riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione
Venerdì 23 Settembre 2011 08:26
Liliana D'amico
DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011 , n. 150
Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia
di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione,
ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
(11G0192), in G.U.R.I. del 21 settembre 2011, n. 220
Capo I Disposizioni Generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti
civili;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° settembre 2011;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro per la semplificazione normativa;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Rito ordinario di cognizione: il procedimento regolato dalle
norme del titolo I e del titolo III del libro secondo del codice di
procedura civile;
b) Rito del lavoro: il procedimento regolato dalle norme della
sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di
procedura civile;
c) Rito sommario di cognizione: il procedimento regolato dalle
norme del capo III bis del titolo I del libro quarto del codice di
procedura civile.
Capo I Disposizioni Generali
Art. 2
Disposizioni comuni alle controversie disciplinate
dal rito del lavoro
1. Nelle controversie disciplinate dal Capo II, non si applicano,
salvo che siano espressamente richiamati, gli articoli 413, 415,
settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426,
427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto comma,
433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile.
2. L'ordinanza prevista dall'articolo 423, secondo comma, del
codice di procedura civile puo' essere concessa su istanza di
ciascuna parte.
3. L'articolo 431, quinto comma, si applica alle sentenze di
condanna a favore di ciascuna delle parti.
4. Salvo che sia diversamente disposto, i poteri istruttori
previsti dall'articolo 421, secondo comma, del codice di procedura
civile non vengono esercitati al di fuori dei limiti previsti dal
codice civile.
Capo I Disposizioni Generali
Art. 3
Disposizioni comuni alle controversie disciplinate
dal rito sommario di cognizione
1. Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano i
commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter del codice di procedura
civile.
2. Quando la causa e' giudicata in primo grado in composizione
collegiale, con il decreto di cui all'articolo 702-bis, terzo comma,
del codice di procedura civile il presidente del collegio designa il
giudice relatore. Il presidente puo' delegare l'assunzione dei mezzi
istruttori ad uno dei componenti del collegio.
3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, quando e' competente la
corte di appello in primo grado il procedimento e' regolato dagli
articoli 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile.
Capo I Disposizioni Generali
Art. 4
Mutamento del rito
1. Quando una controversia viene promossa in forme diverse da
quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento
del rito con ordinanza.
2. L'ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal giudice,
anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle
parti.
3. Quando la controversia rientra tra quelle per le quali il
presente decreto prevede l'applicazione del rito del lavoro, il
giudice fissa l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di
procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti
devono provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi
mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.
4. Quando dichiara la propria incompetenza, il giudice dispone che
la causa sia riassunta davanti al giudice competente con il rito
stabilito dalle disposizioni del presente decreto.
5. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono
secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme
le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito
seguito prima del mutamento.
Capo I Disposizioni Generali
Art. 5
Sospensione dell'efficacia esecutiva
del provvedimento impugnato
1. Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione
dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi
provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non
impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni
esplicitamente indicate nella motivazione.
2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile,
la sospensione puo' essere disposta con decreto pronunciato fuori
udienza. La sospensione diviene inefficace se non e' confermata,
entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1.
Capo II Delle controversie regolate dal rito del lavoro
Art. 6
Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione
1. Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24
novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non
diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui e'
stata commessa la violazione.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze
stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone
davanti al giudice di pace.
4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione
e' stata applicata per una violazione concernente disposizioni in
materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di
prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della
fauna e delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) di antiriciclaggio.
5. L'opposizione si propone altresi' davanti al tribunale:
a) se per la violazione e' prevista una sanzione pecuniaria
superiore nel massimo a 15.493 euro;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria
proporzionale senza previsione di un limite massimo, e' stata
applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
c) quando e' stata applicata una sanzione di natura diversa da
quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione
per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n.
1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
6. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato
anche a mezzo del servizio postale.
7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
8. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del
codice di procedura civile il giudice ordina all'autorita' che ha
emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti
relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione
della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura
della cancelleria, all'opponente e all'autorita' che ha emesso
l'ordinanza.
9. Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorita' che ha
emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente.
L'autorita' che ha emesso l'ordinanza puo' avvalersi anche di
funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione
all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto puo' farsi
rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene
l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri
funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei
proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo
decreto.
10. Alla prima udienza, il giudice:
a) quando il ricorso e' proposto oltre i termini di cui al comma
6, lo dichiara inammissibile con sentenza;
b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza
addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza
appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo
che l'illegittimita' del provvedimento risulti dalla documentazione
allegata dall'opponente, ovvero l'autorita' che ha emesso l'ordinanza
abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8.
11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove
sufficienti della responsabilita' dell'opponente.
12. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice puo'
annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche
limitatamente all'entita' della sanzione dovuta, che e' determinata
in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel
giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica
l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.
13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli
atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Capo II Delle controversie regolate dal rito del lavoro
Art. 7
Dell'opposizione al verbale di accertamento
di violazione del codice della strada
1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di
accertamento di violazione del codice della strada di cui
all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito
dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in
cui e' stata commessa la violazione.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla data di contestazione della violazione o di
notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero e puo' essere depositato
anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso e' altresi'
inammissibile se e' stato previamente presentato ricorso ai sensi
dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.
5. La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le
violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e
agenti dello Stato, nonche' da funzionari e agenti delle Ferrovie
dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS;
spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state
accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle
regioni, delle province e dei comuni.
6. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
7. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del
codice di procedura civile il giudice ordina all'autorita' che ha
emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti
relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione
della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura
della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.
8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio
personalmente. L'amministrazione resistente puo' avvalersi anche di
funzionari appositamente delegati.
9. Alla prima udienza, il giudice:
a) nei casi previsti dal comma 3 dichiara inammissibile il
ricorso con sentenza;
b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza
addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza
appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo
che la illegittimita' del provvedimento risulti dalla documentazione
allegata dall'opponente, ovvero l'autorita' che ha emesso il
provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui
al comma 7.
10. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice puo'
annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Il giudice
accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della
responsabilita' dell'opponente. Non si applica l'articolo 113,
secondo comma, del codice di procedura civile.
11. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina
l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il
massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.
Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni
successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato
a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore,
con le modalita' di pagamento da questa determinate.
12. Quando rigetta l'opposizione, il giudice non puo' escludere
l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti
dalla patente di guida.
13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli
atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Capo II Delle controversie regolate dal rito del lavoro
Art. 8
Dell'opposizione a sanzione amministrativa
in materia di stupefacenti
1. Le controversie previste dall'articolo 75, comma 9, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono regolate
dall'articolo 6 del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma
2.
2. Sono competenti il giudice di pace, e nel caso di trasgressore
minorenne, il tribunale per i minorenni del luogo ove ha sede il
prefetto che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
Capo II Delle controversie regolate dal rito del lavoro
Art. 9
Dell'opposizione ai provvedimenti di recupero
di aiuti di Stato
1. Ove non diversamente disposto dal presente articolo, le
controversie in materia di recupero degli aiuti di Stato previste
dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono regolate
dalle disposizioni contenute nell'articolo 6 del presente decreto, in
quanto compatibili, ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 9 e 13.
2. Nelle controversie di cui al comma 1, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 5, e nei giudizi civili aventi ad oggetto un
titolo giudiziale di pagamento conseguente a una decisione di
recupero, il giudice, su richiesta di parte, puo' sospendere
l'efficacia esecutiva del titolo amministrativo o giudiziale di
pagamento se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) gravi motivi di illegittimita' della decisione di recupero,
ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla
restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della
somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
3. Quando accoglie l'istanza di sospensione per motivi attinenti
alla illegittimita' della decisione di recupero, il giudice provvede
all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di
giustizia dell'Unione europea, se ad essa non sia stata gia' deferita
la questione di validita' dell'atto comunitario contestato. L'istanza
di sospensione non puo' in ogni caso essere accolta per motivi
attinenti alla legittimita' della decisione di recupero quando la
parte istante, pur avendone facolta' perche' individuata o
chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la
decisione di recupero ai sensi dell'articolo 263 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e successive modificazioni, ovvero
quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la
sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 278
del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non
sia stata concessa.
4. Fuori dei casi in cui e' stato disposto il rinvio pregiudiziale
alla Corte di giustizia, quando accoglie l'istanza di sospensione il
giudice fissa la data dell'udienza di trattazione nel termine di
trenta giorni. La causa e' decisa nei successivi sessanta giorni.
5. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila
sul rispetto dei termini di cui al comma 4 e riferisce con relazione
trimestrale, rispettivamente, al presidente del tribunale o della
corte di appello per le determinazioni di competenza. Nei tribunali
non divisi in sezioni le funzioni di vigilanza sono svolte
direttamente dal presidente del tribunale.
Capo II Delle controversie regolate dal rito del lavoro
Art. 10
Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni del
codice in materia di protezione dei dati personali
1. Le controversie previste dall'articolo 152 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del
lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale del luogo in cui ha la residenza il
titolare del trattamento dei dati, come definito dall'articolo 4 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione
dei dati personali e' proposto, a pena di inammissibilita', entro
trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla
data del rigetto tacito, ovvero entro sessanta giorni se il
ricorrente risiede all'estero.
4. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
5. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre
alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione
della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a
carico del ricorrente le spese di giudizio.
6. La sentenza che definisce il giudizio non e' appellabile e puo'
prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui
all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche
in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o
responsabile dei dati, nonche' il risarcimento del danno.
Capo II Delle controversie regolate dal rito del lavoro
Art. 11
Delle controversie agrarie
1. Le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti
alla conversione dei contratti associativi in affitto sono regolate
dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente
articolo.
2. Sono competenti le sezioni specializzate agrarie di cui alla
legge 2 marzo 1963, n. 320.
3. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una
controversia nelle materie indicate dal comma 1 e' tenuto a darne
preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale
dell'agricoltura competente per territorio.
4. Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione
di cui al comma 3, convoca le parti ed i rappresentanti delle
associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire
il tentativo di conciliazione.
5. Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale
sottoscritto dalle parti, dai rappresentanti delle associazioni di
categoria e dal funzionario dell'ispettorato.
6. Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo
verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.
7. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca
entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ciascuna
delle parti e' libera di adire l'autorita' giudiziaria competente.
8. Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosita',
il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento,
concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e non
superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i
quali, con l'instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin
dall'origine, in base alle variazioni del valore della moneta secondo
gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento
entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la
morosita'.
9. Quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di
somme di denaro in favore dell'affittuario, si applica l'articolo
429, terzo comma, del codice di procedura civile.
10. Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'articolo
373 del codice di procedura civile, anche l'esecuzione di sentenza
che privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo
di sostentamento suo e della sua famiglia, o possa risultare fonte di
serio pericolo per l'integrita' economica dell'azienda o per
l'allevamento di animali.
11. Il rilascio del fondo puo' avvenire solo al termine dell'annata
agraria durante la quale e' stata emessa la sentenza che lo dispone.
Capo II Delle controversie regolate dal rito del lavoro
Art. 12
Dell'impugnazione dei provvedimenti in materia
di registro dei protesti
1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei
provvedimenti di rigetto delle istanze previste dall'articolo 4 della
legge 12 febbraio 1955, n. 77, e quelle avverso la mancata decisione
sulle medesime istanze sono regolate dal rito del lavoro.
2. E' competente il giudice di pace del luogo in cui risiede il
debitore protestato.
Capo II Delle controversie regolate dal rito del lavoro
Art. 13
Dell'opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del
debitore protestato
1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione al provvedimento
di diniego di riabilitazione di cui all'articolo 17, comma 3, della
legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero al decreto di riabilitazione ai
sensi del comma 4 del medesimo articolo sono soggette al rito del
lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente la corte di appello.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego di
riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto di riabilitazione
effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 7 marzo
1996, n. 108, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede
all'estero.
4. Il provvedimento che accoglie il ricorso e' pubblicato nel
registro informatico dei protesti cambiari.
Capo III Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
Art. 14
Delle controversie in materia di liquidazione
degli onorari e dei diritti di avvocato
1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno
1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del
codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante
onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni
giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il
processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il
tribunale decide in composizione collegiale.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio
personalmente.
4. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile.
Capo III Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
Art. 15
Dell'opposizione a decreto di pagamento
di spese di giustizia
1. Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal
rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal
presente articolo.
2. Il ricorso e' proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui
appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di
pace e del pubblico ministero presso il tribunale e' competente il
presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati
dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello e'
competente il presidente della corte di appello.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio
personalmente.
4. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
5. Il presidente puo' chiedere a chi ha provveduto alla
liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le
informazioni necessari ai fini della decisione.
6. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile.
Capo III Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
Art. 16
Delle controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto
di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli
altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari
1. Le controversie previste dall'articolo 8 del decreto legislativo
6 febbraio 2007, n. 30, sono regolate dal rito sommario di
cognizione.
2. E' competente il tribunale del luogo ove dimora il ricorrente.
Capo III Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
Art. 17
Delle controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli
altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari
1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del
provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi
di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di
cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,
nonche' per i motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto
legislativo, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale, in composizione monocratica, del
luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento
impugnato.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato
anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso
l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita'
giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della
rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al
difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare.
