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Realizzazione di impianti fotovoltaici: dalla d.i.a. all'autorizzazione unica
N. 3/2012 Reg. Prov. Coll.N. 20 Reg. Ric.ANNO 2011REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 20 del 2011, proposto da E. D. e G. S., rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Fregni, con domicilio eletto presso l'avv. Maurizio Palladini in Parma, vicolo dei Mulini 6;controIl Comune di Fidenza, non costituito in giudizio;la Provincia di Parma, non costituita in giudizio;per l'annullamentodella nota in data 05.11.2011 prot. n. 24650 del Comune di Fidenza;di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso.Visti il ricorso e i relativi allegati;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2011 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTO E DIRITTOCon il ricorso in epigrafe, i signori E. D. e G. S. espongono di avere presentato in data 31.08.2010 al Comune di Fidenza una denuncia di inizio attività per l'installazione di un impianto fotovoltaico a terra.Con il provvedimento impugnato, il Comune di Fidenza ha comunicato ai ricorrenti che per il progetto presentato, in base a quanto previsto dal decreto ministeriale 10 settembre 2010 per i procedimenti in corso, ai punti 18.4 e 18.5, la possibilità di realizzare l'impianto è data previo ottenimento della autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/83 per cui è competente la Provincia di Parma.In effetti, in data 10.09.2010 è stato emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico dettante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", con il quale è stato stabilito che questo genere di impianti è assoggettato ad "autorizzazione unica" ai sensi del d.lgs. n. 387/2003, non più a d.i.a. e che la domanda deve essere presentata alla Provincia competente e non al Comune.Il D.M. è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18/09/2010 che stabilisce, all'art. 1 che: "Le linee guida in allegato entrano in vigore nel decimo quinto giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale", vale a dire il 03.10.2010.Con il ricorso i ricorrenti sostengono che l'atto impugnato viola i punti 18.4 e 18.5 del D.M. 10/09/2010 e il principio di legalità; è, inoltre, viziato per eccesso di potere, per ingiustificato aggravio del procedimento,per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990, nonché degli gli artt. 19 e 21 nonies della legge citata; ritengono altresì che sia viziato per illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione.In particolare, la questione posta dai ricorrenti riguarda l'applicabilità del citato D.M. ai procedimenti in corso: secondo i ricorrenti sarebbe chiaramente deducibile dai punti 18.4 e 18.5. che le linee guida non si applicano ai procedimenti già conclusi, quale è quello dei ricorrenti; inoltre non si applicherebbero neppure ai procedimenti ancora in corso al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore delle linee guida, che andrebbero anch'essi conclusi ai sensi della normativa previgente.Venendo al procedimento in questione, i ricorrenti sostengono che esso si è concluso nei 30 giorni successivi alla presentazione della D.I.A., mentre il D.M. è entrato in vigore successivamente (in data 3.10.2010, cioè il 15^ giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), quindi i 90 giorni dalla data di entrata in vigore scadrebbero in una data ancora posteriore ossia il 1.1.2011.Il provvedimento comunale non potrebbe riaprire un procedimento già concluso e tutt'al più potrebbe configurarsi come un provvedimento in autotutela, di cui tuttavia non ha le sembianze e per il quale non sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 19, comma 4 della legge 241/1990 (presenza di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare tali interessi mediante conformazione dell'attività di privati alla normativa vigente).L'amministrazione, inoltre, non avrebbe dato dimostrazione di aver seguito i canoni prescritti per i provvedimenti in autotutela dagli art. 21 quinquies e 21 nonies L. 241/1990.In via subordinata, i ricorrenti sostengono esservi stata la violazione dell'art. 7 della legge 241/1990, sempre nell'ipotesi in cui si volesse accedere alla ricostruzione dell'atto impugnato come di un provvedimento in autotutela.Le amministrazioni evocate in giudizio non si sono costituite a mezzo di difesa tecnica, ma hanno prodotto memorie spontanee.Alla camera di consiglio del 09.02.2011 il Collegio ha ritenuto di fissare la trattazione del merito del ricorso, opinando che l'individuazione della normativa applicabile al momento del perfezionarsi della D.I.A. richiedeva un approfondimento incompatibile con la sommarietà della fase cautelare.Alla pubblica udienza del 23 novembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.Il ricorso verte sulla questione dell'applicabilità delle Linee guida recate dal D.M. del Ministro dello sviluppo economico del 06.08.2010, che, nell'abrogare il comma 7 dell'art. 5 del D.M. 19.02.2007, ha ricondotto alla procedura autorizzatoria da istruirsi presso la Provincia l'iter per la approvazione dei progetti di impianti fotovoltaici a terra al di sotto di 1 megawatt di picco (1MWp), in luogo della denunzia di inizio attività prevista dagli artt. 22 e 23 del d.P.R. 06.06.2001 n. 380 da presentarsi al Comune territorialmente competente.Il mutamento di disciplina è stato originato dalla decisione della Corte Costituzionale n. 119 del 26 marzo 2010, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità della legge regionale della Puglia 31/2008, che aveva innalzato la soglia di potenza degli impianti entro la quale era possibile utilizzare lo strumento autorizzatorio della D.I.A.; la decisione è stata seguita da altre analoghe dello stesso Giudice delle leggi, con riferimento a leggi regionali che avevano inciso sul limite dei 20 Kw.Il legislatore, dovendo tenere conto delle sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale e chiamato a regolare le situazioni transitorie e i rapporti non esauriti ha emanato il D.L. 08.07.2010 n. 105, che, all'articolo 1 quater ha previsto che "sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."Occorre pertanto verificare se in base alla normativa vigente, l'impianto dei ricorrenti fosse da sottoporre ad autorizzazione unica ovvero a D.I.A.I ricorrenti hanno presentato la domanda per la realizzazione dell'impianto il 31.08.2010, data in cui era già entrato in vigore il citato articolo del D.L. 08.07.2010 n. 105.La condizione per la quale è fatta salva la D.I.A. presentata è, in base alla norma citata, che gli impianti siano entrati in funzione entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge e che le denunzie di inizio attività siano state presentate almeno 30 giorni prima del 19.08.2010 (data di entrata in vigore del D.L. citato). Come detto, la disposizione transitoria ha la funzione di disciplinare, per le situazioni già definite o in via di avanzata definizione, il periodo intercorrente tra il passaggio dal regime della D.I.A. a quello del ripristino della autorizzazione unica.L'impianto dei ricorrenti non versava nelle condizioni richiamate dalla disposizione transitoria per continuare a essere regolato dal regime procedurale della D.I.A., visto che la data di inizio dei lavori indicata nella denunzia è il 15 novembre 2010 e i ricorrenti non adducono elementi comprovanti la realizzazione dell'impianto a quella data, non rilevando il decorso dei trenta giorni dalla D.I.A. bensì la realizzazione dell'impianto.In aggiunta a ciò, non si è verificata la condizione della conformità alle disposizioni regionali, in quanto la Regione Emilia-Romagna non ha legiferato in proposito e pertanto si applica la disciplina statale di riferimento, ossia il d.lgs. 387/2003, che assoggetta la realizzazione di impianti di potenza nominale fino a 20 Kw all'ottenimento di un'autorizzazione unica.Conseguentemente il primo, centrale, motivo di ricorso è infondato.Sotto un secondo profilo, i ricorrenti lamentano la circostanza che il Comune di Fidenza avrebbe, tutt'al più, dovuto emanare un atto in autotutela dando conto delle ragioni e degli elementi di cui agli artt. 21 quinquies e 21 nonies L. 241/1990, elementi che non sono presenti nella impugnata nota.La censura è infondata in quanto la comunicazione impugnata è stata emanata non a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico ovvero per una illegittimità di atti amministrativi precedentemente assunti bensì per il "factum principis" determinato dal mutamento della situazione normativa a seguito dell'adeguamento del Legislatore alle ricordate sentenze della Corte Costituzionale.Inoltre, sembra ragionevole attendersi che l'ente locale agisca in autotutela rispetto alla D.I.A. quando i lavori sono in fase di avanzata realizzazione e l'azione dell'ente locale potrebbe dare luogo a gravi pregiudizi per i titolari (che comunque devono avere agito in buona fede al momento di perfezionamento della D.I.A), elementi questi che non si sono verificati nel caso sottoposto all'attenzione: la comunicazione effettuata dal Comune circa la necessità dell'autorizzazione unica non avrebbe pertanto dovuto recare gli elementi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies della L. 241/1990, tipici degli atti in autotutela.In relazione alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, pare evidente che, poiché il Comune di Fidenza si è limitato a comunicare l'assoggettamento del progetto dei ricorrenti alle nuove disposizioni di legge, l'adempimento di cui all'art. 7 l. 241/1990 non avrebbe sortito effetti in ordine all'evoluzione procedimentale.Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.Le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione della peculiarità del caso.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.Spese compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso, in Parma, nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:IL PRESIDENTEMario ArosioL'ESTENSOREEmanuela LoriaIL CONSIGLIEREItalo CasoDepositata in Segreteria il 9 gennaio 2012(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)Il c.d. "patentino" per la vendita di generi di monopolio: quando, come e perchè...
