  superiore  a  3500  kg,  ma  non
    superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto  di  non
    piu' di otto passeggeri, oltre al  conducente;  agli  autoveicoli  di
    questa categoria puo' essere agganciato un  rimorchio  la  cui  massa
    massima autorizzata non sia superiore a 750 kg; 
        i) C1E: 
          1) complessi di veicoli  composti  di  una  motrice  rientrante
    nella categoria C1 e di un rimorchio o di  un  semirimorchio  la  cui
    massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg, sempre che la  massa
    autorizzata del complesso non superi 12000 kg; 
          2) complessi di veicoli  composti  di  una  motrice  rientrante
    nella categoria B e di un rimorchio o  di  un  semirimorchio  la  cui
    massa autorizzata e'  superiore  a  3500  kg,  sempre  che  la  massa
    autorizzata del complesso non superi 12000 kg. 
        l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui
    massa massima autorizzata e' superiore  a  3500  kg  e  progettati  e
    costruiti per il trasporto di non piu' di otto passeggeri,  oltre  al
    conducente;  agli  autoveicoli  di  questa  categoria   puo'   essere
    agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata  non  superi
    750 kg; 
        m) CE: complessi di veicoli composti di  una  motrice  rientrante
    nella categoria C e di un rimorchio o  di  un  semirimorchio  la  cui
    massa massima autorizzata superi 750 kg; 
        n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non
    piu' di 16 persone, oltre  al  conducente,  e  aventi  una  lunghezza
    massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria puo'  essere
    agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata  non  superi
    750 kg; 
        o) D1E: complessi di veicoli composti da una  motrice  rientrante
    nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata
    e' superiore a 750 kg; 
        p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di piu'
    di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli  puo'  essere
    agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata  non  superi
    750 kg; 
        q) DE: complessi di veicoli composti da  una  motrice  rientrante
    nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima  autorizzata
    supera 750 kg. 
      4. I mutilati ed i  minorati  fisici,  anche  se  affetti  da  piu'
    minorazioni, possono conseguire la patente speciale  delle  categorie
    AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida  di  veicoli
    trainanti un rimorchio la cui massa massima  autorizzata  non  superi
    750 kg. Le suddette patenti possono essere  limitate  alla  guida  di
    veicoli di particolari tipi e  caratteristiche,  e  possono  indicare
    determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di
    cui all'articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate
    sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati,  ovvero  i
    codici nazionali stabiliti  dal  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
    navigazione e i sistemi informativi  e  statistici.  Ai  titolari  di
    patente B speciale e' vietata la guida di autoambulanze. 
      5. La patente di guida conseguita sostenendo la  prova  pratica  su
    veicolo munito di cambio di velocita' automatico consente di condurre
    solo veicoli muniti di tale tipo di cambio.  Per  veicolo  dotato  di
    cambio automatico si intende un veicolo nel quale non e' presente  il
    pedale della frizione o la leva  manuale  per  la  frizione,  per  le
    categorie A o A1. 
      6. La validita' della patente puo'  essere  estesa  dal  competente
    ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
    informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti fisici  e
    psichici  ed  esame,  a  categorie  di  patente  diversa  da   quella
    posseduta. 
      7. Si puo' essere titolari di un'unica patente di guida  rilasciata
    da uno Stato membro dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico
    europeo. 
      8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di
    persone, di cui all'articolo 85, comma 2, lettere a), b) c) e  d),  e
    di  servizio  di  piazza  con  autovetture  con  conducente,  di  cui
    all'articolo 86, i conducenti, di eta' non inferiore a ventuno  anni,
    conseguono un certificato di abilitazione professionale di  tipo  KA,
    se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi e'  richiesta
    la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di  tipo  KB,  se
    per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi e' richiesta  la
    patente di guida di categoria B1 o B. 
      9. I certificati di abilitazione professionale di cui  al  comma  8
    sono  rilasciati  dal  competente  ufficio  del  Dipartimento  per  i
    trasporti, la navigazione ed  i  sistemi  informativi  e  statistici,
    sulla base dei requisiti, delle modalita' e dei  programmi  di  esame
    stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del  certificato
    di abilitazione  professionale  di  tipo  KA  e'  necessario  che  il
    conducente abbia la patente di categoria A1, A2  o  A;  ai  fini  del
    conseguimento del certificato di abilitazione professionale  di  tipo
    KB e' necessario  che  il  conducente  abbia  almeno  la  patente  di
    categoria B1. 
      10. I mutilati ed i minorati fisici,  qualora  in  possesso  almeno
    delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma 9,
    possono conseguire i certificati  di  abilitazione  professionale  di
    tipo KA e KB, previa verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  di
    idoneita' fisica e psichica da parte della commissione medica locale,
    di cui all'articolo 119, comma 4, sulla base delle  indicazioni  alla
    stessa fornite dal comitato  tecnico,  ai  sensi  dell'articolo  119,
    comma 10. 
      11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come  recepite
    nell'ordinamento interno, i conducenti titolari di patente  di  guida
    di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE,  conseguono  la
    carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed  i
    conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e  DE
    conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto
    di persone. Quest'ultima e' sempre richiesta nel caso di trasporto di
    scolari. 
      12. Nei casi previsti dagli  accordi  internazionali  cui  l'Italia
    abbia  aderito,  per  la  guida  di  veicoli  adibiti  a  determinati
    trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la
    prescritta  categoria   devono   inoltre   conseguire   il   relativo
    certificato  di  abilitazione,  idoneita',  capacita'  o   formazione
    professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per
    i trasporti, la navigazione ed i sistemi  informativi  e  statistici.
    Tali certificati non possono  essere  rilasciati  ai  mutilati  e  ai
    minorati fisici. 
      13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro
    comune o  il  cambiamento  di  abitazione  nell'ambito  dello  stesso
    comune,  viene  effettuata  dal  competente  ufficio   centrale   del
    Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi  informativi
    e statistici che  trasmette  per  posta,  alla  nuova  residenza  del
    titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre
    sulla medesima patente di guida. A tale fine, i comuni trasmettono al
    suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico  secondo
    i tracciati record prescritti dal Dipartimento per  i  trasporti,  la
    navigazione  e  i   sistemi   informativi   e   statistici,   notizia
    dell'avvenuto trasferimento di residenza,  nel  termine  di  un  mese
    decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. 
      14. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo,  lo
    affida o ne consente la guida a persona che non abbia  conseguito  la
    patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11  e
    12, se prescritta,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
    pagamento di una somma da 389 euro a 1.559 euro. 
      15.   Chiunque   conduce   veicoli   senza   aver   conseguito   la
    corrispondente patente di guida e' punito con l'ammenda da 2.257 euro
    a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano
    senza patente perche' revocata  o  non  rinnovata  per  mancanza  dei
    requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio  si
    applica altresi' la  pena  dell'arresto  fino  ad  un  anno.  Per  le
    violazioni di cui al presente comma e'  competente  il  tribunale  in
    composizione monocratica. 
      16. Fermo restando  quando  previsto  da  specifiche  disposizioni,
    chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida  ma  non
    di altra abilitazione di  cui  ai  commi  8,  10,  11  e  12,  quando
    prescritta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
    una somma da 400 euro a 1.600 euro. 
      17. Alle violazioni  di  cui  al  comma  15  consegue  la  sanzione
    accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre
    mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione  accessoria
    della confisca amministrativa del veicolo. Quando  non  e'  possibile
    disporre il fermo  amministrativo  o  la  confisca  del  veicolo,  si
    applica la sanzione accessoria della  sospensione  della  patente  di
    guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si
    osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI. 
      18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma  16  importano
    la sanzione accessoria  del  fermo  amministrativo  del  veicolo  per
    giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del  titolo
    VI.». 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
    Modifiche all'articolo 117 del Codice della  strada,  in  materia  di
                           limitazioni nella guida 
     
      1. All'articolo 117 del  Codice  della  strada  sono  apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) il comma 1 e' abrogato; 
        b) al comma 2, le parole: «di categoria B» sono sostituite  dalle
    seguenti: «di categoria A2, A, B1 e B»; 
        c) al comma 3, le parole: «di cui ai commi 1,  2  e  2-bis»  sono
    sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»; 
        d) al comma 5, le parole: «nei primi tre anni  dal  conseguimento
    della patente di guida circola oltrepassando i limiti di guida  e  di
    velocita'  di  cui  al  presente  articolo»  sono  sostituite   dalle
    seguenti: «viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis». 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
    Modifiche all'articolo 118 del Codice della  strada,  in  materia  di
      patente e certificato di idoneita' per la guida di filoveicoli 
      1. All'articolo 118 del  Codice  della  strada  sono  apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) al comma  1  le  parole:  «  il  certificato  di  abilitazione
    professionale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «la   carta   di
    qualificazione del conducente per il trasporto di persone»; 
        b)  al  comma  2,  le  parole:  «  il  tipo  di  certificato   di
    abilitazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «la carta
    di qualificazione del conducente per il trasporto di persone»; 
        c) al comma  6,  le  parole:  «dal  certificato  di  abilitazione
    professionale, qualora prescritto» sono  sostituite  dalle  seguenti:
    «dalla carta di qualificazione del conducente  per  il  trasporto  di
    persone»; 
        d) ai commi 11 e 12, le parole: «del certificato di  abilitazione
    professionale, quando  richiesto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
    «della carta di qualificazione del conducente  per  il  trasporto  di
    persone». 
    
            
          
                                   Art. 6 
     
     
    Introduzione dell'articolo 118-bis in materia  di  residenza  per  il
                       rilascio della patente di guida 
     
      1. Dopo l'articolo 118 del  Codice  della  strada  e'  inserito  il
    seguente: 
      « Art. 118-bis (Requisito della residenza normale per  il  rilascio
    della patente di guida e delle abilitazioni professionali). -  1.  Ai
    fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni
    professionali di  cui  all'articolo  116,  nonche'  dell'applicazione
    delle disposizioni di cui all'articolo 126, si intende per residenza,
    oltre quella di  cui  all'articolo  43,  secondo  comma,  del  codice
    civile, anche la residenza normale in Italia di  cittadini  di  altri
    Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. 
      2. Per residenza  normale  in  Italia  si  intende  il  luogo,  sul
    territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale  a
    dire per almeno  centottantacinque  giorni  all'anno,  per  interessi
    personali e professionali o, nel caso di una persona  che  non  abbia
    interessi  professionali,  per  interessi  personali,  che   rivelino
    stretti legami tra la persona e  il  luogo  in  cui  essa  abita.  Si
    intende altresi' per  residenza  normale  il  luogo,  sul  territorio
    nazionale, in cui una persona,  che  ha  interessi  professionali  in
    altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri
    interessi personali, a condizione che vi ritorni  regolarmente.  Tale
    condizione non e' necessaria se la persona effettua un  soggiorno  in
    Italia per l'esecuzione di  una  missione  a  tempo  determinato.  La
    frequenza  di  corsi  universitari  e  scolastici  non   implica   il
    trasferimento della residenza normale. 
      3.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del  presente
    codice, e'  equiparato  alla  residenza  normale  il  possesso  della
    qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno  sei  mesi
    all'anno.». 
    
            
          
                                   Art. 7 
     
    Modifiche  all'articolo  119  Codice  della  strada,  in  materia  di
      requisiti fisici e psichici per il conseguimento della  patente  di
      guida 
      1. All'articolo 119, comma 4, del  Codice  della  strada,  dopo  la
    lettera b) e' inserita la seguente: 
      «b-bis) di coloro che abbiano superato gli ottanta anni;». 
    
            
          
                                   Art. 8 
     
     
             Modifiche all'articolo 120 del Codice della strada 
     
      1. All'articolo 120 del  Codice  della  strada  sono  apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1, le  parole:  «,  il  certificato  di  abilitazione
    professionale per  la  guida  di  motoveicoli  e  il  certificato  di
    idoneita' alla guida di ciclomotori» sono soppresse; 
        b) al comma 2, le parole:  «,  del  certificato  di  abilitazione
    professionale per la  guida  di  motoveicoli  e  del  certificato  di
    idoneita' alla guida di ciclomotori» sono soppresse. 
    
            
          
                                   Art. 9 
     
     
    Modifiche all'articolo 121 del Codice della  strada,  in  materia  di
                             esame di idoneita' 
     
      1. All'articolo 121 del  codice  della  strada  sono  apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) al comma 3, le parole: «, per i certificati  professionali  di
    cui all'articolo 116 e  per  l'idoneita'  degli  insegnanti  e  degli
    istruttori delle autoscuole di cui all'articolo 123  sono  effettuati
    da dipendenti  del  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri»  sono
    sostituite dalle seguenti: «, per le  abilitazioni  professionali  di
    cui all'articolo 116 e del certificato di idoneita' professionale  di
    cui all'articolo 118, sono effettuati da dipendenti del  Dipartimento
    per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi   informativi   e
    statistici, a seguito della  frequenza  di  corso  di  qualificazione
    iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame
    di  abilitazione.  Il  permanere  nell'esercizio  della  funzione  di
    esaminatore e' subordinato alla  frequenza  di  corsi  di  formazione
    periodica, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis.»; 
        b)  al  comma  4,  le  parole:  «Dipartimento  per  i   trasporti
    terrestri»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Dipartimento  per  i
    trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici»; 
        c) al comma 5, le parole: «dei corsi di  qualificazione  e  degli
    esami per l'abilitazione del  personale  di  cui  al  comma  4»  sono
    sostituite dalle seguenti: «dei corsi di qualificazione iniziale,  di
    formazione periodica e degli esami per l'abilitazione  del  personale
    di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore  nelle  prove
    di controllo delle cognizioni»; 
        d) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. I  contenuti
    del corso di qualificazione iniziale del personale di cui al comma 3,
    adibito alla funzione di esaminatore nelle prove  di  verifica  delle
    capacita' e dei comportamenti, e delle competenze a  cui  gli  stessi
    sono finalizzati,  sono  definiti  con  decreto  del  Ministro  delle
    infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto  sono  altresi'
    disciplinate le condizioni soggettive necessarie per la frequenza dei
    suddetti corsi nonche' i contenuti e le procedure dell'esame  finale.
    Il  Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi
    informativi e statistici provvede ad un  controllo  di  qualita'  sul
    predetto personale e ad una formazione periodica dello stesso.»; 
        e) al comma 9 le parole: «A partire dal 1° gennaio 1995, la» sono
    sostituite dalla seguente: «La» e le parole: «patente di categoria A»
    sono sostituite dalle seguenti: «patente di categoria AM, A1,  A2  ed
    A». 
      2. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
    del presente  decreto,  provvede  a  modificare  l'articolo  332  del
    regolamento di esecuzione e di  attuazione  del  nuovo  codice  della
    strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
    1992, n. 495, e la relativa tabella  IV.I,  nel  senso  di  prevedere
    profili  professionali  adeguati  agli  esami  relativi  alle   nuove
    categorie di patenti introdotte nel Codice della strada ai sensi  del
    presente decreto, e che gli stessi  siano  distinti  in  ragione  che
    l'esaminatore sia abilitato in  relazione  alle  prove  di  controllo
    delle cognizioni ovvero alle prove di verifica delle capacita' e  dei
    comportamenti, assicurando,  in  tale  ultimo  caso,  un  livello  di
    istruzione professionale di secondo grado conseguito a seguito di  un
    corso di studi di almeno cinque anni. 
    
            
          
                                   Art. 10 
     
     
    Modifiche all'articolo  123  del  Codice  della  strada,  in  materia
                                 autoscuole 
     
      1. All'articolo 123, comma 7, secondo  periodo,  del  Codice  della
    strada, le parole: «delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE  e
    DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale»
    sono sostituite dalle seguenti: «di tutte le  categorie  di  patenti,
    anche speciali, fatta eccezione per quella  di  categoria  B,  e  dei
    documenti di abilitazione e di qualificazione professionale». 
    
            
          
                                   Art. 11 
     
     
    Modifiche all'articolo 124 del codice della  strada,  in  materia  di
                   guida di macchine agricole e operatrici 
     
      1. All'articolo 124 del  Codice  della  strada  sono  apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) il comma 1, lettera a), e' sostituito dal seguente: «a)  della
    categoria A1, per la guida delle macchine agricole o  loro  complessi
    che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo
    53, comma 4, e che non superino la velocita' di 40 km/h;»; 
        b) al comma 1,  lettera  b),  dopo  le  parole:  «delle  macchine
    agricole,» sono inserite le seguenti: «, diverse  da  quelle  di  cui
    alla lettera a),»; 
        c) al comma 2, le parole: «A e  B,  previste  dall'articolo  116,
    comma  5»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «A1  e   B,   previste
    dall'articolo 116, comma 3, lettere e) ed f).»; 
        d) al comma 4, le parole: «di cui  all'articolo  116,  comma  12»
    sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 116, comma 14». 
    
            
          
                                   Art. 12 
     
     
    Modifiche all'articolo 125 del codice della  strada,  in  materia  di
                      validita' della patente di guida 
     
      1. L'articolo  125  del  Codice  della  strada  e'  sostituito  dal
    seguente: 
      «Art. 125 (Gradualita' ed equivalenze delle patenti di guida). - 1.
    Il rilascio della patente  di  guida  e'  subordinato  alle  seguenti
    condizioni: 
        a) la patente per  le  categorie  C1,  C,  D1  o  D  puo'  essere
    rilasciata unicamente ai conducenti gia' in possesso  di  patente  di
    categoria B; 
        b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE puo'  essere
    rilasciata unicamente ai  conducenti  gia'  in  possesso  di  patente
    rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D. 
      2. La validita' della patente di guida e' fissata come segue: 
        a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o  DE  e'
    valida per i complessi di veicoli della categoria BE; 
        b) la patente rilasciata per la categoria CE  e'  valida  per  la
    categoria DE, purche' il relativo titolare sia gia'  in  possesso  di
    patente per la categoria D; 
        c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE e' valida per i
    complessi di veicoli, rispettivamente, delle categoria C1E e D1E; 
        d) la patente rilasciata per una qualsiasi  categoria  e'  valida
    per i veicoli della categoria AM; 
        e) la patente rilasciata per la categoria A2 e' valida anche  per
    la categoria A1; 
        f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D e'  valida,
    rispettivamente, per le categorie A1 e A2, B1, C1 o D1; 
        g) la patente speciale di guida delle categorie AM,  A1,  A2,  A,
    B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata  a  mutilati  o  minorati  fisici  e'
    valida soltanto per la guida dei veicoli  aventi  le  caratteristiche
    indicate nella patente stessa; 
        h)  la  patente  di  guida  della  categoria  B  e'  valida,  sul
    territorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superiore  a
    15 kW, purche' il titolare abbia almeno 21 anni,  nonche'  i  veicoli
    della categoria A1. 
      3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito  di
    patente di guida recante un codice comunitario o  nazionale,  conduce
    un veicolo o circola in condizioni diverse  da  quelle  indicate  dai
    predetti  codici,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa   del
    pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro. 
      4. Chiunque, munito di patente speciale, guida un  veicolo  diverso
    da quello indicato e specialmente  adattato  in  relazione  alla  sua
    mutilazione o minorazione,  ovvero  con  caratteristiche  diverse  da
    quella indicate nella patente posseduta, e'  soggetto  alla  sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma da 78 euro a 311 euro. 
      5. Dalle violazioni di cui ai commi 3  e  4  consegue  la  sanzione
    amministrativa accessoria della sospensione della patente  da  uno  a
    sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.». 
      2.  Previa  consultazione  della  Commissione   europea   ai   fini
    dell'autorizzazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
    dei trasporti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della
    legge 23 agosto 1988, n. 400, sul territorio  nazionale  puo'  essere
    autorizzata la guida: 
        a) di autoveicoli della categoria D1, aventi  una  massa  massima
    autorizzata  di  3500  kg,  escluse  le  attrezzature   specializzate
    destinate al trasporto di passeggeri disabili, da parte di persone di
    eta' non inferiore a 21 anni ed in possesso da  almeno  due  anni  di
    patente di guida della categoria B, sempreche' tali autoveicoli siano
    utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali e siano
    guidati da volontari non retribuiti; 
        b) di autoveicoli con una massa massima autorizzata  superiore  a
    3500 kg da parte di persone di eta' non inferiore a ventuno  anni  ed
    in possesso da  almeno  due  anni  di  una  patente  di  guida  della
    categoria B, sempreche' tali veicoli siano  essenzialmente  destinati
    ad essere utilizzati, da fermi,  per  fini  didattici  o  ricreativi,
    siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non  commerciali,
    siano stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per  il
    trasporto di oltre nove persone  o  per  il  trasporto  di  merci  di
    qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie  all'uso  che
    e' stato loro assegnato. 
      3. Nel caso di violazione delle disposizioni del decreto di cui  al
    comma 2, ove adottato, si applicano le sanzioni di  cui  all'articolo
    116, commi 15 e 17. 
    
            
          
                                   Art. 13 
     
     
    Modifiche all'articolo 126 del Codice della  strada,  in  materia  di
                 durata di validita' della patente di guida 
     
      1. L'articolo  126  del  Codice  della  strada  e'  sostituito  dal
    seguente: 
      «Art. 126 (Durata e  conferma  della  validita'  della  patente  di
    guida). - 1. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  119,  la
    durata della validita' delle patenti di guida e  dei  certificati  di
    abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10,  e'
    regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma  della
    validita' delle patenti di guida e dei  certificati  di  abilitazione
    professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10,  e'  subordinata
    alla permanenza dei requisiti fisici e  psichici  di  idoneita'  alla
    guida. 
      2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1,  B  e  BE
    sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o  confermate  a
    chi ha superato il cinquantesimo anno di eta' sono valide per  cinque
    anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di  eta'  sono  valide
    per tre anni. 
      3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide
    per cinque anni fino al compimento  del  sessantacinquesimo  anno  di
    eta' e, oltre tale limite di eta', per due anni, previo  accertamento
    dei requisiti fisici e psichici in commissione medica  locale.  Fatto
    salvo quanto previsto dall'articolo 115,  comma  2,  lettera  a),  al
    compimento  del  sessantacinquesimo  anni  di  eta',  le  patenti  di
    categoria C e CE abilitano alla guida di veicoli di massa complessiva
    a pieno carico non superiore a 20 t. 
      4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono  valide
    per cinque anni e per tre anni a partire  dal  settantesimo  anno  di
    eta'. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera
    b), al compimento del sessantesimo anno di eta', le patenti di  guida
    di categoria D1 o D, ovvero di categoria  D1E  o  DE  abilitano  alla
    guida solo di veicoli per i quali  e'  richiesto  rispettivamente  il
    possesso delle patenti di  categoria  B  o  BE.  E'  fatta  salva  la
    possibilita' per il titolare di richiedere la riclassificazione della
    patente D1 o D, ovvero,  D1E  o  DE  rispettivamente  in  patente  di
    categoria B o BE. 
      5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati  e  minorati
    fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e  BE  sono  valide  per
    cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha  superato
    il settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni.  Alle  patenti
    di guida speciali delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE  si
    applicano le disposizioni dei commi 3 e 4. 
      6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4  e  5,
    al compimento dell'ottantesimo anno di eta', rinnovano  la  validita'
    della  patente  posseduta  ogni  due  anni,  previa  verifica   della
    sussistenza dei requisiti fisici e psichici  presso  una  commissione
    medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera b-bis). 
      7. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di
    validita' dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA  e
    KB e' effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo
    di validita' della patente di guida. 
      8. La validita' della patente e' confermata dal competente  ufficio
    centrale del Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i
    sistemi informativi e statistici, che trasmette per posta al titolare
    della patente di guida  un  duplicato  della  patente  medesima,  con
    l'indicazione del nuovo termine di validita'. A tal fine  i  sanitari
    indicati nell'articolo 119, comma 2, sono  tenuti  a  trasmettere  al
    suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione  ed
    i sistemi informativi e statistici,  nel  termine  di  cinque  giorni
    decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati  e
    ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della
    patente  di  cui  al  primo  periodo.   Analogamente   procedono   le
    commissioni di cui all'articolo 119,  comma  4.  Non  possono  essere
    sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa
    esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in  conto
    corrente postale degli importi dovuti per la  conferma  di  validita'
    della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita
    e' responsabile in solido dell'omesso pagamento.  Il  titolare  della
    patente, dopo  aver  ricevuto  il  duplicato,  deve  provvedere  alla
    distruzione della patente scaduta di validita'. 
      9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in  un
    altro Stato per un periodo di almeno sei  mesi,  la  validita'  della
    patente  e'  altresi'  confermata,  tranne  per   i   casi   previsti
    nell'articolo   119,   commi   2-bis    e    4,    dalle    autorita'
    diplomatico-consolari italiane presenti  negli  Stati  medesimi,  che
    rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici  e  psichici  da
    parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati  italiani,
    una  specifica  attestazione  che  per  il  periodo   di   permanenza
    all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti
    di idoneita' psichica e fisica. Riacquisita la residenza o la  dimora
    in Italia, il cittadino, che ha provveduto  secondo  quanto  previsto
    nel periodo precedente, dovra' confermare la  patente  ai  sensi  del
    comma 8. 
      10. L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli accertamenti  di  cui
    al comma 8 rilevi che siano venute a mancare  le  condizioni  per  la
    conferma  della  validita'  della  patente,  comunica  al  competente
    ufficio  della  Direzione  generale   per   la   motorizzazione   del
    Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
    e statistici l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti  di
    cui agli articoli 129, comma 2, e 130. 
      11.  Chiunque  guida  con  patente   o   con   altra   abilitazione
    professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12,  scaduti
    di validita' e' soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento
    di una somma da 155 euro a 624  euro.  Alla  violazione  consegue  la
    sanzione amministrativa accessoria  del  ritiro  della  patente,  del
    certificato di abilitazione professionale di tipo KA  o  KB  o  della
    carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo  I,
    sezione II, del titolo VI. 
      12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, e'
    punito con le sanzioni di cui all'articolo 116, commi  15  e  17.  Le
    medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le  disposizioni  del
    comma 4, secondo periodo.». 
    
            
          
                                   Art. 14 
     
    Modifiche agli articoli 128 e 129 del Codice della strada 
    in materia di revisione e di sospensione della patente di guida 
      1. All'articolo 128 del Codice della strada, dopo il comma 1-quater
    e' inserito il seguente: 
      «1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in
    cui i medici di cui all'articolo 119,  comma  2,  anche  in  sede  di
    accertamenti medico-legali diversi  da  quelli  di  cui  al  predetto
    articolo, accertino la sussistenza,  in  soggetti  gia'  titolari  di
    patente, di patologie incompatibili con  l'idoneita'  alla  guida  ai
    sensi della normativa vigente.». 
      2. All'articolo 129, comma 3, del Codice della  strada,  le  parole
    da: «e per le patenti rilasciate da uno Stato estero»  fino  a:  «sul
    documento di guida» sono soppresse. 
    
            
          
                                   Art. 15 
     
    Modifiche all'articolo 135 del Codice della strada in materia 
    di circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri 
      1. L'articolo  135  del  Codice  della  strada  e'  sostituito  dal
    seguente: 
      «Art. 135 (Circolazione con patenti di guida  rilasciate  da  Stati
    non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico  europeo)
    - 1. Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali,  i
    titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente
    all'Unione europea o allo Spazio economico europeo  possono  condurre
    sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente  posseduta
    li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia  da  oltre
    un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un  permesso
    internazionale ovvero una traduzione  ufficiale  in  lingua  italiana
    della  predetta  patente.  La  patente  di  guida  ed   il   permesso
    internazionale devono essere in corso di validita'. 
      2. Il permesso internazionale e' emesso  dall'autorita'  competente
    che ha rilasciato la patente ed e' conforme  a  quanto  stabilito  in
    convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito. 
      3. I conducenti muniti di  patente  rilasciata  da  uno  Stato  non
    appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico  europeo  nel
    quale, per la guida di determinati veicoli, e' prescritto il possesso
    di un certificato di abilitazione professionale  o  di  altri  titoli
    abilitativi, oltre che della patente rilasciata dallo  Stato  stesso,
    devono  essere  muniti,  per  la  guida  dei  suddetti  veicoli,  dei
    necessari titoli abilitativi di cui  sopra,  concessi  dall'autorita'
    competente dello Stato ove e' stata rilasciata la patente. 
      4. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno  Stato
    non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico  europeo,
    sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni  e  le  norme  di
    comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi, fatto salvo
    quanto previsto dai commi 5 e 6, si applicano  le  sanzioni  previste
    per i titolari di patente italiana. 
      5. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato
    non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico  europeo,
    commette una violazione dalla quale, ai sensi  del  presente  codice,
    derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione  della
    patente di guida, il  documento  e'  ritirato,  contestualmente  alla
    violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni
    successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che  nei
    quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla
    guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata  della
    sospensione prevista per la violazione commessa. Il titolare richiede
    la restituzione della patente trascorso il  predetto  termine.  Ferma
    restando l'efficacia del provvedimento di inibizione alla  guida  nel
    territorio  nazionale,  qualora,  anche  prima  della  scadenza   del
    predetto termine, il titolare  della  patente  ritirata  dichiari  di
    lasciare il territorio nazionale,  puo'  richiedere  la  restituzione
    della patente stessa al prefetto. Il prefetto da'  comunicazione  del
    provvedimento di inibizione alla guida, entro quindici  giorni  dalla
    sua adozione, all'Autorita' che ha emesso la patente. 
      6. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato
    non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico  europeo,
    commette una violazione dalla quale, ai sensi  del  presente  codice,
    derivi la  sanzione  amministrativa  accessoria  della  revoca  della
    patente di guida, il  documento  e'  ritirato,  contestualmente  alla
    violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni
    successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che  nei
    quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla
    guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per
    tre  anni  quando  e'  prevista  la  revoca  per   violazione   delle
    disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187. Si applicano le
    procedure del comma 5. 
      7. Qualora un conducente circoli in  violazione  del  provvedimento
    emesso ai sensi del comma 5, si procede ai sensi del comma 6. Qualora
    il conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi
    del comma 6, si applicano le sanzioni dell'articolo 116, commi  15  e
    17. 
      8. Il titolare di patente di guida  rilasciata  da  uno  Stato  non
    appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico  europeo  che
    circoli sul territorio nazionale  senza  il  permesso  internazionale
    ovvero la traduzione ufficiale, di cui al comma 1, e'  soggetto  alla
    sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da  400
    euro a 1.600 euro. 
      9. Chiunque viola le disposizioni del  comma  2  e'  soggetto  alla
    sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 78 euro  a  311
    euro. 
      10. Chiunque guida  munito  della  patente  di  guida  ma  non  del
    certificato di  abilitazione  professionale  o  di  idoneita'  quando
    prescritto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
    una somma da 400 euro a 1.600 euro. 
      11. Ai titolari di patente di guida rilasciata  da  uno  Stato  non
    appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che,
    trascorso  piu'  di  un  anno  dal  giorno  dell'acquisizione   della
    residenza anagrafica in Italia, guidano con patente non piu' in corso
    di validita' si applicano le  sanzioni  previste  dall'articolo  116,
    commi 15 e 17. 
      12. Ai  titolari  di  patente  di  guida  in  corso  di  validita',
    rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea  o  allo
    Spazio economico europeo, che, trascorso piu' di un anno  dal  giorno
    dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia,  guidano  con
    l' abilitazione professionale eventualmente  richiesta  non  piu'  in
    corso di validita', si applicano le sanzioni  previste  dall'articolo
    116, commi 16 e 18. 
      13. Il titolare di patente di guida rilasciata  da  uno  Stato  non
    appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che,
    avendo acquisito la residenza anagrafica in Italia da  non  oltre  un
    anno, guida con patente,  scaduta  di  validita',  e'  soggetto  alla
    sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11.
    La medesima sanzione si applica al  titolare  di  patente  di  guida,
    rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea  o  dello
    Spazio economico europeo, non residente in Italia, che circola con il
    predetto documento scaduto di  validita'.  La  patente  e'  ritirata,
    contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed  inviata,
    entro i  cinque  giorni  successivi,  al  prefetto  del  luogo  della
    commessa violazione che,  entro  i  quindici  giorni  successivi,  la
    trasmette all'autorita' dello Stato che l'ha emessa. Le  disposizioni
    precedenti si applicano anche nel  caso  di  guida  con  abilitazione
    professionale, ove richiesta, scaduta di validita'. 
      14. Il titolare di patente di guida rilasciata  da  uno  Stato  non
    appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che,
    trascorso  piu'  di  un  anno  dal  giorno  dell'acquisizione   della
    residenza in Italia, guida con patente  in  corso  di  validita',  e'
    soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui  all'articolo
    126,  comma  11.  Il  documento  e'  ritirato,  contestualmente  alla
    violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni
    successivi, al prefetto del  luogo  della  commessa  violazione  che,
    entro i quindici giorni successivi, lo  trasmette  all'ufficio  della
    motorizzazione civile  competente  in  ragione  della  residenza  del
    titolare dei documenti predetti, ai fini della  conversione.  Qualora
    la patente posseduta non sia convertibile, il prefetto  la  trasmette
    all'autorita' dello Stato che l'ha rilasciata.». 
    
            
          
                                   Art. 16 
     
    Modifiche all'articolo 136 in materia di conversioni  di  patenti  di
      guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunita' europea 
      1. L'articolo  136  del  Codice  della  strada  e'  sostituito  dal
    seguente: 
      «Art. 136 (Conversioni di  patenti  rilasciate  da  uno  Stato  non
    appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico  europeo).  -
    1. Fermo restando  quanto  previsto  da  accordi  internazionali,  il
    titolare di patente di guida in corso di validita', rilasciata da uno
    Stato non appartenente all'Unione europea  o  allo  Spazio  economico
    europeo, che abbia acquisito residenza  anagrafica  in  Italia,  puo'
    richiedere, la conversione della  patente  posseduta  in  patente  di
    guida  italiana  senza  sostenere  l'esame  di   idoneita'   di   cui
    all'articolo 121, se consentito in specifiche  intese  bilaterali,  a
    condizioni  di  reciprocita'.  La  patente  di  guida   italiana   e'
    rilasciata previo controllo del possesso da parte del richiedente dei
    requisiti fisici e psichici stabiliti dall'articolo 119.  La  patente
    convertita e' ritirata e  restituita,  da  parte  dell'ufficio  della
    motorizzazione che  ha  provveduto  alla  conversione,  all'autorita'
    dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi.  Le  medesime
    disposizioni si applicano per le  abilitazioni  professionali,  senza
    peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo  a
    se' stante. 
      2. Qualora si proceda ai sensi del comma 1, sulla patente di  guida
    italiana convertita e' annotata l'avvenuta conversione, sia  in  sede
    di rilascio che in sede di rinnovo o di duplicazione, e, se del caso,
    sulla  stessa  e'  disposto  provvedimento  di  revisione  ai   sensi
    dell'articolo 128. 
      3. Non si procede alla conversione di patente di guida comunitaria,
    derivante da patente rilasciata da Stati non appartenenti  all'Unione
    europea o allo  Spazio  economico  europeo,  con  i  quali  lo  Stato
    italiano non ha concluso intese bilaterali. 
      4. Nel caso in cui e' richiesta la conversione di patente di  guida
    rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea  o  allo
    Spazio economico europeo, derivante da precedente  patente  italiana,
    e' rilasciata  una  patente  di  categoria  non  superiore  a  quella
    originaria.». 
    
            
          
                                   Art. 17 
     
    Introduzione degli articoli 136-bis e 136-ter in materia  di  patenti
      di guida  e  di  abilitazioni  professionali  rilasciate  da  Stati
      dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico  europeo   e   di
      provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei  confronti
      di titolari di patente di guida  rilasciata  da  Stati  dell'Unione
      europea o dello Spazio economico europeo 
      1. Dopo l'articolo 136 del Codice  della  strada  sono  inseriti  i
    seguenti: 
      «Art. 136-bis (Disposizioni in materia di patenti  di  guida  e  di
    abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea  o
    dello Spazio economico europeo). - 1. Le patenti di guida  rilasciate
    dagli Stati membri  dell'Unione  europea  e  dello  Spazio  economico
    europeo  sono  equiparate  alle  corrispondenti  patenti   di   guida
    italiane. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata  da  uno
    Stato  appartenente  all'Unione  europea  o  allo  Spazio   economico
    europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte  le  disposizioni  e  le
    norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi  si
    applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana. 
      2.  Il  titolare  di  patente  di  guida  in  corso  di  validita',
    rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio  economico
    europeo,  che  abbia  acquisito  residenza   in   Italia   ai   sensi
    dell'articolo  118-bis,  puo'  richiedere  il  riconoscimento   della
    medesima da  parte  dello  Stato  italiano.  Alle  patenti  di  guida
    rilasciate da Stati dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico
    europeo  riconosciute  dall'autorita'   italiana,   si   applica   la
    disciplina dell'articolo 126-bis. 
      3.  Il  titolare  di  patente  di  guida  in  corso  di  validita',
    rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio  economico
    europeo,  che  abbia  acquisito  residenza   in   Italia   ai   sensi
    dell'articolo 118-bis, puo' richiedere la conversione  della  patente
    posseduta  in  patente  di  guida  italiana,  valida  per  le  stesse
    categorie  alle  quali  e'  abilitato,  senza  sostenere  l'esame  di
    idoneita' di cui all'articolo  121.  L'ufficio  della  motorizzazione
    provvede a tale fine a verificare  per  quale  categoria  la  patente
    posseduta sia  effettivamente  in  corso  di  validita'.  La  patente
    convertita e' ritirata e  restituita,  da  parte  dell'ufficio  della
    motorizzazione che  ha  provveduto  alla  conversione,  all'autorita'
    dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi.  Le  medesime
    disposizioni si applicano per le  abilitazioni  professionali,  senza
    peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo  a
    se' stante.  Il  titolare  di  patente  di  guida,  senza  limiti  di
    validita' amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione  della
    residenza normale, deve  procedere  alla  conversione  della  patente
    posseduta. 
      4. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno
    Stato dell'Unione europea  o  dello  Spazio  economico  europeo,  che
    abbiano acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo  118-bis
    si applicano le disposizioni di cui all'articolo 128. A tale fine  e'
    fatto obbligo al titolare  di  procedere  al  riconoscimento  o  alla
    conversione  della  patente  posseduta  prima  di   sottoporsi   alla
    revisione. 
      5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano quando la
    patente di guida  della  quale  si  chiede  il  riconoscimento  o  la
    conversione e' sospesa o revocata dallo Stato che la ha rilasciata. 
      6.  Il  titolare  di  patente  di  guida  in  corso  di  validita',
    rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio  economico
    europeo,  che  abbia  acquisito  residenza   in   Italia   ai   sensi
    dell'articolo  118-bis,   puo'   ottenere   da   un   ufficio   della
    motorizzazione il rilascio di un duplicato della  patente  posseduta,
    qualora questa  sia  stata  smarrita  o  sottratta.  L'ufficio  della
    motorizzazione  procede  al  rilascio  del  duplicato  in  base  alle
    informazioni in proprio  possesso  o,  se  del  caso,  in  base  alle
    informazioni acquisite presso le autorita' competenti dello Stato che
    ha rilasciato la patente originaria. 
      7. Il  titolare  di  patente  di  guida  rilasciata  da  uno  Stato
    dell'Unione europea  o  dello  Spazio  economico  europeo  che  guidi
    veicoli senza la prescritta abilitazione professionale,  e'  soggetto
    alle sanzioni di cui all'articolo 116, commi 16 e 18. 
      8.  Il  titolare  di  patente  di  guida   o   altra   abilitazione
    professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione  europea  o  dello
    Spazio economico europeo, residente in Italia ai sensi  dell'articolo
    118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti  di  validita',
    e'  soggetto  alla  sanzione   amministrativa   pecuniaria   di   cui
    all'articolo 126, comma 11.  Alla  violazione  consegue  la  sanzione
    amministrativa  accessoria  del  ritiro  del  documento  scaduto   di
    validita', secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Le
    medesime sanzioni  si  applicano  nell'ipotesi  di  violazione  delle
    disposizioni del comma 3, ultimo periodo. 
      9.  Il  titolare  di  patente  di  guida   o   altra   abilitazione
    professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione  europea  o  dello
    Spazio  economico  europeo,  non  residente  in   Italia   ai   sensi
    dell'articolo 118-bis, che circola con i predetti  documenti  scaduti
    di validita', e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  di
    cui  all'articolo  126,  comma  11.  Si  applicano  le   disposizioni
    dell'articolo 135, comma 12, quinto periodo. 
      Art. 136-ter (Provvedimenti inerenti il diritto a guidare  adottati
    nei confronti di titolari di patente di  guida  rilasciata  da  Stati
    dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo). -  1.  Qualora
    il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato  dell'Unione
    europea o dello Spazio economico  europeo,  commetta  una  violazione
    dalla quale,  ai  sensi  del  presente  codice,  derivi  la  sanzione
    amministrativa accessoria della sospensione della patente  di  guida,
    si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 5. 
      2. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato
    dell'Unione europea o dello Spazio economico  europeo,  commetta  una
    violazione dalla quale, ai  sensi  del  presente  codice,  derivi  la
    sanzione amministrativa accessoria  della  revoca  della  patente  di
    guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 6. 
      3. Qualora un conducente circoli in  violazione  del  provvedimento
    emanato ai sensi del comma 1,  si  procede  ai  sensi  del  comma  2.
    Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emanato
    ai sensi del comma 2, si applicano  le  sanzioni  dell'articolo  116,
    commi 15 e 17.». 
    
