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  • Lunedì 18 Aprile 2011 10:23
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    Normativa/Nazionale

    sicurezza delle ferrovie comunitarie

    DECRETO LEGISLATIVO n. 43 del 24/03/2011

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    DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2011, n. 43

    Attuazione della direttiva  2008/110/CE  che  modifica  la  direttiva
    2004/49/CE  relativa  alla  sicurezza  delle  ferrovie   comunitarie.
    (11G0077) 
    in G.U.R.I. del 15 aprile 2011, n. 87
    

     
     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
      Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
    l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
    alle Comunita'  europee  -  legge  comunitaria  per  il  2009  e,  in
    particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B; 
      Vista  la  direttiva  2004/49/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
    Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie
    comunitarie; 
      Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento
    delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE, che istituiscono  un  quadro
    normativo comune per la sicurezza delle ferrovie; 
      Vista  la  direttiva  2008/110/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
    Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE
    relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie; 
      Vista  la  direttiva  2008/57/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
    Consiglio, del 17  giugno  2008  relativa  all'interoperabilita'  del
    sistema ferroviario comunitario; 
      Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento
    della direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilita' del sistema
    ferroviario comunitario; 
      Visto il decreto in data 29 ottobre 2010, con il quale il  Ministro
    delle infrastrutture e dei trasporti, in considerazione  dei  ritardi
    nella realizzazione dei sistemi di attrezzaggio delle reti  regionali
    interconnesse, ha dato disposizioni per garantire che l'accesso  alle
    reti avvenga in presenza di livelli tecnologici omogenei fra le  reti
    regionali e la rete nazionale e con regole di sicurezza armonizzate; 
      Considerata, inoltre, la necessita' di  apportare  delle  modifiche
    per incongruenze relative ad alcuni riferimenti contenuti  nel  testo
    del citato decreto legislativo n. 162 del 2007; 
      Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
    adottata nella riunione del 17 dicembre 2010; 
      Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
    lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
      Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
    deputati e del Senato della Repubblica; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 3 marzo 2011; 
      Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
    Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
    Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle
    finanze; 
     
                                    Emana 
     
     
                      il seguente decreto legislativo: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                                  Finalita' 
     
      1. Il presente decreto, al  fine  di  migliorare  e  sviluppare  la
    sicurezza  delle  ferrovie  comunitarie,  modifica  ed   integra   la
    disciplina del  decreto  legislativo  10  agosto  2007,  n.  162,  in
    attuazione della direttiva  comunitaria  2008/110/CE  del  Parlamento
    europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008. 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
           Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 
     