N. 2/2012 Reg. Prov. Coll.N. 191 Reg. Ric.ANNO 2011REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 191 del 2011, proposto da:M. P., rappresentata e difesa dall'avv. Emilio Mattei, con domicilio eletto presso l'avv. Luigi Giacomo Scassellati Sforzolini in Perugia, piazza Danti, 28;controUfficio Regionale Toscana Umbria della Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato- Sezione di Perugia; Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato; Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Perugia, via degli Offici, 14;nei confronti diV. T., S. P.;per l'annullamentoprovvedimento del 15.2.2011 p.n. 6570 (rigetto istanza finalizzata al rilascio del patentino per la vendita di prodotti di monopolio).Visti il ricorso e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio di Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2011 il dott. Cesare Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTONella qualità di titolare dell'esercizio bar caffè "...omissis..."' in Umbertide, la sig.ra M. P. ha richiesto in data 25 gennaio 2010 all'Ufficio Regionale dei Monopoli di Stato Toscana e Umbria, Sezione di Perugia, il rilascio del patentino per la vendita dei generi di monopolio.Rappresentava, al proposito, che la rivendita più vicina (la rivendita n. ...omissis...) era ubicata in Umbertide, via ...omissis..., era dotata di distributore automatico ed era posta a ml. 307 dal proprio esercizio commerciale, con apertura quotidiana dalle ore 6,00 alle ore 24,00.Con nota prot. n. 47500, dal 16 novembre 2010, l'Amministrazione autonoma comunicava alla richiedente che l'istanza non poteva essere accolta in quanto la zona al momento era servita dalla rivendita n. 31, allocata a meno di 300 metri, munita di distributore automatico di sigarette che garantisce la distribuzione e vendita dei tabacchi anche negli orari di chiusura delle privative.L'Amministrazione soggiungeva che i menzionati punti vendita, supportati dal distributore automatico, garantiscono una erogazione costante del servizio: il rilascio della richiesta autorizzazione, non ampliando in maniera significativa il servizio di vendita avrebbe costituito una duplicazione non consentita dei punti vendita, provocando notevole squilibrio nell'assetto distributivo.Con comunicazione del 26 novembre 2010, la sig.ra P. replicava che il tragitto da considerare in maniera idonea a garantire la pubblica incolumità (perché conforme alla segnaletica e alle strisce pedonali) fra il proprio esercizio e la rivendita n. 31 era di 307 ml. e non a meno di 300 ml. e che il proprio esercizio garantisce una inequivocabile edivsione della preesistente struttura di vendita per gli orari di apertura asserviti e per il flusso di clientela.Ciononostante la richiesta è stata rigettata con il provvedimento prot.n. 6750 del 15 febbraio 2011, sull'assunto che l'edivsione abitativa e commerciale della zona era stata già riconosciuta con l'istituzione della rivendita ordinaria n. 39 nelle immediate adiacenze del locale proposto e a breve distanza dalla privativa n. 31, provvista di distributore automatico che fornisce servizio continuativo nell'arco delle 24 ore.Con una serie di censure articolate si denuncia la violazione degli artt. 19 e 23, L.n. 1293/1957, dell'art. 54 D.P.R. n. 1074/1958 e delle circolari n. 375 UDG in data 1/8/2005, n. 04/63406 del 25/9/2001, e della circolare n. 04/64713 del 28/11/2001, in relazione ai criteri in materia di rilascio di patentini per quanto attiene alla distanza con la rivendita più vicina.La ricorrente ha presentato memoria ed ha prodotto ulteriori documenti.L'Avvocatura dello Stato costituitasi in giudizio ha contestato l'applicazione della circolare n. 375 UDG del 1^ agosto 2005 in quanto integrativa e non abrogativa delle precedenti: rimane fermo il divieto di rilascio del patentino in presenza di distributore automatico a distanza inferiore da quella minima prevista nella specie di 300 metri dalla rivendita n. 31.DIRITTONella memoria in data 25 maggio 2011, l'Avvocatura dello Stato sostiene che la circolare n. 375 UDG del 1^ agosto 2005 non avrebbe superato le precedenti sul divieto di rilascio del patentino alla distanza di meno di trecento metri e alla presenza di un distributore automatico.Secondo l'amministrazione, il limite di distanza di cento metri, previsto dalla suddetta circolare, è infatti applicabile qualora la rivendita più vicina sia priva di distributore automatico in modo da soddisfare comunque all'esigenza di ampliamento dell'offerta durante le ore di chiusura della rivendita a mezzo del distributore meccanico.Sempre secondo l'Avvocatura, il riferimento fondamentale sull'attività inerente la rete distributiva rimane quindi la circolare 04/63046 del 25 settembre 2001 che fissa la distanza minima in trecento metri: rispetto ad essa la circolare n. 375/UDG/2005 fissa criteri ancor più restrittivi, escludendo la possibilità di rilascio del patentino nei locali ubicati a distanza inferiore ai cento metri anche nelle ipotesi in cui il locale del richiedente sia rappresentato da un bar in possesso di adeguate strutture per l'intrattenimento della clientela.La tesi dell'Amministrazione è da disattendere, avuto riguardo all'indirizzo dell'adìto tribunale espresso nella decisione n. 444/2010 del 31 agosto 2010.In detta sede è stato affermato che l'Amministrazione dei Monopoli, nel valutare le domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita dei tabacchi, deve essenzialmente avere riguardo: a) all'interesse pubblico alla tutela della concorrenza e dei consumatori, i quali traggono evidenti benefici dall'esistenza di una rete di vendita capillare e comodamente accessibile, strutturata su orari e modalità di offerta al pubblico differenziati; b) all'interesse pubblico alla massimizzazione degli introiti finanziari della stessa Amministrazione. Di fronte a detti interessi ed alla stessa tutela della libertà di iniziativa economica privata, è secondario l'interesse a salvaguardare la stabilità della rete di vendita, mediante la fissazione di presupposti e limiti che condizionino l'apertura di nuovi punti vendita. Nella società contemporanea, la garanzia dell'erogazione del servizio sembra infatti assicurata dalla diffusione degli esercizi commerciali e nell'ambito delle opportunità di aggregazione sociale.In questa prospettiva, il "patentino" svolge una funzione integrativa e sussidiaria della normale rete formata dalle rivendite, ed il rilascio di esso deve essere valutato alla luce dell'utilità che potrebbe apportare al servizio, per fronteggiare con un'offerta più comoda una domanda potenzialmente già presente nella zona d'intervento. Tanto si desume dalla giurisprudenza formatasi nel corso degli anni sull'interpretazione delle circolari applicative emanate dai Monopoli, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento di cui al d.P.R. 1074/1958, per stabilire i predetti presupposti e limiti; vale a dire, per assicurare il concreto e corretto esercizio del potere discrezionale, nel rispetto dei principi costituzionali fissati dall'articolo 97 della Costituzione ed al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi in gioco (cfr. Cons. Stato, IV, 22 giugno 2006, n. 3965; 9 novembre 2005, n. 6242; 10 luglio 1986, n. 834; vedi anche, 14 ottobre 2008, 4982).Tanto basta a respingere le difese dell'Avvocatura incentrate sull'inesistenza dei presupposti per il rilascio del patentino parametrati sulle circolari n. 04/63406 in data 25 settembre 2001 e n. 04/64713 in data 28 novembre 2001, in presenza di una rivendita con distributore automatico di sigarette posto al di sotto della distanza minima di 300 metri.Conformemente all'indirizzo del Tribunale, va confermata l'applicazione della circolare prot. 375/UDG in data 1 agosto 2005, invocata dalla ricorrente. Questa, infatti, ha ad oggetto la "Nuova regolamentazione delle procedure di rilascio, rinnovo e voltura dei patentini", e (pur prendendo spunto da un'occasione particolare, quale l'introduzione della normativa antifumo) concerne "i nuovi sottostanti indirizzi, per la valutazione della effettiva necessità di integrare la rete primaria, costituita dalle rivendite, che dovranno essere rispettati nella fase di rilascio, rinnovo e voltura dei patentini".Innovando i criteri precedentemente vigenti, la circolare prevede unicamente che "Per il rilascio non sarà più presa in considerazione la presenza nel locale della sala di intrattenimento in quanto scarsamente compatibile con le predette norme antifumo, ma si farà esclusivo riferimento alla effettiva rilevanza, collocazione e frequentazione dello stesso. Si eviterà, tuttavia, di procedere al rilascio di patentini in locali ubicati ad una distanza inferiore a metri 100 dalla rivendita più vicina".Diversamente da quanto assume l'Avvocatura dello Stato, la circolare prot. 375/UDG del 1^ agosto 2005 introduce un criterio di distanza minima, evidentemente incompatibile con l'applicazione di quelli (più articolati, ma comunque basati sulla distanza) previsti dalle precedenti circolari, che funziona come limite oggettivo all'esercizio di una valutazione discrezionale che deve riguardare la "rilevanza, collocazione e frequentazione" del locale.Vale a dire, la potenzialità di dar luogo ad una integrazione della rete di vendita, e non ad una duplicazione dei punti vendita. Prospettiva questa che coincide con quella indicata dalla giurisprudenza sopra ricordata, che, risulta coerente con i principi costituzionali.Rimane pertanto accolta la censura in esame nella parte in cui denuncia l'illegittimità del diniego in ragione della presenza di un distributore automatico presso la rivendita n. 31 di Umbertide, posto a distanza inferiore ai trecento metri dall'esercizio della ricorrente.In disparte la questione della corretta individuazione della rivendita n. 31 come la rivendita più vicina all'esercizio della ricorrente, in presenza dell'istituzione della nuova rivendita n. 39 non dotata di distributore automatico, resta insuperata la contestazione della ricorrente circa il criterio di calcolo della distanza minima. Dalla documentazione in atti risulta che la distanza dall'esercizio dalla ricorrente della rivendita n. 31 (dotata di distributore automatico) è pari a trecentosette metri: tanto si attesta nella nota prot. n. 18640/2009 in data 31 ottobre 2009 del tecnico del Comune di Umbertide.A fronte dell'espressa attestazione del Comune che, nel valutare la distanza, ha tenuto conto dell'attraversamento servito da strisce pedonali, è del tutto irrilevante quanto si riporta nella nota 26 settembre 2008 dalla Federazione italiana Tabaccai, dove la distanza rispetto alla rivendita n. 31 è indicata in centottantasette metri e quanto si afferma nel sopralluogo 30/4/2009 dall'AAMS, dove la misurazione con rotella indica una distanza fra i due esercizi in metri duecentoventi, considerando il passaggio pedonale più breve.Il percorso è stato infatti calcolato ritenendo possibile l'attraversamento di fronte alla rivendita anche in mancanza di strisce pedonali perché all'apparenza sicuro per i pedoni. In tema di misurazione di distanza tra rivendite di generi di monopolio, il principio prevalente nella giurisprudenza amministrativa è che la distanza va calcolata sulla base del percorso pedonale minimo determinato col rispetto delle norme del codice della strada avuto riguardo all'attraversamento regolato dalle strisce pedonali secondo quanto disposto nel comma 2 dell'art. 190 cod. strada (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 04/05/2005, n. 1918). Detta giurisprudenza trova conforto in quella del giudice ordinario secondo la quale il pedone che si accinga ad attraversare la strada sulle strisce pedonali non è tenuto, alla stregua dell'ordinaria diligenza, a verificare se i conducenti in transito mostrino o meno l'intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare, potendo egli fare ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti (Cass. civile, sez. III, 30/09/2009, n. 20949) e l'eventuale comportamento colposo del pedone, per non avere questi fatto uso delle strisce pedonali, può essere valutato ai fini civilistici del risarcimento del danno (Cass. penale, sez. IV, 13/10/2010, n. 41554).Il ricorso deve conclusivamente essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato.Le spese seguono la soccombenzaP. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie, con conseguente annullamento del provvedimento di aggiudicazione impugnato.Condanna l'amministrazione intimata alle spese del presente giudizio che liquida nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), in favore della ricorrente:Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:IL PRESIDENTE-ESTENSORECesare LambertiIL CONSIGLIERECarlo Luigi CardoniIL CONSIGLIEREPierfrancesco UngariDepositata in Segreteria il 13 gennaio 2012(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)Ancora sulle interdittive antimafia
Ultimo aggiornamento Giovedì 12 Maggio 2016 11:24N. 01846/2016REG.PROV.COLL.N. 01547/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 1547 del 2016, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, U.T.G. – Prefettura di Caserta, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;contro
La signora Nic. Sant., in proprio e nella qualità di amministratrice unica della s.r.l. «Il Buongustaio», parti appellate entrambe non costituite;
nei confronti di
La s.r.l. Tara, appellata non costituita;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sez. I, n. 5310/2015, resa tra le parti, concernente la revoca dell’affidamento in economia del servizio di gestione mensa per il personale delle Forze di Polizia, a seguito di informativa antimafia;
visti il ricorso e i relativi allegati;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016 il Cons. Massimiliano Noccelli e udito per il Ministero appellante l’Avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia;
designati il Presidente e il Relatore come coestensori della sentenza nella sua integralità;
sentito il solo Ministero appellante, comparso, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
1. Col ricorso di primo grado n. 511 del 2015, le odierne appellate, Nic. Sant., in proprio, e la s.r.l. «Il Buongustaio», hanno impugnato avanti al T.A.R. per la Campania la revoca dell’affidamento provvisorio in economia di una fornitura di vitto alla Sottosezione della Polizia Ferrovaria di Villa Literno, già disposto in favore della s.r.l. «Il Buongustaio», con la conseguente aggiudicazione della gara alla seconda partecipante alla stessa gara Hotel “La Perla”, gestito dalla s.r.l. Tara, nonché la presupposta informativa antimafia emessa a carico della stessa società dalla Prefettura di Caserta il 31 marzo 2014.
