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Co.co.co. nel settore della farmacovigilanza
Obbligo delle dichiarazioni per gli amministratori di società: (ir)rilevanza del conflitto tra delibere del CdA e Statuto
N. 1060/2011 Reg. Prov. Coll.N. 660/2011 Reg. Ric.ANNO 2011REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presenteSENTENZAex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale 660 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:M. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Quadri, Pietro J Quadri e Luisa Demagistris, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maria Luisa Demagistris in Torino, corso S. Maurizio, 81;controAZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lelia Capozza, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carlo Angeletti in Torino, via Bertola, 2;nei confronti diD. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Giulietta Redi, Filippo Martinez e Davide Moscuzza, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giulietta Redi in Torino, via Paolo Sacchi, 44;per l'annullamentodella delibera del Commissario n. 214 del 20.4.2011, con cui è stato aggiudicato mediante procedura aperta il servizio di pulizie e servizi accessori dell'ASL BI di Biella;di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e in particolare:dei verbali di gara del 7.4.2010 e del 16.6.2010;dei verbali della Commissione giudicatrice del 23.7.2010, 29.7.2010, 27.8.2010, 21.12.2010, 11.1.2010, 18.1.2011, 21.1.2011 e 1.2.2011;del verbale di gara del 2.3.2010 e del verbale di gara del 16.3.2010;della delibera n. 422 del 24.6.2010, con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice e un consulente esterno per la valutazione dell'inserimento di lavoratori disabili;della relazione valutativa del consulente esterno;delle richieste di chiarimenti ad integrazione dell'offerta inoltrati al RTI Dussmann dell'Amministrazione e delle determine di accettazione delle integrazioni alla documentazione e all'offerta tecnica;del disciplinare di gara e comunque degli ulteriori atti di gara;di ogni altro atto connesso, consequenziale e presuppostoVisti il ricorso e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella e di D. S.r.l.;Visto il ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, proposto da D. S.r.l.;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2011 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi l'avv. Giovanni Quadri per parte ricorrente, l'avv. Carlo Angeletti, su delega dell'avv. Capozza per l'A.s.l. di Biella e l'avv. Antonino La Lumia, su delega degli avv.ti Martinez e Moscuzza per D. srl.;Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;1. Rilevato che la causa può essere definita con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge e sentite, sul punto, le parti costituite, secondo quanto previsto dagli artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;2. Considerato che il ricorso incidentale proposto dalla società controinteressata - da esaminare con priorità rispetto a quello principale, secondo i criteri indicati da Cons. Stato Ad. Plen. n. 4 del 07.04.2011, perché involgente profili incidenti sulla stessa legittimazione processuale della ricorrente principale - è palesemente fondato in relazione al primo motivo dedotto.3. Considerato, in particolare:- che il punto 5.5. lett. A) del disciplinare di gara prescriveva che l'istanza di partecipazione alla procedura dovesse contenere, tra le altre, la dichiarazione attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06 "espressamente riferite...a tutti i legali rappresentanti";- che la stessa norma imponeva che la predetta dichiarazione fosse resa da "ciascuno dei legali rappresentanti" dell'impresa concorrente, e in particolare, per le società di capitali, dagli "amministratori muniti di rappresentanza";- che nella propria istanza di partecipazione la società M. s.r.l. ha dichiarato che i propri "legali rappresentanti indicati nella C.C.I.A.A. sono i seguenti [...]:"Amministratori muniti di potere di rappresentanza:1) M. K..........Presidente del CdA;2) H. A.......Vice Presidente del CdA e Amministratrice Delegata;Procuratori muniti di potere di rappresentanza:3) U. B....Procuratore Speciale;4) M. V....Procuratore Speciale e Direttore Tecnico;- che nella stessa istanza la medesima concorrente ha precisato che "in riferimento all'insussistenza delle cause di esclusione previste dalle lettere b), c) e m-ter dell'art. 38, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., rinvia alla dichiarazione cumulativa resa da tutti gli amministratori/procuratori muniti di poteri di rappresentanza...riportata in allegato";- che in tale dichiarazione cumulativa i predetti M. K., H. A., U. B. e M. V. hanno dichiarato "la non sussistenza delle cause di esclusione dalle gare d'appalto per l'affidamento di servizi con riferimento a quanto previsto dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.".Rilevato, tuttavia:- che dalla visura camerale aggiornata al 09.03.2010, allegata dalla predetta concorrente alla propria istanza di partecipazione, si evince che al momento della presentazione della propria offerta (31 marzo 2010) il consiglio di amministrazione era composto, non da due, ma da tre membri;- che, in particolare, di tale consiglio faceva parte, oltre ai succitati M. K. (Presidente) e H. A. (Vicepresidente), anche tale C. B., in qualità di "consigliere nominato con atto del 29.06.2002";- che, in forza di quanto previsto dall'art. 16.1 sub b) dello statuto della predetta società, a ciascun componente del consiglio di amministrazione (e quindi anche al C.) compete "la rappresentanza della società", anche in via disgiunta dagli altri.Considerato, alla luce di tali rilievi:- che al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara via era un quinto soggetto (il signor C. B.) tenuto a rendere al dichiarazione ex art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del Codice dei Contratti;- che tale dichiarazione è stata, invece, omessa;- che tale omissione configura una palese violazione dell'art. 38 del D. lgs. 163/2006 e dell'art. 5.5. del disciplinare di gara;- che, quindi, la predetta concorrente doveva essere esclusa dalla gara dal momento che, secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso dalla Sezione, l'omissione delle dichiarazioni da rendere ai sensi dell'art. 38 D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 costituisce di per sé motivo di esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica (Cons. Stato, V, 12 giugno 2009, n. 3742; Cons. Stato, V, 15 ottobre 2010, n. 7524; Cons. Stato, III, 3 marzo 2011, n. 1371; Consiglio di Stato, sez. V, 23 maggio 2011 n. 3069).Considerato che le deduzioni difensive svolte, sul punto, dalla ricorrente principale sono infondate, posto che:- è irrilevante la circostanza che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 maggio 2008, al predetto sig. C. fosse stata conferita una delega per lo sviluppo commerciale di M. in Romania, dal momento che una prescrizione dell'atto costitutivo (quella che assegna la rappresentanza a tutti i componenti del consiglio di amministrazione, in via disgiunta) non può essere obliterata da una delibera dell'organo amministrativo: e questo tanto più in considerazione della previsione dell'art. 11 dello stesso Statuto, che riserva le modificazioni dei patti sociali alla competenza dei soci mediante delibera assembleare (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23 maggio 2011 n. 3069: sentenza resa in fattispecie identica, concernente la stessa società e il medesimo amministratore);- è irrilevante la circostanza che con lettera del 20 maggio 2010 M. abbia inviato alla stazione appaltante una lettera nella quale comunicava l'avvenuto conferimento al consigliere Bruno C. di poteri di gestione, allegando la dichiarazione ex art. 38 del predetto amministratore, dal momento che tale dichiarazione (anche a prescindere dal carattere non veritiero della predetta comunicazione, nella quale si riferiva di un "recente" conferimento di poteri gestionali al C., avvenuto in realtà già due anni prima, e comunque prima della pubblicazione del bando di gara) è stata resa soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte (02.04.2010), quando ogni integrazione documentale doveva ritenersi preclusa, ai sensi dell'art. 46 del Codice dei Contratti;- è illegittimo, da parte della stazione appaltante, aver consentito tale integrazione, dal momento che ai sensi del citato art. 46 Codice Contratti non è consentito alla stazione appaltante sopperire, con l'integrazione, alla totale mancanza di un documento: invero i criteri esposti ai fini dell'integrazione documentale riguardano semplici chiarimenti di un documento incompleto, viceversa l'omessa allegazione di un documento o di una dichiarazione previsti a pena di esclusione non può considerarsi alla stregua di un'irregolarità sanabile e, quindi, non ne è permessa l'integrazione o la regolarizzazione postuma, non trattandosi di rimediare a vizi puramente formali, tanto più quando non sussistano equivoci o incertezze generati dall'ambiguità di clausole della legge di gara (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 11 febbraio 2011, n. 449; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 08 settembre 2010, n. 32141, Consiglio Stato, sez. V, 02 agosto 2010, n. 5084);- non è pertinente il richiamo ai principi giurisprudenziali in materia di "falso innocuo", dal momento che lo stesso indirizzo giurisprudenziale circa la possibile rilevanza esimente della "innocuità" del falso presuppone l'indefettibile esistenza, a monte, di una dichiarazione che, proprio perché dotata di un puntuale contenuto, si presta astrattamente, per le sue lacune, ad essere considerata "falsa" (Consiglio di Stato, sez V, 23 maggio 2011 n. 3069), mentre invece nel caso in esame la dichiarazione ex art. 38 dell'amministratore C. è stata totalmente omessa;- in ogni caso, il più recente indirizzo della giurisprudenza amministrativa, condiviso dalla Sezione, è orientato in senso contrario alla applicabilità nelle gare pubbliche dei principi in materia di falso innocuo, sulla base della considerazione che esigenze di ordinato svolgimento della gara e di opportuna trasparenza richiedono di anticipare al momento della presentazione dell'offerta la dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti (cfr. Cons. Stato, III, 3 marzo 2011, n. 1371; Cons. Stato, V, 15 ottobre 2010, n. 7524);- la tesi contraria propugnata dalla parte ricorrente non appare conciliabile, nè con il sistema della verifica ex post dei requisiti dichiarati di cui all'art. 48 del Codice dei Contratti (che presuppone il previo assolvimento dell'obbligo di rendere le dichiarazioni ex art. 38), né con il divieto di integrazione documentale in corso di gara di cui al citato articolo 46 (che impedisce, al concorrente che abbia omesso la produzione documentale prevista dall'art. 38, di integrarla nel corso della procedura).4. Considerato, pertanto, alla stregua delle predette considerazioni:- che il primo motivo del ricorso incidentale è fondato e va accolto;- che l'accoglimento del predetto motivo ha carattere assorbente di ogni ulteriore questione posta con il ricorso incidentale e con i successivi motivi aggiunti, in quanto comporta il rilievo dell'illegittimità dell'ammissione (o della mancata esclusione) dalla procedura di gara della ricorrente principale e, conseguentemente, della costituenda ATI con CO. s.c.p.a.;- che l'accoglimento del ricorso incidentale rende il ricorso principale inammissibile per difetto di legittimazione a ricorrere, dal momento che l'accertamento dell'illegittimità della partecipazione alla gara dell'ATI M. impedisce di assegnare a detta concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che la abiliti ad impugnare gli esiti della procedura selettiva (Cons. Stato. Ad Plen. 7 aprile 2011, n. 4);- che le spese di lite possono essere compensate ricorrendone giusti motivi.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sui ricorsi, principale ed incidentale, indicati in epigrafe:a) accoglie il ricorso incidentale;b) per l'effetto, dichiara inammissibile il ricorso principale;c) compensa le spese di lite.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:IL PRESIDENTE F.F.Richard GosoL'ESTENSOREAriberto Sabino LimongelliIL REFERENDARIOPaola MalanettoDepositata in Segreteria il 5 ottobre 2011(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)Composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile
DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212
Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. (11G0255), in G.U.R.I. del 22 dicembre 2011, n. 297
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e sulla disciplina del processo civile, al fine di assicurare una maggiore funzionalita' ed efficienza della giustizia civile; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Finalita' e definizioni 1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, il debitore puo' concludere un accordo con i creditori secondo la procedura di composizione della crisi disciplinata dagli articoli da 2 a 11. 2. Ai fini del presente decreto si intende per: a) sovraindebitamento: una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonche' la definitiva incapacita' del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni; b) sovraindebitamento del consumatore: il sovraindebitamento dovuto prevalentemente all'inadempimento di obbligazioni contratte dal consumatore, come definito dal codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206.Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 2 Presupposti di ammissibilita' 1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 10 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari dei crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato anche parzialmente, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4. Il piano prevede i termini e le modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, il piano puo' prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore a un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori. 2. La proposta e' ammissibile quando il debitore: a) non e' assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali; b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 3 Contenuto dell'accordo 1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri. 2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilita' del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o piu' terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilita' dell'accordo. 3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari. 4. Il piano puo' prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine; b) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 4 Deposito della proposta di accordo 1. La proposta di accordo e' depositata presso il tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza ovvero la sede principale. 2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilita' del piano, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia. 3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita altresi' le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, ovvero, in sostituzione delle scritture contabili e per periodi corrispondenti, gli estratti conto bancari tenuti ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, unitamente a una dichiarazione che ne attesti la conformita' all'originale.Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 5 Procedimento 1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 2 e 4, fissa con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli puo' adottare ai sensi del comma 3. 