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"Bike sharing" e "rent a bike": sono entrambi settori relativi alla c.d. "mobilità sostenibile"?
N. 90/2012 Reg. Prov. Coll.N. 1504 Reg. Ric.ANNO 2011REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 1504 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:C. Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Bruno Sarzotti, Emanuela Rizzi, con domicilio eletto presso Emanuela Rizzi in Venezia, Santa Croce, 312/A; B. Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Sarzotti, con domicilio eletto presso Emanuela Rizzi in Venezia, Santa Croce, 312/A;controA. Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Creuso, Stefania Lago, Alessandro Calegari, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.lgs. n. 104/2010;nei confronti diZ. Società Cooperativa;per l'annullamentodel provvedimento con cui A. s.r.l. ha affidato la fornitura di un sistema automatico di noleggio biciclette; nonchè di ogni altro atto annesso, connesso o presupposto.Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione in giudizio di A. Srl;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2012 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTOLe ricorrenti sono società che operano nell'ambito del settore della "mobilità sostenibile", fornendo servizi per la collettività mediante utilizzazione di biciclette (cd. bike sharing), onde determinare una riduzione del traffico veicolare all'interno dei centri urbani.Essendo venute casualmente a conoscenza dell'avvenuto avvio da parte di A. S.r.l. (società interamente posseduta dal Comune di Vicenza per il tramite di A. Vicenza S.p.A.) di una procedura per l'affidamento di un sistema di noleggio biciclette, da utilizzare al fine di raggiungere il centro città senza l'uso di mezzi privati, la società C. ha presentato istanza di accesso agli atti della procedura, manifestando il proprio interesse a prendere parte alla gara in quanto operatrice del settore.Pur a fronte del diniego di accesso opposto dall'amministrazione, le ricorrenti venivano a conoscenza dell'avvenuto affidamento del servizio mediante gara non preceduta dalla pubblicazione del bando, gara già conclusasi con l'individuazione del soggetto affidatario.Con un primo ordine di doglianze, così come formulate nel ricorso introduttivo, la due società istanti hanno quindi denunciato la violazione dell'art. 57 e degli artt. 121 e seguenti del D.lgs. n. 163/06, nonché la violazione del principio di evidenza pubblica nell'assegnazione dei pubblici contratti e della libertà di concorrenza.Premessa, infatti, la legittimazione a ricorrere in quanto soggetti operanti nel settore della mobilità sostenibile, interessati ad essere invitati dall'amministrazione a formulare la miglior offerta in ordine al servizio da affidare, le ricorrenti denunciano in primo luogo l'insussistenza dei presupposti e delle condizioni per esperire una gara non preceduta dalla pubblicazione del bando, non configurandosi alcuna delle ipotesi tassativamente previste dalle norme invocate per procedere secondo l'iter prescelto.Allo stesso tempo, la violazione di legge denunciata investe la conformità della procedura seguita al dettato normativo, in quanto il mancato invito delle ricorrenti, giustificato dall'azienda sulla base della peculiarità del servizio richiesto ("rent a bike" e non "bike sharing"), non sarebbe stato in alcun modo giustificabile e soprattutto avrebbe limitato la scelta sul mercato delle aziende in grado di proporre all'amministrazione un servizio soddisfacente.Si è costituita in giudizio A., la cui difesa ha preliminarmente chiarito come la gara oggetto della controversia sia stata esperita ai sensi degli artt. 238, comma 7 e 125 del D.lgs. n. 163/06, nonché sulla base delle norme contenute nel Regolamento Aziendale per lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e procedure in economia.Eccepita in primo luogo l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto collettivamente da due soggetti possibili concorrenti in un'eventuale gara e quindi astrattamente in conflitto di interessi fra di loro, la difesa resistente ha respinto le doglianze di cui all'atto introduttivo del giudizio, in quanto basate sul presupposto dell'applicabilità dell'art. 57 del D.lgs. n. 163/06, trattandosi al contrario di procedura di cottimo fiduciario, ossia di una procedura negoziata consentita e disciplinata dall'art. 125, in quanto di valore al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria.Ciò chiarito, la difesa resistente ha quindi puntualizzato come la scelta di non invitare le ricorrenti, privilegiando altre ditte, è stata preceduta e supportata da un'indagine di mercato esperita dall'amministrazione che, valutate le diverse potenzialità degli operatori del mercato, rapportate alle proprie esigenze in considerazione del servizio da affidare, ha quindi limitato l'invito alle sole due ditte contattate.Le difese così formulate dall'A., nonché il deposito documentale dalla stessa effettuato (da cui è emerso l'avvenuto affidamento del servizio alla Cooperativa Z., con la quale è stato successivamente concluso il contratto), hanno quindi determinato la proposizione da parte delle ricorrenti di motivi aggiunti, con i quali - preso atto della procedura seguita ed in particolare dell'avvenuta applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento aziendale per gli affidamenti in economia per importi al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria - è stata censurata ancora una volta e per i profili ivi dedotti la legittimità della procedura.Risulta così illegittima, ad avviso di parte ricorrente, la scelta di limitare il numero degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, soprattutto quella di restringere la cerchia dei soggetti individuati sulla base dell'indagine di mercato esperita, in quanto priva di motivazione circa l'esclusività delle potenzialità riscontrate soltanto in alcuni operatori, così violando palesemente il principio di massima partecipazione ed apertura del mercato alla concorrenza.In tal modo è stata violata la stessa logica dell'indagine di mercato, che avrebbe dovuto ampliare al massimo le possibilità per le imprese del settore interessato (quello della mobilità sostenibile, riferibile anche alle ricorrenti), consentendo loro di formulare un'offerta competitiva con le altre concorrenti.La stessa scelta dei soggetti da invitare è stata peraltro operata senza alcuna predeterminazione dei criteri da utilizzare per l'individuazione delle imprese da invitare, con evidente compromissione dei principi generali di trasparenza, uguaglianza e non discriminazione, in quanto basata direttamente sull'indagine del prodotto finale offerto dalle ditte operanti sul mercato.In vista dell'udienza di discussione entrambe le parti hanno ulteriormente replicato, anche