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  • Venerdì 10 Febbraio 2012 10:35
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    Normativa/Nazionale

    Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

    DECRETO-LEGGE n. 5 del 09/02/2012

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    DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5

              
                Titolo I 

    Disposizioni in materia di semplificazioni


    Capo I

    Disposizioni generali in materia di semplificazioni

     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
      Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
    disposizioni per  la  semplificazione  e  lo  sviluppo,  al  fine  di
    assicurare,   nell'attuale   eccezionale    situazione    di    crisi
    internazionale e nel rispetto del principio di equita', una riduzione
    degli oneri  amministrativi  per  i  cittadini  e  le  imprese  e  la
    crescita, dando sostegno e impulso al sistema produttivo del Paese; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 27 gennaio e del 3 febbraio 2012; 
      Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
    Ministro per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  del
    Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle  infrastrutture
    e dei trasporti e del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
    della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e  della
    tutela del territorio e del mare, il  Ministro  del  lavoro  e  delle
    politiche sociali, il Ministro delle politiche agricole alimentari  e
    forestali e il Ministro per i beni e le attivita' culturali; 
     
                                    Emana 
                         il seguente decreto-legge: 
     
                                   Art. 1 
     
    Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di  conclusione
                    del procedimento e poteri sostitutivi 
     
      1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e  9
    sono sostituiti dai seguenti: 
      "8. La  tutela  in  materia  di  silenzio  dell'amministrazione  e'
    disciplinata dal codice  del  processo  amministrativo.  Le  sentenze
    passate in giudicato che accolgono il  ricorso  proposto  avverso  il
    silenzio inadempimento dell'amministrazione sono  trasmesse,  in  via
    telematica, alla Corte dei conti. 
      9. La mancata o tardiva emanazione del  provvedimento  nei  termini
    costituisce elemento di valutazione  della  performance  individuale,
    nonche' di responsabilita'  disciplinare  e  amministrativo-contabile
    del dirigente e del funzionario inadempiente. 
      9-bis. L'organo di  governo  individua,  nell'ambito  delle  figure
    apicali dell'amministrazione, il soggetto cui  attribuire  il  potere
    sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione
    il potere sostitutivo si considera attribuito al  dirigente  generale
    o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o  in  mancanza  al
    funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione. 
      9-ter. Decorso  inutilmente  il  termine  per  la  conclusione  del
    procedimento o quello superiore di cui al comma 7,  il  privato  puo'
    rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis  perche',  entro  un
    termine pari alla meta' di quello originariamente previsto,  concluda
    il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di
    un commissario. 
      9-quater. Il responsabile individuato ai  sensi  del  comma  9-bis,
    entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di  governo,  i
    procedimenti, suddivisi  per  tipologia  e  strutture  amministrative
    competenti,  nei  quali  non  e'  stato  rispettato  il  termine   di
    conclusione   previsti   dalla   legge   o   dai   regolamenti.    Le
    Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con  le
    risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
    vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
    pubblica. 
      9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza  di
    parte e' espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai
    regolamenti  di  cui   all'articolo   2   e   quello   effettivamente
    impiegato.". 
      2. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si  applicano  nei
    procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per  i  quali
    restano ferme le particolari norme che li disciplinano. 
    
            
          
              
                Titolo I 

    Disposizioni in materia di semplificazioni


    Capo I

    Disposizioni generali in materia di semplificazioni

                                   Art. 2 
     
        Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA 
     
      1. All'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma  1,
    dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
    2000,  n.  445,  nonche'"  sono  inserite   le   seguenti:   ",   ove
    espressamente previsto dalla normativa vigente,". 
    
            
          
              
                Titolo I 

    Disposizioni in materia di semplificazioni


    Capo I

    Disposizioni generali in materia di semplificazioni

                                   Art. 3 
     
    Riduzione degli  oneri  amministrativi  e  disposizioni  in  tema  di
             verifica dell'impatto della regolamentazione - VIR 
     
      1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il comma  2
    e' sostituito dai seguenti: 
      "2. Entro il 31 gennaio di ogni anno,  le  amministrazioni  statali
    trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una  relazione
    sul bilancio complessivo degli  oneri  amministrativi,  a  carico  di
    cittadini e imprese, introdotti e eliminati con  gli  atti  normativi
    approvati  nel  corso  dell'anno  precedente,  come  valutati   nelle
    relative  analisi  di  impatto  della  regolamentazione   (AIR),   in
    conformita' ai criteri di cui all'articolo 6, comma 3. Per  gli  atti
    normativi non sottoposti ad  AIR,  le  Amministrazioni  utilizzano  i
    medesimi criteri per  la  stima  e  la  quantificazione  degli  oneri
    amministrativi introdotti o eliminati. Per  oneri  amministrativi  si
    intendono i costi degli adempimenti cui  cittadini  ed  imprese  sono
    tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito  del
    procedimento   amministrativo,   compreso    qualunque    adempimento
    comportante raccolta,  elaborazione,  trasmissione,  conservazione  e
    produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. 
      2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per
    quanto di competenza, dal Dipartimento per  gli  affari  giuridici  e
    legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  il
    Dipartimento  della  funzione   pubblica   predispone,   sentite   le
    associazioni  imprenditoriali  e  le  associazioni  dei   consumatori
    rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto  legislativo
    6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo,  una  relazione
    complessiva,   contenente   il   bilancio   annuale    degli    oneri
    amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con
    riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione e' comunicata al
    DAGL e pubblicata nel sito istituzionale  del  Governo  entro  il  31
    marzo di ciascun anno. 
      2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando  gli  oneri  introdotti
    sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini  del  relativo
    pareggio, adotta,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
    pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di
    cui al comma 2-bis, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17,
    comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  per  la  riduzione  di
    oneri amministrativi di  competenza  statale  previsti  da  leggi.  I
    regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per  la  pubblica
    amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo  economico,  di
    concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni  di  cui
    al  comma  2-bis,  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
    direttivi: 
        a)  proporzionalita'  degli   adempimenti   amministrativi   alle
    esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai
    diversi soggetti destinatari, nonche' alla dimensione dell'impresa  e
    al settore di attivita'; 
        b) eliminazione di dichiarazioni,  attestazioni,  certificazioni,
    comunque denominati, nonche' degli adempimenti amministrativi e delle
    procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici
    in relazione ai soggetti destinatari e alle attivita' esercitate; 
        c) utilizzo delle autocertificazioni  e,  ove  necessario,  delle
    attestazioni e delle  asseverazioni  dei  tecnici  abilitati  nonche'
    delle  dichiarazioni  di  conformita'  da  parte  dell'Agenzia  delle
    imprese; 
        d)  informatizzazione  degli  adempimenti   e   delle   procedure
    amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo
    2005, n. 82; 
        e) coordinamento delle attivita' di controllo al fine di  evitare
    duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalita' degli
    stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti. 
      2-quater. Per la riduzione  di  oneri  amministrativi  previsti  da
    regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma  2-ter,
    con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  della
    legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro  per  la
    pubblica amministrazione e la  semplificazione,  del  Ministro  dello
    sviluppo  economico  e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
    trasporti, di  concerto  con  i  Ministri  competenti  e  sentite  le
    associazioni di cui al comma 2-bis. 
      2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi  previsti  da
    regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui
    comma 2-ter, con decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
    adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
    1988,  n.  400,  sulla  proposta  del  Ministro   per   la   pubblica
    amministrazione e la semplificazione,  del  Ministro  dello  sviluppo
    economico  e  dei  Ministri  competenti  per  materia,   sentite   le
    associazioni di cui al comma 2-bis. 
      2-sexies.  Alle  attivita'  di  cui  al   presente   articolo,   le
    amministrazioni  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
    finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
    maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
      2-septies. Le disposizioni del presente articolo non  si  applicano
    con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia
    e di giochi pubblici.". 
      2. All'articolo 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n.  246,
    il secondo ed il terzo periodo sono soppressi. 
      3. All'articolo 15, comma 2, lettera a), della  legge  12  novembre
    2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) le parole "dopo il comma 5" sono  sostituite  dalle  seguenti:
    "dopo il comma 5- bis"; 
        b) le parole "5- bis." sono sostituite  dalle  seguenti:  "5-ter.
    "." 
    
            
          
              
                Capo II 

    Semplificazioni per i cittadini

                                   Art. 4 
     
    Semplificazioni in materia  di  documentazione  per  le  persone  con
             disabilita' e partecipazione ai giochi paralimpici 
     
      1.  I  verbali  delle  commissioni   mediche   integrate   di   cui
    all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche
    l'esistenza dei requisiti sanitari  necessari  per  la  richiesta  di
    rilascio del contrassegno invalidi di cui al  comma  2  dell'articolo
    381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.
    495, e successive modificazioni, nonche' per le agevolazioni  fiscali
    relative ai veicoli previsti per le persone con disabilita'. 
      2.  Le  attestazioni  medico  legali  richieste  per  l'accesso  ai
    benefici di cui al comma 1  possono  essere  sostituite  dal  verbale
    della commissione medica integrata. Il verbale e' presentato in copia
    con  dichiarazione  sostitutiva   dell'atto   di   notorieta'   sulla
    conformita' all'originale, resa dall'istante ai  sensi  dell'articolo
    19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in
    materia di  documentazione  amministrativa  di  cui  al  decreto  del
    Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  che  dovra'
    altresi' dichiarare che quanto ivi attestato non e'  stato  revocato,
    sospeso o modificato. 
      3. Il Governo e' autorizzato ad emanare uno o piu'  regolamenti  ai
    sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
    volti ad individuare gli ulteriori benefici per l'accesso ai quali  i
    verbali delle commissioni mediche integrate di  cui  all'articolo  20
    del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 attestano  l'esistenza
    dei requisiti sanitari,  nonche'  le  modalita'  per  l'aggiornamento
    delle procedure informatiche e  per  lo  scambio  dei  dati  per  via
    telematica. 
      4. I regolamenti di cui al comma 3 sono  emanati  su  proposta  del
    Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del  Ministro  per  la
    pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione  e   dei   Ministri
    interessati, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze e  con  il  Ministro  della  salute,  previa  intesa  con  la
    Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del  decreto  legislativo
    28 agosto  1997,  n.  281,  sentito  l'Osservatorio  nazionale  sulla
    condizione delle persone con disabilita', di cui alla legge  3  marzo
    2009, n. 18. 
      5. Al fine di dare continuita'  all'attivita'  di  preparazione  in
    vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra  2012,  e'
    autorizzata in favore del Comitato italiano paralimpico la spesa di 6
    milioni di euro per  l'anno  2012.  Al  relativo  onere  si  provvede
    mediante  corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di   cui
    all'articolo 7-quinquies, comma  1,  del  decreto-legge  10  febbraio
    2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
    n. 33, relativa al Fondo per  interventi  urgenti  ed  indifferibili,
    come rifinanziata dall'articolo 33, comma 1, della legge 12  novembre
    2011, n. 183. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Semplificazioni per i cittadini

                                   Art. 5 
     
                     Cambio di residenza in tempo reale 
     
      1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo  13,  comma  1,
    lettere a), b) e c), del decreto del  Presidente  del  Repubblica  30
    maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data
    in cui  si  sono  verificati  i  fatti  utilizzando  una  modulistica
    conforme a quella pubblicata sul  sito  istituzionale  del  Ministero
    dell'interno. Nella modulistica e' inserito il richiamo alle sanzioni
    previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
    28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni. 
      2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e  sottoscritte  di
    fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le  modalita'  di
    cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della  Repubblica  28
    dicembre 2000, n. 445. 
      3.  Fermo  quanto  previsto  dagli  articoli  5  e  6  del  decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe,  nei  due
    giorni lavorativi successivi alla presentazione  delle  dichiarazioni
    di cui al comma  1,  effettua,  previa  comunicazione  al  comune  di
    provenienza, le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti  giuridici  delle
    iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione. 
      4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano
    le disposizioni previste dagli articoli  75  e  76  del  decreto  del
    Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove  nel  corso
    degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano
    discordanze  con  la  dichiarazione  resa,  l'ufficiale  di  anagrafe
    segnala quanto  e'  emerso  alla  competente  autorita'  di  pubblica
    sicurezza. 
      5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai
    sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della  legge  23  agosto
    1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto  con
    il Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,
    sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio
    1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina
    e adeguarla alle disposizioni introdotte con  il  presente  articolo,
    anche  con  riferimento  al  ripristino  della  posizione  anagrafica
    precedente in caso di accertamenti negativi o di  verificata  assenza
    dei  requisiti,  prevedendo  altresi'  che,   se   nel   termine   di
    quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del
    comma 2 non e' stata effettuata la comunicazione di cui  all'articolo
    10-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241,  con  l'indicazione  degli
    eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti  svolti  con  esito
    negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione  di
    fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'articolo
    20 della stessa legge n. 241 del 1990. 
      6. Le  disposizioni  del  presente  articolo  acquistano  efficacia
    decorsi novanta giorni dalla data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
    ufficiale del presente decreto. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Semplificazioni per i cittadini

                                   Art. 6 
     
        Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni 
     
      1.  Sono  effettuate  esclusivamente  in  modalita'  telematica  in
    conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo  7  marzo
    2005, n. 82, e successive modificazioni: 
        a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni  di  atti  e  di
    documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto  del  Presidente
    della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto del  Presidente
    della Repubblica 30 maggio 1989, n.  223,  nonche'  dal  testo  unico
    delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la  tenuta
    e la  revisione  delle  liste  elettorali,  di  cui  al  decreto  del
    Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223; 
        b)  le  comunicazioni  tra  comuni  e   questure   previste   dai
    regolamenti di cui al regio decreto 6  maggio  1940,  n.  635,  e  al
    decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; 
        c) le comunicazioni inviate ai comuni dai  notai  ai  fini  delle
    annotazioni delle convenzioni matrimoniali  a  margine  dell'atto  di
    matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice civile; 
        d) le trasmissioni e l'accesso alle  liste  di  cui  all'articolo
    1937 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
      2. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'interno,  di  concerto
    con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
    sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  da  emanare
    entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto, sono disciplinati le modalita' e i termini per  l'attuazione
    del comma 1, lettere a), b) e c). 
      3. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'interno,  di  concerto
    con il Ministro della difesa, da  emanare  entro  centottanta  giorni
    dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sono
    disciplinati le modalita' e i termini per l'attuazione del  comma  1,
    lettera d). 
    
            
          
              
                Capo II 

    Semplificazioni per i cittadini

                                   Art. 7 
     
    Disposizioni in materia di scadenza dei documenti  d'identita'  e  di
                               riconoscimento 
     
      1. I documenti di identita' e di riconoscimento di cui all'articolo
    1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati  con
    validita' fino alla data, corrispondente al giorno e mese di  nascita
    del titolare, immediatamente successiva  alla  scadenza  che  sarebbe
    altrimenti prevista per il documento medesimo. 
      2. La disposizione di cui  al  comma  1  si  applica  ai  documenti
    rilasciati o  rinnovati  dopo  l'  entrata  in  vigore  del  presente
    decreto. 
      3. Le tessere di riconoscimento  rilasciate  dalle  amministrazioni
    dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  28
    luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Semplificazioni per i cittadini

                                   Art. 8 
     
    Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e  prove  selettive,
      nonche' norme sulla composizione della Commissione per l' esame  di
      avvocato 
     
      1. Le domande per la partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per
    l'assunzione  nelle  pubbliche  amministrazioni  centrali  banditi  a
    decorrere dal 30 giugno 2012  sono  inviate  esclusivamente  per  via
    telematica secondo le modalita' di cui all'articolo  65  del  decreto
    legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sono nulle le clausole dei bandi  in
    contrasto con la presente disposizione. Le amministrazioni provvedono
    a  quanto  previsto  dal  presente  comma  con  le   risorse   umane,
    strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
    nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
      2. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto  previsto  nel
    comma 1. 
      3. L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
    n. 165, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
      "3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina  di  livello
    comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio  e  professionali
    provvede la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento
    della  funzione  pubblica,  sentito  il  Ministero   dell'istruzione,
    dell'universita' e della ricerca. Con eguale procedura si  stabilisce
    l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini
    dell'ammissione al concorso e della nomina.". 
      4. All'articolo 22, comma 3, del regio  decreto-legge  27  novembre
    1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  gennaio
    1934, n. 36, le parole: "un titolare ed un supplente sono  professori
    ordinari o associati  di  materie  giuridiche  presso  un'universita'
    della Repubblica ovvero presso un istituto superiore" sono sostituite
    dalle  seguenti:  "un  titolare  ed  un  supplente  sono   professori
    ordinari, professori associati o ricercatori  di  materie  giuridiche
    presso un'universita' della  Repubblica  ovvero  presso  un  istituto
    superiore.". 
    
