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    Avvalimento e cooptazione

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    N. 636/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 447 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 447 del 2011, proposto da:
    R.T.I. Z. L. e P. S.a.s., rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Iofrida, con domicilio eletto presso Domenico Iofrida, Avv. in Reggio Calabria, via prol.to Aschenez, trav. Amendola n. 15;
    contro
    Provincia di Reggio Calabria, Suap - Stazione Unica Appaltante Provinciale - di Reggio Calabria, rappresentati e difesi dall'avv. Angela Simona Borrello, con domicilio eletto presso la sede della Provincia in Reggio Calabria, via S. Anna II Tronco Spirito Santo;
    per l'annullamento
    del provvedimento della Provincia di Reggio Calabria - Stazione Unica Appaltante, comunicato con nota Prot. N. 209460 del 30.05.2011 con il quale è stata disposta in fase preliminare l'esclusione del costituendo Raggruppamento d'Imprese Z.-P. dalla Gara di Appalto per la progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta ed esecuzione "chiavi in mano" di un istituto scolastico da destinare a sede del nuovo Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato nel Comune di Locri" - Imp. euro 3.354.000,00 - nonché di tutti gli atti propedeutici, connessi e conseguenti a quello indicato.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Reggio Calabria e di Suap - Stazione Unica Appaltante Provinciale - di Reggio Calabria;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2011 il dott. Giulio Veltri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    I - La Provincia di Reggio Calabria bandiva una gara per l'affidamento di "appalto di progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta ed esecuzione "chiavi in mano" di un istituto scolastico da destinare a sede del nuovo Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato nel Comune di Locri - Imp. euro 3.354.000,00".
    Partecipava alla selezione il costituendo R.T.I. con mandataria capogruppo l'impresa Z. L. per una quota del 60%, e mandante la P. S.a.s. per il 40%. Per la progettazione, lo stesso R.T.I. indicava un raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dalla P. S.r.l. e dalla S. S.r.l.
    Il bando prevedeva opere prevalenti di categoria OG1 Classe IV ed opere scorporabili di categoria OG11 Classe III. In relazione alla necessaria qualificazione, la mandataria capogruppo - impresa Z. L. - in possesso di SOA OG1 Classe II - dichiarava di volersi avvalere per la classe IV dei requisiti tecnici dell'impresa Cittadini S.r.l. (in possesso della classe V), e la P., anch'essa in possesso di SOA per la Categoria OG 1 Classe II, dichiarava di avvalersi per la categoria scorporabile OG11 dei requisiti dell'impresa GI. (in possesso di qualificazione per la classe III).
    La mandante infine si impegnava a far eseguire parte delle opere scorporabili (20%) di cui alla Categoria OG 11 alla capogruppo impresa Z. L.; ciò asseritamente ai sensi dell'art. 95 comma 4 DPR 554/99 (cd cooptazione).
    Proprio in relazione a tale ultima dichiarazione, la Stazione Appaltante, in fase di valutazione dell'ammissibilità delle offerte, escludeva quella dell'RTI ricorrente, in proposito sostenendo che la previsione di cui all'art. 95 comma 4 del DPR 554/99 potrebbe applicarsi solo ad imprese terze e non a quelle costituenti il raggruppamento.
    L'esclusione è impugnata per i seguenti motivi: Eccesso di potere - Violazione di legge ex art. 95 comma 4 DPR 554/99 - art. 37 D.Lvo 163/2006. L'impegno a cooptare, nei limiti previsti dalla legge e dal Bando, altro soggetto non potrebbe in nessun caso condurre alla esclusione dalla Gara, non aggiungendo - l'impresa cooptata - alcun requisito alla RTI o all'impresa offerente, già in possesso di tutti i requisiti tecnici necessari. In tali casi potrebbe al più giustificarsi un'estensione in via analogica della normativa sul subappalto, con conseguente possibilità di denegare l'autorizzazione senza pregiudizio per la validità dell'offerta del partecipante alla gara. In ogni caso il divieto di cooptazione "interna" violerebbe la lex specialis della gara, violerebbe la normativa comunitaria ed il principio di concorrenza e di favor partecipationis che l'ispira, violerebbe infine l'art. 37 del codice dei contratti il quale prevede che le imprese riunite, nel caso di lavori, siano ammesse se gli imprenditori partecipanti abbiano i requisiti tecnici indicati nel regolamento (qualificazione per l'intero importo).
    La stazione unica appaltante, ritualmente costituitasi, eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del gravame per mancata notifica del preavviso di ricorso giurisdizionale di cui all'art. 243 bis del codice dei contratti; nel merito valorizza la ratio dell'art. 95 comma 4 del DPR 554/99, da individuare nella possibilità data ad imprese di piccole dimensioni di partecipare a procedure concorsuali alle quali diversamente non avrebbero mai accesso, grazie alla cooptazione da parte di grosse imprese o di raggruppamenti già in possesso di tutti i requisiti tecnici. Ratio che risulterebbe tradita se la cooptazione avvenisse non in favore di imprese ulteriori ma di imprese appartenenti allo stesso raggruppamento che partecipa alla gara.
    II - Il ricorso è fondato nei termini di cui appresso.
    Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata in relazione all'omessa comunicazione del preavviso di ricorso. Essa, come chiarito dal tenore dell'art. 243 bis del codice dei contratti pubblici, costituisce "comportamento valutabile, ai fini della decisione sulle spese di giudizio, nonché ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile" ma non integra certo una condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.
    Venendo al merito della vicenda contenziosa, in sede di offerta, la mandante, P. sas, in possesso dei requisiti di qualificazione per le opere scorporabili di cui alla categoria OG 11 grazie all'avvalimento di requisiti tecnici forniti da altra impresa, si è impegnata a far eseguire il 20% delle stesse all'impresa Z. L., mandataria capogruppo; ciò ai sensi dell'art. 95 comma 4 DPR 554/99.
    La stazione appaltante ha ritenuto non ammissibile la cooptazione, in tali termini formulata, poiché "il comma 4 dell'art. 95 del DPR 554/99, nel disciplinare l'istituto della cooptazione, fa riferimento alla possibilità per le imprese che intendono riunirsi in associazione e che siano in possesso dei requisiti prescritti, di associare "altre imprese" qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal bando. L'impresa Z. L., già indicata come capogruppo del costituendo raggruppamento, non può - secondo l'amministrazione - in alcun modo essere considerata "altra impresa", ossia impresa terza, soggetto fisico e giuridico diverso dai partecipanti al raggruppamento.
    La norma, più volte richiamata, è inserita nelle disposizioni relative ai requisiti delle imprese singole e riunite, e consente che "se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati"
    Siffatta possibilità, descritta efficacemente come "associazione per cooptazione", già contemplata dall'art. 23, comma 6, d.lg. 19 dicembre 1991 n. 406, ed oggi disciplinata nei medesimi termini anche dal nuovo regolamento generale d'esecuzione, di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, è stata originariamente concepita allo scopo di far entrare nel sistema degli appalti pubblici, anche le imprese di modeste dimensioni che altrimenti non avrebbero potuto parteciparvi per mancanza dei requisiti prescritti per costituire un'A.T.I. ordinaria.
    All'epoca della sua introduzione, l'ordinamento non contemplava altri strumenti per agevolare la partecipazione di imprese prive dei requisiti, non risultando ancora disciplinata né diversamente ammessa, la possibilità per le stesse di fare affidamento sul supporto finanziario, tecnico ed organizzativo di imprese non partecipanti alla gara semplicemente comprovandone la disponibilità. In un contesto normativo in cui lo strumento del raggruppamento temporaneo richiedeva comunque la sussistenza di requisiti minimi, la cooptazione era quindi l'unica possibilità a disposizione delle piccole imprese per ottenere accesso agli appalti pubblici e sviluppare professionalità e competenza successivamente spendibili.
    Oggi, l'accesso agli appalti pubblici esso deve essere ormai visto anche nel quadro degli ulteriori strumenti che consentono l'ampliamento della platea dei concorrenti, tra cui, in primis, la possibilità di fare affidamento, ai fini della partecipazione alle gare, sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei relativi legami (Cfr. art. 48 Direttiva 31/03/2004 n. 18 04/18/CE), e ciò attraverso l'istituto dell'avvalimento se del caso anche dell'attestazione SOA di altro soggetto (cfr. art. 49 codice dei contratti).
    L'avvalimento è un istituto di carattere generale che ha come finalità precipua quella di consentire la massima partecipazione possibile alle gare ad evidenza pubblica, permettendo alle imprese non in possesso dei requisiti di sommare, per la gara in espletamento, le proprie capacità tecniche ed economico-finanziarie, con quelle di altre imprese. La giurisprudenza, anche comunitaria, ha ormai chiarito che si tratta di un istituto di carattere generale e di portata applicativa indifferenziata, che trova applicazione, generalizzata, anche se non espressamente richiamato dal bando (da ultimo Consiglio Stato, sez. VI, 29/12/2010, n. 9576), nell'ottica di assicurare la partecipazione alla gara del maggior numero possibile di concorrenti.
    Rispetto all'avvalimento, la cooptazione si distingue, quindi, perché 1) è meccanismo finalizzato all'associazione e non all'instaurazione di meri legami collaborativi; 2) presuppone l'iniziativa delle imprese cooptanti, che in sede di partecipazione alla gara devono individuare gli associati per cooptazione (nel caso dell'avvalimento è invece l'impresa ausiliata a partecipare alla gara; 3) non incide sul regime della qualificazione necessaria per la partecipazione alla procedura concorsuale ed anzi presuppone che l'impresa o il gruppo delle imprese cooptanti la possiedano per tutte le categorie e per l'intero importo dei lavori messi a gara (laddove invece l'avvalimento è funzionale proprio a raggiungere i requisiti tecnici necessari per partecipare alla gara); 4) consente all'impresa cooptata di eseguire le lavorazioni nei limiti del 20% dell'importo complessivo dell'appalto, sempre che sussistano per tali importi le prescritte qualificazioni (nell'avvalimento l'impresa ausiliaria rimane invece estranea all'appalto, limitandosi a mettere a disposizione i requisiti, salvo che sia successivamente coinvolta quale subappaltatrice).
    Le differenze tra i due istituti sono così profonde da giustificarne una netta separazione logico giuridica, sia pur nell'ambito comune della collaborazione fra imprese ai fini dell'assunzione ed esecuzione di appalti pubblici: l'avvalimento è in sintesi istituto finalizzato a legittimare la collaborazione ai fini dell'accrescimento del potenziale tecnico finanziario della partecipante, la cooptazione è istituto finalizzato a consentire l'associazione di imprese prive dei requisiti, sempre che il potenziale tecnico finanziario della partecipante sia assicurato.
    Volendo procedere ad un accostamento, la cooptazione appare nei suoi tratti sostanziali, molto più vicina al subappalto - anche in questo caso la qualificazione del concorrente è fattore presupposto ed anche in questo caso è consentita la partecipazione (non all'associazione ma) all'esecuzione dei lavori di imprese che non hanno i requisiti per assumere in proprio l'intero appalto - differenziandosene solo per la natura e le caratteristiche del vincolo che lega le imprese: contratto associativo atipico con conferimento di mandato con rappresentanza collettivo ed in rem propriam nell'un caso, mero contratto di sub appalto nell'altro. In entrambi i casi non v'è una deroga al regime della qualificazione ai fini dell'esecuzione, poiché è prescritto che, sia l'impresa subappaltatrice che quella cooptata debbano essere in possesso delle qualificazioni necessarie per le lavorazioni concretamente affidate.
    Così ricostruito, per quanto qui rileva, il quadro degli istituti dedicati alla collaborazione fra imprese ai fini dell'assunzione od esecuzione di appalti pubblici, occorre sciogliere gli interrogativi iniziali sollecitati dal ricorrente, ossia se sia o meno possibile la cooptazione, nei limiti del 20% dei lavori complessivi, di impresa già associata (cd cooptazione interna) e quale sia l'effetto, ai fini della gara, di una cooptazione non consentita.
    In ordine al primo quesito, depongono per la soluzione negativa due elementi: 1) il dato testuale secondo cui "Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando…". La locuzione "altre imprese", riferita all'associazione temporanea che ha i requisiti, sembra alludere ad imprese diverse ed ulteriori; 2) il dato funzionale in quanto, se la ratio della norma è quella di consentire l'associazione di imprese, altrimenti non possibile, in esecuzione di politiche generali ispirate al favor partecipationis, la cooptazione "interna" non appare strumento coerente, risolvendosi in una diversa distribuzione delle lavorazioni fra le imprese già associate, in violazione del principio di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione. Sotto questo profilo, non appare condivisibile la tesi della ricorrente, sostenuta anche in sede di discussione, secondo la quale alla cooptazione interna non sarebbero estranei elementi di concorrenzialità, sub specie di accrescimento della capacità tecnica ai fini della qualificazione, delle imprese già associate. Piuttosto, questo sembra un elemento che prova le potenzialità elusive di un interpretazione di tal fatta essendo noto che l'impresa aggiudicataria (e quindi anche l'impresa cooptata) acquisisce "meriti" tecnici ai fini della qualificazione per il sol fatto di essere aggiudicataria anche se poi, nel concreto, subappalta le lavorazioni. L'effetto finale che ne deriva è - sul versante soggettivo - il depotenziamento dell'effetto edivsivo della norma e - su quello oggettivo - l'utilizzo di quest'ultima per lo sviluppo di esperienza tecnica ulteriore da parte di imprese che comunque avevano già le "carte" per associarsi in via ordinaria.
    Gli argomenti sono sufficienti ad escludere la percorribilità di una cooptazione meramente interna. Resta da vedere se la sola previsione di una cooptazione interna sia elemento sufficiente, in assenza di un'espressa comminatoria della lex specialis di gara, a determinare l'esclusione.
    In proposito torna utile la ricostruzione sopra compiuta, potendosi agevolmente constatare che a differenza dell'avvalimento, la cooptazione non interferisce sulla qualificazione necessaria alla partecipazione alla gara, proponendosi, l'impresa cooptata, quale esecutrice di quota parte di lavori per i quali sussiste già, nel complesso, la qualificazione delle associate in via ordinaria (o delle imprese che si impegnano ad associarsi in via ordinaria) in caso di aggiudicazione.
    Similmente al subappalto, invece, la cooptazione si risolve nell'introduzione di altro soggetto, ultroneo rispetto alle astratte capacità tecniche posseduto dal raggruppamento, di per sé sole sufficienti. Ciò sembra fornire valido supporto per il richiamo del principio, anche di recente affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale, "l'incompleta o erronea dichiarazione del concorrente relativa all'esercizio della facoltà di subappalto è suscettibile di comportare l'esclusione dello stesso dalla gara nel solo caso in cui questi risulti sfornito in proprio della qualificazione per le lavorazioni che ha dichiarato di voler subappaltare, determinando negli altri casi effetti unicamente in fase esecutiva, sotto il profilo dell'impossibilità di ricorrere al subappalto come dichiarato, il che è conclusione anche coerente con il principio di tassatività delle ipotesi di esclusione, tenuto conto che di solito le prescrizioni relative alla dichiarazione sul subappalto non risultano assistite dalla comminatoria di esclusione dalla gara" (Cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 30/10/2009, n. 6708).
    Le peculiarità del caso di specie, valgono a tacitare le obiezioni (valide in astratto per la cooptazione "esterna") circa l'innegabile presenza del soggetto illegittimamente cooptato nell'ambito della composizione soggettiva del costituendo raggruppamento che partecipa alla gara, atteggiandosi la dichiarata cooptazione interna quale mero subappalto o quale diversa distribuzione delle quote di lavoro rispetto a quella profilata dalle quote di partecipazione al raggruppamento.
    Anche la condizione da ultimo menzionata (diversa distribuzione delle quote di lavoro rispetto alle quote di partecipazione al raggruppamento) non può condurre ad esclusione. E' pur vero che per principio giurisprudenziale sufficientemente pacifico la quota di effettiva partecipazione al raggruppamento e la quota di lavori, nonché il vincolo di corrispondenza che le lega, devono essere stabilite e manifestate dai componenti del raggruppamento all'atto della partecipazione alla gara, costituendo ambedue le relative dichiarazioni, requisiti di ammissione alla gara e non contenuto di obbligazione da far valere in sede di esecuzione del contratto (Cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 27/11/2010, n. 8253) Tuttavia, nel caso di specie, la non corrispondenza è l'effetto del ricorso non consentito ad una cooptazione interna, la cui elisione, in forza di quanto osservato, ristabilisce l'equilibrio non lasciando residuare problemi di copertura qualificatoria delle prestazioni assunte dagli associati in via ordinaria. Del resto, sanzionare con l'esclusione una simile fattispecie - come detto recuperabile attraverso il divieto di ricorso alla dichiarata cooptazione - violerebbe non solo il principio di tassatività delle ipotesi di esclusione ma anche e soprattutto quello di proporzionalità della sanzione rispetto alla violazione, non essendo revocabile in dubbio che, trattandosi com'anzidetto di questioni che non minano la qualificazione o l'affidabilità del contraente, le stesse possano essere meglio affrontate attraverso misure correttive e conservative. Ciò appare tra l'altro coerente con la natura della procedura concorsuale di cui si discute, la quale prevede l'acquisizione, in sede di gara, della progettazione definitiva e, dunque, il sostenimento di sforzi progettuali il cui esito appare vantaggioso per l'amministrazione verificare, in assenza di espresse sanzioni espulsive previste dal bando.
    In conclusione, la sola dichiarazione di cooptazione interna non è sufficiente a giustificare, nel caso di specie, l'esclusione, potendo, la questione, essere valutata ed eventualmente sanata in fase successiva. Ciò, salva, ovviamente, ogni valutazione ulteriore dell'amministrazione, sia in ordine ai rimanenti requisiti di partecipazione dell'ATI ricorrente che a quelli rilevanti nel prosieguo della gara.
    Avuto riguardo alla peculiarità della controversia ed alla complessità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati, nei modi di cui in motivazione, facendo espressamente salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.
    Spese compensate.
    Il pagamento del contributo unificato è posto a carico dell'Amministrazione resistente.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Ettore Leotta
    L'ESTENSORE
    Giulio Veltri
    IL CONSIGLIERE
    Giuseppe Caruso
     
    Depositata in Segreteria il 2 agosto 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    La Corte di Giustizia e i diritti televisivi nello sport

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    SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 4 ottobre 2011
     
    Indice
    I - Il contesto normativo
    A - La normativa internazionale
    B - La normativa dell'Unione
    1. Le direttive in materia di radiodiffusione
    2. Le direttive in materia di proprietà intellettuale
    C - La normativa nazionale
    II - I procedimenti principali e le questioni pregiudiziali
    A - La concessione in licenza dei diritti di diffusione degli incontri della «...omissis...»
    B - La trasmissione televisiva degli incontri della «...omissis...»
    III - Sulle questioni pregiudiziali
    A - Sulle norme relative alla ricezione di programmi codificati provenienti da altri Stati membri
    1. Considerazioni preliminari
    2. La direttiva sull'accesso condizionato
    a) Sull'interpretazione della nozione di «dispositivo illecito» ai sensi dell'art. 2, lett. e), della direttiva sull'accesso condizionato (prima questione nel procedimento C-403/08, nonché prima e seconda questione nel procedimento C-429/08)
    b) Sull'interpretazione dell'art. 3, n. 2, della direttiva sull'accesso condizionato (terza questione nella causa C-429/08)
    c) Sulle altre questioni riguardanti la direttiva sull'accesso condizionato
    3. Le norme del Trattato FUE in materia di libera circolazione delle merci e dei servizi
    a) Sul divieto di importazione, di vendita e di utilizzazione di dispositivi di decodificazione stranieri [ottava questione, lett. b), e prima parte della nona questione nel procedimento C-403/08, nonché sesta questione, i), nel procedimento C-429/08]
    i) Sull'individuazione delle disposizioni applicabili
    ii) Sulla sussistenza di una restrizione alla libera prestazione di servizi
    iii) Sulla giustificazione di una restrizione alla libera prestazione dei servizi rispetto all'obiettivo di tutela dei diritti di proprietà intellettuale
    - Osservazioni presentate alla Corte
    - Risposta della Corte
    iv) Sulla giustificazione di una restrizione alla libera prestazione dei servizi consistente nell'obiettivo di incoraggiare la presenza del pubblico negli stadi
    b) Sull'utilizzazione di dispositivi di decodificazione stranieri a seguito dell'indicazione di una falsa identità e di un falso recapito e sull'utilizzazione di tali dispositivi a fini commerciali [ottava questione, lett. c), nel procedimento C-403/08 e sesta questione, ii) e iii), nel procedimento C-429/08]
    c) Sulle altre questioni relative alla libera circolazione (seconda parte della nona questione nel procedimento C-403/08 e settima questione nel procedimento C-429/08)
    4. Le norme del Trattato TFUE in materia di concorrenza
    B - Sulle norme connesse all'utilizzazione delle trasmissioni a seguito della loro ricezione
    1. Osservazioni preliminari
    2. Sul diritto di riproduzione previsto dall'art. 2, lett. a), della direttiva sul diritto d'autore (quarta questione nel procedimento C-403/08)
    3. Sull'eccezione al diritto di riproduzione prevista dall'art. 5, n. 1, della direttiva sul diritto d'autore (quinta questione nel procedimento C-403/08)
    a) Osservazioni preliminari
    b) Sul rispetto dei requisiti previsti dall'art. 5, n. 1, della direttiva sul diritto d'autore
    4. Sulla «comunicazione al pubblico» ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva sul diritto d'autore (sesta questione nel procedimento C-403/08)
    5. Sull'incidenza della direttiva sulla radiodiffusione via satellite (settima questione nel procedimento C-403/08)
    IV - Sulle spese
    «Radiodiffusione televisiva via satellite - Diffusione di incontri di calcio - Ricezione della radiodiffusione per mezzo di schede di decodificatori satellitari - Schede di decodificatori satellitari legalmente immesse sul mercato di uno Stato membro ed utilizzate in un altro Stato membro - Divieto di commercializzazione ed utilizzazione in uno Stato membro - Visualizzazione delle emissioni in violazione dei diritti esclusivi concessi - Diritto di autore - Diritto di radiodiffusione televisiva - Licenze esclusive per la radiodiffusione televisiva sul territorio di un solo Stato membro - Libera prestazione di servizi - Art. 56 TFUE - Concorrenza - Art. 101 TFUE - Restrizione della concorrenza per oggetto - Tutela dei servizi ad accesso condizionato - Dispositivo illecito - Direttiva 98/84/CE - Direttiva 2001/29/CE - Riproduzione di opere nella memoria di un decodificatore satellitare e su schermo televisivo - Deroga al diritto di riproduzione - Comunicazione al pubblico delle opere in locali di ristorazione - Direttiva 93/83/CEE»
     
    Nei procedimenti riuniti C-403/08 e C-429/08,
    aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito) nonché dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito), con decisioni 11 e 28 luglio 2008, pervenute in cancelleria, rispettivamente, in data 17 e 29 settembre 2008, nelle cause
    F. Ltd,
    N. SA,
    M. SA
     
    contro
    Q. Leisure,
    D. R.,
    A. plc,
    M. C.,
    M. M.,
    S. Leisure Ltd,
    P. H.,
    D. O. (C-403/08)
     
    e
    K. M.
     
    contro
    MP. Ltd (C-429/08)
     
