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    OEPV - Sull'obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di precisare nel bando la ponderazione dei criteri di attribuzione dei punteggi

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    SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

    14 luglio 2016

    «Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici di servizi – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 53, paragrafo 2 – Criteri di aggiudicazione – Offerta economicamente più vantaggiosa – Metodo di valutazione – Regole di ponderazione – Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di precisare nel bando di gara la ponderazione dei criteri di attribuzione – Portata dell’obbligo»

    Nella causa C‑6/15,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Raad van State (Consiglio di Stato, Belgio), con decisione del 6 gennaio 2015, pervenuta in cancelleria il 12 gennaio 2015, nel procedimento

    TNS Dimarso NV

    contro

    Vlaams Gewest,

    LA CORTE (Quarta Sezione),

    composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Lycourgos, E. Juhász (relatore), C. Vajda e K. Jürimäe, giudici,

    avvocato generale: P. Mengozzi

    cancelliere: I. Illéssy, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 gennaio 2016,

    considerate le osservazioni presentate:

    –        per la TNS Dimarso NV, da P. Flamey, G. Verhelst e A. Lippens, advocaaten;

    –        per il governo belga, da J.-C. Halleux, N. Zimmer e C. Pochet, in qualità di agenti, assistiti da R. Vander Hulst, D. D’Hooghe e N. Kiekens, advocaten;

    –        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Varone, avvocato dello Stato;

    –        per la Commissione europea, da E. Manhaeve e A. Tokár, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 marzo 2016,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114), letto alla luce del principio di parità di trattamento degli offerenti e dell’obbligo di trasparenza che ne deriva.

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la TNS Dimarso NV (in prosieguo: la «Dimarso») e la Vlaams Gewest (Regione fiamminga), in merito alla regolarità del metodo di valutazione delle offerte dei concorrenti nell’ambito di un appalto pubblico di servizi organizzato da quest’ultimo ente.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    Il considerando 46 della direttiva 2004/18 enuncia quanto segue:

    «L’aggiudicazione dell’appalto deve essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza. Di conseguenza occorre ammettere soltanto l’applicazione di due criteri di aggiudicazione: quello del “prezzo più basso” e quello della “offerta economicamente più vantaggiosa”.

    Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento in sede di aggiudicazione degli appalti è opportuno prevedere l’obbligo – sancito dalla giurisprudenza – di assicurare la trasparenza necessaria per consentire a qualsiasi offerente di essere ragionevolmente informato dei criteri e delle modalità applicati per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa. Spetta quindi alle amministrazioni aggiudicatrici indicare i criteri di aggiudicazione nonché la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di tali criteri e questo in tempo utile affinché gli offerenti ne siano a conoscenza quando preparano le loro offerte. Le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare all’indicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione in casi debitamente motivati, che devono essere in grado di giustificare, quando detta ponderazione non può essere stabilita preliminarmente, in particolare a causa della complessità dell’appalto. In questi casi esse dovrebbero indicare l’ordine decrescente di importanza di tali criteri.

    Le amministrazioni aggiudicatrici, quando scelgono di aggiudicare l’appalto all’offerta economicamente più vantaggiosa, valutano le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. A tal fine stabiliscono i criteri economici e qualitativi che, nel loro insieme, devono consentire di determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione aggiudicatrice. La determinazione di tali criteri dipende dall’oggetto dell’appalto in quanto essi devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all’oggetto dell’appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta.

    (...)».

    L’articolo 2 della direttiva 2004/18 stabilisce quanto segue:

    «Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza».

    L’articolo 53 della medesima direttiva, intitolato «Criteri di aggiudicazione dell’appalto», così dispone:

    «1.      Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla rimunerazione di servizi specifici, i criteri sui quali si basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici sono:

    a)      o, quando l’appalto è aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice, diversi criteri collegati all’oggetto dell’appalto pubblico in questione, quali, ad esempio, la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo d’utilizzazione, la redditività, il servizio successivo alla vendita e l’assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione; oppure

    b)      esclusivamente il prezzo più basso.

    2.      Fatte salve le disposizioni del terzo comma, nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), l’amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara o nel capitolato d’oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo, la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa.

    Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato.

    L’amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga impossibile la ponderazione per ragioni dimostrabili, indica nel bando di gara o nel capitolato d’oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo l’ordine decrescente d’importanza dei criteri».

    Diritto belga

    L’articolo 16 della legge del 24 dicembre 1993, relativa agli appalti pubblici e a taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi, nella versione applicabile alla controversia principale, stabilisce quanto segue:

    «Nell’ambito di una gara d’appalto generale o ristretta, l’appalto dev’essere attribuito all’offerente che abbia presentato l’offerta regolare più interessante, tenendo conto dei criteri di aggiudicazione che devono essere indicati nel capitolato speciale d’oneri o, se del caso, nel bando di gara. L’appalto dev’essere attribuito all’offerente che abbia presentato l’offerta regolare più vantaggiosa, tenuto conto dei criteri di aggiudicazione che figurano nel capitolato d’oneri o, se del caso, nel bando di gara. (I criteri di aggiudicazione devono riguardare l’oggetto dell’appalto, ad esempio, la qualità dei prodotti o delle prestazioni, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, le considerazioni di ordine sociale ed etico, il costo d’utilizzazione, la redditività, il servizio successivo alla vendita e l’assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione) (...)».

    Ai sensi dell’articolo 115 del regio decreto dell’8 gennaio 1996, relativo agli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e alle concessioni di lavori pubblici, nella versione applicabile alla controversia principale:

    «L’amministrazione aggiudicatrice sceglie l’offerta regolare che ritiene più interessante in funzione di criteri variabili secondo l’appalto. (...)

    Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla retribuzione di taluni servizi, l’amministrazione aggiudicatrice indica nel capitolato speciale d’oneri ed eventualmente nel bando di gara tutti i criteri di aggiudicazione, se possibile nell’ordine decrescente di importanza che viene loro attribuita, ciò di cui, in tal caso, il capitolato speciale d’oneri fa menzione. In mancanza, i criteri di aggiudicazione hanno lo stesso valore.

    (…)».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    Con bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 31 gennaio 2012, la Regione fiamminga ha indetto una procedura di gara al fine di concludere un appalto di servizi, intitolato «Woonsurvey 2012: survey naar de woning en de woonconsument in Vlaanderen», avente ad oggetto la realizzazione di un’indagine su larga scala sugli alloggi e i relativi consumatori nelle Fiandre (Belgio). Il valore stimato di tale appalto ammontava a EUR 1 400 000, imposta sul valore aggiunto (IVA) inclusa.

    Detto appalto di servizi menzionava i due criteri di aggiudicazione seguenti:

    «1      Qualità dell’offerta (50 / 100)

    Qualità della preparazione, dell’organizzazione e dell’esecuzione del rilevamento sul campo, della codifica e del primo trattamento dei dati. Le prestazioni offerte devono essere descritte nel modo più dettagliato possibile. Dall’offerta deve risultare chiaramente che l’offerente è in grado di assumere totalmente l’appalto (minimo 7 000 unità di campionamento/massimo 10 000 unità di campionamento) entro il termine di esecuzione previsto di 12 mesi.

    2      Prezzo (50 / 100)

    Costo di esecuzione dell’appalto per il campione di base (7 000 unità di campionamento) e costo per ogni gruppo di 500 indirizzi supplementari messi a disposizione (importi comprensivi di IVA)».

    Quattro concorrenti hanno presentato offerte che, secondo il rapporto sulla selezione qualitativa, soddisfacevano i requisiti minimi in materia di competenza tecnica. Il metodo di valutazione delle offerte era esposto come segue nella relazione di aggiudicazione del 23 marzo 2012:

    «Il comitato ha quindi proceduto alla valutazione delle offerte.

    Le quattro offerte sono state valutate confrontandole secondo i suddetti criteri. Le offerte sono state anzitutto esaminate e valutate in base al criterio “qualità”. A ciascuna offerta è stato attribuito all’unanimità un determinato punteggio (alto – sufficiente – basso). In seconda istanza è stato applicato il criterio del prezzo.

    In base a detti punteggi è stata infine predisposta una graduatoria definitiva».

    Dalla relazione di aggiudicazione risulta che, per quanto riguarda il primo criterio, ossia la qualità delle offerte, la Dimarso e altri due offerenti hanno ricevuto la menzione «alto», mentre il quarto offerente ha ottenuto la valutazione «basso». Per quanto concerne il secondo criterio, ossia il prezzo, detta relazione contiene le seguenti indicazioni:

    «Quadro d’insieme:

    Il quadro d’insieme qui di seguito esposto riprende il prezzo relativo, da un lato, all’esecuzione dell’appalto di base (7 000 unità di campionamento) e, dall’altro, all’esecuzione delle interviste per gruppi di 500 (importi comprensivi di IVA):

    Offerta

    Criterio 2(a) – Prezzo (IVA inclusa) campionamento di base (N= 7 000)

    Criterio 2(b) – Prezzo (IVA inclusa) gruppo di 500 campioni supplementari

    [Dimarso]

    EUR 987 360,00

    EUR 69 575,00

    Ipsos Belgium NV

    EUR 913 570,00

    EUR 55 457,00

    New Information & Data NV

    EUR 842 607,70

    EUR 53 240,00

    Significant GfK NV

    EUR 975 520,15

    EUR 57 765,40»

     

    In applicazione dei due suddetti criteri, la classificazione finale degli offerenti nella relazione di aggiudicazione era la seguente:

    «Classificazione

    Offerta

    Criterio 1

    Criterio 2(a)

    Criterio 2(b)

    1

    Ipsos Belgium

    Alto

    EUR 913 570,00

    EUR 55 457,00

    2

    Significant GfK

    Alto

    EUR 975 520,15

    EUR 57 765,40

    3

    [Dimarso]

    Alto

    EUR 987 360,00

    EUR 69 575,00

    4

    New Information & Data

    Basso

    EUR 842 607,70

    EUR 53 240,00»

     

    Con decisione della Regione fiamminga dell’11 aprile 2012, l’appalto è stato attribuito, tramite il Ministro fiammingo per l’Energia, gli Alloggi, le Città e l’Economia sociale, alla Ipsos Belgium. Il ricorso della Dimarso, proposto il 14 giugno 2012, è diretto all’annullamento di tale decisione. Secondo la ricorrente, la decisione impugnata sembra aver esaminato le offerte sulla base della ponderazione «alto – sufficiente – basso», non menzionata nel bando di gara, per quanto concerne il criterio della qualità delle offerte, e alla luce delle componenti di «prezzo» indicate, per quanto riguarda il criterio del prezzo, senza procedere a un esame, a un raffronto e a una valutazione finale adeguati delle offerte, nel rispetto dei criteri di aggiudicazione menzionati nel capitolato d’oneri, compresa la ponderazione, precisata nel capitolato d’oneri, del «50/100» per ciascuno dei criteri di aggiudicazione.

    Il Raad van State (Consiglio di Stato, Belgio) osserva che sia il considerando 46 sia l’articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 2004/18 si riferiscono unicamente ai «criteri» e alla relativa «ponderazione» e che le modalità di valutazione e le regole di ponderazione non vi sono menzionate espressamente. Esso sottolinea che la scelta delle modalità di valutazione non è priva di conseguenze ma, al contrario, può essere determinante per il risultato della valutazione delle offerte, alla luce dei criteri di aggiudicazione. Il giudice del rinvio menziona, al riguardo, il criterio di aggiudicazione del prezzo, nel cui contesto l’amministrazione aggiudicatrice può optare ad esempio, o per l’applicazione della regola di proporzionalità, o per il riconoscimento del punteggio massimo all’offerta più bassa o del punteggio di zero per l’offerta più alta e per l’applicazione dell’interpolazione lineare per le offerte intermedie, o per la massima promozione dell’offerta con il prezzo intermedio.

    Nella sentenza del 24 gennaio 2008, Lianakis e a. (C‑532/06, EU:C:2008:40, punti 38, 44 e 45), la Corte avrebbe dichiarato che l’articolo 36, paragrafo 2, della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU 1992, L 209, pag. 1), disposizione sostanzialmente analoga all’articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 2004/18, osta a che l’amministrazione aggiudicatrice determini, in un momento successivo alla pubblicazione del capitolato d’oneri o del bando di gara, coefficienti e regole di ponderazione nonché sottocriteri per i criteri di aggiudicazione menzionati nell’uno o nell’altro di tali documenti, qualora tali regole e coefficienti di ponderazione nonché tali sottocriteri non siano stati preventivamente portati a conoscenza degli offerenti. La Corte avrebbe pertanto considerato che la fissazione ex post non solo di «coefficienti di ponderazione», ma anche di «sottocriteri» è incompatibile con le disposizioni del diritto dell’Unione.

    Il giudice del rinvio osserva che la questione che si pone nel caso di specie è quella se, con questo riferimento supplementare ai «sottocriteri», la Corte intendesse anche le modalità con le quali ha avuto luogo la valutazione dei criteri di aggiudicazione, analoghe a regole di ponderazione. Di conseguenza, non potrebbe essere facilmente respinto l’argomento secondo cui la Corte, utilizzando la nozione di «sottocriteri», abbia inteso anche il metodo di valutazione. Tuttavia, non sarebbe neppure evidente che dalla sentenza del 24 gennaio 2008, Lianakis e a. (C‑532/06, EU:C:2008:40), discenda che debbano essere comunicate agli offerenti anche le stesse modalità di valutazione e tanto meno che queste debbano essere sempre individuate preliminarmente. In ogni caso, si potrebbe concludere che la questione che si poneva nella causa che ha dato luogo a tale sentenza non si riferisse esplicitamente all’individuazione a posteriori delle modalità di valutazione e che, pertanto, essa non avesse la medesima portata di quella presentata nella fattispecie.

