Revoca di contributi derivanti da patti territoriali
Venerdì 13 Maggio 2011 17:13
Carmelo Anzalone
N. 720/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 2059 Reg. Ric.
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2059 del 2005, proposto da
F. s. r. l., in persona del legale rappresentante "pro tempore", rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Codognato e Paolo Pasetto, con domicilio eletto presso il primo in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;
contro
il Ministero delle Attività Produttive (MAP) -ora Ministero dello Sviluppo Economico-, in persona del Ministro "pro tempore", rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge in Venezia, San Marco, 63; Regione Veneto e Provincia di Verona, n. c.;
nei confronti di
U. s.p.a., n.c.;
per l'annullamento
del decreto D. G. MAP 9 febbraio 2004, n. 2142, concernente revoca di contributo, e atti connessi;
visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Attività Produttive (MAP);
vista l'ordinanza della sezione n. 899/05 di accoglimento della domanda di misure cautelari;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del 20 aprile 2011 il consigliere Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Torcellan, su delega di Codognato, per la ricorrente e Cardin per il Ministero;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- I fatti di causa.
- 31 maggio 1999: il MAP approva il Patto territoriale del Basso Veronese e Bolognese con i decreti nn. 1068 e 1073. Al Patto aderisce anche la società ricorrente, ottenendo un contributo in conto capitale di euro 365.982;
- 13 febbraio 2003: la società F. -che produce e commercia prodotti alimentari in genere, e può costruire e commerciare impianti per la produzione di prodotti alimentari- trasmette alla Provincia di Verona -quale soggetto responsabile del Patto- copia del verbale dell'assemblea dei soci del 30 gennaio 2003 nel corso della quale era stato:
- deliberato lo scioglimento della società;
- conferito al liquidatore l'incarico di concedere in affitto l'azienda, e ciò allo scopo di impedire un blocco immediato dell'attività che avrebbe disperso, con avviamento e clientela, i beni aziendali nel loro valore, a parte azioni di terzi per inadempimento;
- ed era stata fissata la sede della liquidazione presso la sede sociale in Legnago, via ...omissis...;
- 6 febbraio 2003: il liquidatore, in esecuzione dell'incarico ricevuto il 30 gennaio, concede in locazione l'azienda per un periodo di un anno;
- 8 luglio 2003: viene concesso alla ditta F. un ulteriore importo di euro 55.665 a seguito di un "errore nell'algoritmo di calcolo";
- 9 febbraio 2004: il Ministero, con il decreto in epigrafe:
- revoca - ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera b, del d. m. n. 320/00 "tenuto conto dello scioglimento anticipato della Ditta" - i decreti nn. 1068 e 1073 del 31/5/1999, nella parte in cui gli stessi concedevano il contributo in conto capitale di euro 365.982 alla società F., e il decreto n. 1539 dell'8 luglio 2003, di concessione dell'ulteriore importo di euro 55.665. Nelle premesse del decreto è richiamata una nota, pervenuta al MAP il 25 marzo 2003, con la quale il soggetto responsabile del Patto comunica l'avvenuto scioglimento anticipato della ditta, con contestuale nomina del liquidatore fatta con verbale di assemblea del 30 gennaio 2003;
- dispone la restituzione del contributo indebitamente percepito, di euro 88.984, " maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento e di cinque punti percentuali, da calcolarsi decorrere da tale data fino alla data dell'effettivo versamento";
- giugno 2005: il Concessionario del servizio nazionale di riscossione per la Provincia di Verona trasmette alla società F. una cartella di pagamento di euro 96.332 avente a oggetto: "MAP -Revoca Contributi Patti Territoriali";
- 21 luglio 2005: l'assemblea straordinaria della società F. delibera:
- di revocare lo stato di liquidazione ai sensi dell'art. 2487 ter c. c.;
- di trasformare la società in srl e mutare la sede legale.
Avverso e per l'annullamento del d. d. g. 9 febbraio 2004 di revoca del contributo la società F., con ricorso notificato il 20 -22 settembre 2005 e depositato in Segreteria il successivo 4 ottobre, premessa la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia e premessa, altresì, la tempestività del ricorso, dato che il decreto di revoca non è mai stato comunicato e/o notificato alla società; ha dedotto tre censure, concernenti violazione degli articoli 7 e seguenti della l. n. 241/90, violazione dell'art. 12, comma 3, lett. B), del d. m. n. 320 del 2000 -difetto di istruttoria e di motivazione, errore di fatto, travisamento dei fatti e carenza dei presupposti, censurando infine l'iscrizione a ruolo di un credito inesistente.
All'udienza camerale del 12 ottobre 2005 la sezione, con ordinanza n. 94/05, ha richiesto al MAP di depositare in giudizio i documenti del procedimento conclusosi con il decreto di revoca e ha rinviato la trattazione della domanda di misure cautelari alla camera di consiglio del 9 novembre 2005. In tale udienza camerale, preso atto che l'ordinanza istruttoria non era stata adempiuta, essendosi il MAP limitato a depositare un controricorso "di contenuto generico", il Collegio, sul presupposto che il ricorso presentato appariva sorretto da sufficiente "fumus boni iuris" e che l'attività esecutiva degli atti impugnati era sicuramente da ritenere produttiva di danno grave, ha accolto (v. ord. n. 899/05) la domanda cautelare relativamente all'attività esecutiva di cui alla cartella di pagamento emanata.
2.1.- Sulla giurisdizione.
Va rammentato che il decreto di revoca del contributo si fonda sull'art. 12, comma 3, lett. B) del d. m. 31 luglio 2000, n. 320 -previsione di penali e revoca delle agevolazioni, il quale dispone che il Ministero "provvede alla revoca delle agevolazioni alle imprese beneficiarie... b)qualora vengano distolte dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione o acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto; la revoca delle agevolazioni è totale se la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del programma agevolato non autorizzata, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dell'iniziativa; altrimenti la revoca è parziale ed è effettuata in misura proporzionale alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio...".
Ora, di norma, "in tema di contributi, finanziamenti, provvidenze e sovvenzioni il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deriva dalle posizioni giuridiche soggettive del privato interessato prima e dopo la concessione del beneficio previsto dalla legge... a) nella fase procedimentale che precede l'emanazione del provvedimento favorevole, nella quale è ravvisabile unicamente una posizione di interesse legittimo, le controversie appartengono senz'altro alla giurisdizione amministrativa; b) in quella successiva, viceversa, la posizione soggettiva può assumere una duplice configurazione. Il privato è cioè titolare di diritti soggettivi, e spetta pertanto al giudice ordinario conoscere delle controversie instaurate, tanto per ottenere le somme assegnate, quanto per contrastare l'Amministrazione la quale, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo (cfr. Tar Veneto, III, sentenze nn. 1490/07, 2161/06, 1893/06 e 127/06; più di recente, sez. III, 134/10). Il privato conserva, invece, una posizione di interesse legittimo nei confronti del potere della pubblica amministrazione di ritirare, in via di autotutela, il provvedimento concessorio per vizi di legittimità ovvero per il suo contrasto, "ab origine", col pubblico interesse. Detto altrimenti, il riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni e contributi pubblici è regolato dai normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate. In base ai criteri di riparto di giurisdizione elaborati dalle Sezioni Unite della Cassazione, nella fase "successiva" all'attribuzione del contributo il beneficiario risulta essere titolare di un diritto soggettivo. Pertanto, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un preteso "inadempimento" del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario anche se si faccia questione di atti denominati: revoca, decadenza, risoluzione ecc., purché essi si fondino sull'asserito "inadempimento" da parte del concessionario alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo. Il privato vanta, invece, una situazione soggettiva di interesse legittimo se la controversia riguarda una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio o se il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità sussistenti "ab origine" o per contrasto iniziale con il pubblico interesse.
Ciò premesso in termini generali, guardando da vicino il caso di specie e seguendo i criteri "ordinari" di riparto della giurisdizione in materia, poiché nella controversia si fa questione di un asserito inadempimento di obblighi, da parte del soggetto beneficiario, posteriore al riconoscimento del contributo, dovrebbe essere declinata la giurisdizione (generale di legittimità) del Tar.