1.1. Le ricorrenti, sostenendo che l’informativa si sarebbe basata «solo sui legami familiari» del precedente amministratore, Umb. D.San., con il padre Mic. D.San., ritenuto organico ad una associazione criminale di stampo camorristico, hanno chiesto, previa sospensione, l’annullamento degli atti impugnati, con la conseguente aggiudicazione della gara in favore della s.r.l. «Il Buongustaio».
1.2. Nel primo grado di giudizio, si è costituita l’Amministrazione per resistere al ricorso.
1.3. Con l’ordinanza n. 506 dell’11 marzo 2015, il T.A.R. ha sospeso, in via cautelare, l’efficacia dei provvedimenti impugnati.
1.4. L’ordinanza è stata confermata da questo Consiglio, in sede di appello cautelare, con l’ordinanza n. 2430 del 5 giugno 2015.
1.5. Con il successivo provvedimento del 14 luglio 2015, la Prefettura di Caserta ha emesso una seconda informativa antimafia, impugnata con motivi aggiunti dalle ricorrenti, che ne hanno chiesto l’annullamento, con il consequenziale risarcimento dei danni.
1.6. Il T.A.R. per la Campania, con la sentenza n. 5310 del 16 novembre 2015, ha accolto il ricorso ed i motivi aggiunti, ha annullato tutti gli atti impugnati e ha disposto il risarcimento in forma specifica a favore della s.r.l. «Il Buongustaio» mediante l’affidamento del servizio per il periodo di 12 mesi originariamente previsto, previa declaratoria di inefficacia del contratto stipulato con il controinteressato Hotel “La Perla”.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero dell’Interno, chiedendone, previa sospensione, la riforma.
2.1. Non si sono costituite in giudizio le altre parti (le ricorrenti originarie e la controinteressata s.r.l. Tara).
2.2. Nella camera di consiglio del 31 marzo 2016, il Collegio, ritenuto di poter decidere la controversia anche nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e sentito l’Avvocato dello Stato, ha trattenuto la causa in decisione.
3. L’appello del Ministero è fondato e va accolto.
3.1. La sentenza impugnata ha annullato l’interdittiva antimafia emessa il 31 marzo 2014, poiché ha considerato insufficiente il solo legame familiare del Um. D.San.s, fino a tempi recenti amministratore della s.r.l. «Il Buongustaio». (unitamente alla signora Nic. San. alla quale ha ceduto la sua quota), con il padre Mic. D.San., ritenuto soggetto affiliato al clan dei Casalesi.
3.2. Il T.A.R. per la Campania ha ritenuto, poi, che anche la motivazione del secondo provvedimento prefettizio – adottato il 14 luglio 2015 in sede di esecuzione della misura cautelare e impugnato con motivi aggiunti – sarebbe insufficiente, perché, testualmente, «la logica impone di ritenere che, se la presenza di una determinata persona in una società non può giustificare l’interdizione antimafia nei confronti di tale impresa, neppure l’abbandono dell’attività di impresa da parte della stessa persona potrebbe giustificare la reiterazione di un provvedimento interdittivo antimafia» (p. 6 della sentenza del TAR).
4. Ritiene il Collegio che la sentenza impugnata vada riformata, in accoglimento dell’appello proposto dal Ministero dell’Interno, con il conseguente rigetto del ricorso originario e dei motivi aggiunti.
4.1. L’informativa antimafia, ai sensi degli art. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d. lgs. 159/2011, presuppone «concreti elementi da cui risulti che l’attività d’impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata».
4.2. Per quanto riguarda la ratio dell’istituto della interdittiva antimafia, va premesso che si tratta di una misura volta – ad un tempo - alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica Amministrazione: nella sostanza, l’interdittiva antimafia comporta che il Prefetto escluda che un imprenditore – pur dotato di adeguati mezzi economici e di una adeguata organizzazione – meriti la fiducia delle Istituzioni (vale a dire che risulti «affidabile») e possa essere titolare di rapporti contrattuali con le pubbliche Amministrazioni o degli altri titoli abilitativi, individuati dalla legge.
4.3. Il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d. lgs. n. 159 del 2011 – come già avevano disposto l’art. 4 del d.lg. 8 agosto 1994, n. 490, e il d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 – ha tipizzato un istituto mediante il quale, con un provvedimento costitutivo, si constata una obiettiva ragione di insussistenza della perdurante «fiducia sulla affidabilità e sulla moralità dell’imprenditore», che deve costantemente esservi nei rapporti contrattuali di cui sia parte una amministrazione (e di per sé rilevante per ogni contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 1674 c.c.) ovvero comunque deve sussistere, affinché l’imprenditore risulti meritevole di conseguire un titolo abilitativo, ovvero di conservarne gli effetti.
4.4. Nell’attribuire il relativo potere ad un organo periferico del Ministero dell’Interno e nel prevedere il dovere di tutte le altre Amministrazioni di emanare i relativi atti consequenziali, il legislatore ha tenuto conto sia delle competenze generali delle Prefetture in ordine alla gestione dell’ordine pubblico ed al coordinamento delle Forze dell’ordine, sia dell’esigenza che non sia ciascuna singola Amministrazione – di per sé non avente i necessari mezzi ed esperienze – a porre in essere le relative complesse attività istruttorie e ad emanare singoli provvedimenti ad hoc sulla perdurante sussistenza o meno del «rapporto di fiducia».
4.4.1. Un singolo provvedimento ad hoc – avente per oggetto un solo «rapporto» – rischierebbe, infatti, anche di porsi in contrasto con provvedimenti di altre Amministrazioni che intrattengano rapporti con il medesimo imprenditore.
4.5. Osserva il Collegio che – sia in sede amministrativa che in sede giurisdizionale – rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento: una visione ‘parcellizzata’ di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua rilevanza nel suo legame sistematico con gli altri.
4.6. Quanto alla motivazione della informativa, essa:
a) deve «scendere nel concreto», e cioè indicare gli elementi di fatto posti a base delle relative valutazioni;
b) deve indicare le ragioni in base alle quali gli elementi emersi nel corso del procedimento siano tali da indurre a concludere in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti e, dunque, in ordine alla «perdita di fiducia», nel senso sopra chiarito dell’affidabilità, che le Istituzioni nutrono nei confronti dell’imprenditore.
4.7. Qualora i fatti valutati risultino chiari ed evidenti o quanto meno altamente plausibili (ad es. perché risultanti da articolati provvedimenti dell’Autorità giudiziaria o da relazioni ben fatte nel corso del procedimento), il provvedimento prefettizio – che in tali casi assume quasi un carattere vincolato, nell’ottica del legislatore – si può anche limitare a rimarcare la loro sussistenza, provvedendo di conseguenza.
4.8. Ove invece i fatti emersi nel corso del procedimento risultino in qualche modo marcatamente opinabili, e si debbano effettuare collegamenti e valutazioni, il provvedimento prefettizio deve motivatamente specificare quali elementi ritenga rilevanti e come essi si leghino tra loro.
4.9. In altri termini, se gli atti richiamati nel provvedimento prefettizio – emessi da organi giudiziari o amministrativi – già contengono specifiche valutazioni degli elementi emersi, il provvedimento prefettizio si può intendere sufficientemente motivato per relationem, anche se fa ad essi riferimento.
4.10. Viceversa, se gli atti richiamati contengono una sommatoria di elementi eterogenei non ancora unitariamente considerati (ad es., perché si sono susseguite relazioni delle Forze dell’ordine indicanti meri dati di fatto), spetta al provvedimento prefettizio valutare tali elementi eterogenei.
4.11. In materia, non rilevano formalismi linguistici, non occorrendo l’utilizzo di una terminologia tecnico-giuridica nelle relazioni redatte dalle Forze dell’ordine, chiamate al delicato compito di controllo del territorio.
4.12. È condizione necessaria e sufficiente, invece, l’effettiva sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e basta una ragionevole valutazione – pur priva di formule sacramentali – del contenuto obiettivo delle risultanze acquisite, che può anche evidenziare, se del caso, la condivisione delle conclusioni già in precedenza esplicitate nel corso del procedimento.
4.13. Quand’anche il provvedimento prefettizio contenga una motivazione poco curata e scarna (che, cioè, si sia limitata ad elencare o a richiamare le risultanze procedimentali, senza alcuna rielaborazione concettuale), profili di eccesso di potere possono risultare effettivamente sussistenti solo se, a loro volta, anche gli atti del procedimento non siano congruenti e siano carenti di effettivi contenuti, frettolosi o immotivati e, sostanzialmente, non sindacabili nemmeno nel loro valore indiziario.
4.14. Profili di inadeguatezza della valutazione vanno esclusi se – mediante una tale motivazione per relationem – negli atti risultino richiamate, in altri termini, le effettive ragioni sostanziali poste a base del provvedimento prefettizio.
4.15. Al contrario, se gli atti del procedimento risultino poco perspicui o, addirittura, imperscrutabili (e, cioè, consistano in un mero elenco di elementi eterogenei e non evidenzino una ragionata valutazione del loro significato indiziario), il provvedimento prefettizio deve desumere dagli atti istruttori quegli elementi che giustifichino la misura adottata.
