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    Valutazione sulle negligenze attribuibili alle partecipanti alla gara: a chi spetta?

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    N. 1163/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 1124 Reg. Ric.
    ANNO 2010
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 1124 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da L. s.p.a., in proprio e quale mandante dell'a.t.i. con P. s.p.a. e Cooperativa S., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Chiaia Noya e Adriano Garofalo, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Manzoni 15;
    contro
    Azienda Ospedaliero - Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vito Aurelio Pappalepore e Simonetta Mastropieri, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Pizzoli, 8;
    Azienda Sanitaria Locale di Foggia, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Daloiso, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Putignani, 75;
    nei confronti di
    SI. s.p.a. e SA. s.r.l., rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Amendola, 21;
    per l'annullamento
    della determinazione n. 1219 del 23 giugno 2010 del Dirigente della Struttura Gestione Patrimonio dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, di aggiudicazione definitiva della gara a procedura aperta per l'affidamento quinquennale del servizio di ristorazione, comunicata con nota n. 3/4452 del 23 giugno 2010;
    di tutti i verbali di riunione della Commissione, nella parte in cui non è disposta l'esclusione dalla gara del raggruppamento temporaneo di imprese tra SI. s.p.a. e SA. s.r.l. ed è effettuata la valutazione della loro offerta, ed in particolar modo del verbale di aggiudicazione provvisoria n. 11 del 6 maggio 2010;
    e per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno ingiusto;
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
    Viste le memorie difensive ed il ricorso incidentale;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Adriano Garofalo, Vito Aurelio Pappalepore e Giuseppe Mariani;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    Con bando del 26 febbraio 2008, l'Azienda Ospedaliero - Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia ha indetto una procedura aperta per l'affidamento quinquennale del servizio di ristorazione presso le proprie strutture, di importo complessivo pari ad euro 15.500.000, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
    Hanno presentato offerta quattro concorrenti: la D. s.r.l., l'a.t.i. capeggiata da L. s.p.a., l'a.t.i. capeggiata da G. s.r.l. e l'a.t.i. capeggiata da SI. s.p.a.
    La D. s.r.l., esclusa per mancato possesso dell'autorizzazione sanitaria relativa al centro cottura d'emergenza, ha proposto ricorso dinanzi a questo Tribunale, iscritto al numero di registro generale 1221 del 2008: con ordinanza cautelare n. 504 del 17 settembre 2008, questa Sezione ne ha disposto la riammissione in gara e la società, nella seduta del 23 settembre 2009, è risultata migliore offerente ad aggiudicataria provvisoria.
    Il ricorso della D. s.r.l. è stato tuttavia respinto nel merito, con sentenza di questa Sezione n. 1943 del 22 luglio 2009, confermata in appello dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato con decisione n. 1140 del 26 febbraio 2010.
    Così consolidatasi l'esclusione dell'impresa prima classificata, la commissione di gara ha provvisoriamente aggiudicato l'appalto, nelle sedute in data 11 marzo 2010 e 8 aprile 2010, all'a.t.i. G. s.r.l., seconda classificata.
    Sennonché, anche nei confronti di questa è stata deliberata l'esclusione, con verbale del 6 maggio 2010, per difetto dei requisiti richiesti dal bando di gara in ordine al centro cottura d'emergenza.
    Di conseguenza, con gli atti qui impugnati è stata dichiarata aggiudicataria definitiva l'a.t.i. controinteressata, composta da SI. s.p.a. (mandataria) e SA. s.r.l. (mandante).
    La ricorrente L. s.p.a., ultima in graduatoria ed unica altra concorrente rimasta in gara, chiede l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva, affidandosi a motivi così riassumibili:
    1) violazione dell'art. 38, primo comma - lett. f), del d. lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere sotto molteplici profili: il raggruppamento aggiudicatario sarebbe stato illegittimamente ammesso, nonostante la mandante SA. s.r.l. si sia resa responsabile di grave negligenza, nell'anno 2010, nel corso di analogo appalto affidatole dal Comune di Margherita di Savoia (si tratta del rinvenimento di un parassita in una portata di pasta destinata agli alunni della scuola elementare comunale);
    2) violazione degli artt. 38 e 49 del d. lgs. n. 163 del 2006, violazione del paragrafo 3.3. - lett. d) del disciplinare di gara ed eccesso di potere per disparità di trattamento e difetto d'istruttoria: le dichiarazioni della mandataria SI. s.p.a. e dell'ausiliaria M. s.p.a. sarebbero incomplete, in relazione all'eventuale sussistenza in capo agli amministratori di cause di esclusione di cui all'art. 38 del Codice dei contratti pubblici;
    3) violazione del paragrafo 3.3. - lett. m) del disciplinare di gara e dell'art. 16 del disciplinare tecnico, violazione dell'art. 27 del D.P.R. n. 327 del 1980 ed eccesso di potere sotto molteplici profili: la mandante SA. s.r.l. avrebbe allegato documentazione inidonea a dimostrare il possesso di un centro cottura d'emergenza avente le caratteristiche richieste dalla lex specialis di gara;
    4) violazione dell'art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006, violazione del paragrafo 3.3. - lett. d) del disciplinare di gara, violazione dell'art. 14 del d. lgs. n. 472 del 1997 ed eccesso di potere sotto molteplici profili: la mandante SA. s.r.l., cessionaria di ramo d'azienda della SO. s.r.l. con atto del 10 aprile 2008, avrebbe dovuto dichiarare il possesso dei requisiti generali di ammissione anche per conto della società cedente;
    5) violazione del disciplinare di gara ed eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di istruttoria: la mandante SA. s.r.l. sarebbe responsabile di falsa dichiarazione, nell'ambito della gara indetta nell'anno 2010 dal Comune di Margherita di Savoia per l'appalto del servizio di refezione scolastica;
    6) violazione dell'art. 38, primo comma - lett. g), del d. lgs. n. 163 del 2006, violazione del paragrafo 3.3. - lett. d) del disciplinare di gara e dell'allegato n. 3, eccesso di potere sotto molteplici profili: la mandataria SI. s.p.a. avrebbe falsamente dichiarato di non aver commesso violazioni tributarie;
    7) eccesso di potere per carenza dei presupposti, contraddittorietà, sviamento, illogicità, difetto d'istruttoria e disparità di trattamento: la commissione avrebbe attribuito i punteggi, in relazione alle offerte tecniche, sulla base di un'erronea valutazione dei documenti e dei progetti prodotti;
    8) violazione degli artt. 13 e 79 del d. lgs. n. 163 del 2006, violazione dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990: l'Amministrazione avrebbe illegittimamente impedito l'accesso all'offerta tecnica del raggruppamento aggiudicatario.
    Si è costituita l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Foggia, chiedendo il rigetto dell'impugnativa.
    Le società controinteressate SI. s.p.a. e SA. s.r.l. hanno proposto ricorso incidentale, volto a dimostrare l'illegittima ammissione dell'a.t.i. ricorrente, deducendo i seguenti motivi:
    I) violazione dell'art. 16 del disciplinare tecnico ed eccesso di potere per difetto d'istruttoria: la L. s.p.a. avrebbe dichiarato il possesso di un centro cottura d'emergenza (nel Comune di Cerignola) privo della capacità produttiva richiesta dalla lex specialis di gara e privo della conformità urbanistica;
    II) violazione del'art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006: la mandante P. s.p.a. avrebbe reso una dichiarazione incompleta, circa l'eventuale sussistenza in capo agli amministratori di cause di esclusione di cui all'art. 38 del Codice dei contratti pubblici.
    Si è altresì costituita l'Azienda Sanitaria Locale di Foggia, per affermare l'infondatezza del primo motivo di ricorso incidentale.
    L'istanza di sospensiva è stata respinta da questa Sezione, con ordinanza n. 543 del 21 luglio 2010, confermata in appello dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 4323 del 16 settembre 2010.
    Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 4 maggio 2011, nella quale la causa è passata in decisione.
    DIRITTO
    1. E' infondato il primo motivo, con il quale la società ricorrente denuncia la violazione dell'art. 38, primo comma - lett. f), del d. lgs. n. 163 del 2006, poiché, a suo dire, la SA. s.r.l. sarebbe incorsa in grave negligenza, nell'anno 2010, durante lo svolgimento dell'appalto di refezione scolastica presso il Comune di Margherita di Savoia.
    Il fatto, in sé non contestato, consisterebbe nel rinvenimento di un parassita (il cosiddetto cappuccino dei cereali) nella pasta destinata agli alunni della scuola elementare comunale, per il quale il Comune di Margherita di Savoia ha adottato la determinazione n. 16 del 3 marzo 2010 di revoca dell'affidamento, a causa dell'inosservanza delle norme igienico-sanitarie.
    Ai fini della presente controversia, non ha rilevanza l'esito dell'impugnativa, tuttora pendente, proposta dinanzi a questo Tribunale dalla SA. s.r.l. avverso il provvedimento adottato dal Comune di Margherita di Savoia.
    L'art. 38, primo comma - lett. f), del Codice, nella parte invocata dalla ricorrente, prevede l'esclusione dalla pubbliche gare per le imprese "... che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante".
    In termini analoghi, l'art. 45, secondo comma - lett. d), della Direttiva 2004/18/CE prevede la possibilità di escludere l'operatore economico che "... nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'amministrazione aggiudicatrice".
    Invero, sia il legislatore comunitario che quello nazionale hanno rimesso, in termini assai chiari, alla stazione appaltante il potere di accertare discrezionalmente la sussistenza e la gravità dell'errore imputabile all'impresa concorrente, escludendo ogni automatismo.
    La gravità della generica negligenza o dell'inadempimento a specifiche obbligazioni contrattuali va commisurata al pregiudizio arrecato alla fiducia, all'affidamento che la stazione appaltante deve poter riporre, ex ante, nell'impresa cui decide di affidare l'esecuzione di un nuovo rapporto contrattuale.
    L'esclusione dalla gara non ha quindi, in tal caso, carattere sanzionatorio, ma è viceversa prevista a presidio dell'elemento fiduciario destinato a connotare, sin dal momento genetico, i rapporti contrattuali di appalto pubblico. La presupposta valutazione assume un aspetto più soggettivo, sull'affidabilità, che oggettivo, sul pregiudizio al concreto interesse all'esecuzione della specifica prestazione inadempiuta (in questi termini, da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2011 n. 409).
    Se così è, non può chiedersi al giudice amministrativo di sostituirsi integralmente all'Amministrazione procedente, operando un'autonoma valutazione sulla veridicità e sulla rilevanza (in termini di gravità) delle inadempienze attribuibili ad una delle imprese concorrenti.
    Nella fattispecie, nel corso della procedura di gara l'azienda ospedaliera è stata tempestivamente informata (proprio dall'odierna ricorrente) dei fatti addebitati alla SA. s.r.l. e, tuttavia, non ha ritenuto di ravvisare la presenza di una negligenza grave, tale da compromettere l'affidabilità del potenziale appaltatore.
    In tale situazione, il sindacato del giudice amministrativo non può concentrarsi sul mancato esercizio del potere di esclusione, poiché le norme testé richiamate riservano espressamente alla sfera amministrativa l'accertamento "con qualsiasi mezzo di prova", salva l'esperibilità della tutela giurisdizionale da parte dell'impresa che venga colpita dall'eventuale provvedimento di non ammissione, motivato sulla base di un documentato errore professionale commesso con la stessa o con diversa stazione appaltante.
    Discende da quanto detto l'infondatezza della censura.
    2. Uguale sorte tocca al secondo motivo, con il quale viene dedotta violazione degli artt. 38 e 49 del d. lgs. n. 163 del 2006 e violazione della lex specialis di gara, in quanto la mandataria SI. s.p.a. e l'ausiliaria M. s.p.a. avrebbero prodotto dichiarazioni incomplete sull'eventuale sussistenza in capo agli amministratori delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del Codice dei contratti pubblici.
    Quanto alla M. s.p.a., la sua dichiarazione (doc. 22 di parte ricorrente) risulta del tutto conforme a quanto stabilito dal bando.
    In particolare, il disciplinare di gara (pag. 23) richiedeva soltanto, per il caso dell'avvalimento, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, attestante in modo generico il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti soggettivi di cui all'art. 38 del Codice, senza alcun riferimento al modello di cui all'allegato n. 3 ed alla necessità di indicare nominativamente gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, come invece prescritto per le imprese concorrenti in altro punto (pag. 7) dello stesso disciplinare.
    Anche la capogruppo SI. s.p.a. ha reso una dichiarazione rispettosa del contenuto imposto dall'allegato n. 3 al disciplinare di gara.
    Il direttore generale S. B. ha reso autodichiarazione circa il possesso dei requisiti morali e professionali, da parte del legale rappresentante e di tutti coloro che possono impegnare l'impresa nella procedura specifica, indicando altresì i nomi di questi (oltre a se stesso, il procuratore speciale O. B. e l'amministratore delegato M. F.) ed allegando le loro singole autodichiarazioni, corredate di copia del documento d'identità (doc. 9 dell'azienda ospedaliera).
    Nella voluminosa visura camerale di SI. s.p.a., prodotta in giudizio (doc. 24 di parte ricorrente: soprattutto, pagg. 8-ss.), non compaiono poteri di rappresentanza in capo al presidente del consiglio d'amministrazione G. S., al preposto A. P. ed al consigliere S. R., per i quali la ricorrente lamenta l'omessa dichiarazione ovvero la mancata menzione nell'elenco dei gli amministratori autorizzati ad impegnare legalmente l'impresa.
    La dichiarazione sottoscritta dal direttore generale di SI. s.p.a., S. B., è dunque completa e non contiene reticenze circa eventuali altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza.
    Anche per tale parte il ricorso è perciò infondato.
    3. Privo di pregio è il terzo motivo, con cui si deduce violazione del paragrafo 3.3. - lett. m) del disciplinare di gara, violazione dell'art. 16 del disciplinare tecnico, violazione dell'art. 27 del D.P.R. n. 327 del 1980 ed eccesso di potere sotto molteplici profili.
    In contrario a quanto affermato dalla ricorrente, è sufficiente rilevare che la mandante SA. s.r.l. ha allegato (doc. 29 di parte ricorrente) documentazione inidonea a dimostrare il possesso di un centro cottura d'emergenza avente le caratteristiche richieste dalla lex specialis di gara, ubicato in viale degli Aviatori - Foggia, con capacità produttiva di 10.000 pasti giornalieri, secondo le risultanze del certificato rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale di Foggia e dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune di Foggia (doc. 30 e 31 di parte ricorrente).
    4. Con il quarto motivo, la ricorrente afferma poi che la mandante SA. s.r.l., cessionaria di ramo d'azienda della SO. s.r.l. con atto del 10 aprile 2008, avrebbe dovuto dichiarare il possesso dei requisiti generali di ammissione anche per conto della società cedente.
    L'assunto è smentito dall'indirizzo interpretativo ormai consolidatosi in giurisprudenza, secondo cui l'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 non può essere interpretato estensivamente, nel senso di determinare l'esclusione dell'impresa concorrente, cessionaria di armo d'azienda, che non abbia presentato dichiarazione in ordine alla posizione dell'impresa cedente (cfr., tra molte, Cons. Stato, sez. V, 21 maggio 2010 n. 3213; TAR Puglia, Bari, sez. I, 15 gennaio 2009 n. 77).
    Donde l'infondatezza della censura.
    5. Ugualmente infondato è il quinto motivo, con il quale la ricorrente lamenta, sotto diverso profilo, la mancata esclusione del raggruppamento aggiudicatario, poiché la mandante SA. s.r.l. avrebbe reso una falsa dichiarazione, nell'ambito della gara indetta nell'anno 2010 dal Comune di Margherita di Savoia per l'appalto del servizio di refezione scolastica.
    Infatti, ai sensi dell'art. 38, primo comma - lett. h), del Codice dei contratti pubblici, devono essere escluse le imprese che nell'anno anteriore alla pubblicazione del bando di gara abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione "... risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio".
    Nella fattispecie, la ricorrente non ha fornito prova dell'avvenuta annotazione dell'episodio da parte dell'Autorità di vigilanza, che ha valenza costitutiva (cfr., sul punto, Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio 2011 n. 517).
    Il motivo è perciò respinto.
    6. Il sesto motivo, con il quale la ricorrente lamenta che la mandataria SI. s.p.a. avrebbe falsamente dichiarato di non aver commesso violazioni tributarie, è smentito dalla certificazione rilasciata in data 28 giugno 2010 dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia (doc. 17 dell'azienda ospedaliera), ove si attesta che a carico della stessa "non risultano violazioni definitivamente accertate" e non sussiste, dunque, la causa di esclusione prevista dall'art. 38, primo comma - lett. g), del Codice dei contratti pubblici.
    Non può esservi stata, in tale situazione, falsa dichiarazione da parte della società controinteressata.
    7. Infine, sono infondate e vanno respinte le censure riguardanti le valutazioni compiute dalla commissione di gara in ordine alle offerte tecniche dei due raggruppamenti rimasti in gara.
    Il giudizio comparativo operato nelle gare d'appalto, caratterizzate dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dalla opinabilità dell'esito della valutazione, sfugge al sindacato intrinseco del giudice amministrativo, se non vengono in rilievo specifiche contestazioni circa la plausibilità dei criteri valutativi o circa la loro manifesta violazione (nella specie non ravvisabile), non essendo ammissibile che vi si contrappongano le valutazioni di parte sulla qualità dei rispettivi progetti tecnici (così, da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 2011 n. 1464).
    8. Quanto all'asserita violazione del diritto d'accesso agli atti della gara ed al contenuto dell'offerta tecnica del raggruppamento aggiudicatario, il motivo è inammissibile.
    L'eventuale illegittimo rifiuto, opposto dalla stazione appaltante, deve essere impugnato mediante lo speciale rito sull'accesso e non può determinare, di per sé, alcun vizio di legittimità riferito al provvedimento di aggiudicazione.
    9. In conclusione, l'impugnativa principale è integralmente respinta. E' altresì respinta la domanda di risarcimento del danno, per l'accertata legittimità delle decisioni assunte dalla stazione appaltante.
    Il ricorso incidentale delle controinteressate SI. s.p.a. e SA. s.r.l. è improcedibile per difetto d'interesse, attesa la sua stretta accessorietà.
    Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate, tenuto conto del numero e della complessità delle questioni dedotte.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
    Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Corrado Allegretta
    L'ESTENSORE
    Savio Picone
    IL CONSIGLIERE
    Giuseppina Adamo
     
