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Giovedì 31 Gennaio 2013 15:52
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Processo Civile e Amministrativo/Processo Amministrativo
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Azione avverso il silenzio e dovere dell'amministrazione di provvedere
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Sentenza T.A.R. Calabria - Catanzaro n. 79 del 25/01/2013
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Sull'inerzia serbata dall'amministrazione in ordine alla istanza di un privato e sulla violazione o meno dell'obbligo di adottare il provvedimento esplicito richiesto con l'istanza stessa.
1.- Giudizio amministrativo - In materia di silenzio - Presupposti - Preesistenza dell'obbligo di provvedere della p.A. sul piano sostanziale - NecessitÃ
1.- Il meccanismo del silenzio, disciplinato dagli artt. 31 e 117, Cod. Proc. Amm. è diretto ad accertare se l'inerzia serbata dall'amministrazione in ordine alla istanza di un privato si ponga in violazione o meno dell'obbligo di adottare un provvedimento esplicito, richiesto con l'istanza stessa (1). Ciò significa che il dovere dell'amministrazione di provvedere sull'istanza del privato non può essere desunto dall'esistenza di un meccanismo processuale, inteso a rimuovere l'inerzia dell'amministrazione ad esercitare i poteri ad essa attribuiti dalla legge, ma deve preesistere sul piano sostanziale, nel senso che deve trovare fondamento in una norma che imponga all'amministrazione, direttamente o indirettamente, l'obbligo di adottare il provvedimento nell'interesse del privato richiedente. Tale obbligo, deriva da una norma di legge o di regolamento, ma può talora desumersi anche da prescrizioni di carattere generale o da principi generali dell'ordinamento che regolano l'azione amministrativa, quali il rispetto del principio d'imparzialità , buon andamento o imparzialità dell'azione amministrativa (2). Pertanto, si può ritenere che, a prescindere dall'esistenza di una specifica disposizione normativa, l'obbligo di provvedere sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia ed equità impongano l'adozione di un provvedimento (3), cioè in tutte quelle ipotesi in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) di quest'ultima.
(1) Cons. Stato, Ad. Plen., 9-1-2002 n. 1.
(2) Cons. Stato, sez. IV, 14-11-1986 n. 730; T.A.R. Abruzzo 16-7-1990 n. 360.
(3) Cons. Stato, sez. V, 15-3-1991 n. 250.
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N. 79/2013 Reg. Prov. Coll.
N. 641 Reg. Ric.
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 641 del 2012, proposto da:
A. L., rappresentata e difesa dagli avv. Francesca Guerrera, e Francesco Cristiani, con domicilio eletto presso l'avv.Raimondo Garcea in Catanzaro, via Burza, 41;
contro
Comune di Scalea;
nei confronti di
F. P.;
per l'annullamento
del silenzio serbato dal Comune di Scalea in merito all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione n 12/12 ovvero di concessione di una nuova autorizzazione amministrativa all'occupazione di suolo pubblico avente ad oggetto l'installazione di un chiosco in legno;
nonché per l'accertamento dell'illegittimità dell'intera condotta del Comune e per il risarcimento del danno
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2012 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente premette che, con provvedimento prot. n. 12 del 13 maggio 2011, il Comune di Scalea rilasciava l'autorizzazione all'installazione di un chiosco in legno per una superficie complessiva di mq. 17,20, limitatamente al periodo 1.6.2011-30.9.2011.
Con successiva nota prot. 10614 del 7.6.2011, il medesimo Comune, richiamando un'ordinanza della Capitaneria di Porto, comunicava l'avvio del procedimento per l'annullamento della detta autorizzazione per motivi di sicurezza e pubblica incolumità , procedimento, però, che non aveva alcun seguito, tanto che l'area demaniale in questione restava occupata per tutta la stagione 2011.
