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    Fruizione delle prestazioni dei centri di servizio da parte delle organizzazioni di volontariato

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    N. 802/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 1002 Reg. Ric.
    ANNO 2008
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 1002 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
    Coordinamento P. della Provincia di Biella, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Guarini, Alberto Savatteri, con domicilio eletto presso Alberto Savatteri in Torino, via Pietro Micca, 3;
    contro
    Comitato F. in Piemonte, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Angeletti, Luigi M. Angeletti, con domicilio eletto presso Carlo Angeletti in Torino, via Bertola, 2; Regione Piemonte, Centro di Servizio Per il Volontariato della Prov.Di Biella, Associazione dei Centri di Servizio Per il Volontariato;
    nei confronti di
    Centro I., Associazione V.-Vigliano Biellese;
    per l'annullamento
    1. della deliberazione del Comitato F. in Piemonte del 10 aprile 2008 avente ad oggetto l'erogazione dei servizi dei centri di servizio agli organismi di collegamento e coordinamento iscritti nel registro regionale del volontariato e della successiva comunicazione del 16 aprile 2008 (prot. 59/08); 2. dell'atto del Centro di Servizio per il volontariato della provincia di Biella del 30 aprile 2008 (prot. n. 621), avente ad oggetto il diniego di richiesta di servizi; ed anche 3. dell'atto del centro di servizio per il volontariato della Provincia di Biella del 24 settembre 2008 (prot. n. 1156) avente ad oggetto un nuovo diniego alla richiesta di servizi a favore del coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Provincia di Biella; 4. di tutti gli atti presupposti, preparatori, consequenziali o comunque connessi del relativo procedimento e per ogni ulteriore relativa statuizione.
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comitato F. in Piemonte;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2011 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    1. Con il ricorso in epigrafe, implementato di motivi aggiunti depositati il 4.11.2008, il Coordinamento delle organizzazioni di volontariato della provincia di Biella impugna la deliberazione del Comitato F. in Piemonte del 10.4.2008 con la quale è stata negata l'erogazione di servizi a favore del predetto organismo, nonché l'atto del Centro di servizio per il volontariato del 30.4.2008 avente ad oggetto il diniego di richiesta di servizi.
    Si costituiva l'Amministrazione producendo memorie del 1.9.2008, 14.11.2008, 21.1.2011 e replica il 10.6.2011.
    Con Ordinanza cautelare n. 952/2008, dopo precedente ordinanza n. 686/2008 la Sezione respingeva la richiesta di sospensiva motivando diffusamente l'assenza di fumus del ricorso.
    La causa perveniva alla pubblica Udienza del 24.2.2011 ma veniva rinviata per impedimento del Relatore per causa di malattia.
    Il ricorrente produceva memoria difensiva il 24.1.2011.
    Pervenuto alla pubblica Udienza del 13.7.2011 il gravame veniva ritenuto in decisione sulle conclusioni delle parti e la Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano.
    2.1. Deve il Collegio confermare la valutazione di infondatezza dell'azione già delibata profusamente con la richiamata ordinanza cautelare n. 952.2008.
    Il gravame è affidato a tre motivi che vengono illustrati in uno con il loro distinto scrutinio.
    Con il primo mezzo il ricorrente rubrica violazione dell'art. 3 della L. n. 2411990, eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e difetto di motivazione, violazione della l. reg. Piemonte n. 38/1994, art. 3, comma 3 lamentando che l'iscrizione, da esso conseguita, nell'Albo regionale parifica gli organismi di coordinamento e di collegamento alle associazioni di volontariato di base, ritenendo conseguentemente illegittimo il diniego di servizi pronunciato in loro danno.
    2.2. L'assunto è destituito di fondamento.
    L'art. 15 della legge quadro sul volontariato n. 266/1991 stabilisce che le fondazioni bancarie devono devolvere una quota dei loro proventi per la "costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato e da questi gestiti".A sua volta l'art. 4, comma 1 del D.M. del Tesoro 8.10.1997 stabilisce che "i centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi, a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali".
    2.3. Da siffatte norme emerge ad avviso del Collegio che il legislatore ha voluto che i centri di servizi gestori dei fondi del volontariato prestino i propri servizi unicamente a favore delle associazioni di volontariato.
    Per il vero il Comitato di Gestione resistente, con deliberazione 10.4.2008 impugnata (doc. 1 resistente) ha stabilito che i servizi possano essere erogati anche agli organismi di collegamento e coordinamento purché composti unicamente da associazioni del volontariato.
    Una simile prescrizione appare conforme con il dettato normativo appena riportato, che postula l'essenzialità dell'esistenza di una organizzazione di volontariato sia di prima istanza che può essere anche rappresentata da un organismo di secondo livello quale quello di coordinamento e collegamento.
    Ne consegue che la circostanza che l'organismo ricorrente è iscritto nel registro regionale, istituito con L.Reg. Piemonte 29.8.1994, n. 38 e poi modificato con delibera della giunta regionale 5.3.2001 n. 382389, nella sezione organismi di collegamento e coordinamento, non vale a conferire al medesimo la natura di organizzazione di volontariato, atteso che esso è un coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e non un'organizzazione di volontariato in senso proprio.
    Come già indicato con l'ordinanza n. 952/2008 la deliberazione impugnata appare dunque immune da vizi di legittimità.
    3.1. Al secondo motivo è invece affidata la deduzione della violazione dell'art. 3, coma 3 della L. Reg. Piemonte n. 38/1994 nonché della D.G.R. 5.3.2001 ed eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, rammentandosi come la norma di legge richiamata istituiva il registro delle organizzazioni di volontariato mentre con la delibera di giunta regionale di cui si assume la violazione veniva istituita del predetto registro la sezione "organismi di collegamento e coordinamento" a cui il centro ricorrente è regolarmente iscritto. Si sostiene che le predette associazioni di secondo livello sono destinatarie, al apri della o.d.v., dei fondi di cui alla L. n. 266/2001.
    Di conseguenza sarebbe illegittima l'impugnata deliberazione del Comitato di Gestione laddove esclude dall'erogazione dei servizi offerti dai centri di servizio gli organismi di collegamento e coordinamento iscritti nell'apposito registro che non siano però composti unicamente da organizzazioni di volontariato.
    3.2. La doglianza è infondata, per il motivo sufficientemente tratteggiato con l'ordinanza cautelare, ovverosia in quanto, in sintesi il diritto ad essere iscritto nel registro regionale del volontariato nell'apposita sezione dedicata agli organismi di secondo livello non equivale a riconoscimento del possesso dei requisiti generali imposti dalla legislazione statale ai fini del riconoscimento della qualità di associazione di volontariato.
    Ribadisce ancora il Collegio che la l. n. 266/2001 stabilisce expressis verbis che i Centri di servizio debbano essere a disposizione delle organizzazioni di volontariato. Coglie nel segno l'assunto di cui a pag. 15 della memoria 1.9.2008 del resistente secondo cui ove i servizi venissero offerti all'organizzazione di coordinamento e da questa alle associazioni che la compongono e se queste ultime non fossero unicamente di volontariato si incorrerebbe nel rischio che i servizi in causa vengano erogati anche ad associazioni non di volontariato, in aperta collisione con il dettato normativo che istituisce un vincolo di esclusività tra le provvidenze erogate dai centri di servizio e le organizzazioni di volontariato.
    Affinché si abbia organizzazione di volontariato, per la giurisprudenza, condivisa dal Collegio, occorre che all'associazione partecipino persone fisiche e non anche persone giuridiche o altre associazioni (T.A.R. Milano, Sez. III, 1.12.1998, n. 2793; T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. III, 23.4.2002, n. 693).
    Ne consegue che il ricorrente organismo è a sua volta costituito da associazioni quindi non può rivendicare la qualità di organizzazione di volontariato.
    4.1. Con il terzo ed ultimo motivo il deducente lamenta che alle organizzazioni di volontariato e alla relativa disciplina in materia di fruizione delle prestazioni dei centri di servizio possono essere sicuramente ricondotti i c.d. "Gruppi comunali di volontari di protezione civile", ossia organismi costituiti presso i comuni, da cittadini che offrono la propria attività volontaria e gratuita finalizzata nell'ambito della protezione civile. Ciò sarebbe suffragato dal riconoscimento normativo attribuito ad essi dal D.P.. n. 194/2001 che all'art. 1 stabilisce che "è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile, ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi compresi i gruppi comunali di protezione civile".
    4.2. La doglianza non persuade il Collegio. Come già evidenziato con l'Ordinanza n. 952/2008 l'invocato D.P.R. n. 194/2001 ha un ambito applicativo settoriale, chiaramente delimitato già dalla sua rubrica, "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile" e maggiormente emergente dal preambolo, indicante "l'esigenza di una riformulazione organica del regolamento, per quanto riguarda la partecipazione alle attività di protezione civile delle organizzazioni di volontariato" (preambolo), dal che consegue che la finalità e l'ambito di tale regolamento è la partecipazione alle attività di protezione civile di organizzazioni che già rivestano i requisiti di associazioni di volontariato.
    Si rimarca inoltre che la definizione recata dall'art. 1 del D.P.R. cit. sopra riportato, secondo cui "è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile, ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi compresi i gruppi comunali di protezione civile" è chiaramente circoscritta alle "organizzazioni di volontariato di protezione civile" e non può valere per ogni organizzazione di volontariato operante anche in altri e diversi ambiti.
    Rileva ancora il Collegio che la qualificazione di associazioni di volontariato, definita dall'art. 1, comma 2 del citato regolamento, è delimitata dall'incipit della norma "Ai fini dell'applicazione del presente regolamento" non potendo dunque valere a livello generale.
    4.3. Ad un tale livello,a parere del Collegio, non appare predicabile siffatta natura nei gruppi comunali di protezione civile, in quanto promananti dalle amministrazioni comunali e privi dell'attributo dell'autonomia, ritenuto imprescindibile dalla Corte Costituzionale, che, pronunciatasi sull'art. 3, l. 266/2001 ha affermato trattarsi,"più precisamente, della previsione dei requisiti essenziali attinenti ai caratteri strutturali, all'autonomia interna e alla trasparenza delle organizzazioni di volontariato, la cui ricorrenza è configurata come condizione necessaria perché tali organizzazioni possano beneficiare delle agevolazioni e delle strutture di servizio o di sostegno previste dalla legge medesima" (Corte Cost. 28.2.1992, n. 75.).
    Nessuna equiparazione dei gruppi comunali di protezione civile alle organizzazioni di volontariato tout court si profila dunque consentita al lume della normativa di settore.
    4.4. In definitiva, sulla scorta delle considerazioni fino ad ora svolte traspare l'assenza di elementi di fondatezza nel ricorso che va pertanto respinto unitamente ai motivi aggiunti estensivi dell'impugnazione.
    4.5. La natura degli interessi azionati suggerisce di disporre la compensazione delle spese di lite tra le costituite parti.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
    Compensa le spese di lite.
    Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
    Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Franco Bianchi
    L'ESTENSORE
    Alfonso Graziano
    IL PRIMO REFERENDARIO
    Richard Goso
     
    Depositata in Segreteria il 21 luglio 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione

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    DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011 , n. 150

    Disposizioni complementari al codice di procedura civile  in  materia
    di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione,
    ai sensi  dell'articolo  54  della  legge  18  giugno  2009,  n.  69.
    (11G0192), in G.U.R.I. del 21 settembre 2011, n. 220 
    

              
                Capo I 

    Disposizioni Generali

     
     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
      Visto l'articolo 54 della legge 18  giugno  2009,  n.  69,  recante
    delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti
    civili; 
      Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
      Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
    adottata nella riunione del 9 giugno 2011; 
      Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
    deputati e del Senato della Repubblica; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 1° settembre 2011; 
      Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
    Ministro per la semplificazione normativa; 
     
                                    Emana 
                      il seguente decreto legislativo: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                                 Definizioni 
     
      1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
        a) Rito ordinario di cognizione: il procedimento  regolato  dalle
    norme del titolo I e del titolo III del libro secondo del  codice  di
    procedura civile; 
        b) Rito del lavoro: il procedimento regolato  dalle  norme  della
    sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del  codice  di
    procedura civile; 
        c) Rito sommario di cognizione: il  procedimento  regolato  dalle
    norme del capo III bis del titolo I del libro quarto  del  codice  di
    procedura civile. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Disposizioni Generali

                                   Art. 2 
     
     
             Disposizioni comuni alle controversie disciplinate 
                             dal rito del lavoro 
     
      1. Nelle controversie disciplinate dal Capo II, non  si  applicano,
    salvo che siano espressamente  richiamati,  gli  articoli  413,  415,
    settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421,  terzo  comma,  425,  426,
    427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto  comma,
    433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile. 
      2. L'ordinanza  prevista  dall'articolo  423,  secondo  comma,  del
    codice di  procedura  civile  puo'  essere  concessa  su  istanza  di
    ciascuna parte. 
      3. L'articolo 431,  quinto  comma,  si  applica  alle  sentenze  di
    condanna a favore di ciascuna delle parti. 
      4.  Salvo  che  sia  diversamente  disposto,  i  poteri  istruttori
    previsti dall'articolo 421, secondo comma, del  codice  di  procedura
    civile non vengono esercitati al di fuori  dei  limiti  previsti  dal
    codice civile. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Disposizioni Generali

                                   Art. 3 
     
     
             Disposizioni comuni alle controversie disciplinate 
                       dal rito sommario di cognizione 
     
      1. Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano i
    commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter del codice  di  procedura
    civile. 
      2. Quando la causa e' giudicata  in  primo  grado  in  composizione
    collegiale, con il decreto di cui all'articolo 702-bis, terzo  comma,
    del codice di procedura civile il presidente del collegio designa  il
    giudice relatore. Il presidente puo' delegare l'assunzione dei  mezzi
    istruttori ad uno dei componenti del collegio. 
      3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, quando e'  competente  la
    corte di appello in primo grado il  procedimento  e'  regolato  dagli
    articoli 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Disposizioni Generali

                                   Art. 4 
     
     
                             Mutamento del rito 
     
      1. Quando una controversia  viene  promossa  in  forme  diverse  da
    quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento
    del rito con ordinanza. 
      2. L'ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal  giudice,
    anche d'ufficio, non oltre la prima  udienza  di  comparizione  delle
    parti. 
      3. Quando la controversia  rientra  tra  quelle  per  le  quali  il
    presente decreto prevede  l'applicazione  del  rito  del  lavoro,  il
    giudice fissa  l'udienza  di  cui  all'articolo  420  del  codice  di
    procedura civile e il termine perentorio  entro  il  quale  le  parti
    devono provvedere all'eventuale integrazione degli atti  introduttivi
    mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria. 
      4. Quando dichiara la propria incompetenza, il giudice dispone  che
    la causa sia riassunta davanti al  giudice  competente  con  il  rito
    stabilito dalle disposizioni del presente decreto. 
      5. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono
    secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano  ferme
    le decadenze e le preclusioni maturate  secondo  le  norme  del  rito
    seguito prima del mutamento. 
    
            
          
              
                Capo I 

    Disposizioni Generali

                                   Art. 5 
     
     
                    Sospensione dell'efficacia esecutiva 
                         del provvedimento impugnato 
     
      1. Nei casi in cui  il  presente  decreto  prevede  la  sospensione
    dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato  il  giudice  vi
    provvede,  se  richiesto  e  sentite  le  parti,  con  ordinanza  non
    impugnabile,  quando  ricorrono  gravi   e   circostanziate   ragioni
    esplicitamente indicate nella motivazione. 
      2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e  irreparabile,
    la sospensione puo' essere disposta  con  decreto  pronunciato  fuori
    udienza. La sospensione diviene  inefficace  se  non  e'  confermata,
    entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Delle controversie regolate dal rito del lavoro

                                   Art. 6 
     
     
                  Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione 
     
      1.  Le  controversie  previste  dall'articolo  22  della  legge  24
    novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito  del  lavoro,  ove  non
    diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo. 
      2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui  e'
    stata commessa la violazione. 
      3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5,  e  salve  le  competenze
    stabilite da altre disposizioni di legge,  l'opposizione  si  propone
    davanti al giudice di pace. 
      4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione
    e' stata applicata per una  violazione  concernente  disposizioni  in
    materia: 
        a) di tutela del lavoro, di igiene sui  luoghi  di  lavoro  e  di
    prevenzione degli infortuni sul lavoro; 
        b) di previdenza e assistenza obbligatoria; 
        c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora,  della
    fauna e delle aree protette; 
        d) di igiene degli alimenti e delle bevande; 
        e) valutaria; 
        f) di antiriciclaggio. 
      5. L'opposizione si propone altresi' davanti al tribunale: 
        a) se per la  violazione  e'  prevista  una  sanzione  pecuniaria
    superiore nel massimo a 15.493 euro; 
        b) quando, essendo la violazione punita con  sanzione  pecuniaria
    proporzionale  senza  previsione  di  un  limite  massimo,  e'  stata
    applicata una sanzione superiore a 15.493 euro; 
        c) quando e' stata applicata una sanzione di  natura  diversa  da
    quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima,  fatta  eccezione
    per le violazioni previste dal regio decreto  21  dicembre  1933,  n.
    1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto  legislativo
    30 aprile 1992, n. 285. 
      6. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
    giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  entro  sessanta
    giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere  depositato
    anche a mezzo del servizio postale. 
      7. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo'  essere
    sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. 
      8. Con il decreto di  cui  all'articolo  415,  secondo  comma,  del
    codice di procedura civile il giudice  ordina  all'autorita'  che  ha
    emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
    giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto  con  gli  atti
    relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione
    della violazione. Il ricorso e il decreto  sono  notificati,  a  cura
    della  cancelleria,  all'opponente  e  all'autorita'  che  ha  emesso
    l'ordinanza. 
      9. Nel giudizio di primo grado l'opponente  e  l'autorita'  che  ha
    emesso  l'ordinanza  possono   stare   in   giudizio   personalmente.
    L'autorita'  che  ha  emesso  l'ordinanza  puo'  avvalersi  anche  di
    funzionari  appositamente  delegati.  Nel  giudizio  di   opposizione
    all'ordinanza-ingiunzione  di  cui  all'articolo  205   del   decreto
    legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  il  prefetto   puo'   farsi
    rappresentare  in  giudizio   dall'amministrazione   cui   appartiene
    l'organo  accertatore,  la  quale  vi  provvede  a  mezzo  di  propri
    funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei
    proventi della sanzione, ai  sensi  dell'articolo  208  del  medesimo
    decreto. 
      10. Alla prima udienza, il giudice: 
        a) quando il ricorso e' proposto oltre i termini di cui al  comma
    6, lo dichiara inammissibile con sentenza; 
        b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano  senza
    addurre  alcun  legittimo  impedimento,   convalida   con   ordinanza
    appellabile il provvedimento opposto e provvede  sulle  spese,  salvo
    che l'illegittimita' del provvedimento risulti  dalla  documentazione
    allegata dall'opponente, ovvero l'autorita' che ha emesso l'ordinanza
    abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8. 
      11. Il giudice accoglie l'opposizione  quando  non  vi  sono  prove
    sufficienti della responsabilita' dell'opponente. 
      12. Con la sentenza che  accoglie  l'opposizione  il  giudice  puo'
    annullare in  tutto  o  in  parte  l'ordinanza  o  modificarla  anche
    limitatamente all'entita' della sanzione dovuta, che  e'  determinata
    in una misura in ogni caso non  inferiore  al  minimo  edittale.  Nel
    giudizio di opposizione davanti al giudice di  pace  non  si  applica
    l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile. 
      13. Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  10,  comma  6-bis,  del
    decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  gli
    atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Delle controversie regolate dal rito del lavoro