    Depositata in Segreteria il 27 luglio 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Dissesto finanziario delle universita' e commissariamento degli atenei

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    DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2011, n. 199

    Disciplina  del  dissesto  finanziario  delle   universita'   e   del
    commissariamento degli atenei, a  norma  dell'articolo  5,  commi  1,
    lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre  2010,
    n. 240. (11G0240), in G.U.R.I. del 25 novembre 2011, n. 275 
    

              
                Capo I 

    Principi generali

     
     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87,  quinto  comma,  della
    Costituzione; 
      Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme  in  materia
    di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
    reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
    l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare  l'articolo
    5, comma 1, lettera b), secondo periodo, che  prevede  meccanismi  di
    commissariamento  in  caso  di  dissesto  finanziario  degli  atenei,
    nonche' l'articolo 5, comma 4, lettere g), h), i); 
      Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
      Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'articolo  6,
    commi 3 e 4; 
      Visto il decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  91,  concernente
    disposizioni  recanti  attuazione  dell'articolo  2  della  legge  31
    dicembre 2009, n. 196, in materia di  adeguamento  ed  armonizzazione
    dei sistemi contabili; 
      Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
    modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,  n.   121,   relativo
    all'istituzione del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
    della ricerca; 
      Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
    adottata nella riunione del 9 giugno 2011; 
      Acquisiti i pareri della V  Commissione  e  della  VII  Commissione
    della Camera dei deputati, rispettivamente in data 21 luglio 2011 e 2
    agosto 2011, nonche' della 7ª Commissione del Senato della Repubblica
    in data 26 luglio 2011; 
      Considerato che la 5ª Commissione del Senato della  Repubblica  non
    ha espresso il parere nei termini prescritti; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 22 settembre 2011; 
      Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
    della ricerca, di concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle
    finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione; 
     
                                    Emana 
                      il seguente decreto legislativo: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                      Oggetto e ambito di applicazione 
     
      1. Il presente decreto legislativo disciplina i presupposti per  la
    dichiarazione del dissesto finanziario delle universita',  nonche'  i
    presupposti e la procedura per il commissariamento  degli  atenei  in
    dissesto, da attivare nel caso in cui il piano di  rientro,  indicato
    all'articolo 5, comma 4, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n.
    240, non sia stato predisposto dagli  atenei  nei  termini  previsti,
    ovvero il piano di rientro proposto non sia stato approvato,  ovvero,
    non sia stato realizzato, in  tutto  o  in  parte.  Il  provvedimento
    disciplina, inoltre, il funzionamento della fase  commissariale  e  i
    contenuti minimi del piano di rientro. 
      2. Le disposizioni previste dai successivi articoli si applicano  a
    tutte le  universita'  statali  italiane,  comunque  denominate,  ivi
    compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Principi generali

                                   Art. 2 
     
     
                    Dissesto finanziario dell'universita' 
     
      1. Si ha dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 5,  comma  4,
    lettera  g),  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  quando  la
    situazione  economica,   finanziaria   e   patrimoniale   dell'ateneo
    raggiunge un livello di gravita' tale  da  non  poter  assicurare  la
    sostenibilita'  e  l'assolvimento  delle   funzioni   indispensabili,
    consistenti nel regolare  svolgimento  delle  attivita'  indicate  ai
    commi 3 e 4 dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, ovvero
    quando l'universita' non  puo'  fare  fronte  ai  debiti  liquidi  ed
    esigibili nei confronti dei terzi. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Situazione di criticita' e dissesto finanziario dell'universita'

                                   Art. 3 
     
     
              Verifica della situazione economica, finanziaria 
                               e patrimoniale 
     
      1. Il collegio dei revisori dei conti, con la relazione annuale  al
    bilancio unico di esercizio ed entro il 30 aprile  di  ciascun  anno,
    verifica  la  condizione  economico,   finanziaria   e   patrimoniale
    dell'universita' applicando alle risultanze del bilancio i  parametri
    economico-finanziari, definiti  con  regolamento  adottato  ai  sensi
    dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
      2.  Tali  parametri  individuano  i  valori  critici  e  deficitari
    relativi: 
        a) alla sostenibilita' del costo  complessivo  del  personale  di
    ruolo  e  a  tempo  determinato  rispetto  alle  entrate  complessive
    dell'ateneo, determinate nei limiti della  legislazione  vigente,  al
    netto di quelle a  destinazione  vincolata,  facendo  riferimento  al
    limite massimo di cui all'articolo 5,  comma  4,  lettera  e),  della
    legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
        b) alla sostenibilita'  del  costo  dell'indebitamento  a  carico
    dell'ateneo,  nei  limiti   della   legislazione   vigente,   facendo
    riferimento al limite massimo di cui all'articolo 5, comma 4, lettera
    e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
        c) all'andamento e relazione tra proventi e costi della  gestione
    corrente, ovvero, nel periodo transitorio di cui all'articolo 20, tra
    accertamenti e impegni di parte corrente; 
        d) all'andamento delle dinamiche dei crediti e dei debiti ovvero,
    nel  periodo  transitorio  di  cui  all'articolo  20,  al  grado   di
    veridicita' e smaltimento ed attendibilita' dei residui attivi  e  al
    grado di smaltimento dei residui passivi; 
        e) all'utilizzo dell'avanzo  libero  a  consuntivo,  nel  periodo
    transitorio di  cui  all'articolo  20,  per  la  copertura  di  spese
    correnti obbligatorie negli ultimi due esercizi; 
        f) alla presenza di anticipazioni di tesoreria negli  ultimi  due
    esercizi; 
        g) all'adeguatezza dei fondi di riserva  a  garanzia  dei  rischi
    derivanti da contenziosi in corso rispetto al volume del  contenzioso
    in essere, ovvero, nel periodo transitorio di cui all'articolo 20, al
    rapporto tra gli oneri da contenzioso complessivamente  previsti  nel
    bilancio di previsione e quelli effettivamente sostenuti; 
        h) agli indicatori di regolarita' contributiva, previdenziale  ed
    assistenziale. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Situazione di criticita' e dissesto finanziario dell'universita'

                                   Art. 4 
     
     
                          Situazione di criticita' 
     
      1. Qualora i parametri definiti  nell'ambito  dei  criteri  di  cui
    all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), presentino tutti valori
    compresi tra il livello critico  e  il  livello  deficitario,  ovvero
    qualora almeno due parametri definiti con i  criteri  stabiliti  alle
    citate lettere a),  b)  e  c)  unitamente  ad  almeno  tre  parametri
    definiti con i criteri di cui alle lettere d), e), f), g) ed  h)  del
    medesimo articolo 3, comma  2,  presentino  valori  compresi  tra  il
    livello critico e il livello deficitario, il  collegio  dei  revisori
    dei conti  redige  una  dettagliata  relazione  sull'andamento  della
    gestione evidenziando  l'evoluzione  dei  parametri  nell'arco  degli
    ultimi due esercizi finanziari, ivi compreso quello  di  riferimento,
    il programma di azioni  eventualmente  adottato  dall'ateneo  per  il
    ripristino  della  sostenibilita'  del   bilancio   e   i   risultati
    conseguiti.  La   relazione   e'   trasmessa   entro   dieci   giorni
    dall'adozione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
    ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze,  unitamente  al
    bilancio unico di esercizio approvato dagli organi di governo. 
      2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
    sentito  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   ed   entro
    quarantacinque giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma
    1, valuta la situazione dell'ateneo anche tenendo conto dei risultati
    in termini di didattica e ricerca, cosi' come  determinati  ai  sensi
    dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008,  n.180,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n.  1.  In
    relazione  al  livello  di  criticita'  della  situazione,   richiede
    all'ateneo di aggiornare il programma di azioni  adottato  ovvero  di
    predisporne uno nuovo  ai  fini  del  ripristino  dell'equilibrio  di
    bilancio anche avvalendosi delle misure di cui all'articolo 8,  comma
    1, lettere da b) ad f). 
      3. Il programma di azioni, articolato per obiettivi  annuali  e  di
    durata  massima  quinquennale,  e'   approvato   dal   Consiglio   di
    amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico
    per gli aspetti di competenza, ed e' trasmesso, entro  quarantacinque
    giorni dal ricevimento della richiesta, al Ministero dell'istruzione,
    dell'universita' e della ricerca  ed  al  Ministero  dell'economia  e
    delle  finanze.  I  Ministeri  possono  richiedere   integrazioni   o
    modifiche al programma entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso. 
      4. Il collegio dei revisori dei conti entro il mese di febbraio dei
    successivi  esercizi   predispone   una   relazione   contenente   le
    informazioni relative alle attivita'  effettuate,  all'andamento  dei
    parametri e al grado di raggiungimento degli obiettivi  definiti  nel
    programma  di  azioni.  La  relazione  e'  trasmessa   al   Ministero
    dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  ed  al  Ministero
    dell'economia e delle finanze al fine  di  un  puntuale  monitoraggio
    della situazione finanziaria. 
      5. Qualora dalle attivita'  di  monitoraggio  di  cui  al  comma  4
    emergano ritardi o mancanze nell'attuazione del programma di azioni e
    peggioramenti   dei   parametri,   il   Ministero    dell'istruzione,
    dell'universita'  e  della  ricerca,  d'intesa   con   il   Ministero
    dell'economia e delle finanze,  puo'  attestare  l'esistenza  di  una
    situazione di dissesto finanziario anche in assenza  del  verificarsi
    delle condizioni di cui all'articolo 5. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Situazione di criticita' e dissesto finanziario dell'universita'

