Segretario comunale... può far parte della commissione di gara?
Giovedì 19 Aprile 2012 10:06
Carmelo Anzalone
N. 659/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 960 Reg. Ric.
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 960 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da L. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Lofoco e Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
contro
Comune di Lesina, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso l'avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni, 210;
nei confronti di
C. società cooperativa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Nitti e Amerigo Penta, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Marchese di Montrone, 47;
per l'annullamento
della determinazione del Comune di Lesina n. 227 del 7 aprile 2011, recante l'aggiudicazione definitiva alla C. società cooperativa della gestione integrata del servizio di illuminazione pubblica, realizzazione di interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti;
dei verbali di gara n. 1 del 21 marzo 2011, n. 2 del 24 marzo 2011, n. 3 del 28 marzo 2011, n. 4 e n. 5 del 1 aprile 2011;
degli atti di gara e dei verbali, nella parte in cui non dispongono l'esclusione dalla procedura dei concorrenti C. società cooperativa e S. s.p.a.;
della delibera di Giunta comunale n. 137 del 31 maggio 2011, recante l'accertamento della grave negligenza commessa dalla società ricorrente nell'esecuzione di precedente appalto con il Comune di Lesina;
per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente al subingresso, ovvero, in subordine, per il risarcimento dei danni derivanti alla ricorrente dalla mancata aggiudicazione della gara;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lesina e di C. società cooperativa;
Viste le memorie difensive ed il ricorso incidentale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Fabrizio Lofoco, Giuseppe Mescia e Domenico Lanzone (per delega di Paolo Nitti);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con bando spedito per la pubblicazione il 18 novembre 2010, il Comune di Lesina ha indetto una procedura aperta per l'affidamento venticinquennale della gestione integrata del servizio di illuminazione pubblica, della realizzazione di interventi di efficienza energetica e dell'adeguamento normativo sugli impianti, di importo complessivo pari ad euro 5.000.000,00 e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Prima classificata ed aggiudicataria è risultata la C. società cooperativa, con il punteggio complessivo di 98,41 (di cui: 60,00 p. per l'offerta tecnica e 38,41 p. per l'offerta economica); seconda classificata la S. s.p.a. con il punteggio complessivo di 72,17 (di cui: 32,17 p. per l'offerta tecnica e 40,00 p. per l'offerta economica).
La società ricorrente, terza classificata con il punteggio complessivo di 69,30 (di cui: 30,17 p. per l'offerta tecnica e 39,21 p. per l'offerta economica), impugna gli atti in epigrafe ed in particolare l'aggiudicazione dell'appalto alla C. società cooperativa, deducendo motivi così riassumibili:
1) violazione dell'art. 84 del d.lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere per erronea motivazione: due dei membri della commissione di gara, la dott.ssa L. P. e l'ing. E. N., non sarebbero esperti nello specifico settore cui si riferisce l'appalto;
2) violazione del disciplinare di gara ed eccesso di potere per erronea motivazione (ovvero, in subordine, illegittimità del disciplinare di gara e degli allegati tecnici): le imprese classificatesi al primo e secondo posto, C. società cooperativa e S. s.p.a., non avrebbero considerato nelle rispettive offerte tecniche la gestione dei 40 punti luce della frazione di Ripalta, che peraltro non figurano nel progetto preliminare predisposto dal Comune di Lesina;
3) violazione del disciplinare di gara, violazione del principio di par condicio ed eccesso di potere per erronea motivazione: l'aggiudicataria C. società cooperativa avrebbe dovuto essere esclusa per non aver siglato alcune pagine dell'offerta tecnica, per non aver barrato una delle dichiarazioni relative al rispetto della normativa sull'assunzione dei disabili e per aver indicato il ribasso percentuale sulla base d'asta erroneamente indicata (euro 4,785.000,00 anziché euro 4.875.000,00);
4) violazione del disciplinare di gara, violazione della segretezza delle offerte, violazione del principio di par condicio ed eccesso di potere per erronea motivazione: il plico della seconda classificata S. s.p.a. sarebbe pervenuto aperto su un lato e con un timbro di ceralacca frantumato;
5) violazione del disciplinare di gara, violazione degli artt. 41, 42 e 48 del d.lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere per erronea motivazione: la commissione di gara avrebbe omesso di verificare il possesso, in capo alle imprese prime due classificate, dei requisiti di capacità tecnica ed economica;
6) violazione del disciplinare di gara, violazione del principio di par condicio ed eccesso di potere per erronea motivazione: la commissione avrebbe ingiustamente attribuito i punteggi relativi alle offerte tecniche.
La ricorrente chiede inoltre la caducazione del contratto d'appalto stipulato con l'aggiudicataria, ai fini del subentro, ed in subordine la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente.
Si sono costituiti il Comune di Lesina e C. società cooperativa, replicando a tutte le censure e chiedendo il rigetto del gravame.
In pendenza del giudizio, la Giunta del Comune di Lesina ha adottato la delibera n. 137 del 31 maggio 2011, con la quale dà atto che la società L. s.r.l., ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, "... ha commesso grave negligenza e malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidatele dal Comune di Lesina in ordine all'appalto per la concessione del servizio di illuminazione votiva: conseguentemente, la L. resta esclusa dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi indetti dal Comune di Lesina, né potranno esserle affidate in subappalto o, comunque, potrà stipulare i relativi contratti", con riserva di agire in giudizio per il risarcimento del danno da inadempimento.
Alla delibera della Giunta comunale è seguita l'immediata notifica del ricorso incidentale da parte della controinteressata C. società cooperativa, che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso principale in quanto, ai sensi dell'art. 38, primo comma - lett. f), del Codice dei contratti pubblici, la società ricorrente non sarebbe in ogni caso legittimata a conseguire l'appalto di cui si controverte.
