Adeguamento "a regime" e aggiornamento "transitorio" dei diritti aeroportuali
Lunedì 17 Ottobre 2011 11:33
Melita Manola
N. 7536/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 2172 Reg. Ric.
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2172 del 2010, proposto da:
Codacons - Coordinamento delle Associazioni e dei comitati di tutela dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, in persona del legale rappresentante p.t., e Associazione U., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Rienzi e Gino Giuliano, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale Nazionale del Codacons in Roma, v.le Mazzini, 73;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t., Cipe - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in persona del legale rappresentante p.t., Enac - Ente Nazionale Per L'Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante p.t., Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Società A. di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Valentina Lener e Angelo Piazza, con domicilio eletto presso Angelo Piazza in Roma, via Luigi Robecchi Brichetti,10; Società B. di Firenze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Piazza e Valentina Lener, con domicilio eletto presso Angelo Piazza in Roma, via Luigi Robecchi Brichetti,10; Società C. Spa, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;
per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione,
del decreto 8 ottobre 2009 recante "Aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2009";
della delibera CIPE n. 38 del 15 giugno 2007 recante "Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva";
della nota n. 2899 della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo del 4 giugno 2009 con la quale è stato chiesto all'ENAC di predisporre un'istruttoria che determini i livelli dei corrispettivi aeroportuali aggiornati all'inflazione programmata;
della nota n. 53386/DIRGEN/EAN del 10 agosto 2009 recante i risultati dell'istruttoria predetta;
della nota n. 60806/DIRGEN/EAN del 9 settembre 2009 e relativi allegati con la quale l'ENAC ha corrisposto alla richiesta di approfondimenti istruttori avanzata dalla Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo;
della comunicazione integrativa n. 63157 del 16 settembre 2009 con la quale l'ENAC ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine all'aggiornamento dei diritti aeroportuali;
nonché di tutti gli atti presupposti conseguenti o comunque connessi, ivi compresi gli allegati allo stesso provvedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Cipe - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, di Enac - Ente Nazionale Per L'Aviazione Civile, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, delle Società di Roma e di Firenze;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2011 il I ref. Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato il 22 febbraio e depositato il 9 marzo 2010, le Associazioni in epigrafe impugnano il decreto 8 ottobre 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante "Aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2009" e tutti gli atti connessi, chiedendone l'annullamento.
Questi i motivi dedotti:
1.Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della legge 537/93; difetto di istruttoria; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 241/1990; violazione dell'art. 97 Cost.:
l'impugnato decreto recante gli aumenti tariffari viola sia le prescrizioni della legge n. 537/93 sia le direttive del CIPE, il relativo procedimento risulta carente di istruttoria sulla situazione di ciascun aeroporto presente sul territorio nazionale onde accertare il livello di qualità ed efficienza del servizio erogato, né sono stati predisposti, da parte dei diversi enti di gestione, progetti di investimento nel settore aeroportuale secondo linee prevedibili e trasparenti; il decreto non indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione;
2.Violazione dei principi di efficacia, efficienza e continuità nell'erogazione dei servizi pubblici; violazione e falsa applicazione della legge 481/95; violazione degli artt. 2 e 101 del codice del consumo; eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche:
gli aumenti tariffari sono illogici e immotivati, alla luce dei principi di efficacia, efficienza e continuità nell'erogazione dei servizi pubblici, e si pongono in contrasto con la legge sui servizi di pubblica utilità e il codice del consumo;
3.Violazione dell'art. 97 Cost.; violazione degli artt. 1, 3, 7 e 8 della legge 241/1990; violazione del principio del giusto procedimento:
il procedimento seguito dal Ministero intimato è privo di una adeguata istruttoria e viola il principio della partecipazione procedimentale, mentre il decreto impugnato è carente di motivazione.
Per resistere al ricorso si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate nonché le Società A. di Roma e di Firenze, tutte chiedendo il rigetto del gravame nel merito siccome infondato.
In via pregiudiziale, poi, Enac ha eccepito la propria estraneità al presente contenzioso e quindi il difetto di legittimazione passiva nell'odierna causa e ha chiesto pertanto di essere estromessa dal giudizio, mentre gli Aeroporti di Roma e di Firenze hanno eccepito il difetto di legittimazione ad agire delle Associazioni ricorrenti
Alla pubblica udienza del 19 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio deve preliminarmente pronunciarsi sulle suindicate eccezioni pregiudiziali di rito.
La legittimazione ad agire delle associazioni ricorrenti è da ritenersi sussistente in quanto esse, nell'esercizio delle loro funzioni statutarie, agiscono per la tutela dei consumatori e dei viaggiatori che sono i destinatari degli aumenti tariffari discendenti dal decreto gravato con il ricorso in epigrafe.
E invero, a norma dell'art. 2 dello Statuto, il Codacons ha come "esclusiva finalità quella di tutelare con ogni mezzo legittimo, ed in particolare con il ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi di consumatori ed utenti. Ciò nei confronti dei soggetti pubblici e privati produttori e/o erogatori di beni e servizi".
Quanto all'Associazione U., a termini dell'art. 2 del proprio Statuto la stessa ha per oggetto "la tutela dei diritti civili e degli interessi degli associati e dei cittadini, operando su tutto il territorio nazionale, nei confronti del servizio del trasporto aereo, marittimo e ferroviario pubblico e privato, a qualsiasi titolo...", al fine di garantire, tra l'altro, un utilizzo pieno completo e soddisfacente del diritto di movimento e di trasferimento dell'individuo nel territorio nazionale e all'estero e l'espletamento del servizio con i migliori risultati per gli utenti delle strutture stesse.
Inoltre, l'art 139 del codice del consumo attribuisce alle associazioni dei consumatori e degli utenti, inserite nell'elenco di cui all'articolo 137, la legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Quanto alla legittimazione dell'Associazione degli utenti del trasporto aereo marittimo e ferroviario, che non risulta iscritta nell'elenco suddetto, il Collegio ritiene di seguire l'orientamento giurisprudenziale per cui la previsione dell'elenco da parte del codice del consumo non fa venir meno la possibilità per le associazioni non iscritte di agire a tutela di interessi collettivi e diffusi secondo i canoni precedentemente elaborati dalla giurisprudenza, quali la rappresentatività e la verifica dei fini statutari con l'interesse protetto (TAR Lazio, III, n. 5108 del 2010).
Ancora in via preliminare, deve respingersi la richiesta di estromissione di Enac dal presente giudizio fondata sul proprio asserito difetto di legittimazione passiva, e ciò per la ragione che, con il ricorso in epigrafe, vengono impugnati anche taluni atti adottati dal suddetto Ente nell'ambito del procedimento che ha condotto all'adozione del decreto di aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali, seppure tale decreto, a norma dell'art. 21 bis del d.l. 31 dicembre 2007 n. 248, è di competenza del solo Ministro dei Trasporti.
Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto.
