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Domenica 15 Aprile 2012 17:55
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Processo Civile e Amministrativo/Processo Amministrativo
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Interesse alla "salubrità ambientale": chi può reclamarne tutela?
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sentenza T.A.R. Abruzzo - L'Aquila n. 231 del 05/04/2012
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Può una società che gestisce un insediamento industriale essere legittimata a far valere in giudizio un interesse connesso al diritto alla salute?
1. Giudizio amministrativo - Procedura - Interesse all'impugnazione - Requisiti - Posizione soggettiva volta a conservare un ambiente salubre - Sussiste solo in capo alla persona fisica
1. E' noto che l'interesse a ricorrere deve avere carattere personale, diretto ed attuale, e consistere nell'aspettativa di ottenere un vantaggio, ovvero una utilità di carattere oppositivo (eliminazione di un provvedimento restrittivo delle proprie situazioni giuridiche soggettive) ovvero pretensivo (ottenimento di una sovvenzione o altro beneficio). La posizione soggettiva volta a conservare un "ambiente salubre", compromessa dalla vicinitas di un impianto non adeguato alle (o non rispettoso delle) vigenti normative, è definita, dalla Corte Costituzionale, come "diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività ", sul rilievo che il bene ambientale comprende la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acqua, suolo e territorio in tutte le sue componenti), l'esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni (1). Il danneggiamento (ovvero il pericolo di danneggiamento) di tale patrimonio, integrando un peggioramento delle condizioni di vita e la messa in pericolo delle condizioni di salute, può infatti, essere posto a base di un ricorso giurisdizionale che prospetti appunto la lesione (o la messa in pericolo) di un interesse sostanziale di tipo oppositivo. Tale interesse può essere ragionevolmente imputato solo alla persona "fisica", nei confronti della quale può evidentemente predicarsi una "tutela della salute umana" ovvero un "diritto all'ambiente salubre", ma non già nei confronti di una persona giuridica, che, per definizione, non può subire alcun danno alla salute se non in quanto rappresentativa di interessi collettivi ovvero, legalmente, di interessi diffusi.
(1) Corte Costituzionale 28-5-1987 n. 210.
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N. 231/2012 Reg. Prov. Coll
N. 216 Reg. Ric.
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 216 del 2011, proposto da:
P. S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Davide Calderoni, con domicilio eletto presso avv. Davide Calderoni in L'Aquila, via G.Saragat;
contro
Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;
nei confronti di
Provincia di L'Aquila, rappresentata e difesa dagli avv. Pierfranco De Nicola, Francesca Tempesta, con domicilio eletto presso Provincia Ufficio Legale in L'Aquila, via Monte Cagno;
Comune di L'Aquila;
M. S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Maurizio Rencricca, Aldo Travi, con domicilio eletto presso avv. Maurizio Rencricca in L'Aquila, via Ulisse Nurzia, 26;
per l'annullamento
DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA N. 109 DEL 30/8/2010, PUBBLICATO SUL BURA DELLA REGIONE ABRUZZO IL 6/10/2010, TRAMITE IL QUALE LA SOC. M. E' STATA AUTORIZZATA ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, della Provincia dell'Aquila e di M. S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 febbraio 2012 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avverso l'atto in epigrafe individuato, la società ricorrente proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato, trasposto, per effetto di opposizione formulata dalla controinteressata, innanzi al TAR.
L'atto impugnato autorizza la società controinteressata alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato da biomasse vegetali solide vergini, della potenza di MW 5,5, da ubicarsi nel Comune dell'Aquila, frazione Paganica, località ...omissis..., particelle 21, 41, 43, 769, 855, 865, 873, 876, 879, 908, 1042, 1044 (primo lotto), 1032, 1034, 1036, 1038, 1040, 1104, 1180 e 1182 (secondo lotto).