La predetta delibera è stata poi impugnata, mediante motivi aggiunti, dalla ricorrente principale L. s.r.l., mediante censure così rubricate:
7) violazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, sviamento, violazione del principio di correttezza e buona fede e del principio di buon andamento: il Comune avrebbe dichiarato il grave inadempimento della ricorrente, a distanza di oltre tre mesi dalla riconsegna degli impianti cimiteriali, al solo fine di vanificare l'impugnativa pendente in relazione all'appalto per il servizio di illuminazione pubblica;
8) sotto altro profilo, violazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, sviamento, violazione del principio di buona fede e del principio di irretroattività: l'asserita inadempienza non potrebbe in ogni caso spiegare effetti nella procedura di gara per l'affidamento del servizio di pubblica illuminazione, siccome dichiarata dopo l'ammissione alla stessa (e dopo la verifica positiva del possesso, da parte della ricorrente, dei requisiti soggettivi di partecipazione);
9) violazione degli artt. 38 e 136 del d.lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere per carenza dei presupposti: le contestazioni tardivamente mosse dal Comune, in relazione all'appalto per la gestione dell'illuminazione votiva, riguarderebbero la fase delle restituzioni degli impianti e non la corretta esecuzione del servizio e, in ogni caso, il Comune avrebbe dovuto attivare la procedura di contestazione prevista dalla legge;
10) violazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, violazione del capitolato d'oneri e sviamento: la delibera della Giunta comunale non sarebbe stata preceduta dalla doverosa comunicazione di avvio del procedimento e dalla contestazione delle inadempienze contrattuali;
11) violazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d'istruttoria, erronea motivazione e sviamento: nel merito, i fatti addebitati alla ricorrente (mancata riconsegna di materiale tecnico e dell'elenco delle utenze, interruzione della fornitura di energia elettrica nel cimitero comunale) sarebbero infondati.
Il Comune e la controinteressata hanno replicato ai motivi aggiunti, chiedendone il rigetto.
L'istanza cautelare è stata respinta con ordinanza di questa Sezione n. 598 del 7 luglio 2011.
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 22 febbraio 2012, nella quale la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Prendendo le mosse dal ricorso principale, è infondato il primo motivo, con il quale si contesta la presenza nella commissione giudicatrice di due membri su tre, la dott.ssa L. P. (segretario comunale) e l'ing. E. N. (libero professionista), che sarebbero privi di specifica competenza settoriale.
In contrario, la difesa del Comune di Lesina ha dimostrato che sono stati nominati quali componenti del seggio di gara due professionisti, entrambi ingegneri, esperti nel settore cui si riferisce l'appalto (doc. 3, depositato il 6 giugno 2011).
La presenza del segretario comunale nella commissione di gara non collide, di per sé, con quanto prescritto dall'art. 84, secondo comma, del Codice dei contratti pubblici, trattandosi di figura idonea a garantire la competenza giuridico-amministrativa sempre necessaria nello svolgimento di procedimenti di evidenza pubblica (cfr., in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 2010 n. 3967; Id., sez. V, 20 dicembre 2011 n. 6701).
Più in generale, deve ritenersi sufficiente la presenza prevalente, seppure non esclusiva, di tecnici esperti nello specifico settore che assicurino l'adeguato apprezzamento degli aspetti tecnico-qualitativi delle offerte (così, tra molte, Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 2008 n. 4247).
Ne discende l'infondatezza del motivo, che va respinto.
2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che C. società cooperativa e S. s.p.a. non avrebbero considerato, nelle rispettive offerte tecniche, la gestione dei punti luce della frazione di Ripalta, che peraltro risulterebbero trascurati anche nel progetto preliminare predisposto dal Comune di Lesina.
Anche per tale parte il ricorso non può essere accolto.
In primo luogo, il Comune non avrebbe potuto legittimamente escludere i concorrenti che, conformandosi a quanto previsto negli stessi allegati tecnici al capitolato di gara, avevano omesso di considerare la copertura del servizio di illuminazione nella frazione di ...omissis.... Ciò in quanto, secondo un principio invero pacifico, la lex specialis di gara vincola innanzitutto la stazione appaltante alla sua puntuale applicazione, anche quando essa si riveli incongrua o incompleta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 settembre 2011 n. 5282).
Sul piano sostanziale, poi, la lacuna presente nel progetto preliminare è oggettivamente trascurabile e troverà pratico rimedio nella previsione dell'art. 18 del capitolato speciale d'appalto, che obbliga l'aggiudicataria a farsi carico della gestione degli impianti di illuminazione elencati nell'allegato A e di tutti quelli che verranno successivamente consegnati dal Comune.
3. Ugualmente infondato è il terzo motivo, con cui la ricorrente contesta la mancata esclusione dell'aggiudicataria C. società cooperativa, per i seguenti errori nella formulazione dell'offerta:
- non sarebbero siglate alcune pagine dell'offerta tecnica;
- non sarebbero barrate le dichiarazioni relative al rispetto della normativa sull'assunzione dei disabili;
- il ribasso percentuale farebbe riferimento ad una base d'asta erronea (euro 4,785.000,00 anziché euro 4.875.000,00).
Quanto al primo aspetto, le parti resistenti hanno efficacemente replicato che la mancata sottoscrizione riguarda le sole copertine dei fascicoli che compongono l'offerta tecnica, cosicché non può ravvisarsi violazione del disciplinare di gara e neppure incertezza circa la provenienza e la serietà della manifestazione di volontà negoziale.
