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    Dichiarazioni sostitutive negli appalti pubblici: quando non sono ammesse

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    N. 497/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 1330 Reg. Ric.
    ANNO 2009
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 1330 del 2009, proposto da:
    S. S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Renato Labriola, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
    contro
    Unione Terre dei Castelli, rappresentato e difeso dagli avv. Arturo Cancrini, Claudio De Portu, con domicilio eletto presso G. P. in Bologna, via ...omissis...;
    nei confronti di
    E. S.r.l., D. Soc.Coop. Sociale;
    per l'annullamento
    del provvedimento prot. n. 18071 del 7 agosto 2009 avente ad oggetto "Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico nei territori dell'Unione Terre dei Castelli: Castelnuovo Rangone, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola - periodo 01.09.2009/31.08.2012. Valore stimato dell'appalto euro 5.063.000,00 - comunicazione esclusione ex art. 48 del D.Lgs. 163/06;
    del verbale di gara n. 7 del 27 luglio 2009, a seguito del quale la Commissione di gara procedeva all'apertura del plico contenente i documenti per l'ammissibilità alla gara;
    del verbale di gara n. 7 bis del 6 agosto 2009, a seguito del quale la Commissione di gara disponeva l'esclusione nei confronti della ditta S. s.r.l. e successivamente provvedeva all'apertura della busta contenente l'offerta tacnica del costituendo R.T.I. E. srl Vignola (MO)/D. soc. Coop. Sociale;
    del verbale di gara n. 7 ter, del 7 agosto 2009, a seguito del quale, in seduta non pubblica, la Commissione di gara proseguiva nell'analisi dell'offerta tecnica, assegnando al costituendo R.T.I. E. srl Vignola (MO)/D. Soc. Coop. Sociale un punteggio pari a 56/60;
    del verbale di gara 7 quater del 7 agosto 2009, a seguito del quale la Commissione di gara, dopo aver ritenuto congrua l'offerta economica presentata dal costituendo R.T.I. E. srl Vignola (MO)/D. soc. Coop. Sociale, deliberava l'aggiudicazione provvisoria in favore di quest'ultimo;
    della determinazione del Dirigente della Struttura Welfare locale n. 165 del 10 settembre 2009, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto per l'affidmaento del servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico nei territori dell'Unione Terre dei Castelli in favore del Costituendo raggruppamento temporaneo d'impresa E. srl - Capogruppo e D. Soc. Coop. Sociale.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2011 il dott. Grazia Brini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    1. L'unione di Comuni Terre di Castelli indiceva una procedura aperta per l'affidamento dei "servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico nei territori dell 'Unione stessa (Castelnuovo Ragone, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola" ) per il periodo 1.9.2009/31.8.2012, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
    Ai fini della partecipazione alla procedura, il Disciplinare richiedeva ai concorrenti di accludere all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa, assieme alla istanza di ammissione alla gara, una dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di capacità finanziaria ed economica e tecnico organizzativa richiesti dal Disciplinare medesimo resa "nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00".
    Lo stesso Disciplinare, sotto la voce "Controllo sul possesso dei requisiti (art. 48 del D.Lgs. 163/2006) - prescriveva che, "i concorrenti sorteggiati dovranno comprovare:
    - la capacità di cui al punto A. 5), mediante la produzione dei bilanci 2005, 2006 e 2007, depositati presso la CCIAA o altra forma considerata equipollente....
    - la capacità di cui al punto A. 6), mediante la produzione di un contratto da cui si evinca che il concorrente ha gestito in maniera continuativa, nell'ultimo triennio antecedente al termine di ricezione delle offerte, almeno un servizio di trasporto scolastico casa-scuola, gite didattiche e trasporto per e da Centri Estivi per conto di un unico Ente, per un importo annuo pari a euro 450.000,00 ", specificando che, "qualora il committente sia una pubblica amministrazione, in luogo del contratto potrà essere prodotta un 'apposita attestazione rilasciata dal committente stesso ".
    La ricorrente società S. S.r.l. veniva sorteggiata quale operatore economico da sottoporre a verifica ex art. 48 D.Lgs. 163/2006; pertanto, con comunicazione a mezzo fax n. prot. 17150 del 27.7.2009, la Commissione invitava la S. S.r.l. "a comprovare entro il termine di 10 giorni dalla data odierna e pertanto entro il 6.8.2009 alle ore 12.30, il possesso dei requisiti richiesti nel disciplinare di gara e più precisamente: - la capacità di cui al punto A. 5), mediante la produzione dei bilanci 2005, 2006 e 2007, depositati presso la CCIAA o altra forma considerata equipollente.... " con la precisazione che ''in luogo degli originali, potranno essere prodotte copie conformi all'originale "; - "la capacità di cui al punto A. 6), mediante la produzione di un contratto da cui sì evinca che il concorrente ha gestito in maniera continuativa, nell'ultimo triennio antecedente al termine di ricezione delle offerte, almeno un servizio di trasporto scolastico casa-scuola, gite didattiche e trasporto per e da Centri Estivi per conto di un unico Ente, per un importo annuo pari a euro 450.000,00", con la precisazione che, in luogo degli originali, potranno essere prodotte copie conformi all'originale", ovvero che "qualora il committente sia una pubblica amministrazione, in luogo del contratto potrà essere un 'apposita attestazione originale rilasciata dal committente stesso ".
    Nella seduta del 6.8.2009, la Commissione riscontrava la difformità della documentazione prodotta dalla ricorrente rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltante, in quanto il bilancio di EU. snc - da cui l'odierna ricorrente si era resa cessionaria dell'azienda - per gli anni 2005-2006-2007- e gli attestati rilasciati dagli Enti committenti per gli anni 2005-2006- 2007- erano stati prodotti in copia semplice anziché in originale o in copia conforme all'originale.
    La società S. veniva pertanto esclusa.
    Con il ricorso di cui all'epigrafe la ricorrente impugna la sua esclusione ed i successivi atti della procedura, ivi compresa l'aggiudicazione definitiva della gara alla controinteressata.
    Deduce, quanto all'esclusione, motivi di violazione degli artt.48 e 46 del d.lgs. 163/2006, del D.p.R. n. 445/2000, violazione dei principi del favor partecipationis e della par condicio, difetto di motivazione; quanto alla mancata esclusione dalla procedura del raggruppamento costituendo tra le imprese E.  S.r.l. e D. Soc. Coop. Sociale, aggiudicatario della procedura medesima, violazione dell'art. 38 d.lgs. 163/2006, difetto di istruttoria, violazione della par condicio, ingiustizia manifesta, eccesso di potere per genericità ed incongruità della motivazione.
    E' costituita e resiste al ricorso l'Amministrazione intimata.
    Con il primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene di avere correttamente dimostrato in sede di "controlli a campione", i requisiti di capacità economico-finanziaria mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445 del 2000, posto che ai sensi dell'art. 19 dello stesso D p.r. " La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresí riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.".
    Il collegio non ritiene che tale prospettazione sia condivisibile.
    L'art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede che "le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito".
    A tale proposito, deve rilevarsi come nei rapporti con l'amministrazione sia necessario distinguere due fasi: "quella iniziale, nella quale può farsi legittimamente uso della dichiarazione sostitutiva di atto notorio contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara e quella, successiva, nella quale l'attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione deve essere necessariamente compiuta per mezzo della documentazione pubblica certificativa della qualità o dello stato richiesti e non può essere ammessa anche la modalità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" (parere del 16 gennaio 2008 dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).
    Diversamente argomentando verrebbe vanificata la ratio che giustifica il ricorso alla verifica a campione, divenendo essa un inutile duplicato della fase iniziale di presentazione dell'offerta. Se, pertanto, in tale fase devono essere assicurate tutte le forme di semplificazione procedimentale, sul piano documentale, idonee ad garantire, in attuazione delle prescrizioni comunitarie, la massima partecipazione degli operatori economici, nella successiva fase di controllo è consentito che la stazione appaltante "pretenda" un onere aggiuntivo di documentazione. In altri termini, la regola della mancanza di validità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà tende ad evitare che l'impresa possa depositare in sede di verifica a campione la medesima documentazione presentata in sede di presentazione dell'offerta.
    Tale regola può subire delle eccezioni unicamente nei casi in cui si tratti di dimostrare il possesso di documenti che siano già in possesso dell'amministrazione o che comunque essa stessa è tenuta a certificare (cfr. art. 43 del d.p.r. n. 445 del 2000).
    Non versandosi in alcuna delle ipotesi derogatorie ora indicate, si configura legittima la richiesta di deposito dei documenti o in originale o in copie conformi all'originale (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 11 maggio 2010, n. 717)
    In ogni caso, come ha puntualmente osservato la Commissione, non si era neppure in presenza nel caso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, non potendo integrare ciò l'apposizione di un timbro in ciascuna pagina dei documenti prodotti, sottoscritto dall'interessato ma privo di data.
    È dunque legittimo l'atto con cui l'amministrazione - preso atto del mancato adempimento, nelle forme prescritte, da parte della ricorrente - ha disposto la sua esclusione.
    Né potrebbe invocarsi, la violazione del cd. dovere di soccorso da parte della stazione appaltante, e ciò perché, ai sensi dell'art. 46 D.L.vo n. 163 del 2006 e a tutela della par condicio nelle gare pubbliche, il rimedio dell'integrazione documentale non può essere utilizzato per supplire all'inosservanza di adempimenti procedimentali o all'omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara (Cons. Stato, sez. V, 9 novembre 2010 n. 7963).
    Quanto infine al terzo motivo di ricorso (afferente alla mancata esclusione del raggruppamento controinteressato), la ricorrente è priva di legittimazione, una volta respinta l'impugnazione dalla stessa proposta avverso la propria esclusione.
    Il ricorso va pertanto respinto.
    Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
    Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 4.000,00/quattromila) oltre ad IVA e CPA.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Giuseppe Calvo
    L'ESTENSORE
    Grazia Brini
    IL CONSIGLIERE
    Ugo Di Benedetto
     
    Depositata in Segreteria il 27 maggio 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Coadiutore e Assistente amministrativo dell'U.S.L.: a ciascuno il suo!

