Gli A.T.O. chiudono i battenti: chi continuerà ad espletare il servizio?
Lunedì 13 Giugno 2011 22:36
Valentina Russo
N. 876/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 3125 Reg. Ric.
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3125 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Aragona e Giovanni Monforte, con i quali è domiciliato in Catania presso la Segreteria del Tribunale, via Milano 42a;
contro
Ato S.p.A. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Scurria, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Egidio Incorpora in Catania, via Aloi, 46;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
...omissis... di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Giacomo Calderonio, con il quale sono domiciliati in Catania, presso la Segreteria del Tribunale;
per l'annullamento
previa sospensione, del bando di gara del 10 novembre 2010, pubblicato sul supplemento alla gazzetta ufficiale della unione europea in data 12 novembre 2010, con il quale l'Ato s.p.a. in liquidazione indice procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed altri servizi connessi nel territorio del comune di Messina relativamente al periodo 1 gennaio 2011-31 dicembre 2015 per l'importo annuo soggetto a ribasso d'asta di euro 23.801.387,47 e per l'importo complessivo soggetto a ribasso d'asta di euro 119.006.937,35 da aggiudicarsi all'offerta economicamente più vantaggiosa; del capitolato speciale d'appalto e del capitolato d'oneri; e per quanto occorre di eventuale deliberazione dell'ato predetta di indizione di tale procedura aperta, ove esistente, e non richiamata nel bando di gara, e, con il ricorso per motivi aggiunti:
del Bando di gara rettificato, pubblicato sul supplemento alla G.U. della Unione Europea del 23/11/2010.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ato S.p.A. in Liquidazione;
Visto l'atto di intervento ad adiuvandum della ...omissis... di Messina e della ...omissis... di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2011 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto notarile rep. N. 82352 del 7 settembre 1998, si costituiva tra il Comune di Messina (per il 51% del capitale sociale) e la C. s.c.a r.l.(per il 49% del capitale sociale), la società per azioni a prevalente capitale pubblico denominata M. s.p.a. ai sensi dell'art. 22 lett. e della L. n. 142/90, recepita in Sicilia con la L. Reg. n. 48/91. Successivamente i comuni di Tremestieri Etneo e il comune di Taormina aderivano alla predetta società acquistando parte del capitale sociale (0,74% il primo comune e 0,25% il secondo comune).
In data 1^ settembre 1999 veniva stipulata tra il comune di Messina e la M. s.p.a. convenzione con la quale "il comune di Messina provvede alla gestione diretta dei servizi pubblici locali nel settore ambientale tramite la società M. s.p.a.";.."la durata della presente convenzione e degli affidamenti disciplinati dalla stessa è pari e coincide con la esistenza e durata della s.p.a. affidataria e cioè fino al 31 dicembre 2010...";.."tale scadenza si intenderà automaticamente prorogata nel caso venga prorogata la durata della s.p.a. affidataria a norma dell'art. 4 dello Statuto della stessa".
Con atto pubblico del 14/02/2000 veniva stipulato tra il comune di Messina e la società ricorrente atto integrativo della predetta convenzione.
Successivamente, con atto in data 28/12/2001 veniva costituita l'A.T.O. S.p.a. tra il comune di Messina (90%) e la Provincia Regionale di Messina (10%) e conseguentemente, con deliberazione del commissario straordinario n. 3611 del 21/05/2004, si prendeva atto che tutte le competenze relative alla gestione integrata dei rifiuti sono state delegate alla costituita ATO, e si cedevano le convenzioni stipulate tra il Comune di Messina e la M. s.p.a, demandando all'ATO la titolarità dei rapporti ceduti.
Secondo le prescrizioni dell'art. 6 dello statuto della M., la C. s.c. a r.l. in data 30/11/06 cedeva le proprie azioni, pari al 49% del capitale sociale della M., al comune di Messina che ne diveniva titolare per il 99,01%.
L'assemblea straordinaria della società M. con deliberazione dell'assemblea straordinaria dl 21/04/08, prorogava la durata della società fino al 31 dicembre 2025, esercitando il potere di proroga previsto dall'art. 4 dello statuto.
Frattanto è intervenuta la legge regionale siciliana n. 9/2010 il cui art. 19 prevede che alla data di entrata in vigore della legge (27 aprile 2010) i consorzi e le società d'ambito costituiti ai sensi del D. L.vo n. 152/2006 sono posti in liquidazione.
A questo punto l'ATO s.p.a., posto in liquidazione a decorrere dal 27/04/2010, con bando di gara del 10 novembre 2010 indiceva la procedura per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani nel territorio del comune di Messina per il periodo 1/1/2011- 31/12/2015.
Avverso tale bando viene proposto il ricorso introduttivo sulla scorta delle seguenti censure:
1)Violazione di legge. Nullità per illiceità della causa. Travisamento dei fatti.
Il bando impugnato sarebbe nullo per illiceità della causa poiché con esso di eludono disposizioni di legge, in particolare l'art. 19, 3^ comma della L. Reg. sic. n. 9/2010 che disciplina il regime transitorio in conformità con quanto previsto dall'art. 38 L. n. 244/07, che al comma 33 prescrive che siano fatte salve le convenzioni in essere. Secondo le successive disposizioni integrative (D.L. 135/2009, convertito in L, 166/09) le gestioni in essere alla data del 22/08/08 cessano alla data del 31 dicembre 2011. Le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista, ove la selezione del socio sia avvenuta secondo le regole dell'evidenza pubblica, cessano, invece alla scadenza prevista nel contratto di servizio.
