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    Interesse alla "salubrità ambientale": chi può reclamarne tutela?

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    N. 231/2012 Reg. Prov. Coll
    N. 216 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 216 del 2011, proposto da:
    P. S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Davide Calderoni, con domicilio eletto presso avv. Davide Calderoni in L'Aquila, via G.Saragat;
    contro
    Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;
    nei confronti di
    Provincia di L'Aquila, rappresentata e difesa dagli avv. Pierfranco De Nicola, Francesca Tempesta, con domicilio eletto presso Provincia Ufficio Legale in L'Aquila, via Monte Cagno;
    Comune di L'Aquila;
    M. S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Maurizio Rencricca, Aldo Travi, con domicilio eletto presso avv. Maurizio Rencricca in L'Aquila, via Ulisse Nurzia, 26;
    per l'annullamento
    DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA N. 109 DEL 30/8/2010, PUBBLICATO SUL BURA DELLA REGIONE ABRUZZO IL 6/10/2010, TRAMITE IL QUALE LA SOC. M. E' STATA AUTORIZZATA ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, della Provincia dell'Aquila e di M. S.p.A.;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 febbraio 2012 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    Avverso l'atto in epigrafe individuato, la società ricorrente proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato, trasposto, per effetto di opposizione formulata dalla controinteressata, innanzi al TAR.
    L'atto impugnato autorizza la società controinteressata alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato da biomasse vegetali solide vergini, della potenza di MW 5,5, da ubicarsi nel Comune dell'Aquila, frazione Paganica, località ...omissis..., particelle 21, 41, 43, 769, 855, 865, 873, 876, 879, 908, 1042, 1044 (primo lotto), 1032, 1034, 1036, 1038, 1040, 1104, 1180 e 1182 (secondo lotto).
    Premessa la propria legittimazione a ricorrere, stante la qualità di esercente attività commerciale di produzione e vendita di prodotti alimentari, in particolare di prodotti derivanti dalla macellazione e lavorazione di animali, con sede ubicata nel medesimo agglomerato industriale in cui andrebbe realizzato l'impianto in questione, la ricorrente deduce:
    1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.lg.s 387/2003, dell'art. 4 della L.R. n. 27/2006, dell'art. 271 del d.lgs. 152/2006, nonché della delibera di G.R. n. 517/2007. Difetto di motivazione e difetto di istruttoria: la delibera di G.R. richiamata, sulla scorta dell'art. 271 d.lgs. n. 152/2006, ha individuato valori di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelle nazionali, approvando i criteri per l'adozione delle autorizzazioni per le emissione di fumi in atmosfera, prevedendo al punto f) dell'allegato 3 che le emissioni inquinanti nella Regione Abruzzo debbano rispettare i limiti previsti dal d.lgs. n. 152/2006 diminuiti del 30 %; nonostante le emissioni previste per l'impianto in questione non rispettino i limiti indicati, l'ARPA ha emesso parere favorevole così derogando inammissibilmente a quanto previsto dalla L.R. n. 27/2006; la Conferenza dei Servizi non ha preso atto del parere favorevole espresso dall'ARPA e la Giunta Regionale non ha mai autorizzato la deroga; in ogni caso il parere ARPA è privo di motivazione in ordine alla autorizzata deroga, senza alcuna valutazione comparativa degli interessi coinvolti tra i quali quello superprimario della tutela della salubrità ambientale e della salute, che ridonda anche in vizio di istruttoria;
    2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 comma 1 lett.f) e comma 2 lett b) delle norme di attuazione del Piano Stralcio Difesa Alluvioni vigente nella regione Abruzzo: la zona di intervento è ricompressa fra quelle a pericolosità idraulica media; all'interno di tali zone, secondo il piano stralcio difesa alluvioni, i nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici possono essere utilizzati solo compatibilmente con i vincoli di tutela ambientale o paesistica che non risultano considerati; neppure è stato effettuato il previo studio di compatibilità idraulica;
    3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 e dell'art. 29 del d.lgs. n. 152/2006: a norma della disposizione indicata, tutti i progetti caratterizzati da un significativo impatto ambientale e sul patrimonio culturale devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale, e tra questi gli impianti di forestazione e deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo per una superficie superiore a 5 HA, i progetti di ricomposizione dei fondi superiori a 200 HA, i cambiamenti di uso di aree non coltivate per una superficie ulteriore a 10 HA; la biomassa da utilizzare nell'impianto autorizzato è costituita da cippati di legno che dovrebbero provenire da un'area molto vasta, in massima parte protetta, la cui coltura si estenderebbe, secondo il piano di approvvigionamento indicato, nella piana del Fucino e nella fascia litoranea teramana; l'approvvigionamento prevede inoltre l'uso di biomasse tratte dai prodotti dell'agricoltura con previsioni di modifica dei processi produttivi attuali, soprattutto con riguardo alla barbabietola, con area di intervento localizzata nella zona pescarese e nella zona sabina; con riferimento alle biomasse forestali il piano di approvvigionamento prevede una zona di intervento con riferimento alle biomasse forestali avente un raggio di 70 Km a partire dal Comune dell'Aquila; l'impianto in questione è dunque idonea ad incidere in modo rilevante sul sistema agricolo e forestale dell'intera Regione, senza che sia stata operata alcuna valutazione di impatto;
    4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, dell'art. 4 della L.R. 27/2006 e della deliberazione di G.R. n. 351/2007: alla Conferenza di servizi non ha partecipato la Soprintendenza al patrimonio storico, artistico e culturale, con conseguente illegittimità del provvedimento conclusivo della conferenza e dunque del provvedimento di autorizzazione finale.
    Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
    Si costituivano la Regione Abruzzo e la controinteressata, svolgendo preliminarmente difese di rito (in ordine alla eccepita carenza di legittimazione e di interesse al ricorso) e nel merito chiedendo dichiararsi il ricorso infondato, stante la piena legittimità dei provvedimenti impugnati.
    Le parti depositano cospicua documentazione e relazioni tecniche di parte.
    All'esito della pubblica udienza del 29 febbraio 2012, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.
    DIRITTO
    La società ricorrente, che gestisce uno stabilimento industriale di trasformazione alimentare (salumificio), impugna gli atti con cui la società controinteressata è stata autorizzata alla costruzione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomasse vegetali.
    Il Collegio deve preliminarmente darsi carico di scrutinare la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso svolta dalla difesa di parte controinteressata sul rilievo che "la ricorrente è una società che gestisce un insediamento industriale: non pare dunque che sia legittimata a far valere in giudizio un interesse individuale delle persone, come è invece il diritto alla salute (e ciò anche a prescindere da ogni considerazione sulle emissioni della ricorrente)" (cfr. memoria depositata in data 19 maggio 2011).
    Va sul punto precisato che la società ricorrente individua la sua legittimazione a ricorrere (sulla quale sviluppa il punto 1) in diritto del ricorso) sulla circostanza che esercita attività commerciale di produzione e vendita di prodotti alimentari, in particolare di prodotti derivati dalla macellazione e lavorazione di animali, con sede ubicata nel medesimo agglomerato industriale in cui dovrebbe essere realizzato l'impianto di produzione dell'energia elettrica, "rispetto alla localizzazione del quale si trova distante pochi metri", e il suo interesse nella conservazione di uno status quo che si assume vulnerato per la paventata produzione di "consistenti emissioni in atmosfera, in particolare ceneri volanti da ciclone, nonché scorie volatili di combustione e ceneri di caldaia, idonee ad incidere, in via generale, sulla salubrità dell'ambiente circostante con annesse problematiche inerenti alla salvaguardia del diritto alla salute di coloro che operano nella zona e, in via derivata, sulle stesse attività commerciali esercitate dai ricorrenti. Oltre a ciò, in assenza di una rete delle acque bianche, la società M. ha predisposto una soluzione progettuale per lo scarico delle dette acque nel corso d'acqua superficiale ""...omissis..." con ulteriore rischio di inquinamento ambientale" (cfr. ricorso, rectius atto di costituzione davanti al TAR a seguito di opposizione al ricorso straordinario al Presidente della repubblica, pag. 7).
    E' noto che l'interesse a ricorrere deve avere carattere personale, diretto ed attuale, e consistere nell'aspettativa di ottenere un vantaggio, ovvero una utilità di carattere oppositivo (eliminazione di un provvedimento restrittivo delle proprie situazioni giuridiche soggettive) ovvero pretensivo (ottenimento di una sovvenzione o altro beneficio).
    Nel caso di specie, l'interesse che sosterrebbe il ricorso è individuato, dalla stessa ricorrente, in una posizione soggettiva che intenderebbe conservare un "ambiente salubre", in tesi compromessa dalla vicinitas di un impianto (quello oggetto della contestata autorizzazione) non adeguato alle (o non rispettoso delle) vigenti normative.
    Tale posizione soggettiva è definita, dalla Corte Costituzionale, come "diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività", sul rilievo che il bene ambientale comprende "la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acqua, suolo e territorio in tutte le sue componenti), l'esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni" (cfr. Corte cost., 28.5.1987, n. 210).
    Il danneggiamento (ovvero il pericolo di danneggiamento) di tale patrimonio, integrando un peggioramento delle condizioni di vita e la messa in pericolo delle condizioni di salute, può essere posto a base di un ricorso giurisdizionale che prospetti appunto la lesione (o la messa in pericolo) di un interesse sostanziale di tipo oppositivo.
    Osserva tuttavia il Collegio che tale posizione soggettiva e, per converso, tale interesse possono essere ragionevolmente imputati solo alla persona "fisica", ne confronti della quale può evidentemente predicarsi una "tutela della salute umana" ovvero un "diritto all'ambiente salubre", ma non già nei confronti di una persona giuridica, che, per definizione, non può subire alcun danno alla salute se non in quanto rappresentativa di interessi collettivi ovvero, legalmente, di interessi diffusi.
    Ma non è il caso di specie.
    La società ricorrente è società commerciale che vanta effettivamente una "vicinitas" con l'impianto in questione ma non fa valere alcun interesse urbanistico o commerciale.
    E soprattutto non può vantare un interesse genericamente "ambientale", non facendo parte il diritto all'ambiente salubre del suo patrimonio giuridico soggettivo.
    A conferma di tale conclusione non può sottacersi che la stessa ricorrente, allorché cerca di ricostruire la sua posizione legittimante, fa richiamo alla situazione di coloro che lavorano nello stabilimento (che è posizione non affatto "personale" della società ricorrente) e alla esigenza di "salvaguardia del diritto alla salute di coloro che operano nella zona e, in via derivata, sulle stesse attività commerciali esercitate dai ricorrenti", ossia a situazioni non personali e non dirette, e dunque non legittimanti la proposizione di un ricorso giurisdizionale.
    D'altra parte, si osserva che l'eventuale annullamento dell'autorizzazione, che ripristinerebbe, secondo la ricorrente, le condizioni di salubrità dell'ambiente, non rifluirebbe affatto nella situazione della società ricorrente, il cui patrimonio soggettivo resterebbe del tutto invariato.
    Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
    La soluzione in rito esime il Collegio dalla disamina dei motivi di ricorso e consente la compensazione integrale delle spese di giudizio, con espressa declaratoria di irripetibilità del contributo unificato.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo - L'AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
    Spese compensate e contributo irripetibile.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Cesare Mastrocola
    L'ESTENSORE
    Maria Abbruzzese
    IL CONSIGLIERE
    Elvio Antonelli
     
    Depositata in Segreteria il 5 aprile 2012
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Criteri di valutazione dell'offerta: vanno stabiliti "ex ante"!

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    N. 1258/2012 Reg. Sent.

    N. 2028 Reg. Ric.

    ANNO 2011

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 2028 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da N. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Pettinelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Mestre-Venezia, Piazzale Leonardo da Vinci, 8/A;

    contro

    Ministero Infrastrutture - Magistrato Alle Acque - Ispettorato Generale per la Laguna di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

    per l'annullamento

    previa sospensione dell'efficacia

    - degli inviti a formulare l'offerta alle controinteressate del luglio 2011, relativi agli spazi acquei rispettivamente di mq. 1933.10, 1205.00 e 710.90;

    - dei verbali di gara del 31.8.2011, relativi agli spazi acquei, nella parte in cui hanno ammesso alla gara la Falegnameria B., la N. e l'A.T.I. dalle stesse costituita;

    - dei verbali di gara dell'8.09.2011, nella parte in cui hanno stabilito i criteri per l'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica dopo l'apertura delle buste;

    - dei verbali di gara del 12.09.2011;

    - delle note prott. nn. 8305, 8300, 8303 del 28.09.2011;

    - delle aggiudicazioni definitive alle controinteressate;

    - nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Infrastrutture - Magistrato Alle Acque - Ispettorato Generale per la Laguna di Venezia.

    Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale N. S.A.S. in proprio e quale mandataria dell'A.T.I. costituenda con la Falegnameria B. s.n.c., entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Francesco Acerboni e Roberta Ravagnan, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Mestre-Venezia, via Torino, 125.

    Viste le memorie difensive.

    Visti tutti gli atti della causa.

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2012 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO E DIRITTO

    1. Con atto di ricorso (n.r.g. 2028/2011) notificato il 14.11.2011 e depositato il 29.11.2011, N. s.r.l. ha adito l'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento degli atti, meglio in epigrafe specificati, concernenti l'affidamento in concessione di spazi acquei demaniali presso la laguna di Venezia.

    2. Con il primo motivo di gravame, la ricorrente deduce la violazione dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere alle gare a evidenza pubblica.

    2.1. Lamenta, nello specifico, che la Commissione di gara avrebbe provveduto a stabilire i criteri (rectius sottocriteri) di valutazione delle offerte dopo aver aperto le buste contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta tecnica.

    2.2. Il motivo è fondato.

    2.3. Risulta, infatti, per tabulas, dalla documentazione posta agli atti di causa, che i criteri di valutazione concernenti la parte progettuale e di sviluppo economico - finanziario, sono stati stabiliti dalla Commissione di gara successivamente all'apertura delle buste contenenti la predetta documentazione amministrativa e l'offerta tecnica (cfr. verbale n. 1, pag. 2).

