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Indennità espropriativa
N. 573/2011 Reg. Prov. Coll.N. 989 Reg. Ric.ANNO 2010REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 989 del 2010, proposto da:N. B., E. V., R. D., rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Iacopino, con domicilio eletto presso S. S. in Venezia-Mestre, via ...omissis...;controComune di Belluno in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Gaz, Enrico Gaz, con domicilio eletto presso Enrico Gaz in Venezia, Santa Croce, 269;per l'annullamentodel decreto di esproprio datato 11 febbraio 2010, emesso dal Dirigente del Settore Interventi sul Territorio del Comune di Belluno, nonché di ogni atto pregresso, connesso e presupposto, e segnatamente della determinazione dirigenziale 27 ottobre 2009 n. 352.Visti il ricorso e i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Belluno in Persona del Sindaco P.T.;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2011 il dott. Angelo De Zotti e uditi per le parti i difensori Iacopino per la ricorrente e A.Gaz per il Comune intimato;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTOI ricorrenti sig.ri N. B., E. V. e R. D. espongono:che con deliberazione consiliare del 15.1.93 il Comune di Belluno ha sottoposto a vincolo alcuni terreni ed immobili di loro proprietà con le relative aree pertinenziali; che con deliberazione del 22 settembre 2005 ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica denominata strada interna ...omissis..., con annessa dichiarazione di pubblica utilità; che con decreti 26.6.2007 n. 36, 37 e 38 ha disposto l'occupazione della superficie da espropriare; che in data 19.7.2007 ha proceduto all'occupazione delle seguenti aree: nceu fg. 31 mapp. 853 (ex 532/2 e 18) mq. 386; nceu fg. 31 mapp. 856 (ex 650/3) mq. 82; nceu fg. 31 mapp. 863 (ex 650) mq. 249, che in seguito, con nota 20.4. 2009 ha notificato ai ricorrenti il decreto di occupazione delle aree aggiuntive e la contestuale determinazione delle indennità, con invito a comunicare l'accettazione dell'indennità di esproprio; che con dichiarazione 8.6.2009 i ricorrenti hanno accettato le somme offerte per l'esproprio come indicate nella comunicazione, specificando le modalità di pagamento; che con successiva nota 23.6.2009 i ricorrenti hanno trasmesso al Comune di Belluno la documentazione comprovante la piena e libera proprietà delle aree occupate onde ottenere la corresponsione dell'indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 20 t.u. espropri; che il Comune di Belluno nulla ha tuttavia versato per acconto e a saldo dell'indennità di.espropriazione; che, con nota datata 2.12.2009 il Comune di Belluno ha notificato ai ricorrenti la determinazione. 352 del 27.10.2009 con la quale il dirigente ha "ritenuto" di erogare ai ricorrenti la somma di euro 26.671.73 a fronte di quella di euro 38.585,28 offerta ed accettata a titolo d'indennità di occupazione; che con atto notificato il 18-28.1.2010 i ricorrenti hanno intimato al Comune di Belluno di adempiere la convenzione intercorsa tra le parti e, conseguentemente, di pagare la somma proposta ed accettata; che con successiva nota 29 1.2010 il Comune di Belluno ha rifiutato "1'erogazione di ulteriori somme"; che, infine, con atto notificato rispettivamente il 2/3-12/4/2010 il Comune di Belluno ha disposto l'espropriazione dei seguenti immobili: nceu fg. 31 mapp. 853 (ex 53512 e 18) mq. 540; nceu fg. 31 mapp. 856 (ex 650/3) mq. 135; nceu fg. 31 mapp. 863 (ex 600) mq. 330 già oggetto del decreto di occupazione.Il decreto di esproprio e la presupposta determinazione dirigenziale 27.10.09 n. 352 vengono impugnati con il ricorso in epigrafe e di essi si chiede l'annullamento per i seguenti motivi:1) violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 45 dpr 8.6.2001 n. 327, eccesso di potere e danno grave.Le norme violate stabiliscono che, divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera, il promotore dell'espropriazione entro i successivi trenta giorni compila l'elenco dei beni da espropriare ed indica le somme che offre per l'espropriazione; che l'atto che determina in via provvisoria la misura dell'indennità di espropriazione deve essere notificato al proprietario, il quale, nei trenta giorni successivi alla notificazione, può comunicare all'autorità espropriante che condivide la determinazione dell'indennità di espropriazione; che dall'accettazione, che la norma definisce irrevocabile, la legge fa derivare obbligazioni sia in capo all'espropriante che in capo al proprietario, il quale ultimo è tenuto: l) a consentire all'autorità espropriante che ne faccia richiesta l'immissione nel possesso; 2) a fornire all'autorità espropriante autocertificazione atte stante la piena e libera proprietà del bene; successivi all'accettazione la documentazione 3) a depositare nel termine di sessanta giorni l'atto comprovante la piena e libera proprietà del bene; che nel caso di specie, mentre i ricorrenti hanno esattamente e puntualmente adempiuto a quanto dalla legge impone al proprietario del bene, l'amministrazione comunale è rimasta assolutamente inadempiente; che a mente dell'art. 20 n. 9 dpr 327/2001 il Comune intimato avrebbe dovuto procedere alla stipula dell'atto di cessione del bene, avendo i proprietari assolto gli obblighi dalla legge posti a loro carico; che, in ogni caso, il mancato pagamento dell'indennità di espropriazione nella misura offerta ed accettata vieta all'espropriante l'adozione del decreto di esproprio; che l'atto di cessione volontaria, dunque, per la sua natura contrattuale è soggetto alla disciplina privatistica caratterizzata dall'incontro paritetico della volontà, che da tale natura discendono tutti gli effetti del contratto, non ultima la validità della cessione anche nel caso in cui l'acquirente non corrisponda l'indennità concordata nel termine stabilito e, soprattutto, la sussistenza della responsabilità di natura contrattuale da parte dell'acquirente, con il conseguente obbligo di risarcire il danno, stante la non restituibilità del bene, che ogni controversia di tale tipologia rientra nella giurisdizione dell' AGO, quale giudice dei diritti.2) falsa ed erronea applicazione di legge; difetto di motivazione; illegittimità costituzionale.nella determinazione n. 352 del 27/10/2009.Il Comune di Belluno ha dato atto che in forza dell'accettazione, ai ricorrenti spetta la somma di euro 38.585,28 a titolo d'indennità di espropriazione ma aggiunge che "verificati ai sensi dell'art. 37 comma 7 t.u., gli importi denunciati ai fini ICI, le somme erogabili ammontano ad euro 26.671,73"; che il provvedimento impugnato è errato e nullo in quanto il Comune espropriante giustifica la riduzione dell'importo concordato a titolo di indennità di espropriazione con l'applicazione dell'art. 37 co 7 t.u. espropriazione; che la norma richiamata (art. 37 tue) non è applicabile al caso di specie giacchè trattandosi di espropriazione di area edificata trova applicazione il successivo art. 38 tue, che in ogni caso quel che rileva è soprattutto la considerazione che i criteri dettati dalla legge per la determinazione dell'indennità devono essere applicati dall'ente espropriante prima della comunicazione della determinazione stessa al proprietario, sicchè una volta avvenuta la notifica dell'indennità di espropriazione con invito al proprietario