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    Attività abusiva di brokeraggio assicurativo

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    N. 6205/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 6744 Reg. Ric.
    ANNO 2010
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 6744 del 2010, proposto dalla società S. S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Manzi e Paolo Bassilana, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Federico Confalonieri, 5;
    contro
    Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Binda e Giuseppe Leonardo Carriero, domiciliata in Roma, via del Quirinale n. 21;
    per la riforma
    della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA, SEZIONE prima, n. 7798/2010, resa tra le parti, concernente IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Isvap - Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo;
    Viste le memorie difensive delle parti;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2011 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti gli avvocati Andrea Manzi e Marina Binda;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
    FATTO
    Attraverso l'atto di appello in esame (n. 6744/10, notificato il 21.7.2010) la società S. s.a. ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo regionale del Lazio, Roma, sez. I, n. 7798/10 del 21.4.2010, con la quale era stato respinto il ricorso n. 11 del 2010, proposto dalla medesima società avverso una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dall''ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo) con ordinanza n. 4377/09 del 23.10.2009. Detta sanzione - di importo pari ad euro. 450.000 - risultava comminata per violazione dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 9 della legge n. 792/1984, per avere la citata società svolto attività di intermediazione assicurativa, senza previa iscrizione nell'albo dei mediatori di assicurazione in Italia.
    Quanto sopra con riferimento all'avvenuta stipula, in data 26.10.2004, di un contratto di riassicurazione, in forza del quale la società E. s.p.a. aveva ceduto al riassicuratore - A. Ltd - tutti i rischi relativi alle polizze assicurative destinate ai clienti finali di A. s.p.a; nell'ambito del rapporto in questione sarebbe stato riconosciuto alla citata società S. il ruolo di procacciatore d'affari, con attribuzione di provvigioni dalla data di stipula del contratto stesso.
    In tale situazione l'ISVAP rilevava come, nella normativa italiana, l'attività di mediazione riassicurativa potesse venire esercitata solo attraverso la figura professionale del "broker" (per la quale era prevista l'iscrizione in specifici registri abilitanti), con conseguente applicazione della sanzione in precedenza specificata dopo l'acquisizione di chiarimenti - ritenuti non satisfattivi - circa la mancata iscrizione dell'attuale appellante.
    Avverso detta sanzione S. proponeva ricorso, contestando in primo luogo il termine fissato per il pagamento (30 giorni anziché 60), nonché l'omessa indicazione del termine per ricorrere (questioni riconducibili, secondo il Giudice di primo grado, a "mere irregolarità....surrogabili attraverso il ricorso alla corretta individuazione del termine, alla luce della disciplina di riferimento"). La medesima ricorrente sosteneva, inoltre, di non avere svolto attività di mediazione assicurativa, essendosi limitata a mettere in contatto fra loro soggetti non italiani: A. Ltd, operatore di riassicurazione irlandese, e E., società di diritto francese, con solo successivo coinvolgimento della controllata italiana di quest'ultima; pur avendo, pertanto, E. concluso il trattato di riassicurazione e formalizzato il ruolo di S. con lettera di procacciamento d'affari e riconoscimento di un compenso, la stessa S. non avrebbe mai svolto attività assicurativa in Italia, con conseguente incompetenza dell'ISVAP ad adottare misure sanzionatorie nei confronti di tale società.
    L'entità della sanzione, inoltre, sarebbe stata esorbitante rispetto a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni, introdotto con D.Lgs. n. 209/2005, nel testo vigente alla data di determinazione della sanzione stessa (risultando quest'ultima commisurata alla percentuale del 5% sull'ammontare dei premi scaduti e non alla minore quota spettante a S.).
    Nella sentenza appellata si riteneva non condivisibile la tesi secondo cui la ricorrente - con sede legale in Lussemburgo ed operante in ambito locale e internazionale - sarebbe stata soggetta solo al controllo delle Autorità di vigilanza lussemburghesi, con iscrizione nell'elenco, istituito nel Paese in questione, delle imprese abilitate a prestare attività di consulenza e assistenza gestionale in campo assicurativo e riassicurativo. Come osservato nella medesima sentenza, infatti, sarebbero stati discriminanti l'appartenenza di uno dei contraenti del trattato di riassicurazione all'ordinamento giuridico italiano e l'oggetto del trattato stesso, concernente la copertura riassicurativa dei rischi inerenti le polizze di viaggio, rilasciate da una società italiana e rivolte ad un tour operator italiano, con conseguente competenza dell'Autorità di vigilanza del Paese, in cui dovevano ritenersi radicati gli interessi protetti in concreto coinvolti, coerentemente alle finalitàdi tutela perseguite dalla legge n. 792/1984 (art. 2, comma 1). In conformità a tale indirizzo l'art. 7 della medesima legge n. 792/1984 avrebbe previsto un'apposita sezione dell'albo dei mediatori per le imprese, che avessero sede legale in uno Stato membro dell'U.E., con ulteriore richiamo, nel successivo art. 15, comma 2, al principio della territorializzazione degli interessi coinvolti.
    Nel caso di specie risultava formalizzato il 14.1.2005, a Milano, un incarico di procacciatore d'affari, che la società ricorrente avrebbe perfezionato con la propria accettazione, radicando la competenza dell'Autorità di vigilanza italiana: tale conclusione sarebbe stata conforme all'ordinamento comunitario ed in particolare alla direttiva 2002/92/CE, che - nell'ambito di un processo di armonizzazione delle normative dei Paesi membri - ha espressamente mantenuto ferma la competenza degli stessi a "prevenire" e "reprimere" gli abusi perpetrati sul proprio territorio.
    Quanto sopra secondo le disposizioni legislative e regolamentari, adottate dai singoli Stati per motivi di interesse generale, anche con specifico riferimento alla "possibilità di impedire agli intermediari assicurativi o riassicurativi....di avviare un'attività nel loro territorio".
    Privo di rilevanza sarebbe stato, inoltre, l'asserito carattere occasionale dell'intermediazione di cui trattasi, tenuto conto della definizione di "broker", di cui all'art. 1 della legge n. 792/1984: il requisito della professionalità, richiesto dalla predetta norma, avrebbe dovuto ritenersi infatti indipendente dai caratteri di abitualità e sistematicità dell'attività svolta e sarebbe stato valutabile, invece, con riferimento al contenuto oggettivo dell'atto, anche per un singolo affare, in considerazione della complessa attività di analisi antecedente al contratto, nonché dello studio e dell'assistenza necessari, per la determinazione del contenuto di quest'ultimo, in aggiunta alla fase successiva di cooperazione nella gestione del rapporto. Agli operatori professionali, inoltre, sarebbe stato imposto un dovere "particolarmente intenso di conoscenza e di informazione", circa la disciplina di riferimento della propria attività.
    Quanto all'entità della sanzione irrogata, l'effetto abrogativo del Codice delle Assicurazioni (nella fattispecie applicato) avrebbe dovuto ritenersi successivo al perfezionamento degli elementi integranti la violazione sanzionata (trattato del 26.10.2004), con conseguente inapplicabilità del D.Lgs. n. 209/2005, cui è riconducibile l'effetto abrogativo in questione, dovendo applicarsi alle sanzioni amministrative - ex art. 1 L. n. 689/1981 - il principio del "tempus commissi delicti". Sarebbe risultata corretta, pertanto, l'applicazione dell'art. 9 della legge n. 792/1984, senza possibile riduzione dell'importo, in presenza di applicazione della norma nella misura minima prevista.
    In sede di appello, veniva sottolineato di nuovo come l'intero svolgimento della trattativa avesse avuto luogo al di fuori del territorio italiano, con esclusivo coinvolgimento di soggetti stranieri. L'attività di S., inoltre, non sarebbe stata inquadrabile come "brokeraggio", trattandosi solo di consulenza e assistenza, con possibile ricerca accessoria di "compagnie di assicurazione fronting per le imprese di riassicurazione gestite", sulla base di un mandato generale e non di mera intermediazione assicurativa.
    La ricordata direttiva 77/92/CE, a sua volta, avrebbe dettato solo condizioni minime di armonizzazione delle normative dei vari Paesi, senza obbligo per gli intermediari assicurativi di iscriversi nei registri, tenuti dalle Autorità di controllo dei singoli Stati; tale obbligo sarebbe stato sancito solo dalla direttiva 2002/92/CE, recepita con D.Lgs. n. 209/2005 e successiva, dunque, alla vicenda contestata. All'epoca dei fatti di cui si discute, l'obbligo di iscrizione poteva considerarsi sussistente solo per le imprese che disponessero di un'infrastruttura nel Paese ospitante, in modo tale da poter esercitare un modo stabile e continuativo l'attività professionale di intermediazione.
    Nel caso in esame, peraltro, l'ISVAP si sarebbe comportato in modo del tutto opposto rispetto alla prassi seguita in situazioni similari, come opposto sarebbe stato l'indirizzo espresso dal medesimo TAR in una sentenza di poco antecedente a quella appellata (n. 3121/2009): in presenza di un simile contrasto, non potrebbe quindi non farsi ricorso alla procedura, di cui all'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Nel contesto antecedente al D.Lgs. n. 209/2005, infatti, solo agenti e mediatori sarebbero stati tenuti ad iscriversi in un apposito albo di categoria, non anche i soggetti titolari di una singola lettera di procacciamento d'affari, concernente il contributo occasionale di un soggetto all'incremento del volume di affari di un altro soggetto, in cambio di un compenso (mentre il broker sarebbe un soggetto professionalmente dedito alla mediazione). Non correttamente inoltre, nella situazione in esame, sarebbe stata data applicazione alla più recente normativa per individuare l'illecito, ma non anche per calcolare con parametri più favorevoli l'ammontare della sanzione, così come non sarebbe stato considerato il diverso ruolo imprenditoriale di S., nel settore dei servizi e degli studi in materia di assicurazione e riassicurazione, nonché della consulenza, assistenza e partecipazione a società, operanti nel settore stesso.
    A sua volta l'ISVAP - costituitosi anche nel presente grado di giudizio - sottolineava l'assenza di prova, circa la posizione meramente formale di E. nell'incarico di mediazione (dimostrando, al contrario, la documentazione disponibile come l'interesse protetto alla mediazione riassicurativa di cui trattasi fosse riconducibile ad una persona giuridica italiana, con conseguente potere sanzionatorio dell'Autorità di vigilanza italiana, preposta alla tutela di tale interesse).
    Quanto all'obbligo di iscrizione all'albo di cui trattasi di soggetti stranieri, sarebbe stato sufficiente fare rinvio all'art. 7 della legge n. 792/1984, secondo cui "le imprese che hanno sede legale in uno stato membro e che intendono esercitare la loro attività nel territorio della Repubblica italiana sono iscritte nella sezione seconda dell'albo dei mediatori, con la stessa procedura prevista per le imprese che hanno sede legale in Italia".
    Nessuna contraddittorietà sarebbe stata ravvisabile, inoltre, fra la sentenza in questa sede appellata e la precedente pronuncia del medesimo TAR n. 3121/09, essendo stata applicata in entrambi i casi la normativa in vigore all'epoca delle violazioni poste in essere, tenuto conto della disposizione transitoria, di cui all'art. 354, comma 4, del D.Lgs. n. 209/05: disposizione, in base alla quale le norme abrogate, ivi comprese quelle contenute nella legge n. 792/84, sarebbero state vigenti fino all'adozione dei regolamenti attuativi dell'ISVAP e comunque non oltre 30 mesi, decorrenti dal giorno 1.1.2007, con solo successiva caducazione delle norme stesse.
    Nella situazione oggetto della citata sentenza n. 3121, pertanto, correttamente sarebbe stata ritenuta applicabile la direttiva 77/92/CE, per fatti risalenti al 2000/2001, mentre sarebbe stata riconducibile alla direttiva 2002/92/CE la fattispecie attualmente in esame, tenuto conto della data di conclusione del contratto di riassicurazione e del periodo di svolgimento dell'attività della S., attività il cui carattere professionale sarebbe stato individuabile anche con riferimento ad un unico affare; la consapevolezza di non rispettare le regole vigenti, inoltre, non avrebbe potuto essere esclusa per la società in questione, avendo quest'ultima, peraltro, un Presidente di nazionalità italiana.
    Quanto alla disciplina applicabile per la quantificazione della sanzione, infine, l'Autorità di controllo non avrebbe potuto fare altro che applicare (peraltro nella misura minima prevista) l'art. 9 della più volte citata legge n. 792/1984, in applicazione del principio sancito dall'art. 1 della legge 24.11.1981, n. 689, secondo cui le disposizioni che prevedono sanzioni amministrative si applicano solo nei casi e per i tempi in esse considerati, con già dichiarata manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, sollevata per mancato riconoscimento del principio, esclusivamente penalistico (art. 2, c.3 cod. pen.) della legge più favorevole al responsabile dell'infrazione (Corte Cost., ordinanze nn. 140/2002 e 245/2003).
    Le argomentazioni sopra sintetizzate erano approfondite da entrambe le parti con memorie conclusive, con ulteriore produzione, da parte di S., di quesiti presentati dalla stessa al Commissariat Aux Assurances del Lussemburgo sulla vicenda oggetto di causa, con risposte del predetto organismo, in data 2.4.2010 e 3.1.2011, attestanti la conformità dell'attività espletata alle norme del Paese di appartenenza.
    DIRITTO
    La questione sottoposta all'esame del Collegio investe l'effettivo esercizio, o meno, di attività abusiva di brokeraggio assicurativo, nella fattispecie individuata e sanzionata dall'Isvap con riferimento ad una società con sede nel Lussemburgo (S. S.A.), risultata in possesso di una lettera di incarico di procacciamento d'affari, sottoscritta dalla società E. s.p.a. per un trattato di riassicurazione dalla medesima stipulato, a seguito di detto procacciamento, con la società A. Ltd, per la cessione di una quota dei rischi relativi a tutte le polizze assicurative destinate ai clienti finali di A. s.p.a., in relazione alle attività turistiche offerte, con decorrenza iniziale 26.10.2004.
    L'attività compiuta dalla citata società S. è risultata soggetta alla legge 28.11.1984, n. 792, istitutiva dell'albo dei mediatori di assicurazione in vigenza della direttiva 77/92/CE, che si limitava a stabilire alcune regole basilari, per armonizzare le normative dei vari Paesi in ordine ai requisiti di accesso alla professione di intermediazione assicurativa, in modo tale da consentire l'esercizio di tale attività in regime di libera prestazione di servizi, ferma restando la competenza degli Stati membri di prevenire e reprimere eventuali abusi, posti in essere nel loro territorio.
    Fra tali abusi il Collegio non ritiene che potesse riconoscersi la mancata iscrizione all'albo di agenti, che avessero operato come procacciatori di affari e non come intermediari assicurativi professionali, in assenza di qualsiasi altra manchevolezza, fonte di pregiudizio per gli assicurati.
    Solo con la successiva direttiva n. 2002/92/CE (recepita in Italia col D.Lgs. n. 209/2005), infatti, risulta fissato l'obbligo degli intermediari in questione - concretizzato nella possibilità per gli Stati membri di impedire agli stessi di avviare nuove attività nel loro territorio - di iscriversi nell'apposito registro, tenuto dall'Autorità di controllo del Paese ospitante. E' vero che già con la citata legge n. 792/1984 era stata disciplinata l'attività di mediazione assicurativa, previa iscrizione in un apposito albo, ma senza che possa desumersi dal complesso della normativa in questione un generalizzato divieto per le imprese, costituite in un altro Stato membro, di fornire i propri servizi in via occasionale in altro Stato della Comunità, indipendentemente dalla presenza di una infrastruttura in ambito locale, tale da permettere lo svolgimento di attività stabile e continuativa (cfr. al riguardo per il principio, tenuto conto delle regole comunitarie sulla libertà di stabilimento, Corte Giust. CE, sez. III, 21.1.2010, n. 311; Cons. St., sez. VI, 3.10.2006, n. 5795).
    Proprio una infrastruttura del genere sopra indicato, viceversa, doveva ritenersi necessaria per l'esercizio in via professionale, anche da parte di persone giuridiche straniere, dell'attività di mediatore di assicurazione (o "broker"): attività non esercitabile da chi non fosse iscritto all'apposito albo e consistente nel mettere professionalmente in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali il mediatore non sia vincolato da impegni di sorta, "soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione" (cfr. artt. 1 e 2 L. n. 792/84 cit.); quanto sopra, in base alla disciplina dettata dagli articoli 5 e 7 della medesima legge n. 792/84, che - nel prevedere l'iscrizione di imprese aventi sede legale in uno Stato, membro dell'Unione Europea, nella sezione seconda dell'albo dei mediatori, con la stessa procedura dettata per le imprese con sede legale in Italia - ne delineavano un'attività di tipo continuativo, con previsione di "uffici direzionali ubicati nel Comune" di localizzazione della sede stessa ed ulteriore imposizione di obblighi, quali il rendiconto annuale dei contratti mediati, la trasmissione del bilancio al Ministero dell'Industria ecc, ex art. 8 L. cit.: disposizioni, quelle appena indicate, nel loro complesso coerenti con una "professionalità" da intendere - in base al combinato disposto dei precedenti articoli 1 e 7 - quale espressione della volontà di svolgere attività di brokeraggio sul territorio nazionale, anche a prescindere dal numero degli affari trattati, ma comunque in via stabile e non meramente episodica).
    Nel sistema normativo in esame, d'altra parte, era pacificamente riconosciuto l'affiancamento della figura del mero procacciatore d'affari a quella professionale del broker, entrambi coinvolti in attività di mediazione: il primo, però, sulla base di un contratto atipico, indirizzato a favorire la conclusione di un affare fra terzi, su incarico di una delle parti interessate (non quindi nella posizione di imparzialità del broker), con finale diritto ad un compenso per avere posto utilmente in contatto fra loro soggetti terzi, interessati alla conclusione anche di un singolo affare; mentre, dunque, debbono ritenersi propri del contratto di agenzia la continuità e la stabilità dell'agente nel promuovere la conclusione di contratti, con risultato a proprio rischio, la prestazione del procacciatore può essere anche soltanto occasionale e dipendente da una libera iniziativa, senza che possa, salvo specifiche deroghe legislative per singoli settori, ritenersi necessaria l'iscrizione dello stesso ad alcun albo professionale (cfr. Cass. civ., sez. III, 13.1.1982, n. 186; 17.12.1996, n. 11244, 9.12.2003, n. 18736; Cass. civ., sez. lav. 24.6.2005, n. 13629 e 25.1.2005, n. 1441).
    Il Collegio non ritiene dunque che, per il periodo che interessa ai fini del presente giudizio, l'attività di procacciatore d'affari fosse inibita sul territorio nazionale, ovvero che dovesse necessariamente assumere le caratteristiche dell'intermediazione, di cui all'art. 1 della legge n. 792/1984, data appunto la distinzione, operata dalla giurisprudenza, fra mediatore e procacciatore d'affari, in considerazione del rapporto di collaborazione che - assente nella mediazione ex art. 1754 cod. civ. - caratterizza invece l'attività del procacciatore, il quale agisce anche se non in via stabile nell'interesse esclusivo del preponente, raccogliendo e trasmettendo ordinazioni o proposte di contratto; quanto sopra, senza che possa però escludersi - essendo il procacciatore figura atipica - che nel promuovere gli affari del suo mandante lo stesso possa svolgere attività utile anche nei confronti dell'altro contraente, con piena consapevolezza e accettazione da parte di quest'ultimo (Cass. civ., sez. III, 25.5.2010, n. 12694 e 16.10.2008, n. 25260).
    E' stato pertanto ritenuto non rientrante nel contratto di brokeraggio, nel sistema normativo antecedente all'emanazione del D.Lgs. n. 209/2005, l'accordo con cui una persona iscritta all'albo nazionale degli agenti di assicurazione si impegnava a sottoporre ad un'impresa assicuratrice proposte contrattuali raccolte da terzi, senza il necessario requisito dell'indipendenza dell'intermediario e quindi con sostanziale attività di procacciamento d'affari, inerente contratti standardizzati (TAR Lazio, Roma, sez. I, 5.11.2008, n. 10057).
    All'epoca dei fatti oggetto di causa, in conclusione, non poteva ancora ritenersi codificato l'obbligo di iscrizione di chiunque esercitasse, anche occasionalmente, attività di intermediazione assicurativa nell'apposito albo, tenuto da un'Autorità di controllo nel Paese in cui l'attività venisse posta in essere (cfr in tal senso TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 3121/2009 cit.).
    In tale situazione, la censura di violazione o falsa applicazione della legge n. 792/1984, prospettata avverso l'ordinanza dell'ISVAP - servizio sanzioni - n. 4377/09 del 23.10.2009 deve ritenersi fondata ed assorbente, risultando sostanzialmente sanzionata a norma della medesima legge un'attività, in effetti posta in essere in vigenza della medesima, ma valutata con i parametri del sopravvenuto codice delle assicurazioni, approvato con D.Lgs. n. 209/2005.
    Prima dell'approvazione del citato codice, viceversa, doveva ritenersi che l'attività di mediazione assicurativa potesse essere effettuata stabilmente e professionalmente, in Italia, da un broker iscritto nell'apposito albo, ma anche - come nella fattispecie appare avvenuto - in via occasionale da un procacciatore d'affari, che si limitasse a mettere in contatto "una tantum" due imprese, interessate a concludere un trattato di riassicurazione (quanto sopra, anche a prescindere dal fatto che, nel caso di specie, le due società in questione non fossero italiane e che solo successivamente, ad accordo già determinato nel contenuto nel corso del 2004, risultasse designata alla formalizzazione della lettera di procacciamento d'affari la controllata italiana della Holding del gruppo E., quale parte direttamente interessata al contratto di riassicurazione, concordato fra la predetta Holding - società di diritto francese - e la società irlandese di riassicurazione A. Ltd.).
    L'attività, nel senso sopra indicato posta in essere da S., è stata d'altra parte giudicata corretta dell'Autorità di vigilanza del Lussemburgo, Paese di appartenenza della società in questione, secondo la quale le società che prestino consulenza ed assistenza in campo assicurativo o riassicurativo potrebbero comunque ricercare - in via occasionale ed accessoria rispetto all'attività principale - compagnie di assicurazione "fronting" per le imprese di riassicurazione gestite, senza che ciò integri attività di intermediazione assicurativa.
    Lo stesso compenso di S. per l'attività di cui trattasi, inoltre, risulta calcolato non in percentuale sui premi assicurativi ceduti - come sarebbe spettato ad un broker - ma su una percentuale del 30% delle commissioni di cessione dovute in forza del trattato di riassicurazione: commissioni pari al 5% dei premi ceduti, con conseguente minor guadagno di S., rispetto a quello ordinariamente riconosciuto a chi esercitasse professionalmente attività di brokeraggio, nonché con ulteriore incongruità nell'applicazione di una sanzione, prevista appunto per chi esercitasse abusivamente l'attività di broker assicurativo (e, quindi, in percentuale sull'ammontare dei premi ceduti, ai sensi dell' art. 9 della più volte citata legge n. 792/1984); nessuna prova, infine, è stata addotta circa l'avvenuta prestazione, da parte di S., della collaborazione gestionale ed esecutiva usualmente prestata dal broker, nell'ambito del rapporto di mediazione riassicurativa di cui trattasi.
    Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l'appello debba essere accolto, con le conseguenze precisate in dispositivo; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione per i due gradi, tenuto conto della complessità della normativa di riferimento.
    P. Q. M.
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe n. 6744 del 2010 e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla l'ordinanza dell'Isvap - servizio sanzioni - n. 4377/09 (n. prot. 1409012430) del 23.10.2009.
    Compensa le spese giudiziali dei due gradi.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
    - Luigi Maruotti - Presidente
    - Maurizio Meschino - Consigliere
    - Roberto Garofoli - Consigliere
    - Gabriella De Michele - Consigliere, Estensore
    - Roberta Vigotti - Consigliere
     