    2.4. Ad avviso del Collegio, tale modus operandi viola i principi di trasparenza e imparzialità che devono connotare l'azione della P.A. in sede di valutazione delle offerte dovendosi, infatti, considerare preclusa alla Stazione appaltante la possibilità di introdurre criteri per l'attribuzione dei punteggi, allorchè le buste contenenti la documentazione di gara siano state aperte e, pertanto, ne sia divenuto noto o conoscibile il contenuto (ex multis, T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 3 novembre 2008, n. 1476).

    3. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la violazione dei principi di par condicio e di concorrenza, per avere la Stazione appaltante autorizzato le ditte contro interessate a concorrere in A.T.I., sebbene tale forma di partecipazione non fosse prevista nella lettera d'invito.

    3.1. La doglianza è suscettibile di positiva definizione.

    3.2. Osserva, al riguardo, il Collegio, che nel caso di specie, trattandosi di una procedura selettiva per l'affidamento in concessione di spazi acquei demaniali, l'art. 37, comma 12, del d. lgs. 163/2006, può trovare applicazione soltanto nei limiti in cui tale disposizione sia stata richiamata nell'avviso di intendimento a concedere o lettera d'invito.

    3.3. Deve, pertanto, ritenersi lesiva dei richiamati principi di concorrenza e par condicio, la decisione della Stazione appaltante di autorizzare ex post uno o alcuni dei concorrenti ad associarsi in A.T.I., senza che tale forma partecipativa sia stata preventivamente prevista nella lettera d'invito, atteso che gli eventuali aspiranti, non singolarmente in possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, non essendo in grado di sapere, in via preventiva, di poter usufruire di tale strumento potrebbero desistere dal parteciparvi o, comunque, partire da una posizione particolarmente svantaggiosa, ad essi non imputabile.

    4. Tanto basta a ritenere il ricorso meritevole di accoglimento con assorbimento delle ulteriori censure proposte, anche con motivi aggiunti.

    5. Si può quindi passare in esame il ricorso incidentale.

    6.1. Con la prima doglianza, l'A.T.I. contro interessata lamenta la mancata esclusione della ricorrente principale per non aver sottoscritto il piano economico finanziario e per aver inserito tale documento all'interno della busta "A" anziché "B".

    6.2. Il motivo è infondato.

    6.3. Si deve, infatti, rilevare al riguardo che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, la mancata sottoscrizione di un documento richiesto dal bando (peraltro inserito in una busta anziché in un'altra, ma non di meno incluso nel plico contenete l'offerta) non può costituire causa di esclusione dalla gara, allorquando, come nel caso di specie, tale mancanza non sia espressamente sanzionata in tal senso, non si rinvengano dubbi sulla paternità e provenienza dello stesso e non vi siano ragioni per dubitare dell'integrità del suo contenuto.

    7. Appare, altresì, privo di fondamento anche il secondo motivo con cui il ricorrente incidentale deduce che la N. s.r.l. avrebbe dovuto essere estromessa dalla gara per non aver reso le dichiarazioni di cui all'art. 38 del d. lgs. 163/06.

    7.1. Osserva, invero, il Collegio che in tema di concessioni demaniali, qualora la lex specialis di gara non preveda la pena dell'esclusione per la mancata osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità e l'oggetto delle dichiarazioni di cui all'art. 38 del d. lgs. 163/06, l'eventuale comportamento omissivo del partecipante, che sia comunque in possesso di tutti i prescritti requisiti, non produce alcun pregiudizio agli interessi presidiati dalla richiamata disposizione, ricorrendo, infatti, in tal caso, una ipotesi di falso innocuo che, nella fattispecie in esame, è stato peraltro sanato in sede di integrazione documentale.

    8. Del pari destituito di fondamento, è anche il terzo mezzo di gravame incidentale con cui l'A.T.I. contro interessata lamenta la mancata esclusione della N. s.rl. per violazione dell'art. 38, secondo capoverso, lett. f), del codice degli appalti pubblici, avendo invero la predetta società provveduto a rilasciare l'area occupata nei termini richiesti dal Magistrato alle Acque con nota del 10.08.2007, prot. n. 8347.

    8.1. Sotto altro profilo, giova rilevare che la valutazione del contegno rilevante ai fini della richiamata disposizione, attiene al merito amministrativo ed è dunque sindacabile, in questa sede, solo nelle ipotesi di manifesta illogicità e irragionevolezza, vizi questi che, tuttavia, non si rinvengono nel caso di specie, anche in ragione del fatto che la N. s.r.l. ha iniziato l'attività di gestione di spazi acquei che la contro interessata assume quale condotta censurabile ai sensi dell'art. 38, secondo capoverso, lett. f), del d.lgs. 163/06, in forza di un titolo valido ed efficace fino al suo definitivo annullamento da parte del Giudice amministrativo.

    9. Deve, inoltre, dichiararsi inammissibile per tardività, il primo motivo del ricorso incidentale proposto in via subordinata, posto che gli avvisi d'intendimento a concedere di cui si lamenta l'illegittimità risalgono al febbraio del 2011 e, pertanto, avrebbero dovuto essere impugnati entro i prescritti termini decadenziali.

    9.1. Nel merito, le censure con esso proposte non potrebbero comunque trovare accoglimento in quanto il c.d. diritto di insistenza, della cui violazione si duole la contro interessata, è stato abrogato dall'art. 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in l. 26 febbraio 2010, n. 25, che, modificando l'art. 37 cod. nav., ha eliminato ogni diritto di preferenza, in sede di rinnovo, in favore del precedente concessionario.

    10. Privo di pregio è, infine, il secondo e ultimo motivo a carattere subordinato, con cui si rileva, con riferimento a uno degli spazi acquei messi a concorso, la mancanza dei necessari presupposti urbanistici e edilizi.

    10.1. Giova rilevare al riguardo che la procedura selettiva de qua ha avuto per oggetto esclusivamente l'assentimento di spazi acquei demaniali senza considerare, in alcun modo, le eventuali infrastrutture per la terraferma (queste sì soggette alla normativa urbanistica) le quali, come tra l'altro osservato dalla stessa Commissione di gara, restano irrilevanti ai fini concessori (cfr. verbale n. 2).

    11. Si possono quindi passare in esame i motivi aggiunti al ricorso incidentale.

    12. Con il primo motivo aggiunto (il quale propone, in parte, le medesime censure esposte nel primo motivo di ricorso incidentale) si lamenta la mancata esclusione della N. s.r.l. per aver prodotto alcuni documenti obbligatori senza però sottoscriverli.

    12.1. La censura non è suscettibile di essere accolta per le medesime ragioni esposte sul primo motivo di ricorso incidentale.

    12.2. Si deve, tuttavia, evidenziare, a proposito della dedotta non riferibilità dell'offerta depositata dalla ricorrente, che tale assunto non trova riscontro dagli atti di causa dai quali è invece agevole rilevare la perfetta riferibilità di tale offerta la quale, oltre ad essere sottoscritta dal rappresentante della N. s.r.l., appare connotata da precisi indici identificativi.

    13. Insuscettibile di accoglimento è, altresì, il secondo motivo aggiunto al ricorso incidentale con cui ci si duole della mancata esclusione della ricorrente principale per non aver presentato alcuni documenti per i quali la Commissione di gara avrebbe richiesto un'integrazione illegittima.

    13.1. In particolare, per quanto riguarda l'asserita violazione degli artt. 38 e 46 del codice dei contratti pubblici, il Collegio rinvia alle considerazioni già svolte riguardo al secondo motivo di ricorso incidentale.

    13.2. Per quanto concerne, invece, la dedotta invalidità delle autocertificazioni prodotte dalla N. s.r.l., è agevole rilevare che nel caso di specie non appariva indispensabile l'allegazione della carta d'identità per la verifica dell'autenticità della firma, in quanto sottoscritte dal legale rappresentante della predetta s.r.l. alla presenza di un pubblico ufficiale.

    14. Destituito di fondamento appare anche il terzo motivo aggiunto con cui si deduce l'inammissibilità dell'offerta proposta dalla N. per aver inserito nella propria domanda di partecipazione elementi relativi alo piano economico - finanziario, attesa l'insussistenza di eventuali profili di illegittimità nella domanda così presentata.

    15. Palesemente infondato è, infine, il quarto e ultimo motivo aggiunto al ricorso incidentale considerato che le rilevate divergenze tra il progetto tecnico edilizio e il piano economico - finanziario non sono tali da configurare i lamentati vizi di illegittimità.

    15.1. Per quel che riguarda, invece, l'infondatezza dell'ulteriore censura concernete l'asserita violazione delle norme urbanistiche, il Collegio rinvia alle considerazioni già esposte in relazione al secondo motivo di ricorso incidentale a carattere subordinato.

    16. Deve, da ultimo, essere respinta l'istanza risarcitoria avente ad oggetto le spese sostenute dalla ricorrente incidentale per la partecipazione alla procedura selettiva de qua, atteso che tali oneri rappresentano il "prezzo dell'acquisto di una opportunità di guadagno" e restano, pertanto, a carico del soggetto che abbia preso parte alla gara, e ciò sia nel caso di aggiudicazione, sia nella ipotesi di mancata aggiudicazione (ex multis, Cons. St., sez. V, n. 808/10).

    16.1. A medesime conclusioni deve giungersi con riferimento al mancato guadagno che la controinteressata si prospettava per l'intero periodo di gestione della concessione.

    16.2. In tale ipotesi, infatti, la ripetizione, parziale o totale della gara, derivante dall'annullamento degli atti impugnati, ben si atteggia quale risarcimento in forma specifica e l'onere per l'amministrazione di rinnovare la procedura selettiva è di per sé sufficiente a dare piena e diretta soddisfazione a ogni pretesa risarcitoria.

    17. Considerata la peculiarità della fattispecie controversa sussistono, tuttavia, giustificati motivi per compensare, tra le parti in causa, le spese del presente giudizio.

    P. Q. M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando:

    - accoglie il ricorso rubricato sub r.g. 2028/2011;

    - dichiara il ricorso incidentale in parte inammissibile e in parte infondato.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

    Bruno Amoroso - Presidente

    Claudio Rovis - Consigliere

    Enrico Mattei - Referendario, Estensore

     

    IL PRESIDENTE

    Bruno Amoroso

    L'ESTENSORE

    Enrico Mattei

     

    Depositata in Segreteria l'11 ottobre 2012

     

     