di comunicare se intende accettarla, l'indennità si cristallizza e diviene definitiva con la conseguenza che non può più essere modificata; che nel caso di specie il Comune per talune particelle ha annullato l'indennizzo con l'assunto immotivato che per ciascuna, i proprietari avrebbero dovuto effettuare singole ed autonome dichiarazioni di valore ai fini ICI; che l'assunto non trova riscontro nella determinazione 27.10.2009 n. 352.L'amministrazione comunale di Belluno si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente la tardività del ricorso nonché l'inammissibilità dello stesso, per difetto di giurisdizione, nella parte in cui l'azione investe la determinazione dell'indennità di esproprio e comunque la sua infondatezza chiedendone la reiezione con vittoria di spese.Nella memoria conclusiva la stessa amministrazione ha contestato l'eccessività e la sconvenienza di alcune espressioni usate dal patrocinio avversario ed ha chiesto, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione di tali espressioni, espressamente indicate, siccome inopportune ed offensive.All'udienza pubblica del gennaio 2011, previa audizione dei difensori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.DIRITTOIn via preliminare va esaminata l'eccezione di tardività del ricorso, opposta dall'amministrazione comunale intimata sul rilievo che oggetto dell'impugnazione è, in principalità, il decreto di esproprio n. 9 dell' 11.2.2010 e che tale provvedimento - ritualmente notificato agli odierni ricorrenti a mezzo del servizio postale ovvero avvalendosi dei messi comunali- è stato tardivamente impugnato, come risulta dalle attestazioni dimesse in giudizio.Nello specifico: per il sig. R. D. la notifica si è perfezionata in data 2.3.2010 per la sig.ra N. B., l'1 marzo 2010 e per il sig. E. V. il 3.3.2010 (doc. 2, 3 e 4 depositati il 16 giugno 2010).Il termine ultimo per la proposizione del gravame sarebbe stato dunque, rispettivamente, il 1^ maggio 2010, i1 30 aprile 2010 ed il 2.5.2010 laddove il ricorso è stato notificato solo il 24 maggio 2010: e dunque, come eccepito, tardivamente, con conseguente irricevibilità del gravame.L'eccezione anzidetta è perciò fondata e, per sua natura, dirimente.Non rileva, infatti, né potrebbe, come pretende parte ricorrente, la circostanza che lo stesso ricorso fosse stato già notificato il 30 aprile 2010, senza tuttavia essere, successivamente, depositato essendo in corso trattative con l'amministrazione, trattative di cui non risulta traccia in atti e che peraltro sarebbero comunque irrilevanti ai fini della dedotta tardività del ricorso.Parimenti tardiva, ma in questo caso prima ancora inammissibile per difetto di giurisdizione è la domanda di annullamento della determinazione dirigenziale n. 352 del 27.10.2009 (doc. 5), ricevuta dai ricorrenti in data il dicembre 2009 e da questi ultimi non impugnata nei termini, in quanto ritenuta atto interno al procedimento.In realtà poiché è con tale provvedimento che l'amministrazione ha stabilito in complessivi euro 26.671,73 la somma da riconoscersi ai ricorrenti quale indennità di espropriazione: somma che i ricorrenti contestano assumendo di avere diritto all'indennizzo nella maggior misura di euro 38.585,28, appare evidente, come si evince dallo stesso ricorso, che la causa petendi è costituita proprio dalla rivendicata differenza tra il quid minus stabilito nella nota impugnata e la somma offerta ai ricorrenti e da costoro irrevocabilmente accettato, con i decreti n. 36, 37 e 38 del 26 giugno 2007.Ne consegue che la controversia, come anche gli stessi ricorrenti ammettono, rientra, ex art. 53 co. 3^ del T.U. 327/2001, nella giurisdizione dell'AGO.Appartengono, infatti, alla giurisdizione del G.O. le domande proposte dal cedente per conseguire non solo il pagamento dell'indennità di esproprio ma anche l'integrazione o la riliquidazione dell'indennizzo, poiché anche tali controversie, al pari di quelle concernenti il quantum dell'indennità espropriativi definitiva, si ricollegano al diritto soggettivo dell'istante ad ottenere un congruo indennizzo per la perdita del bene (Cass. S.S.U.U. 27 aprile 2007 n. 9845; id. Cass. S.S.U.U. 28 ottobre 2009 n. 22756).E ciò vale anche nel caso in cui la contestazione riguardi, come nella specie, la decurtazione che l'amministrazione ha ritenuto di apportare all'indennità di esproprio offerta ed irrevocabilmente accettata dai ricorrenti, alla quale avrebbe dovuto far seguito la cessione bonaria dei lotti espropriati, cui l'amministrazione si è sottratta in declinata applicazione dell'art. 37 comma 7 del DPR 327/2001.Tale orientamento, infatti, pur se con qualche oscillazione, è stato recentemente condiviso dalla giurisprudenza maggioritaria del giudice amministrativo (cfr.,ex multis, Cons. St., sez. V, 11 agosto 2010, n. 5617; Cons. St., sez. IV, 31 marzo 2009, n. 2001; T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, 8 febbraio 2003, n. 32; T.A.R. Lazio- Roma, sez. III, 10 giugno 2010, n. 17070).Nel declinare la propria giurisdizione il Collegio individua nel giudice ordinario il giudice fornito di giurisdizione, ai sensi di quanto prescritto dal primo comma dell'art. 59 della l. 16 giugno 2009, n. 69 e, per il principio della "translatio iudicii" dichiara che sono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda e che il giudizio potrà essere riassunto davanti al giudice ordinario competente "con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile";Per questa parte, salva l'irricevibilità del gravame nei confronti del decreto di esproprio, il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.Quanto alla richiesta della difesa dell'amministrazione di cancellazione di alcune espressioni usate dal patrocinio della parte ricorrente il Collegio ritiene che sussistano i presupposti dell'uso sconveniente ed ingiustificato delle seguente frasi, delle quali ordina, ex art. 89 C.P.C. la cancellazione e precisamente: "Il comportamento del comune dolomitico appare dunque la classica furbata, degna di un bottegaio e non già di un ente pubblico che per qualche anno ha goduto della fama di migliore comune d'Italia. Se questo è il migliore, figuriamoci il peggiore!. (pag. 8, da riga 22 a riga 24).Va altresì cancellata, per la stessa ragione, le frasi "Donde l'abuso di potere che, sotto altro profilo assume connotazione penalmente rilevante" (pag. 6 riga 1) in quanto riferita ad azione amministrativa putativamente illegittima e non illecita come invece implica la frase anzidetta.Le spese di causa seguono, quindi, come d'ordine, la soccombenza e, previa parziale compensazione, sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e per il resto inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando quest'ultima al giudice ordinario, presso il quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese e delle competenze di causa che, previa compensazione per la metà liquida in euro 2000,00 (duemila euro) oltre ad iva e c.p.a.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:IL PRESIDENTE-ESTENSOREAngelo De ZottiIL CONSIGLIEREAngelo GabbricciIL REFERENDARIOMarina PerrelliDepositata in Segreteria il 7 aprile 2011(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)Revoca per incompetenza
