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  • Venerdì 30 Settembre 2011 08:06
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    Normativa/Nazionale

    Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

    DECRETO LEGISLATIVO n. 159 del 06/09/2011

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    DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011 , n. 159

    Codice delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  nonche'
    nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
    degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201), in G.U.R.I. del 28 settembre 2011, n. 226 - Suppl. Ordinario n. 214
    LIBRO I

    Le misure di prevenzione


    Titolo I

    LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI


    Capo I

    Le misure di prevenzione personali applicate dal questore

    
    
     
     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
      Visti gli articoli 1 e 2  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136,
    recante piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonche'  delega  al
    Governo in materia di normativa antimafia; 
      Ritenuto di procedere all'esercizio di entrambe le deleghe  con  un
    unico decreto legislativo; 
      Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
    adottata nella riunione del 9 giugno 2011; 
      Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
    deputati e del Senato della Repubblica; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 3 agosto 2011; 
      Sulla  proposta  del  Ministro  della  giustizia  e  del   Ministro
    dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze  e  con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e
    l'innovazione; 
     
                                  E m a n a 
                      il seguente decreto legislativo: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                            Soggetti destinatari 
     
      1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: 
        a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto,
    abitualmente dediti a traffici delittuosi; 
        b) coloro che  per  la  condotta  ed  il  tenore  di  vita  debba
    ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono  abitualmente,
    anche in parte, con i proventi di attivita' delittuose; 
        c) coloro che per il loro comportamento  debba  ritenersi,  sulla
    base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di  reati
    che offendono o mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale  dei
    minorenni, la sanita', la sicurezza o la tranquillita' pubblica. 
    
            
          
              
                LIBRO I 

    Le misure di prevenzione


    Titolo I

    LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI


    Capo I

    Le misure di prevenzione personali applicate dal questore

                                   Art. 2 
     
     
                         Foglio di via obbligatorio 
     
      1. Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per
    la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza,  il
    questore puo' rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di
    via  obbligatorio,  inibendo  loro  di  ritornare,  senza  preventiva
    autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a  tre  anni,  nel
    comune dal quale sono allontanate. 
    
            
          
              
                LIBRO I 

    Le misure di prevenzione


    Titolo I

    LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI


    Capo I

    Le misure di prevenzione personali applicate dal questore

                                   Art. 3 
     
     
                                Avviso orale 
     
      1. Il questore nella cui provincia la persona dimora puo'  avvisare
    oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro
    carico, indicando i motivi che li giustificano. 
      2. Il questore invita la persona a  tenere  una  condotta  conforme
    alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo  fine  di
    dare allo stesso data certa. 
      3. La persona alla quale e' stato fatto l'avviso puo' in  qualsiasi
    momento chiederne la revoca al questore  che  provvede  nei  sessanta
    giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore  abbia
    provveduto, la richiesta si intende accettata. Entro sessanta  giorni
    dalla comunicazione del provvedimento di rigetto e'  ammesso  ricorso
    gerarchico al prefetto. 
      4. Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono  le  condizioni
    di  cui  al  comma  3,  puo'  imporre  alle  persone  che   risultino
    definitivamente condannate per delitti  non  colposi  il  divieto  di
    possedere o utilizzare, in tutto o in parte,  qualsiasi  apparato  di
    comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e
    accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto
    blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacita'
    offensiva, ovvero  comunque  predisposti  al  fine  di  sottrarsi  ai
    controlli  di  polizia,   armi   a   modesta   capacita'   offensiva,
    riproduzioni  di  armi  di  qualsiasi  tipo,  compresi  i  giocattoli
    riproducenti armi, altre armi o  strumenti,  in  libera  vendita,  in
    grado di nebulizzare  liquidi  o  miscele  irritanti  non  idonei  ad
    arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo,
    nonche'  sostanze  infiammabili  e  altri  mezzi  comunque  idonei  a
    provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonche' programmi informatici
    ed altri strumenti di cifratura  o  crittazione  di  conversazioni  e
    messaggi. 
      5. Il questore puo', altresi', imporre il divieto di cui al comma 4
    ai soggetti  sottoposti  alla  misura  della  sorveglianza  speciale,
    quando la persona risulti definitivamente condannata per delitto  non
    colposo. 
      6. Il divieto di cui ai commi  4  e  5  e'  opponibile  davanti  al
    tribunale in composizione monocratica. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorita'
    giudiziaria


    Sezione I

    Il procedimento applicativo

                                   Art. 4 
     
     
                            Soggetti destinatari 
     
      1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano: 
        a)  agli  indiziati  di  appartenere  alle  associazioni  di  cui
    all'articolo 416-bis c.p.; 
        b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti  dall'articolo
    51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di
    cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del  decreto-legge  8  giugno
    1992, n. 306, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
    1992, n. 356; 
        c) ai soggetti di cui all'articolo 1; 
        d) a coloro che, operanti in gruppi o  isolatamente,  pongano  in
    essere  atti  preparatori,  obiettivamente   rilevanti,   diretti   a
    sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di  uno  dei
    reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice  penale
    o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso
    codice nonche' alla commissione dei reati con finalita' di terrorismo
    anche internazionale; 
        e) a coloro che abbiano fatto  parte  di  associazioni  politiche
    disciolte ai sensi  della  legge  20  giugno  1952,  n.  645,  e  nei
    confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo,
    che continuino a svolgere una attivita' analoga a quella precedente; 
        f)  a  coloro  che  compiano  atti  preparatori,   obiettivamente
    rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai  sensi
    dell'articolo 1 della legge n.  645  del  1952,  in  particolare  con
    l'esaltazione o la pratica della violenza; 
        g) fuori dei casi indicati nelle lettere  d),  e)  ed  f),  siano
    stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge  2  ottobre
    1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della  legge  14  ottobre
    1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per
    il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere  un
    reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d); 
        h) agli istigatori, ai  mandanti  e  ai  finanziatori  dei  reati
    indicati nelle lettere precedenti. E'  finanziatore  colui  il  quale
    fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo  cui  sono
    destinati; 
        i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che
    hanno preso parte attiva, in piu' occasioni, alle  manifestazioni  di
    violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorita'
    giudiziaria


    Sezione I

    Il procedimento applicativo

                                   Art. 5 
     
     
                   Titolarita' della proposta. Competenza 
     
      1. Nei confronti delle  persone  indicate  all'articolo  4  possono
    essere proposte dal questore, dal  procuratore  nazionale  antimafia,
    dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di
    distretto ove dimora la  persona  e  dal  direttore  della  Direzione
    investigativa antimafia le misure di prevenzione  della  sorveglianza
    speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune
    di residenza o di dimora abituale. 
      2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c) e lettera
    i), le funzioni  e  le  competenze  spettanti  al  procuratore  della
    Repubblica presso il  tribunale  del  capoluogo  del  distretto  sono
    attribuite al procuratore della Repubblica presso  il  tribunale  nel
    cui circondario dimora la persona; nei medesimi casi,  nelle  udienze
    relative  ai  procedimenti  per  l'applicazione   delle   misure   di
    prevenzione  le  funzioni  di  pubblico  ministero   possono   essere
    esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale
    competente. 
      3. Salvo quanto previsto al comma  2,  nelle  udienze  relative  ai
    procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste
    ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono
    esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1. 
      4. La proposta di cui al comma 1 e' presentata  al  presidente  del
    Tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorita'
    giudiziaria


    Sezione I

    Il procedimento applicativo

                                   Art. 6 
     
     
                  Tipologia delle misure e loro presupposti 
     
      1. Alle persone indicate nell'articolo 4, quando  siano  pericolose
    per la sicurezza pubblica, puo' essere applicata, nei modi  stabiliti
    negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della  sorveglianza
    speciale di pubblica sicurezza. 
      2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere  a)  e  b),
    alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto, ove  le  circostanze
    del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni,
    diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una  o  piu'
    Province. 
      3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute
    idonee alla tutela  della  sicurezza  pubblica  puo'  essere  imposto
    l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorita'
    giudiziaria


    Sezione I

    Il procedimento applicativo

                                   Art. 7 
     
     
                          Procedimento applicativo 
     
      1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni
    dalla proposta. L'udienza si svolge senza la presenza  del  pubblico.
    Il presidente dispone che  il  procedimento  si  svolga  in  pubblica
    udienza quando l'interessato ne faccia richiesta. 
      2. Il presidente del collegio fissa la data dell'udienza  e  ne  fa
    dare  avviso  alle  parti,  alle  altre  persone  interessate  e   ai
    difensori. L'avviso e' comunicato o notificato  almeno  dieci  giorni
    prima della data predetta. Se l'interessato e'  privo  di  difensore,
    l'avviso e' dato a quello di ufficio. 
      3.  Fino  a  cinque  giorni  prima  dell'udienza   possono   essere
    presentate memorie in cancelleria. 
      4.  L'udienza  si  svolge  con  la  partecipazione  necessaria  del
    difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso
    sono sentiti se compaiono. Se l'interessato e' detenuto  o  internato
    in luogo posto  fuori  della  circoscrizione  del  giudice  e  ne  fa
    tempestiva  richiesta,  deve  essere   sentito   prima   del   giorno
    dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza  del  luogo.  Ove  siano
    disponibili strumenti tecnici idonei, il presidente del collegio puo'
    disporre  che  l'interessato  sia   sentito   mediante   collegamento
    audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-bis, commi 3,  4,  5,  6  e  7
    disp. att. c.p.p. 
      5. L'udienza e'  rinviata  se  sussiste  un  legittimo  impedimento
    dell'interessato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che
    non sia detenuto o internato in luogo diverso da  quello  in  cui  ha
    sede il giudice. 
      6. Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza  per
    essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire
    e, se egli non ottempera all'invito, puo' ordinare  l'accompagnamento
    a mezzo di forza pubblica. 
      7. Le disposizioni dei commi 2, 4, primo, secondo e terzo  periodo,
    e 5, sono previste a pena di nullita'. 
      8. L'esame a  distanza  dei  testimoni  puo'  essere  disposto  dal
    presidente del collegio nei casi e  nei  modi  indicati  all'articolo
    147-bis, comma 2, disp. att. c.p.p. 
      9. Per quanto non espressamente previsto dal presente  decreto,  si
    applicano,  in  quanto   compatibili,   le   disposizioni   contenute
    nell'articolo 666 del codice di procedura penale. 
      10. Le comunicazioni di  cui  al  presente  titolo  possono  essere
    effettuate con le modalita' previste dal decreto legislativo 7  marzo
    2005, n. 82. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorita'
    giudiziaria


    Sezione I

    Il procedimento applicativo

                                   Art. 8 
     
     
                                  Decisione 
     
      1. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura
    di prevenzione che non puo' essere inferiore ad un anno ne' superiore
    a cinque. 
      2. Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure
    di  prevenzione  di  cui  all'articolo  6,  nel  provvedimento   sono
    determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a  tale  misura
    deve osservare. 
      3. A tale scopo, qualora  la  misura  applicata  sia  quella  della
    sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si  tratti  di  persona
    indiziata di vivere con il provento di reati, il tribunale  prescrive
    di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca  di  un  lavoro,  di
    fissare la propria dimora, di  farla  conoscere  nel  termine  stesso
    all'autorita' di pubblica sicurezza e  di  non  allontanarsene  senza
    preventivo avviso all'autorita' medesima. 
      4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare  le
    leggi, e di non allontanarsi dalla  dimora  senza  preventivo  avviso
    all'autorita' locale di pubblica sicurezza; prescrive,  altresi',  di
    non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne  e
    sono sottoposte a misure  di  prevenzione  o  di  sicurezza,  di  non
    rincasare la sera piu' tardi e di non uscire la mattina  piu'  presto
    di una data ora e senza  comprovata  necessita'  e,  comunque,  senza
    averne data  tempestiva  notizia  all'autorita'  locale  di  pubblica
    sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non  partecipare  a
    pubbliche riunioni. 
      5. Inoltre, puo' imporre  tutte  quelle  prescrizioni  che  ravvisi
    necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa  sociale;  ed,  in
    particolare, il divieto di soggiorno in uno o piu' Comuni, o in una o
    piu' Province. 
      6. Qualora sia applicata la misura dell'obbligo  di  soggiorno  nel
    comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di  soggiorno,
    puo' essere inoltre prescritto: 
        1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza  preventivo
    avviso all'autorita' preposta alla sorveglianza; 
        2) di presentarsi all'autorita' di  pubblica  sicurezza  preposta
    alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa. 
      7. Alle persone di cui al  comma  6  e'  consegnata  una  carta  di
    permanenza da portare con se' e da esibire ad  ogni  richiesta  degli
    ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. 
      8. Il provvedimento e' comunicato al procuratore della  Repubblica,
    al   procuratore   generale   presso   la   Corte   di   appello   ed
    all'interessato. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorita'
    giudiziaria


    Sezione I

    Il procedimento applicativo

                                   Art. 9 
     
     
                           Provvedimenti d'urgenza 
     
      1. Se la proposta riguarda la misura  della  sorveglianza  speciale
    con l'obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale,
    con decreto, nella pendenza del procedimento di cui  all'articolo  7,
    puo' disporre il temporaneo ritiro del passaporto  e  la  sospensione
    della  validita'  ai  fini  dell'espatrio  di  ogni  altro  documento
    equipollente. 
      2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravita',  puo'
    altresi' disporre che alla persona denunciata  sia  imposto,  in  via
    provvisoria, l'obbligo o il divieto di soggiorno fino  a  quando  non
    sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. 
    
            
          
              
                Sezione II 

    Le impugnazioni

                                   Art. 10 
     
     
                                Impugnazioni 
     
      1. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale  presso
    la corte di  appello  e  l'interessato  hanno  facolta'  di  proporre
    ricorso alla corte d'appello, anche per il merito. 
      2. Il ricorso non ha effetto  sospensivo  e  deve  essere  proposto
    entro dieci giorni dalla comunicazione del  provvedimento.  La  corte
    d'appello provvede, con decreto motivato, entro trenta  giorni  dalla
    proposizione del ricorso. L'udienza si svolge senza la  presenza  del
    pubblico. Il presidente dispone che  il  procedimento  si  svolga  in
    pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta. 
      3. Avverso il decreto della corte d'appello, e' ammesso ricorso  in
    cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e
    dell'interessato,  entro  dieci  giorni.  La  Corte   di   cassazione
    provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il
    ricorso non ha effetto sospensivo. 
      4.  Salvo  quando  e'  stabilito  nel  presente  decreto,  per   la
    proposizione e la decisione  dei  ricorsi,  si  osservano  in  quanto
    applicabili, le norme del codice di procedura penale  riguardanti  la
    proposizione e la decisione  dei  ricorsi  relativi  all'applicazione
    delle misure di sicurezza. 
    
            
          
              
                Sezione III 

    L'esecuzione

                                   Art. 11 
     
     
                                 Esecuzione 
     
      1. Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione  e'
    comunicato al questore per l'esecuzione. 
      2. Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato  e  sentita
    l'autorita'  di  pubblica  sicurezza  che  lo  propose,  puo'  essere
    revocato o modificato dall'organo dal quale fu  emanato,  quando  sia
    cessata o mutata la causa che lo  ha  determinato.  Il  provvedimento
    puo' essere altresi' modificato, anche per l'applicazione del divieto
    o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta dell'autorita'  proponente,
    quando ricorrono gravi esigenze di  ordine  e  sicurezza  pubblica  o
    quando  la  persona  sottoposta  alla  sorveglianza  speciale   abbia
    ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura. 
      3. Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di  modifica  non
    ha effetto sospensivo. 
      4. Nel caso di modificazione del provvedimento o  di  taluna  delle
    prescrizioni per gravi  esigenze  di  ordine  e  sicurezza  pubblica,
    ovvero per  violazione  degli  obblighi  inerenti  alla  sorveglianza
    speciale, il  presidente  del  tribunale  puo',  nella  pendenza  del
    procedimento, disporre con decreto l'applicazione  provvisoria  della
    misura,  delle  prescrizioni  o  degli  obblighi  richiesti  con   la
    proposta. 
    
            
          
              
                Sezione III 

    L'esecuzione

                                   Art. 12 
     
     
                  Autorizzazione ad allontanarsi dal comune 
                       di residenza o dimora abituale 
     
      1. Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone
    sottoposte all'obbligo di  soggiorno  possono  essere  autorizzate  a
    recarsi in un luogo determinato fuori del comune di  residenza  o  di
    dimora abituale, ai fini degli accertamenti  sanitari  e  delle  cure
    indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai  dieci
    giorni, oltre al tempo necessario per  il  viaggio.  L'autorizzazione
    puo' essere concessa, nel medesimo  limite  temporale,  anche  quando
    ricorrono  gravi  e  comprovati  motivi  di  famiglia   che   rendano
    assolutamente necessario ed urgente  l'allontanamento  dal  luogo  di
    soggiorno coatto. 
      2. La domanda dell'interessato deve essere proposta  al  presidente
    del tribunale competente ai sensi dell'articolo 5. 
      3.  Il  tribunale,  dopo  aver  accertato  la   veridicita'   delle
    circostanze  allegate  dall'interessato,  provvede   in   camera   di
    consiglio con decreto motivato. 
      4. Nei casi di assoluta urgenza la richiesta puo' essere presentata
    al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo  5,  il
    quale puo' autorizzare il richiedente ad allontanarsi per un  periodo
    non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio. 
      5. Il decreto previsto dai commi 3 e 4 e' comunicato al procuratore
    della Repubblica ed all'interessato che possono proporre ricorso  per
    cassazione per  violazione  di  legge.  Il  ricorso  non  ha  effetto
    sospensivo. 
      6. Del decreto e' altresi' data notizia all'autorita'  di  pubblica
    sicurezza che esercita la vigilanza sul  soggiornante  obbligato,  la
    quale provvede ad informare quella del luogo dove l'interessato  deve
    recarsi e a disporre le modalita' e l'itinerario del viaggio. 
    
            
          
              
                Sezione III 

    L'esecuzione

                                   Art. 13 
     
     
             Rapporti della sorveglianza speciale con le misure 
                     di sicurezza e la liberta' vigilata 
     
      1. Quando sia stata applicata una misura di sicurezza  detentiva  o
    la liberta' vigilata, durante la loro  esecuzione  non  si  puo'  far
    luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne
    cessano gli effetti. 
    
            
          
              
                Sezione III 

    L'esecuzione

                                   Art. 14 
     
     
             Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale 
     
      1. La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in  cui
    il decreto e' comunicato all'interessato  e  cessa  di  diritto  allo
    scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se  il  sorvegliato
    speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato. 
      2. Se nel corso del termine stabilito il  sorvegliato  commette  un
    reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza
    speciale non debba cessare, il tribunale  verifica  d'ufficio  se  la
    commissione di tale reato possa costituire indice  della  persistente
    pericolosita' dell'agente; in  tale  caso  il  termine  ricomincia  a
    decorrere dal giorno nel quale e' scontata la pena. 
    
            
          
              
                Sezione III 

    L'esecuzione

                                   Art. 15 
     
     
            Rapporti dell'obbligo di soggiorno con la detenzione, 
                le misure di sicurezza e la liberta' vigilata 
     
      1. Il tempo trascorso in custodia cautelare seguita da  condanna  o
    in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di  conversione
    di pena pecuniaria, non e' computato nella  durata  dell'obbligo  del
    soggiorno. 
      2. L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata
    e' sottoposta a  misura  di  sicurezza  detentiva.  Se  alla  persona
    obbligata a soggiornare e' applicata la liberta' vigilata, la persona
    stessa  vi  e'  sottoposta  dopo  la  cessazione   dell'obbligo   del
    soggiorno. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI


    Capo I

    Il procedimento applicativo

                                   Art. 16 
     
     
                            Soggetti destinatari 
     
      1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano: 
        a) ai soggetti di cui all'articolo 4; 
        b) alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le
    sanzioni delle Nazioni Unite, o  ad  altro  organismo  internazionale
    competente per  disporre  il  congelamento  di  fondi  o  di  risorse
    economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i  fondi
    o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati  per  il
    finanziamento di  organizzazioni  o  attivita'  terroristiche,  anche
    internazionali. 
      2. Nei confronti dei soggetti  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
    lettera i), la misura di prevenzione patrimoniale della confisca puo'
    essere applicata relativamente  ai  beni,  nella  disponibilita'  dei
    medesimi soggetti, che  possono  agevolare,  in  qualsiasi  modo,  le
    attivita' di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione
    o a causa di manifestazioni sportive.  Il  sequestro  effettuato  nel
    corso  di  operazioni  di  polizia  dirette  alla  prevenzione  delle
    predette  manifestazioni  di  violenza   e'   convalidato   a   norma
    dell'articolo 22, comma 2. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI


    Capo I

    Il procedimento applicativo

                                   Art. 17 
     
     
                         Titolarita' della proposta 
     
      1. Nei confronti delle persone  indicate  all'articolo  16  possono
    essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il  tribunale
    del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o  dal
    direttore  della  Direzione  investigativa  antimafia  le  misure  di
    prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo. 
      2. Quando le misure di prevenzione patrimoniali sono richieste  nei
    confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), le
    funzioni e le competenze spettanti al  procuratore  della  Repubblica
    presso il tribunale del capoluogo del distretto  sono  attribuite  al
    procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui  circondario
    dimora la persona; nei  medesimi  casi,  nelle  udienze  relative  ai
    procedimenti  per  l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione  le
    funzioni di pubblico ministero possono essere  esercitate  anche  dal
    procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. 
      3. Salvo quanto previsto al comma  2,  nelle  udienze  relative  ai
    procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste
    ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono
    esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI


    Capo I

    Il procedimento applicativo

                                   Art. 18 
     
     
    Applicazione delle misure  di  prevenzione  patrimoniali.  Morte  del
                                  proposto 
     
      1. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere
    richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di  prevenzione
    patrimoniali,  indipendentemente  dalla  pericolosita'  sociale   del
    soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta
    della misura di prevenzione. 
      2. Le misure di prevenzione patrimoniali  possono  essere  disposte
    anche  in  caso  di  morte  del  soggetto  proposto   per   la   loro
    applicazione. In tal caso  il  procedimento  prosegue  nei  confronti
    degli eredi o comunque degli aventi causa. 
      3. Il procedimento di prevenzione patrimoniale puo' essere iniziato
    anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale  potrebbe
    essere disposta la confisca; in tal caso la richiesta di applicazione
    della misura di prevenzione puo' essere  proposta  nei  riguardi  dei
    successori a titolo universale o  particolare  entro  il  termine  di
    cinque anni dal decesso. 
      4. Il procedimento di prevenzione patrimoniale puo' essere iniziato
    o proseguito anche in caso di assenza, residenza o dimora  all'estero
    della  persona  alla  quale  potrebbe   applicarsi   la   misura   di
    prevenzione,  su  proposta  dei  soggetti  di  cui  all'articolo   17
    competenti  per  il  luogo   di   ultima   dimora   dell'interessato,
    relativamente ai beni che si ha  motivo  di  ritenere  che  siano  il
    frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego. 
      5.  Agli  stessi  fini  il  procedimento  puo'  essere  iniziato  o
    proseguito allorche' la  persona  e'  sottoposta  ad  una  misura  di
    sicurezza detentiva o alla liberta' vigilata. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI


    Capo I

    Il procedimento applicativo

                                   Art. 19 
     
     
                            Indagini patrimoniali 
     
      1. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, procedono, anche
    a mezzo della guardia di finanza  o  della  polizia  giudiziaria,  ad
    indagini sul tenore di vita, sulle disponibilita' finanziarie  e  sul
    patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 16  nei  cui  confronti
    possa essere proposta la misura  di  prevenzione  della  sorveglianza
    speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od  obbligo  di
    soggiorno, nonche', avvalendosi della  guardia  di  finanza  o  della
    polizia giudiziaria, ad  indagini  sull'attivita'  economica  facente
    capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di
    reddito. 
      2. I soggetti di cui al comma 1 accertano, in particolare, se dette
    persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di  concessioni
    o  di  abilitazioni  all'esercizio  di  attivita'  imprenditoriali  e
    commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e  pubblici
    registri,  se  beneficiano  di  contributi,  finanziamenti  o   mutui
    agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
    concesse o erogate da  parte  dello  Stato,  degli  enti  pubblici  o
    dell'Unione europea. 
      3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei
    figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con  i
    soggetti indicati al comma 1  nonche'  nei  confronti  delle  persone
    fisiche o giuridiche, societa', consorzi  od  associazioni,  del  cui
    patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in
    parte, direttamente o indirettamente. 
      4. I soggetti  di  cui  all'articolo  17,  commi  1  e  2,  possono
    richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti  di  polizia
    giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad  ogni
    ente creditizio nonche' alle imprese, societa' ed enti di  ogni  tipo
    informazioni e copia della  documentazione  ritenuta  utile  ai  fini
    delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2  e  3.
    Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del  giudice
    procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al
    sequestro della documentazione con le modalita' di cui agli  articoli
    253, 254, e 255 del codice di procedura penale. 
      5. Nel corso del  procedimento  per  l'applicazione  di  una  delle
    misure di prevenzione iniziato nei confronti delle  persone  indicate
    nell'articolo 16, il tribunale, ove  necessario,  puo'  procedere  ad
    ulteriori indagini oltre quelle gia' compiute a norma dei  commi  che
    precedono. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI


