Revoca di contributi derivanti da patti territoriali
Venerdì 13 Maggio 2011 17:13
Carmelo Anzalone
N. 720/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 2059 Reg. Ric.
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2059 del 2005, proposto da
F. s. r. l., in persona del legale rappresentante "pro tempore", rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Codognato e Paolo Pasetto, con domicilio eletto presso il primo in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;
contro
il Ministero delle Attività Produttive (MAP) -ora Ministero dello Sviluppo Economico-, in persona del Ministro "pro tempore", rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge in Venezia, San Marco, 63; Regione Veneto e Provincia di Verona, n. c.;
nei confronti di
U. s.p.a., n.c.;
per l'annullamento
del decreto D. G. MAP 9 febbraio 2004, n. 2142, concernente revoca di contributo, e atti connessi;
visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Attività Produttive (MAP);
vista l'ordinanza della sezione n. 899/05 di accoglimento della domanda di misure cautelari;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del 20 aprile 2011 il consigliere Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Torcellan, su delega di Codognato, per la ricorrente e Cardin per il Ministero;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- I fatti di causa.
- 31 maggio 1999: il MAP approva il Patto territoriale del Basso Veronese e Bolognese con i decreti nn. 1068 e 1073. Al Patto aderisce anche la società ricorrente, ottenendo un contributo in conto capitale di euro 365.982;
- 13 febbraio 2003: la società F. -che produce e commercia prodotti alimentari in genere, e può costruire e commerciare impianti per la produzione di prodotti alimentari- trasmette alla Provincia di Verona -quale soggetto responsabile del Patto- copia del verbale dell'assemblea dei soci del 30 gennaio 2003 nel corso della quale era stato:
- deliberato lo scioglimento della società;
- conferito al liquidatore l'incarico di concedere in affitto l'azienda, e ciò allo scopo di impedire un blocco immediato dell'attività che avrebbe disperso, con avviamento e clientela, i beni aziendali nel loro valore, a parte azioni di terzi per inadempimento;
- ed era stata fissata la sede della liquidazione presso la sede sociale in Legnago, via ...omissis...;
- 6 febbraio 2003: il liquidatore, in esecuzione dell'incarico ricevuto il 30 gennaio, concede in locazione l'azienda per un periodo di un anno;
- 8 luglio 2003: viene concesso alla ditta F. un ulteriore importo di euro 55.665 a seguito di un "errore nell'algoritmo di calcolo";
- 9 febbraio 2004: il Ministero, con il decreto in epigrafe:
- revoca - ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera b, del d. m. n. 320/00 "tenuto conto dello scioglimento anticipato della Ditta" - i decreti nn. 1068 e 1073 del 31/5/1999, nella parte in cui gli stessi concedevano il contributo in conto capitale di euro 365.982 alla società F., e il decreto n. 1539 dell'8 luglio 2003, di concessione dell'ulteriore importo di euro 55.665. Nelle premesse del decreto è richiamata una nota, pervenuta al MAP il 25 marzo 2003, con la quale il soggetto responsabile del Patto comunica l'avvenuto scioglimento anticipato della ditta, con contestuale nomina del liquidatore fatta con verbale di assemblea del 30 gennaio 2003;
- dispone la restituzione del contributo indebitamente percepito, di euro 88.984, " maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento e di cinque punti percentuali, da calcolarsi decorrere da tale data fino alla data dell'effettivo versamento";
- giugno 2005: il Concessionario del servizio nazionale di riscossione per la Provincia di Verona trasmette alla società F. una cartella di pagamento di euro 96.332 avente a oggetto: "MAP -Revoca Contributi Patti Territoriali";
- 21 luglio 2005: l'assemblea straordinaria della società F. delibera:
- di revocare lo stato di liquidazione ai sensi dell'art. 2487 ter c. c.;
- di trasformare la società in srl e mutare la sede legale.
Avverso e per l'annullamento del d. d. g. 9 febbraio 2004 di revoca del contributo la società F., con ricorso notificato il 20 -22 settembre 2005 e depositato in Segreteria il successivo 4 ottobre, premessa la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia e premessa, altresì, la tempestività del ricorso, dato che il decreto di revoca non è mai stato comunicato e/o notificato alla società; ha dedotto tre censure, concernenti violazione degli articoli 7 e seguenti della l. n. 241/90, violazione dell'art. 12, comma 3, lett. B), del d. m. n. 320 del 2000 -difetto di istruttoria e di motivazione, errore di fatto, travisamento dei fatti e carenza dei presupposti, censurando infine l'iscrizione a ruolo di un credito inesistente.
All'udienza camerale del 12 ottobre 2005 la sezione, con ordinanza n. 94/05, ha richiesto al MAP di depositare in giudizio i documenti del procedimento conclusosi con il decreto di revoca e ha rinviato la trattazione della domanda di misure cautelari alla camera di consiglio del 9 novembre 2005. In tale udienza camerale, preso atto che l'ordinanza istruttoria non era stata adempiuta, essendosi il MAP limitato a depositare un controricorso "di contenuto generico", il Collegio, sul presupposto che il ricorso presentato appariva sorretto da sufficiente "fumus boni iuris" e che l'attività esecutiva degli atti impugnati era sicuramente da ritenere produttiva di danno grave, ha accolto (v. ord. n. 899/05) la domanda cautelare relativamente all'attività esecutiva di cui alla cartella di pagamento emanata.
2.1.- Sulla giurisdizione.
Va rammentato che il decreto di revoca del contributo si fonda sull'art. 12, comma 3, lett. B) del d. m. 31 luglio 2000, n. 320 -previsione di penali e revoca delle agevolazioni, il quale dispone che il Ministero "provvede alla revoca delle agevolazioni alle imprese beneficiarie... b)qualora vengano distolte dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione o acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto; la revoca delle agevolazioni è totale se la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del programma agevolato non autorizzata, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dell'iniziativa; altrimenti la revoca è parziale ed è effettuata in misura proporzionale alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio...".