in punto permanenza dell'interesse a fronte dell'avvenuta conclusione del contratto e fornitura delle biciclette, salvo concludere confermando le rispettive posizioni.All'udienza del 18 gennaio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.DIRITTOPreliminarmente il Collegio deve valutare la fondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa resistente.In punto ammissibilità del ricorso collettivo, così come proposto congiuntamente dalle due ricorrenti, dato atto del fatto che comunque la società C. detiene la titolarità dell'intero capitale sociale di B., l'eccezione non appare fondata in quanto non si tratta di una situazione di reale conflitto di interessi fra le due società istanti, quali possibili aspiranti alla partecipazione alla gara e quindi all'affidamento del servizio, ma piuttosto di interessi concorrenti e confluenti verso l'ottenimento del medesimo obiettivo, ossia il rifacimento della gara previo invito a formulare offerte.In buona sostanza, gli interessi facenti capo ad ogni singola ricorrente non appaiono fra di loro configgenti ai fini della proposizione del presente ricorso e quindi dell'ammissibilità della sua proposizione congiunta, in quanto nella prospettiva dell'annullamento della gara espletata ed il rifacimento della stessa con possibilità di essere invitate a partecipare, gli interessi ad esse facenti capo non configgono fra di loro, bensì convergono.Altrettanto infondata è l'ulteriore eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, dedotta dalla resistente in considerazione dell'avvenuto esaurimento del servizio, essendo state già fornite le biciclette per il servizio di noleggio commissionato dall'Azienda.Invero, come correttamente sottolineato dalla difesa istante nell'ultima memoria di replica, trattandosi di un servizio che non si esaurisce nella sola fornitura dei mezzi, ma anche nella manutenzione degli stessi per un periodo iniziale, successivamente prorogabile, ne deriva il carattere di durata del contratto sottoscritto fra le parti e quindi la permanenza dell'interesse all'annullamento della gara espletata, alla declaratoria di inefficacia del contratto concluso e conseguente rifacimento della procedura con il coinvolgimento del maggior numero di soggetti interessati.Nel merito, valutate le censure dedotte in modo particolare in sede di motivi aggiunti, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.Colgono, infatti, nel segno le doglianze con le quali è stata denunciata la carenza di motivazione in ordine alla scelta di limitare i soggetti da invitare alla gara, sulla base della ritenuta peculiarità del servizio da affidare, ritenuto del tutto autonomo e differenziato da quello fornito dalle ricorrenti.Invero, proprio in base al Regolamento aziendale applicato nel caso di specie da A., l'affidamento può avvenire previo interpello di un numero minimo di ditte sufficienti a garantire "...in relazione alle caratteristiche, all'entità ed alla natura del contratto, un'adeguata concorrenzialità".E' quindi evidente la finalità cui è diretta la norma regolamentare interna, che è quella di assicurare un confronto concorrenziale adeguato, onde assicurare all'azienda l'individuazione del miglior offerente sul mercato, tenuto conto delle caratteristiche del contratto.Orbene, seppure sia indiscutibile il fatto che nessun obbligo grava sull'azienda in ordine al numero di ditte da invitare (preferibilmente non inferiore a tre), è altrettanto evidente, proprio sulla base delle disposizioni richiamate, che, laddove sussista l'interesse, l'invito possa essere rivolto anche ad altre ditte idonee che ne abbiano fatto richiesta.A tale prescrizione si aggiunge quella contemplata dall'art. 4.2, dove è prevista la possibilità di procedere ad un'indagine di mercato proprio al fine di valutare l'opportunità di estendere l'invito ad altri potenziali offerenti.Poiché è stata la stessa A. a ritenere di dover procedere ad un'indagine di mercato, essendosene evidentemente rilevata l'opportunità, è possibile osservare come detta indagine non abbia correttamente ed adeguatamente svolto la propria funzione, in considerazione degli stessi presupposti sulla base dei quali è stata effettuata.Invero, non può essere condiviso l'assunto da cui prende avvio la decisione di A. di non invitare le ricorrenti in ragione della non assimilabilità dei servizi da queste resi (bike sharing) con quello oggetto del contratto da affidare (rent a bike).La sottile distinzione evidenziata nella nota con la quale è stata data giustificazione del mancato invito (il servizio richiesto è di noleggio biciclette, ora reso in forma automatizzata, mediante l'impiego di strumenti che consentono il deposito della bicicletta presso le sedi deputate, con tutte le garanzie di sicurezza) non appare rispettosa proprio del principio di massima partecipazione, non discriminazione ed apertura del mercato.Sebbene non identici, i due servizi appaiono evidentemente assimilabili, in quanto realizzabili con modalità analoghe e soprattutto con mezzi analoghi.Il che doveva portare l'azienda a valutare la possibilità di estendere l'invito anche agli operatori che, come le ricorrenti, forniscono servizi del tutto assimilabili, proprio al fine di favorire l'inserimento nel mercato, anche attraverso la modulazione della propria offerta in ragione delle necessità rappresentate dall'amministrazione appaltante.Al contrario, violando i sopra ricordati principi ed operando un'illegittima discriminazione, la stazione appaltante ha provveduto ad individuare le ditte da affidare sulla base dei prodotti in concreto già offerti, senza valutare in astratto l'idoneità delle possibili concorrenti, così come rilevabili sul mercato per il settore della mobilità sostenibile, a formulare un'offerta competitiva.Se quindi è da condividere quanto affermato dall'Autorità di Vigilanza nella determinazione n. 2/2011 citata dalla difesa resistente, circa la funzione che l'indagine di mercato è chiamata a svolgere ("...preordinata esclusivamente a conoscere l'assetto del mercato, quindi i possibili potenziali offerenti ed il tipo di condizioni contrattuali che essi sono disposti a praticare..."), è altrettanto evidente che l'indagine deve essere compiuta in termini tali da conoscere proprio l'offerta del mercato nel settore di interesse, al fine di individuare i potenziali offerenti nell'ambito, per quanto qui interessa, della mobilità sostenibile.Poiché è indubbio (essendo stato riconosciuto dalla stessa resistente) che le ricorrenti comunque operano in tale settore, è altrettanto evidente che la limitazione opposta, a seguito dell'indagine di mercato effettuata, non appare corretta, non avendo adeguatamente valutato il reale assetto del mercato e quindi la possibilità anche per le ricorrenti di ottenere l'invito al fine di formulare la propria proposta con riguardo alle necessità rappresentate dall'azienda.Per detti motivi quindi il ricorso va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati e declaratoria di inefficacia del contratto sottoscritto con la Cooperativa Z..L'accoglimento del ricorso ed il conseguente obbligo per l'amministrazione di procedere all'indizione di una nuova gara costituiscono per le ricorrenti il conseguimento del bene della vita cui aspiravano, il che soddisfa ogni ulteriore richiesta risarcitoria.Le spese di giudizio possono essere compensate, fatta eccezione per quanto riguarda l'avvenuta corresponsione da parte delle ricorrenti del contributo unificato, il cui onere di rifusione graverà sulla stazione appaltante.