Ritenendo la M. s.p.a. di rientrare nell'ipotesi prevista dalla disposizione da ultimo citata, deduce che l'affidamento di cui gode andrebbe a scadere il 31/12/2025, data di cessazione della società come ritualmente prorogata rispetto alla originaria scadenza del 31/12/2010.
Comunque la scadenza della convenzione non potrebbe essere retrodatata rispetto al 31/12/2011 come previsto dalle disposizioni prima richiamate.
2)Nullità per difetto assoluto di attribuzione e/o incapacità d'agire. Violazione dell'art. 1337 c.c. Violazione di legge. Travisamento dei fatti.
L'ATO s.p.a. in liquidazione non ha il potere di indire una procedura di gara, permanendo in capo ad essa solo il potere - dovere di garantire l'espletamento del servizio sino alla costituzione della "Società per la regolamentazione del servizio di gestioni rifiuti" (S.R.R.) prevista dalla L. Reg. n. 9/2010.
3)Nullità per mancanza di copertura di spesa. Violazione dell'art. 1346 c.c. Violazione dell'art. 1337 c.c. Violazione di legge. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere per pretestuosità manifesta e sviamento.
Non solo il Bando impugnato ed i relativi capitolato speciale e capitolato d'oneri sarebbero illegittimi perché privi di copertura finanziaria, ma l'ATO avrebbe indetto la gara in questione specificando che i fondi necessari per la copertura del servizio sono garantiti da Comune di Messina, senza però che il consiglio comunale abbia impegnato nel bilancio pluriennale per i prossimi cinque anni la relativa spesa.
Il bando poi sarebbe illegittimo perché violerebbe i termini prescritti dall'art. 70 del cod. appalti per la ricezione delle offerte, termine che non può essere inferiore a 52 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Data la complessità delle prestazioni oggetto d'appalto tale termine avrebbe dovuto essere superiore, ma comunque non poteva essere ridotto, come è successo nel caso di specie.
Il Capitolato speciale d'appalto sarebbe infine illegittimo nella parte in cui prescrive che l'impresa subentrante dovrà assumere il personale in forza presso la società uscente con le modalità e le decorrenze previste nel contratto e non ex novo come previsto dall'art. 6 del contratto collettivo nazionale di categoria, sottoscritto in data 5/04/2008.
Intervenuta, nelle more del giudizio, con provvedimento n. 1/20010 in data 23 novembre 2010 la rettifica del bando di gara con conseguente riapertura dei termini per la proposizione delle domande di partecipazione alla gara de qua, avverso tale provvedimento la società ricorrente propone ricorso per motivi aggiunti, reiterando le censure poste a sostegno del ricorso principale.
Con atto depositato in giudizio in data 10/12/2010, sono intervenute ad adiuvandum la ...omissis... e la ...omissis... di Messina, facendo proprie le ragioni addotte da parte ricorrente a favore dei lavoratori dipendenti della M. dei quali tutti non sarebbe garantita la riassunzione da parte del gestore che si renderà aggiudicatario.
L'ATO, costituito in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso e, con memoria depositata agli atti di causa in data 4 marzo 2011 ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in ragione della clausola di deferimento in arbitri delle controversie tra la società M. e l'ATO contenuto nell'art. 19 della convenzione n. 2749/99 integrata dalla convenzione n. 2778/00.
Alla Pubblica Udienza del giorno 6 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il Collegio, in via preliminare prende in considerazione l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, sollevata dall'ATO s.p.a., sul presupposto che sarebbe vigente inter partes la clausola portata dall'art. 19 della convenzione stipulata tra il Comune di Messina e la società M. che devolve alla cognizione arbitrale le insorgende controversie contrattuali.
Al fine di dirimere la delicata questione occorre, in primo luogo, rilevare che la convenzione stipulata in data 1° settembre 1999, ed integrata con atto del 14 febbraio 2000, tra il Comune di Messina e la società ricorrente, veniva ceduta all'ATO s.p.a. all'atto della sua costituzione intervenuta per atto pubblico del 28/12/02 con le seguenti quote: 90% comune di Messina e 10% Povincia Regionale di Messina.
Il nuovo soggetto giuridico (l'ATO s.p.a.) è pertanto divenuto titolare di tutti i rapporti derivanti dalle convenzioni cedute, con la conseguenza che si applica inter partes l'art. 19 della originaria convenzione.
Ma, dalla portata letterale di tale articolo ("Qualunque controversia tra i soci verrà devoluta ad un collegio arbitrale composto di tre membri nominati uno da ciascuno dei due soci ed il terzo, con funzioni di presidente del collegio, dal Presidente del Tribunale di Messina") si evince chiaramente che la devoluzione al collegio arbitrale riguarda le insorgende controversie tra i soci, nascenti dall'applicazione delle disposizioni della convenzione con riferimento al conferimento del servizi (titolo I^) e dagli accordi parasociali (titolo II^).
Nel caso che ci occupa non si controverte su una clausola o condizione della predetta convenzione, ma si contesta il potere dell'ATO s.p.a. di procedere alla indizione di una gara pubblica per il conferimento del servizio già espletato dalla società ricorrente, in applicazione di norme primarie frattanto intervenute e più in particolare dell'art. 19 della l. reg. n. 9/2010 che disciplina il regime transitorio conseguente alla estinzione delle società e dei consorzi d'ambito in attesa della costituzione delle S.R.R., ove testualmente si statuisce che il regime transitorio per le diverse tipologie di affidamento in essere è disciplinato in conformità a quanto previsto dall'art. 2 comma 38 della L. n. 244/207 e dal comma 8 dell'art. 23 bis del D.L. 112/2008, convertito con la L. n. 133/08, come successivamente modificato ed integrato.
