Scuola: il "bullo" può essere trasferito?
Martedì 03 Aprile 2012 16:10
Carmelo Anzalone
N. 244/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 652 Reg. Ric.
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 652 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
D. E., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuliano Risi, Massimo Cocco ed Ida Germani, con domicilio eletto in Latina presso lo studio dell'avv. Pietrantonio Rizzo, via Montesanto, 46;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone, Scuola Media "Dante Alighieri" di Alatri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento prot. ris. n. 21 del 10 maggio 2007, in tema di allontanamento del minore dall'istituto scolastico (ricorso introduttivo);
richiesta di risarcimento dei danni (ricorso per motivi aggiunti);
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2011 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I coniugi ricorrenti, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore D. E., premettono in punto di fatto che il nominato giovane è stato iscritto durante l'anno scolastico 2005-2006, presso la scuola Dante Alighieri di Alatri, frequentando il minore la classe seconda, corso "G"; che all'atto dell'ingresso nella scuola primaria il minore risultava essere certificato come portatore di handicap psico - fisico, con diagnosi clinica della USL di Frosinone UTR Alatri; che lo stato di disabilità sarebbe stato confermato nei successivi anni scolastici e corredato dalle relative diagnosi dai piani educativi personalizzati (PEP)
In data 17 aprile 2007, in occasione del consiglio di classe II^ G, veniva comunicato ai ricorrenti che lo studente si era reso protagonista di un episodio di aggressività verbale nei riguardi dell'insegnante di lingua inglese; che la stessa insegnante sollecitava l'adozione di idonee misure per tutelare la sua incolumità.
Soggiungono gli istanti, che il Dirigente scolastico, assimilava il comportamento del minore a quanto segnalato a tutti i Dirigenti scolastici dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone.
Con la circolare n. 336 del 29.3.2007 avente ad oggetto "comportamenti violenti di giovani studenti nell'ambito scolastico", la Procura della Repubblica sensibilizzava, il proprio coinvolgimento, nelle ipotesi in cui i Dirigenti scolastici avessero avuto notizia di reiterati episodi di "bullismo" presso le scuole dagli stessi dirette.
In ossequio a detta circolare il Dirigente scolastico trasmetteva alla Procura la suddetta relazione a firma del docente di lingua straniera.
A fronte di tale denunzia, il Procuratore della Repubblica di Frosinone, notificava ai ricorrenti la nota 3.5.2007, n. 424 con cui, richiamato l'episodio ai danni dell'insegnante d'inglese disponeva l'allontanamento del minore dalla scuola.
Con l'impugnato provvedimento il Dirigente scolastico, in esecuzione del vista nota n. 424/07 della Procura della Repubblica di Frosinone, concedeva il nulla osta ai fini dell'iscrizione del minore presso l'Istituto comprensivo di Tecchiena.
A sostegno del prodotto ricorso deducono i seguenti vizi: 1) violazione degli artt. 2, 3, 4, 34 e 38 della Cost.; 2) violazione della convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia ratificata dell'Italia con L. 27.5.1991, n. 176; 3) violazione dell'art. 1, comma 2 del d.P.R. 24.6.1998, n. 249; 4) violazione dell'art. 2, comma 8 lett. C del d.P.R 24.6.1998, n. 249; 5) violazione dell'art. 4, comma 2 del d.P.R. 24.6.1998, n. 249; violazione degli artt. 7 3e 8 della L, 7.8.1990, n. 241, 6) violazione dell'art. 4 del d.P.R. 24.6.1998, n. 249; 7) violazione dell'art. 4, 7 comma, del d.P.R. 24.6.1998, n. 249; 8) violazione degli artt. 2, 7 e 10 della L. n. 517/77; 9) violazione dell'art. 12 della L. 104/92.; 10) eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di istruttoria e di motivazione dell'atto impugnato.
Con memoria notificata il 7.12.2010 la parte ricorrente ha dedotto motivi aggiunti, relativamente alla richiesta di risarcimento dei danni allegatamente patiti dal minore.
Il MIUR si è costituito in giudizio, richiedendo la reiezione del presente ricorso.
In occasione della camera di consiglio del 27.7.2007 la Sezione accoglieva la proposta domanda incidentale.
Con ordinanza n. 5554, emessa nella camera di consiglio del 23.10.2007 la VI^ Sez. del Consiglio di Stato, in riforma della ordinanza impugnata, accoglieva il proposto appello cautelare.