N. 2046/2011 Reg. Prov. Coll.N. 1696 Reg. Ric.ANNO 2006REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 1696 del 2006, proposto da:S. S., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaspare Agnello, Nicolò D'Alessandro, con domicilio eletto presso avv. Nicolò D'Alessandro in Catania, piazza Lanza, 18/A;controComune di Enna, rappresentato e difeso dall'avv. Elvira Termine, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale;Provincia Regionale di Enna, rappresentata e difesa dagli avv.ti Concetta Potenzone, Maurizio Nicita, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale;nei confronti diProvincia Regionale di Enna;per l'annullamentodel provvedimento prot. 12581 del 5.4.06, con il quale il Dirigente del 3^ settore LL.PP. ed Urbanistica della Città di Enna ha revocato la concessione di suolo pubblico n. 2/06;del provvedimento prot. 12605 del 5.4.06, con il quale il Dirigente del 3^ settore LL.PP. ed Urbanistica della Città di Enna ha revocato l'autorizzazione edilizia n. 16/06 del 22.03.06;del telegramma assunto al prot. 1707 p.m. del 5.4.06 e della nota prot. 7485, con la quale il dirigente del settore 5^ della Provincia regionale di Enna ha revocato il "nulla osta" al rilascio della concessione di suolo pubblico alla odierna ricorrente;della ordinanza ingiunzione n. 6 del 19.04.06, con la quale è stato ingiunto alla odierna ricorrente il ripristino dei luoghi mediante demolizione del chiosco assentito con i provvedimenti concessori ed autorizzatori n. 2/06 e 16/06del verbale di sospensione lavori del 5.04.06;per la condannadi tutti i resistenti in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti dalla odierna ricorrente.Visti il ricorso e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Enna e della Provincia Regionale di Enna;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2011 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTO E DIRITTOI. Il Comune di Enna ha rilasciato alla ricorrente la concessione di suolo pubblico n. 2/06 del 20.03.06, nonché l'autorizzazione edilizia n. 16/06 del 22.03.06, per la realizzazione di un chiosco da erigersi nella part. 487 fg. 77 nell'area antistante l'ITG e l'ITC Duca D'Aosta di Enna.Iniziati i lavori, quando questi erano giunti ad avanzato stato di realizzazione, venivano sospesi in data in data 5.04.06, giusta diffida del corpo di P.M. del Comune di Enna, in esecuzione di un telegramma del Dirigente 5^ settore della Prov. reg.le di Enna, indirizzato al Sindaco del comune di Enna, con il quale si comunicava "immediata revoca nulla osta area antistante ITG e ITC Duca D'Aosta" e con il quale il Comune veniva diffidato alla immediata revoca lavori costruzione chiosco.Quindi, nella medesima data, il dirigente del 3ì settore del Comune di Enna revocava la concessione di suolo pubblico n. 2/06 e l'autorizzazione edilizia 16/06.Entrambe le revoche venivano giustificate con il venir meno del presupposto della disponibilità del suolo di cui al nulla osta della provincia regionale del 16.03.06, revocato con il telegramma sopra meglio descritto.Con nota prot. 7485 il dirigente del 5^ settore della Provincia di Enna comunicava che il nulla osta a suo tempo concesso per il rilascio della concessione di suolo pubblico n. 2/06 doveva considerarsi ".... nullo in quanto di competenza dell'ente provincia attualmente proprietario dell'area e comunque rilasciabile esclusivamente da parte del legale rappresentante dell'Ente stesso".Con ordinanza n. 06 del 19.04.06, il dirigente del 3^ settore del Comune di Enna ingiungeva la demolizione del chiosco realizzato dalla S. in forza dei provvedimenti concessori ed autorizzatori rilasciati e poi revocati.La revoca degli atti veniva inviata anche alla competente Procura della Repubblica, che iniziava un procedimento penale a carico della ricorrente.Con il ricorso in epigrafe, quest'ultima ha impugnato i predetti provvedimenti, affidandosi ai seguenti motivi di gravame:1) ECCESSO DI POTERE PER INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO DI POTERE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 QUINQUIES L. 241/90. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE PER ASSOLUTO DIFETTO DI MOTIVAZIONE. MANCANZA DEI PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DI ATTI DI RIESAMELa questione posta all'esame del Collegio riguarda un'area antistante l'ITC Duca D'Aosta di Enna rimasta in capo all'amm.ne Provinciale e per la quale è in corso la procedura di retrocessione al comune di Enna.In considerazione della pendenza del procedimento volto al trasferimento delle suddette aree dal patrimonio Provinciale a quello comunale, il Comune di Enna, prima di concedere il suolo pubblico alla ricorrente per la realizzazione di un chiosco, aveva ottenuto dalla Provincia il nulla osta del 16.03.06 puntualmente richiamato nell'atto concessorio la cui revoca è oggetto del contenzioso in esame.Detto atto di assenso sarebbe stato revocato senza alcun rispetto delle garanzie procedimentali imposte dalla L. 241/90, posto che il dirigente del 5^ settore della Provincia avrebbe informato con semplice telegramma il Comune di Enna dell'avvenuta revoca immediata del precedente nulla osta, senza, per altro, specificare in alcun modo le ragioni poste a fondamento dell'atto di ripensamento.Il Comune di Enna, per quanto di sua competenza, ha diffidato la ricorrente dal continuare i lavori, ha revocato gli atti concessori e ha ordinato la demolizione di quanto realizzato, senza considerare che con il parere reso, la Provincia avrebbe esaurito il proprio potere, in quanto riferito ad atto infraprocedimentale e, quindi, ormai non più revocabile, una volta concluso il procedimento.Il Comune, per quanto di competenza, non avrebbe potuto assumere come legittima la revoca dell'atto concessorio, giustificandola con il rinvio all'art. 21 quinquies della L. 241/90, mancandone i presupposti e in considerazione del fatto che, in assenza di alcuna modifica in punto di fatto, la provincia regionale aveva autorizzato non già un generico utilizzo del bene provinciale da parte del comune di Enna, ma uno preciso riferito proprio alla la concessione in uso dell'area alla ricorrente, di seguito a sua esplicita richiesta e quale conseguenza di un nulla osta pedissequamente richiamato nell'atto concessorio.In altri termini, la Provincia regionale si sarebbe vincolata, al pari del Comune di Enna, alla concessione del suolo pubblico alla ricorrente, secondo il contenuto esplicito della richiesta di quest'ultima, il che precluderebbe che la revoca del "nulla osta" possa leggersi come una semplice "mutazione dello stato di fatto", risolvendosi, viceversa, nella revoca dello stesso provvedimento concessorio assentito, possibile, solo per una sopravvenuta valutazione del pubblico interesse, nella fattispecie totalmente assente e assolutamente immotivata.Solo successivamente, con la nota prot. 7485, il dirigente del 5^ settore della Provincia di Enna avrebbe manifestato il contenuto della sua revoca.L'atto, dopo aver richiamato l'atto di assenso manifestato, così si esprime espressamente: "a seguito di una rivisitazione della pratica in oggetto, con la presente si comunica che il predetto nulla osta deve considerarsi nullo in quanto di competenza dell'Ente provincia attualmente proprietario dell'area e comunque rilasciabile esclusivamente da parte del legale rappresentante dell'ente stesso".In sintesi, l'atto della Provincia sarebbe illegittimo, in quanto la nullità del proprio