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    Esecuzione delle sentenze: doveri della pubblica amministrazione e del Commissario ad acta

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    N. 1691/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 3411 Reg. Ric.
    ANNO 2002
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 3411 del 2002, proposto da:
    S. Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Scuderi, Ignazio Scuderi, con domicilio eletto presso Andrea Scuderi in Catania, via V. Giuffrida, 37;
    contro
    Azienda Unità Sanitaria Locale - AUSL n. 4 di Enna, ora ASP, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Geraci, con domicilio eletto presso S. S. in Catania, c.so ...omissis...;
    Assessorato Regionale Sanità, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
    per l'accertamento
    del diritto della ricorrente al pagamento, da parte dell'AUSL n. 4 di Enna, per il periodo dal gennaio 2000 al marzo 2001, della differenza fra le rette che le sono state corrisposte per il servizio di assistenza riabilitativa, calcolate in base al decreto assessoriale del 12.06.98, e quelle che derivano dall'applicazione del decreto assessoriale del 19.04.2001,
    e per l'annullamento,
    del D.A. del 19.04.2001, e della nota dell'AUSL n. 4 di Enna n. 22159 del 16.11.2001.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'AUSL n. 4 di Enna e dell'Assessorato Regionale Sanità;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2011 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    La società ricorrente svolge in concessione, sulla base di apposita convenzione stipulata nel gennaio 2000 con l'AUSL n. 4 di Enna, il servizio di assistenza riabilitativa in regime residenziale per utenti affetti da patologie psichiatriche, ai sensi dell'art. 26 della legge 23.12.78 n. 833.
    Con D.A. 13.10.97 sono stati definiti gli standards strutturali e funzionali nonché le modalità di iscrizione all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale.
    In applicazione di tale decreto, la ricorrente ha ottenuto l'iscrizione all'albo regionale con D.A. del 09.04.99.
    A seguito di tale iscrizione, con deliberazione n. 2893 del 05.11.99 l'AUSL ha deliberato la stipula con la ricorrente di apposita convenzione, che è stata poi effettivamente stipulata per la durata di un anno a decorrere dell'01.12.99, e, in applicazione del D.A. del 12.06.98, con la previsione di una retta giornaliera onnicomprensiva di Lire 210.500 per ogni giorno di effettiva presenza dell'assistito (art. 8 della convenzione).
    Con nota del 22.05.2000, la ricorrente ha rappresentato all'Assessorato regionale alla sanità, nonché all'AUSL, che il D.A. n. 23119/97 aveva rideterminato ed ampiamente aumentato gli standards strutturali e funzionali che le Comunità Terapeutiche Assistite - CTA devono rispettare, ma che a fronte di tale rideterminazione, in pejus per le strutture, dei requisiti, da rispettare indipendentemente dal numero di utenti ricoverati, l'Assessorato non aveva aggiornato la retta ai nuovi parametri stabiliti dal D.A. n. 23119/97, rimasta ferma a quella prevista dal citato D.A. del 12.06.98, e che si riferisce a comunità operanti con parametri strutturali e funzionali dimezzati rispetto a quelli stabiliti dal D.A. 23119/97, e per moduli con 25/40 posti letto - p.l..
    Pertanto, con la citata nota la ricorrente ha chiesto all'Assessorato di rideterminare l'importo della retta da erogare alle Comunità con moduli di 20 p.l., come la ricorrente, in conformità ai nuovi parametri stabiliti dal D.A. 23119/97.
    Con deliberazione n. 235 dell'01.02.2001 l'AUSL ha disposto il rinnovo della convenzione, per un ulteriore anno dall'01.12.2000, e con deliberazione n. 184 del 07.02.2002 il rinnovo per un ulteriore anno dall'01.12.2001.
    Poiché l'Assessorato non ha provveduto alla rideterminazione delle rette, la ricorrente, come pure altre analoghe strutture, hanno chiesto a questo Tribunale, con ricorso n. 4957/2000, l'accertamento della illegittimità del silenzio dell'Assessorato. Con ordinanza n. 1 del 02.01.2001 la II Sezione di questo Tribunale ha accolto l'istanza, facendo obbligo all'Assessorato di pronunciarsi entro trenta giorni.
    Solo a seguito di tale ordinanza, l'Assessorato ha emanato il decreto 19.04.2001, con cui ha fissato le nuove rette da corrispondere alle CTA, prevedendo, nel caso di modulo da 20 posti letto, come per la ricorrente, un compenso di Lire 333.000 per ogni giorno di effettiva presenza dell'assistito, anziché le precedenti Lire 210.500.
    Poiché la ricorrente aveva chiesto che tali nuove tariffe le fossero applicate a partire da tutto il 2000, l'AUSL ha risposto con nota del 16.11.2001, con cui ha precisato che le nuove rette previste dal D.A. 19.04.2001 hanno efficacia dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gurs, avvenuta il 04.05.2001, e che pertanto non è possibile una loro applicazione retroattiva.
    Con atto notificato il 07.10.2002, depositato il successivo 16.10, la ricorrente ha pertanto proposto il ricorso in esame, chiedendo che si accerti il proprio diritto a percepire sin dall'inizio della propria attività, avvenuto nel gennaio 2000, la retta di degenza per ogni assistito nella misura fissata dal D.A. 19.04.2001, e si ordini all'AUSL il pagamento della differenza tra la retta fissata con tale decreto e quella effettivamente erogata dal gennaio 2000 al 1^ giugno 2001 (data in cui l'Amministrazione ha iniziato ad applicare la nuova retta). Tale somma ammonterebbe a complessivi euro 487.772,18, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, come da prospetti analitici e fatture allegate al ricorso.
    Alla pubblica udienza del 09.06.2011 la causa è stata posta in decisione.
    DIRITTO
    1) Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dall'AUSL sotto il profilo che la convenzione stipulata tra AUSL e ricorrente rimette la risoluzione di eventuali controversie ad un collegio arbitrale presieduto da un magistrato della Corte dei Conti e composto da rappresentanti delle parti.
    L'eccezione è infondata, sotto un duplice profilo.
    Innanzitutto, la materia de qua rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 104/2010, con conseguente esclusione di devoluzione di tale lite ad un collegio arbitrale per la sua definizione (cfr. Cons. St., sez. V, 18 aprile 2001 n. 2337).
    In ogni caso, della clausola che ha previsto la devoluzione delle controversie a collegio arbitrale va comunque dichiarata la nullità.
    Infatti, è evidente che la convenzione non è frutto di trattative tra le parti, costituendo un esempio tipico di contratto per adesione ad uno schema utilizzato dall'Amministrazione per tutti i soggetti privati con cui stipulare una convenzione, ed integralmente predefinito nel contenuto, in ogni sua clausola.
    Trova quindi applicazione l'art. 1341 del codice civile, il quale, dopo aver premesso che "le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza", al comma 2 aggiunge che "in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che...sanciscono a carico dell'altro contraente...clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria".
    Trattasi, in sostanza, delle c.d. clausole vessatorie, la cui disciplina trova applicazione anche riguardo ai contratti stipulati dalle pubbliche Amministrazioni per le clausole da questa predisposte (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 1996 n. 1321).
    Nel caso in esame, come risulta dal testo agli atti, l'art. 10 della convenzione non è stato espressamente approvato per iscritto, cioè separatamente, dalla società ricorrente, per cui la clausola compromissoria è priva di qualsiasi effetto.
    2) La ricorrente chiede a questo Tribunale di giungere alla conclusione da essa prospettata, e cioè che le spetti il pagamento delle somme sopra indicate, sostenendo che del D.A. 19.04.2001 debba essere data una interpretazione conforme a legge, nel senso che esso andrebbe "necessariamente interpretato alla luce della normativa e dei principi vigenti".
    Tuttavia, prudenzialmente, la ricorrente impugna in parte qua, sebbene solo implicitamente, lo stesso D.A. 19.04.2001 - nella parte del ricorso (a pag. 8) in cui afferma che il D.A. "peraltro, ove diversamente interpretato, andrebbe disapplicato, in quanto fonte secondaria in contrasto col disposto legislativo primario" - nonché la nota dell'AUSL n. 4 di Enna n. 22159 del 16.11.2001, allegata al ricorso, nella parte di questo (a pag. 5), in cui di tale nota si afferma l'erroneità.
    In quest'ottica, non è inutile rilevare che l'impugnazione di tale D.A., che ha efficacia sull'intero territorio regionale, dinanzi a questa Sezione staccata, avvenuta nel 2002, non fa venir meno la competenza di quest'ultima a conoscerne, sia perché il relativo difetto non è stato sollevato da alcuna delle parti intimate, e sia perché non è rilevabile d'ufficio neppure ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, di approvazione del codice del processo amministrativo - c.p.a.
    Infatti, come già precisato da Cons. St., Ad. Pl., ord. 5 maggio 2011 n. 5, e prima ancora da Id., Ad. Pl., ord. 7 marzo 2011 n. 1, deve ritenersi che la nuova disciplina della competenza territoriale prevista dal codice del processo amministrativo, ivi compresi i modi di rilevabilità dell'incompetenza di cui all'art. 15 c.p.a., sia applicabile solo ai processi instaurati sotto la vigenza del nuovo codice, e cioè a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (16 settembre 2010), dovendosi intendere "instaurati" i ricorsi per i quali a tale data sia intervenuta la prima notifica alle controparti con cui si realizza la "proposizione del ricorso".
    Nel merito il ricorso è fondato, e va pertanto accolto.
    L'AUSL non contesta affatto le ragioni giuridiche e sostanziali poste a fondamento della pretesa della ricorrente di percepire rette proporzionate ai costi sostenuti, in relazione agli standards imposti dalla stessa Amministrazione, limitandosi a rilevare che il D.A. del 19.04.2001, determinando le rette da corrispondere alle CTA proprio in relazione all'incremento degli standards imposto col decreto 13.10.97, non ne avrebbe espressamente previsto l'estensione ai rapporti pregressi.
    Ora, non può essere considerata priva di rilevo la circostanza che è lo stesso D.A. del 19.04.2001 a fare riferimento, nel preambolo, al "decreto n. 23119 del 13 ottobre 1997, con il quale vengono approvati gli standard strutturali ed organizzativi per le strutture residenziali psichiatriche, comunità terapeutiche assistite (C.T.A.) ed, in particolare, vengono fissati gli standard del personale per una struttura con 20 e 40 posti letto".
    Come è noto, il preambolo è la parte del provvedimento amministrativo in cui trovano posto le disposizioni di legge che l'Amministrazione ha inteso applicare, e i presupposti di fatto e di diritto tenuti presenti al momento dell'emanazione del provvedimento stesso. Ed è altrettanto noto che le ulteriori parti di cui il provvedimento si compone, in particolare la motivazione ed il dispositivo, non possono che essere interpretate congiuntamente alla prima, ed in modo circolare, pena la violazione dei consueti criteri interpretativi, di cui agli artt. 1362 s.s. cod.civ., comunemente ritenuti applicabili anche all'interpretazione dei provvedimenti amministrativi.
    Vale a dire che, nel caso di specie, è lo stesso D.A. a rivelare che gli standard strutturali ed organizzativi, nonché gli standard del personale per una struttura con 20 e 40 posti letto, fissati dal decreto n. 23119 del 13 ottobre 1997, costituiscono una precisa premessa logico-giuridica a base di esso, in relazione ai quali, cioè, sono state rideterminate le rette, con l'evidente precipuo scopo di consentire una effettiva remuneratività dell'attività imprenditoriale delle CTA.
    D'altra parte, è naturale che la determinazione delle rette sia legata ad un puntuale rapporto con i costi derivanti dai citati "standards", i quali ultimi erano già quelli previsti dal decreto n. 23119 del 13.10.97, nonostante il D.A. del 12.06.98 si fosse limitato ad aggiornare le rette per il 1995, 1996 e 1997.
    Ma se gli standards in relazione ai quali le rette sono state rideterminate nel 2001 sono sempre quelli già stabiliti nel 1997, come in effetti è, allora è evidente che il non applicare le nuove rette a situazioni, come quella della ricorrente, che sono le medesime alle quali sono state poi applicate, risulta quanto meno non conforme alle vigenti norme di legge, ad esempio alla L.R. 18.04.81 n. 68, di "istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per i soggetti portatori di handicap", la quale, all'art. 15, prevede che "le unità sanitarie locali...possono avvalersi dell'opera di enti pubblici e privati e di associazioni che siano iscritti all'albo...", e che "a questo fine le unità sanitarie locali, nell'ambito della programmazione territoriale...possono stipulare con i suddetti enti apposite convenzioni", che "devono prevedere il rimborso dei costi globali sostenuti per le prestazioni date e per il mantenimento dei servizi relativi agli standards fissati "secondo quanto previsto da piano regionale dei servizi per i soggetti portatori di handicap"".
