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    Giudizio sul silenzio della P.A.: attenzione alla presenza di controinteressati!

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    N. 2360/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 1478 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 1478 del 2011, proposto da:
    Provincia di Messina dei Frati Minori Cappuccini, B. Srl, rappresentati e difesi dall'avv. Carmelo Briguglio, con domicilio eletto presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a;
    contro
    Comune di Messina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Carroccio, con domicilio eletto presso F. G. in Catania, via ...omissis...;
    per l'annullamento
    del silenzio serbato dal Comune di Messina sull'istanza di concessione edilizia avanzata dalla ricorrente Provincia di Messina dei Frati Minori Cappuccini.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Messina;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 il dott. Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    Con il ricorso in esame la ditta Provincia di Messina dei Frati Minori Cappuccini espone quanto segue:
    - con istanza del 09.08.2010, la ditta ha chiesto il rilascio di concessione edilizia per la realizzazione del "Residence ...omissis...", complesso edilizio costituito da tre corpi di fabbrica per civile abitazione a sei elevazioni fuori terra presso via ...omissis..., Messina;
    - il Comune di Messina, con nota prot. 223522 del 07.09.2010 ha comunicato alla ditta la carenza di documentazione necessaria per l'avvio dell'esame istruttorio della pratica rilevando anche l'inosservanza della distanza minima prescritta di mt. 10, 00 tra il fabbricato in progetto e quello ad un'elevazione di altra ditta;
    - in data 22.10.2010, la ditta ricorrente ha prodotto le integrazioni documentali richieste;
    - con nota prot. 5370 del 10.01.2011, il Comune di Messina ha comunicato alla ditta interessata la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda; la comunicazione è stata riscontrata dalla ditta istante con memorie e controdeduzioni (nota del 24.01.2011).
    Non avendo ricevuto alcun provvedimento espresso e ritenendo decorsi i termini di cui all'art. 2 della l.r. 17/1994, la ditta ha quindi chiesto, con il ricorso in esame, l'accertamento dell'illegittimità del silenzio mantenuto sull'istanza di rilascio della concessione edilizia.
    Il Comune di Messina si è costituito in giudizio, eccependo l'improcedibilità del ricorso per omessa notifica a due soggetti controinteressati individuati nella ditta proprietaria di fabbricato ubicato ad una distanza inferiore ai mt. 10, 00 da quello in progetto e nell'adiacente complesso monumentale ecclesiastico denominato "monastero dei Frati Cappuccini e Chiesa di Pompei". L'amministrazione resistente ha, inoltre, rilevato la contraddittorietà della richiesta di parte ricorrente che, da una parte, eccepisce l'avvenuto consolidamento del titolo per effetto del decorso dei termini ex art. 2 della l.r. 17/1994, mentre, dall'altra, richiede una pronuncia espressa ed il rilascio del formale titolo concessorio.
    Con successiva memoria depositata in data 11/06/2011, la ditta ricorrente ha controdedotto alle eccezioni formulate dal Comune di Messina affermando tra l'altro che "i ricorrenti non hanno dato corso alla fattispecie delineata e disciplinata dall'art. 2 della l.r. 17/1994".
    Alla camera di consiglio del 23 giugno 2011, il ricorso è stato posto in decisione, come da verbale.
    DIRITTO
    1. La controversia in esame concerne esclusivamente il silenzio mantenuto dal Comune di Messina sull'istanza di concessione edilizia indicata in oggetto, con esclusione, quindi, di qualsiasi accertamento circa la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2 citato, anche alla luce delle precisazioni contenute nella memoria difensiva di parte ricorrente del 11/06/2011, laddove, si fa riferimento alla circostanza che "l'istante non ha inteso intraprendere i lavori sulla base del titolo tacito ... ma ha piuttosto preferito attendere e pretendere il ben più sicuro, certo e, comunque, doveroso provvedimento amministrativo finale...".
    Del resto, il solo decorso del termine di 120 giorni non è sufficiente a consolidare la formazione della concessione edilizia e quindi ad integrare una fattispecie di silenzio assenso, essendo necessari ulteriori adempimenti (comunicazione d'inizio lavori, la legittimità degli stessi avvalorata da una perizia tecnica attestante la conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie). Ciò è, peraltro, confermato dalla circostanza che l'amministrazione non perde il potere di provvedere con atto di primo grado o con provvedimenti di autotutela nel rispetto di quanto disposto dal comma 8^ dell'art. 2 della l.r. 17/1994 (cfr, tra le tante: T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. II, 11 gennaio 2011, n. 39; T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 14 luglio 2010, n. 3034 e 30 gennaio 2007, n. 167).
    Il Collegio - sebbene a conoscenza di un precedente difforme orientamento espresso dalla Sezione nella sentenza n. 475/2007 (nella quale è stato affermato che non può essere esperito il ricorso avverso il silenzio, ex art. 21 bis l. 1034/71, laddove quest'ultimo sia qualificato come "silenzio assenso" o comunque abbia il valore di accoglimento tacito dell'istanza, come appunto avviene, in Sicilia, per effetto dell'art. 2 della L.R. 17/94) - non riscontra, tuttavia, nella fattispecie in esame, la sussistenza dei presupposti normativamente richiesti per la formazione del titolo tacitamente assentito, a fronte di un procedimento già avviato con la comunicazione dei motivi ostativi e non definito. A ciò consegue l'ammissibilità del ricorso, proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a., avverso il silenzio sull'istanza di concessione edilizia.
    2. Fatta questa precisazione, il Collegio esamina l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai controinteressati. Secondo un più risalente orientamento giurisprudenziale, nei ricorsi contro gli atti di diniego, ovvero contro il silenzio della P.A., non vi sono controinteressati in senso proprio, perché il vantaggio che al terzo derivi dal diniego o dall'inerzia della P.A. è un vantaggio di mero fatto, né il diniego o l'inerzia creano posizioni nuove, ma si limitano a confermare la situazione preesistente (Cons. Stato, sez. V, 3 luglio 1995, n. 1011; 22 novembre 1996, n. 1384 e sez. VI, 12 novembre 1993, n. 837; T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. III, 22 maggio 2009, n. 955), mentre secondo l'orientamento ormai dominante, nel giudizio sul silenzio deve ritenersi controinteressato colui che "resta direttamente pregiudicato dalla dichiarazione dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere" (Cons. Stato, sez. IV, 9 agosto 2005, n. 4231; T.A.R. Liguria, sez. II, 3 febbraio 2011, n. 207; T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 5 gennaio 2010, n. 48; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VI, 2 aprile 2008 n. 1733).
    Sennonché, nella specie non è enucleabile alcuna posizione contrapposta a quella della ditta ricorrente ad ottenere un provvedimento espresso (di rilascio o di diniego) sull'istanza di concessione edilizia e nessun pregiudizio può derivare al proprietario limitrofo dalla eventuale declaratoria - e conseguente obbligo di provvedere - di illegittimità del silenzio serbato a carico dell'Amministrazione intimata. Invero, solo nel caso di rilascio del titolo, la ditta confinante potrà subire dei pregiudizi giuridicamente rilevanti, che potranno eventualmente essere garantiti in sede giurisdizionale, mediante impugnazione della concessione edilizia.
    Conseguentemente, l'eccezione va disattesa.
    3. Nel merito il ricorso è fondato, sussistendo l'obbligo del Comune di Messina di provvedere espressamente sull'istanza del 09.08.2010 e di definire il procedimento attualmente pendente mediante l'adozione - entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza - di un motivato provvedimento finale. Decorso infruttuosamente tale termine ai medesimi adempimenti provvederà, in via sostitutiva, un Commissario ad acta, che il Collegio nomina sin da ora ed individua nel Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Milazzo (con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio in possesso della necessaria qualificazione professionale) che provvederà nell'ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine in precedenza fissato.
    L'eventuale compenso da corrispondere al commissario ad acta è posto a carico del Comune e sarà liquidato con separato decreto dietro presentazione di nota spese redatta ai sensi dell'art. 57 D.P.R. n. 115/2002 e del D. Min. Giustizia 30 maggio 2002.
    4. L'articolazione concreta della vicenda e le variegate posizioni della giurisprudenza sul punto giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
    P. Q. M.
    accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina al Comune di Messina di pronunciarsi espressamente sull'istanza della ditta ricorrente, entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza. Per l'ipotesi di eventuale, ulteriore inadempienza alla scadenza del termine, nomina sin d'ora il Dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune di Milazzo - con facoltà di delega al altro funzionario del medesimo ufficio in possesso della necessaria qualificazione professionale - quale Commissario ad acta per l'adozione degli atti di esecuzione necessari, da compiersi nel termine di giorni sessanta dalla scadenza del termine in precedenza fissato, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Biagio Campanella
    L'ESTENSORE
    Agnese Anna Barone
    IL CONSIGLIERE
    Salvatore Schillaci
     
    Depositata in Segreteria il 29 settembre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Adeguamento "a regime" e aggiornamento "transitorio" dei diritti aeroportuali