    Secondo il giudice del rinvio, la Corte non si è pronunciata espressamente al riguardo neppure nella sentenza del 21 luglio 2011, Evropaïki Dynamiki/EMSA (C‑252/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:512), in cui essa, facendo riferimento alla sentenza del 24 gennaio 2008, Lianakis e a. (C‑532/06, EU:C:2008:40), sottolinea che la legittimità dell’uso di sottocriteri e la loro ponderazione reciproca devono sempre essere esaminate alla luce del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza che ne deriva. Pertanto, a parere del giudice del rinvio, dette sentenze non offrono una risposta, o quantomeno non una risposta decisiva, alla questione sollevata nel procedimento principale, se debbano essere previamente rese note agli offerenti anche le modalità di valutazione delle offerte, ossia il metodo concreto che l’amministrazione aggiudicatrice utilizzerà per ponderare tali offerte.

    Ciò posto, il Raad van State (Consiglio di Stato, Belgio) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se l’articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 2004/18 (…), sia di per sé, sia in combinato disposto con i principi di diritto europeo di uguaglianza e trasparenza negli appalti pubblici, debba essere interpretato nel senso che l’amministrazione aggiudicatrice, in caso di attribuzione all’offerente con l’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice, è sempre tenuta a fissare preliminarmente le modalità di valutazione o le regole di ponderazione, qualunque ne sia la prevedibilità, la frequenza o la portata, alla luce delle quali verranno valutate le offerte secondo i criteri o i sottocriteri di aggiudicazione e a menzionarle nel bando di gara o nel capitolato d’oneri;

    oppure,

    qualora manchi un siffatto obbligo generale, se esistano circostanze in cui esso comunque si configura, come ad esempio a cagione della portata, della mancanza di prevedibilità o della mancanza di frequenza delle regole di ponderazione in parola».

    Sulla questione pregiudiziale

    Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 2004/18, letto alla luce del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza che ne deriva, debba essere interpretato nel senso che, nel caso di un appalto di servizi che debba essere attribuito secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice, quest’ultima sia sempre tenuta a portare a conoscenza dei potenziali offerenti, nel bando di gara o nel capitolato d’oneri relativi all’appalto di cui trattasi, le modalità di valutazione o le regole di ponderazione alla luce delle quali verranno valutate le offerte secondo i criteri di aggiudicazione pubblicati in tali documenti o, in mancanza di un siffatto obbligo generale, se le circostanze specifiche dell’appalto in esame possano imporre un obbligo del genere.

    Per rispondere a tale questione occorre rilevare che l’amministrazione aggiudicatrice, qualora scelga di aggiudicare un appalto all’offerta economicamente più vantaggiosa, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 2004/18, è tenuta a precisare, nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri di aggiudicazione scelti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa. Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato. L’amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga impossibile la ponderazione per ragioni dimostrabili, indica nel bando di gara o nel capitolato d’oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo l’ordine decrescente di importanza dei criteri.

    Tali obblighi, come precisa il considerando 46 della direttiva 2004/18, mirano a consentire a qualsiasi offerente di essere ragionevolmente informato dei criteri e delle modalità che saranno applicati per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa. Inoltre, essi riflettono il dovere delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2 della medesima direttiva, in base al quale queste ultime sono tenute a trattare gli operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e ad agire con trasparenza.

    Per giurisprudenza costante, il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza significano, in particolare, che gli offerenti devono trovarsi su un piano di parità sia al momento in cui preparano le loro offerte sia al momento in cui queste sono valutate dall’amministrazione aggiudicatrice (v., in tal senso, sentenze del 24 novembre 2005, ATI EAC e Viaggi di Maio e a., C‑331/04, EU:C:2005:718, punto 22, nonché del 24 maggio 2016, MT Højgaard e Züblin, C‑396/14, EU:C:2016:347, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

    Pertanto, la Corte ha dichiarato che l’oggetto e i criteri di attribuzione degli appalti pubblici devono essere chiaramente definiti fin dalla fase dell’avvio della procedura di aggiudicazione di questi ultimi (sentenza del 10 maggio 2012, Commissione/Paesi Bassi, C‑368/10, EU:C:2012:284, punto 56) e che un’amministrazione aggiudicatrice non può applicare sottocriteri per i criteri di aggiudicazione che non abbia preventivamente portato a conoscenza degli offerenti (sentenza del 21 luglio 2011, Evropaïki Dynamiki/EMSA, C‑252/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:512, punto 31). Del pari, l’amministrazione aggiudicatrice deve attenersi alla stessa interpretazione dei criteri di aggiudicazione durante tutta la procedura (sentenza del 18 ottobre 2001, SIAC Construction, C‑19/00, EU:C:2001:553, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

    Tali obblighi, di regola, valgono mutatis mutandis con riferimento all’obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di indicare, nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, la «ponderazione relativa» di ciascuno dei criteri di aggiudicazione. Pertanto, la Corte ha dichiarato che un’amministrazione aggiudicatrice non può, in via di principio, applicare regole di ponderazione che non abbia preventivamente portato a conoscenza degli offerenti (v., in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2008, Lianakis e a., C‑532/06, EU:C:2008:40, punti 38 e 42).

    In particolare, fatte salve le disposizioni dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2004/18, la ponderazione relativa di ciascun criterio di aggiudicazione dev’essere chiaramente stabilita fin dalla fase dell’avvio della procedura d’appalto, consentendo in tal modo agli offerenti di determinare oggettivamente l’importanza effettiva di un criterio di aggiudicazione rispetto a un altro nel corso della loro ulteriore valutazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice. Del pari, la ponderazione relativa di ciascun criterio di aggiudicazione non può essere modificata durante tutta la procedura.

    Tuttavia, la Corte ha ammesso la possibilità per un’amministrazione aggiudicatrice di determinare, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, coefficienti di ponderazione dei sottocriteri corrispondenti sostanzialmente ai criteri precedentemente resi noti agli offerenti, se sono rispettate tre condizioni, vale a dire, in primo luogo, che tale determinazione ex post non modifichi i criteri di aggiudicazione dell’appalto definiti nel capitolato d’oneri o nel bando di gara, in secondo luogo, che essa non contenga elementi che, se fossero stati noti al momento della preparazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare tale preparazione e, in terzo luogo, che essa non sia stata adottata tenendo conto di elementi che possano avere un effetto discriminatorio nei confronti di uno degli offerenti (v. sentenza del 21 luglio 2011, Evropaïki Dynamiki/EMSA, C‑252/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:512, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

    Tuttavia, né l’articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 2004/18 né un’altra disposizione di quest’ultima prevedono un obbligo a carico dell’amministrazione aggiudicatrice di portare a conoscenza dei potenziali offerenti, mediante pubblicazione nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, le modalità di valutazione da essa applicate al fine di esaminare e di classificare concretamente le offerte secondo i criteri di aggiudicazione dell’appalto e la loro ponderazione relativa precedentemente fissati nella documentazione attinente all’appalto di cui trattasi.

    Tale obbligo generale non risulta nemmeno dalla giurisprudenza della Corte.

    Infatti, la Corte ha dichiarato che un comitato di valutazione deve poter disporre di una certa libertà nell’esecuzione del suo compito e, pertanto, può, senza modificare i criteri di aggiudicazione dell’appalto stabiliti nel capitolato d’oneri o nel bando di gara, strutturare il proprio lavoro di esame e di analisi delle offerte presentate (v. sentenza del 21 luglio 2011, Evropaïki Dynamiki/EMSA, C‑252/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:512, punto 35).

    Tale libertà è giustificata altresì da considerazioni di ordine pratico. L’amministrazione aggiudicatrice deve poter adattare il metodo di valutazione che applicherà per esaminare e classificare le offerte in relazione alle circostanze del caso di specie.

    Conformemente ai principi che disciplinano l’aggiudicazione degli appalti di cui all’articolo 2 della direttiva 2004/18 e al fine di evitare qualunque rischio di favoritismo, il metodo di valutazione applicato dall’amministrazione aggiudicatrice per esaminare e classificare concretamente le offerte non può essere di regola determinato dopo l’apertura delle offerte da parte dell’amministrazione stessa. Tuttavia, qualora la determinazione di detto metodo non sia possibile per ragioni dimostrabili prima di tale apertura, come rileva il governo belga, non si può contestare all’amministrazione aggiudicatrice di aver stabilito tale metodo solo dopo che essa, o il suo comitato di valutazione, abbia preso conoscenza del contenuto delle offerte.

    In ogni caso, in base ai suddetti principi in materia di aggiudicazione degli appalti e a quanto rilevato ai punti 24 e 25 della presente sentenza, la definizione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice del metodo di valutazione dopo la pubblicazione del bando di gara o del capitolato d’oneri non può avere l’effetto di modificare i criteri di aggiudicazione né la loro ponderazione relativa.

    Nel caso di specie si rende necessario stabilire se la procedura di aggiudicazione oggetto del procedimento principale abbia rispettato gli obblighi derivanti dall’articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 2004/18, fermo restando che, da un lato, l’amministrazione aggiudicatrice ha unicamente menzionato nel bando di gara due criteri di attribuzione, ossia la qualità e il prezzo, recanti ciascuno l’indicazione «(50/100)» e che, dall’altro, il comitato di valutazione ha utilizzato una scala da «alto» a «basso», passando per «sufficiente», ai fini della valutazione del criterio della qualità delle offerte, senza utilizzare una scala per il criterio di attribuzione relativo al prezzo.

    Al riguardo, si deve osservare che le due indicazioni «(50/100)» implicano, secondo quanto rilevato dal giudice del rinvio nella domanda di pronuncia pregiudiziale, che entrambi i criteri di aggiudicazione hanno la stessa importanza.

    Orbene, risulta che tale procedura non consentiva di riflettere, in occasione della classificazione degli offerenti diretta a individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa, differenze di qualità delle loro offerte rispetto al relativo prezzo, rispettando nel contempo la ponderazione attinente ai criteri di aggiudicazione prevista dall’indicazione «(50/100)». In particolare, risulta che tale procedura era idonea ad influire sul criterio del prezzo, conferendogli un peso determinante rispetto alle offerte classificate nella scala di qualità menzionata al punto 33 della presente sentenza. Spetta al giudice del rinvio verificare se la ponderazione relativa di ciascun criterio di attribuzione pubblicata nel bando di gara sia stata effettivamente rispettata dall’amministrazione aggiudicatrice al momento della valutazione delle offerte.

    Se è pur vero che l’amministrazione aggiudicatrice può legittimamente utilizzare una scala per la valutazione di uno dei criteri di aggiudicazione senza che tale valutazione sia pubblicata nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, quest’ultima, tuttavia, come rilevato al punto 32 della presente sentenza, non può avere l’effetto di modificare la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione pubblicata in tale documentazione.

    Di conseguenza, dall’insieme delle considerazioni suesposte emerge che occorre risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 2004/18, letto alla luce del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza che ne deriva, dev’essere interpretato nel senso che, nel caso di un appalto di servizi che debba essere attribuito secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice, quest’ultima non è tenuta a portare a conoscenza dei potenziali offerenti, nel bando di gara o nel capitolato d’oneri relativi all’appalto in questione, il metodo di valutazione da essa applicato al fine di valutare e di classificare concretamente le offerte. Per contro, detto metodo non può avere l’effetto di modificare i criteri di attribuzione e la loro ponderazione relativa.

    Sulle spese

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

    Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

    L’articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, letto alla luce del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza che ne deriva, dev’essere interpretato nel senso che, nel caso di un appalto di servizi che debba essere attribuito secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice, quest’ultima non è tenuta a portare a conoscenza dei potenziali offerenti, nel bando di gara o nel capitolato d’oneri relativi all’appalto in questione, il metodo di valutazione da essa applicato al fine di valutare e di classificare concretamente le offerte. Per contro, detto metodo non può avere l’effetto di modificare i criteri di attribuzione e la loro ponderazione relativa.

    Firme

    Ultimo aggiornamento Mercoledì 20 Luglio 2016 20:51
     

    Nulla la donazione di bene altrui.

