Diritto sportivo
Lunedì 31 Ottobre 2011 07:48
Carmelo Anzalone
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N. 7912/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 8086 Reg. Ric.
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8086 del 2011, proposto dalla D. Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Crocetti Bernardi e Enrico Lubrano, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Lubrano & Associati in Roma, via Flaminia, 79;
contro
il Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso Alberto Angeletti in Roma, via G Pisanelli, 2;
la Federazione F., rappresentata e difesa dall'avv.ti Giancarlo Guarino, con domicilio eletto presso Giancarlo Guarino in Roma, via Nibby, 7;
la L., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni M. Cocconi, Davide Angelucci e Mariolina Colomba, con domicilio eletto presso l'avv. Giovanni M. Cocconi in Roma, via Ciro Menotti, 1;
nei confronti di
Soc R. Piacenza, + 3;
R. Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Frigerio, Francesco Gummati, con domicilio eletto presso G. P. in Roma, v.le G. Mazzini, 114/B;
per l'annullamento,
previa sospensiva,
delle due decisioni assunte sui ricorsi proposti avverso il ripescaggio della Soc R. Piacenza in serie A1 di pallavolo femminile in deroga alla regola del divieto di doppio ripescaggio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano e di Federazione F. e di L. e di Soc R. Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell'atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell'art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.
Considerato, quanto all'eccezione di difetto assoluto di giurisdizione dedotta sia dalla Federazione F. che dal CONI, che oggetto della controversia non è una sanzione disciplinare (in relazione alla quale la Corte costituzionale 11 febbraio 2011 n. 49 ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione di questo giudice) ma il mancato ripescaggio della Volley 2002 s.r.l. conseguente ad un'asserita erronea applicazione dell'art. 11 del Regolamento Gare della Federazione F.;
Considerato che nel caso in esame il giudice amministrativo non è chiamato a verificare la correttezza o meno di un giudizio tecnico (quale è, ad es., la decisione di attribuire ad una squadra una vittoria a tavolino, in virtù della quale è stata iscritta al campionato A1) ma la legittimità della decisione del Consiglio Federale della Federazione F. di fare ricorso alla possibilità, prevista dall'art. 11 del Regolamento Gare della Federazione F., di derogare al principio generale del divieto di doppio ripescaggio;
Ritenuto invece di poter prescindere dall'esame delle ulteriori questioni in rito, non essendo il ricorso fondato;
Ritenuto infatti che ove il ricorso sia manifestamente infondato nel merito, tanto da essere definito con sentenza in forma semplificata, si può prescindere dal previo esame delle eccezioni di rito dedotte dalle parti resistenti (Cons. St., sez. III, 14 giugno 2011, n. 3614);
Considerato che l'impugnazione con atto di motivi aggiunti o con nuovo ricorso ha carattere di facoltatività, purché il nuovo gravame sia proposto nei termini;
Considerato che il provvedimento del 26 agosto 2011 del Consiglio Federale della Federazione F., in quanto arricchito della motivazione completamente carente in quello del 19 luglio 2011 (che assumeva connotato di mero comunicato), giustifica una nuova impugnazione, con la conseguente ammissibilità del ricorso 26/11, proposto nei termini dinanzi all'Alta Corte di Giustizia;
Considerato che il ricorso 26/11, proposto avverso il provvedimento del 26 agosto 2011 del Consiglio Federale della Federazione F., non è identico a quello precedentemente proposto avverso il provvedimento del 19 luglio 2011 dello stesso Consiglio Federale della Federazione F., avendo la ricorrente, nel secondo gravame, contestato le ragioni addotte a supporto del diniego di ripescaggio laddove nel primo ricorso la censura dedotta investe la incontestabile carenza di motivazione;
Considerato che il ricorso 24/11, avendo ad oggetto un comunicato, come affermato dalla stessa Federazione F. nella memoria di costituzione deposita il 10 ottobre 2011 (pag. 6), avrebbe dovuto al più essere dichiarato inammissibile sotto tale profilo, con la conseguente ammissibilità del successivo ricorso 26/11, proposto avverso il provvedimento di ripescaggio, congruamente motivato;
Considerato che l'interpretazione che la ricorrente ha dato dell'art. 11 del Regolamento Gare della Federazione F., ostativo a suo avviso ad un secondo ripescaggio, salvo particolari deroghe, di una squadra che già in precedenza aveva beneficiato di tale opportunità, non rendeva necessario adire la Corte Federale;
Considerato che l'art. 11, comma 4, lett. b), del Regolamento Gare della Federazione F., secondo cui “non possono essere ripescate, salva contraria espressa disposizione del Consiglio Federale, le squadre retrocesse e già reintegrate nella stagione precedente”, prevede un divieto generale di doppio ripescaggio, salva la possibilità di derogare a tale divieto in presenza di una specifica valutazione operata dallo stesso Consiglio in presenza di una situazione contingente, naturalmente da motivare;
Considerato che la decisione di ripescare la soc. R. Piacenza in luogo della ricorrente Volley 2002 s.r.l. si fonda su una duplice motivazione (pagg. 8 e 9), e cioè la necessità di privilegiare le squadre che hanno una migliore preparazione tecnico- sportiva e una maggiore consistenza economico-finanziaria;
Considerato che la prima motivazione, peraltro non debitamente confutata dalla ricorrente, è legittima in considerazione della particolare situazione verificatasi nel campionato 2011-2012 (situazione che rende dunque legittima la deroga al principio che esclude, di norma, il doppio ripescaggio), compiutamente illustrata nel provvedimento impugnato;
Considerato, quanto al profilo della solidità tecnico-sportiva, che la controinteressata è stata retrocessa dal campionato di Serie A1 a quello di Serie A2 mentre la ricorrente si è classificata al penultimo posto del campionato di Serie A2;
Considerato dunque che la preparazione tecnico-sportivo della controinteressata offre indubbiamente maggiori garanzie di affidabilità agonistica e, dunque, assicura un maggior equilibrio tecnico al massimo campionato;
Considerato che in tale decisione ha influito la posizione in classifica occupata, a fine campionato, negli ultimi anni dalla ricorrente, che l'ha vista (nota depositata con consenso della ricorrente in camera di consiglio dal CONI) per due volte retrocessa al campionato A2 (campionati 2006/2007 e 2007/2008); una volta collocata al decimo ed un'altra al settimo posto su 12 squadre nella classifica del campionato A1 (campionati 2004/2005 e 2005/006); due volte collocata al tredicesimo ed una volta al dodicesimo posto, su 14 e 16 squadre nella classifica del campionato A2 (campionati 2008/2009 al tredicesimo posto su 14; 2009/2010 al tredicesimo posto su 16, 2010/2011 al dodicesimo posto su 14);
Considerato che tale ragione, addotta a supporto della deroga al divieto di doppio ripescaggio, è sufficiente a supportare la decisione di ripescare la contro interessata in luogo della ricorrente;
Considerato, infine, che a prescindere dai seri dubbi in ordine alla pedissequa applicazione dei principi fissati dalla l. 7 agosto 1990, n. 241 all'ordinamento sportivo, caratterizzato da una propria autonomia e, dunque, da una propria regolamentazione, è assorbente la considerazione che la ricorrente ha presentato domanda di ripescaggio ben consapevole che la stessa sarebbe stata vagliata ai sensi dell'art. 11 del Regolamento della Federazione F., che prevedeva la possibilità di derogare al doppio ripescaggio;
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere respinto e le spese devono essere poste a carico della ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna, ai sensi dell'art. 26, comma 1, c.p.a., parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a favore di ciascuna parte costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Italo Riggio
L'ESTENSORE
Giulia Ferrari
IL CONSIGLIERE
Maria Luisa De Leoni
Depositata in Segreteria il 12 ottobre 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Informative prefettizie sfavorevoli: è automatica la risoluzione del contratto d'appalto già stipulato?
Giovedì 24 Maggio 2012 09:26
Melita Manola
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N. 586/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 107 Reg. Ric.
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 107 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
E. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Sergio Tricarico, Silvia Taccoli, con domicilio eletto presso Sergio Tricarico in Torino, via Vincenzo Vela, 27;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45; Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino;
nei confronti di
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Raffaello Perfetti, con domicilio eletto presso Roberto Cavallo Perin in Torino, via Bogino, 9;
Cooperativa C. - Imola, T. S.C.A.R.L.;
per l'annullamento:
quanto al ricorso principale:
- della nota informativa prot. 009882/2011 Area 1 bis - ANT della Prefettura di Torino datata 19.12.2011;
- dell'ordine di servizio n. 347 del 3.1.2012 di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Direzione Programmi Investimenti, Direttrice Tirrenica nord, Team Progetti Portafoglio B, con cui è stata comunicata a C. soc. coop. la revoca dell'autorizzazione al subappalto concessa con OdS del 4.7.2011 alla ditta ricorrente con conseguente ordine di cessazione da ogni attività legata a tale impresa all'interno del cantiere in oggetto;
- della nota A.R. in data 3.1.2012, ricevuta in data 11.1.2012, anticipata via fax in data 4.1.2012, di T. soc. cons. a r.l., con cui è stata comunicata alla ricorrente la revoca dell'autorizzazione al subappalto concessa in data 4.7.2011, nonché la risoluzione con effetto immediato del contratto medesimo, con conseguente ordine di cessazione di ogni lavorazione;
- di ogni altro atto comunque connesso, precedente o successivo, presupposto o consequenziale;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 16 marzo 2012:
- del provvedimento n. 5855 area 1 bis del 13 dicembre 2011 della Prefettura di Torino recante informazione interdittiva e di tutti gli atti ivi richiamati e presupposti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 24 gennaio 2012, depositato il successivo 1^ febbraio, la ricorrente E. s.r.l. ha esposto di aver stipulato con la società consortile T. Consortile a.r.l. - affidataria per conto di Rete Ferroviaria Italiana dei lavori di completamento del nuovo fabbricato viaggiatori della stazione di Torino Porta Susa - contratto di subappalto per l'esecuzione di opere murarie e di assistenza muraria: il subappalto veniva autorizzato da Rete Ferroviaria Italiana con ordine di servizio n. 239 del 4 luglio 2011 ed la ricorrente dava pertanto corso alla esecuzione del contratto.
Con ordine di servizio n. 347 del 3 gennaio 2012 Rete Ferroviaria Italiana revocava l'autorizzazione al subappalto in ragione di quanto emerso nella informativa prot. 9882/2011 area 1 bis del 19 dicembre 2011 rilasciata dalla Prefettura di Torino. Conseguentemente T. risolveva il contratto di subappalto.
