Home
  • www.mondolegale.it

    Laboratori di prove geotecniche: l'autorizzazione deve essere espressa?

    E-mail Stampa PDF
    N. 8316/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 585 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso n. 585 del 2011 proposto dal dottor G. F. rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Guerrieri ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Monica Capuani in Roma, Via di Portonaccio n. 184/B;
    contro
    - la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore;
    - il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro-tempore;
    rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliatari;
    per ottenere:
    A) l'ANNULLAMENTO:
    1) della nota del 9 novembre 2010 prot. n. 0009669 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
    II) qualora occorrer possa del punto 6.2.2 del DM 14 gennaio 2008;
    III) per quanto di interesse del ricorrente delle Circolari 8 settembre 2010 n. n. 7618 e 7619 emesse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e pubblicate sulla G.U. n. 257/2010;
    IV) di tutti gli atti presupposti, conseguenti o connessi a quelli di cui sopra;
    B) la DISAPPLICAZIONE per quanto posso occorrere dell'art. 59, comma 2, del DPR n. 380/2001 e dello stesso punto 6.2.2. del DM 14.1.2008;
    C) la DECLARATORIA dell'avvenuta formazione del silenzio assenso sull'istanza presentata il 5.3.2010 tendente ad ottenere le autorizzazioni in essa menzionate.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero dell'Interno e di Ministero Politiche Europee e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2011 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    L'odierno ricorrente, titolare di uno studio professionale operante nel settore delle prove geognostiche, geofisiche e geotecniche, nel marzo del 2010 ha chiesto all'intimato Ministero il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare prove di laboratorio geotecnico su terreni e rocce, prove geognostiche e geotecniche in sito e prove ed indagini geofiche.
    Il suddetto Ministero con la contestata nota nel 9 novembre 2010, nel fare presente l'impossibilità, allo stato degli atti, di rilasciare la richiesta autorizzazione, ha invitato l'attuale istante a produrre ulteriore documentazione, sulla base di quanto stabilito in materia dalle circolari nn. 7618 e 7619 dell'8 settembre 2010.
    Con il proposto gravame il ricorrente ha impugnato la citata determinazione nonchè ha chiesto, ove ritenuto necessario, la disapplicazione del DPR n. 380/2001 e la declaratoria dell'avvenuta formazione del silenzio assenso sull'istanza a suo tempo presentata.
    Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:
    1) Violazione e falsa applicazione della DIRETTIVA CE 123/06 e degli artt.1, 8 e 17 del D.lvo n. 59/2010 e degli artt. 2. 19 e 20 della L. n. 241/1990. Formazione del silenzio assenso;
    2) Falsa applicazione dell'art. 20 della L. n. 1086/1971, dell'art. 59 del DPR n. 380/2001 e del punto 6.2.2. dell'allegato al DM 14/1/2008. Violazione e falsa applicazione della DIR Ce 123/2006 e del D.lgvo 59/2010 in materia di procedimento di rilascio delle autorizzazioni. Errore in punto di diritto riguardo l'abrogazione tacita dell'art. 59 DPR 380/2011 e del punto 6.2.2 dell'allegato al DM 14.1.2008 in parte qua e illegittimità dei medesimi atti sotto altro profilo. Violazione degli artt. 28, 43, 81, 82 e 86 del Trattato e dei principi giurisprudenziali in tema di libertà di concorrenza e liberalizzazione. Eccesso di potere per illogicità, manifesta e per sviamento. Illegittimità derivata dell'atto impugnato sub 1);
    3) Violazione degli artt. 14, 15 e 19 del D.lvo n. 59/2010 e delle norme del trattato. Violazione dell'art. 3 della L. n. 112/1963, dell'art. 41 del DPR n. 328/2001 e dell'art. 29 del DM 18 novembre 1971 e smi. Eccesso di potere per irragionevolezza, aggravamento procedimentale, mancata proporzionalità. limite all'accessibilità e difetto di presupposto e motivazione.
    Si sono costituite le intimate Amministrazioni prospettando in primis il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali.
    Alla pubblica udienza del 5.10.2011 il ricorso è stato assunto in decisione.
    Si prescinde dal previo esame della dedotta eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'intimata Presidenza del Consiglio dei Ministri stante la manifesta infondatezza delle dedotte doglianze.
    Con la prima delle dedotte doglianze il ricorrente ha contestato la gravata determinazione, facendo presente che sull'istanza a suo tempo presentata si sarebbe formato il silenzio assenso ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241/1990, non rientrando la materia oggetto della presente controversia tra quelle indicate nel comma 4 del citato art. 20.
    La dedotta censura non è suscettibile di favorevole esame.
    Al riguardo la Sezione intende conformarsi alla propria recente sentenza n. 13483/2010 la quale ha affermato che "I laboratori di prove geotecniche devono assicurare l'indispensabile affidabilità nell'esecuzione delle prove stesse e nel certificarne i risultati. L'attività di prova è fondamentale ai fini della sicurezza delle costruzioni, ed è quindi necessario che vengano abilitati soltanto i soggetti in possesso di sicura integrità professionale, di accertata competenza tecnica, di imparzialità ed indipendenza. Attesa la delicatezza della funzione svolta, è stato istituto, con il DM 14.1.2008 (Nuove norme tecniche per le costruzioni), un sistema organico di qualificazione e di controllo di modo che, in particolare, i progetti delle opere strutturali interagenti con il terreno siano basati su modelli geotecnici dedotti da specifiche indagini e prove, costituenti parte integranti del progetto e caratterizzate da sicure autorevolezza ed affidabilità proprio in quanto condotte e certificate dai laboratori autorizzati di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001. Nella materia sono chiaramente in gioco esigenze di sicurezza e di incolumità pubblica, poichè l'autorizzazione dei laboratori all'effettuazione, con validità certificatoria ufficiale, di prove geotecniche su rocce e terreni ai fini dell'edificazione di costruzioni, deve essere ispirata al massimo rigore proprio al fine di evitare che una funzione così delicata, non a caso costituente servizio pubblico, possa essere svolta da soggetti inadeguati, con conseguente possibile compromissione delle menzionate esigenze. I provvedimenti di abilitazione in questione, pertanto, non possono essere assentiti, ai sensi del comma 4 dell'art. 20 della legge n. 241/1990. Tale disposizione, invero, prescrive l'inapplicabilità dell'istituto del silenzio assenso agli atti e ai procedimenti riguardanti, tra l'altro, come quello di cui trattasi,"la pubblica incolumità". Basti, in proposito, pensare, come tale valore potrebbe essere messo gravemente a rischio, almeno nelle more dell'intervento di autotutela, ove un laboratorio privo della necessaria qualificazione si trovasse ad operare a seguito di mera formazione di silenzio assenso. E' evidente, dunque, che nella materia che ne occupa, l'autorizzazione in ogni caso deve essere espressa".
    Con la seconda censura il ricorrente sostiene che le disposizioni in materia (art. 59 del DPR n. 280/2001 e il DM 14.1.2008) sulla cui base è richiesto il rilascio della prescritta autorizzazione per lo svolgimento delle attività oggetto della citata istanza:
    a) sarebbero in palese contrasto con quanto previsto dalla Direttiva CE 123/06 e dalle disposizioni del D.lvo n. 59/2010 che l'hanno recepita, per cui conseguentemente devono essere disapplicate;
    b) in ogni caso non avrebbero valore di norma primaria, che, giusta quanto stabilito dalla sentenza di questa Sezione n. 1422/2008, giustificherebbe la previsione del previo rilascio dell'autorizzazione.
    Relativamente al primo profilo di doglianza il Collegio osserva che:
    I) l'art. 17, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 59/2010 stabilisce che:
    1. Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio riguardante l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi di cui al presente decreto si segue il procedimento di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, se così previsto, di cui all'articolo 20 della medesima legge n. 241 del 1990.
    2. Qualora sussista un motivo imperativo di interesse generale, può essere imposto che il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento espresso;
    II) poichè, alla luce di quanto affermato dalla citata sentenza n. 13483/2010, è palese che sussistono incontestabili esigenze di incolumità pubblica connesse allo svolgimento delle attività oggetto dell'istanza presentato dal ricorrente, ne consegue che la sussistenza di un regime autorizzatorio non contrasta con la normativa invocata dal ricorrente.
    Per quanto concerne il secondo profilo di doglianza deve essere fatto presente che l'art. 59 del DPR n. 380/2001, il quale prevede un regime autorizzatorio per lo svolgimento delle attività aventi ad oggetto l'esecuzione di prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce, recepisce integralmente l'art. 20 del DPR n. 1086/1971, per cui, stante l'indubbia valenza legislativa di tale ultima disposizione, ne consegue che la stessa valenza deve essere riconosciuta anche al menzionato art. 59.
    Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, anche il secondo motivo di doglianza deve essere rigettato.
    Inammissibile deve essere dichiarato, invece, il terzo motivo di doglianza con cui sono state impugnate le disposizioni di cui alle citate circolari, atteso che:
    a) è stabilito l'obbligo per coloro che avevano ottenuto la prescritta autorizzazione antecedentemente alla pubblicazione delle stesse sulla Gazzetta Ufficiale l'obbligo di adeguarsi, entro 12, mesi alle prescrizioni contenute nelle suddette circolari;
    b) le menzionate prescrizioni "appaiono chiaramente ledere i Geologi sottraendo a tali soggetti compiti e funzioni ad essi riconosciuti ope legis" (pag.29 del ricorso).
    In merito è palese che l'interesse che ha giustificato l'impugnazione delle circolari de quibus si fonda sul presupposto che il ricorrente abbia conseguito la richiesta autorizzazione sulla base dell'avvenuta formazione del silenzio assenso in ordine alla propria istanza inoltrata nel marzo del 2010; poichè, giusta, quanto sopra evidenziato, la formazione del silenzio-assenso è stato escluso, ne consegue che l'attuale istante non ha interesse all'impugnativa delle circolari de quibus.
    Ciò premesso, il proposto gravame in parte deve essere rigettato ed in parte deve essere dichiarato inammissibile.
    Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 585 del 2011, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
    Condanna parte ricorrente al pagamento a favore del resistente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (Euro tremila)
    Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Bruno Amoroso
    L'ESTENSORE
    Giuseppe Sapone
    IL CONSIGLIERE
    Domenico Lundini
     
    Depositata in Segreteria il 31 ottobre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Modifiche al codice del processo amministrativo

    E-mail Stampa PDF

    DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2011, n. 195

    Disposizioni correttive  ed  integrative  al  decreto  legislativo  2
    luglio 2010, n. 104, recante codice  del  processo  amministrativo  a
    norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009,  n.  69.
    (11G0241) 
    

     
     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera  l),  della
    Costituzione; 
      Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare  l'articolo
    44, recante delega al Governo per il riassetto della  disciplina  del
    processo amministrativo, nel quale, al comma 4, e'  previsto  che  il
    Governo puo' avvalersi della facolta' di cui all'articolo 14,  numero
    2), del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al  regio  decreto
    26 giugno 1924, n. 1054; 
      Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,  di  attuazione
    dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69; 
      Visto l'articolo 44, comma 4, ultimo periodo, della legge 18 giugno
    2009,  n. 69, il quale prevede che "entro  due  anni  dalla  data  di
    entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1,  possono
    ad  essi  essere  apportate  le   correzioni   e   integrazioni   che
    l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con  lo  stesso
    procedimento e in base  ai  medesimi  principi  e  criteri  direttivi
    previsti per l'emanazione degli originari decreti"; 
      Vista la nota in data 8  luglio  2009  con  la  quale  il  Governo,
    avvalendosi della facolta' di cui all'articolo  14,  numero  2),  del
    citato testo unico n. 1054 del 1924,  ha  commesso  al  Consiglio  di
    Stato la formulazione del progetto del suddetto decreto legislativo; 
      Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in  data  23
    luglio 2009, con il quale la formulazione di detto progetto e'  stata
    deferita ad una commissione speciale  e  ne  e'  stata  stabilita  la
    composizione; 
      Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato  in  data  6
    ottobre 2010, con il quale la commissione speciale e' stata integrata
    nella sua composizione; 
      Visto il progetto del decreto legislativo recante: «  Modifiche  al
    codice  del  processo  amministrativo  e  alle  relative   norme   di
    attuazione, transitorie, di coordinamento e di abrogazione»,  redatto
    da detta commissione speciale e trasmesso al Governo con la nota  del
    Presidente del Consiglio di Stato in data 5 luglio 2011; 
      Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri,
    adottata nella riunione del 3 agosto 2011; 
      Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione dell'11 novembre 2011; 
      Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
     
                                    Emana 
     
     
                     il seguente decreto legislativo:   
     
                                   Art. 1 
     
    Modifiche al codice del processo amministrativo e alle relative norme
      di attuazione, transitorie, di coordinamento e di abrogazione 
     
      1. Al codice del processo amministrativo, approvato con  l'allegato
    1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  sono  apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole:  "arbitrato  rituale
    di diritto" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi degli articoli 806 e
    seguenti del codice di procedura civile"; 
        b) all'articolo 17, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
    periodo: "L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori."; 
        c) all'articolo  18,  comma  8,  le  parole:  "La  ricusazione  o
    l'astensione  non  hanno",  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "La
    ricusazione non ha"; 
        d) all'articolo 20, nella rubrica, le  parole:  "del  consulente"
    sono soppresse; 
        e) l'articolo 25 e' sostituito dal seguente: 
     
                                  "Art. 25. 
     