Premessa la propria legittimazione a ricorrere, stante la qualità di esercente attività commerciale di produzione e vendita di prodotti alimentari, in particolare di prodotti derivanti dalla macellazione e lavorazione di animali, con sede ubicata nel medesimo agglomerato industriale in cui andrebbe realizzato l'impianto in questione, la ricorrente deduce:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.lg.s 387/2003, dell'art. 4 della L.R. n. 27/2006, dell'art. 271 del d.lgs. 152/2006, nonché della delibera di G.R. n. 517/2007. Difetto di motivazione e difetto di istruttoria: la delibera di G.R. richiamata, sulla scorta dell'art. 271 d.lgs. n. 152/2006, ha individuato valori di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelle nazionali, approvando i criteri per l'adozione delle autorizzazioni per le emissione di fumi in atmosfera, prevedendo al punto f) dell'allegato 3 che le emissioni inquinanti nella Regione Abruzzo debbano rispettare i limiti previsti dal d.lgs. n. 152/2006 diminuiti del 30 %; nonostante le emissioni previste per l'impianto in questione non rispettino i limiti indicati, l'ARPA ha emesso parere favorevole così derogando inammissibilmente a quanto previsto dalla L.R. n. 27/2006; la Conferenza dei Servizi non ha preso atto del parere favorevole espresso dall'ARPA e la Giunta Regionale non ha mai autorizzato la deroga; in ogni caso il parere ARPA è privo di motivazione in ordine alla autorizzata deroga, senza alcuna valutazione comparativa degli interessi coinvolti tra i quali quello superprimario della tutela della salubrità ambientale e della salute, che ridonda anche in vizio di istruttoria;
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 comma 1 lett.f) e comma 2 lett b) delle norme di attuazione del Piano Stralcio Difesa Alluvioni vigente nella regione Abruzzo: la zona di intervento è ricompressa fra quelle a pericolosità idraulica media; all'interno di tali zone, secondo il piano stralcio difesa alluvioni, i nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici possono essere utilizzati solo compatibilmente con i vincoli di tutela ambientale o paesistica che non risultano considerati; neppure è stato effettuato il previo studio di compatibilità idraulica;
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 e dell'art. 29 del d.lgs. n. 152/2006: a norma della disposizione indicata, tutti i progetti caratterizzati da un significativo impatto ambientale e sul patrimonio culturale devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale, e tra questi gli impianti di forestazione e deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo per una superficie superiore a 5 HA, i progetti di ricomposizione dei fondi superiori a 200 HA, i cambiamenti di uso di aree non coltivate per una superficie ulteriore a 10 HA; la biomassa da utilizzare nell'impianto autorizzato è costituita da cippati di legno che dovrebbero provenire da un'area molto vasta, in massima parte protetta, la cui coltura si estenderebbe, secondo il piano di approvvigionamento indicato, nella piana del Fucino e nella fascia litoranea teramana; l'approvvigionamento prevede inoltre l'uso di biomasse tratte dai prodotti dell'agricoltura con previsioni di modifica dei processi produttivi attuali, soprattutto con riguardo alla barbabietola, con area di intervento localizzata nella zona pescarese e nella zona sabina; con riferimento alle biomasse forestali il piano di approvvigionamento prevede una zona di intervento con riferimento alle biomasse forestali avente un raggio di 70 Km a partire dal Comune dell'Aquila; l'impianto in questione è dunque idonea ad incidere in modo rilevante sul sistema agricolo e forestale dell'intera Regione, senza che sia stata operata alcuna valutazione di impatto;
4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, dell'art. 4 della L.R. 27/2006 e della deliberazione di G.R. n. 351/2007: alla Conferenza di servizi non ha partecipato la Soprintendenza al patrimonio storico, artistico e culturale, con conseguente illegittimità del provvedimento conclusivo della conferenza e dunque del provvedimento di autorizzazione finale.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituivano la Regione Abruzzo e la controinteressata, svolgendo preliminarmente difese di rito (in ordine alla eccepita carenza di legittimazione e di interesse al ricorso) e nel merito chiedendo dichiararsi il ricorso infondato, stante la piena legittimità dei provvedimenti impugnati.
Le parti depositano cospicua documentazione e relazioni tecniche di parte.
All'esito della pubblica udienza del 29 febbraio 2012, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.
DIRITTO
La società ricorrente, che gestisce uno stabilimento industriale di trasformazione alimentare (salumificio), impugna gli atti con cui la società controinteressata è stata autorizzata alla costruzione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomasse vegetali.
Il Collegio deve preliminarmente darsi carico di scrutinare la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso svolta dalla difesa di parte controinteressata sul rilievo che "la ricorrente è una società che gestisce un insediamento industriale: non pare dunque che sia legittimata a far valere in giudizio un interesse individuale delle persone, come è invece il diritto alla salute (e ciò anche a prescindere da ogni considerazione sulle emissioni della ricorrente)" (cfr. memoria depositata in data 19 maggio 2011).