            
          
                                   Art. 18 
     
    Modifiche agli articoli 173 e 180 del Codice della strada, in materia
      di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida  e  di
      possesso dei documenti di circolazione e di guida 
      1. All'articolo 173, comma 1, del Codice della strada,  le  parole:
    «o di certificato di  idoneita'  alla  guida  dei  ciclomotori»  sono
    soppresse e le parole: «o del  certificato  stessi»  sono  sostituite
    dalla seguente: «stessa». 
      2. All'articolo 180, del Codice della  strada,  sono  apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) la
    carta di circolazione,  il  certificato  di  idoneita'  tecnica  alla
    circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo  di
    veicolo condotto;»; 
        b) al comma 1, lettera b) sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
    parole: «, nonche' lo specifico  attestato  sui  requisiti  fisici  e
    psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma
    2»; 
        c) il comma 6 e' abrogato. 
    
            
          
                                   Art. 19 
     
    Modifiche all'articolo 218-bis del Codice della strada 
    in materia di applicazione della  sospensione  della  patente  per  i
      neopatentati 
      1. All'articolo 218-bis, comma  3,  del  Codice  della  strada,  le
    parole:  «di  categoria  A»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «di
    categorie A1, A2 o A». 
    
            
          
                                   Art. 20 
     
     
    Modifiche all'articolo 219 in materia  di  revoca  della  patente  di
                                    guida 
     
      1. All'articolo 219, comma  3-bis,  del  Codice  della  strada,  il
    secondo periodo e' soppresso. 
    
            
          
                                   Art. 21 
     
    Modifiche all'articolo 219-bis in materia ritiro sospensione o revoca
      del certificato di idoneita' alla guida 
      1. L'articolo 219-bis del Codice della  strada  e'  sostituito  dal
    seguente: 
      «Art.  219-bis  (Inapplicabilita'  delle  sanzioni   amministrative
    accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente
    ai conducenti minorenni). - 1. Nell'ipotesi  in  cui,  ai  sensi  del
    presente codice, e' disposta la  sanzione  amministrativa  accessoria
    del ritiro della sospensione o della revoca della patente di guida  e
    la violazione da cui discende e' commessa da un conducente  minorenne
    in  luogo  delle  predette  sanzioni  si  applicano  le  disposizioni
    dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.». 
      2. Le disposizioni dell'articolo 219-bis del Codice  della  strada,
    come modificato  dal  comma  1,  si  applicano  anche  ai  conducenti
    minorenni  titolari  di  certificato  di  idoneita'  alla  guida  del
    ciclomotore. Si  applicano  altresi'  le  disposizioni  dell'articolo
    126-bis del Codice della strada. 
      3. Nell'ipotesi in cui,  ai  sensi  del  Codice  della  strada,  e'
    disposta la sanzione  amministrativa  accessoria  del  ritiro,  della
    sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione  da
    cui discende e' commessa alla guida del ciclomotore da un  conducente
    maggiorenne, titolare di certificato  di  idoneita'  alla  guida  del
    ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano  al  certificato
    di idoneita' posseduto, secondo le procedure degli articoli 216, 218,
    219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione
    delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative  di
    cui  agli  articoli  216,  218  e  219.  Si  applicano  altresi'   le
    disposizioni dell'articolo 126-bis del Codice della strada. 
    
            
          
                                   Art. 22 
     
     
               Disposizioni in materia del modello di patente 
     
      1. Il modello di patente di guida comunitaria, di cui  all'articolo
    116, comma 3, Codice della strada, come modificato  dall'articolo  3,
    comma 1, del presente decreto, e' conforme al modello comunitario  di
    cui all'allegato I. La  sigla  distintiva  delle  patenti  rilasciate
    dallo Stato italiano figura, sulle stesse, in un rettangolo di colore
    blu ed e'  circondata  da  dodici  stelle  gialle.  Con  decreto  del
    Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sentiti  il  Ministro
    dell'interno  e  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e
    l'innovazione,  possono  essere  apportate,  previo  accordo  con  la
    Commissione europea, eventuali modifiche  al  predetto  modello,  ivi
    comprese  quelle  necessarie  per  l'elaborazione  elettronica  della
     patente di guida. 
      2. Lo Stato italiano adotta tutte le disposizioni utili per evitare
    rischi di falsificazione delle patenti di guida. Il  materiale  usato
    per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni
    in  applicazione  delle  specifiche  disposizioni  integrative,   che
    saranno  adottate  dal  Consiglio  dell'Unione  europea,   intese   a
    modificare elementi non essenziali di cui alla direttiva  2006/126/CE
    del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  20  dicembre  2006,
    concernente le patenti di guida. Lo Stato  italiano  puo'  introdurre
    elementi di sicurezza aggiuntivi. 
      3. Per le finalita'  di  cui  al  comma  2  e  previa  adozione  di
    specifiche  disposizioni  da  parte  della  Commissione   dell'Unione
    europea, lo Stato  italiano,  fatte  salve  le  norme  relative  alla
    protezione   dei    dati,    puo'    inserire    un    supporto    di
    memorizzazione -microchip - nelle patenti di guida, contenente i dati
    armonizzati delle stesse, riportati nel modello di cui all'allegato I
    del presente decreto. Tale supporto di memorizzazione sara'  soggetto
    ad omologazione CE, subordinata alla  dimostrazione  della  capacita'
    dello  stesso  di  resistere  ai  tentativi   di   manipolazione   ed
    alterazione dei dati. In ogni caso, la presenza del microchip non  e'
    un presupposto  per  la  validita'  della  patente.  Lo  smarrimento,
    l'illeggibilita' o qualunque altro danneggiamento  dello  stesso  non
    incidono sulla validita' del documento. 
      4. Alla copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri  derivanti
    dall'attuazione  del   presente   articolo   si   provvede   mediante
    corrispondente revisione delle tariffe applicabili alle operazioni in
    materia di motorizzazione di cui al punto 1  della  tabella  3  della
    legge 1° dicembre 1986, n. 870. 
    
            
          
                                   Art. 23 
     
    Disposizioni in materia di requisiti per l'esame  di  idoneita'  alla
      guida, di requisiti fisici e psichici di idoneita' alla guida e  di
      requisiti minimi per gli esaminatori adibiti all'espletamento delle
      prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti 
      1. Ai fini del conseguimento dell'idoneita' tecnica necessaria  per
    il rilascio della patente di guida, ai sensi dell'articolo 121, comma
    1, del Codice della strada, la prova di verifica  delle  capacita'  e
    dei  comportamenti  e  quella  di  controllo  delle   cognizioni   si
    conformano ai requisiti minimi previsti dall'allegato II. Con decreto
    del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi  entro
    il 30 giugno 2012, sono disciplinati i  requisiti  per  la  prova  di
    verifica delle capacita' e dei  comportamenti  per  il  conseguimento
    della patente di guida di categoria AM, eventualmente prevedendo  una
    differenziazione della suddetta prova se  effettuata  su  veicoli  di
    categoria L2e o L6e. 
      2. La prova di capacita' e comportamento su veicolo  specifico,  di
    cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), del Codice  della  strada,
    come modificato dall'articolo 3, comma 1, e' disciplinata con decreto
    del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente  ai
    requisiti minimi di cui all'allegato V. 
      3. La prova di verifica delle capacita'  e  dei  comportamenti  per
    l'accesso graduale di  titolare  di  patente  di  categoria  A1  alle
    categorie A2 o A, e' disciplinata con  decreto  del  Ministero  delle
    infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai requisiti minimi  di
    cui all'allegato VI. 
      4.  L'accertamento  dei  requisiti  fisici  e   psichici   previsto
    dall'articolo 119 del Codice  della  strada  si  conforma  almeno  ai
    requisiti minimi previsti dall'allegato  III.  Sono  fatte  salve  le
    disposizioni adottate con decreti del Ministro delle infrastrutture e
    dei trasporti in attuazione di direttive particolari in materia. 
      5. La disciplina dell'esame di  abilitazione  di  cui  all'articolo
    121, comma 3, del Codice della strada, come modificato  dall'articolo
    9, comma 1, lettera a), del presente decreto  e'  conforme  a  quanto
    previsto  nel  paragrafo  3,  punto  3.2,  dell'allegato  IV,  ed  e'
    finalizzato all'acquisizione delle competenze di cui al  paragrafo  1
    dello stesso allegato. 
      6. La disciplina  del  corso  di  qualificazione  iniziale  di  cui
    all'articolo  121,  comma  5-bis,  del  Codice  della  strada,   come
    modificato dall'articolo 9, comma  1,  lettera  d),  e'  conforme  ai
    contenuti di cui al paragrafo 3.1 dell'allegato  IV.  Ai  fini  della
    frequenza del corso e' necessario che il dipendente  si  trovi  nelle
    condizioni di cui al paragrafo  2,  punti  2.1.e  2.2,  dello  stesso
    allegato. 
      7. Il Dipartimento per i trasporti, la  navigazione  ed  i  sistemi
    informativi e statistici provvede al controllo  di  qualita'  di  cui
    all'articolo  121,  comma  5-bis,  del  Codice  della  strada,   come
    modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera  d),  in  conformita'  a
    quanto previsto dal paragrafo 4, punto 4.1, dell'allegato IV,  ed  al
    corso di formazione periodica, previsto dal medesimo, secondo  quanto
    disposto dal punto 4.2 dello stesso paragrafo. 
    
            
          
                                   Art. 24 
     
     
                    Adeguamento al progresso scientifico 
     
      1. Salvo che sia diversamente disposto  da  leggi  comunitarie,  le
    direttive che modificano gli allegati al presente decreto, necessarie
    per adeguare il contenuto degli stessi  al  progresso  scientifico  e
    tecnico, sono recepite con decreti del Ministro delle  infrastrutture
    e dei trasporti, sentiti i Ministri eventualmente interessati. 
      2. Il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  puo',  con
    proprio decreto, prescrivere requisiti ulteriori  rispetto  a  quelli
    minimi posti dagli allegati II e III. 
    
            
          
                                   Art. 25 
     
     
                          Disposizioni transitorie 
     
      1. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di certificato
    di idoneita' alla guida  del  ciclomotore  o  di  patenti  rilasciate
    anteriormente  alla  data  di  applicazione  delle  disposizioni  del
    presente decreto, secondo la tabella di cui all'allegato VII. 
      2. A decorrere dalla data di applicazione  delle  disposizioni  del
    presente decreto,  in  caso  di  furto,  distruzione,  smarrimento  o
    deterioramento  di  un  certificato  di  idoneita'  alla  guida   del
    ciclomotore conseguito prima della medesima data, e'  rilasciata,  in
    luogo del duplicato del predetto documento, una patente di  guida  di
    categoria AM, recante la stessa data di  scadenza  di  validita'  del
    certificato di idoneita'. Si procede altresi' al rilascio di  patente
    di guida di categoria AM nel caso  di  rinnovo  di  validita'  di  un
    certificato di idoneita' alla guida  del  ciclomotore.  Relativamente
    alle patenti di categoria AM, cosi' rilasciate,  sono  riportati  gli
    eventuali  provvedimenti  restrittivi  gravanti  sul  certificato  di
    idoneita' alla guida del ciclomotore, quali risultanti  nell'anagrafe
    nazionale dei conducenti,  ivi  comprese  eventuali  decurtazioni  di
    punteggio, ai sensi dell'articolo 126-bis. 
      3. A decorrere dalla data di applicazione  delle  disposizioni  del
    presente decreto, le norme sanzionatorie  relative  alla  patente  di
    categoria AM  sono  applicabili  anche  nei  riguardi  di  conducenti
    titolari di certificato di  idoneita'  alla  guida  del  ciclomotore,
    conseguito prima della predetta data. 
      4. Il personale  abilitato  all'espletamento  delle  prove  di  cui
    all'articolo 121, comma 1, del Codice della strada, che esercitano la
    propria funzione in forza di un'abilitazione acquisita  anteriormente
    alla  data  di  applicazione  del  presente  decreto,  sono  soggetti
    unicamente alle disposizioni relative alla garanzia della qualita'  e
    alle misure di formazione continua a carattere periodico. 
    
            
          
                                   Art. 26 
     
     
                                 Abrogazioni 
     
      1. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui
    al presente  decreto  e'  abrogato  il  decreto  del  Ministro  delle
    infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T. 
      2. Le disposizioni di  cui  all'allegato  III  del  Ministro  delle
    infrastrutture e dei  trasporti  30  settembre  2003,  n.  40T,  sono
    abrogate a fare data dalla entrata in vigore del presente decreto. 
    
            
          
                                   Art. 27 
     
     
                     Clausola di invarianza finanziaria 
     
      1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
    non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
    pubblica. 
      2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto  le
    amministrazioni  interessate  provvedono  nell'ambito  delle  risorse
    umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
    
            
          
                                   Art. 28 
     
     
                         Disposizioni di attuazione 
     
      1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano  a
    decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli
    articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23,  nonche'  nell'allegato  III,
    con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D,
    DE, KA e KB. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
        Dato a Roma, addi' 18 aprile 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                    Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                    dei Ministri 
     
                                    Matteoli,       Ministro        delle
                                    infrastrutture e dei trasporti 
     
                                    Frattini,   Ministro   degli   affari
                                    esteri 
     
                                    Alfano, Ministro della giustizia 
     
                                    Maroni, Ministro dell'interno 
     
                                    Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                    delle finanze 
     
                                    Fazio, Ministro della salute 
     
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
     
    
            
          
                                                               Allegato I 
     
                                                  (previsto dall'art. 22) 
     
      DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA 
     
        1.  Le  caratteristiche  fisiche   della   scheda   del   modello
    comunitario di patente di guida sono conformi alle norme ISO  7810  e
    ISO 7816-1. 
        La scheda e' fabbricata in policarbonato. 
        I metodi per la verifica delle caratteristiche delle  patenti  di
    guida,  destinati  a  garantire  la  loro  conformita'   alle   norme
    internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373. 
        2. Elementi fisici di sicurezza della patente di guida 
        La sicurezza fisica della patente di guida e' minacciata da: 
        - produzione di schede false:  creando  un  nuovo  oggetto  molto
    somigliante al documento, sia ex  novo,  sia  copiando  un  documento
    originale; 
        - contraffazione:  modificando  le  proprieta'  di  un  documento
    originale, ad esempio modificando  alcuni  dei  dati  impressi  sullo
    stesso. 
        La sicurezza globale risiede nel sistema nella sua interezza, che
    consiste nel processo applicativo, nella trasmissione dei  dati,  nel
    materiale costitutivo della scheda, nella tecnica di stampa,  in  una
    serie minima di varie caratteristiche di sicurezza e nel processo  di
    personalizzazione. 
        a) Il materiale utilizzato per le patenti di  guida  deve  essere
    protetto contro le falsificazioni servendosi delle seguenti tecniche: 
        - schede insensibili ai raggi UV; 
        - fondo arabescato di sicurezza,  concepito  per  resistere  alla
    contraffazione mediante scansione, stampa o copia, che  utilizzi  una
    stampa  a  iride  con   inchiostri   multicolori   di   sicurezza   e
    un'arabescatura positiva  e  negativa.  Il  motivo  non  deve  essere
    composto dei colori primari (CMYK), deve contenere disegni arabescati
    complessi  in  almeno  due  colori  speciali  e  deve  includere  una
    microstampa; 
        - elementi variabili ottici che  offrano  un'adeguata  protezione
    contro la copiatura e la manomissione della fotografia; 
        - incisione al laser; 
        - nell'area occupata dalla fotografia, gli elementi grafici dello
    sfondo di sicurezza e la  fotografia  stessa  dovrebbero  sovrapporsi
    almeno sul bordo di quest'ultima (motivo sfumato). 
        b) Inoltre, il materiale utilizzato per le patenti di guida  deve
    essere protetto contro le falsificazioni utilizzando almeno tre delle
    seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza aggiuntive), definite
    con il decreto di cui all'articolo 22, comma 1, del presente  decreto
    legislativo: 
        - inchiostri a variazione cromatica , 
        - inchiostro termocromatico, 
        - ologrammi su misura, 
        - immagini variabili incise al laser, 
        - inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente, 
        - stampa iridescente, 
        - filigrana digitale sullo sfondo, 
        - pigmenti infrarossi o fosforescenti, 
        - caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto . 
        3. La patente si compone di due facciate: 
        La pagina 1 contiene: 
        a) la dicitura «patente di guida» stampata in carattere maiuscolo
    e grassetto; 
        b)  la  dicitura  «Repubblica  Italiana»  stampata  in  carattere
    maiuscolo e grassetto; 
        Con il decreto di cui all'articolo  22,  comma  1,  del  presente
    decreto legislativo, puo' essere disposto che  le  suddette  diciture
    siano altresi' stampate, dai competenti uffici appartenenti ad ambiti
    territoriali ai quali e' riconosciuta  autonomia  linguistica,  nelle
    rispettive lingue. 
        c) la sigla distintiva dello  Stato  italiano  «I»,  stampata  in
    negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; 
        d) le informazioni specifiche relative alla  patente  rilasciata,
    numerate come segue: 
        1) cognome del titolare; 
        2) nome/i del titolare; 
        3) data e luogo di nascita del titolare; 
        4) 
        a) data di rilascio della patente; 
        b) data di scadenza della patente; 
        c) designazione dell'autorita' che rilascia la patente; 
        5) numero della patente; 
        6) fotografia del titolare; 
        7) firma del titolare; 
        8) indirizzo; 
        9) le categorie di veicoli  che  il  titolare  e'  autorizzato  a
    guidare; le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere
    diverso da quello delle categorie armonizzate; 
        e) la  dicitura  «modello  delle  Comunita'  europee»  in  lingua
    italiana e la dicitura «patente di guida» nelle  altre  lingue  della
    Comunita', stampate in rosa in modo da  costituire  lo  sfondo  della
    patente: 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
        - blu: Pantone Reflex Blue, 
        - giallo: Pantone Yellow. 
        La pagina 2 contiene: 
        a) 9) le categorie di veicoli che il titolare  e'  autorizzato  a
    guidare: le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere
    diverso da quello delle categorie armonizzate; 
        10) la data del primo rilascio  per  ciascuna  categoria:  questa
    data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad  ogni  ulteriore
    sostituzione o cambio; 
        11) la data di scadenza per ciascuna categoria; 
        12) le eventuali  indicazioni  supplementari  o  restrittive,  in
    forma codificata, a fronte di ciascuna sottocategoria interessata. 
        I codici sono stabiliti nel modo seguente: 
        - 
        Codici da 01 a 99: : codici comunitari armonizzati 
        - 
        CONDUCENTE (motivi medici) 
        01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi 
        01.01 Occhiali 
        01.02 Lenti a contatto 
        01.03 Occhiali protettivi 
        01.04 Lente opaca 
        01.05 Occlusore oculare 
        01.06 Occhiali o lenti a contatto 
        02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione 
        02.01 Apparecchi acustici monoauricolari 
        02.02 Apparecchi acustici biauricolari 
        03. Protesi/ortosi per gli arti 
        03.01 Protesi/ortosi per gli arti superiori 
        03.02 Protesi/ortosi per gli arti inferiori 
        05. Limitazioni nella guida (il codice deve  essere  indicato  in
    dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici) 
        05.01 Guida  in  orario  diurno  (ad  esempio:  da  un'ora  prima
    dell'alba ad un'ora dopo il tramonto) 
        05.02 Guida entro un raggio di... km dal luogo di  residenza  del
    titolare o solo nell'ambito della citta'/regione 
        05.03 Guida senza passeggeri 
        05.04 Velocita' di guida limitata a... km/h 
        05.05 Guida autorizzata  solo  se  accompagnato  da  titolare  di
    patente 
        05.06 Guida senza rimorchio 
        05.07 Guida non autorizzata in autostrada 
        05.08 Niente alcool 
        MODIFICHE DEL VEICOLO 
        10. Cambio di velocita' modificato 
        10.01 Cambio manuale 
        10.02 Cambio automatico 
        10.03 Cambio elettronico 
        10.04 Leva del cambio adattata 
        10.05 Senza cambio marce secondario 
        15. Frizione modificata 
        15.01 Pedale della frizione adattato 
        15.02 Frizione manuale 
        15.03 Frizione automatica 
        15.04 Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile 
        20. Dispositivi di frenatura modificati 
        20.01 Pedale del freno modificato 
        20.02 Pedale del freno allargato 
        20.03 Pedale del  freno  adattato  per  essere  usato  col  piede
    sinistro 
        20.04 Pedale del freno ad asola 
        20.05 Pedale del freno basculante 
        20.06 Freno di servizio manuale (adattato) 
        20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato 
        20.08 Pressione massima sul  freno  di  emergenza  integrato  nel
    freno di emergenza 
        20.09 Freno di stazionamento modificato 
        20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico 
        20.11 Freno di stazionamento a pedale (adattato) 
        20.12 Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile 
        20.13 Freno a ginocchio 
        20.14 Freno di servizio a comando elettrico 
        25. Dispositivi di accelerazione modificati 
        25.01 Pedale dell'acceleratore modificato 
        25.02 Acceleratore ad asola 
        25.03 Pedale dell'acceleratore basculante 
        25.04 Acceleratore manuale 
        25.05 Acceleratore a ginocchio 
        25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.) 
        25.07 Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno 
        25.08 Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro 
        25.09           Pedale           dell'acceleratore            con
    protezione/pieghevole/sfilabile 
        30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione 
        30.01 Pedali paralleli 
        30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi) 
        30.03 Acceleratore e freno a slitta 
        30.04 Acceleratore e freno a slitta per ortosi 
        30.05 Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili 
        30.06 Fondo rialzato 
        30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno 
        30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale  del
    freno 
        30.09 Elemento di  protezione  davanti  ai  pedali  del  freno  e
    dell'acceleratore 
        30.10 Sostegno per calcagno/gamba 
        30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico 
        35. Disposizione dei comandi modificata 
        (Interruttori dei  fari,  tergicristalli,  segnalatore  acustico,
    indicatori di direzione, ecc.) 
        35.01 Comandi operabili senza compromettere le  altre  operazioni
    di guida 
        35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o  dai
    suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) 
        35.03 Comandi operabili  senza  togliere  la  mano  sinistra  dal
    volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) 
        35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante
    o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) 
        35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o  dai
    suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) ne' dal  sistema  combinato
    di accelerazione e frenatura 
        40. Sterzo modificato 
        40.01 Servosterzo standard 
        40.02 Servosterzo rinforzato 
        40.03 Sterzo con sistema di sicurezza 
        40.04 Piantone del volante prolungato 
        40.05 Volante adattato (a sezione allargata  e/o  rinforzata,  di
    diametro ridotto, ecc.) 
        40.06 Volante inclinabile 
        40.07 Volante verticale 
        40.08 Volante orizzontale 
        40.09 Sterzo controllato tramite piede 
        40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.) 
        40.11 Volante con impugnatura a manovella 
        40.12 Volante dotato di ortosi della mano 
        40.13 Con ortosi collegata al tendine 
        42. Retrovisore/i modificato/i 
        42.01  Specchietto  retrovisore  laterale  esterno  (sinistro  o)
    destro 
        42.02 Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango 
        42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per  controllare
    il traffico 
        42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico 
        42.05 Specchietto retrovisore per  ovviare  al  punto  cieco  del
    retrovisore 
        42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico 
        43. Sedile conducente modificato 
        43.01 Sedile conducente  ad  altezza  adeguata  ed  alla  normale
    distanza dal volante e dai pedali 
        43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo 
        43.03 Sedile conducente con supporto laterale che  stabilizza  la
    posizione da seduto 
        43.04 Sedile conducente dotato di braccioli 
        43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato 
        43.06 Cinture di sicurezza modificate 
        43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti 
        44. Modifiche ai motocicli (il codice  deve  essere  indicato  in
    dettaglio) 
        44.01 Impianto frenante su una sola leva 
        44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore 
        44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore 
        44.04 Leva dell'acceleratore (adattata) 
        44.05 Cambio e frizione manuale (adattati) 
        44.06 Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i) 
        44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.) 
        44.08 Altezza del sedile tale da  permettere  al  conducente,  da
    seduto,   di   raggiungere   il   suolo   con   ambedue    i    piedi
    contemporaneamente 
        45. Solo per motocicli con sidecar 
        50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero  di  telaio  (codice
    identificativo del veicolo) 
        51.  Limitato  ad  uno   specifico   veicolo/targa   (numero   di
    registrazione del veicolo) 
        QUESTIONI AMMINISTRATIVE 
        70. Sostituzione  della  patente  n...  rilasciata  da...  (sigla
    UE/sigla  ONU  se  si  tratta  di  un  paese   terzo;   ad   esempio:
    70.0123456789.NL) 
        71. Duplicato della patente n... (sigla UE/sigla ONU se si tratta
    di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR) 
        72. Limitata ai veicoli della  categoria  A  con  cilindrata  non
    superiore a 125 cc e potenza non superiore a 11 kW (A1) 
        73. Limitata ai veicoli della categoria  B  del  tipo  veicoli  a
    motore a tre o quattro ruote (B1) 
        74. Limitata ai veicoli della categoria C con  massa  limite  non
    superiore a 7 500 kg (C1) 
        75. Limitata ai veicoli della categoria D  con  non  piu'  di  16
    posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1) 
        76. Limitata ai veicoli della categoria C con  massa  limite  non
    superiore a 7 500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore
    a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso cosi' formato  non
    sia complessivamente superiore a 12 000 kg e che la massa limite  del
    rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate (C1E) 
        77. Limitata a veicoli di categoria D con non piu' di 16 posti  a
    sedere, oltre a quello del conducente (D1)  con  rimorchio  di  massa
    limite non superiore a 750 kg, sempre che  a)  la  massa  limite  del
    complesso cosi' formato non sia complessivamente superiore a  12  000
    kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a  vuoto  del
    veicolo trainate e che b) il  rimorchio  non  sia  impiegato  per  il
    trasporto di persone (D1E). 
        78. Limitata a veicoli con cambio automatico 
        79. (...) Limitata a veicoli conformi a  quanto  specificato  fra
    parentesi,  in  applicazione  dell'articolo  10,  paragrafo  1  della
    direttiva 91/439/CEE 
        90.01: a sinistra 
        90.02: a destra 
        90.03: sinistra 
        90.04: destra 
        90.05: mano 
        90.06: piede 
        90.07: utilizzabile. 
        95. Conducente titolare  di  CQC  (carta  di  qualificazione  del
    conducente) in regola con l'obbligo di idoneita' professionale di cui
    alla direttiva 2003/59/CE fino a... (ad esempio: 95.01.01.2012). 
        96. Conducente che ha  superato  una  prova  di  capacita'  e  di
    comportamento in conformita' delle disposizioni dell'allegato V. 
        - 
        Codici 100 e superiori : codici nazionali, validi unicamente  per
    la circolazione sul territorio dello Stato membro che  ha  rilasciato
    la patente. 
        - Se un codice si applica a tutte le categorie per  le  quali  e'
    rilasciata la patente, puo' essere stampato  nello  spazio  sotto  le
    voci 9, 10 e 11; 
        - 
        13. uno spazio riservato  per  l'eventuale  iscrizione  da  parte
    dello Stato membro ospitante, nel quadro dell'applicazione del  punto
    4, lettera a) del presente allegato, delle indicazioni indispensabili
    alla gestione della patente; 
        b) Una spiegazione delle rubriche numerate che si  trovano  sulle
    pagine 1 e 2 della patente (delle voci 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c),  5,
    6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13). 
        c) Sul modello  comunitario  di  patente  di  guida  deve  essere
    riservato  uno  spazio  per   potervi   eventualmente   inserire   un
    microprocessore o un altro dispositivo informatizzato equivalente. 
        4. Disposizioni particolari 
        a) La patente di guida reca, su entrambe le facciate, nell'angolo
    inferiore sul lato sinistro, una banda trasversale  tricolore  verde,
    bianca e rossa. L'apposizione di tale simbolo nazionale e' sottoposto
    all'esito  favorevole  della  notifica  del  presente  decreto   alla
    Commissione Europea. 
        MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA (art. 22) 
        Pagina 1 (fronte): PATENTE DI GUIDA; REPUBBLICA ITALIANA 
        Pagina 2 (verso): 1.  Cognome;  2.  Nome;  3.  Data  e  luogo  di
    nascita; 4a. Patente  rilasciata  il;  4b.  Validita'  fino  al;  4c.
    Rilasciata  da;  5.  Patente  n....;  6.  Fotografia;  7.  Firma  del
    titolare; 8. Indirizzo; 9. Categorie; 10.  Categoria  rilasciata  il;
    11. Categoria validita' fino al; 12. Restrizioni; 13. Riconoscimento. 
     
     
        ESEMPIO DI PATENTE DI GUIDA SECONDO IL MODELLO 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
    
            
          
                                                              Allegato II 
     
                                         (previsto dall'art. 23, comma 1) 
     