    Capo I

    Il procedimento applicativo

                                   Art. 20 
     
     
                                  Sequestro 
     
      1. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con  decreto  motivato  il
    sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti e' iniziato
    il   procedimento   risulta   poter    disporre,    direttamente    o
    indirettamente, quando  il  loro  valore  risulta  sproporzionato  al
    reddito dichiarato o all'attivita' economica  svolta  ovvero  quando,
    sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di  ritenere  che  gli
    stessi siano il frutto di attivita' illecite o  ne  costituiscano  il
    reimpiego. 
      2. Il sequestro e' revocato dal tribunale  quando  e'  respinta  la
    proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta
    che esso ha per oggetto beni di legittima  provenienza  o  dei  quali
    l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente. 
      3.   L'eventuale   revoca   del    provvedimento    non    preclude
    l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi  acquisiti  nel  corso
    degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI


    Capo I

    Il procedimento applicativo

                                   Art. 21 
     
     
                          Esecuzione del sequestro 
     
      1. Il sequestro e' eseguito con le modalita' previste dall'articolo
    104 del decreto legislativo  28  luglio  1989,  n.  271.  L'ufficiale
    giudiziario,   eseguite   le   formalita'   ivi   previste,   procede
    all'apprensione    materiale    dei     beni     e     all'immissione
    dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi,  anche  se
    gravati da diritti reali o personali di godimento,  con  l'assistenza
    obbligatoria della polizia giudiziaria. 
      2.  Il   tribunale,   ove   gli   occupanti   non   vi   provvedano
    spontaneamente, ordina lo  sgombero  degli  immobili  occupati  senza
    titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al
    sequestro mediante l'ausilio della forza pubblica. 
      3. Il rimborso delle spese postali e dell'indennita'  di  trasferta
    spettante  all'ufficiale  giudiziario  e'  regolato  dalla  legge   7
    febbraio 1979, n. 59. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI


    Capo I

    Il procedimento applicativo

                                   Art. 22 
     
     
                           Provvedimenti d'urgenza 
     
      1. Quando vi sia concreto pericolo che i beni  di  cui  si  prevede
    debba essere disposta la  confisca  vengano  dispersi,  sottratti  od
    alienati, i soggetti di cui all'articolo 17, commi  1  e  2  possono,
    unitamente alla proposta,  richiedere  al  presidente  del  tribunale
    competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre
    anticipatamente  il  sequestro  dei  beni  prima   della   fissazione
    dell'udienza.  Il  presidente  del  tribunale  provvede  con  decreto
    motivato  entro  cinque  giorni   dalla   richiesta.   Il   sequestro
    eventualmente  disposto  perde  efficacia  se  non  convalidato   dal
    tribunale entro trenta giorni dalla proposta. 
      2. Nel corso del procedimento, a richiesta dei soggetti di  cui  al
    comma 1 o degli organi incaricati di svolgere  ulteriori  indagini  a
    norma dell'articolo 19, comma 5, nei casi di particolare  urgenza  il
    sequestro e'  disposto  dal  presidente  del  tribunale  con  decreto
    motivato e perde efficacia se non e' convalidato  dal  tribunale  nei
    dieci giorni successivi. Analogamente si procede se,  nel  corso  del
    procedimento, anche su segnalazione dell'amministratore  giudiziario,
    emerge l'esistenza di altri beni che potrebbero  formare  oggetto  di
    confisca. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI


    Capo I

    Il procedimento applicativo

                                   Art. 23 
     
     
                          Procedimento applicativo 
     
      1.  Salvo  che  sia  diversamente  disposto,  al  procedimento  per
    l'applicazione  di  una  misura  di   prevenzione   patrimoniale   si
    applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal  titolo
    I, capo II, sezione I. 
      2. I terzi che risultino  proprietari  o  comproprietari  dei  beni
    sequestrati,  nei  trenta  giorni   successivi   all'esecuzione   del
    sequestro,  sono  chiamati   dal   tribunale   ad   intervenire   nel
    procedimento  con  decreto  motivato  che  contiene   la   fissazione
    dell'udienza in camera di consiglio. 
      3. All'udienza gli interessati possono svolgere le  loro  deduzioni
    con l'assistenza di un difensore, nonche' chiedere l'acquisizione  di
    ogni elemento utile ai fini della decisione sulla  confisca.  Se  non
    ricorre l'ipotesi di cui  all'articolo  24  il  tribunale  ordina  la
    restituzione dei beni ai proprietari. 
      4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che  vantano
    diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro. Se  non
    ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26,  per  la  liquidazione  dei
    relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI


    Capo I

    Il procedimento applicativo

                                   Art. 24 
     
     
                                  Confisca 
     
      1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui  la
    persona nei cui confronti e' instaurato  il  procedimento  non  possa
    giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per  interposta
    persona fisica o  giuridica,  risulti  essere  titolare  o  avere  la
    disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio
    reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria
    attivita' economica, nonche' dei beni che risultino essere frutto  di
    attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego. 
      2. Il decreto di confisca puo' essere emanato entro un anno  e  sei
    mesi  dalla  data  di  immissione  in  possesso  dei  beni  da  parte
    dell'amministratore giudiziario. Nel caso  di  indagini  complesse  o
    compendi patrimoniali rilevanti, tale termine puo'  essere  prorogato
    con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per  non
    piu' di due volte. Ai fini del computo  dei  termini  suddetti  e  di
    quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause
    di sospensione  dei  termini  di  durata  della  custodia  cautelare,
    previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. 
      3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta
    dei soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, quando ne ricorrano
    le condizioni, anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzione
    personale. Sulla  richiesta  provvede  lo  stesso  tribunale  che  ha
    disposto la misura di prevenzione personale, con  le  forme  previste
    per il  relativo  procedimento  e  rispettando  le  disposizioni  del
    presente titolo. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI


    Capo I

    Il procedimento applicativo

                                   Art. 25 
     
     
                    Sequestro o confisca per equivalente 
     
      1. Se la persona  nei  cui  confronti  e'  proposta  la  misura  di
    prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni  al  fine  di
    eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca  su
    di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro  o  altri
    beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non
    possono essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente,  prima
    dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI


    Capo I

    Il procedimento applicativo

                                   Art. 26 
     
     
                            Intestazione fittizia 
     
      1.  Quando  accerta  che  taluni  beni  sono  stati   fittiziamente
    intestati o trasferiti  a  terzi,  con  il  decreto  che  dispone  la
    confisca il  giudice  dichiara  la  nullita'  dei  relativi  atti  di
    disposizione. 
      2. Ai fini di cui al comma 1, fino a prova contraria  si  presumono
    fittizi: 
        a) i trasferimenti e le intestazioni,  anche  a  titolo  oneroso,
    effettuati nei due anni  antecedenti  la  proposta  della  misura  di
    prevenzione  nei  confronti  dell'ascendente,  del  discendente,  del
    coniuge o della persona stabilmente convivente, nonche'  dei  parenti
    entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado; 
        b) i  trasferimenti  e  le  intestazioni,  a  titolo  gratuito  o
    fiduciario, effettuati nei due anni  antecedenti  la  proposta  della
    misura di prevenzione. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Le impugnazioni

                                   Art. 27 
     
     
                        Comunicazioni e impugnazioni 
     
      1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei
    beni sequestrati, la revoca  del  sequestro  ovvero  la  restituzione
    della cauzione o la liberazione delle garanzie o  la  confisca  della
    cauzione o  la  esecuzione  sui  beni  costituiti  in  garanzia  sono
    comunicati senza indugio al procuratore generale presso la  corte  di
    appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati. 
      2. Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si  applicano  le
    disposizioni  previste  dall'articolo   10.   I   provvedimenti   che
    dispongono la  confisca  dei  beni  sequestrati,  la  confisca  della
    cauzione o l'esecuzione sui beni  costituiti  in  garanzia  diventano
    esecutivi con la definitivita' delle relative pronunce. 
      3. I provvedimenti del  tribunale  che  dispongono  la  revoca  del
    sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle
    parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda
    la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte  entro
    dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie  la  richiesta,  il
    provvedimento diventa esecutivo;  altrimenti  la  esecutivita'  resta
    sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta
    pronuncia definitiva in ordine al sequestro.  Il  provvedimento  che,
    accogliendo   la   richiesta   del   pubblico   ministero,   sospende
    l'esecutivita' puo' essere in ogni momento revocato dal  giudice  che
    procede. 
      4. In caso  di  impugnazione,  il  cancelliere  presso  il  giudice
    investito del gravame da'  immediata  notizia  al  tribunale  che  ha
    emesso il provvedimento della definitivita' della pronuncia. 
      5. Dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, e  comunque  quando
    il  pubblico  ministero  lo  autorizza,  gli  esiti  delle   indagini
    patrimoniali  sono  trasmessi  al  competente   nucleo   di   polizia
    tributaria della Guardia di Finanza a fini fiscali. 
      6. In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia
    se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei  mesi  dal
    deposito del ricorso. Si applica l'articolo 24, comma 2. 
    
            
          
              
                Capo III 

    La revocazione della confisca

                                   Art. 28 
     
     
                         Revocazione della confisca 
     
      1. La revocazione della  decisione  definitiva  sulla  confisca  di
    prevenzione puo' essere richiesta, nelle forme previste dall'articolo
    630 del codice di procedura penale: 
        a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla
    conclusione del procedimento; 
        b) quando i  fatti  accertati  con  sentenze  penali  definitive,
    sopravvenute o conosciute in epoca successiva  alla  conclusione  del
    procedimento di prevenzione, escludano in modo  assoluto  l'esistenza
    dei presupposti di applicazione della confisca; 
        c)  quando  la  decisione  sulla  confisca  sia  stata  motivata,
    unicamente o in modo determinante, sulla base  di  atti  riconosciuti
    falsi, di falsita' nel giudizio ovvero di  un  fatto  previsto  dalla
    legge come reato. 
      2. In ogni caso, la revocazione puo' essere richiesta solo al  fine
    di   dimostrare   il   difetto   originario   dei   presupposti   per
    l'applicazione della misura. 
      3.  La  richiesta  di  revocazione   e'   proposta,   a   pena   di
    inammissibilita', entro sei mesi dalla data in cui  si  verifica  uno
    dei casi di cui al comma 1, salvo che l'interessato dimostri  di  non
    averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile. 
      4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte  d'appello
    trasmette gli atti al tribunale che ha disposto la confisca affinche'
    provveda, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    Rapporti con i procedimenti penali

                                   Art. 29 
     
     
               Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale 
     
      1.  L'azione  di   prevenzione   puo'   essere   esercitata   anche
    indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    Rapporti con i procedimenti penali

                                   Art. 30 
     
     
                      Rapporti con sequestro e confisca 
                   disposti in seno a procedimenti penali 
     
      1. Il  sequestro  e  la  confisca  di  prevenzione  possono  essere
    disposti anche in relazione a beni gia' sottoposti a sequestro in  un
    procedimento penale. In tal caso  la  custodia  giudiziale  dei  beni
    sequestrati nel processo  penale  viene  affidata  all'amministratore
    giudiziario, il quale provvede alla gestione dei beni stessi ai sensi
    del titolo III. Questi comunica al giudice del  procedimento  penale,
    previa autorizzazione del tribunale che  ha  disposto  la  misura  di
    prevenzione, copia delle relazioni periodiche. In caso di revoca  del
    sequestro  o  della  confisca  di   prevenzione,   il   giudice   del
    procedimento penale provvede alla nomina di un nuovo  custode,  salvo
    che  ritenga  di  confermare  l'amministratore.  Nel  caso   previsto
    dall'articolo 104-bis disp. att. c.p.p., l'amministratore giudiziario
    nominato nel procedimento penale prosegue la  propria  attivita'  nel
    procedimento di prevenzione, salvo  che  il  tribunale,  con  decreto
    motivato e sentita l'Agenzia nazionale  per  l'amministrazione  e  la
    destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
    organizzata, di seguito denominata «Agenzia», non provveda  alla  sua
    revoca e sostituzione. 
      2. Nel caso previsto dal comma 1, primo  periodo,  se  la  confisca
    definitiva   di   prevenzione   interviene   prima   della   sentenza
    irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in
    sede  penale,  si  procede  in  ogni  caso  alla  gestione,  vendita,
    assegnazione o destinazione ai sensi del titolo III. Il giudice,  ove
    successivamente disponga la confisca  in  sede  penale,  dichiara  la
    stessa gia' eseguita in sede di prevenzione. 
      3. Se la sentenza irrevocabile di condanna che dispone la  confisca
    interviene  prima  della  confisca  definitiva  di  prevenzione,   il
    tribunale, ove successivamente disponga la confisca  di  prevenzione,
    dichiara la stessa gia' eseguita in sede penale. 
      4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, in ogni  caso  la  successiva
    confisca viene trascritta, iscritta o annotata ai sensi dell'articolo
    21. 
      5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2  si  applicano  anche  nel
    caso in cui il sequestro disposto nel corso  di  un  giudizio  penale
    sopravvenga al sequestro o alla confisca di prevenzione. 
    
            
          
              
                Capo V 

    Le misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca

                                   Art. 31 
     
     
                          Cauzione. Garanzie reali 
     
      1. Il tribunale, con l'applicazione della  misura  di  prevenzione,
    dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa
    delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entita' che, tenuto
    conto anche delle  sue  condizioni  economiche  e  dei  provvedimenti
    adottati a norma dell'articolo  22,  costituisca  un'efficace  remora
    alla violazione delle prescrizioni imposte. 
      2. Fuori dei casi  previsti  dall'articolo  9,  il  tribunale  puo'
    imporre alla persona denunciata, in  via  provvisoria  e  qualora  ne
    ravvisi l'opportunita', le  prescrizioni  previste  dall'articolo  8,
    commi 3 e 4. Con il  provvedimento,  il  tribunale  puo'  imporre  la
    cauzione di cui al comma 1. 
      3. Il deposito puo' essere sostituito, su istanza dell'interessato,
    dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il  tribunale  provvede
    circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e  dispone,  riguardo
    ai beni immobili, che il decreto con il quale  accogliendo  l'istanza
    dell'interessato e' disposta l'ipoteca legale sia  trascritto  presso
    l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del  luogo  in
    cui i beni medesimi si trovano. Le spese relative alle garanzie reali
    previste dal presente comma sono anticipate dall'interessato ai sensi
    dell'articolo 39 delle  disposizioni  di  attuazione  del  codice  di
    procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368. 
      4. Quando sia cessata l'esecuzione della misura  di  prevenzione  o
    sia rigettata la  proposta,  il  tribunale  dispone  con  decreto  la
    restituzione del deposito o la liberazione della garanzia. 
      5. Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente  articolo
    mantengono la loro efficacia per tutta  la  durata  della  misura  di
    prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte,  se  non
    per comprovate gravi necessita' personali o familiari. 
    
            
          
              
                Capo V 

    Le misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca

                                   Art. 32 
     
     
                           Confisca della cauzione 
     
      1. In caso di violazione degli obblighi  o  dei  divieti  derivanti
    dall'applicazione della misura di prevenzione, il  tribunale  dispone
    la confisca della cauzione oppure che si proceda  ad  esecuzione  sui
    beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell'ammontare  della
    cauzione. Per l'esecuzione, a cura del cancelliere, si  osservano  le
    disposizioni dei primi due titoli  del  libro  terzo  del  codice  di
    procedura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai  beni
    costituiti in garanzia, le formalita' del pignoramento. 
      2. Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma  1,  permangano
    le condizioni  che  giustificarono  la  cauzione,  il  tribunale,  su
    richiesta del procuratore della Repubblica o del questore  e  con  le
    forme previste per il procedimento di  prevenzione,  dispone  che  la
    cauzione  sia  rinnovata,  anche  per  somma   superiore   a   quella
    originaria. 
      3. Le spese relative  all'esecuzione  prevista  dal  comma  1  sono
    anticipate dallo Stato. 
    
            
          
              
                Capo V 

    Le misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca

                                   Art. 33 
     
     
              L'amministrazione giudiziaria dei beni personali 
     
      1. Nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo  4,  comma  1,
    lettere c), d), e), f), g) ed h) il tribunale puo' aggiungere ad  una
    delle  misure  di  prevenzione  previste  dall'articolo   6,   quella
    dell'amministrazione giudiziaria dei beni personali,  esclusi  quelli
    destinati all'attivita' professionale o produttiva, quando  ricorrono
    sufficienti indizi che la libera disponibilita' dei medesimi  agevoli
    comunque la condotta,  il  comportamento  o  l'attivita'  socialmente
    pericolosa. 
      2.  Il  tribunale   puo'   applicare   soltanto   l'amministrazione
    giudiziaria se ritiene che essa sia sufficiente ai fini della  tutela
    della collettivita'. 
      3. L'amministrazione giudiziaria puo' essere imposta per un periodo
    non eccedente i 5  anni.  Alla  scadenza  puo'  essere  rinnovata  se
    permangono le condizioni in base alle quali e' stata applicata. 
      4.  Con  il  provvedimento  con   cui   applica   l'amministrazione
    giudiziaria dei beni il giudice nomina  l'amministratore  giudiziario
    di cui all'articolo 35. 
    
            
          
              
                Capo V 

    Le misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca

                                   Art. 34 
     
     
               L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi 
                           ad attivita' economiche 
     
      1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di
    quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione  da  parte
    della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti  indizi  per
    ritenere  che  l'esercizio  di  determinate   attivita'   economiche,
    comprese quelle imprenditoriali, sia  direttamente  o  indirettamente
    sottoposto alle condizioni  di  intimidazione  o  di  assoggettamento
    previste dall'articolo 416-bis c.p. o che possa, comunque,  agevolare
    l'attivita' delle persone nei confronti delle quali e' stata proposta
    o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a
    procedimento penale per taluno dei delitti  di  cui  all'articolo  4,
    comma 1,  lettere  a)  e  b),  e  non  ricorrono  i  presupposti  per
    l'applicazione delle misure  di  prevenzione,  il  procuratore  della
    Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove  dimora
    la persona, il questore o il direttore della Direzione  investigativa
    antimafia   possono   richiedere   al   tribunale   competente    per
    l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione  nei  confronti  delle
    persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da
    compiersi anche a mezzo della Guardia  di  finanza  o  della  polizia
    giudiziaria,  sulle  predette  attivita',  nonche'   l'obbligo,   nei
    confronti di chi ha la proprieta' o la  disponibilita',  a  qualsiasi
    titolo, di beni o altre  utilita'  di  valore  non  proporzionato  al
    proprio reddito o alla propria capacita' economica, di  giustificarne
    la legittima provenienza. 
      2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero
    esercizio delle attivita'  economiche  di  cui  al  comma  1  agevoli
    l'attivita' delle persone nei confronti delle quali e' stata proposta
    o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a
    procedimento penale per taluno dei delitti  previsti  dagli  articoli
    416-bis, 629, 630, 644, 648-bis  e  648-ter  del  codice  penale,  il
    tribunale   dispone   l'amministrazione    giudiziaria    dei    beni
    utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle
    predette attivita'. 
      3. L'amministrazione  giudiziaria  dei  beni  e'  adottata  per  un
    periodo non superiore a sei mesi e  puo'  essere  rinnovata,  per  un
    periodo non superiore complessivamente a  dodici  mesi,  a  richiesta
    dell'autorita' proponente,  del  pubblico  ministero  o  del  giudice
    delegato, se permangono le condizioni in base  alle  quali  e'  stata
    applicata. 
      4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale  nomina  il
    giudice delegato e l'amministratore giudiziario. 
      5. Qualora tra i beni siano compresi beni  immobili  o  altri  beni
    soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2
    deve  essere  trascritto  presso   i   pubblici   registri   a   cura
    dell'amministratore giudiziario nominato entro il termine  di  trenta
    giorni dall'adozione del provvedimento. 
      6. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di  relazione
    e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche  nei  confronti
    del pubblico ministero. 
      7.  Entro  i  quindici  giorni  antecedenti  la  data  di  scadenza
    dell'amministrazione  giudiziaria  dei  beni  o  del  sequestro,   il
    tribunale,  qualora  non  disponga  il  rinnovo  del   provvedimento,
    delibera in camera di consiglio, alla quale puo'  essere  chiamato  a
    partecipare il giudice delegato, la  revoca  della  misura  disposta,
    ovvero la confisca dei beni che si ha motivo  di  ritenere  siano  il
    frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego. 
      8. Con il provvedimento che dispone  la  revoca  della  misura,  il
    tribunale puo'  disporre  il  controllo  giudiziario,  con  il  quale
    stabilisce l'obbligo nei confronti di chi ha la proprieta',  l'uso  o
    l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un
    periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia
    tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in  cui  si
    trovano i beni se si tratta di  residenti  all'estero,  gli  atti  di
    disposizione, di acquisto o di  pagamento  effettuati,  gli  atti  di
    pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o
    di gestione  fiduciaria  ricevuti,  e  gli  altri  atti  o  contratti
    indicati dal tribunale, di valore non inferiore a  euro  25.822,84  o
    del  valore  superiore  stabilito  dal  tribunale  in  relazione   al
    patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro
    dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31  gennaio
    di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente. 
      9. Quando vi  sia  concreto  pericolo  che  i  beni  sottoposti  al
    provvedimento di  cui  al  comma  2  vengano  dispersi,  sottratti  o
    alienati,  il  procuratore  della  Repubblica,  il  Direttore   della
    Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al
    tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili,
    le  disposizioni  previste  dal  presente  titolo.  Il  sequestro  e'
    disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma  del  comma
    3. 
    
            
          
              
                Titolo III 

    L'AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI
    E CONFISCATI


    Capo I

    L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati

                                   Art. 35 
     
     
               Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario 
     
      1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro  previsto
    dal capo I del titolo II il tribunale nomina il giudice delegato alla
    procedura e un amministratore giudiziario. 
      2.  L'amministratore  giudiziario  e'  scelto  tra   gli   iscritti
    nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. 
      3. Non possono essere nominate le  persone  nei  cui  confronti  il
    provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini  e
    le persone con esse conviventi, ne' le persone condannate ad una pena
    che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici  uffici  o
    coloro cui sia stata irrogata una misura di  prevenzione.  Le  stesse
    persone non possono, altresi', svolgere le funzioni di  ausiliario  o
    di collaboratore dell'amministratore giudiziario. 
      4.  Il   giudice   delegato   puo'   autorizzare   l'amministratore
    giudiziario a farsi coadiuvare,  sotto  la  sua  responsabilita',  da
    tecnici o da altri soggetti qualificati.  A  costoro  si  applica  il
    divieto di cui al comma 3. 
      5. L'amministratore giudiziario riveste la  qualifica  di  pubblico
    ufficiale e deve adempiere  con  diligenza  ai  compiti  del  proprio
    ufficio. Egli  ha  il  compito  di  provvedere  alla  custodia,  alla
    conservazione e all'amministrazione dei beni  sequestrati  nel  corso
    dell'intero  procedimento,  anche  al  fine   di   incrementare,   se
    possibile, la redditivita' dei beni medesimi. 
      6. L'amministratore giudiziario deve segnalare al giudice  delegato
    l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro
    di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione. 
      7. In caso di grave irregolarita' o di incapacita' il tribunale, su
    proposta  del  giudice  delegato,  dell'Agenzia  o  d'ufficio,   puo'
    disporre in ogni tempo  la  revoca  dell'amministratore  giudiziario,
    previa  audizione  dello  stesso.  Nei   confronti   dei   coadiutori
    dell'Agenzia la revoca e' disposta dalla medesima Agenzia. 
      8.  L'amministratore  giudiziario  che,  anche  nel   corso   della
    procedura, cessa dal  suo  incarico,  deve  rendere  il  conto  della
    gestione. 
      9.   Nel   caso   di   trasferimento   fuori    della    residenza,
    all'amministratore giudiziario spetta il trattamento  previsto  dalle
    disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato. 
    
            
          
              
                Titolo III 

    L'AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI
    E CONFISCATI


    Capo I

    L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati

                                   Art. 36 
     
     
                  Relazione dell'amministratore giudiziario 
     
      1. L'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato, entro
    trenta giorni dalla nomina, una relazione particolareggiata dei  beni
    sequestrati. La relazione contiene: 
      a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero
    delle singole aziende; 
      b)  il  presumibile  valore  di  mercato  dei  beni  quale  stimato
    dall'amministratore stesso; 
      c) gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati; 
      d)  in  caso  di  sequestro  di  beni   organizzati   in   azienda,
    l'indicazione  della   documentazione   reperita   e   le   eventuali
    difformita' tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture
    contabili; 
      e) l'indicazione delle forme di gestione piu' idonee  e  redditizie
    dei beni. In particolare, nel caso di sequestro di  beni  organizzati
    in  azienda  o  di  partecipazioni  societarie  che   assicurino   le
    maggioranze  previste  dall'articolo  2359  del  codice  civile,   la
    relazione contiene  una  dettagliata  analisi  sulla  sussistenza  di
    concrete possibilita' di prosecuzione o  di  ripresa  dell'attivita',
    tenuto conto del grado  di  caratterizzazione  della  stessa  con  il
    proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attivita' esercitata,
    delle modalita' e dell'ambiente in cui e' svolta, della forza  lavoro
    occupata, della capacita' produttiva e del mercato di riferimento. 
      2. La relazione di  cui  al  comma  1  indica  anche  le  eventuali
    difformita' tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonche'
    l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro,
    di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza. 
      3. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine  per  il  deposito
    della relazione puo' essere prorogato dal giudice  delegato  per  non
    piu' di novanta giorni. Successivamente l'amministratore  giudiziario
    redige,  con  la  frequenza  stabilita  dal  giudice,  una  relazione
    periodica  sull'amministrazione,  che  trasmette  anche  all'Agenzia,
    esibendo, ove richiesto, i relativi documenti giustificativi. 
      4. In caso di  contestazioni  sulla  stima  dei  beni,  il  giudice
    delegato nomina un  perito,  che  procede  alla  stima  dei  beni  in
    contraddittorio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
    dettate dal codice di procedura penale in materia di perizia. 
    