     
                                  Domicilio 
     
      1. Fermo quanto previsto, con  riferimento  alle  comunicazioni  di
    segreteria, dall'articolo 136, comma 1: 
      a) nei giudizi davanti ai tribunali  amministrativi  regionali,  la
    parte,  se  non  elegge  domicilio  nel  comune  sede  del  tribunale
    amministrativo regionale o  della  sezione  staccata  dove  pende  il
    ricorso,  si  intende  domiciliata,  ad  ogni  effetto,   presso   la
    segreteria del tribunale amministrativo  regionale  o  della  sezione
    staccata; 
      b) nei giudizi davanti al Consiglio di  Stato,  la  parte,  se  non
    elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata,  ad  ogni  effetto,
    presso la segreteria del Consiglio di Stato."; 
        f) all'articolo 26, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il
    giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento  di  una
    sanzione  pecuniaria,  in  misura  non  inferiore  al  doppio  e  non
    superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso
    introduttivo del giudizio, quando la parte  soccombente  ha  agito  o
    resistito temerariamente  in  giudizio.  Al  gettito  delle  sanzioni
    previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle  norme  di
    attuazione."; 
        g)  all'articolo  31,  comma  1,  dopo  le  parole  "procedimento
    amministrativo" sono  inserite  le  seguenti:  "e  negli  altri  casi
    previsti dalla legge"; 
        h) all'articolo 32, comma 1, le parole: "dai Capi  I  e  II  del"
    sono sostituite dalla seguente: "dal"; 
        i) all'articolo 33, nella rubrica le parole: "del  giudice"  sono
    soppresse; 
        l) all'articolo 44, dopo il comma 4,  e'  aggiunto  il  seguente:
    "4-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, la  nullita'
    degli atti e' rilevabile d'ufficio."; 
        m) all'articolo 54, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La
    presentazione  tardiva   di   memorie   o   documenti   puo'   essere
    eccezionalmente autorizzata, su richiesta  di  parte,  dal  collegio,
    assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle  controparti
    al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di
    legge sia risultata estremamente difficile."; 
        n) all'articolo 55, commi 8 e 10,  le  parole:  "di  discussione"
    sono sostituite dalle seguenti: "della discussione"; 
        o) all'articolo 57, comma  1,  le  parole:  "la  sentenza",  sono
    sostituite dalle seguenti:  "il  provvedimento"  e  dopo  le  parole:
    "nella sentenza" sono aggiunte le seguenti: "di merito"; 
        p) all'articolo 67, comma  2,  le  parole:  "e  sono  decise  dal
    presidente o dal magistrato delegato  con  decreto  non  impugnabile"
    sono soppresse; 
        q) all'articolo 73, comma 1,  dopo  la  parola:  "repliche"  sono
    inserite le seguenti: ", ai nuovi  documenti  e  alle  nuove  memorie
    depositate in vista dell'udienza, "; 
        r) all'articolo 76, comma 4, il numero: "2" e' soppresso; 
        s) all'articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni: 
          1) al comma 1, dopo le parole: "dal comma 2" sono aggiunte,  in
    fine, le seguenti: ", ma il presidente del collegio puo' disporre che
    si svolgano a porte chiuse, se ricorrono ragioni di  sicurezza  dello
    Stato, di ordine pubblico o di buon costume"; 
          2) al comma 3, dopo le parole: "lettera a)", sono  inserite  le
    seguenti: "e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma  1,
    "; e dopo la parola: "tranne"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  nei
    giudizi di primo grado,"; 
        t) all'articolo 95, comma  1,  le  parole:  "L'impugnazione  deve
    essere notificata, nelle cause inscindibili, ", sono sostituite dalle
    seguenti:  "L'impugnazione  della  sentenza  pronunciata   in   causa
    inscindibile o in cause tra loro dipendenti e' notificata"; 
        u) all'articolo 98, comma 1, la  parola:  "danno"  e'  sostituita
    dalla seguente: "pregiudizio"; 
        v)  all'articolo  99,  comma  5,  le  parole:   "sulla   sentenza
    impugnata",  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "sul   provvedimento
    impugnato"; 
        z) all'articolo 101, comma 1, dopo le parole: "se sta in giudizio
    personalmente", sono inserite le seguenti:  "ai  sensi  dell'articolo
    22, comma 3, "; 
        aa) all'articolo 108, comma 1, le  parole:  ",  titolare  di  una
    posizione autonoma e incompatibile, " sono soppresse; 
        bb) all'articolo 111, il comma 1 e' sostituito dal seguente:  "1.
    Il  Consiglio  di  Stato,  se  richiesto  con   istanza   previamente
    notificata alle altre parti,  in  caso  di  eccezionale  gravita'  ed
    urgenza, puo' sospendere  gli  effetti  della  sentenza  impugnata  e
    disporre le altre opportune  misure  cautelari.  Al  procedimento  si
    applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56,  commi  1,  primo
    periodo, 2, 3, 4 e 5."; 
        cc) all'articolo 112 sono apportate le seguenti modificazioni: 
          1) il comma 3 e'  sostituito  dal  seguente:  "3.  Puo'  essere
    proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice  dell'ottemperanza,
    azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione  e
    interessi maturati dopo il passaggio  in  giudicato  della  sentenza,
    nonche' azione di risarcimento dei danni connessi  all'impossibilita'
    o comunque alla mancata  esecuzione  in  forma  specifica,  totale  o
    parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione."; 
          2) il comma 4 e' soppresso; 
        dd) all'articolo 114 sono apportate le seguenti modificazioni: 
          1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "  2.  Unitamente  al
    ricorso e' depositato in copia autentica il provvedimento di  cui  si
    chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova  del  suo  passaggio  in
    giudicato"; 
          2) il comma 6 e' sostituito  dal  seguente:  "  6.  Il  giudice
    conosce di tutte le questioni relative all'ottemperanza, nonche', tra
    le parti nei cui confronti si e'  formato  il  giudicato,  di  quelle
    inerenti agli atti del commissario ad  acta.  Avverso  gli  atti  del
    commissario ad acta le stesse  parti  possono  proporre,  dinanzi  al
    giudice  dell'ottemperanza,  reclamo,  che  e'   depositato,   previa
    notifica ai controinteressati, nel termine di  sessanta  giorni.  Gli
    atti emanati dal giudice dell'ottemperanza o dal suo ausiliario  sono
    impugnabili dai terzi estranei al giudicato  ai  sensi  dell'articolo
    29, con il rito ordinario."; 
        ee)  all'articolo  116,  comma  1,  le  parole:  "agli  eventuali
    controinteressati." sono sostituite dalle  seguenti:  "ad  almeno  un
    controinteressato."; ed e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
    "Il termine per la  proposizione  di  ricorsi  incidentali  o  motivi
    aggiunti e' di trenta giorni."; 
        ff) all'articolo 117, dopo il comma 6 e'  aggiunto  il  seguente:
    "6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4  e  6,  si  applicano
    anche ai giudizi di impugnazione."; 
        gg)  all'articolo  119,  comma  1,  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
          1) alla lettera l),  la  parola:  "2003"  e'  sostituita  dalla
    seguente: "2002"; 
          2) dopo la lettera m-bis) sono aggiunte le lettere:  "m-ter)  i
    provvedimenti  dell'Agenzia  nazionale  per  la  regolazione   e   la
    vigilanza in materia di acqua istituita dall'articolo 10,  comma  11,
    del  decreto-legge  13  maggio   2011,   n.   70,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; 
          m-quater)  le  azioni  individuali  e  collettive  avverso   le
    discriminazioni   di   genere   in   ambito   lavorativo,    previste
    dall'articolo 36 e seguenti del decreto legislativo 25  luglio  2006,
    n.  198,  quando  rientrano,  ai  sensi  del  citato  decreto,  nella
    giurisdizione del giudice amministrativo; 
        hh)  all'articolo  120,  comma  5,  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
          1) dopo le parole "Il ricorso" sono inserite  le  seguenti   ",
    principale o incidentale"; 
          2) dopo la parola "decorrente" sono inserite  le  seguenti:  ",
    per il ricorso principale e per i motivi aggiunti,"; 
          3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo  "Per  il  ricorso
    incidentale la decorrenza del termine e'  disciplinata  dall'articolo
    42."; 
        ii) all'articolo 125 il comma 4 e' cosi' sostituito: 
          "4. Le  disposizioni  del  comma  3  si  applicano  anche  alle
    controversie relative: 
            a)  alle  procedure  di  cui  all'articolo  140  del  decreto
    legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
            b)  alle   procedure   di   progettazione,   approvazione   e
    realizzazione   degli   interventi    individuati    nel    contratto
    istituzionale di  sviluppo  ai  sensi  dell'articolo  6  del  decreto
    legislativo 31 maggio 2011, n. 88; 
            c)  alle  opere  di  cui  all'articolo  32,  comma  18,   del
    decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98  convertito  in  legge  15  luglio
    2011, n. 111"; 
        ll)  all'articolo  133,  comma  1,  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
          1) alla lettera a), il n. 3) e' sostituito  dal  seguente:  "3)
    silenzio di cui all'articolo 31, commi 1,  2  e  3,  e  provvedimenti
    espressi adottati in sede di verifica  di  segnalazione  certificata,
    denuncia e dichiarazione di inizio attivita', di cui all'articolo 19,
    comma 6-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241"; 
          2) dopo la lettera a), e'  inserita  la  seguente:  "a-bis)  le
    controversie relative all'applicazione dell'articolo 20 della legge 7
    agosto 1990, n. 241"; 
          3) alla lettera l), dopo  le  parole:  "Banca  d'Italia,"  sono
    inserite le seguenti: "dagli Organismi di cui agli articoli  112-bis,
    113 e 128-duodecies del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
    385,"; 
          4) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
    ", nonche' i giudizi  riguardanti  l'assegnazione  di  diritti  d'uso
    delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8  a
    13 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220,  incluse  le
    procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo  2011,  n.
    34, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  maggio  2011,  n.
    75"; 
          5) dopo la lettera z-bis) sono aggiunte le lettere: 
            "z-ter) le controversie aventi  ad  oggetto  i  provvedimenti
    dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza  in  materia
    di acqua istituita dall'articolo 10, comma 11, del  decreto-legge  13
    maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
    luglio 2011, n. 106;" 
            "z-quater) le controversie aventi ad oggetto i  provvedimenti
    adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6
    settembre 2011, n. 149"; 
        mm) all'articolo 134, comma 1,  lettera  c),  sono  aggiunte,  in
    fine, le seguenti parole: "e quelle previste dall'articolo 123; "; 
        nn) all'articolo 135, al comma  1,  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
          1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
    ", nonche' quelle relative ai provvedimenti riguardanti i  magistrati
    amministrativi adottati dal Consiglio di Presidenza  della  Giustizia
    Amministrativa"; 
          2) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
    ", nonche' i giudizi  riguardanti  l'assegnazione  di  diritti  d'uso
    delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al
    13 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse  le
    procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo  2011,  n.
    34, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  maggio  2011,  n.
    75"; 
          3)  la  lettera  e)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "e)   le
    controversie  aventi  ad  oggetto  le  ordinanze  e  i  provvedimenti
    commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate
    ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio  1992,  n.
    225; "; 
          4) la lettera p) e' sostituita dalla seguente: "le controversie
    attribuite alla giurisdizione del  giudice  amministrativo  derivanti
    dall'applicazione del Titolo II del Libro III del decreto legislativo
    6  settembre  2011,  n.  159,  relative  all'Agenzia  nazionale   per
    l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
    alla criminalita' organizzata"; 
          5) alla lettera q) il segno: " . " e' sostituito dal  seguente:
    "; "; 
          6) dopo la lettera q) sono aggiunte, in fine, le seguenti: 
            "q-bis) le controversie di cui  all'articolo  133,  comma  1,
    lettera z-bis); "; 
            "q-ter) le controversie di cui  all'articolo  133,  comma  1,
    lettera z-ter);" 
        oo) all'articolo 136, comma 1, il primo periodo e' sostituito dal
    seguente: 
          "1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo
    un indirizzo di posta elettronica certificata e un recapito  di  fax,
    che possono essere anche diversi dagli indirizzi del  domiciliatario,
    dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo.". 
          2. Alle norme di attuazione, di cui all'allegato 2  al  decreto
    legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
            a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
              1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
    ", la notizia delle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti del
    giudice e il relativo esito.  La  proposizione  dell'impugnazione  e'
    registrata quando la segreteria del  giudice  ne  riceve  notizia  ai
    sensi dell'articolo 6, comma 2,  dell'allegato  2,  ovvero  ai  sensi
    dell'articolo 369, comma 3, del codice  di  procedura  civile,  o  ai
    sensi dell'articolo 123 delle disposizioni di attuazione al codice di
    procedura civile. La segreteria del giudice a cui  l'impugnazione  e'
    proposta   trasmette   senza   ritardo   copia   del    provvedimento
    giurisdizionale che definisce il giudizio di impugnazione."; 
              2)  al  comma  3  le  parole:  "segretario  generale"  sono
    sostituite dalla seguente: "segretariato"; 
              3) al comma 4 le parole:  "del  segretario  generale"  sono
    sostituite dalle seguenti: " di un addetto al segretariato generale". 
            b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
              1) al comma  1,  alla  lettera  g)  il  segno:  "  .  "  e'
    sostituito dal seguente: "; "; 
              2) dopo la lettera g) e' aggiunta, in  fine,  la  seguente:
    "g-bis) il registro dei provvedimenti dell'Adunanza plenaria."; 
              3) al comma 3 la parola: "trasmissione" e' sostituita dalla
    seguente: "comunicazione"; 
            c) all'articolo 14, comma  1,  la  parola:  "funzionario"  e'
    sostituita dalla seguente: "impiegato". 
      3. Alle norme di coordinamento e abrogazioni, di cui all'allegato 4
    al decreto legislativo 2 luglio  2010,  n.  104,  sono  apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 
          1) dopo  il  comma  5,  e'  inserito  il  seguente:  "  5-bis.)
    All'articolo 145-bis del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
    385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
            a) il comma 2 e'  sostituito  dal  seguente:  "2.  La  tutela
    giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal
    codice del processo amministrativo."; 
            b) il comma 4 e' sostituito dal  seguente:  "4.  Copia  della
    sentenza del tribunale amministrativo regionale e' trasmessa, a  cura
    delle  parti,  all'Organismo  ai  fini   della   pubblicazione,   per
    estratto."; 
          2) al comma 9 le parole: "del Presidente della Repubblica" sono
    sostituite dalla seguente: "legislativo"; 
          3)  dopo  il  comma  17  e'  aggiunto  il  seguente:   "17-bis.
    «L'articolo 140, comma 11, del decreto legislativo 6 settembre  2005,
    n. 206  e'  cosi'  sostituito:  "11.  Resta  ferma  la  giurisdizione
    esclusiva del giudice amministrativo in materia di  servizi  pubblici
    ai sensi dell'articolo 133,  comma  1,  lettera  c)  del  codice  del
    processo amministrativo"»"; 
          4) al comma 19, alla lettera  a)  le  parole:  "comma  4"  sono
    sostituite dalle seguenti: "comma 3"; 
          5) dopo il comma  19  e'  inserito  il  seguente:  "19-bis.  Al
    decreto legislativo  25  luglio  2006,  n.  198,  sono  apportate  le
    seguenti modificazioni: 
            a) all'articolo 37, comma 4, secondo periodo, le  parole  "Il
    giudice adito" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Il  Tribunale  in
    funzione di giudice del lavoro adito"; 
            b) all'articolo 37, comma  4,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
    seguenti parole: "La tutela  davanti  al  giudice  amministrativo  e'
    disciplinata   dall'articolo   119   del    codice    del    processo
    amministrativo."; 
            c) all'articolo 37, comma 5, le parole "sentenza  di  cui  al
    comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "sentenza di cui al comma  3
    e al comma 4"; 
            d) all'articolo 38,  comma  1,  le  parole  "o  il  tribunale
    amministrativo regionale competente," sono soppresse; 
            e) all'articolo 38, il comma 5 e'  sostituito  dal  seguente:
    "5. La tutela  davanti  al  giudice  amministrativo  e'  disciplinata
    dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo."; 
      6) al comma 23, le parole: "81,  comma  1"  sono  sostituite  dalle
    seguenti: "71, comma 2"; 
      7) al comma  25,  le  parole:  "16  marzo"  sono  sostituite  dalle
    seguenti: "15 marzo"; 
      8) dopo il comma 25, sono inseriti i seguenti: 
        "25-bis. Il comma 26-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106  e'
    sostituito dal seguente: «26-bis. La tutela avverso  i  provvedimenti
    dell'Agenzia   e'    disciplinata    dal    codice    del    processo
    amministrativo.»"; 
        "25-ter. L'articolo 114,  comma  1,  del  decreto  legislativo  6
    settembre 2011, n. 159, e' sostituito dal seguente: "1. Per tutte  le
    controversie attribuite alla cognizione  del  giudice  amministrativo
    derivanti dall'applicazione del presente  titolo,  la  competenza  e'
    determinata ai sensi dell'articolo 135,  comma  1,  lettera  p),  del
    codice del processo amministrativo."; 
        "25-quater. All'articolo 3, comma 2, del  decreto  legislativo  6
    settembre 2011,  n.  149,  le  parole  "Il  giudizio  sulla  relativa
    impugnazione e' devoluto alla  giurisdizione  esclusiva  del  giudice
    amministrativo"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Alle   relative
    controversie si  applica  l'articolo  133  del  codice  del  processo
    amministrativo."; 
        b)  all'articolo  4,  comma  1,  sono   apportate   le   seguenti
    modificazioni: 
          1) dopo il numero 6) e' inserito  il  seguente:  "6-bis)  regio
    decreto 21 aprile 1942, n. 444: articoli da 71 a 74; "; 
          2) al numero 11), dopo  la  parola  "13;  "  sono  inserite  le
    seguenti: "da 23 a 27 compresi; "; 
          3) dopo il numero 11) sono aggiunti i seguenti: 
            "11-bis) legge 27 maggio 1975, n. 166: articolo 8; 
            11-ter) legge 7 giugno 1975, n. 227: articolo 9; 
            11-quater) legge 8 agosto 1977, n. 546: articolo 4, comma 11;
    "; 
          4) al numero 13), la  parola  "febbraio"  e'  sostituita  dalla
    seguente: "aprile"; 
          5) al numero 14), dopo le parole: "19, comma 5; " sono inserite
    le seguenti: "20, comma 5-bis; "; 
          6) al numero 17) sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:
    "articolo 145-bis, comma 3; "; 
          7) il numero 18) e' soppresso; 
          8) al numero 23), e' aggiunta, in  fine,  la  seguente  parola:
    "16; "; 
          9) dopo il numero 36, e' inserito il seguente: "36-bis) decreto
    legislativo 12 aprile 2006, n. 163: articolo 246-bis;". 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
    Coordinamento dell'articolo 17, comma 26, legge 15  maggio  1997,  n.
                                     127 
     