Ora, di norma, "in tema di contributi, finanziamenti, provvidenze e sovvenzioni il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deriva dalle posizioni giuridiche soggettive del privato interessato prima e dopo la concessione del beneficio previsto dalla legge... a) nella fase procedimentale che precede l'emanazione del provvedimento favorevole, nella quale è ravvisabile unicamente una posizione di interesse legittimo, le controversie appartengono senz'altro alla giurisdizione amministrativa; b) in quella successiva, viceversa, la posizione soggettiva può assumere una duplice configurazione. Il privato è cioè titolare di diritti soggettivi, e spetta pertanto al giudice ordinario conoscere delle controversie instaurate, tanto per ottenere le somme assegnate, quanto per contrastare l'Amministrazione la quale, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo (cfr. Tar Veneto, III, sentenze nn. 1490/07, 2161/06, 1893/06 e 127/06; più di recente, sez. III, 134/10). Il privato conserva, invece, una posizione di interesse legittimo nei confronti del potere della pubblica amministrazione di ritirare, in via di autotutela, il provvedimento concessorio per vizi di legittimità ovvero per il suo contrasto, "ab origine", col pubblico interesse. Detto altrimenti, il riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni e contributi pubblici è regolato dai normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate. In base ai criteri di riparto di giurisdizione elaborati dalle Sezioni Unite della Cassazione, nella fase "successiva" all'attribuzione del contributo il beneficiario risulta essere titolare di un diritto soggettivo. Pertanto, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un preteso "inadempimento" del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario anche se si faccia questione di atti denominati: revoca, decadenza, risoluzione ecc., purché essi si fondino sull'asserito "inadempimento" da parte del concessionario alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo. Il privato vanta, invece, una situazione soggettiva di interesse legittimo se la controversia riguarda una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio o se il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità sussistenti "ab origine" o per contrasto iniziale con il pubblico interesse.
Ciò premesso in termini generali, guardando da vicino il caso di specie e seguendo i criteri "ordinari" di riparto della giurisdizione in materia, poiché nella controversia si fa questione di un asserito inadempimento di obblighi, da parte del soggetto beneficiario, posteriore al riconoscimento del contributo, dovrebbe essere declinata la giurisdizione (generale di legittimità) del Tar.
Sennonché, come correttamente rileva la difesa della ricorrente, la fattispecie oggetto del presente giudizio è peculiare, dal momento che si controverte sulla legittimità della revoca di un contributo accordato in esecuzione di un patto territoriale, "strumento di programmazione negoziata" che, coinvolgendo parti pubbliche e private, "unifica in sè, assommandole in una sorta di sintesi evolutiva, le diverse ipotesi di cui alla L. n. 241 del 1990, artt. 11 e 15" (v. Cass., 18630/08 e 6960/09), con conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (v. art. 11, ultimo comma, l. n. 241/90 e, ora, art. 133, comma secondo, cod. proc. amm.). Più in particolare, ai fini della individuazione del giudice fornito di giurisdizione appare decisiva la natura dello strumento dal quale discende il riconoscimento del contributo poi revocato: infatti, il c.d. patto territoriale è pacificamente inquadrato dalla sopra menzionata giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione nell'ambito degli accordi disciplinati dall'art. 11 della l. 241/90 il cui ultimo comma (ora trasfuso nell'art. 133 del cod. proc. amm.) devolve le relative controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (conf. sent. cit. n. 18630 del 2008 con cui le sezioni unite della Suprema Corte hanno statuito che "la cognizione della controversia relativa all'impugnazione di un provvedimento di revoca del beneficio finanziario accordato ad una società per la realizzazione di un investimento produttivo in sede di approvazione di un "patto territoriale", costituente una delle possibili forme di programmazione negoziata tra parti pubbliche e parti private in cui è, tra l'altro, necessario definire gli accordi programmatici ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142 del 1990 e individuare le convenzioni necessarie per l'attuazione di detti accordi, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione al disposto di cui all'art. 11, ultimo comma, della legge n. 241 del 1990 che demanda, in generale, a tale giurisdizione le questioni relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento pubblico di erogazione di una sovvenzione economica" (conf. Cass. 6960/09).
2.2.- Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto con riferimento ai profili di insufficiente istruttoria e carenza di motivazione puntualmente descritti ai punti 4. del ricorso introduttivo e della memoria in data 1^ novembre 2005, in relazione al disposto di cui all'art. 12, comma 3, lettera b) del D. M. 31 luglio 2000, n. 320.
Premesso che alla base della disposta revoca del contributo da parte del MAP vi è l'assunto secondo cui lo scioglimento anticipato della società e la nomina del liquidatore integrerebbero, di per sé, una ipotesi di totale e definitiva distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione o acquisizione è stata oggetto di agevolazione, con ricaduta nell'ipotesi di cui all'art. 12/B) del d. m. n. 320/00, in modo plausibile la ricorrente osserva che il verificarsi di una causa di scioglimento anticipato della società e la nomina del liquidatore non determinano, di per sé e in modo inevitabile, la cessazione del rapporto sociale ( e l'art. 12/B) del d. m. n. 320/00 presuppone che l'inadempimento degli obblighi connessi al beneficio accordato debba essere certo e irreversibile). Lo scioglimento anticipato dà luogo a una fase ulteriore nel corso della quale la società può cedere in godimento a terzi il complesso aziendale per conservarne l'integrità in vista della liquidazione. Nella specie la società F. non ha cessato di esistere ma, una volta revocato lo stato di liquidazione, si è trasformata in una società a responsabilità limitata e ha ripreso l'attività.
Dalle considerazioni su esposte discende l'illegittimità dell'impugnata revoca, decisa senza un'adeguata istruttoria né una motivazione congrua (cfr. pp. 4. ric. e mem. ric. 1.11.2005).
Assorbito ogni altro profilo di censura non esplicitamente trattato il ricorso va accolto e, per l'effetto, il decreto impugnato e gli atti consequenziali vanno annullati.