Per il resto, sia l'asserita incompletezza della dichiarazione sul rispetto della normativa a tutela dei disabili che l'erronea indicazione dell'importo a base d'asta sono, in realtà, imputabili alla stazione appaltante. L'aggiudicataria ha infatti utilizzato i modelli "A" e "B" allegati al disciplinare di gara: il primo non conteneva alcuna casella da barrare, il secondo riportava effettivamente un corrispettivo a base d'asta errato.
Vale, in tal caso, il principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza e condiviso anche da questa Sezione, secondo il quale non può essere escluso il concorrente che abbia diligentemente formulato la propria offerta tecnico-economica e le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali, conformandosi al contenuto della lex specialis di gara ed ai relativi allegati, giacché le eventuali imperfezioni rinvenibili in questi ultimi non gli possono essere addebitate (cfr., in questo senso, TAR Puglia, Bari, sez. I, 8 giugno 2011 n. 842 ed i numerosi precedenti ivi richiamati).
Ne discende l'infondatezza del motivo.
4. Va ugualmente respinto il motivo con il quale la ricorrente deduce violazione degli artt. 41, 42 e 48 del d.lgs. n. 163 del 2006, poiché la commissione di gara avrebbe omesso di verificare il possesso, in capo alle imprese prime due classificate, dei requisiti di capacità tecnica ed economica.
In contrario, è sufficiente rilevare che proprio la L. s.r.l. è stata sorteggiata per la verifica a campione del possesso dei requisiti tecnici ed economici richiesti dal bando, ai sensi dell'art. 48 del Codice dei contratti pubblici (cfr. il verbale di gara in data 1 aprile 2011).
Per il resto, il controllo sul possesso da parte dell'aggiudicataria dei requisiti autocertificati in sede di offerta avviene al termine della procedura di gara e prima della stipula del contratto, non essendovi alcuna disposizione che imponga tale adempimento in un momento anteriore.
5. E' viceversa inammissibile, per difetto d'interesse, il motivo di ricorso riferito alla mancata sigillatura del plico contenente l'offerta della S. s.p.a., seconda classificata.
La ricorrente, infatti, è terza in graduatoria e l'accertata infondatezza delle censure riguardanti l'ammissione dell'aggiudicataria rende irrilevante ogni questione relativa alla posizione della concorrente seconda classificata.
6. E' altresì infondato il sesto ed ultimo motivo del ricorso principale, avente ad oggetto l'attribuzione da parte della commissione di gara dei punteggi per le offerte tecniche.
Secondo un principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, il giudizio comparativo operato nelle gare d'appalto, caratterizzate dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dall'opinabilità dell'esito della valutazione, sfugge al sindacato intrinseco del giudice, se non vengono in rilievo specifiche contestazioni circa la plausibilità dei criteri valutativi o circa la loro manifesta violazione (che nella specie, ad avviso del Collegio, non è ravvisabile), non essendo ammissibile che l'impresa ricorrente vi contrapponga le proprie valutazioni di parte sulla qualità dei rispettivi progetti tecnici (così, tra molte, Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 2011 n. 1464).
Nella fattispecie, il disciplinare di gara (pag. 6 - tabella A) ha preventivamente fissato criteri dettagliati per l'attribuzione dei sub-punteggi.
Inoltre, la commissione di gara ha espresso, per ciascun progetto tecnico, un giudizio sintetico di valutazione in ordine ai singoli sub-criteri indicati dal disciplinare, così adempiendo all'onere motivazionale che informa le procedure rette dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (cfr., in particolare, i verbali del 24 e 28 marzo 2011 depositati dalla difesa comunale - doc. 4).
Donde l'infondatezza, anche per tale parte, del ricorso principale.
7. Passando ai motivi aggiunti, con i quali la società ricorrente impugna la delibera di Giunta comunale n. 137 del 31 maggio 2011, recante l'accertamento della grave negligenza commessa nell'esecuzione di un precedente appalto con il Comune di Lesina, il Collegio ne rileva preliminarmente l'ammissibilità:
a) sotto il profilo della giurisdizione, in quanto viene chiesto l'annullamento di un provvedimento autoritativo a contenuto dichiarativo, idoneo a precludere l'ammissione della società ricorrente non soltanto nella gara qui controversa, ma anche in successive procedure selettive indette da altre Amministrazioni, che potrebbero liberamente valutare l'episodio addebitato alla ricorrente ai sensi dell'art. 38, primo comma - lett. f), del d.lgs. n. 163 del 2006 (cfr., in tema di giurisdizione: Cons. Stato, sez. VI, 28 luglio 2010 n. 5029);
b) sotto il profilo della connessione soggettiva ed oggettiva, ai sensi dell'art. 43, primo comma, cod. proc. amm., in quanto la delibera di Giunta comunale sopravviene tra le stesse parti del giudizio in corso e spiega effetti diretti ed immediati sia nella gara che nella vicenda processuale all'esame del Tribunale, finanche nelle prospettazioni difensive del Comune di Lesina e della società controinteressata, che su detta delibera formulano identica eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione.
Nel merito, ha carattere assorbente ed è fondato il motivo con cui la ricorrente deduce violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990.
Il Comune, infatti, non ha consentito alla società di controdedurre agli addebiti relativi al precedente appalto, avente ad oggetto il servizio di illuminazione votiva, né ha giustificato il mancato esercizio del contraddittorio con ragioni d'indifferibilità ed urgenza.
Avendo presente l'indubbio contenuto lesivo della delibera che accerta la grave negligenza, ai sensi dell'art. 38 del Codice dei contratti pubblici, l'Amministrazione avrebbe dovuto porre la società nelle condizioni di giustificare le presunte inadempienze o, quanto meno, di dimostrarne la non gravità ai fini della futura partecipazione alle gare d'appalto.
