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    Accesso agli atti: posso sapere dall'amministrazione chi mi ha denunciato?

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    N. 2641/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 2287 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 2287 del 2011, proposto da:
    G. G., rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Marino, Giovanni Laresca, con domicilio eletto presso G. S. in Catania, via ...omissis...;
    contro
    Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, rappresentata e difesa dagli avv. Clotilde Minasi, Giancarlo Niutta, con domicilio eletto presso L. I. in Catania, via ...omissis... c/o Azienda Ospedaliera Cannizzaro;
    per l'annullamento
    dell'atto prot. n. 3865 del 26.5.2011, trasmesso con raccomandata ricevuta il 7.6.2011 presso il difensore e poi notificato al ricorrente personalmente il 14.6.2011, n. prot. 4358, recante conferma del diniego prot. n. 2937 del 26.4.2011, trasmesso con raccomandata ricevuta il 29.4.2011, opposto alla richiesta di accesso a documenti amministrativi di cui all'istanza del 4.4.2011, prot. n. 2236;
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Rosalia Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    1. - L'odierno ricorrente, amministratore del condominio sito in Messina, via ...omissis..., è stato invitato dal Dipartimento di prevenzione S. PRE. S.A.L. U.O.S. Controllo e Vigilanza di Messina, con nota n. 1550 datata 8.3.2011, a trasmettere la documentazione relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture; ciò a seguito di una segnalazione secondo la quale detto amministratore si sarebbe discostato dalle prescrizioni di cui all'art. 26 d. lgs. n. 81/2008 (in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro).
    Parte ricorrente ha chiesto al predetto ente - ai sensi dell'art. 22 legge n. 241/1990 - il rilascio di copia dell'esposto-denuncia che aveva dato impulso al procedimento amministrativo inteso ad effettuare un controllo sulle irregolarità denunciate.
    Con la nota del 26.4.2011, meglio indicata in epigrafe, l'odierno ricorrente riceveva una risposta negativa, fondata sulla tutela della riservatezza dei terzi; con raccomandata del 2.5.2011, tramite un legale di fiducia, l'interessato contestava il diniego e insisteva nella richiesta, notificando successivamente all'ASP di Messina un ricorso giurisdizionale col quale chiedeva l'annullamento dell'atto di diniego.
    In data 7.6.2011 l'odierno ricorrente riceveva, presso lo studio del proprio legale, la comunicazione meglio indicata in epigrafe, datata 26.5.2011, che confermava il diniego fornendo più articolata motivazione sulle ragioni della asserita inaccessibilità dell'esposto-denuncia oggetto dell'istanza.
    Il ricorrente non effettuava il deposito del su menzionato ricorso, già notificato, proponendo invece il ricorso in epigrafe e contestando tramite questo il secondo atto di diniego, avverso il quale deduceva le censure di violazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, nonché eccesso di potere.
    Costituitasi in resistenza, l'ASP di Messina eccepiva innanzitutto l'inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione del diniego del 4.4.2011, meglio indicato in epigrafe, sostenendo che il diniego oggi al vaglio del collegio avrebbe carattere meramente confermativo del più risalente provvedimento. In secondo luogo, l'Azienda resistente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva in capo al ricorrente, il quale - si sostiene - avrebbe dovuto agire in qualità di amministratore del condominio di via ...omissis..., e dunque previa autorizzazione dell'assemblea condominiale, non già personalmente.
    Nel merito, l'Azienda ha contestato le deduzioni avversarie invocando la necessità di assicurare la segretezza della fonte della denuncia e/o degli atti che hanno dato origine all'accertamento, richiamando l'art. 64/3 DPR n. 303/1956.
    2. - A) Il collegio preliminarmente esamina le eccezioni di inammissibilità sollevate da parte resistente e le respinge entrambe per infondatezza.
    Sotto il primo profilo (omessa impugnativa del primo diniego e natura confermativa di quello oggetto del ricorso in epigrafe), osserva il collegio che il diniego del 4.4.2011 si limita a una stringata comunicazione di impossibilità di "dare seguito a richieste di tal genere a tutela delle riservatezza dei terzi", espressamente dichiarando la disponibilità a fornire "eventuali ulteriori chiarimenti"; mentre il secondo atto di diniego (successivo alle note depositate da parte ricorrente tramite il legale di fiducia), motivato con riferimento a specifici profili di fatto, richiama puntualmente le disposizioni applicate. Infatti, la nota del 26.5.2011 in primo luogo precisa che l'ufficio cui è stato presentato l'esposto oggetto di richiesta di accesso da parte dell'odierno ricorrente è "organo di vigilanza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e il personale operante all'interno dello stesso riveste la qualifica di U.P.G. (Ufficiale di Polizia giudiziaria)"; il provvedimento prosegue richiamando "quanto previsto dall'art. 64 del DPR n. 303/2006", ovvero il segreto professionale imposto agli ispettori del Lavoro, i quali, infatti, "devono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio". Infine, l'amministrazione cita il decreto del Ministero del Lavoro 20.4.2006, art, 23, che, al comma terzo, stabilisce che "nel corso dell'ispezione, nonché nelle fasi successive, il personale ispettivo garantisce la segretezza della fonte della denuncia e/o degli atti che hanno dato origine all'accertamento".
    Orbene, dal raffronto tra i due dinieghi si evince che il secondo non ha natura di mera conferma del primo, attesa l'esaustiva motivazione che esso contiene, laddove il primo era estremamente generico; sicché, anche in assenza di tempestiva impugnativa del precedente provvedimento, il ricorso in esame non è affetto da inammissibilità.
    B) Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione, è agevole osservare che parte ricorrente ha interesse a conoscere il contenuto dell'esposto per potere tutelare la propria onorabilità e correttezza, valori che attengono alla persona in quanto tale, complessivamente considerata, e non soltanto al professionista.
    C) Con riguardo al merito, il collegio non ignora l'orientamento giurisprudenziale rigoroso che distingue fra riservatezza e anonimato, rilevando come l'ordinamento guardi con disfavore agli anonimi e non contempli un "diritto all'anonimato": cfr., in tema di diritto del datore di lavoro di accedere alla documentazione acquisita dagli ispettori del Lavoro nell'ambito della attività di controllo, T.A.R. Veneto - Venezia, sez. III, 12.1.2011, n. 31, secondo cui ‹‹l'accesso, qualora venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, deve prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza del terzo, e tale indirizzo non appare scalfito dagli ultimi interventi normativi intervenuti in materia, atteso che, in seguito alla entrata in vigore delle modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, apportate dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, risulta confermato dalla previsione dell'ultimo comma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici". La preminenza del diritto di difesa sul diritto alla riservatezza comporta pertanto la disapplicazione delle norme regolamentari invocate dall'amministrazione resistente perché confliggenti con il citato art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241››, ed ivi ulteriori citazioni di giurisprudenza; v. anche T.A.R. Lombardia - Brescia, sez. I, 29.10.2008, n. 1469, in tema di istanza di accesso avanzata al fine di conoscere le generalità di chi ha effettuato la segnalazione al Servizio Emergenza Infanzia 114, in cui, dopo avere delineato un quadro sul disfavore dell'ordinamento nei confronti degli anonimi, si afferma che ‹‹al diritto alla riservatezza, pure costituzionalmente rilevante, non può certo riconoscersi ampiezza tale da includere il "diritto all'anonimato" di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi nell'ambito di un procedimento ispettivo o sanzionatorio››. La sentenza del TAR Brescia esamina anche il rapporto fra diritto di accesso e segreto professionale (nel caso esaminato dal TAR lombardo era in questione il segreto cui sono tenuti, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 119/2001, gli assistenti sociali iscritti all'albo professionale istituito con legge n. 84/1993, i quali "hanno l'obbligo del segreto professionale su quanto hanno conosciuto per ragione della loro professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero-professionale". Con riguardo a tale aspetto - presente anche nella controversia oggi al vaglio del collegio, con riferimento all'attività degli ispettori del Lavoro, tenuti al segreto sulla propria attività di controllo, come sottolineato dall'amministrazione - la pronuncia in esame afferma che non tutti gli atti formati o detenuti dal soggetto su cui incombe il segreto professionale sono automaticamente sottratti all'accesso, "poiché si tratta di applicare una deroga, pur prevista dall'ordinamento, al principio generale, previsto dallo stesso ordinamento, dell'accessibilità a tutti gli atti dell'amministrazione. Trattandosi quindi di una deroga, essa va applicata secondo il principio di stretta interpretazione".
    D) Ad avviso del collegio, in fattispecie come quella oggetto della presente controversia, più che un'esigenza di riservatezza in sé va riconosciuto, in capo al denunciante, l'interesse a non essere esposti a ritorsioni da parte del denunciato, ritorsioni naturalmente soltanto ipotetiche, non essendovi la possibilità di stabilire anticipatamente se il denunciante adotterà o meno comportamenti vendicativi. Tuttavia, va osservato che le disposizioni richiamate dalla parte resistente sono ispirate a una ratio - di più ampia portata rispetto alla mera tutela della riservatezza - che è quella di incoraggiare i privati a denunciare situazioni di rischio per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Insomma, accanto al generico disfavore nei confronti dell'anonimato, l'ordinamento ammette - al fine di combattere fenomeni che incidono su beni meritevoli di particolare e rafforzata tutela, quali la salute e la sicurezza dei lavoratori, ovvero, come nel caso esaminato dal TAR Brescia, il benessere psico-fisico dei minori - l'adozione di cautele intese a proteggere l'identità di chi segnala violazioni delle norme poste a presidio di detti beni. Tale finalità di incentivazione va senz'altro riconosciuta all'art. 64 del DPR n. 303/2006, di cui s'è prima richiamato il contenuto; finalità che risulterebbe frustrata, con conseguente vanificazione della norma, se l'accesso agli esposti, che gli ispettori dell'Ispettorato del lavoro hanno l'obbligo di mantenere segreti, fosse senz'altro e senza filtri consentito al denunciato che ne faccia richiesta.
    Tuttavia, se è senz'altro meritevole di protezione l'interesse pubblico di cui s'è detto, al quale è connesso inscindibilmente l'interesse dei denuncianti a non subire (ipotetiche) intimidazioni, è pure da tenere presente l'interesse, parimenti meritevole, tutelato dall'art. 24 della legge n. 241/1990, che, al comma settimo, recita: "Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".
    Il conflitto fra interessi di pari importanza deve, ad avviso del collegio, essere risolto in via giurisdizionale facendo equilibrata applicazione delle norme che li contemplano e li tutelano; sicché, in definitiva, ai fini di un adeguato contemperamento, va privilegiata, in materia di accesso agli esposti e alle denunce di cui trattasi, l'adozione di soluzioni graduali, che lascino al prudente apprezzamento del giudice la valutazione, caso per caso, della necessità da parte dell'interessato di conoscere non soltanto il contenuto di tali atti - necessità sulla quale non possono esservi dubbi - bensì anche il nominativo degli autori.
    Tale specifico interesse può essere adeguatamente tutelato in un momento successivo alla conoscenza da parte del richiedente del contenuto del documento; ove l'esposto si dovesse rivelare diffamatorio, l'interesse dell'esponente ad evitare possibili ritorsioni cederà di fronte a quello del denunciato all'esperimento dei mezzi di tutela che l'ordinamento appresta nei confronti dei comportamenti lesivi dell'onorabilità. E' ovvio che per agire in difesa di questa occorre conoscere anche l'identità dell'esponente, ed allora, in applicazione dell'art. 24, comma settimo, su citato, dovrà consentirsi all'interessato un accesso "pieno", senza limitazione alcuna e cioè esteso all'identità dell'autore.
    Alla luce dei principi su indicati, il collegio ritiene sufficiente, al momento, il rilascio al ricorrente da parte dell'ASP di Messina di copia dell'atto richiesto, con l'adozione di opportune cautele per non rendere noto il nominativo dell'esponente.
    E) L'accoglimento nei suddetti limiti e la natura delle questioni sottoposte al vaglio del collegio inducono a disporre la compensazione delle spese, salva ovviamente l'applicazione dell'art. 13, comma 6 bis, del DPR n. 115/2002 in ordine al rimborso del contributo unificato al ricorrente vittorioso, a prescindere dalla compensazione delle spese e dalla espressa statuizione del decidente.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti precisati in parte motiva.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Cosimo Di Paola
    L'ESTENSORE
    Rosalia Messina
    IL PRIMO REFERENDARIO
    Dauno Trebastoni
     