4.16. In ogni caso, l’impianto motivazionale dell’informativa (ex se o col richiamo agli atti istruttori) deve fondarsi su una rappresentazione complessiva, imputabile all’autorità prefettizia, degli elementi di permeabilità criminale che possano influire anche indirettamente sull’attività dell’impresa, la quale si viene a trovare in una condizione di potenziale asservimento – o comunque di condizionamento - rispetto alle iniziative della criminalità organizzata di stampo mafioso (ovvero «comunque localmente denominata»).
5. Il quadro indiziario dell’infiltrazione mafiosa posto a base dell’informativa deve dar conto in modo organico e coerente, ancorché sintetico, di quei fatti aventi le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, dai quali, sulla base della regola causale del «più probabile che non» (Cons. St., sez. III, 7 ottobre 2015, n. 4657; Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2011, n. 15709), il giudice amministrativo, chiamato a verificare l’effettivo pericolo di infiltrazione mafiosa, possa pervenire in via presuntiva alla conclusione ragionevole che tale rischio sussista, valutatene e contestualizzatene tutte le circostanze di tempo, di luogo e di persona.
5.1. È estranea al sistema delle informative antimafia, non trattandosi di provvedimenti nemmeno latamente sanzionatori, qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (né – tanto meno – occorre l’accertamento di responsabilità penali, quali il «concorso esterno» o la commissione di reati aggravati ai sensi dell’art. 7 della legge n. 203 del 1991), poiché simile logica vanificherebbe la finalità anticipatoria dell’informativa, che è quella di prevenire un grave pericolo e non già quella di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante.
5.2. Occorre invece valutare il rischio di inquinamento mafioso in base all’ormai consolidato criterio del più «probabile che non», alla luce di una regola di giudizio, cioè, che ben può essere integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali, qual è, anzitutto, anche quello mafioso.
5.3. Per questo gli elementi posti a base dell’informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione.
5.4. I fatti che l’autorità prefettizia deve valorizzare prescindono, infatti, dall’atteggiamento antigiuridico della volontà mostrato dai singoli e finanche da condotte penalmente rilevanti, non necessarie per la sua emissione, come meglio si dirà, ma sono rilevanti nel loro valore oggettivo, storico, sintomatico, perché rivelatori del condizionamento che la mafia, in molteplici, cangianti e sempre nuovi modi, può esercitare sull’impresa anche al di là e persino contro la volontà del singolo.
5.5. Anche soggetti semplicemente conniventi con la mafia (dovendosi intendere con tale termine ogni similare organizzazione criminale «comunque localmente denominata»), per quanto non concorrenti, nemmeno esterni, con siffatta forma di criminalità, e persino imprenditori soggiogati dalla sua forza intimidatoria e vittime di estorsioni sono passibili di informativa antimafia.
5.6. Infatti, la mafia, per condurre le sue lucrose attività economiche nel mondo delle pubbliche commesse, non si vale solo di soggetti organici o affiliati ad essa, ma anche e sempre più spesso di soggetti compiacenti, cooperanti, collaboranti, nelle più varie forme e qualifiche societarie, sia attivamente, per interesse, economico, politico o amministrativo, che passivamente, per omertà o, non ultimo, per il timore della sopravvivenza propria e della propria impresa.
5.7. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa, tipizzate dal legislatore, comprendono dunque una serie di elementi del più vario genere e, spesso, anche di segno opposto, frutto e cristallizzazione normativa di una lunga e vasta esperienza in questa materia, situazioni che spaziano dalla condanna, anche non definitiva, per taluni delitti da considerare sicuri indicatori della presenza mafiosa (art. 84, comma 4, lett. a), del d. lgs. n. 159 del 2011), alla mancata denuncia di delitti di concussione e di estorsione, da parte dell’imprenditore, dalle condanne per reati strumentali alle organizzazioni criminali (art. 91, comma 6, del d. lgs. n. 159 del 2011), alla sussistenza di vicende organizzative, gestionali o anche solo operative che, per le loro modalità, evidenzino l’intento elusivo della legislazione antimafia.
5.8. Esistono poi, come insegna l’esperienza applicativa della legislazione in materia e la vasta giurisprudenza formatasi sul punto nel corso di oltre venti anni, numerose altre situazioni, non tipizzate dal legislatore, che sono altrettante ‘spie’ dell’infiltrazione (nella duplice forma del condizionamento o del favoreggiamento dell’impresa).
5.9. Gli elementi di inquinamento mafioso, ben lungi dal costituire un numerus clausus, assumono forme e caratteristiche diverse secondo i tempi, i luoghi e le persone e sfuggono, per l’insidiosa pervasività e mutevolezza, anzitutto sul piano sociale, del fenomeno mafioso, ad un preciso inquadramento.
5.10. Quello voluto dal legislatore, ben consapevole di questo, è dunque un catalogo aperto di situazioni sintomatiche del condizionamento mafioso.
6. L’autorità prefettizia deve valutare perciò il rischio che l’attività di impresa possa essere oggetto di infiltrazione mafiosa, in modo concreto ed attuale, sulla base dei seguenti elementi:
a) i provvedimenti ‘sfavorevoli’ del giudice penale;
b) le sentenze di proscioglimento o di assoluzione;
c) la proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dallo stesso d. lgs. n. 159 del 2011;
d) i rapporti di parentela;
e) i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia;
f) le vicende anomale nella formale struttura dell’impresa;
g) le vicende anomale nella concreta gestione dell’impresa;
h) la condivisione di un sistema di illegalità, volto ad ottenere i relativi ‘benefici’;
i) l’inserimento in un contesto di illegalità o di abusivismo, in assenza di iniziative volte al ripristino della legalità.
6.1. Passando ad un più dettagliato esame di tali elementi, osserva il Collegio che innanzitutto rilevano i provvedimenti del giudice penale che dispongano una misura cautelare o il giudizio o che rechino una condanna, anche non definitiva, di titolari, soci, amministratori, di fatto e di diritto, direttori generali dell’impresa, per uno dei delitti-spia previsti dall’art. 84, comma 4, lett. a), del d. lgs. n. 159 del 2011.
6.1.1. Tra questi delitti (rilevanti pur se ‘risalenti nel tempo’), un particolare rilievo hanno quelli di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), turbata libertà di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), usura (art. 644 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), e quelli indicati dall’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., cioè, tra gli altri, i delitti di associazione semplice (art. 416 c.p.) o di associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.) o tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bisc.p. o per agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché l’art. 12-quinquies del d.l. n. 306 del 1992, convertito con modificazioni dalla l. n. 356 del 1992.
6.1.2. Rilevano anche tutti i provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali, di cui all’art. 91, comma 6, del d. lgs. n. 159 del 2011.
6.2. Le sentenze di proscioglimento o di assoluzione hanno una specifica rilevanza, ove dalla loro motivazione si desuma che titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa, pur essendo andati esenti da condanna, abbiano comunque subìto, ancorché incolpevolmente, un condizionamento mafioso che pregiudichi le libere logiche imprenditoriali.
6.2.1. Può rilevare, più in generale, qualsivoglia provvedimento del giudice civile, penale, amministrativo, contabile o tributario, quale che sia il suo contenuto decisorio, dalla cui motivazione emergano elementi di condizionamento, in qualsiasi forma, delle associazioni malavitose sull’attività dell’impresa o, per converso, l’agevolazione, l’aiuto, il supporto, anche solo logistico, che questa abbia fornito, pur indirettamente, agli interessi e agli affari di tali associazioni.
6.3. Rileva anche la proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dallo stesso d. lgs. n. 159 del 2011, siano esse di natura personale o patrimoniale, nei confronti di titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e dei loro parenti, proprio in coerenza con la logica preventiva e anticipatoria che sta a fondamento delle misure in esame.
6.4. Quanto ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, l’Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del «più probabile che non», che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto.
6.4.1. Ai rapporti di parentela l’Autorità amministrativa, in presenza di altri elementi univoci e sintomatici, può anche assimilare quei «rapporti di comparaggio», derivanti da consuetudini di vita.
6.4.2. Infatti, specialmente nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una «influenza reciproca» di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza.
6.4.3. Una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della ‘famiglia’, sicché in una ‘famiglia’ mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l’influenza del ‘capofamiglia’ e dell’associazione.
6.4.4. Sotto tale profilo, hanno rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà locali, ben potendo l’Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l’esistenza – su un’area più o meno estesa – del controllo di una ‘famiglia’ e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti (a fortiori se questi non risultino avere proprie fonti legittime di reddito).
6.4.5. In materia, possono risultare utili anche i principi formulati da questo Consiglio, in materia di revoca delle licenze di polizia, quando abbiano ad oggetto armi e munizioni, e cioè in una materia in cui similmente si pongono – sia pure sotto distinti profili – aspetti di protezione dell’ordine pubblico.
6.4.6. Infatti, l’Autorità di polizia può ragionevolmente disporre la revoca quando il titolare della licenza sia un congiunto di un appartenente alla criminalità organizzata e sia con questi convivente: si può senz’altro ritenere sussistente un pericolo di abuso, quando un’arma sia custodita nella stessa abitazione di un appartenente alla criminalità organizzata, non solo perché è concretamente ipotizzabile che vi sia la possibilità di utilizzare l’arma senza il consenso del titolare della licenza, ma anche perché il legame familiare e la convivenza comportano reciproci condizionamenti.
6.4.7. Similmente, il provvedimento del Prefetto può ritenere sussistente il pericolo di condizionamento mafioso, quando l’imprenditore conviva con un congiunto, risultato appartenente ad un sodalizio criminoso.
6.5. Circa i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia, di titolari, soci, amministratori, dipendenti dell’impresa con soggetti raggiunti da provvedimenti di carattere penale o da misure di prevenzione antimafia, l’Amministrazione può ragionevolmente attribuire loro rilevanza quando essi non siano frutto di casualità o, per converso, di necessità.
6.5.1. Se di per sé è irrilevante un episodio isolato ovvero giustificabile, sono invece altamente significativi i ripetuti contatti o le ‘frequentazioni’ di soggetti coinvolti in sodalizi criminali, di coloro che risultino avere precedenti penali o che comunque siano stati presi in considerazione da misure di prevenzione.
6.5.2. Tali contatti o frequentazioni (anche per le modalità, i luoghi e gli orari in cui avvengono) possono far presumere, secondo la logica del «più probabile che non», che l’imprenditore – direttamente o anche tramite un proprio intermediario - scelga consapevolmente di porsi in dialogo e in contatto con ambienti mafiosi.