Va sul punto precisato che la società ricorrente individua la sua legittimazione a ricorrere (sulla quale sviluppa il punto 1) in diritto del ricorso) sulla circostanza che esercita attività commerciale di produzione e vendita di prodotti alimentari, in particolare di prodotti derivati dalla macellazione e lavorazione di animali, con sede ubicata nel medesimo agglomerato industriale in cui dovrebbe essere realizzato l'impianto di produzione dell'energia elettrica, "rispetto alla localizzazione del quale si trova distante pochi metri", e il suo interesse nella conservazione di uno status quo che si assume vulnerato per la paventata produzione di "consistenti emissioni in atmosfera, in particolare ceneri volanti da ciclone, nonché scorie volatili di combustione e ceneri di caldaia, idonee ad incidere, in via generale, sulla salubrità dell'ambiente circostante con annesse problematiche inerenti alla salvaguardia del diritto alla salute di coloro che operano nella zona e, in via derivata, sulle stesse attività commerciali esercitate dai ricorrenti. Oltre a ciò, in assenza di una rete delle acque bianche, la società M. ha predisposto una soluzione progettuale per lo scarico delle dette acque nel corso d'acqua superficiale ""...omissis..." con ulteriore rischio di inquinamento ambientale" (cfr. ricorso, rectius atto di costituzione davanti al TAR a seguito di opposizione al ricorso straordinario al Presidente della repubblica, pag. 7).
E' noto che l'interesse a ricorrere deve avere carattere personale, diretto ed attuale, e consistere nell'aspettativa di ottenere un vantaggio, ovvero una utilità di carattere oppositivo (eliminazione di un provvedimento restrittivo delle proprie situazioni giuridiche soggettive) ovvero pretensivo (ottenimento di una sovvenzione o altro beneficio).
Nel caso di specie, l'interesse che sosterrebbe il ricorso è individuato, dalla stessa ricorrente, in una posizione soggettiva che intenderebbe conservare un "ambiente salubre", in tesi compromessa dalla vicinitas di un impianto (quello oggetto della contestata autorizzazione) non adeguato alle (o non rispettoso delle) vigenti normative.
Tale posizione soggettiva è definita, dalla Corte Costituzionale, come "diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività ", sul rilievo che il bene ambientale comprende "la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acqua, suolo e territorio in tutte le sue componenti), l'esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni" (cfr. Corte cost., 28.5.1987, n. 210).
Il danneggiamento (ovvero il pericolo di danneggiamento) di tale patrimonio, integrando un peggioramento delle condizioni di vita e la messa in pericolo delle condizioni di salute, può essere posto a base di un ricorso giurisdizionale che prospetti appunto la lesione (o la messa in pericolo) di un interesse sostanziale di tipo oppositivo.
Osserva tuttavia il Collegio che tale posizione soggettiva e, per converso, tale interesse possono essere ragionevolmente imputati solo alla persona "fisica", ne confronti della quale può evidentemente predicarsi una "tutela della salute umana" ovvero un "diritto all'ambiente salubre", ma non già nei confronti di una persona giuridica, che, per definizione, non può subire alcun danno alla salute se non in quanto rappresentativa di interessi collettivi ovvero, legalmente, di interessi diffusi.
Ma non è il caso di specie.
La società ricorrente è società commerciale che vanta effettivamente una "vicinitas" con l'impianto in questione ma non fa valere alcun interesse urbanistico o commerciale.
E soprattutto non può vantare un interesse genericamente "ambientale", non facendo parte il diritto all'ambiente salubre del suo patrimonio giuridico soggettivo.
A conferma di tale conclusione non può sottacersi che la stessa ricorrente, allorché cerca di ricostruire la sua posizione legittimante, fa richiamo alla situazione di coloro che lavorano nello stabilimento (che è posizione non affatto "personale" della società ricorrente) e alla esigenza di "salvaguardia del diritto alla salute di coloro che operano nella zona e, in via derivata, sulle stesse attività commerciali esercitate dai ricorrenti", ossia a situazioni non personali e non dirette, e dunque non legittimanti la proposizione di un ricorso giurisdizionale.
D'altra parte, si osserva che l'eventuale annullamento dell'autorizzazione, che ripristinerebbe, secondo la ricorrente, le condizioni di salubrità dell'ambiente, non rifluirebbe affatto nella situazione della società ricorrente, il cui patrimonio soggettivo resterebbe del tutto invariato.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
La soluzione in rito esime il Collegio dalla disamina dei motivi di ricorso e consente la compensazione integrale delle spese di giudizio, con espressa declaratoria di irripetibilità del contributo unificato.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo - L'AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate e contributo irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Â
IL PRESIDENTE
Cesare Mastrocola
L'ESTENSORE
Maria Abbruzzese
IL CONSIGLIERE
Elvio Antonelli
Â
Depositata in Segreteria il 5 aprile 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)