    Depositata in Segreteria il 7 novembre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Dissesto finanziario delle universita' e commissariamento degli atenei

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    DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2011, n. 199

    Disciplina  del  dissesto  finanziario  delle   universita'   e   del
    commissariamento degli atenei, a  norma  dell'articolo  5,  commi  1,
    lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre  2010,
    n. 240. (11G0240), in G.U.R.I. del 25 novembre 2011, n. 275 
    

              
                Capo I 

    Principi generali

     
     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87,  quinto  comma,  della
    Costituzione; 
      Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme  in  materia
    di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
    reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
    l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare  l'articolo
    5, comma 1, lettera b), secondo periodo, che  prevede  meccanismi  di
    commissariamento  in  caso  di  dissesto  finanziario  degli  atenei,
    nonche' l'articolo 5, comma 4, lettere g), h), i); 
      Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
      Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'articolo  6,
    commi 3 e 4; 
      Visto il decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  91,  concernente
    disposizioni  recanti  attuazione  dell'articolo  2  della  legge  31
    dicembre 2009, n. 196, in materia di  adeguamento  ed  armonizzazione
    dei sistemi contabili; 
      Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
    modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,  n.   121,   relativo
    all'istituzione del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
    della ricerca; 
      Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
    adottata nella riunione del 9 giugno 2011; 
      Acquisiti i pareri della V  Commissione  e  della  VII  Commissione
    della Camera dei deputati, rispettivamente in data 21 luglio 2011 e 2
    agosto 2011, nonche' della 7ª Commissione del Senato della Repubblica
    in data 26 luglio 2011; 
      Considerato che la 5ª Commissione del Senato della  Repubblica  non
    ha espresso il parere nei termini prescritti; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 22 settembre 2011; 
      Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
    della ricerca, di concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle
    finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione; 
     
                                    Emana 
                      il seguente decreto legislativo: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                      Oggetto e ambito di applicazione 
     
      1. Il presente decreto legislativo disciplina i presupposti per  la
    dichiarazione del dissesto finanziario delle universita',  nonche'  i
    presupposti e la procedura per il commissariamento  degli  atenei  in
    dissesto, da attivare nel caso in cui il piano di  rientro,  indicato
    all'articolo 5, comma 4, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n.
    240, non sia stato predisposto dagli  atenei  nei  termini  previsti,
    ovvero il piano di rientro proposto non sia stato approvato,  ovvero,
    non sia stato realizzato, in  tutto  o  in  parte.  Il  provvedimento
    disciplina, inoltre, il funzionamento della fase  commissariale  e  i
    contenuti minimi del piano di rientro. 
      2. Le disposizioni previste dai successivi articoli si applicano  a
    tutte le  universita'  statali  italiane,  comunque  denominate,  ivi
    compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Principi generali

                                   Art. 2 
     
     
                    Dissesto finanziario dell'universita' 
     
      1. Si ha dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 5,  comma  4,
    lettera  g),  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  quando  la
    situazione  economica,   finanziaria   e   patrimoniale   dell'ateneo
    raggiunge un livello di gravita' tale  da  non  poter  assicurare  la
    sostenibilita'  e  l'assolvimento  delle   funzioni   indispensabili,
    consistenti nel regolare  svolgimento  delle  attivita'  indicate  ai
    commi 3 e 4 dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, ovvero
    quando l'universita' non  puo'  fare  fronte  ai  debiti  liquidi  ed
    esigibili nei confronti dei terzi. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Situazione di criticita' e dissesto finanziario dell'universita'

                                   Art. 3 
     
     
              Verifica della situazione economica, finanziaria 
                               e patrimoniale 
     
      1. Il collegio dei revisori dei conti, con la relazione annuale  al
    bilancio unico di esercizio ed entro il 30 aprile  di  ciascun  anno,
    verifica  la  condizione  economico,   finanziaria   e   patrimoniale
    dell'universita' applicando alle risultanze del bilancio i  parametri
    economico-finanziari, definiti  con  regolamento  adottato  ai  sensi
    dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
      2.  Tali  parametri  individuano  i  valori  critici  e  deficitari
    relativi: 
        a) alla sostenibilita' del costo  complessivo  del  personale  di
    ruolo  e  a  tempo  determinato  rispetto  alle  entrate  complessive
    dell'ateneo, determinate nei limiti della  legislazione  vigente,  al
    netto di quelle a  destinazione  vincolata,  facendo  riferimento  al
    limite massimo di cui all'articolo 5,  comma  4,  lettera  e),  della
    legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
        b) alla sostenibilita'  del  costo  dell'indebitamento  a  carico
    dell'ateneo,  nei  limiti   della   legislazione   vigente,   facendo
    riferimento al limite massimo di cui all'articolo 5, comma 4, lettera
    e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
        c) all'andamento e relazione tra proventi e costi della  gestione
    corrente, ovvero, nel periodo transitorio di cui all'articolo 20, tra
    accertamenti e impegni di parte corrente; 
        d) all'andamento delle dinamiche dei crediti e dei debiti ovvero,
    nel  periodo  transitorio  di  cui  all'articolo  20,  al  grado   di
    veridicita' e smaltimento ed attendibilita' dei residui attivi  e  al
    grado di smaltimento dei residui passivi; 
        e) all'utilizzo dell'avanzo  libero  a  consuntivo,  nel  periodo
    transitorio di  cui  all'articolo  20,  per  la  copertura  di  spese
    correnti obbligatorie negli ultimi due esercizi; 
        f) alla presenza di anticipazioni di tesoreria negli  ultimi  due
    esercizi; 
        g) all'adeguatezza dei fondi di riserva  a  garanzia  dei  rischi
    derivanti da contenziosi in corso rispetto al volume del  contenzioso
    in essere, ovvero, nel periodo transitorio di cui all'articolo 20, al
    rapporto tra gli oneri da contenzioso complessivamente  previsti  nel
    bilancio di previsione e quelli effettivamente sostenuti; 
        h) agli indicatori di regolarita' contributiva, previdenziale  ed
    assistenziale. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Situazione di criticita' e dissesto finanziario dell'universita'

                                   Art. 4 
     
     
                          Situazione di criticita' 
     
      1. Qualora i parametri definiti  nell'ambito  dei  criteri  di  cui
    all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), presentino tutti valori
    compresi tra il livello critico  e  il  livello  deficitario,  ovvero
    qualora almeno due parametri definiti con i  criteri  stabiliti  alle
    citate lettere a),  b)  e  c)  unitamente  ad  almeno  tre  parametri
    definiti con i criteri di cui alle lettere d), e), f), g) ed  h)  del
    medesimo articolo 3, comma  2,  presentino  valori  compresi  tra  il
    livello critico e il livello deficitario, il  collegio  dei  revisori
    dei conti  redige  una  dettagliata  relazione  sull'andamento  della
    gestione evidenziando  l'evoluzione  dei  parametri  nell'arco  degli
    ultimi due esercizi finanziari, ivi compreso quello  di  riferimento,
    il programma di azioni  eventualmente  adottato  dall'ateneo  per  il
    ripristino  della  sostenibilita'  del   bilancio   e   i   risultati
    conseguiti.  La   relazione   e'   trasmessa   entro   dieci   giorni
    dall'adozione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
    ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze,  unitamente  al
    bilancio unico di esercizio approvato dagli organi di governo. 
      2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
    sentito  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   ed   entro
    quarantacinque giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma
    1, valuta la situazione dell'ateneo anche tenendo conto dei risultati
    in termini di didattica e ricerca, cosi' come  determinati  ai  sensi
    dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008,  n.180,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n.  1.  In
    relazione  al  livello  di  criticita'  della  situazione,   richiede
    all'ateneo di aggiornare il programma di azioni  adottato  ovvero  di
    predisporne uno nuovo  ai  fini  del  ripristino  dell'equilibrio  di
    bilancio anche avvalendosi delle misure di cui all'articolo 8,  comma
    1, lettere da b) ad f). 
      3. Il programma di azioni, articolato per obiettivi  annuali  e  di
    durata  massima  quinquennale,  e'   approvato   dal   Consiglio   di
    amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico
    per gli aspetti di competenza, ed e' trasmesso, entro  quarantacinque
    giorni dal ricevimento della richiesta, al Ministero dell'istruzione,
    dell'universita' e della ricerca  ed  al  Ministero  dell'economia  e
    delle  finanze.  I  Ministeri  possono  richiedere   integrazioni   o
    modifiche al programma entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso. 
      4. Il collegio dei revisori dei conti entro il mese di febbraio dei
    successivi  esercizi   predispone   una   relazione   contenente   le
    informazioni relative alle attivita'  effettuate,  all'andamento  dei
    parametri e al grado di raggiungimento degli obiettivi  definiti  nel
    programma  di  azioni.  La  relazione  e'  trasmessa   al   Ministero
    dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  ed  al  Ministero
    dell'economia e delle finanze al fine  di  un  puntuale  monitoraggio
    della situazione finanziaria. 
      5. Qualora dalle attivita'  di  monitoraggio  di  cui  al  comma  4
    emergano ritardi o mancanze nell'attuazione del programma di azioni e
    peggioramenti   dei   parametri,   il   Ministero    dell'istruzione,
    dell'universita'  e  della  ricerca,  d'intesa   con   il   Ministero
    dell'economia e delle finanze,  puo'  attestare  l'esistenza  di  una
    situazione di dissesto finanziario anche in assenza  del  verificarsi
    delle condizioni di cui all'articolo 5. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Situazione di criticita' e dissesto finanziario dell'universita'

                                   Art. 5 
     
     
                           Situazione di dissesto 
     
      1. Qualora i parametri definiti  nell'ambito  dei  criteri  di  cui
    all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), presentino tutti valori
    deficitari, ovvero  qualora  almeno  due  parametri  definiti  con  i
    criteri stabiliti alle citate lettere  a),  b)  e  c)  unitamente  ad
    almeno tre parametri definiti con i criteri di cui alle  lettere  d),
    e), f), g) ed h) del medesimo articolo 3, comma 2, presentino  valori
    deficitari e il loro andamento negli ultimi due  esercizi  finanziari
    non sia migliorato, il collegio dei revisori  dei  conti  redige  una
    dettagliata  relazione  sull'andamento  della  gestione  nella  quale
    attesta l'esistenza dei presupposti per la declaratoria  di  dissesto
    finanziario. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Situazione di criticita' e dissesto finanziario dell'universita'

                                   Art. 6 
     
     
                          Dichiarazione di dissesto 
     
      1. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 5 dell'articolo  4
    e all'articolo 5 il  Consiglio  di  amministrazione  dell'universita'
    dichiara il dissesto finanziario e non puo' adottare la  delibera  di
    approvazione del bilancio unico d'esercizio la  cui  approvazione  e'
    rinviata  a  quella  di  adozione  del  piano  di  rientro   di   cui
    all'articolo 8, comma 2. 
      2. La dichiarazione di dissesto, completa della  relazione  di  cui
    all'articolo  5,  comma  1,  e'   trasmessa   entro   cinque   giorni
    dall'adozione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
    ricerca, al Ministero dell'economia e delle finanze  e  alla  Procura
    regionale presso la Corte dei  conti,  unitamente  ai  bilanci  unici
    d'esercizio degli ultimi due esercizi finanziari approvati. 
      3. La deliberazione  e'  pubblicata  per  estratto  nella  Gazzetta
    Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'universita'. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Situazione di criticita' e dissesto finanziario dell'universita'

                                   Art. 7 
     
     
                   Effetti della dichiarazione di dissesto 
     
      1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
    entro trenta giorni  dalla  dichiarazione  di  dissesto,  diffida  il
    Rettore a predisporre il piano di rientro, secondo i criteri definiti
    all'articolo  8  nel  termine  massimo  di  centottanta  giorni   che
    decorrono dalla data di ricevimento della diffida  ministeriale.  Con
    successivo decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
    della ricerca, di concerto con il  Ministero  dell'economia  e  delle
    finanze, sono dettate le linee guida per la redazione  del  piano  di
    rientro di cui all'articolo 8. 
      2. La dichiarazione di dissesto  determina  la  necessita'  per  il
    Consiglio  di  amministrazione  di  rivedere  il  bilancio  unico  di
    previsione annuale gia' approvato alla data della  dichiarazione  del
    dissesto, autorizzando esclusivamente le spese obbligatorie e  quelle
    per le quali sia stato assunto un obbligo  giuridicamente  vincolante
    verso i terzi. 
      3. Un nuovo bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio  e'
    sottoposto al Consiglio di amministrazione  dopo  l'approvazione  del
    piano di rientro e, comunque, entro il 30 novembre dell'anno  in  cui
    e' stato dichiarato il dissesto. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Situazione di criticita' e dissesto finanziario dell'universita'

