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    Soccorso istruttorio

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    N. 00116/2016REG.PROV.COLL.

    N. 00289/2015 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

    in sede giurisdizionale

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 289 del 2015, proposto dalla società S.s.r.l. in proprio e nella qualità di mandataria capogruppo dell'associazione temporanea d’imprese costituita con la società P.I. s.r.l., nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, con domicilio eletto presso il primo, in Palermo, Via Oberdan n.5;

    contro

    società I.S. s.p.a. in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria della costituenda associazione temporanea d’imprese con la società D. s.r.l., nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Immordino, presso il cui studio, in Palermo, Via Libertà 171;

    nei confronti di

    ANAS s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale, in Palermo, Via A. De Gasperi n. 81, è ex lege domiciliato;

    per la riforma

    della sentenza n.78 del 16.12.2014 (pubblicata il 9.1.2015) resa dal T.A.R. SICILIA - PALERMO: SEZ.I^;

     

    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio della società I.S. .p.a. e della società ANAS s.p.a.;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Nominato Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2015 il Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti gli Avvocati Girolamo Rubino, Giovanni Immordino e l'Avvocato dello Stato La Rocca;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

     

    FATTO

    I. Il 14.10.2014 la costituenda associazione temporanea d’imprese tra la società I.S. s.p.a. e la società D. s.r.l. (d’ora in poi denominata “a.t.i. I.S. – D.”) chiedeva di partecipare alla gara indetta dall’ANAS s.p.a. (con Avviso prot. CPA – 0055911 – 1 dell’11.9.2014), per l’appalto di lavori denominato “Lavori di riqualificazione delle opere di sicurezza, compreso il rifacimento dei cordoli, sostituzione dei giunti di dilatazione e ripristino della pavimentazione stradale del Viadotto Belice al Km 82 + 282 della SS 115 di competenza del C.M. (D)”, con importo a base d’asta pari ad €.3.524.300,00.

    Con nota del 24.10.2014 la Stazione appaltante escludeva la predetta a.t.i dalla gara in quanto la stessa aveva omesso di produrre la dichiarazione relativa al ‘protocollo di legalità’ della mandataria (I. S.s.p.a.).

    II. Con ricorso ritualmente notificato, l’a.t.i. in questione impugnava, pertanto, la sua esclusione unitamente ai connessi atti di gara, chiedendone l’annullamento per le conseguenti statuizioni reintegratorie, conformative e di condanna.

    Lamentava, al riguardo:

    1) violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt.38, comma 2 bis e 46, comma 1 ter, nuovo stile (id est: nella formulazione introdotta con il DL n.90 del 2014, convertito in L. n.114 del 2014) del D.Lgs. n.163/2006, nonché eccesso di potere per carenza istruttoria ed insufficiente motivazione, deducendo

    - che la (menzionata) novella normativa concernente il “soccorso istruttorio” ha esteso l’applicabilità dell’istituto in questione anche ai casi di mancata produzione di un documento essenziale;

    - e che pertanto il Seggio di gara avrebbe dovuto consentirle di integrare la documentazione mediante la produzione postuma della dichiarazione concernente l’adesione al “Protocollo di legalità”;

    2) violazione e falsa applicazione degli artt.3, 7, 8 e 10 della L. n.241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria, deducendo che la Stazione appaltante ha omesso di comunicare l’avvio del procedimento di esclusione (precludendo alla ricorrente di integrare la documentazione);

    3) violazione e falsa applicazione del punto 14 del Bando di gara e del punto 11 del Disciplinare di gara, nonché violazione e falsa applicazione dell’art.46, comma 1 bis, del codice dei contratti pubblici, deducendo:

    a) che né il bando né il Disciplinare prevedevano che la mancata adesione al c.d. “protocollo di legalità” avrebbe comportato l’esclusione dalla gara;

    b) ma che comunque nella domanda di ammissione aveva dichiarato di accettare le clausole di autotutela di cui al Protocollo Unico di legalità (ragion per cui l’esclusione si appalesa illegittima sotto ogni possibile profilo).

    Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione eccepiva l’infondatezza del ricorso.

    Si costituiva in giudizio la controinteressata a.t.i. costituita fra la società S. e la società P.I. (d’ora innanzi denominato a.t.i. S. – P.I.), eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

    Non si costituiva, invece, l’ANAS.

    III. Con sentenza n.78 del 16.12.2014 (pubblicata il 9.1.2015) il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sez.I^) ha accolto il ricorso avendo ritenuto fondato ed assorbente il primo motivo.

    IV. Con l’appello in esame l’a.t.i. S. – P.I. ha impugnato la predette sentenza e ne chiede l’annullamento e/o la riforma per le conseguenti statuizioni reintegratorie, costitutive e di condanna.

    Si duole dell’asserita ingiustizia dell’impugnata sentenza e lamenta violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt.38, comma 2 bis e 46 comma 1 ter, del codice dei contratti pubblici ed eccesso di potere giurisdizionale per difetto d’istruttoria ed insufficiente motivazione, deducendo che il Giudice di primo grado:

    - ha erroneamente ritenuto che il Seggio di gara avrebbe dovuto avviare il c.d. “soccorso istruttorio” e consentire all’a.t.i. I.S. – D. di regolarizzare la propria documentazione (producendo la dichiarazione di adesione al Protocollo di Legalità mancante in atti);

    - e parimenti erroneamente ritenuto che a seguito della novella normativa in materia di “soccorso istruttorio” (introdotta con la L. n.114 del 2014), la “regolarizzazione” è ammissibile (e va dunque ammessa) anche a fronte della mancata produzione di un documento essenziale.

    Ritualmente costituitasi l’a.t.i. I.S. – D. ha eccepito l’infondatezza del gravame sostenendo la correttezza della sentenza del Giudice di primo grado.

    Ritualmente costituitasi, l’ANAS si è associata alla domanda giudiziale di annullamento della sentenza proposta dall’a.t.i. Strade 2010 – Pernice Impianti.

    Nel corso del giudizio le parti hanno insistito - anche con ulteriori scritti difensivi - nelle rispettive domande, eccezioni e controdeduzioni.

    Infine, all’udienza fissata per la discussione conclusiva sul merito dell’appello, la causa è stata posta in decisione.

    DIRITTO

    1. L’appello proposto dall’a.t.i. S. – P.I., è infondato.

    Con unico articolato motivo di gravame l’appellante si duole dell’ingiustizia dell’impugnata sentenza, lamentando violazione falsa applicazione del combinato disposto degli artt.38, comma 2 bis e 46 comma 1 ter, del codice dei contratti pubblici ed eccesso di potere giurisdizionale per difetto d’istruttoria ed insufficiente motivazione, deducendo che il Giudice di primo grado:

    - ha erroneamente ritenuto che il Seggio di gara avrebbe dovuto avviare il c.d. “soccorso istruttorio” e consentire all’a.t.i. I.S. – D. di regolarizzare la propria documentazione (producendo la dichiarazione di adesione al Protocollo di Legalità mancante in atti);

    - e parimenti erroneamente ritenuto che a seguito della novella normativa in materia di “soccorso istruttorio” (introdotta con la L. n.114 del 2014), la ‘regolarizzazione’ sia ammissibile (e vada dunque ammessa) anche a fronte della mancata produzione di un documento essenziale.

    La doglianza non merita accoglimento.

    Il Giudice di primo grado ha correttamente interpretato ed applicato l’art.38, comma 2 bis, del codice dei contratti pubblici, come novellato dall’art.39 della L. 11.8.2014 n.114 (recante conversione in legge, con modificazioni, del DL.24.6.2014 n.90).

    La citata norma prevede:

    - che in caso di mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni che il concorrente sia tenuto a produrre per dimostrare il possesso dei requisiti generali (e di moralità) necessari per partecipare alla gara d’appalto, la Stazione appaltante “assegna (…) un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie (…)”;

    - e che l’esclusione del concorrente dalla gara può essere disposta solamente nel caso in cui lo stesso non provveda alla regolarizzazione entro il termine assegnatogli.

    Ciò significa:

    - che la regolarizzazione è ammessa anche nel caso in cui la ditta partecipante alla gara abbia del tutto omesso di produrre una delle dichiarazioni relative al possesso dei ‘requisiti di ordine generale’ (o ‘requisiti generali’);

    - e che nel caso in cui la ditta concorrente sia in possesso dei predetti ‘requisiti generali’ (e dei requisiti morali) ma abbia omesso di dichiararlo (o abbia effettuato una dichiarazione lacunosa o poco chiara), può regolarizzare la sua posizione (e colmare così tale lacuna documentale) producendo, entro il termine assegnato dal Seggio di Gara, la prescritta dichiarazione (o una più completa ed esaustiva dichiarazione).

    Tale norma, dunque:

    - ha determinato il superamento del precedente sistema di principii in tema di ‘soccorso istruttorio’ (enunciati in Ad. Pl. 25.2.2014 n.9); sistema che escludeva la possibilità di ricorrere alla “regolarizzazione documentale” nei casi di omessa produzione di un documento (prescritto a pena di esclusione), e che limitava la possibilità di utilizzo dell’istituto in questione ai soli casi di avvenuta produzione di documenti contenenti errori, lacune o ambiguità;

    - e si è posta sulla scia dell’orientamento giurisprudenziale “sostanzialistico” - via via affermatosi (in aderenza al disposto dell’art.45 della Direttiva n.2004/18/CE, e sulla scorta di C.S., Ad. Pl. 16.10.2013 n.23) - secondo cui solamente la reale mancanza di un requisito generale legittima la esclusione dalla gara (C.S., III^, 6.2.2014 n.583); infine culminato nell’affermazione secondo cui non appare giusto né equo che un soggetto che possa dimostrare, eventualmente anche mediante strumenti procedimentali di c.d. “soccorso istruttorio”, di avere tutti i prescritti requisiti morali (oltre agli altri richiesti dal bando) sia escluso da una procedura concorsuale (C.S., III^, 21.5.2015 nn.5038 e 5041)

    Tale orientamento è stato valorizzato ed ha ricevuto il definitivo avallo dalla pronunzia n.16 del 30.7.2014 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che afferma che l’intero impianto della ‘novella’ in esame:

    - va interpretato come indice “della volontà del Legislatore di evitare (… omissis …) esclusioni dalla procedura per mere carenze documentali (ivi compresa anche la mancanza assoluta delle dichiarazioni); … (omissis …) e di autorizzare la sanzione espulsiva quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell’impresa concorrente, dell’obbligo di integrazione documentale (entro il termine perentorio accordato, a tal fine, dalla stazione appaltante)” (C.S., Ad.Pl., 30.7.2014 n.16);

    - ed “indica la volontà univoca del legislatore di valorizzare il potere di soccorso istruttorio al duplice fine di evitare esclusioni formalistiche e di consentire le più complete ed esaustive acquisizioni istruttorie” (C.S., Ad.Pl., ult. sent. cit.).

