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    Ammissione agli scrutini e computo delle assenze

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    N. 324/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 341 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 341 del 2011, proposto da:
    M. S., rappresentato e difeso dall'avv. Laila Altobelli, con domicilio eletto presso l'avv. Manuela D'Innocenzio in Perugia, via del Coppetta, 6;
    contro
    Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria, Istituto Tecnico Statale Commerciale e Per Geometri "G. Spagna", rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliati per legge presso la stessa in Perugia, via degli Offici, 14;
    per l'annullamento
    PROVVEDIMENTO DEL 13.6.2011 DEL CONSIGLIO. DELLA CLASSE 3D DELL'ITC "G. SPAGNA" DI SPOLETO, DI NON AMMISSIONE ALLO SCRUTINO DI FINE ANNO
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria e di Istituto Tecnico Statale Commerciale e Per Geometri "G. Spagna";
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2011 il dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    1- Con il verboso ricorso, contrastante con il dovere di sinteticità (art. 3 C.P.A.), si impugna il provvedimento di non ammissione allo scrutinio di fine anno adottato perché il ricorrente non ha frequentato almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato.
    Si formulano variegate censure di eccesso di potere e violazione di legge con le quali, in estrema sintesi, si lamenta la violazione degli obblighi di motivazione, istruttoria, informativa, comunicazione preventiva, buona amministrazione.
    Il tutto, essenzialmente perché:
    - la Scuola non avrebbe tenuto conto dell'esiguità del numero delle assenze superiori ai due terzi dell'orario;
    - non sarebbe stato adeguatamente valutato il grave stato di salute del ricorrente.
    2- L'Amministrazione si è costituita controdeducendo.
    3- Il Collegio osserva che, come afferma il ricorrente, non smentito, (ricorso pag. 5, penultimo cpv) il numero delle assenze eccedenti il quantitativo massimo consentito (25% dell'anno scolastico) è veramente esiguo (0,95% del quantitativo stesso).
    In più, non è contestata la patologia che affligge il ricorrente, idonea a provocare ripetuti e gravi disturbi, con correlate, varie difficoltà di partecipare alle attività scolastiche..
    4- Di tali elementi la Scuola non ha tenuto conto e non ha ammesso il ricorrente allo scrutinio senza alcuna motivazione, adottando il contestato provvedimento in maniera automatica, sulla base della mera constatazione del numero delle assenze (verbale del Consiglio di Classe n. 2 del 13 giugno 2011, pag. 2).
    Orbene, il Tribunale giudica che un automatismo simile contrasti con la norma di riferimento (D.P.R. n. 122/2009, art. 14, comma 7^) giacché questa prevede motivate deroghe al limite quantitativo delle assenze (in senso conforme: Cons. Stato Sez. VI, Ord. N. 5541/2010; id. Ord. N. 5542/2010).
    5- La violazione del dovere di motivazione è dunque palese.
    Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con assorbimento dell'esame delle restanti censure attesa la natura d'antecedente logico di quella ritenuta fondata.
    6- L'impugnato diniego di ammissione allo scrutinio viene dunque annullato dal che consegue l'obbligo per la Scuola di:
    a- valutare nuovamente la assenze del ricorrente tenendo conto sia della modestia del superamento del limite, sia del suo grave stato di salute;
    b- considerare definitivo lo scrutinio già effettuato, con riserva, in esecuzione del Decreto Cautelare di questo Tribunale n. 121 / 2011, ove dalla rinnovata valutazione di cui al precedente punto - a - consegua l'ammissione allo scrutinio stesso;
    c- considerare definitivi gli esiti degli esami già sostenuti, con riserva, in esecuzione del suddetto Decreto e della successiva Ordinanza Collegiale n. 127/2011;
    d- effettuare lo scrutinio finale e, ove positivo, ammettere il ricorrente alla classe superiore.
    7- Le spese del giudizio possono essere compensate in considerazione della complessità del quadro normativo di riferimento.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come specificato in motivazione.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE F.F.-ESTENSORE
    Carlo Luigi Cardoni
    IL CONSIGLIERE
    Pierfrancesco Ungari
    IL CONSIGLIERE
    Stefano Fantini
     
    Depositata in Segreteria il 4 ottobre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Diritto sportivo

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    N. 7912/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 8086 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
    sul ricorso numero di registro generale 8086 del 2011, proposto dalla D. Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Crocetti Bernardi e Enrico Lubrano, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Lubrano & Associati in Roma, via Flaminia, 79;
    contro
    il Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso Alberto Angeletti in Roma, via G Pisanelli, 2;
    la Federazione F., rappresentata e difesa dall'avv.ti Giancarlo Guarino, con domicilio eletto presso Giancarlo Guarino in Roma, via Nibby, 7;
    la L., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni M. Cocconi, Davide Angelucci e Mariolina Colomba, con domicilio eletto presso l'avv. Giovanni M. Cocconi in Roma, via Ciro Menotti, 1;
    nei confronti di
    Soc R. Piacenza, + 3;
    R. Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Frigerio, Francesco Gummati, con domicilio eletto presso G. P. in Roma, v.le G. Mazzini, 114/B;
    per l'annullamento,
    previa sospensiva,
    delle due decisioni assunte sui ricorsi proposti avverso il ripescaggio della Soc R. Piacenza in serie A1 di pallavolo femminile in deroga alla regola del divieto di doppio ripescaggio.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano e di Federazione F. e di L. e di Soc R. Srl;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
    Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell'atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell'art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.
    Considerato, quanto all'eccezione di difetto assoluto di giurisdizione dedotta sia dalla Federazione F. che dal CONI, che oggetto della controversia non è una sanzione disciplinare (in relazione alla quale la Corte costituzionale 11 febbraio 2011 n. 49 ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione di questo giudice) ma il mancato ripescaggio della Volley 2002 s.r.l. conseguente ad un'asserita erronea applicazione dell'art. 11 del Regolamento Gare della Federazione F.;
    Considerato che nel caso in esame il giudice amministrativo non è chiamato a verificare la correttezza o meno di un giudizio tecnico (quale è, ad es., la decisione di attribuire ad una squadra una vittoria a tavolino, in virtù della quale è stata iscritta al campionato A1) ma la legittimità della decisione del Consiglio Federale della Federazione F. di fare ricorso alla possibilità, prevista dall'art. 11 del Regolamento Gare della Federazione F., di derogare al principio generale del divieto di doppio ripescaggio;
    Ritenuto invece di poter prescindere dall'esame delle ulteriori questioni in rito, non essendo il ricorso fondato;
    Ritenuto infatti che ove il ricorso sia manifestamente infondato nel merito, tanto da essere definito con sentenza in forma semplificata, si può prescindere dal previo esame delle eccezioni di rito dedotte dalle parti resistenti (Cons. St., sez. III, 14 giugno 2011, n. 3614);
    Considerato che l'impugnazione con atto di motivi aggiunti o con nuovo ricorso ha carattere di facoltatività, purché il nuovo gravame sia proposto nei termini;
    Considerato che il provvedimento del 26 agosto 2011 del Consiglio Federale della Federazione F., in quanto arricchito della motivazione completamente carente in quello del 19 luglio 2011 (che assumeva connotato di mero comunicato), giustifica una nuova impugnazione, con la conseguente ammissibilità del ricorso 26/11, proposto nei termini dinanzi all'Alta Corte di Giustizia;
    Considerato che il ricorso 26/11, proposto avverso il provvedimento del 26 agosto 2011 del Consiglio Federale della Federazione F., non è identico a quello precedentemente proposto avverso il provvedimento del 19 luglio 2011 dello stesso Consiglio Federale della Federazione F., avendo la ricorrente, nel secondo gravame, contestato le ragioni addotte a supporto del diniego di ripescaggio laddove nel primo ricorso la censura dedotta investe la incontestabile carenza di motivazione;
    Considerato che il ricorso 24/11, avendo ad oggetto un comunicato, come affermato dalla stessa Federazione F. nella memoria di costituzione deposita il 10 ottobre 2011 (pag. 6), avrebbe dovuto al più essere dichiarato inammissibile sotto tale profilo, con la conseguente ammissibilità del successivo ricorso 26/11, proposto avverso il provvedimento di ripescaggio, congruamente motivato;
    Considerato che l'interpretazione che la ricorrente ha dato dell'art. 11 del Regolamento Gare della Federazione F., ostativo a suo avviso ad un secondo ripescaggio, salvo particolari deroghe, di una squadra che già in precedenza aveva beneficiato di tale opportunità, non rendeva necessario adire la Corte Federale;
    Considerato che l'art. 11, comma 4, lett. b), del Regolamento Gare della Federazione F., secondo cui “non possono essere ripescate, salva contraria espressa disposizione del Consiglio Federale, le squadre retrocesse e già reintegrate nella stagione precedente”, prevede un divieto generale di doppio ripescaggio, salva la possibilità di derogare a tale divieto in presenza di una specifica valutazione operata dallo stesso Consiglio in presenza di una situazione contingente, naturalmente da motivare;
    Considerato che la decisione di ripescare la soc. R. Piacenza in luogo della ricorrente Volley 2002 s.r.l. si fonda su una duplice motivazione (pagg. 8 e 9), e cioè la necessità di privilegiare le squadre che hanno una migliore preparazione tecnico- sportiva e una maggiore consistenza economico-finanziaria;
    Considerato che la prima motivazione, peraltro non debitamente confutata dalla ricorrente, è legittima in considerazione della particolare situazione verificatasi nel campionato 2011-2012 (situazione che rende dunque legittima la deroga al principio che esclude, di norma, il doppio ripescaggio), compiutamente illustrata nel provvedimento impugnato;
    Considerato, quanto al profilo della solidità tecnico-sportiva, che la controinteressata è stata retrocessa dal campionato di Serie A1 a quello di Serie A2 mentre la ricorrente si è classificata al penultimo posto del campionato di Serie A2;
    Considerato dunque che la preparazione tecnico-sportivo della controinteressata offre indubbiamente maggiori garanzie di affidabilità agonistica e, dunque, assicura un maggior equilibrio tecnico al massimo campionato;
    Considerato che in tale decisione ha influito la posizione in classifica occupata, a fine campionato, negli ultimi anni dalla ricorrente, che l'ha vista (nota depositata con consenso della ricorrente in camera di consiglio dal CONI) per due volte retrocessa al campionato A2 (campionati 2006/2007 e 2007/2008); una volta collocata al decimo ed un'altra al settimo posto su 12 squadre nella classifica del campionato A1 (campionati 2004/2005 e 2005/006); due volte collocata al tredicesimo ed una volta al dodicesimo posto, su 14 e 16 squadre nella classifica del campionato A2 (campionati 2008/2009 al tredicesimo posto su 14; 2009/2010 al tredicesimo posto su 16, 2010/2011 al dodicesimo posto su 14);
    Considerato che tale ragione, addotta a supporto della deroga al divieto di doppio ripescaggio, è sufficiente a supportare la decisione di ripescare la contro interessata in luogo della ricorrente;
    Considerato, infine, che a prescindere dai seri dubbi in ordine alla pedissequa applicazione dei principi fissati dalla l. 7 agosto 1990, n. 241 all'ordinamento sportivo, caratterizzato da una propria autonomia e, dunque, da una propria regolamentazione, è assorbente la considerazione che la ricorrente ha presentato domanda di ripescaggio ben consapevole che la stessa sarebbe stata vagliata ai sensi dell'art. 11 del Regolamento della Federazione F., che prevedeva la possibilità di derogare al doppio ripescaggio;
    Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere respinto e le spese devono essere poste a carico della ricorrente.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
    Condanna, ai sensi dell'art. 26, comma 1, c.p.a., parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a favore di ciascuna parte costituita.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Italo Riggio
    L'ESTENSORE
    Giulia Ferrari
    IL CONSIGLIERE
    Maria Luisa De Leoni
     
    Depositata in Segreteria il 12 ottobre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Informative prefettizie sfavorevoli: è automatica la risoluzione del contratto d'appalto già stipulato?

