Preavviso di rigetto e diniego definitivo: la motivazione deve essere "affine"?
Giovedì 03 Maggio 2012 07:56
Melita Manola
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N. 826/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 2382 Reg. Ric.
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2382 del 2011, proposto da G. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio Pinelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, piazza Virgilio 4,
contro
Comune di Palermo in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Impinna, con domicilio eletto presso Palermo l'Ufficio Legale del Comune di Palermo, piazza Marina n. 39,
per l'annullamento,
previa sospensione
- del provvedimento n. 52 prot. n. 702669 del 7 ottobre 2011, con il quale è stata denegata l'istanza edilizia presentata il 2 settembre 2009 per l'intervento su immobile, proposto ai sensi dell'art. 20 c. 1 lett.d) della l.r. n. 71/78 e di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguenziale;
e per la condanna
dell'amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti e subendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo in persona del sindaco pro tempore e la memoria difensiva del 6 marzo 2012;
vista la memoria della G. s.r.l. del 24 febbraio 2012;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2012 il Referendario dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. La società G. è proprietaria di un vecchio corpo di fabbrica sito in Palermo, in via ...omissis..., avente destinazione in parte residenziale, in parte industriale (ex fabbrica del ghiaccio).
Al fine di eseguire opere di manutenzione straordinaria e ristrutturazione, con l'eliminazione di superfetazioni e abusi, ma senza la totale demolizione e ricostruzione, senza aumento di superficie e con un parziale cambio di destinazione d'uso, la società ricorrente presentava istanza al Comune di Palermo.
Il Comune, con nota del 30 marzo 2011, notificava l'avvio del procedimento di diniego, a seguito del quale la ricorrente produceva una memoria nella quale spiegava le proprie ragioni a sostegno dell'accoglimento dell'istanza.
In data 10 ottobre 2011 il Comune negava definitivamente la concessione richiesta a mezzo del provvedimento impugnato.
2. Avverso tale determinazione la G. proponeva il ricorso in epigrafe, deducendo i seguenti motivi:
a) violazione dell'art. 10 bis della legge 241/90 come recepita con l.r. 10/91; difetto di motivazione.
La G., infatti, dopo l'invio del preavviso di rigetto della istanza, ha presentato osservazioni tecniche e delucidazioni che non sono state menzionate dal Comune nel provvedimento negativo finale.
b) Violazione dell'art. 2 l.r. 17/1994 e sue modificazioni (in particolare art. 19 della l.r. 5/2011). Violazione delle normativa e dei consolidati principi in materia di annullamento d'ufficio. Eccesso di potere per manifesta illogicità e perplessità della motivazione e per travisamento dei presupposti.
Alla luce della normativa vigente, il permesso si intenderebbe rilasciato sicchè il provvedimento impugnato avrebbe dovuto, per avere una qualche validità, configurarsi come annullamento d'ufficio, la qual cosa, nel caso di specie, non si è verificata.
c) Violazione dell'art. 20 l.r. 71/1978 ed erronea applicazione degli artt. 20 e 22 delle N.T.A. del PRG di Palermo. Violazione delle norme di cui al d.P.R.S. 27/3/2007 n. 91 approvativo del P.A.I. dell'area territoriale tra ...omissis.... Eccesso di potere per travisamento e difetto dei presupposti, della motivazione e dell'istruttoria.
Ritiene la società ricorrente che la qualificazione, operata dal Comune, dell'intervento richiesto come "nuova edificazione" risenta di una errata interpretazione delle norme applicabili, nonché di un'istruttoria difettosa e carente, posto che gli interventi prospettati non comportano aumento di volumetria e una totale demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti, mantenendo la muratura portante dell'edificio.
1.1. La ricorrente ha anche avanzato una generica domanda di risarcimento dei danni
2. Il Comune di Palermo si è costituito ribadendo che la posizione dell'immobile lo rende assoggettabile ad una pluralità di vincoli edilizi ed urbanistici, che rendono molto limitati gli interventi edilizi possibili, e certamente non ammissibili quelli prospettati dalla società ricorrente.
In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, per essere decaduta la concessione edilizia tacitamente assentita (secondo la prospettazione di parte ricorrente).
Nel merito, ha respinto le deduzioni fatte proprie dalla società G..
3. La controversia, alla camera di consiglio del 7.12.2011, è stata rinviata al merito, sicchè in vista della pubblica udienza entrambe le parti hanno depositato memorie e documentazione ulteriore.
4. All'udienza del 27 marzo 2012, il collegio ha trattenuto la causa in decisione.
5. Si ritiene, alla luce della peculiarità del caso, che debba essere accolto il primo motivo di ricorso della società G., relativo alla mancata applicazione dell'art. 10 bis della l. 241/90 come recepito dalla legge regionale 10 del 1991.
L'art. 11 bis di tale legge, rubricato "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza", stabilisce che " nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti. (...). Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale."
Si tratta di una norma identica, nel contenuto, all'art. 10 bis della legge 241/90, la cui ratio è quella di favorire il contraddittorio procedimentale in presenza di provvedimenti non vincolati, al fine di rafforzare l'interesse partecipativo del privato promotore di un'istanza al soggetto pubblico.
Nel caso di specie, avendo l'Amministrazione ottemperato all'obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto, la censura della parte ricorrente è rivolta all'inadempimento dell'obbligo del soggetto pubblico di dare ragione, nella motivazione del provvedimento finale, del mancato accoglimento delle osservazioni presentate.