    Concorsi pubblici riservati: i requisiti valgono anche per gli interni

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    N. 367/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 154 Reg. Ric.
    ANNO 2009
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 154 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
    C. B., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Aluigi, con domicilio eletto presso G. C. in Bologna, via ...omissis...;
    contro
    Comune di Rimini, rappresentato e difeso dall'avv. Wilma Marina Bernardi, con domicilio eletto presso F. B. in Bologna, Strada ...omissis...;
    nei confronti di
    M. B., D. D., G. F.;
    per l'annullamento
    quanto al ricorso introduttivo:
    della determinazione dirigenziale n. 653 del 30 aprile 2009, trasmessa con nota altresì impugnata prot. 486905 del 4 maggio 2009, notificata il 5 maggio 2009, del Dirigente dell'Organizzazione e gestione del personale, dott. A. B., di esclusione della ricorrente, unitamente ad altri 4 candidati, dal concorso a nove posti di Commissario di polizia municipale indetta con determina dirigenziale del 27 novembre 2008 n. 1971, per pretesa carenza del requisito della maturazione alla data di scadenza del bando dei cinque anni di servizio nel profilo propedeutico di ispettore di P.M. (art. 2 comma 1 lett. d) del bando);
    quanto ai motivi aggiunti di ricorso:
    dell'esclusione dal concorso del ricorrente disposta con determina dirigenziale n. 653 del 30/4/2009;
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rimini;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2011 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    1. Il ricorrente, dipendente del comune di Rimini con la qualifica di ispettore di polizia municipale, laureata in giurisprudenza ma senza l'anzianità di servizio di cinque anni in detta posizione funzionale, ha impugnato gli atti in epigrafe indicati con i quali il comune ha indetto una procedura selettiva esclusivamente riservata agli interni del profilo professionale immediatamente inferiore di Ispettore di P.M, con un'anzianità di servizio di 5 anni, per i quali era prevista altresì una deroga dal titolo di studio della laurea magistrale qualora in possesso di ulteriori 3 anni di anzianità in detta qualifica.
    Con motivi aggiunti di ricorso ha altresì impugnato la propria conseguente esclusione dalla procedura per carenza di detti requisiti.
    Si è costituta in giudizio l'amministrazione intimata che ha contro dedotto alle avverse censure chiedendo la reiezione del ricorso.
    2. L'istanza cautelare è stata accolta con ordinanza 496/2009 la quale ha rilevato che "gli atti impugnati appaiono configgenti con il principio del pubblico concorso enunciato dall'articolo 97 della Costituzione e dall'articolo 35 del D.lgs 165/2001 in quanto quest'ultimo strumento costituisce la regola per l'ammissione ai pubblici impieghi mentre la selezione esclusivamente interna rappresenta solo un'eccezione a cui ricorrere in presenza di speciali ragioni".
    L'ordinanza cautelare è stata confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza 5057/2009 che ha condiviso le conclusioni cui è pervenuto il T.A.R..
    La difesa del ricorrente ha sviluppato le proprie difese con ulteriore memoria e, dopo ampia discussione orale delle parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza.
    3. Il ricorso è fondato.
    Costituisce un principio generale dell'ordinamento, di rilevo costituzionale, quello per cui «l'area delle eccezioni» al concorso deve essere «delimitata in modo rigoroso» (Corte Cost., sentenza n. 363 del 2006) e che le deroghe sono legittime solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» idonee a giustificarle (Corte Cost., sentenza n. 81 del 2006). Non può, infatti, ritenersi sufficiente, a tal fine, la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato la propria attività presso l'amministrazione (Corte Cost., sentenza 11 febbraio 2011 n. 42; Corte Cost., sentenza 15 dicembre 2010 n. 354; Corte Cost., sentenza n. 205 del 2006), né basta la «personale aspettativa degli aspiranti» ad una progressione di carriera. Occorrono invece particolari ragioni giustificatrici, ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere, in particolare relativamente all'esigenza di consolidare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dell'amministrazione e non acquisibili all'esterno, le quali facciano ritenere che la deroga al principio del concorso pubblico sia essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione. La natura comparativa e aperta della procedura è, pertanto, elemento essenziale del concorso pubblico. Procedure selettive riservate, che riducano irragionevolmente o escludano la possibilità di accesso dall'esterno, violano il «carattere pubblico» del concorso (Corte Cost., Sentenza 13 maggio 2010 n. 169;Corte Cost., sentenza n. 34 del 2004). e, conseguentemente, i principi di imparzialità e buon andamento, che esso assicura.
    3.1. Tali principi di rilievo costituzionale sono stati recepiti dal legislatore ordinario che all'articolo 35 del D.lgs 165 del 2001, applicabile agli enti locali in virtù dell'esplicito richiamo di cui all'articolo 88 del D.lgs 267 del 2000, ha previsto che le procedure selettive devono garantire in misura adeguata l'accesso dall'esterno.
    Del resto anche l'articolo 91 del citato D.lgs 267 del 2000 prevede esplicitamente la possibilità di effettuare concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.
    4. Gli atti impugnati, sia il bando di concorso che l'articolo 45 del regolamento sui concorsi del comune di Rimini, ritualmente impugnati con il ricorso introduttivo, si pongono in aperto contrasto con detti principi e con il citato articolo 35 del D.lgs 165/2001, come già rilevato in sede cautelare.
    La qualifica di Commissario di Polizia Municipale, se può giustificare la scelta del comune di richiedere un'anzianità di servizio nelle posizioni immediatamente precedenti, oltre al possesso della laurea in giurisprudenza o equipollente, non può comunque giustificare né la deroga al principio del pubblico concorso né quella del possesso della laurea, ben potendo la necessaria esperienza essere acquisita prestando servizio presso altra amministrazione nelle qualifiche inferiori.
    5. Tale interpretazione è perfettamente conforme alla direttiva regionale di cui alla deliberazione della G.R. 14 febbraio 2005, n. 278, emanata ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24, la quale prevede inderogabilmente il requisito della laurea magistrale o specialistica in giurisprudenza o equipollente, per l'accesso alla figura di addetto al coordinamento e controllo corrispondente alla categoria contrattuale D, inquadramento D3 giuridico, ovvero proprio quella di Commissario di Polizia Municipale oggetto del concorso impugnato.
    Vero è che detta direttiva fa riferimento, per detta figura professionale, ad un accesso prioritariamente per progressione verticale ma ciò non significa che la procedura sia riservata agli interni dovendosi, invece, garantire il pubblico concorso per la progressione verticale.
    5.1. Analogamente, quando la direttiva regionale fa riferimento alla previsione del possesso di un'adeguata esperienza, in relazione alle particolari funzioni svolte dai Commissari di P.M., contempla un requisito aggiuntivo rispetto alla laurea prescritta e non sostitutivo della stessa.
    6. Per tali ragioni, di carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va annullato il bando impugnato nonché, in parte qua, l'articolo 45, comma secondo, del regolamento dei concorsi anch'esso ritualmente impugnato.
    6.1. Ciò determina l'illegittimità derivata dell'esclusione del ricorrente disposta con il provvedimento impugnato con motivi aggiunti di ricorso che va conseguentemente annullata per le stesse ragioni.
    7. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima)
    definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti, come specificato in motivazione.
    Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese di causa a favore del ricorrente che si liquidano in complessivi euro 3.000 (tre mila), oltre C.P.A. ed I.V.A..
     
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Giuseppe Calvo
    L'ESTENSORE
    Ugo Di Benedetto
    IL CONSIGLIERE
    Grazia Brini
     
    Depositata in Segreteria il 19 aprile 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Applicazione delle sanzioni alle SOA

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    AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
    DETERMINAZIONE 15 marzo 2011 , n. 1

    Chiarimenti  in  ordine  all'applicazione  delle  sanzioni  alle  SOA
    previste dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica
    5 ottobre 2010, n. 207. (11A04363) 

     
     
    Premessa. 
     
      Il regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto  legislativo
    12 aprile 2006, n. 163 (di  seguito,  rispettivamente  regolamento  e
    codice), adottato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
    ottobre 2010, n. 207, prevede, all'art. 73,  una  serie  di  sanzioni
    amministrative  di  diversa  natura  nei  confronti  delle  SOA,   in
    attuazione di quanto disposto dall'art. 40, comma 4, lettera g),  del
    codice. 
      Le sanzioni previste sono di tre tipi: pecuniarie, provvisoriamente
    interdittive    (sospensione    dell'autorizzazione     all'esercizio
    dell'attivita'  di  attestazione)  e   definitivamente   interdittive
    (decadenza  dell'autorizzazione   all'esercizio   dell'attivita'   di
    attestazione). 
      La presente determinazione, adottata contestualmente al regolamento
    ex art. 8, comma 4, del codice disciplinante l'esercizio  del  potere
    sanzionatorio dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici
    di lavori, servizi e forniture (di seguito Autorita')  nei  confronti
    delle  SOA,  contiene  indicazioni   applicative   in   ordine   alle
    fattispecie sanzionatorie individuate dall'art. 73 del regolamento. 
      In particolare, la  determinazione  prende  in  esame  le  seguenti
    questioni  generali:  1)  entrata  in  vigore  delle   sanzioni;   2)
    considerazioni generali  in  ordine  alle  fattispecie  sanzionatorie
    previste dall'art. 73 del regolamento; 3) fattispecie che  comportano
    l'applicazione delle sanzioni della sospensione e della decadenza; 4)
    operativita' della SOA in caso di sospensione o  di  decadenza  della
    autorizzazione ad attestare, nonche' di fallimento  o  di  cessazione
    della attivita'. 
      In allegato alla presente determinazione sono contenute linee guida
    operative che delineano le fattispecie sanzionabili piu' rilevanti  e
    ne specificano l'entrata in vigore. 
     
    1. Entrata in vigore delle sanzioni. 
     
      In  base  al  combinato  disposto  dell'art.  359,  comma  2,   del
    regolamento e dell'art. 253, comma 2,  ultimo  periodo,  del  codice,
    l'art. 73 del regolamento e' entrato in vigore quindici  giorni  dopo
    la sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  (Gazzetta  Ufficiale
    della Repubblica italiana n. 288, supplemento ordinario n. 270/L, del
    10 dicembre 2010),  a  differenza  di  tutte  le  altre  disposizioni
    regolamentari che entreranno in vigore  centottanta  giorni  dopo  la
    pubblicazione. 
      Si pone al riguardo  un  problema  di  disciplina  transitoria,  in
    quanto se e' vero che le sanzioni sono  entrate  in  vigore  quindici
    giorni  dopo  la  pubblicazione  del   regolamento   nella   Gazzetta
    Ufficiale, e' altresi' vero che esse  si  riferiscono,  in  parte,  a
    fattispecie  normative  destinate  ad  avere  effetto  solo   decorsi
    centottanta giorni da tale pubblicazione. 
      Di conseguenza, l'impianto sanzionatorio previsto dall'art.  73  e'
    applicabile  anticipatamente   rispetto   al   restante   corpo   del
    regolamento solo nella misura in cui si  riferisca  a  violazioni  di
    obblighi e doveri comportamentali delle SOA gia' previsti nel  codice
    o nel previgente regolamento per il sistema di qualificazione di  cui
    al decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000  che  resta
    applicabile fino all'entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente
    della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
      Per maggiore chiarezza espositiva, la descrizione  analitica  delle
    singole fattispecie  sanzionabili  e'  contenuta  nelle  linee  guida
    allegate alla presente determinazione e, nella tabella in calce  alle
    stesse, e' evidenziata, per ogni singola violazione,  la  data  dalla
    quale  entra  in  vigore  (quindici  o   centottanta   giorni   dalla
    pubblicazione  del  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   n.
    207/2010) l'obbligo posto a carico delle SOA. 
      In applicazione dei principi generali  dell'ordinamento  giuridico,
    le sanzioni in esame potranno essere comminate  solo  per  violazioni
    poste in essere dalle SOA successivamente alla  data  di  entrata  in
    vigore del relativo obbligo. 
      Tuttavia e' opportuno precisare che la SOA e'  comunque  tenuta  ad
    adeguare la  propria  condotta  rispetto  alle  disposizioni  assunte
    dall'Autorita' in merito alle singole fattispecie sanzionabili  cosi'
    come   indicate   nelle   linee   guida   allegate   alla    presente
    determinazione. Cio' implica che azioni od omissioni poste in  essere
    prima dell'entrata in vigore dell'art. 73 del decreto del  Presidente
    della  Repubblica  n.  207/2010  ed  esplicitate   come   fattispecie
    sanzionabili nelle suddette linee guida, per le quali la SOA  perdura
    nell'inadempimento, dovranno essere regolarizzate al fine di  evitare
    di incorrere nelle relative sanzioni (es. fattispecie di cui al punto
    1.3. delle linee guida). 
     
    2. Considerazioni  generali  circa   le   fattispecie   sanzionatorie
      previste all'art. 73. 
     
      Le fattispecie sanzionabili previste dall'art. 73  del  regolamento
    attengono principalmente alle seguenti  due  tipologie  di  attivita'
    poste in essere dalle SOA: 
        1) adempimenti  previsti  per  garantire  la  verifica  da  parte
    dell'Autorita' del possesso in capo alle SOA dei requisiti generali e
    di  indipendenza  necessari  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di
    attestazione (art. 73, comma 1, lettera a) e lettera b) ed  art.  73,
    comma 2, lettera a); 
        2) esercizio dell'attivita' di attestazione che le  SOA  svolgono
    nei confronti degli esecutori di lavori pubblici d'importo  superiore
    a € 150.000,00 (art. 73, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 2). 
      In ordine  alla  tipologia  di  violazioni  di  cui  al  punto  1),
    l'attuale impianto normativo prevede in capo alle SOA  una  serie  di
    obblighi informativi  nei  confronti  dell'Autorita'  in  assenza  di
    specifica richiesta, nonche' un generale  obbligo  di  risposta  alle
    puntuali  richieste  formulate  dalla  stessa  Autorita'  nelle   sue
    funzioni di vigilanza sul sistema  di  qualificazione  come  previste
    dall'art. 6, comma 7, lettera m), del codice. 
      In  particolare  l'art.  73,  comma  1,  lettere  a)  e   b),   del
    regolamento, prevede  l'applicazione  della  sanzione  amministrativa
    pecuniaria di cui all'art. 6, comma 11, del codice, sia  ai  casi  di
    mancata  risposta  alle  richieste  dell'Autorita',  ai  sensi  degli
    articoli 65,  comma  1  e  66,  comma  4,  sia  ai  casi  di  mancata
    comunicazione di cui agli articoli 64, comma  5,  65,  comma  2,  67,
    commi 3 e 4, 70, comma 7, 74, comma 4 e 83, comma 6. 
      Con  riferimento   alla   «mancata   risposta/comunicazione»   deve
    osservarsi che, oltre alle ipotesi di rifiuto o omissione  della  SOA
    di fornire entro i termini di legge le informazioni e/o  i  documenti
    previsti dalle disposizioni richiamate, la condotta  sanzionabile  si
    realizza  anche  nel   caso   di   risposta/comunicazione   pervenuta
    successivamente ai termini indicati  (ferma  restando  la  permanenza
    degli obblighi di comunicazione anche successivamente alla decorrenza
    del termine di adempimento)  e  nel  caso  di  risposta/comunicazione
    priva di almeno uno degli elementi essenziali richiesti  e/o  oggetto
    dell'obbligo  di  comunicazione.  In  tale  ultimo   caso   (risposta
    incompleta), al fine di non incorrere nella relativa sanzione, la SOA
    dovra' provvedere a richiedere un chiarimento  all'Autorita'  qualora
    ritenga che la richiesta ricevuta non  consenta  di  identificare  in
    modo specifico e preciso il contenuto della risposta. 
      Ovviamente  le  condotte  sopra  descritte  potranno  integrare  la
    fattispecie sanzionabile solo qualora possano essere ricondotte  alla
    SOA  secondo  gli  ordinari  principi  di  imputabilita',   con   una
    valutazione che verra' effettuata caso per caso dall'Autorita'. 
      Le  violazioni  riconducibili   all'esercizio   dell'attivita'   di
    attestazione (punto 2) sopra indicato) attengono invece alla funzione
    di vigilanza svolta dall'Autorita'  sul  sistema  di  qualificazione;
    funzione che puo' esplicarsi  mediante  l'adozione  di  provvedimenti
    inibitori idonei a prevenire  la  potenziale  lesione  del  principio
    dell'indipendenza in capo alle SOA (ad  esempio  con  il  diniego  di
    nulla osta all'acquisto  di  partecipazioni  azionarie  nel  capitale
    sociale degli organismi di attestazione  ovvero  con  il  diniego  di
    autorizzazione all'assunzione nell'organico) oppure con l'adozione di
    provvedimenti volti a sanare situazioni gia' verificatesi di  lesione
    del principio stesso.  In  entrambe  le  ipotesi  descritte,  qualora
    sussistano profili di responsabilita' nell'aggirare  le  disposizioni
    vigenti e le violazioni integrino gli estremi di condotte irregolari,
    illegittime e/o illegali secondo quanto  previsto  dall'art.  73  del
    regolamento,  l'Autorita'  provvede  a  sanzionare  le  SOA  per  gli
    inadempimenti. 
      Rinviando  per  una  trattazione   piu'   analitica   dei   singoli
    inadempimenti  alle   linee   guida   allegate,   e'   opportuno   un
    approfondimento in merito alla nozione di «indipendenza di  giudizio»
    sottesa  a  molte   delle   violazioni   in   esame.   Il   requisito
    dell'indipendenza, sulla base di quanto disposto dall'art. 40,  comma
    3, del  codice,  costituisce  infatti  uno  dei  presupposti  per  un
    corretto esercizio dell'attivita' di attestazione e, in quanto  tale,
    le SOA sono tenute a garantirne la sussistenza. 
      Il requisito dell'indipendenza di giudizio deve  essere  inteso  in
    un'accezione ampia, come confermato anche dal recente parere reso  in
    materia dal Consiglio di Stato. 
      In particolare, con parere dell'Adunanza generale n.  852/2011  del
    24 febbraio 2011, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la norma  del
    codice richiamata legittimi il controllo dell'Autorita' sui conflitti
    di interesse che possano  menomare  l'indipendenza  delle  SOA.  Tale
    controllo ha la finalita' di garantire il principio costituzionale di
    buon andamento dell'amministrazione, essendo le SOA soggetti  privati
    che svolgono una pubblica funzione. 
      In quest'ottica deve  darsi  rilievo  alla  presenza  di  qualsiasi
    interesse   commerciale   o   finanziario   che   possa   determinare
    comportamenti non imparziali o discriminatori e deve riconoscersi  in
    capo alle SOA uno specifico obbligo di astensione «quando  l'adozione
    dell'atto di certificazione possa essere viziato dalla presenza di un
    interesse economico personale,  anche  meramente  potenziale,  a  che
    l'atto abbia un certo contenuto piuttosto che un altro». 
      Da un punto di vista  soggettivo,  la  personalita'  dell'interesse
    deve essere valutata non solo con riferimento alla SOA come  soggetto
    giuridico autonomo  ma  anche  in  relazione  ai  suoi  azionisti  ed
    amministratori (nello stesso senso anche la  pronuncia  Consiglio  di
    Stato, sez. VI, n. 987/2011). Di conseguenza la SOA dovra'  astenersi
    dallo svolgere attivita' di attestazione ogni volta  in  cui  vi  sia
    nella vicenda oggetto dell'attivita' stessa, un interesse commerciale
    o finanziario, riconducibile direttamente o indirettamente  alla  SOA
    medesima o ai soggetti che la possiedono o la amministrano. 
      Quanto alla idoneita' a ledere  il  principio  di  indipendenza  di
    giudizio della SOA, l'interesse in questione, come sopra individuato,
    potra' essere anche potenziale. 
      Pertanto, anche alla luce delle pronunce richiamate, la  SOA  sara'
    tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 64, comma 5, del decreto  del
    Presidente della Repubblica n. 207/2010, ogni conflitto di  interessi
    non solo attuale ma anche potenziale che possa influire sul requisito
    dell'indipendenza  e  che  possa  essere  ricondotto  direttamente  o
    indirettamente alla SOA stessa o ai soggetti che la possiedono e/o la
    amministrano. 
     
