Coadiutore e Assistente amministrativo dell'U.S.L.: a ciascuno il suo!
Giovedì 20 Ottobre 2011 14:03
Melita Manola
N. 5506/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 3783 Reg. Ric.
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3783 del 2000, proposto da:
V. E., rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Liberati, con domicilio eletto presso F. A. in Roma, via R. ...omissis...;
contro
l'A.S.L. n. 13 di Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Pauri, con domicilio eletto presso M. P. in Roma, via ...omissis...;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per le Marche n. 161 del 12 febbraio 1999, resa tra le parti, concernente il diniego di inquadramento della appellante nella posizione funzionale di assistente amministrativo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2011 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti gli avvocati Liberati e Pauri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1.- La signora V. E., dipendente della U.S.L. n. 23 di Amandola (AP), con la posizione funzionale di coadiutore amministrativo (quarto livello retributivo), aveva impugnato davanti al T.A.R. per le Marche il provvedimento, n. 8875 del 12 agosto 1992, con il quale l'Amministratore Straordinario della U.S.L. le aveva negato il riconoscimento dell'avvenuto svolgimento di mansioni superiori, ai fini della acquisizione della superiore qualifica di assistente amministrativo e della corresponsione del relativo trattamento economico.
2.- Il T.A.R. per le Marche, con la sentenza n. 161 del 12 febbraio 1999, ha respinto il suo ricorso ritenendo infondata, a prescindere dalla sua inammissibilità, la richiesta di inquadramento superiore perché l'esercizio di mansioni superiori dei dipendenti delle U.S.L. può rilevare ai soli fini economici, in base all'art. 36 della Costituzione, ma non determina alcun mutamento nello status giuridico del dipendente.
Il T.A.R. ha poi respinto anche la richiesta di corresponsione della maggiore retribuzione avendo ritenuto che l'interessata aveva svolto, nei periodi in cui era stata incaricata della riscossione delle entrate e della tenuta della cassa presso vari uffici della U.S.L. n. 23, le mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza (coadiutore amministrativo) previste dall'art. 60 del D.P.R. n. 821 del 7 settembre 1984.
3.- La signora V. ha appellato l'indicata sentenza ritenendola erronea.
L'appellante ha ricordato di essere stata assunta per otto mesi, dal 1 maggio 1986 al 31 dicembre 1986, come coadiutore amministrativo e di essere stata incaricata della riscossione delle entrate e la tenuta della cassa nel distretto di S. Vittoria in Matenano. Di essere stata nuovamente assunta a tempo per otto mesi, dal 25 marzo 1987, come coadiutore amministrativo, ed incaricata della riscossione delle entrate e la tenuta della cassa nel predetto distretto di S. Vittoria in Matenano. Infine, di aver vinto il concorso pubblico ed essere stata nominata coadiutore amministrativo, con delibera del 22 settembre 1987, ed essere stata designata, il 22 marzo 1988, alla riscossione delle entrate presso il servizio Veterinario della U.S.L., per il periodo di un mese, in sostituzione di altro dipendente (B. P.) inquadrato nella qualifica di assistente amministrativo.
La signora V. ha quindi sostenuto che l'attività da lei svolta in tali periodi non può ritenersi rientrante, come apoditticamente affermato dal T.A.R., nelle mansioni previste per il personale appartenente al quarto livello ma vanno ricondotte a quelle proprie degli assistenti amministrativi (art. 59 del D.P.R. n. 821 del 7 settembre 1984), trattandosi di mansioni non meramente esecutive e comportando responsabilità dirette. Ha chiesto quindi il riconoscimento di tali mansioni, anche ai fini economici facendo applicazione dell'art. 13 dello Statuto dei lavoratori.
4.- L'appello risulta però infondato.
Le mansioni svolte dalla signora V. devono ritenersi, come sostenuto dal T.A.R., fra quelle proprie del profilo professionale di appartenenza (coadiutore amministrativo) previste dal già citato art. 60 del D.P.R. n. 821 del 7 settembre 1984.
Infatti tale articolo prevede che il coadiutore amministrativo disimpegna mansioni esecutive che, per la loro natura, non comportano particolari valutazioni di merito, provvede alla classificazione, alla archiviazione ed al protocollo di atti, anche impiegando metodi di lavoro prestabiliti, ... compila documenti, secondo le istruzioni dei superiori o applicando schemi predeterminati, disimpegna compiti di collaborazione semplice di natura contabile, anche con l'ausilio delle relative macchine, esegue, ove richiesto, compiti inerenti la ricezione, la prima verifica e la distribuzione dei documenti presentati e fornisce i relativi chiarimenti.
Mentre l'art. 59 del D.P.R. n. 821 prevede che l'assistente amministrativo svolge mansioni tecniche, amministrative e contabili che presuppongono una applicazione concettuale e una valutazione di merito dei casi concreti, ... esplica, ove richiesto, attività di informazione ai cittadini e ricevimento dei documenti, disimpegna mansioni di segreteria e di collaborazione, di programmazione, di studio e partecipa ad attività finalizzate alla propria formazione.
4.1.- Alla luce di tali declaratorie, le funzioni assegnate alla signora V., di addetta alla riscossione delle entrate per le prestazioni sanitarie, con il rilascio delle relative quietanze, e di tenuta della cassa, nonché di addetta alla gestione della cassa economale per le piccole spese, non comportando applicazioni concettuali o valutazioni di merito devono considerarsi mansioni esecutive di natura contabile e corrispondono quindi al profilo di coadiutore amministrativo per il quale l'appellante era stata assunta (prima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato).
4.2.- Non può avere quindi alcun rilievo la circostanza che la signora V. aveva sostituito, per formale incarico del Comitato di Gestione della U.S.L. n. 23 di Amandola (peraltro per un breve periodo), un dipendente che svolgeva tali mansioni pur essendo inquadrato in qualifica superiore.
5.- In conseguenza la richiesta della signora V. di ottenere un inquadramento superiore o anche solo il trattamento economico corrispondente alle funzioni superiori asseritamente svolte non può essere accolta.
6.- L'appello deve essere pertanto respinto.
Considerata la natura della questione e la sua risalenza si ritiene di disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone la compensazione fra le parti delle spese e competenze del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
- Pier Luigi Lodi - Presidente
- Lanfranco Balucani - Consigliere
- Marco Lipari - Consigliere
- Roberto Capuzzi - Consigliere
- Dante D'Alessio - Consigliere, Estensore
IL PRESIDENTE
Pier Luigi Lodi
L'ESTENSORE
Dante D'Alessio
Depositata in Segreteria l'11 ottobre 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Lunedì 02 Gennaio 2012 10:02
Liliana D'amico
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (11G0260), in G.U.R.I. del 29 dicembre 2011, n. 302
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di
garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Proroga termini in materia di assunzioni
1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e
all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2012.
2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e
nell'anno 2010, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all'articolo 66,
commi 9-bis, 13 e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e
successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2012 e le
relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere
concesse entro il 31 luglio 2012.
3. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni, le parole: "Per il triennio
2009-2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per il quadriennio
2009-2012". Al medesimo comma e' soppresso il sesto periodo.
4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni
pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate
successivamente al 31 dicembre 2005, e' prorogata fino al 31 dicembre
2012. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e),
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
5. Il termine per procedere alle assunzioni relative all'anno 2011,
previste dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, e' prorogato al 31 dicembre 2012; a tal fine, e' considerato il
limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, come vigente al 31 dicembre 2010.