parere, fatta derivare dal fatto che lo stesso era stato emanato dal Dirigente e non dal rappresentante legale dell'Ente, non rientrerebbe nelle ipotesi di cui all'art. 21 septies della L. 241/90 che, sotto la rubrica "Nullità del provvedimento" dispone che è "nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge".L'unica ipotesi assimilabile al caso in esame sarebbe il difetto assoluto di attribuzione, certamente non rinvenibile allorquando si discuta della competenza tra diversi organi della medesima amministrazione all'adozione di un determinato atto.In ogni caso, sotto il profilo della procedura adottata, i provvedimenti avrebbero violato i basilari principi cui deve sottostare qualunque procedimento di riesame, mancando, come chiarito, una benché minima motivazione in ordine all'interesse pubblico, attuale e concreto, alla revoca, nonché la doverosa comparazione tra il suddetto interesse pubblico (qualora sussistente) e l'affidamento privato tanto più forte, nella fattispecie in esame, in quanto l'atto concessorio risultava abbondantemente perfezionato ed aveva iniziato a produrre i propri effetti con il rilascio della autorizzazione edilizia tendente alla costruzione del chiosco effettivamente realizzato.RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO.Dalla illegittimità della complessiva attività posta in essere dalle Amministrazioni deriverebbe il diritto al risarcimento del danno, nella misura del danno emergente, consistente nei costi sostenuti per l'attività edilizia posta in essere per la realizzazione del chiosco, sino alla data di adozione della revoca regolarmente autorizzato, nonché tutti i costi sostenuti dalla ricorrente per l'attivazione delle forniture necessarie per l'avvio dell'imminente attività commerciale oggetto di autorizzazione.Verrebbe, altresì, in evidenza il lucro cessante, consistente nel mancato guadagno conseguente alla inibita attività commerciale.Rileverebbe, altresì, un chiaro danno all'immagine conseguente alla adozione di atti con valenza chiaramente penale (diffida ex art. 650 c.p. ed ordinanza di demolizione entrambe inviate alla Procura della Repubblica di Enna), nonostante l'odierna ricorrente non abbia commesso abuso alcuno, avendo, sino alla data di adozione degli atti impugnati, agito sulla scorta di legittimi provvedimenti emessi dall'autorità competente.Per tutte queste voci di danno, parte ricorrente si è riservata la quantificazione, chiedendo la condanna in solido delle amministrazioni resistenti.II. Il ricorso è fondato.Tutte le censure di parte ricorrente colgono nel segno.a) L'attività posta sostanzialmente in autotutela, tale dovendosi intendere quella esercitata dalle Amministrazioni in riferimento ad una asserita attività di ripristino di legalità determinata dalla incompetenza dell'Organo emanante il parere, non è stata preceduta da alcuna comunicazione dell'avvio del procedimento.E' da ritenere, infatti, che "una volta formatosi il titolo edilizio..., l'intervento dell'amministrazione può essere giustificato soltanto nell'ambito di un procedimento di secondo grado di annullamento o revoca d'ufficio, ai sensi degli art. 21 quinquies e 21 nonies l. n. 241 del 1990, previo avviso di avvio di procedimento all'interessato e previa confutazione, ove ne sussistano i presupposti, delle ragioni dallo stesso eventualmente presentate nell'ambito della partecipazione al procedimento". (cfr, ex multis, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 02 febbraio 2010, n. 1408; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 02 ottobre 2007, n. 2253; T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 09 gennaio 2008, n. 74).b) Gli atti posti in essere dalla pubblica amministrazione nell'esercizio del potere di autotutela, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, non possono mai basarsi in via esclusiva sulla illegittimità riscontrata, ma devono fondarsi su un'accurata indagine delle circostanze da cui emergono le ragioni di interesse pubblico che ne consigliano il ritiro, anche in considerazione del tempo eventualmente trascorso e delle posizioni giuridiche consolidatesi per effetto del provvedimento da annullare (cfr. Cons. Stato, IV, 20 aprile 1999, n. 671 e Cons. Stato, IV, 8 luglio 2003, n. 4057; T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 10 dicembre 2010, n. 1540).In altri termini, i presupposti dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio con effetti ex tunc sono l'illegittimità originaria del provvedimento, l'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione diverso dal mero ripristino della legalità, l'assenza di posizioni consolidate in capo ai destinatari; peraltro l'esercizio del potere di autotutela, pur essendo espressione di rilevante discrezionalità, non esime l'Amministrazione dal dare conto, sia pure sinteticamente, della sussistenza dei su menzionati presupposti, con motivazione integrata dall'allegazione del vizio che inficia il provvedimento (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8291).c) Non può ritenersi, infine, come sostengono le resistenti, che il nulla osta della Provincia, in pendenza della procedura di retrocessione del terreno, provenendo dal Dirigente, piuttosto che dal Legale rappresentante di detto Ente territoriale, debba considerarsi nullo e, quindi, che l'impugnato annullamento del titolo edilizio sia conseguentemente atto dovuto e, come tale, non necessiti di alcuna procedura e giustificazione in termini di interesse.Questa stessa Sezione (cfr.T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 15 dicembre 2010, n. 4728) ha sostenuto che tale tesi è condivisibile nel caso di adozione dell'atto con incompetenza assoluta dell'Organo emanante, posto che, in questo caso, l'atto di autotutela si presenta quale semplice riconoscimento della insussistenza del potere erroneamente esercitato e non come una successiva valutazione di illegittimità o inopportunità del provvedimento ritirato.Nel caso in esame, la ripartizione della competenza, però, non si configura come espressiva di una carenza assoluta del potere, posto che trattasi di Organi pur sempre della medesima Amministrazione, e, quindi, non rientra tra le ipotesi di "difetto assoluto di attribuzione", cui ricollegare la nullità, di cui all'art. 21 septies della l.n. 241/90.Consegue, come premesso, la fondatezza del ricorso.III. Va rigettata la domanda di risarcimento del danno, posto che la stessa è stata genericamente prospettata, senza alcuna indicazione né del quantum, né delle prove a dimostrazione del danno subito.Conformemente alla consolidata giurisprudenza della Sezione e alla disposizione contenuta nell'art. 64, comma 1, c.p.a., il Collegio ritiene di non doversi discostare dall'arresto del Giudice di seconde cure (cfr. Consiglio di stato, sez. IV, 11 febbraio 2011, n. 924), secondo il quale "la disciplina contenuta nell'art. 2697 cod. civ. (corrispondente, ora, all'art. 64, comma 1, cod. proc. amm.) secondo la quale spetta a chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti, deve trovare integrale applicazione anche nel processo amministrativo ogniqualvolta non ricorra tale disuguaglianza di posizioni tra Pubblica Amministrazione e privato, come - per l'appunto - nel caso di specie, laddove si verte esclusivamente sulla spettanza, o meno, di un risarcimento del danno: con la conseguenza che, a