      1. All'articolo 17, comma 26, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,
    e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo il  combinato
    disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.
    400, e dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio  di
    Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054". 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
        Dato a Roma, addi' 15 novembre 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                    Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                    dei Ministri 
     
    Visto, il Guardasigilli: Severino 
    
    
     

    Erroneità della dichiarazione di subappalto

    E-mail Stampa PDF

    N. 4976/2012 Reg. Prov. Coll.

    N. 8436 Reg. Ric.

    ANNO 2010

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso, con motivi aggiunti, numero di registro generale 8436 del 2010, proposto dalla

    F. S.p.A., in persona del procuratore speciale dott. M. R., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Luschi e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via Jachino n. 87

    contro

    Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed Ente Nazionale Aviazione Civile - E.N.A.C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ex lege rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici di questa, in Roma, via dei Portoghesi n. 12

    AR. S.p.A., in persona del procuratore speciale, dott. A. A., rappresentata e difesa dall'avv. Rodolfo Mazzei e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via XX Settembre n. 1

    nei confronti di

    F. S.r.l.u., già AG. S.r.l., in persona del Presidente pro tempore, sig. P. B., rappresentata e difesa dall'avv. Livia Magrone Furlotti e con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Roma, p. zza di Pietra n. 26

    e con l'intervento di

    A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Simone Ceruti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Pierallini e Lorenzo Sperati e con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Roma, v.le Liegi n. 28

    per l'annullamento,

    previa sospensione dell'esecuzione,

    A) con il ricorso originario

    - del provvedimento di estremi ignoti, con cui è stato respinta la richiesta della società ricorrente di svolgere l'attività di gestione merci e posta all'interno del magazzino cargo, in subappalto con la A. S.p.A., presentata con istanza del 26 maggio 2010;

    - della nota dell'E.N.A.C. n. 97887 del 24 agosto 2010;

    - del bando di gara pubblicato nella G.U.C.E. del 1^ marzo 2008 e nella G.U.R.I. del 5 marzo 2008, nella parte in cui non prevede il ricorso al subappalto per le categorie di servizi 27 allegati XVIIA e XVIIB della direttiva n. 2004/17/CE;

    - del regolamento dell'E.N.A.C., intitolato "Certificato di prestatore di servizi aeroportuali di assistenza a terra", approvato con delibera n. 65/06 del 19 dicembre 2006 e della relativa circolare n. APT-02 del 25 gennaio 2007, lì dove limitano il ricorso al subappalto da parte dell'operatore di servizi di assistenza a terra;

    - di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale

    B) con i motivi aggiunti depositati il 18 novembre 2010:

    - della nota dell'E.N.A.C. n. 97887 del 24 agosto 2010;

    - della richiesta di parere della Direzione Aeroportuale di Fiumicino del 16 luglio 2010.

    Visti il ricorso originario ed i relativi allegati;

    Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati con il ricorso originario, presentata in via incidentale dalla società ricorrente e preso atto del suo rinvio al merito;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Ente Nazionale Aviazione Civile - E.N.A.C., di AR. S.p.A., di F. S.r.l.u. e di A. S.p.A.;

    Visti i motivi aggiunti depositati il 18 novembre 2010;

    Visti le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e difese;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Nominato relatore nell'udienza pubblica del 9 giugno 2011 il dott. Pietro De Berardinis;

    Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;

    Visto il dispositivo di sentenza;

    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue

    FATTO

    L'odierna ricorrente, F. S.p.A., espone che la società AR. S.p.A. (d'ora in poi AR. S.p.A.), in quanto titolare della concessione di gestione totale dell'aeroporto di Roma, Ciampino e Fiumicino, sulla base di detta concessione ha erogato i servizi di assistenza a terra nello scalo di Fiumicino, fino alla liberalizzazione del mercato dei servizi di assistenza a terra in ambito aeroportuale.

    In proposito va precisato che nella "...omissis..." dello scalo di Fiumicino, ubicata nell'area est del sedime aeroportuale, si trovano un Edificio Spedizionieri (per l'attività di tali operatori), un Edificio Servizi Comuni (dedicato ai servizi ed alle attività commerciali di operatori pubblici e privati) ed un Edificio Cargo, nel quale in origine era prevista la presenza di un solo operatore di assistenza a terra ("handler"), appunto la AR. S.p.A. Nel mutato quadro giuridico di riferimento, per il già ricordato processo di liberalizzazione, l'Edificio Cargo è stato ripartito in più unità funzionali, per consentire la presenza di più prestatori dei servizi di assistenza a terra e la società concessionaria ha attivato la procedura di selezione del secondo "handler" destinato ad operare nella "Cargo City" dello scalo di Fiumicino: dopo una prima procedura di gara andata deserta, è poi risultata aggiudicataria la AG. S.p.A., la quale in data 20 dicembre 2007 ha stipulato con la AR. S.p.A. un apposito contratto di compravendita delle azioni del ramo di azienda, modificando, quindi, la propria denominazione in AG. S.r.l..

    Successivamente, per consentire la presenza di ulteriori prestatori di "handling" nell'Edificio Cargo, la AR. S.p.A. ha indetto una procedura di gara per l'affidamento in subconcessione della porzione di magazzino disponibile, di cui è risultata aggiudicataria l'esponente. Pertanto, con provvedimento dell'E.N.A.C., F. S.p.A. è stata certificata quale soggetto idoneo a svolgere i servizi di assistenza a terra di cui ai punti 4.1 (assistenza merci) e 4.2 (assistenza posta) dell'Allegato A del d.lgs. n. 18/1999 (recante attuazione della direttiva 96/67/CE, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della CE). La società ha quindi sottoscritto con AR. S.p.A., in data 22 ottobre 2009, la convenzione per la subconcessione di una porzione dell'Edificio Cargo.

    Il 26 maggio 2010 l'esponente ha richiesto all'E.N.A.C. l'autorizzazione al subappalto con la A. S.p.A. dell'attività di trattamento merci e posta all'interno del magazzino presso la "Cargo City" dello scalo di Fiumicino.

    Ritenendo che su tale istanza si fosse formato il silenzio assenso, con raccomandate del 21 luglio e del 27 agosto 2010 l'esponente ha reso noto ad AR. S.p.A. di avere affidato in subappalto all'A. S.p.A. il servizio di assistenza nel magazzino dell'Edificio Cargo. Tuttavia, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 31 agosto 2010 presso la Direzione Aeroportuale di Roma Fiumicino con il Team E.N.A.C. (ai fini della verifica delle risultanze per l'autorizzazione all'avvio delle attività di tutta la categoria di servizi di cui al punto 4 dell'Allegato A del d.lgs. n. 18 cit.), i responsabili della società esponente venivano a conoscenza della nota dell'E.N.A.C. n. 97887 del 24 agosto 2010, da cui si sarebbe desunto il diniego sull'istanza di autorizzazione al subappalto.

    Avverso la suddetta nota E.N.A.C. n. 97887 del 24 agosto 2010 è insorta la F. S.p.A., impugnandola con il ricorso indicato in epigrafe, unitamente al bando di gara ed agli atti connessi e consequenziali, nella parte in cui negano alla società la facoltà di ricorrere al subappalto.

    A supporto del gravame, con cui ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, degli atti impugnati, la ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

    - violazione e falsa applicazione dell'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006, giacché, attesa la mancanza nel bando di gara della facoltà di subappalto, il ricorso a detta facoltà avrebbe dovuto essere consentito nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 cit.; del resto, dalla suddetta mancanza sarebbe dipesa anche l'omessa indicazione, nell'offerta della ricorrente, dell'intento di ricorrere al subappalto. Per di più, le condizioni affinché quest'ultima ricorresse al subappalto si sarebbero venute a creare solo successivamente. Inoltre, i rischi, che la disciplina sul subappalto mira ad evitare, nella vicenda per cui è causa non sussisterebbero, poiché al momento del bando F. S.p.A. sarebbe stata la sola ditta in grado di sostenere l'offerta e che potesse garantire la pluralità di operatori nel settore del cd. handling. Infine, il subappalto verrebbe ammesso anche dalla circolare dell'E.N.A.C. APT-02A, menzionata nella convenzione di subconcessione, e dal regolamento dell'E.N.A.C. approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 65/06;

    - violazione e falsa applicazione degli artt. 10-bis e 20 della l. n. 241/1990, nonché del regolamento dell'E.N.A.C. dell'8 luglio 2010, pubblicato nella G.U. n. 163 del 15 luglio 2010, giacché nel caso di specie sull'istanza di autorizzazione al subappalto presentata dalla ricorrente si sarebbe formato il silenzio assenso. Ove invece si ritenesse comunque formato dall'Ente un provvedimento di diniego, questo sarebbe illegittimo perché non preceduto dal cd. preavviso di rigetto ex art. 10-bis della l. n. 241/1990 (e art. 10 del regolamento dell'E.N.A.C.).

    Con motivi aggiunti depositati il 18 novembre 2010 la ricorrente è poi tornata ad impugnare la nota dell'E.N.A.C. n. 97887 del 24 agosto 2010 (già impugnata con il ricorso originario), impugnando in aggiunta la richiesta di parere del 16 luglio 2010 e riproponendo le stesse censure già formulate con l'atto introduttivo del giudizio.

    Si è costituito in giudizio l'E.N.A.C., depositando una relazione sui fatti di causa, con allegata la relativa documentazione, a supporto dell'operato dell'Amministrazione.

    Si è costituita in giudizio, altresì la AR. S.p.A., depositando una memoria difensiva con molteplici documenti e concludendo per la legittimità degli atti impugnati.

    Ancora, si è costituita in giudizio la F. S.r.l.u., già AG. S.r.l., con atto di costituzione formale, depositando successivamente memoria di replica.

    Da ultimo, con memoria di costituzione e difensiva è intervenuta in giudizio la A. S.p.A., aderendo al ricorso interposto dalla F. S.p.A. e chiedendone l'accoglimento.

    Nella Camera di consiglio del 21 ottobre 2010 le parti concordemente chiedevano fissarsi l'udienza per la discussione del merito del ricorso.

    La discussione del ricorso e dei motivi aggiunti è stata fissata dapprima per l'udienza pubblica del 7 luglio 2011 e poi, con decreto presidenziale n. 2601 del 5 maggio 2011, per l'udienza del 9 giugno 2011.

    In vista dell'udienza pubblica, la A. S.p.A. ha depositato una memoria, nonché, poi, una memoria di replica.

    All'udienza di merito del 9 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

    DIRITTO

    Oggetto di impugnazione è il diniego dell'autorizzazione richiesta dalla ricorrente F. S.p.A. per poter subappaltare all'A. S.p.A. l'attività di handling merci e posta all'interno del proprio magazzino.

    Peraltro, nonostante la ricorrente, in conseguenza di accesso agli atti effettuato in data 14 settembre 2010, abbia presentato motivi aggiunti, il predetto diniego di autorizzazione risulta formulato - più che con la nota dell'E.N.A.C. n. 97887 del 24 agosto 2010, oggetto di impugnazione espressa - con la nota dell'E.N.A.C. n. 99071 del 26 agosto 2010 (v. doc. 5 dell'E.N.A.C.), la quale, pur se versata in atti in data 18 ottobre 2010, non risulta espressamente impugnata, nemmeno con i motivi aggiunti depositati il 18 novembre 2010. Di qui i dubbi sulla stessa ammissibilità del gravame, a meno che si identifichi la nota dell'E.N.A.C. n. 99071 cit. nel provvedimento oggetto di impugnativa, per come definito nell'epigrafe del ricorso ("provvedimento di estremi ignoti con il quale è stato negato alla società ricorrente di svolgere l'attività di gestione merci e posta all'interno del magazzino cargo, in subappalto con la società A. S.p.A. di cui all'istanza del 26.5.2010").