La natura discrezionale della valutazione rimessa alla stazione appaltante rende, in tal caso, viepiù censurabile l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per l'applicazione dell'art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241 del 1990.
Assorbite le restanti censure, i motivi aggiunti sono perciò accolti ed è annullata la delibera di Giunta comunale n. 137 del 31 maggio 2011.
8. E' conseguentemente respinto il ricorso incidentale proposto da C. società cooperativa, che verte unicamente sul difetto di legittimazione della ricorrente principale per effetto della delibera comunale n. 137 del 2011.
9. Infine, sono respinte le domande della ricorrente di subingresso nell'appalto e di risarcimento per equivalente, risultando legittimo l'esito della gara e l'aggiudicazione alla prima classificata C. società cooperativa.
10. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate, vista la reciproca soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- respinge il ricorso principale;
- accoglie i motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla la delibera di Giunta comunale n. 137 del 31 maggio 2011;
- respinge la domanda di risarcimento del danno;
- respinge il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Corrado Allegretta
L'ESTENSORE
Savio Picone
IL REFERENDARIO
Paolo Amovilli
Depositata in Segreteria il 4 aprile 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
codice dell'amministrazione digitale
Mercoledì 05 Ottobre 2011 15:21
Liliana D'amico
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 2011
Modalita', limiti e tempi di applicazione delle disposizioni del
codice dell'amministrazione digitale (CAD) all'Amministrazione
economico finanziaria. (11A12906), in G.U.R.I. del 3 ottobre 2011, n. 230
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, concernente
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'art.
33 della legge 18 giugno 2009, n. 69» e, in particolare, l'art. 2,
comma 1, lettera d), che modifica l'art. 2 del predetto decreto
legislativo n. 82 del 2005, modificando il comma 6;
Visto, in particolare, l'ultimo periodo dell'art. 2, comma 6, del
citato decreto legislativo n. 82 del 2005, secondo il quale, «Tenuto
conto dell'esigenze derivanti dalla natura delle proprie particolari
funzioni», con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri sono stabilite le modalita', i limiti ed i tempi di
applicazione delle disposizioni del codice alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonche' all'Amministrazione
economico-finanziaria;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante «Primi interventi
per il rilancio dell'economia» ed in particolare l'art. 12
concernente la gestione unitaria delle funzioni statali in materia di
giochi, formazione del personale e trasferimento ai comuni di beni
immobili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003,
n. 385, recante regolamento di organizzazione dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante l'ordinamento del
corpo della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 28 settembre 2000,
n. 301 di adozione del regolamento recante norme per il riordino
della Scuola superiore dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 25 marzo 2011,
recante modalita', limiti e tempi di applicazione delle disposizioni
del Codice dell'amministrazione digitale all'Agenzia delle entrate;
Verificata, ai sensi del citato art. 2, comma 6, ultimo periodo,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la parziale
compatibilita' delle norme del Codice dell'amministrazione digitale
con le esigenze derivanti dalla natura delle particolari funzioni
istituzionali attribuite al'Amministrazione economico-finanziaria;
Considerata l'esigenza di dare applicazione al citato art. 2, comma
6, ultimo periodo, circa le modalita', i limiti e i tempi di
applicazione del Codice dell'amministrazione digitale
all'Amministrazione economico-finanziaria;
Decreta:
Art. 1
Definizioni e ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 2, comma 6,
ultimo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di
seguito denominato «Codice dell'amministrazione digitale», introdotto
dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 dicembre
2010, n. 235, di seguito definito «decreto correttivo», le modalita',
i limiti ed i tempi di applicazione all'Amministrazione
economico-finanziaria delle modifiche introdotte dal decreto
correttivo al Codice dell'amministrazione digitale.
2. Ai fini del presente decreto, si intende per «Amministrazione
economico-finanziaria», il Ministero dell'economia e delle finanze,
l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio, l'Agenzia del
demanio, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la Guardia
di finanza e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze.
Art. 2
Norme non applicabili del Codice dell'amministrazione digitale a
seguito delle modifiche introdotte dal decreto correttivo
1. In considerazione delle esigenze derivanti dalla particolare
natura delle specifiche funzioni istituzionali esercitate:
a) non si applicano all'Amministrazione economico-finanziaria i
seguenti articoli del Codice dell'amministrazione digitale:
1) art. 12, comma 1-bis, come modificato dall'art. 9, comma 1,
lettera b), del decreto correttivo;
2) art. 15, comma 2-ter, ultimo capoverso introdotto dall'art.
11, comma 1, del decreto correttivo;
3) art. 17, come modificato dall'art. 12, comma 1, lettera b),
del decreto correttivo;
4) art. 51, comma 1-bis, lettera c), introdotto dall'art. 35,
comma 1, lettera c), del decreto correttivo;
b) i decreti di cui all'art. 58, comma 3-bis, sono adottati su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 3
Modalita' e limiti di applicazione di talune disposizioni del Codice
dell'amministrazione digitale a seguito delle modifiche introdotte
dal decreto correttivo
1. Le modalita' di conservazione ed esibizione dei documenti per
via informatica, di cui all'art. 20, comma 5-bis, del Codice
dell'amministrazione digitale, introdotto dall'art. 13, comma 1,
lettera e) del decreto correttivo, sono regolate, ai fini fiscali,
dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23
gennaio 2004 e successive modificazioni.
2. Le disposizioni di cui all'art. 48, comma 1, del Codice
dell'amministrazione digitale, come modificate dall'art. 33, comma 1,
del decreto correttivo, non si applicano all'Amministrazione
economico-finanziaria laddove disposizioni normative prevedano l'uso
di specifici sistemi di trasmissione telematica.