Successivamente, all'udienza dell'1.12.2011, la causa è stata trattenuta a sentenza.
DIRITTO
Il presente ricorso ha ad oggetto il provvedimento con cui il Dirigente scolastico, in allegata esecuzione della nota 3.5.2007, n. 424 della Procura della Repubblica di Frosinone, concedeva il nulla osta ai fini dell'iscrizione del minore presso l'Istituto comprensivo di Tecchiena.
Il ricorso è infondato.
Osserva, anzitutto, il Collegio che l'art. 4 del R.D. n. 653 del 1925 espressamente dispone: ... "l'alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l'anno scolastico deve farne domanda (...) al Preside del nuovo istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica col nulla osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell'obbligo delle tasse, e una dichiarazione del preside dell'istituto di provenienza relativa alla parte di programma già svolta".
Il nullaosta, dunque, non è atto caratterizzato da profili di discrezionalità amministrativa, dovendosi unicamente accertare da parte dell'autorità scolastica la regolarità della posizione dello studente.
Ciò posto, come richiamato nella esposizione in fatto, la peculiarità che connota il caso in esame si incentra, essenzialmente, sull'atto di allontanamento adottato dal Procuratore della Repubblica di Frosinone, tenuto conto che il nulla osta impugnato assolve alla surriferita finalità, di accertamento della regolarità della posizione dello studente.
Ed, invero, al di là della circostanza che la domanda di trasferimento sia stata prodotta dall'interessato o - come è avvenuto nel caso in esame - disposta "d'autorità" (rectius: a mezzo del provvedimento di allontanamento della Procura della Repubblica), il nulla osta assolve sempre alla surriferita finalità di mero accertamento.
Il provvedimento adottato dal Dirigente scolastico, non riveste natura sanzionatoria, ma costituiva attività dovuta tenuto conto che la mancata adozione dello stesso avrebbe solo impedito al minore di iscriversi presso altro istituto.
Come si è detto in precedenza, infatti, il provvedimento impugnato è stato adottato dal Dirigente scolastico "in obbedienza" al suindicato provvedimento del Procuratore della Repubblica, il cui tenore non lasciava in capo all'Autorità scolastica alcun margine di discrezionalità. In altri termini, il provvedimento dirigenziale non poteva essere che quello concretamente adottato, e che eventuali contestazioni andavano effettuate nei confronti dell'atto che lo aveva determinato.
Analogamente deve essere respinto il ricorso per motivi aggiunti, stante la legittimità dell'atto impugnato.
In relazione a quanto sopra il ricorso principale e quello per motivi aggiunti devono essere respinti.
Sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Francesco Corsaro
L'ESTENSORE
Antonio Massimo Marra
IL CONSIGLIERE
Santino Scudeller
Depositata in Segreteria il 27 marzo 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Danno morale per esclusione da pubblico concorso e mancata assunzione
Mercoledì 23 Maggio 2012 07:35
Melita Manola
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N. 342/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 644 Reg. Ric.
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 644 del 2009, proposto da:
L. P., rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo e Marco Curatola, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Reggio Calabria, via Cimino, 61;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
del diritto del ricorrente al risarcimento del danno procuratogli dalla Regione Calabria con il provvedimento (del. n. 3027 del 30 maggio 1994) di illegittima esclusione dal concorso riservato indetto con D.P.R.G. n. 756 del 22 luglio 1991, per l'inquadramento nel ruolo regionale della Giunta, in apposita sezione speciale ad esaurimento, del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso gli enti della gestione convenzionata della formazione professionale; con conseguente condanna della Regione medesima a titolo di risarcimento del danno materiale - o eventualmente, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. - al pagamento della somma di Lire 61.210.243 (euro 31.612,45), per retribuzioni non percepite nel periodo dall'1 marzo 1994 al 4 gennaio 1996, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al soddisfo; nonché della somma di euro 5.000,00 a titolo di danno morale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria depositata dal ricorrente il 13 marzo 2012;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La legge della Regione Calabria n. 15/1990 ha previsto che "il personale ... in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso gli Enti della gestione convenzionata della formazione professionale" sarebbe stato "inquadrato, a domanda, nel ruolo organico istituito con legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, in apposita sezione speciale ad esaurimento" (art. 1), previo espletamento di "concorso riservato bandito per il livello funzionale corrispondente alle mansioni previste nel provvedimento di assunzione" (art. 2).