      1. Al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le
    seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 2, comma 4, dopo la lettera  c)  e'  aggiunta  la
    seguente: 
      «c-bis) alle ferrovie storiche, museali e turistiche che operano su
    una propria rete, comprese le officine di manutenzione, i  veicoli  e
    il personale che vi lavora.»; 
        b) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera f) sono  inserite  le
    seguenti: 
      «f-bis) detentore: il soggetto o l'entita' che utilizza il  veicolo
    come mezzo di trasporto ed e' iscritto in quanto tale nel registro di
    immatricolazione nazionale (RIN) di cui all'articolo 33  del  decreto
    legislativo 8 ottobre 2010, n. 191; puo' esserne  il  proprietario  o
    avere il diritto di utilizzarlo; 
      f-ter)   soggetto   responsabile   della   manutenzione:   soggetto
    responsabile della manutenzione di un veicolo, registrato  in  quanto
    tale nel RIN; 
      f-quater) veicolo: veicolo ferroviario  atto  a  circolare  con  le
    proprie ruote sulla linea  ferroviaria,  con  o  senza  trazione.  Il
    veicolo  si  compone  di  uno  o  piu'  sottosistemi  strutturali   e
    funzionali o di parti di tali sottosistemi;»; 
        c)  all'articolo  6,  comma  2,  sono   apportate   le   seguenti
    modificazioni: 
        1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
      «d) autorizzare la messa in servizio  dei  sottosistemi  di  natura
    strutturale   costitutivi   del   sistema   ferroviario,   a    norma
    dell'articolo 14 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191;»; 
        2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
      «e) verificare che l'applicazione delle disposizioni e prescrizioni
    tecniche  relative  al  funzionamento  ed   alla   manutenzione   dei
    sottosistemi   costitutivi   del    sistema    ferroviario    avvenga
    conformemente ai pertinenti requisiti essenziali;»; 
        3) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
      «f) verificare che i componenti di interoperabilita' siano conformi
    ai  requisiti  essenziali  a  norma  dell'articolo  10  del   decreto
    legislativo 8 ottobre 2010, n. 191;»; 
        4) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: 
      «l) assicurare che i veicoli siano  debitamente  immatricolati  nel
    RIN  e  che  nei  registri  dell'infrastruttura  e  dei  veicoli   le
    informazioni in materia di sicurezza siano complete ed aggiornate;»; 
        5) dopo la lettera r) e' aggiunta la seguente: 
      «r-bis) disciplinare le modalita' di  circolazione  di  particolari
    categorie di veicoli che circolano sulla infrastruttura ricadente nel
    campo di  applicazione  del  presente  decreto,  compresi  i  veicoli
    storici.»; 
        d) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  al  comma  1,  le  parole:  «L'Agenzia   pubblica   annualmente
    trasmette»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L'Agenzia   pubblica
    annualmente e trasmette»; 
      2) al comma 2, le parole: «La relazione di cui  al  comma  2»  sono
    sostituite dalle seguenti: «La relazione di cui al comma 1» e dopo la
    lettera d) e' aggiunta, in fine,  la  seguente:  «d-bis)  le  deroghe
    concesse a norma dell'articolo 9-bis, comma 7.»; 
        e) all'articolo 8, comma 2, le parole: «fabbricante fornitore  di
    servizi   di   manutenzione,»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
    «fabbricante, fornitore di servizi di  manutenzione,»  e  le  parole:
    «addetto  alla  manutenzione  dei  vagoni»  sono   sostituite   dalla
    seguente: «detentore»; 
        f) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: 
      «Art. 9-bis (Manutenzione dei veicoli).  -  1.  A  ciascun  veicolo
    prima della messa in servizio o dell'utilizzo sulla rete e' assegnato
    un  soggetto  responsabile  della  manutenzione  registrato  nel  RIN
    conformemente all'articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010,
    n. 191. 
      2. Il soggetto responsabile della manutenzione puo' essere, tra gli
    altri, un'impresa ferroviaria, un gestore  dell'infrastruttura  o  un
    detentore. 
      3. Fatta salva la responsabilita' delle imprese ferroviarie  e  dei
    gestori dell'infrastruttura per il funzionamento sicuro della propria
    parte  di  sistema  come  prevista  nell'articolo  8,   il   soggetto
    responsabile della manutenzione assicura che i veicoli siano in grado
    di circolare in  condizioni  di  sicurezza  mediante  un  sistema  di
    manutenzione ed effettua direttamente la manutenzione o la affida  ad
    officine  di  manutenzione  qualificate.  A  tal  fine  il   soggetto
    responsabile  della  manutenzione  assicura  che  i   veicoli   siano
    mantenuti conformi: 
        a) al piano di manutenzione di ciascun veicolo; 
        b) ai requisiti  in  vigore,  incluse  le  norme  in  materia  di
    manutenzione e le disposizioni delle STI. 
      4.  Per  i  carri  merci  ciascun   soggetto   responsabile   della
    manutenzione deve essere certificato da un organismo riconosciuto dal
    Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti   secondo   le
    disposizioni di cui al comma 5. Il procedimento di riconoscimento  e'
    fondato su  criteri  di  indipendenza,  competenza  e  imparzialita'.
    Laddove il soggetto responsabile della  manutenzione  sia  un'impresa
    ferroviaria o  un  gestore  dell'infrastruttura,  alla  richiesta  di
    rilascio di nuovo certificato di sicurezza o di nuova  autorizzazione
    di sicurezza o di aggiornamento degli stessi deve essere allegato  il
    certificato di soggetto responsabile della manutenzione ottenuto  nel
    rispetto dei requisiti di cui al comma 5. 
      5. Il sistema di certificazione  dei  soggetti  responsabili  della
    manutenzione dei carri merci  deve  essere  conforme  al  regolamento
    adottato dalla Commissione europea sulla base  della  Raccomandazione
    dell'Agenzia  ferroviaria  europea  (ERA)  di  cui  all'articolo   1,
