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Interesse alla "salubrità ambientale": chi può reclamarne tutela?
N. 231/2012 Reg. Prov. CollN. 216 Reg. Ric.ANNO 2011REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 216 del 2011, proposto da:P. S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Davide Calderoni, con domicilio eletto presso avv. Davide Calderoni in L'Aquila, via G.Saragat;controRegione Abruzzo, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;nei confronti diProvincia di L'Aquila, rappresentata e difesa dagli avv. Pierfranco De Nicola, Francesca Tempesta, con domicilio eletto presso Provincia Ufficio Legale in L'Aquila, via Monte Cagno;Comune di L'Aquila;M. S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Maurizio Rencricca, Aldo Travi, con domicilio eletto presso avv. Maurizio Rencricca in L'Aquila, via Ulisse Nurzia, 26;per l'annullamentoDEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA N. 109 DEL 30/8/2010, PUBBLICATO SUL BURA DELLA REGIONE ABRUZZO IL 6/10/2010, TRAMITE IL QUALE LA SOC. M. E' STATA AUTORIZZATA ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.Visti il ricorso e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, della Provincia dell'Aquila e di M. S.p.A.;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 febbraio 2012 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTOAvverso l'atto in epigrafe individuato, la società ricorrente proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato, trasposto, per effetto di opposizione formulata dalla controinteressata, innanzi al TAR.L'atto impugnato autorizza la società controinteressata alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato da biomasse vegetali solide vergini, della potenza di MW 5,5, da ubicarsi nel Comune dell'Aquila, frazione Paganica, località ...omissis..., particelle 21, 41, 43, 769, 855, 865, 873, 876, 879, 908, 1042, 1044 (primo lotto), 1032, 1034, 1036, 1038, 1040, 1104, 1180 e 1182 (secondo lotto).Premessa la propria legittimazione a ricorrere, stante la qualità di esercente attività commerciale di produzione e vendita di prodotti alimentari, in particolare di prodotti derivanti dalla macellazione e lavorazione di animali, con sede ubicata nel medesimo agglomerato industriale in cui andrebbe realizzato l'impianto in questione, la ricorrente deduce:1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.lg.s 387/2003, dell'art. 4 della L.R. n. 27/2006, dell'art. 271 del d.lgs. 152/2006, nonché della delibera di G.R. n. 517/2007. Difetto di motivazione e difetto di istruttoria: la delibera di G.R. richiamata, sulla scorta dell'art. 271 d.lgs. n. 152/2006, ha individuato valori di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelle nazionali, approvando i criteri per l'adozione delle autorizzazioni per le emissione di fumi in atmosfera, prevedendo al punto f) dell'allegato 3 che le emissioni inquinanti nella Regione Abruzzo debbano rispettare i limiti previsti dal d.lgs. n. 152/2006 diminuiti del 30 %; nonostante le emissioni previste per l'impianto in questione non rispettino i limiti indicati, l'ARPA ha emesso parere favorevole così derogando inammissibilmente a quanto previsto dalla L.R. n. 27/2006; la Conferenza dei Servizi non ha preso atto del parere favorevole espresso dall'ARPA e la Giunta Regionale non ha mai autorizzato la deroga; in ogni caso il parere ARPA è privo di motivazione in ordine alla autorizzata deroga, senza alcuna valutazione comparativa degli interessi coinvolti tra i quali quello superprimario della tutela della salubrità ambientale e della salute, che ridonda anche in vizio di istruttoria;2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 comma 1 lett.f) e comma 2 lett b) delle norme di attuazione del Piano Stralcio Difesa Alluvioni vigente nella regione Abruzzo: la zona di intervento è ricompressa fra quelle a pericolosità idraulica media; all'interno di tali zone, secondo il piano stralcio difesa alluvioni, i nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici possono essere utilizzati solo compatibilmente con i vincoli di tutela ambientale o paesistica che non risultano considerati; neppure è stato effettuato il previo studio di compatibilità idraulica;3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 e dell'art. 29 del d.lgs. n. 152/2006: a norma della disposizione indicata, tutti i progetti caratterizzati da un significativo impatto ambientale e sul patrimonio culturale devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale, e tra questi gli impianti di forestazione e deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo per una superficie superiore a 5 HA, i progetti di ricomposizione dei fondi superiori a 200 HA, i cambiamenti di uso di aree non coltivate per una superficie ulteriore a 10 HA; la biomassa da utilizzare nell'impianto autorizzato è costituita da cippati di legno che dovrebbero provenire da un'area molto vasta, in massima parte protetta, la cui coltura si estenderebbe, secondo il piano di approvvigionamento indicato, nella piana del Fucino e nella fascia litoranea teramana; l'approvvigionamento prevede inoltre l'uso di biomasse tratte dai prodotti dell'agricoltura con previsioni di modifica dei processi produttivi attuali, soprattutto con riguardo alla barbabietola, con area di intervento localizzata nella zona pescarese e nella zona sabina; con riferimento alle biomasse forestali il piano di approvvigionamento prevede una zona di intervento con riferimento alle biomasse forestali avente un raggio di 70 Km a partire dal Comune dell'Aquila; l'impianto in questione è dunque idonea ad incidere in modo rilevante sul sistema agricolo e forestale dell'intera Regione, senza che sia stata operata alcuna valutazione di impatto;4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, dell'art. 4 della L.R. 27/2006 e della deliberazione di G.R. n. 351/2007: alla Conferenza di servizi non ha partecipato la Soprintendenza al patrimonio storico, artistico e culturale, con conseguente illegittimità del provvedimento conclusivo della conferenza e dunque del provvedimento di autorizzazione finale.Concludeva per l'accoglimento del ricorso.Si costituivano la Regione Abruzzo e la controinteressata, svolgendo preliminarmente difese di rito (in ordine alla eccepita carenza di legittimazione e di interesse al ricorso) e nel merito chiedendo dichiararsi il ricorso infondato, stante la piena legittimità dei provvedimenti impugnati.Le parti depositano cospicua documentazione e relazioni tecniche di parte.All'esito della pubblica udienza del 29 febbraio 2012, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.DIRITTOLa società ricorrente, che gestisce uno stabilimento industriale di trasformazione alimentare (salumificio), impugna gli atti con cui la società controinteressata è stata autorizzata alla costruzione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomasse vegetali.Il Collegio deve preliminarmente darsi carico di scrutinare la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso svolta dalla difesa di parte controinteressata sul rilievo che "la ricorrente è una società che gestisce un insediamento industriale: non pare dunque che sia legittimata a far valere in giudizio un interesse individuale delle persone, come è invece il diritto alla salute (e ciò anche a prescindere da ogni considerazione sulle emissioni della ricorrente)" (cfr. memoria depositata in data 19 maggio 2011).Va sul punto precisato che la società ricorrente individua la sua legittimazione a ricorrere (sulla quale sviluppa il punto 1) in diritto del ricorso) sulla circostanza che esercita attività commerciale di produzione e vendita di prodotti alimentari, in particolare di prodotti derivati dalla macellazione e lavorazione di animali, con sede ubicata nel medesimo agglomerato industriale in cui dovrebbe essere realizzato l'impianto di produzione dell'energia elettrica, "rispetto alla localizzazione del quale si trova distante pochi metri", e il suo interesse nella conservazione di uno status quo che si assume vulnerato per la paventata produzione di "consistenti emissioni in atmosfera, in particolare ceneri volanti da ciclone, nonché scorie volatili di combustione e ceneri di caldaia, idonee ad incidere, in via generale, sulla salubrità dell'ambiente circostante con annesse problematiche inerenti alla salvaguardia del diritto alla salute di coloro che operano nella zona e, in via derivata, sulle stesse attività commerciali esercitate dai ricorrenti. Oltre a ciò, in assenza di una rete delle acque bianche, la società M. ha predisposto una soluzione progettuale per lo scarico delle dette acque nel corso d'acqua superficiale ""...omissis..." con ulteriore rischio di inquinamento ambientale" (cfr. ricorso, rectius atto di costituzione davanti al TAR a seguito di opposizione al ricorso straordinario al Presidente della repubblica, pag. 7).E' noto che l'interesse a ricorrere deve avere carattere personale, diretto ed attuale, e consistere nell'aspettativa di ottenere un vantaggio, ovvero una utilità di carattere oppositivo (eliminazione di un provvedimento restrittivo delle proprie situazioni giuridiche soggettive) ovvero pretensivo (ottenimento di una sovvenzione o altro beneficio).Nel caso di specie, l'interesse che sosterrebbe il ricorso è individuato, dalla stessa ricorrente, in una posizione soggettiva che intenderebbe conservare un "ambiente salubre", in tesi compromessa dalla vicinitas di un impianto (quello oggetto della contestata autorizzazione) non adeguato alle (o non rispettoso delle) vigenti normative.Tale posizione soggettiva è definita, dalla Corte Costituzionale, come "diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività", sul rilievo che il bene ambientale comprende "la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acqua, suolo e territorio in tutte le sue componenti), l'esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni" (cfr. Corte cost., 28.5.1987, n. 210).Il danneggiamento (ovvero il pericolo di danneggiamento) di tale patrimonio, integrando un peggioramento delle condizioni di vita e la messa in pericolo delle condizioni di salute, può essere posto a base di un ricorso giurisdizionale che prospetti appunto la lesione (o la messa in pericolo) di un interesse sostanziale di tipo oppositivo.Osserva tuttavia il Collegio che tale posizione soggettiva e, per converso, tale interesse possono essere ragionevolmente imputati solo alla persona "fisica", ne confronti della quale può evidentemente predicarsi una "tutela della salute umana" ovvero un "diritto all'ambiente salubre", ma non già nei confronti di una persona giuridica, che, per definizione, non può subire alcun danno alla salute se non in quanto rappresentativa di interessi collettivi ovvero, legalmente, di interessi diffusi.Ma non è il caso di specie.La società ricorrente è società commerciale che vanta effettivamente una "vicinitas" con l'impianto in questione ma non fa valere alcun interesse urbanistico o commerciale.E soprattutto non può vantare un interesse genericamente "ambientale", non facendo parte il diritto all'ambiente salubre del suo patrimonio giuridico soggettivo.A conferma di tale conclusione non può sottacersi che la stessa ricorrente, allorché cerca di ricostruire la sua posizione legittimante, fa richiamo alla situazione di coloro che lavorano nello stabilimento (che è posizione non affatto "personale" della società ricorrente) e alla esigenza di "salvaguardia del diritto alla salute di coloro che operano nella zona e, in via derivata, sulle stesse attività commerciali esercitate dai ricorrenti", ossia a situazioni non personali e non dirette, e dunque non legittimanti la proposizione di un ricorso giurisdizionale.D'altra parte, si osserva che l'eventuale annullamento dell'autorizzazione, che ripristinerebbe, secondo la ricorrente, le condizioni di salubrità dell'ambiente, non rifluirebbe affatto nella situazione della società ricorrente, il cui patrimonio soggettivo resterebbe del tutto invariato.Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.La soluzione in rito esime il Collegio dalla disamina dei motivi di ricorso e consente la compensazione integrale delle spese di giudizio, con espressa declaratoria di irripetibilità del contributo unificato.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo - L'AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.Spese compensate e contributo irripetibile.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:IL PRESIDENTECesare MastrocolaL'ESTENSOREMaria AbbruzzeseIL CONSIGLIEREElvio AntonelliDepositata in Segreteria il 5 aprile 2012(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)Criteri di valutazione dell'offerta: vanno stabiliti "ex ante"!