Si tratta di un aspetto meno trattato dalla giurisprudenza amministrativa rispetto a quello, più eclatante, della totale omissione del preavviso, in ragione della lettura sovente formalistica che viene fatta della norma in questione, ma che rischia, in determinate situazioni, di rendere priva di contenuto la portata precettiva della disposizione, in quanto consentire all'Amministrazione di violare sistematicamente l'obbligo di motivazione ivi contenuto, significa rendere sterile e inutile la fase del contraddittorio procedimentale.
In particolar modo, è stato precisato che anche se non deve sussistere un rapporto di identità, tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del procedimento, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto dei due atti, ben potendo la pubblica amministrazione ritenere, nel provvedimento finale, di dover meglio precisare le proprie posizioni giuridiche, occorre però che il contenuto sostanziale del provvedimento conclusivo di diniego si inscriva nello schema delineato dalla comunicazione ex art. 10 - bis, l. n. 241 del 1990, esclusa ogni possibilità di fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove, non enucleabili dalla motivazione dell'atto endoprocedimentale, dato che altrimenti l'interessato non potrebbe interloquire con l'amministrazione anche su detti profili differenziali né presentare le proprie controdeduzioni prima della determinazione conclusiva dell'ufficio (Tar Salerno, sez. II, 07 dicembre 2011, n. 1950).
E' quindi necessario che della valutazione effettuata resti traccia nella motivazione del provvedimento finale. Tuttavia se è vero che non sussiste alcun obbligo di specifica disamina e confutazione, in capo all'Amministrazione procedente, delle singole osservazioni presentate dagli interessati nell'ambito della partecipazione procedimentale, bastando che sia dimostrata, tramite la motivazione del provvedimento, l'intervenuta acquisizione, cognizione e valutazione di tali apporti partecipativi l'assolvimento dell'obbligo, imposto dall'art. 10 bis, di dar conto nella motivazione del provvedimento finale delle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni formulate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi, non può consistere nell'uso di formule di stile che affermino genericamente la non accoglibilità di tali osservazioni, dovendosi dare espressamente, sebbene sinteticamente, conto delle ragioni che hanno portato a disattenderle (così Tar Lazio, sez. II, 16 novembre 2011 n. 8915).
4.1. Nel caso di specie, con il preavviso di rigetto del 30 marzo 2011 prot. n. 246910 (doc. 3 parte ricorrente), il Comune di Palermo aveva affermato che il diniego della concessione si basava sulla circostanza che l'immobile in questione ricadesse in un'area interdetta all'uso edificatorio ed urbanistico per presenza di frane (art. 3-2-25-27) delle NTA del PRG.
La ricorrente aveva pertanto, in data 24 maggio 2011 (doc. 4-5) presentato le proprie osservazioni, ai sensi di legge, riproponendo la memoria già resa in accompagnamento alla istanza di concessione edilizia.
Solo con il provvedimento di diniego, oggetto del presente ricorso, il Comune ha esternato alcune deduzioni completamente nuove rispetto al preavviso di rigetto, senza dare minimamente conto di quanto prospettato dalla ricorrente nel corpo delle "osservazioni", che non sono state neppure menzionate.
In particolare, rispetto alla scarna motivazione del preavviso di rigetto, l'amministrazione locale ha motivato il diniego sulla base della disciplina di cui alla Variante Generale al P.R.G., adottata con deliberazione del C.C. n. 45 del 13 marzo 1997, della quale non era mai stata fatta menzione nella interlocuzione con la società; ha altresì argomentato sulla natura dell'intervento richiesto dalla ricorrente, qualificandolo come " nuova edificazione", circostanza, questa, formalmente resa nota solo in tale sede per la prima volta.
E' pertanto evidente che le motivazioni assunte alla base del diniego sono diverse, nella sostanza, da quelle di cui al preavviso di rigetto, che presentava una impostazione di gran lunga meno complessa, basata esclusivamente sulle caratteristiche edificatorie della zona nella quale insiste il manufatto in questione, laddove, invece, il diniego finale è per lo più basato sulla critica all'intervento edilizio proposto dalla G. (ristrutturazione che il Comune qualifica quale "nuova edificazione").
Sembra, in effetti, che il Comune di Palermo, lette le osservazioni " a tutto campo" della parte privata, abbia tratto ulteriori spunti per censurare, sotto altri e ben diversi profili, il progetto presentato dalla società odierna ricorrente.
Non è tuttavia questa la ratio dell'art. 10 bis, disposizione che, nel favorire l'effettivo contraddittorio procedimentale, non può essere interpretata come strumento, per la parte pubblica, di prospettazione di qualsivoglia motivazione conclusiva una volta che sia stato assolto l'adempimento della comunicazione del preavviso di diniego.
Al contrario, deve sempre sussistere una correlazione contenutistica tra preavviso di rigetto, osservazioni del privato e provvedimento finale, che, pur non sostanziandosi in un rapporto d'identità tra l'atto recante il preavviso di rigetto e quello recante la determinazione conclusiva del procedimento né in una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto dei due atti (a proposito delle ragioni ostative ivi indicate), deve far ritenere che sia precluso all'Amministrazione di fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove, non enucleabili dalla motivazione dell'atto endoprocedimentale, ed essendo illegittimo che in tali casi venga integrata la motivazione del provvedimento negativo con ragioni giustificative non preventivamente sottoposte al doveroso contraddittorio procedimentale (Tar Parma, sez. I, 20 ottobre 2011 n. 360).