    paragrafo 8, della direttiva 2008/110/CE. I certificati rilasciati in
    base a tale sistema assicurano il rispetto dei requisiti  di  cui  al
    comma 3. 
      6. I certificati rilasciati a norma del  comma  5  sono  validi  in
    tutta la Comunita' europea. 
      7.  L'Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  puo'
    decidere  di  adempiere  all'obbligo  di  identificare  il   soggetto
    responsabile della manutenzione e della sua  certificazione  mediante
    misure alternative, nei seguenti casi: 
        a) veicoli registrati in un paese non appartenente alla Comunita'
    europea e mantenuti a norma della legislazione di tale Paese; 
        b) veicoli utilizzati su reti o  linee  il  cui  scartamento  sia
    differente da quello utilizzato  sulla  rete  ferroviaria  principale
    della Comunita'  europea  e  per  il  quale  il  soddisfacimento  dei
    requisiti di cui al comma 3 e' garantito  da  accordi  internazionali
    con paesi non appartenenti alla Comunita' europea e  veicoli  storici
    di cui all'articolo 6, comma 2, lettera r-bis); 
        c) veicoli di cui all'articolo 2, comma 4, attrezzature  militari
    e trasporti speciali che necessitano di una autorizzazione  specifica
    dell'Agenzia nazionale per  la  sicurezza  delle  ferrovie  prima  di
    essere messi in servizio. In tale  caso  sono  concesse  deroghe  per
    periodi non superiori ai cinque anni. 
      8. Le misure alternative di cui al comma 7  sono  attuate  mediante
    deroghe,  identificate  e  motivate  nella  relazione  annuale  sulla
    sicurezza di  cui  all'articolo  7  del  presente  decreto,  concesse
    dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie: 
        a) all'atto della registrazione dei veicoli a norma dell'articolo
    33 del decreto  legislativo  8  ottobre  2010,  n.  191,  per  quanto
    riguarda   l'identificazione   del   soggetto   responsabile    della
    manutenzione; 
        b) per il rilascio dei certificati di sicurezza e  autorizzazioni
    a imprese ferroviarie e gestori della infrastruttura  a  norma  degli
    articoli  14  e  15  del  presente  decreto,  per   quanto   riguarda
    l'identificazione o la certificazione del soggetto responsabile della
    manutenzione.»; 
        g) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «sia  conforme  alle
    norme  di  sicurezza  nazionali»  aggiungere  le  seguenti:  «di  cui
    all'articolo 12 ed all'allegato II»; 
        h) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il secondo periodo del  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:
    «Scopo del certificato di sicurezza e' fornire la prova che l'impresa
    ferroviaria  ha  elaborato  un  proprio  sistema  di  gestione  della
    sicurezza ed e' pertanto in grado di  soddisfare  i  requisiti  delle
    STI, di altre pertinenti disposizioni della normativa  comunitaria  e
    delle norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e
    della prestazione di servizi di trasporto sulla rete in condizioni di
    sicurezza.»; 
      2) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) la  certificazione  che  attesta  l'accettazione  delle  misure
    adottate  dall'impresa  ferroviaria  per   soddisfare   i   requisiti
    specifici necessari per la prestazione, in condizioni  di  sicurezza,
    dei suoi servizi sulla rete in  questione.  Detti  requisiti  possono
    riguardare l'applicazione  delle  STI  e  delle  norme  nazionali  di
    sicurezza, ivi comprese le norme per  il  funzionamento  della  rete,
    l'accettazione dei certificati del personale e l'autorizzazione  alla
    messa in servizio dei veicoli utilizzati dall'impresa ferroviaria. La
    certificazione e' basata sulla documentazione trasmessa  dall'impresa
    ferroviaria ai sensi dell'allegato IV.»; 
        i) all'articolo 19, comma 3, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
    parole: «,  tenendo  conto  dei  principi  e  degli  obiettivi  degli
    articoli 20 e 21.»; 
        l) il comma 4 dell'articolo 27 e' sostituito dal seguente: 
      «4.  Sulle  reti  regionali  non  isolate  e  su   quelle   isolate
    interessate da traffico merci individuate dall'articolo 1,  comma  2,
    del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,  l'applicazione  delle
    disposizioni di cui al presente decreto e' attuata  quando  risultino
    completati sistemi di attrezzaggio idonei  a  rendere  compatibili  i
    livelli tecnologici delle medesime reti regionali a quelli della rete
    nazionale per permettere l'unificazione degli standard di  sicurezza,
    dei regolamenti e delle procedure per il rilascio del certificato  di
    sicurezza. Con  successivi  provvedimenti  della  direzione  generale
    competente  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
    sentite le regioni interessate, sono fissati i termini entro i  quali
    le  suddette  reti  regionali  devono   completare   i   sistemi   di
    attrezzaggio compatibili a quelli della rete  nazionale.  Sulle  reti
    regionali, per le quali  non  risultano  completati  gli  adeguamenti
    tecnologici  di  cui  sopra,  possono  continuare  ad  operare  senza
    certificato di  sicurezza  le  imprese  ferroviarie  controllate  dal
    gestore dell'infrastruttura,  o  facenti  parte  della  societa'  che
    gestisce l'infrastruttura; in tale caso il direttore di esercizio  e'
    responsabile di tutti gli obblighi di legge di  cui  al  decreto  del
    Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.»; 
        m) nell'allegato II il punto 17 e' abrogato; 
        n) nell'allegato III, al punto 2, lettera c), le  parole:  «nelle
    norme nazionali di sicurezza di cui all'articolo  11  e  all'allegato
    II;» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nelle  norme  nazionali  di
    sicurezza di cui all'articolo 12 e all'allegato II;». 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
             Sistema di certificazione del soggetto responsabile 
                      della manutenzione di carri merci 
     