                                   Art. 7 
     
     
                 Dell'opposizione al verbale di accertamento 
                    di violazione del codice della strada 
     
      1.  Le  controversie  in  materia  di  opposizione  al  verbale  di
    accertamento  di  violazione  del  codice   della   strada   di   cui
    all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,
    sono regolate dal rito del lavoro,  ove  non  diversamente  stabilito
    dalle disposizioni del presente articolo. 
      2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in
    cui e' stata commessa la violazione. 
      3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
    giorni  dalla  data  di   contestazione   della   violazione   o   di
    notificazione del verbale  di  accertamento,  ovvero  entro  sessanta
    giorni se il ricorrente risiede all'estero e puo'  essere  depositato
    anche  a  mezzo  del  servizio  postale.  Il  ricorso   e'   altresi'
    inammissibile se e' stato previamente  presentato  ricorso  ai  sensi
    dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
      4. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie. 
      5.  La  legittimazione  passiva  spetta  al  prefetto,  quando   le
    violazioni opposte sono state accertate da  funzionari,  ufficiali  e
    agenti dello Stato, nonche' da funzionari  e  agenti  delle  Ferrovie
    dello Stato, delle ferrovie e tranvie  in  concessione  e  dell'ANAS;
    spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono  state
    accertate da funzionari, ufficiali e agenti,  rispettivamente,  delle
    regioni, delle province e dei comuni. 
      6. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo'  essere
    sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. 
      7. Con il decreto di  cui  all'articolo  415,  secondo  comma,  del
    codice di procedura civile il giudice  ordina  all'autorita'  che  ha
    emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
    giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto  con  gli  atti
    relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione
    della violazione. Il ricorso ed il decreto sono  notificati,  a  cura
    della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5. 
      8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare  in  giudizio
    personalmente. L'amministrazione resistente puo' avvalersi  anche  di
    funzionari appositamente delegati. 
      9. Alla prima udienza, il giudice: 
        a) nei casi  previsti  dal  comma  3  dichiara  inammissibile  il
    ricorso con sentenza; 
        b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano  senza
    addurre  alcun  legittimo  impedimento,   convalida   con   ordinanza
    appellabile il provvedimento opposto e provvede  sulle  spese,  salvo
    che la illegittimita' del provvedimento risulti dalla  documentazione
    allegata  dall'opponente,  ovvero  l'autorita'  che  ha   emesso   il
    provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui
    al comma 7. 
      10. Con la sentenza che  accoglie  l'opposizione  il  giudice  puo'
    annullare in tutto o in parte il provvedimento  opposto.  Il  giudice
    accoglie l'opposizione quando non vi  sono  prove  sufficienti  della
    responsabilita'  dell'opponente.  Non  si  applica  l'articolo   113,
    secondo comma, del codice di procedura civile. 
      11. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice  determina
    l'importo della sanzione in una misura compresa tra il  minimo  e  il
    massimo edittale stabilito dalla legge per la  violazione  accertata.
    Il  pagamento  della  somma  deve  avvenire  entro  i  trenta  giorni
    successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato
    a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore,
    con le modalita' di pagamento da questa determinate. 
      12. Quando rigetta l'opposizione, il  giudice  non  puo'  escludere
    l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei  punti
    dalla patente di guida. 
      13. Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  10,  comma  6-bis,  del
    decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  gli
    atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Delle controversie regolate dal rito del lavoro

                                   Art. 8 
     
     
                 Dell'opposizione a sanzione amministrativa 
                         in materia di stupefacenti 
     
      1. Le controversie previste dall'articolo 75, comma 9, del  decreto
    del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono regolate
    dall'articolo 6 del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma
    2. 
      2. Sono competenti il giudice di pace, e nel caso  di  trasgressore
    minorenne, il tribunale per i minorenni del  luogo  ove  ha  sede  il
    prefetto che ha pronunciato il provvedimento impugnato. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Delle controversie regolate dal rito del lavoro

                                   Art. 9 
     
     
                Dell'opposizione ai provvedimenti di recupero 
                              di aiuti di Stato 
     
      1.  Ove  non  diversamente  disposto  dal  presente  articolo,   le
    controversie in materia di recupero degli  aiuti  di  Stato  previste
    dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n.  59,  convertito,
    con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,  sono  regolate
    dalle disposizioni contenute nell'articolo 6 del presente decreto, in
    quanto compatibili, ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 9 e 13. 
      2. Nelle controversie di  cui  al  comma  1,  in  deroga  a  quanto
    previsto dall'articolo 5, e nei giudizi civili aventi ad  oggetto  un
    titolo  giudiziale  di  pagamento  conseguente  a  una  decisione  di
    recupero,  il  giudice,  su  richiesta  di  parte,  puo'   sospendere
    l'efficacia esecutiva  del  titolo  amministrativo  o  giudiziale  di
    pagamento se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: 
        a) gravi motivi di illegittimita' della  decisione  di  recupero,
    ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto  alla
    restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo  della
    somma da recuperare e nei limiti di tale errore; 
        b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile. 
      3. Quando accoglie l'istanza di sospensione  per  motivi  attinenti
    alla illegittimita' della decisione di recupero, il giudice  provvede
    all'immediato rinvio pregiudiziale  della  questione  alla  Corte  di
    giustizia dell'Unione europea, se ad essa non sia stata gia' deferita
    la questione di validita' dell'atto comunitario contestato. L'istanza
    di sospensione non puo'  in  ogni  caso  essere  accolta  per  motivi
    attinenti alla legittimita' della decisione  di  recupero  quando  la
    parte  istante,  pur  avendone   facolta'   perche'   individuata   o
    chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la
    decisione di recupero ai sensi dell'articolo  263  del  Trattato  sul
    funzionamento dell'Unione europea, e successive modificazioni, ovvero
    quando,  avendo  proposto  l'impugnazione,  non  abbia  richiesto  la
    sospensione della decisione di recupero ai  sensi  dell'articolo  278
    del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la  sospensione  non
    sia stata concessa. 
      4. Fuori dei casi in cui e' stato disposto il rinvio  pregiudiziale
    alla Corte di giustizia, quando accoglie l'istanza di sospensione  il
    giudice fissa la data dell'udienza  di  trattazione  nel  termine  di
    trenta giorni. La causa e' decisa nei successivi sessanta giorni. 
      5. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila
    sul rispetto dei termini di cui al comma 4 e riferisce con  relazione
    trimestrale, rispettivamente, al presidente  del  tribunale  o  della
    corte di appello per le determinazioni di competenza.  Nei  tribunali
    non  divisi  in  sezioni  le  funzioni  di  vigilanza   sono   svolte
    direttamente dal presidente del tribunale. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Delle controversie regolate dal rito del lavoro

                                   Art. 10 
     
    Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni  del
      codice in materia di protezione dei dati personali 
     
      1.  Le  controversie  previste  dall'articolo   152   del   decreto
    legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  sono  regolate  dal  rito  del
    lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 
      2. E' competente il tribunale del luogo in cui ha la  residenza  il
    titolare del trattamento dei dati, come definito dall'articolo 4  del
    decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
      3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione
    dei dati personali e' proposto, a  pena  di  inammissibilita',  entro
    trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento  o  dalla
    data  del  rigetto  tacito,  ovvero  entro  sessanta  giorni  se   il
    ricorrente risiede all'estero. 
      4. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo'  essere
    sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. 
      5. Se alla prima udienza il ricorrente non  compare  senza  addurre
    alcun legittimo impedimento,  il  giudice  dispone  la  cancellazione
    della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a
    carico del ricorrente le spese di giudizio. 
      6. La sentenza che definisce il giudizio non e' appellabile e  puo'
    prescrivere le misure necessarie anche in deroga al  divieto  di  cui
    all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche
    in relazione all'eventuale atto  del  soggetto  pubblico  titolare  o
    responsabile dei dati, nonche' il risarcimento del danno. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Delle controversie regolate dal rito del lavoro

                                   Art. 11 
     
     
                         Delle controversie agrarie 
     
      1. Le controversie in materia di  contratti  agrari  o  conseguenti
    alla conversione dei contratti associativi in affitto  sono  regolate
    dal rito del lavoro,  ove  non  diversamente  disposto  dal  presente
    articolo. 
      2. Sono competenti le sezioni specializzate  agrarie  di  cui  alla
    legge 2 marzo 1963, n. 320. 
      3. Chi intende proporre in giudizio  una  domanda  relativa  a  una
    controversia nelle materie indicate dal comma 1  e'  tenuto  a  darne
    preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di
    ricevimento,   all'altra   parte   e   all'ispettorato    provinciale
    dell'agricoltura competente per territorio. 
      4. Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione
    di cui al comma  3,  convoca  le  parti  ed  i  rappresentanti  delle
    associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire
    il tentativo di conciliazione. 
      5. Se la  conciliazione  riesce,  viene  redatto  processo  verbale
    sottoscritto dalle parti, dai rappresentanti  delle  associazioni  di
    categoria e dal funzionario dell'ispettorato. 
      6. Se la conciliazione non riesce,  si  forma  egualmente  processo
    verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti. 
      7. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non  si  definisca
    entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ciascuna
    delle parti e' libera di adire l'autorita' giudiziaria competente. 
      8. Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per  morosita',
    il giudice, alla prima udienza, prima di  ogni  altro  provvedimento,
    concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e  non
    superiore a novanta giorni, per il pagamento dei  canoni  scaduti,  i
    quali, con l'instaurazione  del  giudizio,  vengono  rivalutati,  fin
    dall'origine, in base alle variazioni del valore della moneta secondo
    gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il  pagamento
    entro il termine fissato dal giudice sana  a  tutti  gli  effetti  la
    morosita'. 
      9. Quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di
    somme di denaro in favore  dell'affittuario,  si  applica  l'articolo
    429, terzo comma, del codice di procedura civile. 
      10. Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'articolo
    373 del codice di procedura civile, anche  l'esecuzione  di  sentenza
    che privi il concessionario di un fondo rustico del principale  mezzo
    di sostentamento suo e della sua famiglia, o possa risultare fonte di
    serio  pericolo  per  l'integrita'  economica  dell'azienda   o   per
    l'allevamento di animali. 
      11. Il rilascio del fondo puo' avvenire solo al termine dell'annata
    agraria durante la quale e' stata emessa la sentenza che lo dispone. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Delle controversie regolate dal rito del lavoro

                                   Art. 12 
     
     
               Dell'impugnazione dei provvedimenti in materia 
                          di registro dei protesti 
     
      1.  Le  controversie   aventi   ad   oggetto   l'impugnazione   dei
    provvedimenti di rigetto delle istanze previste dall'articolo 4 della
    legge 12 febbraio 1955, n. 77, e quelle avverso la mancata  decisione
    sulle medesime istanze sono regolate dal rito del lavoro. 
      2. E' competente il giudice di pace del luogo  in  cui  risiede  il
    debitore protestato. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Delle controversie regolate dal rito del lavoro

                                   Art. 13 
     
     
    Dell'opposizione ai provvedimenti in materia  di  riabilitazione  del
                             debitore protestato 
     
      1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione al provvedimento
    di diniego di riabilitazione di cui all'articolo 17, comma  3,  della
    legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero al decreto  di  riabilitazione  ai
    sensi del comma 4 del medesimo articolo sono  soggette  al  rito  del
    lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 
      2. E' competente la corte di appello. 
      3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
    giorni  dalla  comunicazione  del   provvedimento   di   diniego   di
    riabilitazione o dalla pubblicazione del  decreto  di  riabilitazione
    effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della  legge  7  marzo
    1996, n. 108, ovvero entro sessanta giorni se il  ricorrente  risiede
    all'estero. 
      4. Il provvedimento che  accoglie  il  ricorso  e'  pubblicato  nel
    registro informatico dei protesti cambiari. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Delle controversie regolate dal rito
    sommario di cognizione

                                   Art. 14 
     
     
                Delle controversie in materia di liquidazione 
                   degli onorari e dei diritti di avvocato 
     
      1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13  giugno
    1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645  del
    codice di procedura civile contro il decreto  ingiuntivo  riguardante
    onorari, diritti  o  spese  spettanti  ad  avvocati  per  prestazioni
    giudiziali sono regolate dal rito sommario  di  cognizione,  ove  non
    diversamente disposto dal presente articolo. 
      2. E' competente l'ufficio  giudiziario  di  merito  adito  per  il
    processo nel quale  l'avvocato  ha  prestato  la  propria  opera.  Il
    tribunale decide in composizione collegiale. 
      3. Nel giudizio di  merito  le  parti  possono  stare  in  giudizio
    personalmente. 
      4. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Delle controversie regolate dal rito
    sommario di cognizione

                                   Art. 15 
     
     
                   Dell'opposizione a decreto di pagamento 
                            di spese di giustizia 
     
      1. Le controversie  previste  dall'articolo  170  del  decreto  del
    Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal
    rito sommario  di  cognizione,  ove  non  diversamente  disposto  dal
    presente articolo. 
      2. Il ricorso e' proposto  al  capo  dell'ufficio  giudiziario  cui
    appartiene il magistrato che ha emesso  il  provvedimento  impugnato.
    Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice  di
    pace e del pubblico ministero presso il tribunale  e'  competente  il
    presidente del tribunale. Per i provvedimenti  emessi  da  magistrati
    dell'ufficio del pubblico ministero presso la  corte  di  appello  e'
    competente il presidente della corte di appello. 
      3. Nel giudizio di  merito  le  parti  possono  stare  in  giudizio
    personalmente. 
      4. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo'  essere
    sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. 
      5.  Il  presidente  puo'  chiedere  a  chi   ha   provveduto   alla
    liquidazione o  a  chi  li  detiene,  gli  atti,  i  documenti  e  le
    informazioni necessari ai fini della decisione. 
      6. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Delle controversie regolate dal rito
    sommario di cognizione

                                   Art. 16 
     
    Delle controversie in materia di mancato riconoscimento  del  diritto
      di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli
      altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari 
     
      1. Le controversie previste dall'articolo 8 del decreto legislativo
    6  febbraio  2007,  n.  30,  sono  regolate  dal  rito  sommario   di
    cognizione. 
      2. E' competente il tribunale del luogo ove dimora il ricorrente. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Delle controversie regolate dal rito
    sommario di cognizione

                                   Art. 17 
     
    Delle controversie in materia di allontanamento dei  cittadini  degli
      altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari 
     
      1.  Le  controversie   aventi   ad   oggetto   l'impugnazione   del
    provvedimento di  allontanamento  dei  cittadini  degli  altri  Stati
    membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi
    di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di
    cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007,  n.  30,
    nonche' per i motivi di cui  all'articolo  21  del  medesimo  decreto
    legislativo, sono regolate dal rito sommario di cognizione,  ove  non
    diversamente disposto dal presente articolo. 
      2. E' competente il tribunale,  in  composizione  monocratica,  del
    luogo in cui ha sede l'autorita' che  ha  adottato  il  provvedimento
    impugnato. 
      3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
    giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  entro  sessanta
    giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere  depositato
    anche a mezzo del servizio postale  ovvero  per  il  tramite  di  una
    rappresentanza  diplomatica  o  consolare  italiana.  In   tal   caso
    l'autenticazione  della  sottoscrizione  e  l'inoltro   all'autorita'
    giudiziaria   italiana   sono   effettuati   dai   funzionari   della
    rappresentanza e  le  comunicazioni  relative  al  procedimento  sono
    effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale  al
    difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. 
      4. Il ricorrente puo' stare in giudizio personalmente. 
      5. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo'  essere
    sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. L'allontanamento dal
    territorio  italiano  non  puo'  avere  luogo  fino  alla   pronuncia
    sull'istanza di sospensione, salvo che il provvedimento  sia  fondato
    su una precedente decisione giudiziale  o  su  motivi  imperativi  di
    pubblica sicurezza. Il giudice  decide  sull'istanza  di  sospensione
    prima della scadenza del termine entro il quale  il  ricorrente  deve
    lasciare il territorio nazionale. 
      6. Quando il ricorso e'  rigettato,  il  ricorrente  deve  lasciare
    immediatamente il territorio nazionale. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Delle controversie regolate dal rito
    sommario di cognizione

                                   Art. 18 
     
     
    Delle controversie in materia di espulsione dei  cittadini  di  Stati
                   che non sono membri dell'Unione europea 
     
      1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto  di
    espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del decreto  legislativo
    25  luglio  1998,  n.  286,  sono  regolate  dal  rito  sommario   di
    cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 
      2. E' competente il giudice di  pace  del  luogo  in  cui  ha  sede
    l'autorita' che ha disposto l'espulsione. 
      3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
    giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  entro  sessanta
    giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere  depositato
    anche a mezzo del servizio postale  ovvero  per  il  tramite  di  una
    rappresentanza  diplomatica  o  consolare  italiana.  In   tal   caso
    l'autenticazione  della  sottoscrizione  e  l'inoltro   all'autorita'
    giudiziaria   italiana   sono   effettuati   dai   funzionari   della
    rappresentanza e  le  comunicazioni  relative  al  procedimento  sono
    effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale  al
    difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. 
      4. Il ricorrente e' ammesso al gratuito patrocinio  a  spese  dello
    Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da  un
    difensore designato dal giudice  nell'ambito  dei  soggetti  iscritti
    nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme  di  attuazione,  di
    coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
    decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove  necessario,
    da un interprete. 
      5. Il ricorso, unitamente al decreto  di  fissazione  dell'udienza,
    deve essere notificato a cura della cancelleria all'autorita' che  ha
    emesso il provvedimento almeno cinque  giorni  prima  della  medesima
    udienza. 
      6. L'autorita'  che  ha  emesso  il  provvedimento  impugnato  puo'
    costituirsi  fino  alla  prima  udienza  e  puo'  stare  in  giudizio
    personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. 
      7. Il giudizio e' definito, in ogni caso, entro venti giorni  dalla
    data di deposito del ricorso. 
      8. Gli atti del procedimento e la decisione  sono  esenti  da  ogni
    tassa e imposta. 
      9. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Delle controversie regolate dal rito
    sommario di cognizione

                                   Art. 19 
     
     
               Delle controversie in materia di riconoscimento 
                       della protezione internazionale 
     