                                   Art. 8 
     
     
                              Piano di rientro 
     
      1. Il piano  di  rientro,  articolato  per  obiettivi  annuali,  e'
    redatto secondo i seguenti criteri: 
        a) individuazione e quantificazione della massa passiva alla data
    della dichiarazione di dissesto, inserendo d'ufficio i  debiti  e  le
    spese, per capitale e accessori, ivi compresi i debiti rinvenenti  da
    procedure esecutive in corso al momento della dichiarazione. I debiti
    inseriti nella  massa  passiva  non  producono  interessi,  ne'  sono
    soggetti a rivalutazione monetaria fino alla chiusura  del  piano  di
    rientro, nei limiti di quanto  stabilito  per  i  crediti  muniti  di
    privilegio dal codice civile. Per la redazione o l'aggiornamento  del
    piano di rientro nella fase di commissariamento,  disciplinata  dagli
    articoli da 10 a 19, vale quanto previsto dall'articolo 17, comma 3; 
        b) interventi  volti  alla  riduzione  dei  costi  del  personale
    dell'ateneo ed, in particolare: 
          1) impegno a non indire nuove procedure  concorsuali  e  a  non
    assumere nuovo personale con oneri a carico del proprio bilancio; 
          2) adozione di ogni iniziativa volta  a  ridurre  le  spese  di
    personale non docente, anche attraverso forme di mobilita' coattiva; 
          3) valutazione annuale, in  base  al  grado  di  raggiungimento
    degli  obiettivi  previsti  nel  piano,   circa   l'opportunita'   di
    corrispondere la retribuzione di risultato ai dirigenti e i  compensi
    incentivanti la produttivita' e l'efficienza dei servizi al  restante
    personale. Nell'eventuale fase di  commissariamento,  prevista  dagli
    articoli da 10 a 19, tale valutazione e'  di  competenza  dell'organo
    commissariale; 
          4) impegno a non distribuire alcun importo  premiale  a  valere
    sul fondo previsto dall'articolo 9 della legge 30 dicembre  2010,  n.
    240,   fino   al   ripristino   dell'equilibrio   nella    situazione
    economico-patrimoniale dell'ateneo; 
          5) revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa e delle
    sedi universitarie decentrate, anche attraverso processi di mobilita'
    sia  dei  professori  e  ricercatori,  sia  del   personale   tecnico
    amministrativo, da attuarsi con le modalita' di cui  all'articolo  3,
    comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
          6) razionalizzazione degli insegnamenti  previsti  nell'offerta
    formativa dell'ateneo con pieno utilizzo  del  personale  docente  in
    servizio e senza oneri aggiuntivi  rispetto  al  normale  trattamento
    stipendiale  limitando,   altresi',   l'attribuzione   di   contratti
    d'insegnamento retribuiti  a  personale  non  appartenente  ai  ruoli
    dell'ateneo ai soli casi essenziali  al  regolare  svolgimento  delle
    attivita' didattiche; 
        c) quantificazione delle  entrate  patrimoniali  e  dei  proventi
    economici che possono finanziare il piano di rientro, ivi comprese le
    liquidazioni di beni valutati a valori di mercato come risultanti  da
    stima attestata da perizia  giurata  o  effettuata  dalla  competente
    Agenzia del territorio; 
        d) in  relazione  alla  gravita'  della  situazione  di  dissesto
    l'adozione delle seguenti misure straordinarie: 
          1) impegno a non attivare nuovi corsi di  laurea  e  di  laurea
    magistrale, nuove scuole di specializzazione, nuovi dipartimenti; 
          2) impegno a non contrarre nuovi mutui  a  carico  del  proprio
    bilancio o prestiti e a non sottoscrivere prodotti a finanza derivata
    nell'ambito di operazioni di ristrutturazione del debito; 
          3) adozione delle eventuali ulteriori forme di ristrutturazione
    del debito, ivi compresi interventi strutturali e  rinegoziazioni  di
    mutui a tassi agevolati precedentemente stipulati con gli Istituti di
    credito; 
          4)  riduzione  di  compensi,  gettoni,  retribuzioni  o   altre
    utilita' ai componenti  del  consiglio  di  amministrazione  e  degli
    organi  collegiali  comunque  denominati,  esclusi  gli   organi   di
    controllo e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del
    decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in misura non inferiore al 10 per
    cento; 
        e) previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione
    dell'esercizio dell'attivita' formativa e di ricerca; 
        f) indicazione dei tempi previsti per la realizzazione del  piano
    di  rientro,  con  dettagliata  illustrazione  delle   attivita'   da
    intraprendere anno per anno e degli obiettivi annuali da raggiungere,
    analiticamente   definiti   ed   illustrati    con    quantificazione
    dell'impatto rispetto agli equilibri di bilancio. 
      2. Il piano di rientro da attuarsi, ai sensi dell'articolo 5, comma
    4, lettera h), della legge 30  dicembre  2010,  n.  240,  nel  limite
    massimo  di   cinque   anni,   e'   deliberato   dal   Consiglio   di
    amministrazione su proposta del Rettore e previo  parere  del  Senato
    accademico per gli aspetti di sua competenza. 
      3. Il Piano di rientro e' trasmesso entro dieci  giorni  dalla  sua
    approvazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
    ricerca e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  i  quali,
    verificata  la   fattibilita'   e   l'appropriatezza   delle   scelte
    effettuate,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  ne   dispongono
    l'approvazione,  che  e'  comunicata  all'Universita'  a   cura   del
    Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
      4. Unitamente alla relazione annuale sulla  gestione,  ovvero,  nel
    periodo transitorio di cui all'articolo 20, anche  in  assenza  della
    stessa e in occasione  dell'approvazione  del  conto  consuntivo,  il
    consiglio   di   amministrazione   redige   una   relazione   annuale
    sull'attuazione del  piano  di  rientro,  contenente  l'illustrazione
    delle attivita'  effettuate  e  del  grado  di  raggiungimento  degli
    obiettivi    che    trasmette    al    Ministero     dell'istruzione,
    dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle
    finanze entro trenta giorni dall'approvazione. 
      5. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
    in sede di  determinazione  annuale  del  fabbisogno  finanziario  di
    ciascun ateneo statale, ai sensi  dell'articolo  2,  comma  9,  della
    legge 23 dicembre 2009, n. 191, tiene  conto  anche  degli  obiettivi
    annuali stabiliti dal Piano di  rientro,  nonche'  del  conseguimento
    degli stessi, sulla base del controllo previsto all'articolo 9. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Situazione di criticita' e dissesto finanziario dell'universita'

                                   Art. 9 
     
     
               Controllo sull'attuazione del piano di rientro 
     
      1. Il Collegio dei revisori dei conti con la relazione  annuale  al
    bilancio unico di  esercizio  effettua  il  controllo  annuale  sulla
    corretta attuazione degli obiettivi del piano di rientro  e  descrive
    dettagliatamente lo stato di attuazione degli stessi, in  rapporto  a
    quanto programmato, evidenziando le eventuali criticita'. 
      2. Il controllo annuale di cui  al  comma  1  include  la  verifica
    prevista all'articolo 3, comma 1. 
      3. La relazione annuale sullo stato di attuazione  degli  obiettivi
    del piano di rientro e' inviata a cura del Collegio dei revisori  dei
    conti al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
    al Ministero dell'economia e delle finanze e alla  Procura  regionale
    della Corte dei conti. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
    e della ricerca, acquisite le relazioni di cui al comma 1  e  di  cui
    all'articolo 8, comma 4, effettua  un  riscontro  tra  gli  obiettivi
    programmati nel piano di rientro e gli obiettivi raggiunti e comunica
    all'universita', al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  alla
    Procura regionale presso la Corte dei conti gli esiti del controllo. 
      4. L'esito positivo del controllo  annuale  costituisce  condizione
    necessaria per lo svolgimento delle ulteriori attivita' previste  dal
    Piano di rientro. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Commissariamento degli atenei

                                   Art. 10 
     
     
                        Delibera di commissariamento 
     
      1.  Il  Consiglio  dei  Ministri   delibera   il   commissariamento
    dell'ateneo,    su    proposta    del    Ministro    dell'istruzione,
    dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
    dell'economia e delle finanze, quando, in base  alle  risultanze  del
    controllo  annuale  sull'attuazione  del  Piano  di  rientro  di  cui
    all'articolo 8, emergano scostamenti tra gli  obiettivi  raggiunti  e
    gli obiettivi programmati, tali da far ritenere che la  realizzazione
    del Piano di rientro sia in tutto o in parte compromessa. 
      2.  Il  commissariamento  e'  altresi'  deliberato,  attraverso  la
    medesima procedura, quando l'ateneo, dichiarato lo stato di  dissesto
    finanziario, non ha predisposto  il  Piano  di  rientro  nel  termine
    stabilito all'articolo 7, comma 1, ovvero il piano predisposto non e'
    stato approvato secondo la procedura prevista all'articolo  8,  comma
    3. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Commissariamento degli atenei

                                   Art. 11 
     
     
                    Organi e durata del commissariamento 
     
      1. Entro trenta giorni dalla delibera di  cui  all'articolo  10  il
    Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
    concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,  propone  al
    Consiglio dei Ministri, in relazione alle dimensioni dell'ateneo,  la
    nomina di uno o tre commissari e di altrettanti supplenti, in caso di
    rinuncia dei primi, con il compito di provvedere alla predisposizione
    ovvero all'attuazione del piano di rientro. 
      2. Per la valutazione delle dimensioni  dell'ateneo  ai  sensi  del
    comma 1 si stabilisce quanto segue: 
        a) e' nominato un commissario nelle universita' con  un  organico
    di professori e ricercatori pari o inferiore a cinquecento unita'  al
    31 dicembre dell'anno precedente il dissesto; 
        b)  e'  nominata  una  commissione  di   tre   componenti   nelle
    universita' con un organico di professori e ricercatori  di  ruolo  e
    ricercatori a tempo indeterminato superiore a cinquecento  unita'  al
    31 dicembre dell'anno precedente il dissesto. 
      3. Con la delibera di cui all'articolo 10, comma 1, e'  fissata  la
    durata del commissariamento, che non puo' comunque essere superiore a
    cinque anni. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Commissariamento degli atenei

                                   Art. 12 
     
     
                         Designazione dei commissari 
     
      1. Il commissario o i componenti della commissione  vengono  scelti
    tra: 
        a)  dirigenti  e  funzionari   del   Ministero   dell'istruzione,
    dell'universita' e della ricerca  e  del  Ministero  dell'economia  e
    delle finanze, in possesso di una approfondita conoscenza dei sistemi
    di governo e funzionamento delle universita' che siano  iscritti  nel
    registro dei revisori legali dei conti e che siano stati membri,  per
    almeno un mandato, del collegio dei revisori di universita'  italiane
    o straniere; 
        b) docenti universitari in possesso di comprovata conoscenza  dei
    sistemi di funzionamento delle universita'; 
        c)  dirigenti  e  funzionari  della   pubblica   amministrazione,
    componenti   degli   organi   costituzionali    della    magistratura
    amministrativa e contabile con comprovata  esperienza  degli  sistemi
    amministrativi e contabili delle universita'; 
        d) gli iscritti  all'albo  dei  dottori  commercialisti  e  degli
    esperti contabili, con un'anzianita' di iscrizione  di  almeno  sette
    anni con comprovata esperienza dei sistemi amministrativi e contabili
    delle universita'. 
      2. Non possono essere nominati commissari il Rettore e  coloro  che
    hanno rivestito una qualunque  carica  negli  organi  consultivi,  di
    governo,  di  amministrazione   o   di   controllo   dell'universita'
    commissariata. 
      3. Nel caso di nomina della commissione di tre  membri,  la  stessa
    provvede ad eleggere al suo interno  il  Presidente.  La  commissione
    delibera a maggioranza dei suoi componenti. 
      4.  L'insediamento  del  commissario  o  della  commissione  presso
    l'ateneo avviene entro cinque giorni dal provvedimento di nomina. Nel
    medesimo termine il commissario o  i  commissari  che  non  intendano
    accettare la  designazione  sono  tenuti  a  darne  comunicazione  al
    Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  che,
    entro cinque giorni dal ricevimento della stessa, comunica al  membro
    o  ai  membri  supplenti  il  subentro  nell'incarico.   La   mancata
    accettazione dell'incarico da parte di uno o piu' supplenti attiva la
    procedura di nomina, secondo quanto previsto dall'articolo 11,  comma
    1. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Commissariamento degli atenei