                                   Art. 5 
     
     
                           Situazione di dissesto 
     
      1. Qualora i parametri definiti  nell'ambito  dei  criteri  di  cui
    all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), presentino tutti valori
    deficitari, ovvero  qualora  almeno  due  parametri  definiti  con  i
    criteri stabiliti alle citate lettere  a),  b)  e  c)  unitamente  ad
    almeno tre parametri definiti con i criteri di cui alle  lettere  d),
    e), f), g) ed h) del medesimo articolo 3, comma 2, presentino  valori
    deficitari e il loro andamento negli ultimi due  esercizi  finanziari
    non sia migliorato, il collegio dei revisori  dei  conti  redige  una
    dettagliata  relazione  sull'andamento  della  gestione  nella  quale
    attesta l'esistenza dei presupposti per la declaratoria  di  dissesto
    finanziario. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Situazione di criticita' e dissesto finanziario dell'universita'

                                   Art. 6 
     
     
                          Dichiarazione di dissesto 
     
      1. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 5 dell'articolo  4
    e all'articolo 5 il  Consiglio  di  amministrazione  dell'universita'
    dichiara il dissesto finanziario e non puo' adottare la  delibera  di
    approvazione del bilancio unico d'esercizio la  cui  approvazione  e'
    rinviata  a  quella  di  adozione  del  piano  di  rientro   di   cui
    all'articolo 8, comma 2. 
      2. La dichiarazione di dissesto, completa della  relazione  di  cui
    all'articolo  5,  comma  1,  e'   trasmessa   entro   cinque   giorni
    dall'adozione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
    ricerca, al Ministero dell'economia e delle finanze  e  alla  Procura
    regionale presso la Corte dei  conti,  unitamente  ai  bilanci  unici
    d'esercizio degli ultimi due esercizi finanziari approvati. 
      3. La deliberazione  e'  pubblicata  per  estratto  nella  Gazzetta
    Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'universita'. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Situazione di criticita' e dissesto finanziario dell'universita'

                                   Art. 7 
     
     
                   Effetti della dichiarazione di dissesto 
     
      1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
    entro trenta giorni  dalla  dichiarazione  di  dissesto,  diffida  il
    Rettore a predisporre il piano di rientro, secondo i criteri definiti
    all'articolo  8  nel  termine  massimo  di  centottanta  giorni   che
    decorrono dalla data di ricevimento della diffida  ministeriale.  Con
    successivo decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
    della ricerca, di concerto con il  Ministero  dell'economia  e  delle
    finanze, sono dettate le linee guida per la redazione  del  piano  di
    rientro di cui all'articolo 8. 
      2. La dichiarazione di dissesto  determina  la  necessita'  per  il
    Consiglio  di  amministrazione  di  rivedere  il  bilancio  unico  di
    previsione annuale gia' approvato alla data della  dichiarazione  del
    dissesto, autorizzando esclusivamente le spese obbligatorie e  quelle
    per le quali sia stato assunto un obbligo  giuridicamente  vincolante
    verso i terzi. 
      3. Un nuovo bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio  e'
    sottoposto al Consiglio di amministrazione  dopo  l'approvazione  del
    piano di rientro e, comunque, entro il 30 novembre dell'anno  in  cui
    e' stato dichiarato il dissesto. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Situazione di criticita' e dissesto finanziario dell'universita'

                                   Art. 8 
     
     
                              Piano di rientro 
     
      1. Il piano  di  rientro,  articolato  per  obiettivi  annuali,  e'
    redatto secondo i seguenti criteri: 
        a) individuazione e quantificazione della massa passiva alla data
    della dichiarazione di dissesto, inserendo d'ufficio i  debiti  e  le
    spese, per capitale e accessori, ivi compresi i debiti rinvenenti  da
    procedure esecutive in corso al momento della dichiarazione. I debiti
    inseriti nella  massa  passiva  non  producono  interessi,  ne'  sono
    soggetti a rivalutazione monetaria fino alla chiusura  del  piano  di
    rientro, nei limiti di quanto  stabilito  per  i  crediti  muniti  di
    privilegio dal codice civile. Per la redazione o l'aggiornamento  del
    piano di rientro nella fase di commissariamento,  disciplinata  dagli
    articoli da 10 a 19, vale quanto previsto dall'articolo 17, comma 3; 
        b) interventi  volti  alla  riduzione  dei  costi  del  personale
    dell'ateneo ed, in particolare: 
          1) impegno a non indire nuove procedure  concorsuali  e  a  non
    assumere nuovo personale con oneri a carico del proprio bilancio; 
          2) adozione di ogni iniziativa volta  a  ridurre  le  spese  di
    personale non docente, anche attraverso forme di mobilita' coattiva; 
          3) valutazione annuale, in  base  al  grado  di  raggiungimento
    degli  obiettivi  previsti  nel  piano,   circa   l'opportunita'   di
    corrispondere la retribuzione di risultato ai dirigenti e i  compensi
    incentivanti la produttivita' e l'efficienza dei servizi al  restante
    personale. Nell'eventuale fase di  commissariamento,  prevista  dagli
    articoli da 10 a 19, tale valutazione e'  di  competenza  dell'organo
    commissariale; 
          4) impegno a non distribuire alcun importo  premiale  a  valere
    sul fondo previsto dall'articolo 9 della legge 30 dicembre  2010,  n.
    240,   fino   al   ripristino   dell'equilibrio   nella    situazione
    economico-patrimoniale dell'ateneo; 
          5) revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa e delle
    sedi universitarie decentrate, anche attraverso processi di mobilita'
    sia  dei  professori  e  ricercatori,  sia  del   personale   tecnico
    amministrativo, da attuarsi con le modalita' di cui  all'articolo  3,
    comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
          6) razionalizzazione degli insegnamenti  previsti  nell'offerta
    formativa dell'ateneo con pieno utilizzo  del  personale  docente  in
    servizio e senza oneri aggiuntivi  rispetto  al  normale  trattamento
    stipendiale  limitando,   altresi',   l'attribuzione   di   contratti
    d'insegnamento retribuiti  a  personale  non  appartenente  ai  ruoli
    dell'ateneo ai soli casi essenziali  al  regolare  svolgimento  delle
    attivita' didattiche; 
        c) quantificazione delle  entrate  patrimoniali  e  dei  proventi
    economici che possono finanziare il piano di rientro, ivi comprese le
    liquidazioni di beni valutati a valori di mercato come risultanti  da
    stima attestata da perizia  giurata  o  effettuata  dalla  competente
    Agenzia del territorio; 
        d) in  relazione  alla  gravita'  della  situazione  di  dissesto
    l'adozione delle seguenti misure straordinarie: 
          1) impegno a non attivare nuovi corsi di  laurea  e  di  laurea
    magistrale, nuove scuole di specializzazione, nuovi dipartimenti; 
          2) impegno a non contrarre nuovi mutui  a  carico  del  proprio
    bilancio o prestiti e a non sottoscrivere prodotti a finanza derivata
    nell'ambito di operazioni di ristrutturazione del debito; 
          3) adozione delle eventuali ulteriori forme di ristrutturazione
    del debito, ivi compresi interventi strutturali e  rinegoziazioni  di
    mutui a tassi agevolati precedentemente stipulati con gli Istituti di
    credito; 
          4)  riduzione  di  compensi,  gettoni,  retribuzioni  o   altre
    utilita' ai componenti  del  consiglio  di  amministrazione  e  degli
    organi  collegiali  comunque  denominati,  esclusi  gli   organi   di
    controllo e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del
    decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in misura non inferiore al 10 per
    cento; 
        e) previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione
    dell'esercizio dell'attivita' formativa e di ricerca; 
        f) indicazione dei tempi previsti per la realizzazione del  piano
    di  rientro,  con  dettagliata  illustrazione  delle   attivita'   da
    intraprendere anno per anno e degli obiettivi annuali da raggiungere,
    analiticamente   definiti   ed   illustrati    con    quantificazione
    dell'impatto rispetto agli equilibri di bilancio. 
      2. Il piano di rientro da attuarsi, ai sensi dell'articolo 5, comma
    4, lettera h), della legge 30  dicembre  2010,  n.  240,  nel  limite
    massimo  di   cinque   anni,   e'   deliberato   dal   Consiglio   di
    amministrazione su proposta del Rettore e previo  parere  del  Senato
    accademico per gli aspetti di sua competenza. 
      3. Il Piano di rientro e' trasmesso entro dieci  giorni  dalla  sua
    approvazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
    ricerca e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  i  quali,
    verificata  la   fattibilita'   e   l'appropriatezza   delle   scelte
    effettuate,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  ne   dispongono
    l'approvazione,  che  e'  comunicata  all'Universita'  a   cura   del
    Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
      4. Unitamente alla relazione annuale sulla  gestione,  ovvero,  nel
    periodo transitorio di cui all'articolo 20, anche  in  assenza  della
    stessa e in occasione  dell'approvazione  del  conto  consuntivo,  il
    consiglio   di   amministrazione   redige   una   relazione   annuale
    sull'attuazione del  piano  di  rientro,  contenente  l'illustrazione
    delle attivita'  effettuate  e  del  grado  di  raggiungimento  degli
    obiettivi    che    trasmette    al    Ministero     dell'istruzione,
    dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle
    finanze entro trenta giorni dall'approvazione. 
      5. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
    in sede di  determinazione  annuale  del  fabbisogno  finanziario  di
    ciascun ateneo statale, ai sensi  dell'articolo  2,  comma  9,  della
    legge 23 dicembre 2009, n. 191, tiene  conto  anche  degli  obiettivi
    annuali stabiliti dal Piano di  rientro,  nonche'  del  conseguimento
    degli stessi, sulla base del controllo previsto all'articolo 9. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Situazione di criticita' e dissesto finanziario dell'universita'

                                   Art. 9 
     
     
               Controllo sull'attuazione del piano di rientro 
     
      1. Il Collegio dei revisori dei conti con la relazione  annuale  al
    bilancio unico di  esercizio  effettua  il  controllo  annuale  sulla
    corretta attuazione degli obiettivi del piano di rientro  e  descrive
    dettagliatamente lo stato di attuazione degli stessi, in  rapporto  a
    quanto programmato, evidenziando le eventuali criticita'. 
      2. Il controllo annuale di cui  al  comma  1  include  la  verifica
    prevista all'articolo 3, comma 1. 
      3. La relazione annuale sullo stato di attuazione  degli  obiettivi
    del piano di rientro e' inviata a cura del Collegio dei revisori  dei
    conti al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
    al Ministero dell'economia e delle finanze e alla  Procura  regionale
    della Corte dei conti. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
    e della ricerca, acquisite le relazioni di cui al comma 1  e  di  cui
    all'articolo 8, comma 4, effettua  un  riscontro  tra  gli  obiettivi
    programmati nel piano di rientro e gli obiettivi raggiunti e comunica
    all'universita', al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  alla
    Procura regionale presso la Corte dei conti gli esiti del controllo. 
      4. L'esito positivo del controllo  annuale  costituisce  condizione
    necessaria per lo svolgimento delle ulteriori attivita' previste  dal
    Piano di rientro. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Commissariamento degli atenei

                                   Art. 10 
     
     
                        Delibera di commissariamento 
     
      1.  Il  Consiglio  dei  Ministri   delibera   il   commissariamento
    dell'ateneo,    su    proposta    del    Ministro    dell'istruzione,
    dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
    dell'economia e delle finanze, quando, in base  alle  risultanze  del
    controllo  annuale  sull'attuazione  del  Piano  di  rientro  di  cui
    all'articolo 8, emergano scostamenti tra gli  obiettivi  raggiunti  e
    gli obiettivi programmati, tali da far ritenere che la  realizzazione
    del Piano di rientro sia in tutto o in parte compromessa. 
      2.  Il  commissariamento  e'  altresi'  deliberato,  attraverso  la
    medesima procedura, quando l'ateneo, dichiarato lo stato di  dissesto
    finanziario, non ha predisposto  il  Piano  di  rientro  nel  termine
    stabilito all'articolo 7, comma 1, ovvero il piano predisposto non e'
    stato approvato secondo la procedura prevista all'articolo  8,  comma
    3. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Commissariamento degli atenei

                                   Art. 11 
     
     
                    Organi e durata del commissariamento 
     
      1. Entro trenta giorni dalla delibera di  cui  all'articolo  10  il
    Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
    concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,  propone  al
    Consiglio dei Ministri, in relazione alle dimensioni dell'ateneo,  la
    nomina di uno o tre commissari e di altrettanti supplenti, in caso di
    rinuncia dei primi, con il compito di provvedere alla predisposizione
    ovvero all'attuazione del piano di rientro. 
      2. Per la valutazione delle dimensioni  dell'ateneo  ai  sensi  del
    comma 1 si stabilisce quanto segue: 
        a) e' nominato un commissario nelle universita' con  un  organico
    di professori e ricercatori pari o inferiore a cinquecento unita'  al
    31 dicembre dell'anno precedente il dissesto; 
        b)  e'  nominata  una  commissione  di   tre   componenti   nelle
    universita' con un organico di professori e ricercatori  di  ruolo  e
    ricercatori a tempo indeterminato superiore a cinquecento  unita'  al
    31 dicembre dell'anno precedente il dissesto. 
      3. Con la delibera di cui all'articolo 10, comma 1, e'  fissata  la
    durata del commissariamento, che non puo' comunque essere superiore a
    cinque anni. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Commissariamento degli atenei