In relazione alle censure svolte con il primo e il secondo motivo di ricorso, che si esaminano congiuntamente per ragioni di connessione logica, si osserva che il decreto gravato è stato adottato in stretta attuazione dell'art. 21 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31 e modificato dall'art. 28 del d.l. n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009) il quale, in via transitoria e nelle more dell'adozione dei decreti interministeriali che approveranno la nuova misura dei diritti aeroportuali a regime, ha previsto un meccanismo di aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmata, al fine di consentire alle società di gestione aeroportuale, a fronte di diritti aeroportuali la cui misura è ferma dal 2000, il parziale recupero della perdita di potere di acquisto della moneta.
Il decreto impugnato, recante "Aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2009", dunque, secondo la ratio del suindicato art. 21 bis, ha dato mera attuazione ad una norma primaria, disponendo in via transitoria per ciascun aeroporto nazionale un adeguamento automatico dei diritti, commisurato al tasso di inflazione programmato nel documento di programmazione economico-finanziaria.
E il ripetuto art. 21 bis si configura come disciplina transitoria, che garantisce, seppure con modalità fisse, l'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali, in attesa del completamento del complesso procedimento finalizzato alla predeterminazione della variazione massima annuale applicabile a tali diritti aeroportuali, implicante l'adozione di un decreto ministeriale che tiene conto di una pluralità di parametri, oggetto poi di contratti di programmi intercedenti tra l 'Enac ed il singolo gestore aeroportuale, ed approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze".
Questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare la distinzione tra l'aumento a regime dei diritti aeroportuali e l'aggiornamento inflattivo dei medesimi, affermando, nella sentenza n. 1285/2009, che "la distinzione tra 'adeguamento'della misura dei diritti aeroportuali (secondo le modalità
prescritte dall'art. l0, 10^ comma, della legge 24/12/1993, n. 537) ed 'aggiornamento' al tasso di inflazione programmato, discende dal contenuto precettivo dell'art. 21 bis del d.l. 31/12/2007, n. 248, convertito in legge 28/2/2008, n. 31, il quale dispone che 'fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'art. 10 della legge 24/12/1993, n. 537..., da adottare entro il 31/12/2008, il Ministro dei Trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmata' ".
Esiste pertanto una differenza sostanziale tra l'adeguamento (o rideterminazione) dell'ammontare "a regime" dei diritti aeroportuali, per il quale il legislatore ha previsto una istruttoria estremamente articolata, e il loro aggiornamento al tasso di inflazione in via transitoria, nelle more del completamento del complesso iter previsto per la stipula dei contratti di programma.
Le associazioni ricorrenti, invece, mostrano di confondere l'adeguamento inflattivo (previsto dall'art. 21 bis, cui ha dato attuazione l'impugnato decreto dell'8 ottobre 2009), con la procedura di anticipazione tariffaria (prevista dall'articolo 2, commi 200 e 201, della legge finanziaria 2010) che resta estranea alla vicenda in contestazione.
In ogni caso, la lamentata violazione dei principi di buon andamento, di imparzialità e ragionevolezza che governano l'azione amministrativa, si fonda sul presupposto erroneo, che il decreto impugnato avrebbe provveduto all'aggiornamento dei diritti aeroportuali sulla base di due criteri, ossia il tasso di inflazione previsto per il 2009 e l'eventuale futura effettuazione da parte delle società di gestione aeroportuali di nuovi investimenti in autofinanziamento, e sull'assunto che dal decreto impugnato non si evincerebbe se l'aumento in parola è stato, o meno, concesso a quei gestori che, come richiesto esplicitamente dal CIPE all'esito del!a riunione svoltasi in data 06.11. 2009, intendano reinvestire tale surplus nell'effettuazione di nuovi investimenti aeroportuali.
Quanto alla asserita violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza da parte dell'art. 21 bis del d.l. n. 248/2007, si rileva che la disposizione va inquadrata nel contesto normativo di riferimento attinente alla materia della regolazione tariffaria in ambito aeroportuale e, in tale ottica, la transitorietà dell'aggiornamento inflattivo, strettamente ed inscindibilmente connessa con la proroga del termine previsto per l'approvazione dei contratti di programma da stipularsi tra l'ENAC e le singole società di gestione aeroportuale, rende la norma ragionevole e conforme al dettato costituzionale.
In relazione alle superiori considerazioni cade dunque anche la censura della carenza di istruttoria del provvedimento, avuto riguardo alla diversa disciplina e alla distinta ratio sottesa alle due fattispecie (adeguamento a regime e aggiornamento transitorio al tasso di inflazione).
Quanto al terzo motivo di ricorso, non sono condivisibili le censure che lamentano il mancato coinvolgimento procedimentale delle associazioni dei consumatori nel procedimento che ha condotto all' adozione del decreto ministeriale impugnato in quanto il coinvolgimento di detti soggetti non sarebbe stato comunque necessario, dovendo l'Amministrazione provvedere ad un mero aggiornamento dei diritti al tasso di inflazione programmato sulla base di un calcolo aritmetico; in ogni caso, nella specie non erano applicabili le norme sulla partecipazione procedimentale, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza, "Dal punto di vista civilistico, l'atto di determinazione delle tariffe appartiene ai provvedimenti di autorità che, oltre alla legge (art. 1339, 1419 c.c.), possono incidere sui contratti di utenza. Dal punto di vista amministrativo le tariffe si caratterizzano quali atti di tipo generale, con quello che ne consegue. Dal combinato disposto degli artt. 3 e 13 della L. 241 del 1990 si desume che agli atti di determinazione delle tariffe (da ritenere piuttosto atti generali che atti normativi), non si applicano le disposizioni contenute nel capo relativo alle norme sulla partecipazione, né quelle riguardanti l'obbligo di motivazione, non richiesta per gli atti a contenuto normativo e per quelli a contenuto generale" (Cons. St., Sez. IV, sent. n. 399/2007).
Per le considerazioni complessivamente svolte, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Giuseppe Daniele
L'ESTENSORE
Rosa Perna
IL CONSIGLIERE
Carlo Taglienti
Depositata in Segreteria il 26 settembre 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Ultimo aggiornamento Lunedì 17 Ottobre 2011 11:40
Lavori, servizi e forniture in economia
Venerdì 18 Maggio 2012 08:31
Carmelo Anzalone
N. 205/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 355 Reg. Ric.
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 355 del 2011, proposto da:
Associazione L. in Pers. del Leg. Rappres. P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Angela Baranello, con domicilio eletto presso Angela Baranello in Campobasso, via Nobile, 11;
contro
Liceo Scientifico "A.Romita" di Campobasso in Pers. del Leg. Rappres. P.T., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124;
nei confronti di
Associazione G. in Pers. del Leg. Rappres. P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Ruta, Margherita Zezza, con domicilio eletto presso Giuseppe Ruta Avv. in Campobasso, C/So Vitt. Emanuele, 23;
per l'annullamento
del provvedimento con il quale la Commissione giudicatrice presso il Liceo scientifico A. Romita di Campobasso ha aggiudicato alla società controinteressata la procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l'utilizzo di impianti sportivi per il periodo ottobre - maggio 2012 provvedimento adottato in data 13.9.2011, mai pubblicato e comunicato alla società ricorrente con nota datata 3.10.11 successivamente pervenuta e di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, nonchè per il risarcimento dei danni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Liceo Scientifico "A.Romita" di Campobasso in Pers. del Leg. Rappres. P.T. e di Associazione G. in Pers. del Leg. Rappres. P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
L'associazione ricorrente ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione, del 13.9.2011, alla controinteressata, della procedura negoziata per la scelta del contraente per la locazione di impianti sportivi per il periodo ottobre-maggio 2012.