      1.  Le  controversie   aventi   ad   oggetto   l'impugnazione   dei
    provvedimenti previsti dall'articolo 35 del  decreto  legislativo  28
    gennaio 2008, n. 25, sono regolate dal rito sommario  di  cognizione,
    ove non diversamente disposto dal presente articolo. 
      2. E' competente il tribunale,  in  composizione  monocratica,  del
    capoluogo del distretto di  corte  di  appello  in  cui  ha  sede  la
    Commissione  territoriale  per  il  riconoscimento  della  protezione
    internazionale  che  ha  pronunciato  il   provvedimento   impugnato.
    Sull'impugnazione  dei   provvedimenti   emessi   dalla   Commissione
    nazionale per il diritto di asilo  e'  competente  il  tribunale,  in
    composizione monocratica, del capoluogo del  distretto  di  corte  di
    appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato
    il  provvedimento  di  cui  e'  stata  dichiarata  la  revoca  o   la
    cessazione. Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi
    degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.
    25, e' competente il tribunale, in composizione monocratica,  che  ha
    sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede il
    centro ove il ricorrente e' accolto o trattenuto. 
      3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
    giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  entro  sessanta
    giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere  depositato
    anche a mezzo del servizio postale  ovvero  per  il  tramite  di  una
    rappresentanza  diplomatica  o  consolare  italiana.  In   tal   caso
    l'autenticazione  della  sottoscrizione  e  l'inoltro   all'autorita'
    giudiziaria   italiana   sono   effettuati   dai   funzionari   della
    rappresentanza e  le  comunicazioni  relative  al  procedimento  sono
    effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale  al
    difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. Nei
    casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli  articoli
    20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008,  n.  25,  i  termini
    previsti dal presente comma sono ridotti della meta'. 
      4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia  esecutiva  del
    provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui  il  ricorso
    viene proposto: 
        a) da parte di soggetto ospitato nei  centri  di  accoglienza  ai
    sensi dell'articolo 20,  comma  2,  lettere  b)  e  c),  del  decreto
    legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  o   trattenuto   ai   sensi
    dell'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, ovvero 
        b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda
    di riconoscimento dello status di  rifugiato  o  di  persona  cui  e'
    accordata la protezione sussidiaria, ovvero 
        c)  avverso   il   provvedimento   adottato   dalla   Commissione
    territoriale nell'ipotesi prevista dall'articolo  22,  comma  2,  del
    decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero 
        d)  avverso   il   provvedimento   adottato   dalla   Commissione
    territoriale che ha dichiarato l'istanza manifestamente infondata  ai
    sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del  citato  decreto
    legislativo. 
      5. Nei casi previsti  dal  comma  4,  lettere  a),  b),  c)  e  d),
    l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa
    secondo  quanto  previsto  dall'articolo  5.  Quando   l'istanza   di
    sospensione viene accolta, al ricorrente e' rilasciato un permesso di
    soggiorno per richiesta di asilo e ne viene disposta l'accoglienza ai
    sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.
    25. 
      6.  Il  ricorso  e  il  decreto  di  fissazione  dell'udienza  sono
    notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al  Ministero
    dell'interno,  presso  la  Commissione  nazionale  ovvero  presso  la
    competente Commissione territoriale, e sono  comunicati  al  pubblico
    ministero. 
      7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al  giudizio  di  primo
    grado, puo' stare in  giudizio  avvalendosi  direttamente  di  propri
    dipendenti o di un rappresentante designato dalla Commissione che  ha
    adottato  l'atto  impugnato.  Si  applica,  in  quanto   compatibile,
    l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile. 
      8. La Commissione che ha adottato l'atto impugnato puo'  depositare
    tutti gli atti e la documentazione  che  ritiene  necessari  ai  fini
    dell'istruttoria e il giudice puo'  procedere  anche  d'ufficio  agli
    atti di istruzione necessari per la definizione della controversia. 
      9. L'ordinanza che definisce il giudizio rigetta il ricorso  ovvero
    riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di  persona  cui  e'
    accordata la protezione sussidiaria ed e'  comunicata  alle  parti  a
    cura della cancelleria. 
      10. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Delle controversie regolate dal rito
    sommario di cognizione

                                   Art. 20 
     
    Dell'opposizione  al  diniego  del  nulla  osta  al  ricongiungimento
      familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche'
      agli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa  in  materia
      di diritto all'unita' familiare 
     
      1. Le controversie previste dall'articolo 30, comma 6, del  decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal  rito  sommario
    di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 
      2. E' competente il tribunale in composizione monocratica del luogo
    in cui il ricorrente ha la residenza. 
      3. L'ordinanza che accoglie il ricorso puo'  disporre  il  rilascio
    del visto anche in assenza del nulla osta. 
      4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo  e  di
    registro e da ogni altra tassa. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Delle controversie regolate dal rito
    sommario di cognizione

                                   Art. 21 
     
     
    Dell'opposizione   alla   convalida   del    trattamento    sanitario
                                obbligatorio 
     
      1. Le controversie previste dall'articolo 5 della legge  13  maggio
    1978, n. 180, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove  non
    diversamente disposto dal presente articolo. 
      2. E' competente il  tribunale  in  composizione  collegiale  e  al
    giudizio partecipa il pubblico ministero. 
      3. Il ricorso su iniziativa del sindaco, ai sensi dell'articolo  5,
    comma secondo, della legge  13  maggio  1978,  n.  180,  deve  essere
    proposto, a pena  di  inammissibilita',  entro  trenta  giorni  dalla
    scadenza del termine di cui  all'articolo  3,  secondo  comma,  della
    medesima legge. 
      4. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare  in  giudizio
    personalmente e farsi rappresentare  da  persona  munita  di  mandato
    scritto in calce al ricorso o  in  atto  separato.  Il  ricorso  puo'
    essere presentato a mezzo del servizio postale. 
      5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, il  presidente  del
    tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il  trattamento
    sanitario  obbligatorio  e  sentito  il  pubblico   ministero,   puo'
    sospendere  il  trattamento  medesimo  anche  prima  che  sia  tenuta
    l'udienza di comparizione e d'ufficio. Sulla richiesta di sospensione
    il presidente provvede entro dieci giorni. 
      6. Il tribunale puo' assumere informazioni e disporre  l'assunzione
    di prove d'ufficio. 
      7.  Il  procedimento  e'  esente  dal  contributo  unificato  e  la
    decisione non e' soggetta a registrazione. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Delle controversie regolate dal rito
    sommario di cognizione

                                   Art. 22 
     
    Delle  azioni  popolari  e   delle   controversie   in   materia   di
      eleggibilita',  decadenza  ed   incompatibilita'   nelle   elezioni
      comunali, provinciali e regionali 
     
      1. Le controversie  previste  dall'articolo  82,  primo  e  secondo
    comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
    570, quelle previste dall'articolo 7, secondo comma, della  legge  23
    dicembre 1966, n. 1147, quelle previste dall'articolo 19 della  legge
    17 febbraio 1968, n. 108, e  quelle  previste  dall'articolo  70  del
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono  regolate  dal  rito
    sommario di cognizione, ove non diversamente  disposto  dal  presente
    articolo. 
      2. Le azioni  popolari  e  le  impugnative  consentite  per  quanto
    concerne le elezioni comunali sono di competenza del tribunale  della
    circoscrizione territoriale in cui e' compreso il comune medesimo. Le
    azioni popolari e le impugnative consentite per  quanto  concerne  le
    elezioni  provinciali  sono  di  competenza   del   tribunale   della
    circoscrizione territoriale in cui e'  compreso  il  capoluogo  della
    provincia. Le azioni popolari e le impugnative consentite per  quanto
    concerne le elezioni regionali sono di competenza del  tribunale  del
    capoluogo della regione. 
      3. Il tribunale giudica in composizione collegiale  e  al  giudizio
    partecipa il pubblico ministero. 
      4. Il ricorso avverso  le  deliberazioni  adottate  in  materia  di
    eleggibilita' deve essere proposto, a pena di inammissibilita', entro
    trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione,
    ovvero dalla data della notificazione di essa, quando e'  necessaria.
    Il termine e' di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. 
      5. I termini per la notifica del ricorso e  la  costituzione  delle
    parti sono perentori. 
      6.  L'ordinanza  che  definisce  il  giudizio   e'   immediatamente
    trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco,  al  presidente
    della giunta provinciale ovvero al presidente della  regione  perche'
    entro ventiquattro ore dal ricevimento  provveda  alla  pubblicazione
    per quindici giorni del dispositivo nell'albo dell'ente. 
      7.  Contro  l'ordinanza  pronunciata  dal  tribunale  puo'   essere
    proposto appello da qualsiasi cittadino elettore dell'ente  locale  o
    da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal  procuratore  della
    Repubblica,  nonche'  dal  prefetto  quando  ha   promosso   l'azione
    d'ineleggibilita'. 
      8. L'efficacia esecutiva dell'ordinanza pronunciata  dal  tribunale
    e' sospesa in pendenza di appello. 
      9. Il termine di cui  all'articolo  702-quater  decorre,  per  ogni
    altro cittadino elettore o diretto  interessato,  dall'ultimo  giorno
    della  pubblicazione   del   dispositivo   dell'ordinanza   nell'albo
    dell'ente. 
      10. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente
    e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre
    ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione. 
      11. Il presidente della corte di cassazione, con decreto  steso  in
    calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di  discussione.  Tutti  i
    termini del procedimento sono ridotti della meta'. 
      12. Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge  il  risultato
    delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati
    coloro che hanno diritto di esserlo. 
      13. Il provvedimento che definisce il  giudizio  e'  immediatamente
    comunicato al sindaco, al presidente della giunta provinciale  ovvero
    al presidente della regione, che subito  ne  cura  la  notificazione,
    senza spese,  agli  interessati.  Eguale  comunicazione  e'  data  al
    prefetto per le controversie inerenti elezioni regionali. 
      14. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado. 
      15. Gli atti del procedimento e la decisione sono  esenti  da  ogni
    tassa, imposta e spesa di cancelleria. 
      16. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Delle controversie regolate dal rito
    sommario di cognizione

                                   Art. 23 
     
     
    Delle azioni in materia di  eleggibilita'  e  incompatibilita'  nelle
                     elezioni per il Parlamento europeo 
     
      1. Le controversie previste dall'articolo 44 della legge 24 gennaio
    1979, n. 18, sono regolate dal rito sommario di cognizione,  ove  non
    diversamente disposto dal presente articolo. 
      2. E' competente la corte di appello nella  cui  circoscrizione  ha
    sede  l'ufficio  elettorale  che  ha  proclamato  l'elezione   o   la
    surrogazione e al giudizio partecipa il pubblico ministero. 
      3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
    giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  dei  nominativi
    degli eletti a norma dell'articolo 24 della legge 24 gennaio 1979, n.
    18, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. 
      4. I termini per la notifica del ricorso e  la  costituzione  delle
    parti sono perentori. 
      5. L'ordinanza  che  definisce  il  giudizio,  ove  non  sia  stato
    proposto ricorso  per  cassazione,  e'  immediatamente  trasmessa  in
    copia, a cura del cancelliere, al presidente dell'ufficio  elettorale
    nazionale, per l'esecuzione. 
      6. Contro la decisione della corte di appello la parte  soccombente
    e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre
    ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione. 
      7. Il presidente della corte di cassazione, con  decreto  steso  in
    calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di  discussione.  Tutti  i
    termini del procedimento sono ridotti  alla  meta'.  La  sentenza  e'
    immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura  del  cancelliere,  per
    l'esecuzione al presidente dell'Ufficio elettorale nazionale. 
      8. Gli atti del procedimento e la decisione  sono  esenti  da  ogni
    tassa, imposta e spesa di cancelleria. 
      9. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Delle controversie regolate dal rito
    sommario di cognizione

                                   Art. 24 
     
     
    Dell'impugnazione  delle  decisioni  della   Commissione   elettorale
                 circondariale in tema di elettorato attivo 
     
      1. Le  controversie  previste  dall'articolo  42  del  decreto  del
    Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono regolate  dal
    rito sommario  di  cognizione,  ove  non  diversamente  disposto  dal
    presente articolo. 
      2. E' competente la corte di appello nella  cui  circoscrizione  ha
    sede  la  Commissione  elettorale  circondariale  che  ha  emesso  la
    decisione impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero. 
      3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
    giorni dalla notificazione di cui al quarto  comma  dell'articolo  30
    del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  1967,  n.  223,
    quando il ricorrente e' lo stesso cittadino  che  aveva  reclamato  o
    aveva  presentato   direttamente   alla   Commissione   una   domanda
    d'iscrizione o era stato dalla Commissione medesima cancellato  dalle
    liste. In tutti gli altri casi il  ricorso  e'  proposto,  anche  dal
    procuratore della  Repubblica  presso  il  tribunale  competente  per
    territorio,  a  pena  di  inammissibilita',   entro   trenta   giorni
    dall'ultimo  giorno  di  pubblicazione  della  lista  rettificata.  I
    termini sono raddoppiati per i cittadini residenti all'estero di  cui
    all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo
    1967, n. 223. 
      4. Il ricorso e' notificato, col  relativo  decreto  di  fissazione
    d'udienza, al cittadino o ai cittadini interessati e alla Commissione
    elettorale. 
      5. Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione  tutti  i  termini
    del procedimento sono  ridotti  alla  meta'  fatta  eccezione  per  i
    ricorsi dei cittadini residenti all'estero. 
      6. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado. 
      7.  Il  provvedimento  che  definisce  il  giudizio  e'  comunicato
    immediatamente dalla  cancelleria  al  presidente  della  Commissione
    elettorale circondariale e al  sindaco  che  ne  cura,  senza  spesa,
    l'esecuzione e la notificazione agli interessati. 
      8. Gli atti del procedimento e la decisione  sono  esenti  da  ogni
    tassa, imposta e spesa di cancelleria. 
      9. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Delle controversie regolate dal rito
    sommario di cognizione

                                   Art. 25 
     
    Delle controversie in materia di riparazione a  seguito  di  illecita
      diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche 
     
      1. Le controversie previste dall'articolo 4  del  decreto-legge  22
    settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
    novembre 2006, n. 281, sono regolate dal rito sommario di cognizione. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Delle controversie regolate dal rito
    sommario di cognizione

                                   Art. 26 
     
     
              Dell'impugnazione dei provvedimenti disciplinari 
                             a carico dei notai 
     
      1. Le controversie in materia  di  impugnazione  dei  provvedimenti
    disciplinari  e  quelle  in  materia  di  impugnazione  delle  misure
    cautelari rispettivamente previste dagli articoli  158  e  158-novies
    della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono regolate dal rito  sommario
    di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 
      2. E' competente la corte di appello del  distretto  nel  quale  ha
    sede la Commissione amministrativa regionale  di  disciplina  che  ha
    pronunciato il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti cautelari
    pronunciati  dalla  corte   di   appello   ai   sensi   dell'articolo
    158-septies, comma 2,  della  legge  16  febbraio  1913,  n.  89,  e'
    competente la corte di appello nel cui distretto e' ubicata  la  sede
    della Commissione piu' vicina.  Al  giudizio  partecipa  il  pubblico
    ministero. 
      3. Il ricorso avverso il provvedimento disciplinare va proposto,  a
    pena di inammissibilita', entro  trenta  giorni  dalla  notificazione
    della decisione, a cura della parte interessata o,  in  difetto,  nel
    termine di sei mesi dal suo deposito. Il ricorso  avverso  la  misura
    cautelare va proposto, a pena di inammissibilita', entro dieci giorni
    dalla notificazione del provvedimento impugnato. 
      4. Contro la decisione della corte di appello sul  reclamo  avverso
    il provvedimento disciplinare e' ammesso ricorso per  cassazione  nei
    soli casi previsti dai numeri 3) e 5) del primo  comma  dell'articolo
    360 del codice di procedura civile. 
      5. Contro la decisione della corte di appello sul  reclamo  avverso
    il provvedimento cautelare e'  ammesso  ricorso  per  cassazione  per
    violazione di legge. 
      6. La Corte di cassazione  pronuncia  con  sentenza  in  camera  di
    consiglio, sentite le parti. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Delle controversie regolate dal rito
    sommario di cognizione

                                   Art. 27 
     
     
                    Dell'impugnazione delle deliberazioni 
             del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti 
     
      1. Le controversie previste dall'articolo 63 della legge 2 febbraio
    1963, n. 69, sono regolate dal rito sommario di cognizione,  ove  non
    diversamente disposto dal presente articolo. 
      2. E'  competente  il  tribunale  in  composizione  collegiale  del
    capoluogo del distretto in cui  ha  sede  il  Consiglio  regionale  o
    interregionale dell'Ordine dei giornalisti presso cui il  giornalista
    e' iscritto od ove la elezione contestata si e' svolta e al  giudizio
    partecipa il pubblico ministero. 
      3. Presso il tribunale e presso la corte di appello il collegio  e'
    integrato da un giornalista e da un pubblicista  nominati  in  numero
    doppio,  ogni  quadriennio,  all'inizio  dell'anno  giudiziario   dal
    presidente della corte  di  appello  su  designazione  del  Consiglio
    nazionale  dell'Ordine.   Il   giornalista   professionista   ed   il
    pubblicista,  alla  scadenza  dell'incarico,   non   possono   essere
    nuovamente nominati. 
      4. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
    giorni dalla  notifica  del  provvedimento  impugnato,  ovvero  entro
    sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. 
      5. L'ordinanza che accoglie il ricorso puo' annullare,  revocare  o
    modificare la deliberazione impugnata. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Delle controversie regolate dal rito
    sommario di cognizione

                                   Art. 28 
     
     
              Delle controversie in materia di discriminazione 
     
      1.  Le  controversie  in  materia   di   discriminazione   di   cui
    all'articolo 44 del decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
    quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9  luglio  2003,
    n. 215, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio
    2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006,
    n.  67,  e  quelle  di  cui  all'articolo  55-quinquies  del  decreto
    legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal  rito  sommario
    di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 
      2. E' competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha  il
    domicilio. 
      3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare  in  giudizio
    personalmente. 
      4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto,  desunti  anche
    da  dati  di  carattere  statistico,  dai  quali  si  puo'  presumere
    l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta  al
    convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. I
    dati di carattere  statistico  possono  essere  relativi  anche  alle
    assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e
    qualifiche, ai trasferimenti, alla  progressione  in  carriera  e  ai
    licenziamenti dell'azienda interessata. 
      5. Con l'ordinanza  che  definisce  il  giudizio  il  giudice  puo'
    condannare  il  convenuto  al  risarcimento  del  danno   anche   non
    patrimoniale  e  ordinare  la  cessazione  del  comportamento,  della
    condotta  o  dell'atto  discriminatorio  pregiudizievole,  adottando,
    anche  nei  confronti  della  pubblica  amministrazione,  ogni  altro
    provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la
    ripetizione  della  discriminazione,  il  giudice  puo'  ordinare  di
    adottare, entro il termine fissato nel  provvedimento,  un  piano  di
    rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di  comportamento
    discriminatorio di carattere collettivo, il piano e' adottato sentito
    l'ente collettivo ricorrente. 
      6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del
    fatto che l'atto o  il  comportamento  discriminatorio  costituiscono
    ritorsione  ad  una  precedente  azione  giudiziale  ovvero  ingiusta
    reazione ad una precedente  attivita'  del  soggetto  leso  volta  ad
    ottenere il rispetto del principio della parita' di trattamento. 
      7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice puo' ordinare la
    pubblicazione del provvedimento, per una sola volta  e  a  spese  del
    convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. Dell'ordinanza  e'
    data comunicazione nei casi previsti dall'articolo 44, comma 11,  del
    decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 4, comma 1,
    del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dall'articolo 4, comma
    2, del decreto legislativo 9 luglio 2003,  n.  216,  e  dall'articolo
    55-quinquies, comma 8, del decreto legislativo  11  aprile  2006,  n.
    198. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Delle controversie regolate dal rito
    sommario di cognizione