pena di un'inammissibile inversione del regime dell'onere della prova, non è consentito al giudice amministrativo di sostituirsi alla parte onerata quando quest'ultima si trovi nell'impossibilità di provare il fatto posto a base della sua azione (cfr., al riguardo, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 10 novembre 2010 n. 8006)".La ricorrente pone a fondamento della sua domanda circostanze la cui dimostrazione rientra nella sua piena ed esclusiva disponibilità, quali i costi sopportati per la realizzazione del chiosco e quelli necessari per l'avvio della attività commerciale.Degli stessi non solo non fornisce alcuna prova, ma neanche esprime una quantificazione.Ne deriva il rigetto della domanda.IV. Analogamente, non può essere accolta l'ulteriore domanda di risarcimento dei danni morali lamentati genericamente dalla istante, dipendenti dalla denuncia penale inoltrata, nonostante l'assoluta estraneità della ricorrente a qualsiasi attività lesiva delle regole procedimentali, "in quanto trattasi di domanda che... non risulta assistita dalla prova concreta del danno non patrimoniale paventato, e, neppure, da un principio di prova in ordine ad eventuali ripercussioni negative... sulle consuetudini di vita degli istanti.Infatti, come ribadito anche di recente dal Consiglio di Stato (cfr. decisione Sez. VI, 18 marzo 2011 n. 1672), la pretesa risarcitoria avente ad oggetto il danno non patrimoniale - ove non si sia verificato un mero disagio o fastidio, inidoneo, ex se, a fondare una domanda di risarcimento del danno - esige una allegazione di elementi concreti e specifici da cui desumere, secondo un criterio di valutazione oggettiva, l'esistenza e l'entità del pregiudizio subito, il quale non può essere ritenuto sussistente in re ipsa, né è consentito l'automatico ricorso alla liquidazione equitativa" (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 30 marzo 2011, n. 854).Secondo altro condivisibile arresto giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, sez. I, 26 maggio 2011, n. 260), "la sussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile di cui all'art. 2059 c.c., difatti, deve essere dimostrata, sempre secondo la Suprema Corte, anche quando derivi dalla lesione di diritti inviolabili della persona, dal momento che costituisce "danno conseguenza", e non "danno evento"; né può sostenersi fondatamente che "nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo" (Cass. Civ., SS.UU, sentenza n. 26972 dell'11 novembre 2008)".Conclusivamente, la genericità della richiesta e la mancata dimostrazione del danno ricevuto determinano il rigetto della domanda risarcitoria.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati;2) rigetta la domanda di risarcimento del danno;3) condanna le Amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro duemila/00, oltre spese generali, IVA, c.p.a..Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:IL PRESIDENTEBiagio CampanellaL'ESTENSOREPancrazio Maria SavastaIL CONSIGLIERESalvatore SchillaciDepositata in Segreteria il 1 agosto 2011(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)Provvedimenti del Questore: illegittimi se sproporzionati!
N. 2735/2011 Reg. Prov. Coll.N. 3037 Reg. Ric.ANNO 2011REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presenteSENTENZAex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale 3037 del 2011, proposto dalla S. S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Paterniti La Via, Carla Caputo e Luca Menichino, con domicilio eletto presso Pietro Paterniti La Via in Catania, viale XX Settembre, n. 19;controMinistero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;per l'annullamentoe con richiesta di decreto presidenziale inaudita altera parte,del decreto del Questore della provincia di Ragusa assunto in data 1 ottobre 2011 e notificato in data 19 ottobre 2011;per quanto occorrer possa, del verbale di accertamento di illecito amministrativo n 7/201 notificato in data 1 aprile 2011 della Questura di Ragusa - divisione polizia amministrativa e sociale dell'immigrazione;di ogni atto e/o comportamento preordinato consequenziale e comunque connesso;del silenzio- rifiuto formatosi a seguito dell'istanza di autorizzazione alla nomina di altro rappresentante presso il punto vendita "...omissis..." presso il Centro Commerciale "...omissis...", depositata presso la Questura di Ragusa il 13/07/2011;Visti il ricorso e i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 il dott. Cosimo Di Paola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;Ritiene il Collegio che il ricorso è fondato.1. L'impugnato decreto del Questore di Ragusa ha disposto la sospensione per venti giorni della licenza di P.S. per il commercio al minuto di oggetti preziosi a carico del suo titolare M. M., in conseguenza del verbale di illecito amministrativo, redatto 31/03/2001, ai sensi degli artt. 8 e 17bis, 2^ comma del T.U.L.P.S., in quanto si è accertato che il 14/03/2011 il medesimo si è fatto rappresentare " da una persona non autorizzata nella suindicata licenza di P.S. ".2.1. Col primo motivo di censura si deduce violazione e falsa applicazione delle predette disposizioni di legge, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto, contraddittorietà e difetto di motivazione, sulla base di argomentazioni che appaiono condivisibili.2.2. l'art.8 del citato T.U. prevede che "Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione. "L'art. 17-ter., a sua volta stabilisce, per quanto qui rileva, al comma 3. "Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative ".E, con riferimento a quest'ultima disposizione, si deduce in ricorso che l'interessato non solo ha provveduto al sollecito pagamento della sanzione pecuniaria di euro 1.032,9,contestualmente inflitta, ma già nel mese di ottobre 2010 aveva chiesto alla Questura di Ragusa l'autorizzazione per altro rappresentante, in aggiunta a quelli (due) già presenti, " evidenziando le insuperabili difficoltà di gestire un sistema di turnazione che garantisse la presenza costante di almeno un rappresentante autorizzato, in ragione della copertura oraria molto estesa nel centro commerciale "...omissis...", dove i negozi sono aperti sette giorni la settimana dalle ore 9 alle ore 21 " (pagg.10-11 ric.).La richiesta veniva respinta.Successivamente, nell'arco di tempo intercorrente tra l'elevazione del verbale di illecito amministrativo, avvenuta 31/03/2011 e l'adozione del provvedimento di sospensione della licenza, adottato il 1^ ottobre 2011, il rappresentante legale della società ricorrente, Sig. M. M., rinnovava l'istanza predetta il 13/07/2011.Tanto basta, ad avviso del Collegio, per ritenere applicabile la surriportata disposizione del T.U.L.P.S. (" Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative ") per essersi il ricorrente attivato in tal senso.2.3. Fondato si rivela anche il terzo motivo con il quale l'interessato ha dedotto la violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa ed il difetto di motivazione, giacché il provvedimento sospensivo adottato sembra, in effetti, non proporzionato all'illecito amministrativo accertato, tenuto conto del rilevante pregiudizio economico (e morale) causato dalla chiusura dell'esercizio commerciale per venti giorni e che non risultava reitera dell'illecito.In proposito la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di