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    N. 5506/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 3783 Reg. Ric.
    ANNO 2000
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 3783 del 2000, proposto da:
    V. E., rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Liberati, con domicilio eletto presso F. A. in Roma, via R. ...omissis...;
    contro
    l'A.S.L. n. 13 di Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Pauri, con domicilio eletto presso M. P. in Roma, via ...omissis...;
    per la riforma
    della sentenza del T.A.R. per le Marche n. 161 del 12 febbraio 1999, resa tra le parti, concernente il diniego di inquadramento della appellante nella posizione funzionale di assistente amministrativo.
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2011 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti gli avvocati Liberati e Pauri;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    1.- La signora V. E., dipendente della U.S.L. n. 23 di Amandola (AP), con la posizione funzionale di coadiutore amministrativo (quarto livello retributivo), aveva impugnato davanti al T.A.R. per le Marche il provvedimento, n. 8875 del 12 agosto 1992, con il quale l'Amministratore Straordinario della U.S.L. le aveva negato il riconoscimento dell'avvenuto svolgimento di mansioni superiori, ai fini della acquisizione della superiore qualifica di assistente amministrativo e della corresponsione del relativo trattamento economico.
    2.- Il T.A.R. per le Marche, con la sentenza n. 161 del 12 febbraio 1999, ha respinto il suo ricorso ritenendo infondata, a prescindere dalla sua inammissibilità, la richiesta di inquadramento superiore perché l'esercizio di mansioni superiori dei dipendenti delle U.S.L. può rilevare ai soli fini economici, in base all'art. 36 della Costituzione, ma non determina alcun mutamento nello status giuridico del dipendente.
    Il T.A.R. ha poi respinto anche la richiesta di corresponsione della maggiore retribuzione avendo ritenuto che l'interessata aveva svolto, nei periodi in cui era stata incaricata della riscossione delle entrate e della tenuta della cassa presso vari uffici della U.S.L. n. 23, le mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza (coadiutore amministrativo) previste dall'art. 60 del D.P.R. n. 821 del 7 settembre 1984.
    3.- La signora V. ha appellato l'indicata sentenza ritenendola erronea.
    L'appellante ha ricordato di essere stata assunta per otto mesi, dal 1 maggio 1986 al 31 dicembre 1986, come coadiutore amministrativo e di essere stata incaricata della riscossione delle entrate e la tenuta della cassa nel distretto di S. Vittoria in Matenano. Di essere stata nuovamente assunta a tempo per otto mesi, dal 25 marzo 1987, come coadiutore amministrativo, ed incaricata della riscossione delle entrate e la tenuta della cassa nel predetto distretto di S. Vittoria in Matenano. Infine, di aver vinto il concorso pubblico ed essere stata nominata coadiutore amministrativo, con delibera del 22 settembre 1987, ed essere stata designata, il 22 marzo 1988, alla riscossione delle entrate presso il servizio Veterinario della U.S.L., per il periodo di un mese, in sostituzione di altro dipendente (B. P.) inquadrato nella qualifica di assistente amministrativo.
    La signora V. ha quindi sostenuto che l'attività da lei svolta in tali periodi non può ritenersi rientrante, come apoditticamente affermato dal T.A.R., nelle mansioni previste per il personale appartenente al quarto livello ma vanno ricondotte a quelle proprie degli assistenti amministrativi (art. 59 del D.P.R. n. 821 del 7 settembre 1984), trattandosi di mansioni non meramente esecutive e comportando responsabilità dirette. Ha chiesto quindi il riconoscimento di tali mansioni, anche ai fini economici facendo applicazione dell'art. 13 dello Statuto dei lavoratori.
    4.- L'appello risulta però infondato.
    Le mansioni svolte dalla signora V. devono ritenersi, come sostenuto dal T.A.R., fra quelle proprie del profilo professionale di appartenenza (coadiutore amministrativo) previste dal già citato art. 60 del D.P.R. n. 821 del 7 settembre 1984.
    Infatti tale articolo prevede che il coadiutore amministrativo disimpegna mansioni esecutive che, per la loro natura, non comportano particolari valutazioni di merito, provvede alla classificazione, alla archiviazione ed al protocollo di atti, anche impiegando metodi di lavoro prestabiliti, ... compila documenti, secondo le istruzioni dei superiori o applicando schemi predeterminati, disimpegna compiti di collaborazione semplice di natura contabile, anche con l'ausilio delle relative macchine, esegue, ove richiesto, compiti inerenti la ricezione, la prima verifica e la distribuzione dei documenti presentati e fornisce i relativi chiarimenti.
    Mentre l'art. 59 del D.P.R. n. 821 prevede che l'assistente amministrativo svolge mansioni tecniche, amministrative e contabili che presuppongono una applicazione concettuale e una valutazione di merito dei casi concreti, ... esplica, ove richiesto, attività di informazione ai cittadini e ricevimento dei documenti, disimpegna mansioni di segreteria e di collaborazione, di programmazione, di studio e partecipa ad attività finalizzate alla propria formazione.
    4.1.- Alla luce di tali declaratorie, le funzioni assegnate alla signora V., di addetta alla riscossione delle entrate per le prestazioni sanitarie, con il rilascio delle relative quietanze, e di tenuta della cassa, nonché di addetta alla gestione della cassa economale per le piccole spese, non comportando applicazioni concettuali o valutazioni di merito devono considerarsi mansioni esecutive di natura contabile e corrispondono quindi al profilo di coadiutore amministrativo per il quale l'appellante era stata assunta (prima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato).
    4.2.- Non può avere quindi alcun rilievo la circostanza che la signora V. aveva sostituito, per formale incarico del Comitato di Gestione della U.S.L. n. 23 di Amandola (peraltro per un breve periodo), un dipendente che svolgeva tali mansioni pur essendo inquadrato in qualifica superiore.
    5.- In conseguenza la richiesta della signora V. di ottenere un inquadramento superiore o anche solo il trattamento economico corrispondente alle funzioni superiori asseritamente svolte non può essere accolta.
    6.- L'appello deve essere pertanto respinto.
    Considerata la natura della questione e la sua risalenza si ritiene di disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze di giudizio.
    P. Q. M.
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
    Dispone la compensazione fra le parti delle spese e competenze del grado di appello.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
    - Pier Luigi Lodi - Presidente
    - Lanfranco Balucani - Consigliere
    - Marco Lipari - Consigliere
    - Roberto Capuzzi - Consigliere
    - Dante D'Alessio - Consigliere, Estensore
     
    IL PRESIDENTE
    Pier Luigi Lodi
    L'ESTENSORE
    Dante D'Alessio
     
    Depositata in Segreteria l'11 ottobre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

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    DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216

    Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (11G0260), in G.U.R.I. del 29 dicembre 2011, n. 302 
    

     
     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
      Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla
    proroga di termini previsti da disposizioni legislative  al  fine  di
    garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 23 dicembre 2011; 
      Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
    Ministro dell'economia e delle finanze; 
     
                                  E m a n a 
     
     
                         il seguente decreto-legge: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                  Proroga termini in materia di assunzioni 
     
      1. Il termine per procedere alle assunzioni di  personale  a  tempo
    indeterminato di cui all'articolo 1, commi  523,  527  e  643,  della
    legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive  modificazioni,  e
    all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
    successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2012. 
      2. Il termine per procedere alle assunzioni di  personale  a  tempo
    indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009  e
    nell'anno 2010, di cui all'articolo 3,  comma  102,  della  legge  24
    dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all'articolo  66,
    commi 9-bis, 13 e 14, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133  e
    successive modificazioni, e' prorogato  al  31  dicembre  2012  e  le
    relative autorizzazioni ad assumere,  ove  previste,  possono  essere
    concesse entro il 31 luglio 2012. 
      3. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
    112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
    133,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "Per  il   triennio
    2009-2011"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Per  il  quadriennio
    2009-2012". Al medesimo comma e' soppresso il sesto periodo. 
      4.  L'efficacia  delle  graduatorie  dei  concorsi   pubblici   per
    assunzioni  a  tempo  indeterminato,  relative  alle  amministrazioni
    pubbliche  soggette  a  limitazioni   delle   assunzioni,   approvate
    successivamente al 31 dicembre 2005, e' prorogata fino al 31 dicembre
    2012. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 346,  lettera  e),
    della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  continua  ad  applicarsi,  nei
    limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
      5. Il termine per procedere alle assunzioni relative all'anno 2011,
    previste dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010,  n.
    240, e' prorogato al 31 dicembre 2012; a tal fine, e' considerato  il
    limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,
    n. 449, e successive modificazioni, come vigente al 31 dicembre 2010. 
      6. I termini di efficacia delle graduatorie per assunzioni a  tempo
    indeterminato relative alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,
    prorogati dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  28
    marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74  del  31  marzo
    2011, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2012. 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
                  Proroga Commissario straordinario C.R.I. 
     
      1. L'incarico  di  commissario.  straordinario  della  Croce  Rossa
    Italiana e' prorogato fino alla data di ricostituzione  degli  organi
    statutari  a  conclusione  del  riassetto  organizzativo,  anche   in
    attuazione delle disposizioni di cui all'articolo  6,  comma  5,  del
    decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  e  delle  disposizioni  di  cui
    all'articolo 2 della legge delega 4 novembre 2010, n. 183, e comunque
    non oltre il 30 settembre 2012. 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
                  Proroghe in materia di verifiche sismiche 
     
      1. Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5,  del  decreto-legge
    31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla  legge
    28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni,  comprese  anche
    le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di  cui  all'articolo
    4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, e' differito al 31
    dicembre 2012. 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
           Proroga termini per le spese di funzionamento dell'ODI 
     
      1. All'articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
    le parole: "Per l'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli
    anni 2011 e 2012, previa intesa con le province autonome di Trento  e
    di Bolzano". 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
     
         Proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra 
     
      1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.
    195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
    26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31
    gennaio 2012". 
    
            
          
                                   Art. 6 
     
     
                  Proroga dei termini in materia di lavoro 
     
      1. All'articolo 19 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e
    successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
        a) al comma 1, lettera c), le parole: "per il triennio 2009-2011"
    sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012
    nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12 milioni"; 
        b) al comma 1-ter, le parole "biennio 2009-2010" sono  sostituite
    dalle seguenti: "quadriennio 2009-2012"; 
        c) al comma  2,  le  parole:  "per  il  biennio  2010-2011"  sono
    sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012  nel
    limite di spesa per il 2012 pari a euro 13 milioni". 
      2. I termini di cui all'articolo 70, commi 1,  secondo  periodo,  e
    1-bis,  del  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   e
    successive modificazioni, come prorogati ai  sensi  dell'articolo  1,
    commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,  convertito,
    con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25
    marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74  del  31  marzo
    2011, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012. 
    
            
          
                                   Art. 7 
     
     
                   Proroghe in materia di politica estera 
     
      1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28  aprile  2010,  n.
    63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98,
    recante disposizioni urgenti in tema di  immunita'  di  Stati  esteri
    dalla  giurisdizione  italiana  e   di   elezioni   degli   organismi
    rappresentativi degli italiani all'estero, le  parole:  "Fino  al  31
    dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al  31  dicembre
    2012". 
    
