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    Differimento del versamento dell'acconto IRPEF per gli anni 2011 e 2012

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    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2011

    Differimento del versamento dell'acconto IRPEF per gli  anni  2011  e
    2012. (11A15332), in G.U.R.I. del 25 novembre 2011, n. 275 
    

     
     
     
                  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
     
      Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente misure
    urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
    economica; 
      Visto  in  particolare  l'art.  55,  commi  1  e  2,  del  predetto
    decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, come modificato dall'art. 33,
    comma 9, della legge 12 novembre  2011,  n.  183,  con  il  quale  e'
    previsto che con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
    su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' differito,
    nei  limiti  stabiliti  con  lo   stesso   decreto,   il   versamento
    dell'acconto dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  dovuto
    per i periodi d'imposta 2011 e 2012; 
      Visto il comma 1 dell'art. 17  del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, concernente la  razionalizzazione
    dei termini di versamento; 
      Visto l'art. 1 del decreto-legge del  23  novembre  2009,  n.  168,
    concernente disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta; 
      Considerato che, ai sensi del citato art. 55,  commi  1  e  2,  del
    decreto-legge  n.  78  del  2010,  dall'attuazione   delle   relative
    disposizioni possono derivare minori entrate fino a, rispettivamente,
    3.050 milioni di euro per l'anno 2011  e  600  milioni  di  euro  per
    l'anno 2012; 
      Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
     
                                  Decreta: 
     
                                   Art. 1 
     
     
              Differimento del versamento di acconti d'imposta 
     
      1. Il versamento di 17 punti percentuali dell'acconto  dell'imposta
    sul reddito delle persone fisiche dovuto  per  il  periodo  d'imposta
    2011 e' differito, nei limiti di quanto dovuto a saldo, alla data  di
    versamento, per il medesimo periodo di imposta, del saldo di  cui  al
    comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente  della  Repubblica  7
    dicembre 2001, n. 435. 
      2. Il versamento di 3 punti percentuali  dell'acconto  dell'imposta
    sul reddito delle persone fisiche dovuto  per  il  periodo  d'imposta
    2012 e' differito, nei limiti di quanto dovuto a saldo, alla data  di
    versamento, per il medesimo periodo di imposta, del saldo di  cui  al
    comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente  della  Repubblica  7
    dicembre 2001, n. 435. 
      3. Ai contribuenti che alla  data  di  pubblicazione  del  presente
    decreto  hanno  gia'  provveduto  al  pagamento  dell'acconto   senza
    avvalersi del differimento di cui  al  comma  1  compete  un  credito
    d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai
    sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
      4. Per i soggetti  che  si  avvalgono  dell'assistenza  fiscale,  i
    sostituti  d'imposta  trattengono   l'acconto   tenendo   conto   del
    differimento previsto dal comma 1 e dal comma 2. 
      5.  Il  differimento  di  cui  ai  commi  1  e  2  produce  effetti
    esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul
    reddito delle persone fisiche. 
      6.  I  sostituti  d'imposta  che  non  hanno   tenuto   conto   del
    differimento di cui  al  comma  1  restituiscono  le  maggiori  somme
    trattenute nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre  2011.
    Le somme restituite possono essere scomputate dal sostituto d'imposta
    ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  novembre
    1997, n. 445. 
        Roma, 21 novembre 2011 
     
                                                     Il Presidente: Monti 
    
    Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2011 
    Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 209 
    
    
     