3. Le disposizioni contenute all'art. 68, comma 2-bis, del Codice
dell'amministrazione digitale, introdotto dall'art. 49, comma 1,
lettera c) del decreto correttivo si applicano all'Amministrazione
economico-finanziaria limitatamente alle applicazioni informatiche ed
alle pratiche tecnologiche ed organizzative che l'Agenzia stessa
comunichera' a DigitPA avendone valutato la divulgabilita'.
Art. 4
Norme finali
1. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ove risulti necessario, saranno adottate ulteriori
disposizioni finalizzate a completare l'attuazione della vigente
disciplina in materia di Codice dell'amministrazione digitale, anche
in relazione alla disciplina che sara' introdotta con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 57, comma 21
del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235.
2. Salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 3, e fermo restando
quanto previsto dal precedente comma 1, le disposizioni del Codice
dell'amministrazione digitale, come modificato dal citato decreto
legislativo n. 235 del 2010, si applicano all'Amministrazione
economico-finanziaria.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo ed
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 maggio 2011
Il Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 17, foglio n. 386
Ultimo aggiornamento Mercoledì 05 Ottobre 2011 15:25
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Interruzione del processo: chi può invocare la morte della parte costituita?
Lunedì 19 Settembre 2011 07:56
Carmelo Anzalone
N. 2181/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 1994 Reg. Ric.
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1994 del 2010, proposto da:
V. P., rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Trigila, con domicilio eletto presso avv. Salvatore Trigila in Catania, v.le XX Settembre 47/E;
contro
Comune di Acireale, rappresentato e difeso dall'avv. Agata Senfett, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale;
per l'ottemperanza
del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 862/07 del Tribunale di Catania Sez. Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Acireale;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
I. Con Decreto ingiuntivo n. 862/2007 del 23.3.2007 il Tribunale di Catania Sez. Lavoro ha ingiunto al Comune intimato il pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 32.041,41, oltre interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo, spese e i compensi difensivi.
Il Decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo, come certificato dalla Cancelleria del Tribunale con atto dichiaratorio del 19.11.2007.
Parte ricorrente ha proceduto a regolare notifica all'Amministrazione in data 10.5.2010 di un atto di diffida, chiedendo l'adempimento del credito residuo, asseritamente ammontante ad euro 1.816,70, dando atto dell'intervenuto pagamento da parte del Comune della somma di euro 40.759,58 e delle spese legali liquidate con il predetto decreto ingiuntivo.
Il Comune, con nota prot. n. 827 dell'1.7.2010, depositata dalla stessa Amministrazione in data 30.11.2010, ha comunicato, tramite la propria Avvocatura, che il credito residuo ammonterebbe a euro 1.411,23.
Costituitosi, inoltre, in resistenza:
1) ha chiesto che venga dichiarata l'interruzione del processo, essendo intervenuta la morte del ricorrente;
2) ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse o cessata materia del contendere;
3) ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto dei presupposti, essendo il credito rimasto soddisfatto.
Alla Camera di Consiglio del 23.6.2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.
II. Tutte le eccezioni del Comune sono infondate.
Ritiene, preliminarmente, il Collegio che non possa accedersi alla richiesta di dichiarazione di interruzione del processo.
Invero, ai sensi dell'art. 79, comma 2, del c.p.a., l'interruzione del processo e' disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile.
Come condivisibilmente ritenuto da questo Tribunale (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 11 gennaio 2010, n. 270), non può <
Infatti, la ratio delle norme che disciplinano l'interruzione del processo è quella di offrire tutela alla parte colpita dal relativo evento, con la conseguenza che l'altra parte difetta d'interesse a dolersi dell'irrituale continuazione del processo (Cassazione civile, sez. II, 20 luglio 2005, n. 15249; Cassazione civile, sez. II, 04 luglio 2000, n. 8931; Cassazione civile, sez. lav., 20 novembre 1998, n. 11753; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 31 gennaio 2008, n. 72).
Pertanto, nell'ipotesi della morte della parte costituita nel corso del giudizio, non può essere dichiarata l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c., laddove manchi la rituale comunicazione dell'evento interruttivo a mezzo di " dichiarazione in udienza " o di " notifica " alle altri parti da parte dell'unico soggetto a tanto legittimato, vale a dire il procuratore della parte costituita (Cassazione civile, sez. un., 20 marzo 2008, n. 7443; T.A.R. Campania - Napoli, sez. IV, 16 gennaio 2008, n. 241), risultando irrilevante che la dichiarazione in pubblica udienza venga fatta, come nel caso oggetto del presente giudizio, da parte del soggetto nel cui interesse la norma non è posta.
La suddetta interpretazione della norma in questione è supportata anche dalla recente modifica del comma 4 dell'art. 300 da parte dell'art. 46, comma 13, della l. 18 giugno 2009, n. 69. Nella sua originaria formulazione, questo stabiliva che in caso di evento interruttivo riguardante la parte contumace, "il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario".
La modifica ha stabilito che la documentazione dell'evento interruttivo riguardante il contumace può essere operata, oltre che dall'ufficiale giudiziario, anche "dall'altra parte".
Pertanto, dal momento che la legge prevede espressamente la facoltà della parte avversaria di documentare l'evento interruttivo in caso di contumacia della parte deceduta, se ne deduce che tale facoltà non può essere ammessa nel caso in cui la parte deceduta sia regolarmente costituita a mezzo di procuratore.