            
          
              
                Titolo III 

    L'AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI
    E CONFISCATI


    Capo I

    L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati

                                   Art. 37 
     
     
                   Compiti dell'amministratore giudiziario 
     
      1. L'amministratore giudiziario,  fermo  restando  quanto  previsto
    dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, tiene un  registro,
    preventivamente vidimato dal giudice  delegato  alla  procedura,  sul
    quale  annota  tempestivamente  le  operazioni  relative   alla   sua
    amministrazione secondo i criteri stabiliti al comma 6.  Con  decreto
    emanato dal Ministro della giustizia, di  concerto  con  il  Ministro
    dell'economia e delle finanze, sono stabilite le norme per la  tenuta
    del registro. 
      2. Nel caso di sequestro  di  azienda  l'amministratore  prende  in
    consegna le scritture contabili e i libri sociali, sui  quali  devono
    essere annotati gli estremi del provvedimento di sequestro. 
      3. Le  somme  apprese,  riscosse  o  ricevute  a  qualsiasi  titolo
    dall'amministratore giudiziario  in  tale  qualita',  escluse  quelle
    derivanti dalla gestione  di  aziende,  affluiscono  al  Fondo  unico
    giustizia di cui all'articolo 61,  comma  23,  del  decreto-legge  25
    giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
    agosto 2008, n. 133. 
      4. Le somme di cui al comma 3 sono intestate  alla  procedura  e  i
    relativi prelievi possono essere  effettuati  nei  limiti  e  con  le
    modalita' stabilite dal giudice delegato. 
      5. L'amministratore  giudiziario  tiene  contabilita'  separata  in
    relazione  ai  vari  soggetti  o   enti   proposti;   tiene   inoltre
    contabilita' separata della gestione e delle  eventuali  vendite  dei
    singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale ed ipoteca e dei
    singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e  privilegio
    speciale. Egli annota analiticamente in ciascun conto le entrate e le
    uscite di carattere specifico e  la  quota  di  quelle  di  carattere
    generale imputabili a ciascun  bene  o  gruppo  di  beni  secondo  un
    criterio proporzionale. Conserva altresi' i documenti comprovanti  le
    operazioni effettuate e riporta analiticamente le operazioni medesime
    nelle relazioni periodiche presentate ai sensi dell'articolo 36. 
    
            
          
              
                Titolo III 

    L'AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI
    E CONFISCATI


    Capo I

    L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati

                                   Art. 38 
     
     
                            Compiti dell'Agenzia 
     
      1. Fino al decreto di confisca di primo  grado  l'Agenzia  coadiuva
    l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato.
    A tal fine l'Agenzia propone  al  tribunale  l'adozione  di  tutti  i
    provvedimenti necessari per la migliore  utilizzazione  del  bene  in
    vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia puo'  chiedere
    al  tribunale  la  revoca  o  la  modifica   dei   provvedimenti   di
    amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi
    possono recare pregiudizio alla destinazione o  all'assegnazione  del
    bene. 
      2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica  i  provvedimenti
    di modifica o revoca del sequestro  e  quelli  di  autorizzazione  al
    compimento di atti di amministrazione straordinaria. 
      3. Dopo il decreto di confisca di  primo  grado,  l'amministrazione
    dei beni e' conferita all'Agenzia, la quale  puo'  farsi  coadiuvare,
    sotto la propria responsabilita', da  tecnici  o  da  altri  soggetti
    qualificati,   retribuiti   secondo   le   modalita'   previste   per
    l'amministratore giudiziario.  L'Agenzia  comunica  al  tribunale  il
    provvedimento di conferimento  dell'incarico.  L'incarico  ha  durata
    annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed e'  rinnovabile
    tacitamente.  L'incarico  puo'  essere  conferito  all'amministratore
    giudiziario gia' nominato dal tribunale. 
      4. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore
    giudiziario gia' nominato, il tribunale provvede agli adempimenti  di
    cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione. 
      5. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado,  al  fine
    di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto,
    l'Agenzia pubblica  nel  proprio  sito  internet  l'elenco  dei  beni
    immobili oggetto del provvedimento. 
      6. L'Agenzia promuove le intese  con  l'autorita'  giudiziaria  per
    assicurare, attraverso criteri di  trasparenza,  la  rotazione  degli
    incarichi degli  amministratori,  la  corrispondenza  tra  i  profili
    professionali e  i  beni  sequestrati,  nonche'  la  pubblicita'  dei
    compensi percepiti, secondo modalita' stabilite con  decreto  emanato
    dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia. 
      7. Salvo  che  sia  diversamente  stabilito,  le  disposizioni  del
    presente decreto relative all'amministratore giudiziario si applicano
    anche all'Agenzia, nei limiti delle competenze alla stessa attribuite
    ai sensi del comma 3. 
    
            
          
              
                Titolo III 

    L'AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI
    E CONFISCATI


    Capo I

    L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati

                                   Art. 39 
     
     
                      Assistenza legale alla procedura 
     
      1.  Nelle  controversie,  anche  in  corso,  concernenti   rapporti
    relativi  ai  beni   sequestrati   o   confiscati,   l'amministratore
    giudiziario  puo'   avvalersi   dell'Avvocatura   dello   Stato   per
    l'assistenza legale. 
    
            
          
              
                Capo II 

    La gestione dei beni sequestrati e confiscati

                                   Art. 40 
     
     
                        Gestione dei beni sequestrati 
     
      1. Il giudice  delegato  impartisce  le  direttive  generali  della
    gestione dei beni sequestrati, anche tenuto conto degli  indirizzi  e
    delle linee  guida  adottati  dal  Consiglio  direttivo  dell'Agenzia
    medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a). 
      2. Il giudice delegato puo' adottare, nei confronti  della  persona
    sottoposta alla procedura  e  della  sua  famiglia,  i  provvedimenti
    indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  e
    successive  modificazioni,  quando  ricorrano   le   condizioni   ivi
    previste. Nel caso previsto dal secondo comma del citato articolo 47,
    il beneficiario provvede a sue cure alle spese e agli oneri  inerenti
    l'unita' immobiliare ed e' esclusa ogni azione di regresso. 
      3. L'amministratore giudiziario non puo'  stare  in  giudizio,  ne'
    contrarre mutui, stipulare  transazioni,  compromessi,  fideiussioni,
    concedere ipoteche,  alienare  immobili  e  compiere  altri  atti  di
    straordinaria amministrazione anche a tutela dei  diritti  dei  terzi
    senza autorizzazione scritta del giudice delegato. 
      4. Avverso gli atti  dell'amministratore  giudiziario  compiuti  in
    violazione del presente decreto, il pubblico ministero, il proposto e
    ogni  altro  interessato  possono  avanzare  reclamo,   nel   termine
    perentorio di dieci giorni, al giudice delegato che,  entro  i  dieci
    giorni successivi, provvede ai sensi degli articoli  737  e  seguenti
    del codice di procedura civile. 
      5.  In  caso  di  sequestro  di   beni   in   comunione   indivisa,
    l'amministratore  giudiziario,  previa  autorizzazione  del   giudice
    delegato,  puo'  chiedere  al  giudice  civile  di  essere   nominato
    amministratore della comunione. 
    
            
          
              
                Capo II 

    La gestione dei beni sequestrati e confiscati

                                   Art. 41 
     
     
                     Gestione delle aziende sequestrate 
     
      1.  Nel  caso  in  cui  il  sequestro  abbia  ad  oggetto  aziende,
    costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile,
    l'amministratore giudiziario e' scelto nella sezione  di  esperti  in
    gestione   aziendale   dell'Albo   nazionale   degli   amministratori
    giudiziari. In tal caso, la relazione di  cui  all'articolo  36  deve
    essere presentata entro sei mesi dalla nomina. La relazione contiene,
    oltre agli  elementi  di  cui  al  comma  1  del  predetto  articolo,
    indicazioni particolareggiate sullo stato dell'attivita' aziendale  e
    sulle  sue  prospettive  di  prosecuzione.  Il   tribunale,   sentiti
    l'amministratore giudiziario e  il  pubblico  ministero,  ove  rilevi
    concrete  prospettive  di  prosecuzione  dell'impresa,   approva   il
    programma con decreto motivato  e  impartisce  le  direttive  per  la
    gestione dell'impresa. 
      2. L'amministratore giudiziario provvede  agli  atti  di  ordinaria
    amministrazione funzionali all'attivita' economica  dell'azienda.  Il
    giudice  delegato,  tenuto  conto  dell'attivita'  economica   svolta
    dall'azienda,  della  forza  lavoro  da  essa  occupata,  della   sua
    capacita' produttiva e del  suo  mercato  di  riferimento,  puo'  con
    decreto motivato indicare il limite di valore entro il quale gli atti
    si   ritengono   di   ordinaria   amministrazione.   L'amministratore
    giudiziario non puo' frazionare artatamente le operazioni  economiche
    al fine di evitare il superamento di detta soglia. 
      3. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui
    all'articolo 42, in quanto applicabili. 
      4. I rapporti giuridici connessi  all'amministrazione  dell'azienda
    sono regolati dalle norme del codice civile,  ove  non  espressamente
    altrimenti disposto. 
      5. Se mancano concrete possibilita' di prosecuzione  o  di  ripresa
    dell'attivita',  il  tribunale,  acquisito  il  parere  del  pubblico
    ministero e dell'amministratore  giudiziario,  dispone  la  messa  in
    liquidazione  dell'impresa.  In  caso  di  insolvenza,   si   applica
    l'articolo 63, comma 1. 
      6.  Nel  caso  di  sequestro  di  partecipazioni   societarie   che
    assicurino le  maggioranze  necessarie  per  legge,  l'amministratore
    giudiziario puo', previa autorizzazione del giudice delegato: 
      a) convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori; 
      b) impugnare le delibere societarie  di  trasferimento  della  sede
    sociale, di  trasformazione,  fusione,  incorporazione  o  estinzione
    della societa', nonche' di ogni  altra  modifica  dello  statuto  che
    possa  arrecare  pregiudizio  agli   interessi   dell'amministrazione
    giudiziaria. 
    
            
          
              
                Capo II 

    La gestione dei beni sequestrati e confiscati

                                   Art. 42 
     
     
             Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi 
     
      1.  Le  spese  necessarie  o   utili   per   la   conservazione   e
    l'amministrazione  dei  beni   sono   sostenute   dall'amministratore
    giudiziario mediante prelevamento dalle somme  riscosse  a  qualunque
    titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilita'
    del procedimento. 
      2. Se dalla gestione dei  beni  sequestrati  o  confiscati  non  e'
    ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui  al
    comma 1, le stesse  sono  anticipate  dallo  Stato,  con  diritto  al
    recupero nei confronti del titolare del bene in caso  di  revoca  del
    sequestro o della confisca. 
      3. Nel caso sia disposta la confisca dei  beni,  le  somme  per  il
    pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario,  per
    il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e  quelle  di  cui
    all'articolo 35, comma 9, sono inserite  nel  conto  della  gestione;
    qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilita'  del
    predetto conto non siano  sufficienti  per  provvedere  al  pagamento
    delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in  tutto
    o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o
    la confisca sono revocati, le somme  suddette  sono  poste  a  carico
    dello Stato. 
      4. La determinazione dell'ammontare del compenso,  la  liquidazione
    dello stesso e del trattamento  di  cui  all'articolo  35,  comma  8,
    nonche' il rimborso delle spese  sostenute  per  i  coadiutori,  sono
    disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice
    delegato. Il compenso degli amministratori  giudiziari  e'  liquidato
    sulla base delle tabelle allegate al decreto di  cui  all'articolo  8
    del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. 
      5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti  prima
    della  redazione  del  conto  finale.  In   relazione   alla   durata
    dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale
    concede, su richiesta dell'amministratore giudiziario  e  sentito  il
    giudice delegato, acconti sul compenso finale. Il  tribunale  dispone
    in  merito  agli  adempimenti  richiesti  entro  cinque  giorni   dal
    ricevimento della richiesta. 
      6. I provvedimenti di liquidazione o di  rimborso  sono  comunicati
    all'amministratore  giudiziario  mediante  avviso  di  deposito   del
    decreto in cancelleria e all'Agenzia per via telematica. 
      7.   Entro   venti   giorni   dalla   comunicazione    dell'avviso,
    l'amministratore  giudiziario  puo'  proporre  ricorso   avverso   il
    provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte
    d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione
    del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso. Se il
    provvedimento impugnato e' stato emesso dalla  corte  d'appello,  sul
    ricorso decide la medesima corte in diversa composizione. 
    
            
          
              
                Capo II 

    La gestione dei beni sequestrati e confiscati

                                   Art. 43 
     
     
                           Rendiconto di gestione 
     
      1. All'esito della procedura e comunque dopo la confisca  di  primo
    grado, l'amministratore giudiziario presenta al giudice  delegato  il
    conto della gestione. 
      2. Il conto della gestione espone in modo completo e  analitico  le
    modalita' e i risultati  della  gestione  e  contiene,  tra  l'altro,
    l'indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica
    dei cespiti e il saldo  finale.  Al  conto  sono  essere  allegati  i
    documenti      giustificativi,      le      relazioni      periodiche
    sull'amministrazione e il registro delle  operazioni  effettuate.  In
    caso di irregolarita' o di incompletezza, il giudice delegato  invita
    l'amministratore  giudiziario  ad  effettuare,   entro   il   termine
    indicato, le opportune integrazioni o modifiche. 
      3. Verificata la regolarita' del  conto,  il  giudice  delegato  ne
    ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti  allegati,
    assegnando in calce allo  stesso  termine  per  la  presentazione  di
    eventuali  osservazioni  e  contestazioni.  Del  deposito   e'   data
    immediata comunicazione agli interessati,  al  pubblico  ministero  e
    all'Agenzia. 
      4. Se non sorgono o non permangono  contestazioni,  che  debbono  a
    pena di inammissibilita' essere specifiche e riferite a singole  voci
    contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri  e  i
    risultati di gestione, il giudice  delegato  lo  approva;  altrimenti
    fissa l'udienza di comparizione dinanzi al collegio, che in  esito  a
    procedimento in  camera  di  consiglio  approva  il  conto  o  invita
    l'amministratore giudiziario a sanarne le irregolarita' con ordinanza
    esecutiva,  notificata  all'interessato  e  comunicata  al   pubblico
    ministero. 
      5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4  e'  ammesso  ricorso  per
    cassazione entro i dieci giorni dalla notificazione o comunicazione. 
    
            
          
              
                Capo II 

    La gestione dei beni sequestrati e confiscati

                                   Art. 44 
     
     
                        Gestione dei beni confiscati 
     
      1. L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva
    ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 e,  in
    quanto  applicabile,  dell'articolo  40,  nonche'  sulla  base  degli
    indirizzi e  delle  linee  guida  adottati  dal  Consiglio  direttivo
    dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112,  comma  4,  lettera
    a). Essa provvede  al  rimborso  ed  all'anticipazione  delle  spese,
    nonche' alla liquidazione dei  compensi  che  non  trovino  copertura
    nelle risorse della gestione, anche avvalendosi di apposite  aperture
    di credito disposte, a proprio  favore,  sui  fondi  dello  specifico
    capitolo  istituito  nello  stato  di  previsione  della  spesa   del
    Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  salva,  in  ogni  caso,
    l'applicazione della normativa di contabilita' generale dello Stato e
    del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 
      2.  L'Agenzia  richiede  al  giudice  delegato  il  nulla  osta  al
    compimento degli atti di cui all'articolo 40, comma 3. 
    
            
          
              
                Capo III 

    La destinazione dei beni confiscati

                                   Art. 45 
     
     
                 Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato 
     
      1. A seguito della confisca definitiva di prevenzione i  beni  sono
    acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela
    dei diritti dei terzi e' garantita entro i limiti e  nelle  forme  di
    cui al titolo IV. 
      2. Il provvedimento definitivo di  confisca  e'  comunicato,  dalla
    cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il  provvedimento,
    all'Agenzia, nonche'  al  prefetto  e  all'ufficio  dell'Agenzia  del
    demanio competenti per  territorio  in  relazione  al  luogo  ove  si
    trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata. 
    
            
          
              
                Capo III 

    La destinazione dei beni confiscati

                                   Art. 46 
     
     
                        Restituzione per equivalente 
     
      1. La restituzione dei  beni  confiscati,  ad  eccezione  dei  beni
    culturali di cui all'articolo  10,  comma  3,  del  codice  dei  beni
    culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
    2004, n. 42, e successive modificazioni, e  degli  immobili  e  delle
    aree  dichiarati  di  notevole  interesse  pubblico  ai  sensi  degli
    articoli  136  e  seguenti  del   medesimo   codice,   e   successive
    modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili  a  legislazione
    vigente,  puo'  avvenire  anche  per  equivalente,  al  netto   delle
    migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per  finalita'
    istituzionali  e  la  restituzione  possa  pregiudicare   l'interesse
    pubblico. In  tal  caso  l'interessato  nei  cui  confronti  venga  a
    qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene  ha
    diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene
    confiscato quale risultante dal  rendiconto  di  gestione,  al  netto
    delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua.
    In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione
    delle rendite catastali. 
      2. Il comma 1 si applica altresi' quando il bene sia stato  venduto
    anche  prima  della  confisca  definitiva,  nel  caso  in  cui  venga
    successivamente disposta la revoca della misura. 
      3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore
    del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico: 
      a) del Fondo Unico Giustizia, nel caso in cui  il  bene  sia  stato
    venduto; 
      b) dell'amministrazione assegnataria, in tutti gli altri casi. 
    
            
          
              
                Capo III 

    La destinazione dei beni confiscati

                                   Art. 47 
     
     
                        Procedimento di destinazione 
     
      1. La destinazione dei  beni  immobili  e  dei  beni  aziendali  e'
    effettuata con delibera del Consiglio direttivo  dell'Agenzia,  sulla
    base della  stima  del  valore  risultante  dalla  relazione  di  cui
    all'articolo 36, e da altri atti giudiziari, salvo che  sia  ritenuta
    necessaria dall'Agenzia una nuova stima. 
      2.   L'Agenzia   provvede   all'adozione   del   provvedimento   di
    destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione
    di cui all'articolo 45, comma 2,  prorogabili  di  ulteriori  novanta
    giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel  caso  di
    applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento
    di destinazione e' adottato entro  30  giorni  dall'approvazione  del
    progetto di riparto. Anche prima dell'adozione del  provvedimento  di
    destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo
    comma dell'articolo 823 del codice civile. 
    
            
          
              
                Capo III 

    La destinazione dei beni confiscati

                                   Art. 48 
     
     
                     Destinazione dei beni e delle somme 
     
      1. L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia: 
      a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere  utilizzate
    per la gestione di altri beni confiscati o  che  non  debbano  essere
    utilizzate per il  risarcimento  delle  vittime  dei  reati  di  tipo
    mafioso; 
      b) le somme  ricavate  dalla  vendita,  anche  mediante  trattativa
    privata, dei beni mobili, anche registrati,  confiscati,  compresi  i
    titoli e le partecipazioni societarie, al netto  del  ricavato  della
    vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei  reati
    di  tipo  mafioso.  Se  la  procedura  di  vendita  e'  antieconomica
    l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene; 
      c) le somme derivanti dal recupero dei  crediti  personali.  Se  la
    procedura di recupero e'  antieconomica,  ovvero,  dopo  accertamenti
    sulla solvibilita' del debitore svolti anche attraverso gli organi di
    polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito e' annullato con
    provvedimento del direttore dell'Agenzia. 
      2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di  denaro
    e ai  proventi  derivanti  o  comunque  connessi  ai  beni  aziendali
    confiscati. 
      3. I beni immobili sono: 
      a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita' di  giustizia,
    di ordine pubblico e di protezione civile e, ove  idonei,  anche  per
    altri usi governativi o  pubblici  connessi  allo  svolgimento  delle
    attivita' istituzionali di amministrazioni statali, agenzie  fiscali,
    universita'  statali,  enti  pubblici  e  istituzioni  culturali   di
    rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita  degli
    stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei  reati  di  tipo
    mafioso; 
      b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del
    Ministro  dell'interno,   utilizzati   dall'Agenzia   per   finalita'
    economiche; 
      c)  trasferiti  per  finalita'  istituzionali  o  sociali,  in  via
    prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito,  ovvero
    al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti  territoriali
    provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati  ad  essi
    trasferiti,  che  viene  periodicamente  aggiornato.  L'elenco,  reso
    pubblico con adeguate forme e in modo permanente,  deve  contenere  i
    dati concernenti la consistenza, la  destinazione  e  l'utilizzazione
    dei  beni  nonche',  in  caso  di  assegnazione  a  terzi,   i   dati
    identificativi del concessionario  e  gli  estremi,  l'oggetto  e  la
    durata  dell'atto  di  concessione.  Gli  enti  territoriali,   anche
    consorziandosi  o  attraverso  associazioni,   possono   amministrare
    direttamente  il  bene  o,  sulla  base  di   apposita   convenzione,
    assegnarlo in concessione, a  titolo  gratuito  e  nel  rispetto  dei
    principi  di  trasparenza,  adeguata   pubblicita'   e   parita'   di
    trattamento, a comunita', anche giovanili, ad enti,  ad  associazioni
    maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni  di
    volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a  cooperative
    sociali di cui alla legge 8 novembre 1991,  n.  381,  o  a  comunita'
    terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di  cui
    al  testo  unico  delle  leggi  in  materia   di   disciplina   degli
    stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
    riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
    decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,
    nonche' alle associazioni di protezione  ambientale  riconosciute  ai
    sensi  dell'articolo  13  della  legge  8  luglio  1986,  n.  349,  e
    successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata,  l'uso
    del bene, le modalita' di controllo sulla sua utilizzazione, le cause
    di risoluzione del rapporto e le modalita' del rinnovo.  I  beni  non
    assegnati possono  essere  utilizzati  dagli  enti  territoriali  per
    finalita' di lucro e i relativi proventi  devono  essere  reimpiegati
    esclusivamente  per  finalita'  sociali.  Se  entro  un  anno  l'ente
    territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene,  l'Agenzia
    dispone  la  revoca  del  trasferimento  ovvero  la  nomina   di   un
    commissario con poteri sostitutivi. Alla  scadenza  di  sei  mesi  il
    sindaco invia al Direttore dell'Agenzia  una  relazione  sullo  stato
    della procedura; 
      d) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile e'  sito,  se
    confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico
    approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
    n. 309. Il comune puo'  amministrare  direttamente  il  bene  oppure,
    preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo  gratuito,
    secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo  testo  unico,
    ad   associazioni,   comunita'   o   enti   per   il   recupero    di
    tossicodipendenti operanti nel territorio ove e' sito l'immobile.  Se
    entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione
    del bene, l'Agenzia dispone la revoca  del  trasferimento  ovvero  la
    nomina di un commissario con poteri sostitutivi. 
      4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al  comma  3,
    lettera b), affluiscono, al netto delle  spese  di  conservazione  ed
    amministrazione,  al  Fondo  unico  giustizia,  per  essere   versati
    all'apposito  capitolo  di  entrata  del  bilancio  dello   Stato   e
    riassegnati allo stato di previsione del  Ministero  dell'interno  al
    fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia. 
      5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la
    destinazione  o  il  trasferimento  per  le  finalita'  di   pubblico
    interesse  ivi  contemplate,   sono   destinati   con   provvedimento
    dell'Agenzia alla  vendita,  osservate,  in  quanto  compatibili,  le
    disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di  vendita  e'
    pubblicato  nel   sito   internet   dell'Agenzia,   e   dell'avvenuta
    pubblicazione  viene  data  altresi'  notizia   nei   siti   internet
    dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale  del
    Governo della provincia interessata. La vendita e' effettuata per  un
    corrispettivo  non  inferiore  a  quello  determinato   dalla   stima
    formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora,  entro  novanta  giorni
    dalla data di pubblicazione dell'avviso di  vendita,  non  pervengano
    all'Agenzia proposte di acquisto per  il  corrispettivo  indicato  al
    terzo periodo, il prezzo minimo della  vendita  non  puo',  comunque,
    essere determinato in misura inferiore all'80 per  cento  del  valore
    della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi  6  e  7  del
    presente articolo, la vendita e' effettuata agli enti pubblici aventi
    tra le altre finalita' istituzionali anche  quella  dell'investimento
    nel  settore  immobiliare,  alle  associazioni   di   categoria   che
    assicurano  maggiori  garanzie  e  utilita'  per   il   perseguimento
    dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I  beni  immobili
    acquistati non possono essere  alienati,  nemmeno  parzialmente,  per
    cinque anni dalla data di trascrizione del  contratto  di  vendita  e
    quelli  diversi  dai  fabbricati  sono   assoggettati   alla   stessa
    disciplina  prevista  per  questi   ultimi   dall'articolo   12   del
    decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia  richiede  al  prefetto
    della provincia interessata  un  parere  obbligatorio,  da  esprimere
    sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,
    e ogni informazione utile affinche'  i  beni  non  siano  acquistati,
    anche  per  interposta  persona,  dai  soggetti   ai   quali   furono
    confiscati, da soggetti altrimenti  riconducibili  alla  criminalita'
    organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita. 
      6. Il personale delle Forze armate e il personale  delle  Forze  di
    polizia  possono  costituire  cooperative  edilizie  alle  quali   e'
    riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni
    destinati alla vendita di cui al comma 5. 
      7.  Gli  enti  territoriali  possono   esercitare   la   prelazione
    all'acquisto dei beni di cui al comma 5. Con regolamento adottato  ai
    sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
    e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalita'
    e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del  presente
    comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento e'  comunque
    possibile procedere alla vendita dei beni. 
      8. I beni aziendali sono mantenuti  al  patrimonio  dello  Stato  e
    destinati,  con  provvedimento  dell'Agenzia  che  ne  disciplina  le
    modalita' operative: 
      a)  all'affitto,   quando   vi   siano   fondate   prospettive   di
    continuazione  o  di  ripresa  dell'attivita'  produttiva,  a  titolo
    oneroso, a societa' e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo
    gratuito,  senza  oneri  a  carico  dello  Stato,  a  cooperative  di
    lavoratori   dipendenti   dell'impresa   confiscata.   Nella   scelta
    dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che  garantiscono  il
    mantenimento dei livelli occupazionali. I  beni  non  possono  essere
    destinati  all'affitto  alle  cooperative  di  lavoratori  dipendenti
    dell'impresa confiscata se  taluno  dei  relativi  soci  e'  parente,
    coniuge, affine o convivente  con  il  destinatario  della  confisca,
    ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato  adottato  taluno
    dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge
    19 marzo 1990, n. 55; 
      b) alla vendita,  per  un  corrispettivo  non  inferiore  a  quello
    determinato dalla stima eseguita  dall'Agenzia,  a  soggetti  che  ne
    abbiano fatto richiesta, qualora vi sia  una  maggiore  utilita'  per
    l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al
    risarcimento delle vittime dei reati di tipo  mafioso.  Nel  caso  di
    vendita disposta alla scadenza del contratto  di  affitto  dei  beni,
    l'affittuario puo' esercitare il diritto di prelazione  entro  trenta
    giorni  dalla  comunicazione  della  vendita  del   bene   da   parte
    dell'Agenzia; 
      c) alla liquidazione, qualora vi  sia  una  maggiore  utilita'  per
    l'interesse  pubblico  o  qualora  la   liquidazione   medesima   sia
    finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo  mafioso,
    con le medesime modalita' di cui alla lettera b). 
      9.  I  proventi  derivanti  dall'affitto,  dalla  vendita  o  dalla
    liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono, al  netto  delle
    spese  sostenute,  al  Fondo  unico  giustizia  per  essere   versati
    all'apposito  capitolo  di  entrata  del  bilancio  dello   Stato   e
    riassegnati per le finalita' previste dall'articolo 2, comma  7,  del
    decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito  dalla  legge  13
    novembre 2008, n. 181. 
      10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 5,  al
    netto delle  spese  per  la  gestione  e  la  vendita  degli  stessi,
    affluiscono al Fondo unico giustizia per essere  riassegnati,  previo
    versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del  50
    per cento al Ministero dell'interno per  la  tutela  della  sicurezza
    pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50  per
    cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il  funzionamento
    e il potenziamento degli uffici  giudiziari  e  degli  altri  servizi
    istituzionali, in coerenza con  gli  obiettivi  di  stabilita'  della
    finanza pubblica. 
      11. Nella  scelta  del  cessionario  o  dell'affittuario  dei  beni
    aziendali l'Agenzia  procede  mediante  licitazione  privata  ovvero,
    qualora ragioni di  necessita'  o  di  convenienza,  specificatamente
    indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata.  Sui
    relativi contratti e' richiesto il parere di organi  consultivi  solo
    per importi eccedenti  euro  1.032.913,80  nel  caso  di  licitazione
    privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata. 
      12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, le navi, le
    imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili  sequestrati  sono  affidati
    dall'autorita' giudiziaria in  custodia  giudiziale  agli  organi  di
    polizia, anche per le esigenze di polizia  giudiziaria,  i  quali  ne
    facciano richiesta per l'impiego  in  attivita'  di  polizia,  ovvero
    possono essere affidati all'Agenzia o ad altri organi dello  Stato  o
    ad altri enti pubblici non economici, per finalita' di giustizia,  di
    protezione civile o di tutela ambientale. 
      13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 47 e dei commi 3
    e 8 del presente articolo sono immediatamente esecutivi. 
      14. I trasferimenti e le cessioni  di  cui  al  presente  articolo,
    disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta. 
      15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l'assegnazione  o  la
    destinazione sono rientrati,  anche  per  interposta  persona,  nella
    disponibilita' o  sotto  il  controllo  del  soggetto  sottoposto  al
    provvedimento   di   confisca,   si   puo'   disporre    la    revoca
    dell'assegnazione o della destinazione da parte dello  stesso  organo
    che ha disposto il relativo provvedimento. 
    