L'odierno ricorrente sig. P. ha partecipato alla selezione bandita a tal fine dalla Regione, per l'inquadramento nella qualifica ascritta al 7^ livello funzionale, collocandosi utilmente in graduatoria.
E' stato, tuttavia, successivamente escluso, a seguito degli accertamenti funzionali all'immissione in ruolo, avendo l'amministrazione regionale ritenuto che avesse presentato la relativa domanda oltre il termine prescritto.
Avverso tale provvedimento di esclusione il sig. P. ha proposto impugnazione a questo Tribunale, che con ordinanza n. 901 ha disposto la sospensione cautelare dell'esecuzione del provvedimento di esclusione.
A tale ordinanza ha dato esecuzione la Regione con la deliberazione della Giunta regionale n. 6625 del 23 novembre 1995, che ha preso "atto dell'ordinanza del T.A.R. Calabria n. 901 del 6.12.1994 di sospensione dell'esecutività della deliberazione n. 3027 del 30.5.1994, con conseguente revoca della stessa" ed ha disposto di "inquadrare, salvo gli effetti del giudizio di merito pendente dinanzi al T.A.R. ..., il sig. P. ... nella qualifica funzionale di Istruttore direttivo - livello 7°, includendolo nella sezione speciale ad esaurimento del ruolo regionale della Giunta in conformità dell'art. 1 della l.r. n. 15/90, con decorrenza giuridica ed economica, ai sensi dell'art. 19 della l.r. n. 15/80, dalla data di assunzione in servizio ... " nonché di "riservarsi di riconoscere con separato atto eventuali effetti giuridico-economici più favorevoli all'interessato derivanti dall'esito del giudizio" stesso.
In esecuzione di tale delibera il sig. P., che nelle more ha continuato a prestare servizio con rapporto a tempo indeterminato presso l'Ente della gestione convenzionata di provenienza, è stato assunto in servizio "in data 3.1.1996 c/o l'Assessorato al Personale di Catanzaro ed il 4.1.1996 c/o il Servizio 189 - Coordinamento Provinciale F.P. di Reggio Calabria".
Con sentenza n. 2017 del 21 novembre 2003 questo Tribunale ha accolto nel merito il ricorso proposto dallo stesso sig. P. ed ha annullato il provvedimento di esclusione, sul rilievo che la legge n. 15/1990 è stata pubblicata sul B.U.R.C. del 23 marzo 1990 e che, pertanto, la domanda di partecipazione a suo tempo inoltrata dal ricorrente, ed acquisita al prot. n. 9522 del 9 maggio 1990, è stata presentata entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale anzidetta, come prescritto dall'art. 2, comma 1, della legge medesima.
A seguito del passaggio in giudicato della predetta sentenza, il sig. P., con ricorso per l'ottemperanza, ha chiesto che questo T.A.R. condannasse l'amministrazione a dare esecuzione alla decisione anzidetta ed a "provvedere al corretto inquadramento dell'istante ... a decorrere dal marzo 1994, con tutte le conseguenti statuizioni attinenti ... gli aspetti economico-retributivi".
Con sentenza n. 212 dell'8 marzo 2007, questo Tribunale ha dichiarato "l'obbligo dell'Amministrazione di porre in essere tutti gli atti necessari ai fini della piena esecuzione del giudicato, con puntuale adozione di un provvedimento di esecuzione della sentenza n. 2017 del 2003 e con adozione di un provvedimento esplicito in ordine alla pretesa sostanziale addotta dalla parte privata", nominando un commissario ad acta, con il compito di provvedere, "nel caso di ulteriore inadempienza" della Regione, a tutto quanto necessario per la piena ottemperanza al giudicato in questione, anche previa rimozione e/o sostituzione degli atti eventualmente adottati medio tempore dall'Amministrazione" medesima.
L'amministrazione regionale con decreto del 23 luglio 2007 ha disposto l'inquadramento del sig. P. Leo nella qualifica funzionale di Istruttore direttivo - livello VII con decorrenza giuridica ed economica dal 4.1.1996 (data di effettiva assunzione in servizio).
Il commissario ad acta nominato, invece, ritenendo non corretta l'esecuzione al giudicato per come realizzata dal decreto appena menzionato, ha disposto, con decreto n. 16110 del 24 ottobre 2007, "l'inquadramento giuridico ed economico del sig. P. Leo nella qualifica funzionale di Istruttore direttivo - livello VII, dalla data dell'1.3.1994, giusta delibera della Giunta regionale n. 368 del 7.2.1994".