6. I termini di efficacia delle graduatorie per assunzioni a tempo
indeterminato relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
prorogati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo
2011, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2012.
Art. 2
Proroga Commissario straordinario C.R.I.
1. L'incarico di commissario. straordinario della Croce Rossa
Italiana e' prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi
statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in
attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle disposizioni di cui
all'articolo 2 della legge delega 4 novembre 2010, n. 183, e comunque
non oltre il 30 settembre 2012.
Art. 3
Proroghe in materia di verifiche sismiche
1. Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, comprese anche
le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, e' differito al 31
dicembre 2012.
Art. 4
Proroga termini per le spese di funzionamento dell'ODI
1. All'articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
le parole: "Per l'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli
anni 2011 e 2012, previa intesa con le province autonome di Trento e
di Bolzano".
Art. 5
Proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31
gennaio 2012".
Art. 6
Proroga dei termini in materia di lavoro
1. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera c), le parole: "per il triennio 2009-2011"
sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012
nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12 milioni";
b) al comma 1-ter, le parole "biennio 2009-2010" sono sostituite
dalle seguenti: "quadriennio 2009-2012";
c) al comma 2, le parole: "per il biennio 2010-2011" sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel
limite di spesa per il 2012 pari a euro 13 milioni".
2. I termini di cui all'articolo 70, commi 1, secondo periodo, e
1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, come prorogati ai sensi dell'articolo 1,
commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25
marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo
2011, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012.
Art. 7
Proroghe in materia di politica estera
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2010, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98,
recante disposizioni urgenti in tema di immunita' di Stati esteri
dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi
rappresentativi degli italiani all'estero, le parole: "Fino al 31
dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre
2012".
Art. 8
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse
della Difesa
1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2214, comma 1, le parole: "per gli anni dal 2001
al 2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2001 al
2012";
b) all'articolo 2223, comma 1, le parole: "dal 2012" e "Fino al
2011" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:"dal 2013" e
"Fino al 2012";
c) all'articolo 2243, comma 1, le parole: "sino al 31 dicembre
2012" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2013".
2. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le
parole: "2011-2012" sono sostituite dalle seguenti: "2013-2014".
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri.
Art. 9
Programma triennale della pesca
1. Il termine di validita' del Programma nazionale triennale della
pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236
del 10 ottobre 2007, cosi' come prorogato ai sensi dell'articolo 2,
comma 5-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
e' prorogato al 31 dicembre 2012.
Art. 10
Proroga di termini in materia sanitaria
1. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, le parole "dal 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle
seguenti: "dal 3 luglio 2013".
2. Il termine del 31 gennaio 2011 di cui all'articolo 1, comma 2,
secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, come prorogato ai
sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' fissato al 31 dicembre 2012.
3. Al fine di consentire alle regioni di completare il programma
finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attivita'
libero professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 1 del
decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, il termine, gia'
stabilito dall'articolo 1-bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189, e' fissato al 31 dicembre 2014.
4. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, fissato al 31
dicembre 2011 dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31
dicembre 2012.
5. La disposizione di cui all'articolo 64 della legge 23 luglio
2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 4 del
presente articolo, e' prorogata fino al 31 dicembre 2012.
Art. 11
Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
1. All'articolo 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7-undecies, le parole: "1 gennaio 2012" sono
sostituite dalla seguenti parole "1 gennaio 2013";
b) al comma 7-duodecies, le parole: "per gli anni 2010 e 2011"
sono sostituite dalla seguenti parole " per gli anni 2010, 2011 e
2012 ".
2. All'articolo 3 comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005,
n. 96, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2010" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012".
3. All'articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, le
parole "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2012".
4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le
parole: "entro e non oltre il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle
seguenti: "entro e non oltre il 30 giugno 2012".
5. Fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia per le
infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 31
marzo 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai sensi
dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad
essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato
e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e
dagli altri uffici di Anas s.p.a.. In caso di mancata adozione dello
statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo entro il predetto
termine, l'Agenzia e' soppressa e le attivita' e i compiti gia'
attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° aprile 2012, che
rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente
trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative
all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui
al medesimo comma 5.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, all'articolo 36,
comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "A
decorrere dalla data di cui al comma 1" sono sostituite dalle
seguenti: "Entro la data del 31 marzo 2012".
Art. 12
Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del
Sulcis
1. All'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2011»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».
Art. 13
Proroga di termini in materia ambientale
1. Fino al 31 dicembre 2012, ai Presidenti degli Enti parco di cui
alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applica il comma 2
dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai
sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012.
3. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, le parole: "9 febbraio 2012" sono sostituite
dalle seguenti: "2 aprile 2012."
4. All'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre
2010, n. 205, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle
seguenti: "2 luglio 2012".
5. Il termine di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come prorogato ai
sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012.
6. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive
modificazioni, come da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 1,
commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25
febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo
2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012.
7. Il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, come
prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31
dicembre 2012.
Art. 14
Proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e Consiglio
nazionale per l'alta formazione artistica e musicale
1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 4-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai
sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012.
Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione si
applica l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.
2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi
1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25
febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo
2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012.
Art. 15
Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno
1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, e' prorogato sino al 30 giugno 2012, fermo
restando quanto disposto dalla stessa norma. Agli oneri derivanti dal
presente articolo, pari a euro 10.311.907, si provvede mediante
riduzione del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12
novembre 2011, n. 183, nella quota parte destinata al Ministero
dell'interno.
2. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, le parole: «Fino al 31 dicembre 2011» sono sostituite
dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012».
3. Sono prorogate, per l'anno 2012, le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.
314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
4. Il termine di cui all'articolo 3, secondo comma, del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativo all'apposizione delle
impronte digitali sulle carte di identita', e' prorogato al 31
dicembre 2012.
5. Il termine di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, primo
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' prorogato di
180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
25, le parole: "sino al 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2012".
7. Il termine stabilito dall'articolo 23, comma 9, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 per le strutture
ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto,
esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l'adeguamento
alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda,
al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato
con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. In caso di omessa presentazione dell'istanza, di mancata
ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data
del 31 dicembre 2012, non risulti ancora completato l'adeguamento
antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano
le sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Art. 16
Proroga in materia di investimenti degli enti previdenziali in
Abruzzo
1. Allo scopo di assicurare maggiore rapidita' ed efficacia al
programma di ricostruzione in Abruzzo, gli enti previdenziali
proseguono per l'anno 2012 gli investimenti previsti dall'articolo
14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, da realizzare anche
in forma diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base
verifiche di compatibilita' con i saldi strutturali di finanza
pubblica di cui all'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, entro un tetto di spesa pluriennale definito con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli investimenti di cui al comma 1, effettuati nell'ambito delle
aree della ricostruzione del tessuto urbano, del settore sociale, del
settore turistico ricettivo, del settore sanitario e del settore
cultura, vengono individuati con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 17
Infrastrutture carcerarie
1. La gestione commissariale di cui all'articolo 44-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' prorogata al
31 dicembre 2012. A tale fine e' nominato, con decorrenza dal 1°
gennaio 2012, un apposito commissario straordinario, con le modalita'
di cui all'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Ferme restando le prerogative attribuite al Ministro della
giustizia, al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1
sono attribuiti i poteri, gia' esercitati dal Capo
dell'amministrazione penitenziaria, di cui all'articolo 44-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Al Commissario
straordinario nominato ai sensi del comma 1 non spetta alcun tipo di
compenso.