                                   Art. 12 
     
     
                         Designazione dei commissari 
     
      1. Il commissario o i componenti della commissione  vengono  scelti
    tra: 
        a)  dirigenti  e  funzionari   del   Ministero   dell'istruzione,
    dell'universita' e della ricerca  e  del  Ministero  dell'economia  e
    delle finanze, in possesso di una approfondita conoscenza dei sistemi
    di governo e funzionamento delle universita' che siano  iscritti  nel
    registro dei revisori legali dei conti e che siano stati membri,  per
    almeno un mandato, del collegio dei revisori di universita'  italiane
    o straniere; 
        b) docenti universitari in possesso di comprovata conoscenza  dei
    sistemi di funzionamento delle universita'; 
        c)  dirigenti  e  funzionari  della   pubblica   amministrazione,
    componenti   degli   organi   costituzionali    della    magistratura
    amministrativa e contabile con comprovata  esperienza  degli  sistemi
    amministrativi e contabili delle universita'; 
        d) gli iscritti  all'albo  dei  dottori  commercialisti  e  degli
    esperti contabili, con un'anzianita' di iscrizione  di  almeno  sette
    anni con comprovata esperienza dei sistemi amministrativi e contabili
    delle universita'. 
      2. Non possono essere nominati commissari il Rettore e  coloro  che
    hanno rivestito una qualunque  carica  negli  organi  consultivi,  di
    governo,  di  amministrazione   o   di   controllo   dell'universita'
    commissariata. 
      3. Nel caso di nomina della commissione di tre  membri,  la  stessa
    provvede ad eleggere al suo interno  il  Presidente.  La  commissione
    delibera a maggioranza dei suoi componenti. 
      4.  L'insediamento  del  commissario  o  della  commissione  presso
    l'ateneo avviene entro cinque giorni dal provvedimento di nomina. Nel
    medesimo termine il commissario o  i  commissari  che  non  intendano
    accettare la  designazione  sono  tenuti  a  darne  comunicazione  al
    Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  che,
    entro cinque giorni dal ricevimento della stessa, comunica al  membro
    o  ai  membri  supplenti  il  subentro  nell'incarico.   La   mancata
    accettazione dell'incarico da parte di uno o piu' supplenti attiva la
    procedura di nomina, secondo quanto previsto dall'articolo 11,  comma
    1. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Commissariamento degli atenei

                                   Art. 13 
     
     
                        Effetti del Commissariamento 
     
      1. All'organo commissariale compete l'amministrazione e la gestione
    del  dissesto  finanziario,  nonche',  a   tale   fine,   l'eventuale
    elaborazione o modifica del piano di rientro e l'adozione di tutti  i
    provvedimenti necessari per l'attuazione  del  piano.  Per  tutta  la
    durata del commissariamento, e, comunque, fino al decreto di chiusura
    dello stesso, il commissario, o il Presidente della  commissione,  ha
    la rappresentanza legale dell'universita'. 
      2. L'organo commissariale, nella  persona  del  commissario  o  del
    Presidente della  commissione,  puo'  stipulare  contratti,  alienare
    beni, acquisire risorse, riscuotere crediti o  rinunciare  alla  loro
    realizzazione, concludere transazioni, in conformita' e nei limiti di
    quanto previsto nel piano di rientro. 
      3. L'organo commissariale e' obbligato  a  chiedere  autorizzazione
    preventiva al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
    ricerca  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle finanze   per   lo
    svolgimento di tutte le attivita' non previste dal piano di rientro e
    dalle  successive  sue  integrazioni  dalle  quali  derivano  effetti
    giuridici vincolanti per la procedura commissariale e  per  l'ateneo,
    comprese quelle elencate al comma 2. Tali  attivita'  sono  approvate
    con la procedura descritta all'articolo 17, comma 3. 
      4. Il Consiglio di amministrazione decade automaticamente  all'atto
    dell'insediamento di cui all'articolo 12, comma 4. Le funzioni di cui
    all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n.
    240, sono svolte dall'organo commissariale. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Commissariamento degli atenei

                                   Art. 14 
     
     
                        Amministrazione commissariale 
     
      1. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'organo commissariale si
    avvale delle strutture di ateneo. 
      2.  Le  strutture  amministrative  e  gli  organi  dell'universita'
    commissariata rimasti in carica sono tenuti a prestare al commissario
    la  massima   collaborazione,   consentendo   l'accesso   agli   atti
    dell'universita', consegnando atti o copie a richiesta e collaborando
    attivamente nello svolgimento delle operazioni previste dal piano  di
    rientro. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Commissariamento degli atenei

                                   Art. 15 
     
     
                     Oneri della gestione commissariale 
     
      1. Gli oneri derivanti dalla gestione commissariale sono  a  carico
    dell'universita' commissariata nell'ambito delle risorse destinate al
    funzionamento dei decaduti organi di gestione e sono  soddisfatti  in
    prededuzione rispetto agli altri crediti. 
      2. Il compenso spettante a ciascun commissario e'  determinato  con
    decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
    ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Commissariamento degli atenei

                                   Art. 16 
     
     
               Quantificazione della massa passiva e redazione 
                    o aggiornamento del piano di rientro 
     
      1. Ai fini della corretta quantificazione della massa  passiva,  il
    commissario entro centoventi giorni dal proprio insediamento  esamina
    i documenti contabili dell'universita' ed invita chiunque ritenga  di
    averne diritto a presentare domanda di  inserimento  nell'elenco  dei
    creditori corredata da idonea documentazione  atta  a  dimostrare  la
    sussistenza del  debito  dell'universita',  il  relativo  importo  ed
    eventuali cause legittime di prelazione. 
      2. Espletata la fase istruttoria, il  commissario,  nei  successivi
    sessanta giorni, tenuto conto delle cause  legittime  di  prelazione,
    elabora un elenco dei creditori da inserire nel piano  di  rientro  e
    indica le modalita' di soddisfacimento degli stessi. 
      3. Sulla base dell'elenco dei creditori e delle possibili modalita'
    di soddisfacimento degli stessi, il commissario elabora o aggiorna il
    piano di rientro, seguendo i criteri definiti all'articolo 8, comma 1
    e, in aggiunta, indicando separatamente i debiti esclusi dalla  massa
    passiva e illustrandone le cause di esclusione. 
      4. Il piano di rientro, qualora aggiornato o redatto  ex  novo,  e'
    trasmesso al  Ministero  per  l'approvazione,  secondo  le  modalita'
    previste dall'articolo 8, comma 3. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Commissariamento degli atenei

                                   Art. 17 
     
     
            Relazione annuale e integrazioni al piano di rientro 
     
      1. L'organo commissariale  elabora  annualmente,  ed  entro  il  30
    aprile di ciascun anno, una relazione sullo stato di avanzamento  del
    piano di rientro in  occasione  della  predisposizione  del  bilancio
    unico di esercizio ed, entro il termine di  dieci  giorni  dalla  sua
    approvazione,   la   trasmette    al    Ministero    dell'istruzione,
    dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle
    finanze e alla  Procura  Regionale  della  Corte  dei  conti  per  il
    controllo periodico di cui all'articolo 9. Tale relazione sostituisce
    quella prevista dall'articolo 8, comma 4. 
      2. La relazione sullo stato di avanzamento  del  piano  di  rientro
    puo' contenere degli aggiornamenti  allo  stesso.  In  tal  caso,  il
    commissario evidenzia dettagliatamente quanto previsto  nel  piano  e
    gli elementi di novita' rispetto a questo. 
      3. Le integrazioni al piano di  rientro  per  acquisire  efficacia,
    devono essere approvate dai predetti Ministeri nel termine  di  venti
    giorni dal ricevimento della relazione di cui  al  comma  1,  con  la
    modalita' di cui all'articolo 8, comma 3. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Commissariamento degli atenei

                                   Art. 18 
     
     
                        Relazione finale e rendiconto 
                        della gestione commissariale 
     
      1. Nel termine di trenta giorni dalla conclusione  della  procedura
    di commissariamento, l'organo commissariale  trasmette  al  Ministero
    dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e  al  Ministero
    dell'economia e delle finanze e alla Procura  regionale  della  Corte
    dei conti  una  relazione  finale,  corredata  del  rendiconto  della
    gestione commissariale. 
      2. Il rendiconto di  cui  al  comma  1  contiene  il  dettaglio  di
    ciascuna partita attiva e passiva  e  le  somme  riscosse  e  pagate,
    indicando  eventuali  scostamenti  rispetto  al  piano  approvato  ed
    evidenziandone i motivi con riferimento alle relazioni annuali e alle
    autorizzazioni richieste  ed  ottenute.  Il  rendiconto  evidenza  il
    risultato della gestione commissariale. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Commissariamento degli atenei

                                   Art. 19 
     
     
                  Decreto di chiusura del commissariamento 
     
      1.  Il  Consiglio   dei   Ministri   delibera   la   chiusura   del
    commissariamento    dell'ateneo    su    proposta    del     Ministro
    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
    Ministro dell'economia e delle  finanze.  La  proposta  e'  trasmessa
    entro sessanta giorni dal ricevimento  della  documentazione  di  cui
    all'articolo 18. 
      2. La delibera di cui al comma 1 e'  tempestivamente  trasmessa,  a
    cura del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
    alla  Procura   regionale   della   Corte   dei   conti,   all'organo
    commissariale e all'universita'. 
      3.  L'attivita'  e  le  funzioni  dell'organo  commissariale   sono
    prorogate   sino   alla   ricostituzione   di   tutti   gli    organi
    dell'universita' e, comunque, non oltre sei  mesi  dalla  data  della
    delibera. 
      4.  Dalla  data  della  delibera  di  cui  al  comma   1   l'organo
    commissariale cessa di avere la  rappresentanza  legale  dell'ateneo,
    che torna in capo al Rettore. 
      5. La relazione di cui all'articolo 18, comma  1,  e'  trasmessa  a
    cura del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
    all'Agenzia nazionale di  valutazione  del  sistema  universitario  e
    della ricerca, di seguito denominato: «ANVUR», che valuta i risultati
    della fase di commissariamento ed esprime il proprio parere circa  il
    mantenimento dell'accreditamento dell'universita'. 
      6. L'ANVUR, in occasione della valutazione di cui al comma 5,  puo'
    avanzare al Ministero proposte di federazione o  fusione  dell'ateneo
    commissariato con altri atenei o  di  razionalizzazione  dell'offerta
    formativa, da  attuare  ai  sensi  dell'articolo  3  della  legge  30
    dicembre 2010, n. 240. 
      7. Il parere di cui al comma 5 e l'eventuale  proposta  di  cui  al
    comma  6  sono   trasmessi,   a   cura   dell'ANVUR,   al   Ministero
    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  all'universita'.
    L'universita',  nel  termine  di  sessanta  giorni  dal   ricevimento
    dell'eventuale proposta di cui al comma  6,  deve  attivarsi  per  la
    presentazione del progetto di  cui  all'articolo  3  della  legge  30
    dicembre 2010, n. 240. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    Disposizioni finali

                                   Art. 20 
     
     
                           Disciplina transitoria 
     
      1. Nel periodo transitorio, sino  all'adozione  della  contabilita'
    economico-patrimoniale prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera  b)
    e comma 4, lettera a) della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  il
    Collegio dei revisori dei conti delle universita', in occasione della
    predisposizione  della  relazione  al   conto   consuntivo   verifica
    l'esistenza  delle  condizioni  ed  applica  i   parametri   di   cui
    all'articolo  3,  comma  2,  azionando,  qualora  ne   ricorrano   le
    condizioni ivi descritte, la procedura prevista agli articoli 4 e 5. 
      2. Nel periodo transitorio di cui al comma 1 le  parole:  «bilancio
    unico di esercizio»,  ove  ricorrono  nel  presente  decreto,  devono
    intendersi per: «conto consuntivo» e le parole:  «bilancio  unico  di
    previsione annuale» devono intendersi per:  «bilancio  di  previsione
    annuale». 
      3. Quanto previsto al comma 5 dell'articolo 19 non si applica  fino
    all'introduzione di un sistema di accreditamento  delle  sedi  e  dei
    corsi di studio universitari, previsto dal comma 1, lettera a), e dal
    comma 3, lettera a) dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 2010,  n.
    240. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
        Dato a Roma, addi' 27 ottobre 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                    Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                    dei Ministri 
     
                                    Gelmini,  Ministro   dell'istruzione,
                                    dell'universita' e della ricerca 
     
                                    Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                    delle finanze 
     
                                    Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                    amministrazione e l'innovazione 
     
    Visto, il Guardasigilli: Palma 
    
    
     

    Esami d'avvocato: la ripetizione della valutazione è irreversibile!