    Impianti pubblicitari sul raccordo autostradale

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    N. 1725/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 941 Reg. Ric.
    ANNO 2008
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 941 del 2008, proposto da:
    A. Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Massimo Ventura, Gabriele Dalla Santa e Elena Dalla Santa, con domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi in Venezia, San Marco, 4909;
    contro
    SU. Spa e A. Spa, rappresentate e difese dagli avv.ti Gaetano Crisafi e Andrea Mel, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, San Marco, 4600;
    per l'annullamento
    della nota della SU. Spa ricevuta il 1 marzo 2008, prot. n. 123 datata 18 febbraio 2007, e della successiva nota prot. n. 193 del 7 aprile 2008, ricevuta il 17 aprile 2008, con le quali la Società resistente ha negato l'installazione di 45 impianti pubblicitari lungo viale Serenissima, nel Comune di Vicenza, sul presupposto che sulla strada non può essere autorizzata alcuna installazione pubblicitaria.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Società SU. Spa e di A. Spa;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    La ricorrente Società A. Srl, operante nel settore dell'installazione di impianti pubblicitari, il 12 febbraio 2008, ha inoltrato a SU. Spa, Società che cura la gestione delle installazioni pubblicitarie per conto di alcune concessionarie autostradali, un'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione all'installazione di 45 impianti pubblicitari lungo la strada denominata "...omissis..." nel Comune di Vicenza.
    La Società SU. Spa, con nota prot. n. 123 del 18 febbraio 2008, ricevuta il 1 marzo 2008, ha respinto la domanda perché il tratto oggetto dell'istanza è un raccordo autostradale per il quale il codice della strada vieta l'apposizione di cartelli pubblicitari.
    La Società ricorrente, in data 10 marzo 2008, ha presentato una memoria ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la quale ha contestato che il tratto stradale fosse interessato dai divieti di cui all'art. 23, comma 7, del Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285, previsti unicamente per le autostrade, le strade extraurbane principali e i relativi accessi.
    La Società SU. Spa con nota prot. n. 193 del 7 aprile 2008, ha specificato che il tratto stradale cui si riferisce l'istanza costituisce oggettivamente un accesso all'autostrada perché collega la strada regionale 11 e la tangenziale sud di Vicenza al casello di Vicenza Est dell'autostrada, e che tale qualificazione non può essere negata per la circostanza, da considerare irrilevante, dell'esistenza, prima del tratto finale che immette al casello, di una rotatoria dalla quale si diramano diverse strade, una sola delle quali conduce all'autostrada.
    Con il ricorso in epigrafe entrambi i dinieghi sono impugnati per le seguenti censure:
    I) violazione degli artt. 2, lett. a), 3 e 23 del Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285, violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 8, del regolamento di esecuzione del codice della strada di cui al DPR 16 dicembre 1992, n. 495, irragionevolezza, difetto di istruttoria, travisamento e difetto di motivazione, perché il tratto stradale non rientra tra quelli per i quali è vietata l'installazione di impianti pubblicitari;
    II) difetto di istruttoria e motivazione, sviamento e disparità di trattamento perché risultano rilasciate delle autorizzazioni ad una Società concorrente.
    Alla pubblica udienza del 19 gennaio 2011, con ordinanza istruttoria n. 243 del 16 febbraio 2011, è stata disposta l'acquisizione di una relazione di chiarimenti da parte della Società SU. Spa, la quale si è successivamente costituita in giudizio, assieme alla Società A. Spa, eccependo il difetto di legittimazione passiva di quest'ultima e la tardività del ricorso, e concludendo per il rigetto del medesimo.
    Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.
    DIRITTO
    1. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Società A. Spa deve essere respinta.
    Infatti la Società SU. Spa, in base allo statuto e alla convenzione che la lega alle Società concessionarie (cfr. docc. 1 e 2 allegati alle difese della parte resistente) è delegata a svolgere l'attività di gestione della pubblicità di carattere essenzialmente imprenditoriale, mentre le autorizzazioni di cui all'art. 23, comma 7, del Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285, che vengono in rilievo nella presente controversia e che sono esercizio di potestà pubblicistiche, in quanto correlate all'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale e alla gestione di un bene e di un servizio pubblico, sono di competenza del concessionario, ovvero della Società A. Spa, che deve pertanto ritenersi passivamente legittimata nel giudizio (in tal senso dispone la stessa convenzione all'art. 5, lett. c; circa la rilevanza della distinzione tra attività imprenditoriale e attività di carattere pubblicistico nella gestione degli spazi pubblicitari da parte dei concessionari autostradali cfr. Tar Liguria, Sez. II, 27 maggio 2005, n. 744; Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 luglio 2003, n. 4205; Cassazione, Sez. Un., 24 febbraio 2003, n. 2817).
    1.2 L'eccezione di tardività è invece fondata solo con riferimento all'impugnazione del primo diniego.
    La nota infatti è stata portata a conoscenza del destinatario il 1 marzo 2008, e pertanto il termine di decadenza scadeva il 30 aprile 2008.
    Poiché la consegna del ricorso da notificare all'ufficiale giudiziario è stata effettuata solo il 2 maggio 2008, l'impugnazione del primo diniego deve essere dichiarata irricevibile perché tardiva.
    L'impugnazione del secondo diniego prot. n. 193 del 7 aprile 2008, che la parte resistente ha adottato a seguito di una rinnovata attività istruttoria e con una nuova motivazione, accettando il contraddittorio procedimentale proposto dall'istante e la sostanziale qualificazione del primo atto come preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve invece ritenersi tempestiva.
    2. Nel merito il ricorso è infondato e deve essere respinto.
    Con il primo motivo la parte ricorrente sostiene che il tratto stradale per il quale ha chiesto l'autorizzazione non rientra tra quelli per i quali è vietata l'installazione di impianti pubblicitari.
    L'assunto è infondato.
    Infatti ...omissis..., come chiarito dall'esito dell'ordinanza istruttoria e risulta dalla copiosa documentazione depositata in giudizio (cfr. le copie dei progetti e dei relativi atti autorizzativi e le planimetrie di cui docc. da 6 a 15 allegati alle difese della parte resistente), è un raccordo autostradale gestito dal concessionario autostradale.
    E' vero che nel codice della strada e nella relativa normativa di attuazione non esiste la definizione di "raccordo autostradale".
    Nondimeno è chiaro che si tratta di un'espressione in uso nel linguaggio comune e nel linguaggio tecnico che, ricorrendo ad un criterio di tipo funzionale, designa i collegamenti tra un'autostrada e determinati luoghi (come un centro abitato) o determinate infrastrutture (un aeroporto o un'altra autostrada) non raggiungibili direttamente utilizzando la rete autostradale.
    L'art. 23, comma 7, del Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285, vieta qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi.
    Orbene, ritiene il Collegio che il termine "accessi" utilizzato dall'art. 23, comma 7, faccia riferimento, in senso ampio e con un criterio di tipo funzionale, a tutte le tipologie di collegamento con le autostrade, e quindi anche ai raccordi autostradali, e che le finalità di tutela della sicurezza della circolazione stradale in ragione delle quali è previsto il divieto, prescindano dall'esistenza o meno di intersezioni o rotatorie con altre strade prima dell'immissione nell'autostrada o nella strada extraurbana.
    Le tesi della parte ricorrente, volte ad escludere che i raccordi autostradali siano "accessi" ai fini di cui al citato art. 23, comma 7, cod. strada, e ad affermare che possano essere definiti come "accessi" solo le parti terminali delle rampe che portano ai caselli, devono pertanto essere respinte.
    3. Parimenti priva di fondamento è la censura di disparità di trattamento di cui al secondo motivo, atteso che la parte ricorrente si riferisce in realtà a fattispecie per le quali difetta del tutto l'identità e l'omogeneità fra le posizioni messe a confronto.
    Infatti, come chiarito dalla parte resistente (cfr. doc. 17), il rapporto contrattuale intercorso con la Società C., riguarda esclusivamente tipologie di impianti ammessi dal citato art. 23, comma 7, del codice della strada, perché posti presso aree di servizio o presso i caselli, e il relativo contratto, che è stato concluso previo esperimento di un'apposita procedura ad evidenza pubblica, non riguarda invece il rilascio di autorizzazioni per l'installazione di impianti pubblicitari lungo l'autostrada o il raccordo autostradale.
    In definitiva pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività relativamente all'impugnazione del primo diniego, mentre deve essere respinto per il resto.
    Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile, e in parte lo respinge, nel senso precisato in motivazione.
    Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti, liquidandole in complessivi euro 4.000,00 per spese, diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Giuseppe Di Nunzio
    L'ESTENSORE
    Stefano Mielli
    IL CONSIGLIERE
    Elvio Antonelli
     
    Depositata in Segreteria il 22 novembre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    "Rivalutazione" dell'interesse pubblico e revoca dell'aggiudicazione

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    N. 2269/2012 Reg. Prov. Coll.

    N. 977 Reg. Ric.

    ANNO 2011

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 977 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: I. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore G. S. + 3, rappresentati e difesi dall'avv. Giacomo Leonardo Purrazzo, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Catania, via Dott. Consoli, 55;

    contro

    Comune di Mascalucia, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Donato De Luca, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, via Lago di Nicito,14;

    nei confronti di

    R. Soc. Coop. + 20, in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti quanti non costituiti in giudizio

    per l'annullamento

    A) quanto al ricorso principale:

    - della Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Mascalucia n. 12 del 02.02.2011, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata disposta la revoca della deliberazione di Giunta Municipale n. 33 del 09.04.2010, avente ad oggetto ‘Approvazione del bando di gara per l'aggiudicazione del contratto di direzione lavori, misura e contabilità ed assistenza al collaudo, nonché se applicabile ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 81/08 del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per la Realizzazione opere di urbanizzazione ed infrastrutture a servizio degli insediamenti produttivi artigianali Via ...omissis... - primo stralcio funzionalè;

    - della nota prot. n. 3937 del 07.02.2011, notificata in data 10.02.2011, con la quale è stata comunicata alla società ricorrente la conclusione del procedimento di revoca di cui alla deliberazione di GM n. 12 del 2.02.2011;

    - della comunicazione di avvio del procedimento del 30.12.2010, nota prot. n. 42733, inviata a mezzo telefax in pari data;

    nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale,

    e per il riconoscimento e/o l'accertamento

    del diritto della ricorrente ad ottenere, ove ammissibile, l'aggiudicazione definitiva del contratto di cui al bando di gara de quo, ovvero il risarcimento del danno ingiusto derivante dal comportamento serbato dal Comune di Mascalucia nell'avvio del procedimento e nella successiva adozione del provvedimento di revoca della delibera di GM con la quale era stato approvato il bando di gara de quo, successivamente allo svolgimento della gara medesima ed alla aggiudicazione provvisoria della stessa alla ricorrente; danno da quantificarsi nella somma di euro 104.396,29, o in quell'altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, così come meglio specificata nelle conclusioni del ricorso,

    e per la consequenziale condanna

    del Comune di Mascalucia, in persona del Sindaco pro tempore, ad aggiudicare definitivamente l'appalto de quo a favore della ricorrente odierna istante, ovvero al risarcimento del danno di cui sopra a favore della ricorrente, per un importo totale di euro 104.396,29, o di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data del dovuto all'effettivo soddisfo,

    o, in via subordinata, per il riconoscimento

    del diritto della ricorrente alla corresponsione dell'indennizzo di cui all'art. 21 quinquies Legge n. 241/1990, da liquidarsi nella somma che il Tribunale riterrà di giustizia,

    e per la consequenziale condanna

    del Comune di Mascalucia, in persona del Sindaco pro tempore, alla corresponsione dell'indennizzo di cui sopra a favore della ricorrente.