Art. 18
Funzionalita' dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA
1. Al fine di continuare a garantire il controllo sulla ordinaria
amministrazione e sullo svolgimento delle attivita' istituzionali
fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA),
istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n.
99, il collegio dei revisori dei conti gia' operante in seno all'Ente
per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, soppresso ai
sensi del medesimo articolo 37, continua ad esercitare le sue
funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia.
Art. 19
Proroga dei termini per l'emanazione di provvedimenti in materia di
adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili
1. Al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 3, le parole: "centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "il 31 dicembre 2012";
b) all'articolo 8, comma 7, le parole: "centoventi giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";
c) all'articolo 11, comma 3, le parole: "centoventi giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";
d) all'articolo 11, comma 4, le parole: "centottanta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";
e) all'articolo 12, le parole: "novanta giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";
f) all'articolo 14, comma 2, le parole: "entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2012";
g) all'articolo 16, comma 2, le parole: "novanta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";
h) all'articolo 18, comma 1, le parole: "centottanta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";
i) all'articolo 23, comma 1, le parole: "31 dicembre 2011" sono
sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";
l) all'articolo 25, comma 1, le parole: "novanta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: " il 31 dicembre 2012"e le parole: "a
partire dal 2012" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal
2013".
Art. 20
Conservazione somme iscritte nel conto della competenza e dei residui
per l'anno 2011 sul Fondo per il 5 mille del gettito IRPEF
1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto
dei residui nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del
programma «Fondi da assegnare», capitolo n. 3094, dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno
finanziario 2011, non impegnate al termine dell'esercizio stesso,
sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
a ripartire per l'anno 2012, tra i pertinenti capitoli delle
amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei
residui del predetto Fondo.
Art. 21
Proroga di norme nel settore postale
1. Sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di
inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, i comandi del
personale appartenente a Poste Italiane S.p.A. che non sia stato
ancora inquadrato, ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, nei ruoli delle Amministrazioni presso cui
presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30,
33 e 34-bis del predetto decreto.
2. Il termine di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 decreto-legge 5
agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
ottobre 2010, n. 163, e' prorogato al 31 dicembre 2013.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al termine di cui al comma 2, i gestori dei servizi postali
sono autorizzati ad applicare apposite tariffe per le spedizioni di
prodotti editoriali con riferimento alle associazioni ed
organizzazioni senza fini di lucro e alle associazioni d'arma e
combattentistiche, ferma anche per queste la necessita'
dell'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e
con esclusione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. Non si applica
l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.
Art. 22
Continuita' degli interventi a favore delle imprese
1. Al fine di assicurare la necessaria continuita' degli interventi
in essere a sostegno delle imprese, le convenzioni di cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489,
possono essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, sino alla
piena operativita' delle norme attuative dell'articolo 5, comma
5-sexies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e comunque non oltre
due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta
ferma la riduzione di almeno il 10% delle commissioni di cui
all'articolo 41, comma 16-undecies, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, nei limiti delle risorse disponibili.
Art. 23
Esercizio dell'attivita' di consulenza finanziaria
1. Il termine di cui al comma 14, primo periodo, dell'articolo 19
del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, e' prorogato al 31
dicembre 2012.
Art. 24
Adempimenti relativi alla rilevazione del Patrimonio delle
Amministrazione pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto
patrimoniale a valori di mercato
1. All'articolo 12, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, le parole: "31 gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31
luglio 2012" e all'articolo 2, comma 222, periodo tredicesimo, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "31 gennaio" sono
sostituite dalle seguenti: "31 luglio".
Art. 25
Proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo
monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria
tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale
1. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria, in attuazione
degli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di
Governo dell'Area Euro del 9 dicembre 2011 e delle riunione dei
Ministri delle finanze dell'Unione europea del 19 dicembre, le
disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli
interventi del Fondo Monetario internazionale per fronteggiare gravi
crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, sono prorogate e si provvede all'estensione
della linea di credito gia' esistente.
2. In attuazione del comma 1, la Banca d'Italia e' autorizzata a
svolgere le trattative con il Fondo Monetario Internazionale (FMI)
per la conclusione di un accordo di prestito bilaterale per un
ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. L'accordo diventa
esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge.
3. Su tale prestito e' accordata la garanzia dello Stato per il
rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura
di eventuali rischi di cambio.
4. I rapporti derivanti dal predetto prestito saranno regolati
mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
la Banca d'Italia.
5. E' altresi' autorizzata l'eventuale confluenza del suddetto
prestito nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di
credito gia' esistente.
6. Per la concessione della garanzia dello Stato, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, anche mediante l'eventuale utilizzo delle
risorse finanziarie ivi previste. Conseguentemente l'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2012.
Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi
urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 26
Proseguimento delle attivita' di documentazione, di studio e di
ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilita' e finanza
pubblica
1. Il termine del 31 dicembre 2011 previsto dall'articolo 1, comma
17 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' prorogato al
31 dicembre 2013. Al medesimo comma sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", nonche' per assicurare la formazione
specialistica nonche' la formazione linguistica di base dei
dipendenti del Ministero previa stipula di apposite convenzioni anche
con primarie istituzioni universitarie italiane ed europee".
Art. 27
Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di
spese per investimenti delle regioni
1. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, i periodi secondo, terzo e quarto, sono sostituiti dai seguenti:
"Entro il mese di febbraio 2012, il Governo, ai sensi dell'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce, d'intesa
con la Conferenza Stato-Regioni, per il periodo 2012-2014, gli
obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione del trasporto
pubblico locale nel suo complesso, le conseguenti misure da adottare
entro il primo trimestre del 2012 nonche' le modalita' di
monitoraggio ed i coerenti criteri di riparto del fondo di cui al
presente comma. Con la predetta intesa sono stabiliti i compiti
dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tra i predetti compiti sono
comunque inclusi il monitoraggio sull'attuazione dell'intesa e la
predisposizione del piano di ripartizione del predetto fondo, che e'
approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.".
2. All'articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il
comma 2 e' inserito il seguente : "2-bis. Resta fermo il limite del
25 per cento per l'indebitamento autorizzato dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, fino al 31 dicembre 2011,
limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per
spese di investimento finanziate dallo stesso, derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti da apposito
prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2012.
L'istituto finanziatore puo' concedere i finanziamenti di cui al
primo periodo soltanto se relativi agli impegni compresi nel citato
prospetto; a tal fine, e' tenuto ad acquisire apposita attestazione
dall'ente territoriale.".
Art. 28
Proroga della convenzione con il Centro di produzione s.p.a.
1. Al fine di consentire la proroga per l'intero anno 2012 della
convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di
produzione s.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11
luglio 1998, n. 224, e' autorizzata la spesa di sette milioni di euro
per l'anno 2012.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a sette milioni di euro
per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della
autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi
urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 29
Proroghe di termini in materia fiscale
1. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le parole: "nel 2011" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2012".
2. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre:
a) dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e agli
altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e
postali, anche se rappresentati da certificati, maturati a partire
dalla predetta data;
b) dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di
pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° gennaio 2012 e
avente durata non superiore a 12 mesi, relativamente ai redditi di
cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e agli interessi ed altri
proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui al decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
3. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettera
a), numeri 1) e 2) e al comma 25, lettera b), dell'articolo 2 del
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre dal 1° gennaio 2012
con riferimento agli interessi e proventi maturati a partire dalla
predetta data.
4. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, le parole: «30 settembre 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2010» e le parole: «30 settembre 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
5. All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 settembre 2012», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013», le
parole: «30 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010» e le parole: «1° ottobre 2012», sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio 2014».
6. All'articolo 23, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, le parole: "novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 marzo 2012".
7. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, le parole: "gennaio 2011" e "dall'anno 2010" sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: "gennaio 2014" e "dall'anno 2013"».
8. Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della
categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-bis dell'articolo
7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la
scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e
comunque entro e non oltre il 31 marzo 2012 in relazione al
riconoscimento del requisito di ruralita', fermo restando il
classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
9. Il termine del 1° gennaio 2012 di decorrenza per l'applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e 02, e 43,
comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e'
differito al 30 giugno 2012 relativamente ai certificati da produrre
al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di
formalita' ipotecarie, nonche' ai certificati ipotecari e catastali
rilasciati dall'Agenzia del territorio.
10. Al primo periodo del comma 196-bis dell'articolo 2 della legge
23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "31 dicembre 2011" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".
11. I termini indicati dal comma 31, lettere a) e b), dell'articolo
14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sue successive
modificazioni, sono prorogati di 6 mesi.
12. Il termine del 31 dicembre 2011, previsto dalla Tabella 1
allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo
2011, relativo alle attivita' di sperimentazione di cui all'articolo
12, comma 1, lettera p-bis), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e'
prorogato al 31 dicembre 2012.
13. All'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
a) al comma 34, le parole: "entro il 30 novembre 2011" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2012";
b) al comma 37, le parole: "entro il 30 ottobre 2011" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2012".
14. Per l'anno di imposta 2011 il termine per deliberare l'aumento
o la diminuzione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF
e' prorogato al 31 dicembre 2011; in ogni caso l'aumento o la
diminuzione si applicano sull'aliquota di base dell'1,23 per cento e
le maggiorazioni gia' vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto si intendono applicate sulla predetta aliquota di
base dell'1,23 per cento.
15. Nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per l'anno
2011, e' disposta nei confronti dei soggetti interessati dalle
eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre
2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara e nei
giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di
Genova, la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e
versamenti tributari nonche' dei versamenti relativi ai contributi
previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che
scadono rispettivamente nel periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno
2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012. Non si fa luogo al
rimborso di quanto gia' versato. Il versamento delle somme oggetto di
proroga e' effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero
massimo di sei rate mensili di pari importo. La sospensione si
applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari
relativi alle attivita' svolte nelle predette aree. Con ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per
l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione
anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa. A tal fine i
Commissari delegati, avvalendosi dei comuni, predispongono l'elenco
dei soggetti beneficiari dell'agevolazione. Agli oneri di cui al
presente comma, si provvede per il 2011 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al
Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il predetto
Fondo e' incrementato, per l'anno 2012, a valere sulle maggiori
entrate derivanti dal presente comma, per il corrispondente importo
di 70 milioni di euro.
16. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n.
199, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 12-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, in materia di
esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di
immobili ad uso abitativo, le parole: «al 31 dicembre 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2012». Ai fini della
determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si tiene conto dei
benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8
febbraio 2007, n. 9. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione
del presente comma, valutate in 3,38 milioni di euro per l'anno 2013,
si provvede mediante parziale utilizzo della quota delle entrate
previste, per il medesimo anno, dall'articolo 1, comma 238, secondo
periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine, dopo il
secondo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e' aggiunto il seguente: "La riassegnazione di cui al
precedente periodo e' limitata, per l'anno 2013, all'importo di euro
8.620.000.".
Art. 30
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2011
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino
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Affidamento del servizio di gestione della camera mortuaria in ambito ospedaliero
Mercoledì 23 Novembre 2011 11:21
Melita Manola
N. 8647/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 8248 Reg. Ric.
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8248 del 2011, proposto dalla C. Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi, Matilde Tariciotti, con domicilio eletto presso Studio Legale Lattanzi - Cardarelli in Roma, via G. Pierluigi Da Palestrina, 47;
contro
Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Scacchi, con domicilio eletto presso lo stesso avv. Francesco Scacchi in Roma, via Crescenzio 19; Regione Lazio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefania Ricci, Fiammetta Fusco, domiciliata presso i propri uffici legali in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad acta per la Sanità, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa sospensiva
del bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione delle attività connesse al decesso dei pazienti in ambito ospedaliero e gestione della camera mortuaria - art. 120 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad acta per la Sanità, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 il cons, Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell'atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell'art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa;
Considerato che, come chiarito dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici 21 aprile 2011, n. 77, non è possibile aggiudicare in un unico contesto la gestione della camera mortuaria agli stessi soggetti che svolgono sul libero mercato l'attività di onoranze funebri a causa della differente natura delle attività che vengono in rilievo, l'una con connotati pubblicistici, volta ad eseguire gli adempimenti introdotti dalle disposizioni di polizia mortuaria a tutela dell'igiene e della salute pubblica, e l'altra di natura economico imprenditoriale, volta a garantire a chi l'esercita un profitto economico (parere della stessa Autorità di vigilanza 22 luglio 2010, n. 146);
Considerato che a tale conclusione - dettata anche da principi di tutela della libera concorrenza - è pervenuta anche la giurisprudenza del giudice amministrativo (Cons. St., sez. V, 12 aprile 2005, n. 1639; Tar Liguria, sez. II, 30 dicembre 2003, n. 1781; Tar Bologna, sez. I, 17 aprile 2002, n. 599; Tar Napoli 18 aprile 2001, n. 1704; Tar Friuli Venezia Giulia 29 novembre 1999, n. 1206);
Considerato che la lex specialis di gara, nella parte in cui (anche richiamando le linee guida regionali, approvate con delibera del commissario ad acta 17 dicembre 20101 n. 102), esclude la partecipazione alla gara delle imprese esercenti servizi di onoranze funebri, è assolutamente legittima perché tiene separate le attività igienico-sanitarie, estranee al loro oggetto sociale, da quelle imprenditoriali in senso stretto e responsabilmente evita, all'interno del plesso ospedaliero, commistioni di servizi che hanno oggetti diversi e perseguono scopi non cumulabili;
Rilevato che è quanto meno improprio il riferimento all'art. 41 Cost., atteso che la distinzione operata dalla lex specialis tra le due suddette attività non comporta alcun limite all'esercizio della libera attività da parte dell'impresa ricorrente nell'ambito della propria competenza professionale, ma al contrario evita illegittime invasioni negli ambiti (quelli igienico-sanitari) che rientrano nell'esclusiva competenza delle strutture ospedaliere, che legittimamente e responsabilmente predispongono rimedi atti ad evitare incursioni mercantilistiche all'interno degli stessi;
Considerato che la legittimità delle clausole impugnate, che impediscono alla ricorrente di partecipare alla gara bandita dall'Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri, rendono inammissibili per difetto di interesse tutti gli altri motivi e, dunque, sia il secondo motivo di ricorso - con il quale si denuncia una commistione tra i requisiti richiesti ai concorrenti per poter partecipare alla gara e i criteri di valutazione (e ciò a prescindere dall'ammissibilità della sua immediata impugnabilità, trattandosi di clausola che non impedisce alla concorrente di partecipare alla procedura né di formulare la propria offerta, sorgendo l'interesse alla relativa contestazione solo se la ricorrente non si aggiudicherà la gara) - sia il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'illegittima determinazione del prezzo a base d'asta, individuato nell'importo invalicabile di euro 190.000 per un servizio della durata di 18 mesi;
Considerato infatti che la definitiva esclusione o l'accertamento della illegittimità della partecipazione alla gara (ipotesi alle quali è assimilabile quella in cui versa l'attuale ricorrente) impedisce di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare la lex specialis di gara (Cons.St., A.P., 7 aprile 2011 n. 4);
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti in causa le spese della presente fase di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Italo Riggio
L'ESTENSORE
Giulia Ferrari
IL CONSIGLIERE
Maria Luisa De Leoni
Depositata in Segreteria il 10 novembre 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Accesso alla qualifica di dirigente: è valida la sola laurea "triennale"?