In realtà parte ricorrente ritiene di potere superare il detto profilo assumendo la perduranza della convenzione in argomento secondo la speciale disciplina portata dal punto c) del comma ottavo dell'art. 23 bis del D.L. 112/08, come convertito e successivamente integrato, a tenore del quale "le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedute competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla cadenza prevista nel contratto di servizio". In sostanza, sul presupposto, da un lato, che la selezione del socio della società M. s.p.a. avrebbe avuto ad oggetto al tempo stesso la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, e, dall'altro lato, che nella convenzione vigente tra le parti in causa è prevista la durata del servizio coincidente con la durata della società M. e che tale durata è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025, parte ricorrente deduce addirittura la nullità del bando impugnato perché violativo delle norme imperative di legge richiamate.
Tale impostazione non si ritiene possa essere condivisa.
Invero la scelta del contraente privato per la costituzione a suo tempo della società mista M. s.p.a. non è intervenuta sulla base di una gara "a doppio oggetto", vale a dire finalizzata non solo alla individuazione del socio, ma anche alla attribuzione di specifici compiti operativi, come richiesto dall'art. 23 bis prima ricordato: dal bando pubblicato sulla G.U.R.S. parte II n. 47 del 23/11/1996, si ricava agevolmente che la procedura ad evidenza pubblica così incardinata era finalizzata esclusivamente alla scelta del contraente privato al quale è stato richiesto il possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria necessari ad abilitarlo all'attribuzioni dei compiti operativi che la costituenda società mista avrebbe dovuto espletare, senza nessuna specifica attribuzione di essi al socio prescelto sulla scorta delle procedura ad evidenza pubblica indetta.
In altri termini, con tale bando il Comune di Messina ha inteso procedere esclusivamente alla attribuzione della qualità di socio al soggetto privato più qualificato nel settore in cui la costituenda società mista avrebbe espletato le proprie funzioni, e ciò è stato fatto con la scelta del socio di minoranza (C. s.p.a.).
Le funzioni e i compiti operativi per la gestione dei servizi di igiene ambientale sono stati poi attribuiti alla costituita società mista M. s.p.a. dal comuni di Messina con la convenzione stipulata il 1^ settembre 1999 successivamente integrata.
Dalla operata ricostruzione normativa e fattuale, scaturisce che la società ricorrente non si trova:
né nelle condizioni previste dal punto c) dell'ottavo comma dell'art. 23 bis del D.L. 112/08, come convertito in legge e successivamente modificato ed integrato;
né nelle condizioni previste dal precedente punto a) come dedotto, in via subordinata dalla società ricorrente, in quanto non viene dimostrato in ricorso il possesso dei requisiti in capo alla società ricorrente perché la stessa venga annoverata tra le società "in house".
Rileva il collegio conformemente ai principi contenuti nella sentenza del C. di Stato sez. V n. 7214 del 30/'9/2010, che pienamente condivide, che "la differenza tra la società in house e la società mista consiste nel fatto che la prima agisce come un vero e proprio organo dell'amministrazione dal punto di vista sostanziale (e, per questo, è richiesto il requisito del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi dall'amministrazione aggiudicatrice e della destinazione prevalente dell'attività dell'ente in house in favore dell'amministrazione stessa), mentre la diversa figura della società mista a partecipazione pubblica, in cui il socio privato è scelto con una procedura ad evidenza pubblica, presuppone la creazione di un modello nuovo, nel quale interessi pubblici e privati trovino convergenza. In quest'ultimo caso, l'affidamento di un servizio ad una società mista è ritenuto ammissibile a condizione che si sia svolta una unica gara per la scelta del socio e l'individuazione del determinato servizio da svolgere (delimitato in sede di gara sia temporalmente che con riferimento all'oggetto).
Tali principi hanno, dapprima, trovato conferma in sede interna (Cons. Stato, VI, 16 marzo 2009 n. 1555) e sono poi stati affermati anche dalla giurisprudenza comunitaria (Corte Giustizia, sez. III, 15 ottobre 2009, C-196/08, Acoset).
La Corte di Giustizia ha, infatti, ritenuto l'ammissibilità dell'affidamento di servizi a società miste, a condizione che si svolga in unico contesto una gara avente ad oggetto la scelta del socio privato (socio non solo azionista, ma soprattutto operativo) e l'affidamento del servizio già predeterminato con obbligo della società mista di mantenere lo stesso oggetto sociale durante l'intera durata della concessione.
A tal fine, le amministrazioni dovranno, fin dalla predisposizione degli atti della gara per la scelta del socio privato, porsi il problema di come consentire alla scadenza del contratto l'eventuale svolgimento di una nuova gara per la scelta di un nuovo socio.
Non è sufficiente delimitare temporalmente l'affidamento, ma è necessario prevedere un obbligo di cessione della quota del socio privato a condizioni predeterminate all'eventuale nuovo socio, individuato sempre con gara."
Alla luce delle considerazioni svolte e dei principi contenuti nella sent. del C. di Stato n. 7214/10 appena richiamata, la fattispecie in esame non entra neanche nella previsione di cui al punto b) del comma ottavo dell'art. 23 bis D.L. 112/08, nel testo vigente, ma, coerentemente a quanto ritenuto dalla stazione appaltante nel successivo punto e) a tenore del quale "le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidatario".
Tutto ciò considerato da cui scaturisce che la società ricorrente non vanta alcun diritto alla prosecuzione del servizio in essere in forza della sussistente convenzione, non trovandosi nelle condizioni previste ex lege per tale invocata prosecuzione, può concludersi che l'attività dell'ATO 3 s.p.a. qui censurata attiene all'espletamento delle competenze istituzionali dell'ente che vanno sottoposte al vaglio di questo giudice, a nulla rilevando la clausola compromissoria che opera esclusivamente con riferimento all'attuazione e alla interpretazione del contratto non più vigente inter partes.