    Ora, una volta assodato che la ricorrente possedeva sin dall'inizio della sua attività tutti gli standards strutturali e funzionali richiesti dal D.A. del 13.10.97, perché altrimenti non avrebbe ottenuto l'iscrizione all'albo, ed accertato che lo stesso Assessorato ha ritenuto che la precedente retta non fosse congrua, il Collegio ritiene illegittimo che nel D.A. del 19.04.2001 non si sia previsto che la rideterminazione andasse applicata retroattivamente, perché altrimenti si legittima una situazione - nel caso della ricorrente per un periodo che va dal gennaio 2000 al marzo 2001 - in cui l'ente privato sostiene costi strutturali e di personale eccedenti e non compensati dalle rette erogate.
    Da questo punto di vista, è molto rilevante la circostanza che l'Assessorato, nel rideterminare le tariffe, non si sia limitato ad un mero loro adeguamento alla svalutazione, o ad un lieve ritocco in aumento delle stesse, ma le abbia aumentate da £ 210.500 a Lire 333.000 per ogni giorno di effettiva presenza dell'assistito, e quindi con un incremento del 58%.
    Il che lascia desumere in modo chiaro che le precedenti rette non remuneravano più da tempo il servizio svolto.
    Oltretutto, anche il D.A. del 12.06.98 aveva proceduto retroattivamente "alla rideterminazione delle rette per gli anni 1995, 1996 ed alla nuova determinazione per l'anno 1997", confermando "per l'anno 1997 e 1998 le rette così come sono state stabilite per l'anno 1996", e prevedendo espressamente il pagamento degli arretrati.
    Infine, anche la circostanza che l'Assessorato ha proceduto nel 2001 alla rideterminazione delle tariffe con grave ritardo, e solo a seguito dell'ordinanza di questo Tribunale n. 1/2001, induce il Collegio a ritenere che non possano ricadere sulla ricorrente le conseguenze negative dell'emanazione di un provvedimento disposta con ritardo certamente non imputabile alla ricorrente medesima, ma riconducibile al colpevole comportamento omissivo dell'Amministrazione.
    Ed infatti, è proprio per tale ragione che la II Sezione di questo Tribunale ha accolto, con ordinanza n. 669 del 16.04.2003, l'istanza cautelare presentata dalla ricorrente, ordinando all'AUSL di pagarle, a titolo di provvisionale, "la somma di euro quattrocentomila/00 entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione o notifica del presente provvedimento"; e ciò "ritenuto che il ricorso appare assistito da sufficienti profili di fondatezza con specifico riferimento all'ingiustificato ritardo con cui sono state rideterminate le rette in relazione agli standards vigenti sin dal 1997".
    In definitiva, pertanto, il D.A. 19.04.2001 va annullato, nella parte in cui non prevede che la rideterminazione delle rette debba operare a far data, nei limiti di ciò che interessa la ricorrente, dall'inizio della propria attività, avvenuto nel gennaio 2000, come pure va annullata la nota dell'AUSL n. 4 di Enna n. 22159 del 16.11.2001.
    Va tenuto presente che la sfera di efficacia soggettiva di una pronuncia giurisdizionale amministrativa di annullamento va individuata in modo differenziato a seconda che si abbia riguardo alla sua parte dispositiva-cassatoria dell'atto ovvero a quella ordinatoria-prescrittiva, statuente limiti e vincoli per la successiva azione dell'Amministrazione.
    Infatti, in ordine alla prima parte, in quanto comportante l'eliminazione dal mondo giuridico di una entità obiettiva quale il provvedimento impugnato, la pronuncia non può che operare, necessariamente, "erga omnes", essendo l'istituto dell' annullamento ontologicamente insuscettibile di produrre la caducazione di un atto per taluni e non per altri.
    Al contrario, relativamente alla parte ordinatoria-prescrittiva, la pronuncia si atteggia come tipicamente inerente al rapporto giuridico dedotto in giudizio (al rapporto, cioè, corrente tra la potestà pubblica, riguardata, segnatamente, nei limiti di legittimità imposti alla sua esplicazione, e l'interesse legittimo della parte privata azionato), ed in ordine al quale prescrizioni e vincoli sono posti negli stretti limiti degli interessi sostanziali fatti valere dall'istante, delle censure dedotte e delle contrapposte eccezioni sollevate. Donde l'applicabilità "in parte qua" del principio proprio delle pronunce giurisdizionali civili, secondo cui il giudicato fa stato unicamente fra le parti, i loro eredi ed aventi causa (art. 2909 c.c.). (cfr. Cons. St., sez. IV, 30 giugno 2004 n. 4802).
    Al pagamento di quanto ancora dovuto dovrà provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, l'Azienda Sanitaria Provinciale - ASP di Enna, ora subentrata nelle competenze delle disciolte Aziende Unità Sanitarie Locali - AUSL.
    Infatti, la L.R. 14 aprile 2009 n. 5, recante "norme per il riordino del servizio sanitario regionale", che ha istituito le Aziende sanitarie provinciali, all'art. 8, comma 2, ha previsto che "le costituite Aziende sanitarie provinciali e Aziende ospedaliere subentrano nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze delle Aziende soppresse e succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere nonché nel patrimonio già di titolarità delle soppresse Aziende...".
    Ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 104/2010, secondo cui il giudice amministrativo "dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l'ottemperanza", alla scadenza del termine assegnato all'indicato pagamento provvederà, in sostituzione dell'Amministrazione, un commissario ad acta, individuato nella persona del Rag. W. C., Responsabile Affari generali e del personale presso il Comune di Aidone (En).
    Il commissario provvederà, sotto la sua personale responsabilità, entro il termine di giorni 90 dal suo insediamento, anche mediante l'adozione di variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, alienazioni di beni anche mediante trattativa privata, o quant'altro necessario per l'assolvimento del mandato, anche in deroga a qualsiasi normativa.
    Questa Sezione ha già avuto modo di precisare (cfr. sentenza n. 634 del 16 aprile 2007) che per il commissario ad acta, in quanto "longa manus" del giudice amministrativo, valgono gli stessi poteri di quest'ultimo, con la conseguenza che deve essere ritenuto titolare del potere di emanare i necessari provvedimenti amministrativi anche in deroga alle norme che disciplinano sia la competenza alla loro emanazione (cfr. Cons. St., sez. IV, 18 settembre 1991 n. 720; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 11230/2005; Cons. St., sez. IV, 3 maggio 1986 n. 323), sia la stessa attività sostanziale (vedi anche la sentenza di questa Sezione n. 768 del 5 maggio 2007, secondo cui le prescrizioni di cui all'art. 119, comma 6, Cost. - che non consentono ai Comuni, alle Province ed alle Regioni di ricorrere all'indebitamento per fare fronte a spese non d'investimento maturate dopo l'8 novembre 2001 - non si applicano ai commissari ad acta nominati dal giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza).
    Anzi, per meglio dire - nel richiamare quelle pronunce che nominano un commissario "al quale sin da ora è demandato l'onere di porre in essere ogni attività idonea a dare esecuzione alla decisione" (cfr. Cons. St., sez. IV, 16 maggio 1986 n. 347) - la legittimità dell'azione commissariale idonea al fine di eseguire una sentenza deriva strettamente dal principio di legalità, in quanto garanzia della tutela, nel senso che, una volta dichiarato dal giudice "il diritto nel caso concreto", se il conflitto con l'Amministrazione persiste, il diritto dell'Amministrazione, con competenze e procedimenti, viene messo da parte dal giudice o, più esattamente, ridotto a render ragione nei fatti a chi ragione sia stata dichiarata.
    Non a caso, in giurisprudenza si trova precisato che l'Amministrazione è sempre tenuta ad eseguire le sentenze, e per nessuna ragione, di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, può sottrarsi a tale obbligo, non avendo in proposito alcuna discrezionalità per quanto concerne l'"an" ed il quando, ma al più, e non necessariamente, una limitata discrezionalità per il quomodo; quindi la stessa non può invocare asserite difficoltà finanziarie per sottrarsi alla necessità del puntuale adempimento delle obbligazioni pecuniarie nascenti a suo carico dalle sentenze (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 7 maggio 2002 n. 2439).
    Pertanto, nel caso in esame, i provvedimenti di liquidazione, ed i conseguenti mandati di pagamento, dovranno trovare esecuzione con priorità rispetto a tutti gli altri provvedimenti dell'ASP. Una volta emessi i provvedimenti di liquidazione, il commissario potrà emettere anche i relativi mandati di pagamento, e trasmetterli direttamente all'istituto tesoriere, presso il quale avrà nel frattempo depositato la propria firma.
    Espletate tutte le operazioni, invierà a questa Sezione una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull'assolvimento del mandato ricevuto.
    Gli organi dell'ASP hanno l'obbligo di prestare la doverosa collaborazione al commissario, rimanendo ad essi preclusa ogni possibilità di interferire con i poteri deliberativi del commissario stesso, potendo eventuali atteggiamenti di intralcio e di opposizione assumere la rilevanza di un illecito penale. Nei casi più gravi di mancato adempimento dell'Amministrazione all'obbligo di rendere possibile l'attività del commissario, il giudice amministrativo potrà disporre l'intervento della forza pubblica (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 30 ottobre 1995 n. 2399).
    Il Collegio ritiene inoltre opportuno precisare che:
    l'Istituto tesoriere non può rifiutarsi di far depositare al commissario la propria firma;
    nel caso di mancanza di liquidità (cassa), l'Istituto tesoriere dovrà trattenere i mandati di pagamento, e provvedere al pagamento con priorità via via che dovessero pervenire incassi a favore dell'Ente, fino al totale soddisfo;
    dal punto di vista degli obblighi gravanti sull'Istituto tesoriere, agli effetti penali il servizio di tesoreria gestito da un'azienda di credito è da considerare pubblico (cfr. Cass. Pen. Sez. VI, 12 aprile 1991), e i soggetti che gestiscono il servizio sono da ritenere a tutti gli effetti incaricati di pubblico servizio (anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 328 c.p. - "rifiuto di atti d'ufficio. Omissione"), con la conseguenza che essi sono tenuti a consentire al commissario ad acta - nominato dal TAR per l'ottemperanza ad una sentenza rimasta ineseguita proprio dall'Ente per conto del quale il servizio viene svolto - di svolgere tempestivamente il proprio compito, senza frapporre inerzia o ostacoli di sorta.
    Infine, non sembra inutile ricordare che qualsiasi soggetto nominato commissario ad acta ha il preciso dovere giuridico di eseguire l'incarico, non potendo ad esso sottrarsi per libera scelta, perché il soggetto nominato commissario ad acta dal giudice amministrativo è titolare di un ufficio pubblico che implica non solo l'esercizio di poteri, ma anche l'assunzione di doveri e, tra questi, in primo luogo il dovere di eseguire l'incarico.
    Non è dunque consentito al commissario, se non per motivate ragioni che costituiscano ostacolo all'espletamento dei suoi compiti, di astenersi dall'eseguire la decisione del giudice e di sottrarsi così al suo dovere d'ufficio (cfr. Cons. St., sez. IV, 28.08.2001 n. 4583; vedi anche Cons. St., sez. V, 13.12.2005 n. 7044, per la precisazione che il servizio svolto dal pubblico dipendente come commissario ad acta, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, inerisce a funzioni certamente diverse e separate dalle ordinarie mansioni esercitate presso la propria Amministrazione, quindi soggette ad apposita remunerazione, non potendo ritenersi assorbite nella retribuzione spettante ai dipendenti per qualunque attività compiuta in connessione con i compiti istituzionali).
    Da tale premessa consegue che la stessa Amministrazione di appartenenza del pubblico dipendente nominato commissario ad acta non può condizionare l'espletamento dell'incarico ad apposita autorizzazione, nè alla concessione di ferie, non potendo l'incarico essere espletato se non in orario d'ufficio.
    Tra ricorrente e Assessorato le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, mentre con l'ASP possono essere compensate, in considerazione del fatto che questa si è limitata ad applicare un decreto dell'Assessorato regionale; il compenso del commissario, da calcolare ai sensi dell'art. 2 D.M. 30.05.2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30.05.2002 n. 115, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata alla ricorrente.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania - Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l'effetto annulla, nei limiti e nei termini di cui in motivazione, il D.A. 19.04.2001 e la nota dell'AUSL n. 4 di Enna n. 22159 del 16.11.2001, e dichiara il diritto della ricorrente a percepire le somme di conseguenza ancora dovute, condannando l'ASP di Enna al relativo pagamento.
    Condanna inoltre l'Assessorato intimato al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.500,00, oltre accessori, ed al rimborso del contributo unificato.
    Spese compensate tra ricorrente ed ASP.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Biagio Campanella
    L'ESTENSORE
    Dauno Trebastoni
    IL PRIMO REFERENDARIO
    Giuseppa Leggio
     