Sennonché, come correttamente rileva la difesa della ricorrente, la fattispecie oggetto del presente giudizio è peculiare, dal momento che si controverte sulla legittimità della revoca di un contributo accordato in esecuzione di un patto territoriale, "strumento di programmazione negoziata" che, coinvolgendo parti pubbliche e private, "unifica in sè, assommandole in una sorta di sintesi evolutiva, le diverse ipotesi di cui alla L. n. 241 del 1990, artt. 11 e 15" (v. Cass., 18630/08 e 6960/09), con conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (v. art. 11, ultimo comma, l. n. 241/90 e, ora, art. 133, comma secondo, cod. proc. amm.). Più in particolare, ai fini della individuazione del giudice fornito di giurisdizione appare decisiva la natura dello strumento dal quale discende il riconoscimento del contributo poi revocato: infatti, il c.d. patto territoriale è pacificamente inquadrato dalla sopra menzionata giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione nell'ambito degli accordi disciplinati dall'art. 11 della l. 241/90 il cui ultimo comma (ora trasfuso nell'art. 133 del cod. proc. amm.) devolve le relative controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (conf. sent. cit. n. 18630 del 2008 con cui le sezioni unite della Suprema Corte hanno statuito che "la cognizione della controversia relativa all'impugnazione di un provvedimento di revoca del beneficio finanziario accordato ad una società per la realizzazione di un investimento produttivo in sede di approvazione di un "patto territoriale", costituente una delle possibili forme di programmazione negoziata tra parti pubbliche e parti private in cui è, tra l'altro, necessario definire gli accordi programmatici ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142 del 1990 e individuare le convenzioni necessarie per l'attuazione di detti accordi, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione al disposto di cui all'art. 11, ultimo comma, della legge n. 241 del 1990 che demanda, in generale, a tale giurisdizione le questioni relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento pubblico di erogazione di una sovvenzione economica" (conf. Cass. 6960/09).
2.2.- Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto con riferimento ai profili di insufficiente istruttoria e carenza di motivazione puntualmente descritti ai punti 4. del ricorso introduttivo e della memoria in data 1^ novembre 2005, in relazione al disposto di cui all'art. 12, comma 3, lettera b) del D. M. 31 luglio 2000, n. 320.
Premesso che alla base della disposta revoca del contributo da parte del MAP vi è l'assunto secondo cui lo scioglimento anticipato della società e la nomina del liquidatore integrerebbero, di per sé, una ipotesi di totale e definitiva distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione o acquisizione è stata oggetto di agevolazione, con ricaduta nell'ipotesi di cui all'art. 12/B) del d. m. n. 320/00, in modo plausibile la ricorrente osserva che il verificarsi di una causa di scioglimento anticipato della società e la nomina del liquidatore non determinano, di per sé e in modo inevitabile, la cessazione del rapporto sociale ( e l'art. 12/B) del d. m. n. 320/00 presuppone che l'inadempimento degli obblighi connessi al beneficio accordato debba essere certo e irreversibile). Lo scioglimento anticipato dà luogo a una fase ulteriore nel corso della quale la società può cedere in godimento a terzi il complesso aziendale per conservarne l'integrità in vista della liquidazione. Nella specie la società F. non ha cessato di esistere ma, una volta revocato lo stato di liquidazione, si è trasformata in una società a responsabilità limitata e ha ripreso l'attività.
Dalle considerazioni su esposte discende l'illegittimità dell'impugnata revoca, decisa senza un'adeguata istruttoria né una motivazione congrua (cfr. pp. 4. ric. e mem. ric. 1.11.2005).
Assorbito ogni altro profilo di censura non esplicitamente trattato il ricorso va accolto e, per l'effetto, il decreto impugnato e gli atti consequenziali vanno annullati.
Considerate le peculiarità della controversia, spese e onorari possono essere integralmente compensati.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 20 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Giuseppe Di Nunzio
L'ESTENSORE
Marco Buricelli
IL PRIMO REFERENDARIO
Marco Morgantini
Depositata in Segreteria il 3 maggio 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Poteri sostitutivi della Regione sul Comune: Costituzione docet!
Giovedì 15 Settembre 2011 07:24
Melita Manola
N. 2155/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 792 Reg. Ric.
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 792 del 2010, proposto da:
Comune di Biancavilla, rappresentato e difeso dall'avv. Prof. Agatino Cariola, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via E. A. Pantano, 118;
contro
Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, Assessorato Regionale alle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in persona dell'Assessore pro tempore, Assessorato Regionale dell'Economia, in persona dell'Assessore pro tempore, Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in persona dell'Assessore pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Catania, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti di
G. T., nella qualità di Commissario ad acta presso il Comune di Biancavilla, non costituito in giudizio;
Società D'Ambito S. S.P.A, non costituita in giudizio;
Ato Ct3, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della nota della Regione Siciliana prot. n. 1452 del 19 gennaio 2010 con la quale è stata comunicata al Comune di Biancavilla la necessità di presentare apposita istanza al fine di ottenere le anticipazioni di cassa di cui all'art. 11, comma 1, l.r. n. 6/2009; del Decreto Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 7 del 10 febbraio 2010, con il quale è stato nominato il Commissario ad acta, dott. G. T., per porre in essere gli adempimenti omessi dal Comune ricorrente; dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 16 febbraio 2010; e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso a quelli impugnati e ad oggi non conosciuto, compresi gli atti adottati dal Commissario ad acta ed in particolare la nota 11 febbraio 2010, prot. n. 3997, di "Intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 24 della l.r. n. 44/1991 - richiesta anticipazione di cassa ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 6/2009".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana e di Assessorato Regionale Alle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e di Assessorato Regionale dell'Economia e di Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2011 il dott. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l'impugnata nota n. 1452 del 19 gennaio 2010, la Regione Siciliana ha invitato tutti i Comuni siciliani a presentare apposita istanza al fine di ottenere dalla medesima Regione le anticipazioni di cassa necessarie a fronteggiare la situazione di emergenza relativa al sistema integrato di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 11, comma 1, l.r. n. 6/2009.
Con la medesima nota è stato altresì comunicato che "laddove, a causa della mancata presentazione dell'istanza di anticipazione, si verifichi l'interruzione o la sospensione del sistema di gestione integrata dei rifiuti", la Regione si riservava "di attivare le procedure di intervento sostitutivo, ai sensi dell'art. 24 della l.r. n. 44/1991, in specie nel caso in cui le condizioni di fatto diano luogo a situazioni di emergenza igienico-sanitaria, potenzialmente rilevanti ai sensi dell'art. 328, comma 1, codice penale".
Successivamente, con il Decreto Assessoriale n. 7 del 10 febbraio 2010, in considerazione del fatto che il Comune odierno ricorrente non aveva ancora proposto l'istanza di accesso alle anticipazioni di cassa di cui sopra, è stato nominato un Commissario ad acta, al fine di porre in essere tutti gli adempimenti omessi dal Comune.
Inoltre, il Presidente della Regione Siciliana ha adottato l'Ordinanza n. 1 del 16 febbraio 2010, con la quale è stato costituito un gruppo interistituzionale per l'espletamento di tutte le attività concernenti la gestione del servizio de quo, anche mediante adempimenti di carattere sostitutivo delle competenti amministrazioni comunali.
Con ricorso notificato il 20.03.2010, depositato il successivo 02.04, il Comune ha impugnato tutti e tre i citati provvedimenti.
Con il primo motivo di ricorso, il Comune ricostruisce i presupposti di fatto e normativi relativamente al servizio di gestione dei rifiuti all'interno dell'Ambito territoriale ottimale di competenza della S. s.p.a., nonché alla regolamentazione dei rapporti tra quest'ultima Società, la Regione Siciliana ed il Comune di Biancavilla.
Con il secondo motivo di ricorso, il Comune lamenta "Illegittimità degli atti impugnati per violazione e falsa applicazione del contesto normativo di riferimento. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11, l.r. Sicilia n. 6 del 2009, e dell'art. 24, l.r. Sicilia n. 44 del 1991. Difetto di competenza. Violazione dell'autonomia locale del comune di Biancavilla. Violazione del principio di collaborazione tra Regione e comuni".
Con il terzo motivo di ricorso, il Comune lamenta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 24, l.r. Sicilia 3 dicembre 1991, n. 44, sull'esercizio dei poteri sostitutivi. Mancanza dei presupposti ivi indicati. Travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruzione, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta".
Con il quarto motivo di ricorso, il Comune lamenta "Illegittimità dei provvedimenti impugnati per mancanza dei presupposti di necessità e di urgenza. Carenza di potere per assenza del necessario presupposto. Contraddittorietà di atteggiamenti. Travisamento dei fatti e eccesso di potere. Difetto e contraddittorietà di motivazione. Difetto di istruttoria. Ingiustizia manifesta. Irragionevolezza del percorso motivazionale. Violazione del principio di imparzialità. Violazione e falsa applicazione art. 7, l. 7 agosto 1990, n. 241, e corrispondente previsione della l.r. 30 aprile 1991, n. 10. Violazione e falsa applicazione art. 21, comma 17, l.r. n. 19 del 2005".