                                   Art. 13 
     
     
                        Effetti del Commissariamento 
     
      1. All'organo commissariale compete l'amministrazione e la gestione
    del  dissesto  finanziario,  nonche',  a   tale   fine,   l'eventuale
    elaborazione o modifica del piano di rientro e l'adozione di tutti  i
    provvedimenti necessari per l'attuazione  del  piano.  Per  tutta  la
    durata del commissariamento, e, comunque, fino al decreto di chiusura
    dello stesso, il commissario, o il Presidente della  commissione,  ha
    la rappresentanza legale dell'universita'. 
      2. L'organo commissariale, nella  persona  del  commissario  o  del
    Presidente della  commissione,  puo'  stipulare  contratti,  alienare
    beni, acquisire risorse, riscuotere crediti o  rinunciare  alla  loro
    realizzazione, concludere transazioni, in conformita' e nei limiti di
    quanto previsto nel piano di rientro. 
      3. L'organo commissariale e' obbligato  a  chiedere  autorizzazione
    preventiva al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
    ricerca  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle finanze   per   lo
    svolgimento di tutte le attivita' non previste dal piano di rientro e
    dalle  successive  sue  integrazioni  dalle  quali  derivano  effetti
    giuridici vincolanti per la procedura commissariale e  per  l'ateneo,
    comprese quelle elencate al comma 2. Tali  attivita'  sono  approvate
    con la procedura descritta all'articolo 17, comma 3. 
      4. Il Consiglio di amministrazione decade automaticamente  all'atto
    dell'insediamento di cui all'articolo 12, comma 4. Le funzioni di cui
    all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n.
    240, sono svolte dall'organo commissariale. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Commissariamento degli atenei

                                   Art. 14 
     
     
                        Amministrazione commissariale 
     
      1. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'organo commissariale si
    avvale delle strutture di ateneo. 
      2.  Le  strutture  amministrative  e  gli  organi  dell'universita'
    commissariata rimasti in carica sono tenuti a prestare al commissario
    la  massima   collaborazione,   consentendo   l'accesso   agli   atti
    dell'universita', consegnando atti o copie a richiesta e collaborando
    attivamente nello svolgimento delle operazioni previste dal piano  di
    rientro. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Commissariamento degli atenei

                                   Art. 15 
     
     
                     Oneri della gestione commissariale 
     
      1. Gli oneri derivanti dalla gestione commissariale sono  a  carico
    dell'universita' commissariata nell'ambito delle risorse destinate al
    funzionamento dei decaduti organi di gestione e sono  soddisfatti  in
    prededuzione rispetto agli altri crediti. 
      2. Il compenso spettante a ciascun commissario e'  determinato  con
    decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
    ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Commissariamento degli atenei

                                   Art. 16 
     
     
               Quantificazione della massa passiva e redazione 
                    o aggiornamento del piano di rientro 
     
      1. Ai fini della corretta quantificazione della massa  passiva,  il
    commissario entro centoventi giorni dal proprio insediamento  esamina
    i documenti contabili dell'universita' ed invita chiunque ritenga  di
    averne diritto a presentare domanda di  inserimento  nell'elenco  dei
    creditori corredata da idonea documentazione  atta  a  dimostrare  la
    sussistenza del  debito  dell'universita',  il  relativo  importo  ed
    eventuali cause legittime di prelazione. 
      2. Espletata la fase istruttoria, il  commissario,  nei  successivi
    sessanta giorni, tenuto conto delle cause  legittime  di  prelazione,
    elabora un elenco dei creditori da inserire nel piano  di  rientro  e
    indica le modalita' di soddisfacimento degli stessi. 
      3. Sulla base dell'elenco dei creditori e delle possibili modalita'
    di soddisfacimento degli stessi, il commissario elabora o aggiorna il
    piano di rientro, seguendo i criteri definiti all'articolo 8, comma 1
    e, in aggiunta, indicando separatamente i debiti esclusi dalla  massa
    passiva e illustrandone le cause di esclusione. 
      4. Il piano di rientro, qualora aggiornato o redatto  ex  novo,  e'
    trasmesso al  Ministero  per  l'approvazione,  secondo  le  modalita'
    previste dall'articolo 8, comma 3. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Commissariamento degli atenei

                                   Art. 17 
     
     
            Relazione annuale e integrazioni al piano di rientro 
     
      1. L'organo commissariale  elabora  annualmente,  ed  entro  il  30
    aprile di ciascun anno, una relazione sullo stato di avanzamento  del
    piano di rientro in  occasione  della  predisposizione  del  bilancio
    unico di esercizio ed, entro il termine di  dieci  giorni  dalla  sua
    approvazione,   la   trasmette    al    Ministero    dell'istruzione,
    dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle
    finanze e alla  Procura  Regionale  della  Corte  dei  conti  per  il
    controllo periodico di cui all'articolo 9. Tale relazione sostituisce
    quella prevista dall'articolo 8, comma 4. 
      2. La relazione sullo stato di avanzamento  del  piano  di  rientro
    puo' contenere degli aggiornamenti  allo  stesso.  In  tal  caso,  il
    commissario evidenzia dettagliatamente quanto previsto  nel  piano  e
    gli elementi di novita' rispetto a questo. 
      3. Le integrazioni al piano di  rientro  per  acquisire  efficacia,
    devono essere approvate dai predetti Ministeri nel termine  di  venti
    giorni dal ricevimento della relazione di cui  al  comma  1,  con  la
    modalita' di cui all'articolo 8, comma 3. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Commissariamento degli atenei

                                   Art. 18 
     
     
                        Relazione finale e rendiconto 
                        della gestione commissariale 
     
      1. Nel termine di trenta giorni dalla conclusione  della  procedura
    di commissariamento, l'organo commissariale  trasmette  al  Ministero
    dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e  al  Ministero
    dell'economia e delle finanze e alla Procura  regionale  della  Corte
    dei conti  una  relazione  finale,  corredata  del  rendiconto  della
    gestione commissariale. 
      2. Il rendiconto di  cui  al  comma  1  contiene  il  dettaglio  di
    ciascuna partita attiva e passiva  e  le  somme  riscosse  e  pagate,
    indicando  eventuali  scostamenti  rispetto  al  piano  approvato  ed
    evidenziandone i motivi con riferimento alle relazioni annuali e alle
    autorizzazioni richieste  ed  ottenute.  Il  rendiconto  evidenza  il
    risultato della gestione commissariale. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Commissariamento degli atenei

                                   Art. 19 
     
     
                  Decreto di chiusura del commissariamento 
     
      1.  Il  Consiglio   dei   Ministri   delibera   la   chiusura   del
    commissariamento    dell'ateneo    su    proposta    del     Ministro
    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
    Ministro dell'economia e delle  finanze.  La  proposta  e'  trasmessa
    entro sessanta giorni dal ricevimento  della  documentazione  di  cui
    all'articolo 18. 
      2. La delibera di cui al comma 1 e'  tempestivamente  trasmessa,  a
    cura del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
    alla  Procura   regionale   della   Corte   dei   conti,   all'organo
    commissariale e all'universita'. 
      3.  L'attivita'  e  le  funzioni  dell'organo  commissariale   sono
    prorogate   sino   alla   ricostituzione   di   tutti   gli    organi
    dell'universita' e, comunque, non oltre sei  mesi  dalla  data  della
    delibera. 
      4.  Dalla  data  della  delibera  di  cui  al  comma   1   l'organo
    commissariale cessa di avere la  rappresentanza  legale  dell'ateneo,
    che torna in capo al Rettore. 
      5. La relazione di cui all'articolo 18, comma  1,  e'  trasmessa  a
    cura del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
    all'Agenzia nazionale di  valutazione  del  sistema  universitario  e
    della ricerca, di seguito denominato: «ANVUR», che valuta i risultati
    della fase di commissariamento ed esprime il proprio parere circa  il
    mantenimento dell'accreditamento dell'universita'. 
      6. L'ANVUR, in occasione della valutazione di cui al comma 5,  puo'
    avanzare al Ministero proposte di federazione o  fusione  dell'ateneo
    commissariato con altri atenei o  di  razionalizzazione  dell'offerta
    formativa, da  attuare  ai  sensi  dell'articolo  3  della  legge  30
    dicembre 2010, n. 240. 
      7. Il parere di cui al comma 5 e l'eventuale  proposta  di  cui  al
    comma  6  sono   trasmessi,   a   cura   dell'ANVUR,   al   Ministero
    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  all'universita'.
    L'universita',  nel  termine  di  sessanta  giorni  dal   ricevimento
    dell'eventuale proposta di cui al comma  6,  deve  attivarsi  per  la
    presentazione del progetto di  cui  all'articolo  3  della  legge  30
    dicembre 2010, n. 240. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    Disposizioni finali

                                   Art. 20 
     
     
                           Disciplina transitoria 
     
      1. Nel periodo transitorio, sino  all'adozione  della  contabilita'
    economico-patrimoniale prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera  b)
    e comma 4, lettera a) della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  il
    Collegio dei revisori dei conti delle universita', in occasione della
    predisposizione  della  relazione  al   conto   consuntivo   verifica
    l'esistenza  delle  condizioni  ed  applica  i   parametri   di   cui
    all'articolo  3,  comma  2,  azionando,  qualora  ne   ricorrano   le
    condizioni ivi descritte, la procedura prevista agli articoli 4 e 5. 
      2. Nel periodo transitorio di cui al comma 1 le  parole:  «bilancio
    unico di esercizio»,  ove  ricorrono  nel  presente  decreto,  devono
    intendersi per: «conto consuntivo» e le parole:  «bilancio  unico  di
    previsione annuale» devono intendersi per:  «bilancio  di  previsione
    annuale». 
      3. Quanto previsto al comma 5 dell'articolo 19 non si applica  fino
    all'introduzione di un sistema di accreditamento  delle  sedi  e  dei
    corsi di studio universitari, previsto dal comma 1, lettera a), e dal
    comma 3, lettera a) dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 2010,  n.
    240. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
        Dato a Roma, addi' 27 ottobre 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                    Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                    dei Ministri 
     
                                    Gelmini,  Ministro   dell'istruzione,
                                    dell'universita' e della ricerca 
     
                                    Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                    delle finanze 
     
                                    Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                    amministrazione e l'innovazione 
     
    Visto, il Guardasigilli: Palma 
    
    
     

    Nulla osta di sicurezza (N.O.S.): è possibile l'avvalimento?

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    N. 204/2012 Reg. Prov. Coll.

    N. 446/2011 Reg. Ric.

    N. 558/2011 Reg. Ric.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 446 del 2011, proposto da:

    N. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Goretti ed Alessandro Longo, presso i quali è elettivamente domiciliata in Perugia, via Martiri dei Lager, 120;

    contro

    Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Perugia, Commissione per l'aggiudicazione della gara istituita presso la Procura della Repubblica, Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono pure legalmente domiciliati in Perugia, via degli Offici, 14;

    nei confronti di

    A. S.p.a., non costituita in giudizio;

    sul ricorso numero di registro generale 558 del 2011, proposto da:

    I. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Mora, con domicilio eletto presso l'avv. Mario Monacelli in Perugia, via Mazzini, 16;

    contro

    Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono pure legalmente domiciliati in Perugia, via degli Offici, 14;

    nei confronti di

    - A. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Lo Gullo e Fabio Buchicchio, con domicilio eletto presso l'avv. Fabio Buchicchio in Perugia, via XX Settembre, 76;

    - N. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Goretti ed Alessandro Longo, presso i quali è elettivamente domiciliata in Perugia, via Martiri dei Lager, 120;

    per l'annullamento

    - quanto al ricorso n. 446 del 2011:

    - del bando di gara del 22.08.2011, prot. ris. 43/11, con cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ha indetto la procedura di gara ex art. 17 D.Lgs. 163/2006 per la fornitura di apparati per sistema intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali e GPS;

    - del provvedimento di nomina della commissione di gara, prot. ris. 58/11, del 24.9.2011 (non conosciuto nel suo effettivo contenuto);

    - del verbale di gara del 26.09.2011 (non conosciuto nel suo effettivo contenuto);

    - dei provvedimenti eventualmente adottati per l'approvazione dei suddetti verbali (non conosciuti nel loro effettivo contenuto);

    - del provvedimento del 3.10.2011, prot. 247/11 del 4.10.2011, di esclusione di N. s.r.l. dalla gara;

    - dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione (non conosciuto nel suo effettivo contenuto);

    - nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto;

    - per la conseguente condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica, rappresentato nel caso di specie dall'obbligo per la Commissione di gara di procedere alla valutazione del punteggio tecnico da attribuire alla ricorrente, con adozione dei consequenziali provvedimenti, ivi compresa l'eventuale aggiudicazione in proprio favore;

    - per la declaratoria della nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o caducazione del contratto eventualmente medio tempore concluso tra l'eventuale aggiudicatario e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia per la fornitura di apparati per il sistema di registrazione intercettazioni telefoniche, telematiche, ambientali e GPS e del diritto dello ricorrente a ottenere l'aggiudicazione;

    - e per l'eventuale condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente per l'illegittima esclusione della ricorrente dalla gara;

    - quanto al ricorso n. 558 del 2011:

    del verbale di gara per l'acquisizione dei servizi di noleggio a supporto delle attività di intercettazione di telecomunicazioni del 25 ottobre 2011 nell'ambito della gara a licitazione privata promossa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, del verbale di gara del 17 novembre 2011, del verbale di gara del 22 novembre 2011, nonché della comunicazione dell'aggiudicazione di gara del 26 novembre 2011 e dell'eventuale contratto di affidamento del servizio.