    B) quanto al ricorso per motivi aggiunti:

    - della Determinazione Sindacale del Sindaco del Comune di Mascalucia n. 21 del 28.03.2011, avente ad oggetto "Progetto "Realizzazione opere di urbanizzazione ed infrastrutture a servizio degli insediamenti produttivi artigianali Via ...omissis... - primo stralcio funzionale" approvato con DGM n. 169 del 09.12.2009. Modifica del responsabile unico del procedimento. Costituzione ufficio della direzione lavori e incarichi esterni per assistenza alla D.L. e alla misura e contabilità dei lavori';

    nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

    quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:

    - della Determinazione Sindacale del Sindaco del Comune di Mascalucia n. 53 del 28.06.2011, avente ad oggetto "Progetto "Realizzazione opere di urbanizzazione ed infrastrutture a servizio degli insediamenti produttivi artigianali Via Porto Marretti - primo stralcio funzionale" approvato con DGM n. 169 del 09.12.2009. Affidamento incarichi esterni per assistenza alla D.L.';

    nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mascalucia;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2012 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO

    I. Ricorso principale.

    Con D.D.G. del 18.12.2009 n. 3333/3S, l'Assessorato Regionale Cooperazione, Commercio, Artigianato, Pesca ha concesso al Comune di Mascalucia il finanziamento di euro 3.920.000,00 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture a servizio degli insediamenti produttivi artigianali di via ...omissis..., a fronte di una spesa complessiva di euro 4.580.000,00 cofinanziata con fondi comunali.

    Il Comune di Mascalucia, con deliberazione di Giunta Municipale del 9.04.2010 n. 33, avendo "riscontrato che nella fattispecie anche per effetto della nota del RUP che si allega non sussistono le condizioni per un affidamento ai tecnici interni delle attività non contrattualizzate ed ancora da individuare e propedeutiche all'indizione della gara d'appalto quali la direzione dei lavori e le incombenze connesse per la conduzione dei lavori e che pertanto deve provvedersi all'espletamento della procedura di evidenza pubblica", deliberava di "riconoscere la necessità di dover ricorrere all'affidamento all'esterno dell'Amministrazione per gli incarichi professionali di: direzione lavori, misura contabilità ed assistenza al collaudo e, se applicabile ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 81/08, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, non potendo gli stessi per le motivazioni addotte dal RUP che qui si condividono, essere espletati dai tecnici comunali" ed ha approvato "il relativo schema di bando di gara, disciplinare di gara".

    La Commissione istituita per la gara, all'esito della stessa, attribuiva 84 punti al raggruppamento I., 80,93 punti al raggruppamento Politecnica e 61,75 punti al raggruppamento S. + 3.

    Con nota del 29 ottobre 2010, il Comune resistente comunicava alla ricorrente l'aggiudicazione provvisoria della gara.

    Successivamente, con nota del 12 novembre 2010, il Responsabile Unico del Procedimento rettificava un errore di calcolo, attribuendo 84 punti al Raggruppamento I., 80,962 punti al raggruppamento Politecnica e 66,717 punti al Raggruppamento S. e altri, confermando l'aggiudicazione provvisoria al Raggruppamento I..

    La aggiudicazione provvisoria, i verbali di gara, nonché tutti gli atti e provvedimenti connessi e presupposti venivano impugnati davanti a questo Tribunale dal RTP S. + 3 e definito con sentenza breve n. 317/2011, con la quale veniva dichiarata l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere.

    A seguito della proposizione del suddetto gravame il Comune di Mascalucia, piuttosto che provvedere a effettuare le verifiche in ordine al possesso dei prescritti requisiti di ammissibilità alla gara e alla insussistenza di cause di esclusione, onde procedere alla aggiudicazione definitiva nel termine di legge, avviava un procedimento finalizzato alla revoca della deliberazione di G.M. con la quale era stato approvato il bando di gara.

    Con nota del 30.12.2010 prot. n. 42733, infatti, il RUP manifestava la volontà dell'Ente di procedere alla revoca della deliberazione in questione adducendo le ragioni di seguito elencate:

    1. la direzione lavori e le ulteriori incombenze avrebbero potuto essere assunte dall'Ufficio tecnico comunale con contestuale esternalizzazione degli incarichi di assistenza alla DL e Misura e contabilità, con risparmio di spesa;

    2. il ritiro della procedura di affidamento a soggetti esterni avrebbe comportato risparmio di tempo e di spesa, atteso che avverso l'aggiudicazione provvisoria era stato proposto ricorso a questo Tribunale, la cui pendenza avrebbe comportato "inevitabili perdite di tempo con conseguente pericolo di perdita del finanziamento ... ed ulteriore sperpero di danaro pubblico per consulenza legale e difesa nel giudizio predetto".

    La ricorrente produceva le proprie osservazioni con la memoria difensiva depositata il 10.1.2011, prot. 455, diffidando il Comune dall'adottare il provvedimento di revoca, invitandolo, al contempo, a provvedere alla aggiudicazione definitiva.

    Per altro, i controlli e le verifiche propedeutici alla aggiudicazione definitiva sarebbero stati agevolati dal fatto che il RTP ricorrente, provvisorio aggiudicatario, era stato sorteggiato per provare tali requisiti.

    L'Amministrazione, tuttavia, disattendendo i rilievi e le censure mosse dai concorrenti, con la deliberazione di Giunta municipale n. 12 del 2.2.2011, immediatamente esecutiva, disponeva la revoca della deliberazione di G.M. del 9.04.2010 n. 33 "nella parte in cui dispone l'attivazione delle procedure di affidamento esterno del ‘Servizio di Direzione lavori, misura e contabilità ed assistenza al collaudo e, se applicabile ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/08, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera Realizzazione opere di urbanizzazione ed infrastrutture a servizio degli insediamenti produttivi artigianali Via ...omissis... - primo stralcio funzionalè".

    Con ricorso passato per la notifica il 2.3.2011 e depositato il 15.3.2011, la ricorrente ha impugnato tale ultimo provvedimento e gli atti ad esso connessi, deducendo, a sostegno delle proprie ragioni, le seguenti censure:

    1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 Cost. in relazione ai principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della Legge n. 241/1990. Eccesso di potere sotto il profilo della erroneità dei presupposti e del travisamento dei fatti. Contraddittorietà.