La controversia all'esame esula pertanto dall'ambito delineato dall'art. 19 della convenzione che dispone la risoluzione arbitrale delle insorgende controversie, rientrando ratione materiae, nella competenza esclusiva di questo giudice.
A questo punto il Collegio, preso atto che la gara il cui bando qui impugnato, è andata deserta, come concordemente ribadito dalle parti in sede di discussione orale, rileva la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, nella parte in cui con tali ricorsi si impugna il bando in questione dal quale nessun effetto lesivo degli interessi azionati può più scaturire.
In relazione alla subordinata domanda contenuta nel punto 3 del petitum del ricorso principale (alla pag. 31) e ribadita nel punto 3 del petitum del ricorso per motivi aggiunti (alla pag. 30), con la quale si chiede che venga dichiarato che la gestione del servizio espletato dalla società M. in base alla convenzione stipulata con il comune di Messina in data 1/09/1999, rientra nell'ipotesi prevista e disciplinata dalla lett. a) del comma 8^ dell'art. 23 bis più volte citato e che pertanto cessa alla data del 31 dicembre 2025, se ne rileva la infondatezza alla luce delle considerazioni già svolte al fine di affermare la giurisdizione di questo per la definizione della controversia de qua.
Data la peculiarità e la novità delle questioni oggetto del ricorso in esame, le spese del giudizio possono andare integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ed in parte lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi
L'ESTENSORE
Gabriella Guzzardi
IL CONSIGLIERE
Alba Paola Puliatti
Depositata in Segreteria l'11 aprile 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
L’abilitazione scientifica nazionale a professore universitario si consegue con la maggioranza semplice dei voti favorevoli
Mercoledì 08 Giugno 2016 19:08
Valentina Russo
N. 06567/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01372/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1372 del 2015, proposto da: Rosamaria D'Amore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Storzieri, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Roberto Iorio;
per l'annullamento
del verbale del 28 gennaio 2013 della Commissione nominata per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia (tornata 2013) - settore concorsuale 13/A4 - economia applicata, unitamente agli ulteriori atti indicati in ricorso, nochè dell’elenco degli abilitati nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2016 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
che la Sezione si è già espressa sulla questione , con la recentissima sentenza del 03 novembre 2015 n. 12407/2015, con la quale ha accolto il ricorso sulla base della considerazione per cui: “Siffatta previsione regolamentare, assolutamente innovativa rispetto a tutta la pregressa legislazione in materia di concorsi universitari, risulta in contrasto con quelle di legge sotto due profili: in primo luogo, in quanto un’innovazione tanto significativa e contrastante con le regole generali di funzionamento degli organi collegiali avrebbe dovuto essere esplicitamente indicata dal legislatore nei dettagliatissimi criteri che esso ha fornito per l’adozione del regolamento disciplinante la procedura abilitativa; - in secondo luogo e comunque, perché la previsione di maggioranze qualificate risulta incompatibile con quella – specificamente inserita dal legislatore tra i criteri direttivi per l’adozione del regolamento (art. 16, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010) – secondo cui la Commissione deve in ogni caso (cioè: sia se il giudizio è positivo, sia se è negativo) rendere un “motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche”. Risulta infatti, all’evidenza, impossibile pervenire ad un congruo e motivato giudizio negativo per una Commissione a maggioranza convinta del contrario.”, orientamento ribadito dalla sentenza n.13121/2015, confermata con sentenza n.470/2016 dal giudice d’appello;
Rilevato che deve ritenersi illegittimo l’art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 222/2011, secondo il quale la Commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti, anziché a maggioranza dei componenti, come del resto previsto dalla previgente normativa (v., da ultimo, art. 9, comma 9, del D.Lg.vo n. 164/2006);
che dall’illegittimità della regola di computo della maggioranza discende quella del giudizio negativo reso nella fattispecie dalla Commissione, e siccome a favore dell’abilitazione della ricorrente, invero, ha votato la maggioranza dei commissari (tre su cinque), il giudizio reso collegialmente non può che considerarsi favorevole, con conseguente conseguimento dell’abilitazione a professore di II fascia da parte dell’interessata;
Ritenuto in conclusione che il ricorso in epigrafe debba essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati;
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il M.I.U.R. al pagamento delle spese di causa a favore della ricorrente, liquidate in € 1.500,00 oltre rimborso del contributo unificato ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente, Estensore
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Giugno 2016 11:21
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Ingiunzione di demolizione sottoscritta dal funzionario delegato...a Bologna si può!
Martedì 15 Novembre 2011 21:22
Melita Manola
N. 734/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 1131 Reg. Ric.
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1131 del 2009, proposto da:
P. M., rappresentato e difeso dagli avv. Benedetto Graziosi, Giacomo Graziosi, con domicilio eletto presso Giacomo Graziosi in Bologna, via dei Mille 7/2;
contro
Comune di Bologna, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Montuoro, Giulia Carestia, con domicilio eletto presso Comune Di Bologna Ufficio Legale in Bologna, via Oberdan 24;
per l'annullamento
del provvedimento del Direttore del Settore Urbanistica e Territorio P.G. n. 142207/2009 del 05.06.2009 notificato il 23.06.2009 portante l'annullamento in via di autotutela dell'ordinanza di pagamento di sanzione pecuniaria P.G. n. 291026/2009 nella parte in cui dispone l'ingiunzione di ripristino di opere edilizie abusive;
nonchè per quanto occorrer possa della delega P.G. 103597/07.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bologna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2011 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente impugna l'ingiunzione (5.6.09. n. 142207/2009, del Comune di Bologna) a demolire opere edilizie eseguite in parziale difformità dal titolo, in quanto: 1) non preceduta dalla istruttoria di cui all'art. 34/2^ comma D.P.R. 380/01, sulla possibilità di eseguirla senza pregiudizio della parte conforme; 2) avente ad oggetto anche difformità già condonate nel 1997; 3) sottoscritta dal funzionario delegato, per il competente Direttore del Settore Urbanistica e Territorio, sulla base di delega (P.G. 103597/2007) illegittima poiché non sufficientemente circoscritta nell'oggetto, nella durata e nei motivi, in violazione dell'art. 17 del D.L.g.s. 165/01.