            
          
              
                Capo II 

    Semplificazioni per i cittadini

                                   Art. 9 
     
          Dichiarazione unica di conformita' degli impianti termici 
     
      1. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
    territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo  economico  e  del
    Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' approvato il modello
    di dichiarazione unica di conformita' che sostituisce  i  modelli  di
    cui agli allegati I e II del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
    economico  22  gennaio  2008,  n.  37,  e  la  dichiarazione  di  cui
    all'articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
      2. La  dichiarazione  unica  di  conformita'  e  la  documentazione
    allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed  esibite,
    a richiesta dell'amministrazione, per  i  relativi  controlli.  Resta
    fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato
    di agibilita' da parte del comune o in caso di allacciamento  di  una
    nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Semplificazioni per i cittadini

                                   Art. 10 
     
                           Parcheggi pertinenziali 
     
      1. L'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo  1989,  n.  122,  e'
    sostituito dal seguente: 
      "5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  41-sexies,  della
    legge  17  agosto  1942,  n.  1150,  e  successive  modificazioni,  e
    l'immodificabilita'  dell'esclusiva  destinazione  a  parcheggio,  la
    proprieta' dei parcheggi realizzati a norma del comma 1  puo'  essere
    trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che
    ha legittimato la costruzione e nei  successivi  atti  convenzionali,
    solo  con  contestuale  destinazione  del  parcheggio  trasferito   a
    pertinenza di altra unita' immobiliare sita nello  stesso  comune.  I
    parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono  essere  ceduti
    separatamente dall'unita'  immobiliare  alla  quale  sono  legati  da
    vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli.". 
    
            
          
              
                Capo II 

    Semplificazioni per i cittadini

                                   Art. 11 
     
    Semplificazioni in materia  di  circolazione  stradale,  abilitazioni
      alla guida, affidamento del  servizio  informazioni  sul  traffico,
      "bollino blu" e apparecchi di controllo della velocita' 
     
      1. Al decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive
    modificazioni, recante "Nuovo Codice  della  strada",  e  di  seguito
    denominato  "Codice  della  strada",  sono  apportate   le   seguenti
    modificazioni: 
        a) all'articolo 115,  l'abrogazione  del  comma  2-bis,  disposta
    dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.  59,  e'
    anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
        b)  all'articolo  119,  comma  4,  l'alinea  e'  sostituito   dal
    seguente: "4. L'accertamento  dei  requisiti  psichici  e  fisici  e'
    effettuato da commissioni mediche locali, costituite  dai  competenti
    organi regionali ovvero  dalle  province  autonome  di  Trento  e  di
    Bolzano  che  provvedono  altresi'   alla   nomina   dei   rispettivi
    presidenti, nei riguardi:"; 
        c)  all'articolo  119,  comma  4,  la  lettera  b-bis),  inserita
    dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.  59,  e'
    soppressa; 
        d) all'articolo 122, comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso; 
        e)  all'articolo  126,  comma  6,  come  modificato  dal  decreto
    legislativo 18 aprile 2011, n. 59,  le  parole:  ",  previa  verifica
    della  sussistenza  dei  requisiti  fisici  e  psichici  presso   una
    commissione medica locale,  ai  sensi  dell'articolo  119,  comma  4,
    lettera b-bis " sono soppresse. 
      2. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  28  del  decreto
    legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  la   disposizione   di   cui
    all'articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto legislativo
    entra in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto. 
      3. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di  cui  al
    decreto legislativo 18 aprile 2011,  n.  59,  fermo  restando  quanto
    previsto dall'articolo 115, comma  2,  del  Codice  della  strada,  i
    titolari di certificato  di  idoneita'  alla  guida  del  ciclomotore
    ovvero di patente di guida, al compimento  dell'ottantesimo  anno  di
    eta', rinnovano la validita' dei predetti titoli abilitativi ogni due
    anni. 
      4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
    del presente  decreto,  provvede  a  modificare  l'articolo  330  del
    regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di
    cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,  n.
    495, in conformita' alle modifiche introdotte dalla  lettera  a)  del
    comma 1. 
      5. All'articolo 7,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
        a) alla lettera b), le parole: "in aggiunta  a  quelli  festivi;"
    sono sostituite dalle seguenti: "in aggiunta  a  quelli  festivi,  da
    individuarsi  in  modo  da  contemperare  le  esigenze  di  sicurezza
    stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli
    effetti che i divieti determinano sulla  attivita'  di  autotrasporto
    nonche' sul sistema economico produttivo nel suo complesso." ; 
        b) la lettera c) e' soppressa.". 
      6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009,
    sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di  formazione
    preliminare per l'esame di idoneita'  professionale  le  persone  che
    hanno  assolto  all'obbligo  scolastico  e  superato  un   corso   di
    istruzione secondaria di secondo grado;  sono  dispensate  dall'esame
    per la dimostrazione  dell'idoneita'  professionale  le  persone  che
    dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa,  l'attivita'  in
    una o piu' imprese di trasporto  italiane  o  comunitarie  da  almeno
    dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano  in  attivita'  alla
    data di entrata in vigore del presente decreto. Restano fermi i corsi
    di formazione previsti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del
    regolamento (CE) n. 1071/2009. 
      7. Il centro di  coordinamento  delle  informazioni  sul  traffico,
    sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale di  cui  all'articolo  73
    del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
    e' autorizzato ad affidare in concessione, ai sensi dell'articolo 30,
    del decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  i  servizi  di
    produzione, distribuzione e trasmissione, sul  canale  radiofonico  e
    televisivo, delle  informazioni  sul  traffico  e  sulla  viabilita',
    nonche' ogni altro servizio utile al proprio  funzionamento,  qualora
    da detto affidamento derivi un minor  onere  per  il  bilancio  dello
    Stato. 
      8.  A  decorrere  dall'anno  2012  il  controllo  obbligatorio  dei
    dispositivi  di  combustione  e  scarico  degli  autoveicoli  e   dei
    motoveicoli e' effettuato esclusivamente al momento  della  revisione
    obbligatoria periodica del mezzo. 
      9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto  su
    strada disciplinati dal regolamento (CEE) n.  3821/85,  e  successive
    modificazioni,  sono  controllati  ogni  due  anni   dalle   officine
    autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi.  L'attestazione
    di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della
    revisione periodica prevista dall'articolo 80 del decreto legislativo
    30 aprile 1992, n. 285. 
      10. All'articolo 10 del  decreto-legge  6  febbraio  1987,  n.  16,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 30  marzo  1987,  n.  132,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) i commi 1 e 4 sono abrogati; 
        b) al comma 2, dopo le parole: "Le  officine"  sono  inserite  le
    seguenti: "autorizzate alla riparazione dei tachigrafi" e le  parole:
    "di cui al comma 1" sono soppresse. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Semplificazioni per le imprese


    Sezione I

    Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle
    attivita' economiche e di controlli sulle imprese

                                   Art. 12 
     
    Semplificazione   procedimentale   per   l'esercizio   di   attivita'
                                 economiche 
     
      1. Fermo restando quanto previsto dalle norme  di  liberalizzazione
    delle attivita' economiche e di riduzione degli oneri  amministrativi
    per le imprese e tenendo conto anche dei risultati  del  monitoraggio
    di cui all'articolo 11, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 7 settembre  2010,  n.  160,  le  Regioni,  le  Camere  di
    commercio industria agricoltura e artigianato, i  comuni  e  le  loro
    associazioni, le agenzie per le  imprese  ove  costituite,  le  altre
    amministrazioni competenti e le organizzazioni e le  associazioni  di
    categoria interessate possono stipulare convenzioni, su proposta  dei
    Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  per
    lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato  regioni
    ed  autonomie  locali,  per   attivare   percorsi   sperimentali   di
    semplificazione amministrativa  per  gli  impianti  produttivi  e  le
    iniziative ed attivita'  delle  imprese  sul  territorio,  in  ambiti
    delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle
    procedure ed ai termini  per  l'esercizio  delle  competenze  facenti
    esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone  preventiva  ed
    adeguata informazione pubblica. 
      2.  Nel  rispetto  del   principio   costituzionale   di   liberta'
    dell'iniziativa economica privata in condizioni di piena  concorrenza
    e pari opportunita' tra tutti i  soggetti,  presenti  e  futuri,  che
    ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare
    possibili  danni  alla  salute,  all'ambiente,   al   paesaggio,   al
    patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla liberta', alla
    dignita' umana e possibili  contrasti  con  l'utilita'  sociale,  con
    l'ordine pubblico, con il  sistema  tributario  e  con  gli  obblighi
    comunitari ed internazionali della Repubblica, il Governo adotta  uno
    o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
    agosto  1988,  n.  400,  al  fine  di  semplificare  i   procedimenti
    amministrativi concernenti l'attivita' di impresa secondo i  seguenti
    principi e criteri direttivi: 
        a)   semplificazione   e   razionalizzazione   delle    procedure
    amministrative, anche mediante  la  previsione  della  conferenza  di
    servizi telematica ed aperta a tutti gli  interessati,  e  anche  con
    modalita' asincrona; 
        b)  previsione  di  forme  di  coordinamento,  anche  telematico,
    attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite
    i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci,
    Unioncamere, Regioni e Portale nazionale impresa  in  un  giorno,  in
    modo che  sia  possibile  conoscere  contestualmente  gli  oneri,  le
    prescrizioni  ed  i  vantaggi  per  ogni  intervento,  iniziativa  ed
    attivita' sul territorio; 
        c)  individuazione  delle   norme   da   abrogare   a   decorrere
    dall'entrata in  vigore  dei  regolamenti  e  di  quelle  tacitamente
    abrogate  ai  sensi   della   vigente   normativa   in   materia   di
    liberalizzazione delle attivita'  economiche  e  di  riduzione  degli
    oneri amministrativi sulle imprese. 
      3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro il  31  dicembre
    2012, tenendo conto dei risultati della  sperimentazione  di  cui  al
    comma 1 e di quanto previsto dai regolamenti di cui  all'articolo  1,
    comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,  su  proposta  dei
    Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello
    sviluppo  economico,  sentita  la   Conferenza   unificata   di   cui
    all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
    previo parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato
    che si intende reso in senso favorevole decorsi trenta  giorni  dalla
    richiesta. 
      4.  Con  i  regolamenti  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,   del
    decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  sono  altresi'  individuate  le
    attivita' sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di
    inizio  di  attivita'  (SCIA)  con  asseverazioni  o  a  segnalazione
    certificata di inizio di attivita' (SCIA) senza asseverazioni  ovvero
    a mera comunicazione e quelle del tutto libere. 
      5.  Le  Regioni,  nell'esercizio  della  loro  potesta'  normativa,
    disciplinano la materia oggetto del presente articolo nel rispetto di
    quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto  1990  n.  241,
    dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
    con  modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.   148   e
    dall'articolo  34  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
    A tale fine, il Governo, le Regioni e le Province autonome di  Trento
    e di Bolzano, promuovono anche sulla base delle migliori  pratiche  e
    delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi, o
    intese ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15  marzo  1997,  n.
    59. 
      6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i
    servizi  finanziari,  come  definiti  dall'articolo  4  del   decreto
    legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonche' i procedimenti tributari  e
    in  materia  di  giochi  pubblici  per  i  quali  restano  ferme   le
    particolari norme che li disciplinano. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Semplificazioni per le imprese


    Sezione I

    Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle
    attivita' economiche e di controlli sulle imprese

                                   Art. 13 
     
                           Modifiche al T.U.L.P.S. 
     
      1. Al regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  sono  apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 13, primo comma, le parole: "un anno,  computato"
    sono sostituite dalle seguenti: "tre anni, computati"; 
        b) all'articolo  42,  terzo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
    seguente periodo: "La licenza ha validita' annuale"; 
        c) all'articolo 51, primo comma, le parole: "durano  fino  al  31
    dicembre dell'anno in cui furono rilasciate"  sono  sostituite  dalle
    seguenti: "hanno validita' di due anni dalla data del rilascio"; 
        d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso; 
        e) all'articolo 99, primo comma, le parole:  "agli  otto  giorni"
    sono sostituite dalle seguenti: "ai trenta giorni"; 
        f) all'articolo 115: 
          1) al primo comma, le parole: "senza licenza del Questore" sono
    sostituite dalle seguenti: "senza darne comunicazione al Questore"; 
          2) al secondo e  al  quarto  comma,  la  parola:  "licenza"  e'
    sostituita dalla seguente: "comunicazione"; 
          3) il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Le attivita'  di
    recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono  soggette
    alla licenza del Questore. A esse si  applica  il  quarto  comma  del
    presente articolo e la licenza del questore abilita allo  svolgimento
    delle attivita' di recupero senza limiti territoriali,  osservate  le
    prescrizioni  di  legge  o   di   regolamento   e   quelle   disposte
    dall'autorita'."; 
        g) gli articoli 12, primo comma, 86,  secondo  comma,  107,  115,
    terzo comma, sono abrogati. 
      2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo  comma,  159,
    173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Semplificazioni per le imprese


    Sezione I

    Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle
    attivita' economiche e di controlli sulle imprese

                                   Art. 14 
     
                 Semplificazione dei controlli sulle imprese 
     
      1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese  le  aziende
    agricole,  e'  ispirata,  fermo  quanto  previsto   dalla   normativa
    comunitaria, ai principi della  semplicita',  della  proporzionalita'
    dei controlli stessi e  dei  relativi  adempimenti  burocratici  alla
    effettiva tutela del rischio, nonche' del  coordinamento  dell'azione
    svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali. 
      2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute  a  pubblicare
    sul     proprio     sito      istituzionale      e      sul      sito
    www.impresainungiorno.gov.it  la  lista  dei  controlli  a  cui  sono
    assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore  di
    attivita', indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalita' di
    svolgimento delle relative attivita'. 
      3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema  produttivo  e  la
    competitivita' delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli
    interessi pubblici, il Governo  e'  autorizzato  ad  adottare,  anche
    sulla  base  delle  attivita'  di  misurazione  degli  oneri  di  cui
    all'articolo  25,  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno
    o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
    agosto  1988,  n.  400,  volti  a  razionalizzare,   semplificare   e
    coordinare i controlli sulle imprese. 
      4. I regolamenti sono emanati  su  proposta  del  Ministro  per  la
    pubblica amministrazione e la  semplificazione,  del  Ministro  dello
    sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite  le
    associazioni imprenditoriali in base ai seguenti principi  e  criteri
    direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20,  20-bis
    e  20-ter,  della  legge  15  marzo  1997,  n.   59,   e   successive
    modificazioni: 
        a) proporzionalita' dei  controlli  e  dei  connessi  adempimenti
    amministrativi al rischio inerente all'attivita' controllata, nonche'
    alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; 
        b) eliminazione di attivita' di controllo non necessarie rispetto
    alla tutela degli interessi pubblici; 
        c) coordinamento e programmazione dei controlli  da  parte  delle
    amministrazioni  in  modo  da  assicurare  la  tutela  dell'interesse
    pubblico evitando duplicazioni  e  sovrapposizioni  e  da  recare  il
    minore intralcio al normale esercizio delle  attivita'  dell'impresa,
    definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle  verifiche  e
    delle ispezioni gia' effettuate; 
        d) collaborazione amichevole con i soggetti controllati  al  fine
    di prevenire rischi e situazioni di irregolarita'; 
        e)  informatizzazione  degli  adempimenti   e   delle   procedure
    amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo
    2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale; 
        f) soppressione  o  riduzione  dei  controlli  sulle  imprese  in
    possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualita'
    (UNI EN ISO-9001),  o  altra  appropriata  certificazione  emessa,  a
    fronte di  norme  armonizzate,  da  un  organismo  di  certificazione
    accreditato da un ente  di  accreditamento  designato  da  uno  Stato
    membro dell'Unione europea ai sensi del  Regolamento  2008/765/CE,  o
    firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento  (IAF
    MLA). 
      5.  Le  regioni  e  gli  enti  locali,   nell'ambito   dei   propri
    ordinamenti, conformano le attivita' di controllo di loro  competenza
    ai principi  di  cui  al  comma  4.  A  tale  fine,  entro  sei  mesi
    dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
    decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa  in  sede
    di Conferenza unificata. 
      6. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
    controlli in materia fiscale e finanziaria per i quali  continuano  a
    trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi  in
    materia. 
    