    Ora, nella fattispecie dedotta in giudizio è accaduto che la Stazione appaltante:

    - non soltanto ha disposto l’immediata esclusione dell’a.t.i. I.S. – D. senza preventivamente attivare alcuno strumento di soccorso istruttorio;

    - ma ha addirittura ignorato che nella domanda di ammissione la predetta associazione temporanea d’imprese aveva dichiarato che “l’appalto è soggetto alla piena osservanza delle clausole di autotutela di cui al ‘Protocollo Unico di legalità del 12.7.2005 – Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa”; nonché “di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza e nei grafici di progetto”.

    Ciò significa che una dichiarazione di adesione Protocollo di legalità, seppur sintetica e non conforme al modello, esisteva ed era stata sottoscritta; il che costituiva una ragione in più - anche secondo l’orientamento giurisprudenziale ‘sostanzialistico’ sorto precedentemente all’ultima pronunzia dell’Adunanza Plenaria - per procedere ad un accertamento istruttorio suppletivo.

    Dal che non resta che concludere che la condotta del Seggio di gara si appalesa illegittima per più di un profilo. E che pertanto per più di un profilo la sentenza del Giudice di primo grado resiste alle doglianze dell’appellante.

    2. In considerazione delle superiori osservazioni, l’appello va respinto.

    Alla soccombenza dell’appellante a.t.i. S. – P.I. e dell’ANAS (che si è associata alla prima nel chiedere l’annullamento o la riforma dell’impugnata sentenza) non può che seguire – in mancanza di esimenti che il Collegio non ritiene di ravvisare – la loro condanna, in via solidale, al pagamento, in favore della parte appellata privata, delle spese processuali; spese che si liquidano in € 5.000,00 oltre s.g. e accessori di legge; del quale importo, per quanto attiene ai rapporti interni tra i condebitori solidali, due quinti da porre a definitivo carico dell’a.t.i. appellante e tre quinti a carico finale dell’ANAS.

    P.Q.M.

    Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello.

    Condanna le soccombenti a.t.i. S. – P.I. ed ANAS s.p.a. al pagamento, in solido, delle spese processuali in favore dell’appellata, che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre spese generali e accessori di legge, da ripartirsi nei rapporti interni come indicato in motivazione.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

    Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2015 con l'intervento dei Signori Magistrati:

    Ermanno de Francisco, Presidente FF

    Vincenzo Neri, Consigliere

    Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore

    Giuseppe Mineo, Consigliere

    Giuseppe Barone, Consigliere

    L'ESTENSORE

    IL PRESIDENTE

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA

    Il 20/04/2016

    IL SEGRETARIO

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

    Ultimo aggiornamento Lunedì 02 Maggio 2016 08:34
     

    "Doppio Binario" sanzionatorio e principio del ne bis in idem

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    SENTENZA N. 102

    ANNO 2016


    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    LA CORTE COSTITUZIONALE

    composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giuseppe FRIGO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,


    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale e degli artt. 187-bis, comma 1, e 187-ter, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), promossi dalla Corte di cassazione con ordinanze del 15 e del 21 gennaio 2015, iscritte ai nn. 38 e 52 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 12 e 15, prima serie speciale, dell’anno 2015.

    Visti gli atti di costituzione della parte privata C., della Commissione nazionale per le società e la borsa – CONSOB, della G. srl in liquidazione (già G.R.E. sa in liquidazione) ed altri, fuori termine, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

    uditi nell’udienza pubblica dell’8 marzo 2016 i Giudici relatori Giorgio Lattanzi e Marta Cartabia;

    uditi gli avvocati Francesco Arnaud per la G. srl in liquidazione (già G.R.E. sa in liquidazione) ed altri, Riccardo Olivo per la parte privata C.C.R., Salvatore Providenti per la Commissione nazionale per le società e la borsa – CONSOB e gli avvocati dello Stato Mario Antonio Scino e Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.


    Ritenuto in fatto

    1.– Con ordinanza del 15 gennaio 2015 (reg. ord. n. 38 del 2015), notificata il successivo 21 gennaio, la quinta sezione penale della Corte di cassazione ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98 (d’ora innanzi «Protocollo n. 7 alla CEDU»), dell’art. 187-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), nella parte in cui prevede «Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato» anziché «Salvo che il fatto costituisca reato». In via subordinata, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, dell’art. 649 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede «l’applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio al caso in cui l’imputato sia stato giudicato, con provvedimento irrevocabile, per il medesimo fatto nell’ambito di un procedimento amministrativo per l’applicazione di una sanzione alla quale debba riconoscersi natura penale ai sensi della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali e dei relativi Protocolli».

    1.1.– Il rimettente ha premesso che l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art. 184, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 1998 – per avere diffuso ad altri, in data antecedente e prossima al 23 gennaio 2006, informazioni privilegiate di cui era in possesso quale analista finanziario, fuori dal normale esercizio della professione – con sentenza del Tribunale ordinario di Milano del 20 dicembre 2011, confermata dalla Corte d’appello di Milano, con sentenza del 16 gennaio 2013, oggetto del ricorso per cassazione del quale il giudice a quo è stato investito.

    Lo stesso rimettente ha precisato di aderire all’orientamento, avallato dalle sezioni unite della Corte di cassazione, secondo il quale è ammissibile la deduzione, per la prima volta dinanzi alla Corte predetta (come avvenuto nella specie), della violazione del divieto del bis in idem.

    L’imputato ha infatti prodotto sentenza della Corte d’appello di Roma con la quale è stata rigettata l’opposizione avverso la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa («CONSOB») con la quale al medesimo imputato è stata applicata la sanzione pecuniaria e quella accessoria interdittiva, in relazione all’illecito amministrativo previsto dall’art. 187-bis, comma 1, del citato d.lgs. n. 58 del 1998, contestatogli per i medesimi fatti compresi nell’imputazione penale. Inoltre, essendo il reato commesso nella vigenza dell’art. 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari), neppure risultava decorso il termine di prescrizione.

    1.2.– Ad avviso del rimettente, la questione sollevata in via principale assumerebbe rilevanza nel giudizio a quo, perché il suo eventuale accoglimento farebbe venir meno il presupposto del ne bis in idem, in quanto la CONSOB dovrebbe assumere le necessarie determinazioni per revocare le sanzioni ai sensi dell’art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale): in particolare, il riconoscimento della natura sostanzialmente penale della sanzione irrogata dovrebbe imporre il superamento del giudicato, in base a una interpretazione della disposizione conforme alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Per altro verso, secondo la Corte di cassazione, la disciplina limitativa del cumulo delle sanzioni prevista dall’art. 187-terdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, dovrebbe ritenersi operativa anche nella specie, con la conseguenza che il venir meno della base legale della sanzione amministrativa determinerebbe la possibile esazione in toto della multa.

    1.3.– Peraltro, secondo il giudice a quo, anche la questione sollevata in via subordinata sarebbe rilevante, posto che, in caso di accoglimento, la Corte di cassazione potrebbe definire il giudizio in base all’applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen., quale risultante dall’intervento additivo richiesto.

    1.4.– Il rimettente ha poi escluso la praticabilità di una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate.

    Per quanto concerne l’art. 187-bis, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998, l’incipit letterale della disposizione e il meccanismo compensativo previsto dal citato art. 187-terdecies, sarebbero compatibili soltanto con la previsione di un concorso delle sanzioni previste per il reato e per l’illecito amministrativo.

    Allo stesso modo l’art. 649 cod. proc. pen. si pone all’interno di un sistema di strumenti volti a prevenire lo svolgimento di più procedimenti per il medesimo fatto – come nel caso della disciplina sui conflitti positivi di competenza, tra diversi giudici, o di attribuzione, tra diversi uffici del pubblico ministero – o di rimedi stabiliti in sede esecutiva, espressivi tutti del medesimo principio del ne bis in idem, che presuppongono la comune riferibilità dei plurimi procedimenti alla sola autorità giudiziaria penale.

    1.5.– In punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo ha rilevato che la violazione del parametro convenzionale interposto – costituito dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU – e, per il suo tramite, dell’art. 117, primo comma, Cost. si ricollegherebbe alla sentenza della Corte di Strasburgo del 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri contro Italia, divenuta irrevocabile il 7 luglio 2014. In tale sentenza si sarebbe rilevata l’incompatibilità con il divieto convenzionale del bis in idem, del regime del doppio binario sanzionatorio previsto dalla legislazione italiana per gli abusi di mercato, in quanto andrebbe riconosciuta natura sostanzialmente penale alla sanzione amministrativa comminata e l’identità del fatto, rispetto a quello per il quale sono previste sanzioni penali, andrebbe scrutinata con un accertamento in concreto e non mediante una disamina degli elementi costitutivi delle fattispecie astratte.

    Posto che la sentenza della Corte di Strasburgo fa applicazione di criteri consolidati nella sua giurisprudenza e poiché l’incompatibilità accertata risulta di natura sistemica (in quanto derivante dalla normativa), la portata della citata decisione andrebbe oltre il caso esaminato, come rilevato in altra occasione dalla Corte costituzionale (sentenza n. 210 del 2013) e la violazione strutturale – determinata dall’applicabilità cumulativa delle sanzioni previste dagli artt. 184 e 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998, che comporta la lesione del parametro interposto e, quindi, della norma costituzionale – troverebbe soluzione proprio attraverso l’accoglimento delle prospettate questioni di legittimità costituzionale.

    1.5.1.– Il recepimento del parametro interposto non potrebbe essere poi precluso, ad avviso del rimettente, sulla base del principio di stretta legalità formale sancito in materia penale dell’art. 25 Cost., né del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost., posto che, secondo la stessa giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 196 del 2010), le misure di carattere punitivo-afflittivo devono esser soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto.

    1.5.2.– Il giudice a quo ha poi osservato che l’assetto sanzionatorio prescelto dal legislatore italiano non potrebbe neppure ritenersi imposto dalla normativa europea e, segnatamente, dall’art. 14, comma 1, della direttiva 28 gennaio 2003, 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, che consente ma non impone sanzioni penali per gli abusi di mercato, come già chiarito dalla Corte di giustizia con la sentenza 23 dicembre 2009, in causa C-45/08, Spector Photo Group e Van Raemdonck, e parimenti consente, ma non impone, il cumulo di sanzioni amministrative e penali.

    Del resto, il vincolo di risultato derivante dalla direttiva è pur sempre quello di garantire misure efficaci, proporzionate e dissuasive in maniera da non compromettere la tutela dei diritti fondamentali, come parimenti chiarito dalla sentenza della medesima Corte di giustizia del 26 febbraio 2013, in causa C-617/10 Aklagaren contro Akerberg Fransson, proprio in un caso in cui si doveva definire la portata del principio del ne bis in idem.