    LA CORTE (Grande Sezione),
    composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev e J.-J. Kasel, presidenti di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, M. Ilešic, J. Malenovský (relatore) e T. von Danwitz, giudici,
    avvocato generale: sig.ra J. Kokott
    cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 5 ottobre 2010,
    considerate le osservazioni presentate:
    - per la F. Ltd, la N. SA e la M. SA, dai sigg. J. Mellor, QC, N. Green, QC, dalla sig.ra C. May, dal sig. A. Robertson, barristers, dai sigg. S. Levine, M. Pullen e dalla sig.ra R. Hoy, solicitors;
    - per la Q. Leisure, il sig. M. Richardson, la A. plc, i sigg. M. Chamberlain e M. Madden, la S. Leisure Ltd, i sigg. P.G.C. Houghton e D. Owen, dal sig. M. Howe, QC, dai sigg. A. Norris, S. Vousden, T. St Quentin, nonché dalla sig.ra M. Demetriou, barristers, dai sigg. P. Dixon e P. Sutton, solicitors;
    - per la sig.ra Murphy, dal sig. M. Howe, QC, dal sig. W. Hunter, QC, dalla sig.ra M. Demetriou, barrister, e dal sig. P. Dixon, solicitor;
    - per la MP. Ltd, dal sig. J. Mellor, QC, dal sig. N. Green, QC, dalla sig.ra H. Davies, QC, dalla sig.ra C. May nonché dai sigg. A. Robertson e P. Cadman, barristers;
    - per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra V. Jackson e dal sig. S. Hathaway, in qualità di agenti, assistiti dalla sig.ra J. Stratford, QC;
    - per il governo ceco, dalla sig.ra K. Havlícková, in qualità di agente;
    - per il governo spagnolo, dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente;
    - per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra B. Beaupère-Manokha, in qualità di agenti;
    - per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. L. D'Ascia, avvocato dello Stato;
    - per il Parlamento europeo, dai sigg. J. Rodrigues e L. Visaggio, in qualità di agenti;
    - per il Consiglio dell'Unione europea, dal sig. F. Florindo Gijón e dalla sig.ra G. Kimberley, in qualità di agenti;
    - per la Commissione europea, dai sigg. X. Lewis, H. Krämer, I.V. Rogalski, J. Bourke, nonché dalla sig.ra J. Samnadda, in qualità di agenti;
    - per l'Autorità di vigilanza EFTA, dai sigg. O.J. Einarsson e M. Schneider, in qualità di agenti,
    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 3 febbraio 2011,
    ha pronunciato la seguente
     
    SENTENZA
    1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull'interpretazione
    - della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 1998, 98/84/CE, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (GU L 320, pag. 54; in prosieguo: la «direttiva sull'accesso condizionato»),
    - della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248; in prosieguo: la «direttiva sulla radiodiffusione via satellite»),
    - della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE (GU L 202; in prosieguo: la «direttiva "televisione senza frontiere"»),
    - della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10; in prosieguo: la «direttiva sul diritto d'autore»),
    - nonché degli artt. 34 TFUE, 36 TFUE, 56 TFUE e 101 TFUE.
    2 Tali domande sono state proposte nell'ambito di controversie sorte tra la F. Ltd. (in prosieguo: la «FAPL»), la N. SA (in prosieguo: la «N.») e la M. SA (in prosieguo: la «M.») (in prosieguo, congiuntamente: la «FAPL e a.»), da un lato, e la Q. Leisure, il sig. Richardson, la A. plc (in prosieguo: la «A.»), i sigg. Chamberlain e Madden, la S. Leisure Ltd, i sigg. Houghton e Owen (in prosieguo, congiuntamente: la «Q. Leisure e a.») dall'altro, (causa C-403/08), nonché tra la sig.ra Murphy e la MP. Ltd. (in prosieguo: la «MPS») (causa C-429/08), in merito alla commercializzazione e all'utilizzazione, nel Regno Unito, di dispositivi di decodificazione che danno accesso ai servizi di radiodiffusione via satellite di un ente di radiodiffusione, prodotti e commercializzati con l'autorizzazione di tale ente, ma utilizzati, contro la volontà di quest'ultimo, al di fuori della zona geografica per la quale sono stati forniti (in prosieguo: i «decoder stranieri»).
     
    I - Il contesto normativo
    A - La normativa internazionale
    3 L'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che costituisce l'allegato 1 C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, è stato approvato con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1).
    4 L'art. 9, n. 1, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio così dispone:
    «I membri si conformano agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna (1971) e al suo annesso. Tuttavia, essi non hanno diritti né obblighi in virtù del presente Accordo in relazione ai diritti conferiti dall'art. 6 bis della medesima Convenzione o ai diritti da esso derivanti».
    5 Ai sensi dell'art. 11, primo comma, della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»):
    «1. Gli autori di opere drammatiche, drammatico-musicali e musicali hanno il diritto esclusivo di autorizzare:
    i) la rappresentazione e l'esecuzione pubbliche delle loro opere, comprese la rappresentazione e l'esecuzione pubbliche con qualsiasi mezzo o procedimento;
    ii) la trasmissione pubblica, con qualsiasi mezzo, della rappresentazione e dell'esecuzione delle loro opere».
    6 L'art. 11 bis, primo comma, della Convenzione di Berna così recita:
    «Gli autori di opere letterarie ed artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare:
    i) la radiodiffusione delle loro opere o la comunicazione al pubblico di esse mediante qualsiasi altro mezzo atto a diffondere senza filo segni, suoni od immagini;
    ii) ogni comunicazione al pubblico, con o senza filo, dell'opera radiodiffusa, quando tale comunicazione sia eseguita da un ente diverso da quello originario;
    iii) la comunicazione al pubblico, mediante altoparlante o qualsiasi altro analogo strumento trasmettitore di segni, suoni od immagini, dell'opera radiodiffusa».
    7 L'Organizzazione mondiale sulla proprietà intellettuale (OMPI) ha adottato a Ginevra, il 20 dicembre 1996, il trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (in prosieguo: il «Trattato sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi») nonché il Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore (in prosieguo: il «Trattato sul diritto d'autore»). Questi due trattati sono stati approvati a nome della Comunità con la decisione del Consiglio 16 marzo 2000, 2000/278/CE (GU L 89, pag. 6).
    8 A termini dell'art. 2, lett. g), del Trattato sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi:
    «Ai sensi del presente trattato, si intende per:
    (...)
    g) "comunicazione al pubblico" di un'esecuzione o di un fonogramma, la trasmissione al pubblico mediante qualunque mezzo diverso dalla radiodiffusione, dei suoni di una esecuzione ovvero dei suoni o di una rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma. Ai sensi dell'articolo 15, si intende per "comunicazione al pubblico" anche l'atto di rendere udibili al pubblico i suoni o la rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma».
    9 Il successivo art. 15, n. 1, così dispone:
    «Quando un fonogramma pubblicato a fini di commercio è utilizzato direttamente o indirettamente per la radiodiffusione o per una qualunque comunicazione al pubblico, gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi hanno diritto a un compenso equo e unico».
    10 Il Trattato sul diritto d'autore prevede, all'art. 1, n. 4, che le parti contraenti devono conformarsi agli artt. 1-21 nonché all'allegato della Convenzione di Berna.
     
    B - La normativa dell'Unione
    1. Le direttive in materia di radiodiffusione
    11 Il terzo 'considerando' della direttiva «televisione senza frontiere» così recita:
    «(...) le trasmissioni transfrontaliere diffuse con le diverse tecnologie costituiscono un mezzo per il conseguimento degli obiettivi della Comunità[;] (...) si devono adottare misure che assicurino il passaggio dai mercati nazionali ad un mercato comune della produzione e distribuzione dei programmi e creino condizioni di concorrenza leale, senza pregiudicare la funzione di pubblico interesse che compete ai servizi televisivi».
    12 A termini del ventunesimo 'considerando' della direttiva 97/36:
    «(...) ai fini della presente direttiva, gli eventi di particolare rilevanza per la società devono rispondere a determinati criteri, ossia essere eventi di straordinaria importanza che presentano interesse per il pubblico in generale nell'Unione europea o in un determinato Stato membro o in una parte [...] significativa di uno Stato membro e sono organizzati in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere i diritti relativi a tali eventi».
    13 I 'considerando' terzo, quinto, settimo, quattordicesimo, quindicesimo e diciassettesimo della direttiva sulla radiodiffusione via satellite così recitano:
    «(3) (...) la diffusione di programmi oltre frontiera all'interno della Comunità, effettuata in particolare via satellite e via cavo, rappresenta uno dei principali mezzi per il conseguimento [degli] obiettivi della Comunità che sono al tempo stesso di ordine politico, economico, sociale, culturale e giuridico;
    (...)
    (5) i titolari dei diritti sono quindi esposti al rischio che le loro opere vengano utilizzate senza compenso o che ne venga bloccata l'utilizzazione in alcuni Stati membri ad opera di singoli titolari dei diritti di esclusiva; (...) tale incertezza normativa rappresenta un ostacolo diretto alla libera circolazione dei programmi all'interno della Comunità;
    (...)
    (7) (...) la libera diffusione di programmi risulta ulteriormente ostacolata dalle incertezze che sussistono attualmente sul piano giuridico in relazione alla necessità di stabilire se, per la diffusione di programmi via satellite i cui segnali possono essere ricevuti direttamente, i diritti debbano essere acquisiti esclusivamente nel paese di emissione oppure se debbano essere acquisiti in tutti i paesi in cui avviene la ricezione; (...)
    (...)
    (14) (...) l'incertezza giuridica esistente in relazione ai diritti di acquisire, che ostacola la diffusione transnazionale di programmi via satellite, dovrà essere eliminata attraverso la definizione del concetto di comunicazione al pubblico via satellite all'interno della Comunità; (...) questa definizione preciserà anche quale sia il luogo in cui avviene l'atto di comunicazione; (...) tale definizione è necessaria al fine di evitare che a un solo atto di radiodiffusione vengano cumulativamente applicate più leggi nazionali; (...)
    (15) (...) l'acquisto in via contrattuale dei diritti di esclusiva sulle emissioni di radiodiffusione deve avvenire nell'osservanza della normativa sul diritto d'autore e i diritti connessi vigente nello Stato membro in cui ha luogo la comunicazione al pubblico via satellite;
    (...)
    (17) (...) all'atto dell'acquisto dei diritti le parti devono tener conto, ai fini della determinazione del compenso, di tutti gli aspetti dell'emissione di radiodiffusione, quali il numero effettivo e il numero potenziale dei telespettatori e la versione linguistica dell'emissione».
    14 A termini dell'art. 1, n. 2, lett. a-c), della direttiva medesima:
    «a) Ai fini della presente direttiva, "comunicazione al pubblico via satellite" è l'atto di inserire, sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra.
    b) La comunicazione al pubblico via satellite si configura unicamente nello Stato membro in cui, sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi sono inseriti in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra.
    c) Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma criptata, vi è comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i mezzi per la decriptazione della trasmissione siano messi a disposizione del pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso».
    15 L'art. 2 della direttiva sulla radiodiffusione via satellite così dispone:
    «In conformità delle disposizioni del presente capo, gli Stati membri riconoscono all'autore il diritto esclusivo di autorizzare la comunicazione al pubblico via satellite di opere protette dal diritto d'autore».
    16 I 'considerando' secondo, terzo, sesto e tredicesimo della direttiva sull'accesso condizionato così recitano:
    «(2) (...) la prestazione transfrontaliera di servizi di radiodiffusione e dei servizi della società dell'informazione può contribuire, a livello individuale, alla piena attuazione della libertà d'espressione in quanto diritto fondamentale e, a livello collettivo, al raggiungimento degli obiettivi definiti nel trattato;
    (3) (...) il trattato prevede la libera circolazione di tutti i servizi normalmente forniti dietro retribuzione; (...) questo diritto, applicato ai servizi di radiodiffusione e ai servizi della società dell'informazione, costituisce inoltre una traduzione specifica nel diritto comunitario del più generale principio della libertà di espressione sancito dall'articolo 10 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; (...) questo articolo riconosce esplicitamente il diritto dei cittadini di ricevere o di comunicare informazioni senza tener conto delle frontiere e (...) eventuali restrizioni di tale diritto si giustificano solo se determinate da altri interessi giuridicamente riconosciuti degni di tutela;
    (...)
    (6) (...) le opportunità dischiuse dalle tecnologie digitali potrebbero ampliare le possibilità di scelta dei consumatori e contribuire al pluralismo culturale grazie alla creazione di una gamma ancora più ampia di servizi ai sensi degli articoli [56 TFUE e 57 TFUE]; (...) la redditività di questi servizi dipende spesso dal ricorso a tecniche di accesso condizionato al fine di garantire la remunerazione del prestatore del servizio; (...) risulta pertanto necessario, per assicurare la redditività di tali servizi, la protezione giuridica dei prestatori di servizi contro i dispositivi illeciti che consentono l'accesso senza pagamento del servizio;
    (...)
    (13) (...) appare necessario far sì che gli Stati membri forniscano un'adeguata tutela giuridica contro l'immissione sul mercato, ai fini di un profitto economico diretto o indiretto, di un dispositivo illecito che renda possibile o facile eludere, senza esservi autorizzato, qualsiasi misura tecnologica a protezione della remunerazione di un servizio fornito in modo lecito».
    17 L'art. 2 della direttiva medesima così dispone:
    «Ai fini della presente direttiva si intende per:
    a) "servizio protetto", uno dei servizi seguenti laddove sia fornito a pagamento e mediante un sistema di accesso condizionato:
    - trasmissioni televisive, ai sensi dell'articolo 1, lett. a), della [direttiva "televisione senza frontiere"],
    - (...)
    b) "accesso condizionato", misure e/o sistemi tecnici in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva autorizzazione individuale;
    c) "dispositivo per l'accesso condizionato", apparecchiature o programmi per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di consentire l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto;
    (...)
    e) "dispositivo illecito", apparecchiature o programmi per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di rendere possibile l'accesso ad un servizio protetto in forma intelligibile senza l'autorizzazione del prestatore del servizio;
    f) "settore coordinato dalla presente direttiva", quello disciplinato da qualunque disposizione concernente le attività illecite di cui all'articolo 4».
    18 Ai sensi del successivo art. 3:
    «1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie a vietare sul loro territorio le attività di cui all'articolo 4 ed a prevedere le sanzioni e i mezzi di tutela di cui all'articolo 5.
    2. Salvo il disposto del paragrafo 1, gli Stati membri non possono:
    a) limitare la prestazione di servizi protetti o di servizi connessi aventi origine in un altro Stato membro; oppure
    b) limitare la libera circolazione dei dispositivi per l'accesso condizionato, per motivi rientranti nel settore coordinato dalla presente direttiva».
    19 Il successivo art. 4 dispone quanto segue:
    «Gli Stati membri vietano sul loro territorio le seguenti attività:
    a) la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio o il possesso a fini commerciali di dispositivi illeciti;
    b) l'installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali di dispositivi illeciti;
    c) l'impiego di comunicazioni commerciali per promuovere dispositivi illeciti».
    2. Le direttive in materia di proprietà intellettuale
    20 La direttiva sul diritto d'autore afferma, ai 'considerando' nono, decimo, quindicesimo, ventesimo, ventitreesimo, trentunesimo, nonché trentatreesimo, quanto segue:
    «(9) Ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale (...)
    (10) Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l'utilizzo delle loro opere (...)
    (...)
    (15) (...) La presente direttiva serve (...) ad attuare una serie [dei] nuovi obblighi internazionali [che scaturiscono dal Trattato sul diritto d'autore e dal Trattato sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi].
    (...)
    (20) La presente direttiva si basa su principi e regole già definiti dalle direttive in vigore [nel campo della proprietà intellettuale] [in particolare, dalla direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61)] e sviluppa detti principi e regole e li integra nella prospettiva della società dell'informazione. Le disposizioni della presente direttiva devono lasciare impregiudicate le disposizioni di dette direttive, salvo quanto diversamente previsto nella presente direttiva.
    (...)
    (23) La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d'autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un'opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti.
    (...)
    (31) Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. (...)
    (...)
    (33) Si dovrebbe prevedere un'eccezione al diritto esclusivo di riproduzione per consentire taluni atti di riproduzione temporanea, che sono riproduzioni transitorie o accessorie, le quali formano parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico e effettuate all'unico scopo di consentire la trasmissione efficace in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o l'utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali. Gli atti di riproduzione in questione non dovrebbero avere un proprio valore economico distinto. [Sempreché] siano soddisfatte queste condizioni, tale eccezione include atti che facilitano la navigazione in rete e la realizzazione di copie "cache", compresi gli atti che facilitano l'effettivo funzionamento dei sistemi di trasmissione, purché l'intermediario non modifichi le informazioni e non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni. L'utilizzo è da considerare legittimo se è autorizzato dal titolare del diritto o non è limitato dalla legge».
    21 Ai sensi dell'art. 2, lett. a) ed e), della direttiva medesima:
    «Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
    a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
    (...)
    e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».
    22 Il successivo art. 3, n. 1, così dispone:
    «Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».
    23 A termini del successivo art. 5:
    «1. Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 gli atti di riproduzione temporanea di cui all'articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire:
    a) la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o
    b) un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali.
    (...)
    3. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti:
    (...)
    i) in caso di inclusione occasionale di opere o materiali di altro tipo in altri materiali;
    (...)
    5. Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».
    24 A termini del quinto 'considerando' della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/115/CE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (versione codificata) (GU L 376, pag. 28, in prosieguo: la «direttiva sui diritti connessi»):
    «Le opere creative e artistiche degli autori e degli artisti interpreti o esecutori richiedono la percezione di un reddito adeguato quale base per l'ulteriore attività creativa e artistica, e gli investimenti occorrenti, segnatamente per la produzione di fonogrammi e pellicole, sono particolarmente rischiosi ed elevati.(...)».
    25 Ai sensi dell'art. 7, n. 2, di detta direttiva, gli Stati membri riconoscono agli enti di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite.
    26 A termini del successivo art. 8, n. 3,:
    «Gli Stati membri riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d'ingresso».
    27 Il quinto 'considerando' e gli artt. 7, n. 2, e 8, n. 3, della direttiva sui diritti connessi ricalcano, sostanzialmente, il settimo 'considerando' e gli artt. 6, n. 2, e 8, n. 3, della direttiva 92/100.
     
    C - La normativa nazionale
    28 A termini dell'art. 297, n. 1, della legge del 1988 in materia di diritto d'autore, modelli e brevetti (Copyright, Designs and Patents Act 1988; in prosieguo: la «legge in materia di diritto d'autore, modelli e brevetti»):
    «Una persona che riceva in modo fraudolento un programma facente parte di un servizio di radiodiffusione fornito da una località nel Regno Unito, con l'intento di evitare il pagamento dei diritti applicabili alla ricezione del programma, commette un reato e potrà essere condannato con procedimento sommario ad una multa non superiore al quinto livello della tabella di riferimento».
    29 Il successivo art. 298 così recita:
    «1. Colui che
    a) chieda il pagamento di diritti ai fini della ricezione di programmi contenuti in servizi televisivi forniti da un luogo sito nel Regno Unito o in altro Stato membro, ovvero
    b) emetta trasmissioni criptate di qualsiasi altro genere da un luogo sito nel Regno Unito o in altro Stato membro,
    (...)
    beneficia dei seguenti diritti e strumenti di tutela.
    2. Dispone degli stessi diritti e strumenti di tutela rispetto a
    a) colui che
    i) fabbrichi, importi, distribuisca, venda o noleggi, offra o esponga alla vendita o al noleggio, ovvero pubblicizzi ai fini della vendita o del noleggio,
    ii) detenga a fini commerciali, o
    iii) istalli, manutenga o sostituisca a fini commerciali,
    qualsiasi apparecchio concepito o adattato per consentire a persone l'accesso a programmi o altre trasmissioni o per loro fornire assistenza a tal fine ovvero per aggirare la tecnologia di accesso condizionato connesso ai programmi o a altre trasmissioni qualora esse non siano autorizzate, (...)
    (...)
    di cui dispone il titolare di diritti d'autore a fronte di una violazione del diritto d'autore.
    (...)»
     
    II - I procedimenti principali e le questioni pregiudiziali
    30 La FAPL gestisce la «...omissis...», principale campionato di calcio professionistico per società calcistiche stabilite in Inghilterra.
    31 Le attività della FAPL comprendono, in particolare, l'organizzazione del calendario degli incontri della «...omissis...» e la gestione, per quanto riguarda detti incontri, dei diritti di diffusione televisiva, vale a dire dei diritti di messa a disposizione del pubblico del contenuto audiovisivo degli incontri sportivi per mezzo di diffusione televisiva (in prosieguo: i «diritti di diffusione»).
    A - La concessione in licenza dei diritti di diffusione degli incontri della «...omissis...»
    32 La FAPL procede alla concessione in licenza di tali diritti di diffusione, in diretta, su base territoriale e per periodi triennali. A tal riguardo, la strategia perseguita dalla FAPL consiste nell'offrire ai telespettatori del mondo intero la visione del proprio campionato, massimizzando in tal modo il valore dei diritti stessi a favore delle società ad essa aderenti.
    33 Tali diritti vengono quindi concessi agli enti di radiodiffusione televisiva per mezzo di una procedura di gara aperta che inizia con l'invito a presentare offerte su base mondiale, regionale, ovvero zona per zona. La domanda determina quindi la base territoriale sulla quale la FAPL cede i propri diritti internazionali. Tuttavia, in linea di principio, tale base è nazionale, considerato che esiste solamente una domanda limitata, da parte delle imprese offerenti, per i diritti mondiali o paneuropei, in quanto gli enti radiotelevisivi funzionano abitualmente su base territoriale ed alimentano il mercato interno o nel rispettivo paese o in un piccolo gruppo di paesi limitrofi di lingua comune.
    34 All'impresa offerente che acquisti, per una determinata zona, un pacchetto («bouquet») di diritti di diffusione in diretta degli incontri della «...omissis...», viene concesso il diritto esclusivo di diffusione radiotelevisiva in tale zona. Ciò sarebbe necessario, ad avviso della FAPL, per realizzare il valore commerciale ottimale di tutti i detti diritti, tenuto conto che gli enti radiotelevisivi sono disposti a versare un supplemento per acquistare tale esclusività, che è quella che consente loro di distinguere i loro servizi da quelli forniti dai concorrenti e di accrescere in tal modo la propria redditività.
    35 Orbene, al fine di proteggere l'esclusività territoriale di tutti gli enti di radiodiffusione, ognuno di essi si impegna, nel proprio accordo di licenza con la FAPL, ad impedire al pubblico la ricezione delle proprie emissioni al di fuori della zona per la quale detiene la rispettiva licenza. Ciò presuppone, da un lato, che ogni ente faccia in modo che tutte le proprie emissioni che possono essere captate al di fuori di tale territorio - in particolare quelle emesse via satellite - vengano criptate in modo assolutamente sicuro e non possano essere captate in modo non criptato. Dall'altro, gli enti radiotelevisivi devono assicurarsi che nessun dispositivo venga scientemente autorizzato al fine di consentire a qualsivoglia soggetto la visione delle loro trasmissioni al di fuori del territorio interessato. Conseguentemente, a detti enti viene vietato di fornire dispositivi di decodificazione che consentano di decriptare le loro trasmissioni ai fini della loro utilizzazione al di fuori del territorio per il quale detengono la licenza.
     