2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicita' della proposta e del decreto, nonche', nel caso in cui il proponente svolga attivita' d'impresa, la pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese. 3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili. 4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. 5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo. 6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 6 Raggiungimento dell'accordo 1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata. 2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 7, e' necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il settanta per cento dei crediti. Nei casi di sovraindebitamento del consumatore ai fini dell'omologazione e' sufficiente che l'accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il cinquanta per cento dei crediti. 3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso. 4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito. 5. L'accordo e' revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 7 Omologazione dell'accordo 1. Se l'accordo e' raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 6, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare contestazioni. Decorso tale termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonche' un'attestazione definitiva sulla fattibilita' del piano. 2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di cui all'articolo 6, comma 2, verificata l'idoneita' ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa l'accordo e ne dispone la pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 5, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. 3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore a un anno, l'accordo produce gli effetti di cui all'articolo 5, comma 3. 4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei e' chiesto al giudice con ricorso. Si procede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. 5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 8 Esecuzione dell'accordo 1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il giudice nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. 2. L'organismo di composizione della crisi risolve le difficolta' insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarita'. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura. 3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformita' dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilita' di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' di ogni altro vincolo. 4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono nulli.Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 9 Impugnazione e risoluzione dell'accordo 1. L'accordo puo' essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando e' stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attivita' inesistenti. Non e' ammessa alcuna altra azione di annullamento. 2. Se il proponente non adempie regolarmente alle obbligazioni derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore puo' chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso. 3. Il ricorso per la risoluzione e' proposto, a pena di decadenza rilevabile d'ufficio, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo. 4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede. 5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica.Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 10 Organismi di composizione della crisi 1. Gli enti pubblici possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento con adeguate garanzie di indipendenza e professionalita'. 2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia. 3. Il Ministro della giustizia determina i requisiti, i criteri e le modalita' di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonche' la determinazione delle indennita' spettanti agli organismi di cui al comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. Nel caso di sovraindebitamento del consumatore le stesse indennita' sono ridotte della meta'. 4. Gli organismi di mediazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2. 5. Dalla costituzione degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attivita' degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 6. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell'accordo, e all'esecuzione dello stesso. 7. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilita' del piano ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell'articolo 7, comma 1. 8. L'organismo esegue la pubblicita' della proposta e dell'accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del procedimento previsto dagli articoli 5, 6 e 7.Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 11 Disposizioni transitorie 1. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una societa' tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della procedura, le tariffe applicabili all'attivita' svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. Nel caso di sovraindebitamento del consumatore le stesse indennita' sono ridotte della meta'.Capo II
DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE
Art. 12 Modifiche alla disciplina della mediazione 1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, dopo il comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente: "6-bis. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell'ambito dell'attivita' di pianificazione prevista dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni iniziativa necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero della giustizia."; b) all'articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le seguenti parole: «Con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all'udienza successiva di cui all'articolo 5, comma 1,».Capo II
DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE
Art. 13 Modifiche al codice di procedura civile 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 82, primo comma, le parole: «euro 516,46» sono sostituite dalle seguenti: «euro mille»; b) all'articolo 91, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.».Capo II
DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE
Art. 14 Modifiche all'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 1. All'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: «da oltre due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da oltre tre anni» e le parole: «la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89»; c) al comma 3, le parole: «Nei casi di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 1».Capo II
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Art. 15 Proroga dei magistrati onorari 1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: « non oltre il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2012». 2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2011 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall' articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2012 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall' articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2012, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.Capo II
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Art. 16 Modifiche alla disciplina delle societa' di capitali 1. All'articolo 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 9, primo periodo, le parole: «collegio sindacale» sono sostituite dalla seguente: «sindaco»; b) dopo il comma 13, e' inserito il seguente: «13-bis. Nelle societa' a responsabilita' limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati.». 2. All'articolo 6, comma 4-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «nelle societa' di capitali» sono inserite le seguenti: «il sindaco,».Capo II
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Art. 17 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 dicembre 2011 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Severino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: SeverinoMilitare in ferma vincolata: è legittimo il congedo anticipato?