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    N. 586/2012 Reg. Prov. Coll.
    N. 107 Reg. Ric.
    ANNO 2012
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    ex art. 60 cod. proc. amm.;
    sul ricorso numero di registro generale 107 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
    E. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Sergio Tricarico, Silvia Taccoli, con domicilio eletto presso Sergio Tricarico in Torino, via Vincenzo Vela, 27;
    contro
    Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45; Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino;
    nei confronti di
    Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Raffaello Perfetti, con domicilio eletto presso Roberto Cavallo Perin in Torino, via Bogino, 9;
    Cooperativa C. - Imola, T. S.C.A.R.L.;
    per l'annullamento:
    quanto al ricorso principale:
    - della nota informativa prot. 009882/2011 Area 1 bis - ANT della Prefettura di Torino datata 19.12.2011;
    - dell'ordine di servizio n. 347 del 3.1.2012 di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Direzione Programmi Investimenti, Direttrice Tirrenica nord, Team Progetti Portafoglio B, con cui è stata comunicata a C. soc. coop. la revoca dell'autorizzazione al subappalto concessa con OdS del 4.7.2011 alla ditta ricorrente con conseguente ordine di cessazione da ogni attività legata a tale impresa all'interno del cantiere in oggetto;
    - della nota A.R. in data 3.1.2012, ricevuta in data 11.1.2012, anticipata via fax in data 4.1.2012, di T. soc. cons. a r.l., con cui è stata comunicata alla ricorrente la revoca dell'autorizzazione al subappalto concessa in data 4.7.2011, nonché la risoluzione con effetto immediato del contratto medesimo, con conseguente ordine di cessazione di ogni lavorazione;
    - di ogni altro atto comunque connesso, precedente o successivo, presupposto o consequenziale;
    quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 16 marzo 2012:
    - del provvedimento n. 5855 area 1 bis del 13 dicembre 2011 della Prefettura di Torino recante informazione interdittiva e di tutti gli atti ivi richiamati e presupposti;
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    1. Con ricorso notificato il 24 gennaio 2012, depositato il successivo 1^ febbraio, la ricorrente E. s.r.l. ha esposto di aver stipulato con la società consortile T. Consortile a.r.l. - affidataria per conto di Rete Ferroviaria Italiana dei lavori di completamento del nuovo fabbricato viaggiatori della stazione di Torino Porta Susa - contratto di subappalto per l'esecuzione di opere murarie e di assistenza muraria: il subappalto veniva autorizzato da Rete Ferroviaria Italiana con ordine di servizio n. 239 del 4 luglio 2011 ed la ricorrente dava pertanto corso alla esecuzione del contratto.
    Con ordine di servizio n. 347 del 3 gennaio 2012 Rete Ferroviaria Italiana revocava l'autorizzazione al subappalto in ragione di quanto emerso nella informativa prot. 9882/2011 area 1 bis del 19 dicembre 2011 rilasciata dalla Prefettura di Torino. Conseguentemente T. risolveva il contratto di subappalto.
    2. A sostegno del ricorso la ricorrente ha articolato le seguenti censure:
    I) eccesso di potere sotto vari profili e violazione del principio di affidamento: sia la revoca della autorizzazione al subappalto che la risoluzione del contratto nulla dicono in ordine al contenuto della informativa ricevuta dalla Prefettura; la stazione appaltante non ha poi considerato che la revoca del subappalto non costituiva un atto obbligatorio, che il contratto era ormai stato eseguito per l'80% e che pertanto non era opportuno interrompere i lavori;
    II) violazione e falsa applicazione dell'art. 4 D. L.vo 490/94, degli artt. 10-11 D.P.R. 252/98 e dell'art. 1 septies D:L. 629/82, eccesso di potere sotto vari profili: nel caso di specie mancano certamente significativi elementi oggettivamente riscontrabili che rendano plausibile un collegamento tra la società ricorrente e la criminalità organizzata.
    3. Si costituivano in giudizio per resistere al ricorso sia il Ministero dell'Interno che Rete Ferroviaria Italiana. Il Ministero, in particolare, produceva copia della informativa antimafia n. 5588/2011 area 1 bis, rilasciata dalla Prefettura di Torino il 13 dicembre 2011.
    La camera di consiglio del 23 febbraio 2012 veniva differita onde consentire alla ricorrente la proposizione di motivi aggiunti, notificati il 1^ marzo e depositati il 16 marzo 2012.
    4. A mezzo di questi ultimi la ricorrente ha dedotto, anche contro la nota prefettizia del 13 dicembre 2011, violazione e falsa applicazione dell'art. 4 D. L.vo 490/94, degli artt. 10-11 D.P.R. 252/98 e dell'art. 1 septies D:L. 629/82, nonché eccesso di potere sotto vari profili, contestando i fatti posti a base della informativa impugnata.
    5. Alla camera di consiglio del 4 aprile 2012 previo avviso ai difensori il ricorso é stato trattenuto a decisione ai sensi dell'art. 60 c.p.c.
    6. Il ricorso non merita di essere accolto.
    7. La nota prefettizia del 13 dicembre 2011, con la quale si informa che nei confronti della società ricorrente "sussistono elementi che fanno ritenere possibili tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della stessa", si fonda sul fatto che l'amministratore unico della società, P.: a) sarebbe stato destinatario, nel 2002, di una ordinanza di custodia cautelare in carcere per sequestro a scopo di persona; b) sarebbe indagato per il reato di cui agli artt. 56 e 377 c.p. per aver tentato di convincere un collaboratore di giustizia a ritrattare dichiarazioni precedentemente rese nell'ambito di un procedimento penale inerente la 'ndrangheta in Piemonte: la richiesta di ordinanza di custodia cautelare in carcere é stata in questo caso respinta per mancanza del connotato intimidatorio della condotta; c) é ampiamente documentata la partecipazione del P. ad incontri e riunioni con soggetti attinti da custodia cautelare in relazione a fatti integranti il reato di cui all'art. 416 bis c.p..
    7.1. Il ricorrente contesta tale ricostruzione dei fatti, deducendo di non essere mai stato destinatario di una ordinanza di custodia cautelare; che il procedimento penale relativo al sequestro di persona a scopo di persona pende da circa 10 anni e dovrebbe essere prossima l'archiviazione della posizione del P.; che le frequentazioni di cui si parla nella nota prefettizia si sono compendiate in alcuni incontri occasionali tra il 2007 ed il 2009, ma non é dato sapere nulla di più preciso in ordine alla natura e la assiduità di tali incontri, di guisa che non é possibile inferire dagli stessi l'esistenza di una comunanza di interessi. La ricorrente ha poi osservato che anche il procedimento penale pendente a Torino si chiuderà probabilmente con la archiviazione, ed a conferma di tale affermazione richiama l'ordinanza del GIP di Torino con la quale la richiesta di custodia cautelare a carico del P. é stata respinta.
    7.2. Ad avviso del Collegio proprio da tale provvedimento si trae conferma della correttezza del giudizio conclusivo formulato nella informativa impugnata.
    Premesso che il P. é indagato, dalla Procura della Repubblica di Torino, del reato di cui agli art. 56 e 377 c.p. per aver tentato di convincere un nipote, collaboratore di giustizia, a ritrattare le dichiarazioni rese alla Autorità giudiziaria, il GIP di Torino ha rilevato che "....non vi é dubbio che il P. prema sul nipote cercando di convincerlo a mutare la sua scelta collaborativa, sulla base di una condotta che non si vuole intimidatoria quanto piuttosto dettata dalla paura e in sé stessa senz'altro descrittiva di una obiettiva situazione di fatto effettivamente esistente, da lui oltre tutto non modificabile (stante la pericolosità delle persone indicate come facenti parte del sodalizio). Va rimarcato, del resto, come P. non sia l'unico famigliare "preoccupato" per la scelta processuale di..........(n.d.r.: del nipote)...e che cerchi di influenzare le deposizioni che questi renderà, più o meno velatamente........Tali considerazioni, poi, non vengono confutate dagli accertamenti della P.G. in merito ad incontri tra il prevenuto ed esponenti, anche di spicco, della compagine delinquenziale, avvenuti in epoca successiva al tentativo di induzione alla ritrattazione sopra contestato (con riguardo alla primavera 2008). Si dà atto invero che il giorno 21 settembre 2009 il P. e.........sono stati accompagnati da........................presso la sua base logistica.................non é stato possibile comprendere l'intera conversazione a causa dei forti rumori di fondo. Ad ogni modo si tratta di presunte connivenze accertate in epoca successiva alla consumazione del reato de quo, ininfluenti per la sua configurazione....".
    Orbene, il fatto che il P. abbia cercato di convincere un nipote, affiliato alla 'ngrangheta e poi divenuto collaboratore di giustizia, a ritrattare non che le precedenti dichiarazioni ma anche la scelta in sé di diventare collaboratore di giustizia, costituisce in sé un comportamento che va oggettivamente in direzione contraria alla repressione della criminalità organizzata di stampo mafioso; e sebbene detto comportamento appaia essere stato dettato dal timore di ritorsioni e sia, da tale punto di vista, umanamente comprensibile, resta il fatto che esso indica che il P., pur nel dichiarato intento di mantenere le distanze dalla criminalità organizzata, di fatto non percepisce la dissociazione da essa come un fenomeno da approvare ed incoraggiare. Non si apprezza, quindi, quella presa di posizione netta contro quel tipo di criminalità organizzata ('ndrangheta) che sola consente ad un soggetto di accettare determinati rischi (come quello di avere un congiunto collaboratore di giustizia) e di sostenerne il relativo stress.
    L'episodio di cui sopra dimostra comunque che il P. ha conoscenze nell'ambito dei vertici della 'ndrangheta piemontese e che esse sono quantomeno idonee ad indurne uno stato di timore. Da esso si evince, inoltre, che il P. doveva avere una qualche conoscenza dei fatti oggetto della deposizione resa dal nipote - ché altrimenti non si comprende quali argomenti egli possa aver utilizzato per indurre questo ultimo a ritrattare - ed una tale conoscenza mal si concilia con la sua totale estraneità alla attività delle cosche malavitose cui aderiva il nipote.
    Tutto ciò induce a ritenere possibile che il P., sia pure cedendo a pressioni o minacce, abbia già reso qualche servizio alla criminalità organizzata attraverso la società che rappresenta e dirige, anche perché, cercando di convincere il nipote a ritrattare, egli ha già dato prova di essere un soggetto in concreto condizionato - se non da altro - quantomeno dal timore generato dalla esistenza stessa di quel sodalizio criminale con cui é stato in contatto in tempi non lontani. In ogni caso in un simile contesto intimidatorio é evidente possibile, se non probabile, che il P. acconsenta a lavorare con imprese o con soggetti facenti capo alle cosche malavitose di cui sopra.
    7.3. A questo punto si deve ricordare, in diritto, che l'informativa di cui all'art. 4 D.L.vo 490/94 e 10 D.P.R. 252/98, che può fondarsi su accertamenti disposti autonomamente dal prefetto, é tesa a realizzare la "massima anticipazione di tutela preventiva intesa quale risposta dello Stato al crimine organizzato" (C.d.S. sez. III, sent. n. 5995/2011); conseguentemente, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, essa prescinde dall'accertamento, in sede penale, di reati connessi alla criminalità organizzata, e non richiede la prova della effettiva infiltrazione o condizionamento nella impresa, essendo sufficiente la sussistenza del tentativo di infiltrazione diretto a condizionare l'attività della impresa.
    Orbene, tenendo presente che la finalità della informativa antimafia non risiede solo nell'esigenza di evitare che la criminalità organizzata prosperi a spese della finanza pubblica ma anche, in ultima analisi, di estirparla per il bene della intera collettività, precludendo alla stessa di riciclare le forze e le energie di cui (illecitamente) dispone in attività connotate da legalità; tutto ciò considerato il concetto di "tentativo di infiltrazione mafiosa" ai fini della informativa di che trattasi deve essere evidentemente inteso in senso lato, e cioè come ogni situazione contrassegnata dalla possibilità che l'impresa oggetto della certificazione susciti l'attenzione della criminalità organizzata, ed anche se questo interesse non siasi già tradotto nell'avvio di trattative finalizzate alle conclusione di accordi leciti (ad esempio, l'entrata di un esponente della criminalità nella compagine sociale) o illeciti (ad esempio, operazioni di vero e proprio riciclaggio).
    Del resto é consolidato in giurisprudenza l'insegnamento per cui nel rendere le informative ai sensi dell'art. 10 comma 7 lett. c) del D.P:R. 252/98 "il Prefetto non deve basarsi su specifici elementi, come avviene per gli accertamenti effettuati ai sensi delle lett. a) e b), ma effettua una propria valutazione sulla scorta di un quadro indiziario nel quale assumono rilievo fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell'imprenditore possano rappresentare veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche amministrazioni. L'ampiezza dei poteri di accertamento, giustificata dalla finalità preventiva del provvedimento cui cospirano, giustifica che il Prefetto possa ravvisare l'emergenza di tentativi di infiltrazione mafiosa in fatti in sé e per sé privi della assoluta certezza - quali una condanna non irrevocabile, collegamenti parentali con soggetti malavitosi, dichiarazioni di pentiti - ma che, nel loro coacervo, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l'impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata ......." (C.d.S. sez. V, n. 5247 del 3 ottobre 2005).
    7.4. Per tutte le sovra esposte ragioni il giudizio finale espresso nella informativa impugnata, con il quale la Prefettura di Torino oggetto di gravame é scevro da vizi sindacabili in sede di legittimità, potendosi giustificare anche solo con riferimento alla vicenda oggetto del procedimento penale piemontese, puntualmente richiamata nel provvedimento oggetto di gravame.
    8. Infondata é anche la censura relativa alla mancata considerazione, da parte della stazione appaltante, dello stato di avanzamento dei lavori oggetto del subappalto, ed al mancato esercizio della facoltà di non risolvere il contratto medesimo.
    8.1. E' vero che l'interdizione al rilascio di autorizzazioni ed alla stipula di contratti consegue automaticamente alle informative rilasciate ai sensi della L. 490/94 e del D.P.R. 252/98, quando da esse emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa; tuttavia tale effetto interdittivo automatico si applica alle situazioni in cui le autorizzazioni non sono ancora state rilasciate ed i contratti non sono ancora stati stipulati. L'art. 11 comma 2 D.P.R. 252/98 consente invero alle amministrazioni di procedere anche in assenza delle informazioni prefettizie nei casi di urgenza e comunque decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta; in tal caso, ove gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, le amministrazioni possono esercitare la facoltà di revoca delle autorizzazioni e concessioni nonché di recesso dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione, nei limiti delle utilità conseguite (art. 11 comma 2 e comma 3). La norma non pone alcun limite all'esercizio della revoca di che trattasi, che parrebbe attribuire alle amministrazioni un'ampia discrezionalità sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza: a tale proposito la ricorrente fa appunto rilevare la antieconomicità, anche per la stazione appaltante, della revoca del subappalto, nonché della risoluzione del contratto, che era già stato eseguito per circa l'80% delle opere.
    8.2. In disparte il fatto che secondo RFI il subappalto sarebbe stato interamente eseguito - circostanza questa che, però, di per sé non fa venir meno l'interesse della ricorrente alla impugnativa -, va rilevato che l'interesse tutelato a mezzo delle certificazioni antimafia ha natura e consistenza tali da rendere recessiva ogni diversa considerazione, di guisa che - come più volte chiarito dalla Giurisprudenza - solo particolarissime circostanze possono giustificare la mancata revoca della autorizzazione già rilasciata o la mancata risoluzione del contratto già stipulato. La facoltà di mantenere il contratto deve comunque essere letta in armonia con il divieto tassativo previsto all'art. 10 D.P.R. 252/98 (C.d.S. sez. V n. 4135/2006), e deve pertanto intendersi quale facoltà assolutamente residuale. Correlativamente, mentre l'obbligo di motivazione del provvedimento di revoca del subappalto é correttamente adempiuto mediante il semplice rinvio alla esistenza di informative sfavorevoli, l'esercizio della facoltà di non revocare il contratto o l'autorizzazione già rilasciata deve essere puntualmente motivata con riferimento a stringenti ragioni di interesse pubblico che giustificano la prosecuzione del rapporto, fermo restando che le stazioni appaltanti non dispongono di alcun potere al fine di sindacare le valutazioni contenute nelle informative prefettizie (TAR Campania-Napoli, sez. 1, n. 565/08; C.d.S. V n. 4135/06 cit.; C.d.S. sez. V n. 4408/2005).
    9. Per tutte le ragioni dianzi esposte debbono ritenersi infondate sia le censure articolate avverso l'informativa prefettizia del 13 dicembre 2011, impugnata con il ricorso per motivi aggiunti, sia le censure articolate avverso la revoca della autorizzazione al subappalto e la risoluzione del contratto di subappalto, che sono correttamente motivate mediante il semplice riferimento alla impugnativa prefettizia sfavorevole.
    Il ricorso va conclusivamente respinto.
    La particolarità del caso di specie giustifica tuttavia la compensazione delle spese del giudizio.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
    IL PRESIDENTE
    Lanfranco Balucani
    L'ESTENSORE
    Roberta Ravasio
    IL REFERENDARIO
    Ariberto Sabino Limongelli
    Depositata in Segreteria il 18 maggio 2012
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