    IL PRESIDENTE
    Luigi Maruotti
    L'ESTENSORE
    Gabriella De Michele
     
    Depositata in Segreteria il 24 novembre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Riparto e "controllo" della spesa sanitaria tra soggetti pubblici e privati accreditati: giurisdizione ... e oltre...

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    lesione determinata da poteri autoritativi e direttamente conseguente ad atti amministrativi di cui sia denunziata la illegittimità, bensì di un proprio diritto soggettivo, consistente nelle pretese economiche derivanti dalla concessione di servizio pubblico, quale deve ritenersi la erogazione di prestazioni sanitarie per conto del S.S.N. (Cassazione Sezioni Unite 13 febbraio 2007, n. 3046).

    La giurisdizione pur esclusiva del G.A. prevista dall'art 33 d.lgs.80/98 in materia di pubblici servizi è stata come noto interamente riscritta dalla Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 204 del 6 luglio 2004 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intero comma secondo nonchè del comma primo, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli» anziché «le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché».
    Secondo la Consulta, condizione imprescindibile per la legittimità costituzionale della giurisdizione esclusiva del G.A, anche in materia di pubblici servizi, è il collegamento della pretesa con l'esercizio del potere autoritativo pur se illegittimamente esercitato.
    Alla luce della sentenza n. 204/2004 in tema di riparto di giurisdizione nella materia delle concessioni di pubblici servizi, devono ritenersi oramai escluse dalla giurisdizione del G.A. tutte le controversie di contenuto meramente patrimoniale, ossia quelle nelle quali non venga in rilievo il potere della p.a. a tutela di interessi generali ovvero la verifica dell'esercizio di poteri discrezionali di cui la p.a. gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi (ex multis Cassazione civile, Sez. Un. , 18 novembre 2008, n. 27333, Consiglio Stato, sez. VI, 25 giugno 2008, n. 3226, T.A.R. Campania Napoli sez I 9 giugno 2008 sent. n. 5518, T.A.R. Puglia Bari sez III 10 novembre 2010, n. 3876)
    Tale assunto, maturato a seguito delle sentenze della giurisprudenza costituzionale trova oggi riscontro anche sul piano normativo, in ragione della previsione contenuta nella lett. c) comma 1, dell'art. 133 del Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, ai sensi del quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità"
    Ritiene il Collegio che la posizione giuridica di cui si invoca protezione quale "diritto al ripiano finanziario" derivante dalla natura di struttura privata equiparata alle strutture pubbliche, abbia consistenza di vero e proprio diritto soggettivo, il cui esercizio resta comunque pur sempre collegato ai fini della giurisdizione al potere di controllo e verifica della spesa sanitaria sussistente anche nei confronti di tali strutture, seppur con connotazioni del tutto differenti rispetto alla ordinaria programmazione annuale della spesa sanitaria effettuata in sede di D.I.E.F. nei confronti della generalità degli operatori privati accreditati.
    Come ha già statuito anche questa Sezione (n. 3876/2010) e pacifico in giurisprudenza (ex multis T.A.R. Lazio Roma sez III 10 maggio 2007, n. 4222, T.A.R. Campania Napoli sez I 16 settembre 2010, n. 17421) le determinazioni di natura autoritativa emanate dall'Amministrazione Regionale, quali i documenti di indirizzo economico finanziario ex art. 25, l. reg. Puglia n. 28 del 2000 (cd. D.I.E.F.), aventi ad oggetto le assegnazioni dei tetti di spesa ovvero gli adeguamenti tariffari (così come le stesse classificazioni nosocomiali) debbono essere ritualmente contestate secondo i termini di decadenza valevoli per l'annullamento di statuizioni di natura autoritativa - oggi contenute nell'art. 41 c.p.a. - in aggiunta alla tutela di accertamento dell'illegittimità del silenzio-rifiuto per le ipotesi di inerzia.
    Nella fattispecie per cui è causa, nettamente distinta per petitum e causa petendi, parte ricorrente non contesta la legittimità del potere autoritativo in tema di assegnazione dei tetti di spesa, affermandone anzi l'inapplicabilità nei suoi confronti, quale struttura equiparata e "consustanziale" al servizio pubblico, ma avanza invece pretese di natura patrimoniale a titolo di responsabilità di tipo contrattuale e/o extracontrattuale.
    La suesposta pretesa, per quanto differenziata, risulta comunque secondo il Collegio ugualmente ancorata al potere autoritativo, qui consistente non già nella fissazione dei limiti inderogabili alle prestazioni erogabili, bensì nella vigilanza e controllo annuale dei costi, secondo lo stesso sistema dei DRG, vale a dire in base a verifiche di elementi opinabili e con istruttoria complessa (Consiglio di Stato sez V, 26 febbraio 2010, n. 1146).
    Tale potere non è connotato dalla ampia discrezionalità che contraddistingue le assegnazioni dei tetti di spesa ovvero gli adeguamenti tariffari nei confronti degli operatori privati accreditati (Consiglio di Stato sez V 28 febbraio 2011, n. 1252, id. sez V 31 dicembre 2007, n. 6806, T.A.R. Campania Salerno sez I 18 dicembre 2007, n. 3203) ma assume carattere tendenzialmente vincolato dovendosi esercitare "secondo congruità" in relazione alla natura equiparata e agli obblighi di servizio pubblico propri di soggetti "consustanziali" (Consiglio di Stato sez V 22 aprile 2008, n. 1858) a nulla rilevando l'eventuale non compatibilità con le risorse finanziarie disponibili (T.A.R. Campania Napoli sez I 20 settembre 2001, n. 4241, Consiglio di Stato sez V, ordinanza n. 5319/2010).
    In altre parole, la Regione è tenuta ad assicurare (come si dirà limitatamente al periodo 2002-2008) uguale valore economico delle prestazioni riconosciute, remunerativo di ogni elemento di costo, ai sensi peraltro dello stesso chiaro disposto dell' art 6 c. 5 l.r. 20/2002, altrimenti trasferendo del tutto indebitamente parte del costo complessivo di un servizio pubblico obbligatorio a spese del privato equiparato, con conseguente incostituzionalità della norma per violazione della libertà di iniziativa economica ex art 41 Cost. nonché anticomunitarietà per violazione art. 49, 50 (libera prestazione servizi) 81 e seg.(concorrenza) del Trattato UE.
    I servizi sanitari sono servizi di interesse generale (art 86 c. 2 Trattato UE, art 2 direttiva "servizi" 2006/123/CE, decisione Commissione UE 28 novembre 2005 - 2005/842/CE) non sottratti all'applicazione del principio comunitario della libera prestazione di servizi, pur se temperato dall'equilibrio con le esigenze imperative nazionali di programmazione delle capacità ospedaliere disponibili e di controllo della spesa sanitaria (Corte Giustizia CE Grande Sezione C-372/04); laddove lo Stato (o la Regione) impongano, come nella fattispecie, obblighi di servizio pubblico, deve essere tendenzialmente assicurata la compensazione dei relativi costi.
    Diversamente opinando, si sarebbe al cospetto di una sorta di diritto al rimborso "a piè di lista", inconcepibile - al di la dei profili di giurisdizione - in riferimento ad evidenti valori costituzionali di buona amministrazione (art 97 Cost.) e di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica nonché al parametro comunitario del patto di stabilità.
    L'attività vincolata dell'Amministrazione secondo il principio della equiparazione con le strutture pubbliche (almeno fino all'entrata in vigore della l. n. 133/2008) tutela secondo il Collegio in via diretta e non mediata la pretesa dell'odierno ricorrente al ripiano finanziario, senza affievolimento dunque della posizione sostanziale azionata ad interesse legittimo pretensivo (ex multis Consiglio Stato Adunanza Plenaria 24 maggio 2007, n. 8, T.A.R. Abruzzo sez I 24 marzo 2011, n. 169) circostanza idonea a determinare altrimenti la complessiva tardività del gravame.
    Significativo al riguardo, come si approfondirà in seguito, è come il legislatore - a partire dalla l. n. 133/2008 seguita poi dalla l.r. Puglia n. 12/2010 "Piano di rientro sanitario" - abbia in parte abbandonato il criterio della equiparazione per preminenti ragioni di razionalizzazione della spesa pubblica sanitaria, nell'esercizio di un potere conformativo comunque sussistente in materia, di fatto assoggettando anche gli enti equiparati alla rigida predeterminazione del budget sanitario.
    In conclusione, la giurisdizione esclusiva del G.A. ex art 133 c.1 lett c) c.p.a. a tutela dei diritti soggettivi azionati, va affermata non già per il rilievo dell'esercizio di insussistenti poteri discrezionali nella determinazione dei corrispettivi per le prestazioni sanitarie, quanto per il collegamento della pretesa a equo corrispettivo ed al ripiano finanziario al potere pubblico di controllo e vigilanza in senso lato della spesa sanitaria, a tutela di evidenti interessi generali.
    3. Va quindi affermata la giurisdizione esclusiva del GA e respinta l'eccezione della difesa regionale.
    4. Va altresì conseguentemente parzialmente respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame per mancata rituale impugnazione dei DIEF e degli accordi contrattuali annuali, sino alla fine dell'esercizio finanziario 2008.
    Infatti per le ragioni sopra esaminate, la controversia per cui è causa non verte sulla legittimità del potere di programmazione della spesa sanitaria mediante assegnazioni dei tetti inderogabili di spesa ovvero mediante adeguamenti tariffari nei confronti degli operatori privati accreditati, bensì sul diritto dell'ente Miulli - indipendente da tale previsioni - di ottenere assegnazione di fondi straordinari a ripiano del dissesto finanziario, a fronte di prestazioni imposte dagli obblighi di servizio pubblico.
    Priva di pregio è pertanto l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione, non potendosi invocare la consolidata giurisprudenza anche di questa Sezione in merito alla necessità di rituale impugnazione da parte di soggetti privati accreditati delle determinazioni autoritative in materia di programmazione annuale sanitaria e determinazioni tariffarie.
    E' pertanto sufficiente richiamarsi al principio consolidato ed indiscusso secondo cui nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva, ove la controversia si riferisca a diritti patrimoniali che non dipendono dall'esercizio di una potestà autoritativa e discrezionale, ma ineriscono ad una situazione paritetica tra cittadino ed Amministrazione concretantesi nella precisa determinazione di un credito patrimoniale che trova la sua base nella legge, il termine per adire il giudice amministrativo non è l'ordinario termine di decadenza, ma l'assai più ampio termine di prescrizione del diritto. (T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 08 aprile 2011, n. 2057, T.A.R. Piemonte sez I 9 aprile 2008, n. 606, Consiglio di Stato sez VI 27 febbraio 2008, n. 696).
    Come detto, ciò vale sino alla fine del 2008, poiché dall'esercizio finanziario 2009 l'entrata in vigore della l. 133/2008 ha inciso profondamente sulla materia nonché sulla pretesa dell'odierno ricorrente, autoritativamente degradata ad interesse legittimo, in relazione al riedivdersi della discrezionalità dell'Amministrazione sanitaria nella fissazione del budget sanitario anche degli ospedali equiparati.
    5. Prima di affrontare il merito, ritiene il Collegio di esaminare prioritariamente la questione ampiamente dedotta dalle parti in merito alla presunta o meno perdurante efficacia della transazione sottoscritta il 12 marzo 2009, poi oggetto di risoluzione stragiudiziale da parte dell'ente odierno ricorrente, ed ancora di annullamento in autotutela con deliberazione G.R. n. 1560/2010, impugnata con motivi aggiunti.
    La rilevanza pregiudiziale di tale questione è evidente, dal momento che la perdurante attuale efficacia dell'accordo transattivo determinerebbe la parziale estinzione della pretesa creditoria azionata nel presente giudizio, in riferimento agli oneri di investimento per la costruzione del nuovo ospedale e l'acquisto di attrezzature per il periodo 1 febbraio 2002 - 2008.
    Pacifica deve preliminarmente ritenersi la cognizione del G.A. in merito alla questione inerente l'efficacia, sia qualificando l'accordo transattivo quale vero e proprio contratto di transazione ex art 1965 c.c. sia quale accordo integrativo o sostitutivo di provvedimenti ex art 11 l. 241/90 e s.m.; nel primo caso trattandosi di cognizione incidentale di questione pregiudiziale relativa a diritti la cui soluzione è necessaria per pronunciare sulla questione principale (art 8 c.p.a.), mentre nel secondo caso è invocabile l'ampia giurisdizione esclusiva del G.A. di cui al comma 5 dell'art 11 l.241/90 (oggi art. 133 c.1 lett a) 2) c.p.a.) in materia di "formazione, conclusione ed esecuzione" degli accordi, idonea a consentire definito accertamento con autorità di giudicato (Cassazioni Sez. Unite, 3 febbraio 2011, n. 2546).
    Sul punto, ritiene il Collegio di poter qualificare il suddetto negozio di composizione parziale della lite quale transazione (art 1965 c.c.) a tutti gli effetti, sussistendone gli elementi costantemente richiesti della res dubia e della res litigiosa (ex multis Cassazione sez III, 1 aprile 2010, n. 7999) avuto riguardo anche qui alla natura delle rivendicazioni creditorie dell'odierno ricorrente, come detto aventi piena dignità di diritto soggettivo, con conseguente disponibilità ex art 1966 c.c. delle reciproche posizioni. Risulta inequivocabilmente dal contratto transattivo, l'intento delle parti di estinguere le pretese dell'Ospedale Miulli in merito alle spese di investimento effettuate sia per la costruzione del nuovo complesso ospedaliero sia per l'acquisto di più moderne attrezzature, per un totale di 70.735.182,13 euro secondo le risultanze contabili, "fatte salve le (sole) partite correnti ancora a credito dell'Ospedale".
    Manca per la possibile qualificazione della fattispecie quale accordo ex art. 11 l.241/90 - diversamente dagli accordi contrattuali di cui all'art 8-quinques c.2 lett b) d.lgs. 502/92 - il fondamentale presupposto contenutistico tipico della discrezionalità del potere esercitato (ex multis Consiglio di Stato sez IV 10 dicembre 2007, n. 6344, T.A.R. Lombardia Milano sez III 27 dicembre 2006, n. 3067) come detto sostanzialmente assente, in considerazione dell'obbligo regionale di assicurare fondi straordinari di bilancio finalizzati al ripiano finanziario, quantomeno sino a tutto l'anno 2008, obbligo subordinato al solo potere di verifica e controllo quali-quantitativo sul servizio pubblico erogato.