La medesima, inoltre, ha chiesto la condanna al risarcimento del danno da "mancato affidamento del servizio di utilizzazione", nella misura di 40.000 euro (a tal proposito, è appena il caso di osservare, su specifico rilievo dell'avvocatura erariale, che l'uso della virgola al posto del punto - "40,000" - non rende incerta la richiesta né tantomeno la limita a 40 euro, atteso che nel nostro sistema numerico posizionale, è il numero di zeri che assegna, appunto, per posizione, il valore di migliaia alla 4^ posizione in poi; mentre non ha alcuna ragione indicare tre zeri - e non al massimo due, come si usa fare per indicare l'assenza di centesimi di euro - dopo la virgola se non sono seguiti da un numero: in sostanza si tratta di un mero errore ictu oculi rilevabile).
La ricorrente, poi, nello specificare il modo di calcolo del risarcimento richiesto, lo riconduce inequivocabilmente nell'ambito dell'interesse positivo, allorchè chiede il lucro cessante nella misura del 10% del prezzo offerto.
Dal ricorso emerge, pertanto, che, secondo la prospettazione di parte, la ricorrente avrebbe diritto all'aggiudicazione del contratto, se non altro per aver offerto il prezzo più basso.
Quest'ultima, in sostanza, lamenta: 1) la violazione dell'articolo 125 del d.lgs. n. 163 del 2006, atteso che la lettera d'invito richiedeva solo la formulazione dell'ammontare del compenso orario per l'uso dei campi sportivi e specificava che la migliore offerta sarebbe stata selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; mentre poi la gara è stata aggiudicata alla controinteressata che ha offerto un prezzo sensibilmente più alto (28,00 euro ora per campo a fronte dei 18,00 euro richiesti dalla ricorrente), con una motivazione del tutto "libera", secondo cui l'offerta "è più completa per gli impianti messi a disposizione ed inclusione delle lezioni di scherma; la struttura è ubicata in Campobasso, in una zona della città raggiungibile dalla navetta in tempi contenuti con conseguente recupero di tempo prezioso al fine dello svolgimento dell'attività didattica"; cioè tutti elementi che non erano contenuti nella lettera d'invito; la ricorrente, inoltre, contesta anche, con una relazione documentata, che la sede dell'aggiudicataria sia più facilmente raggiungibile; 2) privilegiare l'ubicazione in Campobasso, inoltre, sarebbe un comportamento ingiustificatamente restrittivo della concorrenza; 3) sarebbe stato violato il principio di rotazione, atteso che l'associazione G. aveva già locato all'istituto resistente i campi sportivi; 4) ai sensi dell'articolo 83 del d.lgs. n. 163 del 2006 e dell'articolo 334 comma 1 lett. d) del d.p.r. n. 207 del 2010, la commissione non avrebbe potuto integrare i criteri stabiliti nella lex specialis, la quale avrebbe dovuto, altresì, indicare gli elementi di valutazione, essendo stato adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
La controinteressata si è costituita ed ha evidenziato che il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice è stato già stipulato a far data dal 1 ottobre 2011 e che "le attività sono attualmente in fase di svolgimento"; la stessa, inoltre (e sul punto la difesa coincide con quella erariale), avrebbe offerto un prezzo complessivamente minore, avendo offerto due campi gratis (quello da beach volley e quello da tennis), e quindi: 28 x 3: 5 = 16,80 euro a campo.
Sia l'avvocatura erariale che la controinteressata, poi, hanno rilevato che, nel caso del cottimo fiduciario di cui all'articolo 125 del d.lgs. n. 163 del 2006, si applicano solo i principi e non tutte le procedure previste per le procedure aperte e ristrette; e ciò varrebbe anche per i criteri indicati dall'articolo 83 del d.lgs. n. 163 del 2006, per l'affidamento con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che si riferirebbe solo alle gare ordinarie e, per il cottimo, avrebbe dunque solo valore indicativo.
Dai documenti depositati e dalle memorie di parte, inoltre, è emerso che il contratto è stato effettivamente stipulato il 1.10.2012, mentre la comunicazione dell'aggiudicazione (fatta con nota del 3.10.2012), è stata ricevuta dalla ricorrente solo in data 5.10.2012.
A tal proposito, l'avvocatura erariale ha rilevato, da un lato, che tale violazione dell'articolo 11 comma 10 del d.lgs. n. 163 del 2006 (cd. stand still) è stata proposta solo con memoria e non con motivi aggiunti notificati, dall'altro, che, in ogni caso, la ricorrente avrebbe ricevuto, ben prima, comunicazione orale dell'esito della gara (e, a tal proposito, l'avvocatura, ove necessario, chiede l'ammissione di prova testimoniale).
1.- Quanto a tale ultimo aspetto, il Collegio rileva che il comma 10 cit. prevede testualmente che "Il contratto non puo' comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79".
Sia il dato testuale (che fa esplicito riferimento all'invio di una comunicazione) sia il principio generale, secondo cui l'amministrazione, salvo casi eccezionali e tipici, adotta atti formali e scritti (che, tra l'altro, se sfavorevoli al destinatario hanno efficacia solo dalla loro notifica, cfr. art. 21 bis della legge n. 241 del 1990), depongono nel senso che la comunicazione scritta dell'aggiudicazione non può essere surrogata da una mera notizia orale e informale.
Ne consegue che, nel caso di specie, appare palesemente violato il disposto di cui all'articolo 11 comma 10 cit. (inoltre, atteso che il cd. stand still è riconducibile all'obbligo di trasparenza, richiamato dall'articolo 125 del d.lgs. n. 163 del 2006, esso trova applicazione anche nel caso di cottimo fiduciario da tale norma disciplinato, cfr. Tar Firenze, sentenza n. 6570 del 2010)
2.- Quanto alla mancata predeterminazione dei criteri, come illustrato nella premessa in fatto, la lettera di invito si limitava a prevedere solo l'indicazione del prezzo e ad optare per la scelta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
A tal proposito, il Collegio rileva che la procedura negoziata di cui all'articolo 125 del d.lgs. n. 163 del 2006, pur caratterizzata da maggior snellezza e semplicità, non può abdicare ai principi fondamentali in materia di aggiudicazione di contratti pubblici, come si desume dal medesimo articolo, il quale, al comma 2, prevede che "l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento".
Ciò premesso, è altresì evidente che il principio di predeterminazione dei criteri, nel caso di scelta secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, enunciato all'articolo 83 del d.lgs. n. 163 del 2006, è riconducibile a quello di trasparenza e parità di trattamento (cfr. T.A.R. L'Aquila, sentenza 7 aprile 2011 n. 182).
Ne consegue che l'amministrazione, nel caso di specie, avrebbe dovuto predeterminare i criteri in modo adeguato, da un lato, a mettere tutti i concorrenti nella medesima posizione conoscitiva in ordine alle esigenze della stazione appaltante, dall'altro, a vincolare la successiva valutazione alle caratteristiche richieste e predeterminate; ciò, pur senza assegnare in modo rigido un punteggio ad ogni criterio, secondo quanto previsto dall'articolo 83 del d.lgs. n. 163 del 2006, essendo la procedura negoziata, di cui all'articolo 125 del medesimo d.lgs., caratterizzata da maggiore semplicità.