2. A sostegno del ricorso la ricorrente ha articolato le seguenti censure:
I) eccesso di potere sotto vari profili e violazione del principio di affidamento: sia la revoca della autorizzazione al subappalto che la risoluzione del contratto nulla dicono in ordine al contenuto della informativa ricevuta dalla Prefettura; la stazione appaltante non ha poi considerato che la revoca del subappalto non costituiva un atto obbligatorio, che il contratto era ormai stato eseguito per l'80% e che pertanto non era opportuno interrompere i lavori;
II) violazione e falsa applicazione dell'art. 4 D. L.vo 490/94, degli artt. 10-11 D.P.R. 252/98 e dell'art. 1 septies D:L. 629/82, eccesso di potere sotto vari profili: nel caso di specie mancano certamente significativi elementi oggettivamente riscontrabili che rendano plausibile un collegamento tra la società ricorrente e la criminalità organizzata.
3. Si costituivano in giudizio per resistere al ricorso sia il Ministero dell'Interno che Rete Ferroviaria Italiana. Il Ministero, in particolare, produceva copia della informativa antimafia n. 5588/2011 area 1 bis, rilasciata dalla Prefettura di Torino il 13 dicembre 2011.
La camera di consiglio del 23 febbraio 2012 veniva differita onde consentire alla ricorrente la proposizione di motivi aggiunti, notificati il 1^ marzo e depositati il 16 marzo 2012.
4. A mezzo di questi ultimi la ricorrente ha dedotto, anche contro la nota prefettizia del 13 dicembre 2011, violazione e falsa applicazione dell'art. 4 D. L.vo 490/94, degli artt. 10-11 D.P.R. 252/98 e dell'art. 1 septies D:L. 629/82, nonché eccesso di potere sotto vari profili, contestando i fatti posti a base della informativa impugnata.
5. Alla camera di consiglio del 4 aprile 2012 previo avviso ai difensori il ricorso é stato trattenuto a decisione ai sensi dell'art. 60 c.p.c.
6. Il ricorso non merita di essere accolto.
7. La nota prefettizia del 13 dicembre 2011, con la quale si informa che nei confronti della società ricorrente "sussistono elementi che fanno ritenere possibili tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della stessa", si fonda sul fatto che l'amministratore unico della società, P.: a) sarebbe stato destinatario, nel 2002, di una ordinanza di custodia cautelare in carcere per sequestro a scopo di persona; b) sarebbe indagato per il reato di cui agli artt. 56 e 377 c.p. per aver tentato di convincere un collaboratore di giustizia a ritrattare dichiarazioni precedentemente rese nell'ambito di un procedimento penale inerente la 'ndrangheta in Piemonte: la richiesta di ordinanza di custodia cautelare in carcere é stata in questo caso respinta per mancanza del connotato intimidatorio della condotta; c) é ampiamente documentata la partecipazione del P. ad incontri e riunioni con soggetti attinti da custodia cautelare in relazione a fatti integranti il reato di cui all'art. 416 bis c.p..
7.1. Il ricorrente contesta tale ricostruzione dei fatti, deducendo di non essere mai stato destinatario di una ordinanza di custodia cautelare; che il procedimento penale relativo al sequestro di persona a scopo di persona pende da circa 10 anni e dovrebbe essere prossima l'archiviazione della posizione del P.; che le frequentazioni di cui si parla nella nota prefettizia si sono compendiate in alcuni incontri occasionali tra il 2007 ed il 2009, ma non é dato sapere nulla di più preciso in ordine alla natura e la assiduità di tali incontri, di guisa che non é possibile inferire dagli stessi l'esistenza di una comunanza di interessi. La ricorrente ha poi osservato che anche il procedimento penale pendente a Torino si chiuderà probabilmente con la archiviazione, ed a conferma di tale affermazione richiama l'ordinanza del GIP di Torino con la quale la richiesta di custodia cautelare a carico del P. é stata respinta.
7.2. Ad avviso del Collegio proprio da tale provvedimento si trae conferma della correttezza del giudizio conclusivo formulato nella informativa impugnata.
Premesso che il P. é indagato, dalla Procura della Repubblica di Torino, del reato di cui agli art. 56 e 377 c.p. per aver tentato di convincere un nipote, collaboratore di giustizia, a ritrattare le dichiarazioni rese alla Autorità giudiziaria, il GIP di Torino ha rilevato che "....non vi é dubbio che il P. prema sul nipote cercando di convincerlo a mutare la sua scelta collaborativa, sulla base di una condotta che non si vuole intimidatoria quanto piuttosto dettata dalla paura e in sé stessa senz'altro descrittiva di una obiettiva situazione di fatto effettivamente esistente, da lui oltre tutto non modificabile (stante la pericolosità delle persone indicate come facenti parte del sodalizio). Va rimarcato, del resto, come P. non sia l'unico famigliare "preoccupato" per la scelta processuale di..........(n.d.r.: del nipote)...e che cerchi di influenzare le deposizioni che questi renderà, più o meno velatamente........Tali considerazioni, poi, non vengono confutate dagli accertamenti della P.G. in merito ad incontri tra il prevenuto ed esponenti, anche di spicco, della compagine delinquenziale, avvenuti in epoca successiva al tentativo di induzione alla ritrattazione sopra contestato (con riguardo alla primavera 2008). Si dà atto invero che il giorno 21 settembre 2009 il P. e.........sono stati accompagnati da........................presso la sua base logistica.................non é stato possibile comprendere l'intera conversazione a causa dei forti rumori di fondo. Ad ogni modo si tratta di presunte connivenze accertate in epoca successiva alla consumazione del reato de quo, ininfluenti per la sua configurazione....".
Orbene, il fatto che il P. abbia cercato di convincere un nipote, affiliato alla 'ngrangheta e poi divenuto collaboratore di giustizia, a ritrattare non che le precedenti dichiarazioni ma anche la scelta in sé di diventare collaboratore di giustizia, costituisce in sé un comportamento che va oggettivamente in direzione contraria alla repressione della criminalità organizzata di stampo mafioso; e sebbene detto comportamento appaia essere stato dettato dal timore di ritorsioni e sia, da tale punto di vista, umanamente comprensibile, resta il fatto che esso indica che il P., pur nel dichiarato intento di mantenere le distanze dalla criminalità organizzata, di fatto non percepisce la dissociazione da essa come un fenomeno da approvare ed incoraggiare. Non si apprezza, quindi, quella presa di posizione netta contro quel tipo di criminalità organizzata ('ndrangheta) che sola consente ad un soggetto di accettare determinati rischi (come quello di avere un congiunto collaboratore di giustizia) e di sostenerne il relativo stress.
L'episodio di cui sopra dimostra comunque che il P. ha conoscenze nell'ambito dei vertici della 'ndrangheta piemontese e che esse sono quantomeno idonee ad indurne uno stato di timore. Da esso si evince, inoltre, che il P. doveva avere una qualche conoscenza dei fatti oggetto della deposizione resa dal nipote - ché altrimenti non si comprende quali argomenti egli possa aver utilizzato per indurre questo ultimo a ritrattare - ed una tale conoscenza mal si concilia con la sua totale estraneità alla attività delle cosche malavitose cui aderiva il nipote.
Tutto ciò induce a ritenere possibile che il P., sia pure cedendo a pressioni o minacce, abbia già reso qualche servizio alla criminalità organizzata attraverso la società che rappresenta e dirige, anche perché, cercando di convincere il nipote a ritrattare, egli ha già dato prova di essere un soggetto in concreto condizionato - se non da altro - quantomeno dal timore generato dalla esistenza stessa di quel sodalizio criminale con cui é stato in contatto in tempi non lontani. In ogni caso in un simile contesto intimidatorio é evidente possibile, se non probabile, che il P. acconsenta a lavorare con imprese o con soggetti facenti capo alle cosche malavitose di cui sopra.
7.3. A questo punto si deve ricordare, in diritto, che l'informativa di cui all'art. 4 D.L.vo 490/94 e 10 D.P.R. 252/98, che può fondarsi su accertamenti disposti autonomamente dal prefetto, é tesa a realizzare la "massima anticipazione di tutela preventiva intesa quale risposta dello Stato al crimine organizzato" (C.d.S. sez. III, sent. n. 5995/2011); conseguentemente, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, essa prescinde dall'accertamento, in sede penale, di reati connessi alla criminalità organizzata, e non richiede la prova della effettiva infiltrazione o condizionamento nella impresa, essendo sufficiente la sussistenza del tentativo di infiltrazione diretto a condizionare l'attività della impresa.
Orbene, tenendo presente che la finalità della informativa antimafia non risiede solo nell'esigenza di evitare che la criminalità organizzata prosperi a spese della finanza pubblica ma anche, in ultima analisi, di estirparla per il bene della intera collettività, precludendo alla stessa di riciclare le forze e le energie di cui (illecitamente) dispone in attività connotate da legalità; tutto ciò considerato il concetto di "tentativo di infiltrazione mafiosa" ai fini della informativa di che trattasi deve essere evidentemente inteso in senso lato, e cioè come ogni situazione contrassegnata dalla possibilità che l'impresa oggetto della certificazione susciti l'attenzione della criminalità organizzata, ed anche se questo interesse non siasi già tradotto nell'avvio di trattative finalizzate alle conclusione di accordi leciti (ad esempio, l'entrata di un esponente della criminalità nella compagine sociale) o illeciti (ad esempio, operazioni di vero e proprio riciclaggio).
Del resto é consolidato in giurisprudenza l'insegnamento per cui nel rendere le informative ai sensi dell'art. 10 comma 7 lett. c) del D.P:R. 252/98 "il Prefetto non deve basarsi su specifici elementi, come avviene per gli accertamenti effettuati ai sensi delle lett. a) e b), ma effettua una propria valutazione sulla scorta di un quadro indiziario nel quale assumono rilievo fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell'imprenditore possano rappresentare veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche amministrazioni. L'ampiezza dei poteri di accertamento, giustificata dalla finalità preventiva del provvedimento cui cospirano, giustifica che il Prefetto possa ravvisare l'emergenza di tentativi di infiltrazione mafiosa in fatti in sé e per sé privi della assoluta certezza - quali una condanna non irrevocabile, collegamenti parentali con soggetti malavitosi, dichiarazioni di pentiti - ma che, nel loro coacervo, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l'impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata ......." (C.d.S. sez. V, n. 5247 del 3 ottobre 2005).
7.4. Per tutte le sovra esposte ragioni il giudizio finale espresso nella informativa impugnata, con il quale la Prefettura di Torino oggetto di gravame é scevro da vizi sindacabili in sede di legittimità, potendosi giustificare anche solo con riferimento alla vicenda oggetto del procedimento penale piemontese, puntualmente richiamata nel provvedimento oggetto di gravame.
8. Infondata é anche la censura relativa alla mancata considerazione, da parte della stazione appaltante, dello stato di avanzamento dei lavori oggetto del subappalto, ed al mancato esercizio della facoltà di non risolvere il contratto medesimo.