         I. REQUISITI MINIMI PER L'ESAME DI IDONEITA' ALLA GUIDA 
        La verifica delle cognizioni, delle capacita' e dei comportamenti
    necessari per la guida di un veicolo a motore, consta delle  seguenti
    prove di controllo: 
        - una prova teorica, e quindi 
        - una prova pratica e di comportamento. 
        Le prove devono essere effettuate nel rispetto  delle  condizioni
    indicate di seguito. 
        A. PROVA TEORICA 
        1. Modalita' 
        La  modalita'  prescelta  deve  essere  tale  da  permettere   di
    verificare che il candidato possiede le conoscenze  necessarie  nelle
    materie indicate nei punti 2, 3 e 4. 
        Il  candidato  che  debba  sostenere  l'esame  relativo  ad   una
    determinata categoria puo'  essere  esonerato  dal  ripetere  l'esame
    relativo alle disposizioni comuni di cui ai punti 2,  3  e  4  se  ha
    superato la prova teorica per una categoria diversa. 
        2. Programma della  prova  teorica  per  tutte  le  categorie  di
    veicoli 
        2.1. Devono essere formulate domande riguardanti  tutti  i  punti
    indicati di seguito; 
        2.1.1. le norme che regolano la circolazione stradale: 
        - in particolare: segnaletica stradale verticale ed  orizzontale,
    segnalazioni, precedenze e limiti di velocita'; 
        2.1.2. il conducente: 
        -  importanza  di  un  atteggiamento  vigile  e  di  un  corretto
    comportamento nei confronti degli altri utenti della strada; 
        - osservazione, valutazione e decisione, in particolare tempi  di
    reazione, nonche' cambiamenti nel comportamento al volante indotti da
    alcool, droghe, medicinali, stati d'animo e affaticamento; 
        2.1.3. la strada: 
        - principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di
    sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata  ed  alla  tenuta  di
    strada nelle diverse condizioni sia atmosferiche sia della strada; 
        - fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada;
    in  particolare  il  loro  cambiamento  in   base   alle   condizioni
    atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte; 
        - caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme  di
    comportamento; 
        - guida sicura nelle gallerie stradali; 
        2.1.4. gli altri utenti della strada: 
        - fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli
    altri utenti della  strada  e  categorie  di  utenti  particolarmente
    esposte quali bambini,  pedoni,  ciclisti  e  persone  con  mobilita'
    ridotta; 
        - rischi legati alla manovra e alla  guida  di  diversi  tipi  di
    veicolo e relativo campo visivo del conducente; 
        2.1.5. norme e disposizioni di  carattere  generale  e  questioni
    diverse: 
        -  formalita'  amministrative  e  documenti  necessari   per   la
    circolazione dei veicoli; 
        -  regole  generali  di  comportamento  in  caso   di   incidente
    (collocazione dei segnali di pericolo e segnalazione  dell'incidente)
    ed eventuali misure di assistenza agli infortunati; 
        - fattori di sicurezza  legati  al  veicolo,  al  carico  e  alle
    persone trasportate; 
        2.1.6. precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo; 
        2.1.7. elementi di meccanica legati alla  sicurezza  stradale;  i
    candidati devono essere  in  grado  di  riconoscere  i  difetti  piu'
    ricorrenti, con particolare riguardo a  sterzo,  sospensioni,  freni,
    pneumatici, luci e indicatori di direzione, catadiottri,  specchietti
    retrovisori, parabrezza e tergicristalli, sistema di scarico, cinture
    di sicurezza e dispositivi di segnalazione acustica; 
        2.1.8. sistemi di sicurezza dei veicoli, in particolare:  impiego
    delle cinture di sicurezza, poggiatesta e dotazioni per la  sicurezza
    dei bambini; 
        2.1.9.  regole  di  utilizzo  dei  veicoli  legate   all'ambiente
    (corretto impiego dei dispositivi di segnalazione  acustica,  consumo
    ridotto di carburante, limitazione delle emissioni inquinanti, ecc.). 
        3. Disposizioni specifiche per le categorie A1, A2 e A 
        3.1.  Controllo  obbligatorio  delle  conoscenze   di   carattere
    generico in merito a: 
        3.1.1. impiego del casco e di ulteriore abbigliamento  protettivo
    di altro tipo, ove prescritto; 
        3.1.2. percezione del motociclista da parte  degli  altri  utenti
    della strada; 
        3.1.3.  fattori  di  rischio  legati  ai  vari  tipi  di   strada
    precedentemente indicati, con particolare  attenzione  agli  elementi
    potenzialmente scivolosi quali tombini, segnaletica  orizzontale  (ad
    esempio strisce e frecce) e binari; 
        3.1.4. elementi  di  meccanica  legati  alla  sicurezza  stradale
    precedentemente indicati, con particolare attenzione all'interruttore
    di emergenza, ai livelli dell'olio e alla catena. 
        4. Disposizioni specifiche per le categorie C, CE,  C1,  C1E,  D,
    DE, D1, D1E 
        4.1.  Controllo  obbligatorio  delle  conoscenze   di   carattere
    generico in merito a: 
        4.1.1. disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo a
    norma del regolamento (CEE) 15 marzo 2006, n. 561/2006 del Parlamento
    e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in
    materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica  i
    regolamenti del Consiglio (CEE) n. n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e che
    abroga il regolamento (CEE) n. 3280/85 del  Consiglio,  e  successive
    modificazioni;  impiego  dell'apparecchio  di  controllo  di  cui  al
    regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio,  del  20  dicembre  1985,
    relativo all'apparecchio di controllo nel settore  dei  trasporti  su
    strada, e successive modificazioni; 
        4.1.2. disposizioni che regolano il trasporto di cose o  persone,
    secondo i casi; 
        4.1.3. documenti di circolazione e di trasporto, necessari per il
    trasporto  di  cose  o  persone   sia   a   livello   nazionale   che
    internazionale; 
        4.1.4. comportamento in caso di incidente; misure da adottare  in
    caso di incidente o situazione assimilabile, compresi gli  interventi
    di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri, nonche' rudimenti di
    pronto soccorso; 
        4.1.5.  precauzioni  da  adottare  in   caso   di   rimozione   e
    sostituzione delle ruote; 
        4.1.6. disposizioni che regolano dimensione e massa dei  veicoli;
    disposizioni  che  regolano  i  dispositivi  di   limitazione   della
    velocita'; 
        4.1.7. limitazione del campo visivo legata  alle  caratteristiche
    del veicolo; 
        4.1.8. fattori di sicurezza relativi al caricamento dei  veicoli:
    controllo  del  carico  (posizionamento   e   ancoraggio),   problemi
    specifici legati a particolari tipi  di  merce  (ad  esempio  carichi
    liquidi o sporgenti), operazioni di carico e  scarico  e  impiego  di
    attrezzature di movimentazione (solo categorie C, CE, C1, C1E); 
        4.1.9. responsabilita' del conducente nei confronti delle persone
    trasportate;  comfort  e  sicurezza  dei  passeggeri;  trasporto   di
    bambini; controlli necessari prima della partenza; la  prova  teorica
    deve riguardare  tutti  i  diversi  tipi  di  autobus  (destinati  al
    servizio  di  linea  ed  a  quello  privato,  autobus  di  dimensioni
    eccezionali, ecc.) (solo categorie D, DE, D1, D1E). 
        4.2.  Controllo  obbligatorio  delle  conoscenze   di   carattere
    generico in merito ai seguenti elementi aggiuntivi per  le  categorie
    C, CE, D e DE: 
        4.2.1. nozioni sulla costruzione ed il funzionamento dei motori a
    combustione  interna,  dei   liquidi   (olio   motore,   liquido   di
    raffreddamento,   liquido   lavavetri,   ecc.),   del   sistema    di
    alimentazione del carburante,  di  quello  elettrico,  di  quello  di
    accensione e di quello di trasmissione (frizione, cambio, ecc.); 
        4.2.2. lubrificazione e protezione dal gelo; 
        4.2.3. nozioni su costruzione, montaggio  e  corretto  impiego  e
    manutenzione dei pneumatici; 
        4.2.4.  freno  e  acceleratore:  nozioni  sui   tipi   esistenti,
    funzionamento,  componenti  principali,   collegamenti,   impiego   e
    manutenzione ordinaria, compreso l'ABS; 
        4.2.5.  frizione:  nozioni  sui  tipi  esistenti,  funzionamento,
    componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria
    (solo categorie CE, DE); 
        4.2.6. metodi per individuare le cause dei guasti; 
        4.2.7.  manutenzione   dei   veicoli   a   scopo   preventivo   e
    effettuazione delle opportune riparazioni ordinarie; 
        4.2.8. responsabilita' del conducente in  merito  a  ricevimento,
    trasporto e  consegna  delle  merci  nel  rispetto  delle  condizioni
    concordate (solo categorie C, CE). 
        B. PROVA DI CAPACITA' E COMPORTAMENTO 
        5. Il veicolo e le sue dotazioni 
        5.1. Il candidato  che  intende  conseguire  l'abilitazione  alla
    guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare  la  prova  di
    capacita' e comportamento su di un veicolo dotato  di  tale  tipo  di
    cambio. 
        Se il candidato effettua la prova di capacita' e comportamento su
    di un veicolo dotato di cambio automatico,  tale  fatto  deve  essere
    debitamente indicato  sulla  patente.  La  patente  cosi'  rilasciata
    abilita alla guida dei soli veicoli dotati di cambio automatico. 
        Per "veicolo dotato di cambio automatico" si intende  un  veicolo
    si intende un veicolo nel quale  non  e'  presente  il  pedale  della
    frizione ( o la leva manuale per la frizione, per le categorie A o A1
    ). 
        5.2. I veicoli impiegati per effettuare la prova di  capacita'  e
    comportamento devono soddisfare i criteri minimi indicati di seguito. 
        Categoria AM: 
        ciclomotori a due ruote (categoria L1e) ,  ovvero  ciclomotori  a
    tre ruote (categoria L2e)  o  quadricicli  leggeri  (categoria  L6e),
    omologati per il trasporto di un passeggero oltre al conducente,  non
    necessariamente dotati di cambio di velocita' manuale. 
        Categoria A1: 
        Motociclo di categoria A1, senza sidecar, avente  una  cilindrata
    minima di 120 cm3 e in grado di raggiunge una velocita' di almeno  90
    km/h 
        Categoria A2: 
        Motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 400  cm3
    e una potenza di almeno 25 kW. 
        Categoria A: 
        Motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 600  cm3
    e una potenza di almeno 40 kW 
        Categoria B: 
        un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace  di  sviluppare
    una velocita' di almeno 100 km/h. 
        Categoria BE: 
        un insieme composto di  un  veicolo  adatto  alla  prova  per  la
    categoria B e un rimorchio con massa  limite  di  almeno  1  000  kg,
    capace  di  sviluppare  una  velocita'  di  almeno  100  km/h  e  non
    rientrante in quanto insieme nella categoria B; lo spazio  di  carico
    del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di  altezza  e  di
    larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone  puo'  anche
    essere leggermente meno largo della motrice, purche', in tal caso, la
    visione  posteriore  risulti  possibile   soltanto   attraverso   gli
    specchietti retrovisori esterni di quest'ultima;  il  rimorchio  deve
    essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. 
        Categoria B1: 
        un quadriciclo a motore (L7e), capace di sviluppare una velocita'
    di almeno 60 km/h. 
        Categoria C: 
        un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a  12
    000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o  superiore
    a 2,40 m capace di sviluppare una velocita' di  almeno  80  km/h;  il
    veicolo deve disporre di  ABS,  di  un  cambio  dotato  di  almeno  8
    rapporti per la marcia avanti, nonche' dell'apparecchio di  controllo
    di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e  successive  modificazioni;
    lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e
    di larghezza almeno pari a  quelle  della  cabina;  il  veicolo  deve
    essere presentato con  un  minimo  di  10  000  kg  di  massa  totale
    effettiva. 
        Categoria CE: 
        un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla
    prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore
    a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore  a
    20 000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai  14  m  e  la
    larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere  capaci
    di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h e  devono  disporre  di
    ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la  marcia  avanti,
    nonche' dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE)  n.
    3821/85,  e  successive  modificazioni;  lo  spazio  di  carico   del
    rimorchio deve consistere in  un  cassone  chiuso  di  altezza  e  di
    larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve  essere
    presentato con un minimo di 15 000 kg di massa totale effettiva. 
        Categoria C1: 
        un veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a  4
    000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m, capace  di  sviluppare  una
    velocita' di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve  essere
    dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento  (CEE)  n.
    3821/85  e  successive  modificazioni;  lo  spazio  di  carico   deve
    consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari
    a quelle della cabina. 
        Categoria C1E: 
        un insieme composto di  un  veicolo  adatto  alla  prova  per  la
    categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250
    kg, con lunghezza complessiva pari o superiore ad 8  m  e  capace  di
    sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; lo spazio di  carico  del
    rimorchio deve consistere in  un  cassone  chiuso  di  altezza  e  di
    larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone  puo'  anche
    essere leggermente meno largo della motrice, purche', in tal caso, la
    visione  posteriore  risulti  possibile   soltanto   attraverso   gli
    specchietti retrovisori esterni di quest'ultima;  il  rimorchio  vede
    essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. 
        Categoria D: 
        un veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a  10  m,
    di larghezza pari o superiore a 2,40 m e  capace  di  sviluppare  una
    velocita' di almeno 80 km/h; deve  disporre  di  ABS  e  deve  essere
    dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento  (CEE)  n.
    3821/85, e successive modificazioni. 
        Categoria DE: 
        un insieme composto di  un  veicolo  adatto  alla  prova  per  la
    categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1  250
    kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una
    velocita' di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del  rimorchio  deve
    consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2
    m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo  di  800  kg  di
    massa totale effettiva. 
        Categoria D1: 
        Un veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a  4
    000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di  sviluppare  una
    velocita' di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell'apparecchio
    di controllo di cui al regolamento (CEE)  n.  3821/85,  e  successive
    modificazioni. 
        Categoria D1E: 
        Un insieme composto di  un  veicolo  adatto  alla  prova  per  la
    categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250
    kg e capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; lo  spazio
    di carico del rimorchio deve  consistere  in  un  cassone  chiuso  di
    altezza e di larghezza di  almeno  2  m;  il  rimorchio  deve  essere
    presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. 
        I veicoli utilizzati per le prove per le categorie BE, C,CE,  C1,
    C1E, D, DE, D1 e D1E che non risultano conformi ai  requisiti  minimi
    indicati, ma utilizzati fino alla data del 17  luglio  2008,  possono
    continuare a essere utilizzati fino al 30 settembre 2013.  (direttiva
    2008/65/CE) 
        Le prescrizioni relative al carico dei veicoli sopraindicati sono
    cogenti a far data dal 19 gennaio 2013. 
        6. Capacita' e comportamenti oggetto di prova  per  le  categorie
    A1, A2 e A 
        6.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai  fini  della
    sicurezza stradale 
        I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad
    una guida sicura, provvedendo a: 
        6.1.1.   indossare   correttamente   il   casco   ed    ulteriore
    abbigliamento protettivo di altro tipo, ove prescritto; 
        6.1.2. effettuare, a  caso,  un  controllo  della  condizione  di
    pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza  (se  presente),
    catena, livelli dell'olio, luci, catadiottri, indicatori di direzione
    e dispositivi di segnalazione acustica. 
        6.2.  Manovre  particolari,  oggetto  di  prova  ai  fini   della
    sicurezza stradale: 
        6.2.1. mettere  il  motociclo  sul  cavalletto  e  toglierlo  dal
    cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando a fianco del veicolo; 
        6.2.2. parcheggiare il motociclo sul cavalletto. 
        6.2.3. Almeno due manovre da eseguire a  velocita'  ridotta,  fra
    cui  uno  slalom;  cio'  deve  permettere  di  verificare  l'utilizzo
    combinato di frizione  e  freno,  l'equilibrio,  la  direzione  dello
    sguardo e la posizione sul motociclo, nonche' la posizione dei  piedi
    sui poggiapiedi. 
        6.2.4. Almeno due manovre  da  eseguire  ad  una  velocita'  piu'
    elevata, di cui una in seconda o terza marcia,  a  una  velocita'  di
    almeno 30 km/h, e una volta ad evitare un ostacolo  a  una  velocita'
    minima di 50 km/h; cio' deve permettere di  verificare  la  posizione
    sul motociclo, la direzione dello sguardo, l'equilibrio,  la  tecnica
    di virata ed la tecnica di cambio delle marce; 
        6.2.5. frenata: devono essere  eseguite  almeno  due  frenate  di
    prova, compresa una frenata d'emergenza a una velocita' minima di  50
    km/h; cio' deve permettere di  verificare  il  modo  in  cui  vengono
    impiegati il freno anteriore e quello posteriore, la direzione  dello
    sguardo e la posizione sul motociclo. 
        6.3. Comportamento nel traffico 
        I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in  condizioni
    normali di traffico, in tutta  sicurezza  e  adottando  le  opportune
    precauzioni: 
        6.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un  arresto  nel
    traffico; uscendo da una strada secondaria; 
        6.3.2. guida su strada rettilinea:  comportamento  nei  confronti
    dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso  di
    spazio limitato; 
        6.3.3. guida in curva; 
        6.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi; 
        6.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed  a  sinistra;
    cambiamento di corsia; 
        6.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada  (o  eventuali  strade  ad
    essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita
    mediante corsia di decelerazione; 
        6.3.7.  sorpasso/superamento:  sorpasso  di  altri  veicoli   (se
    possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate);
    essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso); 
        6.3.8. elementi  e  caratteristiche  stradali  speciali  (se  del
    caso):  rotonde;  passaggi  a  livello;  fermate   di   autobus/tram;
    attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie; 
        6.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello  scendere  dal
    veicolo. 
        7. Capacita' e comportamenti oggetto di prova per le categorie B,
    B1, BE 
        7.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai  fini  della
    sicurezza stradale 
        I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad
    una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti: 
        7.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida; 
        7.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori,  delle  cinture
    di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta; 
        7.1.3. controllo della chiusura delle porte; 
        7.1.4. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo,
    freni, livelli  (olio  motore,  liquido  di  raffreddamento,  liquido
    lavavetri,  ecc.),  fari,  catadiottri,  indicatori  di  direzione  e
    dispositivi di segnalazione acustica; 
        7.1.5. controllo dei fattori di sicurezza del  carico:  struttura
    di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento  merci
    e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico (solo  per  la
    categoria BE); 
        7.1.6. controllo di frizione e freno,  nonche'  dei  collegamenti
    elettrici (solo per la categoria BE). 
        7.2. Categorie B e B1: manovre particolari oggetto  di  prova  ai
    fini della sicurezza stradale 
        Il candidato deve effettuare alcune  delle  manovre  indicate  di
    seguito (almeno due, di cui una a marcia indietro): 
        7.2.1. marcia indietro in linea retta o con svolta a destra  o  a
    sinistra, mantenendosi nella corretta corsia; 
        7.2.2. inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia  avanti
    che alla marcia indietro; 
        7.2.3.  parcheggio  del  veicolo  ed  uscita  dallo   spazio   di
    parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo;  marcia  avanti  o
    indietro; in piano o in pendenza); 
        7.2.4. frenata di precisione  rispetto  a  un  punto  di  arresto
    predeterminato;  l'esecuzione  di  una  frenata   di   emergenza   e'
    facoltativa. 
        7.3. Categoria BE: manovre particolari oggetto di prova  ai  fini
    della sicurezza stradale: 
        7.3.1.  aggancio  e  sgancio  di  un  rimorchio  dalla   motrice;
    all'inizio della manovra il veicolo e il  rimorchio  devono  trovarsi
    fianco a fianco (cioe' non l'uno dietro l'altro); 
        7.3.2. marcia indietro in curva; 
        7.3.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico. 
        7.4. Comportamento nel traffico 
        I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in  condizioni
    normali di traffico, in tutta sicurezza  ed  adottando  le  opportune
    precauzioni: 
        7.4.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un  arresto  nel
    traffico, uscendo da una strada secondaria; 
        7.4.2. guida su strada rettilinea:  comportamento  nei  confronti
    dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso  di
    spazio limitato; 
        7.4.3. guida in curva; 
        7.4.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi; 
        7.4.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed  a  sinistra;
    cambiamento di corsia; 
        7.4.6. ingresso/uscita dall'autostrada  (o  eventuali  strade  ad
    essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita
    mediante corsia di decelerazione; 
        7.4.7.  sorpasso/superamento:  sorpasso  di  altri  veicoli   (se
    possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate);
    essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso); 
        7.4.8. elementi  e  caratteristiche  stradali  speciali  (se  del
    caso):  rotonde;  passaggi  a  livello;  fermate   di   autobus/tram;
    attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie; 
        7.4.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello  scendere  dal
    veicolo. 
        8. Capacita' e comportamenti oggetto di prova per le categorie C,
    CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E 
        8.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai  fini  della
    sicurezza stradale 
        I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad
    una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti: 
        8.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida; 
        8.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori,  delle  cinture
    di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta; 
        8.1.3. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo,
    freni, fari, catadiottri, indicatori di direzione  e  dispositivi  di
    segnalazione acustica; 
        8.1.4. controllo del  servofreno  e  del  servosterzo;  controllo
    delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi, parabrezza,
    finestrini, tergicristalli e dei livelli  (olio  motore,  liquido  di
    raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.); controllo ed impiego  della
    strumentazione installata, compreso l'apparecchio di controllo di cui
    al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni; 
        8.1.5.  controllo  della  pressione  dell'aria,   del   serbatoio
    dell'aria compressa e delle sospensioni; 
        8.1.6. controllo dei fattori di sicurezza del  carico:  struttura
    di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci,
    dispositivi di carico (se del caso), chiusura della  cabina  (se  del
    caso), metodi di carico, fissaggio del carico (solo per le  categorie
    C, CE, C1, C1E); 
        8.1.7. controllo di frizione e freno,  nonche'  dei  collegamenti
    elettrici (solo per le categorie CE, C1E, DE, D1E); 
        8.1.8. adozione di misure di sicurezza  proprie  del  particolare
    veicolo; controllo  di:  struttura  esterna,  aperture  di  servizio,
    uscite di emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori ed  altri
    dispositivi di sicurezza (solo per le categorie D, DE, D1, D1E); 
        8.1.9. lettura di una cartina stradale, calcolo di un itinerario,
    compreso l'uso di sistemi elettronici di navigazione (facoltativo). 
        8.2. Manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza
    stradale: 
        8.2.1. aggancio e sgancio di un rimorchio o  semirimorchio  dalla
    motrice all'inizio della manovra il veicolo  e  il  rimorchio  devono
    trovarsi fianco a fianco (cioe' non l'uno dietro l'altro)  (solo  per
    le categorie CE, C1E, DE, D1E); 
        8.2.2. marcia indietro in curva; 
        8.2.3. parcheggio in sicurezza per operazioni  di  carico/scarico
    tramite apposita rampa o piattaforma, o strutture similari (solo  per
    le categorie C, CE, C1, C1E); 
        8.2.4. parcheggio in sicurezza per permettere  la  salita/discesa
    dei passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1, D1E). 
        8.3. Comportamento nel traffico 
        I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in  condizioni
    normali di traffico, in tutta sicurezza  ed  adottando  le  opportune
    precauzioni: 
        8.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un  arresto  nel
    traffico; uscendo da una strada secondaria; 
        8.3.2. guida su strada rettilinea;  comportamento  nei  confronti
    dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso  di
    spazio limitato; 
        8.3.3. guida in curva; 
        8.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi; 
        8.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed  a  sinistra;
    cambiamento di corsia; 
        8.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada  (o  eventuali  strade  ad
    essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita
    mediante corsia di decelerazione; 
        8.3.7.  sorpasso/superamento:  sorpasso  di  altri  veicoli   (se
    possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate);
    essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso); 
        8.3.8. elementi  e  caratteristiche  stradali  speciali  (se  del
    caso):  rotonde;  passaggi  a  livello;  fermate   di   autobus/tram;
    attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie; 
        8.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello  scendere  dal
    veicolo. 
        9. Valutazione della prova di capacita' e comportamento 
        9.1.  Per  ciascuna  delle  situazioni  di  guida  indicate   nei
    paragrafi precedenti, la valutazione deve  riflettere  la  padronanza
    dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare
    in piena sicurezza il traffico. L'esaminatore  deve  sentirsi  sicuro
    durante  tutto  lo  svolgimento  della  prova.  Errori  di  guida   o
    comportamenti pericolosi che mettessero a  repentaglio  l'incolumita'
    del veicolo, dei  passeggeri  o  degli  altri  utenti  della  strada,
    indipendentemente dal  fatto  che  l'esaminatore  o  l'accompagnatore
    abbia o non abbia dovuto intervenire, determinano l'insuccesso  della
    prova. Spetta  tuttavia  all'esaminatore  decidere  se  la  prova  di
    capacita' e comportamento debba o meno essere portata a termine. 
        Gli esaminatori devono essere formati in modo da  poter  valutare
    correttamente la capacita' dei candidati  di  guidare  in  sicurezza.
    L'operato degli esaminatori e' oggetto di controllo e supervisione ai
    sensi del punto 4.1.2 dell'allegato IV. 
        9.2. Nel  corso  della  prova  gli  esaminatori  devono  prestare
    particolare attenzione se il candidato dimostri o no nella  guida  un
    atteggiamento prudente e senso civico.  La  valutazione  deve  tenere
    conto dell'immagine complessiva presentata dal candidato  in  merito,
    fra l'altro, ai  seguenti  elementi:  stile  di  guida  confacente  e
    sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e  di  quelle
    della strada, delle condizioni di  traffico,  degli  interessi  degli
    altri  utenti  della  strada  (in  particolare   i   piu'   esposti),
    anticipandone le mosse. 
        9.3. L'esaminatore valuta inoltre le capacita' del  candidato  in
    merito agli aspetti seguenti: 
        9.3.1. controllo del veicolo, in  base  agli  elementi  seguenti:
    corretto impiego di cinture di  sicurezza,  specchietti  retrovisori,
    poggiatesta,  sedili,  fari  e  dispositivi  assimilabili,  frizione,
    cambio,  acceleratore,  freno   (sistema   terziario   compreso,   se
    disponibile), sterzo; controllo del veicolo in situazioni diverse  ed
    a  diverse  velocita';  tenuta  di  strada;   massa,   dimensioni   e
    caratteristiche del veicolo; massa e tipi  di  carico  (solo  per  le
    categorie BE, C, CE, C1, C1E, DE, D1E); comfort dei passeggeri  (solo
    per le categorie D, DE, D1, D1E) (nessuna accelerazione  ne'  frenata
    brusca, guida fluida); 
        9.3.2. guida attenta ai  consumi  ed  all'ambiente,  controllando
    opportunamente il numero di giri, il cambio delle marce, le frenate e
    le accelerazioni (solo per le categorie BE, C, CE, C1,  C1E,  D,  DE,
    D1, D1E); 
        9.3.3. osservazione: osservazione a 360 gradi;  corretto  impiego
    degli specchietti; visuale  a  lunga  e  media  distanza,  nonche'  a
    distanza ravvicinata; 
        9.3.4.  precedenze:  precedenze  agli  incroci  ed  ai  raccordi;
    precedenze in situazioni diverse (ad esempio in caso  di  inversione,
    di cambiamento di corsia, di manovre speciali); 
        9.3.5. corretto posizionamento sulla strada: nella giusta corsia,
    sulle rotonde, in curva, a seconda del tipo di veicolo  e  delle  sue
    caratteristiche; preposizionamento; 
        9.3.6. distanze di sicurezza: mantenimento delle dovute  distanze
    di  sicurezza  dal  veicolo  che  precede  e  da  quelli  a   fianco;
    mantenimento delle dovute distanze dagli altri utenti della strada; 
        9.3.7. velocita':  rispetto  del  limite  massimo  di  velocita',
    adattamento della velocita' alle condizioni  di  traffico/climatiche,
    eventuale rispetto dei limiti fissati a livello nazionale;  guida  ad
    una velocita' che permetta l'arresto nel tratto di strada visibile  e
    privo di ostacoli; adattamento della  velocita'  a  quella  di  altri
    veicoli simili; 
        9.3.8.  semafori,  segnaletica   stradale   e   segnalazione   di
    condizioni particolari: corretto comportamento ai semafori;  rispetto
    dei comandi impartiti  dagli  agenti  del  traffico;  rispetto  della
    segnaletica stradale (divieto e obbligo); rispetto della  segnaletica
    orizzontale; 
        9.3.9. segnalazione: effettuare le necessarie  segnalazioni,  nei
    tempi e nei modi opportuni;  corretto  impiego  degli  indicatori  di
    direzione;  comportamento  corretto  in  risposta  alle  segnalazioni
    effettuate dagli altri utenti della strada; 
        9.3.10. frenata ed arresto: tempestiva riduzione della velocita',
    frenate ed arresti adeguati alle circostanze; anticipo; utilizzo  dei
    diversi sistemi di frenatura (solo per le categorie C,  CE,  D,  DE);
    riduzione della velocita' con sistemi diversi da quelli di  frenatura
    (solo per le categorie C, CE, D, DE). 
        10. Durata della prova 
        La durata della  prova  e  la  distanza  percorsa  devono  essere
    sufficienti per consentire  la  valutazione  della  capacita'  e  dei
    comportamenti di cui alla lettera B del presente allegato. La  durata
    della prova su strada non deve in ogni caso  essere  inferiore  a  25
    minuti per le categorie A, A1, A2, B, B1 e BE  ed  a  45  minuti  per
    tutte le altre categorie. I periodi indicati non comprendono il tempo
    necessario per accogliere il candidato, per predisporre  il  veicolo,
    per il  controllo  tecnico  dello  stesso  ai  fini  della  sicurezza
    stradale, per le manovre particolari e per  comunicare  il  risultato
    della prova pratica. 
        11. Luogo di prova 
        La  parte  di  prova  di  valutazione  riservata   alle   manovre
    particolari puo' essere effettuata su  di  un  apposito  percorso  di
    prova. La parte di prova volta  ad  esaminare  il  comportamento  nel
    traffico va condotta, se possibile, su strade al di fuori del  centro
    abitato, su superstrade ed autostrade (o simili), nonche' sui diversi
    tipi  di  strada  urbana  (zone  residenziali,  zone  con  limiti  di
    velocita'  fissati  a  30  e  50  km/h,  strade   urbane   a   grande
    scorrimento), rappresentativi delle diverse difficolta' che i  futuri
    conducenti dovranno affrontare. La prova deve auspicabilmente  essere
    effettuata in diverse condizioni di traffico.  Tutto  il  periodo  di
    prova deve essere impiegato al meglio per valutare le  capacita'  del
    candidato nei diversi tipi di traffico e di  strade  incontrati,  che
    dovranno essere quanto piu' vari possibile. 
        II. CONOSCENZE, CAPACITA' E COMPORTAMENTI NECESSARI PER LA  GUIDA
    DI UN VEICOLO A MOTORE 
        Chiunque si trovi alla guida di un veicolo a motore deve in  ogni
    momento possedere conoscenze, capacita' e comportamenti descritti nei
    punti da 1 a 9, in modo da poter: 
        - riconoscere i pericoli del traffico e valutarne la gravita', 
        - essere in  controllo  del  proprio  veicolo,  in  modo  da  non
    originare  situazioni  pericolose  e  da  poter  reagire  prontamente
    trovandovisi invece coinvolto, 
        -  rispettare  il  codice  della  strada  ed  in  particolare  le
    disposizioni volte a  prevenire  gli  incidenti  ed  a  mantenere  il
    traffico scorrevole, 
        - individuare i principali guasti tecnici nel proprio veicolo, in
    particolare  quelli  che   potrebbero   avere   ripercussioni   sulla
    sicurezza, e porvi adeguato rimedio, 
        - tenere conto di tutti i  fattori  che  possono  influenzare  il
    comportamento al volante (alcool, stanchezza, disturbi  della  vista,
    ecc.), rimanendo cosi'  nel  pieno  possesso  di  tutte  le  facolta'
    necessarie per garantire la sicurezza della guida, 
        - contribuire alla sicurezza di tutti gli  utenti  della  strada,
    soprattutto dei piu'  esposti  ed  indifesi,  dimostrando  il  dovuto
    rispetto per il prossimo. 
    
            
          
                                                             Allegato III 
     
                                              (previsto dall'articolo 23) 
     
     REQUISITI MINIMI DI IDONEITA' FISICA E MENTALE PER LA  GUIDA  DI  UN
                              VEICOLO A MOTORE 
     
        L'articolo 119 del Codice della strada prevede  la  presentazione
    di una certificazione medica,  rilasciata  dai  medici  di  cui  allo
    stesso articolo, ai fini del rilascio della patente di guida, per  il
    rinnovo di validita' di quest'ultima, nonche' nelle ipotesi in cui e'
    emesso uno specifico provvedimento di  revisione  della  patente,  ai
    sensi dell'articolo 128 del Codice della strada. 
        Tale certificazione deve conformarsi ai  requisiti  di  idoneita'
    fisica e psichica stabiliti dagli articoli da  319,  320,  321,  323,
    324, 326, 327, 328 e 329 del D.P.R. 16 dicembre  1992,  n.  495.  Per
    quanto concerne le seguenti patologie: 
        - vista, 
        - affezioni cardiovascolari, 
        - diabete mellito, 
        - epilessia, 
        - dipendenza da alcool o guida dipendente da alcool, 
        - uso di sostanze stupefacenti o psicotrope  e  abuso  e  consumo
    abituale di medicinali, 
        - turbe psichiche, 
        si fa riferimento a quanto di seguito stabilito. 
        Conseguentemente, nell'articolo 320, del D.P.R. 16 dicembre 1992,
    n. 495, appendice II le voci relative alle su elencate patologie sono
    soppresse. 
        Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati  in
    due gruppi: 
        - Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie AM,  A,  A1,A2,
    B1, B, e BE. 
        - Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E,
    D, DE, D1 e D1E nonche' i titolari  di  certificato  di  abilitazione
    professionale di tipo KA e KB, giusta il disposto di cui all'articolo
    311, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. 
        A. REQUISITI VISIVI 
        A. 1. Il  candidato  al  conseguimento  della  patente  di  guida
    (ovvero chi deve rinnovarla o ha  l'obbligo  di  revisione  ai  sensi
    dell'art. 128 del  codice  della  strada)  deve  sottoporsi  a  esami
    appropriati per accertare  la  compatibilita'  delle  sue  condizioni
    visive con la guida di veicoli a motore. Dovranno essere valutati con
    particolare  attenzione:  acutezza  visiva,  campo  visivo,   visione
    crepuscolare, sensibilita' all'abbagliamento e al contrasto, diplopia
    e altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura. Se
    c'e' motivo di dubitare  che  la  sua  vista  non  sia  adeguata,  il
    candidato deve essere esaminato dalla Commissione Medica Locale. 
        A.2. Per i conducenti appartenenti al gruppo 1 che non soddisfano
    le norme riguardanti il campo visivo e l'acutezza visiva, il rilascio
    della patente puo' essere  autorizzato  da  parte  della  Commissione
    medica locale in "casi eccezionali", correlati alla situazione visiva
    del conducente, ponendo limitazioni riguardo alla  guida.  In  questi
    casi il conducente deve essere sottoposto a visita dalla  Commissione
    che  verifica,  avvalendosi  di  accertamenti  da  parte  di   medico
    specialista oculista anche l'assenza di altre patologie  che  possono
    pregiudicare  la   funzione   visiva,   fra   cui   la   sensibilita'
    all'abbagliamento,   al   contrasto,   la    visione    crepuscolare,
    eventualmente  avvalendosi  anche  di  prova  pratica  di  guida  .La
    documentazione sanitaria inerente agli accertamenti posti a base  del
    giudizio espresso dovra' restare agli atti per almeno cinque anni. 
        A.3. Gruppo 1 
        A.3.1. Il candidato al rilascio o al  rinnovo  della  patente  di
    guida deve possedere un'acutezza visiva binoculare complessiva, anche
    con correzione ottica, se ben tollerata, di almeno 0,7, raggiungibile
    sommando l'acutezza visiva posseduta da entrambi gli  occhi,  purche'
    il visus nell'occhio che vede peggio non sia inferiore a 0,2 . 
        A.3.2. Il campo visivo binoculare posseduto deve  consentire  una
    visione in orizzontale di almeno 120 gradi,  con  estensione  di  non
    meno di 50 gradi verso destra o verso sinistra e di  20  gradi  verso
    l'alto e verso il basso. Non devono essere  presenti  difetti  in  un
    raggio di 20 gradi rispetto all'asse centrale,  inoltre  deve  essere
    posseduta una  visione  sufficiente  in  relazione  all'illuminazione
    crepuscolare, un idoneo tempo di recupero dopo  abbagliamento  e  un'
    idonea sensibilita' al contrasto, in caso di  insufficienza  di  tali
    due ultime funzioni la Commissione medica locale puo' autorizzare  la
    guida solo alla luce diurna. 
        A.3.3. Qualora sia rilevata o dichiarata una malattia degli occhi
    progressiva, la patente di guida puo' essere rilasciata  o  rinnovata
    dalla Commissione con validita' limitata nella durata e se  del  caso
    con limitazione per la guida notturna ,avvalendosi di  consulenza  da
    parte di medico specialista oculista. 
        A.3.4. Il candidato al rilascio o al  rinnovo  della  patente  di
    guida monocolo, organico o  funzionale,  deve  possedere  un'acutezza
    visiva di non meno 0,8, raggiungibile anche con lente  correttiva  se
    ben tollerata.  Il  medico  monocratico  deve  certificare  che  tale
    condizione  di  vista  monoculare  esiste  da  un  periodo  di  tempo
    sufficientemente lungo (almeno sei mesi) da consentire  l'adattamento
    del  soggetto  e  che  il  campo  visivo  consenta  una  visione   in
    orizzontale di almeno 120 gradi e di  non  meno  di  60  gradi  verso
    destra o verso sinistra e di 25 gradi verso l'alto e 30  gradi  verso
    il basso. 
        Non devono essere presenti difetti  in  un  raggio  di  30  gradi
    rispetto all'asse centrale, inoltre deve essere posseduta una visione
    sufficiente  in  relazione  all'illuminazione  crepuscolare  e   dopo
    abbagliamento con idoneo tempo di recupero e idonea  sensibilita'  al
    contrasto, tali condizioni devono essere opportunamente verificate. 
        Nel caso in cui  uno  o  piu'  requisiti  non  sono  presenti  il
    giudizio  viene  demandato  alla  Commissione  medica   locale   che,
    avvalendosi di consulenza da parte di  medico  specialista  oculista,
    valuta con estrema  cautela  se  la  patente  di  guida  puo'  essere
    rilasciata o rinnovata, eventualmente con  validita'  limitata  nella
    durata e se del caso con limitazione per la guida notturna. 
        A.3.5. A seguito di  diplopia  sviluppata  recentemente  o  della
    perdita  improvvisa  della  visione  in  un  occhio,  ai   fini   del
    raggiungimento di un adattamento adeguato non e'  consentito  guidare
    per un congruo periodo  di  tempo,da  valutare  da  parte  di  medico
    specialista oculista; trascorso tale periodo, la  guida  puo'  essere
    autorizzata dalla Commissione medica locale, acquisito il  parere  di
    un medico specialista oculista,  eventualmente  con  prescrizione  di
    validita' limitata nella durata e se del caso con limitazione per  la
    guida notturna. 
        A.4. Gruppo 2 
        A.4.1. Il candidato al rilascio o al  rinnovo  della  patente  di
    guida deve possedere una visione binoculare con  un'acutezza  visiva,
    se del caso raggiungibile con lenti correttive,  di  almeno  0,8  per
    l'occhio piu' valido e di almeno 0,4 per l'occhio meno valido. Se per
    ottenere i valori di 0,8 e  0,4  sono  utilizzate  lenti  correttive,
    l'acutezza visiva minima (0,8 e 0,4) deve essere ottenuta o  mediante
    correzione per mezzo di lenti a tempiale con  potenza  non  superiore
    alle otto diottrie  come  equivalente  sferico  o  mediante  lenti  a
    contatto anche con potere diottrico  superiore.  La  correzione  deve
    risultare ben tollerata 
        A.4.2. Il campo  visivo  orizzontale  binoculare  posseduto  deve
    essere di almeno 160 gradi, con estensione di 80 gradi verso sinistra
    e verso destra e di 25 gradi verso l'alto e 30 verso  il  basso.  Non
    devono essere presenti binocularmente difetti  in  un  raggio  di  30
    gradi rispetto all'asse centrale. 
        A.4.3. La patente di guida non deve essere rilasciata o rinnovata
    al candidato o al conducente che presenta  significative  alterazioni
    della visione crepuscolare e della sensibilita' al  contrasto  e  una
    visione non sufficiente dopo abbagliamento, con tempo di recupero non
    idoneo anche nell'occhio con risultato migliore o diplopia. 
        A seguito della perdita della visione da un  occhio  o  di  gravi
    alterazioni delle altre funzioni visive che permettevano  l'idoneita'
    alla guida o di insorgenza di  diplopia  deve  essere  prescritto  un
    periodo di adattamento adeguato, non inferiore a sei mesi, in cui non
    e' consentito guidare. Trascorso tale periodo la  Commissione  medica
    locale, acquisito il parere di un medico  specialista  oculista  puo'
    consentire la guida con eventuali prescrizioni e limitazioni. 
        B. AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI 
        Le affezioni che possono esporre il conducente o il candidato  al
    rilascio o al rinnovo di  una  patente  di  guida  a  una  improvvisa
    menomazione del suo sistema cardiovascolare, tale  da  provocare  una
    repentina alterazione  delle  funzioni  cerebrali,  costituiscono  un
    pericolo per la sicurezza stradale. 
        B.1. Gruppo 1 
        B.1.1.La patente di guida non  deve  essere  ne'  rilasciata  ne'
    rinnovata al candidato colpito da gravi disturbi del ritmo cardiaco. 
        B.1.2.La patente di guida puo' essere rilasciata o  rinnovata  al
    candidato o conducente portatore di uno stimolatore cardiaco,  previo
    parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare. 
        B.1.3.Il  rilascio  o  il  rinnovo  della  patente  di  guida  al
    candidato o conducente colpito da anomalie della  tensione  arteriosa
    deve essere valutato in funzione degli altri dati  dell'esame,  delle
    eventuali complicazioni associate e del  pericolo  che  esse  possono
    costituire per la sicurezza della circolazione. 
        B.1.4.In generale, la  patente  di  guida  non  deve  essere  ne'
    rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente colpito da  angina
    pectoris che si manifesti in  stato  di  riposo  o  di  emozione.  Il
    rilascio  o  il  rinnovo  della  patente  di  guida  al  candidato  o
    conducente  che  sia  stato  colpito  da  infarto  del  miocardio  e'
    subordinato al parere di un medico autorizzato e, se necessario, a un
    controllo medico regolare. 
        B.2. Gruppo 2 
          