Considerate le peculiarità della controversia, spese e onorari possono essere integralmente compensati.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 20 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Giuseppe Di Nunzio
L'ESTENSORE
Marco Buricelli
IL PRIMO REFERENDARIO
Marco Morgantini
Depositata in Segreteria il 3 maggio 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Riparto di giurisdizione sulla revoca dell'affidamento in gestione di impianti sportivi comunali
Martedì 26 Luglio 2016 13:36
Valentina Magnano
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N. 03380/2016REG.PROV.COLL.
N. 07401/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da: Società Sportiva F.R.A., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gallo, con domicilio eletto presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
contro
Comune di Adelfia, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, n. 00697-2015, resa tra le parti, concernente l’appello avverso la sentenza con cui il giudice amministrativo ha dichiarato il difetto di giurisdizione - Revoca contratto di gestione strutture sportive comunali e ordine di rilascio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Adelfia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Gallo e Giuseppe Mariani;
FATTO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sez. I, con la sentenza 13 maggio 2015, n. 697, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, indicando il Giudice Ordinario quale Giudice munito di giurisdizione, sul ricorso proposto dall’attuale appellante per l’annullamento della Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Adelfia, n. 176 del 10.4.2014, R.G. 471 del 10.4.2014, notificata in data 11.4.2014, avente ad oggetto "Esercizio del potere di autotutela esecutiva ex art. 823, secondo comma del codice civile. Dichiarazione di nullità e/o inefficacia sopravvenuta del contratto del 24 agosto 2010 rep. n.1437 e contestuale ordine di rilascio delle strutture sportive comunali e di assistenza delle forze di polizia municipale".
Il TAR ha rilevato sinteticamente che:
- La determinazione comunale di revoca dell’aggiudicazione della gara è stata emessa in esito alla nota prot. n. 3253 del 11.2.2014, con la quale l’Amministrazione Comunale ha diffidato la S.S. F.R.A. ad adempiere puntualmente agli impegni assunti con il contratto del 24.8.2010, con l’avvertimento che il mancato adempimento avrebbe comportato la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c., con il correlato obbligo a restituire tutti gli impianti sportivi affidati in gestione;
- Il presunto inadempimento da parte della Società Sportiva F.R.A. sarebbe stato cagionato dal mutamento della composizione soggettiva del raggruppamento temporaneo per effetto dei tre recessi comunicati dalla M.V.A. A.S.D., dall’A. T.A. e dall’A.A.M.;
- Le scelte effettuate dall’Amministrazione nella fase di esecuzione del contratto d’appalto, quale quella di risolvere il contratto in caso di ritenuto inadempimento, hanno ad oggetto posizioni di diritto soggettivo inerenti a rapporti contrattuali di natura privatistica, nelle quali non hanno alcuna incidenza i poteri discrezionali ed autoritativi della Pubblica Amministrazione;
- Ridurre il complesso schema di affidamento di strutture sportive e servizi alla mera concessione di beni pubblici facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune non risulta corrispondere alla realtà negoziale dell’operazione posta in essere.
L’appellante contestava la sentenza del TAR, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 133, lett. b), d.lgs. n. 104-2010 con riferimento all’art. 244 d.lgs. n. 163-2006 e l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti.
L’appellante riproponeva quindi le censure di illegittimità formulate in primo grado e non esaminate dal TAR.
Infatti, secondo l’appellante il provvedimento impugnato in primo grado sarebbe illegittimo per i seguenti motivi:
-Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della Legge n. 241-1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento;
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del d.lgs. n. 163-2006. Erroneità dei presupposti, in quanto il sopravvenuto venir meno delle altre associazioni costituenti il raggruppamento temporaneo, aggiudicatario della gara, non avrebbe comportato alcuna modifica nella composizione soggettiva del raggruppamento medesimo;
- Nullità dell’atto ex. art. 21-septies Legge n. 241-1990. Sviamento per aver agito, il Comune resistente, in difetto assoluto di attribuzione, avendo anzi voluto strumentalmente utilizzare il detto provvedimento di revoca dell’aggiudicazione per sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale così come posto in essere;
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-quinquies con riferimento all’art. 21-sexies della Legge n. 241-1990 ed all’art. 823 c.c.; violazione e falsa applicazione dei principi che regolano l’esercizio del potere di autotutela; difetto di motivazione; erroneità dei presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere per sviamento, trattandosi, nel caso di specie, di un provvedimento già compiutamente eseguito e, dunque, insuscettibile di essere revocato; inoltre, il provvedimento gravato non avrebbe individuato alcuna concreta ragione di interesse pubblico giustificativa della revoca dell’aggiudicazione.
- Eccesso di potere: sviamento dalla causa tipica dell’atto, per la finalità fuorviante perseguita dal Comune di Adelfia con l’adozione del provvedimento gravato, trovando concreto ed oggettivo riscontro, in tesi, nei pregressi atteggiamenti vessatori assunti dal Dirigente Comunale nei confronti della società istante.
Con l’appello in esame si chiedeva l’accoglimento del ricorso di primo grado.
Si costituiva il Comune appellato chiedendo la reiezione dell’appello.
Alla Camera di Consiglio del 19 maggio 2016 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio rileva in punto di fatto che l’oggetto del giudizio concerne la revoca, oggetto della determinazione dirigenziale n. 176-2014, della determinazione 1° luglio 2010, n. 781, con la quale era stata disposta l’aggiudicazione del contratto per la gestione delle strutture sportive del Comune di Adelfia, contratto stipulato per atto pubblico redatto dal Segretario Comunale in data 24.8.2010, registrato il successivo 6.9.2010 al raggruppamento di cui l’odierna appellante era capogruppo.
Come si evince dal Capitolato speciale di appalti per l’affidamento in gestione delle strutture sportive del Comune di Adelfia e come pedissequamente viene riaffermato nel predetto contratto, l’oggetto del contratto è incentrato esclusivamente sulla gestione delle strutture sportive e l’emolumento previsto a carico del Comune è qualificato come contributo annuo di gestione, non rappresentando, dunque, il prezzo di un servizio, ma il concorso alle spese di gestione della struttura medesima.