Con il quinto motivo di ricorso, il Comune lamenta "Carenza di potere per l'impossibilità di esercitare poteri sostitutivi in relazione al preteso recupero di somme a favore delle società d'ambito. Questione di legittimità costituzionale delle discipline invocate per la disparità di trattamento integrata in Sicilia tra soggetti imprenditoriali quali le società d'ambito e gli enti locali. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 17, l.r. n. 19 del 2005 e dell'art. 11, l.r. 14 maggio 2009, n. 6, nella parte in cui attribuisce alla Regione il potere di disporre e/o consentire anticipazioni dei comuni alle società d'ambito incaricate della gestione dei rifiuti. Contrasto con gli artt. 5, 97, 114 e 120 Cost., nonché con gli artt. 14, lett. o), 15 e 16 statuto Regione Sicilia, adottato con r.d. 15 maggio 1946, n. 455, e conv. in l. cost. 26 febbraio 1948, n. 2, nonché con il diritto comunitario".
Con il sesto motivo di ricorso, il Comune ritiene vada sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, l.r. Sicilia n. 6 del 2009, per il contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato in materia di contabilità degli enti locali.
Le Amm.ni intimate si sono costituite in giudizio, sostenendo la legittimità degli atti impugnati.
In particolare, nella memoria depositata il 27.5.2011, l'Avvocatura dello Stato rileva che:
- la nota del 19.1.2010 conterrebbe un mero invito ai comuni a presentare istanza ex art. 11 cit. per la concessione di una anticipazione di somme, sul c.d. "fondo per le autonomie", da versare direttamente all'ATO;
- in mancanza è prevista, sì, la nomina del commissario ad acta, ma l'istanza da facoltativa non diventerebbe obbligatoria, dato che sarebbe comunque prevista la possibilità per i comuni di non godere dell'anticipazione;
- il commissariamento ex art. 24 l.r.44/1991 sarebbe previsto allorché si verifichino disservizi;
- il 16.2.2010 il Presidente della Regione avrebbe istituito, ex art. 191 D.l.vo 152/2006, un apposito gruppo di lavoro interistituzionale per il problema dei rifiuti;
- il termine di tre giorni concesso ai comuni non lederebbe il principio di leale collaborazione, data la situazione di sospensione del servizio e la connessa emergenza sanitaria.
A sua volta, il Comune ricorrente ha depositato ampie memorie difensive in data 17.06.2011 ed in data 09/06/2011, insistendo in particolare sui profili di ordine costituzionale, relativamente all'autonomia garantita degli enti locali, come riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale (sentt. n. 43/2004, n. 72/2004 e 69/2004) ed al canone della "leale collaborazione" tra tutti gli enti pubblici di livello statale e sub statale.
Alla pubblica udienza del 20.07.2011 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito precisati.
La l.r. Sicilia 14 maggio 2009 n. 6, all'art. 11 dispone che "al fine di consentire alla Regione di far fronte ad esigenze di ordine pubblico o a particolari situazioni di emergenza, compresa quella relativa alla gestione integrata dei rifiuti, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, su indicazione dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, a concedere anticipazioni di cassa ai comuni, nel limite del 30 per cento del fondo per le autonomie locali. Tali anticipazioni sono recuperate, entro il limite massimo di tre esercizi, in base ad un dettagliato piano finanziario di rimborso da approvarsi con decreto del Ragioniere generale, a valere sui trasferimenti in favore degli enti locali...o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli stessi. (...) Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare nel bilancio della Regione le necessarie variazioni".
Dette anticipazioni, dunque, per legge, presuppongono una "indicazione" dell'Assessore competente e, ovviamente, una richiesta "ad hoc" da parte dei Comuni eventualmente interessati a fruirne; di conseguenza, fondatamente il Comune rileva che l'impugnato atto di commissariamento è stato disposto per la mancata presentazione di una richiesta di anticipazione di fondi che alcuna norma di legge consente di ritenere obbligatoria; e quindi in base ad un presupposto normativo inesistente, con palese violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi.
Secondo la diversa prospettiva dell'Avvocatura dello Stato, l'impugnata nota dirigenziale 19.1.2010 non avrebbe trasformato l'istanza dei Comuni da facoltativa in obbligatoria e ciò perché resterebbe fatta salva la possibilità per i Comuni medesimi di non godere dell'anticipazione; ma tale argomento è privo di coerenza logica dato che, una volta previsto il commissariamento per l'ipotesi di mancata presentazione dell'istanza di anticipazione (e la nota citata è del tutto chiara in tal senso), non si vede proprio cos'altro potrebbe fare il commissario, una volta nominato, se non chiedere - appunto - l'anticipazione.
In sostanza, l'argomento dell'Avvocatura non supera l'alternativa logico-giuridica per cui: o l'istanza dei Comuni restava, come per legge, facoltativa, ed allora non si vede a che pro sia stato previsto il commissariamento in caso di omessa presentazione di essa; ovvero il commissariamento è stato previsto proprio perché si è voluto sancire l'obbligo di ogni Comune di chiedere l'anticipazione di cassa di cui alla l.r. n. 6/2009, ma in questo caso balza evidente la contraddizione, già rilevata, tra la nota dirigenziale 19.1.2010 e la libertà lasciata ai Comuni dalla legge.
Sostiene ancora l'Avvocatura che il commissariamento ex art. 24 l.r. n. 44/1991 sarebbe previsto nei casi in cui si verifichino disguidi nei servizi e richiama la sent. di questo T.A.R. Sez. 1^ n. 1750/2009, in materia di poteri sostitutivi della Regione.
Ma anche tale argomento appare privo di pregio, dato che:
- l'art. 24 cit. non contiene siffatta precisazione;
- comunque, dal tenore testuale della ricordata nota dirigenziale 19.1.2010 non risulta che il previsto commissariamento sia stato legato a simile evenienza, in relazione alla quale sarebbero occorsi, in ogni caso, provvedimenti tipici anche, eventualmente, ai sensi del codice dell'ambiente, di cui al D.L.vo 152/2006 (che in nessun caso affida ai dirigenti regionali la facoltà di commissariare gli enti locali).
Quanto, poi, alla richiamata circostanza secondo cui il Presidente della Regione, con ordinanza 16.2.2010, avrebbe costituito, ex art. 191 ("Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi") D.l.vo n. 152/2006, un gruppo interistituzionale per la soluzione del problema dei rifiuti, l'Avvocatura omette di spiegare in che termini tale fatto possa rilevare ai fini del riscontro di legittimità richiesto dal Comune Biancavilla sulla nota dirigenziale del 19.1.2010 che commina il commissariamento, che è anteriore di circa un mese rispetto alla citata ordinanza del Presidente della Regione (in diparte la pur doverosa constatazione che lo stato di "emergenza rifiuti" in Sicilia, a suo tempo dichiarato con DPCM del 22 gennaio 1999 a partire dal 30 giugno 1999, è cessato alla fine del 2006 ed è stato nuovamente dichiarato con decreto del 9 luglio 2010 - e coeva ordinanza di protez. civ. n. 3887, con decorrenza 9 luglio 2011/31 dicembre 2012, quindi ben dopo l'adozione degli atti oggi impugnati e di quelli richiamati dall'Amministrazione resistente; il che - va soggiunto - rileva anche sotto il profilo della competenza territoriale di questo T.A.R., non vertendo il ricorso su atti emanati in situazione di emergenza che ex artt. 14, comma 1, 135, comma 1 lett. e, 133, comma 1, lett. p, cod. proc. amm. rientrerebbero nella competenza funzionale inderogabile del T.A.R. Lazio).
Vero è, infine, che - secondo quanto ancora illustrato dall'Avvocatura - il termine di tre giorni concesso ai Comuni per presentare l'istanza ex art. 11 cit. sembra doversi giustificare con la situazione di sospensione del servizio e la connessa emergenza sanitaria, ma ad avviso del Collegio resta insuperabile la radicale distonia logica e giuridica che esiste tra la previsione di legge sulle anticipazioni finanziarie e la nota dirigenziale impugnata (quale che fossero le finalità per le quali essa è stata adottata).
Altrettanto chiaro appare lo sviamento in cui è incorsa la Regione volendo essa, in realtà, imporre ai Comuni, ma in via amministrativa, di aderire alle richieste della società dell'ATO Simeto, per sopperire ai bisogni di mezzi finanziari di quest'ultima.
Oltretutto, è utile rilevare che la disciplina generale dei poteri sostituitivi a carico degli enti locali nella Regione siciliana risulta ancora contenuta nell'art. 24 della l.r. 03.12.91 n. 44, ai sensi del quale "qualora gli organi delle province e dei comuni omettano o ritardino, sebbene previamente diffidati a provvedere entro congruo termine, o non siano comunque in grado di compiere atti obbligatori per legge, al compimento dell'atto provvede l'Assessore regionale per gli enti locali a mezzo di un commissario....".