     

     

    tutela della liberta' d'impresa

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    LEGGE 11 novembre 2011, n. 180

    Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle  imprese.
    (11G0238), in G.U.R.I. del 14 novembre 2011, n. 265 
    

              
                Capo I 

    FINALITA' E PRINCIPI

     
     
        La Camera  dei  deputati ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
    approvato; 
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
     
                                  Promulga 
     
        la seguente legge: 
                                   Art. 1 
     
     
                                  Finalita' 
     
      1.  La  presente  legge  definisce  lo  statuto  delle  imprese   e
    dell'imprenditore al fine di assicurare  lo  sviluppo  della  persona
    attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto  in  forma  autonoma
    che d'impresa, e di garantire la  liberta'  di  iniziativa  economica
    privata in conformita' agli articoli 35 e 41 della Costituzione. 
      2. I principi della presente legge costituiscono norme fondamentali
    di   riforma   economico-sociale   della   Repubblica   e    principi
    dell'ordinamento giuridico dello Stato e hanno lo scopo di  garantire
    la piena applicazione della comunicazione della  Commissione  europea
    COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno  2008,  recante  «Una  corsia
    preferenziale per la piccola impresa  -  Alla  ricerca  di  un  nuovo
    quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business  Act"
    per l'Europa)», e la coerenza delle normative adottate dallo Stato  e
    dalle regioni con i provvedimenti dell'Unione europea in  materia  di
    concreta applicazione della medesima. 
      3. In ogni caso sono fatte salve  le  competenze  delle  regioni  a
    statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano  ai
    sensi dei rispettivi statuti  speciali  e  delle  relative  norme  di
    attuazione. 
      4.   Nelle   materie   attribuite   alla   competenza   legislativa
    concorrente,  ai  sensi  dell'articolo  117,   terzo   comma,   della
    Costituzione, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
    Bolzano esercitano la potesta' legislativa nel rispetto dei  principi
    fondamentali di cui alla presente legge. 
      5. Lo statuto  delle  imprese  e  dell'imprenditore,  di  cui  alla
    presente legge, mira in particolare: 
      a) al riconoscimento del contributo fondamentale delle imprese alla
    crescita dell'occupazione e alla prosperita'  economica,  nonche'  al
    riconoscimento dei doveri cui l'imprenditore e' tenuto  ad  attenersi
    nell'esercizio della propria attivita'; 
      b) a promuovere la costruzione di un quadro normativo nonche' di un
    contesto sociale e culturale  volti  a  favorire  lo  sviluppo  delle
    imprese anche di carattere familiare; 
      c) a rendere piu' equi i sistemi sanzionatori vigenti connessi agli
    adempimenti a cui le imprese sono tenute nei confronti della pubblica
    amministrazione; 
      d) a promuovere l'inclusione delle problematiche  sociali  e  delle
    tematiche ambientali nello svolgimento delle attivita' delle  imprese
    e nei loro rapporti con le parti sociali; 
      e) a favorire l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei
    giovani e delle donne; 
      f) a valorizzare il potenziale di crescita, di produttivita'  e  di
    innovazione delle imprese, con particolare  riferimento  alle  micro,
    piccole e medie imprese; 
      g) a favorire la competitivita' del  sistema  produttivo  nazionale
    nel contesto europeo e internazionale; 
      h) ad adeguare l'intervento pubblico e l'attivita'  della  pubblica
    amministrazione alle esigenze delle micro, piccole  e  medie  imprese
    nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
    a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
    pubblica. 
    
            
          
              
                Capo I 

    FINALITA' E PRINCIPI

                                   Art. 2 
     
     
                              Principi generali 
     
      1. Sono principi generali della presente legge,  che  concorrono  a
    definire lo statuto delle imprese e dell'imprenditore: 
      a) la liberta' di iniziativa economica, di associazione, di modello
    societario, di stabilimento e di prestazione di servizi,  nonche'  di
    concorrenza, quali principi riconosciuti dall'Unione europea; 
      b) la sussidiarieta' orizzontale quale principio informatore  delle
    politiche pubbliche, anche con riferimento alla creazione  d'impresa,
    in  particolare  da  parte  dei   giovani   e   delle   donne,   alla
    semplificazione,  allo  stimolo  del  talento  imprenditoriale,  alla
    successione di impresa e alla certificazione; 
      c) il diritto dell'impresa di  operare  in  un  contesto  normativo
    certo e in un quadro di servizi pubblici tempestivi  e  di  qualita',
    riducendo al minimo i margini di discrezionalita' amministrativa; 
      d) la progressiva riduzione degli  oneri  amministrativi  a  carico
    delle imprese, in particolare delle micro, piccole e  medie  imprese,
    in conformita' a quanto previsto dalla normativa europea; 
      e) la partecipazione e  l'accesso  delle  imprese,  in  particolare
    delle micro,  piccole  e  medie  imprese,  alle  politiche  pubbliche
    attraverso  l'innovazione,   quale   strumento   per   una   maggiore
    trasparenza della pubblica amministrazione; 
      f) la reciprocita' dei  diritti  e  dei  doveri  nei  rapporti  fra
    imprese e pubblica amministrazione; 
      g) la tutela della capacita' inventiva e tecnologica delle  imprese
    per agevolarne l'accesso agli investimenti e agli strumenti di tutela
    della proprieta' intellettuale; 
      h) il diritto delle imprese a godere nell'accesso al credito di  un
    quadro informativo completo e trasparente e di condizioni eque e  non
    vessatorie; 
      i)  la  promozione  della  cultura  imprenditoriale  e  del  lavoro
    autonomo nel sistema dell'istruzione  scolastica  di  ogni  ordine  e
    grado e della  formazione  professionale,  valorizzando  quanto  piu'
    possibile la formazione svolta  in  azienda  soprattutto  per  quelle
    tipologie di contratto che  costituiscono  la  porta  d'ingresso  dei
    giovani nel mondo del lavoro; 
      l) la promozione di misure che semplifichino la trasmissione  e  la
    successione di impresa; 
      m) il  sostegno  pubblico,  attraverso  misure  di  semplificazione
    amministrativa  da   definire   attraverso   appositi   provvedimenti
    legislativi, alle micro, piccole e medie imprese,  in  particolare  a
    quelle giovanili e femminili e innovative; 
      n) la promozione di politiche volte all'aggregazione  tra  imprese,
    anche attraverso il sostegno ai distretti e alle reti di imprese; 
      o)  la  riduzione,  nell'ambito  di   un   apposito   provvedimento
    legislativo, della durata dei processi civili  relativi  al  recupero
    dei crediti vantati dalle imprese verso altre imprese  entro  termini
    ragionevolmente brevi, con l'obiettivo di un anno; 
      p) il  riconoscimento  e  la  valorizzazione  degli  statuti  delle
    imprese ispirati a principi di equita', solidarieta' e socialita'. 
      2. Nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 107 del Trattato
    sul funzionamento dell'Unione europea le disposizioni di cui al comma
    1 sono rivolte prevalentemente a garantire alle imprese condizioni di
    equita' funzionale operando interventi di  tipo  perequativo  per  le
    aree territoriali sottoutilizzate gia' individuate dalla  legge,  con
    particolare  riguardo   alle   questioni   legate   alle   condizioni
    infrastrutturali,  al  credito  e  ai  rapporti   con   la   pubblica
    amministrazione. 
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettere d), l), m), n) e  o),
    e 2 si applicano  purche'  non  comportino  nuovi  o  maggiori  oneri
    finanziari e amministrativi. 
    
            
          
              
                Capo I 

    FINALITA' E PRINCIPI

                                   Art. 3 
     
     
                            Liberta' associativa 
     
      1. Ogni impresa e' libera di aderire ad una o piu' associazioni. 
      2.  Per  garantire  la  piu'  ampia  rappresentanza   dei   settori
    economicamente  piu'  rilevanti  nell'ambito   della   circoscrizione
    territoriale di competenza, il numero  dei  componenti  degli  organi
    amministrativi non puo' essere comunque superiore  ad  un  terzo  dei
    componenti dei consigli di ciascuna camera di commercio. 
      3. Il comma 2 si applica anche agli enti del sistema  delle  camere
    di  commercio,  industria,   artigianato   e   agricoltura   a   base
    associativa. 
      4. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
    legge, le associazioni di imprese integrano i propri statuti  con  un
    codice etico con il quale si prevede che le  imprese  associate  e  i
    loro   rappresentanti   riconoscono,   tra    i    valori    fondanti
    dell'associazione, il rifiuto di  ogni  rapporto  con  organizzazioni
    criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a  comportamenti
    contrari alla legge, al fine di contrastare e  ridurre  le  forme  di
    controllo delle imprese e dei  loro  collaboratori  che  alterano  di
    fatto la libera concorrenza. Le imprese che aderiscono alle  suddette
    associazioni respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura
    o altre  tipologie  di  reato,  poste  in  essere  da  organizzazioni
    criminali o mafiose, e collaborano con  le  forze  dell'ordine  e  le
    istituzioni, denunciando, anche con  l'assistenza  dell'associazione,
    ogni episodio di attivita' illegale di cui sono soggetti passivi.  Il
    mancato rispetto del codice  etico  dell'associazione  e  dei  doveri
    degli associati e' sanzionato nei termini previsti  dallo  statuto  e
    dallo stesso codice etico dell'associazione. 
    
            
          
              
                Capo I 

    FINALITA' E PRINCIPI

                                   Art. 4 
     
     
                 Legittimazione ad agire delle associazioni 
     
      1. Le associazioni di  categoria  rappresentate  in  almeno  cinque
    camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito
    denominate «camere di  commercio»,  ovvero  nel  Consiglio  nazionale
    dell'economia e del lavoro e le loro articolazioni territoriali e  di
    categoria sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela
    di interessi relativi alla generalita' dei soggetti appartenenti alla
    categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei  relativi
    solo ad alcuni soggetti. 
      2. Le associazioni  di  categoria  maggiormente  rappresentative  a
    livello  nazionale,  regionale  e  provinciale  sono  legittimate  ad
    impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi. 
    
