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  • Venerdì 23 Dicembre 2011 08:55
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    Normativa/Nazionale

    Composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile

    DECRETO-LEGGE n. 212 del 22/12/2011

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    DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212

    Disposizioni urgenti  in  materia  di  composizione  delle  crisi  da
    sovraindebitamento e disciplina del processo civile. (11G0255), in G.U.R.I. del 22 dicembre 2011, n. 297 
    

              
                Capo I 

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
    SOVRAINDEBITAMENTO

     
     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
      Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
    disposizioni   in   materia   di   composizione   delle   crisi    da
    sovraindebitamento e sulla disciplina del processo civile, al fine di
    assicurare una maggiore funzionalita' ed efficienza  della  giustizia
    civile; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 16 dicembre 2011; 
      Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
    Ministro della giustizia; 
     
                                    Emana 
     
     
                         il seguente decreto-legge: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                           Finalita' e definizioni 
     
      1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di  sovraindebitamento,
    il debitore puo' concludere un accordo con  i  creditori  secondo  la
    procedura di composizione della crisi disciplinata dagli articoli  da
    2 a 11. 
      2. Ai fini del presente decreto si intende per: 
        a) sovraindebitamento: una situazione  di  perdurante  squilibrio
    tra le obbligazioni assunte e il  patrimonio  liquidabile  per  farvi
    fronte, nonche' la definitiva incapacita' del debitore  di  adempiere
    regolarmente le proprie obbligazioni; 
        b)  sovraindebitamento  del  consumatore:  il  sovraindebitamento
    dovuto prevalentemente all'inadempimento  di  obbligazioni  contratte
    dal consumatore, come definito dal  codice  del  consumo  di  cui  al
    decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206. 
    
            
          
              
                Capo I 

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
    SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 2 
     
     
                        Presupposti di ammissibilita' 
     
      1. Il debitore in stato  di  sovraindebitamento  puo'  proporre  ai
    creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della  crisi
    di cui  all'articolo  10  con  sede  nel  circondario  del  tribunale
    competente  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  1,  un  accordo   di
    ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano  che  assicuri  il
    regolare  pagamento  dei  creditori  estranei   all'accordo   stesso,
    compreso l'integrale pagamento dei titolari dei crediti  privilegiati
    ai quali gli stessi non abbiano rinunciato anche parzialmente,  salvo
    quanto previsto dall'articolo 3, comma 4. Il piano prevede i  termini
    e le modalita' di pagamento dei  creditori,  anche  se  suddivisi  in
    classi,  le  eventuali  garanzie  rilasciate  per  l'adempimento  dei
    debiti, le modalita' per l'eventuale  liquidazione  dei  beni.  Fermo
    restando quanto previsto dall'articolo 8,  comma  1,  il  piano  puo'
    prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore a  un  fiduciario
    per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del  ricavato  ai
    creditori. 
      2. La proposta e' ammissibile quando il debitore: 
        a) non e' assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali; 
        b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla  procedura
    di composizione della crisi da sovraindebitamento. 
    
            
          
              
                Capo I 

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
    SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 3 
     
     
                           Contenuto dell'accordo 
     
      1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti  e
    la  soddisfazione  dei  crediti  attraverso  qualsiasi  forma,  anche
    mediante cessione dei crediti futuri. 
      2. Nei casi in cui i beni  o  i  redditi  del  debitore  non  siano
    sufficienti a garantire la fattibilita' del piano, la  proposta  deve
    essere  sottoscritta  da  uno  o  piu'  terzi   che   consentono   il
    conferimento, anche in garanzia, di redditi o  beni  sufficienti  per
    l'attuabilita' dell'accordo. 
      3. Nella proposta di accordo sono  indicate  eventuali  limitazioni
    all'accesso al mercato del credito  al  consumo,  all'utilizzo  degli
    strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di
    strumenti creditizi e finanziari. 
      4. Il piano puo' prevedere una moratoria fino ad  un  anno  per  il
    pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente  le
    seguenti condizioni: 
        a) il piano  risulti  idoneo  ad  assicurare  il  pagamento  alla
    scadenza del nuovo termine; 
        b) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti
    impignorabili. 
    