La nota del 19 gennaio 2010, come pure il Decreto di nomina del Commissario ad acta, violano tale disciplina, sotto il profilo del presupposto richiesto, perché si imputa al Comune la mancata adozione di un atto che - come già precisato - non è previsto come obbligatorio dalla legge. Si aggiunga, infine, che il dato relativo alla mancanza di una specifica norma di legge autorizzativa del controllo sostitutivo posto in essere con gli atti impugnati, rende, altresì, pregnante la censura sviluppata dal Comune ricorrente con le memorie di cui in narrativa, con la quale si lamenta la violazione dei limiti del potere regionale di controllo sostitutivo sugli enti locali e dell'onere di leale collaborazione tra tutti gli enti pubblici, secondo quanto chiaramente stabilito dal vigente art. 120 Cost. e ripetutamente ribadito dalla Corte Costituzionale. Del resto, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo rilevato (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 2894/2004) che:
- l'art. 120, comma 2, della Costituzione (riscritto dall'art. 6, legge cost. n. 3/2001) ha sostanzialmente ridisegnato i limiti, i modi ed i presupposti per l'esercizio della funzione del controllo sostitutivo dello Stato sulle Regioni e gli altri enti locali territoriali ("Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione");
- tali principi, espressamente dettati per regolare i rapporti tra lo Stato e tutti gli altri enti locali (comprese le Regioni), non possono non valere, ed a maggior ragione, anche nei rapporti tra le Regioni e gli enti minori, tanto più che il controllo sostitutivo si inquadra nell'ambito dell'esercizio del potere di vigilanza di un organo su altri organi allo stesso sottordinati; ossia di un potere che è proprio di una concezione "verticistica" dello Stato che non trova più riscontro nel nuovo Titolo V della Costituzione;
- invero, a fronte del vecchio testo dell'art. 114 Cost. ("La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni"), il nuovo testo (come introdotto dall'art. 1, legge Cost. n. 3/2001) stabilisce che è la stessa Repubblica ad essere "costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione", riconoscendo, in tal modo, ai Comuni una più spiccata autonomia, sia rispetto allo Stato, sia rispetto alla Regione;
- a fronte del vecchio art. 118, comma 1, Cost. ("Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali"), il nuovo testo (come riscritto dall'art. 4 legge Cost. n. 3/2001), stabilisce (ai commi 1 e 2) che "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze"; e ciò significa che, pur non si ravvisandosi nel nuovo testo del Titolo V Cost. elementi decisivi per potere escludere "in toto" il controllo-sostitutivo delle Regioni sugli organi degli enti locali (cfr., in tal senso, Corte costituzionale, 21 ottobre 2003, n. 313), non di meno, tale potere, allorché sia previsto e disciplinato da vecchie norme di legge ancorate al vecchi assetto costituzionale ed ordinamentale, deve essere interpretativamente adeguato ai principi di "sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza" ex art. 118 Cost., nonché di "leale collaborazione" ex art. 120 Cost.;
- quest'ultimo articolo è, sì, dettato con riferimento al controllo sostitutivo dello Stato sulle Regioni, ma, per gli stessi principi che vi sono affermati, non può non operare in tutti i rapporti fra enti dotati di autonomia costituzionalmente garantita come puntualmente chiarito dalla Corte costituzionale con la invocata sentenza 7 gennaio 2004, n. 43.
In conclusione, assorbiti gli ulteriori motivi non esaminati, il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.
In considerazione della complessità delle questioni giuridiche coinvolte, nonché della loro novità, sussistono (e tenuto conto che trattasi di controversia tra enti pubblici) le eccezionali ragioni che consentono di disporre l'integrale compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione III Di Catania, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi
L'ESTENSORE
Maria Stella Boscarino
IL CONSIGLIERE
Gabriella Guzzardi
Depositata in Segreteria il 1 settembre 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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I giudici nazionali siano incoraggiati al dialogo con la Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Lunedì 18 Luglio 2016 17:05
Giorgia Motta
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
5 luglio 2016 ()
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale – Normativa nazionale che prevede la declinazione di competenza del giudice nazionale per aver espresso, nell’ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale, un parere provvisorio nell’esposizione del contesto di fatto e di diritto – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ‑ Articolo 47, secondo comma, e articolo 48, paragrafo 1»
Nella causa C‑614/14,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 15 dicembre 2014, pervenuta in cancelleria il 31 dicembre 2014, nel procedimento penale a carico di
Atanas Ognyanov
con l’intervento di:
Sofiyska gradska prokuratura,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič, J. L. da Cruz Vilaça, A. Arabadjiev, C. Toader e F. Biltgen, presidenti di sezione, J.‑C. Bonichot, M. Safjan, M. Berger (relatore), E. Jarašiūnas, C. G. Fernlund, C. Vajda e S. Rodin, giudici,
avvocato generale: Y. Bot
cancelliere: M. Aleksejev, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 gennaio 2016,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman, C. Schillemans e M. Gijzen, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da W. Bogensberger, R. Troosters e V. Soloveytchik, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 febbraio 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura della Corte nonché dell’articolo 47, secondo comma, e dell’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento relativo al riconoscimento di una sentenza in materia penale e all’esecuzione, in Bulgaria, di una pena detentiva pronunciata da un giudice danese nei confronti del sig. Atanas Ognyanov.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
In forza dell’articolo 94 del regolamento di procedura, intitolato «Contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale»:
«Oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene:
a) un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni;
b) il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia;
c) l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale».
Diritto bulgaro
Dalla decisione di rinvio emerge che, a norma dell’articolo 29 del Nakazatelno‑protsesualen kodeks (codice di procedura penale; in prosieguo: il «NPK»), non può fare parte del collegio giudicante un giudice che, inter alia, può essere ritenuto parziale. In base alla giurisprudenza del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria), la formulazione da parte del giudice di un parere provvisorio sul merito di una causa prima di pronunciarsi in via definitiva costituisce un caso particolare di parzialità.
In caso di parzialità, il collegio giudicante è tenuto a dichiarare la propria incompetenza, il che significa, in primo luogo, che esso cessa di conoscere della causa, in secondo luogo, che la causa viene riassegnata ad altri giudici della giurisdizione interessata e, in terzo luogo, che il nuovo collegio designato riesamina la causa ex novo.
Qualora il giudice ometta di dichiarare la propria incompetenza, continui a esaminare la causa ed emetta una decisione definitiva, quest’ultima sarà viziata in quanto adottata in «violazione delle forme sostanziali». Il giudice superiore annullerà la decisione e la causa verrà riassegnata ad altro giudice ai fini di un nuovo esame.
Il giudice del rinvio precisa che la giurisprudenza bulgara accoglie un’interpretazione particolarmente restrittiva del criterio di «parzialità». A tal riguardo, rileva, in particolare, che il controllo di tale criterio viene effettuato d’ufficio e che anche l’indicazione più insignificante in merito ai fatti della causa o alla loro qualificazione giuridica comporta automaticamente un motivo di declinazione di competenza del giudice.
Dalla decisione di rinvio risulta altresì che la formulazione, da parte del giudice, di un parere provvisorio comporta non solo la declinazione della sua competenza e l’annullamento della sua decisione definitiva, ma altresì l’avvio, nei suoi confronti, di un’azione di responsabilità per illecito disciplinare. Infatti, ai sensi dei punti 2.3 e 7.4 del Kodeks za etichno povedenie (codice nazionale di deontologia), al giudice è vietato pronunciarsi pubblicamente sull’esito di una causa il cui esame gli viene affidato o formulare un parere provvisorio. Inoltre, il punto 7.3 del codice nazionale di deontologia prevede che il giudice possa esprimersi su questioni giuridiche di principio, senza riferirsi tuttavia ai fatti concreti e alla loro qualificazione giuridica.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
Con sentenza del 28 novembre 2012, il sig. Ognyanov, di cittadinanza bulgara, veniva condannato dal Retten i Glostrup (Tribunale di Glostrup, Danimarca) ad una pena detentiva complessiva di quindici anni per omicidio e furto aggravato. Dopo aver scontato in Danimarca parte della pena detentiva, il 1° ottobre 2013, il sig. Ognyanov veniva consegnato alle autorità bulgare al fine di espiarne in Bulgaria la parte restante.
Con domanda di pronuncia pregiudiziale del 25 novembre 2014, presentata nella causa C‑554/14, Ognyanov, poi reiterata e integrata con due domande del 15 dicembre 2014, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria) ha proposto alla Corte una serie di questioni vertenti sull’interpretazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27), quale modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24).