N. 8284/2011 Reg. Prov. Coll.N. 7833 Reg. Ric.ANNO 2011REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presenteSENTENZAex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale 7833 del 2011, proposto da:M. C., rappresentato e difeso dagli avv. Ernesto Stajano E Giovanni Caputi con domicilio eletto presso Ernesto Stajano in Roma, via di Villa Albani, 12/A;controMinistero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;per l'annullamentodel diniego alla domanda di cessazione anticipata dal servizio permanente ai sensi dell'art. 933 del d.lgs. n. 66/10,nonchéper il risarcimento dei danniVisti il ricorso e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;Sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la definizione immediata della causa e di ciò è stato dato avviso alle parti.Con il ricorso in esame, la ricorrente impugna la determina n. 358996, datata 24 agosto 2011, con la quale il Ministero della Difesa ha respinto l'istanza di cessazione anticipata dal servizio permanente.L'interessata si è arruolata nell'Arma dei Carabinieri il 2 settembre 2004 risultando vincitrice del concorso per la selezione di Ufficiali in ferma prefissata del ruolo tecnico logistico.Dal 2 novembre 2006, risultata vincitrice del concorso per la nomina di 21 tenenti in servizio permanete del ruolo tecnico- logistico dell'Arma dei Carabinieri, è in servizio permanente come tenente e, dal 2 novembre 2007, in qualità di capitano dell'Arma, Specialità Genio.Laureata in ingegneria, ella svolge attività di progettazione, affidamento, direzione lavori e coordinamento sicurezza degli interventi di costruzione, manutenzione e ristrutturazione degli immobili in uso all'Arma dei carabinieri.Nel corso del 2010, la ricorrente - per motivi personali, anche legati all'ambiente militare per una donna, e di sviluppo professionale (impossibilità di carriera a causa dell'organizzazione dei ruoli tecnici dell'Arma) - ha partecipato a tre concorsi pubblici, risultando in tutti vincitrice.Ella, pertanto, ha chiesto la cessazione anticipata dal servizio permanente in data 28 dicembre 2010.Il relativo procedimento ha richiesto tre pareri. Uno di questi è stato favorevole (direzione lavori Genio, IV Reparto; gli altri due negativi, motivati sull'assunto che la cessazione anticipata inciderebbe sulla funzionalità del Reparto già deficitario di personale.Il 30 agosto 2011 è stato notificato all'interessata il provvedimento di diniego della domanda di collocamento in congedo così motivato "... a mente di quanto previsto dall'art. 933, c. 1 del D.Lvo n. 66/2010. L'ufficiale, infatti, risulta essere sottoposto alla ferma obbligatoria settennale contratta ai sensi dell'art. 10, c. 3 del D.Lvo 5 ottobre 2000, n. 298, ora articolo 738, c. 3 del D.Lvo 15 marzo 2010, n. 66, decorrente dal 6 novembre 2006. Inoltre, la specialità del dovere richiamato dall'art. 52 Cost. e l'impossibilità di procedere alla modifica della programmazione annuale per consentire il reclutamento di personale in sostituzione di quello cessato ... fanno ritenere che non sussista il carattere di eccezionalità che possa adeguata,ente motivare ... il proscioglimento dagli obblighi di servizio ai quali è vincolato il militare".La ricorrente, nel gravarsi avverso l'impugnata determinazione, ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:a) violazione e falsa applicazione: dell'art. 200, c. 1, T.U. n. 3/1957, dell'art. unico della L. n. 229/1965 nonché dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990;b) eccesso di potere sotto vari profili.L'interessata conclude con domanda di risarcimento del danno "qualora non venisse immediatamente consentita l'assunzione dell'incarico di Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Tortoreto".Il ricorso è fondato.Recitano i commi 1 e 2 dell'art. 933, D.Lvo n. 66/2010:"1.Il militare non può di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocato in congedo se deve rispettare obblighi di permanenza in servizio, contratti all'atto dell'incorporazione o al termine dei corsi di formazione.2. L'amministrazione militare, solo in casi eccezionali che deve adeguatamente motivare a tutela dell'interesse pubblico, può concedere il proscioglimento dagli obblighi di sevizio ai quali è vincolato il militare, in relazione alla durata minima del servizio stesso".Tale disposizione va interpretata secondo un criterio letterale, teleologico e non estensivo nel senso, cioè, che l'ufficiale che abbia contratto una ferma vincolata (sette anni) non può cessare anticipatamente dal servizio, salvo casi speciali rispetto ai quali l'amministrazione deve adeguatamente motivare l'accoglimento o meno dell'istanza, a tutela dell'interesse pubblico al buon andamento delle strutture e dei reparti (cfr C.d.S., sez. IV, 28/11/2005, n. 6687 e n. 4850/2003).La normativa in commento è volta a salvaguardare l'interesse pubblico a che i costi di formazione del personale militare particolarmente specializzato, quali sono gli ingegneri del Genio militare, siano ammortizzati in un arco di tempo ragionevole e che gli scompensi organizzativi ricollegabili