            
          
              
                Capo I 

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
    SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 4 
     
     
                     Deposito della proposta di accordo 
     
      1. La proposta di accordo e' depositata  presso  il  tribunale  del
    luogo ove il debitore ha la residenza ovvero la sede principale. 
      2. Il debitore, unitamente  alla  proposta,  deposita  l'elenco  di
    tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei  beni  e
    degli eventuali atti di disposizione  compiuti  negli  ultimi  cinque
    anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
    e dell'attestazione sulla fattibilita' del  piano,  nonche'  l'elenco
    delle spese correnti necessarie al  sostentamento  suo  e  della  sua
    famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo  familiare
    corredata del certificato dello stato di famiglia. 
      3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita altresi'  le
    scritture  contabili  degli   ultimi   tre   esercizi,   ovvero,   in
    sostituzione delle scritture contabili e per periodi  corrispondenti,
    gli estratti conto bancari tenuti ai sensi  dell'articolo  14,  comma
    10,  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,  unitamente  a   una
    dichiarazione che ne attesti la conformita' all'originale. 
    
            
          
              
                Capo I 

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
    SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 5 
     
     
                                Procedimento 
     
      1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti  previsti  dagli
    articoli  2  e  4,  fissa  con  decreto  l'udienza,   disponendo   la
    comunicazione ai creditori presso la  residenza  o  la  sede  legale,
    anche per  telegramma  o  per  lettera  raccomandata  con  avviso  di
    ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata,  della
    proposta e del decreto contenente  l'avvertimento  dei  provvedimenti
    che egli puo' adottare ai sensi del comma 3. 
      2. Con il decreto di cui al comma  1,  il  giudice  dispone  idonea
    forma di pubblicita' della proposta e del decreto, nonche', nel  caso
    in cui il proponente svolga  attivita'  d'impresa,  la  pubblicazione
    degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese. 
      3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode
    ai creditori, dispone che,  per  non  oltre  centoventi  giorni,  non
    possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite  azioni
    esecutive  individuali  ne'  disposti  sequestri   conservativi   ne'
    acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore  che  ha
    presentato la proposta di accordo,  da  parte  dei  creditori  aventi
    titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti  dei
    titolari di crediti impignorabili. 
      4. Durante  il  periodo  previsto  dal  comma  3,  le  prescrizioni
    rimangono sospese e le decadenze non si verificano. 
      5. Le procedure esecutive individuali  possono  essere  sospese  ai
    sensi del comma 3 per una sola volta, anche  in  caso  di  successive
    proposte di accordo. 
      6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti
    del  codice  di  procedura  civile,  ma  il  tribunale  provvede   in
    composizione monocratica. Il reclamo si propone al  tribunale  e  del
    collegio non  puo'  far  parte  il  giudice  che  ha  pronunciato  il
    provvedimento. 
    
            
          
              
                Capo I 

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
    SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 6 
     
     
                         Raggiungimento dell'accordo 
     
      1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per  lettera
    raccomandata con avviso di ricevimento o  per  telefax  o  per  posta
    elettronica certificata, all'organismo di composizione  della  crisi,
    dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla  proposta,  come
    eventualmente modificata. 
      2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 7,  e'  necessario
    che l'accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano  almeno
    il settanta per cento dei crediti. Nei casi di sovraindebitamento del
    consumatore ai fini dell'omologazione e'  sufficiente  che  l'accordo
    sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno  il  cinquanta
    per cento dei crediti. 
      3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori  nei  confronti
    dei coobbligati, fideiussori del  debitore  e  obbligati  in  via  di
    regresso. 
      4. L'accordo non determina la novazione delle  obbligazioni,  salvo
    che sia diversamente stabilito. 
      5. L'accordo e' revocato di  diritto  se  il  debitore  non  esegue
    integralmente,  entro  novanta  giorni  dalle  scadenze  previste,  i
    pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche e agli  enti  gestori
    di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. 
    
