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  • Mercoledì 21 Settembre 2011 09:03
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    Normativa/Nazionale

    Meccanismi sanzionatori e premiali per regioni, province e comuni nell'ambito del federalismo fiscale

    DECRETO LEGISLATIVO n. 149 del 06/09/2011

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    DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011 , n. 149

    Meccanismi sanzionatori e premiali relativi  a  regioni,  province  e
    comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio  2009,
    n. 42. (11G0191), in G.U.R.I. del 20 settembre 2011, n. 219 
    

              
                Capo I 

    MECCANISMI SANZIONATORI

     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti gli articoli 76, 87, quinto comma,  114,  117  e  119,  della
    Costituzione; 
      Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al  Governo  in
    materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
    Costituzione, ed in particolare gli articoli 2, 17 e 26; 
      Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
    adottata nella riunione del 7 aprile 2011; 
      Considerato  che  non  e'  stata  raggiunta  l'intesa  in  sede  di
    Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
    28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 18 maggio 2011; 
      Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del
    federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio  2009,
    n. 42, ed i pareri delle Commissioni parlamentari competenti  per  le
    conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e  del
    Senato della Repubblica; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 28 luglio 2011; 
      Sulla proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del
    Ministro per le riforme per  il  federalismo,  del  Ministro  per  la
    semplificazione normativa e  del  Ministro  per  i  rapporti  con  le
    regioni per la coesione territoriale, di  concerto  con  il  Ministro
    dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro  per  la
    pubblica amministrazione e l'innovazione; 
     
                                    Emana 
     
                      il seguente decreto legislativo: 
     
                                   Art. 1 
     
                   Relazione di fine legislatura regionale 
     
      1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il
    rispetto dell'unita'  economica  e  giuridica  della  Repubblica,  il
    principio di trasparenza delle decisioni di entrata e  di  spesa,  le
    Regioni sono tenute a redigere una relazione di fine legislatura. 
      2. La relazione di fine legislatura e' sottoscritta dal  Presidente
    della Giunta regionale non oltre il novantesimo giorno antecedente la
    data di scadenza della legislatura. Entro e non  oltre  dieci  giorni
    dopo  la  sottoscrizione  della  relazione,   essa   deve   risultare
    certificata dagli organi di  controllo  interno  regionale  e,  nello
    stesso  termine,  trasmessa  al  Tavolo  tecnico   interistituzionale
    istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento  della
    finanza pubblica di cui all'articolo 33  del  decreto  legislativo  6
    maggio  2011,  n.  68,  composto  pariteticamente  da  rappresentanti
    ministeriali  e  regionali.  Il  Tavolo  tecnico   interistituzionale
    verifica, per quanto di propria competenza, la conformita' di  quanto
    esposto nella relazione di fine legislatura con i dati finanziari  in
    proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dalle  Regioni
    alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre  2009,
    n. 196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al Presidente
    della Giunta regionale. Per quanto attiene al settore sanitario e, in
    particolare, per i contenuti di cui al comma 4, lettere  c),  per  la
    parte relativa agli enti del servizio sanitario regionale, d), e)  ed
    f), la verifica e' effettuata, entro il  medesimo  termine  di  venti
    giorni, dai Tavoli tecnici che, ai sensi delle vigenti  disposizioni,
    sono deputati alla verifica dell'attuazione dei Piani di rientro, ivi
    compresa la struttura tecnica di monitoraggio prevista  dall'articolo
    3 dell'intesa Stato-Regioni in  materia  sanitaria  per  il  triennio
    2010-2012, sulla base delle risultanze emerse in sede di verifica dei
    medesimi Piani ovvero, per le regioni  non  sottoposte  al  piano  di
    rientro, sulla base della verifica degli adempimenti annuali  di  cui
    all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191.  Il
    rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati sul  sito
    istituzionale della regione entro il giorno successivo alla  data  di
    ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale
    da parte del Presidente della Giunta regionale. Entrambi i  documenti
    sono inoltre trasmessi dal Presidente  della  Giunta  regionale  alla
    Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 
      3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio  regionale,  la
    sottoscrizione della relazione e la  certificazione  da  parte  degli
    organi di controllo  interno  avvengono  entro  quindici  giorni  dal
    provvedimento  di  indizione  delle  elezioni.  Il   Tavolo   tecnico
    interistituzionale invia quindi al Presidente della Giunta  regionale
    il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la
    relazione  di  fine  legislatura  sono  infine  pubblicati  sul  sito
    istituzionale della Regione entro il giorno successivo alla  data  di
    ricevimento  del  rapporto  da  parte  del  citato   Tavolo   tecnico
    interistituzionale. 
      4.  La  relazione  di  fine  legislatura  contiene  la  descrizione
    dettagliata delle principali  attivita'  normative  e  amministrative
    svolte durante la legislatura, con specifico riferimento a: 
        a) sistema ed esiti dei controlli interni; 
        b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 
        c)  eventuali  carenze  riscontrate  nella  gestione  degli  enti
    comunque sottoposti al controllo della regione,  nonche'  degli  enti
    del  servizio  sanitario  regionale,  con  indicazione  delle  azioni
    intraprese per porvi rimedio; 
        d) eventuali  azioni  intraprese  per  contenere  la  spesa,  con
    particolare riguardo a quella sanitaria,  e  stato  del  percorso  di
    convergenza ai costi standard, affiancato da indicatori  quantitativi
    e  qualitativi  relativi  agli  output  dei   servizi   resi,   anche
    utilizzando come parametro  di  riferimento  realta'  rappresentative
    dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualita-costi; 
        e) situazione economica e finanziaria, in particolare del settore
    sanitario, quantificazione  certificata  della  misura  del  relativo
    indebitamento regionale; 
        f) la individuazione di  eventuali  specifici  atti  legislativi,
    regolamentari o amministrativi  cui  sono  riconducibili  effetti  di
    spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio; 
        g) stato certificato del bilancio regionale. 
      5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa  con  la
    Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
    province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  3
    del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  il  Ministro  per  i
    rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,  di  concerto
    con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le
    riforme per il federalismo e con  il  Ministro  della  salute,  entro
    sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
    adotta uno schema tipo per  la  redazione  della  relazione  di  fine
    legislatura,  differenziandolo  eventualmente  per  le  Regioni   non
    assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria. 
      6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di  redazione  della
    relazione di fine legislatura il Presidente della Giunta regionale e'
    tenuto  a  darne  notizia,  motivandone  le  ragioni,  nella   pagina
    principale del sito istituzionale dell'ente. 
    