N. 1258/2012 Reg. Sent.
N. 2028 Reg. Ric.
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2028 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da N. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Pettinelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Mestre-Venezia, Piazzale Leonardo da Vinci, 8/A;
contro
Ministero Infrastrutture - Magistrato Alle Acque - Ispettorato Generale per la Laguna di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
- degli inviti a formulare l'offerta alle controinteressate del luglio 2011, relativi agli spazi acquei rispettivamente di mq. 1933.10, 1205.00 e 710.90;
- dei verbali di gara del 31.8.2011, relativi agli spazi acquei, nella parte in cui hanno ammesso alla gara la Falegnameria B., la N. e l'A.T.I. dalle stesse costituita;
- dei verbali di gara dell'8.09.2011, nella parte in cui hanno stabilito i criteri per l'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica dopo l'apertura delle buste;
- dei verbali di gara del 12.09.2011;
- delle note prott. nn. 8305, 8300, 8303 del 28.09.2011;
- delle aggiudicazioni definitive alle controinteressate;
- nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Infrastrutture - Magistrato Alle Acque - Ispettorato Generale per la Laguna di Venezia.
Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale N. S.A.S. in proprio e quale mandataria dell'A.T.I. costituenda con la Falegnameria B. s.n.c., entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Francesco Acerboni e Roberta Ravagnan, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Mestre-Venezia, via Torino, 125.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2012 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di ricorso (n.r.g. 2028/2011) notificato il 14.11.2011 e depositato il 29.11.2011, N. s.r.l. ha adito l'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento degli atti, meglio in epigrafe specificati, concernenti l'affidamento in concessione di spazi acquei demaniali presso la laguna di Venezia.
2. Con il primo motivo di gravame, la ricorrente deduce la violazione dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere alle gare a evidenza pubblica.
2.1. Lamenta, nello specifico, che la Commissione di gara avrebbe provveduto a stabilire i criteri (rectius sottocriteri) di valutazione delle offerte dopo aver aperto le buste contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta tecnica.
2.2. Il motivo è fondato.
2.3. Risulta, infatti, per tabulas, dalla documentazione posta agli atti di causa, che i criteri di valutazione concernenti la parte progettuale e di sviluppo economico - finanziario, sono stati stabiliti dalla Commissione di gara successivamente all'apertura delle buste contenenti la predetta documentazione amministrativa e l'offerta tecnica (cfr. verbale n. 1, pag. 2).
2.4. Ad avviso del Collegio, tale modus operandi viola i principi di trasparenza e imparzialità che devono connotare l'azione della P.A. in sede di valutazione delle offerte dovendosi, infatti, considerare preclusa alla Stazione appaltante la possibilità di introdurre criteri per l'attribuzione dei punteggi, allorchè le buste contenenti la documentazione di gara siano state aperte e, pertanto, ne sia divenuto noto o conoscibile il contenuto (ex multis, T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 3 novembre 2008, n. 1476).
3. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la violazione dei principi di par condicio e di concorrenza, per avere la Stazione appaltante autorizzato le ditte contro interessate a concorrere in A.T.I., sebbene tale forma di partecipazione non fosse prevista nella lettera d'invito.
3.1. La doglianza è suscettibile di positiva definizione.
3.2. Osserva, al riguardo, il Collegio, che nel caso di specie, trattandosi di una procedura selettiva per l'affidamento in concessione di spazi acquei demaniali, l'art. 37, comma 12, del d. lgs. 163/2006, può trovare applicazione soltanto nei limiti in cui tale disposizione sia stata richiamata nell'avviso di intendimento a concedere o lettera d'invito.
3.3. Deve, pertanto, ritenersi lesiva dei richiamati principi di concorrenza e par condicio, la decisione della Stazione appaltante di autorizzare ex post uno o alcuni dei concorrenti ad associarsi in A.T.I., senza che tale forma partecipativa sia stata preventivamente prevista nella lettera d'invito, atteso che gli eventuali aspiranti, non singolarmente in possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, non essendo in grado di sapere, in via preventiva, di poter usufruire di tale strumento potrebbero desistere dal parteciparvi o, comunque, partire da una posizione particolarmente svantaggiosa, ad essi non imputabile.
4. Tanto basta a ritenere il ricorso meritevole di accoglimento con assorbimento delle ulteriori censure proposte, anche con motivi aggiunti.
5. Si può quindi passare in esame il ricorso incidentale.
6.1. Con la prima doglianza, l'A.T.I. contro interessata lamenta la mancata esclusione della ricorrente principale per non aver sottoscritto il piano economico finanziario e per aver inserito tale documento all'interno della busta "A" anziché "B".
6.2. Il motivo è infondato.
6.3. Si deve, infatti, rilevare al riguardo che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, la mancata sottoscrizione di un documento richiesto dal bando (peraltro inserito in una busta anziché in un'altra, ma non di meno incluso nel plico contenete l'offerta) non può costituire causa di esclusione dalla gara, allorquando, come nel caso di specie, tale mancanza non sia espressamente sanzionata in tal senso, non si rinvengano dubbi sulla paternità e provenienza dello stesso e non vi siano ragioni per dubitare dell'integrità del suo contenuto.
7. Appare, altresì, privo di fondamento anche il secondo motivo con cui il ricorrente incidentale deduce che la N. s.r.l. avrebbe dovuto essere estromessa dalla gara per non aver reso le dichiarazioni di cui all'art. 38 del d. lgs. 163/06.
7.1. Osserva, invero, il Collegio che in tema di concessioni demaniali, qualora la lex specialis di gara non preveda la pena dell'esclusione per la mancata osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità e l'oggetto delle dichiarazioni di cui all'art. 38 del d. lgs. 163/06, l'eventuale comportamento omissivo del partecipante, che sia comunque in possesso di tutti i prescritti requisiti, non produce alcun pregiudizio agli interessi presidiati dalla richiamata disposizione, ricorrendo, infatti, in tal caso, una ipotesi di falso innocuo che, nella fattispecie in esame, è stato peraltro sanato in sede di integrazione documentale.
8. Del pari destituito di fondamento, è anche il terzo mezzo di gravame incidentale con cui l'A.T.I. contro interessata lamenta la mancata esclusione della N. s.rl. per violazione dell'art. 38, secondo capoverso, lett. f), del codice degli appalti pubblici, avendo invero la predetta società provveduto a rilasciare l'area occupata nei termini richiesti dal Magistrato alle Acque con nota del 10.08.2007, prot. n. 8347.
8.1. Sotto altro profilo, giova rilevare che la valutazione del contegno rilevante ai fini della richiamata disposizione, attiene al merito amministrativo ed è dunque sindacabile, in questa sede, solo nelle ipotesi di manifesta illogicità e irragionevolezza, vizi questi che, tuttavia, non si rinvengono nel caso di specie, anche in ragione del fatto che la N. s.r.l. ha iniziato l'attività di gestione di spazi acquei che la contro interessata assume quale condotta censurabile ai sensi dell'art. 38, secondo capoverso, lett. f), del d.lgs. 163/06, in forza di un titolo valido ed efficace fino al suo definitivo annullamento da parte del Giudice amministrativo.
9. Deve, inoltre, dichiararsi inammissibile per tardività, il primo motivo del ricorso incidentale proposto in via subordinata, posto che gli avvisi d'intendimento a concedere di cui si lamenta l'illegittimità risalgono al febbraio del 2011 e, pertanto, avrebbero dovuto essere impugnati entro i prescritti termini decadenziali.
9.1. Nel merito, le censure con esso proposte non potrebbero comunque trovare accoglimento in quanto il c.d. diritto di insistenza, della cui violazione si duole la contro interessata, è stato abrogato dall'art. 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in l. 26 febbraio 2010, n. 25, che, modificando l'art. 37 cod. nav., ha eliminato ogni diritto di preferenza, in sede di rinnovo, in favore del precedente concessionario.
10. Privo di pregio è, infine, il secondo e ultimo motivo a carattere subordinato, con cui si rileva, con riferimento a uno degli spazi acquei messi a concorso, la mancanza dei necessari presupposti urbanistici e edilizi.
10.1. Giova rilevare al riguardo che la procedura selettiva de qua ha avuto per oggetto esclusivamente l'assentimento di spazi acquei demaniali senza considerare, in alcun modo, le eventuali infrastrutture per la terraferma (queste sì soggette alla normativa urbanistica) le quali, come tra l'altro osservato dalla stessa Commissione di gara, restano irrilevanti ai fini concessori (cfr. verbale n. 2).
11. Si possono quindi passare in esame i motivi aggiunti al ricorso incidentale.
12. Con il primo motivo aggiunto (il quale propone, in parte, le medesime censure esposte nel primo motivo di ricorso incidentale) si lamenta la mancata esclusione della N. s.r.l. per aver prodotto alcuni documenti obbligatori senza però sottoscriverli.
12.1. La censura non è suscettibile di essere accolta per le medesime ragioni esposte sul primo motivo di ricorso incidentale.
12.2. Si deve, tuttavia, evidenziare, a proposito della dedotta non riferibilità dell'offerta depositata dalla ricorrente, che tale assunto non trova riscontro dagli atti di causa dai quali è invece agevole rilevare la perfetta riferibilità di tale offerta la quale, oltre ad essere sottoscritta dal rappresentante della N. s.r.l., appare connotata da precisi indici identificativi.
13. Insuscettibile di accoglimento è, altresì, il secondo motivo aggiunto al ricorso incidentale con cui ci si duole della mancata esclusione della ricorrente principale per non aver presentato alcuni documenti per i quali la Commissione di gara avrebbe richiesto un'integrazione illegittima.
13.1. In particolare, per quanto riguarda l'asserita violazione degli artt. 38 e 46 del codice dei contratti pubblici, il Collegio rinvia alle considerazioni già svolte riguardo al secondo motivo di ricorso incidentale.
13.2. Per quanto concerne, invece, la dedotta invalidità delle autocertificazioni prodotte dalla N. s.r.l., è agevole rilevare che nel caso di specie non appariva indispensabile l'allegazione della carta d'identità per la verifica dell'autenticità della firma, in quanto sottoscritte dal legale rappresentante della predetta s.r.l. alla presenza di un pubblico ufficiale.
14. Destituito di fondamento appare anche il terzo motivo aggiunto con cui si deduce l'inammissibilità dell'offerta proposta dalla N. per aver inserito nella propria domanda di partecipazione elementi relativi alo piano economico - finanziario, attesa l'insussistenza di eventuali profili di illegittimità nella domanda così presentata.
15. Palesemente infondato è, infine, il quarto e ultimo motivo aggiunto al ricorso incidentale considerato che le rilevate divergenze tra il progetto tecnico edilizio e il piano economico - finanziario non sono tali da configurare i lamentati vizi di illegittimità.
15.1. Per quel che riguarda, invece, l'infondatezza dell'ulteriore censura concernete l'asserita violazione delle norme urbanistiche, il Collegio rinvia alle considerazioni già esposte in relazione al secondo motivo di ricorso incidentale a carattere subordinato.
16. Deve, da ultimo, essere respinta l'istanza risarcitoria avente ad oggetto le spese sostenute dalla ricorrente incidentale per la partecipazione alla procedura selettiva de qua, atteso che tali oneri rappresentano il "prezzo dell'acquisto di una opportunità di guadagno" e restano, pertanto, a carico del soggetto che abbia preso parte alla gara, e ciò sia nel caso di aggiudicazione, sia nella ipotesi di mancata aggiudicazione (ex multis, Cons. St., sez. V, n. 808/10).
16.1. A medesime conclusioni deve giungersi con riferimento al mancato guadagno che la controinteressata si prospettava per l'intero periodo di gestione della concessione.
16.2. In tale ipotesi, infatti, la ripetizione, parziale o totale della gara, derivante dall'annullamento degli atti impugnati, ben si atteggia quale risarcimento in forma specifica e l'onere per l'amministrazione di rinnovare la procedura selettiva è di per sé sufficiente a dare piena e diretta soddisfazione a ogni pretesa risarcitoria.