            
          
              
                Sezione II 

    Semplificazioni in materia di lavoro

                                   Art. 15 
     
    Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata  dal
                   lavoro delle lavoratrici in gravidanza 
     
      1. A decorrere dal 1° aprile  2012,  all'articolo  17  del  decreto
    legislativo 26  marzo  2001,  n.  151,  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
        a) il comma 2  e'  sostituito  dal  seguente:  "2.  La  Direzione
    territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto  previsto
    dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato
    di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla  lettera  a),
    comma 1, dell'articolo 16 o fino ai  periodi  di  astensione  di  cui
    all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno  o  piu'
    periodi, la cui durata sara' determinata dalla Direzione territoriale
    del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel  caso  di  gravi
    complicanze della gravidanza o di persistenti forme  morbose  che  si
    presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando
    le condizioni di lavoro o ambientali siano  ritenute  pregiudizievoli
    alla salute della donna e del bambino; c) quando la  lavoratrice  non
    possa essere spostata ad  altre  mansioni,  secondo  quanto  previsto
    dagli articoli 7 e 12."; 
        b) al comma 3, le parole: "e' disposta dal servizio ispettivo del
    Ministero del lavoro" sono sostituite dalle  seguenti:  "e'  disposta
    dall'azienda sanitaria locale, con  modalita'  definite  con  Accordo
    sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
    le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,"; 
        c) al comma 4, le parole:  "puo'  essere  disposta  dal  servizio
    ispettivo del Ministero del lavoro" sono sostituite  dalle  seguenti:
    "e' disposta dalla Direzione territoriale del  lavoro".  Al  medesimo
    comma la parola: "constati" e' sostituita dalla seguente: "emerga"; 
        d) al comma 5, le parole: "dei servizi ispettivi" sono soppresse. 
    
            
          
              
                Sezione II 

    Semplificazioni in materia di lavoro

                                   Art. 16 
     
    Misure per la semplificazione dei flussi informativi  in  materia  di
      interventi e servizi sociali,  del  controllo  della  fruizione  di
      prestazioni  sociali  agevolate,  per  lo  scambio  dei  dati   tra
      Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale 
     
      1. Al fine di semplificare e  razionalizzare  lo  scambio  di  dati
    volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e  la  gestione
    delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi  e  servizi
    sociali  inviano   unitariamente   all'INPS   le   informazioni   sui
    beneficiari  e  sulle  prestazioni  concesse,  raccordando  i  flussi
    informativi di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre  2000,  n.
    328, agli articoli 13 e 38 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
    nonche' all'articolo 5, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
    Lo scambio di dati avviene telematicamente, senza  nuovi  o  maggiori
    oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle  disposizioni  del
    codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
    legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo  modalita'  definite  con
    provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
      2. Le comunicazioni di  cui  al  comma  1,  integrate  con  i  dati
    relativi alle condizioni economiche dei beneficiari, nonche' con  gli
    altri dati pertinenti presenti negli archivi dell'INPS, alimentano il
    Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13, del decreto-legge
    31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
    luglio 2010, n. 122. Le informazioni di cui  al  periodo  precedente,
    unitamente alle altre informazioni  sulle  prestazioni  assistenziali
    presenti nel Casellario, sono utilizzate e  scambiate,  nel  rispetto
    delle disposizioni del codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
    personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  con
    le amministrazioni competenti per fini di  gestione,  programmazione,
    monitoraggio della spesa  sociale  e  valutazione  dell'efficienza  e
    dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici,
    di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni raccolte sono
    trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e
    delle politiche sociali, nonche', con riferimento al  proprio  ambito
    territoriale di azione, alle regioni e province autonome e agli altri
    enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni  e  di
    servizi sociali e  socio-sanitari,  ai  fini  dell'alimentazione  del
    Sistema informativo dei servizi  sociali,  di  cui  all'articolo  21,
    della legge 8 novembre 2000, n.  328.  Dall'attuazione  del  presente
    comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
    pubblica. 
      3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, nonche' al fine  di
    poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad  analisi  e
    studi mirati  alla  elaborazione  e  programmazione  integrata  delle
    politiche socio-sanitarie e di rendere piu' efficiente ed efficace la
    relativa  spesa  e   la   presa   in   carico   della   persona   non
    autosufficiente, le informazioni di cui al comma 2, anche  sensibili,
    trasmesse dagli enti pubblici responsabili  dell'erogazione  e  della
    programmazione di prestazioni e di servizi sociali  e  socio-sanitari
    attivati a favore delle persone non autosufficienti sono, senza nuovi
    o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  integrate  e  coordinate
    dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario
    e dagli altri sistemi informativi dell'INPS. Le informazioni raccolte
    ai sensi  del  presente  comma  sono  trasmesse  dall'INPS  in  forma
    individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
    sociali e al Ministero della  salute,  nonche',  con  riferimento  al
    proprio ambito  territoriale  di  azione,  alle  regioni  e  province
    autonome e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione
    di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari. 
      4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
    di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  del
    Ministro della salute, sono disciplinate le modalita'  di  attuazione
    dei commi da 1 a 3. 
      5. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
    78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
    122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al secondo  periodo  la  parola  "INPS"  e'  sostituita  dalle
    seguenti: "ente erogatore"; 
        b) il terzo periodo e' soppresso; 
        c) al quarto periodo,  le  parole  "discordanza  tra  il  reddito
    dichiarato ai fini fiscali  e  quello  indicato  nella  dichiarazione
    sostitutiva unica" sono sostituite dalle seguenti:  "discordanza  tra
    il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre  componenti  dell'ISEE,
    anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria  e  quanto
    indicato nella dichiarazione sostitutiva unica"; 
        d) sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  "In  caso  di
    discordanza rilevata,  l'INPS  comunica  gli  esiti  delle  verifiche
    all'ente che ha  erogato  la  prestazione,  nonche'  il  valore  ISEE
    ricalcolato sulla base degli elementi  acquisiti  dall'Agenzia  delle
    Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze  della
    verifica effettuata, il beneficiario  non  avrebbe  potuto  fruire  o
    avrebbe fruito  in  misura  inferiore  della  prestazione.  Nei  casi
    diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva,  per
    il quale la sanzione e' immediatamente irrogabile,  l'ente  erogatore
    invita il soggetto interessato a chiarire  i  motivi  della  rilevata
    discordanza,  ai  sensi  della  normativa  vigente.  In  assenza   di
    osservazioni  da  parte  dell'interessato  o  in  caso   di   mancato
    accoglimento  delle  stesse,  la  sanzione  e'  irrogata  in   misura
    proporzionale  al  vantaggio  economico  indebitamente  conseguito  e
    comunque nei limiti di cui al primo periodo.". 
      6. All'articolo 7, comma 2, lettera h), del decreto-legge 13 maggio
    2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
    2011, n. 106, dopo le parole: "in via telematica," sono  inserite  le
    seguenti:"nel rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi  2
    e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,"  e,  alla
    medesima lettera,  dopo  le  parole:  "informazioni  personali"  sono
    inserite le seguenti: ", anche sensibili". 
      7. Al fine di favorire  la  modernizzazione  e  l'efficienza  degli
    strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi
    derivanti dalla gestione del  denaro  contante  e  degli  assegni,  a
    decorrere dal 1° maggio 2012 per i  pagamenti  effettuati  presso  le
    sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale  si  utilizzano
    esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o  postali,
    ivi comprese le carte di  pagamento  prepagate  e  le  carte  di  cui
    all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,
    con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
      8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le  seguenti
    modificazioni: 
        a) all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo  il
    comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Con  decreto  del  Ministero
    del lavoro e delle politiche sociali, di concerto  con  il  Ministero
    dell'economia e delle finanze, sono individuate le  fattispecie  e  i
    termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS  motivata
    da obiettive ragioni di carattere organizzativo  e  funzionale  anche
    relative   alla   tempistica   di   acquisizione   delle   necessarie
    informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria,  il  termine
    del recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso, non  oltre
    il secondo anno successivo a quello della verifica."; 
        b) all'articolo 16, comma 6, dopo il terzo periodo sono  inseriti
    i seguenti:"Le domande, gli  atti  e  ogni  altra  documentazione  da
    allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma  sono  inviate
    all'Ente mediante l'utilizzo dei  sistemi  di  cui  all'articolo  38,
    comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  Con  le  medesime
    modalita' l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei  procedimenti  nei
    confronti dei richiedenti ovvero degli  intermediari  abilitati  alla
    trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli
    istituti di patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di  tutto
    quanto  sopra  previsto,  nonche'  di  quanto  stabilito  dal  citato
    articolo 38, l'obbligo della conservazione di documenti in  originale
    resta  in  capo  ai  beneficiari  della  prestazione   di   carattere
    previdenziale o assistenziale.". 
      9. All'articolo 10, comma 6, terzo periodo,  del  decreto-legge  30
    settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
    dicembre 2005, n. 248, le parole: "limitatamente al giudizio di primo
    grado" sono sostituite dalle seguenti: "con esclusione  del  giudizio
    di cassazione". 
      10. Dall'attuazione  del  comma  9  non  devono  derivare  nuovi  o
    maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    
            
          
              
                Sezione II 

    Semplificazioni in materia di lavoro

                                   Art. 17 
     
       Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE 
     
      1. La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo  9-bis,  comma
    2, del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti
    gli effetti di legge, anche  agli  obblighi  di  comunicazione  della
    stipula del contratto di soggiorno per  lavoro  subordinato  concluso
    direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in  possesso
    di permesso di soggiorno, in corso di  validita',  che  abiliti  allo
    svolgimento di attivita' di lavoro subordinato  di  cui  all'articolo
    5-bis del testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
    dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
    decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
      2. All'articolo 24 del testo unico delle  disposizioni  concernenti
    la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
    straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
        a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Qualora lo sportello unico per  l'immigrazione,  decorsi  i
    venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro  il
    proprio diniego, la richiesta si intende accolta,  nel  caso  in  cui
    ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 
        a) la richiesta riguardi uno straniero  gia'  autorizzato  l'anno
    precedente a prestare lavoro stagionale presso lo  stesso  datore  di
    lavoro richiedente; 
        b)  il  lavoratore  stagionale  nell'anno  precedente  sia  stato
    regolarmente assunto dal datore  di  lavoro  e  abbia  rispettato  le
    condizioni indicate nel permesso di soggiorno.». 
        b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui  al  comma  3,
    l'autorizzazione al lavoro  stagionale  si  intende  prorogato  e  il
    permesso  di  soggiorno  puo'  essere  rinnovato  in  caso  di  nuova
    opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo  stesso  o  da  altro
    datore di lavoro.». 
      3. L'autorizzazione al lavoro stagionale di cui all'articolo  38  e
    38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
    394, puo' essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e
    massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del  testo  unico,  anche  a
    piu' datori di lavoro,  oltre  al  primo,  che  impiegano  lo  stesso
    lavoratore  straniero  per  periodi  di  lavoro  successivi   ed   e'
    rilasciata a ciascuno di essi, ancorche' il lavoratore, a partire dal
    secondo rapporto di lavoro,  si  trovi  legittimamente  presente  nel
    territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo
    rapporto di lavoro stagionale. In  tale  ipotesi,  il  lavoratore  e'
    esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza  per  il
    rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorita'  consolare  e  il
    permesso di soggiorno per lavoro stagionale  deve  essere  rinnovato,
    nel  rispetto  dei  limiti  temporali  minimi  e   massimi   di   cui
    all'articolo 24, comma 3, del testo unico,  fino  alla  scadenza  del
    nuovo rapporto di lavoro stagionale. 
      4. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della
    Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l'ultimo periodo e'  aggiunto
    il  seguente:  "La  richiesta  di  assunzione,  per   le   annualita'
    successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore di  lavoro
    anche diverso dal datore di  lavoro  che  ha  ottenuto  il  nullaosta
    triennale al lavoro stagionale.". 
    
            
          
              
                Sezione II 

    Semplificazioni in materia di lavoro

                                   Art. 18 
     
    Semplificazione  in  materia  di   assunzioni   e   di   collocamento
                                obbligatorio 
     
      1. All'articolo 9-bis, comma 2,  terzo  periodo,  decreto-legge  1°
    ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
    novembre 1996, n. 608, dopo le parole: "Nel settore  turistico"  sono
    inserite le seguenti: "e dei pubblici esercizi". 
      2. All'articolo 10, comma 3, del decreto  legislativo  6  settembre
    2001, n. 368, il secondo periodo e' soppresso. 
      3. All'articolo 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  10
    ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche: 
        a)  al  comma  1,  dopo  le  parole:  "al   competente   servizio
    provinciale" sono inserite le  seguenti:  "ovvero  al  Ministero  del
    lavoro e delle politiche sociali in caso di unita' produttive ubicate
    in piu' province"; 
        b) al comma 3,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "al  servizio
    provinciale  competente"  sono  inserite  le  seguenti:  "ovvero   al
    Ministero del lavoro e delle politiche sociali"; 
        c) al comma 3, secondo periodo, dopo  le  parole:  "il  servizio"
    sono inserite le seguenti: "ovvero il Ministero". 
    
            
          
              
                Sezione II 

    Semplificazioni in materia di lavoro

                                   Art. 19 
     
            Semplificazione in materia di libro unico del lavoro 
     
      1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
    112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
    133, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:  "Ai  fini  del
    primo periodo, la nozione di omessa registrazione si  riferisce  alle
    scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui
    manchi la registrazione e la nozione  di  infedele  registrazione  si
    riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2  diverse
    rispetto alla  qualita'  o  quantita'  della  prestazione  lavorativa
    effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.". 
    
            
          
              
                Sezione III 

    Semplificazioni in materia di appalti pubblici

                                   Art. 20 
     
    Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al  decreto
                       legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
     