4. Il ricorrente puo' stare in giudizio personalmente.
5. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. L'allontanamento dal
territorio italiano non puo' avere luogo fino alla pronuncia
sull'istanza di sospensione, salvo che il provvedimento sia fondato
su una precedente decisione giudiziale o su motivi imperativi di
pubblica sicurezza. Il giudice decide sull'istanza di sospensione
prima della scadenza del termine entro il quale il ricorrente deve
lasciare il territorio nazionale.
6. Quando il ricorso e' rigettato, il ricorrente deve lasciare
immediatamente il territorio nazionale.
Capo III Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
Art. 18
Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati
che non sono membri dell'Unione europea
1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto di
espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di
cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il giudice di pace del luogo in cui ha sede
l'autorita' che ha disposto l'espulsione.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato
anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso
l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita'
giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della
rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al
difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare.
4. Il ricorrente e' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello
Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti
nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario,
da un interprete.
5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,
deve essere notificato a cura della cancelleria all'autorita' che ha
emesso il provvedimento almeno cinque giorni prima della medesima
udienza.
6. L'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato puo'
costituirsi fino alla prima udienza e puo' stare in giudizio
personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati.
7. Il giudizio e' definito, in ogni caso, entro venti giorni dalla
data di deposito del ricorso.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni
tassa e imposta.
9. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile.
Capo III Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
Art. 19
Delle controversie in materia di riconoscimento
della protezione internazionale
1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei
provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, sono regolate dal rito sommario di cognizione,
ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale, in composizione monocratica, del
capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
Sull'impugnazione dei provvedimenti emessi dalla Commissione
nazionale per il diritto di asilo e' competente il tribunale, in
composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di
appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato
il provvedimento di cui e' stata dichiarata la revoca o la
cessazione. Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi
degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, e' competente il tribunale, in composizione monocratica, che ha
sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede il
centro ove il ricorrente e' accolto o trattenuto.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato
anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso
l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita'
giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della
rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al
difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. Nei
casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli
20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i termini
previsti dal presente comma sono ridotti della meta'.
4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del
provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso
viene proposto:
a) da parte di soggetto ospitato nei centri di accoglienza ai
sensi dell'articolo 20, comma 2, lettere b) e c), del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, o trattenuto ai sensi
dell'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, ovvero
b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda
di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui e'
accordata la protezione sussidiaria, ovvero
c) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione
territoriale nell'ipotesi prevista dall'articolo 22, comma 2, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero
d) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione
territoriale che ha dichiarato l'istanza manifestamente infondata ai
sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del citato decreto
legislativo.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b), c) e d),
l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa
secondo quanto previsto dall'articolo 5. Quando l'istanza di
sospensione viene accolta, al ricorrente e' rilasciato un permesso di
soggiorno per richiesta di asilo e ne viene disposta l'accoglienza ai
sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25.
6. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono
notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al Ministero
dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la
competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico
ministero.
7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo
grado, puo' stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri
dipendenti o di un rappresentante designato dalla Commissione che ha
adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile,
l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.
8. La Commissione che ha adottato l'atto impugnato puo' depositare
tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini
dell'istruttoria e il giudice puo' procedere anche d'ufficio agli
atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.
9. L'ordinanza che definisce il giudizio rigetta il ricorso ovvero
riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e'
accordata la protezione sussidiaria ed e' comunicata alle parti a
cura della cancelleria.
10. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza.
Capo III Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
Art. 20
Dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento
familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche'
agli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia
di diritto all'unita' familiare
1. Le controversie previste dall'articolo 30, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario
di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale in composizione monocratica del luogo
in cui il ricorrente ha la residenza.
3. L'ordinanza che accoglie il ricorso puo' disporre il rilascio
del visto anche in assenza del nulla osta.
4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di
registro e da ogni altra tassa.
Capo III Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
Art. 21
Dell'opposizione alla convalida del trattamento sanitario
obbligatorio
1. Le controversie previste dall'articolo 5 della legge 13 maggio
1978, n. 180, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale in composizione collegiale e al
giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso su iniziativa del sindaco, ai sensi dell'articolo 5,
comma secondo, della legge 13 maggio 1978, n. 180, deve essere
proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla
scadenza del termine di cui all'articolo 3, secondo comma, della
medesima legge.
4. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio
personalmente e farsi rappresentare da persona munita di mandato
scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso puo'
essere presentato a mezzo del servizio postale.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, il presidente del
tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento
sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, puo'
sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta
l'udienza di comparizione e d'ufficio. Sulla richiesta di sospensione
il presidente provvede entro dieci giorni.
6. Il tribunale puo' assumere informazioni e disporre l'assunzione
di prove d'ufficio.
7. Il procedimento e' esente dal contributo unificato e la
decisione non e' soggetta a registrazione.
Capo III Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
Art. 22
Delle azioni popolari e delle controversie in materia di
eleggibilita', decadenza ed incompatibilita' nelle elezioni
comunali, provinciali e regionali
1. Le controversie previste dall'articolo 82, primo e secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, quelle previste dall'articolo 7, secondo comma, della legge 23
dicembre 1966, n. 1147, quelle previste dall'articolo 19 della legge
17 febbraio 1968, n. 108, e quelle previste dall'articolo 70 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono regolate dal rito
sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente
articolo.
2. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto
concerne le elezioni comunali sono di competenza del tribunale della
circoscrizione territoriale in cui e' compreso il comune medesimo. Le
azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le
elezioni provinciali sono di competenza del tribunale della
circoscrizione territoriale in cui e' compreso il capoluogo della
provincia. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto
concerne le elezioni regionali sono di competenza del tribunale del
capoluogo della regione.
3. Il tribunale giudica in composizione collegiale e al giudizio
partecipa il pubblico ministero.
4. Il ricorso avverso le deliberazioni adottate in materia di
eleggibilita' deve essere proposto, a pena di inammissibilita', entro
trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione,
ovvero dalla data della notificazione di essa, quando e' necessaria.
Il termine e' di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
5. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle
parti sono perentori.
6. L'ordinanza che definisce il giudizio e' immediatamente
trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, al presidente
della giunta provinciale ovvero al presidente della regione perche'
entro ventiquattro ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione
per quindici giorni del dispositivo nell'albo dell'ente.
7. Contro l'ordinanza pronunciata dal tribunale puo' essere
proposto appello da qualsiasi cittadino elettore dell'ente locale o
da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della
Repubblica, nonche' dal prefetto quando ha promosso l'azione
d'ineleggibilita'.
8. L'efficacia esecutiva dell'ordinanza pronunciata dal tribunale
e' sospesa in pendenza di appello.
9. Il termine di cui all'articolo 702-quater decorre, per ogni
altro cittadino elettore o diretto interessato, dall'ultimo giorno
della pubblicazione del dispositivo dell'ordinanza nell'albo
dell'ente.
10. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente
e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre
ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.
11. Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in
calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione. Tutti i
termini del procedimento sono ridotti della meta'.
12. Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato
delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati
coloro che hanno diritto di esserlo.
13. Il provvedimento che definisce il giudizio e' immediatamente
comunicato al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero
al presidente della regione, che subito ne cura la notificazione,
senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione e' data al
prefetto per le controversie inerenti elezioni regionali.
14. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.
15. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni
tassa, imposta e spesa di cancelleria.
16. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza.
Capo III Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
Art. 23
Delle azioni in materia di eleggibilita' e incompatibilita' nelle
elezioni per il Parlamento europeo
1. Le controversie previste dall'articolo 44 della legge 24 gennaio
1979, n. 18, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente la corte di appello nella cui circoscrizione ha
sede l'ufficio elettorale che ha proclamato l'elezione o la
surrogazione e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi
degli eletti a norma dell'articolo 24 della legge 24 gennaio 1979, n.
18, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
4. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle
parti sono perentori.
5. L'ordinanza che definisce il giudizio, ove non sia stato
proposto ricorso per cassazione, e' immediatamente trasmessa in
copia, a cura del cancelliere, al presidente dell'ufficio elettorale
nazionale, per l'esecuzione.
6. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente
e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre
ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.
7. Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in
calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione. Tutti i
termini del procedimento sono ridotti alla meta'. La sentenza e'
immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura del cancelliere, per
l'esecuzione al presidente dell'Ufficio elettorale nazionale.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni
tassa, imposta e spesa di cancelleria.
9. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza.
Capo III Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
Art. 24
Dell'impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale
circondariale in tema di elettorato attivo
1. Le controversie previste dall'articolo 42 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono regolate dal
rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal
presente articolo.
2. E' competente la corte di appello nella cui circoscrizione ha
sede la Commissione elettorale circondariale che ha emesso la
decisione impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione di cui al quarto comma dell'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223,
quando il ricorrente e' lo stesso cittadino che aveva reclamato o
aveva presentato direttamente alla Commissione una domanda
d'iscrizione o era stato dalla Commissione medesima cancellato dalle
liste. In tutti gli altri casi il ricorso e' proposto, anche dal
procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per
territorio, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni
dall'ultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata. I
termini sono raddoppiati per i cittadini residenti all'estero di cui
all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223.
4. Il ricorso e' notificato, col relativo decreto di fissazione
d'udienza, al cittadino o ai cittadini interessati e alla Commissione
elettorale.
5. Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione tutti i termini
del procedimento sono ridotti alla meta' fatta eccezione per i
ricorsi dei cittadini residenti all'estero.
6. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.
7. Il provvedimento che definisce il giudizio e' comunicato
immediatamente dalla cancelleria al presidente della Commissione
elettorale circondariale e al sindaco che ne cura, senza spesa,
l'esecuzione e la notificazione agli interessati.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni
tassa, imposta e spesa di cancelleria.
9. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza.
Capo III Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
Art. 25
Delle controversie in materia di riparazione a seguito di illecita
diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche
1. Le controversie previste dall'articolo 4 del decreto-legge 22
settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2006, n. 281, sono regolate dal rito sommario di cognizione.
Capo III Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
Art. 26
Dell'impugnazione dei provvedimenti disciplinari
a carico dei notai
1. Le controversie in materia di impugnazione dei provvedimenti
disciplinari e quelle in materia di impugnazione delle misure
cautelari rispettivamente previste dagli articoli 158 e 158-novies
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono regolate dal rito sommario
di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente la corte di appello del distretto nel quale ha
sede la Commissione amministrativa regionale di disciplina che ha
pronunciato il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti cautelari
pronunciati dalla corte di appello ai sensi dell'articolo
158-septies, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e'
competente la corte di appello nel cui distretto e' ubicata la sede
della Commissione piu' vicina. Al giudizio partecipa il pubblico
ministero.
3. Il ricorso avverso il provvedimento disciplinare va proposto, a
pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione
della decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel
termine di sei mesi dal suo deposito. Il ricorso avverso la misura
cautelare va proposto, a pena di inammissibilita', entro dieci giorni
dalla notificazione del provvedimento impugnato.
4. Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso
il provvedimento disciplinare e' ammesso ricorso per cassazione nei
soli casi previsti dai numeri 3) e 5) del primo comma dell'articolo
360 del codice di procedura civile.
5. Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso
il provvedimento cautelare e' ammesso ricorso per cassazione per
violazione di legge.
6. La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di
consiglio, sentite le parti.
Capo III Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
Art. 27
Dell'impugnazione delle deliberazioni
del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti
1. Le controversie previste dall'articolo 63 della legge 2 febbraio
1963, n. 69, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale in composizione collegiale del
capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o
interregionale dell'Ordine dei giornalisti presso cui il giornalista
e' iscritto od ove la elezione contestata si e' svolta e al giudizio
partecipa il pubblico ministero.
3. Presso il tribunale e presso la corte di appello il collegio e'
integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero
doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal
presidente della corte di appello su designazione del Consiglio
nazionale dell'Ordine. Il giornalista professionista ed il
pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere
nuovamente nominati.
4. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, ovvero entro
sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
5. L'ordinanza che accoglie il ricorso puo' annullare, revocare o
modificare la deliberazione impugnata.
Capo III Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
Art. 28
Delle controversie in materia di discriminazione
1. Le controversie in materia di discriminazione di cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003,
n. 215, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006,
n. 67, e quelle di cui all'articolo 55-quinquies del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal rito sommario
di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il
domicilio.
3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio
personalmente.
4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche
da dati di carattere statistico, dai quali si puo' presumere
l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al
convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. I
dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle
assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e
qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai
licenziamenti dell'azienda interessata.
5. Con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice puo'
condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non
patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della
condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando,
anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro
provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la
ripetizione della discriminazione, il giudice puo' ordinare di
adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento
discriminatorio di carattere collettivo, il piano e' adottato sentito
l'ente collettivo ricorrente.
6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del
fatto che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono
ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta
reazione ad una precedente attivita' del soggetto leso volta ad
ottenere il rispetto del principio della parita' di trattamento.