    1.5.3.– Peraltro, ha osservato il rimettente, proprio in tale decisione la Corte di Lussemburgo definisce la portata del principio – quale codificato nell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, firmata a Nizza il 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo – in modo differente rispetto alla definizione da parte della Corte di Strasburgo dell’analogo principio codificato dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU. Tale differenza nella definizione del principio del ne bis in idem, impedirebbe di pervenire alla «inapplicazione» di norme interne in base alla sovrapponibilità delle previsioni contenute nella norma convenzionale, quale applicate dalla citata sentenza Grande Stevens e altri contro Italia, e di quella comunitaria, eventualmente considerata direttamente efficace, proprio in quanto tale sovrapponibilità non sussisterebbe, in quanto la Corte di Lussemburgo nel definire il divieto di doppio giudizio fa comunque riferimento alla necessaria valutazione dell’adeguatezza delle rimanenti sanzioni rispetto ai citati canoni di effettività, proporzionalità e dissuasività.

    1.5.4.– Lo stesso rimettente ha aggiunto, d’altro canto, che il diritto dell’Unione europea in materia di abusi di mercato è stato profondamente innovato, di recente, attraverso il regolamento 16 aprile 2014, n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE, il quale, oltre a prevedere l’abrogazione della direttiva n. 2003/6/CE con effetto dal 3 luglio 2016, ha stabilito, all’art. 30, comma 1, che gli Stati membri possono decidere di non comminare sanzioni amministrative per abusi che siano già soggetti a sanzioni penali nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016, data entro la quale dovrà essere recepita la nuova direttiva 16 aprile 2014, n. 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sanzioni penali in caso di abusi di mercato.

    Quest’ultima direttiva, infatti, capovolgerebbe, secondo il rimettente, i rapporti tra sanzioni penali e amministrative per gli abusi di mercato, privilegiando le prime rispetto alle seconde.

    1.6.– Proprio l’esigenza di immediato adeguamento alla citata direttiva 2014/57/UE militerebbe a favore dell’accoglimento della questione proposta in via principale, volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 187-bis, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998 nella parte in cui prevede «Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato» anziché «Salvo che il fatto costituisca reato».

    In questo modo, infatti, si assicurerebbe la sussidiarietà della fattispecie amministrativa rispetto a quella penale, in ottemperanza alla previsione della nuova direttiva e con una migliore rispondenza ai canoni individuati nella citata sentenza della Corte di Lussemburgo del 26 febbraio 2013, anche perché la certezza del tipo di risposta sanzionatoria rafforzerebbe l’effettività della risposta stessa.

    1.7.– Simile certezza sul tipo di risposta sanzionatoria non conseguirebbe all’accoglimento della questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 cod. proc. pen., per questo sollevata in via subordinata.

    Infatti, la preclusione scatterebbe in base al provvedimento divenuto per primo irrevocabile (sia esso amministrativo o penale) ponendo così rimedio nei casi concreti, ma non in generale alla violazione strutturale determinata dal divieto del bis in idem, quale ricostruito dalla Corte di Strasburgo.

    In questo modo, inoltre, si attribuirebbe all’art. 649 cod. proc. pen. una portata diversa da quella desumibile dal suo inserimento in un sistema di rimedi che presuppongono tutti che i plurimi procedimenti riguardino l’autorità giudiziaria penale.

    Tuttavia, tale incongruenza sistematica, non precluderebbe la possibilità di accoglimento in via subordinata dalla questione, in quanto la Corte costituzionale ha già avuto modo di affermare, con la sentenza n. 113 del 2011, che tali incongruenze non esimono la Corte dal porre rimedio a vulnera costituzionali non emendabili in via interpretativa.

    2.– Con atto depositato il 14 aprile 2015 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata.

    La difesa dello Stato ha ritenuto, infatti, che mancherebbero i presupposti di rilevanza della questione, in quanto in sede penale è contestato il reato di cui all’art. 184 del d.lgs. n. 58 del 1998, che rimarrebbe immodificato anche in caso di accoglimento dell’intervento manipolativo richiesto invece sull’art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998 già definitivamente applicato in sede amministrativa.

    Inconferente sarebbe poi il riferimento all’art. 187-terdecies del medesimo decreto che rileva solo in sede esecutiva e non in quella di cognizione, che caratterizza il giudizio a quo.

    Ulteriore ragione di inammissibilità sarebbe inoltre rappresentata dal carattere creativo dell’intervento richiesto, come confermato dal fatto che la lettura, adottata dal rimettente, della nuova direttiva in materia, si fonda su valutazioni di politica del diritto, di competenza del legislatore, più che su considerazioni giuridiche, di competenza della giurisdizione.

    Il rimettente non avrebbe poi motivato sulla necessaria eccessiva gravità in concreto della sanzione amministrativa cumulata a quella penale. Neppure il giudice a quo avrebbe adeguatamente considerato la circostanza che la sanzione amministrativa nei confronti di C. sarebbe divenuta definitiva proprio per la volontaria rinuncia dell’interessato a far valere tutti i rimedi apprestati dall’ordinamento per evitare la duplicazione della sanzione.

    Nel merito la questione di legittimità costituzionale sarebbe infondata in quanto l’intervento manipolativo dell’art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998 sollecitato dal rimettente contrasterebbe con il principio di legalità ex art. 25 Cost. e, quindi, con la riserva di legge, il principio di tassatività delle fattispecie e di irretroattività delle norme penali. Sul punto è stato richiamato l’insegnamento della sentenza n. 49 del 2015 della Corte costituzionale, rimarcandosi come il giudice debba innanzitutto obbedienza alla Carta repubblicana.

    Secondo l’Avvocatura generale dello Stato affidare alle sole sanzioni penali la tutela dagli abusi del mercato minerebbe l’effettività della disciplina che, specie nel campo della finanza, necessiterebbe di un’azione deterrente più celere e mirata, svincolata dalle «lungaggini del processo penale».

    Parimenti infondata sarebbe anche la questione sollevata in via subordinata.

    Infatti, in primo luogo dovrebbe escludersi in radice che in caso di «concorso di sanzione amministrativa e di sanzione penale aventi oggettività giuridica distinta e diversi elementi costitutivi, in particolare dal punto di vista dell’elemento soggettivo, si verifichi in linea di principio un concorso apparente» di norme, solo in presenza del quale si determinerebbe una violazione del ne bis in idem come inteso dalla Corte di Strasburgo (si cita in proposito la sentenza della Corte di cassazione, sezione quarta penale, 6 febbraio 2015, n. 9168). In secondo luogo, secondo l’interveniente, non si potrebbe dare alcun contrasto di giudicati, dovendosi a maggior ragione applicare al caso di specie il principio, affermatosi nel diritto vivente, secondo il quale l’inammissibilità di un secondo giudizio non vieterebbe di prendere in considerazione lo stesso fatto storico per valutarlo liberamente ai fini della prova di un reato diverso da quello giudicato. Sulla scorta di questa considerazione, secondo la difesa dello Stato, dovrebbe palesarsi anche una ulteriore ragione di irrilevanza della questione sollevata, che avrebbe dovuto più coerentemente fare riferimento all’art. 669 cod. proc. pen. (sul cosiddetto “conflitto pratico di giudicati”), anziché all’impugnato art. 649 dello stesso codice.

    Inoltre, l’eventuale accoglimento della questione determinerebbe l’incertezza della risposta sanzionatoria (casualmente amministrativa o penale, a seconda del procedimento conclusosi per primo), così da incidere sulla sua effettività, con pregiudizio degli obblighi comunitari da salvaguardare ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost.

    L’invocata manipolazione dell’art. 649 cod. proc. pen. contrasterebbe, altresì, con l’art. 3 Cost., essendo irragionevole sottoporre a sanzione amministrativa o penale una determinata persona sulla base di un accadimento processuale del tutto aleatorio.

    Infine, risulterebbe pregiudicato il principio di obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost., posto che l’irrevocabilità della decisione sull’illecito amministrativo paralizzerebbe l’iniziativa del pubblico ministero.

    3.– Con atto depositato il 13 aprile 2015, si è costituita la CONSOB, chiedendo che le questioni vengano dichiarate inammissibili e, comunque, non fondate.

    In ordine alla questione sollevata in via principale, la medesima sarebbe inammissibile per l’implausibilità della motivazione sulla rilevanza. Infatti, per effetto della introduzione della clausola di sussidiarietà, continuerebbe a trovare piena applicazione la norma incriminatrice, viceversa la eventuale pronuncia di accoglimento inciderebbe sulla sanzione amministrativa che, in quanto oggetto di una decisione definitiva e già eseguita, costituirebbe una situazione giuridica i cui effetti si sono esauriti, con palese inconferenza del richiamo, da parte del giudice rimettente, dell’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953.

    Parimenti inconferente sarebbe il richiamo all’art. 187-terdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, trattandosi di norma che può trovare applicazione nella sola fase di esecuzione e non in quella di cognizione, in cui è stata sollevata la questione.

    Inoltre, l’accoglimento della questione porterebbe ad effetti in malam partem, come tali costituenti ulteriore ragione di inammissibilità.

    Rispetto alla questione sollevata sarebbe, altresì, inconferente il parametro interposto richiamato, in quanto l’addizione richiesta impedirebbe l’instaurazione di procedimenti paralleli, vale a dire la stessa litispendenza (anche se nessuno dei procedimenti sia già stato definito), ciò non rientra nel divieto convenzionale di bis in idem come inteso dalla giurisprudenza di Strasburgo.

    Ancora la questione sarebbe inammissibile, perché l’intervento sollecitato non avrebbe contenuto costituzionalmente obbligato.

    Infatti, in primo luogo la nuova direttiva n. 2014/57/UE troverà applicazione solo dal 3 luglio 2016, mentre la precedente direttiva n. 2003/6/CE non impone obbligatoriamente la previsione di sanzioni penali per reprimere gli abusi di mercato, come precisato dalla Corte di giustizia nella citata sentenza 23 dicembre 2009, in causa C-45/08.

    Secondo la CONSOB, peraltro, neppure la nuova normativa comunitaria vincolerebbe il legislatore italiano alla previsione di sanzioni penali per tali illeciti, limitandosi a prevedere che, mantenendo fermo un impianto sanzionatorio di natura amministrativa, per le fattispecie più gravi gli Stati membri abbiano facoltà di stabilire sanzioni penali aggiuntive ovvero di discrezionalmente optare solo per le sanzioni penali. Ciò confermerebbe che si tratta di scelte discrezionali di competenza del legislatore nazionale.

    In ogni caso, secondo l’interveniente, la questione sarebbe infondata nel merito.

    In primo luogo, infatti, il suo accoglimento determinerebbe una violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in quanto si porrebbe in contrasto con la direttiva n. 2003/6/CE che, sino al 3 luglio 2016, continuerebbe a trovare applicazione e che impone agli Stati membri di punire gli abusi di mercato con sanzioni amministrative.

    In secondo luogo, la qualificazione come “penali” delle sanzioni amministrative applicate dalla CONSOB contrasterebbe con i principi costituzionali interni fondanti il sistema penale e processuale italiano, vale a dire con i principi di legalità, di obbligatorietà dell’azione penale e di ragionevolezza.

    Tale contrasto con prevalenti presidi costituzionali interni, impedirebbe perciò alla norma convenzionale interposta, come interpretata dalla Corte di Strasburgo, di integrare lo stesso parametro costituzionale di cui all’art. 117, primo comma, Cost., ciò in ossequio alla giurisprudenza costituzionale in materia.