Resiste il Comune di Bologna.
La prevalente e più recente giurisprudenza, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, ha chiarito, anche nel vigore del D.P.R. 380/01, che la valutazione sulla possibilità di demolire, ai sensi dell'art. 34, le difformità parziali deve precedere soltanto l'ordine di esecuzione d'ufficio in caso di inottemperanza da parte dell'ingiunto, ma non è necessaria ai fini della prima adozione dell'ingiunzione al responsabile dell'abuso (così TAR Sicilia, Catania, I, 14.1.11, n. 44; TAR Basilicata, 921/08, 340/08 e 779/05; TAR Napoli, IV, 4703/01; TAR Marche, 259/02).
In nessun caso, poi, la definitività dell'ingiunzione a demolire potrebbe precludere all'interessato di attivare a domanda la valutazione sul pregiudizio alla parte conforme, e sulla sostituibilità della sanzione reale con quella pecuniaria di cui all'art. 34 /2° comma D.P.R. 380/01, per cui la prima censura, oltre che infondata, non appare sorretta da un concreto interesse a dedurla.
Infondato è pure il terzo ed ultimo motivo in quanto contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l'applicazione dell'invocato art. 17 D.lgs. n. 165/01 agli enti locali non è diretta, ma mediata dalle disposizioni dello Statuto e del Regolamento del personale. L'art. 27 del D.lgs. n. 165/01 prevede, infatti, che gli ordinamenti locali si adeguino con i propri statuti e regolamenti, nel rispetto delle proprie peculiarità ed autonomia, al principio di separazione delle funzioni di indirizzo da quelle gestionali e amministrative attribuite ai dirigenti.
L'art. 111 del D.lgs. 267/00 dispone che "gli enti locali, tenendo conto delle proprie peculiarità, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano lo statuto e il regolamento ai principi del capo II del D.lgs. N. 29/93 e successive modificazioni (oggi D.lgs. 165/01). Lo statuto del Comune di Bologna specificamente prevede, all'8^ comma dell'art. 44 (titolato "Funzione dirigenziale"), che "i dirigenti hanno facoltà di delegare l'esercizio delle funzioni loro spettanti ai responsabili delle strutture in cui si articolano i settori cui sono preposti" e, in tal senso, dispone anche l'art. 13, 5^ comma del "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", reiterando, con identica formulazione, quanto già previsto dall'art. 13, 5^ comma del previgente Regolamento approvato il 7/6/2005. Anche gli articoli 5 e 6 della legge 241/90 legittimano disposizioni statutarie e regolamentari che distinguano le funzioni dirigenziali - di amministrazione finalizzata al conseguimento degli obiettivi - da quelle propriamente amministrative, tecniche e di dettaglio, quindi delegabili, necessarie per la minuta attuazione dei programmi.
Infatti l'art. 5 prevede la facoltà del dirigente di assegnare la responsabilità del procedimento ad altro dipendente addetto all'unità responsabile dell'istruttoria, comprendendo nell'incarico ogni adempimento inerente il procedimento stesso, inclusa l'adozione del provvedimento finale. L'art. 6, alla lettera f), prevede espressamente che tra le competenze del responsabile del procedimento vi è quella di adottare il provvedimento finale.
E' in applicazione puntuale di tali disposizioni che con l'atto P.G. 103597/07, richiamato nel provvedimento impugnato e depositato in giudizio dal Comune con il n. 16, il competente Direttore del Settore Territorio e Urbanistica ha delegato al responsabile della U.I. Edilizia comunale E. AL. le funzioni di cui all'art. 44, comma 4 lettera g) dello Statuto, relative ai "provvedimenti di sospensione dei lavori, di abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale...".
Peraltro la legittimità di tale delega, di cui costituisce esercizio il provvedimento in questa sede impugnato, è già stata riconosciuta da questo TAR con sentenza n. 45/11, depositata il 21 gennaio 2011.
E' invece fondato il secondo motivo, poiché le opere individuate nell'ordinanza di ripristino come "realizzazione sul prospetto nord di un portico in muratura con sovrastante lastrico solare" (punto c del verbale di accertamento 44/01), risultano già condonate nel 1997 (cfr. domanda di condono assentita, docc. 5, 6, 7 del ricorrente e doc. 18 del Comune).
Replica il Comune che il condono del 1997 riguardava soltanto il sovrastante terrazzo e non il portico, ma l'assunto è smentito dall'esame della planimetria a corredo della domanda, in cui figura anche il portico sottostante al terrazzo, il tutto descritto al punto 3) delle note tecniche come struttura su pilastri di base con ampio terrazzo a servizio del primo piano.
Dunque in accoglimento del secondo motivo, l'ordine di ripristino deve essere annullato nella sola parte, già sospesa con ordinanza cautelare n. 818/09, relativa al "portico con sovrastante lastrico solare sul prospetto nord dell'edificio" (punto c) del verbale di accertamento 44/01, in atti).