    La condotta del Comune resistente sarebbe assolutamente censurabile in quanto contraddittoria.

    Ed invero, non sarebbe comprensibile l'attivazione di una procedura di gara, con costi per l'Ente e aspettative per i partecipanti, in presenza della una capacità di gestione autonoma della progettazione appaltata da parte dell'Ufficio tecnico comunale.

    In tal caso, la condotta della P.A. sarebbe connotata, quantomeno, da colpa grave e costituirebbe fonte di responsabilità nei confronti dei soggetti danneggiati per aver partecipato inutilmente alla gara.

    2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990. Eccesso di potere sotto il profilo della erroneità dei presupposti e del travisamento dei fatti. Sviamento di potere. Illogicità manifesta ed incongruenza nella motivazione.

    L'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 consente alla P.A., "per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario" di revocare il provvedimento amministrativo precedentemente adottato.

    Il ripensamento amministrativo, però, sarebbe giustificabile solo in presenza di ragioni sufficienti e non sindacabili nel merito perché espressione di una scelta discrezionale non irragionevole né tecnicamente erronea.

    Nel caso di specie dette condizioni non sarebbero state rispettate, in quanto, dalla gestione interna degli incarichi relativi all'appalto revocato deriverebbe, verosimilmente, una spesa pari a complessivi euro 170.364,83, maggiore a quella sostenuta se la ricorrente fosse rimasta aggiudicataria, quantificabile nella somma di euro 104.396,29 (al netto del ribasso consolidato), con un servizio, per altro, svolto da sette professionisti ingegneri.

    Inoltre, posto che l'importo del servizio sarebbe superiore ad euro 100.000,00, sarebbe necessario, in ogni caso, la necessità di far luogo ad una procedura negoziata identica a quella revocata.

    Il preteso risparmio di tempo e di spesa deriverebbe, inoltre, anche dall'ulteriore circostanza secondo la quale verrebbe a cessare il contenzioso intrapreso da altro raggruppamento presso questo stesso Tribunale.

    L'affermazione, oltre che poco comprensibile, non terrebbe conto che, come avvenuto, anche la stessa revoca sarebbe stata oggetto di contenzioso.

    3) Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento di potere. Ingiustizia manifesta.

    L'esercizio del potere di revoca da parte del Comune di Mascalucia non sarebbe motivato da sopravvenuti motivi di pubblico interesse o da nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, posto che lo stesso sarebbe stato esercitato solo dopo l'aggiudicazione provvisoria nei confronti del raggruppamento ricorrente e che il ricorso giurisdizionale, che asseritamente il Comune vorrebbe evitare, è stato proposto dal R.T.P. Ing. M. S. + 4, ovvero dal raggruppamento di cui farebbe parte lo stesso tecnico al quale è stata affidata, in via fiduciaria, la progettazione esecutiva delle opere oggetto del bando di gara in questione, nonché altri tecnici invitati per la partecipazione alla medesima procedura di selezione finalizzata al conferimento dell'incarico (nella specie lo Studio Tecnico Associato Ingg. M. e S.).

    4) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990. Risarcimento danni.

    Dall'evidente responsabilità extracontrattuale del Comune deriverebbe il diritto del raggruppamento ricorrente al risarcimento del danno, o nella forma specifica, ovvero in quella per equivalente, commisurato nella somma di euro 104.396,29, sulla base della quale vi era stata l'aggiudicazione.

    5) In via subordinata.

    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990. Indennizzo.

    In via gradata, nel caso in cui questo Tribunale dovesse ritenere legittima la condotta sopra censurata posta in essere dal Comune di Mascalucia, la ricorrente avrebbe diritto alla corresponsione dell'indennizzo di cui all'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990.

    L'indennizzo andrebbe determinato tenuto conto delle spese effettuate dalla ricorrente per partecipare alla gara inutilmente espletata, nonché delle perdite e dei mancati guadagni per avere la stessa impegnato il proprio tempo, le proprie risorse e le proprie energie nella gara poi annullata, anziché in altre remunerative attività.

    Primo ricorso per motivi aggiunti.

    Nelle more della fissazione dell'udienza camerale per l'adozione dei chiesti provvedimenti cautelari, il Comune di Mascalucia, con Determinazione Sindacale n. 21 del 28.03.2011 ha disposto:

    - "la modifica del Responsabile Unico del procedimento per l'opera ‘Realizzazione opere di urbanizzazione ed infrastrutture a servizio degli insediamenti produttivi artigianali Via ...omissis... - primo stralcio funzionalè ing. D. P. con sostituzione del medesimo con il geom. S. D., dell'UTC ll.pp.", posto che tale ruolo non può essere svolto dal medesimo ing. Piazza (al quale, contestualmente, è stata affidata la direzione dei lavori) "in quanto l'importo dei lavori eccede i 500.000,00 euro";

    - la costituzione "dell'Ufficio della Direzione lavori per l'opera ‘Realizzazione opere di urbanizzazione ed infrastrutture a servizio degli insediamenti produttivi artigianali Via ...omissis... - primo stralcio funzionalècon le seguenti assegnazioni:

    - Direzione lavori - ing. D. P. UTC LL.PP., - Geom. L. G. UTC LL.PP., - p.n. G. N. UTC LL.PP.;

    - Assistenza alla direzione lavori con funzione di direttore operativo opere strutturali - tecnico esterno disposto con il presente atto mediante selezione da effettuarsi ai sensi dell'art. 91, comma 2 e art. 125, comma 11 del Codice dei contratti;

    - Assistenza alla direzione lavori con funzione di direttore operativo opere impiantistiche - tecnico esterno disposto con il presente atto mediante selezione da effettuarsi ai sensi dell'art. 91, comma 2 e art. 125, comma 11 del Codice dei contratti;

    - Addetto alla Misura e contabilità dei lavori con funzioni di ispettore di cantiere - tecnico esterno disposto con il presente atto mediante selezione da effettuarsi ai sensi dell'art.91, comma 2 e art. 125, comma 11 del Codice dei contratti;

    - Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ing. A. G. UTC LL.PP.";

    - l'approvazione degli "schemi dei disciplinari d'incarico esterni che chiariscono i rapporti tra ogni professionista e la committenza";

    - di "dare atto che deve disporsi l'imputazione per le prestazioni in argomento esterne ed interne, per l'importo al lordo di euro 85.003,02".

    Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 9.5.2011, la ricorrente ha impugnato anche la detta Determinazione n. 21/2011, affidandosi alle seguenti censure:

    1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 Cost. in relazione ai principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della Legge n. 241/1990. Eccesso di potere sotto il profilo della erroneità dei presupposti e del travisamento dei fatti. Contraddittorietà.

    In sostanza, la ricorrente ha reiterato le osservazioni trasfuse nei primi due motivi del ricorso principale, precisando che proprio l'impugnato provvedimento dimostrerebbe l'insussistenza di uno dei presupposti fondanti della revoca impugnata, vale a dire il risparmio di tempo nel portare avanti della procedura originaria.