17. Considerata la peculiarità della fattispecie controversa sussistono, tuttavia, giustificati motivi per compensare, tra le parti in causa, le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso rubricato sub r.g. 2028/2011;
- dichiara il ricorso incidentale in parte inammissibile e in parte infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso - Presidente
Claudio Rovis - Consigliere
Enrico Mattei - Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE
Bruno Amoroso
L'ESTENSORE
Enrico Mattei
Depositata in Segreteria l'11 ottobre 2012
Concorsi pubblici riservati: i requisiti valgono anche per gli interni
N. 367/2011 Reg. Prov. Coll.N. 154 Reg. Ric.ANNO 2009REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 154 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:C. B., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Aluigi, con domicilio eletto presso G. C. in Bologna, via ...omissis...;controComune di Rimini, rappresentato e difeso dall'avv. Wilma Marina Bernardi, con domicilio eletto presso F. B. in Bologna, Strada ...omissis...;nei confronti diM. B., D. D., G. F.;per l'annullamentoquanto al ricorso introduttivo:della determinazione dirigenziale n. 653 del 30 aprile 2009, trasmessa con nota altresì impugnata prot. 486905 del 4 maggio 2009, notificata il 5 maggio 2009, del Dirigente dell'Organizzazione e gestione del personale, dott. A. B., di esclusione della ricorrente, unitamente ad altri 4 candidati, dal concorso a nove posti di Commissario di polizia municipale indetta con determina dirigenziale del 27 novembre 2008 n. 1971, per pretesa carenza del requisito della maturazione alla data di scadenza del bando dei cinque anni di servizio nel profilo propedeutico di ispettore di P.M. (art. 2 comma 1 lett. d) del bando);quanto ai motivi aggiunti di ricorso:dell'esclusione dal concorso del ricorrente disposta con determina dirigenziale n. 653 del 30/4/2009;Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rimini;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2011 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTO E DIRITTO1. Il ricorrente, dipendente del comune di Rimini con la qualifica di ispettore di polizia municipale, laureata in giurisprudenza ma senza l'anzianità di servizio di cinque anni in detta posizione funzionale, ha impugnato gli atti in epigrafe indicati con i quali il comune ha indetto una procedura selettiva esclusivamente riservata agli interni del profilo professionale immediatamente inferiore di Ispettore di P.M, con un'anzianità di servizio di 5 anni, per i quali era prevista altresì una deroga dal titolo di studio della laurea magistrale qualora in possesso di ulteriori 3 anni di anzianità in detta qualifica.Con motivi aggiunti di ricorso ha altresì impugnato la propria conseguente esclusione dalla procedura per carenza di detti requisiti.Si è costituta in giudizio l'amministrazione intimata che ha contro dedotto alle avverse censure chiedendo la reiezione del ricorso.2. L'istanza cautelare è stata accolta con ordinanza 496/2009 la quale ha rilevato che "gli atti impugnati appaiono configgenti con il principio del pubblico concorso enunciato dall'articolo 97 della Costituzione e dall'articolo 35 del D.lgs 165/2001 in quanto quest'ultimo strumento costituisce la regola per l'ammissione ai pubblici impieghi mentre la selezione esclusivamente interna rappresenta solo un'eccezione a cui ricorrere in presenza di speciali ragioni".L'ordinanza cautelare è stata confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza 5057/2009 che ha condiviso le conclusioni cui è pervenuto il T.A.R..La difesa del ricorrente ha sviluppato le proprie difese con ulteriore memoria e, dopo ampia discussione orale delle parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza.3. Il ricorso è fondato.Costituisce un principio generale dell'ordinamento, di rilevo costituzionale, quello per cui «l'area delle eccezioni» al concorso deve essere «delimitata in modo rigoroso» (Corte Cost., sentenza n. 363 del 2006) e che le deroghe sono legittime solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» idonee a giustificarle (Corte Cost., sentenza n. 81 del 2006). Non può, infatti, ritenersi sufficiente, a tal fine, la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato la propria attività presso l'amministrazione (Corte Cost., sentenza 11 febbraio 2011 n. 42; Corte Cost., sentenza 15 dicembre 2010 n. 354; Corte Cost., sentenza n. 205 del 2006), né basta la «personale aspettativa degli aspiranti» ad una progressione di carriera. Occorrono invece particolari ragioni giustificatrici, ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere, in particolare relativamente all'esigenza di consolidare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dell'amministrazione e non acquisibili all'esterno, le quali facciano ritenere che la deroga al principio del concorso pubblico sia essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione. La natura comparativa e aperta della procedura è, pertanto, elemento essenziale del concorso pubblico. Procedure selettive riservate, che riducano irragionevolmente o escludano la possibilità di accesso dall'esterno, violano il «carattere pubblico» del concorso (Corte Cost., Sentenza 13 maggio 2010 n. 169;Corte Cost., sentenza n. 34 del 2004). e, conseguentemente, i principi di imparzialità e buon andamento, che esso assicura.3.1. Tali principi di rilievo costituzionale sono stati recepiti dal legislatore ordinario che all'articolo 35 del D.lgs 165 del 2001, applicabile agli enti locali in virtù dell'esplicito richiamo di cui all'articolo 88 del D.lgs 267 del 2000, ha previsto che le procedure selettive devono garantire in misura adeguata l'accesso dall'esterno.Del resto anche l'articolo 91 del citato D.lgs 267 del 2000 prevede esplicitamente la possibilità di effettuare concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.4. Gli atti impugnati, sia il bando di concorso che l'articolo 45 del regolamento sui concorsi del comune di Rimini, ritualmente impugnati con il ricorso introduttivo, si pongono in aperto contrasto con detti principi e con il citato articolo 35 del D.lgs 165/2001, come già rilevato in sede cautelare.La qualifica di Commissario di Polizia Municipale, se può giustificare la scelta del comune di richiedere un'anzianità di servizio nelle posizioni immediatamente precedenti, oltre al possesso della laurea in giurisprudenza o equipollente, non può comunque giustificare né la deroga al principio del pubblico concorso né quella del possesso della laurea, ben potendo la necessaria esperienza essere acquisita prestando servizio presso altra amministrazione nelle qualifiche inferiori.5. Tale interpretazione è perfettamente conforme alla direttiva regionale di cui alla deliberazione della G.R. 14 febbraio 2005, n. 278, emanata ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24, la quale prevede inderogabilmente il requisito della laurea magistrale o specialistica in giurisprudenza o equipollente, per l'accesso alla figura di addetto al coordinamento e controllo corrispondente alla categoria contrattuale D, inquadramento D3 giuridico, ovvero proprio quella di Commissario di Polizia Municipale oggetto del concorso impugnato.Vero è che detta direttiva fa riferimento, per detta figura professionale, ad un accesso prioritariamente per progressione verticale ma ciò non significa che la procedura sia riservata agli interni dovendosi, invece, garantire il pubblico concorso per la progressione verticale.5.1. Analogamente, quando la direttiva regionale fa riferimento alla previsione del possesso di un'adeguata esperienza, in relazione alle particolari funzioni svolte dai Commissari di P.M., contempla un requisito aggiuntivo rispetto alla laurea prescritta e non sostitutivo della stessa.6. Per tali ragioni, di carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va annullato il bando impugnato nonché, in parte qua, l'articolo 45, comma secondo, del regolamento dei concorsi anch'esso ritualmente impugnato.6.1. Ciò determina l'illegittimità derivata dell'esclusione del ricorrente disposta con il provvedimento impugnato con motivi aggiunti di ricorso che va conseguentemente annullata per le stesse ragioni.7. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima)definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti, come specificato in motivazione.Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese di causa a favore del ricorrente che si liquidano in complessivi euro 3.000 (tre mila), oltre C.P.A. ed I.V.A..Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:IL PRESIDENTEGiuseppe CalvoL'ESTENSOREUgo Di BenedettoIL CONSIGLIEREGrazia BriniDepositata in Segreteria il 19 aprile 2011(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)Applicazione delle sanzioni alle SOA
Ultimo aggiornamento Martedì 05 Aprile 2011 12:06AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
DETERMINAZIONE 15 marzo 2011 , n. 1
Chiarimenti in ordine all'applicazione delle sanzioni alle SOA previste dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. (11A04363)
Premessa. Il regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito, rispettivamente regolamento e codice), adottato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, prevede, all'art. 73, una serie di sanzioni amministrative di diversa natura nei confronti delle SOA, in attuazione di quanto disposto dall'art. 40, comma 4, lettera g), del codice. Le sanzioni previste sono di tre tipi: pecuniarie, provvisoriamente interdittive (sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione) e definitivamente interdittive (decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione). La presente determinazione, adottata contestualmente al regolamento ex art. 8, comma 4, del codice disciplinante l'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito Autorita') nei confronti delle SOA, contiene indicazioni applicative in ordine alle fattispecie sanzionatorie individuate dall'art. 73 del regolamento. In particolare, la determinazione prende in esame le seguenti questioni generali: 1) entrata in vigore delle sanzioni; 2) considerazioni generali in ordine alle fattispecie sanzionatorie previste dall'art. 73 del regolamento; 3) fattispecie che comportano l'applicazione delle sanzioni della sospensione e della decadenza; 4) operativita' della SOA in caso di sospensione o di decadenza della autorizzazione ad attestare, nonche' di fallimento o di cessazione della attivita'. In allegato alla presente determinazione sono contenute linee guida operative che delineano le fattispecie sanzionabili piu' rilevanti e ne specificano l'entrata in vigore. 1. Entrata in vigore delle sanzioni. In base al combinato disposto dell'art. 359, comma 2, del regolamento e dell'art. 253, comma 2, ultimo periodo, del codice, l'art. 73 del regolamento e' entrato in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288, supplemento ordinario n. 270/L, del 10 dicembre 2010), a differenza di tutte le altre disposizioni regolamentari che entreranno in vigore centottanta giorni dopo la pubblicazione. Si pone al riguardo un problema di disciplina transitoria, in quanto se e' vero che le sanzioni sono entrate in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del regolamento nella Gazzetta Ufficiale, e' altresi' vero che esse si riferiscono, in parte, a fattispecie normative destinate ad avere effetto solo decorsi centottanta giorni da tale pubblicazione. Di conseguenza, l'impianto sanzionatorio previsto dall'art. 73 e' applicabile anticipatamente rispetto al restante corpo del regolamento solo nella misura in cui si riferisca a violazioni di obblighi e doveri comportamentali delle SOA gia' previsti nel codice o nel previgente regolamento per il sistema di qualificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 che resta applicabile fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Per maggiore chiarezza espositiva, la descrizione analitica delle singole fattispecie sanzionabili e' contenuta nelle linee guida allegate alla presente determinazione e, nella tabella in calce alle stesse, e' evidenziata, per ogni singola violazione, la data dalla quale entra in vigore (quindici o centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010) l'obbligo posto a carico delle SOA. In applicazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico, le sanzioni in esame potranno essere comminate solo per violazioni poste in essere dalle SOA successivamente alla data di entrata in vigore del relativo obbligo. Tuttavia e' opportuno precisare che la SOA e' comunque tenuta ad adeguare la propria condotta rispetto alle disposizioni assunte dall'Autorita' in merito alle singole fattispecie sanzionabili cosi' come indicate nelle linee guida allegate alla presente determinazione. Cio' implica che azioni od omissioni poste in essere prima dell'entrata in vigore dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 ed esplicitate come fattispecie sanzionabili nelle suddette linee guida, per le quali la SOA perdura nell'inadempimento, dovranno essere regolarizzate al fine di evitare di incorrere nelle relative sanzioni (es. fattispecie di cui al punto 1.3. delle linee guida). 