Alla luce di tali dati, ricavabili dala semplice lettura degli atti di affidamento, si deve ritenere che l’affidamento in esame ricada nell’ambito dell’affidamento di concessione di beni pubblici, pur connotato da obblighi da espletarsi a carico dell’affidatario a favore della collettività, afferenti alla diversa figura giuridica della concessione di servizi.
2. Per quanto riguarda la giurisdizione del giudice adito, negata dal TAR, e peraltro non contestata dal Comune appellato, si deve ritenere che, a fronte della natura concessoria di un bene pubblico destinato a pubblico servizio (piscina comunale), la corrispondente controversia circa lo scioglimento unilaterale del contratto spetti al Giudice amministrativo.
Infatti, gli impianti sportivi di proprietà comunale (nella specie, piscina comunale) appartengono al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell'art. 826, ult. comma, c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive, sicché, qualora tali beni siano dati in concessione a privati, restano devolute al giudice amministrativo le controversie sul rapporto concessorio, inclusa quella sull'inadempimento degli obblighi concessori e la decadenza del concessionario (cfr. Cass. civile, Sez. Un., 20 aprile 2015, n. 7959 e Cass. civile, Sez. Un, 23 luglio 2001, n. 10013).
Come è noto, appartengono alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi ex art. 133, lett. b) c.p.a.
Peraltro, anche configurando il rapporto in esame come concessione di servizi, la controversia apparterrebbe alla giurisdizione esclusiva del G.A. ai sensi della successiva norma ex art. 133, lett. c) c.p.a., sostanzialmente sovrapponibile quanto a disciplina.
3. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice adito, rimettendo la causa al giudice di primo grado ex art. 105, comma 1, c.p.a.
Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi (assenza di contestazioni del Comune in punto giurisdizione).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),
definitivamente pronunciando sull’appello principale come in epigrafe indicato, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice adito, rimettendo la causa al giudice di primo grado ex art. 105, comma 1, c.p.a.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Claudio Contessa, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Ultimo aggiornamento Martedì 26 Luglio 2016 13:41
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Chi sanziona le pratiche commerciali scorrette?
Domenica 24 Aprile 2016 11:26
Giorgia Motta
N. 00003/2016REG.PROV.COLL.
N. 00016/2015 REG.RIC.A.P.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16 di A.P. del 2015, proposto da: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Vodafone Omnitel NV, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli e Vittorio Minervini, con domicilio eletto presso l’avvocato Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna, 32;
nei confronti di
Associazione Altroconsumo;
e con l'intervento di
ad opponendum: Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Siragusa e Fausto Caronna, con domicilio eletto presso l’avvocato Mario Siragusa in Roma, piazza di Spagna, 15;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. 01742/2013, resa tra le parti, concernente l’irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per pratica commerciale scorretta.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Vodafone Omnitel NV;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2015 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Meloncelli e gli avvocati Minervini, Cintioli, Siragusa e Caronna;
FATTO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. I, con la sentenza 18 febbraio 2013, n. 1742, ha accolto il ricorso proposto dall’attuale parte appellata Vodafone Omnitel NV per l’annullamento della decisione 6 marzo 2012, n. 23357, assunta all’esito del procedimento PS7002 e notificata a Vodafone in data 23 marzo 2012, con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha condannato Vodafone, in qualità di professionista, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250.000,99 in relazione alla pratica commerciale giudicata scorretta ai sensi degli artt. 20, 24, 25 e 26, lett. f), d.lgs. n. 206-2005 (Codice del Consumo), e “consistente nell'aver omesso di informare in maniera adeguata gli acquirenti delle SIM dell'esistenza di servizi accessori già attivati, fra i quali, in particolare, la navigazione in internet ed il servizio di segreteria telefonica”, anche nella parte in cui rigetta gli impegni proposti da Vodafone.
La sentenza è stata appellata avanti al Consiglio di Stato e la Sezione VI, cui è stato assegnato il ricorso, con ordinanza 18 settembre 2015, n. 4352, ha rimesso all’Adunanza Plenaria le seguenti questioni:
a) se l’articolo 27, comma 1-bis, del Codice del consumo, sia da interpretarsi come norma attributiva di una competenza esclusiva ad AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette, anche a fronte di condotte disciplinate da specifiche norme settoriali di derivazione europea (ritenute idonee a reprimere il comportamento sia con riguardo alla completezza ed esaustività della disciplina, sia con riguardo ai poteri sanzionatori, inibitori e conformativi attribuiti all’Autorità di regolazione);
b) in caso affermativo, se la circostanza che lo jus superveniens abbia attribuito ad AGCM la competenza all’esercizio del potere sanzionatorio in materia di pratiche commerciali scorrette comporti il venir meno dell’interesse alla decisione in ordine alla censura di incompetenza – formulata con riguardo alla sanzione adottata da tale Autorità nel precedente regime - anche nell’ipotesi in cui la nuova norma abbia aggravato il procedimento di irrogazione della sanzione con la previsione della necessaria acquisizione del parere dell’Autorità di regolazione.
Le parti, in sede di discussione avanti a questa Adunanza all’udienza 9 dicembre 2015, hanno riproposto le tesi già ribadite negli atti depositati in giudizio, insistendo in particolar modo (da parte di Vodafone) sulla necessità di deferimento della questione oggetto del giudizio alla Corte di Giustizia.
DIRITTO
1. Rileva preliminarmente questa Adunanza che la fattispecie che ha dato luogo all’irrogazione della sanzione contestata in questo giudizio consiste nell’aver attivato, da parte del professionista, i servizi di navigazione in internet e di segreteria telefonica sulle SIM vendute senza aver previamente acquisito il consenso del consumatore e senza averlo reso edotto dell’esistenza della preimpostazione di tali servizi e della loro onerosità, così esponendolo ad eventuali addebiti inconsapevoli connessi alla navigazione internet e al servizio di segreteria.