    Ed invero, l'aggiudicazione provvisoria, comunicata alla ricorrente in data 29.10.2010 avrebbe potuto essere seguita dalla aggiudicazione definitiva in brevissimo tempo, tenuto conto del fatto che le verifiche e i controlli propedeutici sarebbero stati agevolati dalla circostanza che il RTP ricorrente sarebbe stato sorteggiato per provare i requisiti di partecipazione.

    In particolare, nel mese di novembre del 2010 il Comune avrebbe potuto procedere all'aggiudicazione definitiva, mentre, invece, a distanza di sei mesi circa, sarebbe stato costretto ad indire un procedimento finalizzato alla selezione di 3 figure professionali cui affidare, in via fiduciaria, gli incarichi di assistenza alla direzione lavori (direttore operativo opere strutturali, direttore operativo opere impiantistiche, assistente alla misura e la contabilità dei lavori).

    2) Invalidità derivata e/o consequenziale - Eccesso di potere.

    Per il resto, il provvedimento impugnato sarebbe affetto, in via derivata, dai medesimi vizi individuati con il ricorso principale.

    Secondo ricorso per motivi aggiunti.

    Il Comune resistente, successivamente, ha espletato le procedure di selezione per l'affidamento degli incarichi di assistente alla direzione lavori con funzione di direttore operativo opere impiantistiche e di assistente alla direzione lavori con funzione di direttore operativo opere strutturali, all'esito delle quali, con Determinazione Sindacale n. 53 del 28.06, ha determinato di affidare gli incarichi rispettivamente all'Ing. G. S. e all'Ing. S. T..

    Anche il detto provvedimento è stato avversato con ricorso per motivi aggiunti depositato il 9.8.2011, affidato, sostanzialmente, alle medesime censure introdotte con il precedente ricorso per motivi aggiunti.

    Costituitosi, il Comune ha concluso per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza dei ricorsi.

    Con Ordinanza n. 628/11 del 12.5.2011, questa stessa Sezione ha rigettato la domanda cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati.

    Alla pubblica udienza del 4.7.2012, la causa è stata trattenuta per la decisione.

    DIRITTO

    I. Con il ricorso in esame, la ricorrente, aggiudicataria provvisoria della procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune intimato (volta all'affidamento all'esterno dell'Amministrazione degli incarichi professionali di direzione lavori, misura contabilità ed assistenza al collaudo relativi alla progettazione volta alla realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture a servizio degli insediamenti produttivi artigianali di via ...omissis...), ha impugnato il provvedimento con il quale si è proceduto alla revoca dell'intera procedura, essendo intervenuta la possibilità da parte di tecnici interni all'Ufficio tecnico comunale, a causa dell'ultimazione di lavori in precedenza appaltati, di svolgere parte delle attività oggetto della gara.

    La questione centrale posta con i ricorsi in esame riguarda la legittimità della revoca de qua, intervenuta dopo l'aggiudicazione provvisoria della procedura di gara in favore della ricorrente.

    Come premesso, la possibilità di revoca della gara sarebbe occasionata, per un verso, dalla sopravvenuta disponibilità di tecnici della stessa Amministrazione e, quindi, dal risparmio di risorse economiche per effetto del loro utilizzo, e dalla opportunità di mettere fine ad un dispendioso contenzioso azionato da altra partecipante alla selezione, con conseguente asserito risparmio di tempo nello svolgimento della attività dapprima appaltata e poi revocata.

    È bene premettere che la legittimità anche di uno solo dei motivi posti a fondamento dell'atto adottato in autotutela determina la correttezza del provvedimento impugnato e, quindi, l'infondatezza del gravame.

    II. Con i primi due motivi di ricorso, che il Collegio ritiene di dover trattare congiuntamente, la ricorrente ha, in sostanza, sostenuto la contraddittorietà di un provvedimento che ritiene sussistere la disponibilità di personale interno, a fronte di una precedente insufficienza a causa della quale l'Amministrazione si era determinata nell'attivare la procedura di gara, nonché l'insussistenza di un interesse pubblico alla rimozione della procedura di gara motivata da un risparmio, di tempo per lo svolgimento della procedura e di risorse economiche, grazie alla internalizzazione delle attività connesse alla progettazione dell'opera.

    In ordine alla possibilità di revoca di una procedura amministrativa, condivisibile giurisprudenza del Giudice di seconde cure (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 16 febbraio 2012, n. 833) ha chiarito che ai sensi dell'art. 25 quinquies della L. 241/90 "tre sono i presupposti che, in via alternativa, possono legittimare l'adozione di un provvedimento di revoca da parte dell'Autorità competente: sopravvenuti motivi di pubblico interesse; il mutamento della situazione di fatto; una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

    L'ordinamento ammette quindi la revoca di provvedimenti amministrativi diventati inopportuni in base a nuove circostanze sopravvenute ed anche per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (Consiglio di Stato, sez. V, n. 283 del 18 gennaio 2011)".

    Ora, è indubbio che il provvedimento impugnato pone il suo fondamento nella sopravvenuta circostanza secondo la quale, diversamente che al momento della indizione della gara, si sono "liberate" delle risorse interne idonee a svolgere il lavoro di progettazione appaltato.

    E già questo, secondo la richiamata giurisprudenza, appare sufficiente per sostenere la legittimità del ripensamento amministrativo.

    Occorre verificare anche il risparmio di risorse economiche, che, se riconosciuto, giustificherebbe in pieno la scelta operata dall'Amministrazione, a prescindere dall'ulteriore motivazione circa l'abbreviazione dei termini della procedura, obbiettivo all'evidenza non centrato, nonostante i propositi espressi nel provvedimento.

    Ed invero, come emerge dal provvedimento impugnato, l'ipotesi di costo totale della attività appaltate e revocate viene determinato dall'Amministrazione in euro 81.388,59, piuttosto che in euro 131.956,90, quale importo privato determinato dall'aggiudicazione provvisoria, poi revocata.

    La minor cifra appare rideterminata in euro 85.003,02 per attività interne ed esterne nel provvedimento impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti (Determinazione sindacale n. 21/2011), comprensivo dell'espletamento dei servizi di assistenza alle componenti strutturali (parcella presuntiva euro 16.125,36) e assistenza alle componenti impiantistiche (parcella presuntiva euro 14.443,48), cui va aggiunta la prestazione di misura e contabilità dell'opera (parcella presuntiva euro 36.991,14).

    Ebbene, così come si evince nel provvedimento impugnato con il secondo dei motivi aggiunti (Determinazione sindacale n. 53/2011), le prime due parcelle sono state determinate in via definitiva, dopo la selezione ex art. 91, comma 2, e 125, comma 11, Codice dei contratti, nelle minori somme di euro 7.890,74 e 6.371,19, con il raggiungimento, quindi, dell'obbiettivo di risparmio trasfuso nell'originario provvedimento di revoca.

    Consegue, quindi, l'infondatezza delle censure scrutinate.

    III. Con la terza censura la ricorrente ipotizza lo sviamento di potere del provvedimento impugnato, posto che alcuni dei professionisti indicati dall'Amministrazione per lo svolgimento residuale delle attività esterno apparterrebbero proprio al raggruppamento che ha introdotto il ricorso presso questo Tribunale e posto a motivo, tra gli altri, del provvedimento impugnato per disporre la revoca.