    In ogni caso, nel merito sia il ricorso originario, sia quello per motivi aggiunti (che ne ripropone le doglianze) sono infondati.

    È, anzitutto, infondata la doglianza di violazione dell'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006, atteso che, nel caso di specie, è la medesima ricorrente ad ammettere pacificamente di non aver indicato, in sede di offerta, l'intenzione di ricorrere al subappalto per parte delle prestazioni.

    Il punto necessita di un approfondimento.

    In linea generale, il subappalto è il contratto che consente di sostituire altri soggetti all'appaltatore originario nell'esecuzione di una parte delle prestazioni a carico di quest'ultimo, il quale resta unico referente del committente. In materia di appalti pubblici, la disciplina organica dell'istituto è dettata dall'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006, che, nel prevedere il subappalto (quale deroga all'insostituibilità dell'appaltatore nell'esecuzione del contratto), introduce, tuttavia, una serie di cautele e limiti, onde evitare - nota la dottrina - sia indiscriminate forme di intermediazione nell'attuazione del rapporto contrattuale tali da pregiudicare la buona riuscita dell'intervento (tipica, al riguardo, è la previsione della necessità dell'autorizzazione), sia la dispersione di risorse adeguate alla qualità della fornitura del bene o del servizio.

    Dal canto suo, la giurisprudenza ha chiarito che le condizioni per l'ammissibilità del subappalto, ex art. 118 del d.lgs. n. 163/2006, non sono intese soltanto a tutelare l'interesse della P.A. committente all'immutabilità dell'affidatario, ma tendono invece a evitare che, nella fase esecutiva del contratto, si pervenga, attraverso modifiche sostanziali dell'assetto d'interessi scaturito dalla gara pubblica, a vanificare proprio quell'interesse pubblico che ha imposto lo svolgimento di una procedura selettiva e legittimato l'individuazione di una determinata offerta come la più idonea a soddisfare le esigenze della collettività cui l'appalto è preordinato (C.d.S, Sez. IV, 24 marzo 2010, n. 1721).

    Ciò premesso, in base all'art. 118, comma 2, n. 1), del d.lgs. n. 163 cit., l'affidamento in subappalto è sottoposto, anzitutto, alla condizione che il concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori, i servizi, le forniture o le parti di essi che intende subappaltare.

    Secondo la giurisprudenza, la suddetta indicazione è fondamentale e deve essere tale da specificare in maniera chiara e precisa quali prestazioni si intendono effettivamente subappaltare, giacché essa, consentendo alla P.A. di conoscere in anticipo quali parti del servizio si intendano subappaltare, le permette di verificare l'affidabilità dell'impresa subappaltatrice, tanto è vero che la sua omissione, o la sua redazione in forma ipotetica, generica ed indeterminata, rendono legittima l'esclusione della concorrente dalla gara (v. C.d.S., Sez. V, 3 novembre 2010, n. 7745): esclusione dalla gara che, per altra giurisprudenza, è legittima se la genericità o incompletezza della dichiarazione sia sanzionata espressamente in tal senso dal bando di gara (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 7 luglio 2009, n. 6574), o quando l'impresa offerente risulti sfornita in proprio della qualificazione per le lavorazioni che ha dichiarato di voler subappaltare (C.d.S., Sez. IV, 30 ottobre 2009, n. 6708), mentre negli altri casi la sanzione è l'impossibilità, per l'offerente, di ricorrere al subappalto (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 21 novembre 2007, n. 5916; id., Sez. VI, 22 settembre 2008, n. 4572; T.A.R. Basilicata, Sez. I, 16 aprile 2010, n. 202).

    Invero, rispetto alla previgente normativa (art. 34, comma 1, della l. n. 109/1994) è stato eliminato l'obbligo della preventiva indicazione in sede di gara delle imprese subappaltatrici, essendo stato il suddetto obbligo soppresso dall'art. 9 della l. n. 415/1998 e non riproposto dall'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006: ciò, fermo restando, peraltro, l'obbligo di indicare al momento dell'offerta le prestazioni da subappaltare, cosicché, se non è richiesta la preventiva esternazione del nominativo dell'impresa subappaltatrice, è comunque sempre necessaria la conoscenza preventiva dei profili quantitativi del subappalto.

    Alla luce di quanto appena visto, pertanto, la mancata dichiarazione, da parte della F. S.p.A. in sede di offerta, dell'intento di ricorrere al subappalto, non può essere intesa altrimenti che come impossibilità, per la medesima, di ricorrere al subappalto.

    A nulla varrebbe replicare, come si fa nel ricorso, che la predetta omissione è dipesa dalla mancata previsione, nel bando di gara, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto della gara stessa. Infatti - in contraddizione con tale giustificazione - è la stessa ricorrente ad affermare che l'assenza nel bando di gara, della previsione della facoltà di subappaltare, non può essere intesa come divieto del subappalto (configurabile solo ove espressamente previsto), ma implica l'eterointegrazione del bando stesso, nel senso di consentire il ricorso al subappalto alle condizioni e nei limiti dell'art. 118 cit. (che lo ammette per tutte le prestazioni, purché nei limiti del trenta per cento, per i lavori, della categoria prevalente, per i servizi e le forniture, dell'importo complessivo del contratto). Quindi, la ricorrente, pur in mancanza di una previsione del bando in ordine al subappalto, avrebbe ben potuto presentare la dichiarazione ex art. 118, comma 2, n. 1), del d.lgs. n. 163/2006, la cui omissione, in definitiva, non può che implicare l'obbligo, per la ricorrente, di svolgere in proprio le prestazioni (in modo analogo a quando il concorrente dichiari di ricorrere al subappalto per prestazioni che la legge o il bando non consentono siano eseguite con questa modalità: T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 16 marzo 2011, n. 487).

    Sotto ulteriore profilo, si è poc'anzi ricordato come, in base all'art. 118, comma 2, del d.lgs. n. 163 cit., la quota parte subappaltabile non possa eccedere il trenta per cento (per i lavori, della categoria prevalente, per i servizi e le forniture, dell'importo complessivo del contratto), con il corollario che non si può, dunque, affidare in subappalto l'intero oggetto del contratto. Ne deriva che va condivisa l'osservazione della F. S.r.l.u., secondo cui, in assenza della dichiarazione sull'intento di dare in subappalto il servizio di "handling" cargo per terzi e in presenza di un'istanza di autorizzazione al subappalto non limitata al trenta per cento dei servizi aggiudicati alla ricorrente (qual è l'istanza di autorizzazione del 26 maggio 2010, doc. 6 della ricorrente), mancano non solo la prima (indicazione dell'intento di subappaltare), ma anche la seconda condizione (indicazione delle prestazioni da dare in subappalto) prevista dall'art. 118 cit. per ottenere la citata autorizzazione. Ne deriva l'infondatezza, anche per questo verso, del motivo di ricorso in esame.

    Non convincono le obiezioni mosse in proposito dalla ricorrente, secondo cui solo successivamente all'aggiudicazione si sarebbero create le condizioni per il subappalto, in quanto: a) anzitutto, all'atto dell'offerta, non sarebbero esistiti soggetti in grado di adempiere al servizio per come strutturato nel bando di gara (come dimostrerebbe la circostanza che una prima gara per l'affidamento del servizio era andata deserta); b) la crisi generale che ha colpito il traffico aereo avrebbe provocato un calo nel traffico merci con un andamento negativo del quadro economico oltre le previsioni stimabili all'atto dell'offerta; c) vi sarebbero stati ritardi nelle ispezioni e nel rilascio delle autorizzazioni e si sarebbe consentito lo svolgimento dell'attività di "handling" fuori dal sedime aeroportuale, a condizioni ben più favorevoli (attesa la non corresponsione del canone di subconcessione).

    Ad avviso del Collegio, tuttavia, si tratta di obiezioni che non spiegano, in realtà, i motivi per cui la società non ha dichiarato in sede di offerta l'intenzione di ricorrere al subappalto: ciò, tenuto anche conto di quanto sopra detto circa la non necessità, alla luce del mutato quadro normativo, di indicare ab initio il nome della ditta subappaltatrice, essendo sufficiente l'indicazione delle parti del servizio che si intendono subappaltare. Dette obiezioni appaiono inconferenti, nella misura in cui portano a conclusioni opposte a quelle illustrate nel ricorso: il peggioramento della situazione economica, o il profilarsi di concorrenti che operavano a condizioni di mercato più favorevoli, sono sopravvenienze che avrebbero dovuto scoraggiare l'ingresso di ditte subappaltatrici (costrette ad agire in un quadro tutt'altro che vantaggioso per la loro iniziativa economica), e non favorirlo. In ogni caso, si tratta di eventi che la società ricorrente avrebbe dovuto raffigurarsi, almeno tendenzialmente, nel calcolo di convenienza economica dell'affare o che, se straordinari ed imprevedibili, evocano rimedi civilistici di natura del tutto diversa dal ricorso al subappalto. In definitiva, si tratta di argomenti non in grado di infirmare la conclusione dell'infondatezza del motivo in esame.

    Ad una diversa conclusione non induce neanche il richiamo - negli atti di gara e nella convenzione di subconcessione - alla circolare dell'E.N.A.C. APT-02A del 25 gennaio 2007 ed al regolamento per il rilascio del certificato di prestatore di servizi aeroportuali di assistenza a terra, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'E.N.A.C. n. 53/2008 del 23 settembre 2008 (che emenda precedente deliberazione n. 65/06, menzionata nel ricorso).

    Invero, il capitolato speciale, all'art. 5, stabilisce che l'impresa assegnataria della subconcessione è tenuta ad eseguire in proprio i servizi di assistenza delle merci e della posta trasportate per via aerea e che è fatto divieto di affidamento totale o parziale a terzi, da parte del subconcessionario, di uno o più servizi di assistenza di cui ai punti 4.1 e 4.2 dell'Allegato A del d.lgs. n. 18/1999 (cioè, come si è già visto, assistenza merci ed assistenza posta), "fatto salvo quanto espressamente consentito dalla Circolare ENAC APT02A". Dal canto suo, la convenzione di subconcessione all'art. 17.2 reca una previsione analoga, imponendo l'obbligo per la subconcessionaria di eseguire in proprio i servizi di assistenza delle merci e della posta trasportate per via aerea, "salvo quanto previsto dalla Circolare ENAC APT - 02A e successive modifiche ed integrazioni".

    La predetta circolare dispone, al capitolo 7, che:

    - il subappalto è consentito (previa autorizzazione da parte dell'E.N.A.C.), tranne che il servizio sia stato aggiudicato a seguito di gara;

    - il subappalto è ammesso solo per le attività di cui al precedente capitolo 6, paragrafo 5 e cioè per i servizi di assistenza a terra con disciplina semplificata;

    - il subappalto è ammesso anche per attività di "handling" diverse da quelle di cui al citato capitolo 6, paragrafo 5, purché il prestatore sia in possesso del certificato di idoneità rilasciato dall'E.N.A.C. sulla base della disciplina dettata dalla medesima circolare.

    Previsioni di contenuto pressoché identico sono poi contenute nell'art. 7 del suindicato regolamento dell'E.N.A.C. approvato con deliberazione n. 53/2008.

    Sostiene la difesa dell'E.N.A.C. che la riferita circolare dell'E.N.A.C. conferma la legittimità degli atti impugnati e la sussistenza, a carico della F. S.p.A., del divieto di subappalto del servizio di "handling", stante il divieto di subappalto qualora - com'è avvenuto nel caso di specie - il servizio sia stato affidato con gara. La ricorrente e la A. S.p.A., invece, desumono dalle disposizioni ora indicate l'ammissibilità del subappalto nella fattispecie per cui è causa, ciò che - va detto - parrebbe potersi desumere anche dall'art. 4.16 della citata convenzione di subconcessione, il quale, nel prevedere l'estraneità della AR. S.p.A. rispetto ai rapporti tecnici, legali, amministrativi ed economici tra la subconcessionaria "e le imprese appaltatrici e subappaltatrici dei lavori", sembra dare per scontata la possibilità del ricorso al subappalto. Tuttavia, neppure siffatta argomentazione coglie nel segno. Infatti, vi ostano innanzitutto il primo comma dell'art. 7 della circolare E.N.A.C. APT-02A e dell'art. 7 del regolamento E.N.A.C., dove - come si è visto - il subappalto è ammesso solo al di fuori dell'affidamento attraverso gara. Inoltre, in contrario è decisiva l'osservazione che, anche se si volessero intendere le suindicate disposizioni come norme che consentono il ricorso al subappalto nella vicenda de qua, tale ricorso non potrebbe che avvenire nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 e dunque, ancora una volta, nel rispetto della regola che impone all'impresa di dichiarare, nell'offerta, l'intenzione di ricorrere al subappalto: dichiarazione che - va ribadito - la F. S.p.A. ha omesso di effettuare. Cosicché, anche per questa via si conferma l'impossibilità per detta società di ricorrere al subappalto e la conseguente infondatezza della doglianza.

    Del tutto privo di fondamento è, poi, l'assunto della A. S.p.A., secondo cui nella vicenda in esame non sarebbe applicabile l'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006, vertendosi non già in materia di aggiudicazione di appalti di opere o servizi, ma di procedura ad evidenza pubblica per la selezione del subconcessionario di un'area demaniale (una porzione del cd. Edificio Cargo). Secondo questa erronea ricostruzione, esaurita la fase dell'aggiudicazione, alla subconcessione degli spazi demaniali non si applicherebbero le norme disciplinanti l'esecuzione del contratto - tra cui l'art. 118 cit. -, ma quelle disciplinanti lo svolgimento dei servizi di assistenza a terra in ambito aeroportuale (e, segnatamente, il d.lgs. n. 18/1999 e la già ricordata circolare dell'E.N.A.C. APT-02A del 25 gennaio 2007). Se ne dedurrebbe l'ammissibilità del subappalto nei servizi di "handling" relativi alle merci ed alla posta unicamente tra operatori certificati (art. 7, terzo comma, della circolare), quali, appunto, F. S.p.A. ed A. S.p.A., subordinatamente all'autorizzazione preventiva dell'E.N.A.C.. La diversità tra esecuzione dell'appalto, cui si applica l'art. 118 del d.lgs. n. 163 cit., ed esecuzione della subconcessione di aree demaniali, quale quella qui in esame, si desumerebbe dalla lettura della più volte menzionata convenzione di subconcessione, la quale:

    - all'art. 17.1 pone il divieto per il subconcessionario di consentire a terzi l'uso, anche solo a titolo parziale o gratuito, dei beni oggetto della subconcessione stessa;

    - all'art. 17.2 (come già visto) afferma per i servizi di assistenza merci e posta la regola generale per cui devono essere eseguiti in proprio dalla subconcessionaria, salvo quanto previsto dalla circolare dell'E.N.A.C. APT-02A.