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    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

    SEZIONI UNITE CIVILI

    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

    Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. -

    Dott. CICALA Mario - Presidente Sezione -

    Dott. RORDORF Renato - Presidente Sezione -

    Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -

    Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -

    Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -

    Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -

    Dott. PETITTI Stefano - rel. Consigliere -

    Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -

    ha pronunciato la seguente:

    sentenza

    sul ricorso proposto da:

    C.N., C.E. e C.C., in proprio e quali eredi di Ca.Lu. ved. C., rappresentati e difesi, per procura speciale a margine del ricorso, dall'Avvocato PELLICANO' ANTONINO, presso lo studio del quale in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 8, sono elettivamente domiciliati;

    - ricorrenti -

    contro

    M.E. in P., rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dagli Avvocati PANUCCIO ALBERTO e Giuseppe Panuccio, presso lo studio dei quali in Roma, via Sistina n. 121, è elettivamente domiciliata;

    - controricorrente -

    e contro

    S.A., S.E. e S.V., rappresentate e difese, per procura speciale in calce al controricorso, dall'Avvocato Filippo Zuccarello, elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avvocato Elisa Neri in Roma, via dei Gracchi n. 130;

    - controricorrente -

    contro

    M.P.F.M., M.A.S. M. e M.G.R.M., SC.Vi., Curatela dei Fallimenti di M.N. e di Z.M. R., Z.M.R., M.C. e M. L., gli ultimi tre in qualità di eredi di M.N.;

    - intimati -

    nonchè nei confronti di B.G.C.F., quale erede di S.E., rappresentata e difesa, per procura a margine della memoria di costituzione, dall'Avvocato Giuseppe Morabito, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Donati n. 32, presso lo studio dell'Avvocato Roberto Marino;

    - resistente -

    avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria n. 232 depositata il 23 novembre 2006;

    Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 10 marzo 2015 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

    sentiti gli Avvocati Antonino Pellicanò, per parte ricorrente, e Giuseppe Panuccio, anche per delega, per parte resistente;

    sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

    Svolgimento del processo

    M.E. adiva il Tribunale di Reggio Calabria con citazione del gennaio 1989 chiedendo che venisse: a) dichiarata aperta la successione di C.P., da devolversi secondo le norme della successione legittima per 1/4 in favore del fratello C.F., per 1/4 in favore di C.N., C.E. e C.C. (in rappresentazione di C.G., fratello di C.P.), per 1/4 in favore della sorella C.V. e per 1/4 In favore dei figli e dei discendenti dell'altra sorella C. G.; b) dichiarata aperta, altresì, la successione di C. F., da devolversi secondo le norme della successione legittima per 1/3 in favore dei figli del fratello C.G., per 1/3 in favore dei figli della sorella premorta C.V. (a lei subentrati per rappresentazione) e per 1/3 in favore dei figli e dei discendenti della sorella premorta C.G. (a lei subentrati per rappresentazione); 3) disposta la formazione delle masse ereditarie comprendendo in esse tutti i beni relitti risultanti dalle dichiarazioni di successione; 4) disposta la divisione dei beni relitti e lo scioglimento della comunione; 5) disposta la divisione per stirpi, attribuendo a ciascuna stirpe beni corrispondenti alle quote di diritto di ciascuna; 6) ordinata la formazione del progetto divisionale e gli adempimenti consequenziali.

    Instauratosi il contraddittorio, si costituivano le germane S.A., S.E. e S.V. (aventi causa di C.V.), le quali aderivano alla domanda di divisione e chiedevano che tra i beni da dividere fossero inclusi anche quelli oggetto della donazione fatta da C.F. al nipote C.N. con atto pubblico del 1987, deducendone la nullità per inesistenza dei beni donati nella sfera giuridica del donante, nonchè che venisse ordinato a C.N. di rendere il conto della gestione degli immobili facenti parte dell'eredità di P. e di C.F..

    Si costituiva anche Sc.Vi., che aderiva alla domanda di divisione, nonchè i germani C.N., C.E. e C. C., i quali pur non opponendosi alla divisione, chiedevano che dalla eredità venissero detratti i beni oggetto della donazione per atto notaio Miritello del 1987.

    Nel giudizio si costituivano anche i germani M.P. F.M., M.A.S.M. e M. G.R.M., figli di M.P., avente causa di C.G., aderendo alla domanda principale, nonchè M. L. e Z.M.R., in qualità di eredi di M. N., quest'ultima in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore M.C., che ugualmente facevano proprie le domande dell'attrice.

    Nel processo interveniva la curatela del fallimenti di M. N. e Z.M.R. che, oltre a costituirsi in qualità di eredi di Ca.Lu., C.N., C.E. e C.C., ribadiva le richieste già formulate.

    Con sentenza non definitiva del 30 aprile 2004, il Tribunale adito dichiarava aperta la successione di C.P. e devoluta secondo le norme della successione legittima la sua eredità, nonchè quella di C.F., parimenti devoluta secondo le norme della successione legittima.

    Il Tribunale dichiarava, altresì, la nullità dell'atto di donazione per atto notaio Miritello del 1 ottobre1987 e rimetteva la causa sul ruolo con separata ordinanza per il prosieguo.

    Avverso la sentenza non definitiva i germani C.N., C. E. e C.C., in proprio e nella qualità di eredi di Ca.Lu., censurando il capo della sentenza con cui era stata dichiarata la nullità dell'atto di donazione del 1987.

    Nella resistenza di S.E., S.A., S.E. e S.V., nonchè di M. P.F.M., M.A.S.M. e M.G.R.M., contumaci le restanti parti, la Corte di appello di Reggio Calabria rigettava il gravame e per l'effetto confermava integralmente la sentenza impugnata.

    A sostegno della decisione adottata la Corte distrettuale evidenziava che avendo il defunto C.F. donato al nipote C.N. la nuda proprietà della sua quota (corrispondente ai 5/12 indivisi dell'intero) dei due appartamenti costituenti l'intero secondo piano del fabbricato di vecchia costruzione a sei piani sito in via (OMISSIS), dalla lettura sistematica degli artt. 769 e 771 c.c., doveva ritenersi la nullità dell'atto di donazione, potendo costituire oggetto di donazione solo ed esclusivamente i beni facenti parte del patrimonio del donante al momento in cui veniva compiuto l'atto di liberalità, tali non potendosi ritenere quelli di cui il donante era comproprietario pro indiviso di una quota ideale.

    Avverso tale sentenza i C. hanno proposto ricorso per cassazione, articolato su quattro motivi, al quale hanno resistito gli S. e l'originaria attrice con separati controricorsi.

    Con ordinanza interlocutoria n. 11545 del 2011, emessa all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2013, la Seconda Sezione di questa Corte, disattese le eccezioni di inammissibilità formulate dai controricorrenti e ritenuto non fondato il primo motivo di ricorso, ha, in relazione al secondo, al terzo e al quarto motivo di ricorso, rimesso gli atti al Primo Presidente della Corte per la eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, ravvisando nella questione oggetto del ricorso una questione di massima di particolare importanza.

    Disposta la trattazione del ricorso presso queste Sezioni Unte, in vista dell'udienza del 10 marzo 2015 i ricorrenti e la controricorrente M.E. hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

    Motivi della decisione

    1. Deve preliminarmente essere dichiarata la inammissibilità della costituzione di B.G.C.F., per difetto di procura speciale, essendo la stesa intervenuta in un giudizio iniziato prima del 4 luglio 2009 (Cass. n. 7241 del 2010; Cass. n. 18323 del 2014).

    2. - Come già rilevato, il primo motivo di impugnazione è stato già disatteso dalla Seconda Sezione.

    2.1. - Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti deducono vizio di motivazione sul rilievo che, non essendo stato acquisito il fascicolo di primo grado ed avendo la Corte d'appello esaminato l'atto di donazione solo per la parte riportata nell'atto di appello, il convincimento del giudice di appello sarebbe il frutto di una presunzione non vera, essendo il tenore della donazione molto più esteso rispetto ai brani esaminati in sede di gravarne. Prosegue parte ricorrente che la lettura integrale dell'atto di liberalità avrebbe consentito di rilevare che l'oggetto della donazione era costituito, in parte, da un diritto proprio di C.F., e cioè della quota di comproprietà degli immobili di cui C. F. era titolare in modo esclusivo, per avere ciascuno dei fratelli C.F., C.P. e C.G. la piena disponibilità di una quota pari ad 1/3 degli immobili di cui al rogito; per altra parte, dalla quota di 1/3 a lui pervenuta dalla eredità del fratello C.P.: circostanza, questa, di cui non vi era alcun cenno nella sentenza impugnata. La Corte d'appello avrebbe quindi errato nell'accomunare i due cespiti in una indistinta "quota ereditaria".

    2.2. - Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 769 e 771 c.c., in combinato disposto con l'art. 1103 c.c., oltre alla illegittimità della sentenza impugnata per difetto di motivazione ed errata valutazione dei presupposti di fatto, per non avere i giudici di merito riconosciuto che C.F. poteva validamente donare al nipote la quota di proprietà di cui era esclusivo titolare con riferimento all'immobile di via (OMISSIS), essendo tale bene nella sua piena disponibilità, potendo essere le argomentazioni del Tribunale riferite semmai alla residua quota di 1/12 pervenuta al donante per successione ereditaria dal fratello C.P.. A conclusione del motivo i ricorrenti formulano il seguente quesito di diritto: "Dica la Suprema Corte di Cassazione se il divieto di cui all'art. 771 c.c., può essere legittimamente esteso anche ai beni di cui il donante è titolare in comunione ordinarla con i propri fratelli".

    2.3. - Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione ed erronea applicazione degli artt. 771 e 769 c.c., in combinato disposto con gli artt. 1103 e 757 c.c., nonchè carenza assoluta di motivazione, per avere ritenuto i giudici di merito "beni altrui", fino al momento della divisione, anche i beni in comproprietà ordinaria, in aperto contrasto con i principi che regolano l'istituto della comproprietà e dell'art. 1103 c.c., che sancisce il principio della piena disponibilità dei beni in comproprietà nei limiti della quota di titolarità del disponente. Ad avviso dei ricorrenti eguali considerazioni varrebbero anche per la c.d. quota ereditaria. Quanto alla conclusione del giudice di appello circa l'irrilevanza della qualificazione della fattispecie quale condizione sospensiva, i ricorrenti rilevano che la divisione dei beni ereditari, seppure avvenga dopo il decesso di uno dei coeredi, non cancella i diritti nascenti sui beni ereditari.

    A conclusione del motivo i ricorrenti formulano il seguente quesito di diritto: "Dica la Suprema Corte di Cassazione se l'art. 771 c.c., può essere legittimamente interpretato equiparando a tutti gli effetti la categoria dei "beni futuri" con quella dei "beni altrui".

    3. - La Seconda Sezione, con l'ordinanza interlocutoria n. 11545 del 2014 ha innanzi tutto ricordato come, nonostante l'art. 769 c.c., abbia assoggettato la donazione al principio consensualistico, sia risultato prevalente In giurisprudenza, in via di interpretazione analogica dell'art. 771 c.c., la tesi della nullità della donazione di bene altrui, assumendosi il carattere della necessaria immediatezza dell'arricchimento altrui e, dunque, dell'altrettanto necessaria appartenenza del diritto al patrimonio del donante al momento del contratto (sono in proposito richiamate Cass. 23 maggio 2013, n. 12782; Cass. 5 maggio 2009, n. 10356; Cass. 18 dicembre 1996, n. 1131; Cass. 20 dicembre 1985, n. 6544). La Seconda Sezione ha, per contro, ricordato, da un lato, le critiche di parte della dottrina, fondate sullo stesso testo dell'art. 769 c.c., il quale contempla l'arricchimento della parte donataria operato "assumendo verso la stessa un'obbligazione"; e, dall'altro, Cass. 5 febbraio 2001, n. 1596, che ha considerato la donazione di cosa altrui non nulla, ma semplicemente inefficace, con conseguente sua idoneità a valere quale titolo per l'usucapione immobiliare abbreviata. La Seconda Sezione ha quindi aggiunto che la soluzione della questione posta è evidentemente correlata alla ratio dell'art. 771 c.c..

    Nella specie, la questione non riguarderebbe la donazione dei quattro dodicesimi di cui il donante era titolare inter vivos, dovendosi in parte qua la liberalità Intendere come di cosa propria, in quanto relativa alla quota del partecipante in comunione ordinaria, alienata ai sensi e nei limiti dell'art. 1103 c.c.. La questione si porrebbe, piuttosto, quanto all'ulteriore dodicesimo del bene di provenienza ereditaria, e per il quale il donante intendeva trasferire il proprio diritto di coerede, ricadente, tuttavia, sulla quota ex art. 727 c.c., e non (ancora) su quel determinato Immobile compreso nell'asse.

    3.1. - In conclusione, la Seconda Sezione ha rimesso all'esame di queste Sezioni Unite la seguente questione: "Se la donazione dispositiva di un bene altrui debba ritenersi nulla alla luce della disciplina complessiva della donazione e, in particolare, dell'art. 771 c.c., poichè il divieto di donazione dei beni futuri ricomprende tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante e quindi anche quelli aventi ad oggetto i beni altrui, oppure sia valida ancorchè inefficace, e se tale disciplina trovi applicazione, o no, nel caso di donazione di quota di proprietà pro indiviso".

    4. - Come riferito, sulla questione se la donazione di cosa altrui sia nulla o no, la giurisprudenza di questa Corte si è reiteratamente espressa, nel senso della nullità.