        B.2.5.L'autorita' medica  competente  tiene  in  debito  conto  i
    rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei  veicoli  che
    rientrano nella definizione di tale gruppo. 
        C. DIABETE MELLITO 
        Nelle  disposizioni  per  "ipoglicemia  grave"  si   intende   la
    condizione in cui e' necessaria  l'assistenza  di  un'altra  persona,
    mentre per "ipoglicemia ricorrente" si intende la  manifestazione  in
    un periodo  di  12  mesi  di  una  seconda  ipoglicemia  grave.  Tale
    condizione e' riconducibile esclusivamente a patologia  diabetica  in
    trattamento con farmaci che possono indurre ipoglicemie  gravi,  come
    l'insulina o farmaci orali "insulino-stimolanti" come sulfaniluree  e
    glinidi. 
        C.1. Gruppo 1 
        C.1.1. L'accertamento dei requisiti per il rilascio o il  rinnovo
    della patente di guida del candidato  o  del  conducente  affetto  da
    diabete mellito e' effettuato dal medico monocratico di cui al  comma
    2 dell'articolo 119 del codice della strada, previa acquisizione  del
    parere   di   un   medico   specialista   in   diabetologia   o   con
    specializzazione equipollente (ai sensi del D.M. 30  gennaio  1998  e
    successive modifiche e integrazioni.) operante  presso  le  strutture
    pubbliche o private accreditate e convenzionate. 
        C.1.2. In caso di presenza di comorbilita' o di gravi complicanze
    che possono pregiudicare la  sicurezza  alla  guida  il  giudizio  di
    idoneita' e' demandato alla Commissione medica locale. 
        In caso di trattamento  farmacologico  con  farmaci  che  possono
    indurre una ipoglicemia grave  il  candidato  o  il  conducente  puo'
    essere dichiarato idoneo alla guida di veicoli del gruppo 1 fino a un
    periodo massimo di 5  anni,  nel  rispetto  dei  limiti  previsti  in
    relazione all'eta'. 
        C.1.3. La patente di guida non deve  essere  ne'  rilasciata  ne'
    rinnovata al candidato o al conducente affetto da diabete mellito che
    soffre di ipoglicemia grave e ricorrente o  di  un'alterazione  dello
    stato di coscienza per ipoglicemia. Il candidato o conducente affetto
    da diabete mellito deve  dimostrare  di  comprendere  il  rischio  di
    ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua condizione. 
        C.1.4. Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in
    trattamento  solo  dietetico,  o  con  farmaci   che   non   inducono
    ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori  dell'alfa-glicosidasi,
    glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1,  inibitori  del  DPP-IV  in
    monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo  di  durata
    di validita' della patente di guida, in assenza  di  complicanze  che
    interferiscano con la  sicurezza  alla  guida,  puo'  essere  fissato
    secondo i normali limiti di legge previsti in relazione all'eta'. 
        C.2. Gruppo 2 
        C.2.1. In caso di trattamento con  farmaci  che  possano  indurre
    ipoglicemie gravi, (come insulina, e farmaci orali come  sulfaniluree
    e glinidi,) l'accertamento dei requisiti per il rilascio o il rinnovo
    della patente di guida del gruppo 2 da parte della Commissione medica
    locale, a candidati  o  conducenti  affetti  da  diabete  mellito  e'
    effettuato  avvalendosi  di  consulenza  da  parte   di   un   medico
    specialista in diabetologia o specializzazione equipollente (ai sensi
    del D.M. 30 gennaio 1998  e  successive  modifiche  e  integrazioni.)
    operante presso  le  strutture  pubbliche  o  private  accreditate  e
    convenzionate , che possa attestare le seguenti condizioni: 
        a)  assenza  di  crisi  di  ipoglicemia  grave  nei  dodici  mesi
    precedenti; 
        b) il conducente risulta pienamente cosciente dei rischi connessi
    all'ipoglicemia; 
        c) il conducente ha dimostrato di controllare in modo adeguato la
    sua condizione,  monitorando  il  livello  di  glucosio  nel  sangue,
    secondo il piano di cura; 
        d) il conducente ha dimostrato di comprendere i  rischi  connessi
    all'ipoglicemia; 
        e) assenza di gravi complicanze connesse al diabete  che  possano
    compromettere la sicurezza alla guida. 
        In questi casi, la patente di  guida  puo'  essere  rilasciata  o
    confermata di validita' per un periodo massimo di tre anni o  per  un
    periodo inferiore in relazione all'eta'. 
        C.2.2. Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in
    trattamento  solo  dietetico,  o  con  farmaci   che   non   inducono
    ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori  dell'alfa-glicosidasi,
    glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1,  inibitori  del  DPP-IV  in
    monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo  di  durata
    della patente di guida, in assenza di complicanze che  interferiscano
    con la sicurezza alla guida, puo' essere fissato  secondo  i  normali
    limiti di legge previsti in relazione all'eta'. 
        C.2.3. In caso di crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia,
    anche  al  di  fuori  delle  ore  di  guida,  ricorre  l'obbligo   di
    segnalazione all'Ufficio Motorizzazione civile,  per  l'adozione  del
    provvedimento di cui all'articolo 128 del codice della strada. 
        C.2.4. In caso di modifiche della terapia  farmacologica  durante
    il periodo di validita' della patente di  guida  di  veicoli  sia  di
    Gruppo 1 che di Gruppo 2, con aggiunta di farmaci che possono indurre
    ipoglicemia grave (insulina o farmaci orali "insulino-stimolanti"come
    sulfaniluree  o   glinidi);   ricorre   l'obbligo   di   segnalazione
    all'Ufficio Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di
    cui all'articolo 128 del Codice della strada . 
        D. EPILESSIA 
        D.1. Le crisi epilettiche o le altre alterazioni improvvise dello
    stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per  la  sicurezza
    stradale allorche' sopravvengono al momento della guida di un veicolo
    a motore. La valutazione pertanto dovra' essere fatta con particolare
    attenzione da parte della Commissione medica locale. 
        Per "epilessia" si intende il manifestarsi di due  o  piu'  crisi
    epilettiche non provocate, a distanza di meno di  cinque  anni  l'una
    dall'altra. 
        Per "crisi epilettica provocata" si intende una  crisi  scatenata
    da una causa identificabile e potenzialmente evitabile. 
        D.2. Una persona che ha una crisi epilettica iniziale o isolata o
    perde conoscenza deve essere dissuasa dalla guida.  E'  richiesto  il
    parere di uno specialista in neurologia o in disciplina equipollente,
    (ai  sensi  del  D.M.  30  gennaio  1998  e  successive  modifiche  e
    integrazioni.) che deve specificare il periodo di  interdizione  alla
    guida. 
        D.3.  E'  estremamente  importante   identificare   la   sindrome
    epilettica  specifica  per  valutare  correttamente  il  livello   di
    sicurezza rappresentato dal soggetto durante la  guida  (compreso  il
    rischio di ulteriori crisi) e definire la terapia piu'  adeguata.  La
    valutazione deve essere effettuata da uno specialista in neurologia o
    in disciplina equipollente (ai sensi  del  D.M.  30  gennaio  1998  e
    successive modifiche e integrazioni.). 
        D.4. Le persone che  sono  considerate  clinicamente  guarite  su
    certificazione  rilasciata  da  uno  specialista  in  neurologia   (o
    disciplina equipollente) e non hanno presentato crisi epilettiche  da
    almeno 10 anni in assenza di trattamento farmacologico non sono  piu'
    soggette a restrizioni o limitazioni. 
        D.5. I soggetti liberi da crisi da almeno 5 anni ma che risultino
    tuttora  in  trattamento  saranno  ancora  sottoposti   a   controlli
    periodici da parte della Commissione medica locale che stabilira'  la
    durata del periodo di idoneita' dopo aver acquisito la certificazione
    emessa dallo specialista in neurologia o disciplina equipollente. Per
    i soggetti liberi da crisi da almeno 10 anni ma ancora in trattamento
    non e' previsto il conseguimento/rinnovo della patente del gruppo 2. 
        D.6. Tutta la documentazione sanitaria dovra' restare  agli  atti
    della Commissione medica locale per almeno dieci anni . 
        D.7. Gruppo 1 
        D.7.1. La patente di guida di un  conducente  con  epilessia  del
    gruppo 1 deve essere oggetto di attenta valutazione  da  parte  della
    Commissione medica locale finche' l'interessato non  abbia  trascorso
    un periodo di cinque anni  senza  crisi  epilettiche  in  assenza  di
    terapia. 
        I soggetti affetti da epilessia non soddisfano i criteri per  una
    patente di guida senza restrizioni. Vi e' obbligo di segnalazione, ai
    fini delle limitazioni al rilascio o  della  revisione  di  validita'
    della patente di guida, all'Ufficio della Motorizzazione  civile  dei
    soggetti affetti da epilessia da parte di Enti o Amministrazioni  che
    per motivi  istituzionali  di  ordine  amministrativo  previdenziale,
    assistenziale o assicurativo abbiano accertato  l'esistenza  di  tale
    condizione (per esenzione dalla spesa  sanitaria,  riconoscimento  di
    invalidita' civile, accertamenti dei servizi medico legali, ecc ) . 
        D.7.2. Crisi epilettica provocata: il candidato che ha avuto  una
    crisi  epilettica  provocata  a  causa  di  un   fattore   scatenante
    identificabile, con scarsa probabilita' che  si  ripeta  al  volante,
    puo'  essere  dichiarato  idoneo  alla  guida  su  base  individuale,
    subordinatamente a un parere neurologico (se  del  caso,  l'idoneita'
    deve  essere  certificata  tenendo  conto   degli   altri   requisiti
    psicofisici  richiesti  dalle  norme  vigenti,  con  riferimento,  ad
    esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di morbilita'). 
        D.7.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato
    che ha avuto una prima crisi epilettica  non  provocata  puo'  essere
    dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di sei mesi senza crisi,
    a  condizione  che  sia  stata  effettuata  una  valutazione   medica
    specialistica appropriata. Il periodo di osservazione  dovra'  essere
    protratto finche' l'interessato non abbia  trascorso  un  periodo  di
    cinque anni senza crisi epilettiche. 
        D.7.4. Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve
    essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida. 
        D.7.5. Epilessia:  il  conducente  o  il  candidato  puo'  essere
    dichiarato  idoneo  alla  guida  dopo  un  periodo,   documentato   e
    certificato da parte dello specialista neurologo, di  un  anno  senza
    ulteriori crisi. 
        D.7.6 Crisi esclusivamente durante il sonno: il  candidato  o  il
    conducente che soffre di crisi esclusivamente durante il  sonno  puo'
    essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il  manifestarsi
    delle crisi sia stato osservato  per  un  periodo  non  inferiore  al
    periodo senza crisi previsto per l'epilessia ( un anno ). In caso  di
    attacchi/crisi durante la veglia, e' richiesto un periodo di un  anno
    senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio  della  patente  di
    guida (cfr. "Epilessia"). 
        D.7.7. Crisi senza effetti  sullo  stato  di  coscienza  o  sulla
    capacita'  di  azione:  il  candidato  o  il  conducente  che  soffre
    esclusivamente di crisi a proposito delle quali e' dimostrato che non
    incidono sullo stato di  coscienza  e  che  non  causano  incapacita'
    funzionale, puo' essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che
    il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per  un  periodo  non
    inferiore al periodo senza crisi previsto per l'epilessia (un  anno).
    In caso di attacchi/crisi di natura diversa, e' richiesto un  periodo
    di un anno senza ulteriori manifestazioni prima  del  rilascio  della
    patente di guida (cfr. "Epilessia"). 
        D.7.8 Crisi dovute a modificazioni o a  riduzioni  della  terapia
    antiepilettica per decisione del  medico:  al  paziente  puo'  essere
    raccomandato di non guidare per un periodo di  sei  mesi  dall'inizio
    del periodo di sospensione del trattamento. In caso di crisi  che  si
    manifestano nel  periodo  in  cui  il  trattamento  medico  e'  stato
    modificato o sospeso per  decisione  del  medico,  il  paziente  deve
    essere sospeso dalla guida per tre mesi se  il  trattamento  efficace
    precedentemente applicato viene nuovamente applicato. 
        D.7.9. Dopo un intervento chirurgico per curare  l'epilessia:  il
    conducente o il candidato puo' essere dichiarato  idoneo  alla  guida
    dopo  un  periodo,  documentato  e   certificato   da   parte   dello
    specialista, di un anno senza ulteriori crisi. 
        D.8. Gruppo 2 
        D.8.1. Il candidato non deve assumere farmaci antiepilettici  per
    tutto il prescritto periodo di dieci anni senza  crisi.  Deve  essere
    stato effettuato un controllo medico appropriato con un  approfondito
    esame neurologico che non ha rilevato alcuna  patologia  cerebrale  e
    alcuna attivita' epilettiforme all'elettroencefalogramma (EEG). 
        D.8.2. Crisi epilettica provocata: Il candidato che ha avuto  una
    crisi  epilettica  provocata  a  causa  di  un   fattore   scatenante
    identificabile con scarsa  probabilita'  di  ripetizione  durante  la
    guida puo' essere dichiarato idoneo alla guida  su  base  individuale
    per  veicoli  ad  uso  privato  e   non   per   trasporto   terzi   ,
    subordinatamente a un parere neurologico. Dopo  l'episodio  acuto  e'
    opportuno eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato. 
        Un  soggetto  con  una  lesione  strutturale  intracerebrale  che
    presenta un rischio accresciuto di crisi  non  deve  guidare  veicoli
    appartenenti al gruppo  2  (se  del  caso,  l'idoneita'  deve  essere
    certificata tenendo conto degli altri requisiti psicofisici richiesti
    dalle norme vigenti, con riferimento, ad esempio, all'uso di alcol  o
    ad altri fattori di morbilita'). 
        D.8.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato
    che ha avuto una prima crisi epilettica  non  provocata  puo'  essere
    dichiarato idoneo alla guida dopo un  periodo  di  dieci  anni  senza
    ulteriori  crisi  senza  il  ricorso  a  farmaci  antiepilettici,   a
    condizione  che  sia  stata   effettuata   una   valutazione   medica
    specialistica appropriata. 
        D.8.4. Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve
    essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida (se
    del caso, l'idoneita' deve essere  certificata  tenendo  conto  degli
    altri  requisiti  psicofisici  richiesti  dalle  norme  vigenti,  con
    riferimento, ad esempio, all'uso di  alcol  o  ad  altri  fattori  di
    morbilita'). 
        D.8.5. Epilessia:  devono  trascorrere  dieci  anni  senza  crisi
    epilettiche, senza l'assunzione di  farmaci  antiepilettici  e  senza
    alcuna attivita' epilettiforme  all'elettroencefalogramma  (EEG).  La
    stessa regola  si  applica  anche  in  caso  di  epilessia  dell'eta'
    pediatrica. In  questi  casi  la  Commissione  dovra'  stabilire  una
    validita' limitata che non potra' essere superiore a due anni. 
        Determinati disturbi (per esempio malformazione arterio-venosa  o
    emorragia intracerebrale) comportano un aumento del rischio di crisi,
    anche se le crisi non si sono  ancora  verificate.  In  una  siffatta
    situazione ai fini del rilascio della patente di guida la Commissione
    medica locale dovra' attentamente valutare tale  rischio,  stabilendo
    un opportuno periodo di verifica, con validita' della possibilita' di
    guidare non superiore a 2 anni ove non diversamente disposto. 
        E. ALCOOL 
        Il consumo di alcool costituisce un pericolo  importante  per  la
    sicurezza stradale. Tenuto conto  della  gravita'  del  problema,  si
    impone una grande vigilanza sul piano medico. 
        E.1. Gruppo 1 
        La patente di guida non deve essere rilasciata ne'  rinnovata  al
    candidato  o  conducente  che  si  trovi  in  stato   di   dipendenza
    dall'alcool o che non  possa  dissociare  la  guida  dal  consumo  di
    alcool. La patente di guida puo' essere  rilasciata  o  rinnovata  al
    candidato o conducente che si sia  trovato  in  stato  di  dipendenza
    dall'alcool, al termine di un periodo constatato di astinenza, previa
    valutazione della Commissione medica locale. 
          
        E.2. Gruppo 2 
        La Commissione medica locale tiene in debito conto e  valuta  con
    estrema severita' i rischi e pericoli  addizionali  connessi  con  la
    guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.  La
    validita' della patente, in questi casi non puo' essere  superiore  a
    due anni. 
         F. SOSTANZE PSICOTROPE, STUPEFACENTI E MEDICINALI 
        F.1. Uso di sostanze psicotrope o stupefacenti. 
         La patente di guida non deve essere rilasciata ne' rinnovata  al
    candidato o conducente  che  faccia  uso  di  sostanze  psicotrope  o
    stupefacenti, qualunque sia la categoria di patente richiesta. 
        F.2. Abuso o consumo abituale di medicinali. 
        F.2.1. Gruppo 1 
        La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'  rinnovata
    al candidato  o  conducente  che  abusi  o  faccia  uso  abituale  di
    qualsiasi medicinale o associazione di medicinali nel caso in cui  la
    quantita' assunta sia tale  da  avere  influenza  sull'abilita'  alla
    guida. La relativa valutazione della  sussistenza  dei  requisiti  di
    idoneita' psicofisica per la guida di veicoli a motore  e'  demandata
    alla Commissione medica locale. 
        F.2.2. Gruppo 2 
        La Commissione medica locale tiene in debito conto e  valuta  con
    estrema severita' i rischi e pericoli  addizionali  connessi  con  la
    guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.  La
    validita' della patente, in questi casi non puo' essere  superiore  a
    due anni. 
        G. TURBE PSICHICHE 
        G.1. Gruppo 1 
        La patente di guida  non  e'  ne'  rilasciata  ne'  rinnovata  al
    candidato o conducente: 
        - colpito da turbe  psichiche  gravi  congenite  o  acquisite  in
    seguito a malattie, traumi o interventi neurochirurgici; 
        - colpito da ritardo mentale grave; 
        - colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o  da
    turbe gravi della  capacita'  di  giudizio,  di  comportamento  e  di
    adattamento connessi con la personalita' salvo nel  caso  in  cui  la
    domanda  sia  sostenuta  dal  parere  di  un  medico  autorizzato  ed
    eventualmente sottoposta a un controllo medico regolare 
        salvo i casi che la commissione medica locale  puo'  valutare  in
    modo diverso avvalendosi, se del caso della consulenza  specialistica
    presso strutture pubbliche. 
        G.2. Gruppo 2 
        La Commissione medica locale tiene in debito conto e  valuta  con
    estrema severita' i rischi o pericoli  addizionali  connessi  con  la
    guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.  La
    validita' della patente, in questi casi non puo' essere  superiore  a
    due anni.  
    
            
          
                                                              Allegato IV 
     
                                                  (previsto dall'art. 23) 
     
        NORME MINIME PER GLI ESAMINATORI DELLE PROVE PRATICHE DI GUIDA 
     
        1. Competenze richieste all'esaminatore di guida 
        1.1. La persona autorizzata a condurre su  un  veicolo  a  motore
    valutazioni pratiche della prestazione di un candidato deve avere  le
    nozioni, le capacita' e le conoscenze relative alle materie  elencate
    nei punti da 1.2. a 1.6. 
        1.2. Le competenze dell'esaminatore devono essere pertinenti alla
    valutazione   della   prestazione   del    candidato    che    aspira
    all'ottenimento della categoria di patente di guida per  cui  l'esame
    e' sostenuto. 
        1.3. Nozioni e conoscenze relative alla guida e valutazione: 
        - teoria del comportamento al volante; 
        - guida previdente e prevenzione degli incidenti; 
        - programma su cui vertono i parametri degli esami di guida; 
        - requisiti dell'esame di guida; 
        - pertinente legislazione relativa  alla  circolazione  stradale,
    incluse la legislazione pertinente dell'UE e quella  nazionale  e  le
    linee guida interpretative; 
        - teoria e tecniche di valutazione; 
        - guida prudente. 
        1.4. Capacita' di valutazione: 
        - capacita' di osservare accuratamente, controllare e valutare la
    prestazione globale del candidato, segnatamente: 
        - il  riconoscimento  corretto  e  complessivo  delle  situazioni
    pericolose; 
        - l'accurata determinazione della causa e del  probabile  effetto
    di tali situazioni; 
        - il raggiungimento  di  competenze  e  il  riconoscimento  degli
    errori; 
        - l'uniformita' e la coerenza della valutazione; 
        - assimilare le informazioni velocemente ed estrapolare  i  punti
    fondamentali; 
        - prevedere,  individuare  i  problemi  potenziali  e  sviluppare
    strategie per affrontarli; 
        - fornire un feedback tempestivo e costruttivo. 
        1.5. Capacita' personali di guida: 
        - La persona autorizzata a fungere  da  esaminatore  nelle  prove
    pratiche per una categoria di patente di guida deve essere  in  grado
    di guidare ad  un  livello  appropriatamente  elevato  tale  tipo  di
    veicolo a motore. 
        1.6. Qualita' del servizio: 
        - stabilire e comunicare cio' che il  candidato  puo'  aspettarsi
    durante l'esame; 
        - comunicare chiaramente, scegliendo il contenuto, lo stile ed il
    linguaggio adatti agli interlocutori e al contesto  e  affrontare  le
    richieste dei candidati; 
        - fornire un feedback chiaro sul risultato dell'esame; 
        - trattare i candidati con rispetto e senza discriminazione. 
        1.7. Nozioni della tecnica e della fisica dei veicoli: 
        - conoscenza della tecnica dei veicoli come  sterzo,  pneumatici,
    freni, luci, specialmente per i motocicli e i veicoli pesanti; 
        - sicurezza di carico; 
        - conoscenza delle  caratteristiche  fisiche  del  veicolo,  come
    velocita', attrito, dinamica, energia. 
        1.8. Guida attenta ai consumi e rispettosa dell'ambiente 
        2. Condizioni generali 
        2.1. Un esaminatore di guida per la patente di categoria AM,  A1,
    A2, A, B1e B: 
        a) deve essere titolare di una patente di guida di categoria B da
    almeno 3 anni; 
        b) deve avere compiuto almeno 23 anni di eta'; 
        c) deve aver superato la formazione iniziale prevista al punto  3
    del  presente  allegato  e,  in  seguito,  essersi  conformato   alle
    disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda la
    garanzia di qualita' e la formazione continua; 
        d) deve  aver  ultimato  un'istruzione  professionale  che  porti
    almeno al completamento del livello 3 come definito  dalla  decisione
    85/368/CEE  del  Consiglio,  del  16  luglio  1985,   relativa   alla
    corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale  tra  gli
    Stati membri delle Comunita' europee; 
        e)  non  puo'  lavorare  contemporaneamente  come  insegnante   o
    istruttore di guida in una scuola guida. 
        2.2.  Un  esaminatore  di  guida  per  le  patenti  delle   altre
    categorie: 
        a)  deve  essere  titolare  di  una   patente   della   categoria
    corrispondente  a  quella  per  la  quale   svolge   l'attivita'   di
    esaminatore; 
        b) deve aver superato la formazione iniziale prevista al punto  3
    del  presente  allegato  e,  in  seguito,  essersi  conformato   alle
    disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda la
    garanzia di qualita' e la formazione continua; 
        c) deve essere stato esaminatore  di  guida  per  la  patente  di
    categoria B e aver esercitato tale funzione per almeno  tre  anni;  a
    tale durata si puo' derogare a condizione che l'esaminatore; 
        - dimostri di possedere un'esperienza di guida di  almeno  cinque
    anni nella categoria interessata; 
        d) deve aver completato  un'istruzione  professionale  che  porti
    almeno al completamento del livello3 come  definito  dalla  decisione
    85/368/CEE; 
        e)  non  puo'  lavorare  contemporaneamente  come  insegnante   o
    istruttore di guida in una scuola guida. 
        3. Qualifica iniziale 
        3.1. Formazione iniziale 
        3.1.1 Prima che una persona possa fungere  da  esaminatore  nelle
    prove  di  guida,  essa  deve  frequentare  un  corso  di  formazione
    iniziale, i cui contenuti e procedure sono disciplinati  con  decreto
    del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo
    121, comma 5-bis,  del  Codice  della  strada,  come  introdotto  dal
    presente decreto legislativo, in modo da possedere le  competenze  di
    cui al punto1. 
        3.2. Esami 
        3.2.1. Al termine della  formazione  iniziale,  il  candidato  al
    conseguimento dell'abilitazione di esaminatore nelle prove  di  guida
    deve superare un esame finale,  i  cui  contenuti  e  procedure  sono
    definiti  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
    trasporti di cui di cui all'articolo 121,  comma  5-bis,  del  Codice
    della strada,  come  introdotto  dal  presente  decreto  legislativo.
    L'esame e' inteso intese  a  valutare,  in  un  modo  pedagogicamente
    adeguato, le competenze della  persona  ai  sensi  del  punto  1,  in
    particolare del punto 1.4. La procedura d'esame deve comprendere  sia
    una componente teorica sia una componente pratica. Se  del  caso,  si
    puo' fare ricorso ad una valutazione informatizzata. 
        4. Garanzia di qualita' e formazione continua 
        4.1. Garanzia di qualita' 
        4.1.1. Il Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i
    sistemi informativi e statistici istituisce un sistema di garanzia di
    qualita' per assicurare il mantenimento del livello degli esaminatori
    di guida. 
        4.1.2.  Il  sistema  di  garanzia  di   qualita'   comprende   la
    supervisione degli esaminatori sul lavoro, il loro perfezionamento  e
    riaccreditamento, il loro sviluppo professionale continuo, nonche' la
    valutazione periodica dei risultati degli  esami  di  guida  da  essi
    effettuati, anche sotto il profilo  di  una  valutazione  corretta  e
    coerente. 
        4.1.3. Il Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i
    sistemi informativi e statistici provvede a che ogni esaminatore  sia
    oggetto di un accertamento annuale mediante uso del predetto  sistema
    di garanzia di qualita' di cui al punto 4.1.2. Provvede inoltre a che
    ciascun esaminatore  sia  osservato,  una  volta  ogni  cinque  anni,
    durante l'effettuazione degli esami per un tempo  minimo  complessivo
    di almeno mezza giornata, in modo  da  consentire  l'osservazione  di
    vari esami. In caso di individuazione di problemi sono assunte misure
    correttive. 
        4.1.4. Il soddisfacimento del requisito in materia  di  ispezioni
    con riguardo agli esami per una categoria implica il  soddisfacimento
    di tale requisito per le altre categorie. 
        4.2. Formazione continua 
        4.2.1. Il Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i
    sistemi  informativi  e  statistici  provvede  a  che,  al  fine  del
    mantenimento  dell'abilitazione   all'esercizio   dell'attivita'   di
    esaminatore di guida, gli  stessi  seguano  una  formazione  continua
    minima  a  carattere  periodico  di  quattro  giorni  in  un  periodo
    complessivo di due anni, al fine di: 
        - mantenere e aggiornare le nozioni necessarie e le capacita' per
    effettuare esami; 
        - sviluppare nuove competenze divenute essenziali per l'esercizio
    della loro professione; 
        - garantire che gli  esaminatori  continuino  ad  effettuare  gli
    esami in modo equo ed uniforme; 
        nonche' una formazione continua minima di  almeno  cinque  giorni
    complessivi per periodo di  cinque  anni  al  fine  di  sviluppare  e
    mantenere le necessarie capacita' pratiche di guida. 
        4.2.2. Il Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i
    sistemi informativi e statistici adotta  le  misure  appropriate  per
    garantire che sia prontamente impartita una formazione specifica agli
    esaminatori il cui operato risulti gravemente insoddisfacente secondo
    il sistema di garanzia di qualita' esistente. 
        4.2.3. La formazione continua puo' prendere la forma di  sessioni
    di informazione, formazione in aula,  apprendimento  convenzionale  o
    per via elettronica, e puo' essere  impartita  individualmente  o  in
    gruppo. Essa  puo'  comprendere  qualsiasi  revisione  dei  parametri
    ritenuta opportuna. 
        4.2.4. Gli esaminatori che non abbiano effettuato  esami  per  un
    periodo di 24 mesi devono sottoporsi ad un'adeguata nuova valutazione
    prima di essere autorizzati ad effettuare esami di  guida.  La  nuova
    valutazione puo' essere eseguita nel quadro del requisito di  cui  al
    punto 4.2.1. 
    
            
          
                                                               Allegato V 
     
                                                  (previsto dall'art. 23) 
     
     REQUISITI MINIMI PER LA PROVA DI CAPACITA' E  COMPORTAMENTO  DI  CUI
    ALL'ARTICOLO 116, COMMA 3, LETTERA  F),  TERZO  PERIODO,  DEL  CODICE
                                DELLA STRADA 
     
        Per la guida di una combinazione di  veicoli  -  composta  da  un
    autoveicolo, la cui massa massima autorizzata non superi 3500 kg,  ed
    un rimorchio, la cui massa massima autorizzata superi 750 kg  -  tale
    che la massa massima autorizzata di tale combinazione superi  i  3500
    kg ma non i 4250 kg, e' richiesto il  superamento  di  una  prova  di
    capacita' e comportamento su veicolo specifico. 
        Tale prova puo' essere contestuale  alla  prova  di  capacita'  e
    comportamento per il conseguimento di patente di guida  di  categoria
    B,  assorbendone  i   contenuti,   ovvero   puo'   essere   sostenuta
    successivamente da chi sia gia'  titolare  di  patente  di  guida  di
    categoria B. 
        Con  il  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
    trasporti, di cui all'articolo 23, comma  2,  del  presente  decreto,
    sono  disciplinati  i  contenuti  della  prova  di  capacita'  e   di
    comportamento comprendente almeno i seguenti esercizi: accelerazione,
    decelerazione, retromarcia, frenata, spazio  di  frenata,  cambio  di
    corsia, frenata/schivata, oscillazione di un rimorchio, sgancio di un
    rimorchio dal veicolo a motore e riaggancio allo stesso, parcheggio. 
        La prova pratica si svolge su strade pubbliche. 
        La durata della prova non deve essere inferiore a 25 minuti. 
    
            
          
                                                              Allegato VI 
     
                                                  (previsto dall'art. 23) 
     
     REQUISITI MINIMI PER LA FORMAZIONE E L'ESAME DEI CONDUCENTI  PER  LA
           GUIDA DI MOTOCICLI DI CATEGORIA A (ACCESSO PROGRESSIVO) 
     
        La prova teorica sostenuta per il conseguimento della patente  di
    categoria A1 o A2, e' in ogni  caso  idonea  al  conseguimento  delle
    patenti di guida delle categorie A2 o A.  Pertanto,  il  titolare  di
    patente di guida di categoria A1 o  A2  che  intende  conseguire  una
    patente di categoria A2 o A,  sostiene  esclusivamente  la  prova  di
    verifica delle capacita' e dei comportamenti. 
        Con  il  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
    trasporti, di cui all'articolo 23, comma  3,  del  presente  decreto,
    sono disciplinati i contenuti e le procedure della prova di  verifica
    delle  capacita'  e  dei  comportamenti  per  l'accesso  graduale  di
    titolare di patente di categoria A1 o  A2  alle  categorie  A2  o  A,
    assicurando la verifica delle capacita' e dei comportamenti di cui al
    punto 6 dell'allegato II del presente decreto. 
        La prova pratica si svolge su strade  pubbliche  e  su  motocicli
    adeguati alla categoria di patente di  guida  richiesta,  secondo  le
    prescrizioni di cui all'allegato II, punto 5.2. 
        La durata della prova non deve essere inferiore a 25 minuti. 
    
            
          
                                                             Allegato VII 
     
                                                  (previsto dall'art. 25) 
     
    Equipollenza dei titoli di abilitazione  alla  guida,  rilasciati  in
    Italia prima dell'entrata in vigore delle disposizioni  del  presente
    decreto,  alle  categorie  di  patenti   previste   dalla   direttiva
               2006/126/CE come recepita dal medesimo decreto 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
         Le patenti di categoria C, CE, D,  DE,  conseguite  prima  della
    data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  consentono  di
    condurre motocicli di categoria A2 o  A  in  ragione  della  data  di
    conseguimento della patente di categoria B, secondo quanto  riportato
    in tabella. 
    
     

    adozione nel processo civile e penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

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      MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
    DECRETO 21 febbraio 2011, n. 44

    Regolamento  concernente  le  regole  tecniche  per  l'adozione   nel
    processo   civile   e   nel   processo   penale,   delle   tecnologie
    dell'informazione e della comunicazione, in attuazione  dei  principi
    previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
    modificazioni,  ai  sensi  dell'articolo  4,  commi  1   e   2,   del
    decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,  convertito  nella  legge  22
    febbraio 2010 n. 24. (11G0087) 
    in G.U.R.I. del 18 aprile 2011, n. 89
    

              
                Capo I 

    PRINCIPI GENERALI

     
                         IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
     
                               di concerto con 
     
         IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE 
     
      Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
      Visto l'articolo 4 del decreto-legge  29  dicembre  2009,  n.  193,
    recante «Interventi urgenti in materia di funzionalita'  del  sistema
    giudiziario», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  22
    febbraio 2010 n.24; 
      Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  "Codice
    dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni; 
      Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
    «Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
    modificazioni; 
      Visti gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 29 novembre  2008,
    n. 185 recante «Misure urgenti per il sostegno  a  famiglie,  lavoro,
    occupazione e impresa e per ridisegnare  in  funzione  anti-crisi  il
    quadro strategico nazionale», convertito in legge, con modificazioni,
    dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 »; 
      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio  2001,
    n. 123, recante «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti
    informatici  e  telematici  nel   processo   civile,   nel   processo
    amministrativo e nel processo dinanzi  alle  sezioni  giurisdizionali
    della Corte dei conti»; 
      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005,
    n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della
    posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27  della  legge
    n. 16 gennaio 2003, n. 3»; 
      Visto il decreto del  Ministro  della  giustizia  17  luglio  2008,
    recante «Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti  informatici
    e telematici nel processo civile»; 
      Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009 recante «Nuove  regole
    procedurali  relative  alla  tenuta   dei   registri   informatizzati
    dell'amministrazione della giustizia»; 
      Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri 6 maggio
    2009, recante «Disposizioni in materia di rilascio  e  di  uso  della
    casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini»; 
      Rilevata la necessita' di  adottare  le  regole  tecniche  previste
    dall'articolo 4, comma 1, del citato decreto, in  sostituzione  delle
    regole  tecniche  adottate  con  il  decreto  del  Presidente   della
    Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 e con  il  decreto  del  Ministro
    della Giustizia 17 luglio 2008; 
      Acquisito il parere espresso in data 15 luglio 2010 dal Garante per
    la protezione dei dati personali; 
      Acquisito il parere espresso in data 20 luglio 2010 da DigitPA; 
      Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
    consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre  2010
    e quello espresso nell'adunanza del 20 dicembre 2010; 
      Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  in
    data 18 gennaio 2011; 
     
                                 A d o t t a 
     
                          il seguente regolamento: 
     
                                   Art. 1 
     
                           Ambito di applicazione 
     
      1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche per l'adozione
    nel  processo  civile  e  nel  processo   penale   delle   tecnologie
    dell'informazione e della comunicazione  ai  sensi  dell'articolo  4,
    comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella
    legge 22 febbraio 2010 n. 24, recante «Interventi urgenti in  materia
    di funzionalita'  del  sistema  giudiziario»  ed  in  attuazione  del
    decreto  legislativo  7  marzo   2005,   n.   82,   recante   «Codice
    dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni. 
    
            
          
              
                Capo I 

    PRINCIPI GENERALI

                                   Art. 2 
     
                                 Definizioni 
     
      1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
        a)  dominio  giustizia:  l'insieme  delle  risorse   hardware   e
    software, mediante il quale il Ministero della  giustizia  tratta  in
    via informatica e telematica qualsiasi tipo di attivita', di dato, di
    servizio, di comunicazione e di procedura; 
        b)     portale     dei     servizi     telematici:      struttura
    tecnologica-organizzativa   che   fornisce   l'accesso   ai   servizi
    telematici resi disponibili dal dominio giustizia, secondo le  regole
    tecnico-operative riportate nel presente decreto; 
        c) punto  di  accesso:  struttura  tecnologica-organizzativa  che
    fornisce ai soggetti abilitati esterni al dominio giustizia i servizi
    di connessione al portale dei servizi telematici, secondo  le  regole
    tecnico-operative riportate nel presente decreto; 
        d) gestore dei servizi telematici: sistema  informatico,  interno
    al dominio giustizia, che consente l'interoperabilita' tra i  sistemi
    informatici utilizzati dai soggetti abilitati interni, il portale dei
    servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata  del
    Ministero della giustizia; 
        e) posta elettronica certificata: sistema  di  posta  elettronica
    nel  quale  e'  fornita  al   mittente   documentazione   elettronica
    attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, di cui  al
    decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; 
        f) identificazione informatica: operazione di identificazione  in
    rete del titolare della  carta  nazionale  dei  servizi  o  di  altro
    dispositivo crittografico, mediante un certificato di autenticazione,
    secondo la definizione di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
    82; 
        g) firma digitale:  firma  elettronica  avanzata,  basata  su  un
    certificato qualificato, rilasciato da un certificatore  accreditato,
    e generata mediante un dispositivo per  la  creazione  di  una  firma
    sicura, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
        h) fascicolo  informatico:  versione  informatica  del  fascicolo
    d'ufficio,  contenente  gli  atti   del   processo   come   documenti
    informatici, oppure le copie informatiche dei medesimi atti,  qualora
    siano stati depositati su supporto  cartaceo,  ai  sensi  del  codice
    dell'amministrazione digitale; 
        i)   codice   dell'amministrazione   digitale   (CAD):    decreto
    legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione
    digitale" e successive modificazioni; 
        l) codice in materia di protezione dei  dati  personali:  decreto
    legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante  "Codice  in  materia  di
    protezione dei dati personali" e successive modificazioni; 
        m) soggetti abilitati:  i  soggetti  abilitati  all'utilizzo  dei
    servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di  documenti
    informatici relativi al processo. In particolare si intende per: 
          1) soggetti abilitati interni: i magistrati, il personale degli
    uffici giudiziari e degli UNEP; 
          2) soggetti abilitati esterni:  i  soggetti  abilitati  esterni
    privati e i soggetti abilitati esterni pubblici; 
          3) soggetti abilitati esterni privati: i difensori delle  parti
    private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti  e
    gli ausiliari del giudice; 
          4)  soggetti  abilitati  esterni  pubblici:  gli  avvocati,   i
    procuratori dello Stato e gli  altri  dipendenti  di  amministrazioni
    statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali; 
        n) utente privato: la persona fisica o giuridica, quando opera al
    di fuori dei casi previsti dalla lettera m); 
        o)  certificazione  del  soggetto  abilitato   esterno   privato:
    attestazione di iscrizione all'albo, all'albo speciale,  al  registro
    ovvero di possesso della qualifica che  legittima  l'esercizio  delle
    funzioni professionali e l'assenza di cause ostative all'accesso; 
        p)  certificazione  del  soggetto  abilitato  esterno   pubblico:
    attestazione  di  appartenenza   del   soggetto   all'amministrazione
    pubblica  e  dello  svolgimento  di  funzioni  tali  da   legittimare
    l'accesso; 
        q) specifiche tecniche:  le  disposizioni  di  carattere  tecnico
    emanate, ai sensi dell'articolo 34, dal responsabile  per  i  sistemi
    informativi automatizzati  del  Ministero  della  giustizia,  sentito
    DigitPA  e  il  Garante  per  la  protezione  dei   dati   personali,
    limitatamente ai profili inerenti la protezione dei dati personali; 
        r) spam: messaggi indesiderati; 
        s) software antispam: software studiato e progettato per rilevare
    ed eliminare lo spam; 
        t)  log:  documento  informatico  contenente   la   registrazione
    cronologica  di  una  o  piu'   operazioni   informatiche,   generato
    automaticamente dal sistema informatico; 
        u)   richiesta   di   pagamento   telematico   (RPT):   struttura
    standardizzata che definisce gli elementi necessari a  caratterizzare
    il pagamento e qualifica il versamento con un identificativo univoco,
    nonche' contiene i dati identificativi, variabili secondo il tipo  di
    operazione,  e  una  parte  riservata   per   inserire   informazioni
    elaborabili automaticamente dai sistemi informatici; 
        v) ricevuta telematica (RT): struttura standardizzata,  emessa  a
    fronte di una RPT, che definisce gli elementi necessari a qualificare
    il pagamento e  trasferisce  inalterate  le  informazioni  della  RPT
    relative alla parte riservata; 
        z) identificativo  univoco  di  erogazione  del  servizio  (CRS):
    identifica univocamente una richiesta di erogazione del  servizio  ed
    e' associato alla RPT e alla RT al fine  di  qualificare  in  maniera
    univoca il versamento; 
        aa) prestatore dei servizi di pagamento: gli istituti di credito,
    Poste Italiane e  gli  altri  soggetti  che,  ai  sensi  del  decreto
    legislativo  27  gennaio  2010  n.11  e   successive   modifiche   ed
    integrazioni, mettono a disposizione  strumenti  atti  ad  effettuare
    pagamenti. 
    
            
          
              
                Capo II 

    SISTEMI INFORMATICI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 3 
     
               Funzionamento dei sistemi del dominio giustizia 
     
      1. I sistemi del dominio giustizia sono strutturati in  conformita'
    al codice dell'amministrazione digitale, alle disposizioni del Codice
    in materia di protezione dei dati personali  e  in  particolare  alle
    prescrizioni in materia di sicurezza dei  dati,  nonche'  al  decreto
    ministeriale emanato a norma dell'articolo 1, comma  1,  lettera  f),
    del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264. 
      2. Il responsabile per  i  sistemi  informativi  automatizzati  del
    Ministero  della  giustizia  e'  responsabile  dello  sviluppo,   del
    funzionamento e della gestione dei sistemi  informatici  del  dominio
    giustizia. 
      3. I dati sono custoditi in infrastrutture informatiche di  livello
    distrettuale  o  interdistrettuale,  secondo  le  specifiche  di  cui
    all'articolo 34. 
    
            
          
              
                Capo II 

    SISTEMI INFORMATICI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 4 
     
                 Gestore della posta elettronica certificata 
                        del Ministero della giustizia 
     
      1. Salvo  quanto  previsto  all'articolo  19,  il  Ministero  della
    giustizia si avvale di  un  proprio  servizio  di  posta  elettronica
    certificata    conforme    a    quanto    previsto     dal     codice
    dell'amministrazione digitale. 
      2. Gli indirizzi di  posta  elettronica  certificata  degli  uffici
    giudiziari e degli UNEP, da utilizzare unicamente per  i  servizi  di
    cui al presente decreto, sono  pubblicati  sul  portale  dei  servizi
    telematici e rispettano le specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi
    dell'articolo 34. 
      3. Il Ministero della giustizia garantisce la conservazione dei log
    dei messaggi  transitati  attraverso  il  proprio  gestore  di  posta
    elettronica certificata per cinque anni. 
    
            
          
              
                Capo II 

    SISTEMI INFORMATICI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 5 
     
                       Gestore dei servizi telematici 
     
      1. Il gestore dei servizi telematici  assicura  l'interoperabilita'
    tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati  interni,
    il portale dei servizi telematici e il gestore di  posta  elettronica
    certificata del Ministero della giustizia. 
    