In sostanza, la modifica legislativa conferma che ai fini dell'interruzione del processo non rileva la conoscenza fine a se stessa dell'evento interruttivo (morte della parte), ma questa, in caso di parte costituita, deve essere accompagnata da un quid pluris, che è l'interesse dei possibili successori processuali a far dichiarare l'interruzione al fine di valutare l'opportunità di riassumere il giudizio e di evitare i pregiudizi eventualmente conseguenti.
Nel caso oggetto del presente giudizio, non essendo stata effettuata alcuna dichiarazione di morte da parte del difensore della parte ricorrente, unico soggetto a ciò legittimato, e non essendo avvenuta la costituzione spontanea da parte degli eredi per la prosecuzione del processo ai sensi dell'art. 302, deve ritenersi irrilevante, ai fini della dichiarazione di interruzione, la circostanza che la morte del ricorrente sia stata provata da parte dei controinteressati costituiti>>.
III. Anche le ulteriori eccezioni, fondate sul medesimo comune denominatore della insussistenza del debito, vanno disattese.
Intanto, appare tautologico che dalla stessa ammissione di un debito, contenuta nella nota prot.n. 827 dell'1.7.2010, seppure in misura inferiore a quello oggetto di domanda, non può derivare l'improcedibilità del ricorso o la cessata materia del contendere o, ancora, come richiesto, l'inammissibilità per difetto di presupposti.
Sopravvive, pertanto, la questione di merito, relativa alla fondatezza del ricorso.
Tutta la questione si appunta, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, specificata di seguito alla costituzione in giudizio del Comune intimato, circa la tenutezza dell'Amministrazione alla corresponsione sia degli interessi che della rivalutazione sul credito principale, rimasto soddisfatto, relativo ad un rapporto di lavoro privato.
Infatti, il ricorso per decreto ingiuntivo concerne il credito maturato dal ricorrente in quanto dipendente di una impresa che aveva appaltato il servizio r.s.u. e, che, pertanto, ha reso il Comune obbligato solidale nella corresponsione degli emolumenti lavorativi.
La tesi del ricorrente è condivisibile.
Ed invero, come da questi sostenuto, per il rapporto di lavoro privato non opera il divieto di cumulo dall'1.1.1995 derivante dall'art. 22, comma 36, della L. 23.12.1994, n. 724, in quanto, di seguito all'intervento della Corte Costituzionale (sent. 2 novembre 2000, n. 459) la disposizione non si estende più a detto tipo di rapporto (cfr. anche Corte costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; arg. ex Cassazione civile, sez. lav., 03 agosto 2005, n. 16284; Cassazione civile, sez. un., 29 gennaio 2001, n. 38), come, per altro, erroneamente sostenuto dal Comune nella citata nota n. 827/10.
Consegue, stante la mancata contestazione del calcolo finale offerto in giudizio da parte ricorrente, l'accoglimento del ricorso.
L'Amministrazione dovrà quindi porre in essere i necessari atti adempitivi nel termine indicato in dispositivo.
Decorso infruttuosamente tale termine, ai medesimi adempimenti provvederà, sostitutivamente, il Commissario "ad acta" nominato da questo Tribunale.
Il Commissario "ad acta", dopo l'espletamento dell'incarico, trasmetterà una relazione dettagliata al Signor Procuratore Regionale della Corte dei Conti di Palermo, per l'accertamento di eventuali responsabilità a carico di Amministratori e funzionari, derivanti dall'inottemperanza al giudicato (avuto riguardo alle spese del presente giudizio, al compenso spettante al commissario "ad acta").
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) statuisce l'obbligo dell'Amministrazione intimata, in persona del legale rappresentante pro tempore, di adottare le determinazioni amministrative necessarie per dare esecuzione al giudicato nascente dal decreto ingiuntivo in epigrafe, così come riconosciuto nella parte motiva.
All'uopo assegna per l'adempimento il termine di giorni novanta dalla comunicazione o notificazione, anche a cura di parte, della presente sentenza.
Per il caso di inadempienza ulteriore, nomina Commissario "ad acta" il Segretario Comunale del Comune di Paternò, perché provveda entro gli ulteriori novanta giorni dal termine predetto a dare integrale esecuzione alla sentenza, a spese dell'Amministrazione intimata.
Condanna il Comune di Acireale al pagamento in favore del ricorrente degli onorari e competenze dell'ulteriore giudizio, che liquida, come da parcella, in complessivi euro 1.354/00, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A..
Condanna il medesimo Comune, in caso di insediamento, al pagamento delle spese del commissario ad acta, che verranno liquidate, previa presentazione di apposita parcella, con decreto collegiale motivato, ai sensi dell'art. 168 d.p.r. n. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
Il Commissario "ad acta", dopo l'espletamento dell'incarico, trasmetterà una relazione dettagliata al Signor Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti di Palermo, per l'accertamento d'eventuali responsabilità a carico di amministratori e funzionari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Biagio Campanella
L'ESTENSORE
Pancrazio Maria Savasta
IL CONSIGLIERE
Salvatore Schillaci
Depositata in Segreteria il 8 settembre 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Inquinamento acustico: criteri di misurazione adottati dalla Regione Puglia
Giovedì 13 Ottobre 2011 07:52
Melita Manola
N. 1663/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 629 Reg. Ric.
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 629 del 2010, proposto da:
L. Sas, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bice Annalisa Pasqualone, Elena Cafaro e Domenico Curigliano, con domicilio eletto presso P. C. in Lecce, via ...omissis...;
contro
Comune di Grottaglie, rappresentato e difeso dall'avv. Irene Vaglia, con domicilio eletto presso S. L. in Lecce, via ...omissis...;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Marasco, con domicilio eletto presso l'Ufficio legale dell'ente in via Miglietta, 2;
nei confronti di
A. T., M. P. e D. S., rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe A. Fanelli, con domicilio eletto presso A. V. in Lecce, via ...omissis...;
per l'annullamento
dell'ordinanza sindacale n. 27 (prot. n. 5737) del 4 marzo 2010; del verbale upg. Rep. n. 1685 del 05.06.2010 (rectius: 05.03.2010) dell'ARPA Puglia Dipartimento di Lecce;.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Grottaglie e dell'ARPA Puglia, nonché di A. T., M. P. e D. S.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2011 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti gli Avv.ti Pasqualone, Curigliano, Vaglia, Marasco e Fanelli.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente è titolare di un locale, destinato a ristorazione (pizzeria), sito nel Comune di Grottaglie.
