controlli e gestione della sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura
Lunedì 11 Aprile 2011 09:01
Liliana D'amico
DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2011, n. 35
Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza
delle infrastrutture. (11G0076)
in G.U.R.I. dell'8 aprile 2011, n. 81
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa alla gestione della
sicurezza delle infrastrutture stradali;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato
B;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 dicembre 2010;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 25 gennaio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della
giustizia, dell'interno, per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale e dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
articolo 1, direttiva 2008/96/CE
1. Il presente decreto detta disposizioni per l'istituzione e
l'attuazione di procedure volte alla valutazione di impatto sulla
sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura, ai controlli
della sicurezza stradale, alla gestione della sicurezza della rete
stradale ed alle ispezioni di sicurezza.
2. Il presente decreto si applica alle strade che fanno parte della
rete stradale transeuropea, siano esse in fase di pianificazione, di
progettazione, in costruzione o gia' aperte al traffico. Per tutte le
altre strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, i
contenuti del presente decreto costituiscono norme di principio.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2016 la disciplina contenuta nel
presente decreto si applica anche alle strade appartenenti alla rete
di interesse nazionale, individuata dal decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, non comprese nella
rete stradale transeuropea, siano esse, a quella data, in fase di
pianificazione, di progettazione, in costruzione o gia' aperte al
traffico. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti il termine di decorrenza di cui al presente comma puo'
essere prorogato a data successiva e comunque non oltre il 1° gennaio
2021.
4. Entro e non oltre il 31 dicembre 2020, le regioni e le province
autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto,
dettano la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti
locali, con particolare riferimento alle strade finanziate a totale o
parziale carico dell'Unione europea.
5. La disciplina del presente decreto non si applica alle gallerie
stradali che rientrano nel campo di applicazione del decreto
legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.
Art. 2
Definizioni
articolo 2, direttiva 2008/96/CE
1.Ai fini del presente decreto si intende per:
a) rete stradale transeuropea: la parte ricadente nel territorio
nazionale della rete stradale definita all'allegato I, sezione 2,
della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo
della rete transeuropea dei trasporti, e successive modificazioni.
b) organo competente: il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che, per lo svolgimento delle sue funzioni relativamente
alla rete stradale non gestita direttamente da Anas S.p.a., si avvale
della struttura organizzativa della medesima societa' che svolge le
funzioni di controllo e di vigilanza sulle concessioni autostradali;
c) valutazione di impatto sulla sicurezza stradale (VISS): lo
studio recante l'analisi dell'impatto sul livello di sicurezza della
rete stradale di un progetto di infrastruttura;
d) controllo della sicurezza stradale: il controllo di sicurezza
accurato, indipendente, sistematico e tecnico delle caratteristiche
di un progetto di costruzione di una infrastruttura stradale, nelle
diverse fasi dalla pianificazione alla messa in esercizio, relativo
ai progetti di infrastruttura nonche' ai progetti di adeguamento che
comportano modifiche di tracciato;
e) classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di
incidenti: l'elenco recante la classificazione in base
all'incidentalita' rilevata, dei tratti della rete stradale aperti al
traffico da oltre tre anni, in cui si e' verificato un numero
considerevole di incidenti mortali in proporzione al flusso di
traffico;
f) classificazione della sicurezza della rete: l'elenco recante i
tratti della rete stradale esistente in funzione del loro potenziale
di miglioramento della sicurezza e di risparmio dei costi connessi
agli incidenti;
g) ispezione di sicurezza: la verifica ordinaria periodica delle
caratteristiche connesse alla sicurezza dei tratti della rete
stradale aperta al traffico e dei difetti che richiedono intervento
di manutenzione per ragioni di sicurezza, comprendente anche gli
accertamenti sui possibili effetti derivanti dall'esecuzione di
lavori sulla sicurezza del flusso di traffico;
h) orientamenti: le misure adottate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti che definiscono i criteri e le
modalita' per l'applicazione delle procedure di sicurezza fissate nel
presente decreto;
i) progetto d'infrastruttura: il progetto relativo alla
costruzione di infrastrutture stradali nuove ovvero ad una
sostanziale modifica di infrastrutture stradali esistenti con effetti
sui flussi di traffico.
Art. 3
Valutazione di impatto sulla sicurezza stradale
per i progetti di infrastruttura
articolo 3, direttiva 2008/96/CE
1. Per tutti i progetti di infrastruttura e' effettuata, in fase di
pianificazione o di programmazione e comunque anteriormente
all'approvazione del progetto preliminare, la valutazione di impatto
sulla sicurezza stradale di seguito denominata : VISS, redatta sulla
base dei criteri di cui all'allegato I e del decreto di cui al comma
2.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19
dicembre 2011, stabilisce, con proprio decreto, modalita', contenuti
e documenti costituenti la VISS.
Art. 4
Controlli della sicurezza stradale
articolo 4, direttiva 2008/96/CE
1. Per tutti i livelli di progettazione dei progetti di
infrastruttura, nonche' dei progetti di adeguamento che comportano
modifiche di tracciato sono effettuati i controlli della sicurezza
stradale, sulla base dei criteri di cui all'allegato II.
2. Per i progetti di infrastruttura le risultanze della VISS sono
assunte a base dei controlli della sicurezza stradale.
3. Le risultanze dei controlli della sicurezza stradale
costituiscono parte integrante della documentazione per tutti i
livelli di progettazione e sono da ritenersi elementi necessari ai
fini della approvazione dei progetti da parte degli organi preposti e
della successiva realizzazione dell'opera, fino all'emissione del
certificato di collaudo.
4. La relazione di controllo, predisposta dal controllore,
definisce, per ciascun livello di progettazione, gli aspetti che
possono rivelarsi critici ai fini della sicurezza stradale e le
relative raccomandazioni. Nel caso in cui la progettazione non
dovesse essere adeguata ai fini del superamento degli aspetti critici
rilevati dalla relazione di controllo, l'ente gestore giustifica tale
scelta all'organo competente, il quale, laddove ritenga ammissibili
le giustificazioni addotte, dispone che siano allegate alla relazione
di controllo, altrimenti dispone l'adeguamento della progettazione
alle raccomandazioni. Della relazione di controllo si tiene conto nei
successivi livelli di progettazione e nella fase di realizzazione
dell'opera, fino all'emissione del certificato di collaudo.
5. Entro dodici mesi dalla data di messa in esercizio delle
infrastrutture stradali relative ai progetti di cui al comma 1, sono
effettuati controlli, al fine di valutare la sicurezza stradale alla
luce dell'effettivo comportamento degli utenti, i cui esiti sono
formalizzati in una relazione di controllo. Qualora dalla relazione
emerga l'esigenza di misure correttive ai fini della sicurezza,
l'organo competente si attiva ai fini dell'inserimento di dette
misure nell'elenco di priorita' di cui all'articolo 5, comma 3.
6. Per la rete stradale a pedaggio, qualora, a seguito dei
controlli di cui al comma 1, le modifiche progettuali incidano sui
piani finanziari approvati dal concedente, i maggiori oneri sono da
considerarsi ammissibili tra i costi per la determinazione del
capitale direttamente investito ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia di regolazione economica del settore stradale.
7. I controlli di cui ai commi 1 e 5 sono effettuati da controllori
individuati dall'organo competente tra soggetti in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 9, inseriti in apposito elenco
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
consultabile sul sito informatico istituzionale del Ministero.
L'attivita' di controllo, qualora svolta da personale non
appartenente all'organo competente ovvero alla struttura
organizzativa di cui lo stesso si avvale ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera b), e' affidata nel rispetto delle disposizioni di
cui agli articoli 91 e 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. Al fine di assicurare indipendenza ed imparzialita' di giudizio,
non puo' essere incaricato dell'attivita' di controllo un soggetto
che partecipi o abbia partecipato direttamente o indirettamente alla
redazione della progettazione in qualsiasi suo livello, alla
direzione dei lavori o al collaudo dei progetti di cui al comma 1.
Art. 5
Classificazione e gestione della sicurezza
della rete stradale aperta al traffico
articolo 5, direttiva 2008/96/CE
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e successivamente con cadenza triennale, sulla base
dell'esame del funzionamento della rete stradale aperta al traffico
svolto dall'organo competente nel rispetto dei criteri riportati
nell'allegato III, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con proprio decreto, effettua la classificazione dei tratti ad
elevata concentrazione di incidenti nonche' la classificazione della
sicurezza della rete esistente.
2. Sulla base delle classificazioni di cui al comma 1, l'organo
competente effettua visite in loco mediante personale esperto
inserito nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7, e procede alla
valutazione dei tratti prioritari della rete stradale, tenendo conto
degli elementi di cui all'allegato III, punto 3.
3. Sulla base delle risultanze delle visite in loco, con
riferimento alle potenziali misure correttive individuate
nell'allegato III, punto 3, lettera e), il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti predispone, anche attraverso analisi
costi-benefici, un elenco di priorita' degli interventi correttivi
che risultano necessari, di cui tenere conto ai fini della redazione
ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione
previsti dalla legislazione vigente.
4. Per la rete stradale a pedaggio, gli investimenti per
l'attuazione degli interventi correttivi sono da considerarsi
ammissibili tra i costi per la determinazione del capitale
direttamente investito ai sensi delle vigenti disposizioni in materia
di regolazione economica del settore stradale.
5. Gli enti gestori, per richiamare l'attenzione degli utenti sui
tratti dell'infrastruttura stradale interessati da lavori stradali
che possono mettere a repentaglio la sicurezza degli stessi,
provvedono alla installazione di adeguata segnaletica, conforme alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
6. Gli enti gestori provvedono a fornire agli utenti adeguata
informazione della presenza di tratti stradali ad elevata
concentrazione di incidenti.
Art. 6
Ispezioni di sicurezza
articolo 6, direttiva 2008/96/CE
1. L'organo competente, sulla base di un programma idoneo a
garantire adeguati livelli di sicurezza, da adottare entro il 19
dicembre 2011 e da aggiornare con cadenza biennale, al fine di
individuare le caratteristiche connesse alla sicurezza stradale e
prevenire gli incidenti, effettua ispezioni periodiche sulle strade
aperte al traffico soggette all'applicazione del presente decreto. Le
ispezioni sono svolte da soggetti inseriti nell'elenco di cui
all'articolo 4, comma 7. Si applicano i casi di incompatibilita' di
cui all'articolo 4, comma 7, terzo periodo.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19
dicembre 2011, individua, con proprio decreto, le misure di sicurezza
temporanee da applicarsi ai tratti di rete stradale interessati da
lavori stradali, fissando le modalita' di svolgimento delle ispezioni
volte ad assicurare la corretta applicazione di tale decreto.