            
          
                                   Art. 8 
     
     
    Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di  interesse
                                della Difesa 
     
      1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono  apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 2214, comma 1, le parole: "per gli anni dal  2001
    al 2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni  dal  2001  al
    2012"; 
        b) all'articolo 2223, comma 1, le parole: "dal 2012" e  "Fino  al
    2011" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:"dal  2013"  e
    "Fino al 2012"; 
        c) all'articolo 2243, comma 1, le parole: "sino  al  31  dicembre
    2012" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2013". 
      2. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129,  le
    parole: "2011-2012" sono sostituite dalle seguenti: "2013-2014". 
      3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  1  e  2  non
    devono derivare nuovi o maggiori oneri. 
    
            
          
                                   Art. 9 
     
     
                       Programma triennale della pesca 
     
      1. Il termine di validita' del Programma nazionale triennale  della
    pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto
    legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro
    delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  3  agosto  2007,
    pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  236
    del 10 ottobre 2007, cosi' come prorogato ai sensi  dell'articolo  2,
    comma  5-novies,  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,   n.   225,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
    e' prorogato al 31 dicembre 2012. 
    
            
          
                                   Art. 10 
     
     
                   Proroga di termini in materia sanitaria 
     
      1. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24  aprile
    2006, n. 219, le parole "dal 1° gennaio 2012" sono  sostituite  dalle
    seguenti: "dal 3 luglio 2013". 
      2. Il termine del 31 gennaio 2011 di cui all'articolo 1,  comma  2,
    secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, come prorogato ai
    sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  29  dicembre
    2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
    2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato  nella  Gazzetta
    Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' fissato al 31 dicembre 2012. 
      3. Al fine di consentire alle regioni di  completare  il  programma
    finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attivita'
    libero professionale  intramuraria,  ai  sensi  dell'articolo  1  del
    decreto  legislativo  28  luglio  2000,  n.  254,  il  termine,  gia'
    stabilito dall'articolo 1-bis del decreto legge 7  ottobre  2008,  n.
    154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
    189, e' fissato al 31 dicembre 2014. 
      4. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1,  primo  periodo,  del
    decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.  31,  fissato  al  31
    dicembre 2011 dall'articolo 1, commi 1  e  2,  del  decreto-legge  29
    dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
    febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011,  pubblicato  nella
    Gazzetta Ufficiale n. 74 del  31  marzo  2011,  e'  prorogato  al  31
    dicembre 2012. 
      5. La disposizione di cui all'articolo 64  della  legge  23  luglio
    2009, n. 99, conseguentemente  a  quanto  disposto  al  comma  4  del
    presente articolo, e' prorogata fino al 31 dicembre 2012. 
    
            
          
                                   Art. 11 
     
     
         Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti 
     
      1. All'articolo 5, del decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  194,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,  n.  25
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a)  al  comma  7-undecies,  le  parole:  "1  gennaio  2012"  sono
    sostituite dalla seguenti parole "1 gennaio 2013"; 
        b) al comma 7-duodecies, le parole: "per gli anni  2010  e  2011"
    sono sostituite dalla seguenti parole " per gli  anni  2010,  2011  e
    2012 ". 
      2. All'articolo 3 comma 2, del decreto legislativo 9  maggio  2005,
    n. 96, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2010" sono
    sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012". 
      3. All'articolo 21-bis, comma  1,  primo  e  secondo  periodo,  del
    decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni
    dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive  modificazioni,  le
    parole  "31  dicembre  2010"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
    dicembre 2012". 
      4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  le
    parole: "entro e non oltre il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle
    seguenti: "entro e non oltre il 30 giugno 2012". 
      5. Fino alla data di adozione dello  statuto  dell'Agenzia  per  le
    infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non  oltre  il  31
    marzo 2012, le funzioni e i  compiti  ad  essa  trasferiti  ai  sensi
    dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
    con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano  ad
    essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato
    e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie  autostradali  e
    dagli altri uffici di Anas s.p.a.. In caso di mancata adozione  dello
    statuto e del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  di
    cui all'articolo 36, comma  5,  settimo  periodo  entro  il  predetto
    termine, l'Agenzia e' soppressa e  le  attivita'  e  i  compiti  gia'
    attribuiti  alla  medesima  sono  trasferiti   al   Ministero   delle
    infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1°  aprile  2012,  che
    rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del
    decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  e  cui  sono  contestualmente
    trasferite  le  risorse  finanziarie  umane  e  strumentali  relative
    all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui
    al medesimo comma 5. 
      6. Fermo restando quanto previsto  al  comma  5,  all'articolo  36,
    comma 4, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  le  parole:  "A
    decorrere dalla data  di  cui  al  comma  1"  sono  sostituite  dalle
    seguenti: "Entro la data del 31 marzo 2012". 
    
            
          
                                   Art. 12 
     
     
    Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone  del
                                   Sulcis 
     
      1. All'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.
    35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
    e successive modificazioni, le parole: «entro il  31  dicembre  2011»
    sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012». 
    
            
          
                                   Art. 13 
     
     
                  Proroga di termini in materia ambientale 
     
      1. Fino al 31 dicembre 2012, ai Presidenti degli Enti parco di  cui
    alla legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  non  si  applica  il  comma  2
    dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
    con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
      2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge  23
    dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato  ai
    sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  29  dicembre
    2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
    2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato  nella  Gazzetta
    Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012. 
      3. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del  decreto-legge  13
    agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
    settembre 2011, n. 148, le parole: "9 febbraio 2012" sono  sostituite
    dalle seguenti: "2 aprile 2012." 
      4. All'articolo 39, comma 9, del  decreto  legislativo  3  dicembre
    2010, n. 205, le parole "31  dicembre  2011"  sono  sostituite  dalle
    seguenti: "2 luglio 2012". 
      5.  Il  termine  di  cui  all'articolo   11,   comma   2-ter,   del
    decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   195,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come prorogato ai
    sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  29  dicembre
    2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
    2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato  nella  Gazzetta
    Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012. 
      6. Il termine di cui all'articolo  6,  comma  1,  lettera  p),  del
    decreto  legislativo  13  gennaio   2003,   n.   36,   e   successive
    modificazioni, come da ultimo prorogato  ai  sensi  dell'articolo  1,
    commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,  convertito,
    con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25
    febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo
    2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012. 
      7.  Il  termine  di  cui  all'articolo  7,  comma  2,  del  decreto
    legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive  modificazioni,  come
    prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge  29
    dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
    febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011,  pubblicato  nella
    Gazzetta Ufficiale n. 74 del  31  marzo  2011,  e'  prorogato  al  31
    dicembre 2012. 
    
            
          
                                   Art. 14 
     
     
    Proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e Consiglio
            nazionale per l'alta formazione artistica e musicale 
     
      1.  Il  termine  di  cui  all'articolo  7,  comma   4-quater,   del
    decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai
    sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  29  dicembre
    2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
    2011, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  febbraio
    2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato  nella  Gazzetta
    Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre  2012.
    Ai componenti del Consiglio nazionale della  pubblica  istruzione  si
    applica l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
    78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
    122. 
      2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge  30
    dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
    febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai sensi dell'articolo 1,  commi
    1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  e  dal  DPCM  25
    febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo
    2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012. 
    
            
          
                                   Art. 15 
     
     
        Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno 
     
      1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge  29
    dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
    febbraio 2011, n. 10, e' prorogato sino  al  30  giugno  2012,  fermo
    restando quanto disposto dalla stessa norma. Agli oneri derivanti dal
    presente articolo, pari  a  euro  10.311.907,  si  provvede  mediante
    riduzione del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della  legge  12
    novembre 2011, n. 183,  nella  quota  parte  destinata  al  Ministero
    dell'interno. 
      2. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge  28  dicembre
    2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
    2007, n. 17, le parole: «Fino al 31 dicembre  2011»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012». 
      3.  Sono  prorogate,  per  l'anno  2012,  le  disposizioni  di  cui
    all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre  2004,  n.
    314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26. 
      4. Il termine di cui  all'articolo  3,  secondo  comma,  del  regio
    decreto 18  giugno  1931,  n.  773,  relativo  all'apposizione  delle
    impronte digitali sulle  carte  di  identita',  e'  prorogato  al  31
    dicembre 2012. 
      5. Il  termine  di  cui  all'articolo  7,  comma  31-sexies,  primo
    periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e'  prorogato  di
    180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge  di
    conversione del presente decreto. 
      6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.
    194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
    25, le parole: "sino al  31  dicembre  2011"  sono  sostituite  dalle
    seguenti: "fino al 31 dicembre 2012". 
      7.  Il  termine  stabilito   dall'articolo   23,   comma   9,   del
    decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  come  da  ultimo  prorogato  dal
    decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  25  marzo  2011,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  74  del  31  marzo  2011,  e'
    ulteriormente  prorogato  al  31  dicembre  2012  per  le   strutture
    ricettive turistico-alberghiere con oltre  venticinque  posti  letto,
    esistenti alla data di entrata in vigore  del  decreto  del  Ministro
    dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
    n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano  completato  l'adeguamento
    alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a  domanda,
    al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato
    con decreto del Ministro dell'interno  da  adottarsi  entro  sessanta
    giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
      8.  In  caso  di  omessa  presentazione  dell'istanza,  di  mancata
    ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui,  alla  data
    del 31 dicembre 2012, non  risulti  ancora  completato  l'adeguamento
    antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano
    le sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 
    
            
          
                                   Art. 16 
     
     
    Proroga in  materia  di  investimenti  degli  enti  previdenziali  in
                                   Abruzzo 
     
      1. Allo scopo di assicurare  maggiore  rapidita'  ed  efficacia  al
    programma  di  ricostruzione  in  Abruzzo,  gli  enti   previdenziali
    proseguono per l'anno 2012 gli  investimenti  previsti  dall'articolo
    14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, da realizzare anche
    in forma diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base
    verifiche di  compatibilita'  con  i  saldi  strutturali  di  finanza
    pubblica di cui all'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio
    2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
    2010, n. 122, entro  un  tetto  di  spesa  pluriennale  definito  con
    decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto  con
    il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  entro  30  giorni
    dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
      2. Gli investimenti di cui al comma 1, effettuati nell'ambito delle
    aree della ricostruzione del tessuto urbano, del settore sociale, del
    settore turistico ricettivo, del  settore  sanitario  e  del  settore
    cultura, vengono individuati  con  provvedimenti  adottati  ai  sensi
    dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,  convertito,
    con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 
    
            
          
                                   Art. 17 
     
     
                          Infrastrutture carcerarie 
     
      1.  La  gestione  commissariale  di  cui  all'articolo  44-bis  del
    decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e'  prorogata  al
    31 dicembre 2012. A tale fine e'  nominato,  con  decorrenza  dal  1°
    gennaio 2012, un apposito commissario straordinario, con le modalita'
    di cui all'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
      2. Ferme restando  le  prerogative  attribuite  al  Ministro  della
    giustizia, al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1
    sono   attribuiti   i    poteri,    gia'    esercitati    dal    Capo
    dell'amministrazione penitenziaria, di cui  all'articolo  44-bis  del
    decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.  14.  Al  Commissario
    straordinario nominato ai sensi del comma 1 non spetta alcun tipo  di
    compenso. 
    