            
          
              
                Capo I 

    FINALITA' E PRINCIPI

                                   Art. 5 
     
     
                                 Definizioni 
     
      1. Ai fini della presente legge: 
      a)  si  definiscono  «microimprese»,  «piccole  imprese»  e  «medie
    imprese» le imprese che  rientrano  nelle  definizioni  recate  dalla
    raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE  del  6  maggio
    2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124
    del 20 maggio 2003; 
      b) si  definiscono  «distretti»  i  contesti  produttivi  omogenei,
    caratterizzati   da    un'elevata    concentrazione    di    imprese,
    prevalentemente di micro, piccole e medie dimensioni,  nonche'  dalla
    specializzazione produttiva di sistemi di imprese; 
      c) si definiscono «distretti  tecnologici»  i  contesti  produttivi
    omogenei, caratterizzati  dalla  presenza  di  forti  legami  con  il
    sistema della ricerca e dell'innovazione; 
      d) si definiscono «meta-distretti tecnologici» le  aree  produttive
    innovative   e   di   eccellenza,   indipendentemente   dai    limiti
    territoriali, ancorche' non strutturate e governate come reti; 
      e) si definiscono «distretti del commercio» le aree produttive e le
    iniziative nelle quali  i  cittadini,  le  imprese  e  le  formazioni
    sociali, liberamente aggregati, esercitano il commercio come  fattore
    di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio; 
      f) si definiscono «reti di impresa» le aggregazioni funzionali  tra
    imprese che rientrano nelle definizioni recate dal  decreto-legge  10
    febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
    aprile 2009, n. 33, e dall'articolo 42 del  decreto-legge  31  maggio
    2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
    2010, n. 122; 
      g) si definiscono «consorzi per il commercio estero» i  consorzi  e
    le societa' consortili che  abbiano  come  scopi  sociali  esclusivi,
    anche  disgiuntamente,  l'esportazione  dei  prodotti  delle  imprese
    consorziate e l'attivita' promozionale necessaria per realizzarla; 
      h) si definiscono «imprese dell'indotto» le  imprese  che  sono  in
    rapporti contrattuali con altra impresa tali che le determinazioni  o
    gli   eventi   gestionali   riguardanti   quest'ultima   ne   possano
    condizionare  in  maniera   determinante   il   ciclo   economico   o
    l'organizzazione; 
      i) si definiscono «nuove imprese», comunque specificate, le imprese
    che hanno meno di cinque anni di attivita', le cui  quote  non  siano
    detenute in maggioranza da altre imprese, ovvero che non siano  state
    istituite nel quadro di una concentrazione o di una  ristrutturazione
    e non costituiscano una creazione di ramo d'azienda; 
      l)  si  definiscono  «imprese  femminili»  le  imprese  in  cui  la
    maggioranza delle quote sia nella titolarita'  di  donne,  ovvero  le
    imprese cooperative in cui la maggioranza delle persone sia  composta
    da donne e le imprese individuali gestite da donne; 
      m)  si  definiscono  «imprese  giovanili»  le  imprese  in  cui  la
    maggioranza delle quote sia nella titolarita' di  soggetti  con  eta'
    inferiore a trentacinque anni, ovvero le imprese cooperative  in  cui
    la maggioranza delle  persone  sia  composta  da  soggetti  con  eta'
    inferiore a trentacinque anni e le  imprese  individuali  gestite  da
    soggetti con eta' inferiore a trentacinque anni; 
      n) si definiscono «imprese tecnologiche» le imprese che  sostengono
    spese di ricerca scientifica e tecnologica per almeno il 15 per cento
    dei costi complessivi annuali; 
      o) si definisce «seed capital» il finanziamento  utilizzato  da  un
    imprenditore per l'avvio di  un  progetto  imprenditoriale,  compresi
    l'analisi di mercato, lo sviluppo dell'idea imprenditoriale, di nuovi
    prodotti e servizi, a monte della fase  d'avvio  dell'impresa  stessa
    (cosiddetto start-up). 
    
            
          
              
                Capo II 

    RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

                                   Art. 6 
     
     
                          Procedure di valutazione 
     
      1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti  pubblici  sono
    tenuti  a  valutare  l'impatto   delle   iniziative   legislative   e
    regolamentari, anche di natura fiscale, sulle  imprese,  prima  della
    loro adozione, attraverso: 
      a)   l'integrazione   dei   risultati   delle   valutazioni   nella
    formulazione delle proposte; 
      b) l'effettiva applicazione della disciplina  di  cui  all'articolo
    14, commi 1 e 4, della legge  28  novembre  2005,  n.  246,  relativa
    all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica
    dell'impatto della regolamentazione (VIR); 
      c) l'applicazione dei criteri di proporzionalita' e, qualora  possa
    determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di  gradualita'
    in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a  carico
    delle imprese, tenendo conto delle loro  dimensioni,  del  numero  di
    addetti e del settore merceologico di attivita'. 
      2. All'articolo 14 della legge  28  novembre  2005,  n.  246,  sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Nella
    individuazione  e  comparazione  delle  opzioni  le   amministrazioni
    competenti tengono conto della necessita' di assicurare  il  corretto
    funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela  delle  liberta'
    individuali.»; 
      b) al comma 5, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
          «a) i criteri generali e le procedure dell'AIR,  da  concludere
    con apposita relazione, nonche' le relative fasi di consultazione»; 
        c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
          «5-bis. La relazione AIR di cui al comma  5,  lettera  a),  da'
    conto,  tra  l'altro,  in   apposite   sezioni,   della   valutazione
    dell'impatto sulle piccole e medie imprese e degli oneri  informativi
    e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a  carico
    di cittadini e imprese. Per onere informativo  si  intende  qualunque
    adempimento   comportante   raccolta,   elaborazione,   trasmissione,
    conservazione e produzione di informazioni e documenti alla  pubblica
    amministrazione». 
      3.  I  criteri  per   l'effettuazione   della   stima   dei   costi
    amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge  28
    novembre 2005, n. 246, introdotto dal comma 2 del presente  articolo,
    sono stabiliti, entro centoventi giorni  dalla  data  di  entrata  in
    vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
    dei  ministri,   su   proposta   del   Ministro   per   la   pubblica
    amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
    normativa, tenuto conto delle attivita' svolte ai sensi dell'articolo
    25  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
      4.  Le  regioni  e  gli  enti  locali,  nell'ambito  della  propria
    autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
    pubblica, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento  delle
    attivita' di cui al comma 1. Nel caso  non  sia  possibile  impiegare
    risorse interne o di  altri  soggetti  pubblici,  le  amministrazioni
    possono avvalersi del sistema delle camere di commercio, nel rispetto
    della normativa vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
    la finanza pubblica. 
      5. I soggetti di cui  al  comma  1  prevedono  e  regolamentano  il
    ricorso  alla   consultazione   delle   organizzazioni   maggiormente
    rappresentative delle imprese prima dell'approvazione di una proposta
    legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale,
    destinata ad avere conseguenze  sulle  imprese,  fatto  salvo  quanto
    disposto ai sensi dell'articolo 14, comma 5, lettera a), della  legge
    28 novembre 2005, n. 246, come sostituita dal comma  2  del  presente
    articolo. 
      6.  Le  disposizioni  che  prevedono  l'obbligo  per  le  pubbliche
    amministrazioni,  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del   decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  di
    pubblicare sui propri siti istituzionali,  per  ciascun  procedimento
    amministrativo  ad  istanza  di  parte   rientrante   nelle   proprie
    competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha  l'onere
    di produrre a corredo dell'istanza si applicano  anche  agli  atti  o
    documenti la cui produzione a corredo  dell'istanza  e'  prevista  da
    norme  di  legge,  regolamenti  o  atti  pubblicati  nella   Gazzetta
    Ufficiale. 
    
            
          
              
                Capo II 

    RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

                                   Art. 7 
     
     
    Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico  di
                             cittadini e imprese 
     
      1.  Allo  scopo  di  ridurre  gli  oneri  informativi  gravanti  su
    cittadini e imprese, i regolamenti ministeriali o  interministeriali,
    nonche' i provvedimenti amministrativi a carattere generale  adottati
    dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio  di
    poteri autorizzatori, concessori o certificatori,  nonche'  l'accesso
    ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici  devono  recare
    in allegato l'elenco di tutti  gli  oneri  informativi  gravanti  sui
    cittadini e  sulle  imprese  introdotti  o  eliminati  con  gli  atti
    medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento  che
    comporti   la   raccolta,   l'elaborazione,   la   trasmissione,   la
    conservazione e  la  produzione  di  informazioni  e  documenti  alla
    pubblica amministrazione. 
      2. Gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati  nella  Gazzetta
    Ufficiale,  sono  pubblicati  nei  siti  istituzionali  di   ciascuna
    amministrazione  secondo  i  criteri  e  le  modalita'  definiti  con
    apposito regolamento  da  emanare  con  decreto  del  Presidente  del
    Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
    amministrazione e l'innovazione, entro novanta giorni dalla  data  di
    entrata in vigore della presente legge. 
      3. Il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il  31
    marzo  di  ciascun  anno,  una  relazione  annuale  sullo  stato   di
    attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuta  il  loro
    impatto in termini di semplificazione e riduzione  degli  adempimenti
    amministrativi per  i  cittadini  e  le  imprese,  anche  utilizzando
    strumenti  di  consultazione   delle   categorie   e   dei   soggetti
    interessati, e la trasmette al Parlamento. 
      4. Con il regolamento di cui al comma 2, ai fini della  valutazione
    degli eventuali profili di  responsabilita'  dei  dirigenti  preposti
    agli  uffici  interessati,   sono   individuate   le   modalita'   di
    presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese  per
    la mancata applicazione delle disposizioni del presente articolo. 
    
            
          
              
                Capo II 

    RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

                                   Art. 8 
     
     
     Compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi 
     
      1. Negli  atti  normativi  e  nei  provvedimenti  amministrativi  a
    carattere generale che regolano l'esercizio di poteri  autorizzatori,
    concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi  pubblici  o
    la concessione di benefici, non possono essere introdotti nuovi oneri
    regolatori, informativi  o  amministrativi  a  carico  di  cittadini,
    imprese e altri soggetti  privati  senza  contestualmente  ridurne  o
    eliminarne altri, per un pari importo  stimato,  con  riferimento  al
    medesimo arco temporale. 
      2. Per la finalita' di  cui  al  comma  1,  fermo  restando  quanto
    previsto dall'articolo 14, commi da 1 a 11, della legge  28  novembre
    2005, n. 246, e' obbligatoria una  specifica  valutazione  preventiva
    degli oneri  previsti  dagli  schemi  di  provvedimenti  normativi  e
    amministrativi. La suddetta valutazione deve,  altresi',  individuare
    altri oneri regolatori, informativi o amministrativi  previsti  dalle
    norme gia' in vigore, da ridurre o eliminare allo scopo di  garantire
    l'invarianza degli oneri sui privati  connessi  alle  nuove  norme  o
    prescrizioni. 
    
            
          
              
                Capo II 

    RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

                                   Art. 9 
     
     
    Rapporti con la pubblica  amministrazione  e  modifica  dell'articolo
                           2630 del codice civile 
     
      1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
    decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
    modificazioni, informano i rapporti con le  imprese  ai  principi  di
    trasparenza,  di  buona  fede  e  di  effettivita'  dell'accesso   ai
    documenti amministrativi, alle informazioni e  ai  servizi  svolgendo
    l'attivita'  amministrativa  secondo  criteri  di  economicita',   di
    efficacia, di efficienza,  di  tempestivita',  di  imparzialita',  di
    uniformita' di trattamento, di  proporzionalita'  e  di  pubblicita',
    riducendo o eliminando, ove possibile, gli oneri meramente formali  e
    burocratici  relativi  all'avvio  dell'attivita'  imprenditoriale   e
    all'instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato, nonche'
    gli  obblighi  e  gli  adempimenti  non  sostanziali  a  carico   dei
    lavoratori e delle imprese. 
      2. Le pubbliche amministrazioni di cui  al  comma  1  garantiscono,
    attraverso le camere di commercio, la pubblicazione e l'aggiornamento
    delle norme e  dei  requisiti  minimi  per  l'esercizio  di  ciascuna
    tipologia  di  attivita'  d'impresa.  A  questo  fine,  le   medesime
    amministrazioni comunicano alle camere  di  commercio,  entro  il  31
    dicembre di ogni anno, l'elenco delle norme e  dei  requisiti  minimi
    per l'esercizio di ciascuna tipologia di attivita' d'impresa. 
      3. All'articolo 10-bis della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e'
    aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non possono  essere  addotti
    tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o
    ritardi attribuibili all'amministrazione». 
      4. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  1  dell'articolo  19
    della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive  modificazioni,  le
    certificazioni relative all'impresa devono  essere  comunicate  dalla
    stessa al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29
    dicembre 1993, n. 580,  e  successive  modificazioni,  anche  per  il
    tramite delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3,
    lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e  sono  inserite
    dalle camere di commercio  nel  repertorio  economico  amministrativo
    (REA). Alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del  presente
    articolo, alle quali le  imprese  comunicano  il  proprio  codice  di
    iscrizione  nel  registro  delle  imprese,  e'  garantito   l'accesso
    telematico  gratuito  al  registro  delle   imprese.   Le   pubbliche
    amministrazioni di cui al comma 1 non possono richiedere alle imprese
    copie di documentazione gia' presente nello stesso registro. 
      5. Al fine di rendere piu' equo il sistema delle sanzioni cui  sono
    sottoposte le imprese relativamente alle denunce, alle  comunicazioni
    e ai depositi da effettuarsi presso il registro delle imprese  tenuto
    dalle camere di commercio,  l'articolo  2630  del  codice  civile  e'
    sostituito dal seguente: 
      «Art. 2630.  -  (Omessa  esecuzione  di  denunce,  comunicazioni  e
    depositi). - Chiunque, essendovi  tenuto  per  legge  a  causa  delle
    funzioni rivestite in una societa'  o  in  un  consorzio,  omette  di
    eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni  o  depositi
    presso il registro delle imprese,  ovvero  omette  di  fornire  negli
    atti, nella corrispondenza e nella rete  telematica  le  informazioni
    prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto  comma,
    e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  103  euro  a
    1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito  avvengono
    nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la
    sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un terzo. 
      Se  si  tratta  di  omesso  deposito  dei  bilanci,   la   sanzione
    amministrativa pecuniaria e' aumentata di un terzo». 
    