            
          
              
                Capo I 

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
    SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 7 
     
     
                          Omologazione dell'accordo 
     
      1. Se l'accordo e' raggiunto,  l'organismo  di  composizione  della
    crisi trasmette ai creditori una relazione sui  consensi  espressi  e
    sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 6, comma  2,
    allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci  giorni  successivi
    al  ricevimento  della  relazione,  i  creditori  possono   sollevare
    contestazioni. Decorso  tale  termine,  l'organismo  di  composizione
    della  crisi  trasmette  al  giudice  la  relazione,   allegando   le
    contestazioni  ricevute,  nonche'  un'attestazione  definitiva  sulla
    fattibilita' del piano. 
      2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale  di
    cui all'articolo 6, comma 2, verificata l'idoneita' ad assicurare  il
    pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra  contestazione,
    il  giudice  omologa  l'accordo  e  ne   dispone   la   pubblicazione
    utilizzando tutte le  forme  di  cui  all'articolo  5,  comma  2.  Si
    applicano, in quanto compatibili, gli articoli  737  e  seguenti  del
    codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in  composizione
    monocratica. Il reclamo, anche avverso il provvedimento  di  diniego,
    si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il  giudice
    che ha pronunciato il provvedimento. 
      3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo
    non superiore a  un  anno,  l'accordo  produce  gli  effetti  di  cui
    all'articolo 5, comma 3. 
      4. Gli  effetti  di  cui  al  comma  3  vengono  meno  in  caso  di
    risoluzione  dell'accordo  o  di  mancato  pagamento  dei   creditori
    estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei
    e' chiesto al giudice con ricorso. Si procede ai sensi degli articoli
    737 e seguenti del codice di procedura civile. 
      5. La sentenza di fallimento  pronunciata  a  carico  del  debitore
    risolve l'accordo. 
    
            
          
              
                Capo I 

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
    SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 8 
     
     
                           Esecuzione dell'accordo 
     
      1. Se  per  la  soddisfazione  dei  crediti  sono  utilizzati  beni
    sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il giudice
    nomina un liquidatore che dispone in via  esclusiva  degli  stessi  e
    delle somme incassate. 
      2. L'organismo di composizione della crisi risolve  le  difficolta'
    insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento
    dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale  irregolarita'.
    Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di  diritti  e
    sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide  il
    giudice investito della procedura. 
      3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata  la  conformita'
    dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche  con  riferimento
    alla possibilita' di pagamento dei creditori estranei,  autorizza  lo
    svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del
    pignoramento, delle iscrizioni relative  ai  diritti  di  prelazione,
    nonche' di ogni altro vincolo. 
      4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in  essere  in
    violazione dell'accordo e del piano sono nulli. 
    
            
          
              
                Capo I 

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
    SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 9 
     
     
                   Impugnazione e risoluzione dell'accordo 
     
      1. L'accordo puo' essere annullato dal tribunale su istanza di ogni
    creditore, in  contraddittorio  con  il  debitore,  quando  e'  stato
    dolosamente aumentato o diminuito  il  passivo,  ovvero  sottratta  o
    dissimulata  una  parte  rilevante  dell'attivo  ovvero   dolosamente
    simulate attivita' inesistenti. Non e' ammessa alcuna altra azione di
    annullamento. 
      2. Se il proponente  non  adempie  regolarmente  alle  obbligazioni
    derivanti  dall'accordo,  se  le  garanzie   promesse   non   vengono
    costituite o se l'esecuzione  dell'accordo  diviene  impossibile  per
    ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore  puo'  chiedere
    al tribunale la risoluzione dello stesso. 
      3. Il ricorso per la risoluzione e' proposto, a pena  di  decadenza
    rilevabile d'ufficio,  entro  un  anno  dalla  scadenza  del  termine
    fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo. 
      4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano  i
    diritti acquistati dai terzi in buona fede. 
      5. Nei casi previsti dai commi 1  e  2,  si  applicano,  in  quanto
    compatibili, gli articoli 737 e  seguenti  del  codice  di  procedura
    civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica. 
    