                                   Art. 29 
     
     
    Delle  controversie  in  materia  di  opposizione  alla  stima  nelle
                    espropriazioni per pubblica utilita' 
     
      1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione  alla  stima  di
    cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno  2001,  n.  327,
    sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove  non  diversamente
    disposto dal presente articolo. 
      2. E' competente la corte di appello nel cui distretto si trova  il
    bene espropriato. 
      3. L'opposizione va proposta, a pena di inammissibilita', entro  il
    termine di trenta giorni dalla notifica del decreto  di  esproprio  o
    dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima  sia  successiva
    al decreto di esproprio. Il termine  e'  di  sessanta  giorni  se  il
    ricorrente risiede all'estero. 
      4.  Il  ricorso  e'  notificato  all'autorita'   espropriante,   al
    promotore  dell'espropriazione  e,  se  del  caso,  al   beneficiario
    dell'espropriazione, se attore e' il proprietario  del  bene,  ovvero
    all'autorita' espropriante e al proprietario del bene, se  attore  e'
    il promotore dell'espropriazione. Il ricorso e' notificato  anche  al
    concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il
    pagamento dell'indennita'. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Delle controversie regolate dal rito
    sommario di cognizione

                                   Art. 30 
     
    Delle  controversie  in  materia  di   attuazione   di   sentenze   e
      provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione
      del riconoscimento 
     
      1. Le controversie aventi ad oggetto  l'attuazione  di  sentenze  e
    provvedimenti  stranieri   di   giurisdizione   volontaria   di   cui
    all'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono regolate dal
    rito sommario di cognizione. 
      2. E' competente la corte di appello del luogo  di  attuazione  del
    provvedimento. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    Delle controversie regolate dal rito
    ordinario di cognizione

                                   Art. 31 
     
     
               Delle controversie in materia di rettificazione 
                          di attribuzione di sesso 
     
      1.  Le  controversie  aventi  ad  oggetto  la   rettificazione   di
    attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14  aprile
    1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non
    diversamente disposto dal presente articolo. 
      2. E' competente il  tribunale,  in  composizione  collegiale,  del
    luogo dove ha residenza l'attore. 
      3. L'atto  di  citazione  e'  notificato  al  coniuge  e  ai  figli
    dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero. 
      4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri  sessuali
    da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo
    autorizza con sentenza  passata  in  giudicato.  Il  procedimento  e'
    regolato dai commi 1, 2 e 3. 
      5. Con la sentenza che accoglie la  domanda  di  rettificazione  di
    attribuzione di sesso il  tribunale  ordina  all'ufficiale  di  stato
    civile del comune dove  e'  stato  compilato  l'atto  di  nascita  di
    effettuare la rettificazione nel relativo registro. 
      6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di  sesso  non  ha
    effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio  o
    la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione  del
    matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni
    del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    Delle controversie regolate dal rito
    ordinario di cognizione

                                   Art. 32 
     
    Dell'opposizione  a  procedura  coattiva  per  la  riscossione  delle
      entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici 
     
      1. Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il
    pagamento delle entrate  patrimoniali  degli  enti  pubblici  di  cui
    all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di  legge  relative
    alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri
    enti pubblici approvato con regio decreto 14  aprile  1910,  n.  639,
    sono regolate dal rito ordinario di cognizione. 
      2. E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio  che
    ha emesso il provvedimento opposto. 
      3. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo'  essere
    sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    Delle controversie regolate dal rito
    ordinario di cognizione

                                   Art. 33 
     
     
                Delle controversie in materia di liquidazione 
                              degli usi civici 
     
      1. L'appello contro le decisioni dei commissari  regionali  di  cui
    all'articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e' regolato  dal
    rito ordinario di  cognizione,  ove  non  diversamente  disposto  dal
    presente articolo. 
      2.  Sono  competenti,  rispettivamente,  la  corte  di  appello  di
    Palermo, per i provvedimenti pronunciati  dal  commissario  regionale
    per la liquidazione degli usi civici per la Regione Siciliana,  e  la
    corte di  appello  di  Roma,  per  i  provvedimenti  pronunciati  dai
    commissari regionali delle restanti regioni. 
      3. L'appello e' proposto, a pena di inammissibilita', entro  trenta
    giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato. 
      4. L'appello contro decisioni preparatorie  o  interlocutorie  puo'
    essere proposto soltanto dopo la decisione  definitiva  e  unitamente
    all'impugnazione di questa. 
      5. L'atto di citazione e'  notificato  a  tutti  coloro  che  hanno
    interesse  ad  opporsi  alla  domanda  di  riforma  della   decisione
    impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero. 
      6. Su richiesta  della  cancelleria  della  corte  di  appello,  il
    commissario che ha pronunciato la decisione impugnata trasmette tutti
    gli atti istruttori compiuti nella causa. 
      7. La sentenza che definisce il  giudizio  e'  comunicata,  a  cura
    della cancelleria, al Ministero delle politiche agricole alimentari e
    forestali. 
    
            
          
              
                Capo V 

    Disposizioni finali ed abrogazioni

                                   Art. 34 
     
     
                         Modificazioni e abrogazioni 
     
      1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le  seguenti
    modificazioni: 
        a) all'articolo 22, il primo comma e'  sostituito  dal  seguente:
    «Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del  decreto  legislativo  2
    luglio 2010, n.  104,  e  da  altre  disposizioni  di  legge,  contro
    l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone
    la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi
    all'autorita'  giudiziaria  ordinaria.  L'opposizione   e'   regolata
    dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
        b) all'articolo 22, i commi dal secondo al settimo sono abrogati; 
        c) gli articoli 22-bis e 23 sono abrogati. 
      2. All'articolo 6, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n.  136  le
    parole: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 22,  primo  comma,
    della citata legge n. 689 del 1981» sono sostituite  dalle  seguenti:
    «in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma  2,  del  decreto
    legislativo 1° settembre 2011, n. 150.». 
      3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195,
    il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7.  Contro  il  decreto  puo'
    essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge  24
    novembre 1981, n. 689.». 
      4. All'articolo 262, comma 2,  del  decreto  legislativo  3  aprile
    2006, n. 152, le parole: «di  cui  all'articolo  23  della  legge  24
    novembre 1981, n. 689»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «previsto
    dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689». 
      5. All'articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.  124,
    il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.  Il  ricorso  sospende  i
    termini di cui agli articoli 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n.
    689, ed all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre
    2011, n.150, ed i termini di  legge  per  i  ricorsi  giurisdizionali
    avverso verbali degli enti previdenziali.». 
      6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
    seguenti modificazioni: 
        a) l'articolo 204-bis e' sostituito dal seguente: 
     
                               «Art. 204-bis. 
     
     
                     (Ricorso in sede giurisdizionale). 
     
      1.  Alternativamente  alla  proposizione   del   ricorso   di   cui
    all'articolo 203, il  trasgressore  o  gli  altri  soggetti  indicati
    nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il  pagamento  in
    misura ridotta nei  casi  in  cui  e'  consentito,  possono  proporre
    opposizione    davanti    all'autorita'    giudiziaria     ordinaria.
    L'opposizione e' regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo  1°
    settembre 2011, n. 150.»; 
      b) l'articolo 205 e' sostituito dal seguente: 
     
                                 «Art. 205. 
     
     
                  (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione). 
     
      1. Contro l'ordinanza-ingiunzione  di  pagamento  di  una  sanzione
    amministrativa   pecuniaria   gli   interessati   possono    proporre
    opposizione    davanti    all'autorita'    giudiziaria     ordinaria.
    L'opposizione e' regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo  1°
    settembre 2011, n. 150.". 
      7. All'articolo 75 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
    ottobre 1990, n. 309, il comma 9  e'  sostituito  dal  seguente:  «9.
    Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui
    al comma 1 ed eventualmente formula l'invito di cui al comma  2,  che
    ha effetto dal momento della notifica  all'interessato,  puo'  essere
    fatta opposizione dinanzi  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria.  Le
    controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo
    8 del decreto legislativo  1°  settembre  2011,  n.  150.  Copia  del
    decreto e' contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.». 
      8.  All'articolo  1  del  decreto-legge  8  aprile  2008,  n.   59,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2008,  n.  101,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  I  giudizi  civili
    concernenti gli atti e le procedure volti al  recupero  di  aiuti  di
    Stato in esecuzione di  una  decisione  di  recupero  adottata  dalla
    Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n.
    659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 sono regolati  dall'articolo
    9 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .»; 
        b) i commi da 2 a 6 sono abrogati. 
      9. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1, dopo  le  parole:  «comprese  quelle  inerenti  ai
    provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali
    o alla loro mancata adozione,» sono inserite le seguenti: «nonche' le
    controversie previste dall'articolo  10,  comma  5,  della  legge  1°
    aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,»; 
        b)  dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.   Le
    controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 10 del
    decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
        c) i commi da 2 a 14 sono abrogati. 
      10. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 2 marzo 1963,  n.  320,  sono
    abrogati. 
      11. L'articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e' abrogato. 
      12. Gli articoli 46 e 47 della legge 3 maggio 1982,  n.  203,  sono
    abrogati. 
      13. L'articolo 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29, e' abrogato. 
      14. All'articolo 4, comma 4, della legge 12 febbraio 1955,  n.  77,
    il secondo e il terzo  periodo  sono  sostituiti  dal  seguente:  «Le
    controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo
    12 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.». 
      15. All'articolo  17  della  legge  7  marzo  1996,  n.  108,  sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Avverso il  diniego
    di   riabilitazione   il   debitore   puo'   proporre    opposizione.
    L'opposizione  e'   disciplinata   dall'articolo   13   del   decreto
    legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
        b) al comma  4  la  parola:  «reclamabile»  e'  sostituita  dalla
    seguente: «opponibile»; 
        c) al comma 4 le parole: «entro dieci giorni dalla pubblicazione»
    sono abrogate; 
        d) il comma 5 e' abrogato. 
      16. Alla legge 13 giugno 1942, n. 794, sono apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
        a)  l'articolo  28  e'  sostituito  dal  seguente:  «28.  Per  la
    liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti  nei  confronti
    del proprio cliente l'avvocato,  dopo  la  decisione  della  causa  o
    l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di
    cui agli articoli 633 e seguenti  del  codice  di  procedura  civile,
    procede  ai  sensi  dell'articolo  14  del  decreto  legislativo   1°
    settembre 2011, n. 150.»; 
        b) gli articoli 29 e 30 sono abrogati. 
      17. All'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30
    maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il comma 1 e' sostituito al seguente: «1. Avverso  il  decreto
    di pagamento emesso a  favore  dell'ausiliario  del  magistrato,  del
    custode e  delle  imprese  private  cui  e'  affidato  l'incarico  di
    demolizione e riduzione in  pristino,  il  beneficiario  e  le  parti
    processuali,  compreso  il  pubblico  ministero,   possono   proporre
    opposizione.  L'opposizione  e'  disciplinata  dall'articolo  15  del
    decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
        b) i commi 2 e 3 sono abrogati. 
      18. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,  sono  apportate
    le seguenti modificazioni: 
        a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
     
                                  «Art. 8. 
     
     
                 (Ricorsi avverso il mancato riconoscimento 
                          del diritto di soggiorno) 
     
      1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di  cui
    agli articoli 6 e 7, e'  ammesso  ricorso  all'autorita'  giudiziaria
    ordinaria.  Le  controversie  previste  dal  presente  articolo  sono
    disciplinate dall'articolo 16 del decreto  legislativo  1°  settembre
    2011, n.150.»; 
        b) all'articolo 22, il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.
    Avverso il provvedimento di allontanamento  per  motivi  di  pubblica
    sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi
    di cui all'articolo 21 puo' essere presentato  ricorso  all'autorita'
    giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma  sono
    disciplinate dall'articolo 17 del decreto  legislativo  1°  settembre
    2011, n. 150.»; 
        c) all'articolo 22, ai commi 3 e 4, le parole: «ai commi 1 e  2»,
    ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»; 
        d)  all'articolo  22,  al  comma  4,  le  parole:  «o  su  motivi
    imperativi di pubblica sicurezza» sono soppresse; 
        e) all'articolo 22, il comma 5 e' abrogato. 
      19. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  sono  apportate
    le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 13, il comma 5-bis e'  sostituito  dal  seguente:
    «5-bis.  Nei  casi  previsti  al  comma  4   il   questore   comunica
    immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione,
    al giudice di pace territorialmente competente il  provvedimento  con
    il quale e' disposto l'accompagnamento alla  frontiera.  L'esecuzione
    del provvedimento  del  questore  di  allontanamento  dal  territorio
    nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla  convalida.  L'udienza
    per  la  convalida  si  svolge  in  camera  di   consiglio   con   la
    partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente  avvertito.
    L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e  condotto  nel
    luogo in cui il giudice tiene  l'udienza.  Lo  straniero  e'  ammesso
    all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia  munito  di
    procura speciale.  Lo  straniero  e'  altresi'  ammesso  al  gratuito
    patrocinio a spese dello Stato,  e,  qualora  sia  sprovvisto  di  un
    difensore,  e'  assistito  da  un  difensore  designato  dal  giudice
    nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di  cui  all'articolo
    29 delle norme di attuazione,  di  coordinamento  e  transitorie  del
    codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
    1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.  L'autorita'
    che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente
    anche avvalendosi di funzionari appositamente  delegati.  Il  giudice
    provvede alla convalida, con decreto motivato, entro  le  quarantotto
    ore successive, verificata l'osservanza dei termini,  la  sussistenza
    dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato,
    se  comparso.  In  attesa  della  definizione  del  procedimento   di
    convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in uno  dei  centri  di
    identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo  che  il
    procedimento possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato
    il provvedimento di allontanamento anche prima del  trasferimento  in
    uno dei centri disponibili.  Quando  la  convalida  e'  concessa,  il
    provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se
    la convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il  termine  per
    la decisione, il  provvedimento  del  questore  perde  ogni  effetto.
    Avverso  il  decreto  di  convalida  e'   proponibile   ricorso   per
    cassazione.   Il   relativo   ricorso   non   sospende   l'esecuzione
    dell'allontanamento  dal  territorio   nazionale.   Il   termine   di
    quarantotto ore entro il quale il giudice  di  pace  deve  provvedere
    alla  convalida  decorre  dal   momento   della   comunicazione   del
    provvedimento alla cancelleria.»; 
        b) all'articolo 13, il comma 8 e' sostituito  dal  seguente:  «8.
    Avverso il decreto  di  espulsione  puo'  essere  presentato  ricorso
    all'autorita'  giudiziaria  ordinaria.  Le  controversie  di  cui  al
    presente  comma  sono  disciplinate  dall'articolo  18  del   decreto
    legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
        c) l'articolo 13-bis e' abrogato; 
        d) all'articolo 14, il comma 4 e' sostituito  dal  seguente:  «4.
    L'udienza per la convalida si svolge in camera di  consiglio  con  la
    partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente  avvertito.
    L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e  condotto  nel
    luogo in cui il giudice tiene  l'udienza.  Lo  straniero  e'  ammesso
    all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia  munito  di
    procura speciale.  Lo  straniero  e'  altresi'  ammesso  al  gratuito
    patrocinio a spese dello Stato,  e,  qualora  sia  sprovvisto  di  un
    difensore,  e'  assistito  da  un  difensore  designato  dal  giudice
    nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di  cui  all'articolo
    29 delle norme di attuazione,  di  coordinamento  e  transitorie  del
    codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
    1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.  L'autorita'
    che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente
    anche avvalendosi di funzionari appositamente  delegati.  Il  giudice
    provvede alla convalida, con decreto motivato, entro  le  quarantotto
    ore successive, verificata l'osservanza dei termini,  la  sussistenza
    dei requisiti previsti dall'articolo  13  e  dal  presente  articolo,
    escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione  e
    di espulsione  di  cui  al  comma  1,  e  sentito  l'interessato,  se
    comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni  effetto  qualora  non
    sia osservato il termine per la decisione. La convalida  puo'  essere
    disposta  anche  in  occasione  della  convalida   del   decreto   di
    accompagnamento alla frontiera, nonche' in sede di esame del  ricorso
    avverso il provvedimento di espulsione.». 
      20. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Avverso  la
    decisione  della  Commissione  territoriale  e  la  decisione   della
    Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di
    rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria  e'
    ammesso  ricorso  dinanzi  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria.  Il
    ricorso  e'  ammesso  anche  nel  caso  in  cui  l'interessato  abbia
    richiesto il riconoscimento dello status di  rifugiato  e  sia  stato
    ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.»; 
        b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le controversie  di
    cui al  comma  1  sono  disciplinate  dall'articolo  19  del  decreto
    legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
        c) i commi da 3 a 14 sono abrogati. 
      21. All'articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
    il comma 6 e' sostituito dal seguente:  «6.  Contro  il  diniego  del
    nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di  soggiorno
    per  motivi  familiari,  nonche'  contro  gli   altri   provvedimenti
    dell'autorita'  amministrativa  in  materia  di  diritto   all'unita'
    familiare,  l'interessato  puo'  proporre  opposizione  all'autorita'
    giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 20
    del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.». 
      22. All'articolo 5  della  legge  13  maggio  1978,  n.  180,  sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Chi e'  sottoposto
    a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia  interesse,
    puo' proporre ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice
    tutelare.»; 
        b) al secondo comma  le  parole:  «Entro  il  termine  di  trenta
    giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma
    dell'articolo 3,» sono abrogate; 
        c) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Alle  controversie
    previste dal presente articolo si applica l'articolo 21  del  decreto
    legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
        d) i commi dal quarto all'ottavo sono abrogati. 
      23. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio  1960,  n.
    570, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 82, il primo comma e'  sostituito  dal  seguente:
    «Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilita' dal  Consiglio
    comunale possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del
    Comune, o da chiunque  altro  vi  abbia  diretto  interesse,  dinanzi
    all'autorita' giudiziaria ordinaria.»; 
        b) all'articolo 82, secondo comma,  le  parole:  «Il  termine  di
    trenta  giorni,  stabilito  ai  fini  della  impugnativa  di  cui  al
    precedente   comma,   decorre   dall'ultimo   giorno   dell'anzidetta
    pubblicazione.» sono abrogate; 
        c) all'articolo 82, il terzo comma e' sostituito dal seguente:  «
    Alle  controversie  previste  dal  presente   articolo   si   applica
    l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
        d) all'articolo 82, i commi dal quarto all'ultimo sono abrogati; 
        e) gli articoli 82/2, 82/3, 84 sono abrogati. 
      24. Alla legge  23  dicembre  1966,  n.  1147,  sono  apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 3, il primo comma e' abrogato; 
        b) all'articolo 7, il secondo comma e' sostituito  dal  seguente:
    «Le azioni popolari e  le  impugnative  consentite  dal  decreto  del
    Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,  e  dall'articolo
    70 del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  a  qualsiasi
    elettore del Comune  per  quanto  concerne  elezioni  comunali,  sono
    consentite a qualsiasi cittadino elettore della Provincia per  quanto
    concerne le elezioni provinciali. Le attribuzioni conferite  da  tali
    norme al Consiglio  comunale,  si  intendono  devolute  al  Consiglio
    provinciale; quelle devolute al  sindaco  si  intendono  devolute  al
    presidente della Giunta provinciale. Alle controversie  previste  dal
    presente comma si applica l'articolo 22 del  decreto  legislativo  1°
    settembre 2011, n. 150.»; 
        c) all'articolo 7, il quarto comma e' abrogato. 
      25. All'articolo 19 della legge 17  febbraio  1968,  n.  108,  sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 19, il primo comma e' abrogato; 
        b) il secondo  comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «Le  azioni
    popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del  comune
    dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e
    dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
    consentite a qualsiasi elettore della regione nonche' al Prefetto del
    capoluogo di Regione, in qualita' di rappresentante dello Stato per i
    rapporti con il sistema delle autonomie. Alle  controversie  previste
    dal presente comma si applica l'articolo 22 del  decreto  legislativo
    1° settembre 2011, n.150.»; 
        c) il terzo comma e' abrogato. 
      26. All'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a)  al  comma  1  le   parole:   «con   ricorso   da   notificare
    all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonche' al
    sindaco o al presidente della provincia.» sono abrogate; 
        b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.  Alle  controversie
    previste dal presente articolo si applica l'articolo 22  del  decreto
    legislativo 1° settembre 2011, n. 150."»; 
        c) il comma 4 e' abrogato. 
      27. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
        a) all'articolo 44, il primo comma e'  sostituito  dal  seguente:
    «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della  Costituzione,
    ai  giudizi  relativi  alle  condizioni   di   eleggibilita'   e   di
    compatibilita', stabilite dalla  presente  legge  in  relazione  alla
    carica di membro del  Parlamento  europeo  spettante  all'Italia,  si
    applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre  2011,  n.
    150.»; 
        b) all'articolo 44, al secondo comma le parole: «con ricorso  sul
    quale il presidente fissa,  con  decreto,  l'udienza  di  discussione
    della causa in via di urgenza e  provvede  alla  nomina  del  giudice
    relatore. Il ricorso deve essere depositato,  a  pena  di  decadenza,
    entro 60 giorni dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dei
    nominativi degli eletti  a  norma  dell'articolo  24  della  presente
    legge.» sono abrogate; 
        c) all'articolo 44, i commi dal terzo all'ultimo sono abrogati; 
        d) gli articoli 45 e 47 sono abrogati. 
      28. Al decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo  1967,  n.
    223, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 42, il primo comma e'  sostituito  dal  seguente:
    «Contro le decisioni della  Commissione  elettorale  circondariale  o
    delle sue Sottocommissioni, qualsiasi  cittadino  ed  il  procuratore
    della Repubblica presso  il  tribunale  competente  possono  proporre
    impugnativa davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.»; 
        b) all'articolo 42, il terzo comma, e' sostituito  dal  seguente:
    «Alle  controversie  previste  dal  presente  articolo   si   applica
    l'articolo 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
        c) l'articolo 44 e' sostituito dal seguente: 
     