3.- Ciò premesso, in via generale l'articolo 121 lett. c) del c.p.a. prevede la possibilità di dichiarare l'inefficacia del contratto, nel caso di violazione dello stand still, se ciò abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento; nel caso in esame, tuttavia, la ricorrente non ha dato prova sufficiente di meritare l'aggiudicazione del contratto in luogo della controinteressata (quindi, a tal fine, si può soprassedere all'esame dell'eccezione dell'avvocatura, circa l'irrituale proposizione della relativa censura da parte della ricorrente).
Difatti, come emerge chiaramente dalla lettera d'invito e come prospettato nel ricorso stesso, l'amministrazione ha proceduto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e, non avendo predeterminato i criteri, non è possibile stabilire, senza sostituirsi all'amministrazione (in attività inespressa), chi avrebbe potuto aggiudicarsi la gara; a ciò non essendo evidentemente sufficiente il solo fatto di aver offerto un prezzo minore per ciascuna ora (circostanza anche dubbia, in relazione alle difese delle resistenti che hanno evidenziato il maggior numero di campi offerti dall'aggiudicataria).
Anche alla luce dei criteri di cui all'articolo 122 del c.p.a., il Collegio ritiene di non poter dichiarare l'inefficacia del contratto, atteso che, da un lato, come già osservato, la ricorrente non ha dimostrato la sua possibilità di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati ma solo l'illegittimità dell'intera procedura (con conseguente fondatezza solo di quest'ultima domanda), dall'altro, lo stato di esecuzione del contratto (la cui durata è prevista da ottobre 2011 a maggio 2012) è ormai giunto ad un punto tale da essere prossimo alla scadenza.
4.- Ai sensi dell'articolo 121 comma 4 c.p.a., nei casi in cui, nonostante le violazioni, il contratto sia considerato efficace (come nel caso di specie), si applicano le sanzioni alternative di cui all'articolo 123 e tali sanzioni si applicano, ai sensi dell'articolo 123 comma 3, anche nei casi, come quello in esame, in cui il contratto sia stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall'articolo 11 comma 10 cit..
Sul punto il Collegio ritiene che ci sia stato anche sufficiente contraddittorio tra le parti, sia perché esse hanno abbondantemente dedotto in ordine ai presupposti di illegittimità della gara, di efficacia del contratto e di mancato rispetto del termine di stipula, dalla comunicazione dell'aggiudicazione; sia perché hanno comunque percepito chiaramente la possibile applicazione di tali sanzioni (cfr., ad esempio, pag. 7 nota 2 della memoria del 14.2.2012 dell'Avvocatura dello Stato).
Vi sono, pertanto, ad avviso del Collegio, le condizioni per ritenere che non appare necessario richiedere ulteriori memorie alle parti, ai sensi dell'articolo 73 comma 3 del c.p.a., richiamato dall'articolo 123 comma 2. Per quanto riguarda, poi, l'eccezione dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui la violazione dell'articolo 11 comma 10 del d.lgs. n. 163 del 2006 doveva essere introdotta con motivi aggiunti e non con semplice memoria, il Collegio ritiene sufficiente evidenziare che si tratta di una questione rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'articolo 123 comma 3 del c.p.a..
Ne consegue che sussistono i presupposti per l'applicazione delle sanzioni alternative di cui all'articolo 123 c.p.a..
Il Collegio, per le ragioni esposte in ordine all'avanzata esecuzione del contratto, ritiene adeguata la sola sanzione di cui alla lettera a) del medesimo articolo 123, che prevede "a) la sanzione pecuniaria nei confronti della stazione appaltante, di importo dallo 0,5% al 5% del valore del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione, che è versata all'entrata del bilancio dello Stato - con imputazione al capitolo 2301, capo 8 "Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle aventi natura tributaria" - entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per il versamento, si applica una maggiorazione pari ad un decimo della sanzione per ogni semestre di ritardo.
Nel caso di specie, inoltre, considerata la gravità della condotta della stazione appaltante, nella totale assenza di predeterminazione di criteri di valutazione delle offerte, ritiene adeguato l'importo pari al 5% del valore del contratto.
Tale valore non è agevolmente desumibile dalla documentazione versata in atti, e pertanto se ne rimette la liquidazione alla medesima amministrazione, calcolando l'importo finora versato all'aggiudicataria e quello che si presume sarà ad essa versato fino a scadenza, tenuto conto delle ore previste di utilizzo dei campi sportivi (secondo il calendario predeterminato dal Liceo scientifico), al prezzo stabilito dal contratto.
5.- La domanda di risarcimento del danno per equivalete è infondata.
Si è evidenziato, infatti, che la ricorrente non ha dimostrato di meritare l'aggiudicazione della gara, ma solo l'illegittimità di quest'ultima, e pertanto, non avendo un pretesa meritevole di tutela ad essere parte del rapporto contrattuale, il relativo interesse positivo non può ricevere neanche tutela risarcitoria per equivalente (cioè non ha diritto al profitto che avrebbe ricavato dall'esecuzione del contratto).
Inoltre, l'illegittimità ha travolto tutta la gara dal momento dell'invio della lettera d'invito, quindi anche la partecipazione ad essa ne resta coinvolta, e pertanto non è idonea a sorreggere una legittima pretesa all'aggiudicazione.
Trattandosi, poi, di procedura valutativa, secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa, le chance esulano da una determinazione di tipo matematico-statistico, come invece accade per l'offerta con il prezzo più basso (e quindi il danno non può essere risarcito, con un criterio matematico-probabilistico, basandosi cioè sul profitto sperato - pari al 10% dell'importo a base di gara - diviso per i partecipanti).
6.- Le spese, compensate in parte, per la restante porzione, indicata in dispositivo, vengono poste a carico della resistente e della controinteressata, in parti uguali tra loro e in solido, secondo il criterio della soccombenza.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
1.- Dichiara fondata la domanda dichiarativa di illegittimità, contenuta in quella di annullamento dell'aggiudicazione;
2.- Dichiara infondata la domanda di aggiudicazione e di risarcimento del danno per equivalente;
3.- Fa salvi gli effetti del contratto, stipulato tra la stazione appaltante e l'aggiudicataria resistente il 1.10.2011;
4.- Condanna la stazione appaltante alla sanzione pecuniaria, di importo pari al 5% del valore del contratto, da determinarsi secondo quanto indicato in motivazione, che deve essere versata all'entrata del bilancio dello Stato - con imputazione al capitolo 2301, capo 8 "Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle aventi natura tributaria" - entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza; decorso il termine per il versamento, si applica una maggiorazione pari ad un decimo della sanzione per ogni semestre di ritardo.
5.- Dispone la comunicazione della presente sentenza, a cura della segreteria, al Ministero dell'economia e delle finanze (che potrà così controllare anche l'esattezza dell'importo versato) entro cinque giorni dalla pubblicazione.