    Anche la detta censura non può essere condivisa.

    La procedura residua è stata prevista secondo le regole di cui all'art. 91, comma 2, e 125, comma 11, del Codice dei contratti, vale a dire secondo una selezione.

    L'art. 91 richiamato, così dispone:

    "2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei".

    L'art. 57, comma 6, ivi richiamato, stabilisce:

    "Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando".

    L'art, 125, comma 11, infine, prevede che:

    "11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento",

    La scelta operata dal Responsabile del procedimento non sembra avulsa dai criteri sopra indicati di individuazione dei professionisti nell'alveo di elenchi di operatori economici o in base a indagini di mercato, posto che il presupposto della loro scelta è così motivato nel provvedimento n. 85/2009: "effettuata una ricerca da parte dell'Ufficio competente LL.PP., avvalendosi dell'elenco dei professionisti dei soggetti che hanno svolto lavori analoghi a quelli in oggetto... e individuatane un numero sufficiente a consentire la selezione di almeno 5 soggetti così da procedere al confronto delle proposte pervenute... ",

    Siffatta modalità di scelta non solo sembra coerente con le disposizioni citate e poste a fondamento della stessa, ma non appare neanche contestata nei suoi delineati contorni dalla censura in esame, che, dunque, appare infondata.

    Sicché, il ricorso principale, e quelli derivati per motivi aggiunti, sono complessivamente infondati e, come tali, vanno respinti.

    IV. Con la quarta e quinta censura, la ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno e, comunque, l'indennizzo ex art. 21 quinquies della l. n 241/90.

    Dalla infondatezza del ricorso risulta consequenziale il rigetto della domanda risarcitoria.

    Resta da scrutinare l'applicabilità, nel caso di specie, della citata ultima norma.

    La stessa, nella stesura vigente all'epoca dei fatti, così recita:

    "Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

    1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico".

    Come ritenuto da un condivisibile arresto del giudice di seconde cure (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 19 gennaio 2012, n. 195) <

    Al quesito non può che darsi risposta negativa, alla luce della giurisprudenza di questo Consiglio (Cons. St., sez. VI, 27 luglio 2010, n. 4902; Cons. St., VI, 17 marzo 2010, n. 1554; Consiglio Stato, sez. V, 15 febbraio 2010, n. 808) secondo la quale in tema di contratti pubblici la possibilità che ad un'aggiudicazione provvisoria non segua quella definitiva del contratto di appalto è un evento del tutto fisiologico, disciplinato dagli artt. 11, comma 11, 12 e 48, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, inidoneo di per sé a ingenerare qualunque affidamento tutelabile con conseguente obbligo risarcitorio, qualora non sussista, come nella specie, nessuna illegittimità nell'operato della p.a..

    Non spetta nemmeno l'indennizzo di cui all'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 poiché si è, nella specie, di fronte al mero ritiro di un'aggiudicazione provvisoria (atto avente per sua natura efficacia interinale e non idonea a creare affidamenti) e non ad una revoca di un atto amministrativo ad effetti durevoli come previsto dalla predetta norma per l'indennizzabilità della revoca>>.

    Consegue il rigetto anche della suddetta domanda di indennizzo.

    Conclusivamente, tutti i ricorsi, in quanto sorretti dalle medesime censure, si appalesano infondati e, dunque, vanno rigettati.

    Stimasi equo, a fronte comunque di un'attività di ripensamento amministrativo in materia particolarmente complessa, disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

    P. Q. M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li rigetta.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

     

    IL PRESIDENTE

    Calogero Ferlisi

    L'ESTENSORE

    Pancrazio Maria Savasta

    IL CONSIGLIERE

    Gabriella Guzzardi

     

    Depositata in Segreteria il 3 ottobre 2012

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

     

    Azionabilità delle pretese risarcitorie ai sensi dell'art. 34, c.p.a.