Art. 7
Gestione dei dati
articolo 7, direttiva 2008/96/CE
1. Per ciascun incidente mortale verificatosi sulla rete stradale
di cui all'articolo 1, comma 2, l'organo competente riporta in una
apposita relazione di incidente, redatta secondo la reportistica di
cui all'allegato IV, i dati relativi all'incidente stradale, raccolti
e trasmessi, ai sensi dell'articolo 56 della legge 29 luglio 2010, n.
120, dalle forze dell'ordine e dagli enti locali.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19
dicembre 2011 e, successivamente, con cadenza almeno quinquennale,
effettua il calcolo del costo sociale medio di un incidente mortale
nonche' del costo sociale medio di un incidente grave.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19
dicembre 2011, e successivamente con cadenza annuale, sulla base dei
dati acquisiti, effettua il calcolo del costo totale
dell'incidentalita' verificatasi sulla rete stradale di cui al comma
1.
Art. 8
Adozione di orientamenti
articolo 8, direttiva 2008/96/CE
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19
dicembre 2011, adotta, sentita la Conferenza unificata, con proprio
decreto, le linee guida in materia di gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali, idonee ad agevolare l'applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 4 e 6. Il decreto e gli eventuali
successivi decreti di aggiornamento sono notificati alla Commissione
europea entro tre mesi dalla loro adozione.
Art. 9
Formazione dei controllori
articolo 9, direttiva 2008/96/CE
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto
da adottarsi di intesa con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca entro il 19 dicembre 2011, provvede
ad adottare i programmi di formazione per i controllori della
sicurezza stradale, fissando altresi' le modalita' di entrata in
operativita' e di gestione dell'elenco di cui all'articolo 4, comma
7.
2. I corsi di formazione iniziale per controllori, della durata non
inferiore a centottanta ore, sono svolti, sulla base dei programmi di
cui al comma 1, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
ovvero, previa autorizzazione del medesimo Ministero, da universita',
da organismi ed enti di ricerca, da consigli e ordini professionali,
da associazioni operanti nel settore della sicurezza stradale. Il
certificato di idoneita' professionale e' rilasciato, a seguito del
superamento di un esame finale, dal soggetto erogatore del corso.
3. Ai corsi di formazione iniziale hanno accesso i soggetti in
possesso di laurea magistrale, di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in
ingegneria o di laurea specialistica in ingegneria conseguita secondo
gli ordinamenti didattici previgenti al citato decreto ministeriale
n. 270 del 2004, ovvero di diploma di laurea in ingegneria conseguito
secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509. Detti soggetti devono essere iscritti da almeno cinque
anni all'albo dell'ordine degli ingegneri nel settore dell'ingegneria
civile e ambientale.
4. I soggetti che hanno conseguito il certificato di idoneita'
professionale di cui al comma 2 sono tenuti alla frequenza di
appositi corsi di aggiornamento, svolti dai soggetti di cui al comma
2, della durata non inferiore a trenta ore, con cadenza almeno
triennale.
5. I soggetti che hanno conseguito il certificato di idoneita'
professionale di cui al comma 2 sono inseriti nell'elenco di cui
all'articolo 4, comma 7, su istanza dell'interessato.
6. Per la partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento
e' dovuto un contributo corrispondente al mero costo delle attivita',
di pertinenza delle amministrazioni pubbliche, di cui al presente
articolo, interamente destinato alla citata finalita'. Le predette
attivita' di formazione e di aggiornamento sono svolte a valere
esclusivamente sui proventi dei predetti contributi. Con decreto, di
natura non regolamentare, del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, sono definiti i termini e le modalita' di attuazione.
Art. 10
Disposizioni tariffarie
1. Alle attivita' di controllo, classificazione e ispezione,
previste rispettivamente dagli articoli 4, 5 e 6, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provvede mediante tariffe da porre a
carico degli enti gestori, non pubblici, da determinarsi ai sensi
dell'articolo 4, della legge 4 giugno 2010, n. 96.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono individuate le tariffe di cui al
comma 1 e le relative modalita' di versamento.
3. Le tariffe sono aggiornate almeno ogni tre anni.
4. Le tariffe di cui al comma 1 sono da considerarsi ammissibili
tra i costi per la determinazione del capitale direttamente investito
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di regolazione
economica del settore stradale.
Art. 11
Disposizioni finanziarie
1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 1, le
amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti
derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 12
Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali
1. Gli allegati al presente decreto, sono aggiornati con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro delle politiche europee, in adeguamento alle modifiche
introdotte ai corrispondenti allegati alla direttiva 2008/96/CE.
2. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 2, la
VISS e' redatta sulla base dei criteri di cui all'allegato I. Sono
esclusi dall'obbligo di redazione della VISS i progetti di
infrastruttura per i quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' approvato il progetto preliminare.
3. I controlli di cui all'articolo 4, comma 1, per i progetti per i
quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
approvato il progetto preliminare, sono eseguiti per tutti i livelli
di progettazione successivi. I controlli sono esclusi per i progetti
per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
approvato il progetto definitivo; sono altresi' esclusi i controlli
per i progetti relativi alle infrastrutture strategiche di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, per i quali, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' approvato il progetto preliminare.
4. Fino dell'entrata in operativita' dell'elenco di cui
all'articolo 4, comma 7, lo svolgimento delle attivita' di cui agli
articoli 4, 5 e 6, e' effettuato da soggetti in possesso di titolo di
studio di cui all'articolo 9, comma 3, primo periodo, iscritti da
almeno dieci anni all'albo dell'ordine degli ingegneri, nel settore
dell'ingegneria civile e ambientale, in possesso di esperienza di
progettazione stradale, analisi di incidentalita', ingegneria del
traffico o altre attivita' inerenti alla sicurezza stradale,
documentata dall'avvenuto espletamento delle predette attivita'
relative ad almeno cinque progetti.
5. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 1, la
circolare del Ministero dei lavori pubblici 8 giugno 2001, n. 3699,
recante : «Linee guida per le analisi di sicurezza delle strade»,
costituisce norma di riferimento nei limiti di compatibilita' del
presente decreto.
6. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, un tavolo permanente di confronto per favorire lo scambio
con le regioni e gli enti locali di informazioni necessarie a
conferire coesione e coordinamento al processo volto all'applicazione
delle disposizioni del presente decreto alle infrastrutture stradali
non comprese nella rete transeuropea.
7. All'articolo 11 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «La Commissione
per tali attivita'», sono inserite le seguenti: «, fino all'entrata
in operativita' dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7, del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/96/CE,» e dopo
le parole: «del medesimo Ministero», sono aggiunte le seguenti: «,
nonche' dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto
legislativo di attuazione della direttiva 2008/96/CE. A decorrere
dall'entrata in operativita' del predetto elenco la Commissione si
avvale dei soggetti inseriti nell'elenco stesso»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Relativamente alle gallerie ricadenti nella rete stradale
non gestita direttamente da Anas S.p.a., la Commissione si avvale,
oltre che della struttura di cui al comma 2, della struttura
organizzativa di Anas S.p.a. che svolge le funzioni di controllo e di
vigilanza sulle concessioni autostradali, mediante apposita
convenzione, fermi restando i requisiti di cui al comma 1.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 marzo 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Alfano, Ministro della giustizia
Maroni, Ministro dell'interno
Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale
Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Alfano
ALLEGATO I
allegato I direttiva 2008/96/CE
(previsto dall'articolo 3)
VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA SICUREZZA STRADALE
PER I PROGETTI DI INFRASTRUTTURA
1. Componenti della valutazione di impatto sulla sicurezza stradale:
a) definizione del problema;
b) identificazione degli obiettivi di sicurezza stradale;
c) analisi della situazione attuale ed opzione dello status quo;
d) individuazione delle differenti opzioni;
e) analisi dell'impatto delle opzioni proposte sulla sicurezza
stradale;
f) confronto delle opzioni (attraverso anche l'applicazione
dell'analisi costi/benefici);
g) scelta delle possibili soluzioni;
h) individuazione della miglior soluzione.
2. Elementi da prendere in considerazione:
a) caratteristiche plano-altimetriche dell'infrastruttura stradale;
b) analisi dell'incidentalita' (individuazione del numero degli
incidenti, dei morti e dei feriti per tratte caratteristiche);
c) obiettivi di riduzione dell'incidentalita' e confronto con
l'opzione dello status quo;
d) individuazione delle tipologie di utenti della strada, compresi
gli utenti deboli (pedoni e ciclisti) e vulnerabili (motociclisti);
e) individuazione dei volumi e delle tipologie di traffico.
ALLEGATO II
allegato II direttiva 2008/96/CE
(previsto dall'articolo 4)
CONTROLLI DELLA SICUREZZA STRADALE PER I PROGETTI DI INFRASTRUTTURA
1. Criteri applicabili nella fase della progettazione preliminare:
a) analisi della situazione geografica;
b) analisi e verifica della funzionalita' dell'infrastruttura
all'interno della rete;
c) analisi delle condizioni plano-altimetriche della nuova
infrastruttura (velocita' di progetto, geometria dell'asse, numero e
tipo di corsie, tipi di intersezioni e/o svincoli, verifica visuale
libera);
d) tipologia del traffico ammesso nella nuova infrastruttura.
2. Criteri applicabili nella fase della progettazione definitiva:
a) analisi e verifica del tracciato;
b) armonizzazione della segnaletica verticale e orizzontale
(coordinamento segnaletico);
c) illuminazione dell'infrastruttura (asse e intersezioni);
d) valutazione del contesto ai margini dell'infrastruttura
(vegetazione, ostacoli fissi ai margini della strada);
e) analisi delle pertinenze di servizio (aree di servizio, di sosta e
di parcheggio);
f) analisi di sistemi stradali di contenimento (barriere stradali di
sicurezza) con particolare riferimento all'individuazione degli
elementi atti a ridurre la lesivita' degli utenti vulnerabili.
3. Criteri applicabili nella fase della progettazione esecutiva:
a) analisi della sicurezza degli utenti in circostanze particolari
(scarsa visibilita', scarsa illuminazione, condizioni meteorologiche
non ottimali);
b) intellegibilita' della segnaletica verticale e orizzontale;
c) analisi delle condizioni della pavimentazione stradale.
4. Criterio applicabile nella prima fase di funzionamento:
valutazione della sicurezza stradale alla luce dell'effettivo
comportamento degli utenti.