    B - La trasmissione televisiva degli incontri della «...omissis...»
    36 Nell'ambito delle proprie attività, la FAPL è parimenti incaricata di provvedere all'organizzazione del calendario degli incontri della «...omissis...» e della trasmissione del segnale televisivo agli enti detentori del diritto di trasmissione.
    37 A tal fine, le immagini e i rumori di sottofondo catturati in occasione dell'incontro vengono trasmessi ad un'unità di produzione che aggiunge i logo, le sequenze video, le soluzioni grafiche sullo schermo, la musica ed il commento in lingua inglese.
    38 Il segnale viene quindi inviato, via satellite, ad un ente di radiodiffusione televisiva che aggiunge il proprio logo e, eventualmente, i propri commenti. Il segnale viene poi compresso e criptato, quindi trasmesso via satellite agli abbonati che lo ricevono per mezzo di un'antenna parabolica. Il segnale viene infine decriptato e decompresso in un decodificatore satellitare che necessita, ai fini del funzionamento, di un dispositivo di decodificazione quale una scheda di decodificazione.
    39 In Grecia, il titolare della sublicenza di trasmissione televisiva degli incontri della «...omissis...» è la N.. Gli incontri vengono teletrasmessi via satellite sui canali «SuperSport» della piattaforma «NOVA» il cui proprietario e gestore è la M..
    40 I telespettatori abbonati al bouquet satellitare della NOVA possono accedere a tali canali. Ogni abbonato dev'essere stato in grado di fornire un nominativo nonché un recapito ed un numero di telefono in Grecia. Tale abbonamento può essere sottoscritto a fini sia privati sia commerciali.
    41 Nel Regno Unito, all'epoca dei fatti nelle cause principali, il titolare esclusivo dei diritti di licenza per la radiodiffusione in diretta della «...omissis...» era la BSkyB Ltd. Nel caso in cui una persona fisica o giuridica intenda diffondere nel Regno Unito gli incontri della «...omissis...», può sottoscrivere un abbonamento commerciale presso tale società.
    42 Tuttavia, taluni centri di ristorazione hanno iniziato, nel Regno Unito, ad utilizzare, al fine di accedere agli incontri della «...omissis...», dispositivi di decodificazione stranieri. Essi acquistano presso un distributore una scheda ed un apparecchio di decodificazione che consentono la ricezione di un canale satellitare diffuso in un altro Stato membro, quali i canali della NOVA, il cui abbonamento è più conveniente rispetto all'abbonamento della BSkyB Ltd. Tali schede di decodificazione sono state prodotte e commercializzate con l'autorizzazione del prestatore dei servizi, ma sono state successivamente utilizzate in modo non autorizzato, in quanto gli enti di radiodiffusione hanno subordinato la loro cessione alla condizione - ai sensi degli impegni indicati supra al punto 35 - che i clienti non utilizzino tali schede al di fuori del territorio nazionale interessato.
    43 La FAPL ritiene che tali attività siano pregiudizievoli ai propri interessi, in quanto pregiudicherebbero l'esclusività dei diritti concessi in base a licenza su un territorio determinato e, conseguentemente, il valore dei diritti medesimi. Infatti, l'ente di radiodiffusione televisiva che vende le schede di decodificazione a prezzo più conveniente disporrebbe del potenziale per divenire, in pratica, l'ente di radiodiffusione televisiva su scala europea, il che produrrebbe la conseguenza che i diritti di radiodiffusione nell'Unione europea dovrebbero essere concessi su scala europea. Ciò implicherebbe una rilevante perdita di introiti tanto per la FAPL quanto per gli enti di radiodiffusione televisiva, riducendo in tal modo le fonti di redditività dei servizi da essi forniti.
    44 Conseguentemente, la FAPL e altri hanno avviato, nel procedimento C-403/08, quelle che esse considerano tre cause pilota dinanzi la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property). Di queste, due azioni riguardano la Q. Leisure, il sig. Richardson, la A. ed il sig. Chamberlain, i quali forniscono, in bar-ristoranti, materiale e schede di decodificazione satellitare che consentono la ricezione dei programmi di radiodiffusione stranieri, tra cui la NOVA, che trasmettono gli incontri di «...omissis...» in diretta.
    45 La terza azione è rivolta contro il sig. Maden, la S. Leisure Ltd, nonché i sigg. Houghton e Owen, fornitori di bevande o gestori di quattro bar-ristoranti in cui sono stati proiettati incontri di «...omissis...» in diretta utilizzando un dispositivo di decodificazione straniero.
    46 La FAPL e a. sostengono che tali soggetti violano i loro diritti protetti dall'art. 298 della legge in materia di diritto d'autore, modelli e brevetti in quanto effettuano operazioni commerciali ovvero, come nel caso dei tre convenuti nel terzo procedimento, in quanto detengono a fini commerciali dispositivi di decodificazione stranieri concepiti o adattati per consentire l'accesso ai servizi della FAPL e a. senza autorizzazione.
    47 Inoltre, i convenuti nel terzo procedimento violerebbero i diritti d'autore degli attori creando copie di opere nell'ambito del funzionamento interno del decodificatore satellitare e riproducendo le opere sullo schermo nonché eseguendo, diffondendo o mostrando le opere in pubblico e comunicandole al medesimo.
    48 Inoltre, la Q. Leisure e la A. violerebbero i diritti d'autore per aver autorizzato le azioni compiute dai tre convenuti nel terzo procedimento nonché da altri soggetti ai quali hanno fornito schede di decodificazione.
    49 A parere della Q. Leisure e a., le azioni sono infondate, in quanto non vengono utilizzate schede di decodificazione pirata, atteso che tutte le schede interessate sono state distribuite ed immesse sul mercato, in un altro Stato membro, dall'ente di radiodiffusione televisiva satellitare interessato.
    50 Nel procedimento C-429/08, la sig.ra Murphy, gestore di un bar-ristorante, si è procurata una scheda di decodificazione NOVA per proiettare incontri della «...omissis...».
    51 Gli agenti della MPS, ente incaricato dalla FAPL per avviare una campagna di procedimenti penali nei confronti dei gestori dei bar-ristoranti che utilizzino dispositivi di decodificazione stranieri, rilevavano che la sig.ra Murphy riceveva, nel proprio bar-ristorante, le trasmissioni degli incontri della «...omissis...» effettuate dalla NOVA.
    52 Conseguentemente, la MPS denunciava la sig.ra Murphy dinanzi alla Portsmouth Magistrates' Court che condannava la medesima per due reati ai sensi dell'art. 297, n. 1, della legge in materia di diritto d'autore, modelli e brevetti, per aver essa captato, in modo fraudolento, un programma contenuto in un servizio di radiodiffusione fornito da un luogo al di fuori del Regno Unito, con l'intento di evitare il pagamento di qualsivoglia corrispettivo connesso alla ricezione dei programmi trasmessi.
    53 La sig.ra Murphy, a seguito del sostanziale rigetto, da parte della Portsmouth Crown Court, dell'appello proposto contro la condanna, presentava ricorso dinanzi alla High Court of Justice, sostenendo tesi analoghe a quelle esposte dalla Q. Leisure e a.
    54 Ciò premesso, la High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Intellectual Property), decideva, nel procedimento C-403/08, di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
    «1) a) Se, nel caso in cui un dispositivo di accesso condizionato venga elaborato da o col consenso di un prestatore del servizio e venduto subordinatamente ad un'autorizzazione limitata ad utilizzare il dispositivo solo per ottenere l'accesso al servizio protetto in circostanze particolari, tale dispositivo diventi un "dispositivo illecito" ai sensi dell'art. 2, lett. e), della direttiva [sull'accesso condizionato], qualora esso venga usato per dare accesso a questo servizio protetto in un luogo o in un modo o da parte di un soggetto al di fuori dell'autorizzazione del prestatore del servizio.
    b) Cosa si intenda per «concepiti o adattati» ai sensi dell'art. 2, lett. e), della direttiva.
    2) Nel caso in cui un primo prestatore del servizio trasmetta il contenuto di un programma in forma codificata a un secondo prestatore del servizio il quale ritrasmetta tale contenuto mediante un sistema di accesso condizionato, quali elementi debbano essere presi in considerazione nel determinare se gli interessi del primo prestatore di un servizio protetto vengano pregiudicati, ai sensi dell'art. 5 della [direttiva sull'accesso condizionato].
    In particolare:
    nel caso in cui una prima impresa trasmetta il contenuto di un programma (compreso immagini, rumori di sottofondo e commento in inglese) sotto forma codificata ad una seconda impresa la quale a sua volta ritrasmetta al pubblico il contenuto del programma (al quale abbia aggiunto il suo logo e, eventualmente, un commento audio aggiuntivo):
    a) se la trasmissione da parte della prima impresa costituisca un servizio protetto di "trasmissioni televisive" ai sensi dell'art. 2, lett. a), della direttiva [sull'accesso condizionato] e dell'art. 1, lett. a), della direttiva ["televisione senza frontiere"];
    b) se sia necessario che la prima impresa sia un'emittente ai sensi dell'art. 1, lett. b), della direttiva ["televisione senza frontiere"] affinché si possa considerare che fornisca un servizio protetto di "trasmissioni televisive" ai sensi del primo trattino dell'art. 2, lett. a), della direttiva [sull'accesso condizionato];
    c) se l'art. 5 della direttiva [sull'accesso condizionato] debba essere interpretato nel senso che conferisca alla prima impresa la legittimazione ad agire relativamente al dispositivo illecito che dà accesso al programma come ritrasmesso dalla seconda impresa, o:
    i) perché si deve ritenere che tale dispositivo dia accesso attraverso il segnale di trasmissione al servizio proprio della prima impresa; o
    ii) perché la prima impresa è il prestatore di un servizio protetto i cui interessi sono pregiudicati da un'attività illecita (in quanto tali dispositivi conferiscono un accesso non autorizzato al servizio protetto fornito dalla seconda impresa).
    d) se sulla soluzione della questione c) incida il fatto che il primo e il secondo prestatore del servizio usino differenti sistemi di decodificazione e dispositivi di accesso condizionati differenti.
    3) Se il "possesso a fini commerciali" di cui all'art. 4, lett. a), della direttiva [sull'accesso condizionato] si riferisca solo al possesso finalizzato al commercio (ad esempio, la vendita) di dispositivi illeciti, o si estenda al possesso di un dispositivo da parte di un utilizzatore finale nel corso di un'attività di qualsiasi tipo.
    4) Nel caso in cui frammenti sequenziali di un film, di un'opera musicale o di una registrazione sonora (nella specie, composizioni di audio e video digitali) vengano creati i) all'interno della memoria di un decodificatore o ii) nel caso di un film su uno schermo televisivo, e l'intera opera venga riprodotta, qualora i frammenti sequenziali vengano considerati nel loro insieme ma solo un numero limitato di frammenti sussista contemporaneamente in un dato momento:
    a) se la questione intesa ad accertare se tali opere siano state riprodotte in tutto o in parte debba essere risolta in base alle norme del diritto d'autore nazionale relative a cosa costituisca un'illecita riproduzione di un'opera tutelata dal diritto d'autore, o se dipenda dall'interpretazione dell'art. 2 della direttiva [sul diritto d'autore].
    b) qualora dipenda dall'interpretazione dell'art. 2 della direttiva [sul diritto d'autore], se il giudice nazionale debba prendere in considerazione tutti i frammenti di ciascuna opera nella sua totalità o solo il numero limitato di frammenti che esistono contemporaneamente. In quest'ultimo caso, a quale test il giudice nazionale debba sottoporre la questione intesa ad accertare se le opere siano state riprodotte parzialmente ai sensi di tale articolo.
    c) se il diritto di riproduzione di cui al detto art. 2 si estenda alla creazione di immagini transitorie su uno schermo televisivo.
    5) a) Se si debba ritenere che copie transitorie di un'opera create all'interno di un decodificatore televisivo satellitare o su uno schermo televisivo collegato al decodificatore, e il cui unico intento sia di consentire un uso dell'opera non altrimenti limitato dalla legge, abbiano un "rilievo economico proprio" ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva [sul diritto d'autore] per il fatto che tali copie forniscano l'unica base dalla quale il titolare dei diritti possa derivare un compenso per l'uso dei suoi diritti.
    b) Se sulla soluzione della questione 5 a) incida il fatto che i) le copie transitorie abbiano un valore intrinseco; o ii) le copie transitorie comprendano una piccola parte di una raccolta di opere e/o di altri materiali che altrimenti potrebbero essere usati senza violare il diritto d'autore; o iii) il licenziatario esclusivo del titolare dei diritti in un altro Stato membro abbia già ricevuto un compenso per l'uso dell'opera in tale Stato membro.
    6) a) Se un'opera tutelata dal diritto d'autore venga comunicata al pubblico su filo o senza filo ai sensi dell'art. 3 della direttiva [sul diritto d'autore], qualora una trasmissione satellitare venga ricevuta in locali commerciali (ad esempio, un bar) e comunicata o mostrata in quei locali mediante un singolo schermo televisivo e altoparlanti al pubblico ivi presente.
    b) Se sulla soluzione della questione 6 a) incida il fatto che:
    i) il pubblico presente costituisca un nuovo pubblico non contemplato dall'emittente (in questo caso perché una scheda di decodificazione nazionale che deve essere utilizzata in uno Stato membro viene utilizzata per un ascolto commerciale in un altro Stato membro);
    ii) il pubblico non costituisca un pubblico pagante in base al diritto nazionale;
    iii) il segnale televisivo venga ricevuto da un'antenna o da un ricevitore satellitare sul tetto dei locali dove si trova il televisore o nelle loro adiacenze.
    c) In caso di soluzione affermativa di uno dei quesiti b), quali elementi debbano essere presi in considerazione nel determinare se vi sia una comunicazione dell'opera che ha avuto origine da un luogo in cui il pubblico non è presente.
    7) Se sia compatibile con la direttiva [sulla radiodiffusione via satellite] o con gli artt. 28 CE, 30 CE o 49 CE il fatto che la normativa nazionale in materia di diritto d'autore preveda che, qualora copie transitorie di opere inserite in una trasmissione via satellite vengano create all'interno di un decodificatore satellitare o su uno schermo televisivo, sussista una violazione del diritto d'autore in base alla normativa del paese di ricezione della trasmissione. Se abbia un'incidenza il fatto che la trasmissione venga decodificata mediante una scheda di decodificazione satellitare rilasciata dal prestatore di un servizio di trasmissione via satellite in un altro Stato membro subordinatamente alla condizione che la scheda di decodificazione satellitare venga autorizzata solo perché sia usata in tale altro Stato membro.
    8) a) Nel caso in cui la soluzione della questione 1 sia nel senso che un dispositivo per l'accesso condizionato elaborato dal prestatore del servizio o con il suo consenso divenga un "dispositivo illecito" ai sensi dell'art. 2, lett. e), della direttiva [sull'accesso condizionato] allorché venga usato al di là dell'autorizzazione concessa dal prestatore del servizio a dare accesso ad un servizio protetto, quale sia l'oggetto specifico del diritto con il riferimento alla sua funzione essenziale conferita dalla direttiva sull'accesso condizionato.
    b) Se gli artt. 28 CE o 49 CE si oppongano all'esecuzione di una disposizione del diritto nazionale in un primo Stato membro che renda illecita l'importazione o la vendita di una scheda di decodificazione satellitare rilasciata dal prestatore di un servizio di trasmissione via satellite in un altro Stato membro subordinatamente alla condizione che la carta di decodificazione satellitare venga autorizzata solo affinché sia usata in tale altro Stato membro.
    c) Se sulla soluzione di tale questione incida il fatto che la scheda di decodificazione satellitare sia autorizzata solo per uso privato e nazionale in questo altro Stato membro ma venga utilizzata per fini commerciali nel primo Stato membro.
    9) Se gli artt. 28 CE e 30 CE o 49 CE ostino all'attuazione di una disposizione della normativa nazionale in materia di diritto d'autore che renda illecito eseguire o rappresentare in pubblico un'opera musicale allorché tale opera sia inserita in un servizio protetto cui sia consentito l'accesso - e che [l'opera] venga rappresentata in pubblico - mediante una scheda di decodificazione satellitare allorché tale scheda sia stata emessa dal prestatore del servizio in un altro Stato membro subordinatamente alla condizione che la scheda di decodificazione venga autorizzata solo affinché sia usata in tale altro Stato membro. Se abbia una certa incidenza il fatto che l'opera musicale sia un elemento irrilevante del servizio complessivamente protetto e il diritto nazionale d'autore non si opponga alla rappresentazione e all'esecuzione in pubblico degli altri elementi del servizio.
    10) Allorché un fornitore di contenuti di un programma rilasci una serie di licenze esclusive ciascuna per il territorio di uno o più Stati membri in base alle quali l'emittente sia autorizzato a trasmettere il contenuto del programma solo nell'ambito di tale territorio (compresa la trasmissione via satellite) e in ogni licenza sia contenuto un obbligo contrattuale in base al quale l'emittente debba evitare che le sue schede di decodificazione satellitare, che consentono la ricezione dei programmi oggetto di licenza, vengano usate al di fuori del territorio cui si riferisce la licenza, quale criterio giuridico debba applicare il giudice nazionale e quali circostanze debba prendere in considerazione nel decidere se la restrizione contrattuale sia incompatibile con il divieto imposto dall'art. 81, n. 1, CE.
    In particolare:
    a) se l'art. 81, n. 1, CE debba essere interpretato nel senso che si applichi a tale obbligo per il solo motivo che debba ritenersi che esso abbia per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
    b) in tal caso, se si debba anche dimostrare che l'obbligo contrattuale per poter ricadere nel divieto imposto dall'art. 81, n. 1, CE impedisca, restringa o falsi considerevolmente il gioco della concorrenza».
    55 Nel procedimento C-429/08, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
    1) Quali siano le circostanze in cui un dispositivo per l'accesso condizionato costituisca un "dispositivo illecito" ai sensi dell'art. 2, lett. e), della direttiva [sull'accesso condizionato].
    2) In particolare, se un dispositivo per l'accesso condizionato costituisca un "dispositivo illecito" ove sia stato acquisito in circostanze in cui:
    i) il dispositivo per l'accesso condizionato sia stato realizzato da un prestatore di servizi ovvero con il suo consenso e sia stato originariamente fornito subordinatamente ad autorizzazione contrattuale limitata di utilizzo del dispositivo per accedere ad un servizio protetto solo in un primo Stato membro e sia stato utilizzato per accedere a tale servizio protetto ricevuto in un altro Stato membro, e/o
    ii) il dispositivo per l'accesso condizionato sia stato realizzato da un prestatore di servizi ovvero con il suo consenso e sia stato originariamente ottenuto e/o attivato fornendo nome e residenza falsi nel primo Stato membro, eludendo in tal modo le limitazioni territoriali contrattuali imposte all'esportazione di tali dispositivi per uso al di fuori del primo Stato membro, e/o
    iii) il dispositivo per l'accesso condizionato sia stato realizzato da un prestatore di servizi ovvero con il suo consenso e sia stato originariamente fornito subordinatamente alla condizione contrattuale di un esclusivo uso domestico o privato e non per un uso commerciale (per il quale è dovuto un canone di abbonamento più elevato), ma sia stato utilizzato nel Regno Unito per scopi commerciali, e precisamente per trasmettere partite di calcio in diretta in un locale pubblico.
    3) In caso di risposta negativa a qualsiasi quesito della questione 2), se l'art. 3, n. 2, della direttiva [sull'accesso condizionato] osti a che uno Stato membro invochi una disposizione nazionale che impedisca l'uso di tali dispositivi per l'accesso condizionato nelle circostanze di cui alla summenzionata questione 2).
    4) In caso di risposta negativa a qualsiasi quesito della questione 2), se l'art. 3, n. 2), della direttiva medesima sia invalido:
    a) in quanto discriminatorio e/o sproporzionato; e/o
    b) in quanto in contrasto con i diritti alla libera circolazione sanciti dal Trattato e/o
    c) per qualsivoglia altra ragione.
    5) In caso di risposta affermativa alla questione 2), se gli artt. 3, n. 1, e 4 della direttiva stessa siano invalidi, in quanto impongono agli Stati membri di imporre restrizioni all'importazione di "dispositivi illeciti" da altri Stati membri e ad altre operazioni con dispositivi medesimi, anche nel caso in cui siffatti dispositivi possano essere legittimamente importati e/o utilizzati per ricevere servizi di diffusione via satellite transfrontalieri in forza delle norme sulla libera circolazione delle merci ai sensi degli artt. 28 CE e 30 CE e/o sulla libertà di fornire e ricevere servizi ai sensi dell'art. 49 CE.
    6) Se gli artt. 28 CE, 30 CE e/o 49 CE ostino all'applicazione di una disposizione nazionale, quale l'art. 297 della [legge in materia di diritto d'autore, modelli e brevetti], che qualifichi come reato la ricezione fraudolenta di un programma nell'ambito di un servizio di trasmissione fornito da un luogo situato nel Regno Unito con l'intento di evitare il pagamento di qualsiasi diritto applicabile alla ricezione del programma, in una qualsiasi delle seguenti circostanze:
    i) qualora il dispositivo per l'accesso condizionato sia stato realizzato da un prestatore di servizi ovvero con il suo consenso e sia stato originariamente fornito subordinatamente ad autorizzazione contrattuale limitata di utilizzo del dispositivo per accedere ad un servizio protetto solo in un primo Stato membro e sia stato utilizzato per accedere a tale servizio protetto ricevuto in un altro Stato membro (in questo caso, il Regno Unito), e/o
    ii) qualora il dispositivo per l'accesso condizionato sia stato realizzato da un prestatore di servizi ovvero con il suo consenso e sia stato originariamente ottenuto e/o attivato fornendo nome e residenza falsi nel primo Stato membro, eludendo in tal modo le limitazioni territoriali contrattuali imposte all'esportazione di tali dispositivi per uso al di fuori del primo Stato membro, e/o
    iii) qualora il dispositivo per l'accesso condizionato sia stato realizzato da un prestatore di servizi ovvero con il suo consenso e sia stato originariamente fornito subordinatamente alla condizione contrattuale di un esclusivo uso domestico o privato e non per un uso commerciale (per il quale è dovuto un canone di abbonamento più elevato), ma sia stato utilizzato nel Regno Unito per scopi commerciali, e precisamente per trasmettere partite di calcio in diretta in un locale pubblico.
    7) Se l'applicazione della disposizione nazionale in questione possa essere in ogni caso esclusa per violazione del divieto di discriminazione di cui all'art. 12 CE o in quanto la legislazione nazionale è applicabile ai programmi trasmessi nell'ambito di un servizio di radiodiffusione fornito da una località nel Regno Unito ma non a servizi forniti da un qualsiasi altro Stato membro.
    8) Allorché un fornitore di contenuti di programmi rilasci una serie di licenze esclusive, ciascuna per il territorio di uno o più Stati membri, in base alle quali l'emittente è autorizzata a trasmettere il contenuto del programma solo nell'ambito di tale territorio (compresa la trasmissione via satellite) e ogni licenza preveda un obbligo contrattuale in base al quale l'emittente deve evitare che le sue schede di decodificazione satellitari, che consentono la ricezione dei contenuti dei programmi oggetto di licenza, vengano usate al di fuori del territorio cui si riferisce la licenza, quale criterio giuridico debba applicare il giudice nazionale e quali circostanze debba prendere in considerazione nel decidere se la restrizione contrattuale violi il divieto imposto dall'art. 81, n. 1, CE.
    In particolare:
    a) se l'art. 81, n. 1, CE debba essere interpretato nel senso che si applichi a tale obbligo per il solo motivo che debba ritenersi che esso abbia per oggetto impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza,
    b) in caso affermativo, se debba essere altresì dimostrato che l'obbligo contrattuale impedisca, restringa o falsi sensibilmente il gioco della concorrenza per poter rientrare nel divieto imposto dall'art. 81, n. 1, CE».
    56 Con ordinanza del Presidente della Corte 3 dicembre 2008 i procedimenti C-403/08 e C-429/08 sono stati riuniti ai fini delle fasi scritta ed orale del procedimento nonché della sentenza.
     