A seguito di alcune rilevazioni fonometriche effettuate nel corso del 208 e del 2009, le quali accertavano il superamento dei limiti di rumorosità proveniente dal locale (in particolare: spostamenti di sedie e tavoli nonché vociare degli avventori), venivano apprestate talune opere di adeguamento strutturale e di bonifica al fine di rientrare nei limiti consentiti.
Tuttavia con l'ordinanza qui impugnata, adottata in forza di ulteriori accertamenti effettuati nella notte tra il 5 ed il 6 gennaio 2010 e con i quali veniva riscontrato il persistente superamento dei limiti di inquinamento acustico, si ordinava al ricorrente di:
a) "adottare, con effetto immediato, tutti gli accorgimenti tecnici necessari a limitare le emissioni rumorose con particolare riguardo alle unità abitative poste ai piani superiori";
b) "predisporre ... entro 30 ... giorni ... un piano di bonifica";
c) "effettuare medio tempore la cessazione serale di tutte le attività dell'esercizio alle ore 00,30 e fissando la riapertura del locale non prima delle ore 06,00 della mattina successiva ... fino all'avvenuto adeguamento ai limiti di emissione sonora fissati dalla legge che dovranno essere certificati dall'ARPA con apposite rilevazioni strumentali".
Il provvedimento citato veniva dunque impugnato per i motivi di seguito sintetizzati:
a) difetto di motivazione nella parte in cui non vengono esplicitate le particolari ragioni di necessità ed urgenza legate alla adozione della ordinanza sindacale, nonché violazione dell'art. 9 della legge n. 447 del 1995 nella parte in cui non sussisterebbero i presupposti per l'adozione della prevista ordinanza sindacale, ossia l'eccezionalità della situazione, il pericolo per la salute pubblica e la temporaneità delle misure;
b) violazione di legge nella parte in cui non è stato considerato che il doppio limite (assoluto e differenziale) imposto dall'art. 4 del DPCM 14 novembre 1997, in forza dell'art. 8, comma 1, del medesimo regolamento potrebbe trovare applicazione nei soli comuni in cui è stata adottata la c.d. zonizzazione acustica (adempimento questo non ancora effettuato nel Comune di Grottaglie);
c) eccesso di potere per difetto di istruttoria in quanto il periodo di riferimento del "rumore ambientale" (ore serali) sarebbe diverso dal periodo di riferimento del "rumore residuo" (ore notturne). Inoltre l'accertamento sarebbe stato condotto in assenza di contraddittorio con la ditta interessata ed effettuato dal Dipartimento provinciale di Lecce dell'ARPA e non da quello di Taranto.
Si costituivano in giudizio le amministrazioni intimate, nonché i controinteressati evocati in giudizio, tutti per chiedere il rigetto del gravame.
Con ordinanza n. 307 del 12 maggio 2010 veniva rigettata l'istanza di tutela cautelare. Con la medesima decisione si assegnava comunque all'ARPA un nuovo termine di quindici giorni per effettuare una ulteriore valutazione circa l'impatto acustico del nuovo piano di bonifica medio tempore elaborato e realizzato.
Veniva poi depositata, in data 13 luglio 2010, la relazione n. 1924 del 27 maggio 2010 dalla quale si evinceva, a seguito del prescritto ulteriore accertamento, il persistente superamento dei limiti differenziali suddetti.
Alla pubblica udienza del 28 aprile 2011 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. I motivi di ricorso sintetizzati al punto sub a) debbono essere complessivamente rigettati in quanto, come già evidenziato da questa sezione in precedenti di analogo tenore (sentenze 11 gennaio 2006, n. 488, 8 giugno 2006, n. 3340, e 4 dicembre 2006, n. 5639):
a) la disposizione di cui all'art. 9 della legge n. 447 del 1995 ( a norma del quale "qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco ..., con provvedimento motivato, (può) ... ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività") non va riduttivamente ricondotta al generale potere di ordinanza contingibile ed urgente in materia di sanità ed igiene pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato, il potere in essa descritto, alla stregua di rimedio ordinario in tema di inquinamento acustico, e ciò in assenza di altri strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali (cfr. TAR Lombardia Milano, sez. IV, 2 aprile 2008, n. 715; TAR Lombardia Brescia, sez. II, 2 novembre 2009, n. 1814; TAR Toscana, sez. II, 27 luglio 2009, n. 1307);
b) la presenza di una accertata situazione di inquinamento acustico rappresenta ex se una minaccia per la salute pubblica [cfr. art. 2, comma 1, lettera a), della citata legge n. 447 del 1995, laddove si afferma espressamente che l'inquinamento acustico costituisce un "pericolo per la salute umana"], sufficiente a concretare il presupposto dell'eccezionale ed urgente necessità di intervento di cui al richiamato art. 9 (cfr. TAR Piemonte, sez. I, 2 marzo 2009, n. 199);
c) la situazione di pericolo non deve necessariamente coinvolgere l'intera collettività, ben potendo la stessa essere circoscritta ad una sola famiglia o ad un solo individuo, e ciò dal momento che le disposizioni in commento non contemplano alcun parametro numerico o dimensionale (cfr. anche TAR Piemonte, sez. I, 2 marzo 2009, n. 199; TAR Lombardia, sez. IV, 27 dicembre 2007, n. 6819 e 2 aprile 2008, n. 715).