    Ciò detto, ritiene il Collegio che il contratto di transazione tra l'ente Miulli e la Regione Puglia - avente come detto oggetto limitato alle risorse destinate ad investimenti - sia tutt'ora valido ed efficace, per le seguenti ragioni.
    Innanzitutto, condividendo la linea difensiva regionale, l'atto di diffida intimato in data 11 giugno 2010 dall'odierno ricorrente non può apprezzarsi quale rituale diffida ad adempiere ex art 1454 c.c., che in assenza di clausola risolutiva espressa costituisce l'unico modo idoneo a determinare la risoluzione per inadempimento in via stragiudiziale (ex multis Cassazione sez II 29 maggio 1990. n. 5017) a parte l'ipotesi di risoluzione di diritto per violazione del termine essenziale (art 1457 c.c.).
    Manca infatti in tale atto di diffida l'avvertenza in merito all'intento risolutorio entro congruo termine, posto che la diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. esige la manifestazione univoca della volontà dell'intimante di ritenere risolto il contratto in caso di mancato adempimento entro un certo termine, non essendo pertanto sufficiente per produrre l'effetto risolutivo del rapporto costituito fra le parti, previsto dalla norma richiamata, la manifestazione della generica intenzione di agire in tutte le sedi più opportune, "senza specificare se si intenda ottenere l'adempimento o la risoluzione" (Cassazione civile, sez. II, 11 maggio 1990, n. 4066, id. sez II, 21 febbraio 2006, n. 3742).
    La diffida intimata dal ricorrente è in realtà una comunicazione circa la volontà di avvalersi dell'effetto risolutivo verificatosi ope legis ex art 1457 c.c. nel presupposto (errato) della essenzialità dei termini di pagamento pattuiti nella transazione.
    Non ritiene infatti il Collegio sussistente l'essenzialità - sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo - dei termini di pagamento fissati nell'accordo transattivo, al fine della operatività della risoluzione di diritto di cui all'art 1457 c.c. nonostante l'espresso riferimento a tale norma contenuto nell'atto unilaterale di intimazione del 11 giugno 2010.
    Come noto, il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo; tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di adempimento tardivo (Cassazione civile, sez. II, 25 ottobre 2010, n. 21838, id. 6 dicembre 2007 n. 25549).
    Nella fattispecie per cui è causa, non solo manca l'espressa indicazione pattizia circa l'essenzialità del termine (c.d. essenzialità soggettiva) - a meno di voler ritenere sufficiente il generico richiamo all'obiettivo comune di urgente superamento della crisi finanziaria dell'ente Miulli - ma non è dato nemmeno ritenere, sotto il profilo funzionale, come l'interesse del creditore possa dirsi definitivamente perduto dopo la scadenza dei termini (30 aprile 2009, 2010 e 2011) residuando evidentemente invece interesse ad ottenere il pagamento seppur tardivo.
    Ne consegue che la transazione de quo, in mancanza di rituale diffida ad adempiere, non si è mai risolta, circostanza che ha mosso la Regione ad intervenire mediante autotutela all'annullamento con deliberazione G.R. n. 1560/2010, nel presupposto tuttavia altrettanto errato, della possibilità di incidere unilateralmente in via autoritativa sul contratto de quo.
    Infatti, come peraltro sostenuto dalla difesa del ricorrente, è principio altrettanto pacifico in giurisprudenza che una volta che l'Amministrazione nell'esercizio della propria autonomia negoziale ponga in essere atti di transazione, soggetti alla normale disciplina civilistica, essi vengono sottratti ad ogni possibilità di successiva rimozione mediante provvedimenti amministrativi di autotutela, mancando il potere di incidere autoritativamente sugli effetti di un negozio privatistico (Cassazione Sezioni Unite 23 novembre 1985 n. 5809, T.A.R. Sicilia Catania sez II 11 gennaio 2002, n. 48) essendo la delibera di annullamento successiva alla stipulazione della transazione del tutto inidonea a dispiegare alcun effetto inibitorio dell'efficacia del contratto (T.A.R. Campania Napoli sez V 4 febbraio 2004, n. 1590).
    Osserva poi incidentalmente il Collegio che la stessa richiesta formulata contro la Regione in (alcuni) atti difensivi, di adempimento della transazione, pare denotare la stessa rinuncia del ricorrente a valersi dei pur invocati effetti risolutivi, essendo comunque la diffida, per quanto irrituale, posta nell'esclusivo interesse del creditore (ex plurimis Cassazione sez III 24 novembre 2010, n. 23824).
    Tale orientamento trova poi ulteriore conferma anche nei recenti approdi giurisprudenziali in tema di autotutela della stazione appaltante sugli atti di evidenza pubblica, laddove quantomeno in riferimento al periodo successivo alla emanazione della direttiva 2007/66/CE, recepita nel nostro ordinamento dapprima con il d.lgs. 20 marzo 2000 n. 53 e successivamente con il nuovo codice del processo amministrativo, l'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione definitiva non comporta la caducazione del contratto stipulato, dovendosi l'Amministrazione rivolgersi al giudice competente per l'esecuzione del medesimo (T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 11 novembre 2010, n. 6579) diversamente dal regime previgente (T.A.R. Puglia Bari sez I 29 marzo 2007, n. 944).
    Conclusivamente, la deliberazione di annullamento in autotutela, a tacer d'altro, non può avere sul piano autoritativo alcuna efficacia risolutiva, concretando al più espressione del potere privatistico di recesso unilaterale, parimenti privo di efficacia ex art. 1373 c.c. poiché non previsto né da clausola contrattuale né dalla legge, essendo la previsione di cui all'art 11 comma 4 l.241/90 riferita ai soli accordi integrativi o sostitutivi.
    Va dunque sul punto accolta l'impugnativa di cui ai motivi aggiunti, con l'effetto di annullare la deliberazione G.R. 1560/2010, avendo l'ente "Miulli" interesse in relazione come detto alla perdurante efficacia della transazione.
    Del resto, osserva il Collegio come lo stesso giudice d'appello, pur nella sommarietà del giudizio cautelare, non diversamente da questo Tribunale, pare averne indirettamente ed incidentalmente accertato l'efficacia, quantificando le congrue somme dovute dalla Regione a titolo di provvisionale proprio nell'importo coincidente con quanto transatto dalle parti.
    Deve quindi seppur incidentalmente ex art. 8 c.p.a. essere dichiarata l'attuale piena validità ed efficacia della transazione inter partes al fine della compensazione parziale con la complessiva pretesa creditoria e risarcitoria azionata dall'ente "Miulli", che costituisce la questione principale del presente giudizio.
    6. Venendo alle questioni di merito, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, per le seguenti considerazioni.
    Ritiene il Collegio di dover confermare quanto già sommariamente più volte anticipato in sede cautelare, in merito all'esistenza nel quadro normativo sia statale che regionale di riferimento, di un evidente principio di equiparazione tra enti ecclesiastici che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli art 41 e 43 l. 833/1978 ed ospedali pubblici, facendo entrambi parte della rete ospedaliera pubblica, a nulla rilevando sotto il profilo soggettivo la indubbia natura privata dell'ente "Miulli".
    Convergono in questa direzione molteplici norme di rango primario e regolamentare, nonché la stessa prassi del Ministero della Sanità e dell'Amministrazione sanitaria regionale.
    Appare in via preliminare necessario sviluppare un excursus normativo della posizione di status delle strutture sanitarie private c.d. equiparate, tra le quali rientra l'ente Miulli di Acquaviva delle Fonti, dipendente da ente ecclesiastico, attuale ricorrente.
    I precedenti legislativi sono nell'art 129 d.p.r. 130/1969 e nell'art 1 c.5 e 6 l. 132/1968 che regola gli enti ospedalieri e l'assistenza sanitaria: il primo introduce l'istituto della equiparazione degli enti ecclesiastici agli enti ospedalieri, il secondo inquadra nella categoria degli enti ospedalieri gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera una volta intervenuta la classificazione dei loro ospedali (art 20 e segg l. 132/1968), classificazione che ammette i predetti enti ecclesiastici ad utilizzare le disposizioni finanziarie per gli enti ospedalieri di cui al Titolo V della l. 132/1968 - art 32, 33 e 34 richiamate dall'art 1 c.6 della medesima legge.
    Più in particolare, la classificazione dell'ente ecclesiastico, quale ente ospedaliero, ammette ex art 1 c.6 l.132/68 l'ente medesimo a fruire delle risorse del fondo nazionale ospedaliero sulla base del costo complessivo dell'assistenza sanitaria ospedaliera (art 32 e 33 della medesima legge) e insieme agli enti ospedalieri è sottoposto al divieto ex art 29 della stessa legge di istituire nuovi stabilimenti di ricovero e cura.
    Alla stregua degli enti ospedalieri, l'ente ecclesiastico classificato è sottoposto alla vigilanza e tutela regionale ex art 16 e all'alta vigilanza ministeriale ex art 18 della stessa legge 132/68.
    Con successiva legge 17.08.1974 n. 386 (art 14 e 18) l'ente ecclesiastico classificato è ammesso agli stessi benefici derivanti dal fondo nazionale destinato al finanziamento delle spese per l'assistenza ospedaliera.
    Dal punto di vista strutturale l'equiparazione è il risultato di un procedimento amministrativo ministeriale introdotto dall'art 129 d.p.r. 130/1969 che: 1) accerta la corrispondenza delle caratteristiche funzionali degli enti ecclesiastici ai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie locali, la corrispondenza dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai servizi ed ai titoli acquisiti dal personale presso ospedali di uguale classificazione amministrati da enti ospedalieri.; 2) classifica l'ente ecclesiastico in una delle categorie di cui all'art 20 e segg (nella specie l'ente ecclesiastico Miulli fu classificato ente regionale) per gli art 2 e 6 l. 132/68.
    Tale classificazione costituisce l'atto conclusivo del procedimento che inquadra l'ente ecclesiastico nel circuito sanitario pubblico considerandolo "presidio dell'unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicato" (art 43 l. 833). Con la classificazione l'ente ecclesiastico, quale presidio dell'unità sanitaria locale, si identifica con il medesimo e gode, quanto all'esercizio dell'assistenza sanitaria, degli stessi finanziamenti delle AA.SS.LL, ai sensi del combinato disposto dell'art 2 c.5 e 6 della l. 132/1968 e art 32 della medesima legge recante disposizioni finanziarie degli enti ospedalieri.
    Interviene successivamente ed a distanza di un decennio la legge 23.12.1978 n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale, la quale mantiene in piedi il sistema di equiparazione (art 41 l.833) e prescrive che i rapporti dell'ASL competente per territorio con gli istituti ecclesiastici che abbiano ottenuto la classificazione sono regolati da apposite convenzioni stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
    Il medesimo art 41 avanti richiamato prescrive altresì che le Regioni, nell'assicurare la dotazione finanziaria alle AA.SS.LL, devono tener conto delle convenzioni di cui al presente articolo.
    Orbene, come emerge dalla legislazione statale (art 1 c.6 l.132/68 ed art 41 c. 5 l.833/78) ex art 4 c.12 d.lgs 502/92 e s.m.le Regioni devono assicurare la dotazione finanziaria alle AA.SS.LL, nonché agli enti classificati (rectius equiparati) in uguale misura.
    La successiva legislazione (d.lgs. 229/99) richiama all'art 8-quater il sistema della equiparazione di cui alla legge 132/1968 e 833/78 e lo mantiene in vita.
    Tanto premesso, si osserva che l'ente Miulli, classificato ospedale regionale: 1) ha l'obbligo di ricoverare senza particolare convenzione o richiesta di alcuna documentazione i cittadini italiani e stranieri (art 2 l.132/68) e secondo il principio della equiparazione, su di esso grava l'obbligo di prestare i servizi oltre il tetto di spesa assegnato; 2) ha il diritto di utilizzare lo stesso sistema di finanziamento delle aziende ospedaliere, costituendo l'istituto della equiparazione un principio generale delle leggi dello Stato (art 1 c.6 l.132/68, art 41 e 43 l.833/78) avente valenza finanziaria.
    L'attribuzione di un diverso significato alla c.d. equiparazione svuoterebbe di contenuto la sua essenza, di carattere legislativo, che è quella di assicurare dotazione finanziaria di uguale misura a quella delle aziende ospedaliere.
    D'altra parte, anche la legislazione regionale pugliese nel suo complesso, ha inteso attribuire agli enti equiparati una posizione sotto il profilo finanziario, sovraordinata, rispetto alle altre strutture private (art 14 c.5, 6 e 7 l.r. 26/2006, art 9 c.1 lett c) 2, 3 e 4 l.r. 19/2003, art 20 c. 5 l.r. 16/97). In particolare, l'art 16 l.r. 22/1997 stabilisce che gli enti ecclesiastici che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui all'art 41 l. 833/1987 simili in termini di complessità funzionale e/o dotazione di personale in possesso dei requisiti previsti dall'art 4 c. 2 d.lgs 502/92 "sono equiparati alle aziende ospedaliere" al fine delle tariffe delle prestazioni erogate, al fine di correggere la precedente sperequazione, che ne limitava nella misura del 95 % il riconoscimento, in via del tutto illegittima (T.A.R. Puglia Bari sez I, 16 dicembre 1999, n. 1980).
    La medesima legislazione deve, in ogni caso, essere interpretata secondo il principio fondamentale emergente dalla legge dello Stato (art 1 e 2 l.132/1968; art 41 e 43 l.833/78, art 8-quater d.lgs. 229/99) il quale esige parità di trattamento di ordine finanziario tra strutture pubbliche e strutture equiparate.
    Quel che rileva, nella specie, non è la natura giuridica privata dell'ente ecclesiastico, bensì il regime giuridico, dettato da leggi dello Stato, che è pubblicistico ed al quale l'ente medesimo è assoggettato.