Questa condotta è stata ritenuta “idonea a determinare un indebito condizionamento tale da limitare considerevolmente, e in alcuni casi addirittura escludere, la libertà di scelta degli utenti in ordine all’utilizzo e al pagamento dei servizi reimpostati” e, quindi, integrante la fattispecie della “pratica commerciale considerata in ogni caso aggressiva”, attuata esigendo il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, vietata ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. f), d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
La condotta appena descritta, oggetto di sanzione da parte dell’Antitrust, è contestata nella misura in cui dà luogo a conflitti di norme sostanziali applicabili appartenenti a corpus normativi differenti, segnatamente riferibili nel caso di specie, nella prospettiva dell’appellata Vodafone, al settore regolato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (“AgCom”).
Ciò anche in considerazione del fatto che questa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 11 maggio 2012, n. 11 (e successive sentenze da 12 a 16-2012) ha stabilito l’incompetenza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ad applicare la disciplina sulle pratiche commerciali scorrette (artt. 21 e ss. Codice del Consumo) nei settori in cui la tutela del consumatore è attribuita ad un’autorità regolamentare, secondo lo schema della cd. specialità “per settori”.
2. Questa Adunanza ritiene di poter risolvere la questione relativa alla competenza dell’Autorità appellante (cui entrambi i quesiti, sostanzialmente, fanno riferimento), valorizzando nel caso in esame le condotte in specifico contestate.
Secondo questa Adunanza, la fattispecie in esame integra pacificamente una condotta anticoncorrenziale ai sensi della normativa appena citata, pur attuata mediante l’inosservanza di obblighi imposti dal Codice delle comunicazioni elettroniche e dalla normativa ad esso riferibile.
Tali condotte, infatti, consistono specificamente in pratiche commerciali aggressive messe in opera attraverso la violazione di obblighi informativi circa i servizi telefonici reimpostati.
Nel nostro sistema, mentre la pratica commerciale aggressiva è inequivocabilmente attratta nell’area di competenza dell’Autorità Antitrust appellante, la violazione degli obblighi informativi suddetta è invece, di per sé, suscettibile di sanzione da parte dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
E’ evidente, quindi, che nel caso di specie si assiste ad una ipotesi di specialità per progressione di condotte lesive che, muovendo dalla violazione di meri obblighi informativi comportano la realizzazione di una pratica anticoncorrenziale vietata ben più grave per entità e per disvalore sociale, ovvero di una pratica commerciale aggressiva.
Si realizza quindi nell’ipotesi in esame, sempre ai fini dell’individuazione dell’Autorità competente, più che un conflitto astratto di norme in senso stretto, una progressione illecita, descrivibile come ipotesi di assorbimento-consunzione, atteso che la condotta astrattamente illecita secondo il corpus normativo presidiato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è elemento costitutivo di un più grave e più ampio illecito anticoncorrenziale vietato secondo la normativa di settore presidiata dall’Autorità Antitrust appellante.
Infatti, la violazione dei predetti obblighi informativi di per sé non è sufficiente ad integrare la fattispecie di illecito concorrenziale, poiché da tali obblighi è necessario inferire l’esistenza di un condizionamento tale da limitare considerevolmente, e in alcuni casi addirittura escludere, la libertà di scelta degli utenti in ordine all’utilizzo e al pagamento dei servizi reimpostati e, per conseguenza, ritenere integrata la condotta del “pagamento immediato o differito di prodotti che il consumatore non ha richiesto” che costituisce, ai sensi dell’art. 26 del Codice del consumo citato, “pratica commerciale considerata in ogni caso aggressiva”.
3. Tale conclusione non è in contrasto con le citate pronunce dell’Adunanza Plenaria da 11 a 16-2012, atteso che le stesse stabilivano (al punto 6 della sentenza n. 11-2012) da un lato che “occorre impostare il rapporto tra la disciplina contenuta nel Codice del consumo e quella dettata dal Codice delle comunicazioni elettroniche e dai provvedimenti attuativi/integrativi adottati dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni”, muovendo dalla circostanza che “la disciplina recata da quest'ultimo corpus normativo, presenti proprio quei requisiti di specificità rispetto alla disciplina generale, che ne impone l'applicabilità alle fattispecie in esame”.
Dall’altro, tuttavia, si specificava che “ciò evidentemente non basta: per escludere la possibilità di un residuo campo di intervento di Antitrust occorre anche verificare la esaustività e la completezza della normativa di settore”.
Proprio attuando tale ultimo inciso nel caso di specie, si può evidenziare, alla luce di quanto appena descritto che il comportamento contestato all'operatore economico con il provvedimento Antitrust impugnato in questa sede non è per nulla interamente ed esaustivamente disciplinato dalle norme di settore, che non comprende affatto un’ipotesi di illecito come quella considerata, ovvero una “pratica commerciale considerata in ogni caso aggressiva”, ricostruita sulla base dei processi inferenziali sopra descritti.
4. Peraltro, ritiene questo Collegio di dovere parzialmente ritornare sulle decisioni citate di questa Adunanza Plenaria da 11 a 16-2012, optando per un revirement parziale delle medesime nella misura in cui esse possano essere lette come mera applicazione del criterio di specialità per settori e non per fattispecie concrete.
Tale revirement, nel senso ora precisato, si impone anche in considerazione del fatto che, con lettera di costituzione in mora in data 18 ottobre 2013, ex art. 258 TFUE, la Commissione Europea ha aperto una procedura di infrazione (n. 2013-2169) nei confronti della Repubblica Italiana per scorretta attuazione ed esecuzione della direttiva 2005/29/UE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e della direttiva al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica.
La Commissione ha contestato l’inadeguata applicazione da parte italiana dell’art. 3, par. 4, e degli artt. da 11 a 13 della direttiva in materia di pratiche sleali poiché, in sostanza, nell’ordinamento italiano non sarebbe correttamente applicato il principio della “lex specialis” contenuto nella direttiva, che regola il coordinamento tra tale disciplina (a carattere transettoriale) e le normative specifiche di settore.