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    N. 7536/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 2172 Reg. Ric.
    ANNO 2010
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 2172 del 2010, proposto da:
    Codacons - Coordinamento delle Associazioni e dei comitati di tutela dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, in persona del legale rappresentante p.t., e Associazione U., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Rienzi e Gino Giuliano, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale Nazionale del Codacons in Roma, v.le Mazzini, 73;
    contro
    Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t., Cipe - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in persona del legale rappresentante p.t., Enac - Ente Nazionale Per L'Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante p.t., Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
    nei confronti di
    Società A. di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Valentina Lener e Angelo Piazza, con domicilio eletto presso Angelo Piazza in Roma, via Luigi Robecchi Brichetti,10; Società B. di Firenze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Piazza e Valentina Lener, con domicilio eletto presso Angelo Piazza in Roma, via Luigi Robecchi Brichetti,10; Società C. Spa, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;
    per l'annullamento
    previa sospensione dell'esecuzione,
    del decreto 8 ottobre 2009 recante "Aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2009";
    della delibera CIPE n. 38 del 15 giugno 2007 recante "Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva";
    della nota n. 2899 della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo del 4 giugno 2009 con la quale è stato chiesto all'ENAC di predisporre un'istruttoria che determini i livelli dei corrispettivi aeroportuali aggiornati all'inflazione programmata;
    della nota n. 53386/DIRGEN/EAN del 10 agosto 2009 recante i risultati dell'istruttoria predetta;
    della nota n. 60806/DIRGEN/EAN del 9 settembre 2009 e relativi allegati con la quale l'ENAC ha corrisposto alla richiesta di approfondimenti istruttori avanzata dalla Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo;
    della comunicazione integrativa n. 63157 del 16 settembre 2009 con la quale l'ENAC ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine all'aggiornamento dei diritti aeroportuali;
    nonché di tutti gli atti presupposti conseguenti o comunque connessi, ivi compresi gli allegati allo stesso provvedimento;
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Cipe - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, di Enac - Ente Nazionale Per L'Aviazione Civile, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, delle Società di Roma e di Firenze;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2011 il I ref. Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    Con ricorso notificato il 22 febbraio e depositato il 9 marzo 2010, le Associazioni in epigrafe impugnano il decreto 8 ottobre 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante "Aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2009" e tutti gli atti connessi, chiedendone l'annullamento.
    Questi i motivi dedotti:
    1.Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della legge 537/93; difetto di istruttoria; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 241/1990; violazione dell'art. 97 Cost.:
    l'impugnato decreto recante gli aumenti tariffari viola sia le prescrizioni della legge n. 537/93 sia le direttive del CIPE, il relativo procedimento risulta carente di istruttoria sulla situazione di ciascun aeroporto presente sul territorio nazionale onde accertare il livello di qualità ed efficienza del servizio erogato, né sono stati predisposti, da parte dei diversi enti di gestione, progetti di investimento nel settore aeroportuale secondo linee prevedibili e trasparenti; il decreto non indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione;
    2.Violazione dei principi di efficacia, efficienza e continuità nell'erogazione dei servizi pubblici; violazione e falsa applicazione della legge 481/95; violazione degli artt. 2 e 101 del codice del consumo; eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche:
    gli aumenti tariffari sono illogici e immotivati, alla luce dei principi di efficacia, efficienza e continuità nell'erogazione dei servizi pubblici, e si pongono in contrasto con la legge sui servizi di pubblica utilità e il codice del consumo;
    3.Violazione dell'art. 97 Cost.; violazione degli artt. 1, 3, 7 e 8 della legge 241/1990; violazione del principio del giusto procedimento:
    il procedimento seguito dal Ministero intimato è privo di una adeguata istruttoria e viola il principio della partecipazione procedimentale, mentre il decreto impugnato è carente di motivazione.
    Per resistere al ricorso si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate nonché le Società A. di Roma e di Firenze, tutte chiedendo il rigetto del gravame nel merito siccome infondato.
    In via pregiudiziale, poi, Enac ha eccepito la propria estraneità al presente contenzioso e quindi il difetto di legittimazione passiva nell'odierna causa e ha chiesto pertanto di essere estromessa dal giudizio, mentre gli Aeroporti di Roma e di Firenze hanno eccepito il difetto di legittimazione ad agire delle Associazioni ricorrenti
    Alla pubblica udienza del 19 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
    Il Collegio deve preliminarmente pronunciarsi sulle suindicate eccezioni pregiudiziali di rito.
    La legittimazione ad agire delle associazioni ricorrenti è da ritenersi sussistente in quanto esse, nell'esercizio delle loro funzioni statutarie, agiscono per la tutela dei consumatori e dei viaggiatori che sono i destinatari degli aumenti tariffari discendenti dal decreto gravato con il ricorso in epigrafe.
    E invero, a norma dell'art. 2 dello Statuto, il Codacons ha come "esclusiva finalità quella di tutelare con ogni mezzo legittimo, ed in particolare con il ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi di consumatori ed utenti. Ciò nei confronti dei soggetti pubblici e privati produttori e/o erogatori di beni e servizi".
    Quanto all'Associazione U., a termini dell'art. 2 del proprio Statuto la stessa ha per oggetto "la tutela dei diritti civili e degli interessi degli associati e dei cittadini, operando su tutto il territorio nazionale, nei confronti del servizio del trasporto aereo, marittimo e ferroviario pubblico e privato, a qualsiasi titolo...", al fine di garantire, tra l'altro, un utilizzo pieno completo e soddisfacente del diritto di movimento e di trasferimento dell'individuo nel territorio nazionale e all'estero e l'espletamento del servizio con i migliori risultati per gli utenti delle strutture stesse.
    Inoltre, l'art 139 del codice del consumo attribuisce alle associazioni dei consumatori e degli utenti, inserite nell'elenco di cui all'articolo 137, la legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Quanto alla legittimazione dell'Associazione degli utenti del trasporto aereo marittimo e ferroviario, che non risulta iscritta nell'elenco suddetto, il Collegio ritiene di seguire l'orientamento giurisprudenziale per cui la previsione dell'elenco da parte del codice del consumo non fa venir meno la possibilità per le associazioni non iscritte di agire a tutela di interessi collettivi e diffusi secondo i canoni precedentemente elaborati dalla giurisprudenza, quali la rappresentatività e la verifica dei fini statutari con l'interesse protetto (TAR Lazio, III, n. 5108 del 2010).
    Ancora in via preliminare, deve respingersi la richiesta di estromissione di Enac dal presente giudizio fondata sul proprio asserito difetto di legittimazione passiva, e ciò per la ragione che, con il ricorso in epigrafe, vengono impugnati anche taluni atti adottati dal suddetto Ente nell'ambito del procedimento che ha condotto all'adozione del decreto di aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali, seppure tale decreto, a norma dell'art. 21 bis del d.l. 31 dicembre 2007 n. 248, è di competenza del solo Ministro dei Trasporti.
    Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto.
    In relazione alle censure svolte con il primo e il secondo motivo di ricorso, che si esaminano congiuntamente per ragioni di connessione logica, si osserva che il decreto gravato è stato adottato in stretta attuazione dell'art. 21 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31 e modificato dall'art. 28 del d.l. n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009) il quale, in via transitoria e nelle more dell'adozione dei decreti interministeriali che approveranno la nuova misura dei diritti aeroportuali a regime, ha previsto un meccanismo di aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmata, al fine di consentire alle società di gestione aeroportuale, a fronte di diritti aeroportuali la cui misura è ferma dal 2000, il parziale recupero della perdita di potere di acquisto della moneta.
    Il decreto impugnato, recante "Aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2009", dunque, secondo la ratio del suindicato art. 21 bis, ha dato mera attuazione ad una norma primaria, disponendo in via transitoria per ciascun aeroporto nazionale un adeguamento automatico dei diritti, commisurato al tasso di inflazione programmato nel documento di programmazione economico-finanziaria.
    E il ripetuto art. 21 bis si configura come disciplina transitoria, che garantisce, seppure con modalità fisse, l'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali, in attesa del completamento del complesso procedimento finalizzato alla predeterminazione della variazione massima annuale applicabile a tali diritti aeroportuali, implicante l'adozione di un decreto ministeriale che tiene conto di una pluralità di parametri, oggetto poi di contratti di programmi intercedenti tra l 'Enac ed il singolo gestore aeroportuale, ed approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze".
    Questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare la distinzione tra l'aumento a regime dei diritti aeroportuali e l'aggiornamento inflattivo dei medesimi, affermando, nella sentenza n. 1285/2009, che "la distinzione tra 'adeguamento'della misura dei diritti aeroportuali (secondo le modalità
    prescritte dall'art. l0, 10^ comma, della legge 24/12/1993, n. 537) ed 'aggiornamento' al tasso di inflazione programmato, discende dal contenuto precettivo dell'art. 21 bis del d.l. 31/12/2007, n. 248, convertito in legge 28/2/2008, n. 31, il quale dispone che 'fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'art. 10 della legge 24/12/1993, n. 537..., da adottare entro il 31/12/2008, il Ministro dei Trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmata' ".
    Esiste pertanto una differenza sostanziale tra l'adeguamento (o rideterminazione) dell'ammontare "a regime" dei diritti aeroportuali, per il quale il legislatore ha previsto una istruttoria estremamente articolata, e il loro aggiornamento al tasso di inflazione in via transitoria, nelle more del completamento del complesso iter previsto per la stipula dei contratti di programma.
    Le associazioni ricorrenti, invece, mostrano di confondere l'adeguamento inflattivo (previsto dall'art. 21 bis, cui ha dato attuazione l'impugnato decreto dell'8 ottobre 2009), con la procedura di anticipazione tariffaria (prevista dall'articolo 2, commi 200 e 201, della legge finanziaria 2010) che resta estranea alla vicenda in contestazione.
    In ogni caso, la lamentata violazione dei principi di buon andamento, di imparzialità e ragionevolezza che governano l'azione amministrativa, si fonda sul presupposto erroneo, che il decreto impugnato avrebbe provveduto all'aggiornamento dei diritti aeroportuali sulla base di due criteri, ossia il tasso di inflazione previsto per il 2009 e l'eventuale futura effettuazione da parte delle società di gestione aeroportuali di nuovi investimenti in autofinanziamento, e sull'assunto che dal decreto impugnato non si evincerebbe se l'aumento in parola è stato, o meno, concesso a quei gestori che, come richiesto esplicitamente dal CIPE all'esito del!a riunione svoltasi in data 06.11. 2009, intendano reinvestire tale surplus nell'effettuazione di nuovi investimenti aeroportuali.
    Quanto alla asserita violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza da parte dell'art. 21 bis del d.l. n. 248/2007, si rileva che la disposizione va inquadrata nel contesto normativo di riferimento attinente alla materia della regolazione tariffaria in ambito aeroportuale e, in tale ottica, la transitorietà dell'aggiornamento inflattivo, strettamente ed inscindibilmente connessa con la proroga del termine previsto per l'approvazione dei contratti di programma da stipularsi tra l'ENAC e le singole società di gestione aeroportuale, rende la norma ragionevole e conforme al dettato costituzionale.
    In relazione alle superiori considerazioni cade dunque anche la censura della carenza di istruttoria del provvedimento, avuto riguardo alla diversa disciplina e alla distinta ratio sottesa alle due fattispecie (adeguamento a regime e aggiornamento transitorio al tasso di inflazione).
    Quanto al terzo motivo di ricorso, non sono condivisibili le censure che lamentano il mancato coinvolgimento procedimentale delle associazioni dei consumatori nel procedimento che ha condotto all' adozione del decreto ministeriale impugnato in quanto il coinvolgimento di detti soggetti non sarebbe stato comunque necessario, dovendo l'Amministrazione provvedere ad un mero aggiornamento dei diritti al tasso di inflazione programmato sulla base di un calcolo aritmetico; in ogni caso, nella specie non erano applicabili le norme sulla partecipazione procedimentale, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza, "Dal punto di vista civilistico, l'atto di determinazione delle tariffe appartiene ai provvedimenti di autorità che, oltre alla legge (art. 1339, 1419 c.c.), possono incidere sui contratti di utenza. Dal punto di vista amministrativo le tariffe si caratterizzano quali atti di tipo generale, con quello che ne consegue. Dal combinato disposto degli artt. 3 e 13 della L. 241 del 1990 si desume che agli atti di determinazione delle tariffe (da ritenere piuttosto atti generali che atti normativi), non si applicano le disposizioni contenute nel capo relativo alle norme sulla partecipazione, né quelle riguardanti l'obbligo di motivazione, non richiesta per gli atti a contenuto normativo e per quelli a contenuto generale" (Cons. St., Sez. IV, sent. n. 399/2007).
    Per le considerazioni complessivamente svolte, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
    Sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
    Compensa le spese.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Giuseppe Daniele
    L'ESTENSORE
    Rosa Perna
    IL CONSIGLIERE
    Carlo Taglienti
     