            
          
              
                Capo I 

    MECCANISMI SANZIONATORI

                                   Art. 2 
     
       Responsabilita' politica del presidente della giunta regionale 
     
      1. La fattispecie di grave dissesto finanziario, con riferimento al
    disavanzo sanitario, si verifica in una regione assoggettata a  piano
    di rientro ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  77,  della  legge  23
    dicembre 2009, n. 191, al verificarsi congiuntamente  delle  seguenti
    condizioni:  a)  il  presidente  della  giunta  regionale,   nominato
    Commissarioad acta ai sensi dell'articolo 2, rispettivamente commi 79
    e 83, della citata legge n. 191 del 2009,  non  abbia  adempiuto,  in
    tutto o in parte, all'obbligo di redazione del  piano  di  rientro  o
    agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso;
    b) si riscontri, in sede di verifica annuale, ai sensi  dell'articolo
    2, comma  81,  della  citata  legge  n.  191  del  2009,  il  mancato
    raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con  conseguente
    perdurare del disavanzo sanitario  oltre  la  misura  consentita  dal
    piano medesimo o suo aggravamento; c)  sia  stato  adottato  per  due
    esercizi consecutivi, in presenza del  mancato  raggiungimento  degli
    obiettivi del piano di rientro e  del  conseguente  incremento  delle
    aliquote fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della citata  legge
    n.   191   del   2009,   un   ulteriore   incremento    dell'aliquota
    dell'addizionale regionale  all'Irpef  al  livello  massimo  previsto
    dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. 
      2. Il grave dissesto finanziario di  cui  al  comma  1  costituisce
    grave violazione di legge e in tal caso con  decreto  del  Presidente
    della Repubblica, ai sensi  dell'articolo  126,  comma  primo,  della
    Costituzione, sono disposti lo scioglimento del  Consiglio  regionale
    nonche' la  rimozione  del  Presidente  della  Giunta  regionale  per
    responsabilita' politica nel proprio mandato di amministrazione della
    regione, ove sia accertata dalla Corte dei conti la sussistenza delle
    condizioni di cui al comma 1 e  la  loro  riconduzione  alla  diretta
    responsabilita', con dolo o colpa grave del Presidente  della  Giunta
    regionale. Il decreto del Presidente  della  Repubblica  e'  adottato
    previa deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
    Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere  conforme  della
    Commissione  parlamentare  per  le  questioni  regionali  espresso  a
    maggioranza di due terzi dei componenti. Alla riunione del  Consiglio
    dei  Ministri  partecipa  il  Presidente   della   Giunta   regionale
    interessato. 
      3. Il Presidente rimosso ai sensi del comma 2 e' incandidabile alle
    cariche elettive a livello locale, regionale,  nazionale  ed  europeo
    per un periodo di tempo di dieci anni. Il Presidente rimosso non puo'
    essere nominato quale componente di alcun organo o carica di  governo
    degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e  dell'Unione  europea
    per un periodo di tempo di dieci anni. 
      4. Qualora si verifichino una o entrambe le condizioni di cui  alle
    lettere a) e b) del comma 1, il Governo, in attuazione  dell'articolo
    2, comma 84, della citata legge n. 191 del 2009,  nell'esercizio  del
    potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione, nomina
    un commissario ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.
    131, che sostituisce il Presidente della  Giunta  regionale  nominato
    commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2, commi 79  e  83,  della
    citata legge n. 191 del 2009. 
      5. Nelle more dell'insediamento del nuovo Presidente  della  Giunta
    regionale, il  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
    dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
    salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e  per  la
    coesione territoriale,  nomina  un  nuovo  commissario  ad  acta  per
    l'esercizio delle competenze del Presidente  della  Giunta  regionale
    concernenti l'ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili. 
      6. Resta fermo quanto previsto  dall'articolo  3,  comma  2,  primo
    periodo, del citato decreto legislativo n. 68 del 2011. 
      7. Con riguardo a settori  ed  attivita'  regionali  diversi  dalla
    sanita',  ove  una  regione  dopo  la  determinazione   dei   livelli
    essenziali delle prestazioni nonche' dei relativi costi standard e la
    definizione degli obiettivi di servizio, non provveda alla attuazione
    dei citati livelli e al raggiungimento degli obiettivi di servizio in
    coerenza con le previsioni di  cui  all'articolo  18  della  legge  5
    maggio 2009, n. 42, il Presidente della Giunta regionale e'  nominato
    commissario ad acta ai sensi dell'articolo 8 della  citata  legge  n.
    131 del 2003, per l'esercizio dei poteri sostitutivi. 
    