8.1. E' vero che l'interdizione al rilascio di autorizzazioni ed alla stipula di contratti consegue automaticamente alle informative rilasciate ai sensi della L. 490/94 e del D.P.R. 252/98, quando da esse emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa; tuttavia tale effetto interdittivo automatico si applica alle situazioni in cui le autorizzazioni non sono ancora state rilasciate ed i contratti non sono ancora stati stipulati. L'art. 11 comma 2 D.P.R. 252/98 consente invero alle amministrazioni di procedere anche in assenza delle informazioni prefettizie nei casi di urgenza e comunque decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta; in tal caso, ove gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, le amministrazioni possono esercitare la facoltà di revoca delle autorizzazioni e concessioni nonché di recesso dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione, nei limiti delle utilità conseguite (art. 11 comma 2 e comma 3). La norma non pone alcun limite all'esercizio della revoca di che trattasi, che parrebbe attribuire alle amministrazioni un'ampia discrezionalità sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza: a tale proposito la ricorrente fa appunto rilevare la antieconomicità, anche per la stazione appaltante, della revoca del subappalto, nonché della risoluzione del contratto, che era già stato eseguito per circa l'80% delle opere.
8.2. In disparte il fatto che secondo RFI il subappalto sarebbe stato interamente eseguito - circostanza questa che, però, di per sé non fa venir meno l'interesse della ricorrente alla impugnativa -, va rilevato che l'interesse tutelato a mezzo delle certificazioni antimafia ha natura e consistenza tali da rendere recessiva ogni diversa considerazione, di guisa che - come più volte chiarito dalla Giurisprudenza - solo particolarissime circostanze possono giustificare la mancata revoca della autorizzazione già rilasciata o la mancata risoluzione del contratto già stipulato. La facoltà di mantenere il contratto deve comunque essere letta in armonia con il divieto tassativo previsto all'art. 10 D.P.R. 252/98 (C.d.S. sez. V n. 4135/2006), e deve pertanto intendersi quale facoltà assolutamente residuale. Correlativamente, mentre l'obbligo di motivazione del provvedimento di revoca del subappalto é correttamente adempiuto mediante il semplice rinvio alla esistenza di informative sfavorevoli, l'esercizio della facoltà di non revocare il contratto o l'autorizzazione già rilasciata deve essere puntualmente motivata con riferimento a stringenti ragioni di interesse pubblico che giustificano la prosecuzione del rapporto, fermo restando che le stazioni appaltanti non dispongono di alcun potere al fine di sindacare le valutazioni contenute nelle informative prefettizie (TAR Campania-Napoli, sez. 1, n. 565/08; C.d.S. V n. 4135/06 cit.; C.d.S. sez. V n. 4408/2005).
9. Per tutte le ragioni dianzi esposte debbono ritenersi infondate sia le censure articolate avverso l'informativa prefettizia del 13 dicembre 2011, impugnata con il ricorso per motivi aggiunti, sia le censure articolate avverso la revoca della autorizzazione al subappalto e la risoluzione del contratto di subappalto, che sono correttamente motivate mediante il semplice riferimento alla impugnativa prefettizia sfavorevole.
Il ricorso va conclusivamente respinto.
La particolarità del caso di specie giustifica tuttavia la compensazione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Lanfranco Balucani
L'ESTENSORE
Roberta Ravasio
IL REFERENDARIO
Ariberto Sabino Limongelli
Depositata in Segreteria il 18 maggio 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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tutela della liberta' d'impresa
Martedì 15 Novembre 2011 12:08
Liliana D'amico
LEGGE 11 novembre 2011, n. 180
Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese.
(11G0238), in G.U.R.I. del 14 novembre 2011, n. 265
Capo I FINALITA' E PRINCIPI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La presente legge definisce lo statuto delle imprese e
dell'imprenditore al fine di assicurare lo sviluppo della persona
attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma
che d'impresa, e di garantire la liberta' di iniziativa economica
privata in conformita' agli articoli 35 e 41 della Costituzione.
2. I principi della presente legge costituiscono norme fondamentali
di riforma economico-sociale della Repubblica e principi
dell'ordinamento giuridico dello Stato e hanno lo scopo di garantire
la piena applicazione della comunicazione della Commissione europea
COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia
preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo
quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act"
per l'Europa)», e la coerenza delle normative adottate dallo Stato e
dalle regioni con i provvedimenti dell'Unione europea in materia di
concreta applicazione della medesima.
3. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di
attuazione.
4. Nelle materie attribuite alla competenza legislativa
concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano esercitano la potesta' legislativa nel rispetto dei principi
fondamentali di cui alla presente legge.
5. Lo statuto delle imprese e dell'imprenditore, di cui alla
presente legge, mira in particolare:
a) al riconoscimento del contributo fondamentale delle imprese alla
crescita dell'occupazione e alla prosperita' economica, nonche' al
riconoscimento dei doveri cui l'imprenditore e' tenuto ad attenersi
nell'esercizio della propria attivita';
b) a promuovere la costruzione di un quadro normativo nonche' di un
contesto sociale e culturale volti a favorire lo sviluppo delle
imprese anche di carattere familiare;
c) a rendere piu' equi i sistemi sanzionatori vigenti connessi agli
adempimenti a cui le imprese sono tenute nei confronti della pubblica
amministrazione;
d) a promuovere l'inclusione delle problematiche sociali e delle
tematiche ambientali nello svolgimento delle attivita' delle imprese
e nei loro rapporti con le parti sociali;
e) a favorire l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei
giovani e delle donne;
f) a valorizzare il potenziale di crescita, di produttivita' e di
innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro,
piccole e medie imprese;
g) a favorire la competitivita' del sistema produttivo nazionale
nel contesto europeo e internazionale;
h) ad adeguare l'intervento pubblico e l'attivita' della pubblica
amministrazione alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese
nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Capo I FINALITA' E PRINCIPI
Art. 2
Principi generali
1. Sono principi generali della presente legge, che concorrono a
definire lo statuto delle imprese e dell'imprenditore:
a) la liberta' di iniziativa economica, di associazione, di modello
societario, di stabilimento e di prestazione di servizi, nonche' di
concorrenza, quali principi riconosciuti dall'Unione europea;
b) la sussidiarieta' orizzontale quale principio informatore delle
politiche pubbliche, anche con riferimento alla creazione d'impresa,
in particolare da parte dei giovani e delle donne, alla
semplificazione, allo stimolo del talento imprenditoriale, alla
successione di impresa e alla certificazione;
c) il diritto dell'impresa di operare in un contesto normativo
certo e in un quadro di servizi pubblici tempestivi e di qualita',
riducendo al minimo i margini di discrezionalita' amministrativa;
d) la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico
delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese,
in conformita' a quanto previsto dalla normativa europea;
e) la partecipazione e l'accesso delle imprese, in particolare
delle micro, piccole e medie imprese, alle politiche pubbliche
attraverso l'innovazione, quale strumento per una maggiore
trasparenza della pubblica amministrazione;
f) la reciprocita' dei diritti e dei doveri nei rapporti fra
imprese e pubblica amministrazione;
g) la tutela della capacita' inventiva e tecnologica delle imprese
per agevolarne l'accesso agli investimenti e agli strumenti di tutela
della proprieta' intellettuale;
h) il diritto delle imprese a godere nell'accesso al credito di un
quadro informativo completo e trasparente e di condizioni eque e non
vessatorie;
i) la promozione della cultura imprenditoriale e del lavoro
autonomo nel sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e
grado e della formazione professionale, valorizzando quanto piu'
possibile la formazione svolta in azienda soprattutto per quelle
tipologie di contratto che costituiscono la porta d'ingresso dei
giovani nel mondo del lavoro;
l) la promozione di misure che semplifichino la trasmissione e la
successione di impresa;
m) il sostegno pubblico, attraverso misure di semplificazione
amministrativa da definire attraverso appositi provvedimenti
legislativi, alle micro, piccole e medie imprese, in particolare a
quelle giovanili e femminili e innovative;
n) la promozione di politiche volte all'aggregazione tra imprese,
anche attraverso il sostegno ai distretti e alle reti di imprese;
o) la riduzione, nell'ambito di un apposito provvedimento
legislativo, della durata dei processi civili relativi al recupero
dei crediti vantati dalle imprese verso altre imprese entro termini
ragionevolmente brevi, con l'obiettivo di un anno;
p) il riconoscimento e la valorizzazione degli statuti delle
imprese ispirati a principi di equita', solidarieta' e socialita'.
2. Nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 107 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea le disposizioni di cui al comma
1 sono rivolte prevalentemente a garantire alle imprese condizioni di
equita' funzionale operando interventi di tipo perequativo per le
aree territoriali sottoutilizzate gia' individuate dalla legge, con
particolare riguardo alle questioni legate alle condizioni
infrastrutturali, al credito e ai rapporti con la pubblica
amministrazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettere d), l), m), n) e o),
e 2 si applicano purche' non comportino nuovi o maggiori oneri
finanziari e amministrativi.
Capo I FINALITA' E PRINCIPI
Art. 3
Liberta' associativa
1. Ogni impresa e' libera di aderire ad una o piu' associazioni.
2. Per garantire la piu' ampia rappresentanza dei settori
economicamente piu' rilevanti nell'ambito della circoscrizione
territoriale di competenza, il numero dei componenti degli organi
amministrativi non puo' essere comunque superiore ad un terzo dei
componenti dei consigli di ciascuna camera di commercio.
3. Il comma 2 si applica anche agli enti del sistema delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura a base
associativa.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le associazioni di imprese integrano i propri statuti con un
codice etico con il quale si prevede che le imprese associate e i
loro rappresentanti riconoscono, tra i valori fondanti
dell'associazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni
criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti
contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di
controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di
fatto la libera concorrenza. Le imprese che aderiscono alle suddette
associazioni respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura
o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni
criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e le
istituzioni, denunciando, anche con l'assistenza dell'associazione,
ogni episodio di attivita' illegale di cui sono soggetti passivi. Il
mancato rispetto del codice etico dell'associazione e dei doveri
degli associati e' sanzionato nei termini previsti dallo statuto e
dallo stesso codice etico dell'associazione.
Capo I FINALITA' E PRINCIPI
Art. 4
Legittimazione ad agire delle associazioni
1. Le associazioni di categoria rappresentate in almeno cinque
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito
denominate «camere di commercio», ovvero nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e le loro articolazioni territoriali e di
categoria sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela
di interessi relativi alla generalita' dei soggetti appartenenti alla
categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi
solo ad alcuni soggetti.
2. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, regionale e provinciale sono legittimate ad
impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi.