            
          
              
                Capo II 

    RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

                                   Art. 10 
     
    Delega al Governo in materia di disposizioni integrative e correttive
      del  decreto  legislativo  9  ottobre   2002,   n.   231,   nonche'
      differimento di termini per l'esercizio di deleghe  legislative  in
      materia di incentivi e di internazionalizzazione delle imprese 
     
      1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
    di entrata in vigore della presente  legge,  un  decreto  legislativo
    recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,  per
    l'integrale recepimento  della  direttiva  2011/7/UE  del  Parlamento
    europeo e del  Consiglio,  del  16  febbraio  2011,  sulla  base  dei
    seguenti principi e criteri direttivi: 
        a) contrasto degli effetti negativi della posizione dominante  di
    imprese sui propri  fornitori  o  sulle  imprese  subcommittenti,  in
    particolare nel caso in cui si  tratti  di  micro,  piccole  e  medie
    imprese; 
        b) fermo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 10  ottobre
    1990, n. 287, previsione che l'Autorita' garante della concorrenza  e
    del mercato possa  procedere  ad  indagini  e  intervenire  in  prima
    istanza con diffide e irrogare sanzioni relativamente a comportamenti
    illeciti messi in atto da grandi imprese. 
      2. Al comma 3-bis dell'articolo 9 della legge 18  giugno  1998,  n.
    192,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «In  caso  di
    violazione diffusa e reiterata della disciplina  di  cui  al  decreto
    legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere  ai  danni  delle
    imprese, con  particolare  riferimento  a  quelle  piccole  e  medie,
    l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza
    economica». 
      3.  La  legittimazione  a  proporre  azioni  in  giudizio,  di  cui
    all'articolo 4, comma 1, della presente legge, si  applica  anche  ai
    casi di abuso di dipendenza economica di  cui  all'articolo  9  della
    legge 18 giugno 1998, n. 192, come modificato, da ultimo, dal comma 2
    del presente articolo. 
      4. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99,  e  successive  modificazioni,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 3, comma 2, alinea, le  parole:  «diciotto  mesi»
    sono sostituite dalle seguenti: «trentaquattro mesi»; 
        b) all'articolo 12, comma 2, alinea, le parole:  «diciotto  mesi»
    sono sostituite dalle seguenti: «ventotto mesi». 
    
            
          
              
                Capo II 

    RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

                                   Art. 11 
     
     
             Certificazione sostitutiva e procedura di verifica 
     
      1. Le certificazioni  relative  a  prodotti,  processi  e  impianti
    rilasciate  alle  imprese  dagli  enti  di  normalizzazione  a   cio'
    autorizzati e da societa' professionali o da professionisti abilitati
    sono   sostitutive   della   verifica   da   parte   della   pubblica
    amministrazione e delle autorita' competenti, fatti salvi  i  profili
    penali. 
      2.  Le  pubbliche  amministrazioni  non  possono  richiedere   alle
    imprese, all'esito di procedimenti di verifica, adempimenti ulteriori
    rispetto ai requisiti minimi di cui  all'articolo  9,  comma  2,  ne'
    irrogare sanzioni che non riguardino esclusivamente il  rispetto  dei
    requisiti medesimi. 
      3. Nelle more dei procedimenti di verifica di cui al  comma  2  del
    presente  articolo  e  degli   eventuali   termini   concordati   per
    l'adeguamento ai requisiti minimi di cui  all'articolo  9,  comma  2,
    della presente legge, il procedimento di  cui  all'articolo  2  della
    legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,  non  puo'
    essere sospeso per piu' di una volta e, in ogni caso, per un  periodo
    non superiore a trenta giorni e  l'attivita'  dell'impresa  non  puo'
    essere sospesa, fatti salvi i casi di gravi difformita' o di  mancato
    rispetto  dei  requisiti  medesimi,  ne'  l'amministrazione  pubblica
    competente puo' esercitare poteri sanzionatori. 
    
            
          
              
                Capo II 

    RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

                                   Art. 12 
     
     
    Modifica all'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
                                     163 
     
      1. Al fine di favorire  l'accesso  delle  micro,  piccole  e  medie
    imprese agli appalti pubblici di lavori e servizi  di  progettazione,
    all'articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici  relativi
    a lavori, servizi e forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo  12
    aprile 2006, n. 163,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  «di
    importo pari o  superiore  a  100.000  euro»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «di importo pari  o  superiore  alle  soglie  di  cui  alle
    lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28». 
    
            
          
              
                Capo II 

    RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

                                   Art. 13 
     
     
                      Disciplina degli appalti pubblici 
     
      1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, attraverso i  rispettivi
    siti  istituzionali,  rendono  disponibili  le   informazioni   sulle
    procedure di evidenza  pubblica  e,  in  particolare,  sugli  appalti
    pubblici di  importo  inferiore  alle  soglie  stabilite  dall'Unione
    europea nonche' sui bandi per l'accesso agli incentivi da parte delle
    micro, piccole e medie imprese. 
      2. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea in  materia  di
    appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle micro,  piccole
    e  medie  imprese,  la  pubblica  amministrazione  e   le   autorita'
    competenti,  purche'  cio'  non  comporti  nuovi  o  maggiori   oneri
    finanziari, provvedono a: 
      a) suddividere, nel rispetto di quanto  previsto  dall'articolo  29
    del codice dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
    forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  gli
    appalti in lotti o lavorazioni  ed  evidenziare  le  possibilita'  di
    subappalto, garantendo la corresponsione  diretta  dei  pagamenti  da
    effettuare tramite bonifico  bancario,  riportando  sullo  stesso  le
    motivazioni del pagamento, da parte  della  stazione  appaltante  nei
    vari stati di avanzamento; 
      b) semplificare  l'accesso  agli  appalti  delle  aggregazioni  fra
    micro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni  temporanee
    di imprese, forme consortili e reti  di  impresa,  nell'ambito  della
    disciplina che regola la materia dei contratti pubblici; 
      c) semplificare l'accesso delle micro, piccole e medie imprese agli
    appalti pubblici di fornitura di servizi pubblici locali, banditi dai
    comuni con popolazione inferiore  a  5.000  abitanti  e  per  importi
    inferiori alle soglie stabilite dall'Unione europea, mediante: 
          1)  l'assegnazione  tramite  procedura  di  gara  ad   evidenza
    pubblica   ovvero   tramite    assegnazione    a    societa'    miste
    pubblico-private, a condizione che la  selezione  del  socio  privato
    avvenga mediante procedure  competitive  ad  evidenza  pubblica,  nel
    rispetto dei  principi  di  economicita',  efficacia,  imparzialita',
    trasparenza, adeguata pubblicita', non  discriminazione,  parita'  di
    trattamento,  mutuo  riconoscimento   e   proporzionalita'   previsti
    dall'Unione europea, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la
    qualita' di socio e l'attribuzione  dei  compiti  operativi  connessi
    alla gestione dell'appalto; 
          2)  nel  rispetto  di  quanto  previsto   dalla   lettera   a),
    l'individuazione di  lotti  adeguati  alla  dimensione  ottimale  del
    servizio pubblico locale; 
          3) l'individuazione di ambiti di servizio  compatibili  con  le
    caratteristiche della comunita' locale, con  particolare  riferimento
    alle aree  dei  servizi  di  raccolta,  smaltimento  e  recupero  dei
    rifiuti, del trasporto pubblico locale, dei servizi di manutenzione e
    riparazione nelle filiere energetiche,  dell'illuminazione  pubblica,
    dei servizi cimiteriali, di riqualificazione del patrimonio  edilizio
    pubblico,  di  manutenzione  delle   infrastrutture   viarie   e   di
    manutenzione delle aree verdi; 
        d) introdurre modalita' di coinvolgimento nella realizzazione  di
    grandi infrastrutture, nonche' delle  connesse  opere  integrative  o
    compensative, delle imprese residenti nelle regioni e  nei  territori
    nei  quali  sono  localizzati  gli  investimenti,   con   particolare
    attenzione alle micro, piccole e medie imprese. 
      3. Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle  gare  di
    appalto  di  lavori,   servizi   e   forniture   possono   presentare
    autocertificazioni per l'attestazione  dei  requisiti  di  idoneita'.
    Inoltre le amministrazioni pubbliche e le  autorita'  competenti  non
    possono chiedere alle imprese documentazione o certificazioni gia' in
    possesso della pubblica amministrazione o  documentazione  aggiuntiva
    rispetto a quella prevista dal codice di cui al  decreto  legislativo
    12 aprile 2006, n. 163. 
      4. La pubblica amministrazione e le autorita' competenti, nel  caso
    di  micro,  piccole  e  medie  imprese,  chiedono  solo   all'impresa
    aggiudicataria  la  documentazione  probatoria   dei   requisiti   di
    idoneita' previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
    2006, n. 163.  Nel  caso  in  cui  l'impresa  non  sia  in  grado  di
    comprovare  il  possesso  dei  requisiti  si  applicano  le  sanzioni
    previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' la sospensione
    dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo  di
    un anno. 
      5. E' fatto divieto alla pubblica  amministrazione,  alle  stazioni
    appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai  soggetti  aggiudicatori  di
    richiedere alle imprese che concorrono alle procedure di cui al comma
    1 requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei  beni  e
    dei servizi oggetto dei contratti medesimi. 
    
            
          
              
                Capo II 

    RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

                                   Art. 14 
     
     
               Consorzio obbligatorio nel settore dei laterizi 
     
      1. E' costituito dalle imprese del settore dei laterizi,  ai  sensi
    dell'articolo 2616 del codice  civile,  produttrici  di  prodotti  in
    laterizio  rientranti  nel  codice   Ateco   23.32.,   un   consorzio
    obbligatorio  per  l'efficientamento  dei  processi  produttivi   nel
    settore dei laterizi (COSL), per la riduzione del loro impatto  e  il
    miglioramento delle performance ambientali e  per  la  valorizzazione
    della qualita' e l'innovazione dei prodotti, con sede  legale  presso
    il Ministero dello sviluppo economico. 
      2. Il COSL, senza fini di lucro, ha durata  ventennale  e  comunque
    connessa  alla  permanenza  dei  presupposti  normativi   della   sua
    costituzione.  Puo'  essere   anticipatamente   sciolto   qualora   i
    presupposti normativi della sua costituzione vengano meno prima della
    scadenza del termine della durata. 
      3. Il COSL ha personalita' giuridica di  diritto  privato,  non  ha
    fini di lucro  ed  e'  costituito  per  creare  e  gestire  un  Fondo
    alimentato dai consorziati sulla base di un  versamento  obbligatorio
    espresso in percentuale, il quale viene  riportato  su  ogni  fattura
    emessa per la vendita e cessione di prodotto, al fine di  incentivare
    la chiusura di unita' produttive di  laterizi  piu'  vetuste  e  meno
    efficienti in termini di elevati costi energetici  ed  ambientali.  A
    tale scopo il COSL fissa a carico dei  consorziati  un  contributo  a
    fondo  perduto  per   ogni   tonnellata   di   capacita'   produttiva
    smantellata, con riferimento ad impianti  caratterizzati  da  consumi
    energetici superiori alla soglia minima ambientale,  da  valutare  in
    termini di consumo  energetico  medio  per  tonnellata  di  materiale
    prodotto.  Puo'  altresi'  essere   destinatario   di   finanziamenti
    nazionali o comunitari, di eventuali contributi di terzi, in caso  di
    consulenze o servizi resi dal COSL stesso,  di  eventuali  contributi
    straordinari dei consorziati, su delibera dell'assemblea. 
      4.  Una  percentuale  del  Fondo   potra'   essere   destinata   al
    finanziamento di  quota  parte  delle  spese  annuali  di  ricerca  e
    sviluppo sostenute dalle imprese consorziate riferite allo studio  di
    materiali  e  soluzioni  in  laterizio  con  elevata   capacita'   di
    isolamento termico, al fine di  ridurre  l'impatto  ambientale  degli
    edifici. 
      5. Lo statuto del COSL, sottoposto all'approvazione  del  Ministero
    dello  sviluppo  economico,  prevede  la  costituzione  degli  organi
    sociali secondo la disciplina del codice civile, prevedendo  altresi'
    che, in caso di cessazione anticipata o scioglimento,  il  patrimonio
    residuo venga redistribuito tra i consorziati  esistenti  al  momento
    dello scioglimento. 
      6.  Il  COSL  svolge  la  propria  attivita'  in   collegamento   e
    collaborazione con il Ministero dello sviluppo  economico  e  con  le
    altre amministrazioni competenti, ove necessario. 
      7. Il  COSL  e'  sottoposto  alla  vigilanza  del  Ministero  dello
    sviluppo economico, secondo modalita' idonee  ad  assicurare  che  la
    gestione  sia  efficace  ed  efficiente   in   rapporto   all'oggetto
    consortile. A questo scopo, il COSL provvede ad inviare al  Ministero
    dello sviluppo economico il piano operativo annuale ed il bilancio. 
    
            
          
              
                Capo II 

    RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

                                   Art. 15 
     
     
                  Contratti di fornitura con posa in opera 
     
      1. La disposizione prevista dall'articolo  118,  comma  3,  secondo
    periodo, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
    163, e successive modificazioni, si applica anche alle  somme  dovute
    agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le  cui
    prestazioni sono pagate in base  allo  stato  di  avanzamento  lavori
    ovvero stato di avanzamento forniture. 
    