            
          
                                   Art. 18 
     
     
    Funzionalita'  dell'Agenzia  nazionale  per  le   nuove   tecnologie,
             l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA 
     
      1. Al fine di continuare a garantire il controllo  sulla  ordinaria
    amministrazione e sullo  svolgimento  delle  attivita'  istituzionali
    fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le  nuove
    tecnologie, l'energia e lo  sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA),
    istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23  luglio  2009,  n.
    99, il collegio dei revisori dei conti gia' operante in seno all'Ente
    per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, soppresso  ai
    sensi del  medesimo  articolo  37,  continua  ad  esercitare  le  sue
    funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia. 
    
            
          
                                   Art. 19 
     
     
    Proroga dei termini per l'emanazione di provvedimenti in  materia  di
             adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili 
     
      1. Al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 4, comma 3, le parole: "centottanta giorni  dalla
    data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle
    seguenti: "il 31 dicembre 2012"; 
        b) all'articolo 8, comma 7, le parole: "centoventi  giorni"  sono
    sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012"; 
        c) all'articolo 11, comma 3, le parole: "centoventi giorni"  sono
    sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012"; 
        d) all'articolo 11, comma 4, le parole: "centottanta giorni" sono
    sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012"; 
        e) all'articolo 12, le parole: "novanta giorni"  sono  sostituite
    dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012"; 
        f) all'articolo 14, comma 2, le  parole:  "entro  novanta  giorni
    dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite
    dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2012"; 
        g) all'articolo 16, comma 2, le  parole:  "novanta  giorni"  sono
    sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012"; 
        h) all'articolo 18, comma 1, le parole: "centottanta giorni" sono
    sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012"; 
        i) all'articolo 23, comma 1, le parole: "31 dicembre  2011"  sono
    sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012"; 
        l) all'articolo 25, comma 1, le  parole:  "novanta  giorni"  sono
    sostituite dalle seguenti: " il 31  dicembre  2012"e  le  parole:  "a
    partire dal 2012" sono sostituite  dalle  seguenti:  "a  partire  dal
    2013". 
    
            
          
                                   Art. 20 
     
     
    Conservazione somme iscritte nel conto della competenza e dei residui
         per l'anno 2011 sul Fondo per il 5 mille del gettito IRPEF 
     
      1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza  e  nel  conto
    dei residui nell'ambito della missione «Fondi  da  ripartire»  e  del
    programma «Fondi da assegnare», capitolo  n.  3094,  dello  stato  di
    previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  per  l'anno
    finanziario 2011, non impegnate  al  termine  dell'esercizio  stesso,
    sono conservate in  bilancio  per  essere  utilizzate  nell'esercizio
    successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
    a  ripartire  per  l'anno  2012,  tra  i  pertinenti  capitoli  delle
    amministrazioni  interessate,  le  somme  conservate  nel  conto  dei
    residui del predetto Fondo. 
    
            
          
                                   Art. 21 
     
     
                    Proroga di norme nel settore postale 
     
      1.  Sono  prorogati  fino  alla  conclusione  delle  procedure   di
    inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, i comandi del
    personale appartenente a Poste Italiane  S.p.A.  che  non  sia  stato
    ancora inquadrato, ai sensi dell'articolo 3, comma 112,  della  legge
    24 dicembre 2007, n. 244, nei ruoli delle Amministrazioni presso  cui
    presta servizio in posizione di comando o presso  le  amministrazioni
    di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
    2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30,
    33 e 34-bis del predetto decreto. 
      2. Il termine di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 decreto-legge 5
    agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°
    ottobre 2010, n. 163, e' prorogato al 31 dicembre 2013. 
      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
    e fino al termine di cui al comma 2, i gestori  dei  servizi  postali
    sono autorizzati ad applicare apposite tariffe per le  spedizioni  di
    prodotti   editoriali   con   riferimento   alle   associazioni    ed
    organizzazioni senza fini di  lucro  e  alle  associazioni  d'arma  e
    combattentistiche,   ferma   anche   per   queste    la    necessita'
    dell'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC)  e
    con esclusione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera
    b), del decreto-legge 24  dicembre  2003,  n.  353,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.  Non  si  applica
    l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre  2003,  n.  353,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. 
    
            
          
                                   Art. 22 
     
     
             Continuita' degli interventi a favore delle imprese 
     
      1. Al fine di assicurare la necessaria continuita' degli interventi
    in  essere  a  sostegno  delle  imprese,  le   convenzioni   di   cui
    all'articolo 3, comma 1,  della  legge  26  novembre  1993,  n.  489,
    possono essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, sino alla
    piena operativita'  delle  norme  attuative  dell'articolo  5,  comma
    5-sexies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e comunque non  oltre
    due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.  Resta
    ferma la  riduzione  di  almeno  il  10%  delle  commissioni  di  cui
    all'articolo 41, comma 16-undecies,  del  decreto-legge  30  dicembre
    2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
    2009, n. 14, nei limiti delle risorse disponibili. 
    
            
          
                                   Art. 23 
     
     
             Esercizio dell'attivita' di consulenza finanziaria 
     
      1. Il termine di cui al comma 14, primo periodo,  dell'articolo  19
    del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, e' prorogato al 31
    dicembre 2012. 
    
            
          
                                   Art. 24 
     
     
    Adempimenti  relativi   alla   rilevazione   del   Patrimonio   delle
    Amministrazione pubbliche finalizzata alla redazione  del  Rendiconto
                      patrimoniale a valori di mercato 
     
      1. All'articolo 12, comma 13, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
    98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
    111, le parole: "31 gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31
    luglio 2012" e all'articolo 2, comma 222, periodo tredicesimo,  della
    legge 23  dicembre  2009,  n.  191,  le  parole:  "31  gennaio"  sono
    sostituite dalle seguenti: "31 luglio". 
    
            
          
                                   Art. 25 
     
     
    Proroga della  partecipazione  dell'Italia  ai  programmi  del  Fondo
    monetario  internazionale  per  fronteggiare  la  crisi   finanziaria
           tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale 
     
      1. Al fine di fronteggiare  la  crisi  finanziaria,  in  attuazione
    degli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di
    Governo dell'Area Euro del 9  dicembre  2011  e  delle  riunione  dei
    Ministri delle  finanze  dell'Unione  europea  del  19  dicembre,  le
    disposizioni  urgenti  per   la   partecipazione   dell'Italia   agli
    interventi del Fondo Monetario internazionale per fronteggiare  gravi
    crisi finanziarie dei Paesi  aderenti  di  cui  al  decreto-legge  29
    dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
    febbraio 2011, n. 10, sono prorogate  e  si  provvede  all'estensione
    della linea di credito gia' esistente. 
      2. In attuazione del comma 1, la Banca d'Italia  e'  autorizzata  a
    svolgere le trattative con il Fondo  Monetario  Internazionale  (FMI)
    per la conclusione di  un  accordo  di  prestito  bilaterale  per  un
    ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. L'accordo diventa
    esecutivo a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
    decreto-legge. 
      3. Su tale prestito e' accordata la garanzia  dello  Stato  per  il
    rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la  copertura
    di eventuali rischi di cambio. 
      4. I rapporti derivanti  dal  predetto  prestito  saranno  regolati
    mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
    la Banca d'Italia. 
      5. E' altresi'  autorizzata  l'eventuale  confluenza  del  suddetto
    prestito nello strumento di prestito NAB in aggiunta  alla  linea  di
    credito gia' esistente. 
      6. Per la concessione della garanzia dello Stato, si  applicano  le
    disposizioni di cui all'articolo 8,  comma  4,  del  decreto-legge  6
    dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
    dicembre 2011, n. 214,  anche  mediante  l'eventuale  utilizzo  delle
    risorse finanziarie ivi previste.  Conseguentemente  l'autorizzazione
    di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre
    2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
    2011, n. 214, e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2012.
    Al relativo onere si provvede mediante riduzione  dell'autorizzazione
    di  spesa   prevista   all'articolo   7-quinquies,   comma   1,   del
    decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al  Fondo  per  interventi
    urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze
    e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
    variazioni di bilancio. 
    
            
          
                                   Art. 26 
     
     
    Proseguimento delle attivita'  di  documentazione,  di  studio  e  di
    ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilita' e finanza
                                  pubblica 
     
      1. Il termine del 31 dicembre 2011 previsto dall'articolo 1,  comma
    17  del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' prorogato  al
    31 dicembre 2013. Al  medesimo  comma  sono  aggiunte,  in  fine,  le
    seguenti  parole:   ",   nonche'   per   assicurare   la   formazione
    specialistica  nonche'  la  formazione  linguistica   di   base   dei
    dipendenti del Ministero previa stipula di apposite convenzioni anche
    con primarie istituzioni universitarie italiane ed europee". 
    
            
          
                                   Art. 27 
     
     
    Disposizioni urgenti in materia di trasporto  pubblico  locale  e  di
                    spese per investimenti delle regioni 
     
      1. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
    98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
    111, i periodi secondo, terzo e quarto, sono sostituiti dai seguenti:
    "Entro il mese di febbraio 2012, il Governo, ai  sensi  dell'articolo
    8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.  131,  definisce,  d'intesa
    con la  Conferenza  Stato-Regioni,  per  il  periodo  2012-2014,  gli
    obiettivi di efficientamento e  di  razionalizzazione  del  trasporto
    pubblico locale nel suo complesso, le conseguenti misure da  adottare
    entro  il  primo  trimestre  del  2012  nonche'   le   modalita'   di
    monitoraggio ed i coerenti criteri di riparto del  fondo  di  cui  al
    presente comma. Con la  predetta  intesa  sono  stabiliti  i  compiti
    dell'Osservatorio istituito ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  300,
    della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tra  i  predetti  compiti  sono
    comunque inclusi il monitoraggio  sull'attuazione  dell'intesa  e  la
    predisposizione del piano di ripartizione del predetto fondo, che  e'
    approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
    concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.". 
      2. All'articolo 8 della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  dopo  il
    comma 2 e' inserito il seguente : "2-bis. Resta fermo il  limite  del
    25 per cento per l'indebitamento autorizzato dalle  regioni  e  dalle
    province autonome di Trento e di Bolzano, fino al 31  dicembre  2011,
    limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per
    spese  di  investimento  finanziate  dallo   stesso,   derivanti   da
    obbligazioni giuridicamente perfezionate  e  risultanti  da  apposito
    prospetto da allegare alla legge di assestamento del  bilancio  2012.
    L'istituto finanziatore puo' concedere  i  finanziamenti  di  cui  al
    primo periodo soltanto se relativi agli impegni compresi  nel  citato
    prospetto; a tal fine, e' tenuto ad acquisire  apposita  attestazione
    dall'ente territoriale.". 
    