            
          
              
                Capo I 

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
    SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 10 
     
     
                    Organismi di composizione della crisi 
     
      1.  Gli  enti  pubblici  possono  costituire   organismi   per   la
    composizione delle crisi da sovraindebitamento con adeguate  garanzie
    di indipendenza e professionalita'. 
      2. Gli organismi di cui al comma 1 sono  iscritti  in  un  apposito
    registro tenuto presso il Ministero della giustizia. 
      3. Il Ministro della giustizia determina i requisiti, i  criteri  e
    le modalita' di iscrizione nel  registro  di  cui  al  comma  2,  con
    regolamento da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della
    legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  novanta  giorni  dalla  data  di
    entrata in vigore del presente decreto. Con lo  stesso  decreto  sono
    disciplinate  la  formazione  dell'elenco   e   la   sua   revisione,
    l'iscrizione, la  sospensione  e  la  cancellazione  degli  iscritti,
    nonche' la determinazione delle indennita' spettanti  agli  organismi
    di cui  al  comma  4,  a  carico  dei  soggetti  che  ricorrono  alla
    procedura. Nel caso di sovraindebitamento del consumatore  le  stesse
    indennita' sono ridotte della meta'. 
      4. Gli organismi di  mediazione  costituiti  presso  le  camere  di
    commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura,  il  segretariato
    sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma  4,  lettera  a),
    della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini  professionali  degli
    avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e  dei  notai  sono
    iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma
    2. 
      5. Dalla costituzione degli  organismi  indicati  al  comma  1  non
    devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
    pubblica,  e  le  attivita'  degli  stessi   devono   essere   svolte
    nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
    disponibili a legislazione vigente. 
      6. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto
    dagli articoli 6, 7 e  8,  assume  ogni  iniziativa  funzionale  alla
    predisposizione del  piano  di  ristrutturazione,  al  raggiungimento
    dell'accordo, e all'esecuzione dello stesso. 
      7. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei  dati  contenuti
    nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilita'  del
    piano ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e trasmette  al  giudice  la
    relazione sui consensi espressi  e  sulla  maggioranza  raggiunta  ai
    sensi dell'articolo 7, comma 1. 
      8. L'organismo esegue la pubblicita' della proposta e dell'accordo,
    ed effettua le comunicazioni disposte  dal  giudice  nell'ambito  del
    procedimento previsto dagli articoli 5, 6 e 7. 
    
            
          
              
                Capo I 

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
    SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 11 
     
     
                          Disposizioni transitorie 
     
      1.  I  compiti  e  le  funzioni  attribuiti   agli   organismi   di
    composizione  della  crisi  possono  essere  svolti   anche   da   un
    professionista o da una societa' tra professionisti in  possesso  dei
    requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942,  n.
    267, e successive modificazioni, ovvero da un  notaio,  nominati  dal
    presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.  Con  decreto
    del Ministro della giustizia sono stabilite,  in  considerazione  del
    valore della procedura, le tariffe applicabili  all'attivita'  svolta
    dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla
    procedura. Nel caso di sovraindebitamento del consumatore  le  stesse
    indennita' sono ridotte della meta'. 
    
            
          
              
                Capo II 

    DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

                                   Art. 12 
     
     
                 Modifiche alla disciplina della mediazione 
     
      1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,  sono  apportate  le
    seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 5, dopo il  comma  6,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
    seguente:   "6-bis.   Il   capo   dell'ufficio   giudiziario   vigila
    sull'applicazione di quanto previsto dal  comma  1  e  adotta,  anche
    nell'ambito dell'attivita' di pianificazione  prevista  dall'articolo
    37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  ogni  iniziativa
    necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su  invito  del
    giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza  annuale,
    al Consiglio superiore  della  magistratura  ed  al  Ministero  della
    giustizia."; 
      b) all'articolo 8, comma 5, al secondo periodo  sono  anteposte  le
    seguenti parole: «Con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio
    alla prima udienza di comparizione delle  parti,  ovvero  all'udienza
    successiva di cui all'articolo 5, comma 1,». 
    