    Depositata in Segreteria il 7 luglio 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
    Ultimo aggiornamento Mercoledì 27 Luglio 2011 22:10
     

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    N. 2103/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 3061 Reg. Ric.
    ANNO 2010
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 3061 del 2010, proposto da:
    F. M. + 7, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio eletto presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a;
    contro
    Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ministero Università e Ricerca,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
    nei confronti di
    V. MA., rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Croce, con domicilio eletto presso Ferdinando Croce in Catania, c/o Segreteria Tar;
    per l'annullamento
    - della graduatoria del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2010/2011, pubblicata il 16 settembre 2010, approvata dal Rettore dell'Università di Messina con D.R. n. 2719/2010, nella quale i ricorrenti risultano collocati oltre il 200^ posto e, quindi, non ammessi al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l'iscrizione dei ricorrenti;
    - del bando di concorso dell'Ateneo di Messina anche nella parte in cui non prevede, così come espressamente previsto dall'art. 13, comma 7, del D.M. 11 giugno 2010, "che il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una figura circolare che lo studente deve barrare per dare certezza della volontà di non rispondere";
    -- del bando di concorso dell'Ateneo di Messina, anche ove venga interpretato nel senso di non consentire la ridistribuzione ai cittadini comunitari dei posti riservati ai cittadini extracomunitari cinesi, non residenti in Italia nell'ipotesi in cui tali posti non siano stati assegnati, in tutto o in parte, ai soggetti interessati;
    - del bando di concorso dell'Ateneo di Messina nella parte in cui, richiamando la deliberazione del Senato Accademico del 14 giugno 2010 e la deliberazione del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 17 marzo 2010, decreta di bandire n. 200 posti per studenti comunitari oltre 25 per studenti extracomunitari di cui 5 cinesi;
    - della deliberazione del Senato accademico del 20 settembre 2010 con la quale si è accolto l'invito del MIUR ad allargare il contingente dei posti banditi di venti unità poi accordato con D.M. 21 ottobre 2010.
    - del verbale della Commissione del concorso del 2 settembre 2010, in particolare nella parte in cui viene disposto che "...i concorrenti sono stati invitati a porre il modulo di riposta nella busta con finestra verificando la leggibilità del codice a barra e rimanente materiale all'interno del plico rimanendo seduti al proprio posto. Successivamente in ordine alfabetico i candidati che non avevano già consegnato il compito sono stati chiamati per la consegna delle due buste".
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Messina e di Ministero Università e Ricerca e di V. MA.;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2011 il dott. Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    I ricorrenti hanno partecipato alle selezioni indette dall'Università di Messina per l'ammissione a 225 posti per l'immatricolazione al corso di laurea in medicina e Chirurgia, di cui 25 riservati a extracomunitari (di cui 5 cinesi) collocandosi oltre il 200^ posto, in particolare:
    Ricorrente Punteggio Posizione
    F. M. 37,75 277 (0,75 punti di differenza rispetto all'ultimo ammesso
    F. S. 36,50 334 (2 punti differenza rispetto all'ultimo ammesso)
    T. D. 36,25 338 (2,25 punti differenza rispetto all'ultimo ammesso)
    M. P. 35,50 365 (3,00 punti differenza rispetto all'ultimo ammesso)
    N. PI. 35,25 378 (3,25 punti differenza rispetto all'ultimo ammesso)
    I. C. 34,25 418 (4,25 punti differenza rispetto all'ultimo ammesso)
    M. B. 32,75 482 (5,75 punti differenza rispetto all'ultimo ammesso)
    S. C. 32,50 494 (6,00 punti differenza rispetto all'ultimo ammesso)
    Con ricorso introduttivo hanno impugnato gli atti della procedura concorsuale ricorso lamentando, sotto più profili, l'illegittimità dei provvedimenti e dei comportamenti relativi alla procedura di concorso in questa sede impugnata
    Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
    I. Violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 7 del D.P.R. 3 maggio 1957 numero 686 e dell'articolo 14 del D.P.R. 9 maggio 1994 numero 487 - Violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell'11 giugno 2010 e dell'allegato 1 al decreto. Violazione degli articoli 3, 4, 34 e 97 della Costituzione - Violazione della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti - Eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica.
    I candidati hanno consegnato gli elaborati in ordine alfabetico, compromettendo, così ogni garanzia di segretezza e anonimato del compito e sono stati identificati sia in ingresso sia al momento della consegna dei moduli compilati; inoltre, i ricorrenti affermando esplicitamente la sussistenza di "gravi discriminazioni tra chi arriva al test dai 'corsi organizzati' e chi no" lamentano che i Commissari hanno chiamato i candidati presenti in ogni aula nell'ordine alfabetico risultante dai rispettivi registri, procedendo in quest'ordine preordinato al ritiro delle buste e alla loro collocazione all'interno degli appositi contenitori.
    II. Violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell'11 giugno 2010. Violazione degli articoli 3, 4, 34 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica.
    Il bando e i relativi esiti del concorso sono evidentemente illegittimi per non aver reso edotti i partecipanti (come espressamente richiesto dal D.M. 11 giugno 2010, art. 13, comma 7) delle modalità di annullamento della risposta erroneamente contrassegnata.
    E infatti, nonostante il MIUR, con D.M. 11 giugno 2010 avesse imposto agli Atenei il contenuto dei bandi da emanare in relazione alle modalità di svolgimento della prova e, in particolare, per quanto qui interessa, avesse ribadito agli Atenei di spiegare ai candidati il significato della c.d. sesta "casella circolare" nella griglia, il bando predisposto dall'Università di Messina non contiene alcun chiarimento per cui i candidati non sono stati resi edotti se fosse sufficiente annerire la casella erroneamente marcata o se si dovesse, obbligatoriamente o meno, contrassegnare tale casella circolare (che il bando non prevedeva), con conseguente rilevanza di questo fattore in termini di determinazione del tempo complessivo per il completamento della prova. Secondo i ricorrenti, quindi, la graduatoria, andrebbe rivista eliminando il valore della c.d. sesta casella circolare e aumentando o decurtando i punteggi dei candidati sulla base della lex specialis di concorso.
    III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6, D.L. 16 maggio 1994, n. 293.
    I ricorrenti contestano le modalità di determinazione dell'offerta potenziale effettuata dall'Università di Messina rispetto alle dotazioni organiche e logistiche a disposizione dell'Ateneo e comparato all'analisi del potenziale formativo determinato dall'Università di Catania; contestano, inoltre, l'irregolare composizione del Senato accademico e del Consiglio di Facoltà intervenuti in sede d'istruttoria (terzo e quarto motivo di ricorso)
    V. Violazione degli artt. 34 e 97 della Costituzione e della legge 2 agosto 1999 n. 264. Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà tra provvedimenti provenienti dallo stesso ateneo in relazione alla mancata utilizzazione dei posti riservati agli studenti extracomunitari non coperti
    VI. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 L. 2 agosto 1999 n. 264 e del D.M. 2 luglio 2010 in relazione alla pubblicazione del bando 55 giorni prima della celebrazione delle prove e non 60 come disposto dall'art. 4, comma 1° della legge n. 264/1999
    L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio eccependo l'incompetenza territoriale del TAR adito e controdeducendo ai singoli motivi di ricorso.
    Si è costituita in giudizio anche la controinteressata MA., già parte ricorrente nel ricorso recante n. rg. 2879/2010.
    A seguito delle ordinanze cautelari n. 42/2011 e 514/2011 le ricorrenti F. M. e F. S. sono state ammesse con riserva al primo anno del corso di Laurea.
    In accoglimento dell'istanza di anticipazione dell'udienza pubblica già fissata per il 17/11/2011, l'udienza pubblica è stata anticipata al 23 giugno 2011.
    DIRITTO
    1. La controversia in esame concerne la legittimità degli atti e delle procedure adottate dall'Università degli Studi di Messina nell'ambito delle selezioni per l'ammissione al primo anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2010-2011; si tratta di atti e provvedimenti che dispiegano i loro effetti in ambito territoriale limitato, per cui sussiste la competenza territoriale di questo T.A.R. ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 104/2010.
    2. Passando all'esame del merito, il Collegio rileva l'inammissibilità delle censure mosse avverso la determinazione da parte dell'Ateneo messinese dell'offerta potenziale, trattandosi di attività istruttoria con carattere preparatorio ed endoprocedimentale rispetto alla determinazione finale assunta dal Ministero dell'Università con D.M. 2 luglio 2010, provvedimento questo non impugnato.
    3. E' infondato il sesto motivo di ricorso concernete il mancato rispetto del termine di sessanta giorni indicato dall'art. 4 della legge n. 264/1999, quale intervallo minimo tra la pubblicazione del bando e l'effettuazione delle prove selettive. La censura è infondata, poiché la data di svolgimento delle prove è determinata su base nazionale dal decreto ministeriale d'indizione della selezione; sul punto, la giurisprudenza ha avuto occasione di rilevare (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 1 agosto 2007 n. 7203), che l'art. 4, comma 1, della legge n. 264 del 1999 si riferisce al decreto ministeriale che fissa su scala nazionale la data di svolgimento delle prove, definendone anche i programmi, e non ai bandi dei singoli atenei.
    4. Sono infondate anche le censure articolare nel secondo motivo di ricorso riguardanti la circostanza di non aver fornito chiarimenti circa le modalità di annullamento della risposta erroneamente contrassegnata, espressamente richiesto dal D.M. 11 giugno 2010, art. 13, comma 7, (e in particolare se fosse sufficiente annerire la casella erroneamente marcata o se si dovesse, obbligatoriamente o meno, contrassegnare tale casella circolare). Dalla documentazione in atti si evince chiaramente come il bando predisposto dall'Università di Messina si sia pedissequamente conformato alle disposizioni contenute all'art. 13 punto 7 del decreto ministeriale secondo il quale "I bandi di concorso predisposti dagli Atenei devono indicare (...) che è offerta la possibilità di correggere una (e una sola) risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in una delle cinque caselle poiché posa essere attribuito il relativo punteggio (...) il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una figura circolare che lo studente deve barrare per dare certezza della volontà di non rispondere. Tale indicazione, una volta apposta, non è più modificabile". Il bando predisposto dall'Università di Messina all'art 6 (svolgimento della prova di ammissione) dispone, infatti, testualmente: "I candidati (...) hanno la possibilità di correggere una (e una sola) risposta eventualmente già data ad un quesito avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in una delle cinque caselle poiché posa essere attribuito il relativo punteggio; (...) IL MODULO RISPOSTE PREVEDE, IN CORRISPONDENZA DEL NUMERO PROGRESSIVO DI CIASCUN QUESITO, UNA FIGURA CIRCOLARE CHE LO STUDENTE DEVE BARRARE, PER DARE CERTEZZA DELLA VOLONTÀ DI NON RISPONDERE. TALE INDICAZIONE UNA VOLTA APPOSTA, NON È PIÙ MODIFICABILE (...) Il presente avviso ha valore di convocazione ufficiale e gli interessati non riceveranno alcuna ulteriore comunicazione". Ora a fronte di una chiara e inequivoca disposizione contenuta sia del decreto ministeriale, sia nel bando di concorso predisposto dall'Università di Messina che impone di "barrare" (quindi - secondo l'ordinaria diligenza - viene richiesto di contrassegnare la figura circolare) risultano infondate e pretestuose le argomentazioni di parte ricorrente e risulta smentita, in punto di fatto, la contesta circostanza dell'omessa previsione della cd. casella circolare da parte del bando.
    5. Si può adesso passare all'esame delle censure concernenti la violazione del principio di anonimato conseguenti all'identificazione in ingresso e in uscita dei candidati e alle modalità d consegna degli elaborati in ordine alfabetico che secondo i ricorrenti avrebbero costituito i presupposti per "manomissioni postume dei test già consegnati". Ora - in disparte le articolate ricostruzioni di parte ricorrente operate nel ricorso introduttivo, nel ricorso per motivi aggiunti e nelle memorie difensive, tutte finalizzate a mettere in luce l'uso distorto della gestione dello svolgimento della prova da parte della commissione e lo stretto collegamento tra violazione delle regole di anonimato e la possibilità di dolose manomissioni del contenuto degli elaborati, circostanza questa che, ovviamente, esula dalla cognizione del giudice amministrativo - ciò che rileva in questa sede è l'accertamento della violazione delle regole di segretezza e di anonimato della procedura e l'incidenza della predetta violazione sulla legittimità di una procedura caratterizzata da procedure di correzione elettroniche anche alla luce del principio giurisprudenziale secondo il quale la violazione della regola procedimentale dell' anonimato in un procedimento amministrativo relativo a un concorso è irrilevante quando la prova concorsuale consista nella soluzione di quesiti a risposta multipla e non risultino, perciò, riconosciuti all'amministrazione margini di discrezionalità valutativa, se non sia stata fornita prova del fatto che l'osservanza della regola procedimentale dell'anonimato avrebbe determinato un differente esito procedimentale (Consiglio Stato, sez. VI, 19 aprile 2005, n. 1950).
    A tal fine è necessario richiamare le norme che regolano lo svolgimento della prova e le modalità di correzione degli elaborati. Rilevano, per quanto di interesse:
    a) l'art. 11 del D.M. 10/06/2010 (Trasparenza delle fasi del procedimento):
    "1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle Commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
    2. I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei."
    b) l'art. 13 del medesimo decreto (Adempimenti e Note tecniche per le prove di ammissione di cui agli articoli 2, 3 e 5):
    "1. Gli atenei provvedono, secondo le indicazioni che verranno a suo tempo comunicate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.), al ritiro presso la sede del CINECA - alla presenza della rappresentanza del MIUR - delle scatole sigillate in cui sono contenuti i plichi destinati agli studenti che partecipano alle prove, nonché della scatola/e contenente i "fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte".