Contro tale decreto ha sollevato incidente di esecuzione, in sede di ottemperanza, l'amministrazione regionale deducendone l'erroneità in quanto esso avrebbe disposto la decorrenza economica dell'inquadramento dall'1 marzo 1994, invece che dal 4 gennaio 1996 (data di effettiva assunzione in servizio).
In altri termini, secondo la prospettazione dell'amministrazione, il commissario ad acta avrebbe fatto bene a disporre l'inquadramento giuridico da una data antecedente e diversa rispetto a quella individuata dal decreto assessorile del 23 luglio 2007, ma avrebbe errato nel retrodatare anche la decorrenza degli effetti economici che avrebbe dovuto essere fissata nella data di effettiva assunzione in servizio, salva rimanendo un'eventuale domanda di risarcimento del danno patrimoniale eventualmente avanzata per la tardiva assunzione.
Con sentenza n. 675 del 4 dicembre 2008 questo Tribunale ha accolto il ricorso della Regione, nei termini di seguito riportati.
"Come è noto, infatti, costituisce principio ormai più che consolidato nella giurisprudenza amministrativa, quello secondo cui la restitutio in integrum, cioè l'integrale ricostruzione agli effetti giuridici ed economici della posizione di impiego del pubblico dipendente, opera solo nel caso in cui il provvedimento dichiarato illegittimo in sede giurisdizionale abbia interrotto ‘un rapporto di impiego già costituito ed in atto' e non anche nel caso di giudicato che, come appunto nella specie, riconosca illegittimo il ‘diniego di costituzione del rapporto stesso' e che perciò, in applicazione del principio generale della sinallagmaticità, dà diritto alla sola retrodatazione della nomina a fini giuridici ma non economici (cfr., ex multis, C.S., sez VI, 21.2.08, n. 617; id., sez. IV, 31.7.07, n. 4263; id., sez. V, 6.9.07, n. 4690; id., 30.8.06, n. 5060; id., 3.10.05, n. 5261; T.A.R. Palermo, sez. I, 4.4.07, n. 1071; id., Roma, sez. III, 5.3.07, n. 2046; id., Reggio Calabria, 2.1.07, n. 1; id., Genova, sez. II, 1.9.06; id., Roma, sez. I, 2.11.05, n. 10254), fatto salvo, ovviamente, l'eventuale risarcimento del danno", nella specie, tuttavia, mai richiesto.
Né la circostanza allegata dal ricorrente, secondo cui fino all' effettiva assunzione in servizio da parte della Regione, pur continuando a prestare attività lavorativa per l'amministrazione di provenienza non avrebbe da questa percepito alcuna retribuzione, può influire sul punto di diritto posto a fondamento della presente decisione, in quanto la mancata percezione delle retribuzioni da parte dell'effettivo debitore non può valere a determinare un mutamento del soggetto passivo dell'obbligazione, consentendo al ricorrente solo di rivolgersi per quanto ancora dovuto alla CIPA - AT.
In base a quanto sin qui esposto, va per ciò dichiarato nullo il decreto commissariale n. 16110 del 24 ottobre 2007 nella parte in cui dispone l'inquadramento economico del sig. P. Leo nella qualifica funzionale di Istruttore direttivo - livello VII, dalla data dell'1.3.1994, invece che dal 4.1.96 (data di effettiva assunzione in servizio).
In conseguenza di ciò la Regione sarà tenuta a corrispondere le spettanze retributive al sig. P. da tale ultima data di effettiva assunzione in servizio, salvo l'eventuale risarcimento del danno ove ne venga fatta rituale e tempestiva domanda".
Tutto ciò premesso, con atto notificato il 22 ottobre 2009 e depositato il 5 novembre 2009, il dott. P. chiede ora - per l'appunto - l'accertamento del suo diritto al risarcimento del danno procuratogli dalla Regione Calabria con il provvedimento (del. n. 3027 del 30 maggio 1994) di illegittima esclusione dal concorso riservato indetto con D.P.R.G. n. 756 del 22 luglio 1991, per l'inquadramento nel ruolo regionale della Giunta, in apposita sezione speciale ad esaurimento, del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso gli enti della gestione convenzionata della formazione professionale. Chiede altresì la conseguente condanna della Regione medesima a titolo di risarcimento del danno materiale - o eventualmente, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. - al pagamento della somma di Lire 61.210.243 (euro 31.612,45), per retribuzioni non percepite nel periodo dall'1 marzo 1994 al 4 gennaio 1996 nella qualifica di Istruttore direttivo VII liv., oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al soddisfo; nonché della somma di euro 5.000,00 a titolo di danno morale.