rilevare come il principio di proporzionalità abbia oggi pieno ingresso nel nostro ordinamento non solo in quanto parte integrante dei principi generali del diritto comunitario, ma anche perché da sempre ricavabile dal dettato della nostra Costituzione e, in particolare, nel quadro del principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 31 gennaio 2007, n. 160; Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 aprile 2006, n. 2087; T.A.R. Lombardia - Brescia, 19 dicembre 2005, n. 1356; Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 giugno 2002, n. 3476; idem, Sez. V, 30 aprile 2002, n. 2294).L'applicabilità di tale principio, come precisato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia impone, invero, un'indagine c.d. "trifasica", che dopo l'accertamento della necessità della misura, nonché della sua idoneità allo scopo da raggiungere conduca all'individuazione della misura strettamente proporzionata con il fine da raggiungere; in applicazione di tale principio l'opzione preferita nell'arco delle possibili scelte da parte della procedente Autorità deve inderogabilmente coincidere con "la misura più mite", sicché lo strumento in concreto prescelto non superi la soglia di quanto appaia necessario per il soddisfacimento dell'interesse pubblico perseguito (cfr. Corte di Giustizia, Grande Sezione, 6 dicembre 2005, nei procedimenti riuniti C-453/03, C-11/04, C-12/04 e C-194/04, ABNA ed altri e sentenze 14 dicembre 2004, causa C-434/02, Arnold André GmbH & Co, punto 45; 14 dicembre 2004 causa C-210/03, Swedish Match, punto 47).2.4. Il ricorso è pertanto fondato e, assorbito quant'altro, va accolto, col conseguente annullamento del provvedimento impugnato; il che esime, a prescindere da ogni delibazione sul rito, dalla pronuncia sul silenzio-rifiuto in quanto solo subordinatamente impugnato.3. Si ravvisano nondimeno valide ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.Compensa le spese.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:IL PRESIDENTE-ESTENSORECosimo Di PaolaIL CONSIGLIEREFrancesco BrugalettaIL CONSIGLIERERosalia MessinaDepositata in Segreteria il 21 novembre 2011(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)Subappalto: no alle dichiarazioni generiche
N. 7142/2011 Reg. Prov. Coll.N. 8299 Reg. Ric.ANNO 2009REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso n. 8299 del 2009 proposto da S. srl, R. srl, SO. srl, SE. spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Giuffrè e Stefano Angeloni presso il cui studio in Roma, Via degli Scipioni n. 268, sono elettivamente domiciliate;controANAS spa, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliataria;nei confronti diG. spa, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Demetrio Rivellino e Mauro Tedino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Laura Cefalo in Roma, Via G. Nicotera n. 20;per ottenere:A) l'ANNULLAMENTO:a) del provvedimento datato 3.8.2009 con cui l'ANAS ha aggiudicato alla società controinteressata l'appalto avente ad oggetto i servizi per l'espletamento delle attività finalizzate alle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica - Area 2 Centro;b) del bando di gara e della lettera di invito nella parte in cui prevedono l'attribuzione di un punteggio per la riduzione dei tempi senza prevedere una riduzione massima, se intesi nel senso che la riduzione possa essere valorizzata in via automatica senza alcuna concreta valutazione della congruità e ragionevolezza del ribasso temporale;c) di tutti gli atti presupposti connessi e/o conseguenziali.B) la CONDANNA dell'intimata ANAS spa al risarcimento dei danni.Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas Spa e di Soc G. Spa;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2011 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTO E DIRITTOLe società ricorrenti hanno partecipato come costituenda ati alla gara indetta dall'intimata Anas spa per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto i servizi per l'espletamento delle attività finalizzate alle verifiche tecniche sui livelli di sicurezza sismica Area 2 centro, classificandosi al secondo posto della relativa graduatoria finale dietro la G. spa, cui è stato aggiudicato l'appalto in questione.In punto di fatto deve essere evidenziato che:a) l'appalto de quo doveva essere aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendosi a tal fine l'attribuzione di un punteggio massimo di 60 punti per l'offerta tecnica e di punti 40 per l'offerta economica;b) la società aggiudicataria ha ottenuto il punteggio complessivo di 76.474 di cui 36,474 per l'offerta tecnica mentre alla costituenda ati è stato riconosciuto il punteggio di 75,518 di cui punti 36,474 per l'offerta tecnica.Con il proposto gravame la citata ati:A) ha impugnato l'aggiudicazione intervenuta a favore della G. spa nonchè in parte qua il bando di gara deducendo i seguenti motivi di doglianza:1) Eccesso di potere per difetto di motivazione, nonchè per irragionevolezza e irrazionalità della lex di gara ove intesa nel senso di consentire qualsiasi ribasso temporale senza valutarne la congruità;2) Eccesso di potere per incongruità della riduzione temporale e conseguente irrazionalità della graduatoria di gara;3) Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore nei presupposti;4) Eccesso di potere per errore nei presupposti. Violazione della lex specialis;B) ha chiesto la condanna dell'intimata Anas al risarcimento del danno da individuare nei mancati utili di impresa e nel danno curriculare.Sempre con il gravame in trattazione è stata altresì impugnata la determinazione del 22.9.2009 con cui la stazione appaltante, nel riscontrare l'istanza presentata dalla costituenda ati, ha negato l'accesso alle informazioni contenute nell'offerta tecnica dell'aggiudicataria ed alle relative giustificazioni, ed è stato prospettato a tal fine il seguente motivo di doglianza:5) Violazione dell'art. 3, commi 5 e 6 del D.lgvo n. 163/2006. Violazione degli artt. 22 e 24 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per sviamento.Successivamente, a seguito del deposito in giudizio da parte dell'Anas di documentazione relativa alla controversia in trattazione tra le quale figurava l'offerta tecnica presentata dall'aggiudicataria, l'ati ricorrente ha proposto i seguenti motivi aggiunti di doglianza:6) Violazione del punto D.2. della lettera di invito;7) Eccesso di potere per errore nei presupposti e travisamento dei fatti. Difetto di motivazione. Illogicità e contraddittorietà.Si sono costituite sia la stazione appaltante che la società aggiudicataria odierna controinteressata, contestando con dovizia di argomentazioni la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.Alla pubblica udienza del 15 luglio 2011 il ricorso è stato assunto in decisione.E' palesemente fondato il quarto motivo di doglianza con cui è stato fatto presente che:a) il punto C) lett.i) della lettera di invito ha previsto che i concorrenti producessero una dichiarazione " con la quale il concorrente indica le prestazioni che eventualmente intende subappaltare in base alle modalità di cui all'art. 49, comma 10, e all'art. 118, comma 2, del d.lgvo n. 163/2006, tenendo conto che l'ammontare del subappalto non potrà superare il 30% dell'importo offerto";b) la controinteressata nella dichiarazione a tal fine prodotta si era limitata