ALLEGATO III
allegato III direttiva 2008/96/CE
(previsto dall'articolo 5)
CLASSIFICAZIONE DEI TRATTI STRADALI AD ELEVATA CONCENTRAZIONE
DI INCIDENTI E CLASSIFICAZIONE DELLA SICUREZZA DELLA RETE
1. Criteri per l'individuazione dei tratti stradali ad elevata
concentrazione di incidenti
L'individuazione dei tratti stradali ad elevata concentrazione di
incidenti deve tener conto del numero di incidenti mortali nel corso
degli anni precedenti per unita' di distanza in rapporto al volume di
traffico e, nel caso di intersezioni e svincoli, per punto di
intersezione.
2. Criteri per l'individuazione dei tratti stradali da esaminare
nell'ambito della classificazione della sicurezza della rete
L'individuazione di tratti stradali da esaminare nell'ambito della
classificazione della sicurezza della rete tiene conto dei potenziali
risparmi in termini di costi degli incidenti. I tratti stradali sono
classificati in categorie. Per ogni categoria stradale, i tratti
stradali sono esaminati e classificati sulla base di fattori
collegati alla sicurezza, come la concentrazione degli incidenti, il
volume di traffico e la tipologia dello stesso.
Per ogni categoria stradale, la classificazione della sicurezza della
rete si traduce in un elenco prioritario dei tratti stradali in cui
un miglioramento dell'infrastruttura dovrebbe rivelarsi molto
efficace.
3. Elementi di valutazione per le visite in loco:
a) descrizione del tratto stradale;
b) riferimento ad eventuali relazioni anteriori relative allo stesso
tratto stradale;
c) esame delle eventuali relazioni di incidente;
d) numero di incidenti, decessi e feriti gravi nel corso dei tre anni
precedenti;
e) individuazione delle potenziali misure correttive da adottare, tra
le quali:
- miglioramento del tracciato plano altimetrico;
- miglioramento delle intersezioni;
- eliminazione degli ostacoli fissi al margine della strada o
applicazione di dispositivi di protezione dei medesimi;
- miglioramento della visibilita' in diverse condizioni
meteorologiche e di illuminazione;
- miglioramento delle condizioni di sicurezza delle pertinenze della
strada quali i sistemi di ritenuta stradale;
- miglioramento della coerenza, della visibilita', della leggibilita'
e della collocazione della segnaletica orizzontale e verticale
(coordinamento segnaletico);
- riduzione dei potenziali conflitti con gli utenti della strada piu'
vulnerabili;
- miglioramento delle caratteristiche superficiali della
pavimentazione stradale;
- adeguamento dei limiti di velocita';
- protezione contro la caduta di sassi, smottamenti del terreno e
valanghe;
- installazione di un dispositivo di gestione e di controllo del
traffico;
- installazione e/o miglioramento dei sistemi di trasporto
intelligenti e dei servizi telematici ai fini dell'interoperabilita',
dell'emergenza e della segnaletica.
ALLEGATO IV
(allegato IV direttiva 2008/96/CE)
(previsto dall'articolo 7)
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NELLE RELAZIONI DI INCIDENTI
Le relazioni di incidenti devono contenere i seguenti elementi:
1) localizzazione dell'incidente (eventualmente anche georeferenziata
con coordinate GPS);
2) immagini e/o diagrammi del luogo dell'incidente;
3) data e ora dell'incidente;
4) informazioni relative all'infrastruttura (ambiente circostante,
tipologia di strada, tipologia di intersezione e svincolo, numero di
corsie, segnaletica orizzontale e verticale, pavimentazione stradale,
illuminazione, condizioni meteorologiche, limiti di velocita',
ostacoli al margine della strada);
5) gravita' dell'incidente, incluso il numero delle persone decedute
e ferite;
6) caratteristiche delle persone coinvolte nell'incidente (eta',
sesso, nazionalita', tasso di alcolemia, presenza di sostanze
stupefacenti, utilizzo dei dispositivi di sicurezza);
7) dati relativi ai veicoli coinvolti (tipo, eta', paese, presenza di
dispositivi di sicurezza, data dell'ultima revisione periodica in
conformita' della legislazione vigente);
8) dati relativi all'incidente (tipo di incidente, tipo di
collisione, manovre del veicolo e del conducente);
9) informazioni relative al periodo di tempo intercorso tra
l'incidente e la sua registrazione ovvero l'arrivo del servizio di
soccorso.
Applicazione del Codice digitale
Martedì 05 Aprile 2011 09:32
Liliana D'amico
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011
Modalita', limiti e tempi di applicazione del Codice
dell'amministrazione digitale. (11A04367)
in G.U.R.I. del 4 aprile 2011, n. 77
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
- Codice dell'Amministrazione digitale, a norma dell'art. 33 della
legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in
particolare, l'art. 2, comma 6, ultimo periodo, introdotto dall'art.
2, comma 1, lettera d), del citato decreto legislativo n. 235 del
2010, secondo il quale «tenuto conto delle esigenze derivanti dalla
natura delle proprie particolari funzioni» con successivi decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti «le modalita', i
limiti ed i tempi di applicazione delle disposizioni» del Codice alla
«Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' all'Amministrazione
economico-finanziaria»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante «Ordinamento
delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Verificata , ai sensi del citato art. 2, comma 6, ultimo periodo,
del decreto legislativo n. 82 del 2005, la parziale compatibilita'
delle norme del Codice dell'amministrazione digitale con le esigenze
derivanti dalla natura delle particolari funzioni istituzionali
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ritenuta l'esigenza di dare applicazione al citato art. 2, comma 6,
ultimo periodo, riservando ad uno o piu' ulteriori decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione circa le
modalita', i limiti ed i tempi di applicazione di specifiche norme
del Codice dell'amministrazione digitale alla Presidenza del
Consiglio dei ministri che, a seguito di apposito monitoraggio e
verifica, risultino non compatibili con il particolare assetto
organizzativo e con le funzioni istituzionali;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 2, comma 6,
ultimo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di
seguito «Codice dell'amministrazione digitale», introdotto dall'art.
2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n.
235, le modalita', i limiti ed i tempi di applicazione del Codice
dell'amministrazione digitale alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del Codice dell'amministrazione
digitale, le disposizioni del medesimo Codice non si applicano alle
attivita' ed alle funzioni di competenza della Presidenza del
Consiglio dei Ministri riferite, direttamente o indirettamente, agli
atti di alta amministrazione, alla sicurezza nazionale od eseguibili
con speciali misure di sicurezza ed individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 2
Limiti di applicazione di talune disposizioni del Codice
dell'amministrazione digitale
1. Gli articoli 15, comma 2-ter, 17, 54, comma 2-quater, e 58 del
Codice dell'amministrazione digitale, come modificati dagli articoli
11, 12, 37 e 41 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235,
nonche' l'art. 57, comma 5, del medesimo decreto n. 235 del 2010, si
applicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri compatibilmente
con le funzioni istituzionali assegnate e le esigenze organizzative
delle singole strutture.
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'art. 5-bis, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale
sono individuate specifiche modalita' di applicazione della
disposizione di cui al comma 1 del medesimo art. 5-bis alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 3
Attuazione di talune disposizioni del Codice dell'amministrazione
digitale mediante il decreto previsto dall'art. 74 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
previsto dall'art. 74 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, per l'attuazione dei titoli secondo e terzo dello stesso decreto
legislativo, sono stabiliti le modalita' e i limiti di applicazione
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle disposizioni
previste dai seguenti articoli del Codice dell'amministrazione
digitale:
a) art. 12, commi 1-bis e 1-ter, come modificati dall'art. 9 del
decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;
b) art. 54, comma 1-bis, terzo periodo, come modificato dall'art.
37 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;
c) art. 57, comma 2, secondo periodo, come modificato dall'art.
39 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;
d) art. 57-bis, comma 3, secondo periodo.
Art. 4
Applicabilita' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 e ferma restando la
disposizione di cui all'art. 57, comma 20, del decreto legislativo 30
dicembre 2010, n. 235, tutte le disposizioni del Codice
dell'amministrazione digitale, come modificato dal citato decreto
legislativo n. 235 del 2005, si applicano alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo ed
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 febbraio 2011
Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 4, foglio n. 348.
Ultimo aggiornamento Martedì 05 Aprile 2011 12:07
Perequazione infrastrutturale
Martedì 05 Aprile 2011 09:19
Liliana D'amico
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 26 novembre 2010
Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale, ai sensi
dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11A04054)
in G.U.R.I. dell'1 aprile 2011, n. 75
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
d'intesa con
IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI
E PER LA COESIONE TERRITORIALE
IL MINISTRO PER LE RIFORME PER IL FEDERALISMO
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 119, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 22 della legge n. 42/2009, recante delega al Governo
in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della
Costituzione, che prevede la predisposizione di una ricognizione
degli interventi infrastrutturali ai fini della perequazione
infrastrutturale;
Visto l'art. 13 della legge n. 196/2009, con particolare
riferimento alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ivi
prevista in ordine all'efficace controllo e monitoraggio degli
andamenti della finanza pubblica, nonche' per acquisire gli elementi
informativi necessari per dare attuazione al federalismo fiscale;
Visto l'art. 30 comma 9, della legge n. 196/2009 con particolare
riguardo alla valutazione ex ante ed ex post degli interventi
infrastrutturali, nonche' alle procedure di monitoraggio, anche con
strumenti informatici, sullo stato di attuazione delle opere e ad un
sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi
previsti;
Visto l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in
particolare il comma 1 che prevede l'istituzione, da parte delle
amministrazioni centrali e regionali, di propri nuclei di valutazione
e verifica degli investimenti pubblici, che garantiscono il supporto
tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e
verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e
attuati da ogni singola amministrazione;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone, tra
l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini del suddetto
monitoraggio, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso
di attuazione, sia dotato del Codice Unico di Progetto - CUP,
istituito dalla legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto l'art. 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, concernente
l'attribuzione a Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni di
un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5
maggio 2009, n. 42;
Tenuto conto che gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 22
della legge n. 42/2009, che dovranno individuarsi sulla base della
ricognizione sopra menzionata, sono individuati, qualora siano da
effettuare nelle aree sottoutilizzate, nel programma da inserire
nella Decisione di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
Tenuto conto che per il raggiungimento dell'obiettivo della
perequazione infrastrutturale e' necessario individuare una
percentuale di fabbisogno a carico pubblico differenziata secondo i
divari di sviluppo che caratterizzano le diverse realta' territoriali
del Paese;
Tenuto conto della specificita' dell'insularita' quale condizione
aggravante il divario di sviluppo economico;
Considerato che le caratteristiche fisiografiche del Paese incidono
sui costi e sui tempi della realizzazione delle infrastrutture,
nonche' sui relativi impatti ambientali;
Preso atto che l'Allegato Infrastrutture alla Decisione di Finanza
Pubblica relativa agli anni 2011 - 2013 di cui all'art. 10 comma 9
della Legge 196/2009, identifica interventi che si candidano a
soddisfare il fabbisogno di opere con rilevanza prioritaria nazionale
e regionale, articolate in due fasi temporali di breve periodo e di
medio periodo.