    Pertanto, l'E.N.A.C. sarebbe incorso, con gli atti impugnati, in un palese equivoco, confondendo il reale oggetto della gara ed errando sulla disciplina successiva all'aggiudicazione. Infatti, il richiamo al primo comma dell'art. 7 della circolare E.N.A.C., lì dove si vieta il subappalto ove il servizio sia stato aggiudicato a seguito di gara, sarebbe fuorviante, in quanto il divieto si riferirebbe alla diversa ipotesi in cui oggetto della gara sia il servizio (che si vorrebbe subappaltare) e non all'ipotesi in cui la gara abbia riguardato l'aggiudicazione di spazi demaniali. D'altro lato, sarebbe prassi comune del settore il ricorso, da parte dei subconcessionari di spazi (ad es. le compagnie aeree) al subappalto di molti dei servizi a terra (check-in, assistenza bagagli, ecc.) svolti nelle aree in subconcessione. E da ultimo, ove si seguisse la tesi dell'E.N.A.C., il duplice rinvio alla circolare contenuto nel capitolato e nella convenzione di subconcessione sarebbe privo di senso. In definitiva, nella vicenda in esame il subappalto avrebbe avuto ad oggetto unicamente alcune delle attività di "handling", in particolare la gestione a magazzino di merci e documenti, mentre la subconcessionaria F. S.p.A. avrebbe continuato a svolgere l'attività commerciale, di gestione amministrativa, di supervisione, ed il trasporto della merce dal magazzino all'aeromobile e viceversa.

    Nessuna delle riferite argomentazioni trova conferma dalla lettura dei documenti versati in atti.

    Ed invero, il bando di gara ha sì ad oggetto la subconcessione di una porzione dell'Edificio Cargo costituita da un magazzino deposito e trattamento merci ("Magazzino Cargo"), ma con destinazione a servizi di assistenza alle merci in ambito aeroportuale: dunque, la subconcessione è strumentale e strettamente connessa all'esecuzione dei servizi di "handling", che - si può senz'altro concludere - costituiscono l'oggetto principale della gara: ciò, del resto, è dimostrato ampiamente dalla Sezione III del bando stesso, avente ad oggetto le informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Le informazioni richieste, infatti, riguardano tutte i requisiti per lo svolgimento dei servizi di assistenza. Decisivi, in questo senso, sono:

    - la lett. a) del punto III.2.1), lì dove si richiede alle concorrenti la certificazione dell'iscrizione nel registro delle imprese, o nell'albo delle imprese artigiane, o nel registro professionale dello Stato di residenza, in corso di validità alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, "attestante che l'impresa opera nel settore dei servizi di assistenza a terra e/o della movimentazione delle merci a terra in ambito aeroportuale";

    - la lett. c) del punto III.2.1), lì dove si richiede alle concorrenti un certificato dell'E.N.A.C. il quale attesti l'idoneità ex art. 13 del d.lgs. n. 18/1999 (disposizione avente ad oggetto la verifica, da parte dell'E.N.A.C., dell'idoneità dei prestatori di servizi di assistenza a terra), sullo scalo di Fiumicino, per lo svolgimento dei servizi di assistenza di cui al punto 4.1 (ed al punto 4.2 nell'ipotesi di offerta estesa ai servizi ivi previsti) dell'Allegato A del d.lgs. n. 18 cit.;

    - la lett. b) del punto III.2.2 ("Capacità economica e finanziaria"), dove si richiede la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante l'importo relativo ai servizi di movimentazione di merci effettuati negli ultimi tre anni in ambito aeroportuale;

    - la lett. a) del punto III.2.3 ("Capacità tecnica"), lì dove viene richiesta la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante l'avvenuta regolare esecuzione negli ultimi tre anni di attività analoghe a quelle da svolgere nell'edificio oggetto di subconcessione, per un movimento minimo di merci non inferiore a 10.000 tonnellate all'anno, in almeno un aeroporto nazionale o internazionale (da indicare espressamente), avente un movimento minimo di merce complessivo non inferiore alle 25.000 tonnellate annue.

    Ugualmente decisiva è la lettura della lettera di invito, la quale richiede la presentazione nella busta n. 2 ("Offerta") del Piano industriale, cui è assegnato il compito di descrivere nel dettaglio una serie di modelli ("Modello di allestimento del Magazzino Cargo"; "Modello organizzativo"; "Modello strategico commerciale") concernenti tutti lo svolgimento dei servizi di assistenza a terra ai vettori per la movimentazione di merci in ambito aeroportuale. La predetta lettera di invito richiede inoltre l'inserimento nella busta n. 2 ("Offerta") di informazioni circa il personale da destinare ai servizi di assistenza a terra "da svolgere nei beni in subconcessione oggetto della presente procedura" e circa il livello di qualità dei servizi di import e di export. Anche in questo caso, perciò, vengono richieste informazioni riguardanti tutte lo svolgimento dei servizi di "handling" e che dimostrano il carattere strumentale alla fornitura di tali servizi proprio della subconcessione di spazi demaniali.

    Infine, la convenzione di subconcessione contiene numerosi articoli che confermano come oggetto principale della gara sia stato l'affidamento dei servizi di assistenza a terra, per la cui esecuzione la subconcessione stessa è strettamente strumentale. Fondamentali, in questo senso, sono gli artt. 2, 11 e 12, disciplinanti rispettivamente l'oggetto della convenzione, la gestione, conduzione ed esercizio dei beni in subconcessione, e l'organizzazione e svolgimento dei servizi di assistenza a terra. L'art. 2, anzitutto, stabilisce che la convenzione ha ad oggetto la subconcessione in esclusiva di una parte del cd. Edificio Cargo, ubicato nella Cargo City dell'aeroporto di Fiumicino (art. 2.1), ed inoltre lo svolgimento, da parte della subconcessionaria, del servizio di assistenza alle merci ed alla posta, di cui ai punti 4.1 e 4.2 dell'Allegato A al d.lgs. n. 18/1999 (art. 2.4). L'art. 11.3 prevede, invece, che il cd. Magazzino Cargo e gli altri beni oggetto della subconcessione sarebbero stati utilizzati dalla subconcessionaria "per l'esercizio dell'attività di assistenza alle merci ed alla posta trasportate per via aerea" e per i servizi strettamente necessari e connessi a tali attività. L'art. 12 è poi interamente dedicato alla disciplina dei servizi di "handling", ciò che non avrebbe alcun senso se fosse fondato l'assunto della A. S.p.A. secondo cui, nel caso in esame, non si è trattato della procedura di affidamento di un servizio.

    Quanto, poi, al fatto che il subappalto avrebbe avuto ad oggetto unicamente alcune delle attività di "handling" (la gestione a magazzino di merci e documenti), mentre la ricorrente avrebbe continuato a svolgere l'attività commerciale, di gestione amministrativa, di supervisione, ed il trasporto della merce dal magazzino all'aeromobile e viceversa, deve al riguardo osservarsi, anzitutto, la mancata produzione ad opera delle parti interessate (ed a ciò onerate ex art. 2697 c.c.) di copia del contratto di subappalto. In ogni caso, se ne ricava la conferma della necessità, nel caso di specie, della previa dichiarazione ex art. 118, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 163/2006, poiché, come più volte ricordato, tale dichiarazione deve non solo esprimere la volontà del concorrente di ricorrere al subappalto, ma deve anche recare l'elencazione dei lavori o parti di opere, o dei servizi o forniture, o parti di servizi o forniture, che si intendono subappaltare.

    Del pari infondato risulta il secondo motivo, con cui la F. S.p.A. lamenta che nel caso di specie si sarebbe formato il silenzio assenso ex art. 20 della l. n. 241/1990. La ricorrente, infatti, sostiene che, avendo essa presentato istanza di autorizzazione al subappalto in data 26 maggio 2010 e non essendosi vista comunicare alcun provvedimento espresso di diniego (menzionato soltanto in via incidentale nella riunione tecnica del 31 agosto 2010 e nella comunicazione di AR. S.p.A. del 2 settembre 2010), risulterebbe ampiamente maturato il silenzio assenso sulla predetta istanza, poiché il termine per la sua formazione sarebbe spirato il 25 agosto 2010.

    In contrario è tuttavia decisiva l'osservazione che, secondo l'insegnamento della migliore dottrina e della giurisprudenza, il titolo abilitativo tacito può formarsi soltanto ove ricorrano tutti i presupposti necessari, essendo questi ultimi gli elementi costitutivi della fattispecie (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 11 febbraio 1999, n. 145). Si è così evidenziato che l'interpretazione teleologica del regolamento attuativo dell'art. 20 (d.P.R. n. 300/1992), lì dove (cfr. artt. 3 e 4) questo disciplina le condizioni per la formazione del silenzio assenso, porta a ritenere che il succitato strumento di semplificazione non possa essere piegato a finalità elusive del dettato legislativo, determinando la formazione del titolo abilitativo tacito nonostante la mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge per lo svolgimento di una certa attività. Ed invero, se la norma legislativa o regolamentare impone per il rilascio del titolo determinati requisiti, il privato non può confidando nell'inerzia della P.A., ritenere acquisiti il titolo e la conseguente legittimazione all'esercizio dell'attività, in evidente spregio delle previsioni normative di settore (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 18 gennaio 2011, n. 401). Così, ad es., la presentazione di un modulo incompleto, dal quale non si possa evincere la sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti di legge, non può consentire di eludere le prescrizioni normative, valendosi all'uopo del silenzio assenso, a pena, in caso contrario, di riconoscere l'idoneità alla decorrenza del termine per la formazione del silenzio assenso anche in capo a dichiarazioni nulle od inesistenti (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II, 17 aprile 2009, n. 669). La giurisprudenza ha, altresì, precisato che è onere di colui che invoca la formazione di un provvedimento favorevole per silenzio assenso dimostrare la ricorrenza di tutti i presupposti di fatto all'uopo necessari, poiché i predetti presupposti si atteggiano quali elementi costitutivi della fattispecie di cui la parte deduce il perfezionamento (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 145/1999, cit.). Sulla stessa linea si è orientata la dottrina, che ha rimarcato come l'interessato debba dichiarare nell'istanza il possesso di tutti i requisiti soggettivi, nonché la sussistenza di quelli oggettivi necessari al conseguimento del provvedimento favorevole.

    Orbene, nel caso di specie, la mancata indicazione da parte della F. S.p.A., all'atto di formulazione dell'offerta, dell'intenzione di ricorrere al subappalto ex art. 118 del d.lgs. n. 163 cit., ha impedito ed impedisce, ad avviso del Collegio, il decorso del termine di formazione del silenzio assenso sull'istanza di autorizzazione al subappalto presentata dalla predetta società all'E.N.A.C. in data 26 maggio 2010, difettando un presupposto indispensabile, quale deve considerarsi la succitata indicazione, per il decorso di tale termine. Ed infatti, per quanto poc'anzi esposto a confutazione del primo motivo di ricorso, la dichiarazione, in sede di offerta, dell'intento di ricorrere al subappalto si atteggia come elemento costitutivo della fattispecie, cosicché, in mancanza di detta dichiarazione, il titolo abilitativo tacito non può reputarsi formato. Per tale ragione, neppure ha senso invocare, come fa l'odierna ricorrente, la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, lamentando che l'eventuale provvedimento di diniego sarebbe illegittimo perché non preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di autorizzazione: nel caso di specie, infatti, pur ove non fosse intervenuto alcun provvedimento negativo da parte dell'E.N.A.C., il silenzio assenso non si sarebbe comunque potuto formare per la carenza (di uno) dei relativi presupposti, con conseguente mancato prodursi, in capo alla ricorrente, del titolo abilitativo tacito. In questo senso va, pertanto, condivisa la tesi dell'E.N.A.C., per cui il silenzio assenso non avrebbe potuto formarsi in difetto di un obbligo giuridico di provvedere: obbligo non ravvisabile nella fattispecie in esame, a causa della mancanza, in capo alla F. S.p.A., di una posizione giuridica qualificata, per non avere la predetta società esplicitato, nell'offerta, l'intenzione di ricorrere al subappalto.

    In definitiva, il ricorso originario e quello per motivi aggiunti (che ne ripropone le censure) sono nel loro complesso infondati e debbono essere respinti.

    Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico della ricorrente nei confronti delle Amministrazioni resistenti e delle controinteressate, mentre vengono compensate nei confronti di A. S.p.A..

    P. Q. M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Ter - così definitivamente pronunciando sul ricorso originario e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

    Condanna la società ricorrente a corrispondere alle resistenti Amministrazioni, ad AR. S.p.A., ed a F. S.r.l.u. le spese ed onorari di causa, che liquida in misura forfettaria in euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna delle suddette parti (per Ministero dei Trasporti ed E.N.A.C., euro 1.000,00 ad ognuno), per complessivi euro 6.000,00 (seimila), più accessori di legge.

    Compensa le spese nei confronti di A. S.p.A..

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 9 giugno 2011, con l'intervento dei magistrati:

     

    IL PRESIDENTE

    Giuseppe Daniele

    L'ESTENSORE

    Pietro De Berardinis

    IL CONSIGLIERE

    Donatella Scala

     

    Depositata in Segreteria il 31 maggio 2012

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

     

     

    Esclusione dal concorso per la stabilizzazione dei Vigili del Fuoco: ci sono controinteressati in giudizio?