    4.– Con atto depositato il 14 aprile 2015 si è costituito C., imputato nel giudizio a quo, chiedendo l’accoglimento della sollevata questione, in particolare di quella concernente l’art. 649 cod. proc. pen.

    5.– Con ordinanza del 21 gennaio 2015 (reg. ord. n. 52 del 2015), notificata il successivo 26 gennaio, la sezione tributaria della Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 2 e 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, dell’art. 187-ter, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998, nella parte in cui prevede la comminatoria congiunta della sanzione penale prevista dall’art. 185 del medesimo d.lgs. n. 58 del 1998 e della sanzione amministrativa prevista per l’illecito di cui all’art. 187-ter dello stesso decreto.

    In particolare, il rimettente ha premesso che pende dinanzi a sé ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 23 ottobre 2008 dalla Corte d’appello di Roma, con la quale venivano rideterminate le sanzioni inflitte dalla CONSOB per condotte di manipolazione del mercato. Nel predetto giudizio, inoltre, era stata prodotta la sentenza della Corte di cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza, per ciò divenuta definitiva, emessa il 10 dicembre 2008 dal Tribunale ordinario di Roma con la quale era stata disposta l’applicazione della pena su richiesta agli attuali ricorrenti per reati corrispondenti ai medesimi fatti oggetto dell’illecito amministrativo.

    Ha osservato il rimettente che con la sentenza Grande Stevens e altri contro Italia, apparirebbe «chiaro l’orientamento dei giudici di Strasburgo di rimproverare agli organi giurisdizionali la mancata disapplicazione di un principio (ne bis in idem) che il legislatore nazionale ha introdotto in materia penale ma non nei rapporti tra sanzione amministrativa di natura penale e sanzione penale».

    In particolare, con la citata sentenza la Corte di Strasburgo avrebbe riconosciuto natura penale alle sanzioni amministrative previste dal citato art. 187-ter, con conseguente sua soggezione al divieto del bis in idem, contenuto nell’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU.

    Secondo il giudice a quo il principio affermato sarebbe «bidirezionale», nel senso che esso troverebbe applicazione sia nel caso di sanzione amministrativa precedente quella penale, sia nel caso inverso, come quello occorso nella specie, nel quale il giudizio penale si è esaurito prima rispetto a quello amministrativo ancora sub iudice.

    Inoltre, secondo il rimettente, «in forza del principio del favor rei, va assimilata la sentenza di patteggiamento a quella penale di condanna», con la conseguente idoneità della stessa a determinare base idonea a supportare il divieto di bis in idem nei termini affermati dalla Corte di Strasburgo.

    Lo stesso rimettente ha poi richiamato la giurisprudenza costituzionale sugli effetti delle sentenze definitive della Corte di Strasburgo, desumendo che la violazione della norma convenzionale, quale parametro interposto, determina la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., ove non sia consentita una interpretazione conforme del diritto nazionale.

    Il giudice a quo ha quindi osservato che i medesimi comportamenti oggetto della sentenza di patteggiamento sarebbero puniti con una sanzione qualificata come amministrativa dall’art. 187-ter, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998, con conseguente rilevanza della questione sollevata, in quanto «non appare conforme ai principi sovranazionali sanciti dalla CEDU la previsione del doppio binario e, quindi, della cumulabilità tra sanzione penale e amministrativa, applicata in processi diversi, qualora quest’ultima abbia natura di sanzione penale».

    Andrebbe peraltro «rimessa alla Consulta, alla luce dei principi CEDU, determinare il rilievo, ai fini della applicazione del principio del “ne bis in idem”, della valutazione, da parte del giudice nazionale, della effettiva afflittività della sanzione penale», posto che nella specie era stata applicata la sola pena detentiva, dichiarata interamente condonata, con la conseguenza che l’imputato non aveva subito alcun «effettivo pregiudizio nella sfera personale».

    Occorrerebbe quindi, secondo il giudice a quo, «verificare se la obbligatorietà delle sanzioni amministrative nel sistema degli illeciti di market abuse sia conf[l]iggente col sistema del c.d. divieto del bis in idem, allorché venga preliminarmente emessa una sanzione penale e se, eventualmente, quest’ultima, a prescindere dalla sua afflittività e proporzionalità, in relazione al fatto commesso, sia preclusiva alla comminatoria della sanzione amministrativa, o se ne debba solamente tenere conto al fine della successiva comminatoria della sanzione amministrativa», ciò anche alla luce della direttiva n. 2003/6/CE che impone agli Stati membri di prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive e del sistema previsto dagli artt. 187-duodecies e 187-terdecies del d.lgs. n. 58 del 1998 che impongono di non sospendere i procedimenti amministrativi per abusi di mercato pur in pendenza del procedimento penale per i medesimi fatti, stabilendo poi che la esazione della pena pecuniaria eventualmente inflitta in sede penale sia limitata alla parte eccedente quella riscossa dall’autorità amministrativa.

    6.– Con atto depositato il 5 maggio 2015, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata.

    In primo luogo la questione sarebbe inammissibile per le società, che sono state sanzionate in via amministrativa per l’illecito di cui all’art. 187-quinquies del d.lgs. n. 58 del 1998, mentre in sede penale era stato loro contestato l’illecito di cui agli artt. 5, 25-ter e 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

    Quanto all’imputato, non sarebbe stata motivata – o addirittura sarebbe stata esclusa dal rimettente – l’esistenza di una duplicità di sanzioni dotate di afflittività tale da poter determinare una violazione del ne bis in idem ai sensi dell’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU.

    Nel merito la questione di legittimità costituzionale sarebbe infondata in quanto l’intervento manipolativo dell’art. 187-ter, comma 1, d.lgs. n. 58 del 1998, sollecitato dal rimettente, contrasterebbe con il principio di legalità ex art. 25 Cost. e, quindi, con la riserva di legge, il principio di tassatività delle fattispecie e di irretroattività delle norme penali. Sul punto è stato richiamato l’insegnamento della sentenza n. 49 del 2015 della Corte costituzionale, rimarcandosi come il giudice debba innanzitutto obbedienza alla Carta repubblicana.

    Secondo l’Avvocatura generale dello Stato affidare alle sole sanzioni penali la tutela dagli abusi del mercato minerebbe l’effettività della disciplina che, specie nel campo della finanza, necessiterebbe di un’azione deterrente più celere e mirata, svincolata dalle «lungaggini del processo penale».

    Ad avviso della difesa dello Stato, poi, la sentenza Grande Stevens non impedirebbe di configurare due previsioni sanzionatorie per lo stesso fatto quando ciò sia necessario per esaurirne il disvalore plurioffensivo, ciò che appunto avverrebbe nella specie, dove le sanzioni amministrative sarebbero volte a rendere non conveniente l’abuso colpendo il patrimonio del responsabile a tutela della fiducia degli investitori in via generale e preventiva, mentre l’illecito penale assumerebbe valenza repressiva contro la figura professionale dell’operatore che ha commesso l’abuso, in ragione del pericolo per la vigilanza che esso rappresenterebbe.

    7.– Con atto depositato il 5 maggio 2015, si è costituita la CONSOB chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile e comunque infondata, sollecitando, altresì, che la sua trattazione venga fissata nella stessa udienza nella quale si discute la questione di cui all’ordinanza di rimessione iscritta al n. 35 del 2015, ripercorrendo e ulteriormente illustrando le argomentazioni già sviluppate nella memoria depositata in quel giudizio.

    8.– Con memoria depositata fuori termine, il 16 febbraio 2016, sono intervenute nel giudizio le società sanzionate e R.S., parti nel giudizio a quo.


    Considerato in diritto

    1.– Con ordinanza del 15 gennaio 2015 (reg. ord. n. 38 del 2015), notificata il successivo 21 gennaio, la quinta sezione penale della Corte di cassazione ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale dell’art. 187-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), nella parte in cui prevede «Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato» anziché «Salvo che il fatto costituisca reato», per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98 (d’ora in avanti «Protocollo n. 7 alla CEDU»).

    In via subordinata, il giudice rimettente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede «l’applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio al caso in cui l’imputato sia stato giudicato, con provvedimento irrevocabile, per il medesimo fatto nell’ambito di un procedimento amministrativo per l’applicazione di una sanzione alla quale debba riconoscersi natura penale ai sensi della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali e dei relativi Protocolli», in relazione al medesimo parametro e alla medesima norma interposta della questione principale.

    Il giudice rimettente è investito del ricorso proposto contro la condanna di un imputato per il reato previsto dall’art. 184, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 1998, per abuso di informazioni privilegiate e riferisce che era già passata in giudicato una pronuncia che aveva respinto l’opposizione della stessa persona contro una sanzione amministrativa pecuniaria inflittale dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell’art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998, per il medesimo fatto.

    Applicando un consolidato principio di diritto a un caso analogo a quello oggetto del giudizio a quo, la Corte europea dei diritti dell’uomo, nella sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens contro Italia, ha affermato, sia la natura penale della sanzione prevista dall’art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998, sia la violazione da parte della Repubblica italiana dell’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, per avere proceduto in sede penale ai sensi dell’art. 185 del d.lgs. n. 58 del 1998, nonostante fosse già divenuta definitiva una prima condanna per il medesimo fatto, sia pure diversamente qualificato giuridicamente.

    La Corte di cassazione ha constatato che una identica situazione si era verificata nel caso soggetto al suo scrutinio, nel quale, benché l’imputato per lo stesso fatto fosse stato già punito in via definitiva, ai sensi dell’art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998, con una sanzione amministrativa particolarmente gravosa, si procedeva ugualmente nei suoi confronti per il reato previsto dall’art. 184, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 1998, e ha rilevato che ciò stava avvenendo in violazione dell’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, il quale imporrebbe di arrestare immediatamente il corso di questo secondo processo.

    Ciò considerato, la Corte di cassazione ha formulato due questioni di costituzionalità, ponendole in ordine subordinato.

    La prima questione tende ad escludere il concorso tra la sanzione penale e la sanzione amministrativa, facendo recedere l’illecito amministrativo quando il medesimo fatto è previsto come reato. In questo modo, secondo il giudice rimettente si darebbe inoltre attuazione alla direttiva 16 aprile 2014, n. 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato, che, invertendo la scelta compiuta con la precedente direttiva 28 gennaio 2003, n. 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, impone agli Stati membri di adottare sanzioni penali per i casi più gravi di abuso di mercato, commessi con dolo, e permette loro di affiancare una sanzione amministrativa.

    La questione subordinata, invece, riguarda l’art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la sua applicazione anche quando la persona è stata giudicata in via definitiva per il medesimo fatto punito con una sanzione amministrativa alla quale debba essere riconosciuta natura penale ai sensi dell’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU.

    La Corte di cassazione è consapevole che in caso di accoglimento della questione subordinata verrebbe a generarsi una grave «incongruenza sistematica», giacché troverebbe applicazione la sanzione inflitta cronologicamente per prima in via definitiva, a seconda delle contingenze delle singole vicende processuali, e tuttavia ritiene che una tale «incongruenza» non possa essere di ostacolo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, ove essa sia la sola via per riparare un vulnus costituzionale dei diritti della persona.