Capo I FINALITA' E PRINCIPI
Art. 5
Definizioni
1. Ai fini della presente legge:
a) si definiscono «microimprese», «piccole imprese» e «medie
imprese» le imprese che rientrano nelle definizioni recate dalla
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio
2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124
del 20 maggio 2003;
b) si definiscono «distretti» i contesti produttivi omogenei,
caratterizzati da un'elevata concentrazione di imprese,
prevalentemente di micro, piccole e medie dimensioni, nonche' dalla
specializzazione produttiva di sistemi di imprese;
c) si definiscono «distretti tecnologici» i contesti produttivi
omogenei, caratterizzati dalla presenza di forti legami con il
sistema della ricerca e dell'innovazione;
d) si definiscono «meta-distretti tecnologici» le aree produttive
innovative e di eccellenza, indipendentemente dai limiti
territoriali, ancorche' non strutturate e governate come reti;
e) si definiscono «distretti del commercio» le aree produttive e le
iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni
sociali, liberamente aggregati, esercitano il commercio come fattore
di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio;
f) si definiscono «reti di impresa» le aggregazioni funzionali tra
imprese che rientrano nelle definizioni recate dal decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, e dall'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
g) si definiscono «consorzi per il commercio estero» i consorzi e
le societa' consortili che abbiano come scopi sociali esclusivi,
anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese
consorziate e l'attivita' promozionale necessaria per realizzarla;
h) si definiscono «imprese dell'indotto» le imprese che sono in
rapporti contrattuali con altra impresa tali che le determinazioni o
gli eventi gestionali riguardanti quest'ultima ne possano
condizionare in maniera determinante il ciclo economico o
l'organizzazione;
i) si definiscono «nuove imprese», comunque specificate, le imprese
che hanno meno di cinque anni di attivita', le cui quote non siano
detenute in maggioranza da altre imprese, ovvero che non siano state
istituite nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione
e non costituiscano una creazione di ramo d'azienda;
l) si definiscono «imprese femminili» le imprese in cui la
maggioranza delle quote sia nella titolarita' di donne, ovvero le
imprese cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta
da donne e le imprese individuali gestite da donne;
m) si definiscono «imprese giovanili» le imprese in cui la
maggioranza delle quote sia nella titolarita' di soggetti con eta'
inferiore a trentacinque anni, ovvero le imprese cooperative in cui
la maggioranza delle persone sia composta da soggetti con eta'
inferiore a trentacinque anni e le imprese individuali gestite da
soggetti con eta' inferiore a trentacinque anni;
n) si definiscono «imprese tecnologiche» le imprese che sostengono
spese di ricerca scientifica e tecnologica per almeno il 15 per cento
dei costi complessivi annuali;
o) si definisce «seed capital» il finanziamento utilizzato da un
imprenditore per l'avvio di un progetto imprenditoriale, compresi
l'analisi di mercato, lo sviluppo dell'idea imprenditoriale, di nuovi
prodotti e servizi, a monte della fase d'avvio dell'impresa stessa
(cosiddetto start-up).
Capo II RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
Art. 6
Procedure di valutazione
1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici sono
tenuti a valutare l'impatto delle iniziative legislative e
regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della
loro adozione, attraverso:
a) l'integrazione dei risultati delle valutazioni nella
formulazione delle proposte;
b) l'effettiva applicazione della disciplina di cui all'articolo
14, commi 1 e 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, relativa
all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica
dell'impatto della regolamentazione (VIR);
c) l'applicazione dei criteri di proporzionalita' e, qualora possa
determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualita'
in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico
delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di
addetti e del settore merceologico di attivita'.
2. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella
individuazione e comparazione delle opzioni le amministrazioni
competenti tengono conto della necessita' di assicurare il corretto
funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle liberta'
individuali.»;
b) al comma 5, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, da concludere
con apposita relazione, nonche' le relative fasi di consultazione»;
c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), da'
conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione
dell'impatto sulle piccole e medie imprese e degli oneri informativi
e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico
di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque
adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione,
conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica
amministrazione».
3. I criteri per l'effettuazione della stima dei costi
amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246, introdotto dal comma 2 del presente articolo,
sono stabiliti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, tenuto conto delle attivita' svolte ai sensi dell'articolo
25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito della propria
autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle
attivita' di cui al comma 1. Nel caso non sia possibile impiegare
risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni
possono avvalersi del sistema delle camere di commercio, nel rispetto
della normativa vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
5. I soggetti di cui al comma 1 prevedono e regolamentano il
ricorso alla consultazione delle organizzazioni maggiormente
rappresentative delle imprese prima dell'approvazione di una proposta
legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale,
destinata ad avere conseguenze sulle imprese, fatto salvo quanto
disposto ai sensi dell'articolo 14, comma 5, lettera a), della legge
28 novembre 2005, n. 246, come sostituita dal comma 2 del presente
articolo.
6. Le disposizioni che prevedono l'obbligo per le pubbliche
amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di
pubblicare sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento
amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie
competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere
di produrre a corredo dell'istanza si applicano anche agli atti o
documenti la cui produzione a corredo dell'istanza e' prevista da
norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
Capo II RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
Art. 7
Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di
cittadini e imprese
1. Allo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti su
cittadini e imprese, i regolamenti ministeriali o interministeriali,
nonche' i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati
dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di
poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso
ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici devono recare
in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui
cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti
medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che
comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la
conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla
pubblica amministrazione.
2. Gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale, sono pubblicati nei siti istituzionali di ciascuna
amministrazione secondo i criteri e le modalita' definiti con
apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31
marzo di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuta il loro
impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti
amministrativi per i cittadini e le imprese, anche utilizzando
strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti
interessati, e la trasmette al Parlamento.
4. Con il regolamento di cui al comma 2, ai fini della valutazione
degli eventuali profili di responsabilita' dei dirigenti preposti
agli uffici interessati, sono individuate le modalita' di
presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per
la mancata applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Capo II RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
Art. 8
Compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi
1. Negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a
carattere generale che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori,
concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici o
la concessione di benefici, non possono essere introdotti nuovi oneri
regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini,
imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o
eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al
medesimo arco temporale.
2. Per la finalita' di cui al comma 1, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 14, commi da 1 a 11, della legge 28 novembre
2005, n. 246, e' obbligatoria una specifica valutazione preventiva
degli oneri previsti dagli schemi di provvedimenti normativi e
amministrativi. La suddetta valutazione deve, altresi', individuare
altri oneri regolatori, informativi o amministrativi previsti dalle
norme gia' in vigore, da ridurre o eliminare allo scopo di garantire
l'invarianza degli oneri sui privati connessi alle nuove norme o
prescrizioni.
Capo II RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
Art. 9
Rapporti con la pubblica amministrazione e modifica dell'articolo
2630 del codice civile
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, informano i rapporti con le imprese ai principi di
trasparenza, di buona fede e di effettivita' dell'accesso ai
documenti amministrativi, alle informazioni e ai servizi svolgendo
l'attivita' amministrativa secondo criteri di economicita', di
efficacia, di efficienza, di tempestivita', di imparzialita', di
uniformita' di trattamento, di proporzionalita' e di pubblicita',
riducendo o eliminando, ove possibile, gli oneri meramente formali e
burocratici relativi all'avvio dell'attivita' imprenditoriale e
all'instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato, nonche'
gli obblighi e gli adempimenti non sostanziali a carico dei
lavoratori e delle imprese.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 garantiscono,
attraverso le camere di commercio, la pubblicazione e l'aggiornamento
delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna
tipologia di attivita' d'impresa. A questo fine, le medesime
amministrazioni comunicano alle camere di commercio, entro il 31
dicembre di ogni anno, l'elenco delle norme e dei requisiti minimi
per l'esercizio di ciascuna tipologia di attivita' d'impresa.
3. All'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non possono essere addotti
tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o
ritardi attribuibili all'amministrazione».
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le
certificazioni relative all'impresa devono essere comunicate dalla
stessa al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, anche per il
tramite delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3,
lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono inserite
dalle camere di commercio nel repertorio economico amministrativo
(REA). Alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente
articolo, alle quali le imprese comunicano il proprio codice di
iscrizione nel registro delle imprese, e' garantito l'accesso
telematico gratuito al registro delle imprese. Le pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 non possono richiedere alle imprese
copie di documentazione gia' presente nello stesso registro.
5. Al fine di rendere piu' equo il sistema delle sanzioni cui sono
sottoposte le imprese relativamente alle denunce, alle comunicazioni
e ai depositi da effettuarsi presso il registro delle imprese tenuto
dalle camere di commercio, l'articolo 2630 del codice civile e'
sostituito dal seguente:
«Art. 2630. - (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e
depositi). - Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle
funzioni rivestite in una societa' o in un consorzio, omette di
eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi
presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli
atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni
prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a
1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono
nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la
sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione
amministrativa pecuniaria e' aumentata di un terzo».
Capo II RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
Art. 10
Delega al Governo in materia di disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonche'
differimento di termini per l'esercizio di deleghe legislative in
materia di incentivi e di internazionalizzazione delle imprese
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per
l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) contrasto degli effetti negativi della posizione dominante di
imprese sui propri fornitori o sulle imprese subcommittenti, in
particolare nel caso in cui si tratti di micro, piccole e medie
imprese;
b) fermo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, previsione che l'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato possa procedere ad indagini e intervenire in prima
istanza con diffide e irrogare sanzioni relativamente a comportamenti
illeciti messi in atto da grandi imprese.
2. Al comma 3-bis dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n.
192, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di
violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle
imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie,
l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza
economica».
3. La legittimazione a proporre azioni in giudizio, di cui
all'articolo 4, comma 1, della presente legge, si applica anche ai
casi di abuso di dipendenza economica di cui all'articolo 9 della
legge 18 giugno 1998, n. 192, come modificato, da ultimo, dal comma 2
del presente articolo.
4. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, alinea, le parole: «diciotto mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «trentaquattro mesi»;
b) all'articolo 12, comma 2, alinea, le parole: «diciotto mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «ventotto mesi».
Capo II RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
Art. 11
Certificazione sostitutiva e procedura di verifica
1. Le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti
rilasciate alle imprese dagli enti di normalizzazione a cio'
autorizzati e da societa' professionali o da professionisti abilitati
sono sostitutive della verifica da parte della pubblica
amministrazione e delle autorita' competenti, fatti salvi i profili
penali.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere alle
imprese, all'esito di procedimenti di verifica, adempimenti ulteriori
rispetto ai requisiti minimi di cui all'articolo 9, comma 2, ne'
irrogare sanzioni che non riguardino esclusivamente il rispetto dei
requisiti medesimi.