    2. A decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna Università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi che devono risultare integre all'atto dello svolgimento della prova di ammissione. La o le scatole contenenti i "fogli di istruzione alla compilazione di risposte" sono messe a disposizione della Commissione anche prima dell'effettuazione della prova.
    3. Prima dell'inizio della prova, il Presidente della Commissione d'esame o il responsabile d'aula sorteggia due studenti fra i candidati presenti in aula e verifica con loro l'integrità delle scatole; provvede quindi all'apertura delle stesse e alla distribuzione dei plichi in relazione al numero dei partecipanti; consegna a ciascun candidato il "foglio di istruzione alla compilazione del modulo risposte". Ha cura di redigere, quindi, una dichiarazione dalla quale risulti l'integrità delle scatole, il numero dei plichi assegnati e il numero di quelli eventualmente non utilizzati. Tale dichiarazione è sottoscritta a margine anche dai due studenti sorteggiati.
    4. Nel caso in cui uno o più candidati segnalino eventuali irregolarità in merito al plico ricevuto, il Presidente della Commissione d'esame o il responsabile d'aula ne verifica l'attendibilità e, se necessario, provvede alla sostituzione del plico stesso. Detta operazione deve risultare a verbale d'aula unitamente alle relative motivazioni. I plichi sostituiti non sono da considerare materiale di scarto, ma devono essere restituiti nella stessa giornata d'esame unitamente al materiale descritto al successivo punto 9.
    5. Ogni plico contiene:
    a) un modulo anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione univoca;
    b) i quesiti relativi alla prova di ammissione;
    c) due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sul modulo anagrafica;
    d) un foglio sul quale risultano prestampati:
    - il codice identificativo della prova;
    - l'indirizzo del sito web del MIUR (www.accessoprogrammato.miur.it);
    - le chiavi personali (username e password) per accedere all'area riservata del sito.
    e) una busta vuota, provvista di finestra trasparente.
    6. La sostituzione che si dovesse rendere necessaria nel corso della prova anche di uno solo dei documenti indicati ai punti b), c) e d) comporta la sostituzione integrale del plico in quanto contraddistinti dal medesimo codice identificativo. Relativamente al modulo anagrafica, eventuali correzioni o segni effettuati dal candidato, non comportano la sostituzione dell'intero plico, a meno che non si creino difficoltà di identificazione del candidato: ciò in quanto trattasi di documento che rimane agli atti dell'Ateneo.
    7. I bandi di concorso, predisposti dagli Atenei, devono indicare:
    - (...omissis)
    - che gli studenti, in caso di utilizzo di più aule, vengono distribuiti per età anagrafica, eccezione fatta per i gemelli;
    - che per la compilazione del modulo risposte deve essere utilizzata una penna nera;
    - che è fatto divieto di tenere nelle aule cellulari, palmari o altra strumentazione similare, a pena di annullamento della prova;
    - che lo studente deve obbligatoriamente compilare il modulo anagrafica e sottoscriverlo;
    - (...omissis)
    - che lo studente deve annullare, barrando l'intero foglio, il secondo modulo di risposte non destinato al CINECA;
    - che lo studente, a conclusione della prova, deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta vuota, provvista di finestra trasparente, il solo modulo di risposte, destinato al CINECA per la determinazione del punteggio provvedendo, al momento della consegna, alla sua chiusura;
    (... omissis)
    8. Il Presidente della Commissione o il responsabile d'aula, al momento della consegna dei moduli risposta, deve trattenere, in presenza del candidato:
    - il secondo modulo di risposte non utilizzato e annullato dal candidato;
    - i fogli in cui risultano stampati i quesiti relativi alla prova;
    - il foglio anagrafica.
    Il materiale sopra descritto, è conservato dall'Università sia ai fini della formulazione della graduatoria finale di merito sia per ogni eventuale futura richiesta di accesso ai documenti.
    Al termine di ciascuna prova, provvede inoltre a:
    a) inserire tutte le buste contenenti il modulo di risposte, in uno o più contenitori che devono essere chiusi alla presenza degli stessi studenti chiamati a verificare l'integrità delle scatole o, comunque di altri due candidati estratti a sorte;
    b) apporre una firma sui lembi di chiusura del o dei contenitori;
    c) invitare i due studenti a firmare sugli stessi lembi;
    d) provvedere a confezionare altri contenitori in cui racchiudere: i plichi aperti perché oggetto di sostituzione; la dichiarazione di cui al punto 3 e la copia del o dei verbali d'aula qualora, nel corso della prova, si siano verificate situazioni degne di essere descritte in quanto influenti sul suo regolare svolgimento o, nel caso si fosse reso necessario sostituire dei plichi.
    9. Ogni Università, a cura del responsabile amministrativo, nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione, consegna presso la sede del CINECA, alla rappresentanza del MIUR il materiale di cui al punto 8, lettere a) e d).
    Le Università con sede nelle Isole, tenuto conto delle oggettive difficoltà delle vie di comunicazione, sono autorizzate alla consegna del materiale sopra indicato, entro le 24 ore successive alla conclusione di ogni singola prova di ammissione.
    (... omissis)"
    Le predette disposizioni sono state pedissequamente riportate nel bando di concorso predisposto dall'Università di Messina
    Quanto allo svolgimento in concreto della prova risulta dalla documentazione versata in atti dai ricorrenti e dalla relazione del Presidente della Commissione depositata in adempimento dell'ordinanza istruttoria n. 612/2010 (resa nell'ambito del giudizio recante n. r.g. 2879/2010 avverso i medesimi provvedimenti) che è stato predisposto una sorta di elenco dei concorrenti denominato "foglio firma" costituito da una tabella composta da: numero progressivo, nominativo del candidato corredato da numero di codice e dati anagrafici, numero del posto, codice identificativo del test (cd numero seriale), estremi del documento di identificazione, firma del candidato in entrata e in uscita.
    Si tratta di modalità che sebbene da una parte possano assumere caratteri lesivi del principio di segretezza e della regola dell'anonimato, così come già affermato da questo Tribunale nella sentenza n. 1528/2008, dall'altra parte potrebbero essere astrattamente ricondotte agli "adempimenti per il riconoscimento dell'identità degli studenti" di cui all'art. 11, comma 2^ del D.M. 11/06/2010, anche al fine di controllare che "ogni singolo studente consegni il medesimo elaborato che gli è stato consegnato e per facilitare le operazioni di abbinamento tra i "dati cineca" e i dati del candidato" (esigenze queste sottolineate nella relazione del Presidente della Commissione). Del resto, a prescindere dall'abbinamento candidato/ codice identificativo della prova effettuato dalla commissione attraverso la redazione del predetto elenco, va, in ogni caso osservato, come il predetto codice identificativo non sia segreto o riservato essendo a conoscenza del candidato e della commissione sin dal momento della consegna del plico, così come disposto dall'art. 13 comma 5^ del D.M.; pertanto, ciò che incide concretamente sul regolare svolgimento della prova non è tanto la circostanza della preventiva conoscenza dell'abbinamento candidato/ codice identificativo quanto piuttosto l'astratta ipotesi di fraudolenta sostituzione dell'elaborato con un "falso" recante lo stesso codice identificativo e il cui accertamento è comunque rimesso alla valutazione del giudice penale. Va, comunque, rilevato che a fronte della predetta circostanza (e cioè che il candidato e la commissione sono a conoscenza del codice identificativo sin dall'inizio della prova) sono state predisposte tutta una serie di adempimenti a tutela dell'integrità dei plichi prima della loro apertura e dopo la chiusura della prova, operazione che viene eseguita alla presenza di candidati estratti a sorte e non risulta alcuna contestazione sul punto.
    Fatta questa premessa, e tornando alla legittimità dell'operato della commissione, il Collegio, tuttavia, non può fare a meno di rilevare come non risulti logica e coerente con le sopra citate esigenze di regolare svolgimento delle prove invocate dalla commissione (in particolare sotto il profilo delle verifica che ogni candidato rediga il proprio elaborato) la documentata circostanza che la consegna dei moduli non è stata casuale, ma è stata eseguita in modo progressivo nei confronti dei candidati effettivamente partecipanti alla selezione; i test sono stati, infatti, consegnati secondo lo stretto ordine già assegnato secondo l'elenco predisposto, omettendo quindi la consegna dei test che sarebbero stati assegnati ai candidati assenti (cfr., a titolo esemplificativo, numeri progressivi 2, 22, 29. 38,39, 43,46 ), nonostante il chiaro contenuto dispositivo dell'art 13 citato, in base al quale la distribuzione dei plichi va eseguita "in relazione al numero dei partecipanti" e quindi ai candidati effettivamente presenti alle prove e non anche agli assenti (art 13, comma 3° dm 10 giugno 2011). E' evidente che tale anomala modalità di distribuzione dei plichi ai candidati, non giustificata da alcuna valida ragione coerente con le finalità di trasparenza delle procedure concorsuali è sintomatica di un non corretto svolgimento della procedura concorsuale, anche se in concreto non è possibile stabile - in assenza di alcun accertamento dei fatti in sede penale - "se" ed eventualmente "in quale misura" il predetto modus operandi abbia falsato lo svolgimento delle prove.
    Sul punto va ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui l'eventuale, astratta riconoscibilità dei candidati non può costituire ex se causa di invalidazione di una procedura concorsuale, allorché, come nella specie, non risulti in alcun modo dimostrato che tale evenienza abbia oggettivamente determinato condizioni di vantaggio rispetto ad altro candidati, incidendo negativamente sui risultati della selezione effettuata (cfr. Consiglio di stato, sez. V, 20 ottobre 2008, n. 5114; ciò in quanto "nelle procedure concorsuali la regola dell'anonimato degli elaborati scritti, anche se essenziale, non può essere intesa in modo assoluto e tassativo tale da comportare l'invalidità delle prove ogni volta che sia ipotizzabile il riconoscimento" (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 5220/2006).
    Infine, in attuazione del principio di effettività della tutela di cui all'art. 1 del c.p.a., non possono essere sottaciute le possibili conseguenze di un annullamento della procedura derivanti da eventuali illegittimità basate solo su vizi sintomatici e analisi probabilistiche che sarebbero satisfattive delle pretese dei ricorrenti solo nelle misura dell'interesse strumentale alla riedizione della prova, mentre gli stessi potrebbero trarre più ampio vantaggio dall'accoglimento di altre censure ( in particolare quelle che hanno condotto all'accoglimento delle domande cautelari e all'ammissione con riserva di alcuni ricorrenti). Inoltre, nella fattispecie in esame caratterizzata dall'incerta incidenza della presunta violazione procedimentale sullo svolgimento delle prove, l'esigenza di effettività della tutela giurisdizionale impone l'individuazione di un punto di equilibrio per evitare che il rimedio ad un'ingiustizia si traduca in una generalizzata e più grave ingiustizia nei confronti dei candidati che hanno regolarmente svolto le prove e si collocati in posizione utile per l'immatricolazione al primo anno del Corso di Laurea.
    6. Con il quinto motivo di ricorso, i ricorrenti censurano il mancato utilizzo dei posti riservati agli studenti extracomunitari e non utilizzati in favore di questi.
    A tale riguardo, il Collegio, a fronte di una giurisprudenza oscillante (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 10 marzo 2010, n. 3652;T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 13 ottobre 2008, n. 1817), ritiene - a conferma dell'orientamento già espresso in sede cautelare - che la piena utilizzabilità dei posti predeterminati (anche in termini di fabbisogno sociale) sia più aderente ai principi costituzionali enunciati negli articoli 33 e 34 della Costituzione e ai canoni di logica e ragionevolezza dell'operato della pubblica amministrazione (cfr. in tal senso Cons. Stato, sez. VI, 10 settembre 2009, n. 5434 che privilegia la tesi volta ad assicurare lo scorrimento degli studenti comunitari, utilmente collocati in graduatoria, nei posti assegnati agli studenti extracomunitari restati non utilizzati, poiché "...la garanzia del diritto allo studio sancita dall'art. 34, primo comma della Costituzione si qualifica come diritto della persona e non soffre limitazioni in relazione al grado di istruzione").
    Per le considerazioni che precedono e limitatamente a questo ultimo profilo di censura il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente obbligo dell'Amministrazione di assegnare, ai concorrenti che non abbiano prestato acquiescenza alla determinazione universitaria impugnata, e secondo l'ordine di graduatoria, tutti i posti resisi disponibili per l'immatricolazione al primo anno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a seguito della selezione indetta con il bando indicato in epigrafe.
    7. In conclusione, il ricorso è inammissibile in parte qua secondo quanto precisato in motivazione sub 2); é infondato in parte qua secondo quanto precisato in motivazione sub 3) e 4); é fondato nei termini di cui in motivazione e va accolto, secondo quanto precisato in motivazione sub 6 )
    8. In relazione alla reciprocità dei capi soccombenza può disporsi la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
    9. Infine, in relazione alle considerazioni svolte sub 5) va disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, competente per territorio in relazione al luogo di svolgimento del concorso, per la valutazione della sussistenza di eventuali ipotesi di reato nei fatti descritti.
    P. Q. M.
    - dichiara in parte inammissibile il ricorso indicato in epigrafe;
    - rigetta in parte il ricorso indicato in epigrafe;
    - accoglie in parte il ricorso indicato in epigrafe e per l'effetto annulla, per quanto di ragione, il bando di concorso ove venga interpretato nel senso di non consentire la ridistribuzione ai cittadini comunitari dei posti riservati ai cittadini extracomunitari, con conseguente obbligo dell'Amministrazione di assegnare, ai concorrenti che non abbiano prestato acquiescenza alla determinazione universitaria impugnata, e secondo l'ordine di graduatoria, tutti i posti resisi disponibili per l'immatricolazione al primo anno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a seguito della selezione indetta con il bando indicato in epigrafe.
    Spese compensate.
    Manda alla Segreteria per la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina per le eventuali determinazioni di competenza, conservando copia degli atti a disposizione delle Procura medesima.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Biagio Campanella
    L'ESTENSORE
    Agnese Anna Barone
    IL CONSIGLIERE
    Salvatore Schillaci
     