            
          
              
                Capo II 

    SISTEMI INFORMATICI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 6 
     
                       Portale dei servizi telematici 
     
      1. Il portale dei servizi telematici consente  l'accesso  da  parte
    dell'utente privato alle informazioni, ai  dati  e  ai  provvedimenti
    giudiziari secondo quanto previsto dall'articolo  51  del  codice  in
    materia di protezione dei dati personali. 
      2. L'accesso di cui al comma 1 avviene a norma dell'articolo 64 del
    codice dell'amministrazione digitale e secondo le specifiche tecniche
    stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      3. Il portale dei  servizi  telematici  mette  a  disposizione  dei
    soggetti abilitati esterni i servizi  di  consultazione,  secondo  le
    specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      4. Il portale dei servizi telematici mette a disposizione i servizi
    di pagamento telematico, secondo  quanto  previsto  dal  capo  V  del
    presente decreto. 
      5. Il portale dei  servizi  telematici  mette  a  disposizione  dei
    soggetti abilitati e degli utenti privati,  in  un'apposita  area,  i
    documenti che  contengono  dati  sensibili  oppure  che  eccedono  le
    dimensioni del messaggio di  posta  elettronica  certificata  di  cui
    all'articolo 13, comma 8, secondo le specifiche tecniche stabilite ai
    sensi dell'articolo 34 e nel rispetto dei requisiti di  sicurezza  di
    cui all'articolo 26. 
      6.  Il  portale  dei  servizi  telematici  consente  accesso  senza
    l'impiego di  apposite  credenziali,  sistemi  di  identificazione  e
    requisiti di legittimazione, alle informazioni ed alla documentazione
    sui  servizi  telematici  del  dominio   giustizia,   alle   raccolte
    giurisprudenziali e alle  informazioni  essenziali  sullo  stato  dei
    procedimenti pendenti, che vengono rese disponibili in forma anonima. 
    
            
          
              
                Capo II 

    SISTEMI INFORMATICI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 7 
     
                Registro generale degli indirizzi elettronici 
     
      1. Il registro generale degli indirizzi  elettronici,  gestito  dal
    Ministero  della  giustizia,  contiene  i   dati   identificativi   e
    l'indirizzo di posta elettronica certificata dei  soggetti  abilitati
    esterni di cui al comma 3 e degli utenti privati di cui al comma 4. 
      2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi  istituiti  con
    legge dello Stato, il registro generale degli  indirizzi  elettronici
    e' costituito mediante i dati contenuti negli  elenchi  riservati  di
    cui all'articolo 16, comma 7, del Decreto-legge 29 novembre 2008,  n.
    185, convertito nella legge del 28 gennaio  2009  n.  2,  inviati  al
    Ministero della giustizia  secondo  le  specifiche  tecniche  di  cui
    all'articolo 34. 
      3. Per i soggetti abilitati esterni non iscritti negli albi di  cui
    al comma 2, il  registro  generale  degli  indirizzi  elettronici  e'
    costituito  secondo  le  specifiche  tecniche  stabilite   ai   sensi
    dell'articolo 34. 
      4. Per le persone fisiche, quali utenti privati,  che  non  operano
    nelle qualita' di cui ai commi 2 e 3, gli indirizzi sono consultabili
    ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
    Ministri 6 maggio 2009, secondo le specifiche tecniche  stabilite  ai
    sensi dell'articolo 34. 
      5. Per le imprese, gli indirizzi sono consultabili, senza oneri, ai
    sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre  2008,
    n. 185, convertito nella legge del 28  gennaio  2009  n.  2,  con  le
    modalita' di cui al comma 10  del  medesimo  articolo  e  secondo  le
    specifiche tecniche di cui all'articolo 34. 
      6. Il registro generale degli indirizzi elettronici e'  accessibile
    ai soggetti abilitati mediante le specifiche  tecniche  stabilite  ai
    sensi dell'articolo 34. 
    
            
          
              
                Capo II 

    SISTEMI INFORMATICI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 8 
     
            Sistemi informatici per i soggetti abilitati interni 
     
      1.  I  sistemi  informatici  del  dominio   giustizia   mettono   a
    disposizione dei soggetti abilitati interni le funzioni di ricezione,
    accettazione e trasmissione dei  dati  e  dei  documenti  informatici
    nonche'  di  consultazione  e  gestione  del  fascicolo  informatico,
    secondo le specifiche di cui all'articolo 34. 
      2. L'accesso dei soggetti abilitati interni e'  effettuato  con  le
    modalita' definite dalle specifiche tecniche di cui all'articolo  34,
    che consentono l'accesso anche dall'esterno del dominio giustizia. 
      3. Nelle specifiche di cui al comma 2 sono disciplinati i requisiti
    di legittimazione e le credenziali di accesso  al  sistema  da  parte
    delle strutture e dei soggetti abilitati interni. 
    
            
          
              
                Capo II 

    SISTEMI INFORMATICI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 9 
     
          Sistema informatico di gestione del fascicolo informatico 
     
      1. Il Ministero della giustizia gestisce i procedimenti utilizzando
    le tecnologie dell'informazione e della  comunicazione,  raccogliendo
    in un fascicolo informatico gli atti, i documenti, gli  allegati,  le
    ricevute di posta elettronica certificata e i dati  del  procedimento
    medesimo da  chiunque  formati,  ovvero  le  copie  informatiche  dei
    medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo. 
      2. Il sistema di gestione del fascicolo informatico e' la parte del
    sistema  documentale   del   Ministero   della   giustizia   dedicata
    all'archiviazione e al reperimento di tutti i documenti  informatici,
    prodotti sia  all'interno  che  all'esterno,  secondo  le  specifiche
    tecniche di cui all'articolo 34. 
      3. La tenuta e conservazione  del  fascicolo  informatico  equivale
    alla tenuta e  conservazione  del  fascicolo  d'ufficio  su  supporto
    cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei  documenti
    originali  unici   su   supporto   cartaceo   previsti   dal   codice
    dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente. 
      4. Il fascicolo informatico reca l'indicazione: 
        a)  dell'ufficio  titolare  del   procedimento,   che   cura   la
    costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; 
        b) dell'oggetto del procedimento; 
        c) dell'elenco dei documenti contenuti. 
      5. Il fascicolo informatico e' formato  in  modo  da  garantire  la
    facile reperibilita' ed il collegamento degli atti ivi  contenuti  in
    relazione alla data di deposito, al loro contenuto, ed alle finalita'
    dei singoli documenti. 
      6. Con le specifiche tecniche di cui all'articolo 34 sono  definite
    le modalita' per il salvataggio dei log relativi alle  operazioni  di
    accesso al fascicolo informatico. 
    
            
          
              
                Capo II 

    SISTEMI INFORMATICI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 10 
     
                       Infrastruttura di comunicazione 
     
      1.  I  sistemi  informatici  del   dominio   giustizia   utilizzano
    l'infrastruttura tecnologica resa disponibile nell'ambito del Sistema
    Pubblico di Connettivita' per  le  comunicazioni  con  l'esterno  del
    dominio giustizia. 
    
            
          
              
                Capo III 

    TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

                                   Art. 11 
     
      Formato dell'atto del processo in forma di documento informatico 
     
      1. L'atto del processo in forma di documento informatico  e'  privo
    di  elementi  attivi  ed  e'  redatto  nei  formati  previsti   dalle
    specifiche  tecniche  di  cui  all'articolo   34;   le   informazioni
    strutturate sono in  formato  XML,  secondo  le  specifiche  tecniche
    stabilite ai sensi  dell'articolo  34,  pubblicate  sul  portale  dei
    servizi telematici. 
      2. La nota di iscrizione a ruolo  puo'  essere  trasmessa  per  via
    telematica  come  documento  informatico   sottoscritto   con   firma
    digitale; le relative informazioni sono contenute nelle  informazioni
    strutturate di cui al primo comma,  secondo  le  specifiche  tecniche
    stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
    
            
          
              
                Capo III 

    TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

                                   Art. 12 
     
                 Formato dei documenti informatici allegati 
     
      1. I documenti informatici  allegati  all'atto  del  processo  sono
    privi di elementi attivi e hanno i formati previsti dalle  specifiche
    tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      2. E' consentito  l'utilizzo  dei  formati  compressi,  secondo  le
    specifiche tecniche stabilite  ai  sensi  dell'articolo  34,  purche'
    contenenti solo file nei formati previsti dal comma precedente. 
    
            
          
              
                Capo III 

    TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

                                   Art. 13 
     
     Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni 
                           e degli utenti privati 
     
      1. I documenti informatici di  cui  agli  articoli  11  e  12  sono
    trasmessi da parte dei soggetti  abilitati  esterni  e  degli  utenti
    privati  mediante  l'indirizzo  di  posta   elettronica   certificata
    risultante  dal  registro  generale  degli   indirizzi   elettronici,
    all'indirizzo   di   posta   elettronica   certificata   dell'ufficio
    destinatario, secondo  le  specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi
    dell'articolo 34. 
      2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono  ricevuti
    dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata  la  ricevuta
    di avvenuta consegna  da  parte  del  gestore  di  posta  elettronica
    certificata del Ministero della giustizia. 
      3. Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di  avvenuta  consegna
    attesta, altresi', l'avvenuto  deposito  dell'atto  o  del  documento
    presso  l'ufficio  giudiziario  competente.  Quando  la  ricevuta  e'
    rilasciata dopo le ore 14 il  deposito  si  considera  effettuato  il
    giorno feriale immediatamente successivo. 
      4. Ai fini della comunicazione prevista dall'articolo  170,  quarto
    comma, del codice di  procedura  civile,  la  parte  che  procede  al
    deposito  invia  ai  procuratori   delle   parti   costituite   copia
    informatica dell'atto e  dei  documenti  allegati  con  le  modalita'
    previste dall'articolo 18 del presente decreto.  Fuori  del  caso  di
    rifiuto per omessa sottoscrizione, il rigetto del deposito  da  parte
    dell'ufficio non impedisce il successivo  deposito  entro  i  termini
    assegnati o previsti dal codice di procedura civile. 
      5. La certificazione dei professionisti abilitati  e  dei  soggetti
    abilitati esterni pubblici e'  effettuata  dal  gestore  dei  servizi
    telematici sulla base dei dati presenti nel registro  generale  degli
    indirizzi elettronici, secondo le specifiche  tecniche  stabilite  ai
    sensi dell'articolo 34. 
      6.  Al  fine  di  garantire  la  riservatezza  dei   documenti   da
    trasmettere, il soggetto abilitato esterno utilizza un meccanismo  di
    crittografia, secondo  le  specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi
    dell'articolo 34. 
      7. Il  gestore  dei  servizi  telematici  restituisce  al  mittente
    l'esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia nonche'  dagli
    operatori della cancelleria o della segreteria, secondo le specifiche
    tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      8.  La  dimensione  massima  del  messaggio  e'   stabilita   nelle
    specifiche tecniche di cui all'articolo 34. Se  il  messaggio  eccede
    tale dimensione, il gestore dei servizi  telematici  genera  e  invia
    automaticamente  al  mittente  un  messaggio  di  errore,  contenente
    l'avviso del rifiuto del messaggio, secondo  le  specifiche  tecniche
    stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      9. I soggetti abilitati esterni possono avvalersi dei  servizi  del
    punto di accesso, di cui all'articolo 23,  per  la  trasmissione  dei
    documenti; in tale caso il punto di accesso si attiene alle modalita'
    di trasmissione dei documenti di cui al presente articolo. 
    
            
          
              
                Capo III 

    TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

                                   Art. 14 
     
               Documenti probatori e allegati non informatici 
     
      1. I documenti probatori e gli allegati depositati in  formato  non
    elettronico sono identificati e descritti  in  una  apposita  sezione
    delle informazioni strutturate di cui  all'articolo  11,  secondo  le
    specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede
    ad effettuare copia  informatica  dei  documenti  probatori  e  degli
    allegati  su  supporto  cartaceo  e  ad   inserirla   nel   fascicolo
    informatico, apponendo la firma digitale ai sensi e per  gli  effetti
    di cui all'articolo  22,  comma  3  del  codice  dell'amministrazione
    digitale. 
    
            
          
              
                Capo III 

    TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

                                   Art. 15 
     
                       Deposito dell'atto del processo 
                   da parte dei soggetti abilitati interni 
     
      1. L'atto del  processo,  redatto  in  formato  elettronico  da  un
    soggetto abilitato interno e  sottoscritto  con  firma  digitale,  e'
    depositato  nel  fascicolo  informatico,  previa   attestazione   del
    deposito da parte della cancelleria o della  segreteria  dell'ufficio
    giudiziario mediante apposizione della data  e  della  propria  firma
    digitale. 
      2. In caso di atto formato da  organo  collegiale  l'originale  del
    provvedimento  e'  sottoscritto  con   firma   digitale   anche   dal
    presidente. 
      3. Quando l'atto  e'  redatto  dal  cancelliere  o  dal  segretario
    dell'ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e
    ne effettua il deposito nel fascicolo informatico. 
      4. Se il provvedimento del magistrato e' in  formato  cartaceo,  il
    cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae  copia
    informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche  stabilite
    ai sensi dell'articolo 34 e vi appone  la  sua  firma  digitale,  ove
    previsto. 
    
            
          
              
                Capo III 

    TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

                                   Art. 16 
     
                      Comunicazioni per via telematica 
     
      1. La comunicazione per via telematica dall'ufficio giudiziario  ad
    un soggetto abilitato esterno o all'utente privato  avviene  mediante
    invio di un messaggio dall'indirizzo di posta elettronica certificata
    dell'ufficio giudiziario mittente all'indirizzo di posta  elettronica
    certificata del destinatario, indicato nel  registro  generale  degli
    indirizzi elettronici, ovvero per la persona fisica  consultabile  ai
    sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
    Ministri 6 maggio 2009 e per l'impresa indicato  nel  registro  delle
    imprese,  secondo  le  specifiche   tecniche   stabilite   ai   sensi
    dell'articolo 34. 
      2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede
    ad  effettuare  una  copia  informatica  dei  documenti  cartacei  da
    comunicare nei formati previsti dalle specifiche  tecniche  stabilite
    ai sensi dell'articolo 34, che conserva nel fascicolo informatico. 
      3. La comunicazione per via telematica si intende perfezionata  nel
    momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna  breve
    da  parte  del  gestore  di   posta   elettronica   certificata   del
    destinatario e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e  48  del
    codice dell'amministrazione digitale. 
      4. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, e salvo il caso
    fortuito o la forza maggiore, si procede ai sensi  dell'articolo  51,
    comma 3 del decreto legge 25  giugno  2008  n.  112,  convertito  con
    modificazioni dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
    modificazioni, nel caso in cui viene generato un  avviso  di  mancata
    consegna previsto  dalle  regole  tecniche  della  posta  elettronica
    certificata. 
      5. Le ricevute  di  avvenuta  consegna  e  gli  avvisi  di  mancata
    consegna vengono conservati nel fascicolo informatico. 
      6. La comunicazione che contiene dati sensibili e'  effettuata  per
    estratto con contestuale messa  a  disposizione  dell'atto  integrale
    nell'apposita area del portale dei  servizi  telematici,  secondo  le
    specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi  dell'articolo  34  e  nel
    rispetto dei requisiti di  sicurezza  di  cui  all'articolo  26,  con
    modalita'   tali   da   garantire    l'identificazione    dell'autore
    dell'accesso e la tracciabilita' delle relative attivita'. 
      7. Nel caso previsto dal comma 6, si applicano le  disposizioni  di
    cui ai commi 2 e 3, ma la comunicazione si  intende  perfezionata  il
    giorno feriale  successivo  al  momento  in  cui  viene  generata  la
    ricevuta di avvenuta consegna breve da parte  del  gestore  di  posta
    elettronica certificata del destinatario. 
      8. Si applica, in ogni  caso,  il  disposto  dell'articolo  49  del
    codice dell'amministrazione digitale. 
    
            
          
              
                Capo III 

    TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

                                   Art. 17 
     
                      Notificazioni per via telematica 
     
      1. Al di fuori dei casi  previsti  dall'articolo  51,  del  decreto
    legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge
    6 agosto 2008, n.  133,  e  successive  modificazioni,  le  richieste
    telematiche di un'attivita' di notificazione da parte di  un  ufficio
    giudiziario sono inoltrate al sistema informatico dell'UNEP,  secondo
    le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      2. Le richieste di altri soggetti sono inoltrate  all'UNEP  tramite
    posta  elettronica  certificata,  secondo  le   specifiche   tecniche
    stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      3. La notificazione per via telematica da parte dell'UNEP  rispetta
    i requisiti richiesti per la comunicazione da un ufficio  giudiziario
    verso i soggetti abilitati esterni di cui all'articolo 16. 
      4. Il sistema informatico dell'UNEP individua l'indirizzo di  posta
    elettronica del destinatario dal registro  generale  degli  indirizzi
    elettronici, dal registro  delle  imprese  o  dagli  albi  o  elenchi
    costituiti ai sensi dell'articolo 16 del  decreto-legge  29  novembre
    2008, n. 185 convertito con  modificazioni  dalla  legge  28  gennaio
    2009, n. 2, nonche' per il cittadino dall'elenco reso consultabile ai
    sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
    Ministri 6 maggio 2009 in base alle specifiche tecniche stabilite  ai
    sensi dell'articolo 34. 
      5. Il sistema informatico  dell'UNEP,  eseguita  la  notificazione,
    trasmette per via telematica  a  chi  ha  richiesto  il  servizio  il
    documento informatico con la relazione di notificazione  sottoscritta
    mediante firma  digitale  e  congiunta  all'atto  cui  si  riferisce,
    nonche' le ricevute di  posta  elettronica  certificata,  secondo  le
    specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      6. L'ufficiale giudiziario, se non procede alla  notificazione  per
    via telematica, effettua la copia cartacea del documento informatico,
    attestandone la conformita' all'originale, e provvede a notificare la
    copia stessa nei modi di cui agli articoli 138 e seguenti del  codice
    di procedura civile. 
    
            
          
              
                Capo III 

    TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

                                   Art. 18 
     
                Notificazioni per via telematica tra avvocati 
     
      1. Nel caso previsto dall'articolo 4, legge 21 gennaio 1994, n. 53,
    il difensore puo' eseguire la  notificazione  ai  soggetti  abilitati
    esterni con  mezzi  telematici,  anche  previa  estrazione  di  copia
    informatica del documento cartaceo.  A  tale  scopo  trasmette  copia
    informatica dell'atto sottoscritta con firma  digitale  all'indirizzo
    di posta elettronica  certificata  del  destinatario  risultante  dal
    registro  generale  degli  indirizzi  elettronici,  nella  forma   di
    allegato al messaggio di posta  elettronica  certificata  inviato  al
    destinatario. Nel corpo del messaggio e'  inserita  la  relazione  di
    notificazione che contiene le informazioni  di  cui  all'articolo  3,
    comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dell'indirizzo di  posta
    elettronica certificata presso il  quale  l'atto  e'  stato  inviato,
    nonche' del numero di registro  cronologico  di  cui  all'articolo  8
    della suddetta legge. La notificazione si  intende  perfezionata  nel
    momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna  breve
    da  parte  del  gestore  di   posta   elettronica   certificata   del
    destinatario. 
      2. Quando il difensore procede ai sensi dell'articolo 170, comma 4,
    del codice di procedura civile, la  comunicazione  delle  memorie  e'
    effettuata  mediante  invio  di  copia  della  memoria   alle   parti
    costituite a mente del comma 1. 
      3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere  visione  degli
    atti  del  procedimento  tramite  accesso  al  portale  dei   servizi
    telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso. 
    
            
          
              
                Capo III 

    TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

                                   Art. 19 
     
       Disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari 
     
      1. Nelle indagini preliminari le comunicazioni  tra  l'ufficio  del
    pubblico ministero e gli ufficiali ed agenti di  polizia  giudiziaria
    avvengono su canale sicuro protetto da un meccanismo di  crittografia
    secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      2. Le specifiche tecniche assicurano l'identificazione  dell'autore
    dell'accesso e la  tracciabilita'  delle  relative  attivita',  anche
    mediante l'utilizzo di  misure  di  sicurezza  ulteriori  rispetto  a
    quelle previste dal disciplinare tecnico di cui  all'allegato  B  del
    codice in materia di protezione dei dati personali. 
      3. Per le comunicazioni di atti e documenti del procedimento di cui
    al comma 1 sono utilizzati i gestori di posta elettronica certificata
    delle  forze  di  polizia.  Gli  indirizzi   di   posta   elettronica
    certificata sono resi disponibili unicamente  agli  utenti  abilitati
    sulla base delle specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      4. Alle comunicazioni previste dal presente articolo si  applicano,
    in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 16, commi 1,  2,
    3, 4 e 5, e dell'articolo 20. 
      5. L'atto del processo in forma di documento informatico  e'  privo
    di elementi attivi ed e' redatto dalle forze di polizia  nei  formati
    previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai  sensi  dell'articolo
    34; le informazioni strutturate  sono  in  formato  XML,  secondo  le
    specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.  L'atto  del
    processo, protetto da meccanismi di crittografia, e' sottoscritto con
    firma digitale. Si applicano, in quanto  compatibili,  l'articolo  14
    del presente decreto,  nonche'  gli  articoli  20  e  21  del  codice
    dell'amministrazione digitale . 
      6. La comunicazione degli atti del processo alle forze di  polizia,
    successivamente al deposito previsto dall'articolo 15, e'  effettuata
    per  estratto  con  contestuale  messa   a   disposizione   dell'atto
    integrale, protetto da meccanismo di crittografia, in  apposita  area
    riservata all'interno del dominio giustizia, accessibile  solo  dagli
    appartenenti alle forze di polizia legittimati, secondo le specifiche
    tecniche stabilite ai sensi  dell'articolo  34  e  nel  rispetto  dei
    requisiti di sicurezza di cui all'articolo 26. 
      7. Per la gestione  del  fascicolo  informatico  si  applicano,  in
    quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9, commi da 1
    a 5. Agli atti contenuti nel fascicolo informatico, custodito in  una
    sezione distinta del  sistema  documentale  di  cui  all'articolo  9,
    protetta da un  meccanismo  di  crittografia  secondo  le  specifiche
    tecniche  stabilite  ai  sensi  dell'articolo   34,   hanno   accesso
    unicamente i soggetti abilitati interni appositamente abilitati. Alla
    conclusione delle indagini preliminari, e in ogni altro caso  in  cui
    il fascicolo o parte di  esso  deve  essere  consultato  da  soggetti
    abilitati esterni o da utenti privati,  questi  accedono  alla  copia
    resa disponibile mediante il  punto  di  accesso  e  il  portale  dei
    servizi telematici, secondo quanto previsto al capo IV. 
      8. Per la trasmissione telematica dei flussi informativi  sintetici
    delle  notizie  di  reato  e  dei  relativi  esiti  tra   il   Centro
    Elaborazione Dati del Servizio per il Sistema Informativo Interforze,
    di cui  all'articolo  8,  della  legge  1°  aprile  1981,  n.  121  e
    successive modifiche ed integrazioni, e il sistema dei registri delle
    notizie di reato delle Procure della Repubblica  sono  utilizzate  le
    infrastrutture di connettivita' delle pubbliche  amministrazioni  che
    consentono una interconnessione tra le  Amministrazioni,  secondo  le
    specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. Il canale di
    comunicazione e' protetto con le modalita' di cui al comma 1. 
      9. Per assicurare la massima riservatezza della fase delle indagini
    preliminari la base di dati  dei  registri  di  cui  al  comma  8  e'
    custodita, con le speciali misure di cui al  comma  2,  separatamente
    rispetto a quella relativa ai  procedimenti  per  i  quali  e'  stato
    emesso uno degli atti di cui all'articolo 60, del codice di procedura
    penale, in infrastrutture  informatiche  di  livello  distrettuale  o
    interdistrettuale  individuate  dal  responsabile   per   i   sistemi
    informativi automatizzati. I compiti di vigilanza sulle procedure  di
    sicurezza adottate sulla base dati prevista dal presente  comma  sono
    svolti dal Procuratore della Repubblica presso  il  Tribunale  e  dal
    Procuratore generale della Repubblica  presso  la  Corte  di  appello
    competenti in relazione all'ufficio giudiziario  titolare  dei  dati,
    avvalendosi del personale tecnico individuato dal responsabile per  i
    sistemi informativi automatizzati. 
    
            
          
              
                Capo III 

    TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

                                   Art. 20 
     
        Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno 
     
      1.  Il  gestore  di  posta  elettronica  certificata  del  soggetto
    abilitato esterno, fermi restando gli obblighi previsti  dal  decreto
    del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68 e dal  decreto
    ministeriale  2  novembre  2005,  recante  «Regole  tecniche  per  la
    formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale,  della
    posta  elettronica  certificata»,  e'  tenuto  ad  adottare  software
    antispam idoneo a prevenire la  trasmissione  di  messaggi  di  posta
    elettronica indesiderati. 
      2. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a  dotare  il  terminale
    informatico utilizzato di software idoneo a verificare  l'assenza  di
    virus informatici per ogni messaggio in arrivo e  in  partenza  e  di
    software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di  messaggi  di
    posta elettronica indesiderati. 
      3. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a conservare,  con  ogni
    mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi
    al dominio giustizia. 
      4. La casella di posta elettronica certificata deve disporre di uno
    spazio  disco  minimo  definito  nelle  specifiche  tecniche  di  cui
    all'articolo 34. 
      5. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a  dotarsi  di  servizio
    automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella
    di  posta  elettronica  certificata  e  a  verificare  la   effettiva
    disponibilita' dello spazio disco a disposizione. 
      6. La modifica dell'indirizzo elettronico puo' avvenire  dall'1  al
    31 gennaio e dall'1 al 31 luglio. 
      7. La disposizione di cui al comma 6  non  si  applica  qualora  la
    modifica  dell'indirizzo   si   renda   necessaria   per   cessazione
    dell'attivita' da parte del gestore di posta elettronica certificata. 
    
            
          
              
                Capo III 

    TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

                                   Art. 21 
     
                  Richiesta delle copie di atti e documenti 
     
      1. Il rilascio  della  copia  di  atti  e  documenti  del  processo
    avviene, previa verifica del regolare pagamento dei diritti previsti,
    tramite invio all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  del
    richiedente,  secondo  le  specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi
    dell'articolo 34. 
      2. L'atto o il documento che contiene dati sensibili  o  di  grandi
    dimensioni e' messo a disposizione nell'apposita area del portale dei
    servizi telematici, nel rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti
    ai sensi dell'articolo 34. 
      3. Nel caso di richiesta  di  copia  informatica,  anche  parziale,
    conforme al documento originale in formato cartaceo,  il  cancelliere
    ne attesta  la  conformita'  all'originale  sottoscrivendola  con  la
    propria firma digitale. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 22 
     
                          Servizi di consultazione 
     
      1. Ai fini di cui agli articoli 50, comma 1, 52  e  56  del  codice
    dell'amministrazione digitale, l'accesso ai servizi di  consultazione
    delle informazioni rese disponibili  dal  dominio  giustizia  avviene
    tramite un  punto  di  accesso  o  tramite  il  portale  dei  servizi
    telematici,  nel  rispetto  dei  requisiti  di   sicurezza   di   cui
    all'articolo 26. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 23 
     
                              Punto di accesso 
     
      1. Il punto di accesso  puo'  essere  attivato  esclusivamente  dai
    soggetti indicati dai commi 6 e 7. 
      2. Il punto di accesso fornisce un'adeguata qualita'  dei  servizi,
    dei processi informatici e dei relativi prodotti, idonea a  garantire
    la sicurezza del sistema, nel rispetto dei requisiti tecnici  di  cui
    all'articolo 26. 
      3. Il punto di accesso fornisce adeguati servizi  di  formazione  e
    assistenza ai propri utenti, anche relativamente ai profili tecnici. 
      4. La violazione da parte del gestore di un punto  di  accesso  dei
    livelli  di  sicurezza  e  di  servizio   comporta   la   sospensione
    dell'autorizzazione ad erogare i servizi fino al ripristino  di  tali
    livelli. 
      5. Il Ministero della giustizia dispone ispezioni tecniche, anche a
    campione,  per  verificare   l'attuazione   delle   prescrizioni   di
    sicurezza. 
      6. Possono gestire uno o piu' punti di accesso: 
        a) i consigli degli ordini professionali, i collegi ed i Consigli
    nazionali professionali, limitatamente ai propri iscritti; 
        b) il Consiglio nazionale forense, ove delegato  da  uno  o  piu'
    consigli degli ordini degli avvocati, limitatamente agli iscritti del
    consiglio delegante; 
        c) il Consiglio nazionale del notariato, limitatamente ai  propri
    iscritti; 
        d)  l'Avvocatura  dello  Stato,  le  amministrazioni  statali   o
    equiparate, e gli enti pubblici, limitatamente  ai  loro  iscritti  e
    dipendenti; 
        e) le Regioni, le citta' metropolitane, le provincie ed i Comuni,
    o enti consorziati tra gli stessi. 
        f) Le Camere di Commercio, per le imprese iscritte  nel  relativo
    registro. 
      7. I punti di accesso possono essere altresi' gestiti  da  societa'
    di capitali in possesso di un capitale  sociale  interamente  versato
    non inferiore a un milione di euro. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 24 
     
                    Elenco pubblico dei punti di accesso 
     
      1.  L'elenco  pubblico  dei  punti  di  accesso  attivi  presso  il
    Ministero della giustizia comprende le seguenti informazioni: 
        a) identificativo del punto di accesso; 
        b) sede legale del soggetto titolare del punto di accesso; 
        c) indirizzo internet; 
        d) dati relativi al legale rappresentante del punto di accesso  o
    a un suo  delegato,  comprendenti:  nome,  cognome,  codice  fiscale,
    indirizzo di posta elettronica certificata, numero di telefono  e  di
    fax; 
        e) recapiti relativi ai referenti tecnici da contattare  in  caso
    di problemi. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 25 
     
            Iscrizione nell'elenco pubblico dei punti di accesso 
     
      1. Il soggetto che intende costituire un punto di  accesso  inoltra
    domanda di iscrizione  nell'elenco  pubblico  dei  punti  di  accesso
    secondo il modello e con le modalita' stabilite dal responsabile  per
    i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia con
    apposito decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata  in
    vigore del presente decreto. 
      2. Il Ministero della giustizia decide sulla domanda  entro  trenta
    giorni, con provvedimento motivato,  anche  sulla  base  di  apposite
    verifiche,    effettuabili     anche     da     personale     esterno
    all'Amministrazione, da questa  delegato,  con  costi  a  carico  del
    richiedente. 
      3. Con il provvedimento di cui  al  comma  2,  il  Ministero  della
    giustizia delega la responsabilita' del processo  di  identificazione
    dei soggetti abilitati esterni al  punto  di  accesso.  Il  Ministero
    della giustizia puo' delegare  la  responsabilita'  del  processo  di
    identificazione degli  utenti  privati  agli  enti  pubblici  di  cui
    all'articolo 23, comma 6, lettera e). 
      4. Il Ministero della giustizia puo' verificare l'adempimento degli
    obblighi assunti da parte del gestore del punto di accesso di propria
    iniziativa oppure su segnalazione. In caso di violazione si applicano
    le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 26 
     
                           Requisiti di sicurezza 
     
      1. L'accesso ai servizi di consultazione  delle  informazioni  rese
    disponibili dal dominio giustizia  avviene  mediante  identificazione
    sul punto di accesso o sul portale dei servizi telematici, secondo le
    specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      2. Il punto di accesso stabilisce la connessione con il portale dei
    servizi  telematici  mediante  un  collegamento  sicuro   con   mutua
    autenticazione secondo le  specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi
    dell'articolo 34. 
      3. A seguito dell'identificazione viene in ogni caso  trasmesso  al
    gestore dei servizi telematici il codice  fiscale  del  soggetto  che
    effettua l'accesso. 
      4. I  punti  di  accesso  garantiscono  un'adeguata  sicurezza  del
    sistema con le modalita' tecniche specificate in  un  apposito  piano
    depositato unitamente all'istanza di cui all'articolo 25, a  pena  di
    inammissibilita' della stessa. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 27 
     
                       Visibilita' delle informazioni 
     
      1. Ad eccezione della fase  di  cui  all'articolo  19,  il  dominio
    giustizia consente  al  soggetto  abilitato  esterno  l'accesso  alle
    informazioni contenute nei  fascicoli  dei  procedimenti  in  cui  e'
    costituito o svolge  attivita'  di  esperto  o  ausiliario.  L'utente
    privato  accede  alle  informazioni  contenute  nei   fascicoli   dei
    procedimenti  in  cui  e'  parte  mediante  il  portale  dei  servizi
    telematici e, nei casi previsti dall'articolo 23, comma 6, lettere e)
    ed f), e comma 7, mediante il punto di accesso. 
      2. E' sempre consentito l'accesso alle informazioni necessarie  per
    la costituzione o l'intervento in giudizio in modo tale da  garantire
    la  riservatezza  dei  nomi  delle  parti  e  limitatamente  ai  dati
    identificativi del procedimento. 
      3. In caso di delega, rilasciata ai  sensi  dell'articolo  9  regio
    decreto legge  27  novembre  1933,  n.  1578,  il  dominio  giustizia
    consente l'accesso alle  informazioni  contenute  nei  fascicoli  dei
    procedimenti patrocinati dal delegante, previa comunicazione, a  cura
    di parte, di copia della delega stessa al  responsabile  dell'ufficio
    giudiziario, che provvede ai conseguenti  adempimenti.  L'accesso  e'
    consentito fino alla comunicazione della revoca della delega. 
      4. La delega, sottoscritta con firma  digitale,  e'  rilasciata  in
    conformita' alle specifiche di strutturazione di cui all'articolo 35,
    comma 4. 
      5. Gli esperti e gli ausiliari del giudice accedono ai  servizi  di
    consultazione   nel   limite   dell'incarico   ricevuto    e    della
    autorizzazione concessa dal giudice. 
      6. Salvo quanto previsto dal comma 2, gli avvocati e i  procuratori
    dello Stato accedono alle informazioni contenute  nei  fascicoli  dei
    procedimenti in cui e' parte  una  pubblica  amministrazione  la  cui
    difesa in  giudizio  e'  stata  assunta  dal  soggetto  che  effettua
    l'accesso. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 28 
     
     Registrazione dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati 
     
      1. L'accesso ai  servizi  di  consultazione  resi  disponibili  dal
    dominio giustizia si ottiene previa registrazione presso il punto  di
    accesso autorizzato o  presso  il  portale  dei  servizi  telematici,
    secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi  dell'articolo  34,
    comma 1. 
      2. I punti di accesso trasmettono al Ministero della  giustizia  le
    informazioni relative ad  i  propri  utenti  registrati,  secondo  le
    specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, comma 1. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

                                   Art. 29 
     
            Orario di disponibilita' dei servizi di consultazione 
     
      1. Il portale dei servizi telematici garantisce  la  disponibilita'
    dei servizi di consultazione nei giorni feriali dalle ore  otto  alle
    ore ventidue, dal lunedi' al venerdi', e  dalle  ore  otto  alle  ore
    tredici del sabato e dei giorni ventiquattro e trentuno dicembre. 
    
            
          
              
                Capo V 

    PAGAMENTI TELEMATICI

                                   Art. 30 
     
                                  Pagamenti 
     
      1. Il pagamento del contributo unificato e degli  altri  diritti  e
    spese e' effettuato nelle forme previste dal decreto  del  Presidente
    della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive  modificazioni.
    La ricevuta e la attestazione di pagamento o versamento  e'  allegata
    alla  nota  di  iscrizione  a  ruolo  o  ad  altra  istanza   inviata
    all'ufficio,  secondo  le  specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi
    dell'articolo  34,  ed  e'  conservata  dall'interessato  per  essere
    esibita a richiesta dell'ufficio. 
      2. Il pagamento di cui al comma 1 puo' essere  effettuato  per  via
    telematica con le modalita' e gli strumenti previsti dal decreto  del
    Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,  n.  115,  e  successive
    modificazioni e dalle altre disposizioni  normative  e  regolamentari
    relative al riversamento delle entrate alla Tesoreria dello Stato. 
      3. L'interazione tra le procedure di pagamento telematico  messe  a
    disposizione dal prestatore del servizio di pagamento,  il  punto  di
    accesso e il portale dei servizi telematici avviene su canale sicuro,
    secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      4. Il processo di pagamento telematico  assicura  l'univocita'  del
    pagamento mediante l'utilizzo della richiesta di pagamento telematico
    (RPT), della ricevuta telematica (RT) e  dell'identificativo  univoco
    di  erogazione  del  servizio   (CRS)   che   impediscono,   mediante
    l'annullamento del CRS, un secondo utilizzo della RT.  Le  specifiche
    tecniche sono definite ai sensi dell'articolo 34. 
      5. La ricevuta telematica, firmata digitalmente dal prestatore  del
    servizio di pagamento che effettua la riscossione o da un soggetto da
    questo delegato, costituisce prova del pagamento alla Tesoreria dello
    Stato ed e' conservata nel fascicolo informatico. 
      6. L'ufficio verifica periodicamente con modalita'  telematiche  la
    regolarita' delle ricevute o  attestazioni  e  il  buon  esito  delle
    transazioni di pagamento telematico. 
    
            
          
              
                Capo V 

    PAGAMENTI TELEMATICI

                                   Art. 31 
     
                              Diritto di copia 
     
      1. L'interessato,  all'atto  della  richiesta  di  copia,  richiede
    l'indicazione dell'importo del  diritto  corrispondente  che  gli  e'
    comunicato senza ritardo con mezzi telematici  dall'ufficio,  secondo
    le specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
      2. Alla richiesta di copia e' associato un  identificativo  univoco
    che, in caso di pagamento dei diritti di copia non contestuale, viene
    evidenziato nel sistema  informatico  per  consentire  il  versamento
    secondo le  modalita'  previste  dal  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. 
      3. La ricevuta telematica e' associata all'identificativo univoco. 
    
            
          
              
                Capo V 

    PAGAMENTI TELEMATICI

                                   Art. 32 
     
              Registrazione, trascrizione e voltura degli atti 
     
      1. La registrazione,  la  trascrizione  e  la  voltura  degli  atti
    avvengono in via telematica nelle forme previste dall'articolo 73 del
    decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.115,  e
    successive modificazioni. 
    
            
          
              
                Capo V 

    PAGAMENTI TELEMATICI

                                   Art. 33 
     
                      Pagamento dei diritti di notifica 
     
      1. Il pagamento dei diritti  di  notifica  viene  effettuato  nelle
    forme previste dall'articolo 30. 
      2.  L'UNEP  rende  pubblici  gli  importi  dovuti   a   titolo   di
    anticipazione. Eseguita la notificazione, l'UNEP  comunica  l'importo
    definitivo e restituisce il documento informatico  notificato  previo
    versamento del conguaglio dovuto dalla  parte  oppure  unitamente  al
    rimborso del maggior importo versato in acconto. 
    
            
          
              
                Capo VI 

    DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

                                   Art. 34 
     
                             Specifiche tecniche 
     
      1. Le specifiche tecniche sono stabilite  dal  responsabile  per  i
    sistemi informativi  automatizzati  del  Ministero  della  giustizia,
    sentito DigitPA e, limitatamente ai profili inerenti alla  protezione
    dei dati personali, sentito il Garante per  la  protezione  dei  dati
    personali. 
      2.  Le  specifiche  di  cui  al  comma  precedente   vengono   rese
    disponibili mediante pubblicazione nell'area pubblica del portale dei
    servizi telematici. 
      3. Fino all'emanazione delle specifiche tecniche di cui al comma 1,
    continuano ad applicarsi,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
    anteriormente vigenti. 
    