alla cessazione dal servizio siano differiti allo scadere della ferma.Si tratta di esigenze di mantenimento del rapporto di lavoro rispetto alle quali la normativa di settore tende a disincentivare l'esodo del personale.Tali esigenze trovano, peraltro, fondamento nella natura stessa del rapporto di lavoro siccome instaurato sulla base di un impegno consapevole ed autonomo del militare, in base al principio per il quale i rapporti di lavoro a termine (nel caso di specie, ferma vincolata settennale) sono, di norma, indisponibili sino alla scadenza del termine finale (scadenza della ferma).Ciò posto, appare decisivo per il Collegio il rilievo per cui la domanda di cessazione dal servizio è stata presentata dalla ricorrente per assumere servizio presso altra pubblica amministrazione, segnatamente presso il comune di Tortoreto con la qualifica di Istruttore Direttivo.La fattispecie appare regolata - come osservato da Consiglio di Stato, sez. IV, n. 958/2010 - dall'articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229 disciplinante l'estensione al personale militare dell'esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato. Tale disposizione, come chiarito dall'Alto consesso amministrativo, "E' espressione di un principio generale che tende a favorire il reinserimento del personale militare negli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni. Si tratta di un principio ricavabile dal diritto costituzionale riconosciuto e di portata rafforzata rispetto agli altri diritti fondamentali, al lavoro, inteso, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale, come diritto non solo di accedere per la prima volta al mercato del lavoro, ma anche di sceglierla tipologia lavorativa, e sotteso aduna serie di disposizioni specifiche in favore del personale militare, come quella che attribuisce titolo di precedenza e di riserva ai militari congedati senza demerito nei pubblici concorsi".La norma in commento introduce, dunque, nell'ordinamento un criterio di potenziale mobilità del personale militare all'interno dell'organizzazione del comparto del pubblico impiego. Essa, peraltro, incidendo su posizioni di status, non può non riferirsi che a qualsiasi tipo di rapporto, a termine o permanente.Neppure appaiono plausibili eventuali ostacoli legati al costo sostenuto dall'amministrazione per la formazione dell'ufficiale ricorrente.Come chiarito dal Consiglio di Stato, i costi per la formazione e la preparazione del personale da essa assunto ridondano, in circostanze simili, in favore di altre amministrazioni nei cui ruoli il militare aspiri a transitare rendendo, così, proficuo ed economico per l'erario l'impegno finanziario assunto dall'amministrazione della Difesa.A questo aggiungasi che la ricorrente, all'atto dell'arruolamento, già era in possesso del diploma di laurea sicché, sotto questo specifico profilo, i costi di formazione culturale e professionale neppure sono stati sostenuti, in parte qua, dall'amministrazione.Le ragioni di doglianza sono le stesse che fondano l'illegittimità del provvedimento che va, perciò, annullato (se non addirittura dichiarato nullo per violazione dell'ordine pubblico lavorativo).Il disposto annullamento reintegra l'interessata nella posizione sostanziale di base.Non residuando ulteriori margini di discrezionalità in capo all'intimata amministrazione, l'effetto conformativo che deriva dalla pronuncia vincola l'amministrazione alle conseguenti determinazioni in senso favorevole all'accoglimento dell'istanza della ricorrente, per tal via esaurendosi anche l'area dei danni risarcibili a motivo della conseguita reintegrazione in forma specificaIn conclusione, il ricorso in esame è meritevole di accoglimento.Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.500,00.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:La sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio per impedimento temporaneo del Presidente all'uso della mano destra.IL PRESIDENTESilvio Ignazio SilvestriL'ESTENSOREGiuseppe RotondoIL CONSIGLIEREGiancarlo LuttaziDepositata in Segreteria il 27 ottobre 2011(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)Abusivismo edilizio: quale motivazione per il provvedimento sanzionatorio adottato in "differita"
N. 1890/2011 Reg. Prov. Coll.N. 1520 Reg. Ric.ANNO 2010REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 1520 del 2010, proposto da:P. G., rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Mescia, Antonio Mescia, con domicilio eletto presso V. R. in Bari, via ...omissis...;controComune di Ascoli Satriano in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Follieri, con domicilio eletto presso F. L. in Bari, via ...omissis...;per l'annullamentoprevia sospensiva- della nota prot. n. 8830 dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ascoli Satriano, del 24 agosto 2010, avente ad oggetto: "Procedimento avente ad oggetto l'annullamento in regime di autotutela del silenzio assenso e degli effetti giuridici consolidatisi in capo al sig. P. G. per effetto delle D.I.A. del 1999 e del 2000. - Determinazione conclusive", notificata