6.5.3. Quand’anche ciò non risulti punibile (salva l’adozione delle misure di prevenzione), la consapevolezza dell’imprenditore di frequentare soggetti mafiosi e di porsi su una pericolosa linea di confine tra legalità e illegalità (che lo Stato deve invece demarcare e difendere ad ogni costo) deve comportare la reazione dello Stato proprio con l’esclusione dell’imprenditore medesimo dal conseguimento di appalti pubblici e comunque degli altri provvedimenti abilitativi individuati dalla legge.
6.5.4. In altri termini, l’imprenditore che – mediante incontri, telefonate o altri mezzi di comunicazione, contatti diretti o indiretti – abbia tali rapporti (e che si espone al rischio di esserne influenzato per quanto riguarda le proprie attività patrimoniali e scelte imprenditoriali) deve essere consapevole della inevitabile perdita di ‘fiducia’ che ne consegue (perdita che il provvedimento prefettizio attesta, mediante l’informativa).
6.6. Rilevano altresì le vicende anomale nella formale struttura dell’impresa, sia essa in forma individuale o collettiva, nonché l’abuso della personalità giuridica.
6.6.1. Tali vicende e tale abuso non sono altrimenti spiegabili, secondo la logica del «più probabile che non», se non con la permeabilità mafiosa dell’impresa e il malcelato intento di dissimularla, come, ad esempio, nei casi previsti dall’art. 84, comma 4, lett. f), del d. lgs. n. 159 del 2011 e, cioè, le sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società, nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva con soggetti destinatati di provvedimenti di cui alle lettere a) e b) dello stesso art. 84, comma 4, del d. lgs. n. 159 del 2011, realizzate con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti e le qualità dei subentranti, «denotino l’intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia».
6.7. Rilevano, più in generale, tutte quelle operazioni fraudolente, modificative o manipolative della struttura dell’impresa, che essa esercitata in forma individuale o societaria:
- scissioni, fusioni, affitti di azienda o anche solo di ramo di azienda, acquisti di pacchetti azionari o di quote societarie da parte di soggetti, italiani o esteri, al di sopra di ogni sospetto, spostamenti di sede, legale od operativa, in zone apparentemente ‘franche’ dall’influsso mafioso;
- aumenti di capitale sociale finalizzati a garantire il controllo della società sempre da parte degli stessi soggetti, patti parasociali, rimozione o dimissioni di sindaci o controllori sgraditi;
- walzer di cariche sociali tra i medesimi soggetti, partecipazioni in altre società colpite da interdittiva antimafia, gestione di diverse società, operanti in settori diversi, ma tutte riconducibili alla medesima governance e spostamenti degli stessi soggetti dalle cariche sociali dell’una o dell’altra, etc.
6.7.1. Tali operazioni vanno considerate fraudolente, quando sono eseguite al malcelato fine di nascondere o confondere il reale assetto gestionale e con un abuso delle forme societarie, dietro il cui schermo si vuol celare la realtà effettiva dell’influenza mafiosa, diretta o indiretta, ma pur sempre dominante.
6.8. Rilevano inoltre le vicende anomale nella concreta gestione dell’impresa, riscontrate dal Prefetto anche mediante i poteri di accesso e di accertamento di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 84, comma 4, del d. lgs. n. 159 del 2011, consistenti in fatti che lasciano intravedere, nelle scelte aziendali, nelle dinamiche realizzative delle strategie imprenditoriali, nella stessa fase operativa e nella quotidiana attività di impresa, evidenti segni di influenza mafiosa.
6.8.1. Tale casistica è assai varia ed è ben nota alla giurisprudenza di questo Consiglio, potendo avere rilievo, a solo titolo esemplificativo:
- le cc.dd. teste di legno poste nelle cariche sociali, le sedi legali con uffici deserti e le sedi operative ubicate presso luoghi dove invece hanno sede uffici di altre imprese colpite da antimafia;
- l’inspiegabile presenza sul cantiere di soggetti affiliati alle associazioni mafiose;
- il nolo di mezzi esclusivamente da parte di imprese locali gestite dalla mafia;
- il subappalto o la tacita esecuzione diretta delle opere da parte di altre imprese, gregarie della mafia o colpite da interdittiva antimafia;
- i rapporti commerciali intrattenuti solo con determinate imprese gestite o ‘raccomandate’ dalla mafia;
- le irregolarità o le manomissioni contabili determinate dalla necessità di camuffare l’intervento e il tornaconto della mafia nella effettiva esecuzione dell’appalto;
- gli stati di avanzamento di lavori ‘gonfiati’ o totalmente mendaci;
- l’utilizzo dei beni aziendali a titolo personale, senza alcuna ragione, da parte di soggetti malavitosi;
- la promiscuità di forze umane e di mezzi con imprese gestite dai medesimi soggetti riconducibili alla criminalità e già colpite, a loro volta, da interdittiva antimafia;
- l’assunzione esclusiva o prevalente, da parte di imprese medio-piccole, di personale avente precedenti penali gravi o comunque contiguo ad associazioni criminali;
- i rapporti tra impresa e politici locali collusi con la mafia o addirittura incandidabili, etc.
6.9. Quanto alla condivisione di un sistema di illegalità, volto ad ottenere i relativi ‘benefici’, la perdita di ‘fiducia’ – giustificativa della interdittiva – si può legittimamente basare anche sulla manifestata disponibilità dell’imprenditore di far parte di un sistema di gestione di un settore, caratterizzato da illegalità, con ‘scambi di favori’ (riferibili, ad es., ad una volontaria mancata partecipazione ad una gara, ‘in cambio’ di successivi vantaggi).
6.10. Può avere un rilievo decisivo – per escludere la fiducia necessaria perché vi siano i contatti con la pubblica Amministrazione – anche l’inserimento dell’imprenditore in un contesto di illegalità o di abusivismo, reiterato e costante o anche solo episodico, ma particolarmente allarmante, in assenza di iniziative volte al ripristino della legalità, sintomatiche di una sostanziale impunità.
6.11. In tali casi, il Prefetto può senz’altro desumere ulteriori argomenti per ritenere che l’imprenditore possa contare in loco su ‘coperture’ e connivenze, anche presso gli uffici pubblici, valendosi del clima tipico di una realtà pervasa e soggiogata dall’influenza mafiosa.
7. Può essere sufficiente a giustificare l’emissione dell’informativa anche uno dei sopra indicati elementi indiziari: la valutazione del provvedimento prefettizio si può ragionevolmente basare anche su un solo indizio, che comporti una presunzione, qualora essa sia ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli elementi di giudizio ad essa contrari.
7.1. Ciò in quanto, come afferma la consolidata giurisprudenza, il ragionamento indiziario può fondarsi anche su un unico elemento presuntivo, purché non contrastato da altro ragionamento presuntivo di segno contrario, con la conseguenza che il requisito della concordanza, previsto dall’art. 2729 c.c., perde il carattere di requisito necessario e finisce per essere elemento eventuale della valutazione presuntiva, destinato ad operare solo laddove ricorra una pluralità di presunzioni (v., ex plurimis, Cass., sez. I, 26.3.2003, n. 4472).
8 . Circa la motivazione, come sopra si è osservato in termini generali, per ciascuno o anche uno solo di essi il Prefetto dovrà indicare con precisione, nell’informativa, gli elementi di fatto e motivare, anche mediante il rinvio, per relationem, alle relazioni eseguite dalle Forze di Polizia, le ragioni che lo inducono a ritenere probabile che da uno o più di tali elementi, per la loro attualità, univocità e gravità, sia ragionevole desumere il pericolo concreto di infiltrazione mafiosa nell’impresa: se la valutazione unitaria non traspare dagli atti del procedimento, occorre che essa sia effettuata dal Prefetto, con una motivazione che può anche non essere analitica e diffusa, ma che richiede un calibrato giudizio sintetico su uno o anche più di detti elementi presuntivi, sopra indicati .
8.1. La valutazione della prova presuntiva, giova qui ricordare, esige che dapprima il Prefetto in sede amministrativa (come poi il giudice amministrativo nell’esercizio dei suoi poteri quale giudice di legittimità) esamini tutti gli indizi di cui disponga, non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l’uno dell’altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, così da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l’esistenza del fatto da provare.
9. Passando all’esame del caso qui controverso, facendo specifica applicazione dei principi sopra enunciati, si deve rimarcare innanzitutto come – per quanto riguarda i «rapporti familiari» di cui al precedente punto d) – la giurisprudenza di questo Consiglio abbia già più volte chiarito che i legami di parentela costituiscono un indice importante per valutare la sussistenza di condizionamenti mafiosi, quando siano connotati da attivi comportamenti di solidarietà e di cointeressenza (Cons. St., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 4792).
9.1. Ad avviso del Collegio, tale indice indubbiamente sussiste nel caso di specie.
9.2. Il signor Umb. D.San. – fino a tempi recenti socio e amministratore della s.r.l. «Il Buongustaio» – è, infatti, il figlio del signor Mic. D.San, affiliato al clan dei Casalesi.
9.3. Egli solo dal febbraio 2015, in seguito all’emissione dell’informativa, non risulta più convivente con il padre, bensì nello stato di famiglia della madre Pas. D.Ron., (unitamente ad altre due persone tra cui, particolare non irrilevante, il fratello consanguineo Giu. D.San., figlio del padre e della di lui convivente, ciò che lascia intravedere come si sia in presenza di un unico e coeso nucleo familiare).
9.4. Il forte e indiscutibile legame con il padre convivente – appartenente al clan dei Casalesi – è comunque di per sé rilevante e tale da giustificare l’interdittiva del 31 marzo 2014.
9.5. Come si è osservato al precedente § 5.4., infatti, risulta ragionevole il provvedimento del Prefetto che ritenga sussistente il pericolo di condizionamento mafioso, quando l’imprenditore conviva con un congiunto, risultato appartenente ad un sodalizio criminoso.
9.6. Contrariamente a quanto rilevato dalla sentenza appellata, ciò comporta la legittimità della ‘prima’ interdittiva del 31 marzo 2014, impugnata col ricorso di primo grado.
10. A maggior ragione, risulta legittima la ‘seconda’ informativa, emessa dopo l’esito del giudizio cautelare, risultato favorevole in primo grado.
10.1. L’informativa del 14 luglio 2015 ha rilevato che il signor Umb. D.San., dapprima socio e amministratore, è stato estromesso dalla società dal 16 ottobre 2014, successivamente all’emissione della ‘prima’ informativa antimafia: egli ha ceduto la sua quota alla signora Nic. San., divenuta amministratrice unica.