    2.– Con ordinanza del 21 gennaio 2015 (reg. ord. n. 52 del 2015), notificata il successivo 26 gennaio, la sezione tributaria della Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 2 e 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, dell’art. 187-ter, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998, nella parte in cui prevede la comminatoria congiunta della sanzione penale prevista dall’art. 185 del medesimo d.lgs. n. 58 del 1998 e della sanzione amministrativa prevista per l’illecito di cui all’art. 187-ter dello stesso decreto.

    La Corte di cassazione è chiamata a pronunciarsi sulla impugnazione proposta contro una sentenza della Corte d’appello di Roma, che ha rigettato l’opposizione avverso l’irrogazione di sanzioni amministrative, da parte della CONSOB, ai sensi dell’art. 187-ter del d.lgs. n. 58 del 1998, e con il ricorso è stato fatto valere il giudicato penale già formatosi sui medesimi fatti storici di illecita manipolazione del mercato.

    In particolare, il giudice rimettente ha ritenuto che la disposizione censurata sia illegittima in quanto permette un secondo giudizio per un medesimo fatto concreto, integrante sia l’illecito amministrativo ex art. 187-ter, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998, sia il reato di cui all’art. 185 del medesimo decreto, pur essendo previste, per l’illecito amministrativo, misure da considerarsi penali, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in considerazione della natura della violazione e della gravità delle conseguenze.

    Più precisamente, secondo la Corte di cassazione andrebbe «rimessa alla Consulta, alla luce dei principi CEDU, determinare il rilievo, ai fini della applicazione del principio del “ne bis in idem”, della valutazione, da parte del giudice nazionale, della effettiva afflittività della sanzione penale», posto che nella specie era stata applicata la sola pena detentiva, dichiarata interamente condonata, con la conseguenza che l’imputato non aveva subito alcun «effettivo pregiudizio nella sfera personale».

    Occorrerebbe quindi, secondo il giudice a quo, «verificare se la obbligatorietà delle sanzioni amministrative nel sistema degli illeciti di market abuse sia conf[l]iggente col sistema del c.d. divieto del ne bis in idem, allorché venga preliminarmente emessa una sanzione penale e se, eventualmente, quest’ultima, a prescindere dalla sua afflittività e proporzionalità, in relazione al fatto commesso, sia preclusiva alla comminatoria della sanzione amministrativa, o se ne debba solamente tenere conto al fine della successiva comminatoria della sanzione amministrativa», ciò anche alla luce della direttiva n. 2003/6/CE, che impone agli Stati membri di prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive e del sistema previsto dagli artt. 187-duodecies e 187-terdecies del d.lgs. n. 58 del 1998 che impongono di non sospendere i procedimenti amministrativi per abusi di mercato pur in pendenza del procedimento penale per i medesimi fatti, stabilendo, poi, che la esazione della pena pecuniaria eventualmente inflitta in sede penale sia limitata alla parte eccedente quella riscossa dall’autorità amministrativa.

    3.– Nel procedimento di cui al registro ordinanze n. 38 del 2015, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 14 aprile 2015 e si sono costituite la parte privata C., con atto depositato il 14 aprile 2015, e la CONSOB con atto depositato il 13 aprile 2015.

    Nel procedimento di cui al registro ordinanze n. 52 del 2015, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 5 maggio 2015 e si sono costituiti la CONSOB con atto depositato il 5 maggio 2015, R.S. e le società G.srl in liquidazione e M.I. sa con atto depositato, fuori termine, il 16 febbraio 2016.

    4.– In via preliminare deve disporsi la riunione dei giudizi in quanto pongono questioni analoghe per oggetto, termini e parametri.

    Entrambe le ordinanze di rimessione, infatti, pongono questioni relative al rispetto del ne bis in idem come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, in casi di cosiddetto “doppio binario” sanzionatorio, cioè in casi nei quali la legislazione nazionale prevede un doppio livello di tutela, penale e amministrativo. In particolare le due ordinanze riguardano il settore degli abusi di mercato.

    In questo ambito, sino al 2005 le figure dell’abuso di informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato erano sanzionate esclusivamente in sede penale come delitti dagli artt. 184 e 185 del Testo unico della finanza – TUF (d.lgs. n. 58 del 1998).

    Successivamente, con la legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), attuativa della direttiva n. 2003/6/CE (cosiddetta Market Abuse Directive, MAD), ai delitti di cui sopra sono stati affiancati due paralleli illeciti amministrativi previsti, rispettivamente, dagli artt. 187-bis (insider trading) e 187-ter (manipolazione di mercato) del novellato TUF. Gli illeciti amministrativi sono descritti in modo sovrapponibile ai corrispondenti delitti, ovvero con una formulazione tale da ricomprendere, di fatto, anche l’omologa fattispecie penale.

    La sovrapposizione dell’ambito applicativo di ciascun delitto con il corrispondente illecito amministrativo è contemplata dallo stesso legislatore, come risulta dalla clausola di apertura degli artt. 187-bis e 187-ter «[s]alve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato», che, in tal modo, stabilisce, da un punto di vista sostanziale, il cumulo dei due tipi di sanzioni. Proprio tali clausole sono oggetto di censura nelle due ordinanze di rimessione.

    Una tale disciplina è stata stigmatizzata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in quanto contrastante con il principio del ne bis in idem, di cui all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, che vieta di perseguire o giudicare una persona per un secondo illecito nella misura in cui alla base di quest’ultimo vi siano i medesimi fatti.

    In particolare, due aspetti della giurisprudenza della Corte EDU determinano una diversa interpretazione del principio in questione, rispetto a come esso è applicato nell’ordinamento interno.

    Il primo riguarda la valutazione della “identità del fatto” – l’«idem» –. La Corte europea ritiene che tale valutazione sia da effettuarsi in concreto e non in relazione agli elementi costitutivi dei due illeciti. In particolare, la giurisprudenza europea ravvisa l’identità del fatto quando, da un insieme di circostanze fattuali, due giudizi riguardino lo stesso accusato e in relazione a situazioni inestricabilmente collegate nel tempo e nello spazio.

    Il secondo aspetto riguarda la nozione di sanzione penale, da definirsi non in base alla mera qualificazione giuridica da parte della normativa nazionale, ma in base ai cosiddetti “criteri Engel” (così denominati a partire dalla sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 8 giugno 1976, Engel e altri contro Paesi Bassi e costantemente ripresi dalle successive sentenze in argomento). Si tratta di tre criteri individuati dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Strasburgo, da esaminare congiuntamente per stabilire se vi sia o meno una imputazione penale: il primo è dato dalla qualificazione giuridica operata dalla legislazione nazionale; il secondo è rappresentato dalla natura della misura (che, ad esempio non deve consistere in mere forme di compensazione pecuniaria per un danno subito, ma deve essere finalizzata alla punizione del fatto per conseguire effetti deterrenti); il terzo è costituito dalla gravità delle conseguenze in cui l’accusato rischia di incorrere. Alla luce di tali criteri, sanzioni qualificate come non aventi natura penale dal diritto nazionale, possono invece essere considerate tali ai fini della applicazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle relative garanzie.

    In questo panorama giurisprudenziale si inserisce la sentenza della Corte EDU 4 marzo 2014, Grande Stevens contro Italia, divenuta definitiva il 7 luglio 2014, a cui fanno riferimento entrambe le ordinanze di rimessione in esame.

    La suddetta pronuncia censura specificamente l’ordinamento italiano per aver previsto un sistema di “doppio binario” sanzionatorio nel settore degli abusi di mercato. La decisione della Corte europea attribuisce natura sostanzialmente penale alle sanzioni amministrative stabilite per l’illecito di manipolazione del mercato ex art. 187-ter del TUF, in considerazione della gravità desumibile dall’importo elevato delle sanzioni pecuniarie inflitte e dalle conseguenze delle sanzioni interdittive. La medesima pronuncia sottolinea poi la mancanza di un meccanismo che comporti l’interruzione del secondo procedimento nel momento in cui il primo sia concluso con pronuncia definitiva. Infine, essa evidenzia l’identità dei fatti, dato che i due procedimenti, dinanzi alla CONSOB e davanti al giudice penale, riguardano un’unica e stessa condotta, da parte delle stesse persone, nella stessa data. Da tali considerazioni, la Corte europea desume la violazione dell’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU.

    In entrambi i casi, la Corte rimettente sottolinea che il vulnus al principio del ne bis in idem, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Grande Stevens, avrebbe una valenza sistemica e potenzialmente riguarderebbe non solo gli abusi di mercato, ma tutti gli ambiti in cui l’ordinamento italiano ha istituito un sistema di doppio binario sanzionatorio, in cui il rapporto tra illecito amministrativo e penale non venga risolto nel senso di un concorso apparente di norme.

    5.– In via preliminare deve confermarsi l’inammissibilità della costituzione di R.S. e delle società G.srl, in liquidazione, e M.I. sa, poiché intervenuta oltre il termine previsto dall’art. 4 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale: infatti, l’ordinanza di rimessione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 15 aprile 2015 e le parti di cui sopra si sono costituite ben oltre venti giorni dopo, il 16 febbraio 2016.

    Secondo il costante orientamento di questa Corte, il termine per la costituzione e l’intervento nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale deve essere ritenuto perentorio (tra le molte, sentenze n. 220 e n. 128 del 2014, n. 303 del 2010) e il suo mancato rispetto determina, per ciò, l’inammissibilità della costituzione.

    Viceversa deve confermarsi l’ammissibilità dell’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e delle altre parti private.

    Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 10 del 2015, n. 162 del 2014, n. 237 del 2013, n. 272 del 2012, n. 304, n. 293, n. 118 del 2011, n. 138 del 2010 e n. 263 del 2009; ordinanze n. 240 del 2014, n. 156 del 2013 e n. 150 del 2012), ai sensi degli artt. 3 e 4 delle citate norme integrative sono ammessi a costituirsi e intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri (e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale), nonché le sole parti del giudizio principale: nel caso di specie, tutte le parti private costituite sono anche parti nei giudizi a quibus e, dunque, non ci sono ragioni per dubitare della ammissibilità del loro intervento.

    6.– Tutte le questioni di legittimità costituzionale oggetto del presente giudizio sono inammissibili.

    6.1.– La questione sollevata in via principale dalla quinta sezione penale della Corte di cassazione è inammissibile in quanto non rilevante nel giudizio a quo.

    Essa concerne una disposizione, l’art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998, che ha già ricevuto definitiva applicazione dall’autorità amministrativa nel relativo procedimento, mentre la Corte rimettente è piuttosto chiamata a giudicare in riferimento al reato di cui all’art. 184, comma 1, lettera b), del medesimo d.lgs. n. 58 del 1998.