al ricorrente in data 28 agosto 2010;- dell'ordinanza di demolizione n. 7 del 26 agosto 2010 dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ascoli Satriano - notificata al ricorrente in data 30 agosto 2010;- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, anche se non conosciuti.Visti il ricorso e i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ascoli Satriano;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori l'avv. Giuseppe Mescia, per la parte ricorrente; l'avv. Alma Lucia Giuseppina Tarantino, su delega dell'avv. Enrico Follieri, per il Comune resistente.;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTO E DIRITTOEspone l'odierno ricorrente proprietario di immobile sito in Ascoli Satriano, giusto possesso ultraventennale accertato con sent. Tribunale di Foggia n. 2063 del 28 dicembre 2009, di aver presentato D.I.A. in data 7 giugno 1999 inerente lavori di ristrutturazione dell'immobile di che trattasi, su cui si formava il silenzio assenso (art. 2 co. 60 L. n. 662/96).Successivamente, con seconda D.I.A. presentata in data 21 marzo 2000, il ricorrente comunicava l'inizio dei lavori per la realizzazione di una porta di ingresso e l'ampliamento di una finestra esistente, su cui riteneva parimenti formatosi l'assenso tacito.Con nota dell'11 aprile 2000, il Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Ascoli Satriano diffidava il ricorrente dall'eseguire le opere denunciate ritenendo applicabile alla fattispecie non già la disciplina di cui alla l. n. 26/96, bensì quella prevista dalla l.r. n. 27/85;Il ricorrente, dopo aver replicato alla predetta nota sostenendo l'ascrivibilità delle opere di che trattasi all'art. 60 l. n. 26/96 e non alla normativa regionale (nota del 18.4.2000) e dopo aver provveduto alla variazione catastale da C/6 (deposito) a C/3 (laboratorio), otteneva il rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività di "parrucchiere per signora", giusto provvedimento del Commissario Straordinario del Comune di Ascoli Satriano del 26 gennaio 2001;A seguito di esposto-denuncia presentato dalla comproprietaria dell'immobile sito in Via ...omissis..., sig.ra G. C., il Comune di Ascoli Satriano disponeva con ordinanza n. 22 del 5 maggio 2009, a firma del Responsabile dell'U.T.C., la demolizione delle opere abusive eseguite (apertura di un vano porta, realizzazione di parete divisoria, allargamento di vano finestra e realizzazione di un locale WC con antibagno) ed il ripristino dello stato dei luoghi;In data 16 giugno 2009, limitatamente alla sola porta di ingresso, il ricorrente presentava D.I.A. in sanatoria che, tuttavia, il Responsabile dell'U.T.C. ne inibiva gli effetti giusto provvedimento prot. n. 6047 del 17 giugno 09, con contestuale ordine di ripristino coattivo dello stato dei luoghi;Il ricorrente impugnava allora la suddetta ordinanza comunale n. 22/2009 avanti a questo Tribunale, che con sentenza in forma semplificata n. 2096 del 17 settembre 2009 passata in giudicato accoglieva il ricorso, in considerazione tra l'altro del mancato esercizio dell'annullamento in autotutela del silenzio assenso formatosi, e degli effetti giuridici consolidatasi in capo al ricorrente per effetto delle precedenti DIA del 1999 e del 2000.Con nota prot. 10751 del 8 ottobre 2009 il Responsabile UTC comunicava avvio di nuovo procedimento finalizzato alla demolizione delle opere senza il pregiudiziale esercizio del potere di riesame in secondo grado; anche tale provvedimento veniva impugnato innanzi a questo T.A.R., che con sentenza 1674 del 29 aprile 2010 dichiarava la cessazione della materia del contendere in relazione al sopravvenuto intervento in autotutela del Comune nelle more della decisione del gravame.Infine con nuovo provvedimento prot. 8830 del 24 agosto 2010 preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, il Comune disponeva l'annullamento d'ufficio del silenzio assenso formatosi per effetto delle DIA del 7 giugno 1999 e 21 marzo 2000 e, con successiva ordinanza n. 7 del 26 agosto 2010, ingiungeva al ricorrente la demolizione delle opere abusive realizzate.Con ricorso notificato il 19 ottobre 2010, ritualmente depositato, l'odierno ricorrente come sopra rappresentato e difeso, impugna i suddetti provvedimenti prot 8830/2010 e 7/2010, chiedendone l'annullamento previa sospensiva, deducendo i seguenti motivi:I. Nullità per intervenuta consumazione del potere da parte della PA; violazione e falsa applicazione principio di conservazione degli atti giuridici;II. Violazione e falsa applicazione art 21 septies l.241/90; nullità per elusione giudicato;III. Violazione e falsa applicazione art 21 nonies l.241/90; eccesso di potere per difetto di motivazione; insussistenza e mancata esternazione delle ragioni di interesse pubblico sottese all'annullamento d'ufficio, mancata valutazione del termine ragionevole oltre che degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.Evidenzia in necessaria sintesi la difesa del ricorrente la completa violazione del principio di affidamento e l'esercizio del tutto illegittimo del potere di autotutela, non