    Depositata in Segreteria il 24 agosto 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     
     

    Appalti e risarcimento danni: battaglie giudiziarie fra giudici di primo e secondo grado

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    N. 458/2012 Reg. Prov. Coll.
    N. 307 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 307 del 2011, proposto da:
    G. A., rappresentato e difeso dall'avv. Pietro De Luca, con domicilio eletto presso Pietro De Luca in Catania, viale Ruggero di Lauria, 29;
    contro
    Comune di Acireale, rappresentato e difeso dall'avv. Agata Senfett, con domicilio presso Tar Catania - Segreteria in Catania, via Milano 42/b;
    nei confronti di
    A. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Schilirò e Salvatore Tirinnocchi, con domicilio eletto presso Antonino Schilirò in Catania, via Aldebaran, 9;
    per ottenere
    il risarcimento dei danni derivanti da mancata aggiudicazione dell'appalto per lavori di interventi integrati finalizzati alla rimozione delle cause di degrado ed erosione di tratti di costa nelle frazioni di ...omissis...;
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Acireale e di A. s.r.l.;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2012 il dott. Rosalia Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
    FATTO E DIRITTO
    1. - L'impresa ricorrente agisce sia in proprio sia in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con B. s.r.l.
    Parte ricorrente espone che con sentenza n. 506/2008 è stata annullata l'ammissione della ditta A. s.r.l. alla gara indetta dal Comune di Acireale per l'appalto dei lavori di interventi integrati finalizzati alla rimozione delle cause di degrado ed erosione di tratti di costa in corrispondenza delle frazioni di ...omissis..., ed è stato riconosciuto il diritto all'aggiudicazione dell'ATI su menzionata.
    Il C.g.a. confermava la pronuncia di prime cure con decisione n. 92/2009.
    Parte ricorrente chiede adesso il risarcimento del danno patito per la mancata esecuzione dei lavori e si diffonde sul comportamento a suo dire colposo dell'amministrazione comunale resistente, chiedendo quindi - essendo impossibile il risarcimento in forma specifica - il risarcimento per equivalente ai sensi dell'art. 1223 c.c., sia per mancato utile sia per danno curriculare.
    Produce una perizia giurata contenente i calcoli relativi ai lavori eseguiti dalla controinteressata e dalla ricorrente, nonché ai costi sostenuti da quest'ultima. La ricorrente ha, secondo detti calcoli, conseguito un utile di euro 78.297,43 e quantifica il mancato utile in euro 111.991,53, rapportato ai lavori non eseguiti (euro 453.590,68).
    Quanto al danno curriculare, chiede - invocando l'art. 1226 c.c. - la somma di euro 13.607,72, corrispondente al 3% del prezzo offerto.
    Chiede infine la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e, a far data dal deposito della sentenza, gli interessi legali.
    L'amministrazione comunale di Acireale si difende da un lato insistendo particolarmente su asserite deficienze probatorie che inficerebbero le pretese risarcitorie avanzate in ricorso, dall'altro sostenendo che le somme richieste sarebbero eccessive.
    Sia la ricorrente sia l'amministrazione resistente hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi con memorie da ultimo depositate.
    La società A. s.r.l., precedente aggiudicataria e parte contro-interessata nel giudizio di cui s'è poc'anzi fatto cenno, costituendosi in giudizio ha sostenuto la propria estraneità alla controversia risarcitoria in questione, in cui l'unico legittimato passivo sarebbe il Comune di Acireale
    2. - Emerge dagli atti di causa che l'odierna ricorrente ha fatto il possibile per eseguire i lavori in questione, difendendo le proprie ragioni in sede giurisdizionale e dichiarandosi disponibile all'esecuzione dopo aver ottenuto le decisioni favorevoli di primo e secondo grado.
    Emerge altresì dagli atti - si veda la relazione del Dirigente la Struttura straordinaria di Protezione civile del 7.2.2011, depositata dall'amministrazione il 15.9.2011 - che anche i tentativi dell'odierna ricorrente di pervenire ad una soluzione bonaria e transattiva hanno incontrato comportamenti dilatori del Comune.
    Che un danno si sia verificato non può essere negato, atteso che la maggior parte dei lavori è stata eseguita dalla ditta in precedenza aggiudicataria, la cui ammissione alla gara è stata, come si è detto, annullata in sede giurisdizionale.
    Pure innegabile la sussistenza del nesso causale fra la condotta dell'amministrazione e la mancata percezione (parziale) dell'utile, nonché la mancata acquisizione dell'esperienza professionale che sarebbe derivata dall'integrale esecuzione dei lavori.
    Quanto al profilo soggettivo, da ultimo la giurisprudenza va orientandosi nel senso di prescindere dall'accertamento di esso ai fini della responsabilità dell'amministrazione, in adesione ai principi comunitari (si rinvia, sul punto, alla sentenza di questa sezione n. 4624 del 7.12.2010; v. anche C. S., V, 24 febbraio 2011, n. 1193; Tar Catania, IV, n. 1279/2011); sicché, pur essendo evidente nella fattispecie in esame la sussistenza dell'elemento soggettivo, il collegio ritiene di non dover svolgere approfondite considerazioni sul punto, limitandosi a rilevare che, a fronte di una sentenza di accoglimento del ricorso presentato dalla odierna ricorrente, confermata in appello, nessuna circostanza di fatto né alcun principio di diritto l'amministrazione può invocare per escludere la colposa determinazione di agire in modo contrastante col dictum giurisdizionale.
    Né si attaglia alla fattispecie in esame il precedente, noto al collegio, prodotto dalla difesa del Comune alla odierna pubblica udienza (C.g.a., sent. n. 84/2012), riguardante una fattispecie del tutto differente; in quel caso, infatti, l'amministrazione resistente aveva eseguito una decisione di prime cure poi riformata in secondo grado. Il giudice d'appello, qualificando il danno patito dalla parte soccombente in primo grado e vittoriosa in secondo (quando però ormai i lavori erano stati eseguiti in forza della decisione del T.a.r. ottemperata dalla stazione appaltante), come "danno da processo" - riconducibile a fisiologici e ineliminabili dinamiche processuali - ha ritenuto di dover affermare (e applicare) il principio secondo cui "va esclusa la responsabilità aquiliana di un'amministrazione, e quindi anche la possibilità giuridica di riconoscere un contrapposto diritto al risarcimento in forma specifica o per equivalente, la cui condotta abbia comportato la perdita definitiva di un bene-interesse avuto di mira da una delle parti in lite (nel caso di specie, l'aggiudicazione di una gara di appalto) ogniqualvolta la predetta amministrazione si sia esattamente conformata a una pronuncia giurisdizionale di primo grado che abbia annullato un procedimento di gara, giudicato successivamente legittimo dal giudice di secondo grado."
    Orbene, come già si è chiarito, nulla di tutto questo è avvenuto nel caso di specie, sicché non soccorre il principio secondo cui "il pregiudizio subito dalla parte (che sia stata aggiudicataria in sede di gara, soccombente nel primo grado del giudizio e vittoriosa in appello) è da considerarsi la conseguenza di un danno lecito, giustificato dall'adempimento di un dovere" (così la decisione del C.g.a. poc'anzi richiamata).
    Quanto al profilo probatorio, parte ricorrente ha dal canto suo depositato una perizia giurata riguardante la quantificazione del danno, con allegata documentazione, così assolvendo - a prescindere poi dal merito della quantificazione, che compete al collegio valutare - all'onere di fornire dimostrazione dell'entità del danno.
    Da tale perizia risulta che i lavori eseguiti dall'impresa A. s.r.l. ammontano a euro 453.590,68, mentre quelli eseguiti dall'ATI odierna ricorrente ammontano a euro 317.146,33, a fronte di costi da questa sostenuti per euro 238.848,90.
    Il collegio ritiene che il risarcimento spetti all'odierna ricorrente nella misura rispondente ai criteri di seguito indicati.
    Per la parte non eseguita dei lavori parte ricorrente ha chiesto una somma - che il collegio ritiene eccessiva - pari al 24,69 % rispetto al prezzo già ribassato dei lavori eseguiti dalla controinteressata. A fronte della mancata percezione dell'utile in parte qua va infatti considerato che i costi sostenuti dalla odierna ricorrente sono inferiori a quelli che essa avrebbe sostenuto se avesse eseguito totalmente i lavori. Si ritiene pertanto di riconoscere alla parte ricorrente la spettanza di una percentuale della somma corrispondente ai lavori non eseguiti (euro 453.590,68). In proposito, il collegio aderisce all'orientamento giurisprudenziale che non ritiene applicabile automaticamente il criterio del 10% di cui all'art. 345, l. 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F, ripreso dall'art. 37 septies, comma 1 lett. c), l. 11 febbraio 1994 n. 109, aggiunto dall'art. 11, l. 18 novembre 1998 n. 415, in assenza di prova rigorosa circa la mancata utilizzazione di mezzi e maestranze, lasciati disponibili per l'esecuzione di altri lavori (vedi, fra tante, C.S., VI, sentenza 21 maggio 2009, n. 3144; Tar Catania, I, 27.9.2010, n. 3827, ed ivi ulteriori citazioni di giurisprudenza), prova che nella specie non è stata fornita. La disponibilità dell'impresa ad eseguire i lavori non implica di per sé totale immobilizzazione dei mezzi di produzione e della forza lavoro per i molti mesi che sono stati necessari ad ottenere l'affidamento della parte residua dei lavori di cui trattasi.
    Ciò premesso, si ritiene di fare applicazione del potere attribuito al giudice dall'art. 34, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2010, condannando l'amministrazione resistente a proporre alla società ricorrente la corresponsione di una somma a titolo di risarcimento, e ciò nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza (da quella delle due che risulti anteriore), nella misura del 5% della somma corrispondente al prezzo ribassato dei lavori non eseguiti ed eseguiti invece dall'A. s.r.l. (lavori che ammontano a euro 453.590,68), e, per quanto attiene al danno curriculare, nella misura, ritenuta equa, del 3% della somma, come sopra quantificata, da corrispondere per risarcimento da mancata percezione dell'utile (cfr., per l'utilizzazione del criterio che riconosce, in ordine al danno curriculare, la spettanza di una percentuale non già dell'importo dell'appalto, bensì di una percentuale della somma già liquidata a titolo di lucro cessante, in misura destinata a variare in considerazione dell'importanza dell'appalto in questione: C. S., VI, 21 maggio 2009, n. 3144; T.A.R Lazio Roma, III, 2 febbraio 2011, n. 974; Tar Catania, IV, n. 1279/2011, cit.).