    III - Sulle questioni pregiudiziali
    A - Sulle norme relative alla ricezione di programmi codificati provenienti da altri Stati membri
    1. Considerazioni preliminari
    57 Si deve precisare, in limine, che i procedimenti in esame riguardano unicamente la trasmissione via satellite al pubblico di programmi contenenti gli incontri della «...omissis...» da parte degli enti di radiodiffusione quali la M.. In tal senso, la sola parte della comunicazione audiovisiva pertinente nella specie è quella consistente nella trasmissione al pubblico di tali programmi da parte degli enti di radiodiffusione ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. a) e b), della direttiva sulla radiodiffusione via satellite, ove tale operazione viene effettuata da uno Stato membro in cui i segnali portatori dei programmi sono inseriti in un canale di trasmissione via satellite (in prosieguo: lo «Stato membro di emissione»), nella specie, segnatamente, la Repubblica ellenica.
    58 Per contro, la parte della comunicazione a monte, tra la FAPL e detti enti, consistente nella trasmissione di dati audiovisivi contenenti gli incontri medesimi, è priva di pertinenza nella specie, considerato che tale comunicazione può essere d'altronde effettuata con altri strumenti di telecomunicazione rispetto a quelli utilizzati dalle parti nei procedimenti principali.
    59 Dagli atti di causa emerge inoltre che, a termini dei contratti di licenza conclusi tra la FAPL e gli enti di radiodiffusione interessati, i programmi in questione sono destinati al solo pubblico dello Stato membro di emissione e che gli enti stessi devono far sì che le loro trasmissioni via satellite possano essere captate solamente in tale Stato. Conseguentemente, gli enti di cui trattasi devono provvedere a criptare le loro trasmissioni ed a fornire i dispositivi di decodificazione solamente a soggetti residenti sul territorio dello Stato membro di emissione.
    60 Infine, è pacifico che i proprietari dei bar-ristoranti utilizzino tali dispositivi di decodificazione al di fuori del territorio di tale Stato membro, utilizzandoli pertanto in contrasto con la volontà degli enti di radiodiffusione.
    61 Ciò premesso, i giudici del rinvio si chiedono, con la prima parte delle loro questioni, se una siffatta utilizzazione di dispositivi di decodificazione ricada nella sfera d'applicazione della direttiva sull'accesso condizionato e in qual misura questa incida su tale utilizzazione. Nell'ipotesi, poi, in cui tale aspetto non fosse armonizzato da detta direttiva, i giudici medesimi chiedono se gli artt. 34 TFUE, 36 TFUE, 56 TFUE e 101 TFUE ostino ad una normativa nazionale e a contratti di licenza che impediscano l'utilizzazione di dispositivi di decodificazione stranieri.
    2. La direttiva sull'accesso condizionato
    a) Sull'interpretazione della nozione di «dispositivo illecito» ai sensi dell'art. 2, lett. e), della direttiva sull'accesso condizionato (prima questione nel procedimento C-403/08, nonché prima e seconda questione nel procedimento C-429/08)
    62 Con tali questioni, i giudici del rinvio chiedono, sostanzialmente, se la nozione di «dispositivo illecito» ai sensi dell'art. 2, lett. e), della direttiva sull'accesso condizionato debba essere interpretata nel senso che essa ricomprenda parimenti i dispositivi di decodificazione stranieri, ivi compresi quelli ottenuti o attivati mediante l'indicazione di un falso nome e di un falso recapito, e quelli utilizzati in violazione di una restrizione contrattuale che ne consenta l'utilizzazione unicamente a fini privati.
    63 A tal riguardo, si deve rammentare, da un lato, che l'art. 2, lett. e), della direttiva sull'accesso condizionato definisce la nozione di «dispositivo illecito» nel senso di qualsivoglia apparecchiatura o programma per elaboratore elettronico «concepiti» o «adattati» al fine di rendere possibile l'accesso ad un servizio protetto in forma intellegibile senza l'autorizzazione del prestatore del servizio.
    64 Il tenore di tale disposizione si limita quindi alle sole apparecchiature che abbiano costituito oggetto di operazioni manuali o automatizzate anteriormente al loro impiego e che consentano la ricezione di servizi protetti senza il consenso del prestatore dei servizi medesimi. Conseguentemente, tale disposizione riguarda unicamente apparecchiature che siano state fabbricate, manipolate, adattate o riadattate senza l'autorizzazione del prestatore dei servizi e non ricomprende l'utilizzazione di dispositivi di decodificazione stranieri.
    65 Dall'altro, si deve rilevare che il sesto ed il tredicesimo 'considerando' della direttiva sull'accesso condizionato, che contengono precisazioni in merito alla nozione di «dispositivo illecito», fanno riferimento alla necessità di lottare contro i dispositivi illeciti che «consentono l'accesso senza pagamento» dei servizi protetti nonché contro l'immissione sul mercato di dispositivi illeciti che rendono possibile o facile «eludere, senza esservi autorizzato, qualsiasi misura tecnologica» a protezione della remunerazione di un servizio fornito in modo del tutto lecito.
    66 Orbene, non ricadono in alcuna di dette categorie né i dispositivi di decodificazione stranieri, né quelli ottenuti o attivati mediante indicazione di un falso nome o di un falso recapito, né quelli che siano stati utilizzati in violazione di una restrizione contrattuale che ne limiti l'utilizzazione unicamente a fini privati. Infatti, tutti questi dispositivi sono fabbricati ed immessi sul mercato con l'autorizzazione del prestatore del servizio, essi non consentono un accesso gratuito ai servizi protetti e non rendono possibile o più agevole eludere una misura tecnologica adottata per proteggere la remunerazione dei servizi stessi, atteso che, nello Stato membro di immissione sul mercato, il corrispettivo è stato assolto.
    67 Alla luce delle suesposte considerazioni, le questioni poste devono essere risolte nel senso che la nozione di «dispositivo illecito» ai sensi dell'art. 2, lett. e), della direttiva sull'accesso condizionato deve essere interpretata nel senso che essa non ricomprende né i dispositivi di decodificazione stranieri, né quelli ottenuti o attivati mediante l'indicazione di un falso nome e di un falso recapito, né quelli che siano stati utilizzati in violazione di una restrizione contrattuale che ne consenta l'utilizzazione unicamente a fini privati.
    b) Sull'interpretazione dell'art. 3, n. 2, della direttiva sull'accesso condizionato (terza questione nella causa C-429/08)
    68 Con tale questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l'art. 3, n. 2, della direttiva sull'accesso condizionato osti ad una normativa nazionale che impedisca l'utilizzazione dei dispositivi di decodificazione stranieri, ivi compresi quelli ottenuti o attivati mediante indicazione di un falso nome e di un falso recapito, ovvero quelli che siano stati utilizzati in violazione di una restrizione contrattuale che ne consenta l'utilizzazione unicamente a fini privati.
    69 Ai sensi dell'art. 3, n. 2, della direttiva sull'accesso condizionato, gli Stati membri non sono autorizzati a limitare, per motivi rientranti nel settore coordinato dalla direttiva stessa, la libera circolazione dei servizi protetti e dei dispositivi di accesso condizionato, fermi restando gli obblighi fissati dall'art. 3, n. 1, della direttiva medesima.
    70 A tal riguardo, si deve rilevare che quest'ultima disposizione impone obblighi nel settore coordinato della direttiva sull'accesso condizionato - definito dal suo art. 2, lett. f), nel senso di qualunque disposizione concernente le attività illecite di cui al successivo art. 4 -, imponendo, segnatamente, agli Stati membri, di vietare le attività indicate al detto art. 4.
    71 Tuttavia, il menzionato art. 4 riguarda unicamente le attività illecite, implicando l'utilizzazione di dispositivi illeciti ai sensi della direttiva stessa.
    72 Orbene, i dispositivi di decodificazione stranieri, ivi compresi quelli ottenuti o attivati mediante l'indicazione di un falso nome e di un falso recapito, e quelli utilizzati in violazione di una restrizione contrattuale che ne consente l'utilizzazione unicamente a fini privati, non costituiscono, come emerge dai punti 62-66 supra, dispositivi illeciti di tal genere.
    73 Conseguentemente, né le attività che implichino l'utilizzazione di tali dispositivi né una normativa nazionale che vieti tali attività ricadono nel settore coordinato dalla direttiva sull'accesso condizionato.
    74 La questione posta dal giudice a quo deve essere pertanto risolta nel senso che l'art. 3, n. 2, della direttiva sull'accesso condizionato non osta ad una normativa nazionale che impedisca l'utilizzazione di dispositivi di decodificazione stranieri, ivi compresi quelli ottenuti o attivati mediante l'indicazione di un falso nome e di un falso recapito, ovvero quelli utilizzati in violazione di una restrizione contrattuale che ne consente l'utilizzazione unicamente a fini privati, atteso che una normativa di tal genere non ricade nel settore coordinato da tale direttiva.
    c) Sulle altre questioni riguardanti la direttiva sull'accesso condizionato
    75 Alla luce delle soluzioni fornite alla prima questione nel procedimento C-403/08, nonché alle questioni prima, seconda e terza nel procedimento C-429/08, non occorre procedere all'esame della seconda, terza e ottava questione, lett. a), nel procedimento C-403/08, né delle questioni quarta e quinta nel procedimento C-429/08.
    3. Le norme del Trattato FUE in materia di libera circolazione delle merci e dei servizi
    a) Sul divieto di importazione, di vendita e di utilizzazione di dispositivi di decodificazione stranieri [ottava questione, lett. b), e prima parte della nona questione nel procedimento C-403/08, nonché sesta questione, i), nel procedimento C-429/08]
    76 Con tali questioni i giudici del rinvio chiedono, sostanzialmente, se gli artt. 34 TFUE, 36 TFUE e 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale risulti illecita l'importazione, la vendita e l'utilizzazione, nello Stato medesimo, di dispositivi di decodificazione stranieri che consentano l'accesso ad un servizio codificato di radiodiffusione via satellite proveniente da un altro Stato membro comprendente oggetti protetti dalla normativa di tale primo Stato.
    i) Sull'individuazione delle disposizioni applicabili
    77 Una normativa nazionale, come quella oggetto delle cause principali, riguarda tanto la prestazione transfrontaliera di servizi di radiodiffusione codificati quanto la circolazione, nell'ambito dell'Unione, di dispositivi di decodificazione stranieri che consentono di decodificare tali servizi. Ciò premesso, sorge la questione se tale normativa debba essere esaminata sotto il profilo della libera prestazione dei servizi ovvero sotto quello della libera circolazione delle merci.
    78 A tal riguardo, dalla giurisprudenza risulta che, quando un provvedimento nazionale si ricollega sia alla libera circolazione delle merci sia alla libera prestazione dei servizi, la Corte l'esamina, in linea di principio, con riferimento ad una sola delle due libertà fondamentali qualora emerga che una delle due è del tutto secondaria rispetto all'altra e possa esserle ricollegata (v. sentenze 24 marzo 1994, causa C-275/92, Schindler, Racc. pag. I-1039, punto 22, e 2 dicembre 2010, causa C-108/09, Ker-Optika, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 43).
    79 Tuttavia, in materia di telecomunicazioni, questi due aspetti sono spesso strettamente connessi, senza che l'uno possa essere considerato del tutto secondario rispetto all'altro. Ciò vale, in particolare, nel caso in cui una normativa nazionale disciplini la fornitura di apparecchiature di telecomunicazione, quali i dispositivi di decodificazione, al fine di precisare i requisiti cui tali apparecchiature devono rispondere, ovvero al fine di fissare le modalità di vendita dei medesimi, ragion per cui, in un'ipotesi di tal genere, occorre esaminare simultaneamente entrambe le libertà fondamentali (v., in tal senso, sentenza 22 gennaio 2002, causa C-390/99, Canal Satélite Digital, Racc. pag. I-607, punti 29-33).
    80 Ciò premesso, nel caso in cui una normativa riguardi, in materia, un'attività particolarmente caratterizzata a livello dei servizi forniti dagli operatori economici, laddove la fornitura delle apparecchiature di telecomunicazione vi si ricolleghi solamente in termini puramente secondari, occorrerà esaminare tale attività con riguardo alla sola libertà di prestazione di servizi.
    81 Ciò vale, segnatamente, qualora la messa a disposizione di apparecchiature di tal genere costituisca solamente una modalità concreta di organizzazione o di funzionamento di tale servizio e qualora tale attività non presenti finalità proprie, ma sia volta a consentire di beneficiare del servizio stesso. Ciò premesso, l'attività consistente nella messa a disposizione di apparecchiature di tal genere non può essere valutata a prescindere dall'attività connessa al servizio cui la prima attività si ricollega (v., per analogia, sentenza Schindler, cit., punti 22-25).
    82 Nei procedimenti principali si deve rilevare che la normativa nazionale non è volta a disciplinare i dispositivi di decodificazione al fine di stabilire i requisiti cui essi devono rispondere ovvero di fissare le condizioni di vendita dei medesimi. Infatti, essa li disciplina solamente nella loro qualità di strumenti che consentono agli abbonati di beneficiare dei servizi di radiodiffusione codificati.
    83 Considerato che tale normativa riguarda quindi, in primis, la libera prestazione dei servizi, laddove l'aspetto della libera circolazione delle merci risulta del tutto secondario rispetto alla libera prestazione dei servizi, la normativa medesima deve essere esaminata alla luce di quest'ultima libertà.
    84 Ne consegue che una normativa di tal genere deve essere valutata con riguardo all'art. 56 TFUE.
    ii) Sulla sussistenza di una restrizione alla libera prestazione di servizi
    85 L'art. 56 TFUE impone l'eliminazione di qualsiasi restrizione alla libera prestazione dei servizi, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, quando sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, ove fornisca legittimamente servizi analoghi. Peraltro, della libertà di prestazione di servizi beneficia tanto il prestatore quanto il destinatario dei servizi (v., in particolare, sentenza 8 settembre 2009, causa C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, Racc. pag. I-7633, punto 51, e la giurisprudenza ivi richiamata).
    86 Nelle cause principali la normativa nazionale vieta l'importazione, la vendita e l'utilizzazione di dispositivi di decodificazione stranieri sul territorio nazionale che diano accesso ai servizi di radiodiffusione via satellite provenienti da un altro Stato membro.
    87 Orbene, atteso che l'accesso ai servizi di trasmissione via satellite, come quelli oggetto delle cause principali, è subordinato alla detenzione di un dispositivo di tal genere, la cui fornitura è soggetta alla restrizione contrattuale secondo cui il dispositivo stesso può essere utilizzato solamente sul territorio dello Stato membro di emissione, la normativa nazionale interessata osta alla ricezione di tali servizi da parte di soggetti residenti al di fuori dello Stato membro di emissione, nella specie, al di fuori del Regno Unito. Conseguentemente, tale normativa produce l'effetto di impedire a tali persone di accedere ai servizi di cui trattasi.
    88 E' pur vero che l'ostacolo alla ricezione di tali servizi scaturisce, in primo luogo, dai contratti conclusi tra gli enti di radiodiffusione ed i rispettivi clienti, i quali riflettono, a loro volta, le clausole di restrizione territoriale inserite nei contratti conclusi tra detti enti ed i titolari dei diritti di proprietà intellettuale. Tuttavia, tale normativa, poiché riconosce a dette restrizioni una tutela giuridica e ne impone il rispetto a pena di sanzioni civili e pecuniarie, restringe di per sé la libera prestazione dei servizi.
    89 Ne consegue che la normativa de qua costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi vietata dall'art. 56 TFUE, a meno che essa non possa risultare oggettivamente giustificata.
    iii) Sulla giustificazione di una restrizione alla libera prestazione dei servizi rispetto all'obiettivo di tutela dei diritti di proprietà intellettuale
    - Osservazioni presentate alla Corte
    90 La FAPL e a., la MPS, il governo del Regno Unito nonché i governi francese e italiano deducono che la restrizione sottesa alla normativa oggetto dei procedimenti principali può essere giustificata con riguardo ai diritti dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale, in quanto risulterebbe necessaria per garantire la tutela di un'adeguata remunerazione dei titolari medesimi, ove tale remunerazione presuppone che questi ultimi dispongano del diritto di rivendicarla per l'utilizzazione delle loro opere o di altri oggetti protetti in ogni singolo Stato membro e di concedere al riguardo un'esclusività territoriale.
    91 A tal proposito, dette parti interessate ritengono, in particolare, che, in assenza di qualsiasi protezione di tale esclusività territoriale, il titolare dei diritti di proprietà intellettuale non sia più in grado di ottenere remunerazioni adeguate delle licenze da parte degli enti di radiodiffusione, atteso che la diffusione in diretta degli incontri sportivi avrebbe perso parte del proprio valore. Infatti, gli enti di radiodiffusione non sarebbero interessati all'acquisto di licenze al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione. L'acquisizione di licenze per tutti i territori nazionali in cui risiedano clienti potenziali non risulterebbe interessante dal punto di vista economico, in considerazione del prezzo estremamente elevato di tali licenze. Detti organismi acquisterebbero quindi le licenze per diffondere le opere interessate sul territorio di un solo Stato membro. Orbene, essi sarebbero disposti a corrispondere un supplemento rilevante subordinatamente alla condizione di disporre della garanzia dell'esclusività territoriale, in quanto questa consentirebbe loro di distinguersi dai concorrenti e di attrarre, in tal modo, ulteriore clientela.
    92 La Q. Leisure e a., la sig.ra Murphy, la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA sostengono che una siffatta restrizione alla libera prestazione di servizi di radiodiffusione non può essere giustificata, in quanto si risolve in un contingentamento del mercato interno.
    - Risposta della Corte
    93 Al fine di esaminare la giustificazione di una restrizione come quella oggetto dei procedimenti principali, si deve rammentare che una restrizione a libertà fondamentali garantite dal Trattato non può essere giustificata, a meno che essa risponda a ragioni imperative di interesse pubblico, sia idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vada oltre quanto è necessario per il raggiungimento dello scopo medesimo (v., in tal senso, sentenza 5 marzo 2009, causa C-222/07, UTECA, Racc. pag. I-1407, punto 25, e la giurisprudenza ivi richiamata).
    94 Per quanto attiene alle giustificazioni ammissibili, da costante giurisprudenza emerge che tale restrizione può risultare giustificata, in particolare, da ragioni imperative di interesse generale consistenti nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale (v., in tal senso, sentenze 18 marzo 1980, causa 62/79, Coditel e a., detta «Coditel I», Racc. pag. 881, punti 15 e 16, nonché 20 gennaio 1981, cause riunite 55/80 e 57/80, Musik-Vertrieb membran e K-tel International, Racc. pag. 147, punti 9 e 12).
    95 Occorre quindi anzitutto accertare se la FAPL possa invocare tali diritti per giustificare il fatto che la normativa nazionale oggetto della causa principale istituisce una tutela a suo favore costitutiva di una restrizione alla libera prestazione di servizi.
    96 A tal riguardo, si deve rilevare che la FAPL non può far valere un diritto d'autore sugli incontri stessi della «...omissis...», atteso che questi non possono essere qualificati come «opere».
    97 Infatti, per poter rivestire tale qualificazione, occorrerebbe che l'oggetto interessato fosse originale, nel senso che costituisse una creazione intellettuale propria del suo autore (v., in tal senso, sentenza 16 luglio 2009, causa C-5/08, Infopaq International, Racc. pag. I-6569, punto 37).
    98 Orbene, gli incontri sportivi non possono essere considerati quali creazioni intellettuali qualificabili come opere ai sensi della direttiva sul diritto d'autore. Ciò vale, in particolare, per gli incontri di calcio, i quali sono disciplinati dalle regole del gioco, che non lasciano margine per la libertà creativa ai sensi del diritto d'autore.
    99 Ciò premesso, gli incontri di calcio non possono essere tutelati sulla base del diritto d'autore. E' peraltro pacifico che il diritto dell'Unione non li tuteli ad alcun altro titolo nell'ambito della proprietà intellettuale.
    100 Ciò premesso, gli incontri sportivi rivestono, in quanto tali, un carattere unico e, sotto tal profilo, originale, che può trasformarli in oggetti meritevoli di tutela analoga alla tutela delle opere, ove tale tutela può essere concessa, eventualmente, dai singoli ordinamenti giuridici interni.
    101 A tal riguardo, si deve rilevare che, a termini dell'art. 165, n. 1, secondo comma, TFUE, l'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa.
    102 Ciò premesso, uno Stato membro può legittimamente tutelare gli incontri sportivi, eventualmente a titolo di tutela della proprietà intellettuale, istituendo una normativa nazionale specifica ovvero riconoscendo, nel rispetto del diritto dell'Unione, una tutela per tali incontri garantita da strumenti convenzionali conclusi tra i soggetti legittimati a mettere a disposizione del pubblico il contenuto audiovisivo degli incontri stessi e i soggetti che intendano diffondere tale contenuto al pubblico di loro scelta.
    103 A tal riguardo, si deve aggiungere che il legislatore dell'Unione ha previsto l'esercizio di tale facoltà da parte di uno Stato membro laddove fa riferimento, al ventunesimo 'considerando' della direttiva 97/36, ad eventi organizzati da un organizzatore legittimato a vendere i diritti relativi agli eventi medesimi.
    104 Pertanto, nell'ipotesi in cui la normativa nazionale di cui trattasi sia volta a tutelare gli incontri sportivi - verifica che spetterebbe al giudice del rinvio - il diritto dell'Unione non osta, in linea di principio, a tale tutela ed una siffatta normativa può quindi giustificare una restrizione alla libera circolazione dei servizi come quella oggetto della causa principale.
    105 Tuttavia, occorre inoltre che tale restrizione non vada al di là di quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo di tutela della proprietà intellettuale di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza UTECA, cit., punti 31 e 36).
    106 A tal riguardo, si deve rammentare che deroghe al principio della libera circolazione sono ammissibili solo se siano giustificate dalla tutela dei diritti costituenti lo specifico oggetto della proprietà intellettuale di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza 23 ottobre 2003, causa C-115/02, Rioglass e Transremar, Racc. pag. I-12705, punto 23, e la giurisprudenza ivi richiamata).
    107 In proposito, secondo costante giurisprudenza, tale oggetto specifico mira, segnatamente, a garantire ai titolari dei diritti interessati la tutela della facoltà di sfruttare commercialmente la messa in circolazione o la messa a disposizione degli oggetti protetti, concedendo licenze dietro il pagamento di un compenso (v., in tal senso, sentenze Musik-Vertrieb membran e K-tel International, cit., punto 12, nonché 20 ottobre 1993, cause riunite C-92/92 e C-326/92, Phil Collins e a., Racc. pag. I-5145, punto 20).
    108 Tuttavia, si deve necessariamente rilevare che tale oggetto specifico non garantisce ai titolari dei diritti interessati la possibilità di chiedere il più alto compenso possibile. Infatti, in considerazione di tale oggetto, quel che è loro garantito - come previsto dal decimo 'considerando' della direttiva sul diritto d'autore e dal quinto 'considerando' della direttiva sui diritti connessi - è solamente un compenso adeguato per ogni utilizzazione degli oggetti protetti.
    109 Orbene, per poter risultare adeguato, tale compenso deve collocarsi in un rapporto ragionevole con il valore economico della prestazione fornita. In particolare, deve presentare un rapporto ragionevole con il numero reale o potenziale di soggetti che ne fruiscano o intendano fruirne (v., per analogia, sentenze 22 settembre 1998, causa C-61/97, FDV, Racc. pag. I-5171, punto 15, e 11 dicembre 2008, causa C-52/07, Kanal 5 e TV 4, Racc. pag. I-9275, punti 36-38).
    110 In tal senso, in materia di radiodiffusione televisiva, tale compenso deve collocarsi - come confermato, segnatamente, dal diciassettesimo 'considerando' della direttiva sulla radiodiffusione via satellite - in un rapporto ragionevole con i rispettivi parametri delle relative emissioni, quali il numero effettivo e il numero potenziale di teleascoltatori nonché la versione linguistica delle trasmissioni stesse (v., in tal senso, sentenza 14 luglio 2005, causa C-192/04, Lagardère Active Broadcast, Racc. pag. I-7199, punto 51).
    111 Ciò premesso, si deve anzitutto sottolineare che i titolari dei diritti oggetto delle cause principali ricevono un compenso per la radiodiffusione degli oggetti protetti dallo Stato membro di emissione in cui si presume che l'atto di radiodiffusione abbia avuto luogo, ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva sulla radiodiffusione via satellite, ed in cui tale compenso adeguato è quindi dovuto.
    112 Inoltre, si deve rilevare che, qualora un siffatto compenso sia convenuto tra i titolari dei diritti interessati e gli enti di radiodiffusione, nell'ambito di una vendita preceduta da una gara, nulla osta a che il titolare dei diritti di cui trattasi richieda, in tale occasione, un importo che tenga conto del numero effettivo e potenziale di teleascoltatori tanto nello Stato membro di emissione quanto in tutti gli altri Stati membri in cui vengano parimenti ricevute le emissioni contenenti gli oggetti protetti.
    113 A tal riguardo, si deve ricordare, in particolare, che la ricezione di una trasmissione via satellite, come quella oggetto della causa principale, è subordinata al possesso di un dispositivo di decodificazione. Conseguentemente, è possibile determinare, con un grado di precisione molto elevato, il numero complessivo di teleascoltatori effettivi e potenziali dell'emissione di cui trattasi, vale a dire dei teleascoltatori residenti tanto all'interno quanto all'esterno dello Stato membro di emissione.
    114 Infine, per quanto attiene al supplemento versato dagli enti di radiodiffusione per la concessione di un'esclusività territoriale, non può essere certamente escluso che l'importo del compenso adeguato rifletta parimenti il particolare carattere delle emissioni in questione, vale a dire la loro esclusività territoriale, ragion per cui un supplemento può essere corrisposto a tal titolo.
    115 Ciò detto, nella specie, un supplemento di tal genere viene corrisposto ai titolari dei diritti di cui trattasi al fine di garantire un'esclusività territoriale assoluta, da cui derivano differenze di prezzo artificiose tra i mercati nazionali compartimentati. Orbene, una siffatta compartimentazione ed una tale differenza artificiosa di prezzi che ne consegue sono inconciliabili con lo scopo essenziale del Trattato, consistente nella realizzazione del mercato interno. Ciò premesso, tale supplemento non può più essere considerato quale parte di quell'adeguato compenso che dev'essere garantito ai titolari dei diritti di cui trattasi.
    116 Conseguentemente, la corresponsione di tale supplemento va al di là di quanto è necessario per garantire a tali titolari un adeguato compenso.
    117 Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve concludere che la restrizione consistente nel divieto di utilizzare dispositivi di decodificazione stranieri non può essere giustificata con riguardo all'obiettivo della tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
    118 Tale conclusione non è in contrasto con la citata sentenza Coditel I, invocata dalla FAPL e a. nonché dalla MPS a sostegno delle proprie tesi. E' pur vero che, al punto 16 di tale sentenza, la Corte ha affermato che le norme del Trattato non possono, in linea di principio, opporsi ai limiti geografici che le parti abbiano convenuto nei contratti di cessione di diritti di proprietà intellettuale per proteggere l'autore ed i suoi aventi causa e che la sola circostanza che detti limiti geografici coincidano, eventualmente, con le frontiere degli Stati membri non implica una posizione diversa.
    119 Tuttavia, tali rilievi si collocano in un contesto che non è paragonabile a quello delle cause principali. Infatti, nella causa da cui è scaturita la citata sentenza Coditel I, le società di teledistribuzione hanno effettuato una comunicazione di un'opera al pubblico senza disporre, nello Stato membro del luogo di origine di tale comunicazione, di un'autorizzazione dei titolari dei diritti de quibus e senza aver ivi versato compensi ai medesimi.
    120 Per contro, nei procedimenti principali, gli enti di radiodiffusione procedono ad atti di comunicazione al pubblico ben disponendo nello Stato membro di emissione - che è lo Stato membro del luogo di origine di tale comunicazione - di un'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti interessati, e ben versando un compenso ai medesimi, ove tale compenso può d'altronde tener conto del numero di teleascoltatori effettivo e potenziale negli altri Stati membri.
    121 Infine, si deve tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione intervenuta medio tempore, in particolare, per effetto dell'adozione della direttiva «televisione senza frontiere» e di quella sulla radiodiffusione via satellite, che mirano a garantire il passaggio dai mercati nazionali ad un mercato unico di produzione e di distribuzione dei programmi.
    iv) Sulla giustificazione di una restrizione alla libera prestazione dei servizi consistente nell'obiettivo di incoraggiare la presenza del pubblico negli stadi
    122 La FAPL e a. nonché la MPS sostengono, in subordine, che la restrizione oggetto delle cause principali è necessaria per garantire il rispetto della cosiddetta regola del «periodo di esclusione» che vieta la radiodiffusione nel Regno Unito di incontri di calcio il sabato pomeriggio. Tale regola mirerebbe ad incoraggiare il pubblico ad assistere agli incontri di calcio, in particolare a quelli delle serie inferiori, obiettivo che non potrebbe essere conseguito, a parere della FAPL e a. e della MPS, qualora i telespettatori nel Regno Unito potessero liberamente seguire gli incontri della «...omissis...» diffusi da enti di radiodiffusione da altri Stati membri.
    123 A tal riguardo, anche ammesso che l'obiettivo di voler incoraggiare la presenza del pubblico negli stadi sia idoneo a giustificare una restrizione alle libertà fondamentali, è sufficiente rilevare che il rispetto di tale regola può essere assicurato, in ogni caso, mediante una limitazione contrattuale inserita nei contratti di licenza conclusi tra i titolari dei diritti e gli enti di radiodiffusione, in base alla quale tali enti siano tenuti a non trasmettere gli incontri della «...omissis...» durante i periodi di esclusione. Orbene, è incontestabile che una misura di tal genere risulta meno pregiudizievole per le libertà fondamentali rispetto all'applicazione della restrizione oggetto delle cause principali.
    124 Ne consegue che la restrizione consistente nel divieto di utilizzare dispositivi di decodificazione stranieri non risulta giustificata dall'obiettivo di incoraggiare l'affluenza del pubblico negli stadi.
    125 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, le questioni poste devono essere risolte affermando che l'art. 56 TFUE dev'essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro per effetto della quale siano illecite l'importazione, la vendita e l'utilizzazione, nello Stato medesimo, di dispositivi di decodificazione stranieri che consentano l'accesso ad un servizio codificato di radiodiffusione via satellite proveniente da un altro Stato membro contenente oggetti protetti dalla normativa di tale primo Stato.
    b) Sull'utilizzazione di dispositivi di decodificazione stranieri a seguito dell'indicazione di una falsa identità e di un falso recapito e sull'utilizzazione di tali dispositivi a fini commerciali [ottava questione, lett. c), nel procedimento C-403/08 e sesta questione, ii) e iii), nel procedimento C-429/08]
    126 Con tali questioni i giudici del rinvio chiedono, sostanzialmente, se la conclusione esposta supra al punto 125 risulti inficiata dalla duplice circostanza che, da un lato, il dispositivo di decodificazione straniero sia stato ottenuto o attivato mediante l'indicazione di una falsa identità e di un falso recapito, con l'intento di eludere la restrizione territoriale oggetto delle cause principali e, dall'altro, che tale dispositivo venga utilizzato a fini commerciali laddove era riservato per una utilizzazione a carattere privato.
    127 Per quanto attiene alla prima circostanza, essa è certamente idonea a produrre effetti nei rapporti contrattuali tra l'acquirente, che ha indicato una falsa identità ed un falso recapito, ed il soggetto fornitore del dispositivo medesimo, ove quest'ultimo potrà pretendere dall'acquirente, segnatamente, il risarcimento del danno nel caso in cui la falsa identità ed il falso recapito, da questi indicati, gli abbiano causato un pregiudizio ovvero ne abbiano implicato la responsabilità nei confronti di un ente quale la FAPL. Per contro, tale circostanza non inficia la conclusione esposta supra al punto 125, in quanto essa non ha alcuna incidenza sul numero di utenti che hanno versato un corrispettivo per la ricezione delle emissioni.
    128 Ciò vale parimenti per quanto attiene alla seconda circostanza, quando il dispositivo di decodificazione sia utilizzato a fini commerciali laddove era riservato per una utilizzazione a fini privati.
    129 A tal riguardo, si deve precisare che nulla osta a che l'importo del corrispettivo convenuto tra i titolari dei diritti interessati e gli enti di radiodiffusione venga determinato in funzione del fatto che taluni clienti utilizzino i dispositivi di decodificazione a fini commerciali mentre altri ne facciano uso a fini privati.
    130 Ripercuotendo tale circostanza sui propri clienti, l'ente di radiodiffusione può così richiedere un corrispettivo diverso per l'accesso ai propri servizi a seconda del fatto che tale accesso persegua fini commerciali o privati.
    131 Orbene, il rischio che taluni soggetti facciano uso dei dispositivi di decodificazione stranieri in violazione della destinazione loro riservata risulta analogo a quello che si verifica in caso di utilizzazione di dispositivi di decodificazione in situazioni puramente interne, vale a dire in caso di utilizzazione da parte di clienti residenti sul territorio dello Stato membro di emissione. Ciò premesso, la seconda circostanza summenzionata non può giustificare una restrizione territoriale alla libera prestazione dei servizi e, pertanto, non inficia la conclusione affermata supra al punto 124. Ciò non pregiudica, tuttavia, la valutazione giuridica - sotto il profilo del diritto d'autore - dell'utilizzazione delle emissioni via satellite a fini commerciali successivamente alla loro ricezione, valutazione che verrà compiuta infra, nella seconda parte della sentenza.
    132 Alla luce delle suesposte considerazioni, le questioni poste devono essere risolte nel senso che la conclusione affermata al punto 125 supra non è inficiata né dalla circostanza che il dispositivo di decodificazione straniero sia stato ottenuto o attivato mediante l'indicazione di una falsa identità e di un falso recapito, con l'intento di eludere la restrizione territoriale in questione, né dalla circostanza che tale dispositivo venga utilizzato a fini commerciali pur essendo riservato ad un uso a fini privati.
    c) Sulle altre questioni relative alla libera circolazione (seconda parte della nona questione nel procedimento C-403/08 e settima questione nel procedimento C-429/08)
    133 Tenuto conto della risposta fornita all'ottava questione, lett. b), e alla prima parte della nona questione nel procedimento C-403/08, nonché alla sesta questione, i), nel procedimento C-429/08, non occorre procedere all'esame della seconda parte della nona questione nel procedimento C-403/08 né della settima questione nel procedimento C-429/08.
    4. Le norme del Trattato TFUE in materia di concorrenza
    134 Con la decima questione nel procedimento C-403/08 e con l'ottava questione nel procedimento C-429/08 i giudici del rinvio chiedono, sostanzialmente, se le clausole insite in un contratto di licenza esclusiva concluso tra un titolare di diritti di proprietà intellettuale ed un ente di radiodiffusione costituiscano una restrizione alla concorrenza vietata dall'art. 101 TFUE qualora impongano a detto ente l'obbligo di non fornire dispositivi di decodificazione che consentano l'accesso ad oggetti protetti di tale titolare al di fuori del territorio oggetto del contratto di licenza medesimo.
    135 Si deve rammentare, in limine, che un accordo ricade nel divieto sancito dall'art. 101, n. 1, TFUE qualora abbia per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza. L'alternatività tra oggetto ed effetto implica che occorre, in primo luogo, verificare la presenza di un solo criterio, nella specie, dell'oggetto dell'accordo. Solamente in via subordinata, qualora l'analisi del tenore dell'accordo non abbia rivelato un pregiudizio per la concorrenza di sufficiente entità, occorrerà esaminarne gli effetti e, per poterlo vietare, dovranno sussistere tutti gli elementi che comprovino che il gioco della concorrenza sia stato di fatto impedito, ristretto o falsato in modo sensibile (v., in tal senso, sentenze 4 giugno 2009, causa C-8/08, T-Mobile Netherlands e a., Racc. pag. I-4529, punto 28, nonché 6 ottobre 2009, cause riunite C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P e C-519/06 P, GlaxoSmithKline Services e a./Commissione e a., Racc. pag. I-9291, punto 55).
    136 Orbene, per poter valutare l'oggetto eventualmente anticoncorrenziale di un accordo, occorre far riferimento, segnatamente, al tenore delle sue disposizioni, agli obiettivi dallo stesso perseguiti nonché al contesto economico e giuridico in cui esso si colloca (v., in tal senso, sentenza GlaxoSmithKline Services e a./Commissione e a., cit., punto 58, nonché la giurisprudenza ivi richiamata).
    137 Quanto ai contratti di licenza di diritti di proprietà intellettuale, dalla giurisprudenza della Corte emerge che la sola circostanza che il titolare dei diritti abbia concesso ad un unico licenziatario il diritto esclusivo di radiodiffusione di un oggetto protetto a partire da uno Stato membro e, quindi, di vietarne la diffusione da parte di altri, per un periodo determinato, non è tuttavia sufficiente per affermare che tale accordo presenti un oggetto anticoncorrenziale (v., in tal senso, sentenza 6 ottobre 1982, causa 262/81, Coditel e a., detta «Coditel II», Racc. pag. 3381, punto 15).
    138 Ciò premesso, ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva sulla radiodiffusione via satellite, un titolare di diritti può concedere, in linea di principio, ad un licenziatario unico il diritto esclusivo di radiodiffusione via satellite, per un periodo determinato, di un oggetto protetto a partire da un solo Stato membro di emissione o a partire da più Stati membri.
    139 Ciò detto, per quanto attiene alle restrizioni territoriali dell'esercizio di tale diritto, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, un accordo volto a ristabilire la compartimentazione dei mercati nazionali può essere tale da impedire il perseguimento dell'obiettivo del Trattato diretto a realizzare l'integrazione dei mercati nazionali tramite la creazione di un mercato unico. In tal senso, contratti diretti a compartimentare i mercati nazionali secondo le frontiere nazionali ovvero rendendo più ardua l'integrazione dei mercati nazionali devono essere considerati, in linea di principio, quali accordi aventi ad oggetto la restrizione della concorrenza ai sensi dell'art. 101, n. 1, TFUE (v., per analogia, nel settore dei medicinali, sentenze 16 settembre 2008, cause riunite da C-468/06 a C-478/06, Sot. Lélos kai Sia e a., Racc. pag. I-7139, punto 65, nonché GlaxoSmithKline Services e a./Commissione e a., cit., punti 59 e 61).
    140 Atteso che tale giurisprudenza risulta pienamente trasponibile al settore della prestazione transfrontaliera di servizi di radiodiffusione, come emerge, segnatamente, dai punti 118-121 supra, si deve dichiarare che qualora un contratto di licenza sia volto a vietare o a limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di radiodiffusione, si presume che esso abbia ad oggetto di restringere la concorrenza, salvo che altre circostanze risultanti dal suo contesto economico e giuridico non consentano di ritenere che tale contratto non sia idoneo a pregiudicare la concorrenza.
    141 Nelle cause principali, la concessione stessa di licenze esclusive per la diffusione di incontri della «...omissis...» non è rimessa in discussione. Infatti, tali cause vertono unicamente sugli obblighi supplementari volti ad assicurare il rispetto delle limitazioni territoriali di sfruttamento di tali licenze derivanti dalle clausole insite nei contratti conclusi tra i titolari dei diritti e gli enti di radiodiffusione interessati, vale a dire l'obbligo degli enti medesimi di non fornire dispositivi di decodificazione che consentano l'accesso agli oggetti protetti ai fini della loro utilizzazione al di fuori del territorio contemplato dal contratto di licenza.
    142 Per quanto attiene a tali clausole, si deve rilevare, da un lato, che esse vietano agli enti di radiodiffusione qualsiasi prestazione transfrontaliera di servizi relativa a tali incontri, il che consente di attribuire ad ogni ente di radiodiffusione un'esclusività territoriale assoluta nella zona oggetto della rispettiva licenza e di eliminare, in tal modo, qualsiasi concorrenza tra i vari enti di radiodiffusione nel settore di tali servizi.
    143 Dall'altro, la FAPL e a. e la MPS non hanno dedotto alcuna circostanza risultante dal contesto economico e giuridico di dette clausole che consenta di ritenere che, malgrado le considerazioni esposte al punto precedente, le clausole medesime non siano tali da pregiudicare la concorrenza e non abbiano, pertanto, un oggetto anticoncorrenziale.
    144 Ciò premesso, atteso che dette clausole insite nei contratti di licenza esclusiva hanno un oggetto anticoncorrenziale, si deve concludere che esse costituiscono una restrizione alla concorrenza vietata ai sensi dell'art. 101, n. 1, TFUE.
    145 Si deve aggiungere che se, in linea di principio, l'art. 101, n. 1, TFUE non si applica ad accordi che ricadono nelle categorie indicate al n. 3 del medesimo articolo, considerato che le clausole insite nei contratti di licenza come quelle oggetto delle cause principali non risultano conformi, per i motivi precisati supra ai punti 105-124, alle esigenze previste da quest'ultima disposizione, l'ipotesi dell'inapplicabilità dell'art. 101, n. 1, TFUE conseguentemente non si pone.
    146 Alla luce delle suesposte considerazioni, le questioni poste devono essere risolte nel senso che le clausole insite in un contratto di licenza esclusiva concluso tra un titolare di diritti di proprietà intellettuale ed un ente di radiodiffusione costituiscono una restrizione alla concorrenza vietata dall'art. 101 TFUE qualora impongano a detto ente l'obbligo di non fornire dispositivi di decodificazione che consentano l'accesso agli oggetti protetti del titolare medesimo ai fini della loro utilizzazione al di fuori del territorio oggetto del contratto di licenza stesso.
     