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati, contestualmente dichiarando l'inefficacia del contratto.Compensa fra le parti le spese di giudizio, fatta eccezione per quanto corrisposto da parte ricorrente a titolo di contributo unificato, la cui rifusione graverà sulla stazione appaltante.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:IL PRESIDENTE F.F.Claudio RovisL'ESTENSOREAlessandra FarinaIL CONSIGLIERERiccardo SavoiaDepositata in Segreteria il 30 gennaio 2012(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)Quesiti erronei o equivoci e par condicio
N. 3181/2012 Reg. Prov. Coll.N. 1252 Reg. Ric.ANNO 2012REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presenteSENTENZAex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale 1252 del 2012, proposto da:R. A. + 31, rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Chiara Vimborsati ed elettivamente domiciliati in Roma alla Via Cosseria, n. 2 presso lo studio professionale del dr. Alfredo Placidi;controil Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia in persona del dirigente generale legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dapprima dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Bari e quindi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma Via dei Portoghesi, n. 12 domiciliano ex lege;nei confronti diP. C., controinteressato n.c.g.;per l'annullamentodella nota prot. A00DRPU 9241 dell'11 novembre 2011 recante elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con d.dg del 13 luglio 2011;dell'elenco dei candidati idonei Puglia pubblicato in data 27 ottobre 2011, nella parte in cui le ricorrenti i ricorrenti ne risultano esclusi,del bando di concorso di cui al Ddg del 13luglio 2011 per il reclutamento di n. 2386 dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado e per gli istituti educativi,nonché di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale, ove occorra ogni istruzione impartita alla Commissione Esaminatrice in cui vi sia contrasto con le norme di cui al bando di concorso al d.P.R. n. 140/2008 e con i principi di cui all'art. 97 Cost.Visti il ricorso e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia;Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 il dott. Pierina Biancofiore;Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza, anche in relazione alla possibilità di decisione della causa mediante sentenza in forma semplificata;RILEVATO che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:FATTOCon ricorso notificato alle amministrazioni in epigrafe e presso il TAR Puglia, Bari in data 2 dicembre 2011 e depositato il successivo 6 dicembre, i ricorrenti si sono opposti al mancato superamento delle prove preselettive tenutesi in data 12 ottobre 2011 in Puglia in relazione al bando per il reclutamento di dirigenti scolastici adottato con D.dg. del 13 luglio 2011, impugnando l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e dal quale essi risultano esclusi, il bando di concorso ed ogni altro atto in contrasto con detto bando con il Regolamento per il reclutamento dei dirigenti scolastici e la Costituzione.Previa accurata disamina delle modalità con le quali il concorso si sarebbe dovuto svolgere, hanno opposto i seguenti motivi di gravame:1.Violazione di legge, art. 8 del d.dg 13 luglio 2011; art. 97 Cost., eccesso di potere per travisamento dei fatti, irrazionalità, illogicità manifesta e contraddittorietà.2. Violazione di legge, art. 97 Cost. eccesso di potere, irragionevolezza, carenza dei presupposti e contraddittorietà per le modalità di svolgimento della prova preselettiva.3. Violazione di legge, art. 8 del d.dg 13 luglio 2011; eccesso di potere per disparità di trattamento, incoerenza travisamento dei fatti e carenza dei presupposti di legge per lo svolgimento della prova a favore dei candidati portatori di handicap.4. Violazione di legge, art. 8 del d.dg 13 luglio 2011; eccesso di potere per travisamento dei fatti, arbitrarietà, disparità di trattamento per la correzione degli errori materiali a favore di alcuni candidati.Concludono chiedendo l'ammissione con riserva al prosieguo delle prove anche con provvedimento presidenziale inaudita altera parte, chiedendo altresì l'accoglimento dell'istanza cautelare nell'imminenza delle prove scritte prevista per i giorni 14 e 15 dicembre 2011 e concludendo per l'accoglimento del ricorso.Con decreto del Presidente del TAR Puglia n. 987 del 12 dicembre 2011 è stata rigettata la competenza di quel Tribunale Amministrativo, avuto riguardo a quanto statuito in materia dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con decisione n. 19 del 14 novembre 2011.L'Amministrazione si è costituita in giudizio.Con successiva ordinanza collegiale n. 122 del 12 gennaio 2012 la causa è stata, dunque, spostata al TAR del Lazio.Riassunto dinanzi al TAR Lazio e scambiate ulteriori memorie tra le parti, è stato, il ricorso, infine, trattenuto per la decisione in forma semplificata alla Camera di Consiglio del 5 aprile 2012, avvertitene all'uopo le parti costituite.DIRITTO1. Si prescinde dalle eccezioni proposte dall'amministrazione costituita, oltre quella di incompetenza già decisa, perché il ricorso è nel merito infondato.Con esso gli interessati impugnano l'esclusione per mancato superamento della prova preselettiva del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con D.dg. del 13 luglio 2011.2. Avverso tale mancato superamento, previa una accurata disamina del bando di concorso, con la prima e seconda censura, gli interessati lamentano che tutto lo svolgimento delle prove è stato costellato da elementi di illegittimità, a partire dai test nell'ambito dei quali oltre un migliaio di domande, tra quelle pubblicate per la preparazione in INTERNET, erano errate, come lo stesso Ministero ha dovuto notare, eliminandole, sostanzialmente a ridosso dello svolgimento delle prove preselettive, con conseguente violazione di ogni principio di correttezza, trasparenza ed imparzialità come previsti dall'art. 97 Cost. e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.Il tempo a disposizione per la individuazione della risposta esatta ai 