2. Considerazioni generali circa le fattispecie sanzionatorie previste all'art. 73. Le fattispecie sanzionabili previste dall'art. 73 del regolamento attengono principalmente alle seguenti due tipologie di attivita' poste in essere dalle SOA: 1) adempimenti previsti per garantire la verifica da parte dell'Autorita' del possesso in capo alle SOA dei requisiti generali e di indipendenza necessari per lo svolgimento dell'attivita' di attestazione (art. 73, comma 1, lettera a) e lettera b) ed art. 73, comma 2, lettera a); 2) esercizio dell'attivita' di attestazione che le SOA svolgono nei confronti degli esecutori di lavori pubblici d'importo superiore a € 150.000,00 (art. 73, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 2). In ordine alla tipologia di violazioni di cui al punto 1), l'attuale impianto normativo prevede in capo alle SOA una serie di obblighi informativi nei confronti dell'Autorita' in assenza di specifica richiesta, nonche' un generale obbligo di risposta alle puntuali richieste formulate dalla stessa Autorita' nelle sue funzioni di vigilanza sul sistema di qualificazione come previste dall'art. 6, comma 7, lettera m), del codice. In particolare l'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del regolamento, prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 6, comma 11, del codice, sia ai casi di mancata risposta alle richieste dell'Autorita', ai sensi degli articoli 65, comma 1 e 66, comma 4, sia ai casi di mancata comunicazione di cui agli articoli 64, comma 5, 65, comma 2, 67, commi 3 e 4, 70, comma 7, 74, comma 4 e 83, comma 6. Con riferimento alla «mancata risposta/comunicazione» deve osservarsi che, oltre alle ipotesi di rifiuto o omissione della SOA di fornire entro i termini di legge le informazioni e/o i documenti previsti dalle disposizioni richiamate, la condotta sanzionabile si realizza anche nel caso di risposta/comunicazione pervenuta successivamente ai termini indicati (ferma restando la permanenza degli obblighi di comunicazione anche successivamente alla decorrenza del termine di adempimento) e nel caso di risposta/comunicazione priva di almeno uno degli elementi essenziali richiesti e/o oggetto dell'obbligo di comunicazione. In tale ultimo caso (risposta incompleta), al fine di non incorrere nella relativa sanzione, la SOA dovra' provvedere a richiedere un chiarimento all'Autorita' qualora ritenga che la richiesta ricevuta non consenta di identificare in modo specifico e preciso il contenuto della risposta. Ovviamente le condotte sopra descritte potranno integrare la fattispecie sanzionabile solo qualora possano essere ricondotte alla SOA secondo gli ordinari principi di imputabilita', con una valutazione che verra' effettuata caso per caso dall'Autorita'. Le violazioni riconducibili all'esercizio dell'attivita' di attestazione (punto 2) sopra indicato) attengono invece alla funzione di vigilanza svolta dall'Autorita' sul sistema di qualificazione; funzione che puo' esplicarsi mediante l'adozione di provvedimenti inibitori idonei a prevenire la potenziale lesione del principio dell'indipendenza in capo alle SOA (ad esempio con il diniego di nulla osta all'acquisto di partecipazioni azionarie nel capitale sociale degli organismi di attestazione ovvero con il diniego di autorizzazione all'assunzione nell'organico) oppure con l'adozione di provvedimenti volti a sanare situazioni gia' verificatesi di lesione del principio stesso. In entrambe le ipotesi descritte, qualora sussistano profili di responsabilita' nell'aggirare le disposizioni vigenti e le violazioni integrino gli estremi di condotte irregolari, illegittime e/o illegali secondo quanto previsto dall'art. 73 del regolamento, l'Autorita' provvede a sanzionare le SOA per gli inadempimenti. Rinviando per una trattazione piu' analitica dei singoli inadempimenti alle linee guida allegate, e' opportuno un approfondimento in merito alla nozione di «indipendenza di giudizio» sottesa a molte delle violazioni in esame. Il requisito dell'indipendenza, sulla base di quanto disposto dall'art. 40, comma 3, del codice, costituisce infatti uno dei presupposti per un corretto esercizio dell'attivita' di attestazione e, in quanto tale, le SOA sono tenute a garantirne la sussistenza. Il requisito dell'indipendenza di giudizio deve essere inteso in un'accezione ampia, come confermato anche dal recente parere reso in materia dal Consiglio di Stato. In particolare, con parere dell'Adunanza generale n. 852/2011 del 24 febbraio 2011, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la norma del codice richiamata legittimi il controllo dell'Autorita' sui conflitti di interesse che possano menomare l'indipendenza delle SOA. Tale controllo ha la finalita' di garantire il principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione, essendo le SOA soggetti privati che svolgono una pubblica funzione. In quest'ottica deve darsi rilievo alla presenza di qualsiasi interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori e deve riconoscersi in capo alle SOA uno specifico obbligo di astensione «quando l'adozione dell'atto di certificazione possa essere viziato dalla presenza di un interesse economico personale, anche meramente potenziale, a che l'atto abbia un certo contenuto piuttosto che un altro». Da un punto di vista soggettivo, la personalita' dell'interesse deve essere valutata non solo con riferimento alla SOA come soggetto giuridico autonomo ma anche in relazione ai suoi azionisti ed amministratori (nello stesso senso anche la pronuncia Consiglio di Stato, sez. VI, n. 987/2011). Di conseguenza la SOA dovra' astenersi dallo svolgere attivita' di attestazione ogni volta in cui vi sia nella vicenda oggetto dell'attivita' stessa, un interesse commerciale o finanziario, riconducibile direttamente o indirettamente alla SOA medesima o ai soggetti che la possiedono o la amministrano. Quanto alla idoneita' a ledere il principio di indipendenza di giudizio della SOA, l'interesse in questione, come sopra individuato, potra' essere anche potenziale. Pertanto, anche alla luce delle pronunce richiamate, la SOA sara' tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 64, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, ogni conflitto di interessi non solo attuale ma anche potenziale che possa influire sul requisito dell'indipendenza e che possa essere ricondotto direttamente o indirettamente alla SOA stessa o ai soggetti che la possiedono e/o la amministrano. 3. Fattispecie che comportano la sanzione della sospensione o della decadenza della autorizzazione ad attestare (art. 73, comma 3). Oltre alle sanzioni pecuniarie, l'art. 73, comma 3, del regolamento, prevede la sospensione della autorizzazione a svolgere attivita' di attestazione in caso di piu' violazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 commesse dalle SOA ovvero in caso di recidiva dopo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria. La norma, inoltre, prevede la sanzione della decadenza dell'autorizzazione nel caso di comportamento inadempiente delle SOA, caratterizzato nel tempo da recidiva grave o gravemente reiterata. Con riferimento alla sospensione, la norma prevede differenti termini massimi di centoventi giorni, duecentoquaranta giorni, e un anno, da applicarsi in ragione della gravita' degli inadempimenti. La disposizione in esame prevede espressamente che la sanzione della sospensione non sia alternativa ma vada ad aggiungersi a quella pecuniaria prevista per l'ultima violazione. Deve precisarsi che, in tali ipotesi di «cumulo» di sanzioni, l'applicazione della sanzione pecuniaria resta ancorata alle regole indicate dai commi 1 e 2 dell'art. 73 per la singola violazione. Pertanto sara' irrogata una sanzione pecuniaria fino a € 25.822 qualora venga posta in essere una fattispecie di cui al comma 1, ovvero una sanzione fino a € 51.545 nelle ipotesi di violazione del comma 2. In caso di contestuale violazione di una previsione del comma 1 e di una del comma 2 si applica la sanzione pecuniaria prevista nella misura massima di € 51.545. La decadenza dell'autorizzazione a svolgere attivita' di attestazione, alla quale non si aggiunge invece l'applicazione di alcuna sanzione pecuniaria, e' prevista nei seguenti casi: a) nuova violazione, tra quelle di cui all'art. 73, commi 1 e 2, del regolamento, dopo una precedente sospensione, se il periodo da irrogare per la nuova violazione, cumulato con quella precedente, sia pari o superiore a trecentosessanta giorni; b) nuova violazione, tra quelle di cui all'art. 73, commi 1 e 2, del regolamento, dopo quattro sanzioni che abbiano comportato la sospensione per un periodo complessivamente superiore a centoventi giorni; c) ipotesi elencate dall'art. 73, comma 4, del regolamento. Perche' possa applicarsi la decadenza di cui alla lettera a) va considerato che il cumulo dei periodi di sospensione, anche non continuativi, e' limitato a due sole violazioni la cui sommatoria e' pari o superiore a trecentosessanta giorni. Con riferimento alla decadenza di cui alla lettera b), si ritiene che le quattro sanzioni «che abbiano comportato la sospensione per un periodo complessivamente superiore a centoventi giorni» debbano essere tassativamente quattro - a prescindere dalla loro successione temporale - e ciascuna di esse di natura sospensiva, non potendo considerare nel calcolo del suddetto periodo complessivo precedenti sanzioni esclusivamente pecuniarie. 4. Regole da rispettare in caso di sospensione o di decadenza della autorizzazione ad attestare, nonche' di fallimento o di cessazione della attivita' della SOA (art. 73, commi 8 e 9). 4.1. Effetti della sospensione della autorizzazione ad attestare e conseguenze sulla attivita' di attestazione. Sull'attivita' di attestazione della SOA. Il provvedimento sanzionatorio di sospensione ex art. 73, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 ha per oggetto l'autorizzazione allo svolgimento da parte della SOA dell'attivita' di attestazione della qualificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 68. La sanzione della sospensione incide sull'attivita' di attestazione della SOA nella misura in cui interdice temporaneamente l'esercizio di tutte le attivita' propedeutiche, funzionali e strettamente connesse al rilascio dell'attestato di qualificazione. Pertanto, durante il periodo di sospensione, la SOA non potra' stipulare alcun contratto di attestazione, ne' rilasciare attestati sulla base di contratti stipulati in data anteriore a tale periodo, ne' svolgere alcun tipo di attivita' istruttoria finalizzata al rilascio di attestazioni di qualificazione. E' fatta salva in ogni caso la facolta' dell'impresa di risolvere il contratto di attestazione non ancora eseguito stipulato con la SOA sospesa prima della sospensione stessa e di indicare un'altra SOA cui vada trasferita la documentazione relativa alla propria qualificazione, con conseguente obbligo della SOA sospesa di provvedere a tale trasferimento. La sanzione della sospensione non sottrae in alcun modo la SOA dalla funzione di vigilanza dell'Autorita' ne' dagli obblighi di legge in merito ad indipendenza, trasparenza, correttezza cui e' tenuta. In particolare, la sanzione in esame non sospende i poteri/doveri inerenti tutte quelle attivita' di vigilanza vincolate ed inderogabili cui la SOA e' obbligata, in quanto espressione diretta delle funzioni pubblicistiche di controllo attribuitele dalla legge. In questo senso, ferma restando la facolta' dell'Autorita' di impartire ulteriori disposizioni alla SOA con il provvedimento di sospensione, tra le attivita' di vigilanza vincolate ed inderogabili, non puo' ritenersi sospeso l'obbligo per la SOA di procedere ai sensi dell'art. 40, comma 9-ter, decreto legislativo n. 163/2006. Qualora la SOA sospesa non adempia agli obblighi sopra indicati l'Autorita', oltre ad applicare le sanzioni conseguenti a tale inadempimento nei confronti della stessa, interverra' ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera m), del codice. Sull'assetto societario ed organizzativo della SOA. La sospensione dell'autorizzazione a svolgere attivita' di attestazione non incide sulla facolta' della SOA di procedere a modifiche societarie ed organizzative, pur sempre nel rispetto delle procedure autorizzative stabilite dalla normativa vigente e dall'Autorita'. La SOA puo' richiedere nulla osta relativi al personale in organico; parimenti i soci possono procedere, mediante la presentazione della relativa istanza, al trasferimento delle azioni. Allo stesso tempo, la SOA puo' presentare istanza per la nomina di nuovi amministratori, in sostituzione di componenti del CdA, oppure procedere alla sostituzione dei sindaci in carica. La SOA puo' anche adottare tutte quelle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto che si ritenga necessario adottare, anche allorquando tali modifiche presentino profili di interesse pubblicistico e come tali siano da assoggettare al controllo della Autorita'. Si chiarisce altresi' che il periodo di sospensione comminato dall'Autorita' non rileva ai fini di quanto previsto dall'art. 73, comma 4, lettera c), del regolamento, che dispone la decadenza dell'autorizzazione nel caso dell'interruzione dell'attivita' per piu' di centottanta giorni: tale ultima prescrizione si ricollega infatti ad un'interruzione volontaria dell'attivita', ricollegata cioe' ad un fatto imputabile alla SOA e non ad un provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorita'. 