            
          
                                   Art. 28 
     
     
        Proroga della convenzione con il Centro di produzione s.p.a. 
     
      1. Al fine di consentire la proroga per l'intero  anno  2012  della
    convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro  di
    produzione s.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge  11
    luglio 1998, n. 224, e' autorizzata la spesa di sette milioni di euro
    per l'anno 2012. 
      2. All'onere derivante dal comma 1, pari a sette  milioni  di  euro
    per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione  della
    autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
    decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al  Fondo  per  interventi
    urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze
    e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
    variazioni di bilancio. 
    
            
          
                                   Art. 29 
     
     
                   Proroghe di termini in materia fiscale 
     
      1. Alla  lettera  a)  del  comma  5  dell'articolo  2  del  decreto
    legislativo 26 novembre 2010, n. 216,  le  parole:  "nel  2011"  sono
    sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2012". 
      2. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 6,  del
    decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre: 
        a) dal 1° gennaio 2012 con  riferimento  agli  interessi  e  agli
    altri proventi derivanti da  conti  correnti  e  depositi  bancari  e
    postali, anche se rappresentati da certificati,  maturati  a  partire
    dalla predetta data; 
        b) dal giorno successivo alla data di scadenza del  contratto  di
    pronti contro termine stipulato anteriormente al 1°  gennaio  2012  e
    avente durata non superiore a 12 mesi, relativamente  ai  redditi  di
    cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo  unico  delle
    imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
    Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  agli  interessi  ed  altri
    proventi delle obbligazioni e  titoli  similari  di  cui  al  decreto
    legislativo 1° aprile 1996, n. 239. 
      3. L'applicazione delle disposizioni di cui al  comma  13,  lettera
    a), numeri 1) e 2) e al comma 25, lettera  b),  dell'articolo  2  del
    decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre dal  1°  gennaio  2012
    con riferimento agli interessi e proventi maturati  a  partire  dalla
    predetta data. 
      4. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30  settembre  2005,
    n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
    n.  248,  le  parole:  «30  settembre  2009»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «31 dicembre 2010» e le parole: «30  settembre  2012»  sono
    sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013». 
      5. All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge
    31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla  legge
    28 febbraio 2008, n. 31, le  parole:  «30  settembre  2012»,  ovunque
    ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:  «31  dicembre  2013»,  le
    parole: «30 settembre  2009»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
    dicembre 2010» e le parole: «1° ottobre 2012», sono sostituite  dalle
    seguenti: «1° gennaio 2014». 
      6. All'articolo 23, comma 23, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
    98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
    111, le parole: "novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
    presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 marzo 2012". 
      7. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
    207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.
    14, le parole: "gennaio 2011"  e  "dall'anno  2010"  sono  sostituite
    rispettivamente dalle seguenti: "gennaio 2014" e "dall'anno 2013"». 
      8. Restano salvi gli effetti  delle  domande  di  variazione  della
    categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-bis dell'articolo
    7  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,  n.  106,  anche  dopo  la
    scadenza dei termini originariamente previsti dallo  stesso  comma  e
    comunque entro  e  non  oltre  il  31  marzo  2012  in  relazione  al
    riconoscimento  del  requisito  di  ruralita',  fermo   restando   il
    classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. 
      9. Il termine del 1° gennaio 2012 di decorrenza per  l'applicazione
    delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi  01  e  02,  e  43,
    comma  1,  del  testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
    regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
    decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  e'
    differito al 30 giugno 2012 relativamente ai certificati da  produrre
    al  conservatore  dei  registri  immobiliari  per   l'esecuzione   di
    formalita' ipotecarie, nonche' ai certificati ipotecari  e  catastali
    rilasciati dall'Agenzia del territorio. 
      10. Al primo periodo del comma 196-bis dell'articolo 2 della  legge
    23 dicembre  2009,  n.  191,  le  parole:  "31  dicembre  2011"  sono
    sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012". 
      11. I termini indicati dal comma 31, lettere a) e b), dell'articolo
    14  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e  sue  successive
    modificazioni, sono prorogati di 6 mesi. 
      12. Il termine del 31  dicembre  2011,  previsto  dalla  Tabella  1
    allegata al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
    marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74  del  31  marzo
    2011, relativo alle attivita' di sperimentazione di cui  all'articolo
    12, comma 1, lettera p-bis), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  e'
    prorogato al 31 dicembre 2012. 
      13. All'articolo  24  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
        a) al comma 34, le parole:  "entro  il  30  novembre  2011"  sono
    sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2012"; 
        b) al comma 37, le  parole:  "entro  il  30  ottobre  2011"  sono
    sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2012". 
      14. Per l'anno di imposta 2011 il termine per deliberare  l'aumento
    o la diminuzione dell'aliquota dell'addizionale  regionale  all'IRPEF
    e' prorogato al 31  dicembre  2011;  in  ogni  caso  l'aumento  o  la
    diminuzione si applicano sull'aliquota di base dell'1,23 per cento  e
    le maggiorazioni gia' vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto si intendono applicate sulla  predetta  aliquota  di
    base dell'1,23 per cento. 
      15. Nel limite massimo di spesa di 70 milioni di  euro  per  l'anno
    2011, e'  disposta  nei  confronti  dei  soggetti  interessati  dalle
    eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di  ottobre
    2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara e nei
    giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio  della  provincia  di
    Genova, la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti  e
    versamenti tributari nonche' dei versamenti  relativi  ai  contributi
    previdenziali  ed  assistenziali  e  dei  premi  per  l'assicurazione
    obbligatoria contro gli infortuni e  le  malattie  professionali  che
    scadono rispettivamente nel periodo dal 1° ottobre 2011 al 30  giugno
    2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012.  Non  si  fa  luogo  al
    rimborso di quanto gia' versato. Il versamento delle somme oggetto di
    proroga e' effettuato a decorrere dal 16 luglio  2012  in  un  numero
    massimo di sei rate  mensili  di  pari  importo.  La  sospensione  si
    applica limitatamente agli  adempimenti  e  ai  versamenti  tributari
    relativi alle attivita' svolte nelle predette aree. Con ordinanza del
    Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti  i  criteri  per
    l'individuazione  dei  soggetti  che  usufruiscono  dell'agevolazione
    anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa. A tal fine i
    Commissari delegati, avvalendosi dei comuni,  predispongono  l'elenco
    dei soggetti beneficiari dell'agevolazione.  Agli  oneri  di  cui  al
    presente comma, si  provvede  per  il  2011  mediante  corrispondente
    riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10,  comma
    5, del decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  relativo  al
    Fondo per interventi strutturali di politica economica.  Il  predetto
    Fondo e' incrementato, per  l'anno  2012,  a  valere  sulle  maggiori
    entrate derivanti dal presente comma, per il  corrispondente  importo
    di 70 milioni di euro. 
      16. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008,  n.
    158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008,  n.
    199, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 12-sexies,  del
    decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10,  in  materia  di
    esecuzione dei provvedimenti di  rilascio  per  finita  locazione  di
    immobili ad uso abitativo, le parole:  «al  31  dicembre  2011»  sono
    sostituite dalle seguenti: «al  31  dicembre  2012».  Ai  fini  della
    determinazione della misura  dell'acconto  dell'imposta  sul  reddito
    delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si tiene  conto  dei
    benefici fiscali di cui  all'articolo  2,  comma  1,  della  legge  8
    febbraio 2007, n. 9. Alle minori  entrate  derivanti  dall'attuazione
    del presente comma, valutate in 3,38 milioni di euro per l'anno 2013,
    si provvede mediante parziale  utilizzo  della  quota  delle  entrate
    previste, per il medesimo anno, dall'articolo 1, comma  238,  secondo
    periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal  fine,  dopo  il
    secondo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge  30  dicembre
    2004, n. 311, e' aggiunto il seguente: "La riassegnazione di  cui  al
    precedente periodo e' limitata, per l'anno 2013, all'importo  di euro
    8.620.000.". 
    
            
          
                                   Art. 30 
     
     
                              Entrata in vigore 
     
       1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della  sua
    pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
    sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.  
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
        Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                    Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                    Ministri e Ministro  dell'economia  e
                                    delle finanze 
     
     
    Visto, il Guardasigilli: Severino 
    
            
    
     

    Affidamento del servizio di gestione della camera mortuaria in ambito ospedaliero