    Depositata in Segreteria il 26 settembre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
    Ultimo aggiornamento Lunedì 17 Ottobre 2011 11:40
     

    Lavori, servizi e forniture in economia

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    N. 205/2012 Reg. Prov. Coll.
    N. 355 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 355 del 2011, proposto da:
    Associazione L. in Pers. del Leg. Rappres. P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Angela Baranello, con domicilio eletto presso Angela Baranello in Campobasso, via Nobile, 11;
    contro
    Liceo Scientifico "A.Romita" di Campobasso in Pers. del Leg. Rappres. P.T., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124;
    nei confronti di
    Associazione G. in Pers. del Leg. Rappres. P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Ruta, Margherita Zezza, con domicilio eletto presso Giuseppe Ruta Avv. in Campobasso, C/So Vitt. Emanuele, 23;
    per l'annullamento
    del provvedimento con il quale la Commissione giudicatrice presso il Liceo scientifico A. Romita di Campobasso ha aggiudicato alla società controinteressata la procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l'utilizzo di impianti sportivi per il periodo ottobre - maggio 2012 provvedimento adottato in data 13.9.2011, mai pubblicato e comunicato alla società ricorrente con nota datata 3.10.11 successivamente pervenuta e di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, nonchè per il risarcimento dei danni
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Liceo Scientifico "A.Romita" di Campobasso in Pers. del Leg. Rappres. P.T. e di Associazione G. in Pers. del Leg. Rappres. P.T.;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    L'associazione ricorrente ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione, del 13.9.2011, alla controinteressata, della procedura negoziata per la scelta del contraente per la locazione di impianti sportivi per il periodo ottobre-maggio 2012.
    La medesima, inoltre, ha chiesto la condanna al risarcimento del danno da "mancato affidamento del servizio di utilizzazione", nella misura di 40.000 euro (a tal proposito, è appena il caso di osservare, su specifico rilievo dell'avvocatura erariale, che l'uso della virgola al posto del punto - "40,000" - non rende incerta la richiesta né tantomeno la limita a 40 euro, atteso che nel nostro sistema numerico posizionale, è il numero di zeri che assegna, appunto, per posizione, il valore di migliaia alla 4^ posizione in poi; mentre non ha alcuna ragione indicare tre zeri - e non al massimo due, come si usa fare per indicare l'assenza di centesimi di euro - dopo la virgola se non sono seguiti da un numero: in sostanza si tratta di un mero errore ictu oculi rilevabile).
    La ricorrente, poi, nello specificare il modo di calcolo del risarcimento richiesto, lo riconduce inequivocabilmente nell'ambito dell'interesse positivo, allorchè chiede il lucro cessante nella misura del 10% del prezzo offerto.
    Dal ricorso emerge, pertanto, che, secondo la prospettazione di parte, la ricorrente avrebbe diritto all'aggiudicazione del contratto, se non altro per aver offerto il prezzo più basso.
    Quest'ultima, in sostanza, lamenta: 1) la violazione dell'articolo 125 del d.lgs. n. 163 del 2006, atteso che la lettera d'invito richiedeva solo la formulazione dell'ammontare del compenso orario per l'uso dei campi sportivi e specificava che la migliore offerta sarebbe stata selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; mentre poi la gara è stata aggiudicata alla controinteressata che ha offerto un prezzo sensibilmente più alto (28,00 euro ora per campo a fronte dei 18,00 euro richiesti dalla ricorrente), con una motivazione del tutto "libera", secondo cui l'offerta "è più completa per gli impianti messi a disposizione ed inclusione delle lezioni di scherma; la struttura è ubicata in Campobasso, in una zona della città raggiungibile dalla navetta in tempi contenuti con conseguente recupero di tempo prezioso al fine dello svolgimento dell'attività didattica"; cioè tutti elementi che non erano contenuti nella lettera d'invito; la ricorrente, inoltre, contesta anche, con una relazione documentata, che la sede dell'aggiudicataria sia più facilmente raggiungibile; 2) privilegiare l'ubicazione in Campobasso, inoltre, sarebbe un comportamento ingiustificatamente restrittivo della concorrenza; 3) sarebbe stato violato il principio di rotazione, atteso che l'associazione G. aveva già locato all'istituto resistente i campi sportivi; 4) ai sensi dell'articolo 83 del d.lgs. n. 163 del 2006 e dell'articolo 334 comma 1 lett. d) del d.p.r. n. 207 del 2010, la commissione non avrebbe potuto integrare i criteri stabiliti nella lex specialis, la quale avrebbe dovuto, altresì, indicare gli elementi di valutazione, essendo stato adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
    La controinteressata si è costituita ed ha evidenziato che il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice è stato già stipulato a far data dal 1 ottobre 2011 e che "le attività sono attualmente in fase di svolgimento"; la stessa, inoltre (e sul punto la difesa coincide con quella erariale), avrebbe offerto un prezzo complessivamente minore, avendo offerto due campi gratis (quello da beach volley e quello da tennis), e quindi: 28 x 3: 5 = 16,80 euro a campo.
    Sia l'avvocatura erariale che la controinteressata, poi, hanno rilevato che, nel caso del cottimo fiduciario di cui all'articolo 125 del d.lgs. n. 163 del 2006, si applicano solo i principi e non tutte le procedure previste per le procedure aperte e ristrette; e ciò varrebbe anche per i criteri indicati dall'articolo 83 del d.lgs. n. 163 del 2006, per l'affidamento con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che si riferirebbe solo alle gare ordinarie e, per il cottimo, avrebbe dunque solo valore indicativo.
    Dai documenti depositati e dalle memorie di parte, inoltre, è emerso che il contratto è stato effettivamente stipulato il 1.10.2012, mentre la comunicazione dell'aggiudicazione (fatta con nota del 3.10.2012), è stata ricevuta dalla ricorrente solo in data 5.10.2012.
    A tal proposito, l'avvocatura erariale ha rilevato, da un lato, che tale violazione dell'articolo 11 comma 10 del d.lgs. n. 163 del 2006 (cd. stand still) è stata proposta solo con memoria e non con motivi aggiunti notificati, dall'altro, che, in ogni caso, la ricorrente avrebbe ricevuto, ben prima, comunicazione orale dell'esito della gara (e, a tal proposito, l'avvocatura, ove necessario, chiede l'ammissione di prova testimoniale).
    1.- Quanto a tale ultimo aspetto, il Collegio rileva che il comma 10 cit. prevede testualmente che "Il contratto non puo' comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79".
    Sia il dato testuale (che fa esplicito riferimento all'invio di una comunicazione) sia il principio generale, secondo cui l'amministrazione, salvo casi eccezionali e tipici, adotta atti formali e scritti (che, tra l'altro, se sfavorevoli al destinatario hanno efficacia solo dalla loro notifica, cfr. art. 21 bis della legge n. 241 del 1990), depongono nel senso che la comunicazione scritta dell'aggiudicazione non può essere surrogata da una mera notizia orale e informale.
    Ne consegue che, nel caso di specie, appare palesemente violato il disposto di cui all'articolo 11 comma 10 cit. (inoltre, atteso che il cd. stand still è riconducibile all'obbligo di trasparenza, richiamato dall'articolo 125 del d.lgs. n. 163 del 2006, esso trova applicazione anche nel caso di cottimo fiduciario da tale norma disciplinato, cfr. Tar Firenze, sentenza n. 6570 del 2010)
    2.- Quanto alla mancata predeterminazione dei criteri, come illustrato nella premessa in fatto, la lettera di invito si limitava a prevedere solo l'indicazione del prezzo e ad optare per la scelta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
    A tal proposito, il Collegio rileva che la procedura negoziata di cui all'articolo 125 del d.lgs. n. 163 del 2006, pur caratterizzata da maggior snellezza e semplicità, non può abdicare ai principi fondamentali in materia di aggiudicazione di contratti pubblici, come si desume dal medesimo articolo, il quale, al comma 2, prevede che "l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento".
    Ciò premesso, è altresì evidente che il principio di predeterminazione dei criteri, nel caso di scelta secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, enunciato all'articolo 83 del d.lgs. n. 163 del 2006, è riconducibile a quello di trasparenza e parità di trattamento (cfr. T.A.R. L'Aquila, sentenza 7 aprile 2011 n. 182).