Sotto quest'ultimo profilo, il vizio motivazionale, rapportato alla violazione dell'art. 10 bis, emerge ancor più chiaramente se si considera che con nota del Comune di Palermo, Settore urbanistica, prot. n. 106210 dell'8 febbraio 2012, depositata dalla difesa del Comune medesimo in data 15 febbraio 2012, l'amministrazione locale ha nella sostanza fornito elementi motivazionali assenti dal contenuto del provvedimento impugnato, realizzando una motivazione postuma peraltro non passibile di impugnazione diretta da parte della G., trattandosi di una nota ad uso della sola Avvocatura comunale, cui è indirizzata.
5. L'accoglimento del motivo in questione consente di assorbire le successive censure. La domanda risarcitoria, del tutto generica e sprovvista di prova, viene respinta.
6. Le spese processuali possono essere compensate in ragione della soccombenza parziale.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni di cui in motivazione e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Respinge la domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
- Filippo Giamportone - Presidente;
- Carlo Modica de Mohac - Consigliere;
- Maria Barbara Cavallo - Referendario, Estensore.
Depositata in Segreteria il 19 aprile 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Risarcimento del danno del pubblico dipendente immesso in ruolo tardivamente
Giovedì 21 Giugno 2012 07:50
Melita Manola
N. 272/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 537 Reg. Ric.
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 537 del 2000, proposto da:
P. M., rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Petrullo, con domicilio eletto presso il di lui studio legale in Potenza, piazza Vittorio Emanuele, n. 14;
contro
Comune di Pietragalla, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Spirito, con domicilio eletto presso lo stesso in Potenza, Piazzale L. Rizzo, n. 12;
per l'accertamento
della responsabilità del Comune di Pietragalla per non avere tempestivamente assunto la ricorrente ex art. 5, co. 4 e 5, del d. l. n. 702/78 convertito in legge n. 3/79 e per la condanna del medesimo al risarcimento dei danni cagionati all'istante per il periodo compreso fra il 24/10/82 e l'1/9/95, pari alla mancata percezione del trattamento retributivo- indennitario e dall'omesso adempimento degli oneri previdenziali, da quantificarsi con disponenda c.t.u. oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pietragalla;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2012 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori Avv. Valentino Gaetano, su delega dell'Avv. Luciano Petrullo, per la parte ricorrente; Avv. Giuseppe Spirito, per il comune intimato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, nel 1987, si rivolse a questo TAR in quanto, avendo prestato servizio di insegnante precaria di scuola materna dal 1976/77 al 1980/81, senza soluzione di continuità presso il comune di Pietragalla, chiedeva di essere inserita in ruolo in quanto l'amministrazione, adottato il piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi (poi approvato dalla Commissione Centrale della Finanza Locale), avrebbe dovuto, in applicazione dell'articolo 5, commi 4 e 5 del d. l. n. 702/78, provvedere alla sua immissione in ruolo mediante concorso interno nei posti di organico, salvo, in mancanza di posti, in posizione di soprannumeraria.
In accoglimento del citato ricorso, con sentenza n. 283/93 questo Tribunale riconosceva il diritto dell'istante all'immissione in ruolo e il correlativo obbligo dell'amministrazione di provvedervi. Stante l'inerzia nell'esecuzione del giudicato, successivamente, in accoglimento dell'ulteriore ricorso n. 294/94, proposto dall'interessata ai fini dell'ottemperanza alla citata sentenza, questo TAR, con sentenza n. 185/05 ordinava al Comune di uniformarsi al giudicato. Ciò avveniva in data 1 settembre 1995.
In diritto la ricorrente, col presente atto, notificato in data 12/9/00 e depositato l'11/9/00, deduce l'obbligo dell'amministrazione intimata di risarcire i danni a lei arrecati in relazione non solo al periodo che precede la sentenza n. 283/93, ma anche quello intercorrente tra detta pronuncia giurisdizionale e la tardiva immissione in ruolo dall'1/9/95, con cui l'amministrazione si è uniformata al giudicato del TAR. Osserva che l'illegittimo silenzio serbato dall'amministrazione comunale di Pietragalla sull'istanza prima e sulla tardiva ottemperanza poi costituirebbero violazione del dovere di imparzialità e dell'obbligo del comune di provvedere all'immissione in ruolo della ricorrente in base ai commi 4 e 5 dell'art. 5 del d.l. n. 702/78. L'inosservanza di tale obbligo costituirebbe fonte di responsabilità contrattuale. Ove anche si trattasse di responsabilità extracontrattuale, si perverrebbe al medesimo risultato secondo la ricorrente dato che l'amministrazione è tenuta al rispetto dei limiti imposti dalla legge anche in caso di attività discrezionale. Il pregiudizio coinciderebbe con la mancata percezione del trattamento retributivo indennitario e dell'omesso adempimento degli oneri previdenziali; il tutto dal 24/10/82 (data di conseguita efficacia del piano generale di riorganizzazione degli uffici) all'1/9/95.
Si è costituita l'amministrazione intimata che resiste e deduce l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame.