Il ricorrente richiama le sentenze di questo Tribunale n. 2017 del 21 novembre 2003, n. 212 dell'8 marzo 2007 e n. 675 del 4 dicembre 2008, e fa presente: 1) di essere stato licenziato dal CIPA - AT con nota n. 176 dell'1 marzo 1994; 2) di aver malgrado ciò continuato a svolgere, senza retribuzione, presso le strutture di quest'ultimo, attività lavorativa a favore della Regione Calabria, fino al (tardivo) inquadramento nei ruoli di quest'ultima, conseguente al disposto delle sentenze di questo Tribunale sopra richiamate; e 3) di avere inutilmente richiesto, con formale nota del 15 settembre 2008, all'amministrazione regionale il risarcimento dovutogli, proponendo pure tentativo di conciliazione innanzi la Commissione presso la Direzione provinciale del lavoro (v. verbale negativo, in data 5 giugno 2009).
Conclude, anche con successiva memoria, per l'accoglimento del ricorso.
La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 18 aprile 2012.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il collegio ritiene evidente, nella fattispecie, la responsabilità risarcitoria della Regione Calabria per avere, attraverso l'illegittima esclusione del ricorrente dal concorso de quo, impedito al medesimo di prendere servizio alla data dell'1 marzo 1990, fissata espressamente dalla legge reg. cal. n. 15/1990.
La condotta colposa dell'amministrazione regionale emerge per tabulas dalla sentenza di questo Tribunale n. 2017 del 21 novembre 2003, passata in giudicato, con cui è stato accertato che l'esclusione del ricorrente dal concorso era stata illegittimamente disposta perché la sua domanda di partecipazione, pur spedita tempestivamente, era pervenuta oltre il termine fissato. In tal modo, infatti, l'amministrazione ha disatteso il principio, pacifico in materia concorsuale, secondo cui, quando è ammesso l'invio a mezzo spedizione postale, le domande di partecipazione si considerano tempestive se spedite prima della scadenza del termine fissato, risultando invece irrilevante la data di consegna all'amministrazione del relativo plico da parte delle Poste.
A causa dell'illegittima esclusione, il ricorrente non ha potuto prendere servizio alla data fissata dell'1 marzo 1994, ma solo - dopo lite giudiziaria - il 4 gennaio 1996, è stato comunque licenziato da CIPA - AT ed ha continuato in fatto, dall'1 marzo 1994 al 4 gennaio 1996, a svolgere le precedenti mansioni senza ricevere alcuna retribuzione.
A seguito del giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla citata sentenza n. 2017/ 2003, il sig. P. ha ottenuto il riconoscimento della decorrenza giuridica dell'assunzione dall'1 marzo 1994, sicché il danno residuo lamentato in questa sede attiene alla mancata percezione della retribuzione nel periodo dall'1 marzo 1994 al 4 gennaio 1996, nonché al danno morale.
Quanto al danno patrimoniale, occorre osservare che dalle certificazioni INPS e INPDAP e dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio dal ricorrente emerge che Egli, nel periodo in questione non ha percepito retribuzione. Dalla documentazione d'ufficio, pure depositata in atti, risulta poi che, sempre nello stesso periodo, il sig. P. ha di fatto continuato a svolgere le sue precedenti mansioni di dipendente CIPA - AT, nell'interesse della Regione (che appunto in considerazione di tale interesse aveva provveduto con la legge reg. n. 15/1990 a prevedere l'inquadramento in ruolo con concorso riservato).
In tali circostanze, il risarcimento spettante al sig. P. dev'essere determinato in misura pari alle retribuzioni perse - oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione dei singoli ratei stipendiali fino all'effettivo soddisfo, come per legge - che l'amministrazione regionale dovrà liquidare formulando al ricorrente proposta di pagamento ai sensi dell'art. 34, comma 4, primo periodo, cod. proc. amm., entro giorni sessanta dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza, salvo in caso di inadempimento quanto previsto nel secondo periodo della medesima disposizione.
