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    Aiuti alle imprese: attenzione a quando si comincia a spendere!

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    N. 353/2012 Reg. Prov. Coll.
    N. 3047 Reg. Ric.
    ANNO 2007
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 3047 del 2007, proposto da:
    Società P. Srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Piero Nodaro, presso il quale è elettivamente domiciliata, in Roma, Via Crescenzio, n. 25;
    contro
    Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato;
    nei confronti di
    Banca, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito;
    per l'annullamento
    del decreto n. B2/RC/9/152084 del 17 gennaio 2006, con cui sono stati revocati i decreti di concessione del contributo ex lege n. 488 del 1992, con erogazione della prima quota pari ad euro 766.091,51;
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1^ dicembre 2011 il cons. Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    Con ricorso notificato il 19 marzo 2007 e depositato il successivo 11 aprile, la Società ricorrente impugna il decreto ministeriale di cui in epigrafe, con cui vengono revocati i Decreti nn. 91840 del 9 aprile 2001 e 122874 del 9 giugno 2003 di concessione provvisoria del contributo ex lege n. 488 del 1992, con erogazione di una prima quota pari ad euro 766.091,51.
    Il predetto provvedimento è stato adottato ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Circolare n. 900315 del 14 luglio 2000, in quanto dall'analisi della documentazione presentata in occasione della dimostrazione del secondo stato di avanzamento dei lavori è emerso che alcune fatture relative ai macchinari facenti parte del programma di spesa agevolato sono state emesse in data antecedente a quella di presentazione della domanda (23 ottobre 2000).
    Con un unico ed articolato motivo, parte ricorrente deduce l'eccesso di potere per ingiustizia manifesta, abnormità e comportamento arbitrario, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, violazione di legge; conclude per l'accoglimento del ricorso, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed onorari di giudizio.
    Né l'Amministrazione né la Banca si costituivano in giudizio.
    Con ordinanza collegiale n. 2012/2007 del 3 maggio 2007 veniva respinta la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
    Con successiva ordinanza collegiale n. 1480/2009 del 15 ottobre 2009 la Sezione, ritenuta la propria giurisdizione sul caso in esame, ordinava incombenti istruttori, cui l'Amministrazione intimata provvedeva con nota del 12 settembre 2009.
    All'Udienza Pubblica del 1^ dicembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
    DIRITTO
    Come la Sezione ha già evidenziato con ordinanza collegiale n. 1480/2009, nel caso in esame non si controverte della revoca, in senso proprio, di contributi concessi in via provvisoria, a seguito di inadempimento del beneficiario agli obblighi imposti dalla legge o dagli atti concessivi del contributo, con conseguente perdita del diritto soggettivo, già acquisito, alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento e alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi o da riscuotere, e conseguente giurisdizione del Giudice ordinario (Cass. Civ., SS.UU., 8 gennaio 2007 n. 117; 12 febbraio 1999 n. 57; 7 luglio 1988 n. 4480; 28 maggio 1986 n. 3600; Cons. Stato, VI Sez., 22 novembre 2004 n. 7659; IV Sez., 15 novembre 2004 n. 7384; 1 aprile 2004 n. 1822; VI Sez. 3 novembre 2003 n. 6826; 20 giugno 2003 n. 7659; 9 maggio 2002 n. 2539).
    La fattispecie all'esame del Collegio concreta, piuttosto, un'ipotesi di autoannullamento della precedente delibera di concessione, cui l'Amministrazione ha fatto ricorso avendo riscontrato, seppure in sede di rendicontazione finale, un vizio di legittimità che inficiava ab initio il procedimento concessorio, vale a dire l'avvio dell'investimento agevolato, da parte della beneficiaria, in data antecedente alla presentazione del modulo di richiesta delle agevolazioni finanziarie. Nei confronti dell'Autorità concedente la beneficiaria vanta, pertanto, una posizione di interesse legittimo, per la cui tutela ha giurisdizione il Giudice Amministrativo (Tar Lazio, III ter, 18 maggio 2010, n. 11829; id., 4 maggio 2010, n. 9351).
    Venendo al merito del gravame, l'odierna deducente assume che erroneamente l'Amministrazione avrebbe posto alla base del provvedimento impugnato le deduzioni della Banca concessionaria: quest'ultima, infatti, dapprima, in sede di approvazione della richiesta di agevolazione, ha accettato le fatture in questione, risalenti all'anno 2000, poi ha mutato opinione e chiesto la revoca delle agevolazioni per esistenza di "fatture precedenti alla data di presentazione del modulo della domanda".
    Al contrario, nessuna di dette fatture riguarderebbe il piano di investimento approvato, poiché alcune si riferirebbero a materiale di consumo ed altre sarebbero relative ad impianti e macchinari oggetto di altro investimento agevolato, concesso nel 1999.
    Il provvedimento impugnato sarebbe lesivo anche del principio di correttezza e buona fede, poiché l'Amministrazione ha lasciato trascorrere anni prima di dare la possibilità alla ricorrente di contraddire utilmente quanto addebitatole e produrre idonea documentazione a supporto della propria correttezza
    Prima di passare allo scrutinio dei motivi di ricorso, appare utile il richiamo al contesto normativo di riferimento, nazionale ed europeo, nel quale la fattispecie va inquadrata.
    Si osserva preliminarmente che l'intervento agevolativo in questione, erogabile ai sensi della legge n. 488/92 a sostegno dei programmi di investimenti produttivi realizzati dalle imprese nelle aree depresse del Paese, risultava disciplinato dal d.m. n. 527 del 20.10.1995 come modificato e integrato, da ultimo, dal d.m. n. 133 del 9.3.2000 e dalla circolare esplicativa n. 900315 del 14.7.2000.
    Al 31 dicembre 1999 scadeva la validità del regime di aiuto ai sensi della legge 488/92 e pertanto veniva avviata una nuova procedura, ai sensi degli artt. 87 e segg. del Trattato, al fine di ottenerne la proroga per il periodo 2000-2006; in esito ad essa, il regime di aiuto 488/92 veniva autorizzato, per il detto periodo, con la decisione della Commissione europea del 12 luglio 2000, che per le domande presentate a partire dall'anno 2000 introduceva nuove misure massime agevolative e nuove regole ai fini dell'ammissibilità delle spese.
    In particolare, come condizione ordinaria di ammissibilità delle nuove domande veniva previsto che "le domande di aiuto devono essere presentate prima dell'inizio della esecuzione dei progetti di investimento"; detta condizione, contenuta nella premessa della precitata Decisione della Commissione europea, era cogente e fungeva da presupposto rispetto alla procedura di aiuti alle imprese, condizionandola nel suo complesso e, proprio in ragione della sua collocazione, delimitando in limine l'ambito degli aiuti ammissibili a livello comunitario.
    Tali disposizioni comunitarie, peraltro già in sé chiare, precise e non condizionate, e pertanto, come da consolidata giurisprudenza comunitaria, immediatamente applicabili dallo Stato membro, venivano prontamente recepite con il d.m 14 luglio 2000, finalizzato ad un pronto adeguamento alla norma comunitaria, in conformità dell'art. 2, comma 9, del citato d.m. n. 527/1995 (come modificato dal d.m. n. 133/2000), secondo il quale "Le misure agevolative massime consentite, determinate sulla base delle spese ammissibili di cui all'articolo 4, sono quelle individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i limiti massimi decisi dalla Commissione europea ".
    Con il d.m. 14 luglio 2000, invero, per le nuove domande di agevolazioni veniva stabilita "l'applicabilità delle misure di agevolazione esclusivamente sulla base delle spese inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione delle domande".
    A proposito della nuova previsione normativa, il Collegio osserva incidentalmente che la giurisprudenza del Consiglio di Stato si pronunciava nel senso che l'ammissione al finanziamento di interventi già avviati, in fatto, prima della presentazione della domanda di aiuto, avrebbe violato i principi comunitari di addizionalità e necessità in tema di aiuti di Stato, vale a dire i principi secondo cui l'incentivo economico di fonte pubblica deve essere volto a favorire un investimento che l'operatore non avrebbe realizzato in assenza dell'aiuto e non già a compensare ex post scelte di investimento che l'imprenditore avrebbe comunque realizzato anche in assenza dell'incentivo (Cons. Stato, parere n. 1960/2006 del 16.5.2006).
    Il quadro normativo interno veniva quindi completato con le modalità operative definite dalla circolare 14 luglio 2000, n. 9003125, recante, sul piano ordinario, la pedissequa previsione di cui al punto 3.9 della circolare ("Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14.7.2000, assunto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, comma 9 e dall'art. 4, comma 2 del regolamento, sono state recepite le indicazioni formulate dalla Commissione europea in sede di autorizzazione del regime d'aiuto della legge n. 488/92 per il periodo 2000-2006, prevedendo, tra l'altro, l'ammissibilità alle agevolazioni delle suddette spese solo ed esclusivamente qualora inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del Modulo della domanda di cui ai successivi punti 5.3 e 5.4").
    Alla luce della ricostruzione normativa sin qui svolta e valutate le risultanze istruttorie, prive di fondamento debbono ritenersi le questioni agitate con il ricorso in epigrafe.