    3. Fattispecie che comportano la sanzione della sospensione  o  della
      decadenza della autorizzazione ad attestare (art. 73, comma 3). 
     
      Oltre  alle  sanzioni  pecuniarie,  l'art.   73,   comma   3,   del
    regolamento, prevede la sospensione della autorizzazione  a  svolgere
    attivita' di attestazione in  caso  di  piu'  violazioni  di  cui  ai
    precedenti commi 1 e 2 commesse dalle SOA ovvero in caso di  recidiva
    dopo l'irrogazione di una sanzione  pecuniaria.  La  norma,  inoltre,
    prevede la sanzione della decadenza dell'autorizzazione nel  caso  di
    comportamento inadempiente delle SOA,  caratterizzato  nel  tempo  da
    recidiva grave o gravemente reiterata. 
      Con riferimento  alla  sospensione,  la  norma  prevede  differenti
    termini massimi di centoventi giorni, duecentoquaranta giorni,  e  un
    anno, da applicarsi in ragione della gravita' degli inadempimenti. 
      La disposizione in esame  prevede  espressamente  che  la  sanzione
    della sospensione non sia alternativa ma vada ad aggiungersi a quella
    pecuniaria prevista per l'ultima violazione. Deve precisarsi che,  in
    tali ipotesi di «cumulo» di sanzioni, l'applicazione  della  sanzione
    pecuniaria resta ancorata alle  regole  indicate  dai  commi  1  e  2
    dell'art. 73 per la singola violazione. Pertanto sara'  irrogata  una
    sanzione pecuniaria fino a € 25.822 qualora venga posta in essere una
    fattispecie di cui al comma 1, ovvero una sanzione fino  a  €  51.545
    nelle ipotesi di violazione del comma 2. 
      In caso di contestuale violazione di una previsione del comma  1  e
    di una del comma 2 si applica la sanzione pecuniaria  prevista  nella
    misura massima di € 51.545. 
      La  decadenza   dell'autorizzazione   a   svolgere   attivita'   di
    attestazione, alla quale non si  aggiunge  invece  l'applicazione  di
    alcuna sanzione pecuniaria, e' prevista nei seguenti casi: 
        a) nuova violazione, tra quelle di cui all'art. 73, commi 1 e  2,
    del regolamento, dopo una precedente sospensione, se  il  periodo  da
    irrogare per la nuova violazione, cumulato con quella precedente, sia
    pari o superiore a trecentosessanta giorni; 
        b) nuova violazione, tra quelle di cui all'art. 73, commi 1 e  2,
    del regolamento, dopo quattro  sanzioni  che  abbiano  comportato  la
    sospensione per un periodo complessivamente  superiore  a  centoventi
    giorni; 
        c) ipotesi elencate dall'art. 73, comma 4, del regolamento. 
      Perche' possa applicarsi la decadenza di cui  alla  lettera  a)  va
    considerato che il cumulo  dei  periodi  di  sospensione,  anche  non
    continuativi, e' limitato a due sole violazioni la cui sommatoria  e'
    pari o superiore a trecentosessanta giorni. 
      Con riferimento alla decadenza di cui alla lettera b),  si  ritiene
    che le quattro sanzioni «che abbiano comportato la sospensione per un
    periodo  complessivamente  superiore  a  centoventi  giorni»  debbano
    essere tassativamente quattro - a prescindere dalla loro  successione
    temporale - e ciascuna di esse  di  natura  sospensiva,  non  potendo
    considerare nel calcolo del suddetto periodo  complessivo  precedenti
    sanzioni esclusivamente pecuniarie. 
     
    4. Regole da rispettare in caso di sospensione o di  decadenza  della
      autorizzazione ad attestare, nonche' di fallimento o di  cessazione
      della attivita' della SOA (art. 73, commi 8 e 9). 
     
    4.1. Effetti della sospensione della autorizzazione  ad  attestare  e
      conseguenze sulla attivita' di attestazione. 
     
    Sull'attivita' di attestazione della SOA. 
      Il provvedimento sanzionatorio di sospensione ex art. 73, comma  3,
    decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010  ha  per  oggetto
    l'autorizzazione allo svolgimento da parte della  SOA  dell'attivita'
    di attestazione della qualificazione, rilasciata ai  sensi  dell'art.
    68. 
      La sanzione della sospensione incide sull'attivita' di attestazione
    della SOA nella misura in cui interdice  temporaneamente  l'esercizio
    di  tutte  le  attivita'  propedeutiche,  funzionali  e  strettamente
    connesse al  rilascio  dell'attestato  di  qualificazione.  Pertanto,
    durante il periodo di sospensione, la SOA non potra' stipulare  alcun
    contratto di attestazione, ne' rilasciare  attestati  sulla  base  di
    contratti stipulati in data anteriore a tale  periodo,  ne'  svolgere
    alcun tipo  di  attivita'  istruttoria  finalizzata  al  rilascio  di
    attestazioni di qualificazione. 
      E' fatta salva in ogni caso la facolta' dell'impresa  di  risolvere
    il contratto di attestazione non ancora eseguito stipulato con la SOA
    sospesa prima della sospensione stessa e di indicare un'altra SOA cui
    vada   trasferita   la   documentazione   relativa    alla    propria
    qualificazione,  con  conseguente  obbligo  della  SOA   sospesa   di
    provvedere a tale trasferimento. 
      La sanzione della sospensione non sottrae  in  alcun  modo  la  SOA
    dalla funzione di vigilanza  dell'Autorita'  ne'  dagli  obblighi  di
    legge in merito ad  indipendenza,  trasparenza,  correttezza  cui  e'
    tenuta.  In  particolare,  la  sanzione  in  esame  non  sospende   i
    poteri/doveri inerenti tutte quelle attivita' di vigilanza  vincolate
    ed inderogabili cui  la  SOA  e'  obbligata,  in  quanto  espressione
    diretta delle funzioni pubblicistiche di controllo attribuitele dalla
    legge. 
      In questo senso,  ferma  restando  la  facolta'  dell'Autorita'  di
    impartire ulteriori disposizioni alla SOA  con  il  provvedimento  di
    sospensione, tra le attivita' di vigilanza vincolate ed inderogabili,
    non puo' ritenersi sospeso l'obbligo per la SOA di procedere ai sensi
    dell'art. 40, comma 9-ter, decreto legislativo n. 163/2006. 
      Qualora la SOA sospesa non adempia  agli  obblighi  sopra  indicati
    l'Autorita', oltre  ad  applicare  le  sanzioni  conseguenti  a  tale
    inadempimento  nei  confronti  della  stessa,  interverra'  ai  sensi
    dell'art. 6, comma 7, lettera m), del codice. 
     
    Sull'assetto societario ed organizzativo della SOA. 
      La  sospensione  dell'autorizzazione  a   svolgere   attivita'   di
    attestazione non incide sulla  facolta'  della  SOA  di  procedere  a
    modifiche societarie ed organizzative, pur sempre nel rispetto  delle
    procedure  autorizzative  stabilite   dalla   normativa   vigente   e
    dall'Autorita'.  La  SOA  puo'  richiedere  nulla  osta  relativi  al
    personale in organico; parimenti i soci possono  procedere,  mediante
    la presentazione  della  relativa  istanza,  al  trasferimento  delle
    azioni. Allo stesso tempo, la SOA  puo'  presentare  istanza  per  la
    nomina di nuovi amministratori, in  sostituzione  di  componenti  del
    CdA, oppure procedere alla sostituzione dei sindaci in carica. La SOA
    puo' anche adottare tutte quelle modifiche  dell'atto  costitutivo  e
    dello statuto che si ritenga necessario adottare,  anche  allorquando
    tali modifiche presentino profili di interesse pubblicistico  e  come
    tali siano da assoggettare al controllo della Autorita'. 
      Si chiarisce altresi'  che  il  periodo  di  sospensione  comminato
    dall'Autorita' non rileva ai fini di quanto  previsto  dall'art.  73,
    comma 4, lettera  c),  del  regolamento,  che  dispone  la  decadenza
    dell'autorizzazione nel  caso  dell'interruzione  dell'attivita'  per
    piu' di centottanta giorni: tale  ultima  prescrizione  si  ricollega
    infatti ad  un'interruzione  volontaria  dell'attivita',  ricollegata
    cioe' ad un fatto imputabile alla  SOA  e  non  ad  un  provvedimento
    sanzionatorio irrogato dall'Autorita'. 
     
    4.2. Obblighi della SOA conseguenti ai provvedimenti di sospensione e
      di decadenza della autorizzazione ad attestare, nonche'  a  seguito
      di fallimento e di cessazione della attivita' della SOA. 
     