In particolare, la Commissione ha addebitato all’Italia che tale errata applicazione del diritto europeo, riconducibile a criteri interpretativi delle disposizioni italiane di recepimento della normativa europea stabiliti in alcune sentenze di giudici amministrativi e in delibere dell’AGCM, avrebbe provocato la mancata attuazione della direttiva pratiche commerciali sleali nel settore delle comunicazioni elettroniche.
La Commissione contesta, in particolare, la tesi per cui l’esistenza di una disciplina specifica settoriale, in quanto considerata esaustiva, comporterebbe la prevalenza di tale disciplina su quella generale, ancorché di derivazione europea, in materia di tutela dei consumatori.
Nell’interpretazione data dalle autorità italiane si determinerebbe un contrasto tra legge speciale e norma generale non soltanto quando esista una opposizione – tesi sostenuta dalla Commissione europea – ma anche in presenza di una sovrapposizione per cui la disciplina speciale regolerebbe la totalità delle fattispecie al punto che non avrebbe ragione l’applicazione, sia pure in funzione sussidiaria o come norma di chiusura, della disciplina generale.
Secondo la Commissione, inoltre, a causa di tale lacuna in Italia non vi sarebbe alcuna autorità indipendente competente a far rispettare la direttiva pratiche commerciali sleali nel settore delle comunicazioni elettroniche.
Nell’atto di avvio della procedura d’infrazione si legge tra l’altro che “l’art. 3, par. 4, della direttiva non consente di concludere che l’applicazione della stessa possa essere esclusa solo perché esiste una legislazione più specifica per un dato settore. Tale affermazione è corretta solo se tale legislazione più specifica si fonda su altre norme dell’Unione e se è limitata agli aspetti da essa disciplinati”.
5. Tale procedura di infrazione, che si è aperta sul presupposto che questo Consiglio avesse completamente integralmente e senza eccezioni adottato lo schema della specialità per settori, presupposto per altro erroneo come si è visto, poiché una tale lettura ermeneutica, eccessivamente rigida e schematica oblitera il contenuto articolato e complesso delle pronunce, induce comunque ad un ripensamento di tale schema.
Schema che non può che essere quello della specialità basato sul raffronto tra le fattispecie, secondo il collaudato principio di specialità conosciuto nel nostro ordinamento che assurge a criterio generale di regolazione dei rapporti tra norme sanzionatorie, penali e amministrative, in tutte le materie disciplinate dalla legge nel nostro ordinamento ove si verifichino conflitti apparenti di norme e sia necessario, pertanto, risolvere le antinomie giuridiche.
Pertanto, ove disposizioni appartenenti ai due diversi ambiti convergano sul medesimo fatto se ne applica una sola, quella speciale, individuata in base ai criteri noti nel nostro ordinamento e in modo compatibile, come è ovvio, con l’ordinamento comunitario nella specifica materia di pertinenza comunitaria.
Nel caso di specie, e sempre ai fini della competenza ad irrogare la sanzione, è evidente che l’art. 3, par. 4, della direttiva 2005/29/UE impone che vi sia sempre l’intervento di un’Autorità indipendente competente a far rispettare la predetta direttiva, sanzionando all’uopo le pratiche commerciali sleali anche nel settore delle comunicazioni elettroniche.
L’Autorità indipendente menzionata dalla direttiva è, nel nostro sistema nazionale, l’Autorità Antitrust.
6. Sul tema della competenza si deve peraltro osservare che con l’art. 1, comma 6, lett. a), d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, recante l’attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori (v. anche l’art. 1, e l’Allegato B, della l. n. 96/2013 – legge di delega europea 2013), è stato inserito, nell’art. 27 del codice del consumo, il comma 1-bis, secondo cui “anche nei settori regolati, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il parere dell'Autorità di regolazione competente”.
La relazione illustrativa allo schema del citato d.lgs. n. 21-2014 evidenzia che la norma di modifica del codice del consumo con la quale si attribuisce in via esclusiva all’Antitrust, acquisito il parere dell’Autorità di settore, la competenza a intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, ha l’obiettivo di superare la citata procedura d’infrazione n. 2013-2069 avviata dalla Commissione europea con lettera di costituzione in mora del 18 ottobre 2013.
Ciò posto, alla luce di quanto appena detto, è evidente che tale norma ha una portata esclusivamente di interpretazione autentica, atteso che, come detto, anche alla luce di una corretta analisi ermeneutica delle sentenze dell’Adunanza Plenaria da 11 a 16-2012 e dell’applicazione dei principi da essa scaturenti è indubbia la competenza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ad applicare la disciplina sulle pratiche commerciali scorrette nel caso oggetto del presente giudizio già in base alla normativa antecedente che l’art. 1, comma 6, lett. a), d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 si è limitata, per quanto qui rileva, soltanto a confermare.
7. Né in senso contrario può opporsi la previsione, contenuta in tale norma sopravvenuta, di un eventuale previo parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, poiché tale segmento procedimentale, ora previsto nell’art. 16 della Delibera AGCM 1° aprile 2015, n. 25411 (Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore) era già previsto in precedenti delibere (cfr. Delibera AGCM 15 novembre 2007, n. 17589); il legislatore, pertanto, non ha fatto altro che innalzare al rango di norma primaria una disposizione già esistente nell’ordinamento, che, per tale motivo, non può ritenersi avere portata sostanzialmente innovativa.
Tale considerazione esime l’Adunanza dall’esaminare il tema del principio del “tempus regit actum”, peraltro correttamente applicato dalla sentenza della VI Sezione 5 marzo 2015, n. 1104, in base al quale l’Amministrazione adotta i provvedimenti di sua competenza sulla base della normativa anche, appunto, relativa alla competenza vigente nel momento (nella specie, posteriore alla modifica normativa intervenuta) dell’adozione del nuovo provvedimento da emanare nel riesercizio del potere amministrativo.
8. Inoltre, deve essere rilevato che in nessun modo potrebbe porsi nel caso di specie, con specifico riferimento all’individuazione dell’Autorità competente, un problema di compatibilità comunitaria della normativa italiana, su cui insistono le controparti in appello, tenendo conto del noto principio di indifferenza dell’Unione rispetto all’organizzazione interna.