    In via generale, nella materia delle agevolazioni pubbliche il provvedimento definitivo sulla domanda di agevolazioni consegue al complesso di accertamenti volti a verificare la sussistenza del diritto al pieno godimento dei contributi da parte del richiedente, una volta adempiuti gli obblighi posti in capo allo stesso, ovvero la decadenza dai contributi stessi, con conseguente revoca, totale o parziale, quando addirittura la domanda non venga dichiarata inammissibile o estromessa, per mancanza in radice dei presupposti di ammissibilità.
    E invero, come ritenuto dalla giurisprudenza comunitaria, in materia di aiuti di Stato in situazioni in cui difettino i richiesti presupposti di legge, l'autotutela della p.a. è indefettibile e pertanto l'affidamento del privato diviene recessivo, affermandosi che il diritto comunitario osta all'applicazione di una disposizione del diritto nazionale nei limiti in cui tale applicazione impedisca il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la relativa incompatibilità con il mercato comune sia stata dichiarata con decisione definitiva della Commissione delle Comunità europee (Corte di Giustizia, sent. 18 luglio, 2007 C-119/05).
    Anzi, nel caso di erogazione di aiuti di Stato in verificato contrasto con la normativa comunitaria, il provvedimento attributivo del vantaggio concreta la lesione della parità concorrenziale tra le ditte richiedenti, che rappresenta uno dei valori fondamentali del diritto comunitario, e pertanto, a rigore, neanche può ipotizzarsi un legittimo affidamento.
    Nel caso di specie, la revoca delle agevolazioni veniva disposta in quanto la relativa domanda era risultata priva della predetta condizione di ammissibilità, stante che la banca concessionaria riscontrava che il programma agevolato non era stato avviato in data successiva a quella in cui era stata presentata la domanda di ammissione ai benefici, cioè il 23.12.2000.
    Va peraltro sottolineato che la banca concessionaria viene autonomamente prescelta dalla singola impresa tra quelle convenzionate con l'Amministrazione per l'espletamento del servizio in questione ed è l'unico soggetto legittimato ad effettuare l'istruttoria delle pratiche di finanziamento.
    Come documentato dall'Amministrazione intimata con l'incombente istruttorio anzidetto, il tecnico incaricato della banca, nel corso del sopralluogo effettuato presso lo stabilimento della ditta ricorrente, appurava che alcune fatture erano state emesse in data antecedente quella di presentazione della domanda.
    Malgrado la ricorrente avesse dichiarato che tali fatture erano inerenti a materiale di consumo e ricambi, il tecnico accertava invece che le stesse erano relative a macchinari facenti parte del programma di spesa agevolato e direttamente rintracciabili nell'allegato tecnico fornito all'epoca dell'istruttoria.
    Ed essendo stato rilevato che la ditta, tra le spese rendicontate, ne aveva incluse alcune effettuate in data antecedente quella di presentazione della domanda, l'Amministrazione non poteva trascurare le risultanze di tale verifica.
    D'altra parte, non può tralasciarsi di considerare che, ai sensi dell'art. 2.1 della ripetuta circolare n. 900315/2000, il primo titolo di spesa (fattura) costituisce "avvio" del programma di investimenti.
    Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente,, anche gli acconti per l'acquisto di macchinari costituiscono "avvio" del programma, allorquando per il pagamento degli stessi sul prezzo finale venga rilasciata apposita fattura in quanto come data di effettuazione della spesa dovrà considerarsi quella del titolo stesso.
    E infatti, come la Sezione ha avuto modo di affermare, se il versamento di acconti o caparre prima della data di presentazione della domanda di ammissione ai benefici non rende di per sé inammissibile il contributo concesso, non essendo questa una circostanza in sé rilevante, tale versamento diventa di contro rilevante allorquando, a fronte del pagamento degli stessi a valere sul prezzo finale, venga rilasciata apposita fattura il cui importo venga poi scomputato da quello della fattura rilasciata all'atto della cessione bene, come avveniva nel caso di specie; pertanto, in relazione agli acconti in parola quale data di effettuazione della spesa doveva considerarsi quella di emissione delle relative fatture, antecedente alla data di presentazione del modulo di domanda per agevolazioni (cfr. in termini, Tar Lazio, III ter, 11 ottobre 2010, n. 32742; id., 18 maggio 2010, n. 11829; id., 4 maggio 2010, n. 9351).
    Nel caso specifico, dunque, la ditta incorreva in una violazione della normativa che comportava la revoca dei contributi già concessi, tenuto conto che, anche se non enunciato nelle ipotesi previste dall'art. 8 del regolamento (d.m. n. 527/95), l'avvio anticipato degli investimenti comporta la revoca delle agevolazioni e trova la sua ratio nell'inammissibilità del finanziamento, inammissibilità rilevata nel corso dell'attività di verifica della banca.
    Non può trovare accoglimento, quindi, l'argomentazione della odierna deducente, secondo la quale il provvedimento di revoca sarebbe illegittimo perché adottato al di fuori delle ipotesi di revoca delle agevolazioni previste dall'art. 8 del regolamento.
    E infatti, non può farsi a meno di rilevare che la "revoca" del finanziamento è conseguenza diretta ed immediata della accertata inammissibilità "ab origine" della domanda, di tal che ad una richiesta inammissibile non può che corrispondere la decadenza dai benefici economici provvisoriamente conseguiti, senza che sia necessaria una esplicita previsione normativa in proposito (Tar Lazio, III ter, 2 marzo 2010, n. 3229).
    Né infine rileva la circostanza, richiamata dall'interessata, secondo cui alcune delle fatture contestate avrebbero riguardato spese totalmente estranee al progetto agevolato. E invero, come sostenuto dalla difesa erariale, è onere della ditta beneficiaria accertare la pertinenza delle spese presentate rispetto al programma agevolato, non potendo imputarsi all'Amministrazione errori materiali commessi dalla beneficiaria (Tar Lazio, III ter,18 maggio 2010, n. 11829).
    Tanto considerato, la banca concessionaria, esaminate attentamente le controdeduzioni formulate dalla ditta, riteneva comunque di mantenere ferma la proposta di revoca del contributo, considerandola pienamente legittima e il Ministero emanava l'impugnato decreto di revoca.
    Osserva in proposito il Collegio che l'emissione del provvedimento revocatorio era un atto dovuto, e che pertanto legittimamente l'intimato Ministero revocava il precedente decreto di ammissione della società alle agevolazioni in questione, avendone rilevato, sia pure ex post, la non ammissibilità in radice.
    A tal proposito, osserva il Collegio che proprio alla banca concessionaria, in virtù del rapporto di concessione con la p.a., è demandato il compito di assistere la stessa Amministrazione nello svolgimento dell'attività amministrativa nella materia dei finanziamenti agevolati e che, come affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. VI, 3.4.2001, n. 5918), le valutazioni dell'istituto di credito concessionario sono espresse nell'esercizio di discrezionalità tecnica, non sindacabile nella sede di legittimità se non per vizi di macroscopica illogicità, nella specie non ravvisabili né, peraltro, censurati.
    Di conseguenza, l'atto impugnato veniva motivato per relationem con riferimento agli accertamenti istruttori espressamente richiamati dal provvedimento di revoca, come era ben possibile, atteso che la partecipazione al procedimento amministrativo attraverso la predisposizione di memorie a propria difesa, come questa Sezione ha già avuto modo di affermare, non implica che le tesi difensive debbano necessariamente essere accolte né che l'Amministrazione debba compiutamente controdedurre in merito a tutte le questioni introdotte (Tar Lazio, sez. III-ter, 4 maggio 2010, n. 9351; id., 7 ottobre 2004, n. 13655).
    In ogni caso, non si può fare a meno di rilevare che le circostanze rappresentate dall'interessata nelle proprie controdeduzioni al Ministero intimato, relative alla non riferibilità di talune fatture contestate al programma agevolato, erano prive di fondamento e pertanto correttamente il citato Dicastero non ne teneva conto.
    Del pari da disattendere, infine, la doglianza di cui all'ultimo mezzo, secondo la quale nel caso in esame, pur a voler disconoscere l'importo delle fatture contestate, il principio di proporzionalità osterebbe alla revoca totale delle agevolazioni, potendo l'Amministrazione intimata, a tutto concedere, procedere alla mera riduzione dell'importo concesso in via provvisoria alla società ricorrente.
    A tal riguardo, è sufficiente osservare che l'emissione del provvedimento revocatorio era un atto dovuto, per il citato Ministero, e pertanto, alla luce della disposizioni richiamate che prevedevano la revoca in questione, una volta verificata l'inammissibilità in radice della domanda, l'Amministrazione non poteva che procedere alla rimozione totale dell'agevolazione, senza discrezionalità né su l'an né sul quantum, non essendo comunque prevista alcuna ipotesi di revoca parziale o di riduzione dell'ammontare provvisoriamente riconosciuto (Tar Lazio, sez. III-ter, 4 maggio 2010, n. 9351).
    Per le considerazioni sopra svolte, le censure dedotte sono nel loro complesso infondate e pertanto il ricorso deve essere respinto.
    Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
    Compensa le spese.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Giuseppe Daniele
    L'ESTENSORE
    Rosa Perna
    IL CONSIGLIERE
    Giampiero Lo Presti
     