10.2. La sentenza impugnata ha osservato che la cessione delle quote potrebbe essere indicativa di uno scopo elusivo della normativa in materia, qualora di tale espediente si sia servita una persona sospettata di legami con le organizzazioni criminali, essendo possibile che la fuoriuscita dalla compagine sociale si riveli una operazione fittizia, qualora non cessino, contestualmente, i rapporti di fatto tra l’ex-socio e la direzione dell’impresa, mentre nel caso in esame il sig. Umb. D.San.s non risulta essere affiliato o sospettato di legami con le organizzazioni camorristiche, trattandosi di persona la cui «unica colpa sembra essere il rapporto di parentela con un presunto mafioso» (v. p. 8 della sentenza impugnata).
10.3. Ritiene al riguardo il Collegio che si tratti, tuttavia, di un ragionamento non condivisibile, sia in fatto, per quanto ora si dirà, che in diritto, perché contrastante con la disposizione dell’art. 84, comma 4, lett. f), del d. lgs. n. 159 del 2011.
10.4. Anzitutto, il sig. Mic. D.San. non può essere qualificato come «presunto mafioso», ma risulta un soggetto pluripregiudicato e condannato, tra l’altro, dalla Corte d’Appello di Napoli, con sentenza divenuta irrevocabile il 20 marzo 2013, per il delitto di cui all’art. 416-bis c.p., sicché legittimamente è stato considerato organico alla criminalità organizzata di stampo camorristico.
10.5. Inoltre, del tutto ragionevolmente il provvedimento prefettizio ha ritenuto che la cessione delle quote da parte del figlio di questi alla signora Nic. San., già consocia e amministratrice con Umb. D.San., sia un espediente per aggirare la normativa antimafia.
10.6. L’art. 84, comma 4, lett. f), del d. lgs. n. 159 del 2011 prevede, espressamente, che elementi di infiltrazione mafiosa, che danno luogo all’adozione dell’interdittiva, sono le cessioni delle quote societarie o le sostituzioni negli organi sociali, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari di cui alle lettere a) e b), con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, denotino l’intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia.
10.7. E proprio questo è accaduto nel caso di specie, perché tale cessione è avvenuta il 16 ottobre 2014 da parte del signor Umb. D.San. (figlio convivente con il padre Mic. D.San. e comunque stabilmente inserito nel suo nucleo familiare “allargato”, soggetto condannato in via definitiva per associazione di stampo mafioso), dopo l’emissione della prima informativa antimafia, risalente al 31 marzo 2014.
11. Per le ragioni che precedono, le due informative, sia la prima del 21 marzo 2014 impugnata con il ricorso originario che, a maggior ragione, la seconda del 14 luglio 2015 impugnata con motivi aggiunti, non risultano affetti dai vizi dedotti in primo grado, fondandosi su elementi che rivelano l’influenza della “famiglia” sulla conduzione della società (le cui quote sono state cedute dal signor Umb. D.San. in elusione della normativa antimafia all’altra amministratrice, Nic. San., in linea di continuità con la precedente gestione, nella quale entrambi erano soci e amministratori della s.r.l. «Il Buongustaio»).
12. La sentenza appellata dal Ministero va pertanto integralmente riformata, con conseguente reiezione del ricorso originario e dei motivi aggiunti (questi ultimi anche nella parte contenente le consequenziali domande risarcitorie per evidente mancanza di un atto illegittimo, costituente il necessario elemento costitutivo di una responsabilità in capo all’Amministrazione).
13. Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono in solido la soccombenza della signora Nic. San., ricorrente in proprio, e della s.r.l. «Il Buongustaio».
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello n. 1547 del 2016, come in epigrafe proposto dal Ministero dell’Interno, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso n. 551 del 2015 e i motivi aggiunti, proposti in primo grado dalla signora Nic, San. e dalla s.r.l. «Il Buongustaio».
Condanna in solido gli appellati Nicolina Santoro e la s.r.l. «Il Buongustaio» a rifondere in favore del Ministero dell’Interno le spese del doppio grado di giudizio, che liquida nell’importo di € 10.000,00, oltre accessori (IVA, CPA e spese generali) come per legge, di cui 3.000 per il primo grado e 7.000 per il secondo grado
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente Coestensore
Carlo Deodato, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere Coestensore
Pierfrancesco Ungari, Consigliere
IL COESTENSORE IL PRESIDENTE COESTENSORE DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)E' possibile convertire l'azione cognitoria in giudizio di ottemperanza?
Ultimo aggiornamento Martedì 03 Maggio 2016 10:29N. 00090/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00101/2011 REG.RIC.
N. 00184/2013 REG.RIC.
N. 00248/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 101 del 2011, proposto da:
- A. F., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Cavallone, Eliana Onofrio e Paola Marchelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Parma, Piazzale Santafiora n. 7;contro
- il Comune di Parma, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Morbidelli ed elettivamente domiciliato in Parma, Strada della Repubblica n. 1, presso la sede dell’Avvocatura Municipale;
nei confronti di
- C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giancarlo Cantelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Parma, Strada Repubblica n. 95;
sul ricorso numero di registro generale 184 del 2013, proposto da:
- A. F., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Cavallone, Eliana Onofrio e Paola Marchelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Parma, Piazzale Santafiora n. 7;contro
- il Comune di Parma, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Morbidelli ed elettivamente domiciliato in Parma, Strada della Repubblica n. 1, presso la sede dell’Avvocatura Municipale;
- il Comune di Parma – Dirigente Settore Servizi al Cittadino e all’Impresa e SUEI;nei confronti di
- C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giancarlo Cantelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Parma, Strada Repubblica n. 95;
- D. C. C. e V. T., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Marzia Soldani e Marco Corti ed elettivamente domiciliati in Parma, Via Farini n. 37, presso lo studio dell’Avv. Massimo Zerbini;sul ricorso numero di registro generale 248 del 2013, proposto da:
- A. F., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Cavallone, Eliana Onofrio e Paola Marchelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Parma, Piazzale Santafiora n. 7;contro
- il Comune di Parma, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Morbidelli ed elettivamente domiciliato in Parma, Strada della Repubblica n. 1, presso la sede dell’Avvocatura Municipale;
- il Comune di Parma - Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e all’Impresa e SUEI;
- il Comune di Parma - Dirigente del Settore Controlli, Servizio Controllo Abusi nel Territorio;nei confronti di
- C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giancarlo Cantelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Parma, Strada Repubblica n. 95;
- F. R. , I. B. , J. Z. , G. N., N. T. , T. V. , non costituiti in giudizio;per l’accertamento
quanto al ricorso n. 101 del 2011:
- del diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento danni per provvedimenti illegittimi in materia urbanistica-edilizia adottati dal Comune di Parma, come annullati dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7731 del 2010;
quanto al ricorso n. 184 del 2013:
- per l’annullamento del provvedimento del Settore Servizi al Cittadino e all’Impresa e SUEI del Comune di Parma 10 maggio 2013 n. 79762, comunicato con nota in pari data prot. 79819, ricevuta il 16 maggio 2013, avente ad oggetto la riedizione, ai sensi dell’art. 19 della Legge Regionale n. 23 del 2004 e dell’art. 38 del D.P.R. n. 380 del 2001, di tutti i titoli edilizi ed atti connessi rilasciati a favore di C.B.S. Costruzioni S.r.l., annullati dal Consiglio di Stato con sentenza irrevocabile n. 7331 del 2010, ed ogni atto presupposto connesso e consequenziale, ivi compresi, per quanto occorrer possa, i titoli rieditati già annullati nn. 2577/2003 e 1744/2002 e relative varianti ed atti connessi, compresi i certificati di agibilità, e la comunicazione di avvio del procedimento prot. 60596 dell’8 aprile 2013;
- la nota 30 marzo 2011 n. 56193 del Settore Urbanistica del Comune di Parma;
- la nota 29 febbraio 2012 n. 35451 del Settore Infrastrutture Pubbliche del Comune di Parma;
- la nota 4 ottobre 2012 n. 165220 del Servizio Strutture Pubbliche del Comune di Parma;
- i provvedimenti prot. nn. 99622 e 99605 dell’11 giugno 2013 di archiviazione di procedimenti nn. 995 e 996/2011 sulle domande di riedizione dei titoli annullati, presentate da C.B.S. Costruzioni S.r.l. ed i relativi preavvisi di rigetto;
- in estremo subordine, per l’annullamento delle norme tecniche di attuazione del RUE del Comune di Panna di cui agli art. 1.1.4 (interpretazione), art. 2.1.2, art. 2.1.5 (definizioni delle altezze e delle distanze) e relativo allegato A1, art. 3.2.36 e relative disposizioni connesse;
quanto al ricorso n. 248 del 2013:
- per il risarcimento dei danni derivanti dall’adozione degli illegittimi provvedimenti in materia urbanistica ed edilizia, già impugnati con il ricorso R.G. n. 184 del 2013.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio, con riguardo ai diversi ricorsi, del Comune di Parma, di C. e di D. e V. T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 26 novembre 2015, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Visto l’art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso – R.G. n. 101 del 2011 – notificato in data 28 febbraio 2011 e depositato l’11 marzo successivo, la ricorrente ha chiesto la condanna del Comune di Parma al risarcimento danni per provvedimenti illegittimi in materia urbanistica-edilizia adottati dal medesimo Comune, come annullati dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7731 del 2010.
Va premesso che, con la citata sentenza, il Consiglio di Stato ha annullato, riformando tre sentenze di questo Tribunale, la concessione edilizia e le sue varianti rilasciate dal Comune di Parma alla C.B.S. Costruzioni S.r.l. e relative a nuove costruzioni poste nelle vicinanze dell’abitazione della ricorrente, sita in Parma alla Via Cremonese n. 169.
I provvedimenti impugnati, dichiarati illegittimi dal Consiglio di Stato, avrebbero causato alla ricorrente dei danni sia di tipo patrimoniale che non patrimoniale; oltre al risarcimento per equivalente monetario, nel ricorso si insiste affinché venga disposta anche la demolizione degli immobili realizzati in violazione della normativa edilizia.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Parma e C.B.S. Costruzioni S.r.l., che hanno chiesto il rigetto della domanda attorea.
2. Con ricorso – R.G. n. 184 del 2013 – notificato in data 29 giugno 2013 e depositato il 9 luglio successivo, la ricorrente ha impugnato il provvedimento del Settore Servizi al Cittadino e all’Impresa e SUEI del Comune di Parma 10 maggio 2013 n. 79762, avente ad oggetto la riedizione, ai sensi dell’art. 19 della Legge Regionale n. 23 del 2004 e dell’art. 38 del D.P.R. n. 380 del 2001, di tutti i titoli edilizi ed atti connessi rilasciati a favore di C.B.S. Costruzioni S.r.l., annullati dal Consiglio di Stato con sentenza irrevocabile n. 7331 del 2010, ed ogni atto presupposto connesso e consequenziale, ivi compresi, per quanto occorrer possa, i titoli rieditati già annullati nn. 2577/2003 e 1744/2002 e relative varianti ed atti connessi, compresi i certificati di agibilità, e la comunicazione di avvio del procedimento prot. 60596 dell’8 aprile 2013.