Le spese vanno compensate in considerazione della reciproca parziale soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato nella sola parte sopraindicata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Giancarlo Mozzarelli
L'ESTENSORE
Alberto Pasi
IL CONSIGLIERE
Bruno Lelli
Depositata in Segreteria il 26 ottobre 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Criteri di valutazione delle prove
Mercoledì 14 Settembre 2011 07:58
Carmelo Anzalone
N. 7090/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 6278/2009 Reg. Ric.
N. 9757/2009 Reg. Ric.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6278 del 2009, proposto da:
M. F., U. C., G. M., rappresentati e difesi dall'avv. Gennaro Contardi, con domicilio eletto presso Gennaro Contardi in Roma, via Alberto Caroncini, 6;
contro
Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
A. B. + 6, rappresentati e difesi dagli avv. Maria Stefania Masini, Giovanni Crisostomo Sciacca, con domicilio eletto presso Giovanni Crisostomo Sciacca in Roma, via della Vite, 7;
sul ricorso numero di registro generale 9757 del 2009, proposto da:
M. F., U. C., G. M., rappresentati e difesi dall'avv. Gennaro Contardi, con domicilio eletto presso Gennaro Contardi in Roma, via Alberto Caroncini, 6;
contro
Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
A. B., non costiutito;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 6278 del 2009:
del provvedimento della Commissione esaminatrice del Consorso pubblico per titoli ed esami a 11 posti di Dirigente Architetto indetto con determinazione dirigenziale 1.3.2007 - integrato con decreto del 18.5.2007 con riapertura dei termini - di esclusione dalla prova orale del concorso, comunicato con nota del 9.1.2009 con il quale si comunica ai ricorrenti la mancata ammissione alla prova orale, nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali, inclusi i decreti di nomina della Commissione esaminatrice ed i verbali delle operazioni da questa effettuate;
quanto al ricorso n. 9757 del 2009:
del provvedimento della Commissione esaminatrice del Concorso pubblico per titoli ed esami a 11 posti di Dirigente Architetto indetto con determinazione dirigenziale 1.3.2007 - integrato con decreto del 18.5.2007 con riapertura dei termini - di esclusione dalla prova orale del concorso, comunicato con nota del 9.1.2009 con il quale si comunica ai ricorrenti la mancata ammissione alla prova orale, nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali, inclusi i decreti di nomina della Commissione esaminatrice ed i verbali delle operazioni da questa effettuate;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali e di A. M. + 5 e di Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2011 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con i ricorsi in esame gli architetti ricorrenti, premesso di aver presentato domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami a 11 posti di dirigente, professionalità architetti, nel ruolo di seconda fascia bandito con decreto del 1.3.2007 - integrato con decreto del 18.5.2007 con riapertura dei termini -, impugnano gli atti valutativi della Commissione esaminatrice che ha ritenuto non sufficienti le prove scritte da questi effettuati e ne ha conseguentemente disposto l'esclusione dalla prova orale.
Gli interessati, che avevano già investito della controversia il giudice del lavoro, il quale ha declinato la propria giurisdizione con sentenza n. 14141 dell'1.9.2009, hanno riproposto l'impugnativa davanti a questo Tribunale Amministrativo deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa interpretazione del DPR 487/94. Eccesso di potere. Sviamento di potere.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del DPR 272/04. Eccesso di potere. Illegittimità derivata.
3) Violazione e falsa interpretazione dell'art. 5 del DPR 272/04. Eccesso di potere per illegittimità derivata, sviamento, illogicità manifesta, disparità di trattamento, errore nell'iter procedimentale, carenza di motivazione.
4) Eccesso di potere, sviamento, illogicità manifesta, disparità di trattamento.
5) Eccesso di potere, sviamento, illogicità manifesta, disparità di trattamento.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, producendo articolata memoria difensiva, eccependo il difetto di competenza territoriale relativamente all'Arch. C..
Con ordinanza collegiale n. 11811 del 9.12.2011 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i contro interessati - prorogando i relativi termini con ordinanza n. 3661 del 28.4.2011 - incombenti eseguiti mediante pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, foglio inserzioni, n. 60 del 31.5.2011.
Si sono costituiti in giudizio gli Architetti M. + 5 eccependo l'irricevibilità del gravame per tardività rispetto alla conoscenza dell'esclusione dalle prove orali nonché l'improcedibilità per mancata impugnativa, nei termini, della graduatoria definitiva, e concludendo comunque per il rigetto del gravame in quanto infondato, con condanna alle spese ex art. 26 CPA.
Con memorie in vista dell'udienza i ricorrenti hanno ulteriormente, approfonditamente, esposto le proprie deduzioni.
All'udienza pubblica odierna il ricorso è trattenuto in decisione.
Va in via preliminare disposta la riunione dei ricorsi, sostanzialmente identici, essendo stati proposti dai medesimi ricorrenti avverso i medesimi atti, il primo per mero tuziorismo, il secondo per riassunzione a seguito di sentenza dichiaratoria dell'inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione, da parte del giudice ordinario, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del primo.
Va perciò disattesa l'eccezione di irricevibilità del gravame per tardività in quanto non è stata data dimostrazione della data in cui i ricorrenti hanno avuto effettiva conoscenza dell'esclusione dalle prove orali - comunicata dall'Amministrazione con nota del 9.1.2009 di cui non si conosce la data di ricezione, impugnata in un primo tempo (9.3.2009) davanti al giudice del lavoro, che ha declinato la propria giurisdizione con sentenza n. 14141 dell'1.9.2009; in definitiva il ricorso proposto in riassunzione davanti a questo TAR deve ritenersi ricevibile.