A questo riguardo, si osserva, infatti, che in numerose occasioni la Corte di Giustizia ha affermato l'indifferenza dell'ordinamento europeo rispetto all'articolazione delle competenze amministrative all'interno degli Stati membri (cfr. ex multis, Corte di Giustizia, sentenza 25 maggio 1982, Commissione delle Comunità europee c. Regno dei Paesi Bassi, causa C-96/81, in Raccolta 1982, p. 1791; sentenza 17 giugno 1986, Commissione delle Comunità europee c. Regno del Belgio, causa 1/86, in Raccolta 1987, p. 2797; sentenza 13 dicembre 1991, Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana, causa C-33/90, in Raccolta 1991, p. I-5987).
Il principio sul quale si incentrano queste decisioni è una dichiarazione di indifferenza del giudice comunitario rispetto alla distribuzione delle competenze attuative all'interno degli Stati membri dell'UE: ciò che la Corte di giustizia intende sottolineare è soprattutto la volontà di non ascoltare giustificazioni ad inadempimenti di obblighi comunitari che invochino meccanismi interni di riparto delle competenze.
9. Né, infine, si può condividere la tesi di una violazione del principio ne bis in idem, poiché l’art. 4, Prot. n. 7 CEDU implica soltanto, nella sostanza, la tendenziale messa al bando del c.d. “doppio binario” sanzionatorio, vale a dire della previsione, per il medesimo fatto, di sanzioni di natura distinta (sul piano della qualificazione interna) applicabili alla stessa persona tramite procedimenti di diverso tipo.
La violazione della norma convenzionale è innescata non dalla mera pendenza contemporanea di due procedimenti (peraltro, nel caso di specie, ne risulta pendente soltanto uno), ma dal fatto che uno di essi venga instaurato o prosegua dopo che l'altro si è chiuso con una decisione definitiva, non importa se di assoluzione o di condanna (cfr. Corte CEDU, decisione Grande Stevens contro Italia 4 marzo 2014 e i c.d. criteri Engel , elaborati in una vecchia decisione del 1976 e progressivamente affinati).
Pertanto, nessuna violazione del principio del ne bis in idem può dedursi come sussitente nel caso in esame.
10. In conclusione, in risposta ai quesiti sottoposti dalla Sezione VI, l’Adunanza Plenaria enuncia i seguenti principi di diritto:
- la competenza ad irrogare la sanzione per “pratica commerciale considerata in ogni caso aggressiva” è sempre individuabile nell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- non viene meno l’interesse alla pronuncia di annullamento per incompetenza dell’Antitrust, dovendo essere invece direttamente respinta la censura di incompetenza.
L’Adunanza restituisce per il resto il giudizio alla Sezione remittente ai sensi dell’art. 99, comma 4, c.p.a., cui spetterà ovviamente anche la liquidazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)
pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, enuncia i seguenti principi di diritto:
- la competenza ad irrogare la sanzione per “pratica commerciale considerata in ogni caso aggressiva” è sempre individuabile nell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- non viene meno l’interesse alla pronuncia di annullamento per incompetenza dell’Antitrust, dovendo essere invece direttamente respinta la censura di incompetenza.
Restituisce per il resto il giudizio alla Sezione remittente ai sensi dell’art. 99, comma 4, c.p.a.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio, Presidente
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Stefano Baccarini, Presidente
Alessandro Pajno, Presidente
Paolo Numerico, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere
Nicola Russo, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
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| IL PRESIDENTE |
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| L'ESTENSORE |
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IL SEGRETARIO |
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Ultimo aggiornamento Martedì 26 Aprile 2016 12:53
Esplicitazione degli oneri di sicurezza
Martedì 17 Maggio 2016 14:04
Valentina Magnano
N. 01317/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01892/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1892 del 2015, proposto da: C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Ilardo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Libranti in Catania, corso Italia, n. 172;
contro
Comune di Siracusa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Gugliotta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Caltabiano in Catania, via Livorno, n. 10;
nei confronti di
E. s.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Laudani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Scuderi in Catania, Via V. Giuffrida, 37 (ed altri), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dei verbali di gara di tutte le sedute, pubbliche e riservate, relativi alla procedura aperta indetta dal Comune di Siracusa per l'appalto di esecuzione lavori del “progetto pilota restauro e risanamento conservativo di edifici comunali - 2° stralcio, realizzazione URBAN CENTER nell'ambito dell'obiettivo operativo 6.1.1. del P.O. FESR 2007-2013”, sia nella parte in cui sono stati ammessi in gara i concorrenti odierni controinteressati, sia in quella in cui gli stessi non sono stati esclusi, nonché in quella in cui è stata determinata la soglia di aggiudicazione e sia, infine, nella parte in cui è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria nei confronti della E.s.r.l.;
- dell'aggiudicazione definitiva in favore della stessa E. s.r.l. e della relativa nota di comunicazione prot. n. 889 del 16 luglio 2015 del Dirigente comunale;
- della nota prot. n. 748 del 29 maggio 2015 di rigetto del preavviso di ricorso ex art. 243 bis del d.lgs. n. 163/2006, proposta dalla costituenda ATI di cui la ricorrente è capogruppo;
- della nota PEC del 9 giugno 2015 con cui la stazione appaltante, nel riscontrare la nota del 4 giugno 2014, prot. 78856, della ricorrente, ha sostanzialmente ribadito le ragioni di non accoglimento del preavviso di ricorso;
- nonché, in genere, di ogni altro atto o provvedimento precedente o successivo e/o comunque connesso presupposto e/o consequenziale;
nonché per la condanna dell’amministrazione appaltante al risarcimento del danno patito dalla ricorrente in forma specifica, tramite l’aggiudicazione dell’appalto in questione in suo favore, eventualmente previa declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato o il subentro della ricorrente nel relativo rapporto contrattuale, ovvero, in subordine, per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Siracusa e della controinteressata E. s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2016 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso la società ricorrente C. s.r.l. impugna gli atti in epigrafe, relativi alla gara indetta dal Comune di Siracusa per l’affidamento, mediante procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso, dell’appalto di esecuzione lavori del “progetto pilota restauro e risanamento conservativo di edifici comunali - 2° stralcio, realizzazione URBAN CENTER nell'ambito dell'obiettivo operativo 6.1.1. del P.O. FESR 2007-2013” e, in particolare, l’aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata E. s.r.l., assumendone l’illegittimità per non aver la stazione appaltante provveduto ad escludere dalla procedura di gara una serie di concorrenti, tra cui l’aggiudicataria, per mancata indicazione in sede di offerta economica degli oneri di sicurezza interni c.d. aziendali o specifici ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008, 86, comma 3bis, e 87, comma 4, ultimo periodo, del d.lgs. n. 163/2006, come chiarito dall’Adunanza Plenaria con sentenza n. 3 del 20 marzo 2015.