mancando di rilevare la reiterazione ad libitum da parte del Comune di Ascoli Satriano di provvedimenti fortemente lesivi in suo danno.Si costituiva il Comune di Ascoli Satriano eccependo l'infondatezza di tutte le censure ex adverso dedotte, rilevando in punto di fatto la non coincidenza tra gli illeciti accertati rispetto alle opere oggetto delle DIA del 1999 e 2000, riguardando la ingiunzione alla demolizione impugnata lavori parzialmente diversi. Negava poi la lesione dell'affidamento invocata da parte ricorrente, per molteplici ragioni, vale a dire sia per la diffida effettuata dal Comune in riferimento alla DIA del 11 aprile 2000, sia invocando l'orientamento giurisprudenziale invalso in materia edilizia teso a negare, radicalmente, qualsivoglia forma di affidamento meritevole di tutela alla conservazione di situazione contra ius che il tempo non può consolidare. Infine, evidenziava la carenza di legittimazione attiva alla presentazione delle DIA in oggetto, non avendo il ricorrente dimostrato all'epoca della richiesta del titolo la titolarità del diritto di proprietà o altro diritto idoneo, avendo solo di recente maturato il possesso ventennale ad usucapionem.Con ordinanza n. 923/2010, non appellata, questa Sezione accoglieva l'istanza cautelare di sospensiva, dando particolare rilievo, pur nella sommarietà della cognizione, alla violazione del principio di affidamento consolidatosi a seguito della formazione delle DIA di che trattasiAll'udienza pubblica del 24 novembre 2011 la causa veniva trattenuta per la decisione.Il ricorso è fondato e merita accoglimento.A seguito del giudicato di cui alla sentenza n. 2096 del 17 settembre 2009 di questo Tribunale, l'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità comunale in merito agli interventi assentiti a seguito delle DIA del 7 giugno 1999 e 21 marzo 2000 veniva palesemente conformato, imponendo la preventiva rimozione in autotutela dei titoli taciti, a tutela dell'affidamento consolidatosi in capo al ricorrente, senza invero pronunciarsi sulla abusività sostanziale degli interventi, e facendo salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione, vale a dire il riesercizio del potere repressivo-sanzionatorio.Ciò d'altronde nell'ottica della tutela dell'interesse pubblico alla repressione dell'abusivismo edilizio, poiché nel caso di presentazione di una DIA (oggi SCIA in seguito al d.l. 31 maggio 2010 n. 78) il decorso del termine assegnato all'Amministrazione per l'adozione dei provvedimenti inibitori ai sensi dell'art. 23 d.p.r. n. 380 del 2001 non comporta che l'attività del privato, se difforme dal paradigma normativo, possa considerarsi lecitamente effettuata, potendo il provvedimento implicitamente formatosi per effetto dell'inerzia dell'amministrazione essere oggetto di interventi di annullamento d'ufficio o di revoca quali esplicazione sia dei poteri di vigilanza edilizia, sia - più in generale - di autotutela, che permangono in capo alla p.a. ed il cui esercizio va contemperato con il rispetto dei principi di lealtà e certezza dei rapporti giuridici (ex multis Consiglio di Stato IV 12 marzo 2009 n. 1474, T.A.R. Emilia Romagna Bologna II 27 maggio 2009, n. 855). Sul punto, il giudicato ha ritenuto di assegnare al silenzio serbato dal Comune nei confronti delle DIA valore legale tipico di assenso, aderendo implicitamente alla (controversa) tesi della natura provvedimentale della DIA, di recente smentita in via autentica dallo stesso legislatore con l'entrata in vigore del d.l. 13 agosto 2011 n. 138, non applicabile alla fattispecie ratione temporis.Se pertanto quanto esposto conduce all'agevole esclusione della denunziata nullità dei provvedimenti impugnati ex art 21-septies l.241/90 per violazione del giudicato, è altrettanto evidente il preciso vincolo conformativo ivi derivante, teso ad imporre al Comune resistente il preventivo esercizio del potere di annullamento in ordine alle DIA presentate dal ricorrente, secondo le disposizioni di cui all'art 21-nonies della legge generale sul procedimento.Ritiene il Collegio, in accoglimento della terza censura, che i provvedimenti impugnati denotino evidente cattivo uso del potere di autotutela con funzione di riesame delineato dall'art 21-nonies.Come noto, a seguito dell'entrata in vigore dell'art 21-nonies l. 241/90 per effetto della novella l. 15/2005, di recepimento di diffuso orientamento giurisprudenziale, l'annullamento d'ufficio presuppone una congrua motivazione sull'interesse pubblico attuale e concreto posto a sostegno dell'esercizio discrezionale dei poteri di autotutela, con adeguata ponderazione comparativa, che tenga anche conto dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni che su di esso si sono consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito (ex multis Consiglio Stato, sez. IV, 21 dicembre 2009, n. 8529, id. sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8291).L'art 21-nonies nel prevedere il limite temporale del "termine ragionevole" ha dato vita ad un parametro indeterminato ed elastico - a differenza di altre fattispecie tipiche di