Per le ragioni suddette i primi due motivi di ricorso debbono dunque essere rigettati.
2. Con il motivo sub b) si deduce invece che, in assenza del piano di zonizzazione acustica, potrebbero essere applicati, in ordine all'accertamento circa il superamento dei valori limite di emissione sonora, i soli limiti assoluti (di cui al DPCM 1^ marzo 1991) e non anche quelli differenziali (dati ossia dal rapporto tra emissioni rilevate in presenza dell'attività rumorosa ed emissioni rilevate in assenza della predetta attività) di cui al DPCM 14 novembre 1997: dunque, poiché il Comune di Grottaglie non ha ancora provveduto in tal senso, non potrebbe di conseguenza trovare applicazione nel caso di specie il richiamato criterio differenziale.
La tesi di parte ricorrente non può trovare accoglimento in quanto la giurisprudenza che si è espressa sul tema ha da tempo affermato, almeno per quanto riguarda la Regione Puglia, che la materia dell'inquinamento acustico è stata compiutamente disciplinata con la legge regionale n. 3 del 2002: normativa questa che, in quanto emanata nell'ambito delle competenze regionali in materia di tutela della salute (risultando come già detto la tematica dell'inquinamento acustico strettamente interrelata, per l'appunto, con la salute pubblica), è destinata a prevalere in parte qua sulla previgente normativa statale di cui ai citati DD.PP.CC.MM. del 1991 e del 1997.
In particolare l'art. 3 della legge stabilisce, al comma 3, che per le zone non esclusivamente industriali (quale è quella di cui si discute, che è classificata come residenziale), oltre ai limiti massimi per il rumore ambientale, trova applicazione anche il cosiddetto criterio differenziale, in base al quale non può essere superata la differenza di 5 db durante il periodo diurno e di 3 db durante il periodo notturno.
Tale previsione è destinata a valere, in via immediata, anche nei Comuni privi della zonizzazione acustica (cfr. in tal senso TAR Puglia Bari, sez. I, 14 maggio 2010, n. 1896; TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. n. 3656/2007).
Per le ragioni suddette la specifica censura non può dunque trovare accoglimento.
3. Va invece accolta, nei sensi e nei limiti di cui si dirà, l'ultima censura di cui al punto sub c).
Premesso da un lato che gli accertamenti tecnici preliminari debbono essere svolti, pena la perdita di efficacia e genuinità (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24 febbraio 2004, n. 3190), senza avvisare il responsabile della fonte di inquinamento (il quale potrà prendere parte al procedimento in una fase successiva), e dall'altro lato che ai suddetti accertamenti hanno preso parte attiva anche componenti del Dipartimento ARPA di Taranto (cfr. pag. 1 relazione tecnica in data 5 gennaio 2010), si rileva in ogni caso come le suddette rilevazioni siano avvenute mediante modalità non rispondenti a canoni di logica e coerenza dell'azione amministrativa, nonché in assenza di adeguata istruttoria.
Ed infatti, al fine di garantire un confronto effettivo tra rumore ambientale (ossia in presenza dell'attività rumorosa) e rumore residuo (in assenza della stessa), e dunque allo scopo di stabilire la reale differenza tra i due parametri suddetti, sarebbe stato vieppiù necessario effettuare i dovuti accertamenti nello stesso periodo di tempo.
Nel caso di specie, al contrario, siffatti accertamenti sono stati rispettivamente compiuti in due orari differenti (ore 22 circa per la rilevazione del rumore ambientale e ore 01 del mattino circa per la rilevazione del rumore residuo) che, pur appartenendo alla medesima fascia oraria (22 - 06 periodo notturno), divergono tra loro in termini concreti atteso che alle ore 22 della sera, rispetto all'una del mattino, alcune attività antropiche (es. passeggio serale, traffico pedonale, movimentazione condominiale) per quanto in fase di attenuazione sono comunque ancora in essere, mentre sono assenti alle ore 01 del mattino; il confronto fra le due rilevazioni porta a determinare il valore differenziale anche in relazione all'assenza di attività rumorose svolte all'atto della rilevazione del rumore ambientale ed invece assenti all'atto della rilevazione del rumore residuo, sicchè il valore differenziale si è innalzato, venendo ad essere determinato in funzione sia della specifica attività rumorosa sia dell'assenza di componenti del rumore ambientale.
Ne deriva che, ai fini di cui sopra, la rilevazione del rumore residuo avrebbe dovuto essere effettuata nello stesso orario in cui è stato rilevato il rumore ambientale, potendo l'organo tecnico svolgere tale accertamento in due diverse giornate (invece che nella stessa giornata ma in due orari non omogenei e dunque non comparabili), approfittando ad esempio dei turni di riposo o di chiusura obbligatoria dell'esercizio di cui si controverte, cioè di fatti non influenzabili dagli interessati.
Sotto il profilo del prospettato difetto di istruttoria la specifica censura merita dunque accoglimento.
4. Da quanto detto deriva l'accoglimento del ricorso, nei sensi e nei limiti sopra indicati.
Per l'effetto vanno annullati gli atti in epigrafe indicati.
Stante la complessità della vicenda esaminata sussistono peraltro giusti motivi per compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto annulla gli atti in epigrafe indicati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Antonio Cavallari
L'ESTENSORE
Massimo Santini
IL CONSIGLIERE
Luigi Viola
Depositata in Segreteria il 29 settembre 2011
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