Considerato che la mancata correlazione tra domanda ed offerta
aggrava la sperequazione territoriale accentuando i danni provocati
dalla diversa accessibilita' agli ambiti produttivi e, quindi,
generando una mancata crescita ed incrementando, al tempo stesso, i
divari di sviluppo tra le aree del Paese.
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto e' diretto a disciplinare in sede di prima
applicazione, ai sensi dell'art. 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42
in conformita' al quinto comma dell'art. 119 della Costituzione, la
ricognizione degli interventi infrastrutturali, propedeutica alla
perequazione infrastrutturale, riguardanti le strutture sanitarie,
assistenziali, scolastiche nonche' la rete stradale, autostradale e
ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di
trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed
aeroportuali, nonche' i servizi afferenti al trasporto pubblico
locale e il collegamento con le isole. La ricognizione e
l'individuazione degli interventi infrastrutturali sono mirate al
recupero del deficit infrastrutturale del Paese nella fase
transitoria e sono attuate in coerenza con l'azione strutturale a
sostegno delle aree sottoutilizzate per la rimozione degli squilibri
economici e sociali mediante risorse aggiuntive e l'effettuazione di
interventi speciali regolati ai sensi dell'art. 16 della medesima
legge 5 maggio 2009, n. 42.
Art. 2
Ricognizione infrastrutturale
1. La ricognizione infrastrutturale di cui al comma 1 dell'art. 22
della legge n. 42/2009 e' effettuata confrontando, per ciascun
settore di intervento, i livelli di servizio offerti al 31 dicembre
2010 con i corrispondenti standard di servizio misurati alla stessa
data. Il confronto avviene avvalendosi di appropriati indicatori che
misurano gli eventuali scostamenti sia dal punto di vista
quantitativo che qualitativo. Gli standard sono definiti sia a
livello nazionale che comunitario.
2. Ai fini del presente decreto, per infrastrutture si intendono i
beni strumentali dotati della prevalente finalita' di fornitura di
servizi collettivi, a domanda individuale o aggregata rivolti alle
famiglie e alle imprese, ricadenti nei settori individuati dall'art.
1, indipendentemente dalla natura proprietaria dei soggetti titolari
dei diritti reali su tali beni.
Art. 3
Determinazione del fabbisogno infrastrutturale
1. La perequazione infrastrutturale mira a ridurre il deficit di
servizi resi dalle infrastrutture cosi' come individuato dall'art. 2,
comma 1. Il fabbisogno infrastrutturale necessario a perseguire tale
perequazione e' valutato individuando le infrastrutture necessarie a
colmare il suddetto deficit di servizi.
2. Gli interventi necessari ad avviare la perequazione
infrastrutturale di cui all'art. 1 del presente decreto sono inseriti
nell'Allegato Infrastrutture alla Decisione di Finanza Pubblica ai
sensi dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n.
443, dando comunque priorita' a quelli per i quali piu' elevato e'
l'impatto atteso sui livelli di servizio.
Art. 4
Metodologia di calcolo del fabbisogno infrastrutturale
1. La determinazione dei livelli di servizio, effettivi e standard,
e' effettuata, distintamente per i settori di servizio pubblico
individuati dall'art. 1 e per regioni o per singole aree territoriali
del Paese, in coerenza con il raggiungimento di obiettivi di sviluppo
economico di medio e lungo termine e di riduzione dei divari
territoriali, colti da appropriate ipotesi quantitative sui tassi
potenziali di crescita, sulle tendenze demografiche, sulla mobilita'
della popolazione e sui parametri indicati dall'art. 22, comma 1,
della legge n. 42/2009.
2. Il calcolo del fabbisogno infrastrutturale e' effettuato
ricorrendo a tecniche di analisi quantitativa e qualitativa che,
sulla base di informazioni acquisite dagli Uffici di cui all'art. 5,
comma 1, dalle Amministrazioni centrali, regionali e locali ovvero
raccolte allo scopo, sia in grado di stabilire, date le
caratteristiche del territorio e demografiche colte da opportuni
indicatori, quali infrastrutture siano necessarie, territorio per
territorio, a colmare i deficit di servizio individuati ai sensi
dell'art. 3, comma 1. A tale scopo, e' possibile avvalersi di dati in
possesso delle Autorita' portuali, di RFI s.p.a., di ANAS s.p.a., di
Sogesid s.p.a. e di altre aziende pubbliche che gestiscono
infrastrutture. Gli elementi informativi raccolti ai fini della
ricognizione confluiscono nella banca dati unitaria delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonche' in quella di cui all'art. 5 della legge 5
maggio 2009, n. 42 e sono resi disponibili al Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica e alla Struttura tecnica di Missione
istituita dall'art. 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
Art. 5
Identificazione degli interventi
1 Allo scopo di dare immediata ed organica attuazione al processo
di perequazione infrastrutturale, gli Uffici competenti del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'economia e
delle finanze, della Struttura di missione a supporto del Ministro
per la semplificazione normativa e del Dipartimento per lo sviluppo e
la coesione economica adottano ogni iniziativa utile alla piena
attuazione del presente decreto ed effettuano la ricognizione degli
interventi di cui all'art. 1 necessaria all'avvio della fase di
riduzione dei deficit infrastrutturali di cui all'art. 3 anche in
coerenza con le modalita' di attuazione dell'art. 16 della legge n.
42/2009. La ricognizione di cui al presente comma e' effettuata
utilizzando le risorse disponibili in base alla legislazione vigente.
2 Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per
le riforme per il federalismo, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministro per la semplificazione normativa ed il
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
nonche' con gli altri Ministri interessati, individuano gli
interventi di cui all'art. 1 anche ai fini dell'inserimento
nell'Allegato Infrastrutture di cui all'art. 1, commi 1 e 1-bis della
legge 21 dicembre 2001, n. 443 alla Decisione di Finanza Pubblica, ai
sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Al
fine di perseguire la perequazione infrastrutturale, ai territori
caratterizzati da un maggiore fabbisogno infrastrutturale deve essere
garantita una quota di risorse pubbliche proporzionale all'entita'
del fabbisogno ed alla capacita' di detti territori di
razionalizzarlo, in coerenza con l'art. 13 della legge 5 maggio 2009,
n. 42 e compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli obiettivi di
finanza pubblica.
Art. 6
Disposizioni finali
1 Sono fatti salvi gli impegni assunti per la realizzazione di
interventi infrastrutturali che compongono le reti TEN.
2 Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente in tema di
procedure di raccordo o intesa con le autonomie territoriali.
Roma, 26 novembre 2010
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro per i rapporti con le regioni
e per la coesione territoriale
Fitto
Il Ministro per le riforme per il federalismo
Bossi
Il Ministro per la semplificazione normativa
Calderoli
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 327.
Ultimo aggiornamento Martedì 05 Aprile 2011 12:08
Federalismo Fiscale Municipale
Martedì 05 Aprile 2011 09:16
Liliana D'amico
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011 , n. 23
Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. (11G0066)
in G.U.R.I. del 23 marzo 2011, n. 67
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della
Costituzione;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione» e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11, 12, 13,
21 e 26;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 agosto 2010;
Considerato che non e' stata raggiunta l'intesa in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Visto il parere espresso dalla Commissione programmazione
economica, bilancio del Senato della Repubblica in data 3 febbraio
2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata, ai
sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42,
nella riunione del 9 febbraio 2011;
Viste le comunicazioni rese dal Governo al Senato della Repubblica
e alla Camera dei deputati, ai sensi del citato articolo 2, comma 4,
della legge 5 maggio 2009, n. 42, e le risoluzioni approvate
rispettivamente dal Senato della Repubblica il 23 febbraio 2011 e
dalla Camera dei deputati il 2 marzo 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 marzo 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del
Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la
semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni
e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Norme di coordinamento
1. I decreti legislativi che disciplinano i tributi delle regioni,
emanati ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n.
42, e successive modificazioni, si coordinano con le disposizioni del
presente decreto.
Art. 2
Devoluzione ai comuni della fiscalita' immobiliare
1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive
modificazioni, ed in anticipazione rispetto a quanto previsto in base
al disposto del seguente articolo 7, a decorrere dall'anno 2011 sono
attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro
territorio e con le modalita' di cui al presente articolo, il gettito
o quote del gettito derivante dai seguenti tributi:
a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati
all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma
5;
c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai
redditi fondiari, escluso il reddito agrario;
d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di
locazione relativi ad immobili;
e) tributi speciali catastali;
f) tasse ipotecarie;
g) cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 3, con
riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 8
del presente articolo.
2. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f),
del comma 1, l'attribuzione del gettito ivi prevista ha per oggetto
una quota pari al 30 per cento dello stesso.
3. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente
equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalita' immobiliare di
cui ai commi 1 e 2, e' istituito un Fondo sperimentale di
riequilibrio. La durata del Fondo e' stabilita in tre anni e,
comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo
previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009. Il Fondo
e' alimentato con il gettito di cui ai commi 1 e 2, secondo le
modalita' stabilite ai sensi del comma 7.
4. Ai comuni e' attribuita una compartecipazione al gettito
dell'imposta sul valore aggiunto; con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e' fissata la percentuale della predetta compartecipazione e sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma, con
particolare riferimento all'attribuzione ai singoli comuni del
relativo gettito, assumendo a riferimento il territorio su cui si e'
determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo. La percentuale
della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto
prevista dal presente comma e' fissata, nel rispetto dei saldi di
finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla
compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche. In sede di prima applicazione, e in attesa
della determinazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto
ripartito per ogni comune, l'assegnazione del gettito ai comuni
avviene sulla base del gettito dell'imposta sul valore aggiunto per
provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune.
5. Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relative agli
atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto resta attribuito allo
Stato.
6. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia
elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del
decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere
applicata nelle regioni a statuto ordinario ed e' corrispondentemente
aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da
assicurare la neutralita' finanziaria del presente provvedimento ai
fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31
dicembre 2011 sono stabilite le modalita' attuative del presente
comma.
7. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalita' di alimentazione e di riparto del Fondo
sperimentale di cui al comma 3, nonche' le quote del gettito dei
tributi di cui al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune
ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel riparto si
tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove
effettuata, nonche', sino al 2013, anche della necessita' che una
quota pari al 30 per cento della dotazione del Fondo sia
ridistribuita tra i comuni in base al numero dei residenti. Ai fini
della determinazione del Fondo sperimentale di cui al comma 3 non si
tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio
dell'autonomia tributaria. Ai fini del raggiungimento dell'accordo lo
schema di decreto e' trasmesso alla Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali entro il 15 ottobre. In caso di mancato accordo
entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al primo
periodo puo' essere comunque emanato; in sede di prima applicazione
del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade il
quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per i comuni che esercitano in forma associata le
funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14, commi 28 e seguenti
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' per le
isole monocomune, sono, in ogni caso, stabilite modalita' di riparto
differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee comunque ad
assicurare che sia ripartita, in favore dei predetti enti, una quota
non inferiore al 20 per cento della dotazione del fondo al netto
della quota del 30 per cento di cui al secondo periodo del presente
comma.
8. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g),
devoluta ai comuni delle regioni a statuto ordinario, e' pari al 21,7
per cento per l'anno 2011 e al 21,6 per cento a decorrere dall'anno
2012. I trasferimenti erariali sono ridotti, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo
sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3, nonche' al gettito
devoluto ai comuni ed al gettito derivante dalla compartecipazione di
cui al comma 4 e al netto del gettito di cui al comma 6. Per gli anni
2011 e 2012, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza
pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di risorse pari ai
trasferimenti soppressi, la predetta quota di gettito del tributo di
cui al comma 1, lettera g), puo' essere rideterminata sulla base dei
dati definitivi, tenendo conto del monitoraggio effettuato dalla
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo
fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica. La quota di gettito del tributo
di cui al comma 1, lettera g), puo' essere successivamente
incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti
suscettibili di riduzione.
9. Ai comuni e' garantito che le variazioni annuali del gettito
loro attribuito ai sensi del presente articolo non determinano la
modifica delle aliquote e delle quote indicate nei commi 2, 4 e 8. Le
aliquote e le quote indicate nei commi 2, 4 e 8, nonche'
nell'articolo 7, comma 2, possono essere modificate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica; in particolare, dal 2014 la quota di gettito devoluta ai
comuni del tributo di cui al comma 1, lettera g), puo' essere
incrementata sino alla devoluzione della totalita' del gettito
stesso, con la contestuale ed equivalente riduzione della quota di
cui all'articolo 7, comma 2, e, ove necessario, della quota di cui al
comma 4 del presente articolo.
10. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacita' di gestione
delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni
all'attivita' di accertamento tributario:
a) e' assicurato al comune interessato il maggior gettito derivante
dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;
b) e' elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali
riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive
modificazioni. La quota del 50 per cento e' attribuita ai comuni in
via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non
definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
stabilite le modalita' di recupero delle somme attribuite ai comuni
in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo;
c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalita' stabilite
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, ai dati contenuti
nell'anagrafe tributaria relativi:
1) ai contratti di locazione nonche' ad ogni altra informazione
riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel
proprio territorio;
2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e
del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio
territorio;
4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attivita' di lavoro
autonomo o di impresa;
d) i comuni hanno altresi' accesso, con le modalita' di cui alla
lettera c), a qualsiasi altra banca dati pubblica, limitatamente ad
immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel
comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione
erariale o di tributi locali;
e) il sistema informativo della fiscalita' e' integrato, d'intesa
con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, con i dati relativi
alla fiscalita' locale, al fine di assicurare ai comuni i dati, le
informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi di
cui agli articoli 7 e 11 e per la formulazione delle previsioni di
entrata.
11. Il sistema informativo della fiscalita' assicura comunque
l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli
immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle
dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione
ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 10, lettera c),
n. 2).
12. A decorrere dal 1° maggio 2011, gli importi minimo e massimo
della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli
obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio
degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione
dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del
regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono
quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a
decorrere dalla predetta data e' devoluto al comune ove e' ubicato
l'immobile interessato.
Art. 3
Cedolare secca sugli affitti
1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente
per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, il proprietario o il titolare di
diritto reale di godimento di unita' immobiliari abitative locate ad
uso abitativo puo' optare per il seguente regime.
2. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo ai
contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative
pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, puo' essere
assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta,
operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali,
nonche' delle imposte di registro e di bollo sul contratto di
locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro
e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di
locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la
cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento.
La cedolare secca puo' essere applicata anche ai contratti di
locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i
contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2,
comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad
abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere
a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri
comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica, l'aliquota della
cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti e' ridotta
al 19 per cento.
3. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei
redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli
ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto
dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di
omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si
applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.
4. La cedolare secca e' versata entro il termine stabilito per il
versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa
luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente
gia' pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i
rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa
relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui
redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, sono stabilite le modalita' di esercizio
dell'opzione di cui al comma 1, nonche' di versamento in acconto
della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per
l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a saldo
della medesima cedolare, nonche' ogni altra disposizione utile, anche
dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla
locazione di immobili ad uso abitativo non e' indicato o e' indicato
in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura
raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste
dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di
immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell'accertamento
con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente
all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le
sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, e
dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del
1997.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo
non si applicano alle locazioni di unita' immobiliari ad uso
abitativo effettuate nell'esercizio di una attivita' d'impresa, o di
arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al
presente articolo non puo' essere, comunque, inferiore al reddito
determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il
riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni,
detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non
tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque
conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto
reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione
economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109.
8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo,
comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono
registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la
seguente disciplina:
a) la durata della locazione e' stabilita in quattro anni a
decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;
b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma
1, della citata legge n. 431 del 1998;
c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione e'
fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre
l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento
degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli
impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si
applica comunque il canone stabilito dalle parti.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si
applicano anche ai casi in cui:
a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un
importo inferiore a quello effettivo;
b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.
10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la
registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
11. Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della
cedolare secca e' sospesa, per un periodo corrispondente alla durata
dell'opzione, la facolta' di chiedere l'aggiornamento del canone,
anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la
variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno
precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha
dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata,
con la quale rinuncia ad esercitare la facolta' di chiedere
l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui
al presente comma sono inderogabili.
Art. 4
Imposta di soggiorno
1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche' i
comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o
citta' d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio,
un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle
strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare,
secondo criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino a 5
euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a
finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a
sostegno delle strutture ricettive, nonche' interventi di
manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali
locali, nonche' dei relativi servizi pubblici locali.
2. Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni alla
circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno puo'
sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli
autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del
territorio comunale.
3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' dettata la disciplina
generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformita' con
quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni
maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive,
hanno la facolta' di disporre ulteriori modalita' applicative del
tributo, nonche' di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari
fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata
emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente
comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare
gli atti previsti dal presente articolo.
Art. 5
Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della citata legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' disciplinata
la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere
dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa nel caso
in cui sia stata istituita. Nel caso di mancata emanazione del
decreto previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi
indicato, in ogni caso possono esercitare la predetta facolta' i
comuni che non hanno istituito la predetta addizionale ovvero che
l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4 per
cento; per i comuni di cui al presente periodo, il limite massimo
dell'addizionale per i primi due anni e' pari allo 0,4 per cento e,
comunque, l'addizionale non puo' essere istituita o aumentata in
misura superiore allo 0,2 per cento annuo. Le deliberazioni adottate,
per l'anno 2011, ai sensi del presente comma non hanno efficacia ai
fini della determinazione dell'acconto previsto dall'ultimo periodo
dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360.
Art. 6
Imposta di scopo
1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della citata legge n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2011, e'
disciplinata la revisione dell'imposta di scopo di cui all'articolo
1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in modo tale da
prevedere:
a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle
indicate nell'articolo 1, comma 149, della citata legge n. 296 del
2006;
b) l'aumento, sino a dieci anni, della durata massima di
applicazione dell'imposta stabilita dall'articolo 1, comma 147, della
citata legge n. 296 del 2006;
c) la possibilita' che il gettito dell'imposta finanzi l'intero
ammontare della spesa per l'opera pubblica da realizzare.
2. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di restituzione previsto
dall'articolo 1, comma 151, della citata legge n. 296 del 2006 nel
caso di mancato inizio dell'opera entro due anni dalla data prevista
dal progetto esecutivo.
Art. 7
Federalismo fiscale municipale
1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive
modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei
tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11,
comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento
fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:
a) una imposta municipale propria;
b) una imposta municipale secondaria.
2. A decorrere dall'anno 2014, ai comuni e' attribuita una
compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di
trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, pari al trenta per
cento.
3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi
devoluto ai sensi dell'articolo 2, tenuto conto di quanto gia'
attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.
Art. 8
Imposta municipale propria
1. L'imposta municipale propria e' istituita, a decorrere dall'anno
2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul
reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in
relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e
l'imposta comunale sugli immobili.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di
immobili diversi dall'abitazione principale.
3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso
dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si
intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita'
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di
un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso
abitativo. L'esclusione non si applica alle unita' immobiliari
classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione
principale ai sensi del comma 3, l'imposta e' dovuta annualmente in
ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento. La predetta aliquota
puo' essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto delle
analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per
l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. I
comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata
entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione,
modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti
percentuali, l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma,
ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi
del comma 6. Nel caso di mancata emanazione della delibera entro il
predetto termine, si applicano le aliquote di cui al primo periodo
del presente comma ed al comma 6.
6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al
comma 5, primo periodo, e' ridotta alla meta'.
7. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale,
adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione, prevedere che l'aliquota di cui al comma 5, primo
periodo, sia ridotta fino alla meta' anche nel caso in cui abbia ad
oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi
dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso in cui
abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta
sul reddito delle societa'. Nell'ambito della facolta' prevista dal
presente comma, i comuni possono stabilire che l'aliquota ridotta si
applichi limitatamente a determinate categorie di immobili.
Art. 9
Applicazione dell'imposta municipale propria
1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il
proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a
qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui
produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, ovvero il
titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,
superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali,
soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili, anche da
costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione
finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla data
della stipula e per tutta la durata del contratto.
2. L'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota
ed ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a tal
fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per almeno
quindici giorni e' computato per intero. A ciascuno degli anni solari
corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta
al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti
la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso
nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere
entro il 16 giugno.
4. A far data dal completamento dell'attuazione dei decreti
legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili adottati
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della citata legge n.
42 del 2009, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque a partire dal 1° gennaio
2015, l'imposta e' corrisposta con le modalita' stabilite dal comune.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato
decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono introdurre
l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla
base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del
1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base
dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997,
prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere
effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani sono
approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento,
nonche' di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per
ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della
fiscalita'.