                                  «Art. 44. 
     
     
                  (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35) 
     
      Il pubblico ministero, se riscontra nel fatto che ha  dato  origine
    al ricorso estremi  di  reato,  promuove  l'azione  penale  entro  il
    medesimo termine previsto per la proposizione dell'impugnativa»; 
        d) gli articoli 43, 45 e 46 sono abrogati. 
      29. All'articolo 4 del decreto-legge 22  settembre  2006,  n.  259,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n.  281,
    il comma 2, ultimo periodo, e' sostituito dal seguente:  «Si  applica
    l'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.». 
      30. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le  seguenti
    modificazioni: 
        a) all'articolo 158, comma 1, le parole: «  ,  con  reclamo  alla
    corte di appello del distretto nel quale ha sede la Commissione,  nel
    termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione, a  cura
    della parte interessata o, in difetto, nel termine di un anno dal suo
    deposito» sono abrogate; 
        b) all'articolo 158, il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.
    Alle  controversie  previste  dal  presente   articolo   si   applica
    l'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
        c) all'articolo 158, al comma 3 le parole: « nei termini  di  cui
    al comma 1» sono sostituite dalle  seguenti:  «nei  termini  previsti
    dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
        d) gli articoli 158-bis e 158-ter sono abrogati; 
        e) l'articolo 158-novies e' sostituito dal seguente: «158-novies.
    1. I provvedimenti cautelari pronunciati dalla  Commissione  e  dalla
    corte di appello sono reclamabili nei modi previsti dall'articolo  26
    del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
        f) all'articolo 158-decies, il comma 3 e' abrogato. 
      31. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
        a) all'articolo 63, il primo comma e'  sostituito  dal  seguente:
    «Le deliberazioni indicate nell'articolo  precedente  possono  essere
    impugnate dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.»; 
        b) all'articolo 63, il secondo comma e' sostituito dal  seguente:
    «Le controversie previste dal  presente  articolo  sono  disciplinate
    dall'articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
        c) all'articolo 63, il terzo comma e' abrogato; 
        d) gli articoli 64 e 65 sono abrogati. 
      32. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  sono  apportate
    le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 44, il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.
    Quando  il   comportamento   di   un   privato   o   della   pubblica
    amministrazione produce  una  discriminazione  per  motivi  razziali,
    etnici,  linguistici,  nazionali,   di   provenienza   geografica   o
    religiosi, e' possibile ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria
    per domandare la cessazione del comportamento  pregiudizievole  e  la
    rimozione degli effetti della discriminazione.»; 
        b) all'articolo 44, il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.
    Alle  controversie  previste  dal  presente   articolo   si   applica
    l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
        c) all'articolo 44, il comma 8 e' sostituito  dal  seguente:  «8.
    Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla  condanna
    al risarcimento  del  danno,  resi  dal  giudice  nelle  controversie
    previste dal presente articolo e' punito ai sensi dell'articolo  388,
    primo comma, del codice penale.»; 
        d) all'articolo 44, al comma 10 le  parole:  «Il  giudice,  nella
    sentenza che  accerta  le  discriminazioni  sulla  base  del  ricorso
    presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro
    di definire, sentiti i predetti soggetti e  organismi,  un  piano  di
    rimozione delle discriminazioni accertate» sono soppresse; 
        e) all'articolo 44, i commi da 3 a 7 e il comma 9 sono abrogati. 
      33. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le
    seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  I
    giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo
    2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre
    2011,  n.150.  In  caso  di  accertamento  di  atti  o  comportamenti
    discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del  presente  decreto,
    si  applica,  altresi',  l'articolo  44,  comma   11,   del   decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»; 
        b) all'articolo 4, i commi da 3 a 6 sono abrogati. 
      34. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le
    seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 4, il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  I
    giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo
    2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre
    2011, n. 150.  In  caso  di  accertamento  di  atti  o  comportamenti
    discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del  presente  decreto,
    si  applica,  altresi',  l'articolo  44,  comma   11,   del   decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»; 
        b) all'articolo 4, i commi da 4 a 7 sono abrogati. 
      35. Alla legge 1° marzo 2006, n. 67,  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
        a) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  I
    giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo
    2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre
    2011, n. 150.»; 
        b) all'articolo 3, i commi da 2 a 4 sono abrogati. 
      36. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  sono  apportate
    le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo  55-quinquies,  il  comma  1  e'  sostituito  dal
    seguente: «1. In caso di violazione dei divieti di  cui  all'articolo
    55-ter, e' possibile ricorrere  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria
    per domandare la cessazione del comportamento  pregiudizievole  e  la
    rimozione degli effetti della discriminazione.»; 
        b) all'articolo  55-quinquies,  il  comma  2  e'  sostituito  dal
    seguente: «2. Alle controversie previste  dal  presente  articolo  si
    applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre  2011,  n.
    150.»; 
        c) all'articolo  55-quinquies,  il  comma  9  e'  sostituito  dal
    seguente:  «9.  Chiunque  non  ottempera  o  elude  l'esecuzione   di
    provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi
    dal giudice nelle controversie  previste  dal  presente  articolo  e'
    punito con l'ammenda fino a  50.000  euro  o  l'arresto  fino  a  tre
    anni.»; 
        d) all'articolo 55-quinquies, i commi da 3 a 7 sono abrogati; 
        e) l'articolo 55-sexies e' abrogato. 
      37. All'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  327,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «  1.  Decorsi  trenta
    giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo  27,  comma  2,  il
    proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo
    che  ne  abbia  interesse  puo'   impugnare   innanzi   all'autorita'
    giudiziaria gli atti dei procedimenti  di  nomina  dei  periti  e  di
    determinazione  dell'indennita',  la  stima  fatta  dai  tecnici,  la
    liquidazione delle  spese  di  stima  e  comunque  puo'  chiedere  la
    determinazione giudiziale dell'indennita'. Le controversie di cui  al
    presente  comma  sono  disciplinate  dall'articolo  29  del   decreto
    legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
        b) i commi dal 2 al 4 sono abrogati. 
      38. All'articolo 67 della  legge  31  maggio  1995,  n.  218,  sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1 le parole: «alla corte  di  appello  del  luogo  di
    attuazione»   sono   sostituite   dalle   seguenti:    «all'autorita'
    giudiziaria ordinaria»; 
        b)  dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.   Le
    controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 30 del
    decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.». 
      39. Alla legge 14 aprile 1982, n. 164, sono apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
        a) all'articolo 1, dopo il primo comma e' inserito  il  seguente:
    «Le  controversie  di  cui   al   primo   comma   sono   disciplinate
    dall'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.»; 
        b) all'articolo 6, primo comma, le parole: «il ricorso di cui  al
    primo comma dell'articolo 2 deve  essere  proposto»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «la domanda  di  rettificazione  di  attribuzione  di
    sesso deve essere proposta»; 
        c) gli articoli 2  e  3  e  l'articolo  6,  secondo  comma,  sono
    abrogati. 
      40.  L'articolo  3  delle  disposizioni  di  legge  relative   alla
    riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti
    pubblici approvato con regio decreto  14  aprile  1910,  n.  639,  e'
    sostituito dal seguente: 
     
                                  «Art. 3. 
     
     
                  (Art. 3, legge 24 dicembre 1908, n. 797). 
     
      Avverso  l'ingiunzione  prevista  dal  comma  2  si  puo'  proporre
    opposizione    davanti    all'autorita'    giudiziaria     ordinaria.
    L'opposizione  e'   disciplinata   dall'articolo   32   del   decreto
    legislativo 1° settembre 2011, n. 150, .». 
      41. All'articolo 32 della legge  16  giugno  1927,  n.  1766,  sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al primo comma le parole: «il reclamo alle Corti  di  appello,
    aventi giurisdizione nei territori ove  sono  situati  i  terreni  in
    controversia,  o  la  loro  maggior  parte»  sono  sostituite   dalle
    seguenti: «reclamo dinanzi all'autorita'  giudiziaria  ordinaria.  Le
    controversie  previste   dal   presente   comma   sono   disciplinate
    dall'articolo 33 del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150.»; 
        b) i commi dal secondo al quinto sono abrogati. 
      42. Alla legge 10 luglio 1930, n. 1078, sono abrogati gli  articoli
    dal 2 all'8. 
    
            
          
              
                Capo V 

    Disposizioni finali ed abrogazioni

                                   Art. 35 
     
     
                     Clausola di invarianza finanziaria 
     
      1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
    maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
    interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto
    con  l'utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e   finanziarie
    disponibili a legislazione vigente. 
    
            
          
              
                Capo V 

    Disposizioni finali ed abrogazioni

                                   Art. 36 
     
     
                      Disposizioni transitorie e finali 
     
      1. Le norme del  presente  decreto  si  applicano  ai  procedimenti
    instaurati successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  dello
    stesso. 
      2. Le norme abrogate o modificate dal presente  decreto  continuano
    ad applicarsi alle controversie pendenti  alla  data  di  entrata  in
    vigore dello stesso. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara'  inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
        Dato a Roma, addi' 1° settembre 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                    Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                    dei Ministri 
     
                                    Palma, Ministro della giustizia 
     
                                    Calderoli,    Ministro     per     la
                                    semplificazione normativa 
     
    Visto, il Guardasigilli: Palma 
    
     

    E' applicabile la clausola di stand still al cottimo fiduciario?