      Il comma 8 dell'art. 73  del  regolamento  disciplina  gli  effetti
    della sospensione o della  decadenza  (oltre  a  quelli  relativi  al
    fallimento o alla cessazione di attivita' di una  SOA)  nel  rapporto
    tra la SOA e le imprese qualificate o in attesa di qualificazione. 
      Al  fine  di  tutelare  le  imprese,  le   quali   possono   essere
    pregiudicate dalla paralisi della attivita' di attestazione della SOA
    conseguente alle fasi della sospensione, decadenza  o  cessazione  di
    attivita'  e  fallimento,  la  norma  prevede  che  le  SOA   debbano
    comunicare, entro il termine di quindici giorni, il ricorrere di  una
    delle circostanze sopra segnalate;  tale  comunicazione  deve  essere
    inviata anche all'Autorita'. 
      Oggetto di tale comunicazione e'  costituito  alternativamente  dal
    provvedimento finale emesso dall'Autorita' di sospensione o decadenza
    dell'autorizzazione ad attestare, dall'intervenuta  dichiarazione  di
    fallimento o dalla cessazione dell'attivita'. 
      Con riferimento al termine di quindici giorni, indicato  nel  primo
    periodo del comma 8, si  rileva  che  si  tratta  di  un  termine  di
    adempimento di un'obbligazione ex lege la cui inosservanza  determina
    le conseguenze  delineate  rispettivamente  dall'art.  73,  comma  1,
    lettera c), e comma 4, lettera d), del regolamento. 
      In particolare, la lettera c) del primo  comma  della  disposizione
    richiamata sanziona, con pena pecuniaria fino a  € 25.822  (l'importo
    sara' commisurato in misura proporzionale rispetto  alla  durata  del
    ritardo), il comportamento della SOA che comunichi le circostanze  di
    cui al primo periodo del comma ottavo, oltre il termine  di  quindici
    giorni. 
      L'inutile scadenza del termine suddetto non estingue  comunque  gli
    obblighi di comunicazione che gravano sulla SOA. Tanto e' vero che la
    lettera d) del successivo quarto  comma  prevede  la  sanzione  della
    decadenza  dell'autorizzazione  ad  attestare  per  il  caso  in  cui
    l'obbligo di comunicazione sia rimasto del tutto inosservato, secondo
    un giudizio di merito compiuto  dalla  Autorita'.  In  tali  ipotesi,
    l'Autorita' stessa, accertato il perdurare  dell'inadempimento  della
    SOA,  provvedera'  ad  intimare  alla   SOA   stessa   di   adempiere
    concedendole   contestualmente   un   ulteriore   termine,    decorso
    inutilmente il quale,  potra'  essere  attivato  il  procedimento  di
    decadenza. 
      Il termine di quindici giorni entro il quale la SOA deve provvedere
    ad effettuare la comunicazione in esame decorre: 
        nel caso di  sospensione  o  decadenza  dell'autorizzazione,  dal
    giorno in cui la SOA medesima riceve la comunicazione  dell'Autorita'
    del provvedimento adottato; 
        nel caso di  fallimento,  dalla  data  di  perfezionamento  della
    notifica nei confronti della SOA del provvedimento del Tribunale  con
    il quale viene dichiarato il fallimento. 
      Con riferimento all'ipotesi di cessazione dell'attivita' della  SOA
    si rileva che il momento in  cui  si  perfeziona  la  fattispecie  e'
    quello in cui i liquidatori, ai sensi di  quanto  previsto  dall'art.
    2495 c.c., una volta approvato il bilancio  finale  di  liquidazione,
    chiedono la cancellazione della societa' dal registro  delle  imprese
    con la conseguente estinzione della societa' stessa. 
      Pertanto, al fine di evitare che con la cancellazione della SOA dal
    registro delle imprese venga meno il soggetto al quale  imputare  gli
    obblighi connessi al trasferimento della  documentazione  alla  nuova
    SOA  indicata/designata  e  di  rendere  quindi  vane  le  previsioni
    dell'art. 73, comma 8, del regolamento, e' necessario che,  prima  di
    provvedere all'adempimento che chiude il procedimento di liquidazione
    (cancellazione dal registro delle imprese), i liquidatori  effettuino
    la comunicazione in esame ed esauriscano tutta la procedura  indicata
    dalla richiamata disposizione regolamentare. 
      Quanto  alle  modalita'  della   comunicazione,   in   assenza   di
    prescrizioni  normative,  le  SOA  potranno  utilizzare   tutti   gli
    strumenti idonei a consentire con certezza  sia  la  ricezione  della
    comunicazione, sia la verifica ex post da parte della Autorita' della
    avvenuta comunicazione entro i termini di legge. 
      Quanto alle decisioni che puo' assumere l'impresa, a seguito  della
    ricezione della comunicazione da parte della SOA,  appare  necessario
    distinguere: A) la sospensione della autorizzazione; B) la decadenza,
    il fallimento o la cessazione di attivita'. 
      A) Nel  caso  della  sospensione  della  autorizzazione,  la  norma
    attribuisce alle imprese la facolta' di «indicare un'altra SOA cui va
    trasferita la documentazione» (art. 73, comma 8, secondo periodo). Di
    conseguenza le imprese saranno libere di  ricorrere  o  meno  a  tale
    possibilita'. 
      L'art.  73,  comma  8,  del  regolamento  nulla   precisa,   pero',
    relativamente  al  caso  in  cui  la  SOA,  pur  avendo  ricevuto  la
    comunicazione  dell'impresa  circa  la  volonta'  di  trasferire   la
    documentazione ad altra SOA, non ottemperi, ne' prevede alcun termine
    per l'adempimento. 
      La questione e' risolta dal  coordinamento  della  disposizione  in
    esame con il precedente comma 4, lettera e). La norma richiamata, ove
    prevede  l'inosservanza   delle   disposizioni   impartite   con   il
    provvedimento di sospensione quale presupposto della  sanzione  della
    decadenza,  ammette  la  possibilita'  per  l'Autorita'  di  inserire
    disposizioni ulteriori nel  provvedimento  di  sospensione.  Pertanto
    l'Autorita' ben potra' indicare nel provvedimento di  sospensione  il
    termine  entro  il  quale  la  SOA  sara'  tenuta  a  trasferire   la
    documentazione   in   favore   della   SOA   indicata   dall'impresa.
    L'inadempimento     sara'     sanzionato     con     la     decadenza
    dell'autorizzazione. 
      B)  Nel  caso  di  decadenza  dell'autorizzazione,  cosi'  come  di
    fallimento e di  cessazione  della  attivita'  da  parte  della  SOA,
    trovera' applicazione il procedimento  previsto  nei  periodi  terzo,
    quarto e quinto del comma ottavo  dell'art.  73.  Nei  trenta  giorni
    successivi alla ricezione della relativa comunicazione  di  decadenza
    dell'autorizzazione, fallimento, cessazione dell'attivita'  da  parte
    della SOA, le imprese dovranno comunicare alla stessa  il  nominativo
    della SOA cui trasferire la relativa documentazione; se l'impresa non
    provvede, sara' l'Autorita', nei successivi quarantacinque giorni,  a
    designare  la  nuova  SOA  mediante  pubblico  sorteggio  e  a  darne
    comunicazione alla SOA designata. Nei sessanta giorni successivi alla
    indicazione/designazione   della   nuova   SOA,   la   SOA   la   cui
    autorizzazione dichiarata  decaduta  dall'autorizzazione,  fallita  o
    cessata e' tenuta a provvedere al trasferimento della documentazione. 
     
    4.3.  Divieto  di  trasferimento  di  azienda  tra  SOA  in  caso  di
      sospensione o decadenza dell'autorizzazione (comma 9). 
     
      Il comma 9 dell'art. 73 del regolamento stabilisce che: «In caso di
    sospensione o decadenza dell'autorizzazione, l'Autorita' non  concede
    il nulla osta ad operazioni che comportino il trasferimento aziendale
    tra SOA». La ratio della previsione in oggetto e' quella di  impedire
    il compimento  di  atti  elusivi  volti  ad  evitare  le  conseguenze
    pregiudizievoli  derivanti  dall'applicazione  delle  sanzioni  della
    sospensione o della decadenza dell'autorizzazione. 
      Di conseguenza, si ritiene che nel  concetto  di  trasferimento  di
    azienda siano ricomprese tutte le iniziative  tese  al  trasferimento
    aziendale tra SOA. 
      Per  quanto  riguarda  i  presupposti  temporali  del  divieto   di
    trasferimento di azienda, la richiamata ratio antielusiva della norma
    porta a ritenere che il termine di applicazione della fattispecie  da
    cui decorre l'impossibilita' di trasferire l'azienda ad altra SOA  e'
    quello della comunicazione di avvio del procedimento. Solo  nel  caso
    di  sospensione  il  divieto  al  trasferimento  perdura  sino   alla
    conclusione del periodo interdittivo. 
      La  presente  determinazione  entra  in  vigore   dalla   data   di
    pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
      In base a quanto sopra considerato, il consiglio adotta la presente
    determinazione. 
        Roma, 15 marzo 2011 
     
                                          Il presidente relatore: Brienza 
     
    Il segretario: Esposito 
      Depositato presso la segreteria del  consiglio  in  data  25  marzo
    2011. 
    
            
          