            
          
              
                Capo VI 

    DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

                                   Art. 35 
     
                      Disposizioni finali e transitorie 
     
      1. L'attivazione della trasmissione dei  documenti  informatici  e'
    preceduta da un decreto dirigenziale che  accerta  l'installazione  e
    l'idoneita'  delle   attrezzature   informatiche,   unitamente   alla
    funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti  informatici
    nel singolo ufficio. 
      2. L'indirizzo elettronico gia' previsto dal decreto  del  Ministro
    della Giustizia, 17 luglio 2008 recante «Regole tecnico-operative per
    l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo  civile»  e'
    utilizzabile per un periodo transitorio  non  superiore  a  sei  mesi
    dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
      3. La data  di  attivazione  dell'indirizzo  di  posta  elettronica
    certificata di cui all'articolo 4, comma 2, e' stabilita, per ciascun
    ufficio  giudiziario,   con   apposito   decreto   dirigenziale   del
    responsabile per i sistemi informativi  automatizzati  del  Ministero
    della giustizia che attesta la funzionalita'  del  sistema  di  posta
    elettronica certificata del Ministero della giustizia. 
      4. Le caratteristiche specifiche della strutturazione  dei  modelli
    informatici sono definite con decreto del responsabile per i  sistemi
    informativi automatizzati del Ministero della giustizia e  pubblicate
    nell'area pubblica del portale dei servizi telematici. 
      5. Fino  all'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui  al  comma  4,
    conservano efficacia le caratteristiche di strutturazione dei modelli
    informatici di cui al decreto del Ministro della giustizia 10  luglio
    2009, recante "Nuova strutturazione dei modelli informatici  relativa
    all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo  civile  e
    introduzione  dei  modelli  informatici  per   l'uso   di   strumenti
    informatici e telematici  nelle  procedure  esecutive  individuali  e
    concorsuali", pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  165  del  18
    luglio 2009 - s.o. n. 120. 
    
            
          
              
                Capo VI 

    DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

                                   Art. 36 
     
                 Adeguamento delle regole tecnico-operative 
     
      1.  Le  regole  tecnico-operative  sono   adeguate   all'evoluzione
    scientifica e tecnologica, con cadenza almeno biennale,  a  decorrere
    dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
    
            
          
              
                Capo VI 

    DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

                                   Art. 37 
     
                                  Efficacia 
     
      1. Il presente decreto  acquista  efficacia  il  trentesimo  giorno
    successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
    della Repubblica italiana 
      2. Dalla data di cui al comma 1, cessano  di  avere  efficacia  nel
    processo civile le disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 e del decreto del Ministro  della
    giustizia 17 luglio 2008. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
        Roma, 21 febbraio 2011 
     
                                      Il Ministro della giustizia: Alfano 
     
    Il Ministro per la pubblica amministrazione 
    e l'innovazione: Brunetta 
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
    
    Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2011 
    Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 84 
    
            
    
    Ultimo aggiornamento Giovedì 28 Aprile 2011 11:13
     

    sicurezza delle ferrovie comunitarie

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    DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2011, n. 43

    Attuazione della direttiva  2008/110/CE  che  modifica  la  direttiva
    2004/49/CE  relativa  alla  sicurezza  delle  ferrovie   comunitarie.
    (11G0077) 
    in G.U.R.I. del 15 aprile 2011, n. 87
    

     
     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
      Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
    l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
    alle Comunita'  europee  -  legge  comunitaria  per  il  2009  e,  in
    particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B; 
      Vista  la  direttiva  2004/49/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
    Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie
    comunitarie; 
      Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento
    delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE, che istituiscono  un  quadro
    normativo comune per la sicurezza delle ferrovie; 
      Vista  la  direttiva  2008/110/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
    Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE
    relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie; 
      Vista  la  direttiva  2008/57/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
    Consiglio, del 17  giugno  2008  relativa  all'interoperabilita'  del
    sistema ferroviario comunitario; 
      Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento
    della direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilita' del sistema
    ferroviario comunitario; 
      Visto il decreto in data 29 ottobre 2010, con il quale il  Ministro
    delle infrastrutture e dei trasporti, in considerazione  dei  ritardi
    nella realizzazione dei sistemi di attrezzaggio delle reti  regionali
    interconnesse, ha dato disposizioni per garantire che l'accesso  alle
    reti avvenga in presenza di livelli tecnologici omogenei fra le  reti
    regionali e la rete nazionale e con regole di sicurezza armonizzate; 
      Considerata, inoltre, la necessita' di  apportare  delle  modifiche
    per incongruenze relative ad alcuni riferimenti contenuti  nel  testo
    del citato decreto legislativo n. 162 del 2007; 
      Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
    adottata nella riunione del 17 dicembre 2010; 
      Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
    lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
      Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
    deputati e del Senato della Repubblica; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 3 marzo 2011; 
      Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
    Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
    Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle
    finanze; 
     
                                    Emana 
     
     
                      il seguente decreto legislativo: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                                  Finalita' 
     
      1. Il presente decreto, al  fine  di  migliorare  e  sviluppare  la
    sicurezza  delle  ferrovie  comunitarie,  modifica  ed   integra   la
    disciplina del  decreto  legislativo  10  agosto  2007,  n.  162,  in
    attuazione della direttiva  comunitaria  2008/110/CE  del  Parlamento
    europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008. 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
           Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 
     
      1. Al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le
    seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 2, comma 4, dopo la lettera  c)  e'  aggiunta  la
    seguente: 
      «c-bis) alle ferrovie storiche, museali e turistiche che operano su
    una propria rete, comprese le officine di manutenzione, i  veicoli  e
    il personale che vi lavora.»; 
        b) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera f) sono  inserite  le
    seguenti: 
      «f-bis) detentore: il soggetto o l'entita' che utilizza il  veicolo
    come mezzo di trasporto ed e' iscritto in quanto tale nel registro di
    immatricolazione nazionale (RIN) di cui all'articolo 33  del  decreto
    legislativo 8 ottobre 2010, n. 191; puo' esserne  il  proprietario  o
    avere il diritto di utilizzarlo; 
      f-ter)   soggetto   responsabile   della   manutenzione:   soggetto
    responsabile della manutenzione di un veicolo, registrato  in  quanto
    tale nel RIN; 
      f-quater) veicolo: veicolo ferroviario  atto  a  circolare  con  le
    proprie ruote sulla linea  ferroviaria,  con  o  senza  trazione.  Il
    veicolo  si  compone  di  uno  o  piu'  sottosistemi  strutturali   e
    funzionali o di parti di tali sottosistemi;»; 
        c)  all'articolo  6,  comma  2,  sono   apportate   le   seguenti
    modificazioni: 
        1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
      «d) autorizzare la messa in servizio  dei  sottosistemi  di  natura
    strutturale   costitutivi   del   sistema   ferroviario,   a    norma
    dell'articolo 14 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191;»; 
        2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
      «e) verificare che l'applicazione delle disposizioni e prescrizioni
    tecniche  relative  al  funzionamento  ed   alla   manutenzione   dei
    sottosistemi   costitutivi   del    sistema    ferroviario    avvenga
    conformemente ai pertinenti requisiti essenziali;»; 
        3) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
      «f) verificare che i componenti di interoperabilita' siano conformi
    ai  requisiti  essenziali  a  norma  dell'articolo  10  del   decreto
    legislativo 8 ottobre 2010, n. 191;»; 
        4) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: 
      «l) assicurare che i veicoli siano  debitamente  immatricolati  nel
    RIN  e  che  nei  registri  dell'infrastruttura  e  dei  veicoli   le
    informazioni in materia di sicurezza siano complete ed aggiornate;»; 
        5) dopo la lettera r) e' aggiunta la seguente: 
      «r-bis) disciplinare le modalita' di  circolazione  di  particolari
    categorie di veicoli che circolano sulla infrastruttura ricadente nel
    campo di  applicazione  del  presente  decreto,  compresi  i  veicoli
    storici.»; 
        d) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  al  comma  1,  le  parole:  «L'Agenzia   pubblica   annualmente
    trasmette»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L'Agenzia   pubblica
    annualmente e trasmette»; 
      2) al comma 2, le parole: «La relazione di cui  al  comma  2»  sono
    sostituite dalle seguenti: «La relazione di cui al comma 1» e dopo la
    lettera d) e' aggiunta, in fine,  la  seguente:  «d-bis)  le  deroghe
    concesse a norma dell'articolo 9-bis, comma 7.»; 
        e) all'articolo 8, comma 2, le parole: «fabbricante fornitore  di
    servizi   di   manutenzione,»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
    «fabbricante, fornitore di servizi di  manutenzione,»  e  le  parole:
    «addetto  alla  manutenzione  dei  vagoni»  sono   sostituite   dalla
    seguente: «detentore»; 
        f) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: 
      «Art. 9-bis (Manutenzione dei veicoli).  -  1.  A  ciascun  veicolo
    prima della messa in servizio o dell'utilizzo sulla rete e' assegnato
    un  soggetto  responsabile  della  manutenzione  registrato  nel  RIN
    conformemente all'articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010,
    n. 191. 
      2. Il soggetto responsabile della manutenzione puo' essere, tra gli
    altri, un'impresa ferroviaria, un gestore  dell'infrastruttura  o  un
    detentore. 
      3. Fatta salva la responsabilita' delle imprese ferroviarie  e  dei
    gestori dell'infrastruttura per il funzionamento sicuro della propria
    parte  di  sistema  come  prevista  nell'articolo  8,   il   soggetto
    responsabile della manutenzione assicura che i veicoli siano in grado
    di circolare in  condizioni  di  sicurezza  mediante  un  sistema  di
    manutenzione ed effettua direttamente la manutenzione o la affida  ad
    officine  di  manutenzione  qualificate.  A  tal  fine  il   soggetto
    responsabile  della  manutenzione  assicura  che  i   veicoli   siano
    mantenuti conformi: 
        a) al piano di manutenzione di ciascun veicolo; 
        b) ai requisiti  in  vigore,  incluse  le  norme  in  materia  di
    manutenzione e le disposizioni delle STI. 
      4.  Per  i  carri  merci  ciascun   soggetto   responsabile   della
    manutenzione deve essere certificato da un organismo riconosciuto dal
    Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti   secondo   le
    disposizioni di cui al comma 5. Il procedimento di riconoscimento  e'
    fondato su  criteri  di  indipendenza,  competenza  e  imparzialita'.
    Laddove il soggetto responsabile della  manutenzione  sia  un'impresa
    ferroviaria o  un  gestore  dell'infrastruttura,  alla  richiesta  di
    rilascio di nuovo certificato di sicurezza o di nuova  autorizzazione
    di sicurezza o di aggiornamento degli stessi deve essere allegato  il
    certificato di soggetto responsabile della manutenzione ottenuto  nel
    rispetto dei requisiti di cui al comma 5. 
      5. Il sistema di certificazione  dei  soggetti  responsabili  della
    manutenzione dei carri merci  deve  essere  conforme  al  regolamento
    adottato dalla Commissione europea sulla base  della  Raccomandazione
    dell'Agenzia  ferroviaria  europea  (ERA)  di  cui  all'articolo   1,
    paragrafo 8, della direttiva 2008/110/CE. I certificati rilasciati in
    base a tale sistema assicurano il rispetto dei requisiti  di  cui  al
    comma 3. 
      6. I certificati rilasciati a norma del  comma  5  sono  validi  in
    tutta la Comunita' europea. 
      7.  L'Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  puo'
    decidere  di  adempiere  all'obbligo  di  identificare  il   soggetto
    responsabile della manutenzione e della sua  certificazione  mediante
    misure alternative, nei seguenti casi: 
        a) veicoli registrati in un paese non appartenente alla Comunita'
    europea e mantenuti a norma della legislazione di tale Paese; 
        b) veicoli utilizzati su reti o  linee  il  cui  scartamento  sia
    differente da quello utilizzato  sulla  rete  ferroviaria  principale
    della Comunita'  europea  e  per  il  quale  il  soddisfacimento  dei
    requisiti di cui al comma 3 e' garantito  da  accordi  internazionali
    con paesi non appartenenti alla Comunita' europea e  veicoli  storici
    di cui all'articolo 6, comma 2, lettera r-bis); 
        c) veicoli di cui all'articolo 2, comma 4, attrezzature  militari
    e trasporti speciali che necessitano di una autorizzazione  specifica
    dell'Agenzia nazionale per  la  sicurezza  delle  ferrovie  prima  di
    essere messi in servizio. In tale  caso  sono  concesse  deroghe  per
    periodi non superiori ai cinque anni. 
      8. Le misure alternative di cui al comma 7  sono  attuate  mediante
    deroghe,  identificate  e  motivate  nella  relazione  annuale  sulla
    sicurezza di  cui  all'articolo  7  del  presente  decreto,  concesse
    dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie: 
        a) all'atto della registrazione dei veicoli a norma dell'articolo
    33 del decreto  legislativo  8  ottobre  2010,  n.  191,  per  quanto
    riguarda   l'identificazione   del   soggetto   responsabile    della
    manutenzione; 
        b) per il rilascio dei certificati di sicurezza e  autorizzazioni
    a imprese ferroviarie e gestori della infrastruttura  a  norma  degli
    articoli  14  e  15  del  presente  decreto,  per   quanto   riguarda
    l'identificazione o la certificazione del soggetto responsabile della
    manutenzione.»; 
        g) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «sia  conforme  alle
    norme  di  sicurezza  nazionali»  aggiungere  le  seguenti:  «di  cui
    all'articolo 12 ed all'allegato II»; 
        h) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il secondo periodo del  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:
    «Scopo del certificato di sicurezza e' fornire la prova che l'impresa
    ferroviaria  ha  elaborato  un  proprio  sistema  di  gestione  della
    sicurezza ed e' pertanto in grado di  soddisfare  i  requisiti  delle
    STI, di altre pertinenti disposizioni della normativa  comunitaria  e
    delle norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e
    della prestazione di servizi di trasporto sulla rete in condizioni di
    sicurezza.»; 
      2) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) la  certificazione  che  attesta  l'accettazione  delle  misure
    adottate  dall'impresa  ferroviaria  per   soddisfare   i   requisiti
    specifici necessari per la prestazione, in condizioni  di  sicurezza,
    dei suoi servizi sulla rete in  questione.  Detti  requisiti  possono
    riguardare l'applicazione  delle  STI  e  delle  norme  nazionali  di
    sicurezza, ivi comprese le norme per  il  funzionamento  della  rete,
    l'accettazione dei certificati del personale e l'autorizzazione  alla
    messa in servizio dei veicoli utilizzati dall'impresa ferroviaria. La
    certificazione e' basata sulla documentazione trasmessa  dall'impresa
    ferroviaria ai sensi dell'allegato IV.»; 
        i) all'articolo 19, comma 3, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
    parole: «,  tenendo  conto  dei  principi  e  degli  obiettivi  degli
    articoli 20 e 21.»; 
        l) il comma 4 dell'articolo 27 e' sostituito dal seguente: 
      «4.  Sulle  reti  regionali  non  isolate  e  su   quelle   isolate
    interessate da traffico merci individuate dall'articolo 1,  comma  2,
    del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,  l'applicazione  delle
    disposizioni di cui al presente decreto e' attuata  quando  risultino
    completati sistemi di attrezzaggio idonei  a  rendere  compatibili  i
    livelli tecnologici delle medesime reti regionali a quelli della rete
    nazionale per permettere l'unificazione degli standard di  sicurezza,
    dei regolamenti e delle procedure per il rilascio del certificato  di
    sicurezza. Con  successivi  provvedimenti  della  direzione  generale
    competente  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
    sentite le regioni interessate, sono fissati i termini entro i  quali
    le  suddette  reti  regionali  devono   completare   i   sistemi   di
    attrezzaggio compatibili a quelli della rete  nazionale.  Sulle  reti
    regionali, per le quali  non  risultano  completati  gli  adeguamenti
    tecnologici  di  cui  sopra,  possono  continuare  ad  operare  senza
    certificato di  sicurezza  le  imprese  ferroviarie  controllate  dal
    gestore dell'infrastruttura,  o  facenti  parte  della  societa'  che
    gestisce l'infrastruttura; in tale caso il direttore di esercizio  e'
    responsabile di tutti gli obblighi di legge di  cui  al  decreto  del
    Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.»; 
        m) nell'allegato II il punto 17 e' abrogato; 
        n) nell'allegato III, al punto 2, lettera c), le  parole:  «nelle
    norme nazionali di sicurezza di cui all'articolo  11  e  all'allegato
    II;» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nelle  norme  nazionali  di
    sicurezza di cui all'articolo 12 e all'allegato II;». 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
             Sistema di certificazione del soggetto responsabile 
                      della manutenzione di carri merci 
     
      1. Al fine di dare rapida attuazione al sistema  di  certificazione
    dei soggetti responsabili della  manutenzione  di  carri  merci,  con
    decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
    concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
    Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro  sessanta  giorni
    dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  legislativo,
    sono   dettate   disposizioni   che   tengano   conto    dell'accordo
    internazionale sottoscritto a  Bruxelles  il  14  maggio  2009.  Tale
    decreto disciplina le modalita' di riconoscimento degli Organismi  di
    certificazione dei soggetti  responsabili  della  manutenzione  e  la
    determinazione delle tariffe a carico dei predetti Organismi  per  le
    attivita' di riconoscimento, rinnovo e vigilanza svolte dal Ministero
    delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base del costo  effettivo
    delle prestazioni. Le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni. 
      2. Nelle more di entrata in vigore del regolamento  adottato  dalla
    Commissione europea sulla base della Raccomandazione dell'ERA di  cui
    all'articolo 1, paragrafo 8, della direttiva 2008/110/CE, il  decreto
    di cui al comma 1 disciplina anche: 
        a) i requisiti dell'Organismo di Certificazione; 
        b) le modalita' di certificazione del soggetto responsabile della
    manutenzione; 
        c) i requisiti del soggetto responsabile della manutenzione; 
        d) i compiti del soggetto responsabile della manutenzione; 
        e) le modalita' del rilascio e del  rinnovo  del  certificato  di
    soggetto  responsabile  della  manutenzione   nonche'   la   relativa
    validita'. 
      3. Nelle more dell'emanazione del decreto di  cui  al  comma  1  la
    verifica della capacita' di  svolgere  le  funzioni  di  responsabile
    della manutenzione, laddove lo stesso sia una impresa  ferroviaria  o
    un gestore della infrastruttura, e' effettuata dall'Agenzia nazionale
    per la sicurezza delle ferrovie, in  base  alle  competenze  previste
    dalla legislazione vigente, secondo le procedure di cui agli articoli
    14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e deve essere
    indicata sui certificati specificati in tali procedure. 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
                          Disposizioni finanziarie 
     
      1. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non
    devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
    pubblica. 
      2. Le Amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento  dei
    compiti  derivanti  dal  presente  decreto  con  le  risorse   umane,
    strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo, a chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di
    farlo osservare. 
        Dato a Roma, addi' 24 marzo 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                    Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                    dei Ministri 
     
                                    Matteoli,       Ministro        delle
                                    infrastrutture e dei trasporti 
     
                                    Frattini,   Ministro   degli   affari
                                    esteri 
     
                                    Alfano, Ministro della giustizia 
     
                                    Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                    delle finanze 
     
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
    
    
    Ultimo aggiornamento Lunedì 18 Aprile 2011 10:26
     

    energia elettrica nucleare

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    DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 2011, n. 41

    Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.
    31, recante disciplina della localizzazione,  della  realizzazione  e
    dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione  di
    energia  elettrica  nucleare,  di  impianti  di   fabbricazione   del
    combustibile nucleare, dei sistemi  di  stoccaggio  del  combustibile
    irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche'  benefici  economici  e
    campagne informative al pubblico,  a  norma  dell'articolo  25  della
    legge 23 luglio 2009, n. 99. (11G0084) 
    in G.U.R.I. del 13 aprile 2011, n. 85
    

     
     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
      Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  "Disciplina
    dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
    Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni; 
      Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per  lo
    sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
    di energia", ed in particolare, l'articolo 25, comma 5,  che  prevede
    che possono essere emanate disposizioni correttive e integrative  dei
    decreti legislativi di cui al comma  1  del  medesimo  articolo,  nel
    rispetto delle modalita' i principi e criteri  direttivi  di  cui  ai
    commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore; 
      Visto il decreto legislativo  15  febbraio  2010,  n.  31,  recante
    "Disciplina   della    localizzazione,    della    realizzazione    e
    dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione  di
    energia  elettrica  nucleare,  di  impianti  di   fabbricazione   del
    combustibile nucleare, dei sistemi  di  stoccaggio  del  combustibile
    irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' misure  compensative  e
    campagne informative al pubblico,  a  norma  dell'articolo  25  della
    legge 23 luglio 2009, n. 99"; 
      Vista la legge 31 dicembre  1962,  n.  1860,  concernente  "Impiego
    pacifico dell'energia nucleare", e successive modificazioni; 
      Vista la  legge  2  agosto  1975,  n.  393,  recante  "Norme  sulla
    localizzazione delle centrali elettronucleari e  sulla  produzione  e
    sull'impiego di energia elettrica"; 
      Visto il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  recante
    "Attuazione   delle   direttive    89/618/Euratom,    90/641/Euratom,
    96/29/Euratom   e   2006/117/Euratom   in   materia   di   radiazioni
    ionizzanti", e successive modificazioni; 
      Visto il decreto legislativo  20  febbraio  2009,  n.  23,  recante
    "Attuazione   della   direttiva   2006/117/Euratom,   relativa   alla
    sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e
    di combustibile nucleare esaurito"; 
      Vista la legge 14 novembre 1995, n.  481,  recante  "Norme  per  la
    concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
    Istituzione delle autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
    utilita'"; 
      Vista la legge 7 giugno 2000, n.  150,  recante  "Disciplina  delle
    attivita'  di  informazione  e  di  comunicazione   delle   pubbliche
    amministrazioni"; 
      Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in
    data  27  settembre  2000,  sul   programma   delle   iniziative   di
    informazione  e  comunicazione  istituzionale  delle  Amministrazioni
    dello Stato", pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  254  del  30
    ottobre 2000; 
      Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n.  314,  convertito,  con
    modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre  2003,  n.  368,   recante
    "Disposizioni  urgenti  per  la  raccolta,  lo   smaltimento   e   lo
    stoccaggio,  in  condizioni  di  massima   sicurezza,   dei   rifiuti
    radioattivi", e successive modificazioni; 
      Vista la legge 23  agosto  2004,  n.  239,  recante  "Riordino  del
    settore energetico nonche' delega al Governo per il  riassetto  delle
    disposizioni vigenti in materia di energia", che prevede, ai commi da
    99 a 106 dell'articolo 1, integrazioni delle disposizioni di  cui  al
    decreto-legge   14   novembre   2003,   n.   314,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368; 
      Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di  attuazione
    della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico  all'informazione
    ambientale; 
      Vista la legge 16 dicembre 2005, n. 282,  recante  "Ratifica  della
    Convenzione congiunta in materia  di  sicurezza  della  gestione  del
    combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il  5
    settembre 1997"; 
      Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , recante "Norme
    in materia ambientale", e successive modifcazioni; 
      Visto il decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  52,  recante
    "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul  controllo  delle
    sorgenti radioattive sigillate ad alta  attivita'  e  delle  sorgenti
    orfane"; 
      Visto il  decreto  legislativo  16  gennaio  2008,  n.  4,  recante
    "Ulteriori  disposizioni  correttive  ed  integrative   del   decreto
    legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  recante  norme  in   materia
    ambientale"; 
      Visto l'articolo 7  del  decreto-legge  23  giugno  2008,  n.  112,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
      Vista la direttiva 2009/71/Euratom del  Consiglio,  del  25  giugno
    2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza  nucleare
    degli impianti nucleari; 
      Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
    adottata nella riunione del 18 febbraio 2011; 
      Acquisito il parere del Consiglio di Stato  espresso  nell'Adunanza
    della Sezione consultiva per gli atti normativi del 10 marzo 2011; 
      Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
    8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
    del 3 marzo 2011; 
      Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
    deputati e del Senato della Repubblica; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 23 marzo 2011; 
      Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
    con i Ministri dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del
    mare, delle infrastrutture e dei trasporti,  per  la  semplificazione
    normativa, dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  della
    salute, per i beni e le attivita' culturali e per i rapporti  con  le
    regioni e per la coesione territoriale; 
     
                                    EMANA 
     
     
                      il seguente decreto legislativo: 
     
                                   Art. 1 
     
     
           Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.  31,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma  1,  lettera  a),  le  parole:  da:  ",  nonche'"  a:
    "connesse" sono soppresse; 
        b) al comma 1, lettera b), le parole:  "la  disattivazione"  sono
    sostituite dalle seguenti: "il decommissioning"; 
        c) al comma 1, lettera c), le  parole:  "le  misure  compensative
    relative" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "i  benefici  economici
    relativi"; 
        d) al comma 1, lettera f), le  parole:  "le  misure  compensative
    relative" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "i  benefici  economici
    relativi"; 
        e)  al  comma  1,  lettera  d),  le  parole  "connesso  ad"  sono
    sostituite dalle seguenti: "incluso in". 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
           Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. All'articolo 2, comma 1, del  decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) nell'alinea, le parole:"Ai fini" sono sostituite dalle seguenti:
    "Fatte salve le definizioni di cui alla legge 31  dicembre  1962,  n.
    1860, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ai fini"; 
      b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  "o
    del  Deposito  Nazionale  incluso  nel  Parco  Tecnologico   di   cui
    all'articolo 1, comma 1"; 
      c) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  "o
    del  Deposito  Nazionale  incluso  nel  Parco  Tecnologico   di   cui
    all'articolo 1, comma 1"; 
      d) la lettera  e)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "e)  "impianti
    nucleari" sono gli impianti di produzione  di  energia  elettrica  di
    origine nucleare e gli impianti  di  fabbricazione  del  combustibile
    nucleare, comprensivi delle opere relative allo stoccaggio temporaneo
    del  combustibile  irraggiato  e  dei  rifiuti   radioattivi,   delle
    infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, delle opere
    di sviluppo  e  adeguamento  della  rete  elettrica  di  trasmissione
    nazionale necessarie all'immissione in  rete  dell'energia  prodotta,
    delle eventuali vie di accesso  specifiche  e  delle  opere  connesse
    necessarie e pertinenti al suo esercizio;"; 
      e) alla lettera f), le parole da: "che  manifesta  l'interesse"  a:
    "impianto nucleare" sono sostituite dalle seguenti: "che rispettano i
    requisiti di cui all'articolo 5"; 
      f) la lettera  i)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "i)  "deposito
    nazionale" e' il deposito  nazionale  annesso  al  Parco  tecnologico
    destinato  allo  smaltimento  a   titolo   definitivo   dei   rifiuti
    radioattivi  a  bassa  e  media  attivita'  derivanti  da   attivita'
    industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione
    di impianti nucleari e di impianti del ciclo  del  combustibile  siti
    nel  territorio  nazionale,  nonche'  all'immagazzinamento  di  lunga
    durata  dei  rifiuti  ad  alta   attivita'   ed   eventualmente   del
    combustibile  irraggiato  provenienti  dall'esercizio   di   impianti
    nucleari, compresi i rifiuti derivanti dalla  pregressa  gestione  di
    impianti nucleari e di impianti del ciclo del combustibile  siti  nel
    territorio nazionale;"; 
      g) dopo la lettera l) e' aggiunta, in fine, la seguente: 
          "l-bis)   "decommissioning"   e'   l'insieme    delle    azioni
    pianificate, tecniche e gestionali,  da  effettuare  su  un  impianto
    nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della  cessazione
    definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza  e
    di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, sino
    allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente  da
    vincoli di natura radiologica.". 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
           Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
        "1.Il  Ministro  dello  sviluppo   economico,   che   si   avvale
    dell'Agenzia, con decreto da adottare di  concerto  con  il  Ministro
    delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e
    della tutela del territorio e del mare, nonche', per gli  aspetti  di
    rispettiva   competenza,    con    il    Ministro    dell'istruzione,
    dell'universita' e della ricerca ed il Ministro della salute,  adotta
    un documento programmatico, con il quale sono delineati gli obiettivi
    strategici in materia nucleare, tra i quali, in via  prioritaria,  la
    protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare  .  Il
    documento  indica  la  potenza  complessiva  ed  i  tempi  attesi  di
    costruzione e di  messa  in  esercizio  degli  impianti  nucleari  da
    realizzare,  nonche'  gli  interventi  in  materia   di   ricerca   e
    formazione, valuta il contributo atteso dalla produzione  di  energia
    elettrica da  fonte  nucleare  nei  riguardi  della  sicurezza  degli
    approvvigionamenti,  della  diversificazione   energetica   e   della
    riduzione delle emissioni inquinanti  e  di  gas  ad  effetto  serra,
    nonche' i benefici economici e sociali e delinea le linee  guida  del
    processo di realizzazione.". 
      2. All'articolo 3, comma 3, del  decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) la lettera  a)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "a)  l'impatto
    dell'energia  nucleare,  in  termini  di  sicurezza  nucleare  e   di
    protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e  di  tutela
    dell'ambiente, nonche' nei confronti dei rischi di proliferazione;"; 
      b) alla lettera b), le parole: "i benefici" sono  sostituite  dalle
    seguenti: "gli effetti"; 
      c) alla lettera c), le parole: "capacita' di" sono soppresse e dopo
    le   parole:   "potenza   elettrica"   e'   inserita   la   seguente:
    "complessiva"; 
      d) alla lettera d), le parole: "in quanto tecnologia a basso tenore
    di carbonio," sono soppresse; 
      e) alla lettera e),  la  parola:  "alleanze"  e'  sostituita  dalla
    seguente: "accordi"; 
      f) alla lettera f), dopo le parole: "modalita'  realizzative"  sono
    inserite le seguenti: "del programma" e le parole: "fornire strumenti
    di garanzia, anche attraverso la  formulazione  o  la  previsione  di
    emanazione di specifici indirizzi" sono  sostituite  dalle  seguenti:
    "sugli strumenti di tutela degli investimenti degli operatori"; 
      g) alla lettera g), la parola: "disattivazione" e' sostituita dalla
    seguente: "decommissioning" e dopo le parole: "degli impianti a  fine
    vita"  sono  inserite  le  seguenti:   ",   indipendentemente   dalla
    localizzazione del Parco tecnologico"; 
      h) alla lettera h), le parole: "i benefici" sono  sostituite  dalle
    seguenti:  "gli  effetti"  e  le  parole   "e   i   parametri   delle
    compensazioni  per  popolazione  e  sistema   delle   imprese"   sono
    soppresse; 
      i) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) la capacita'  di
    trasmissione della rete elettrica nazionale,  con  la  proposta,  ove
    necessario,  di  adeguamenti  della  stessa  al  fine  di  soddisfare
    l'obiettivo  prefissato   di   potenza   elettrica   complessiva   da
    installare;"; 
      l) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: "l) gli obiettivi in
    materia  di  approvvigionamento  e  arricchimento  del   combustibile
    nucleare, nonche' di trattamento del combustibile irraggiato.". 
      3. Il decreto di  cui  al  comma  1  dell'articolo  3  del  decreto
    legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,  come  modificato  dal  presente
    articolo, e' adottato entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata
    in vigore del presente decreto legislativo. 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
           Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
        "1. La costruzione e l'esercizio  degli  impianti  nucleari  sono
    considerate attivita' di preminente interesse  statale  e  come  tali
    soggette ad autorizzazione unica che  viene  rilasciata,  su  istanza
    dell'operatore,  e  sentito  il  Ministero  della  difesa  ai   sensi
    dell'articolo 334 del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,
    previa acquisizione del  parere  della  regione  sul  cui  territorio
    insiste l'impianto e dell'intesa con  la  Conferenza  unificata,  con
    decreto del Ministro dello sviluppo  economico  di  concerto  con  il
    Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
    il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  secondo  quanto
    previsto nel presente decreto legislativo. Il parere  della  regione,
    di carattere obbligatorio e non  vincolante,  e'  espresso  entro  il
    termine di novanta  giorni  dalla  richiesta,  decorso  il  quale  si
    prescinde  dalla  sua  acquisizione  e  si  procede  a  demandare  la
    questione alla Conferenza unificata.". 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
     
           Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. All'articolo 5, comma 1, del  decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31,  le  parole:  "e  finanziarie,"  sono  sostituite  dalle
    seguenti: "e finanziarie. Tali requisiti dovranno essere". 
      2. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.  31,
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        "2.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
    concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
    e del mare e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
    sono definiti i criteri esplicativi dei requisiti di cui al comma  1,
    nonche' le modalita' per la dimostrazione del possesso dei  requisiti
    stessi.". 
      3. All'articolo 5, comma 3, del  decreto  legislativo  15  febbraio
    2010,  n.  31,  la  parola:  "disattivazione"  e'  sostituita   dalla
    seguente:  "decommissioning"  e  la  parola:   "direttore",   ovunque
    ricorra, e' sostituita dalla seguente: "responsabile". 
      4.  Il  decreto  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  del  decreto
    legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,  come  modificato  dal  presente
    articolo, e' adottato entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata
    in vigore del presente decreto legislativo. 
    
            
          
                                   Art. 6 
     
     
           Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. All'articolo 6, comma 1, del  decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) le parole: "di cui all'articolo 5" sono soppresse; 
      b) le parole: "lo sviluppo" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "la
    realizzazione"; 
      c) le parole: ",  valutato  il  possesso  dei  requisiti  da  parte
    dell'operatore," sono soppresse; 
      d) dopo le parole: "la localizzazione" sono inserite  le  seguenti:
    "e le caratteristiche tecniche specifiche". 
    
            
          
                                   Art. 7 
     
     
           Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. All'articolo 7, comma 1, del  decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a)  le  parole:  "richiedono  all'Agenzia"  sono  sostituite  dalle
    seguenti: "trasmettono all'Agenzia un rapporto relativo alla verifica
    tecnica dei requisiti degli impianti nucleari stessi, richiedendo"; 
      b) le parole: "per la predisposizione del rapporto  preliminare  di
    sicurezza," sono sostituite dalle seguenti: "sullo stesso e"; 
      c)   le    parole:    "dell'Agenzia    per    l'energia    nucleare
    dell'Organizzazione per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo  economico
    (AEN-OCSE)" sono sostituite dalle seguenti: "dell'AEN-OCSE". 
    
            
          
                                   Art. 8 
     
     
           Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. La rubrica dell'articolo 8 del decreto legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, e' sostituita dalla seguente: «Criteri  tecnici  per  la
    localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico». 
      2. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
        "1. I  criteri  tecnici  per  la  localizzazione  degli  impianti
    nucleari e del Parco Tecnologico, in linea con le  migliori  pratiche
    internazionali,  sono  volti  ad  assicurare  adeguati   livelli   di
    sicurezza a tutela della salute della popolazione e della  protezione
    dell'ambiente, oltre quanto previsto dalle  vigenti  disposizioni  in
    materia.  Entro   sessanta   giorni   dall'adozione   del   documento
    programmatico di cui  all'articolo  3  comma  1,  il  Ministro  dello
    sviluppo economico, con uno o piu' decreti da  adottare  di  concerto
    con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
    mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  il  Ministro
    per i beni e le attivita' culturali e  il  Ministro  dell'istruzione,
    dell'universita'   e   della   ricerca,   definisce,   su    proposta
    dell'Agenzia,  formulata  entro  trenta  giorni   dall'adozione   del
    suddetto documento programmatico, in coerenza con lo stesso  e  sulla
    base dei contributi e dei  dati  tecnico-scientifici  predisposti  da
    enti  pubblici  di  ricerca,  ivi  inclusi  l'ISPRA,  l'ENEA   e   le
    universita', che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema  di
    parametri esplicativi dei  criteri  tecnici,  per  la  localizzazione
    degli impianti nucleari. Con decreto da  adottare  entro  centottanta
    giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni  correttive
    del  presente  decreto  legislativo,  il  Ministro   dello   sviluppo
    economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
    del territorio e del mare, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
    trasporti, il Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali  ed  il
    Ministro   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca,
    definisce,  su  proposta  dell'Agenzia,  formulata  entro  centoventi
    giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni  correttive
    del presente decreto, tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA  e
    sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici  predisposti
    da enti pubblici  di  ricerca,  ivi  inclusi  l'ISPRA,  l'ENEA  e  le
    universita', che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema  di
    parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione  del
    Parco Tecnologico. I criteri  tecnici  per  la  localizzazione  degli
    impianti nucleari e del  Parco  Tecnologico  fanno,  in  particolare,
    riferimento ai seguenti profili: 
      a) popolazione e fattori socio-economici; 
      b) idrologia e risorse idriche; 
      c) fattori meteorologici; 
      d) biodiversita'; 
      e) geofisica e geologia; 
      f) valore paesaggistico; 
      g) valore architettonico-storico; 
      h) accessibilita'; 
      i) sismo-tettonica; 
      l) distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto; 
      m)  strategicita'   dell'area   per   il   sistema   energetico   e
    caratteristiche della rete elettrica; 
      n) rischi potenziali indotti  da  attivita'  umane  nel  territorio
    circostante.". 
      3. I commi 2  e  3  dell'articolo  8  del  decreto  legislativo  15
    febbraio 2010, n. 31, sono abrogati. 
    
            
          
                                   Art. 9 
     
     
           Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. L'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e'
    sostituito dal seguente: 
        "Articolo 9 - (Valutazione ambientale strategica ed  integrazione
    della  Strategia  nucleare)  -  1.  La  Strategia  nucleare  di   cui
    all'articolo  3  e  i  parametri  tecnici  ai  sensi  del   comma   1
    dell'articolo 8 per la localizzazione degli impianti nucleari nonche'
    del  Parco  tecnologico  sono  soggetti,  distintamente  per   quanto
    riguarda  il  Parco  Tecnologico,  alle  procedure   di   valutazione
    ambientale strategica, ai sensi e per gli effetti di cui  al  decreto
    legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni,
    nonche' al rispetto del principio di giustificazione di cui ai  commi
    1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230,
    di recepimento della direttiva 96/26/EURATOM del  Consiglio,  del  13
    maggio 1996. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  trasmette  al
    Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  la
    documentazione necessaria per l'avvio della procedura di  valutazione
    ambientale strategica entro quattro mesi dalla adozione  di  ciascuno
    dei decreti di cui all'articolo 8, comma 1. 
      2.  Entro  trenta  giorni  dalla  conclusione  di  ciascuna   delle
    procedure  di  valutazione  ambientale   strategica,   il   Ministero
    dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  trasmette  al
    Ministero   dello   sviluppo   economico   e   al   Ministero   delle
    infrastrutture e  dei  trasporti  il  parere  motivato,  adottato  di
    concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministero per i  beni
    e le attivita' culturali. 
      3. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
    concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
    e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per le
    parti di rispettiva competenza, sono adeguati,  entro  trenta  giorni
    dal ricevimento del parere di cui  al  comma  3,  la  Strategia  e  i
    parametri di cui al comma 1 secondo le conclusioni della  valutazione
    ambientale strategica. Gli atti cosi' adeguati sono sottoposti  entro
    quindici giorni all'approvazione del Consiglio dei Ministri. I  testi
    approvati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
    italiana.". 
    