3. Nelle more dei procedimenti di verifica di cui al comma 2 del
presente articolo e degli eventuali termini concordati per
l'adeguamento ai requisiti minimi di cui all'articolo 9, comma 2,
della presente legge, il procedimento di cui all'articolo 2 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, non puo'
essere sospeso per piu' di una volta e, in ogni caso, per un periodo
non superiore a trenta giorni e l'attivita' dell'impresa non puo'
essere sospesa, fatti salvi i casi di gravi difformita' o di mancato
rispetto dei requisiti medesimi, ne' l'amministrazione pubblica
competente puo' esercitare poteri sanzionatori.
Capo II RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
Art. 12
Modifica all'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163
1. Al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie
imprese agli appalti pubblici di lavori e servizi di progettazione,
all'articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: «di
importo pari o superiore a 100.000 euro» sono sostituite dalle
seguenti: «di importo pari o superiore alle soglie di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28».
Capo II RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
Art. 13
Disciplina degli appalti pubblici
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, attraverso i rispettivi
siti istituzionali, rendono disponibili le informazioni sulle
procedure di evidenza pubblica e, in particolare, sugli appalti
pubblici di importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione
europea nonche' sui bandi per l'accesso agli incentivi da parte delle
micro, piccole e medie imprese.
2. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di
appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole
e medie imprese, la pubblica amministrazione e le autorita'
competenti, purche' cio' non comporti nuovi o maggiori oneri
finanziari, provvedono a:
a) suddividere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli
appalti in lotti o lavorazioni ed evidenziare le possibilita' di
subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da
effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le
motivazioni del pagamento, da parte della stazione appaltante nei
vari stati di avanzamento;
b) semplificare l'accesso agli appalti delle aggregazioni fra
micro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni temporanee
di imprese, forme consortili e reti di impresa, nell'ambito della
disciplina che regola la materia dei contratti pubblici;
c) semplificare l'accesso delle micro, piccole e medie imprese agli
appalti pubblici di fornitura di servizi pubblici locali, banditi dai
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per importi
inferiori alle soglie stabilite dall'Unione europea, mediante:
1) l'assegnazione tramite procedura di gara ad evidenza
pubblica ovvero tramite assegnazione a societa' miste
pubblico-private, a condizione che la selezione del socio privato
avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel
rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita',
trasparenza, adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di
trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalita' previsti
dall'Unione europea, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la
qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi
alla gestione dell'appalto;
2) nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a),
l'individuazione di lotti adeguati alla dimensione ottimale del
servizio pubblico locale;
3) l'individuazione di ambiti di servizio compatibili con le
caratteristiche della comunita' locale, con particolare riferimento
alle aree dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei
rifiuti, del trasporto pubblico locale, dei servizi di manutenzione e
riparazione nelle filiere energetiche, dell'illuminazione pubblica,
dei servizi cimiteriali, di riqualificazione del patrimonio edilizio
pubblico, di manutenzione delle infrastrutture viarie e di
manutenzione delle aree verdi;
d) introdurre modalita' di coinvolgimento nella realizzazione di
grandi infrastrutture, nonche' delle connesse opere integrative o
compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori
nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare
attenzione alle micro, piccole e medie imprese.
3. Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di
appalto di lavori, servizi e forniture possono presentare
autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneita'.
Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorita' competenti non
possono chiedere alle imprese documentazione o certificazioni gia' in
possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva
rispetto a quella prevista dal codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163.
4. La pubblica amministrazione e le autorita' competenti, nel caso
di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa
aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di
idoneita' previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di
comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni
previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' la sospensione
dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di
un anno.
5. E' fatto divieto alla pubblica amministrazione, alle stazioni
appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di
richiedere alle imprese che concorrono alle procedure di cui al comma
1 requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e
dei servizi oggetto dei contratti medesimi.
Capo II RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
Art. 14
Consorzio obbligatorio nel settore dei laterizi
1. E' costituito dalle imprese del settore dei laterizi, ai sensi
dell'articolo 2616 del codice civile, produttrici di prodotti in
laterizio rientranti nel codice Ateco 23.32., un consorzio
obbligatorio per l'efficientamento dei processi produttivi nel
settore dei laterizi (COSL), per la riduzione del loro impatto e il
miglioramento delle performance ambientali e per la valorizzazione
della qualita' e l'innovazione dei prodotti, con sede legale presso
il Ministero dello sviluppo economico.
2. Il COSL, senza fini di lucro, ha durata ventennale e comunque
connessa alla permanenza dei presupposti normativi della sua
costituzione. Puo' essere anticipatamente sciolto qualora i
presupposti normativi della sua costituzione vengano meno prima della
scadenza del termine della durata.
3. Il COSL ha personalita' giuridica di diritto privato, non ha
fini di lucro ed e' costituito per creare e gestire un Fondo
alimentato dai consorziati sulla base di un versamento obbligatorio
espresso in percentuale, il quale viene riportato su ogni fattura
emessa per la vendita e cessione di prodotto, al fine di incentivare
la chiusura di unita' produttive di laterizi piu' vetuste e meno
efficienti in termini di elevati costi energetici ed ambientali. A
tale scopo il COSL fissa a carico dei consorziati un contributo a
fondo perduto per ogni tonnellata di capacita' produttiva
smantellata, con riferimento ad impianti caratterizzati da consumi
energetici superiori alla soglia minima ambientale, da valutare in
termini di consumo energetico medio per tonnellata di materiale
prodotto. Puo' altresi' essere destinatario di finanziamenti
nazionali o comunitari, di eventuali contributi di terzi, in caso di
consulenze o servizi resi dal COSL stesso, di eventuali contributi
straordinari dei consorziati, su delibera dell'assemblea.
4. Una percentuale del Fondo potra' essere destinata al
finanziamento di quota parte delle spese annuali di ricerca e
sviluppo sostenute dalle imprese consorziate riferite allo studio di
materiali e soluzioni in laterizio con elevata capacita' di
isolamento termico, al fine di ridurre l'impatto ambientale degli
edifici.
5. Lo statuto del COSL, sottoposto all'approvazione del Ministero
dello sviluppo economico, prevede la costituzione degli organi
sociali secondo la disciplina del codice civile, prevedendo altresi'
che, in caso di cessazione anticipata o scioglimento, il patrimonio
residuo venga redistribuito tra i consorziati esistenti al momento
dello scioglimento.
6. Il COSL svolge la propria attivita' in collegamento e
collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico e con le
altre amministrazioni competenti, ove necessario.
7. Il COSL e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dello
sviluppo economico, secondo modalita' idonee ad assicurare che la
gestione sia efficace ed efficiente in rapporto all'oggetto
consortile. A questo scopo, il COSL provvede ad inviare al Ministero
dello sviluppo economico il piano operativo annuale ed il bilancio.
Capo II RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
Art. 15
Contratti di fornitura con posa in opera
1. La disposizione prevista dall'articolo 118, comma 3, secondo
periodo, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, si applica anche alle somme dovute
agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui
prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori
ovvero stato di avanzamento forniture.
Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE E DI POLITICHE PUBBLICHE
Art. 16
Politiche pubbliche per la competitivita'
1. Al fine di garantire la competitivita' e la produttivita' delle
micro, piccole e medie imprese e delle reti di imprese, lo Stato,
nell'attuazione delle politiche pubbliche e attraverso l'adozione di
appositi provvedimenti normativi, provvede a creare le condizioni
piu' favorevoli per la ricerca e l'innovazione,
l'internazionalizzazione e la capitalizzazione, la promozione del
«Made in Italy» e, in particolare:
a) garantisce alle micro, piccole e medie imprese e alle reti di
imprese una riserva minima del 60 per cento per ciascuna delle misure
di incentivazione di natura automatica o valutativa, di cui almeno il
25 per cento e' destinato alle micro e piccole imprese;
b) favorisce la cooperazione strategica tra le universita' e le
micro, piccole e medie imprese;
c) favorisce la trasparenza nei rapporti fra gli intermediari
finanziari e le micro, piccole e medie imprese e le reti di imprese,
assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e
non vessatorio, mediante:
1) l'attribuzione all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato dei poteri di cui agli articoli 12 e 15 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, nei confronti degli
intermediari finanziari ai fini di verificare le condizioni di
trasparenza del comportamento degli intermediari verso le imprese e
di accertare pratiche concertate, accordi o intese;
2) la previsione dell'obbligo per gli intermediari finanziari
di trasmettere periodicamente al Ministero dell'economia e delle
finanze, per la sua pubblicazione telematica, un rapporto sulle
condizioni medie praticate su base nazionale e regionale, sui tempi
medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero,
sulla quantita' di impieghi e sulla loro distribuzione per classi
dimensionali di impresa;
d) sostiene la promozione delle micro, piccole e medie imprese e
delle reti di imprese nei mercati nazionali e internazionali
mediante:
1) la realizzazione, senza nuovi o maggiori oneri finanziari e
amministrativi, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di
un portale dedicato al «Made in Italy» che permetta al consumatore di
orientarsi nella ricerca di prodotti tipici italiani, nonche' di
prodotti «Made in Italy» di largo consumo;
2) la definizione, da parte del Ministero dello sviluppo
economico, tramite uno o piu' accordi di programma sottoscritti con
l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura (Unioncamere), delle linee guida, delle priorita' e del
sistema di valutazione degli interventi sulla base degli indirizzi di
politica industriale, sentite le organizzazioni nazionali di
rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese maggiormente
rappresentative a livello nazionale, anche al fine di un piu'
efficace impiego delle risorse stanziate dalle camere di commercio
per il sostegno alla partecipazione delle micro, piccole e medie
imprese agli eventi fieristici e per le attivita' promozionali;
3) il sostegno, da parte del Ministero dello sviluppo
economico, sentite le organizzazioni di rappresentanza delle piccole
e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai
sistemi di associazione tra micro, piccole e medie imprese nella loro
attivita' di promozione sui mercati nazionali e internazionali, anche
attraverso l'identificazione e il monitoraggio degli strumenti di
formazione, agevolazione, incentivazione e finanziamento, nonche'
agli organismi partecipati costituiti per facilitare e accompagnare
le imprese negli adempimenti necessari all'internazionalizzazione;
e) assicura l'orizzontalita' tra i settori produttivi degli
interventi di incentivazione alle imprese, promuovendo la logica di
filiera;
f) favorisce la diffusione dei valori di merito, efficienza e
responsabilita', e sostiene la piena liberta' di scelta dei
lavoratori sulla destinazione del trattamento di fine rapporto;
g) promuove la partecipazione dei lavoratori agli utili
d'impresa.
h) promuove l'efficacia, la trasparenza e la concorrenza del
mercato elettrico e del gas con lo scopo di favorire la diminuzione
delle tariffe elettriche e del gas a carico delle micro, piccole e
medie imprese.