    E-mail Stampa PDF
    N. 6170/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 9678 Reg. Ric.
    ANNO 2010
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 9678 del 2010, proposto dal signor C. D., rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Venturiello, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Messico, 6;
    contro
    Il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
    per la riforma
    della sentenza in forma semplificata del T.A.R. del Lazio - Roma, Sezione I-bis, 15 marzo 2010, n. 4015
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2011 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l'avvocato Pesce, per delega dell'avvocato Venturiello, e l'avvocato dello Stato, Grumetto;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    Il sig. D. riferisce di operare dal dicembre del 1999 in qualità di vigile del fuoco volontario discontinuo provvisorio.
    Egli riferisce, altresì, di aver presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva per la copertura dei posti, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 519 della l. 27 dicembre del 2006, n. 296, nella qualifica di vigile del fuoco dei ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (si tratta di procedura riservata al personale volontario del Corpo che, alla data del 1^ gennaio 2007, risultava iscritta negli appositi elenchi di cui all'art. 6 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 ed in possesso degli ulteriori requisiti di cui alla medesima legge n. 296).
    In sede di predisposizione della graduatoria propedeutica all'assunzione, l'odierno appellante veniva collocato in posizione n. 2643.
    L'appellante veniva, quindi, sottoposto agli accertamenti previsti dal d.m. 11 marzo 2008, n. 78 (Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
    In particolare, in data 11 novembre 2009 egli veniva sottoposto agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui al richiamato d.m. 78 del 2008.
    All'esito della visita collegiale, veniva rilevata una iperglicemia, che poteva essere attribuita a una forma di diabete.
    Nella medesima occasione, la commissione (cui il sig. D. aveva riferito di aver assunto, a causa di un episodio febbrile, alcuni farmaci idonei ad alterare i valori della curva glicemica) invitava l'appellante a produrre documentazione sanitaria di fonte pubblica idonea ad escludere la richiamata patologia glicemica (la quale, ai sensi dell'allegato B), n. 19 del richiamato decreto ministeriale, avrebbe comportato la sua esclusione dalla procedura).
    In data 13 novembre 2009 il sig. D. faceva effettivamente pervenire nuove analisi, da cui emergevano valori glicemici contenuti entro la norma.
    Tuttavia, con atto in data 3 dicembre 2009, la Commissione escludeva il sig. D. dalla procedura con la seguente motivazione: "glicemia dell'11/11/2009 alterata a digiuno (122 mg/dl) in soggetto con risposta ridotta in toto della secrezione di insulina durante il test da carico con glucosio per via orale effettuato in data 16/11/2009. D.M. 11 marzo 2008, n. 78, art. 1, c. 2 allegato B punto 19".
    L'atto di esclusione veniva impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio dal sig. D., il quale notificava il ricorso introduttivo (oltre che all'amministrazione resistente), al solo sig. Fabio Imperato, qualificato come controinteressato e classificatosi al posto n. 2522 della graduatoria conclusiva.
    Con la pronuncia oggetto del presente appello, il Tribunale adìto dichiarava inammissibile il ricorso per non essere stato notificato ad almeno un controinteressato in senso tecnico (tale non potendosi qualificare il sig. Imperato il quale, per essere posizionato in posizione migliore rispetto a quella del ricorrente, risultava comunque indifferente rispetto all'esito del ricorso).
    La sentenza in questione veniva gravata in sede di appello dal sig. D., il quale ne chiedeva la riforma articolando i seguenti motivi:
    A. Sul punto della sentenza che dichiara inammissibile il ricorso per la notifica dello stesso ad un soggetto non qualificabile come controinteressato.
    Violazione di legge - Violazione del d.P.R. 3747/2007 - Eccesso di potere per travisamento dei fatti.
    Il T.A.R. avrebbe omesso di considerare che, nella fase concorsuale nel corso della quale l'appellante è stato escluso, non erano configurabili controinteressati in senso proprio, dal momento che la procedura concorsuale non era ancora conclusa (si trattava di una fase intermedia e non conclusiva) e non sarebbe stato in concreto possibile individuare un controinteressato.
    Ad ogni modo, anche a voler ritenere che in quella fase concorsuale fossero individuabili controinteressati in senso proprio, non vi sarebbe ragione di escludere tale qualificazione con riguardo ai soggetti che precedevano in graduatoria il sig. D..
    B. Nel merito. Violazione di legge: falsa e erronea applicazione delle disposizioni normative - Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, irragionevolezza e contraddittorietà tra atti - Carenza di motivazione.
    L'amministrazione avrebbe omesso di considerare che dai documenti di causa non emergesse alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di cui è menzione all'allegato B del d.m. 78 del 2008 (ci si riferisce, in particolare, alle disfunzioni di cui è menzione alla voce n. 19 dell'allegato in questione).
    Nessuna alterazione metabolica stabile sarebbe riscontrabile a carico dell'appellante. Verosimilmente, le temporanee alterazioni rilevate in sede di esame (11 novembre 2009) erano da attribuire alla recente assunzione di alcuni farmaci idonei ad alterare i livelli glicemici (assunzione di cui, peraltro, l'odierno appellante aveva tempestivamente reso edotta la Commissione).
    Del resto, l'assoluta normalità dei valori riferibili all'odierno appellante sarebbe confermata dal fatto che, anche dopo l'esclusione per cui è causa, egli è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti finalizzati alla prestazione del servizio discontinuo presso il Comando Vigili del Fuoco di Napoli e i valori rilevati sono stati sempre conformi ai parametri di cui al d.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76 (Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
    Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno il quale concludeva nel senso della reiezione del gravame.
    All'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.
    DIRITTO
    1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da un vigile del fuoco volontario discontinuo provvisorio avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto avverso il provvedimento con cui era stato escluso dalla procedura di stabilizzazione dei VV.FF. precari di cui all'art. 1, comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per essere risultato affetto da una rilevante alterazione glicemica in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali.
    2. Occorre in primo luogo esaminare il motivo di appello con cui si censura il capo della sentenza con il quale è stata ritenuta determinante ai fini del decidere la circostanza per cui l'odierno appellante non avesse notificato il ricorso in primo grado a un soggetto che lo seguiva nella speciale graduatoria di cui al comma 519 dell'articolo 1 della l. 296 del 2006, bensì soltanto a un soggetto che lo precedeva.
    Nella tesi dei primi Giudici, infatti, il soggetto nei cui confronti la notifica era stata effettuata neppure avrebbe potuto essere qualificato come controinteressato in senso proprio, in quanto la sua posizione (la n. 2522) sarebbe risultata comunque indifferente agli esiti del giudizio, concernente la mera esclusione di un candidato collocato in posizione deteriore (la n. 2643).
    Al riguardo, non sfugge al Collegio l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale secondo cui la speciale procedura di cui al comma 519 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 sarebbe da qualificare come un concorso per titoli nel cui ambito (pur non essendo conosciuto a priori il numero finale degli assunti), nondimeno l'esclusione di un candidato dal concorso aumenterebbe le possibilità di assunzione di quanti lo seguono in quella che costituisce, nei fatti, una graduatoria di merito (in tal senso: Cons. Stato, VI, 10 settembre 2009, n. 5460).
    Secondo tale approccio, dal carattere sostanzialmente concorsuale della richiamata procedura conseguirebbe che l'elenco nominativo, dal quale l'odierno appellante è stato escluso, costituirebbe una vera e propria graduatoria concorsuale, con conseguente necessità per cui le eventuali doglianze articolate avverso gli atti di esclusione siano portate a legale conoscenza di coloro che potrebbero trarre uno svantaggio dall'eventuale accoglimento del ricorso.
    Ebbene, pur dovendosi dare atto del richiamato orientamento giurisprudenziale e della pregnanza delle argomentazioni allo stesso sottese, il Collegio ritiene maggiormente persuasiva l'adesione al diverso orientamento (del pari, formatosi sulla materia della c.d. 'stabilizzazione' dei vigili del fuoco volontari) secondo cui nell'ambito della procedura all'origine dei fatti di causa (e fino alla formazione di una graduatoria finale, effettivamente prodromica all'assunzione) non sono individuabili posizioni di controinteresse in senso proprio, tali da imporre l'obbligo di notifica da parte del candidato nei cui confronti sia stata disposta l'esclusione per ritenuta carenza dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui al d.m. 11 febbraio 2008, n. 78 (in tal senso: Cons. Stato, VI, 15 dicembre 2009, n. 7945).
    Si è in primo luogo osservato al riguardo che è pacifica in giurisprudenza l'inconfigurabilità di soggetti controinteressati, in rapporto a procedure concorsuali in via di espletamento, in quanto tutti gli aspiranti possono ritenersi titolari di un interesse di fatto all'esclusione di altri concorrenti, senza però assumere al riguardo la posizione di controinteressati in senso giuridico formale. Ciò, in quanto in siffatte ipotesi l'atto di esclusione - intervenendo in un momento anteriore rispetto alla formazione di una graduatoria di vincitori - non trova all'atto dell'emanazione del provvedimenti altre posizioni giuridiche, di segno opposto a quella del soggetto escluso, suscettibili di una lesione attuale in caso di accoglimento delle ragioni di tale soggetto (essendo tutti i concorrenti nella condizione di potere, o meno, superare le prove previste, anche indipendentemente dalla singola situazione contestata).
    Si è, altresì, osservato che la questione presenta aspetti di maggiore complessità nel caso di procedure concorsuali le quali prevedano prove preselettive, con formazione di una prima graduatoria di aspiranti da sottoporre ad ulteriore selezione, potendo apparire differenziata la posizione di coloro i quali - già collocati nella prima graduatoria - possano avvalersi di uno scorrimento della stessa in caso di esclusione di altri soggetti, inseriti con migliore punteggio nella medesima.
    A ben vedere, tuttavia, anche in siffatte ipotesi vengono in rilievo interessi di fatto, qualora, come nel caso di specie, la procedura concorsuale preveda due fasi distinte, la seconda delle quali ancora in via di svolgimento alla data di proposizione dell'impugnativa, con conseguente impossibilità di individuazione dei reali soggetti controinteressati (questi ultimi da identificare, anche in un secondo momento, in coloro che - in caso di riammissione dell'attuale appellante - perderebbero la posizione utile acquisita nella graduatoria finale, a nulla più rilevando la prima graduatoria, antecedente alla valutazione di idoneità psico-fisica dei candidati).
    La sentenza in epigrafe risulta, quindi, in parte qua meritevole di riforma.
    3. Nel merito, l'appello è meritevole di accoglimento, laddove lamenta il comportamento contraddittorio della Commissione medica, la quale, avendo rilevato in sede di accertamento dei requisiti psico-attitudinali (11 novembre 2009) un'alterazione dei valori glicemici riferibili al sig. D., ha in un primo momento richiesto a quest'ultimo di produrre ulteriore documentazione sanitaria di fonte pubblica, salvo poi - in un secondo momento - risolversi a disporre comunque l'esclusione del candidato sulla mera scorta delle rilevazioni iniziali, senza tenere in alcuna considerazione i risultati (invero, favorevoli al candidato) delle ulteriori analisi cui egli si era sottoposto su impulso della stessa Commissione e senza fornire alcuna motivazione in ordine alle ragioni che inducevano a tenere in non cale gli esiti dei rinnovati accertamenti clinici.
    In tal modo operando, la Commissione medica ha agito in sede procedimentale in modo obiettivamente contraddittorio e tale da determinare un error in procedendo idoneo a riverberarsi con effetto viziante sull'atto con cui è stata preclusa l'ulteriore prosecuzione della procedura nei confronti del sig. D..
    E' vero che, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha prodotto una relazione con la quale si è affermato con argomentazioni tecnico-scientifiche (fra l'altro) che l'alterazione glicemica riscontrata nei confronti dell'appellante in data 11 novembre 2009 non poteva avere un carattere transitorio, né poteva essere spiegata con la recente assunzione (peraltro, tempestivamente segnalata a suo tempo alla stessa Commissione) di alcuni farmaci idonei a determinare una parziale alterazione dei valori glicemici (relazione in data 28 dicembre 2010).
    Si osserva, tuttavia, che nessuno degli argomenti in tale occasione offerti (peraltro, contestati dall'appellante con una ulteriore specifica documentazione, depositata il 17 settembre 2011) è stato in concreto trasfuso nell'atto di esclusione, il quale si è - al contrario - limitato in maniera apodittica ad affermare la necessità di escludere il candidato a causa dell'alterazione dei valori glicemici riscontrati in sede di accertamento medico-collegiale in data 11 novembre 2009.
    Pertanto, le argomentazioni trasfuse nella richiamata relazione ministeriale non possono avere un rilievo di integrazione postuma della motivazione, sicché di esse non può tenersi conto nella presente sede.
    4. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso in epigrafe deve essere accolto e conseguentemente, in riforma della decisione oggetto di appello, deve essere disposto l'annullamento degli atti impugnati con il primo ricorso, con salvezza degli ulteriori provvedimenti, che dovranno prendere in considerazione tutta la documentazione rilevante, anche prodotta dall'interessato, il quale potrà anche essere sottoposto ad una ulteriore visita
    Le spese dei due gradi seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
    P. Q. M.
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe n. 9678 del 2010, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado n. 1363 del 2010 e dispone l'annullamento degli atti impugnati.
    Condanna il Ministero appellato alla rifusione delle spese dei due gradi di lite, che liquida in complessivi euro 1.000 (mille), oltre gli accessori di legge.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
    - Luigi Maruotti - Presidente
    - Maurizio Meschino - Consigliere
    - Claudio Contessa - Consigliere, Estensore
    - Fabio Taormina - Consigliere
    - Giulio Castriota Scanderbeg - Consigliere
     
    IL PRESIDENTE
    Luigi Maruotti
    L'ESTENSORE
    Claudio Contessa
     
    Depositata in Segreteria il 23 novembre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Se ha ragione il ricorrente incidentale, il giudice non legge il ricorso principale?