6.- Condanna l'amministrazione, al pagamento, in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 2.000,00, a titolo di spese processuali oltre al contributo unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Goffredo Zaccardi
L'ESTENSORE
Massimiliano Balloriani
IL CONSIGLIERE
Luca Monteferrante
Depositata in Segreteria il 10 maggio 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
|
accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato
Lunedì 14 Novembre 2011 10:13
Liliana D'amico
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n. 179
Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione
tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (11G0221), in G.U.R.I. dell'11 novembre 2011, n. 263
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare
l'articolo 4-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 25, della legge
15 luglio 2009, n. 94, che prevede l'emanazione di un regolamento per
la fissazione dei criteri e delle modalita' di sottoscrizione da
parte dello straniero di un accordo di integrazione, articolato per
crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di
integrazione da conseguire nel periodo di validita' del permesso di
soggiorno;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2010;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 18 novembre 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 maggio 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del lavoro e delle politiche
sociali e per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalita' per
la sottoscrizione da parte dello straniero dell'accordo di
integrazione di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico», nonche' i
casi straordinari di giustificata esenzione dalla sottoscrizione;
disciplina, altresi', i contenuti, l'articolazione per crediti e i
casi di sospensione dell'accordo, le modalita' e gli esiti delle
verifiche a cui esso e' soggetto e l'istituzione dell'anagrafe
nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione.
2. Il regolamento si applica allo straniero di eta' superiore ai
sedici anni che fa ingresso per la prima volta nel territorio
nazionale dopo la sua entrata in vigore e presenta istanza di
rilascio del permesso di soggiorno, ai sensi dell'articolo 5 del
testo unico, di durata non inferiore a un anno.
Art. 2
Sottoscrizione, contenuto e durata dell'accordo
di integrazione
1. Lo straniero di cui all'articolo 1, comma 2, che presenta
istanza di permesso di soggiorno allo sportello unico per
l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo,
di seguito denominato: «sportello unico», o alla questura competente,
contestualmente alla presentazione della medesima istanza, stipula
con lo Stato un accordo di integrazione, di seguito denominato
«accordo», articolato per crediti. L'accordo e' redatto, secondo il
modello di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del
presente regolamento, in duplice originale, di cui uno e' consegnato
allo straniero, tradotto nella lingua da lui indicata o se cio' non
e' possibile, inglese, francese, spagnola, araba, o cinese, albanese,
russa o filippina, secondo la preferenza indicata dall'interessato.
Per lo Stato, l'accordo e' stipulato dal prefetto o da un suo
delegato.
2. L'accordo, qualora abbia come parte un minore di eta' compresa
tra i sedici e i diciotto anni, e' sottoscritto anche dai genitori o
dai soggetti esercenti la potesta' genitoriale regolarmente
soggiornanti nel territorio nazionale.
3. All'atto della sottoscrizione dell'accordo, sono assegnati allo
straniero sedici crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza
della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza
della cultura civica e della vita civile in Italia, secondo quanto
previsto ai punti 1 e 2 dell'allegato B.
4. Con l'accordo, lo straniero si impegna a:
a) acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua
italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro
comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio
d'Europa;
b) acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali
della Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e
funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia;
c) acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in
Italia, con particolare riferimento ai settori della sanita', della
scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;
d) garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei
figli minori.
5. Lo straniero dichiara, altresi', di aderire alla Carta dei
valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui al decreto del
Ministro dell'interno in data 23 aprile 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2007, e si impegna a
rispettarne i principi.
6. Con l'accordo, lo Stato si impegna a sostenere il processo di
integrazione dello straniero attraverso l'assunzione di ogni idonea
iniziativa in raccordo con le regioni e gli enti locali, che anche in
collaborazione con i centri per l'istruzione degli adulti, di cui
all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
possono avvalersi delle organizzazioni del terzo settore di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 marzo
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2001,
e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori,
nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nell'immediato, lo
Stato assicura allo straniero la partecipazione ad una sessione di
formazione civica e di informazione sulla vita in Italia secondo le
modalita' di cui all'articolo 3.
7. L'accordo ha la durata di due anni prorogabile di un altro anno.
8. Non si fa luogo alla stipula dell'accordo ai fini del rilascio
del permesso di soggiorno e, se stipulato, questo si intende
adempiuto, qualora lo straniero sia affetto da patologie o da
disabilita' tali da limitare gravemente l'autosufficienza o da
determinare gravi difficolta' di apprendimento linguistico e
culturale, attestati mediante una certificazione rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale.
9. Non si procede alla sottoscrizione dell'accordo per:
a) i minori non accompagnati affidati ai sensi dell'articolo 2
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero
sottoposti a tutela, per i quali l'accordo e' sostituito dal
completamento del progetto di integrazione sociale e civile di cui
all'articolo 32, comma 1-bis, del testo unico;
b) le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave
sfruttamento, per le quali l'accordo e' sostituito dal completamento
del programma di assistenza ed integrazione sociale di cui
all'articolo 18 del testo unico.
10. L'accordo decade di diritto qualora il questore disponga il
rifiuto del rilascio, la revoca o il diniego di rinnovo del permesso
di soggiorno, per carenza originaria o sopravvenuta dei requisiti di
legge. Gli estremi del provvedimento di reiezione o revoca sono
inseriti, a cura della questura, nell'anagrafe nazionale di cui
all'articolo 9.
11. Fatti salvi i poteri del prefetto e del questore al verificarsi
di vicende estintive dell'accordo, la gestione di quest'ultimo nelle
fasi successive alla stipula e' affidata allo sportello unico. A tale
fine, gli accordi stipulati presso la questura sono trasmessi con
modalita' informatiche allo sportello medesimo.
Art. 3
Sessione di formazione civica e di informazione
1. Lo straniero partecipa gratuitamente alla sessione di formazione
civica e di informazione sulla vita civile in Italia di cui
all'articolo 2, comma 6, entro i tre mesi successivi a quello di
stipula dell'accordo. La sessione ha una durata non inferiore a
cinque e non superiore a dieci ore e prevede l'utilizzo di materiali
e sussidi tradotti nella lingua indicata dallo straniero o se cio'
non e' possibile, inglese, francese, spagnola, araba, cinese,
albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata
dall'interessato.
2. Con la sessione, lo straniero acquisisce in forma sintetica, a
cura dello sportello unico, le conoscenze di cui all'articolo 2,
comma 4, lettere b) e c), definite d'intesa con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed e' informato dei
diritti e dei doveri degli stranieri in Italia, delle facolta' e
degli obblighi inerenti al soggiorno, dei diritti e doveri reciproci
dei coniugi e dei doveri dei genitori verso i figli secondo
l'ordinamento giuridico italiano, anche con riferimento all'obbligo
di istruzione. Lo straniero e' informato, altresi', delle principali
iniziative a sostegno del processo di integrazione degli stranieri a
cui egli puo' accedere nel territorio della provincia di residenza e
sulla normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
3. La mancata partecipazione alla sessione di formazione civica e
di informazione di cui al comma 1 da luogo alla perdita di quindici
dei sedici crediti assegnati all'atto della sottoscrizione
dell'accordo ai sensi dell'articolo 2, comma 3.