      1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
    seguenti modificazioni: 
        a) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
      "Art. 6-bis (Banca dati nazionale dei contratti pubblici). - 1. Dal
    1° gennaio  2013,  la  documentazione  comprovante  il  possesso  dei
    requisiti   di   carattere   generale,    tecnico-organizzativo    ed
    economico-finanziario   per   la   partecipazione   alle    procedure
    disciplinate dal presente Codice e' acquisita presso  la  Banca  dati
    nazionale  dei  contratti  pubblici,  istituita  presso   l'Autorita'
    dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
    della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del  presente
    codice. 
      2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Autorita'  stabilisce  con
    propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare
    e la valutazione delle offerte in relazione ai quali e'  obbligatoria
    l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonche' i termini
    e  le  regole  tecniche  per  l'acquisizione,  l'aggiornamento  e  la
    consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati. 
      3. Le stazioni appaltanti e gli enti  aggiudicatori  verificano  il
    possesso dei requisiti di cui al comma 1  esclusivamente  tramite  la
    Banca dati nazionale dei contratti pubblici.  Ove  la  disciplina  di
    gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico
    organizzativi diversi da quelli di cui e' prevista l'inclusione nella
    Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso  di  tali  requisiti  e'
    verificato dalle stazioni appaltanti  mediante  l'applicazione  delle
    disposizioni previste dal presente codice e dal  regolamento  di  cui
    all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti. 
      4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e
    la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti
    a metterli a disposizione dell'Autorita' entro i termini e secondo le
    modalita' previste dalla stessa Autorita'. Con le medesime modalita',
    gli operatori economici sono tenuti altresi' ad integrare i  dati  di
    cui al comma 1, contenuti nella Banca dati  nazionale  dei  contratti
    pubblici. 
      5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti  e  gli
    enti aggiudicatori verificano il possesso dei  requisiti  secondo  le
    modalita' previste dalla normativa vigente. 
      6. Per i dati scambiati a fini  istituzionali  con  la  banca  dati
    unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita  dall'articolo  13
    della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si  applica  l'articolo  6,
    comma 10, del presente decreto."; 
        b) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni: 
          1) al comma 1, dopo  le  parole:  "spese  dello  sponsor"  sono
    inserite le seguenti: "per importi superiori a quarantamila euro"; 
          2) dopo il  comma  2,  e'  aggiunto  il  seguente:  "2-bis.  Ai
    contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e  forniture  aventi
    ad oggetto beni  culturali  si  applicano  altresi'  le  disposizioni
    dell'articolo 199-bis del presente codice."; 
        c) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
    periodo: "L'affidamento  dei  contratti  di  finanziamento,  comunque
    stipulati,  dai   concessionari   di   lavori   pubblici   che   sono
    amministrazioni  aggiudicatrici  o  enti  aggiudicatori  avviene  nel
    rispetto dei  principi  di  cui  al  presente  comma  e  deve  essere
    preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti."; 
        d) all'articolo 38, comma 1-ter, le parole: "per un periodo di un
    anno" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un anno"; 
        e)  all'articolo  42,  al  comma  3-bis,  le  parole:   «prevista
    dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui
    al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «di cui all'articolo 6-bis del presente Codice»; 
        f) all'articolo 48, comma 1, le parole:  «prevista  dall'articolo
    62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di  cui  al  decreto
    legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti:  «di
    cui all'articolo 6-bis del presente Codice»; 
        g) all'articolo  189,  comma  3,  nono  periodo,  le  parole:  "i
    certificati  sono  redatti  in  conformita'   al   modello   di   cui
    all'allegato XXII" sono sostituite  dalle  seguenti:  "i  certificati
    sono redatti in conformita' ai modelli definiti dal regolamento."; 
        h) dopo l'articolo 199, e' inserito il seguente: 
      "Art. 199-bis (Disciplina  delle  procedure  per  la  selezione  di
    sponsor). - 1. Al fine di assicurare  il  rispetto  dei  principi  di
    economicita',  efficacia,  imparzialita',  parita'  di   trattamento,
    trasparenza,   proporzionalita',   di   cui   all'articolo   27,   le
    amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione  degli
    interventi  relativi  ai  beni  culturali  integrano   il   programma
    triennale dei lavori di cui all'articolo 128 con un apposito allegato
    che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione  ai  quali
    intendono ricercare sponsor per il finanziamento o  la  realizzazione
    degli interventi. A tal fine  provvedono  a  predisporre  i  relativi
    studi di fattibilita', anche semplificati, o i progetti  preliminari.
    In tale allegato possono essere altresi' inseriti gli interventi  per
    i quali siano pervenute dichiarazioni  spontanee  di  interesse  alla
    sponsorizzazione. La ricerca dello  sponsor  avviene  mediante  bando
    pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per
    almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione e' dato avviso su almeno
    due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta
    Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' per contratti di importo
    superiore  alle  soglie  di  cui  all'articolo  28,  nella   Gazzetta
    Ufficiale  dell'Unione  europea.  L'avviso  contiene   una   sommaria
    descrizione di ciascun intervento, con l'indicazione  del  valore  di
    massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte  in
    aumento sull'importo del finanziamento minimo  indicato.  Nell'avviso
    e' altresi' specificato se si intende acquisire una  sponsorizzazione
    di  puro  finanziamento,  anche  mediante  accollo,  da  parte  dello
    sponsor,  delle   obbligazioni   di   pagamento   dei   corrispettivi
    dell'appalto dovuti dall'amministrazione, ovvero una sponsorizzazione
    tecnica,  consistente  in  una  forma  di  partenariato  estesa  alla
    progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a
    cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di  sponsorizzazione
    tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione  delle
    offerte. Nel bando e  negli  avvisi  e'  stabilito  il  termine,  non
    inferiore a sessanta giorni, entro il quale  i  soggetti  interessati
    possono far pervenire offerte  impegnative  di  sponsorizzazione.  Le
    offerte pervenute sono  esaminate  direttamente  dall'amministrazione
    aggiudicatrice o, in caso di interventi  il  cui  valore  stimato  al
    netto dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione  di
    euro e nei casi di particolare complessita', mediante una commissione
    giudicatrice. L'amministrazione  procede  a  stilare  la  graduatoria
    delle  offerte  e  puo'  indire  una  successiva   fase   finalizzata
    all'acquisizione di ulteriori  offerte  migliorative,  stabilendo  il
    termine ultimo per i rilanci. L'amministrazione procede, quindi, alla
    stipula del contratto di sponsorizzazione  con  il  soggetto  che  ha
    offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione  pura,
    o ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore, in  caso  di
    sponsorizzazione tecnica. 
      2. Nel caso in cui non sia  stata  presentata  nessuna  offerta,  o
    nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano
    irregolari ovvero inammissibili, in  ordine  a  quanto  disposto  dal
    presente codice in relazione ai requisiti  degli  offerenti  e  delle
    offerte,  o  non  siano  rispondenti  ai  requisiti   formali   della
    procedura, la stazione appaltante  puo',  nei  successivi  sei  mesi,
    ricercare di propria iniziativa  lo  sponsor  con  cui  negoziare  il
    contratto  di  sponsorizzazione,  ferme  restando  la  natura  e   le
    condizioni   essenziali    delle    prestazioni    richieste    nella
    sollecitazione pubblica. I progetti per i quali  non  sono  pervenute
    offerte utili,  ai  sensi  del  precedente  periodo,  possono  essere
    nuovamente  pubblicati  nell'allegato  del  programma  triennale  dei
    lavori dell'anno successivo. 
      3. Restano fermi i presupposti  e  i  requisiti  di  compatibilita'
    stabiliti dall'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
    n. 42,  e  successive  modificazioni,  recante  il  codice  dei  beni
    culturali e del paesaggio, nonche' i requisiti di  partecipazione  di
    ordine generale  dei  partecipanti  stabiliti  nell'articolo  38  del
    presente codice, nonche', per i soggetti incaricati  di  tutta  o  di
    parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di  idoneita'
    professionale, di qualificazione per  eseguire  lavori  pubblici,  di
    capacita'  economica  e  finanziaria,  tecnica  e  professionale  dei
    fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41
    e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo 201
    del presente codice.". 
      2. In materia di contratti  di  sponsorizzazione,  resta  fermo  il
    disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31  marzo  2011,
    n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011,  n.
    75. 
      3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5  ottobre  2010,  n.
    207, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 73, comma 3, alinea,  del  dopo  le  parole:  "In
    aggiunta alla sanzione pecuniaria," sono inserite  le  seguenti:  "in
    caso  di  violazioni   commesse,   secondo   valutazione   da   parte
    dell'Autorita', con dolo o colpa grave,"; 
        b) l'articolo 84 e' sostituito dal seguente: 
      "Art. 84 (Criteri di  accertamento  e  di  valutazione  dei  lavori
    eseguiti all'estero). -  1.  Per  i  lavori  eseguiti  all'estero  da
    imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la
    certificazione di esecuzione dei lavori, corredata  dalla  copia  del
    contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove
    emesso, dal certificato di collaudo. 
      2. La certificazione e' rilasciata, su richiesta  dell'interessato,
    da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero  degli  affari
    esteri, con spese a carico  del  medesimo  interessato,  dalla  quale
    risultano i lavori eseguiti secondo le  diverse  categorie,  il  loro
    ammontare,  i  tempi  di  esecuzione,  indicazioni   utili   relative
    all'incidenza  dei  subappalti  per  ciascuna  categoria  nonche'  la
    dichiarazione che i lavori sono stati  eseguiti  regolarmente  e  con
    buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato  con  le
    indicazioni necessarie per la  completa  individuazione  dell'impresa
    subappaltatrice, del periodo di  esecuzione  e  della  categoria  dei
    lavori eseguiti. La  certificazione  e'  rilasciata  secondo  modelli
    semplificati, individuati dall'Autorita', sentito  il  Ministero  per
    gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed e'  soggetta,  ove
    necessario, a  legalizzazione  da  parte  delle  autorita'  consolari
    italiane all'estero. 
      3.  Per  i  soli  lavori  subappaltati  ad  imprese   italiane,   i
    subappaltatori,  ai  fini  del  conseguimento  della  qualificazione,
    possono utilizzare il certificato rilasciato  all'esecutore  italiano
    ai  sensi  del  comma  2  e,  qualora   non   sia   stato   richiesto
    dall'esecutore, il certificato puo' essere richiesto direttamente dal
    subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma. 
      4. La certificazione e' prodotta in lingua italiana ovvero,  se  in
    lingua  diversa  dall'italiano,  e'  corredata  da   una   traduzione
    certificata   conforme   in   lingua   italiana   rilasciata    dalla
    rappresentanza diplomatica  o  consolare  ovvero  una  traduzione  in
    lingua italiana eseguita da un  traduttore  ufficiale.  Il  consolato
    italiano all'estero,  una  volta  conseguita  la  certificazione,  la
    trasmette alla competente  struttura  centrale  del  Ministero  degli
    affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di
    cui all'articolo 8, con le modalita' stabilite dall'Autorita' secondo
    i modelli semplificati sopra citati. 
      5. Qualora l'interessato abbia ultimato i  lavori  e  non  disponga
    piu'  di  propria  rappresentanza  nel  Paese  di  esecuzione  o   la
    rappresentanza non sia in  grado  di  svolgere  a  pieno  le  proprie
    funzioni a causa di palesi difficolta' nel medesimo Paese, puo'  fare
    riferimento alla struttura  competente  del  Ministero  degli  affari
    esteri.". 
      4. A quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto legislativo n.
    163 del 2006, introdotto  dal  comma  1,  lettera  a),  del  presente
    articolo, le amministrazioni provvedono con le  risorse  finanziarie,
    umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
    
            
          
              
                Sezione III 

    Semplificazioni in materia di appalti pubblici

                                   Art. 21 
     
                   Responsabilita' solidale negli appalti 
     
      1. L'articolo 29, comma 2, del  decreto  legislativo  10  settembre
    2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: 
      "2. In caso di appalto  di  opere  o  di  servizi,  il  committente
    imprenditore  o  datore  di  lavoro  e'  obbligato  in   solido   con
    l'appaltatore, nonche' con ciascuno  degli  eventuali  subappaltatori
    entro  il  limite  di  due  anni  dalla  cessazione  dell'appalto,  a
    corrispondere ai lavoratori i trattamenti  retributivi,  comprese  le
    quote  di  trattamento  di  fine  rapporto,  nonche'   i   contributi
    previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione  al  periodo
    di esecuzione del contratto di appalto,  restando  escluso  qualsiasi
    obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo  il  responsabile
    dell'inadempimento.". 
    
            
          
              
                Sezione III 

    Semplificazioni in materia di appalti pubblici

                                   Art. 22 
     
    Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE  e  norme
      di salvaguardia  delle  procedure  in  corso  per  la  stipula  dei
      contratti di programma con le Societa' di gestione aeroportuali 
     
      1. All'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
    201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
    214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) le parole:  "delle  opere  pubbliche"  sono  sostituite  dalle
    seguenti: "dei progetti e dei programmi di intervento pubblico"; 
        b) le parole: "relativamente ai progetti di opere pubbliche" sono
    soppresse; 
        c) le parole: "il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti"
    sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro proponente,  sentito  il
    Segretario del CIPE,". 
      2. Il recepimento della direttiva 2009/12/CE in materia di  diritti
    aeroportuali,  di  cui  al  Capo  II,  articoli  da  71  a  82,   del
    decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  fa   comunque   salvo   il
    completamento  delle  procedure  in  corso  volte  alla  stipula  dei
    contratti di programma con le societa' di gestione  aeroportuali,  ai
    sensi degli articoli 11-nonies del decreto-legge 30  settembre  2005,
    n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
    n. 248, e 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  79,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102.
    Tali procedure devono concludersi entro e non oltre  il  31  dicembre
    2012 e, comunque, la durata  dei  contratti  di  programma  stipulati
    secondo quanto disposto nel primo periodo  e'  fissata  nel  rispetto
    della normativa nazionale e comunitaria in materia e  dei  rispettivi
    modelli tariffari. 
      3. La misura dei diritti aeroportuali stabilita  nei  contratti  di
    programma  stipulati  anteriormente   all'entrata   in   vigore   del
    decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, puo' essere determinata  secondo
    le modalita' di cui al capo II del decreto medesimo alla scadenza dei
    contratti stessi. 
    
            
          
              
                Sezione IV 

    Semplificazioni in materia ambientale

                                   Art. 23 
     
    Autorizzazione unica in materia ambientale per  le  piccole  e  medie
                                   imprese 
     
      1. Ferme restando le  disposizioni  in  materia  di  autorizzazione
    integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3
    aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure  e  ridurre
    gli oneri per le PMI, anche sulla base dei risultati delle  attivita'
    di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25  del
    decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  il  Governo  e'  autorizzato  ad
    emanare un regolamento ai sensi  dell'articolo  17,  comma  2,  della
    legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro  dell'ambiente
    e della tutela territorio e del mare, del Ministro  per  la  pubblica
    amministrazione e la semplificazione e del  Ministro  dello  sviluppo
    economico,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  al   decreto
    legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   volto   a   disciplinare
    l'autorizzazione unica ambientale e a  semplificare  gli  adempimenti
    amministrativi delle piccole e medie imprese,  in  base  ai  seguenti
    principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto  previsto  dagli
    articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  e
    successive modificazioni: 
        a)  l'autorizzazione  sostituisce  ogni  atto  di  comunicazione,
    notifica ed autorizzazione previsto  dalla  legislazione  vigente  in
    materia ambientale; 
        b) l'autorizzazione unica ambientale e' rilasciata  da  un  unico
    ente; 
        c)  il  procedimento  deve  essere  improntato  al  principio  di
    proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in  relazione  alla
    dimensione  dell'impresa  e  al   settore   di   attivita',   nonche'
    all'esigenza  di  tutela  degli  interessi  pubblici  e  non   dovra'
    comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese. 
      2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla
    data di entrata in vigore  del  presente  decreto  e  dalla  data  di
    entrata in vigore  del  medesimo  regolamento  sono  identificate  le
    norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono
    abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. 
    
            
          
              
                Sezione IV 

    Semplificazioni in materia ambientale

                                   Art. 24 
     
    Modifiche  alle  norme  in  materia  ambientale  di  cui  al  decreto
                      legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
     
      1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 6, comma  17,  sesto  periodo,  dopo  le  parole:
    "titoli abilitativi gia' rilasciati alla stessa data"  sono  inserite
    le seguenti: ", anche ai fini delle eventuali relative proroghe"; 
        b)  all'articolo  10,  comma  1,  secondo  periodo,   la   parola
    "richiesta" e' sostituita dalla seguente: "rilasciata"; 
        c) all'articolo 29-decies, comma 1,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
    seguente periodo: "Per gli impianti localizzati in  mare,  l'Istituto
    superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale  esegue  i
    controlli di  cui  al  comma  3,  coordinandosi  con  gli  uffici  di
    vigilanza del Ministero dello sviluppo economico."; 
        d) all'articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni: 
          1) al comma 2, le parole da: "e'  rilasciata"  a:  "smaltimento
    alternativo" sono sostituite dalle  seguenti:  "e'  rilasciata  dalla
    regione,  fatta  eccezione  per  gli  interventi  ricadenti  in  aree
    protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982,  n.  979  e  6
    dicembre 1991, n. 394,  per  i  quali  e'  rilasciata  dal  Ministero
    dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,"; 
          2) al comma 3, dopo la parola "autorizzazione" e'  inserita  la
    seguente "regionale"; 
        e) all'articolo 216-bis,  comma  7,  dopo  il  primo  periodo  e'
    inserito il seguente: "Nelle more dell'emanazione del decreto di  cui
    al primo periodo, le autorita' competenti  possono  autorizzare,  nel
    rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di  rigenerazione
    degli oli usati anche  in  deroga  all'allegato  A,  tabella  3,  del
    decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i  limiti
    stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT."; 
        f) all'articolo 228, dopo il comma 3, e'  inserito  il  seguente:
    "3-bis . I produttori e gli  importatori  di  pneumatici  o  le  loro
    eventuali forme associate  determinano  annualmente  l'ammontare  del
    rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno  solare
    successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo  comunicano,  entro
    il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela
    del  territorio  e  del  mare  anche  specificando  gli  oneri  e  le
    componenti di costo che giustificano l'ammontare del  contributo.  Il
    Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  se
    necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine  di  disporre
    della completezza delle informazioni da divulgare anche a  mezzo  del
    proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno.
    E' fatta salva la facolta' di procedere  nell'anno  solare  in  corso
    alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di
    pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo  richiesto
    per l'anno solare in corso."; 
        g) all'articolo 268, comma 1, alla lettera o) le parole: "per  le
    piattaforme  off-shore,  l'autorita'  competente  e'   il   Ministero
    dell'ambiente e della tutela del territorio;" sono soppresse, e  alla
    lettera p) le parole  da:  "per  le  piattaforme"  alle  parole  "gas
    naturale liquefatto off-shore;" sono soppresse; 
        h) all'articolo 281, dopo il comma 5, e'  inserito  il  seguente:
    "5-bis Le integrazioni e le modifiche degli allegati  alle  norme  in
    materia di tutela dell'aria e  della  riduzione  delle  emissioni  in
    atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro
    dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , di  concerto
    con  il  Ministro  della  salute,  con  il  Ministro  dello  sviluppo
    economico  e,  per  quanto  di  competenza,  con  il  Ministro  delle
    infrastrutture e dei trasporti, sentita la  Conferenza  unificata  di
    cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."; 
        i) all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3
    aprile 2006, n. 152, dopo il  punto  1.4  e'  inserito  il  seguente:
    "1.4-bis terminali di rigassificazione e altri  impianti  localizzati
    in mare su piattaforme off-shore;". 
    
            
          
              
                Sezione V 

    Semplificazioni in materia di agricoltura

                                   Art. 25 
     
              Misure di semplificazione per le imprese agricole 
     
      1.  Al  fine  di   semplificare   e   accelerare   i   procedimenti
    amministrativi per  l'erogazione  agli  aventi  diritto  di  aiuti  o
    contributi previsti dalla normativa dell'Unione  europea  nell'ambito
    della Politica  agricola  comune,  l'Agenzia  per  le  erogazioni  in
    agricoltura (AGEA), per l'acquisizione delle informazioni necessarie,
    utilizza senza oneri, secondo  i  protocolli  standard  previsti  nel
    sistema pubblico di connettivita', anche le banche dati  informatiche
    dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e delle  Camere  di  commercio,
    industria, artigianato ed agricoltura. Le modalita'  di  applicazione
    delle misure di semplificazione  previste  dal  presente  comma  sono
    definite con apposite convenzioni tra  l'AGEA  e  le  amministrazioni
    sopra indicate entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto. 
      2. I dati relativi alla azienda agricola  contenuti  nel  fascicolo
    aziendale  elettronico  di  cui  all'articolo  9  del   decreto   del
    Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e  all'articolo
    13, del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  99,  fanno  fede  nei
    confronti delle pubbliche  amministrazioni  per  i  rapporti  che  il
    titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse.  Le
    modalita' operative per  la  consultazione  del  fascicolo  aziendale
    elettronico da parte delle pubbliche  amministrazioni  sono  definite
    con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
    forestali,  di   concerto   con   il   Ministro   per   la   pubblica
    amministrazione  e  la   semplificazione,   sentita   la   Conferenza
    permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
    autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro  sessanta  giorni
    dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
      3. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 9 settembre
    2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
    2005, n.  231,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Gli  organismi
    pagatori, al fine  della  compiuta  attuazione  del  presente  comma,
    predispongono e mettono a disposizione  degli  utenti  le  procedure,
    anche informatiche, e le circolari applicative correlate.". 
    