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    N. 8647/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 8248 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
    sul ricorso numero di registro generale 8248 del 2011, proposto dalla C. Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi, Matilde Tariciotti, con domicilio eletto presso Studio Legale Lattanzi - Cardarelli in Roma, via G. Pierluigi Da Palestrina, 47;
    contro
    Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Scacchi, con domicilio eletto presso lo stesso avv. Francesco Scacchi in Roma, via Crescenzio 19; Regione Lazio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefania Ricci, Fiammetta Fusco, domiciliata presso i propri uffici legali in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
    Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad acta per la Sanità, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
    per l'annullamento,
    previa sospensiva
    del bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione delle attività connesse al decesso dei pazienti in ambito ospedaliero e gestione della camera mortuaria - art. 120 c.p.a.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad acta per la Sanità, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 il cons, Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
    Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell'atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell'art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa;
    Considerato che, come chiarito dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici 21 aprile 2011, n. 77, non è possibile aggiudicare in un unico contesto la gestione della camera mortuaria agli stessi soggetti che svolgono sul libero mercato l'attività di onoranze funebri a causa della differente natura delle attività che vengono in rilievo, l'una con connotati pubblicistici, volta ad eseguire gli adempimenti introdotti dalle disposizioni di polizia mortuaria a tutela dell'igiene e della salute pubblica, e l'altra di natura economico imprenditoriale, volta a garantire a chi l'esercita un profitto economico (parere della stessa Autorità di vigilanza 22 luglio 2010, n. 146);
    Considerato che a tale conclusione - dettata anche da principi di tutela della libera concorrenza - è pervenuta anche la giurisprudenza del giudice amministrativo (Cons. St., sez. V, 12 aprile 2005, n. 1639; Tar Liguria, sez. II, 30 dicembre 2003, n. 1781; Tar Bologna, sez. I, 17 aprile 2002, n. 599; Tar Napoli 18 aprile 2001, n. 1704; Tar Friuli Venezia Giulia 29 novembre 1999, n. 1206);
    Considerato che la lex specialis di gara, nella parte in cui (anche richiamando le linee guida regionali, approvate con delibera del commissario ad acta 17 dicembre 20101 n. 102), esclude la partecipazione alla gara delle imprese esercenti servizi di onoranze funebri, è assolutamente legittima perché tiene separate le attività igienico-sanitarie, estranee al loro oggetto sociale, da quelle imprenditoriali in senso stretto e responsabilmente evita, all'interno del plesso ospedaliero, commistioni di servizi che hanno oggetti diversi e perseguono scopi non cumulabili;
    Rilevato che è quanto meno improprio il riferimento all'art. 41 Cost., atteso che la distinzione operata dalla lex specialis tra le due suddette attività non comporta alcun limite all'esercizio della libera attività da parte dell'impresa ricorrente nell'ambito della propria competenza professionale, ma al contrario evita illegittime invasioni negli ambiti (quelli igienico-sanitari) che rientrano nell'esclusiva competenza delle strutture ospedaliere, che legittimamente e responsabilmente predispongono rimedi atti ad evitare incursioni mercantilistiche all'interno degli stessi;
    Considerato che la legittimità delle clausole impugnate, che impediscono alla ricorrente di partecipare alla gara bandita dall'Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri, rendono inammissibili per difetto di interesse tutti gli altri motivi e, dunque, sia il secondo motivo di ricorso - con il quale si denuncia una commistione tra i requisiti richiesti ai concorrenti per poter partecipare alla gara e i criteri di valutazione (e ciò a prescindere dall'ammissibilità della sua immediata impugnabilità, trattandosi di clausola che non impedisce alla concorrente di partecipare alla procedura né di formulare la propria offerta, sorgendo l'interesse alla relativa contestazione solo se la ricorrente non si aggiudicherà la gara) - sia il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'illegittima determinazione del prezzo a base d'asta, individuato nell'importo invalicabile di euro 190.000 per un servizio della durata di 18 mesi;
    Considerato infatti che la definitiva esclusione o l'accertamento della illegittimità della partecipazione alla gara (ipotesi alle quali è assimilabile quella in cui versa l'attuale ricorrente) impedisce di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare la lex specialis di gara (Cons.St., A.P., 7 aprile 2011 n. 4);
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
    Compensa tra le parti in causa le spese della presente fase di giudizio.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Italo Riggio
    L'ESTENSORE
    Giulia Ferrari
    IL CONSIGLIERE
    Maria Luisa De Leoni
     
    Depositata in Segreteria il 10 novembre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Accesso alla qualifica di dirigente: è valida la sola laurea "triennale"?