Art. 4
Articolazione dell'accordo per crediti
1. L'accordo e' articolato per crediti di ammontare proporzionale
ai livelli di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica
e della vita civile in Italia certificati anche a seguito della
frequenza con profitto di corsi o percorsi di istruzione, di
formazione professionale o tecnica superiore, di studio universitario
e di integrazione linguistica e sociale ovvero del conseguimento di
diplomi o titoli comunque denominati aventi valore legale di titolo
di studio o professionale. I crediti riconoscibili, oltre a quelli
assegnati all'atto della sottoscrizione, sono indicati nell'allegato
B che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. I crediti di cui al comma 1 subiscono decurtazioni nella misura
indicata nell'allegato C, che costituisce parte integrante del
presente regolamento, in connessione con:
a) la pronuncia di provvedimenti giudiziari penali di condanna
anche non definitivi, compresi quelli adottati a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale;
b) l'applicazione anche non definitiva di misure di sicurezza
personali previste dal codice penale o da altre disposizioni di
legge;
c) l'irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie di importo non
inferiore a 10 mila euro, in relazione a illeciti amministrativi e
tributari.
3. I crediti assegnati all'atto della sottoscrizione dell'accordo
vengono confermati, all'atto della verifica dell'accordo di cui
all'articolo 6, nel caso in cui sia accertato rispettivamente il
livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed il livello
sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in
Italia; in caso contrario si provvede alle corrispondenti
decurtazioni. Resta fermo che, qualora in sede di verifica sia
accertato un livello di conoscenza superiore rispetto a quello minimo
previsto rispettivamente ai punti 1 e 2 dell'allegato B, si provvede
al riconoscimento dei crediti, aggiuntivi rispetto a quelli
attribuiti all'atto della sottoscrizione, nella misura corrispondente
al livello di conoscenza effettivamente accertato.
Art. 5
Modalita' di assegnazione e decurtazione dei crediti
1. I crediti di cui all'allegato B sono assegnati sulla base della
documentazione prodotta dallo straniero nel periodo di durata
dell'accordo. In assenza di idonea documentazione, i crediti relativi
alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della
vita civile in Italia possono essere assegnati a seguito di un
apposito test effettuato a cura dello sportello unico anche presso i
centri per l'istruzione degli adulti, di cui all'articolo 1, comma
632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. La decurtazione dei crediti nei casi previsti dall'allegato C
avviene:
a) quanto ai provvedimenti giudiziari di condanna e alle misure di
sicurezza personali, sulla base degli accertamenti di ufficio
attivati presso il casellario giudiziale e il casellario dei carichi
pendenti, ai sensi degli articoli 43 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e 39 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dai
relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
b) quanto alle sanzioni pecuniarie connesse a illeciti
amministrativi e tributari, sulla base della documentazione acquisita
con le modalita' previste dal citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 6
Verifica dell'accordo
1. Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell'accordo,
lo sportello unico ne avvia la verifica previa comunicazione allo
straniero ed invitandolo a presentare, entro quindici giorni, qualora
non vi abbia gia' provveduto, la documentazione necessaria ad
ottenere il riconoscimento dei crediti e la certificazione relativa
all'adempimento dell'obbligo di istruzione dei figli minori o, in
assenza, la prova di essersi adoperato per garantirne l'adempimento.
Lo sportello unico informa, altresi', lo straniero della facolta', in
assenza di idonea documentazione, di far accertare il proprio livello
di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della
vita civile in Italia attraverso un apposito test svolto
gratuitamente a cura dello sportello medesimo e attiva,
contestualmente, gli accertamenti di ufficio di cui all'articolo 5,
comma 2, lettera a).
2. Lo svolgimento del test anche in lingua tedesca oltre che in
lingua italiana, per gli stranieri residenti nella provincia di
Bolzano, e' valutabile ai fini del riconoscimento di crediti
ulteriori ai sensi del punto 8 dell'allegato B.
3. In caso di permesso di soggiorno della durata di un anno, un
mese prima della scadenza, si procede alla verifica della
partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione
di cui all'articolo 3. Qualora lo sportello unico accerti la mancata
partecipazione alla sessione, procede alla decurtazione di quindici
crediti, con rinvio di ogni ulteriore determinazione all'esito della
verifica di cui al comma 1.
4. L'inadempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 4,
lettera d), salva la prova di essersi, comunque, adoperato per
garantirne l'adempimento, determina in ogni caso la perdita integrale
dei crediti assegnati all'atto della sottoscrizione e di quelli
successivamente conseguiti e la risoluzione dell'accordo per
inadempimento, con produzione degli effetti di cui ai commi 7 e 8.
5. All'esito delle attivita' di cui al comma 1, lo sportello unico
procede all'assegnazione e decurtazione dei crediti secondo i criteri
indicati negli allegati B e C e con le modalita' di cui all'articolo
5. La verifica si conclude con l'attribuzione dei crediti finali e
l'assunzione di una delle seguenti determinazioni:
a) qualora il numero dei crediti finali sia pari o superiore alla
soglia di adempimento, fissata in trenta crediti, purche' siano stati
conseguiti il livello A2 della conoscenza della lingua italiana
parlata e il livello di sufficienza della conoscenza della cultura
civica e della vita civile in Italia, e' decretata l'estinzione
dell'accordo per adempimento con rilascio del relativo attestato;
b) qualora il numero dei crediti finali sia superiore a zero e
inferiore alla soglia di adempimento ovvero non siano stati
conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata,
della cultura civica e della vita civile in Italia di cui alla
lettera a), e' dichiarata la proroga dell'accordo per un anno alle
medesime condizioni. Della proroga e' data comunicazione allo
straniero;
c) qualora il numero dei crediti finali sia pari o inferiore a
zero, e' decretata la risoluzione dell'accordo per inadempimento, con
gli effetti di cui ai commi 7 e 8.
6. Le decisioni di cui alle lettere a) e c) del comma 5 sono
assunte dal prefetto o da un suo delegato.
7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, la risoluzione
dell'accordo per inadempimento ai sensi del comma 5, lettera c),
determina la revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del suo
rinnovo e l'espulsione dello straniero dal territorio nazionale,
previa comunicazione, con modalita' informatiche, dello sportello
unico alla questura.
8. Qualora ricorra uno dei casi di divieto di espulsione dello
straniero previsti dal testo unico, della risoluzione dell'accordo
per inadempimento ai sensi del comma 5, lettera c), tiene conto
l'autorita' competente per l'adozione dei provvedimenti discrezionali
di cui al testo unico.
9. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 5, un mese prima
della scadenza dell'anno di proroga, lo sportello unico, previa
comunicazione allo straniero, attiva la verifica finale, riferita
all'intero triennio, che potra' dare luogo alle determinazioni di cui
alla lettera a) ovvero alla lettera c) del comma 5. Qualora
persistano le condizioni di cui alla lettera b) del comma 5, il
prefetto, nel risolvere l'accordo, ne decreta l'inadempimento
parziale, di cui l'autorita' competente tiene conto per l'adozione
dei provvedimenti discrezionali di cui al testo unico.