            
          
              
                Sezione V 

    Semplificazioni in materia di agricoltura

                                   Art. 26 
     
              Definizione di bosco e di arboricoltura da legno 
     
      1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001,  n.  227,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 3, lettera c), dopo le parole:  "la  continuita'  del
    bosco" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "non identificabili  come
    pascoli, prati e pascoli arborati"; 
        b) al comma 6,  dopo  le  parole:  "i  castagneti  da  frutto  in
    attualita'  di  coltura   e   gli   impianti   di   frutticoltura   e
    d'arboricoltura da  legno  di  cui  al  comma  5"  sono  inserite  le
    seguenti:  "ivi  comprese,  le  formazioni   forestali   di   origine
    artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione  a
    misure  agro  ambientali  promosse  nell'ambito  delle  politiche  di
    sviluppo rurale dell'Unione europea  una  volta  scaduti  i  relativi
    vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di  interesse
    storico  coinvolti  da   processi   di   forestazione,   naturale   o
    artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi" e, in fine,  sono
    aggiunte le seguenti:  "non  identificabili  come  pascoli,  prati  o
    pascoli arborati.". 
    
            
          
              
                Sezione V 

    Semplificazioni in materia di agricoltura

                                   Art. 27 
     
                 Esercizio dell'attivita' di vendita diretta 
     
      1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
    n. 228, il primo periodo e' sostituito dal seguente: 
      "2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e'
    soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di
    produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data  di  invio
    della medesima comunicazione.". 
    
            
          
              
                Sezione V 

    Semplificazioni in materia di agricoltura

                                   Art. 28 
     
    Modifiche relative alla movimentazione aziendale  dei  rifiuti  e  al
                             deposito temporaneo 
     
      1. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
    dopo il comma 9 e' inserito il seguente:  «9-bis.  La  movimentazione
    dei rifiuti tra fondi appartenenti alla  medesima  azienda  agricola,
    ancorche' effettuati percorrendo la pubblica via, non e'  considerata
    trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato  da
    elementi oggettivi ed  univoci  che  sia  finalizzata  unicamente  al
    raggiungimento del luogo di messa a dimora dei  rifiuti  in  deposito
    temporaneo e la distanza fra  i  fondi  non  sia  superiore  a  dieci
    chilometri. Non e' altresi' considerata trasporto  la  movimentazione
    dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo
    2135 del codice civile  dai  propri  fondi  al  sito  che  sia  nella
    disponibilita' giuridica della cooperativa agricola di cui e'  socio,
    qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.». 
      2. All'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto  legislativo
    3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «nel luogo in cui  gli  stessi
    sono prodotti» sono inserite le seguenti: «o,  per  gli  imprenditori
    agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso  il  sito
    che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola  di
    cui gli stessi sono soci». 
    
            
          
              
                Sezione V 

    Semplificazioni in materia di agricoltura

                                   Art. 29 
     
           Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero 
     
      1. I progetti di riconversione del comparto bieticolo  saccarifero,
    ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006,
    n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  marzo  2006,  n.
    81,  e  successivamente  approvati  dal  Comitato   interministeriale
    istituito in base all'articolo 2, comma 1, del  citato  decreto-legge
    n. 2 del 2006, rivestono carattere di interesse  nazionale  anche  ai
    fini  della  definizione   e   del   perfezionamento   dei   processi
    autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio. 
      2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto, il Comitato interministeriale di cui al comma 1  dispone  le
    norme idonee nel quadro  delle  competenze  amministrative  regionali
    atte a garantire l'esecutivita' dei progetti  suddetti,  nomina,  nei
    casi di  particolare  necessita',  ai  sensi   dell'articolo  20  del
    decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un  commissario  ad
    acta per l'attuazione degli accordi definiti in  sede  regionale  con
    coordinamento del  Comitato  interministeriale.  Al  Commissario  non
    spettano compensi e  ad  eventuali  rimborsi  di  spese  si  provvede
    nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti. 
    
            
          
              
                Sezione VI 

    Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca

                                   Art. 30 
     
    Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale  e  di
                             ricerca industriale 
     
      1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le
    seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: 
      "3-bis. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e  di
    gestione dei progetti di ricerca, per ciascun progetto i partecipanti
    possono individuare tra di loro un soggetto capofila.  Il  ricorso  a
    tale soluzione  organizzativa  e'  incentivato  secondo  modalita'  e
    criteri fissati ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  2.  Il  soggetto
    capofila assolve i seguenti compiti: 
        a) rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei  rapporti  con
    l'amministrazione  che  concede  le  agevolazioni,  anche   ai   fini
    dell'avvalimento e della garanzia dei requisiti; 
        b) ai fini  dell'accesso  alle  agevolazioni,  presenta  in  nome
    proprio e per conto delle altre  imprese  ed  enti  partecipanti,  la
    proposta o progetto  di  ricerca  e  le  eventuali  variazioni  degli
    stessi; 
        c) richiede, in nome proprio e per conto delle  imprese  ed  enti
    che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni  per  stato
    di avanzamento, attestando la  regolare  esecuzione  dei  progetti  e
    degli investimenti stessi nonche' delle eventuali variazioni; 
        d) effettua  il  monitoraggio  periodico  sullo  svolgimento  del
    programma. 
      3-ter. E' consentita la variazione non rilevante  dei  progetti  di
    ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del  venti  per
    cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in
    qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno,
    oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa  fino  al
    limite del venti per cento  del  valore  del  progetto,  in  fase  di
    valutazione  preventiva  degli  stessi  ai  fini  dell'ammissione  al
    finanziamento, nel caso  in  cui  altri  soggetti  partecipanti  alla
    compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto  rinunciatario  o
    escluso per  motivazioni  di  carattere  economico-finanziario  senza
    alterare  la  qualita'  e  il  valore  del  progetto,  garantendo  il
    raggiungimento degli obiettivi dichiarati. 
      3-quater.  Nella  fase  attuativa   del   progetto,   il   comitato
    tecnico-scientifico  di  cui  all'articolo   7   puo'   valutare   la
    rimodulazione  del  progetto  medesimo  per   variazioni   rilevanti,
    superiori al predetto limite del venti per cento e non  eccedenti  il
    cinquanta  per  cento,  in  caso  di   sussistenza   di   motivazioni
    tecnico-scientifiche    o    economico-finanziarie    di    carattere
    straordinario. 
      3-quinquies.  Sulle  richieste  di  rimodulazione  di  elementi   o
    contenuti progettuali di secondaria  entita',  non  rientranti  nelle
    ipotesi  di  cui  ai   commi   3-ter   e   3-quater,   il   Ministero
    dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca    provvede
    direttamente, acquisito il parere dell'esperto  incaricato  nei  casi
    piu' complessi. 
      3-sexies. La domanda di rimodulazione del  progetto,  nel  caso  di
    indicazione di sostituzione nelle attivita' facenti capo al  soggetto
    rinunciatario  o  escluso,  e'  presentata  dai  partecipanti  o  dal
    soggetto capofila entro trenta giorni dall'accertamento  formale,  da
    parte del Ministero, della rinuncia o esclusione per  motivazioni  di
    carattere economico-finanziario. 
      3-septies. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti
    individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente  alle
    attivita' svolte nel quadro di programmi  dell'Unione  europea  o  di
    accordi internazionali. 
      3-octies.  Le  variazioni  del  progetto  senza  aumento  di  spesa
    approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente
    recepite in ambito nazionale."; 
        b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), sono inserite,
    in fine,  le  seguenti  parole:",  nonche'  sulla  base  di  progetti
    cofinanziati dall'Unione europea a seguito di bandi internazionali di
    ricerca industriale"; 
        c) all'articolo 6: 
          1) al comma  2,  dopo  le  parole:  "spese  ammissibili,"  sono
    inserite le seguenti: "ivi  comprese,  con  riferimento  ai  progetti
    svolti nel quadro di  programmi  dell'Unione  europea  o  di  accordi
    internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e
    per il coordinamento generale del progetto,"; 
          2) al comma 4 e' aggiunto in fine  il  seguente  periodo:  "Una
    quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilita'  complessive
    del Fondo agevolazioni ricerca e' comunque destinata al finanziamento
    degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o
    di accordi internazionali."; 
        d) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
      "4-bis. La valutazione ex ante  degli  aspetti  tecnico-scientifici
    dei progetti o programmi presentati di cui al comma 1 e il parere  di
    cui al comma 2 non sono richiesti per i progetti gia' selezionati nel
    quadro di programmi dell'Unione europea o di  accordi  internazionali
    cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali  di
    ricerca.  I  progetti  sono  ammessi  al  finanziamento   fino   alla
    concorrenza delle risorse disponibili  nell'ambito  del  riparto  del
    Fondo agevolazioni ricerca. 
      4-ter. Al fine di accelerare l'iter di valutazione dei progetti  di
    ricerca  industriale  presentati  ai  sensi  del   presente   decreto
    legislativo e di snellire le procedure di controllo e  di  spesa,  le
    imprese industriali, anche nelle forme associate di cui  all'articolo
    4, possono, in alternativa alle procedure ordinarie  e  con  oneri  a
    proprio carico, verificare e attestare il possesso dei  requisiti  di
    affidabilita'    economico-finanziaria,    ovvero     la     regolare
    rendicontazione  amministrativo-contabile  delle  attivita'   svolte,
    attraverso  una  relazione  tecnica  e  un'attestazione   di   merito
    rilasciata in  forma  giurata  e  sotto  esplicita  dichiarazione  di
    responsabilita' da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali
    di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del  decreto  legislativo
    27 gennaio 2010,  n.  39.  Su  tali  relazioni  e  attestazioni  sono
    effettuate verifiche a campione. 
      4-quater. Al fine  di  favorire  la  realizzazione  di  progetti  e
    attivita' di ricerca, in un'ottica di merito di progetto, in caso  di
    insufficiente possesso dei previsti requisiti economico-finanziari da
    parte delle imprese proponenti, l'ammissibilita' alle agevolazioni e'
    comunque possibile sulla base della  produzione  di  una  polizza  di
    garanzia a copertura dell'intero  ammontare  dell'agevolazione  e  di
    specifici accordi con una o piu'  imprese  utilizzatrici  finale  dei
    risultati del progetto ovvero nelle forme  dell'avvalimento  concesso
    da  altro  soggetto  partecipante  alla  compagine  in  possesso  dei
    necessari requisiti. In tal caso, la certificazione della rispondenza
    deve  riguardare  le  sole  imprese  indicate  per  lo   sfruttamento
    industriale dei risultati della ricerca. 
      4-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma  4-quater,  la  relazione
    tecnica   contiene   una   compiuta    analisi    delle    principali
    caratteristiche del progetto, con specifici approfondimenti  dedicati
    alle prospettive industriali dello stesso e degli  accordi  stipulati
    tra il soggetto proponente e gli utilizzatori  finali  del  risultato
    della ricerca. 
      4-sexies. Nelle procedure in cui la concessione degli incentivi  e'
    anche  subordinata  al  positivo  esito  di  sopralluoghi  presso  il
    soggetto richiedente, detto  adempimento  puo'  avvenire  nella  fase
    successiva  all'ammissione  alle  agevolazioni,  ed  ai  fini   della
    procedura  valutativa  l'amministrazione   si   avvale   delle   sole
    risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni  siano  coperte
    da polizza di garanzia. L'esito negativo di tali verifiche successive
    assume natura di condizione  risolutiva  del  rapporto  e  di  revoca
    dell'agevolazione, con recupero del finanziamento concesso. 
      4-septies.    Con    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
    dell'universita'  e  della  ricerca  sono   definite   modalita'   di
    attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.". 
    
            
          
              
                Sezione VI 

    Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca

                                   Art. 31 
     
           Misure di semplificazione in materia di ricerca di base 
     
      1. Nelle more del riordino del sistema di valutazione, al  fine  di
    assicurare la semplificazione e l'accelerazione  delle  procedure  di
    gestione dei progetti di ricerca di base, le verifiche  scientifiche,
    amministrative e contabili relative ai risultati e alle attivita' dei
    progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli  stessi.  Il
    costo delle valutazioni scientifiche ex post  grava  per  intero  sui
    fondi destinati al finanziamento dei progetti, nel rispetto di quanto
    previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010,  n.
    240, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 
      2. I commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge  24  dicembre
    2007, n. 244, sono abrogati. 
      3. All'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n.  240,
    il periodo da "Restano ferme le norme" fino alla fine  del  comma  e'
    sostituito dal seguente: "Una percentuale del  dieci  per  cento  del
    Fondo per gli investimenti nella ricerca  scientifica  e  tecnologica
    (FIRST), di cui all'articolo 1 comma 870,  della  legge  27  dicembre
    2006, n. 296, e' destinata a interventi in favore di  ricercatori  di
    eta' inferiore a 40 anni, secondo procedure stabilite con decreto del
    Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.". 
    
            
          
              
                Sezione VI 

    Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca

                                   Art. 32 
     
    Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di
               spesa e di controllo nel settore della ricerca 
     
      1. Al fine di finanziare con risorse nazionali progetti a esclusiva
    ricaduta nazionale valutati positivamente in sede comunitaria ma  non
    ammessi al  relativo  finanziamento,  il  Ministero  dell'istruzione,
    dell'universita' e della ricerca, sulla base di un avviso pubblico di
    presentazione di specifiche domande  di  finanziamento  e  fino  alla
    concorrenza delle risorse stanziate per tali finalita',  prende  atto
    dei  risultati  delle  valutazioni  effettuate  e  delle  graduatorie
    adottate in sede  comunitaria.  Nel  predetto  avviso  pubblico  puo'
    essere definita la priorita' degli  interventi,  anche  in  relazione
    alla coerenza degli stessi con le strategie nazionali. 
      2. Al fine di consentire  la  semplificazione  delle  procedure  di
    utilizzazione  del  Fondo  per   gli   investimenti   nella   ricerca
    scientifica e tecnologica, all'articolo 1  della  legge  27  dicembre
    2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il comma 872 e' sostituito dal seguente: 
      "872. In coerenza con gli indirizzi del Programma  nazionale  della
    ricerca,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
    ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia
    e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al  comma
    870 tra gli strumenti previsti nel  decreto  di  cui  al  comma  873,
    destinando  una  quota  non  inferiore  al   15   per   cento   delle
    disponibilita'  complessive  del   fondo   al   finanziamento   degli
    interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione  europea  o  di
    accordi internazionali."; 
        b) il comma 873 e' sostituito dal seguente: 
      "873.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'   e   della
    ricerca, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri
    di accesso e le modalita' di utilizzo e gestione  del  fondo  cui  al
    comma 870 per la concessione delle agevolazioni  per  la  ricerca  di
    competenza del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
    ricerca, al fine di garantire  la  massima  efficacia  e  omogeneita'
    degli interventi,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
    pubblica". 
      3. Gli oneri delle commissioni tecnico scientifiche o professionali
    di valutazione e controllo dei progetti di ricerca gravano sul  Fondo
    medesimo  o  nell'ambito  delle  risorse  impegnate  per  gli  stessi
    progetti, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. 
    
            
          
              
                Sezione VI 

    Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca

                                   Art. 33 
     
    Aspettativa per attribuzione di grant comunitari o  internazionali  e
                       semplificazioni per la ricerca 
     
      1. Il personale dipendente inquadrato  nel  ruolo  dei  ricercatori
    degli enti pubblici di ricerca e delle universita'  che,  in  seguito
    all'attribuzione di grant  comunitari  o  internazionali,  svolga  la
    relativa attivita' di  ricerca  presso  l'ente  di  appartenenza,  e'
    collocato in aspettativa senza assegni su richiesta, per  il  periodo
    massimo di durata del grant. Lo svolgimento dell'attivita' di ricerca
    inerente  il  grant  e  la  relativa  retribuzione  vengono  regolati
    dall'ente mediante un contratto di lavoro  a  tempo  determinato.  La
    retribuzione massima spettante al ricercatore  rimane  a  carico  del
    grant  comunitario  o  internazionale  e  non  puo'  eccedere  quella
    prevista  per  il  livello  apicale,  appartenente  alla  fascia   di
    ricercatore piu'  elevata  del  profilo  di  ricercatore  degli  enti
    pubblici di ricerca. 
      2. Al personale dipendente inquadrato  nel  ruolo  dei  ricercatori
    degli enti pubblici di ricerca e delle universita'  che,  in  seguito
    all'attribuzione di grant  comunitari  o  internazionali,  svolga  la
    relativa attivita' di ricerca presso soggetti e organismi pubblici  o
    privati, nazionali o internazionali si applica l'articolo 23-bis  del
    decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
    modificazioni. 
    