    4.1. - Secondo Cass. n. 3315 del 1979, "la convenzione che contenga una promessa di attribuzione dei propri beni a titolo gratuito configura un contratto preliminare di donazione che è nullo, in quanto con esso si viene a costituire a carico del promittente un vincolo giuridico a donare, il quale si pone in contrasto con il principio secondo cui nella donazione l'arricchimento del beneficiario deve avvenire per spirito di liberalità, in virtù cioè di un atto di autodeterminazione del donante, assolutamente libero nella sua formazione". La successiva Cass. n. 6544 del 1985, ha affermato che la donazione di beni altrui non genera a carico del donante alcun obbligo poichè, giusta la consolidata interpretazione dell'art. 771 cod. civ., dal sancito divieto di donare beni futuri deriva che è invalida anche la donazione nella parte in cui ha per oggetto una cosa altrui; a differenza di quanto avviene, ad esempio, nella vendita di cosa altrui, che obbliga il non dominus alienante a procurare l'acquisto al compratore. Tale decisione ha quindi affermato che "ai fini dell'usucapione abbreviata a norma dell'art. 1159 cod. civ. non costituisce titolo astrattamente idoneo al trasferimento la donazione di un bene altrui, attesa l'invalidità a norma dell'art. 771 c.c., di tale negozio".

    Sempre nell'ambito della nullità si colloca Cass. n. 11311 del 1996, così massimata: "l'atto con il quale una pubblica amministrazione, a mezzo di contratto stipulato da un pubblico funzionario, si obblighi a cedere gratuitamente al demanio dello Stato un'area di sua proprietà, nonchè un'altra area che si impegni ad espropriare, costituisce una donazione nulla, sia perchè, pur avendo la pubblica amministrazione la capacità di donare, non è ammissibile la figura del contratto preliminare di donazione, sia perchè l'atto non può essere stipulato da un funzionario della pubblica amministrazione (possibilità limitata dal R.D. n. 2440 del 1923, art. 16, ai soli contratti a titolo oneroso), sia perchè l'art. 771 c.c., vieta la donazione di beni futuri, ossia dell'area che non rientra nel patrimonio dell'amministrazione "donante" ma che la stessa si impegna ad espropriare".

    Particolarmente significativa è poi Cass. n. 10356 del 2009, secondo cui "la donazione dispositiva di un bene altrui, benchè non espressamente disciplinata, deve ritenersi nulla alla luce della disciplina complessiva della donazione e, in particolare, dell'art. 771 c.c., poichè il divieto di donazione dei beni futuri ricomprende tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante; tale donazione, tuttavia, è idonea ai fini dell'usucapione decennale prevista dall'art. 1159 c.c., poichè il requisito, richiesto da questa norma, dell'esistenza di un titolo che legittimi l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, deve essere inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere suscettibile in astratto, e non in concreto, di determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l'acquisto del diritto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare".

    Da ultimo, Cass. n. 12782 del 2013 si è espressa in senso conforme alla decisione da ultimo richiamata.

    4.2. - In senso difforme si rinviene Cass. n. 1596 del 2001, che ha affermato il principio per cui "la donazione di beni altrui non può essere ricompresa nella donazione di beni futuri, nulla ex art. 771 c.c., ma è semplicemente inefficace e, tuttavia, idonea ai fini dell'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c., in quanto il requisito, richiesto dalla predetta disposizione codicistica, della esistenza di un titolo che sia idoneo a far acquistare la proprietà o altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, va inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere idoneo in astratto, e non in concreto, a determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l'acquisto del diritto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare".

    4.3. - A ben vedere, il contrasto tra i due orientamenti giurisprudenziali non coinvolge il profilo della efficacia dell'atto a costituire titolo idoneo per l'usucapione abbreviata, ma, appunto, la ascrivibilità della donazione di cosa altrui nell'area della invalidità, e segnatamente della nullità, ovvero in quella della inefficacia.

    5. Il Collegio ritiene che alla questione debba essere data risposta nel senso che la donazione di cosa altrui o anche solo parzialmente altrui è nulla, non per applicazione in via analogica della nullità prevista dall'art. 771 c.c., per la donazione di beni futuri, ma per mancanza della causa del negozio di donazione.

    5.1. - Deve innanzi tutto rilevarsi che la sentenza n. 1596 del 2001 evoca la categoria della inefficacia, che presuppone la validità dell'atto, e si limita ad affermare la non operatività della nullità in applicazione analogica dell'art. 771 c.c., comma 1, in considerazione di una pretesa natura eccezionale della causa di nullità derivante dall'avere la donazione ad oggetto beni futuri, ma non verifica la compatibilità della donazione di cosa altrui con la funzione e con la causa del contratto di donazione. La soluzione prospettata appare, quindi, non condivisibile, vuoi perchè attribuisce al divieto di cui alla citata disposizione la natura di disposizione eccezionale, insuscettibile di interpretazione analogica; vuoi e soprattutto perchè non considera la causa del contratto di donazione.

    Al contrario, una piana lettura dell'art. 769 c.c., dovrebbe indurre a ritenere che l'appartenenza del bene oggetto di donazione al donante costituisca elemento essenziale del contratto di donazione, in mancanza del quale la causa tipica del contratto stesso non può realizzarsi. Recita, infatti, la citata disposizione: "La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione".

    Elementi costitutivi della donazione sono, quindi, l'arricchimento del terzo con correlativo depauperamento del donante e lo spirito di liberalità, il c.d. animus donandi, che connota il depauperamento del donante e l'arricchimento del donatario e che, nella giurisprudenza di questa Corte, va ravvisato "nella consapevolezza dell'uno di attribuire all'altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale" (Cass. n. 8018 del 2012; Cass. n. 12325 del 1998; Cass. n. 1411 del 1997; Cass. n. 3621 del 1980).

    Appare evidente che, in disparte il caso della donazione effettuata mediante assunzione di una obbligazione, nella quale oggetto dell'obbligazione del donante sia il trasferimento al donatario di un bene della cui appartenenza ad un terzo le parti siano consapevoli, l'esistenza nel patrimonio del donante del bene che questi intende donare rappresenti elemento costitutivo del contratto; e la consustanzialità di tale appartenenza alla donazione è delineata in modo chiaro ed efficace dalla citata disposizione attraverso il riferimento all'oggetto della disposizione, individuato in un diritto del donante ("un suo diritto"). La non ricorrenza di tale situazione - certamente nel caso in cui nè il donante nè il donatario ne siano consapevoli, nel qual caso potrebbe aversi un'efficacia obbligatoria della donazione - comporta la non riconducibilità della donazione di cosa altrui allo schema negoziale della donazione, di cui all'art. 769 c.c.. In altri termini, prima ancora che per la possibile riconducibilità del bene altrui nella categoria dei beni futuri, di cui all'art. 771 c.c., comma 1, la altruità del bene incide sulla possibilità stessa di ricondurre il trasferimento di un bene non appartenente al donante nello schema della donazione dispositiva e quindi sulla possibilità di realizzare la causa del contratto (incremento del patrimonio altrui, con depauperamento del proprio).

    5.2. - La mancanza, nel codice del 1942, di una espressa previsione di nullità della donazione di cosa altrui, dunque, non può di per sè valere a ricondurre la fattispecie nella categoria del negozio inefficace. Invero, come si è notato in dottrina, il fatto stesso che il legislatore del codice civile abbia autonomamente disciplinato sia la compravendita di cosa futura che quella di cosa altrui, mentre nulla abbia stabilito per la donazione a non domino, dovrebbe suggerire all'interprete di collegare il divieto di liberalità aventi ad oggetto cose d'altri alla struttura e funzione del contratto di donazione, piuttosto che ad un esplicito divieto di legge. Pertanto, posto che l'art. 1325 c.c., individua tra i requisiti del contratto "la causa"; che, ai sensi dell'art. 1418 c.c., comma 2, la mancanza di uno dei requisiti indicati dal'art. 1325 c.c., produce la nullità del contratto; e che l'altruità del bene non consente di ritenere integrata la causa del contratto di donazione, deve concludersi che la donazione di un bene altrui è nulla.

    5.3. - Con riferimento alla donazione deve quindi affermarsi che se il bene si trova nel patrimonio del donante al momento della stipula del contratto, la donazione, in quanto dispositiva, è valida ed efficace; se, invece, la cosa non appartiene al donante, questi deve assumere espressamente e formalmente nell'atto l'obbligazione di procurare l'acquisto dal terzo al donatario.

    La donazione di bene altrui vale, pertanto, come donazione obbligatoria di dare, purchè l'altruità sia conosciuta dal donante, e tale consapevolezza risulti da un'apposita espressa affermazione nell'atto pubblico (art. 782 c.c.). Se, invece, l'altruità del bene donato non risulti dal titolo e non sia nota alle parti, il contratto non potrà produrre effetti obbligatori, nè potrà applicarsi la disciplina della vendita di cosa altrui.

    5.4. - La sanzione di nullità si applica normalmente alla donazione di beni che il donante ritenga, per errore, propri, perchè la mancata conoscenza dell'altruità determina l'impossibilità assoluta di realizzazione del programma negoziale, e, quindi, la carenza della causa donativa. La donazione di bene non appartenente al donante è quindi affetta da una causa di nullità autonoma e indipendente rispetto a quella prevista dall'art. 771 c.c., ai sensi del combinato disposto dell'art. 769 c.c. (il donante deve disporre "di un suo diritto") e dell'art. 1325 c.c., e art. 1418 c.c., comma 2. In sostanza, avendo l'animus donandi rilievo causale, esso deve essere precisamente delineato nell'atto pubblico; in difetto, la causa della donazione sarebbe frustrata non già dall'altruità del diritto in sè, quanto dal fatto che il donante non assuma l'obbligazione di procurare l'acquisto del bene dal terzo.

    5.5. - Alle medesime conclusioni deve pervenirsi per il caso in cui, come nella specie, oggetto della donazione sia un bene solo in parte altrui, perchè appartenente pro indiviso a più comproprietari per quote differenti e donato per la sua quota da uno dei coeredi. Non è, Infatti, dato comprendere quale effettiva differenza corra tra i "beni altrui" e quelli "eventualmente altrui", trattandosi, nell'uno e nell'altro caso, di beni non presenti, nella loro oggettività, nel patrimonio del donante al momento dell'atto, l'unico rilevante al fine di valutarne la conformità all'ordinamento.

    In sostanza, la posizione del coerede che dona uno dei beni compresi nella comunione (ovviamente, nel caso in cui la comunione abbia ad oggetto una pluralità di beni) non si distingue in nulla da quella di qualsivoglia altro donante che disponga di un diritto che, al momento dell'atto, non può ritenersi incluso nel suo patrimonio.

    Nè una distinzione può desumersi dall'art. 757 c.c., in base al quale ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione anche se per acquisto all'incanto e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli atri beni ereditari. Invero, proprio la detta previsione impedisce di consentire che il coerede possa disporre, non della sua quota di partecipazione alla comunione ereditaria, ma di una quota del singolo bene compreso nella massa destinata ad essere divisa, prima che la divisione venga operata e il bene entri a far parte del suo patrimonio.

    6. - In conclusione, deve affermarsi il seguente principio di diritto: "La donazione di un bene altrui, benchè non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa, a meno che nell'atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell'attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio. Ne consegue che la donazione, da parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante".

    7. In applicazione di tale principio, il ricorso deve essere quindi rigettato. Non possono essere infatti condivise le deduzioni dei ricorrenti in ordine alla circostanza che l'atto di donazione riguardava non solo una quota ereditarla del bene specificamente oggetto di donazione, ma anche una quota della quale il donante era già titolare per averla acquistata per atto inter vivos. Invero, posto che è indiscutibile che l'atto di donazione aveva ad oggetto la quota di un dodicesimo dei beni immobili indicati nell'atto stesso rientrante nella comunione ereditaria, deve ritenersi che non sia possibile operare la prospettata distinzione tra la donazione dei quattro dodicesimi riferibili al donante e del restante dodicesimo, comportando l'esistenza di tale quota la attrazione dei beni menzionati nella disciplina della comunione ereditaria. Ne consegue che la nullità dell'atto di donazione per la parte relativa alla quota ereditaria comporta la nullità dell'intero atto, ai sensi dell'art. 1419 c.c., non risultando che nei precedenti gradi di giudizio sia emersa la volontà del donatario di affermare la validità della donazione per la quota spettante al donante.

    D'altra parte, non può non rilevarsi che l'inclusione, anche se solo in parte, degli immobili oggetto di donazione nella comunione ereditaria comportava la astratta possibilità della loro assegnazione, in sede di divisione, a soggetto diverso dal donante;

    con ciò dimostrandosi ulteriormente la sostanziale inscindibilità della volontà negoziale manifestatasi con l'atto di donazione dichiarato nullo dal Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza confermata dalla Corte d'appello.

    8. - In conclusione, il ricorso va rigettato.

    In considerazione della complessità della questione e dei diversi orientamenti giurisprudenziali, che hanno reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite, le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.

    P.Q.M.

    La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di cassazione.

    Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 10 marzo 2015.

    Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2016

     

    Criteri di valutazione delle prove

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    N. 7090/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 6278/2009 Reg. Ric.
    N. 9757/2009 Reg. Ric.
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 6278 del 2009, proposto da:
    M. F., U. C., G. M., rappresentati e difesi dall'avv. Gennaro Contardi, con domicilio eletto presso Gennaro Contardi in Roma, via Alberto Caroncini, 6;
    contro
    Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
    nei confronti di
    A. B. + 6, rappresentati e difesi dagli avv. Maria Stefania Masini, Giovanni Crisostomo Sciacca, con domicilio eletto presso Giovanni Crisostomo Sciacca in Roma, via della Vite, 7;
    sul ricorso numero di registro generale 9757 del 2009, proposto da:
    M. F., U. C., G. M., rappresentati e difesi dall'avv. Gennaro Contardi, con domicilio eletto presso Gennaro Contardi in Roma, via Alberto Caroncini, 6;
    contro
    Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
    nei confronti di
    A. B., non costiutito;
    per l'annullamento
    quanto al ricorso n. 6278 del 2009:
    del provvedimento della Commissione esaminatrice del Consorso pubblico per titoli ed esami a 11 posti di Dirigente Architetto indetto con determinazione dirigenziale 1.3.2007 - integrato con decreto del 18.5.2007 con riapertura dei termini - di esclusione dalla prova orale del concorso, comunicato con nota del 9.1.2009 con il quale si comunica ai ricorrenti la mancata ammissione alla prova orale, nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali, inclusi i decreti di nomina della Commissione esaminatrice ed i verbali delle operazioni da questa effettuate;
    quanto al ricorso n. 9757 del 2009:
    del provvedimento della Commissione esaminatrice del Concorso pubblico per titoli ed esami a 11 posti di Dirigente Architetto indetto con determinazione dirigenziale 1.3.2007 - integrato con decreto del 18.5.2007 con riapertura dei termini - di esclusione dalla prova orale del concorso, comunicato con nota del 9.1.2009 con il quale si comunica ai ricorrenti la mancata ammissione alla prova orale, nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali, inclusi i decreti di nomina della Commissione esaminatrice ed i verbali delle operazioni da questa effettuate;
    Visti i ricorsi e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali e di A. M. + 5 e di Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2011 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Con i ricorsi in esame gli architetti ricorrenti, premesso di aver presentato domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami a 11 posti di dirigente, professionalità architetti, nel ruolo di seconda fascia bandito con decreto del 1.3.2007 - integrato con decreto del 18.5.2007 con riapertura dei termini -, impugnano gli atti valutativi della Commissione esaminatrice che ha ritenuto non sufficienti le prove scritte da questi effettuati e ne ha conseguentemente disposto l'esclusione dalla prova orale.
    Gli interessati, che avevano già investito della controversia il giudice del lavoro, il quale ha declinato la propria giurisdizione con sentenza n. 14141 dell'1.9.2009, hanno riproposto l'impugnativa davanti a questo Tribunale Amministrativo deducendo i seguenti motivi:
    1) Violazione e falsa interpretazione del DPR 487/94. Eccesso di potere. Sviamento di potere.
    2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del DPR 272/04. Eccesso di potere. Illegittimità derivata.
    3) Violazione e falsa interpretazione dell'art. 5 del DPR 272/04. Eccesso di potere per illegittimità derivata, sviamento, illogicità manifesta, disparità di trattamento, errore nell'iter procedimentale, carenza di motivazione.
    4) Eccesso di potere, sviamento, illogicità manifesta, disparità di trattamento.
    5) Eccesso di potere, sviamento, illogicità manifesta, disparità di trattamento.
    Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, producendo articolata memoria difensiva, eccependo il difetto di competenza territoriale relativamente all'Arch. C..
    Con ordinanza collegiale n. 11811 del 9.12.2011 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i contro interessati - prorogando i relativi termini con ordinanza n. 3661 del 28.4.2011 - incombenti eseguiti mediante pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, foglio inserzioni, n. 60 del 31.5.2011.
    Si sono costituiti in giudizio gli Architetti M. + 5 eccependo l'irricevibilità del gravame per tardività rispetto alla conoscenza dell'esclusione dalle prove orali nonché l'improcedibilità per mancata impugnativa, nei termini, della graduatoria definitiva, e concludendo comunque per il rigetto del gravame in quanto infondato, con condanna alle spese ex art. 26 CPA.
    Con memorie in vista dell'udienza i ricorrenti hanno ulteriormente, approfonditamente, esposto le proprie deduzioni.
    All'udienza pubblica odierna il ricorso è trattenuto in decisione.
    Va in via preliminare disposta la riunione dei ricorsi, sostanzialmente identici, essendo stati proposti dai medesimi ricorrenti avverso i medesimi atti, il primo per mero tuziorismo, il secondo per riassunzione a seguito di sentenza dichiaratoria dell'inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione, da parte del giudice ordinario, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del primo.
    Va perciò disattesa l'eccezione di irricevibilità del gravame per tardività in quanto non è stata data dimostrazione della data in cui i ricorrenti hanno avuto effettiva conoscenza dell'esclusione dalle prove orali - comunicata dall'Amministrazione con nota del 9.1.2009 di cui non si conosce la data di ricezione, impugnata in un primo tempo (9.3.2009) davanti al giudice del lavoro, che ha declinato la propria giurisdizione con sentenza n. 14141 dell'1.9.2009; in definitiva il ricorso proposto in riassunzione davanti a questo TAR deve ritenersi ricevibile.
    Va parimenti disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale relativamente all'Arch. C., in quanto, come chiarito di recente, la nuova disciplina della competenza territoriale prevista dal codice del processo amministrativo, ivi compresi i modi di rilevabilità dell'incompetenza di cui all'art. 15 c.p.a., è applicabile solo ai processi instaurati sotto la vigenza del nuovo codice, e cioè a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (16 settembre 2010), dovendosi intendere "instaurati" i ricorsi per i quali a tale data sia intervenuta la prima notifica alle controparti con cui si realizza la proposizione del ricorso (Consiglio Stato a. plen. , 05 maggio 2011, n. 5).
    Quanto all'eccezione di improcedibilità per mancata tempestiva impugnativa della graduatoria finale del concorso in esame, il Collegio ritiene che la mera pubblicazione di tale atto sul sito internet del Ministero non sia idonea a far decorrere i termini decadenziali per la presentazione del ricorso, trattandosi di mera pubblicità notizia.
    Il ricorso va peraltro respinto in quanto infondato nel merito.
    Il primo mezzo di gravame, rubricato "Violazione e falsa interpretazione del DPR 487/94. Eccesso di potere. Sviamento di potere", è inammissibile per genericità, in quanto consiste in una generica denuncia dell'illegittimità della composizione della Commissione Esaminatrice e dei relativi decreti per violazione del DPR sopra indicato, senza individuare alcun concreto e specifico profilo di contrasto con il predetto regolamento; risultando l'articolazione della censura contenuta nella memoria dell'8.10.2010 inammissibile in quanto configura motivi aggiunti tardivamente proposti.
    Parimenti inammissibile risulta il secondo motivo, ove si denuncia altrettanto genericamente l'illegittimità dei criteri di valutazione degli elaborati, nonché i requisiti di ammissione, dei criteri di valutazione dei titoli di servizio e della riserva del 30% a favore del personale in servizio, in quanto già oggetto di ricorso al Presidente della Repubblica notificato in precedenza.
    Al riguardo, comunque, la Sezione s'è già espressa in precedenti analoghi, ricordando che le scelte in merito ai criteri di valutazione delle prove concorsuali, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva la loro palese arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza ed irrazionalità in rapporto al fine che intende concretamente perseguire l'amministrazione.
    In tali occasione la Sezione ha altresì affermato che i criteri indicati dalla Commissione in questione appaiono logici, congruenti e sufficientemente articolati.
    In particolare, per quanto riguarda la prima prova scritta (a contenuto teorico su argomenti di storia dell'architettura), essi consistono nella conoscenza dei contenuti della disciplina, sotto il profilo della storia dell'architettura, con riferimento sia ai sistemi di costruzione sia alle tecniche storiche, valutando sia gli aspetti formali, quali la capacità di esposizione degli stessi - sotto il profilo della chiarezza, della correttezza dell'impostazione e la scorrevolezza dell'elaborato- sia gli aspetti strettamente contenutistici, quali l'ampiezza degli argomenti ed i riferimenti anche a movimenti internazionali, nonché il livello dell'impostazione, non limitata ad una trattazione meramente manualistica, ma arricchita da riflessioni critiche e personali, come si richiede ad un professionista che intenda svolgere funzioni dirigenziali; aspetti questi, della padronanza critica della disciplina e della capacità di comunicarne con efficacia i contenuti, che hanno pari importanza, sicchè la mancata indicazione di un peso specifico o prevalente a ciascuno di essi è significativo dell'intenzione della Commissione di attribuire ad essi un pari valore.
    Uguali considerazioni valgono anche per i criteri valutativi della seconda prova scritta (a contenuto teorico-pratico), consistenti nel valutare, oltre ai profili formali sopraindicati, gli aspetti contenutisti della trattazione, quelli relativi alla funzionalità delle conoscenze acquisite, cioè dell'attitudine all'utilizzo applicativo al fine di individuare soluzioni organizzative adeguate, della professionalità istituzionale specifica, dell'originalità della soluzione.
    Né tali criteri possono essere ritenuti, come lamentato da parte ricorrente, come meramente reiterativi del bando, essendosi questo limitato ad indicare solo la tipologia delle prove (una di tipo teorico e l'altra di tipo teorico-pratico), richiamando quanto già stabilito dalla normativa in materia di concorsi dirigenziali, e le materie su cui queste vertono (storia dell'architettura, con riferimenti storici ed ai sistemi di costruzione); concludendo perciò nel senso che i criteri adottati dalla Commissione esaminatrice, sopra riportati, non possono essere considerati come corrispondenti alle indicazioni del bando e coincidenti con l'oggetto delle prove.
    Tali considerazioni comportano la reiezione del terzo motivo, nella parte in cui si denuncia l'illegittimità dell'operato della Commissione esaminatrice relativamente alla erroneità e la carenza di motivazione del punteggio attribuito alle prove scritte riconducendola alla mancata apposizione di segni di correzione sugli elaborati da parte della Commissione, che avrebbe penalizzato l'Arch. C. per impedirgli di risultare vincitore, esito prevedibile alla luce dell'elevato punteggio da questi riportato nella valutazione dei titoli.
    Per le ragioni sopra esposte la valutazione degli elaborati in parola non può essere condotta con lo stesso metodo analitico utilizzato nella correzione delle prove volte a verificare mere conoscenze contenutistiche - che si prestano alla evidenziazione, mediante segni di correzione, degli errori o delle carenze di singoli elementi - in quanto l'adeguatezza dell'elaborato è suscettibile unicamente di valutazione globale, scaturendo dall'insieme della prova (metodo sintetico), e di cui sono adeguata espressione i giudizi formulati in modo numerico, la cui legittimità è ormai riconosciuta da prevalente orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi.
    Uguale sorte merita la doglianza relativa alla decisione della Commissione di correggere prima gli scritti relativi alla (seconda) prova scritta a contenuto teorico-pratico, e di non effettuare, in caso di insufficienza, la correzione degli elaborati della (prima) prova scritta a contenuto teorico su argomenti di storia dell'architettura.
    Tale decisione non è inficiata dai vizi denunciati in quanto risponde ad un criterio di economicità dell'azione valutativa atteso che il mancato superamento di una delle due prove prescritte - peraltro quella più significativa, rispetto alla prova tendente ad accertare conoscenze di tipo meramente teorico, in quanto volta a valutare l'attitudine a svolgere funzioni dirigenziali, che richiedono, più che la verifica di conoscenze, soprattutto la verifica di competenze, cioè della capacità del candidato di dare adeguata applicazione pratica alla propria preparazione teorica - costituisce un autonomo e sufficiente motivo di esclusione dalla prova orale, che, richiede, appunto, quale condizione indefettibile il raggiungimento di una votazione minima in tutte le prove obbligatorie.
    Al riguardo, peraltro, risulta del tutto ininfluente che il bando abbia indicato con numeri diversi le due prove, non essendo possibile ricavare da tale enunciazione, meramente enumerativa - e cioè indicativa del numero delle prove scritte a cui sottoporre i candidati - alcun criterio d'ordine d'importanza delle stesse.
    D'altronde non si può neppure ritenere che la contestata decisione sia in alcun modo idonea ad alterare gravemente il risultato della procedura selettiva, attribuendo ai concorrenti che per caso avessero superato la prova valutata per prima un indebito vantaggio rispetto ai ricorrenti che sarebbero stati esclusi dopo lettura anche dell'altra prova, atteso che tale ulteriore chances non cambia l'esito dell'operazione valutativa.
    Il mezzo di gravame in esame va respinto anche nella parte in cui si denuncia che la votazione attribuita alla trattazione della prova scritta dell'Arch. C. (47/100), sia erronea, in quanto non riflette l'effettivo grado di competenza maturato dal predetto nella specifica materia (diritto amministrativo e gestione dei beni culturali), di cui è docente presso l'Università, e dell'esperienza maturata in trent'anni di servizio presso diverse Soprintendenza, sicchè sarebbe sintomatico dell'intento di penalizzare tale candidato che altrimenti, visto l'elevato punteggio da questi riportato nella valutazione dei titoli, sarebbe risultato vincitore.
    Premesso in linea generale che le valutazioni effettuate dalla Commissione d'esame non sono infatti sindacabili in questa sede, non essendo consentito al giudice amministrativo di sostituire il proprio eventuale positivo apprezzamento a quello espresso dall'organo amministrativo a ciò competente, salvo il riscontro di profili sintomatici di eccesso di potere, inteso tanto nelle sue figure tradizionali quanto nei canoni evoluti del sindacato di ragionevolezza e di proporzionalità, che nello specifico concorso in esame, non paiono ravvisabili, in quanto la valutazione degli elaborati deve essere effettuata avendo come parametro non quello della padronanza della disciplina e del possesso delle abilità quotidianamente dimostrato nello svolgimento delle mansioni direttive, bensì quello ulteriore necessario per il passaggio alle superiore funzioni dirigenziali.
    Quanto al denunciato sviamento, è appena il caso di ricordare che trattasi di vizio che necessita di specifica dimostrazione, non potendo il ricorrente limitarsi, a differenza delle figure sintomatiche di eccesso di potere, a ventilare mere ipotesi al riguardo.
    Per tali motivi vanno disattesi il quarto motivo di ricorso, con cui i ricorrenti insinuano che la Commissione abbia prima determinato quali candidati dovessero vincere il concorso, determinando i criteri di valutazione delle prove in modo da favorirli, ed il quinto mezzo di gravame, in cui si ribadisce l'accusa di favoritismo, con riferimento ai criteri di valutazione dei titoli, affidandosi a mere deduzioni labiali.
    Lo stesso vale quanto alla denunciata mancanza di apposizione della firma dei Commissari sui fogli degli elaborati prima della consegna ai candidati, trattandosi di affermazione non suffragata da alcun riscontro probatorio, atteso anche che, in tal caso, ciò avrebbe dovuto essere immediatamente contestato da parte degli interessati con rilievi riportati a verbale, incombendo sul candidato l'onere di verificare che il foglio ricevuto sia stato timbrato e siglato dalla commissione esaminatrice, e nel caso in cui sia stato consegnato un foglio, per mera svista, non corrispondente a tali requisiti, farne rilevare immediatamente la mancanza, avuto riguardo alla estrema sanzione di nullità della prova scritta e della conseguente esclusione dal concorso (Consiglio Stato, sez. IV, 18 marzo 2010, n. 1607).
    Per quanto infine attiene alle doglianze relative alla valutazione dei titoli, dedotte con il terzo motivo di ricorso, devono ritenersi inammissibili, in quanto i ricorrenti, non avendo superato le prove scritte, non hanno alcun interesse a contestare la legittimità del punteggio conseguito per i titoli di cui comunque non potrebbero giovarsi in un procedimento concorsuale dal quale sono stati esclusi.
    Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sui ricorsi indicati in epigrafe, dichiara improcedibile il ricorso n. 6278/2009; respinge il ricorso n. 9757/2009.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Angelo Scafuri
    L'ESTENSORE
    Floriana Rizzetto
    IL CONSIGLIERE
    Stefania Santoleri
     