100 quesiti somministrati nel giorno della preselezione è risultato oggettivamente insufficiente, in quanto nell'arco dei 100 minuti posti a disposizione i candidati hanno dovuto scartare il libro dei quiz che era avvolto nel celofan, ricercare i quesiti estratti ed indicati sul foglio individuare le risposte, sicché il tempo si è notevolmente ridotto.La lettura dei quesiti ha inoltre richiesto molta attenzione perché tra essi continuavano ad esservene alcuni errati, come altri errori vi erano tra le risposte, nonostante il Ministero avesse eliminato le domande errate prima della procedura.Con la terza censura gli interessati lamentano che ai candidati portatori di handicap è stato attribuito un tempo superiore di 35 minuti rispetto a quello dato a tutti gli altri candidati.Concludono con una quarta censura con la quale osservano che a favore di alcuni candidati che avevano almeno raggiunto il punteggio di 75 e che avessero omesso di annerire la casella per la scelta della lingua o altri errori materiali, è stato consentito di correggerli, con evidente violazione del principio di par condicio.3. Le censure non possono essere condivise.Come posto in rilievo nel precedente specifico della sezione (TAR Lazio, sezione III bis, 15 marzo 2012, n. 2571) in casi analoghi, come è quello analizzato dalla sezione pure con il precedente costituito dalla sentenza n. 33368 del 10 novembre 2010 riguardante un maxi concorso presso l'amministrazione dei Beni Culturali "anche l'erroneità o l'equivocità di alcuni quesiti è inconferente atteso che, quand'anche essi fossero incerti o sbagliati nella risposta, tale incertezza non inciderebbe sulla par condicio dei concorrenti, tutti chiamati a rispondere sui medesimi quesiti bene o male confezionati".Sostanzialmente non appare condivisibile neppure la dedotta violazione dei principi di correttezza e trasparenza che devono presiedere alle procedure concorsuali laddove, come sarebbe avvenuto nel caso in esame secondo la ricostruzione dei ricorrenti, pur essendo stati eliminati, prima della prova preselettiva, circa un migliaio di quesiti dalla banca dati in quanto la stessa amministrazione si è resa conto della loro erroneità o della erroneità delle risposte, tuttavia sarebbero rimaste ancora domande errate nel cd. "librone" dei test somministrato il giorno dell'esame.Al riguardo è da rilevare che l'Amministrazione ha esaurito il suo compito di assicurare un corretto andamento della prova preselettiva proprio con la rettifica dei test; nè la contestazione postuma di ulteriori asseriti errori, in assenza del superamento della prova di resistenza, da parte della maggior parte dei ricorrenti può consentire una utile ripetizione delle prove scritte da parte degli stessi, come pure insistito nella memoria per l'udienza pubblica.Anche la circostanza che i ricorrenti hanno dovuto comunque imparare risposte poi errate distogliendo l'attenzione del loro studio da quelle corrette, che hanno formato la base per i quesiti successivamente somministrati loro può andare a detrimento del procedimento in termini di violazione del principio di imparzialità, perché come rilevato dal TAR la parità di trattamento nel giorno dell'esame, espressione del dovere di imparzialità che incombe sulle pubbliche amministrazioni nelle procedure selettive in genere, appare sussistere in quanto ai candidati presentatisi il giorno dell'esame è stata sottoposta la stessa banca dati di domande, nell'ambito della quale una procedura di sorteggio automatizzata ha individuato quelle di ciascuno; sono stati cioè posti tutti nella stessa condizione, di affrontare col loro bagaglio culturale le domande estratte.4. Quanto al tempo, ritenuto estremamente esiguo, di 100 minuti assegnato per rispondere a 100 domande, va rilevato che, come osservato in altre analoghe circostanze dalla sezione, l'esiguità del tempo a disposizione fa sì che "il candidato, il quale disponga di un lasso di tempo a volte molto limitato, proceda in via logica a rispondere prioritariamente a quiz sui quali si sente particolarmente sicuro, riservando alla parte finale della sua applicazione intellettuale la soluzione di quiz che ritiene più problematici" (TAR Lazio sezione III bis, 10 marzo 2010, n. 3652 cita TAR Campania, Napoli, sezione VIII, 14 gennaio 2010, n. 87).5. Ma non appare condivisibile neppure la terza doglianza con la quale i ricorrenti fanno valere che un candidato portatore di handicap avrebbe usufruito di 35 minuti in più per le operazioni di risposta ai quesiti.Al riguardo si palesa la contraddittorietà delle osservazioni degli interessati, laddove essi da un lato lamentano che il tempo di 100 minuti previsto per un candidato non portatore di handicap era poco, date le difficoltà pratiche di "scartare" il volume degli oltre quattromila quiz e per rispondere alle domande selezionate e poi pretendono che tale tempo sia invece sufficiente per un candidato portatore di handicap, nei confronti del quale neppure specificano di quale tipo di handicap egli fosse stato portatore, ben potendo nel caso in cui l'handicap di cui fosse sofferente non necessitasse dell'ausilio previsto dal bando, usufruire appunto di un incremento del tempo di lettura dei test.In sostanza la censura rimane non provata.6. Anche la doglianza con la quale gli interessati fanno valere che a favore di candidati che avessero superato almeno 75 quesiti è stata consentita la rettifica delle caselle del modulo che avevano omesso di annerire, come quella sulla scelta della lingua, finisce per rivestire aspetti di mera correzione di errori materiali, inadatti ad inficiare l'esito delle prove. Infatti, pur essendo annoverati tra i ricorrenti, candidati che hanno preso un punteggio superiore a 75/100, la censura non spiega in che modo la correzione degli errori materiali di coloro che hanno preso almeno 75/100 avrebbe impedito loro di superare la prova preselettiva, pur avendo conseguito alcuni di essi tra i 78/100 ed i 76/100. E la circostanza, rappresentata nella memoria per la Camera di Consiglio, con cui i ridetti ricorrenti con il punteggio più alto in assoluto tra gli altri, potrebbero essere ammessi con riserva alle prove scritte, come hanno permesso le ordinanze del Consiglio di Stato n. 64/2012 e n. 67/2012, cozza contro il principio di irripetibilità delle prove scritte, che si sono tenute in data 14 e 15 dicembre 2011.7. Per le superiori considerazioni il ricorso va respinto.8. La delicatezza delle questioni trattate consente la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.Spese compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:IL PRESIDENTEEvasio SperanzaL'ESTENSOREPierina BiancofioreIL CONSIGLIEREPaolo RestainoDepositata in Segreteria il 5 aprile 2012(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)Guardia di Finanza: il diritto al pasto va comunque assicurato!