    Depositata in Segreteria il 14 gennaio 2012
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Azione avverso il silenzio e dovere dell'amministrazione di provvedere

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    N. 79/2013 Reg. Prov. Coll.
    N. 641 Reg. Ric.
    ANNO 2012
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 641 del 2012, proposto da:
    A. L., rappresentata e difesa dagli avv. Francesca Guerrera, e Francesco Cristiani, con domicilio eletto presso l'avv.Raimondo Garcea in Catanzaro, via Burza, 41;
    contro
    Comune di Scalea;
    nei confronti di
    F. P.;
    per l'annullamento
    del silenzio serbato dal Comune di Scalea in merito all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione n 12/12 ovvero di concessione di una nuova autorizzazione amministrativa all'occupazione di suolo pubblico avente ad oggetto l'installazione di un chiosco in legno;
    nonché per l'accertamento dell'illegittimità dell'intera condotta del Comune e per il risarcimento del danno
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2012 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    La ricorrente premette che, con provvedimento prot. n. 12 del 13 maggio 2011, il Comune di Scalea rilasciava l'autorizzazione all'installazione di un chiosco in legno per una superficie complessiva di mq. 17,20, limitatamente al periodo 1.6.2011-30.9.2011.
    Con successiva nota prot. 10614 del 7.6.2011, il medesimo Comune, richiamando un'ordinanza della Capitaneria di Porto, comunicava l'avvio del procedimento per l'annullamento della detta autorizzazione per motivi di sicurezza e pubblica incolumità, procedimento, però, che non aveva alcun seguito, tanto che l'area demaniale in questione restava occupata per tutta la stagione 2011.
    Precisa la ricorrente che, terminata la stagione estiva, con istanza prot. n. 4812 del 5.3.2012, chiedeva il rinnovo dell'autorizzazione n. 12/2011 per il periodo dal primo giugno 2012 al 30 settembre 2012, ma il Comune, con nota prot. 6137 del 23.3.2012, comunicava che la pratica sarebbe rimasta sospesa fino a quando l'Amministrazione Comunale “non avrà provveduto ad individuare le aree del territorio comunale che nel corso della prossima stagione balneare potranno essere utilizzate per attività commerciali temporanee mediante l'installazione di manufatti amovibili di facile rimozione", precisando, altresì, che il buon esito dell'istanza sarebbe stato subordinato ai seguenti obblighi: a) che il sito prescelto fosse ricompreso tra le aree individuate dall'ente; b) che fossero acquisite dalle competenti Amministrazioni le autorizzazioni in materia sismica, paesaggistico-ambientale, doganale ed igienico-sanitaria.
    Con nota del 23.4.2012, parte ricorrente, tramite il proprio legale, chiedeva al Comune informazioni relativamente allo stato della pratica di rinnovo dell'autorizzazione e, in particolare, se l'Amministrazione avesse proceduto all'individuazione delle aree destinate alla installazione di manufatti amovibili, specificando, altresì, di essere in regola con le prescrizioni e autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività commerciale in questione.
    Il Comune, però, restava silente.
    Ritenendo illegittimo il silenzio serbato dall'Amministrazione comunale in ordine alla propria istanza di rinnovo dell'autorizzazione n. 12/2011 ovvero di nuova autorizzazione, la ricorrente agisce in questa sede denunciando i seguenti vizi: "Violazione e falsa applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione o falsa applicazione della legge 21 luglio 2000, n. 205, nonché della legge 11 febbraio 2005, n. 15. Violazione e falsa applicazione del d..l. 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con integrazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 97 Cost. Violazione dei principi di trasparenza imparzialità e buona amministrazione".
    La ricorrente, che formula, altresì, istanza di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2 bis della legge n. 241/1990, conclude chiedendo sia accertato l'obbligo di provvedere sull'istanza e dichiarato illegittimo il silenzio serbato sulla medesima, accertata la fondatezza della pretesa relativamente al rinnovo dell'autorizzazione n. 12/2011, ovvero alla concessione di nuova autorizzazione, condannando il Comune intimato al rilascio del titolo richiesto; condannata, infine, l'Amministrazione comunale al risarcimento del danno subito nella misura di euro 50.000, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.
    Con ordinanza n. 466/2012, nel respingere la richiesta di misura cautelare, è stato rilevato che, pur essendo il Comune intimato tenuto a provvedere, in un senso o nell'altro, in ordine alla domanda inoltrata dalla ricorrente, l'istanza cautelare formulata in questa sede non può essere accolta, in quanto incompatibile con il procedimento speciale del silenzio, atteso che l'eventuale concessione della misura cautelare esaurirebbe il merito del giudizio.
    Non si è costituita in giudizio l'Amministrazione Comunale intimata.
    Alla Camera di Consiglio del 13 dicembre 0121, il ricorso è passato in decisione.
    Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
    Preliminarmente e in linea generale, si osserva che il meccanismo del silenzio, disciplinato oggi dagli artt. 31 e 117 CPA e, in precedenza, dall'art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e ss.mm., è diretto ad accertare se l'inerzia serbata dall'amministrazione in ordine alla istanza di un privato si ponga in violazione o meno dell'obbligo di adottare un provvedimento esplicito, richiesto con l'istanza stessa (Cons. di Stato, A.P., 9 gennaio 2002, n. 1).
    Ciò significa che il dovere dell'amministrazione di provvedere sull'istanza del privato non può essere desunto dall'esistenza di un meccanismo processuale, inteso a rimuovere l'inerzia dell'amministrazione ad esercitare i poteri ad essa attribuiti dalla legge, ma deve preesistere sul piano sostanziale, nel senso che deve trovare fondamento in una norma che imponga all'amministrazione, direttamente o indirettamente, l'obbligo di adottare il provvedimento nell'interesse del privato richiedente.
    Per ciò che attiene all'obbligo di provvedere, di regola esso deriva da una norma di legge o di regolamento, ma può talora desumersi anche da prescrizioni di carattere generale o da principi generali dell'ordinamento che regolano l'azione amministrativa, sicché, ad esempio, può originare dal rispetto del principio di imparzialità (Cons. di Stato, sez. IV, 14 novembre 1986, n. 730), o trovare fondamento nel principio di buon andamento dell'azione amministrativa (TAR Abruzzo, 16 luglio 1990, n. 360). Una ulteriore fonte dell'obbligo di provvedere è stata, infine, individuata nel principio di legalità dell'azione amministrativa.
    Pertanto, si può ritenere che, a prescindere dall'esistenza di una specifica disposizione normativa, l'obbligo di provvedere sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia ed equità impongano l'adozione di un provvedimento (Cons. di Stato, sez. V, 15 marzo 1991, n. 250), cioè in tutte quelle ipotesi in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) di quest'ultima.
    In considerazione di tali principi, e passando all'esame del caso concreto, si osserva che il Comune di Scalea illegittimamente è rimasto inerte in relazione all'istanza presentata dalla ricorrente, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione n. 12/2011 per la installazione temporanea di un chiosco in legno.
    La ricorrente, infatti, ha presentato all'Amministrazione Comunale istanza di data 5.3.2012 diretta ad ottenere il rinnovo della citata autorizzazione, a fronte della quale l'Amministrazione intimata ha fornito una risposta meramente dilatoria; inoltre, a seguito di ulteriore richiesta di chiarimenti in ordine alla stato della pratica, formulata dal legale della ricorrente in data 23.4.2012, il Comune è rimasto del tutto silente.
    Dunque, dai fatti esposti emerge chiaramente l'inerzia mantenuta dall'Amministrazione comunale a fronte dell'istanza presentata dalla ricorrente nel marzo 2012: tale inerzia, che non è smentita dal Comune intimato, non può ritenersi legittima e, conseguentemente, il ricorso è fondato e va accolto.
    Il Collegio ritiene, peraltro, che l'accoglimento del ricorso debba essere limitato alla fissazione dell'obbligo di provvedere in capo al Comune di Scalea, non sussistendo i presupposti, ex artt. 31 e 117 CPA, per una pronunzia giudiziaria sulla fondatezza delle pretesa sostanziale, atteso il carattere discrezionale dell'attività posta in essere dall'Amministrazione comunale nella vicenda in esame.
    Nemmeno può essere accolta la domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente, atteso che la stessa non è supportata da alcun elemento probatorio in ordine al preteso danno subito.
    Conclusivamente, fermo restando il potere dell'Amministrazione Comunale di valutare nel merito l'istanza formulata dalla ricorrente, il ricorso è fondato sotto il profilo della illegittimità del silenzio dell'Amministrazione e va accolto nei sensi e nei limiti appena espressi.
    Devesi, pertanto, ordinare all'Amministrazione comunale di Scalea di pronunciarsi sull'istanza presentata dalla ricorrente con un provvedimento espresso entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
    In caso di ulteriore inadempimento da parte dell'Amministrazione Comunale, la ricorrente potrà adire nuovamente questo Tribunale, al fine della nomina di un Commissario ad acta, che assuma i provvedimenti necessari in luogo del Comune.
    Per quanto riguarda le spese, queste seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
    lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dall'intimato Comune di Scalea, ordinando a quest'ultimo di provvedere nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
    Condanna il Comune di Scalea al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 2.000.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
    Giuseppe Romeo - Presidente
    Anna Corrado - Referendario
    Alessio Falferi - Referendario, Estensore
     
    IL PRESIDENTE
    Giuseppe Romeo
    L'ESTENSORE
    Alessio Falferi
     
    Depositata in Segreteria il 25 gennaio 2013
     

    Servizio di fonia e trasmissione dati: prezzi Consip e offerte migliorative

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    N. 562/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 2030 Reg. Ric.
    ANNO 2002
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 2030 del 2002, proposto da:
    X, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Rallo e Riccardo Maria Riccardi, con domicilio eletto presso Riccardo Maria Riccardi in Bari, p.za Umberto I^, 32;
    contro
    Comune di Andria, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Di Bari e Ottavia Matera, con domicilio eletto in Bari, presso lo studio dell'avv. A. Bagnoli via Dante, 25;
    Settore Finanziario del Comune di Andria;
    nei confronti di
    S. Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi, con domicilio eletto presso Vincenzo Caputi Jambrenghi in Bari-Mar.S.Giorgio, via Abate Eustasio, 5;
    per l'annullamento
    - della Determinazione Dirigenziale n.1217 del 30.08.2002, mai notificata nè comunicata alla ricorrente, con la quale il Capo Settore Finanziario del Comune di Andria ha affidato alla Società S. srl di Andria il servizio di fonia e trasmissione dati per un importo mensile presunto di euro. 29.164,00 (pari a circa 349.968,00 euro. annui);
    nonchè ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale, ivi compresi gli atti contrattuali eventualmente stipulati tra Comune e Soc. S. e la deliberazione di GM n.100 del 28.05.2002 di approvazione del P.E.G.;
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Andria e della S. Srl;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2011 il dott. Vito Mangialardi e uditi per le parti i difensori avv. I.Lagrotta, su delega dell'avv. R. M. Riccardi, avv. Giuseppe De Candia, su delega dell'avv. G. Di Bari e avv. F. Muscatello, su delega dell'avv. V.zo Caputi Jambrenghi;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    Con atto notificato in data 2 ed in data 10 dic. e depositato il 16 dic. del 2002, la X ha impugnato, con richiesta di sospensiva, in uno con atti connessi la determinazione dirigenziale n. 1217 del 30.8.2002 con cui il Capo Settore Finanziario del Comune di Andria affidava ala società S. S.r.l. di Andria il Servizio di fonia e trasmissione dati. Ha premesso che in data 16.11.2000 deliberava di aderire alla convenzione CONSIP e quindi ordinava alla X in quanto vincitrice della gara Consip per la fornitura del servizio telefonico agli Enti Pubblici di fornire anche al proprio ente il servizio di fonia e trasmissione dati al prezzo di convenzione. Successivamente la X veniva a conoscenza dell'atto gravato che viene ora impugnato in base alle seguenti censure:
    1) Violazione delle norme che presiedono all'attività contrattuale della P.A. (violazione art. 97 Cost; 192 del d.lgs. 267/00, 37 e segg. R.D. 23.5.1924 n. 827, 26 legge 488/99, 59 legge 388/2000, art. 24 commi 6 e 7 L. 448/2001. Lamenta che il Comune non abbia indetto alcuna gara pubblica né confronto concorrenziale ma ha affidato il servizio in via diretta alla contro interessata. Alla eventuale gara che fosse stata indetta dal Comune ben avrebbe potuto partecipare la X. Essa società proprio perché fornitrice del servizio in atto aveva diritto ad essere interpellata e quindi partecipare alla gara.
    2) Carenza di istruttoria e motivazione nonchè mancata comunicazione dell'avvio del procedimento con violazione dell'art. 3 della legge 241/90.
    3) Violazione delle norme in tema di autotutela e mancato avviso di avvio del procedimento di autotutela.
    Risarcimento del danno vertendosi in caso di colpa grave da parte del Comune per violazione di ogni normativa in tema di affidamento di pubblici servizi, che quantifica in euro 29.212,00 mensili.
    Si sono costituiti in giudizio il Comune e la ditta contro interessata opponendosi all'avverso gravame di cui in via preliminare hanno eccepito la tardività.
    L'istanza cautelare avanzata nel contesto dell'atto introduttiva è sta accolta con motivata Ordinanza di questa Sezione n. 43/2003 che ha avuto conferma in sede di appello dal CdS Sez. VI con Ordinanza n. 1881/2003.
    DIRITTO
    Preliminarmente il Collegio deve farsi carico dell'eccezione di tardività sollevata da parte resistente e questo perché, si deduce a riguardo, l'atto, gravato era stato pubblicato all'albo pretorio dal 17.9. al 24.9.02, esprimendosi la tesi che dal termine di pubblicazione all'albo inizino a decorrere i sessanta giorni decadenziali, che avevano quindi avuto termine il 23 novembre 2002 nel mentre il ricorso all'esame è stato notificato il 10 dic. 2002 alla contro interessata ed il 3 dic. 2002 all'Amministrazione, e pertanto è chiaramente, si sostiene, fuori termine.
    Il Collegio respinge l'eccezione perché il dies a quo decorre dalla data della pubblicazione all'albo per i terzi, ma non per i soggetti giuridici -caso all'esame-che siano direttamente ed immediatamente incisi dagli effetti dell'atto stesso, cui pertanto il provvedimento in questione va comunicato e/o notificato (cosa nella specie non avvenuta malgrado la X fosse l'affidataria del servizio), da tale momento sostanziandosi il dies a quo dei termini decadenziali (cfr in termini Tar Reggio Calabria n. 579/2008). La tesi della dovuta comunicazione individuale poggia anche sul principio dell'affidamento X alla prosecuzione del rapporto in atto.
    Il ricorso è fondato; come già esposto in sede cautelare e in primo ed in secondo grado l'affidamento del servizio di telefonia imponeva il previo esperimento di una gara pubblica (qui carente, benché se prevista e da normativa nazionale e comunitaria) e confronto concorrenziale tra i possibili fornitori del servizio tra cui la stessa X che avrebbe comunque avuto titolo a partecipare alla gara in quanto libero operatore. Vi è pure violazione dell'art. 127 del d.lgs. 267/2000 in quanto carente la previa deliberazione a contrarre che tra l'altro avrebbe dovuto recare la indicazione del sistema di scelta del contraente previsto per l'aggiudicazione.
    E' pure fondato il 2^ motivo in cui si deduce il vizio procedimentale della mancata comunicazione di avvio del procedimento; invero il Comune si è limitato a confrontare le tariffe proposte dalla soc. contro interessata S. con quelle risultanti dalla Convenzione Consip, senza quindi interpellare la X in merito ad eventuali proposte migliorative; la X inoltre aveva titolo ad avere contezza dell'avvio del procedimento posto in essere dal Comune ed inteso alla sostituzione del fornitore anche intendendosi esso procedimento come autotutela del Comune (risparmio per le casse comunali essendo i prezzi della contro interessata inferiori alle tariffe Consip), essendo invero pacifico che il fornitore con rapporto in esecuzione abbia titolo ex art. 3. 7 ed 8 della legge 241/90 ad essere avvisato delle nuove intenzioni comunali intese al cambio dell'affidamento.
    Il ricorso è pertanto fondato il che comporta di conseguenza l'annullamento degli atti gravati.
    Quanto all'azione risarcitoria pure svolta nel contesto dell'atto introduttivo, il danno non pare essere particolarmente eclatante, essendo da subito intervenuta la sospensiva (Ordinanza del 16 gennaio 2003 n. 43/2003). Comunque esso danno ha una sua consistenza economica relazionata al periodo di effettivo subentro della controinteressata quale nuova affidataria del servizio sino alla concessa cautelare. Per questi mesi il danno va risarcito anche perché indubitabilmente presente una grave colpa dell'Amministrazione comunale che non ha rispettato nel "nuovo" affidamento del servizio la normativa vuoi nazionale vuoi comunitaria di settore. Per la quantificazione bisogna far riferimento al corrispettivo mensile (da calcolarsi in relazione al periodo intercorso di cui sopra si è detto), che il Comune devolveva alla X ed esso corrispettivo -in caso di notevoli oscillazioni tra le varie mensilità- da individuarsi in riferimento alla media delle ultime tre.
    Spese di giudizio come da dispositivo e secondo la regola della soccombenza.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti gravati.
    Condanna pure il Comune al risarcimento danni a favore della ricorrente da quantificarsi secondo le indicazioni rese in parte motiva.
    Condanna ed il Comune di Andria e la contro interessata S. Srl al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 (quattromila) ed in parti uguali tra di loro, euro 2.000 cadauno
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE-ESTENSORE
    Vito Mangialardi
    IL CONSIGLIERE
    Giuseppina Adamo
    IL REFERENDARIO
    Giacinta Serlenga
     