    B - Sulle norme connesse all'utilizzazione delle trasmissioni a seguito della loro ricezione
    1. Osservazioni preliminari
    147 Con la seconda parte delle questioni pregiudiziali si chiede se la ricezione delle trasmissioni contenenti gli incontri della «...omissis...» nonché le opere connesse sia soggetta a restrizioni previste dalle direttive in materia di diritto d'autore e di diritti connessi in considerazione del fatto che essa si risolve in riproduzioni di tali opere nella memoria di un decodificatore satellitare e su uno schermo televisivo, nonché in considerazione della proiezione delle opere medesime in pubblico da parte dei proprietari dei bar-ristoranti in questione.
    148 A tal riguardo, si deve rammentare che, come emerge dai punti 37 e 57 supra, due categorie di soggetti possono far valere diritti di proprietà intellettuale relativi ad emissioni televisive come quelle oggetto delle cause principali, vale a dire, da un lato, gli autori delle opere interessate e, dall'altro, gli enti di radiodiffusione.
    149 Per quanto attiene, anzitutto, agli autori, questi possono fondarsi sul diritto d'autore connesso alle opere sfruttate nell'ambito di tali emissioni. Nelle cause principali, è pacifico che la FAPL può far valere i diritti d'autore su varie opere contenute nelle emissioni radiodiffuse di cui trattasi, vale a dire, in particolare, sulla sequenza video di apertura, sull'inno della «...omissis...», su film preregistrati che riportano i momenti più significativi di incontri recenti della «...omissis...» o su una serie di soluzioni grafiche.
    150 Per quanto riguarda poi, gli enti di radiodiffusione quali la M., questi possono invocare il diritto di fissazione delle loro emissioni previsto dall'art. 7, n. 2, della direttiva sui diritti connessi, o il diritto di comunicazione al pubblico delle loro emissioni ai sensi dell'art. 8, n. 3, della direttiva medesima o, ancora, il diritto di riproduzione delle fissazioni delle nuove emissioni, sancito dall'art. 2, lett. e), della direttiva sul diritto d'autore.
    151 Orbene, le questioni sollevate nelle cause principali non vertono su tali diritti.
    152 Ciò premesso, l'esame da parte della Corte dev'essere limitato agli artt. 2, lett. a), 3, n. 1, e 5, n. 1, della direttiva sul diritto d'autore che tutelano il diritto d'autore sulle opere sfruttate nell'ambito delle trasmissioni televisive oggetto delle cause principali, vale a dire, segnatamente, sulla sequenza video di apertura, sull'inno della «...omissis...», sui film preregistrati che riportano i momenti più significativi di recenti incontri della «...omissis...» o su una serie di soluzioni grafiche.
    2. Sul diritto di riproduzione previsto dall'art. 2, lett. a), della direttiva sul diritto d'autore (quarta questione nel procedimento C-403/08)
    153 Con tale questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l'art. 2, lett. a), della direttiva sul diritto d'autore debba essere interpretato nel senso che il diritto di riproduzione si estenda alla creazione di frammenti transitori delle opere nella memoria di un decodificatore satellitare e su uno schermo televisivo i quali si succedono e sono immediatamente cancellati e sostituiti dai frammenti seguenti. In tale contesto, il giudice a quo chiede, segnatamente, se le sue valutazioni debbano essere compiute con riferimento a tutti i frammenti dell'insieme composto ovvero unicamente con riferimento a quelli esistenti in un determinato momento.
    154 In limine, si deve rammentare che la nozione di «riproduzione» di cui all'art. 2 di detta direttiva costituisce una nozione di diritto dell'Unione che deve essere oggetto, in tutta l'Unione, di un'interpretazione autonoma ed uniforme (sentenza Infopaq International, cit., punti 27-29).
    155 Per quanto attiene al suo contenuto, è stato già rilevato, al punto 97 supra, che il diritto d'autore ai sensi del menzionato art. 2, lett. a), può trovare applicazione unicamente con riguardo ad un oggetto che costituisca una creazione intellettuale propria del suo autore (sentenza Infopaq International, cit., punto 37).
    156 La Corte ha così precisato che le singole parti di un'opera beneficiano di una tutela ai sensi di detta disposizione a condizione che esse contengano taluni degli elementi che sono espressione della creazione intellettuale dell'autore dell'opera stessa (sentenza Infopaq International, cit. supra, punto 39).
    157 Ciò implica che, al fine di verificare se elementi di tal genere siano contenuti, occorre esaminare l'insieme composto dei frammenti simultaneamente riprodotti - esistenti, quindi, in un determinato momento. In caso di risposta affermativa, tale insieme dev'essere qualificato come riproduzione parziale ai sensi dell'art. 2, lett. a), della direttiva sul diritto d'autore (v., in tal senso, sentenza Infopaq International, cit., punti 45 e 46). A tal riguardo, non è pertinente accertare se un'opera sia riprodotta mediante frammenti lineari che possono avere un'esistenza effimera in quanto immediatamente cancellati nell'ambito di un procedimento tecnico.
    158 E' alla luce di quanto precede che spetta al giudice del rinvio valutare se la creazione di frammenti transitori delle opere nella memoria di un decodificatore satellitare e su uno schermo televisivo si risolva in riproduzioni ai sensi dell'art. 2, lett. a), della direttiva sul diritto d'autore.
    159 Conseguentemente, la questione posta dev'essere risolta affermando che l'art. 2, lett. a), della direttiva sul diritto d'autore dev'essere interpretato nel senso che il diritto di riproduzione si estende ai frammenti transitori delle opere nella memoria di un decodificatore satellitare e su uno schermo televisivo, a condizione che tali frammenti contengano elementi che siano espressione della creazione intellettuale propria degli autori interessati, ove, al fine di verificare la sussistenza di tali elementi, occorre esaminare l'insieme composto dei frammenti simultaneamente riprodotti.
    3. Sull'eccezione al diritto di riproduzione prevista dall'art. 5, n. 1, della direttiva sul diritto d'autore (quinta questione nel procedimento C-403/08)
    160 Con tale questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se gli atti di riproduzione del genere di quelli oggetto del procedimento C-403/08, operati nella memoria di un decodificatore satellitare e su uno schermo televisivo, rispondano ai requisiti indicati all'art. 5, n. 1, della direttiva sul diritto d'autore e se, conseguentemente, tali atti possano essere compiuti senza l'autorizzazione dei titolari di diritti d'autore.
    a) Osservazioni preliminari
    161 Ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva sul diritto d'autore, un atto di riproduzione è esente dal diritto di riproduzione previsto dall'art. 2 della medesima solo qualora soddisfi cinque requisiti, vale a dire qualora:
    - sia temporaneo;
    - sia transitorio o accessorio;
    - costituisca parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico;
    - il procedimento sia eseguito all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o un utilizzo legittimo di un'opera o di oggetto protetto, e
    - tale atto sia privo di rilievo economico proprio.
    162 Dalla giurisprudenza emerge che i requisiti indicati supra devono costituire oggetto di un'interpretazione restrittiva, in quanto l'art. 5, n. 1, di tale direttiva costituisce una deroga alla regola generale sancita dalla medesima che impone che sia il titolare dei diritti d'autore ad autorizzare qualsiasi riproduzione delle sue opere protette (sentenza Infopaq International, cit., punti 56 e 57).
    163 Ciò premesso, l'interpretazione di tali requisiti deve consentire di salvaguardare l'effetto utile dell'eccezione così istituita e di rispettarne la finalità, come emerge, segnatamente, dal trentunesimo 'considerando' della direttiva sul diritto d'autore e dalla posizione comune (CE) n. 48/2000, emanata dal Consiglio in data 28 settembre 2000 ai fini dell'adozione della direttiva medesima (GU C 344, pag. 1).
    164 In considerazione del suo obiettivo, detta eccezione deve quindi consentire ed assicurare lo sviluppo ed il funzionamento di nuove tecnologie, nonché mantenere un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi dei titolari di diritti, da un lato, e degli utilizzatori delle opere protette che intendano beneficiare di tali nuove tecnologie, dall'altro.
    b) Sul rispetto dei requisiti previsti dall'art. 5, n. 1, della direttiva sul diritto d'autore
    165 E' pacifico che gli atti di riproduzione di cui trattasi soddisfano i primi tre requisiti elencati all'art. 5, n. 1, della direttiva sul diritto d'autore, atteso che tali atti sono temporanei, transitori e costituiscono parte integrante di un procedimento tecnologico, realizzato per mezzo di un decodificatore satellitare e di un apparecchio televisivo al fine di consentire la ricezione delle emissioni radiodiffuse.
    166 Non resta quindi altro che procedere alla valutazione della sussistenza del quarto e del quinto requisito.
    167 Per quanto attiene, anzitutto, al quarto requisito, si deve rilevare, in limine, che gli atti di riproduzione di cui trattasi non mirano a consentire una trasmissione in una rete tra terzi con l'intervento di un intermediario. Occorre quindi esaminare, alternativamente, se essi perseguano unicamente lo scopo di consentire un utilizzo legittimo di un'opera o di un oggetto protetto.
    168 A tal riguardo, come emerge dal trentunesimo 'considerando' della direttiva sul diritto d'autore, si presume che un'utilizzazione sia legittima quando sia stata autorizzata dal titolare dei diritti di cui trattasi o qualora non sia limitata dalla normativa applicabile.
    169 Atteso che, nella causa principale, l'utilizzazione delle opere in questione non è autorizzata dai titolari dei diritti d'autore, occorre quindi valutare se gli atti de quibus mirino a consentire un'utilizzazione di opere non limitata dalla normativa applicabile.
    170 A tal riguardo, è pacifico che detti atti effimeri di riproduzione consentano il corretto funzionamento del decodificatore satellitare e dello schermo televisivo. Dal punto di vista dei telespettatori, essi consentono la ricezione delle trasmissioni contenenti opere protette.
    171 Orbene, la semplice ricezione, di per sé, di tali emissioni, vale a dire la loro captazione e visualizzazione in un ambito privato, non costituisce un atto limitato dalla normativa dell'Unione o da quella del Regno Unito, come emerge d'altronde dal tenore della quinta questione pregiudiziale nel procedimento C-403/08, ragion per cui detto atto deve ritenersi legittimo. Inoltre, dai punti 77-132 supra emerge che una siffatta ricezione di emissioni dev'essere considerata legittima in caso di emissioni provenienti da uno Stato membro diverso dal Regno Unito qualora essa sia effettuata per mezzo di un dispositivo di decodificazione straniero.
    172 Ciò premesso, si deve rilevare che tali atti di riproduzione perseguono l'unico scopo di consentire un «utilizzo legittimo» delle opere ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva sul diritto d'autore.
    173 Gli atti di riproduzione del genere di quelli oggetti nella causa principale rispondono, quindi, al quarto requisito previsto da detta disposizione.
    174 Per quanto attiene, infine, al quinto requisito ivi previsto, si deve rilevare che detti atti di riproduzione, realizzati nell'ambito di un procedimento tecnico, consentono l'accesso alle opere protette. Atteso che queste ultime possiedono un valore economico, l'accesso alle medesime riveste quindi necessariamente un rilievo economico.
    175 Tuttavia, per non privare l'eccezione prevista dall'art. 5, n. 1, della direttiva sul diritto d'autore del suo effetto utile, occorre, inoltre, che tale rilievo sia proprio nel senso che vada al di là del vantaggio economico derivante dalla semplice ricezione di un'emissione contenente opere protette, vale a dire, al di là del vantaggio derivante dalla sua semplice captazione e visualizzazione.
    176 Nella causa principale, gli atti di riproduzione temporanei, realizzati nella memoria del decodificatore satellitare e sullo schermo televisivo, costituiscono una parte inseparabile e non autonoma del processo di ricezione delle emissioni radiodiffuse contenenti le opere di cui trattasi. Tali atti sono peraltro effettuati indipendentemente dall'influenza, ovvero dalla consapevolezza, delle persone aventi in tal modo accesso alle opere protette.
    177 Conseguentemente, detti atti di riproduzione temporanei non possono generare un vantaggio economico supplementare che vada al di là del vantaggio derivante dalla semplice ricezione delle emissioni di cui trattasi.
    178 Conseguentemente, non si può ritenere che gli atti di riproduzione oggetto della causa principale presentino un rilievo economico proprio. Conseguentemente, essi rispondono al quinto requisito previsto dall'art. 5, n. 1, della direttiva sul diritto d'autore.
    179 Tale considerazione, unitamente a quella esposta supra al punto 172, risulta d'altronde avvalorata dalla finalità di tale disposizione, volta ad assicurare lo sviluppo ed il funzionamento di nuove tecnologie. Infatti, nel caso in cui gli atti in questione non dovessero essere considerati conformi ai requisiti fissati dall'art. 5, n. 1, della direttiva sul diritto d'autore, a tutti i telespettatori che si avvalessero di apparecchi moderni, i quali necessitano, ai fini del loro funzionamento, della realizzazione di tali atti di riproduzione, risulterebbe impedita la ricezione delle emissioni contenenti opere radiodiffuse in assenza di un'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti d'autore. Orbene, ciò ostacolerebbe, per non dire paralizzerebbe, l'edivsione nonché un contributo effettivo delle nuove tecnologie, in contrasto con la volontà del legislatore dell'Unione, quale espressa al trentunesimo 'considerando' della direttiva sul diritto d'autore.
    180 Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve concludere che atti di riproduzione del genere di quelli oggetto della causa principale rispondono a tutti i cinque requisiti indicati all'art. 5, n. 1, della direttiva sul diritto d'autore.
    181 Ciò premesso, per poter sollevare l'eccezione prevista dalla menzionata disposizione, occorre, inoltre, che tali atti rispondano ai requisiti di cui all'art. 5, n. 5, della direttiva sul diritto d'autore. A tal riguardo, è sufficiente rilevare che, alla luce dei rilievi svolti supra ai punti 163-179, gli atti in questione soddisfano parimenti tali requisiti.
    182 Conseguentemente, la questione posta dev'essere risolta nel senso che gli atti di riproduzione del genere di quelli oggetto del procedimento C-403/08, effettuati nella memoria di un decodificatore satellitare e su uno schermo televisivo, rispondono ai requisiti indicati all'art. 5, n. 1, della direttiva sul diritto d'autore e possono essere quindi compiuti senza l'autorizzazione dei titolari dei diritti d'autore di cui trattasi.
    4. Sulla «comunicazione al pubblico» ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva sul diritto d'autore (sesta questione nel procedimento C-403/08)
    183 Con tale questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se la nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva sul diritto d'autore debba essere interpretata nel senso che ricomprenda la trasmissione di opere radiodiffuse, mediante uno schermo televisivo ed altoparlante, a clienti presenti in un bar-ristorante.
    184 In limine, si deve rilevare che l'art. 3, n. 1, della direttiva sul diritto d'autore non precisa la nozione di «comunicazione al pubblico» (sentenza 7 dicembre 2006, causa C-306/05, SGAE, Racc. pag. I-11519, punto 33).
    185 Ciò premesso, conformemente ad una costante giurisprudenza, occorre determinare il senso e la portata di tale disposizione in considerazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva stessa ed in considerazione del contesto in cui la disposizione interpretata si colloca (v. sentenza SGAE, cit., punto 34, nonché la giurisprudenza ivi richiamata).
    186 A tal proposito, si deve anzitutto rammentare che la direttiva sul diritto d'autore persegue quale obiettivo principale la realizzazione di un livello elevato di protezione a favore degli autori, consentendo ai medesimi di ottenere un adeguato compenso per l'utilizzazione delle loro opere, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico. Ne consegue che la nozione di comunicazione al pubblico dev'essere intesa in senso ampio, come espressamente affermato nel ventitreesimo 'considerando' della direttiva medesima (v. sentenza SGAE, cit., punto 36).
    187 Si deve inoltre rilevare che, ai sensi del ventesimo 'considerando' della direttiva stessa, questa si fonda su principi e regole già definiti dalle direttive in vigore nel campo della proprietà intellettuale, quali la direttiva 92/100, codificata dalla direttiva sui diritti connessi (v. sentenza Infopaq International, cit., punto 36).
    188 Ciò premesso, alla luce delle esigenze di unicità e di coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, le nozioni utilizzate da tutte le dette direttive devono avere lo stesso significato, salva diversa volontà del legislatore dell'Unione espressa in un contesto legislativo preciso.
    189 Infine, il menzionato art. 3, n. 1, dev'essere interpretato, nella misura del possibile, alla luce del diritto internazionale e, in particolare, tenendo conto della Convenzione di Berna e del trattato sul diritto d'autore. Infatti, la direttiva sul diritto d'autore è volta a dare esecuzione a detto trattato il quale, all'art. 1, n. 4, obbliga le parti contraenti a conformarsi agli artt. 1-21 della Convenzione di Berna. Lo stesso obbligo è peraltro previsto dall'art. 9, n. 1, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (v., in tal senso, sentenza SGAE, cit., punti 35, 40 e 41, nonché la giurisprudenza ivi citata).
    190 Sulla base di questi tre elementi occorre quindi interpretare la nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva sul diritto d'autore esaminando se essa ricomprenda la trasmissione di opere radiodiffuse, mediante uno schermo televisivo ed altoparlante, a clienti presenti in un bar-ristorante.
    191 Per quanto attiene, anzitutto, alla nozione di comunicazione, dall'art. 8, n. 3, della direttiva sui diritti connessi e dagli artt. 2, lett. g), e 15 del trattato sulle interpretazioni ed esecuzioni dei fonogrammi emerge che tale nozione comprende «l'atto di rendere udibili al pubblico i suoni o la rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma» e che essa si estende alla radiodiffusione o «qualunque comunicazione al pubblico».
    192 Più precisamente e come espressamente indicato nell'art. 11 bis, primo comma, iii), della convenzione di Berna, tale nozione ricomprende la comunicazione mediante altoparlante o qualsiasi altro analogo strumento trasmettitore di segni, suoni od immagini, estendendosi quindi - conformemente all'esposizione della motivazione della proposta di direttiva sul diritto d'autore [COM(97) 628 def.] - ad un mezzo di comunicazione quale la rappresentazione di opere su uno schermo.
    193 Ciò premesso e tenuto conto che il legislatore dell'Unione non ha espresso diversa volontà per quanto attiene all'interpretazione di tale nozione nella direttiva sul diritto d'autore e, segnatamente, all'art. 3 della medesima (v. supra, punto 188), la nozione di comunicazione dev'essere intesa in senso ampio, nel senso che ricomprende qualsiasi trasmissione delle opere protette, a prescindere dal mezzo o dal procedimento tecnico utilizzati.
    194 Nel solco di tale interpretazione la Corte ha già avuto modo di affermare che il titolare di un'azienda alberghiera realizza un atto di comunicazione qualora consenta ai propri clienti di accedere alle opere radiodiffuse mediante apparecchi televisivi distribuendo nelle stanze dell'albergo, con piena cognizione di causa, il segnale ricevuto, portatore delle opere protette. A tal riguardo, la Corte ha sottolineato che un'operazione di tal genere non costituisce un semplice mezzo tecnico per garantire o migliorare la ricezione della trasmissione originaria nella sua zona di copertura, bensì un atto in assenza del quale i clienti non potrebbero usufruire delle opere diffuse, pur trovandosi all'interno della zona stessa (v., in tal senso, sentenza SGAE, cit., punto 42).
    195 Nel procedimento C-403/08, il proprietario di un bar-ristorante consente volutamente ai propri clienti presenti nel locale stesso di accedere ad una emissione radiodiffusa, contenente opere protette, per mezzo di uno schermo televisivo e di altoparlanti, fermo restando che, senza l'intervento del proprietario stesso, i clienti non potrebbero usufruire delle opere radiodiffuse, pur trovandosi all'interno della zona di copertura dell'emissione medesima. In tal senso, le circostanze di un atto di tal genere risultano analoghe a quelle già oggetto della menzionata sentenza SGAE.
    196 Ciò detto, si deve dichiarare che il proprietario di un bar-ristorante procede ad una comunicazione qualora trasmetta volutamente opere radiodiffuse, mediante uno schermo televisivo ed altoparlanti, a clienti presenti nel proprio locale.
    197 Ciò premesso, per poter ricadere, in circostanze come quelle oggetto della causa principale, nella nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva sul diritto d'autore occorre, inoltre, che l'opera radiodiffusa sia trasmessa ad un pubblico nuovo, vale a dire ad un pubblico che non sia stato preso in considerazione dagli autori delle opere protette nel momento in cui hanno autorizzato l'utilizzazione delle opere stesse mediante comunicazione al pubblico di origine (v., in tal senso, sentenza SGAE, cit., punti 40 e 42, nonché ordinanza 18 marzo 2010, causa C-136/09, Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon, punto 38).
    198 A tal riguardo, si deve rammentare che, autorizzando la radiodiffusione delle loro opere, gli autori prendono in considerazione, in linea di principio, solo i detentori di apparecchi televisivi i quali, individualmente o nella loro sfera privata o familiare, ricevono il segnale e seguono le trasmissioni. Orbene, nel momento in cui una trasmissione di un'opera radiodiffusa viene effettuata in un luogo accessibile al pubblico e rivolta ad un pubblico ulteriore al quale viene consentito, dal detentore dell'apparecchio televisivo, di godere dell'ascolto o della visualizzazione dell'opera, tale intervento deliberato dev'essere considerato quale atto con cui l'opera in questione viene comunicata ad un pubblico nuovo (v., in tal senso, sentenza SGAE, cit., punto 41, e ordinanza Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon, cit., punto 37).
    199 Ciò si verifica nel caso della trasmissione di opere radiodiffuse da parte del proprietario di un bar-ristorante ai clienti presenti nel proprio locale, in quanto detti clienti costituiscono un pubblico ulteriore che non è stato preso in considerazione dagli autori all'atto dell'autorizzazione della radiodiffusione delle loro opere.
    200 Inoltre, perché sussista una comunicazione al pubblico, l'opera radiodiffusa dev'essere trasmessa ad un «pubblico non presente nel luogo in cui [le comunicazioni] hanno origine», come si legge nel ventitreesimo 'considerando' della direttiva sul diritto d'autore.
    201 A tal riguardo, dalla posizione comune n. 48/2000 menzionata supra emerge che tale 'considerando' fa seguito alla proposta del Parlamento europeo che intendeva ivi precisare che la comunicazione al pubblico ai sensi di tale direttiva non comprende «le rappresentazioni o esecuzioni dirette», nozione che rinvia a quella di «rappresentazione e esecuzione pubbliche» di cui all'art. 11, primo comma, della Convenzione di Berna, ove quest'ultima nozione ricomprende l'interpretazione di opere dinanzi al pubblico che si trovi in contatto fisico e diretto con l'autore o l'esecutore delle opere stesse (v. la guida della Convenzione di Berna, documento interpretativo elaborato dall'OMPI il quale, senza peraltro possedere efficacia vincolante, contribuisce tuttavia all'intepretazione della convenzione stessa, come rilevato dalla Corte al punto 41 della citata sentenza SGAE).
    202 In tal senso, al fine di escludere la sussistenza di una tale rappresentazione ed esecuzione pubblica diretta dalla sfera della nozione di comunicazione al pubblico nell'ambito della direttiva sul diritto d'autore, il menzionato ventitreesimo 'considerando' ha precisato che la comunicazione al pubblico ricomprende tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine.
    203 Orbene, tale elemento di contatto fisico e diretto è appunto assente in caso di trasmissione, in un luogo quale un bar-ristorante, di un'opera radiodiffusa per mezzo di uno schermo televisivo ed altoparlanti, al pubblico presente nel luogo della trasmissione ma non presente nel luogo di origine della comunicazione ai sensi del ventitreesimo 'considerando' della direttiva sul diritto d'autore, vale a dire nel luogo della rappresentazione radiodiffusa (v., in tal senso, sentenza SGAE, cit., punto 40).
    204 Si deve infine rilevare che il carattere lucrativo di una «comunicazione» ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva sul diritto d'autore non è privo di pertinenza (v., in tal senso, sentenza SGAE, cit., punto 44).
    205 In una fattispecie come quella oggetto della causa principale, è incontestabile che, da un lato, il titolare proceda alla trasmissione delle opere radiodiffuse nel proprio bar-ristorante al fine di trarne un vantaggio e, dall'altro, che tale trasmissione sia idonea ad attirare clienti interessati dalle opere così trasmesse. Conseguentemente, la trasmissione di cui trattasi incide sulla frequentazione del locale e, in fin dei conti, sui suoi risultati economici.
    206 Ne consegue che la comunicazione al pubblico in esame riveste carattere lucrativo.
    207 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la questione posta deve essere risolta dichiarando che la nozione di «comunicazione al pubblico» di cui all'art. 3, n. 1, della direttiva sul diritto d'autore dev'essere interpretata nel senso che comprende la trasmissione di opere radiodiffuse, per mezzo di uno schermo televisivo ed altoparlanti, ai clienti presenti in un bar-ristorante.
    5. Sull'incidenza della direttiva sulla radiodiffusione via satellite (settima questione nel procedimento C-403/08)
    208 Con tale questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se la direttiva sulla radiodiffusione via satellite incida sulla liceità di atti di riproduzione effettuati nella memoria di un decoder satellitare e su uno schermo televisivo.
    209 A tal riguardo, si deve ricordare che la direttiva sulla radiodiffusione via satellite prevede solamente un'armonizzazione minima di taluni aspetti della protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi in caso di comunicazione al pubblico via satellite o di ritrasmissione via cavo di emissioni provenienti da altri Stati membri. Orbene, a differenza della direttiva sul diritto d'autore, tali norme di armonizzazione minima non forniscono elementi per accertare la liceità di atti di riproduzione effettuati nella memoria di un decoder satellitare e su uno schermo televisivo (v., per analogia, sentenze 3 febbraio 2000, causa C-293/98, Egeda, Racc. pag. I-629, punti 25 e 26, nonché SGAE, cit., punto 30).
    210 Conseguentemente, la questione posta dev'essere risolta dichiarando che la direttiva sulla radiodiffusione via satellite dev'essere interpretata nel senso che essa non incide sulla liceità di atti di riproduzione effettuati nella memoria di un decoder satellitare e su uno schermo televisivo.
     