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    N. 430/2012 Reg. Prov. Coll.
    N. 1983 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 1983 del 2011, proposto da:
    C., in persona del legale rappresentante p.t., M. CI. + 14, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Tomassetti, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, situato in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina n. 19;
    contro
    la Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Doria ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Cola di Rienzo n. 28;
    il Consiglio Regionale del Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Fulvio Pastore e Pasquale Passalacqua ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, situato in Roma, via degli Scialoja n. 3;
    e con l'intervento di
    ad opponendum:
    N. T. e F. C., rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Madeo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Paolo Emilio n. 7;
    per l'annullamento,
    previa sospensione dell'esecuzione,
    - delle determinazioni del Segretario Generale del Consiglio Regionale del Lazio n. 1044, n. 1045, n. 1046 e n. 1047, tutte adottate in data 23.12.2010 e pubblicate nel BURL del 28.12.2010, che hanno indetto, approvando i relativi bandi di concorso di cui all'Allegato "A" di ogni determinazione, n. 4 procedure concorsuali per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato nella seconda fascia del ruolo dirigenziale del Consiglio Regionale del Lazio, rispettivamente di n. 15 posti di dirigente dell'area giuridico legislativa, di n. 9 posti di dirigente dell'area giuridico economica, di n. 1 posto di dirigente dell'area prevenzione sicurezza sul lavoro e di n. 1 posto di dirigente dell'area informatica;
    - della determinazione del Segretario Generale del Consiglio Regionale del Lazio n. 1043 del 23.12.2010, pubblicata nel BURL del 28.12.2010, di approvazione dell'avviso di mobilità volontaria, di cui all'Allegato A, per la copertura di n. 6 posti vacanti di dirigente di seconda fascia nel ruolo del Consiglio Regionale del Lazio, mediante passaggio diretto di personale ai sensi dell'art. 32 della legge Regione Lazio n. 6/2002 e dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
    - della determinazione dirigenziale del Direttore Regionale Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio n. A7277 del 23.12.2010, non pubblicata, che ha recepito gli accordi del 16 dicembre 2010 e del 22 dicembre 2010, intercorsi tra Consiglio Regionale e Giunta Regionale, nei quali si è disposto l'espletamento della mobilità volontaria tra il personale dirigenziale della Giunta e del Consiglio Regionale nella misura del 20% dei posti vacanti;
    - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra i quali, ove necessario, la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio n. 136 del 2 dicembre 2010, con la quale è stato approvato il programma annuale e triennale dei fabbisogni di personale del Consiglio Regionale etc.;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Consiglio Regionale del Lazio;
    Visto l'atto di intervento ad opponendum dei sig.ri N. T. e F. C.;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2011 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
    FATTO
    Attraverso l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 25 febbraio 2011 e depositato il successivo 4 marzo 2011, i ricorrenti impugnano i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, chiedendone l'annullamento.
    In particolare, i ricorrenti - dopo aver rappresentato il proprio interesse a ricorrere rispettivamente in qualità di organizzazione sindacale rappresentativa dei Dirigenti e dei Quadri Direttivi della Regione Lazio e di funzionari direttivi della Regione Lazio, ascritti nella categoria D, muniti di diploma di laurea, che hanno presentato, seppure per mero tuziorismo, domanda di partecipazione alle procedure concorsuali impugnate - espongono quanto segue:
    - con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 136 del 2.12.2010 è stato approvato il programma annuale e triennale dei fabbisogni di personale (in tutto 32 posizioni nella qualifica dirigenziale), disponendosi ulteriormente di effettuare la procedura di mobilità volontaria di cui agli artt. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 e 32 della legge Regione Lazio n. 6 del 2002;
    - con accordi del 16.12.2010 e 22.12.2010 - intercorsi tra il Consiglio Regionale e la Giunta Regionale, in seguito recepiti dalla determinazione dirigenziale n. A7277 del 23.12.2010 - veniva disposto l'espletamento della mobilità volontaria tra il personale dirigenziale della Giunta e del Consiglio Regionale nella misura del 20% dei posti vacanti;
    - con determinazione del Segretario Generale del Consiglio Regionale n. 1043 del 23.12.2010 veniva, pertanto, bandito l'avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. 6 posti vacanti nell'organico dirigenziale del Consiglio della Regione Lazio;
    - il 28.12.2010 venivano pubblicate nel Burl le determinazioni del Segretario Generale del Consiglio Regionale nn. 1044,1045,1046 e 1047 di indizione di n. 4 procedure concorsuali per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato nella II^ fascia del ruolo dirigenziale del Consiglio Regionale, rispettivamente di 15 posti di dirigente Area giuridico legislativa, di 9 posti di dirigente Area giuridico economica, di n. 1 posti di dirigente Area prevenzione e sicurezza sul lavoro e di n. 1 posti di dirigente Area informatica.
    Avverso i sopra citati atti - nonché avverso la determinazione del Segr. Gen. n. 1042 del 23.12.2010 (che i ricorrenti dichiarano sconosciuta) ed avverso altri ed innominati atti (l'elencazione dei provvedimenti impugnati nell'epigrafe del ricorso si chiude con la parola "etc..") - i ricorrenti deducono i seguenti motivi di gravame:
    1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 165/2001; DELLA LEGGE REGIONE LAZIO N. 6/2002; DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2002; DELLA LEGGE N. 241/90 E S.M.I. NONCHE' DEI PRINCIPI VIGENTI IN MATERIA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 97 E 98 COST.. ECCESSO DI POTERE PER ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO, CARENZA DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA', DIFETTO DI MOTIVAZIONE. SINTOMI DI SVIAMENTO DI POTERE. L'attuale dotazione organica dei dirigenti del Consiglio Regionale del Lazio non prevede alcuna distinzione per profilo professionale, ma fa esclusivo riferimento al dato numerico, Ciò detto, appare illogico nonché violativo delle norme richiamate e della determinazione n. 136/2010 del Segretario Generale del Consiglio Regionale del Lazio stabilire "che la copertura dei 26 posti vacanti non sia operato attraverso un solo ed unico concorso .... ma attraverso l'indizione di ben 4 procedure concorsuali". L'illegittimità di tale scelta emerge con chiarezza analizzando i bandi ove "si rileva che le prove di esame, sostanzialmente, coincidono tra di loro, con ciò palesandosi che la procedura concorsuale doveva essere unica". Incomprensibili sono, altresì, la richiesta di titoli di studio per l'ammissione diversissimi tra di loro e l'assoluto rigore nel selezionare i titoli di studio richiesti, tenuto anche conto della ammissione di "lauree triennali". La previsione di selezioni differenti contrasta, poi, con l'orientamento della Corte di Cassazione, la quale - in più occasioni - ha avuto modo di precisare che la qualifica dirigenziale non esprime più una posizione lavorativa bensì esclusivamente l'idoneità professionale del dipendente a svolgere concretamente determinate funzioni, sicché "il sistema di accesso alla qualifica è unico..., fatta eccezione soltanto per la dirigenza tecnica", di cui - nel caso di specie - non può però parlarsi, non essendo prevista, quale requisito di accesso, l'iscrizione ad albi professionali.
    2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 165/2001; DELLA LEGGE REGIONE LAZIO N. 6/2002; DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2002; DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I., NONCHE' DEI PRINCIPI VIGENTI IN MATERIA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 97 E 98 COST.. ECCESSO DI POTERE PER ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO, CARENZA DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA', DIFETTO DI MOTIVAZIONE. SINTOMI DI SVIAMENTO DI POTERE. La normativa nazionale e quella regionale prevedono, quale requisito di accesso alla qualifica dirigenziale, il possesso di una laurea e di una pregressa attività lavorativa nell'Amministrazione. Gli atti impugnati prevedono, invece, diplomi di laurea differenti, attuando specificazioni estreme, a scapito della partecipazione di moltissimi dipendenti ascritti alla categoria D, i quali si sono trovati nell'impossibilità di presentare un'utile domanda di partecipazione, con compressione delle loro legittime aspettative di carriera.
    3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 165/2001; DELLA LEGGE REGIONE LAZIO N. 6/2002; DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2002; DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I., NONCHE' DEI PRINCIPI VIGENTI IN MATERIA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 97 E 98 COST.. ECCESSO DI POTERE PER ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO, CARENZA DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA', DIFETTO DI MOTIVAZIONE. SINTOMI DI SVIAMENTO DI POTERE. Tutti i bandi di concorso impugnati prevedono la possibilità di partecipare anche a soggetti dotati della sola laurea triennale e privi di pregressa esperienza lavorativa nell'Amministrazione. Tale scelta è in chiaro contrasto con l'art. 28 del d.lgs. n. 165 del 2001, da ritenere applicabile anche agli enti territoriali.
    Con atto depositato in data 29 marzo 2011 si è costituita la Regione Lazio, la quale - nel contempo - ha preliminarmente contestato la legittimazione a ricorrere della C. e l'interesse a ricorrere dei ricorrenti. Nel merito, ha così confutato le censure formulate: - posto che la deliberazione n. 136 del 2010 individuava 4 distinte aree, correttamente il Consiglio regionale ha bandito 4 concorsi in relazione a ciascuna di quest'ultime; - ove siano individuate - come nel caso in esame - aree differenti, la richiesta del possesso di titoli di laurea differenti è più che legittima; - tali scelte sono conformi, del resto, all'art. 100 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale, il quale richiede che il diploma di laurea debba essere "attinente al posto messo a concorso", ed alla giurisprudenza del giudice amministrativo; - l'omogeneità delle prove scritte è coerente con la specificità ed eterogeneità dei titoli di laurea richiesti; - la previsione della laurea triennale è del tutto in linea con il disposto dell'art. 28 del d.lgs. n. 165 del 2001; - i bandi richiedono la pregressa esperienza lavorativa, con la sola eccezione dei casi in cui i soggetti siano in possesso di titoli post-universitari, in conformità alle disposizioni degli artt. 16 della l.r. n. 6 del 2002 e 100 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale del Lazio.
    In data 28 marzo 2011 hanno depositato atto di intervento ad opponendum i sig.ri T. e C., sollevando eccezione di inammissibilità del ricorso perché cumulativo, nonostante la disomogeneità delle posizioni soggettive dei ricorrenti, e per difetto di giurisdizione del giudice adito in ordine alla domanda di annullamento dell'avviso di mobilità volontaria, nonché contestando la legittimazione attiva della C. e la sussistenza dell'interesse a ricorrere degli altri ricorrenti. Nel merito, hanno sostenuto la correttezza dell'operato dell'Amministrazione.
    In data 4 aprile 2011 si è costituito il Consiglio Regionale del Lazio, eccependo - al pari delle parti già costituite - l'inammissibilità del ricorso e sostenendo l'infondatezza dello stesso anche sulla base dell'inapplicabilità dell'art. 28 del d.lgs. n. 165 del 2001 agli enti regionali.
    Alla camera di consiglio del 7 aprile 2011 i ricorrenti hanno rinunciato all'istanza cautelare.
    Con atti difensivi, prodotti nel prosieguo (e, precisamente, in date 10 e 20 ottobre 2011), i ricorrenti hanno, tra l'altro, contestato la capacità processuale del Consiglio Regionale del Lazio.
    Con svariate, ulteriori memorie le parti resistenti hanno insistito sulle proprie posizioni.
    All'udienza pubblica del 10 novembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
    DIRITTO
    1. In via preliminare, il Collegio ritiene di dover evidenziare che, a fronte della lunga elencazione di atti riportata in epigrafe, i ricorrenti si sono limitati a formulare censure esclusivamente avverso i provvedimenti riguardanti l'indizione delle 4 procedure concorsuali, ossia le determinazioni del Segretario Generale del Consiglio Regionale del Lazio nn. 1044, 1045, 1046 e 1047, contestando essenzialmente la mancata indizione di un unico concorso per la copertura di tutti i 26 posti riconosciuti vacanti e le prescrizioni afferenti i requisiti richiesti per l'ammissione alle selezioni.
    In ragione di tale constatazione, diviene doveroso rilevare l'inammissibilità del ricorso per "genericità" in relazione all'impugnativa degli ulteriori provvedimenti e, precipuamente, della determinazione n. 1043 del 23.12.2010, di approvazione dell'avviso di mobilità volontaria, della determinazione n. A7277 del 23.12.2010, di recepimento degli accordi in materia di mobilità volontaria, ed, ancora, degli atti presupposti del pari menzionati nell'epigrafe (rectius: la deliberazione n. 136 del 2 dicembre 2010 e la determinazione n. 1042 del 23 dicembre 2010).
    Ciò detto, l'eccezione di inammissibilità del ricorso in ordine alla domanda di annullamento dell'avviso di mobilità, sollevata dalle parti resistenti sulla base del difetto di giurisdizione del giudice adito, perde di rilevanza.
    2. Premesso che - stante quanto già statuito - l'impugnativa risulta limitata alle determinazioni di approvazione dei bandi di concorso, si impone la disamina delle eccezioni formulate dalla Regione Lazio e dalle altre parti costituite, attinenti la carenza di legittimazione attiva della C. e la carenza di interesse al ricorso degli ulteriori ricorrenti, persone fisiche.
    2.1. La prima di tali eccezioni è fondata.
    In proposito, va evidenziato che la C. - come dalla stessa dichiarato ma anche riportato nello Statuto (art. 1), allegato al ricorso - è la "Confederazione sindacato alla quale aderiscono, per il tramite delle Organizzazioni associate, dirigenti, direttivi, quadri, professionisti e lavoratori autonomi ad elevata qualificazione e responsabilità".
    Ciò rilevato, va allora ricordato che, per pacifica giurisprudenza, le associazioni rappresentative degli interessi dei dipendenti hanno legittimazione ad agire in giudizio per far valere, oltre che interessi loro propri, anche interessi riconducibili alle categorie di cui hanno la rappresentanza; tale legittimazione, tuttavia, va esclusa con riferimento alle azioni nelle quali l'interesse dedotto in giudizio concerne una parte soltanto delle categorie rappresentate o singoli associati o, in ogni caso, in cui le posizioni delle categorie rappresentate possano essere tra loro contrapposte di modo che l'associazione si pone in conflitto di interesse con alcuni dei suoi rappresentati (cfr., tra le altre, C.d.S., n. 351/2007; C.d.S., n. 2565/2004).