ad affermare " di voler subappaltare tutte le lavorazioni nei limiti di legge, così come previsto dall'art. 49, comma 10 e art. 118, comma 2, del D.lgvo n. 163/2006", con la conseguenza che non essendo state specificate ex ante le lavorazioni che sarebbero state subappaltate, la citata dichiarazione doveva essere considerata inefficace;c) stante la genericità della suddetta dichiarazione e la conseguente inefficacia della stessa, l'aggiudicataria era, pertanto, tenuta ad eseguire in proprio tutte le prestazioni oggetto dell'appalto in questione;d) tra le suddette prestazioni rientravano le prove sui materiali che in base all'art. 3 delle norme tecniche del capitolato speciale di gara dovevano essere effettuate e certificate da laboratori ufficiali o in possesso dell'autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 59 del DPR n. 380/2001;e) poichè l'aggiudicataria non era in possesso della predetta autorizzazione la stessa non poteva svolgere le prestazioni de quibus, e, pertanto, stante l'inefficacia della dichiarazione di subappalto, l'offerta della G. non poteva mai risultare aggiudicataria.La fondatezza della doglianza in questione è stata contestata da entrambe le parti resistenti; in merito è stato fatto presente che:I) l'attività di laboratorio non rientra tra quelle prestazioni che possono costituire oggetto di subappalto giusta quanto previsto dall'art. 118, comma 11, del D.lgvo n. 163/2006, ma comporta unicamente l'onere per l'aggiudicatario di far certificare le prove sui materiali da un laboratorio autorizzato ai sensi del DPR n. 380/2001;II) il richiamo fatto nella dichiarazione della G. alle disposizioni del subappalto non può ritenersi generica, atteso che le categorie di lavorazioni per le quali il subappalto è possibile sono state già predeterminate dall'amministrazione.Al riguardo, in ordine alla prima argomentazione formulata dall'Anas deve essere evidenziato che la stazione appaltante muove da un palese errore in sede di individuazione del disposto della richiamata prescrizione del capitolato speciale, atteso che quest'ultima non si limita a stabilire che solamente le prove dovevano essere certificate da un laboratorio autorizzato, ma prevede altresì che anche le suddette prove dovevano essere effettuate da un laboratorio autorizzato, per cui ne discende che la suddetta complessa attività da considerare unitariamente non poteva essere in alcun modo espletata dalla ricorrente che non risultava essere ricompresa nell'elenco dei laboratori de quibus.Relativamente alla seconda argomentazione deve essere fatto presente che il generico rinvio fatto dalla controinteressata alle opere da subappaltare così come consentito dalla legge non è conforme alla disposizione del secondo comma dell'art. 118 del D.lgvo n. 163 del 2006 il quale nell'individuare le condizioni legittimanti il ricorso al subappalto, stabilisce che " i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo", per cui ne discende che la controinteressata non avrebbe potuto limitarsi a dichiarare genericamente di voler subappaltare tutti i lavori che la legge consente ma avrebbe dovuto specificare in modo analitico e puntuale a quali lavori intendesse riferirsi, con la conseguenza che in mancanza di tale specificazione non può dirsi soddisfatta la condizione richiesta dalla normativa in esame.Alla luce di tali osservazioni, quindi, una volta appurato che la dichiarazione di subappalto resa dalla controinteressata era generica e, doveva, pertanto, essere considerata irrilevante e che la G. non poteva in alcun modo espletare autonomamente una serie di prestazioni oggetto dell'appalto in questione, la contestata aggiudicazione intervenuta in suo favore, risulta essere illegittima giusta quanto prospettato nel motivo di doglianza in esame.La riconosciuta fondatezza della censura testè esaminata, comporta l'accoglimento della proposta impugnativa con assorbimento delle altre censure a tal fine dedotte.In ordine alla proposta azione risarcitoria parte ricorrente ne ha chiesto l'accoglimento quantificando genericamente l'ammontare del danno nella misura del 10% dell'ammontare del prezzo offerto. In merito, il Collegio pur sottolineando che non può in alcun modo essere contestabile, alla luce di quanto sopra precisato, che l'illegittima aggiudicazione a favore della G. ha precluso all'ati costituenda, seconda classificata, di diventare aggiudicataria della gara de qua, nondimeno ritiene di rigettare la pretesa risarcitoria.Al riguardo la Sezione intende uniformarsi al recente indirizzo giurisprudenziale (ex plurimis CS, sez, VI, n. 8646/2010) secondo il quale "la quantificazione del lucro cessante in applicazione dell'invocato criterio del 10% del prezzo a base d'asta, ai sensi dell'art. 345, l. n. 2248 del 1865 All. F, è stata messa in discussione dalla più recente giurisprudenza anche della Sezione (21 maggio 2009, n. 3144) . E' stato, invero, osservato che quel criterio, se pure è in grado di fondare una presunzione su quello che normalmente è l'utile che una impresa trae dall'esecuzione di un appalto, non possa, tuttavia, essere oggetto di applicazione automatica e indifferenziata.Viceversa - si è sostenuto - deve esigersi la prova rigorosa, a carico dell'impresa, della percentuale di utile effettivo che avrebbe conseguito se fosse risultata aggiudicataria dell'appalto; prova desumibile, in specie, dall'esibizione dell'offerta economica presentata al seggio di gara (in termini, Cons. Stato, sez. V, 17 ottobre 2008, n. 5098; Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2005, n. 1563; sez. VI, 4 aprile 2003, n. 478) . E' quanto ora confermato, sul piano legislativo, dall'espressa previsione contenuta nell'art. 124 del Codice del processo amministrativo a tenore del quale "se il giudice non dichiara l'inefficacia del contratto dispone il risarcimento del danno per equivalente subito" a condizione, tuttavia, che lo stesso sia " provato".Alla luce i tali premesse poichè nel caso di specie, nessuna prova è stata fornita dalla costituenda ati ricorrente, la quale si è limitata a richiedere genericamente il risarcimento del danno nella misura del 10% dell'ammontare del prezzo offerto, la proposta azione risarcitoria deve essere rigettata.Da ultimo deve essere dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere l'azione di accesso proposta con il gravame in trattazione stante che la stazione appaltante ha depositato nelle more del giudizio l'offerta tecnica della controinteressata.Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8299 del 2009, come in epigrafe proposto, accoglie la proposta azione impugnatoria, rigetta la l'azione risarcitoria e dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere l'azione tesa ad ottenere la declaratoria del diritto di accesso.Spese compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:IL PRESIDENTEBruno AmorosoL'ESTENSOREGiuseppe SaponeIL CONSIGLIEREDomenico LundiniDepositata in Segreteria il 7 settembre 2011(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)Il Comunicato del Governo sulle Misure per affrontare la crisi
Ultimo aggiornamento Martedì 06 Dicembre 2011 16:40Dal sito www.governo.it
Consiglio dei Ministri n. 5 del 4/12/2011
Roma, 4 dicembre 2011
Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi alle ore 16,30 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Mario Monti.