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    N. 3169/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 6597 Reg. Ric.
    ANNO 2010
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 6597 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla:
    società C. Ss.d.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Bianconi e Paolo Giovannelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Paolo Giovannelli, in Roma, via Sabotino n. 2/A;
    contro
    Comune di Anguillara Sabazia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Tulino, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Roma, via Stresa n. 53;
    nei confronti di
    F. Ss.d.s.r.l, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Perticone, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via Cosseria n. 5;
    società A., in persona del legale rapp.te p.t., non costituito in giudizio;
    per l'annullamento
    a) quanto al ricorso introduttivo:
    - del provvedimento del Comune di Anguillara Sabazia di cui alla nota n. 1067 del 25.6.2010, avente ad oggetto l'esito della gara per l'affidamento del servizio di gestione e custodia della piscina comunale;
    - dell'aggiudicazione provvisoria e di quella definitiva e del contratto di affidamento eventualmente stipulato;
    - della lettera di invito di cui alla nota prot. n. 14920 del 15.6.2010;
    e per il risarcimento dei danni consequenziali;
    b) quanto ai motivi aggiunti:
    - dei verbali relativi alle sedute della commissione del 21.6.2010, 24.6.2010 e del 25.6.2010;
    - della convenzione sottoscritta tra le parti in data 5.7.2010;
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Anguillara Sabazia e della società F. Ss.d.s.r.l.;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2011 il cons. Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    Il Comune di Anguillara Sabazia, con la nota di cui al prot. n. 14920 del 15.6.2010, ha invitato la società ricorrente, la società F. Ss.d.s.r.l e la società A. a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di custodia e gestione della piscina comunale per il periodo 1.7.2010-31.8.2010 (ed al massimo fino al 15.9.2010 nell'eventualità che le condizioni metereologiche siano favorevoli), da aggiudicarsi con cottimo fiduciario ai sensi articolo 125, lett. b), del d.lgs. n. 163 del 2006.
    In data 21.6.2010 si è proceduto all'apertura delle buste il 22.6.2010 e con la successiva comunicazione del 24.6.2010 le partecipanti alla gara sono state convocate presso gli uffici comunali, ove, nel corso della riunione, è stata rappresentata la necessità di un intervento di manutenzione straordinaria ai fini dell'attivazione della piscina con una spesa quantificata in euro 10.000,00-11.000,00, da porsi a carico dell'affidataria, con conseguente invito alla formulazione da parte di queste di un'offerta integrativa.
    Nel corso della riunione la società A. non ha dato seguito rinunciando pertanto alla gara; la società ricorrente ha invece confermato l'impegno a sostenere la spesa aggiuntiva e la società F. Ss.d.s.r.l non solo avrebbe dichiarato la propria disponibilità al riguardo, ma anche avrebbe formulato un'offerta in precedenza non resa ed avrebbe altresì indicato alcuni nuovi interventi migliorativi.
    All'esito della gara è risultata aggiudicataria in data 25.6.2010 la società controinteressata F. s.s.d.s.r.l..
    La società ricorrente, avuta contezza dell'esito della gara, ha inoltrato al comune, congiuntamente all'istanza di accesso alla documentazione amministrativa, un'istanza di revoca in autotutela del provvedimento di aggiudicazione alla controinteressata in quanto ritenuto affetto da molteplici profili di illegittimità.
    Nell'inerzia dell'amministrazione, la ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha impugnato tutti gli atti della procedura, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi di censura:
    1. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità nei presupposti, ingiustizia manifesta e per violazione della lex specialis di gara.
    La società aggiudicataria della gara in realtà avrebbe dovuto essere esclusa in quanto, come emerso già nella seduta del 21.6.2010 in cui si è proceduto all'apertura delle buste, ha presentato una domanda di partecipazione secondo il modello A), allegato alla lettera di invito (e richiesto a pena di esclusione), risultato incompleto in quanto mancante, al punto n. 3, delle giustificazioni dei prezzi, e, al punto n. 5, delle indicazione in cifre ed in lettere dell'importo a base di gara, nonché degli (eventuali) interventi migliorativi.
    2. Violazione e falsa applicazione degli articoli 38, 75 e 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 ed eccesso di potere per violazione della lex specialis di gara.
    La domanda di partecipazione sarebbe stata corredata di una mendace dichiarazione sull'effettuazione del sopralluogo, che era stata prevista a pena di esclusione, da ritenersi non surrogabile con la mera presa visione della società, attesa la mancanza in atti del relativo verbale del personale comunale addetto.
    3. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità nei presupposti, ingiustizia manifesta e per violazione del principio di trasparenza e di par condicio tra i partecipanti alla gara.
    Nella riunione del 25.6.2010 la controinteressata avrebbe proceduto ad una illegittima integrazione della propria domanda di partecipazione (in quanto effettuata dopo che la stessa aveva avuto piena conoscenza del contenuto delle offerte presentate in sede di gara da parte delle altre partecipanti), precisando che, oltre alle macchinette, avrebbe provveduto alla installazione e gestione di un punto di ristoro.
    4. Violazione e falsa applicazione degli articoli 83 e 79 del D.Lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità nei presupposti, ingiustizia manifesta.
    La scelta dell'aggiudicatario da parte dell'amministrazione sarebbe stata, in concreto, effettuata, come emerge dalla comunicazione dell'esito della gara, esclusivamente sulla base del prezzo, e non invece sulla base degli altri criteri, quali le proposte migliorative del servizio ed il programma delle attività che avrebbero dovuto svolgersi e sulle quali manca qualsiasi riferimento.
    5. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 163 del 2006.
    Con il decreto cautelare n. 3391/2010 del 22.7.2010 è stata respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati.
    La controinteressata F. s.s.d.s.r.l. si è costituita in giudizio con la memoria dell'1.9.2010 con la quale ha dedotto l'infondatezza nel merito del ricorso, per il principio della massima partecipazione alle gare, in quanto il modello A), sebbene privo dell'indicazione dell'importo offerto, era tuttavia corredato da un assegno di euro 3.500,00, che dovrebbe ritenersi parte integrante dell'offerta, come accertato in sede di verbale della commissione del 22.1.2010, rilevando altresì che, in realtà, il sopralluogo sarebbe stato effettuato alla presenza del sindaco in data 16.6.2010, e che la produzione del relativo verbale non sarebbe stata richiesta a pena di esclusione nella lettera di invito.
    Si è costituito in giudizio anche il comune in data 2.9.2010, depositando memoria e documenti allegati, con la quale ha, a sua volta, dedotto l'infondatezza nel merito del ricorso del quale ha conseguentemente chiesto il rigetto.
    Con il ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 18.10.2010, la società ricorrente ha impugnato tutti i verbali relativi alle sedute della commissione del 21.6.2010, 24.6.2010 e del 25.6.2010 nonché la convenzione sottoscritta tra le parti in data 5.7.2010.
    Ne ha dedotto l'illegittimità in via derivata arricchendo i motivi di censura alla luce della documentazione depositata dalle parti in vista della c.c. del 2.9.2010.
    Con al memoria del 30.12.2010 la ricorrente, quindi, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
    Con la memoria del 25.1.2011 il comune si è riportato ai precedenti scritti difensivi, insistendo, a sua volta, per il rigetto del ricorso.
    Alla pubblica udienza del 2.2.2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.
    DIRITTO
    Il ricorso è fondato sotto l'assorbente primo motivo di censura.
    La nota di cui al prot. n. 14920 del 15.6.2010, avente ad oggetto la lettera di invito alla procedura di cui trattasi, alla lett. d), "Termine di presentazione delle domande di partecipazione", prevede testualmente che "Le offerte, a pena di esclusione, dovranno essere presentate secondo le seguenti modalità:
    1. L'offerta dovrà essere presentata compilando esclusivamente lo schema di offerta e dichiarazioni predisposto da questo Ente (Modello "A") ed inviato in allegato alla presente, compilandolo in ogni sua parte. ...".
    Dall'esame della copia del modello "A" presentato da parte della società F., depositato in copia agli atti in allegato al ricorso introduttivo, è possibile verificare come, nel testo dello stesso, manchi qualsiasi indicazione relativamente sia al punto 3, concernente la giustificazione dei prezzi, che al punto 5, concernente l'offerta con riferimento al suo importo (in cifre ed in lettere) e agli interventi migliorativi proposti, atteso che i relativi spazi appaiono indubitabilmente vuoti.
    Alla domanda era stato allegato un assegno, non datato se non nell'indicazione dell'anno 2010, dell'importo di euro 3.500,00, intestato al Comune di Anguillare Sabazia ed a firma del rappresentante della società F..
    Come emerge dal tenore testuale del verbale della seduta della commissione del 22.6.2010 è stato ritenuto in quella sede che la società F. "seppur compilato il modello A, ha omesso l'indicazione in cifre ed in lettere dell'offerta, allegando un assegno di euro 3.500,00. La commissione vista l'offerta e ritenendo che la società ha interpretato il punto 1 della lettera D del bando il termine "inviato" riferito all'offerta materiale e non al modello A, decide all'unanimità di ammettere la società".
    Non si ritiene che, tuttavia, la interpretazione avallata da parte della commissione di gara possa essere condivisa; ed infatti il tenore della richiamata disposizione della lettera di invito, come in precedenza riportata, è assolutamente chiaro tanto nel suo significato, quanto nelle relative conseguenze.
    E' il modello che deve essere inviato in allegato alla lettera di invito compilato in ogni sua parte e non invece l'offerta intesa autonomamente e distintamente dal modello; pertanto, le offerte dovevano essere presentate, a pena di esclusione, compilando esclusivamente il modello A allegato che doveva essere, altresì, completo in tutte le sue parti.
    E' evidente che la esplicita comminatoria dell'esclusione, essendo stata apposta all'inizio del periodo di cui al punto d) della lettera d'invito, si riferisce a tutte le modalità ivi prescritte, e quindi sia alla necessaria presentazione dell'offerta esclusivamente con il modello allegato, sia alla compilazione integrale dello stesso.
    E, per quanto in precedenza esposto, non sussiste alcun dubbio in ordine alla circostanza che il punto 5 del modello in questione, relativo all'indicazione dell'importo dell'offerta presentata (in cifre ed in lettere), non sia stato compilato secondo le necessarie indicazioni fornite dall'amministrazione appaltante; considerata la specifica e puntuale comminatoria dell'esclusione dalla gara, non si ritiene, infatti, che il detto adempimento potesse essere surrogato, in punto di fatto, dall'allegazione di un assegno sottoscritto dalla interessata ed emesso in favore dell'amministrazione comunale per un determinato importo.
    Secondo un principio assolutamente consolidato nella materia, infatti, l'amministrazione non può discostarsi da un regola contenuta nella lex specialis della procedura che essa stessa ha disposto; e nemmeno può interpretare la detta disposizione in modo palesemente contrario al suo chiaro tenore testuale.
    E la circostanza che la gara indetta dal comune per l'affidamento del servizio sia stata esperita con il sistema del cottimo fiduciario e, quindi, con il ricorso ad una procedura semplificata, non toglie che vadano comunque rispettate le norme di carattere generale che regolano e disciplinano i rapporti tra i privati e la pubblica amministrazione; in particolare, l'amministrazione che vi fa ricorso può imporre regole di comportamento previste nella lettera invito che vanno conseguentemente rispettate.
    Ne consegue che la società F. doveva essere esclusa dalla gara per avere formulato un'offerta non conforme a quanto richiesto a pena di esclusione nella lettera di invito.
    Né si ritiene, per le medesime considerazioni, che la dedotta mancanza potesse essere sopperita da una successiva integrazione dell'offerta nel corso della procedura.
    In tal senso non assume alcuna efficacia sanante quanto dedotto nella nota della società F. di cui al prot. n. 16033 del 25.6.2010, in copia agli atti, con la quale "ad integrazione della ... precedente offerta", la stessa ha formulato "la seguente nuova offerta ...3. offerta economica favore dell'amministrazione comunale per euro 3.500. Inoltre, relativamente al ristoro, precisiamo che, oltre alle macchinette distributrici automatiche, sarà installato e gestito un angolo bar per la vendita delle bibite, gelati ecc. ...".
    Per le assorbenti considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto nella detta parte siccome fondato nel merito.
    Con il ricorso introduttivo la società ricorrente ha altresì richiesto la declaratoria dell'inefficacia del contratto eventualmente stipulato, nonché la condanna dell'amministrazione comunale al risarcimento in proprio favore "in forma specifica o per equivalente nella misura che verrà determinata in corso di causa o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge".
    Con il ricorso per motivi aggiunti, dato atto dell'intervenuta integrale esecuzione del contratto nelle more della trattazione nel merito del ricorso, la ricorrente ha rinunciato alla richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto ed ha, invece, insistito ai fini del risarcimento del danno per equivalente "da quantificarsi in corso di causa", con comminatoria, altresì, delle misure sanzionatorie alternative di cui all'articolo 123 c.p.a. nella misura prossima ivi prevista.
    Quindi, con l'ultima memoria la ricorrente ha precisato di non avere nulla da pretendere a titolo di lucro cessante (attesa l'esiguità dell'importo dell'appalto in questione) ed ha concentrato la sua richiesta sul cd. danno curriculare (atteso che il suo interesse alla partecipazione alla gara era prevalentemente quello di acquisire requisiti ai fini della partecipazione ad altre gare) del quale ha chiesto la liquidazione in via equitativa; ha, altresì, insistito per la condanna dell'amministrazione al pagamento delle sanzioni alternative di cui all'articolo 123 c.p.a. nella misura massima e delle spese di lite nonché alla refusione del contributo unificato.
    Quanto alla domanda risarcitoria valgono le considerazioni che seguono.
    In punto di fatto nel presente giudizio è stato accertato che è stata illegittimamente ammessa in gara una società terza e che, se tale offerta fosse stata esclusa, l'aggiudicazione sarebbe stata effettuata in favore della ricorrente in quanto unica altra partecipante alla procedura; peraltro, essendo stato il relativo contratto già stipulato e in stato di esecuzione al momento di presentazione del ricorso (ed interamente eseguito nelle more del giudizio), l'interesse dell'impresa ricorrente non può essere soddisfatto mediante il subentro nel contratto, ma solo mediante il risarcimento per equivalente.
    Atteso che, con l'ultima memoria, la ricorrente ha dichiarato di non avere nulla a pretendere a titolo di lucro cessante, non si ritiene di doversi pronunciare sul mancato utile o sulle spese di partecipazione alla procedura; la questione risarcitoria, in sostanza, viene a concentrarsi esclusivamente sul cd. danno curriculare espressamente richiesto sebbene non quantificato nel suo importo presuntivo.
    Il cd. danno curriculare è il danno conseguente alla impossibilità di utilizzare le referenze derivanti dall'esecuzione dell'appalto in discorso nell'ambito di futuri ed eventuali procedimenti di gara ai quali la società ricorrente potrebbe partecipare; ossia il danno derivante dal mancato incremento del fatturato derivante dalle commesse eseguite che l'aggiudicazione dell'appalto avrebbe comportato.
    Ed infatti l'interesse alla vittoria di un appalto, nella vita di un'impresa, va, invero, ben oltre l'interesse all'esecuzione dell'opera in sé, e al relativo incasso; alla mancata esecuzione di un'opera appaltata si ricollegano, infatti, indiretti nocumenti all'immagine della società ed al suo radicamento nel mercato, per non dire del potenziamento di imprese concorrenti che operino su medesimo target di mercato (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 4 giugno 2010, n. 2069).
    In linea di massima, allora, deve ammettersi che l'impresa illegittimamente privata dell'esecuzione di un appalto possa rivendicare a titolo di lucro cessante anche la perdita della possibilità di arricchire il proprio curriculum professionale (Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2751; analogamente, Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1180; Cons. Stato, Sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3144; Cons. Stato, Sez. V, 23 luglio 2009, n. 4594; TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 7 gennaio 2010, n. 3); tale danno viene generalmente rapportato, in via equitativa, a valori percentuali compresi fra l'1% e il 5% dell'importo globale dell'appalto da aggiudicare, depurato del ribasso offerto.
    Al riguardo si rileva che, in sede di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata aggiudicazione di una gara di appalto, è onere dell'interessato richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento del c.d. danno curriculare, in astratto risarcibile, e fornirne adeguatamente la relativa prova (Consiglio di Stato, sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7004); pertanto l'onere di fornire la prova del danno ricade integralmente sull'interessato.
    Ed infatti, sotto il profilo probatorio, ai sensi degli articoli 2697 c.c. e 115 c.p.c., applicabili anche al processo amministrativo (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 7 ottobre 2009, n. 6118), incombe sul danneggiato l'onere di fornire la prova del danno, del nesso di causalità, e dell'attribuibilità psicologica al soggetto agente (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 22 febbraio 2010, n. 1038; Cass. civile, Sez. I, 15 febbraio 2008, n. 3794).
    La voce di danno in questione, pertanto, sebbene suscettibile di apprezzamento in via equitativa, esige, in ogni caso, l'allegazione, da parte del soggetto interessato, di tutti gli elementi atti a concretizzarla, onde evitare che la relativa quantificazione giudiziaria si risolva nel riconoscimento di un ristoro eccedente quello necessario alla compensazione patrimoniale del pregiudizio effettivamente subito: elementi relativi, ad esempio, al peso delle referenze correlate all'esecuzione dell'appalto in questione nell'ambito di quelle complessivamente maturate dalle società interessate, onde apprezzare la misura in cui l'impossibilità di allegare le prime incida, in futuro, sulle chances di aggiudicazione di ulteriori appalti (T.A.R. Campania, Salerno, n. 203/2008).
    Si ritiene che, invece, nella fattispecie all'esame sia mancata proprio l'allegazione dei detti fatti, avendo, peraltro, dato atto la difesa della ricorrente che, atteso anche il breve termine di espletamento del servizio messo a gara, nel detto periodo non sono venuti in essere altri bandi aventi il medesimo od analogo oggetto da parte di altre amministrazioni pubbliche.
    Ne consegue che non si ritiene di potere dare seguito alla dedotta richiesta risarcitoria.
    Per quanto attiene, poi, la richiesta di condanna dell'amministrazione al pagamento della sanzione alternativa nella misura massima di legge, valgono le considerazioni di cui di seguito.
    L'articolo 123 c.p.a., rubricato "Sanzioni alternative", dispone testualmente che "1. Nei casi di cui all'articolo 121, comma 4, il giudice amministrativo individua le seguenti sanzioni alternative da applicare alternativamente o cumulativamente:
    a) la sanzione pecuniaria nei confronti della stazione appaltante, di importo dallo 0,5% al 5% del valore del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione, che è versata all'entrata del bilancio dello Stato - con imputazione al capitolo 2301, capo 8 "Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle aventi natura tributaria" - entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per il versamento, si applica una maggiorazione pari ad un decimo della sanzione per ogni semestre di ritardo. La sentenza che applica le sanzioni è comunicata, a cura della segreteria, al Ministero dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dalla pubblicazione;
    b) la riduzione della durata del contratto, ove possibile, da un minimo del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per cento della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo.
    2. Il giudice amministrativo applica le sanzioni assicurando il rispetto del principio del contraddittorio e ne determina la misura in modo che siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore del contratto, alla gravità della condotta della stazione appaltante e all'opera svolta dalla stazione appaltante per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione. A tal fine si applica l'articolo 73, comma 3. In ogni caso l'eventuale condanna al risarcimento dei danni non costituisce sanzione alternativa e si cumula con le sanzioni alternative.
    3. Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche qualora il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito per la stipulazione del contratto, ovvero è stato stipulato senza rispettare la sospensione della stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, quando la violazione non abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e non abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento.".
    L'articolo 121 cp.a., rubricato "Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni", dispone a sua volta che "1. Il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva dichiara l'inefficacia del contratto nei seguenti casi, precisando in funzione delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravità della condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto, se la declaratoria di inefficacia è limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o opera in via retroattiva: ...
    c) se il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall'articolo 11, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora tale violazione abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento;
    d) se il contratto è stato stipulato senza rispettare la sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 10-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento. ...
    4. Nei casi in cui, nonostante le violazioni, il contratto sia considerato efficace o l'inefficacia sia temporalmente limitata si applicano le sanzioni alternative di cui all'articolo 123.".
    Il richiamato articolo 11 del D.Lgs. n. 163 del 2006, rubricato "Fasi delle procedure di affidamento", dispone a sua volta che "... 10. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79. ...
    10-ter. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del codice del processo amministrativo, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.
    11. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori.
    12. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal regolamento.
    13. Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante. ".
    L'articolo 79 del D.L.gs. n. 163 del 2006, infine, dispone che "5. In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio:
    a) l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonchè a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; ...".
    5-bis. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax, se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo è espressamente autorizzato dal concorrente, al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in sede di candidatura o di offerta. Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell'avvenuta spedizione è data contestualmente notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, al numero di fax ovvero all'indirizzo di posta elettronica indicati in sede di candidatura o di offerta. La comunicazione è accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione contenente almeno gli elementi di cui al comma 2, lettera c), e fatta salva l'applicazione del comma 4; l'onere può essere assolto nei casi di cui al comma 5, lettere a), b), e b-bis), mediante l'invio dei verbali di gara, e, nel caso di cui al comma 5, lettera b-ter), mediante richiamo alla motivazione relativa al provvedimento di aggiudicazione definitiva, se già inviata. La comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e quella della stipulazione, e la notizia della spedizione sono, rispettivamente, spedita e comunicata nello stesso giorno a tutti i destinatari, salva l'oggettiva impossibilità di rispettare tale contestualità a causa dell'elevato numero di destinatari, della difficoltà di reperimento degli indirizzi, dell'impossibilità di recapito della posta elettronica o del fax a taluno dei destinatari, o altro impedimento oggettivo e comprovato.
    5-ter. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto. ...".
    La violazione della clausola di stand still, di cui all'articolo 11, comma 10, del D.Lgs. n. 163 del 2006, in sé considerata, e cioè senza che concorrano vizi propri dell'aggiudicazione, non comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o l'inefficacia del contratto, potendo rilevare ai fini della valutazione delle responsabilità, anche risarcitorie, conseguenti ad una illegittima aggiudicazione (cfr. ex multis, T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 20 ottobre 2010, n. 942 e T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 14 luglio 2010, n. 16776); tuttavia, dall'esame della normativa in materia in precedenza testualmente richiamata, si ricava che l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 dell'articolo 123 si ha anche qualora il contratto sia stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito per la stipulazione del contratto, ovvero è stato stipulato senza rispettare la sospensione della stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, quando la violazione non abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e non abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento.
    Ai fini dell'applicazione delle sanzioni alternative, pertanto, ciò che rileva è unicamente il mancato rispetto del termine dilatorio in questione.
    Si tratta, tuttavia, in via preliminare di verificare se il termine dilatorio in questione si applichi anche nelle ipotesi riconducibili al cottimo fiduciario (come nella fattispecie all'esame).
    Al riguardo si premette che la disciplina quadro per le acquisizioni in economia è dettata dall'articolo 125 del D. Lgs. n. 163 del 2006 che detta regole comuni per i lavori, i servizi e le forniture; tali disposizioni sostituiscono quelle contenute nelle fonti normative anteriori con applicazione generalizzata a tutte le stazioni appaltanti soggette alle prescrizioni del codice dei contratti pubblici
    Il cottimo fiduciario non può essere ricondotto ad una semplice attività negoziale priva di rilevanza pubblicistica, giacché le regole procedurali, anche minime, che ai sensi dell'articolo 125 l'amministrazione deve applicare per concludere validamente il relativo contratto, implicano il rispetto dei principi generali di imparzialità, correttezza, logicità, coerenza della motivazione; il cottimo fiduciario, ai sensi del comma 4 dell'articolo 125, ha, pertanto, natura di procedura negoziata ai sensi dell'articolo 57 del medesimo D. Lgs.
    Tale procedura è derogatoria rispetto a quella ordinaria e, in mancanza di un esplicito richiamo da parte di atti regolamentari interni non sono, quindi, applicabili le disposizioni di dettaglio stabilite per le procedure ordinarie.
    In sostanza il cottimo fiduciario è una procedura negoziata la quale, ancorché procedimentalizzata, non esige l'osservanza di tutte le regole tipiche dell'evidenza pubblica comunitaria; tuttavia, pur trattandosi di una procedura in economia, la gara deve, comunque, osservare, tra gli altri, i principi di trasparenza e parità di trattamento (Cons. St., sez. VI, 6 luglio 2006, n. 4295).
    Ed infatti l'articolo 125, comma 11, prevede che "Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. ...".
    Il ricorso a tale modalità di scelta del contraente può essere motivato dalla stazione appaltante con riferimento alla sussistenza di ragioni di effettiva urgenza di provvedere a tale affidamento.
    Tanto premesso, si tratta ora di verificare, appunto, se il termine dilatorio per la stipulazione del contratto si applichi anche nel caso della procedura di cottimo.
    Si ritiene di dovere dare risposta positiva.
    Ed infatti lo prevede sia la lettera della norma sia, soprattutto, la ratio dello stand still.
    Come, infatti, è stato recentemente rilevato le disposizioni in tema di dilazione obbligatoria nella stipulazione dei contratti pubblici, di cui all'articolo 11, comma 10, del D.lgs. n. 163 del 2006, che a sua volta richiama l'art. 79 del codice dei contratti pubblici, riguardante gli obblighi informativi che gravano sulle stazioni appaltanti in ordine all'esito dei procedimenti di aggiudicazione degli appalti, sono applicabili anche alle procedure di affidamento mediante cottimo fiduciario in quanto l'obbligo di comunicare l'aggiudicazione definitiva e la clausola standstill sono riconducibili al principio di trasparenza che, in base all'articolo 125, comma 11, del medesimo decreto deve trovare applicazione anche in dette procedure (T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 10 novembre 2010, n. 6570); inoltre il comma 14 assoggetta tutti procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia al rispetto "dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento".
    Gli obblighi di cui all'articolo 79 appaiono riconducibili al principio di trasparenza (oltre che a quello di pubblicità enunciato, come il primo, dall'articolo 2); inoltre (e più in particolare) dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 53 del 2010 l'obbligo di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all'articolo 79, comma 5, lett. a), e la clausola standstill cui al citato (e novellato) articolo 11, comma 10, sono funzionali a garantire la tempestività e dunque l'efficacia dell'esercizio del diritto di agire in giudizio da parte dei concorrenti che si ritengano ingiustamente pregiudicati dall'esito della gara; e poiché tale obiettivo è privilegiato dall'ordinamento nazionale ed europeo rispetto alla celerità nella conclusione del contratto, appare logico ritenere che tanto i menzionati obblighi informativi di cui all'articolo 79, quanto la clausola standstill di cui all'articolo 11, comma 10, sono applicabili anche al cottimo fiduciario, perché finalizzati ad assicurare l'effettività di un principio fondamentale e generale nel settore dei contratti pubblici, che oltretutto non attiene specificamente alle modalità di svolgimento della procedura di affidamento, a cui fa riferimento il comma 11 dell'articolo 125 (T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 10 novembre 2010, n. 6570).
    Nel caso di specie risulta, in punto di fatto, dall'esame della documentazione depositata in atti che la commissione ha aggiudicato provvisoriamente la gara di cui trattasi nella seduta del 25.6.2010 e che, con la determinazione dirigenziale del n. 862 del 5.7.2010, sono stati approvati i verbali della commissione e si è provveduto all'aggiudicazione definitiva, mentre la convenzione è stata sottoscritta in pari data; la gara, peraltro, aveva ad oggetto il servizio di gestione e custodia della piscina comunale limitatamente al periodo 1.7.2010-31.8.2010 (prorogabile al massimo, a seconda delle condizioni meteorologiche al 15.9.2010).
    E' indubbio, pertanto, che la clausola in questione sia rimasta inosservata e ciò ha privato il ricorrente della possibilità di proporre ricorso a questo T.A.R. prima della stipulazione del contratto.
    Tuttavia risulta rilevante, nel caso di specie, il richiamo contenuto nella memoria conclusiva dell'amministrazione alle pretese ragioni di urgenza che giustificherebbero l'inosservanza della clausola standstill.
    Ed infatti, come in precedenza ricordato, l'aggiudicazione definitiva e la stipulazione della convenzione sono intervenute nella medesima data, ossia il 5.7.2010, in quanto il servizio di cui trattasi avrebbe dovuto avere esecuzione nella sola stagione estiva (dal 1.7.2010 al 31.8.2010) avendo ad oggetto la custodia e la gestione della piscina comunale.
    Sono, pertanto, evidenti le ragioni di urgenza che hanno indotto l'amministrazione a saltare la fase delle comunicazioni di cui all'articolo 79 ed a provvedere all'immediata stipulazione del contratto e contestuale esecuzione dello stesso, senza previamente rispettare il termine dilatorio in questione.
    Ne consegue che non si ritiene che sussistano nel caso di specie, per le ragioni di cui in precedenza, i presupposti per l'applicazione delle sanzioni alternative di cui all'articolo 123.
    Sul punto è sufficiente il richiamo al disposto di cui al comma 9 dell'articolo 11 il quale dispone testualmente che " ... L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non è consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.".
    Attesa la ritenuta fondatezza nel merito del ricorso nella parte concernente l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi, con riferimento al primo assorbente motivo di censura, si ritiene che, in osservanza alla regola secondo cui le spese seguono la soccombenza, l'amministrazione va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della società ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo; per la medesima considerazione, inoltre, facendo seguito alla richiesta della ricorrente, l'amministrazione deve, altresì, rifonderle quanto corrisposto a titolo di contributo unificato.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e per l'effetto annulla l'impugnato provvedimento di aggiudicazione e, per la parte che residua, lo respinge.
    Condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, oltre IVA e CPA.
    Contributo unificato refuso.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Maddalena Filippi
    L'ESTENSORE
    Maria Cristina Quiligotti
    IL CONSIGLIERE
    Francesco Riccio
     