7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice puo' ordinare la
pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del
convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. Dell'ordinanza e'
data comunicazione nei casi previsti dall'articolo 44, comma 11, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 4, comma 1,
del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dall'articolo 4, comma
2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, e dall'articolo
55-quinquies, comma 8, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198.
Capo III Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
Art. 29
Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle
espropriazioni per pubblica utilita'
1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di
cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327,
sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente
disposto dal presente articolo.
2. E' competente la corte di appello nel cui distretto si trova il
bene espropriato.
3. L'opposizione va proposta, a pena di inammissibilita', entro il
termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o
dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva
al decreto di esproprio. Il termine e' di sessanta giorni se il
ricorrente risiede all'estero.
4. Il ricorso e' notificato all'autorita' espropriante, al
promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario
dell'espropriazione, se attore e' il proprietario del bene, ovvero
all'autorita' espropriante e al proprietario del bene, se attore e'
il promotore dell'espropriazione. Il ricorso e' notificato anche al
concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il
pagamento dell'indennita'.
Capo III Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
Art. 30
Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e
provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione
del riconoscimento
1. Le controversie aventi ad oggetto l'attuazione di sentenze e
provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria di cui
all'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono regolate dal
rito sommario di cognizione.
2. E' competente la corte di appello del luogo di attuazione del
provvedimento.
Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione
Art. 31
Delle controversie in materia di rettificazione
di attribuzione di sesso
1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di
attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile
1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale, in composizione collegiale, del
luogo dove ha residenza l'attore.
3. L'atto di citazione e' notificato al coniuge e ai figli
dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali
da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo
autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento e'
regolato dai commi 1, 2 e 3.
5. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di
attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato
civile del comune dove e' stato compilato l'atto di nascita di
effettuare la rettificazione nel relativo registro.
6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha
effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o
la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del
matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni
del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione
Art. 32
Dell'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici
1. Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il
pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui
all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri
enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639,
sono regolate dal rito ordinario di cognizione.
2. E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che
ha emesso il provvedimento opposto.
3. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione
Art. 33
Delle controversie in materia di liquidazione
degli usi civici
1. L'appello contro le decisioni dei commissari regionali di cui
all'articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e' regolato dal
rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal
presente articolo.
2. Sono competenti, rispettivamente, la corte di appello di
Palermo, per i provvedimenti pronunciati dal commissario regionale
per la liquidazione degli usi civici per la Regione Siciliana, e la
corte di appello di Roma, per i provvedimenti pronunciati dai
commissari regionali delle restanti regioni.
3. L'appello e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.
4. L'appello contro decisioni preparatorie o interlocutorie puo'
essere proposto soltanto dopo la decisione definitiva e unitamente
all'impugnazione di questa.
5. L'atto di citazione e' notificato a tutti coloro che hanno
interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione
impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
6. Su richiesta della cancelleria della corte di appello, il
commissario che ha pronunciato la decisione impugnata trasmette tutti
gli atti istruttori compiuti nella causa.
7. La sentenza che definisce il giudizio e' comunicata, a cura
della cancelleria, al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
Capo V Disposizioni finali ed abrogazioni
Art. 34
Modificazioni e abrogazioni
1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 22, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone
la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi
all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' regolata
dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) all'articolo 22, i commi dal secondo al settimo sono abrogati;
c) gli articoli 22-bis e 23 sono abrogati.
2. All'articolo 6, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 le
parole: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma,
della citata legge n. 689 del 1981» sono sostituite dalle seguenti:
«in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195,
il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Contro il decreto puo'
essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge 24
novembre 1981, n. 689.».
4. All'articolo 262, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, le parole: «di cui all'articolo 23 della legge 24
novembre 1981, n. 689» sono sostituite dalle seguenti: «previsto
dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
5. All'articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il ricorso sospende i
termini di cui agli articoli 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n.
689, ed all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre
2011, n.150, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali
avverso verbali degli enti previdenziali.».
6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 204-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 204-bis.
(Ricorso in sede giurisdizionale).
1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui
all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati
nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in
misura ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre
opposizione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.
L'opposizione e' regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.»;
b) l'articolo 205 e' sostituito dal seguente:
«Art. 205.
(Opposizione all'ordinanza-ingiunzione).
1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre
opposizione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.
L'opposizione e' regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.".
7. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9.
Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui
al comma 1 ed eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che
ha effetto dal momento della notifica all'interessato, puo' essere
fatta opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le
controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo
8 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Copia del
decreto e' contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.».
8. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili
concernenti gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di
Stato in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n.
659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 sono regolati dall'articolo
9 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .»;
b) i commi da 2 a 6 sono abrogati.
9. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «comprese quelle inerenti ai
provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali
o alla loro mancata adozione,» sono inserite le seguenti: «nonche' le
controversie previste dall'articolo 10, comma 5, della legge 1°
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le
controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 10 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) i commi da 2 a 14 sono abrogati.
10. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 2 marzo 1963, n. 320, sono
abrogati.
11. L'articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e' abrogato.
12. Gli articoli 46 e 47 della legge 3 maggio 1982, n. 203, sono
abrogati.
13. L'articolo 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29, e' abrogato.
14. All'articolo 4, comma 4, della legge 12 febbraio 1955, n. 77,
il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Le
controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo
12 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
15. All'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Avverso il diniego
di riabilitazione il debitore puo' proporre opposizione.
L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 13 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) al comma 4 la parola: «reclamabile» e' sostituita dalla
seguente: «opponibile»;
c) al comma 4 le parole: «entro dieci giorni dalla pubblicazione»
sono abrogate;
d) il comma 5 e' abrogato.
16. Alla legge 13 giugno 1942, n. 794, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 28 e' sostituito dal seguente: «28. Per la
liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti
del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o
l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di
cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile,
procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.»;
b) gli articoli 29 e 30 sono abrogati.
17. All'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito al seguente: «1. Avverso il decreto
di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del
custode e delle imprese private cui e' affidato l'incarico di
demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti
processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre
opposizione. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 15 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati.
18. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8.
(Ricorsi avverso il mancato riconoscimento
del diritto di soggiorno)
1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui
agli articoli 6 e 7, e' ammesso ricorso all'autorita' giudiziaria
ordinaria. Le controversie previste dal presente articolo sono
disciplinate dall'articolo 16 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n.150.»;
b) all'articolo 22, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica
sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi
di cui all'articolo 21 puo' essere presentato ricorso all'autorita'
giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono
disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150.»;
c) all'articolo 22, ai commi 3 e 4, le parole: «ai commi 1 e 2»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
d) all'articolo 22, al comma 4, le parole: «o su motivi
imperativi di pubblica sicurezza» sono soppresse;
e) all'articolo 22, il comma 5 e' abrogato.
19. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica
immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione,
al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con
il quale e' disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione
del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza
per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.
L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di
procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito
patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo
29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita'
che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente
anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice
provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto
ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza
dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato,
se comparso. In attesa della definizione del procedimento di
convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in uno dei centri di
identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il
procedimento possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato
il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in
uno dei centri disponibili. Quando la convalida e' concessa, il
provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se
la convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il termine per
la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto.
Avverso il decreto di convalida e' proponibile ricorso per
cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione
dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di
quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere
alla convalida decorre dal momento della comunicazione del
provvedimento alla cancelleria.»;
b) all'articolo 13, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8.
Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato ricorso
all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al
presente comma sono disciplinate dall'articolo 18 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) l'articolo 13-bis e' abrogato;
d) all'articolo 14, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.
L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.
L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di
procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito
patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo
29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita'
che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente
anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice
provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto
ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza
dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo,
escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e
di espulsione di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se
comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non
sia osservato il termine per la decisione. La convalida puo' essere
disposta anche in occasione della convalida del decreto di
accompagnamento alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione.».
20. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Avverso la
decisione della Commissione territoriale e la decisione della
Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di
rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria e'
ammesso ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il
ricorso e' ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia
richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato
ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le controversie di
cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 19 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) i commi da 3 a 14 sono abrogati.
21. All'articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Contro il diniego del
nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno
per motivi familiari, nonche' contro gli altri provvedimenti
dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita'
familiare, l'interessato puo' proporre opposizione all'autorita'
giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 20
del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
22. All'articolo 5 della legge 13 maggio 1978, n. 180, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Chi e' sottoposto
a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse,
puo' proporre ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice
tutelare.»;
b) al secondo comma le parole: «Entro il termine di trenta
giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma
dell'articolo 3,» sono abrogate;
c) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Alle controversie
previste dal presente articolo si applica l'articolo 21 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
d) i commi dal quarto all'ottavo sono abrogati.
23. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 82, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilita' dal Consiglio
comunale possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del
Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dinanzi
all'autorita' giudiziaria ordinaria.»;
b) all'articolo 82, secondo comma, le parole: «Il termine di
trenta giorni, stabilito ai fini della impugnativa di cui al
precedente comma, decorre dall'ultimo giorno dell'anzidetta
pubblicazione.» sono abrogate;
c) all'articolo 82, il terzo comma e' sostituito dal seguente: «
Alle controversie previste dal presente articolo si applica
l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
d) all'articolo 82, i commi dal quarto all'ultimo sono abrogati;
e) gli articoli 82/2, 82/3, 84 sono abrogati.
24. Alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il primo comma e' abrogato;
b) all'articolo 7, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Le azioni popolari e le impugnative consentite dal decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo
70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a qualsiasi
elettore del Comune per quanto concerne elezioni comunali, sono
consentite a qualsiasi cittadino elettore della Provincia per quanto
concerne le elezioni provinciali. Le attribuzioni conferite da tali
norme al Consiglio comunale, si intendono devolute al Consiglio
provinciale; quelle devolute al sindaco si intendono devolute al
presidente della Giunta provinciale. Alle controversie previste dal
presente comma si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.»;
c) all'articolo 7, il quarto comma e' abrogato.
25. All'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, il primo comma e' abrogato;
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Le azioni
popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune
dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e
dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
consentite a qualsiasi elettore della regione nonche' al Prefetto del
capoluogo di Regione, in qualita' di rappresentante dello Stato per i
rapporti con il sistema delle autonomie. Alle controversie previste
dal presente comma si applica l'articolo 22 del decreto legislativo
1° settembre 2011, n.150.»;
c) il terzo comma e' abrogato.
26. All'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «con ricorso da notificare
all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonche' al
sindaco o al presidente della provincia.» sono abrogate;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Alle controversie
previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150."»;
c) il comma 4 e' abrogato.
27. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 44, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione,
ai giudizi relativi alle condizioni di eleggibilita' e di
compatibilita', stabilite dalla presente legge in relazione alla
carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, si
applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150.»;
b) all'articolo 44, al secondo comma le parole: «con ricorso sul
quale il presidente fissa, con decreto, l'udienza di discussione
della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del giudice
relatore. Il ricorso deve essere depositato, a pena di decadenza,
entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei
nominativi degli eletti a norma dell'articolo 24 della presente
legge.» sono abrogate;
c) all'articolo 44, i commi dal terzo all'ultimo sono abrogati;
d) gli articoli 45 e 47 sono abrogati.
28. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 42, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Contro le decisioni della Commissione elettorale circondariale o
delle sue Sottocommissioni, qualsiasi cittadino ed il procuratore
della Repubblica presso il tribunale competente possono proporre
impugnativa davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.»;
b) all'articolo 42, il terzo comma, e' sostituito dal seguente:
«Alle controversie previste dal presente articolo si applica
l'articolo 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) l'articolo 44 e' sostituito dal seguente:
«Art. 44.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35)
Il pubblico ministero, se riscontra nel fatto che ha dato origine
al ricorso estremi di reato, promuove l'azione penale entro il
medesimo termine previsto per la proposizione dell'impugnativa»;
d) gli articoli 43, 45 e 46 sono abrogati.
29. All'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281,
il comma 2, ultimo periodo, e' sostituito dal seguente: «Si applica
l'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
30. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 158, comma 1, le parole: « , con reclamo alla
corte di appello del distretto nel quale ha sede la Commissione, nel
termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura
della parte interessata o, in difetto, nel termine di un anno dal suo
deposito» sono abrogate;
b) all'articolo 158, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
Alle controversie previste dal presente articolo si applica
l'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) all'articolo 158, al comma 3 le parole: « nei termini di cui
al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini previsti
dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
d) gli articoli 158-bis e 158-ter sono abrogati;
e) l'articolo 158-novies e' sostituito dal seguente: «158-novies.
1. I provvedimenti cautelari pronunciati dalla Commissione e dalla
corte di appello sono reclamabili nei modi previsti dall'articolo 26
del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
f) all'articolo 158-decies, il comma 3 e' abrogato.
31. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 63, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere
impugnate dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.»;
b) all'articolo 63, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate
dall'articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) all'articolo 63, il terzo comma e' abrogato;
d) gli articoli 64 e 65 sono abrogati.
32. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.
Quando il comportamento di un privato o della pubblica
amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali,
etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o
religiosi, e' possibile ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria
per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la
rimozione degli effetti della discriminazione.»;
b) all'articolo 44, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
Alle controversie previste dal presente articolo si applica
l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) all'articolo 44, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8.
Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna
al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie
previste dal presente articolo e' punito ai sensi dell'articolo 388,
primo comma, del codice penale.»;
d) all'articolo 44, al comma 10 le parole: «Il giudice, nella
sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso
presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro
di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate» sono soppresse;
e) all'articolo 44, i commi da 3 a 7 e il comma 9 sono abrogati.
33. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I
giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo
2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n.150. In caso di accertamento di atti o comportamenti
discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del presente decreto,
si applica, altresi', l'articolo 44, comma 11, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
b) all'articolo 4, i commi da 3 a 6 sono abrogati.
34. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I
giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo
2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150. In caso di accertamento di atti o comportamenti
discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del presente decreto,
si applica, altresi', l'articolo 44, comma 11, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
b) all'articolo 4, i commi da 4 a 7 sono abrogati.
35. Alla legge 1° marzo 2006, n. 67, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I
giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo
2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150.»;
b) all'articolo 3, i commi da 2 a 4 sono abrogati.
36. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 55-quinquies, il comma 1 e' sostituito dal
seguente: «1. In caso di violazione dei divieti di cui all'articolo
55-ter, e' possibile ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria
per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la
rimozione degli effetti della discriminazione.»;
b) all'articolo 55-quinquies, il comma 2 e' sostituito dal
seguente: «2. Alle controversie previste dal presente articolo si
applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150.»;
c) all'articolo 55-quinquies, il comma 9 e' sostituito dal
seguente: «9. Chiunque non ottempera o elude l'esecuzione di
provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi
dal giudice nelle controversie previste dal presente articolo e'
punito con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a tre
anni.»;
d) all'articolo 55-quinquies, i commi da 3 a 7 sono abrogati;
e) l'articolo 55-sexies e' abrogato.
37. All'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. Decorsi trenta
giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il
proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo
che ne abbia interesse puo' impugnare innanzi all'autorita'
giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di
determinazione dell'indennita', la stima fatta dai tecnici, la
liquidazione delle spese di stima e comunque puo' chiedere la
determinazione giudiziale dell'indennita'. Le controversie di cui al
presente comma sono disciplinate dall'articolo 29 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) i commi dal 2 al 4 sono abrogati.
38. All'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «alla corte di appello del luogo di
attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'autorita'
giudiziaria ordinaria»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le
controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 30 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
39. Alla legge 14 aprile 1982, n. 164, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Le controversie di cui al primo comma sono disciplinate
dall'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.»;
b) all'articolo 6, primo comma, le parole: «il ricorso di cui al
primo comma dell'articolo 2 deve essere proposto» sono sostituite
dalle seguenti: «la domanda di rettificazione di attribuzione di
sesso deve essere proposta»;
c) gli articoli 2 e 3 e l'articolo 6, secondo comma, sono
abrogati.
40. L'articolo 3 delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti
pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 3.
(Art. 3, legge 24 dicembre 1908, n. 797).
Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si puo' proporre
opposizione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.
L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 32 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150, .».
41. All'articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: «il reclamo alle Corti di appello,
aventi giurisdizione nei territori ove sono situati i terreni in
controversia, o la loro maggior parte» sono sostituite dalle
seguenti: «reclamo dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le
controversie previste dal presente comma sono disciplinate
dall'articolo 33 del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150.»;
b) i commi dal secondo al quinto sono abrogati.
42. Alla legge 10 luglio 1930, n. 1078, sono abrogati gli articoli
dal 2 all'8.
Capo V Disposizioni finali ed abrogazioni
Art. 35
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto
con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Capo V Disposizioni finali ed abrogazioni
Art. 36
Disposizioni transitorie e finali
1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti
instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello
stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in
vigore dello stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 1° settembre 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Palma, Ministro della giustizia
Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa
Visto, il Guardasigilli: Palma
E' applicabile la clausola di stand still al cottimo fiduciario?
Giovedì 09 Giugno 2011 17:28
Valentina Russo
N. 3169/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 6597 Reg. Ric.
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6597 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla:
società C. Ss.d.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Bianconi e Paolo Giovannelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Paolo Giovannelli, in Roma, via Sabotino n. 2/A;
contro
Comune di Anguillara Sabazia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Tulino, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Roma, via Stresa n. 53;
nei confronti di
F. Ss.d.s.r.l, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Perticone, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via Cosseria n. 5;
società A., in persona del legale rapp.te p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento del Comune di Anguillara Sabazia di cui alla nota n. 1067 del 25.6.2010, avente ad oggetto l'esito della gara per l'affidamento del servizio di gestione e custodia della piscina comunale;
- dell'aggiudicazione provvisoria e di quella definitiva e del contratto di affidamento eventualmente stipulato;
- della lettera di invito di cui alla nota prot. n. 14920 del 15.6.2010;
e per il risarcimento dei danni consequenziali;
b) quanto ai motivi aggiunti:
- dei verbali relativi alle sedute della commissione del 21.6.2010, 24.6.2010 e del 25.6.2010;
- della convenzione sottoscritta tra le parti in data 5.7.2010;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Anguillara Sabazia e della società F. Ss.d.s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2011 il cons. Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Anguillara Sabazia, con la nota di cui al prot. n. 14920 del 15.6.2010, ha invitato la società ricorrente, la società F. Ss.d.s.r.l e la società A. a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di custodia e gestione della piscina comunale per il periodo 1.7.2010-31.8.2010 (ed al massimo fino al 15.9.2010 nell'eventualità che le condizioni metereologiche siano favorevoli), da aggiudicarsi con cottimo fiduciario ai sensi articolo 125, lett. b), del d.lgs. n. 163 del 2006.
In data 21.6.2010 si è proceduto all'apertura delle buste il 22.6.2010 e con la successiva comunicazione del 24.6.2010 le partecipanti alla gara sono state convocate presso gli uffici comunali, ove, nel corso della riunione, è stata rappresentata la necessità di un intervento di manutenzione straordinaria ai fini dell'attivazione della piscina con una spesa quantificata in euro 10.000,00-11.000,00, da porsi a carico dell'affidataria, con conseguente invito alla formulazione da parte di queste di un'offerta integrativa.
Nel corso della riunione la società A. non ha dato seguito rinunciando pertanto alla gara; la società ricorrente ha invece confermato l'impegno a sostenere la spesa aggiuntiva e la società F. Ss.d.s.r.l non solo avrebbe dichiarato la propria disponibilità al riguardo, ma anche avrebbe formulato un'offerta in precedenza non resa ed avrebbe altresì indicato alcuni nuovi interventi migliorativi.
All'esito della gara è risultata aggiudicataria in data 25.6.2010 la società controinteressata F. s.s.d.s.r.l..
La società ricorrente, avuta contezza dell'esito della gara, ha inoltrato al comune, congiuntamente all'istanza di accesso alla documentazione amministrativa, un'istanza di revoca in autotutela del provvedimento di aggiudicazione alla controinteressata in quanto ritenuto affetto da molteplici profili di illegittimità.
Nell'inerzia dell'amministrazione, la ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha impugnato tutti gli atti della procedura, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi di censura:
1. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità nei presupposti, ingiustizia manifesta e per violazione della lex specialis di gara.
La società aggiudicataria della gara in realtà avrebbe dovuto essere esclusa in quanto, come emerso già nella seduta del 21.6.2010 in cui si è proceduto all'apertura delle buste, ha presentato una domanda di partecipazione secondo il modello A), allegato alla lettera di invito (e richiesto a pena di esclusione), risultato incompleto in quanto mancante, al punto n. 3, delle giustificazioni dei prezzi, e, al punto n. 5, delle indicazione in cifre ed in lettere dell'importo a base di gara, nonché degli (eventuali) interventi migliorativi.
2. Violazione e falsa applicazione degli articoli 38, 75 e 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 ed eccesso di potere per violazione della lex specialis di gara.
La domanda di partecipazione sarebbe stata corredata di una mendace dichiarazione sull'effettuazione del sopralluogo, che era stata prevista a pena di esclusione, da ritenersi non surrogabile con la mera presa visione della società, attesa la mancanza in atti del relativo verbale del personale comunale addetto.
3. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità nei presupposti, ingiustizia manifesta e per violazione del principio di trasparenza e di par condicio tra i partecipanti alla gara.
Nella riunione del 25.6.2010 la controinteressata avrebbe proceduto ad una illegittima integrazione della propria domanda di partecipazione (in quanto effettuata dopo che la stessa aveva avuto piena conoscenza del contenuto delle offerte presentate in sede di gara da parte delle altre partecipanti), precisando che, oltre alle macchinette, avrebbe provveduto alla installazione e gestione di un punto di ristoro.
4. Violazione e falsa applicazione degli articoli 83 e 79 del D.Lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità nei presupposti, ingiustizia manifesta.
La scelta dell'aggiudicatario da parte dell'amministrazione sarebbe stata, in concreto, effettuata, come emerge dalla comunicazione dell'esito della gara, esclusivamente sulla base del prezzo, e non invece sulla base degli altri criteri, quali le proposte migliorative del servizio ed il programma delle attività che avrebbero dovuto svolgersi e sulle quali manca qualsiasi riferimento.
5. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 163 del 2006.
Con il decreto cautelare n. 3391/2010 del 22.7.2010 è stata respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati.
La controinteressata F. s.s.d.s.r.l. si è costituita in giudizio con la memoria dell'1.9.2010 con la quale ha dedotto l'infondatezza nel merito del ricorso, per il principio della massima partecipazione alle gare, in quanto il modello A), sebbene privo dell'indicazione dell'importo offerto, era tuttavia corredato da un assegno di euro 3.500,00, che dovrebbe ritenersi parte integrante dell'offerta, come accertato in sede di verbale della commissione del 22.1.2010, rilevando altresì che, in realtà, il sopralluogo sarebbe stato effettuato alla presenza del sindaco in data 16.6.2010, e che la produzione del relativo verbale non sarebbe stata richiesta a pena di esclusione nella lettera di invito.
Si è costituito in giudizio anche il comune in data 2.9.2010, depositando memoria e documenti allegati, con la quale ha, a sua volta, dedotto l'infondatezza nel merito del ricorso del quale ha conseguentemente chiesto il rigetto.
Con il ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 18.10.2010, la società ricorrente ha impugnato tutti i verbali relativi alle sedute della commissione del 21.6.2010, 24.6.2010 e del 25.6.2010 nonché la convenzione sottoscritta tra le parti in data 5.7.2010.
Ne ha dedotto l'illegittimità in via derivata arricchendo i motivi di censura alla luce della documentazione depositata dalle parti in vista della c.c. del 2.9.2010.
Con al memoria del 30.12.2010 la ricorrente, quindi, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Con la memoria del 25.1.2011 il comune si è riportato ai precedenti scritti difensivi, insistendo, a sua volta, per il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 2.2.2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.
DIRITTO
Il ricorso è fondato sotto l'assorbente primo motivo di censura.
La nota di cui al prot. n. 14920 del 15.6.2010, avente ad oggetto la lettera di invito alla procedura di cui trattasi, alla lett. d), "Termine di presentazione delle domande di partecipazione", prevede testualmente che "Le offerte, a pena di esclusione, dovranno essere presentate secondo le seguenti modalità:
1. L'offerta dovrà essere presentata compilando esclusivamente lo schema di offerta e dichiarazioni predisposto da questo Ente (Modello "A") ed inviato in allegato alla presente, compilandolo in ogni sua parte. ...".
Dall'esame della copia del modello "A" presentato da parte della società F., depositato in copia agli atti in allegato al ricorso introduttivo, è possibile verificare come, nel testo dello stesso, manchi qualsiasi indicazione relativamente sia al punto 3, concernente la giustificazione dei prezzi, che al punto 5, concernente l'offerta con riferimento al suo importo (in cifre ed in lettere) e agli interventi migliorativi proposti, atteso che i relativi spazi appaiono indubitabilmente vuoti.
Alla domanda era stato allegato un assegno, non datato se non nell'indicazione dell'anno 2010, dell'importo di euro 3.500,00, intestato al Comune di Anguillare Sabazia ed a firma del rappresentante della società F..
Come emerge dal tenore testuale del verbale della seduta della commissione del 22.6.2010 è stato ritenuto in quella sede che la società F. "seppur compilato il modello A, ha omesso l'indicazione in cifre ed in lettere dell'offerta, allegando un assegno di euro 3.500,00. La commissione vista l'offerta e ritenendo che la società ha interpretato il punto 1 della lettera D del bando il termine "inviato" riferito all'offerta materiale e non al modello A, decide all'unanimità di ammettere la società".
Non si ritiene che, tuttavia, la interpretazione avallata da parte della commissione di gara possa essere condivisa; ed infatti il tenore della richiamata disposizione della lettera di invito, come in precedenza riportata, è assolutamente chiaro tanto nel suo significato, quanto nelle relative conseguenze.
E' il modello che deve essere inviato in allegato alla lettera di invito compilato in ogni sua parte e non invece l'offerta intesa autonomamente e distintamente dal modello; pertanto, le offerte dovevano essere presentate, a pena di esclusione, compilando esclusivamente il modello A allegato che doveva essere, altresì, completo in tutte le sue parti.