                                                               Allegato 1 
     
                            LINEE GUIDA OPERATIVE 
     
    Premessa. 
        Le presenti linee guida operative descrivono in modo analitico le
    fattispecie piu' rilevanti alle quali sono  applicabili  le  sanzioni
    previste dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
    207/2010, in relazione alle indicazioni generali contenute nel  testo
    della presente determinazione. 
        1.  Violazioni  in  materia  di  obblighi  delle  SOA,  atti   ad
    assicurare il possesso e il mantenimento dei requisiti generali  e  a
    prevenire lesioni al principio  dell'indipendenza,  nonche'  sanzioni
    pecuniarie corrispondenti [art. 73, comma 1, lettera a) e lettera b),
    ed art. 73, comma 2, lettera a)]. 
        L'art. 73, comma 1, del regolamento prevede l'applicazione  delle
    sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6, comma  11,  del
    codice, per violazioni in materia  di  obblighi  delle  SOA  atti  ad
    assicurare il possesso e il mantenimento dei requisiti generali  e  a
    prevenire lesioni al principio dell'indipendenza. Tali sanzioni  sono
    da graduare rispetto alla misura massima  di  € 25.822  in  relazione
    alla gravita' dell'inadempimento delle SOA, per i casi di: 
        1.1. Mancata, ritardata o incompleta  risposta,  nel  termine  di
    dieci giorni,  alle  richieste  dell'Autorita'  alle  SOA,  per  ogni
    informazione riguardante i nominativi dei propri soci e le  eventuali
    situazioni di controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal
    libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro  dato  a
    loro disposizione, ai fini del  controllo  e  della  vigilanza  sulla
    composizione azionaria delle SOA,  sulla  persistenza  del  requisito
    dell'indipendenza e dei requisiti morali  e  professionali  dei  soci
    diretti e indiretti. 
        1.2. Mancata, ritardata  o  incompleta  risposta  alle  richieste
    istruttorie dell'Autorita', nel termine indicato  dalla  stessa,  per
    ogni informazione riguardante il procedimento aperto  su  istanza  di
    nulla osta al trasferimento di  partecipazioni  azionarie  della  SOA
    [combinato disposto dell'art. 73, comma 1, lettera a), con l'art. 66,
    comma 4, del regolamento]. 
        1.3.  Mancata,  ritardata   o   incompleta   comunicazione   alla
    Autorita',  nel  termine  previsto  di  quindici  giorni   dal   loro
    verificarsi, delle eventuali circostanze  che  possano  implicare  la
    presenza   di   interessi   idonei   ad   influire   sul    requisito
    dell'indipendenza.  Poiche'  la  richiamata  disposizione   contenuta
    nell'art. 64, comma 5, del regolamento, e'  logicamente  correlata  a
    quella di cui al precedente comma 4, il  requisito  dell'indipendenza
    va  riferito  necessariamente  alla  composizione  e  alla  struttura
    organizzativa delle SOA, ed e' posseduto qualora siano assicurati  il
    rispetto del principio di indipendenza di  giudizio  e  l'assenza  di
    qualunque interesse commerciale, finanziario  che  possa  determinare
    comportamenti non imparziali o discriminatori, anche in  presenza  di
    eventuali situazioni di  controllo  o  di  collegamento,  individuate
    secondo quanto previsto dall'art. 2359 del codice  civile  [combinato
    disposto dell'art. 73, comma 1, lettera b), con l'art. 64,  comma  5,
    del regolamento]. 
        Al fine di assicurare il rispetto del principio di indipendenza e
    di  assenza  di  qualunque  interesse  commerciale,  le  SOA   devono
    effettuare i necessari controlli ogni tre mesi, presso le  camere  di
    commercio,  industria   e   artigianato   e   inviare   la   relativa
    comunicazione all'Autorita'. A riguardo si precisa che la valutazione
    in ordine al rispetto di tali principi non e' piu' rimessa alle  SOA,
    le quali sono quindi tenute a comunicare la sussistenza di  qualunque
    circostanza che possa implicare la presenza di  interessi  idonei  ad
    influire  sul  requisito  dell'indipendenza.  Nel   primo   trimestre
    successivo  all'entrata  in  vigore  dell'art.  73  del  decreto  del
    Presidente  della  Repubblica  n.  207/2010  le  SOA  sono  tenute  a
    comunicare non solo le  circostanze  rilevanti  nel  senso  anzidetto
    verificatesi successivamente al 25  dicembre  2010  ma  anche  quelle
    verificatesi prima di tale data. 
        1.4.  Mancata,  ritardata   o   incompleta   comunicazione   alla
    Autorita',  nel  termine  previsto  di  quindici  giorni   dal   loro
    verificarsi dell'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze  che
    incidono  sulle  situazioni  di  cui  all'art.  64,  comma   6,   del
    regolamento, e cioe',  tenuto  conto  della  rubrica  della  predetta
    disposizione, in caso di mancato possesso o del venir meno di uno dei
    requisiti di ordine generale della SOA [combinato disposto  dell'art.
    73, comma 1, lettera b) con l'art. 65,  comma  2,  del  regolamento].
    Anche in questo caso e' rimessa  alla  Autorita'  la  valutazione  di
    fatti e circostanze che possano incidere sul sussistere o meno  delle
    situazioni ostative di cui all'art. 64, comma 6. 
        Le SOA, ogni sei  mesi,  devono  richiedere  alle  Procure  della
    Repubblica - Ufficio casellario giudiziale  i  certificati  integrali
    relativi alle persone fisiche oggetto di controllo. 
        1.5.  Mancata,  ritardata   o   incompleta   comunicazione   alla
    Autorita',  nel   termine   previsto   di   quindici   giorni   dalla
    dichiarazione pronunciata da parte degli organi  sociali  delle  SOA,
    della decadenza dalla carica per i soggetti che svolgono funzioni  di
    amministrazione, direzione e controllo, a causa del  venir  meno  dei
    requisiti di cui all'art. 64, comma  6,  del  regolamento  [combinato
    disposto dell'art. 73, comma 1, lettera b), con l'art. 67,  comma  3,
    del regolamento]. 
        1.6.  Mancata,  ritardata   o   incompleta   comunicazione   alla
    Autorita', nel termine previsto di  quindici  giorni  dall'avvio  del
    relativo procedimento,  della  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro
    subordinato nei confronti del personale delle SOA, disposta  a  causa
    del venir meno dei  requisiti  di  cui  all'art.  64,  comma  6,  del
    regolamento [combinato disposto dell'art. 73, comma  1,  lettera  b),
    con l'art. 67, comma 4, del regolamento]. 
        1.7. Per il caso in cui le informazioni, i dati ovvero  gli  atti
    trasmessi alla Autorita', compresi quelli trasmessi  in  forza  delle
    norme sopra richiamate, risultino non veritieri, l'art. 73, comma  2,
    lettera  a),  del  regolamento,   prevede   sanzioni   amministrative
    pecuniarie piu' severe, da graduare rispetto alla misura  massima  di
    € 51.545. 
        Altri casi, sanzionati dall'art. 73, comma  2,  del  regolamento,
    sino alla misura massima di € 51.545, sempre a causa di  lesioni  del
    possesso e del mantenimento dei requisiti generali  e  del  principio
    dell'indipendenza, sono i seguenti: 
        1.8. Comportamento,  nello  svolgimento  dei  propri  compiti  ed
    attivita',  caratterizzato  da  scarse   diligenza,   correttezza   e
    trasparenza, non rispettoso  dei  principi  di  cui  all'art.  2  del
    codice,  di  economicita',  di  efficacia,  di  tempestivita'  e   di
    correttezza, di parita' di trattamento, di  non  discriminazione,  di
    trasparenza, di proporzionalita' [combinato  disposto  dell'art.  73,
    comma 2, lettera b), con l'art. 70, comma 1, lettera a)]. 
        In via meramente esemplificativa e  non  esaustiva,  ricadono  in
    tale  fattispecie  anche  le  ipotesi  di  assunzioni  di   personale
    (limitatamente alle  figure  in  posizione  apicale)  e  di  cessioni
    azionarie, effettuate/consentite dalle SOA senza acquisire  il  nulla
    osta della Autorita'. 
        Ulteriore ipotesi che ricade  nella  fattispecie  e'  il  mancato
    controllo nel «Forum SOA». 
        Altresi', viene sanzionato: 
        il  comportamento  che   non   abbia   assicurato   e   mantenuto
    l'indipendenza richiesta dalle disposizioni del codice e  dal  titolo
    III  del  regolamento  (riguardante  il  sistema  di  qualificazione)
    [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera b), con l'art. 70,
    comma 1, lettera d)] e che avrebbe evitato qualsiasi possibilita'  di
    conflitti di interesse [combinato disposto  dell'art.  73,  comma  2,
    lettera c), con l'art. 71, comma 1, lettera b)]; 
        la mancata o carente disponibilita' di risorse  e  di  procedure,
    anche  di  controllo  interno,  idonee  ad  assicurare  efficienza  e
    correttezza [combinato disposto dell'art. 73, comma  2,  lettera  b),
    con l'art. 70, comma 1, lettera e)]. L'Autorita' con successivo  atto
    generale provvedera'  ad  indicare  specificamente  le  procedure  da
    adottare con conseguente applicabilita' della sanzione per il caso di
    adozione da parte delle SOA di procedure non conformi; 
        per avere operato in modo non conforme alle procedure,  anche  di
    controllo interno, presentate in sede di richiesta di  autorizzazione
    e ai loro eventuali successivi aggiornamenti approvati dall'Autorita'
    [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera c), con l'art. 71,
    comma 1, lettera a)]; 
        il ricorso, per l'espletamento delle attivita'  istituzionali,  a
    prestazioni di soggetti esterni alla organizzazione  aziendale  delle
    SOA [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera c), con l'art.
    71, comma 1, lettera e), e con l'art. 70, comma 3, del regolamento]; 
        violazioni, come individuate  dall'art.  73,  per  effetto  delle
    attivita' espletate  in  maniera  diretta  e  indiretta  da  soggetti
    esterni alle SOA,  in  nome  e  per  conto  delle  stesse  [combinato
    disposto dell'art. 73, comma 2, lettera c), con l'art. 71,  comma  1,
    lettera e), e con l'art. 70, comma 3, del regolamento]. 
        2. Violazioni in materia di obblighi attinenti  allo  svolgimento
    delle attivita' di attestazione,  da  parte  delle  SOA,  e  sanzioni
    pecuniarie corrispondenti [art. 73, comma 1, lettera b), c) e  d),  e
    comma 2]. 
        L'art. 73, comma 1, lettere b), c) e d), del regolamento  prevede
    l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  di   cui
    all'art. 6, comma 11, del codice, per le  violazioni  in  materia  di
    obblighi attinenti allo svolgimento delle attivita' di  attestazione.
    Tali sanzioni sono  da  graduare  rispetto  alla  misura  massima  di
    € 25.822, in relazione alla gravita'  dell'inadempimento  delle  SOA,
    per i casi di: 
        2.1.  Mancata,  ritardata   o   incompleta   comunicazione   alla
    Autorita', nel termine  previsto  di  dieci  giorni,  dell'avvio  del
    procedimento di accertamento del possesso dei requisiti necessari  ai
    fini  del  rilascio   e   del   mantenimento   dell'attestazione   di
    qualificazione nei  confronti  delle  imprese  nonche'  del  relativo
    esito, ai sensi dell'art. 40,  comma  9-ter,  del  codice  [combinato
    disposto dell'art. 73, comma 1, lettera b), con l'art. 70,  comma  7,
    del regolamento]. 
        2.2.  Mancata,  ritardata   o   incompleta   comunicazione   alla
    Autorita', entro quindici giorni dalla scadenza del termine  indicato
    alle imprese dalla SOA attestante, di eventuali  inadempimenti  circa
    la risposta da parte delle imprese  in  merito  alle  richieste  loro
    rivolte, ai fini del controllo sulla veridicita' e la sostanza  delle
    dichiarazioni,  delle  certificazioni  e  delle   documentazioni.   I
    requisiti, il cui possesso e' oggetto di controllo,  sono  quelli  di
    ordine generale e speciale utili per il  rilascio  dell'attestazione,
    nonche' quelli generali, a carattere dinamico, di cui  verificare  il
    permanere  per  tutta  la  durata  del  contratto  di  qualificazione
    [combinato disposto dell'art. 73, comma 1, lettera b), con l'art. 74,
    comma 4, del regolamento]. 
        2.3.    Mancata,    ritardata    o    incompleta     trasmissione
    all'Osservatorio, secondo le modalita' stabilite dalla Autorita', nel
    termine previsto di quindici giorni dal rilascio delle  attestazioni,
    dei certificati e della documentazione a corredo degli stessi, di cui
    all'art. 86 del regolamento,  presentati  dalle  imprese  per  essere
    qualificate, relativi a lavori il cui committente non sia tenuto alla
    applicazione del codice e del regolamento, o  a  lavori  eseguiti  in
    proprio. [combinato disposto dell'art. 73, comma 1, lettera  b),  con
    l'art. 83, comma 6, del regolamento]. 
        Tra i certificati  da  trasmettere  all'Osservatorio,  in  quanto
    presentati dalle  imprese  per  essere  qualificate,  dovranno  anche
    essere compresi quelli che non hanno contribuito alla qualificazione. 
        2.4. Mancata, ritardata o incompleta comunicazione  alle  imprese
    qualificate e a quelle in attesa  di  qualificazione,  della  notizia
    relativa alla sospensione o alla decadenza  della  autorizzazione  ad
    attestare,  al  fallimento  e  alla  cessazione  della  attivita'  di
    attestazione, rispetto al termine di quindici giorni dal  verificarsi
    delle suddette ipotesi. Analogamente,  al  verificarsi  delle  stesse
    (decadenza, fallimento, cessazione della attivita' di  attestazione),
    verra' sanzionata la mancata,  ritardata  o  incompleta  trasmissione
    alla SOA (individuata dall'impresa o, in caso di inerzia nell'ipotesi
    di decadenza dell'autorizzazione, di fallimento o  di  cessazione  di
    attivita' della SOA, dall'Autorita') cui trasferire la documentazione
    presentata  dalle  imprese  per  la  qualificazione,  ottenuta  o  in
    itinere. In questo caso il  ritardo  e'  correlato  al  rispetto  del
    termine di sessanta giorni dalla data di  comunicazione  -  da  parte
    dell'impresa o della Autorita' - della SOA prescelta  cui  trasferire
    la menzionata documentazione [combinato disposto dell'art. 73,  comma
    1, lettera c), con l'art.  73,  comma  8,  del  regolamento,  nonche'
    tenuto conto di  quanto  previsto  dall'art.  40,  comma  9-bis,  del
    Codice: «Le  SOA  sono  altresi'  tenute  a  rendere  disponibile  la
    documentazione e gli atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche
    in caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione  all'esercizio
    dell'attivita'  di  attestazione;  in  caso  di   inadempimento,   si
    applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 6,
    comma 11». 
        Relativamente   alle   ipotesi   di   sospensione   o   decadenza
    dell'autorizzazione,  qualora  l'impresa   voglia   sottoporsi   alla
    verifica triennale dei requisiti presso altra SOA, il termine  e'  di
    quindici giorni. 
        2.5.   Violazione   degli   obblighi   di   conservazione   della
    documentazione  e  degli  atti  utilizzati  per  il  rilascio   delle
    attestazioni [combinato disposto dell'art. 73, comma 1,  lettera  d),
    del regolamento, con l'art. 40, comma 9-bis,  del  codice].  In  ogni
    caso le SOA restano tenute alla conservazione della documentazione  e
    degli atti di cui sopra per dieci anni,  non  avendo  il  regolamento
    previsto un diverso termine rispetto a quello indicato dall'art.  40,
    comma 9-bis, del codice. 
        L'art.  73,   comma   2,   del   regolamento   prevede   sanzioni
    amministrative pecuniarie, di maggiore severita', per  le  violazioni
    in materia di obblighi attinenti allo svolgimento delle attivita'  di
    attestazione, in quanto applicabili in modo graduato sino alla misura
    massima di € 51.545, per i seguenti casi: 
        2.6. Informazioni, dati e  atti  trasmessi  alla  Autorita',  che
    risultino non veritieri, compresi i documenti forniti dall'impresa in
    sede di attestazione e rivelatisi falsi [art. 73,  comma  2,  lettera
    a), del regolamento]. 
        2.7. Svolgimento dell'attivita' della SOA in  modo  non  conforme
    alle disposizioni previste dall'art. 70, comma 1 [combinato  disposto
    dell'art. 73, comma 2, lettera  b),  con  l'art.  70,  comma  1,  del
    regolamento]. E cio': 
        2.7.1. per mancato  o  carente  comportamento  caratterizzato  da
    diligenza, da correttezza e da trasparenza, nel rispetto dei principi
    di cui all'art. 2 del codice [art.  70,  comma  1,  lettera  a),  del
    regolamento]; 
        2.7.2. per  mancata  o  carente  acquisizione,  dai  soggetti  da
    qualificare, delle informazioni necessarie e per operato non tale  da
    assicurare adeguata informazione [art. 70, comma 1, lettera  b),  del
    regolamento]; 
        2.7.3. per comportamento che non abbia garantito imparzialita' ed
    equo trattamento [art. 70, comma 1, lettera c), del regolamento]; 
        2.7.4.  per  non  avere  assicurato  e  mantenuto  l'indipendenza
    richiesta  dalle  disposizioni  del  codice  e  dal  titolo  III  del
    regolamento (riguardante il sistema di qualificazione e requisiti per
    gli  esecutori  di  lavori)  [art.  70,  comma  1,  lettera  d),  del
    regolamento]; 
        2.7.5. per mancata o  carente  disponibilita'  di  risorse  e  di
    procedure,  anche  di  controllo  interno,   idonee   ad   assicurare
    efficienza  e  correttezza  [art.  70,  comma  1,  lettera  e),   del
    regolamento]; 
        2.7.6. per non avere verificato: 1) la veridicita' e la  sostanza
    delle dichiarazioni, delle  certificazioni  e  delle  documentazioni,
    circa il possesso dei requisiti generali (art. 78 del regolamento)  e
    speciali (art. 79  del  regolamento),  presentate  dai  soggetti  cui
    rilasciare l'attestato; 2) il permanere del  possesso  dei  requisiti
    generali (di cui all'art. 78 del  regolamento)  [art.  70,  comma  1,
    lettera f), del regolamento]; 
        2.7.7. per non avere rilasciato l'attestazione di  qualificazione
    conformemente alla documentazione prodotta dall'impresa e  verificata