4.2. Obblighi della SOA conseguenti ai provvedimenti di sospensione e di decadenza della autorizzazione ad attestare, nonche' a seguito di fallimento e di cessazione della attivita' della SOA. Il comma 8 dell'art. 73 del regolamento disciplina gli effetti della sospensione o della decadenza (oltre a quelli relativi al fallimento o alla cessazione di attivita' di una SOA) nel rapporto tra la SOA e le imprese qualificate o in attesa di qualificazione. Al fine di tutelare le imprese, le quali possono essere pregiudicate dalla paralisi della attivita' di attestazione della SOA conseguente alle fasi della sospensione, decadenza o cessazione di attivita' e fallimento, la norma prevede che le SOA debbano comunicare, entro il termine di quindici giorni, il ricorrere di una delle circostanze sopra segnalate; tale comunicazione deve essere inviata anche all'Autorita'. Oggetto di tale comunicazione e' costituito alternativamente dal provvedimento finale emesso dall'Autorita' di sospensione o decadenza dell'autorizzazione ad attestare, dall'intervenuta dichiarazione di fallimento o dalla cessazione dell'attivita'. Con riferimento al termine di quindici giorni, indicato nel primo periodo del comma 8, si rileva che si tratta di un termine di adempimento di un'obbligazione ex lege la cui inosservanza determina le conseguenze delineate rispettivamente dall'art. 73, comma 1, lettera c), e comma 4, lettera d), del regolamento. In particolare, la lettera c) del primo comma della disposizione richiamata sanziona, con pena pecuniaria fino a € 25.822 (l'importo sara' commisurato in misura proporzionale rispetto alla durata del ritardo), il comportamento della SOA che comunichi le circostanze di cui al primo periodo del comma ottavo, oltre il termine di quindici giorni. L'inutile scadenza del termine suddetto non estingue comunque gli obblighi di comunicazione che gravano sulla SOA. Tanto e' vero che la lettera d) del successivo quarto comma prevede la sanzione della decadenza dell'autorizzazione ad attestare per il caso in cui l'obbligo di comunicazione sia rimasto del tutto inosservato, secondo un giudizio di merito compiuto dalla Autorita'. In tali ipotesi, l'Autorita' stessa, accertato il perdurare dell'inadempimento della SOA, provvedera' ad intimare alla SOA stessa di adempiere concedendole contestualmente un ulteriore termine, decorso inutilmente il quale, potra' essere attivato il procedimento di decadenza. Il termine di quindici giorni entro il quale la SOA deve provvedere ad effettuare la comunicazione in esame decorre: nel caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, dal giorno in cui la SOA medesima riceve la comunicazione dell'Autorita' del provvedimento adottato; nel caso di fallimento, dalla data di perfezionamento della notifica nei confronti della SOA del provvedimento del Tribunale con il quale viene dichiarato il fallimento. Con riferimento all'ipotesi di cessazione dell'attivita' della SOA si rileva che il momento in cui si perfeziona la fattispecie e' quello in cui i liquidatori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2495 c.c., una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, chiedono la cancellazione della societa' dal registro delle imprese con la conseguente estinzione della societa' stessa. Pertanto, al fine di evitare che con la cancellazione della SOA dal registro delle imprese venga meno il soggetto al quale imputare gli obblighi connessi al trasferimento della documentazione alla nuova SOA indicata/designata e di rendere quindi vane le previsioni dell'art. 73, comma 8, del regolamento, e' necessario che, prima di provvedere all'adempimento che chiude il procedimento di liquidazione (cancellazione dal registro delle imprese), i liquidatori effettuino la comunicazione in esame ed esauriscano tutta la procedura indicata dalla richiamata disposizione regolamentare. Quanto alle modalita' della comunicazione, in assenza di prescrizioni normative, le SOA potranno utilizzare tutti gli strumenti idonei a consentire con certezza sia la ricezione della comunicazione, sia la verifica ex post da parte della Autorita' della avvenuta comunicazione entro i termini di legge. Quanto alle decisioni che puo' assumere l'impresa, a seguito della ricezione della comunicazione da parte della SOA, appare necessario distinguere: A) la sospensione della autorizzazione; B) la decadenza, il fallimento o la cessazione di attivita'. A) Nel caso della sospensione della autorizzazione, la norma attribuisce alle imprese la facolta' di «indicare un'altra SOA cui va trasferita la documentazione» (art. 73, comma 8, secondo periodo). Di conseguenza le imprese saranno libere di ricorrere o meno a tale possibilita'. L'art. 73, comma 8, del regolamento nulla precisa, pero', relativamente al caso in cui la SOA, pur avendo ricevuto la comunicazione dell'impresa circa la volonta' di trasferire la documentazione ad altra SOA, non ottemperi, ne' prevede alcun termine per l'adempimento. La questione e' risolta dal coordinamento della disposizione in esame con il precedente comma 4, lettera e). La norma richiamata, ove prevede l'inosservanza delle disposizioni impartite con il provvedimento di sospensione quale presupposto della sanzione della decadenza, ammette la possibilita' per l'Autorita' di inserire disposizioni ulteriori nel provvedimento di sospensione. Pertanto l'Autorita' ben potra' indicare nel provvedimento di sospensione il termine entro il quale la SOA sara' tenuta a trasferire la documentazione in favore della SOA indicata dall'impresa. L'inadempimento sara' sanzionato con la decadenza dell'autorizzazione. B) Nel caso di decadenza dell'autorizzazione, cosi' come di fallimento e di cessazione della attivita' da parte della SOA, trovera' applicazione il procedimento previsto nei periodi terzo, quarto e quinto del comma ottavo dell'art. 73. Nei trenta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione di decadenza dell'autorizzazione, fallimento, cessazione dell'attivita' da parte della SOA, le imprese dovranno comunicare alla stessa il nominativo della SOA cui trasferire la relativa documentazione; se l'impresa non provvede, sara' l'Autorita', nei successivi quarantacinque giorni, a designare la nuova SOA mediante pubblico sorteggio e a darne comunicazione alla SOA designata. Nei sessanta giorni successivi alla indicazione/designazione della nuova SOA, la SOA la cui autorizzazione dichiarata decaduta dall'autorizzazione, fallita o cessata e' tenuta a provvedere al trasferimento della documentazione. 4.3. Divieto di trasferimento di azienda tra SOA in caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione (comma 9). Il comma 9 dell'art. 73 del regolamento stabilisce che: «In caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, l'Autorita' non concede il nulla osta ad operazioni che comportino il trasferimento aziendale tra SOA». La ratio della previsione in oggetto e' quella di impedire il compimento di atti elusivi volti ad evitare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'applicazione delle sanzioni della sospensione o della decadenza dell'autorizzazione. Di conseguenza, si ritiene che nel concetto di trasferimento di azienda siano ricomprese tutte le iniziative tese al trasferimento aziendale tra SOA. Per quanto riguarda i presupposti temporali del divieto di trasferimento di azienda, la richiamata ratio antielusiva della norma porta a ritenere che il termine di applicazione della fattispecie da cui decorre l'impossibilita' di trasferire l'azienda ad altra SOA e' quello della comunicazione di avvio del procedimento. Solo nel caso di sospensione il divieto al trasferimento perdura sino alla conclusione del periodo interdittivo. La presente determinazione entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In base a quanto sopra considerato, il consiglio adotta la presente determinazione. Roma, 15 marzo 2011 Il presidente relatore: Brienza Il segretario: Esposito Depositato presso la segreteria del consiglio in data 25 marzo 2011.Allegato 1 LINEE GUIDA OPERATIVE Premessa. Le presenti linee guida operative descrivono in modo analitico le fattispecie piu' rilevanti alle quali sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, in relazione alle indicazioni generali contenute nel testo della presente determinazione. 1. Violazioni in materia di obblighi delle SOA, atti ad assicurare il possesso e il mantenimento dei requisiti generali e a prevenire lesioni al principio dell'indipendenza, nonche' sanzioni pecuniarie corrispondenti [art. 73, comma 1, lettera a) e lettera b), ed art. 73, comma 2, lettera a)]. L'art. 73, comma 1, del regolamento prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6, comma 11, del codice, per violazioni in materia di obblighi delle SOA atti ad assicurare il possesso e il mantenimento dei requisiti generali e a prevenire lesioni al principio dell'indipendenza. Tali sanzioni sono da graduare rispetto alla misura massima di € 25.822 in relazione alla gravita' dell'inadempimento delle SOA, per i casi di: 1.1. Mancata, ritardata o incompleta risposta, nel termine di dieci giorni, alle richieste dell'Autorita' alle SOA, per ogni informazione riguardante i nominativi dei propri soci e le eventuali situazioni di controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro disposizione, ai fini del controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA, sulla persistenza del requisito dell'indipendenza e dei requisiti morali e professionali dei soci diretti e indiretti. 1.2. Mancata, ritardata o incompleta risposta alle richieste istruttorie dell'Autorita', nel termine indicato dalla stessa, per ogni informazione riguardante il procedimento aperto su istanza di nulla osta al trasferimento di partecipazioni azionarie della SOA [combinato disposto dell'art. 73, comma 1, lettera a), con l'art. 66, comma 4, del regolamento]. 1.3. Mancata, ritardata o incompleta comunicazione alla Autorita', nel termine previsto di quindici giorni dal loro verificarsi, delle eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito dell'indipendenza. Poiche' la richiamata disposizione contenuta nell'art. 64, comma 5, del regolamento, e' logicamente correlata a quella di cui al precedente comma 4, il requisito dell'indipendenza va riferito necessariamente alla composizione e alla struttura organizzativa delle SOA, ed e' posseduto qualora siano assicurati il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate secondo quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile [combinato disposto dell'art. 73, comma 1, lettera b), con l'art. 64, comma 5, del regolamento]. Al fine di assicurare il rispetto del principio di indipendenza e di assenza di qualunque interesse commerciale, le SOA devono effettuare i necessari controlli ogni tre mesi, presso le camere di commercio, industria e artigianato e inviare la relativa comunicazione all'Autorita'. A riguardo si precisa che la valutazione in ordine al rispetto di tali principi non e' piu' rimessa alle SOA, le quali sono quindi tenute a comunicare la sussistenza di qualunque circostanza che possa implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito dell'indipendenza. Nel primo trimestre successivo all'entrata in vigore dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 le SOA sono tenute a comunicare non solo le circostanze rilevanti nel senso anzidetto verificatesi successivamente al 25 dicembre 2010 ma anche quelle verificatesi prima di tale data. 1.4. Mancata, ritardata o incompleta comunicazione alla Autorita', nel termine previsto di quindici giorni dal loro verificarsi dell'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui all'art. 64, comma 6, del regolamento, e cioe', tenuto conto della rubrica della predetta disposizione, in caso di mancato possesso o del venir meno di uno dei requisiti di ordine generale della SOA [combinato disposto dell'art. 73, comma 1, lettera b) con l'art. 65, comma 2, del regolamento]. Anche in questo caso e' rimessa alla Autorita' la valutazione di fatti e circostanze che possano incidere sul sussistere o meno delle situazioni ostative di cui all'art. 64, comma 6. Le SOA, ogni sei mesi, devono richiedere alle Procure della Repubblica - Ufficio casellario giudiziale i certificati integrali relativi alle persone fisiche oggetto di controllo. 