In seguito alla presentazione di dette questioni pregiudiziali nella causa C‑554/14, Ognyanov, la Sofiyska gradska prokuratura (pubblico ministero di Sofia, Bulgaria), parte della controversia nel procedimento principale, ha chiesto, segnatamente, la declinazione di competenza del collegio del Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) incaricato dell’esame della causa, in base al rilievo che, esponendo, ai punti da 2 a 4 della domanda di pronuncia pregiudiziale, il contesto di fatto e di diritto della causa, detto giudice avrebbe espresso un parere provvisorio su questioni di fatto e di diritto, prima che ne venisse disposto il passaggio in decisione.
Il giudice del rinvio esprime dubbi circa la legittimità, alla luce del diritto dell’Unione, di una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, che obbliga il collegio giudicante di un organo giurisdizionale bulgaro a dichiarare la propria incompetenza qualora abbia espresso, nella domanda di pronuncia pregiudiziale rivolta alla Corte, un parere provvisorio nell’esporre il contesto di fatto e di diritto del procedimento principale.
Ciò premesso, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se sia ravvisabile una violazione del diritto dell’Unione [combinato disposto dell’articolo 267, secondo comma, TFUE, dell’articolo 94 del regolamento di procedura, degli articoli 47 e 48 della Carta (...) di altre disposizioni applicabili] nel caso in cui il giudice che abbia proposto domanda di pronuncia pregiudiziale prosegua, successivamente al provvedimento di rinvio pregiudiziale, la trattazione della causa pronunciandosi sul merito senza astenersi. Il motivo di tale declinazione di competenza risiede nella formulazione, da parte del giudice del rinvio, di un parere provvisorio sul merito della causa della domanda di pronuncia pregiudiziale (considerando come dimostrato un determinato contesto di fatto e ritenendo ivi applicabile una norma giuridica specifica).
La questione pregiudiziale è proposta nell’assunto che nell’accertamento dei fatti e della normativa applicabile ai fini del rinvio pregiudiziale siano state rispettate tutte le norme procedurali a tutela del diritto delle parti di dedurre mezzi di prova e di formulare difese.
2) Nel caso in cui la prima questione sia risolta nel senso della legittimità della prosecuzione del procedimento, se sia dunque ravvisabile una violazione del diritto dell’Unione ove:
a) il giudice del rinvio riporti nella propria decisione definitiva quanto già accertato nella domanda di pronuncia pregiudiziale senza alcuna modifica e, con riferimento alle soluzioni accolte in fatto ed in diritto, neghi la produzione di nuove prove e l’audizione delle parti. In pratica, il giudice del rinvio assumerebbe nuove prove e procederebbe all’audizione delle parti solo in relazione alle questioni non ritenute accertate nella domanda di pronuncia pregiudiziale.
b) il giudice del rinvio assuma nuove prove e proceda all’audizione delle parti su tutte le questioni rilevanti, comprese le questioni sulle quali si sia già espresso nel provvedimento di rinvio pregiudiziale, pronunciandosi conclusivamente sul merito nella propria decisione definitiva, sulla base di tutte le prove assunte e sentite tutte le difese delle parti, indipendentemente dal fatto che le prove siano state assunte e le parti abbiano svolte le proprie difese anteriormente o successivamente all’emanazione del provvedimento di rinvio.
3) Qualora la prima questione sia risolta nel senso che sia compatibile con il diritto dell’Unione proseguire il procedimento, se sia parimenti compatibile la decisione del giudice a quo di non proseguire il procedimento principale, bensì di astenersi per parzialità, in quanto la prosecuzione del procedimento costituirebbe una violazione del diritto nazionale, che offre una maggiore tutela degli interessi delle parti e dell’amministrazione della giustizia, vale a dire laddove l’astensione sia motivata dal fatto che:
a) il giudice del rinvio, nel contesto della domanda di pronuncia pregiudiziale, si sia già pronunciato sul merito prima di emettere la propria decisione definitiva, circostanza legittima secondo il diritto dell’Unione ma non già secondo il diritto nazionale;
b) il giudice del rinvio si pronunci definitivamente sul merito della causa con due atti giuridici distinti e non con uno (nell’assunto che la domanda di pronuncia pregiudiziale non costituisca una pronuncia non definitiva, bensì definitiva), cosa legittima secondo il diritto dell’Unione ma non già secondo il diritto nazionale».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se gli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura, letti alla luce dell’articolo 47, secondo comma e dell’articolo 48, paragrafo 1, della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale interpretata in modo da imporre al giudice del rinvio di dichiarare la propria incompetenza in merito al procedimento dinanzi ad esso pendente per aver esposto, nell’ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale, il contesto di fatto e di diritto del procedimento stesso.
Occorre anzitutto ricordare che il procedimento di rinvio pregiudiziale previsto dall’articolo 267 TFUE costituisce la chiave di volta del sistema giurisdizionale nell’Unione europea il quale, instaurando un dialogo da giudice a giudice tra la Corte e i giudici degli Stati membri, mira ad assicurare l’unità di interpretazione del diritto dell’Unione, permettendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l’autonomia di tale diritto nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell’ordinamento istituito dai Trattati (v. parere 2/13, del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 176 e giurisprudenza ivi citata).
Per giurisprudenza costante, il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a dirimere (v. ordinanze dell’8 settembre 2011, Abdallah, C‑144/11, non pubblicata, EU:C:2011:565, punto 9 e giurisprudenza ivi citata; del 19 marzo 2015, Andre, C‑23/15, non pubblicata, EU:C:2015:194, punto 4 e giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza del 6 ottobre 2015, Capoda Import-Export, C‑354/14, EU:C:2015:658, punto 23).
Secondo giurisprudenza parimenti consolidata, l’articolo 267 TFUE conferisce ai giudici nazionali la più ampia facoltà di adire la Corte qualora ritengano che, nell’ambito di una controversia dinanzi ad essi pendente, siano sorte questioni che implichino un’interpretazione o un accertamento della validità delle disposizioni del diritto dell’Unione necessarie per definire la controversia di cui sono investiti. I giudici nazionali sono d’altronde liberi di esercitare tale facoltà in qualsiasi momento da essi ritenuto opportuno (v. sentenze del 5 ottobre 2010, Elchinov, C‑173/09, EU:C:2010:581, punto 26 e giurisprudenza ivi citata, nonché dell’11 settembre 2014, A, C‑112/13, EU:C:2014:2195, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, la scelta del momento più opportuno per interrogare la Corte in via pregiudiziale è di loro esclusiva competenza (v. sentenze del 15 marzo 2012, Sibilio, C‑157/11, non pubblicata, EU:C:2012:148, punto 31 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 7 aprile 2016, Degano Trasporti, C‑546/14, EU:C:2016:206, punto 16).
L’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che questi definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno l’ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v. ordinanze dell’8 settembre 2011, Abdallah, C‑144/11, non pubblicata, EU:C:2011:565, punto 10 e giurisprudenza ivi citata; del 19 marzo 2015, Andre, C‑23/15, non pubblicata, EU:C:2015:194, punto 5 e giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza del 10 marzo 2016, Safe Interenvíos, C‑235/14, EU:C:2016:154, punto 114).
I requisiti concernenti il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale figurano in modo esplicito all’articolo 94 del regolamento di procedura, che il giudice del rinvio, nell’ambito della cooperazione prevista all’articolo 267 TFUE, deve conoscere e osservare scrupolosamente (v. ordinanza del 3 luglio 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, punto 21).
Peraltro, è pacifico che le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio servano non soltanto a consentire alla Corte di fornire risposte utili, ma anche a dare ai governi degli Stati membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e spetta a quest’ultima provvedere affinché tale possibilità resti garantita, tenuto conto del fatto che, in forza del suddetto articolo, soltanto le decisioni di rinvio vengono notificate alle parti interessate (v. ordinanza dell’8 settembre 2011, Abdallah, C‑144/11, non pubblicata, EU:C:2011:565, punto 11 e giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza del 10 marzo 2016, Safe Interenvíos, C‑235/14, EU:C:2016:154, punto 116).
Infine, la mancata indicazione del contesto di fatto e di diritto rilevante può costituire una causa manifesta di irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale (v., in tal senso, ordinanze dell’8 settembre 2011, Abdallah, C‑144/11, non pubblicata, EU:C:2011:565, punto 12; del 4 luglio 2012, Abdel, C‑75/12, non pubblicata, EU:C:2012:412, punti 6 e 7; del 19 marzo 2014, Grimal, C‑550/13, non pubblicata, EU:C:2014:177, punto 19, nonché del 19 marzo 2015, Andre, C‑23/15, non pubblicata, EU:C:2015:194, punti 8 e 9).
Esponendo nella domanda di pronuncia pregiudiziale il contesto di fatto e di diritto del procedimento principale, un giudice del rinvio, quale il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia), non fa dunque altro che conformarsi ai requisiti dettati dagli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura.