            
          
              
                Capo III 

    La destinazione dei beni confiscati

                                   Art. 49 
     
     
                                 Regolamento 
     
      1. Con decreto del Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  i
    Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della  difesa,
    e' adottato, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della  legge  23
    agosto 1988, n. 400, un regolamento per disciplinare la raccolta  dei
    dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati  concernenti
    lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e  dei  dati
    concernenti la consistenza, la destinazione e  la  utilizzazione  dei
    beni sequestrati e confiscati, nonche' la trasmissione  dei  medesimi
    dati all'Agenzia. Il Governo trasmette ogni sei  mesi  al  Parlamento
    una relazione concernente i dati suddetti. 
      2. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sullo schema  di
    regolamento di cui al comma 1 entro trenta  giorni  dalla  richiesta,
    decorsi i quali il regolamento puo' comunque essere adottato. 
      3. Le disposizioni di cui agli articoli 45, 47, 48, nonche' di  cui
    al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non siano
    state esaurite le procedure di liquidazione o non sia  stato  emanato
    il provvedimento di cui al comma 1 del citato articolo 47. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    Regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati

                                   Art. 50 
     
     
                    Procedure esecutive dei concessionari 
                           di riscossione pubblica 
     
      1.  Le  procedure  esecutive,  gli  atti  di   pignoramento   e   i
    provvedimenti cautelari in corso da parte  della  societa'  Equitalia
    Spa o di altri concessionari di  riscossione  pubblica  sono  sospesi
    nelle ipotesi di sequestro di  aziende  o  partecipazioni  societarie
    disposto ai sensi del presente decreto. E'  conseguentemente  sospeso
    il decorso dei relativi termini di prescrizione. 
      2. Nelle ipotesi di confisca dei  beni,  aziende  o  partecipazioni
    societarie  sequestrati,  i  crediti  erariali  si   estinguono   per
    confusione ai sensi dell'articolo 1253 del  codice  civile.  Entro  i
    limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non
    si applicano le disposizioni di cui all'articolo  31,  comma  1,  del
    decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    Regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati

                                   Art. 51 
     
     
                               Regime fiscale 
     
      1. I redditi derivanti dai beni sequestrati  continuano  ad  essere
    assoggettati a tassazione con riferimento alle categorie  di  reddito
    previste dall'articolo 6 del testo unico delle  Imposte  sui  Redditi
    approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
    1986, n. 917 con le medesime modalita' applicate prima del sequestro. 
      2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui  ha
    avuto inizio, il reddito derivante  dai  beni  sequestrati,  relativo
    alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo  periodo
    intermedio  e'  tassato  in   via   provvisoria   dall'amministratore
    giudiziario, che e' tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle
    relative  imposte,  nonche'  agli  adempimenti  dichiarativi  e,  ove
    ricorrano, agli obblighi contabili e quelli a  carico  del  sostituto
    d'imposta di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
    settembre 1973, n. 600. 
      3. In caso di confisca la tassazione operata in via provvisoria  si
    considera definitiva. In caso di revoca del sequestro l'Agenzia delle
    Entrate effettua la liquidazione definitiva delle imposte sui redditi
    calcolate in via provvisoria nei confronti  del  soggetto  sottoposto
    alla misura cautelare. 
    
            
          
              
                Titolo IV 

    LA TUTELA DEI TERZI E I RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORSUALI


    Capo I

    Disposizioni generali

                                   Art. 52 
     
     
                              Diritti dei terzi 
     
      1. La confisca non pregiudica i diritti di credito  dei  terzi  che
    risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonche' i
    diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro,
    ove ricorrano le seguenti condizioni: 
      a) che  l'escussione  del  restante  patrimonio  del  proposto  sia
    risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo  per  i
    crediti  assistiti  da  cause  legittime  di   prelazione   su   beni
    sequestrati; 
      b) che il credito non sia strumentale all'attivita'  illecita  o  a
    quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego,  a  meno  che  il
    creditore dimostri di avere  ignorato  in  buona  fede  il  nesso  di
    strumentalita'; 
      c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione  di  debito,
    che sia provato il rapporto fondamentale; 
      d) nel caso di  titoli  di  credito,  che  il  portatore  provi  il
    rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso. 
      2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati  secondo  le
    disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59. 
      3. Nella valutazione della buona fede,  il  tribunale  tiene  conto
    delle condizioni delle parti, dei rapporti personali  e  patrimoniali
    tra le stesse e del tipo di attivita' svolta dal creditore, anche con
    riferimento al ramo di attivita',  alla  sussistenza  di  particolari
    obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonche', in caso  di
    enti, alle dimensioni degli stessi. 
      4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento  dei
    contratti aventi  ad  oggetto  un  diritto  personale  di  godimento,
    nonche' l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi. 
      5.  Ai  titolari  dei  diritti  di  cui  al  comma  4,  spetta   in
    prededuzione un equo indennizzo commisurato alla durata  residua  del
    contratto o alla durata del diritto reale. Se  il  diritto  reale  si
    estingue con la morte del titolare, la durata residua del diritto  e'
    calcolata alla stregua della  durata  media  della  vita  determinata
    sulla  base  di  parametri  statistici.  Le  modalita'   di   calcolo
    dell'indennizzo sono stabilite con decreto da emanarsi  dal  Ministro
    dell'economia e delle finanze e del Ministro  della  giustizia  entro
    centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
      6. Se sono confiscati beni di cui viene dichiarata l'intestazione o
    il trasferimento fittizio, i creditori del proposto sono preferiti ai
    creditori chirografari in buona fede dell'intestatario  fittizio,  se
    il loro credito e' anteriore all'atto di intestazione fittizia. 
      7. In caso di  confisca  di  beni  in  comunione,  se  il  bene  e'
    indivisibile, ai partecipanti in buona fede e'  concesso  diritto  di
    prelazione  per  l'acquisto  della  quota  confiscata  al  valore  di
    mercato, salvo che sussista la possibilita' che il bene,  in  ragione
    del livello di  infiltrazione  criminale,  possa  tornare  anche  per
    interposta persona nella disponibilita'  del  sottoposto,  di  taluna
    delle associazioni di cui  all'articolo  416-bis  c.p.,  o  dei  suoi
    appartenenti. Si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  48,
    comma 5, sesto e settimo periodo. 
      8. Se i soggetti di cui al comma 7 non  esercitano  il  diritto  di
    prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene puo' essere
    acquisito per intero al patrimonio dello Stato al fine di  soddisfare
    un concreto interesse pubblico e i partecipanti  hanno  diritto  alla
    corresponsione di una  somma  equivalente  al  valore  attuale  della
    propria quota di proprieta', nell'ambito delle risorse disponibili  a
    legislazione vigente. 
      9. Per i beni appartenenti al demanio  culturale,  ai  sensi  degli
    articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
    42, la vendita non puo' essere disposta senza  previa  autorizzazione
    del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 
    
            
          
              
                Titolo IV 

    LA TUTELA DEI TERZI E I RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORSUALI


    Capo I

    Disposizioni generali

                                   Art. 53 
     
     
                     Limite della garanzia patrimoniale 
     
      1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi
    delle disposizioni di cui al capo II, sono  soddisfatti  dallo  Stato
    nel limite del 70  per  cento  del  valore  dei  beni  sequestrati  o
    confiscati, risultante  dalla  stima  redatta  dall'amministratore  o
    dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi. 
    
            
          
              
                Titolo IV 

    LA TUTELA DEI TERZI E I RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORSUALI


    Capo I

    Disposizioni generali

                                   Art. 54 
     
     
                     Pagamento di crediti prededucibili 
     
      1. I crediti prededucibili sorti  nel  corso  del  procedimento  di
    prevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono
    essere accertati secondo le modalita' previste dagli articoli 57,  58
    e 59, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di  fuori
    del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato. 
      2. Se l'attivo e' sufficiente e il  pagamento  non  compromette  la
    gestione, al pagamento di cui al comma  1  provvede  l'amministratore
    giudiziario  mediante  prelievo  dalle  somme  disponibili.  In  caso
    contrario, il pagamento e' anticipato dallo Stato.  Tuttavia,  se  la
    confisca ha ad oggetto beni organizzati in azienda e il tribunale  ha
    autorizzato la prosecuzione dell'attivita', la distribuzione  avviene
    mediante  prelievo  delle  somme  disponibili  secondo   criteri   di
    graduazione e proporzionalita',  conformemente  all'ordine  assegnato
    dalla legge. 
      3. Il giudice delegato, con il decreto di autorizzazione di cui  al
    comma  1,  indica  il  soggetto  tenuto  al  pagamento  del   credito
    prededucibile. 
    
            
          
              
                Titolo IV 

    LA TUTELA DEI TERZI E I RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORSUALI


    Capo I

    Disposizioni generali

                                   Art. 55 
     
     
                              Azioni esecutive 
     
      1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite
    azioni esecutive. I beni gia' oggetto di  esecuzione  sono  presi  in
    consegna dall'amministratore giudiziario. 
      2.  Le  esecuzioni  sono  riassunte  entro  un  anno  dalla  revoca
    definitiva del sequestro  o  della  confisca.  In  caso  di  confisca
    definitiva, esse si estinguono. 
      3. Se il sequestro riguarda  beni  oggetto  di  domande  giudiziali
    precedentemente  trascritte,  aventi  ad  oggetto   il   diritto   di
    proprieta' ovvero diritti reali o personali di godimento sul bene, il
    terzo, che sia parte del giudizio, e'  chiamato  ad  intervenire  nel
    procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57. 
      4. In caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca  per
    motivi diversi dalla pretesa originariamente  fatta  valere  in  sede
    civile dal terzo chiamato ad intervenire,  il  giudizio  civile  deve
    essere riassunto entro un anno dalla revoca. 
    
            
          
              
                Titolo IV 

    LA TUTELA DEI TERZI E I RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORSUALI


    Capo I

    Disposizioni generali

                                   Art. 56 
     
     
                              Rapporti pendenti 
     
      1.  Se  al  momento  dell'esecuzione  del  sequestro  un  contratto
    relativo al bene o all'azienda sequestrata e' ancora ineseguito o non
    compiutamente  eseguito  da  entrambe  le  parti,  l'esecuzione   del
    contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore  giudiziario,
    previa autorizzazione del giudice delegato,  dichiara  di  subentrare
    nel contratto in luogo  del  proposto,  assumendo  tutti  i  relativi
    obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei  contratti
    ad effetti reali, sia gia' avvenuto il trasferimento del diritto. 
      2. Il contraente puo' mettere in mora l'amministratore giudiziario,
    facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non  superiore  a
    sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto. 
      3. Se dalla sospensione di cui al comma 1 puo'  derivare  un  danno
    grave al bene o all'azienda, il  giudice  delegato  autorizza,  entro
    trenta  giorni  dall'esecuzione   del   sequestro,   la   provvisoria
    esecuzione dei rapporti pendenti. L'autorizzazione perde efficacia  a
    seguito della dichiarazione prevista dal comma 1. 
      4. In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far  valere
    nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo  le
    disposizioni previste al capo II del presente titolo.  Si  applicano,
    in quanto compatibili, gli articoli da 72 a 83 del regio  decreto  16
    marzo 1942, n. 267. 
      5. In caso di scioglimento del  contratto  preliminare  di  vendita
    immobiliare, trascritto ai sensi dell'articolo  2645-bis  del  codice
    civile, l'acquirente ha diritto di  far  valere  il  proprio  credito
    secondo le disposizioni del capo II del presente titolo  e  gode  del
    privilegio  previsto  nell'articolo  2775-bis  del  codice  civile  a
    condizione  che  gli  effetti  della   trascrizione   del   contratto
    preliminare non siano cessati anteriormente alla data del  sequestro.
    Al  promissario  acquirente  non  e'  dovuto  alcun  risarcimento   o
    indennizzo. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Accertamento dei diritti dei terzi

                                   Art. 57 
     
     
                             Elenco dei crediti. 
               Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti 
     
      1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare
    al  giudice  delegato   l'elenco   nominativo   dei   creditori   con
    l'indicazione dei crediti e  delle  rispettive  scadenze  e  l'elenco
    nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali sui  beni,
    con l'indicazione delle cose stesse e del  titolo  da  cui  sorge  il
    diritto. 
      2. Il giudice delegato, anche  prima  della  confisca,  assegna  ai
    creditori un termine perentorio, non superiore a novanta giorni,  per
    il deposito delle istanze di accertamento dei  rispettivi  diritti  e
    fissa la data dell'udienza di verifica dei  crediti  entro  i  trenta
    giorni successivi.  Il  decreto  e'  immediatamente  notificato  agli
    interessati, a cura dell'amministratore giudiziario. 
      3. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande  tardive  di
    cui all'articolo 58, comma 6, un'udienza ogni  sei  mesi,  salvo  che
    sussistano motivi d'urgenza. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Accertamento dei diritti dei terzi

                                   Art. 58 
     
     
                            Domanda del creditore 
     
      1. I creditori di cui all'articolo 52 presentano al giudice domanda
    di ammissione del credito. 
      2. La domanda di cui al comma 1 contiene: 
      a) le generalita' del creditore; 
      b) la determinazione del credito di cui si chiede l'ammissione allo
    stato passivo ovvero la  descrizione  del  bene  su  cui  si  vantano
    diritti; 
      c)  l'esposizione  dei  fatti  e  degli  elementi  di  diritto  che
    costituiscono la ragione della  domanda,  con  i  relativi  documenti
    giustificativi; 
      d) l'eventuale indicazione del titolo  di  prelazione,  nonche'  la
    descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita,  se  questa
    ha carattere speciale. 
      3. Il creditore elegge domicilio nel  comune  in  cui  ha  sede  il
    tribunale procedente.  E'  facolta'  del  creditore  indicare,  quale
    modalita' di notificazione e di comunicazione,  la  trasmissione  per
    posta elettronica o per telefax ed e' onere dello  stesso  comunicare
    alla  procedura  ogni  variazione  del  domicilio  o  delle  predette
    modalita'; in difetto, tutte le notificazioni e le comunicazioni sono
    eseguite mediante deposito in cancelleria. 
      4. La domanda non  interrompe  la  prescrizione  ne'  impedisce  la
    maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il  creditore  e
    l'indiziato o il terzo intestatario dei beni. 
      5. La domanda e' depositata, a pena di decadenza, entro il  termine
    di cui all'articolo 57, comma  2.  Successivamente,  e  comunque  non
    oltre il termine di un anno dalla definitivita' del provvedimento  di
    confisca, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse  solo
    ove il creditore provi, a pena di inammissibilita'  della  richiesta,
    di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa  a
    lui non imputabile. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Accertamento dei diritti dei terzi

                                   Art. 59 
     
     
                            Verifica dei crediti. 
                      Composizione dello stato passivo 
     
      1.   All'udienza   il   giudice    delegato,    con    l'assistenza
    dell'amministratore giudiziario e con la  partecipazione  facoltativa
    del  pubblico  ministero,  assunte  anche  d'ufficio   le   opportune
    informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i  crediti
    che ritiene di ammettere, con indicazione delle  eventuali  cause  di
    prelazione, e quelli che ritiene di non  ammettere,  in  tutto  o  in
    parte, esponendo sommariamente i motivi della esclusione. 
      2. All'udienza di verifica gli interessati possono farsi  assistere
    da un difensore. L'Agenzia puo' sempre partecipare per il tramite  di
    un proprio rappresentante, nonche' depositare atti e documenti. 
      3. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma
    lo stato passivo e lo  rende  esecutivo  con  decreto  depositato  in
    cancelleria e comunicato all'Agenzia. Del  deposito  l'amministratore
    giudiziario da' notizia agli interessati  non  presenti  a  mezzo  di
    raccomandata  con  avviso   di   ricevimento.   Nel   caso   previsto
    dall'articolo 58, comma 3, secondo  periodo,  la  comunicazione  puo'
    essere eseguita per posta elettronica o per telefax. 
      4. I provvedimenti  di  ammissione  e  di  esclusione  dei  crediti
    producono effetti solo nei confronti dell'Erario. 
      5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti
    con decreto  del  giudice  delegato  su  istanza  dell'amministratore
    giudiziario  o  del  creditore,  sentito   il   pubblico   ministero,
    l'amministratore giudiziario e la parte interessata. 
      6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui  al  comma  3,  i
    creditori esclusi possono proporre opposizione  mediante  ricorso  al
    tribunale  che  ha  applicato  la  misura  di  prevenzione.   Ciascun
    creditore puo'  impugnare  nello  stesso  termine  e  con  le  stesse
    modalita' i crediti ammessi. 
      7. Il tribunale tratta  in  modo  congiunto  le  opposizioni  e  le
    impugnazioni fissando un'apposita udienza  in  camera  di  consiglio,
    della  quale  l'amministratore  giudiziario  da'  comunicazione  agli
    interessati. 
      8. All'udienza ciascuna parte puo' svolgere, con  l'assistenza  del
    difensore, le proprie  deduzioni,  chiedere  l'acquisizione  di  ogni
    elemento utile e proporre mezzi di prova.  Nel  caso  siano  disposti
    d'ufficio accertamenti istruttori, ciascuna parte puo' dedurre, entro
    un termine perentorio fissato dal giudice, i mezzi di  prova  che  si
    rendono necessari. 
      9. Esaurita l'istruzione, il tribunale fissa un termine  perentorio
    entro il quale le parti possono depositare memorie  e,  nei  sessanta
    giorni successivi, decide con decreto ricorribile per cassazione  nel
    termine di trenta giorni dalla sua notificazione. 
      10. Anche dopo la confisca definitiva,  se  sono  state  presentate
    domande di ammissione del  credito  ai  sensi  dell'articolo  57,  il
    procedimento giurisdizionale per la verifica e il riparto dei crediti
    prosegue  dianzi  al  tribunale  che  ha  applicato  la   misura   di
    prevenzione. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Accertamento dei diritti dei terzi

                                   Art. 60 
     
     
                            Liquidazione dei beni 
     
      1. Conclusa l'udienza  di  verifica,  l'amministratore  giudiziario
    effettua la liquidazione  dei  beni  mobili,  delle  aziende  o  rami
    d'azienda e degli immobili ove le somme apprese, riscosse o  comunque
    ricevute non siano sufficienti a  soddisfare  i  creditori  utilmente
    collocati al passivo. 
      2. Le  vendite  sono  effettuate  dall'amministratore  giudiziario,
    previa  autorizzazione  del  giudice  delegato,  adottando  procedure
    competitive,  sulla  base  del  valore  di  stima  risultante   dalla
    relazione di cui all'articolo 36 o utilizzando  stime  effettuate  da
    parte di esperti. 
      3.  Con   adeguate   forme   di   pubblicita',   sono   assicurate,
    nell'individuazione  dell'acquirente,  la  massima   informazione   e
    partecipazione degli  interessati.  La  vendita  e'  conclusa  previa
    acquisizione  del  parere  ed  assunte   le   informazioni   di   cui
    all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo. 
      4. L'amministratore giudiziario  puo'  sospendere  la  vendita  non
    ancora  conclusa  ove  pervenga   offerta   irrevocabile   d'acquisto
    migliorativa per un importo non inferiore  al  dieci  per  cento  del
    prezzo offerto. 
      5.  L'amministratore  giudiziario  informa  il   giudice   delegato
    dell'esito della vendita, depositando la relativa documentazione. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Accertamento dei diritti dei terzi

                                   Art. 61 
     
     
                  Progetto e piano di pagamento dei crediti 
     
      1. Nei sessanta  giorni  successivi  alla  formazione  dello  stato
    passivo, ovvero  nei  dieci  giorni  successivi  all'ultima  vendita,
    l'amministratore giudiziario redige  un  progetto  di  pagamento  dei
    crediti.  Il  progetto  contiene  l'elenco  dei   crediti   utilmente
    collocati al passivo, con le relative cause  di  prelazione,  nonche'
    l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore. 
      2.  I  crediti,  nei  limiti  previsti   dall'articolo   53,   sono
    soddisfatti nel seguente ordine: 
      1) pagamento dei crediti prededucibili; 
      2)  pagamento  dei  crediti  ammessi  con   prelazione   sui   beni
    confiscati, secondo l'ordine assegnato dalla legge; 
      3)   pagamento   dei   creditori   chirografari,   in   proporzione
    dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi e' stato ammesso,
    compresi i creditori indicati al n. 2), per la  parte  per  cui  sono
    rimasti insoddisfatti sul valore dei beni oggetto della garanzia. 
      3. Sono considerati debiti prededucibili quelli  cosi'  qualificati
    da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o
    in  funzione  del  procedimento  di  prevenzione,  incluse  le  somme
    anticipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 42. 
      4. Il giudice  delegato  apporta  al  progetto  le  variazioni  che
    ritiene  necessarie  od  opportune  e  ne  ordina  il   deposito   in
    cancelleria, disponendo che dello stesso  sia  data  comunicazione  a
    tutti i creditori. 
      5. Entro dieci giorni dalla comunicazione  di  cui  al  comma  4  i
    creditori possono presentare osservazioni sulla graduazione  e  sulla
    collocazione dei crediti, nonche' sul valore dei beni o delle aziende
    confiscati. 
      6. Decorso il termine di cui  al  comma  5,  il  giudice  delegato,
    tenuto conto delle osservazioni pervenute,  sentito  l'amministratore
    giudiziario, il pubblico ministero e l'Agenzia, determina il piano di
    pagamento. 
      7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i
    creditori possono proporre opposizione avverso il decreto dinanzi  al
    tribunale della prevenzione. Si applica l'articolo 59, commi 6, 7,  8
    e 9. 
      8. Divenuto definitivo  il  piano  di  pagamento,  l'amministratore
    giudiziario procede  ai  pagamenti  dovuti  entro  i  limiti  di  cui
    all'articolo 53. 
      9. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di pagamento  non
    possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento  di  domande
    di revocazione. 
      10. I creditori che hanno percepito pagamenti  non  dovuti,  devono
    restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento
    del  pagamento  effettuato  a  loro  favore.  In  caso   di   mancata
    restituzione, le somme sono pignorate secondo le forme stabilite  per
    i beni mobili dal codice di procedura civile. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Accertamento dei diritti dei terzi