    Va accolta la domanda - contenuta in ricorso - avente ad oggetto la rivalutazione e gli interessi, spettando la prima, secondo gli indici ISTAT, dal giorno in cui è stato stipulato il contratto con l'impresa illegittima aggiudicataria, sino alla pubblicazione della sentenza, mentre gli interessi sulla somma rivalutata andranno corrisposti, nella misura legale, dalla data della pubblicazione della presente decisione fino all'effettiva corresponsione (cfr.: C. S., VI, 23 luglio 2009, n. 4628; sentenza di questa sezione 29 giugno 2007, n. 1135).
    Si precisa per completezza che parte controinteressata, la quale ha affermato la propria estraneità alla presente controversia, in realtà ha concorso alla causazione del danno, avendo proseguito i lavori nonostante la sospensione disposta dal Comune di Acireale il 29.4.2008 "con effetto immediato" (si veda il verbale di consistenza del lavori al 16.7.2008, che attesta tale circostanza). Tuttavia, da un lato il Comune avrebbe potuto e dovuto impedire tale illegittima prosecuzione con ogni mezzo, dall'altro lato parte ricorrente non ha formulato alcuna domanda di condanna nei confronti della società A. s.r.l., nei confronti della quale il Comune di Acireale - unico soggetto a subire la condanna al risarcimento come sopra specificato - potrà, ove lo ritenga, rivalersi (cfr.: C.S., VI, n. 115/2012, che afferma - sia pure in relazione a fattispecie non identica a quella in esame - la natura solidale della responsabilità civile da illegittima aggiudicazione ove vi sia stato concorso dell'aggiudicataria nella causazione del danno, "anche ai fini dell'eventuale azione di regresso che la stazione appaltante potrà intraprendere per rivalersi, nel concorso di tutte le ulteriori condizioni legittimanti, nei confronti della società beneficiaria degli atti illegittimi e che ha indotto alla loro emanazione").
    Le spese di lite vanno addossate alle parti resistenti, solidalmente tenutevi, e si liquidano in dispositivo.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l'effetto condannando il Comune di Acireale al risarcimento del danno nei confronti della parte ricorrente, nella misura e secondo le modalità precisate in motivazione.
    Spese a carico dell'amministrazione comunale e della società A. s.r.l., tenute in solido a corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro tremila/00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Cosimo Di Paola
    L'ESTENSORE
    Rosalia Messina
    IL CONSIGLIERE
    Francesco Brugaletta
     
    Depositata in Segreteria il 23 febbraio 2012
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    semplificazione della disciplina dei procedimenti per la prevenzione degli incendi

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    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011 , n. 151

    Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti
    relativi alla prevenzione degli incendi, a  norma  dell'articolo  49,
    comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
    con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (11G0193), in G.U.R.I. del 22 settembre 2011, n. 221 
    

     
     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
      Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  allegato  1,
    n. 14; 
      Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
      Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
      Visto l'articolo 49, commi 4-bis, 4-ter,  4-quater  e  4-quinquies,
    del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
      Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  ed   in
    particolare gli articoli 16, comma 7, 20 e 23; 
      Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  e  successive
    modificazioni; 
      Visto l'articolo 25 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
      Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  26  maggio
    1959, n. 689; 
      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  gennaio  1998,
    n. 37; 
      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
    n. 445, e successive modificazioni; 
      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
    214; 
      Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  in  data 16  febbraio
    1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982; 
      Visto il decreto del Ministro dell'interno in  data 8  marzo  1985,
    pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  95
    del 22 aprile 1985; 
      Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 4  maggio  1998,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998; 
      Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 3 febbraio 2006,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006; 
      Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  22
    gennaio 2008, n. 37; 
      Acquisito il parere del Comitato centrale  tecnico-scientifico  per
    la  prevenzione  incendi,  di  cui  all'articolo   21   del   decreto
    legislativo 8 marzo 2006,  n.  139,  espresso  nella  seduta  del  23
    febbraio 2011; 
      Sentite le associazioni imprenditoriali; 
      Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
    adottata nella riunione del 3 marzo 2011; 
      Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
    consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 marzo 2011; 
      Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
    deputati e del Senato della Repubblica; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 22 luglio 2011; 
      Sulla proposta del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
    l'innovazione,  del  Ministro  dell'interno, del  Ministro   per   la
    semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di
    concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
     
                                    Emana 
     
     
                          il seguente regolamento: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                                 Definizioni 
     
      1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
        a)  Comando:  il  Comando  provinciale  dei  vigili   del   fuoco
    territorialmente competente; 
        b) Direzione: la Direzione regionale o interregionale dei  vigili
    del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile; 
        c) CTR: il Comitato tecnico regionale per la prevenzione  incendi
    di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 
        d) SCIA: la segnalazione  certificata  di  inizio  attivita',  ai
    sensi dell'articolo 19 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  come
    sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio
    2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
    2010, n. 122, in  cui  la  ricevuta  della  segnalazione  costituisce
    titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere  e)
    ed f), del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
        e) SUAP: lo sportello  unico  per  le  attivita'  produttive  che
    costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in  relazione
    a tutte  le  vicende  amministrative  riguardanti  la  sua  attivita'
    produttiva e fornisce una risposta unica e  tempestiva  in  luogo  di
    tutte  le   pubbliche   amministrazioni,   comunque   coinvolte   nel
    procedimento; 
        f) CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo
    16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
                     Finalita' ed ambito di applicazione 
     
      1. Il presente  regolamento  individua  le  attivita'  soggette  ai
    controlli di prevenzione incendi e disciplina, per  il  deposito  dei
    progetti, per l'esame dei  progetti,  per  le  visite  tecniche,  per
    l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la  verifica  delle
    condizioni  di  sicurezza  antincendio  che,  in  base  alla  vigente
    normativa, sono attribuite alla competenza del  Corpo  nazionale  dei
    vigili del fuoco. 
      2. Nell'ambito di applicazione del presente  regolamento  rientrano
    tutte le attivita'  soggette  ai  controlli  di  prevenzione  incendi
    riportate nell'Allegato I del presente regolamento. 
      3. Le attivita' sottoposte ai controlli di prevenzione  incendi  si
    distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate  nell'Allegato
    I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attivita',
    alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela
    della pubblica incolumita'. 
      4. L'elenco delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione di
    cui all'Allegato I del presente regolamento e' soggetta a  revisione,
    in relazione  al  mutamento  delle  esigenze  di  salvaguardia  delle
    condizioni di sicurezza antincendio. 
      5. La revisione dell'elenco delle attivita' soggette  ai  controlli
    di prevenzione incendi, di cui  all'Allegato  I,  e'  effettuata  con
    decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  da  emanare   a   norma
    dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
    proposta del Ministro  dell'interno,  sentito  il  Comitato  centrale
    tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. 
      6.  Sono  escluse  dall'ambito   di   applicazione   del   presente
    regolamento  le  attivita'  industriali  a   rischio   di   incidente
    rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di  sicurezza  di
    cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,  e
    successive modificazioni. 
      7. Al fine di garantire l'uniformita' delle procedure,  nonche'  la
    trasparenza  e  la  speditezza  dell'attivita'   amministrativa,   le
    modalita'  di  presentazione  delle  istanze  oggetto  del   presente
    regolamento  e  la  relativa  documentazione,   da   allegare,   sono
    disciplinate con decreto del Ministro dell'interno. 
      8. Con il decreto del Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
    Ministro dell'economia e delle  finanze  previsto  dall'articolo  23,
    comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti
    i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi  effettuati  dal
    Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
                          Valutazione dei progetti 
     