            
          
              
                Sezione VII 

    Altre disposizioni di semplificazione

                                   Art. 34 
     
    Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attivita' di
      installazione, ampliamento  e  manutenzione  degli  impianti  negli
      edifici 
     
      1. L'abilitazione delle imprese di cui all'articolo 3, del  decreto
    del Ministro  dello  sviluppo  economico  22  gennaio  2008,  n.  37,
    concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici
    indipendentemente dalla destinazione d'uso. 
    
            
          
              
                Sezione VII 

    Altre disposizioni di semplificazione

                                   Art. 35 
     
    Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento  e
               conferimento di funzioni ai magistrati ordinari 
     
      1. L'articolo 2397, terzo comma, del codice  civile  e'  sostituito
    dal seguente: 
      "Se  lo  statuto  non  dispone  diversamente  e  se  ricorrono   le
    condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi
    dell'articolo 2435-bis,  le  funzioni  del  collegio  sindacale  sono
    esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti
    nell'apposito registro. L'assemblea provvede alla nomina del collegio
    sindacale, entro trenta giorni  dall'approvazione  del  bilancio  dal
    quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del
    bilancio  in  forma  abbreviata.  Scaduto  il  termine,  provvede  il
    tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.". 
      2. All'articolo 2477 del codice civile: 
        a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "L'atto costitutivo
    puo' prevedere, determinandone le competenze e poteri,  ivi  compresa
    la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo  o
    di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente,  l'organo  di
    controllo e' costituito da un solo membro effettivo."; 
        b) al secondo, terzo, quarto  e  sesto  comma,  le  parole:  "del
    sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "dell'organo di controllo  o
    del revisore"; 
        c) il quinto comma e'  sostituito  dal  seguente:  "Nel  caso  di
    nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano  le
    disposizioni sul collegio sindacale  previste  per  le  societa'  per
    azioni.". 
      3. Salvo quanto stabilito dall'articolo 195 del  regio  decreto  30
    gennaio 1941, n. 12, e per il conferimento delle  funzioni  direttive
    apicali  di  legittimita',  la  disposizione  dell'articolo  194  del
    medesimo regio decreto si interpreta nel senso che  il  rispetto  del
    termine ivi  previsto  e'  richiesto  per  tutti  i  trasferimenti  o
    conferimenti di funzioni,  anche  superiori  o  comunque  diverse  da
    quelle ricoperte, dei magistrati ordinari. 
      4. L'articolo 195 del regio decreto 30  gennaio  1941,  n.  12,  e'
    sostituito dal  seguente:  "Art.195  -  (Disposizioni  speciali).  Le
    disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al  presidente
    aggiunto della corte  di  cassazione,  al  presidente  del  tribunale
    superiore delle acque pubbliche,  al  procuratore  generale  aggiunto
    presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione  della  corte
    di cassazione, agli avvocati generali della corte di  cassazione,  ai
    presidenti e ai procuratori generali di corte di appello.". 
    
            
          
              
                Sezione VII 

    Altre disposizioni di semplificazione

                                   Art. 36 
     
                Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana 
     
      1. All'articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, il numero
    5) e' sostituito dal seguente: 
      "5) i crediti  dell'impresa  artigiana,  definita  ai  sensi  delle
    disposizioni legislative vigenti,  nonche'  delle  societa'  ed  enti
    cooperativi di produzione e lavoro per i  corrispettivi  dei  servizi
    prestati e della vendita dei manufatti;" . 
    
            
          
              
                Sezione VII 

    Altre disposizioni di semplificazione

                                   Art. 37 
     
    Comunicazione dell'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  al
                           registro delle imprese 
     
      1. Le imprese costituite in forma  societaria  che,  alla  data  di
    entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora indicato  il
    proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro  delle
    imprese, provvedono a tale comunicazione ai sensi  dell'articolo  16,
    comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n 185,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il 30  giugno
    2012. 
    
            
          
              
                Sezione VII 

    Altre disposizioni di semplificazione

                                   Art. 38 
     
     Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali 
     
      1. All'articolo 101, comma 2, del  decreto  legislativo  24  aprile
    2006, n. 219, dopo le parole: «La persona responsabile  di  cui  alla
    lettera b) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e di cui al comma
    2-bis» e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con  decreto
    del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministero
    della  salute,  sentita  l'AIFA,  possono  essere  stabilite,  per  i
    depositi che  trattano  esclusivamente  gas  medicinali,  deroghe  al
    disposto di cui al primo periodo.». 
      2. All'articolo 101, del decreto legislativo  24  aprile  2006,  n.
    219, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, le funzioni di
    persona responsabile di  depositi  che  trattano  esclusivamente  gas
    medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno
    dei seguenti requisiti: 
        a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui  al  decreto
    del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
    tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di  cui
    al decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
    ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle  classi  di
    seguito specificate: 
          I. classe  LM-8  Classe  dei  corsi  di  laurea  magistrale  in
    biotecnologie industriali; 
          II. classe LM-9  Classe  dei  corsi  di  laurea  magistrale  in
    biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; 
          III. classe LM-21 Classe dei  corsi  di  laurea  magistrale  in
    ingegneria chimica; 
        b) abbia conseguito una laurea di cui  al  decreto  del  Ministro
    dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
    1999,  n.  509,  e   al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
    dell'universita'  e  della  ricerca  22   ottobre   2004,   n.   270,
    appartenente a una delle classi di seguito specificate, a  condizione
    che siano stati superati gli  esami  di  chimica  farmaceutica  e  di
    legislazione farmaceutica: 
          I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie; 
          II. classe  L-9  Classe  dei  corsi  di  laurea  in  ingegneria
    industriale; 
          III. classe L-27 Classe  dei  corsi  di  laurea  in  scienze  e
    tecnologie chimiche; 
          IV. classe L-29  Classe  dei  corsi  di  laurea  in  scienze  e
    tecnologie farmaceutiche; 
        c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non  continuativi,
    successivamente all'entrata in  vigore  del  decreto  legislativo  30
    dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino  di
    distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali; 
      2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto
    alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  anche  in
    mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), e dal  comma
    2-bis).". 
    
            
          
              
                Sezione VII 

    Altre disposizioni di semplificazione

                                   Art. 39 
     
    Soppressione  del  requisito  di   idoneita'   fisica   per   avviare
                l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione 
     
      1. All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la
    lettera c) e' soppressa. 
    
            
          
              
                Sezione VII 

    Altre disposizioni di semplificazione

                                   Art. 40 
     
    Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e  festiva
      per le imprese di panificazione di natura produttiva 
     
      1. Il secondo periodo dell'articolo 11, comma  13,  della  legge  3
    agosto 1999, n. 265, e' soppresso. 
    
            
          
              
                Sezione VII 

    Altre disposizioni di semplificazione

                                   Art. 41 
     
    Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti
                                  e bevande 
     
      1. L'attivita' temporanea di somministrazione di alimenti e bevande
    in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose,  tradizionali
    e  culturali  o  eventi  locali  straordinari,  e'   avviata   previa
    segnalazione certificata di inizio attivita' priva  di  dichiarazioni
    asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7  agosto  1990,  n.
    241,  e  non  e'  soggetta  al  possesso   dei   requisiti   previsti
    dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 
    
            
          
              
                Sezione VII 

    Altre disposizioni di semplificazione

                                   Art. 42 
     
    Razionalizzazione  delle  misure  di  sostegno  finanziario  per  gli
                 interventi conservativi sui beni culturali 
     
      1. All'articolo 31 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
    dopo il  comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:  "2-bis.  L'ammissione
    dell'intervento autorizzato  ai  contributi  statali  previsti  dagli
    articoli 35 e 37 e' disposta  dagli  organi  del  Ministero  in  base
    all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente  con
    decreto  ministeriale,  adottato  di  concerto   con   il   Ministero
    dell'economia e delle finanze.". 
    
            
          
              
                Sezione VII 

    Altre disposizioni di semplificazione

                                   Art. 43 
     
    Semplificazioni  in  materia  di  verifica  dell'interesse  culturale
      nell'ambito  delle  procedure   di   dismissione   del   patrimonio
      immobiliare pubblico 
     
      1. Al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione
    del patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 6 della legge
    12 novembre 2011,  n.  183,  all'articolo  66  del  decreto-legge  24
    gennaio 2012, n. 1, all'articolo  27  del  decreto-legge  6  dicembre
    2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
    2011, n. 214, e agli articoli  307,  comma  10,  e  314  del  decreto
    legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  nel  rispetto  delle  esigenze  di
    tutela del  patrimonio  culturale,  con  decreto  non  avente  natura
    regolamentare del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali,  di
    concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottarsi
    entro sessanta giorni dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,
    sono  definite  modalita'  tecniche  operative,  anche  informatiche,
    idonee  ad  accelerare  le  procedure  di   verifica   dell'interesse
    culturale di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 22  gennaio
    2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice  dei  beni
    culturali e del paesaggio. 
      2.  Le  Amministrazioni  provvedono  all'attuazione  del   presente
    articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
    a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
    finanza pubblica. 
    
            
          
              
                Sezione VII 

    Altre disposizioni di semplificazione

                                   Art. 44 
     
          Semplificazioni in materia di interventi di lieve entita' 
     
      1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,
    della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  un  anno  dalla  data  di
    entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro  per
    i  beni  e  le  attivita'  culturali,  d'intesa  con  la   Conferenza
    unificata,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  3   del   decreto
    legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono  dettate  disposizioni
    modificative e integrative al regolamento di  cui  all'articolo  146,
    comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.
    42, e successive modificazioni, al fine di rideterminare  e  ampliare
    le ipotesi di interventi di lieve  entita',  nonche'  allo  scopo  di
    operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le
    esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e  20,  comma  4,  della
    legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
      2. All'articolo  181,  comma  1-ter,  primo  periodo,  del  decreto
    legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «la  disposizione
    di cui al comma 1» sono aggiunte le  seguenti:  «e  al  comma  1-bis,
    lettera a)». 
    
            
          
              
                Sezione VII 

    Altre disposizioni di semplificazione

                                   Art. 45 
     
                Semplificazioni in materia di dati personali 
     
      1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le
    seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 21 dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e'  altresi'  consentito
    quando e' effettuato in attuazione  di  protocolli  d'intesa  per  la
    prevenzione e il contrasto dei fenomeni di  criminalita'  organizzata
    stipulati  con  il  Ministero  dell'interno  o  con  i  suoi   uffici
    periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del  decreto  legislativo
    30 luglio 1999,  n.  300,  che  specificano  la  tipologia  dei  dati
    trattati e delle operazioni eseguibili.»; 
        b) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
    periodo: "Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis."; 
        c) all'articolo 34 e' soppressa la lettera g) del comma 1  ed  e'
    abrogato il comma 1-bis; 
        d) nel disciplinare  tecnico  in  materia  di  misure  minime  di
    sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi  da  19  a
    19.8 e 26. 
    
            
          
              
                Sezione VII 

    Altre disposizioni di semplificazione

                                   Art. 46 
     
    Disposizioni in materia di enti pubblici non economici  vigilati  dal
      Ministero della difesa e di Consiglio nazionale dei  consumatori  e
      degli utenti 
     
      1. Con uno o piu' regolamenti  da  emanare,  entro  novanta  giorni
    dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
    presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
    agosto 1988, n.  400,  su  proposta  del  Ministro  della  difesa  di
    concerto  con  i  Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
    semplificazione  e  dell'economia  e  delle   finanze,   sentite   le
    organizzazioni  sindacali  in   relazione   alla   destinazione   del
    personale, si puo'  procedere  alla  trasformazione  in  soggetti  di
    diritto privato secondo quanto previsto dell'articolo 2,  comma  634,
    lettere b) ed f), della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  degli  enti
    pubblici non economici vigilati dal  Ministero  della  difesa,  senza
    nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
      2. Anche al fine di assicurare il  necessario  coordinamento  delle
    associazioni dei consumatori ed utenti in merito all'attuazione delle
    disposizioni di semplificazione procedimentale  e  documentale  nelle
    pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 136, comma  4,  lettera
    h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  al  Consiglio
    Nazionale  dei  Consumatori  e  degli  Utenti,  di  cui  al  medesimo
    articolo,  non  si  applicano  le  vigenti  norme   in   materia   di
    soppressione degli organi collegiali  e  di  riduzione  dei  relativi
    componenti, fatti salvi i risparmi di spesa  gia'  conseguiti  ed  il
    carattere gratuito dei relativi incarichi. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    Disposizioni in materia di sviluppo


    Capo I

    Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della
    innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture
    energetiche


    Sezione I

    Innovazione tecnologica

                                   Art. 47 
     
                          Agenda digitale italiana 
     
      1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda  digitale  europea,  di
    cui alla comunicazione  della  Commissione  europea  COM  (2010)  245
    definitivo/2 del 26 agosto  2010,  il  Governo  persegue  l'obiettivo
    prioritario  della  modernizzazione   dei   rapporti   tra   pubblica
    amministrazione, cittadini e imprese,  attraverso  azioni  coordinate
    dirette a favorire lo  sviluppo  di  domanda  e  offerta  di  servizi
    digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettivita' a  larga
    banda, a incentivare cittadini  e  imprese  all'utilizzo  di  servizi
    digitali e a promuovere la crescita di capacita' industriali adeguate
    a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. 
      2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
    con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
    il   Ministro   per   la   coesione   territoriale,    il    Ministro
    dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il  Ministro
    dell'economia e delle finanze, e' istituita, senza nuovi  o  maggiori
    oneri a carico della  finanza  pubblica,  una  cabina  di  regia  per
    l'attuazione   dell'agenda   digitale   italiana,   coordinando   gli
    interventi  pubblici  volti  alle  medesime  finalita'  da  parte  di
    regioni, province autonome ed enti locali. 
    