    IV - Sulle spese
    211 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
     
    Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
    1) La nozione di «dispositivo illecito», ai sensi dell'art. 2, lett. e), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 1998, 98/84/CE, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato, deve'essere interpretata nel senso che essa non ricomprende né i dispositivi di decodificazione stranieri - che consentono l'accesso ai servizi di radiodiffusione via satellite di un ente di radiodiffusione, che sono fabbricati e commercializzati con l'autorizzazione dell'ente medesimo ma vengono utilizzati, in contrasto con la volontà del medesimo, al di fuori della zona geografica per cui sono stati rilasciati -, né quelli ottenuti o attivati mediante l'indicazione di un falso nome e di un falso recapito, né quelli che siano stati utilizzati in violazione di una restrizione contrattuale che ne consenta l'utilizzazione unicamente a fini privati.
    2) L'art. 3, n. 2, della direttiva 98/84 non osta ad una normativa nazionale che impedisca l'utilizzazione di dispositivi di decodificazione stranieri, ivi compresi quelli ottenuti o attivati mediante l'indicazione di un falso nome e di un falso recapito, ovvero quelli utilizzati in violazione di una restrizione contrattuale che ne consenta l'utilizzazione unicamente a fini privati, atteso che una normativa di tal genere non ricade nel settore coordinato da tale direttiva.
    3) L'art. 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che
    - esso osta ad una normativa di uno Stato membro per effetto della quale siano illecite l'importazione, la vendita e l'utilizzazione, nello Stato membro medesimo, di dispositivi di decodificazione stranieri che consentano l'accesso ad un servizio codificato di radiodiffusione via satellite proveniente da un altro Stato membro contenente oggetti protetti dalla normativa di tale primo Stato,
    - tale conclusione non è inficiata né dalla circostanza che il dispositivo di decodificazione straniero sia stato ottenuto o attivato mediante l'indicazione di una falsa identità e di un falso recapito, con l'intento di eludere la restrizione territoriale in questione, né dalla circostanza che tale dispositivo venga utilizzato a fini commerciali pur essendo riservato ad un uso a fini privati.
    4) Le clausole insite in un contratto di licenza esclusiva concluso tra un titolare di diritti di proprietà intellettuale ed un ente di radiodiffusione costituiscono una restrizione alla concorrenza vietata dall'art. 101 TFUE laddove impongano a detto ente l'obbligo di non fornire dispositivi di decodificazione che consentano l'accesso agli oggetti protetti del titolare medesimo ai fini della loro utilizzazione al di fuori del territorio oggetto del contratto di licenza stesso.
    5) L'art. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, dev'essere interpretato nel senso che il diritto di riproduzione si estende ai frammenti transitori delle opere nella memoria di un decodificatore satellitare e su uno schermo televisivo, a condizione che tali frammenti contengano elementi che siano espressione della creazione intellettuale propria degli autori interessati, ove, al fine di verificare la sussistenza di tali elementi, occorre esaminare l'insieme composto dei frammenti simultaneamente riprodotti.
    6) Gli atti di riproduzione del genere di quelli oggetto del procedimento C-403/08, effettuati nella memoria di un decodificatore satellitare e su uno schermo televisivo, rispondono ai requisiti indicati all'art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 e possono essere quindi compiuti senza l'autorizzazione dei titolari dei diritti d'autore di cui trattasi.
    7) La nozione di «comunicazione al pubblico», di cui all'art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29, dev'essere interpretata nel senso che comprende la trasmissione di opere radiodiffuse, per mezzo di uno schermo televisivo ed altoparlanti, ai clienti presenti in un bar-ristorante.
    8) La direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e di diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, dev'essere interpretata nel senso che essa non incide sulla liceità di atti di riproduzione effettuati nella memoria di un decoder satellitare e su uno schermo televisivo.
    Ultimo aggiornamento Sabato 22 Ottobre 2011 09:28
     

    Riorganizzazione della rete ospedaliera e trasferimenti di personale: quale giurisdizione?