    Depositata in Segreteria il 12 aprile 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Interdittiva antimafia e la regola del "più probabile che non"

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    N. 01743/2016REG.PROV.COLL.

    N. 09196/2015 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Consiglio di Stato

    in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 9196 del 2015, proposto dalla s.r.l. C.  R. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Cristina Lenoci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via E. Gianturco, n. 1;

    contro

    Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del Prefettopro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

    per la riforma

    della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sez. I, n. 4279/2015, resa tra le parti, concernente il riesame e l’aggiornamento dell’interdittiva informativa antimafia;

     

    visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

    visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Caserta;

    viste le memorie difensive;

    visti tutti gli atti della causa;

    relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 marzo 2016 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierna appellante C. R.  Recuperi s.r.l. l’Avv. Angelo Clarizia, su delega dichiarata dell’Avv. Maria Cristina Lenoci, e per il Ministero dell’Interno appellato l’Avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia;

    designati il presidente e il relatore come coestensori della sentenza nella sua integralità;

    ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

     

    FATTO

    1. L’odierna appellante, la s.r.l. C. R., operativa nel settore dello smaltimento, mediante recupero di rifiuti speciali non pericolosi, e ripristino di cave dismesse e abbandonate, è stata costituita tra il sig. Ant. Lu. Ior., attuale amministratore unico, e Vin. Abb., socio fino al 2007, e ha iniziato la propria attività nel 2004.

    1.1. Nel 2007 il sig. Vin. Abb., arrestato l’anno precedente per associazione a delinquere di stampo mafioso quale ‘esponente di spicco’ del clan camorristico dei Casalesi, ha ceduto la propria quota alla sorella di Ant. Lu. Ior., la signora Ma. Gi. Ior.

    1.2. Nei confronti di tale società, con la nota n. 1068/12.b16/ANT/AREA 1^ del 28 settembre 2009, la Prefettura di Caserta ha emesso un provvedimento interdittivo antimafia, osservando che:

    - il sig. Nic. Ior., padre convivente di Ant. Lu. Ior. e di Mar. Giu. Ior., era gravato da numerosi precedenti di polizia per associazione a delinquere, truffa, reati finanziari, furto e ricettazione;

    - fino al 27 luglio 2007, socio della s.r.l. C. R.  era il medesimo Vin. Abb., ritenuto soggetto organico ad associazione mafiosa;

    - la cessione di quote in favore di Abb. Vin., successivamente all’arresto nel 2006, era un ‘mero espediente’ per aggirare la normativa antimafia.

    1.3. All’informativa del 2009 è seguita, dopo due successive istanze di aggiornamento proposte dalla s.r.l. C. R. , un primo provvedimento di conferma n. 698-1214/12b.16/ANT/AREA 1^ del 14 settembre 2010 e un secondo provvedimento, di ulteriore conferma, dell’interdittiva antimafia, adottato con nota n. 1294/12.b/ANT/AREA 1^ del 6 marzo 2013.

    1.4. I due provvedimenti del 28 settembre 2009 e del 6 marzo 2013 sono stati impugnati con distinti ricorsi, a loro tempo, dall’odierna appellante avanti al T.A.R. Campania che, con le sentenze n. 27989/2010 e n. 491/2014, li ha respinti.

    1.5. Avverso la prima sentenza pende appello avanti a questo Consiglio di Stato che, con ordinanza cautelare n. 1155 dell’11 marzo 2011, ha peraltro respinto l’istanza proposta dalla s.r.l. C. R.  ai sensi dell’art. 98 c.p.a., ritenendo condivisibili le argomentazioni del primo giudice, e anche avverso la seconda sentenza, peraltro, pende appello, anch’esso tuttora non definito.

    1.6. Nelle more di tali giudizi la società ha proposto il 17 ottobre 2014 alla Prefettura di Caserta una nuova istanza di aggiornamento dell’informativa antimafia, ai sensi dell’art. 91, comma 5, del d. lgs. n. 159 del 2011, adducendo l’esistenza di elementi sopravvenuti che giustificherebbero il riesame della valutazione in ordine alla permeabilità mafiosa dell’impresa.

    2. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. Campania, la odierna appellante ha poi impugnato, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., il silenzio-rifiuto opposto dalla Prefettura di Caserta in ordine all’istanza di aggiornamento, domandando di accertarne l’illegittimità, con conseguente declaratoria del suo obbligo di provvedere, e chiedendo altresì la condanna al risarcimento del danno patito per effetto del silenzio.

    2.1. L’Amministrazione intimata si è costituita nel primo grado di giudizio, dapprima sostenendo la ‘strumentalità’ dell’istanza di aggiornamento, meramente reiterativa di altre già in precedenza respinte, e poi depositando, in corso di giudizio, un nuovo provvedimento interdittivo, adottato dalla Prefettura di Caserta con nota n. Cat. 12b.16/ANT/AREA 1^ del 1° dicembre 2015, che ha respinto l’istanza di aggiornamento, confermando l’interdizione antimafia a carico della società.

    2.2. Il provvedimento sopravvenuto è stato impugnato con motivi aggiunti dalla s.r.l. C. R. .

    2.3. Il T.A.R. Campania, con la sentenza n. 4279 del 2 settembre 2015, ha dichiarato improcedibile il ricorso originario avverso il silenzio e ha respinto, nel merito, i motivi aggiunti proposti dalla s.r.l. C. R. , condannando la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del Ministero dell’Interno.

    3. Avverso tale sentenza, ha proposto appello la s.r.l. C. R. , lamentandone, con un unico articolato motivo, l’erroneità e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma, con conseguente annullamento del provvedimento prefettizio emesso nel corso del giudizio.

    3.1. Si è costituito il Ministero dell’Interno, il quale ha chiesto la reiezione del gravame.

    3.2. Nella camera di consiglio del 10 dicembre 2015, fissata per l’esame della domanda cautelare, la causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 31 marzo 2016.

    3.3. In tale udienza il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

    DIRITTO

    1. L’appello della s.r.l. C. R.  è infondato e deve essere respinto.

    1.1. Il T.A.R. per la Campania, respingendo il ricorso proposto dalla s.r.l. C. R. , ha ritenuto che, in assenza di fatti attestanti un quadro societario proprietario e gestionale radicalmente diverso da quello già rilevato dalla precedente informativa, non siano censurabili le conclusioni alle quali è pervenuta la Prefettura di Caserta, allorché questa ha ribadito il giudizio di ‘permeabilità mafiosa’ dell’impresa, poiché le circostanze rappresentate nell’istanza di aggiornamento si sono tradotte in un ‘espediente’, ispirato dall’intento di ottenere una nuova valutazione degli elementi già considerati come sintomatici del rischio di infiltrazione delinquenziale nelle gestione societaria e già vagliati in senso negativo dai competenti organi investigativi con motivazioni che, come lo stesso T.A.R. aveva ritenuto in precedenti decisioni, non risulterebbero affette da profili di illegittimità (p. 7 della sentenza impugnata).

    1.2. L’appellante, con un unico articolato motivo, ha lamentato la inadeguatezza e l’impostazione ‘sofistica’ della motivazione del primo giudice in ordine all’asserita mancanza di fatti a prova dell’asserita cessazione dei fattori di rischio infiltrativo ravvisati dall’Ufficio Territoriale del Governo, dal momento che la s.r.l. C. R.  non solo avrebbe chiarito come il convincimento prefettizio fosse basato, come è tuttora fondato, su mere congetture, ma avrebbe addirittura dimostrato che gli indici ritenuti sintomatici della sua presunta contiguità ad associazioni camorristiche abbiano perso, nel tempo, la loro già di per sé rarefatta consistenza (p. 6 del ricorso).

    1.3. In particolare, secondo l’appellante, dovrebbero considerarsi i seguenti fatti positivi:

    a) l’originaria prognosi di pericolo di condizionamento non era sarebbe stata fondata, come non sarebbe tuttora, su elementi oggettivi;

    b) il mutamento dell’assetto societario della s.r.l. C. R. , avvenuto nel lontano 2007, derivante dalla fuoriuscita del signor Vin. Abb. e dal successivo ingresso della signora Ma. Gi. Ior., incensurata, non potrebbe evidenziare alcun elemento, anche solo indiziario, idoneo a far supporre la permanenza di un qualsivoglia legame con il precedente socio;

    c) anche prima della sua formale estromissione, il signor Vin. Abb. non avrebbe, comunque, esercitato alcun potere di amministrazione o di gestione della società, né avrebbe mai potuto per vero farlo, stante la sua qualità di semplice socio;

    d) la valutazione del rischio infiltrativo formulata dalla Prefettura risulterebbe, per di più, definitivamente superata dall’analisi delle modifiche societarie intercorse e dall’andamento dei flussi economici della s.r.l. C. R. , effettuata nel parere tecnico-professionale redatto il 22 settembre 2014 dallo Studio Manfredi di Roma (doc. 3 fasc. parte appellante nonché doc. 1 fasc. della parte ricorrente in prime cure).

    e) del tutto ininfluente, a fini interdittivi, sarebbero i precedenti penali del signor Nic. Ior., padre di Ma. Gi. e Lu. Ant. Ior., che – in considerazione della loro scarsa significatività indiziaria – non potrebbero realmente assurgere ad elementi idonei a fondare il convincimento in ordine ad una qualsivoglia vicinanza ad ambienti criminali di sorta né, a maggior ragione, supportare l’emanazione del provvedimento antimafia da parte della Prefettura di Caserta.