Art. 7
Agevolazioni connesse alla fruizione
di attivita' culturali e formative
1. Allo straniero che alla scadenza dell'accordo risulti aver
raggiunto un numero di crediti finali pari o superiore a quaranta
sono riconosciute agevolazioni per la fruizione di specifiche
attivita' culturali e formative. A tale scopo il Ministero
dell'interno trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali i dati relativi agli accordi di
integrazione.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
procede all'individuazione dei soggetti erogatori delle attivita'
culturali e formative di cui al comma 1.
3. All'erogazione delle agevolazioni di cui al comma 1 il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali provvede nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 8
Sospensione dell'accordo
1. L'efficacia dell'accordo puo' essere sospesa o prorogata, a
domanda, per il tempo in cui sussista una causa di forza maggiore o
un legittimo impedimento al rispetto dell'accordo, attestato
attraverso idonea documentazione, derivante da gravi motivi di salute
o di famiglia, da motivi di lavoro, dalla frequenza di corsi o
tirocini di formazione, aggiornamento od orientamento professionale
ovvero da motivi di studio all'estero. I gravi motivi di salute sono
attestati attraverso la presentazione di una certificazione
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Art. 9
Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi
di integrazione
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, presso il Dipartimento per
le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e'
istituita e gestita l'anagrafe nazionale degli intestatari degli
accordi di integrazione.
2. Nell'anagrafe sono indicati, per ciascuno straniero, i dati
anagrafici del medesimo e dei componenti del nucleo familiare, gli
estremi dell'accordo, i crediti di volta in volta assegnati o
decurtati, il dato dei crediti finali riconosciuti al termine di
ciascuna verifica, gli estremi delle determinazioni assunte dal
prefetto e dallo sportello unico, nonche' le vicende modificative ed
estintive dell'accordo.
3. Gli estremi dell'accordo e delle determinazioni assunte dal
prefetto e dallo sportello unico, nonche' le vicende modificative ed
estintive dell'accordo medesimo sono comunicati tempestivamente, con
modalita' informatiche, alla questura, ai fini degli adempimenti
connessi con il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Analoga comunicazione e' data allo straniero, relativamente ai dati
inseriti nell'anagrafe destinati a dar luogo all'assegnazione o alla
decurtazione di crediti o comunque a modificare lo stato di
attuazione dell'accordo. Attraverso l'accesso diretto all'anagrafe,
lo straniero, puo' controllare in ogni momento l'iter dell'accordo da
lui stipulato.
4. L'anagrafe nazionale e' completamente informatizzata ed e'
interconnessa con il casellario giudiziale e il casellario dei
carichi pendenti, ai fini degli accertamenti di ufficio di cui
all'articolo 5, comma 2, lettera a), nonche' con gli altri sistemi
informativi automatizzati operanti presso le pubbliche
amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 242 del 2004. L'anagrafe e' formata ed
aggiornata con i dati immessi dagli sportelli unici e dalle questure,
dai competenti uffici delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, ciascuno per la parte di rispettiva
competenza; ed e' consultabile dai predetti uffici, nei limiti di
quanto necessario all'assolvimento dei rispettivi adempimenti.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 242 del 2004, sono individuati eventuali soggetti, aggiuntivi a
quelli di cui al comma 4, autorizzati ad accedere all'anagrafe ai
fini dell'immissione o della consultazione dei dati.
6. Si applicano le disposizioni normative in materia di tutela
della riservatezza dei dati personali e, in quanto compatibili,
quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004 e
dell'articolo 30-quater, commi da 4 a 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
Art. 10
Collaborazione interistituzionale
1. Ai fini dell'efficacia, dell'economicita' e della sostenibilita'
organizzativa dei procedimenti inerenti agli accordi di integrazione,
il prefetto, anche in sede di conferenza provinciale permanente di
cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, conclude o promuove la conclusione di accordi ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, diretti a realizzare, nei limiti delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, forme
di collaborazione tra lo sportello unico e la struttura
territorialmente competente dell'ufficio scolastico regionale, i
centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'articolo
1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le altre
istituzioni scolastiche statali operanti a livello provinciale e, se
del caso, le altre amministrazioni ed istituzioni statali, comprese
le universita', relativamente all'organizzazione e allo svolgimento
degli adempimenti di cui al presente regolamento, con particolare
riferimento alle sessioni di formazione civica e informazione di cui
all'articolo 3 e ai test linguistici e culturali di cui all'articolo
5, comma 1. Accordi analoghi possono essere conclusi o promossi con
la regione e gli enti locali anche con specifico riferimento al
riconoscimento delle attivita' di formazione linguistica e
orientamento civico.
Art. 11
Ruolo dei consigli territoriali per l'immigrazione e della Consulta
per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.
1. I consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo
3, comma 6, del testo unico, in raccordo con la Consulta per i
problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie di cui
all'articolo 42, comma 4, del medesimo testo unico, individuano e
monitorano il fabbisogno di formazione linguistica e culturale degli
stranieri scaturente dall'attuazione del presente regolamento e lo
analizzano nell'ambito del piu' generale fabbisogno formativo degli
stranieri presenti nel territorio provinciale al fine di promuovere
le iniziative a sostegno del processo di integrazione dello
straniero, attivabili sul territorio.
Art. 12
Disposizioni finali
1. La conoscenza della lingua italiana secondo i livelli di cui al
quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal
Consiglio d'Europa, laddove il presente regolamento ne richieda la
prova documentale, e' comprovata attraverso le certificazioni di
competenza linguistica rilasciate dalle istituzioni convenzionate con
il Ministero degli affari esteri, riconosciute dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e conseguite presso
le sedi presenti nel territorio italiano e all'estero, nonche'
attraverso le certificazioni rilasciate al termine di un corso di
lingua italiana frequentato presso i Centri provinciali per
l'istruzione degli adulti di cui all'articolo 1, comma 632, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Laddove il presente regolamento preveda la frequenza di corsi di
integrazione linguistica e sociale ai fini del riconoscimento di
crediti, il riferimento si intende effettuato alla frequenza con
profitto di corsi finalizzati all'apprendimento della lingua e
cultura italiana, che si concludono con il rilascio di una
certificazione comunque denominata non avente valore legale di titolo
di studio in Italia, tenuti anche all'estero da amministrazioni
pubbliche ovvero da istituzioni scolastiche, formative o culturali
private a cio' accreditate o autorizzate, ai sensi della normativa
vigente, dalle amministrazioni statali, dalle regioni o dalle
province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 13
Disposizione finanziaria
1. All'attuazione del presente regolamento si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Alle risorse destinate all'istituzione dell'Anagrafe di cui
all'articolo 9 e' data specifica evidenza contabile nello stato di
previsione del Ministero dell'interno mediante l'istituzione di due
appositi capitoli di spesa, rispettivamente per le spese di parte
capitale e per le spese di parte corrente.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a
decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 settembre 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro dell'interno
Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Sacconi, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Fitto, Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione
territoriale
Visto, il Guardasigilli: Palma
Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2011
Registro n. 19, foglio n. 315
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico
Termine perentorio per il deposito del ricorso: come calcolarlo
Giovedì 22 Settembre 2011 08:15
Melita Manola
N. 7170/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 533 Reg. Ric.
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 533 del 2011, proposto da:
Consorzio T., in persona del legale rappresentante p.t. Ing. A. D., rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Marsili, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via dei Due Macelli, 60;
contro
Comune di Guidonia Montecelio, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Meloni, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via del Viminale, 43;
nei confronti di
Soc. S. Spa, in persona del legale rappresentante p.t. Geom. D. C., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Andrea Barletta e Salvatore Bellomia, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Roma, via Gradisca, 7;
per l'annullamento
- della Deliberazione del Consiglio Comunale di Guidonia Montecelio n. 73 del 27.7.2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Guidonia Montecelio e di Soc. S. Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2011 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
1. Con il ricorso in epigrafe il Consorzio T. ha impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale di Guidonia Montecelio n. 73 del 27.7.2010 ("Adeguamento al D.M. LL.PP. n. 1444/1968 del P.D.L.C. 'ARCIONIA' in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 767/84; approvazione del Nuovo Schema di Convenzione ed Autorizzazione al Dirigente alla sottoscrizione della stessa ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000").