Alla pubblica udienza del 5 aprile 2012 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
Viene all'esame del collegio la domanda con cui la ricorrente, insegnante di scuola materna del comune di Pietragalla in servizio non di ruolo alla data del 30/9/78 e immessa in ruolo ai sensi dell'art. art. 5 co. 4 e 5 del d.l. n. 702/78- Disposizioni in materia di finanza locale con decorrenza 1/9/95, chiede il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata tempestiva immissione in ruolo comprovata dal fatto che il beneficio di legge sarebbe stato posto in essere dal comune intimato soltanto a seguito delle summenzionate sentenze di questo TAR.: la prima, del 1993, con cui si accertava l'illegittima inerzia dell'amministrazione e l'obbligo di provvedere; la seconda, del 1995, con cui si ordinava alla p.a. di dare ottemperanza al giudicato.
Sul punto è bene premettere che la legge (art. 5 co. 4 del d.l. n. 702/78- Disposizioni in materia di finanza locale) disponeva che gli enti locali, una volta adottato il provvedimento di riorganizzazione generale degli uffici e dei servizi (e divenuto esso efficace) avrebbero dovuto provvedere <> all'immissione in ruolo, mediante concorso interno, riservato per soli titoli, nei posti di organico di pari qualifica o livello, risultanti dalla ristrutturazione del personale non di ruolo. Il comma successivo stabiliva che detto personale, ove non avesse trovato sistemazione in ruolo per mancanza di posti in organico di pari qualifica o livello a seguito dell'effettuata ristrutturazione, sarebbe stato provvisoriamente collocato in posizione soprannumeraria, salvo successivo graduale assorbimento nel ruolo ordinario da operare massimo entro 5 anni.
Come si vede, la lettera della legge non indica espressamente alcuna data di decorrenza dell'inquadramento nei ruoli limitandosi -dopo aver individuato il requisito temporale del servizio che deve essere posseduto dal personale n. d.r. per partecipare al concorso interno riservato per soli titoli- a prescrivere all'amministrazione priorità all'immissione in ruolo.
Tutto ciò esposto il collegio precisa preliminarmente di condividere l'eccezione della difesa comunale secondo cui per una completa reintegrazione della propria posizione giuridico- economica la ricorrente, che sostiene che l'immissione in ruolo (ancorchè nei ruoli soprannumerari, come documentato dal Comune) avrebbe dovuto essere adottata con decorrenza dal 24/10/82 (data di acquisizione dell'efficacia del piano di riorganizzazione a seguito dell'approvazione da parte della Commissione Centrale per la Finanza Locale), avrebbe dovuto impugnare gli atti relativi alla sua immissione nel citato ruolo (deliberazione consiliare n. 33/95; deliberazione giuntale n. 313/95; decreto sindacale di immissione in detto ruolo con la qualifica di istruttore e presa di servizio in data 1/9/95) nella parte in cui non riconoscevano alcun “diritto pregresso” al suo status giuridico- economico.
Sotto questo profilo l'azione di accertamento del diritto all'assunzione nell'organico del Comune di Pietragalla sin dal 24 ottobre 1982 ed al conseguente riconoscimento delle somme dovute a titolo di retribuzioni ed indennità per il rapporto di lavoro in relazione al periodo che segue fino all'1 settembre 1995 è quindi, per la ragioni esposte, inammissibile; del resto è noto che, l'immissione in ruolo, essendo provvedimento a carattere autoritativo ed avente efficacia costitutiva del rapporto di pubblico impiego, incide su posizioni di interesse legittimo, sicché, una volta decorso il termine decadenziale di legge, il relativo provvedimento diviene inoppugnabile. (cfr. TAR Puglia, Lecce, n. 4353 - 27 luglio 2001).
Tutto ciò però non impedisce al Tribunale di accedere alla domanda risarcitoria atteso chè, nella fattispecie, è comunque configurabile una responsabilità extracontrattuale dell'Amministrazione riconducibile al ritardo (illegittimo, per quanto a suo tempo sancito da questo Tribunale con sentenza n. 283/93) con cui la stessa, dopo l'intervenuta approvazione del piano generale di riorganizzazione da parte della CCFL, ha posto in essere l'attività amministrativa, prescritta ex lege, di immissione in ruolo della ricorrente (al qual beneficio, come accertato da questo TAR, aveva diritto) che quindi è stata fonte di risarcibilità dei diritti patrimoniali consequenziali, collegati al rapporto di lavoro con un nesso derivante dalla violazione dei doveri che la Pubblica Amministrazione ha nei confronti della generalità dei cittadini in virtù della clausola generale del "neminem laedere" di cui all'art. 2043 c.c. (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 6.12.2006, n. 1771; T.A.R. Molise, 1.9.2003, n. 665; Cons. Stato, V, 2.10.2002, n. 5174; Cass.Civ., SS.UU., 21.12.2000, n. 1324).
Sussistono nella specie dunque i presupposti giustificativi di tale responsabilità che sono: -l'evento lesivo, cioè un evento che abbia causato la lesione del bene della vita costituente il lato interno della posizione giuridica soggettiva; -l'ingiustizia del danno, cioè il danno prodotto in assenza di cause di giustificazione a quanto di lesivo operato dalla Pubblica amministrazione; -la responsabilità dell'Amministrazione, cioè la riferibilità del danno ad una condotta colpevole dell'Amministrazione.