2. Per le imprese femminili, lo Stato garantisce, inoltre,
l'adozione di misure volte a sviluppare e rendere piu' effettivo il
principio di pari opportunita' attraverso:
a) il potenziamento delle azioni svolte a livello nazionale
finalizzate ad assicurare, per i servizi dell'infanzia, in
conformita' agli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona
del 23-24 marzo 2000, il conseguimento della qualita' standard dei
servizi offerti;
b) l'attuazione del piano straordinario per la conciliazione tra
tempi di vita e tempi di lavoro.
3. Tutti i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati sulla base
di un piano strategico di interventi, predisposto dal Ministro dello
sviluppo economico, sentite le regioni, nell'ambito della sede
stabile di concertazione di cui all'articolo 1, comma 846, secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Per le imprese presenti nelle aree sottoutilizzate, lo Stato
garantisce inoltre l'adozione di misure volte a garantire e rendere
piu' effettivo il principio di equita' e di libera concorrenza nel
pieno rispetto della normativa dell'Unione europea.
Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE E DI POLITICHE PUBBLICHE
Art. 17
Garante per le micro, piccole e medie imprese
1. E' istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il
Garante per le micro, piccole e medie imprese, che svolge le funzioni
di:
a) monitorare l'attuazione nell'ordinamento della comunicazione
della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno
2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla
ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno
''Small Business Act'' per l'Europa)» e della sua revisione, di cui
alla comunicazione della Commissione europea COM (2011) 78
definitivo, del 23 febbraio 2011, recante «Riesame dello ''Small
Business Act'' per l'Europa»;
b) analizzare, in via preventiva e successiva, l'impatto della
regolamentazione sulle micro, piccole e medie imprese;
c) elaborare proposte finalizzate a favorire lo sviluppo del
sistema delle micro, piccole e medie imprese;
d) segnalare al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei
ministri, ai Ministri e agli enti territoriali interessati i casi in
cui iniziative legislative o regolamentari o provvedimenti
amministrativi di carattere generale possono determinare oneri
finanziari o amministrativi rilevanti a carico delle micro, piccole e
medie imprese;
e) trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il
28 febbraio di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta. La
relazione contiene una sezione dedicata all'analisi preventiva e alla
valutazione successiva dell'impatto delle politiche pubbliche sulle
micro, piccole e medie imprese e individua le misure da attuare per
favorirne la competitivita'. Il Presidente del Consiglio dei ministri
trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento;
f) monitorare le leggi regionali di interesse delle micro,
piccole e medie imprese e promuovere la diffusione delle migliori
pratiche;
g) coordinare i garanti delle micro, piccole e medie imprese
istituiti presso le regioni, mediante la promozione di incontri
periodici ed il confronto preliminare alla redazione della relazione
di cui alla lettera e).
2. Anche ai fini dell'attivita' di analisi di cui al comma 1, il
Garante, con proprio rapporto, da' conto delle valutazioni delle
categorie e degli altri soggetti rappresentativi delle micro, piccole
e medie imprese relativamente agli oneri complessivamente contenuti
negli atti normativi ed amministrativi che interessano le suddette
imprese. Nel caso di schemi di atti normativi del Governo, il
Garante, anche congiuntamente con l'amministrazione competente a
presentare l'iniziativa normativa, acquisisce le valutazioni di cui
al primo periodo e il rapporto di cui al medesimo periodo e' allegato
all'AIR. Ai fini di cui al secondo periodo l'amministrazione
competente a presentare l'iniziativa normativa segnala al Garante gli
schemi di atti normativi del Governo che introducono o eliminano
oneri a carico delle micro, piccole e medie imprese.
3. Il Governo, entro sessanta giorni dalla trasmissione, e comunque
entro il 30 aprile di ogni anno, rende comunicazioni alle Camere sui
contenuti della relazione di cui al comma 1, lettera e). Il Garante
concentra le attivita' di cui al comma 1, lettere b) e c), sulle
misure prioritarie da attuare contenute negli atti di indirizzo
parlamentare eventualmente approvati.
4. Per l'esercizio della propria attivita' il Garante di cui al
comma 1 si avvale delle analisi fornite dalla Banca d'Italia, dei
dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica, della
collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Unioncamere
e delle camere di commercio. Puo' stipulare convenzioni non onerose
per la collaborazione e la fornitura di dati e analisi da parte di
primari istituti di ricerca, anche di natura privata. Le camere di
commercio, sulla base delle informazioni di cui al comma 2
dell'articolo 9, possono proporre al Garante misure di
semplificazione della normativa sull'avvio e sull'esercizio
dell'attivita' di impresa.
5. Presso il Garante di cui al comma l e' istituito il tavolo di
consultazione permanente delle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative del settore delle micro, piccole e medie imprese, con
la funzione di organo di partenariato delle politiche di sviluppo
delle micro, piccole e medie imprese, in raccordo con le regioni. Al
fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e
regolare, le consultazioni si svolgono con regolarita' e alle
associazioni e' riconosciuta la possibilita' di presentare proposte e
rappresentare istanze e criticita'.
6. Il Garante di cui al comma 1 e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero
dello sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamento
delle strutture del medesimo Ministero e svolge i compiti di cui al
presente articolo senza compenso aggiuntivo rispetto all'incarico
dirigenziale attribuito. All'attuazione del presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo IV LEGGE ANNUALE PER LE MICRO, LE PICCOLE E LE MEDIE IMPRESE
Art. 18
Legge annuale per le micro, le piccole e le medie imprese
1. Al fine di attuare la comunicazione della Commissione europea
COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia
preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo
quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act"
per l'Europa)», entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle Camere un
disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro,
piccole e medie imprese volto a definire gli interventi in materia
per l'anno successivo.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 reca, in distinte sezioni:
a) norme di immediata applicazione, al fine di favorire e
promuovere le micro, piccole e medie imprese, rimuovere gli ostacoli
che ne impediscono lo sviluppo, ridurre gli oneri burocratici, e
introdurre misure di semplificazione amministrativa anche
relativamente ai procedimenti sanzionatori vigenti connessi agli
adempimenti a cui sono tenute le micro, piccole e medie imprese nei
confronti della pubblica amministrazione;
b) una o piu' deleghe al Governo per l'emanazione di decreti
legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;
c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti
ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in
precedenti leggi, con esplicita indicazione delle norme da modificare
o abrogare.
3. Al disegno di legge di cui al comma 1, oltre alle altre
relazioni previste dalle vigenti disposizioni, e' allegata una
relazione volta a evidenziare:
a) lo stato di conformita' dell'ordinamento rispetto ai principi
e agli obiettivi contenuti nella comunicazione della Commissione
europea di cui al comma 1;
b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle
precedenti leggi annuali per la tutela e lo sviluppo delle micro,
piccole e medie imprese, indicando gli effetti che ne sono derivati
per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
c) l'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impatto
delle politiche economiche e di sviluppo sulle micro, piccole e medie
imprese;
d) le specifiche misure da adottare per favorire la
competitivita' e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, al
fine di garantire l'equo sviluppo delle aree sottoutilizzate.
4. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo
economico convoca il tavolo di consultazione permanente delle
associazioni di categoria previsto dall'articolo 17, comma 5, per
l'acquisizione di osservazioni e proposte.
Capo V COMPETENZE REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI
Art. 19
Rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali
1. Le regioni promuovono la stipula di accordi e di intese in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire il
coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di
adempimenti amministrativi delle imprese, nonche' il conseguimento di
ulteriori livelli minimi di liberalizzazione degli adempimenti
connessi allo svolgimento dell'attivita' d'impresa sul territorio
nazionale, previe individuazione delle migliori pratiche e verifica
dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e
dagli enti locali.
Capo VI NORME FINALI
Art. 20
Norma finanziaria
1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono
all'attuazione della presente legge avvalendosi delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo VI NORME FINALI
Art. 21
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 novembre 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Palma
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 98 ):
Presentato dall'on. La Loggia e Carlucci il 29 aprile 2008.
Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive), in sede
referente, il 18 giugno 2008 con pareri delle commissioni I, II, V,
VII, VIII e questioni regionali.
Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 13 gennaio,
14 luglio, 22 e 29 settembre, 5 ottobre 2010; 8 e 10 marzo 2011.
Esaminato in aula il 14 marzo 2011 ed approvato in un Testo
unificato con gli atti nn. 1225 (Bersani ed altri); 1284 (Pelino ed
altri); 1325 (Vignali ed altri); 2680 (Jannone e Carlucci); 2754
(Vignali ed altri) e 3191 (Borghesi ed altri) il 15 marzo 2011.
Senato della Repubblica (atto n. 2626):
Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il
24 marzo 2011 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª,
13ª, 14ª e questioni regionali.
Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 29 marzo,
5 aprile, 3, 4 e 24 maggio, 7, 8, 21 e 29 giugno; 6, 13 e 26 luglio;
1° agosto, 20 settembre, 11, 12, 13 e 18 ottobre 2011.
Esaminato in aula il 13, 18 e 19 ottobre 2011 ed approvato, con
modificazioni, il 20 ottobre 2011.
Camera dei deputati (atto n. 98-1225-1284-1325-2680-2754-3191-B):
Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive), in sede
referente, il 25 ottobre 2011 con parere della commissione I, II, V,
VI, VIII, XI, XIV e questioni regionali.
Esaminato dalla X commissione , in sede referente, il 26 e 27
ottobre 2011.
Esaminato in aula il 2 novembre 2011 ed approvato, il 3 novembre
2011.