Va parimenti disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale relativamente all'Arch. C., in quanto, come chiarito di recente, la nuova disciplina della competenza territoriale prevista dal codice del processo amministrativo, ivi compresi i modi di rilevabilità dell'incompetenza di cui all'art. 15 c.p.a., è applicabile solo ai processi instaurati sotto la vigenza del nuovo codice, e cioè a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (16 settembre 2010), dovendosi intendere "instaurati" i ricorsi per i quali a tale data sia intervenuta la prima notifica alle controparti con cui si realizza la proposizione del ricorso (Consiglio Stato a. plen. , 05 maggio 2011, n. 5).
Quanto all'eccezione di improcedibilità per mancata tempestiva impugnativa della graduatoria finale del concorso in esame, il Collegio ritiene che la mera pubblicazione di tale atto sul sito internet del Ministero non sia idonea a far decorrere i termini decadenziali per la presentazione del ricorso, trattandosi di mera pubblicità notizia.
Il ricorso va peraltro respinto in quanto infondato nel merito.
Il primo mezzo di gravame, rubricato "Violazione e falsa interpretazione del DPR 487/94. Eccesso di potere. Sviamento di potere", è inammissibile per genericità, in quanto consiste in una generica denuncia dell'illegittimità della composizione della Commissione Esaminatrice e dei relativi decreti per violazione del DPR sopra indicato, senza individuare alcun concreto e specifico profilo di contrasto con il predetto regolamento; risultando l'articolazione della censura contenuta nella memoria dell'8.10.2010 inammissibile in quanto configura motivi aggiunti tardivamente proposti.
Parimenti inammissibile risulta il secondo motivo, ove si denuncia altrettanto genericamente l'illegittimità dei criteri di valutazione degli elaborati, nonché i requisiti di ammissione, dei criteri di valutazione dei titoli di servizio e della riserva del 30% a favore del personale in servizio, in quanto già oggetto di ricorso al Presidente della Repubblica notificato in precedenza.
Al riguardo, comunque, la Sezione s'è già espressa in precedenti analoghi, ricordando che le scelte in merito ai criteri di valutazione delle prove concorsuali, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva la loro palese arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza ed irrazionalità in rapporto al fine che intende concretamente perseguire l'amministrazione.
In tali occasione la Sezione ha altresì affermato che i criteri indicati dalla Commissione in questione appaiono logici, congruenti e sufficientemente articolati.
In particolare, per quanto riguarda la prima prova scritta (a contenuto teorico su argomenti di storia dell'architettura), essi consistono nella conoscenza dei contenuti della disciplina, sotto il profilo della storia dell'architettura, con riferimento sia ai sistemi di costruzione sia alle tecniche storiche, valutando sia gli aspetti formali, quali la capacità di esposizione degli stessi - sotto il profilo della chiarezza, della correttezza dell'impostazione e la scorrevolezza dell'elaborato- sia gli aspetti strettamente contenutistici, quali l'ampiezza degli argomenti ed i riferimenti anche a movimenti internazionali, nonché il livello dell'impostazione, non limitata ad una trattazione meramente manualistica, ma arricchita da riflessioni critiche e personali, come si richiede ad un professionista che intenda svolgere funzioni dirigenziali; aspetti questi, della padronanza critica della disciplina e della capacità di comunicarne con efficacia i contenuti, che hanno pari importanza, sicchè la mancata indicazione di un peso specifico o prevalente a ciascuno di essi è significativo dell'intenzione della Commissione di attribuire ad essi un pari valore.
Uguali considerazioni valgono anche per i criteri valutativi della seconda prova scritta (a contenuto teorico-pratico), consistenti nel valutare, oltre ai profili formali sopraindicati, gli aspetti contenutisti della trattazione, quelli relativi alla funzionalità delle conoscenze acquisite, cioè dell'attitudine all'utilizzo applicativo al fine di individuare soluzioni organizzative adeguate, della professionalità istituzionale specifica, dell'originalità della soluzione.
Né tali criteri possono essere ritenuti, come lamentato da parte ricorrente, come meramente reiterativi del bando, essendosi questo limitato ad indicare solo la tipologia delle prove (una di tipo teorico e l'altra di tipo teorico-pratico), richiamando quanto già stabilito dalla normativa in materia di concorsi dirigenziali, e le materie su cui queste vertono (storia dell'architettura, con riferimenti storici ed ai sistemi di costruzione); concludendo perciò nel senso che i criteri adottati dalla Commissione esaminatrice, sopra riportati, non possono essere considerati come corrispondenti alle indicazioni del bando e coincidenti con l'oggetto delle prove.
Tali considerazioni comportano la reiezione del terzo motivo, nella parte in cui si denuncia l'illegittimità dell'operato della Commissione esaminatrice relativamente alla erroneità e la carenza di motivazione del punteggio attribuito alle prove scritte riconducendola alla mancata apposizione di segni di correzione sugli elaborati da parte della Commissione, che avrebbe penalizzato l'Arch. C. per impedirgli di risultare vincitore, esito prevedibile alla luce dell'elevato punteggio da questi riportato nella valutazione dei titoli.
Per le ragioni sopra esposte la valutazione degli elaborati in parola non può essere condotta con lo stesso metodo analitico utilizzato nella correzione delle prove volte a verificare mere conoscenze contenutistiche - che si prestano alla evidenziazione, mediante segni di correzione, degli errori o delle carenze di singoli elementi - in quanto l'adeguatezza dell'elaborato è suscettibile unicamente di valutazione globale, scaturendo dall'insieme della prova (metodo sintetico), e di cui sono adeguata espressione i giudizi formulati in modo numerico, la cui legittimità è ormai riconosciuta da prevalente orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi.