Precisa la ricorrente che, terminata la stagione estiva, con istanza prot. n. 4812 del 5.3.2012, chiedeva il rinnovo dell'autorizzazione n. 12/2011 per il periodo dal primo giugno 2012 al 30 settembre 2012, ma il Comune, con nota prot. 6137 del 23.3.2012, comunicava che la pratica sarebbe rimasta sospesa fino a quando l'Amministrazione Comunale “non avrà provveduto ad individuare le aree del territorio comunale che nel corso della prossima stagione balneare potranno essere utilizzate per attività commerciali temporanee mediante l'installazione di manufatti amovibili di facile rimozione", precisando, altresì, che il buon esito dell'istanza sarebbe stato subordinato ai seguenti obblighi: a) che il sito prescelto fosse ricompreso tra le aree individuate dall'ente; b) che fossero acquisite dalle competenti Amministrazioni le autorizzazioni in materia sismica, paesaggistico-ambientale, doganale ed igienico-sanitaria.
Con nota del 23.4.2012, parte ricorrente, tramite il proprio legale, chiedeva al Comune informazioni relativamente allo stato della pratica di rinnovo dell'autorizzazione e, in particolare, se l'Amministrazione avesse proceduto all'individuazione delle aree destinate alla installazione di manufatti amovibili, specificando, altresì, di essere in regola con le prescrizioni e autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività commerciale in questione.
Il Comune, però, restava silente.
Ritenendo illegittimo il silenzio serbato dall'Amministrazione comunale in ordine alla propria istanza di rinnovo dell'autorizzazione n. 12/2011 ovvero di nuova autorizzazione, la ricorrente agisce in questa sede denunciando i seguenti vizi: "Violazione e falsa applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione o falsa applicazione della legge 21 luglio 2000, n. 205, nonché della legge 11 febbraio 2005, n. 15. Violazione e falsa applicazione del d..l. 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con integrazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 97 Cost. Violazione dei principi di trasparenza imparzialità e buona amministrazione".
La ricorrente, che formula, altresì, istanza di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2 bis della legge n. 241/1990, conclude chiedendo sia accertato l'obbligo di provvedere sull'istanza e dichiarato illegittimo il silenzio serbato sulla medesima, accertata la fondatezza della pretesa relativamente al rinnovo dell'autorizzazione n. 12/2011, ovvero alla concessione di nuova autorizzazione, condannando il Comune intimato al rilascio del titolo richiesto; condannata, infine, l'Amministrazione comunale al risarcimento del danno subito nella misura di euro 50.000, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Con ordinanza n. 466/2012, nel respingere la richiesta di misura cautelare, è stato rilevato che, pur essendo il Comune intimato tenuto a provvedere, in un senso o nell'altro, in ordine alla domanda inoltrata dalla ricorrente, l'istanza cautelare formulata in questa sede non può essere accolta, in quanto incompatibile con il procedimento speciale del silenzio, atteso che l'eventuale concessione della misura cautelare esaurirebbe il merito del giudizio.
Non si è costituita in giudizio l'Amministrazione Comunale intimata.
Alla Camera di Consiglio del 13 dicembre 0121, il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Preliminarmente e in linea generale, si osserva che il meccanismo del silenzio, disciplinato oggi dagli artt. 31 e 117 CPA e, in precedenza, dall'art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e ss.mm., è diretto ad accertare se l'inerzia serbata dall'amministrazione in ordine alla istanza di un privato si ponga in violazione o meno dell'obbligo di adottare un provvedimento esplicito, richiesto con l'istanza stessa (Cons. di Stato, A.P., 9 gennaio 2002, n. 1).
Ciò significa che il dovere dell'amministrazione di provvedere sull'istanza del privato non può essere desunto dall'esistenza di un meccanismo processuale, inteso a rimuovere l'inerzia dell'amministrazione ad esercitare i poteri ad essa attribuiti dalla legge, ma deve preesistere sul piano sostanziale, nel senso che deve trovare fondamento in una norma che imponga all'amministrazione, direttamente o indirettamente, l'obbligo di adottare il provvedimento nell'interesse del privato richiedente.