Requisiti generali: i Consorzi
Giovedì 07 Luglio 2011 16:58
Fabrizio Laudani
N. 216/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 113 Reg. Ric.
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 113 del 2011 proposto - per il Lotto n. 1 - dalla ditta F., in proprio e quale mandataria dell'a.t.i. con V. S.a.s., e - per il Lotto n. 2 - dalla V. S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t. P. V., entrambe difese e rappresentate dall'avv. Daniele Turco e dall'avv. Simone Uliana, ed elettivamente domiciliate in Parma, via Cantelli n. 9, presso lo studio dell'avv. Paola Da Vico;
contro
la I. S.p.A., in persona dell'Amministratore delegato Andrea Viero, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Cantelli e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Parma, strada Repubblica n. 95;
nei confronti di
T. Soc. coop., in persona del Direttore generale E. A., in proprio e quale mandataria dell'a.t.i. con Consorzio N. S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Silingardi e dall'avv. EugE. Monegatti, e presso quest'ultima elettivamente domiciliata in Parma, p.zza Garibaldi 17;
G. S.r.l., in persona del legale rappresentante F. G., difesa e rappresentata dall'avv. Lisa Cervone e dall'avv. Eugenia. Monegatti, e presso quest'ultima elettivamente domiciliata in Parma, p.zza Garibaldi 17;
per l'annullamento
- quanto all'atto introduttivo della lite - del bando di gara indetto da E. S.p.A. per l'affidamento, a mezzo di procedura negoziata, del "servizio di raccolta e trasporto fanghi, disidratazione meccanica fanghi e pulizia letti di essiccamento in impianti di depurazione" (Lotto n. 1, gara 3121, e Lotto n. 2, gara 3122), delle lettere di invito del 20 novembre 2011 (Lotto n. 1) e del 29 novembre 2011 (Lotto n. 2), del capitolato speciale d'appalto, dei verbali della Commissione giudicatrice (e, segnatamente, del verbale di prequalifica n. 05726 del 21 ottobre 2010), della nota di I. S.p.A. prot. n. 04173 del 27 settembre 2010, del verbale di aggiudicazione provvisoria redatto dalla Commissione giudicatrice in data 19 gennaio 2011, della determinazione dell'Amministratore delegato di I. S.p.A. n. 22/2011 in data 9 febbraio 2011 di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione del Lotto n. 1 all'a.t.i. T. Soc. coop. - Consorzio N. S.r.l. e del Lotto n. 2 alla G. S.r.l., delle note I. S.p.A. prot. n. 000499 e 000500 del 10 febbraio 2011, dei contratti di appalto eventualmente stipulati con gli aggiudicatari dei due lotti, del parziale silenzio-diniego opposto dall'ente appaltante alla richiesta di ostensione documentale degli atti invocata dalla parte ricorrente;
per la declaratoria
di inefficacia dei contratti di appalto eventualmente stipulati con gli aggiudicatari dei due lotti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di "motivi aggiunti" depositati il 5 e il 28 aprile 2011;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della I. S.p.A., della T. Soc. coop. e della G. S.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 15 giugno 2011 i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
La E. S.p.A. emetteva un bando di gara per l'affidamento, a mezzo di procedura negoziata, del servizio di "raccolta e trasporto fanghi, disidratazione meccanica fanghi e pulizia letti di essiccamento in impianti di depurazione", con suddivisione in tre lotti da aggiudicare separatamente. All'esito delle operazioni di gara, il Lotto n. 1 veniva aggiudicato all'a.t.i. T. Soc. coop. - Consorzio N. S.r.l. (seconda in graduatoria l'a.t.i. F. - V. S.a.s.) e il Lotto n. 2 alla G. S.r.l. (seconda in graduatoria la V. S.a.s.).
Avverso gli atti di gara, limitatamente ai Lotti n. 1 e n. 2, hanno proposto impugnativa i concorrenti classificatisi alla seconda posizione delle rispettive graduatorie. Quanto al Lotto n. 1, viene lamentata l'ammissione alla selezione dell'a.t.i. aggiudicataria nonostante la mancata allegazione, in fase di prequalifica, della documentazione a comprova del possesso dei requisiti generali da parte delle imprese consorziate indicate (dal Consorzio N.) quali esecutrici del servizio, risultando peraltro illegittima la regolarizzazione documentale postuma consentita dall'ente appaltante; viene, inoltre, dedotta l'indebita ammissione dell'a.t.i. aggiudicataria, a fronte della mancata indicazione delle ditte subappaltatrici e della mancata sottoscrizione del modulo all'uopo predisposto. Quanto al Lotto n. 2, invece, viene dedotta l'illegittimità dell'offerta della ditta aggiudicataria, in quanto carente dei requisiti tecnici minimi. Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati, previo ordine all'ente appaltante di esibizione dei documenti oggetto della richiesta di accesso non ancora soddisfatta.
Si sono costituiti in giudizio la I. S.p.A. e la T. Soc. coop., opponendosi all'accoglimento del ricorso.
Una prima istanza cautelare della parte ricorrente veniva respinta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 6 aprile 2011 (ord. n. 117/2011), limitatamente al Lotto n. 1.
Successivamente, presa visione della documentazione relativa alla ditta aggiudicataria del Lotto n. 2, la parte ricorrente ha proposto "motivi aggiunti" depositati il 5 aprile 2011. Imputa alla G. S.r.l. di avere dichiarato di avvalersi di "idroestrattori centrifughi" inidonei rispetto ai requisiti di prestazione minimi imposti dal capitolato speciale d'appalto; addebita ancora alla G. S.r.l. di non avere indicato nel "piano operativo di sicurezza" tutti i mezzi di cui aveva dichiarato di volersi avvalere per l'esecuzione del servizio; rimprovera, poi, alla G. S.r.l. di avere reso dichiarazioni e prodotto documentazione da cui si evincerebbe che la stessa non disponeva della dotazione minima di mezzi prescritta dal capitolato speciale d'appalto per lo svolgimento delle prestazioni negoziali; attribuisce, inoltre, alla G. S.r.l. l'omissione delle dichiarazioni ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 relativamente ai soci Y. G. e L. G., e di avere esibito un modello GAP incompleto; deduce, poi, l'inefficacia di dichiarazioni sostitutive, allegate alla domanda di partecipazione alla gara, rese da soggetto (Y. G.) privo di poteri di rappresentanza e responsabile di non avere allegato un documento di identità; denuncia, infine, l'inadeguatezza del modello DURC presentato dalla G. S.r.l., in quanto carente di riferimenti alla gara d'appalto in questione e relativo a data (26 gennaio 2011) che, per essere di parecchio anteriore a quella di consegna all'Amministrazione (15 marzo 2011), si rivelerebbe inidonea a comprovare l'attuale regolarità contributiva della società.
Si è costituita in giudizio anche la G. S.r.l., opponendosi all'accoglimento del ricorso.
La nuova istanza cautelare della parte ricorrente veniva respinta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 20 aprile 2011 (ord. n. 140/2011), limitatamente al Lotto n. 2.
A séguito, poi, dell'esame della documentazione esibita dall'ente appaltante per il Lotto n. 1, sono stati proposti "motivi aggiunti" depositati il 28 aprile 2011. Si censura la mancata esclusione dell'a.t.i. aggiudicataria nonostante la capogruppo, che è una società consortile, non avesse indicato i consorziati/soci esecutori del servizio né degli stessi avesse dichiarato il possesso dei requisiti generali di partecipazione; si deduce, ancora, l'omessa comunicazione all'ente appaltante della "cessione del ramo d'azienda di autotrasporto merci per conto terzi" operata da una consorziata (N. S.r.l.) della mandante dell'a.t.i. aggiudicataria in favore di una terza impresa (A.T.I. S.r.l.), con conseguente mancata verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo al cessionario; si denuncia, infine, la carenza - in capo all'A.T.I. S.r.l. - del requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività inerente l'oggetto della gara.
L'ulteriore istanza cautelare della parte ricorrente veniva accolta dalla Sezione alla Camera di Consiglio in data 11 maggio 2011 (ord. n. 195/2011), limitatamente al Lotto n. 1.
All'udienza del 15 giugno 2011, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.
Ritiene il Collegio di doversi innanzi tutto occupare delle questioni relative alla gara per il Lotto n. 1.
Va premesso che, nel settore degli appalti pubblici, esistono da un lato figure imprenditoriali che hanno autonoma soggettività giuridica e in quanto tali sono esse stesse in possesso dei requisiti di qualificazione, ed esistono dall'altro lato moduli organizzativi attraverso i quali più imprese si presentano collegate e aggregate tra loro senza che il raggruppamento assuma però una soggettività giuridica propria e sia pertanto esso stesso in possesso dei requisiti di qualificazione. Con riferimento, in particolare, alle aggregazioni consortili cui l'ordinamento riconosce la qualità di soggetti con propria abilitazione a concorrere per l'affidamento di commesse pubbliche, la giurisprudenza sottolinea come siano le singole imprese consorziate, dotate di autonoma personalità e di distinta organizzazione di impresa, i soggetti chiamati ad assumere in concreto le opere o i servizi oggetto dell'appalto, onde - se ne è dedotto (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 30 gennaio 2002 n. 507) - se è in astratto ammissibile cumulare i requisiti di natura tecnica singolarmente posseduti dalle imprese consorziate, tale principio non implica affatto che i requisiti generali di partecipazione, relativi alla regolarità della gestione delle singole imprese sotto il profilo dell'ordine pubblico, anche economico, e della moralità, possano ritenersi accertati con esclusivo riferimento al consorzio e non debbano invece essere posseduti e documentati dalle singole imprese designate quali esecutrici del servizio o dell'opera; si tratta, in effetti, della necessità di garantire l'Amministrazione contro il rischio di accesso al mercato delle commesse pubbliche di soggetti privi dei necessari requisiti soggettivi di moralità e di ordine pubblico, esigenza che - in assenza di una verifica estesa a chi provvede effettivamente all'esecuzione dell'appalto - verrebbe vanificata dall'aggregazione in forma consortile di imprese prive dei requisiti di legge per la partecipazione alle gare e confluenti in un distinto soggetto esso solo in regola con detti requisiti, con conseguente aggiramento di inderogabili prescrizioni normative discendenti dai principi generali delle procedure di evidenza pubblica. Ancor più esplicitamente è stato di recente osservato: "...La giurisprudenza ha sempre affermato che quale che sia la natura del consorzio, esso debba dimostrare il possesso dei requisiti di tutti i consorziati che vengono individuati come esecutori delle prestazioni scaturenti dal contratto (Cons. St., sez. IV, 7 aprile 2008 n. 1485; Cons. St., sez. VI, 24 novembre 2009 n. 7380). In termini più generali, tutti i soggetti che a qualunque titolo concorrono all'esecuzione di pubblici appalti, vuoi in veste di affidatari, vuoi in veste di subaffidatari, vuoi in veste di prestatori di requisiti nell'ambito del c.d. avvalimento, devono essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 38, d.lgs. n. 163/2006. Il che risponde ad elementari ragioni di trasparenza e di tutela effettiva degli interessi sottesi alle cause di esclusione di cui all'art. 38, d.lgs. n. 163/2006. Occorre, infatti, che tutti gli operatori economici che, a qualunque titolo, eseguono prestazioni di lavori, servizi e forniture abbiano i requisiti morali di cui all'art. 38 citato. Se in caso di consorzi tali requisiti andassero accertati solo in capo al consorzio e non anche in capo ai consorziati che eseguono le prestazioni, il consorzio potrebbe agevolmente diventare uno schermo di copertura consentendo la partecipazione di consorziati privi dei necessari requisiti. Per gli operatori che non hanno i requisiti dell'art. 38 (si pensi al caso di soggetti con condanne penali per gravi reati incidenti sulla moralità professionale) basterebbe, anziché concorrere direttamente andando incontro a sicura esclusione, aderire a un consorzio da utilizzare come copertura ..." (così Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2010 n. 3759).