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    N. 349/2012 Reg. Prov. Coll.
    N. 4043 Reg. Ric.
    ANNO 1998
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 4043 del 1998, proposto da:
    F. G., rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Prudente, con domicilio ex lege presso la Segreteria del Tribunale;
    contro
    Commissione esami di avvocato - Corte D'Appello di Messina, Ministero di Grazia e Giustizia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
    per l'annullamento,
    previa sospensione dell'efficacia,
    del verbale n. 14 redatto in data 27 marzo 1998 dalla Commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso la Corte d'Appello di Messina - sessione 1997, con il quale al ricorrente alle prove scritte degli esami di abilitazione professionale è stato assegnato il voto di 86, suddiviso in 30 (diritto civile), 28 (diritto penale) e 28 (atto giudiziario), per cui il medesimo è stato escluso dalla partecipazione alla prova orale dell'esame predetto.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Esami di Avvocato - Corte D'Appello di Messina e del Ministero di Grazia e Giustizia;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2012 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    In data 10, 11 e 12 dicembre 1997 il ricorrente ha sostenuto presso la Corte d'Appello di Messina le prove scritte dell'esame per l'iscrizione all'albo di procuratore legale (sessione 1997).
    A seguito della pubblicazione dell'elenco delle persone ammesse a sostenere la prova orale dell'esame di abilitazione, il medesimo ha appreso che i suoi elaborati erano stati valutati con il punteggio complessivo di 86, così suddiviso: 30 per la prova di diritto civile, 28 per la prova di penale, e 28 nella prova pratica.
    Mediante accesso agli atti, il ricorrente apprendeva che il giudizio relativo all'elaborato di diritto civile non riportava motivazione, la prova di diritto penale era stata giudicata con "trattazione complessivamente insufficiente", mentre l'atto giudiziario era stato considerato "atto poco argomentato e insufficiente".
    Con ricorso n. 4043/98, il ricorrente impugnava il citato verbale dinanzi a questo Tribunale, la III Sezione del quale, con ordinanza n. 2374 del 24.10.1998, accoglieva l'istanza cautelare, facendo "obbligo alla commissione giudicatrice di riesaminare ... gli elaborati del ricorrente con adeguata motivazione e seguendo il giusto procedimento".
    In esecuzione di tale ordinanza, con verbale n. 56 del 13.01.1999 la Commissione Esaminatrice procedeva "alla rilettura e riesame degli elaborati" del ricorrente, ed all'esito di tale riesame attribuiva per ciascun elaborato nuovo giudizio e nuovo punteggio (prima prova 32/50, seconda prova 28/50 e terza prova 30/50), attribuendo la valutazione complessiva di 90/150, pari al punteggio minimo richiesto per essere ammesso alla prova orale, ed ammettendo così il ricorrente a sostenere la prova orale, sebbene "con riserva".
    In data 26.01.1999 il ricorrente superava l'esame orale, con il punteggio di 190, e con deliberazione della Commissione n. 57 veniva dichiarato idoneo all'esercizio della professione di avvocato, "con riserva all'esito definitivo del giudizio del TAR di Catania".
    Con provvedimento del 28.04.1999 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina deliberava l'iscrizione del ricorrente all'Albo degli Avvocati di Messina.
    In vista della discussione del merito della causa, il ricorrente ha perciò rappresentato di non avere interesse alla decisione, invocando l'applicazione dell'art. 4, comma 2-bis, del D.L. 30.06.2005 n. 115 (aggiunto dalla legge di conversione 17.08.2005 n. 168).
    Con atto depositato il 10.11.2011 il Ministero si è però opposto alla pronuncia di improcedibilità per carenza di interesse, ed ha insistito per il rigetto del ricorso nel merito, rappresentando che l'ordinanza di questo TAR era stata riformata dal CGA, con ordinanza n. 67 dell'11.02.99, e che perciò cadrebbe anche il giudizio positivo emesso sulle prove.
    In realtà, il Collegio ritiene che debba trovare applicazione la norma contenuta nell'art. 4, comma 2-bis, del D.L. 30.06.2005, ai sensi del quale "conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte e orali, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela".
    E' del tutto irrilevante la circostanza che l'ordinanza cautelare di questo Tribunale sia stata poi riformata dal CGA, perché l'ordinanza del CGA è solo dell'11.02.99, e cioè successiva al superamento, da parte del ricorrente, delle prove d'esame, scritte e orali.
    E tale tesi è autorevolmente supportata da Corte Cost., 09.04.2009 n. 108, la quale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di tale disposizione, ha dichiarato infondate tutte le questioni, peraltro sollevate proprio dal CGA, e proprio in un caso in cui, dopo la proposizione dell'appello, ma prima della camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza, in esecuzione della sentenza stessa gli elaborati del candidato erano stati nuovamente corretti ed egli era stato ammesso alle prove orali, che aveva superato, per poi iscriversi all'Albo degli avvocati. L'istanza cautelare era stata poi accolta dal CGA, che aveva sospeso gli effetti della sentenza gravata sino all'esito del citato giudizio di legittimità costituzionale.
    La Corte ha inequivocabilmente precisato che "la disposizione impugnata ha lo scopo di evitare che il superamento delle prove di un esame di abilitazione venga reso inutile dalle vicende processuali successive al provvedimento, con il quale un giudice o la stessa amministrazione, in via di autotutela, abbiano disposto l'ammissione alle prove di esame o la ripetizione della valutazione. Per raggiungere questo scopo, la disposizione rende irreversibili - secondo la giurisprudenza amministrativa - gli effetti del superamento delle prove scritte e orali previste dal bando. Essa, quindi, rende irreversibili anche gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali (pure di natura cautelare) o di autotutela amministrativa che abbiano disposto l'ammissione alle prove stesse, precludendo l'ulteriore prosecuzione del processo eventualmente avviato".
    La Corte ha poi aggiunto che qualora in sede cautelare sia "l'Amministrazione a soccombere, è possibile che il giudizio di secondo grado o di merito non abbia luogo, perché il superamento delle prove può determinare l'estinzione del processo. Queste conseguenze vanno valutate alla luce dei principi costituzionali, che non escludono una ragionevole limitazione del diritto di difesa dell'amministrazione". E secondo la Corte, "con specifico riferimento al processo amministrativo, una ragionevole dissimmetria può essere giustificata alla luce dell'art. 113 Cost.", che è un "parametro...in effetti rivolto - all'inverso - a garantire il cittadino contro gli atti della pubblica amministrazione"; per cui, "alla luce di questi princìpi, il bilanciamento di interessi operato dal legislatore, con la disposizione denunciata, non è irragionevole. Il diritto di difesa dell'amministrazione è sì compresso, ma non eliminato, in quanto esso può comunque esplicarsi fino all'eventuale superamento delle prove. E la sua compressione è giustificata dal fatto che dell'interesse pubblico all'accertamento dell'idoneità del candidato, di cui l'amministrazione stessa è portatrice, la disposizione si fa comunque carico, richiedendo il superamento della prova: è solo a seguito della ripetizione della stessa o della nuova valutazione, con esito positivo - e non semplicemente sulla base di un provvedimento giurisdizionale - che il candidato consegue l'abilitazione. Vi è, quindi, comunque un accertamento dell'idoneità del candidato, affidato alla stessa amministrazione o ad altra egualmente portatrice dello stesso interesse pubblico. Presupposto per l'applicazione della disposizione impugnata è che, a seguito di un provvedimento giurisdizionale o di iniziativa della stessa amministrazione, vi sia stato un nuovo accertamento dell'idoneità del candidato, con la ripetizione delle prove o con una nuova valutazione di esse. E' questo accertamento amministrativo, e non il provvedimento del giudice, a produrre l'effetto di conseguimento dell'abilitazione, che la disposizione rende irreversibile. Il legislatore ha ritenuto che, una volta operato il nuovo accertamento, la prosecuzione del processo, avviato per contestare l'esito del precedente accertamento, fosse superflua e potesse andare a detrimento dell'affidamento del privato e della certezza dei rapporti giuridici. Ciò spiega perché la disposizione possa trovare applicazione anche quando il nuovo accertamento è stato operato a seguito di un provvedimento cautelare del giudice".
    In conclusione, è da ritenere che il ricorrente ha acquisito il diritto al definitivo conseguimento dell'abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di avvocato, e, quindi, debba trovare applicazione l'art. 35, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 104/2010, ai sensi del quale "il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso...improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione".
    In considerazione delle alterne vicende processuali della vicenda in esame, sussistono le eccezionali ragioni che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania - Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, nei sensi di cui in motivazione, per sopravvenuto difetto di interesse.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Cosimo Di Paola
    L'ESTENSORE
    Dauno Trebastoni
    IL CONSIGLIERE
    Francesco Brugaletta
     
    Depositata in Segreteria il 9 febbraio 2012
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Revoca del Presidente del consiglio comunale

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    N. 2662/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 2378 Reg. Ric.
    ANNO 2010
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 2378 del 2010, proposto da:
    B. R., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Alì, con domicilio eletto presso il suo studio, in Catania, via Crociferi, 60;
    contro
    Comune di San Fratello, Consiglio Comunale di San Fratello, non costituiti in giudizio;
    nei confronti di
    S. D. + 11, non costituiti in giudizio;
    V. L., rappresentata e difesa dall'avv. Cirino Gallo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Roberta Suma in Catania, viale XX Settembre, 70;
    G. F., rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Carroccio, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Segreteria Tar;
    per l'annullamento
    - della deliberazione n. 20 del 26.06.2010 con la quale il Consiglio del Comune di San Fratello ha revocato il Presidente del Consiglio Comunale di San Fratello;
    - della deliberazione n. 21 del 26.06.2010 con la quale il Consiglio Comunale di San Fratello ha proceduto alla nomina del nuovo Presidente;
    - di ogni altro atto presupposto, precedente, successivo e/o conseguente comunque lesivo.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio dei controinteressati V. L. e G. F.;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2011 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    Il ricorrente, Presidente del Consiglio Comunale del Comune di San Fratello, con la delibera consiliare n. 20del 26/6/2010 veniva revocato dall'incarico ricoperto.
    Tale revoca interveniva sulla scorta della proposta avanzata in tal senso da sei consiglieri (C. + 5) i quali contestavano al Presidente del Consiglio Comunale: a) tardiva convocazione del consiglio da parte del suo presidente, per la discussione delle dimissioni dell'Assessore comunale M. M. e dell'assessore comunale V. B.; b) tardiva convocazione del Consiglio Comunale per la presa d'atto della nomina dell'assessore G. B.; c) violazione delle norme regolamentari relative alla composizione dell'ordine del giorno in quanto non vengono portati in esso né la lettura e l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, né "i rinvii dei punti deliberati dal consiglio comunale"; d) violazione del principio di neutralità che determina la lesione del "rispetto dei consiglieri comunali e del consiglio comunale tutto"; e) mancata difesa della dignità dei consiglieri con riferimento al comportamento omissivo del Sindaco in ordine alle interrogazioni allo stesso rivolte; f) irregolare disciplina del funzionamento delle commissioni consiliari.
    Avverso la deliberazione n. 20/2010 di revoca sopra descritta ed avverso la successiva delibera n. 21 /2010, con la quale il Consiglio comunale di San Fratello ha proceduto alla nomina del nuovo Presidente, viene proposto il ricorso introduttivo, suffragato dalle seguenti censure:
    Violazione degli artt. 19 e 20 della L. Reg. n. 7/92 e dell'art. 31 della L. n. 142/90 come integrato dall'art. 1, lett. E) della L. Reg. n. 48/91;
    Violazione degli artt. 16 e 24 dello Statuto del comune di San Fratello e degli artt. 27 e 29 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;
    Carenza dei presupposti; Eccesso di potere sotto i profili dello sviamento e della falsa causa- Difetto di motivazione; Illegittimità derivata.
    Sostiene parte ricorrente che la delibera di revoca impugnata è stata adottata in carenza dei presupposti di legge e statutari e con un procedimento irregolare. Manca infatti congrua indicazione dei presupposti di fatto e giuridici, validi al fine, posti a fondamento della proposta e della successiva delibera di revoca che sarebbe invece animata dal reale intento di alcuni consiglieri di disfarsi del presidente sul quale non ripongono più fiducia politica.
    Con riferimento poi, nel dettaglio, alle circostanze poste a fondamento della proposta di revoca, rileva il ricorrente che la ritardata discussione in Consiglio in ordine alle dimissioni di due assessori ed alla presa d'atto della nomina di nuovi assessori, non implica violazione dell'art. 34 dello statuto in quanto ex lege (art. 25 L. Reg. n. 7/92) le dimissioni degli assessori sono definitive e non necessitano di presa d'atto. Comunque, ai sensi della norma statutaria richiamata, è onere del Sindaco fornire al Consiglio Comunale dettagliata relazione sulle ragioni delle dimissioni.
    Rileva il ricorrente, sotto il profilo della irregolare formazione dell'ordine del giorno, in cui non è inclusa la lettura e l'approvazione dei verbali precedenti, che tale situazione si è determinata a causa della mancata sottoscrizione dei verbali da parte del Consigliere anziano che, nella persona del signor B. S., malgrado ripetutamente sollecitato, non ha adempiuto all'incombenza.
    Con riferimento, infine agli ultimi due punti della proposta di revoca, come approvata con la delibera n. 20 qui impugnata, viene dedotta la genericità delle argomentazioni poste a fondamento della presunta violazione della neutralità del ricorrente nell'esercizio delle proprie funzioni e la insussistenza del dovere del presidente del consiglio comunale di richiedere al consiglio che deliberi sulla nomina delle Commissioni comunali, nomina che ai sensi dell'art. 6 del regolamento sulle Commissioni Comunali, è atto di esclusiva competenza del Presidente del Consiglio.
    La controinteressata V. L., nominata Presidente del consiglio comunale di San Fratello con la delibera n. 21/2010, pure impugnata, e il consigliere comunale G. F., costituiti in giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
    Alla Camera di Consiglio del 29 settembre 2009, è stata rigettata la domanda cautelare proposta in considerazione della prevalenza dell'interesse pubblico all'espletamento senza interruzioni delle funzioni dell'organo, rispetto all'interesse azionato.
    Il ricorso è stato chiamato all'udienza del 6 luglio 2011, in vista della quale il consigliere comunale G. F., costituitosi in data 18 giugno 2011, ha chiesto (ed ottenuto) il rinvio della trattazione onde poter preparare adeguate difese.
    Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
    DIRITTO
    Il ricorso è fondato.
    Invero dalla prospettazione dei fatti, messi a raffronto con la normativa primaria e secondaria di riferimento, è possibile riscontrare la insussistenza delle condizioni che, sole, legittimano l'esercizio del potere di revoca del Presidente del Consiglio comunale da parte del Consiglio di cui costituisce espressione.
    Ciò sotto il duplice profilo, formale e sostanziale.
    Dal punto di vista formale, si riscontra la insussistenza di adeguata motivazione della delibera n. 20/2010, che si limita a revocare il Presidente Reale, odierno ricorrente, sulla scorta della relativa proposta sottoscritta da alcuni consigliere, senza in alcun modo dare conto della verifica, in concreto, dei presupposti richiesti a tal fine dall'art. 16 dello Statuto comunale.
    Rileva il Collegio che, con riferimento alla proposta di revoca, nessuna norma di legge ne prescrive il contenuto minimo, di conseguenza era riservato al Consiglio il potere ed il dovere di valutare i fatti contestati al fine di verificare la rispondenza degli stessi ai presupposti legittimanti la revoca, come specificati nell'art. 16 dello Statuto.
    In altri termini, di fronte ad una proposta di revoca proveniente dal richiesto quorum di consiglieri comunali, il Consiglio, nel suo complesso, con la prescritta maggioranza, deve deliberare su di essa analizzandola concretamente nei singoli elementi, riscontrandone la eventuale fondatezza con riferimento alle condizioni imprescindibili perché la stessa possa essere approvata. Tali condizioni, per espressa disposizione statutaria (art. 16), consistono "nell'ipotesi di venir meno della neutralità della funzione e della correttezza dei comportamenti presidenziali, con la conseguente compromissione del buon andamento dei lavori consiliari dovuti a prese di posizione non sorrette da equidistanza istituzionale".
    Nel caso di specie, tuttavia, risulta che il Consiglio comunale ha operato un mero rinvio alla proposta di revoca posta a fondamento della impugnata delibera n. 20/2010 e ciò, dimostra l'assenza di una seppur minima verifica dei fatti indicati nella proposta stessa, tenuto conto che nessuno di essi costituiva, ex se, violazione dei requisiti di neutralità, imparzialità e di terzietà, che sola poteva giustificare, ex art. 16 dello Statuto, l'adozione del provvedimento di revoca del Presidente del Consiglio comunale (in termini, ex multis, TAR Sicilia, Catania, sent. n. 696 del 20/04/2007; TAR Piemonte Torino, sent. n. 2248 del 4/09/2009).
    E' pur vero che per giurisprudenza pacifica, la revoca dall'ufficio di Presidente del Consiglio comunale, in quanto espressione di valutazioni anche latamente politiche, influenza il sindacato esercitabile dal giudice amministrativo nel senso che esso si svolge con pienezza quando si tratta di verificare la legittimità formale del procedimento seguito, restando, tuttavia, notevolmente limitato con riferimento agli aspetti politico discrezionali che si manifestano con l'atto (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 13 giugno 2008, n. 2970; nonché Cons. Giust. Amm.va Reg. Sic. dec. n. 69 del 2 marzo 2006); ma nella specie ciò che rileva non è tanto il giudizio più o meno politico espresso dal Consiglio, quanto piuttosto il mancato riscontro, nei fatti, delle censure sollevate nella proposta di revoca.
    In una parola, è mancata la verifica dei presupposti richiesti dallo Statuto per l'adozione dell'atto di revoca impugnato, in quanto:
    A) come esaurientemente e puntualmente rappresentato dal ricorrente nel ricorso introduttivo e nell'atto di replica depositato in data 18 settembre 2011, la contestata tardiva discussione in Consiglio in ordine alle dimissioni volontarie ed alla nomina di altri assessori, non costituisce inadempienza del Presidente alle proprie funzioni istituzionali poiché, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, è il Sindaco che riceve le dimissioni degli Assessori ed è lo stesso Sindaco che a norma del successivo art. 34, deve relazionare al Consiglio sulle ragioni del provvedimento di revoca e di nomina di nuovi assessori perché il Consiglio ne tragga le opportune valutazioni;
    B) con riferimento alle altre presunte inadempienze, le stesse appaiono insussistenti, in relazione alla dedotta omessa sottoposizione all'Organo consiliare dei verbali delle sedute procedenti, poiché ciò è stato frutto di inadempimenti di altri organi (nel caso specifico del consigliere anziano) che, per quanto sollecitato, non ha sottoscritto i verbali, impedendo che gli stessi potessero essere pubblicati, previa approvazione;
    C) detta censura, poi, è anche generica, poiché non vengono specificati, nella proposta di revoca, fatta propria dal Consiglio con la delibera impugnata, quali verbali non siano stati portati al Consiglio per la lettura;
    D) comunque, anche qualora la circostanza fosse provata ed imputabile al Presidente del Consiglio comunale, la stessa costituirebbe mera irregolarità inidonea, di per sé, a fare venire meno in capo al Presidente la posizione di neutralità e di garante di tutti gli altri consiglieri.
    Anche le ulteriori ragioni poste a base della proposta di revoca appaiono generiche e infondate in diritto: sia perché afferiscono a presunte omesse sottoposizioni al Consiglio di interrogazioni presentate al Sindaco, il cui eventuale comportamento omissivo non può certo imputarsi al ricorrente; sia perché concernono il regolare funzionamento e coinvolgimento delle Commissioni Comunali senza alcuna specificazione delle disposizioni che si assumono violate.
    Del resto, da tempo la giurisprudenza (cfr. Tar Sicilia, Palermo, sent. n. 1062 del 4 agosto 2008 ), nel ricostruire il quadro dei rapporti istituzionali ed ordinamentali tra gli Organi comunali ha avuto modo di precisare che il ruolo del presidente del Consiglio comunale è strumentale non già all'attuazione di un indirizzo politico di maggioranza, bensì al corretto funzionamento dell'organo stesso e, come tale, non solo è neutrale, ma non può restare soggetto al mutevole atteggiamento fiduciario della maggioranza, di guisa che la revoca di detta carica non può essere attivata per motivazioni politiche, ma solo istituzionali, quali la ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del Consiglio o le ripetute violazioni dello statuto o dei regolamenti comunali (v. anche, Cons. Stato, Sez. V, 18 gennaio 2006 n. 114).
    Principi, questi ora ricordati, che risultano sostanzialmente consacrati dall'art. 16 dello Statuto del Comune di San Fratello che, quindi, imponeva al Consiglio di valutare, in concreto, se vi fosse o meno carenza di "neutralità della funzione" e della scorrettezza dei comportamenti presidenziali assunti dall'odierno ricorrente tali da implicare la "compromissione del buon andamento dei lavori consiliari dovuti a prese di posizione non sorrette da equidistanza istituzionale".
    Conclusivamente, rilevata la fondatezza delle censure addotte di violazione della specifica norma statutaria del Comune di San Fratello e di carenza di presupposti, peraltro non incisivamente contestata dai controinteressati (il cui comportamento processuale, tenuto conto dell'istanza del controinteressato F. di rinvio dell'udienza del 6.7.2011 per ragioni difensive e della successiva mancata produzione di atti di difesa, sembra improntato anche a fini puramente dilatori), il ricorso va accolto.
    Le spese seguono la soccombenza, nella misura che si liquida in dispositivo.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
    Le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00, oltre accessori di legge, vengono posti, in solido, a carico dei controinteressati costituiti in giudizio.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Calogero Ferlisi
    L'ESTENSORE
    Gabriella Guzzardi
    IL CONSIGLIERE
    Pancrazio Maria Savasta
     