            
          
              
                Capo III 

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE E DI
    POLITICHE PUBBLICHE

                                   Art. 16 
     
     
                  Politiche pubbliche per la competitivita' 
     
      1. Al fine di garantire la competitivita' e la produttivita'  delle
    micro, piccole e medie imprese e delle reti  di  imprese,  lo  Stato,
    nell'attuazione delle politiche pubbliche e attraverso l'adozione  di
    appositi provvedimenti normativi, provvede  a  creare  le  condizioni
    piu'    favorevoli    per     la     ricerca     e     l'innovazione,
    l'internazionalizzazione e la  capitalizzazione,  la  promozione  del
    «Made in Italy» e, in particolare: 
      a) garantisce alle micro, piccole e medie imprese e  alle  reti  di
    imprese una riserva minima del 60 per cento per ciascuna delle misure
    di incentivazione di natura automatica o valutativa, di cui almeno il
    25 per cento e' destinato alle micro e piccole imprese; 
      b) favorisce la cooperazione strategica tra  le  universita'  e  le
    micro, piccole e medie imprese; 
      c) favorisce la  trasparenza  nei  rapporti  fra  gli  intermediari
    finanziari e le micro, piccole e medie imprese e le reti di  imprese,
    assicurando condizioni di accesso al credito  informato,  corretto  e
    non vessatorio, mediante: 
          1) l'attribuzione all'Autorita' garante della concorrenza e del
    mercato dei poteri di cui agli  articoli  12  e  15  della  legge  10
    ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, nei confronti degli
    intermediari finanziari  ai  fini  di  verificare  le  condizioni  di
    trasparenza del comportamento degli intermediari verso le  imprese  e
    di accertare pratiche concertate, accordi o intese; 
          2) la previsione dell'obbligo per gli  intermediari  finanziari
    di trasmettere periodicamente  al  Ministero  dell'economia  e  delle
    finanze, per la  sua  pubblicazione  telematica,  un  rapporto  sulle
    condizioni medie praticate su base nazionale e regionale,  sui  tempi
    medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero,
    sulla quantita' di impieghi e sulla  loro  distribuzione  per  classi
    dimensionali di impresa; 
        d) sostiene la promozione delle micro, piccole e medie imprese  e
    delle  reti  di  imprese  nei  mercati  nazionali  e   internazionali
    mediante: 
          1) la realizzazione, senza nuovi o maggiori oneri finanziari  e
    amministrativi, da parte del Ministero dello sviluppo  economico,  di
    un portale dedicato al «Made in Italy» che permetta al consumatore di
    orientarsi nella ricerca di  prodotti  tipici  italiani,  nonche'  di
    prodotti «Made in Italy» di largo consumo; 
          2) la  definizione,  da  parte  del  Ministero  dello  sviluppo
    economico, tramite uno o piu' accordi di programma  sottoscritti  con
    l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e
    agricoltura (Unioncamere), delle linee guida, delle priorita'  e  del
    sistema di valutazione degli interventi sulla base degli indirizzi di
    politica  industriale,  sentite  le   organizzazioni   nazionali   di
    rappresentanza delle micro,  piccole  e  medie  imprese  maggiormente
    rappresentative a  livello  nazionale,  anche  al  fine  di  un  piu'
    efficace impiego delle risorse stanziate dalle  camere  di  commercio
    per il sostegno alla partecipazione  delle  micro,  piccole  e  medie
    imprese agli eventi fieristici e per le attivita' promozionali; 
          3)  il  sostegno,  da  parte  del  Ministero   dello   sviluppo
    economico, sentite le organizzazioni di rappresentanza delle  piccole
    e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale,  ai
    sistemi di associazione tra micro, piccole e medie imprese nella loro
    attivita' di promozione sui mercati nazionali e internazionali, anche
    attraverso l'identificazione e il  monitoraggio  degli  strumenti  di
    formazione, agevolazione,  incentivazione  e  finanziamento,  nonche'
    agli organismi partecipati costituiti per facilitare  e  accompagnare
    le imprese negli adempimenti necessari all'internazionalizzazione; 
        e) assicura  l'orizzontalita'  tra  i  settori  produttivi  degli
    interventi di incentivazione alle imprese, promuovendo la  logica  di
    filiera; 
        f) favorisce la diffusione dei valori  di  merito,  efficienza  e
    responsabilita',  e  sostiene  la  piena  liberta'  di   scelta   dei
    lavoratori sulla destinazione del trattamento di fine rapporto; 
        g)  promuove  la  partecipazione  dei   lavoratori   agli   utili
    d'impresa. 
        h) promuove l'efficacia, la  trasparenza  e  la  concorrenza  del
    mercato elettrico e del gas con lo scopo di favorire  la  diminuzione
    delle tariffe elettriche e del gas a carico delle  micro,  piccole  e
    medie imprese. 
      2.  Per  le  imprese  femminili,  lo  Stato  garantisce,   inoltre,
    l'adozione di misure volte a sviluppare e rendere piu'  effettivo  il
    principio di pari opportunita' attraverso: 
        a) il potenziamento  delle  azioni  svolte  a  livello  nazionale
    finalizzate  ad  assicurare,  per   i   servizi   dell'infanzia,   in
    conformita' agli obiettivi fissati dal Consiglio europeo  di  Lisbona
    del 23-24 marzo 2000, il conseguimento della  qualita'  standard  dei
    servizi offerti; 
        b) l'attuazione del piano straordinario per la conciliazione  tra
    tempi di vita e tempi di lavoro. 
      3. Tutti i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati sulla base
    di un piano strategico di interventi, predisposto dal Ministro  dello
    sviluppo  economico,  sentite  le  regioni,  nell'ambito  della  sede
    stabile di concertazione di cui all'articolo 1,  comma  846,  secondo
    periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
      4. Per le imprese presenti nelle  aree  sottoutilizzate,  lo  Stato
    garantisce inoltre l'adozione di misure volte a garantire  e  rendere
    piu' effettivo il principio di equita' e di  libera  concorrenza  nel
    pieno rispetto della normativa dell'Unione europea. 
    
            
          
              
                Capo III 

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE E DI
    POLITICHE PUBBLICHE

                                   Art. 17 
     
     
                Garante per le micro, piccole e medie imprese 
     
      1. E' istituito, presso il Ministero dello sviluppo  economico,  il
    Garante per le micro, piccole e medie imprese, che svolge le funzioni
    di: 
        a) monitorare l'attuazione nell'ordinamento  della  comunicazione
    della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo,  del  25  giugno
    2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla
    ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola  Impresa  (uno
    ''Small Business Act'' per l'Europa)» e della sua revisione,  di  cui
    alla  comunicazione  della  Commissione   europea   COM   (2011)   78
    definitivo, del 23 febbraio  2011,  recante  «Riesame  dello  ''Small
    Business Act'' per l'Europa»; 
        b) analizzare, in via preventiva e  successiva,  l'impatto  della
    regolamentazione sulle micro, piccole e medie imprese; 
        c) elaborare proposte finalizzate  a  favorire  lo  sviluppo  del
    sistema delle micro, piccole e medie imprese; 
        d) segnalare al  Parlamento,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
    ministri, ai Ministri e agli enti territoriali interessati i casi  in
    cui  iniziative   legislative   o   regolamentari   o   provvedimenti
    amministrativi  di  carattere  generale  possono  determinare   oneri
    finanziari o amministrativi rilevanti a carico delle micro, piccole e
    medie imprese; 
        e) trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il
    28 febbraio di ogni anno, una  relazione  sull'attivita'  svolta.  La
    relazione contiene una sezione dedicata all'analisi preventiva e alla
    valutazione successiva dell'impatto delle politiche  pubbliche  sulle
    micro, piccole e medie imprese e individua le misure da  attuare  per
    favorirne la competitivita'. Il Presidente del Consiglio dei ministri
    trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento; 
        f) monitorare  le  leggi  regionali  di  interesse  delle  micro,
    piccole e medie imprese e promuovere  la  diffusione  delle  migliori
    pratiche; 
        g) coordinare i garanti delle  micro,  piccole  e  medie  imprese
    istituiti presso le  regioni,  mediante  la  promozione  di  incontri
    periodici ed il confronto preliminare alla redazione della  relazione
    di cui alla lettera e). 
      2. Anche ai fini dell'attivita' di analisi di cui al  comma  1,  il
    Garante, con proprio rapporto,  da'  conto  delle  valutazioni  delle
    categorie e degli altri soggetti rappresentativi delle micro, piccole
    e medie imprese relativamente agli oneri  complessivamente  contenuti
    negli atti normativi ed amministrativi che  interessano  le  suddette
    imprese. Nel caso  di  schemi  di  atti  normativi  del  Governo,  il
    Garante, anche  congiuntamente  con  l'amministrazione  competente  a
    presentare l'iniziativa normativa, acquisisce le valutazioni  di  cui
    al primo periodo e il rapporto di cui al medesimo periodo e' allegato
    all'AIR.  Ai  fini  di  cui  al  secondo  periodo   l'amministrazione
    competente a presentare l'iniziativa normativa segnala al Garante gli
    schemi di atti normativi del  Governo  che  introducono  o  eliminano
    oneri a carico delle micro, piccole e medie imprese. 
      3. Il Governo, entro sessanta giorni dalla trasmissione, e comunque
    entro il 30 aprile di ogni anno, rende comunicazioni alle Camere  sui
    contenuti della relazione di cui al comma 1, lettera e).  Il  Garante
    concentra le attivita' di cui al comma 1,  lettere  b)  e  c),  sulle
    misure prioritarie da  attuare  contenute  negli  atti  di  indirizzo
    parlamentare eventualmente approvati. 
      4. Per l'esercizio della propria attivita' il  Garante  di  cui  al
    comma 1 si avvale delle analisi fornite  dalla  Banca  d'Italia,  dei
    dati  rilevati   dall'Istituto   nazionale   di   statistica,   della
    collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Unioncamere
    e delle camere di commercio. Puo' stipulare convenzioni  non  onerose
    per la collaborazione e la fornitura di dati e analisi  da  parte  di
    primari istituti di ricerca, anche di natura privata.  Le  camere  di
    commercio,  sulla  base  delle  informazioni  di  cui  al   comma   2
    dell'articolo   9,   possono   proporre   al   Garante   misure    di
    semplificazione   della   normativa   sull'avvio   e   sull'esercizio
    dell'attivita' di impresa. 
      5. Presso il Garante di cui al comma l e' istituito  il  tavolo  di
    consultazione permanente delle associazioni di categoria maggiormente
    rappresentative del settore delle micro, piccole e medie imprese, con
    la funzione di organo di partenariato  delle  politiche  di  sviluppo
    delle micro, piccole e medie imprese, in raccordo con le regioni.  Al
    fine di attivare un meccanismo di confronto e  scambio  permanente  e
    regolare,  le  consultazioni  si  svolgono  con  regolarita'  e  alle
    associazioni e' riconosciuta la possibilita' di presentare proposte e
    rappresentare istanze e criticita'. 
      6. Il Garante di cui  al  comma  1  e'  nominato  con  decreto  del
    Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
    sviluppo economico, tra i dirigenti di  prima  fascia  del  Ministero
    dello sviluppo economico, si  avvale  per  il  proprio  funzionamento
    delle strutture del medesimo Ministero e svolge i compiti di  cui  al
    presente articolo senza  compenso  aggiuntivo  rispetto  all'incarico
    dirigenziale attribuito.  All'attuazione  del  presente  articolo  si
    provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
    disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
    maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    LEGGE ANNUALE PER LE MICRO, LE PICCOLE E LE MEDIE IMPRESE

                                   Art. 18 
     
     
          Legge annuale per le micro, le piccole e le medie imprese 
     
      1. Al fine di attuare la comunicazione  della  Commissione  europea
    COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008,  recante  «Una  corsia
    preferenziale per la piccola impresa  -  Alla  ricerca  di  un  nuovo
    quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business  Act"
    per l'Europa)», entro il 30  giugno  di  ogni  anno  il  Governo,  su
    proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
    unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
    1997, n. 281, e successive modificazioni,  presenta  alle  Camere  un
    disegno di legge annuale per la tutela e  lo  sviluppo  delle  micro,
    piccole e medie imprese volto a definire gli  interventi  in  materia
    per l'anno successivo. 
      2. Il disegno di legge di cui al comma 1 reca, in distinte sezioni: 
        a) norme  di  immediata  applicazione,  al  fine  di  favorire  e
    promuovere le micro, piccole e medie imprese, rimuovere gli  ostacoli
    che ne impediscono lo sviluppo,  ridurre  gli  oneri  burocratici,  e
    introdurre   misure   di   semplificazione    amministrativa    anche
    relativamente ai  procedimenti  sanzionatori  vigenti  connessi  agli
    adempimenti a cui sono tenute le micro, piccole e medie  imprese  nei
    confronti della pubblica amministrazione; 
        b) una o piu' deleghe al  Governo  per  l'emanazione  di  decreti
    legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni  dalla  data  di
    entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1; 
        c)  l'autorizzazione   all'adozione   di   regolamenti,   decreti
    ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1; 
        d) norme integrative o correttive di  disposizioni  contenute  in
    precedenti leggi, con esplicita indicazione delle norme da modificare
    o abrogare. 
      3. Al disegno di  legge  di  cui  al  comma  1,  oltre  alle  altre
    relazioni  previste  dalle  vigenti  disposizioni,  e'  allegata  una
    relazione volta a evidenziare: 
        a) lo stato di conformita' dell'ordinamento rispetto ai  principi
    e agli obiettivi  contenuti  nella  comunicazione  della  Commissione
    europea di cui al comma 1; 
        b)  lo  stato  di  attuazione  degli  interventi  previsti  nelle
    precedenti leggi annuali per la tutela e  lo  sviluppo  delle  micro,
    piccole e medie imprese, indicando gli effetti che ne  sono  derivati
    per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione; 
        c) l'analisi preventiva e la valutazione successiva  dell'impatto
    delle politiche economiche e di sviluppo sulle micro, piccole e medie
    imprese; 
        d)  le  specifiche   misure   da   adottare   per   favorire   la
    competitivita' e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, al
    fine di garantire l'equo sviluppo delle aree sottoutilizzate. 
      4. Per i fini di  cui  al  comma  1,  il  Ministro  dello  sviluppo
    economico  convoca  il  tavolo  di  consultazione  permanente   delle
    associazioni di categoria previsto dall'articolo  17,  comma  5,  per
    l'acquisizione di osservazioni e proposte. 
    