    ai sensi della precedente lettera f) [art. 70, comma 1,  lettera  g),
    del regolamento]; 
        2.7.8  per  aver  rilasciato  un'attestazione  in   carenza   dei
    requisiti prescritti, di cui l'Autorita' ne accerti l'insussistenza a
    seguito  di  informativa  proveniente  da  altra  SOA   relativamente
    all'impresa   alla    quale    precedentemente    aveva    rilasciato
    l'attestazione ovvero per la quale aveva  sottoscritto  un  contratto
    per la qualificazione, dopo avere acquisito la documentazione  e  gli
    atti utilizzati per comprovare il possesso dei requisiti di cui  agli
    articoli 78 e 79 del  regolamento  ed  avere  effettuate  le  proprie
    valutazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti  utilizzati  per
    conseguire l'attestazione (art. 75, comma 3, del regolamento). 
        2.8. Svolgimento delle  attivita'  della  SOA,  nel  corso  delle
    operazioni di valutazione  e  verifica  della  qualificazione,  senza
    avere acquisito, o per avere acquisito in modo  carente,  i  dati  di
    carattere economico-finanziario, quali quelli ricavabili dai bilanci,
    nonche'  le  informazioni  sulle  variazioni  organizzative  e  sulle
    trasformazioni della natura giuridica delle  imprese,  anche  facendo
    ricorso alla banca  dati  della  camera  di  commercio,  industria  e
    artigianato [combinato disposto dell'art. 73, comma  2,  lettera  b),
    con l'art. 70, comma 2, del regolamento]. 
        2.9. Svolgimento dell'attivita' della SOA in modo non conforme al
    manuale  delle  procedure  depositato  all'atto  della  richiesta  di
    autorizzazione e agli eventuali  successivi  aggiornamenti  approvati
    dall'Autorita' [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera  b)
    con l'art. 68, comma 2, lettera f), del regolamento]. 
        2.10. Mancato  rispetto  da  parte  delle  SOA  delle  condizioni
    previste dall'art. 71, comma 1, del regolamento  [combinato  disposto
    dell'art. 73, comma 2, lettera  c),  con  l'art.  71,  comma  1,  del
    regolamento]. E cio': 
        2.10.1. per avere operato in modo non  conforme  alle  procedure,
    anche di controllo  interno,  presentate  in  sede  di  richiesta  di
    autorizzazione ed approvate dall'Autorita' stessa [art. 71, comma  1,
    lettera a), del regolamento]; 
        2.10.2.  per  non  avere  adottato  un  comportamento  che  eviti
    qualsiasi possibilita' di conflitti di interesse [art. 71,  comma  1,
    lettera b), del Regolamento]; 
        2.10.3. per  non  avere  rilasciato  le  attestazioni  nel  pieno
    rispetto: 1) dei  requisiti  relativi  al  possesso  del  sistema  di
    qualita' aziendale, conforme alle norme europee della  serie  UNI  EN
    ISO 9000, con riferimento  alla  qualificazione  per  le  classifiche
    dalla III in su,  previsti  nell'art.  63  del  regolamento;  2)  dei
    requisiti per la qualificazione delle imprese, di cui  al  capo  III,
    del titolo III, del regolamento [art. 71, comma 1,  lettera  c),  del
    regolamento]; 
        2.10.4. per non avere applicato le tariffe da  riconoscersi  alle
    SOA per le attivita' di qualificazione, di cui all'allegato C - parte
    I del regolamento [art. 71, comma 1, lettera d), del regolamento]; 
        2.10.5. per non avere svolto la propria attivita' conformemente a
    quanto previsto dall'art. 70, commi 3, 4, 5,  del  regolamento  [art.
    71, comma 1, lettera e), del regolamento], e cio': 
        2.10.5.1.  per  avere  espletato   le   attivita'   istituzionali
    ricorrendo a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione
    aziendale (art. 70, comma 3, del regolamento); 
        2.10.5.2. per avere applicato le tariffe da riconoscersi alle SOA
    per le attivita' di qualificazione, in modo  non  conforme  a  quanto
    previsto dall'allegato C - parte I del regolamento (art. 70, commi  4
    e 5, del regolamento); e cio', per non avere tenuto conto che: 
        1) ogni attestazione di qualificazione o di suo  rinnovo  nonche'
    tutte le attivita' integrative di revisione  o  di  variazione,  sono
    soggette al pagamento di un corrispettivo  determinato,  in  rapporto
    all'importo complessivo ed  al  numero  delle  categorie  generali  o
    specializzate cui si  richiede  di  essere  qualificati,  secondo  le
    formule di cui al richiamato allegato C - parte I; 
        2) per i consorzi stabili, il corrispettivo  spettante  alle  SOA
    per ciascuna attivita' e' ridotto del cinquanta per cento; 
        3) per le imprese qualificate fino alla II classifica di importo,
    il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attivita' e' ridotto
    del venti per cento; 
        4) gli importi determinati dall'allegato C - parte I e  dall'art.
    70, comma 4, del regolamento sono  considerati  corrispettivo  minimo
    della prestazione resa; 
        5) non puo' essere previsto il pagamento di un  corrispettivo  in
    misura maggiore del doppio di quello determinato con i criteri di cui
    al punto 4; 
        6) il corrispettivo deve  essere  interamente  pagato  prima  del
    rilascio dell'attestazione,  revisione  o  variazione;  sono  ammesse
    dilazioni non superiori a sei mesi,  ove,  al  momento  del  rilascio
    della  attestazione  sia  stata  disposta  e  comunicata   alla   SOA
    l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.)  per
    l'intero corrispettivo. 
        2.11. Invio di  comunicazioni  inesatte  o  non  veritiere,  alle
    imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione,  riguardo
    alla sospensione o alla decadenza della autorizzazione ad  attestare,
    al fallimento e alla  cessazione  della  attivita'  di  attestazione,
    ovvero,  al  verificarsi  delle  predette  ipotesi,  trasmissione  di
    documentazione inesatta o non veritiera alla SOA  cui  trasferire  la
    documentazione  presentata  dalle  imprese  per  la   qualificazione,
    ottenuta o in itinere [combinato  disposto  dell'art.  73,  comma  2,
    lettera d) con l'art. 73, comma 8, del regolamento]. 
        2.12.  Inadempimento,  con  riferimento  all'effettuazione  della
    verifica triennale [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera
    e), con l'art. 77, comma 3,  del  regolamento],  che  si  concretizza
    nelle seguenti ipotesi: 
        2.12.1. la SOA nei quarantacinque giorni successivi alla  stipula
    del contratto non rilascia l'attestato revisionato; 
        2.12.2. in caso  di  sospensione,  la  relativa  procedura  viene
    sospesa per chiarimenti per un  periodo  superiore  a  quarantacinque
    giorni  e,  comunque,  la  SOA  rilascia  l'attestato  in  un   tempo
    complessivo superiore a novanta giorni dalla stipula del contratto; 
        2.12.3. la SOA  non  dichiara  l'esito  negativo  della  relativa
    procedura  ovvero  lo  dichiara  e   lo   comunica,   all'impresa   e
    all'Autorita', in un tempo complessivo  superiore  a  novanta  giorni
    dalla stipula del contratto, secondo le modalita' di cui al comma 7. 
        2.13. Inadempimento, con riferimento ai certificati di esecuzione
    lavori utili per rilasciare l'attestato di qualificazione  [combinato
    disposto dell'art. 73, comma 2, lettera f), con l'art. 83,  comma  7,
    del regolamento], che si concretizza nelle seguenti ipotesi: 
        2.13.1.  le  SOA  rilasciano  l'attestazione  di   qualificazione
    mediante certificati di lavori emessi dalle stazioni appaltanti,  non
    presenti nel casellario informatico e non confermati  dalle  stazioni
    appaltanti a seguito della richiesta inviata dalla SOA secondo quanto
    previsto nella determinazione dell'Autorita' n. 6 del 27 luglio  2010
    e nel successivo comunicato alle SOA n. 62  del  20  settembre  2010,
    nonche' nelle eventuali future prescrizioni dell'Autorita' stessa  in
    materia di obblighi/deroghe dagli  obblighi  di  consultazione  delle
    banche date detenute; 
        2.13.2. le SOA, avendo rilevato  l'esistenza  di  certificati  di
    lavori non presenti nel  casellario  informatico,  non  provvedono  a
    darne comunicazione alle stazioni appaltanti  e/o  all'Autorita'  per
    gli eventuali provvedimenti da emanarsi ai sensi dell'art.  6,  comma
    11, del codice. L'obbligo delle  SOA  decorre  dal  momento  in  cui,
    attraverso l'accesso al casellario informatico dell'Autorita',  viene
    accertato il mancato inserimento  nello  stesso  del  certificato  di
    lavori oggetto di verifica. 
        2.14. Inadempimento, con riferimento agli obblighi di inserimento
    nel casellario informatico [combinato disposto dell'art. 73, comma 2,
    lettera g), con l'art.  8,  comma  7,  lettere  d),  g)  ed  h),  del
    regolamento], che si concretizza nelle seguenti ipotesi: 
        2.14.1.  mancato   o   ritardato   inserimento   nel   casellario
    informatico, entro trenta giorni dal  rilascio  dell'attestazione  da
    parte della SOA, secondo  le  modalita'  telematiche  previste  dalla
    Autorita',  dei  certificati  di  cui  all'art.  86,  comma  7,   del
    regolamento,  presentati  dalle  imprese  per   essere   qualificate,
    relativi a lavori il cui committente non sia tenuto alla applicazione
    del codice e del regolamento, o a lavori eseguiti in proprio; 
        2.14.2.  mancato  o  ritardato  avvio  del  procedimento  di  cui
    all'art. 40, comma 9-ter, del codice  a  seguito  delle  segnalazioni
    provenienti dagli organismi di certificazione del sistema di qualita'
    aziendale, relative  all'annullamento  ovvero  alla  decadenza  della
    certificazione di qualita'; 
        2.14.3.  mancato   o   ritardato   inserimento   nel   casellario
    informatico da parte  delle  SOA,  entro  quindici  giorni  dal  loro
    rilascio, secondo le modalita' telematiche previste dalla  Autorita',
    delle attestazioni di qualificazione. 
        3. Comportamenti che determinano l'immeditata applicazione  della
    decadenza   dell'autorizzazione   ad   esercitare   l'attivita'    di
    attestazione [art. 73, comma 4]. 
        La sanzione della decadenza della  autorizzazione  ad  esercitare
    l'attivita' di attestazione delle SOA, da  irrogare,  secondo  quanto
    previsto dall'art. 73, comma  4,  del  Regolamento,  si  applica  nei
    confronti delle SOA, nei seguenti  casi,  oltre  quelli  previsti  al
    comma 3: 
          3.1. (comma 4, lettera a) al venire meno dei seguenti requisiti
    e condizioni: 
        3.1.1. costituzione nella forma della societa' per  azioni;  sede
    legale nel  territorio  della  Repubblica  (art.  64,  comma  1,  del
    regolamento). 
        3.1.2.  capitale  sociale  almeno  pari  a  1.000.000   di   euro
    interamente versato (art. 64, comma 2, del regolamento). La  sanzione
    in esame nell'arco temporale dal 25 dicembre 2010 al 5 dicembre  2011
    e' riferita al capitale sociale  minimo  richiesto  dal  decreto  del
    Presidente della Repubblica n. 34/2000 (€ 516.000), mentre a far data
    dal 5 dicembre 2011 il capitale sociale minimo  richiesto  e'  quello
    previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n.  207/2010  (€
    1.000.000). 
        3.1.3. patrimonio netto, costituito dal totale  della  lettera  A
    del passivo dello stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del  codice
    civile dell'ultimo  bilancio  depositato,  almeno  pari  al  capitale
    sociale (art. 64, comma 2, del regolamento); 
        3.1.4.  bilancio  delle  SOA  certificato   dalle   societa'   di
    revisione, iscritte nell'apposito albo, secondo i  criteri  stabiliti
    dal decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e  successive
    modificazioni (art. 64, comma 2, del regolamento). Il primo  bilancio
    per cui sussiste  l'obbligo  di  certificazione  e'  quello  relativo
    all'esercizio decorrente dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011; 
        3.1.5. oggetto esclusivo, come previsto art.  64,  comma  3,  del
    regolamento; 
        3.1.6.  divieto  di  erogare  servizi  di  qualsiasi  natura   ad
    operatori  economici,  direttamente  ovvero  a  mezzo   di   societa'
    collegate o di societa' in virtu' di rapporti contrattuali (art.  64,
    comma 3, del regolamento); 
        3.1.7. rispetto del principio di indipendenza di  giudizio  e  di
    assenza di qualunque interesse  commerciale,  finanziario  che  possa
    determinare comportamenti delle SOA non imparziali o  discriminatori,
    assicurato dalla composizione e dalla struttura  organizzativa  delle
    SOA, anche in presenza di eventuali  situazioni  di  controllo  o  di
    collegamento, individuate secondo quanto previsto dall'art. 2359  del
    codice civile (art. 64, comma 4, del regolamento); 
        3.1.8. possesso e mantenimento dei requisiti generali delle  SOA,
    intesi quali assenza  di  cause  ostative  riferite  alla  SOA,  alle
    persone giuridiche e fisiche (amministratori, legali  rappresentanti,
    soci diretti o indiretti, direttori tecnici e  personale  delle  SOA)
    appartenenti alla composizione e alla struttura  organizzativa  delle
    SOA, (art. 64, comma 6, e 65 del regolamento); 
        3.1.9. divieto di possedere, a qualsiasi titolo,  direttamente  o
    indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA  (art.  66,
    comma 1, del regolamento), per: 
        stazioni appaltanti e altri soggetti equivalenti [soggetti di cui
    all'art. 3, comma 1, lettera b), del regolamento]; 
        organismi che rilasciano i certificati del  sistema  di  gestione
    per la qualita' conformi alle norme europee serie  UNI  EN  ISO  9000
    [soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), del regolamento]; 
        soggetti indicati all'art. 34 del codice; 
        soggetti cui  possono  essere  affidate  la  progettazione  e  la
    direzionale lavori oltre che le attivita' di  supporto  [soggetti  di
    cui all'art. 90, comma 1, del codice]; 
        le regioni e le province autonome; 
        3.1.10.  possesso  di  azioni  di  una  SOA  nel  limite  massimo
    complessivo del venti per cento del capitale sociale, da parte  delle
    associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto  contratti
    collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle  imprese  edili
    ed  affini  o   di   comparto,   e   delle   associazioni   nazionali
    rappresentative   delle   stazioni   appaltanti,   ognuna   di   tali
    associazioni nella misura massima del dieci per  cento,  al  fine  di
    garantire  il  principio  dell'uguale  partecipazione   delle   parti
    interessate alla qualificazione (art. 66, comma 2, del regolamento); 
        3.1.11. possesso e mantenimento dei requisiti tecnici delle  SOA,
    con riferimento  all'organico  minimo,  al  personale  ulteriore,  ai
    soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
    controllo nelle SOA, nonche' ai soggetti che  svolgono  attivita'  in
    maniera diretta o indiretta in nome e per  conto  delle  SOA,  e  del
    requisito dell'attrezzatura informatica per  la  comunicazione  delle
    informazioni   all'Osservatorio,   conforme    al    tipo    definito
    dall'Autorita' (art. 67 del regolamento); 
        3.1.12. divieto di ricorrere a prestazioni  di  soggetti  esterni
    alla organizzazione aziendale delle  SOA,  per  l'espletamento  delle
    loro attivita' istituzionali (art. 70, comma 3, del regolamento); 
        3.1.13.  inadempienza  da  parte  della  SOA   alle   indicazioni
    dell'Autorita',   circa   eventuali    condizioni    da    osservarsi
    nell'esecuzione del contratto stipulato  con  un'impresa,  ovvero  in
    merito  alla  sospensione   o   all'annullamento   dell'attestazione,
    nell'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo  a  seguito  di
    motivata e documentata istanza di un'altra impresa ovvero di una  SOA
    o di una stazione appaltante (art. 71, comma 3, del regolamento); 
        3.2. (comma 4, lettera b) mancato inizio  dell'attivita'  sociale
    entro centottanta giorni dalla autorizzazione; 
        3.3. (comma 4, lettera c) interruzione dell'attivita' per piu' di
    centottanta giorni; 
        3.4. (comma 4, lettera d) omissione o rifiuto nel  comunicare  la
    sospensione e la decadenza dell'autorizzazione, il  fallimento  e  la
    cessazione della attivita', alle imprese qualificate e  a  quelle  in
    attesa di qualificazione; 
        3.5.  (comma  4,  lettera  e)  inosservanza  delle   disposizioni
    impartite dalla Autorita' con il provvedimento di sospensione di  cui
    all'art. 73, comma 3, del Regolamento; 
        3.6. (comma 4, lettera f) inosservanza delle disposizioni di  cui
    all'art. 85, comma 1, del regolamento che individuano i  criteri  cui
    le SOA devono attenersi, ai fini della qualificazione  delle  imprese
    che  hanno  affidato  lavorazioni  in  subappalto  e  delle   imprese
    subappaltatrici; 
        3.7. (comma 4, lettera f) inosservanza delle disposizioni di  cui
    all'art. 85, comma 2,  del  regolamento  che  si  concretizza,  nella
    attivita' di  attestazione,  nel  non  attribuire  la  qualificazione
    conformemente al contenuto dei certificati di esecuzione lavori o nel
    non segnalare alla Autorita' eventuali incongruenze  riscontrate  nei
    certificati  di  esecuzione  dei  lavori,  circa   la   presenza   di
    lavorazioni  relative  a  categorie  di  cui   all'allegato   A   del
    regolamento, non previste nel bando di gara  o  nell'avviso  o  nella
    lettera di invito nonche' nel contratto e  negli  eventuali  atti  di
    sottomissione o  aggiuntivi  debitamente  approvati;  documentazione,
    quest'ultima, che deve  essere  richiesta  dalla  SOA  alla  stazione
    appaltante che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori; 
        3.8. (art. 40, comma 9-ter, del codice) inosservanza  all'obbligo
    di dichiarare la decadenza dell'attestato di  qualificazione  qualora
    sia accertato che lo stesso  sia  stato  rilasciato  in  carenza  dei
    requisiti prescritti dal regolamento ovvero che sia  venuto  meno  il
    possesso dei predetti requisiti. 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
    