    Ne consegue che l'amministrazione, nel caso di specie, avrebbe dovuto predeterminare i criteri in modo adeguato, da un lato, a mettere tutti i concorrenti nella medesima posizione conoscitiva in ordine alle esigenze della stazione appaltante, dall'altro, a vincolare la successiva valutazione alle caratteristiche richieste e predeterminate; ciò, pur senza assegnare in modo rigido un punteggio ad ogni criterio, secondo quanto previsto dall'articolo 83 del d.lgs. n. 163 del 2006, essendo la procedura negoziata, di cui all'articolo 125 del medesimo d.lgs., caratterizzata da maggiore semplicità.
    3.- Ciò premesso, in via generale l'articolo 121 lett. c) del c.p.a. prevede la possibilità di dichiarare l'inefficacia del contratto, nel caso di violazione dello stand still, se ciò abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento; nel caso in esame, tuttavia, la ricorrente non ha dato prova sufficiente di meritare l'aggiudicazione del contratto in luogo della controinteressata (quindi, a tal fine, si può soprassedere all'esame dell'eccezione dell'avvocatura, circa l'irrituale proposizione della relativa censura da parte della ricorrente).
    Difatti, come emerge chiaramente dalla lettera d'invito e come prospettato nel ricorso stesso, l'amministrazione ha proceduto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e, non avendo predeterminato i criteri, non è possibile stabilire, senza sostituirsi all'amministrazione (in attività inespressa), chi avrebbe potuto aggiudicarsi la gara; a ciò non essendo evidentemente sufficiente il solo fatto di aver offerto un prezzo minore per ciascuna ora (circostanza anche dubbia, in relazione alle difese delle resistenti che hanno evidenziato il maggior numero di campi offerti dall'aggiudicataria).
    Anche alla luce dei criteri di cui all'articolo 122 del c.p.a., il Collegio ritiene di non poter dichiarare l'inefficacia del contratto, atteso che, da un lato, come già osservato, la ricorrente non ha dimostrato la sua possibilità di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati ma solo l'illegittimità dell'intera procedura (con conseguente fondatezza solo di quest'ultima domanda), dall'altro, lo stato di esecuzione del contratto (la cui durata è prevista da ottobre 2011 a maggio 2012) è ormai giunto ad un punto tale da essere prossimo alla scadenza.
    4.- Ai sensi dell'articolo 121 comma 4 c.p.a., nei casi in cui, nonostante le violazioni, il contratto sia considerato efficace (come nel caso di specie), si applicano le sanzioni alternative di cui all'articolo 123 e tali sanzioni si applicano, ai sensi dell'articolo 123 comma 3, anche nei casi, come quello in esame, in cui il contratto sia stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall'articolo 11 comma 10 cit..
    Sul punto il Collegio ritiene che ci sia stato anche sufficiente contraddittorio tra le parti, sia perché esse hanno abbondantemente dedotto in ordine ai presupposti di illegittimità della gara, di efficacia del contratto e di mancato rispetto del termine di stipula, dalla comunicazione dell'aggiudicazione; sia perché hanno comunque percepito chiaramente la possibile applicazione di tali sanzioni (cfr., ad esempio, pag. 7 nota 2 della memoria del 14.2.2012 dell'Avvocatura dello Stato).
    Vi sono, pertanto, ad avviso del Collegio, le condizioni per ritenere che non appare necessario richiedere ulteriori memorie alle parti, ai sensi dell'articolo 73 comma 3 del c.p.a., richiamato dall'articolo 123 comma 2. Per quanto riguarda, poi, l'eccezione dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui la violazione dell'articolo 11 comma 10 del d.lgs. n. 163 del 2006 doveva essere introdotta con motivi aggiunti e non con semplice memoria, il Collegio ritiene sufficiente evidenziare che si tratta di una questione rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'articolo 123 comma 3 del c.p.a..
    Ne consegue che sussistono i presupposti per l'applicazione delle sanzioni alternative di cui all'articolo 123 c.p.a..
    Il Collegio, per le ragioni esposte in ordine all'avanzata esecuzione del contratto, ritiene adeguata la sola sanzione di cui alla lettera a) del medesimo articolo 123, che prevede "a) la sanzione pecuniaria nei confronti della stazione appaltante, di importo dallo 0,5% al 5% del valore del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione, che è versata all'entrata del bilancio dello Stato - con imputazione al capitolo 2301, capo 8 "Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle aventi natura tributaria" - entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per il versamento, si applica una maggiorazione pari ad un decimo della sanzione per ogni semestre di ritardo.
    Nel caso di specie, inoltre, considerata la gravità della condotta della stazione appaltante, nella totale assenza di predeterminazione di criteri di valutazione delle offerte, ritiene adeguato l'importo pari al 5% del valore del contratto.
    Tale valore non è agevolmente desumibile dalla documentazione versata in atti, e pertanto se ne rimette la liquidazione alla medesima amministrazione, calcolando l'importo finora versato all'aggiudicataria e quello che si presume sarà ad essa versato fino a scadenza, tenuto conto delle ore previste di utilizzo dei campi sportivi (secondo il calendario predeterminato dal Liceo scientifico), al prezzo stabilito dal contratto.
    5.- La domanda di risarcimento del danno per equivalete è infondata.
    Si è evidenziato, infatti, che la ricorrente non ha dimostrato di meritare l'aggiudicazione della gara, ma solo l'illegittimità di quest'ultima, e pertanto, non avendo un pretesa meritevole di tutela ad essere parte del rapporto contrattuale, il relativo interesse positivo non può ricevere neanche tutela risarcitoria per equivalente (cioè non ha diritto al profitto che avrebbe ricavato dall'esecuzione del contratto).
    Inoltre, l'illegittimità ha travolto tutta la gara dal momento dell'invio della lettera d'invito, quindi anche la partecipazione ad essa ne resta coinvolta, e pertanto non è idonea a sorreggere una legittima pretesa all'aggiudicazione.
    Trattandosi, poi, di procedura valutativa, secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa, le chance esulano da una determinazione di tipo matematico-statistico, come invece accade per l'offerta con il prezzo più basso (e quindi il danno non può essere risarcito, con un criterio matematico-probabilistico, basandosi cioè sul profitto sperato - pari al 10% dell'importo a base di gara - diviso per i partecipanti).
    6.- Le spese, compensate in parte, per la restante porzione, indicata in dispositivo, vengono poste a carico della resistente e della controinteressata, in parti uguali tra loro e in solido, secondo il criterio della soccombenza.
    P. Q. M.
    definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
    1.- Dichiara fondata la domanda dichiarativa di illegittimità, contenuta in quella di annullamento dell'aggiudicazione;
    2.- Dichiara infondata la domanda di aggiudicazione e di risarcimento del danno per equivalente;
    3.- Fa salvi gli effetti del contratto, stipulato tra la stazione appaltante e l'aggiudicataria resistente il 1.10.2011;
    4.- Condanna la stazione appaltante alla sanzione pecuniaria, di importo pari al 5% del valore del contratto, da determinarsi secondo quanto indicato in motivazione, che deve essere versata all'entrata del bilancio dello Stato - con imputazione al capitolo 2301, capo 8 "Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle aventi natura tributaria" - entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza; decorso il termine per il versamento, si applica una maggiorazione pari ad un decimo della sanzione per ogni semestre di ritardo.
    5.- Dispone la comunicazione della presente sentenza, a cura della segreteria, al Ministero dell'economia e delle finanze (che potrà così controllare anche l'esattezza dell'importo versato) entro cinque giorni dalla pubblicazione.
    6.- Condanna l'amministrazione, al pagamento, in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 2.000,00, a titolo di spese processuali oltre al contributo unificato come per legge.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Goffredo Zaccardi
    L'ESTENSORE
    Massimiliano Balloriani
    IL CONSIGLIERE
    Luca Monteferrante
     