    L’eventuale accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 187-bis del citato decreto non solo non consentirebbe di evitare la lamentata violazione del ne bis in idem, ma semmai contribuirebbe al suo verificarsi, dato che l’autorità giudiziaria procedente dovrebbe comunque proseguire il giudizio penale ai sensi del precedente art. 184, benché l’imputato sia già stato assoggettato, per gli stessi fatti, a un giudizio amministrativo divenuto definitivo e benché, in considerazione della gravità delle sanzioni amministrative applicate, a tale giudizio debba essere attribuita natura “sostanzialmente” penale, secondo l’interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo.

    Tale abnorme effetto tradirebbe l’esigenza che non si produca nel processo principale la violazione della Costituzione, cui è sotteso il carattere pregiudiziale della questione di costituzionalità, e con esso il requisito della rilevanza. Difatti, il divieto di bis in idem prescritto dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU verrebbe irrimediabilmente infranto, anziché osservato, arrestando, come si dovrebbe, il corso del secondo giudizio.

    Né sono utili in senso contrario gli argomenti sviluppati dal rimettente per sostenere che, comunque, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998 produrrebbe effetti favorevoli all’imputato, posto che, in forza dell’art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), andrebbe revocata la sanzione amministrativa pecuniaria determinata in base alla norma dichiarata incostituzionale e divenuta perciò priva di base legale.

    Questa Corte non ha motivo, a tale proposito, di saggiare la plausibilità dell’argomentazione del rimettente sull’applicabilità dell’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 al caso in cui sia stato dichiarato incostituzionale non un reato ma un illecito amministrativo che assume veste “penale” ai soli fini del rispetto delle garanzie della CEDU. È infatti preliminare osservare che, in ogni caso, si tratta di profili attinenti alle vicende della sanzione amministrativa, privi di rilevanza per il giudice rimettente, e quindi estranee al presente giudizio. Ma, soprattutto, torna a manifestarsi con forza il rilievo che essi non scongiurerebbero in alcun modo la violazione del ne bis in idem, pienamente integrata dal proseguimento, auspicato dal giudice a quo, del giudizio penale, quali che siano poi gli effetti di quest’ultimo sulla fase di esecuzione delle sanzioni penali e amministrative.

    Va aggiunto che la questione posta in via principale dalla Corte di cassazione, se da un lato non vale a prevenire il vulnus all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU nel processo principale, dall’altro lato, sul piano sistematico, eccede lo scopo al quale dovrebbe essere invece ricondotta sulla base della norma interposta appena richiamata.

    È infatti pacifico, in base alla consolidata giurisprudenza europea, che il divieto di bis in idem ha carattere processuale, e non sostanziale. Esso, in altre parole, permette agli Stati aderenti di punire il medesimo fatto a più titoli, e con diverse sanzioni, ma richiede che ciò avvenga in un unico procedimento o attraverso procedimenti fra loro coordinati, nel rispetto della condizione che non si proceda per uno di essi quando è divenuta definitiva la pronuncia relativa all’altro.

    Non può negarsi che un siffatto divieto possa di fatto risolversi in una frustrazione del sistema del doppio binario, nel quale alla diversa natura, penale o amministrativa, della sanzione si collegano normalmente procedimenti anch’essi di natura diversa, ma è chiaro che spetta anzitutto al legislatore stabilire quali soluzioni debbano adottarsi per porre rimedio alle frizioni che tale sistema genera tra l’ordinamento nazionale e la CEDU. È significativo il fatto che in tale prospettiva si muove il recente art. 11, comma 1, lettera m), della legge delega 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea. Legge di delegazione europea 2014), per l’attuazione alla direttiva n. 2014/57/UE, che impone agli Stati membri di adottare sanzioni penali per i casi più gravi di abuso di mercato, commessi con dolo e permette loro di aggiungere una sanzione amministrativa nella linea dell’art. 30 del regolamento 16 aprile 2014, n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE.

    6.2.– La questione sollevata in via subordinata, avente ad oggetto l’art. 649 cod. proc. pen., è a sua volta inammissibile.

    Il giudice a quo investe l’art. 649 cod. proc. pen. pur nella convinzione che tale via conduca a una soluzione di incerta compatibilità con la stessa Costituzione, ma che nondimeno appare idonea ad impedire la lesione di un diritto della persona. La questione prospettata, infatti, richiede alla Corte un intervento additivo, che dichiari l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 cod. proc. pen. «nella parte in cui non prevede l’applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio al caso in cui l’imputato sia stato giudicato, con provvedimento irrevocabile, per il medesimo fatto, nell’ambito di un procedimento amministrativo per l’applicazione di una sanzione alla quale debba riconoscersi natura penale ai sensi della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali e dei relativi Protocolli».

    La stessa Corte rimettente, tuttavia, evidenzia che l’accoglimento di una tale questione determinerebbe un’incertezza quanto al tipo di risposta sanzionatoria – amministrativa o penale – che l’ordinamento ricollega al verificarsi di determinati comportamenti, in base alla circostanza aleatoria del procedimento definito più celermente. Infatti, l’intervento additivo richiesto non determinerebbe un ordine di priorità, né altra forma di coordinamento, tra i due procedimenti – penale e amministrativo – cosicché la preclusione del secondo procedimento scatterebbe in base al provvedimento divenuto per primo irrevocabile, ponendo così rimedio – come osserva la Corte rimettente – ai singoli casi concreti, ma non in generale alla violazione strutturale da parte dell’ordinamento italiano del divieto di bis in idem, come censurata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, nel caso Grande Stevens.

    La stessa Corte rimettente sottolinea, poi, che l’incertezza e la casualità delle sanzioni applicabili potrebbero a loro volta dar luogo alla violazione di altri principi costituzionali: anzitutto, perché si determinerebbe una violazione dei principi di determinatezza e di legalità della sanzione penale, prescritti dall’art. 25 Cost.; in secondo luogo perché potrebbe risultare vulnerato il principio di ragionevolezza e di parità di trattamento, di cui all’art. 3 Cost.; infine, perché potrebbero essere pregiudicati i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni, imposti dal diritto dell’Unione europea, come esplicitato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza, 23 febbraio 2013, in causa C-617/10 Aklagaren contro Akerberg Fransson), in violazione, quindi, degli artt. 11 e 117 Cost.

    Nel ragionamento del giudice rimettente, però, tali “incongruenze” dovrebbero soccombere di fronte al prioritario rilievo da conferire alla tutela del diritto personale a non essere giudicato due volte per lo stesso fatto. Il sacrificio dei principi costituzionali or ora ricordati è perciò legato strettamente, nell’iter logico del giudice a quo, all’infondatezza della questione principale, che la Corte di cassazione ha individuato quale via privilegiata per risolvere il dubbio di costituzionalità.

    Sotto questo aspetto si coglie il carattere perplesso della motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione subordinata, che ne segna l’inammissibilità. È, infatti, lo stesso rimettente a postulare, a torto o a ragione, che l’adeguamento dell’ordinamento nazionale all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU dovrebbe avvenire prioritariamente attraverso una strada che egli non può percorrere per difetto di rilevanza, cosicché la questione subordinata diviene per definizione una incongrua soluzione di ripiego.

    6.3.– Parimenti inammissibile è la questione sollevata dalla sezione tributaria della Corte di cassazione, in ordine all’art. 187-ter, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998, in quanto formulata in maniera dubitativa e perplessa.

    Il giudice a quo, infatti, dopo aver affermato che con la sentenza Grande Stevens e altri contro Italia, «appare chiaro l’orientamento dei giudici di Strasburgo di rimproverare agli organi giurisdizionali la mancata disapplicazione [sic] di un principio (ne bis in idem) che il legislatore nazionale ha introdotto in materia penale ma non nei rapporti tra sanzione amministrativa di natura penale e sanzione penale» e che il principio affermato dalla Corte europea sarebbe «bidirezionale» – nel senso che esso troverebbe applicazione sia nel caso di sanzione amministrativa precedente quella penale, sia nel caso inverso, come quello occorso nella specie, nel quale il giudizio penale si è esaurito prima di quello amministrativo ancora sub iudice – la sezione tributaria della Corte di cassazione ritiene di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 187-ter, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998, in quanto «non appare conforme ai principi sovranazionali sanciti dalla CEDU la previsione del doppio binario e, quindi, della cumulabilità tra sanzione penale e amministrativa, applicata in processi diversi».

    L’ordinanza prosegue osservando che occorrerebbe, «verificare se la obbligatorietà delle sanzioni amministrative nel sistema degli illeciti di market abuse sia configgente col sistema del c.d. divieto del ne bis in idem, allorché venga preliminarmente emessa una sanzione penale e se, eventualmente, quest’ultima, a prescindere dalla sua afflittività e proporzionalità, in relazione al fatto commesso, sia preclusiva alla comminatoria della sanzione amministrativa, o se ne debba solamente tenere conto al fine della successiva comminatoria della sanzione amministrativa», ciò anche alla luce della direttiva europea n. 2003/6/CE che impone agli Stati membri di prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive e del sistema previsto dagli artt. 187-duodecies e 187-terdecies del d.lgs. n. 58 del 1998 che impongono di non sospendere i procedimenti amministrativi per abusi di mercato pur in pendenza del procedimento penale per i medesimi fatti, stabilendo, poi, che la esazione della pena pecuniaria eventualmente inflitta in sede penale sia limitata alla parte eccedente quella riscossa dall’autorità amministrativa.

    In tal modo, la Corte rimettente non scioglie i dubbi che essa stessa formula quanto alla compatibilità tra la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e i principi del diritto dell’Unione europea – sia in ordine alla eventuale non applicazione della normativa interna, sia sul possibile contrasto tra l’interpretazione del principio del ne bis in idem prescelta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e quella adottata nell’ordinamento dell’Unione europea, anche in considerazione dei principi delle direttive europee che impongono di verificare l’effettività, l’adeguatezza e la dissuasività delle sanzioni residue – dubbi che dovevano invece essere superati e risolti per ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata.

    Tali perplessità e la formulazione dubitativa della motivazione si riflettono, poi, sull’oscurità e incertezza del petitum, giacché il rimettente finisce per non chiarire adeguatamente la portata dell’intervento richiesto a questa Corte, ciò che costituisce ulteriore ragione di inammissibilità della questione sollevata.


    Per Questi Motivi

    LA CORTE COSTITUZIONALE

    riuniti i giudizi,

    1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 187-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) e dell’art. 649 del codice di procedura penale, sollevate, per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98, dalla quinta sezione penale della Corte di cassazione, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

    2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 187-ter, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998, sollevata, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, dalla sezione tributaria della Corte di cassazione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 marzo 2016.

    F.to:

    Paolo GROSSI, Presidente

    Giorgio LATTANZI e Marta CARTABIA, Redattori

    Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2016.