A sostegno del ricorso, sul presupposto dell’elusione del giudicato discendente dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 7731 del 2010, si assumono la violazione di una pluralità di norme di legge e l’eccesso di potere sotto differenti profili.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Parma, C.B.S. Costruzioni S.r.l., De Caprio Carmela e Vaio Taddeo, che hanno chiesto il rigetto del gravame.
3. Con ricorso – R.G. n. 248 del 2013 – notificato in data 4 settembre 2013 e depositato il 18 settembre successivo, la ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dall’adozione degli illegittimi provvedimenti in materia urbanistica ed edilizia, già impugnati con il ricorso R.G. n. 184 del 2013. Oltre al risarcimento per equivalente monetario dei danni patrimoniali e non, la ricorrente ha formulato la domanda di demolizione degli immobili realizzati in violazione della normativa edilizia.
Anche in tale giudizio si sono costituiti il Comune di Parma e C.B.S. Costruzioni S.r.l., che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
4. In prossimità dell’udienza di trattazione del merito delle cause, le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni; in particolare è stata eccepita l’inammissibilità delle domande risarcitorie, attesa la violazione del ne bis in idem, stante la proposizione di una parallela azione in sede ordinaria civile. La parte ricorrente ha replicato alle predette eccezioni, ritenendole infondate.
La difesa della C.B.S. Costruzioni, avendo rinunciato al mandato difensivo, ha chiesto un rinvio per consentire alla parte di nominare un nuovo difensore; la difesa della ricorrente si è opposta alla richiesta di rinvio.
Alla pubblica udienza del 26 novembre 2015 – dopo che il Collegio ha prospettato una possibile inammissibilità del ricorso R.G. n. 184 del 2013, in quanto avrebbe dovuto essere proposto in sede di ottemperanza e presso il Consiglio di Stato, assumendosi la violazione di una sentenza di appello che ha riformato delle pronunce di primo grado – su conforme richiesta dei difensori delle parti, le cause sono state trattenute in decisione.
DIRITTO
1. I ricorsi devono essere riuniti in ragione della loro connessione soggettiva e oggettiva, vertendo gli stessi sulla asserita illegittimità delle concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Parma alla controinteressata C.B.S. Costruzioni in pregiudizio della ricorrente, unitamente alle connesse questioni risarcitorie.
2. In via preliminare va evidenziato come la richiesta di rinvio della trattazione delle cause, avanzata dalla difesa della C.B.S. Costruzioni per procedere alla nomina di un nuovo difensore, non può essere accolta, giacché la rinuncia al mandato, non seguita dalla contestuale nomina di un nuovo difensore, non ha effetto interruttivo nel processo amministrativo (art. 79 cod. proc. amm.; Consiglio di Stato, VI, 23 febbraio 2009, 1033; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 29 ottobre 2012, n. 2623).
3. Sempre in via preliminare, va modificato l’ordine di trattazione dei ricorsi, reputando il Collegio di anteporre l’esame del ricorso R.G. n. 184 del 2013 – avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del Settore Servizi al Cittadino e all’Impresa e SUEI del Comune di Parma 10 maggio 2013 n. 79762, con cui sono stati riadottati tutti i titoli edilizi in favore di C.B.S. Costruzioni S.r.l., seppure in precedenza annullati dal Consiglio di Stato – avuto riguardo alla sua natura pregiudiziale rispetto alle connesse o collegate azioni risarcitorie, proposte con gli altri due ricorsi.
4. Con i diversi motivi di gravame, contenuti nel ricorso R.G. n. 184 del 2013, la ricorrente deduce, in via principale, l’illegittima riedizione da parte del Comune di Parma dei titoli edilizi rilasciati alla controinteressata C.B.S. Costruzioni, in contrasto con quanto previsto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7731 del 2010 che in precedenza aveva annullato tutte le concessioni originariamente rilasciate con riferimento alla stessa vicenda edificatoria.
4.1. Ad avviso del Collegio, come segnalato alle parti nel corso dell’udienza pubblica, il ricorso è inammissibile, giacché lo stesso è stato proposto in sede di giurisdizione di legittimità piuttosto che in sede di ottemperanza, peraltro davanti ad un giudice incompetente.
Va evidenziato che il Consiglio di Stato, con la decisione n. 7731 del 2010, che ha riformato alcune decisioni di questo Tribunale, ha annullato le concessioni edilizie rilasciate originariamente alla controinteressata C.B.S. Costruzioni da parte del Comune di Parma.
A giudizio della ricorrente – come emerge con evidenza dalla lettura delle doglianze contenute nel ricorso – l’Amministrazione comunale avrebbe ignorato le prescrizioni contenute nella sentenza d’appello citata, semplicemente reiterando i titoli già annullati in precedenza, con una sostanziale elusione del decisum giudiziale.
Una tale situazione “appare sicuramente annoverabile nell’ambito delle controversie devolute alla cognizione del giudice dell’ottemperanza, poiché evidente è il fatto che la pretesa illegittimità dell’azione amministrativa trova fondamento e parametro di valutazione proprio nella mancata coerenza con la decisione giurisdizionale. In altre parole, l’azione amministrativa successiva alla decisione viene prospettata come disallineata rispetto al contenuto del giudicato formatosi nel caso di specie e ciò, ovviamente, non in base alla mera qualificazione fornita dal ricorrente, ma sulla scorta dell’analisi intrinseca della natura dei vizi dedotti” (Consiglio di Stato, Ad. plen., 15 gennaio 2013, n. 2).
Pertanto, le modalità con cui l’attività amministrativa è stata svolta, unitamente alla circostanza che i titoli edilizi sono stati riadattati, avrebbero dovuto essere contestate con il giudizio di ottemperanza davanti al Consiglio di Stato, eccependosi la violazione e l’elusione di una sentenza del giudice di appello che ha riformato delle pronunce di primo grado (art. 113, comma 1, cod. proc. amm.).
5. Ciò determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso R.G. n. 184 del 2013, in quanto proposto con ordinaria azione impugnatoria davanti a questo Tribunale, e non già, correttamente, con azione di ottemperanza davanti al Consiglio di Stato.
6. Quanto all’eventuale possibilità di conversione dell’azione – da cognitoria in ottemperanza – va evidenziato che non appare possibile, atteso che l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha affermato testualmente che “la conversione dell’azione può essere disposta dal giudice dell’ottemperanza e non viceversa, perché solo questo giudice, per effetto degli articoli 21 septies l. 7 agosto 1990, n. 241 e 114, co. 4, lett. b), cpa, è competente, in relazione ai provvedimenti emanati dall’amministrazione per l’adeguamento dell’attività amministrativa a seguito di sentenza passata in giudicato, per l’accertamento della nullità di detti atti per violazione o elusione del giudicato, e dunque (…) della più grave delle patologie delle quali gli atti suddetti possono essere affetti” (Consiglio di Stato, Ad. plen., 15 gennaio 2013, n. 2).
Inoltre, la conversione potrebbe operare soltanto se la competenza in sede di ottemperanza appartenesse allo stesso giudice della cognizione, mentre nel caso di specie il giudizio di ottemperanza avrebbe dovuto essere proposto davanti al Consiglio di Stato (da ultimo, T.A.R. Lombardia, Milano, III, 14 luglio 2015, n. 1654).
7. La declaratoria di inammissibilità del ricorso R.G. n. 184 del 2013, che deve essere riassunto, previa conversione del rito, nei termini di cui all’art. 15, comma 4, cod. proc. amm. dinanzi al Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato, VI, 4 gennaio 2016, n. 16), impone la sospensione dei giudizi di natura esclusivamente risarcitoria incardinati con gli altri due ricorsi.
Difatti, tra le domande contenute nei predetti ricorsi – anche in quello proposto anteriormente alla domanda annullatoria – vi è anche una esplicita richiesta di risarcimento in forma specifica, ovvero l’adozione di un ordine di demolizione dei manufatti realizzati attraverso il rilascio dei titoli edilizi contestati. Tuttavia, soltanto in seguito alla valutazione della legittimità o meno dei predetti titoli edilizi – da svolgersi danti al giudice d’appello in sede di ottemperanza – si potrà stabilire la fondatezza della domanda di risarcimento in forma specifica (ossia di demolizione dei manufatti), unitamente a quella relativa ai danni – patrimoniali e non – di natura pecuniaria, che potrebbero essere quantificati in misura diversa a seconda dell’esito del giudizio di ottemperanza; inoltre anche la conclusione del giudizio civile, attualmente in corso tra la ricorrente e la controinteressata C.B.S. Costruzioni, potrebbe avere delle conseguenze sulla determinazione dei danni richiesti, stante il vincolo di solidarietà passiva tra le parte pubblica e quella privata beneficiaria dei titoli edilizi contestati.
8. In conclusione, il ricorso R.G. n. 184 del 2013 deve essere dichiarato inammissibile e per l’effetto va disposto che, previa conversione del rito, la causa sia riassunta nei termini di legge dinanzi al Consiglio di Stato (art. 15, comma 4, cod. proc. amm.); conseguentemente i ricorsi R.G. n. 101 del 2011 e R.G. n. 248 del 2013 devono essere sospesi ai sensi dell’art. 79, comma 1, cod. proc. amm., in attesa della decisione del Consiglio di Stato in ordine alla legittimità dei titoli edilizi oggetto di riedizione; sarà onere delle parti richiedere, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato che decide la controversia avente natura pregiudiziale, la fissazione di una nuova udienza di discussione, pena l’estinzione dei relativi giudizi.
9. Le spese vengono rinviate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando, previa riunione dei ricorsi:
- dichiara inammissibile il ricorso R.G. n. 184 del 2013 e, previa conversione del rito, dispone che la causa sia riassunta nei termini di legge dinanzi al Consiglio di Stato;
- sospende, ai sensi dell’art. 79, comma 1, cod. proc. amm., il giudizio con riguardo ai ricorsi R.G. n. 101 del 2011 e R.G. n. 248 del 2013 fino alla decisione del Consiglio di Stato, secondo le modalità specificate in motivazione.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del 26 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Massimo Marra, Presidente FF
Marco Poppi, Primo Referendario
Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Informativa Antimafia nelle more della stipula del contratto: è ammessa la revoca dell'aggiudicazione?