Sabato 28 Gennaio 2012 19:29
Melita Manola
N. 430/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 1983 Reg. Ric.
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1983 del 2011, proposto da:
C., in persona del legale rappresentante p.t., M. CI. + 14, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Tomassetti, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, situato in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina n. 19;
contro
la Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Doria ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Cola di Rienzo n. 28;
il Consiglio Regionale del Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Fulvio Pastore e Pasquale Passalacqua ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, situato in Roma, via degli Scialoja n. 3;
e con l'intervento di
ad opponendum:
N. T. e F. C., rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Madeo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Paolo Emilio n. 7;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'esecuzione,
- delle determinazioni del Segretario Generale del Consiglio Regionale del Lazio n. 1044, n. 1045, n. 1046 e n. 1047, tutte adottate in data 23.12.2010 e pubblicate nel BURL del 28.12.2010, che hanno indetto, approvando i relativi bandi di concorso di cui all'Allegato "A" di ogni determinazione, n. 4 procedure concorsuali per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato nella seconda fascia del ruolo dirigenziale del Consiglio Regionale del Lazio, rispettivamente di n. 15 posti di dirigente dell'area giuridico legislativa, di n. 9 posti di dirigente dell'area giuridico economica, di n. 1 posto di dirigente dell'area prevenzione sicurezza sul lavoro e di n. 1 posto di dirigente dell'area informatica;
- della determinazione del Segretario Generale del Consiglio Regionale del Lazio n. 1043 del 23.12.2010, pubblicata nel BURL del 28.12.2010, di approvazione dell'avviso di mobilità volontaria, di cui all'Allegato A, per la copertura di n. 6 posti vacanti di dirigente di seconda fascia nel ruolo del Consiglio Regionale del Lazio, mediante passaggio diretto di personale ai sensi dell'art. 32 della legge Regione Lazio n. 6/2002 e dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- della determinazione dirigenziale del Direttore Regionale Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio n. A7277 del 23.12.2010, non pubblicata, che ha recepito gli accordi del 16 dicembre 2010 e del 22 dicembre 2010, intercorsi tra Consiglio Regionale e Giunta Regionale, nei quali si è disposto l'espletamento della mobilità volontaria tra il personale dirigenziale della Giunta e del Consiglio Regionale nella misura del 20% dei posti vacanti;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra i quali, ove necessario, la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio n. 136 del 2 dicembre 2010, con la quale è stato approvato il programma annuale e triennale dei fabbisogni di personale del Consiglio Regionale etc.;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Consiglio Regionale del Lazio;
Visto l'atto di intervento ad opponendum dei sig.ri N. T. e F. C.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2011 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Attraverso l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 25 febbraio 2011 e depositato il successivo 4 marzo 2011, i ricorrenti impugnano i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, chiedendone l'annullamento.
In particolare, i ricorrenti - dopo aver rappresentato il proprio interesse a ricorrere rispettivamente in qualità di organizzazione sindacale rappresentativa dei Dirigenti e dei Quadri Direttivi della Regione Lazio e di funzionari direttivi della Regione Lazio, ascritti nella categoria D, muniti di diploma di laurea, che hanno presentato, seppure per mero tuziorismo, domanda di partecipazione alle procedure concorsuali impugnate - espongono quanto segue:
- con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 136 del 2.12.2010 è stato approvato il programma annuale e triennale dei fabbisogni di personale (in tutto 32 posizioni nella qualifica dirigenziale), disponendosi ulteriormente di effettuare la procedura di mobilità volontaria di cui agli artt. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 e 32 della legge Regione Lazio n. 6 del 2002;
- con accordi del 16.12.2010 e 22.12.2010 - intercorsi tra il Consiglio Regionale e la Giunta Regionale, in seguito recepiti dalla determinazione dirigenziale n. A7277 del 23.12.2010 - veniva disposto l'espletamento della mobilità volontaria tra il personale dirigenziale della Giunta e del Consiglio Regionale nella misura del 20% dei posti vacanti;
- con determinazione del Segretario Generale del Consiglio Regionale n. 1043 del 23.12.2010 veniva, pertanto, bandito l'avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. 6 posti vacanti nell'organico dirigenziale del Consiglio della Regione Lazio;
- il 28.12.2010 venivano pubblicate nel Burl le determinazioni del Segretario Generale del Consiglio Regionale nn. 1044,1045,1046 e 1047 di indizione di n. 4 procedure concorsuali per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato nella II^ fascia del ruolo dirigenziale del Consiglio Regionale, rispettivamente di 15 posti di dirigente Area giuridico legislativa, di 9 posti di dirigente Area giuridico economica, di n. 1 posti di dirigente Area prevenzione e sicurezza sul lavoro e di n. 1 posti di dirigente Area informatica.
Avverso i sopra citati atti - nonché avverso la determinazione del Segr. Gen. n. 1042 del 23.12.2010 (che i ricorrenti dichiarano sconosciuta) ed avverso altri ed innominati atti (l'elencazione dei provvedimenti impugnati nell'epigrafe del ricorso si chiude con la parola "etc..") - i ricorrenti deducono i seguenti motivi di gravame:
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 165/2001; DELLA LEGGE REGIONE LAZIO N. 6/2002; DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2002; DELLA LEGGE N. 241/90 E S.M.I. NONCHE' DEI PRINCIPI VIGENTI IN MATERIA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 97 E 98 COST.. ECCESSO DI POTERE PER ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO, CARENZA DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA', DIFETTO DI MOTIVAZIONE. SINTOMI DI SVIAMENTO DI POTERE. L'attuale dotazione organica dei dirigenti del Consiglio Regionale del Lazio non prevede alcuna distinzione per profilo professionale, ma fa esclusivo riferimento al dato numerico, Ciò detto, appare illogico nonché violativo delle norme richiamate e della determinazione n. 136/2010 del Segretario Generale del Consiglio Regionale del Lazio stabilire "che la copertura dei 26 posti vacanti non sia operato attraverso un solo ed unico concorso .... ma attraverso l'indizione di ben 4 procedure concorsuali". L'illegittimità di tale scelta emerge con chiarezza analizzando i bandi ove "si rileva che le prove di esame, sostanzialmente, coincidono tra di loro, con ciò palesandosi che la procedura concorsuale doveva essere unica". Incomprensibili sono, altresì, la richiesta di titoli di studio per l'ammissione diversissimi tra di loro e l'assoluto rigore nel selezionare i titoli di studio richiesti, tenuto anche conto della ammissione di "lauree triennali". La previsione di selezioni differenti contrasta, poi, con l'orientamento della Corte di Cassazione, la quale - in più occasioni - ha avuto modo di precisare che la qualifica dirigenziale non esprime più una posizione lavorativa bensì esclusivamente l'idoneità professionale del dipendente a svolgere concretamente determinate funzioni, sicché "il sistema di accesso alla qualifica è unico..., fatta eccezione soltanto per la dirigenza tecnica", di cui - nel caso di specie - non può però parlarsi, non essendo prevista, quale requisito di accesso, l'iscrizione ad albi professionali.