    Depositata in Segreteria il 9 novembre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Valutazione dell'anomalia dell'offerta e costi del lavoro

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    N. 5691/2012 Reg. Prov. Coll.

    N. 162 Reg. Ric.

    ANNO 2012

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 162 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

    SOC COOP C. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Coli e dall'Avv. Massimo Colarizi, con domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. Massimo Colarizi sito in Roma, Via Panama, 12;

    contro

    PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

    nei confronti di

    SOC CE. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Marco Lupo, Simone Tiribocchi, Elisa Scaramella, con domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. Marco Lupo sito in Roma, Via Luca Gaurico, 257;

    per l'annullamento

    - del decreto di aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio di vigilanza armata presso le sedi del Dipartimento della Protezione Civile site in Roma (codice cig 0370535f23) pronunciato in data 21.12.2011 n. rep. 6644, comunicato a C. in data 28.12.2011, mediante il quale il Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto: "per le motivazioni di cui in premessa, sono approvate le risultanze delle valutazioni operate dalla commissione nominata con decreto n. rep. 5315 del 25 ottobre 2011 in ordine all'offerta della CE. per il servizio di vigilanza armata presso le sedi del Dipartimento della Protezione Civile site in Roma... la gara relativa all'affidamento del servizio di vigilanza presso le sedi del Dipartimento della Protezione Civile site in Roma, per effetto di quanto disposto all'art. 1, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, è definitivamente aggiudicata alla CE. S.r.l.... l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la registrazione da parte degli organi di controllo, salva la verifica del possesso dei prescritti requisiti";

    - di tutti gli atti formati dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque dalle amministrazioni resistenti e dalla commissione di gara nominata con decreto del vice capo Dipartimento della Protezione Civile n. 5315 rep. in data 25 ottobre 2011 per la valutazione della anomalia della offerta presentata da CE. S.r.l, nella gara per l'appalto del servizio di vigilanza armata presso le sedi del Dipartimento della Protezione civile in Roma, atti mediante i quali la commissione ha illegittimamente ritenuto non sussistenti elementi di anomalia nell'offerta presentata in gara dall'Istituto di Vigilanza CE. S.r.l. e ha illegittimamente ritenuto di non escludere dalla procedura di gara il predetto istituto di vigilanza;

    - dei verbali dal numero 1 al numero 4 formati dalla commissione di gara di cui sopra in data 04.11.2001, 22.11.2001, 05.12.2011 e 06.12.2011 al fine di dar conto delle operazioni di verifica della anomalia dell'offerta presentata da CE. S.r.l., verbali che concludono come segue: "esaminati gli elementi costitutivi dell'offerta e analizzate tutte le precisazioni fornite nei termini di cui sopra, la commissione ritiene giustificata e conseguentemente attendibile l'offerta presentata dalla società CE. S.r.l.";

    - del contratto che, medio tempore, dovesse essere sottoscritto;

    - in parte qua, di tutti gli atti da essi presupposti o ad essi successivi.

    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e della Soc CE. S.r.l.;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2012 il Consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

    FATTO

    Espone in fatto la società cooperativa odierna ricorrente di aver partecipato alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza armata presso le sedi del Dipartimento della Protezione Civile site in Roma, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta più bassa sull'importo di gara, di durata complessiva di 36 mesi, indetta dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in data 28 ottobre 2009 sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

    Aperte le buste contenenti le offerte economiche dei sette concorrenti e sottoposta a verifica l'offerta della miglior offerente, l'Istituto di Vigilanza dell'Urbe, la gara è stata alla stessa aggiudicata.

    Con sentenza n. 33472 del 2010 del TAR Lazio, Roma, Sezione I, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4593 del 2011, tale aggiudicazione a favore dell'Istituto di Vigilanza dell'Urbe è stata annullata.

    Con nota del 28 dicembre 2011, il Dipartimento ha comunicato alla ricorrente che a seguito della verifica di anomalia dell'offerta della seconda classificata, la CE. S.r.l., la stessa è risultata aggiudicataria della gara.

    Avverso tale aggiudicazione deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:

    I - Violazione di legge. Violazione degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163 del 2006. Violazione del D.M. 8 luglio 2009. Violazione della lex specialis della procedura aperta. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell'errore sui presupposti di fatto, del travisamento dei fatti, della contraddittorietà con proprie precedenti determinazioni, della carente e insufficiente istruttoria, della omessa, carente, contraddittoria, illogica motivazione.

    Nel rappresentare parte ricorrente come l'aggiudicataria abbia formulato un'offerta che prevede il costo orario di euro 17,00 e nel ricordare che il costo orario medio di una guardia particolare giurata inquadrata al IV livello, compresa l'incidenza degli oneri fiscali, indicato dal D.M. 8 luglio 2009, è di euro 21,38, deduce che l'offerta dell'aggiudicataria, alla luce delle giustificazioni presentate in sede di verifica dell'anomalia della stessa, indica un costo orario inferiore ai costi che la disciplina normativa, contrattuale e regolamentare, impone di sostenere per remunerare i dipendenti e versare i contributi di legge.

    Contesta, inoltre, parte ricorrente l'indicazione da parte dell'aggiudicataria di 2.064 ore annue mediamente lavorate calcolate con il sistema 5+1, individuando in sole 64 ore quelle di assenza per malattia o infortunio e calcolando come lavorate le ferie, le festività, i permessi retribuiti, le ore di assemblea, i permessi sindacali, le ore per lo studio e le ore per la formazione in materia antinfortunistica, laddove il D.M. 8 luglio 2009 indica in 1.578 le ore annue mediamente lavorate, quantificando in 126 le ore di assenza per malattia o infortunio ed in 550 le ore non lavorate.

    Denuncia, quindi, parte ricorrente l'illegittimità della valutazione effettuata dall'apposita Commissione - acriticamente recepita dal Dipartimento - nel ritenere non anomala l'offerta dell'aggiudicataria, con la quale sarebbero stati monetizzati i periodi di ferie e quelli di formazione antinfortunistica e soppresse le festività, i permessi sindacali, i permessi retribuiti, le ore per lo studio, affermando come il costo orario indicato dall'aggiudicataria sia sottostimato di almeno euro 2,00, con conseguente inaffidabilità dell'offerta ed illegittimità del procedimento di verifica dell'anomalia in quanto affetto da errore sui presupposti di fatto e da carenza di istruttoria.

    Con ricorso per motivi aggiunti, articolato a seguito di un ulteriore accesso alla documentazione di cui alla procedura di gara, deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:

    1 - Violazione di legge. Violazione degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163 del 2006. Violazione del D.M. 8 luglio 2009. Violazione della lex specialis della procedura aperta. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell'errore sui presupposti di fatto, del travisamento dei fatti, della contraddittorietà con proprie precedenti determinazioni, della carente e insufficiente istruttoria, della omessa, carente, contraddittoria, illogica motivazione.

    Evidenzia parte ricorrente come l'offerta presentata dall'aggiudicataria quantifichi in 64 ore le assenze per malattia, con una percentuale del 3% sulle ore annue mediamente lavorate - indicate in 2.064 ore - calcolata sulla base della media dell'ultimo trimestre risultante dalle buste paga dei propri dipendenti, laddove il D.M. 8 luglio 2009 indica in 126 ore le assenze per malattia, pari al 6% delle ore annue, denunciando come la Commissione non abbia correttamente verificato l'attendibilità dell'offerta né abbia esaminato i dati forniti dall'aggiudicataria, evidenziando come dall'esame delle buste paga del trimestre luglio-settembre 2009, prodotte dall'aggiudicataria, emergerebbe, secondo gli accertamenti effettuati dalla ricorrente, un'incidenza delle assenze per malattia e infortunio pari al 5,36%.