      1. Gli enti ed  i  privati  responsabili  delle  attivita'  di  cui
    all'Allegato I, categorie B  e  C,  sono  tenuti  a  richiedere,  con
    apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o
    costruzioni nonche' dei progetti di modifiche da apportare  a  quelli
    esistenti, che comportino un aggravio delle  preesistenti  condizioni
    di sicurezza antincendio. 
      2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione
    prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2. 
      3. Il Comando esamina  i  progetti  ed  entro  trenta  giorni  puo'
    richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia  sulla
    conformita' degli stessi alla normativa  ed  ai  criteri  tecnici  di
    prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione
    della documentazione completa. 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
                      Controlli di prevenzione incendi 
     
      1. Per le attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento,
    l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto  legislativo
    8 marzo 2006, n. 139, e' presentata al Comando, prima  dell'esercizio
    dell'attivita',   mediante   segnalazione   certificata   di   inizio
    attivita', corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui
    all'articolo  2,  comma  7,  del  presente  regolamento.  Il  Comando
    verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione  e
    dei relativi allegati e, in  caso  di  esito  positivo,  ne  rilascia
    ricevuta. 
      2. Per le attivita' di cui all'Allegato I,  categoria  A  e  B,  il
    Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al
    comma 1, effettua controlli, attraverso  visite  tecniche,  volti  ad
    accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa  di
    prevenzione degli incendi, nonche' la sussistenza  dei  requisiti  di
    sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con  metodo  a
    campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attivita'
    o nelle  situazioni  di  potenziale  pericolo  comunque  segnalate  o
    rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata  carenza  dei
    requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attivita'  previsti
    dalla normativa di prevenzione incendi, il  Comando  adotta  motivati
    provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione  dell'attivita'   e   di
    rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa  prodotti,  ad
    eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare
    alla normativa  antincendio  e  ai  criteri  tecnici  di  prevenzione
    incendi detta attivita' entro un termine di quarantacinque giorni. Il
    Comando, a richiesta dell'interessato, in  caso  di  esito  positivo,
    rilascia copia del verbale della visita tecnica. 
      3. Per le attivita' di cui all'Allegato I categoria C, il  Comando,
    entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1,
    effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il
    rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa  di  prevenzione
    degli incendi, nonche' la  sussistenza  dei  requisiti  di  sicurezza
    antincendio. Entro lo stesso termine, in caso  di  accertata  carenza
    dei requisiti e  dei  presupposti  per  l'esercizio  delle  attivita'
    previsti dalla normativa di prevenzione incendi,  il  Comando  adotta
    motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di
    rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa  prodotti,  ad
    eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare
    alla normativa  antincendio  e  ai  criteri  tecnici  di  prevenzione
    incendi detta attivita' entro un termine  di  quarantacinque  giorni.
    Entro quindici  giorni  dalla  data  di  effettuazione  delle  visite
    tecniche effettuate sulle attivita' di cui al presente comma, in caso
    di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di  prevenzione
    incendi. 
      4. Il Comando  acquisisce  le  certificazioni  e  le  dichiarazioni
    attestanti la conformita' delle attivita' di cui all'Allegato I  alla
    normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4  dell'articolo
    16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
      5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal  Comando  nel
    corso di un  procedimento  di  autorizzazione  che  prevede  un  atto
    deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei  quali  e'
    chiamato a far parte  il  Comando  stesso,  si  applicano  i  diversi
    termini stabiliti per tali procedimenti. 
      6. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  3  del  presente
    decreto in  caso  di  modifiche  che  comportano  un  aggravio  delle
    preesistenti  condizioni  di  sicurezza  antincendio,  l'obbligo  per
    l'interessato  di  avviare  nuovamente  le  procedure  previste   dal
    presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di  lavorazione  o
    di strutture,  nei  casi  di  nuova  destinazione  dei  locali  o  di
    variazioni  qualitative  e  quantitative  delle  sostanze  pericolose
    esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga
    una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate. 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
     
                      Attestazione di rinnovo periodico 
                         di conformita' antincendio 
     
      1. La richiesta di rinnovo  periodico  di  conformita'  antincendio
    che,  ogni  cinque  anni,  il  titolare  delle   attivita'   di   cui
    all'Allegato I del presente  regolamento  e'  tenuto  ad  inviare  al
    Comando, e' effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza
    di variazioni alle  condizioni  di  sicurezza  antincendio  corredata
    dalla documentazione prevista dal  decreto  di  cui  all'articolo  2,
    comma 7.  Il  Comando  rilascia  contestuale  ricevuta  dell'avvenuta
    presentazione della dichiarazione. 
      2. Per le attivita' di cui ai numeri 6, 7,  8,  64,  71,  72  e  77
    dell'Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 e' elevata
    a dieci anni. 
    
            
          
                                   Art. 6 
     
     
              Obblighi connessi con l'esercizio dell'attivita' 
     
      1.  Gli  enti  e  i  privati  responsabili  di  attivita'  di   cui
    all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina
    del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,   e   successive
    modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza  i
    sistemi,  i  dispositivi,  le  attrezzature  e  le  altre  misure  di
    sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo
    ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali  che  sono
    indicate dal Comando nel certificato di prevenzione  o  all'atto  del
    rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della  SCIA  di
    cui all'articolo 4, comma  1,  nonche'  di  assicurare  una  adeguata
    informazione  sui  rischi  di  incendio  connessi  con  la  specifica
    attivita', sulle misure di prevenzione e protezione  adottate,  sulle
    precauzioni da osservare per evitare l'insorgere  di  un  incendio  e
    sulle procedure da attuare in caso di incendio. 
      2. I controlli, le verifiche,  gli  interventi  di  manutenzione  e
    l'informazione di cui al  comma  1,  devono  essere  annotati  in  un
    apposito  registro  a  cura  dei  responsabili  dell'attivita'.  Tale
    registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai  fini
    dei controlli di competenza del Comando. 
    
            
          
                                   Art. 7 
     
     
                                   Deroghe 
     
      1. Qualora  le  attivita'  soggette  ai  controlli  di  prevenzione
    incendi di cui all'Allegato I del  presente  regolamento,  presentino
    caratteristiche tali da non consentire l'integrale  osservanza  delle
    regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati,  con
    le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo  2,  comma  7,
    possono presentare al Comando istanza di  deroga  al  rispetto  della
    normativa antincendio. 
      2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalita' di cui al
    comma 1, anche i titolari di attivita',  disciplinate  da  specifiche
    regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra  quelle
    riportate all'Allegato I. 
      3. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere,  la
    trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore,
    sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi,  di
    cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,  si
    pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione  dell'istanza,  e  ne
    da' contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa e'  stata
    presentata ed al richiedente. 
    
            
          
                                   Art. 8 
     
     
                         Nulla osta di fattibilita' 
     
      1. Gli enti  e  i  privati  responsabili  delle  attivita'  di  cui
    all'Allegato I del presente regolamento, categorie  B  e  C,  possono
    richiedere al Comando  l'esame  preliminare  della  fattibilita'  dei
    progetti di particolare complessita', ai fini del rilascio del  nulla
    osta di fattibilita'. 
    
            
          
                                   Art. 9 
     
     
                         Verifiche in corso d'opera 
     
      1. Gli enti  e  i  privati  responsabili  delle  attivita'  di  cui
    all'Allegato  I  del  presente  regolamento,  possono  richiedere  al
    Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel  corso
    di realizzazione dell'opera. 
    
            
          
                                   Art. 10 
     
     
               Raccordo con le procedure dello sportello unico 
                     per le attivita' produttive (SUAP) 
     
      1. Per le attivita' di cui all'Allegato I del presente  regolamento
    di competenza del SUAP si applica il  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 
      2. Ai soli fini antincendio le attivita'  di  cui  all'Allegato  I,
    categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui  al  Capo
    III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,  n.
    160, fatti salvi i casi in cui si applica il  procedimento  ordinario
    di cui al Capo IV dello stesso decreto. 
      3.  La  documentazione  di  cui  alla  lettera  a)  del   comma   1
    dell'articolo 10  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
    settembre 2010, n. 160, e'  completata,  ai  fini  della  rispondenza
    dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di  prevenzione
    degli  incendi,  dalla  SCIA  di  cui  all'articolo  4  del  presente
    regolamento. 
    
            
          
                                   Art. 11 
     
     
                      Disposizioni transitorie e finali 
     
      1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di  cui  al  comma  7
    dell'articolo  2,  si  applicano  le  disposizioni  del  decreto  del
    Ministro  dell'interno  in  data  4  maggio  1998,  pubblicato  nella
    Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7  maggio  1998,  recante  disposizioni
    relative alle  modalita'  di  presentazione  ed  al  contenuto  delle
    domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione  incendi,  nonche'
    all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei
    vigili del fuoco. 
      2. Fino all'adozione del decreto ministeriale di  cui  al  comma  7
    dell'articolo 2, all'istanza di  cui  al  comma  1  dell'articolo  4,
    presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di  petrolio
    liquefatto in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a
    5 metri cubi non a servizio di attivita' di cui all'Allegato I,  sono
    allegati: 
        a) la dichiarazione di conformita'  di  cui  all'articolo  7  del
    decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n.
    37; 
        b) una dichiarazione in cui il titolare attesta  che  sono  state
    rispettate le prescrizioni vigenti in materia  di  prevenzione  degli
    incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6
    del presente regolamento; 
        c) una planimetria del deposito, in scala idonea  firmata  da  un
    professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito
    delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico  dell'impresa
    che procede all'installazione del deposito. 
      3. Fino all'adozione del decreto ministeriale di  cui  al  comma  2
    dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.  139,  si
    applicano le disposizioni del decreto  del  Ministro  dell'interno  3
    febbraio 2006 adottato di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
    delle finanze. Per le nuove attivita' introdotte all'Allegato  I  del
    presente regolamento, si applicano le tariffe gia'  previste  per  le
    attivita' di analoga complessita', come individuate nella tabella  di
    equiparazione di cui all'Allegato II del presente regolamento. 
      4.  Gli  enti  e  i  privati  responsabili  delle  nuove  attivita'
    introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di  pubblicazione  del
    presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro
    un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 
      5. Gli enti  e  i  privati  responsabili  delle  attivita'  di  cui
    all'Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente
    regolamento ed in possesso del Certificato  di  prevenzione  incendi,
    alla  scadenza  del  medesimo  Certificato   devono   espletare   gli
    adempimenti prescritti all'articolo 5 del presente regolamento. 
      6. Gli enti e i privati responsabili  delle  attivita'  di  cui  al
    comma 2, dell'articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo
    periodico, entro i seguenti termini: 
        a) entro sei anni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
    regolamento per le attivita' con certificato di  prevenzione  incendi
    una tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988; 
        b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore  del  presente
    regolamento per le attivita' con certificato di  prevenzione  incendi
    una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988  ed
    il 31 dicembre 1999; 
        c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del  presente
    regolamento per le attivita' con certificato di  prevenzione  incendi
    una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio  2000  e
    la data di entrata in vigore del presente regolamento. 
      7. Gli enti  e  i  privati  responsabili  delle  attivita'  di  cui
    all'Allegato I, che alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
    regolamento  hanno  acquisito  il  parere  di  conformita'   di   cui
    all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
    1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti di cui  all'articolo  4
    del presente regolamento. 
      8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo  16,  comma
    7, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
    
            
          
                                   Art. 12 
     
     
                                 Abrogazioni 
     
      1. Dalla data di entrata in vigore del  presente  regolamento  sono
    abrogate le seguenti disposizioni: 
        a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n.
    689,  regolamento  recante  la   determinazione   delle   aziende   e
    lavorazioni soggette, ai fini della  prevenzione  degli  incendi,  al
    controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco; 
        b) decreto del Presidente della Repubblica 12  gennaio  1998,  n.
    37,  concernente  regolamento  recante  disciplina  dei  procedimenti
    relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8,
    della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
        c) decreto del Presidente della Repubblica  12  aprile  2006,  n.
    214, concernente regolamento recante semplificazione delle  procedure
    di prevenzione incendi relative ai depositi  di  g.p.l.  in  serbatoi
    fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 metri cubi; 
        d) decreto del Ministro dell'interno in  data 16  febbraio  1982,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982,  recante
    modificazioni del decreto  del  Ministro  dell'interno  27  settembre
    1965, concernente la determinazione  delle  attivita'  soggette  alle
    visite di prevenzione incendi; 
        e) articolo 16 del decreto legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,
    recante riassetto delle disposizioni relative  alle  funzioni  ed  ai
    compiti  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del   fuoco,   a   norma
    dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, limitatamente a: 
          1) comma 1: il secondo periodo; 
          2) comma 2 : dalle parole: «a conclusione di  un  procedimento»
    fino alle parole: «attivita' medesime»; 
          3)  comma  4:  dalle  parole:  «Ai  fini»  fino  alle   parole:
    «prevenzione incendi» e dalle parole: «oltre ad eseguire»  fino  alle
    parole: «accertamenti e valutazioni»; 
        f)  articolo  6,  comma  8,  del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
    
            
          
                                   Art. 13 
     
     
                     Clausola di neutralita' finanziaria 
     
      1. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
    nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
      2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono  le  attivita'
    previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e
    finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
        Dato a Roma, addi' 1° agosto 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                    Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                    dei Ministri 
     
                                    Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                    amministrazione e l'innovazione 
     
                                    Maroni, Ministro dell'interno 
     
                                    Calderoli,    Ministro     per     la
                                    semplificazione normativa 
     
                                    Romani,   Ministro   dello   sviluppo
                                    economico 
     
                                    Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                    delle finanze 
     
    Visto, il Guardasigilli: Palma 
    
    Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011 
    Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 237 
    
            
          
                                                               Allegato I 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
    
            
          
                                                              Allegato II 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
    
            
    
     

    Pregiudiziale amministrativa? No, grazie...