    Depositata in Segreteria il 10 maggio 2012
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato

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    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n. 179

    Regolamento concernente la disciplina  dell'accordo  di  integrazione
    tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo  4-bis,  comma  2,
    del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti   la   disciplina
    dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
    decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (11G0221), in G.U.R.I. dell'11 novembre 2011, n. 263  
    

     
     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
      Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
      Visto il testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
    dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
    decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  ed  in  particolare
    l'articolo 4-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 25,  della  legge
    15 luglio 2009, n. 94, che prevede l'emanazione di un regolamento per
    la fissazione dei criteri e  delle  modalita'  di  sottoscrizione  da
    parte dello straniero di un accordo di integrazione,  articolato  per
    crediti,  con  l'impegno  a  sottoscrivere  specifici  obiettivi   di
    integrazione da conseguire nel periodo di validita' del  permesso  di
    soggiorno; 
      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
    394, recante il regolamento  di  attuazione  del  testo  unico  delle
    disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
    sulla condizione dello straniero; 
      Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
    adottata nella riunione del 20 maggio 2010; 
      Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
    8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
    del 18 novembre 2010; 
      Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
    consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 maggio 2011; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 28 luglio 2011; 
      Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
    Ministro dell'interno, di concerto con  i  Ministri  dell'istruzione,
    dell'universita' e  della  ricerca,  del  lavoro  e  delle  politiche
    sociali  e  per  i  rapporti  con  le  regioni  e  per  la   coesione
    territoriale; 
     
                                  E m a n a 
                          il seguente regolamento: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                      Oggetto e ambito di applicazione 
     
      1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalita'  per
    la  sottoscrizione  da  parte   dello   straniero   dell'accordo   di
    integrazione di cui all'articolo 4-bis  del  decreto  legislativo  25
    luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico»,  nonche'  i
    casi straordinari di  giustificata  esenzione  dalla  sottoscrizione;
    disciplina, altresi', i contenuti, l'articolazione per  crediti  e  i
    casi di sospensione dell'accordo, le  modalita'  e  gli  esiti  delle
    verifiche a  cui  esso  e'  soggetto  e  l'istituzione  dell'anagrafe
    nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione. 
      2. Il regolamento si applica allo straniero di  eta'  superiore  ai
    sedici anni che  fa  ingresso  per  la  prima  volta  nel  territorio
    nazionale dopo la  sua  entrata  in  vigore  e  presenta  istanza  di
    rilascio del permesso di soggiorno,  ai  sensi  dell'articolo  5  del
    testo unico, di durata non inferiore a un anno. 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
               Sottoscrizione, contenuto e durata dell'accordo 
                               di integrazione 
     
      1. Lo straniero di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  che  presenta
    istanza  di  permesso  di  soggiorno   allo   sportello   unico   per
    l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo,
    di seguito denominato: «sportello unico», o alla questura competente,
    contestualmente alla presentazione della  medesima  istanza,  stipula
    con lo Stato  un  accordo  di  integrazione,  di  seguito  denominato
    «accordo», articolato per crediti. L'accordo e' redatto,  secondo  il
    modello di cui all'allegato A, che costituisce parte  integrante  del
    presente regolamento, in duplice originale, di cui uno e'  consegnato
    allo straniero, tradotto nella lingua da lui indicata o se  cio'  non
    e' possibile, inglese, francese, spagnola, araba, o cinese, albanese,
    russa o filippina, secondo la preferenza  indicata  dall'interessato.
    Per lo Stato, l'accordo  e'  stipulato  dal  prefetto  o  da  un  suo
    delegato. 
      2. L'accordo, qualora abbia come parte un minore di  eta'  compresa
    tra i sedici e i diciotto anni, e' sottoscritto anche dai genitori  o
    dai  soggetti  esercenti   la   potesta'   genitoriale   regolarmente
    soggiornanti nel territorio nazionale. 
      3. All'atto della sottoscrizione dell'accordo, sono assegnati  allo
    straniero sedici crediti corrispondenti al livello A1  di  conoscenza
    della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza
    della cultura civica e della vita civile in  Italia,  secondo  quanto
    previsto ai punti 1 e 2 dell'allegato B. 
      4. Con l'accordo, lo straniero si impegna a: 
        a) acquisire un  livello  adeguato  di  conoscenza  della  lingua
    italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di  cui  al  quadro
    comune europeo di riferimento per le  lingue  emanato  dal  Consiglio
    d'Europa; 
        b) acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali
    della  Costituzione  della   Repubblica   e   dell'organizzazione   e
    funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia; 
      c) acquisire  una  sufficiente  conoscenza  della  vita  civile  in
    Italia, con particolare riferimento ai settori della  sanita',  della
    scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali; 
      d) garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte  dei
    figli minori. 
      5. Lo straniero dichiara,  altresi',  di  aderire  alla  Carta  dei
    valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui al  decreto  del
    Ministro dell'interno  in  data  23  aprile  2007,  pubblicato  nella
    Gazzetta Ufficiale n.  137  del  15  giugno  2007,  e  si  impegna  a
    rispettarne i principi. 
      6. Con l'accordo, lo Stato si impegna a sostenere  il  processo  di
    integrazione dello straniero attraverso l'assunzione di  ogni  idonea
    iniziativa in raccordo con le regioni e gli enti locali, che anche in
    collaborazione con i centri per l'istruzione  degli  adulti,  di  cui
    all'articolo 1, comma 632, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
    possono avvalersi delle organizzazioni del terzo settore  di  cui  al
    decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data  30  marzo
    2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto  2001,
    e delle  organizzazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori,
    nell'ambito delle rispettive competenze e nei  limiti  delle  risorse
    finanziarie disponibili a legislazione  vigente.  Nell'immediato,  lo
    Stato assicura allo straniero la partecipazione ad  una  sessione  di
    formazione civica e di informazione sulla vita in Italia  secondo  le
    modalita' di cui all'articolo 3. 
      7. L'accordo ha la durata di due anni prorogabile di un altro anno. 
      8. Non si fa luogo alla stipula dell'accordo ai fini  del  rilascio
    del  permesso  di  soggiorno  e,  se  stipulato,  questo  si  intende
    adempiuto, qualora  lo  straniero  sia  affetto  da  patologie  o  da
    disabilita'  tali  da  limitare  gravemente  l'autosufficienza  o  da
    determinare  gravi  difficolta'  di   apprendimento   linguistico   e
    culturale, attestati mediante una certificazione  rilasciata  da  una
    struttura sanitaria pubblica o da  un  medico  convenzionato  con  il
    Servizio sanitario nazionale. 
      9. Non si procede alla sottoscrizione dell'accordo per: 
      a) i minori non accompagnati  affidati  ai  sensi  dell'articolo  2
    della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero
    sottoposti  a  tutela,  per  i  quali  l'accordo  e'  sostituito  dal
    completamento del progetto di integrazione sociale e  civile  di  cui
    all'articolo 32, comma 1-bis, del testo unico; 
      b) le vittime della tratta di  persone,  di  violenza  o  di  grave
    sfruttamento, per le quali l'accordo e' sostituito dal  completamento
    del  programma  di  assistenza  ed  integrazione   sociale   di   cui
    all'articolo 18 del testo unico. 
      10. L'accordo decade di diritto qualora  il  questore  disponga  il
    rifiuto del rilascio, la revoca o il diniego di rinnovo del  permesso
    di soggiorno, per carenza originaria o sopravvenuta dei requisiti  di
    legge. Gli estremi del  provvedimento  di  reiezione  o  revoca  sono
    inseriti, a cura  della  questura,  nell'anagrafe  nazionale  di  cui
    all'articolo 9. 
      11. Fatti salvi i poteri del prefetto e del questore al verificarsi
    di vicende estintive dell'accordo, la gestione di quest'ultimo  nelle
    fasi successive alla stipula e' affidata allo sportello unico. A tale
    fine, gli accordi stipulati presso la  questura  sono  trasmessi  con
    modalita' informatiche allo sportello medesimo. 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
               Sessione di formazione civica e di informazione 
     