    Ne consegue che con decorrenza 2002, sussiste il diritto dell'ente istante ad ottenere le risorse economiche con gli accessori di legge di uguale misura, attribuite all'azienda ospedaliera pubblica della stessa dimensione quali-quantitativa nonché il diritto al ripiano finanziario annuale previo controllo dei rispettivi bilanci consuntivi.
    Quanto alle direttive statali - la cui efficacia vincolante quali "atti di indirizzo e coordinamento" ex art 5 l.833/1978 risulterebbe però venuta meno a seguito della riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione nelle materie di potestà concorrente quali la "tutela della salute" (Corte Cost. 23 luglio 2009 n. 232, T.A.R. Campania Napoli sez I 23 maggio 2005, n. 6840) - il Ministero della Sanità ha ripetutamente avallato il principio della equiparazione degli ospedali classificati, collocando istituti ed enti ecclesiastici che esercitano l'attività ospedaliera quali parte integrante del sistema collocando gli stessi sul medesimo piano delle aziende ospedaliere (Circolare Min. Sanità 21 giugno 1997 prot 100.1/2195).
    Anche la giurisprudenza, ivi compresa quella di questo Tribunale, ha condiviso la suesposta lettura, ritenendo illegittime la fissazione di tetti di spesa disomogenei tra ospedali ecclesiastici e e aziende ospedaliere in quanto "incompatibile con l'equiparazione normativamente disposta" (T.A.R. Puglia Bari sez I 7 febbraio 2001, n. 1980, id. 16 dicembre 1999 n. 1980, T.A.R. Campania Napoli sez I 28 febbraio 2007, n. 3016).
    Il Consiglio di Stato (sez V 22 aprile 2008, n. 1858) nondimeno condivide la ricostruzione del panorama normativo di riferimento qui operata, affermando che "ai fini dell'operatività del meccanismo dei cd. tetti di spesa, da un lato stanno le strutture pubbliche e quelle ad esse equiparate (ospedali classificati, i.r.c.c.s., etc.), dall'altro quelle private accreditate. Solo per le seconde, invero, ha senso parlare di imposizione di un limite alle prestazioni erogabili; mentre per le strutture che risultano consustanziali al sistema sanitario nazionale (ospedali pubblici, ospedali classificati, i.r.c.c.s., etc.) non è neppure teorizzabile l'interruzione delle prestazioni agli assistiti al raggiungimento di un ipotetico limite eteronomamente fissato." Secondo il giudice d'appello, "un conto sono, infatti, le case di cura private, altra cosa sono quelle istituzioni la cui parificazione all'apparato sanitario pubblico rende anche solo teoricamente incompatibile una limitazione delle prestazioni.".
    In conclusione, l'espressa ricomprensione degli enti ecclesiastici ex art. 4 d.lgs. 502/1992 nell'ambito delle aziende ospedaliere e della rete ospedaliera pubblica, la previsione di oneri di adeguamento sotto il profilo tecnico-organizzativo, gli obblighi di servizio pubblico evincibili dal paradigma normativo di riferimento, convergono in modo univoco secondo il Collegio nel pieno inserimento dell'ente Miulli nell'apparato sanitario pubblico.
    Significativa al riguardo è la stessa circostanza secondo cui non risulta dagli atti depositati in giudizio che l'ente ricorrente abbia mai sottoscritto con l'Azienda sanitaria gli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinques c.2 lett b) d.lgs. 502/92, non avendo la Regione fornito prova del contrario.
    L'entrata in vigore della l.133/2008 ha però innovato, secondo il Collegio, il rapporto con i soggetti equiparati mettendo in pratica sullo stesso piano gli enti ecclesiastici e gli altri operatori sanitari privati, imponendo anche con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli art 41 e 43 comma 2 l.833/78 e s.m. la stipulazione degli accordi contrattuali ed il vincolo della programmazione annuale regionale.
    Tale disciplina innovativa, come prospettato dalla difesa regionale, esplica la sua efficacia quantomeno a partire dall'esercizio finanziario 2009, con l'effetto di canalizzare le pretese dell'ente ricorrente e di tutti gli enti equiparati nell'ambito del potere conformativo di programmazione della spesa annuale sanitaria, con conseguente necessità di rituale impugnazione delle determinazioni autoritative in materia di tetti di spesa, e dei relativi accordi contrattuali.
    Il perseguimento del fine di razionalizzazione di tutta la spesa sanitaria è poi stato definitivamente sviluppato ed attuato con la l. r. n. 12/2010 di approvazione del Piano di rientro sanitario, con cui la Regione Puglia ha tassativamente vietato l'erogazione e remunerazione con oneri a carico del S.S.R. di prestazioni effettuate al di fuori dei tetti massimi e dei volumi di attività predeterminati annualmente, anche qui in riferimento alla generalità del sistema sanitario, ivi compresi gli ospedali parificati.
    Appare allora evidente come per effetto del crescente deficit della sanità il legislatore abbia in sostanza revisionato il carattere della equiparazione quanto al finanziamento della spesa ospedaliera, collocando su di un piano di parità tutte le strutture sanitarie private, senza alcuna differenziazione, restituendo così omogeneità al sistema, fatte salve le risorse regionali per spese di investimento alla cui remunerazione la Regione Puglia è tenuta, ai sensi dell'art 4 c.15 l.412/91 e s.m.
    Ne consegue, ad avviso del Collegio, l'infondatezza della pretesa per il segmento temporale 1 gennaio 2009 - primo semestre 2011, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale, che infine di arricchimento senza giusta causa. Sul punto, va chiarito che la pretesa azionata debba qualificarsi ex art 32 c.2 c.p.a. quale azione di risarcimento danni ex art 2043 c.c. da lesione di diritti, essendo pertanto improprio il riferimento da parte dell'ente ricorrente alla responsabilità della PA da "contatto qualificato" o alla pregiudizialità amministrativa, non derivando l'illecito da provvedimenti illegittimi bensì dalla colpevole inerzia regionale nel ripiano finanziario.
    7. Dall'affermata piena equiparazione discende, secondo il Collegio, l'onere per l'Amministrazione regionale di provvedere a finanziare il disavanzo risultante dai consuntivi annuali a decorrere dal 2002, sino all'entrata in vigore della l.133/2008, detratte naturalmente le pretese oggetto del contratto di transazione per il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2008, a titolo di responsabilità extracontrattuale (art 2043 c.c.) non ravvisandosi i presupposti per una responsabilità contrattuale, per "contatto sociale qualificato", fattispecie per altro del tutto impropriamente invocabile, data la natura di diritto soggettivo della pretesa azionata nel presente giudizio.
    Quanto alle pretese sino al 31 dicembre 2008, vanno pertanto detratti gli oneri di investimento (costruzione nuovo ospedale e acquisto attrezzature) relativi al periodo 1.01.2002 - 31.12.2008, pretese estinte per transazione per la somma di 45.000.000,00 euro, la quale risulta allo stato interamente liquidata dalla Regione, pur se a titolo di ottemperanza alle provvisionali disposte in sede cautelare.
    Restano naturalmente dovute sino a tale data tutte le ulteriori somme espressamente non comprese nell'oggetto della transazione, vale a dire le partite correnti ancora a credito dell'Ospedale Miulli.
    Quanto alla domanda subordinata di condanna ex art 2041 c.c., anche a voler prescindere dalla questione di difetto di giurisdizione del G.A. (Cassazione Sezioni Unite 6 febbraio 2009, n. 2865), la specifica disciplina di settore in materia di prestazioni sanitarie rese in eccedenza ai c.d. tetti di spesa rende ad avviso del Collegio (cosi come già statuito con la sentenza n. 798/2011 di questa Sezione) non invocabile nemmeno il diritto all'indennizzo ivi previsto, essendo a monte vietata la stessa utilitas delle prestazioni - così come peraltro avviene in altri settori dell'agere amministrativo - potendo l'Amministrazione fortemente limitarne anche se non completamente azzerarne la remunerazione.
    Venendo dunque alla quantificazione del danno lamentato, l'ente ricorrente allega e comprova per l'intero periodo di riferimento un pregiudizio pari a 136.735.878,00 euro pari al differenziale del valore della produzione del Miulli a tariffe di riferimento, unitamente ad euro 39.531.887,00 per investimenti, euro 7.521.793,00 (Colonia Hanseniana) oltre ad interessi pari a 39.882.270,00, per un totale di 223.671.828,00 euro.
    Ritiene il Collegio di determinare le somme dovute dalla Regione Puglia con decorrenza 2002 in misura corrispondente alle risorse attribuite all'azienda ospedaliera pubblica della stessa dimensione quali-quantitativa, nonché al ripiano finanziario annuale previo controllo dei rispettivi bilanci consuntivi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali - trattandosi di debiti di valore, data la valenza extra-contrattuale della pretesa - sino alla pubblicazione della sentenza.
    Va respinta infine la domanda di accertamento e condanna alla corresponsione di maggiori oneri bancari e finanziari, poiché assorbita dall'accoglimento della pretesa al ripiano finanziario unitamente ad interessi e rivalutazione.
    8. Quanto al danno di immagine, l'ente odierno ricorrente ne collega la lesione soprattutto alla notevole compromissione della fiducia da parte del sistema bancario e dei fornitori, in considerazione della grave esposizione bancaria causata dal mancato trasferimento dei fondi regionali, chiedendone la liquidazione nella misura del 10 % del danno patrimoniale.
    Come noto, il risarcimento del danno non patrimoniale secondo fondamentale arresto delle Sezioni Unite della Cassazione (11 novembre 2008, n. 26972) è possibile allorché sussistano tre condizioni: a) la rilevanza costituzionale dell'interesse leso; b) la gravità della lesione nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità; c) la non futilità del danno, intesa come mero fastidio o disagio.
    Quanto al diritto all'immagine, quale diritto fondamentale della personalità tutelato dall'art 2 Cost., avente ad oggetto "la considerazione che un soggetto ha di sé e nella reputazione di cui gode" (Consiglio d Stato sez V 12 febbraio 2008 n. 491) non può ritenersi esclusivamente riferibile alla persona fisica, bensì agli stessi enti o persone giuridiche (Cassazione civile, sez. III, 04 giugno 2007, n. 12929, Consiglio di Stato sez V 12 febbraio 2008, n. 491).
    Ritiene la più recente giurisprudenza che allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito - come danno c.d. conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca (Cassazione civile sez. III, 04 giugno 2007, n. 12929).
    Ritiene il Collegio che la mancata dovuta corresponsione in favore dell'ente Miulli dei fondi straordinari necessari al ripiano delle perdite risultanti dai consuntivi annuali sino all'anno 2008 sia fatto idoneo, secondo la comune esperienza, a determinare le conseguenze negative allegate, vale a dire la compromissione della fiducia da parte del sistema bancario e dei fornitori, in relazione alla cronicità dell'esposizione bancaria e dei notevoli e documentato ritardi di pagamento nei confronti dei fornitori. Pertanto ritiene il Collegio che la notevole entità e cronicità dell'esposizione finanziaria, unitamente all'innegabile risalto della vicenda datone dall'opinione pubblica (c.d. clamor fori) possano costituire ragionevoli indizi ex art. 2729 c.c. per comprovare anche il lamentato danno non patrimoniale da lesione dell'immagine.
    Quanto alla quantificazione, da effettuarsi in via equitativa ai sensi degli art. 1226 e 2056 c.c. secondo le circostanze concrete del caso (Cassazione civile, sez. III, 04 giugno 2007, n. 12929, T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 05 marzo 2010, n. 3432) ritiene il Collegio prudente, data la difficoltà se non l'impossibilità di concreta analitica quantificazione, liquidarlo nella misura di 100.000,00 euro.
    9. Per i suesposti motivi il ricorso è parzialmente fondato, e per l'effetto va accertato il diritto dell'ente Miulli con decorrenza 2002 e sino al 2008, alla parità di trattamento finanziario corrisposto alle aziende ospedaliere per dimensioni e tipologia similari, nonché ad ottenere risorse per spese di investimento secondo il contratto di transazione sottoscritto il 12 marzo 2009, con conseguente condanna della Regione Puglia al pagamento delle suddette somme in favore del ricorrente, unitamente a rivalutazione ed interessi.
    Va altresì accolta la domanda risarcitoria per il danno non patrimoniale da lesione dell'immagine, da liquidarsi in via equitativa in 100.000,00 euro.
    Vanno altresì accolti i motivi aggiunti, come da motivazione.
    Sussistono giusti motivi ai sensi del combinato disposto degli art 26 c.p.a. e 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, in relazione alla obiettiva complessità delle questioni trattate.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e per l'effetto:
    - accerta il diritto dell'ente Miulli alla parità di trattamento finanziario corrisposto alle aziende ospedaliere per dimensioni e tipologia similari, con conseguente condanna della Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore al pagamento in favore dell'ente ricorrente con decorrenza 2002 e sino al 2008 delle spettanze economiche (disavanzo) derivanti dai costi dell'assistenza ospedaliera quantificati per annualità previa ratifica dell'ente di controllo, oltre svalutazione ed interessi legali sino alla pubblicazione della sentenza.
    - accerta il diritto dell'ente Miulli ad ottenere risorse per spese di investimento secondo il contratto di transazione sottoscritto il 12 marzo 2009, diritto pienamente soddisfatto nel corso del giudizio, in ordine al quale deve dichiararsi cessata la materia del contendere;
    - condanna la Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore al pagamento in favore dell'ente ricorrente della ulteriore somma pari a 100.000,00 euro, a ristoro del danno non patrimoniale di immagine.
    - respinge l'azione di indebito arricchimento, nonché la pretesa ai maggiori oneri bancari e finanziari, come da motivazione.
    - accoglie i motivi aggiunti e per l'effetto annulla la deliberazione G.R. n. 1560/2010.
    Spese compensate
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Pietro Morea
    L'ESTENSORE
    Paolo Amovilli
    IL REFERENDARIO
    Francesca Petrucciani
     