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    N. 369/2012 Reg. Prov. Coll.
    N. 89 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 89 del 2011, proposto da C. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi D'Ambrosio e Ermelinda Pastore, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 23;
    contro
    Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura della Regione Puglia in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;
    per l'annullamento,
    previa sospensione dell'efficacia,
    del provvedimento di cui alla nota prot. n. 15133 del 22.10.2010 a firma del Dirigente dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche, di declaratoria di "decadenza" con conseguente "archiviazione" dell'istanza presentata dalla società ricorrente in data 27.11.2006 per il rilascio di autorizzazione unica ai fini della realizzazione di un insediamento eolico nel Comune di Candela, località ...omissis...;
    nonché per l'accertamento dell'obbligo della Regine Puglia di concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica richiesta con istanza del 27.11.2006;
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2011 per le parti i difensori avv.ti Luigi D'Ambrosio, Ermelinda Pastore e Tiziana Colelli;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
    FATTO E DIRITTO
    Con istanza del 27.11.2006 la società G. s.r.l. (successivamente C. s.r.l.) presentava ai competenti Uffici regionali domanda di verifica di assoggettabilità a V.I.A. del progetto di insediamento eolico da realizzare nel Comune di Candela, località ...omissis..., di potenza nominale pari a 10Mw.
    In pari data la società depositava istanza di autorizzazione unica per la realizzazione del progetto.
    Con determinazione n. 296 del 19.5.2008 il Dirigente del Settore Ecologia decideva di "... respingere, tra le installazioni proposte, quelle che determinano una sensibile criticità ambientale e cioè le torri contraddistinte dai nn. A1, A2, A3 e A5 (...)", esprimendo "parere favorevole alla restante parte dell'opera e quindi all'installazione dell'aerogeneratore" contraddistinto con il n. A4, e ritenendo "il progetto relativo ad un impianto eolico nel Comune di Candela (Fg) alla località ...omissis..., proposto dalla C. s.r.l., già G. s.r.l. (...), così come rimodulato, escluso dalle procedure di V.I.A. (...) con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate".
    In accoglimento dell'istanza di riesame del 7.7.2008 della società C. s.r.l. (motivata sulla scorta dell'erronea inclusione dell'aerogeneratore A5 nella fascia di rispetto del tratturello ...omissis...), il Dirigente del Servizio Ecologia, con nota prot. n. 15547/2008, comunicava alla società che "preso atto dell'attestazione prot. 5132/5165 del 26.5.2008 del Comune di Candela (...) relativa alla fascia di rispetto per quanto attiene il tratturello ...omissis..., si ritiene di poter assentire anche la localizzazione dell'aerogeneratore A5 escludendo anch'esso dall'applicazione delle procedure di VIA".
    Con determinazione prot. n. 339 del 9.6.2009 il Dirigente del Servizio Ecologia procedeva alla correzione di un refuso della precedente nota regionale prot. n. 15547 del 5.11.2008, relativo all'omessa indicazione delle coordinate Gauss - Boaga fuso Est dell'aerogeneratore A5.
    Pertanto, il progetto presentato dalla società C. s.r.l., ridimensionato secondo le prescrizioni regionali (l'impianto è stato ridotto in termini di potenza da 10 Mw a 4 Mw), veniva escluso dalla procedura di V.I.A.
    Il Dirigente del Servizio Energia con nota prot. n. 5512 del 9.4.2010 (ricevuta dalla società in data 7.5.2010) "sulla base del nuovo parere VIA espresso con determinazione dirigenziale dell'Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche n. 339 del 9.6.2009" invitava "la società proponente a trasmettere all'Ufficio scrivente, il progetto definitivo adeguato a quanto espresso in entrambe le determinazioni, nonché la conferma della S. concordata con il gestore della rete, entro il termine perentorio di 90 gg dal ricevimento della presente comunicazione, pena la decadenza dall'istanza".
    In data 4.8.2010, la società C., stante il ridimensionamento del progetto di parco eolico in termini di potenza (da 10 Mw a 4 Mw) e in considerazione della circostanza secondo cui "questa riduzione di potenza impone alla (...) società di dover richiedere la connessione in rete ad un diverso gestore, in particolare Enel, non essendo più possibile proseguire con l'originaria connessione ottenuta a suo tempo da Terna s.p.a. ed allegata all'istanza di autorizzazione unica", chiedeva una "congrua proroga dei termine (...) fissato per l'inoltro del progetto definitivo e della conferma della S. concordata".
    L'Amministrazione regionale, con la gravata nota prot. n. 15133 del 22.10.2010 (ricevuta dalla C. s.r.l. in data 4.11.2010), ritenuto "ampiamente trascorso il termine assegnato, senza aver avuto alcun riscontro a riguardo", comunicava alla società "che l'istanza è decaduta ed è stata archiviata".
    In data 12.11.2010 la C. presentava alla Regione Puglia motivata istanza di riesame, rimasta priva di riscontro.
    La stessa società impugna in questa sede la citata nota prot. n. 15133 del 22.10.2010.
    Evidenzia l'odierna deducente che il provvedimento gravato è illegittimo poiché "atipico", in quanto l'unica fattispecie di decadenza prevista dall'art. 2.3.2 dell'allegato A della deliberazione di Giunta Regionale n. 35 del 23.1.2007 è relativa all'ipotesi di carenza originaria di documentazione allegata alla domanda di autorizzazione; che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, venendo in rilievo una differente fattispecie in cui vi è necessità di adempimenti conseguenti alle deliberazioni regionali assunte in seno al procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.; che la Regione ha richiesto per tale adempimento tempi tecnici incompatibili con il termine di novanta giorni assegnato; che il contestato provvedimento di decadenza non trova fondamento in nessuna norma di settore.
    Sottolinea, inoltre, che la richiesta di proroga del 4.8.2010 (di cui l'Amministrazione regionale è venuta a conoscenza, avendone dato atto nel corpo del provvedimento gravato) non ha mai ricevuto risposta alcuna; che, pertanto, l'atipico provvedimento di decadenza avrebbe dovuto essere preceduto dalla necessaria comunicazione di avvio del procedimento; che il provvedimento de quo non è riconducibile nell'ambito delle ipotesi di revoca ex art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies legge n. 241/1990.
    Si costituiva l'Amministrazione regionale, resistendo al gravame.
    Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
    Invero, con nota dell'8.11.2011 la Regione ha comunicato alla società ricorrente l'avvio del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica.
    Risulta, pertanto, soddisfatta la pretesa azionata con il presente giudizio, come del resto rilevato dalla società istante alle pagg. 2 e 3 della memoria depositata in data 19 novembre 2011.
    La società ricorrente con la stessa memoria dichiara la persistenza, ai sensi dell'art. 34, comma 3 cod. proc. amm., del proprio interesse alla declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato, a fini risarcitori.
    Tuttavia, va rimarcato che «L'art. 34, comma 3 d.lgs. n. 104/2010 (cod. proc. amm.) secondo il quale "quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori", deve applicarsi in via restrittiva e soltanto allorquando la domanda risarcitoria sia stata proposta nello stesso giudizio (e ciò pare del tutto evidente), oppure quando la parte ricorrente dimostri che ha già incardinato un separato giudizio di risarcimento o che è in procinto di farlo. La disposizione, pertanto, non può essere interpretata nel senso che, in seguito ad una semplice segnalazione della parte o, addirittura d'ufficio, lo stesso giudice debba verificare la sussistenza di un interesse ai fini risarcitori.» (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 5 ottobre 2011, n. 2352).
    Analogamente T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 3 marzo 2011, n. 373 ha sottolineato che «Se è pur vero che il comma 3 dell'art. 34 c.p.a. prevede che "quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori", va osservato che laddove tale interesse non sia stato concretizzato dalla ricorrente tramite la presentazione formale di una specifica domanda (la quale è proponibile entro il termine di cui all'art. 30, comma 5 del c.p.a.) non si può più affermare che competa al giudice rilevare "ex officio" l'ipotetica presenza di un interesse la cui azionabilità è ancora nel potere della parte interessata.».
    Premesso che nel processo amministrativo (nell'ambito non solo dell'azione di annullamento, ma anche di quella di accertamento ai sensi dell'art. 34, comma 3 cod. proc. amm.), come nel giudizio civile, unicamente un interesse ad agire concreto ed attuale (vale a dire la prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e l'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale accoglimento del ricorso) legittima - quale condizione dell'azione ex art. 100 cod. proc. civ. - la proposizione del ricorso giurisdizionale, la segnalazione di parte ricorrente contenuta nella memoria depositata in data 19 novembre 2011 non è sufficiente ad evidenziare un interesse, in tal modo qualificato, all'accertamento, a fini risarcitori, dell'illegittimità dell'atto amministrativo gravato.
    Invero, il suddetto interesse è, nel caso di specie, connotato dai caratteri dell'astrattezza e della non attualità, posto che nel presente giudizio non è mai stata presentata la domanda risarcitoria, né è stata fornita dimostrazione della proposizione della stessa in un separato processo.
    Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
    La declaratoria di cessazione della materia del contendere non preclude, tuttavia, una sommaria delibazione nel merito della pretesa azionata, al limitato fine della pronuncia sulle spese (cosiddetta soccombenza virtuale).
    A tal fine, va rilevato che il ricorso appare fondato, dovendosi condividere le argomentazioni di parte ricorrente, supportate dal contegno assunto dall'Amministrazione regionale, che solo dopo la proposizione del ricorso ha soddisfatto la pretesa della società istante.
    Ne discende che le spese di giudizio sostenute dalla C. s.r.l. devono essere poste a carico dell'Amministrazione resistente secondo il menzionato principio della soccombenza virtuale, spese liquidate come da dispositivo.
    P. Q. M.
    il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
    Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente C. s.r.l., liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori come per legge.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
    Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Corrado Allegretta
    L'ESTENSORE
    Francesco Cocomile
    IL REFERENDARIO
    Savio Picone
     
    Depositata in Segreteria il 21 febbraio 2012
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Obbligo di provvedere: verificare caso per caso