            
          
              
                Capo V 

    COMPETENZE REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI

                                   Art. 19 
     
     
           Rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali 
     
      1. Le regioni promuovono la stipula di accordi e di intese in  sede
    di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
    province autonome di Trento e di Bolzano,  al  fine  di  favorire  il
    coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di
    adempimenti amministrativi delle imprese, nonche' il conseguimento di
    ulteriori  livelli  minimi  di  liberalizzazione  degli   adempimenti
    connessi allo svolgimento  dell'attivita'  d'impresa  sul  territorio
    nazionale, previe individuazione delle migliori pratiche  e  verifica
    dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni  e
    dagli enti locali. 
    
            
          
              
                Capo VI 

    NORME FINALI

                                   Art. 20 
     
     
                              Norma finanziaria 
     
      1.   Le   amministrazioni    pubbliche    interessate    provvedono
    all'attuazione della presente legge avvalendosi delle risorse  umane,
    strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
    comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
    
            
          
              
                Capo VI 

    NORME FINALI

                                   Art. 21 
     
     
                              Entrata in vigore 
     
      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
    della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato. 
        Data a Roma, addi' 11 novembre 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                    Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                    dei Ministri 
     
     
    Visto, il Guardasigilli: Palma 
    
     
                             LAVORI PREPARATORI 
     
    Camera dei deputati (atto n. 98 ): 
        Presentato dall'on. La Loggia e Carlucci il 29 aprile 2008. 
        Assegnato alla X  commissione  (Attivita'  produttive),  in  sede
    referente, il 18 giugno 2008 con pareri delle commissioni I,  II,  V,
    VII, VIII e questioni regionali. 
        Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 13  gennaio,
    14 luglio, 22 e 29 settembre, 5 ottobre 2010; 8 e 10 marzo 2011. 
        Esaminato in aula il 14 marzo  2011  ed  approvato  in  un  Testo
    unificato con gli atti nn. 1225 (Bersani ed altri); 1284  (Pelino  ed
    altri); 1325 (Vignali ed altri);  2680  (Jannone  e  Carlucci);  2754
    (Vignali ed altri) e 3191 (Borghesi ed altri) il 15 marzo 2011. 
    Senato della Repubblica (atto n. 2626): 
        Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il
    24 marzo 2011 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª,  6ª,  7ª,  8ª,
    13ª, 14ª e questioni regionali. 
        Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 29  marzo,
    5 aprile, 3, 4 e 24 maggio, 7, 8, 21 e 29 giugno; 6, 13 e 26  luglio;
    1° agosto, 20 settembre, 11, 12, 13 e 18 ottobre 2011. 
        Esaminato in aula il 13, 18 e 19 ottobre 2011 ed  approvato,  con
    modificazioni, il 20 ottobre 2011. 
    Camera dei deputati (atto n. 98-1225-1284-1325-2680-2754-3191-B): 
        Assegnato alla X  commissione  (Attivita'  produttive),  in  sede
    referente, il 25 ottobre 2011 con parere della commissione I, II,  V,
    VI, VIII, XI, XIV e questioni regionali. 
        Esaminato dalla X commissione , in sede referente,  il  26  e  27
    ottobre 2011. 
        Esaminato in aula il 2 novembre 2011 ed approvato, il 3  novembre
    2011. 
    
            
          
     