    Depositata in Segreteria il 25 novembre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento

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    LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3

    Disposizioni  in  materia  di  usura  e  di  estorsione,  nonche'  di
    composizione delle crisi da sovraindebitamento. (12G0011), in G.U.R.I. del 30 gennaio 2012, n. 24 
    

              
                Capo I 

    MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI
    ESTORSIONE

     
     
      La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
    approvato; 
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
     
                                  Promulga 
     
    la seguente legge: 
                                   Art. 1 
     
     
                  Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108 
     
      1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108,  e  successive
    modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
          «2-bis. Fermo quanto previsto dal  comma  7,  l'erogazione  dei
    mutui  di  cui  al  comma   2   e'   consentita   anche   in   favore
    dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole
    del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo  non
    abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al  titolo  VI
    del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive  modificazioni,
    ovvero per  delitti  contro  la  pubblica  amministrazione,  la  fede
    pubblica,   l'amministrazione   della   giustizia,   il   patrimonio,
    l'economia  pubblica,  l'industria  e  il  commercio,   a   meno   di
    intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del
    codice  penale.  Avverso  il  provvedimento  contrario  del   giudice
    delegato e' ammesso reclamo al tribunale fallimentare, del quale  non
    puo' far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. 
          2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai  sensi  del  comma
    2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle  attivita'
    sopravvenute dell'imprenditore fallito e  sono  vincolate,  quanto  a
    destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalita' di cui
    al comma 5»; 
        b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
          «3. Il mutuo  puo'  essere  concesso,  anche  nel  corso  delle
    indagini  preliminari,  previo   parere   favorevole   del   pubblico
    ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso  delle
    indagini preliminari medesime»; 
        c) al comma  5,  primo  periodo,  dopo  la  parola:  «data»  sono
    inserite le seguenti: «di presentazione della denuncia per il delitto
    di usura ovvero dalla data»; 
        d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
          «7. I mutui di cui al  presente  articolo  non  possono  essere
    concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche
    tentato, o per taluno dei reati  consumati  o  tentati  di  cui  agli
    articoli 380 e 407, comma 2, lettera  a),  del  codice  di  procedura
    penale,  ovvero  sottoposti  a  misure  di  prevenzione  personali  o
    patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo  34  del
    codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
    decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159.  Nei  confronti  dei
    soggetti indagati  o  imputati  per  taluno  di  detti  reati  ovvero
    proposti per le suddette misure, la concessione del  mutuo  non  puo'
    essere  consentita  e,  ove  sia  stata  disposta,  e'  sospesa  fino
    all'esito dei relativi procedimenti»; 
        e) al comma 9, la lettera a) e' sostituita dalle seguenti: 
          «a) se il procedimento  penale  per  il  delitto  di  usura  in
    relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si
    conclude con provvedimento di archiviazione,  salvo  quanto  previsto
    dalla lettera a-bis), ovvero con sentenza di non luogo  a  procedere,
    di proscioglimento o di assoluzione; 
          a-bis) quando il procedimento penale  non  possa  ulteriormente
    proseguire per prescrizione del  reato,  per  amnistia  o  per  morte
    dell'imputato  e  il  giudice  debba  emettere  per  tali  motivi  il
    provvedimento di archiviazione o la sentenza,  in  qualsiasi  fase  o
    grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1,  del  codice
    di procedura penale,  quando  allo  stato  degli  atti  non  esistano
    elementi documentati, univoci e concordanti in  ordine  all'esistenza
    del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri
    vantaggi usurari». 
      2. All'articolo 15, comma 8, della citata legge n. 108 del 1996, le
    parole da: «rappresentanti» fino alla fine del comma sono  sostituite
    dalle seguenti: «due rappresentanti  del  Ministero  dell'economia  e
    delle finanze,  di  cui  uno  con  funzioni  di  presidente,  da  due
    rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno  nella  persona
    del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento  delle
    iniziative  anti-racket  ed  antiusura,  da  due  rappresentanti  del
    Ministero dello  sviluppo  economico  e  da  due  rappresentanti  del
    Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali.  E'  previsto  un
    supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti  effettivi  e
    supplenti  della  commissione  sono  scelti  tra  i  funzionari   con
    qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia  o  equiparata.
    La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito. Le  riunioni
    della commissione  sono  valide  quando  intervengono  almeno  cinque
    componenti,  rappresentanti,  comunque,  le  quattro  amministrazioni
    interessate.  Le  deliberazioni  sono  adottate  a  maggioranza   dei
    presenti e in caso di parita' di voti prevale quello del presidente». 
      3. All'articolo 16, comma 9, della citata legge n. 108 del 1996, le
    parole da: «con l'arresto» fino alla fine del comma  sono  sostituite
    dalle seguenti: «con la reclusione da due a quattro anni». 
      4. All'articolo 17 della citata legge n.  108  del  1996,  dopo  il
    comma 6-bis e' aggiunto il seguente: 
        «6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma  1,
    e' consentita la presentazione di un'unica istanza di  riabilitazione
    anche in riferimento a piu' protesti, purche' compresi  nello  spazio
    temporale di un triennio». 
    
            
          
              
                Capo I 

    MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI
    ESTORSIONE

                                   Art. 2 
     
     
                Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 
     
      1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
        a) all'articolo 3: 
          1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
            «1. L'elargizione e'  concessa  agli  esercenti  un'attivita'
    imprenditoriale,  commerciale,  artigianale  o  comunque   economica,
    ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento  lesivo
    in conseguenza di delitti commessi  allo  scopo  di  costringerli  ad
    aderire a richieste  estorsive,  avanzate  anche  successivamente  ai
    fatti, o per ritorsione  alla  mancata  adesione  a  tali  richieste,
    ovvero  in  conseguenza  di   situazioni   di   intimidazione   anche
    ambientale. Per evento lesivo  si  intende  qualsiasi  danno  a  beni
    mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero  un  danno  sotto
    forma di mancato guadagno inerente all'attivita' esercitata»; 
          2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
            «1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 4,  l'elargizione
    e' consentita anche in favore del soggetto dichiarato fallito, previo
    parere favorevole del giudice delegato al  fallimento,  a  condizione
    che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati  di
    cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,
    ovvero  per  delitti  contro  il  patrimonio,  l'economia   pubblica,
    l'industria e il commercio, a meno di intervenuta  riabilitazione  ai
    sensi degli articoli 178  e  seguenti  del  codice  penale,  ne'  sia
    indagato o imputato per gli stessi reati.  In  tale  ultimo  caso  la
    concessione dell'elargizione non  e'  consentita  e,  ove  sia  stata
    disposta, e' sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti. 
            1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi  del
    comma 1-bis non sono imputabili  alla  massa  fallimentare  ne'  alle
    attivita' sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate,  quanto
    a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le  finalita'  di
    cui all'articolo 15. Il ricavato netto e' per la meta' acquisito  dal
    curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua
    meta' deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento»; 
        b) dopo l'articolo 18-bis e' inserito il seguente: 
          «Art.  18-ter  (Sostegno  degli  enti  locali  alle   attivita'
    economiche a fini  antiestorsivi).  -  1.  Al  fine  di  sostenere  e
    incentivare la prevenzione e la  tutela  delle  attivita'  economiche
    dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre,  tramite
    appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal  pagamento  o
    il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato  di  tributi
    locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui
    all'articolo 3, comma 1. 
      2. All'attuazione delle disposizioni di cui al  comma  1  gli  enti
    locali provvedono, nel rispetto degli obiettivi di  finanza  pubblica
    ad essi assegnati ai fini del patto di stabilita' interno,  a  carico
    dei propri bilanci»; 
        c) all'articolo 19, comma 1, la lettera d)  e'  sostituita  dalla
    seguente: 
          «d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte
    nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2. I membri  sono  nominati
    ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno  su  designazione
    degli organismi nazionali associativi  maggiormente  rappresentativi.
    Il Ministro dell'interno, su proposta del  Commissario  straordinario
    del Governo per il  coordinamento  delle  iniziative  anti-racket  ed
    antiusura,   determina   con   proprio   decreto   i   criteri    per
    l'individuazione della maggiore rappresentativita'»; 
        d) all'articolo 20: 
          1) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
            «7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e  la
    proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito  del  provvedimento
    favorevole  del  procuratore  della  Repubblica  competente  per   le
    indagini in ordine ai delitti che hanno causato  l'evento  lesivo  di
    cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di piu' procedimenti  penali
    che  riguardano  la  medesima  parte  offesa,  anche  ai  fini  delle
    sospensioni e della proroga anzidette, e' competente  il  procuratore
    della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente»; 
          2) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: 
            «7-bis. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione  di
    cui agli articoli 3, 5, 6  e  8,  compila  l'elenco  delle  procedure
    esecutive in corso a carico del richiedente e informa  senza  ritardo
    il  procuratore  della  Repubblica  competente,  che   trasmette   il
    provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione  entro  sette
    giorni dalla comunicazione del prefetto. 
            7-ter.  Nelle  procedure  esecutive  riguardanti  debiti  nei
    confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o  assistenziali,
    non sono poste a carico dell'esecutato  le  sanzioni  dalla  data  di
    inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo  3,  comma  1,
    fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di  cui
    ai commi da 1 a 4 del presente articolo». 
    