            
          
              
                Capo I 

    MECCANISMI SANZIONATORI

                                   Art. 3 
     
        Decadenza automatica e interdizione dei funzionari regionali 
                          e dei revisori dei conti 
     
      1.  Il  verificarsi  del  grave   dissesto   finanziario   di   cui
    all'articolo 2 determina l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui
    all'articolo 2, comma 79, lettera a), della legge 23  dicembre  2009,
    n. 191, in materia di decadenza automatica dei direttori generali  e,
    previa verifica delle rispettive responsabilita'  del  dissesto,  dei
    direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario
    regionale,  del  dirigente  responsabile  dell'assessorato  regionale
    competente, nonche' dei componenti  del  collegio  dei  revisori  dei
    conti. 
      2. Agli stessi soggetti di cui  al  comma  1  si  applica  altresi'
    l'interdizione da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati  da
    enti pubblici per un periodo di tempo  di  dieci  anni.  La  sanzione
    dell'interdizione  e'  irrogata  con  decreto  del   Presidente   del
    Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i  rapporti  con
    le regioni e per la coesione territoriale. Il giudizio sulla relativa
    impugnazione e' devoluto alla  giurisdizione  esclusiva  del  giudice
    amministrativo. 
      3. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei
    conti accerti gravi responsabilita' nello svolgimento  dell'attivita'
    del collegio dei revisori delle Regioni, ove costituito, e degli enti
    alle medesime riconducibili, i componenti del  collegio  riconosciuti
    responsabili in sede di giudizio della  predetta  Corte  non  possono
    essere nominati nel collegio dei revisori delle regioni,  degli  enti
    locali e di altri enti pubblici per un periodo fino a dieci anni,  in
    funzione della gravita'  accertata.  La  Corte  dei  conti  trasmette
    l'esito   dell'accertamento   anche   all'ordine   professionale   di
    appartenenza dei  revisori  per  valutazioni  inerenti  all'eventuale
    avvio di procedimenti disciplinari. 
    
            
          
              
                Capo I 

    MECCANISMI SANZIONATORI

                                   Art. 4 
     
              Relazione di fine mandato provinciale e comunale 
     
      1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il
    rispetto dell'unita'  economica  e  giuridica  della  Repubblica,  il
    principio di trasparenza delle decisioni di entrata e  di  spesa,  le
    province e i comuni sono tenuti a  redigere  una  relazione  di  fine
    mandato. 
      2. La relazione di fine  mandato  e'  sottoscritta  dal  presidente
    della provincia  o  dal  sindaco  non  oltre  il  novantesimo  giorno
    antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre  dieci
    giorni dopo la sottoscrizione della relazione,  essa  deve  risultare
    certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso
    termine, trasmessa al  Tavolo  tecnico  interistituzionale  istituito
    presso la Conferenza permanente per il  coordinamento  della  finanza
    pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti  ministeriali  e
    degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per
    quanto di propria competenza, la conformita' di quanto esposto  nella
    relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e
    con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati
    di cui all'articolo 13 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  ed
    invia, entro venti giorni,  apposito  rapporto  al  presidente  della
    provincia o al sindaco. Il rapporto e la relazione  di  fine  mandato
    sono pubblicati sul sito istituzionale della provincia o  del  comune
    entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto  del
    citato Tavolo tecnico  interistituzionale  da  parte  del  presidente
    della provincia o del sindaco.  Entrambi  i  documenti  sono  inoltre
    trasmessi  dal  presidente  della  provincia  o  dal   sindaco   alla
    Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 
      3. In caso di scioglimento  anticipato  del  Consiglio  comunale  o
    provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da
    parte degli organi di  controllo  interno  avvengono  entro  quindici
    giorni dal provvedimento  di  indizione  delle  elezioni.  Il  Tavolo
    tecnico interistituzionale invia quindi al presidente della provincia
    o al sindaco il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni.  Il
    rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati  in  fine
    sul sito istituzionale della provincia o del comune entro  il  giorno
    successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del  citato
    Tavolo tecnico interistituzionale. 
      4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata
    delle principali attivita' normative e amministrative svolte  durante
    il mandato, con specifico riferimento a: 
        a) sistema ed esiti dei controlli interni; 
        b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 
        c) azioni  intraprese  per  il  rispetto  dei  saldi  di  finanza
    pubblica programmati e stato del  percorso  di  convergenza  verso  i
    fabbisogni standard; 
        d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche  evidenziando  le
    carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal  comune
    o dalla provincia  ai  sensi  dei  numeri  1  e  2  del  comma  primo
    dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni  intraprese
    per porvi rimedio; 
        e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del  percorso
    di convergenza  ai  fabbisogni  standard,  affiancato  da  indicatori
    quantitativi e qualitativi relativi agli  output  dei  servizi  resi,
    anche   utilizzando   come   parametro   di    riferimento    realta'
    rappresentative dell'offerta di prestazioni con il  miglior  rapporto
    qualita-costi; 
        f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale  o
    comunale. 
      5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa  con  la
    Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali ai sensi  dell'articolo
    3 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  il  Ministro
    dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto, adotta uno  schema  tipo  per  la  redazione  della
    relazione  di  fine  mandato,  nonche'  una  forma  semplificata  del
    medesimo schema per  i  comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000
    abitanti. 
      6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di  redazione  della
    relazione di fine mandato, il presidente della provincia o il sindaco
    sono tenuti a darne notizia,  motivandone  le  ragioni  nella  pagina
    principale del sito istituzionale dell'ente. 
    