    2. Ritiene in senso contrario il Collegio che nessuno di tali fatti, tuttavia, possa incrinare, per le ragioni che meglio si vedranno, la ragionevezza del rinnovato giudizio di permeabilità mafiosa espresso dalla Prefettura di Caserta nel respingere, con l’informativa n. 8051 del 12 febbraio 2015, l’istanza di aggiornamento proposta ai sensi dell’art. 91, comma 5, del d. lgs. n. 159 del 2011 dalla s.r.l. C. R. , confermando il contenuto del provvedimento interdittivo antimafia precedentemente emesso, anche alla luce degli aggiornati accertamenti disposti dallo stesso Prefetto.

    3. Occorre qui anzitutto ricordare che l’istanza di aggiornamento, per quanto fondata su specifici e documentati elementi di novità rappresentati alla Prefettura, non delimita l’àmbito di valutazione discrezionale che a questa spetta, nel rinnovato esercizio del suo potere ai fini dell’aggiornamento, né la vincola al solo spazio di indagine costituito dagli elementi sopravvenuti indicati dall’impresa, entro, per così dire, «binari precisi o rime obbligate» (Cons. St., sez. III, 13 maggio 2015, n. 2410).

    3.1. È ben costante la giurisprudenza di questo Consiglio nel ribadire che, in presenza di un’articolata istanza di aggiornamento da parte del soggetto interessato, il Prefetto non possa legittimamente sottrarsi all’onere di riesaminare la vicenda alla luce dei nuovi dati fornitigli e tenuto conto degli aggiornati elementi riguardanti il destinatario degli accertamenti acquisiti dalle forze di polizia (v., anche in riferimento all’analoga precedente previsione dell’art. 10, comma 8, del d.P.R. n. 252 del 1998, Cons. St., sez. VI, 20 maggio 2009, n. 3092).

    3.2. Orbene, proprio valutando anche i nuovi aggiornamenti disposti, la Prefettura di Caserta ha evidenziato che alla famiglia Ior. fanno capo anche la s.r.l. Cales Ambiente e la s.r.l. La Vittoria, anche esse destinatarie di provvedimenti interdittivi antimafia, e ha con questo rimarcato sostanzialmente la indubbia esistenza di un complesso intreccio di interessi economici soggetto, attraverso la formale gestione di diverse società riconducibili alla medesima famiglia, al condizionamento da parte della criminalità camorristica, aggiungendo, peraltro, che tutti i ricorsi sino ad oggi proposti dalla s.r.l. C. R.  contro i provvedimenti interdittivi, nel corso del tempo, sono stati respinti dal T.A.R. Campania (per quanto con sentenze tuttora sub iudice).

    3.3. A tale elemento, di indubbio rilievo nella valutazione del Prefetto, è stata opposta dalla ricorrente, nei motivi aggiunti proposti in primo grado (p. 9), la non condivisibile ed indimostrata obiezione che l’ultimo provvedimento costituirebbe «un’ennesima illegittima conseguenza dell’informatica adottata ai danni di Casertana» e che la famiglia Ior. sarebbe ormai ‘perseguitata’ da anni, (p. 2 della memoria depositata il 29 febbraio 2016) senza considerare in senso contrario, però, che ogni provvedimento prefettizio – anche quello adottato nei confronti della s.r.l. Cales Ambiente s.r.l. e della s.r.l. Vittoria – si regge su un’autonoma valutazione della situazione di permeabilità mafiosa in relazione ad ogni singola impresa colpita dalla misura (come dimostra, del resto, proprio il fatto, rilevato dalla stessa società a p. 3 del ricorso proposto in primo grado, che essa abbia impugnato singulatim avanti al T.A.R. Campania tali informative).

    3.4. Tuttavia, anche prescindendo da tale rilievo, certo non secondario, relativo all’esistenza di plurime società facenti capo alla medesima famiglia e tutte colpite da informativa, ritiene la Sezione che del tutto ragionevolmente il provvedimento impugnato si è espresso nel senso della inconsistenza, per altro verso, di tutti gli elementi addotti dall’odierna appellante, e sopra menzionati, a sostegno della propria istanza di aggiornamento.

    4. Il Collegio ritiene che sia immutato il grave quadro riguardante il ‘condizionamento’, emerso nei precedenti provvedimenti interdittivi a carico della s.r.l. C. R. , sopra menzionati nella parte in fatto (§§ 1.2.-1.3.).

    4.1. La Sezione ritiene di dover evidenziare i principi desumibili in materia dalla legislazione vigente, ai quali si devono ispirare l’attività amministrativa e la conseguente interpretazione in sede giurisdizionale.

    4.1.1. L’informativa antimafia, ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d. lgs. n. 159/2011, presuppone «concreti elementi da cui risulti che l’attività d’impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata».

    4.2. Per quanto riguarda la ratio dell’istituto della interdittiva antimafia, va premesso che si tratta di una misura volta – ad un tempo - alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica Amministrazione: nella sostanza, l’interdittiva antimafia comporta che il Prefetto escluda che un imprenditore – pur dotato di adeguati mezzi economici e di una adeguata organizzazione – meriti la fiducia delle Istituzioni (vale a dire che risulti «affidabile») e possa essere titolare di rapporti contrattuali con le pubbliche Amministrazioni o degli altri titoli abilitativi, individuati dalla legge.

    4.3. Il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d. lgs. n. 159 del 2011 – come già avevano disposto l’art. 4 del d.lg. 8 agosto 1994, n. 490, e il d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 – ha tipizzato un istituto mediante il quale, con un provvedimento costitutivo, si constata una obiettiva ragione di insussistenza della perdurante «fiducia sulla affidabilità e sulla moralità dell’imprenditore», che deve costantemente esservi nei rapporti contrattuali di cui sia parte una amministrazione (e di per sé rilevante per ogni contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 1674 c.c.) ovvero comunque deve sussistere, affinché l’imprenditore risulti meritevole di conseguire un titolo abilitativo, ovvero di conservarne gli effetti.

    4.4. Nell’attribuire il relativo potere ad un organo periferico del Ministero dell’Interno e nel prevedere il dovere di tutte le altre Amministrazioni di emanare i relativi atti consequenziali, il legislatore ha tenuto conto sia delle competenze generali delle Prefetture in ordine alla gestione dell’ordine pubblico ed al coordinamento delle Forze dell’ordine, sia dell’esigenza che non sia ciascuna singola Amministrazione – di per sé non avente i necessari mezzi ed esperienze – a porre in essere le relative complesse attività istruttorie e ad emanare singoli provvedimenti ad hocsulla perdurante sussistenza o meno del «rapporto di fiducia».

    4.4.1. Un singolo provvedimento ad hoc – avente per oggetto un solo «rapporto» – rischierebbe, infatti, anche di porsi in contrasto con provvedimenti di altre Amministrazioni che intrattengano rapporti con il medesimo imprenditore.

    4.5. Osserva il Collegio che – sia in sede amministrativa che in sede giurisdizionale – rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento: una visione ‘parcellizzata’ di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua rilevanza nel suo legame sistematico con gli altri.

    4.6. Quanto alla motivazione della informativa, essa:

    a) deve «scendere nel concreto», e cioè indicare gli elementi di fatto posti a base delle relative valutazioni;

    b) deve indicare le ragioni in base alle quali gli elementi emersi nel corso del procedimento siano tali da indurre a concludere in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti e, dunque, in ordine alla «perdita di fiducia», nel senso sopra chiarito dell’affidabilità, che le Istituzioni nutrono nei confronti dell’imprenditore.

    4.7. Qualora i fatti valutati risultino chiari ed evidenti o quanto meno altamente plausibili (ad es. perché risultanti da articolati provvedimenti dell’Autorità giudiziaria o da relazioni ben fatte nel corso del procedimento), il provvedimento prefettizio – che in tali casi assume quasi un carattere vincolato, nell’ottica del legislatore – si può anche limitare a rimarcare la loro sussistenza, provvedendo di conseguenza.

    4.8. Ove invece i fatti emersi nel corso del procedimento risultino in qualche modo marcatamente opinabili, e si debbano effettuare collegamenti e valutazioni, il provvedimento prefettizio deve motivatamente specificare quali elementi ritenga rilevanti e come essi si leghino tra loro.

    4.9. In altri termini, se gli atti richiamati nel provvedimento prefettizio – emessi da organi giudiziari o amministrativi – già contengono specifiche valutazioni degli elementi emersi, il provvedimento prefettizio si può intendere sufficientemente motivato per relationem, anche se fa ad essi riferimento.

    4.10. Viceversa, se gli atti richiamati contengono una sommatoria di elementi eterogenei non ancora unitariamente considerati (ad es., perché si sono susseguite relazioni delle Forze dell’ordine indicanti meri dati di fatto), spetta al provvedimento prefettizio valutare tali elementi eterogenei.

    4.11. In materia, non rilevano formalismi linguistici, non occorrendo l’utilizzo di una terminologia tecnico-giuridica nelle relazioni redatte dalle Forze dell’ordine, chiamate al delicato compito di controllo del territorio.

    4.12. È condizione necessaria e sufficiente, invece, l’effettiva sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e basta una ragionevole valutazione – pur priva di formule sacramentali – del contenuto obiettivo delle risultanze acquisite, che può anche evidenziare, se del caso, la condivisione delle conclusioni già in precedenza esplicitate nel corso del procedimento.

    4.13. Quand’anche il provvedimento prefettizio contenga una motivazione poco curata e scarna (che, cioè, si sia limitata ad elencare o a richiamare le risultanze procedimentali, senza alcuna rielaborazione concettuale), profili di eccesso di potere possono risultare effettivamente sussistenti solo se, a loro volta, anche gli atti del procedimento non siano congruenti e siano carenti di effettivi contenuti, frettolosi o immotivati e, sostanzialmente, non sindacabili nemmeno nel loro valore indiziario.

    4.14. Profili di inadeguatezza della valutazione vanno esclusi se – mediante una tale motivazione per relationem – negli atti risultino richiamate, in altri termini, le effettive ragioni sostanziali poste a base del provvedimento prefettizio.

    4.15. Al contrario, se gli atti del procedimento risultino poco perspicui o, addirittura, imperscrutabili (e, cioè, consistano in un mero elenco di elementi eterogenei e non evidenzino una ragionata valutazione del loro significato indiziario), il provvedimento prefettizio deve desumere dagli atti istruttori quegli elementi che giustifichino la misura adottata.

    4.16. In ogni caso, l’impianto motivazionale dell’informativa (ex se o col richiamo agli atti istruttori) deve fondarsi su una rappresentazione complessiva, imputabile all’autorità prefettizia, degli elementi di permeabilità criminale che possano influire anche indirettamente sull’attività dell’impresa, la quale si viene a trovare in una condizione di potenziale asservimento – o comunque di condizionamento - rispetto alle iniziative della criminalità organizzata di stampo mafioso (ovvero «comunque localmente denominata»).