            
          
              
                Capo I 

    MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI
    ESTORSIONE

                                   Art. 3 
     
     
    Modifica all'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006,  n.
                                     296 
     
      1. All'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
    sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per  i
    soggetti di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto  del
    Presidente della Repubblica 11 giugno  1997,  n.  315,  per  i  quali
    permangono i vincoli di destinazione previsti  dalla  legge  7  marzo
    1996, n. 108». 
    
            
          
              
                Capo I 

    MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI
    ESTORSIONE

                                   Art. 4 
     
     
                Modifiche all'articolo 629 del codice penale 
     
      1. All'articolo 629 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
        a) al primo comma, le parole: «con la multa da euro  516  a  euro
    2.065» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000  a
    euro 4.000»; 
        b) al secondo comma, le parole: «da euro 1.032 a euro 3.098» sono
    sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 15.000». 
    
            
          
              
                Capo I 

    MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI
    ESTORSIONE

                                   Art. 5 
     
     
    Modifica all'articolo 135 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
                                     163 
     
      1. All'articolo 135, comma 1, del  codice  dei  contratti  pubblici
    relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
    12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «passata in  giudicato»  sono
    inserite le seguenti: «per reati di usura, riciclaggio nonche'». 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 6 
     
     
                                  Finalita' 
     
      1. Al fine di porre rimedio alle situazioni  di  sovraindebitamento
    non soggette ne' assoggettabili alle vigenti  procedure  concorsuali,
    e' consentito al debitore  concludere  un  accordo  con  i  creditori
    nell'ambito della procedura di composizione della crisi  disciplinata
    dal presente capo. 
      2. Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento»  si  intende
    una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e
    il patrimonio prontamente liquidabile per farvi  fronte,  nonche'  la
    definitiva incapacita' del  debitore  di  adempiere  regolarmente  le
    proprie obbligazioni. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 7 
     
     
                        Presupposti di ammissibilita' 
     
      1. Il debitore in stato  di  sovraindebitamento  puo'  proporre  ai
    creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della  crisi
    di cui  all'articolo  15  con  sede  nel  circondario  del  tribunale
    competente  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  1,  un  accordo   di
    ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano  che  assicuri  il
    regolare  pagamento  dei  creditori  estranei   all'accordo   stesso,
    compreso l'integrale pagamento dei titolari di  crediti  privilegiati
    ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo
    quanto previsto  dall'articolo  8,  comma  4.  Il  piano  prevede  le
    scadenze  e  le  modalita'  di  pagamento  dei  creditori,  anche  se
    suddivisi  in  classi,   le   eventuali   garanzie   rilasciate   per
    l'adempimento dei debiti, le modalita' per  l'eventuale  liquidazione
    dei beni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13,  comma  1,
    il piano  puo'  anche  prevedere  l'affidamento  del  patrimonio  del
    debitore ad un fiduciario per  la  liquidazione,  la  custodia  e  la
    distribuzione del ricavato ai creditori. 
      2. La proposta e' ammissibile quando il debitore: 
        a) non e' assoggettabile alle procedure previste dall'articolo  1
    del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; 
        b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla  procedura
    di composizione della crisi. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 8 
     
     
                           Contenuto dell'accordo 
     
      1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti  e
    la  soddisfazione  dei  crediti  attraverso  qualsiasi  forma,  anche
    mediante cessione dei redditi futuri. 
      2. Nei casi in cui i beni  o  i  redditi  del  debitore  non  siano
    sufficienti a garantire la fattibilita' del piano, la  proposta  deve
    essere  sottoscritta  da  uno  o  piu'  terzi   che   consentono   il
    conferimento, anche in garanzia, di redditi o  beni  sufficienti  per
    l'attuabilita' dell'accordo. 
      3. Nella proposta di accordo sono  indicate  eventuali  limitazioni
    all'accesso al mercato del credito  al  consumo,  all'utilizzo  degli
    strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di
    strumenti creditizi e finanziari. 
      4. Il piano puo' prevedere una moratoria fino ad  un  anno  per  il
    pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente  le
    seguenti condizioni: 
        a) il piano  risulti  idoneo  ad  assicurare  il  pagamento  alla
    scadenza del nuovo termine; 
        b) l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato
    dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi; 
        c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti
    impignorabili. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 9 
     
     
                     Deposito della proposta di accordo 
     
      1. La proposta di accordo e' depositata  presso  il  tribunale  del
    luogo di residenza o sede del debitore. 
      2. Il debitore, unitamente  alla  proposta,  deposita  l'elenco  di
    tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei  beni  e
    degli eventuali atti di disposizione  compiuti  negli  ultimi  cinque
    anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
    e dell'attestazione sulla fattibilita' del  piano,  nonche'  l'elenco
    delle spese correnti necessarie al  sostentamento  suo  e  della  sua
    famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo  familiare
    corredata del certificato dello stato di famiglia. 
      3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita altresi'  le
    scritture  contabili  degli  ultimi  tre   esercizi,   unitamente   a
    dichiarazione che ne attesta la conformita' all'originale. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 10 
     
     
                                Procedimento 
     
      1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti  previsti  dagli
    articoli  7  e  9,  fissa  immediatamente  con   decreto   l'udienza,
    disponendo la comunicazione ai creditori presso  la  residenza  o  la
    sede legale, anche per telegramma  o  per  lettera  raccomandata  con
    avviso  di  ricevimento  o  per  telefax  o  per  posta   elettronica
    certificata, della proposta e del decreto  contenente  l'avvertimento
    dei provvedimenti che egli puo' adottare ai sensi  del  comma  3  del
    presente articolo. 
      2. Con il decreto di cui al comma  1,  il  giudice  dispone  idonea
    forma di pubblicita' della proposta e del decreto, oltre, nel caso in
    cui il proponente  svolga  attivita'  d'impresa,  alla  pubblicazione
    degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese. 
      3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode
    ai creditori, dispone che,  per  non  oltre  centoventi  giorni,  non
    possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite  azioni
    esecutive  individuali  ne'  disposti  sequestri   conservativi   ne'
    acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore  che  ha
    presentato la proposta di accordo,  da  parte  dei  creditori  aventi
    titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti  dei
    titolari di crediti impignorabili. 
      4. Durante  il  periodo  previsto  dal  comma  3,  le  prescrizioni
    rimangono sospese e le decadenze non si verificano. 
      5. Le procedure esecutive individuali  possono  essere  sospese  ai
    sensi del comma 3 per una sola volta, anche  in  caso  di  successive
    proposte di accordo. 
      6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti
    del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale  e
    del collegio non puo' far parte il  giudice  che  ha  pronunciato  il
    provvedimento. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 11 
     
     
                         Raggiungimento dell'accordo 
     
      1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per  lettera
    raccomandata con avviso di ricevimento o  per  telefax  o  per  posta
    elettronica certificata, all'organismo di composizione  della  crisi,
    dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla  proposta,  come
    eventualmente modificata. 
      2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, e'  necessario
    che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno  il
    70 per cento dei crediti. 
      3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori  nei  confronti
    dei coobbligati, fideiussori del  debitore  e  obbligati  in  via  di
    regresso. 
      4. L'accordo non determina la novazione delle  obbligazioni,  salvo
    che sia diversamente stabilito. 
      5. L'accordo e' revocato di  diritto  se  il  debitore  non  esegue
    integralmente,  entro  novanta  giorni  dalle  scadenze  previste,  i
    pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di
    previdenza e assistenza obbligatorie. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 12 
     
     
                          Omologazione dell'accordo 
     
      1. Se l'accordo e' raggiunto,  l'organismo  di  composizione  della
    crisi trasmette a  tutti  i  creditori  una  relazione  sui  consensi
    espressi e sul raggiungimento della percentuale di  cui  all'articolo
    11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni
    successivi  al  ricevimento  della  relazione,  i  creditori  possono
    sollevare le eventuali contestazioni. Decorso  tale  ultimo  termine,
    l'organismo di composizione  della  crisi  trasmette  al  giudice  la
    relazione,   allegando    le    contestazioni    ricevute,    nonche'
    un'attestazione definitiva sulla fattibilita' del piano. 
      2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale  di
    cui all'articolo 11, comma 2, verificata l'idoneita' ad assicurare il
    pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra  contestazione,
    il giudice omologa l'accordo e ne dispone  l'immediata  pubblicazione
    utilizzando tutte le forme  di  cui  all'articolo  10,  comma  2.  Si
    applicano, in quanto compatibili, gli articoli  737  e  seguenti  del
    codice  di  procedura  civile.   Il   reclamo,   anche   avverso   il
    provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio  non
    puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. 
      3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo
    non superiore ad un  anno,  l'accordo  produce  gli  effetti  di  cui
    all'articolo 10, comma 3. 
      4. Gli  effetti  di  cui  al  comma  3  vengono  meno  in  caso  di
    risoluzione  dell'accordo  o  di  mancato  pagamento  dei   creditori
    estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei
    e' chiesto al giudice con ricorso da decidere in camera di consiglio,
    ai sensi degli articoli  737  e  seguenti  del  codice  di  procedura
    civile. 
      5. La sentenza di fallimento  pronunciata  a  carico  del  debitore
    risolve l'accordo. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 13 
     
     
                           Esecuzione dell'accordo 
     
      1. Se  per  la  soddisfazione  dei  crediti  sono  utilizzati  beni
    sottoposti  a  pignoramento  ovvero  se  previsto  dall'accordo,   il
    giudice, su proposta  dell'organismo  di  composizione  della  crisi,
    nomina un liquidatore che dispone in via  esclusiva  degli  stessi  e
    delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto  16
    marzo 1942, n. 267. 
      2. L'organismo di composizione della  crisi  risolve  le  eventuali
    difficolta' insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto
    adempimento dello stesso, comunicando  ai  creditori  ogni  eventuale
    irregolarita'. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione
    di diritti  soggettivi  e  sulla  sostituzione  del  liquidatore  per
    giustificati motivi decide il giudice investito della procedura. 
      3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata  la  conformita'
    dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche  con  riferimento
    alla possibilita' di pagamento dei creditori estranei,  autorizza  lo
    svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del
    pignoramento, delle iscrizioni relative  ai  diritti  di  prelazione,
    nonche' di ogni altro vincolo. 
      4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in  essere  in
    violazione dell'accordo e del piano sono nulli. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 14 
     
     
                   Impugnazione e risoluzione dell'accordo 
     
      1. L'accordo puo' essere annullato dal tribunale su istanza di ogni
    creditore, in  contraddittorio  con  il  debitore,  quando  e'  stato
    dolosamente aumentato o diminuito  il  passivo,  ovvero  sottratta  o
    dissimulata  una  parte  rilevante  dell'attivo  ovvero   dolosamente
    simulate attivita' inesistenti. Non e' ammessa alcuna altra azione di
    annullamento. 
      2.  Se  il  proponente  non  adempie  regolarmente  agli   obblighi
    derivanti  dall'accordo,  se  le  garanzie   promesse   non   vengono
    costituite o se l'esecuzione  dell'accordo  diviene  impossibile  per
    ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore  puo'  chiedere
    al tribunale la risoluzione dello stesso. 
      3. Il ricorso per la risoluzione e' proposto, a pena di  decadenza,
    entro un  anno  dalla  scadenza  del  termine  fissato  per  l'ultimo
    adempimento previsto dall'accordo. 
      4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano  i
    diritti acquistati dai terzi in buona fede. 
      5. Nei casi previsti dai commi 1  e  2,  si  applicano,  in  quanto
    compatibili, gli articoli 737 e  seguenti  del  codice  di  procedura
    civile. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 15 
     
     
                    Organismi di composizione della crisi 
     
      1. Gli enti pubblici  possono  costituire  organismi  con  adeguate
    garanzie di indipendenza  e  professionalita'  deputati,  su  istanza
    della  parte  interessata,   alla   composizione   delle   crisi   da
    sovraindebitamento. 
      2. Gli organismi di cui al comma 1 sono  iscritti  in  un  apposito
    registro tenuto presso il Ministero della giustizia. 
      3. Il Ministro della giustizia determina i criteri e  le  modalita'
    di iscrizione nel registro di cui al  comma  2,  con  regolamento  da
    adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
    1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
    della presente  legge.  Con  lo  stesso  decreto  sono  disciplinate,
    altresi', la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione,
    la  sospensione  e  la  cancellazione  degli  iscritti,  nonche'   la
    determinazione delle indennita' spettanti agli organismi  di  cui  al
    comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. 
      4. Gli organismi di conciliazione costituiti presso  le  camere  di
    commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura   ai    sensi
    dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n.  580,  e  successive
    modificazioni,  il   segretariato   sociale   costituito   ai   sensi
    dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8  novembre  2000,
    n. 328, gli ordini professionali degli avvocati,  dei  commercialisti
    ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice
    domanda, nel registro di cui al comma 2. 
      5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non  devono
    derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e  ai
    componenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso spese  o
    indennita' a qualsiasi titolo corrisposti. 
      6. Le attivita' degli organismi di cui al  comma  1  devono  essere
    svolte nell'ambito delle risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
    disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
    carico della finanza pubblica. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 16 
     
     
                           Iscrizione nel registro 
     
      1. Gli organismi di cui all'articolo 15, unitamente alla domanda di
    iscrizione  nel  registro,  depositano  presso  il  Ministero   della
    giustizia  il  proprio  regolamento   di   procedura   e   comunicano
    successivamente le eventuali variazioni. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 17 
     
     
             Compiti dell'organismo di composizione della crisi 
     
      1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto
    dagli articoli  11,  12  e  13,  assume  ogni  opportuna  iniziativa,
    funzionale alla predisposizione del  piano  di  ristrutturazione,  al
    raggiungimento dell'accordo  e  alla  buona  riuscita  dello  stesso,
    finalizzata al  superamento  della  crisi  da  sovraindebitamento,  e
    collabora con il debitore e  con  i  creditori  anche  attraverso  la
    modifica del piano oggetto della proposta di accordo. 
      2. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei  dati  contenuti
    nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilita'  del
    piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e trasmette  al  giudice  la
    relazione sui consensi espressi  e  sulla  maggioranza  raggiunta  ai
    sensi dell'articolo 12, comma 1. 
      3. L'organismo esegue la pubblicita' della proposta e dell'accordo,
    ed effettua le comunicazioni disposte  dal  giudice  nell'ambito  del
    procedimento previsto dal presente capo. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 18 
     