E' evidente che la esplicita comminatoria dell'esclusione, essendo stata apposta all'inizio del periodo di cui al punto d) della lettera d'invito, si riferisce a tutte le modalità ivi prescritte, e quindi sia alla necessaria presentazione dell'offerta esclusivamente con il modello allegato, sia alla compilazione integrale dello stesso.
E, per quanto in precedenza esposto, non sussiste alcun dubbio in ordine alla circostanza che il punto 5 del modello in questione, relativo all'indicazione dell'importo dell'offerta presentata (in cifre ed in lettere), non sia stato compilato secondo le necessarie indicazioni fornite dall'amministrazione appaltante; considerata la specifica e puntuale comminatoria dell'esclusione dalla gara, non si ritiene, infatti, che il detto adempimento potesse essere surrogato, in punto di fatto, dall'allegazione di un assegno sottoscritto dalla interessata ed emesso in favore dell'amministrazione comunale per un determinato importo.
Secondo un principio assolutamente consolidato nella materia, infatti, l'amministrazione non può discostarsi da un regola contenuta nella lex specialis della procedura che essa stessa ha disposto; e nemmeno può interpretare la detta disposizione in modo palesemente contrario al suo chiaro tenore testuale.
E la circostanza che la gara indetta dal comune per l'affidamento del servizio sia stata esperita con il sistema del cottimo fiduciario e, quindi, con il ricorso ad una procedura semplificata, non toglie che vadano comunque rispettate le norme di carattere generale che regolano e disciplinano i rapporti tra i privati e la pubblica amministrazione; in particolare, l'amministrazione che vi fa ricorso può imporre regole di comportamento previste nella lettera invito che vanno conseguentemente rispettate.
Ne consegue che la società F. doveva essere esclusa dalla gara per avere formulato un'offerta non conforme a quanto richiesto a pena di esclusione nella lettera di invito.
Né si ritiene, per le medesime considerazioni, che la dedotta mancanza potesse essere sopperita da una successiva integrazione dell'offerta nel corso della procedura.
In tal senso non assume alcuna efficacia sanante quanto dedotto nella nota della società F. di cui al prot. n. 16033 del 25.6.2010, in copia agli atti, con la quale "ad integrazione della ... precedente offerta", la stessa ha formulato "la seguente nuova offerta ...3. offerta economica favore dell'amministrazione comunale per euro 3.500. Inoltre, relativamente al ristoro, precisiamo che, oltre alle macchinette distributrici automatiche, sarà installato e gestito un angolo bar per la vendita delle bibite, gelati ecc. ...".
Per le assorbenti considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto nella detta parte siccome fondato nel merito.
Con il ricorso introduttivo la società ricorrente ha altresì richiesto la declaratoria dell'inefficacia del contratto eventualmente stipulato, nonché la condanna dell'amministrazione comunale al risarcimento in proprio favore "in forma specifica o per equivalente nella misura che verrà determinata in corso di causa o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge".
Con il ricorso per motivi aggiunti, dato atto dell'intervenuta integrale esecuzione del contratto nelle more della trattazione nel merito del ricorso, la ricorrente ha rinunciato alla richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto ed ha, invece, insistito ai fini del risarcimento del danno per equivalente "da quantificarsi in corso di causa", con comminatoria, altresì, delle misure sanzionatorie alternative di cui all'articolo 123 c.p.a. nella misura prossima ivi prevista.
Quindi, con l'ultima memoria la ricorrente ha precisato di non avere nulla da pretendere a titolo di lucro cessante (attesa l'esiguità dell'importo dell'appalto in questione) ed ha concentrato la sua richiesta sul cd. danno curriculare (atteso che il suo interesse alla partecipazione alla gara era prevalentemente quello di acquisire requisiti ai fini della partecipazione ad altre gare) del quale ha chiesto la liquidazione in via equitativa; ha, altresì, insistito per la condanna dell'amministrazione al pagamento delle sanzioni alternative di cui all'articolo 123 c.p.a. nella misura massima e delle spese di lite nonché alla refusione del contributo unificato.
Quanto alla domanda risarcitoria valgono le considerazioni che seguono.
In punto di fatto nel presente giudizio è stato accertato che è stata illegittimamente ammessa in gara una società terza e che, se tale offerta fosse stata esclusa, l'aggiudicazione sarebbe stata effettuata in favore della ricorrente in quanto unica altra partecipante alla procedura; peraltro, essendo stato il relativo contratto già stipulato e in stato di esecuzione al momento di presentazione del ricorso (ed interamente eseguito nelle more del giudizio), l'interesse dell'impresa ricorrente non può essere soddisfatto mediante il subentro nel contratto, ma solo mediante il risarcimento per equivalente.
Atteso che, con l'ultima memoria, la ricorrente ha dichiarato di non avere nulla a pretendere a titolo di lucro cessante, non si ritiene di doversi pronunciare sul mancato utile o sulle spese di partecipazione alla procedura; la questione risarcitoria, in sostanza, viene a concentrarsi esclusivamente sul cd. danno curriculare espressamente richiesto sebbene non quantificato nel suo importo presuntivo.
Il cd. danno curriculare è il danno conseguente alla impossibilità di utilizzare le referenze derivanti dall'esecuzione dell'appalto in discorso nell'ambito di futuri ed eventuali procedimenti di gara ai quali la società ricorrente potrebbe partecipare; ossia il danno derivante dal mancato incremento del fatturato derivante dalle commesse eseguite che l'aggiudicazione dell'appalto avrebbe comportato.
Ed infatti l'interesse alla vittoria di un appalto, nella vita di un'impresa, va, invero, ben oltre l'interesse all'esecuzione dell'opera in sé, e al relativo incasso; alla mancata esecuzione di un'opera appaltata si ricollegano, infatti, indiretti nocumenti all'immagine della società ed al suo radicamento nel mercato, per non dire del potenziamento di imprese concorrenti che operino su medesimo target di mercato (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 4 giugno 2010, n. 2069).
In linea di massima, allora, deve ammettersi che l'impresa illegittimamente privata dell'esecuzione di un appalto possa rivendicare a titolo di lucro cessante anche la perdita della possibilità di arricchire il proprio curriculum professionale (Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2751; analogamente, Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1180; Cons. Stato, Sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3144; Cons. Stato, Sez. V, 23 luglio 2009, n. 4594; TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 7 gennaio 2010, n. 3); tale danno viene generalmente rapportato, in via equitativa, a valori percentuali compresi fra l'1% e il 5% dell'importo globale dell'appalto da aggiudicare, depurato del ribasso offerto.
Al riguardo si rileva che, in sede di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata aggiudicazione di una gara di appalto, è onere dell'interessato richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento del c.d. danno curriculare, in astratto risarcibile, e fornirne adeguatamente la relativa prova (Consiglio di Stato, sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7004); pertanto l'onere di fornire la prova del danno ricade integralmente sull'interessato.
Ed infatti, sotto il profilo probatorio, ai sensi degli articoli 2697 c.c. e 115 c.p.c., applicabili anche al processo amministrativo (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 7 ottobre 2009, n. 6118), incombe sul danneggiato l'onere di fornire la prova del danno, del nesso di causalità, e dell'attribuibilità psicologica al soggetto agente (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 22 febbraio 2010, n. 1038; Cass. civile, Sez. I, 15 febbraio 2008, n. 3794).
La voce di danno in questione, pertanto, sebbene suscettibile di apprezzamento in via equitativa, esige, in ogni caso, l'allegazione, da parte del soggetto interessato, di tutti gli elementi atti a concretizzarla, onde evitare che la relativa quantificazione giudiziaria si risolva nel riconoscimento di un ristoro eccedente quello necessario alla compensazione patrimoniale del pregiudizio effettivamente subito: elementi relativi, ad esempio, al peso delle referenze correlate all'esecuzione dell'appalto in questione nell'ambito di quelle complessivamente maturate dalle società interessate, onde apprezzare la misura in cui l'impossibilità di allegare le prime incida, in futuro, sulle chances di aggiudicazione di ulteriori appalti (T.A.R. Campania, Salerno, n. 203/2008).
Si ritiene che, invece, nella fattispecie all'esame sia mancata proprio l'allegazione dei detti fatti, avendo, peraltro, dato atto la difesa della ricorrente che, atteso anche il breve termine di espletamento del servizio messo a gara, nel detto periodo non sono venuti in essere altri bandi aventi il medesimo od analogo oggetto da parte di altre amministrazioni pubbliche.
Ne consegue che non si ritiene di potere dare seguito alla dedotta richiesta risarcitoria.
Per quanto attiene, poi, la richiesta di condanna dell'amministrazione al pagamento della sanzione alternativa nella misura massima di legge, valgono le considerazioni di cui di seguito.
L'articolo 123 c.p.a., rubricato "Sanzioni alternative", dispone testualmente che "1. Nei casi di cui all'articolo 121, comma 4, il giudice amministrativo individua le seguenti sanzioni alternative da applicare alternativamente o cumulativamente:
a) la sanzione pecuniaria nei confronti della stazione appaltante, di importo dallo 0,5% al 5% del valore del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione, che è versata all'entrata del bilancio dello Stato - con imputazione al capitolo 2301, capo 8 "Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle aventi natura tributaria" - entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per il versamento, si applica una maggiorazione pari ad un decimo della sanzione per ogni semestre di ritardo. La sentenza che applica le sanzioni è comunicata, a cura della segreteria, al Ministero dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dalla pubblicazione;
b) la riduzione della durata del contratto, ove possibile, da un minimo del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per cento della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo.
2. Il giudice amministrativo applica le sanzioni assicurando il rispetto del principio del contraddittorio e ne determina la misura in modo che siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore del contratto, alla gravità della condotta della stazione appaltante e all'opera svolta dalla stazione appaltante per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione. A tal fine si applica l'articolo 73, comma 3. In ogni caso l'eventuale condanna al risarcimento dei danni non costituisce sanzione alternativa e si cumula con le sanzioni alternative.
3. Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche qualora il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito per la stipulazione del contratto, ovvero è stato stipulato senza rispettare la sospensione della stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, quando la violazione non abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e non abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento.".
L'articolo 121 cp.a., rubricato "Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni", dispone a sua volta che "1. Il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva dichiara l'inefficacia del contratto nei seguenti casi, precisando in funzione delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravità della condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto, se la declaratoria di inefficacia è limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o opera in via retroattiva: ...
c) se il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall'articolo 11, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora tale violazione abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento;
d) se il contratto è stato stipulato senza rispettare la sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 10-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento. ...
4. Nei casi in cui, nonostante le violazioni, il contratto sia considerato efficace o l'inefficacia sia temporalmente limitata si applicano le sanzioni alternative di cui all'articolo 123.".
Il richiamato articolo 11 del D.Lgs. n. 163 del 2006, rubricato "Fasi delle procedure di affidamento", dispone a sua volta che "... 10. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79. ...
10-ter. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del codice del processo amministrativo, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.
11. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori.
12. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal regolamento.
13. Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante. ".
L'articolo 79 del D.L.gs. n. 163 del 2006, infine, dispone che "5. In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio:
a) l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonchè a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; ...".
5-bis. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax, se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo è espressamente autorizzato dal concorrente, al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in sede di candidatura o di offerta. Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell'avvenuta spedizione è data contestualmente notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, al numero di fax ovvero all'indirizzo di posta elettronica indicati in sede di candidatura o di offerta. La comunicazione è accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione contenente almeno gli elementi di cui al comma 2, lettera c), e fatta salva l'applicazione del comma 4; l'onere può essere assolto nei casi di cui al comma 5, lettere a), b), e b-bis), mediante l'invio dei verbali di gara, e, nel caso di cui al comma 5, lettera b-ter), mediante richiamo alla motivazione relativa al provvedimento di aggiudicazione definitiva, se già inviata. La comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e quella della stipulazione, e la notizia della spedizione sono, rispettivamente, spedita e comunicata nello stesso giorno a tutti i destinatari, salva l'oggettiva impossibilità di rispettare tale contestualità a causa dell'elevato numero di destinatari, della difficoltà di reperimento degli indirizzi, dell'impossibilità di recapito della posta elettronica o del fax a taluno dei destinatari, o altro impedimento oggettivo e comprovato.
5-ter. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto. ...".
La violazione della clausola di stand still, di cui all'articolo 11, comma 10, del D.Lgs. n. 163 del 2006, in sé considerata, e cioè senza che concorrano vizi propri dell'aggiudicazione, non comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o l'inefficacia del contratto, potendo rilevare ai fini della valutazione delle responsabilità, anche risarcitorie, conseguenti ad una illegittima aggiudicazione (cfr. ex multis, T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 20 ottobre 2010, n. 942 e T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 14 luglio 2010, n. 16776); tuttavia, dall'esame della normativa in materia in precedenza testualmente richiamata, si ricava che l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 dell'articolo 123 si ha anche qualora il contratto sia stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito per la stipulazione del contratto, ovvero è stato stipulato senza rispettare la sospensione della stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, quando la violazione non abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e non abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento.