    5. Il quadro indiziario dell’infiltrazione mafiosa posto a base dell’informativa deve dar conto in modo organico e coerente, ancorché sintetico, di quei fatti aventi le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, dai quali, sulla base della regola causale del «più probabile che non» (Cons. St., sez. III, 7 ottobre 2015, n. 4657; Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2011, n. 15709), il giudice amministrativo, chiamato a verificare l’effettivo pericolo di infiltrazione mafiosa, possa pervenire in via presuntiva alla conclusione ragionevole che tale rischio sussista, valutatene e contestualizzatene tutte le circostanze di tempo, di luogo e di persona.

    5.1. È estranea al sistema delle informative antimafia, non trattandosi di provvedimenti nemmeno latamente sanzionatori, qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (né – tanto meno – occorre l’accertamento di responsabilità penali, quali il «concorso esterno» o la commissione di reati aggravati ai sensi dell’art. 7 della legge n. 203 del 1991), poiché simile logica vanificherebbe la finalità anticipatoria dell’informativa, che è quella di prevenire un grave pericolo e non già quella di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante.

    5.2. Occorre invece valutare il rischio di inquinamento mafioso in base all’ormai consolidato criterio del più «probabile che non», alla luce di una regola di giudizio, cioè, che ben può essere integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali, qual è, anzitutto, anche quello mafioso.

    5.3. Per questo gli elementi posti a base dell’informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione.

    5.4. I fatti che l’autorità prefettizia deve valorizzare prescindono, infatti, dall’atteggiamento antigiuridico della volontà mostrato dai singoli e finanche da condotte penalmente rilevanti, non necessarie per la sua emissione, come meglio si dirà, ma sono rilevanti nel loro valore oggettivo, storico, sintomatico, perché rivelatori del condizionamento che la mafia, in molteplici, cangianti e sempre nuovi modi, può esercitare sull’impresa anche al di là e persino contro la volontà del singolo.

    5.5. Anche soggetti semplicemente conniventi con la mafia (dovendosi intendere con tale termine ogni similare organizzazione di stampo criminale «comunque localmente denominata»), per quanto non concorrenti, nemmeno esterni, con siffatta forma di criminalità, e persino imprenditori soggiogati dalla sua forza intimidatoria e vittime di estorsioni sono passibili di informativa antimafia.

    5.6. Infatti, la mafia, per condurre le sue lucrose attività economiche nel mondo delle pubbliche commesse, non si vale solo di soggetti organici o affiliati ad essa, ma anche e sempre più spesso di soggetti compiacenti, cooperanti, collaboranti, nelle più varie forme e qualifiche societarie, sia attivamente, per interesse, economico, politico o amministrativo, che passivamente, per omertà o, non ultimo, per il timore della sopravvivenza propria e della propria impresa.

    5.7. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa, tipizzate dal legislatore, comprendono dunque una serie di elementi del più vario genere e, spesso, anche di segno opposto, frutto e cristallizzazione normativa di una lunga e vasta esperienza in questa materia, situazioni che spaziano dalla condanna, anche non definitiva, per taluni delitti da considerare sicuri indicatori della presenza mafiosa (art. 84, comma 4, lett. a), del d. lgs. n. 159 del 2011), alla mancata denuncia di delitti di concussione e di estorsione, da parte dell’imprenditore, dalle condanne per reati strumentali alle organizzazioni criminali (art. 91, comma 6, del d. lgs. n. 159 del 2011), alla sussistenza di vicende organizzative, gestionali o anche solo operative che, per le loro modalità, evidenzino l’intento elusivo della legislazione antimafia.

    5.8. Esistono poi, come insegna l’esperienza applicativa della legislazione in materia e la vasta giurisprudenza formatasi sul punto nel corso di oltre venti anni, numerose altre situazioni, non tipizzate dal legislatore, che sono altrettante ‘spie’ dell’infiltrazione (nella duplice forma del condizionamento o del favoreggiamento dell’impresa).

    5.9. Gli elementi di inquinamento mafioso, ben lungi dal costituire un numerus clausus, assumono forme e caratteristiche diverse secondo i tempi, i luoghi e le persone e sfuggono, per l’insidiosa pervasività e mutevolezza, anzitutto sul piano sociale, del fenomeno mafioso, ad un preciso inquadramento.

    5.10. Quello voluto dal legislatore, ben consapevole di questo, è dunque un catalogo aperto di situazioni sintomatiche del condizionamento mafioso.

    6. L’autorità prefettizia deve valutare perciò il rischio che l’attività di impresa possa essere oggetto di infiltrazione mafiosa, in modo concreto ed attuale, sulla base dei seguenti elementi:

    a) i provvedimenti ‘sfavorevoli’ del giudice penale;

    b) le sentenze di proscioglimento o di assoluzione;

    c) la proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dallo stesso d. lgs. n. 159 del 2011;

    d) i rapporti di parentela;

    e) i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia;

    f) le vicende anomale nella formale struttura dell’impresa;

    g) le vicende anomale nella concreta gestione dell’impresa;

    h) la condivisione di un sistema di illegalità, volto ad ottenere i relativi ‘benefici’;

    i) l’inserimento in un contesto di illegalità o di abusivismo, in assenza di iniziative volte al ripristino della legalità.

    6.1. Passando ad un più dettagliato esame di tali elementi, osserva il Collegio che innanzitutto rilevano i provvedimenti del giudice penale che dispongano una misura cautelare o il giudizio o che rechino una condanna, anche non definitiva, di titolari, soci, amministratori, di fatto e di diritto, direttori generali dell’impresa, per uno dei delitti-spia previsti dall’art. 84, comma 4, lett. a), del d. lgs. n. 159 del 2011.

    6.1.1. Tra questi delitti (rilevanti pur se ‘risalenti nel tempo’), un particolare rilievo hanno quelli di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), turbata libertà di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), usura (art. 644 c.p.), riciclaggio (art. 648-bisc.p.) o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), e quelli indicati dall’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., cioè, tra gli altri, i delitti di associazione semplice (art. 416 c.p.) o di associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.) o tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis c.p. o per agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché l’art. 12-quinquies del d.l. n. 306 del 1992, convertito con modificazioni dalla l. n. 356 del 1992.

    6.1.2. Rilevano anche tutti i provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali, di cui all’art. 91, comma 6, del d. lgs. n. 159 del 2011.

    6.2. Le sentenze di proscioglimento o di assoluzione hanno una specifica rilevanza, ove dalla loro motivazione si desuma che titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa, pur essendo andati esenti da condanna, abbiano comunque subìto, ancorché incolpevolmente, un condizionamento mafioso che pregiudichi le libere logiche imprenditoriali.

    6.2.1. Può rilevare, più in generale, qualsivoglia provvedimento del giudice civile, penale, amministrativo, contabile o tributario, quale che sia il suo contenuto decisorio, dalla cui motivazione emergano elementi di condizionamento, in qualsiasi forma, delle associazioni malavitose sull’attività dell’impresa o, per converso, l’agevolazione, l’aiuto, il supporto, anche solo logistico, che questa abbia fornito, pur indirettamente, agli interessi e agli affari di tali associazioni.

    6.3. Rileva anche la proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dallo stesso d. lgs. n. 159 del 2011, siano esse di natura personale o patrimoniale, nei confronti di titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e dei loro parenti, proprio in coerenza con la logica preventiva e anticipatoria che sta a fondamento delle misure in esame.

    6.4. Quanto ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, l’Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del «più probabile che non», che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto.

    6.4.1. Ai rapporti di parentela l’Autorità amministrativa, in presenza di altri elementi univoci e sintomatici, può anche assimilare quei «rapporti di comparaggio», derivanti da consuetudini di vita.

    6.4.2. Infatti, specialmente nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una «influenza reciproca» di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza.

    6.4.3. Una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della ‘famiglia’, sicché in una ‘famiglia’ mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l’influenza del ‘capofamiglia’ e dell’associazione.

    6.4.4. Sotto tale profilo, hanno rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà locali, ben potendo l’Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l’esistenza – su un’area più o meno estesa – del controllo di una ‘famiglia’ e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti (a fortiori se questi non risultino avere proprie fonti legittime di reddito).

    6.4.5. In materia, possono risultare utili anche i principi formulati da questo Consiglio, in materia di revoca delle licenze di polizia, quando abbiano ad oggetto armi e munizioni, e cioè in una materia in cui similmente si pongono – sia pure sotto distinti profili – aspetti di protezione dell’ordine pubblico.

    6.4.6. Infatti, l’Autorità di polizia può ragionevolmente disporre la revoca quando il titolare della licenza sia un congiunto di un appartenente alla criminalità organizzata e sia con questi convivente: si può senz’altro ritenere sussistente un pericolo di abuso, quando un’arma sia custodita nella stessa abitazione di un appartenente alla criminalità organizzata, non solo perché è concretamente ipotizzabile che vi sia la possibilità di utilizzare l’arma senza il consenso del titolare della licenza, ma anche perché il legame familiare e la convivenza comportano reciproci condizionamenti.

    6.4.7. Similmente, il provvedimento del Prefetto può ritenere sussistente il pericolo di condizionamento mafioso, quando l’imprenditore conviva con un congiunto, risultato appartenente ad un sodalizio criminoso.

    6.5. Circa i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia, di titolari, soci, amministratori, dipendenti dell’impresa con soggetti raggiunti da provvedimenti di carattere penale o da misure di prevenzione antimafia, l’Amministrazione può ragionevolmente attribuire loro rilevanza quando essi non siano frutto di casualità o, per converso, di necessità.

    6.5.1. Se di per sé è irrilevante un episodio isolato ovvero giustificabile, sono invece altamente significativi i ripetuti contatti o le ‘frequentazioni’ di soggetti coinvolti in sodalizi criminali, di coloro che risultino avere precedenti penali o che comunque siano stati presi in considerazione da misure di prevenzione.

    6.5.2. Tali contatti o frequentazioni (anche per le modalità, i luoghi e gli orari in cui avvengono) possono far presumere, secondo la logica del «più probabile che non», che l’imprenditore – direttamente o anche tramite un proprio intermediario - scelga consapevolmente di porsi in dialogo e in contatto con ambienti mafiosi.

    6.5.3. Quand’anche ciò non risulti punibile (salva l’adozione delle misure di prevenzione), la consapevolezza dell’imprenditore di frequentare soggetti mafiosi e di porsi su una pericolosa linea di confine tra legalità e illegalità (che lo Stato deve invece demarcare e difendere ad ogni costo) deve comportare la reazione dello Stato proprio con l’esclusione dell’imprenditore medesimo dal conseguimento di appalti pubblici e comunque degli altri provvedimenti abilitativi individuati dalla legge.

    6.5.4. In altri termini, l’imprenditore che – mediante incontri, telefonate o altri mezzi di comunicazione, contatti diretti o indiretti – abbia tali rapporti (e che si espone al rischio di esserne influenzato per quanto riguarda le proprie attività patrimoniali e scelte imprenditoriali) deve essere consapevole della inevitabile perdita di ‘fiducia’, nel senso sopra precisato, che ne consegue (perdita che il provvedimento prefettizio attesta, mediante l’informativa).

    6.6. Rilevano altresì le vicende anomale nella formale struttura dell’impresa, sia essa in forma individuale o collettiva, nonché l’abuso della personalità giuridica.