     
                     Accesso alle banche dati pubbliche 
     
      1. Per lo svolgimento dei compiti e delle  attivita'  previsti  dal
    presente capo, il giudice e, previa autorizzazione  di  quest'ultimo,
    gli organismi  di  cui  all'articolo  15  possono  accedere  ai  dati
    contenuti  nell'anagrafe  tributaria,  nei  sistemi  di  informazioni
    creditizie,  nelle  centrali  rischi  e  nelle  altre   banche   dati
    pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute  nel  codice  in
    materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
    legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e  di
    buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti  privati
    in tema di  crediti  al  consumo,  affidabilita'  e  puntualita'  nei
    pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante  per  la  protezione
    dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella  Gazzetta
    Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004. 
      2. I dati personali acquisiti per le finalita' di cui  al  comma  1
    possono essere trattati e conservati per i soli fini  e  tempi  della
    procedura  e  devono  essere  distrutti  contestualmente   alla   sua
    conclusione  o  cessazione.   Dell'avvenuta   distruzione   e'   data
    comunicazione  al  titolare  dei  suddetti  dati,   tramite   lettera
    raccomandata con avviso di ricevimento o  tramite  posta  elettronica
    certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 19 
     
     
                                  Sanzioni 
     
      1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e'  punito  con
    la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000
    euro il debitore che: 
        a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura  di  composizione
    della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il  passivo
    ovvero sottrae o dissimula una  parte  rilevante  dell'attivo  ovvero
    dolosamente simula attivita' inesistenti; 
        b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura  di  composizione
    della  crisi  di  cui  al  presente  capo,   produce   documentazione
    contraffatta o alterata, ovvero  sottrae,  occulta  o  distrugge,  in
    tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria  situazione
    debitoria ovvero la propria documentazione contabile; 
        c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel
    piano oggetto dell'accordo, fatto salvo  il  regolare  pagamento  dei
    creditori estranei; 
        d) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione
    dei debiti, e per tutta la durata della  procedura,  aggrava  la  sua
    posizione debitoria; 
        e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo. 
      2. Il componente dell'organismo di  composizione  della  crisi  che
    rende false attestazioni in  ordine  all'esito  della  votazione  dei
    creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero  in
    ordine alla veridicita' dei dati contenuti in  tale  proposta  o  nei
    documenti ad essa allegati ovvero in  ordine  alla  fattibilita'  del
    piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore e'  punito
    con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a  50.000
    euro. 
      3. La stessa pena di cui  al  comma  2  si  applica  al  componente
    dell'organismo di composizione  della  crisi  che  cagiona  danno  ai
    creditori omettendo o rifiutando senza giustificato  motivo  un  atto
    del suo ufficio. 
    
            
          
              
                Capo II 

    PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                                   Art. 20 
     
     
                      Disposizioni transitorie e finali 
     
      1. Con uno o piu' decreti, il Ministro della giustizia  stabilisce,
    anche per circondario di tribunale, la data a decorrere dalla quale i
    compiti e le funzioni che il presente capo attribuisce agli organismi
    di composizione della crisi di cui all'articolo 15 sono svolti in via
    esclusiva dai medesimi. 
      2.  I  compiti  e  le  funzioni  attribuiti   agli   organismi   di
    composizione  della  crisi  possono  essere  anche   svolti   da   un
    professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo  28  del
    regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  e  successive  modificazioni,
    ovvero da un notaio, nominati dal  presidente  del  tribunale  o  dal
    giudice da lui delegato. Con decreto  del  Ministro  della  giustizia
    sono stabilite, in considerazione del valore della procedura e  delle
    finalita'   sociali   della   medesima,   le   tariffe    applicabili
    all'attivita' svolta  dai  professionisti,  da  porre  a  carico  dei
    soggetti che ricorrono alla procedura. 
      3. Il professionista di cui al comma 2 e'  equiparato,  anche  agli
    effetti penali, al componente dell'organismo  di  composizione  della
    crisi. 
      4. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere una  relazione
    annuale sullo stato di attuazione della presente legge. 
    
            
          
              
                Capo III 

    ENTRATA IN VIGORE

                                   Art. 21 
     
     
                              Entrata in vigore 
     
      1.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il  trentesimo   giorno
    successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato. 
     
        Data a Roma, addi' 27 gennaio 2012 
     
                                  NAPOLITANO 
     
     
                                      Monti, Presidente del Consiglio dei
                                      Ministri 
     
    Visto, il Guardasigilli: Severino 
    
     
                             LAVORI PREPARATORI 
     
    Senato della Repubblica (atto n. 307 ): 
        Presentato dal sen. Centaro il 30 aprile 2008. 
        Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente,  il
    27 maggio 2008 con pareri delle Commissioni. 1ª, 5ª, 6ª e 10ª. 
        Esaminato  dalla  2ª  Commissione,  in  sede  referente,  il   23
    settembre; 7, 14 ottobre; 5, 18 novembre; 18 dicembre  2008;  14,  21
    gennaio; 11 e 17 marzo 2009. 
        Relazione scritta annunciata il 26 marzo  2009  (atto  n.  307-A)
    relatore sen. Mazzatorta. 
        Esaminato in aula il 26 e 31 marzo 2009 ed approvato il 1° aprile
    2009. 
    Camera dei deputati (atto n. 2364 ): 
        Assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede referente, l'8
    aprile 2009 con pareri delle Commissioni I, V, VI, VIII, X, XI, XII e
    questioni regionali. 
        Esaminato dalla II Commissione, in  sede  referente,  il  23,  29
    aprile; 7, 14, 20 maggio; 9, 16, 17,  18,  23  giugno;  2,  8,15,  30
    luglio; 10, 16 settembre; 21, 22, 27 ottobre 2009; 28 gennaio; 26, 27
    maggio; 30 luglio 2010. 
        Nuovamente assegnato alla II  Commissione  (Giustizia),  in  sede
    legislativa il 24 marzo 2011. 
        Esaminato dalla II Commissione, in sede legislativa, il 29 marzo;
    13 aprile; 25 maggio; 5, 6 luglio ed approvato, con modificazioni, il
    26 ottobre 2011. 
    Senato della Repubblica (atto n 307-B): 
        Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente,  il
    30 novembre 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 10ª. 
        Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 10  gennaio
    2012. 
        Nuovamente assegnato alla 2ª  Commissione  (Giustizia),  in  sede
    deliberante, l'11 gennaio 2012. 
        Esaminato dalla  2ª  Commissione,  in  sede  deliberante,  il  12
    gennaio 2012 ed approvato il 17 gennaio 2012. 
    
            
    
     

    Diniego di contributi legati ad eventi sismici: è il T.A.R. Lazio a dover decidere delle relative controversie?

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    N. 3085/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 97 Reg. Ric.
    ANNO 2005
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    su opposizione a decreto ingiuntivo emesso
    nel ricorso numero di registro generale 97 del 2005, proposto da M. S., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Arena, con domicilio eletto presso lo stesso difensore, in Catania, via Firenze, 20;
    contro
    Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149; 5^ Reggimento Fanteria Aosta;
    per la restituzione,
    mediante decreto ingiuntivo, delle ritenute previdenziali ed assistenziali praticate dall'Amministrazione sul trattamento retributivo del ricorrente durante il periodo di emergenza connesso agli eventi eruttivi e sismici verificatesi nell'area etnea tra il 2001 ed il 2002 (O.P.C.M. 3254/2002).
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2011 il dott. Calogero Ferlisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    1. Col ricorso in epigrafe M. S. ha chiesto al Presidente di questa Sezione l'emissione di decreto ingiuntivo ai fini della restituzione, da parte dell'Amministrazione di appartenenza, delle somme trattenute, a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, sulla retribuzione spettantegli; e ciò senza tenere conto della sospensione contributiva disposta dall'art. 5 dell'Ord.za P.C.M. n. 3254/2002.
    Il ricorso è stato accolto con decreto ingiuntivo n. 126/2005, col quale è stato ordinato all'Amministrazione di restituire al ricorrente la contribuzione frattanto trattenuta.
    2. L'Amministrazione ingiunta ha proposto rituale opposizione adducendo, sia l'inesistenza delle condizioni di ammissibilità del procedimento monitorio, sia, tra l'altro, la non spettanza del beneficio di legge, siccome limitato ai soli lavoratori del settore privato.
    3. Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2011, dopo ampia discussione, il ricorso è passato in decisione.
    DIRITTO
    - 1. Ai fini del decidere, occorre fare anche un breve cenno al quadro normativo nel quale si inserisce la vertenza in esame:
    -- 1.a) Con D.P.C.M. 23.7.2001 (in GURI 27.7.2001, n. 173) è stato dichiarato lo " ... stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania interessata da gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna" e tale decreto richiama espressamente "... l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225" (legge di "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile").
    -- 1.b) Successivamente è stato emanato il D.P.C.M. 29.10.2002 (in GURI 4.11.2002, n. 258) che così dispone: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 31 marzo 2003, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania, in conseguenza dei gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna e degli eventi sismici concernenti la medesima area"; e ciò fino alla data del 31.3.2003, successivamente prorogata.
    -- 1.c) Lo stesso giorno 4.11.2002 (di pubblicazione nella GURI del citato D.P.C.M. del 2002) è stato emanato il D.L. 4.11.2002, n. 245, recante "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile". Tale decreto, (convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 della L. 27 dicembre 2002, n. 286, in GURI 30.12.2002, n. 304), all'art. 4, così recita: "Per i soggetti che alle date del 29 e 31 ottobre 2002, nonché 8 novembre 2002, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data, sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. ....".
    -- 1.d) Con successiva Ordinanza 29.11.2002, n. 3254 (in GURI 6.12.2002, n. 286), la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto "Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area", e visti il citato D.P.C.M. 29.10.2002, ed il citato D.L. 4.11.2002, n. 245, ha stabilito, all'art. 5, che:
    "1. Nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa nel territorio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002 sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra.
    "2. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 1 avverrà mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione. Gli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1 sono effettuati entro il secondo mese successivo al termine della sospensione, mentre le rate di contributi sono versate a partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa" ... (omissis).
    -- 1.e) Il predetto articolo 5 è stato successivamente abrogato dall'art. 2, dell'O.P.C.M. 10.6.2005, n. 3442, recante " Ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici e vulcanici nel territorio della provincia di Catania". Questa nuova ordinanza di protezione civile, per un verso, all'art. 1, comma 1, indica specificatamente l'elenco dei comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui al citato DPCM 29 ottobre 2002 (Belpasso; Castiglione di Sicilia; Linguaglossa; Nicolosi; Ragalna; Acireale; Milo; Piedimonte Etneo; Santa Venerina; Zafferana Etnea; Giarre; Sant'Alfio; Acicatena) e, per altro verso, al comma 2, precisa espressamente che "La sospensione dei versamenti dei contributi e premi prevista dall'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, n. 3254, e successive modificazioni, si applica nei confronti dei datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa nei comuni di cui al comma 1".
    Inoltre, all'art. 2, l'Ordinanza cit. prevede quanto segue:
    "2. 1. Gli Enti previdenziali disciplinano le modalità di recupero dei contributi sospesi, che devono essere restituiti da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, mediante rate mensili pari al numero dei mesi interi di durata della sospensione.
    "2. I contributi e premi sospesi alla data di pubblicazione della presente ordinanza, in favore dei soggetti diversi da quelli contemplati dall'art. 1 del presente provvedimento, sono oggetto di ripetizione sulla base di un apposito piano di rientro della durata massima di ventiquattro mesi predisposto dagli Enti competenti, che tiene conto, ove possibile, della situazione economica di ogni singolo soggetto debitore.
    "3. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono abrogate le disposizioni previste dall'art. 5 dell'ordinanza n. 3254/2002 del Presidente del Consiglio dei Ministri di protezione civile, e successive modificazioni, in contrasto con il presente provvedimento".
    -- 1.f) La citata O.P.C.M. 3442/2005 è stata tuttavia annullata in sede giurisdizionale nella parte in cui limitava il beneficio della sospensione contributiva ai soli lavoratori privati (cfr. T.A.R. Catania, sent. 26/1/2006, n. 95, confermata in appello dal C.g.a.).
    -- 1.g) Indi è intervenuto in materia il Legislatore che ha emanando il D.L. 9.10.2006, n. 263 (Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 6.12.2006, n. 290), recante "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata", che all'art. 6, comma 1-bis (al fine evidente di superare gli effetti delle ricordate pronunzie giurisdizionali di annullamento della citata O.P.C.M. 3442/2005) ha così disposto: "1-bis. La legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile".
    -- 1.h) La giurisprudenza, in un primo momento, ha ritenuto tale norma come priva di valore retroattivo, in quanto non realmente interpretativa (cfr. C.g.a. 1150/2008 di conferma della sentenza del T.A.R. Catania n. 1229 del 17 luglio 2007); ma la Corte costituzionale, investita della relativa questione di legittimità costituzionale dal T.A.R. Molise, ne ha dichiarato (con sentenza 1.8.2008, n. 325, in GURI 6.8.2008, n. 33), l'inammissibilità ritenendo, in concreto (come meglio si dirà in seguito), che la norma censurata abbia natura interpretativa e pertanto legittimo effetto retroattivo.
    - 2. Ciò posto, va affermata, preliminarmente, la competenza territoriale di questo T.A.R. Sicilia, Sez. staccata di Catania, non trovando applicazione, nel caso in esame, la speciale competenza del T.A.R. del Lazio, prevista (in tema di situazioni emergenziali dichiarate ex art. 5 L. 225/1992) dall'art. 135 comma 1 lett. e) del cod. proc. amm. (norma che sostituisce, in sostanza, e senza soluzione di continuità, la previsione di cui all'art. 3, commi 2bis e ss., D.L. 245/2005, convertito con L. 21/2006, abrogato a decorrere dal 18.9.2010 proprio dal cod. proc. amm., allegato 4, art. 4, p. 34).
    Occorre, a tal fine, considerare che la lett. e) cit., sia nel testo originario, sia nel testo risultante dalla novella introdotta col "correttivo" al cod. proc. amm. (di cui al D.l.vo n. 195/2011, entrato in vigore il 9.12.2011, nelle more della stesura della presente sentenza), individua la competenza funzionale inderogabile del T.A.R. del Lazio, sede di Roma, come segue:
    I) quanto al testo originario, rientrano nella competenza funzionale del T.A.R. Lazio "le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera p)" cod. proc. amm., articolo questo che riguarda le questioni - rimesse alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo - aventi ad oggetto:
    - o "le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225",
    - oppure "le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti ...".
    Ora, è pur vero che la questione oggetto del presente giudizio è collegata alla situazione emergenziale determinatasi nell'area etnea a seguito degli eventi sismici ed eruttivi del 2001-2002 (ed all'Ordinanza di protezione civile 29.11.2002, n. 3254), ma tale questione non può farsi rientrare in nessuna delle due ipotesi prima citate, dato che non sono impugnati, né provvedimenti ascrivibili direttamente all'organo commissariale straordinario, né provvedimenti "comunque" relativi alla "gestione del ciclo dei rifiuti";
    II) quanto al testo novellato del cod. proc. amm., la competenza di questo T.A.R. locale ne risulta, viepiù, confermata dato che la modifica introdotta con il citato provvedimento correttivo (entrato in vigore il 9.12.2011), attribuisce al T.A.R. del Lazio le (sole e tassative) "... controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza ..."; ribadendo, in tal modo, che, nell'ipotesi di impugnazione di atti non imputabili direttamente all'organo commissariale di protezione civile, la competenza territoriale si ripartisce tra i TT.AA.RR. locali ed il T.A.R. del Lazio esclusivamente secondo le regole ordinarie (artt. 13-14-15-16 cod. proc. amm.).
    Da quanto detto discende che la competenza relativa alla presente vertenza (peraltro introitata nel 2005, ossia in ben altro contesto giuridico-processuale) è di questo T.A.R. Sicilia, Sez. staccata di Catania, tenuto conto della sede di servizio del ricorrente e quindi del cd. "foro speciale" del pubblico impiego (anche perché le norme che, come quelle prima ricordate, individuano il giudice competente in deroga agli ordinari criteri di precostituzione dello stesso, non possono che essere interpretate ad litteram e quindi restrittivamente).
    4. Nel merito, il Collegio ritiene che l'opposizione meriti accoglimento.
    Come prima ricordato, la materia di che trattasi, dopo varie incertezze, di natura amministrativa e giurisprudenziale (cfr. ex multis Tar Sicilia, Sez. staccata di Catania, sent. 26/1/2006, n. 95 che ha annullato l'O.P.C.M. del 10.6.2005 n. 3442, dichiarando nella sostanza il diritto dei dipendenti pubblici allo sgravio contributivo), è stata compiutamente definita dell'art. 6, comma 1 bis, del D.L. n. 263/2006 già citato, a tenore del quale "La legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile".
    E tale norma, in un primo tempo ritenuta irretroattiva dalla giurisprudenza di 1^ e 2^ grado, è stata oggetto della già citata sentenza 1 agosto 2008, n. 325, della Corte costituzionale (alla quale oggi non può non attenersi questo Collegio) che ha espresso opposto avviso, rilevando tra l'altro:
    - in riferimento all'art. 3 Cost., ed al fatto che la norma esclude dal beneficio della sospensione del versamento dei contributi previdenziali i lavoratori pubblici e privati, che ciò corrisponde ad un principio di non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore circa la scelta di limitare il beneficio della sospensione del versamento contributivo ai soli datori di lavoro del settore privato, in quanto questi ultimi, a differenza delle amministrazioni pubbliche, spesso non dispongono di sufficienti risorse e di idonea capacità organizzativa per fronteggiare in modo adeguato emergenze come quelle originate dall'evento sismico;
    - in riferimento alla ".. lamentata disparità di trattamento tra i datori di lavoro ed i lavoratori dipendenti", che "le situazioni poste a raffronto non presentano aspetti di tale conformità che impongono al legislatore l'adozione di un'identica disciplina, sicché eventuali agevolazioni previste per i datori di lavoro privati ben possono, non irragionevolmente, non essere estese anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni".
    Infine, la Corte ha ritenuto inammissibili le sollevate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1-bis, d.l. 9.10.2006 n. 263, cit. (censurato in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost., laddove esclude dal beneficio della sospensione del versamento dei contributi previdenziali i lavoratori pubblici e privati), osservando anche che l'ordinanza di rimessione, a prescindere da ogni altra valutazione, "... è volta ad ottenere un intervento implicante un bilanciamento di interessi rimesso alla discrezionalità del legislatore, mentre l'art. 24 Cost. è parametro inconferente, atteso il carattere sostanziale della norma denunciata, che si limita ad interpretare autenticamente l'ambito di applicazione della temporanea sospensione dell'obbligo contributivo (sentt. nn. 274 del 2006, 234 del 2007, 74 del 2008; ord. n. 393 del 2007) ".
    - 5. Né la ritenuta natura interpretativa della norma del D.L. n. 263/2006 appare impropria (o puramente nominalistica), dato che l'art. 5, comma 5 ter, L. 24.2.1992, n. 225, si limitava a prevedere che "in relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali", indicando, in tal modo, del tutto genericamente i soggetti destinatari del beneficio e quindi conclamando l'esistenza di ragioni oggettive tali da giustificare (sia in relazione ai principi costituzionali nazionali, sia in relazione ai principi desumibili dalla giurisprudenza della C.E.D.U.) l'intervento chiarificatore del Legislatore; il quale si è, correttamente, limitato a dare alla disposizione interpretata un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (da ultimo vedasi, in materia, Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9/2011).
    - 6. Per completezza va anche detto che la Corte costituzionale con ord.za n. 302/2009 si è pronunciata negativamente anche sulle questioni di costituzionalità sollevate, in materia, da questo T.A.R. ed ha dichiarato:
    a) "la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263 .... sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 32, 35, 36, 77, comma secondo, 97, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza r.o. n. 346 del 2008";
    b) "la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge n. 263 del 2006, sollevata, in riferimento artt. 2, 3, 4, 32, 35, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza r.o. n. 54 del 2009".
    E nella motivazione di detta decisione risulta richiamata espressamente la citata precedente sent. n. 305/2008, con le seguenti considerazioni:
    - corrisponde ".... ad un principio di non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore la scelta di limitare il beneficio della sospensione del versamento contributivo ai soli datori di lavoro privati";
    - non sono rilevanti "... i richiami alla tutela del lavoro, di cui agli artt. 4, 35 e 36 della Costituzione, la cui adeguatezza va, comunque, valutata nel complesso della disciplina e non in relazione ad uno specifico beneficio temporalmente ridotto e contrassegnato fin dal suo inizio dall'obbligo della restituzione, ovvero quelli afferenti alla possibile interferenza dell'attività legislativa sui provvedimenti giurisdizionali (con conseguente «straripamento» della funzione legislativa in quella giurisdizionale, come lamentato dal TAR di Catania)";
    - va escluso infine "... che all'adozione di una determinata disciplina con norme di legge sia di ostacolo la circostanza che, in sede giurisdizionale, sia stata ritenuta illegittima quella, di contenuto analogo o identico, contenuta in una fonte normativa secondaria o in un atto amministrativo, poiché, anche in tal caso, ferma restando l'intangibilità del giudicato, è escluso che sia compromessa la funzione giurisdizionale, muovendosi il legislatore e il giudice su piani diversi, in quanto il primo fornisce regole di carattere generale e astratto, il secondo applica il diritto oggettivo ad una singola fattispecie (sentenza n. 94 del 2009; ordinanze n. 32 del 2008 e n. 352 del 2006)".
    - 7 Alla stregua di tali principi e connessi canoni normativi ed interpretativi (segnati, da ultimo, dalle citate decisioni della Corte costituzionale), l'opposizione merita accoglimento, con conseguente revoca, ex art. 653 cpc, del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso sulla base di norma non estensibile ("ab origine") al pubblico impiego, secondo quanto sopra precisato.
    - 8. Sussistono giusti motivi, in relazione ai contrasti giurisprudenziali di cui prima si è fatto cenno ed alla complessità del quadro normativo determinatosi nella materia de qua, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in opposizione di cui in narrativa e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE-ESTENSORE
    Calogero Ferlisi
    IL PRIMO REFERENDARIO
    Maria Stella Boscarino
    IL REFERENDARIO
    Diego Spampinato
     