Ai fini dell'applicazione delle sanzioni alternative, pertanto, ciò che rileva è unicamente il mancato rispetto del termine dilatorio in questione.
Si tratta, tuttavia, in via preliminare di verificare se il termine dilatorio in questione si applichi anche nelle ipotesi riconducibili al cottimo fiduciario (come nella fattispecie all'esame).
Al riguardo si premette che la disciplina quadro per le acquisizioni in economia è dettata dall'articolo 125 del D. Lgs. n. 163 del 2006 che detta regole comuni per i lavori, i servizi e le forniture; tali disposizioni sostituiscono quelle contenute nelle fonti normative anteriori con applicazione generalizzata a tutte le stazioni appaltanti soggette alle prescrizioni del codice dei contratti pubblici
Il cottimo fiduciario non può essere ricondotto ad una semplice attività negoziale priva di rilevanza pubblicistica, giacché le regole procedurali, anche minime, che ai sensi dell'articolo 125 l'amministrazione deve applicare per concludere validamente il relativo contratto, implicano il rispetto dei principi generali di imparzialità, correttezza, logicità, coerenza della motivazione; il cottimo fiduciario, ai sensi del comma 4 dell'articolo 125, ha, pertanto, natura di procedura negoziata ai sensi dell'articolo 57 del medesimo D. Lgs.
Tale procedura è derogatoria rispetto a quella ordinaria e, in mancanza di un esplicito richiamo da parte di atti regolamentari interni non sono, quindi, applicabili le disposizioni di dettaglio stabilite per le procedure ordinarie.
In sostanza il cottimo fiduciario è una procedura negoziata la quale, ancorché procedimentalizzata, non esige l'osservanza di tutte le regole tipiche dell'evidenza pubblica comunitaria; tuttavia, pur trattandosi di una procedura in economia, la gara deve, comunque, osservare, tra gli altri, i principi di trasparenza e parità di trattamento (Cons. St., sez. VI, 6 luglio 2006, n. 4295).
Ed infatti l'articolo 125, comma 11, prevede che "Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. ...".
Il ricorso a tale modalità di scelta del contraente può essere motivato dalla stazione appaltante con riferimento alla sussistenza di ragioni di effettiva urgenza di provvedere a tale affidamento.
Tanto premesso, si tratta ora di verificare, appunto, se il termine dilatorio per la stipulazione del contratto si applichi anche nel caso della procedura di cottimo.
Si ritiene di dovere dare risposta positiva.
Ed infatti lo prevede sia la lettera della norma sia, soprattutto, la ratio dello stand still.
Come, infatti, è stato recentemente rilevato le disposizioni in tema di dilazione obbligatoria nella stipulazione dei contratti pubblici, di cui all'articolo 11, comma 10, del D.lgs. n. 163 del 2006, che a sua volta richiama l'art. 79 del codice dei contratti pubblici, riguardante gli obblighi informativi che gravano sulle stazioni appaltanti in ordine all'esito dei procedimenti di aggiudicazione degli appalti, sono applicabili anche alle procedure di affidamento mediante cottimo fiduciario in quanto l'obbligo di comunicare l'aggiudicazione definitiva e la clausola standstill sono riconducibili al principio di trasparenza che, in base all'articolo 125, comma 11, del medesimo decreto deve trovare applicazione anche in dette procedure (T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 10 novembre 2010, n. 6570); inoltre il comma 14 assoggetta tutti procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia al rispetto "dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento".
Gli obblighi di cui all'articolo 79 appaiono riconducibili al principio di trasparenza (oltre che a quello di pubblicità enunciato, come il primo, dall'articolo 2); inoltre (e più in particolare) dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 53 del 2010 l'obbligo di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all'articolo 79, comma 5, lett. a), e la clausola standstill cui al citato (e novellato) articolo 11, comma 10, sono funzionali a garantire la tempestività e dunque l'efficacia dell'esercizio del diritto di agire in giudizio da parte dei concorrenti che si ritengano ingiustamente pregiudicati dall'esito della gara; e poiché tale obiettivo è privilegiato dall'ordinamento nazionale ed europeo rispetto alla celerità nella conclusione del contratto, appare logico ritenere che tanto i menzionati obblighi informativi di cui all'articolo 79, quanto la clausola standstill di cui all'articolo 11, comma 10, sono applicabili anche al cottimo fiduciario, perché finalizzati ad assicurare l'effettività di un principio fondamentale e generale nel settore dei contratti pubblici, che oltretutto non attiene specificamente alle modalità di svolgimento della procedura di affidamento, a cui fa riferimento il comma 11 dell'articolo 125 (T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 10 novembre 2010, n. 6570).
Nel caso di specie risulta, in punto di fatto, dall'esame della documentazione depositata in atti che la commissione ha aggiudicato provvisoriamente la gara di cui trattasi nella seduta del 25.6.2010 e che, con la determinazione dirigenziale del n. 862 del 5.7.2010, sono stati approvati i verbali della commissione e si è provveduto all'aggiudicazione definitiva, mentre la convenzione è stata sottoscritta in pari data; la gara, peraltro, aveva ad oggetto il servizio di gestione e custodia della piscina comunale limitatamente al periodo 1.7.2010-31.8.2010 (prorogabile al massimo, a seconda delle condizioni meteorologiche al 15.9.2010).
E' indubbio, pertanto, che la clausola in questione sia rimasta inosservata e ciò ha privato il ricorrente della possibilità di proporre ricorso a questo T.A.R. prima della stipulazione del contratto.
Tuttavia risulta rilevante, nel caso di specie, il richiamo contenuto nella memoria conclusiva dell'amministrazione alle pretese ragioni di urgenza che giustificherebbero l'inosservanza della clausola standstill.
Ed infatti, come in precedenza ricordato, l'aggiudicazione definitiva e la stipulazione della convenzione sono intervenute nella medesima data, ossia il 5.7.2010, in quanto il servizio di cui trattasi avrebbe dovuto avere esecuzione nella sola stagione estiva (dal 1.7.2010 al 31.8.2010) avendo ad oggetto la custodia e la gestione della piscina comunale.
Sono, pertanto, evidenti le ragioni di urgenza che hanno indotto l'amministrazione a saltare la fase delle comunicazioni di cui all'articolo 79 ed a provvedere all'immediata stipulazione del contratto e contestuale esecuzione dello stesso, senza previamente rispettare il termine dilatorio in questione.
Ne consegue che non si ritiene che sussistano nel caso di specie, per le ragioni di cui in precedenza, i presupposti per l'applicazione delle sanzioni alternative di cui all'articolo 123.
Sul punto è sufficiente il richiamo al disposto di cui al comma 9 dell'articolo 11 il quale dispone testualmente che " ... L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non è consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.".
Attesa la ritenuta fondatezza nel merito del ricorso nella parte concernente l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi, con riferimento al primo assorbente motivo di censura, si ritiene che, in osservanza alla regola secondo cui le spese seguono la soccombenza, l'amministrazione va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della società ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo; per la medesima considerazione, inoltre, facendo seguito alla richiesta della ricorrente, l'amministrazione deve, altresì, rifonderle quanto corrisposto a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e per l'effetto annulla l'impugnato provvedimento di aggiudicazione e, per la parte che residua, lo respinge.
Condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, oltre IVA e CPA.
Contributo unificato refuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Maddalena Filippi
L'ESTENSORE
Maria Cristina Quiligotti
IL CONSIGLIERE
Francesco Riccio
Depositata in Segreteria l'11 aprile 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Avvalimento e certificazione di qualità
Lunedì 20 Febbraio 2012 09:23
Carmelo Anzalone
N. 99/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 785/2011 Reg. Ric.
N. 879/2011 Reg. Ric.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 785 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
"N." Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Renato Labriola, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio Sez. di Latina, via A. Doria, 4;
contro
Comune di Formia, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Agresti e Domenico Di Russo, con domicilio eletto presso il Tar Lazio Sez. di Latina, via A. Doria, 4;
nei confronti di
Società Cooperativa Sociale I. Onlus, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Carroccia, con domicilio eletto presso il Tar Lazio Sez. di Latina, via A. Doria, 4;
sul ricorso numero di registro generale 879 del 2011, proposto da:
Società Cooperativa Solidarietà Sociale, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Gallinaro e Clino Pompei, con domicilio eletto in Latina, presso la Segreteria del Tar Lazio Sez. di Latina;
contro
Comune di Formia, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dagli avv. Sabrina Agresti e Domenico Di Russo, con domicilio eletto in Latina, presso la Segreteria del T.A.R. Lazio Sez. di Latina;
nei confronti di
Società Cooperativa Sociale I., in persona del legale rappresentante p. t., non costituita;
N. Consorzio di Cooperative Sociali, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Renato Labriola, con domicilio eletto in Latina, presso la Segreteria del Tar Lazio Sez. di Latina;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 785 del 2011:
della determinazione n. 256 dell'11.7.2011 di approvazione di verbali della Commissione di gara e aggiudicazione definitiva alla Soc. Coop. Soc. I. Onlus dell'appalto per l'affidamento della gestione del servizio di Assistenza educativa e trasporto scolastico per gli alunni diversamente abili, comunicata alla ricorrente, ex art. 79 d.lgs 163/06, a mezzo fax in data 12.7.2011;
dei verbali di gara nn. 1-8 nella parte in cui non dispongono l'esclusione della soc. Coop. Onlus;
per il risarcimento del danno in forma specifica che si sostanzia nell'aggiudicazione della gara a "N." Consorzio di Cooperative Sociali Onlus o, in via gradata, per equivalente;
quanto al ricorso n. 879 del 2011:
della determinazione dirigenziale del Comune di Formia n. 256 dell'11.7.2011: "Gara d'appalto per l'affidamento della gestione del Servizio di assistenza educativa e trasporto scolastico degli alunni diversamente abili. Aggiudicazione definitiva" nella parte in cui aggiudica in favore della Coop. I. e colloca al 2^ posto il Consorzio N., comunicata con nota prot. SP/2011/142 del 12.7.2001;
di ogni altro atto inerente o connesso ivi compresi - in parte qua - i verbali di gara da nn. 1 a n. 8;
con contestuale richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti e/o subendi da parte della ricorrente da quantificarsi e documentarsi in corso di causa.
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Formia, della Società Cooperativa Sociale I. Onlus, e di N. Consorzio di Cooperative Sociali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2012 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 4 agosto 2011 e depositato il giorno 2, il Consorzio di Cooperative Sociali "N." Onlus - premesso di avere partecipato alla gara a procedura aperta indetta dal comune di Formia per l'affidamento del servizio di assistenza educativa e trasporto scolastico a favore degli alunni diversamente abili per il periodo 1.3.2011 - 30.6.2013, e di essersi classificato al secondo posto con punti 83,71 dietro alla Cooperativa I. con punti 86,15 - ha impugnato gli atti in epigrafe specificati, con i quali il Comune resistente ha aggiudicato il servizio a quest'ultima.
2) A sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure:
I) Violazione di legge - Violazione e falsa applicazione dell'art. 49 del d.lgs 163/06 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 88 del D.P.R. 207/10 - Violazione e falsa applicazione del parere n. 254 del 10.12.2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Violazione e falsa applicazione degli articoli 8 e 9 del bando di gara - Eccesso di potere.
L'aggiudicataria soc. Coop. I. Onlus ha attestato illegittimamente il possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2000 mediante contratto di avvalimento con l'Associazione S. posto che la certificazione di qualità rappresenta un requisito soggettivo e come tale non oggetto di avvalimento e, pertanto, l'aggiudicataria doveva essere esclusa perché priva del requisito di partecipazione sancito dall'art. 8 del Bando.
Inoltre, il contratto di avvalimento stipulato dalla controinteressata risulta illegittimo perché nello stesso non vengono compiutamente elencate le risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria ma solo un generico impegno a mettere a disposizione "le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e nello specifico certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000".
II) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione della lex specialis con riferimento a dichiarazioni mendaci. Violazione del D.P.R. 445/2000.
La soc. coop. I. doveva essere esclusa anche perché nel presentare l'istanza di ammissione di cui all'allegato "A" della domanda di partecipazione ha dichiarato falsamente di essere iscritta nel Registro delle Imprese della CC.I.AA per l'attività oggetto del presente appalto dal 10 ottobre 2000 mentre tale iscrizione risulta dal 9 marzo 2004.
III) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione della lex specialis con riferimento all'erronea attribuzione.
Alla controinteressata sono stati attribuiti erroneamente in eccesso 2,75 punti per il sottocriterio "Esperienza maturata dal concorrente", in quanto l'esperienza relativa all'anno scolastico 2010/11 non può essere preso in considerazione perché ancora in corso.
3) Con atti depositati rispettivamente il 6 e il 9 settembre 2011, si sono costituiti in giudizio la controinteressata aggiudicataria Soc. Coop. I. e il Comune di Formia, deducendo l'infondatezza del ricorso.
4) A seguito della costituzione del Comune di Formia, la ricorrente, con atto notificato a mezzo servizio postale il 16 settembre 2011 ha dedotto ulteriori motivi di impugnazione.
5) Con ordinanza n. 391 del 15 settembre 2011, la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare.