7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le
sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli
10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto
legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della
citata legge n. 296 del 2006.
8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili
posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili posseduti, nel proprio
territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle
comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi,
dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente
ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni
previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed
i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.
9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i
redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca
di cui all'articolo 3, i redditi derivanti dagli immobili non
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle societa', continuano ad essere
assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.
Art. 10
Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare
1 All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131
del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«
---------------------------------------------------------------
1. Atti traslativi a titolo oneroso della |
proprietà di beni immobili in genere e |
atti traslativi o costitutivi di diritti reali |
immobiliari di godimento, compresi la rinuncia |
pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di |
espropriazione per pubblica utilità e i trasferi- |
menti coattivi | 9 per cento
---------------------------------------------------------------
Se il trasferimento ha per oggetto case |
di abitazione, ad eccezione di quelle di |
categoria catastale A1, A8 e A9 , ove |
ricorrano le condizioni di cui alla nota |
II-bis) | 2 per cento
---------------------------------------------------------------
»
b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione
della nota II-bis);
c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota
del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del
2 per cento».
2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non puo' essere
inferiore a 1.000 euro.
3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti
gli atti e le formalita' direttamente conseguenti posti in essere per
effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri
immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte
ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse
ipotecarie.
4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse
tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in
leggi speciali.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2014.
Art. 11
Imposta municipale secondaria
1. L'imposta municipale secondaria e' introdotta, a decorrere
dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale, per
sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree
pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicita' e i diritti sulle
pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione
all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per
l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e'
abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente
articolo.
2. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della citata legge n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, e' dettata la disciplina generale
dell'imposta municipale secondaria, in base ai seguenti criteri:
a) il presupposto del tributo e' l'occupazione dei beni
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni,
nonche' degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico,
anche a fini pubblicitari;
b) soggetto passivo e' il soggetto che effettua l'occupazione; se
l'occupazione e' effettuata con impianti pubblicitari, e' obbligato
in solido il soggetto che utilizza l'impianto per diffondere il
messaggio pubblicitario;
c) l'imposta e' determinata in base ai seguenti elementi:
1) durata dell'occupazione;
2) entita' dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
3) fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed
alle finalita' dell'occupazione, alla zona del territorio comunale
oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del comune;
d) le modalita' di pagamento, i modelli della dichiarazione,
l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli
interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformita' con
quanto previsto dall'articolo 9, commi 4, 6 e 7, del presente decreto
legislativo;
e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non e'
obbligatoria e sono individuate idonee modalita', anche alternative
all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci
obbligatori per legge, nonche' per l'agevolazione della diffusione di
annunci di rilevanza sociale e culturale;
f) i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997,
hanno la facolta' di disporre esenzioni ed agevolazioni, in modo da
consentire anche una piu' piena valorizzazione della sussidiarieta'
orizzontale, nonche' ulteriori modalita' applicative del tributo.
Art. 12
Misure in materia di finanza pubblica
1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con
gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilita' e crescita.
2. In ogni caso, dall'attuazione dei decreti legislativi di cui
alla citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, non
puo' derivare, anche nel corso della fase transitoria, alcun aumento
del prelievo fiscale complessivo a carico dei contribuenti.
3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai
sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalita' di
cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e' assicurato
al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni,
ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al
trasferimento.
Art. 13
Fondo perequativo per comuni e province
1. Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province,
successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle
spese per le funzioni fondamentali, e' istituito nel bilancio dello
Stato un fondo perequativo, con indicazione separata degli
stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a
titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro
svolte. Previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e
per la coesione territoriale e del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite,
salvaguardando la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato
e in conformita' con l'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
le modalita' di alimentazione e di riparto del fondo. Il fondo
perequativo a favore dei comuni e' alimentato da quote del gettito
dei tributi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e dalla
compartecipazione prevista dall'articolo 7, comma 2. Tale fondo e'
articolato in due componenti, la prima delle quali riguarda le
funzioni fondamentali dei comuni, la seconda le funzioni non
fondamentali. Le predette quote sono divise in corrispondenza della
determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni
fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica.
Art. 14
Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni
finanziarie e norme transitorie
1. L'imposta municipale propria e' indeducibile dalle imposte
erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attivita'
produttive.
2. Al fine di assicurare la neutralita' finanziaria del presente
decreto, nei confronti delle regioni a statuto speciale il presente
decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in
conformita' con le procedure previste dall'articolo 27 della citata
legge n. 42 del 2009, e in particolare:
a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle regioni
a statuto speciale spetta una compartecipazione al gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito
degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al
gettito della cedolare secca di cui all'articolo 3;
b) sono stabilite la decorrenza e le modalita' di applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 2 nei confronti dei comuni
ubicati nelle regioni a statuto speciale, nonche' le percentuali
delle compartecipazioni di cui alla lettera a); con riferimento
all'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 si tiene conto
anche dei tributi da essa sostituiti.
3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che
esercitano le funzioni in materia di finanza locale, le modalita' di
applicazione delle disposizioni relative alle imposte comunali
istituite con il presente decreto sono stabilite dalle predette
autonomie speciali in conformita' con i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione; per gli enti locali ubicati nelle
medesime regioni e province autonome non trova applicazione quanto
previsto dall'articolo 2, commi da 1 a 8; alle predette regioni e
province autonome spettano le devoluzioni e le compartecipazioni al
gettito delle entrate tributarie erariali previste dal presente
decreto nelle misure e con le modalita' definite dai rispettivi
statuti speciali e dalle relative norme di attuazione per i medesimi
tributi erariali o per quelli da essi sostituiti.
4. Il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima
applicazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive
modificazioni, e in via transitoria, l'autonomia di entrata dei
comuni. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del
presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della citata legge
n. 196 del 2009, nonche' alla banca dati di cui all'articolo 5, comma
1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009.
5. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza
pubblica di cui all'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009,
in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica,
avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente
decreto legislativo al fine di garantire il rispetto del predetto
limite, anche con riferimento alle tariffe, e propone al Governo le
eventuali misure correttive.
6. E' confermata la potesta' regolamentare in materia di entrate
degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal
presente provvedimento.
7. Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi
relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad
applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa
concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene
ambientale. Resta ferma la possibilita' per i comuni di adottare la
tariffa integrata ambientale.
8. A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione
avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.
Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno
d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31
marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n.
296 del 2006.
9. Per il perseguimento delle finalita' istituzionali, di quelle
indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n.
504 del 1992, nonche' dei compiti attribuiti con i decreti
legislativi emanati in attuazione della citata legge n. 42 del 2009,
e successive modificazioni, anche al fine di assistere i comuni
nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione
fiscale, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani si avvale delle
risorse indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 504 del 1992. A decorrere dal 1° gennaio 2014,
l'aliquota percentuale indicata nel predetto articolo e' calcolata
con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui
all'articolo 8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le
modalita' di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle
vigenti, nonche' le altre modalita' di attuazione del presente comma.
10. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 2, comma 4, stabilisce le modalita' per l'acquisizione
delle informazioni necessarie al fine di assicurare, in sede di prima
applicazione, l'assegnazione della compartecipazione all'imposta sul
valore aggiunto sulla base del gettito per provincia. Fino a che le
predette informazioni non sono disponibili, l'assegnazione del
gettito dell'imposta sul valore aggiunto per ogni comune ha luogo
sulla base del gettito di tale imposta per Regione, suddiviso per il
numero degli abitanti di ciascun comune.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 marzo 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Bossi, Ministro per le riforme per il
federalismo
Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa
Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale
Maroni, Ministro dell'interno
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Ultimo aggiornamento Martedì 05 Aprile 2011 12:08
Ambiti territoriali nella distribuzione del gas naturale
Martedì 05 Aprile 2011 09:12
Liliana D'amico
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 19 gennaio 2011
Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della
distribuzione del gas naturale. (11A04461)
in G.U.R.I. del 31 marzo 2011, n. 74
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI
E LA COESIONE TERRITORIALE
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme
comuni per il mercato interno del gas, ed in particolare gli articoli
14 e 15 sull'attivita' di distribuzione e il regime di transizione;
Vista la legge 23 agosto 2004, n.239, recante riordino del settore
energetico la quale, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, stabilisce disposizioni per il settore energetico atte
a garantire la tutela della concorrenza e dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ed in
particolare l'articolo 1, comma 2, lettera c) secondo cui le
attivita' di distribuzione di gas sono attribuite in concessione
secondo le disposizioni di legge;
Vista la legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione in legge del
decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga
dei termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti, ed in
particolare l'articolo 23 relativo ai nuovi termini del regime di
transizione nell'attivita' di distribuzione;
Vista la legge 29 novembre 2007, n. 222, concernente la conversione
in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° ottobre 2007, n.