    Il Cancelliere

    F.to: Roberto MILANA

    Ultimo aggiornamento Giovedì 19 Maggio 2016 10:56
     

    Compenso forfettario d'impiego per le Forze armate

    E-mail Stampa PDF
    N. 1301/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 961 Reg. Ric.
    ANNO 2009
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 961 del 2009, proposto da:
    M. A., rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Frattagli, con domicilio eletto presso A. G. in Catania, via ...omissis...; G. C. + 22, rappresentati e difesi dall'avv. Danilo Frattagli, con domicilio eletto presso A. G. in Catania, via ...omissis...;
    contro
    Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro p.t., Comando Generale della Guardia di Finanza, Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia, in persona dei rispettivi Comandanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Catania, domiciliataria per legge in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
    per l'annullamento
    - del provvedimento 95/62 do prot. emesso in data 28 gennaio 2009 dalla Guardia di Finanza, Centro Navale di Formia notificata a mezzo posta in data 5 febbraio 2009, con il quale la predetta amministrazione rigettava l'istanza avanzata dai ricorrenti tendente ad ottenere il pagamento del compenso forfettario di impiego per i servizi indicati e svolti a Lampedusa, confermando che di conseguenza nessun procedimento amministrativo concernente la liquidazione del predetto compenso era attualmente in essere;
    - della Circolare n. 279000 emessa in data 26 agosto 2004 dal Comando Generale della Guardia di Finanza - Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali;
    - della nota del Comando Logistico Aeronavale della Guardia di Finanza n. 80/62- senza data;
    - nonchè di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o conseguenziali;
    nonchè per l'accertamento del diritto
    dei ricorrenti al pagamento del compenso forfettario di impiego per i servizi espletati;
    e per la conseguente condanna
    delle amministrazioni intimate al pagamento in favore dei ricorrenti della somma dovuta ed accertata in giudizio, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del diritto e sino al soddisfo.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Comando Generale della Guardia di Finanza e di Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2011 il dott. Giovanni Milana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    Gli odierni ricorrenti, come sopra indicati, dipendenti, al tempo dei servizi per cui è causa, della Guardia di Finanza di Siracusa, Messina e Pozzallo, svolgevano vari servizi di attività di contrasto all'immigrazione clandestina via mare in Lampedusa.
    Sul postulato che i servizi in questione rientrassero tra quelli ricompresi dall'art. 3 della L. 2001 n. 86, comma 1, gli odierni ricorrenti con istanza ex lege 241/90, in data 18.12.2008, chiedevano alle amministrazioni resistenti la corresponsione del compenso forfetario d'impiego che sarebbe loro spettante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con esclusione del cumulo con altra indennità eventualmente percepita e con essa incompatibile.
    L‘Amministrazione con la nota n. 94/62 di prot.llo in data 28.1.2009 faceva presente che per i servizi per cui è ricorso nessun procedimento amministrativo concernente la liquidazione del compenso forfetario d'impiego era attualmente in corso.
    In particolare l'Amministrazione evidenziava:
    a) da un lato, che i militari istanti effettivamente avevano svolto i servizi indicati nell'istanza ex lege 241/90 (e che tali servizi rientravano, per la loro tipologia, nell'ambito di applicazione dell'art. 3 legge n. 86/2001), e, dall'altro, che gli stessi non avevano ricevuto il pagamento dell'indennità forfettaria di impiego se non in misura percentuale;
    b) che tale determinazione (di provvedere ad un pagamento solo parziale) era stata adottata in virtù del fatto che i fondi stanziati nel Bilancio dello Stato si fossero esauriti anzitempo e che, pertanto, si era adottata la risoluzione di colmare il pagamento con l'indennità per lavoro straordinario o con l'istituto del riposo compensativo.-
    Nella nota oggetto di impugnazione l'Amministrazione forniva, peraltro, delle tabelle riepilogative nelle quali emergeva il numero di servizi effettuati da ciascun militare e la quantità di retribuzione ricevuta; analoga precisione non si registrava invece in altra nota (allegata al ricorso dei ricorrenti al doc. n. 1 bis), nella quale il TLA di Palermo assumeva che i militari avrebbero già beneficiato di altri emolumenti.
    I ricorrenti deducono due motivi di gravame:
    I - Violazione e mancata applicazione dell'art. 3 della legge 29 marzo 2001 n. 86; violazione del criterio gerarchico tra fonte superiore e fonte inferiore.
    II - Violazione dell'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso (art. 2 l. 241/90); eccesso di potere per difetto e/o insufficiente motivazione dei provvedimenti impugnati; irragionevolezza
    L'Amministrazione, ha controdedotto alle censure formulate in ricorso rilevando:
    a) il compenso forfettario di impiego sarebbe stato garantito sino alla concorrenza dell'importo corrispondente alle somme assentite annualmente per detto compenso;
    b) la parziale remunerazione del compenso in parola sarebbe giustificata dalla insufficiente copertura di fondi e che, al fine di evitare una disparità di trattamento tra il personale si è effettuata una ripartizione delle somme disponibili secondo il criterio della suddivisione delle risorse in dodici mesi;
    c) al personale al quale non è stato possibile corrispondere l'intero emolumento maturato sarebbe stata riconosciuta, comunque, la possibilità di recuperare le giornate non retribuite mediante il pagamento dello straordinario e/o del riposo compensativo. Ciò in base ad una prassi consolidata e legittimata da una circolare ( n. 279000 del 26/8/2004 recante come titolo"compenso forfettario di impiego").
    Con memoria depositata in data 28/2/2011 i ricorrenti hanno contro dedotto alla memoria dell'Amministrazione rilevando:
    - la circolare 279000, peraltro oggetto del ricorso in epigrafe, sarebbe illegittima in quanto essa rappresenterebbe una fonte normativa secondaria contrastante con il dettato legislativo;
    - le due fattispecie del riposo compensativo e del pagamento delle ore di lavoro straordinario sarebbero non omologabili, in base ad una corretta interpretazione delle norme di settore, con il compenso forfettario, sicchè sarebbe impossibile sostituire il compenso forfettario con lo straordinario, anche avuto riguardo al fatto che sia lo straordinario che il riposo compensativo avrebbero come presupposto normativo indefettibile l'istituto dell'autorizzazione preventiva che non potrebbe essere sostituita da un autorizzazione tacita;
    - infine nella fattispecie, agli odierni ricorrenti non sarebbe stato pagato neppure il compenso per lavoro straordinario;
    - la mancanza di fondi in bilancio non potrebbe costituire una causa legittima per non pagare il compenso forfettario;
    - il criterio del "dodicesimo" applicato nell'anno 2008 per corrispondere agli interessati il compenso forfettario sarebbe irrazionale e palesemente iniquo.
    Alla pubblica udienza del 6/4/2011 il ricorso è passato in decisione.
    DIRITTO
    Col ricorso in esame i ricorrenti pongono all'attenzione del Collegio la questione del loro diritto o meno alla corresponsione dell'indennità forfettaria ex art. 3, comma 5, L. 86/2001 in caso di incapienza dei fondi a tal fine destinati.
    Sul punto, è da premettere che la norma citata prevede testualmente che: "Al personale di cui ai commi 1 e 2 è attribuita, per i giorni di effettivo impiego, una indennità sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo da definire attraverso le procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, NELL'AMBITO DELLE RISORSE AD ESSA ASSEGNATE ed in particolare nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 7, comma 10, quarto e quinto periodo, del medesimo decreto legislativo".
    Dal che ben si vede che il compenso in argomento, per un verso è, sì, effettivamente definitivo come "sostitutivo" di quello ordinariamente previsto per la retribuzione dello straordinario e per altro verso è espressamente limitato "nell'ambito delle risorse assegnate".
    Ne discende che nessuno dei predetti profili può prevalere sull'altro: sicché, così come sussiste il pieno diritto del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad avere corrisposto il compenso forfettario in parola (in luogo del normale "straordinario"), parimenti sussiste l'obbligo della PA di mantenere le relative erogazioni entro la capienza della disponibilità finanziaria prestabilita. E non solo per il rispetto testuale della norma prima riportata ma anche per evidenti ragioni di buona amministrazione e di regolarità contabile ex art. 97 Cost..
    Con la conseguenza che, ove la detta disponibilità finanziaria - come nella specie - non sussista (circostanza che è pacifica in causa), la PA sarà tenuta a compensare il lavoro straordinario (che pure è stato svolto) con gli ordinari istituti retributivi (o anche col riposo compensativo), come correttamente dedotto dall'Avvocatura dello Stato (ed in tal senso si è già espressa questa Sezione con sentenza n. 2944/2010).
    Non ignora il Collegio che, secondo un diverso ed autorevole indirizzo giurisprudenziale (cfr. sentenza del CGA n. 1510/2010) i destinatari della previsione relativa alla capienza dei fondi "... non sono i soggetti chiamati all'espletamento del servizio, ma i Comandi e gli organismi dai quali quelli dipendono e che sono, per l'effetto, abilitati a disporre le attività operative tenendo presenti il limite delle risorse assegnate"; con la conseguenza che ".... ove tale limite sia superato per imprescindibili esigenze operative, ciò non può evidentemente incidere negativamente sui militari operanti, ai quali si richiederebbe in definitiva l'adempimento di un servizio straordinario di tale importanza senza ipotizzare alcuna effettiva controprestazione".
    Ma tale argomentazione, astrattamente condivisibile, non può applicarsi nella fattispecie all'esame, posto che la P.A. ha espressamente riconosciuto (o dichiara in atti di volere espressamente riconoscere) agli interessati gli ordinari benefici ("latu sensu", retributivi), quali il pagamento dello straordinario svolto, ovvero la concessione di adeguati riposi compensativi.
    In sostanza, è da escludersi che nel caso in esame si configuri quel "vulnus" - sul sinallagma contrattuale - giustamente censurato dal giudice d'appello nella decisione prima citata; e comunque la lettera e la "ratio" della norma (art. 3, comma 5 cit.) appaiono pienamente rispettati dall'Amministrazione, senza che possa configurarsi la contestuale violazione di altri principi giuridici e\o costituzionali (sulla giusta retribuzione dei lavoratori in argomento).
    Quanto poi al censurato criterio del "dodicesimo" applicato nell'anno 2008 per la corresponsione agli interessati del compenso forfettario, trattasi di censura inammissibile per genericità, limitandosi, i ricorrenti, a dedurne la irrazionalità e la palese iniquità; mentre sembra doversi arguire che il trattamento in dodicesimi è stato correlato dalla PA alla ragione - oggettiva - di modulare l'erogazione sulla disponibilità dei fondi ragguagliata all'esercizio finanziario annuale.
    Per le dette ragioni, assorbito quant'altro, il ricorso deve essere respinto.
    Sussistono giuste ragioni, in relazione alla natura della controversia ed ai contrasti giurisprudenziali in materia, per disporre la compensazione delle spese.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Calogero Ferlisi
    L'ESTENSORE
    Giovanni Milana
    IL CONSIGLIERE
    Gabriella Guzzardi
     
    Depositata in Segreteria il 26 maggio 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Irregolarità essenziali e autovincolo della Stazione appaltante

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    N. 01336/2016 REG.PROV.COLL.