    Tale pacifico postulato non può non trovare applicazione nel caso in esame, in cui i concorsi sono aperti anche a funzionari direttivi di ruolo di amministrazioni pubbliche, in possesso del titolo di studio richiesto, con riserva, tra l'altro, del 40% dei posti messi a concorso a soggetti interni al Consiglio Regionale del Lazio con una certa anzianità di servizio di ruolo.
    Segue a tanto che, essendo precipuo interesse dei direttivi in possesso dei requisiti richiesti quello di partecipare a procedure selettive per progredire in carriera, l'obiettivo della C. non è giuridicamente riferibile all'intere categorie rappresentate (dirigenti e direttivi) ma è idoneo a dividerle in posizioni disomogenee e conflittuali, con accessiva carenza della legittimazione ad agire della C. stessa, la quale deve - dunque - essere estromessa dal giudizio.
    Del resto, una diversa conclusione potrebbe anche determinare l'insorgenza di dubbi in ordine all'ammissibilità del ricorso - da qualificarsi indiscutibilmente "collettivo" - in ragione dell'ulteriore possibilità di ravvisare interessi configgenti in capo agli stessi ricorrenti o, comunque, dell'impossibilità di riscontrare piena identità tra le posizioni sostanziali e processuali di quest'ultimi (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 916; C.d.S., Sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 678; TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 10 marzo 2011, n. 211).
    Ciò detto, l'estromissione della C. dal giudizio si impone..
    2.2. La seconda delle eccezioni di cui sopra, concernente la carenza di interesse al ricorso in capo ai ricorrenti-persone fisiche, è, invece, infondata.
    In linea con le osservazioni formulate da quest'ultimi, il Collegio ravvisa, infatti, la sussistenza di un interesse alla rimozione dei bandi di concorso in contestazione in quanto tale rimozione si presterebbe a comportare una "riedizione delle procedure concorsuali" idonea a consentire - attraverso il rispetto delle previsioni di legge che si ritengono violate - una maggiore partecipazione dei ricorrenti e, dunque, ad ampliare le possibilità di quest'ultimi di conseguire la qualifica dirigenziale.
    In verità, potrebbe procedersi ad una distinzione nell'ambito dei ricorrenti, a seconda della titolarità o meno dei titoli di studio prescritti per la partecipazione ai concorsi ed, anche, della avvenuta o meno presentazione della domanda di partecipazione.
    Tenuto, però, conto che - per stessa ammissione della Regione - numerosi ricorrenti sono "in possesso di titoli di laurea per nulla affini con gli incarichi dirigenziali da ricoprire" ed i rimanenti ricorrenti (ossia i dott.ri TR., CA. e TO.) sono in possesso di titoli idonei a consentire la partecipazione solo a due delle procedure concorsuale (e, dunque, non a tutte), il Collegio ritiene che una tale distinzione possa essere trascurata, atteso che - comunque - va ravvisato l'interesse in capo a tutti i ricorrenti alla massima partecipazione, ossia l'interesse di ciascuno a trovarsi nella condizione di poter presentare un'utile domanda di partecipazione per una procedura concorsuale attinente a tutti i posti dirigenziali vacanti (e non, invece, a solo una parte di quest'ultimi).
    In definitiva, sussiste l'interesse al ricorso dei ricorrenti-persone fisiche.
    3. Sempre al fine di definire le parti legittimate a partecipare al giudizio, è da considerare la contestazione dei ricorrenti afferente il difetto del Consiglio Regionale del Lazio di soggettività giuridica "che gli consenta di agire ovvero di resistere in giudizio".
    In termini generali, la domanda dei ricorrenti trova positivo riscontro nei principi che regolamentano la legittimazione processuale delle persone giuridiche nonché nello Statuto della Regione Lazio.
    E', infatti, doveroso rilevare che:
    - come noto, la rappresentanza processuale delle persone giuridiche deve essere rilevata dalla legge e da espresse disposizioni statutarie, idonee ad abilitare il soggetto alla rappresentanza sostanziale dell'ente stesso nel processo, in linea con il disposto dell'art. 75, comma 3, c.p.c. (cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. Trib., 23 ottobre 2006, n. 22783; Cass. Civ, Sez. II, 23 settembre 2003, n. 14455);
    - l'art. 121 della Costituzione - al comma 3 - prevede che "il Presidente della Giunta rappresenta la Regione";
    - in linea con tale prescrizione, lo Statuto della Regione Lazio, di cui alla legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, prescrive - all'art. 41 - che "il Presidente della Regione rappresenta la Regione".
    Ciò detto, il Collegio non può che rilevare che la rappresentanza processuale della Regione Lazio spetta al Presidente della Regione, con conseguente inammissibilità di ricorsi che risultino proposti da soggetti differenti ovvero nei confronti di soggetti differenti.
    In ogni caso, il Collegio - pur condividendo pienamente il principio di cui sopra - ritiene che, ai fini dell'estromissione di amministrazioni e/o di altri soggetti comunque evocati in giudizio, debba sussistere la totale estraneità di quest'ultimi rispetto alla materia del contendere.
    Tale assunto può trovare positiva applicazione anche nei casi in cui si tratti di "organi" dell'ente interessato, sempre che quest'ultimi risultino dotati - come nel caso in esame - di una particolare autonomia statutaria (cfr. artt. 21 e 24 dello Statuto della Regione Lazio).
    In definitiva:
    - la legittimazione passiva - utile al fine di valutare l'ammissibilità o meno del ricorso - va accertata sempre e comunque sulla base della riferibilità dell'esercizio del potere amministrativo oggetto di sindacato o, meglio, della titolarità del rapporto controverso dal lato passivo (con conseguente individuazione - nel caso di specie - della legittimazione dell'ente Regione Lazio - in tal senso depone anche l'art. 41 c.pr.amm.);
    - in ogni caso, non sussiste l'esigenza di estromettere quei soggetti (ma anche "organi" dotati di particolare autonomia, ove, tra l'altro, non risulti formulata una richiesta in tal senso da parte dell'ente di appartenenza), ritualmente evocati in giudizio, che - in ragione della disamina del ricorso, correttamente oggetto di notifica, tra gli altri, al/i titolare/i del rapporto controverso - risultano comunque "coinvolti" nella vicenda, tanto più ove si consideri che - in tal modo - il diritto di difesa e - più in generale - la tutela delle situazioni giuridiche soggettive risultano inequivocabilmente rafforzati.
    In sintesi, non si ravvisano le condizioni per estromettere il Consiglio Regionale del Lazio.
    4. Tutto ciò premesso, è necessario esaminare il ricorso nel merito.
    4.1. Come esposto nella narrativa che precede, i ricorrenti lamentano violazione di legge (in particolare, del d.lgs. n. 165/2001 e della legge Regione Lazio n. 1 del 2002) ed eccesso di potere sotto svariati profili, affermando - con insistenza - che la Regione Lazio non ha correttamente operato in quanto - a fronte di una dotazione organica dei dirigenti che "fa esclusivo riferimento al dato numerico" - ha bandito non un solo concorso ma ben 4 concorsi, distinguendo per profili professionali e richiedendo titoli di studio diversissimi tra loro, a scapito del principio di massima partecipazione (motivi rubricati ai nn. 1 e 2).
    Tali censure non sono meritevoli di condivisione.
    In primis, va rilevato che non sussistano - a livello normativo - previsioni preclusive della possibilità per la Regione Lazio di assegnare rilievo, pur in presenza di un unico ruolo dirigenziale, a determinate conoscenze, siano esse di carattere tecnico o specialistico, e conseguentemente della possibilità per la stessa di procedere all'indizione di distinte procedure concorsuali per la copertura di posti vacanti che risultino relativi ad aree differenti.
    In particolare, si osserva che:
    - la legge Regione Lazio n. 6 del 2002 prevede - agli artt. da 13 a 16 - che il ruolo della dirigenza è articolato in due fasce e che l'accesso alla II fascia richiede, in ogni caso, il possesso di un diploma di laurea attinente al posto messo a concorso;
    - tale previsione trova conferma nell'art. 100 del Regolamento di Organizzazione n. 100 del 2002, il quale, tra l'altro, richiede che il diploma di laurea debba essere "attinente al posto messo a concorso";
    - anche la disciplina nazionale - in particolare, il decreto legislativo n. 165 del 2001 - impone sì la necessità del titolo di studio della laurea per l'accesso alla dirigenza ma non stabilisce affatto che il titolo debba essere omogeneo ed unitario per tutti i posti di dirigente che risultino vacanti. Al contrario, è indispensabile che vi sia precisa congruenza fra il diploma di laurea richiesto e le funzioni di volta in volta considerate.
    Ciò detto, diviene doveroso affermare che le contestazioni dei ricorrenti afferenti la richiesta di diversi titoli di studio per essere ammessi alla selezione per l'accesso alla qualifica dirigenziale o, più compiutamente, circa la scelta dell'amministrazione regionale di indire più procedure concorsuali (ognuna delle quali connotata dalla richiesta di differenti requisiti di ammissione), seppure distinte in relazione ad aree, risultano prive di un giuridico riscontro, oltre che affatto illogiche, tenuto, tra l'altro, conto delle risultanze riguardanti le carenze di organico riportate nella deliberazione n. 136 del 2010, le quali rappresentano il fabbisogno di figure dirigenziali proprio in relazione a differenti aree o settori del Consiglio Regionale del Lazio, attribuendo così sin dall'origine rilevanza alla specificità delle funzioni per il cui espletamento sussiste necessità di personale.
    In ragione di quanto già esposto, è pacifico poi affermare che - per giustificare la richiesta di un particolare titolo di studio - non è necessario che si tratti di un concorso per la copertura di posti della c.d. "dirigenza tecnica" e che, dunque, la mancata richiesta dell'iscrizione all'albo professionale non può essere qualificata come una "assurda circostanza" (pag. 8 del ricorso): in linea con quanto già affermato in giurisprudenza, la previsione di un determinato tipo di laurea quale requisito di ammissione ad una procedura concorsuale per posti dirigenziali costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, implicitamente ammessa dallo stesso art. 28 del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale - limitandosi a prescrivere il diploma di laurea quale titolo di studio per l'accesso alla qualifica dirigenziale e, dunque, non specificando nulla in ordine alla concreta individuazione di quest'ultimo - lascia alla singola amministrazione il compito di procedere alla concreta individuazione del tipo di laurea ritenuto necessario (cfr., tra le altre, TAR Lazio, Roma, Sez. III, 16 gennaio 2008, n. 263; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 18 dicembre 2002, n. 8122).
    Stanti i rilievi formulati dai ricorrenti, si avverte ancora la necessità di aggiungere che:
    - l'assunto secondo il quale "le prove di esame sostanzialmente coincidono tra di loro" non trova positivo riscontro nei bandi di concorso, i quali comunque richiedono conoscenze diverse attraverso la previsione di materie di esame che solo parzialmente si rivelano coincidenti;
    - il criterio della massima partecipazione opera in relazione a singole procedure concorsuali, nel senso che - ove insorgano incertezze in ordine al corretto significato da attribuire a clausole del bando - induce a privilegiare l'interpretazione che consente - appunto - la massima partecipazione al concorso, a salvaguardia dell'interesse pubblico alla selezione tra un più alto numero di concorrenti, atta a garantire l'acquisizione - tra soggetti dotati delle medesime conoscenze - delle professionalità di miglior livello. Ciò detto, invocare il criterio della massima partecipazione per sostenere l'illegittimità dell'indizione di più procedure concorsuali appare una forzatura, tanto più ove si consideri che - al riguardo - assume sicuro carattere prevalente l'interesse pubblico alla selezione tra soggetti dotati di specifiche conoscenze, atta a garantire l'acquisizione di professionalità idonee all'espletamento di funzioni attinenti ad aree differenti dell'amministrazione.
    In definitiva, le censure in esame sono infondate.
    4.2. In ultimo, i ricorrenti lamentano l'illegittimità "della scelta dell'amministrazione di consentire l'accesso a soggetti in possesso di laurea triennale e privi di pregressa esperienza lavorativa nella P.A.".
    Anche tale censura è infondata.
    Al riguardo, si osserva che:
    - la previsione, tra l'altro, della laurea triennale non è in contrasto con l'art. 28 del d.lgs. n. 165 del 2001, atteso che, a seguito delle modifiche apportate all'ordinamento universitario nel 1999 con il d.m. n. 509, successivamente sostituito dal d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, la previsione in argomento - nel disciplinare l'ammissione ai concorsi per esami per l'accesso alla qualifica di dirigente - richiede che il dipendente sia munito di "laurea", senz'altro aggiungere (a differenza, ad esempio, di altri casi, in cui ricorre riferimento espresso alla "laurea specialistica" - cfr. comma 3). Come già rilevato da questo Tribunale nella sentenza richiamata anche dalla Regione Lazio (la n. 10729 del 3 novembre 2009), in aderenza al parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 42 del 2008, l'accesso alla qualifica di dirigente è stato nel tempo più volte modificato "senza che sia stata adeguatamente considerata la necessità di un più rigoroso coordinamento della previsione stessa con il nuovo ordinamento universitario". In particolare, "è evidente che il comma 2 dell'art. 28 è caratterizzato da una formulazione chiaramente ispirata al precedente ordinamento universitario", mentre il comma 3 distingue il titolo di laurea da quello relativo alla laurea specialistica. Ciò detto, è doveroso pervenire alla conclusione che "laddove il legislatore ha voluto richiedere esplicitamente la laurea specialistica, lo abbia espressamente previsto", con la conseguenza che l'espressione riportata nell'art. 28, comma 2, deve essere correttamente riferita soltanto alla laurea, "tanto del vecchio ordinamento, quanto del nuovo e che, pertanto, come tale vada inteso anche il riferimento al diploma di laurea";
    - i bandi non richiedono una pregressa esperienza lavorativa esclusivamente nell'ipotesi di cui ai rispettivi artt. 2, comma 1, lett. h, n. 5, la quale prescrive il possesso di un titolo post-laurea. In effetti, un'ipotesi similare non ricorre nell'art. 28 in argomento ma trova - comunque - giuridico fondamento nell'art. 16, comma 1, della legge Regione Lazio 18 febbraio 2002, n. 6, rispetto al quale non si ravvisano profili di illegittimità costituzionale, per violazione - in particolare - dell'art. 117 Cost..
    5. In conclusione, il ricorso - previa estromissione della C. - va respinto.
    In ragione delle peculiarità della questione trattata, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1983/2011, come in epigrafe proposto, previa estromissione della C., lo respinge.
    Compensa le spese di giudizio tra le parti.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l'intervento dei Magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Linda Sandulli
    L'ESTENSORE
    Antonella Mangia
    IL CONSIGLIERE
    Pietro Morabito
     
    Depositata in Segreteria il 16 gennaio 2012
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     


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