            
          
              
                Capo I 

    MECCANISMI SANZIONATORI

                                   Art. 5 
     
             Regolarita' della gestione amministrativo-contabile 
     
      1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della
    Ragioneria  generale  dello  Stato  puo'  attivare  verifiche   sulla
    regolarita'  della  gestione   amministrativo-contabile,   ai   sensi
    dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,
    n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge,  qualora  un
    ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE,  situazioni  di
    squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori: 
        a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria; 
        b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio; 
        c) anomale modalita' di gestione dei servizi per conto di terzi. 
      2. Le modalita' di attuazione del comma 1 sono definite con decreto
    del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
    Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni
    e per la coesione  territoriale,  previa  intesa  con  la  Conferenza
    Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28  agosto
    1997, n. 281, e prevedono anche adeguate forme di contraddittorio fra
    il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
    Ragioneria generale dello Stato e gli enti sottoposti alle  verifiche
    di cui al comma 1. L'attivita' di verifica  sulla  regolarita'  della
    gestione   amministrativo-contabile   attivata   sulla   base   degli
    indicatori di  cui  al  comma  1  e'  eseguita  prioritariamente  nei
    confronti dei comuni capoluogo di provincia. 
    
            
          
              
                Capo I 

    MECCANISMI SANZIONATORI

                                   Art. 6 
     
     Responsabilita' politica del presidente di provincia e del sindaco 
     
      1. Il comma 5 dell'articolo 248 del testo unico di cui  al  decreto
    legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal  seguente:  "5.
    Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio
    1994,  n.  20,  gli  amministratori  che  la  Corte  dei   conti   ha
    riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di  danni  cagionati
    con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del
    dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di  dieci
    anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali  e
    di rappresentante di enti locali presso altri  enti,  istituzioni  ed
    organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e
    le cause che hanno determinato il dissesto,  accerti  che  questo  e'
    diretta  conseguenza  delle  azioni  od  omissioni   per   le   quali
    l'amministratore e' stato riconosciuto responsabile. I  sindaci  e  i
    presidenti di provincia ritenuti responsabili ai  sensi  del  periodo
    precedente, inoltre, non sono candidabili, per un  periodo  di  dieci
    anni, alle  cariche  di  sindaco,  di  presidente  di  provincia,  di
    presidente di  Giunta  regionale,  nonche'  di  membro  dei  consigli
    comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee  e  dei  consigli
    regionali, del Parlamento  e  del  Parlamento  europeo.  Non  possono
    altresi' ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di
    assessore comunale, provinciale o regionale ne' alcuna carica in enti
    vigilati o partecipati da enti pubblici.  Qualora,  a  seguito  della
    dichiarazione  di  dissesto,  la  Corte  dei  conti   accerti   gravi
    responsabilita' nello svolgimento  dell'attivita'  del  collegio  dei
    revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo  le  normative
    vigenti, delle informazioni, i componenti del  collegio  riconosciuti
    responsabili in sede di giudizio della  predetta  Corte  non  possono
    essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali  e  degli
    enti ed organismi agli stessi riconducibili fino  a  dieci  anni,  in
    funzione della gravita'  accertata.  La  Corte  dei  conti  trasmette
    l'esito   dell'accertamento   anche   all'ordine   professionale   di
    appartenenza dei  revisori  per  valutazioni  inerenti  all'eventuale
    avvio di procedimenti disciplinari.". 
      2. Qualora dalle pronunce  delle  sezioni  regionali  di  controllo
    della Corte dei conti  emergano,  anche  a  seguito  delle  verifiche
    svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e  dell'articolo
    14, comma 1, lettera d), secondo periodo,  della  legge  31  dicembre
    2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria,
    violazioni  degli  obiettivi  della  finanza  pubblica  allargata   e
    irregolarita'  contabili  o  squilibri   strutturali   del   bilancio
    dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e  lo
    stesso ente non abbia adottato,  entro  il  termine  assegnato  dalla
    Corte  dei  conti,   le   necessarie   misure   correttive   previste
    dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  la
    competente sezione regionale,  accertato  l'inadempimento,  trasmette
    gli  atti  al  Prefetto  e  alla   Conferenza   permanente   per   il
    coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti  dal  periodo
    precedente, ove sia accertato, entro  trenta  giorni  dalla  predetta
    trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte
    dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente  locale
    delle citate misure correttive e la sussistenza delle  condizioni  di
    cui all'articolo 244  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
    legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna  al  Consiglio,  con
    lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a
    venti   giorni   per   la   deliberazione   del   dissesto.   Decorso
    infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto
    nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto  e
    da' corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio  dell'ente
    ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui  al  decreto
    legislativo n. 267 del 2000. 
    