annullamento codificate da norme speciali quali l'art 1 c. 136 l. 311/2004 - finendo così per lasciare all'interprete il compito di individuarlo in concreto, in considerazione del grado di complessità degli interessi coinvolti e del relativo consolidamento, secondo il parametro costituzionale (art. 3 Cost.) di ragionevolezza (T.A.R. Puglia Bari sez. III, 11 novembre 2011, n. 1704)Ritiene la difesa comunale che tali consolidati arresti non possano valere nella materia edilizia, laddove l'annullamento di titoli abilitativi preordinato alla repressione degli abusi è espressione di attività strettamente vincolata, non soggetta a termini potendo intervenire anche a notevole distanza di tempo, né comportante la necessità di alcuna ponderazione e motivazione in ordine all'interesse pubblico perseguito.Non ignora il Collegio che le suddette argomentazioni trovino un robusto riferimento in seno alla giurisprudenza sia di prime cure che del giudice d'appello (ex plurimis T.A.R. Veneto sez. II 13 marzo 2008 n. 605, T.A.R. Puglia Lecce 8 aprile 2010 n. 907, T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, 1 settembre 2006 n. 1729, Consiglio Stato, sez. IV, 16 aprile 2010, n. 2160)In particolare viene evidenziato il carattere permanente degli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica, potendo il potere sanzionatorio anche in forma ripristinatoria essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo, reprimendo l'Amministrazione una situazione antigiuridica contestualmente contra jus, ancora sussistente (Consiglio Stato, sez. IV, 16 aprile 2010, n. 2160.A dire il vero, l'orientamento suesposto, pur se prevalente, non è oggi affatto pacifico, dal momento che anche in materia edilizia la più recente giurisprudenza non ha mancato di contemperare il pur rilevante potere repressivo con il consolidarsi di posizioni di affidamento meritevoli di tutela per effetto del protrarsi dell'inerzia dell'Amministrazione, in relazione alla quale l'esercizio del potere repressivo è subordinato ad un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all'entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 24 maggio 2010, n. 8343, T.A.R. Toscana Firenze sez. III 30 luglio 2010, n. 3268, T.A.R. Piemonte sez. I 16 luglio 2010, n. 3131).Ritiene il Collegio preferibile, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, tale seconda tesi. Infatti, se in generale la sanzione demolitoria o pecuniaria è collegata alla mera abusività dell'opera e non necessita di ulteriore motivazione, tuttavia allorquando, come nella fattispecie, sia trascorso un notevole lasso di tempo (circa dieci anni) tra la commissione dell'abuso e la risposta sanzionatoria, non può non considerarsi l'affidamento medio tempore maturato, particolarmente qualificato laddove vi siano provvedimenti anche taciti con valore di assenso, o comunque si siano perfezionati gli effetti previsti dalla legge per l'esercizio legittimo di una determinata attività. Ciò tanto più se si considera la diretta rilevanza comunitaria del principio del legittimo affidamento - richiamato dall'art 1 l. 241/90 e s.m. - e costantemente applicato dalla Corte di Giustizia europea.Nella fattispecie per cui è causa non può non rilevare il Collegio la sussistenza di un affidamento qualificato e meritevole di tutela, avendo l'odierno ricorrente presentato ben tre DIA inerenti le opere controverse, peraltro di modesta entità, trattandosi di interventi complessivamente di non rilevante impatto sul territorio.Orbene, con il provvedimento prot 8830 del 24 agosto 2010 qui impugnato, il Comune resistente non ha minimamente ponderato l'interesse del ricorrente al mantenimento delle posizioni consolitatesi e del conseguente affidamento derivante dal protrarsi della propria inerzia nell'esercizio del pur configurabile potere repressivo, in spregio oltre che al paradigma normativo di riferimento, agli stessi criteri conformativi di cui al giudicato.A diverse conclusioni non ritiene di poter giungere il Collegio nemmeno sulla base della evidenziata non coincidenza tra le opere oggetto delle DIA e quelle sanzionate con l'ingiunzione a demolire. Infatti, la pur parziale divergenza riscontrabile sulla base delle DIA depositate in giudizio non elide comunque il profilo dell'affidamento, in relazione al tempo trascorso e alla tipologia delle opere, in adesione all'orientamento giurisprudenziale citato in motivazione, causa il protrarsi dell'inerzia dell'Amministrazione nell'esercizio del potere repressivo.Per i suesposti motivi il ricorso va accolto per l'assorbente fondatezza dei terzi motivi di gravame, con l'effetto di annullare il provvedimento prot. 8830/2010 nonché in via derivata l'ordinanza di demolizione n. 7/2010 parimenti impugnata.Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.Spese compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:IL PRESIDENTEPietro MoreaL'ESTENSOREPaolo AmovilliIL REFERENDARIOFrancesca PetruccianiDepositata in Segreteria il 15 dicembre 2011(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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