Ciò premesso, la circostanza che un giudice del rinvio, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, illustri nell’ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale il contesto di fatto e di diritto rilevante del procedimento principale, risponde all’esigenza di cooperazione inerente al meccanismo del rinvio pregiudiziale e, di per sé, non può violare né il diritto di adire un giudice imparziale sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, né il diritto alla presunzione di innocenza garantito dall’articolo 48, paragrafo 1, della medesima.
Nel caso di specie, dall’applicazione del combinato disposto dell’articolo 29 del NPK, quale interpretato dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione), e dai punti 2.3, 7.3 e 7.4 del codice nazionale di deontologia, si evince che l’esposizione da parte di un giudice bulgaro, nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale, del contesto di fatto e di diritto della controversia in esame nel procedimento principale è considerata come formulazione di un parere provvisorio da parte di tale giudice, che comporta non soltanto la sua declinazione di competenza e l’annullamento della sua decisione definitiva, ma altresì l’avvio, nei suoi confronti, di un’azione di responsabilità per illecito disciplinare.
Ne consegue che una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, comporta segnatamente il rischio che un giudice nazionale preferisca astenersi dal porre questioni pregiudiziali alla Corte per evitare o che venga declinata la sua competenza e gli vengano inflitte sanzioni disciplinari, o di proporre questioni pregiudiziali irricevibili. Di conseguenza, una normativa di tal genere lede le prerogative riconosciute ai giudici nazionali dall’articolo 267 TFUE e, pertanto, l’efficace cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali posta in essere dal meccanismo del rinvio pregiudiziale.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione deferita dichiarando che gli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura, alla luce dell’articolo 47, secondo comma, e dell’articolo 48, paragrafo 1, della Carta, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale interpretata in modo da imporre al giudice del rinvio di dichiarare la propria incompetenza con riguardo ad un procedimento dinanzi ad esso pendente per aver esposto, nell’ambito della propria domanda di pronuncia pregiudiziale, il contesto di fatto e di diritto del procedimento stesso.
Sulla seconda questione
Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 267 TFUE, debba essere interpretato nel senso che osti a che, in seguito alla pronuncia della sentenza in via pregiudiziale, il giudice del rinvio non apporti modifiche agli accertamenti di diritto e di fatto dallo stesso effettuati nell’ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale o, al contrario, a che, in seguito a tale pronuncia, detto giudice proceda ad una nuova audizione delle parti nonché a nuove misure istruttorie che potrebbero indurlo a modificare quanto già accertato.
A tal riguardo, va ricordato che, per giurisprudenza costante, l’articolo 267 TFUE impone al giudice del rinvio di dare piena attuazione all’interpretazione del diritto dell’Unione data dalla Corte (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2016, PFE, C‑689/13, EU:C:2016:199, punti da 38 a 40 e giurisprudenza ivi citata).
Per contro, né tale articolo né alcun’altra disposizione del diritto dell’Unione richiedono al giudice del rinvio di modificare, in seguito alla pronuncia della sentenza in via pregiudiziale, gli accertamenti di fatto e di diritto da esso effettuati nell’ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale. Nessuna disposizione del diritto dell’Unione vieta, inoltre, a tale giudice di modificare, in seguito a tale pronuncia, le proprie valutazioni relative al contesto di fatto e di diritto rilevante nella specie.
In considerazione degli elementi richiamati supra, occorre rispondere alla seconda questione posta dichiarando che il diritto dell’Unione, segnatamente l’articolo 267 TFUE, deve essere interpretato nel senso che non impone né vieta al giudice del rinvio di procedere, in seguito alla pronuncia della sentenza emessa in via pregiudiziale, ad una nuova audizione delle parti nonché a nuove misure istruttorie che possano indurlo a modificare gli accertamenti di fatto e di diritto da esso effettuati nell’ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale purché tale giudice dia piena attuazione all’interpretazione del diritto dell’Unione data dalla Corte.
Sulla terza questione
Con la terza questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che osti a che detto giudice applichi una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, ritenuta contraria al diritto dell’Unione, in quanto tale normativa garantirebbe un livello più elevato di tutela dei diritti fondamentali delle parti.
A tal riguardo, occorre anzitutto rilevare che è inaccettabile l’assunto su cui poggia tale questione, secondo il quale la normativa nazionale oggetto del procedimento principale garantirebbe al singolo una maggiore tutela del proprio diritto di adire un giudice imparziale, ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta. Infatti, come rilevato al punto 23 supra, la circostanza che, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, un giudice nazionale esponga, conformemente ai requisiti derivanti dagli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura, il contesto di fatto e di diritto della controversia nel procedimento principale, di per sé, non viola tale diritto fondamentale. Di conseguenza, non si può ritenere che contribuisca a garantire la tutela di tale diritto l’obbligo di declinazione della competenza che la norma de qua impone al giudice del rinvio che ha provveduto a tale esposizione nell’ambito di un rinvio pregiudiziale.
Ciò posto, va rammentato che, secondo costante giurisprudenza, la sentenza con la quale la Corte si pronuncia in via pregiudiziale vincola il giudice nazionale, per quanto concerne l’interpretazione o la validità degli atti delle istituzioni dell’Unione in questione, per la definizione della lite nel procedimento principale (v. sentenze del 20 ottobre 2011, Interedil, C‑396/09, EU:C:2011:671, punto 36 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 5 aprile 2016, PFE, C‑689/13, EU:C:2016:199, punto 38).
Si deve, inoltre, sottolineare che, in forza di consolidata giurisprudenza, il giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito di propria competenza, le norme del diritto dell’Unione ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione nazionale contraria, senza doverne attendere la previa soppressione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v. sentenze del 20 ottobre 2011, Interedil, C‑396/09, EU:C:2011:671, punto 38 e giurisprudenza ivi citata; del 4 giugno 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems, C‑5/14, EU:C:2015:354, punto 32 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 5 aprile 2016, PFE, C‑689/13, EU:C:2016:199, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
Va infine aggiunto che l’esigenza di assicurare la piena efficacia del diritto dell’Unione include l’obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto interno incompatibile con il diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 19 aprile 2016, DI, C‑441/14, EU:C:2016:278, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
Ne consegue che, nel caso di specie, il giudice del rinvio ha l’obbligo di garantire la piena efficacia dell’articolo 267 TFUE disapplicando, ove necessario, di propria iniziativa, l’articolo 29 del NPK quale interpretato dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione), posto che tale interpretazione non è compatibile con il diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 19 aprile 2016, DI, C‑441/14, EU:C:2016:278, punto 34).
Tenuto conto delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla terza questione sollevata dichiarando che il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che osta a che un giudice del rinvio applichi una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, ritenuta contraria a tale diritto.
Sulle spese
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) Gli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura della Corte, alla luce dell’articolo 47, secondo comma, e dell’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale interpretata in modo da imporre al giudice del rinvio di dichiarare la propria incompetenza con riguardo ad un procedimento dinanzi ad esso pendente per aver esposto, nell’ambito della propria domanda di pronuncia pregiudiziale, il contesto di fatto e di diritto del procedimento stesso.
2) Il diritto dell’Unione, segnatamente l’articolo 267 TFUE, deve essere interpretato nel senso che non impone né vieta al giudice del rinvio di procedere, in seguito alla pronuncia della sentenza emessa in via pregiudiziale, ad una nuova audizione delle parti nonché a nuove misure istruttorie che possano indurlo a modificare gli accertamenti di fatto e di diritto da esso effettuati nell’ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale, purché tale giudice dia piena attuazione all’interpretazione del diritto dell’Unione data dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
3) Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che osta a che un giudice del rinvio applichi una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, ritenuta contraria a tale diritto.
Ultimo aggiornamento Lunedì 18 Luglio 2016 17:19
Gli A.T.O. chiudono i battenti: chi continuerà ad espletare il servizio?