    Depositata in Segreteria l'11 aprile 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Avvalimento e certificazione di qualità

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    N. 99/2012 Reg. Prov. Coll.
    N. 785/2011 Reg. Ric.
    N. 879/2011 Reg. Ric.
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 785 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
    "N." Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Renato Labriola, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio Sez. di Latina, via A. Doria, 4;
    contro
    Comune di Formia, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Agresti e Domenico Di Russo, con domicilio eletto presso il Tar Lazio Sez. di Latina, via A. Doria, 4;
    nei confronti di
    Società Cooperativa Sociale I. Onlus, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Carroccia, con domicilio eletto presso il Tar Lazio Sez. di Latina, via A. Doria, 4;
    sul ricorso numero di registro generale 879 del 2011, proposto da:
    Società Cooperativa Solidarietà Sociale, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Gallinaro e Clino Pompei, con domicilio eletto in Latina, presso la Segreteria del Tar Lazio Sez. di Latina;
    contro
    Comune di Formia, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dagli avv. Sabrina Agresti e Domenico Di Russo, con domicilio eletto in Latina, presso la Segreteria del T.A.R. Lazio Sez. di Latina;
    nei confronti di
    Società Cooperativa Sociale I., in persona del legale rappresentante p. t., non costituita;
    N. Consorzio di Cooperative Sociali, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Renato Labriola, con domicilio eletto in Latina, presso la Segreteria del Tar Lazio Sez. di Latina;
    per l'annullamento
    quanto al ricorso n. 785 del 2011:
    della determinazione n. 256 dell'11.7.2011 di approvazione di verbali della Commissione di gara e aggiudicazione definitiva alla Soc. Coop. Soc. I. Onlus dell'appalto per l'affidamento della gestione del servizio di Assistenza educativa e trasporto scolastico per gli alunni diversamente abili, comunicata alla ricorrente, ex art. 79 d.lgs 163/06, a mezzo fax in data 12.7.2011;
    dei verbali di gara nn. 1-8 nella parte in cui non dispongono l'esclusione della soc. Coop. Onlus;
    per il risarcimento del danno in forma specifica che si sostanzia nell'aggiudicazione della gara a "N." Consorzio di Cooperative Sociali Onlus o, in via gradata, per equivalente;
    quanto al ricorso n. 879 del 2011:
    della determinazione dirigenziale del Comune di Formia n. 256 dell'11.7.2011: "Gara d'appalto per l'affidamento della gestione del Servizio di assistenza educativa e trasporto scolastico degli alunni diversamente abili. Aggiudicazione definitiva" nella parte in cui aggiudica in favore della Coop. I. e colloca al 2^ posto il Consorzio N., comunicata con nota prot. SP/2011/142 del 12.7.2001;
    di ogni altro atto inerente o connesso ivi compresi - in parte qua - i verbali di gara da nn. 1 a n. 8;
    con contestuale richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti e/o subendi da parte della ricorrente da quantificarsi e documentarsi in corso di causa.
    Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Formia, della Società Cooperativa Sociale I. Onlus, e di N. Consorzio di Cooperative Sociali;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2012 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 4 agosto 2011 e depositato il giorno 2, il Consorzio di Cooperative Sociali "N." Onlus - premesso di avere partecipato alla gara a procedura aperta indetta dal comune di Formia per l'affidamento del servizio di assistenza educativa e trasporto scolastico a favore degli alunni diversamente abili per il periodo 1.3.2011 - 30.6.2013, e di essersi classificato al secondo posto con punti 83,71 dietro alla Cooperativa I. con punti 86,15 - ha impugnato gli atti in epigrafe specificati, con i quali il Comune resistente ha aggiudicato il servizio a quest'ultima.
    2) A sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure:
    I) Violazione di legge - Violazione e falsa applicazione dell'art. 49 del d.lgs 163/06 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 88 del D.P.R. 207/10 - Violazione e falsa applicazione del parere n. 254 del 10.12.2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Violazione e falsa applicazione degli articoli 8 e 9 del bando di gara - Eccesso di potere.
    L'aggiudicataria soc. Coop. I. Onlus ha attestato illegittimamente il possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2000 mediante contratto di avvalimento con l'Associazione S. posto che la certificazione di qualità rappresenta un requisito soggettivo e come tale non oggetto di avvalimento e, pertanto, l'aggiudicataria doveva essere esclusa perché priva del requisito di partecipazione sancito dall'art. 8 del Bando.
    Inoltre, il contratto di avvalimento stipulato dalla controinteressata risulta illegittimo perché nello stesso non vengono compiutamente elencate le risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria ma solo un generico impegno a mettere a disposizione "le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e nello specifico certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000".
    II) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione della lex specialis con riferimento a dichiarazioni mendaci. Violazione del D.P.R. 445/2000.
    La soc. coop. I. doveva essere esclusa anche perché nel presentare l'istanza di ammissione di cui all'allegato "A" della domanda di partecipazione ha dichiarato falsamente di essere iscritta nel Registro delle Imprese della CC.I.AA per l'attività oggetto del presente appalto dal 10 ottobre 2000 mentre tale iscrizione risulta dal 9 marzo 2004.
    III) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione della lex specialis con riferimento all'erronea attribuzione.
    Alla controinteressata sono stati attribuiti erroneamente in eccesso 2,75 punti per il sottocriterio "Esperienza maturata dal concorrente", in quanto l'esperienza relativa all'anno scolastico 2010/11 non può essere preso in considerazione perché ancora in corso.
    3) Con atti depositati rispettivamente il 6 e il 9 settembre 2011, si sono costituiti in giudizio la controinteressata aggiudicataria Soc. Coop. I. e il Comune di Formia, deducendo l'infondatezza del ricorso.
    4) A seguito della costituzione del Comune di Formia, la ricorrente, con atto notificato a mezzo servizio postale il 16 settembre 2011 ha dedotto ulteriori motivi di impugnazione.
    5) Con ordinanza n. 391 del 15 settembre 2011, la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare.
    6) Con ricorso regolarmente notificato a mezzo servizio postale e depositato il 6 ottobre 2011 (R.G. 879/11), la società cooperativa sociale Solidarietà Sociale, premesso di avere partecipato alla gara a procedura aperta indetta dal comune di Formia per l'affidamento del servizio di assistenza educativa e trasporto scolastico a favore degli alunni diversamente abili per il periodo 1.3.2011 - 30.6.2013 e di essersi classificato al terzo posto dietro alla Cooperativa N., ha impugnato gli atti in epigrafe specificati, con i quali il Comune resistente ha aggiudicato il servizio a quest'ultima.
    7) A sostegno del gravame deduce due ordini di censure.
    Con il primo, contesta l'illegittima aggiudicazione del servizio alla Coop. I., rappresentando lo stesso motivo evidenziato dalla Coop. N. (seconda classificata e ricorrente nel ricorso R.G. 785/11) e cioè l'inidoneità del contratto di avvalimento stipulato tra l'aggiudicataria con l'Associazione S. ai fini del possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000".
    Con il secondo, contesta l'illegittima omessa esclusione della seconda classificata Coop. N. per mancanza del requisito, prescritto dall'art. 8 del Bando, della iscrizione negli Albi Regionali delle Cooperative.
    Ciò in quanto l'Albo Regionale delle Cooperative sociali non risulta ancora istituito presso la Regione Campania.
    8) Con atti depositati il 20 ottobre e il 1^ dicembre 2011, si sono costituiti in giudizio rispettivamente il Consorzio Coop. Soc. N. e il Comune di Formia, chiedendo il rigetto del ricorso.
    9) Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2012, la causa è stata riservata per la decisione.
    10) In via preliminare, il Collegio dispone la riunione dei due ricorsi in epigrafe (RR.GG. 785/11 e 879/11) attesa la loro connessione oggettiva e soggettiva.
    11) Nel merito, va accolto il motivo di impugnazione proposto da entrambe le ricorrenti con cui si contesta la mancata esclusione dalla gara dell'aggiudicataria I. in relazione al contenuto del contratto di avvalimento stipulato ai fini del possesso del requisito della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000".
    12) Sul punto, il Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale "sul piano letterale, l'articolo 49 del codice dei contratti pubblici, nel disciplinare l'istituto dell'avvalimento, non contiene alcuno specifico divieto in ordine ai requisiti soggettivi che possono essere comprovati mediante tale strumento, che assume una portata generale.
    D'altra parte, è fuori discussione che, nell'ottica dell'ordinamento comunitario, l'avvalimento miri ad incentivare la concorrenza, nell'interesse delle imprese, agevolando l'ingresso nel mercato di nuovi soggetti: pertanto, deve essere evitata ogni lettura aprioristicamente restrittiva dell'ambito di operatività della nuova disciplina.
    In questa prospettiva, non persuade l'indirizzo interpretativo espresso dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (peraltro, sulla base di una motivazione piuttosto sintetica e ancora non consolidato), che ha affermato l'esistenza di un divieto assoluto e inderogabile di ricorrere all'avvalimento, per dimostrare la disponibilità dei requisiti soggettivi di "qualità".
    Tuttavia, una volta ammessa l'astratta operatività dell'avvalimento, non può essere trascurata l'evidente difficoltà "pratica" di dimostrare, in concreto, l'effettiva disponibilità di un requisito che, per le sue caratteristiche, è collegato all'intera organizzazione dell'impresa, alle sue procedure interne, al bagaglio delle conoscenze utilizzate nello svolgimento delle attività.
    In questo contesto, è onere della concorrente dimostrare che l'impresa ausiliaria non si impegna semplicemente a "prestare" il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, ma assume l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità (a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti) (...).
    D'altro canto, la considerazione delle caratteristiche minime necessarie per utilizzare l'istituto dell'avvalimento, allo scopo di dimostrare il possesso della certificazione di qualità, non costituisce una questione giuridica nuova o diversa rispetto alle due tesi giuridiche estreme, espresse dalla giurisprudenza, secondo cui, per tale categoria di requisiti, l'avvalimento è sempre ammesso o sempre escluso.
    Sicché, il riferimento alla preferibile opinione "intermedia", in forza del quale l'avvalimento è ammesso solo in presenza della dimostrazione di una disponibilità concreta degli elementi oggettivi connessi a tale requisito qualitativo, rappresenta il corretto sviluppo delle argomentazioni compiute per vagliare la fondatezza dei motivi di ricorso" (C.d.S. Sez. III sent. 2344 del 18.4.2011.
    13) Nel caso di specie, il "contratto di avvalimento" prodotto dalla aggiudicataria si limita a prevedere l'obbligo da parte dell'A. Comitato di Coordinamento Cittadino di Fondi di "mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto di cui al servizio assistenza educativa e trasporto scolastico a favore degli alunni diversamente abili, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e nello specifico la certificazione di qualità UNI ES ISO 9001:2000.
    Non emerge, in alcun modo, che il contratto prodotto in sede di gara stabilisca anche un chiaro impegno dell'impresa ausiliaria di fornire strutture, personale qualificato, tecniche operative, mezzi collegati alla qualità soggettiva "concessa".
    Pertanto, risulta carente il presupposto della idoneità del contratto di avvalimento esibito dall'impresa interessata e, conseguentemente, deve essere annullato il provvedimento di aggiudicazione del servizio in argomento a quest'ultima.
    14) Deve, invece, essere respinto il secondo motivo di impugnazione proposto dalla società cooperativa sociale Solidarietà Sociale con cui si contesta l'omessa esclusione della seconda classificata N. per mancanza del requisito dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, in quanto nella Regione Campania non è stato ancora istituito detto Albo.
    15) Come spiegato dall'Amministrazione resistente, in mancanza dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, il Consorzio N. ha dichiarato di essere iscritto all'Albo delle Cooperative della Regione Campania, numero d'iscrizione CEA0002, Sez. A per le sole Cooperative sociali.
    Ciò in quanto la Regione Campania, pur non avendo istituito l'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, ai sensi della L. 381/91 ha tuttavia istituito con L.R. n. 11/07 l'Albo Regionale dei soggetti abilitati, autorizzati e accreditati a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi sociali.
    Correttamente, quindi, l'Amministrazione resistente ha ritenuto soddisfatto il requisito de quo, non potendo, d'altra parte, escludere dalla gara il Consorzio aggiudicatario a causa di un adempimento - l'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative - impossibile da ottemperare per l'inesistenza del suddetto Albo.
    16) A seguito dell'accoglimento del ricorso proposto dal Consorzio N. e il conseguente annullamento dell'aggiudicazione alla Coop. Sociale I., l'Amministrazione dovrà procedere all'aggiudicazione del servizio alla seconda classificata salve le eventuali ulteriori verifiche previste dalla legge.
    17) Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio, anche in ragione del contrasto giurisprudenziale sulla questione giuridica trattata.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti R.G. 785/11 e R.G. 879/11 li accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Francesco Corsaro
    L'ESTENSORE
    Roberto Maria Bucchi
    IL CONSIGLIERE
    Santino Scudeller
     
    Depositata in Segreteria il 9 febbraio 2012
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Tutela degli interessi "pretensivi"