                                   Art. 62 
     
     
                                 Revocazione 
     
      1. Il pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e  l'Agenzia
    possono in ogni tempo chiedere la revocazione  del  provvedimento  di
    ammissione del credito al passivo quando emerga  che  esso  e'  stato
    determinato da falsita', dolo, errore essenziale  di  fatto  o  dalla
    mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati  prodotti
    tempestivamente  per  causa  non   imputabile   al   ricorrente.   La
    revocazione e' proposta dinanzi al tribunale  della  prevenzione  nei
    confronti del creditore la  cui  domanda  e'  stata  accolta.  Se  la
    domanda e' accolta, si applica l'articolo 61, comma 10. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Rapporti con le procedure concorsuali

                                   Art. 63 
     
     
             Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro 
     
      1. Salva l'iniziativa per la dichiarazione  di  fallimento  assunta
    dal debitore o da uno o piu' creditori, il pubblico ministero,  anche
    su segnalazione  dell'amministratore  giudiziario  che  ne  rilevi  i
    presupposti, chiede al tribunale competente che venga  dichiarato  il
    fallimento dell'imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti  a
    sequestro o a confisca. 
      2. Nel caso in cui l'imprenditore di cui al comma  1  sia  soggetto
    alla procedura di liquidazione coatta amministrativa  con  esclusione
    del fallimento, il pubblico ministero chiede al tribunale  competente
    l'emissione del provvedimento  di  cui  all'articolo  195  del  regio
    decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni. 
      3. Il pubblico ministero segnala alla Banca d'Italia la sussistenza
    del procedimento di prevenzione  su  beni  appartenenti  ad  istituti
    bancari o creditizi ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al
    titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
      4. Quando viene dichiarato il fallimento,  i  beni  assoggettati  a
    sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. 
      5. Nel caso di cui al comma 4, il giudice  delegato  al  fallimento
    provvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei  terzi  nelle
    forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16  marzo  1942,
    n. 267, verificando  altresi',  anche  con  riferimento  ai  rapporti
    relativi  ai  beni  sottoposti  a  sequestro,  la  sussistenza  delle
    condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere b),  c)  e  d)  e
    comma 3 del presente decreto. 
      6.  Se  nella  massa  attiva   del   fallimento   sono   ricompresi
    esclusivamente  beni  gia'  sottoposti  a  sequestro,  il  tribunale,
    sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara chiuso  il
    fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del  regio  decreto
    16 marzo 1942, n. 267. Si applicano in tal caso le disposizioni degli
    articoli 52 e seguenti del presente decreto. 
      7. In caso di revoca del sequestro o della  confisca,  il  curatore
    procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del  titolo  II
    del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Se la revoca interviene dopo
    la  chiusura  del  fallimento,  il  tribunale   provvede   ai   sensi
    dell'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267  anche  su
    iniziativa del pubblico ministero. 
      8. L'amministratore  giudiziario  propone  le  azioni  disciplinate
    dalla sezione III del capo III del titolo II  del  regio  decreto  16
    marzo 1942, n. 267, con  gli  effetti  di  cui  all'articolo  70  del
    medesimo decreto, ove siano relative ad atti,  pagamenti  o  garanzie
    concernenti i beni oggetto di sequestro. Gli effetti del sequestro  e
    della confisca si estendono  ai  beni  oggetto  dell'atto  dichiarato
    inefficace. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Rapporti con le procedure concorsuali

                                   Art. 64 
     
     
            Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento 
     
      1. Ove sui beni compresi nel fallimento ai sensi  dell'articolo  42
    del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sia  disposto  sequestro,  il
    giudice delegato al fallimento, sentito il curatore  ed  il  comitato
    dei creditori, dispone con decreto non reclamabile la separazione  di
    tali beni dalla massa  attiva  del  fallimento  e  la  loro  consegna
    all'amministratore giudiziario. 
      2. Salvo quanto previsto dal  comma  7,  i  crediti  ed  i  diritti
    vantati nei confronti del  fallimento,  compresi  quelli  inerenti  i
    rapporti relativi ai beni sottoposti a  sequestro,  sono  sottoposti,
    nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto  16  marzo
    1942, n. 267, alla verifica delle condizioni di cui all'articolo  52,
    comma 1, lettere b), c) e d), e comma  3  del  presente  decreto.  Il
    giudice delegato al fallimento fissa una nuova  udienza  per  l'esame
    dello stato passivo  nel  termine  di  novanta  giorni  dal  disposto
    sequestro. Sono esclusi dalla verifica di  cui  al  primo  periodo  i
    crediti e i diritti che non siano stati ammessi al passivo. 
      3. Alla stessa verifica  sono  soggetti  i  crediti  ed  i  diritti
    insinuati  nel  fallimento  dopo  il  deposito  della  richiesta   di
    applicazione di una misura di prevenzione. 
      4. Se sono pendenti i giudizi di impugnazione di  cui  all'articolo
    98 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e viene disposto sequestro, il
    tribunale fallimentare provvede d'ufficio alla  verifica  di  cui  al
    comma 2, assegnando alle parti termine perentorio per  l'integrazione
    degli atti introduttivi. 
      5. Alle ripartizioni dell'attivo fallimentare  concorrono,  secondo
    la disciplina del capo VII del titolo II del regio decreto  16  marzo
    1942, n. 267, i soli creditori ammessi  al  passivo  fallimentare  ai
    sensi delle disposizioni che precedono. 
      6. Nei limiti di cui all'articolo 53, i creditori di cui al comma 5
    sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca  secondo  il  piano  di
    pagamento di cui all'articolo 61. Il progetto  di  pagamento  redatto
    dall'amministratore giudiziario tiene conto del  soddisfacimento  dei
    crediti in sede fallimentare. 
      7. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno  per  oggetto
    l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso  di  societa'  di
    persone,  l'intero  patrimonio  personale  dei  soci  illimitatamente
    responsabili, il tribunale, sentito il curatore ed  il  comitato  dei
    creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto  ai  sensi
    dell'articolo 119 del regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267  e  si
    applicano le disposizioni degli articoli 52 e seguenti  del  presente
    decreto. 
      8. Se il sequestro o la confisca intervengono dopo la chiusura  del
    fallimento, essi si eseguono su quanto  eventualmente  residua  dalla
    liquidazione. 
      9. Si applica l'articolo 63, comma 8, ed ove le azioni siano  state
    proposte dal curatore, l'amministratore lo sostituisce  nei  processi
    in corso. 
      10. Se il  sequestro  o  la  confisca  sono  revocati  prima  della
    chiusura del fallimento, i  beni  sono  nuovamente  ricompresi  nella
    massa attiva. L'amministratore  giudiziario  provvede  alla  consegna
    degli stessi al curatore, il quale prosegue i giudizi di cui al comma
    9. 
      11. Se il sequestro o la confisca sono revocati  dopo  la  chiusura
    del fallimento, si provvede ai sensi dell'articolo 63, comma 7. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Rapporti con le procedure concorsuali

                                   Art. 65 
     
     
                     Rapporti del controllo giudiziario 
            e dell'amministrazione giudiziaria con il fallimento 
     
      1. Il controllo e l'amministrazione giudiziaria non possono  essere
    disposti su beni compresi nel fallimento. 
      2.  Quando   la   dichiarazione   di   fallimento   e'   successiva
    all'applicazione delle misure di  prevenzione  del  controllo  ovvero
    dell'amministrazione giudiziaria, la misura di prevenzione cessa  sui
    beni  compresi  nel  fallimento.  La  cessazione  e'  dichiarata  dal
    tribunale con ordinanza. 
      3. Nel caso previsto al comma 2, se alla  chiusura  del  fallimento
    residuano beni gia' sottoposti alle anzidette misure di  prevenzione,
    il tribunale della prevenzione  dispone  con  decreto  l'applicazione
    della misura  sui  beni  medesimi,  ove  persistano  le  esigenze  di
    prevenzione. 
    
            
          
              
                Titolo V 

    EFFETTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI


    Capo I

    Effetti delle misure di prevenzione

                                   Art. 66 
     
     
                              Principi generali 
     
      1. L'applicazione delle misure di prevenzione di cui  al  libro  I,
    titolo I, importa gli effetti previsti dal presente capo, nonche' gli
    effetti dalla legge espressamente indicati. 
      2. L'applicazione delle misure di prevenzione di cui  al  libro  I,
    titolo II, importa gli effetti dalla legge espressamente indicati. 
    
            
          
              
                Titolo V 

    EFFETTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI


    Capo I

    Effetti delle misure di prevenzione

                                   Art. 67 
     
     
                     Effetti delle misure di prevenzione 
     
      1. Le persone alle quali  sia  stata  applicata  con  provvedimento
    definitivo una delle misure di  prevenzione  previste  dal  libro  I,
    titolo I, capo II non possono ottenere: 
      a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; 
      b) concessioni di  acque  pubbliche  e  diritti  ad  esse  inerenti
    nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano  richieste  per
    l'esercizio di attivita' imprenditoriali; 
      c) concessioni di costruzione e gestione di  opere  riguardanti  la
    pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; 
      d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere,
    beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei  registri
    della camera di commercio per l'esercizio del commercio  all'ingrosso
    e nei registri di commissionari astatori presso  i  mercati  annonari
    all'ingrosso; 
      e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici; 
      f) altre iscrizioni o  provvedimenti  a  contenuto  autorizzatorio,
    concessorio,  o  abilitativo  per   lo   svolgimento   di   attivita'
    imprenditoriali, comunque denominati; 
      g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre  erogazioni
    dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati  da  parte
    dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo
    svolgimento di attivita' imprenditoriali; 
      h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione,  deposito,
    vendita e trasporto di materie esplodenti. 
      2. Il provvedimento definitivo  di  applicazione  della  misura  di
    prevenzione  determina  la  decadenza  di  diritto   dalle   licenze,
    autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,  attestazioni,  abilitazioni
    ed erogazioni di cui al comma 1, nonche'  il  divieto  di  concludere
    contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,  di  cottimo
    fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi  i  cottimi
    di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa  in  opera.
    Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni  sono  ritirate  e  le
    iscrizioni  sono  cancellate  ed  e'  disposta  la  decadenza   delle
    attestazioni a cura degli organi competenti. 
      3. Nel corso del procedimento  di  prevenzione,  il  tribunale,  se
    sussistono motivi di  particolare  gravita',  puo'  disporre  in  via
    provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere  l'efficacia
    delle iscrizioni, delle erogazioni e  degli  altri  provvedimenti  ed
    atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento  del  tribunale  puo'
    essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente  e  perde
    efficacia se non e' confermato con il decreto che applica  la  misura
    di prevenzione. 
      4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che
    i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino  anche  nei
    confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta  alla  misura
    di  prevenzione  nonche'  nei  confronti  di  imprese,  associazioni,
    societa' e  consorzi  di  cui  la  persona  sottoposta  a  misura  di
    prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e
    indirizzi. In tal caso i divieti sono  efficaci  per  un  periodo  di
    cinque anni. 
      5. Per le licenze ed autorizzazioni di  polizia,  ad  eccezione  di
    quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e  per  gli  altri
    provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal
    presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in  cui
    per  effetto  degli  stessi  verrebbero  a   mancare   i   mezzi   di
    sostentamento all'interessato e alla famiglia. 
      6. Salvo che si tratti di provvedimenti  di  rinnovo,  attuativi  o
    comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'  disposti,  ovvero   di
    contratti  derivati  da   altri   gia'   stipulati   dalla   pubblica
    amministrazione, le licenze, le autorizzazioni,  le  concessioni,  le
    erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1  non
    possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti
    o subcontratti indicati nel comma 2  non  puo'  essere  consentita  a
    favore di persone nei cui confronti e' in corso  il  procedimento  di
    prevenzione senza che sia data preventiva  comunicazione  al  giudice
    competente, il quale puo' disporre,  ricorrendone  i  presupposti,  i
    divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine,  i
    relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il
    giudice non provvede e, comunque, per  un  periodo  non  superiore  a
    venti giorni  dalla  data  in  cui  la  pubblica  amministrazione  ha
    proceduto alla comunicazione. 
      7. Dal termine stabilito per la presentazione  delle  liste  e  dei
    candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone
    sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla  misura  della
    sorveglianza speciale di  pubblica  sicurezza  e'  fatto  divieto  di
    svolgere le attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4
    aprile 1956,  n.  212,  in  favore  o  in  pregiudizio  di  candidati
    partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale. 
      8. Le disposizioni dei commi 1,  2  e  4  si  applicano  anche  nei
    confronti  delle  persone  condannate  con  sentenza  definitiva   o,
    ancorche' non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei
    delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di  procedura
    penale. 
    
            
          
              
                Titolo V 

    EFFETTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI


    Capo I

    Effetti delle misure di prevenzione

                                   Art. 68 
     
     
              Divieti e decadenze nei confronti dei conviventi 
     
      1. Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di  cui
    al comma  4  dell'articolo  67,  chiama,  con  decreto  motivato,  ad
    intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali  possono,
    anche con  l'assistenza  di  un  difensore,  svolgere  in  camera  di
    consiglio  le  loro  deduzioni  e  chiedere  l'acquisizione  di  ogni
    elemento  utile  ai  fini  della  decisione.  Ai  fini  dei  relativi
    accertamenti si applicano le disposizioni dell'articolo 19. 
      2. I provvedimenti previsti dal comma 4  dell'articolo  67  possono
    essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui
    all'articolo  17,  commi  1  e  2,  del  direttore  della   Direzione
    investigativa antimafia, o  del  questore,  quando  ne  ricorrano  le
    condizioni, anche dopo l'applicazione della  misura  di  prevenzione.
    Sulla richiesta provvede lo  stesso  tribunale  che  ha  disposto  la
    misura  di  prevenzione,  con  le  forme  previste  per  il  relativo
    procedimento e rispettando  la  disposizione  di  cui  al  precedente
    comma. 
      3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi  1  e
    2. 
    
            
          
              
                Titolo V 

    EFFETTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI


    Capo I

    Effetti delle misure di prevenzione

                                   Art. 69 
     
     
             Elenco generale degli enti e delle amministrazioni 
     
      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  d'intesa
    con tutti i Ministri interessati, e' costituito  un  elenco  generale
    degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze,
    le  concessioni  e  le  iscrizioni  e  le  attestazioni,  nonche'  le
    autorizzazioni,   le   abilitazioni   e   le   erogazioni    indicate
    nell'articolo 67, comma 1. Con le stesse modalita' saranno effettuati
    gli aggiornamenti eventualmente necessari. 
      2. Le cancellerie dei tribunali,  delle  corti  d'appello  e  della
    Corte di  cassazione  debbono  comunicare  alla  questura  nella  cui
    circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito  o,
    nel caso di  atto  impugnabile,  non  oltre  i  cinque  giorni  dalla
    scadenza del termine  per  l'impugnazione,  copia  dei  provvedimenti
    emanati ai sensi degli articoli 7 e 10, nonche' dei provvedimenti  di
    cui ai commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 67, e all'articolo  68,  comma
    2. Nella comunicazione deve essere specificato  se  il  provvedimento
    sia divenuto definitivo. 
      3. I procuratori della Repubblica, nel presentare al  tribunale  le
    proposte per l'applicazione  di  una  delle  misure  di  prevenzione,
    provvedono a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura
    nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso. 
      4.  I  questori  dispongono  l'immediata  immissione   nel   centro
    elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1°  aprile  1981,
    n. 121, sia delle comunicazioni previste nei commi 2 e 3,  sia  delle
    proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una
    delle misure di prevenzione indicate nel capoverso  che  precede.  Le
    informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle  prefetture
    attraverso   i   terminali   installati   nei    rispettivi    centri
    telecomunicazione. 
      5. Le prefetture comunicano tempestivamente  agli  organi  ed  enti
    indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
    al comma 1 e dai successivi decreti  di  aggiornamento,  che  abbiano
    sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti
    i divieti, le decadenze e le sospensioni previste  nell'articolo  67.
    Per  i  provvedimenti  di  cui  al  comma  5  dell'articolo   67   la
    comunicazione, su motivata richiesta  dell'interessato,  puo'  essere
    inviata  anche  ad  organi  o  enti  specificamente  indicati   nella
    medesima. 
      6.  Ai  fini  dell'applicazione   delle   norme   in   materia   di
    qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, la  comunicazione
    va, comunque, fatta dalla  prefettura  di  Roma  al  Ministero  delle
    infrastrutture e dei trasporti e all'Autorita' per la  vigilanza  sui
    contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro e non  oltre
    cinque giorni dalla  ricezione  del  dato;  dell'informativa  debbono
    costituire oggetto anche le proposte indicate nei commi 3 e 4. 
    
            
          
              
                Capo II 

    La riabilitazione

                                   Art. 70 
     
     
                               Riabilitazione 
     
      1. Dopo tre anni  dalla  cessazione  della  misura  di  prevenzione
    personale,  l'interessato  puo'  chiedere   la   riabilitazione.   La
    riabilitazione e' concessa, se il soggetto ha dato prova costante  ed
    effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto
    ha sede l'autorita'  giudiziaria  che  dispone  l'applicazione  della
    misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione. 
      2. La riabilitazione comporta la cessazione di  tutti  gli  effetti
    pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a  misure
    di  prevenzione  nonche'   la   cessazione   dei   divieti   previsti
    dall'articolo 67. 
      3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del  codice
    di procedura penale riguardanti la riabilitazione. 
      4. Quando e' stata applicata una misura  di  prevenzione  personale
    nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)
    e b), la riabilitazione puo' essere richiesta dopo cinque anni  dalla
    cessazione della misura di prevenzione personale. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Le sanzioni

                                   Art. 71 
     
     
                           Circostanza aggravante 
     
      1. Le pene stabilite per i delitti  previsti  dagli  articoli  336,
    338, 353, 377,  terzo  comma,  378,  379,  416,  416-bis,  424,  435,
    513-bis, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630,  632,
    633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter,  del  codice
    penale, sono aumentate da un terzo alla meta' e quelle stabilite  per
    le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma,  696,  697,
    698, 699 del codice penale sono aumentate  nella  misura  di  cui  al
    secondo comma dell'articolo 99 del  codice  penale  se  il  fatto  e'
    commesso da persona sottoposta con provvedimento  definitivo  ad  una
    misura di  prevenzione  personale  durante  il  periodo  previsto  di
    applicazione e sino a tre anni dal  momento  in  cui  ne  e'  cessata
    l'esecuzione. 
      2. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di  cui  al
    comma 1, per i quali  e'  consentito  l'arresto  in  flagranza,  sono
    commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia
    giudiziaria puo'  procedere  all'arresto  anche  fuori  dei  casi  di
    flagranza. 
      3. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Le sanzioni

                                   Art. 72 
     
     
                  Reati concernenti le armi e gli esplosivi 
     
      1. Le pene stabilite per  i  reati  concernenti  le  armi  alterate
    nonche' le armi e le munizioni di cui all'articolo 1 della  legge  18
    aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per  i  reati
    concernenti le armi e le munizioni di cui all'articolo 2, commi primo
    e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura in  cui  al
    terzo comma dell'articolo 99 del  codice  penale,  se  i  fatti  sono
    commessi da persona sottoposta con provvedimento  definitivo  ad  una
    misura di  prevenzione  personale  durante  il  periodo  previsto  di
    applicazione e sino a tre anni dal  momento  in  cui  ne  e'  cessata
    l'esecuzione. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Le sanzioni

                                   Art. 73 
     
     
                      Violazioni al codice della strada 
     
      1. Nel caso  di  guida  di  un  autoveicolo  o  motoveicolo,  senza
    patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o  revocata,
    la pena e' dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti  di
    persona gia' sottoposta, con provvedimento definitivo, a  una  misura
    di prevenzione personale. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Le sanzioni

                                   Art. 74 
     
     
                        Reati del pubblico ufficiale 
     
      1. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente  che,
    intervenuta la decadenza o la sospensione di cui all'articolo 67, non
    dispone, entro trenta giorni dalla  comunicazione,  il  ritiro  delle
    licenze,  autorizzazioni,  abilitazioni   o   la   cessazione   delle
    erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione  dagli  elenchi,  e'
    punito con la reclusione da due a quattro anni. 
      2. Le stesse pene si applicano in  caso  di  rilascio  di  licenze,
    concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni e  di
    attestazioni di qualificazione nonche' di concessione  di  erogazioni
    in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 67. 
      3. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello
    Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di
    servizi pubblici nonche' il contraente  generale  che  consente  alla
    conclusione di contratti o subcontratti  in  violazione  dei  divieti
    previsti dall'articolo 67, e' punito  con  la  reclusione  da  due  a
    quattro anni. 
      4. Se il fatto di cui ai commi 1, 2 e 3 e' commesso per  colpa,  la
    pena e' della reclusione da tre mesi ad un anno. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Le sanzioni

                                   Art. 75 
     
     
                     Violazione degli obblighi inerenti 
                         alla sorveglianza speciale 
     
      1. Il  contravventore  agli  obblighi  inerenti  alla  sorveglianza
    speciale e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. 
      2. Se  l'inosservanza  riguarda  gli  obblighi  e  le  prescrizioni
    inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo  o  il  divieto  di
    soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a  cinque  anni
    ed e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. 
      3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli  ufficiali  ed  agenti  di
    polizia giudiziaria possono procedere  all'arresto  anche  fuori  dei
    casi di flagranza. 
      4. Salvo quanto e' prescritto da altre disposizioni  di  legge,  il
    sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo  il  decreto  di
    sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva  non
    inferiore a sei mesi, puo' essere sottoposto a liberta' vigilata  per
    un tempo non inferiore a due anni. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Le sanzioni

                                   Art. 76 
     
     
                            Altre sanzioni penali 
     
      1.  La  persona  che,  avendo  ottenuto  l'autorizzazione  di   cui
    all'articolo 12, non rientri nel  termine  stabilito  nel  comune  di
    soggiorno obbligato, o non osservi le  prescrizioni  fissate  per  il
    viaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha chiesto di recarsi, e'
    punita con  la  reclusione  da  due  a  cinque  anni;  e'  consentito
    l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. 
      2. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, e'
    punito con la reclusione da uno a tre anni e con  la  multa  da  euro
    1.549 a euro  5.164.  Gli  strumenti,  gli  apparati,  i  mezzi  e  i
    programmi posseduti o utilizzati sono confiscati  ed  assegnati  alle
    Forze di polizia, se ne fanno richiesta,  per  essere  impiegati  nei
    compiti di istituto. 
      3. Il contravventore alle disposizioni di cui  all'articolo  2,  e'
    punito con l'arresto da uno a sei mesi. Nella  sentenza  di  condanna
    viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia  tradotto
    al luogo del rimpatrio. 
      4. Chi non ottempera, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine
    di deposito della cauzione di cui all'articolo 31, ovvero  omette  di
    offrire le garanzie sostitutive di cui  al  comma  3  della  medesima
    disposizione, e' punito con la pena dell'arresto da sei  mesi  a  due
    anni. 
      5.  La  persona  a  cui  e'   stata   applicata   l'amministrazione
    giudiziaria dei beni personali, la quale con qualsiasi  mezzo,  anche
    simulato, elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento  e'
    punita con la reclusione da tre a cinque  anni.  La  stessa  pena  si
    applica a chiunque anche fuori dei casi di concorso nel reato,  aiuta
    la persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del provvedimento. Per
    il reato di cui al comma precedente  si  procede  in  ogni  caso  con
    giudizio direttissimo. 
      6.  Chi  omette  di  effettuare  entro  i   termini   indicati   le
    comunicazioni previste per l'amministrazione giudiziaria all'articolo
    34, comma 8, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.  Alla
    condanna segue la  confisca  dei  beni  acquistati  e  dei  pagamenti
    ricevuti per i quali e' stata omessa la comunicazione. 
      7. Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini
    stabiliti   dalla   legge   le   variazioni   patrimoniali   indicate
    nell'articolo 80 e' punito con la reclusione da due a sei anni e  con
    la multa da euro  10.329  a  euro  20.658.  Alla  condanna  segue  la
    confisca  dei  beni  a  qualunque  titolo  acquistati   nonche'   del
    corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati. Nei casi  in  cui
    non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati  ovvero
    del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina  la  confisca,
    per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre  utilita'
    dei quali i soggetti di  cui  all'articolo  80,  comma  1,  hanno  la
    disponibilita'. 
      8.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   piu'   grave   reato,   il
    contravventore al divieto di cui all'articolo 67, comma 7  e'  punito
    con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica  al
    candidato  che,  avendo  diretta  conoscenza  della   condizione   di
    sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza  speciale
    di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le  attivita'
    di propaganda elettorale previste all'articolo 67, comma 7  e  se  ne
    avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare  anche  da
    prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura
    di prevenzione. 
      9. La condanna alla pena della  reclusione,  anche  se  conseguente
    all'applicazione  della  pena  su  richiesta  delle  parti  a   norma
    dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,  per  il  delitto
    previsto dal comma 8, comporta l'interdizione dai pubblici uffici per
    la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice
    che  ha  pronunciato  la  sentenza  trasmette   copia   dell'estratto
    esecutivo, chiusa  in  piego  sigillato,  all'organo  o  all'ente  di
    appartenenza per l'adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui
    il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza
    adotta le conseguenti determinazioni secondo  le  norme  del  proprio
    regolamento.   Dall'interdizione   dai   pubblici   uffici   consegue
    l'ineleggibilita' del condannato per  la  stessa  durata  della  pena
    detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha  effetto  ai
    fini dell'interdizione dai pubblici uffici. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    Disposizioni finali