Del resto è provato che l'amministrazione, che neppure nel corso della presente controversia nulla ha controdedotto a discarico del ritardo con cui ha provveduto all'immissione in ruolo, è stata a suo tempo per anni illegittimamente inadempiente in relazione all'obbligo di provvedere (scolpito da una disposizione di legge) su di essa gravante.
La difesa comunale eccepisce però l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi degli articoli 2947 o 2948 c.c. L'eccezione è fondata ma solo in parte dato che, con atto di citazione notificato il 21 febbraio 1998 la ricorrente conveniva avanti al Tribunale di Potenza il Comune di Pietragalla proprio per sentirlo condannare al risarcimento dei danni chiesti con l'odierno gravame. Tale atto ha di certo natura interruttiva della prescrizione con la conseguenza che, poiché la ricorrente avrebbe potuto esercitare il proprio diritto al risarcimento del danno (per il periodo 24/10/82 - 1/9/95) solo dalla data dell'1/9/95 di immissione in ruolo, ne consegue che la stessa conserva detto diritto esclusivamente per il periodo compreso fra il 21/2/93 e l'1/9/95 dovendosi invece considerare estinto tale diritto in relazione agli altri periodi rivendicati.
Il risarcimento del danno conseguente alla ritardata assunzione e immissione in ruolo, ad avviso del collegio, può coincidere con un importo corrispondente alle retribuzioni con ciascun rateo mensile dimezzato del 50%, cioè con un abbattimento in via equitativa conforme all´indirizzo giurisprudenziale condiviso da questo TAR (Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia n. 892 del 4 novembre 2008; Cons. St., Sez. V, 2 ottobre 2002 n. 5174;) che l'interessata avrebbe fruito per l'arco temporale corrispondente al periodo da ultimo indicato ove avesse lavorato nella qualifica che in soprannumero le è stata poi attribuita. Difatti, la corresponsione integrale delle retribuzioni non percepite comporterebbe la totale reintegrazione economica come se si trattasse di illegittima interruzione di un rapporto di lavoro in atto; nel caso in esame tale quantificazione non risulterebbe corretta, dovendosi tener conto del fatto che, seppure per cause non imputabili alla ricorrente, in detto periodo l'interessata non ha concretamente impegnato le proprie energie lavorative a favore dell'Amministrazione e che invece sono state rivolte o allo svolgimento di altre attività ovvero alla cura di altri interessi, per esempio familiari. Su tale importo vanno poi liquidati i crediti accessori di legge e cioè la rivalutazione delle somme annualmente dovute secondo indice ISTAT, nonché gli interessi legali. Il tutto, beninteso, fatte salve le detrazioni da effettuarsi da parte del comune in dipendenza di eventuali emolumenti corrisposti alla ricorrente per prestazioni lavorative svolte nel periodo qui riconosciuto.
Va infine rigettata la domanda di ricostituzione della posizione assicurativa e previdenziale, ritenendo che non possa essere accolta relativamente a somme liquidate a titolo risarcitorio. Senza contare che, stante l'omesso tempestivo ricorso dell'interessata all'impugnazione del provvedimento di immissione in ruolo, deve trovare applicazione il principio giuridico di cui all'art. 1227 c.c. con conseguente diminuzione del risarcimento.
Quanto alle spese di giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle fra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e condanna il comune di Pietragalla al risarcimento del danno in favore della ricorrente nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Michele Perrelli
L'ESTENSORE
Giancarlo Pennetti
IL CONSIGLIERE
Antonio Ferone
Depositata in Segreteria l'11 giugno 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Permesso di costruire e pluralità di comproprietaria
Venerdì 11 Maggio 2012 08:31
Carmelo Anzalone
N. 2029/2012 REG. PROV. COLL.
N. 1202 REG. RIC.
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1202 del 2007, proposto da:
B. D., in persona del proprio procuratore speciale, B. D. T., rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Castello, con domicilio eletto presso Ernesto Castello in Napoli, c.so Umberto I, n. 311;
contro
Comune di Montesarchio, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Modugno, con domicilio eletto presso Vittorio Modugno in Napoli, via Arte della Lana,16 c/o Sorrentino;
nei confronti di
G. L.;
per l'annullamento
DINIEGO PERMESSO DI COSTRUIRE: PROVV. DEL 13.12.2006, PROT. N. 22299.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montesarchio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe, B. D., per il tramite del suo procuratore speciale, B. D. T., impugnava, chiedendone l'annullamento, previa sospensione: - il provvedimento del 13 dicembre 2006, prot. n. 22299, col quale il responsabile del Settore Pianificazione ed uso del territorio del Comune di Montesarchio aveva rigettato la domanda di permesso di costruire presentata il 6 ottobre 2005 (prot. n. 16912); - ogni atto presupposto, connesso o conseguente, tra cui, in particolare, l'ordinanza di sospensione dei lavori e di ripristino dello stato dei luoghi n. 105 del 7 novembre 2006 (prot. n. 19843).
2. Alla luce delle allegazioni e delle produzioni documentali fornite in giudizio, la vicenda cui si riferisce l'esperito gravame è, in sintesi, la seguente.