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    N. 1916/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 1561 Reg. Ric.
    ANNO 1995
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 1561 del 1995, proposto da:
    C. A., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Taglialatela, con domicilio eletto presso Giovanni Taglialatela in Napoli, via C. Rosaroll,70 C/0 S.Ruoppolo;
    contro
    Comune di Teano;
    per l'annullamento
    P.I.: INDENNITA' DI FINE RAPPORTO
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2011 il dott. Sergio Zeuli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    1. Con il ricorso in esame parte ricorrente - premesso in fatto di essere dipendente del Comune di Teano; di aver precedentemente prestato ex Legge n. 285/1977 servizio non di ruolo; che per il periodo di rapporto non di ruolo l'Ente aveva applicato le trattenute previdenziali per versarle all'INADEL; - lamenta la violazione dell'art. 16 della Legge n. 152/1968, dell'art. 8 della Legge n. 75/1980, dell'art. 125 del DPR n. 3/1957 e della Legge n. 33/1980, chiedendo la condanna del Comune al pagamento dell'indennità di fine rapporto per il periodo di servizio prestato fuori ruolo, nonché la restituzione dei contributi previdenziali trattenuti mediante ritenzione dello stipendio.
    2. Il Collegio ritiene in via preliminare di dover dichiarare la parziale improcedibilità del gravame, attesa la riconosciuta corresponsione di quanto dovuto a titolo di indennità di fine servizio.
    3. Per il resto la Sezione è chiamata nella fattispecie a pronunciarsi sia sull'esistenza dell'obbligo dell'Amministrazione di pronunciare, sia sulla fondatezza o meno delle pretese sostanziali avanzate da parte ricorrente con l'atto di diffida ritualmente notificato.
    3.1 Per quanto concerne la verifica dell' obbligo di provvedere, va ricordato (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, V, 27.6.2007, n. 6312) che la stessa non va compiuta in astratto, ma in relazione alla domanda, perché quella invocata al Giudice investito della controversia non è una pronuncia qualsiasi, ma una pronuncia di comportamento positivo in relazione ad un preteso provvedimento che, almeno in via astratta, possa essere satisfattorio dell'interesse sostanziale fatto valere (TAR Lazio, Roma, I, 28.1.1998, n. 457; Cons. Stato, VI, 29.1.1997 n. 162; 19.2.1993, n. 170).
    Infatti, seppure in un ambito di attribuzioni amministrative contrassegnato da profili di discrezionalità che si oppone almeno in linea teorica ad una definizione del provvedimento richiesto dal privato in termini di prestazione-pretesa, è pur sempre rispetto all'oggetto concreto del procedimento, come individuato dalle allegazioni dell'istante, che vanno sindacati l'esistenza dell'obbligo di provvedere e l'eventuale inadempimento. Ciò specialmente dopo l'entrata in vigore della novella apportata dalla Legge n. 80/2005 all'art. 2, comma 4-bis, della Legge n. 241/1990, laddove è stato precisato che il giudice nel sindacato sul silenzio può conoscere "della fondatezza dell'istanza" avanzata dal privato; il più recente dato positivo conferma, infatti, che a tale, almeno in via puramente astratta, fondatezza più che alla mera attribuzione del potere, occorre aver riguardo sia per accertare l'esistenza concreta dell'obbligo di provvedere, sia l'effettiva realizzabilità dell'interesse sostanziale fatto valere in giudizio avverso il silenzio inadempimento (T.A.R. Lazio, Roma, III, 12.1.2006, n. 270; Cons. Stato, IV, 14.7.2003, n. 4159; VI, 10.2.2003, n. 672).
    3.2 Quanto al merito della controversia, come puntualmente chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Cons. St., VI, 31.5.2005, n. 2842; IV, 19.10.2004, n. 6716; VI, 31.3.1999, n. 378; A.P., 7.2.1991, n. 1), nel sistema derivante dal combinato disposto delle disposizioni di cui alle Leggi n. 285/1977 e n. 33/1980 i giovani assunti in servizio e successivamente immessi nei ruoli a seguito della loro iscrizione nelle apposite graduatorie degli idonei sono titolari, nel tempo, di tre distinti rapporti, ai quali corrispondono diversi "status", ciascuno dei quali ha una specifica fonte normativa ed una autonoma disciplina: a) il primo, quello di socio di cooperativa (ovvero di assunto con contratto di formazione lavoro) con la quale l'Amministrazione ha stipulato una apposita convenzione, che continua ad essere regolato sotto tutti i profili dalla legge n. 285/1977 e dall'atto contrattuale e che, pertanto, pur essendo di pubblico impiego a tempo determinato, resta sempre un rapporto preliminare precario neppure assimilato al trattamento giuridico, assistenziale e previdenziale dei dipendenti pubblici non di ruolo; b) il secondo, quello che nasce con l'iscrizione nella apposita graduatoria degli idonei per l'immissione nei ruoli ai sensi della legge n. 33/1980, che costituisce un rapporto di impiego pubblico non di ruolo a tempo indeterminato fino all'immissione nei ruoli e che, conseguentemente, è assimilato allo status di dipendente pubblico non di ruolo; c) il terzo, che nasce con l'immissione nei ruoli, avente natura di pubblico impiego di ruolo e regolato dalle relative disposizioni, senza che vi sia alcuna disposizione che tenga conto, nell'ambito di tale rapporto, dell'anzianità maturata nel precedente ovvero nei precedenti rapporti.
    3.3 Nello specifico la Sezione, rimeditata la soluzione prospettata nel precedente citato da parte ricorrente, non può esimersi dal dichiarare l'inammissibilità del ricorso nella misura in cui afferisce alla mancata restituzione delle quote di ritenute previdenziali a carico del dipendente indebitamente trattenute, dal momento che il contraddittorio non è stato instaurato nei confronti dell'INADEL, ovvero dell'Ente di previdenza degli Enti locali - che è organismo dotato di personalità giuridica e persegue interessi di sicuro rilievo pubblicistico in relazione all'attività previdenziale e assistenziale da esso svolta, ciò per il riflesso degli aspetti sostanziali rappresentati e che trovano conferma anche nel rilievo che l'interesse giuridicamente protetto dal lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela assicurativa non può essere soddisfatto se non con la cooperazione dell'Istituto assicuratore - ed al quale all'epoca erano state versate le ritenute previdenziali trattenute a parte ricorrente dal Comune intimato. La domanda concernente la restituzione dei contributi che risultano versati da dipendenti pubblici oltre il dovuto configura, infatti, una ipotesi di indebito oggettivo e, come è noto, nell'azione di ripetizione d'indebito oggettivo la legittimazione attiva e passiva spettano rispettivamente al solvens ed all'accipiens.
    4. Il Collegio, in conclusione, in disparte la considerazione che comunque i contributi previdenziali trattenuti dall'Ente hanno contribuito alla determinazione dell'ammontare della pensione di vecchiaia della stessa parte ricorrente, ritiene che il ricorso vada dichiarato in parte improcedibile, in parte inammissibile.
    Non si fa luogo a pronuncia sulle spese in assenza di costituzione dell'Amministrazione resistente.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile, in parte inammissibile.
    Nulla per le spese.
    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE F.F.
    Vincenzo Cernese
    L'ESTENSORE
    Sergio Zeuli
    IL CONSIGLIERE
    Gabriele Nunziata
     
    Depositata in Segreteria il 5 aprile 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     


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