1.5. Mancata, ritardata o incompleta comunicazione alla Autorita', nel termine previsto di quindici giorni dalla dichiarazione pronunciata da parte degli organi sociali delle SOA, della decadenza dalla carica per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, a causa del venir meno dei requisiti di cui all'art. 64, comma 6, del regolamento [combinato disposto dell'art. 73, comma 1, lettera b), con l'art. 67, comma 3, del regolamento]. 1.6. Mancata, ritardata o incompleta comunicazione alla Autorita', nel termine previsto di quindici giorni dall'avvio del relativo procedimento, della risoluzione del rapporto di lavoro subordinato nei confronti del personale delle SOA, disposta a causa del venir meno dei requisiti di cui all'art. 64, comma 6, del regolamento [combinato disposto dell'art. 73, comma 1, lettera b), con l'art. 67, comma 4, del regolamento]. 1.7. Per il caso in cui le informazioni, i dati ovvero gli atti trasmessi alla Autorita', compresi quelli trasmessi in forza delle norme sopra richiamate, risultino non veritieri, l'art. 73, comma 2, lettera a), del regolamento, prevede sanzioni amministrative pecuniarie piu' severe, da graduare rispetto alla misura massima di € 51.545. Altri casi, sanzionati dall'art. 73, comma 2, del regolamento, sino alla misura massima di € 51.545, sempre a causa di lesioni del possesso e del mantenimento dei requisiti generali e del principio dell'indipendenza, sono i seguenti: 1.8. Comportamento, nello svolgimento dei propri compiti ed attivita', caratterizzato da scarse diligenza, correttezza e trasparenza, non rispettoso dei principi di cui all'art. 2 del codice, di economicita', di efficacia, di tempestivita' e di correttezza, di parita' di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalita' [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera b), con l'art. 70, comma 1, lettera a)]. In via meramente esemplificativa e non esaustiva, ricadono in tale fattispecie anche le ipotesi di assunzioni di personale (limitatamente alle figure in posizione apicale) e di cessioni azionarie, effettuate/consentite dalle SOA senza acquisire il nulla osta della Autorita'. Ulteriore ipotesi che ricade nella fattispecie e' il mancato controllo nel «Forum SOA». Altresi', viene sanzionato: il comportamento che non abbia assicurato e mantenuto l'indipendenza richiesta dalle disposizioni del codice e dal titolo III del regolamento (riguardante il sistema di qualificazione) [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera b), con l'art. 70, comma 1, lettera d)] e che avrebbe evitato qualsiasi possibilita' di conflitti di interesse [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera c), con l'art. 71, comma 1, lettera b)]; la mancata o carente disponibilita' di risorse e di procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera b), con l'art. 70, comma 1, lettera e)]. L'Autorita' con successivo atto generale provvedera' ad indicare specificamente le procedure da adottare con conseguente applicabilita' della sanzione per il caso di adozione da parte delle SOA di procedure non conformi; per avere operato in modo non conforme alle procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione e ai loro eventuali successivi aggiornamenti approvati dall'Autorita' [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera c), con l'art. 71, comma 1, lettera a)]; il ricorso, per l'espletamento delle attivita' istituzionali, a prestazioni di soggetti esterni alla organizzazione aziendale delle SOA [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera c), con l'art. 71, comma 1, lettera e), e con l'art. 70, comma 3, del regolamento]; violazioni, come individuate dall'art. 73, per effetto delle attivita' espletate in maniera diretta e indiretta da soggetti esterni alle SOA, in nome e per conto delle stesse [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera c), con l'art. 71, comma 1, lettera e), e con l'art. 70, comma 3, del regolamento]. 2. Violazioni in materia di obblighi attinenti allo svolgimento delle attivita' di attestazione, da parte delle SOA, e sanzioni pecuniarie corrispondenti [art. 73, comma 1, lettera b), c) e d), e comma 2]. L'art. 73, comma 1, lettere b), c) e d), del regolamento prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6, comma 11, del codice, per le violazioni in materia di obblighi attinenti allo svolgimento delle attivita' di attestazione. Tali sanzioni sono da graduare rispetto alla misura massima di € 25.822, in relazione alla gravita' dell'inadempimento delle SOA, per i casi di: 2.1. Mancata, ritardata o incompleta comunicazione alla Autorita', nel termine previsto di dieci giorni, dell'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti necessari ai fini del rilascio e del mantenimento dell'attestazione di qualificazione nei confronti delle imprese nonche' del relativo esito, ai sensi dell'art. 40, comma 9-ter, del codice [combinato disposto dell'art. 73, comma 1, lettera b), con l'art. 70, comma 7, del regolamento]. 2.2. Mancata, ritardata o incompleta comunicazione alla Autorita', entro quindici giorni dalla scadenza del termine indicato alle imprese dalla SOA attestante, di eventuali inadempimenti circa la risposta da parte delle imprese in merito alle richieste loro rivolte, ai fini del controllo sulla veridicita' e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni. I requisiti, il cui possesso e' oggetto di controllo, sono quelli di ordine generale e speciale utili per il rilascio dell'attestazione, nonche' quelli generali, a carattere dinamico, di cui verificare il permanere per tutta la durata del contratto di qualificazione [combinato disposto dell'art. 73, comma 1, lettera b), con l'art. 74, comma 4, del regolamento]. 2.3. Mancata, ritardata o incompleta trasmissione all'Osservatorio, secondo le modalita' stabilite dalla Autorita', nel termine previsto di quindici giorni dal rilascio delle attestazioni, dei certificati e della documentazione a corredo degli stessi, di cui all'art. 86 del regolamento, presentati dalle imprese per essere qualificate, relativi a lavori il cui committente non sia tenuto alla applicazione del codice e del regolamento, o a lavori eseguiti in proprio. [combinato disposto dell'art. 73, comma 1, lettera b), con l'art. 83, comma 6, del regolamento]. Tra i certificati da trasmettere all'Osservatorio, in quanto presentati dalle imprese per essere qualificate, dovranno anche essere compresi quelli che non hanno contribuito alla qualificazione. 2.4. Mancata, ritardata o incompleta comunicazione alle imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione, della notizia relativa alla sospensione o alla decadenza della autorizzazione ad attestare, al fallimento e alla cessazione della attivita' di attestazione, rispetto al termine di quindici giorni dal verificarsi delle suddette ipotesi. Analogamente, al verificarsi delle stesse (decadenza, fallimento, cessazione della attivita' di attestazione), verra' sanzionata la mancata, ritardata o incompleta trasmissione alla SOA (individuata dall'impresa o, in caso di inerzia nell'ipotesi di decadenza dell'autorizzazione, di fallimento o di cessazione di attivita' della SOA, dall'Autorita') cui trasferire la documentazione presentata dalle imprese per la qualificazione, ottenuta o in itinere. In questo caso il ritardo e' correlato al rispetto del termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione - da parte dell'impresa o della Autorita' - della SOA prescelta cui trasferire la menzionata documentazione [combinato disposto dell'art. 73, comma 1, lettera c), con l'art. 73, comma 8, del regolamento, nonche' tenuto conto di quanto previsto dall'art. 40, comma 9-bis, del Codice: «Le SOA sono altresi' tenute a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione; in caso di inadempimento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 6, comma 11». Relativamente alle ipotesi di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, qualora l'impresa voglia sottoporsi alla verifica triennale dei requisiti presso altra SOA, il termine e' di quindici giorni. 2.5. Violazione degli obblighi di conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni [combinato disposto dell'art. 73, comma 1, lettera d), del regolamento, con l'art. 40, comma 9-bis, del codice]. In ogni caso le SOA restano tenute alla conservazione della documentazione e degli atti di cui sopra per dieci anni, non avendo il regolamento previsto un diverso termine rispetto a quello indicato dall'art. 40, comma 9-bis, del codice. L'art. 73, comma 2, del regolamento prevede sanzioni amministrative pecuniarie, di maggiore severita', per le violazioni in materia di obblighi attinenti allo svolgimento delle attivita' di attestazione, in quanto applicabili in modo graduato sino alla misura massima di € 51.545, per i seguenti casi: 2.6. Informazioni, dati e atti trasmessi alla Autorita', che risultino non veritieri, compresi i documenti forniti dall'impresa in sede di attestazione e rivelatisi falsi [art. 73, comma 2, lettera a), del regolamento]. 2.7. Svolgimento dell'attivita' della SOA in modo non conforme alle disposizioni previste dall'art. 70, comma 1 [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera b), con l'art. 70, comma 1, del regolamento]. E cio': 2.7.1. per mancato o carente comportamento caratterizzato da diligenza, da correttezza e da trasparenza, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del codice [art. 70, comma 1, lettera a), del regolamento]; 2.7.2. per mancata o carente acquisizione, dai soggetti da qualificare, delle informazioni necessarie e per operato non tale da assicurare adeguata informazione [art. 70, comma 1, lettera b), del regolamento]; 2.7.3. per comportamento che non abbia garantito imparzialita' ed equo trattamento [art. 70, comma 1, lettera c), del regolamento]; 2.7.4. per non avere assicurato e mantenuto l'indipendenza richiesta dalle disposizioni del codice e dal titolo III del regolamento (riguardante il sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori) [art. 70, comma 1, lettera d), del regolamento]; 2.7.5. per mancata o carente disponibilita' di risorse e di procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza [art. 70, comma 1, lettera e), del regolamento]; 2.7.6. per non avere verificato: 1) la veridicita' e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni, circa il possesso dei requisiti generali (art. 78 del regolamento) e speciali (art. 79 del regolamento), presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato; 2) il permanere del possesso dei requisiti generali (di cui all'art. 78 del regolamento) [art. 70, comma 1, lettera f), del regolamento]; 2.7.7. per non avere rilasciato l'attestazione di qualificazione conformemente alla documentazione prodotta dall'impresa e verificata ai sensi della precedente lettera f) [art. 70, comma 1, lettera g), del regolamento]; 2.7.8 per aver rilasciato un'attestazione in carenza dei requisiti prescritti, di cui l'Autorita' ne accerti l'insussistenza a seguito di informativa proveniente da altra SOA relativamente all'impresa alla quale precedentemente aveva rilasciato l'attestazione ovvero per la quale aveva sottoscritto un contratto per la qualificazione, dopo avere acquisito la documentazione e gli atti utilizzati per comprovare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 del regolamento ed avere effettuate le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti utilizzati per conseguire l'attestazione (art. 75, comma 3, del regolamento). 2.8. Svolgimento delle attivita' della SOA, nel corso delle operazioni di valutazione e verifica della qualificazione, senza avere acquisito, o per avere acquisito in modo carente, i dati di carattere economico-finanziario, quali quelli ricavabili dai bilanci, nonche' le informazioni sulle variazioni organizzative e sulle trasformazioni della natura giuridica delle imprese, anche facendo ricorso alla banca dati della camera di commercio, industria e artigianato [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera b), con l'art. 70, comma 2, del regolamento]. 2.9. Svolgimento dell'attivita' della SOA in modo non conforme al manuale delle procedure depositato all'atto della richiesta di autorizzazione e agli eventuali successivi aggiornamenti approvati dall'Autorita' [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera b) con l'art. 68, comma 2, lettera f), del regolamento]. 