N. 1572/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 416 Reg. Ric.
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 416 del 2010, proposto da:
G. C. + 8, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Maria Pia Taraso, nonché, tramite conferimento di nuova procura, dall'avv. Egidio Rossi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Premuda n. 14;
A. S., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Taraso, nonché, tramite conferimento di nuova procura, dall'avv. Sandro Cannalire, con domicilio ex lege (art. 25 c.p.a.) presso la Segreteria di questo Tribunale in Milano, Via Corridoni n. 39;
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest'ultima in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento di vitto sotto forma di buoni pasto sin dalla loro istituzione, ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 203 e dell'art. 61 del d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, nonché della circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza del 12 aprile 2008;
per la condanna
dell'Amministrazione intimata al pagamento dell'equivalente dei buoni pasto non corrisposti fin dal 12 aprile 2008, avuto riguardo alla rideterminazione dell'importo del buono pasto ai sensi del CCNL "Coda quadriennio normativo 2006-2009- biennio economico 2006-2007", come recepito dal d.P.R. 51/99, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
per l'annullamento
del provvedimento adottato dalla guardia di Finanza- Rep. T.L.A. - Lombardia -Milano, prot. n. 0479423/09, datato 31 dicembre 2009, con cui l'Amministrazione denegava le pretese azionate dai ricorrenti con apposita istanza in data 27 giugno 2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2012 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. I ricorrenti appartengono al Corpo della Guardia di Finanza e prestano servizio presso la Caserma della Compagnia di Magenta, con impiego in servizi interni con turnazione di almeno sei ore e in servizi esterni con turnazione sulle ventiquattro ore.
1.2. Gli stessi, in data 3 febbraio 2009, hanno chiesto di poter beneficiare del trattamento di vitto sotto forma di corresponsione di buoni pasto.
1.3. Tale istanza, a causa del silenzio serbato dall'Amministrazione, veniva successivamente reiterata con nota inviata in data 27 giugno 2009.
1.4. L'Amministrazione intimata, con atto del 31 dicembre 2009, ha respinto la richiesta, precisando che, con riguardo ai periodi in cui gli interessati svolgono servizio all'interno della Caserma, i buoni pasto non sono dovuti in quanto i loro turni di servizio non sono intervallati da una pausa pranzo di almeno un'ora; mentre, per quanto riguarda i periodi di servizio esterno, si è rilevata la sussistenza di una convenzione con un esercizio commerciale posto nelle vicinanze della Caserma ove i militari possono e potevano recarsi per consumare i pasti; in proposito tuttavia l'Amministrazione si è riservata di accertare se, per il passato, il concreto svolgimento del servizio abbia effettivamente permesso ai ricorrenti gli spostamenti necessari per consumare il pasto presso l'esercizio convenzionato negli orari previsti.
1.5. Gli interessati, che ritengono invece di aver comunque diritto al conseguimento dei buoni pasto, sia per i servizi interni sia per i servizi esterni, impugnano, con il presente ricorso, tale provvedimento, chiedendo al contempo che venga accertato il suddetto diritto e che l'Amministrazione venga condannata ad effettuare la corresponsione in loro favore del corrispondente trattamento.
1.6. Si è costituito in giudizio il Ministero delle Finanze per opporsi alle domande dei ricorrenti.
1.7. In prossimità dell'udienza di discussione del merito, le parti hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.
1.8. Tenutasi la pubblica udienza in data 27 aprile 2012, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con il primo motivo di ricorso viene censurata la violazione della legge n. 203/89 e dell'art. 61 del d.P.R. n. 254/99. Si rileva, in particolare che, in base a tali disposizioni, il diritto a fruire della corresponsione di buoni pasto spetterebbe a tutti i militari che non possono concretamente beneficiare del servizio mensa istituito dall'amministrazione di appartenenza; e che i ricorrenti non potrebbero in concreto beneficiare della convenzione stipulata con l'esercizio pubblico situato nelle vicinanze della Caserma, posto che i turni di servizio impedirebbero loro di recarsi presso il locale negli orari in cui questo è in attività. Si deduce inoltre eccesso di potere per disparità di trattamento, posto che l'Amministrazione riconosce il diritto al buono pasto ai militari impegnati nei servizi di pronto intervento i quali, come i ricorrenti, sono in concreto impossibilitati ad usufruire del servizio mensa convenzionato.
2.1. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione del CCNL "Coda quadriennio normativo 2006 - 2009 - biennio economico 2006 - 2007"; nonché della circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza del 12 aprile 2008. Viene altresì dedotto eccesso di potere sotto svariati profili.