                                   Art. 77 
     
     
                        Fermo di indiziato di delitto 
     
      1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo  4  il  fermo  di
    indiziato di delitto e' consentito anche al di fuori  dei  limiti  di
    cui all'articolo 384 del  codice  di  procedura  penale,  purche'  si
    tratti di reato per il quale e' consentito l'arresto  facoltativo  in
    flagranza ai sensi dell'articolo 381 del medesimo codice. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    Disposizioni finali

                                   Art. 78 
     
     
                         Intercettazioni telefoniche 
     
      1. Il procuratore della Repubblica del  luogo  dove  le  operazioni
    debbono essere eseguite, puo' autorizzare gli  ufficiali  di  polizia
    giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche
    o telegrafiche o quelle indicate  nell'articolo  623-bis  del  codice
    penale, quando lo ritenga necessario al fine  di  controllare  che  i
    soggetti nei cui confronti sia stata applicata una  delle  misure  di
    prevenzione di cui al libro I, titolo I, capo  II  non  continuino  a
    porre in essere attivita' o comportamenti analoghi a quelli che hanno
    dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione. 
      2. Si osservano,  in  quanto  compatibili,  le  modalita'  previste
    dall'articolo 268 del codice di procedura penale. 
      3. Gli elementi acquisiti  attraverso  le  intercettazioni  possono
    essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e
    sono privi di ogni valore ai fini processuali. 
      4. Le registrazioni debbono essere trasmesse al  procuratore  della
    Repubblica che ha autorizzato le  operazioni,  il  quale  dispone  la
    distruzione delle registrazioni stesse e di ogni  loro  trascrizione,
    sia pure parziale. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    Disposizioni finali

                                   Art. 79 
     
     
                Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali 
           a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzione 
     
      1. Salvo quanto previsto dagli articoli 25  e  26  della  legge  13
    settembre 1982, n. 646, a carico delle persone nei cui confronti  sia
    stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di
    prevenzione, il nucleo di polizia tributaria del Corpo della  guardia
    di finanza, competente in relazione al luogo di dimora  abituale  del
    soggetto, puo'  procedere  alla  verifica  della  relativa  posizione
    fiscale,  economica  e  patrimoniale  ai  fini  dell'accertamento  di
    illeciti valutari e societari  e  comunque  in  materia  economica  e
    finanziaria,  anche  allo  scopo  di  verificare  l'osservanza  della
    disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui
    all'articolo 67. 
      2. Le indagini  di  cui  al  comma  1  sono  effettuate  anche  nei
    confronti  dei  soggetti  di  cui  all'articolo  19,   comma   3,   e
    all'articolo 67, comma 4. Nei casi in cui il  domicilio  fiscale,  il
    luogo di effettivo  esercizio  dell'attivita',  ovvero  il  luogo  di
    dimora abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso  da
    quello delle persone  di  cui  al  comma  1,  il  nucleo  di  polizia
    tributaria puo' delegare l'esecuzione degli accertamenti  di  cui  al
    presente  comma  ai  reparti  del  Corpo  della  guardia  di  finanza
    competenti per territorio. 
      3.  Copia  del  provvedimento  di  applicazione  della  misura   di
    prevenzione e' trasmessa, a cura  della  cancelleria  competente,  al
    nucleo di polizia tributaria indicato al comma 1. 
      4. Per l'espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i
    militari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri  e  alle
    facolta' previsti dall'articolo 2 del decreto  legislativo  19  marzo
    2001, n. 68, si avvalgono dei poteri di cui all'articolo 19, comma 4,
    nonche' dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di
    polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre  2007,
    n. 231. 
      5. La revoca del provvedimento con il quale e' stata  disposta  una
    misura di prevenzione non preclude l'utilizzazione  ai  fini  fiscali
    degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi
    del comma 1. 
      6.  Ai  fini  dell'accertamento  delle  imposte   sui   redditi   e
    dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  ai  dati,  alle  notizie  e  ai
    documenti acquisiti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni
    di cui all'articolo 51, secondo comma, numero  2),  secondo  periodo,
    del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
    e successive modificazioni, e all'articolo 32,  primo  comma,  numero
    2), secondo periodo, del decreto del Presidente della  Repubblica  29
    settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. 
      7. Tutti gli elementi acquisiti in occasione delle indagini di  cui
    al presente articolo, e comunque le variazioni patrimoniali superiori
    a euro 10.329,14 intervenute negli ultimi tre anni, con riguardo  sia
    ai conferenti sia ai beneficiari, devono essere comunicati  anche  ai
    sensi dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    Disposizioni finali

                                   Art. 80 
     
     
                          Obbligo di comunicazione 
     
      1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30 della legge 13  settembre
    1982,  n.  646,  le  persone  gia'  sottoposte,   con   provvedimento
    definitivo, ad una misura di prevenzione, sono  tenute  a  comunicare
    per dieci anni, ed entro  trenta  giorni  dal  fatto,  al  nucleo  di
    polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le  variazioni
    nell'entita' e nella composizione del patrimonio concernenti elementi
    di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro  il  31  gennaio  di
    ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente  sono  altresi'
    tenuti a comunicare le variazioni intervenute  nell'anno  precedente,
    quando concernono complessivamente elementi di valore  non  inferiore
    ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati  al  soddisfacimento
    dei bisogni quotidiani. 
      2. Il termine di dieci anni decorre dalla data del  decreto  ovvero
    dalla data della sentenza definitiva di condanna. 
      3. Gli obblighi previsti nel comma 1 cessano quando  la  misura  di
    prevenzione e' a qualunque titolo revocata. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    Disposizioni finali

                                   Art. 81 
     
     
                    Registro delle misure di prevenzione 
     
      1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso  le
    cancellerie dei tribunali sono  istituiti  appositi  registri,  anche
    informatici,  per  le  annotazioni  relative   ai   procedimenti   di
    prevenzione.  Nei  registri  viene  curata  l'immediata   annotazione
    nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti  sono
    disposti gli accertamenti  personali  o  patrimoniali  da  parte  dei
    soggetti   titolari   del   potere   di   proposta.    Il    questore
    territorialmente  competente   e   il   direttore   della   Direzione
    investigativa antimafia provvedono  a  dare  immediata  comunicazione
    alla  procura  della  Repubblica  competente  per  territorio   della
    proposta  di  misura  personale  e  patrimoniale  da  presentare   al
    tribunale competente. Le modalita' di tenuta, i tipi dei registri, le
    annotazioni che vi devono essere operate, sono  fissati  con  decreto
    del Ministro della giustizia. 
      2. Non possono essere rilasciate a privati certificazioni  relative
    alle annotazioni operate nei registri. 
      3. I provvedimenti definitivi con i quali  l'autorita'  giudiziaria
    applica misure di prevenzione o  concede  la  riabilitazione  di  cui
    all'articolo 70, sono iscritti nel casellario giudiziale  secondo  le
    modalita' e con le  forme  stabilite  per  le  condanne  penali.  Nei
    certificati rilasciati a richiesta di privati non e'  fatta  menzione
    delle suddette iscrizioni. I  provvedimenti  di  riabilitazione  sono
    altresi' comunicati alla questura competente con  l'osservanza  delle
    disposizioni di cui all'articolo 69. 
     
    
            
          
              
                LIBRO II 

    Nuove disposizioni
    in materia di documentazione antimafia


    Capo I

    Disposizioni di carattere generale

                                   Art. 82 
     
     
                                   Oggetto 
     
      1. Il presente Libro disciplina la documentazione  antimafia  ed  i
    suoi  effetti,  istituisce  la  banca  dati  nazionale  unica   della
    documentazione antimafia,  di  seguito  denominata  «banca  dati»,  e
    introduce disposizioni relative agli enti locali i  cui  organi  sono
    stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle  leggi
    sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
    agosto 2000, n. 267. 
    
            
          
              
                LIBRO II 

    Nuove disposizioni
    in materia di documentazione antimafia


    Capo I

    Disposizioni di carattere generale

                                   Art. 83 
     
     
            Ambito di applicazione della documentazione antimafia 
     
      1.  Le  pubbliche  amministrazioni  e  gli  enti  pubblici,   anche
    costituiti in stazioni uniche  appaltanti,  gli  enti  e  le  aziende
    vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le societa' o imprese
    comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico  nonche'  i
    concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la  documentazione
    antimafia di cui all'articolo 84  prima  di  stipulare,  approvare  o
    autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori,  servizi  e
    forniture  pubblici,  ovvero  prima  di  rilasciare  o  consentire  i
    provvedimenti indicati nell'articolo 67. 
      2. La disposizione di cui al  comma  1  si  applica  ai  contraenti
    generali di cui all'articolo 176 del decreto  legislativo  12  aprile
    2006, n. 163, di seguito denominati «contraente generale». 
      3. La documentazione di cui al comma 1 non e' comunque richiesta: 
      a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1; 
      b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed
    altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e  quelli
    aventi funzioni di amministrazione e di  controllo  sono  sottoposti,
    per  disposizione  di  legge  o  di  regolamento,  alla  verifica  di
    particolari  requisiti  di  onorabilita'   tali   da   escludere   la
    sussistenza di una delle cause di  sospensione,  di  decadenza  o  di
    divieto di cui all'articolo 67; 
      c) per il rilascio o rinnovo  delle  autorizzazioni  o  licenze  di
    polizia di competenza delle  autorita'  nazionali  e  provinciali  di
    pubblica sicurezza; 
      d) per la  stipulazione  o  approvazione  di  contratti  e  per  la
    concessione di erogazioni a favore di chi esercita attivita' agricole
    o professionali, non organizzate  in  forma  di  impresa,  nonche'  a
    favore di chi  esercita  attivita'  artigiana  in  forma  di  impresa
    individuale e attivita' di lavoro  autonomo  anche  intellettuale  in
    forma individuale; 
      e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui
    valore complessivo non supera i 150.000 euro. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Documentazione antimafia

                                   Art. 84 
     
     
                                 Definizioni 
     
      1. La documentazione antimafia e'  costituita  dalla  comunicazione
    antimafia e dall'informazione antimafia. 
      2. La  comunicazione  antimafia  consiste  nell'attestazione  della
    sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione  o
    di divieto di cui all'articolo 67. 
      3.  L'informazione  antimafia  consiste   nell'attestazione   della
    sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione  o
    di divieto di  cui  all'articolo  67,  nonche',  fatto  salvo  quanto
    previsto  dall'articolo  91,   comma   7,   nell'attestazione   della
    sussistenza o meno di eventuali tentativi  di  infiltrazione  mafiosa
    tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi  delle  societa'  o
    imprese interessate indicati nel comma 4. 
      4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che
    danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva  di
    cui al comma 3 sono desunte: 
      a) dai provvedimenti che  dispongono  una  misura  cautelare  o  il
    giudizio, ovvero che recano una condanna  anche  non  definitiva  per
    taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis,  629,  640-bis,
    644,  648-bis,  648-ter  del  codice  penale,  dei  delitti  di   cui
    all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui
    all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8  giugno  1992,  n.  306
    convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; 
      b) dalla proposta o dal provvedimento  di  applicazione  di  taluna
    delle misure di prevenzione; 
      c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo 4  della  legge
    24  novembre  1981,  n.  689,  dall'omessa   denuncia   all'autorita'
    giudiziaria dei reati di cui agli  articoli  317  e  629  del  codice
    penale, aggravati ai  sensi  dell'articolo  7  del  decreto-legge  13
    maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12
    luglio 1991, n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera  b)
    dell'articolo 38 del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,
    anche  in  assenza  nei  loro  confronti  di  un   procedimento   per
    l'applicazione di una misura di prevenzione o di una  causa  ostativa
    ivi previste; 
      d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche  avvalendosi  dei
    poteri  di  accesso  e  di   accertamento   delegati   dal   Ministro
    dell'interno ai sensi del decreto-legge 6  settembre  1982,  n.  629,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982,  n.  726,
    ovvero di quelli di cui all'articolo 93 del presente decreto; 
      e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura  dei
    prefetti competenti su richiesta del  prefetto  procedente  ai  sensi
    della lettera d); 
      f) dalle sostituzioni negli organi  sociali,  nella  rappresentanza
    legale  della  societa'  nonche'  nella  titolarita'  delle   imprese
    individuali ovvero delle quote  societarie,  effettuate  da  chiunque
    conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei  provvedimenti  di
    cui alle lettere a) e b), con modalita'  che,  per  i  tempi  in  cui
    vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito
    dei  soggetti  coinvolti  nonche'  le  qualita'   professionali   dei
    subentranti,  denotino  l'intento  di  eludere  la  normativa   sulla
    documentazione antimafia. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Documentazione antimafia

                                   Art. 85 
     
     
                 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia 
     
      1.  La  documentazione  antimafia,  se   si   tratta   di   imprese
    individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico,  ove
    previsto. 
      2. La documentazione  antimafia,  se  si  tratta  di  associazioni,
    imprese, societa', consorzi e raggruppamenti temporanei  di  imprese,
    deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: 
      a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza; 
      b)  per  le  societa'  di  capitali  anche  consortili   ai   sensi
    dell'articolo  2615-ter  del   codice   civile,   per   le   societa'
    cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al  libro
    V, titolo X, capo II,  sezione  II,  del  codice  civile,  al  legale
    rappresentante  e  agli  eventuali  altri  componenti   l'organo   di
    amministrazione, nonche' a ciascuno dei consorziati che nei  consorzi
    e nelle societa' consortili detenga una partecipazione  superiore  al
    10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore  al  10  per
    cento e che abbia stipulato un patto  parasociale  riferibile  a  una
    partecipazione pari o superiore  al  10  per  cento,  ed  ai  soci  o
    consorziati per conto dei quali le societa' consortili o  i  consorzi
    operino   in   modo   esclusivo   nei   confronti   della    pubblica
    amministrazione; 
      c) per le societa' di capitali, anche al socio  di  maggioranza  in
    caso di societa' con un numero di soci pari o  inferiore  a  quattro,
    ovvero al socio in caso di societa' con socio unico; 
      d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi
    ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa' consorziate; 
      e) per le societa' semplice e in nome collettivo, a tutti i soci; 
      f) per le societa' in accomandita semplice, ai soci accomandatari; 
      g) per le societa' di cui all'articolo 2508 del  codice  civile,  a
    coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; 
      h)  per  i  raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  alle  imprese
    costituenti  il  raggruppamento  anche  se  aventi  sede  all'estero,
    secondo le modalita' indicate nelle lettere precedenti; 
      i) per le societa' personali ai soci persone fisiche delle societa'
    personali o di capitali che ne siano socie. 
      3. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai  commi
    1 e 2, deve riferirsi anche ai familiari conviventi. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Documentazione antimafia

                                   Art. 86 
     
     
                  Validita' della documentazione antimafia 
     
      1. La comunicazione antimafia e' utilizzabile per un periodo di sei
    mesi  dalla  data  del  rilascio,  anche   per   altri   procedimenti
    riguardanti i medesimi soggetti.  E'  consentito  all'interessato  di
    utilizzare la comunicazione, in corso  di  validita'  conseguita  per
    altro procedimento, anche in copia autentica. 
      2. L'informazione antimafia  e'  utilizzabile  per  un  periodo  di
    dodici mesi dalla data del rilascio, qualora  non  siano  intervenuti
    mutamenti nell'assetto societario e gestionale  dell'impresa  oggetto
    dell'informazione. Essa e' utilizzabile anche per altri  procedimenti
    riguardanti i medesimi soggetti.  E'  consentito  all'interessato  di
    utilizzare l'informazione antimafia, in corso di validita' conseguita
    per altro procedimento, anche in copia autentica. 
      3. I legali rappresentanti degli organismi societari,  nel  termine
    di  trenta   giorni   dall'intervenuta   modificazione   dell'assetto
    societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di  trasmettere
    al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia  degli
    atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione  relativamente  ai
    soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'articolo 85. 
      4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 e'  punita  con  la
    sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro.  Per
    il procedimento di accertamento e di  contestazione  dell'infrazione,
    nonche' per  quello  di  applicazione  della  relativa  sanzione,  si
    applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  della  legge  24
    novembre 1981, n. 689. La sanzione e' irrogata dal prefetto. 
      5. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono
    la comunicazione antimafia, di data  non  anteriore  a  sei  mesi,  o
    l'informazione antimafia,  di  data  non  anteriore  a  dodici  mesi,
    adottano  il  provvedimento  richiesto  e  gli  atti  conseguenti   o
    esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti
    sono perfezionati o eseguiti in  data  successiva  alla  scadenza  di
    validita' della predetta documentazione antimafia. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Comunicazioni antimafia

                                   Art. 87 
     
     
            Competenza al rilascio della comunicazione antimafia 
     
      1. La comunicazione antimafia  e'  rilasciata  dal  prefetto  della
    provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi
    1 e 2, hanno sede, ovvero, se richiesta da persone fisiche,  imprese,
    associazioni o consorzi, dal prefetto  della  provincia  in  cui  gli
    stessi  risiedono  o  hanno   sede,   ed   e'   conseguita   mediante
    consultazione della banca dati nazionale da parte dei soggetti di cui
    all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati.  La  richiesta  da
    parte dei soggetti privati interessati deve  essere  corredata  della
    documentazione di cui all'articolo 91, comma 4, lettera b). 
      2. Nei confronti dei soggetti aventi residenza o  sede  all'estero,
    la comunicazione antimafia e' rilasciata dal prefetto della provincia
    dove ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti pubblici
    nonche'  delle   attivita'   oggetto   dei   provvedimenti   indicati
    nell'articolo 67. 
      3. Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia le prefetture
    usufruiscono del collegamento alla banca dati di  cui  al  successivo
    capo V. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Comunicazioni antimafia

                                   Art. 88 
     
     
            Termini per il rilascio della comunicazione antimafia 
     
      1. Il rilascio  della  comunicazione  antimafia  e'  immediatamente
    conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge  la
    sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
    all'articolo 67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria
    attesta che la stessa e'  emessa  utilizzando  il  collegamento  alla
    banca dati. 
      2.  Quando  dalla  consultazione  della  banca   dati   emerge   la
    sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
    all'articolo 67, il  prefetto  effettua  le  necessarie  verifiche  e
    accerta  la  corrispondenza  dei   motivi   ostativi   emersi   dalla
    consultazione  della  banca  dati  alla  situazione  aggiornata   del
    soggetto sottoposto agli accertamenti. 
      3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2 diano esito
    positivo,   il   prefetto   rilascia   la   comunicazione   antimafia
    interdittiva ovvero, nel caso in  cui  le  verifiche  medesime  diano
    esito negativo,  il  prefetto  rilascia  la  comunicazione  antimafia
    liberatoria  attestando  che  la  stessa  e'  emessa  utilizzando  il
    collegamento alla banca dati. 
      4. Nei casi previsti dai commi 2  e  3,  il  prefetto  rilascia  la
    comunicazione antimafia entro quarantacinque giorni  dal  ricevimento
    della richiesta. Quando le verifiche disposte  siano  di  particolare
    complessita', il prefetto  ne  da'  comunicazione  senza  ritardo  ai
    soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, e  fornisce
    la comunicazione antimafia entro ulteriori trenta giorni. 
    
            
          
              
                Capo III 

    Comunicazioni antimafia

                                   Art. 89 
     
     
                             Autocertificazione 
     
      1. Fuori dei casi in cui e' richiesta l'informazione  antimafia,  i
    contratti e subcontratti  relativi  a  lavori,  servizi  o  forniture
    dichiarati urgenti  ed  i  provvedimenti  di  rinnovo  conseguenti  a
    provvedimenti gia' disposti, sono stipulati, autorizzati  o  adottati
    previa  acquisizione  di  apposita   dichiarazione   con   la   quale
    l'interessato attesti che nei  propri  confronti  non  sussistono  le
    cause di divieto, di decadenza o di sospensione di  cui  all'articolo
    67. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalita' di cui
    all'articolo 38  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
    dicembre 2000, n. 445. 
      2. La predetta dichiarazione e' resa dall'interessato anche  quando
    gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano: 
      a) attivita'  private,  sottoposte  a  regime  autorizzatorio,  che
    possono essere  intraprese  su  segnalazione  certificata  di  inizio
    attivita'  da  parte  del  privato  alla   pubblica   amministrazione
    competente; 
      b)   attivita'   private    sottoposte    alla    disciplina    del
    silenzio-assenso, indicate nella tabella  C  annessa  al  regolamento
    approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992,
    n. 300, e successive modificazioni. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    Informazioni antimafia

                                   Art. 90 
     
     
             Competenza al rilascio dell'informazione antimafia 
     
      1.  L'informazione  antimafia  e'  rilasciata  dal  prefetto  della
    provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi
    1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza  o  sede  le  persone
    fisiche, le imprese,  le  associazioni,  le  societa'  o  i  consorzi
    interessati ai contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma
    1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di  concessione
    o erogazione di cui alla lettera  b)  dello  stesso  comma  1  ed  e'
    conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale da parte
    dei  soggetti  di  cui  all'articolo   97,   comma   1,   debitamente
    autorizzati. 
      2. Nei confronti dei soggetti aventi residenza o  sede  all'estero,
    l'informazione antimafia e' rilasciata dal prefetto  della  provincia
    dove ha inizio l'esecuzione  dei  contratti  e  dei  subcontratti  di
    lavori, servizi o forniture pubblici nonche' delle attivita'  oggetto
    dei provvedimenti indicati nell'articolo 67. 
      3. Ai fini del rilascio dell'informazione antimafia  le  prefetture
    usufruiscono del collegamento alla banca dati di cui al capo V. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    Informazioni antimafia

                                   Art. 91 
     
     
                           Informazione antimafia 
     
      1. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, devono acquisire
    l'informazione di cui all'articolo 84, comma 3, prima  di  stipulare,
    approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero  prima  di
    rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il
    cui valore sia: 
      a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in  attuazione
    delle direttive comunitarie in materia di opere  e  lavori  pubblici,
    servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di
    esclusione ivi indicati; 
      b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o
    di beni demaniali per lo svolgimento  di  attivita'  imprenditoriali,
    ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni
    su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo  svolgimento  di
    attivita' imprenditoriali; 
      c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione  di  subcontratti,
    cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione  di  opere  o  lavori
    pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche. 
      2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei  contratti,
    delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo  di  eludere
    l'applicazione del presente articolo. 
      3. La richiesta dell'informazione antimafia deve essere  effettuata
    attraverso la banca dati al momento dell'aggiudicazione del contratto
    ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto. 
      4. L'informazione antimafia e' richiesta dai  soggetti  interessati
    di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che devono indicare: 
      a) la denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, societa' o
    impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione  o  che  e'
    tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo; 
      b) l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o
    erogazione; 
      c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o della concessione
    ovvero del titolo che legittima l'erogazione; 
      d) le complete generalita' dell'interessato e,  ove  previsto,  del
    direttore tecnico o, se trattasi di societa', impresa, associazione o
    consorzio,  la  denominazione  e  la  sede,   nonche'   le   complete
    generalita' degli altri soggetti di cui all'articolo 85; 
      e) nel caso di societa'  consortili  o  di  consorzi,  le  complete
    generalita' dei consorziati che detengono una quota superiore  al  10
    per cento del capitale o del fondo consortile e quelli che  detengono
    una partecipazione inferiore al 10 per cento e che hanno stipulato un
    patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al
    10 per cento, nonche' dei consorziati per conto dei quali la societa'
    consortile  o  il  consorzio  opera  nei  confronti  della   pubblica
    amministrazione. 
      5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti
    che risultano poter determinare in qualsiasi modo  le  scelte  o  gli
    indirizzi  dell'impresa.  Il  prefetto,   anche   sulla   documentata
    richiesta dell'interessato,  aggiorna  l'esito  dell'informazione  al
    venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento  dei
    tentativi di infiltrazione mafiosa. 
      6.  Il  prefetto  puo',  altresi',   desumere   il   tentativo   di
    infiltrazione  mafiosa  da  provvedimenti  di  condanna   anche   non
    definitiva per reati strumentali all'attivita'  delle  organizzazioni
    criminali  unitamente  a  concreti  elementi  da  cui   risulti   che
    l'attivita' d'impresa possa, anche in modo  indiretto,  agevolare  le
    attivita' criminose o esserne in qualche modo condizionata.  In  tali
    casi,  entro  il   termine   di   cui   all'articolo   92,   rilascia
    l'informazione antimafia interdittiva. 
      7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno,
    di concerto con il Ministro della giustizia, con  il  Ministro  delle
    infrastrutture e dei trasporti  e  con  il  Ministro  dello  sviluppo
    economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del
    1988, sono individuate le diverse tipologie di attivita' suscettibili
    di infiltrazione mafiosa nell'attivita' di impresa per le  quali,  in
    relazione  allo  specifico  settore  d'impiego  e   alle   situazioni
    ambientali che  determinano  un  maggiore  rischio  di  infiltrazione
    mafiosa, e' sempre obbligatoria l'acquisizione  della  documentazione
    indipendentemente   dal   valore   del    contratto,    subcontratto,
    concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo 67. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    Informazioni antimafia