Uguale sorte merita la doglianza relativa alla decisione della Commissione di correggere prima gli scritti relativi alla (seconda) prova scritta a contenuto teorico-pratico, e di non effettuare, in caso di insufficienza, la correzione degli elaborati della (prima) prova scritta a contenuto teorico su argomenti di storia dell'architettura.
Tale decisione non è inficiata dai vizi denunciati in quanto risponde ad un criterio di economicità dell'azione valutativa atteso che il mancato superamento di una delle due prove prescritte - peraltro quella più significativa, rispetto alla prova tendente ad accertare conoscenze di tipo meramente teorico, in quanto volta a valutare l'attitudine a svolgere funzioni dirigenziali, che richiedono, più che la verifica di conoscenze, soprattutto la verifica di competenze, cioè della capacità del candidato di dare adeguata applicazione pratica alla propria preparazione teorica - costituisce un autonomo e sufficiente motivo di esclusione dalla prova orale, che, richiede, appunto, quale condizione indefettibile il raggiungimento di una votazione minima in tutte le prove obbligatorie.
Al riguardo, peraltro, risulta del tutto ininfluente che il bando abbia indicato con numeri diversi le due prove, non essendo possibile ricavare da tale enunciazione, meramente enumerativa - e cioè indicativa del numero delle prove scritte a cui sottoporre i candidati - alcun criterio d'ordine d'importanza delle stesse.
D'altronde non si può neppure ritenere che la contestata decisione sia in alcun modo idonea ad alterare gravemente il risultato della procedura selettiva, attribuendo ai concorrenti che per caso avessero superato la prova valutata per prima un indebito vantaggio rispetto ai ricorrenti che sarebbero stati esclusi dopo lettura anche dell'altra prova, atteso che tale ulteriore chances non cambia l'esito dell'operazione valutativa.
Il mezzo di gravame in esame va respinto anche nella parte in cui si denuncia che la votazione attribuita alla trattazione della prova scritta dell'Arch. C. (47/100), sia erronea, in quanto non riflette l'effettivo grado di competenza maturato dal predetto nella specifica materia (diritto amministrativo e gestione dei beni culturali), di cui è docente presso l'Università, e dell'esperienza maturata in trent'anni di servizio presso diverse Soprintendenza, sicchè sarebbe sintomatico dell'intento di penalizzare tale candidato che altrimenti, visto l'elevato punteggio da questi riportato nella valutazione dei titoli, sarebbe risultato vincitore.
Premesso in linea generale che le valutazioni effettuate dalla Commissione d'esame non sono infatti sindacabili in questa sede, non essendo consentito al giudice amministrativo di sostituire il proprio eventuale positivo apprezzamento a quello espresso dall'organo amministrativo a ciò competente, salvo il riscontro di profili sintomatici di eccesso di potere, inteso tanto nelle sue figure tradizionali quanto nei canoni evoluti del sindacato di ragionevolezza e di proporzionalità, che nello specifico concorso in esame, non paiono ravvisabili, in quanto la valutazione degli elaborati deve essere effettuata avendo come parametro non quello della padronanza della disciplina e del possesso delle abilità quotidianamente dimostrato nello svolgimento delle mansioni direttive, bensì quello ulteriore necessario per il passaggio alle superiore funzioni dirigenziali.
Quanto al denunciato sviamento, è appena il caso di ricordare che trattasi di vizio che necessita di specifica dimostrazione, non potendo il ricorrente limitarsi, a differenza delle figure sintomatiche di eccesso di potere, a ventilare mere ipotesi al riguardo.
Per tali motivi vanno disattesi il quarto motivo di ricorso, con cui i ricorrenti insinuano che la Commissione abbia prima determinato quali candidati dovessero vincere il concorso, determinando i criteri di valutazione delle prove in modo da favorirli, ed il quinto mezzo di gravame, in cui si ribadisce l'accusa di favoritismo, con riferimento ai criteri di valutazione dei titoli, affidandosi a mere deduzioni labiali.
Lo stesso vale quanto alla denunciata mancanza di apposizione della firma dei Commissari sui fogli degli elaborati prima della consegna ai candidati, trattandosi di affermazione non suffragata da alcun riscontro probatorio, atteso anche che, in tal caso, ciò avrebbe dovuto essere immediatamente contestato da parte degli interessati con rilievi riportati a verbale, incombendo sul candidato l'onere di verificare che il foglio ricevuto sia stato timbrato e siglato dalla commissione esaminatrice, e nel caso in cui sia stato consegnato un foglio, per mera svista, non corrispondente a tali requisiti, farne rilevare immediatamente la mancanza, avuto riguardo alla estrema sanzione di nullità della prova scritta e della conseguente esclusione dal concorso (Consiglio Stato, sez. IV, 18 marzo 2010, n. 1607).
Per quanto infine attiene alle doglianze relative alla valutazione dei titoli, dedotte con il terzo motivo di ricorso, devono ritenersi inammissibili, in quanto i ricorrenti, non avendo superato le prove scritte, non hanno alcun interesse a contestare la legittimità del punteggio conseguito per i titoli di cui comunque non potrebbero giovarsi in un procedimento concorsuale dal quale sono stati esclusi.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sui ricorsi indicati in epigrafe, dichiara improcedibile il ricorso n. 6278/2009; respinge il ricorso n. 9757/2009.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri
L'ESTENSORE
Floriana Rizzetto
IL CONSIGLIERE
Stefania Santoleri
Depositata in Segreteria il 1 settembre 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Ultimo aggiornamento Mercoledì 14 Settembre 2011 15:48
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