Di qui la fondatezza della doglianza imperniata sull'omessa indicazione dei soci/consorziati della T. Soc. coop. che avrebbero fornito gli automezzi per l'esecuzione del servizio e sulla mancata dichiarazione del possesso in capo agli stessi dei requisiti generali di partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006. Risulta in tal senso decisiva la circostanza che l'art. 1 dello statuto sociale la qualifica come società consortile nella forma della società cooperativa, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 443 del 1985 ("I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane ..."), cui fa riferimento anche l'art. 34 del d.lgs. n. 163 del 2006 ("Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati: a) ...; b) i ... consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) ..."); il che poi trova conferma nel successivo art. 4 dello statuto sociale, allorché - a proposito di «oggetto e scopi consortili» - prevede che la società consortile si occupi di "...acquisire, anche mediante appalti o concessioni da enti pubblici o privati, lavori di trasporto merci di materiali di qualsiasi natura e specie per conto terzi, da affidare generalmente alle imprese associate; assumere ordinativi e stipulare contratti pubblici e privati per lavori ed opere di escavazione, movimento terra e facchinaggio, per conto e nell'interesse delle imprese associate ... affidare la esecuzione dei trasporti ed i lavori e servizi acquisiti alle imprese socie, secondo criteri di ripartizione improntati ad equità, tenendo conto degli automezzi o mezzi d'opera di dotazione e della organizzazione strutturale delle singole imprese, osservando le disposizioni previste in appositi regolamenti interni ...", sicché si realizza quella tipica fattispecie per cui, attribuita loro l'esecuzione di un appalto pubblico, le imprese consorziate assumono il vincolo ad operare sulla base del rapporto consortile fondato sul conferimento alla struttura comune dell'incarico di stipulare contratti di appalto per loro conto e in nome del consorzio e di indicare di volta in volta a quale di esse assegnare e far compiere le relative prestazioni negoziali. Né si oppone a tale conclusione l'addotta prevalente qualificazione della T. Soc. coop. come «cooperativa» e quindi la sua riconducibilità al diverso caso di cui alla lett. a) dell'art. 34 del d.lgs. n. 163 del 2006 ("Sono ammessi a partecipare ...: a) ... le società cooperative ..."); in realtà, la figura del consorzio di imprese artigiane costituito in forma di cooperativa rappresenta un modulo imprenditoriale in cui coesistono elementi distintivi dei consorzi e delle società cooperative, dei primi in particolare dovendosi ravvisare l'attribuzione ad una struttura autonoma del compito di procurare commesse che i soci/consorziati assumeranno in esecuzione (come si rileva anche dallo statuto sociale), e allora divengono a tali fini ininfluenti gli aspetti che attengono alle modalità di fatturazione, alla ripartizione delle responsabilità, al marchio adoperato e al nome speso (tutti profili derivanti da scelte organizzative interne e dal necessario coordinamento con la forma societaria della cooperativa), in quanto le esigenze di trasparenza di cui si è più volte detto restano integre di fronte ad imprese associate che conservano comunque una identità giuridica ed un proprio assetto imprenditoriale, in conformità del resto di un modello che l'art. 6 della legge n. 443 del 1985 ha codificato in termini non coerenti con una qualificazione che ignorasse lo scopo consortile insito nella figura giuridica prescelta dal legislatore. Né, infine, è fondata l'eccezione di tardività della censura, non avendo dimostrato la controinteressata che la parte ricorrente avesse in tempi precedenti acquisito conoscenza della dichiarata volontà della T. Soc. coop. di provvedere all'esecuzione dell'appalto attraverso automezzi forniti da alcune imprese consorziate.
Pertanto, non essendosi provveduto all'esclusione dell'a.t.i. poi risultata aggiudicataria del servizio, vanno annullati in parte qua gli atti della gara relativa al Lotto n. 1, con assorbimento delle restanti censure.
Passando all'esame delle doglianze inerenti la procedura di scelta del contraente privato per il Lotto n. 2, viene innanzi tutto in rilievo la questione legata all'idoneità degli "idroestrattori centrifughi" impiegati dalla G. S.r.l.; secondo la parte ricorrente, infatti, quelli indicati non consentirebbero di rispettare i parametri tecnici richiesti dall'art. 18.2 del capitolato speciale d'appalto, onde la ditta avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara. Sennonché - osserva il Collegio - il bando di gara fissava, in tema di «capacità tecnica» (III.2.3), requisiti che, per la parte relativa agli "idroestrattori centrifughi", risultavano ancorati alla "idoneità alla disidratazione spinta del fango biologico prodotto dai depuratori per acque reflue urbane anche mediante l'utilizzo di flocculanti", alla "portata idraulica di fango liquido in ingresso rispettivamente maggiore/uguale di 40 mc/h e di 25 mc/h", alla "dotazione dei seguenti equipaggiamenti ...", tutti parametri di cui la parte ricorrente non ha denunciato l'inosservanza, mentre le carenze riguarderebbero gli ulteriori parametri indicati dal capitolato speciale d'appalto in sede di «requisiti di prestazione richiesti» e di «norme e criteri di esecuzione della disidratazione», ovvero tra le «modalità di svolgimento del servizio». Appare insomma evidente come l'ente appaltante abbia voluto rinviare la verifica circa ulteriori e più particolareggiati aspetti tecnici alla fase di svolgimento delle prestazioni negoziali, mentre la selezione iniziale, verosimilmente per ragioni di snellezza e celerità nella ricerca del contraente a mezzo di procedura negoziata, si connota per una minore rigidità dei requisiti di ammissione, in esito a valutazioni rimesse all'autonomo apprezzamento dell'Amministrazione, le cui scelte, per inerire al merito, si rivelano sotto questo profilo insindacabili.
Priva di fondamento è anche la doglianza incentrata sulla mancata esclusione della G. S.r.l. nonostante l'incompletezza del "piano operativo di sicurezza" dalla stessa redatto. Non emerge, infatti, dalla lex specialis della gara la previsione della misura espulsiva per una simile irregolarità, ed anzi l'art. 12 del capitolato speciale d'appalto prescriveva la consegna dell'elaborato all'Amministrazione "...prima dell'inizio dei servizi ...", a conferma dell'irrilevanza di tale documento ai fini dell'ammissione alla gara e della sua ascrivibilità ad una fase successiva all'aggiudicazione.
Non convince neppure la censura con cui si assume che la G. S.r.l. dovesse essere esclusa dalla gara per non disporre della dotazione minima di mezzi prescritta dalle norme di gara. Quanto, in particolare, alla mancata indicazione dei mezzi mobili su cui avrebbero dovuti essere alloggiati gli "idroestrattori centrifughi", emerge dall'apposita dichiarazione della ditta che si tratta di unità scarrabili, e quindi utilizzabili alternativamente anche su uno stesso mezzo, così come è ininfluente che l'automezzo con targa ...omissis... sia un Euro 2, per essere sufficiente la disponibilità di quello con targa ...omissis... (Euro 5), a fronte della previsione nel bando di gara di un solo autocarro di simili caratteristiche e della sua idoneità ad ospitare di volta in volta l'idroestrattore centrifugo da utilizzare.
Né costituisce motivo di illegittimità la mancata presentazione delle dichiarazioni ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 da parte di soci (Y. G. e L. G.) che non sono anche amministratori della società. Quanto al modello GAP, invece, è sufficiente rilevare che le norme di gara non ne prevedono l'immediata esibizione e che la sua produzione è avvenuta solo dopo l'aggiudicazione definitiva, a richiesta dell'ente appaltante, onde ogni eventuale irregolarità ben avrebbe potuto essere sanata in una fase in cui erano oramai venute meno le esigenze di par condicio tra i concorrenti; del resto, come è stato rilevato in giurisprudenza (v. TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 11 marzo 2010 n. 2807) - con considerazioni che il Collegio condivide -, nel caso in cui la disciplina di gara per l'affidamento di un appalto nulla disponga circa la produzione del modello GAP, nessuna sanzione, tanto meno di esclusione dalla gara, può essere disposta a carico dell'impresa concorrente che abbia fatto legittimo affidamento sul tenore del bando e del disciplinare di gara e ad essi si sia attenuta, anche perché il modello GAP non rappresenta un requisito aggiuntivo per la partecipazione alle gare, vincolante immediatamente sia le stazioni appaltanti che i concorrenti in sede di espletamento delle procedure selettive, e risponde piuttosto a finalità di polizia, onde la sua compilazione costituisce adempimento di un obbligo che, pur sorgendo per l'ente appaltante e per il privato in occasione della indizione della gara di appalto, non attiene al contenuto della gara, rimanendo estraneo al rapporto che sorge da questa.
Quanto, ancora, alla produzione di dichiarazioni sostitutive rese da soggetto (Y. G.) privo di poteri di rappresentanza della G. S.r.l. e senza neppure l'ausilio del documento di identità, osserva il Collegio che in realtà le dichiarazioni in questione risultano sottoscritte anche dal legale rappresentante F. G. - che ha esibito copia del proprio documento di identità -, così dovendosi ritenere ricondotta alla paternità di quest'ultimo la responsabilità di quanto in tal modo attestato.
Le restanti doglianze investono il modello DURC della G. S.r.l., cui si imputa di avere presentato un atto che, per risalire a due mesi prima, difetterebbe della necessaria attualità, e che sarebbe altresì carente di riferimenti alla gara d'appalto di che trattasi. Sennonché, come è noto, il documento ha validità trimestrale (v. circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 35/2010) ed assolve il proprio compito per il solo fatto che certifica la regolarità contributiva della società in funzione dell'assunzione della veste di contraente in un appalto pubblico, indipendentemente dalla specifica procedura di gara per la quale lo si deve utilizzare.
In conclusione, le doglianze relative alla gara per il Lotto n. 2 sono infondate.
Con riferimento a talune censure della parte ricorrente, poi rivelatesi prive di fondamento, l'Amministrazione ne ha invocato la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cod.proc.civ. Indipendentemente, però, da ogni altra considerazione, è sufficiente ad impedire l'accoglimento di una simile domanda la circostanza che la stessa non è stata corredata della prova del danno effettivamente riconducibile alla condotta processuale dell'avversario (v., ex multis, Cass. civ., Sez. I, 30 luglio 2010 n. 17902).
La complessità delle questioni trattate, la reciproca soccombenza delle parti e una valutazione globale del loro comportamento giustifica la compensazione delle spese di lite, in tale complessivo apprezzamento dovendosi assorbire anche la definizione delle spese riguardanti la controversia per la parte relativa alla domanda di "accesso incidentale" ex art. 116, comma 2, cod.proc.amm.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla in parte qua gli atti della gara relativa al Lotto n. 1;
- lo respinge quanto alla gara relativa al Lotto n. 2.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 15 giugno 2011, con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Mario Arosio
L'ESTENSORE
Italo Caso
IL PRIMO REFERENDARIO
Emanuela Loria
Depositata in Segreteria il 28 giugno 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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