Parte ricorrente chiede, pertanto, l’annullamento di tali atti e, per l’effetto, l’aggiudicazione in suo favore, evidenziando come, ove l’amministrazione comunale avesse correttamente provveduto a dette esclusioni, sarebbero rimasti in gara solo un’altra concorrente oltre all’A.T.I. della quale la medesima ricorrente è capogruppo (C. s.r.l. – D.E.C. s.r.l.), con conseguente legittima aggiudicazione in favore di quest’ultima, avendo essa offerto un ribasso maggiore rispetto all’altra.
Si costituiva in giudizio il Comune di Siracusa, rilevando, tra l’altro, come il bando non richiedesse espressamente la necessità di specificare, a pena di esclusione, i costi della sicurezza rispetto al contenuto proprio dell’offerta economica.
Anche la controinteressata E. s.r.l. si costituiva, evidenziando come le disposizioni invocate dalla ricorrente non troverebbero applicazione nel caso di specie, riguardando esse la verifica dell’anomalia ed operando, invece, nella procedura di gara per cui è causa il meccanismo dell’esclusione automatica di cui all’art. 19, comma 6, della l.r. n. 12/2011 come stabilito al punto IV.2.1 del relativo bando di gara.
La Sezione con ordinanza n. 823/2015, “ritenuto che il bando di gara è antecedente alla data della pronunzia dell’Adunanza Plenaria che ha affermato la necessità della indicazione dei costi di sicurezza aziendale e nulla prevedeva al riguardo; considerato che la questione relativa all’applicabilità del principio di diritto affermato dall’Adunanza Plenaria alle procedure anteriori è stata rimessa alla detta Adunanza plenaria con ordinanza n. 2707/2015 (sez. IV), anche ai fini dell’utilizzo del rimedio del soccorso istruttorio”, respingeva l’istanza cautelare.
Con successiva memoria il Comune argomentava circa il potenziale contrasto della normativa nazionale in materia di oneri della sicurezza, così come interpretata dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 3/2015 e n. 9/2015 (nel frattempo intervenuta), richiamando a tal proposito le recenti ordinanze di rimessione della questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea del T.A.R. Campani, Napoli (Sezione I, n. 990 del 24 febbraio 2016) e del T.A.R. Piemonte (Sezione II, ù n. 1745 del 16 dicembre 2015) e chiedendo che il Collegio disponesse la sospensione del giudizio in attesa della relativa pronuncia della suddetta Corte, in considerazione del carattere pregiudiziale che la questione assumerebbe anche nel caso di specie.
L’aggiudicataria, poi, con memoria depositata il 22 marzo 2016, poneva in evidenza la realizzazione della quasi totalità dell’opera, con conseguente preclusione all’aggiudicazione in favore della ricorrente.
All’udienza pubblica del 7 aprile 2016 la causa veniva trattata e, dunque, passata in decisione.
Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato sulla base di quell’orientamento, già espresso su fattispecie analoga dalla Sezione con sentenza n. 2991/2015, prevedendo il relativo bando di gara (punto IV.2.1, secondo capoverso) che l’aggiudicazione avvenisse sulla base del criterio del prezzo più basso, con l’“esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 19, comma 6, della L.R. 12/2011”.
Come, infatti, già chiarito in tale pronuncia l’esplicitazione dei costi della sicurezza, anche alla luce degli stessi principi sanciti dalle citate sentenza dell’Adunanza Plenaria, deve intendersi come strettamente “funzionale alla verifica di anomalia dell’offerta, nel senso che (solo) all’interno di tale procedura è data alla stazione appaltante la possibilità legale di escludere il concorrente, ove gli oneri di sicurezza non si rivelassero congrui e/o giustificati”, con la conseguenza che anche nella procedura concorsuale in esame “tale possibilità risulta esclusa in radice … dato che il bando di gara, come già visto, prevede una esclusione automatica delle offerte anomale, e non contempla quindi la fase della valutazione di congruità”.
D’altra parte alcun rilievo assumono le deduzioni al riguardo svolte dalla ricorrente, secondo cui detto meccanismo non troverebbe applicazione nel caso di specie sulla base dell’assunto che le offerte ammesse avrebbero dovuto essere solo due, atteso che, invece, il numero delle offerte ammesse era superiore a dieci, con conseguente inapplicabilità della preclusione stabilita nel bando medesimo per le selezioni caratterizzate da un esiguo numero di concorrenti.
Non sussistono, pertanto, i presupposti per accogliere l’istanza di sospensione del giudizio avanzata dall’amministrazione comunale, in considerazione del carattere non pregiudiziale che la questione sollevata innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea riveste nel caso di specie, non essendo prevista, nella selezione in esame, alcuna operazione di verifica di congruità delle offerte anomale.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui svolte - attesa la particolarità del caso di specie (rimarcata anche dalla difesa della controinteressata) - il ricorso deve essere rigettato, anche con riferimento alle istanze risarcitorie ivi avanzate.
Sussistono, comunque, giusti motivi, attesa la fluidità degli orientamenti giurisprudenziali sulla esposta questione, per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente FF
Agnese Anna Barone, Consigliere
Eleonora Monica, Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Ultimo aggiornamento Giovedì 19 Maggio 2016 10:54
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