    Visti i ricorsi e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate, di A. S.p.a. e di N. S.r.l.;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto che nella fattispecie in esame sussistono i presupposti per la definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'art. 60 del c.p.a., potendosi dunque fare ricorso alla sentenza in forma semplificata;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO

    A) Con ricorso (iscritto sub n. 446/2011 del R.G.) la N. S.r.l., società operante nel settore dei servizi di intelligence con specializzazione nell'ambito delle intercettazioni ambientali e telematiche, ha impugnato, in via principale, il bando del 22 agosto 2011, con cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ha indetto la procedura di gara informale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 163 del 2006 per "la fornitura apparati per sistema di registrazione intercettazioni telefoniche, telematiche, ambientali e GPS", nonché il provvedimento disponente la propria esclusione, chiedendo altresì la pronuncia di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, e comunque il risarcimento dei danni.

    Premette di avere partecipato alla precedente gara, indetta dalla Procura della Repubblica con nota del 23 maggio 2011 (successivamente annullata in autotutela), ma di essere stata esclusa in quanto, sebbene ritenuta in possesso di tutti i requisiti di partecipazione, l'offerta economica non era stata correttamente formulata.

    La nuova procedura di gara ha ricalcato i contenuti della precedente; il bando di gara non specifica quali siano i requisiti (generali, organizzativi o di qualificazione) che, a pena di esclusione, il concorrente deve possedere, ma si limita a disciplinare le "modalità di presentazione delle offerte" in cui indica una serie di dichiarazioni da allegare alla domanda di partecipazione.

    Per quanto rileva nel caso di specie, il bando prevede che la busta "A" dovrà contenere «dichiarazione sostitutiva di certificazione del nulla osta di sicurezza (N. O.S.), previsto dall'art. 9 della L. 3.8.2007, n. 124».

    Espone di avere fatto pervenire la propria offerta, dichiarando di avvalersi del nulla osta di sicurezza posseduta dalla B. S.r.l.; in data 3 ottobre 2011 la Commissione di gara ha escluso la ricorrente con la motivazione che essa avrebbe «presentato un'offerta incompleta stante la mancanza dell'abilitazione di sicurezza»; ad avviso della Commissione, il requisito N. O.S. non potrebbe essere soddisfatto mediante avvalimento.

    Deduce a sostegno del ricorso i seguenti motivi di diritto:

    1) Violazione della lex specialis; violazione dell'art. 9 della legge n. 124 del 2007, degli artt. 17 e 46 del d.lgs. n. 163 del 2006, del d.P.C.M. 3 febbraio 2006; violazione del principio della par condicio tra i concorrenti; violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 della Costituzione; eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà con precedenti determinazioni.

    L'esclusione della ricorrente è frutto di una non corretta interpretazione sia del bando di gara, che non prevede il possesso del N. O.S. quale requisito di partecipazione, sia della disciplina legislativa in tema di tutela amministrativa del segreto, che non consente di porre il N. O.S. quale requisito di partecipazione alle gare pubbliche di appalto. L'illegittimità appare evidente in ragione del fatto che la lex specialis di gara non richiede il N. O.S. quale requisito di partecipazione, né contempla la sua assenza come causa di esclusione dalla gara.

    In ogni caso, ove non si acceda all'interpretazione sopra esposta, allora va censurato il bando di gara, nella misura in cui richieda il N. O.S. quale requisito di partecipazione per violazione dell'art. 9 della legge n. 124 del 2007, degli artt. 17 e 46 del codice dei contratti pubblici e del d.P.C.M. 3 febbraio 2006.

    La tipologia del N. O.S. è correlata al tipo di classifica di segretezza della notizia o del documento; dalla normativa vigente in materia si evince che: a) il nulla osta di sicurezza è un'autorizzazione riferita esclusivamente ad una persona fisica ed autorizza l'ente richiedente ad avvalersi di tale soggetto per attività che comportano la trattazione di informazioni classificate; b) ai fini della partecipazione alle gare di appalto è sufficiente il possesso dell'abilitazione preventiva in capo alle imprese partecipanti; c) l'abilitazione complessiva (N. O.C.S.) è richiesta alle persone giuridiche ai fini dell'esecuzione dell'appalto.

    Appare dunque evidente l'illegittimità degli atti impugnati nella misura in cui escludono la ricorrente per non essere in possesso, in qualità di persona giuridica, del N. O.S. al fine di partecipare alla gara; l'autorizzazione in questione è prevista dalla legge n. 124 del 2007 solo con riferimento alle informazioni classificate quali "segretissime, segrete o riservatissime"; il che non è nel caso di specie, nel quale addirittura è mancata del tutto, da parte dell'Amministrazione, sia l'indicazione della classificazione di sicurezza, sia l'indicazione della persona specifica di riferimento all'interno dell'organizzazione della concorrente che debba possedere il N. O.S.

    A tutto concedere, l'Amministrazione si sarebbe dovuta limitare a richiedere il certificato N. O.C.S. (e non il N. O.S.) come requisito di esecuzione del contratto, dal momento che lo stesso attiene alla fase di svolgimento del contratto di appalto oggetto di affidamento.

    Dalla non indispensabilità del N. O.S. per la partecipazione alla gara deriva anche l'infondatezza del richiamo nella motivazione all'art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, ed in particolare al mancato adempimento alle prescrizioni della normativa vigente.

    2) Violazione dell'art. 9 della legge n. 124 del 2007, degli artt. 17, 46 e 49 del d.lgs. n. 163 del 2006, del d.P.C.M. 3 febbraio 2006; violazione del principio della par condicio tra i concorrenti; violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione; eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà con precedenti determinazioni.

    Ove poi si ritenga che il N. O.S. sia stato legittimamente richiesto dalla stazione appaltante, l'esclusione della ricorrente sarebbe illegittima, in quanto il requisito in questione è posseduto dalla N., in virtù dell'avvalimento del N. O.S. posseduto dalla B. S.r.l.

    L'avvalimento ha portata generale, ed è utilizzabile a prescindere da una specifica previsione del bando. Il N. O.S. deve essere assimilato ai requisiti di carattere tecnico, organizzativo e di qualificazione; attiene al sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alle istituzioni, nonché di rigoroso rispetto del segreto e viene dunque rilasciato proprio al fine di garantire la speciale qualificazione dell'operatore economico in relazione agli specifici servizi che svolge. La certificazione in esame concerne, in sostanza, il sistema gestionale del servizio reso e la sicurezza e segretezza del suo processo operativo. In questo senso può ben dirsi che il N. O.S. sia riconducibile ai requisiti tecnici, organizzativi e di qualificazione per i quali l'art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006 consente l'avvalimento.

    3) Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà tra provvedimenti, violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, sviamento funzionale.

    Va rilevato come la Procura della Repubblica, nella gara precedentemente indetta (il 23 maggio 2011) e poi annullata in autotutela (18 agosto 2011), aveva comunque ammesso la ricorrente e considerato legittimo l'avvalimento in riferimento al requisito del N. O.S.; l'esclusione, come già esposto, è conseguita alla valutazione delle offerte economiche. Può dunque dirsi che N. abbia partecipato alla seconda gara facendo affidamento sulle determinazioni assunte dall'Amministrazione nel corso della prima gara.

    Con successiva memoria del 7 novembre 2011 la società ricorrente ha rappresentato che con provvedimento prot. n. 2928 del 26 ottobre 2011 la Procura della Repubblica di Perugia ha revocato in autotutela la di lei esclusione dalla gara, disponendo che l'offerta sia assoggettata a valutazione tecnica.

    Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza nel merito del ricorso.

    B) Con ricorso (iscritto sub n. 558/2011 del R.G) la I.-I. S.p.a., anch'essa operante nel settore dell'industria elettronica ed in particolare della commercializzazione di apparecchiature elettroniche per intercettazioni legali ed applicazioni di controllo, ha impugnato i verbali della gara in esame, nonché la comunicazione dell'intervenuta aggiudicazione in favore di A. S.p.a.

    Deduce i seguenti motivi di diritto:

    4) Violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere, sviamento, illogicità ed irrazionalità; travisamento dei fatti; violazione dell'art. 97 della Costituzione, con riguardo alla revoca, in autotutela, dell'esclusione, da parte della Commissione giudicatrice, della N.. Si lamenta, in particolare, che la Commissione ha dapprima escluso dalla procedura di gara la N., in quanto non in possesso del richiesto N. O.S., e successivamente revocato l'esclusione senza accompagnare tale provvedimento da adeguata motivazione.

    5) Ulteriore eccesso di potere, travisamento dei fatti, disparità di trattamento; violazione dell'art. 97 della Costituzione, sostenendosi l'illegittimità della revoca dell'esclusione di N., nella considerazione che la titolarità del N. O.S. costituisce un requisito di ordine generale attinente alle condizioni soggettive del contraente, e tali da garantirne l'affidabilità morale e non la mera esperienza e/o la capacità professionale o finanziaria, con conseguenza inapplicabilità al caso di specie dell'avvalimento.

    6) Violazione dell'art. 86 del d.lgs. n. 163 del 2006, nell'assunto dell'anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria A. S.p.a., che ha previsto un corrispettivo forfettario per le prestazioni offerte pari ad euro 2,22, senza peraltro che sia stata sottoposta a verifica.

    7) Ulteriore eccesso di potere, difetto di motivazione, disparità di trattamento; violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, in quanto la Commissione di gara ha assegnato ad ogni offerta tecnica un punteggio numerico, non accompagnato da alcuna motivazione.

    Si è costituita in giudizio la controinteressata A. S.p.a., eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, con riguardo alla prova di resistenza, ed alla mancata tempestiva impugnazione dell'atto di revoca dell'esclusione di N., e comunque la sua infondatezza nel merito.

    Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, argomentando nel senso dell'inammissibilità e comunque dell'infondatezza nel merito del ricorso; si è altresì costituita N. S.r.l. concludendo per la reiezione dei primi due motivi e per l'accoglimento del terzo e del quarto motivo.

    Nella camera di consiglio del 7 marzo 2012 le cause sono state trattenute in decisione.

    DIRITTO

    1. - Occorre preliminarmente disporre la riunione, ai sensi dell'art. 70 del c.p.a., dei ricorsi nn. 446/2011 e 558/2011 del R.G., in quanto oggettivamente (ed, almeno in parte, anche soggettivamente) connessi.

    2. - Il ricorso n. 446/2011 del R.G., esperito da N. S.r.l. avverso il bando e l'esclusione dal procedimento di gara informale è improcedibile con riguardo all'esclusione ed anche alla correlata domanda risarcitoria.

    Ed infatti l'impugnativa avverso il provvedimento di esclusione di cui alla nota prot. n. 247 del 4 ottobre 2011 è superata dalla successiva riammissione alla gara conseguente alla revoca in autotutela (della esclusione) mediante il provvedimento prot. n. 2928 del 26 ottobre 2011.