      1. Al fine di dare rapida attuazione al sistema  di  certificazione
    dei soggetti responsabili della  manutenzione  di  carri  merci,  con
    decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
    concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
    Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro  sessanta  giorni
    dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  legislativo,
    sono   dettate   disposizioni   che   tengano   conto    dell'accordo
    internazionale sottoscritto a  Bruxelles  il  14  maggio  2009.  Tale
    decreto disciplina le modalita' di riconoscimento degli Organismi  di
    certificazione dei soggetti  responsabili  della  manutenzione  e  la
    determinazione delle tariffe a carico dei predetti Organismi  per  le
    attivita' di riconoscimento, rinnovo e vigilanza svolte dal Ministero
    delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base del costo  effettivo
    delle prestazioni. Le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni. 
      2. Nelle more di entrata in vigore del regolamento  adottato  dalla
    Commissione europea sulla base della Raccomandazione dell'ERA di  cui
    all'articolo 1, paragrafo 8, della direttiva 2008/110/CE, il  decreto
    di cui al comma 1 disciplina anche: 
        a) i requisiti dell'Organismo di Certificazione; 
        b) le modalita' di certificazione del soggetto responsabile della
    manutenzione; 
        c) i requisiti del soggetto responsabile della manutenzione; 
        d) i compiti del soggetto responsabile della manutenzione; 
        e) le modalita' del rilascio e del  rinnovo  del  certificato  di
    soggetto  responsabile  della  manutenzione   nonche'   la   relativa
    validita'. 
      3. Nelle more dell'emanazione del decreto di  cui  al  comma  1  la
    verifica della capacita' di  svolgere  le  funzioni  di  responsabile
    della manutenzione, laddove lo stesso sia una impresa  ferroviaria  o
    un gestore della infrastruttura, e' effettuata dall'Agenzia nazionale
    per la sicurezza delle ferrovie, in  base  alle  competenze  previste
    dalla legislazione vigente, secondo le procedure di cui agli articoli
    14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e deve essere
    indicata sui certificati specificati in tali procedure. 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
                          Disposizioni finanziarie 
     
      1. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non
    devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
    pubblica. 
      2. Le Amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento  dei
    compiti  derivanti  dal  presente  decreto  con  le  risorse   umane,
    strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo, a chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di
    farlo osservare. 
        Dato a Roma, addi' 24 marzo 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                    Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                    dei Ministri 
     
                                    Matteoli,       Ministro        delle
                                    infrastrutture e dei trasporti 
     
                                    Frattini,   Ministro   degli   affari
                                    esteri 
     
                                    Alfano, Ministro della giustizia 
     
                                    Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                    delle finanze 
     
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
    
    
     
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