    Depositata in Segreteria il 22 dicembre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

    Riduzione del tasso di ospedalizzazione e potenziamento dell'attività ambulatoriale

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    N. 623/2012 Reg. Prov. Coll.
    N. 10146 Reg. Ric.
    ANNO 2010
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 10146 del 2010, proposto da:
    Soc. C. a r.l. Clinica "T.", in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, corso Rinascimento, 11;
    contro
    Commissario ad acta della Regione Lazio, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Asl Latina, non costituiti;
    Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Barone, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
    per l'annullamento
    del decreto del Commissario ad acta per la sanità della Regione Lazio n. 61/10 avente ad oggetto: "trasferimento delle prestazioni di cui al 'patto per la salute' del 3.12.2009 dal regime di ricovero al regime ambulatoriale - introduzione di ulteriori accorpamenti di prestazioni ambulatoriali - APA"
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2011 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    Con il ricorso indicato in epigrafe, la Società istante, premesso di gestire la Clinica polispecialistica sopra specificata, che opera in regime di accreditamento provvisorio nell'ambito della ASL di Latina, esponeva che con il decreto impugnato il Commissario ad acta, nell'ambito delle misure tese a ridurre il tasso di ospedalizzazione per potenziare l'attività ambulatoriale, disponeva il trasferimento di alcune prestazioni ad alto rischio di non appropriatezza in regime di day surgery dal regime di ricovero a quello ambulatoriale, determinando l'introduzione di nuovi accorpamenti di prestazioni ambulatoriali (APA). Tuttavia, la trasformazione avveniva senza alcuna modifica dei budget assegnati alle case di cura accreditate. Sicchè, la ricorrente, che ha già esaurito con la fattura del mese di ottobre il budget APA 2010, modellato in relazione alle prestazioni all'epoca in regime ambulatoriale, si trovava a non poter far fronte alle ulteriori prestazioni né nell'ambito del precedente regime di ricovero nè attraverso il nuovo regime ambulatoriale previsto.
    Di tal chè, l'istante censurava il provvedimento sopra descritto con il seguente articolato motivo di gravame: eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittorietà, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del principio di non retroattività, violazione dell'art. 6, comma 5, del Patto per la Salute, violazione dell'art. 3, d.m. 15.4.1994, violazione dell'art. 8 sexies comma 5, d.lgs. n. 502 del 1992 e degli artt. 7 e seguenti della l. n. 241 del 1990, poiché la Regione contraddittoriamente ha dapprima individuato eminentemente nelle strutture pubbliche quelle idonee all'erogazione degli APA e poi ha stabilito che anche le strutture private provvisoriamente accreditate possano effettuare i nuovi accorpamenti di prestazioni ambulatoriali, non chiarendo se effettivamente la ricorrente sia idonea o meno a erogare i nuovi APA e non conducendo un'idonea istruttoria in ordine alla situazione del territorio di riferimento, ove non esistono strutture pubbliche idonee all'erogazione in regime ambulatoriale; né determinando una modifica del budget tale da consentire per il 2010 la contabilizzazione delle prestazioni già erogate in regime di ricovero.
    Si costitutiva la Regione, chiedendo in via principale di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, la reiezione dello stesso. In particolare precisava che il decreto n. 61 censurato, costituisce applicazione della scelta programmatica già operata con i decreti nn. 37 e 49 del 2010, che costituiscono dunque atti presupposti e sono divenuti inoppugnabili
    Con ordinanza n. 254 del 2011, emessa nella camera di consiglio del 23.2.2011, questa Sezione disponeva istruttoria al fine di conoscere le modalità di ripartizione del budget tra ricoveri ospedalieri e prestazioni ambulatoriali, ai fini della copertura delle prestazioni dall'entrata in vigore della delibera n. 61 impugnata.
    Tale incombente istruttorio era rinnovato con ordinanza n. 2184 del 9.3.2011, poiché l'amministrazione depositava una nota non esaustiva.
    In considerazione del fatto che dagli atti di causa emergeva che non risultava precluso lo svolgimento delle prestazioni per cui è causa nell'ambito del nuovo regime ambulatoriale e che, tuttavia non era dato evincere in che modo le stesse potessero essere remunerate, non risultando esser riconducibili né ai ricoveri nè al budget APA, nel perdurare dell'inerzia dell'amministrazione in ordine all'istruttoria, era accolta la domanda cautelare con ordinanza n. 2097 del 2011.
    A seguito del deposito delle memoria, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 19.12.2011.
    DIRITTO
    Osserva in via preliminare il Collegio che il nuovo codice del processo amministrativo, riprendendo l'art. 116 secondo comma c.p.c., ha introdotto all'art. 64, in tema di valutazione della prova, al quarto comma, la possibilità per il giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo.
    Il Tribunale, pertanto, non può non valutare come nella fattispecie in esame, l'amministrazione resistente per ben due volte non ha ottemperato all'ordine disposto dal TAR di depositare la relazione in ordine alla questione posta a base della controversia, ovvero relativa alla modalità di ripartizione del budget per il 2010 tra prestazioni in regimi di ricovero e prestazioni in regime ambulatoriale. Anzi, con la nota del 9.6.2010, la Direzione Regionale Programmazione Sanità rispondeva in modo evasivo con riferimento unicamente alla produzione 2009.
    La questione posta all'esame del Collegio, invero, trae origine proprio dalla circostanza che il decreto gravato, nell'attuare la trasformazione delle prestazioni dal regime di ricovero al regime ambulatoriale, pur in attuazione delle precedenti scelte programmatorie, ha dettato l'entrata in vigore del nuovo regime quando il nuovo anno era già da tempo iniziato, senza chiarire se le prestazioni già erogate dovessero essere remunerate con il budget assegnato alle prestazioni ambulatoriali e senza, peraltro adeguare il budget stesso al nuovo numero delle prestazioni.
    Deve, dunque, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione resistente, poiché le censure di parte istante sono dirette eminentemente avverso le modalità di attuazione e non costituiscono profili già evidentemente denunziabili in sede di ricorso avverso gli atti programmatici. L'interesse a proporre le censure di illegittimità con riferimento ai profili di eccesso di potere e di violazione dei principi del Patto della Salute, nonché di violazione di legge, sopra riportati sorge per la ricorrente, al contrario, proprio con riferimento al provvedimento attuativo qui gravato.
    L'introduzione, infatti, di nuovi accorpamenti di prestazioni ambulatoriali, senza la specificazione delle strutture idonee ed una compiuta indagine sul territorio di riferimento, nonché senza la specificazione del criterio di remunerazione per l'anno in corso e per le prestazioni già rese si appalesa carente di adeguata istruttoria ed irrazionale in violazione dei principi di economicità ed efficienza che debbono guidare l'azione pubblica.
    Ne consegue che alla luce delle svolte considerazioni, nonchè, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ.(si v. ora art. 64, comma 4, cod. proc. amm.) dal comportamento inerte tenuto dall'Amministrazione, sono desumibili argomenti di prova da valutare favorevolmente per il ricorrente.
    Per l'effetto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, il provvedimento impugnato deve essere annullato per illogicità e difetto di istruttoria, poiché nel dare attuazione alla trasformazione del regime delle prestazioni non adegua contestualmente il sistema remunerativo.
    Le spese di lite sono in parte compensate ed, in parte poste a carico della Regione Lazio come da dispositivo.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
    Le spese vanno in parte compensate e, quanto ad euro 2.000,00 (duemila/00), poste a carico della Regione Lazio e liquidate in favore della parte ricorrente.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Italo Riggio
    L'ESTENSORE
    Solveig Cogliani
    IL CONSIGLIERE
    Maria Luisa De Leoni
     
    Depositata in Segreteria il 19 gennaio 2012
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     


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