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    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 241 del 2009, proposto da:
    HT. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Crevani, Alessandro Marelli, con domicilio eletto presso Alessandro Marelli in Bologna, via D'Azeglio N. 39;
    contro
    H. S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Carullo, con domicilio eletto presso Antonio Carullo in Bologna, Strada Maggiore 47;
    nei confronti di
    HR. S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Carullo, con domicilio eletto presso Antonio Carullo in Bologna, Strada Maggiore 47;
    C. S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Cesare Caturani, Andrea Galvani, Giorgio Sebastiani, con domicilio eletto presso Cesare Caturani in Bologna, via S.Stefano,16;
    per l'annullamento
    del provvedimento di aggiudicazione della fornitura e posa in opera in gara n. 7/2008/DAA/AABS, provvedimento comunicato alla ricorrente con nota prot. Gen. 0068139/08 datata 15 dicembre 2008, ricevuta in data 16 dicembre 2008 recante aggiudicazione alla C. s.p.a. della fornitura e posa in opera di nr. 2 idroestrattori centrifughi per la disidratazione meccanica dei fanghi di risulta presso l'impianto di depurazione acque reflue urbane di Riccione gestito da HR. s.r.l. Unipersonale;
    degli atti della Commissione di gara;
    del provvedimento di valutazione di congruità della offerta della C., comunicata alla ricorrente in data 23 gennaio 2009.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di H. S.p.A. e di HR. S.r.l. e di C. S.p.A.;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2011 il dott. Grazia Brini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    I. Con bando di gara spedito per la pubblicazione in data 17.4.2008, H. S.p.a. attivava una procedura negoziata ex art. 220 d.lgs. n. 163/2006 per la "Fornitura e posa in opera di nr. 2 idroestrattori centrifughi per la disidratazione meccanica dei fanghi di risulta presso l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane di Riccione gestito da HR. S.r.l. Unipersonale", con affidamento in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi in base agli indici tecnici ed economici contenuti nel bando di gara e negli allegati alla lettera di invito.
    L'importo complessivo della fornitura e posa in opera veniva stabilito in euro 600.000,00 così dettagliati: euro 595.000,00 per fornitura e posa in opera, inclusi gli oneri accessori, ed euro 5.000,00 di oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
    Nel termine di scadenza pervenivano le offerte della ricorrente e della controinteressata, che all'esito della procedura risultava aggiudicataria.
    L'aggiudicazione della fornitura alla C. veniva impugnata con ricorso notificato il 12.2.2009 e depositato il 25.2 successivo da HT. s.r.l., per i seguenti motivi:
    1)     Violazione e/o falsa applicazione della disciplina di gara, di cui alla lettera di invito, al modulo di offerta e agli allegati, anche in relazione agli artt. 1366, 1369 e 1657 c.c. -Violazione e/o falsa applicazione del principio in materia di pubbliche forniture concernente la congruità, serietà e valutabilità dell'offerta - Violazione della par condicio tra i concorrenti - Eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà. (l' offerta della C. S.p.A., che in sede di rinegoziazione ha quotato "0,01 Euro" il costo di manutenzione full-service, deve ritenersi inammissibile, posto che sostanzialmente ha azzerato una componente obbligatoria della proposta economica).
    2) Violazione e/o falsa applicazione della disciplina di gara, di cui alla lettera di invito, al modulo di offerta e agli allegati - Eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà ( a norma della lettera di invito C., all'esito dell'esecuzione delle prove in campo, avrebbe dovuto essere esclusa poiché i risultati di dette prove non hanno confermato quanto previsto).
    Successivamente alla notifica del ricorso la ricorrente, presa conoscenza dei documenti depositati da H. s.p.a., con atto notificato il 9.4.2009 e depositato il 22.4 successivo ha proposto i seguenti motivi aggiunti:
    3) Violazione e/o falsa applicazione della disciplina di gara, di cui alla lettera di invito e agli allegati - eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà (contrariamente a quanto sostenuto da H. l'elemento relativo alla manutenzione global service era un elemento proprio della valutazione economica e non tecnica dell'offerta, che non poteva essere legittimamente azzerata).
    Si costituivano e resistevano al ricorso H. s.p.a e C. s.p.a.
    Con ordinanza n. 185/2009 veniva respinta l'istanza cautelare.
    Stesso esito sortiva l'appello (Cons. Stato, V, n. 4507/2009).
    Nell'imminenza dell'udienza di discussione la controinteressata, che nelle more del giudizio ha variato la denominazione sociale in Società P. s.p.a., ha depositato il contratto di appalto per la fornitura e posa in opera in questione tra la HR. e la Società C., ed il certificato di ultimazione lavori emesso da HR. srl in data 9/9/2009 attestante che i lavori eseguiti dalla ditta C. erano da considerare ultimati dal giorno 9/9/2009 e quindi entro i termini contrattuali: rappresenta in memoria che, essendo l'appalto oggetto del gravame completamente eseguito, trova applicazione l'art. 34 co.3 c.p.a. secondo il quale, qualora nel corso del giudizio l'annullamento dei provvedimenti impugnati non risulti più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste interesse ai fini risarcitori.
    Al risarcimento per equivalente punta del resto in via esclusiva la ricorrente, che nell'ultima memoria quantifica in complessivi euro  282.009= il margine lordo che avrebbe ricavato dall'aggiudicazione.
    II. Essendo il contratto completamente eseguito, va valutata, ai fini risarcitori, l'eccezione di carenza di interesse sollevata da H. s.p.a per avere l'offerta della HT. comunque superato la base d'asta.
    Come si legge nel prospetto della valutazione conclusiva tecnico-economica, l'importo complessivo dell'offerta della ricorrente (sia quella originaria, sia quella negoziata) risulta avere effettivamente superato la base d'asta, pari a complessivi euro  600.000,00, di cui euro 595.000,00 per fornitura e posa in opera, inclusi gli oneri accessori, ed euro 5.000,00 di oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
    Non sembrano infatti sussistere dubbi sul fatto che l'offerta economica per la manutenzione global service (plico C), alla quale il bando assegnava il valore massimo di 15 punti, fosse parte integrante dell'offerta complessiva, mentre l'importo offerto dalla ricorrente per tale manutenzione (euro 24.000/anno, e dunque euro 245.000 per dieci anni), sommato a quello indicato in sede di negoziazione (euro 593.000), determina un totale di euro 838.000,00, e dunque supera abbondantemente gli euro 600.000.
    Al contrario, tale sforamento non si è verificato per la controinteressata.
    A questo punto occorre valutare quale rilevanza abbia il fatto, valorizzato da parte ricorrente nell'ultima memoria, che per tale superamento la stessa non sia stata esclusa in sede amministrativa; né la controinteressata ha proposto ricorso incidentale sul punto.
    E' noto che secondo la giurisprudenza formatasi in tema di azione impugnatoria il mancato rilievo della carenza di un requisito di ammissione non si riflette di per sé sulla posizione della partecipante che versi in tale situazione finché l'Amministrazione non provveda, in base al riscontro del vizio, all'annullamento in via di autotutela dell'ammissione stessa (in assenza dell'autotutela opera la presunzione di legittimità e di operatività degli atti amministrativi ancorché illegittimi), ovvero finché la stessa ammissione non sia annullata in giudizio in base all'accoglimento di un motivo dedotto con ricorso incidentale dalla controinteressata che abbia interesse a travolgere gli atti di gara per motivi opposti e simmetrici a quelli della ricorrente (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 maggio 2006, n. 2637).
    E' peraltro altrettanto nota l'evoluzione che si è riscontrata nella legislazione e nella giurisprudenza, anche anteriori al codice del processo amministrativo, nel senso della reciproca autonomia processuale fra i due diversi sistemi - impugnatorio e risarcitorio - di tutela dell'interesse legittimo, e del superamento della pregiudizialità amministrativa quale condizione per accedere alla tutela risarcitoria anche quando la sentenza costitutiva non sia, o non sia più, necessaria ed utile per soddisfare l'interesse sostanziale al bene della vita (Cons. Stato, A.P. n. 3/2011).
    Ha osservato l'Adunanza Plenaria "che il danno non è di norma cagionato dal provvedimento in sé inteso ma da un fatto, ossia da un comportamento, in seno al quale rilevano anche le condotte precedenti e successive all'atto", e che "In caso di fatto illecito non viene allora in rilievo una mera illegittimità del provvedimento in sé ma un'illiceità della condotta complessiva riguardo alla quale assume rilievo centrale il giudizio sintetico-comparativo di valore sull'ingiustizia del danno nonché la valutazione della rimproverabilità soggettiva del contegno".
    Queste sono le tappe del percorso che la giurisprudenza, sin dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 22 luglio 1999, n. 500, ha indicato al giudice del merito per accertare la fondatezza di una domanda risarcitoria proposta ex art. 2043 c.c., nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica:
    a) in primo luogo, deve accertare la sussistenza di un evento dannoso;
    b) deve, poi, stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento;
    c) deve, inoltre, accertare, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, se 1'evento dannoso sia riferibile ad una condotta della P.A.;
    d) deve accertare, infine, se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A. Imputazione, questa, che non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità del provvedimento amministrativo, essendo necessaria, invece, una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa, che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana (v. anche Cass. 27.5.2009 n. 12282).
    L'art. 30 del c.p.a. prevede infine, al terzo comma, che nel determinare il risarcimento il giudice debba valutare " tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti, e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti".
    Applicando questi principi al caso all'esame, si può concludere che la circostanza dell'incontestato superamento della base d'asta da parte della ricorrente, e dunque della presentazione di un'offerta irregolare che non sarebbe stata comunque suscettibile di aggiudicazione, assume una rilevanza diversa nel giudizio risarcitorio rispetto a quello impugnatorio e ben può essere valutata dal giudice sul piano del rapporto sostanziale anche se non sollevata con un ricorso incidentale: in particolare rileva sotto il profilo dell'assenza di un danno ingiusto, per cui il percorso valutativo sopra indicato si ferma al punto b) e comporta il rigetto della domanda.
    Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile quanto all'azione di annullamento e respinto quanto alla richiesta di risarcimento del danno. Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese del giudizio fra le parti.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo respinge.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Giuseppe Calvo
    L'ESTENSORE
    Grazia Brini
    IL CONSIGLIERE
    Ugo Di Benedetto
     
    Depositata in Segreteria il 17 giugno 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     


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