    Depositata in Segreteria il 1 settembre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
    Ultimo aggiornamento Mercoledì 14 Settembre 2011 15:48
     

    Dal Collegato all’art. 8 della Manovra Finanziaria d. l. n. 138/2011: quale futuro per il diritto del lavoro?

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    Incontro di studi del 14 ottobre 2011 - Ufficio del Referente del Consiglio Superiore della Magistratura per la Formazione decentrata - Distretto Corte di Appello di Catania -

    Avvocato Rosario Pizzino 

    Dopo le relazioni introduttive del Pres. Michele De Luca e del Prof. De Luca Tamajo - che hanno illustrato con completezza il quadro normativo ed approfondito alcuni elementi di criticità della nuova normativa - limiterò il mio intervento ad una breve analisi, sotto il profilo essenzialmente pratico, di alcune possibili applicazioni della disciplina contenuta nell’art. 8 del c.d. “Decreto di Ferragosto” e delle implicazioni che potrebbero conseguirne.

    Norma che, come visto, attribuisce all’imprenditore la possibilità di negoziare con le OO.SS maggiori una disciplina dei rapporti di lavoro, che si adatti al meglio alla propria azienda ed al piano industriale in corso di realizzazione, con facoltà di deroga al CCNL ed alla legge, con il limite, però, di osservare i principi della Costituzione ed i vincoli della normativa comunitaria e delle convenzioni internazionali.

    Se guardiamo al Collegato ed all’art. 8 della Manovra in stretta connessione con l’Accordo Interconfederale del 28 Giugno 2011 (ratificato a Settembre), risulta evidente che nelle intenzioni del Legislatore la finalità sostanziale di questo complesso di disposizioni altamente innovative sia stata quello di dare “certezze” alle imprese ed alle parti sociali.

    Certezza, in primo luogo, nell’ambito delle relazioni sindacali, a beneficio dei lavoratori e delle imprese che ne sono i soggetti principali: sotto questo aspetto è significativa l’individuazione dei nuovi indici di misurazione della rappresentatività dei sindacati, che, nel passato, ha dato luogo ad incertezze ed elaborazioni giurisprudenziali;

    certezza sui contenuti del CCNL e del contratto aziendale rispetto al quale il primo assume una, ribadita, preminenza gerarchica;

    certezza sull’efficacia e sulla maggiore tenuta dei contratti aziendali;

    certezza – od auspicio - infine e soprattutto, di potere superare la rigidità di un modello di diritto del lavoro caratterizzato dalla inderogabilità della norma che – assolve la funzione di tutela della parte debole del contratto e dei superiori interessi individuali – ma che ha prodotto un contenzioso esasperato, sia individuale che collettivo, di lunga durata ed esito imprevedibile che, a torto od a ragione, viene considerato un ostacolo allo sviluppo del’economia ed un freno all’espansione dell’impresa.

    Se queste sono le finalità dell’art. 8, sul piano applicativo resta da verificare se la stipula dei contratti aziendali ed il ruolo assegnato alle parti nella disciplina delle loro regole del lavoro, riusciranno a rimuovere tali ostacoli ed a creare nuova competitività.

    La nuova normativa, infatti, potrebbe non comportare alcun effetto di rilievo, né positivo né in senso negativo, perchè le “certezze” sopra enucleate potrebbero essere neutralizzate da una serie di  “incognite” di altrettanto spessore che le imprese si troveranno, quanto prima, a dovere affrontare:

    quella, in primo luogo, del potenziale contenzioso, anche di livello costituzionale, che potrà sorgere intorno agli indici ed ai requisiti di rappresentatività dei sindacati fissati dalla norma in esame;

    quella, poi, derivante dalla possibilità di disdetta del contratto aziendale da parte di una delle parti stipulanti e delle sue conseguenze: a tal proposito la S. C. (da ultimo: Cass. N. 18548/2009) ci ricorda che “Il contratto collettivo, senza predeterminazione di un termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione …” e che, pertanto, “ … a tale contrattazione ve estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato …”; da ciò consegue, allora, che, in caso di disdetta, la disciplina aziendale in deroga convenuta tra le parti diverrà intangibile, sempre secondo i principi della S.C., solo per quei reciproci diritti e doveri che siano già entrati nella sfera giuridica delle parti in virtù di quella fase del rapporto già esaurita, ma non lo sarà per le mere aspettative proiettate nella fase successiva del rapporto, sorte alla stregua della precedente regolamentazione”: la stabilità delle negoziazioni effettuate dalle parti è,  quindi, tutt’altro che assicurata;

    i rischi, ancora, della disapplicazione giudiziale del contratto aziendale:  se, come detto, il rispetto della normativa costituzionale e comunitaria è un limite alla deroga ben netto che l’art. 8 pone all’autonomia delle parti, deve considerarsi che in ambito giuslavoristico diverse norme si prestano ad una lettura “costituzionalmente orientata”, con la possibilità, anche in tal caso, di affrontare contenziosi volti alla invalidazione di contrattazioni aziendali in deroga, perché ipoteticamente riguardanti norme  inderogabili.

     

    Ed è proprio questa analisi benefici/rischi che potrebbe, di fatto, neutralizzare gli effetti della norma dato che, come ha recentemente osservato Pietro Ichino (www.pietroichino.it, 14/09/2011), ben difficilmente un imprenditore deciderà di investire nello sviluppo di un nuovo piano industriale, basato sulla contrattazione aziendale, con la consapevolezza che il contratto stesso possa perdere efficacia e che “l’intera costruzione crolli nel giro di poco tempo”.

    Una prima conclusione è, pertanto, che una riforma tanto complessa e delicata come quella del diritto del lavoro non può essere delegata soltanto alla contrattazione aziendale – e, quindi, alla volontà negoziale delle parti – ma dovrebbe richiedere un intervento legislativo omogeneo e coerente da parte di un Legislatore autorevole, che ne assuma le responsabilità.

     

    Una seconda osservazione, sempre in termini pratici, riguarda i soggetti ai quali è stata attribuita la titolarità del diritto alla stipula della contrattazione di prossimità e, quindi, il potere di deroga alle norme di legge e del contratto nazionale.

    Secondo gli estensori della norma, l’avere previsto che titolari di questo diritto siano le rappresentanze sindacali aziendali, espressione delle OO.SS. nazionali maggiormente rappresentative, dovrebbe costituire una sufficiente garanzia che la trattativa rimanga, sostanzialmente, nella disponibilità delle Organizzazioni nazionali (e che queste ultime dunque, dotate di peso contrattuale, ben difficilmente concorderebbero con l’impresa condizioni pregiudizievoli).

    Tale garanzia, in effetti, è solo formale o, comunque, non ha efficacia generale.

    E’ risaputo infatti che nelle aziende di minori dimensioni le rappresentanze sindacali – benchè siano espressione delle Organizzazioni nazionali – sono maggiormente “contigue” all’imprenditore, risultano più esposte ai condizionamenti, subiscono pressioni alle quali non è semplice opporre resistenza e che, inevitabilmente, aumenteranno nel corso di una trattativa, con il rischio di vanificare il principio di tutela del soggetto contraente debole.

    E ciò, tanto più  in tempi di grave crisi economica ed occupazionale come quella che attraversiamo, nella quale gli imprenditori non saranno propensi a fare concessioni.

     

    Ciò potrà accentuare  il dualismo tra quei lavoratori ben protetti delle aziende medio-grandi e quelli poco protetti delle imprese minori.

    Mentre per i primi le garanzie nella contrattazione aziendale funzioneranno efficacemente (e, probabilmente, ben poco cambierà rispetto agli equilibri aziendali), i secondi – meno protetti - rischieranno di indebolire ulteriormente la loro posizione, e di perdere quel minimo di tutela che ancora li assiste.

    Mi permetto di girare questa preoccupazione al Prof. De Luca Tamajo che, su questo argomento - confermando fiducia nella capacità di “tenuta” delle OO.SS. che difficilmente varcheranno la soglia delle garanzie più significative - ha invece espresso  (www.cuoreecritica.it) la diversa opinione, secondo cui la contrattazione aziendale potrebbe “aprire una strada per avviare il superamento del rigido dualismo tra l’area forte e quella meno garantita del nostro mercato del lavoro”.

     

    Però, ad alimentare questa preoccupazione contribuisce – ed è una innovazione di rilievo – il comma 2-bis dell’art. 8,  che introduce, come ha notato Antonio Vallebona (www.adapt.it, 3 ottobre 2011) una attenuazione dell’inderogabilità delle norme fondamentali nel diritto del lavoro.

    Questo sistema ha permesso, sino ad oggi, una tutela efficace della parte debole del rapporto di lavoro, protetta sul piano economico e normativo dagli intenti datoriali, soprattutto nella disponibilità dei diritti già maturati: in applicazione dell’art. 2113 c.c., ad esempio, le rinunzie e transazioni stipulate dalle parti sono valide soltanto se non impugnate entro il termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o della data di stipula, se successiva, oppure se stipulate in sede protetta.

    Tuttavia, sarebbe proprio questo regime di tutele, secondo autorevoli commentatori, a rientrare nella rigidità di quel modello insostenibile per le imprese e la nuova norma risponderebbe all’interesse delle imprese di avere modificate disposizioni di legge ed eliminati vincoli e strettoie attualmente invalicabili.

     

    Se, pertanto, è plausibile attendersi una forte incentivazione della contrattazione aziendale in deroga, ciò non può autorizzare facili entusiasmi.

    Ed infatti con i contratti di prossimità possono attuarsi le “specifiche intese” previste dal comma 1 dell’art. 8,  che, ai sensi del comma 2-bis, possono operare in deroga a norme di legge e di CCNL,  purchè tali intese siano “finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e del salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività”.

    Pertanto – fermo restando il rispetto della Costituzione e della normativa comunitaria - le parti non potranno convenire pattuizioni in deroga all’interno di una qualsiasi contrattazione aziendale, o di un accordo semplicemente “derogatorio”, perché la legge richiede espressamente che tali intese siano inserite in accordi dal contenuto più ampio e che perseguano quelle specifiche finalità, sostanzialmente connesse allo sviluppo dell’impresa od alla gestione di una crisi.

    Tale previsione ha carattere tassativo, e la sua violazione non potrà che condurre alla caducazione del contratto illegittimo.

    Le parti dovranno quindi evitare, in fase di stipula, di ricorrere a mere dichiarazioni di intenti, prive di concretezza, perché sulla verifica delle “finalità” richieste dalla norma potrà estendersi (non tanto sulla opportunità delle stesse quanto sulla loro effettività)  il sindacato giudiziario e dovranno essere oggettivamente verificabili e dimostrabili.

    Tanto più che, riguardando tali intese le “materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione”, elencate al comma 2, è facile presumere che, in ambito negoziale, si affronteranno tematiche delicate, disciplinate dallo Statuto dei Lavoratori, come ad esempio l’art. 18 sui licenziamenti e l’art. 4 sulla videosorveglianza dei lavoratori.