Per ciò che attiene all'obbligo di provvedere, di regola esso deriva da una norma di legge o di regolamento, ma può talora desumersi anche da prescrizioni di carattere generale o da principi generali dell'ordinamento che regolano l'azione amministrativa, sicché, ad esempio, può originare dal rispetto del principio di imparzialità (Cons. di Stato, sez. IV, 14 novembre 1986, n. 730), o trovare fondamento nel principio di buon andamento dell'azione amministrativa (TAR Abruzzo, 16 luglio 1990, n. 360). Una ulteriore fonte dell'obbligo di provvedere è stata, infine, individuata nel principio di legalità dell'azione amministrativa.
Pertanto, si può ritenere che, a prescindere dall'esistenza di una specifica disposizione normativa, l'obbligo di provvedere sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia ed equità impongano l'adozione di un provvedimento (Cons. di Stato, sez. V, 15 marzo 1991, n. 250), cioè in tutte quelle ipotesi in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) di quest'ultima.
In considerazione di tali principi, e passando all'esame del caso concreto, si osserva che il Comune di Scalea illegittimamente è rimasto inerte in relazione all'istanza presentata dalla ricorrente, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione n. 12/2011 per la installazione temporanea di un chiosco in legno.
La ricorrente, infatti, ha presentato all'Amministrazione Comunale istanza di data 5.3.2012 diretta ad ottenere il rinnovo della citata autorizzazione, a fronte della quale l'Amministrazione intimata ha fornito una risposta meramente dilatoria; inoltre, a seguito di ulteriore richiesta di chiarimenti in ordine alla stato della pratica, formulata dal legale della ricorrente in data 23.4.2012, il Comune è rimasto del tutto silente.
Dunque, dai fatti esposti emerge chiaramente l'inerzia mantenuta dall'Amministrazione comunale a fronte dell'istanza presentata dalla ricorrente nel marzo 2012: tale inerzia, che non è smentita dal Comune intimato, non può ritenersi legittima e, conseguentemente, il ricorso è fondato e va accolto.
Il Collegio ritiene, peraltro, che l'accoglimento del ricorso debba essere limitato alla fissazione dell'obbligo di provvedere in capo al Comune di Scalea, non sussistendo i presupposti, ex artt. 31 e 117 CPA, per una pronunzia giudiziaria sulla fondatezza delle pretesa sostanziale, atteso il carattere discrezionale dell'attività posta in essere dall'Amministrazione comunale nella vicenda in esame.
Nemmeno può essere accolta la domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente, atteso che la stessa non è supportata da alcun elemento probatorio in ordine al preteso danno subito.
Conclusivamente, fermo restando il potere dell'Amministrazione Comunale di valutare nel merito l'istanza formulata dalla ricorrente, il ricorso è fondato sotto il profilo della illegittimità del silenzio dell'Amministrazione e va accolto nei sensi e nei limiti appena espressi.
Devesi, pertanto, ordinare all'Amministrazione comunale di Scalea di pronunciarsi sull'istanza presentata dalla ricorrente con un provvedimento espresso entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di ulteriore inadempimento da parte dell'Amministrazione Comunale, la ricorrente potrà adire nuovamente questo Tribunale, al fine della nomina di un Commissario ad acta, che assuma i provvedimenti necessari in luogo del Comune.
Per quanto riguarda le spese, queste seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dall'intimato Comune di Scalea, ordinando a quest'ultimo di provvedere nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna il Comune di Scalea al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 2.000.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo - Presidente
Anna Corrado - Referendario
Alessio Falferi - Referendario, Estensore
Â
IL PRESIDENTE
Giuseppe Romeo
L'ESTENSORE
Alessio Falferi
Â
Depositata in Segreteria il 25 gennaio 2013