N. 1037/2011 Reg. Prov. Coll.N. 787 Reg. Ric.ANNO 2008REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 787 del 2008, proposto da:E. S.a.s., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Spadafora e Valerio Zimatore, con domicilio presso Valerio Zimatore, in Catanzaro, Via Buccarelli 49;contro- Provincia di Vibo Valentia, in persona del Presidente, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Policaro, con domicilio presso S. S., in Catanzaro, Via ...omissis...;- Ministero dell'Interno (Prefettura di Reggio Emilia e Prefettura di Vibo Valentia), in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore 34;per l'annullamentoa) della nota della Provincia di Vibo Valentia prot. n. 6077/U.T. in data 15 maggio 2008, con la quale, a seguito dell'informativa della Prefettura di Reggio Calabria prot. n. 5862/08/Area I in data 21 gennaio 2009, si è disposta la revoca dell'aggiudicazione della gara di appalto relativa ai "lavori di manutenzione straordinaria S.P. n. ...omissis..."; b) della nota della Prefettura di Reggio Calabria prot. n. 5862/08/Area I in data 21 gennaio 2009, con la quale è stato comunicato che nei confronti della società ricorrente sussistevano gli elementi di cui all'art. 10, commi 2, 7 e 8 d.p.r. n. 252/1998;Visti il ricorso e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Vibo Valentia e di U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2011 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTO E DIRITTOCon il presente gravame la ricorrente impugna: a) la nota della Provincia di Vibo Valentia prot. n. 6077/U.T. in data 15 maggio 2008, con la quale, a seguito dell'informativa della Prefettura di Reggio Calabria prot. n. 5862/08/Area I in data 21 gennaio 2009, si è disposta la revoca dell'aggiudicazione della gara di appalto relativa ai "lavori di manutenzione straordinaria S.P. n. ...omissis..."; b) la nota della Prefettura di Reggio Calabria prot. n. 5862/08/Area I in data 21 gennaio 2009, con la quale è stato comunicato che nei confronti della società ricorrente sussistevano gli elementi di cui all'art. 10, commi 2, 7 e 8 d.p.r. n. 252/1998.Nel ricorso si espone che: a) la società ricorrente si è aggiudicata la gara d'appalto per "lavori di manutenzione straordinaria S.P. n. ...omissis..."; b) nelle more della stipula del contratto di appalto, la Provincia di Vibo Valentia ha ricevuto la nota della Prefettura di Reggio Calabria prot. n. 5862/08/Area I in data 21 gennaio 2009, con la quale è stato comunicato che nei confronti della società ricorrente sussistevano gli elementi di cui all'art. 10, commi 2, 7 e 8 d.p.r. n. 252/1998; c) la Provincia ha, quindi, revocato l'aggiudicazione dell'appalto con provvedimento prot. n. 6077/U.T. in data 15 maggio 2008.Con unico e articolato motivo di gravame la ricorrente osserva che: a) il provvedimento adottato dalla Provincia non contiene alcuna motivazione e l'Amministrazione locale, in difetto di qualsiasi contradditorio con l'interessata (e, quindi, in violazione dell'art. 7 legge n. 241/1990), non ha proceduto ai necessari approfondimenti istruttori rispetto a quanto rappresentato dalla Prefettura; b) al riguardo deve tenersi conto che la stazione appaltante può deliberare di non revocare l'appalto qualora le informative prefettizie non siano confacenti e congrue (Cons. St., V, n. 4135/2006); c) l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non è stata giustificata da particolari ragioni d'urgenza, né nella specie viene in rilievo un provvedimento dal contenuto vincolato; d) in ordine all'insussistenza di particolari ragioni d'urgenza, deve anche considerarsi che la Prefettura non ha provveduto nei termini di legge a esitare l'interrogazione rivolta dalla Provincia di Vibo Valentia; e) l'informativa, riferendo che il socio accomandatario è stato più volte controllato con soggetti pregiudicati o, comunque, ritenuti inseriti a vario titolo in consorterie criminali e che parenti prossimi dello stesso gravitano nell'ambito di una consorteria mafiosa particolarmente attiva nel territorio, non riposa su esplicito quadro indiziario sufficientemente preciso e dettagliato, mancando l'indicazione di circostanze obiettivamente sintomatiche di connessioni o di collegamenti della società con organizzazioni criminali; f) ai fini dell'adozione di un'informativa di contenuto interdittivo ai sensi dell'art. 10 d.p.r. n. 252/1998 non risulta sufficiente il mero pericolo di un tentativo di infiltrazione mafiosa; g) il socio accomandatario è incensurato, non ha subito condanne e non ha procedimenti penali in corso; h) in epoca risalente il socio accomandatario fu oggetto di una richiesta di rinvio a giudizio che si concluse con una sentenza del 1997 di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 129 c.p.p. perché il fatto non sussiste; i) da otto anni tale socio vive a Delianuova e nessun elemento della sua famiglia questa gravita nell'orbita di consorterie criminali; l) i vincoli di parentela, se non assistiti da ulteriori e concreti elementi indiziari, non sono sufficienti per l'emanazione di un'informativa prefettizia a contenuto interdittivo.Con ulteriori memorie la ricorrente articola ulteriormente le proprie difese.La Provincia di Vibo Valentia, costituitasi in giudizio, chiede il rigetto del ricorso, osservando che: a) la revoca era un atto dovuto e vincolato, nonché connotato da particolare urgenza, ragione per la quale è stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento; b) in ogni caso, come affermato dalla giurisprudenza (Cons. St., VI, n. 149/2002), la revoca dell'aggiudicazione di una gara per il pericolo di infiltrazioni mafiose conclude un procedimento che ha avuto inizio con la domanda dell'impresa di partecipare alla selezione; c) è legittima la motivazione della revoca dell'aggiudicazione effettuata "per relationem", mediante rinvio al contenuto dell'informativa prefettizia.L'Amministrazione statale, costituitasi in giudizio, chiede il rigetto del ricorso, osservando che: a) la comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l'adozione dell'informativa prefettizia e per la consequenziale revoca dell'aggiudicazione (Cons. St., VI, n. 5879/2010); b) il termine di cui all'art. 4 legge n. 490/1994 ha carattere meramente acceleratorio; c) il socio accomandatario intrattiene relazioni con soggetti pregiudicati, con alcuni dei quali ha costituito delle associazioni temporanee di imprese per la partecipazione ad appalti pubblici; d) il socio accomandatario e i suoi più diretti familiari annoverano precedenti penali per associazione di stampo mafioso e il primo è stato più volte proposto per l'applicazione di misure di prevenzione.Nella pubblica udienza del 7 luglio 2011, sentiti i difensori delle parti, come indicato in verbale, il ricorso viene trattenuto in decisione.Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate: a) il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione a seguito di informativa prefettizia a contenuto interdittivo non deve contenere alcuna specifica motivazione, essendo sufficiente il richiamo al contenuto dell'atto dell'Amministrazione statale; b) ciò in quanto la stazione appaltante non ha il potere di sindacare la decisione assunta dalla Prefettura, ovvero di procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori, come affermato dalla stessa giurisprudenza erroneamente invocata da parte ricorrente (Cons. St., V, n. 4135/2006), la quale afferma espressamente che la possibilità, prevista dall'art. 11, terzo comma, d.p.r. n. 252/1998, di non revocare l'appalto, sebbene il collegamento dell'impresa con organizzazioni malavitose sia stato accertato, è prevista al solo fine di tutelare l'interesse pubblico attraverso una valutazione di convenienza in relazione al tempo dell'esecuzione del contratto ed alla difficoltà di trovare un nuovo contraente, se la causa di decadenza sopravviene ad esecuzione ampiamente inoltrata, dovendosi comunque escludere che la stazione appaltante disponga della facoltà di sindacare il contenuto dell'informativa prefettizia, poiché la legge demanda a tale autorità in via esclusiva la raccolta degli elementi e la valutazione circa la sussistenza del tentativo di infiltrazione mafiosa (sul punto cfr. anche Cons. St., VI, n. 7619/2005); c) come eccepito dall'Amministrazione statale, la comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta, per intrinseche ragioni di celerità, nel caso di informativa prefettizia e di consequenziale revoca dell'aggiudicazione (Cons. St., VI, n. 5879/2010); d) il termine di cui all'art. 4 legge n. 490/1997 ha natura acceleratoria (ciò che conferma le intrinseche ragioni di urgenza del procedimento di cui si tratta) e la sua violazione non fa venir meno le esigenze di celerità e la conseguente necessità di pretermettere il contraddittorio con il soggetto interessato; e) come risulta dalla documentazione versata in atti (cfr., in particolare, informazione della Questura di Reggio Calabria n. 1236/05/II/CA in data 18 agosto 2007), il socio accomandatario, a parte i precedenti di polizia suoi e dei propri familiari, è stato ripetutamente controllato in compagnia di soggetti pregiudicati o con precedenti di polizia anche per il reato di associazione di tipo mafioso; f) non a caso, d'altronde, il medesimo è stato oggetto di una richiesta di rinvio a giudizio che, sebbene conclusasi nel 1997 con sentenza di non luogo a procedere, costituisce indizio della sua vicinanza a consorterie criminali; g) è chiaro, infatti, che non occorre l'accertamento di responsabilità penali per ritenere il pericolo di infiltrazioni mafiose, essendo sufficiente la contiguità con ambienti malavitosi del soggetto che abbia responsabilità nella gestione nell'impresa; g) ne consegue, pertanto, che nella specie sussiste un adeguato quadro indiziario, costituito dai precedenti di polizia del socio accomandatario, nonché dalle sue relazioni di parentela e dalla frequentazioni con soggetti pregiudicati e con precedenti di polizia anche per il reato di associazione mafiosa, ciò che giustifica l'adozione dell'informativa prefettizia a contenuto negativo e il conseguente provvedimento di revoca dell'aggiudicazione, atteso che, come affermato dalla giurisprudenza (cfr., da ultimo, Tar Milano, I, n. 677/2011), l'informativa prefettizia antimafia deve basarsi su un insieme di elementi e di fatti che siano tali da far ritenere ragionevolmente l'esistenza del rischio di infiltrazioni mafiose, sicché la valutazione del Prefetto presuppone soltanto la presenza di elementi in forza dei quali non sia illogico od inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento della società o dell'impresa con organizzazioni mafiose e di un loro condizionamento da parte delle stesse.Per le considerazioni che precedono il presente ricorso deve essere rigettato.Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 1) rigetta il ricorso in epigrafe; 2) condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della Provincia di Vibo Valentia e del Ministero dell'Interno, liquidate in complessivi euro 1.800,00 (milleottocento/00), oltre accessori di legge se dovuti, per ciascuno degli enti evocati in giudizio.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:IL PRESIDENTEMassimo Luciano CalveriL'ESTENSOREDaniele BurzichelliIL CONSIGLIEREGiovanni IanniniDepositata in Segreteria il 22 luglio 2011(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)Altri articoli...- Co.co.co. nel settore della farmacovigilanza
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