     

    in G.U.R.I. del 4 aprile 2011, n. 77- Suppl. Ordinario n.91
    
    Ultimo aggiornamento Martedì 05 Aprile 2011 12:06
     

    Sicurezza nei luoghi di lavoro: la consulenza resa alle P.A.

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    N. 7124/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 1509 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso integrato da motivi aggiunti n. 1509 del 2011 proposto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal prof. avv. Fabio Cintioli presso il cui studio in Roma, Via Salaria n. 259, è elettivamente domiciliato;
    contro
    C. spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dal prof. avv. Andrea Guarino e dall'avv. Cecilia Martelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Guarino in Roma, Piazza Borghese n. 3;
    nei confronti di
    - S. spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandataria del RTI con le mandanti CS. srl + 5, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lepore presso il cui studio in Roma, Via Polibio n. 15, è elettivamente domiciliata;
    - I. srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandataria del RTI con le mandanti IA. srl + 3, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dal prof. avv. Stefano Vinti e dall'avv. Chiara Carosi presso il cui studio in Roma, Via Emilia n. 88, è elettivamente domiciliata;
    - CO. spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandataria del RTI con la mandante DC. spa, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Versaci e Cristina Carnielli,
    per l'annullamento
    a) dei provvedimenti di C. spa, non conosciuti, di aggiudicazione della gara a procedura aperta strutturata in n. 6 autonomi lotti per la "Fornitura di Servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni";
    b) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali;
    c) in via subordinata con i predetti atti, in parte qua, del bando di gara, del disciplinare di gara e del capitolato tecnico.
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soc C. Spa e di Soc S. Spa e di Soc I. Srl e di Soc M. Spa + Rti;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2011 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    La C. spa con bando spedito per la pubblicazione nella G.U.UE del 23.10.2009 ha indetto una gara a procedura aperta, strutturata in sei autonomi lotti, avente ad oggetto la fornitura di servizi relativi alla gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, giusta quanto previsto dalle disciplina di cui al d.lgvo n. 81/2008.
    Più in particolare, alla luce di quanto stabilito dal capitolato tecnico, rientravano nell'oggetto della gara de qua le seguenti attività:
    a) la redazione o revisione del documento di valutazione dei rischi (DVR), che costituisce lo strumento di base per individuare i rischi dei lavoratori sul posto di lavoro al fine di valutare l'adeguatezza delle misure di protezione e prevenzione che dovranno essere adottate;
    b) la fornitura del Servizio di Prevenzione e protezione (SdP) - il quale ha l'obiettivo di assicurare all'amministrazione le risorse professionali necessarie per presidiare il servizio di prevenzione e protezione individuale secondo quanto richiesto dal d.lgvo n. 81/08 - che obbliga il futuro aggiudicatario a fornire il responsabile esterno del servizio de quo (RSPP) nonché l'addetto al medesimo servizio (ASPP);
    c) la fornitura del servizio denominato " Misure di sicurezza nei cantieri (MSC)", avente ad oggetto la fornitura all'amministrazione delle risorse e degli strumenti necessari a garantire la tutela della salute e della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili che rientrano nel campo di applicazione del citato decreto legislativo, in forza del quale l'aggiudicatario si impegna ad assicurare all'amministrazione la nomina del coordinatore per la progettazione o del coordinatore per l'esecuzione;
    d) lo svolgimento di servizi alle persone tra cui il servizio relativo al Piano di formazione informazione ed addestramento che prevede la realizzazione di corse di formazione che devono essere tenuti da persone esperte o da determinati enti che operano in collaborazione con gli ordini professionali degli ingegneri.
    In esito allo svolgimento della gara in questione sono risultati aggiudicatari il rti con mandataria la spa S. (lotti nn. 1, 4 e 6), il rti con mandataria la srl I. (lotto n. 3) e il rti con mandataria la spa COM metodi (lotti n. 2 e 5).
    Questi ultimi provvedimenti sono stati impugnati con il presente gravame, affidato ai seguenti motivi di doglianza:
    1) Violazione e falsa applicazione delle norme di cui al d.lgvo n. 163/2006 relative ai servizi di ingegneria e al divieto di subappalto (artt.90, 91, 93, 94 e 118), alla predisposizione dei piani di sicurezza e coordinamento (art. 133 e all.XXI art. 25) ed alla direzione dei lavori (art. 132), ai requisiti di capacità tecnica e professionale dei prestatori di servizi (art. 42). Violazione dei principi in materia di affidamento dei contratti pubblici. Violazione dei principi del buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione. Disparità di trattamento. Eccesso di potere;
    2) Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi di cui al d.lgvo n. 81/08 in materia di servizio di prevenzione e protezione (art. 31 e ss) ed in materia di corsi di formazione (art. 37). Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di delega di funzioni (artt.16 e 17 del d.lgvo n. 81/2008). Difetto dei presupposti. Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della p.a. e dei principi generali in materia di organizzazione e responsabilità della p.a.
    Sempre con il proposto gravame l'Ordine ricorrente ha, altresì, impugnato, in via subordinata il bando di gara, qualora tale atto non dovesse essere interpretato in linea con i principi di cui al d.lgvo n. 81/2008, i quali impongono per una serie di attività (coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dell'opera pubblica, coordinatore per l'esecuzione nei cantieri, responsabile esterno e addetto del servizio di prevenzione e protezione) un rapporto diretto del professionista con l'amministrazione, deducendo a tal fine le medesime doglianze prospettate avverso i provvedimenti di aggiudicazione.
    Da ultimo il suddetto ordine ha impugnato con motivi aggiunti la determinazione dell'intimata C. n. 5619/2011 del 22.2.2011, con cui quest'ultima, in relazione all'informativa presentata dal ripetuto Ordine ai sensi dell'art. 243 bis del d.lgvo n. 163/2006, ha fatto presente di non voler procedere in autotutela all'annullamento delle aggiudicazioni e della disciplina di gara ritenendo infondate le doglianze a tal fine prospettate nella citata informativa, deducendo le medesime censure già proposte in via principale.
    Si sono costituiti sia C. spa sia i raggruppamenti aggiudicatari dei lotti di cui alla contestata gara, prospettando l'inammissibilità del proposto gravame e contestando con ampie e stringenti argomentazioni la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali.
    Alla pubblica udienza del 15 luglio 2011 il gravame è stato assunto in decisione.
    Il Collegio ritiene di prescindere dal previo esame delle numerose eccezioni di inammissibilità sollevate sia dalla resistente C. che dai raggruppamenti controinteressati in ragione della manifesta infondatezza delle dedotte censure.
    Con il primo motivo di doglianza è stata contestata la legittimità della disciplina di gara come applicata dalla C. per quanto riguarda la nomina delle figure professionali del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, prevista nell'ambito dell'espletamento del servizio denominato Misure di sicurezza dei cantieri, nomina che è stata riservata unicamente all'aggiudicatario.
    In merito è stato fatto presente che:
    I) gli incarichi de quibus rientrano nell'ambito dei servizi attinenti l'ingegneria previsti e disciplinati dagli artt. 92 e ss. del codice dei contratti;
    II) le citate norme stabiliscono per l'affidamento dei suddetti incarichi il ricorso a procedure competitive, facendo sempre salva l'esigenza fondamentale della sussistenza di un necessario rapporto diretto e personale del professionista con l'amministrazione stessa, come si evince dalla necessità di indicare nominativamente fin dall'offerta presentata in sede di gara i professionisti incaricati, dalla affermazione della responsabilità personale del soggetto incaricato e dal divieto di subappalto sancito dall'art. 91;
    III) in simile contesto normativo le clausole del disciplinare di gara laddove affidano unicamente al fornitore la successiva nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e laddove prevedono la valutazione dell'offerta tecnica con riferimento alla procedura proposta per la selezione delle predette figure -per come applicate dalla resistente C. - sono illegittime in quanto violano le disposizioni del Codice dei contratti sopra richiamate che escludono modalità di affidamento diverse da quelle previste e che vietano espressamente il subappalto in virtù del richiamato principio del rapporto diretto tra professionista e amministrazione, a garanzia della qualità della prestazione.
    La dedotta censura è infondata.
    Al riguardo, in linea con quanto dettagliatamente prospettato in merito da tutte le parti resistenti, deve essere evidenziato che la tesi ricorsuale si basa su un presupposto erroneo, in quanto le attività de quibus, previste e disciplinate dall'art. 98 del d.lgvo n. 81/2008, non sono riservate istituzionalmente agli ingegneri e agli architetti, bensì possono essere affidate anche ad altre categorie professionali.
    Alla luce di tale contesto normativo risulta evidente, come efficacemente illustrato da C., che la natura dei servizi di ingegneria risultano essere radicalmente diversa dal servizio oggetto della contestata procedura selettiva, in quanto mentre i primi consistono principalmente negli incarichi di progettazione tecnica, preliminare ed esecutiva, e di coordinamento della sicurezza funzionale alla esecuzione delle opere pubbliche, il servizio richiesto da C. ha ad oggetto un servizio di consulenza gestionale svolto nei confronti dell'amministrazione come soggetto gravato degli obblighi di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgvo n. 81/08.
    Da ciò ne discende che l'invocato art. 91 del Codice dei Contratti non è applicabile nella fattispecie in esame, dato che la predetta disposizione si riferisce unicamente all'affidamento di attività istituzionalmente di competenza degli ingegneri e degli architetti, con la conseguenza ulteriore che non sussiste la violazione del divieto di subappalto nonchè del più generale divieto di affidamento con procedure diverse da quelle previste dal codice dei contratti, così come stabilito dal comma 8 del predetto art. 91, per cui ben può ritenersi applicabile per l'assegnazione dei ripetuti incarichi l'art. 118, comma 12, del c.c.p, che non considera come subappalto l'affidamento di incarichi specifici a lavoratori autonomi.
    Con al seconda doglianza l'ordine ricorrente, premesso che in base alla disciplina di cui agli artt. 31 e 32 del d.lgvo n. 81/2008, " il datore di lavoro, che nell'ambito della p.a. è il dirigente con compiti gestionali, ha il compito, non delegabile, di designare il responsabile del servizio di prevenzione protezione e di nominare gli addetti al servizio dallo stesso organizzato e gestito", afferma che l'operato della stazione appaltante risulta in palese contrasto con la richiamata normativa in quanto viene rimessa la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi all'aggiudicatario che è un soggetto terzo, estraneo all'amministrazione.
    Anche tale doglianza deve essere rigettata in quanto, come chiaramente rilevato da tutte le parti resistenti, il servizio fornito dall'aggiudicatario si limita unicamente ad un contributo tecnico ed organizzativo circoscritto alla fase della ricerca e della selezione delle professionalità più adeguate, restando riservata all'esclusiva competenza delle singole amministrazioni la nomina del responsabile del servizio.
    Ugualmente, anche per quanto concerne la redazione del documento di valutazione dei rischi, la formale adozione dello stesso è riservato ai competenti organi dell'amministrazione, i quali ben possono avvalersi per la predisposizione dello stesso di strutture ausiliare tecniche anche esterne.
    Infondate devono essere dichiarate sia le doglianze prospettate in via subordinata avverso il bando di gara sia quelle dedotte con i motivi aggiunti avverso il diniego di autotutela, in quanto identiche a quelle testè esaminate.
    Ciò premesso il proposto gravame deve essere rigettate.
    Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1509 del 2011, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
    Condanna l'Ordine ricorrente al pagamento, in parti uguali, a favore di C. spa e dei tre raggruppamenti resistenti delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 8.000,00 (Euro ottomila/00).
    Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Bruno Amoroso
    L'ESTENSORE
    Giuseppe Sapone
    IL CONSIGLIERE
    Domenico Lundini
     
    Depositata in Segreteria il 5 settembre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     


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