    Con riguardo al bando, non può invece ritenersi venuto meno l'interesse al ricorso, per la mancata impugnativa del sopravvenuto provvedimento di aggiudicazione della gara in favore di A. S.p.a., atteso che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, non occorre impugnare gli atti di aggiudicazione ove siano stati gravati quelli di indizione del procedimento di gara, in quanto l'annullamento del bando travolge anche il provvedimento di aggiudicazione, ragione per cui la mancata impugnazione di quest'ultimo non determina l'improcedibilità del ricorso (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 8 marzo 2011, n. 1463; Sez. V, 28 ottobre 2008, n. 5384).

    Né può obiettarsi la non integrità del contraddittorio, in quanto ammesso anche che sia necessaria in caso di illegittimità derivata caducante, risulta comunque intimata l'aggiudicataria A. S.p.a.

    3. - Occorre dunque esaminare il primo motivo, atteso che il secondo ed il terzo concernono il provvedimento di esclusione, poi revocato.

    Con il primo mezzo, sia pure in via subordinata, si censura l'illegittimità del bando prot. n. 43/11 RIS. in data 22 agosto 2011, ove interpretato nel senso di richiedere il N. O.S. quale requisito di partecipazione alla gara (a pena di esclusione).

    Occorre anzitutto chiedersi se la lex specialis di gara contenga effettivamente una siffatta previsione; a tale riguardo, ad avviso del Collegio, la soluzione deve essere di segno positivo, come è dato evincere dal contenuto della busta "A" (documenti), punto 1, disciplinato a pag. 2 del bando. E' ivi affermato che la busta "A" dovrà contenere «copia autenticata o dichiarazione sostitutiva di certificazione del nulla osta di sicurezza (N. O.S.), previsto dall'art. 9 della L. 3/8/2007, n. 124 e art. 17 co. 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163».

    Si tratta di un requisito di partecipazione (quale che ne sia, per il momento, la natura) posto a pena di esclusione.

    Ed invero, quand'anche non fosse rinvenibile nella lex specialis un'espressa comminatoria in tale senso, tale approdo appare comunque conforme all'applicazione del criterio ermeneutico telelogico, in quanto derivante proprio dalla disciplina specifica in materia, ed in particolare dall'allora vigente d.P.C.M. 3 febbraio 2006 (oggi abrogato dal d.P.C.M. 22 luglio 2011, con decorrenza dal 28 febbraio 2012), oltre che dalle fonti di rango primario di cui alla legge n. 124 del 2007, ed all'art. 17 del codice dei contratti pubblici.

    3.1. - Si può, a questo punto, sottoporre a scrutinio la censura, ed in particolare verificare se il bando di gara, nel richiedere il N. O.S. (nulla osta di sicurezza) quale requisito di partecipazione, violi il d.P.C.M. 3 febbraio 2006, l'art. 9 della legge n. 124 del 2007, ovvero, ancora, gli artt. 17 e 46 del codice dei contratti pubblici, secondo quella che è la prospettazione di parte ricorrente.

    La censura non appare al Collegio meritevole di positiva valutazione.

    Occorre infatti osservare che l'art. 17 del codice dei contratti pubblici, nel testo ratione temporis applicabile al bando di gara gravata (e dunque antecedente alla novella apportata dall'art. 33 del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 203), al comma 3, dispone, con riguardo ai contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, che «sono eseguiti da operatori economici in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal presente codice, dell'abilitazione di sicurezza». La norma utilizza dunque la locuzione generica di "abilitazione di sicurezza", meglio specificata dal d.P.C.M. 7 giugno 2005 (recante disposizioni in materia di rilascio del nulla osta di sicurezza personale) mediante la distinzione tra "N. O.S." (nulla osta di sicurezza), "A.P." (abilitazione preventiva) e "N. O.S.C." (nulla osta di sicurezza complessivo).

    Ai sensi dell'art. 2 del d.P.C.M. da ultimo indicato il rilascio del N. O.S. consente alla Pubblica Amministrazione, alla ditta individuale, alla società, alla persona giuridica di diritto privato, all'ente, all'associazione o all'organismo, già legittimati alla trattazione di informazioni classificate, di poter impiegare una persona, in attività che comportano la necessità di trattare informazioni classificate "segretissimo", "segreto" o "riservatissimo"; il rilascio dell'A.P. consente alla ditta individuale, alla società, alla persona giuridica di diritto privato, all'ente, all'associazione o all'organismo di partecipare a gare classificate in ambito nazionale ed internazionale od a trattative per l'esecuzione di studi o lavori classificati a livello "riservato" e superiore; il rilascio del N. O.S.C. consente alla ditta individuale, alla società, alla persona giuridica di diritto privato, all'ente, all'associazione od all'organismo di condurre lavori, esperienze, studi e progettazioni classificate in ambito nazionale e internazionale a livello "riservato" e superiore.

    E' rimesso ai predetti soggetti definire, sulla base dei rispettivi ordinamenti interni ed esigenze funzionali, gli incarichi che comportano, ai fini del rilascio del N. O.S., l'effettiva necessità di trattare informazioni classificate "segretissimo", "segreto" o "riservatissimo" (art. 16 del d.P.C.M. 3 febbraio 2006).

    Dal quadro ordinamentale esposto si evince che i profili dedotti dalla ricorrente non inducono a ravvisare un'illegittimità, nella gara in esame, della lex specialis, laddove prescrive il possesso del N. O.S. quale requisito di partecipazione. In particolare, non vi è contrasto con l'art. 9 della legge n. 124 del 2007, il quale, al comma 9, stabilisce proprio che «agli appalti di lavori e alle forniture di beni e servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di volta in volta necessaria, si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, comma 3, del del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163». Né può assumersi che una gara per la fornitura di apparati per il sistema di registrazione delle intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali non implichi la trattazione di informazioni classificate "segretissimo, segreto e riservatissimo".

    Si evince anche dagli scritti difensivi versati agli atti del processo introdotto con il ricorso n. 558/2011 del R.G., al presente riunito, che i servizi oggetto della gara in questione, sia per quanto riguarda l'attività di intercettazione telefonica, sia con riguardo alle intercettazioni ambientali, richiedono un'attiva collaborazione (sia in fase esecutiva, che di ascolto) del personale dipendente della società aggiudicataria con la polizia giudiziaria, che lo espone ed onera, attribuendogli anche, per alcuni fini, la qualifica di "ausiliario di polizia giudiziaria" (ai sensi dell'art. 348, comma 4, del c.p.p.) alla trattazione di informazioni non irragionevolmente (sulla base di una valutazione di spettanza dell'Amministrazione) classificabili, quanto meno, come "riservatissime".

    Si aggiunga, ancora, che il N. O.S., come già chiarito, consente l'impiego di una persona in attività implicanti informazioni classificate come segretissime, segrete e riservatissime; il bando, in modo con ciò compatibile, ha inteso richiedere che nell'ambito della società concorrente vi sia un soggetto da adibire presso la stazione appaltante in possesso di tale autorizzazione. Così interpretata, la lex specialis non evidenzia un'aporia logica, prima ancora che giuridica, nel richiedere il possesso di tale requisito ad un operatore economico, che molto spesso ha la veste di persona giuridica. A conferma di ciò, giova evidenziare che la nuova formulazione dell'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006 (successivo alla riforma del 2011), peraltro non contenente innovazioni, ma piuttosto una riscrittura del testo, dispone espressamente che «i contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal codice civile e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 42, comma 1-bis, della legge n. 124 del 2007», chiarendo dunque che può essere imposto il possesso (proprio e specificamente) del N. O.S. a qualunque operatore economico (anche non persona fisica), all'unica condizione che tale requisito occorra per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo.

    4. - Discende da quanto esposto che il ricorso n. 446/2011 del R.G. deve essere dichiarato improcedibile con riguardo all'impugnativa dell'esclusione, e respinto relativamente all'impugnazione del bando di gara, melius della lettera di invito.

    5. - Procedendo ora alla disamina del ricorso n. 558/2011 del R.G., proposto dalla I. S.p.a., risultata terza graduata, avverso gli atti di gara, ed in particolare avverso la revoca, in autotutela, dell'esclusione della N. S.r.l. e l'aggiudicazione in favore di A. S.p.a., va disattesa l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, svolta principalmente dalla controinteressata A. S.p.a.

    Anzitutto, quanto alla mancata prova di resistenza, a parte i limiti della sua operatività in una procedura selettiva il cui esito deriva da apprezzamenti espressione di discrezionalità tecnica, occorre rilevare che la ricorrente I. ha censurato tanto la riammissione della seconda graduata N., quanto il punteggio attribuito all'aggiudicataria A., anche deducendo l'anomalia dell'offerta della medesima.

    Con riferimento, poi, alla mancata tempestiva impugnativa del verbale del 25 ottobre (prot. n. 2928 del 26 ottobre 2011), disponente la riammissione di N. S.r.l., anche a prescindere dalla verifica dell'effettiva tardività correlata ovviamente al momento della conoscenza, ritiene il Collegio sufficiente ricordare il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'atto di ammissione (e dunque, anche di riammissione) di un'impresa concorrente in un procedimento di valutazione comparativa concorrenziale non va impugnato immediatamente, ma solo unitamente con l'atto terminale di aggiudicazione, divenendo solo in tale momento lesivo (in termini, tra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 14 novembre 2006, n. 9476; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 15 ottobre 2001, n. 751).

    6. - Con il primo motivo di ricorso viene, appunto, dedotto il vizio motivazionale del provvedimento, in data 26 ottobre 2010, della Commissione giudicatrice, di revoca dell'esclusione di N..

    La censura non appare meritevole di positivo apprezzamento.

    Il provvedimento in autotutela (di revoca dell'esclusione) è infatti sufficientemente motivato, mediante richiamo all'articolato parere reso dall'Avvocatura erariale (concludentesi con l'invito alla Procura della Repubblica di valutare l'opportunità di revocare la disposta esclusione), con la sottolineatura del quadro di incertezza giurisprudenziale circa la utilizzabilità dell'avvalimento per il N. O.S., e del conseguente interesse pubblico alla riammissione in gara sia a scopo cautelativo (in pendenza di ricorso esperito dalla stessa N.), sia in ossequio al principio del favor partecipationis.

    Si tratta, invero, di un corredo motivazionale più propriamente adatto ad una (ri) ammissione con riserva, piuttosto che ad una (definitiva) revoca dell'esclusione, ma del quale non può neppure postularsi la illogicità o l'assoluta insufficienza. Resta aperto il profilo sostanziale della legittimità del possesso mediato del N. O.S., ma è questione specificamente oggetto della seconda censura, che ci si accinge a trattare.

    7. - Il secondo mezzo, come anticipato, censura la revoca dell'esclusione di N., nella considerazione che la titolarità del N. O.S. costituisce un requisito di ordine generale, come tale non suscettibile di possesso mediato, mediante un'impresa ausiliaria.

    Il motivo, pur nella sua problematicità, che apre prospettive ancora inesplorate, deve essere disatteso.

    Non occorre indugiare sul fatto che dall'ermemeusi dell'art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006 si desume che l'avvalimento concerne i requisiti oggettivi di ordine speciale (e non anche i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 dello stesso codice dei contratti pubblici), economico-finanziari e tecnici, ivi compresa l'attestazione SOA (costituente peraltro una qualificazione "personale"), senza limitazioni sotto il profilo qualitativo e quantitativo.

    Di recente, in giurisprudenza si è ritenuto suscettibile di divenire oggetto di avvalimento anche il possesso della certificazione di qualità, pur sottolineandosi che l'impresa ausiliaria non si impegna semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, ma assume anche l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità, e quindi, a seconda dei casi, mezzi, personale, prassi e tutti gli elementi aziendali qualificanti (in termini Cons. Stato, Sez. III, 18 aprile 2011, n. 2344).

    Ed invero l'art. 49 del codice dei contratti pubblici non contiene alcuno specifico divieto all'avvalimento dei requisiti soggettivi di "qualità".