      1. Lo straniero partecipa gratuitamente alla sessione di formazione
    civica  e  di  informazione  sulla  vita  civile  in  Italia  di  cui
    all'articolo 2, comma 6, entro i tre  mesi  successivi  a  quello  di
    stipula dell'accordo. La sessione  ha  una  durata  non  inferiore  a
    cinque e non superiore a dieci ore e prevede l'utilizzo di  materiali
    e sussidi tradotti nella lingua indicata dallo straniero  o  se  cio'
    non  e'  possibile,  inglese,  francese,  spagnola,  araba,   cinese,
    albanese,  russa  o  filippina,  secondo   la   preferenza   indicata
    dall'interessato. 
      2. Con la sessione, lo straniero acquisisce in forma  sintetica,  a
    cura dello sportello unico, le  conoscenze  di  cui  all'articolo  2,
    comma 4,  lettere  b)  e  c),  definite  d'intesa  con  il  Ministero
    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed e' informato dei
    diritti e dei doveri degli stranieri  in  Italia,  delle  facolta'  e
    degli obblighi inerenti al soggiorno, dei diritti e doveri  reciproci
    dei  coniugi  e  dei  doveri  dei  genitori  verso  i  figli  secondo
    l'ordinamento giuridico italiano, anche con  riferimento  all'obbligo
    di istruzione. Lo straniero e' informato, altresi', delle  principali
    iniziative a sostegno del processo di integrazione degli stranieri  a
    cui egli puo' accedere nel territorio della provincia di residenza  e
    sulla normativa di riferimento in materia di salute e  sicurezza  sul
    lavoro. 
      3. La mancata partecipazione alla sessione di formazione  civica  e
    di informazione di cui al comma 1 da luogo alla perdita  di  quindici
    dei  sedici   crediti   assegnati   all'atto   della   sottoscrizione
    dell'accordo ai sensi dell'articolo 2, comma 3. 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
                   Articolazione dell'accordo per crediti 
     
      1. L'accordo e' articolato per crediti di  ammontare  proporzionale
    ai livelli di conoscenza della lingua italiana, della cultura  civica
    e della vita civile in  Italia  certificati  anche  a  seguito  della
    frequenza  con  profitto  di  corsi  o  percorsi  di  istruzione,  di
    formazione professionale o tecnica superiore, di studio universitario
    e di integrazione linguistica e sociale ovvero del  conseguimento  di
    diplomi o titoli comunque denominati aventi valore legale  di  titolo
    di studio o professionale. I crediti riconoscibili,  oltre  a  quelli
    assegnati all'atto della sottoscrizione, sono indicati  nell'allegato
    B che costituisce parte integrante del presente regolamento. 
      2. I crediti di cui al comma 1 subiscono decurtazioni nella  misura
    indicata  nell'allegato  C,  che  costituisce  parte  integrante  del
    presente regolamento, in connessione con: 
      a) la pronuncia di  provvedimenti  giudiziari  penali  di  condanna
    anche  non  definitivi,  compresi  quelli  adottati  a   seguito   di
    applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo  444  del
    codice di procedura penale; 
      b) l'applicazione anche  non  definitiva  di  misure  di  sicurezza
    personali previste dal codice  penale  o  da  altre  disposizioni  di
    legge; 
      c) l'irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie di  importo  non
    inferiore a 10 mila euro, in relazione a  illeciti  amministrativi  e
    tributari. 
      3. I crediti assegnati all'atto della  sottoscrizione  dell'accordo
    vengono confermati,  all'atto  della  verifica  dell'accordo  di  cui
    all'articolo 6, nel caso in  cui  sia  accertato  rispettivamente  il
    livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed il  livello
    sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in
    Italia;  in  caso   contrario   si   provvede   alle   corrispondenti
    decurtazioni. Resta fermo  che,  qualora  in  sede  di  verifica  sia
    accertato un livello di conoscenza superiore rispetto a quello minimo
    previsto rispettivamente ai punti 1 e 2 dell'allegato B, si  provvede
    al  riconoscimento  dei  crediti,  aggiuntivi   rispetto   a   quelli
    attribuiti all'atto della sottoscrizione, nella misura corrispondente
    al livello di conoscenza effettivamente accertato. 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
     
            Modalita' di assegnazione e decurtazione dei crediti 
     
      1. I crediti di cui all'allegato B sono assegnati sulla base  della
    documentazione  prodotta  dallo  straniero  nel  periodo  di   durata
    dell'accordo. In assenza di idonea documentazione, i crediti relativi
    alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica  e  della
    vita civile in Italia  possono  essere  assegnati  a  seguito  di  un
    apposito test effettuato a cura dello sportello unico anche presso  i
    centri per l'istruzione degli adulti, di cui  all'articolo  1,  comma
    632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
      2. La decurtazione dei crediti nei casi  previsti  dall'allegato  C
    avviene: 
      a) quanto ai provvedimenti giudiziari di condanna e alle misure  di
    sicurezza  personali,  sulla  base  degli  accertamenti  di   ufficio
    attivati presso il casellario giudiziale e il casellario dei  carichi
    pendenti,  ai  sensi  degli  articoli  43  del  testo   unico   delle
    disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
    amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
    dicembre 2000, n. 445,  e  39  del  testo  unico  delle  disposizioni
    legislative e regolamentari in materia di  casellario  giudiziale  di
    anagrafe delle sanzioni amministrative  dipendenti  da  reato  e  dai
    relativi carichi pendenti, di cui al  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; 
      b)  quanto   alle   sanzioni   pecuniarie   connesse   a   illeciti
    amministrativi e tributari, sulla base della documentazione acquisita
    con le modalita' previste dal citato  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    
            
          
                                   Art. 6 
     
     
                            Verifica dell'accordo 
     
      1. Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell'accordo,
    lo sportello unico ne avvia la  verifica  previa  comunicazione  allo
    straniero ed invitandolo a presentare, entro quindici giorni, qualora
    non  vi  abbia  gia'  provveduto,  la  documentazione  necessaria  ad
    ottenere il riconoscimento dei crediti e la  certificazione  relativa
    all'adempimento dell'obbligo di istruzione dei  figli  minori  o,  in
    assenza, la prova di essersi adoperato per garantirne  l'adempimento.
    Lo sportello unico informa, altresi', lo straniero della facolta', in
    assenza di idonea documentazione, di far accertare il proprio livello
    di conoscenza della lingua italiana, della  cultura  civica  e  della
    vita  civile  in  Italia   attraverso   un   apposito   test   svolto
    gratuitamente   a   cura   dello   sportello   medesimo   e   attiva,
    contestualmente, gli accertamenti di ufficio di cui  all'articolo  5,
    comma 2, lettera a). 
      2. Lo svolgimento del test anche in lingua  tedesca  oltre  che  in
    lingua italiana, per  gli  stranieri  residenti  nella  provincia  di
    Bolzano,  e'  valutabile  ai  fini  del  riconoscimento  di   crediti
    ulteriori ai sensi del punto 8 dell'allegato B. 
      3. In caso di permesso di soggiorno della durata  di  un  anno,  un
    mese  prima  della  scadenza,  si   procede   alla   verifica   della
    partecipazione alla sessione di formazione civica e  di  informazione
    di cui all'articolo 3. Qualora lo sportello unico accerti la  mancata
    partecipazione alla sessione, procede alla decurtazione  di  quindici
    crediti, con rinvio di ogni ulteriore determinazione all'esito  della
    verifica di cui al comma 1. 
      4. L'inadempimento dell'obbligo di cui  all'articolo  2,  comma  4,
    lettera d), salva  la  prova  di  essersi,  comunque,  adoperato  per
    garantirne l'adempimento, determina in ogni caso la perdita integrale
    dei crediti assegnati  all'atto  della  sottoscrizione  e  di  quelli
    successivamente  conseguiti  e  la   risoluzione   dell'accordo   per
    inadempimento, con produzione degli effetti di cui ai commi 7 e 8. 
      5. All'esito delle attivita' di cui al comma 1, lo sportello  unico
    procede all'assegnazione e decurtazione dei crediti secondo i criteri
    indicati negli allegati B e C e con le modalita' di cui  all'articolo
    5. La verifica si conclude con l'attribuzione dei  crediti  finali  e
    l'assunzione di una delle seguenti determinazioni: 
      a) qualora il numero dei crediti finali sia pari o  superiore  alla
    soglia di adempimento, fissata in trenta crediti, purche' siano stati
    conseguiti il livello  A2  della  conoscenza  della  lingua  italiana
    parlata e il livello di sufficienza della  conoscenza  della  cultura
    civica e della vita  civile  in  Italia,  e'  decretata  l'estinzione
    dell'accordo per adempimento con rilascio del relativo attestato; 
      b) qualora il numero dei crediti finali  sia  superiore  a  zero  e
    inferiore  alla  soglia  di  adempimento  ovvero  non   siano   stati
    conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana  parlata,
    della cultura civica e della  vita  civile  in  Italia  di  cui  alla
    lettera a), e' dichiarata la proroga dell'accordo per  un  anno  alle
    medesime  condizioni.  Della  proroga  e'  data  comunicazione   allo
    straniero; 
      c) qualora il numero dei crediti finali  sia  pari  o  inferiore  a
    zero, e' decretata la risoluzione dell'accordo per inadempimento, con
    gli effetti di cui ai commi 7 e 8. 
      6. Le decisioni di cui alle lettere  a)  e  c)  del  comma  5  sono
    assunte dal prefetto o da un suo delegato. 
      7.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  8,  la  risoluzione
    dell'accordo per inadempimento ai sensi  del  comma  5,  lettera  c),
    determina la revoca del permesso di soggiorno o il  rifiuto  del  suo
    rinnovo e l'espulsione  dello  straniero  dal  territorio  nazionale,
    previa comunicazione, con  modalita'  informatiche,  dello  sportello
    unico alla questura. 
      8. Qualora ricorra uno dei casi  di  divieto  di  espulsione  dello
    straniero previsti dal testo unico,  della  risoluzione  dell'accordo
    per inadempimento ai sensi del  comma  5,  lettera  c),  tiene  conto
    l'autorita' competente per l'adozione dei provvedimenti discrezionali
    di cui al testo unico. 
      9. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 5, un  mese  prima
    della scadenza dell'anno  di  proroga,  lo  sportello  unico,  previa
    comunicazione allo straniero, attiva  la  verifica  finale,  riferita
    all'intero triennio, che potra' dare luogo alle determinazioni di cui
    alla  lettera  a)  ovvero  alla  lettera  c)  del  comma  5.  Qualora
    persistano le condizioni di cui alla  lettera  b)  del  comma  5,  il
    prefetto,  nel  risolvere  l'accordo,  ne   decreta   l'inadempimento
    parziale, di cui l'autorita' competente tiene  conto  per  l'adozione
    dei provvedimenti discrezionali di cui al testo unico. 
    