Per ciò che riguarda, invece, il danno non patrimoniale di carattere morale, che il ricorrente lamenta sul rilievo del disagio interiore patito per l'esclusione dal concorso e la mancata tempestiva assunzione, il collegio condivide l'orientamento (v. T.A.R. Lazio, III, 5 gennaio 2011, n. 40) secondo cui il danno stesso (in effetti presuntivamente ricollegabile all'esito dell'irregolare svolgimento della procedura) deve essere ascritto, con nesso causale, all'operato dell'amministrazione che ha illegittimamente escluso il ricorrente dal concorso riservato. La responsabilità soggettiva dell'amministrazione stessa, poi, sul piano della colpa, sta nella violazione di principi consolidati in materia concorsuale.
E' il caso di evidenziare, poi, in ordine alla voce di danno di cui trattasi, che la giurisprudenza, enucleando il danno morale dall'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ., ha riconosciuto che tale pregiudizio consistente nel negativo stato interiore patito per effetto dell'evento lesivo contra ius, non consiste solo nel danno morale da reato, ma che esso può essere riconosciuto anche in relazione all'ingiusto patimento interiore ricollegato alla lesione di valori primari della persona che in quanto tali non possono non essere risarciti, anche se non sussistono risvolti penalistici (vedi Cass., sez. lav., 10 febbraio 2010, n. 3023; T.A.R. Liguria, II, 1 luglio 2010, n. 5498; vedi anche Tribunale CEE, II, 12 settembre 2007).
Nel caso di specie, la lesione morale per frustrazione dell'aspettativa di partecipazione al concorso e di assunzione coinvolge posizioni attinenti al diritto al lavoro e alla piena esplicazione della persona in pubbliche procedure concorsuali, implicando quindi valori di rilievo costituzionale.
Ciò posto, il collegio, valutando il danno morale secondo equità, ritiene congrua la richiesta formulato dell'interessato e liquida pertanto il danno stesso in euro 5.000,00, da porsi a carico dell'amministrazione regionale (cfr. T.A.R. Lazio, III, n. 40/2011, cit.).
In relazione a tutto quanto precede, il ricorso va accolto con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento dei relativi importi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a favore dei procuratori distrattari, ex art. 93, comma 1, cod. proc. civ..
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto condanna, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione, la Regione Calabria:
- a risarcire il ricorrente delle retribuzioni perse nel periodo dall'1 marzo 1994 al 4 gennaio 1996 - oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione dei singoli ratei stipendiali fino all'effettivo soddisfo, come per legge - mediante pagamento di una somma che l'amministrazione stessa dovrà liquidare formulando proposta di pagamento ai sensi dell'art. 34, comma 4, primo periodo, cod. proc. amm., entro giorni sessanta dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza;
- a risarcire il ricorrente del danno morale patito, mediante pagamento della somma, liquidata equitativamente, di euro 5.000,00;
- a pagare le spese di lite a favore, ex art. 93, comma 1, cod. proc. civ., dei procuratori distrattari del ricorrente avv.ti Carlo e Marco Curatola, forfetariamente liquidate in euro 1.800,00, oltre IVA, CPA e spese generali (12,5%).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Ettore Leotta
L'ESTENSORE
Giuseppe Caruso
IL CONSIGLIERE
Caterina Criscenti
Depositata in Segreteria il 9 maggio 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Casa "a quattro ruote": è abusiva se manca il titolo edilizio?
Lunedì 23 Aprile 2012 09:09
Melita Manola
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N. 769/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 265 Reg. Ric.
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 265 del 2012, proposto da G. M., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Marino e Lino Di Verde, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Palermo nella Via Vincenzo di Marco n. 29;
contro
il Comune di Petrosino in persona del Sindaco p.t., non costituito;
per l'annullamento
- dell'Ordinanza Dirigenziale n. 30 emessa dal Sindaco del Comune di Petrosino il 15/10/2011 con la quale è stata ordinata la demolizione e/o rimozione delle opere abusivamente realizzate su un lotto di terreno sito nel Comune di Petrosino, distinto al Catasto al Fg. 356, p.lla 886.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 il dott. Sebastiano Zafarana e udito per la ricorrente l'avv. A. Marino che insiste per la sospensiva;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1.1. Con Ordinanza Dirigenziale n. 30 emessa dal Sindaco del Comune di Petrosino il 15/10/2011 e notificata alla ricorrente il 25/11/2011 è stata ordinata la demolizione e/o rimozione della seguente opera: "collocazione di n. 1 casa mobile per uso abitativo, realizzata in lamierino verniciato e coibentato, suddivisa internamente in più vani interamente ammobiliati. Detta struttura risulta provvista di ruote, poggiante su conci di tufo, rialzata dal piano di campagna di mt. 0,40 circa. La stessa occupa una superficie di mq. 22,00 circa ed un volume di mc. 44,00 circa, ed è fornita di w.c. chimico".