Il ricorso si fonda su una pluralità di censure articolate in profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
2. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Guidonia Montecelio e la controinteressata S. Spa, resistendo al ricorso con eccezioni in rito e deduzioni di merito.
3. Il ricorso è stato chiamato per la discussione all'udienza pubblica del 7 luglio 2011, e quindi trattenuto in decisione.
4. Tra le varie eccezioni in rito riveste carattere assolutamente pregiudiziale quella formulata dalla difesa della società controinteressata in ordine alla tardività del deposito del ricorso in esame, trattandosi di una questione che attiene alla ricevibilità del medesimo, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera a) del codice del processo amministrativo.
L'eccezione si fonda sui seguenti assunti:
- la notifica del ricorso si è perfezionata presso la sede legale della società controinteressata (sita in Roma, Via ...omissis...) il 21 dicembre 2010 e presso il Comune di Guidonia Montecelio il 20 dicembre 2010, mentre il deposito dello stesso è avvenuto il 21 gennaio 2011;
- l'ulteriore notifica effettuata presso la sede amministrativa della controinteressata (sita in Ascoli Piceno, Via ...omissis...), perfezionatasi il 22 dicembre 2010, deve essere considerata ultronea e non rilevante allo scopo.
5. L'eccezione è fondata.
La vigente disciplina processuale (art. 45, comma 1 c.p.a.) stabilisce che il termine perentorio di trenta giorni per il deposito del ricorso decorre "dal momento in cui l'ultima notificazione...si è perfezionata anche per il destinatario".
E' noto che la giurisprudenza formatasi sull'analoga previsione dell'art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, ha affermato che - in linea di principio - il concetto di ultima notificazione si riferisce alle notifiche necessarie ai fini dell'integrità del contraddittorio e non a quelle meramente facoltative o fatte dal ricorrente ad abundantiam, perché diversamente sarebbe in potere della parte prolungare a proprio arbitrio il termine per il deposito del ricorso; pertanto, una notifica non prescritta dalla legge è inidonea ad impedire la scadenza del termine di trenta giorni per il deposito del ricorso, che decorre dall'ultima notifica utile (cfr. p.es. Consiglio di Stato, sez. V, 23 novembre 2010, n. 8154).
Ora, è vero che questa impostazione rigorosa è stata temperata dal rilievo della possibilità di riconoscere - in favore del ricorrente - la sussistenza dell'errore scusabile (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. VI, 22 novembre 2006, n. 6835); ma è pure vero, che la relativa discussione riguarda essenzialmente la questione di una pluralità di notifiche effettuate nei confronti di più controinteressati, con la connessa esigenza di individuare esattamente il numero e l'identità dei medesimi e con le possibili conseguenti incertezze.
Nel caso in esame, invece, ci si trova di fronte a una duplice notifica effettuata nei confronti della medesima (e unica) controinteressata. In questa situazione, occorre seguire un criterio ancora più rigoroso, che il Collegio ritiene di poter desumere (per evidente identità di ratio) dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione sulla previsione di cui all'art. 369 c.p.c..
La Cassazione ha infatti affermato che il termine per il deposito del ricorso, fissato a pena di improcedibilità dall'art. 369 c.p.c., decorre, nel caso di notifica reiterata alla stessa parte, dalla data della prima notifica, a meno che questa non sia nulla, nel qual caso il termine decorre dalla data della seconda notificazione (cfr. Cassazione civile, sez. III, 16 aprile 2008, n. 9967; sez. III, 22 giugno 2006, n. 14456; sez. I, 26 gennaio 2006, n. 1635; sez. II, 19 agosto 2002, n. 12240; sez. II, 11 novembre 1997, n. 11118; sez. III, 9 aprile 1992, n. 4366).
Questa impostazione è pienamente ragionevole, in quanto, una volta perfezionatasi validamente la prima notificazione, essendosi in tal modo ritualmente instaurato il contraddittorio processuale, non sussiste alcuna ragione perché non decorra il successivo termine per il deposito.
In particolare, non costituisce idoneo argomento in senso contrario l'asserita validità della seconda notificazione, effettuata nella sede amministrativa della società controinteressata.
La ricorrente invoca - alla luce della corrispondenza pregressa tra il Comune e l'odierna controinteressata, allegata in atti e indirizzata alla sede amministrativa della stessa - la giurisprudenza della Cassazione, la quale riconosce la validità della notificazione effettuata presso la sede effettiva della società, nella quale operano gli organi amministrativi della medesima. Ma al riguardo è comunque assorbente il rilievo secondo cui nella presente sede non si controverte circa la validità della seconda notifica, effettuata nella sede amministrativa, ma più semplicemente della sua ultroneità ai fini che qui interessano.
Ovviamente - e prescindendo dal possibile ricorso agli strumenti di pubblicità legale predisposti dall'ordinamento - non si vuole con ciò disconoscere la facoltà, per i difensori, di porre in essere - anche a fini tuzioristici e in buona fede - più di una notifica, anche con spedizione simultanea, nelle diverse sedi del destinatario; e neppure si vuole affermare che ciò costituisca a priori un modo di precostituirsi una dilazione del termine per il deposito. Più semplicemente, si intende affermare che il termine per il deposito - alla stregua di una valutazione "ex post" ispirata al rispetto della previsione codicistica e delle sottostanti esigenze di certezza nel rapporto processuale - non può che decorrere dall'avvenuto perfezionamento della prima notifica valida, senza che al riguardo siano invocabili profili di scusabilità dell'errore con riferimento al rispetto del successivo termine di deposito del ricorso.
Ne consegue che nella specie va rilevata la tardività del deposito del ricorso, il quale è stato depositato il 21 gennaio 2011, ossia trentuno giorni dopo il perfezionamento (in data 21 dicembre 2010) dell'ultima notificazione utile, validamente effettuata presso la sede legale della controinteressata, con la conseguente violazione del termine di trenta giorni stabilito dall'art. 45, comma 1 cod. proc. amm..
3. Il ricorso va quindi dichiarato irricevibile.
4. La peculiarità della questione processuale affrontata giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione seconda bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Eduardo Pugliese
L'ESTENSORE
Francesco Arzillo
IL CONSIGLIERE
Antonio Vinciguerra
Depositata in Segreteria il 12 settembre 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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