            
          
                                   Art. 7 
     
     
                    Agevolazioni connesse alla fruizione 
                     di attivita' culturali e formative 
     
      1. Allo straniero  che  alla  scadenza  dell'accordo  risulti  aver
    raggiunto un numero di crediti finali pari  o  superiore  a  quaranta
    sono  riconosciute  agevolazioni  per  la  fruizione  di   specifiche
    attivita'  culturali  e  formative.  A  tale   scopo   il   Ministero
    dell'interno trasmette, con  cadenza  semestrale,  al  Ministero  del
    lavoro e delle politiche sociali i  dati  relativi  agli  accordi  di
    integrazione. 
      2.  Ai  fini  dell'attuazione  delle  disposizioni  contenute   nel
    presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
    procede all'individuazione dei  soggetti  erogatori  delle  attivita'
    culturali e formative di cui al comma 1. 
      3. All'erogazione delle agevolazioni di cui al comma 1 il Ministero
    del lavoro e  delle  politiche  sociali  provvede  nei  limiti  delle
    risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
    maggiori oneri per la finanza pubblica. 
    
            
          
                                   Art. 8 
     
     
                          Sospensione dell'accordo 
     
      1. L'efficacia dell'accordo puo'  essere  sospesa  o  prorogata,  a
    domanda, per il tempo in cui sussista una causa di forza  maggiore  o
    un  legittimo  impedimento  al   rispetto   dell'accordo,   attestato
    attraverso idonea documentazione, derivante da gravi motivi di salute
    o di famiglia, da motivi  di  lavoro,  dalla  frequenza  di  corsi  o
    tirocini di formazione, aggiornamento od  orientamento  professionale
    ovvero da motivi di studio all'estero. I gravi motivi di salute  sono
    attestati  attraverso  la   presentazione   di   una   certificazione
    rilasciata da  una  struttura  sanitaria  pubblica  o  da  un  medico
    convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 
    
            
          
                                   Art. 9 
     
     
             Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi 
                               di integrazione 
     
      1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del  decreto  del  Presidente
    della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, presso il  Dipartimento  per
    le liberta' civili e l'immigrazione  del  Ministero  dell'interno  e'
    istituita e gestita  l'anagrafe  nazionale  degli  intestatari  degli
    accordi di integrazione. 
      2. Nell'anagrafe sono indicati,  per  ciascuno  straniero,  i  dati
    anagrafici del medesimo e dei componenti del  nucleo  familiare,  gli
    estremi dell'accordo,  i  crediti  di  volta  in  volta  assegnati  o
    decurtati, il dato dei crediti  finali  riconosciuti  al  termine  di
    ciascuna verifica,  gli  estremi  delle  determinazioni  assunte  dal
    prefetto e dallo sportello unico, nonche' le vicende modificative  ed
    estintive dell'accordo. 
      3. Gli estremi dell'accordo  e  delle  determinazioni  assunte  dal
    prefetto e dallo sportello unico, nonche' le vicende modificative  ed
    estintive dell'accordo medesimo sono comunicati tempestivamente,  con
    modalita' informatiche, alla  questura,  ai  fini  degli  adempimenti
    connessi con il rilascio o il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno.
    Analoga comunicazione e' data allo straniero, relativamente  ai  dati
    inseriti nell'anagrafe destinati a dar luogo all'assegnazione o  alla
    decurtazione  di  crediti  o  comunque  a  modificare  lo  stato   di
    attuazione dell'accordo. Attraverso l'accesso  diretto  all'anagrafe,
    lo straniero, puo' controllare in ogni momento l'iter dell'accordo da
    lui stipulato. 
      4. L'anagrafe  nazionale  e'  completamente  informatizzata  ed  e'
    interconnessa con  il  casellario  giudiziale  e  il  casellario  dei
    carichi pendenti, ai  fini  degli  accertamenti  di  ufficio  di  cui
    all'articolo 5, comma 2, lettera a), nonche' con  gli  altri  sistemi
    informativi    automatizzati    operanti    presso    le    pubbliche
    amministrazioni, di cui all'articolo 2,  comma  1,  del  decreto  del
    Presidente della Repubblica n. 242 del 2004. L'anagrafe e' formata ed
    aggiornata con i dati immessi dagli sportelli unici e dalle questure,
    dai competenti uffici  delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
    province  autonome  di   Trento   e   di   Bolzano,   dal   Ministero
    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero del
    lavoro e delle politiche sociali, ciascuno per la parte di rispettiva
    competenza; ed e' consultabile dai predetti  uffici,  nei  limiti  di
    quanto necessario all'assolvimento dei rispettivi adempimenti. 
      5. Con decreto del Ministro  dell'interno,  da  adottare  ai  sensi
    dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
    n. 242 del 2004, sono individuati eventuali  soggetti,  aggiuntivi  a
    quelli di cui al comma 4, autorizzati  ad  accedere  all'anagrafe  ai
    fini dell'immissione o della consultazione dei dati. 
      6. Si applicano le disposizioni  normative  in  materia  di  tutela
    della riservatezza dei  dati  personali  e,  in  quanto  compatibili,
    quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004  e
    dell'articolo 30-quater, commi da 4 a 6, del decreto  del  Presidente
    della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 
    
            
          
                                   Art. 10 
     
     
                      Collaborazione interistituzionale 
     
      1. Ai fini dell'efficacia, dell'economicita' e della sostenibilita'
    organizzativa dei procedimenti inerenti agli accordi di integrazione,
    il prefetto, anche in sede di conferenza  provinciale  permanente  di
    cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
    n. 300, conclude o  promuove  la  conclusione  di  accordi  ai  sensi
    dell'articolo 15 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive
    modificazioni, diretti a realizzare, nei limiti delle risorse  umane,
    finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,  forme
    di  collaborazione  tra   lo   sportello   unico   e   la   struttura
    territorialmente  competente  dell'ufficio  scolastico  regionale,  i
    centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui  all'articolo
    1, comma 632,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  le  altre
    istituzioni scolastiche statali operanti a livello provinciale e,  se
    del caso, le altre amministrazioni ed istituzioni  statali,  comprese
    le universita', relativamente all'organizzazione e  allo  svolgimento
    degli adempimenti di cui al  presente  regolamento,  con  particolare
    riferimento alle sessioni di formazione civica e informazione di  cui
    all'articolo 3 e ai test linguistici e culturali di cui  all'articolo
    5, comma 1. Accordi analoghi possono essere conclusi o  promossi  con
    la regione e gli enti  locali  anche  con  specifico  riferimento  al
    riconoscimento  delle   attivita'   di   formazione   linguistica   e
    orientamento civico. 
    
            
          
                                   Art. 11 
     
    Ruolo dei consigli territoriali per l'immigrazione e  della  Consulta
      per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie. 
     
      1. I consigli territoriali per l'immigrazione di  cui  all'articolo
    3, comma 6, del testo unico,  in  raccordo  con  la  Consulta  per  i
    problemi degli stranieri immigrati  e  delle  loro  famiglie  di  cui
    all'articolo 42, comma 4, del medesimo  testo  unico,  individuano  e
    monitorano il fabbisogno di formazione linguistica e culturale  degli
    stranieri scaturente dall'attuazione del presente  regolamento  e  lo
    analizzano nell'ambito del piu' generale fabbisogno  formativo  degli
    stranieri presenti nel territorio provinciale al fine  di  promuovere
    le  iniziative  a  sostegno  del  processo  di   integrazione   dello
    straniero, attivabili sul territorio. 
    
            
          
                                   Art. 12 
     
     
                             Disposizioni finali 
     
      1. La conoscenza della lingua italiana secondo i livelli di cui  al
    quadro comune europeo  di  riferimento  per  le  lingue  emanato  dal
    Consiglio d'Europa, laddove il presente regolamento  ne  richieda  la
    prova documentale, e'  comprovata  attraverso  le  certificazioni  di
    competenza linguistica rilasciate dalle istituzioni convenzionate con
    il  Ministero  degli  affari  esteri,  riconosciute   dal   Ministero
    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e conseguite presso
    le sedi  presenti  nel  territorio  italiano  e  all'estero,  nonche'
    attraverso le certificazioni rilasciate al termine  di  un  corso  di
    lingua  italiana  frequentato  presso  i   Centri   provinciali   per
    l'istruzione degli adulti di cui all'articolo  1,  comma  632,  della
    legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
      2. Laddove il presente regolamento preveda la frequenza di corsi di
    integrazione linguistica e sociale  ai  fini  del  riconoscimento  di
    crediti, il riferimento si  intende  effettuato  alla  frequenza  con
    profitto  di  corsi  finalizzati  all'apprendimento  della  lingua  e
    cultura  italiana,  che  si  concludono  con  il  rilascio   di   una
    certificazione comunque denominata non avente valore legale di titolo
    di studio in  Italia,  tenuti  anche  all'estero  da  amministrazioni
    pubbliche ovvero da istituzioni scolastiche,  formative  o  culturali
    private a cio' accreditate o autorizzate, ai  sensi  della  normativa
    vigente,  dalle  amministrazioni  statali,  dalle  regioni  o   dalle
    province autonome di Trento e di Bolzano. 
    