159, recante interventi urgenti in materia economico - finanziaria,
per lo sviluppo e l'equita' sociale, ed in particolare l'articolo 46
- bis, comma 2, che nell'ambito delle disposizioni in materia di
concorrenza e qualita' dei servizi essenziali nel settore della
distribuzione del gas, stabilisce che con decreto dei Ministri dello
sviluppo economico e per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas e sentita la Conferenza unificata, sono determinati gli ambiti
territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento
del servizio di distribuzione del gas;
Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente la conversione in
legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo
23 - bis, concernente servizi pubblici locali di rilevanza economica,
che, al comma 1, prevede l'applicazione delle disposizioni in esso
contenute a tutti i servizi pubblici locali e la prevalenza sulle
relative discipline di settore con esse incompatibili;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia;
Visto in particolare l'articolo 30, comma 26, della suddetta legge
che fa salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n.164, e dell'articolo 46 - bis del decreto legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, in materia di distribuzione di gas naturale, stabilendo inoltre
in capo al Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, sentite la Conferenza unificata e l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, la determinazione degli ambiti
territoriali minimi di cui al citato articolo 46 - bis, comma 2,
tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di
distribuzione e con riferimento alle specificita' territoriali e al
numero dei clienti finali e che in ogni caso l'ambito non puo' essere
inferiore al territorio comunale;
Vista la legge 20 novembre 2009, n. 166, di conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,
recante disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi
comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia
delle Comunita' europee, ed in particolare l'articolo 15, comma 1,
lettera a-bis);
Visto il documento dell'Autorita' per l'energia e il gas
"Considerazioni finali relative alle proposte in materia di
individuazione di bacini ottimali di utenza" trasmesso al Ministero
dello sviluppo economico in data 30 gennaio 2009;
Considerato che il presente provvedimento, ampliando l'area di
gestione del servizio di distribuzione di gas naturale rispetto alle
attuali concessioni, e' finalizzato a favorire lo sviluppo efficiente
del medesimo servizio, a ridurne i relativi costi a favore dei
clienti finali, nonche' a rimuovere le barriere che ostacolano lo
sviluppo della concorrenza nel settore della vendita di gas;
Considerato che gli ambiti territoriali minimi devono essere
identificati in base a criteri di efficienza e di riduzione dei costi
per l'intero sistema costituito dalla distribuzione e dalla vendita
di gas naturale, tenuto conto delle specificita' territoriali;
Considerato che fra gli studi che analizzano le economie di scala
nella distribuzione di gas basati su parametri nazionali, lo studio
eseguito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, i cui
risultati sono riportati nel suddetto documento, sia il piu'
attendibile in quanto basato su dati disaggregati di bilancio forniti
dalle imprese italiane nei rendiconti annuali per la separazione
contabile, non disponibili a terzi;
Considerato che dalle analisi di produttivita' del documento
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emerge la presenza di
economie di scala nello svolgimento del servizio significative per le
imprese medio-piccole e deboli per le imprese di dimensione maggiore;
Considerato che il suddetto studio prevede che l'effetto di
economie di scala per il segmento della distribuzione di gas naturale
e' significativo almeno fino a un numero di clienti serviti pari a
circa 300.000 qualora si considerino sia i costi della gestione
tecnica delle reti, sia i costi delle funzioni centrali e dei servizi
comuni, e fino a 100.000 clienti, qualora si considerino invece i
soli costi di gestione tecnica delle reti;
Considerato che l'Autorita' riconosce ai distributori con un numero
di clienti inferiore alla soglia di 300.000 un maggiore ricavo
tariffario a compensazione dei maggiori costi operativi per servire
il singolo cliente, pari al 13 per cento in piu' per gli operatori
con meno di 300.000 clienti e 22 per cento in piu' per quelli con
meno di 50.000 clienti per il periodo regolatorio 2009-2012, e che
pertanto l'aumento di dimensione degli ambiti consente di ridurre
significativamente le tariffe di distribuzione a vantaggio dei
consumatori;
Considerato che una maggiore dimensione degli ambiti determina
anche una riduzione dei costi relativi allo svolgimento delle gare e
la produzione di un maggiore numero di titoli di efficienza
energetica, dato che ora i soggetti obbligati sono i distributori di
gas naturale con almeno 50.000 clienti, e che sotto il profilo di
tutela della concorrenza per il settore della vendita di gas, un
numero minore di ambiti riduce i costi di transazione per le
operazioni di acquisizione e di gestione della clientela;
Considerato che in questa fase e' necessario disciplinare il
passaggio del regime di transizione nell'attivita' di distribuzione
di gas naturale anche per agevolare le societa' che attualmente
effettuano l'attivita' di vendita di gas;
Considerato che le citta' con un numero di clienti finali superiore
a 300.000 debbano costituire un ambito minimo territoriale, in quanto
il medesimo non puo' essere inferiore all'ambito comunale;
Considerato che al fine di una migliore gestione tecnica della rete
i Comuni alimentati dallo stesso impianto di distribuzione
interprovinciale debbano essere assegnati all'ambito prevalente
dell'impianto anche se appartenenti a province o a regioni
differenti;
Considerato che il presente provvedimento definisce gli ambiti
territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento
del servizio di distribuzione di gas, ciascuno dei quali rappresenta
un insieme minimo di Comuni i cui relativi impianti di distribuzione,
a regime, dovranno essere gestiti da un unico gestore;
Considerato che, a seguito della determinazione degli ambiti
territoriali minimi, rientra nella facolta' degli Enti locali
l'accorpamento di piu' ambiti territoriali limitrofi per lo
svolgimento della gara con la quale sara' affidato il servizio dei
relativi impianti di distribuzione;
Considerato che sulla base della metodologia adottata per la
definizione degli ambiti territoriali minimi su tutto il territorio
nazionale, per le Regioni Molise e Calabria risultano tre ambiti a
livello provinciale con un numero di clienti effettivi inferiore a
30.000 clienti e con un numero di clienti potenziali inferiore a
50.000 clienti;
Ritenuto che i Comuni che alla data del presente provvedimento non
sono serviti dal gas naturale debbano essere comunque inseriti
nell'ambito territoriale minimo d'appartenenza in previsione di una
futura metanizzazione, con eccezione dei Comuni della Sardegna che,
in vista del completamento del progetto GALSI, saranno oggetto di un
futuro provvedimento;
Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento la gara per l'affidamento della gestione dei vari
impianti di distribuzione di uno stesso ambito territoriale debba
essere unica, anche se l'affidamento avverra' in tempi successivi, a
causa della scadenza differenziata delle diverse concessioni;
Ritenuto che per le aree ancora oggetto di metanizzazione l'ambito
debba essere dimensionato considerando i clienti potenziali, come
definiti nel sopracitato documento dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas;
Ritenuto che in questa fase un ambito di dimensioni comparabili a
quello medio provinciale o, qualora il numero dei clienti finali sia
superiore a 300.000, piu' ambiti nello stesso territorio provinciale
al di sotto di tale soglia, tenendo conto anche delle realta'
montane, siano in grado di recepire al meglio le specificita'
territoriali garantendo al settore della distribuzione di gas
maggiore efficienza e riduzione dei costi e nello stesso tempo
permettano un passaggio graduale alla situazione ottimale attenuando
i riflessi sulle imprese;
Ritenuto che, al fine di semplificare e accelerare nella prima fase
delle gare le operazioni di aggregazione degli enti locali, sia
opportuno introdurre un limite di 50 sul numero massimo dei Comuni
presenti in un ambito purche' gli ambiti abbiano almeno 50.000
clienti e gliimpianti interconnessi risultino sempre in uno stesso
ambito;
Sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ai sensi
dell'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99;
Sentita la Conferenza Unificata nella seduta del 16 dicembre 2010;
Ritenuto di dover procedere alla definizione degli ambiti
territoriali minimi di cui all'articolo 46 - bis, comma 2, del
decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, secondo le modifiche apportate
dall'articolo 30, comma 26, della citata legge 23 luglio 2009, n. 99;
Decreta:
Art. 1
Ambiti territoriali minimi
1. Gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e
l'affidamento del servizio di distribuzione del gas sono determinati
in numero di 177, ciascuno inserito nell'allegato 1 facente parte
integrante del presente provvedimento.
2. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione
territoriale, da comunicare alla Conferenza Unificata, sono indicati
i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale.
Art. 2
Gare d'ambito
1. Gli Enti locali di ciascun ambito territoriale minimo affidano
il servizio di distribuzione gas previsto dall'articolo 14, comma 1,
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tramite gara unica.
2. Gli Enti locali il cui territorio sara' metanizzato
successivamente all'aggiudicazione della gara d'ambito, sia nel caso
di attuazione del piano di sviluppo degli impianti previsto in sede
di gara e allegato al contratto di servizio, sia nel caso di
attuazione di un piano di metanizzazione, anche attraverso
finanziamento pubblico, definito successivamente alla gara medesima,
affidano il servizio di distribuzione sul proprio territorio al
gestore risultato vincitore nell'ambito territoriale minimo a cui
appartengono.
3. L'affidamento di tutti gli impianti dello stesso ambito
territoriale minimo, inclusi i nuovi impianti di distribuzione di cui
al comma 2, scade al dodicesimo anno decorrente dalla data
dell'affidamento al gestore vincitore della gara del primo impianto
appartenente all'ambito.
4. La gara unica di cui al comma 1 puo' essere estesa a due o piu'
ambiti confinanti previo accordo degli enti locali degli ambiti
interessati.
Art. 3
Affidamento e durata della concessione nel primo periodo
1. Nel periodo di prima applicazione del nuovo sistema, il gestore
risultato vincitore della gara d'ambito subentra progressivamente
nell'affidamento del servizio dei vari impianti di distribuzione gas
dell'ambito territoriale minimo alla scadenza delle singole
concessioni presenti nell'ambito, a meno di una loro anticipata
risoluzione concordata fra il gestore uscente e l'Ente locale.
2. Con delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
sono stabilite misure volte a incentivare l'anticipata risoluzione di
cui al comma 1, nonche' misure volte a incentivare l'aggregazione
degli ambiti territoriali minimi di cui all'articolo 1, che
presentano un numero di clienti inferiore a 100.000.
3. Ai sensi dell'articolo 46 - bis, comma 2, del decreto legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, e per ultimo modificato dall'articolo 30,
comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, a decorrere dall'entrata
in vigore del presente provvedimento le gare per l'affidamento del
servizio di distribuzione gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per le quali non e' stato
pubblicato il bando o non e' decorso il termine per la presentazione
delle offerte di gara sono aggiudicate unicamente relativamente agli
ambiti determinati nell'allegato 1 facente parte integrante del
presente provvedimento. Il gestore uscente, ai sensi dell'articolo
14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, resta
comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla
data di decorrenza del nuovo affidamento.
Art. 4
Prerogative delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e Bolzano
1. Sono fatte salve le prerogative statutarie delle Regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 5
Pubblicazione
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica Italiana e nei siti internet dei Ministeri dello
sviluppo economico e per i rapporti con le Regioni e la coesione
territoriale, ed entra in vigore dal giorno successivo alla data
della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
Italiana.
Roma, 19 gennaio 2011
Il Ministro dello sviluppo economico: Romani
Il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale: Fitto
Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 313
Allegato 1
Ultimo aggiornamento Martedì 05 Aprile 2011 12:08
Decreto legge "omnibus"
Martedì 05 Aprile 2011 09:10
Liliana D'amico
DECRETO LEGGE 31 marzo 2011, n. 34
Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci
tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione
dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di
partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli enti
del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. (11G0074)
in G.U.R.I. del 31 marzo 2011, n. 74
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare
disposizioni in tema di intervento finanziario dello Stato in favore
della cultura e del potenziamento delle funzioni di tutela dell'area
archeologica di Pompei, in materia di divieto di incroci tra settore
della stampa e settore della televisione, di razionalizzazione dello
spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni
della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio
sanitario nazionale della regione Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura
1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, a decorrere
dall'anno 2011:
a) la dotazione del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163, e' incrementata di 149 milioni di euro annui;
b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio e'
autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la manutenzione
e la conservazione dei beni culturali;
c) e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui per
interventi a favore di enti ed istituzioni culturali.
2. All'articolo 1, comma 13, quarto periodo, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ",
nonche' il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le
risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni
culturali".
3. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
e' abrogato il comma 4-ter, nonche' la lettera b) del comma 4-quater.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2011, e dal comma 3, pari a 45 milioni di
euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni
2012 e 2013, si provvede mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa
sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota
dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni, in modo tale da compensare il
predetto onere nonche' quello correlato ai rimborsi di cui all'ultimo
periodo del presente comma. La misura dell'aumento e' stabilita con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare
entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto; il provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione sul
sito internet dell'Agenzia. Agli aumenti disposti ai sensi del
presente comma ed agli aumenti eventualmente disposti ai sensi
dell'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662; inoltre, nei confronti dei soggetti
di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le
attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva
pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente ai predetti
aumenti e' rimborsato con le modalita' previste dall'articolo 6,
comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio
2007, n. 26.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2
Potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di
Pompei
1. Al fine di rafforzare l'efficacia delle azioni e degli
interventi di tutela nell'area archeologica di Pompei e nei luoghi
ricadenti nella competenza territoriale della Soprintendenza speciale
per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministro per i beni
e le attivita' culturali adotta, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, un programma straordinario e
urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e
restauro da realizzarsi nelle suddette aree. Il piano e' predisposto
dalla competente Soprintendenza ed e' proposto dal Direttore generale
per le antichita', previo parere del Consiglio superiore per i beni
culturali e paesaggistici.
2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 si provvede
anche mediante l'utilizzo di risorse derivanti dal fondo per le aree
sottoutilizzate (F.A.S.), di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, destinati alla
regione Campania, nonche' di una quota dei fondi disponibili nel
bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di
Napoli e di Pompei, determinata con decreto del Ministro per i beni e
le attivita' culturali. La quota da destinare al programma
straordinario di manutenzione da parte della regione Campania e'
individuata dalla Regione medesima nell'ambito del Programma di
interesse strategico regionale (PAR) da sottoporre al CIPE per la
relativa presa d'atto.
3. Per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione del
programma di cui al comma 1 e' autorizzata l'assunzione, in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, mediante
l'utilizzazione di graduatorie in corso di validita', di personale di
III area, posizione economica F1, nel limite di spesa di euro 900.000
annui a decorrere dall'anno 2011. Tale personale e' vincolato alla
permanenza presso le sedi di servizio della Soprintendenza speciale
per i beni archeologici di Napoli e di Pompei per almeno un
quinquennio dalla data di assunzione. E' altresi' autorizzata, in
deroga alle medesime disposizioni di cui al primo periodo,
l'assunzione di ulteriore personale specializzato, anche
dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di
validita', nel limite delle ordinarie facolta' assunzionali
consentite per l'anno 2011 dalla normativa vigente, da destinare
all'espletamento di funzioni di tutela del patrimonio culturale. Alla
copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede, a
valere sulle facolta' assunzionali del predetto Ministero,
nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione
vigente per il reclutamento del personale del Ministero per i beni e
le attivita' culturali e nel rispetto dei limiti percentuali in
materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui
all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni. Il Ministero per i beni e le attivita'
culturali comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e
delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le
assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi
oneri.
4. La Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e
di Pompei, ai fini dell'attuazione del programma di cui al comma 1,
puo' altresi' avvalersi, nel rispetto dei principi e delle
disposizioni di fonte comunitaria, della societa' ALES s.p.a.,
interamente partecipata dallo Stato, mediante stipula di un'apposita
convenzione, nell'ambito delle risorse disponibili, per l'affidamento
diretto di servizi tecnici, anche afferenti alla fase di
realizzazione degli interventi in attuazione del programma di cui al
comma 1.
5. Al fine della realizzazione del programma di cui al comma 1, i
termini minimi stabiliti dagli articoli 70, 71, 72 e 79 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono
ridotti della meta'. Per l'affidamento dei lavori compresi nel
programma e' sufficiente il livello di progettazione preliminare, in
deroga all'articolo 203, comma 3-bis, del citato decreto legislativo
n. 163 del 2006, salvo che il responsabile del procedimento ritenga
motivatamente la necessita' di acquisire un maggiore livello di
definizione progettuale.
6. Gli interventi previsti dal programma di cui al comma 1
ricadenti all'esterno del perimetro delle aree archeologiche sono
dichiarati di pubblica utilita', indifferibili e urgenti e possono
essere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni degli
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriali vigenti,
sentiti la Regione e il Comune territorialmente competente.
7. Allo scopo di favorire l'apporto di risorse provenienti da
soggetti privati per l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle
forniture di cui al comma 1, gli obblighi di pubblicita',
imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita',
previsti dagli articoli 26 e 27 del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, per i contratti di sponsorizzazione finalizzati
all'acquisizione di risorse finanziarie o alla realizzazione degli
interventi ricompresi nel programma straordinario di cui al comma 1,
si considerano assolti con la pubblicazione di un avviso pubblico
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, ove occorrente,
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nonche' su due
quotidiani a diffusione nazionale, per almeno trenta giorni,
contenente un elenco degli interventi da realizzare, con
l'indicazione dell'importo di massima stimato previsto per ciascuno
intervento. In caso di presentazione di una pluralita' di proposte di
sponsorizzazione, la Soprintendenza provvede ad assegnare a ciascun
candidato gli specifici interventi, definendo le correlate modalita'
di valorizzazione del marchio o dell'immagine aziendale dello
sponsor, secondo quanto previsto dall'articolo 120 del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. In caso di mancata o
insufficiente presentazione di candidature, il Soprintendente puo'
ricercare ulteriori sponsor, senza altre formalita' e anche mediante
trattativa privata.
8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, al
fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle Soprintendenze
speciali ed autonome, il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, con proprio decreto, puo' disporre trasferimenti di
risorse tra le disponibilita' depositate sui conti di tesoreria delle
Soprintendenze medesime, in relazione alle rispettive esigenze
finanziarie, comunque assicurando l'assolvimento degli impegni gia'
presi su dette disponibilita'.
Art. 3
Proroga del divieto di incroci tra settore della stampa e settore
della televisione
1. Il comma 12 dell'articolo 43 del testo unico dei servizi di
media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
«12. I soggetti che esercitano l'attivita' televisiva in ambito
nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo
provvedimento di valutazione del valore economico del sistema
integrato delle comunicazioni adottato dall'Autorita' ai sensi del
presente articolo, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento
di detto valore economico e i soggetti di cui al comma 11 non
possono, prima del 31 dicembre 2012, acquisire partecipazioni in
imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla
costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con
l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi
esclusivamente in modalita' elettronica. Il divieto si applica anche
alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile.».
Art. 4
Misure di razionalizzazione dello spettro radioelettrico
1. Il termine per stabilire, con le modalita' di cui al comma 5
dell'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il
calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione televisiva
digitale terrestre e' prorogato al 30 settembre 2011. Entro il 30
giugno 2012 il Ministero dello sviluppo economico provvede
all'assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze
radiotelevisive nel rispetto dei criteri e delle modalita'
disciplinati dai commi da 8 a 12 dell'articolo 1 della legge 13
dicembre 2010, n. 220, nonche', per quanto concerne le frequenze
radiotelevisive in ambito locale, predisponendo, per ciascuna area
tecnica o Regione, una graduatoria dei soggetti legittimamente
abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che ne
facciano richiesta sulla base dei seguenti criteri: a) entita' del
patrimonio al netto delle perdite; b) numero dei lavoratori
dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; c) ampiezza
della copertura della popolazione; d) priorita' cronologica di
svolgimento dell'attivita' nell'area, anche con riferimento all'area
di copertura. Nelle aree in cui, alla data del 1° gennaio 2011, non
ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il
Ministero dello sviluppo economico non procede all'assegnazione a
operatori di rete radiotelevisivi in ambito locale dei diritti d'uso
relativi alle frequenze di cui al primo periodo del comma 8
dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Nelle aree in
cui alla medesima data del 1° gennaio 2011 ha avuto luogo il
passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello
sviluppo economico rende disponibili le frequenze di cui al citato
primo periodo del comma 8, assegnando ai soggetti titolari di diritto
d'uso relativi alle frequenze nella banda 790-862 Mhz, risultanti in
posizione utile in base alle rispettive graduatorie, i diritti d'uso
riferiti alle frequenze nelle bande 174-230 Mhz e 470-790 Mhz.
L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalita'
e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei
diritti d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota della capacita'
trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due
programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito
locale alla data del 1° gennaio 2011 non destinatari di diritti d'uso
sulla base delle citate graduatorie.
Art. 5
Sospensione dell'efficacia di disposizioni del decreto legislativo n.
31 del 2010
1. Allo scopo di acquisire ulteriori evidenze scientifiche sui
parametri di sicurezza, anche in ambito comunitario, in relazione
alla localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio
nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare,
per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
resta sospesa l'efficacia delle disposizioni degli articoli da 3 a
24, 30, comma 2, 31 e 32 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.
31.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, la sospensione
dell'efficacia non si applica alle disposizioni individuate nel
medesimo comma nelle parti in cui si riferiscono alla localizzazione,
costruzione ed esercizio del Parco tecnologico e del deposito
nazionale.
Art. 6
Enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo
1. Per l'anno 2011, per gli enti del Servizio sanitario nazionale
della regione Abruzzo, in conseguenza degli eventi sismici nel mese
di aprile 2009, il primo e il secondo periodo del comma 28
dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano
con riferimento all'anno 2010. Alla relativa disciplina, anche in
coerenza con il programma operativo per il rientro del disavanzo
sanitario della regione Abruzzo, si provvede con ordinanza di
protezione civile a valere, ove necessario, sulle risorse di cui
all'autorizzazione di spesa dell'articolo 14, comma 5, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n.77.
Art. 7
Operativita' della Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A.)
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e' inserito il seguente:
«8-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 8, CDP S.p.A.
puo' altresi' assumere partecipazioni in societa' di rilevante
interesse nazionale in termini di strategicita' del settore di
operativita', di livelli occupazionali, di entita' di fatturato
ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese. Ai
fini della qualificazione che precede, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono
definiti i requisiti, anche quantitativi, delle societa' oggetto di
possibile acquisizione da parte di CDP S.p.A. ai sensi del presente
comma. Le medesime partecipazioni possono essere acquisite anche
attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da
CDP S.p.A. ed eventualmente da societa' private o controllate dallo
Stato o enti pubblici. Nel caso in cui dette partecipazioni siano
acquisite mediante utilizzo di risorse provenienti dalla raccolta
postale, le stesse sono contabilizzate nella gestione separata di cui
al comma 8.».
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 31 marzo 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Ultimo aggiornamento Martedì 05 Aprile 2011 12:08
|
|