Lunedì 13 Giugno 2011 22:36
Valentina Russo
N. 876/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 3125 Reg. Ric.
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3125 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Aragona e Giovanni Monforte, con i quali è domiciliato in Catania presso la Segreteria del Tribunale, via Milano 42a;
contro
Ato S.p.A. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Scurria, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Egidio Incorpora in Catania, via Aloi, 46;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
...omissis... di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Giacomo Calderonio, con il quale sono domiciliati in Catania, presso la Segreteria del Tribunale;
per l'annullamento
previa sospensione, del bando di gara del 10 novembre 2010, pubblicato sul supplemento alla gazzetta ufficiale della unione europea in data 12 novembre 2010, con il quale l'Ato s.p.a. in liquidazione indice procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed altri servizi connessi nel territorio del comune di Messina relativamente al periodo 1 gennaio 2011-31 dicembre 2015 per l'importo annuo soggetto a ribasso d'asta di euro 23.801.387,47 e per l'importo complessivo soggetto a ribasso d'asta di euro 119.006.937,35 da aggiudicarsi all'offerta economicamente più vantaggiosa; del capitolato speciale d'appalto e del capitolato d'oneri; e per quanto occorre di eventuale deliberazione dell'ato predetta di indizione di tale procedura aperta, ove esistente, e non richiamata nel bando di gara, e, con il ricorso per motivi aggiunti:
del Bando di gara rettificato, pubblicato sul supplemento alla G.U. della Unione Europea del 23/11/2010.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ato S.p.A. in Liquidazione;
Visto l'atto di intervento ad adiuvandum della ...omissis... di Messina e della ...omissis... di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2011 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto notarile rep. N. 82352 del 7 settembre 1998, si costituiva tra il Comune di Messina (per il 51% del capitale sociale) e la C. s.c.a r.l.(per il 49% del capitale sociale), la società per azioni a prevalente capitale pubblico denominata M. s.p.a. ai sensi dell'art. 22 lett. e della L. n. 142/90, recepita in Sicilia con la L. Reg. n. 48/91. Successivamente i comuni di Tremestieri Etneo e il comune di Taormina aderivano alla predetta società acquistando parte del capitale sociale (0,74% il primo comune e 0,25% il secondo comune).
In data 1^ settembre 1999 veniva stipulata tra il comune di Messina e la M. s.p.a. convenzione con la quale "il comune di Messina provvede alla gestione diretta dei servizi pubblici locali nel settore ambientale tramite la società M. s.p.a.";.."la durata della presente convenzione e degli affidamenti disciplinati dalla stessa è pari e coincide con la esistenza e durata della s.p.a. affidataria e cioè fino al 31 dicembre 2010...";.."tale scadenza si intenderà automaticamente prorogata nel caso venga prorogata la durata della s.p.a. affidataria a norma dell'art. 4 dello Statuto della stessa".
Con atto pubblico del 14/02/2000 veniva stipulato tra il comune di Messina e la società ricorrente atto integrativo della predetta convenzione.
Successivamente, con atto in data 28/12/2001 veniva costituita l'A.T.O. S.p.a. tra il comune di Messina (90%) e la Provincia Regionale di Messina (10%) e conseguentemente, con deliberazione del commissario straordinario n. 3611 del 21/05/2004, si prendeva atto che tutte le competenze relative alla gestione integrata dei rifiuti sono state delegate alla costituita ATO, e si cedevano le convenzioni stipulate tra il Comune di Messina e la M. s.p.a, demandando all'ATO la titolarità dei rapporti ceduti.
Secondo le prescrizioni dell'art. 6 dello statuto della M., la C. s.c. a r.l. in data 30/11/06 cedeva le proprie azioni, pari al 49% del capitale sociale della M., al comune di Messina che ne diveniva titolare per il 99,01%.
L'assemblea straordinaria della società M. con deliberazione dell'assemblea straordinaria dl 21/04/08, prorogava la durata della società fino al 31 dicembre 2025, esercitando il potere di proroga previsto dall'art. 4 dello statuto.
Frattanto è intervenuta la legge regionale siciliana n. 9/2010 il cui art. 19 prevede che alla data di entrata in vigore della legge (27 aprile 2010) i consorzi e le società d'ambito costituiti ai sensi del D. L.vo n. 152/2006 sono posti in liquidazione.
A questo punto l'ATO s.p.a., posto in liquidazione a decorrere dal 27/04/2010, con bando di gara del 10 novembre 2010 indiceva la procedura per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani nel territorio del comune di Messina per il periodo 1/1/2011- 31/12/2015.
Avverso tale bando viene proposto il ricorso introduttivo sulla scorta delle seguenti censure:
1)Violazione di legge. Nullità per illiceità della causa. Travisamento dei fatti.
Il bando impugnato sarebbe nullo per illiceità della causa poiché con esso di eludono disposizioni di legge, in particolare l'art. 19, 3^ comma della L. Reg. sic. n. 9/2010 che disciplina il regime transitorio in conformità con quanto previsto dall'art. 38 L. n. 244/07, che al comma 33 prescrive che siano fatte salve le convenzioni in essere. Secondo le successive disposizioni integrative (D.L. 135/2009, convertito in L, 166/09) le gestioni in essere alla data del 22/08/08 cessano alla data del 31 dicembre 2011. Le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista, ove la selezione del socio sia avvenuta secondo le regole dell'evidenza pubblica, cessano, invece alla scadenza prevista nel contratto di servizio.
Ritenendo la M. s.p.a. di rientrare nell'ipotesi prevista dalla disposizione da ultimo citata, deduce che l'affidamento di cui gode andrebbe a scadere il 31/12/2025, data di cessazione della società come ritualmente prorogata rispetto alla originaria scadenza del 31/12/2010.
Comunque la scadenza della convenzione non potrebbe essere retrodatata rispetto al 31/12/2011 come previsto dalle disposizioni prima richiamate.
2)Nullità per difetto assoluto di attribuzione e/o incapacità d'agire. Violazione dell'art. 1337 c.c. Violazione di legge. Travisamento dei fatti.
L'ATO s.p.a. in liquidazione non ha il potere di indire una procedura di gara, permanendo in capo ad essa solo il potere - dovere di garantire l'espletamento del servizio sino alla costituzione della "Società per la regolamentazione del servizio di gestioni rifiuti" (S.R.R.) prevista dalla L. Reg. n. 9/2010.
3)Nullità per mancanza di copertura di spesa. Violazione dell'art. 1346 c.c. Violazione dell'art. 1337 c.c. Violazione di legge. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere per pretestuosità manifesta e sviamento.
Non solo il Bando impugnato ed i relativi capitolato speciale e capitolato d'oneri sarebbero illegittimi perché privi di copertura finanziaria, ma l'ATO avrebbe indetto la gara in questione specificando che i fondi necessari per la copertura del servizio sono garantiti da Comune di Messina, senza però che il consiglio comunale abbia impegnato nel bilancio pluriennale per i prossimi cinque anni la relativa spesa.
Il bando poi sarebbe illegittimo perché violerebbe i termini prescritti dall'art. 70 del cod. appalti per la ricezione delle offerte, termine che non può essere inferiore a 52 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Data la complessità delle prestazioni oggetto d'appalto tale termine avrebbe dovuto essere superiore, ma comunque non poteva essere ridotto, come è successo nel caso di specie.
Il Capitolato speciale d'appalto sarebbe infine illegittimo nella parte in cui prescrive che l'impresa subentrante dovrà assumere il personale in forza presso la società uscente con le modalità e le decorrenze previste nel contratto e non ex novo come previsto dall'art. 6 del contratto collettivo nazionale di categoria, sottoscritto in data 5/04/2008.
Intervenuta, nelle more del giudizio, con provvedimento n. 1/20010 in data 23 novembre 2010 la rettifica del bando di gara con conseguente riapertura dei termini per la proposizione delle domande di partecipazione alla gara de qua, avverso tale provvedimento la società ricorrente propone ricorso per motivi aggiunti, reiterando le censure poste a sostegno del ricorso principale.
Con atto depositato in giudizio in data 10/12/2010, sono intervenute ad adiuvandum la ...omissis... e la ...omissis... di Messina, facendo proprie le ragioni addotte da parte ricorrente a favore dei lavoratori dipendenti della M. dei quali tutti non sarebbe garantita la riassunzione da parte del gestore che si renderà aggiudicatario.
L'ATO, costituito in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso e, con memoria depositata agli atti di causa in data 4 marzo 2011 ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in ragione della clausola di deferimento in arbitri delle controversie tra la società M. e l'ATO contenuto nell'art. 19 della convenzione n. 2749/99 integrata dalla convenzione n. 2778/00.
Alla Pubblica Udienza del giorno 6 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il Collegio, in via preliminare prende in considerazione l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, sollevata dall'ATO s.p.a., sul presupposto che sarebbe vigente inter partes la clausola portata dall'art. 19 della convenzione stipulata tra il Comune di Messina e la società M. che devolve alla cognizione arbitrale le insorgende controversie contrattuali.
Al fine di dirimere la delicata questione occorre, in primo luogo, rilevare che la convenzione stipulata in data 1° settembre 1999, ed integrata con atto del 14 febbraio 2000, tra il Comune di Messina e la società ricorrente, veniva ceduta all'ATO s.p.a. all'atto della sua costituzione intervenuta per atto pubblico del 28/12/02 con le seguenti quote: 90% comune di Messina e 10% Povincia Regionale di Messina.
Il nuovo soggetto giuridico (l'ATO s.p.a.) è pertanto divenuto titolare di tutti i rapporti derivanti dalle convenzioni cedute, con la conseguenza che si applica inter partes l'art. 19 della originaria convenzione.