2.10. Mancato rispetto da parte delle SOA delle condizioni previste dall'art. 71, comma 1, del regolamento [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera c), con l'art. 71, comma 1, del regolamento]. E cio': 2.10.1. per avere operato in modo non conforme alle procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione ed approvate dall'Autorita' stessa [art. 71, comma 1, lettera a), del regolamento]; 2.10.2. per non avere adottato un comportamento che eviti qualsiasi possibilita' di conflitti di interesse [art. 71, comma 1, lettera b), del Regolamento]; 2.10.3. per non avere rilasciato le attestazioni nel pieno rispetto: 1) dei requisiti relativi al possesso del sistema di qualita' aziendale, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, con riferimento alla qualificazione per le classifiche dalla III in su, previsti nell'art. 63 del regolamento; 2) dei requisiti per la qualificazione delle imprese, di cui al capo III, del titolo III, del regolamento [art. 71, comma 1, lettera c), del regolamento]; 2.10.4. per non avere applicato le tariffe da riconoscersi alle SOA per le attivita' di qualificazione, di cui all'allegato C - parte I del regolamento [art. 71, comma 1, lettera d), del regolamento]; 2.10.5. per non avere svolto la propria attivita' conformemente a quanto previsto dall'art. 70, commi 3, 4, 5, del regolamento [art. 71, comma 1, lettera e), del regolamento], e cio': 2.10.5.1. per avere espletato le attivita' istituzionali ricorrendo a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale (art. 70, comma 3, del regolamento); 2.10.5.2. per avere applicato le tariffe da riconoscersi alle SOA per le attivita' di qualificazione, in modo non conforme a quanto previsto dall'allegato C - parte I del regolamento (art. 70, commi 4 e 5, del regolamento); e cio', per non avere tenuto conto che: 1) ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonche' tutte le attivita' integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui al richiamato allegato C - parte I; 2) per i consorzi stabili, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attivita' e' ridotto del cinquanta per cento; 3) per le imprese qualificate fino alla II classifica di importo, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attivita' e' ridotto del venti per cento; 4) gli importi determinati dall'allegato C - parte I e dall'art. 70, comma 4, del regolamento sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa; 5) non puo' essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del doppio di quello determinato con i criteri di cui al punto 4; 6) il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l'intero corrispettivo. 2.11. Invio di comunicazioni inesatte o non veritiere, alle imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione, riguardo alla sospensione o alla decadenza della autorizzazione ad attestare, al fallimento e alla cessazione della attivita' di attestazione, ovvero, al verificarsi delle predette ipotesi, trasmissione di documentazione inesatta o non veritiera alla SOA cui trasferire la documentazione presentata dalle imprese per la qualificazione, ottenuta o in itinere [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera d) con l'art. 73, comma 8, del regolamento]. 2.12. Inadempimento, con riferimento all'effettuazione della verifica triennale [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera e), con l'art. 77, comma 3, del regolamento], che si concretizza nelle seguenti ipotesi: 2.12.1. la SOA nei quarantacinque giorni successivi alla stipula del contratto non rilascia l'attestato revisionato; 2.12.2. in caso di sospensione, la relativa procedura viene sospesa per chiarimenti per un periodo superiore a quarantacinque giorni e, comunque, la SOA rilascia l'attestato in un tempo complessivo superiore a novanta giorni dalla stipula del contratto; 2.12.3. la SOA non dichiara l'esito negativo della relativa procedura ovvero lo dichiara e lo comunica, all'impresa e all'Autorita', in un tempo complessivo superiore a novanta giorni dalla stipula del contratto, secondo le modalita' di cui al comma 7. 2.13. Inadempimento, con riferimento ai certificati di esecuzione lavori utili per rilasciare l'attestato di qualificazione [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera f), con l'art. 83, comma 7, del regolamento], che si concretizza nelle seguenti ipotesi: 2.13.1. le SOA rilasciano l'attestazione di qualificazione mediante certificati di lavori emessi dalle stazioni appaltanti, non presenti nel casellario informatico e non confermati dalle stazioni appaltanti a seguito della richiesta inviata dalla SOA secondo quanto previsto nella determinazione dell'Autorita' n. 6 del 27 luglio 2010 e nel successivo comunicato alle SOA n. 62 del 20 settembre 2010, nonche' nelle eventuali future prescrizioni dell'Autorita' stessa in materia di obblighi/deroghe dagli obblighi di consultazione delle banche date detenute; 2.13.2. le SOA, avendo rilevato l'esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico, non provvedono a darne comunicazione alle stazioni appaltanti e/o all'Autorita' per gli eventuali provvedimenti da emanarsi ai sensi dell'art. 6, comma 11, del codice. L'obbligo delle SOA decorre dal momento in cui, attraverso l'accesso al casellario informatico dell'Autorita', viene accertato il mancato inserimento nello stesso del certificato di lavori oggetto di verifica. 2.14. Inadempimento, con riferimento agli obblighi di inserimento nel casellario informatico [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera g), con l'art. 8, comma 7, lettere d), g) ed h), del regolamento], che si concretizza nelle seguenti ipotesi: 2.14.1. mancato o ritardato inserimento nel casellario informatico, entro trenta giorni dal rilascio dell'attestazione da parte della SOA, secondo le modalita' telematiche previste dalla Autorita', dei certificati di cui all'art. 86, comma 7, del regolamento, presentati dalle imprese per essere qualificate, relativi a lavori il cui committente non sia tenuto alla applicazione del codice e del regolamento, o a lavori eseguiti in proprio; 2.14.2. mancato o ritardato avvio del procedimento di cui all'art. 40, comma 9-ter, del codice a seguito delle segnalazioni provenienti dagli organismi di certificazione del sistema di qualita' aziendale, relative all'annullamento ovvero alla decadenza della certificazione di qualita'; 2.14.3. mancato o ritardato inserimento nel casellario informatico da parte delle SOA, entro quindici giorni dal loro rilascio, secondo le modalita' telematiche previste dalla Autorita', delle attestazioni di qualificazione. 3. Comportamenti che determinano l'immeditata applicazione della decadenza dell'autorizzazione ad esercitare l'attivita' di attestazione [art. 73, comma 4]. La sanzione della decadenza della autorizzazione ad esercitare l'attivita' di attestazione delle SOA, da irrogare, secondo quanto previsto dall'art. 73, comma 4, del Regolamento, si applica nei confronti delle SOA, nei seguenti casi, oltre quelli previsti al comma 3: 3.1. (comma 4, lettera a) al venire meno dei seguenti requisiti e condizioni: 3.1.1. costituzione nella forma della societa' per azioni; sede legale nel territorio della Repubblica (art. 64, comma 1, del regolamento). 3.1.2. capitale sociale almeno pari a 1.000.000 di euro interamente versato (art. 64, comma 2, del regolamento). La sanzione in esame nell'arco temporale dal 25 dicembre 2010 al 5 dicembre 2011 e' riferita al capitale sociale minimo richiesto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 (€ 516.000), mentre a far data dal 5 dicembre 2011 il capitale sociale minimo richiesto e' quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 (€ 1.000.000). 3.1.3. patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio depositato, almeno pari al capitale sociale (art. 64, comma 2, del regolamento); 3.1.4. bilancio delle SOA certificato dalle societa' di revisione, iscritte nell'apposito albo, secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni (art. 64, comma 2, del regolamento). Il primo bilancio per cui sussiste l'obbligo di certificazione e' quello relativo all'esercizio decorrente dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011; 3.1.5. oggetto esclusivo, come previsto art. 64, comma 3, del regolamento; 3.1.6. divieto di erogare servizi di qualsiasi natura ad operatori economici, direttamente ovvero a mezzo di societa' collegate o di societa' in virtu' di rapporti contrattuali (art. 64, comma 3, del regolamento); 3.1.7. rispetto del principio di indipendenza di giudizio e di assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti delle SOA non imparziali o discriminatori, assicurato dalla composizione e dalla struttura organizzativa delle SOA, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate secondo quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile (art. 64, comma 4, del regolamento); 3.1.8. possesso e mantenimento dei requisiti generali delle SOA, intesi quali assenza di cause ostative riferite alla SOA, alle persone giuridiche e fisiche (amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici e personale delle SOA) appartenenti alla composizione e alla struttura organizzativa delle SOA, (art. 64, comma 6, e 65 del regolamento); 3.1.9. divieto di possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA (art. 66, comma 1, del regolamento), per: stazioni appaltanti e altri soggetti equivalenti [soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del regolamento]; organismi che rilasciano i certificati del sistema di gestione per la qualita' conformi alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 [soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), del regolamento]; soggetti indicati all'art. 34 del codice; soggetti cui possono essere affidate la progettazione e la direzionale lavori oltre che le attivita' di supporto [soggetti di cui all'art. 90, comma 1, del codice]; le regioni e le province autonome; 3.1.10. possesso di azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del venti per cento del capitale sociale, da parte delle associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto, e delle associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti, ognuna di tali associazioni nella misura massima del dieci per cento, al fine di garantire il principio dell'uguale partecipazione delle parti interessate alla qualificazione (art. 66, comma 2, del regolamento); 3.1.11. possesso e mantenimento dei requisiti tecnici delle SOA, con riferimento all'organico minimo, al personale ulteriore, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA, nonche' ai soggetti che svolgono attivita' in maniera diretta o indiretta in nome e per conto delle SOA, e del requisito dell'attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni all'Osservatorio, conforme al tipo definito dall'Autorita' (art. 67 del regolamento); 3.1.12. divieto di ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla organizzazione aziendale delle SOA, per l'espletamento delle loro attivita' istituzionali (art. 70, comma 3, del regolamento); 3.1.13. inadempienza da parte della SOA alle indicazioni dell'Autorita', circa eventuali condizioni da osservarsi nell'esecuzione del contratto stipulato con un'impresa, ovvero in merito alla sospensione o all'annullamento dell'attestazione, nell'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo a seguito di motivata e documentata istanza di un'altra impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante (art. 71, comma 3, del regolamento); 3.2. (comma 4, lettera b) mancato inizio dell'attivita' sociale entro centottanta giorni dalla autorizzazione; 3.3. (comma 4, lettera c) interruzione dell'attivita' per piu' di centottanta giorni; 3.4. (comma 4, lettera d) omissione o rifiuto nel comunicare la sospensione e la decadenza dell'autorizzazione, il fallimento e la cessazione della attivita', alle imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione; 3.5. (comma 4, lettera e) inosservanza delle disposizioni impartite dalla Autorita' con il provvedimento di sospensione di cui all'art. 73, comma 3, del Regolamento; 3.6. (comma 4, lettera f) inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 85, comma 1, del regolamento che individuano i criteri cui le SOA devono attenersi, ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici; 3.7. (comma 4, lettera f) inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 85, comma 2, del regolamento che si concretizza, nella attivita' di attestazione, nel non attribuire la qualificazione conformemente al contenuto dei certificati di esecuzione lavori o nel non segnalare alla Autorita' eventuali incongruenze riscontrate nei certificati di esecuzione dei lavori, circa la presenza di lavorazioni relative a categorie di cui all'allegato A del regolamento, non previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito nonche' nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati; documentazione, quest'ultima, che deve essere richiesta dalla SOA alla stazione appaltante che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori; 3.8. (art. 40, comma 9-ter, del codice) inosservanza all'obbligo di dichiarare la decadenza dell'attestato di qualificazione qualora sia accertato che lo stesso sia stato rilasciato in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti. Parte di provvedimento in formato graficoin G.U.R.I. del 4 aprile 2011, n. 77- Suppl. Ordinario n.91
Sicurezza nei luoghi di lavoro: la consulenza resa alle P.A.