2.1. Con domanda presentata il 6 ottobre 2005 (prot. n. 16912) e integrata il 17 febbraio 2006 (prot. n. 3248) e il 14 aprile 2006 (prot. n. 7372), il B. D. aveva richiesto al Comune di Montesarchio il rilascio del titolo abilitativo alla ristrutturazione con demolizione parziale e ricostruzione di un rudere di fabbricato con annessi muri di recinzione e sistemazioni esterne sul fondo in comproprietà con G. L., ubicato in Montesarchio, alla via ...omissis..., e censito in catasto al foglio 17, particelle 148, 152 e 153.
2.2. In seguito a segnalazione effettuata dal G. L. "a tutela dei propri diritti", circa l'inizio di lavori in corrispondenza dell'immobile sopra indicato (cfr. nota del 7 agosto 2006, prot. n. 14503), nonché alla stregua degli accertamenti condotti dai propri tecnici incaricati (cfr. nota del 13 settembre 2006, prot. n. 341 SUE), l'amministrazione intimata, aveva disposto, dapprima, con ordinanza del 25 settembre 2006, n. 88 (prot. n. 16862), la sospensione dei predetti lavori e, poi, con ordinanza del 7 novembre 2006, n. 105 (prot. n. 19843), anche il ripristino dello stato dei luoghi.
Il Comune di Montesarchio aveva così motivato le adottate misure inibitorie e ripristinatorie:
- gli interventi edilizi denunciati consistevano "nella posa in opera di armature con barre di acciaio, connesse casseforme in legno per getti, con ... puntellature e sostegno sul lato nord-ovest del lotto" e risultavano avviati in assenza dei necessari atti abilitativi;
- la domanda di permesso di costruire del 6 ottobre 2005 (prot. n. 16912) non era stata corredata del titolo di legittimazione relativamente alla quota di 1/12 dell'immobile attinto dalle opere progettate.
2.3. A tale ultimo riguardo, il ricorrente, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, aveva, frattanto, attestato che l'immobile censito in catasto al foglio 17, particelle 148, 152 e 153, era in sua proprietà per una quota pari a 11/12, mentre era in proprietà del G. L. per una quota pari a 1/12, che egli si proponeva di acquistare in via negoziale o mediante divisione giudiziale.
Avendo rilevato la mancanza dell'assenso del menzionato comproprietario e dell'acquisto della relativa quota da parte del B. D. e, quindi, il difetto di legittimazione, in capo a quest'ultimo, a richiedere il rilascio del titolo abilitativo edilizio, l'amministrazione intimata, ai sensi dell'art. 10 bis della l. n. 241/1990, aveva comunicato, con nota del 6 novembre 2006, prot. n. 19739, i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di permesso di costruire del 6 ottobre 2005 (prot. n. 16912).
Nel rassegnare le proprie controdeduzioni al diniego preannunciatogli (nota del 21 novembre 2006, prot. n. 20914), il ricorrente aveva obiettato che il G. L. "non ha manifestato alcuna opposizione all'esecuzione dei lavori, limitandosi a chiedere un generico intervento di verifica da parte del Comune".
Senonché, a smentire simile asserto, perveniva all'ente locale procedente la nota del 5 dicembre 2006, prot. n. 21952, con cui il G. L. dichiarava di non aver "mai dato la sua adesione o autorizzazione alla esecuzione di lavori inerenti al bene in questione, che, se realizzati, sono stati il frutto di una autonoma iniziativa da parte del comproprietario B. D." e invitava, pertanto, il predetto ente a non rilasciare alcun permesso di costruire, "in quanto ogni richiesta inoltrata a tal fine, per essere efficace a tutti gli effetti e conseguenze di legge, dovrà essere sottoscritta da tutti i comproprietari, ivi compreso" l'esponente, "che, allo stato, non è intenzionato ad eseguire lavori di alcun genere sul fondo in questione".
2.4. A conclusione del procedimento abilitativo dianzi illustrato, l'amministrazione comunale aveva adottato l'impugnato provvedimento del 13 dicembre 2006, prot. n. 22299, sulla base della seguente motivazione: "a tutt'oggi non è stato esibito il titolo di proprietà o documento equipollente relativo a 1/12 delle particelle 148, 152, 153 del foglio 17, oggetto di intervento, attualmente di proprietà del sig. G. L."; - "il sig. G. L. ... ha ulteriormente manifestato l'opposizione all'esecuzione dei lavori in oggetto con nota del 17 novembre 2006"; - "nel caso in esame il diritto a richiedere il permesso appartiene a più persone e, stante la situazione sopra descritta, non è possibile presumere alcun factum fiduciae".
3. Avverso siffatta determinazione venivano dedotti, col ricorso in epigrafe, vizi di eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà e arbitrarietà, di carenza di motivazione, di violazione del giusto procedimento e di difetto del presupposto.
4. Costituitasi l'amministrazione intimata, eccepiva l'infondatezza del gravame esperito ex adverso, del quale richiedeva, quindi, il rigetto.
5. All'udienza pubblica del 25 gennaio 2012, la causa veniva trattenuta in decisione.
6. Venendo ora a scrutinare il merito del ricorso, infondato si rivela il profilo di doglianza secondo cui il resistente Comune di Montesarchio avrebbe dovuto arrestare l'attività istruttoria sottesa al rilascio del permesso di costruire al rilievo della comproprietà dell'immobile riguardato dagli interventi progettati in capo al richiedente, senza estenderla all'esame delle vicende e delle vertenze privatistiche intercorrenti con l'altro comproprietario.