            
          
                                   Art. 13 
     
     
                          Disposizione finanziaria 
     
      1. All'attuazione del  presente  regolamento  si  provvede  con  le
    risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
    vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
      2. Alle risorse  destinate  all'istituzione  dell'Anagrafe  di  cui
    all'articolo 9 e' data specifica evidenza contabile  nello  stato  di
    previsione del Ministero dell'interno mediante l'istituzione  di  due
    appositi capitoli di spesa, rispettivamente per  le  spese  di  parte
    capitale e per le spese di parte corrente. 
      3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
    apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
    
            
          
                                   Art. 14 
     
     
                              Entrata in vigore 
     
      1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano   a
    decorrere dal centoventesimo giorno successivo  a  quello  della  sua
    pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
     
        Dato a Roma, addi' 14 settembre 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                      Berlusconi,     Presidente      del
                                      Consiglio dei Ministri 
     
                                      Maroni, Ministro dell'interno 
     
                                      Gelmini, Ministro  dell'istruzione,
                                      dell'universita' e della ricerca 
     
                                      Sacconi,  Ministro  del  lavoro   e
                                      delle politiche sociali 
     
                                      Fitto, Ministro per i rapporti  con
                                      le  regioni  e  per   la   coesione
                                      territoriale 
     
    Visto, il Guardasigilli: Palma 
     
    
    Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2011 
    Registro n. 19, foglio n. 315 
    
            
          
                                                               Allegato A 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
    
            
          
                                                               Allegato B 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
    
            
          
                                                               Allegato C 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
    
     

    Termine perentorio per il deposito del ricorso: come calcolarlo

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    N. 7170/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 533 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 533 del 2011, proposto da:
    Consorzio T., in persona del legale rappresentante p.t. Ing. A. D., rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Marsili, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via dei Due Macelli, 60;
    contro
    Comune di Guidonia Montecelio, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Meloni, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via del Viminale, 43;
    nei confronti di
    Soc. S. Spa, in persona del legale rappresentante p.t. Geom. D. C., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Andrea Barletta e Salvatore Bellomia, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Roma, via Gradisca, 7;
    per l'annullamento
    - della Deliberazione del Consiglio Comunale di Guidonia Montecelio n. 73 del 27.7.2010.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Guidonia Montecelio e di Soc. S. Spa;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2011 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
    1. Con il ricorso in epigrafe il Consorzio T. ha impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale di Guidonia Montecelio n. 73 del 27.7.2010 ("Adeguamento al D.M. LL.PP. n. 1444/1968 del P.D.L.C. 'ARCIONIA' in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 767/84; approvazione del Nuovo Schema di Convenzione ed Autorizzazione al Dirigente alla sottoscrizione della stessa ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000").
    Il ricorso si fonda su una pluralità di censure articolate in profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
    2. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Guidonia Montecelio e la controinteressata S. Spa, resistendo al ricorso con eccezioni in rito e deduzioni di merito.
    3. Il ricorso è stato chiamato per la discussione all'udienza pubblica del 7 luglio 2011, e quindi trattenuto in decisione.
    4. Tra le varie eccezioni in rito riveste carattere assolutamente pregiudiziale quella formulata dalla difesa della società controinteressata in ordine alla tardività del deposito del ricorso in esame, trattandosi di una questione che attiene alla ricevibilità del medesimo, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera a) del codice del processo amministrativo.
    L'eccezione si fonda sui seguenti assunti:
    - la notifica del ricorso si è perfezionata presso la sede legale della società controinteressata (sita in Roma, Via ...omissis...) il 21 dicembre 2010 e presso il Comune di Guidonia Montecelio il 20 dicembre 2010, mentre il deposito dello stesso è avvenuto il 21 gennaio 2011;
    - l'ulteriore notifica effettuata presso la sede amministrativa della controinteressata (sita in Ascoli Piceno, Via ...omissis...), perfezionatasi il 22 dicembre 2010, deve essere considerata ultronea e non rilevante allo scopo.
    5. L'eccezione è fondata.
    La vigente disciplina processuale (art. 45, comma 1 c.p.a.) stabilisce che il termine perentorio di trenta giorni per il deposito del ricorso decorre "dal momento in cui l'ultima notificazione...si è perfezionata anche per il destinatario".
    E' noto che la giurisprudenza formatasi sull'analoga previsione dell'art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, ha affermato che - in linea di principio - il concetto di ultima notificazione si riferisce alle notifiche necessarie ai fini dell'integrità del contraddittorio e non a quelle meramente facoltative o fatte dal ricorrente ad abundantiam, perché diversamente sarebbe in potere della parte prolungare a proprio arbitrio il termine per il deposito del ricorso; pertanto, una notifica non prescritta dalla legge è inidonea ad impedire la scadenza del termine di trenta giorni per il deposito del ricorso, che decorre dall'ultima notifica utile (cfr. p.es. Consiglio di Stato, sez. V, 23 novembre 2010, n. 8154).
    Ora, è vero che questa impostazione rigorosa è stata temperata dal rilievo della possibilità di riconoscere - in favore del ricorrente - la sussistenza dell'errore scusabile (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. VI, 22 novembre 2006, n. 6835); ma è pure vero, che la relativa discussione riguarda essenzialmente la questione di una pluralità di notifiche effettuate nei confronti di più controinteressati, con la connessa esigenza di individuare esattamente il numero e l'identità dei medesimi e con le possibili conseguenti incertezze.
    Nel caso in esame, invece, ci si trova di fronte a una duplice notifica effettuata nei confronti della medesima (e unica) controinteressata. In questa situazione, occorre seguire un criterio ancora più rigoroso, che il Collegio ritiene di poter desumere (per evidente identità di ratio) dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione sulla previsione di cui all'art. 369 c.p.c..
    La Cassazione ha infatti affermato che il termine per il deposito del ricorso, fissato a pena di improcedibilità dall'art. 369 c.p.c., decorre, nel caso di notifica reiterata alla stessa parte, dalla data della prima notifica, a meno che questa non sia nulla, nel qual caso il termine decorre dalla data della seconda notificazione (cfr. Cassazione civile, sez. III, 16 aprile 2008, n. 9967; sez. III, 22 giugno 2006, n. 14456; sez. I, 26 gennaio 2006, n. 1635; sez. II, 19 agosto 2002, n. 12240; sez. II, 11 novembre 1997, n. 11118; sez. III, 9 aprile 1992, n. 4366).
    Questa impostazione è pienamente ragionevole, in quanto, una volta perfezionatasi validamente la prima notificazione, essendosi in tal modo ritualmente instaurato il contraddittorio processuale, non sussiste alcuna ragione perché non decorra il successivo termine per il deposito.
    In particolare, non costituisce idoneo argomento in senso contrario l'asserita validità della seconda notificazione, effettuata nella sede amministrativa della società controinteressata.
    La ricorrente invoca - alla luce della corrispondenza pregressa tra il Comune e l'odierna controinteressata, allegata in atti e indirizzata alla sede amministrativa della stessa - la giurisprudenza della Cassazione, la quale riconosce la validità della notificazione effettuata presso la sede effettiva della società, nella quale operano gli organi amministrativi della medesima. Ma al riguardo è comunque assorbente il rilievo secondo cui nella presente sede non si controverte circa la validità della seconda notifica, effettuata nella sede amministrativa, ma più semplicemente della sua ultroneità ai fini che qui interessano.
    Ovviamente - e prescindendo dal possibile ricorso agli strumenti di pubblicità legale predisposti dall'ordinamento - non si vuole con ciò disconoscere la facoltà, per i difensori, di porre in essere - anche a fini tuzioristici e in buona fede - più di una notifica, anche con spedizione simultanea, nelle diverse sedi del destinatario; e neppure si vuole affermare che ciò costituisca a priori un modo di precostituirsi una dilazione del termine per il deposito. Più semplicemente, si intende affermare che il termine per il deposito - alla stregua di una valutazione "ex post" ispirata al rispetto della previsione codicistica e delle sottostanti esigenze di certezza nel rapporto processuale - non può che decorrere dall'avvenuto perfezionamento della prima notifica valida, senza che al riguardo siano invocabili profili di scusabilità dell'errore con riferimento al rispetto del successivo termine di deposito del ricorso.
    Ne consegue che nella specie va rilevata la tardività del deposito del ricorso, il quale è stato depositato il 21 gennaio 2011, ossia trentuno giorni dopo il perfezionamento (in data 21 dicembre 2010) dell'ultima notificazione utile, validamente effettuata presso la sede legale della controinteressata, con la conseguente violazione del termine di trenta giorni stabilito dall'art. 45, comma 1 cod. proc. amm..
    3. Il ricorso va quindi dichiarato irricevibile.
    4. La peculiarità della questione processuale affrontata giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione seconda bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Eduardo Pugliese
    L'ESTENSORE
    Francesco Arzillo
    IL CONSIGLIERE
    Antonio Vinciguerra
     
    Depositata in Segreteria il 12 settembre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     


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