1.2. Con ricorso notificato al Comune di Petrosino il 20/01/2012 e depositato il 17/02/2012, la ricorrente ha impugnato l'Ordinanza in epigrafe deducendone l'illegittimità con tre distinti motivi di impugnazione.
1.3. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha negato di avere eseguito alcuna opera abusiva in quanto - premesso di avere dato luogo a dei lavori, sul medesimo lotto di terreno, autorizzati in sanatoria e consistenti nella costruzione di una recinzione - avrebbe legittimamente utilizzato la struttura mobile come magazzino, ad uso precario, al fine del ricovero degli attrezzi e dei materiali per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale questo Tribunale non ravvisa ragioni di discostarsi, ai fini della classificazione di un'opera prefabbricata posta su ruote, occorre stabilire se il manufatto in questione possa ritenersi costruzione o edificazione a fini urbanistici. Al riguardo si rientra nella fattispecie delle modificazioni durevoli dello stato dei luoghi, che, come chiarito dalla giurisprudenza, sono prodotte anche da strutture meramente appoggiate sul suolo, anche con ruote, qualora dette strutture siano destinate ad uso prolungato nel tempo e non quindi realmente precario, cioè temporaneo o occasionale (cfr. Consiglio di stato, sez. V, 20 dicembre 1999, n. 2125; Tar Catania I, 29.11.2007, n. 1921).
In altri termini, a prescindere da un sistema di ancoraggio al suolo, i prefabbricati vanno considerati vere e proprie costruzioni, ove, comunque, siano destinati a durare nel tempo; tale considerazione, del resto, discende dall'alterazione dello stato dei luoghi e dalla destinazione in genere di tale tipo di struttura alla soddisfazione di esigenze di carattere durevole, a prescindere dalla tecnica e dai materiali impiegati per la realizzazione della struttura stessa (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 03 aprile 1990, n. 317). Nel caso di specie, dall'esame del verbale redatto dalla Polizia Municipale e recepito nell'ordinanza impugnata si evince - contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente e senza che essa abbia fornito un principio di prova al riguardo - che la struttura mobile è utilizzata ad "uso abitativo" tanto che risulta suddivisa in più vani completamente arredati, nonché munita di w.c. chimico. Ne consegue, ai fini urbanistici, che la casa mobile oggetto dell'ordinanza di demolizione impugnata deve essere qualificata alla stregua di una costruzione necessitante di titolo edilizio.
1.4. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione dell'art. 32 L. 17/08/1942 n. 1150 lamentando non evincersi con certezza, dall'esame del preambolo dell'ordinanza impugnata, se a mente della citata norma di legge essa sia stata preceduta o meno dal parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione Edilizia Comunale.
Sul punto si rileva che la generale funzione di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, disciplinata negli articoli 4 e seguenti della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed ora riordinata nel titolo IV del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, spetta esclusivamente al Comune, che ha il potere/dovere di vigilanza ed eventuale repressione sull'attività urbanistico-edilizia svolta all'interno del territorio comunale. Ne consegue la legittimità dell'ordinanza impugnata anche sotto tale profilo.
1.5. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la nullità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione atteso che, da un lato, il Comune di Petrosino sarebbe sfornito dello strumento urbanistico, così da non potersene assumere la violazione e, dall'altro, non sarebbero state esplicitate le ragioni di pubblico interesse che rendono attuale e prevalente l'esercizio del potere repressivo del Comune rispetto all'interesse del privato, ingiustamente sacrificato senza che esso intralci il perseguimento dei fini della P.A.
In ordine alla denunciata mancanza dello strumento urbanistico, il Collegio rileva che l'opera risulta realizzata: entro 150 mt. dalla battigia del mare ed in area assoggettata ad inedificabilità assoluta ex art.15 lett.a) L.R. n. 78/76; in area soggetta a vincolo di tutela da parte della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani ed in assenza di parere preventivo da parte del suddetto Ente; d) in zona sismica ed in assenza di autorizzazione strutturale rilasciata ai sensi della L.64/1974.