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    N. 8668/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 1366 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso n. 1366/11, proposto dai sig.ri G. V., G. A. e D. P., tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Valletta e con questi elettivamente domiciliati presso la segreteria del Tribunale adito,
    contro
    il Commissario ad acta per l'emanazione del piano di rientro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono per legge domiciliati,
    nonché
    la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Allocca e con questo elettivamente domiciliata presso il proprio ufficio legale in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27,
    nonché
    l'Azienda Sanitaria locale di Frosinone, rappresentata e difesa dall'avv. Guido De Santis presso il cui studio in Roma, via Fornovo n. 3, è elettivamente domiciliata,
    per l'annullamento
    del decreto del Commissario ad acta n. 80 del 30 settembre 2010, pubblicato il 13 novembre 2010 ed avente ad oggetto "Riorganizzzione della rete Ospedaliera"; della disposizione della Direzione Generale A.S.L. di Frosinone n. 24594 del 23 dicembre 2010, con la quale è stato disposto il trasferimento presso la S.C. Pronto Soccorso del Polo D, nonché di ogni altro atto cognito e incognito, prodromico, connesso e conseguente a quelli impugnati in via principale, ivi compreso il Piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario per la salute sancito in Conferenza Stato - Regioni del 3 dicembre 2009 ed il Piano sanitario regionale, nonché
    quanto all'atto di motivi aggiunti depositato il 27 luglio 2011,
    per l'annullamento
    della disposizione della direzione Generale dell'A.S.L. di Frosinone n. 267 del 22 dicembre 2010.
    Visti il ricorso ed i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Commissario ad acta per l'emanazione del piano di rientro e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone;
    Visto l'atto di motivi aggiunti, notificato l'11 luglio 2011 e depositato il successivo 27 luglio;
    Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Relatore alla pubblica udienza del 26 ottobre 2011 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
    Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
    FATTO
    1. Con ricorso notificato in data 3 febbraio 2011 e depositato il successivo 15 febbraio i sig.ri G. V., G. A., e D. P. - tutti Dirigente medico di Primo livello presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Polo B di Ceprano - hanno impugnato il decreto del Commissario ad acta n. 80 del 30 settembre 2010, pubblicato il 13 novembre 2010 ed avente ad oggetto "Riorganizzzione della rete Ospedaliera", nonché la disposizione della Direzione Generale A.S.L. di Frosinone n. 24594 del 23 dicembre 2010, con la quale è stato disposto il loro trasferimento ad altro presidio ospedaliero.
    2. Avverso i predetti provvedimenti i ricorrenti sono insorti deducendo:
    a) Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost. - Violazione e falsa applicazione artt. 8 ss. L. n. 502 del 1992 - Violazione e falsa applicazione L. reg. n. 18 del 1994 - Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposti, per illogicità e contraddittorietà interna, per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione.
    L'atto della Direzione Generale A.S.L. di Frosinone n. 24594 del 23 dicembre 2010 è nullo perché in contrasto non solo con la normativa statale e regionale, ma anche con la delibera del Commissario ad acta n. 80 del 2010 che non menziona, tra i reparti da disattivare, il Pronto soccorso di Ceprano, sicchè il loro trasferimento è stato disposto sulla base di un presupposto inesistente.
    b) Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost. - Violazione e falsa applicazione artt. 8 ss. L. n. 502 del 1992 - Violazione e falsa applicazione L. reg. n. 18 del 1994 - Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposti, per illogicità e contraddittorietà interna, per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione.
    La chiusura del pronto soccorso dell'Ospedale di Ceprano, non è supportata da alcuna motivazione. È comunque illegittima e irragionevole, atteso che si tratta di un reparto al servizio non solo della popolazione del Comune di Ceprano, ma anche di Comuni limitrofi.
    3. Con atto di motivi aggiunti, notificato l'11 luglio 2011 e depositato il successivo 27 luglio, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della disposizione della direzione Generale dell'A.S.L. di Frosinone n. 267 del 22 dicembre 2010, conosciuta in occasione della discussione della camera di consiglio tenutasi per l'ottemperanza dell'ordinanza n. 1062 del 24 marzo 2011, che aveva sospeso gli atti impugnati con l'atto introduttivo del giudizio.
    Avverso detto provvedimento, oltre a riproporre i due motivi dell'atto introduttivo del giudizio, deducono:
    Violazione degli artt. 120 e 121 Cost. nell'emanazione della delibera del Commissario ad acta n. 80 del 2010.
    Con sentenza n. 361 del 17 dicembre 2010 la Corte costituzionale ha chiarito che il Commissario ad acta non ha competenze legislative, che sono invece demandate al Consiglio regionale, come sancito dall'art. 121 Cost. Segue da ciò che le disposizioni contenute nella delibera del Commissario ad acta n. 80 del 2010 sono tutte viziate da incompetenza.
    4. Il Commissario ad acta per l'emanazione del piano di rientro e la Presidenza del Consiglio dei Ministri si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso senza espletare alcuna attività difensiva.
    5. Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, che ha sostenuto l'infondatezza, nel merito, del ricorso.
    6. Si è costituita in giudizio Azienda Sanitaria Locale di Frosinone, che ha sostenuto l'infondatezza, nel merito, del ricorso.
    7. Con memorie depositate alla vigilia dell'udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.
    8. Con ordinanza n. 1062 del 24 marzo 2011, confermata dalla III Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 1962 del 7 maggio 2011, è stata accolta l'istanza cautelare di sospensiva.
    Con successiva ordinanza n. 4755 del 26 maggio 2011 è stata accolta la richiesta di disporre l'ottemperanza dell'ordinanza n. 1062 del 24 marzo 2011.
    9. All'udienza del 26 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
    DIRITTO
    Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, così come comunicato alle parti ai sensi dell'art. 73, terzo comma, c.p.a..
    Con l'atto introduttivo del giudizio i ricorrenti, nella dichiarata (pag. 2) qualità di dipendenti della A.S.L. di Frosinone con qualifica di Dirigente medico di Primo livello presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Polo B di Ceprano, hanno impugnato la determinazione della Direzione generale A.S.L. di Frosinone n. 24594 del 23 dicembre 2010, con la quale è stato disposto il trasferimento del dott. Valletta presso la S.C. Pronto Soccorso del Polo D, e il decreto del Commissario ad acta n. 80 del 30 settembre 2010, pubblicato il 13 novembre 2010 ed avente ad oggetto "Riorganizzazione della rete Ospedaliera", quale atto presupposto. Con l'atto di motivi aggiunti i ricorrenti - che ribadiscono di essere sanitari in servizio presso l'Ospedale di Ceprano e che gli atti gravati sono "dannosi per gli interessi dei ricorrenti" - hanno impugnato la disposizione della Direzione generale dell'A.S.L. di Frosinone n. 267 del 22 dicembre 2010, con la quale si precisa che il Punto di Primo Soccorso dell'Ospedale di Ceprano sarà disattivato dal 24 dicembre 2010.
    Nella sostanza affermano l'illegittimità della riorganizzazione interna disposta dall'Azienda sanitaria sull'erroneo presupposto che la delibera n. 80 del 2010 del Commissario ad acta prevederebbe la chiusura del Punto di Primo Soccorso di Ceprano. La lesione paventata è il trasferimento presso altra struttura sanitaria per effetto della chiusura di quella ove attualmente prestano servizio.
    Data la premessa, è evidente che competente a decidere la controversia de qua, che s'inquadra in una controversia di lavoro, è il giudice ordinario, il quale dovrà verificare la legittimità del trasferimento (o dei paventati trasferimenti, considerato che è stato depositato in atti solo quello disposto nei confronti del dott. Valletta) disapplicando, ove necessario, la delibera n. 80 del 2010 e, naturalmente, l'allegata scheda D relativa, appunto, all'Ospedale di Ceprano, nella quale sono individuate le strutture che avrebbero dovuto rimanere aperte a seguito della ristrutturazione della rete ospedaliera.
    E' noto, infatti, che ai sensi dell'art. 63, D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, la giurisdizione sui rapporti di lavoro pubblico-privatizzati spetta al giudice ordinario, mentre restano devolute al giudice amministrativo le sole controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti pubblici (Cons.St., sez. VI, 20 maggio 2011, n. 3014).
    Ha inoltre chiarito il giudice della giurisdizione che in tutti i casi in cui vengono in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si agisca a tutela delle posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico, è consentita esclusivamente l'instaurazione del giudizio ordinario, nel quale la tutela è pienamente assicurata dalla disapplicazione dell'atto e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario dall'art. 63, D.L.vo n. 165 del 2001 (Cass.civ., S.U., 8 novembre 2005, n. 21592; 5 giugno 2006, n. 13169; 6 luglio 2006, n. 15342 e 16 novembre 2007, n. 23739).
    Né varrebbe opporre che unitamente al provvedimento di trasferimento, direttamente lesivo, è stato impugnato anche il decreto commissariale n. 80 del 2010, che disciplina la riorganizzazione della rete ospedaliera in quanto lo stesso, pur essendo atto generale di organizzazione delle singole strutture sanitarie, in tanto può essere impugnato dal singolo sanitario in quanto risulti per lo stesso effettivamente lesivo, con la conseguenza che ove venga gravato, come nel caso in esame (quanto meno con riferimento al dott. Valletta), unitamente al provvedimento di trasferimento che lo assume come presupposto, competente a decidere la relativa controversia è, come si è detto, il giudice ordinario. Ove invece venisse impugnato singolarmente quale atto di organizzazione, dal quale potrebbe derivare una lesione della sfera del dipendente, ai profili di carenza di giurisdizione si aggiungerebbero seri dubbi in ordine alla legittimazione a ricorrere, non avendo lo stesso, allo stato, alcuna portata lesiva. Il sanitario - che agisce a tutela della sola propria sfera giuridica (a differenza, ad esempio, di un'organizzazione sindacale) - dovrebbe attendere, come diligentemente ha fatto il dott. Valletta, che tale atto di organizzazione gli provochi una lesione.
    Infine, alcuna rilevanza assume il fatto che le censure dedotte sia con l'atto introduttivo del giudizio che nella via dei motivi aggiunti sono per lo più volte ad individuare l'illogicità della chiusura del Punto di Primo Soccorso di Ceprano in ragione dei gravi disservizi che tale decisione provocherà per gli utenti del Servizio sanitario nazionale, atteso che i profili di illegittimità dedotti non possono certamente valere a spostare la competenza del giudice cui spetta verificare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione.
    La riprova della ragionevolezza della conclusione alla quale il Collegio è pervenuto è nel fatto che se oggetto di soppressione fosse stato un reparto diverso da quello al quale i ricorrenti sono addetti, gli stessi non avrebbero avuto alcuna legittimazione ad insorgere contro il relativo provvedimento, in quanto non lesivo del loro personale interesse ad evitare un trasferimento presso altra struttura sanitaria.
    Diversa sarebbe stata la conclusione se i ricorrenti avessero innanzitutto affermato e poi debitamente provato di agire in giudizio non nella qualità di dipendenti interessati a tutelare il proprio posto di lavoro quanto, piuttosto, in qualità di cittadini del Comune di Ceprano che si oppongono alla soppressione dei servizi sanitari offerti dall'ospedale locale.
    Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità e termini di cui all'art. 11 c.p.a.
    Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e i termini di cui all'art. 11 c.p.a..
    Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti costituite.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Italo Riggio
    L'ESTENSORE
    Giulia Ferrari
    IL CONSIGLIERE
    Maria Luisa De Leoni
     
    Depositata in Segreteria il 10 novembre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Criteri di rimborsabilità dei farmaci: lo Stato ha competenza legislativa esclusiva!

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    N. 1504/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 354 Reg. Ric.
    ANNO 2007
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 354 del 2007, proposto dalla M. S.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Viciconte e Alberto Bagnoli, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Bari alla via Dante Alighieri, 25;
    contro
    - la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Petrocelli, con domicilio eletto presso la stessa in Bari al corso Vittorio Emanuele, 52;
    - l'Azienda Unità Sanitaria Locale BA, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Colella e Leonardo Digirolamo, con domicilio eletto in Bari al Lungomare Starita, 6;
    - Ministero della Salute Dipartimento Innovazione;
    per l'annullamento
    a) della nota dell'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia, Settore ATP, prot. nr. 24/35/ATP/3 del 2 gennaio 2007, avente ad oggetto "Modalità prescrittive per gli inibitori della pompa protonica" (mai notificata alla ricorrente) con la quale si è definita la modalità di attuazione dell'art. 12 della legge regionale Puglia 28 dicembre 2006, n. 39;
    b) della nota dell'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia, Settore ATP, prot. nr. 24/171/ATP/3 del 4 gennaio 2007, avente ad oggetto "Modalità prescrittive per gli inibitori della pompa protonica" (mai notificata alla ricorrente) con la quale si è ulteriormente precisata la modalità di attuazione dell'art. 12 della legge regionale Puglia 28 dicembre 2006, n. 39.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell'Azienda sanitaria locale Ba;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2011 il cons. Giuseppina Adamo e udita l'avv. Alessia Ardito, per delega dell'avv. Alberto Bagnoli;
    La ditta farmaceutica istante ha impugnato una serie di atti della Regione Puglia, in epigrafe meglio individuati, recanti modalità prescrittive, d'immediata operatività, per gli inibitori della pompa protonica.
    Con tali atti la Regione Puglia ha avviato la concreta attuazione dell'art. 12, comma I, della legge regionale 28 dicembre 2006 n. 39, a norma del quale, ai fini del contenimento della spesa sanitaria, "a) Per la prescrizione dei farmaci compresi nella categoria ATC AO2BC - inibitori della pompa protonica - devono essere osservate le seguenti modalità:
    1) i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, nella normale pratica assistenziale, devono effettuare prescrizioni di farmaci il cui costo per dose definita al giorno riferito al prezzo al pubblico non sia superiore al prezzo minimo di riferimento calcolato in euro 0,90. In particolare, per la nota 1 devono essere prescritti solo i Misoprostolo e gli inibitori di pompa protonica a dosaggio pieno con costo entro euro 0,90 di dose definita giornaliera;
    2) qualora il medico, in caso di intolleranza, insufficiente risposta clinica o possibili interazioni farmacologiche, ritenga che sia necessario prescrivere una specialità il cui costo per giorno di terapia riferito al prezzo al pubblico sia superiore al valore di cui al numero 1) deve giustificare la diversa scelta terapeutica nell'ambito dell'aggiornamento della scheda sanitaria individuale del paziente, disposto dall'articolo 45, comma 2, lettera b), dell'Accordo collettivo nazionale. In tal caso il cittadino non paga alcuna differenza di prezzo;
    3) i medici ospedalieri e i medici specialisti ambulatoriali esterni e interni sono tenuti, nella proposta di prescrizione, a indicare i farmaci il cui prezzo al pubblico non sia superiore a quanto indicato al numero 1). Qualora gli stessi ritengano necessario utilizzare farmaci di prezzo superiore a quello di riferimento devono predisporre opportuno Piano terapeutico, su modello predisposto dalla Regione. Nel Piano devono essere riportate le motivazioni della diversa scelta terapeutica che, comunque, non può prescindere dai criteri di appropriatezza della EBM e dall'osservanza delle Note AIFA 1 oppure 48. Tale Piano terapeutico deve comunque essere condiviso dal medico di medicina generale. In tal caso il cittadino non paga alcuna differenza di prezzo;
    4) i medici prescrittori devono contrassegnare sulla ricetta la specifica nota che individua il prezzo di riferimento o la deroga, da definirsi da parte della Regione;
    5) i medici della continuità assistenziale devono prescrivere unicamente il farmaco alle condizioni di cui al numero 1);
    6) per la prescrizione di farmaci il cui prezzo supera quello di riferimento e per la quale sulla ricetta non è contrassegnata la specifica nota regionale di cui al numero 4) i farmacisti devono richiedere la differenza tra il prezzo di riferimento e quello del farmaco dispensato....".
    La società ricorrente ha denunciato l'illegittimità degli atti, con particolare richiamo alla direttiva 89/105/CE e ai valori costituzionali e, in specie, agli articoli 32 e 117.
    Con ordinanza 26 novembre 2008-22 gennaio 2009 n. 11 è stata ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità del citato art. 12, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
    Con sentenza n. 44/2010, il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità della norma regionale sia perché, in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, la Regione ha esercitato i propri poteri in materia di rimborsabilità di farmaci mediante una disposizione legislativa (in palese contrasto con la vincolante prescrizione del legislatore statale, titolare in materia di un esclusivo potere legislativo, la quale impone che l'intervento regionale possa avvenire solo tramite un apposito provvedimento amministrativo), sia perché l'Ente ha introdotto la disciplina prima che si pronunciasse l'AIFA (con modalità tali da comportare radicalmente la nullità degli atti, a norma dell'art. 6, comma 2 bis, del decreto-legge n. 347 del 2001, aggiunto ad opera del comma 5 bis dell'art. 5 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 - Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale-, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 novembre 2007, n. 222).
    A ciò consegue l'illegittimità degli atti applicativi gravati.
    Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della Regione Puglia, nella misura di cui al dispositivo, mentre devono ritenersi sussistenti le ragioni giustificative della compensazione delle spese nei confronti dell'Azienda sanitaria.
    P. Q. M.
    il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
    Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese processuali in favore della società ricorrente, nella misura di euro 3000,00, con accessori di legge. Compensa per il resto.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
    Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Corrado Allegretta
    L'ESTENSORE
    Giuseppina Adamo
    IL REFERENDARIO
    Savio Picone
     
    Depositata in Segreteria il 11 ottobre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Affidamento "in house", controllo analogo...e società miste