                                   Art. 92 
     
     
                 Termini per il rilascio delle informazioni 
     
      1.  Il  rilascio  dell'informazione  antimafia  e'   immediatamente
    conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge  la
    sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
    all'articolo 67 o di un tentativo di  infiltrazione  mafiosa  di  cui
    all'articolo 84, comma  4.  In  tali  casi  l'informazione  antimafia
    liberatoria  attesta  che  la  stessa  e'   emessa   utilizzando   il
    collegamento alla banca dati. 
      2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 7, quando
    dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza  di  cause
    di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di
    un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo  84,  comma
    4, il prefetto rilascia l'informazione antimafia  interdittiva  entro
    quarantacinque giorni dal  ricevimento  della  richiesta.  Quando  le
    verifiche disposte siano di particolare complessita', il prefetto  ne
    da' comunicazione senza  ritardo  all'amministrazione  interessata  e
    fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni. 
      3. Decorso il termine di cui  al  comma  2,  ovvero,  nei  casi  di
    urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione  della
    richiesta, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2,  procedono
    anche  in  assenza  dell'informazione  antimafia.  In  tale  caso,  i
    contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di
    cui al comma 1 sono  corrisposti  sotto  condizione  risolutiva  e  i
    soggetti  di  cui  all'articolo  83,  commi  1  e  2,   revocano   le
    autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo
    il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle
    spese sostenute per l'esecuzione  del  rimanente,  nei  limiti  delle
    utilita' conseguite. 
      4. La revoca e il recesso di cui al  comma  3  si  applicano  anche
    quando gli elementi relativi a  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa
    siano accertati successivamente  alla  stipula  del  contratto,  alla
    concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto. 
      5.  Il  versamento  delle  erogazioni  di  cui  alla   lettera   f)
    dell'articolo 67 puo' essere in  ogni  caso  sospeso  fino  a  quando
    pervengono le informazioni che non sussistono le cause di  divieto  o
    di sospensione di cui al medesimo articolo ovvero elementi relativi a
    tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    Informazioni antimafia

                                   Art. 93 
     
     
                Poteri di accesso e accertamento del prefetto 
     
      1.  Per   l'espletamento   delle   funzioni   volte   a   prevenire
    infiltrazioni mafiose  nei  pubblici  appalti,  il  prefetto  dispone
    accessi  ed  accertamenti  nei  cantieri  delle  imprese  interessate
    all'esecuzione di lavori  pubblici,  avvalendosi,  a  tal  fine,  dei
    gruppi interforze di cui all'articolo 5, comma  3,  del  decreto  del
    Ministro  dell'interno  14  marzo  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
    Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004. 
      2.  Ai  fini  di  cui  al  comma   1   sono   imprese   interessate
    all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a
    qualunque titolo nel ciclo di  realizzazione  dell'opera,  anche  con
    noli e forniture di beni  e  prestazioni  di  servizi,  ivi  compresi
    quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei  relativi
    contratti o dei subcontratti. 
      3. Al termine degli accessi ed accertamenti disposti dal  prefetto,
    il gruppo  interforze  redige,  entro  trenta  giorni,  la  relazione
    contenente i dati  e  le  informazioni  acquisite  nello  svolgimento
    dell'attivita' ispettiva, trasmettendola al prefetto che ha  disposto
    l'accesso. 
      4. Il prefetto, acquisita la relazione di cui  al  comma  3,  fatta
    salva l'ipotesi di cui al  comma  5,  valuta  se  dai  dati  raccolti
    possano desumersi, in relazione all'impresa oggetto di accertamento e
    nei  confronti  dei  soggetti  che  risultano  poter  determinare  in
    qualsiasi  modo  le  scelte  o  gli  indirizzi  dell'impresa  stessa,
    elementi  relativi  a  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa  di  cui
    all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 7. In tal caso, il
    prefetto  emette,  entro  quindici  giorni  dall'acquisizione   della
    relazione del gruppo interforze, l'informazione interdittiva,  previa
    eventuale audizione dell'interessato secondo le modalita' individuate
    dal successivo comma 7. 
      5. Qualora si tratti di impresa avente sede in altra provincia,  il
    prefetto che ha disposto l'accesso trasmette senza ritardo  gli  atti
    corredati dalla relativa documentazione al prefetto  competente,  che
    provvede secondo le modalita' stabilite nel comma 4. 
      6.  Ai  fini  dell'adozione  degli   ulteriori   provvedimenti   di
    competenza  di  altre  amministrazioni,  dell'informazione  e'   data
    tempestiva  comunicazione,  anche  in  via  telematica,  a  cura  del
    prefetto, ai seguenti soggetti: 
      a) stazione appaltante; 
      b) Camera di commercio del luogo ove ha sede l'impresa  oggetto  di
    accertamento; 
      c) prefetto che ha disposto l'accesso; 
      d) Osservatorio centrale  appalti  pubblici,  presso  la  direzione
    investigativa antimafia; 
      e) Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
    forniture istituito presso l'Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti
    pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di  cui
    all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
    163; 
      f) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
      g) Ministero dello sviluppo economico. 
      7. Il prefetto competente al  rilascio  dell'informazione,  ove  lo
    ritenga utile, sulla base della documentazione e  delle  informazioni
    acquisite  invita,  in  sede  di  audizione  personale,  i   soggetti
    interessati a produrre, anche allegando  elementi  documentali,  ogni
    informazione ritenuta utile. 
      8.  All'audizione  di  cui  al  comma  7,  si   provvede   mediante
    comunicazione   formale   da   inviarsi   al   responsabile    legale
    dell'impresa,  contenente  l'indicazione  della  data  e  dell'ora  e
    dell'Ufficio della prefettura ove dovra' essere sentito l'interessato
    ovvero persona da lui delegata. 
      9.  Dell'audizione  viene  redatto  apposito  verbale  in   duplice
    originale, di cui uno consegnato nelle mani dell'interessato. 
      10. I dati acquisiti nel corso degli accessi  di  cui  al  presente
    articolo  devono  essere  inseriti  a  cura  della  Prefettura  della
    provincia  in  cui  e'  stato  effettuato  l'accesso,   nel   sistema
    informatico, costituito presso la Direzione investigativa  antimafia,
    previsto dall'articolo 5, comma 4, del citato  decreto  del  Ministro
    dell'interno in data 14 marzo 2003. 
      11. Al fine di rendere omogenea la raccolta  dei  dati  di  cui  al
    precedente comma su  tutto  il  territorio  nazionale,  il  personale
    incaricato di effettuare le attivita' di accesso e  accertamento  nei
    cantieri si avvale di apposite schede informative  predisposte  dalla
    Direzione  investigativa  antimafia  e  da  questa  rese  disponibili
    attraverso il collegamento telematico di  interconnessione  esistente
    con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    Informazioni antimafia

                                   Art. 94 
     
     
                   Effetti delle informazioni del prefetto 
     
      1.  Quando  emerge  la  sussistenza  di  cause  di  decadenza,   di
    sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo  di
    infiltrazione  mafiosa,  di  cui  all'articolo   84,   comma   4   ed
    all'articolo 91, comma 7, nelle societa'  o  imprese  interessate,  i
    soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e  2  cui  sono  fornite  le
    informazioni  antimafia,   non   possono   stipulare,   approvare   o
    autorizzare i contratti o subcontratti, ne' autorizzare, rilasciare o
    comunque consentire le concessioni e le erogazioni. 
      2. Qualora il  prefetto  non  rilasci  l'informazione  interdittiva
    entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori  o  forniture  di
    somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la  sussistenza
    di una causa di divieto indicata  nell'articolo  67  o  gli  elementi
    relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
    comma 4, ed all'articolo 91 comma 7, siano accertati  successivamente
    alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83,  commi
    1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e
    le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento  del
    valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese  sostenute
    per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite. 
      3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e  2,  non  procedono
    alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in  cui
    l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di  fornitura  di
    beni   e   servizi   ritenuta   essenziale   per   il   perseguimento
    dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non  sia
    sostituibile in tempi rapidi. 
      4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3  si  applicano  anche  nel
    caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione. 
    
            
          
              
                Capo IV 

    Informazioni antimafia

                                   Art. 95 
     
     
                 Disposizioni relative ai contratti pubblici 
     
      1. Se taluna  delle  situazioni  da  cui  emerge  un  tentativo  di
    infiltrazione  mafiosa,  di  cui  all'articolo  84,   comma   4,   ed
    all'articolo 91, comma 7,  interessa  un'impresa  diversa  da  quella
    mandataria  che  partecipa  ad   un'associazione   o   raggruppamento
    temporaneo di imprese, le cause di divieto o di  sospensione  di  cui
    all'articolo  67  non  operano  nei  confronti  delle  altre  imprese
    partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa  o  sostituita
    anteriormente alla stipulazione del contratto. La  sostituzione  puo'
    essere effettuata  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  delle
    informazioni del prefetto  qualora  esse  pervengano  successivamente
    alla stipulazione del contratto. 
      2. Le disposizioni del comma 1  si  applicano  anche  nel  caso  di
    consorzi non obbligatori. 
      3. Il  prefetto  della  provincia  interessata  all'esecuzione  dei
    contratti  di  cui  all'articolo  91,  comma   1,   lettera   a)   e'
    tempestivamente   informato   dalla   stazione    appaltante    della
    pubblicazione del bando di gara e svolge gli accertamenti preliminari
    sulle imprese  locali  per  le  quali  il  rischio  di  tentativi  di
    infiltrazione  mafiosa,  nel  caso  di  partecipazione,  e'  ritenuto
    maggiore. L'accertamento di una delle situazioni  da  cui  emerge  un
    tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma  4,
    ed all'articolo 91, comma 7, comporta il divieto  della  stipula  del
    contratto, nonche' del subappalto, degli  altri  subcontratti,  delle
    cessioni o dei cottimi, comunque  denominati,  indipendentemente  dal
    valore. 
    
            
          
              
                Capo V 

    Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

                                   Art. 96 
     
     
                Istituzione della banca dati nazionale unica 
                       della documentazione antimafia 
     
      1. Presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per le  politiche
    del  personale  dell'amministrazione  civile   e   per   le   risorse
    strumentali e finanziarie e' istituita la banca dati nazionale  unica
    della documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati». 
      2. Al fine di verificare la  sussistenza  di  una  delle  cause  di
    decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un
    tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,  comma  4,
    la banca dati e' collegata telematicamente con il Centro elaborazione
    dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 
    
            
          
              
                Capo V 

    Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

                                   Art. 97 
     
     
                       Consultazione della banca dati 
     
      1. Ai fini del rilascio della documentazione  antimafia,  la  banca
    dati  puo'  essere  consultata,  secondo  le  modalita'  di  cui   al
    regolamento previsto dall'articolo 99, da: 
      a) i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1 e 2, del  presente
    decreto; 
      b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
      c) gli ordini professionali. 
    
            
          
              
                Capo V 

    Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

                                   Art. 98 
     
     
                         Contenuto della banca dati 
     
      1.  Nella  banca  dati  sono  contenute  le  comunicazioni   e   le
    informazioni antimafia, liberatorie ed interdittive. 
      2. La banca dati, tramite il collegamento  al  sistema  informatico
    costituito  presso  la  Direzione  investigativa  antimafia  di   cui
    all'articolo 5, comma 4, del decreto  del  Ministro  dell'interno  in
    data 14 marzo 2003, consente la consultazione dei dati acquisiti  nel
    corso  degli  accessi  nei   cantieri   delle   imprese   interessate
    all'esecuzione di lavori pubblici disposti dal prefetto. 
      3. La banca dati, tramite il collegamento  ad  altre  banche  dati,
    puo' contenere ulteriori dati anche provenienti dall'estero. 
    
            
          
              
                Capo V 

    Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

                                   Art. 99 
     
     
                 Modalita' di funzionamento della banca dati 
     
      1. Con uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
    della legge 23 agosto 1988, n. 400,  da  adottarsi,  entro  sei  mesi
    dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
    Ministro dell'interno, di concerto  con  i  Ministri  della  pubblica
    amministrazione e dell'innovazione, della giustizia,  dello  sviluppo
    economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il  Garante
    per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalita': 
      a) di funzionamento della banca dati; 
      b) di  autenticazione,  autorizzazione  e  di  registrazione  degli
    accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati; 
      c) di accesso da parte del  personale  delle  Forze  di  polizia  e
    dell'Amministrazione civile dell'interno; 
      d) di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia  per  lo
    svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice  di
    procedura penale; 
      e) di consultazione da parte dei soggetti di cui  all'articolo  97,
    comma 1; 
      f)  di  collegamento  con  il  Centro  Elaborazione  Dati  di   cui
    all'articolo 96. 
      2. Il sistema informatico,  comunque,  garantisce  l'individuazione
    del soggetto che  effettua  ciascuna  interrogazione  e  conserva  la
    traccia di ciascun accesso. 
    
            
          
              
                Capo VI 

    Disposizioni concernenti gli enti locali sciolti ai sensi
    dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

                                  Art. 100 
     
    Obbligo  di   acquisizione   della   documentazione   antimafia   nel
      quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell'articolo 143
      del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
      1. L'ente locale, sciolto ai sensi dell'articolo  143  del  decreto
    legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive  modificazioni,  deve
    acquisire,   nei   cinque   anni   successivi   allo    scioglimento,
    l'informazione   antimafia   precedentemente    alla    stipulazione,
    all'approvazione  o  all'autorizzazione  di  qualsiasi  contratto   o
    subcontratto,  ovvero  precedentemente  al  rilascio   di   qualsiasi
    concessione o erogazione indicati nell'articolo 67  indipendentemente
    dal valore economico degli stessi. 
    
            
          
              
                Capo VI 

    Disposizioni concernenti gli enti locali sciolti ai sensi
    dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

                                  Art. 101 
     
     
            Facolta' di avvalersi della Stazione unica appaltante 
     
      1. L'ente  locale,  i  cui  organi  sono  stati  sciolti  ai  sensi
    dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  e
    successive  modificazioni,  puo'  deliberare  di  avvalersi,  per  un
    periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del
    commissario  nominato,  della  stazione  unica  appaltante   per   lo
    svolgimento delle procedure di evidenza pubblica  di  competenza  del
    medesimo ente locale. 
      2.  Gli  organi  eletti  in  seguito  allo  scioglimento   di   cui
    all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267  e
    successive modificazioni, possono deliberare  di  avvalersi,  per  un
    periodo determinato, comunque non superiore  alla  durata  in  carica
    degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante per  lo
    svolgimento delle procedure di evidenza pubblica  di  competenza  del
    medesimo ente locale. 
     
     
    
            
          
              
                LIBRO III 

    Attivita' informative ed investigative nella lotta contro la
    criminalita' organizzata. Agenzia nazionale per l'amministrazione e
    la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
    organizzata.


    Titolo I

    ATTIVITA' INFORMATIVE ED INVESTIGATIVE NELLA LOTTA CONTRO LA
    CRIMINALITA' ORGANIZZATA


    Capo I

    Direzione distrettuale antimafia e Direzione nazionale antimafia

                                  Art. 102 
     
     
                      Direzione distrettuale antimafia 
     
      1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai  reati  indicati
    nell'articolo 51, comma 3-bis, del  codice  di  procedura  penale  il
    procuratore della Repubblica presso il tribunale  del  capoluogo  del
    distretto costituisce, nell'ambito del  suo  ufficio,  una  direzione
    distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte
    per la durata non inferiore a  due  anni.  Per  la  designazione,  il
    procuratore distrettuale tiene conto delle  specifiche  attitudini  e
    delle esperienze  professionali.  Della  direzione  distrettuale  non
    possono fare parte magistrati in  tirocinio.  La  composizione  e  le
    variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio
    superiore della magistratura. 
      2. Il procuratore  distrettuale  o  un  suo  delegato  e'  preposto
    all'attivita'  della  direzione  e  cura,  in  particolare,   che   i
    magistrati  addetti  ottemperino   all'obbligo   di   assicurare   la
    completezza  e  la   tempestivita'   della   reciproca   informazione
    sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite  per
    il coordinamento  delle  investigazioni  e  l'impiego  della  polizia
    giudiziaria. 
      3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa  per
    l'esercizio delle funzioni di pubblico  ministero,  nei  procedimenti
    riguardanti i reati  indicati  nell'articolo  51,  comma  3-bis,  del
    codice di procedura penale, i magistrati addetti alla direzione. 
      4. Salvo che nell'ipotesi di  prima  costituzione  della  direzione
    distrettuale antimafia la designazione dei magistrati avviene sentito
    il procuratore nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni  nella
    composizione della direzione,  il  procuratore  distrettuale  informa
    preventivamente il procuratore nazionale antimafia. 
    
            
          
              
                LIBRO III 

    Attivita' informative ed investigative nella lotta contro la
    criminalita' organizzata. Agenzia nazionale per l'amministrazione e
    la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
    organizzata.


    Titolo I

    ATTIVITA' INFORMATIVE ED INVESTIGATIVE NELLA LOTTA CONTRO LA
    CRIMINALITA' ORGANIZZATA


    Capo I

    Direzione distrettuale antimafia e Direzione nazionale antimafia

                                  Art. 103 
     
     
                        Direzione nazionale antimafia 
     
      1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione
    e' istituita la Direzione nazionale antimafia. 
      2. Alla Direzione e' preposto un magistrato che abbia conseguito la
    quinta valutazione di professionalita', scelto tra coloro  che  hanno
    svolto anche non continuativamente, per un periodo  non  inferiore  a
    dieci anni, funzioni di  pubblico  ministero  o  giudice  istruttore,
    sulla base  di  specifiche  attitudini,  capacita'  organizzative  ed
    esperienze  nella   trattazione   di   procedimenti   relativi   alla
    criminalita' organizzata. L'anzianita' nel ruolo puo' essere valutata
    solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali. 
      3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si provvede  con
    la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della  legge  24
    marzo 1958, n. 195. L'incarico ha  durata  di  quattro  anni  e  puo'
    essere rinnovato una sola volta. 
      4. Alla Direzione sono addetti,  quali  sostituti,  magistrati  che
    abbiano conseguito la terza valutazione di professionalita', nominati
    sulla base di specifiche attitudini ed esperienze  nella  trattazione
    di procedimenti relativi alla criminalita' organizzata.  Alle  nomine
    provvede  il  Consiglio  superiore  della  magistratura,  sentito  il
    procuratore nazionale antimafia. Il procuratore  nazionale  antimafia
    designa uno o piu' dei sostituti procuratori ad assumere le  funzioni
    di procuratore nazionale antimafia aggiunto. 
      5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianita' nel ruolo puo'  essere
    valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali. 
      6. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite  le  funzioni
    previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale. 
      7. Prima  della  nomina  disposta  dal  Consiglio  superiore  della
    magistratura, il procuratore generale presso la Corte  di  cassazione
    applica, quale procuratore nazionale  antimafia,  un  magistrato  che
    possegga, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma
    2. 
    
            
          
              
                LIBRO III 

    Attivita' informative ed investigative nella lotta contro la
    criminalita' organizzata. Agenzia nazionale per l'amministrazione e
    la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
    organizzata.


    Titolo I

    ATTIVITA' INFORMATIVE ED INVESTIGATIVE NELLA LOTTA CONTRO LA
    CRIMINALITA' ORGANIZZATA


    Capo I

    Direzione distrettuale antimafia e Direzione nazionale antimafia

                                  Art. 104 
     
    Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte  di  cassazione
      in relazione all'attivita' di coordinamento investigativo 
      1. Il procuratore generale presso la Corte di  cassazione  esercita
    la sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia e sulla  relativa
    Direzione nazionale. 
    
            
          
              
                LIBRO III 

    Attivita' informative ed investigative nella lotta contro la
    criminalita' organizzata. Agenzia nazionale per l'amministrazione e
    la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
    organizzata.


    Titolo I

    ATTIVITA' INFORMATIVE ED INVESTIGATIVE NELLA LOTTA CONTRO LA
    CRIMINALITA' ORGANIZZATA


    Capo I

    Direzione distrettuale antimafia e Direzione nazionale antimafia

                                  Art. 105 
     
     
              Applicazione di magistrati del pubblico ministero 
                             in casi particolari 
     
      1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati
    nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice  di  procedura  penale,  il
    procuratore  nazionale  antimafia   puo',   quando   si   tratta   di
    procedimenti di particolare complessita' o che richiedono  specifiche
    esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle
    procure  distrettuali  i  magistrati  appartenenti   alla   Direzione
    nazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali
    antimafia nonche', con il loro consenso, magistrati di altre  procure
    della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione e' disposta anche
    quando  sussistono  protratte  vacanze  di  organico,  inerzia  nella
    conduzione delle indagini, ovvero specifiche e  contingenti  esigenze
    investigative o processuali. L'applicazione e' disposta  con  decreto
    motivato. Il decreto e' emesso sentiti i  procuratori  generali  e  i
    procuratori  della  Repubblica  interessati.  Quando  si  tratta   di
    applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo  del
    medesimo distretto, il decreto e'  emesso  dal  procuratore  generale
    presso  la  corte  di  appello.  In  tal  caso  il  provvedimento  e'
    comunicato al procuratore nazionale antimafia. 
      2. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno. Nei  casi
    di necessita' dell'ufficio al quale il magistrato e' applicato,  puo'
    essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno. 
      3. Il decreto di applicazione e'  immediatamente  esecutivo  ed  e'
    trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per
    l'approvazione, nonche' al Ministro della giustizia. 
      4. Il capo dell'ufficio al quale il  magistrato  e'  applicato  non
    puo' designare il medesimo per la trattazione di  affari  diversi  da
    quelli indicati nel decreto di applicazione. 
    
            
          
              
                LIBRO III 

    Attivita' informative ed investigative nella lotta contro la
    criminalita' organizzata. Agenzia nazionale per l'amministrazione e
    la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
    organizzata.