    6.6.1. Tali vicende e tale abuso non sono altrimenti spiegabili, secondo la logica del «più probabile che non», se non con la permeabilità mafiosa dell’impresa e il malcelato intento di dissimularla, come, ad esempio, nei casi previsti dall’art. 84, comma 4, lett. f), del d. lgs. n. 159 del 2011 e, cioè, le sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società, nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva con soggetti destinatati di provvedimenti di cui alle lettere a) e b) dello stesso art. 84, comma 4, del d. lgs. n. 159 del 2011, realizzate con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti e le qualità dei subentranti, «denotino l’intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia».

    6.7. Rilevano, più in generale, tutte quelle operazioni fraudolente, modificative o manipolative della struttura dell’impresa, che essa esercitata in forma individuale o societaria:

    - scissioni, fusioni, affitti di azienda o anche solo di ramo di azienda, acquisti di pacchetti azionari o di quote societarie da parte di soggetti, italiani o esteri, al di sopra di ogni sospetto, spostamenti di sede, legale od operativa, in zone apparentemente ‘franche’ dall’influsso mafioso;

    - aumenti di capitale sociale finalizzati a garantire il controllo della società sempre da parte degli stessi soggetti, patti parasociali, rimozione o dimissioni di sindaci o controllori sgraditi;

    walzer di cariche sociali tra i medesimi soggetti, partecipazioni in altre società colpite da interdittiva antimafia, gestione di diverse società, operanti in settori diversi, ma tutte riconducibili alla medesima governance e spostamenti degli stessi soggetti dalle cariche sociali dell’una o dell’altra, etc.

    6.7.1. Tali operazioni vanno considerate fraudolente, quando sono eseguite al malcelato fine di nascondere o confondere il reale assetto gestionale e con un abuso delle forme societarie, dietro il cui schermo si vuol celare la realtà effettiva dell’influenza mafiosa, diretta o indiretta, ma pur sempre dominante.

    6.8. Rilevano inoltre le vicende anomale nella concreta gestione dell’impresa, riscontrate dal Prefetto anche mediante i poteri di accesso e di accertamento di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 84, comma 4, del d. lgs. n. 159 del 2011, consistenti in fatti che lasciano intravedere, nelle scelte aziendali, nelle dinamiche realizzative delle strategie imprenditoriali, nella stessa fase operativa e nella quotidiana attività di impresa, evidenti segni di influenza mafiosa.

    6.8.1. Tale casistica è assai varia ed è ben nota alla giurisprudenza di questo Consiglio, potendo avere rilievo, a solo titolo esemplificativo:

    - le cc.dd. teste di legno poste nelle cariche sociali, le sedi legali con uffici deserti e le sedi operative ubicate presso luoghi dove invece hanno sede uffici di altre imprese colpite da antimafia;

    - l’inspiegabile presenza sul cantiere di soggetti affiliati alle associazioni mafiose;

    - il nolo di mezzi esclusivamente da parte di imprese locali gestite dalla mafia;

    - il subappalto o la tacita esecuzione diretta delle opere da parte di altre imprese, gregarie della mafia o colpite da interdittiva antimafia;

    - i rapporti commerciali intrattenuti solo con determinate imprese gestite o ‘raccomandate’ dalla mafia;

    - le irregolarità o le manomissioni contabili determinate dalla necessità di camuffare l’intervento e il tornaconto della mafia nella effettiva esecuzione dell’appalto;

    - gli stati di avanzamento di lavori ‘gonfiati’ o totalmente mendaci;

    - l’utilizzo dei beni aziendali a titolo personale, senza alcuna ragione, da parte di soggetti malavitosi;

    - la promiscuità di forze umane e di mezzi con imprese gestite dai medesimi soggetti riconducibili alla criminalità e già colpite, a loro volta, da interdittiva antimafia;

    - l’assunzione esclusiva o prevalente, da parte di imprese medio-piccole, di personale avente precedenti penali gravi o comunque contiguo ad associazioni criminali;

    - i rapporti tra impresa e politici locali collusi con la mafia o addirittura incandidabili, etc.

    6.9. Quanto alla condivisione di un sistema di illegalità, volto ad ottenere i relativi ‘benefici’, la perdita di ‘fiducia’ – giustificativa della interdittiva – si può legittimamente basare anche sulla manifestata disponibilità dell’imprenditore di far parte di un sistema di gestione di un settore, caratterizzato da illegalità, con ‘scambi di favori’ (riferibili, ad es., ad una volontaria mancata partecipazione ad una gara, ‘in cambio’ di successivi vantaggi).

    6.10. Può avere un rilievo decisivo – per escludere la fiducia necessaria perché vi siano i contatti con la pubblica Amministrazione – anche l’inserimento dell’imprenditore in un contesto di illegalità o di abusivismo, reiterato e costante o anche solo episodico, ma particolarmente allarmante, in assenza di iniziative volte al ripristino della legalità, sintomatiche di una sostanziale impunità.

    6.11. In tali casi, il Prefetto può senz’altro desumere ulteriori argomenti per ritenere che l’imprenditore possa contare in loco su ‘coperture’ e connivenze, anche presso gli uffici pubblici, valendosi del clima tipico di una realtà pervasa e soggiogata dall’influenza mafiosa.

    7. Può essere sufficiente a giustificare l’emissione dell’informativa anche uno dei sopra indicati elementi indiziari: la valutazione del provvedimento prefettizio si può ragionevolmente basare anche su un solo indizio, che comporti una presunzione, qualora essa sia ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli elementi di giudizio ad essa contrari.

    7.1. Ciò in quanto, come afferma la consolidata giurisprudenza, il ragionamento indiziario può fondarsi anche su un unico elemento presuntivo, purché non contrastato da altro ragionamento presuntivo di segno contrario, con la conseguenza che il requisito della concordanza, previsto dall’art. 2729 c.c., perde il carattere di requisito necessario e finisce per essere elemento eventuale della valutazione presuntiva, destinato ad operare solo laddove ricorra una pluralità di presunzioni (v., ex plurimis, Cass., sez. I, 26.3.2003, n. 4472).

    8. Circa la motivazione, come sopra si è osservato in termini generali, per ciascuno o anche uno solo di essi il Prefetto dovrà indicare con precisione, nell’informativa, gli elementi di fatto e motivare, anche mediante il rinvio, per relationem, alle relazioni eseguite dalle Forze di Polizia, le ragioni che lo inducono a ritenere probabile che da uno o più di tali elementi, per la loro attualità, univocità e gravità, sia ragionevole desumere il pericolo concreto di infiltrazione mafiosa nell’impresa: se la valutazione unitaria non traspare dagli atti del procedimento, occorre che essa sia effettuata dal Prefetto, con una motivazione che può anche non essere analitica e diffusa, ma che richiede un calibrato giudizio sintetico su uno o anche più di detti elementi presuntivi, sopra indicati.

    8.1. La valutazione della prova presuntiva, giova qui ricordare, esige che dapprima il Prefetto in sede amministrativa (come poi il giudice amministrativo nell’esercizio dei suoi poteri quale giudice di legittimità) esamini tutti gli indizi di cui disponga, non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l’uno dell’altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, così da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l’esistenza del fatto da provare

    9. Ebbene, tutto ciò premesso, alla luce dei principî sin qui evidenziati, emerge che nessuno degli elementi addotti dalla s.r.l. C. R. , sopra menzionati e riassunti al § 1.3., sia in grado di scalfire il quadro indiziario di infiltrazione mafiosa risultante dalle precedenti informative, ribadito dal provvedimento prefettizio impugnato in primo grado con i motivi aggiunti.

    9.1. Quanto al primo elemento, di cui alla lettera a) del menzionato § 1.3., la prognosi di infiltrazione mafiosa era ed è giustificata dal fatto che nella precedente compagine sociale risultasse socio, dal 2004 al 2007, il signor Vin. Abb., legato alla criminalità organizzata di stampo camorristico, quale ‘esponente di spicco’ del clan dei Casalesi, e tratto in arresto il 24 giugno 2006 per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, e che la cessione della sua quota alla signora Ma. Gi. Ior., di poco successiva all’arresto del medesimo signor Vin. Abb., fosse un ‘mero espediente’ per aggirare la normativa antimafia, essendo costei la figlia del signor Nic. Ior., gravato da numerosi precedenti di sicura significanza mafiosa (quello, in particolare, di cui all’art. 640-bis c.p., rilevato dall’informativa, ma anche altri, sopra ricordati), e sorella del signor Ant. Lu. Ior. socio fondatore, insieme a Vin. Abb., della s.r.l. C. R.  e tuttora attuale amministratore unico, sicché tale cessione si pone nel segno di una indubbia sostanziale continuità rispetto alla precedente gestione, peraltro caratterizzata dalla presenza dell’attuale amministratore Ant. Lu. Ior., anch’egli figlio di Nic. Ior., e compromessa dalla genetica cointeressenza con un elemento di spicco del clan camorristico.

    9.1.2. La gravità di tale quadro indiziario, va rilevato, è stata confermata anche dallo stesso T.A.R. Campania nella sentenza n. 27989/2010 (avverso la quale è stata proposta una domanda cautelare incidentale, respinta da questo Consiglio con l’ordinanza n. 1155 dell’11 marzo 2011).

    9.2. Quanto al secondo elemento, di cui alla lettera b) di cui al § 1.3., il subentro di un soggetto formalmente incensurato, quale è la signor Ma. Gi. Ior., nella titolarità delle quote o nelle cariche sociali, è in sé un elemento neutro e ben può dissimulare, come nel caso di specie, la presenza di infiltrazioni mafiose all’interno di una compagine sociale solo in apparenza ‘riammodernata’con la presenza, nelle cariche sociali, delle cc.dd. teste di legno, sopra menzionate al § 6.8.1.

    9.3. Quanto al terzo elemento, di cui alla lettera c) del già menzionato § 1.3., non rileva il fatto che il signor Vin. Abb., anche prima della cessione della propria quote, non avesse alcuna carica di amministratore, né alcun potere gestorio all’interno della società, essendo ben possibile, come sopra evidenziato, che la presenza di un socio, anche di minoranza, in seno alla compagine sociale ben possa condizionare nei fatti, e non di rado condizioni notevolmente, le scelte imprenditoriali, bastando anche essa sola a giustificare la valutazione di permeabilità mafiosa.

    9.4. Quanto al quarto elemento, di cui al punto d) del § 1.3., va premesso che risulta depositata una perizia di parte, la cui lettura disvela in realtà, ben al di là di una mera analisi economica dell’andamento della società, il ben chiaro proposito di negare il condizionamento mafioso esaminando, sul piano giuridico, l’estromissione del sigor Giu. Abb. dalla compagine sociale (v., in particolare, pp. 16-17 e pp. 22-23 del parere tecnico-professionale del 22 settembre 2014 dello studio professionale Manfredi).

    9.4.1. Le relative risultanze, tuttavia, non possono certo sostituire (e comunque non infirmano) la valutazione del Prefetto, la quale risulta ragionevole e ponderata, in ordine all’inquinamento mafioso dell’impresa.

    9.4.2. Una volta constatata tale ragionevolezza e ponderazione, non sono sindacabili nella presente sede della giurisdizione di legittimità le conclusioni discrezionali, cui è giunta l’Amministrazione.