    E-mail Stampa PDF
    N. 6402/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 4792 Reg. Ric.
    ANNO 2010
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 4792 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
    A. Spa, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo RTI con la P. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Tedeschini e Pierpaolo Salvatore Pugliano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, situato in Roma, largo Messico n. 7;
    contro
    il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
    nei confronti di
    O. Srl (nel prosieguo anche più semplicemente O.), in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e in qualità di mandataria del costituendo RTI con T. S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
    T. Spa, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e in qualità di mandante del costituendo RTI con O. s.r.l.;
    per l'annullamento,
    previa sospensiva,
    quanto al ricorso introduttivo:
    - dell'avviso di pubblicazione dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto (avvenuta in data 22/03/2010), apparso sul sito del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 27 aprile 2010;
    - dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto e del relativo decreto (poi comunicati con nota prot. n. 555/EST/PON/3.3/1962/10 del 21 maggio 2010);
    - di tutti i verbali di gara (dal n. 1 al n. 13), nella parti in cui hanno ammesso alla procedura e hanno collocato al primo posto della graduatoria il RTI guidato da O.;
    - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuti, che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica della ricorrente;
    per la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato in data 6 maggio 2010;
    per il risarcimento dei danni patiti e patendi;
    quanto ai I motivi aggiunti:
    - della nota del 21 maggio 2010 con cui il Ministero dell'Interno ha rimesso il decreto del 22 marzo 2010 con il quale è stata approvata la graduatoria predisposta dalla Commissione della gara in data 18 marzo 2010 ed informato che "per mera imprecisione nella precedente comunicazione ... del 22 marzo 2010 il predetto decreto è stato definito come di aggiudicazione provvisoria quando invece era di definitiva approvazione della graduatoria";
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di O. Srl;
    Visto il ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, proposto da O. Srl;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2011 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
    FATTO
    Attraverso l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 21 maggio 2010 e depositato il 28 maggio successivo, la ricorrente impugna l'aggiudicazione definitiva dell'appalto indetto per l'affidamento del "Servizio di ideazione, progettazione esecuzione e gestione di un servizio integrato di comunicazione multimediale, ufficio stampa, rassegna stampa, prodotti editoriali e comunicazione di immagine e marketing del PON Sicurezza per la Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007/2013" e tutti gli atti presupposti, chiedendone l'annullamento.
    Nel contempo, chiede la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato.
    In particolare, la ricorrente espone quanto segue:
    - di aver partecipato alla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di cui sopra, indetta dal Ministero dell'Interno con bando pubblicato nella G.U. del 10 agosto 2009;
    - in data 11 marzo 2010 il Ministero dell'Interno le comunicava l'esito delle valutazioni effettuate dalla Commissione di gara e che il giorno 16 marzo 2010 "ci sarebbe stata l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche";
    - con nota 23 marzo 2010 la stessa Amministrazione le comunicava che aveva ottenuto "il secondo miglior punteggio" e, pertanto, la invitava a presentare la "documentazione indicata nel disciplinare di gara a comprova del possesso dei requisiti richiesti", ai sensi dell'art. 48, comma 2, d.lgs. n. 163/2006, e ciò nonostante già in data 22 marzo 2010 l'appalto fosse stato affidato in via definitiva alla società controinteressata;
    - in data 23 aprile 2010 presentava formale istanza di accesso agli atti di gara;
    - l'Amministrazione "concedeva solo una parziale ostensione dei documenti richiesti", negando l'accesso ai curricula professionali degli esperti inseriti nell'offerta dal RTI guidato da O. e all'offerta economica e tecnica di quest'ultima e, dunque, impedendo la verifica di documentazione comunque necessaria all'esercizio del diritto di difesa.
    Ciò detto, la ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
    I) VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 38 LETT. C) D.LGS. 163/2006 E S.M.I.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS (ART. 12 DEL CAPITOLATO D'ONERI E DISCIPLINARE DI GARA RUBRICATO "CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONI" LETT. A) "REQUISITI AMMINISTRATIVI" (ART. 38 D.LGS. 163/2006) E ART. 14 DEL DISCIPLINARE DI GARA RUBRICATO "MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE"). VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTOVINCOLO. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA INGIUSTIZIA, SVIAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE. La società mandante del RTI risultato poi aggiudicatario - ossia la T. S.p.A. - ha rilasciato le dichiarazioni di cui all'art. 38, lett. c, d.lgs. 163/2006 in modo incompleto. In particolare: - tali dichiarazioni non coprono l'arco temporale prescritto, ricompreso tra il 27 novembre 2006 ed il 27 novembre 2009; - le stesse dichiarazioni non riguardano i legali rappresentanti e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza delle società incorporate nel corso del triennio in esame (TE. s.r.l. a socio unico e TE. S.r.l.). Ciò detto, l'offerta del RTI guidato da O. doveva essere esclusa.
    II) VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 17 L. 68/1999 E DELL'ART. 38, COMMA 1, LETT. L), D.LGS. 163/2006 E S.M.I.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS (ART. 12 DEL CAPITOLATO D'ONERI E DISCIPLINARE DI GARA RUBRICATO "CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONI" LETT. A) E ART. 14 DEL DISCIPLINARE DI GARA RUBRICATO "MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE") REQUISITI AMMINISTRATIVI (ART. 38 D.LGS. 163/2006), VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTOVINCOLO. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA INGIUSTIZIA, SVIAMENTO. Né la mandataria né la mandante hanno presentato la certificazione (o quanto meno una esplicita dichiarazione sostitutiva) ex art. 17 L. 68/1999 (riguardante il diritto al lavoro dei disabili), richiamato dall'art. 38, comma 1, lett. l, del d.lgs. 163/2006.
    III) VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. 445/2000 E S.M.I.. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTOVINCOLO. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA INGIUSTIZIA, SVIAMENTO. Alle dichiarazioni rilasciate dalla mandante sono state allegate copie di un documento di identità scaduto il 4 agosto 2008 e, quindi, non valido.
    IV) VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS (ART. 14 DEL CAPITOLATO D'ONERI E DISCIPLINARE DI GARA RUBRICATO "MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE"); VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTOVINCOLO. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA INGIUSTIZIA, SVIAMENTO. La busta B "Offerta tecnica" doveva contenere, a pena di esclusione, una relazione tecnica composta di massimo 60 pagine. Nella offerta di O., oltre alla relazione tecnica di 59 pagine, era presente un allegato denominato "piano medio", composto di 56 pagine. Atteso che tale piano non può essere considerato un "elaborato creativo/media" ed, anzi, costituisce - a tutti gli effetti - parte integrante della relazione tecnica, l'offerta della controinteressata doveva essere esclusa (risultando la relazione tecnica di 115 pagine circa).
    V) VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 86, 87, 88 E 89 D.LGS. 163/2006 E S.M.I.; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTOVINCOLO. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA INGIUSTIZIA, SVIAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. L'offerta della O. è inidonea a consentire di realizzare un servizio accettabile, atteso che alla voce "ufficio stampa" prevede solo 350 giornate di esperto senior e 200 di esperto junior. Nella tabella riassuntiva dei costi, la voce "comunicazione pubblicitaria" prevede 1.480 gg. uomo che "in ogni caso appare decisamente sovrastimate". Ciò nonostante, la Commissione non ha richiesto chiarimenti.
    VI) VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 79 D.LGS. 163 DEL 2006 E S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DIRITTO COSTITUZIONALMENTE GARANTITO DI DIFESA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, atteso che la Stazione appaltante non ha comunicato l'aggiudicazione definitiva ed ha consentito un accesso - peraltro parziale - solo all'indomani dello scadere dei 60 gg. dall'avvenuta aggiudicazione.
    In conclusione, la ricorrente - dopo aver formulato istanza istruttoria - afferma che il RTI controinteressato doveva essere escluso dalla procedura di gara, con conseguente annullamento dell'aggiudicazione.
    Con atto depositato in data 28 maggio 2010 si è costituita la controinteressata O. s.r.l..
    Con atto depositato in data 3 giugno 2010 si è, altresì, costituito il Ministero dell'Interno.
    Con controricorso depositato in data 7 giugno 2010 la controinteressata ha così replicato alle censure formulate: - la mandante T. s.p.a. ha pienamente ottemperato alla prescrizione dell'art. 38 in quanto ha, tra l'altro, indicato le generalità degli amministratori muniti di potere di rappresentanza in carica e cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, atteso che in tale periodo l'unico amministratore cessato dalla carica è il consigliere delegato U. M.; - nessuna disposizione impone di dichiarare il possesso dei requisiti in capo agli amministratori delle persone giuridiche che, precedentemente alla partecipazione alla gara, risultano essere state incorporate nella società concorrente; - la soluzione della ricorrente contrasta, anzi, con gli artt. 51 e 116 d.lgs. n. 163/2006; - in ogni caso, l'incorporata è solo una e rispetto all'unico membro del consiglio di amministrazione di questa la dichiarazione risulta resa (stante la coincidenza soggettiva tra i soggetti muniti di potere rappresentativo di TE. s.r.l. e di T. s.p.a.); - attestando di non trovarsi "in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 38 d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.", le imprese del raggruppamento hanno operato in piena ottemperanza sia dell'art. 38 in esame, sia dell'art. 17 della legge n. 68/1999, sia del disciplinare di gara; - la lex specialis non prescrive l'esclusione dalla gara in caso di presentazione di un documento scaduto e, comunque, era possibile il procedimento di rettifica indicato dall'art. 71 del d.P.R. 445/2000; - in ogni caso, al documento di identità allegato era applicabile il disposto dell'art. 31, comma 3, d.l. n. 112 del 2008 che ha elevato ex lege il termine di validità delle carte di identità a 10 anni dalla emissione; - la lex specialis non prevede l'esclusione dalla gara in caso di superamento del limite di 60 cartelle; - in ogni caso, la restrittiva ricostruzione della ricorrente è infondata, atteso che gli elaborati "creativi/media" possono riguardare sia la fase creativa della ideazione sia la fase di distribuzione del messaggio pubblicitario attraverso la pianificazione dei media; - l'art. 86 del d.lgs. 163/2006 non è invocabile perché riguarda casi in cui il punteggio ottenuto è pari o superiore a 4/5 del massimo previsto; - l'infondatezza dei motivi esaminati determina l'inammissibilità per carenza di interesse dei vizi c.d. procedimentali; - gli oneri informativi sono stati, comunque, correttamente adempiuti.
    In data 14 giugno 2010 la ricorrente ha depositato motivi aggiunti, notificati in data 11 giugno 2010, proposti per l'annullamento della nota del 21 maggio 2005, con la quale l'Amministrazione ha rimesso il decreto di approvazione della graduatoria ed informato che "per mera imprecisione terminologica nella precedente comunicazione ... del 22 marzo 2010 il predetto decreto è stato definito di aggiudicazione provvisoria quando invece era di definitiva approvazione della graduatoria".
    A tale fine, oltre a richiamare le doglianze del ricorso introduttivo, formula le seguenti, ulteriori censure:
    I) VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 11, COMMA 10, D.LGS. 163/2006 E S.M.I.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 D.LGS. 53/2010; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/66/CEE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 97 COST.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA INGIUSTIZIA, SVIAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE. La stipula del contratto non è avvenuta nel rispetto del termine dell'art. 11, comma 10, d.lgs. 163/2006, ossia non prima di 35 gg. dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva (la stipula del contratto risale al 6 maggio 2010, la comunicazione in questione al 21 maggio 2010). Tale circostanza ha anche comportato violazione del diritto di difesa.
    Il successivo 22 giugno 2010 la controinteressata ha prodotto ricorso incidentale, deducendo i seguenti motivi di illegittimità in relazione all'ammissione alla gara della ricorrente:
    I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 38 DEL D.LGS. N. 163/2006 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 12, 13 E 14 DEL CAPITOLATO D'ONERI E DISCIPLINARE DI GARA. La mandataria A. ha del tutto omesso di attestare l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lettere a, d, f, g, h, i, l ed m-bis, con macroscopica ed insanabile violazione della disposizione in argomento. In particolare, non ha formulato una dichiarazione omnicomprensiva attestante la carenza delle condizioni ostative di cui al citato art. 38 ma si è limitata a presentare una dichiarazione del legale rappresentante attestante di non versare nelle cause di esclusione di cui all'art. 38, lett. b, c, e e m-ter. Tale dichiarazione è palesemente carente ed omissiva.
    II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 12, 13 E 14 DEL CAPITOLATO D'ONERI E DISCIPLINARE DI GARA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 75 DEL D.LGS. N. 163/2006. La ricorrente non ha presentato una certificazione di qualità aziendale conforme a quella richiesta dal disciplinare, con consequenziale carenza di un requisito partecipativo richiesto a pena di esclusione. Stante tale carenza, la ricorrente non poteva, tra l'altro, avvalersi della dimidiazione dell'importo della cauzione provvisoria.
    In data 8 luglio 2010 la controinteressata ha depositato "motivi aggiunti al ricorso incidentale", formulando le seguenti censure:
    I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 48 DEL D.LGS. N. 163/2006 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 12 E 17 DEL DISCIPLINARE DI GARA. La A. non ha comprovato il possesso del requisito di capacità tecnica di cui all'art. 12, lett. c), del disciplinare, atteso che tre dei contratti richiamati non sono relativi a servizi analoghi. Le fatture concernenti tali contratti - per un importo di complessivi euro 1.000.439,00 - non possono, dunque, essere valutate "ai fini della comprova del requisito dichiarato in sede di gara". Sottratto il predetto ammontare, il residuo volume di fatturato specifico risulta pari a euro 3.133.368,40 e, quindi, insufficiente a soddisfare la quota minima richiesta in capo alla mandataria dell'ATI, pari a euro 3.600.000,00. Ciò detto, la ricorrente doveva essere esclusa dalla gara, ai sensi dell'art. 48 d.lgs. n. 163/2006. E' da aggiungere che, in relazione ai contratti rimanenti, le fatture presentate sono di importo di gran lunga inferiore a quello dichiarato e, in alcuni casi, non computabili perché relative al 2005.
    II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 48 DEL D.LGS. N. 163/2006 - VILAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 12 E 17 DEL DISCIPLINARE DI GARA, in quanto la ricorrente non ha presentato copia autentica dei bilanci relativi agli anni 2006, 2007 e 2008.
    In esito alle istanze di "esibizione di atti e documenti" formulate dalla ricorrente in date 27 agosto 2010 e 21 ottobre 2010, con ordinanze n. 95/2010 dell'8 ottobre 2010 e n. 1881/2010 del 17 dicembre 2010 è stato ordinato all'Amministrazione di depositare copia del contratto e di tutti i documenti relativi al procedimento conclusosi con l'adozione dei provvedimenti impugnati.
    A tali incombenti l'Amministrazione ha provveduto in date 6 novembre 2010, 3 dicembre 2010, 31 gennaio 2011 e 5 febbraio 2011.
    In data 11 marzo 2011 la ricorrente ha depositato II motivi aggiunti, deducendo gli ulteriori profili di illegittimità:
    1) VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE E FALSA APLICAZIONE DELL'ART. 14, BUSTA B "OFFERTA TECNICA", LETT. A) DEL CAPITOLATO D'ONERI E DEL DISCIPLINARE DI GARA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 97 COST., VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTOVINCOLO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA', MANIFESTA INGIUSTIZIA, SVIAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE. L'art. 14 di cui sopra imponeva, a pena di esclusione, di inserire nella busta B "l'impegno a costituire un gruppo di lavoro composto nel rispetto delle condizioni minime dall'art. 6 del presente capitolato". A ciò la controinteressata non ha provveduto. L'Amministrazione avrebbe dovuto, dunque, escluderla. Non procedendo in tal senso, ha violato il principio di uguaglianza ed il principio dell'autovincolo.
    II) VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 14, PARAGRAFO BUSTA B "OFFERTA TECNICA", LETT. C) DEL CAPITOLATO D'ONERI E DEL DISCIPLINARE DI GARA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 97 COST.; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTOVINCOLO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA', TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA INGIUSTIZIA, SVIAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE. La controinteressata non ha allegato allo schema riepilogativo del gruppo di lavoro il "curriculum dettagliato di ciascun componente", come invece richiesto a pena di esclusione.
    III) VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 14, PARAGRAFO BUSTA "C-OFFERTA ECONOMICA"; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 97 COST.; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTOVINCOLO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA INGIUSTIZIA, SVIAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE. La controinteressata non ha specificato i giustificativi economici per le singole voci che concorrono alla determinazione del prezzo finale.
    Con memoria depositata in data 3 giugno 2011 l'Amministrazione resistente ha sostenuto la legittimità del proprio operato.
    A seguito del deposito di documenti in data 1 giugno 2011, afferenti, tra l'altro, i contratti stipulati, in data 7 giugno 2011 la ricorrente ha prodotto una memoria, con la quale ha reiterato le censure formulate. Nel contempo, ha ribattuto ai motivi formulati dalla controinteressata nei seguenti termini: - le dichiarazioni presentate ex art. 38 sono sì incomplete ma ciò "avrebbe potuto comportare la richiesta di integrazione e non già l'invocata esclusione"; - l'oggetto della certificazione di qualità prodotto è afferente a quanto richiesto dalla lex specialis "che fa riferimento al settore della comunicazione"; - i tre contratti contestati sono affini all'intento del "POR Obiettivo Sicurezza" che si prefigge di contribuire a comunicare le azioni realizzate per il superamento degli squilibri territoriali delle aree svantaggiate d'Italia; - per le fatture relative ad altri contratti si oppone carenza di interesse; - la mancata presentazione dei bilanci autenticati è una mera irregolarità, sanabile ex art. 46 d.lgs. n. 163/2006.
    Con memorie depositate il 7 giugno 2011 ed il 10 giugno 2011 la controinteressata ha confutato le censure formulate dalla ricorrente con il secondo atto di motivi aggiunti nonché replicato alle considerazioni di quest'ultima in ordine ai motivi formulati dalla medesima in via incidentale, insistendo sulla fondatezza di detti motivi e, quindi, sull'inammissibilità del ricorso principale per carenza di legittimazione e di interesse.
    In data 18 giugno 2011 - e, dunque, tardivamente - l'Amministrazione ha prodotto documenti.
    All'udienza pubblica del 23 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
    DIRITTO
    1. In ambito giurisprudenziale, è stato ripetutamente evidenziato che, in presenza di un ricorso incidentale tendente a contestare la legittimazione attiva del ricorrente, il giudice amministrativo deve fondare l'ordine di priorità attenendosi ai principi di economia processuale e di logicità e, dunque, dare priorità all'impugnativa che risulti decisiva per dirimere la controversia (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. V, 19 maggio 2009, n. 3076).
    Da ultimo, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato - con decisione n. 4 del 2011 - ha avuto modo di precisare che, "qualora il ricorso incidentale abbia la finalità di contestare la legittimazione al ricorso principale, il suo esame assume carattere necessariamente pregiudiziale".
    In particolare, ha osservato che "l'eventuale accertamento dell'illegittimità dell'ammissione alla gara presenta portata pienamente retroattiva e, quindi, si riflette sui presupposti e sulle condizioni dell'azione, in modo non dissimile da un provvedimento di esclusione divenuto inoppugnabile", pervenendo così alla conclusione che "l'accertamento della legittimazione al ricorso, imperniato sull'apprezzamento della legittimità del titolo di partecipazione alla gara del soggetto concorrente, assume comunque rilievo pregiudiziale".
    Ciò detto, il Collegio ritiene di dover dare precedenza al ricorso incidentale, inequivocabilmente diretto a paralizzare l'azione principale attraverso la denuncia di vizi idonei a riverberarsi sull'interesse a ricorrere della società A..
    Tale ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
    2. Come esposto nella narrativa che precede, la controinteressata sostiene che la ricorrente è stata illegittimamente ammessa alla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del "Servizio di ideazione, progettazione, esecuzione e gestione di un servizio integrato di comunicazione multimediale, ufficio stampa, prodotti editoriali e comunicazione di immagini e marketing del PON Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013", indetta dal Ministero dell'Interno con bando pubblicato nella G.U. del 10 agosto 2009.
    In particolare, afferma che la predetta doveva essere esclusa per una pluralità di motivi, tra cui la violazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 per omessa attestazione dell'"insussistenza dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), d), f), g), h), i), l) ed m-bis)".
    La censura de qua è meritevole di condivisione.
    2.1. In proposito, appare opportuno ricordare che:
    - l'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 dispone una serie di casi di esclusione "dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi", attinenti a requisiti definiti di "ordine generale", imponendo - al comma 2 - l'obbligo per il candidato di attestare "il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione";
    - al riguardo, l'art. 14 del disciplinare di gara del Ministero dell'Interno ha, poi, espressamente sancito che la "Busta A - Documentazione dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, fermo restando quanto previsto dall'art. 46 del d.lgs. 163/2006, la documentazione e le dichiarazioni di cui al precedente art. 12", ossia - tra le altre - "la dichiarazione del legale rappresentante o persona munita di poteri, resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR n. 445/2000, attestante che il soggetto rappresentato e i suoi amministratori non si trovano in nessuna delle condizioni ostative di cui all'articolo 38 d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ....".
    Ciò detto, il Collegio ritiene - in linea con i rilievi della controinteressata ma anche della ricorrente, laddove afferma che "la violazione e falsa applicazione dell'art. 38" costituisce "una illegittimità non sanabile" (pag. 7 del ricorso introduttivo) - che la mancata, compiuta osservanza degli obblighi di attestazione di cui al citato art. 38 non possa che determinare l'esclusione della società.
    Secondo un orientamento ormai consolidato - anche se non univoco - della giurisprudenza (cfr., da ultimo, C.d.S., Sez. III, 3 marzo 2011, n. 1371), la disposizione di cui al citato art. 38 va, infatti, intesa nel senso che:
    - devono essere escluse dalla partecipazione alla gara le imprese che non presentano dichiarazione sostitutiva delle apposite certificazioni;
    - alla mancata presentazione di una delle dichiarazioni prescritte l'impresa partecipante non può rimediare con la successiva integrazione;
    - l'art. 46 del d.lgs. 163/2006 consente "nei limiti" previsti dallo stesso art. 38 di completare o fornire chiarimenti sulla documentazione presentata, ma non di integrare documentazione non presentata.
    Al riguardo, rilevano anche le seguenti considerazioni:
    - l'anticipazione al momento della presentazione dell'offerta della dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti soddisfa "l'esigenza di ordinato svolgimento della gara e di opportuna trasparenza;
    - la stessa lettura della disposizione (art. 38 comma 2 citato) non fa riferimento alla presentazione di tale dichiarazione nel corso della gara per l'ipotesi di mancanza di cause ostative;
    - ove fosse invece possibile ammettere l'offerta, pur in assenza della corrispondente dichiarazione, non sarebbe allora sufficiente la regola (art. 48 comma 1 d.lgs. n. 163/2006) della verifica limitata soltanto ad un campione del 10% delle offerte presentate" (cfr. decisione n. 1371 del 2011, già citata).
    In ragione di quanto osservato, alla produzione di documentazione carente in ordine ai requisiti contemplati all'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 non è, pertanto, possibile ovviare attraverso l'integrazione successiva, sicché l'unica soluzione che permane è l'esclusione dalla gara.
    Nel caso di specie, tale soluzione trova - tra l'altro - avallo nelle previsioni della lex specialis di gara, prescriventi l'esclusione della gara nel caso in cui - come già osservato - la Busta A, relativa alla "Documentazione", non contenga le dichiarazioni di cui al precedente art. 12, tra cui figurano anche dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 in esame (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. V, 11 aprile 2011, n. 2228).
    Ciò detto, le dichiarazioni rese dalla ricorrente si profilano carenti o, comunque, non rispondenti al disposto della norma in questione e del disciplinare di gara.
    Come dimostrato dalla documentazione allegata al ricorso incidentale, il legale rappresentante della società A. S.p.A. - oltre a non rendere dichiarazioni di carattere generale o, meglio, omnicomprensive - ha, infatti, reso dichiarazioni limitate all'art. 38, comma 1, lett. b), c), e ed m-ter ma nulla ha comunicato per quanto attiene ai requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lett. a), d), f), g), h), i), l) ed m-bis.
    Preso atto di tale circostanza - la quale risulta, tra l'altro, confermata dalla ricorrente (cfr. memoria depositata in data 7 giugno 2011, pag. 6, laddove si legge che "la odierna ricorrente ha sì presentato delle dichiarazioni incomplete") - diviene, pertanto, doveroso riconoscere la fondatezza della censura formulata dalla controinteressata e, dunque, affermare che la ricorrente è stata illegittimamente ammessa alla gara, atteso che sussistevano le condizioni per la sua esclusione.
    3. Con i motivi aggiunti al ricorso incidentale, la controinteressata denuncia, ancora, che la "A. non ha comprovato il possesso del requisito di capacità tecnica di cui all'art. 12 lettera C) del disciplinare" e, più precisamente, "ha preteso di comprovare il possesso del suddetto requisito attraverso la presentazione di tre contratti con il Ministero per gli Affari Esteri in data 9 giugno 2006, 28 novembre 2006 e 20 dicembre 2006" che - in quanto afferenti ad incarichi non rientranti nell'ambito dei "servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto" - non potevano essere computati "al fine del raggiungimento della quota minima di requisito di fatturato specifico richiesta alla mandataria dell'ATI, ovvero euro 3.600,000", con conseguente comprova di un fatturato specifico "insufficiente a soddisfare la quota minima richiesta".
    In sintesi, la controinteressata afferma che "a fronte della omessa comprova del requisito dichiarato, la Stazione appaltante avrebbe senz'altro dovuto procedere all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità", ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006.
    Anche tale censura è meritevole di condivisione.
    Come osservato dalla controinteressata, l'art. 12 del disciplinare di gara - alla lett. C), riguardante i "requisiti di capacità tecnica e professionale" (art. 42 d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) - impone, ai fini della partecipazione alla gara, il possesso da parte del concorrente "dei seguenti requisiti, documentati come di seguito:
    Dichiarazione del legale rappresentante o persona munita di poteri, resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR n. 445/2000, attestante un fatturato specifico, maturato nella realizzazione di servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto non inferiore, a pena di esclusione, a euro 6.000.000 (euro seimilioni/00), iva esclusa, relativo ad almeno tre esercizi realizzati negli esercizi 2006, 2007 e 2008", mentre il successivo art. 13 precisa che "i requisiti di cui al precedente art. 12, lett. B) e C) dovranno essere riferiti al R.T.I. nel suo complesso, fermo restando che l'impresa mandataria deve possedere almeno il 60% dei requisiti di fatturato ivi richiesti".
    Ciò detto, risulta evidente che la A. - in qualità di mandataria del costituendo RTI con la P. s.r.l. - doveva comprovare un fatturato specifico pari a euro 3.600.000,00.
    A tale fine, la A. ha prodotto numerose fatture, di cui alcune concernenti i seguenti contratti:
    - contratto del 9 giugno 2006: "incarico di realizzare un corso di formazione per donne irachene", importo complessivo pari a euro 450.202,50;
    - contratto del 28 novembre 2006: "incarico di sviluppare un progetto formativo sul documentario, a favore di cineasti iracheni", importo pari a euro 244.460,70;
    - contratto del 20 dicembre 2006: "incarico di realizzare una mostra multidisciplinare per l'esposizione di opere di artisti contemporanei iracheni", importo complessivo pari a euro 409.860,00.
    In ordine a tali contratti, il Collegio ritiene di dover convenire con la controinteressata sull'impossibilità di qualificare gli stessi come attinenti a "servizi analoghi a quello dell'appalto", il quale è di "ideazione, progettazione, esecuzione e gestione di un servizio integrato di comunicazione multimediale, ufficio stampa, prodotti editoriali e comunicazione di immagine e marketing del Programma Operativo Nazionale - Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007 - 2013".
    Posto che il criterio della capacità tecnica ha la finalità precipua di comprovare la "competenza", vale a dire la specifica professionalità nello svolgimento del servizio, direttamente connesso all'esperienza maturata dal concorrente in virtù della resa di prestazioni - comunque - attinenti al settore di "interesse" (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. VI, 22 marzo 2008, n. 1459; TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 8 gennaio 2011, n. 23), va osservato che - in effetti - i sopra indicati contratti riguardano servizi che non possono essere qualificati "analoghi" a quello della gara.
    In particolare, si tratta di servizi attinenti attività culturale e di formazione, la quale - in quanto tale - si profila inidonea a dimostrare esperienza specifica nei settori della pubblicità, del marketing operativo e dei servizi di ufficio stampa, contemplati all'art. 5 del disciplinare di gara.
    Ciò detto, le fatture dei relativi contratti non potevano essere computate, con conseguente venir meno del requisito della capacità tecnica richiesto.
    4. Tanto è sufficiente per l'accoglimento del ricorso incidentale, con assorbimento delle ulteriori censure formulate.
    A ciò consegue la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla ricorrente principale per mancanza di interesse.
    Come più volte ribadito in ambito giurisprudenziale, infatti, "l'aspettativa del concorrente escluso" non è "differente da quella ascrivibile ad un qualunque altro soggetto", ossia in nulla si discosta dall'interesse di fatto di qualsiasi altro operatore" (cfr. C.d.S., n. 7443/2009) e, comunque, una volta accertata - in virtù dell'accoglimento del ricorso incidentale - la sussistenza di una valida causa di esclusione della ricorrente principale dalla procedura di gara, l'eventuale accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti in origine impugnati si rivela priva di ogni vantaggio per la ricorrente stessa.
    5. In conclusione, il ricorso incidentale deve essere accolto, mentre il ricorso principale ed i motivi aggiunti proposti dalla A. devono essere dichiarati inammissibili.
    Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessive euro 5.000,00, di cui euro 2.500,00 a favore del Ministero dell'Interno ed euro 2.500,00 a favore della controinteressata, oltre IVA e CPA nei termini di legge.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4792/2010, come in epigrafe proposto:
    - accoglie il ricorso incidentale;
    - dichiara inammissibile il ricorso principale;
    - condanna la ricorrente A. s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000,00, di cui euro 2,500 a favore del Ministero dell'Interno ed euro 2.500 a favore della O. s.r.l., oltre IVA e CPA nei termini di legge.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 con l'intervento dei Magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Linda Sandulli
    L'ESTENSORE
    Antonella Mangia
    IL CONSIGLIERE
    Pietro Morabito
     
    Depositata in Segreteria il 18 luglio 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     


    Pagina 72 di 91
 35 visitatori online
Mondolegale 2011
powered by SviluppoeConsulenza.com