2.2. I ricorrenti chiedono in particolare che il valore del singolo buono pasto venga determinato in euro sette, atteso che la normativa sopraindicata imporrebbe di adeguarne il valore (in origine determinato in lire 9.000) al costo della vita; e che le altre forze di polizia già beneficerebbero di buoni pasto avente il valore da loro indicato.
3. In proposito si osserva quanto segue.
3.1. Ai sensi dell'art. 1, comma primo, lett. b), della legge 18 maggio 1989 n. 203, (riferito al personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, ma applicabile anche al personale appartenente ai ruoli della Guardia di Finanza in base all'art. 3, comma 1, della stessa legge), le amministrazioni dalle quali dipendono le forze di polizia debbono garantire, attraverso l'istituzione di apposite mense, il servizio di vettovagliamento gratuito ai propri dipendenti impiegati in servizi di istituto, specificamente tenuti a permanere sul luogo di servizio o che non possano allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio.
3.2. Tale disposizione, per quanto riguarda il personale della Guardia di Finanza, è stata oggetto di specificazione da parte dell'art. 11 della Circolare n. 375000 del 22 febbraio 1992 (poi sostituito con il testo annesso alla successiva circolare 12 aprile 2008 n. 120301), il quale, al comma primo, lett. a), dispone che ha diritto al trattamento di vitto gratuito, fra l'altro, il personale che svolge turni di servizio di almeno sei ore (a prescindere dall'orario di inizio e termine) comprendente per intero la fascia oraria 14.00/15.00 o 20.00/21.00.
3.3. Come si vede, la norma testé illustrata prevede, quale unica condizione per poter beneficiare del servizio di vettovagliamento, l'essere comandato a turni di servizio di almeno sei ore comprendenti le suindicate fasce orarie; nessuna disposizione di tale norma subordina invece il suddetto diritto al fatto che l'orario di servizio sia intervallato dalla pausa pranzo. Il che è del tutto comprensibile: la pausa pranzo non può costituire condizione cui subordinare il diritto al vettovagliamento, costituendo essa piuttosto una modalità dell'articolazione dell'orario di servizio necessaria per consentire al personale che ne ha diritto (in quanto comandato ad effettuare i suddetti turni) di poter beneficiare di tale trattamento. In altre parole, la pausa pranzo (non retribuita) costituisce una conseguenza del diritto al vettovagliamento e non già una sua condizione: proprio perché il personale che effettua turni di sei ore (comprendenti le fasce orarie in cui usualmente si consumano i pasti) ha diritto al vettovagliamento, l'amministrazione di appartenenza deve consentire a tale personale di interrompere il servizio per consumare il pasto presso la mensa.
3.4. Ciò chiarito vanno svolte due ulteriori considerazioni.
3.5. La prima è che il personale beneficiario può rinunciare alla pausa pranzo (che non fa parte dell'orario di lavoro) e, conseguentemente, al servizio di vettovagliamento gratuito approntato dall'amministrazione (e al trattamento sostitutivo), ottenendo in questo modo il vantaggio di limitare il periodo giornaliero di permanenza presso la sede al solo turno di servizio (cfr. Circolare n. 345000 del 28 ottobre 2005 del Comando Generale della Guardia di Finanza).
3.6. La seconda osservazione è che non sempre può essere garantita al militare la possibilità di usufruire del servizio mensa: vuoi perché tale servizio può non essere materialmente istituito, vuoi perché l'amministrazione, al fine di soddisfare il proprio interesse al miglior espletamento dei compiti d'istituto, ha disposto per alcuni dipendenti un'articolazione dell'orario di lavoro che non permette l'effettuazione della pausa pranzo.
3.7. In questi casi tuttavia il vettovagliamento gratuito al personale che ne ha diritto deve essere comunque assicurato. Stabilisce infatti l'art. 2, comma 1, della legge n. 203/89 che qualora sia "...impossibile assicurare (...) il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio (...) il Ministro dell'Interno è autorizzato a provvedere (...) con propri decreti, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, e successive modificazioni (come detto, la norma, riguardante il personale della Polizia di Stato, è applicabile anche al personale della Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n.203/89); e fra le modalità alternative di erogazione del servizio di vettovagliamento è prevista quella della fornitura di buoni pasto (cfr. art. 61, comma 2, del d.P.R. 16 marzo 1999 n. 245; TAR Lazio Roma, sez. II, 12 giugno 2009 n. 5604).
3.8. In conclusione, possono essere affermati i seguenti principi: a) il personale che effettua turni di servizio di almeno sei ore comprendenti le fasce orarie 14.00/15.00 e 20.00/21.00 ha diritto, salvo rinuncia, al trattamento di vettovagliamento gratuito; b) l'amministrazione deve, ove possibile, consentire a detto personale di usufruire del servizio mensa interno appositamente istituito; c) in caso di impossibilità, deve assicurare forme alternative di soddisfacimento del diritto anche mediante l'erogazione di buoni pasto.
3.9. Ciò premesso va osservato che nel caso concreto l'istanza dei ricorrenti, volta ad ottenere la corresponsione dei buoni pasto, è stata respinta in quanto il loro orario di lavoro non è intervallato dalla pausa pranzo.
3.10. Questa argomentazione tuttavia non è di per sé decisiva in quanto, come si è visto, solo la rinuncia della pausa pranzo da parte del dipendente determina il venir meno del suo diritto al vettovagliamento gratuito; se invece è l'amministrazione a disporre un'articolazione dell'orario di servizio che non prevede intervalli, non può poi questa invocare la propria decisione per negare quanto spetta al dipendente stesso.
3.11. Nel caso di specie non risulta che l'Amministrazione abbia articolato l'orario di servizio dei ricorrenti in modo da assicurare la possibilità di effettuazione della pausa pranzo, cui questi abbiano poi successivamente rinunciato; risulta invece che il loro orario di servizio è stato articolato in modo tale da non permettere l'effettuazione della pausa pranzo (ciò è quanto allegato dai ricorrenti senza smentita da parte dell'Amministrazione costituita, e può dunque ritenersi provato ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a.). Pertanto, agli stessi deve essere garantito il diritto al vettovagliamento gratuito, o tramite l'esercizio convenzionato, ovvero, in caso di impossibilità (in quanto i turni impediscano al personale di recarsi presso tale esercizio nelle ore in cui questo è in attività), attraverso l'erogazione di buoni pasto.