            
          
              
                Capo I 

    MECCANISMI SANZIONATORI

                                   Art. 7 
     
              Mancato rispetto del patto di stabilita' interno 
     
      1. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'  interno  la
    Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo  a
    quello dell'inadempienza: 
        a) e' tenuta a versare all'entrata del  bilancio  statale,  entro
    sessanta giorni dal  termine  stabilito  per  la  trasmissione  della
    certificazione relativa al rispetto del patto di stabilita'  interno,
    l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato  registrato
    e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i  quali
    il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si
    assume quale differenza il maggiore degli scostamenti  registrati  in
    termini di cassa o di competenza. In caso di  mancato  versamento  si
    procede,  nei  sessanta  giorni  successivi,  al  recupero  di  detto
    scostamento a valere  sulle  giacenze  depositate  nei  conti  aperti
    presso  la  tesoreria  statale.  Trascorso  inutilmente  il   termine
    perentorio stabilito dalla  normativa  vigente  per  la  trasmissione
    della certificazione da parte dell'ente territoriale, si  procede  al
    blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a
    quando la certificazione non viene  acquisita.  La  sanzione  non  si
    applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del  patto  di
    stabilita'  interno  sia  determinato  dalla   maggiore   spesa   per
    interventi realizzati con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
    correlati ai finanziamenti dell'Unione europea  rispetto  alla  media
    della corrispondente spesa del triennio precedente; 
        b) non puo' impegnare spese correnti, al netto delle spese per la
    sanita',  in  misura  superiore  all'importo   annuale   minimo   dei
    corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; 
        c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli  investimenti;  i
    mutui e i prestiti obbligazionari posti  in  essere  con  istituzioni
    creditizie e finanziarie  per  il  finanziamento  degli  investimenti
    devono essere corredati da apposita attestazione da  cui  risulti  il
    conseguimento degli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  per
    l'anno  precedente.   L'istituto   finanziatore   o   l'intermediario
    finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del
    prestito in assenza della predetta attestazione; 
        d) non puo' procedere ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi
    titolo, con  qualsivoglia  tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i
    rapporti  di  collaborazione   continuata   e   continuativa   e   di
    somministrazione,   anche   con   riferimento    ai    processi    di
    stabilizzazione in atto.  E'  fatto  altresi'  divieto  di  stipulare
    contratti di servizio che si configurino come elusivi della  presente
    disposizione; 
        e) e' tenuta a rideterminare  le  indennita'  di  funzione  ed  i
    gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta  con
    una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla
    data del 30 giugno 2010. 
      2. In caso di mancato rispetto del  patto  di  stabilita'  interno,
    l'ente   locale   inadempiente,   nell'anno   successivo   a   quello
    dell'inadempienza: 
        a) e' assoggettato ad una riduzione  del  fondo  sperimentale  di
    riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari  alla  differenza
    tra   il   risultato   registrato   e    l'obiettivo    programmatico
    predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento
    delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso  di
    incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti  a  versare
    all'entrata del bilancio dello Stato le somme  residue.  La  sanzione
    non si applica nel caso in cui il  superamento  degli  obiettivi  del
    patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa  per
    interventi realizzati con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
    correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea  rispetto  alla  media
    della corrispondente spesa del triennio precedente; 
        b)  non  puo'  impegnare  spese  correnti  in  misura   superiore
    all'importo  annuale  medio  dei  corrispondenti  impegni  effettuati
    nell'ultimo triennio; 
        c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli  investimenti;  i
    mutui e i prestiti obbligazionari posti  in  essere  con  istituzioni
    creditizie o finanziarie per  il  finanziamento  degli  investimenti,
    devono essere corredati da apposita attestazione da  cui  risulti  il
    conseguimento degli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  per
    l'anno  precedente.   L'istituto   finanziatore   o   l'intermediario
    finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del
    prestito in assenza della predetta attestazione; 
        d) non puo' procedere ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi
    titolo, con  qualsivoglia  tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i
    rapporti  di  collaborazione   continuata   e   continuativa   e   di
    somministrazione,   anche   con   riferimento    ai    processi    di
    stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'  divieto  agli  enti  di
    stipulare  contratti  di  servizio  con  soggetti  privati   che   si
    configurino come elusivi della presente disposizione; 
        e) e' tenuto a rideterminare  le  indennita'  di  funzione  ed  i
    gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo  unico
    di  cui  al  decreto  legislativo  n.  267  del  2000,  e  successive
    modificazioni,  con  una  riduzione  del  30   per   cento   rispetto
    all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. 
      3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere ridefinite  con
    legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza  permanente
    per il coordinamento della finanza pubblica. 
      4. Le disposizioni del presente articolo si applicano  in  caso  di
    mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo  agli  anni
    2010 e seguenti. 
      5. L'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010,  n.  220,
    e' sostituito dal seguente: "122. Il Ministro dell'economia  e  delle
    finanze, con apposito decreto, emanato di concerto  con  il  Ministro
    dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie
    locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti  di
    cui al comma 87 in base ai criteri definiti con il medesimo  decreto.
    L'importo della  riduzione  complessiva  per  comuni  e  province  e'
    commisurato agli  effetti  finanziari  determinati  dall'applicazione
    della  sanzione  operata  a  valere   sul   fondo   sperimentale   di
    riequilibrio e sul fondo perequativo, in caso di mancato rispetto del
    patto di stabilita' interno. Lo schema di decreto  di  cui  al  primo
    periodo e' trasmesso alle Camere corredato di relazione  tecnica  che
    ne evidenzi gli effetti finanziari.". 
    