In proposito, il Collegio non ignora che il parametro valutativo dell'attività edilizia svolta dai privati resta circoscritto all'accertamento, da parte dell'amministrazione competente al rilascio del richiesto titolo abilitativo, della mera conformità dell'opera progettata alla disciplina urbanistica, sempre restando salvi i diritti dei terzi; nel senso che la legittimità di un permesso di costruire non interferisce, comunque, con l'assetto dei rapporti tra privati; e con la conseguenza che non sussiste un obbligo generalizzato per la medesima amministrazione di verificare l'insussistenza di limiti di matrice civilistica alla realizzazione di un intervento edilizio.
Tuttavia, ai sensi del comb. disp. artt. 11, comma 1, e 20, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001, l'autorità comunale ha il potere-dovere di accertare, nei confronti del richiedente, il possesso del requisito della legittimazione, ossia di un idoneo titolo di godimento sul bene riguardato dal progetto di trasformazione urbanistica sottopostole.
Ed è, infatti, principio consolidato in giurisprudenza che, allorquando il progetto in parola provenga dal comproprietario di un immobile e sia destinato a incidere sul diritto degli altri comproprietari, detta autorità, in sede di esame della domanda di permesso di costruire, abbia il potere-dovere di acquisire il previo assenso di tutti i contitolari dell'immobile (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 settembre 2001, n. 4972; TAR Toscana, Firenze, sez. III, 23 novembre 2001, n. 1651; TAR Emilia Romagna, Bologna, 21 marzo 2002, n. 183; TAR Marche, Ancona, 28 giugno 2004, n. 784; TAR Valle d'Aosta, Aosta, 17 novembre 2010, n. 63).
Alla base di tale approdo risiede la considerazione che il permesso di costruire non possa legittimamente rilasciarsi ad un solo comproprietario, ove non si siano espressi a favore gli altri comproprietari, i quali, rispetto all'atto autorizzatorio, non rivestono la posizione di terzi, bensì quella di contitolari di un diritto sulla cosa comune, non modificabile o comprimibile invito domino, per la quota idealmente spettante, dall'amministrazione (cfr. TAR Toscana, Firenze, sez. II, 28 dicembre 2006, n. 8168).
Pertanto, il permesso di costruire può essere richiesto dal comproprietario, con salvezza dei diritti dei terzi, e al medesimo legittimamente rilasciato, purché, però, non determini un evidente contrasto col diritto di altri che non lo abbia richiesto (cfr. TAR Marche, Ancona, 26 aprile 2007, n. 644). E, quindi, se, di regola, l'amministrazione non è chiamata a svolgere complesse indagini volte a ricostruire le vicende concernenti la titolarità del bene attinto dagli interventi progettati, è, comunque, tenuta a verificare se l'istanza edificatoria sia sorretta dalla effettiva disponibilità del predetto bene, allorquando - come, appunto, nella specie (cfr. retro, sub n. 2.2 e 2.3) - altri comproprietari si attivino per denunciare il proprio dissenso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 settembre 2001, n. 4972; 21 ottobre 2003, n. 6529; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 11 febbraio 2005, n. 357; sez. III, 27 agosto 2010, n. 4414; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 18 maggio 2005, n. 6487).
In altri termini, la domanda di permesso di costruire presentata da un singolo comproprietario può essere accolta, solo se e quando la situazione concreta consenta di inferire l'operatività di un pactum fiduciae con gli altri comproprietari (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 settembre 2003, n. 5445; sez. VI, 10 ottobre 2006, n. 6017; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 16 aprile 2004, n. 6215; TAR Lombardia, Brescia, 28 maggio 2007, n. 460); pactum fiduciae che, nel caso in esame, il Comune di Montesarchio, in vista dell'emissione del richiesto titolo abilitativo, correttamente ha ritenuto necessario e di cui fondatamente ha escluso l'esistenza tra il B. D. e il G. L..
7. Del pari, privo di pregio risulta l'ulteriore profilo di censura, col quale il ricorrente lamenta la contraddittorietà tra i provvedimenti impugnati, che lo accomunano al G. L. nella legittimazione al rilascio del richiesto permesso di costruire, e l'ordinanza sindacale n. 3 dell'11 aprile 2005 (prot. n. 357), rivolta soltanto nei confronti propri, e non anche dell'altro comproprietario dell'immobile censito in catasto al foglio 17, particelle 148, 152 e 153.
7.1. In proposito, giova rimarcare, in punto di fatto, che:
- la citata ordinanza sindacale n. 3 dell'11 aprile 2005 era stata emessa ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (nella versione ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame), e cioè in via contingibile e urgente, al fine di prevenire il grave pericolo per la incolumità collettiva, consistente nella possibilità di crolli in corrispondenza di un muro in pietrame a secco, posto a recinzione del fondo in comproprietà del B. D.;
- con essa era stata, segnatamente, intimata l'esecuzione immediata di opere provvisionali (ossia il "transennamento delle parti interessate da possibili crolli, la rimozione dei detriti, il puntellamento delle strutture pericolanti a garanzia della staticità"), nonché l'ulteriore esecuzione di tutti i necessari interventi di manutenzione (riparazione e definitiva messa in sicurezza) del muro pericolante.