    Nell'evidenziare come nel periodo luglio-settembre l'incidenza delle assenze per malattia sia la più bassa dell'anno, denuncia la ricorrente come nel calcolo siano state illegittimamente ricomprese anche le ore di straordinario, con conseguente non plausibilità dell'offerta in quanto basata su dati erronei e falsi, che la Commissione avrebbe omesso di adeguatamente accertare, non avvedendosi quindi che l'offerta presentata dall'aggiudicataria fosse inferiore allo stesso costo del lavoro.

    2 - Violazione di legge. Violazione degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163 del 2006. Violazione del D.M. 8 luglio 2009. Violazione della lex specialis della procedura aperta. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell'errore sui presupposti di fatto, del travisamento dei fatti, della contraddittorietà con proprie precedenti determinazioni, della carente e insufficiente istruttoria, della omessa, carente, contraddittoria, illogica motivazione.

    Lamenta parte ricorrente come la Commissione non abbia analizzato le buste paga prodotte da CE., da cui emergerebbe, oltre all'incongruità del dato riferito alle assenze per malattia, la mancata considerazione e fruizione di ferie, permessi, diritti sindacali, illegittimamente monetizzate.

    Si è costituita in resistenza l'intimata Amministrazione sostenendo, con articolate controdeduzioni, l'infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.

    Si è costituita in giudizio anche la controinteressata CE. S.r.l. sostenendo l'infondatezza del ricorso.

    Con ordinanze n. 844/2012 e n. 1877/2012 sono stati disposti incombenti istruttori a carico della resistente Amministrazione volti ad ottenere chiarimenti, rispettivamente, in ordine all'indicazione delle ore annue mediamente lavorate da CE. ed al differenziale rispetto alla tabella ministeriale, nonchè in ordine all'incidenza del 3% delle assenze per malattia in relazione all'offerta nel suo complesso.

    A tali incombenti la resistente Amministrazione ha dato riscontro con note depositate al fascicolo di causa in data 13 febbraio 2012, 4 aprile 2012 e 18 aprile 2012.

    Con memorie successivamente depositate parte ricorrente ha formulato controdeduzioni a quanto rappresentato dalla resistente Amministrazione in esecuzione degli incombenti istruttori disposti dalla Sezione.

    Alla pubblica udienza del 6 giugno 2012 la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti presenti, trattenuta per la decisione, come da verbale.

    DIRITTO

    Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso i provvedimenti - meglio indicati in epigrafe nei loro estremi - con cui è stato formulato il giudizio di non anomalia dell'offerta presentata dalla controinteressata CE. S.r.l. nell'ambito della procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza armata presso le sedi del Dipartimento della Protezione Civile site in Roma ed è stata disposta a suo favore l'aggiudicazione della gara stessa.

    Il ricorso non merita favorevole esame.

    Con un primo ordine di censure lamenta parte ricorrente l'illegittimità della valutazione di non anomalia dell'offerta presentata dalla CE. S.r.l. laddove vengono indicate 2.064 ore annue mediamente lavorate calcolate con il sistema 5+1, individuando in sole 64 ore quelle di assenza per malattia o infortunio e calcolando come lavorate le ferie, le festività, i permessi retribuiti, le ore di assemblea, i permessi sindacali, le ore per lo studio e le ore per la formazione in materia antinfortunistica, laddove il D.M. 8 luglio 2009 indica in 1.578 le ore annue mediamente lavorate, quantificando in 126 le ore di assenza per malattia o infortunio ed in 550 le ore non lavorate.

    Con specifico riguardo alla mancata considerazione, da parte dell'aggiudicataria, nell'indicazione delle ore annue mediamente lavorate, delle giornate destinate alle ferie, alle festività, ai permessi retribuiti, osserva il Collegio che, sulla base del puntuale esame delle giustificazioni fornite dall'aggiudicataria, ed in particolare dall'analisi dei costi datata 10 dicembre 2009, tali voci sono state considerate come costi differiti e puntualmente presi in considerazione ai fini della formulazione dell'offerta complessiva e della connessa quantificazione dei costi da sostenere per l'espletamento del servizio.

    Lungi, quindi, dal potersi ravvisare, per come sostenuto da parte ricorrente, la soppressione di tali diritti da parte dell'aggiudicataria, viene piuttosto in rilievo una specifica modalità di calcolo dei costi dei lavoratori, imputando alla voce 'costi differiti' il valore corrispondente alla fruizione da parte dei lavoratori delle assenze a titolo di ferie, festività e permessi.

    La scelta dell'aggiudicataria di calcolare come giornate lavorate anche tali giornate di assenza - che dà luogo al denunciato discostamento delle ore annue mediamente lavorate dalla stessa indicate rispetto a quelle riportate nel D.M. 8 luglio 2009 - non si traduce, quindi, nella omessa considerazione dell'incidenza di tali assenze, essendo la stessa stata calcolata come costo differito e a tale titolo imputata nell'offerta dell'aggiudicataria.

    Risulta pertanto irrilevante, ai fini della verifica dell'anomalia dell'offerta, che i giorni corrispondenti a ferie, festività e permessi - quantificati, occorre rilevare, in misura identica a quella indicata dalla tabella ministeriale - vengano indicati come costi da sostenere e non come ore di assenza, e come tali conteggiati ai fini della determinazione del costo orario di cui all'offerta finale, dovendo aversi riguardo, nell'ambito del giudizio di anomalia, di natura globale e sintetica, all'offerta nel suo complesso, non potendo discendere il carattere anomalo di un'offerta dall'incongruità di una singola voce isolatamente considerata (quale il discostamento delle ore lavorative medie annue indicate dalla tabella ministeriale) e non ponderata nell'ambito della doverosa valutazione complessiva di tutti gli elementi dell'offerta stessa.

    L'opzione dell'aggiudicataria per l'adozione di un diverso metodo di calcolo per giungere alla quantificazione del totale costo orario del proprio dipendente di IV livello, indicato nell'offerta presentata, non si traduce, pertanto, in un profilo di anomalia dell'offerta, trovando la discrepanza tra le ore indicate dall'aggiudicataria - quantificate in 2.064 ore - e quelle contenute nella tabella ministeriale - ovvero 1.578 ore - idonea giustificazione nell'imputazione del costo per tali assenze alla diversa voce 'costi differiti' e risultando il differenziale di tali ore debitamente e congruamente contabilizzato nell'offerta presentata.

    Né la scelta dell'aggiudicataria di considerare come costo le ore riferite a ferie, festività e permessi, sull'assunto - per come leggesi nelle giustificazioni dalla stessa presentate datate 11 novembre 2011 - che finchè non vengono fruite debbano essere monetizzate, può costituire motivo di anomalia dell'offerta laddove, per come dianzi illustrato, il relativo costo sia stato comunque considerato nella formulazione dell'offerta.

    Né tale giustificazione implica, per come affermato da parte ricorrente, la soppressione da parte dell'aggiudicataria del diritto dei lavoratori a fruire delle ferie, delle festività e dei permessi, trattandosi di conclusione basata sulla suggestione del mero differenziale tra le ore annue mediamente lavorate indicate nell'offerta e quelle contenute nella tabella ministeriale, in tal modo omettendo di considerare l'avvenuta quantificazione come costo del lavoro di tali assenze, calcolate, seppure con modalità peculiari, in misura corrispondente a quanto indicato dalla tabella ministeriale, senza che tale modus operandi possa tradursi in un profilo di non attendibilità dell'offerta.

    Con un ulteriore ordine di censure l'illegittimità del contestato giudizio di congruità dell'offerta presentata dalla controinteressata viene da parte ricorrente ricondotta all'incidenza del 3% delle assenze per malattia, laddove tale incidenza si attesterebbe, secondo quanto riportato dal decreto ministeriale, al 6%.

    In particolare, evidenzia parte ricorrente come l'offerta presentata dall'aggiudicataria quantifichi in 64 ore le assenze per malattia, con una percentuale del 3% sulle ore annue mediamente lavorate - indicate in 2.064 ore - calcolata sulla base della media dell'ultimo trimestre risultante dalle buste paga dei propri dipendenti, laddove il D.M. 8 luglio 2009 indica in 126 ore le assenze per malattia, pari al 6% delle ore annue.

    Denuncia, inoltre, parte ricorrente come la Commissione non abbia correttamente verificato l'attendibilità dell'offerta né abbia esaminato i dati forniti dall'aggiudicataria, evidenziando come dall'esame delle buste paga del trimestre luglio-settembre 2009, prodotte dall'aggiudicataria, emergerebbe, secondo gli accertamenti effettuati dalla ricorrente, un'incidenza delle assenze per malattia e infortunio pari al 5,36%.

    Le ragioni dell'infondatezza delle proposte censure risiedono nella natura del giudizio di anomalia delle offerte e delle valutazioni che la Commissione di verifica è chiamata ad operare.

    Il giudizio di anomalia è finalizzato alla verifica dell'attendibilità e serietà dell'offerta, ovvero all'accertamento della reale possibilità dell'impresa di eseguire correttamente la prestazione oggetto della gara alle condizioni proposte, con la conseguenza che deve fondarsi sui profili oggettivi dell'offerta che, nel caso di utilizzazione del criterio del prezzo più basso, vanno riferiti all'elemento prezzo.

    Ne consegue che il giudizio di verifica della congruità di un'offerta anomala ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme e costituisce espressione paradigmatica di un potere tecnico-discrezionale dell'Amministrazione di per sé insindacabile in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o affette da errori di fatto.

    Ne consegue che in ogni gara pubblica l'attendibilità dell'offerta deve essere valutata nella sua globalità (ex plurimis: Consiglio Stato, Sez. IV, 14 aprile 2010 n. 2070; Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3762; 18 settembre 2009, n. 5589; 7 ottobre 2008 n. 4847; Sez. IV, 10 marzo 2009 n. 1417), coerentemente con lo stesso art. 88, comma 7, del codice dei contratti, il quale, nello stabilire che, all'esito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, la stazione appaltante dichiara l'eventuale esclusione dell'offerta che risulta, "nel suo complesso", inaffidabile, va inteso nel senso che la valutazione dell'Amministrazione deve verificare l'affidabilità globale dell'offerta e l'esito della gara può essere travolto dalla pronuncia del giudice amministrativo solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante.

    Conseguenza applicativa delle illustrate coordinate interpretative è che non può ritenersi sufficiente ad inficiare la complessiva valutazione di congruità di un'offerta l'esistenza di voci di costo che, per il loro peso, non appaiono idonee ad alterare la "ragionevolezza" e la "sostenibilità" complessiva dell'offerta formulata.

    Tanto premesso, e prima di procedere alla disamina dei singoli profili di illegittimità in ordine al giudizio di incongruità impugnato, il Collegio ritiene doveroso ribadire i principi consolidatisi in tema di sindacabilità del giudizio di congruità dell'offerta, che, come noto, costituisce espressione di discrezionalità tecnica propria della stazione appaltante.

    Sulla scorta di un consolidato orientamento giurisprudenziale, è sottratto a questo giudice il merito delle valutazioni tecniche espresse dall'Amministrazione in sede d'esame delle giustificazioni addotte dall'impresa partecipante ad una gara pubblica per l'appalto di servizi che abbia presentato un'offerta sospetta di anomalia, salvo il caso in cui tali valutazioni siano viziate da travisamento dei fatti o nel loro iter logico, sotto il profilo dell'illogicità e della contraddittorietà della stessa attività valutativa (ex multis, Cons. di Stato, sez. V, 11 ottobre 2002, n. 5497; TAR Lazio, Roma, 15 gennaio 2009, n. 196).

    Va pure aggiunto che, in linea generale, il sindacato giurisdizionale delle determinazioni amministrative riguardanti il giudizio di anomalia delle offerte non deve consistere nella integrale ripetizione delle operazioni valutative compiute dalla stazione appaltante, ma mira a verificare, nei limiti della domanda, la correttezza del procedimento e la ragionevolezza delle scelte conclusive (ex plurimis: Consiglio di Stato, Sez. V, 18 settembre 2008, n. 4494; 12 giugno 2009 n. 3762; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 4 novembre 2009 n. 10828).

    In altri termini, il sub procedimento di verifica della congruità di un'offerta anomala, pur non sfuggendo, aprioristicamente, al sindacato del giudice amministrativo, che può verificare, oltre alla correttezza dei profili estrinseci dell'attività tecnico-discrezionale, anche l'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo, non consente, che il giudice possa sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione.

    Tanto precisato, non ritiene il Collegio che il positivo giudizio adottato dalla Commissione in ordine alle giustificazioni addotte dall'aggiudicataria presenti profili di inattendibilità, ovvero illogicità, come ex adverso dedotto.

    La contestata quantificazione in 64 ore delle ore di assenza per malattia, infortuni, ecc., sottratte dall'aggiudicataria dal monte ore annue teorico di 2.128 - come indicato dalla tabella ministeriale di riferimento - con incidenza del 3%, giungendo al dato finale di 2.064 ore annue mediamente lavorate, rispetto al computo di cui alla tabella ministeriale di riferimento che, con riguardo al sistema 5+1 utilizzato dall'aggiudicataria, sottrae alle ore annue teoriche di 2.128 ore 126 ore di assenza per malattia, infortuni, maternità, con incidenza del 6%, costituisce un dato parziale, la cui valutazione va condotta nell'ambito del giudizio complessivo e globale dell'offerta presentata.

    Parcellizzando tale dato e valorizzando la sua difformità dalla tabella ministeriale di riferimento - per come avviene nella prospettazione di parte ricorrente - si giungerebbe ad àncorare il giudizio di anomalia delle offerte a dati parziali, disancorati dalla valutazione complessiva dell'attendibilità e della serietà dell'offerta nel suo complesso, la quale va condotta nella sua globalità, tenuto conto di tutte le voci di costo indicate, posto che è dalla sintesi di tutti gli elementi dell'offerta che va desunto il carattere di affidabilità della stessa.

    A diversamente ritenere, ogni discostamento da parametri di riferimento comporterebbe una sorta di automatismo nella valutazione dell'anomalia, la quale invece si fonda sulla verifica, di natura tecnico discrezionale, della attendibilità delle giustificazioni offerte dall'impresa che diano conto della complessiva serietà dell'offerta, in cui alcune voci di costo sottostimate ben possono trovare compensazione e giustificazione in ragione degli altri elementi dell'offerta, rendendo l'offerta, nel suo complesso, seria ed attendibile.