            
          
              
                Capo II 

    MECCANISMI PREMIALI

                                   Art. 8 
     
                 Ulteriori disposizioni concernenti il patto 
                            di stabilita' interno 
     
      1. Dopo la lettera g-bis) dell'articolo 1, comma 129,  della  legge
    13 dicembre 2010, n.  220,  sono  aggiunte  le  seguenti:  "g-ter)  a
    decorrere dall'anno 2011, delle spese conseguenti alla  dichiarazione
    dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.  225,
    e successive  modificazioni,  nei  limiti  dei  maggiori  incassi  di
    entrate derivanti dai provvedimenti  di  cui  all'articolo  5,  comma
    5-quater, della citata legge n. 225 del 1992, acquisiti  in  apposito
    capitolo di bilancio; g-quater) a  decorrere  dall'anno  2011,  delle
    spese in  conto  capitale,  nei  limiti  delle  somme  effettivamente
    incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative  al  gettito
    derivante dall'attivita' di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9
    del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite  in  apposito
    capitolo di bilancio.". 
    
            
          
              
                Capo II 

    MECCANISMI PREMIALI

                                   Art. 9 
     
                        Ulteriori meccanismi premiali 
     
      1. Dopo il  secondo  periodo  del  comma  20  dell'articolo  6  del
    decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e  successive  modificazioni,  e'
    aggiunto il seguente: "Ai fini ed agli  effetti  di  cui  al  periodo
    precedente, si considerano adempienti le Regioni a statuto  ordinario
    che hanno registrato  un  rapporto  uguale  o  inferiore  alla  media
    nazionale fra spesa di personale e  spesa  corrente  al  netto  delle
    spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e  del  surplus  di  spesa
    rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilita' interno e
    che hanno rispettato il patto di stabilita' interno.". 
      2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  dopo  il
    comma 67, e' aggiunto il seguente: «67-bis. Con decreto del  Ministro
    dell'economia e delle finanze, da  adottarsi  entro  il  30  novembre
    2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con  la
    Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
    province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  stabilite  forme
    premiali a valere sulle  risorse  ordinarie  previste  dalla  vigente
    legislazione per il finanziamento del Servizio  sanitario  nazionale,
    applicabili  a  decorrere  dall'anno  2012,  per   le   regioni   che
    istituiscano   una   Centrale   regionale   per   gli   acquisti    e
    l'aggiudicazione di procedure di  gara  per  l'approvvigionamento  di
    beni e servizi per un  volume  annuo  non  inferiore  ad  un  importo
    determinato con il medesimo decreto  e  per  quelle  che  introducano
    misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di  bilancio,  la
    piena applicazione per gli  erogatori  pubblici  di  quanto  previsto
    dall'articolo 4, commi 8 e 9, del  decreto  legislativo  30  dicembre
    1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del  principio
    della remunerazione a prestazione.  L'accertamento  delle  condizioni
    per l'accesso regionale alle predette forme  premiali  e'  effettuato
    nell'ambito del Comitato permanente per la  verifica  dell'erogazione
    dei livelli essenziali di assistenza e  del  Tavolo  tecnico  per  la
    verifica degli adempimenti regionali, di cui agli  articoli  9  e  12
    dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per  i
    rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
    di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla  Gazzetta
    Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.». 
    