Ma, dalla portata letterale di tale articolo ("Qualunque controversia tra i soci verrà devoluta ad un collegio arbitrale composto di tre membri nominati uno da ciascuno dei due soci ed il terzo, con funzioni di presidente del collegio, dal Presidente del Tribunale di Messina") si evince chiaramente che la devoluzione al collegio arbitrale riguarda le insorgende controversie tra i soci, nascenti dall'applicazione delle disposizioni della convenzione con riferimento al conferimento del servizi (titolo I^) e dagli accordi parasociali (titolo II^).
Nel caso che ci occupa non si controverte su una clausola o condizione della predetta convenzione, ma si contesta il potere dell'ATO s.p.a. di procedere alla indizione di una gara pubblica per il conferimento del servizio già espletato dalla società ricorrente, in applicazione di norme primarie frattanto intervenute e più in particolare dell'art. 19 della l. reg. n. 9/2010 che disciplina il regime transitorio conseguente alla estinzione delle società e dei consorzi d'ambito in attesa della costituzione delle S.R.R., ove testualmente si statuisce che il regime transitorio per le diverse tipologie di affidamento in essere è disciplinato in conformità a quanto previsto dall'art. 2 comma 38 della L. n. 244/207 e dal comma 8 dell'art. 23 bis del D.L. 112/2008, convertito con la L. n. 133/08, come successivamente modificato ed integrato.
In realtà parte ricorrente ritiene di potere superare il detto profilo assumendo la perduranza della convenzione in argomento secondo la speciale disciplina portata dal punto c) del comma ottavo dell'art. 23 bis del D.L. 112/08, come convertito e successivamente integrato, a tenore del quale "le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedute competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla cadenza prevista nel contratto di servizio". In sostanza, sul presupposto, da un lato, che la selezione del socio della società M. s.p.a. avrebbe avuto ad oggetto al tempo stesso la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, e, dall'altro lato, che nella convenzione vigente tra le parti in causa è prevista la durata del servizio coincidente con la durata della società M. e che tale durata è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025, parte ricorrente deduce addirittura la nullità del bando impugnato perché violativo delle norme imperative di legge richiamate.
Tale impostazione non si ritiene possa essere condivisa.
Invero la scelta del contraente privato per la costituzione a suo tempo della società mista M. s.p.a. non è intervenuta sulla base di una gara "a doppio oggetto", vale a dire finalizzata non solo alla individuazione del socio, ma anche alla attribuzione di specifici compiti operativi, come richiesto dall'art. 23 bis prima ricordato: dal bando pubblicato sulla G.U.R.S. parte II n. 47 del 23/11/1996, si ricava agevolmente che la procedura ad evidenza pubblica così incardinata era finalizzata esclusivamente alla scelta del contraente privato al quale è stato richiesto il possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria necessari ad abilitarlo all'attribuzioni dei compiti operativi che la costituenda società mista avrebbe dovuto espletare, senza nessuna specifica attribuzione di essi al socio prescelto sulla scorta delle procedura ad evidenza pubblica indetta.
In altri termini, con tale bando il Comune di Messina ha inteso procedere esclusivamente alla attribuzione della qualità di socio al soggetto privato più qualificato nel settore in cui la costituenda società mista avrebbe espletato le proprie funzioni, e ciò è stato fatto con la scelta del socio di minoranza (C. s.p.a.).
Le funzioni e i compiti operativi per la gestione dei servizi di igiene ambientale sono stati poi attribuiti alla costituita società mista M. s.p.a. dal comuni di Messina con la convenzione stipulata il 1^ settembre 1999 successivamente integrata.
Dalla operata ricostruzione normativa e fattuale, scaturisce che la società ricorrente non si trova:
né nelle condizioni previste dal punto c) dell'ottavo comma dell'art. 23 bis del D.L. 112/08, come convertito in legge e successivamente modificato ed integrato;
né nelle condizioni previste dal precedente punto a) come dedotto, in via subordinata dalla società ricorrente, in quanto non viene dimostrato in ricorso il possesso dei requisiti in capo alla società ricorrente perché la stessa venga annoverata tra le società "in house".
Rileva il collegio conformemente ai principi contenuti nella sentenza del C. di Stato sez. V n. 7214 del 30/'9/2010, che pienamente condivide, che "la differenza tra la società in house e la società mista consiste nel fatto che la prima agisce come un vero e proprio organo dell'amministrazione dal punto di vista sostanziale (e, per questo, è richiesto il requisito del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi dall'amministrazione aggiudicatrice e della destinazione prevalente dell'attività dell'ente in house in favore dell'amministrazione stessa), mentre la diversa figura della società mista a partecipazione pubblica, in cui il socio privato è scelto con una procedura ad evidenza pubblica, presuppone la creazione di un modello nuovo, nel quale interessi pubblici e privati trovino convergenza. In quest'ultimo caso, l'affidamento di un servizio ad una società mista è ritenuto ammissibile a condizione che si sia svolta una unica gara per la scelta del socio e l'individuazione del determinato servizio da svolgere (delimitato in sede di gara sia temporalmente che con riferimento all'oggetto).
Tali principi hanno, dapprima, trovato conferma in sede interna (Cons. Stato, VI, 16 marzo 2009 n. 1555) e sono poi stati affermati anche dalla giurisprudenza comunitaria (Corte Giustizia, sez. III, 15 ottobre 2009, C-196/08, Acoset).
La Corte di Giustizia ha, infatti, ritenuto l'ammissibilità dell'affidamento di servizi a società miste, a condizione che si svolga in unico contesto una gara avente ad oggetto la scelta del socio privato (socio non solo azionista, ma soprattutto operativo) e l'affidamento del servizio già predeterminato con obbligo della società mista di mantenere lo stesso oggetto sociale durante l'intera durata della concessione.
A tal fine, le amministrazioni dovranno, fin dalla predisposizione degli atti della gara per la scelta del socio privato, porsi il problema di come consentire alla scadenza del contratto l'eventuale svolgimento di una nuova gara per la scelta di un nuovo socio.
Non è sufficiente delimitare temporalmente l'affidamento, ma è necessario prevedere un obbligo di cessione della quota del socio privato a condizioni predeterminate all'eventuale nuovo socio, individuato sempre con gara."
Alla luce delle considerazioni svolte e dei principi contenuti nella sent. del C. di Stato n. 7214/10 appena richiamata, la fattispecie in esame non entra neanche nella previsione di cui al punto b) del comma ottavo dell'art. 23 bis D.L. 112/08, nel testo vigente, ma, coerentemente a quanto ritenuto dalla stazione appaltante nel successivo punto e) a tenore del quale "le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidatario".
Tutto ciò considerato da cui scaturisce che la società ricorrente non vanta alcun diritto alla prosecuzione del servizio in essere in forza della sussistente convenzione, non trovandosi nelle condizioni previste ex lege per tale invocata prosecuzione, può concludersi che l'attività dell'ATO 3 s.p.a. qui censurata attiene all'espletamento delle competenze istituzionali dell'ente che vanno sottoposte al vaglio di questo giudice, a nulla rilevando la clausola compromissoria che opera esclusivamente con riferimento all'attuazione e alla interpretazione del contratto non più vigente inter partes.
La controversia all'esame esula pertanto dall'ambito delineato dall'art. 19 della convenzione che dispone la risoluzione arbitrale delle insorgende controversie, rientrando ratione materiae, nella competenza esclusiva di questo giudice.
A questo punto il Collegio, preso atto che la gara il cui bando qui impugnato, è andata deserta, come concordemente ribadito dalle parti in sede di discussione orale, rileva la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, nella parte in cui con tali ricorsi si impugna il bando in questione dal quale nessun effetto lesivo degli interessi azionati può più scaturire.
In relazione alla subordinata domanda contenuta nel punto 3 del petitum del ricorso principale (alla pag. 31) e ribadita nel punto 3 del petitum del ricorso per motivi aggiunti (alla pag. 30), con la quale si chiede che venga dichiarato che la gestione del servizio espletato dalla società M. in base alla convenzione stipulata con il comune di Messina in data 1/09/1999, rientra nell'ipotesi prevista e disciplinata dalla lett. a) del comma 8^ dell'art. 23 bis più volte citato e che pertanto cessa alla data del 31 dicembre 2025, se ne rileva la infondatezza alla luce delle considerazioni già svolte al fine di affermare la giurisdizione di questo per la definizione della controversia de qua.
Data la peculiarità e la novità delle questioni oggetto del ricorso in esame, le spese del giudizio possono andare integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ed in parte lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi
L'ESTENSORE
Gabriella Guzzardi
IL CONSIGLIERE
Alba Paola Puliatti
Depositata in Segreteria l'11 aprile 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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