    Ne consegue che deve ritenersi consentito anche l'avvalimento del possesso del N. O.S., requisito soggettivo (come bene si evince dall'art. 16, comma 2, del d.P.C.M. 3 febbraio 2006) che peraltro nulla ha a che vedere con i requisiti di ordine generale o di moralità previsti dall'art. 38 del codice dei contratti pubblici. In altri termini, il N. O.S. sembra piuttosto atteggiarsi alla stregua di un requisito soggettivo di capacità tecnica (arg. ex art. 42 del d.lgs. n. 163 del 2006), che può essere posseduto anche per relationem, nella misura in cui il suo rilascio si traduce in un procedimento di accertamento soggettivo (a seguito del quale deve essere esclusa dalla trattazione delle informazioni classificate la persona il cui comportamento nei confronti delle istituzioni democratiche non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana ed alle ragioni di sicurezza dello Stato, nonché ai fini della conservazione del segreto), ed il suo possesso consente all'operatore economico di eseguire contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.

    Legittimamente, dunque, a ben considerare, N. si è avvalsa del N. O.S./A.P. della B. S.r.l. in forza del contratto in data 8 settembre 2011.

    8. - Il terzo motivo di ricorso di I. S.p.a. si appunta poi sull'asserita anomalia dell'offerta presentata dall'aggiudicataria A. S.p.a.

    Anche tale motivo non sembra cogliere nel segno, anzitutto in considerazione del fatto che ai contratti esclusi, tra i quali rientra quello oggetto della presente controversia, non si applica la disciplina (procedimentale) sull'anomalia dell'offerta, secondo quanto desumibile dal combinato disposto degli artt. 17 e 27 del d.lgs. n. 163 del 2006 (in termini, seppure con riguardo ad altra tipologia di contratto escluso, T.A.R. Umbria, 1 dicembre 2011, n. 389).

    Peraltro la doglianza fa riferimento esclusivamente al prezzo di euro 2,22 concernente le sole intercettazioni telefoniche, costituente dunque una componente dell'offerta economica. E' agevole evidenziare che per le intercettazioni ambientali A. ha offerto un prezzo di euro 775, con un ribasso del solo 5%, a differenza di I. che ha invece offerto un prezzo di euro 602, pari a circa il 27%; sommando i due punteggi, la media complessiva risulta inferiore ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando, secondo quanto dimostrato dall'Avvocatura dello Stato nella memoria del 3 febbraio 2012.

    E' noto che la valutazione dell'anomalia dell'offerta deve essere effettuata in termini complessivi, e non in modo parcellizzatato, al fine di apprezzare la serietà della medesima.

    9. - Deve essere respinto anche il quarto ed ultimo mezzo, con cui I. S.p.a. lamenta il vizio motivazionale, nell'assunto che la Commissione abbia assegnato alle offerte tecniche solamente un punteggio numerico, come si evince dal verbale del 17 novembre 2011.

    A bene considerare, la lettera di invito, al paragrafo "svolgimento della gara ed aggiudicazione" (pagg. 6/8), enuclea specifici e puntuali criteri di valutazione sia per le intercettazioni telefoniche, che per quelle ambientali, potendosi conseguentemente ritenere adeguato il semplice voto numerico.

    10. - In conclusione, il ricorso n. 446/2011 del R.G. deve essere in parte respinto, ed in parte dichiarato improcedibile, mentre il ricorso n. 558/2011 del R.G. deve essere respinto.

    La novità di talune delle questioni trattate giustifica la compensazione tra tutte le parti delle spese di giudizio.

    P. Q. M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima)

    definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così decide: a) li riunisce; b) in parte respinge, ed in parte dichiara improcedibile il ricorso n. 446/2011 del R.G.; c) respinge il ricorso n. 558/2011 del R.G.

    Compensa tra tutte le parti le spese di giudizio.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

    Cesare Lamberti - Presidente

    Carlo Luigi Cardoni - Consigliere

    Stefano Fantini - Consigliere, Estensore

     

    IL PRESIDENTE

    Cesare Lamberti

    L'ESTENSORE

    Stefano Fantini

     

    Depositata in Segreteria il 6 giugno 2012

    IL SEGRETARIO

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

     

     

     

     

    La class action degli Avvocati per far funzionare i Tribunali

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    N. 1416/2012 Reg. Prov. Coll.
    N. 6021 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 6021 del 2011, proposto da:
    Associazione Forense di Reggio Emilia, avv. S. N. + 12, Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, avv. A. V. nonché B. Srl, rappresentati e difesi dagli avv.ti Daniele Turco e Fabio Iannaccone, con i quali elettivamente domiciliano presso il dott. M. G. in Roma, via ...omissis...
    acontro
    Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12
    per l'accertamento
    della sussistenza di condotte inadempienti da parte dell'Amministrazione pubblica, inadempimento concretizzatosi nella mancata adozione delle misure necessarie al buon funzionamento del servizio Giustizia, nei limiti di cui al ricorso
    e per la condanna
    ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 3 D. Lgs. 198/2009, del Ministero della Giustizia e del C.S.M., ciascuno per quanto di propria competenza, all'adozione di tutti gli atti necessari al fine di ripristinare un efficiente ed adeguato funzionamento dei servizi organizzativi di giustizia presso il Tribunale di Reggio Emilia ed, in particolare:
    adeguare le piante organiche dei Magistrati in ruolo presso il Tribunale di Reggio Emilia e del personale tutto dei relativi Uffici Giudiziari in funzione dei parametri vigenti ed in considerazione della accresciuta domanda di servizio della Giustizia negli ultimi anni;
    in subordine al punto precedente ed in ogni caso, provvedere al completamento delle piante organiche del Tribunale di Reggio Emilia con nomina dei magistrati, degli impiegati, dei dirigenti o responsabili di Cancelleria, degli Ufficiali Giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali Giudiziari;
    nominare un dirigente capo di Cancelleria;
    provvedere a rendere operativo e funzionante il processo civile telematico;
    emanare ogni altro idoneo atto o provvedimento volto ad ottenere un regolare funzionamento dei servizi, con eliminazione in autotutela - se del caso - di tutti quei provvedimenti ritenuti illegittimi che ne ostacolino il relativo espletamento.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2012 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
    FATTO
    Con atto notificato in data 1^ aprile 2010, l'Associazione Forense di Reggio Emilia ha diffidato, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 198/2009, il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Ministero della Giustizia ad adottare, in relazione alle rispettive competenze, entro il termine di novanta giorni, tutti gli atti necessari al fine di ripristinare un efficiente ed adeguato funzionamento dei servizi organizzativi di giustizia presso il Tribunale di Reggio Emilia.
    Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 24 giugno 2010, ha deliberato di rispondere alla diffida considerando di avere già provveduto alla nomina del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia e di accingersi a nominare il Presidente del corrispondente Ufficio giudicante e che tutte le altre istanze vanno indirizzate al Ministero della Giustizia, cui spetta l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia (art. 110 Cost.), ivi compresa l'adozione delle regole tecniche per il funzionamento del processo civile telematico; il Ministero della Giustizia, invece, non ha fornito riscontro.
    Di talché, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso, ai sensi degli artt. 1 e ss. d.lgs. 198/2009, articolato nei seguenti motivi:
    Violazione e falsa applicazione l. 181/2008 (rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria); violazione e falsa applicazione d.lgs. 51/1998; violazione e falsa applicazione d.lgs. 160/2006; violazione e falsa applicazione r.d. 12/1941.
    La situazione di grave disagio in cui è amministrata la giustizia a Reggio Emilia scaturirebbe principalmente dall'inadeguata applicazione delle previsioni di cui alle normative in epigrafe e, segnatamente, dall'insufficienza della dotazione organica attribuita agli uffici giudiziari di Reggio Emilia nonché dalla mancata adozione di quei provvedimenti finalizzati all'assunzione del personale di Magistratura ossia dalla mancata indizione dei relativi concorsi.
    La pianta organica della magistratura reggiana, assieme a quella di tante altre realtà giudiziarie, sarebbe incompleta, ma, a differenza degli altri Uffici Giudiziari, quello di Reggio Emilia dovrebbe sopportare una potenziale domanda di giustizia superiore a tutti gli altri del distretto; in assoluto l'Ufficio Giudiziario di Reggio Emilia avrebbe il carico di lavoro globale maggiore rispetto alle altre realtà giudiziarie del distretto.
    Violazione e falsa applicazione r.d. 12/1941; l. 1196/1960; l. 430/1965: in relazione al DPCM 15.12.2008 ed il succ. D.M. 5.11.2009 - Ministero della Giustizia; violazione e falsa applicazione d.P.R. 123/2001.
    Al mancato completamento delle piante organiche della magistratura ed all'inadeguatezza delle stesse occorrerebbe aggiungere la carenza di personale amministrativo e di cancelleria dovuta al mancato completamento delle previste piante organiche.
    Alle menzionate carenze di risorse umane si potrebbe cercare di sopperire dando piena ed effettiva attuazione a quanto previsto dal d.P.R. 123/2001 che ha introdotto nel nostro ordinamento il processo civile telematico.
    L'Avvocatura Generale dello Stato ha in primo luogo eccepito la carenza di legittimazione passiva del Consiglio Superiore della Magistratura in ordine alle domande proposte dai ricorrenti ed, in ogni caso, ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per l'azione collettiva.
    In particolare, ha sostenuto che, tenendo conto delle risorse disponibili, l'operato amministrativo dovrebbe ritenersi legittimo ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
    All'udienza pubblica dell'11 gennaio 2012, la causa è stata trattenuta per la decisione.
    DIRITTO
    1. L'art. 1 d.lgs. 198/2009 - attuazione dell'art. 3 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici - dispone che, al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
    Il comma 1-bis dell'art. 1 stabilisce che, nel giudizio di sussistenza della lesione, il giudice tiene conto delle risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente a disposizione delle parti intimate.
    Dall'applicazione del decreto, ai sensi del comma 1 ter, sono escluse le autorità amministrative indipendenti, gli organi giurisdizionali, le assemblee legislative e gli altri organi costituzionali nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
    Il quarto comma dispone altresì che, ricorrendo i presupposti di cui al primo comma, il ricorso può essere proposto anche da associazioni o comitati di tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori di cui al primo comma.
    La class action per l'efficienza della pubblica amministrazione, quindi, costituisce uno strumento di tutela di interessi diffusi, aggiuntivo rispetto a quelli previsti dal codice del processo, azionabile da singoli "titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori" od anche da "associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati" comunque appartenenti a tale pluralità.
    2. Il Collegio rileva in primo luogo che il ricorso si presenta ammissibile in quanto proposto dall'Associazione Forense di Reggio Emilia nonché dai singoli avvocati, mentre si presenta inammissibile in quanto proposto da B. Srl, la quale è priva di legittimazione ad agire non essendo titolare di un interesse omogeneo a quello degli altri utenti che hanno proposto l'azione.
    3. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Consiglio Superiore della Magistratura deve essere respinta in quanto, se è vero che ai sensi della norma azionata il ricorso è proposto nei confronti degli enti i cui organi sono competenti ad esercitare le funzioni o a gestire i servizi cui sono riferite le violazioni e le omissioni, è altrettanto vero che i ricorrenti hanno avanzato una pluralità di richieste rispetto alle quali, almeno per quanto attiene alla nomina di magistrati presso il Tribunale di Reggio Emilia per la copertura dei posti previsti nella pianta organica ma tuttora vacanti, non può escludersi la competenza anche dell'organo di autogoverno della magistratura.
    4. Nel merito, il ricorso, quantunque molto ben articolato e denso di interessanti questioni, è infondato e va di conseguenza respinto.
    La fondatezza dell'azione collettiva in tema di efficienza della pubblica amministrazione, postula che la lesione diretta, concreta ed attuale degli interessi derivi:
    a) dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento;
    b) dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi;
    c) dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel d.lgs. 150/2009, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite con d.lgs. 150/2009.
    La fattispecie in esame, escluse le ipotesi sub a) e sub b), potrebbe eventualmente attenere a quella sub c), con riferimento alla violazione di standard qualitativi.
    Tuttavia, da un lato, occorre rilevare che questi ultimi devono essere definiti in conformità a parametri che nel caso di specie non risultano fissati, dall'altro, occorre considerare che, ai sensi del richiamato comma 1 bis dell'art. 1 d.lgs. 198/2009, nel giudizio di sussistenza della lesione il giudice deve tenere conto delle risorse strumentali, finanziarie ed umane concretamente a disposizione delle parti intimate e ciò in relazione al noto brocardo ad impossibilia nemo tenetur.
    Dalle osservazioni formulate dal Servizio Studi del CSM risulta che la situazione di scopertura degli organici di magistrati presso il Tribunale di Reggio Emilia è del 13%, dato in linea con quello nazionale, atteso che, allo stato, risultano scoperti 3 posti di magistrato togato su 23 previsti in organico, laddove vi sono altre sedi con scoperture superiori, tra cui il distretto di Messina, dove la scopertura è del 20%, il distretto di Caltanissetta, con una scopertura superiore al 21%, e quello di Reggio Calabria, con una scopertura superiore al 17%.
    Nella memoria prodotta dall'Avvocatura Generale dello Stato, è riportata, per quanto concerne la situazione del personale amministrativo del Tribunale di Reggio Emilia, la relazione del Direttore Generale della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia che indica in primo luogo come attualmente la pianta organica del personale amministrativo del Tribunale preveda 63 posti con 57 risorse umane presenti.
    In particolare, la relazione richiamata evidenzia che, dall'esame complessivo della situazione dell'ufficio, emerge che la percentuale di scopertura complessiva è pari al 9,52%, inferiore alla scopertura media nazionale che si attesta attualmente al 12%.
    Nella relazione, tra l'altro, è ancora fatto presente, in relazione agli interventi posti in essere, che, nei limiti delle normative in materia di acquisizione di personale e tenuto conto della dotazione organica prevista, l'ufficio in esame è stato sempre tenuto nella dovuta considerazione; nello specifico, dal 2008 al 2011 sono state attivate complessivamente 13 procedure di comando e di esse 8 sono andate a buon fine, alcune concludendosi alla naturale scadenza (due anni), laddove altre hanno avuto una durata più limitata.
    In relazione alla situazione dell'Ufficio NEP presso il Tribunale di Reggio Emilia, la relazione ha poi posto in rilievo che allo stato sono in servizio 12 unità rispetto alle 20 previste, tenuto conto di un funzionario UNEP e di un ufficiale giudiziario distaccato ad altri uffici; nel 2005 sono stati coperti tre posti già vacanti di funzionario UNEP con altrettanti idonei del concorso bandito nel 2002, portando così le presenze in tale profilo a 7 su 9 posti previsti. Ha altresì evidenziato che, tenuto conto della specifica natura delle attività di competenza non è possibile, in questo caso, realizzare comandi di personale da altre amministrazione in mancanza delle necessarie conoscenze tecniche richieste, mentre assume particolare rilevanza il ricorso alle applicazioni temporanee da altri uffici NEP del distretto ai sensi dell'art. 14 dell'accordo sulla mobilità interna del 27 marzo 2007.
    Sulla base di tali evidenze, il Collegio - pur tenendo conto delle osservazioni di replica contenute nella memoria depositata dai ricorrenti in vista dell'udienza di merito e pur ritenendo che quanto prospettato dagli stessi circa la concreta esigenza di una celere implementazione del personale di magistratura ed amministrativo presso il Tribunale di Reggio Emilia sia meritevole di adeguata considerazione in sede amministrativa - rileva nondimeno che, in presenza di altre sedi giudiziarie con scoperture pari o superiori a quella manifestata dalla sede giudiziaria in discorso, trova necessariamente applicazione il richiamato comma 1 bis dell'art. 1 d.lgs. 198/2009, secondo cui, nel giudizio di sussistenza della lesione, il giudice tiene conto delle risorse strumentali, finanziarie ed umane concretamente a disposizioni delle parti intimate.
    Ne consegue che, tenendo conto delle risorse a disposizione sia del Ministero della Giustizia, per quanto attiene al personale amministrativo, sia del CSM, per quanto attiene al personale di magistratura, la lesione deve essere esclusa.
    D'altra parte, ove si dovesse ritenesse la lesione sussistente per ogni accertata situazione di scopertura di una sede giudiziaria rispetto alla pianta organica, si perverrebbe alla paradossale e non accettabile conclusione che tutte le azioni collettive, riferite ad ogni distretto, dovrebbero essere accolte, a prescindere dall'entità della scopertura, con conseguente obbligo di ripianamento della stessa anche in assenza delle relative risorse umane e strumentali, atteso che il numero complessivo di personale di magistratura e di personale amministrativo a livello nazionale costituisce una variabile indipendente nel giudizio.
    In altri termini, in presenza di un dato esogeno, costituito dal numero complessivo di personale a livello nazionale inferiore a quello previsto dalla somma delle piante organiche relative ad ogni distretto, la mera sussistenza di una scopertura a livello locale non può di per sé sola determinare una lesione dell'interesse tale da determinare l'accoglimento del ricorso a ciò ostandovi la norma contenuta nel richiamato comma 1 bis dell'art. 1 d.lgs. 198/2009, evidentemente ispirato al principio di cui al brocardo ad impossibilia nemo tenetur.
    La questione relativa all'inadeguatezza della pianta organica del Tribunale di Reggio Emilia, in considerazione dell'accresciuta domanda di giustizia, peraltro, dovrà essere considerata dagli organi amministrativi competenti in sede di rideterminazione delle piante organiche, tenuto conto della situazione complessiva a livello nazionale e di singoli distretti.
    Per quanto attiene, infine, all'effettiva introduzione del processo civile telematico di cui al d.P.R. 123/2001, fermo restando l'auspicio che le tecnologie dell'informazione possano trovare quanto più sollecitamente possibile attuazione al fine di migliorare gli standard qualitativi del servizio giustizia, è sufficiente considerare che il D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, avente efficacia dal 18 maggio 2011, ha dettato il regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal d.lgs. 82/2005, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, d.l. 193/2009, convertito nella l. 24/2010, ed ha, all'art. 37, co. 2, disposto che dalla stessa data, cessano di avere efficacia nel processo civile le disposizioni del d.P.R. 123/2001 e del decreto del Ministro della Giustizia 17 luglio 2008.
    5. Sussistono giuste ragioni, considerata l'assoluta peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) dichiara inammissibile il ricorso in quanto proposto da B. Srl e respinge il ricorso in epigrafe con riferimento a tutti gli altri ricorrenti.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Giorgio Giovannini
    L'ESTENSORE
    Roberto Caponigro
    IL CONSIGLIERE
    Roberto Politi
     