3.12. L'Amministrazione deve essere quindi condannata a corrispondere i buoni pasto ai ricorrenti in corrispondenza delle giornate in cui questi effettuino o abbiano effettuato turni di almeno sei ore comprendenti le fasce orarie 14.00/15.00 o 20.00/21.00, e sia stato per essi impossibile fruire dell'esercizio convenzionato. La decorrenza dell'obbligo va fatta risalire al 12 aprile 2008, giorno in cui è entrata in vigore la circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza che ha riconosciuto il diritto al vettovagliamento gratuito al personale che svolge i turni suindicati.
3.13. L'Amministrazione va altresì condannata alla corresponsione degli interessi a partire dal sorgere dei singoli obblighi sino al soddisfo. La rivalutazione non è invece dovuta non trattandosi di obbligazione di natura retributiva.
3.14. Per quanto riguarda l'ammontare economico dei buoni pasto, va osservato che la stessa Amministrazione intimata riconosce che tale ammontare corrisponde a sette euro, in aderenza a quanto prospettato dai ricorrenti. Pertanto la condanna deve avere per oggetto buoni pasto aventi tale valore.
La complessità della vicenda induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione intimata alla corresponsione dei buoni pasto e delle ulteriori somme, come indicato in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Domenico Giordano
L'ESTENSORE
Stefano Celeste Cozzi
IL PRIMO REFERENDARIO
Dario Simeoli
Depositata in Segreteria il 6 giugno 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
"Categorie" di destinazione d'uso e contributo di urbanizzazione
N. 239/2012 Reg. Prov. Coll.N. 443 Reg. Ric.ANNO 2000REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso n. 443 del 2000 proposto da P. C., rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Pedri e presso la stessa elettivamente domiciliato in Bologna, via Murri n. 9;controil Comune di Bologna, in persona del legale rappresentante p.t., difeso e rappresentato dall'avv. Ada Labriola e dall'avv. Giulia Carestia, con domicilio presso l'Avvocatura comunale in Bologna, via Oberdan n. 24;per la condannadel Comune di Bologna alla restituzione, in tutto o in parte, della somma versata dal ricorrente per oneri di urbanizzazione relativi alla concessione edilizia del 5 agosto 1998, oltre agli interessi legali dalla data del versamento fino al saldo effettivo.Visto il ricorso con i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bologna;Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;Visti gli atti tutti della causa;Nominato relatore il dott. Italo Caso;Uditi, per le parti, alla pubblica udienza in data 8 marzo 2012 i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:FATTO E DIRITTOPresentata in data 12 maggio 1998 l'istanza di concessione edilizia per un intervento consistente nel cambio d'uso da "magazzino" (U29) ad "artigianato di servizio all'auto" (U27), previo frazionamento, di un immobile ubicato in Bologna, via ...omissis..., il ricorrente vedeva rilasciato il successivo 5 agosto il relativo titolo abilitativo e quantificato in complessive Lire 152.479.971 il contributo inerente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.Ritenendo non dovuto il contributo per un mutamento di destinazione d'uso accompagnato da opere meramente strumentali al nuovo impiego del fabbricato, il ricorrente ha adito il giudice amministrativo al fine di accertare il carattere gratuito del titolo edilizio rilasciatogli o eventualmente il minore importo dovuto, e la conseguente spettanza della restituzione, in tutto o in parte, della somma indebitamente riscossa dall'Amministrazione comunale. Censura che il solo passaggio dall'uso U29 (attinente alla categoria «funzione produttiva») all'uso U27 (attinente alla categoria «funzioni terziarie diffusive di piccola dimensione»), con opere strettamente strumentali alla nuova destinazione e con un frazionamento in due ampi locali (che l'art. 8 del regolamento edilizio nega doversi qualificare "cambio d'uso"), venga assoggettato a concessione edilizia e alle conseguenti onerose contribuzioni, nonostante che gli usi U29 e U27 riguardino attività produttive assolutamente omogenee e compatibili tra loro, la cui trasformazione non determinerebbe aumenti di carico urbanistico, variazioni di standard o nuove opere di urbanizzazione; denuncia, inoltre, l'indebito ricorso al regime concessorio per un mutamento di destinazione d'uso non connesso a modifiche strutturali dell'immobile (art. 8 della legge n. 47/1985), mentre il cambio d'uso c.d. funzionale può essere soggetto a titolo abilitativo solo sulla base di criteri prima dettati da legge regionale e poi attuati in sede di pianificazione urbanistica (art. 25 della legge n. 47/1985), così ostandovi la possibilità di richiedere in ambito locale un titolo edilizio oneroso per mutamenti di destinazione d'uso senza opere; lamenta, ancora, la violazione dell'art. 16, comma 2, della legge reg. n. 6 del 1995, per avere l'Amministrazione individuato sottocategorie produttive la cui trasformazione, pur in assenza di un effettivo aumento di carico urbanistico, comporta l'onerosità dell'operazione, laddove ciò sarebbe legittimo solo in caso di passaggio tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico. Di qui la richiesta di restituzione di quanto indebitamente riscosso dall'Amministrazione comunale - oltre agli interessi legali -, previa disapplicazione delle norme comunali posta a base della liquidazione del contributo a suo tempo versato.Si è costituito in giudizio il Comune di Bologna, resistendo al gravame.All'udienza in data 8 marzo 2012, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.Osserva preliminarmente il Collegio che, per costante giurisprudenza (v. TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 10 giugno 2010 n. 1787; TAR Lombardia, Brescia, 7 novembre 2005 n. 1115), il fondamento del contributo di urbanizzazione non consiste nel titolo edilizio in sé, ma nella necessità di redistribuire i costi sociali delle opere di urbanizzazione, facendoli gravare su quanti beneficiano delle utilità derivanti dalla presenza delle medesime - secondo modalità eque per la comunità -, con la conseguenza che anche nel caso di modificazione della destinazione d'uso cui si