    Titolo I

    ATTIVITA' INFORMATIVE ED INVESTIGATIVE NELLA LOTTA CONTRO LA
    CRIMINALITA' ORGANIZZATA


    Capo I

    Direzione distrettuale antimafia e Direzione nazionale antimafia

                                  Art. 106 
     
     
                    Applicazione di magistrati in materia 
                          di misure di prevenzione 
     
      1. Il procuratore nazionale antimafia  puo'  disporre,  nell'ambito
    dei  poteri  attribuitigli  dall'articolo  371-bis  del   codice   di
    procedura penale e sentito il  competente  procuratore  distrettuale,
    l'applicazione temporanea di  magistrati  della  Direzione  nazionale
    antimafia alle procure distrettuali per  la  trattazione  di  singoli
    procedimenti di  prevenzione  patrimoniale.  Si  applica,  in  quanto
    compatibile, l'articolo 105. 
      2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale,  il  Procuratore
    generale presso la Corte d'appello  puo',  per  giustificati  motivi,
    disporre che le funzioni di pubblico  ministero  per  la  trattazione
    delle  misure  di  prevenzione  siano  esercitate  da  un  magistrato
    designato  dal  Procuratore  della  Repubblica  presso   il   giudice
    competente. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata e
    Direzione investigativa antimafia

                                  Art. 107 
     
     
        Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata 
     
      1. Presso il  Ministero  dell'interno  e'  istituito  il  Consiglio
    generale per la lotta alla criminalita' organizzata,  presieduto  dal
    Ministro dell'interno quale responsabile dell'alta  direzione  e  del
    coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio
    e' composto: 
      a) dal Capo della  polizia  -  Direttore  generale  della  pubblica
    sicurezza; 
      b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; 
      c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza; 
      d) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna; 
      e) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna; 
      f) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia. 
      2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata
    provvede, per lo specifico settore della criminalita' organizzata, a: 
      a) definire e adeguare gli indirizzi per le  linee  di  prevenzione
    anticrimine  e  per  le  attivita'  investigative,  determinando   la
    ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di
    attivita' e  tipologia  dei  fenomeni  criminali,  tenuto  conto  dei
    servizi affidati ai relativi uffici e strutture, e in primo  luogo  a
    quelli  a  carattere  interforze,  operanti  a  livello  centrale   e
    territoriale; 
      b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti  al
    funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per  razionalizzarne
    l'impiego; 
      c) verificare periodicamente i risultati  conseguiti  in  relazione
    agli obiettivi  strategici  delineati  e  alle  direttive  impartite,
    proponendo,  ove  occorra,  l'adozione  dei  provvedimenti   atti   a
    rimuovere carenze e disfunzioni  e  ad  accertare  responsabilita'  e
    inadempienze; 
      d) concorrere a determinare le direttive per lo  svolgimento  delle
    attivita' di coordinamento e di controllo da parte dei  prefetti  dei
    capoluoghi di regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi. 
      3. Il Consiglio generale emana apposite  direttive  da  attuarsi  a
    cura degli uffici  e  servizi  appartenenti  alle  singole  forze  di
    polizia, nonche' della Direzione investigativa antimafia. 
      4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze
    di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono  attribuite
    le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria  del
    Consiglio. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata e
    Direzione investigativa antimafia

                                  Art. 108 
     
     
                      Direzione investigativa antimafia 
     
      1.  E'  istituita,  nell'ambito  del  Dipartimento  della  pubblica
    sicurezza, una Direzione  investigativa  antimafia  (D.I.A.)  con  il
    compito di assicurare lo  svolgimento,  in  forma  coordinata,  delle
    attivita' di investigazione preventiva  attinenti  alla  criminalita'
    organizzata, nonche' di effettuare indagini  di  polizia  giudiziaria
    relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo  mafioso  o
    comunque ricollegabili all'associazione medesima. 
      2. Formano oggetto delle  attivita'  di  investigazione  preventiva
    della Direzione investigativa antimafia le connotazioni  strutturali,
    le articolazioni e i collegamenti  interni  ed  internazionali  delle
    organizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalita'  operative  di
    dette organizzazioni, nonche'  ogni  altra  forma  di  manifestazione
    delittuosa alle stesse riconducibile ivi compreso il  fenomeno  delle
    estorsioni. 
      3. La Direzione investigativa antimafia nell'assolvimento dei  suoi
    compiti opera in stretto collegamento con gli uffici e  le  strutture
    delle forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico. 
      4. Tutti gli ufficiali ed agenti  di  polizia  giudiziaria  debbono
    fornire ogni possibile cooperazione al personale investigativo  della
    D.I.A. Gli ufficiali ed agenti di  polizia  giudiziaria  dei  servizi
    centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del  decreto-legge
    13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991,  n.  203,
    devono  costantemente  informare  il  personale  investigativo  della
    D.I.A., incaricato di effettuare indagini  collegate,  di  tutti  gli
    elementi informativi ed investigativi di cui siano venuti comunque in
    possesso e sono tenuti a svolgere,  congiuntamente  con  il  predetto
    personale,   gli   accertamenti   e   le   attivita'    investigative
    eventualmente richiesti. Il predetto personale dei servizi centrali e
    interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri  e
    del Corpo della guardia di finanza, a decorrere dal 1° gennaio  1993,
    e' assegnato alla D.I.A., nei  contingenti  e  con  i  criteri  e  le
    modalita' determinati  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
    concerto con i Ministri della difesa e delle finanze. 
      5.  Al  Direttore  della  Direzione  Investigativa   Antimafia   e'
    attribuita la responsabilita' generale delle attivita'  svolte  dalla
    D.I.A., delle quali riferisce periodicamente al Consiglio generale di
    cui all'articolo 107, e  competono  i  provvedimenti  occorrenti  per
    l'attuazione, da parte della D.I.A., delle direttive emanate a  norma
    del medesimo articolo 107. 
      6. Alla D.I.A. e' preposto un  direttore  tecnico-operativo  scelto
    fra funzionari appartenenti ai ruoli  della  Polizia  di  Stato,  con
    qualifica non inferiore a dirigente superiore, e ufficiali  di  grado
    non inferiore a generale di brigata dell'Arma dei carabinieri  e  del
    Corpo della  guardia  di  finanza,  che  abbiano  maturato  specifica
    esperienza nel settore della lotta alla criminalita' organizzata.  Il
    direttore  della  D.I.A.  riferisce  al  Consiglio  generale  di  cui
    all'articolo  107  sul  funzionamento  dei  servizi  posti  alle  sue
    dipendenze e sui risultati conseguiti. 
      7. Con gli stessi criteri indicati al comma  6  e'  assegnato  alla
    D.I.A. un vice direttore con funzioni vicarie. 
      8. La D.I.A. si avvale di personale  dei  ruoli  della  Polizia  di
    Stato, dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo  della  guardia  di
    finanza. 
      9. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale  di  cui
    all'articolo 107, determina  l'organizzazione  della  D.I.A.  secondo
    moduli rispondenti alla diversificazione dei settori d'investigazione
    e  alla  specificita'  degli  ordinamenti  delle  forze  di   polizia
    interessate, fermo restando che  in  ogni  caso,  nella  prima  fase,
    l'organizzazione e' articolata come segue: 
      a) reparto investigazioni preventive; 
      b) reparto investigazioni giudiziarie; 
      c) reparto relazioni internazionali ai fini investigativi. 
      10.  Alla  determinazione  del  numero  e  delle  competenze  delle
    divisioni in cui si articolano  i  reparti  di  cui  al  comma  9  si
    provvede con le  modalita'  e  procedure  indicate  nell'articolo  5,
    settimo comma, della legge 1°  aprile  1981,  n.  121,  e  successive
    modificazioni e integrazioni. Con le stesse modalita' e procedure  si
    provvede alla preposizione ed assegnazione del personale ai reparti e
    alle divisioni, secondo principi di competenza  tecnico-professionale
    e con l'obiettivo di realizzare  nei  confronti  dei  titolari  degli
    uffici  predetti  di  pari  livello  una   sostanziale   parita'   ed
    equiordinazione di funzioni, anche mediante il  ricorso  al  criterio
    della rotazione degli incarichi. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata e
    Direzione investigativa antimafia

                                  Art. 109 
     
     
                           Relazione al Parlamento 
     
      1. Il Ministro dell'interno riferisce, ogni sei mesi, al Parlamento
    sull'attivita' svolta e  sui  risultati  conseguiti  dalla  Direzione
    investigativa antimafia e presenta, unitamente con  la  relazione  di
    cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, un  rapporto
    annuale sul fenomeno della criminalita' organizzata. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    L'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI
    SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

                                  Art. 110 
     
    L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei  beni
      sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata 
      1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione  dei
    beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'  organizzata  ha
    personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di  autonomia
    organizzativa e contabile, ha la sede principale in  Reggio  Calabria
    ed e' posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno. 
      2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti: 
      a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e  confiscati
    alla criminalita' organizzata nel corso dei procedimenti penali e  di
    prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato  dei
    procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato  dei  beni
    nei medesimi  procedimenti;  accertamento  della  consistenza,  della
    destinazione    e    dell'utilizzo    dei    beni;     programmazione
    dell'assegnazione e della destinazione dei beni  confiscati;  analisi
    dei dati acquisiti, nonche' delle criticita' relative  alla  fase  di
    assegnazione e destinazione; 
      b)  ausilio  dell'autorita'  giudiziaria   nell'amministrazione   e
    custodia  dei  beni  sequestrati  nel  corso  del   procedimento   di
    prevenzione di cui al libro I, titolo III; 
      c)  ausilio  dell'autorita'  giudiziaria   nell'amministrazione   e
    custodia dei beni sequestrati, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies
    del  decreto-legge  8  giugno   1992,   n.   306,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge  7  agosto  1992,  n.  356,  e  successive
    modificazioni, nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui
    all'articolo 51, comma 3-bis,  del  codice  di  procedura  penale,  e
    amministrazione dei  predetti  beni  a  decorrere  dalla  conclusione
    dell'udienza preliminare; 
      d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito  del
    procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; 
      e) amministrazione e destinazione dei  beni  confiscati,  anche  ai
    sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge  8  giugno  1992,  n.
    306, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  1992,  n.
    356, e successive modificazioni, in esito ai procedimenti penali  per
    i delitti  di  cui  all'articolo  51,  comma  3-bis,  del  codice  di
    procedura penale; 
      f) adozione di iniziative  e  di  provvedimenti  necessari  per  la
    tempestiva assegnazione e destinazione  dei  beni  confiscati,  anche
    attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta. 
      3. L'Agenzia e' sottoposta al controllo della Corte  dei  conti  ai
    sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
    successive modificazioni. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    L'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI
    SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

                                  Art. 111 
     
     
                             Organi dell'Agenzia 
     
      1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica  per  quattro  anni
    rinnovabili per una sola volta: 
      a) il Direttore; 
      b) il Consiglio direttivo; 
      c) il Collegio dei revisori. 
      2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, e' nominato con decreto del
    Presidente della Repubblica, su proposta del  Ministro  dell'interno,
    previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed  e'  collocato  a
    disposizione  ai  sensi  dell'articolo  3-bis  del  decreto-legge  29
    ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
    dicembre 1991, n. 410. 
      3. Il Consiglio direttivo e' presieduto dal Direttore  dell'Agenzia
    ed e' composto: 
      a) da un rappresentante del Ministero dell'interno; 
      b) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia; 
      c) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia; 
      d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio o da un suo delegato. 
      4. Il Ministro dell'interno propone al Presidente del Consiglio dei
    Ministri il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo,
    designati ai sensi del comma 3. 
      5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi
    e da due supplenti, e' nominato con decreto del Ministro dell'interno
    fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.  Un  componente
    effettivo e un  componente  supplente  sono  designati  dal  Ministro
    dell'economia e delle finanze. 
      6. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del  Ministro
    dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    L'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI
    SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

                                  Art. 112 
     
     
                   Attribuzioni degli organi dell'Agenzia 
     
      1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume  la  rappresentanza  legale,
    puo' nominare uno o piu' delegati anche con poteri di rappresentanza,
    convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle
    sedute. Provvede, altresi', all'attuazione degli  indirizzi  e  delle
    linee  guida  fissate  dal  Consiglio   direttivo   in   materia   di
    amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni  sequestrati  e
    confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e
    il  conto  consuntivo.  Il  Direttore  riferisce  periodicamente   ai
    Ministri dell'interno e della  giustizia  e  presenta  una  relazione
    semestrale sull'attivita' svolta dall'Agenzia, fermo restando  quanto
    previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo. 
      2. L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni confiscati anche
    in via non definitiva e adotta i provvedimenti  di  destinazione  dei
    beni confiscati per le prioritarie finalita' istituzionali e sociali,
    secondo le modalita' indicate dal libro  I,  titolo  III,  capo  III.
    Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale  e
    di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo,  oggettivamente
    inutilizzabile, non destinabile  o  non  alienabile,  l'Agenzia,  con
    delibera  del  Consiglio  direttivo,  adotta   i   provvedimenti   di
    distruzione o di demolizione. 
      3. L'Agenzia per le attivita' connesse all'amministrazione  e  alla
    destinazione dei beni sequestrati  e  confiscati  anche  in  via  non
    definitiva puo' avvalersi,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
    finanza pubblica delle  prefetture  territorialmente  competenti.  In
    tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori  oneri  per
    la finanza pubblica, un nucleo di supporto  cui  possono  partecipare
    anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni. 
      4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo: 
      a) adotta gli atti di indirizzo e le  linee  guida  in  materia  di
    amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni  sequestrati  e
    confiscati; 
      b)  programma  l'assegnazione  e  la  destinazione  dei   beni   in
    previsione della confisca; 
      c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati; 
      d) richiede all'autorita' di vigilanza  di  cui  all'articolo  110,
    comma 1, l'autorizzazione  ad  utilizzare  i  beni  immobili  di  cui
    all'articolo 48, comma 3, lettera b); 
      e)  richiede  la  modifica  della  destinazione  d'uso   del   bene
    confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o  del  suo
    utilizzo per finalita' istituzionali o sociali, anche in deroga  agli
    strumenti urbanistici; 
      f) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; 
      g) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli  enti
    pubblici,  conformemente  ai  provvedimenti  di  assegnazione  e   di
    destinazione; 
      h) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel  caso
    di mancato o difforme  utilizzo  del  bene  rispetto  alle  finalita'
    indicate nonche' negli altri casi stabiliti dalla legge; 
      i)   sottoscrive   convenzioni   e   protocolli    con    pubbliche
    amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti  ed
    associazioni per le finalita' del presente decreto; 
      l) provvede all'istituzione, in relazione a  particolari  esigenze,
    di sedi secondarie nelle  regioni  ove  sono  presenti  in  quantita'
    significativa  beni  sequestrati  e  confiscati   alla   criminalita'
    organizzata; 
      m) adotta un regolamento di organizzazione interna. 
      5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati  a
    partecipare  i  rappresentanti   delle   amministrazioni   pubbliche,
    centrali  e  locali,  di  enti  e  associazioni  di  volta  in  volta
    interessati e l'autorita' giudiziaria. 
      6. Il collegio dei revisori provvede: 
      a) al riscontro degli atti di gestione; 
      b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo,
    redigendo apposite relazioni; 
      c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    L'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI
    SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

                                  Art. 113 
     
     
                 Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia 
     
      1. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo  17,
    comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
    dell'interno,  di  concerto   con   i   Ministri   della   giustizia,
    dell'economia e delle finanze e per  la  pubblica  amministrazione  e
    l'innovazione, sono disciplinati, entro il limite  di  spesa  di  cui
    all'articolo 118: 
      a)  l'organizzazione  e  la  dotazione  delle   risorse   umane   e
    strumentali per il funzionamento dell'Agenzia; 
      b) la contabilita' finanziaria ed economico  patrimoniale  relativa
    alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione  finanziaria
    e contabile dalle attivita' di amministrazione e  custodia  dei  beni
    sequestrati e confiscati; 
      c) i flussi  informativi  necessari  per  l'esercizio  dei  compiti
    attribuiti all'Agenzia nonche' le modalita' delle  comunicazioni,  da
    effettuarsi  per  via  telematica,  tra   l'Agenzia   e   l'autorita'
    giudiziaria. 
      2.  Ai  fini  dell'amministrazione  e  della  custodia   dei   beni
    confiscati di cui all'articolo 110, comma 2,  lettere  d)  ed  e),  i
    rapporti tra l'Agenzia e  l'Agenzia  del  demanio  sono  disciplinati
    mediante apposita convenzione  non  onerosa  avente  ad  oggetto,  in
    particolare, la stima e la manutenzione dei beni  custoditi,  nonche'
    l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio. 
      3. Successivamente alla data di entrata in vigore del  regolamento,
    ovvero, quando piu' di uno, dell'ultimo dei  regolamenti  di  cui  al
    comma 1, l'Agenzia per l'assolvimento dei suoi compiti puo' avvalersi
    di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie
    fiscali, sulla base di apposite convenzioni non onerose. 
      4. L'Agenzia e' inserita nella Tabella A  allegata  alla  legge  29
    ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    L'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI
    SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

                                  Art. 114 
     
     
                               Foro esclusivo 
     
      1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice
    amministrativo derivanti dall'applicazione del presente  titolo,  ivi
    incluse quelle cautelari, e' competente il  tribunale  amministrativo
    regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di  competenza  di
    cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio. 
      2. Nelle controversie di cui al comma 1, l'Agenzia  e'  domiciliata
    presso l'Avvocatura generale dello Stato. 
     
     
    
            
          
              
                LIBRO IV 

    Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla
    legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni
    transitorie e di coordinamento
                                  Art. 115 
     
     
                        Modifiche all'articolo 23-bis 
                    della legge 13 settembre 1982, n. 646 
     
      1. All'articolo 23-bis, comma 1, della legge 13 settembre 1982,  n.
    646, le parole: «territorialmente competente» sono  sostituite  dalle
    seguenti: «presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora
    la persona». 
    
            
          
              
                LIBRO IV 

    Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla
    legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni
    transitorie e di coordinamento
                                  Art. 116 
     
     
                        Disposizioni di coordinamento 
     
      1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami
    alle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre  1956,  n.  1423,
    ovunque  presenti,  si   intendono   riferiti   alle   corrispondenti
    disposizioni contenute nel presente decreto. 
      2. Dalla data di cui al  comma  1,  i  richiami  alle  disposizioni
    contenute nella legge 31 maggio 1965, n. 575,  ovunque  presenti,  si
    intendono riferiti alle  corrispondenti  disposizioni  contenute  nel
    presente decreto. 
      3. Dalla data di cui al  comma  1,  i  richiami  alle  disposizioni
    contenute negli articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre  1991,
    n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre  1991,
    n. 410, ovunque presenti, si intendono riferiti  alle  corrispondenti
    disposizioni contenute nel presente decreto. 
      4. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II,
    capi I, II,  III  e  IV,  i  richiami  agli  articoli  1-septies  del
    decreto-legge   6   settembre   1982,   n.   629,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e 4 e  5-bis  del
    decreto legislativo  8  agosto  1994,  n.  490  nonche'  quelli  alle
    disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica  3
    giugno 1998, n. 252 e nel decreto del Presidente della  Repubblica  2
    agosto 2010, n. 150, ovunque presenti,  si  intendono  riferiti  alle
    corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto. 
    
            
          
              
                LIBRO IV 

    Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla
    legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni
    transitorie e di coordinamento
                                  Art. 117 
     
     
                           Disciplina transitoria 
     
      1. Le disposizioni contenute  nel  libro  I  non  si  applicano  ai
    procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore  del  presente
    decreto, sia gia' stata  formulata  proposta  di  applicazione  della
    misura di prevenzione. In tali  casi,  continuano  ad  applicarsi  le
    norme previgenti. 
      2. Nella fase di prima applicazione delle  disposizioni  del  libro
    III, titolo II: 
      a)  la  dotazione  organica  dell'Agenzia   e'   determinata,   con
    provvedimento del Direttore, in trenta unita', ripartite tra le varie
    qualifiche,  ivi   comprese   quelle   dirigenziali.   Il   personale
    proveniente dalle pubbliche  amministrazioni,  dalle  Agenzie,  dagli
    enti territoriali, e' assegnato all'Agenzia, anche  in  posizione  di
    comando  o  di  distacco,  secondo  quanto  previsto  dai  rispettivi
    ordinamenti,  conservando  lo  stato  giuridico  e   il   trattamento
    economico in godimento con oneri  a  carico  dell'amministrazione  di
    appartenenza; 
      b) il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione  organica,
    e' autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine  di
    assicurare la piena operativita' dell'Agenzia. 
      3.  Al  fine   di   garantire   il   potenziamento   dell'attivita'
    istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia,
    previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
    Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  la
    pubblica amministrazione e  l'innovazione,  si  avvale  di  personale
    proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie,  compresa
    l'Agenzia  del  demanio,  e  dagli   enti   territoriali,   assegnato
    all'Agenzia medesima anche in posizione di comando o di distacco, ove
    consentito dai rispettivi ordinamenti, ovvero  stipula  contratti  di
    lavoro a tempo determinato, anche ricorrendo alle modalita' di cui al
    decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276.  Tali  rapporti  di
    lavoro sono instaurati in  deroga  alle  disposizioni  del  comma  1,
    lettere a) e b), nonche' nei limiti stabiliti dall'autorizzazione  di
    cui al primo periodo del presente comma  e  delle  risorse  assegnate
    all'Agenzia ai sensi del terzo periodo  del  presente  comma,  e  non
    possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012.  Per  tali  fini,
    all'Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro  per  l'anno  2011  e  4
    milioni di euro per l'anno 2012. 
      4. A decorrere dalla nomina di cui all'articolo 111, comma 2, cessa
    l'attivita' del  Commissario  straordinario  per  la  gestione  e  la
    destinazione  dei  beni  confiscati  ad  organizzazioni  criminali  e
    vengono  contestualmente  trasferite  le  funzioni   e   le   risorse
    strumentali e finanziarie gia' attribuite  allo  stesso  Commissario,
    nonche', nell'ambito del contingente indicato al comma 1, lettera a),
    le risorse umane, che restano nella medesima posizione gia'  occupata
    presso il Commissario.  L'Agenzia  subentra  nelle  convenzioni,  nei
    protocolli  e  nei  contratti   di   collaborazione   stipulati   dal
    Commissario straordinario. L'Agenzia, nei limiti  degli  stanziamenti
    di cui all'articolo  118,  comma  1,  puo'  avvalersi  di  esperti  e
    collaboratori esterni. 
      5. Fino alla data di entrata  in  vigore  del  regolamento  ovvero,
    quando  piu'   di   uno,   dell'ultimo   dei   regolamenti   previsti
    dall'articolo 113, ai procedimenti di cui all'articolo 110, comma  2,
    continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti  anteriormente  alla
    data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Le   predette
    disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui  al  medesimo
    articolo 110, comma 2, lettere b) e c), pendenti alla stessa data. 
      6. Al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni
    oggetto dei procedimenti di cui  al  comma  5,  il  giudice  delegato
    ovvero il giudice che procede comunica tempestivamente all'Agenzia  i
    dati relativi ai detti procedimenti e  impartisce  all'amministratore
    giudiziario  le  disposizioni  necessarie.  L'Agenzia  puo'  avanzare
    proposte al giudice per la migliore utilizzazione del  bene  ai  fini
    della sua successiva destinazione. 
      7. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati,
    alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
    presente  decreto,  abbiano  gia'   presentato   una   manifestazione
    d'interesse al prefetto per le  finalita'  di  cui  all'articolo  48,
    comma  3,  lettera  c),  l'Agenzia  procede  alla  definizione  e  al
    compimento del trasferimento di tali beni  immobili  a  favore  degli
    stessi enti  richiedenti.  Qualora  non  sia  rilevata  possibile  la
    cessione dell'intera azienda  e  gli  enti  territoriali  manifestino
    interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda  e  ne
    facciano richiesta, l'Agenzia  puo'  procedere,  valutati  i  profili
    occupazionali,   alla   liquidazione    della    stessa    prevedendo
    l'estromissione  dei  beni  immobili  a  favore  degli  stessi   enti
    richiedenti. Le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali
    residui rispetto all'estromissione dei beni immobili  assegnati  agli
    enti territoriali sono poste a carico degli stessi enti  richiedenti.
    Qualora dalla  liquidazione  derivi  un  attivo,  questo  e'  versato
    direttamente allo Stato. 
      8. L'Agenzia puo', altresi', disporre, con delibera  del  Consiglio
    direttivo, l'estromissione  di  singoli  beni  immobili  dall'azienda
    confiscata non in liquidazione e il loro trasferimento al  patrimonio
    degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si  tratti
    di  beni  che  gli  enti  territoriali  medesimi  gia'  utilizzano  a
    qualsiasi  titolo  per  finalita'  istituzionali.  La  delibera   del
    Consiglio direttivo e' adottata fatti salvi i diritti  dei  creditori
    dell'azienda confiscata. 
    
            
          
              
                LIBRO IV 

    Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla
    legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni
    transitorie e di coordinamento
                                  Art. 118 
     
     
                          Disposizioni finanziarie 
     
      1. Alla copertura degli  oneri  derivanti  dall'istituzione  e  dal
    funzionamento dell'Agenzia, ivi compresi quelli relativi  alle  spese
    di personale di cui all'articolo 117, commi 2 e 4, pari a 3,4 milioni
    di euro per l'anno 2010 e pari a 4,2  milioni  di  euro  a  decorrere
    dall'anno 2011, si provvede, quanto a 3,25 milioni di euro per l'anno
    2010 e 4  milioni  di  euro,  a  decorrere  dall'anno  2011  mediante
    corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
    parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2010-2012,
    nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
    missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
    dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2010,   allo   scopo
    parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
    dell'interno, nonche' quanto a 150 mila euro per l'anno  2010  e  200
    mila  euro  a  decorrere  dall'anno  2011,  mediante   corrispondente
    riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto  legislativo
    30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla Tabella C della  legge
    23 dicembre 2009, n. 191. 
      2.  Agli   oneri   derivanti   dal   potenziamento   dell'attivita'
    istituzionale e dallo sviluppo organizzativo delle strutture ai sensi
    dell'articolo 117, comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno  2011
    e a  4  milioni  di  euro  per  l'anno  2012,  si  provvede  mediante
    corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
    all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
    relativa al Fondo per interventi strutturali di  politica  economica.
    Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
    apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
      3. All'attuazione delle disposizioni del titolo  III,  capo  V,  si
    provvede nei  limiti  delle  risorse  gia'  destinate  allo  scopo  a
    legislazione  vigente  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
    dell'interno. 
    
            
          
              
                LIBRO IV 

    Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla
    legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni
    transitorie e di coordinamento
                                  Art. 119 
     
     
                              Entrata in vigore 
     
      1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV,  entrano  in
    vigore decorsi 24 mesi dalla data  di  pubblicazione  sulla  Gazzetta
    Ufficiale del regolamento ovvero, quando piu' di uno, dell'ultimo dei
    regolamenti di cui all'articolo 99, comma 1. 
    
            
          
              
                LIBRO IV 

    Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla
    legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni
    transitorie e di coordinamento
                                  Art. 120 
     
     
                                 Abrogazioni 
     
      1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
      a) legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 
      b) legge 31 maggio 1965, n. 575; 
      c) decreto-legge 4 febbraio 2010, n.  4,  convertito  in  legge  31
    marzo 2010, n. 50; 
      d) articoli da 18 a 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152; 
      e) articolo 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646; 
      f) articoli da 2 ad 11, 13 e 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327; 
      g) articolo 7-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401; 
      h) articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
      i) articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29  ottobre  1991,  n.  345,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; 
      l) articoli 70-bis, 76-bis, 76-ter, 110-bis  e  110-ter  del  regio
    decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 
      2. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II,
    capi I, II, III e IV, sono abrogate le seguenti disposizioni: 
      a) articolo 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982,  n.  629,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726; 
      b) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490; 
      c) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; 
      d) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
     
        Dato a Roma, addi' 6 settembre 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                    Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                    dei Ministri 
     
                                    Palma, Ministro della giustizia 
     
                                    Maroni, Ministro dell'interno 
     
                                    Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                    delle finanze 
     
                                    Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                    amministrazione e l'innovazione 
     
    Visto, il Guardasigilli: Palma 
     
    
    
     
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