            
          
              
                Sezione II 

    Disposizioni in materia di universita'

                                   Art. 48 
     
         Dematerializzazione di procedure in materia di universita' 
     
      1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo l'articolo 5, e' inserito
    il seguente: 
      "Art. 5-bis. 1. Le procedure di iscrizione  alle  universita'  sono
    effettuate  esclusivamente   per   via   telematica.   Il   Ministero
    dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca   cura   la
    costituzione  e  l'aggiornamento  di  un  portale  unico,  almeno  in
    italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato
    utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti. 
      2. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e
    la registrazione degli esiti degli esami, di profitto  e  di  laurea,
    sostenuti dagli  studenti  universitari  avviene  esclusivamente  con
    modalita' informatiche senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
    finanza pubblica. Le universita' adeguano conseguentemente  i  propri
    regolamenti.". 
      2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
    umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
    senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    
            
          
              
                Sezione II 

    Disposizioni in materia di universita'

                                   Art. 49 
     
     Misure di semplificazione e funzionamento in materia di universita' 
     
      1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le  seguenti
    modificazioni: 
        a) all'articolo 2: 
          1) al comma 1, lettera m),  secondo  periodo,  tra  la  parola:
    "durata"  e  la  parola:  "quadriennale"  e'  inserita  la  seguente:
    "massima"; 
          2) al comma 1, lettera p), le  parole:  "uno  effettivo  e  uno
    supplente  scelti  dal  Ministero  tra  dirigenti  e  funzionari  del
    Ministero stesso" sono sostituite dalle seguenti:  "uno  effettivo  e
    uno    supplente    designati    dal    Ministero    dell'istruzione,
    dell'universita' e della ricerca"; 
          3) al comma  9:  al  primo  periodo,  tra  le  parole:  "organi
    collegiali" e: "delle universita'"  sono  inserite  le  seguenti:  "e
    quelli monocratici elettivi"; 
        b) all'articolo 6: 
          1) al comma 4 le parole: ", nonche' compiti di  tutorato  e  di
    didattica integrativa" sono soppresse; 
          2) al comma 12 il quinto periodo e' soppresso; 
        c) all'articolo 7: 
          1) al comma 3 il secondo periodo e' soppresso; 
          2) al comma 5 le parole: "corsi di laurea" sono soppresse; 
        d) all'articolo 10, comma 5, le parole: "trasmissione degli  atti
    al consiglio di  amministrazione"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
    "avvio del procedimento stesso"; 
        e) all'articolo 12, comma 3, le  parole  da:  "individuate"  fino
    alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:  "che  sono  gia'
    inserite tra le  universita'  non  statali  legalmente  riconosciute,
    subordinatamente  al  mantenimento   dei   requisiti   previsti   dai
    provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e
    b)"; 
        f) all'articolo 15, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "agli
    articoli" e' inserita la seguente: "16,"; 
        g) all'articolo 16, comma 4, le parole: "dall'articolo  18"  sono
    sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6"; 
        h) all'articolo 18: 
          1) al comma 1, lettera a), dopo  le  parole:  "procedimento  di
    chiamata" sono inserite le seguenti: "sulla Gazzetta Ufficiale,"; 
          2) al comma 1, lettera b), dopo  le  parole:  "per  il  settore
    concorsuale" sono inserite le seguenti: "ovvero per uno  dei  settori
    concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore" e sono soppresse le
    seguenti parole: "alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
    legge"; 
          3) al comma 3 le parole da: "di durata" e fino  alla  fine  del
    comma sono sostituite dalle seguenti: "di importo  non  inferiore  al
    costo  quindicennale  per  i  posti  di  professore  di  ruolo  e  di
    ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera  b),  ovvero  di
    importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti  di
    ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)"; 
          4) al comma 5, lettera e), sono soppresse le parole:  "a  tempo
    indeterminato" e dopo  la  parola:  "universita'"  sono  aggiunte  le
    seguenti: "e a soggetti esterni"; 
          5) al comma 5, lettera f), le parole: "da tali amministrazioni,
    enti o imprese, purche'" sono soppresse; 
        i) all'articolo 21: 
          1) al comma 2  le  parole:  "valutazione  dei  risultati"  sono
    sostituite dalle seguenti: "selezione e valutazione dei  progetti  di
    ricerca"; 
          2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  ",
    purche' nell'elenco predetto sia  comunque  possibile  ottemperare  a
    quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In  caso  contrario  si
    procede a costituire un nuovo elenco con le modalita' di cui al comma
    1.  L'elenco  ha  validita'  biennale  e  scaduto  tale  termine   e'
    ricostituito con le modalita' di cui al comma 1."; 
          3) al comma 5 le parole: "tre componenti che durano  in  carica
    tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due componenti che  durano
    in carica quattro anni"; 
        l) all'articolo 23, comma 1: 
          1) al primo periodo, dopo la parola: "oneroso" sono inserite le
    seguenti: "di importo, coerente con i  parametri  stabiliti,  con  il
    decreto  di  cui  al  comma  2",  dopo  le  parole:   "attivita'   di
    insegnamento" sono inserite le seguenti: "di alta  qualificazione"  e
    le parole da "che siano dipendenti" fino alla fine del  periodo  sono
    soppresse; 
          2) il terzo periodo e' soppresso; 
        m) all'articolo 24: 
          1) al comma 2, lettera a), dopo  le  parole:  "pubblicita'  dei
    bandi" sono inserite le seguenti: "sulla Gazzetta Ufficiale,"; 
          2) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
      "9-bis. Per tutto il periodo di durata  dei  contratti  di  cui  al
    presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche  sono
    collocati,  senza  assegni  ne'   contribuzioni   previdenziali,   in
    aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in  cui  tale
    posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza."; 
        n) all'articolo 29: 
          1) al comma 9, dopo le  parole:  "della  presente  legge"  sono
    inserite le seguenti: "e di cui all'articolo 1, comma 9, della  legge
    4 novembre 2005, n. 230"; 
          2) al comma 11, lettera c), dopo la parola "commi" e'  inserita
    la seguente: "7,". 
      2. All'articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12 novembre
    2011, n. 183, le parole da: "al medesimo" fino a: "decennio  e"  sono
    soppresse. 
      3. Dalle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o
    maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    
            
          
              
                Sezione III 

    Disposizioni per l'istruzione

                                   Art. 50 
     
                          Attuazione dell'autonomia 
     
      1.  Allo  scopo  di  consolidare  e  sviluppare  l'autonomia  delle
    istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo
    criteri di flessibilita'  e  valorizzando  la  responsabilita'  e  la
    professionalita' del personale della scuola, con decreto del Ministro
    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
    Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
    permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
    autonome, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di  entrata
    in vigore della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  nel
    rispetto dei principi e degli obiettivi di cui  all'articolo  64  del
    decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,  linee
    guida per conseguire le seguenti finalita': 
        a) potenziamento dell'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,
    anche  attraverso  l'eventuale  ridefinizione  nel   rispetto   della
    vigente normativa contabile degli aspetti connessi  ai  trasferimenti
    delle risorse  alle  medesime,  previo  avvio  di  apposito  progetto
    sperimentale; 
        b)  definizione,  per  ciascuna  istituzione  scolastica,  di  un
    organico   dell'autonomia,   funzionale    all'ordinaria    attivita'
    didattica, educativa,  amministrativa,  tecnica  e  ausiliaria,  alle
    esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e
    sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni  di
    personale scolastico; 
        c) costituzione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
    all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  di
    reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di  conseguire
    la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie; 
        d) definizione di un organico di rete per  le  finalita'  di  cui
    alla lettera c) nonche' per l'integrazione degli alunni  diversamente
    abili, la prevenzione dell'abbandono e il  contrasto  dell'insuccesso
    scolastico e formativo, specie per le aree di massima  corrispondenza
    tra poverta' e dispersione scolastica; 
        e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e  d),  nei
    limiti previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
    112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
    133, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei  posti
    corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilita' per almeno un
    triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole  e  sugli  ambiti
    provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve  le  esigenze
    che ne determinano la rimodulazione annuale. 
      2.  Gli  organici   di   cui   al   comma   1   sono   determinati,
    complessivamente, nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge  25
    giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
    agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19,
    comma 7, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  e  fatto  salvo
    anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza  di
    esternalizzazione dei servizi per i posti ATA. 
      3. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
    devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
    pubblica. 
    
            
          
              
                Sezione III 

    Disposizioni per l'istruzione

                                   Art. 51 
     
             Potenziamento del sistema nazionale di valutazione 
     
      1. Nelle more della definizione di un sistema organico e  integrato
    di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'universita', della
    ricerca e  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,
    l'INVALSI  assicura,  oltre  allo  svolgimento  dei  compiti  di  cui
    all'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.  213,  e
    all'articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  il
    coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di  cui
    all'articolo 2, comma 4-undevicies,  del  decreto-legge  29  dicembre
    2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
    2011, n. 10. A tale fine, in via sperimentale,  l'Invalsi  si  avvale
    dell'Agenzia per la diffusione di tecnologie  per  l'innovazione.  Le
    Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma  con  le
    risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
    vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
    pubblica. 
      2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attivita' ordinaria
    d'istituto, alle  rilevazioni  nazionali  degli  apprendimenti  degli
    studenti, di  cui  all'articolo  1,  comma  5,  del  decreto-legge  7
    settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
    ottobre 2007, n. 176. 
    
            
          
              
                Sezione III 

    Disposizioni per l'istruzione

                                   Art. 52 
     
    Misure    di    semplificazione    e    promozione    dell'istruzione
       tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS 
     
      1. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
    della ricerca, adottato di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e
    delle politiche sociali e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
    Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 3 del
    decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida
    per conseguire i seguenti obiettivi: 
        a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale,  tra
    i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e  di
    quelli di istruzione e formazione professionale di  competenza  delle
    regioni; 
        b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui
    all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,  convertito,
    con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; 
        c) promuovere la  realizzazione  di  percorsi  in  apprendistato,
    anche per il rientro in formazione dei giovani. 
      2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
    della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze,  adottato  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
    rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province  autonome  ai  sensi
    dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono
    definite linee guida per: 
        a) realizzare un'offerta coordinata di  percorsi  degli  istituti
    tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo  da  valorizzare
    la collaborazione multiregionale e  facilitare  l'integrazione  delle
    risorse disponibili con la costituzione di non piu'  di  un  istituto
    tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica; 
        b)   semplificare   gli   organi   di   indirizzo,   gestione   e
    partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS. 
      3.  Le  Amministrazioni  provvedono  all'attuazione  del   presente
    articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
    a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
    finanza pubblica. 
    
            
          
              
                Sezione III 

    Disposizioni per l'istruzione

                                   Art. 53 
     
    Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei
      consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia 
     
      1.  Al  fine  di  garantire  su  tutto  il   territorio   nazionale
    l'ammodernamento e la razionalizzazione  del  patrimonio  immobiliare
    scolastico, anche in modo da  conseguire  una  riduzione  strutturale
    delle spese correnti di  funzionamento,  il  CIPE,  su  proposta  del
    Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  del
    Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
    Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
    dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa
    in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
    legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva  un  Piano  nazionale  di
    edilizia  scolastica.  La  proposta  di  Piano  e'   trasmessa   alla
    Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in  vigore
    del presente decreto e il Piano e' approvato entro  i  successivi  60
    giorni. 
      2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad  oggetto  la  realizzazione  di
    interventi di ammodernamento e  recupero  del  patrimonio  scolastico
    esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di
    costruzione  e  completamento  di  nuovi   edifici   scolastici,   da
    realizzare, in un'ottica di razionalizzazione  e  contenimento  delle
    spese  correnti  di  funzionamento,  nel  rispetto  dei  criteri   di
    efficienza energetica e  di  riduzione  delle  emissioni  inquinanti,
    favorendo il coinvolgimento di  capitali  pubblici  e  privati  anche
    attraverso i seguenti interventi: 
        a)  la  ricognizione   del   patrimonio   immobiliare   pubblico,
    costituito da aree ed edifici non piu' utilizzati, che possano essere
    destinati alla realizzazione degli interventi previsti  dal  presente
    articolo, sulla base di accordi  tra  il  Ministero  dell'istruzione,
    dell'universita' e della ricerca, l'Agenzia del demanio, il Ministero
    delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero  della  difesa  in
    caso di aree ed edifici non  piu'  utilizzati  a  fini  militari,  le
    regioni e gli enti locali; 
        b) la costituzione di uno o piu' fondi immobiliari destinati alla
    valorizzazione  e  razionalizzazione   del   patrimonio   immobiliare
    scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari
    innovativi, articolati anche in  un  sistema  integrato  nazionale  e
    locale,  per  l'acquisizione  e  la  realizzazione  di  immobili  per
    l'edilizia scolastica; 
        c) la  messa  a  disposizione  di  beni  immobili  di  proprieta'
    pubblica  a  uso  scolastico   suscettibili   di   valorizzazione   e
    dismissione in  favore  di  soggetti  pubblici  o  privati,  mediante
    permuta, anche parziale, con immobili gia' esistenti o da edificare e
    da destinare a nuove scuole; 
        d) le  modalita'  di  compartecipazione  facoltativa  degli  enti
    locali. 
      3. In coerenza con le indicazioni contenute nel Piano, il Ministero
    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero delle
    infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente  e  della
    tutela del  territorio  e  del  mare  promuovono,  congiuntamente  la
    stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con  decreto
    dei medesimi Ministri, al fine di concentrare  gli  interventi  sulle
    esigenze  dei  singoli  contesti  territoriali  e  sviluppare   utili
    sinergie, promuovendo e valorizzando la  partecipazione  di  soggetti
    pubblici e privati. 
      4. Nella delibera CIPE di cui al comma 1 sono inoltre  disciplinate
    le modalita' e i termini per la  verifica  periodica  delle  fasi  di
    realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato  e  alle
    esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di
    scostamenti,  la  diversa  allocazione  delle   risorse   finanziarie
    pubbliche verso modalita' di attuazione piu' efficienti. 
      5. Nelle more della definizione e approvazione del Piano,  al  fine
    di  assicurare  il  tempestivo  avvio  di  interventi  prioritari   e
    immediatamente realizzabili di edilizia scolastica coerenti  con  gli
    obiettivi di cui ai commi 1 e 2: 
        a)  il  CIPE,   su   proposta   del   Ministro   dell'istruzione,
    dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle  infrastrutture
    e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo
    8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano di
    messa  in  sicurezza  degli  edifici  scolastici   esistenti   e   di
    costruzione di nuovi edifici scolastici, anche  favorendo  interventi
    diretti al risparmio energetico e all'eliminazione delle locazioni  a
    carattere oneroso, nell'ambito delle risorse assegnate  al  Ministero
    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  dall'articolo  33,
    comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a  cento  milioni
    di euro per l'anno 2012. 
        b) le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della  legge
    27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche nel triennio  2012/2014,
    con estensione dell'ambito di applicazione  alle  scuole  primarie  e
    dell'infanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali  di
    finanza pubblica. 
      6. Al fine di semplificare le procedure relative alle operazioni di
    cui al presente articolo, il vincolo di destinazione a uso scolastico
    e' acquisito automaticamente per i  nuovi  edifici  con  il  collaudo
    dell'opera e cessa per gli edifici scolastici oggetto di permuta  con
    l'effettivo trasferimento delle attivita' scolastiche presso la nuova
    sede; 
      7. Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente  agli  standard
    europei e alle piu' moderne concezioni  di  realizzazione  e  impiego
    degli  edifici  scolastici,  perseguendo  altresi',  ove   possibile,
    soluzioni protese al contenimento dei costi, con decreto del Ministro
    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
    Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  con  il  Ministro
    dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  da  emanare
    entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
    conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata  di
    cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
    sono adottate le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici  minimi
    e  massimi  di  funzionalita'  urbanistica,   edilizia,   anche   con
    riferimento alle tecnologie in  materia  di  efficienza  e  risparmio
    energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica
    indispensabili  a  garantire  indirizzi  progettuali  di  riferimento
    adeguati e omogenei sul territorio nazionale. 
      8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
    provvede nei limiti delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
    disponibili a legislazione vigente. 
      9.  Gli  enti  proprietari  di  edifici   adibiti   a   istituzioni
    scolastiche, le universita'  e  gli  enti  di  ricerca  vigilati  dal
    Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottano
    entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
    misure  di  gestione,  conduzione  e  manutenzione   degli   immobili
    finalizzate al contenimento dei consumi di energia  e  alla  migliore
    efficienza  degli  usi  finali  della  stessa,  anche  attraverso  il
    ricorso, in deroga all'articolo 12 del decreto-legge 6  luglio  2011,
    n. 98, ai contratti  di  servizio  energia  di  cui  al  decreto  del
    Presidente della Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412  e  al  decreto
    legislativo  30  maggio  2008,  n.  115,  secondo  le   linee   guida
    predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
    ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
    del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo  economico
    e il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  entro  sessanta
    giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
    
            
          
              
                Sezione IV 

    Altre disposizioni in materia di universita'

                                   Art. 54 
     
                        Tecnologi a tempo determinato 
     
      1. Al fine di potenziare le attivita' di ricerca degli atenei anche
    nello svolgimento  di  progetti  di  ricerca  finanziati  dall'Unione
    europea e degli altri enti e organismi pubblici e privati, alla legge
    30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente: 
      "Art. 24-bis (Tecnologi  a  tempo  determinato).  - 1.  Nell'ambito
    delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di  svolgere
    attivita' di supporto tecnico  e  amministrativo  alle  attivita'  di
    ricerca,  le  universita'  possono  stipulare  contratti  di   lavoro
    subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso  almeno  del
    titolo di laurea ed eventualmente di una  particolare  qualificazione
    professionale in relazione alla tipologia di attivita'  prevista.  Il
    contratto stabilisce,  sulla  base  dei  regolamenti  di  ateneo,  le
    modalita' di svolgimento delle attivita' predette. 
      2. I destinatari  dei  contratti  sono  scelti  mediante  procedure
    pubbliche di selezione disciplinate dalle universita', fermi restando
    l'obbligo di pubblicita' dei bandi, in italiano  e  in  inglese,  sul
    sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea.  Il
    bando  deve  contenere  informazioni  dettagliate  sulle   specifiche
    funzioni,  i  diritti  e  i  doveri  e  il  trattamento  economico  e
    previdenziale, nonche' sui requisiti di  qualificazione  richiesti  e
    sulle modalita' di valutazione delle candidature. 
      3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi  e  sono  prorogabili
    per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La  durata
    complessiva degli stessi non puo' in ogni  caso  essere  superiore  a
    cinque  anni  con  la  medesima   universita'.   Restano   ferme   le
    disposizioni del decreto legislativo 6  settembre  2001,  n.  368,  e
    successive modificazioni. 
      4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei  contratti
    di cui al comma 1, in relazione ai titoli di studio  e  all'eventuale
    qualificazione   professionale   richiesta,   e'   stabilito    dalle
    universita' ed e' determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un
    importo  minimo  e  massimo  pari  rispettivamente   al   trattamento
    complessivo attribuito  al  personale  della  categoria  D  posizione
    economica 3 ed EP posizione  economica  3  dei  ruoli  del  personale
    tecnico-amministrativo delle  universita'.  L'onere  del  trattamento
    economico e' posto  a  carico  dei  fondi  relativi  ai  progetti  di
    ricerca. 
      5. I contratti di cui  al  presente  articolo  non  danno  luogo  a
    diritti in ordine all'accesso ai ruoli  del  personale  accademico  o
    tecnico-amministrativo delle universita'.". 
    