            
          
                                   Art. 10 
     
     
           Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. All'articolo 10, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, le parole "comma  4"  sono  sostituite  dalle  seguenti.
    "comma 3". 
      2. All'articolo 10, comma 3, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) nell'alinea, le parole: "analiticamente identificati con decreto
    del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
    dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con e con il
    Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia,  da
    emanarsi entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto" sono soppresse; 
      b) alla lettera b), la parola: "istallazione" e'  sostituita  dalla
    seguente: "installazione"; 
      c) la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "c)  progetto
    preliminare  dell'impianto,  recante  l'indicazione  della  tipologia
    dell'installazione, dei  principi  di  funzionamento,  della  potenza
    installata e delle principali caratteristiche tecniche;"; 
      d) alla lettera e), le parole: "sulle aree" sono  sostituite  dalle
    seguenti: "sul sito"; 
      e) alla lettera f), le parole:  "alla  valutazione  preliminare  di
    sicurezza"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "alle  verifiche  del
    rapporto". 
      3. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,
    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
        "3-bis. Con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
    concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
    e del mare e  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  trasporti,
    sentita l'Agenzia, possono essere integrati o specificati i dati  e/o
    le informazioni di cui al comma 3. 
        3-ter. Sulla base dei  parametri  definiti  dal  decreto  di  cui
    all'articolo 8, comma 1, l'operatore  puo'  richiedere  al  Ministero
    dello sviluppo economico di effettuare indagini tecniche  preliminari
    sui siti che intende sottoporre a certificazione. Il  Ministro  dello
    sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della  tutela
    del territorio del mare, il Ministro delle infrastrutture e trasporti
    e l'Agenzia, rilascia l'autorizzazione, ferma restando  la  riduzione
    in pristino del sito al termine  delle  indagini  e  il  risarcimento
    immediato dei danni arrecati dal momento dell'inizio delle  indagini,
    in accordo con il proprietario dell'area interessata.". 
      4. Il decreto di cui al comma 3-bis dell'articolo  10  del  decreto
    legislativo  15  febbraio  2010,  n.  31,  introdotto  dal   presente
    articolo, e' adottato entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
    vigore del presente decreto legislativo. 
    
            
          
                                   Art. 11 
     
     
           Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. All'articolo 11, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n.  31,  le  parole:  "entro  sessanta  giorni  della  relativa
    ricezione" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta  giorni  dal
    ricevimento di ciascuna istanza". 
      2. All'articolo 11, comma 3, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, dopo le parole: "l'Agenzia," sono inserite le  seguenti:
    " tenuto conto delle determinazioni di cui all'articolo 7,". 
      3. All'articolo 11, comma 3, lettera a) del decreto legislativo  15
    febbraio 2010, n. 31, le parole:  "comma  4"  sono  sostituite  dalle
    seguenti: "comma 3". 
      4. All'articolo 11, comma 5, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31,  la  parola:  "trenta"  e'  sostituita  dalla  seguente:
    "quindici" e le parole:  "del  comune  interessato"  sono  sostituite
    dalle  seguenti:  "del  comune  o  dei   Comuni   interessati,   come
    individuati ai sensi dell'art. 23, comma 4.". 
      5. All'articolo 11, comma 6, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) le parole "si provvede" sono sostituite  dalle  seguenti:  "il
    Ministero dello sviluppo economico provvede"; 
        b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  "Le  modalita'
    di funzionamento  del  Comitato  interistituzionale  sono  stabilite,
    previo parere della Conferenza unificata da  esprimere  entro  trenta
    giorni dalla richiesta del parere stesso, con  decreto  del  Ministro
    dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente  e
    della tutela del territorio e del mare, da adottare entro i  sessanta
    giorni successivi; il Comitato opera senza corresponsione di compensi
    o emolumenti a favore dei componenti.". 
      6. All'articolo 11, comma 10, del decreto legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, la parola: "procede" e' soppressa. 
    
            
          
                                   Art. 12 
     
     
           Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. All'articolo 12, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a)  la  parola:   "approvata"   e'   sostituita   dalla   seguente:
    "approvato"; 
      b) lettera b), sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  ",
    incluse eventuali caratterizzazioni ambientali"; 
      c) dopo la lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti: 
      "e-bis)predisposizione di opere di drenaggio per scavi; 
      e-ter) opere di protezione del sito; 
      e-quater)  mobilizzazione   del   cantiere,   inclusi   laboratori,
    macchinari e infrastrutture residenziali di cantiere; 
      e-quinquies) eventuali demolizioni; 
      e-sexies) realizzazioni di scavi, riporti e rilevati.". 
      2. L'articolo 12, comma 2,  del  decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
        "2. Le suddette attivita' devono essere comunicate  o  denunciate
    all'ente  locale  interessato  o  altra  Amministrazione  competente,
    secondo la normativa vigente,  allegando  una  relazione  dettagliata
    delle opere e attivita' da effettuare.". 
      3. All'articolo 12, comma 3, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) le parole: "l'area sulla quale" sono sostituite dalle  seguenti:
    "il sito sul quale"; 
      b) la parola:"siano" e' sostituita dalla seguente: "sia"; 
      c) le parole:"Al  proprietario  dell'area"  sono  sostituite  dalle
    seguenti: "Al proprietario del sito"; 
        d) il quarto periodo e'  sostituito  dal  seguente:  "L'operatore
    che,  per  qualsiasi  motivo,   non   pervenga   alla   realizzazione
    dell'impianto nucleare, provvede alla riduzione in pristino del  sito
    e, ove cio' non sia possibile, e' tenuto a risarcire al  proprietario
    il danno arrecato al bene.". 
    
            
          
                                   Art. 13 
     
     
           Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. All'articolo 13, il comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio
    2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
        "1.  Entro  il  termine  di  cui  all'articolo  11,   comma   11,
    eventualmente prorogato ai sensi del comma 12 del medesimo  articolo,
    l'operatore titolare del sito certificato presenta al Ministero dello
    sviluppo economico apposita istanza di autorizzazione  unica  per  la
    costruzione e  l'esercizio  dell'impianto  nucleare  corredata  dalla
    certificazione dell'operatore, ai sensi dell'articolo 5.". 
      2. All'articolo 13, comma 2, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a)  le  parole:  "analiticamente  identificati  con  decreto,  da
    emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto," sono  sostituite  dalle  seguenti:  "secondo  le  modalita'
    stabilite con decreto"; 
        b) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
    ", secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo  5,  comma
    2"; 
        c) la lettera e), e' sostituita dalla seguente: 
          "e)  progetto  definitivo   dell'impianto,   rispondente,   tra
    l'altro, ai dettami in tema di tutela ambientale di  cui  al  decreto
    legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive  modificazioni,  e
    comprendente, tra l'altro, la natura, le caratteristiche  e  la  vita
    operativa dell'impianto e delle  opere  connesse  e  delle  eventuali
    opere di compensazione e mitigazione previste, le modalita' operative
    per  lo  stoccaggio  del  combustibile  irraggiato  e   dei   rifiuti
    radioattivi prodotti e le relative  strutture  ubicate  nello  stesso
    sito e connesse all'impianto nucleare;"; 
        d) la lettera f), e' sostituita dalla seguente: 
          "f) la  documentazione  di  cui  all'articolo  23  del  decreto
    legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;"; 
      e) alla lettera g), la parola: "finale" e' soppressa"; 
      f) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
          "h)  documentazione   relativa   al   modello   operativo   per
    l'esercizio dell'impianto; in particolare: 
      1) manuale per la gestione in qualita'; 
      2)   schema    di    regolamento    di    esercizio,    comprensivo
    dell'organigramma  previsionale  del  personale  preposto  e  addetto
    all'esercizio tecnico dell'impianto, che  svolga  funzioni  rilevanti
    agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria  e
    relative patenti di idoneita'; 
      3) schema di manuale operativo; 
      4) programma delle prove funzionali a freddo; 
      5) programma generale di prove con il combustibile nucleare; 
      6) proposte di prescrizioni tecniche;"; 
        g) la  lettera  i)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "i)  studio
    preliminare  di  decommissioning   dell'impianto,   inclusivo   della
    valutazione, sulla base delle indicazioni  delle  direttive  europee,
    del  volume  e  del  condizionamento,  trasporto  e  conferimento  al
    Deposito nazionale dei rifiuti  radioattivi  e  con  indicazione  dei
    relativi costi previsti. Nei rifiuti  radioattivi  sono  compresi  il
    combustibile nucleare irraggiato per il quale non sia previsto  altro
    utilizzo o i rifiuti derivanti dal suo riprocessamento;"; 
      h) alla lettera m),  dopo  le  parole  "normative  nazionali"  sono
    inserite le seguenti: "-  ai  sensi  del  capo  III  della  legge  31
    dicembre 1962, n. 1860 -"; 
      i) la lettera  n)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "n)  piano  di
    protezione fisica dell'impianto;"; 
      l)  alla  lettera  p),  le  parole  "misure  compensative  "   sono
    sostituite dalle seguenti: "benefici economici". 
      3. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15  febbraio
    2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
        "3. L'istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero
    dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero
    per i beni e le attivita' culturali, anche ai fini  dell'avvio  della
    procedura di impatto ambientale (VIA), e la documentazione depositata
    presso gli enti interessati, secondo quanto disposto dall'articolo 23
    del  decreto  legislativo  n.   152   del   2006,   anche   ai   fini
    dell'informazione e della partecipazione  del  pubblico,  nonche'  al
    Ministero delle infrastrutture e trasporti.". 
      4. All'articolo 13, comma 4, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) dopo le parole: "il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
    territorio e del mare" sono inserite le  seguenti:  "nonche',  per  i
    profili di competenza, presso altre pubbliche amministrazioni"; 
      b)  dopo  le  parole:  "livelli  di  sicurezza"  sono  inserite  le
    seguenti: "e di radioprotezione"; 
      c)  le  parole:  "di  tutela  della  salute  della  popolazione   e
    dell'ambiente" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "di  tutela  della
    salute dei lavoratori e della popolazione e di tutela dell'ambiente". 
      5. All'articolo 13, comma 5, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, le parole: "e le autorizzazioni" sono soppresse. 
      6. Il comma 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15  febbraio
    2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
        "6.  L'Agenzia,  ai  fini  della  conclusione   dell'istruttoria,
    acquisisce il provvedimento  di  valutazione  di  impatto  ambientale
    (VIA), e di autorizzazione integrata ambientale (AIA)  rilasciato  in
    sede statale, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
    e successive modificazioni, e si adegua alle  relative  prescrizioni.
    Il  rinnovo   dell'autorizzazione   integrata   ambientale   di   cui
    all'articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
    e' effettuato ogni quindici anni, sentita l'Agenzia.". 
      7. Il comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15  febbraio
    2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
        "7. In sede di espletamento delle procedure di VIA e  di  AIA  di
    cui al comma  6  sono  recepite  le  conclusioni  della  VAS  di  cui
    all'articolo  9  ed  e'  esclusa  ogni  duplicazione  delle  relative
    valutazioni. Le valutazioni di cui al decreto  legislativo  3  aprile
    2006, n. 152, previste dal comma 6, fermo  restando  quanto  disposto
    dal secondo periodo  del  medesimo  comma,  sono  effettuate  con  le
    modalita' ed entro e non oltre i termini ivi  stabiliti.  Sono  fatte
    salve le valutazioni dell'Agenzia relativamente  alla  certificazione
    del sito rispetto ai criteri di localizzazione.". 
      8. Il comma 8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15  febbraio
    2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
        "8.  L'Agenzia  definisce  le  prescrizioni  tecniche  cui  sara'
    soggetto l'impianto, anche  sulla  base  delle  informazioni  fornite
    dall'operatore.  Le   prescrizioni   tecniche   costituiscono   parte
    integrante  e  sostanziale   dell'autorizzazione   unica.   L'Agenzia
    definisce,  inoltre,  le  eventuali  prescrizioni   ai   fini   della
    certificazione dell'operatore.". 
      9. All'articolo 13, comma 10, del decreto legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, le parole: "anche in base all'esito delle  procedure  di
    VIA" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto delle prescrizioni
    contenute nel decreto di compatibilita' ambientale"; 
      10. All'articolo 13 del decreto legislativo 15  febbraio  2010,  n.
    31, dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
        "12-bis. A seguito di variazioni delle prescrizioni  tecniche  di
    cui  al  comma  8,   stabilite   dall'Agenzia   e   comunicate   alle
    amministrazioni di cui  al  comma  12,  il  Ministro  dello  sviluppo
    economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
    del territorio e del mare e con il Ministro  delle  infrastrutture  e
    dei  trasporti,  provvede   con   proprio   decreto   alla   modifica
    dell'autorizzazione  unica,  disponendone  la  pubblicazione  con  le
    modalita' di cui al comma 12.". 
      11. All'articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 15  febbraio
    2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) alla lettera b), le parole: "la natura, le  caratteristiche,  la
    durata"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "la   tipologia   e   le
    caratteristiche"; 
      b) alla lettera d),  le  parole:  "nonche'  la  periodicita'  delle
    revisioni" sono sostituite dalle seguenti: ", non inferiore alla vita
    operativa di cui al comma 2, lettera e)"; 
      c) la lettera e) e' soppressa. 
      12. Il  comma  14  dell'articolo  13  del  decreto  legislativo  15
    febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
        "14. L'autorizzazione unica vale quale licenza per l'esercizio di
    impianti  di  produzione  di  energia   elettrica   nucleare   e   di
    fabbricazione del combustibile nucleare, previa acquisizione da parte
    dell'operatore della certificazione comprovante l'esito  positivo  di
    collaudi,  prove   non   nucleari   e   prove   nucleari   rilasciati
    dall'Agenzia, secondo le procedure previste dagli articoli da 42 a 45
    del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230.  A  seguito  di  tale
    acquisizione, l'operatore trasmette alle amministrazioni  di  cui  ai
    commi 1 e 3 e all'Agenzia il  rapporto  finale  di  sicurezza,  prima
    dell'avvio dell'esercizio commerciale dell'impianto. L'autorizzazione
    unica certifica anche la qualifica  di  "operatore",  secondo  quanto
    previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2.". 
      13. All'articolo 13, comma 15, del decreto legislativo 15  febbraio
    2010, n. 31, dopo le parole "esercire l'impianto," sono  inserite  le
    seguenti: "come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e),". 
      14. All'articolo 13 del decreto legislativo 15  febbraio  2010,  n.
    31, dopo il comma 15 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
        "15-bis.   La    costruzione,    l'avviamento    e    l'esercizio
    dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 luglio  2009,
    n. 99, e  successive  modificazioni,  avvengono  sotto  il  controllo
    tecnico dell'Agenzia, che vigila sul rispetto  delle  prescrizioni  e
    condizioni  stabilite  nell'autorizzazione  unica,  fatti  salvi   le
    attivita' ed i poteri di controllo, di  monitoraggio  e  sanzionatori
    disciplinati dal  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e
    successive modificazioni, per le parti non riguardanti  il  ciclo  di
    funzionamento dell'impianto.". 
      15. Il decreto di cui al  comma  2  dell'articolo  13  del  decreto
    legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,  come  modificato  dal  presente
    articolo, e' adottato entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
    vigore del presente decreto legislativo. 
    
            
          
                                   Art. 14 
     
     
           Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. All'articolo 14, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, dopo le parole: "prescrizioni impartite," sono  inserite
    le seguenti: "  accertate  ai  sensi  dell'articolo  10  del  decreto
    legislativo 17 marzo 1995, n. 230,". 
    
            
          
                                   Art. 15 
     
     
           Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. All'articolo 15, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a)  nell'alinea,  la  parola:  "controlli"  e'   sostituita   dalla
    seguente: "verifiche", dopo la parola:  "sicurezza"  e'  inserita  la
    seguente: "nucleare" e la parola: "altresi'" e' soppressa; 
      b) alla lettera b), dopo le parole: "dei lavoratori" sono  inserite
    le seguenti: "e dei responsabili" e dopo le parole:  "riguardo  alla"
    sono inserite le seguenti: "sicurezza e alla". 
      2. All'articolo 15, comma 2, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, dopo la parola: "sicurezza"  e'  inserita  la  seguente:
    "nucleare". 
      3. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 15  febbraio
    2010, n. 31 e' sostituito dal seguente: 
        "3. Il soggetto  titolare  dell'autorizzazione  unica,  sotto  la
    supervisione dell'Agenzia, e' obbligato: 
      a) a valutare e  verificare  periodicamente  nonche'  a  migliorare
    costantemente la  sicurezza  dell'impianto,  in  modo  sistematico  e
    verificabile; 
      b) a garantire l'esistenza e l'attuazione di  sistemi  di  gestione
    che attribuiscano la  dovuta  priorita'  alla  sicurezza  nucleare  e
    l'adozione di misure  per  la  prevenzione  di  incidenti  e  per  la
    mitigazione delle relative conseguenze; 
      c) a realizzare idonee barriere fisiche e procedure  amministrative
    di  protezione  il  cui  mancato  funzionamento  causerebbe   per   i
    lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni
    ionizzanti; 
          d)  a  prevedere  e  mantenere  risorse  finanziarie  ed  umane
    adeguate all'adempimento degli obblighi di cui alle lettere a), b)  e
    c).". 
    
            
          
                                   Art. 16 
     
     
           Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. La rubrica dell'articolo 16 del decreto legislativo 15  febbraio
    2010, n. 31, e' sostituita  dalla  seguente:  "Rapporto  annuale  del
    titolare dell'autorizzazione unica". 
      2. All'articolo 16, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, le parole:"Il titolare"sono sostituite  dalle  seguenti:
    "Ferme restando  le  disposizioni  di  cui  al  Capo  X  del  decreto
    legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il titolare". 
      3. Il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 15  febbraio
    2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
        "3. Ferme restando le disposizioni di cui ai capi VIII e  IX  del
    decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il rapporto  e'  trasmesso
    altresi' al Comitato di confronto e trasparenza di  cui  all'articolo
    22, nel rispetto delle eccezioni previste dal comma  2  del  medesimo
    articolo  22,  ed  e'  pubblicato  sui  siti  internet  del  titolare
    dell'autorizzazione unica e dell'Agenzia.". 
    
            
          
                                   Art. 17 
     
     
           Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. All'articolo 18, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, le parole: "L'Agenzia e' responsabile delle verifiche di
    ottemperanza" sono sostituite  dalle  seguenti:  "Ferme  restando  le
    disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 17  marzo
    1995, n. 230, e degli articoli 28 e  29  del  decreto  legislativo  3
    aprile 2006, n. 152, e successive  modificazioni  per  le  parti  non
    riguardanti  il  ciclo  di  funzionamento  dell'impianto,   l'Agenzia
    vigila". 
      2. All'articolo 18, comma 4, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, le  parole:  "la  sospensione  delle  attivita'  di  cui
    all'autorizzazione  unica"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "la
    sospensione  delle   attivita'   relative   alle   prescrizioni   non
    rispettate". 
    
            
          
                                   Art. 18 
     
     
           Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. I commi 1 e  2  dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  15
    febbraio 2010, n. 31, sono sostituiti dai seguenti: 
        "1. Il titolare dell'autorizzazione unica e'  responsabile  della
    gestione dei rifiuti radioattivi  di  esercizio  e  del  combustibile
    nucleare per tutta  la  durata  della  vita  dell'impianto,  fino  al
    trasferimento al deposito nazionale ovvero fino alla presa in  carico
    dell'impianto da parte di Sogin ai sensi del successivo articolo  20.
    In attesa del loro conferimento al Deposito nazionale, possono essere
    stoccati temporaneamente nel sito dell'impianto, nel  rispetto  delle
    disposizioni  vigenti  nonche'  delle  prescrizioni  tecniche  e   di
    esecuzione impartite dall'Agenzia, sia i rifiuti di esercizio che  il
    combustibile irraggiato. Per quest'ultimo, l'operatore puo'  adottare
    l'opzione di un successivo riprocessamento  presso  strutture  estere
    accreditate, nel rispetto della legislazione vigente. 
        2. Il titolare dell'autorizzazione  unica  provvede,  secondo  la
    normativa vigente ed in particolare le disposizioni di cui al Capo VI
    del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e  nel  rispetto  delle
    prescrizioni   impartite   dall'Agenzia,   al   trattamento   ed   al
    condizionamento dei rifiuti di esercizio, al loro smaltimento  presso
    il Deposito nazionale e al conferimento del combustibile irraggiato o
    dei rifiuti derivanti dal suo  riprocessamento,  presso  il  medesimo
    Deposito nazionale.". 
    
            
          
                                   Art. 19 
     
     
           Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. Il comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 15  febbraio
    2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
        "1. All'attivita' di decommissioning degli  impianti  attende  la
    Sogin S.p.A., in coerenza con gli scopi statutari e  con  le  vigenti
    disposizioni in materia.". 
      2. All'articolo 20, comma 2, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) dopo le parole: "al termine della vita" e' inserita la seguente:
    "operativa"; 
      b) sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  ",  secondo  gli
    indirizzi formulati ai sensi dell'articolo 13, comma 4,  del  decreto
    legislativo 16 marzo 1999, n. 79". 
      3. Dopo il comma 2 dell'articolo  20  del  decreto  legislativo  15
    febbraio 2010, n. 31, e' inserito il seguente: 
        "2-bis. L'operatore notifica, con preavviso di sei mesi  mediante
    atto scritto, il termine  della  vita  operativa  dell'impianto  alla
    Sogin S.p.A., all'Agenzia, al Ministero dello sviluppo economico,  al
    Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
    nonche' all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. ". 
      4. All'articolo 20, comma 3, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) dopo le parole: "al termine della vita" e' inserita la seguente:
    "operativa"; 
      b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nominato d'intesa
    tra Sogin S.p.A. e operatore. In mancanza dell'intesa, la  nomina  e'
    effettuata dall'Agenzia". 
      5. All'articolo 20, comma 5, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, le parole: "operata dalla Sogin S.p.A." sono  sostituite
    dalle seguenti: "di cui al comma 3". 
      6. All'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,
    dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
        "6-bis. I pareri riguardanti i progetti di cui agli articoli  55,
    56 e  57  del  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  gia'
    presentati alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  da
    almeno ventiquattro mesi, sono rilasciati dalle Autorita'  competenti
    entro centottanta giorni dalla suddetta data. Qualora tali pareri non
    vengano rilasciati entro il termine  di  cui  al  primo  periodo,  il
    Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi,
    che si svolge secondo le modalita' degli articoli 14-ter e  14-quater
    della legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di rilasciare  le  relative
    autorizzazioni entro i successivi centottanta giorni. 
        6-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
    presente decreto, la Sogin S.p.A. segnala al Ministero dello sviluppo
    economico e alle autorita' competenti,  nell'ambito  delle  attivita'
    richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre  1962,  n.
    1860, e del comma 1-bis dell'articolo 148 del decreto legislativo  17
    marzo 1995, n.  230,  eventuali  priorita'  per  l'ottenimento  delle
    relative  autorizzazioni,   secondo   un   criterio   di   efficienza
    realizzativa.   Qualora,   entro   novanta    giorni    dall'avvenuta
    segnalazione,  le  autorita'  competenti  non  rilascino   i   pareri
    riguardanti  le  suddette  attivita',  il  Ministero  dello  sviluppo
    economico avvia il procedimento unico di cui all'articolo  25,  comma
    2, lettera h), della legge 23 luglio 2009, n.  99,  che  si  conclude
    entro i successivi novanta giorni.". 
      7. La disposizione di cui  al  comma  6-ter  dell'articolo  20  del
    decreto legislativo 15 febbraio 2010,  n.  31,  come  modificato  dal
    presente articolo, si applica  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
    entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
    
            
          
                                   Art. 20 
     
     
           Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. All'articolo 21, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, la parola: "istituito"  e'  sostituita  dalla  seguente:
    "costituito". 
      2. All'articolo 21, comma 2, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a)  la  parola:  "AEEG",  ovunque  ricorra,  e'  sostituita   dalle
    seguenti: "Autorita' per l'energia elettrica e il gas"; 
      b) dopo  le  parole:  "previo  parere"  e'  inserita  la  seguente:
    "vincolante". 
      3. All'articolo 21, comma 3, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) la parola: "AEEG" e' sostituita dalle seguenti:  "Autorita'  per
    l'energia elettrica e il gas"; 
      b) le parole: "risorse finanziare" sono sostituite dalle  seguenti:
    "risorse finanziarie". 
    
            
          
                                   Art. 21 
     
     
           Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. All'articolo 22, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, le parole: "comma 4"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
    "comma 9,". 
    
            
          
                                   Art. 22 
     
     
           Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15
    febbraio   2010,   n.   31,   le   parole:    "beneficio    economico
    omnicomprensivo, da corrispondere per ciascun anno  solare,  o  parte
    dello stesso," sono sostituite dalle seguenti:  "beneficio  economico
    omnicomprensivo, commisurato alla durata  effettiva  dei  lavori,  da
    corrispondere posticipatamente per ciascun anno solare,". 
      2. All'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15
    febbraio 2010, n. 31, le parole: "ed e' pari  a  0,4  euro/MWh"  sono
    sostituite dalle seguenti: ", pari a 0,4 euro/MWh". 
      3. All'articolo 23, comma 4, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, le parole: "nei 20 km  dal  perimetro"  sono  sostituite
    dalle seguenti: "nei 25 km dal centro dell'edificio reattore". 
      4. All'articolo 23, comma 5, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, le  parole:  "le  schema  tipo"  sono  sostituite  dalle
    seguenti: "lo schema tipo". 
    
            
          
                                   Art. 23 
     
     
           Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. La rubrica dell'articolo 24 del decreto legislativo 15  febbraio
    2010, n. 31 e' sostituita dalla seguente:  "Decadenza  e  sospensione
    dai benefici". 
      2. All'articolo 24, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, la parola: "realizzazione" e' sostituita dalla seguente:
    "costruzione". 
      3. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        "1-bis.  Nel  caso  in   cui   la   costruzione   o   l'esercizio
    dell'impianto   subiscano   arresti   temporanei    non    imputabili
    all'operatore, l'erogazione dei benefici e' sospesa e  i  periodi  di
    arresto  non  sono  considerati  ai  fini  della  determinazione  del
    beneficio.". 
    
            
          
                                   Art. 24 
     
     
           Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. Nella rubrica del titolo III del decreto legislativo 15 febbraio
    2010, n. 31, le parole: "e delle relative misure  compensative"  sono
    sostituite dalle seguenti: "e dei relativi benefici economici". 
      2. All'articolo 25, comma 3, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n.  31,  le  parole:  "realizzazione  del  Centro  di  studi  e
    sperimentazione" sono sostituite dalle seguenti: "realizzazione di un
    Centro di studi e sperimentazione". 
      3. All'articolo 25, comma 3, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, le parole: "dal  finanziamento  delle"  sono  sostituite
    dalle seguenti: "dalla componente tariffaria che finanzia le". 
      4. All'articolo 25, comma 3, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
        "3-bis. Nell'ambito del Parco Tecnologico, i programmi di ricerca
    e le azioni di sviluppo condotti da Sogin  S.p.A  e  funzionali  alle
    attivita' di decommissioning e alla gestione dei rifiuti  radioattivi
    sono finanziati dalla componente tariffaria di  cui  all'articolo  1,
    comma 1, lettera a), del  decreto-legge  18  febbraio  2003,  n.  25,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n 83.". 
    
            
          
                                   Art. 25 
     
     
           Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1 le parole: ", in coerenza  con  l'atto  di  indirizzo
    previsto dall'articolo 27, comma 8, della legge 23  luglio  2009,  n.
    99," sono soppresse; 
      b) al comma 1, lettera d), dopo le  parole:  "rifiuti  radioattivi"
    sono inserite le seguenti: ", ad  eccezione  di  quelli  disciplinati
    dall'articolo 29, comma 1," e le parole: "ai sensi dell'articolo  29"
    sono sostituite dalle seguenti: "ai  sensi  dell'articolo  30,  comma
    4,". 
    
            
          
                                   Art. 26 
     
     
           Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15  febbraio
    2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
        "1. Entro tre mesi dall'approvazione del Consiglio  dei  Ministri
    di cui all'articolo  9,  comma  3,  la  Sogin  S.p.A.  definisce,  in
    conformita'  alla  suddetta  approvazione,  una  proposta  di   Carta
    nazionale delle aree potenzialmente idonee  alla  localizzazione  del
    Parco Tecnologico, proponendo contestualmente un ordine di  idoneita'
    delle  suddette  aree  sulla  base  di  caratteristiche  tecniche   e
    socio-ambientali delle aree preliminarmente identificate, nonche'  un
    progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso.". 
      2. All'articolo 27, comma 2, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'alinea, le parole: "di massima" sono soppresse e la  parola:
    "indicati" e' sostituita dalla seguente: "indicata"; 
      b) alla lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: ",  e
    determinazione del fattore di riempimento". 
      3. All'articolo 27, comma 3, primo periodo, le parole: "di massima"
    sono soppresse. 
      4. All'articolo 27, comma 4, le parole: "alle misure  compensative"
    sono sostituite dalle seguenti: "ai benefici economici". 
      5. All'articolo 27, comma 5, dopo le parole: "formalmente trasmesse
    alla stessa"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  al  Ministero  dello
    sviluppo economico" e la parola: "potenzialmente" e' soppressa. 
      6.  All'articolo  27,  comma  6,  la  parola:  "potenzialmente"  e'
    soppressa. 
      7.  All'articolo  27,  comma  7,  la  parola:  "potenzialmente"  e'
    soppressa; dopo la parola "comunicare" sono inserite le seguenti:  ",
    entro sessanta giorni" e le  parole  "Regioni  interessate",  ovunque
    ricorrano,  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "regioni   nel   cui
    territorio ricadono le aree idonee". 
      8. All'articolo 27, comma 9, dopo la  parola:  "aree",  la  parola:
    "potenzialmente" e' soppressa. 
      9. All'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, dopo le parole: "di cui al medesimo comma" sono inserite
    le seguenti: "ovvero dal perfezionamento dell'intesa di cui al  comma
    8". 
      10. All'articolo 27,  comma  11,  le  parole:  "ne  attribuisce  il
    diritto di svolgere le attivita' di cui al presente articolo  in  via
    esclusiva alla stessa Sogin S.p.A" sono  sostituite  dalle  seguenti:
    "attribuisce il diritto di svolgere le attivita' ad esso relative, di
    cui al presente decreto legislativo, in  via  esclusiva  alla  stessa
    Sogin S.p.A., nel rispetto del diritto comunitario.". 
      11. L'articolo 27, comma 12, e' sostituito dal seguente: 
        "12. Nella regione in cui e' situato il  sito  prescelto  per  la
    realizzazione del Parco tecnologico,  la  Sogin  S.p.A.  avvia  entro
    trenta giorni una campagna di informazione diffusa e capillare  volta
    a comunicare alla popolazione  ed  agli  enti  locali  le  necessarie
    informazioni sul Deposito nazionale; in tale campagna informativa  si
    terra' conto, in particolare, dei temi della sicurezza, della  salute
    dei lavoratori e della popolazione, della tutela ambientale,  nonche'
    di quelli relativi alle ricadute  socio-economiche,  culturali  e  di
    sviluppo  del  territorio  connesse  alla  realizzazione  del   Parco
    Tecnologico  e   ai   benefici   economici   previsti,   della   loro
    quantificazione, modalita' e tempi del trasferimento alla popolazione
    interessata.". 
      12. All'articolo 27, comma 13, le parole: "Entro quattro mesi" sono
    sostituite dalle seguenti: "Entro sei mesi" e le parole: "il  termine
    di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "il termine di sei mesi". 
      13. Dopo il comma 13 dell'articolo 27 del  decreto  legislativo  15
    febbraio 2010, n. 31, e' inserito il seguente: 
        "13-bis. L'istanza  deve  essere  contestualmente  presentata  al
    Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al
    Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  anche  ai  fini
    dell'avvio  della  procedura  di  impatto  ambientale  (VIA),  e   la
    documentazione depositata presso gli enti interessati, secondo quanto
    disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo n.  152  del  2006,
    anche ai fini dell'informazione e della partecipazione del  pubblico,
    nonche' al Ministero delle infrastrutture e trasporti.". 
      14. All'articolo 27 del decreto legislativo 15  febbraio  2010,  n.
    31, dopo il comma 17 e' aggiunto il seguente: 
        "17-bis.  L'autorizzazione  unica  vale  quale  dichiarazione  di
    pubblica utilita', indifferibilita' e  urgenza  delle  opere  e,  ove
    occorra, quale dichiarazione  di  inamovibilita'  e  apposizione  del
    vincolo  preordinato  all'esproprio  dei  beni  in   essa   compresi.
    L'autorizzazione   unica   costituisce   variante   agli    strumenti
    urbanistici  e   sostituisce   ogni   provvedimento   amministrativo,
    autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di  assenso  e
    atto  amministrativo,  comunque  denominati,  previsti  dalle   norme
    vigenti, costituendo titolo a costruire  ed  esercire  l'impianto  in
    conformita' al progetto approvato.". 
    
            
          
                                   Art. 27 
     
     
           Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. All'articolo 28, comma 1 del  decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "c)  rapporto
    preliminare di sicurezza;"; 
      b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
          "d) documentazione da cui  risulta  il  modello  operativo  per
    l'esercizio del Deposito nazionale, in particolare: 
      1) schema di regolamento di esercizio; 
      2) schema di manuale operativo; 
      3)  programma  generale  di  prove  per  la  movimentazione  e   lo
    stoccaggio dei rifiuti radioattivi; 
      4) organigramma previsionale  del  personale  preposto  ed  addetto
    all'esercizio tecnico dell'impianto, che  svolga  funzioni  rilevanti
    agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria  e
    relative patenti di idoneita';". 
    
            
          
                                   Art. 28 
     
     
           Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. All'articolo 29, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
    2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) dopo le parole: "impianti nucleari" sono inserite  le  seguenti:
    "e dal ciclo del combustibile"; 
      b) le parole: "delle misure  compensative"  sono  sostituite  dalle
    seguenti: "dei benefici economici". 
    
            
          
                                   Art. 29 
     
     
           Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. All'articolo 30 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, dopo le parole: "circostante il relativo sito", sono
    inserite le seguenti: "secondo i  criteri  di  cui  all'articolo  23,
    comma 4,"; 
      b) al comma  5,  le  parole:  "in  un  ambito  territoriale  di  20
    chilometri" sono sostituite dalle seguenti: "localizzate  all'interno
    di un'area compresa entro i 20 chilometri  dal  centro  dell'edificio
    Deposito"; 
      c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Benefici economici"; 
    
            
          
                                   Art. 30 
     
     
    Introduzione dell'articolo 34-bis del decreto legislativo n.  31  del
                                    2010 
     
      1. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 15 febbraio 2010,  n.
    31, e' inserito il seguente: 
     
                                "Art. 34-bis. 
     
     
                             Disposizioni finali 
     
      1. Ai sensi e per gli effetti  del  presente  decreto  legislativo,
    ogni riferimento al CNEN,  all'ENEA-DISP,  all'ANPA,  all'APAT  o  al
    Dipartimento nucleare, rischio tecnologico ed industriale  dell'ISPRA
    e' da intendersi all'Agenzia. 
      2. Agli impianti  nucleari  di  cui  al  presente  decreto  non  si
    applicano gli articoli 36, 37, 38, 39,  40,  41,  42,  50  e  58  del
    decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 
      3. Le disposizioni della  legge  31  dicembre  1962,  n.  1860,  si
    applicano in quanto compatibili con il presente decreto. 
      4. Per quanto  non  previsto  espressamente  nel  presente  decreto
    legislativo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo  17
    marzo 1995, n. 230. 
      5.  Ai  fini  della  tutela  delle  informazioni,  i  dati   e   le
    informazioni oggetto del presente decreto recanti una  classifica  di
    segretezza sono gestiti in conformita' alle disposizioni che regolano
    la materia.". 
    
            
          
                                   Art. 31 
     
     
           Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 31 
                                  del 2010 
     
      1. All'articolo 35 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          "1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
      a) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge  2  agosto
    1975, n. 393; 
      b) articoli 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; 
      c) articolo 1, comma 100, della legge 23 agosto 2004, n. 239."; 
        b) il comma 2 e' abrogato. 
    