correli un maggiore carico urbanistico è integrato il presupposto che giustifica l'imposizione del pagamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per la destinazione originaria e quelli, se più elevati, dovuti per la nuova destinazione impressa; il mutamento, pertanto, è rilevante allorquando sussiste un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, qualificate sotto il profilo della differenza del regime contributivo in ragione di diversi carichi urbanistici, sicché la circostanza che le modifiche di destinazione d'uso non siano eventualmente soggette al previo titolo abilitativo non comporta ipso iure l'esenzione dagli oneri di urbanizzazione e quindi la gratuità dell'operazione. Quanto, poi, alla possibilità che, nell'esercizio della loro potestà di pianificazione del territorio, le Amministrazioni comunali individuino categorie di destinazione d'uso ulteriori e diverse rispetto a quelle previste dalla legislazione statale e regionale, la giurisprudenza si è espressa in modo affermativo, sia con riferimento ai casi in cui il legislatore regionale abbia lasciato agli enti locali un rilevante ambito di autodeterminazione in merito, sia con riferimento all'attuale regime delle autonomie locali in tema di attività di pianificazione urbanistica, che ben può implicare anche la suddivisione in più sottocategorie o sottofunzioni, laddove ciò sia giustificato da significative diversità del carico urbanistico e implichi di conseguenza differenti modulazioni di calcolo del contributo concessorio (v. Cons. Stato, Sez. IV, 13 luglio 2010 n. 4546).Ciò premesso, emerge nella fattispecie come l'art. 13 delle n.t.a. del piano regolatore comunale distingua sette categorie funzionali (abitativa; terziarie a forte carico urbanistico; di servizio, pubbliche e private, di interesse comune; terziarie diffusive di piccola dimensione; produttiva; agricola; alberghiera e per il soggiorno temporaneo), a loro volta suddivise in una pluralità di sottocategorie: si tratta di una disciplina che non contraddice il disposto dell'art. 2, comma, 2, lett. f), delle legge reg. n. 46 del 1988 ("...nella disciplina degli usi compatibili il Comune dovrà comunque tener conto della distinzione tra i seguenti raggruppamenti di categorie degli stessi, in ragione del diverso carico urbanistico ad essi connesso: ...), per costituire la norma regionale una base minima di riferimento per l'individuazione delle categorie urbanistiche in ambito locale, non ostativa alla selezione di ulteriori e più specifiche categorie, così come già riconosciuto dalla giurisprudenza in materia. A fronte, allora, del passaggio dall'uso U29 (riconducibile alla categoria «funzione produttiva») all'uso U27 (riconducibile alla categoria «funzioni terziarie diffusive di piccola dimensione»), è legittimamente sorto per l'Amministrazione comunale l'obbligo di verificare se il mutamento di destinazione d'uso determinasse l'accesso ad una classe più onerosa della precedente in termini di regime contributivo urbanistico, mentre resta del tutto irrilevante la circostanza della necessità o meno di un titolo abilitativi ad hoc - questione su cui si appuntano le doglianze del ricorrente sotto più profili -, essendosi già precisato come il contributo di urbanizzazione sia dovuto per il solo fatto che venga impressa ad un immobile la destinazione d'uso implicante un maggiore carico urbanistico, indipendentemente dal titolo edilizio richiesto, e indipendentemente anche dall'esecuzione di opere edilizie non aventi mero carattere strumentale. A questo punto, tuttavia, si presenta censurabile l'intervenuta applicazione da parte dell'Amministrazione della prescrizione contenuta nella deliberazione comunale n. 66187/90 («Aggiornamento delle tabelle parametriche di determinazione degli oneri di urbanizzazione afferenti il contributo di concessione edilizia e delle relative indicazioni procedurali di applicazione, in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e della legge regionale 8 novembre 1988, n. 46»), laddove - a proposito dei cambi di destinazione d'uso con o senza opere - stabilisce che "...L'onere dovuto è quello relativo alla destinazione d'uso finale e lo stesso va corrisposto per intero secondo il valore individuale nella tabella parametrica e non come differenza tra il valore relativo alla destinazione d'uso iniziale ..."; in realtà, come rilevato dalla giurisprudenza, al cambio di destinazione d'uso segue la corresponsione di un contributo di urbanizzazione pari alla differenza tra gli oneri dovuti per la destinazione originaria e quelli eventualmente più elevati della nuova destinazione d'uso, risolvendosi altrimenti la riscossione di una somma maggiore in un pagamento privo di causa.Di qui l'obbligo di restituzione al ricorrente, che ha versato l'intero importo degli oneri di urbanizzazione inerenti l'uso U27 (anziché l'eventuale differenza con l'altra categoria), di una somma pari agli oneri di urbanizzazione relativi alla destinazione d'uso iniziale (riferiti naturalmente alla data del 5 agosto 1998), nel limite massimo di quanto già pagato. Detta somma andrà poi incrementata degli interessi legali dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino al soddisfo (v. TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 12 dicembre 2006 n. 2901).In questi termini, quindi, il ricorso va accolto, mentre le spese di lite seguono la soccombenza dell'Amministrazione comunale e vengono liquidate come da dispositivo.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione comunale alla restituzione della somma di denaro determinata secondo le modalità specificate, con l'aggiunta degli interessi legali dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino al soddisfo.Condanna il Comune di Bologna al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio in data 8 marzo 2012, con l'intervento dei magistrati:IL PRESIDENTEGiuseppe CalvoL'ESTENSOREItalo CasoIL CONSIGLIEREUgo Di BenedettoDepositata in Segreteria il 5 aprile 2012(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)CONDONO EDILIZIO E VINCOLI DI INEDIFICABILITA’ RELATIVA: LA CIRCOLARE ARTA NUMERO 4/2015
Ultimo aggiornamento Martedì 30 Giugno 2015 16:05 Leggi tutto...
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