6) Con ricorso regolarmente notificato a mezzo servizio postale e depositato il 6 ottobre 2011 (R.G. 879/11), la società cooperativa sociale Solidarietà Sociale, premesso di avere partecipato alla gara a procedura aperta indetta dal comune di Formia per l'affidamento del servizio di assistenza educativa e trasporto scolastico a favore degli alunni diversamente abili per il periodo 1.3.2011 - 30.6.2013 e di essersi classificato al terzo posto dietro alla Cooperativa N., ha impugnato gli atti in epigrafe specificati, con i quali il Comune resistente ha aggiudicato il servizio a quest'ultima.
7) A sostegno del gravame deduce due ordini di censure.
Con il primo, contesta l'illegittima aggiudicazione del servizio alla Coop. I., rappresentando lo stesso motivo evidenziato dalla Coop. N. (seconda classificata e ricorrente nel ricorso R.G. 785/11) e cioè l'inidoneità del contratto di avvalimento stipulato tra l'aggiudicataria con l'Associazione S. ai fini del possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000".
Con il secondo, contesta l'illegittima omessa esclusione della seconda classificata Coop. N. per mancanza del requisito, prescritto dall'art. 8 del Bando, della iscrizione negli Albi Regionali delle Cooperative.
Ciò in quanto l'Albo Regionale delle Cooperative sociali non risulta ancora istituito presso la Regione Campania.
8) Con atti depositati il 20 ottobre e il 1^ dicembre 2011, si sono costituiti in giudizio rispettivamente il Consorzio Coop. Soc. N. e il Comune di Formia, chiedendo il rigetto del ricorso.
9) Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2012, la causa è stata riservata per la decisione.
10) In via preliminare, il Collegio dispone la riunione dei due ricorsi in epigrafe (RR.GG. 785/11 e 879/11) attesa la loro connessione oggettiva e soggettiva.
11) Nel merito, va accolto il motivo di impugnazione proposto da entrambe le ricorrenti con cui si contesta la mancata esclusione dalla gara dell'aggiudicataria I. in relazione al contenuto del contratto di avvalimento stipulato ai fini del possesso del requisito della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000".
12) Sul punto, il Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale "sul piano letterale, l'articolo 49 del codice dei contratti pubblici, nel disciplinare l'istituto dell'avvalimento, non contiene alcuno specifico divieto in ordine ai requisiti soggettivi che possono essere comprovati mediante tale strumento, che assume una portata generale.
D'altra parte, è fuori discussione che, nell'ottica dell'ordinamento comunitario, l'avvalimento miri ad incentivare la concorrenza, nell'interesse delle imprese, agevolando l'ingresso nel mercato di nuovi soggetti: pertanto, deve essere evitata ogni lettura aprioristicamente restrittiva dell'ambito di operatività della nuova disciplina.
In questa prospettiva, non persuade l'indirizzo interpretativo espresso dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (peraltro, sulla base di una motivazione piuttosto sintetica e ancora non consolidato), che ha affermato l'esistenza di un divieto assoluto e inderogabile di ricorrere all'avvalimento, per dimostrare la disponibilità dei requisiti soggettivi di "qualità".
Tuttavia, una volta ammessa l'astratta operatività dell'avvalimento, non può essere trascurata l'evidente difficoltà "pratica" di dimostrare, in concreto, l'effettiva disponibilità di un requisito che, per le sue caratteristiche, è collegato all'intera organizzazione dell'impresa, alle sue procedure interne, al bagaglio delle conoscenze utilizzate nello svolgimento delle attività.
In questo contesto, è onere della concorrente dimostrare che l'impresa ausiliaria non si impegna semplicemente a "prestare" il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, ma assume l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità (a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti) (...).
D'altro canto, la considerazione delle caratteristiche minime necessarie per utilizzare l'istituto dell'avvalimento, allo scopo di dimostrare il possesso della certificazione di qualità, non costituisce una questione giuridica nuova o diversa rispetto alle due tesi giuridiche estreme, espresse dalla giurisprudenza, secondo cui, per tale categoria di requisiti, l'avvalimento è sempre ammesso o sempre escluso.
Sicché, il riferimento alla preferibile opinione "intermedia", in forza del quale l'avvalimento è ammesso solo in presenza della dimostrazione di una disponibilità concreta degli elementi oggettivi connessi a tale requisito qualitativo, rappresenta il corretto sviluppo delle argomentazioni compiute per vagliare la fondatezza dei motivi di ricorso" (C.d.S. Sez. III sent. 2344 del 18.4.2011.
13) Nel caso di specie, il "contratto di avvalimento" prodotto dalla aggiudicataria si limita a prevedere l'obbligo da parte dell'A. Comitato di Coordinamento Cittadino di Fondi di "mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto di cui al servizio assistenza educativa e trasporto scolastico a favore degli alunni diversamente abili, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e nello specifico la certificazione di qualità UNI ES ISO 9001:2000.
Non emerge, in alcun modo, che il contratto prodotto in sede di gara stabilisca anche un chiaro impegno dell'impresa ausiliaria di fornire strutture, personale qualificato, tecniche operative, mezzi collegati alla qualità soggettiva "concessa".
Pertanto, risulta carente il presupposto della idoneità del contratto di avvalimento esibito dall'impresa interessata e, conseguentemente, deve essere annullato il provvedimento di aggiudicazione del servizio in argomento a quest'ultima.
14) Deve, invece, essere respinto il secondo motivo di impugnazione proposto dalla società cooperativa sociale Solidarietà Sociale con cui si contesta l'omessa esclusione della seconda classificata N. per mancanza del requisito dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, in quanto nella Regione Campania non è stato ancora istituito detto Albo.
15) Come spiegato dall'Amministrazione resistente, in mancanza dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, il Consorzio N. ha dichiarato di essere iscritto all'Albo delle Cooperative della Regione Campania, numero d'iscrizione CEA0002, Sez. A per le sole Cooperative sociali.
Ciò in quanto la Regione Campania, pur non avendo istituito l'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, ai sensi della L. 381/91 ha tuttavia istituito con L.R. n. 11/07 l'Albo Regionale dei soggetti abilitati, autorizzati e accreditati a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Correttamente, quindi, l'Amministrazione resistente ha ritenuto soddisfatto il requisito de quo, non potendo, d'altra parte, escludere dalla gara il Consorzio aggiudicatario a causa di un adempimento - l'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative - impossibile da ottemperare per l'inesistenza del suddetto Albo.
16) A seguito dell'accoglimento del ricorso proposto dal Consorzio N. e il conseguente annullamento dell'aggiudicazione alla Coop. Sociale I., l'Amministrazione dovrà procedere all'aggiudicazione del servizio alla seconda classificata salve le eventuali ulteriori verifiche previste dalla legge.
17) Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio, anche in ragione del contrasto giurisprudenziale sulla questione giuridica trattata.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti R.G. 785/11 e R.G. 879/11 li accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Francesco Corsaro
L'ESTENSORE
Roberto Maria Bucchi
IL CONSIGLIERE
Santino Scudeller
Depositata in Segreteria il 9 febbraio 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Tutela degli interessi "pretensivi"
Giovedì 23 Giugno 2011 14:59
Melita Manola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8308 del 1991, proposto da:
P. F., rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Basile con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Tino di Camaino, n. 6,
contro
Comune di Pozzuoli (NA), in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-rifiuto formatosi in esito all'atto stragiudiziale di diffida notificato al Comune di Pozzuoli in data 29.7.1991 e di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, connesso, conseguente e, comunque, collegato;
per l'accertamento
del diritto del ricorrente a ricevere - e del correlativo obbligo del Comune di liquidargli e corrispondergli - con decorrenza dal 24.2.1982, la retribuzione e le indennità tutte spettantegli, di cui ai vigenti accordi nazionali, relative alla qualifica di Ufficiale Amministrativo - VI qualifica funzionale, ivi comprese quelle per lavori straordinari, tredicesima mensilità, compenso sostitutivo per ferie eventualmente non godute, il versamento dei contributi previdenziali;
e per la condanna
conseguente dell'intimato Comune al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive tra quanto dovutogli, così come indicato, e quanto percepito, a decorrere dal mese di luglio 1982, con interessi e rivalutazione monetaria, dalla maturazione di ogni singolo credito sino al soddisfo.
Visto il ricorso con relativi allegati,
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi - relatore alla pubblica udienza del 28 aprile 2011 il cons. dr. Cernese - i difensori delle parti presente come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame P. F., dipendente dell'Amministrazione Comunale di Pozzuoli (NA), dall'1.12.1981, con la qualifica di operatore ed inquadrato nel III livello retributivo, ha impugnato il silenzio rifiuto che si sarebbe formato in relazione all'atto di diffida notificato in data 29.7.1991 inteso a conseguire a far data dal 16.7.1982, la retribuzione e le indennità spettantegli, ai sensi dei vigenti accordi nazionali, relative alla qualifica di Ufficiale Amministrativo - VI qualifica funzionale, ivi comprese quelle per lavori straordinari, tredicesima mensilità, compenso sostitutivo per ferie eventualmente non godute, il versamento dei contributi previdenziali; ha chiesto, altresì l'accertamento del proprio diritto a ricevere - e del correlativo obbligo del Comune di liquidargli e corrispondergli - con decorrenza dal 24.2.1982, i suddetti emolumenti e la conseguente condanna dell'intimato Comune, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle somme come sopra riconosciute spettanti, oltre alle maggiorazioni a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria.
A tali fini, evidenziato di aver svolto mansioni di Ufficiale Amministrativo presso gli Uffici Comunali della IV Ripartizione del Comune di Pozzuoli - come si evincerebbe dalla nota prot. n. 6846 del 24.2.1982, con cui il Capo della IV Ripartizione comunicava all'Ufficio del personale che il P. aveva regolarmente preso servizio presso gli uffici della stessa Ripartizione, dall'atto ricognitivo prot. n. 31083 del 31.3.1983, con cui l'Assessore ai servizi demografici attestava che prestava mansioni impiegatizie (Ufficiale Amministrativo) fin dalla data di destinazione agli Uffici Demografici (24.2.1982) ed, infine, da vari atti formali con cui il Sindaco gli aveva delegato le funzioni di Ufficiale di Anagrafe e di Ufficiale di Stato Civile, incaricandolo, altresì, ai sensi della L. 4.1.1968, n. 15 a provvedere all'autentica della sottoscrizione di alcuni atti, funzioni implicanti mansioni corrispondenti a quelle di cui alla 6^ qualifica funzionale ex D.P.R. n. 347/1983 - parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) Violazione di legge (art. 25 T.U. 10.1.1957, n. 3; art. 72 D.P.R. n. 268/1987; artt. 3, 36 e 97 Cost.; art. 2126 cod. civ.) - Eccesso di potere (per illogicità, contraddittorietà tra atti e comportamenti,manifesta ingiustizia);
2) Violazione della normativa sub 1) sotto altro aspetto - Violazione degli artt. 2, 3 e ss. L. 7.8.1990, n. 241 per carenza di motivazione.
L'intimato Comune non si è costituito in giudizio ed alla pubblica udienza del 28 aprile 2011 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio deve prendere atto della dichiarazione del difensore di parte ricorrente della persistenza nel proprio assistito dell'interesse alla definizione del giudizio.
2. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi su due domande: la prima avente ad oggetto l'annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sull'atto stragiudiziale di diffida notificato al Comune di Pozzuoli in data 29.7.1991, la seconda - strettamente connessa alla prima in quanto inerente direttamente all'accertamento delle pretese sostanziali avanzate dal ricorrente con il suddetto atto di diffida ritualmente notificato - avente ad oggetto l'accertamento del diritto a ricevere - e del correlativo obbligo del Comune di liquidargli e corrispondergli - con decorrenza dal 24.2.1982, la retribuzione e le indennità a lui spettanti, in virtù dei vigenti accordi nazionali, relative alla qualifica di Ufficiale Amministrativo - VI qualifica funzionale, ivi comprese quelle per lavori straordinari, tredicesima mensilità, compenso sostitutivo per ferie eventualmente non godute, il versamento dei contributi previdenziali, con la conseguente condanna dell'intimato Comune al pagamento delle somme come sopra riconosciute spettanti, maggiorate dagli interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione di ogni singolo credito sino al soddisfo.
3. Per ragioni di ordine logico conviene anteporre alla prima la disamina seconda censura, in quanto attinente direttamente all'accertamento della pretesa sostanziale del ricorrente a ricevere, con decorrenza dal 24.2.1982, le differenze retributive tra il III livello funzionale retributivo-funzionale ex D.P.R. n. 347/1983, con la qualifica di operatore, e la VI ex D.P.R. n. 347/1983, con la qualifica di Ufficiale Amministrativo, unitamente alle indennità spettantegli, ai sensi dei vigenti accordi nazionali, relative alla qualifica di Ufficiale Amministrativo - VI qualifica funzionale, ivi comprese quelle per lavori straordinari, tredicesima mensilità, compenso sostitutivo per ferie eventualmente non godute, il versamento dei contributi previdenziali.