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 165/2001; DELLA LEGGE REGIONE LAZIO N. 6/2002; DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2002; DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I., NONCHE' DEI PRINCIPI VIGENTI IN MATERIA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 97 E 98 COST.. ECCESSO DI POTERE PER ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO, CARENZA DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA', DIFETTO DI MOTIVAZIONE. SINTOMI DI SVIAMENTO DI POTERE. La normativa nazionale e quella regionale prevedono, quale requisito di accesso alla qualifica dirigenziale, il possesso di una laurea e di una pregressa attività lavorativa nell'Amministrazione. Gli atti impugnati prevedono, invece, diplomi di laurea differenti, attuando specificazioni estreme, a scapito della partecipazione di moltissimi dipendenti ascritti alla categoria D, i quali si sono trovati nell'impossibilità di presentare un'utile domanda di partecipazione, con compressione delle loro legittime aspettative di carriera.
3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 165/2001; DELLA LEGGE REGIONE LAZIO N. 6/2002; DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2002; DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I., NONCHE' DEI PRINCIPI VIGENTI IN MATERIA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 97 E 98 COST.. ECCESSO DI POTERE PER ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO, CARENZA DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA', DIFETTO DI MOTIVAZIONE. SINTOMI DI SVIAMENTO DI POTERE. Tutti i bandi di concorso impugnati prevedono la possibilità di partecipare anche a soggetti dotati della sola laurea triennale e privi di pregressa esperienza lavorativa nell'Amministrazione. Tale scelta è in chiaro contrasto con l'art. 28 del d.lgs. n. 165 del 2001, da ritenere applicabile anche agli enti territoriali.
Con atto depositato in data 29 marzo 2011 si è costituita la Regione Lazio, la quale - nel contempo - ha preliminarmente contestato la legittimazione a ricorrere della C. e l'interesse a ricorrere dei ricorrenti. Nel merito, ha così confutato le censure formulate: - posto che la deliberazione n. 136 del 2010 individuava 4 distinte aree, correttamente il Consiglio regionale ha bandito 4 concorsi in relazione a ciascuna di quest'ultime; - ove siano individuate - come nel caso in esame - aree differenti, la richiesta del possesso di titoli di laurea differenti è più che legittima; - tali scelte sono conformi, del resto, all'art. 100 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale, il quale richiede che il diploma di laurea debba essere "attinente al posto messo a concorso", ed alla giurisprudenza del giudice amministrativo; - l'omogeneità delle prove scritte è coerente con la specificità ed eterogeneità dei titoli di laurea richiesti; - la previsione della laurea triennale è del tutto in linea con il disposto dell'art. 28 del d.lgs. n. 165 del 2001; - i bandi richiedono la pregressa esperienza lavorativa, con la sola eccezione dei casi in cui i soggetti siano in possesso di titoli post-universitari, in conformità alle disposizioni degli artt. 16 della l.r. n. 6 del 2002 e 100 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale del Lazio.
In data 28 marzo 2011 hanno depositato atto di intervento ad opponendum i sig.ri T. e C., sollevando eccezione di inammissibilità del ricorso perché cumulativo, nonostante la disomogeneità delle posizioni soggettive dei ricorrenti, e per difetto di giurisdizione del giudice adito in ordine alla domanda di annullamento dell'avviso di mobilità volontaria, nonché contestando la legittimazione attiva della C. e la sussistenza dell'interesse a ricorrere degli altri ricorrenti. Nel merito, hanno sostenuto la correttezza dell'operato dell'Amministrazione.
In data 4 aprile 2011 si è costituito il Consiglio Regionale del Lazio, eccependo - al pari delle parti già costituite - l'inammissibilità del ricorso e sostenendo l'infondatezza dello stesso anche sulla base dell'inapplicabilità dell'art. 28 del d.lgs. n. 165 del 2001 agli enti regionali.
Alla camera di consiglio del 7 aprile 2011 i ricorrenti hanno rinunciato all'istanza cautelare.
Con atti difensivi, prodotti nel prosieguo (e, precisamente, in date 10 e 20 ottobre 2011), i ricorrenti hanno, tra l'altro, contestato la capacità processuale del Consiglio Regionale del Lazio.
Con svariate, ulteriori memorie le parti resistenti hanno insistito sulle proprie posizioni.
All'udienza pubblica del 10 novembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio ritiene di dover evidenziare che, a fronte della lunga elencazione di atti riportata in epigrafe, i ricorrenti si sono limitati a formulare censure esclusivamente avverso i provvedimenti riguardanti l'indizione delle 4 procedure concorsuali, ossia le determinazioni del Segretario Generale del Consiglio Regionale del Lazio nn. 1044, 1045, 1046 e 1047, contestando essenzialmente la mancata indizione di un unico concorso per la copertura di tutti i 26 posti riconosciuti vacanti e le prescrizioni afferenti i requisiti richiesti per l'ammissione alle selezioni.
In ragione di tale constatazione, diviene doveroso rilevare l'inammissibilità del ricorso per "genericità" in relazione all'impugnativa degli ulteriori provvedimenti e, precipuamente, della determinazione n. 1043 del 23.12.2010, di approvazione dell'avviso di mobilità volontaria, della determinazione n. A7277 del 23.12.2010, di recepimento degli accordi in materia di mobilità volontaria, ed, ancora, degli atti presupposti del pari menzionati nell'epigrafe (rectius: la deliberazione n. 136 del 2 dicembre 2010 e la determinazione n. 1042 del 23 dicembre 2010).
Ciò detto, l'eccezione di inammissibilità del ricorso in ordine alla domanda di annullamento dell'avviso di mobilità, sollevata dalle parti resistenti sulla base del difetto di giurisdizione del giudice adito, perde di rilevanza.
2. Premesso che - stante quanto già statuito - l'impugnativa risulta limitata alle determinazioni di approvazione dei bandi di concorso, si impone la disamina delle eccezioni formulate dalla Regione Lazio e dalle altre parti costituite, attinenti la carenza di legittimazione attiva della C. e la carenza di interesse al ricorso degli ulteriori ricorrenti, persone fisiche.
2.1. La prima di tali eccezioni è fondata.
In proposito, va evidenziato che la C. - come dalla stessa dichiarato ma anche riportato nello Statuto (art. 1), allegato al ricorso - è la "Confederazione sindacato alla quale aderiscono, per il tramite delle Organizzazioni associate, dirigenti, direttivi, quadri, professionisti e lavoratori autonomi ad elevata qualificazione e responsabilità".
Ciò rilevato, va allora ricordato che, per pacifica giurisprudenza, le associazioni rappresentative degli interessi dei dipendenti hanno legittimazione ad agire in giudizio per far valere, oltre che interessi loro propri, anche interessi riconducibili alle categorie di cui hanno la rappresentanza; tale legittimazione, tuttavia, va esclusa con riferimento alle azioni nelle quali l'interesse dedotto in giudizio concerne una parte soltanto delle categorie rappresentate o singoli associati o, in ogni caso, in cui le posizioni delle categorie rappresentate possano essere tra loro contrapposte di modo che l'associazione si pone in conflitto di interesse con alcuni dei suoi rappresentati (cfr., tra le altre, C.d.S., n. 351/2007; C.d.S., n. 2565/2004).