    Requisiti generali: i Consorzi

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    N. 216/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 113 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso n. 113 del 2011 proposto - per il Lotto n. 1 - dalla ditta F., in proprio e quale mandataria dell'a.t.i. con V. S.a.s., e - per il Lotto n. 2 - dalla V. S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t. P. V., entrambe difese e rappresentate dall'avv. Daniele Turco e dall'avv. Simone Uliana, ed elettivamente domiciliate in Parma, via Cantelli n. 9, presso lo studio dell'avv. Paola Da Vico;
    contro
    la I. S.p.A., in persona dell'Amministratore delegato Andrea Viero, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Cantelli e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Parma, strada Repubblica n. 95;
    nei confronti di
    T. Soc. coop., in persona del Direttore generale E. A., in proprio e quale mandataria dell'a.t.i. con Consorzio N. S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Silingardi e dall'avv. EugE. Monegatti, e presso quest'ultima elettivamente domiciliata in Parma, p.zza Garibaldi 17;
    G. S.r.l., in persona del legale rappresentante F. G., difesa e rappresentata dall'avv. Lisa Cervone e dall'avv. Eugenia. Monegatti, e presso quest'ultima elettivamente domiciliata in Parma, p.zza Garibaldi 17;
    per l'annullamento
    - quanto all'atto introduttivo della lite - del bando di gara indetto da E. S.p.A. per l'affidamento, a mezzo di procedura negoziata, del "servizio di raccolta e trasporto fanghi, disidratazione meccanica fanghi e pulizia letti di essiccamento in impianti di depurazione" (Lotto n. 1, gara 3121, e Lotto n. 2, gara 3122), delle lettere di invito del 20 novembre 2011 (Lotto n. 1) e del 29 novembre 2011 (Lotto n. 2), del capitolato speciale d'appalto, dei verbali della Commissione giudicatrice (e, segnatamente, del verbale di prequalifica n. 05726 del 21 ottobre 2010), della nota di I. S.p.A. prot. n. 04173 del 27 settembre 2010, del verbale di aggiudicazione provvisoria redatto dalla Commissione giudicatrice in data 19 gennaio 2011, della determinazione dell'Amministratore delegato di I. S.p.A. n. 22/2011 in data 9 febbraio 2011 di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione del Lotto n. 1 all'a.t.i. T. Soc. coop. - Consorzio N. S.r.l. e del Lotto n. 2 alla G. S.r.l., delle note I. S.p.A. prot. n. 000499 e 000500 del 10 febbraio 2011, dei contratti di appalto eventualmente stipulati con gli aggiudicatari dei due lotti, del parziale silenzio-diniego opposto dall'ente appaltante alla richiesta di ostensione documentale degli atti invocata dalla parte ricorrente;
    per la declaratoria
    di inefficacia dei contratti di appalto eventualmente stipulati con gli aggiudicatari dei due lotti.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti gli atti di "motivi aggiunti" depositati il 5 e il 28 aprile 2011;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio della I. S.p.A., della T. Soc. coop. e della G. S.r.l.;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Nominato relatore il dott. Italo Caso;
    Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 15 giugno 2011 i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
    FATTO E DIRITTO
    La E. S.p.A. emetteva un bando di gara per l'affidamento, a mezzo di procedura negoziata, del servizio di "raccolta e trasporto fanghi, disidratazione meccanica fanghi e pulizia letti di essiccamento in impianti di depurazione", con suddivisione in tre lotti da aggiudicare separatamente. All'esito delle operazioni di gara, il Lotto n. 1 veniva aggiudicato all'a.t.i. T. Soc. coop. - Consorzio N. S.r.l. (seconda in graduatoria l'a.t.i. F. - V. S.a.s.) e il Lotto n. 2 alla G. S.r.l. (seconda in graduatoria la V. S.a.s.).
    Avverso gli atti di gara, limitatamente ai Lotti n. 1 e n. 2, hanno proposto impugnativa i concorrenti classificatisi alla seconda posizione delle rispettive graduatorie. Quanto al Lotto n. 1, viene lamentata l'ammissione alla selezione dell'a.t.i. aggiudicataria nonostante la mancata allegazione, in fase di prequalifica, della documentazione a comprova del possesso dei requisiti generali da parte delle imprese consorziate indicate (dal Consorzio N.) quali esecutrici del servizio, risultando peraltro illegittima la regolarizzazione documentale postuma consentita dall'ente appaltante; viene, inoltre, dedotta l'indebita ammissione dell'a.t.i. aggiudicataria, a fronte della mancata indicazione delle ditte subappaltatrici e della mancata sottoscrizione del modulo all'uopo predisposto. Quanto al Lotto n. 2, invece, viene dedotta l'illegittimità dell'offerta della ditta aggiudicataria, in quanto carente dei requisiti tecnici minimi. Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati, previo ordine all'ente appaltante di esibizione dei documenti oggetto della richiesta di accesso non ancora soddisfatta.
    Si sono costituiti in giudizio la I. S.p.A. e la T. Soc. coop., opponendosi all'accoglimento del ricorso.
    Una prima istanza cautelare della parte ricorrente veniva respinta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 6 aprile 2011 (ord. n. 117/2011), limitatamente al Lotto n. 1.
    Successivamente, presa visione della documentazione relativa alla ditta aggiudicataria del Lotto n. 2, la parte ricorrente ha proposto "motivi aggiunti" depositati il 5 aprile 2011. Imputa alla G. S.r.l. di avere dichiarato di avvalersi di "idroestrattori centrifughi" inidonei rispetto ai requisiti di prestazione minimi imposti dal capitolato speciale d'appalto; addebita ancora alla G. S.r.l. di non avere indicato nel "piano operativo di sicurezza" tutti i mezzi di cui aveva dichiarato di volersi avvalere per l'esecuzione del servizio; rimprovera, poi, alla G. S.r.l. di avere reso dichiarazioni e prodotto documentazione da cui si evincerebbe che la stessa non disponeva della dotazione minima di mezzi prescritta dal capitolato speciale d'appalto per lo svolgimento delle prestazioni negoziali; attribuisce, inoltre, alla G. S.r.l. l'omissione delle dichiarazioni ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 relativamente ai soci Y. G. e L. G., e di avere esibito un modello GAP incompleto; deduce, poi, l'inefficacia di dichiarazioni sostitutive, allegate alla domanda di partecipazione alla gara, rese da soggetto (Y. G.) privo di poteri di rappresentanza e responsabile di non avere allegato un documento di identità; denuncia, infine, l'inadeguatezza del modello DURC presentato dalla G. S.r.l., in quanto carente di riferimenti alla gara d'appalto in questione e relativo a data (26 gennaio 2011) che, per essere di parecchio anteriore a quella di consegna all'Amministrazione (15 marzo 2011), si rivelerebbe inidonea a comprovare l'attuale regolarità contributiva della società.
    Si è costituita in giudizio anche la G. S.r.l., opponendosi all'accoglimento del ricorso.
    La nuova istanza cautelare della parte ricorrente veniva respinta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 20 aprile 2011 (ord. n. 140/2011), limitatamente al Lotto n. 2.
    A séguito, poi, dell'esame della documentazione esibita dall'ente appaltante per il Lotto n. 1, sono stati proposti "motivi aggiunti" depositati il 28 aprile 2011. Si censura la mancata esclusione dell'a.t.i. aggiudicataria nonostante la capogruppo, che è una società consortile, non avesse indicato i consorziati/soci esecutori del servizio né degli stessi avesse dichiarato il possesso dei requisiti generali di partecipazione; si deduce, ancora, l'omessa comunicazione all'ente appaltante della "cessione del ramo d'azienda di autotrasporto merci per conto terzi" operata da una consorziata (N. S.r.l.) della mandante dell'a.t.i. aggiudicataria in favore di una terza impresa (A.T.I. S.r.l.), con conseguente mancata verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo al cessionario; si denuncia, infine, la carenza - in capo all'A.T.I. S.r.l. - del requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività inerente l'oggetto della gara.
    L'ulteriore istanza cautelare della parte ricorrente veniva accolta dalla Sezione alla Camera di Consiglio in data 11 maggio 2011 (ord. n. 195/2011), limitatamente al Lotto n. 1.
    All'udienza del 15 giugno 2011, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.
    Ritiene il Collegio di doversi innanzi tutto occupare delle questioni relative alla gara per il Lotto n. 1.
    Va premesso che, nel settore degli appalti pubblici, esistono da un lato figure imprenditoriali che hanno autonoma soggettività giuridica e in quanto tali sono esse stesse in possesso dei requisiti di qualificazione, ed esistono dall'altro lato moduli organizzativi attraverso i quali più imprese si presentano collegate e aggregate tra loro senza che il raggruppamento assuma però una soggettività giuridica propria e sia pertanto esso stesso in possesso dei requisiti di qualificazione. Con riferimento, in particolare, alle aggregazioni consortili cui l'ordinamento riconosce la qualità di soggetti con propria abilitazione a concorrere per l'affidamento di commesse pubbliche, la giurisprudenza sottolinea come siano le singole imprese consorziate, dotate di autonoma personalità e di distinta organizzazione di impresa, i soggetti chiamati ad assumere in concreto le opere o i servizi oggetto dell'appalto, onde - se ne è dedotto (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 30 gennaio 2002 n. 507) - se è in astratto ammissibile cumulare i requisiti di natura tecnica singolarmente posseduti dalle imprese consorziate, tale principio non implica affatto che i requisiti generali di partecipazione, relativi alla regolarità della gestione delle singole imprese sotto il profilo dell'ordine pubblico, anche economico, e della moralità, possano ritenersi accertati con esclusivo riferimento al consorzio e non debbano invece essere posseduti e documentati dalle singole imprese designate quali esecutrici del servizio o dell'opera; si tratta, in effetti, della necessità di garantire l'Amministrazione contro il rischio di accesso al mercato delle commesse pubbliche di soggetti privi dei necessari requisiti soggettivi di moralità e di ordine pubblico, esigenza che - in assenza di una verifica estesa a chi provvede effettivamente all'esecuzione dell'appalto - verrebbe vanificata dall'aggregazione in forma consortile di imprese prive dei requisiti di legge per la partecipazione alle gare e confluenti in un distinto soggetto esso solo in regola con detti requisiti, con conseguente aggiramento di inderogabili prescrizioni normative discendenti dai principi generali delle procedure di evidenza pubblica. Ancor più esplicitamente è stato di recente osservato: "...La giurisprudenza ha sempre affermato che quale che sia la natura del consorzio, esso debba dimostrare il possesso dei requisiti di tutti i consorziati che vengono individuati come esecutori delle prestazioni scaturenti dal contratto (Cons. St., sez. IV, 7 aprile 2008 n. 1485; Cons. St., sez. VI, 24 novembre 2009 n. 7380). In termini più generali, tutti i soggetti che a qualunque titolo concorrono all'esecuzione di pubblici appalti, vuoi in veste di affidatari, vuoi in veste di subaffidatari, vuoi in veste di prestatori di requisiti nell'ambito del c.d. avvalimento, devono essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 38, d.lgs. n. 163/2006. Il che risponde ad elementari ragioni di trasparenza e di tutela effettiva degli interessi sottesi alle cause di esclusione di cui all'art. 38, d.lgs. n. 163/2006. Occorre, infatti, che tutti gli operatori economici che, a qualunque titolo, eseguono prestazioni di lavori, servizi e forniture abbiano i requisiti morali di cui all'art. 38 citato. Se in caso di consorzi tali requisiti andassero accertati solo in capo al consorzio e non anche in capo ai consorziati che eseguono le prestazioni, il consorzio potrebbe agevolmente diventare uno schermo di copertura consentendo la partecipazione di consorziati privi dei necessari requisiti. Per gli operatori che non hanno i requisiti dell'art. 38 (si pensi al caso di soggetti con condanne penali per gravi reati incidenti sulla moralità professionale) basterebbe, anziché concorrere direttamente andando incontro a sicura esclusione, aderire a un consorzio da utilizzare come copertura ..." (così Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2010 n. 3759).
    Di qui la fondatezza della doglianza imperniata sull'omessa indicazione dei soci/consorziati della T. Soc. coop. che avrebbero fornito gli automezzi per l'esecuzione del servizio e sulla mancata dichiarazione del possesso in capo agli stessi dei requisiti generali di partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006. Risulta in tal senso decisiva la circostanza che l'art. 1 dello statuto sociale la qualifica come società consortile nella forma della società cooperativa, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 443 del 1985 ("I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane ..."), cui fa riferimento anche l'art. 34 del d.lgs. n. 163 del 2006 ("Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati: a) ...; b) i ... consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) ..."); il che poi trova conferma nel successivo art. 4 dello statuto sociale, allorché - a proposito di «oggetto e scopi consortili» - prevede che la società consortile si occupi di "...acquisire, anche mediante appalti o concessioni da enti pubblici o privati, lavori di trasporto merci di materiali di qualsiasi natura e specie per conto terzi, da affidare generalmente alle imprese associate; assumere ordinativi e stipulare contratti pubblici e privati per lavori ed opere di escavazione, movimento terra e facchinaggio, per conto e nell'interesse delle imprese associate ... affidare la esecuzione dei trasporti ed i lavori e servizi acquisiti alle imprese socie, secondo criteri di ripartizione improntati ad equità, tenendo conto degli automezzi o mezzi d'opera di dotazione e della organizzazione strutturale delle singole imprese, osservando le disposizioni previste in appositi regolamenti interni ...", sicché si realizza quella tipica fattispecie per cui, attribuita loro l'esecuzione di un appalto pubblico, le imprese consorziate assumono il vincolo ad operare sulla base del rapporto consortile fondato sul conferimento alla struttura comune dell'incarico di stipulare contratti di appalto per loro conto e in nome del consorzio e di indicare di volta in volta a quale di esse assegnare e far compiere le relative prestazioni negoziali. Né si oppone a tale conclusione l'addotta prevalente qualificazione della T. Soc. coop. come «cooperativa» e quindi la sua riconducibilità al diverso caso di cui alla lett. a) dell'art. 34 del d.lgs. n. 163 del 2006 ("Sono ammessi a partecipare ...: a) ... le società cooperative ..."); in realtà, la figura del consorzio di imprese artigiane costituito in forma di cooperativa rappresenta un modulo imprenditoriale in cui coesistono elementi distintivi dei consorzi e delle società cooperative, dei primi in particolare dovendosi ravvisare l'attribuzione ad una struttura autonoma del compito di procurare commesse che i soci/consorziati assumeranno in esecuzione (come si rileva anche dallo statuto sociale), e allora divengono a tali fini ininfluenti gli aspetti che attengono alle modalità di fatturazione, alla ripartizione delle responsabilità, al marchio adoperato e al nome speso (tutti profili derivanti da scelte organizzative interne e dal necessario coordinamento con la forma societaria della cooperativa), in quanto le esigenze di trasparenza di cui si è più volte detto restano integre di fronte ad imprese associate che conservano comunque una identità giuridica ed un proprio assetto imprenditoriale, in conformità del resto di un modello che l'art. 6 della legge n. 443 del 1985 ha codificato in termini non coerenti con una qualificazione che ignorasse lo scopo consortile insito nella figura giuridica prescelta dal legislatore. Né, infine, è fondata l'eccezione di tardività della censura, non avendo dimostrato la controinteressata che la parte ricorrente avesse in tempi precedenti acquisito conoscenza della dichiarata volontà della T. Soc. coop. di provvedere all'esecuzione dell'appalto attraverso automezzi forniti da alcune imprese consorziate.
    Pertanto, non essendosi provveduto all'esclusione dell'a.t.i. poi risultata aggiudicataria del servizio, vanno annullati in parte qua gli atti della gara relativa al Lotto n. 1, con assorbimento delle restanti censure.
    Passando all'esame delle doglianze inerenti la procedura di scelta del contraente privato per il Lotto n. 2, viene innanzi tutto in rilievo la questione legata all'idoneità degli "idroestrattori centrifughi" impiegati dalla G. S.r.l.; secondo la parte ricorrente, infatti, quelli indicati non consentirebbero di rispettare i parametri tecnici richiesti dall'art. 18.2 del capitolato speciale d'appalto, onde la ditta avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara. Sennonché - osserva il Collegio - il bando di gara fissava, in tema di «capacità tecnica» (III.2.3), requisiti che, per la parte relativa agli "idroestrattori centrifughi", risultavano ancorati alla "idoneità alla disidratazione spinta del fango biologico prodotto dai depuratori per acque reflue urbane anche mediante l'utilizzo di flocculanti", alla "portata idraulica di fango liquido in ingresso rispettivamente maggiore/uguale di 40 mc/h e di 25 mc/h", alla "dotazione dei seguenti equipaggiamenti ...", tutti parametri di cui la parte ricorrente non ha denunciato l'inosservanza, mentre le carenze riguarderebbero gli ulteriori parametri indicati dal capitolato speciale d'appalto in sede di «requisiti di prestazione richiesti» e di «norme e criteri di esecuzione della disidratazione», ovvero tra le «modalità di svolgimento del servizio». Appare insomma evidente come l'ente appaltante abbia voluto rinviare la verifica circa ulteriori e più particolareggiati aspetti tecnici alla fase di svolgimento delle prestazioni negoziali, mentre la selezione iniziale, verosimilmente per ragioni di snellezza e celerità nella ricerca del contraente a mezzo di procedura negoziata, si connota per una minore rigidità dei requisiti di ammissione, in esito a valutazioni rimesse all'autonomo apprezzamento dell'Amministrazione, le cui scelte, per inerire al merito, si rivelano sotto questo profilo insindacabili.
    Priva di fondamento è anche la doglianza incentrata sulla mancata esclusione della G. S.r.l. nonostante l'incompletezza del "piano operativo di sicurezza" dalla stessa redatto. Non emerge, infatti, dalla lex specialis della gara la previsione della misura espulsiva per una simile irregolarità, ed anzi l'art. 12 del capitolato speciale d'appalto prescriveva la consegna dell'elaborato all'Amministrazione "...prima dell'inizio dei servizi ...", a conferma dell'irrilevanza di tale documento ai fini dell'ammissione alla gara e della sua ascrivibilità ad una fase successiva all'aggiudicazione.
    Non convince neppure la censura con cui si assume che la G. S.r.l. dovesse essere esclusa dalla gara per non disporre della dotazione minima di mezzi prescritta dalle norme di gara. Quanto, in particolare, alla mancata indicazione dei mezzi mobili su cui avrebbero dovuti essere alloggiati gli "idroestrattori centrifughi", emerge dall'apposita dichiarazione della ditta che si tratta di unità scarrabili, e quindi utilizzabili alternativamente anche su uno stesso mezzo, così come è ininfluente che l'automezzo con targa ...omissis... sia un Euro 2, per essere sufficiente la disponibilità di quello con targa ...omissis... (Euro 5), a fronte della previsione nel bando di gara di un solo autocarro di simili caratteristiche e della sua idoneità ad ospitare di volta in volta l'idroestrattore centrifugo da utilizzare.
    Né costituisce motivo di illegittimità la mancata presentazione delle dichiarazioni ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 da parte di soci (Y. G. e L. G.) che non sono anche amministratori della società. Quanto al modello GAP, invece, è sufficiente rilevare che le norme di gara non ne prevedono l'immediata esibizione e che la sua produzione è avvenuta solo dopo l'aggiudicazione definitiva, a richiesta dell'ente appaltante, onde ogni eventuale irregolarità ben avrebbe potuto essere sanata in una fase in cui erano oramai venute meno le esigenze di par condicio tra i concorrenti; del resto, come è stato rilevato in giurisprudenza (v. TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 11 marzo 2010 n. 2807) - con considerazioni che il Collegio condivide -, nel caso in cui la disciplina di gara per l'affidamento di un appalto nulla disponga circa la produzione del modello GAP, nessuna sanzione, tanto meno di esclusione dalla gara, può essere disposta a carico dell'impresa concorrente che abbia fatto legittimo affidamento sul tenore del bando e del disciplinare di gara e ad essi si sia attenuta, anche perché il modello GAP non rappresenta un requisito aggiuntivo per la partecipazione alle gare, vincolante immediatamente sia le stazioni appaltanti che i concorrenti in sede di espletamento delle procedure selettive, e risponde piuttosto a finalità di polizia, onde la sua compilazione costituisce adempimento di un obbligo che, pur sorgendo per l'ente appaltante e per il privato in occasione della indizione della gara di appalto, non attiene al contenuto della gara, rimanendo estraneo al rapporto che sorge da questa.
    Quanto, ancora, alla produzione di dichiarazioni sostitutive rese da soggetto (Y. G.) privo di poteri di rappresentanza della G. S.r.l. e senza neppure l'ausilio del documento di identità, osserva il Collegio che in realtà le dichiarazioni in questione risultano sottoscritte anche dal legale rappresentante F. G. - che ha esibito copia del proprio documento di identità -, così dovendosi ritenere ricondotta alla paternità di quest'ultimo la responsabilità di quanto in tal modo attestato.
    Le restanti doglianze investono il modello DURC della G. S.r.l., cui si imputa di avere presentato un atto che, per risalire a due mesi prima, difetterebbe della necessaria attualità, e che sarebbe altresì carente di riferimenti alla gara d'appalto di che trattasi. Sennonché, come è noto, il documento ha validità trimestrale (v. circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 35/2010) ed assolve il proprio compito per il solo fatto che certifica la regolarità contributiva della società in funzione dell'assunzione della veste di contraente in un appalto pubblico, indipendentemente dalla specifica procedura di gara per la quale lo si deve utilizzare.
    In conclusione, le doglianze relative alla gara per il Lotto n. 2 sono infondate.
    Con riferimento a talune censure della parte ricorrente, poi rivelatesi prive di fondamento, l'Amministrazione ne ha invocato la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cod.proc.civ. Indipendentemente, però, da ogni altra considerazione, è sufficiente ad impedire l'accoglimento di una simile domanda la circostanza che la stessa non è stata corredata della prova del danno effettivamente riconducibile alla condotta processuale dell'avversario (v., ex multis, Cass. civ., Sez. I, 30 luglio 2010 n. 17902).
    La complessità delle questioni trattate, la reciproca soccombenza delle parti e una valutazione globale del loro comportamento giustifica la compensazione delle spese di lite, in tale complessivo apprezzamento dovendosi assorbire anche la definizione delle spese riguardanti la controversia per la parte relativa alla domanda di "accesso incidentale" ex art. 116, comma 2, cod.proc.amm.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
    - lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla in parte qua gli atti della gara relativa al Lotto n. 1;
    - lo respinge quanto alla gara relativa al Lotto n. 2.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
    Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 15 giugno 2011, con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Mario Arosio
    L'ESTENSORE
    Italo Caso
    IL PRIMO REFERENDARIO
    Emanuela Loria
     
    Depositata in Segreteria il 28 giugno 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     


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