4. Al riguardo il Collegio ricorda in via generale che il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria ha definitivamente chiarito che, per il periodo anteriore alla privatizzazione del rapporto di lavoro con le pubbliche Amministrazioni, nessuna norma o principio generale desumibile dall'ordinamento consente la retribuibilità in via di principio delle mansioni superiori comunque svolte nel campo del pubblico impiego, le quali dunque, salvo che una disposizione di legge non disponga altrimenti (come comparto sanitario), sono del tutto irrilevanti dal punto di vista giuridico ed economico.
Tanto perché nel rapporto di pubblico impiego le prestazioni delle parti sono oggetto di dettagliate previsioni normative, per le quali il pagamento di somme spettanti a titolo di retribuzione può avvenire solo nei casi previsti dall'ordinamento ed una deroga a tale principio generale non è rinvenibile nell'art. 72 del D.P.R. 13.5.1987, n. 268, alla stregua del quale: <>
Invero, a prescindere che la previsione normativa presuppone la "vacanza del posto di responsabile delle massime strutture organizzative dell'ente", nel caso di specie indimostrati, quanto alla "effettività" di siffatta disciplina, il ricorrente non tiene debito conto della successiva evoluzione del quadro normativo di riferimento e, quand'anche questo si fosse evoluto nel senso a lui gradito, in ogni caso si tratterebbe di una normativa che giammai potrebbe applicarsi retroattivamente ai periodi di servizio interessati dalle vicende riferite in gravame.
Anzitutto, l'art. 25 del D.L.vo n. 98 del 1980, nel novellare il citato art. 56 del D.L. vo n. 80/98, al comma 6, ha stabilito che: <> e che <>. Inoltre, anche qualora debba ritenersi eliminato, per opera della normativa di cui al D.L. vo n. 387 del 1998 (in tal modo attribuendo rilievo economico alle mansioni superiori svolte anche prima della definizione dei criteri in sede di contrattazione collettiva integrativa), il divieto di corrispondere differenze retributive, quest'ultimo, nel caso di specie, non resta scalfito qualora si operi una rigorosa applicazione del principio tempus regit actum. In tal caso appare quanto mai evidente come il divieto non potrebbe che riferirsi a periodi del rapporto di lavoro successivi alla entrata in vigore del citato Decreto n. 387, atteso che - secondo la sentenza n. 10 del 28.1.2000, resa dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato - il diritto del pubblico dipendente che ne abbia svolte le funzioni al trattamento economico relativo alla qualifica immediatamente superiore va riconosciuto con carattere di generalità a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. vo n. 387/98, con la precisazione che il riconoscimento legislativo di tale diritto possiede carattere innovativo e non riverbera in nessun modo la propria efficacia su situazioni pregresse. Sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. a cagione della differenza di disciplina ancorata al solo dato temporale, l'Adunanza Plenaria ne ha esclusa l'illegittimità sostenendo che lo stesso fluire del tempo costituisce di per sé elemento differenziatore della fattispecie. Pertanto è perfettamente legittima una normativa sopravvenuta che introduca determinati benefici economici solo per l'avvenire, senza che possa porsi nessuna questione di disparità di trattamento rispetto al mancato riconoscimento anche in relazione a fatti avveratisi antecedentemente alla entrata in vigore della nuova normativa. Invero in casi del genere la scelta operata dal Legislatore appare legata esclusivamente a valutazioni di opportunità politica e, come tale, del tutto incensurabili nel merito, sì come conseguenza dell'ordinario succedersi delle leggi nel tempo, il quale ultimo rappresenta da solo elemento per sufficiente per una ragionevole discriminazione di situazioni solo apparentemente analoghe, per tal guisa, finendo per assecondare la naturale evoluzione dell'ordinamento.
In buona sostanza, sotto il profilo concernente lo svolgimento di mansioni superiori il rapporto di pubblico impiego non è assimilabile al rapporto di lavoro privato, atteso che, da un lato, gli interessi pubblici hanno carattere indisponibile e, dall'altro, l'attribuzione delle funzioni e del correlativo trattamento economico debbono avere il loro indefettibile presupposto nel provvedimento di nomina o di inquadramento (Cfr. C. di S., sez. VI, 18.1.1995, n. 89).
L'art. 36 Cost., che sancisce il principio di corrispondenza della retribuzione dei lavoratori alla qualità e quantità del lavoro prestato, non può trovare, infatti, incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego, concorrendo in detto ambito altri principi di pari rilevanza costituzionale, quali quelli previsti dall'art. 98 Cost. (che nel disporre che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" vieta che la valutazione del rapporto di pubblico impiego sia ridotta alla pura logica del rapporto di scambio) e dall'art. 97 Cost., contrastando l'esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita con il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione, nonché con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità proprie dei funzionari.
Ancora più di recente l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione n. 3 del 24 marzo 2006, ha ribadito che: "Per effetto della modifica apportata dall'art. 15 dlgs n. 387 del 1998, il diritto del dipendente pubblico, che ne abbia svolto le funzioni, al trattamento economico relativo alla qualifica immediatamente superiore va riconosciuto con carattere di generalità solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del dlgs. n. 387 del 1998 (22 novembre 1998) [ossia, nel caso di specie, da data successiva alla notificazione del ricorso], poiché la norma, non avendo portata interpretativa, non può che disporre per il futuro e, pertanto, non produce alcun effetto in relazione alle situazioni pregresse".
5. Ne consegue, che il diritto alle differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori rispetto a quelle proprie della qualifica di appartenenza, deve ritenersi riconosciuto con carattere di generalità solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, che all'art. 15 ha reso anticipatamente operativa la disciplina di cui all'art. 56 del D. L. vo 3 febbraio 1993 n. 29 (Cfr. Cons. Stato, A.P., 18 novembre 1999, n. 22; 28 gennaio, n. 10 e 23 febbraio n. 11) ed il riconoscimento di tale diritto, avendo carattere innovativo, non può, in ogni caso, ritenersi applicabile a situazioni antecedenti alla data di entrata in vigore del sopra citato decreto delegato n. 387 del 1998, con la conseguenza che le mansioni superiori asseritamente svolte dall'odierno ricorrente prima del citato termine non producono alcun effetto né giuridico né economico.
6. Alla luce di tale orientamento risultano irrilevanti tutte le circostanza di fatto evidenziate in ricorso atteso che, nella fattispecie, gli ordini o incarichi di servizio richiamati in gravame emanati dall'organo amministrativo a tal fine competente siano serviti per il conferimento di mansioni superiori ovvero, comunque, per ricollegare ad essi un preteso trattamento retributivo differente e più favorevole rispetto a quello sino a quel momento formalmente spettante. Pertanto essi non hanno avuto nessun rilievo al fine di modificare l'inquadramento funzionale del ricorrente ovvero soltanto per rendere retribuibili presunte mansioni superiori, riferendosi a meri incarichi di lavoro a lui assegnati. Per costante giurisprudenza l'inquadramento funzionale di un pubblico dipendente non è un evento che può avverarsi dall'oggi al domani ma un risultato al quale può addivenirsi sempre e soltanto all'esito della diretta e vincolata applicazione di una normativa (legale o contrattuale), ovviamente sul presupposto della disponibilità di un posto in organico e solo in presenza di specifici atti formali (provenienti dall'Organo competente) che, in forza della citata normativa, siano in grado di mutare lo status giuridico del dipendente: non sembra che, nella fattispecie, una tale ipotesi possa dirsi avverata, al di là dell'inquadramento del ricorrente nella nel III livello retributivo funzionale con la qualifica di operatore..
7. Siffatta impostazione, per quanto formalistica, non è suscettibile - come vorrebbe parte ricorrente - di essere superata attraverso un'applicazione diretta dell'art. 36 Cost. inteso come disposizione immediatamente precettiva che consentirebbe - grazie anche all'applicazione congiunta dell'art. 2126 cod.civ. - la "messa a regime" di un sistema di automatica remunerazione delle funzioni superiori e/o diverse effettivamente espletate rispetto a quelle formalmente spettanti.
L'argomento prova troppo in quanto la dominante giurisprudenza ritiene preclusa l'applicazione dell'articolo da ultimo citato nel pubblico impiego, avvertendo che: (C. di S., sez. V, 24.3.1998, n. 354).
Pertanto può fondatamente sostenersi l'esistenza nel nostro ordinamento di un principio del trattamento giuridico ed economico coerente con la qualifica formalmente posseduta dal pubblico dipendente che si desume dall'insieme delle norme regolanti il rapporto di pubblico impiego e che può essere derogato solo da una norma espressa che attribuisca conseguenze giuridiche ed economiche all'esercizio di fatto delle mansioni superiori; in difetto di tale espressa previsione, nel rapporto di pubblico impiego sono prescritti e regolamentati l'accesso, la progressione ed il passaggio alle varie qualifiche (ex multis: C. di S., Ad. Plen. 18.11.1999, n. 22).
8. Antecedentemente alla privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, l'attribuzione delle mansioni ed il relativo trattamento economico trovavano il loro indefettibile presupposto nel provvedimento di nomina o di inquadramento ad eccezione del caso in cui una norma speciale non disponesse altrimenti con la conseguenza che l'inquadramento in qualifiche superiori può avvenire soltanto a seguito di concorso pubblico e cioè in base a criteri obiettivi di selezione, in conformità al principio di cui all'art. 97 Cost.
9. A tal punto di appalesa l'infondatezza anche della prima censura nella quale parte ricorrente lamenta l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione Comunale sulla diffida notificata in data 29.7.1991.
Riguardo alla verifica dell' obbligo di provvedere, il Collegio ricorda che la stessa non va compiuta in astratto, ma in relazione alla domanda, perché quella invocata al Giudice investito della controversia non è una pronuncia qualsiasi, ma una pronuncia di comportamento positivo in relazione ad un preteso provvedimento che, almeno in via astratto, possa essere satisfattorio dell'interesse sostanziale fatto valere (Cfr. Cons. Stato VI Sez. 19.2.1993 n. 170; idem, 29.1.1997 n. 162; TAR Lazio, I Sez. 28.1.1998 n. 457).
Infatti, seppure in un ambito di attribuzioni amministrative contrassegnato da profili di discrezionalità, che, almeno in linea teorica, si oppone ad una definizione del provvedimento richiesto dal privato in termini di prestazione-pretesa, è pur sempre rispetto all'oggetto concreto del procedimento, come individuato dalle allegazioni dell'istante, che vanno sindacati l'esistenza dell'obbligo di provvedere e l'eventuale inadempimento e, ciò, Infatti, seppure in un ambito di attribuzioni amministrative contrassegnato da profili di discrezionalità, che, almeno in linea teorica, si oppone ad una definizione del provvedimento richiesto dal privato in termini di prestazione-pretesa, è pur sempre rispetto all'oggetto concreto del procedimento, come individuato dalle allegazioni dell'istante, che vanno sindacati l'esistenza dell'obbligo di provvedere e l'eventuale inadempimento; ciò, trova conferma nell'art. 31 cod. proc. amm. che, al comma 3, prevede che: <>, anche se ciò non è possibile in presenza di attività discrezionale.
Invero la pratica giurisprudenziale corrente conferma, infatti, che, almeno in via puramente astratta, a tale fondatezza più che alla mera attribuzione del potere, occorre aver riguardo sia per accertare sia l'esistenza concreta dell'obbligo di provvedere sia l'effettiva realizzabilità dell'interesse sostanziale fatto valere in giudizio avverso il silenzio inadempimento (Cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 12 gennaio 2006, n. 270, Consiglio Stato sez. IV, 14 luglio 2003 n. 4159 e sez. VI, 10 febbraio 2003, n. 672).
L'evoluzione giurisprudenziale ha portato a ritenere che l'obbligo di provvedere sancito, con disposizione generale, dall'art. 2 della L. n. 241 del 1990 non sussiste nelle seguenti ipotesi: a) istanza di riesame dell'atto inoppugnabile per spirare del termine di decadenza (ex multis: C. di S., Sez. IV, n. 69/1999; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, n. 5014/200); b) istanza manifestamente infondata (ex multis: C. di S., sez. IV, n. 6181/2000; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, n. 1969/2002); c) istanza di estensione ultra partes del giudicato (ex multis: C. di S., Sez. VI, n. 4592/2001).
10. Nella fattispecie atteso che la diffida de qua, da quando si è andato esponendo, risulta ictu oculi infondata sub lettera b), nel caso del ricorrente non sussiste alcun obbligo per l'intimato Comune di adottare un provvedimento espresso, debitamente motivato, sulla diffida notificata in data intesa a conseguire l'adeguamento retributivo, con l'inammissibilità della domanda che ne consegue.
10. Ne deriva che la pretesa del ricorrente a percepire le differenze retributivi inerenti ad un inquadramento funzionale diverso da quello a lui formalmente spettante è ictu oculi totalmente priva di fondamento con la conseguenza che, in relazione alla relativa richiesta, non è neppure ipotizzabile l'esistenza di un obbligo di provvedere espressamente.
11. Le considerazioni che precedono inducono alla reiezione del ricorso.
12. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare fra le parti le spese giudiziali.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 8308/1991 R.G.), proposto da P. F., lo rigetta.
Compensa fra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE F.F.-ESTENSORE
Vincenzo Cernese
IL CONSIGLIERE
Gabriele Nunziata
IL PRIMO REFERENDARIO
Sergio Zeuli
Depositata in Segreteria il 14 giugno 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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