Tale pacifico postulato non può non trovare applicazione nel caso in esame, in cui i concorsi sono aperti anche a funzionari direttivi di ruolo di amministrazioni pubbliche, in possesso del titolo di studio richiesto, con riserva, tra l'altro, del 40% dei posti messi a concorso a soggetti interni al Consiglio Regionale del Lazio con una certa anzianità di servizio di ruolo.
Segue a tanto che, essendo precipuo interesse dei direttivi in possesso dei requisiti richiesti quello di partecipare a procedure selettive per progredire in carriera, l'obiettivo della C. non è giuridicamente riferibile all'intere categorie rappresentate (dirigenti e direttivi) ma è idoneo a dividerle in posizioni disomogenee e conflittuali, con accessiva carenza della legittimazione ad agire della C. stessa, la quale deve - dunque - essere estromessa dal giudizio.
Del resto, una diversa conclusione potrebbe anche determinare l'insorgenza di dubbi in ordine all'ammissibilità del ricorso - da qualificarsi indiscutibilmente "collettivo" - in ragione dell'ulteriore possibilità di ravvisare interessi configgenti in capo agli stessi ricorrenti o, comunque, dell'impossibilità di riscontrare piena identità tra le posizioni sostanziali e processuali di quest'ultimi (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 916; C.d.S., Sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 678; TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 10 marzo 2011, n. 211).
Ciò detto, l'estromissione della C. dal giudizio si impone..
2.2. La seconda delle eccezioni di cui sopra, concernente la carenza di interesse al ricorso in capo ai ricorrenti-persone fisiche, è, invece, infondata.
In linea con le osservazioni formulate da quest'ultimi, il Collegio ravvisa, infatti, la sussistenza di un interesse alla rimozione dei bandi di concorso in contestazione in quanto tale rimozione si presterebbe a comportare una "riedizione delle procedure concorsuali" idonea a consentire - attraverso il rispetto delle previsioni di legge che si ritengono violate - una maggiore partecipazione dei ricorrenti e, dunque, ad ampliare le possibilità di quest'ultimi di conseguire la qualifica dirigenziale.
In verità, potrebbe procedersi ad una distinzione nell'ambito dei ricorrenti, a seconda della titolarità o meno dei titoli di studio prescritti per la partecipazione ai concorsi ed, anche, della avvenuta o meno presentazione della domanda di partecipazione.
Tenuto, però, conto che - per stessa ammissione della Regione - numerosi ricorrenti sono "in possesso di titoli di laurea per nulla affini con gli incarichi dirigenziali da ricoprire" ed i rimanenti ricorrenti (ossia i dott.ri TR., CA. e TO.) sono in possesso di titoli idonei a consentire la partecipazione solo a due delle procedure concorsuale (e, dunque, non a tutte), il Collegio ritiene che una tale distinzione possa essere trascurata, atteso che - comunque - va ravvisato l'interesse in capo a tutti i ricorrenti alla massima partecipazione, ossia l'interesse di ciascuno a trovarsi nella condizione di poter presentare un'utile domanda di partecipazione per una procedura concorsuale attinente a tutti i posti dirigenziali vacanti (e non, invece, a solo una parte di quest'ultimi).
In definitiva, sussiste l'interesse al ricorso dei ricorrenti-persone fisiche.
3. Sempre al fine di definire le parti legittimate a partecipare al giudizio, è da considerare la contestazione dei ricorrenti afferente il difetto del Consiglio Regionale del Lazio di soggettività giuridica "che gli consenta di agire ovvero di resistere in giudizio".
In termini generali, la domanda dei ricorrenti trova positivo riscontro nei principi che regolamentano la legittimazione processuale delle persone giuridiche nonché nello Statuto della Regione Lazio.
E', infatti, doveroso rilevare che:
- come noto, la rappresentanza processuale delle persone giuridiche deve essere rilevata dalla legge e da espresse disposizioni statutarie, idonee ad abilitare il soggetto alla rappresentanza sostanziale dell'ente stesso nel processo, in linea con il disposto dell'art. 75, comma 3, c.p.c. (cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. Trib., 23 ottobre 2006, n. 22783; Cass. Civ, Sez. II, 23 settembre 2003, n. 14455);
- l'art. 121 della Costituzione - al comma 3 - prevede che "il Presidente della Giunta rappresenta la Regione";
- in linea con tale prescrizione, lo Statuto della Regione Lazio, di cui alla legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, prescrive - all'art. 41 - che "il Presidente della Regione rappresenta la Regione".
Ciò detto, il Collegio non può che rilevare che la rappresentanza processuale della Regione Lazio spetta al Presidente della Regione, con conseguente inammissibilità di ricorsi che risultino proposti da soggetti differenti ovvero nei confronti di soggetti differenti.
In ogni caso, il Collegio - pur condividendo pienamente il principio di cui sopra - ritiene che, ai fini dell'estromissione di amministrazioni e/o di altri soggetti comunque evocati in giudizio, debba sussistere la totale estraneità di quest'ultimi rispetto alla materia del contendere.
Tale assunto può trovare positiva applicazione anche nei casi in cui si tratti di "organi" dell'ente interessato, sempre che quest'ultimi risultino dotati - come nel caso in esame - di una particolare autonomia statutaria (cfr. artt. 21 e 24 dello Statuto della Regione Lazio).
In definitiva:
- la legittimazione passiva - utile al fine di valutare l'ammissibilità o meno del ricorso - va accertata sempre e comunque sulla base della riferibilità dell'esercizio del potere amministrativo oggetto di sindacato o, meglio, della titolarità del rapporto controverso dal lato passivo (con conseguente individuazione - nel caso di specie - della legittimazione dell'ente Regione Lazio - in tal senso depone anche l'art. 41 c.pr.amm.);
- in ogni caso, non sussiste l'esigenza di estromettere quei soggetti (ma anche "organi" dotati di particolare autonomia, ove, tra l'altro, non risulti formulata una richiesta in tal senso da parte dell'ente di appartenenza), ritualmente evocati in giudizio, che - in ragione della disamina del ricorso, correttamente oggetto di notifica, tra gli altri, al/i titolare/i del rapporto controverso - risultano comunque "coinvolti" nella vicenda, tanto più ove si consideri che - in tal modo - il diritto di difesa e - più in generale - la tutela delle situazioni giuridiche soggettive risultano inequivocabilmente rafforzati.
In sintesi, non si ravvisano le condizioni per estromettere il Consiglio Regionale del Lazio.
4. Tutto ciò premesso, è necessario esaminare il ricorso nel merito.
4.1. Come esposto nella narrativa che precede, i ricorrenti lamentano violazione di legge (in particolare, del d.lgs. n. 165/2001 e della legge Regione Lazio n. 1 del 2002) ed eccesso di potere sotto svariati profili, affermando - con insistenza - che la Regione Lazio non ha correttamente operato in quanto - a fronte di una dotazione organica dei dirigenti che "fa esclusivo riferimento al dato numerico" - ha bandito non un solo concorso ma ben 4 concorsi, distinguendo per profili professionali e richiedendo titoli di studio diversissimi tra loro, a scapito del principio di massima partecipazione (motivi rubricati ai nn. 1 e 2).
Tali censure non sono meritevoli di condivisione.