Segretario il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Antonio Catricalà.
Il Consiglio dei Ministri, appositamente convocato, ha approvato un decreto legge che contiene un pacchetto di misure urgenti per assicurare la stabilità finanziaria, la crescita e l’equità.
L’intervento urgente si è reso necessario per affrontare una crisi finanziaria gravissima che ha investito in queste settimane l’area dell’euro e specificamente il debito sovrano, anche italiano. Il Governo ha deliberato un complesso pacchetto di interventi che tuttavia, pur nell’emergenza, danno il via a una fase di riforma strutturale dell’economia italiana e determinano una prima fase di significativa riduzione dei costi della politica. Tutte le componenti della società italiana devono partecipare allo sforzo per la salvezza e il rilancio del Paese.
L’insieme degli interventi ammonta a circa 20 miliardi di euro strutturali per il triennio 2012- 2014 con una forte componente permanente di risparmi conseguiti. La correzione lorda è di oltre 30 miliardi in quanto sono previsti interventi di spesa a favore della crescita, del sistema produttivo e del lavoro per oltre 10 miliardi. All’interno del pacchetto è inclusa e consolidata in norme la correzione dei saldi pari a 4 miliardi previsti quale “clausola di salvaguardia” nella manovra di agosto 2011.
I risparmi conseguiti in parte sono destinati a un considerevole pacchetto di interventi a favore della crescita, del sistema produttivo e del lavoro. Attraverso la deducibilità integrale dell’IRAP-lavoro vengono favorite le imprese che assumono lavoratori e lavoratrici per un importo di 1,5 miliardi nel 2012, e 2 miliardi nel 2013 e nel 2014. Vengono previsti con l’IRAP interventi a favore di donne e giovani per 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni del periodo considerato; con l’introduzione del meccanismo denominato ACE di favore fiscale alla raccolta di capitale di rischio, in modo da favorire la patrimonializzazione delle imprese, si interviene con un’azione di 1 miliardo di euro nel 2012, 1,5 nel 2013 e 3 nel 2014. Viene rifinanziato il trasferimento alle regioni per il traporto pubblico locale; viene finanziato un programma per accelerare la utilizzo dei fondi strutturali europei, che altrimenti l’Italia rischia di perdere; viene rifinanziato il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese con l’obiettivo di mettere a disposizione delle PMI garanzie per circa 20 miliardi di credito Vengono resi duraturi nel tempo tutti gli incentivi per le ristrutturazioni e per il risparmio energetico estendendoli alle aree colpite da calamità naturali.
E’ stato deciso il completamento della riforma della previdenza con l’estensione dal primo gennaio 2012 a tutti del metodo contributivo per il calcolo delle pensioni per le anzianità future. Viene istituito un sistema flessibile per l’età di pensionamento, che viene elevata a 62 anni per le donne con una fascia di uscita flessibile incentivata fino a 70 anni, per gli uomini la fascia di flessibilità è tra 66 e 70 anni. Le regole per le lavoratrici del settore privato raggiungono l’equiparazione ai lavoratori nel 2018.
Malgrado la situazione estremamente difficile, è stata garantita l’indicizzazione piena delle pensioni minime e parziale per quelle fino a due volte il minimo in circostanze estremamente difficili.
Viene anticipata l’introduzione sperimentale dell’IMU.
Tale intervento accresce il contributo che viene chiesto al patrimonio e alla ricchezza allo sforzo per superare la crisi. A ciò si aggiunge l’intervento fiscale una tantum con una aliquota dell’1,5% a carico dei capitali rientrati in Italia con il cosiddetto “scudo fiscale”. Si aggiungono altresì le imposte su taluni beni di lusso (auto di grossa cilindrata, barche, aerei).
L’aumento dell’IVA è deliberato in 2 punti percentuali a decorrere dal primo settembre 2012, a copertura della clausola di salvaguardia e da attuare solo nel caso in cui sia necessario. In tal modo si evita che scatti la riduzione automatica di tutte le deduzioni e detrazioni fiscali in particolare sulla famiglia. La ridefinizione delle agevolazioni andrà a finanziarie il Fondo per la Famiglia istituito dal decreto approvato oggi.
Viene attuato un pacchetto antievasione che prevede il divieto di uso del contante per pagamenti superiori ai 1000 euro; i pagamenti telematici per la PA; una fiscalità di favore per le imprese individuali e artigiane che consenta l’emersione.
E’ stato deliberato un insieme di liberalizzazioni per la vendita di farmaci, per i trasporti, e per gli orari degli esercizi commerciali; vengono potenziale le funzioni dell’Antitrust.
Il Governo ha avviato un’azione di selezione e di riordino dei programmi di spesa con l’abolizione di una serie di enti ritenuti non più utili.
In particolare, le Province vengono riportate alla funzione di organi di indirizzo e coordinamento. Vengono abolite le giunte, ridotti a 10 i consiglieri provinciali, e ridotte drasticamente le spese in funzioni già svolte da altri enti territoriali.
A seguito della nomina a Ministro senza portafoglio del prof. Filippo Patroni Griffi, il Presidente Monti ha comunicato al Consiglio la sua intenzione di conferirgli l’incarico per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il Consiglio ha condiviso l’iniziativa.
Successivamente il Consiglio ha approvato, su proposta dei Ministri per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi, e del lavoro e delle politiche sociali, Elsa Fornero, uno schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2008/104, che disciplina la tutela dei lavoratori dipendenti dalle agenzie di lavoro interinale (“agenzie di somministrazione” secondo il decreto Biagi) per migliorare la qualità del lavoro svolto da
questi impiegati presso imprese utilizzatrici. Sul testo verranno acquisiti i pareri della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari.
Su proposta del Ministro dell’interno, Anna Maria Cancellieri, ed al fine di consentire il completamento delle operazioni di risanamento delle istituzioni locali in cui sono state riscontrate forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, è stato prorogato lo scioglimento dei Consigli comunali di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) e Gricignano d’Aversa (Caserta).
Sono stati anche prorogati stati d’emergenza già dichiarati nella città di Roma e nelle province di Sassari, Olbia e Tempio (strada statale SS-OL) per problemi legati al traffico ed alla mobilità, nonché nella Provincia de L’Aquila e nell’intera Regione Abruzzo per il terremoto del 6 aprile 2009.
Tenuto conto dell’imminente scadenza di alcune leggi regionali, il Consiglio le ha esaminate ai sensi dell’art.127 della Costituzione.
Il Consiglio è terminato alle ore 19,35
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