            
          
              
                Capo II 

    DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

                                   Art. 13 
     
     
                   Modifiche al codice di procedura civile 
     
      1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
      a) all'articolo 82, primo comma,  le  parole:  «euro  516,46»  sono
    sostituite dalle seguenti: «euro mille»; 
      b) all'articolo 91, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nelle
    cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed
    onorari liquidati dal giudice non possono superare  il  valore  della
    domanda.». 
    
            
          
              
                Capo II 

    DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

                                   Art. 14 
     
     
       Modifiche all'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 
     
      1. All'articolo 26 della  legge  12  novembre  2011,  n.  183  sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1 le parole: «da oltre due anni» sono sostituite  dalle
    seguenti: «da oltre tre anni» e le parole: «la cancelleria avvisa  le
    parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione  del
    procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di  cui  al  comma
    2.» sono sostituite dalle seguenti:  «le  impugnazioni  si  intendono
    rinunciate  se  nessuna  delle  parti,   con   istanza   sottoscritta
    personalmente dalla parte che ha conferito la  procura  alle  liti  e
    autenticata dal difensore,  dichiara  la  persistenza  dell'interesse
    alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei  mesi  dalla
    data di entrata in vigore della presente legge.»; 
      b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  Il  periodo  di  sei
    mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui  all'articolo  2
    della legge 24 marzo 2001, n. 89»; 
      c) al comma 3, le parole:  «Nei  casi  di  cui  al  comma  2»  sono
    sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 1». 
    
            
          
              
                Capo II 

    DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

                                   Art. 15 
     
     
                       Proroga dei magistrati onorari 
     
      1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio
    1998, n. 51, le parole:  «  non  oltre  il  31  dicembre  2011»  sono
    sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2012». 
      2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari  il  cui  mandato
    scade  il  31  dicembre  2011  e  per  i  quali  non  e'   consentita
    un'ulteriore  conferma  secondo  quanto   previsto   dall'   articolo
    42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario,  di  cui  al
    regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici  di  pace  il
    cui mandato scade entro il 31 dicembre 2012 e  per  i  quali  non  e'
    consentita  un'ulteriore  conferma  secondo  quanto  previsto   dall'
    articolo 7, comma  1,  della  legge  21  novembre  1991,  n.  374,  e
    successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio
    delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2012, fino  alla
    riforma organica della magistratura onoraria e, comunque,  non  oltre
    il 31 dicembre 2012. 
    
            
          
              
                Capo II 

    DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

                                   Art. 16 
     
     
            Modifiche alla disciplina delle societa' di capitali 
     
      1. All'articolo 14, della legge  12  novembre  2011,  n.  183  sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 9, primo periodo, le parole: «collegio sindacale»  sono
    sostituite dalla seguente: «sindaco»; 
      b) dopo il comma  13,  e'  inserito  il  seguente:  «13-bis.  Nelle
    societa' a responsabilita' limitata,  i  collegi  sindacali  nominati
    entro il 31 dicembre 2011 rimangono  in  carica  fino  alla  scadenza
    naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati.». 
      2. All'articolo 6, comma 4-bis del  decreto  legislativo  8  giugno
    2001, n. 231, dopo le  parole:  «nelle  societa'  di  capitali»  sono
    inserite le seguenti: «il sindaco,». 
    
            
          
              
                Capo II 

    DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

                                   Art. 17 
     
     
                              Entrata in vigore 
     
      1. Il presente decreto  entra  in  vigore  il  giorno successivo  a
    quello della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
    Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
    in legge. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
        Dato a Roma, addi' 22 dicembre 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                    Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                    Ministri 
     
                                    Severino, Ministro della giustizia 
     
    Visto, il Guardasigilli: Severino 
    
     
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