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    N. 9286/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 2339 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso n. 2339/11, proposto dalla Federazione K., in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmine Bencivenga e Mario Sanino e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via S. Ilaria n. 2, presso l'avv. Maria Federica Della Valle,
    contro
    l'Automobile Club d'Italia, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Guarino, Luca Majorano e Aureliana Pera, e con questi elettivamente domiciliato in Roma, via Marsala, n. 8, presso lo studio dell'avv. Luca Majorano;
    la Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (Csai), in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Zito presso il cui studio in Roma, viale del Vignola, n. 11, è elettivamente domiciliata,
    l'A. s.p.a., in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Felicetti, presso il cui studio in Roma, via Albalonga, n. 13, è elettivamente domiciliata,
    per l'annullamento, previa sospensiva,
    della delibera n. 132, adottata dal Comitato esecutivo della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana il 16 dicembre 2010, con la quale è stato affidato all'A. s.p.a. l'incarico di promozione e sviluppo dell'attività del K. nel 2011, per un impegno di spesa di euro 465.000,00, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente ivi compresa, per la parte d'interesse, la convenzione intervenuta tra l'Automobile Club Italia e l'A. s.p.a., nonché
    per la declaratoria di inefficacia del contratto di affidamento del servizio.
    Visti il ricorso ed i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Automobile Club d'Italia;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (Csai);
    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'A. s.p.a.;
    Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Relatore alla pubblica udienza del 23 novembre 2011 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
    Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
    FATTO
    1. Con ricorso notificato in data 4 marzo 2011 e depositato il successivo 18 marzo la Federazione K. ha impugnato la delibera n. 132, adottata dal Comitato esecutivo della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (Csai) il 16 dicembre 2010, con la quale è stato affidato all'A. s.p.a. l'incarico di promozione e sviluppo dell'attività del K. nel 2011, per un impegno di spesa di euro 465.000,00. Ha altresì chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto di affidamento del servizio.
    Espone, in fatto, che la Csai - organo dell'Automobile Club Italia - ha affidato direttamente, senza gara, alla società mista A. s.p.a. l'incarico di promozione e sviluppo dell'attività del K. nel 2011, servizio dalla stessa ricorrente svolto dal 1966 sino al febbraio 2011.
    2. Avverso il predetto provvedimento la ricorrente è insorta deducendo:
    a) Illegittimità della delibera impugnata per vizio di composizione dell'organo deliberante. Incompatibilità del Presidente della Csai ai sensi dell'art. 25 dello Statuto dell'A. vigente, ex D.P.R. n. 881 del 1950.
    Ai sensi dell'art. 25, comma 1, dello Statuto dell'A. la carica di Presidente della Csai è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico nell'ambito dello sport automobilistico italiano. L'attuale Presidente della Csai ricopre la carica di componente del Comitato esecutivo e del Consiglio generale dell'A., che è la Federazione Sportiva Nazionale per lo Sport Automobilistico Italiano riconosciuta dalla F.I.A. e dal CONI. Ricopre dunque un'altra carica all'interno dello Sport Automobilistico Italiano che è incompatibile con quella di Presidente della Csai.
    b) Eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione dei principi generali in materia di affidamento dei servizi pubblici. Mancata inclusione delle materie oggetto dell'affidamento nell'oggetto sociale dell'A. s.p.a., affidataria diretta. Inottemperanza e violazione della deliberazione dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato dell'11 giugno 2009.
    Oggetto dell'affidamento sono i "servizi tecnici" attinenti all'attività sportiva K., funzionali all'organizzazione di gare, servizi che prima erano svolti in regime di convenzione dalla ricorrente, che non possono rientrare nell'oggetto sociale dell'A. s.p.a..
    c) Società mista. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione - Possibilità prevista dallo Statuto dell'A. s.p.a. d' ingresso di soci privati. Violazione dei principi generali, individuati dalla giurisprudenza anche comunitaria, in materia di affidamento diretto dei servizi a società miste.
    La controinteressata affidataria del servizio ha natura di società mista. Non può dunque esserle affidato un servizio direttamente, senza gara.
    d) Società strumentali. Violazione dei principi generali, elaborati dalla giurisprudenza in materia di società cd. strumentali e di affidamento in house providing.
    Inconferente è il richiamo, operato dall'A. a giustificazione dell'affidamento diretto, alla natura di "società strumentale" dell'A. s.p.a.. L'affidamento diretto è infatti consentito solo se sull'affidataria l'ente pubblico affidante esercita un controllo analogo a quello che effettua sui propri servizi.
    e) Eccesso di potere per motivazione illogica e contraddittoria, difetto di adeguata istruttoria - Irrazionalità dell'azione amministrativa - Sviamento di potere e violazione dei principi di eguaglianza, trasparenza e convenienza.
    L'affidamento impugnato, oltre a violare i principi comunitari in materia di evidenza pubblica, è anche antieconomico per l'Amministrazione atteso che la ricorrente per il 2011, per gli stessi servizi, aveva presentato un'offerta di euro 250.000,00, mentre l'affidamento alla controinteressata comporta un impegno di spesa di euro 465.000,00.
    3. Si è costituito in giudizio l'Automobile Club d'Italia, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione della clausola compromissoria, mentre nel merito ha sostenuto la sua infondatezza.
    4. Si è costituita in giudizio la Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (Csai), che ha preliminarmente eccepito l'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso, mentre nel merito ha sostenuto la sua infondatezza.
    5. Si è costituita in giudizio l'A. s.p.a. che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame per difetto di interesse, mentre nel merito ne ha sostenuto l'infondatezza.
    6. Con memorie depositate alla vigilia dell'udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.
    7. Con ordinanza n. 1442 del 21 aprile 2011 è stata respinta l'istanza cautelare di sospensiva.
    8. All'udienza del 23 novembre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
    DIRITTO
    1. Come esposto in narrativa, la Federazione K. ha impugnato la delibera n. 132, adottata dal Comitato esecutivo della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (Csai) il 16 dicembre 2010, con la quale è stato affidato all'A. s.p.a. l'incarico di promozione e sviluppo dell'attività del K. nel 2011, per un impegno di spesa di euro 465.000,00. Ha altresì chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto di affidamento del servizio.
    Priva di pregio è l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata sia dall'Automobile Club d'Italia che dalla Commissione Sportiva Automobilistica Italiana sul rilievo che la ricorrente avrebbe violato la clausola compromissoria prevista dall'art. 150 del Regolamento Nazionale Sportivo.
    Come già chiarito dalla Sezione in occasione dell'esame dell'istanza di sospensione cautelare del provvedimento di affidamento del servizio, nel momento in cui il ricorso è stato proposto (4 marzo 2011) la Federazione K. non era più "licenziata", avendo rinunciato al rinnovo della licenza sportiva il 18 gennaio 2011. Tale circostanza legittima la Federazione ad adire il giudice dello Stato, non essendo più legata dal vincolo della pregiudiziale sportiva. Segue da ciò che, pur ammettendo che l'art. 150 del Regolamento Nazionale Sportivo della Csai si applica anche alla controversia avente ad oggetto l'affidamento dell'incarico di promozione e sviluppo delle attività del K., nel caso in esame il problema non si pone stante l'assenza del vincolo sportivo alla data di proposizione del ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale.
    2. Con una seconda eccezione la Commissione Sportiva Automobilistica Italiana afferma che il ricorso è inammissibile perchè proposto da un organo del K., il suo Presidente, privo del potere di agire in giudizio, potere che l'art. 30 dello Statuto della Federazione attribuisce al Consiglio Nazionale.
    Tale eccezione è infondata in punto di fatto, atteso che il Consiglio Nazionale, con delibera dell'1 marzo 2011, ha votato all'unanimità di "conferire incarico al Presidente di proporre impugnativa con ogni facoltà connessa dinanzi agli organi competenti avverso la delibera del C.E. della Csai in data 16 dicembre 2010 e di ogni atto, presupposto, connesso, collegato e conseguente nonché di intraprendere ogni necessaria azione giudiziaria ed extragiudiziaria diretta a tutelare gli interessi sportivi ed economici della Federazione per attività od atti pregiudizievoli provenienti dalla Csai".
    3. Priva di pregio è anche l'eccezione di tardività del ricorso, sollevata ancora una volta dalla Commissione Sportiva Automobilistica Italiana sul rilievo che la Federazione K. aveva conosciuto la delibera di affidamento dell'incarico sin dal 18 gennaio 2011, come si evince dalla lettera aperta del Presidente Nolè al Presidente S. D., nella quale il primo, riferendosi all'A. s.p.a., osserva che "pare abbiate affidato quanto sin d'ora gestito dalla K., con procedura di dubbia legittimità".
    Rileva il Collegio che l'uso del termine "pare" rende evidente che alcuna comunicazione formale era stata fatta dell'affidamento, dalla quale la Federazione potesse dedurre una sicura lesione della propria sfera giuridica, con il grado di certezza tale da concretizzare la "piena conoscenza" necessaria per far decorrere il termine per l'impugnazione. Né la Commissione Sportiva Automobilistica Italiana ha dimostrato una piena conoscenza aliunde dell'affidamento, da parte della ricorrente, come sarebbe stato suo onere per supportare l'eccezione di tardività sollevata.
    4. Priva di pregio è anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, sollevata dall'A. s.p.a. sul rilievo che la ricorrente non avrebbe mai svolto l'attività oggetto dell'impugnato affidamento. E' assorbente la considerazione che, anche se in punto di fatto fosse comprovata tale circostanza, non si potrebbe escludere la possibilità per la ricorrente di espletarla a conclusione di una procedura ad evidenza pubblica. L'art. 2 dello Statuto della Federazione prevede, infatti, tra i suoi scopi l'espletamento delle attività oggetto dell'affidamento.
    E tale ultima considerazione porta a superare anche la seconda eccezione, anch'essa sollevata dall'A. s.p.a sul rilievo che la Federazione K. s.p.a. non avrebbe impugnato la decisione, conosciuta sin dal settembre 2010, di non rinnovare la convenzione anche per il 2011. Ed invero, tale circostanza non esclude l'interesse della ricorrente ad un nuovo affidamento non più in via diretta, ma a seguito della partecipazione vittoriosa ad una gara pubblica, il cui mancato espletamento ha puntualmente censurato. La concreta possibilità di partecipare alla gara, e di avere chance di essere aggiudicataria dell'appalto, dipende poi dai requisiti richiesti dalla stazione appaltante per la partecipazione e dalla competitività degli altri concorrenti.
    5. Infine, prima di passare al merito della causa occorre esaminare l'eccezione di nullità e/o inesistenza della costituzione in giudizio della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana, dedotta questa volta dalla ricorrente Federazione sul rilievo che la stessa è un organo dell'A., con la conseguenza che non può avere un'autonoma capacità processuale distinta da quella dell'entità da cui promana.
    L'eccezione non è suscettibile di positiva definizione, ma non perché è stata la stessa ricorrente a notificare il gravame alla Commissione (come osservato dai resistenti), ben potendo lo stesso giudice rilevare anche d'ufficio il difetto di legittimazione di un soggetto al quale il ricorrente abbia notificato l'atto introduttivo del giudizio. Ed invero, non è il ricorrente che determina la legittimazione passiva mediante la scelta processuale dei soggetti ai quali notificare il proprio gravame, anche se indubbiamente è anomala la circostanza che sollevi l'eccezione di difetto di legittimazione del soggetto che interviene in giudizio proprio perché destinatario della notifica.
    L'infondatezza dell'eccezione è invece da ricondurre alla circostanza che l'art. 25, comma 1, dello Statuto dell'A. assegna alla suddetta Commissione l'esercizio "in via permanente ed esclusivo" del potere sportivo, garantendo alla stessa "piena autonomia normativa e finanziaria", poteri ai quali si accompagna secondo pacifici principi di diritto la sua legittimazione attiva e passiva (id est a ricorrere e a resistere) in sede giudiziaria nel caso in cui oggetto del contendere siano provvedimenti da essa adottati ovvero provvedimenti di soggetti terzi lesivi della propria sfera giuridica e, quindi, anche in questa sede.
    6. Passando al merito del ricorso, con il primo motivo la Federazione afferma che l'attuale Presidente della Csai ricopre la carica di componente del Comitato esecutivo e del Consiglio generale dell'A., che è la Federazione Sportiva Nazionale per lo Sport Automobilistico Italiano riconosciuta dalla F.I.A. e dal CONI. Ricopre dunque un'altra carica all'interno dello Sport Automobilistico Italiano che - ai sensi dell'art. 25, comma 1, dello Statuto dell'A. - è incompatibile con quella di Presidente della Csai, che è organo dell'A..
    Preliminarmente il Collegio riconosce l'interesse della Federazione a dedurre il vizio in questione atteso che la sua eventuale fondatezza porterebbe all'annullamento dell'affidamento per vizio di incompetenza e alla possibilità, non trattandosi di attività vincolata, che l'organo competente decida di non assegnare il servizio all'A. s.p.a.
    Peraltro, seppure ammissibile, il motivo non è suscettibile di positiva valutazione atteso che l'art. 25 dello Statuto A. deve essere interpretato nel senso di escludere la presenza del Presidente della Csai in enti esterni all'A., come dimostra la circostanza che l'art. 12 dello stesso Statuto impone che detto Presidente faccia parte del Consiglio generale dell'A..
    7. Con il secondo motivo la ricorrente deduce che nell'oggetto sociale dell'A. s.p.a. non sono ricompresi i servizi oggetto dell'affidamento.
    Anche questo motivo non è suscettibile di positiva valutazione perché infondato in punto di fatto.
    L'art. 3 dello Statuto dell'A. chiarisce che la società "ha ad oggetto la promozione e lo sviluppo di eventi e attività sportive, in particolare nel settore dell'automobilismo, nel rispetto delle finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive dell'Automobile Club d'Italia, nonché dei programmi deliberati dal suo organo Csai". In particolare: "a) promuove gare in circuito e su strada, nonché manifestazioni e spettacoli attinenti agli sport automobilistici, utilizzando all'uopo sia impianti di proprietà sociale, sia impianti di terzi; b) promuove e coordina tutte le iniziative, anche di carattere pubblicitario e commerciale, atte a diffondere, favorire e incrementare l'attività sportiva automobilistica; c) commercializza i diritti televisivi e di immagine inerenti le gare nonché i diritti derivanti dalla produzione e dalla commercializzazione di videogames e ogni altro tipo di diffusione degli stessi; d) cura la gestione degli impianti sportivi (autodromi e servizi annessi; e) cura le relazioni pubbliche, le comunicazioni e la promozione dell'immagine e dell'attività federale come Federazione Nazionale Sportiva Nazionale dell'Automobile Club d'Italia e del suo organo Csai".
    Oggetto dell'affidamento ad A., disposto il 16 dicembre 2011, è "l'incarico di promozione e sviluppo delle attività di katering nel 2011"; nel preambolo della deliberazione viene richiamata la convenzione, stipulata tra A. e A. s.p.a., il 23 dicembre 2009 ed avente durata triennale, che affidava alla seconda, quale società strumentale del primo, tali tipologie di attività. In particolare, l'art. 2 di detta convenzione prevede la realizzazione, in favore dell'A., dei servizi e delle attività preordinate alla migliore e più proficua progettazione, promozione e sviluppo delle attività sportive realizzate sotto l'egida ed il controllo della Csai, nonché delle attività di A. nel mondo dello sport. Le funzioni istituzionali proprie della Federazione sportiva sono invece svolte direttamente dalla Csai ed un'interferenza sul punto dell'A. s.p.a. è sanzionata con la risoluzione per inadempimento del rapporto.
    E' dunque di palese evidenza, anche in considerazione del programma annuale delle attività illustrato dall'art. 5 della convenzione, che l'A. s.p.a. ha piena competenza ad espletare il servizio che le è stato affidato.
    Né, al fine di confutare tale conclusione, è utile il richiamo della ricorrente all'offerta presentata dall'A. il 18 novembre 2010, essendo la stessa superata dalla successiva proposta contrattuale del 9 dicembre 2010, nella quale vengono dettagliatamente elencate le attività che l'A. s.p.a. si sarebbe impegnata a svolgere, tutte rientranti nella convenzione stipulata il 23 dicembre 2009.
    8. Con il terzo motivo la ricorrente afferma che illegittimamente alla controinteressata A.-Sport sarebbe stato affidato il servizio senza l'espletamento di una gara pubblica, avendo la stessa natura di società mista, e non di organo strumentale dell'ente pubblico operante in house providing, come erroneamente affermato dall'A..
    Preliminarmente il Collegio osserva che è quanto meno singolare che si faccia difensore e patrocinatore delle procedure di evidenza pubblica un soggetto che per circa cinquanta anni ha operato sulla base di affidamenti diretti, liberamente concordando con l'affidante il corrispettivo preteso per il servizio svolto e che, non potendo più fare affidamento sul vantaggio che sul piano economico gli avevano assicurato, per un ampio arco temporale, i periodici rinnovi del contratto, forzosamente ripiega su un obiettivo subordinato, partecipare cioè ad una gara pubblica per ottenere l'assegnazione dello stesso servizio.
    In ogni caso il motivo è privo di pregio atteso che la società mista è un soggetto formalmente e sostanzialmente distinto rispetto all'ente pubblico. A differenza dell'in house providing, che è modello di organizzazione interno all'amministrazione, la società mista si pone in rapporto di terzietà con la stessa (Cons. St., sez. VI, 1 giugno 2007, n. 2932). In altri termini, mentre la società in house agisce come un vero e proprio organo dell'amministrazione "dal punto di vista sostantivo" (in ragione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi dall'amministrazione aggiudicatrice e della destinazione prevalente dell'attività dell'ente in house in favore dell'amministrazione stessa), la società mista a partecipazione pubblica maggioritaria, in cui il socio privato è scelto con una procedura ad evidenza pubblica, presuppone la creazione di un modello nuovo, nel quale interessi pubblici e privati trovino convergenza (Cons. St., sez. VI, 23 settembre 2008, n. 4603).
    A questo riguardo è utile, al fine del decidere, chiarire la compagine sociale di A.. Si tratta di una società per azioni, il cui capitale sociale è per il 99,90% di A. e per lo 0,10% di A. Vallelunga s.p.a.. Quest'ultima, a sua volta, è una società per azioni con capitale sociale per il 99,98% di A. e per lo 0,02% di Automobile Club di Roma. A. è dunque una società a totale capitale pubblico e non certo una società mista. Il che soddisfa completamente il requisito sul quale ripetutamente insiste la ricorrente, e cioè che la proprietà del capitale sia nelle mani esclusive di enti pubblici, mentre è del tutto indifferente la natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto che con detto capitale è stato costituito.
    La stessa Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture nella deliberazione n. 53 del 18 maggio 2011 - che la ricorrente richiama a supporto delle proprie tesi - ha confermato che l'A. possiede il primo requisito individuato dalla giurisprudenza comunitaria per qualificare una società in house, ovvero la partecipazione totalitaria dell'ente pubblico al capitale della società affidataria.
    9. E' indubbio che tale requisito non è da solo sufficiente a legittimare l'affidamento in house di un servizio pubblico, richiedendosi a tale fine anche il requisito del "controllo analogo" il quale, se correttamente inteso secondo una logica non "dominicale", ma "funzionale", postula comunque un rapporto fra gli organi della Società affidataria e quelli dell'Ente pubblico affidante, che consenta a quest'ultimo di indirizzare, non importa se con strumenti pubblicistici o con mezzi societari di derivazione privatistica, tutta l'attività sociale della prima con gli strumenti previsti dall'ordinamento. In sostanza ciò che si chiede, secondo una giurisprudenza consolidata del giudice amministrativo, è la sussistenza fra i due soggetti di una relazione equivalente agli effetti pratici - pur se non identica in ragione della diversità del modulo organizzatorio - a quella di subordinazione gerarchica, che si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'Ente pubblico su soggetto societario (Cons. St., sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8970).
    Affinché possa ritenersi sussistente il controllo analogo, non è dunque sufficiente ed assorbente la partecipazione pubblica totalitaria al capitale della società affidataria, ma è necessario che l'Ente pubblico si sia riservato strumenti di controllo su di essa superori a quelli previsti dalla normativa civilistica, da individuarsi sulla base di determinati parametri, fissati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 3 marzo 2008 n. 1, sostanzialmente confermativa delle indicazioni già date dalla Sez. VI, 3 aprile 2007 n. 1514, che anche l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici richiama nella deliberazione 18 maggio 2011, n. 53, unitamente ad altre pronunce non pertinenti rispetto al thema decidendum.
    In sostanza si richiede che a) lo Statuto della società non deve consentire che una quota del capitale sociale, anche minoritaria, possa essere alienata a soggetti privati; b) il Consiglio di amministrazione della società non deve avere rilevanti poteri gestionali e all'Ente pubblico controllante deve essere consentito esercitare poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce normalmente alla maggioranza sociale; c) l'impresa non deve avere acquisito una vocazione commerciale che renda precario il controllo dell'Ente pubblico e che risulterebbe, tra l'altro: dall'ampliamento dell'oggetto sociale; dall'apertura della società, a breve termine, ad altri capitali; dall'edivsione territoriale dell'attività della società a tutta l'Italia e all'estero; d) le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'Ente affidante (Tar Lazio, sez. I, 17 febbraio 2011, n. 1523).
    In estrema sintesi, l'in house esclude la terzietà, poiché l'affidamento avviene a favore di un soggetto che, pur dotato di autonoma personalità giuridica, si trova in condizione di soggezione nei confronti dell'Ente affidante, che è in grado di determinarne le scelte.
    10. Un esame obiettivo della documentazione in atti, scevro da inutili formalismi e da capziose interpretazioni del suo testo letterale, conferma la sussistenza nel caso in esame di tutti i requisiti necessari perché possa ritenersi sussistente un controllo analogo su A.-Sport da parte di A. e, per essa, da Csai.
    L'art. 3, comma 1, dell'atto costitutivo della s.p.a. A.-Sport prevede che la società svolge la propria attività "nel rispetto delle finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive dell'A., nonché dei programmi deliberati dal suo organo Csai", cioè un'attività meramente strumentale agli obiettivi perseguiti dall'Ente pubblico e, per logica conseguenzialità, sotto il controllo dello stesso.
    Detta disciplina è completata da quella dettata dal "Regolamento di governance delle società controllate da A.", con il quale l'Ente pubblico ha dettato i principi generali e le regole di governo di tutte le società da esso controllate e, quindi, anche di A.-Sport, all'evidente scopo di rendere uniformi le modalità di controllo che si riserva di esercitare sul loro operato.
    L'art. 3.1. richiede che nello statuto delle società partecipate "l'oggetto sociale sia coerente con le finalità istituzionali dell'A.", al che A.-Sport ha già provveduto, come si è dimostrato.
    L'art. 4.4. assegna ai Consigli di amministrazione delle società partecipate il compito di: a) definire, sotto la propria responsabilità, le linee fondamentali dell'assetto organizzativo, amministrativo-contabile e di controllo interno, nonché le linee strategiche e gli obiettivi e i resoconti interni di gestione "in coerenza con le direttive emanate da A." e "in coerenza con le sue linee guida"; b) deliberare sulle designazioni dei componenti degli organi di amministrazione e controllo intero, ma "previa valutazione del Comitato esecutivo di A.", che conseguentemente potrebbe negare l'assenso.
    L'art. 5.3, comma 2, riserva all'A. il compito di emanare le linee-guida contenenti gli indirizzi strategici e le direttive cui "le società sono tenute ad attenersi" ai fini della pianificazione strategica e della programmazione pluriennale e annuale, e fa obbligo alle stesse di inviare il piano redatto al Presidente dell'A. per l'esame da parte del Comitato esecutivo e di apportare allo stesso le correzioni e le modifiche da questo richieste.
    L'art. 6.2 definisce le operazioni societarie di significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario "da compiersi nel rispetto delle direttive impartite dal Comitato esecutivo"; il successivo art. 6.3 prevede che il relativo deliberato del Consiglio di amministrazione sia "sottoposto al controllo dello stesso Comitato", potendo quindi diventare esecutivo solo dopo l'esito positivo dello stesso.
    L'art. 7.2. prevede che "il progetto di bilancio di esercizio" sia sottoposto, prima della sua approvazione, "all'esame dell'A.".
    Nell'impugnata convenzione fra A. e A.-Sport si fa espresso richiamo (art.6, comma 3) sia alla "applicabilità del c.d. controllo analogo spettante alla proprietà della società in house", che A. rivendica, sia ai limiti funzionali, gestionali e organizzatori fissati dal sistema di governance delle società da essa controllate e ai quali, di conseguenza, soggiace anche A.-Sport in quanto firmataria dell'accordo.
    11. A fronte di un sistema così puntuale e pressante di controllo, che fa di A.-Sport uno strumento in mano ad A. e da questo utilizzabile secondo le proprie esigenze, non riesce agevole per il Collegio seguire l'Autorità di vigilanza nei rilievi che essa muove allo stesso. In effetti detta Autorità non contesta affatto che le prescrizioni fin qui esaminate siano espressive di "poteri incisivi di indirizzo, direzione, vigilanza e controllo", ma sostiene che le stesse, "per essere considerate utili al fine dell'esistenza dei presupposti del controllo analogo, si sarebbero dovute inserire nello statuto". L'unica criticità riscontrata nel sistema A. è quindi nel fatto che dette prescrizioni non figurano nello statuto della società affidataria, che deve intendersi regola ineludibile.
    In effetti a sostegno di tale affermazione l'Autorità non ha addotto argomentazioni suscettibili di esame ed eventualmente di condivisione, ma si è limitata a richiamare una sentenza del Tar Toscana, sez. I, n. 377 del 2011, che però non contiene un'affermazione di principio nel senso che l'Autorità le attribuisce, ma risolve una controversia con una pronuncia in punto di fatto.
    Il Tribunale ha infatti ravvisato nel caso al suo esame l'insussistenza del c.d. controllo omologo sul rilievo che lo statuto della società affidataria in house riserverebbe al proprio Consiglio di amministrazione una libertà decisoria pressoché assoluta rispetto al vaglio dell'organo politico-amministrativo, limitato ad aspetti meramente formali, che non consentirebbero di ritenere sussistente il requisito di controllo richiesto. In particolare l'art. 10 di detto Statuto si limiterebbe a prevedere la competenza esclusiva dell'organo consiliare del comune di Piombino solo in materia di approvazione degli atti di indirizzo annuali per la gestione della società, di assunzione di partecipazioni e di autorizzazione all'alienazione di beni immobili non contemplati negli atti di indirizzo, lasciando ogni altra attività gestionale nella libertà operativa della società affidataria in house.
    Cioè è partito nel suo argomentare da una situazione di fatto che non trova alcun riscontro in quella ora in esame, come innanzi dimostrato e riconosciuto anche dall'Autorità, la quale non ha messo in dubbio il carattere stringente delle prescrizioni dettate dall'A., ma le ha ritenute non utili "al fine dell'esistenza dei presupposti del controllo analogo" solo perché non contenute anche nello statuto.
    Affermazione, questa, che avrebbe richiesto una puntuale motivazione perché la sua applicazione comporta conseguenze gravissime sul piano giuridico, e cioè l'inefficacia dei reciproci impegni assunti dalle parti contraenti in sede di convenzione; il tamquam non esset dell'espresso richiamo in essa contenuto al controllo omologo di cui l'ente pubblico si qualifica titolare e che si riserva di effettuare in tutte le sue applicazioni, trovando d'accordo sul punto l'altra contraente; l'irrilevanza delle prescrizioni con le quali l'A., nel Regolamento di governance, ha definito l'ambito del suo controllo, estendendolo a tutti i profili che una giurisprudenza univoca ritiene significativi a tale fine.
    Ritiene il Collegio utile ricordare a questo riguardo che il giudice della legittimità è innanzi tutto giudice del fatto, che nel caso in esame è inequivoco nel comprovare che il controllo analogo è stato previsto e con l'ampiezza per esso richiesta.
    13. Non è in grado di contrastare validamente le conclusioni alle quali il Collegio è pervenuto sull'esistenza di un effettivo controllo analogo la circostanza, evidenziata dalla ricorrente, secondo la quale lo statuto della controinteressata le consentirebbe (art. 9) di far entrare nella compagine societaria soci privati con il semplice trasferimento di azioni, che è operazione consentita solo alle società miste.
    E' sufficiente a questo riguardo il richiamo alla giurisprudenza del giudice comunitario, per la quale la mera possibilità per i privati di partecipare al capitale societario non è circostanza sufficiente a considerare insoddisfatta la condizione relativa al controllo omologo, occorrendo a questo riguardo che l'apertura al capitale privato avvenga successivamente all'affidamento diretto e durante il periodo di validità dell'appalto, sì da ingenerare un cambiamento di una condizione fondamentale dello stesso. Circostanza, questa, che nel caso in esame incontestabilmente non si è verificata.
    Di qui l'infondatezza anche del quarto motivo di ricorso
    14. L'infondatezza dei motivi terzo e quarto rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il quinto motivo di doglianza. Ed infatti, una volta accertata la legittimità dello strumento dell'affidamento in house, la ricorrente non ha titolo a censurare il costo di tale affidamento né tale legittimazione può derivare dalla volontà di preservare una posizione "quesita" dal 1969. La circostanza che la ricorrente abbia espletato un servizio analogo a quello oggetto dell'affidamento per circa 50 anni, seppure in punto di fatto rende comprensibile il suo tentativo di continuare a conservare tale rendita di posizione, non la legittima, questa volta in punto di diritto, a censurare la scelta dell'A. di affidare in house lo stesso servizio.
    15. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
    Quanto alle spese di giudizio, tenuto della complessità delle problematiche sottoposte all'esame del Collegio e dell'ampio contributo offerto dalle parti in causa alla loro esatta individuazione e definizione, sia pure nell'ottica di una conclusione favorevole alle rispettive ragioni, può disporsene l'integrale compensazione.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
    Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Italo Riggio
    L'ESTENSORE
    Giulia Ferrari
    IL CONSIGLIERE
    Maria Luisa De Leoni
     
    Depositata in Segreteria il 28 novembre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     


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