            
          
                                   Art. 32 
     
     
          Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 31 del 2010 
     
      1. Al decreto legislativo n. 31 del 2010 sono apportate le seguenti
    modificazioni: 
      a) la parola:"art.", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente:
    "articolo"; 
      b) la parola:  "disattivazione",  ovunque  ricorra,  e'  sostituita
    dalla seguente: "decommissioning"; 
      c) al comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo  n.  31  del
    2010, le parole: "e dell'Area istituzioni, territorio e ambiente"sono
    soppresse; 
      d) nel titolo, le  parole  "misure  compensative"  sono  sostituite
    dalle seguenti: "benefici economici". 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
     
        Dato a Roma, addi' 23 marzo 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                      Berlusconi,     Presidente      del
                                      Consiglio dei Ministri 
     
                                      Romani,  Ministro  dello   sviluppo
                                      economico 
     
                                      Prestigiacomo,             Ministro
                                      dell'ambiente e  della  tutela  del
                                      territorio e del mare 
     
                                      Matteoli,      Ministro       delle
                                      infrastrutture e dei trasporti 
     
                                      Calderoli,    Ministro    per    la
                                      semplificazione normativa 
     
                                      Gelmini, Ministro  dell'istruzione,
                                      dell'universita' e della ricerca 
     
                                      Fazio, Ministro della salute 
     
                                      Galan, Ministro per  i  beni  e  le
                                      attivita' culturali 
     
                                      Fitto, Ministro per i rapporti  con
                                      le  regioni  e  per   la   coesione
                                      territoriale 
     
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
     
    
    
     

    coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri

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    LEGGE 7 aprile 2011, n. 39

    Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove
    regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle
    politiche economiche degli Stati membri. (11G0082) 
    in G.U.R.I. del 12 aprile 2011, n. 84
    

     
     
      La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
    approvato; 
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
     
                                  Promulga 
     
    la seguente legge: 
                                   Art. 1 
     
     
        Rapporti con l'Unione europea in materia di finanza pubblica 
     
      1. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma  1
    e' sostituito dal seguente: 
        «1. Le  amministrazioni  pubbliche  concorrono  al  perseguimento
    degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito  nazionale  in
    coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e
    ne  condividono  le  conseguenti  responsabilita'.  Il  concorso   al
    perseguimento di  tali  obiettivi  si  realizza  secondo  i  principi
    fondamentali  dell'armonizzazione  dei   bilanci   pubblici   e   del
    coordinamento della finanza pubblica». 
      2. L'articolo 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' sostituito
    dal seguente: 
        «Art. 9. - (Rapporti con l'Unione  europea  in  tema  di  finanza
    pubblica) - 1. Il Programma di stabilita' e il Programma nazionale di
    riforma sono presentati  al  Consiglio  dell'Unione  europea  e  alla
    Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini  e  con
    le modalita' previsti dal  Codice  di  condotta  sull'attuazione  del
    patto di stabilita' e crescita. 
      2. Gli atti, i progetti  di  atti  e  i  documenti  adottati  dalle
    istituzioni dell'Unione europea  nell'ambito  del  semestre  europeo,
    contestualmente alla loro ricezione, sono trasmessi dal Governo  alle
    Camere ai fini dell'esame a norma dei rispettivi regolamenti, nonche'
    dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 4. 
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni
    dalla trasmissione delle linee  guida  di  politica  economica  e  di
    bilancio  a  livello  dell'Unione  europea  elaborate  dal  Consiglio
    europeo, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, fornendo
    una valutazione dei dati  e  delle  misure  prospettate  dalle  linee
    guida, nonche' delle loro implicazioni per l'Italia,  anche  ai  fini
    della predisposizione del Programma di  stabilita'  e  del  Programma
    nazionale di riforma». 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
    Coordinamento  della  programmazione  finanziaria  con  il   semestre
                                   europeo 
     
      1. L'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' sostituito
    dal seguente: 
        «Art. 7. - (Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria  e
    di bilancio) - 1. L'impostazione delle previsioni  di  entrata  e  di
    spesa dei bilanci delle  amministrazioni  pubbliche  si  conforma  al
    metodo della programmazione. 
        2. Gli strumenti della programmazione sono: 
          a) il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle
    Camere  entro  il  10  aprile  di  ogni  anno,  per  le   conseguenti
    deliberazioni parlamentari; 
          b) la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle  Camere
    entro il 20 settembre di ogni anno, per le conseguenti  deliberazioni
    parlamentari; 
          c) il disegno di legge di stabilita', da presentare alle Camere
    entro il 15 ottobre di ogni anno; 
          d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da  presentare
    alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno; 
          e) il disegno di legge  di  assestamento,  da  presentare  alle
    Camere entro il 30 giugno di ogni anno; 
          f) gli eventuali disegni di legge  collegati  alla  manovra  di
    finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di  gennaio
    di ogni anno; 
          g)   gli   specifici   strumenti   di   programmazione    delle
    amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato. 
        3. I documenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d)  ed  e),
    sono presentati alle Camere dal  Governo  su  proposta  del  Ministro
    dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto concerne la  terza
    sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee.  Il  documento
    di cui al comma 2, lettera  a),  e'  inviato,  entro  i  termini  ivi
    indicati, per il relativo parere alla Conferenza  permanente  per  il
    coordinamento della finanza pubblica, la quale si  esprime  in  tempo
    utile per le deliberazioni parlamentari di cui alla medesima  lettera
    a)». 
      2.  L'articolo  10  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e'
    sostituito dal seguente: 
        «Art. 10. - (Documento di economia e finanza) - 1. Il  DEF,  come
    risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, e'  composto
    da tre sezioni. 
        2. La prima sezione del DEF  reca  lo  schema  del  Programma  di
    stabilita', di cui all'articolo 9, comma 1. Lo  schema  contiene  gli
    elementi e le  informazioni  richieste  dai  regolamenti  dell'Unione
    europea vigenti in materia e dal Codice di  condotta  sull'attuazione
    del patto di stabilita' e crescita, con  specifico  riferimento  agli
    obiettivi da  conseguire  per  accelerare  la  riduzione  del  debito
    pubblico. In particolare, la prima sezione contiene: 
          a) gli obiettivi  di  politica  economica  e  il  quadro  delle
    previsioni economiche e di finanza pubblica almeno  per  il  triennio
    successivo e gli obiettivi articolati per i  sottosettori  del  conto
    delle  amministrazioni  pubbliche   relativi   alle   amministrazioni
    centrali, alle amministrazioni locali e agli  enti  di  previdenza  e
    assistenza sociale; 
          b)  l'aggiornamento  delle  previsioni  per  l'anno  in  corso,
    evidenziando  gli  eventuali  scostamenti  rispetto   al   precedente
    Programma di stabilita'; 
          c)    l'indicazione    dell'evoluzione    economico-finanziaria
    internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di  riferimento;
    per l'Italia, in linea con le modalita' e i tempi indicati dal Codice
    di condotta sull'attuazione del patto di stabilita'  e  crescita,  le
    previsioni  macroeconomiche,  per  ciascun  anno   del   periodo   di
    riferimento, con evidenziazione  dei  contributi  alla  crescita  dei
    diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e
    dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri
    economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica
    in coerenza con gli andamenti macroeconomici; 
          d) le previsioni per i principali aggregati del conto economico
    delle amministrazioni pubbliche; 
          e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun  anno  del
    periodo di riferimento, in rapporto  al  prodotto  interno  lordo  e,
    tenuto  conto  della  manovra   di   cui   alla   lettera   f),   per
    l'indebitamento netto, per il saldo di cassa, al  netto  e  al  lordo
    degli interessi e delle eventuali misure una tantum  ininfluenti  sul
    saldo  strutturale  del   conto   economico   delle   amministrazioni
    pubbliche,  e  per  il  debito   delle   amministrazioni   pubbliche,
    articolati per i sottosettori di cui alla lettera a); 
          f)   l'articolazione   della   manovra   necessaria   per    il
    conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno  per  un
    triennio,  per  i  sottosettori  di  cui  alla  lettera  a),  nonche'
    un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede
    di raggiungere i predetti obiettivi; 
          g)  il  prodotto  potenziale  e  gli   indicatori   strutturali
    programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni per
    ciascun anno del periodo di riferimento; 
          h) le previsioni di finanza pubblica di  lungo  periodo  e  gli
    interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilita'; 
          i) le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto  e
    del debito rispetto a scenari di previsione alternativi  riferiti  al
    tasso di crescita del prodotto interno  lordo,  della  struttura  dei
    tassi di interesse e del saldo primario. 
      3. La seconda sezione del DEF contiene: 
          a) l'analisi del conto economico e del  conto  di  cassa  delle
    amministrazioni pubbliche  nell'anno  precedente  e  degli  eventuali
    scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF  e
    nella Nota di aggiornamento di cui all'articolo 10-bis; 
          b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per
    il triennio successivo, basate sui  parametri  di  cui  al  comma  2,
    lettera  c),   e,   per   la   parte   discrezionale   della   spesa,
    sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte,  dei  flussi
    di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al
    comma 2, lettera a), al netto e al lordo delle eventuali  misure  una
    tantum ininfluenti sul saldo strutturale del  conto  economico  delle
    amministrazioni pubbliche, e di  quelli  del  saldo  di  cassa  delle
    amministrazioni pubbliche, con un'indicazione di massima,  anche  per
    l'anno in corso, dei  motivi  degli  scostamenti  tra  gli  andamenti
    tendenziali  indicati  e  le  previsioni  riportate  nei   precedenti
    documenti programmatici, nonche' con  l'indicazione  della  pressione
    fiscale delle amministrazioni pubbliche.  Sono  inoltre  indicate  le
    previsioni relative al debito  delle  amministrazioni  pubbliche  nel
    loro complesso e per i sottosettori di cui al comma  2,  lettera  a),
    nonche'   le   risorse   destinate   allo   sviluppo    delle    aree
    sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali; 
          c) un'indicazione delle previsioni a politiche invariate per  i
    principali  aggregati  del  conto  economico  delle   amministrazioni
    pubbliche riferite almeno al triennio successivo; 
          d)  le  previsioni  tendenziali,   almeno   per   il   triennio
    successivo, del saldo di cassa del settore statale e  le  indicazioni
    sulle correlate modalita' di copertura; 
          e) in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e),
    e con i loro  eventuali  aggiornamenti,  l'individuazione  di  regole
    generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche; 
          f)  le  informazioni  di  dettaglio  sui  risultati   e   sulle
    previsioni dei conti dei principali settori di spesa, almeno  per  il
    triennio successivo, con particolare riferimento a quelli relativi al
    pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanita', nonche' sul
    debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. 
        4. In apposita nota metodologica, allegata alla  seconda  sezione
    del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione  delle
    previsioni tendenziali di cui al comma 3, lettera b). 
        5. La  terza  sezione  del  DEF  reca  lo  schema  del  Programma
    nazionale di riforma di  cui  all'articolo  9,  comma  1.  Lo  schema
    contiene gli elementi e  le  informazioni  previsti  dai  regolamenti
    dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per  il  Programma
    nazionale di riforma. In particolare, la terza sezione indica: 
          a)  lo  stato  di  avanzamento  delle  riforme   avviate,   con
    indicazione dell'eventuale scostamento tra  i  risultati  previsti  e
    quelli conseguiti; 
          b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura
    macroeconomica che incidono sulla competitivita'; 
          c) le priorita' del Paese e le principali riforme da attuare, i
    tempi previsti per la loro attuazione e  la  compatibilita'  con  gli
    obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF; 
          d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in  termini  di
    crescita dell'economia, di  rafforzamento  della  competitivita'  del
    sistema economico e di aumento dell'occupazione. 
        6. In allegato al DEF sono  indicati  gli  eventuali  disegni  di
    legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei  quali
    reca  disposizioni  omogenee  per  materia,   tenendo   conto   delle
    competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento  degli
    obiettivi programmatici,  con  esclusione  di  quelli  relativi  alla
    fissazione dei  saldi  di  cui  all'articolo  11,  comma  1,  nonche'
    all'attuazione del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo
    9, comma 1, anche attraverso interventi di  carattere  ordinamentale,
    organizzatorio  ovvero  di  rilancio  e  sviluppo  dell'economia.   I
    regolamenti parlamentari determinano le procedure  e  i  termini  per
    l'esame dei disegni di legge collegati. 
        7. Il Ministro dello sviluppo  economico  presenta  alle  Camere,
    entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di  riferimento,  in
    allegato al DEF,  un'unica  relazione  di  sintesi  sugli  interventi
    realizzati nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei
    fondi  nazionali  addizionali,  e  sui  risultati   conseguiti,   con
    particolare riguardo alla  coesione  sociale  e  alla  sostenibilita'
    ambientale, nonche' alla ripartizione territoriale degli interventi. 
        8. In allegato al DEF e' presentato il programma  predisposto  ai
    sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
    e successive modificazioni,  nonche'  lo  stato  di  avanzamento  del
    medesimo programma  relativo  all'anno  precedente,  predisposto  dal
    Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
        9. In allegato al DEF e' presentato un documento, predisposto dal
    Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
    sentiti gli altri Ministri interessati,  sullo  stato  di  attuazione
    degli impegni per la riduzione delle  emissioni  di  gas  ad  effetto
    serra,  in  coerenza  con   gli   obblighi   internazionali   assunti
    dall'Italia  in  sede  europea  e  internazionale,  e  sui   relativi
    indirizzi. 
        10. In apposito allegato al DEF,  in  relazione  alla  spesa  del
    bilancio dello Stato, sono esposte, con riferimento agli ultimi  dati
    di consuntivo disponibili, distinte tra spese  correnti  e  spese  in
    conto capitale,  le  risorse  destinate  alle  singole  regioni,  con
    separata   evidenza   delle   categorie   economiche   relative    ai
    trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali,  e  alle
    province autonome di Trento e di Bolzano. 
        11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno
    di ogni anno, a  integrazione  del  DEF,  trasmette  alle  Camere  un
    apposito allegato in cui sono riportati i risultati del  monitoraggio
    degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le  entrate  sia
    per le spese, derivanti  dalle  misure  contenute  nelle  manovre  di
    bilancio adottate anche in corso d'anno, che  il  Dipartimento  della
    Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle  finanze  del
    Ministero dell'economia e delle finanze sono  tenuti  ad  assicurare;
    sono inoltre  indicati  gli  scostamenti  rispetto  alle  valutazioni
    originarie e le relative motivazioni». 
      3. Dopo l'articolo 10 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  e'
    inserito il seguente: 
        «Art. 10-bis. - (Nota di aggiornamento del Documento di  economia
    e finanza) - 1. La Nota di aggiornamento del DEF contiene: 
          a) l'eventuale aggiornamento degli obiettivi  programmatici  di
    cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), al fine  di  stabilire  una
    diversa articolazione di tali obiettivi tra  i  sottosettori  di  cui
    all'articolo  10,  comma  2,   lettera   a),   ovvero   di   recepire
    raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea,  nonche'
    delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno  in
    corso e per il restante periodo di riferimento; 
          b)  in  valore  assoluto,  gli  obiettivi  di  saldo  netto  da
    finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa  del  settore
    statale; 
          c) le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni  del
    DEF in  relazione  alle  raccomandazioni  del  Consiglio  dell'Unione
    europea relative al Programma di stabilita' e al Programma  nazionale
    di riforma di cui all'articolo 9, comma 1; 
          d) in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 10,  comma
    2, lettera e), e con i loro eventuali aggiornamenti, il contenuto del
    Patto  di  stabilita'  interno  e  le  sanzioni  previste  ai   sensi
    dell'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009,  n.
    42, da applicare nel caso di mancato rispetto di quanto previsto  dal
    Patto di stabilita'  interno,  nonche'  il  contenuto  del  Patto  di
    convergenza e le misure atte a realizzare il percorso di  convergenza
    previsto dall'articolo 18 della citata legge n.  42  del  2009,  come
    modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge. 
        2. Qualora si renda necessario procedere  a  una  modifica  degli
    obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre il  Governo,  in
    attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1,  lettera  a),
    della legge 5 maggio 2009, n. 42, invia  alla  Conferenza  permanente
    per il  coordinamento  della  finanza  pubblica,  per  il  preventivo
    parere, da esprimere entro il 15 settembre, le  linee  guida  per  la
    ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera
    e), della presente legge. Entro il medesimo termine del 10  settembre
    le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle  Camere  e'  altresi'
    trasmesso il parere di cui al primo periodo. 
        3. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 e' corredata  delle
    relazioni programmatiche sulle spese  di  investimento  per  ciascuna
    missione di spesa del bilancio dello Stato e  delle  relazioni  sullo
    stato di attuazione delle relative leggi  pluriennali.  Per  ciascuna
    legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta
    se permangono le ragioni che a  suo  tempo  ne  avevano  giustificato
    l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare. 
        4. Alle relazioni di cui al comma 3 il Ministro  dell'economia  e
    delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa
    a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna  legge,  degli
    eventuali  rinnovi   e   della   relativa   scadenza,   delle   somme
    complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate
    e i relativi residui di ciascun  anno,  nonche'  quelle  che  restano
    ancora da erogare. 
        5. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al  comma  4
    e' esposta, in allegato, la ricognizione dei  contributi  pluriennali
    iscritti nel bilancio  dello  Stato,  con  specifica  indicazione  di
    quelli attivati  e  delle  eventuali  ulteriori  risorse,  anche  non
    statali,  che  concorrono   al   finanziamento   dell'opera   nonche'
    dell'ammontare utilizzato. Entro il 30 giugno i Ministeri  competenti
    comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze  tutti  i  dati
    necessari alla  predisposizione  dell'allegato  di  cui  al  presente
    comma. A  seguito  della  completa  attivazione  delle  procedure  di
    monitoraggio di cui all'articolo 30, comma 9, lettera f), la  sezione
    di cui al primo periodo da' inoltre  conto  della  valutazione  degli
    effetti sui saldi di  finanza  pubblica  dei  contributi  pluriennali
    iscritti nel bilancio dello Stato. 
        6. Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  1,  il  Governo,
    qualora per finalita' analoghe a quelle di cui al medesimo  comma  1,
    lettera a), ovvero per il verificarsi di eventi eccezionali,  intenda
    aggiornare gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e),
    ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli  andamenti  di  finanza
    pubblica  rispetto  ai  medesimi  obiettivi  che  rendano   necessari
    interventi correttivi, trasmette una relazione  al  Parlamento  nella
    quale indica le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli  scostamenti,
    nonche' gli interventi correttivi che si prevede di adottare. 
        7. In allegato alla Nota di aggiornamento di cui al comma 1  sono
    indicati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui
    all'articolo 10, comma 6». 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
              Disposizioni in materia di stabilita' finanziaria 
     
      1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le  seguenti
    modificazioni: 
        a) all'articolo 11, comma 6, secondo periodo, le  parole:  «della
    legge di stabilita'» sono sostituite dalle seguenti: «delle riduzioni
    di entrata disposte dalla legge di stabilita'»; 
        b) all'articolo 17, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
          «1-bis. Le maggiori entrate  rispetto  a  quelle  iscritte  nel
    bilancio di previsione derivanti  da  variazioni  degli  andamenti  a
    legislazione vigente non possono essere utilizzate per  la  copertura
    finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate  e  sono
    finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica»; 
        c) all'articolo 40,  comma  2,  lettera  h),  primo  periodo,  le
    parole: «spese rimodulabili del bilancio dello Stato» sono sostituite
    dalle seguenti: «spese del bilancio dello Stato, tenendo conto  della
    peculiarita' delle spese di cui all'articolo 21, comma 6». 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
                      Controllo sulla finanza pubblica 
     
      1. All'articolo 4 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 2, alinea, le parole: «la collaborazione tra le» sono
    sostituite dalle seguenti:  «l'integrazione  delle  attivita'  svolte
    dalle»; 
        b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
          «2-bis. Ai  fini  dell'esercizio  delle  attivita'  di  cui  al
    presente articolo,  sulla  base  di  apposite  convenzioni,  l'ISTAT,
    nell'ambito delle proprie  competenze  istituzionali,  fornisce  alle
    Camere, su richiesta, i dati e le  elaborazioni  necessari  all'esame
    dei documenti di finanza pubblica. Dall'attuazione del presente comma
    non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
    pubblica». 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
    Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di riordino
      della disciplina per la gestione del bilancio  e  di  potenziamento
      della funzione del bilancio di cassa 
     
      1.  L'articolo  42  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e'
    sostituito dal seguente: 
        «Art. 42. - (Delega al Governo per il riordino  della  disciplina
    per la gestione del bilancio e il potenziamento  della  funzione  del
    bilancio di cassa) - 1. Ai fini del riordino della disciplina per  la
    gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della  funzione
    del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in  termini
    di competenza, il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro anni
    dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  un  decreto
    legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
          a) razionalizzazione della disciplina  dell'accertamento  delle
    entrate e dell'impegno delle spese, nonche' di quella  relativa  alla
    formazione ed al regime contabile dei residui attivi  e  passivi,  al
    fine  di  assicurare  una  maggiore  trasparenza,  semplificazione  e
    omogeneita' di trattamento di analoghe fattispecie contabili; 
          b) ai fini del potenziamento del ruolo del bilancio  di  cassa,
    previsione  del  raccordo,  anche  in  appositi  allegati,   tra   le
    autorizzazioni di  cassa  del  bilancio  statale  e  la  gestione  di
    tesoreria; 
          c) ai fini  del  rafforzamento  del  ruolo  programmatorio  del
    bilancio di cassa, previsione dell'obbligo, a  carico  del  dirigente
    responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario che  tenga
    conto della fase temporale di assunzione  delle  obbligazioni,  sulla
    base del quale ordina e paga le spese; 
          d)  revisione  del  sistema  dei  controlli  preventivi   sulla
    legittimita' contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal
    dirigente responsabile del pagamento, tenendo anche conto  di  quanto
    previsto alla lettera c); 
          e) previsione di un periodo transitorio per l'attuazione  della
    nuova disciplina; 
          f) considerazione, ai fini della  predisposizione  del  decreto
    legislativo  di  cui  al  presente   comma,   dei   risultati   della
    sperimentazione condotta ai sensi del comma 2; 
          g) previsione  della  graduale  estensione  delle  disposizioni
    adottate in applicazione  delle  lettere  a),  c)  e  d)  alle  altre
    amministrazioni pubbliche, anche  in  coerenza  con  quanto  disposto
    dall'articolo  2  della  legge  5  maggio  2009,   n.   42,   nonche'
    dall'articolo 2 della presente legge; 
          h) rilevazione delle informazioni necessarie  al  raccordo  dei
    dati di bilancio con i criteri previsti per la  redazione  del  conto
    consolidato  delle  amministrazioni  pubbliche  secondo   i   criteri
    adottati nell'ambito dell'Unione europea. 
        2.  Ai  fini  dell'attuazione   del   comma   1,   il   Ministero
    dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
    generale dello Stato avvia un'apposita sperimentazione  della  durata
    massima di due esercizi finanziari. Il Ministro dell'economia e delle
    finanze  trasmette  alle  Commissioni  parlamentari  competenti   per
    materia  e  alla  Corte  dei  conti  un  rapporto  sull'attivita'  di
    sperimentazione. 
        3. Lo schema di decreto di cui  al  comma  1  e'  trasmesso  alla
    Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di esso
    sia espresso il  parere  delle  Commissioni  parlamentari  competenti
    entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso  tale  termine,  il
    decreto  puo'  essere  comunque  adottato.  Qualora  il  termine  per
    l'espressione del parere scada nei trenta  giorni  che  precedono  la
    scadenza  del  termine  finale  per  l'esercizio   della   delega   o
    successivamente, quest'ultimo e'  prorogato  di  novanta  giorni.  Il
    Governo, qualora non  intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,
    ritrasmette i testi alle Camere con le  proprie  osservazioni  e  con
    eventuali modificazioni e  rende  comunicazioni  davanti  a  ciascuna
    Camera. Decorsi trenta giorni dalla nuova  trasmissione,  il  decreto
    puo' essere comunque adottato dal Governo. 
        4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del  decreto
    legislativo di cui al comma 1 possono  essere  adottate  disposizioni
    integrative e correttive  del  medesimo  decreto,  nel  rispetto  dei
    principi e criteri direttivi e con le medesime modalita' previsti dal
    presente articolo». 
      2. La rubrica del capo V del titolo  VI  della  legge  31  dicembre
    2009,  n.  196,  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Riordino   della
    disciplina per la gestione del bilancio dello Stato  e  potenziamento
    della funzione del bilancio di cassa». 
      3. All'articolo 4, comma 2, lettera b),  della  legge  31  dicembre
    2009, n. 196, le parole: «alla progressiva adozione» sono  sostituite
    dalle seguenti: «al potenziamento della funzione». 
      4. All'articolo 50, comma 2, lettera d), della  legge  31  dicembre
    2009, n.  196,  le  parole:  «dell'adozione»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «del potenziamento della funzione». 
    
            
          
                                   Art. 6 
     
    (Modifiche all'articolo 12 e all'articolo 52 della legge 31  dicembre
      2009, n. 196, nonche' all'articolo 2 del decreto-legge 29  dicembre
      2010,  n.  225,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
      febbraio 2011, n. 10 
     
      1.  L'articolo  12  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e'
    sostituito dal seguente: 
        «Art. 12. - (Relazione generale sulla  situazione  economica  del
    Paese). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta  alle
    Camere,  entro  il  mese  di  aprile,  la  Relazione  generale  sulla
    situazione economica del Paese per l'anno precedente». 
      2. All'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 3
    e' sostituito dal seguente: 
        «3. Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
    presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle
    finanze,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
    pubblica, e' istituita una commissione composta  da  due  esperti  in
    discipline  economiche,   da   due   rappresentanti   del   Ministero
    dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti dell'ISTAT.  Ai
    componenti della  commissione  non  sono  riconosciuti  emolumenti  o
    rimborsi  spese.  La  commissione  valuta  le  informazioni  da   far
    confluire nella Relazione di cui  all'articolo  12,  individuando  le
    parti   di   competenza,   rispettivamente,   delle   amministrazioni
    interessate e dell'ISTAT. Entro due mesi dalla sua  costituzione,  la
    commissione trasmette al Ministro dell'economia e delle  finanze  una
    relazione in cui da' conto dell'attivita' svolta. Il  Ministro  invia
    la  relazione  di  cui  al  precedente  periodo   alle   Camere   per
    l'espressione del parere delle Commissioni  parlamentari  competenti.
    Per l'anno 2011 la Relazione di cui  all'articolo  12  e'  presentata
    entro il 30 settembre». 
      3. All'articolo 2 del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
    il comma 17-sexies e' abrogato. 
    
            
          
                                   Art. 7 
     
     
            Modificazioni e abrogazione di disposizioni normative 
     
      1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le  seguenti
    modificazioni: 
        a)  all'articolo  3,  comma  1,  le   parole:   «alla   Relazione
    sull'economia e la finanza pubblica» sono sostituite dalle  seguenti:
    «al Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10»; 
        b) all'articolo 8: 
          1) al comma 1, le parole: «dalla Decisione di cui  all'articolo
    10» sono sostituite dalle seguenti: «dal DEF»; 
          2) al comma 2, primo periodo,  le  parole:  «nell'ambito  della
    procedura di cui all'articolo 10,  comma  5»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «nella Nota di aggiornamento del DEF  di  cui  all'articolo
    10-bis»; 
          3) al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 5 della legge  5
    maggio 2009, n. 42, di seguito denominata "Conferenza permanente  per
    il coordinamento della  finanza  pubblica",»  sono  soppresse,  e  le
    parole: «della Decisione di finanza pubblica» sono  sostituite  dalle
    seguenti: «del DEF»; 
          4) al comma 4, le parole: «la Decisione  di  finanza  pubblica»
    sono sostituite dalle seguenti: «la Nota di aggiornamento del DEF  di
    cui all'articolo 10-bis»; 
        c) all'articolo 11: 
          1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «commi 1 e 2,»  sono
    sostituite  dalle  seguenti:  «comma  2,   con   i   loro   eventuali
    aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis,»; 
          2) al comma 3, lettera m), le parole:  «10,  comma  2,  lettera
    f),» sono sostituite dalle seguenti: «10-bis, comma 1, lettera d),»; 
          3) al comma 7, le parole: «nella Decisione di finanza pubblica»
    sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»; 
          4) al comma 9, primo periodo, le parole da: «dalla  nota»  fino
    alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:  «da  una  nota
    tecnico-illustrativa» e al terzo periodo le parole:  «comma  2»  sono
    sostituite dalle seguenti: «comma 3»; 
          5) al comma 10, le parole:  «all'articolo  10,  comma  6»  sono
    sostituite dalle seguenti: «all'articolo 10-bis, comma 3»; 
        d)  all'articolo  13,  comma  1,  dopo   le   parole:   «elementi
    informativi necessari» sono inserite le seguenti: «alla  ricognizione
    di cui all'articolo 1, comma 3, e»,  dopo  la  parola:  «accessibile»
    sono  inserite  le  seguenti:  «all'ISTAT  e»  e  dopo   le   parole:
    «coordinamento della finanza pubblica» sono inserite le seguenti:  «,
    l'ISTAT»; 
        e) all'articolo 14, al comma 1, lettera  b),  le  parole:  «nella
    Decisione di cui all'articolo 10»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
    «nel DEF» e al comma 4, primo periodo,  le  parole:  «comma  2»  sono
    sostituite dalle seguenti: «comma 3»; 
        f) all'articolo 17, comma 3, terzo  periodo,  le  parole:  «nella
    Decisione di cui all'articolo 10»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
    «nel DEF»; 
        g) all'articolo 18, comma 1, primo  periodo,  le  parole:  «nella
    Decisione di cui all'articolo 10»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
    «nel DEF»; 
        h)  all'articolo  21,  al  comma  1,   le   parole:   «ai   sensi
    dell'articolo 10, comma 2, lettera a),  nella  Decisione  di  cui  al
    medesimo articolo 10»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ai  sensi
    dell'articolo 10, comma 2, lettera c), nel DEF» e  al  comma  16,  le
    parole: «dell'articolo 10, comma 2, lettera c)» sono sostituite dalle
    seguenti: «dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b)»; 
        i) all'articolo 22, al comma 1: 
          1) all'alinea, primo periodo, le parole:  «nella  Decisione  di
    cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»; 
          2)  alla  lettera  b),  le  parole:  «nella  Decisione  di  cui
    all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»; 
        l) all'articolo 30, comma 8, le parole: «un anno» sono sostituite
    dalle seguenti: «ventiquattro mesi»; 
        m) all'articolo 40: 
          1) al comma 1, le parole:  «due  anni»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «tre anni»; 
          2) al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
    parole:  «.  Ai  fini  dell'attuazione  del  precedente  periodo,  il
    Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
    Ragioneria generale dello Stato, avvia, per  l'esercizio  finanziario
    2012, un'apposita sperimentazione di cui si da' conto nel rapporto di
    cui all'articolo 3»; 
          3) al comma 2, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: 
            «g-bis) introduzione in via sperimentale di  un  bilancio  di
    genere, per la valutazione del  diverso  impatto  della  politica  di
    bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di  denaro,  servizi,
    tempo e lavoro non retribuito»; 
          4) al comma 2, lettera h), le parole: «nella Decisione  di  cui
    all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»; 
        n) all'articolo 48: 
          1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
            «1. Nei contratti stipulati per operazioni  di  finanziamento
    che  costituiscono  quale  debitore  un'amministrazione  pubblica  e'
    inserita apposita clausola  che  prevede,  a  carico  degli  istituti
    finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta
    giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
    Dipartimento del Tesoro  e  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
    dello  Stato,   all'ISTAT   e   alla   Banca   d'Italia,   l'avvenuto
    perfezionamento dell'operazione  di  finanziamento,  con  indicazione
    della data e dell'ammontare della stessa, del  relativo  piano  delle
    erogazioni e  del  piano  di  ammortamento  distintamente  per  quota
    capitale e  quota  interessi,  ove  disponibile.  Non  sono  comunque
    soggette a comunicazione le operazioni  di  cui  all'articolo  3  del
    testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
    di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
    30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni»; 
          2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,
    fino a un massimo di 50.000 euro»; 
        o) all'articolo 49, comma 1, alinea, le parole:  «un  anno»  sono
    sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»; 
        p) all'articolo 52,  comma  2,  le  parole:  «alla  Decisione  di
    finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti:  «al  Documento  di
    economia e finanza». 
      2. La lettera b) del  comma  1  dell'articolo  10  della  legge  30
    dicembre 1986, n. 936, e' sostituita dalla seguente: 
        «b) esamina, in apposite sessioni, il  Documento  di  economia  e
    finanza e la Nota  di  aggiornamento  del  Documento  di  economia  e
    finanza, che il Governo presenta alle Camere rispettivamente ai sensi
    degli articoli 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  e
    successive modificazioni;». 
      3. L'articolo  4-ter  della  legge  4  febbraio  2005,  n.  11,  e'
    abrogato. 
      4. Il comma 3 dell'articolo 26 del decreto-legge 1º  ottobre  2007,
    n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,
    n. 222, e' abrogato. 
    
            
          
                                   Art. 8 
     
     
                              Entrata in vigore 
     
      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
    della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato. 
        Data a Roma, addi' 7 aprile 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                               Berlusconi, Presidente del 
                                                 Consiglio dei Ministri   
     
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
    
     
                             LAVORI PREPARATORI 
     
    Camera dei deputati (atto n. 3921): 
        Presentato dall'on. Giorgetti. 
        Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 13
    dicembre 2010 con pareri delle commissioni I, II,  VI,  VIII,  XIV  e
    questioni regionali. 
        Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il 12,  25,  26
    gennaio; 1, 2 e 3 febbraio 2011. 
        Relazione scritta annunciata il 3 febbraio 2011 (atto n.  3921-A)
    relatore on. Baretta. 
        Esaminato in aula il 7 febbraio 2011 ed approvato il  9  febbraio
    2011. 
    Senato della Repubblica (atto n. 2555): 
        Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede  referente,  il
    22 febbraio 2011 con pareri delle commissioni 1ª, 6ª, 8ª, 13ª, 14ª  e
    questioni regionali. 
        Esaminato dalla 5ª commissione, in  sede  referente,  il  22,  23
    febbraio; 2, 3, 9, 10 e 15 marzo 2011. 
        Esaminato in aula l'8, 15, 16 e 22 marzo 2011 ed  approvato,  con
    modificazioni, il 23 marzo 2011. 
    Camera dei deputati (atto n. 3921-B): 
        Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 28
    marzo 2011 con pareri delle commissioni I, VI, VIII, XIV e  questioni
    regionali. 
        Esaminato dalla V commissione (Bilancio), in sede  referente,  il
    29, 30 e 31 marzo 2011. 
        Esaminato in aula 4 aprile 2011 ed approvato il 6 aprile 2011. 
    
            
          
     

    assistenza e soggiorno dei cittadini stranieri affluiti dai paesi nordafricani

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    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 2011

    Misure di protezione temporanea per i  cittadini  stranieri  affluiti
    dai Paesi nordafricani. (11A04818) 
    in G.U.R.I. dell'8 aprile 2011, n. 81
    

     
     
     
                                IL PRESIDENTE 
                         DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
     
      Visto, l'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e
    successive modificazioni, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni
    concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
    dello straniero»; 
      Verificata la  possibilita'  di  adottare,  anche  in  deroga  alle
    disposizioni del citato testo unico, misure di protezione  temporanea
    per  rilevanti  esigenze  umanitarie  in  occasione  di   eventi   di
    particolare gravita' in Paesi non appartenenti all'Unione europea; 
      Considerato che  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
    Ministri, emanato il 12 febbraio 2011, e' stato dichiarato,  fino  al
    31 dicembre 2011, lo stato di  emergenza  umanitaria  nel  territorio
    nazionale,  in  relazione  all'eccezionale  afflusso   di   cittadini
    appartenenti ai Paesi del Nord Africa; 
      Ritenuto  necessario  adottare  misure  umanitarie  di   protezione
    temporanea in materia di  assistenza  e  di  soggiorno  di  cittadini
    stranieri,  in  considerazione  delle  rilevanti  esigenze  derivanti
    dall'eccezionale afflusso di cui sopra; 
      Preso atto di quanto previsto dall'art. 5 del  decreto  legislativo
    25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e  dall'art.  11,
    comma 1, lettera c-ter), del decreto del Presidente della  Repubblica
    31 agosto 1999,  n.  394,  e  successive  modificazioni  «Regolamento
    recante norme  di  attuazione  del  testo  unico  delle  disposizioni
    concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
    dello  straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma  6,   del   decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; 
      Di  intesa  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  dell'interno,
    dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali; 
     
                                  Decreta: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                 Misure umanitarie di protezione temporanea 
     
      1. Il presente decreto definisce le misure umanitarie di protezione
    temporanea da assicurarsi nel territorio  dello  Stato  a  favore  di
    cittadini  appartenenti  ai  Paesi  del  Nord  Africa  affluiti   nel
    territorio nazionale dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile
    2011. 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
             Condizioni di accoglienza sul territorio nazionale 
     
      1. I cittadini  appartenenti  ai  Paesi  del  Nord  Africa  di  cui
    all'art. 1 sono inviati, se necessario,  presso  strutture  di  primo
    soccorso  individuate  e  realizzate  sul  territorio  nazionale.  Il
    questore,  verificata  la  provenienza  e   la   nazionalita'   degli
    interessati, rilascia, anche sulla base di quanto previsto  dall'art.
    9, comma 6, del decreto del Presidente  della  Repubblica  31  agosto
    1999, n. 394, e successive modificazioni, un  permesso  di  soggiorno
    per motivi umanitari della durata di sei mesi, ai sensi dell'art. 11,
    comma 1, lettera c-ter), dello stesso decreto. 
      2. Il permesso di soggiorno di cui  al  comma  1  non  puo'  essere
    rilasciato qualora l'interessato, pur appartenendo ad uno  del  Paesi
    del Nord Africa, si trovi in una delle seguenti condizioni: 
        a) sia entrato nel territorio nazionale prima del  1°  gennaio  o
    successivamente alla data del presente decreto; 
        b) appartenga  ad  una  delle  categorie  socialmente  pericolose
    indicate nell'art. 1 della legge 27  dicembre  1956,  n.  1423,  come
    sostituito dell'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'art.
    1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come  sostituito  dall'art.  13
    della legge 13 settembre 1982, n. 646; 
        c) sia destinatario di  un  provvedimento  di  espulsione  ancora
    efficace, notificato prima del 1° gennaio 2011; 
        d) risulti denunciato per uno dei reati di cui agli articoli  380
    e  381  del  codice  di  procedura  penale,  salvo  che  i   relativi
    procedimenti si siano conclusi con un provvedimento  che  esclude  il
    reato o la responsabilita' dell'interessato, ovvero risulti  che  sia
    stata applicata nei suoi confronti una misura di prevenzione,  salvi,
    in ogni caso, gli effetti  della  riabilitazione,  ovvero  sia  stato
    condannato, anche a seguito di applicazione della pena  su  richiesta
    ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale,  per  uno  dei
    predetti reati, con esclusione delle denunce e condanne per  i  reati
    di cui agli articoli 13, comma 13, e 14, comma 5-ter  e  quater,  del
    decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
    modificazioni. 
      3.  Il  permesso  di  soggiorno  di  cui  al   comma   1   consente
    all'interessato, titolare di  un  documento  di  viaggio,  la  libera
    circolazione  nei  Paesi  dell'Unione  europea,  conformemente   alle
    previsioni della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen
    del 14 giugno 1995 e della normativa comunitaria. 
      4. La richiesta del permesso di soggiorno di  cui  al  comma  1  e'
    presentata dall'interessato entro il termine  di  otto  giorni  dalla
    pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto,  secondo
    le modalita' indicate dal decreto del Presidente della Repubblica  31
    agosto 1999, n. 394, e  successive  modificazioni.  Il  rilascio  del
    permesso di soggiorno e' a titolo gratuito e la  consegna  presso  le
    questure avviene con specifiche procedure  d'urgenza,  da  concordare
    con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
      5. Gli stranieri di cui all'art. 1, gia' titolari  di  permesso  di
    soggiorno  rilasciato  ad  altro  titolo,  compreso  quello  per   la
    richiesta di riconoscimento della protezione internazionale,  possono
    chiedere la conversione degli stessi nel permesso  di  soggiorno  per
    motivi umanitari di cui al comma 1. 
      6.  Al  richiedente  la  protezione  internazionale   puo'   essere
    rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma  1.  Solo  previa
    presentazione  di  rinuncia  all'istanza  di   riconoscimento   della
    protezione  internazionale  o  se  la  medesima  istanza   e'   stata
    rigettata. 
      7. Il rilascio del permesso di soggiorno di  cui  al  comma  1  non
    preclude  la  presentazione  dell'istanza  di  riconoscimento   della
    protezione internazionale. 
      8. Nei confronti dello straniero, al quale non e' stato  rilasciato
    o e' stato revocato il permesso di soggiorno di cui al comma 1,  sono
    disposti il respingimento o l'espulsione, di cui rispettivamente agli
    articoli 10 e 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  e
    successive    modificazioni.    L'espulsione    e'    disposta    con
    l'accompagnamento immediato alla frontiera  qualora,  dall'esame  del
    singolo caso, emerga il rischio  che  l'interessato  possa  sottrarsi
    all'effettivo rimpatrio. 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
                    Attivita' di soccorso e di assistenza 
     
      1. La misure di assistenza in favore dei cittadini appartenenti  ai
    Paesi del  Nord  Africa,  ai  quali  e'  rilasciato  il  permesso  di
    soggiorno di cui all'art. 2, comma 1, sono definite d'intesa  con  le
    regioni interessate. 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
                      Disposizioni finali e finanziarie 
     
      1. Sono convalidati gli atti adottati, le  attivita'  svolte  e  le
    prestazioni effettuate, per motivi di urgenza,  fino  alla  data  del
    presente  decreto,  finalizzate   all'attuazione   degli   interventi
    previsti dal presente decreto. 
      2. Agli oneri conseguenti all'attuazione del  presente  decreto  si
    provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente  a  valere
    sul fondo di cui all'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio  1998,
    n. 286. 
      Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
    Repubblica italiana. 
        Roma, 5 aprile 2011 
     
                                                Il Presidente: Berlusconi 
    
    
     


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