Ciò premesso, questo Tribunale è ormai fermo nel ritenere che il divieto di edificazione sancito dall'art. 15 della L.R. n. 78/1976 (entro la fascia di mt. 150 dalla battigia) ha come destinatari, in base alle successive leggi regionali 30 aprile 1991, n. 15 (art. 2) e 31 maggio 1994, n. 17 (art. 6), non soltanto le amministrazioni comunali in sede di formazione degli strumenti urbanistici, ma anche i privati che intendano procedere a lavori di costruzione entro detta fascia di rispetto (fra le tante: sez. II, 15 maggio 1997, n. 860; sez. I, 22 dicembre 2004, n. 2922; sez. II, 23 maggio 2005, n. 805; sez. III, 19 ottobre 2005, n. 3407, 21 ottobre 2005, n. 4107, sez. I, 8 novembre 2006, n. 2812; sez. II, 27 marzo 2007, n. 979). Ne consegue l'esclusione dalla concessione o autorizzazione in sanatoria per tutte le costruzioni eseguite entro i 150 metri dalla battigia.
In ordine poi, all'asserito difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, il Collegio, in adesione ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, rileva che i provvedimenti che ordinano la demolizione di manufatti abusivi non abbisognano di congrua motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso che è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell'assetto urbanistico violato (C.G.A. 5 dicembre 2002, n. 651; T.A.R. Sicilia, sez. III, 26 ottobre 2005, n. 4105; sez. II, 27 marzo 2007, n. 979). Pertanto, l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è sufficientemente motivata con riferimento all'oggettivo riscontro dell'abusività delle opere ed alla sicura assoggettabilità di queste al regime concessorio. Tali provvedimenti, infatti, prescindono da qualsiasi valutazione discrezionale dei fatti e sono subordinati al solo verificarsi dei presupposti stabiliti dalla legge, così che, una volta accertata la consistenza dell'abuso, non vi è alcun margine di ponderazione per l'interesse pubblico eventualmente collegato. (Consiglio Stato, sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2529; T.A.R. Sicilia, sez. II, 8 giugno 2007, n. 1653; sez. III, n. 504/2008).
1.6. Conclusivamente, ne consegue che la collocazione, sul lotto di terreno, del prefabbricato mobile ad uso abitativo in assenza di valido titolo edilizio, peraltro in area soggetta ai predetti vincoli, rende necessitato l'intervento del Comune e legittimo il provvedimento sanzionatorio-ripristinatorio adottato dall'Amministrazione con l'ordinanza di demolizione e/o rimozione.
1.7. Per quanto suesposto il ricorso va, quindi, rigettato.
1.8. Quanto alle spese del presente giudizio non vi è luogo a pronuncia, non essendosi costituita l'Amministrazione evocata.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
- Filippo Giamportone - Presidente;
- Carlo Modica de Mohac - Consigliere;
- Sebastiano Zafarana - Referendario, Estensore.
Depositata in Segreteria il 13 aprile 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Nuovo codice dei contratti di concessione e degli appalti pubblici
Mercoledì 20 Aprile 2016 13:55
Valentina Magnano
Avvocato Valentina Magnano S. Lio
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 19 aprile 2016 (Serie Generale - Supplemento ordinario n. 10) il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”..
Il nuovo codice dei contratti di concessione e degli appalti pubblici entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione in gazzetta (cfr. art. 220), abrogando il codice approvato col decreto legislativo n. 163/2016 (cfr. art. 217, comma 1, lettera e)).
Ai sensi dell’articolo 216, comma 1, il nuovo codice dei contratti di concessione e degli appalti pubblici “..si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte..”.
Quanto al Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010, l’articolo 217, comma 1, lettera u) del nuovo codice, dispone che lo stesso resta abrogato “..con effetti 1) dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 da esse sostituite; 2) dalla data di entrata in vigore del presente codice: la Parte I; la Parte II, Titolo I, capo II; la Parte II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV, V, VI, VII, VIII; la Parte II, Titolo IX, capo III; Parte II, Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell’articolo 251; la Parte III ad esclusione degli articoli 254, 255 e 256; le Parti IV, V e VII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati..”.
Sulla stessa Gazzetta Ufficiale, col Supplemento Ordinario n.11, è stata altresì allegata la “Tabella di concordanza relativa al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture».
Ultimo aggiornamento Domenica 05 Giugno 2016 11:30
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