In primis, va rilevato che non sussistano - a livello normativo - previsioni preclusive della possibilità per la Regione Lazio di assegnare rilievo, pur in presenza di un unico ruolo dirigenziale, a determinate conoscenze, siano esse di carattere tecnico o specialistico, e conseguentemente della possibilità per la stessa di procedere all'indizione di distinte procedure concorsuali per la copertura di posti vacanti che risultino relativi ad aree differenti.
In particolare, si osserva che:
- la legge Regione Lazio n. 6 del 2002 prevede - agli artt. da 13 a 16 - che il ruolo della dirigenza è articolato in due fasce e che l'accesso alla II fascia richiede, in ogni caso, il possesso di un diploma di laurea attinente al posto messo a concorso;
- tale previsione trova conferma nell'art. 100 del Regolamento di Organizzazione n. 100 del 2002, il quale, tra l'altro, richiede che il diploma di laurea debba essere "attinente al posto messo a concorso";
- anche la disciplina nazionale - in particolare, il decreto legislativo n. 165 del 2001 - impone sì la necessità del titolo di studio della laurea per l'accesso alla dirigenza ma non stabilisce affatto che il titolo debba essere omogeneo ed unitario per tutti i posti di dirigente che risultino vacanti. Al contrario, è indispensabile che vi sia precisa congruenza fra il diploma di laurea richiesto e le funzioni di volta in volta considerate.
Ciò detto, diviene doveroso affermare che le contestazioni dei ricorrenti afferenti la richiesta di diversi titoli di studio per essere ammessi alla selezione per l'accesso alla qualifica dirigenziale o, più compiutamente, circa la scelta dell'amministrazione regionale di indire più procedure concorsuali (ognuna delle quali connotata dalla richiesta di differenti requisiti di ammissione), seppure distinte in relazione ad aree, risultano prive di un giuridico riscontro, oltre che affatto illogiche, tenuto, tra l'altro, conto delle risultanze riguardanti le carenze di organico riportate nella deliberazione n. 136 del 2010, le quali rappresentano il fabbisogno di figure dirigenziali proprio in relazione a differenti aree o settori del Consiglio Regionale del Lazio, attribuendo così sin dall'origine rilevanza alla specificità delle funzioni per il cui espletamento sussiste necessità di personale.
In ragione di quanto già esposto, è pacifico poi affermare che - per giustificare la richiesta di un particolare titolo di studio - non è necessario che si tratti di un concorso per la copertura di posti della c.d. "dirigenza tecnica" e che, dunque, la mancata richiesta dell'iscrizione all'albo professionale non può essere qualificata come una "assurda circostanza" (pag. 8 del ricorso): in linea con quanto già affermato in giurisprudenza, la previsione di un determinato tipo di laurea quale requisito di ammissione ad una procedura concorsuale per posti dirigenziali costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, implicitamente ammessa dallo stesso art. 28 del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale - limitandosi a prescrivere il diploma di laurea quale titolo di studio per l'accesso alla qualifica dirigenziale e, dunque, non specificando nulla in ordine alla concreta individuazione di quest'ultimo - lascia alla singola amministrazione il compito di procedere alla concreta individuazione del tipo di laurea ritenuto necessario (cfr., tra le altre, TAR Lazio, Roma, Sez. III, 16 gennaio 2008, n. 263; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 18 dicembre 2002, n. 8122).
Stanti i rilievi formulati dai ricorrenti, si avverte ancora la necessità di aggiungere che:
- l'assunto secondo il quale "le prove di esame sostanzialmente coincidono tra di loro" non trova positivo riscontro nei bandi di concorso, i quali comunque richiedono conoscenze diverse attraverso la previsione di materie di esame che solo parzialmente si rivelano coincidenti;
- il criterio della massima partecipazione opera in relazione a singole procedure concorsuali, nel senso che - ove insorgano incertezze in ordine al corretto significato da attribuire a clausole del bando - induce a privilegiare l'interpretazione che consente - appunto - la massima partecipazione al concorso, a salvaguardia dell'interesse pubblico alla selezione tra un più alto numero di concorrenti, atta a garantire l'acquisizione - tra soggetti dotati delle medesime conoscenze - delle professionalità di miglior livello. Ciò detto, invocare il criterio della massima partecipazione per sostenere l'illegittimità dell'indizione di più procedure concorsuali appare una forzatura, tanto più ove si consideri che - al riguardo - assume sicuro carattere prevalente l'interesse pubblico alla selezione tra soggetti dotati di specifiche conoscenze, atta a garantire l'acquisizione di professionalità idonee all'espletamento di funzioni attinenti ad aree differenti dell'amministrazione.
In definitiva, le censure in esame sono infondate.
4.2. In ultimo, i ricorrenti lamentano l'illegittimità "della scelta dell'amministrazione di consentire l'accesso a soggetti in possesso di laurea triennale e privi di pregressa esperienza lavorativa nella P.A.".
Anche tale censura è infondata.
Al riguardo, si osserva che:
- la previsione, tra l'altro, della laurea triennale non è in contrasto con l'art. 28 del d.lgs. n. 165 del 2001, atteso che, a seguito delle modifiche apportate all'ordinamento universitario nel 1999 con il d.m. n. 509, successivamente sostituito dal d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, la previsione in argomento - nel disciplinare l'ammissione ai concorsi per esami per l'accesso alla qualifica di dirigente - richiede che il dipendente sia munito di "laurea", senz'altro aggiungere (a differenza, ad esempio, di altri casi, in cui ricorre riferimento espresso alla "laurea specialistica" - cfr. comma 3). Come già rilevato da questo Tribunale nella sentenza richiamata anche dalla Regione Lazio (la n. 10729 del 3 novembre 2009), in aderenza al parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 42 del 2008, l'accesso alla qualifica di dirigente è stato nel tempo più volte modificato "senza che sia stata adeguatamente considerata la necessità di un più rigoroso coordinamento della previsione stessa con il nuovo ordinamento universitario". In particolare, "è evidente che il comma 2 dell'art. 28 è caratterizzato da una formulazione chiaramente ispirata al precedente ordinamento universitario", mentre il comma 3 distingue il titolo di laurea da quello relativo alla laurea specialistica. Ciò detto, è doveroso pervenire alla conclusione che "laddove il legislatore ha voluto richiedere esplicitamente la laurea specialistica, lo abbia espressamente previsto", con la conseguenza che l'espressione riportata nell'art. 28, comma 2, deve essere correttamente riferita soltanto alla laurea, "tanto del vecchio ordinamento, quanto del nuovo e che, pertanto, come tale vada inteso anche il riferimento al diploma di laurea";
- i bandi non richiedono una pregressa esperienza lavorativa esclusivamente nell'ipotesi di cui ai rispettivi artt. 2, comma 1, lett. h, n. 5, la quale prescrive il possesso di un titolo post-laurea. In effetti, un'ipotesi similare non ricorre nell'art. 28 in argomento ma trova - comunque - giuridico fondamento nell'art. 16, comma 1, della legge Regione Lazio 18 febbraio 2002, n. 6, rispetto al quale non si ravvisano profili di illegittimità costituzionale, per violazione - in particolare - dell'art. 117 Cost..
5. In conclusione, il ricorso - previa estromissione della C. - va respinto.
In ragione delle peculiarità della questione trattata, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1983/2011, come in epigrafe proposto, previa estromissione della C., lo respinge.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l'intervento dei Magistrati:
IL PRESIDENTE
Linda Sandulli
L'ESTENSORE
Antonella Mangia
IL CONSIGLIERE
Pietro Morabito
Depositata in Segreteria il 16 gennaio 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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