            
          
              
                Capo II 

    MECCANISMI PREMIALI

                                   Art. 10 
     
                       Contrasto all'evasione fiscale 
     
      1. Per potenziare l'azione di contrasto  all'evasione  fiscale,  la
    partecipazione delle province all'accertamento fiscale e' incentivata
    mediante il riconoscimento di una quota pari al 50  per  cento  delle
    maggiori  somme  relative  a  tributi  statali  riscosse   a   titolo
    definitivo, a  seguito  dell'intervento  della  provincia  che  abbia
    contribuito all'accertamento stesso, anche attraverso la segnalazione
    all'Agenzia delle entrate ed alla  Guardia  di  finanza  di  elementi
    utili ad integrare i dati contenuti  nelle  dichiarazioni  presentate
    dai  contribuenti  per  la  determinazione  di  maggiori   imponibili
    fiscali. 
      2. Con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e
    d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, adottato
    entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
    decreto legislativo, sono individuati i tributi su cui  calcolare  la
    quota pari al 50  per  cento  spettante  alle  province  che  abbiano
    contribuito all'accertamento,  ai  sensi  del  comma  1,  nonche'  le
    relative modalita' di attribuzione. 
      3. Con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,
    adottato entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto legislativo, d'intesa  con  la  Conferenza  Stato  -
    citta' ed autonomie locali, sentito il Garante per la protezione  dei
    dati personali e sentita DigitPA per quanto di rispettiva competenza,
    sono stabilite le modalita' tecniche di accesso per le province  alle
    banche dati e, sulla base  di  motivata  richiesta,  di  fruizione  e
    tracciabilita' delle informazioni reddituali relative ai contribuenti
    in esse residenti, nonche' quelle della partecipazione delle province
    all'accertamento fiscale di cui al  comma  1.  Per  le  attivita'  di
    supporto all'esercizio di detta funzione di  competenza  provinciale,
    le province possono avvalersi delle societa' e degli enti partecipati
    dalle  province  stesse  ovvero  degli   affidatari   delle   entrate
    provinciali  i  quali,  pertanto,  devono  garantire  alle   province
    l'accesso alle banche dati utilizzate. 
    
            
          
              
                Capo II 

    MECCANISMI PREMIALI

                                   Art. 11 
     
             Collaborazione nella gestione organica dei tributi 
     
      1. I criteri generali per la gestione organica dei tributi e  delle
    compartecipazioni sono definiti dalle province  con  l'Agenzia  delle
    entrate, che per  l'attuazione  si  avvale  delle  proprie  Direzioni
    Regionali. 
      2. Le  province  possono  stipulare  con  l'Agenzia  delle  entrate
    convenzioni   finalizzate   ad   instaurare   adeguate    forme    di
    collaborazione e a garantire una gestione organica dei tributi propri
    derivati. Con lo stesso provvedimento sono definiti i  termini  e  le
    modalita' per la corresponsione del rimborso spese. 
      3. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa  le  province
    possono  definire  con  specifica  convenzione   con   il   Ministero
    dell'economia e delle finanze le modalita' gestionali e operative  di
    ripartizione degli  introiti  derivanti  dall'attivita'  di  recupero
    dell'evasione. 
    
            
          
              
                Capo II 

    MECCANISMI PREMIALI

                                   Art. 12 
     
             Ulteriori forme premiali per l'azione di contrasto 
                            dell'evasione fiscale 
     
      1. Con accordo fra Governo, Regioni, province e comuni,  conseguito
    in sede di Conferenza unificata, sentita la Conferenza permanente per
    il coordinamento della finanza pubblica, sono  stabilite  annualmente
    le modalita' per la ricognizione delle capacita' fiscali effettive  e
    potenziali dei singoli territori, tenendo conto del  rapporto  tra  i
    dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall'Istituto Nazionale di
    Statistica. 
      2. Con il  medesimo  accordo  di  cui  al  comma  1  sono  altresi'
    definiti: 
        a)  un  programma   pluriennale   di   attivita'   di   contrasto
    dell'evasione fiscale finalizzato alla  convergenza  della  capacita'
    fiscale effettiva  alla  capacita'  fiscale  potenziale  mediante  la
    definizione delle modalita' di concorso dei  singoli  enti  dei  vari
    livelli di governo; 
        b) gli  obiettivi  intermedi  che  debbono  essere  raggiunti  da
    ciascun ente nell'ambito delle attivita' previste  dal  programma  di
    cui alla lettera a); 
        c)  le  misure  premiali  o   sanzionatorie   in   relazione   al
    raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b). 
      3. Ove l'accordo di cui al comma  1  non  sia  raggiunto  entro  il
    termine di un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
    decreto legislativo, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono fissate con
    decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione
    congiunta in sede di Conferenza unificata. 
    
            
          
              
                Capo III 

    DISPOSIZIONI FINALI

                                   Art. 13 
     
           Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale 
                e le province autonome di Trento e di Bolzano 
     
      1. La decorrenza e le modalita' di applicazione delle  disposizioni
    di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni  a
    statuto speciale e delle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
    nonche' nei  confronti  degli  enti  locali  ubicati  nelle  medesime
    Regioni a statuto speciale e Province autonome,  sono  stabilite,  in
    conformita'  con  i  relativi  statuti,  con  le  procedure  previste
    dall'articolo 27 della legge 5  maggio  2009,  n.  42,  e  successive
    modificazioni. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
    del presente decreto legislativo non risultino concluse le  procedure
    di cui al  primo  periodo,  sino  al  completamento  delle  procedure
    medesime,  le  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto   trovano
    immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto  speciale  e
    nelle province autonome di Trento e di Bolzano. 
    