     

    Supponiamo, ad esempio, che un lavoratore  licenziato in ambito di tutela reale, impugni il licenziamento e convenga in giudizio il datore, richiedendo l’applicazione dell’articolo 18 Statuto e che, in tale ipotesi, l’impresa resistente eccepisca che il contratto aziendale, derogando all’articolo 18, aveva escluso, in caso di soccombenza, la reintegrazione nel posto di lavoro: in tal caso il lavoratore potrebbe sempre eccepire, in primo luogo, che il sindacato stipulante non era effettivamente rappresentativo oppure, per restare al punto in discussione, che il contratto aziendale, diversamente dalle prescrizioni del comma 2-bis dell’art. 8,  non aveva prodotto alcun aumento di occupazione, o che non era davvero finalizzato al miglioramento della qualità del lavoro, ovvero che gli incrementi di competitività e di salario non erano stati raggiunti o che non ci fossero stati investimenti né avvio di nuove attività, etc. ….

    La probabilità che il Giudice del Lavoro possa accogliere questa eccezione -qualora l’impresa, sulla quale ricade l’onere probatorio, non fornisca convincenti dati probatori - sarà molto elevata.

     

    Il comma 2 dell’art. elenca  le materie oggetto delle possibili intese in deroga:

    > impianti audiovisivi;

    > mansioni del lavoratore;

    > classificazione ed inquadramento del personale;

    > contratti a termine;

    > contratti ad orario ridotto,modulato o flessibile;

    > regime della solidarietà negli appalti ;

    > ricorso alla somministrazione di lavoro;

    > orario di lavoro;

    > modalità di assunzione;

    > disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le

    partite IVA;

    > trasformazione e conversione dei contratti di lavoro;

    > conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il

    licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.

     

    Per quanto concerne le conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro,  previsione sulla quale si è incentrata maggiore polemica, va chiarito che i contratti di prossimità potranno disciplinare, appunto, le conseguenze del recesso ma non le regole di esso come disciplinate dalla legge.

    Dunque, per il licenziamento di un dipendente occorrerà sempre una giusta causa od un giustificato motivo, mentre, ad esempio, le parti potrebbero convenire che, in caso di annullamento, non si dia luogo alla reintegrazione nel posto di lavoro o stabilire un innalzamento della soglia numerica per l’applicazione della tutela reale, od, ancora, prevedere che la sanzione possa consistere solo nel risarcimento del danno oppure, ancora, introdurre ulteriori motivi specifici per il licenziamento, etc. ...

    In tema di qualifiche e mansioni, invece, le parti potrebbero intervenire per indicare quali mansioni possano ritenersi professionalmente equivalenti a tutela della professionalità conseguita, per specificare il concetto di prevalenza ed escludere il diritto alla promozione automatica in caso di espletamento di alcuni compiti specifici (art. 2103 c.c.), oppure prevedendo, nel caso di demansionamento, la corresponsione di una penale, preventivamente quantificata, in luogo del risarcimento.

    La materia dei contratti a termine, invece, potrebbe essere diversamente disciplinata con l’introduzione di nuove fattispecie di assunzione a t.d. o con l’esclusione della conversione, quantomeno in alcune ipotesi specifiche (come, ad esempio, la ricorrenza di un solo contratto).

     

    Come si vede il campo di intervento per la contrattazione aziendale è, teoricamente, molto ampio, ma su questo aspetto è stato rilevato (Arturo Maresca, www.cuoreecritica.it 15 settembre 2011) che l’indicazione delle norme legali che diventano derogabili dovrebbe essere puntuale al fine di consentire una migliore funzionalità della nuova disciplina.

    Resta, infatti, un interrogativo di fondo: la contrattazione aziendale - che può derogare ai contratti collettivi nazionali - può derogare, anche, alle norme inderogabili di legge ed entro quali limiti?

    Il Pres. De Luca ci ha appena ricordato che il principio della “tutela del contraente debole non è affatto entrato nella preistoria giuridica” e che il “diritto al lavoro resta un principio supremo”  nell’ambito della normativa giuslavoristica.

    Anche su questo aspetto sono attese le decisioni giurisprudenziali, laddove i Giudici del Lavoro, con molta probabilità, adotteranno un’interpretazione restrittiva dell’ambito di applicazione della “derogabilità”, trattandosi, pur sempre, di un’eccezione ad un principio (quello della prevalenza della legge sulla contrattazione di secondo livello) che resta generale.

     

    Peraltro, con il sistema delineato dall’art. 8, ciascuna realtà aziendale potrebbe dotarsi di una propria legge regolatrice dei rapporti di lavoro, snaturandosi, così, la funzione stessa della contrattazione collettiva (che è quella di assicurare standards uniformi a tutti i lavoratori), e determinando, in situazioni uguali, potenziali differenze di trattamento tra i dipendenti, lesive del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.

    Ultimo aggiornamento Mercoledì 23 Novembre 2011 09:23
     

    I giudici nazionali siano incoraggiati al dialogo con la Corte di Giustizia dell'Unione Europea

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    SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

    5 luglio 2016 ()

    «Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale – Normativa nazionale che prevede la declinazione di competenza del giudice nazionale per aver espresso, nell’ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale, un parere provvisorio nell’esposizione del contesto di fatto e di diritto – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ‑ Articolo 47, secondo comma, e articolo 48, paragrafo 1»

    Nella causa C‑614/14,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 15 dicembre 2014, pervenuta in cancelleria il 31 dicembre 2014, nel procedimento penale a carico di

    Atanas Ognyanov

    con l’intervento di:

    Sofiyska gradska prokuratura,

    LA CORTE (Grande Sezione),

    composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič, J. L. da Cruz Vilaça, A. Arabadjiev, C. Toader e F. Biltgen, presidenti di sezione, J.‑C. Bonichot, M. Safjan, M. Berger (relatore), E. Jarašiūnas, C. G. Fernlund, C. Vajda e S. Rodin, giudici,

    avvocato generale: Y. Bot

    cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 gennaio 2016,

    considerate le osservazioni presentate:

    –        per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman, C. Schillemans e M. Gijzen, in qualità di agenti;

    –        per la Commissione europea, da W. Bogensberger, R. Troosters e V. Soloveytchik, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 febbraio 2016,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura della Corte nonché dell’articolo 47, secondo comma, e dell’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento relativo al riconoscimento di una sentenza in materia penale e all’esecuzione, in Bulgaria, di una pena detentiva pronunciata da un giudice danese nei confronti del sig. Atanas Ognyanov.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    In forza dell’articolo 94 del regolamento di procedura, intitolato «Contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale»:

    «Oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene:

    a)      un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni;

    b)      il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia;

    c)      l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale».

    Diritto bulgaro

    Dalla decisione di rinvio emerge che, a norma dell’articolo 29 del Nakazatelno‑protsesualen kodeks (codice di procedura penale; in prosieguo: il «NPK»), non può fare parte del collegio giudicante un giudice che, inter alia, può essere ritenuto parziale. In base alla giurisprudenza del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria), la formulazione da parte del giudice di un parere provvisorio sul merito di una causa prima di pronunciarsi in via definitiva costituisce un caso particolare di parzialità.

    In caso di parzialità, il collegio giudicante è tenuto a dichiarare la propria incompetenza, il che significa, in primo luogo, che esso cessa di conoscere della causa, in secondo luogo, che la causa viene riassegnata ad altri giudici della giurisdizione interessata e, in terzo luogo, che il nuovo collegio designato riesamina la causa ex novo.

    Qualora il giudice ometta di dichiarare la propria incompetenza, continui a esaminare la causa ed emetta una decisione definitiva, quest’ultima sarà viziata in quanto adottata in «violazione delle forme sostanziali». Il giudice superiore annullerà la decisione e la causa verrà riassegnata ad altro giudice ai fini di un nuovo esame.

    Il giudice del rinvio precisa che la giurisprudenza bulgara accoglie un’interpretazione particolarmente restrittiva del criterio di «parzialità». A tal riguardo, rileva, in particolare, che il controllo di tale criterio viene effettuato d’ufficio e che anche l’indicazione più insignificante in merito ai fatti della causa o alla loro qualificazione giuridica comporta automaticamente un motivo di declinazione di competenza del giudice.

    Dalla decisione di rinvio risulta altresì che la formulazione, da parte del giudice, di un parere provvisorio comporta non solo la declinazione della sua competenza e l’annullamento della sua decisione definitiva, ma altresì l’avvio, nei suoi confronti, di un’azione di responsabilità per illecito disciplinare. Infatti, ai sensi dei punti 2.3 e 7.4 del Kodeks za etichno povedenie (codice nazionale di deontologia), al giudice è vietato pronunciarsi pubblicamente sull’esito di una causa il cui esame gli viene affidato o formulare un parere provvisorio. Inoltre, il punto 7.3 del codice nazionale di deontologia prevede che il giudice possa esprimersi su questioni giuridiche di principio, senza riferirsi tuttavia ai fatti concreti e alla loro qualificazione giuridica.

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    Con sentenza del 28 novembre 2012, il sig. Ognyanov, di cittadinanza bulgara, veniva condannato dal Retten i Glostrup (Tribunale di Glostrup, Danimarca) ad una pena detentiva complessiva di quindici anni per omicidio e furto aggravato. Dopo aver scontato in Danimarca parte della pena detentiva, il 1° ottobre 2013, il sig. Ognyanov veniva consegnato alle autorità bulgare al fine di espiarne in Bulgaria la parte restante.

    Con domanda di pronuncia pregiudiziale del 25 novembre 2014, presentata nella causa C‑554/14, Ognyanov, poi reiterata e integrata con due domande del 15 dicembre 2014, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria) ha proposto alla Corte una serie di questioni vertenti sull’interpretazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27), quale modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24).

    In seguito alla presentazione di dette questioni pregiudiziali nella causa C‑554/14, Ognyanov, la Sofiyska gradska prokuratura (pubblico ministero di Sofia, Bulgaria), parte della controversia nel procedimento principale, ha chiesto, segnatamente, la declinazione di competenza del collegio del Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) incaricato dell’esame della causa, in base al rilievo che, esponendo, ai punti da 2 a 4 della domanda di pronuncia pregiudiziale, il contesto di fatto e di diritto della causa, detto giudice avrebbe espresso un parere provvisorio su questioni di fatto e di diritto, prima che ne venisse disposto il passaggio in decisione.

    Il giudice del rinvio esprime dubbi circa la legittimità, alla luce del diritto dell’Unione, di una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, che obbliga il collegio giudicante di un organo giurisdizionale bulgaro a dichiarare la propria incompetenza qualora abbia espresso, nella domanda di pronuncia pregiudiziale rivolta alla Corte, un parere provvisorio nell’esporre il contesto di fatto e di diritto del procedimento principale.

    Ciò premesso, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)      Se sia ravvisabile una violazione del diritto dell’Unione [combinato disposto dell’articolo 267, secondo comma, TFUE, dell’articolo 94 del regolamento di procedura, degli articoli 47 e 48 della Carta (...) di altre disposizioni applicabili] nel caso in cui il giudice che abbia proposto domanda di pronuncia pregiudiziale prosegua, successivamente al provvedimento di rinvio pregiudiziale, la trattazione della causa pronunciandosi sul merito senza astenersi. Il motivo di tale declinazione di competenza risiede nella formulazione, da parte del giudice del rinvio, di un parere provvisorio sul merito della causa della domanda di pronuncia pregiudiziale (considerando come dimostrato un determinato contesto di fatto e ritenendo ivi applicabile una norma giuridica specifica).

    La questione pregiudiziale è proposta nell’assunto che nell’accertamento dei fatti e della normativa applicabile ai fini del rinvio pregiudiziale siano state rispettate tutte le norme procedurali a tutela del diritto delle parti di dedurre mezzi di prova e di formulare difese.

    2)      Nel caso in cui la prima questione sia risolta nel senso della legittimità della prosecuzione del procedimento, se sia dunque ravvisabile una violazione del diritto dell’Unione ove:

    a)      il giudice del rinvio riporti nella propria decisione definitiva quanto già accertato nella domanda di pronuncia pregiudiziale senza alcuna modifica e, con riferimento alle soluzioni accolte in fatto ed in diritto, neghi la produzione di nuove prove e l’audizione delle parti. In pratica, il giudice del rinvio assumerebbe nuove prove e procederebbe all’audizione delle parti solo in relazione alle questioni non ritenute accertate nella domanda di pronuncia pregiudiziale.

    b)      il giudice del rinvio assuma nuove prove e proceda all’audizione delle parti su tutte le questioni rilevanti, comprese le questioni sulle quali si sia già espresso nel provvedimento di rinvio pregiudiziale, pronunciandosi conclusivamente sul merito nella propria decisione definitiva, sulla base di tutte le prove assunte e sentite tutte le difese delle parti, indipendentemente dal fatto che le prove siano state assunte e le parti abbiano svolte le proprie difese anteriormente o successivamente all’emanazione del provvedimento di rinvio.