    E', dunque, in tale ottica che va riguardata e decisa la questione inerente il dato percentuale delle assenze per malattia, infortuni, maternità, indicato dall'aggiudicataria nel 3% (media del 3,16%) rispetto alle ore annue teoriche mediamente lavorate, laddove la tabella ministeriale di riferimento attesta tale dato al 6%.

    Dall'esame degli atti di causa emerge che tale profilo è stato oggetto di richiesta di chiarimenti da parte della Commissione incaricata di procedere alla verifica delle offerte anomale, la quale ha ritenuto, alla luce delle giustificazioni offerte dall'aggiudicataria - in base alle quali l'incidenza della malattia di circa 9 giorni l'anno è stata ricavata sulla base della media dell'ultimo trimestre preso in esame alla data di formulazione dell'offerta (giustificazioni dell'11 novembre 2011) - la plausibilità dell'indicata incidenza della malattia, pur essendo il relativo calcolo riferito alle buste paga dei dipendenti dei soli tre mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando, rilevando altresì che tale calcolo, supportato dalla documentazione contenuta nel supporto informatico fornito dall'impresa relativo a tutte le buste paga dei dipendenti, possa essere ritenuto sufficientemente indicativo sebbene riferito ad un periodo limitato.

    La Commissione ha in tal modo ritenuto l'elemento relativo alle ore di assenza per malattia plausibile come dato statistico indicativo, sebbene non esaustivo, previa verifica della giustificazione in questione, attraverso un riscontro a campione delle prime 40 buste paga di ogni mese del trimestre, ottenendo un dato percentuale su scala utilmente confrontabile con quello indicato dall'impresa, che nello stesso ha trovato conferma.

    Con riferimento al dato statistico delle assenze per malattia, infortuni, maternità, elaborato dalla ricorrente attraverso l'esame di tutte le buste paga del trimestre luglio-settembre 2009, prodotte dall'aggiudicataria, che attesterebbe un'incidenza di tali assenze pari al 5,36%, osserva il Collegio che tale dato è stato estrapolato, per come affermato dalla stessa ricorrente, attraverso un'operazione complessa che ha impiegato 8 persone per circa 7-8 ore.

    Orbene, rileva il Collegio come non sia richiesto in capo alla Commissione chiamata alle operazioni di verifica dell'anomalia delle offerte di procedere ad una analitica, dettagliata e particolarmente elaborata analisi delle giustificazioni offerte e dei singoli elementi di costo, essendo il compito della stessa volto ad una valutazione di plausibilità e credibilità dell'elemento probatorio offerto dall'impresa a supporto delle proprie giustificazioni, attraverso un riscontro globale e complessivo nell'ambito dell'equilibrio generale dell'offerta nel suo complesso.

    I singoli elementi dell'offerta devono, infatti, essere riguardati tenuto conto della loro incidenza sul complesso dell'offerta ai fini della valutazione dell'affidabilità globale della stessa, non potendo ritenersi sufficiente ad inficiare la complessiva valutazione di congruità di un'offerta l'esistenza di voci di costo che, per il loro peso, non appaiono idonee ad alterare la ragionevolezza e la sostenibilità complessiva dell'offerta formulata.

    Con riguardo a tale profilo della sostanziale attendibilità complessiva dell'offerta, parte ricorrente non ha invero fornito elementi idonei a far discendere, dall'indicata incidenza del 3% delle ore di assenza per malattia, maternità, infortuni - difforme dal dato indicato dalla tabella ministeriale e da quello ricavato da parte ricorrente attraverso il complesso esame delle buste paga - profili di inattendibilità dell'offerta nel suo complesso.

    Al contrario, deve al riguardo farsi riferimento alle motivazioni poste dalla Commissione a sostegno del giudizio di non anomalia dell'offerta, laddove al dato parziale e solo parzialmente accertato dell'incidenza delle ore di assenza si affiancano ulteriori valutazioni circa diversi e più consistenti elementi dell'offerta, cosicchè può ritenersi che la stessa, ad un giudizio globale e complessivo, che tenga conto di tutte le varie componenti di costo, sia stata legittimamente ritenuta non anomala non emergendo voci che per la loro rilevanza ed incidenza, rendano l'intera operazione economica non plausibile, non essendo possibile limitare il giudizio di anomalia ad un singolo elemento il quale - giova precisare - attiene ad un dato incerto e variabile in quanto non prevedibile in modo oggettivo, cosicchè le giustificazioni riferite a tale dato, per poter essere positivamente valutate, devono risultare sufficientemente attendibili, non essendo richiesto il raggiungimento di una soglia probatoria incontrovertibile, incompatibile sia con la natura incerta del dato che con la natura del giudizio di anomalia, che deve riferirsi all'attendibilità dell'offerta nel suo complesso.

    Non va, inoltre, sottaciuto, che la sottoposizione a verifica di anomalia delle offerte discende da circostanze meramente causali connesse al concreto atteggiarsi delle offerte di gara, che rendono solo accidentalmente anomale offerte che, in presenza di un diverso assetto delle offerte e del numero dei partecipanti, sfuggirebbero a tale verifica.

    Aggiungasi che le tabelle ministeriali riportano valori medi valevoli come base di riferimento, che non costituiscono valori assoluti e vincolanti, come peraltro chiarito dallo stesso Ministero del Lavoro con nota dell'11 febbraio 2010.

    Ed invero, il costo orario del lavoro indicato nella tabella ministeriale dell'8 luglio 2009, ai sensi dell'art. 86 comma 3-bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, non rappresenta il costo minimo inderogabile del lavoro, bensì un costo medio la cui entità è ricavata su basi statistiche sulla scorta dei valori ricavabili dalla contrattazione collettiva, dalle norme previdenziali ed assistenziali, dove accanto a voci salariali, previdenziali ed assicurative inderogabili vengono considerate anche altre voci anche variabili quali ad es., il rinnovo porto d'armi, i costi derivanti da infortuni e malattie; pertanto, il valore di tale tabella è solo ricognitivo di un costo medio in un dato settore merceologico utilizzabile ai fini di valutare l'eventuale anomalia dell'offerta, e lo scostamento da tali valori non è di per sè sintomatico dell'esistenza di una tale anomalia, potendo il concorrente giustificare le voci di costo inferiori a quelli medi, indicando le tabelle ministeriali recanti il costo della manodopera, per alcune voci, dati non inderogabili, pur essendo alle stesse assegnata la funzione di parametro legale (art. 86, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163 del 2006).

    Altrimenti detto, nella valutazione della congruità delle offerte presentate nelle procedure di affidamento di servizi devono considerarsi anormalmente basse le offerte che si discostino in modo evidente dai costi medi del lavoro indicati nelle apposite tabelle, periodicamente predisposte dal Ministero del Lavoro in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia, i quali costituiscono non parametri inderogabili, ma indici del giudizio di adeguatezza dell'offerta, con la conseguenza che è ammissibile l'offerta che da essi si discosti, purché lo scostamento non sia eccessivo e vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori così come stabilito in sede di contrattazione collettiva. Invero, la tabella ministeriale non assume valore di parametro assoluto ed inderogabile ma, in particolare nella sezione relativa alle ore medie annue non lavorate, svolge una funzione indicativa ben suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali svolte dall'offerente che, evidenziando una particolare organizzazione aziendale, rimettono alla stazione appaltante la valutazione della congruità e dell'affidabilità dell'offerta. I valori previsti dalle apposite tabelle ministeriali relative al costo del lavoro negli appalti di servizi, dunque, non fissano criteri rigidi e perentori, tali da dar luogo, nel caso di mancato rispetto, all'esclusione automatica dell'offerta, dovendo per contro, in caso di sensibile scostamento, la stazione appaltante disporre la verifica delle anomalie ai sensi dell'art. 86, del D.Lgs. n. 163 del 2006, in linea con il principio codificato dall'art. 55 della direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE - secondo cui i concorrenti devono avere la possibilità di dimostrare in concreto qualunque circostanza (di diritto e di fatto) che permetta la riduzione dei costi.

    Nelle superiori considerazioni si rinvengono le ragioni in base alle quali è possibile negativamente delibare anche le ulteriori argomentazioni con cui parte ricorrente riconduce la non attendibilità dell'offerta dell'aggiudicataria - laddove individua nel dato statistico del 3% le assenze per malattia, infortuni e maternità - anche alla circostanza che nel periodo luglio-settembre, cui si riferiscono le buste paga dalla stessa prodotte, l'incidenza delle assenze per malattia sia la più bassa dell'anno, ed alla inclusione nel calcolo delle ore di straordinario.

    Trattasi di circostanze che, nell'ambito del doveroso esame complessivo e globale dell'offerta, non appaiono idonee ad inficiarne il riscontrato carattere di attendibilità, discendendo il costo del lavoro indicato anche da ulteriori elementi e da specifiche economicità evidenziate dall'aggiudicataria a giustificazione dell'offerta, che assumono un peso determinante nella valutazione della complessiva attendibilità, affidabilità e credibilità dell'offerta.

    Ci si riferisce, in particolare, all'indicato risparmio sui costi di gestione della Centrale operativa, ripartiti su un numero di dipendenti superiore alla media presa in considerazione dalla tabella ministeriale, all'assenza di scatti di anzianità per essere il personale assunto ex novo, con conseguente costo medio orario del personale più basso, al risparmio realizzato in virtù dell'aliquota INAIL attribuita all'aggiudicataria, con la conseguenza che la differenza tra l'elemento riferito alle ore di assenza per malattia indicato dall'aggiudicataria e quanto riportato nella tabella ministeriale comporta marginali incongruenze rispetto al parametro indicativo - non vincolante - di riferimento che, nell'analisi complessiva dell'offerta sono compensate da ulteriori elementi riferiti a rilevanti economicità dell'offerta, che la rendono complessivamente attendibile ed affidabile.

    Contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, non può quindi desumersi dal dato del 3% delle ore di assenza che l'offerta presentata dall'aggiudicataria sia inferiore allo stesso costo del lavoro, trattandosi di conclusione che poggia sull'erroneo presupposto teorico della parcellizzazione dei singoli elementi dell'offerta, prescindendo dal generale equilibrio economico della stessa come evincibile dalla sua valutazione complessiva e globale in cui singole voci di costo possono compensarsi tra loro per l'effetto imprimendo il carattere di congruità ed attendibilità all'offerta.

    Deve ulteriormente rilevarsi che, come evidenziato nel verbale n. 2, la Commissione ha accertato come ai dipendenti dell'aggiudicataria venga riconosciuto un trattamento retributivo migliore rispetto al minimo annuo stabilito dal CCNL di categoria, dovendo ritenersi anche su tale base giustificati gli scostamenti delle singole voci dell'offerta rispetto al parametro legale di cui alla tabella ministeriale.

    Nella misura in cui, pertanto, un'offerta che si basi su un numero di assenze del personale minori rispetto a quelle assunte a livello statistico e su un campione certamente rappresentativo dalle tabelle ministeriali, la stessa può essere accettata come plausibile ove sia accompagnata da significativi dati probatori (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 marzo 2009 n. 1451; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 04 novembre 2010, n. 22686) afferenti la propria organizzazione e che rechi l'indicazione di ulteriori elementi che possono compensare la difformità rispetto alle tabelle ministeriali.

    In tale prospettiva, non emergono profili di non attendibilità o di erroneità delle operazioni di verifica dell'anomalia svolte dalla apposita Commissione, quanto ad accertamento della congruità della giustificazioni fornite e quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo, che risultano adeguate e logicamente trasfuse in valutazioni non affette da manifesta illogicità o travisamento dei fatti nell'ambito del sindacato giurisdizionale che, oltre alla verifica della correttezza dei profili estrinseci dell'attività tecnico discrezionale, si estende all'attendibilità delle operazioni tecniche compiute, senza peraltro poter sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione che, nel caso di specie, ha effettuato un'analisi delle singole voci di costo doverosamente iscritte nell'ambito di un giudizio complessivo e globale dell'offerta, verificando la sua attendibilità nella sua globalità e non con riferimento alle singole voci di prezzo segnalate da parte ricorrente come incongrue in modo avulso dall'incidenza che le stesse rivestono sull'offerta economica nel suo insieme, la quale, a giudizio del Collegio, è stata correttamente ritenuta non anomala in quanto basata su una composizione di prezzo che dà garanzia di una seria esecuzione del contratto, non emergendo profili di intrinseca non affidabilità e serietà dell'offerta.

    Va ulteriormente ribadito che avendo il giudizio di verifica della congruità di un'offerta anomala natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme, lo stesso non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando invece ad accertare se l'offerta nel suo complesso sia attendibile e, dunque, se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell'appalto, come avviene nella fattispecie in esame, non emergendo profili dell'offerta dell'aggiudicataria che possano far ritenere la stessa non affidabile sulla base di un giudizio di ragionevolezza degli elementi di giustificazione forniti dall'impresa (ex multis, Consiglio Stato, Sez. V, 22 settembre 2009 n. 5642; 18 settembre 2009 n. 5589; Consiglio Stato, Sez. IV, 7 giugno 2004 n. 3554; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 3 marzo 2010 n. 522).

    Discende, dalle considerazioni sin qui illustrate, l'immunità dei gravati provvedimenti dalle proposte censure, il che conduce al rigetto del ricorso come integrato da motivi aggiunti.

    Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

    P. Q. M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso N. 162/2012 R.G., come in epigrafe proposto, lo rigetta.

    Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese a favore delle parti costituite in giudizio nella misura di euro 2.000 (duemila) per ciascuna.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

     

    IL PRESIDENTE

    Calogero Piscitello

    L'ESTENSORE

    Elena Stanizzi

    IL CONSIGLIERE

    Roberto Politi

     

    Depositata in Segreteria il 21 giugno 2012

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

     


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