    N. 00788/2016 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

    (Sezione Seconda)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 788 del 2016, proposto da M.I.S. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giuliano Berruti, Marco Antonio Monaco, con domicilio eletto presso Francesco Paolo Rubbio in Palermo, Via Marchese di Villabianca 54;

    contro

    l’Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81, è domiciliato ex lege;

    per l'annullamento:

    - del decreto del Dirigente generale dell’Assessorato intimato, prot. n. 356 del 12/2/16, recante irrogazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, s.m.i.;

    - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

    e per la condanna- dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno;

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato intimato, con i relativi allegati;

    Visti i documenti e le memorie depositati in giudizio dalle parti in vista della trattazione dell’istanza cautelare;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2016, il Pres. F.F., dott.ssa Federica Cabrini;

    Visti gli artt. 55, 60, 74, 119 e 120 c.p.a.;

    Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto che il ricorso possa essere deciso immediatamente nel merito con sentenza in forma semplificata, del che se ne è dato avviso alla parti presenti nel corso della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare;

    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

     

    FATTO e DIRITTO

    Rilevato che con l’unico motivo di ricorso (violazione dell’art. 38, c. 2 bis, d.lgs. n. 163/2006 – violazione della lex specialis di gara – errore nei presupposti di diritto e di fatto – difetto di istruttoria e di motivazione – contraddittorietà e violazione dei principi in materia di autotutela dell’affidamento) l’impresa ricorrente lamenta l’illegittima irrogazione della sanzione prevista dalla norma citata, motivata in ragione del fatto che “non è stata resa da parte della sig.ra A. M.G., in qualità di consigliere di amministrazione della M. s.r.l., la dichiarazione di cui all’art. 38, c. 1, lett. b), c) ed m-ter) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii”;

    Rilevato che la soc. ricorrente assume che:

    - si tratti di irregolarità non essenziale, ovvero di dichiarazione non indispensabile tenuto conto del fatto che il punto III.2.1 del bando non impone di attestare specificamente l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 38, c. 1, lett. b), c) ed m-ter), d.lgs. n. 163/2006, ma solo (genericamente) l’assenza delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38, c. 1, del d.lgs. n. 163/2006, s.m.i.;

    - non può essere applicata alcuna sanzione nel caso di specie, non avendo la ricorrente aderito al soccorso istruttorio;

    - la sanzione non può comunque essere irrogata in un momento successivo alla materiale conclusione delle operazioni di gara, il che è avvenuto nel caso di specie;

    Visto il disposto di cui all’art. 38, c. 2 bis, d.lgs. n. 163/2006, a norma del quale: “La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.”;

    Ritenuta la sussistenza della giurisdizione (esclusiva) del giudice amministrativo e ciò ai sensi dell’art. 133, c. 1, lett. e), n. 1, d.lgs. n. 104/2010, trattandosi di controversia in materia di “sanzioni alternative”, come tale dovendosi intendere anche quelle introdotte dalla norma in esame, sia pur entrata in vigore dopo l’entrata in vigore del c.p.a.;

    Ritenuto che in base alla ratio e alla lettera della norma citata: “l'essenzialità dell'irregolarità determina in sé per sé l'obbligo del concorrente di pagare la sanzione pecuniaria prevista dal bando, a prescindere dalla circostanza che questi aderisca o meno all'invito, che la stazione appaltante deve necessariamente fargli, di sanare detta irregolarità. Solamente quando l'irregolarità non è essenziale, il concorrente non è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria e la stazione appaltante al soccorso istruttorio” (v. T.a.r. L’Aquila 25/11/2015, n. 784);

    Ritenuto che, in sostanza: “la sanzione di cui agli artt. 38, c. 2 bis, e 46, c. 1 ter, del d.lgs. n. 163 del 2006, può essere applicata non solo quando il concorrente che sia incorso in un'irregolarità essenziale decida di avvalersi del soccorso istruttorio, integrando o regolarizzando la dichiarazione resa, ma anche nell'ipotesi in cui questi, non avvalendosi del soccorso istruttorio, venga escluso dalla procedura di gara, poiché la sanzione pecuniaria … colpisce l'irregolarità essenziale della documentazione in sé e per sé.” (v. T.a.r. Parma, 29 febbraio 2016, n. 66);

    Ritenuto altresì che la norma citata non pone alcun limite temporale per l’esercizio del potere sanzionatorio da parte della stazione appaltante, di talché deve ritenersi applicabile il generale principio di cui all’art. 28 l. n. 689/1981, che fissa il termine di prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione;

    Ritenuto, d’altra parte, che la dichiarazione sostitutiva oggetto del presente ricorso non possa dirsi incompleta in quanto, nello specifico, è conforme alla lex specialis della procedura (punto III.2.1 del bando) che non imponeva di indicare in modo dettagliato le singole previsioni di cui all’art. 38, c. 1, d.lgs. n. 163/2006, ma richiedeva solo a ciascun concorrente di rendere la dichiarazione di non trovarsi “nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.”;

    Ritenuto pertanto che è la stessa s.a. ad essersi autovincolata ad accettare una dichiarazione resa in termini omnicomprensivi (arg. ex Cons. Stato. Ad. Plen. n. 16/2014), ferma restando, ovviamente, la necessaria verifica da parte della stazione appaltante della verità o meno della dichiarazione resa, con ogni conseguenza, anche in ambito penale in caso di falsità della stessa;

    Ritenuto, ad abundantiam, che, se da un lato, ben avrebbe potuto la s.a. adottare un bando che imponesse una analitica indicazione delle cause di esclusione (con ogni conseguenza anche in termini di applicazione della sanzione alternativa di cui all’art. 38, c. 2 bis, d.lgs. n. 163/2006), il che non è avvenuto, dall’altro lato, appare oltremodo contraddittorio (e in violazione dei principi generali che impongono alla p.a. di comportarsi secondo buona fede) il comportamento della stessa s.a. la quale, con la nota prot. n. 31810 del 5/5/2015, aveva espressamente comunicato alla soc. ricorrente che la mancata produzione della dichiarazione di cui trattasi “si configura quale completamento e/o integrazione di dichiarazioni rese senza applicazione di sanzione”, così evidentemente inducendo in errore l’impresa ricorrente sulla questione della sanzionabilità o meno della propria condotta;

    Ritenuto in conclusione che, seppure nei ristretti limiti sopra specificati, il ricorso vada accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato; va invece rigettata la domanda di risarcimento del danno non solo in ragione della satisfattività del provvedimento di annullamento, ma anche in quanto si tratta di domanda del tutto sprovvista di prova;

    Ritenuto, quanto alle spese del giudizio, che esse possano eccezionalmente compensarsi tra le parti attesa la parziale novità delle questioni trattate, fermo restando l’obbligo per l’Amministrazione regionale intimata di rimborsare alla soc. ricorrente l’intero importo del contributo unificato, che si rettifica in € 2000,00 (Euro duemila virgola zero centesimi), trattandosi di controversia ex art. 119, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 163/2006 (v. art. 13, c. 6 bis, lett. d), d.p.r. n. 115/2002). Detto importo dovrà essere rimborsato solo dopo che la soc. ricorrente avrà fornito la prova all’Assessorato e alla Segreteria del T.a.r. di aver provveduto all’integrazione come sopra determinata.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

    Compensa tra le parti le spese del giudizio, salvo l’obbligo in capo all’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, in persona dell’Assessore pro tempore, di provvedere alla rifusione dell’importo del contributo unificato versato dalla soc. ricorrente (per come rettificato dal T.a.r. e successivamente integrato dall’interessata).

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

    Federica Cabrini, Presidente FF, Estensore

    Anna Pignataro, Primo Referendario

    Sebastiano Zafarana, Primo Referendario

    IL PRESIDENTE, ESTENSORE

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA

    Il 31/05/2016

    IL SEGRETARIO

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

    Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Giugno 2016 10:36
     

    Proroga termini per il federalismo fiscale

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    LEGGE 8 giugno 2011, n. 85

    Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge  5
    maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale. (11G0126) 
    in GURI del 17 giugno 2011, n. 137
    

     
     
      La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
    approvato; 
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
     
                                  Promulga 
     
    la seguente legge: 
     
                                   Art. 1 
     
      1. Alla legge 5 maggio 2009, n.  42,  e  successive  modificazioni,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «ventiquattro  mesi»  sono
    sostituite dalle seguenti: «trenta mesi»; 
        b) all'articolo 2, comma 3, le  parole:  «sessanta  giorni»  sono
    sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»; 
        c) all'articolo 2, comma 7, le parole: «due anni» sono sostituite
    dalle seguenti: «tre anni»; 
        d) all'articolo 3, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
          «6. Qualora il termine per l'espressione del parere  scada  nei
    trenta giorni che precedono il termine finale per  l'esercizio  della
    delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di centocinquanta
    giorni»; 
        e) all'articolo 16, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
          «1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono riferiti a  tutti
    gli enti territoriali per  i  quali  ricorrano  i  requisiti  di  cui
    all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione»; 
        f) all'articolo 23, comma 6, alinea, le parole: «trentasei  mesi»
    sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»; 
        g) all'articolo 27, comma 1, le parole: «ventiquattro mesi»  sono
    sostituite dalle seguenti: «trenta mesi». 
      2. Le disposizioni di cui al comma 1,  lettere  b)  e  d),  non  si
    applicano nei riguardi  dei  procedimenti  relativi  agli  schemi  di
    decreto legislativo  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
    presente legge, sono gia' stati trasmessi alla  Conferenza  unificata
    ai fini dell'intesa di cui all'articolo 2, comma 3, secondo  periodo,
    della legge 5 maggio 2009, n. 42. 
      3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
    della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato. 
        Data a Roma, addi' 8 giugno 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                    Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                    dei Ministri 
     
                                    Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                    delle finanze 
     
                                    Bossi, Ministro delle riforme per  il
                                    federalismo 
     
                                    Calderoli,    Ministro     per     la
                                    semplificazione normativa 
     
                                    Fitto, Ministro per i rapporti con le
                                    regioni    e    per    la    coesione
                                    territoriale 
     
     
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
    
     
                             LAVORI PREPARATORI 
     
    Camera dei deputati (atto n. 4299): 
        Presentato dal Ministro dell'economia e finanze  (Tremonti),  dal
    Ministro delle riforme per il federalismo (Bossi) e dal Ministro  per
    la semplificazione  normativa  (Calderoli)  e  dal  Ministro  per  le
    regioni e coesione territoriale (Fitto) il 19 aprile 2011. 
        Assegnato  alle  Commissioni  riunite  V  (bilancio,   tesoro   e
    programmazione) e VI (finanze), in sede referente, il 27 aprile  2011
    con pareri delle Commissioni I e questioni regionali. 
        Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede referente, il 3 e  4
    maggio 2011. 
        Esaminato in aula il 17 maggio 2011 ed  approvato  il  18  maggio
    2011. 
    Senato della Repubblica (atto n. 2729): 
        Assegnato alla 1^ Commissione (affari  costituzionali),  in  sede
    referente, il 20 maggio 2011 con pareri delle Commissioni  5^,  6^  e
    Questioni regionali 
        Esaminato dalla 1^ Commissione, in sede referente,  il  24  e  25
    maggio 2011. 
        Esaminato in aula il 24 maggio 2011 ed  approvato  il  1°  giugno
    2011. 
    
            
          
     


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