N. 7124/2011 Reg. Prov. Coll.N. 1509 Reg. Ric.ANNO 2011REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso integrato da motivi aggiunti n. 1509 del 2011 proposto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal prof. avv. Fabio Cintioli presso il cui studio in Roma, Via Salaria n. 259, è elettivamente domiciliato;controC. spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dal prof. avv. Andrea Guarino e dall'avv. Cecilia Martelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Guarino in Roma, Piazza Borghese n. 3;nei confronti di- S. spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandataria del RTI con le mandanti CS. srl + 5, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lepore presso il cui studio in Roma, Via Polibio n. 15, è elettivamente domiciliata;- I. srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandataria del RTI con le mandanti IA. srl + 3, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dal prof. avv. Stefano Vinti e dall'avv. Chiara Carosi presso il cui studio in Roma, Via Emilia n. 88, è elettivamente domiciliata;- CO. spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandataria del RTI con la mandante DC. spa, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Versaci e Cristina Carnielli,per l'annullamentoa) dei provvedimenti di C. spa, non conosciuti, di aggiudicazione della gara a procedura aperta strutturata in n. 6 autonomi lotti per la "Fornitura di Servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni";b) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali;c) in via subordinata con i predetti atti, in parte qua, del bando di gara, del disciplinare di gara e del capitolato tecnico.Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soc C. Spa e di Soc S. Spa e di Soc I. Srl e di Soc M. Spa + Rti;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2011 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTO E DIRITTOLa C. spa con bando spedito per la pubblicazione nella G.U.UE del 23.10.2009 ha indetto una gara a procedura aperta, strutturata in sei autonomi lotti, avente ad oggetto la fornitura di servizi relativi alla gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, giusta quanto previsto dalle disciplina di cui al d.lgvo n. 81/2008.Più in particolare, alla luce di quanto stabilito dal capitolato tecnico, rientravano nell'oggetto della gara de qua le seguenti attività:a) la redazione o revisione del documento di valutazione dei rischi (DVR), che costituisce lo strumento di base per individuare i rischi dei lavoratori sul posto di lavoro al fine di valutare l'adeguatezza delle misure di protezione e prevenzione che dovranno essere adottate;b) la fornitura del Servizio di Prevenzione e protezione (SdP) - il quale ha l'obiettivo di assicurare all'amministrazione le risorse professionali necessarie per presidiare il servizio di prevenzione e protezione individuale secondo quanto richiesto dal d.lgvo n. 81/08 - che obbliga il futuro aggiudicatario a fornire il responsabile esterno del servizio de quo (RSPP) nonché l'addetto al medesimo servizio (ASPP);c) la fornitura del servizio denominato " Misure di sicurezza nei cantieri (MSC)", avente ad oggetto la fornitura all'amministrazione delle risorse e degli strumenti necessari a garantire la tutela della salute e della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili che rientrano nel campo di applicazione del citato decreto legislativo, in forza del quale l'aggiudicatario si impegna ad assicurare all'amministrazione la nomina del coordinatore per la progettazione o del coordinatore per l'esecuzione;d) lo svolgimento di servizi alle persone tra cui il servizio relativo al Piano di formazione informazione ed addestramento che prevede la realizzazione di corse di formazione che devono essere tenuti da persone esperte o da determinati enti che operano in collaborazione con gli ordini professionali degli ingegneri.In esito allo svolgimento della gara in questione sono risultati aggiudicatari il rti con mandataria la spa S. (lotti nn. 1, 4 e 6), il rti con mandataria la srl I. (lotto n. 3) e il rti con mandataria la spa COM metodi (lotti n. 2 e 5).Questi ultimi provvedimenti sono stati impugnati con il presente gravame, affidato ai seguenti motivi di doglianza:1) Violazione e falsa applicazione delle norme di cui al d.lgvo n. 163/2006 relative ai servizi di ingegneria e al divieto di subappalto (artt.90, 91, 93, 94 e 118), alla predisposizione dei piani di sicurezza e coordinamento (art. 133 e all.XXI art. 25) ed alla direzione dei lavori (art. 132), ai requisiti di capacità tecnica e professionale dei prestatori di servizi (art. 42). Violazione dei principi in materia di affidamento dei contratti pubblici. Violazione dei principi del buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione. Disparità di trattamento. Eccesso di potere;2) Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi di cui al d.lgvo n. 81/08 in materia di servizio di prevenzione e protezione (art. 31 e ss) ed in materia di corsi di formazione (art. 37). Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di delega di funzioni (artt.16 e 17 del d.lgvo n. 81/2008). Difetto dei presupposti. Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della p.a. e dei principi generali in materia di organizzazione e responsabilità della p.a.Sempre con il proposto gravame l'Ordine ricorrente ha, altresì, impugnato, in via subordinata il bando di gara, qualora tale atto non dovesse essere interpretato in linea con i principi di cui al d.lgvo n. 81/2008, i quali impongono per una serie di attività (coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dell'opera pubblica, coordinatore per l'esecuzione nei cantieri, responsabile esterno e addetto del servizio di prevenzione e protezione) un rapporto diretto del professionista con l'amministrazione, deducendo a tal fine le medesime doglianze prospettate avverso i provvedimenti di aggiudicazione.Da ultimo il suddetto ordine ha impugnato con motivi aggiunti la determinazione dell'intimata C. n. 5619/2011 del 22.2.2011, con cui quest'ultima, in relazione all'informativa presentata dal ripetuto Ordine ai sensi dell'art. 243 bis del d.lgvo n. 163/2006, ha fatto presente di non voler procedere in autotutela all'annullamento delle aggiudicazioni e della disciplina di gara ritenendo infondate le doglianze a tal fine prospettate nella citata informativa, deducendo le medesime censure già proposte in via principale.Si sono costituiti sia C. spa sia i raggruppamenti aggiudicatari dei lotti di cui alla contestata gara, prospettando l'inammissibilità del proposto gravame e contestando con ampie e stringenti argomentazioni la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali.Alla pubblica udienza del 15 luglio 2011 il gravame è stato assunto in decisione.Il Collegio ritiene di prescindere dal previo esame delle numerose eccezioni di inammissibilità sollevate sia dalla resistente C. che dai raggruppamenti controinteressati in ragione della manifesta infondatezza delle dedotte censure.Con il primo motivo di doglianza è stata contestata la legittimità della disciplina di gara come applicata dalla C. per quanto riguarda la nomina delle figure professionali del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, prevista nell'ambito dell'espletamento del servizio denominato Misure di sicurezza dei cantieri, nomina che è stata riservata unicamente all'aggiudicatario.In merito è stato fatto presente che:I) gli incarichi de quibus rientrano nell'ambito dei servizi attinenti l'ingegneria previsti e disciplinati dagli artt. 92 e ss. del codice dei contratti;II) le citate norme stabiliscono per l'affidamento dei suddetti incarichi il ricorso a procedure competitive, facendo sempre salva l'esigenza fondamentale della sussistenza di un necessario rapporto diretto e personale del professionista con l'amministrazione stessa, come si evince dalla necessità di indicare nominativamente fin dall'offerta presentata in sede di gara i professionisti incaricati, dalla affermazione della responsabilità personale del soggetto incaricato e dal divieto di subappalto sancito dall'art. 91;III) in simile contesto normativo le clausole del disciplinare di gara laddove affidano unicamente al fornitore la successiva nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e laddove prevedono la valutazione dell'offerta tecnica con riferimento alla procedura proposta per la selezione delle predette figure -per come applicate dalla resistente C. - sono illegittime in quanto violano le disposizioni del Codice dei contratti sopra richiamate che escludono modalità di affidamento diverse da quelle previste e che vietano espressamente il subappalto in virtù del richiamato principio del rapporto diretto tra professionista e amministrazione, a garanzia della qualità della prestazione.La dedotta censura è infondata.Al riguardo, in linea con quanto dettagliatamente prospettato in merito da tutte le parti resistenti, deve essere evidenziato che la tesi ricorsuale si basa su un presupposto erroneo, in quanto le attività de quibus, previste e disciplinate dall'art. 98 del d.lgvo n. 81/2008, non sono riservate istituzionalmente agli ingegneri e agli architetti, bensì possono essere affidate anche ad altre categorie professionali.Alla luce di tale contesto normativo risulta evidente, come efficacemente illustrato da C., che la natura dei servizi di ingegneria risultano essere radicalmente diversa dal servizio oggetto della contestata procedura selettiva, in quanto mentre i primi consistono principalmente negli incarichi di progettazione tecnica, preliminare ed esecutiva, e di coordinamento della sicurezza funzionale alla esecuzione delle opere pubbliche, il servizio richiesto da C. ha ad oggetto un servizio di consulenza gestionale svolto nei confronti dell'amministrazione come soggetto gravato degli obblighi di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgvo n. 81/08.Da ciò ne discende che l'invocato art. 91 del Codice dei Contratti non è applicabile nella fattispecie in esame, dato che la predetta disposizione si riferisce unicamente all'affidamento di attività istituzionalmente di competenza degli ingegneri e degli architetti, con la conseguenza ulteriore che non sussiste la violazione del divieto di subappalto nonchè del più generale divieto di affidamento con procedure diverse da quelle previste dal codice dei contratti, così come stabilito dal comma 8 del predetto art. 91, per cui ben può ritenersi applicabile per l'assegnazione dei ripetuti incarichi l'art. 118, comma 12, del c.c.p, che non considera come subappalto l'affidamento di incarichi specifici a lavoratori autonomi.Con al seconda doglianza l'ordine ricorrente, premesso che in base alla disciplina di cui agli artt. 31 e 32 del d.lgvo n. 81/2008, " il datore di lavoro, che nell'ambito della p.a. è il dirigente con compiti gestionali, ha il compito, non delegabile, di designare il responsabile del servizio di prevenzione protezione e di nominare gli addetti al servizio dallo stesso organizzato e gestito", afferma che l'operato della stazione appaltante risulta in palese contrasto con la richiamata normativa in quanto viene rimessa la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi all'aggiudicatario che è un soggetto terzo, estraneo all'amministrazione.Anche tale doglianza deve essere rigettata in quanto, come chiaramente rilevato da tutte le parti resistenti, il servizio fornito dall'aggiudicatario si limita unicamente ad un contributo tecnico ed organizzativo circoscritto alla fase della ricerca e della selezione delle professionalità più adeguate, restando riservata all'esclusiva competenza delle singole amministrazioni la nomina del responsabile del servizio.Ugualmente, anche per quanto concerne la redazione del documento di valutazione dei rischi, la formale adozione dello stesso è riservato ai competenti organi dell'amministrazione, i quali ben possono avvalersi per la predisposizione dello stesso di strutture ausiliare tecniche anche esterne.Infondate devono essere dichiarate sia le doglianze prospettate in via subordinata avverso il bando di gara sia quelle dedotte con i motivi aggiunti avverso il diniego di autotutela, in quanto identiche a quelle testè esaminate.Ciò premesso il proposto gravame deve essere rigettate.Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1509 del 2011, come in epigrafe proposto, lo rigetta.Condanna l'Ordine ricorrente al pagamento, in parti uguali, a favore di C. spa e dei tre raggruppamenti resistenti delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 8.000,00 (Euro ottomila/00).Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:IL PRESIDENTEBruno AmorosoL'ESTENSOREGiuseppe SaponeIL CONSIGLIEREDomenico LundiniDepositata in Segreteria il 5 settembre 2011(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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