    9.5. Quanto al quinto elemento, di cui al punto e) di cui al § 1.3., gli stessi precedenti penali del signor Nic. Ior., padre della signora Ma. Gi. Ior. e del signor Ant. Lu. Ior., attuale amministratore della società, non sono decisivamente influenti, come deduce l’appellante, ma per l’opposta ragione che il quadro indiziario sopra delineato ben rappresenta di per sé l’effettiva sussistenza del pericolo di condizionamento mafioso, riconducibile ad un unico centro decisionale (la famiglia Ior.), sicché il precedente penale del signor Nic. Ior., condannato per il delitto di cui all’art. 640-bis c.p. (comunque rilevante perché, come visto supra al § 6.1.1., costituente ‘delitto-spia’ ai sensi dell’art. 84, comma 4, lett. a), del d. lgs. n. 159 del 2011), è un mero elemento menzionato ad colorandum dall’informativa, ben altra e più grave essendo la ragione della negativa valutazione prefettizia.

    10. In conclusione, per tutte le ragioni sin qui esposte, l’appello della s.r.l. C. R.  deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata, che ha correttamente disatteso, dopo aver dichiarato improcedibile – in motivazione – il ricorso principale avverso l’originario silenzio dell’Amministrazione, i motivi aggiunti proposti in primo grado dalla stessa s.r.l. C. R.  contro l’informativa prefettizia del 1° dicembre 2015.

    11. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell’odierna appellante nei confronti del Ministero dell’Interno.

    11.1. Rimane definitivamente a carico della medesima appellante, sempre per l’accertata soccombenza, il contributo unificato anticipato per la proposizione del gravame.

    P.Q.M.

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello n. 9196 del 2015, come in epigrafe proposto dalla s.r.l. C. R. , lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

    Condanna la s.r.l. C. R.  a rifondere in favore del Ministero dell’Interno le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00, oltre accessori (IVA, CPA e spese generali) come per legge, se dovuti.

    Pone definitivamente a carico della s.r.l. C. R.  il contributo anticipato versato per la proposizione del gravame.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016, con l’intervento dei magistrati:

    Luigi Maruotti, Presidente Coestensore

    Carlo Deodato, Consigliere

    Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

    Massimiliano Noccelli, Consigliere Coestensore

    Pierfrancesco Ungari, Consigliere

    IL COESTENSORE

    IL PRESIDENTE COESTENSORE

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA

    Il 03/05/2016

    IL SEGRETARIO

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

     

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    Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Maggio 2016 09:03
     

    Riqualificazione delle zone bianche

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    N. 995/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 402 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 402 del 2011, proposto da:
    A. M. e A. P., rappresentati e difesi dagli avv. Antonio P. Nichil, Rosaria Romano, con domicilio eletto presso Antonio P. Nichil in Lecce, viale Leopardi, 151;
    contro
    Comune di Manduria, rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Di Giovanni, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23; Regione Puglia;
    per l'annullamento
    del silenzio rifiuto formatosi a seguito dell'inutile decorso del termine di giorni 30 dalla notifica dell'atto di diffida stragiudiziale del 17/12/2010 al Comune di Manduria, pervenuto in data 30/12/2010, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Manduria;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2011 il dott. Luigi Viola e uditi altresì, l'Avv. Nichil per i ricorrenti e l'Avv. Di Giovanni per l'Amministrazione resistente;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    I ricorrenti sono proprietari di un terreno in Brindisi, via ...omissis..., distinto in catasto al foglio n. 48, p.lla 515.
    Il suddetto immobile veniva tipizzato dal vigente P.R.G.C. approvato con delib. 13 aprile 1970 n. 13, in parte come zona destinata all'edificazione di una scuola materna con relativo verde pubblico, in parte alla realizzazione di una nuova sede stradale ed in parte alla realizzazione di una autostazione.
    Essendo scaduto il vincolo per decorso del quinquennio, presentavano un ricorso in materia di silenzio rifiuto che era accolto dal T.A.R. con la sentenza n. 14 del 2005; la successiva sentenza n. 3527 del 2005 nominava un Commissario ad acta, individuato nell'Arch. G. T., che adottava una deliberazione (la n. 1 del 2006), attribuendo all'area di proprietà dei ricorrenti la destinazione C/2-semintensiva.
    Dopo la presentazione di un'osservazione e la trasmissione alla Regione Puglia di documentazione integrativa, la Giunta Regionale, con deliberazione 11 dicembre 2007 n. 2132, rilevava come e rinviava la variante al Comune di Manduria, <>.
    A seguito di presentazione di ulteriore ricorso in materia di silenzio rifiuto da parte dei ricorrenti (accolto con la sentenza n. 3626 del 2008 del T.A.R., che ha dato successivamente vita alla nomina di altro Commissario ad acta, con la sentenza 2273/2009), il Commissario Prefettizio al Comune di Manduria, con la deliberazione n. 11 del 25 novembre 2009, riadottava la variante, richiamando sostanzialmente la motivazione già posta a base della deliberazione 16 gennaio 2006 n. 1 del Commissario ad acta; con deliberazione 26 aprile 2010 n. 1067, la Giunta Regionale rinviava definitivamente la variante al Comune di Manduria, ai sensi dell'art. 16, 11^ comma della l.r. n. 56 del 1980, richiamando sostanzialmente le ragioni di diniego già esplicitate con la precedente deliberazione 11 dicembre 2007 n. 2132.
    Si costituiva in giudizio l'Amministrazione comunale di Manduria.
    Alla camera di consiglio del 27 aprile 2011 il ricorso passava quindi in decisione.
    DIRITTO
    Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
    In via preliminare, deve rilevarsi come non possano sussistere dubbi in ordine alla decadenza ex art. 9, 2^ comma t.u. 8 giugno 2001, n. 327 (t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) della tipizzazione impressa all'area di proprietà dei ricorrenti (in parte a zona destinata all'edificazione di una scuola materna con relativo verde pubblico, in parte alla realizzazione di una nuova sede stradale ed in parte alla realizzazione di una autostazione) dal P.R.G.C. approvato con delib. 13 aprile 1970 n. 13; con tutta evidenza, si tratta, infatti, di aree destinate alla realizzazione di opere ad iniziativa esclusiva dell'ente pubblico e, quindi, di vincoli che non possono certo essere considerati di tipo conformativo, essendo, al contrario, finalizzati all'adozione di successivi provvedimenti di tipo espropriativo (in questo senso, si veda la precedente sentenza 11 gennaio 2005, n. 14 del T.A.R.).
    E' poi ormai abbondantemente decorso il termine di cinque anni dall'imposizione del vincolo, avvenuta con la deliberazione di approvazione del P.R.G.C. di Manduria.
    Essendo ormai ampiamente decorso il termine per la conclusione del procedimento (da individuarsi, in mancanza di termini specifici, nel termine sussidiario di trenta giorni, previsto dall'art. 2, 2^ comma della l. 7 agosto 1990 n. 241, nel testo modificato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69), deve trovare accoglimento la pretesa dei ricorrenti ad un provvedimento espresso e motivato (art. 2, 1^ comma l. 7 agosto 1990 n. 241) che concluda il procedimento instaurato a seguito dell'atto di diffida notificato in data 30 dicembre 2010.
    A questo proposito, la Sezione ritiene necessario precisare, in presenza di una complessa formulazione dell'atto di diffida, che l'obbligo di provvedere con un procedimento espresso non può certo essere riferito al precedente procedimento di riqualificazione originato dalla deliberazione n. 1 del 2006 adottata dal Commissario ad acta (l'Arch. G. T.) nominato dal T.A.R. con la sentenza n. 3527 del 2005; il procedimento in questione, si è, infatti, definitivamente concluso con la deliberazione 26 aprile 2010 n. 1067 della Giunta Regionale (che ha rinviato definitivamente la variante al Comune di Manduria, ai sensi dell'art. 16, 11^ comma della l.r. n. 56 del 1980) e non sono più presenti attività procedimentali del Comune di Manduria o della Regione Puglia suscettibili di azionamento in sede di silenzio rifiuto.
    L'obbligo di provvedere non può poi ovviamente investire l'esercizio dei poteri di autotutela (che è comunque prospettato nell'atto di diffida notificato in data 30 dicembre 2010); per giurisprudenza assolutamente univoca, non sussiste, infatti, l'obbligo per l'Amministrazione di provvedere sulle istanze dei privati tese a sollecitare un provvedimento di autotutela, su rapporti ormai definiti, come quello che ci occupa: <> (Consiglio Stato, sez. VI, 06 luglio 2010, n. 4308; T.A.R. Marche, sez. I, 8 novembre 2010, n. 3373; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 5 luglio 2010, n. 22486).
    In sede di obbligatoria integrazione della programmazione urbanistica, il Comune di Manduria dovrà poi dare applicazione ai principi pacificamente affermati dalla giurisprudenza in ordine alla necessità di una rigorosa ed effettiva istruttoria e di <> (Consiglio Stato, sez. IV, 21 maggio 2010, n. 3233; 15 settembre 2009, n. 5521; 26 febbraio 2008, n. 683), con particolare attenzione al tempo trascorso dall'originaria imposizione del vincolo e quindi al tempo in cui il diritto di proprietà è stato compresso.
    La deliberazione di riqualificazione dell'area (adottata dall'Amministrazione o dal Commissario ad acta) dovrà poi ovviamente tenere conto della compatibilità tra la tipizzazione dell'area e le previsioni del D.R.A.G. (art. 20, 4^ comma l.r. 27 luglio 2001 n. 20).
    Deve quindi essere affermato l'obbligo per l'Amministrazione comunale di Manduria di pronunciarsi con provvedimento espresso sull'atto di diffida notificato in data 30 dicembre 2010 dai ricorrenti, nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione ed entro il termine indicato in dispositivo; per l'ipotesi di eventuale inottemperanza dell'Amministrazione comunale di Manduria all'obbligo di provvedere affermato in sentenza, la Sezione nomina, fin da ora, a Commissario ad acta il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Galatone, assegnandogli l'ulteriore termine di 90 (novanta) giorni per procedere alla riqualificazione dell'area.
    Delega il Presidente della Sezione per la liquidazione del compenso eventualmente spettante al Commissario ad acta, già posto a carico, con la presente sentenza, del Comune di Manduria.
    Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, in mancanza di nota spese, in complessivi euro 1.000,00 (mille/00).
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
    a) ordina al Comune di Manduria di pronunciarsi, con provvedimento espresso e nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione, sull'atto di diffida notificato in data 30 dicembre 2010 dai ricorrenti, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
    b) per l'ipotesi di perdurante inesecuzione da parte dell'Amministrazione comunale di Manduria dell'obbligo di provvedere, nomina un Commissario ad acta, individuato nel Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Galatone, assegnandogli ulteriori 90 (novanta) giorni per procedere alla riqualificazione dell'area;
    c) delega il Presidente della Sezione per la liquidazione del compenso eventualmente spettante al Commissario ad acta, posto a carico dell'Amministrazione comunale di Manduria.
    Condanna l'Amministrazione comunale di Manduria al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di euro 1.000,00 (mille/00).
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Lecce nelle camere di consiglio del giorno 27 aprile e 25 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Antonio Cavallari
    L'ESTENSORE
    Luigi Viola
    IL REFERENDARIO
    Massimo Santini
     
    Depositata in Segreteria il 27 maggio 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     


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