            
          
              
                Sezione IV 

    Altre disposizioni in materia di universita'

                                   Art. 55 
     
        Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria 
     
      1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge  30
    dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra universita'
    ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi,  fermo  restando  il
    trattamento economico e previdenziale del personale strutturato degli
    enti di ricerca stessi. 
    
            
          
              
                Sezione V 

    Disposizioni per il turismo

                                   Art. 56 
     
             Disposizioni per il settore turistico e per l'EXPO 
     
      1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 22, comma 2, al primo periodo sono  aggiunte,  in
    fine, le seguenti parole: "e della promozione  di  forme  di  turismo
    accessibile, mediante accordi con le  principali  imprese  turistiche
    operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a  condizioni
    vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone  con  disabilita'
    senza oneri per la finanza pubblica"; 
        b) all'articolo 27, comma 1, la lettera c) e' soppressa. 
      2.  I  beni  immobili  confiscati  alla  criminalita'  organizzata,
    individuati  dall'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione   e   la
    destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
    organizzata, che hanno caratteristiche tali  da  consentirne  un  uso
    agevole per scopi turistici possono essere  dati  in  concessione,  a
    titolo oneroso, a cooperative di giovani di eta' non superiore  a  35
    anni. Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e
    lo sport, di concerto con il Ministro della giustizia e  il  Ministro
    dell'interno,  sono  definite  le  modalita'  di  costituzione  delle
    cooperative, i criteri, i tempi e le forme per la presentazione delle
    domande. Per l'avvio e per  la  ristrutturazione  a  scopi  turistici
    dell'immobile possono essere promossi dal  Ministro  per  gli  affari
    regionali, il turismo e lo sport accordi e convenzioni con banche  ed
    istituti di credito per finanziamenti a condizioni vantaggiose  senza
    oneri per la finanza pubblica. 
      3. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
    78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
    122, le parole: "al 4" sono sostituite dalle seguenti: "all'11". 
    
            
          
              
                Sezione VI 

    Disposizioni per le infrastrutture energetiche e la metanizzazione

                                   Art. 57 
     
    Disposizioni  per  le  infrastrutture  energetiche  strategiche,   la
           metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio 
     
      1. Al fine di garantire il contenimento dei costi  e  la  sicurezza
    degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a
    migliorare l'efficienza e la competitivita' nel settore  petrolifero,
    sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti  strategici  ai
    sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i),  della  legge  23  agosto
    2004,  n. 239: 
        a) gli  stabilimenti  di  lavorazione  e  di  stoccaggio  di  oli
    minerali; 
        b)  i  depositi  costieri   di   oli   minerali   come   definiti
    dall'articolo 52 del Codice della navigazione di cui al  decreto  del
    Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 
        c) i depositi di carburante per aviazione  siti  all'interno  del
    sedime aeroportuale; 
        d)  i  depositi  di  stoccaggio  di  prodotti   petroliferi,   ad
    esclusione del G.P.L., di capacita' autorizzata non inferiore a metri
    cubi 10.000; 
        e) i depositi di stoccaggio di G.P.L.  di  capacita'  autorizzata
    non inferiore a tonnellate 200; 
        f) gli oleodotti di cui all'articolo  1,  comma  8,  lettera  c),
    numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239. 
      2. Fatte salve le competenze delle regioni  a  statuto  speciale  e
    delle province autonome di Trento e di  Bolzano  e  le  normative  in
    materia ambientale, per le infrastrutture e  insediamenti  strategici
    di cui al comma 1, le autorizzazioni previste all'articolo  1,  comma
    56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero
    dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministero   delle
    infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate. 
      3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata a seguito di un
    procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel
    rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge  7  agosto
    1990, n. 241. Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e'
    coordinato con i tempi sopra indicati. 
      4.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  26  del  decreto
    legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  le  autorizzazioni,  concessioni,
    concerti, intese, nulla osta pareri o assensi eventualmente  previsti
    per le modifiche di cui all'articolo 1,  comma  58,  della  legge  23
    agosto 2004, n. 239, sono rilasciate entro il termine di  centottanta
    giorni. 
      5. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n.
    84, e' inserito il seguente: "4-bis. Le concessioni per l'impianto  e
    l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui  all'articolo  52  del
    codice   della   navigazione   e   delle   opere    necessarie    per
    l'approvvigionamento degli stessi,  dichiarati  strategici  ai  sensi
    della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale." 
      6. La disposizione di cui al comma 5 non  trova  applicazione  alle
    concessioni gia' rilasciate  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto. 
      7. Al fine di ridurre gli oneri  sulle  imprese  e  migliorarne  la
    competitivita'   economica    sui    mercati    internazionali,    la
    semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui
    ai commi 3 e 4, nonche' assicurare la coerenza dei  vincoli  e  delle
    prescrizioni con gli standard comunitari, il Ministero dello sviluppo
    economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del
    territorio  e  del  mare,  promuove  accordi  di  programma  con   le
    amministrazioni competenti, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  il
    bilancio dello Stato, per  la  realizzazione  delle  modifiche  degli
    stabilimenti esistenti e per gli interventi di bonifica e  ripristino
    nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitivita'
    dell'attivita'  produttiva  degli  impianti   industriali   e   degli
    stabilimenti  di  lavorazione  e  di  stoccaggio  di   oli   minerali
    strategici per l'approvvigionamento energetico del Paese. 
      8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione  e  di
    stoccaggio  di  oli  minerali  in  depositi  di  oli   minerali,   le
    autorizzazioni  ambientali  gia'  in  essere  in  capo  ai   suddetti
    stabilimenti,  in  quanto  necessarie  per  l'attivita'   autorizzata
    residuale, mantengono la loro validita' fino alla naturale scadenza. 
      9. Nel caso di  attivita'  di  reindustrializzazione  dei  siti  di
    interesse nazionale, i sistemi di sicurezza operativa  gia'  in  atto
    possono continuare a essere eserciti senza  necessita'  di  procedere
    contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto  di
    riutilizzo delle aree interessate, attestante la  non  compromissione
    di  eventuali   successivi   interventi   di   bonifica,   ai   sensi
    dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
      10.  La  durata  delle  nuove  concessioni  per  le  attivita'   di
    bunkeraggio a mezzo bettoline, di  cui  all'articolo  66  del  Codice
    della navigazione e  all'articolo  60  del  relativo  Regolamento  di
    esecuzione e' fissata in almeno dieci anni. 
      11. E' abrogato il decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997,
    pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 64 del 18 marzo  1997  recante
    "Disposizioni in materia di sostituzione del  tracciante  acetofenone
    nella benzina super senza piombo con colorante verde". 
      12. Per gli interventi di metanizzazione di  cui  all'articolo  23,
    comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.  51,  i  quali  siano
    ancora in corso di esecuzione e non collaudati  decorsi  dodici  mesi
    dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini
    di cui allo stesso comma  4  decorrono  dalla  entrata  in  esercizio
    dell'impianto. 
      13. Sono fatte salve  le  disposizioni  tributarie  in  materia  di
    accisa. 
      14. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane,  da
    emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente
    decreto, e' consentito: 
        a) la detenzione promiscua di piu' parti  del  medesimo  prodotto
    destinato per distinte operazioni di rifornimento; 
        b) l'utilizzo della bolletta doganale mensile  che  riepiloga  le
    operazioni di bunkeraggio; 
        c) di effettuare le operazioni di  rifornimento  nell'arco  delle
    ventiquattro ore con controllo a posteriori su base documentale. 
      15. Dall'attuazione del presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
    maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. 
    
            
          
              
                Sezione VI 

    Disposizioni per le infrastrutture energetiche e la metanizzazione

                                   Art. 58 
     
           Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 
     
      1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 45,  comma  6,  dopo  le  parole:  "comma  3  del
    presente articolo" sono aggiunte le seguenti: ", nonche', i  casi  in
    cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di  avvio  del
    procedimento  sanzionatorio,  possono   essere   adottate   modalita'
    procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative
    pecuniarie."; 
        b) all'articolo 45, dopo il comma 6,  e'  inserito  il  seguente:
    "6-bis. Nei casi di particolare  urgenza  l'Autorita'  per  l'energia
    elettrica e il gas puo', d'ufficio, deliberare,  con  atto  motivato,
    l'adozione  di  misure  cautelari,   anche   prima   dell'avvio   del
    procedimento sanzionatorio.". 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti

                                   Art. 59 
     
                Disposizioni in materia di credito d'imposta 
     
      1.  All'articolo  2  del  decreto-legge  13  maggio   2011,   n.70,
    convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.106,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1 il secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
    "L'assunzione deve essere operata nei  ventiquattro  mesi  successivi
    alla data di entrata in vigore del presente decreto"; 
        b) al comma 2 le parole: "nei dodici mesi successivi alla data di
    entrata in  vigore  del  presente  decreto,"  sono  sostituite  dalle
    seguenti: "nei ventiquattro mesi successivi alla data di  entrata  in
    vigore del presente decreto"; 
        c) al comma 3 le parole: "alla data di entrata  in  vigore  della
    legge di conversione del  presente  decreto"  sono  sostituite  dalle
    seguenti:"alla data di assunzione."; 
        d)  al  comma  6  le  parole:  "entro  tre  anni  dalla  data  di
    assunzione" sono sostituite dalle seguenti:  "entro  due  anni  dalla
    data di assunzione"; 
        e) al comma 7, lettera a), le parole: "alla data  di  entrata  in
    vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto"   sono
    sostituite dal seguente testo "alla data di assunzione"; 
        f)  dopo  il  comma  8   e'   inserito   il   seguente:   "8-bis.
    All'attuazione del presente articolo si provvede nel  limite  massimo
    delle  risorse  come  individuate  ai  sensi   del   comma   9;   con
    provvedimento dell'Agenzia  delle  entrate  sono  dettati  termini  e
    modalita' di fruizione del credito di imposta al  fine  del  rispetto
    del previsto limite di spesa."; 
        g) al comma 9, al primo periodo  le  parole:  "comma  precedente"
    sono sostituite dalle seguenti: "comma 8" e sono soppressi gli ultimi
    tre periodi. 
      2. Le modifiche introdotte con il comma  1  hanno  effetto  dal  14
    maggio 2011, data di entrata in vigore del  decreto-legge  13  maggio
    2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
    2011, n. 106. 
      3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
    provvede nei limiti delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
    disponibili a legislazione vigente. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti

                                   Art. 60 
     
    Sperimentazione  finalizzata  alla  proroga  del   programma   "carta
                                  acquisti" 
     
      1.  Al  fine  di  favorire  la  diffusione  della  carta  acquisti,
    istituita dall'articolo 81, comma 32,  del  decreto-legge  25  giugno
    2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
    2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione  di  maggiore
    bisogno, anche al fine di  valutarne  la  possibile  generalizzazione
    come strumento di contrasto alla poverta' assoluta,  e'  avviata  una
    sperimentazione nei comuni con piu' di 250.000 abitanti. 
      2. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
    politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia
    e delle finanze, sono stabiliti: 
        a) i nuovi criteri di  identificazione  dei  beneficiari  per  il
    tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini comunitari ovvero ai
    cittadini stranieri in possesso del  permesso  di  soggiorno  CE  per
    soggiornanti di lungo periodo; 
        b) l'ammontare della disponibilita' sulle singole carte acquisto,
    in funzione del nucleo familiare; 
        c) le modalita' con cui i comuni adottano la carta acquisti  come
    strumento all'interno del sistema integrato di interventi  e  servizi
    sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328; 
        d) le caratteristiche del progetto  personalizzato  di  presa  in
    carico, volto al reinserimento lavorativo e  all'inclusione  sociale,
    anche attraverso il condizionamento del godimento del beneficio  alla
    partecipazione al progetto; 
        e) la decorrenza della sperimentazione, la cui  durata  non  puo'
    superare i dodici mesi; 
        f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio e'
    attivata  la  sperimentazione,  anche  con  riferimento  ai  soggetti
    individuati come gruppo di controllo ai fini della valutazione  della
    sperimentazione stessa. 
      3. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede,  nel
    limite massimo di 50 milioni di euro,  a  valere  sul  Fondo  di  cui
    all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
    viene corrispondentemente ridotto. 
      4. I commi 46,  47  e  48  dell'articolo  2  del  decreto-legge  29
    dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26
    febbraio 2011, n. 10, sono abrogati. 
    
            
          
              
                Titolo III 

    Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore

                                   Art. 61 
     
    Norme transitorie e disposizioni in materia  di  atti  amministrativi
                             sottoposti a intesa 
     
      1. Il Ministro per i beni e le  attivita'  culturali  approva,  con
    proprio decreto da adottarsi entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
    entrata in vigore del presente decreto, norme tecniche e linee  guida
    applicative delle disposizioni contenute  nell'articolo  199-bis  del
    decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  nonche'  di  quelle
    contenute nell'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
    n. 42, e successive modificazioni, anche in funzione di coordinamento
    rispetto a fattispecie analoghe  o  collegate  di  partecipazione  di
    privati  al  finanziamento  o  alla  realizzazione  degli  interventi
    conservativi su beni culturali, in particolare mediante  l'affissione
    di  messaggi  promozionali  sui  ponteggi  e  sulle  altre  strutture
    provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi
    pubblicitari. 
      2.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  delle   disposizioni
    regolamentari attuative dell'articolo 189, comma 3, nono periodo, del
    decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive
    modificazioni, come modificato dall'articolo 20 del presente decreto,
    continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo  articolo
    189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12  aprile  2006,
    n. 163, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del
    presente decreto,  fatta  salva  la  possibilita'  di  definire,  con
    provvedimento dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici
    di lavori,  servizi  e  forniture  d'intesa  con  il  Ministro  delle
    infrastrutture e dei trasporti, modelli per  la  predisposizione  dei
    certificati di esecuzione lavori del contraente generale. A decorrere
    dalla medesima data di cui al primo periodo, e'  abrogato  l'allegato
    XXII al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
      3. Fatta salva la competenza legislativa esclusiva  delle  Regioni,
    in caso di mancato raggiungimento dell'intesa  richiesta  con  una  o
    piu' Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte  dello
    Stato, il Consiglio dei Ministri, ove  ricorrano  gravi  esigenze  di
    tutela della  sicurezza,  della  salute,  dell'ambiente  o  dei  beni
    culturali ovvero per evitare un  grave  danno  all'Erario  puo',  nel
    rispetto  del   principio   di   leale   collaborazione,   deliberare
    motivatamente l'atto medesimo, anche senza  l'assenso  delle  Regioni
    interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine
    per la sua adozione da  parte  dell'organo  competente.  Qualora  nel
    medesimo termine e' comunque raggiunta  l'intesa,  il  Consiglio  dei
    Ministri  delibera  l'atto  motivando  con  esclusivo  riguardo  alla
    permanenza dell'interesse pubblico. 
      4. La disposizione di cui al comma 3 non  si  applica  alle  intese
    previste dalle leggi costituzionali, alle Regioni a Statuto  speciale
    e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. 
    
            
          
              
                Titolo III 

    Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore

                                   Art. 62 
     
                                 Abrogazioni 
     
      1. A far data dal  sessantesimo  giorno  successivo  alla  data  di
    entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto
    sono  o  restano  abrogate  le  disposizioni  elencate  nell'allegata
    Tabella A. 
    
            
          
              
                Titolo III 

    Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore

                                   Art. 63 
     
                              Entrata in vigore 
     
      1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
    quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
    Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
    in legge. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
        Dato a Roma, addi' 9 febbraio 2012 
     
                                 NAPOLITANO 
     
                                  Monti,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                  Ministri  e  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
     
                                  Patroni   Griffi,   Ministro   per   la
                                  pubblica    amministrazione    e     la
                                  semplificazione 
     
                                  Passera,   Ministro   dello    sviluppo
                                  economico e delle infrastrutture e  dei
                                  trasporti 
     
                                  Profumo,   Ministro    dell'istruzione,
                                  dell'universita' e della ricerca 
     
                                  Cancellieri, Ministro dell'interno 
     
                                  Clini, Ministro dell'ambiente  e  della
                                  tutela del territorio e del mare 
     
                                  Fornero, Ministro del  lavoro  e  delle
                                  politiche sociali 
     
                                  Catania,   Ministro   delle   politiche
                                  agricole alimentari e forestali 
     
                                  Ornaghi,  Ministro  per  i  beni  e  le
                                  attivita' culturali 
     
    Visto, il Guardasigilli: Severino  
    
            
          
              
                Titolo III 

    Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore

                                                                Tabella A 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
    
            
    

    Disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  di  sviluppo.
    (12G0019), in G.U.R.I. del 9 febbraio 2012, n. 33 - Supplemento Ordinario n. 27 
    
     
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