    Depositata in Segreteria il 13 febbraio 2012
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Appalti di servizi: dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti

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    N. 6365/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 5848 Reg. Ric.
    ANNO 2001
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    ex art. 60 cod. proc. amm.;
    sul ricorso numero di registro generale 5848 del 2011, proposto dalla:
    società Cooperativa E. a.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Massimiliano Cesali e Gianluca Alfano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Massimiliano Cesali, in Roma, via G.G. Belli n. 36;
    contro
    Comune di San Cesareo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Ferretti, con domicilio ex lege presso la segreteria della sezione, in Roma, via Flaminia n. 189;
    nei confronti di
    società A. s.r.l. e società T. s.r.l.;
    per l'annullamento
    del provvedimento - comunicato in data 6 giugno 2011, prot. n. 10030 - con cui il Presidente della Commissione di gara ha disposto l'esclusione della società ricorrente dalla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di igiene urbana ed ambientale-trasformazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani con adozione del sistema porta a porta;
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Cesareo;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 il cons. Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
    Considerato che, con il provvedimento impugnato, il Comune di San Cesareo ha comunicato alla società ricorrente l'esclusione dalla procedura di gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana ed ambientale, tra l'altro, "per non avere dimostrato la capacità economica finanziaria in quanto le referenze bancarie esibite, difformemente da quanto previsto nel medesimo disciplinare a pena di esclusione, sono risultate del tutto generiche ...";
    Considerato che, pertanto, l'esclusione dalla gara di cui trattasi è fondata su di una pluralità di motivi, ciascuno dei quali idoneo a sorreggere autonomamente il provvedimento impugnato e, conseguentemente, è sufficiente che uno solo dei detti motivi sia scevro dalle censure di illegittimità dedotte con il ricorso in trattazione ai fini della conservazione dello stesso;
    Considerato, in particolare, che, il ricorso non è fondato nel merito con riferimento al motivo di censura avente ad oggetto la motivazione addotta da parte della stazione appaltante ai fini dell'esclusione, e concernente la genericità delle referenze bancarie allegate alla documentazione di gara, per le considerazioni che seguono;
    Considerato, infatti, che il disciplinare di gara prevedeva testualmente, tra gli adempimenti relativi alla documentazione da inserire nella busta "A", alla Parte I, punto n. 2, cpv 3, l'allegazione della "dichiarazione da parte di almeno due istituti bancari ... comprovanti non solo la correttezza dell'impresa ma anche la sua solvibilità e sostenibilità degli impegni in rapporto al valore dell'appalto, al momento della presentazione dell'offerta;";
    Considerato, inoltre, che il medesimo disciplinare prevedeva, altresì, testualmente, alla pagina 9, quinto paragrafo, evidenziato in neretto, che "La mancata produzione delle dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 ... comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara. ...";
    Considerato che, pertanto, alla luce del duplice riferimento testuale che precede, deve ritenersi che l'allegazione delle referenze bancarie, con gli specifici contenuti ivi previsti, era richiesta esplicitamente dagli atti di gara a pena di esclusione dalla gara;
    Considerato che il punto del disciplinare in questione è stato espressamente impugnato con il ricorso in trattazione con l'articolazione del relativo motivo di censura, che, tuttavia è infondato in quanto:
    - l'articolo 41 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, rubricato "Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi", dispone che "1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
    a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; ...";
    - nonostante non possa ritenersi che la presentazione di idonee referenze bancarie comprovate dalla dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati sia un requisito rigido, dovendosi conciliare l'esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto, tuttavia, il suo assolvimento risponde ad un preciso, chiaro ed indubbio interesse pubblico dell'amministrazione ad entrare in contatto con imprese affidabili e serie nel rispetto della par condicio tra i concorrenti;
    - negli appalti di servizi costituisce un elemento cardine nel sistema dell'affidamento in concessione di un servizio pubblico l'affidabilità dei concorrenti sotto il profilo della capacità economica e finanziaria e, pertanto, l'amministrazione appaltante può legittimamente inserire nel disciplinare di gara, quale requisito di partecipazione, la presentazione di specifiche referenze bancarie per determinare in concreto la capacità economica e finanziaria delle imprese concorrenti, avuto riguardo, in particolare, al valore dell'appalto;
    - la determinazione, in concreto, dei requisiti necessari alla partecipazione ad una gara d'appalto dipende da una valutazione di tipo discrezionale, ed è rimessa all'apprezzamento della stazione appaltante e non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, salvo che non si manifesti una palese illogicità;
    - la clausola del bando di gara d'appalto che ha imposto, rigorosamente ed a pena di esclusione, la produzione di idonee referenze bancarie, non è stata censurata espressamente nella parte in cui è prevista l'esclusione sotto lo specifico profilo del conseguente appesantimento inutile ed eccessivo della procedura né nella parte in cui non è stato previsto alcun temperamento rispetto all'ipotesi della mancata presentazione delle dette referenze nei termini indicati;
    - la portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo all'organo amministrativo residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento, che non può, pertanto, in alcun modo essere disattesa, essendosi la stessa amministrazione autovincolata all'osservanza della stessa al momento della redazione del bando;
    - non sussiste la dedotta la violazione del comma 1 bis dell'articolo 46 del D.L.gs. n. 163 del 2006, in quanto l'invocata previsione non può trovare applicazione nella fattispecie all'esame in cui il bando di gara è stato pubblicato antecedentemente all'entrata in vigore del detto comma;
    Considerato che la società ricorrente ha prodotto, ai fini della partecipazione, due referenze bancarie una delle quali, l'unica depositata in copia agli atti, non risponde in alcun modo alle indicazioni di cui al disciplinare di gara, tassative e richieste espressamente a pena di esclusione, come in precedenza testualmente riportate, atteso che, tra le altre cose, non riporta alcun riferimento testuale, nello specifico, al "valore dell'appalto", non ritenendosi al riguardo sufficiente l'indicazione nell'oggetto della gara di appalto per servizi di igiene urbana di cui trattasi nemmeno con riferimento al CIG, atteso che, pur individuando il CIG la specifica gara di cui trattasi, la suddetta indicazione non consente di supplire alla tassativa indicazione della clausola di cui trattasi;
    Considerato che, conclusivamente, il ricorso deve essere respinto siccome infondato nel merito per tutte le considerazioni che precedono;
    Considerato che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue;
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
    Condanna la società ricorrente al pagamento in favore del comune resistente delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, oltre Iva e CPA.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Maddalena Filippi
    L'ESTENSORE
    Maria Cristina Quiligotti
    IL CONSIGLIERE
    Giovanni Iannini
     
    Depositata in Segreteria il 15 luglio 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     


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