            
          
              
                Capo III 

    DISPOSIZIONI FINALI

                                   Art. 14 
     
    Fabbisogni standard  delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche
      dello Stato e responsabilita' politica dei ministri 
     
      1.  Il  presente  articolo,  al  fine  di  rendere   effettivo   il
    superamento  del  criterio  della   spesa   storica   attraverso   la
    definizione  dei  fabbisogni  per  i   programmi   di   spesa   delle
    amministrazioni  centrali  e   dei   fabbisogni   standard   per   le
    amministrazioni periferiche dello Stato, disciplina le  modalita'  di
    rendicontazione alle Camere del grado di convergenza della  spesa  ai
    fabbisogni definiti ai sensi  dell'articolo  9  del  decreto-legge  6
    luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16
    luglio 2011, n. 111. 
      2. Gli esiti del raffronto tra i fabbisogni dei programmi di  spesa
    e  quelli  delle  amministrazioni  periferiche  dello   Stato,   come
    determinati ai sensi del comma 1, e le spese effettivamente sostenute
    come risultanti dal bilancio consuntivo dello Stato,  sono  trasmessi
    ogni anno dal Governo alle Camere, affinche' possano essere adottate,
    nelle forme e nei  tempi  previsti  dai  rispettivi  regolamenti,  le
    iniziative e le determinazioni ivi previste, incluse  quelle  di  cui
    all'articolo 94 della Costituzione. 
    
            
          
              
                Capo III 

    DISPOSIZIONI FINALI

                                   Art. 15 
     
              Riordino dei termini per la trasmissione dei dati 
                           degli enti territoriali 
     
      1. Ai fini di garantire il coordinamento informativo, statistico  e
    informatico  dei  dati  delle  amministrazioni   pubbliche   di   cui
    all'articolo 117, secondo  comma,  lettera  r),  della  Costituzione,
    anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
    con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
    del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia
    e delle finanze, si provvede al riordino della disciplina vigente  in
    materia di oneri e obblighi informativi a carico di comuni, province,
    citta' metropolitane nei confronti  delle  pubbliche  amministrazioni
    statali,  riducendo  e  unificando  i  termini  e  le   comunicazioni
    attualmente previsti per la trasmissione dei dati, ferma restando  la
    disciplina sanzionatoria in vigore. 
    
            
          
              
                Capo III 

    DISPOSIZIONI FINALI

                                   Art. 16 
     
          Interventi del settore creditizio a favore del pagamento 
              delle imprese creditrici degli enti territoriali 
     
      1. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  un  rappresentante
    delle regioni e un rappresentante delle autonomie  locali  designati,
    rispettivamente,  dalla  Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni,
    dall'ANCI e  dall'UPI,  e  l'Associazione  bancaria  italiana,  entro
    sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto
    legislativo, istituiscono un tavolo tecnico per il perseguimento  dei
    seguenti  obiettivi,  da   realizzare   anche   attraverso   apposita
    convenzione, aperta all'adesione delle banche  e  degli  intermediari
    finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi  in
    materia bancaria e  creditizia  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
    settembre 1993, n. 385: 
        a) formulare soluzioni finalizzate a sopperire alla  mancanza  di
    liquidita' delle imprese determinata dai ritardi dei pagamenti  degli
    enti territoriali; 
        b) valutare forme  di  compensazione  all'interno  del  patto  di
    stabilita' a livello  regionale  previsto  dalla  normativa  vigente,
    anche in considerazione delle diverse fasce dimensionali  degli  enti
    territoriali; 
        c) valutare la definizione di nuove modalita' ed agevolazioni per
    la cessione pro  soluto  dei  crediti  certi,  liquidi  ed  esigibili
    maturati dalle imprese nei confronti delle pubbliche  amministrazioni
    di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
    2001, n. 165; 
        d) stabilire criteri per  la  certificazione  dei  crediti  delle
    pubbliche   amministrazioni,   secondo    le    modalita'    definite
    dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.
    185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
    2, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio
    2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009; 
        e) definire i casi in cui la stipulazione, da  parte  degli  enti
    locali, di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto la
    realizzazione e la successiva concessione in locazione finanziaria di
    un bene immobile non costituisce forma elusiva delle regole del patto
    di stabilita' interno, in considerazione della convenienza  economica
    per l'amministrazione contraente. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
        Dato a Roma, addi' 6 settembre 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
                                Berlusconi, Presidente del Consiglio  dei
                                Ministri 
     
                                Tremonti, Ministro dell'economia e  delle
                                finanze 
     
                                Bossi, Ministro per  le  riforme  per  il
                                federalismo 
     
                                Calderoli,      Ministro      per      la
                                semplificazione  normativa 
     
                                Fitto, Ministro per  i  rapporti  con  le
                                regioni e per la coesione territoriale 
     
                                Maroni, Ministro dell'interno 
     
                                Fazio, Ministro della salute 
     
                                Brunetta,  Ministro   per   la   pubblica
                                amministrazione e l'innovazione 
     
    Visto, il Guardasigilli: Palma 
    
            
    
     
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