    3)      Qualora la prima questione sia risolta nel senso che sia compatibile con il diritto dell’Unione proseguire il procedimento, se sia parimenti compatibile la decisione del giudice a quo di non proseguire il procedimento principale, bensì di astenersi per parzialità, in quanto la prosecuzione del procedimento costituirebbe una violazione del diritto nazionale, che offre una maggiore tutela degli interessi delle parti e dell’amministrazione della giustizia, vale a dire laddove l’astensione sia motivata dal fatto che:

    a)      il giudice del rinvio, nel contesto della domanda di pronuncia pregiudiziale, si sia già pronunciato sul merito prima di emettere la propria decisione definitiva, circostanza legittima secondo il diritto dell’Unione ma non già secondo il diritto nazionale;

    b)      il giudice del rinvio si pronunci definitivamente sul merito della causa con due atti giuridici distinti e non con uno (nell’assunto che la domanda di pronuncia pregiudiziale non costituisca una pronuncia non definitiva, bensì definitiva), cosa legittima secondo il diritto dell’Unione ma non già secondo il diritto nazionale».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione

    Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se gli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura, letti alla luce dell’articolo 47, secondo comma e dell’articolo 48, paragrafo 1, della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale interpretata in modo da imporre al giudice del rinvio di dichiarare la propria incompetenza in merito al procedimento dinanzi ad esso pendente per aver esposto, nell’ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale, il contesto di fatto e di diritto del procedimento stesso.

    Occorre anzitutto ricordare che il procedimento di rinvio pregiudiziale previsto dall’articolo 267 TFUE costituisce la chiave di volta del sistema giurisdizionale nell’Unione europea il quale, instaurando un dialogo da giudice a giudice tra la Corte e i giudici degli Stati membri, mira ad assicurare l’unità di interpretazione del diritto dell’Unione, permettendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l’autonomia di tale diritto nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell’ordinamento istituito dai Trattati (v. parere 2/13, del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 176 e giurisprudenza ivi citata).

    Per giurisprudenza costante, il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a dirimere (v. ordinanze dell’8 settembre 2011, Abdallah, C‑144/11, non pubblicata, EU:C:2011:565, punto 9 e giurisprudenza ivi citata; del 19 marzo 2015, Andre, C‑23/15, non pubblicata, EU:C:2015:194, punto 4 e giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza del 6 ottobre 2015, Capoda Import-Export, C‑354/14, EU:C:2015:658, punto 23).

    Secondo giurisprudenza parimenti consolidata, l’articolo 267 TFUE conferisce ai giudici nazionali la più ampia facoltà di adire la Corte qualora ritengano che, nell’ambito di una controversia dinanzi ad essi pendente, siano sorte questioni che implichino un’interpretazione o un accertamento della validità delle disposizioni del diritto dell’Unione necessarie per definire la controversia di cui sono investiti. I giudici nazionali sono d’altronde liberi di esercitare tale facoltà in qualsiasi momento da essi ritenuto opportuno (v. sentenze del 5 ottobre 2010, Elchinov, C‑173/09, EU:C:2010:581, punto 26 e giurisprudenza ivi citata, nonché dell’11 settembre 2014, A, C‑112/13, EU:C:2014:2195, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, la scelta del momento più opportuno per interrogare la Corte in via pregiudiziale è di loro esclusiva competenza (v. sentenze del 15 marzo 2012, Sibilio, C‑157/11, non pubblicata, EU:C:2012:148, punto 31 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 7 aprile 2016, Degano Trasporti, C‑546/14, EU:C:2016:206, punto 16).

    L’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che questi definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno l’ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v. ordinanze dell’8 settembre 2011, Abdallah, C‑144/11, non pubblicata, EU:C:2011:565, punto 10 e giurisprudenza ivi citata; del 19 marzo 2015, Andre, C‑23/15, non pubblicata, EU:C:2015:194, punto 5 e giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza del 10 marzo 2016, Safe Interenvíos, C‑235/14, EU:C:2016:154, punto 114).

    I requisiti concernenti il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale figurano in modo esplicito all’articolo 94 del regolamento di procedura, che il giudice del rinvio, nell’ambito della cooperazione prevista all’articolo 267 TFUE, deve conoscere e osservare scrupolosamente (v. ordinanza del 3 luglio 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, punto 21).

    Peraltro, è pacifico che le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio servano non soltanto a consentire alla Corte di fornire risposte utili, ma anche a dare ai governi degli Stati membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e spetta a quest’ultima provvedere affinché tale possibilità resti garantita, tenuto conto del fatto che, in forza del suddetto articolo, soltanto le decisioni di rinvio vengono notificate alle parti interessate (v. ordinanza dell’8 settembre 2011, Abdallah, C‑144/11, non pubblicata, EU:C:2011:565, punto 11 e giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza del 10 marzo 2016, Safe Interenvíos, C‑235/14, EU:C:2016:154, punto 116).

    Infine, la mancata indicazione del contesto di fatto e di diritto rilevante può costituire una causa manifesta di irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale (v., in tal senso, ordinanze dell’8 settembre 2011, Abdallah, C‑144/11, non pubblicata, EU:C:2011:565, punto 12; del 4 luglio 2012, Abdel, C‑75/12, non pubblicata, EU:C:2012:412, punti 6 e 7; del 19 marzo 2014, Grimal, C‑550/13, non pubblicata, EU:C:2014:177, punto 19, nonché del 19 marzo 2015, Andre, C‑23/15, non pubblicata, EU:C:2015:194, punti 8 e 9).

    Esponendo nella domanda di pronuncia pregiudiziale il contesto di fatto e di diritto del procedimento principale, un giudice del rinvio, quale il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia), non fa dunque altro che conformarsi ai requisiti dettati dagli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura.

    Ciò premesso, la circostanza che un giudice del rinvio, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, illustri nell’ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale il contesto di fatto e di diritto rilevante del procedimento principale, risponde all’esigenza di cooperazione inerente al meccanismo del rinvio pregiudiziale e, di per sé, non può violare né il diritto di adire un giudice imparziale sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, né il diritto alla presunzione di innocenza garantito dall’articolo 48, paragrafo 1, della medesima.

    Nel caso di specie, dall’applicazione del combinato disposto dell’articolo 29 del NPK, quale interpretato dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione), e dai punti 2.3, 7.3 e 7.4 del codice nazionale di deontologia, si evince che l’esposizione da parte di un giudice bulgaro, nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale, del contesto di fatto e di diritto della controversia in esame nel procedimento principale è considerata come formulazione di un parere provvisorio da parte di tale giudice, che comporta non soltanto la sua declinazione di competenza e l’annullamento della sua decisione definitiva, ma altresì l’avvio, nei suoi confronti, di un’azione di responsabilità per illecito disciplinare.

    Ne consegue che una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, comporta segnatamente il rischio che un giudice nazionale preferisca astenersi dal porre questioni pregiudiziali alla Corte per evitare o che venga declinata la sua competenza e gli vengano inflitte sanzioni disciplinari, o di proporre questioni pregiudiziali irricevibili. Di conseguenza, una normativa di tal genere lede le prerogative riconosciute ai giudici nazionali dall’articolo 267 TFUE e, pertanto, l’efficace cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali posta in essere dal meccanismo del rinvio pregiudiziale.

    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione deferita dichiarando che gli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura, alla luce dell’articolo 47, secondo comma, e dell’articolo 48, paragrafo 1, della Carta, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale interpretata in modo da imporre al giudice del rinvio di dichiarare la propria incompetenza con riguardo ad un procedimento dinanzi ad esso pendente per aver esposto, nell’ambito della propria domanda di pronuncia pregiudiziale, il contesto di fatto e di diritto del procedimento stesso.

    Sulla seconda questione

    Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 267 TFUE, debba essere interpretato nel senso che osti a che, in seguito alla pronuncia della sentenza in via pregiudiziale, il giudice del rinvio non apporti modifiche agli accertamenti di diritto e di fatto dallo stesso effettuati nell’ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale o, al contrario, a che, in seguito a tale pronuncia, detto giudice proceda ad una nuova audizione delle parti nonché a nuove misure istruttorie che potrebbero indurlo a modificare quanto già accertato.

    A tal riguardo, va ricordato che, per giurisprudenza costante, l’articolo 267 TFUE impone al giudice del rinvio di dare piena attuazione all’interpretazione del diritto dell’Unione data dalla Corte (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2016, PFE, C‑689/13, EU:C:2016:199, punti da 38 a 40 e giurisprudenza ivi citata).

    Per contro, né tale articolo né alcun’altra disposizione del diritto dell’Unione richiedono al giudice del rinvio di modificare, in seguito alla pronuncia della sentenza in via pregiudiziale, gli accertamenti di fatto e di diritto da esso effettuati nell’ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale. Nessuna disposizione del diritto dell’Unione vieta, inoltre, a tale giudice di modificare, in seguito a tale pronuncia, le proprie valutazioni relative al contesto di fatto e di diritto rilevante nella specie.

    In considerazione degli elementi richiamati supra, occorre rispondere alla seconda questione posta dichiarando che il diritto dell’Unione, segnatamente l’articolo 267 TFUE, deve essere interpretato nel senso che non impone né vieta al giudice del rinvio di procedere, in seguito alla pronuncia della sentenza emessa in via pregiudiziale, ad una nuova audizione delle parti nonché a nuove misure istruttorie che possano indurlo a modificare gli accertamenti di fatto e di diritto da esso effettuati nell’ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale purché tale giudice dia piena attuazione all’interpretazione del diritto dell’Unione data dalla Corte.

    Sulla terza questione

    Con la terza questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che osti a che detto giudice applichi una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, ritenuta contraria al diritto dell’Unione, in quanto tale normativa garantirebbe un livello più elevato di tutela dei diritti fondamentali delle parti.

    A tal riguardo, occorre anzitutto rilevare che è inaccettabile l’assunto su cui poggia tale questione, secondo il quale la normativa nazionale oggetto del procedimento principale garantirebbe al singolo una maggiore tutela del proprio diritto di adire un giudice imparziale, ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta. Infatti, come rilevato al punto 23 supra, la circostanza che, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, un giudice nazionale esponga, conformemente ai requisiti derivanti dagli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura, il contesto di fatto e di diritto della controversia nel procedimento principale, di per sé, non viola tale diritto fondamentale. Di conseguenza, non si può ritenere che contribuisca a garantire la tutela di tale diritto l’obbligo di declinazione della competenza che la norma de qua impone al giudice del rinvio che ha provveduto a tale esposizione nell’ambito di un rinvio pregiudiziale.

    Ciò posto, va rammentato che, secondo costante giurisprudenza, la sentenza con la quale la Corte si pronuncia in via pregiudiziale vincola il giudice nazionale, per quanto concerne l’interpretazione o la validità degli atti delle istituzioni dell’Unione in questione, per la definizione della lite nel procedimento principale (v. sentenze del 20 ottobre 2011, Interedil, C‑396/09, EU:C:2011:671, punto 36 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 5 aprile 2016, PFE, C‑689/13, EU:C:2016:199, punto 38).

    Si deve, inoltre, sottolineare che, in forza di consolidata giurisprudenza, il giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito di propria competenza, le norme del diritto dell’Unione ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione nazionale contraria, senza doverne attendere la previa soppressione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v. sentenze del 20 ottobre 2011, Interedil, C‑396/09, EU:C:2011:671, punto 38 e giurisprudenza ivi citata; del 4 giugno 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems, C‑5/14, EU:C:2015:354, punto 32 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 5 aprile 2016, PFE, C‑689/13, EU:C:2016:199, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

    Va infine aggiunto che l’esigenza di assicurare la piena efficacia del diritto dell’Unione include l’obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto interno incompatibile con il diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 19 aprile 2016, DI, C‑441/14, EU:C:2016:278, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

    Ne consegue che, nel caso di specie, il giudice del rinvio ha l’obbligo di garantire la piena efficacia dell’articolo 267 TFUE disapplicando, ove necessario, di propria iniziativa, l’articolo 29 del NPK quale interpretato dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione), posto che tale interpretazione non è compatibile con il diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 19 aprile 2016, DI, C‑441/14, EU:C:2016:278, punto 34).

    Tenuto conto delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla terza questione sollevata dichiarando che il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che osta a che un giudice del rinvio applichi una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, ritenuta contraria a tale diritto.

    Sulle spese

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

    Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

    1)      Gli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura della Corte, alla luce dell’articolo 47, secondo comma, e dell’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale interpretata in modo da imporre al giudice del rinvio di dichiarare la propria incompetenza con riguardo ad un procedimento dinanzi ad esso pendente per aver esposto, nell’ambito della propria domanda di pronuncia pregiudiziale, il contesto di fatto e di diritto del procedimento stesso.

    2)      Il diritto dell’Unione, segnatamente l’articolo 267 TFUE, deve essere interpretato nel senso che non impone né vieta al giudice del rinvio di procedere, in seguito alla pronuncia della sentenza emessa in via pregiudiziale, ad una nuova audizione delle parti nonché a nuove misure istruttorie che possano indurlo a modificare gli accertamenti di fatto e di diritto da esso effettuati nell’ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale, purché tale giudice dia piena attuazione all’interpretazione del diritto dell’Unione data dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

    3)      Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che osta a che un giudice del rinvio applichi una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, ritenuta contraria a tale diritto.

    Ultimo aggiornamento Lunedì 18 Luglio 2016 17:19
     


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