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    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 8308 del 1991, proposto da:
    P. F., rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Basile con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Tino di Camaino, n. 6,
    contro
    Comune di Pozzuoli (NA), in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;
    per l'annullamento
    del silenzio-rifiuto formatosi in esito all'atto stragiudiziale di diffida notificato al Comune di Pozzuoli in data 29.7.1991 e di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, connesso, conseguente e, comunque, collegato;
    per l'accertamento
    del diritto del ricorrente a ricevere - e del correlativo obbligo del Comune di liquidargli e corrispondergli - con decorrenza dal 24.2.1982, la retribuzione e le indennità tutte spettantegli, di cui ai vigenti accordi nazionali, relative alla qualifica di Ufficiale Amministrativo - VI qualifica funzionale, ivi comprese quelle per lavori straordinari, tredicesima mensilità, compenso sostitutivo per ferie eventualmente non godute, il versamento dei contributi previdenziali;
    e per la condanna
    conseguente dell'intimato Comune al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive tra quanto dovutogli, così come indicato, e quanto percepito, a decorrere dal mese di luglio 1982, con interessi e rivalutazione monetaria, dalla maturazione di ogni singolo credito sino al soddisfo.
    Visto il ricorso con relativi allegati,
    Visti gli atti tutti di causa;
    Uditi - relatore alla pubblica udienza del 28 aprile 2011 il cons. dr. Cernese - i difensori delle parti presente come da verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    Con il ricorso in esame P. F., dipendente dell'Amministrazione Comunale di Pozzuoli (NA), dall'1.12.1981, con la qualifica di operatore ed inquadrato nel III livello retributivo, ha impugnato il silenzio rifiuto che si sarebbe formato in relazione all'atto di diffida notificato in data 29.7.1991 inteso a conseguire a far data dal 16.7.1982, la retribuzione e le indennità spettantegli, ai sensi dei vigenti accordi nazionali, relative alla qualifica di Ufficiale Amministrativo - VI qualifica funzionale, ivi comprese quelle per lavori straordinari, tredicesima mensilità, compenso sostitutivo per ferie eventualmente non godute, il versamento dei contributi previdenziali; ha chiesto, altresì l'accertamento del proprio diritto a ricevere - e del correlativo obbligo del Comune di liquidargli e corrispondergli - con decorrenza dal 24.2.1982, i suddetti emolumenti e la conseguente condanna dell'intimato Comune, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle somme come sopra riconosciute spettanti, oltre alle maggiorazioni a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria.
    A tali fini, evidenziato di aver svolto mansioni di Ufficiale Amministrativo presso gli Uffici Comunali della IV Ripartizione del Comune di Pozzuoli - come si evincerebbe dalla nota prot. n. 6846 del 24.2.1982, con cui il Capo della IV Ripartizione comunicava all'Ufficio del personale che il P. aveva regolarmente preso servizio presso gli uffici della stessa Ripartizione, dall'atto ricognitivo prot. n. 31083 del 31.3.1983, con cui l'Assessore ai servizi demografici attestava che prestava mansioni impiegatizie (Ufficiale Amministrativo) fin dalla data di destinazione agli Uffici Demografici (24.2.1982) ed, infine, da vari atti formali con cui il Sindaco gli aveva delegato le funzioni di Ufficiale di Anagrafe e di Ufficiale di Stato Civile, incaricandolo, altresì, ai sensi della L. 4.1.1968, n. 15 a provvedere all'autentica della sottoscrizione di alcuni atti, funzioni implicanti mansioni corrispondenti a quelle di cui alla 6^ qualifica funzionale ex D.P.R. n. 347/1983 - parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
    1) Violazione di legge (art. 25 T.U. 10.1.1957, n. 3; art. 72 D.P.R. n. 268/1987; artt. 3, 36 e 97 Cost.; art. 2126 cod. civ.) - Eccesso di potere (per illogicità, contraddittorietà tra atti e comportamenti,manifesta ingiustizia);
    2) Violazione della normativa sub 1) sotto altro aspetto - Violazione degli artt. 2, 3 e ss. L. 7.8.1990, n. 241 per carenza di motivazione.
    L'intimato Comune non si è costituito in giudizio ed alla pubblica udienza del 28 aprile 2011 la causa è passata in decisione.
    DIRITTO
    1. Preliminarmente il Collegio deve prendere atto della dichiarazione del difensore di parte ricorrente della persistenza nel proprio assistito dell'interesse alla definizione del giudizio.
    2. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi su due domande: la prima avente ad oggetto l'annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sull'atto stragiudiziale di diffida notificato al Comune di Pozzuoli in data 29.7.1991, la seconda - strettamente connessa alla prima in quanto inerente direttamente all'accertamento delle pretese sostanziali avanzate dal ricorrente con il suddetto atto di diffida ritualmente notificato - avente ad oggetto l'accertamento del diritto a ricevere - e del correlativo obbligo del Comune di liquidargli e corrispondergli - con decorrenza dal 24.2.1982, la retribuzione e le indennità a lui spettanti, in virtù dei vigenti accordi nazionali, relative alla qualifica di Ufficiale Amministrativo - VI qualifica funzionale, ivi comprese quelle per lavori straordinari, tredicesima mensilità, compenso sostitutivo per ferie eventualmente non godute, il versamento dei contributi previdenziali, con la conseguente condanna dell'intimato Comune al pagamento delle somme come sopra riconosciute spettanti, maggiorate dagli interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione di ogni singolo credito sino al soddisfo.
    3. Per ragioni di ordine logico conviene anteporre alla prima la disamina seconda censura, in quanto attinente direttamente all'accertamento della pretesa sostanziale del ricorrente a ricevere, con decorrenza dal 24.2.1982, le differenze retributive tra il III livello funzionale retributivo-funzionale ex D.P.R. n. 347/1983, con la qualifica di operatore, e la VI ex D.P.R. n. 347/1983, con la qualifica di Ufficiale Amministrativo, unitamente alle indennità spettantegli, ai sensi dei vigenti accordi nazionali, relative alla qualifica di Ufficiale Amministrativo - VI qualifica funzionale, ivi comprese quelle per lavori straordinari, tredicesima mensilità, compenso sostitutivo per ferie eventualmente non godute, il versamento dei contributi previdenziali.
    4. Al riguardo il Collegio ricorda in via generale che il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria ha definitivamente chiarito che, per il periodo anteriore alla privatizzazione del rapporto di lavoro con le pubbliche Amministrazioni, nessuna norma o principio generale desumibile dall'ordinamento consente la retribuibilità in via di principio delle mansioni superiori comunque svolte nel campo del pubblico impiego, le quali dunque, salvo che una disposizione di legge non disponga altrimenti (come comparto sanitario), sono del tutto irrilevanti dal punto di vista giuridico ed economico.
    Tanto perché nel rapporto di pubblico impiego le prestazioni delle parti sono oggetto di dettagliate previsioni normative, per le quali il pagamento di somme spettanti a titolo di retribuzione può avvenire solo nei casi previsti dall'ordinamento ed una deroga a tale principio generale non è rinvenibile nell'art. 72 del D.P.R. 13.5.1987, n. 268, alla stregua del quale: <>
    Invero, a prescindere che la previsione normativa presuppone la "vacanza del posto di responsabile delle massime strutture organizzative dell'ente", nel caso di specie indimostrati, quanto alla "effettività" di siffatta disciplina, il ricorrente non tiene debito conto della successiva evoluzione del quadro normativo di riferimento e, quand'anche questo si fosse evoluto nel senso a lui gradito, in ogni caso si tratterebbe di una normativa che giammai potrebbe applicarsi retroattivamente ai periodi di servizio interessati dalle vicende riferite in gravame.
    Anzitutto, l'art. 25 del D.L.vo n. 98 del 1980, nel novellare il citato art. 56 del D.L. vo n. 80/98, al comma 6, ha stabilito che: <> e che <>. Inoltre, anche qualora debba ritenersi eliminato, per opera della normativa di cui al D.L. vo n. 387 del 1998 (in tal modo attribuendo rilievo economico alle mansioni superiori svolte anche prima della definizione dei criteri in sede di contrattazione collettiva integrativa), il divieto di corrispondere differenze retributive, quest'ultimo, nel caso di specie, non resta scalfito qualora si operi una rigorosa applicazione del principio tempus regit actum. In tal caso appare quanto mai evidente come il divieto non potrebbe che riferirsi a periodi del rapporto di lavoro successivi alla entrata in vigore del citato Decreto n. 387, atteso che - secondo la sentenza n. 10 del 28.1.2000, resa dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato - il diritto del pubblico dipendente che ne abbia svolte le funzioni al trattamento economico relativo alla qualifica immediatamente superiore va riconosciuto con carattere di generalità a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. vo n. 387/98, con la precisazione che il riconoscimento legislativo di tale diritto possiede carattere innovativo e non riverbera in nessun modo la propria efficacia su situazioni pregresse. Sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. a cagione della differenza di disciplina ancorata al solo dato temporale, l'Adunanza Plenaria ne ha esclusa l'illegittimità sostenendo che lo stesso fluire del tempo costituisce di per sé elemento differenziatore della fattispecie. Pertanto è perfettamente legittima una normativa sopravvenuta che introduca determinati benefici economici solo per l'avvenire, senza che possa porsi nessuna questione di disparità di trattamento rispetto al mancato riconoscimento anche in relazione a fatti avveratisi antecedentemente alla entrata in vigore della nuova normativa. Invero in casi del genere la scelta operata dal Legislatore appare legata esclusivamente a valutazioni di opportunità politica e, come tale, del tutto incensurabili nel merito, sì come conseguenza dell'ordinario succedersi delle leggi nel tempo, il quale ultimo rappresenta da solo elemento per sufficiente per una ragionevole discriminazione di situazioni solo apparentemente analoghe, per tal guisa, finendo per assecondare la naturale evoluzione dell'ordinamento.
    In buona sostanza, sotto il profilo concernente lo svolgimento di mansioni superiori il rapporto di pubblico impiego non è assimilabile al rapporto di lavoro privato, atteso che, da un lato, gli interessi pubblici hanno carattere indisponibile e, dall'altro, l'attribuzione delle funzioni e del correlativo trattamento economico debbono avere il loro indefettibile presupposto nel provvedimento di nomina o di inquadramento (Cfr. C. di S., sez. VI, 18.1.1995, n. 89).
    L'art. 36 Cost., che sancisce il principio di corrispondenza della retribuzione dei lavoratori alla qualità e quantità del lavoro prestato, non può trovare, infatti, incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego, concorrendo in detto ambito altri principi di pari rilevanza costituzionale, quali quelli previsti dall'art. 98 Cost. (che nel disporre che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" vieta che la valutazione del rapporto di pubblico impiego sia ridotta alla pura logica del rapporto di scambio) e dall'art. 97 Cost., contrastando l'esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita con il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione, nonché con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità proprie dei funzionari.
    Ancora più di recente l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione n. 3 del 24 marzo 2006, ha ribadito che: "Per effetto della modifica apportata dall'art. 15 dlgs n. 387 del 1998, il diritto del dipendente pubblico, che ne abbia svolto le funzioni, al trattamento economico relativo alla qualifica immediatamente superiore va riconosciuto con carattere di generalità solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del dlgs. n. 387 del 1998 (22 novembre 1998) [ossia, nel caso di specie, da data successiva alla notificazione del ricorso], poiché la norma, non avendo portata interpretativa, non può che disporre per il futuro e, pertanto, non produce alcun effetto in relazione alle situazioni pregresse".
    5. Ne consegue, che il diritto alle differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori rispetto a quelle proprie della qualifica di appartenenza, deve ritenersi riconosciuto con carattere di generalità solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, che all'art. 15 ha reso anticipatamente operativa la disciplina di cui all'art. 56 del D. L. vo 3 febbraio 1993 n. 29 (Cfr. Cons. Stato, A.P., 18 novembre 1999, n. 22; 28 gennaio, n. 10 e 23 febbraio n. 11) ed il riconoscimento di tale diritto, avendo carattere innovativo, non può, in ogni caso, ritenersi applicabile a situazioni antecedenti alla data di entrata in vigore del sopra citato decreto delegato n. 387 del 1998, con la conseguenza che le mansioni superiori asseritamente svolte dall'odierno ricorrente prima del citato termine non producono alcun effetto né giuridico né economico.
    6. Alla luce di tale orientamento risultano irrilevanti tutte le circostanza di fatto evidenziate in ricorso atteso che, nella fattispecie, gli ordini o incarichi di servizio richiamati in gravame emanati dall'organo amministrativo a tal fine competente siano serviti per il conferimento di mansioni superiori ovvero, comunque, per ricollegare ad essi un preteso trattamento retributivo differente e più favorevole rispetto a quello sino a quel momento formalmente spettante. Pertanto essi non hanno avuto nessun rilievo al fine di modificare l'inquadramento funzionale del ricorrente ovvero soltanto per rendere retribuibili presunte mansioni superiori, riferendosi a meri incarichi di lavoro a lui assegnati. Per costante giurisprudenza l'inquadramento funzionale di un pubblico dipendente non è un evento che può avverarsi dall'oggi al domani ma un risultato al quale può addivenirsi sempre e soltanto all'esito della diretta e vincolata applicazione di una normativa (legale o contrattuale), ovviamente sul presupposto della disponibilità di un posto in organico e solo in presenza di specifici atti formali (provenienti dall'Organo competente) che, in forza della citata normativa, siano in grado di mutare lo status giuridico del dipendente: non sembra che, nella fattispecie, una tale ipotesi possa dirsi avverata, al di là dell'inquadramento del ricorrente nella nel III livello retributivo funzionale con la qualifica di operatore..
    7. Siffatta impostazione, per quanto formalistica, non è suscettibile - come vorrebbe parte ricorrente - di essere superata attraverso un'applicazione diretta dell'art. 36 Cost. inteso come disposizione immediatamente precettiva che consentirebbe - grazie anche all'applicazione congiunta dell'art. 2126 cod.civ. - la "messa a regime" di un sistema di automatica remunerazione delle funzioni superiori e/o diverse effettivamente espletate rispetto a quelle formalmente spettanti.
    L'argomento prova troppo in quanto la dominante giurisprudenza ritiene preclusa l'applicazione dell'articolo da ultimo citato nel pubblico impiego, avvertendo che: (C. di S., sez. V, 24.3.1998, n. 354).
    Pertanto può fondatamente sostenersi l'esistenza nel nostro ordinamento di un principio del trattamento giuridico ed economico coerente con la qualifica formalmente posseduta dal pubblico dipendente che si desume dall'insieme delle norme regolanti il rapporto di pubblico impiego e che può essere derogato solo da una norma espressa che attribuisca conseguenze giuridiche ed economiche all'esercizio di fatto delle mansioni superiori; in difetto di tale espressa previsione, nel rapporto di pubblico impiego sono prescritti e regolamentati l'accesso, la progressione ed il passaggio alle varie qualifiche (ex multis: C. di S., Ad. Plen. 18.11.1999, n. 22).
    8. Antecedentemente alla privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, l'attribuzione delle mansioni ed il relativo trattamento economico trovavano il loro indefettibile presupposto nel provvedimento di nomina o di inquadramento ad eccezione del caso in cui una norma speciale non disponesse altrimenti con la conseguenza che l'inquadramento in qualifiche superiori può avvenire soltanto a seguito di concorso pubblico e cioè in base a criteri obiettivi di selezione, in conformità al principio di cui all'art. 97 Cost.
    9. A tal punto di appalesa l'infondatezza anche della prima censura nella quale parte ricorrente lamenta l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione Comunale sulla diffida notificata in data 29.7.1991.
    Riguardo alla verifica dell' obbligo di provvedere, il Collegio ricorda che la stessa non va compiuta in astratto, ma in relazione alla domanda, perché quella invocata al Giudice investito della controversia non è una pronuncia qualsiasi, ma una pronuncia di comportamento positivo in relazione ad un preteso provvedimento che, almeno in via astratto, possa essere satisfattorio dell'interesse sostanziale fatto valere (Cfr. Cons. Stato VI Sez. 19.2.1993 n. 170; idem, 29.1.1997 n. 162; TAR Lazio, I Sez. 28.1.1998 n. 457).
    Infatti, seppure in un ambito di attribuzioni amministrative contrassegnato da profili di discrezionalità, che, almeno in linea teorica, si oppone ad una definizione del provvedimento richiesto dal privato in termini di prestazione-pretesa, è pur sempre rispetto all'oggetto concreto del procedimento, come individuato dalle allegazioni dell'istante, che vanno sindacati l'esistenza dell'obbligo di provvedere e l'eventuale inadempimento e, ciò, Infatti, seppure in un ambito di attribuzioni amministrative contrassegnato da profili di discrezionalità, che, almeno in linea teorica, si oppone ad una definizione del provvedimento richiesto dal privato in termini di prestazione-pretesa, è pur sempre rispetto all'oggetto concreto del procedimento, come individuato dalle allegazioni dell'istante, che vanno sindacati l'esistenza dell'obbligo di provvedere e l'eventuale inadempimento; ciò, trova conferma nell'art. 31 cod. proc. amm. che, al comma 3, prevede che: <>, anche se ciò non è possibile in presenza di attività discrezionale.
    Invero la pratica giurisprudenziale corrente conferma, infatti, che, almeno in via puramente astratta, a tale fondatezza più che alla mera attribuzione del potere, occorre aver riguardo sia per accertare sia l'esistenza concreta dell'obbligo di provvedere sia l'effettiva realizzabilità dell'interesse sostanziale fatto valere in giudizio avverso il silenzio inadempimento (Cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 12 gennaio 2006, n. 270, Consiglio Stato sez. IV, 14 luglio 2003 n. 4159 e sez. VI, 10 febbraio 2003, n. 672).
    L'evoluzione giurisprudenziale ha portato a ritenere che l'obbligo di provvedere sancito, con disposizione generale, dall'art. 2 della L. n. 241 del 1990 non sussiste nelle seguenti ipotesi: a) istanza di riesame dell'atto inoppugnabile per spirare del termine di decadenza (ex multis: C. di S., Sez. IV, n. 69/1999; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, n. 5014/200); b) istanza manifestamente infondata (ex multis: C. di S., sez. IV, n. 6181/2000; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, n. 1969/2002); c) istanza di estensione ultra partes del giudicato (ex multis: C. di S., Sez. VI, n. 4592/2001).
    10. Nella fattispecie atteso che la diffida de qua, da quando si è andato esponendo, risulta ictu oculi infondata sub lettera b), nel caso del ricorrente non sussiste alcun obbligo per l'intimato Comune di adottare un provvedimento espresso, debitamente motivato, sulla diffida notificata in data intesa a conseguire l'adeguamento retributivo, con l'inammissibilità della domanda che ne consegue.
    10. Ne deriva che la pretesa del ricorrente a percepire le differenze retributivi inerenti ad un inquadramento funzionale diverso da quello a lui formalmente spettante è ictu oculi totalmente priva di fondamento con la conseguenza che, in relazione alla relativa richiesta, non è neppure ipotizzabile l'esistenza di un obbligo di provvedere espressamente.
    11. Le considerazioni che precedono inducono alla reiezione del ricorso.
    12. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare fra le parti le spese giudiziali.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 8308/1991 R.G.), proposto da P. F., lo rigetta.
    Compensa fra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE F.F.-ESTENSORE
    Vincenzo Cernese
    IL CONSIGLIERE
    Gabriele Nunziata
    IL PRIMO REFERENDARIO
    Sergio Zeuli
     
    Depositata in Segreteria il 14 giugno 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     


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