7.2. Ciò premesso, il Collegio osserva che l'ordinanza sindacale n. 3 dell'11 aprile 2005, al pari e, anzi, ancor più - stante la sua natura contingibile e urgente - di un'ordinanza di demolizione (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 8 ottobre 2009, n. 5203; sez. VI, 17 febbraio 2010, n. 1012; sez. II, 8 giugno 2011, n. 2992; TAR Puglia, Bari, sez. II, 15 dicembre 2010, n. 4196), era legittimamente indirizzabile, in ragione della relativa responsabilità solidale (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. I, 20 febbraio 1998, n. 72; TAR Lazio, Roma, sez. II, 5 maggio 1998, n. 765; TAR Piemonte, Torino, sez. I, 24 novembre 2004, n. 3398), a un solo comproprietario - autonomamente e immediatamente chiamato ad adoperarsi per eliminare lo stato di pericolo, onde così personalmente sottrarsi alle misure coercitive adottabili dall'autorità amministrativa ed all'azione penale esercitabile da quella giudiziaria -, potendo, comunque, il comproprietario pretermesso autonomamente tutelarsi entro il termine decorrente dalla piena conoscenza dell'emesso provvedimento interinale.
Conseguentemente, in disparte il rilievo che le opere intimate con l'ordinanza sindacale n. 3 dell'11 aprile 2005 (interventi provvisionali e manutentivi in corrispondenza di un muro di recinzione) sono differenti da quelle riguardate dall'ordinanza di sospensione dei lavori e di ripristino dello stato dei luoghi n. 105 del 7 novembre 2006 e dal provvedimento declinatorio del 13 dicembre 2006, prot. n. 22299 (ristrutturazione con demolizione parziale e ricostruzione di un rudere di fabbricato con annessi muri di recinzione e sistemazioni esterne), nessuna contraddittorietà è predicabile tra il primo provvedimento, legittimamente rivolto - come detto - ad un solo comproprietario, e gli altri due provvedimenti, logicamente e necessariamente implicanti, per la loro portata funzionale ed effettuale, il coinvolgimento dell'altro comproprietario.
8. In conclusione, stante la ravvisata infondatezza di tutte le censure proposte, il ricorso in epigrafe deve essere respinto.
9. Quanto alle spese di lite, esse devono seguire la soccombenza e, quindi, essere poste a carico della parte ricorrente.
Dette spese vanno liquidate in complessivi euro 2.000,00 in favore dell'amministrazione resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna B. D. al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 in favore del Comune di Montesarchio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio - Presidente
Renata Emma Ianigro - Consigliere
Olindo Di Popolo - Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE
Antonino Savo Amodio
L'ESTENSORE
Olindo Di Popolo
Depositata in Segreteria il 3 maggio 2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Acquisizione ex articolo 42 bis del Testo Unico in materia di espropriazioni di pubblica utilità
Sabato 23 Aprile 2016 13:53
Valentina Magnano
N. 00002/2016REG.PROV.COLL.
N. 00023/2014 REG.RIC.A.P.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 23 di A.P. del 2014, proposto dalla Signora C.M., rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Caniglia, domiciliata ai sensi dell’art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della Quarta Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;
contro
Comune di Villa Castelli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Pomarico, domiciliato ai sensi dell’art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della Quarta Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Puglia – sede staccata di Lecce - Sezione I, n. 383 del 21 febbraio 2013.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villa Castelli;
Vista l’ordinanza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato – n. 3347 del 3 luglio 2014 – che ha rimesso la presente causa all’Adunanza plenaria ai sensi dell’art. 99, co.1, c.p.a.;
Vista l’ordinanza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato - n. 28 del 15 ottobre 2014 - che ha sospeso il presente giudizio essendo pendente la questione di legittimità costituzionale della norma sancita dall’art. 42 bis, d.P.R. 8 giugno 2011, n. 327 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità -;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 30 marzo 2015 pubblicata nella G.U., 1° s.s., 6 maggio 2015 n. 18;
Vista l’istanza di fissazione d’udienza e contestuale atto di riassunzione depositato dalla difesa della Signora C.M. in data 1 giugno 2015;
Vista la memoria difensiva depositata davanti all’Adunanza plenaria dalla difesa della Signora C.M. in data 14 settembre 2015;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 il consigliere Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Caniglia, e Pomarico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’ OGGETTO DEL PRESENTE GIUDIZIO.
1.1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dal provvedimento reso dal commissario ad acta - nominato in sede di esecuzione di un giudicato - recante, nella sostanza, l’emanazione di un decreto di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2011, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – (in prosieguo t.u. espr.), in danno della odierna ricorrente.
1.2. Più in dettaglio viene in rilievo la domanda di esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza irrevocabile del T.a.r. per la Puglia - sede staccata di Lecce, Sezione I, n. 3342 del 19 novembre 2008 che, in accoglimento del ricorso proposto dalla Signora C.M.:
a) ha preso atto della irreversibile trasformazione di un appezzamento di terreno (di proprietà dell’istante) in giardino pubblico ad opera del comune di Villa Castelli che, sebbene avesse disposto l’occupazione d’urgenza dell’area, non aveva emanato il successivo decreto di esproprio;
b) ha condannato il comune a restituire l’area, ovvero a concludere un accordo transattivo, o, in alternativa, ad emanare un provvedimento di acquisizione ai sensi dell’allora vigente art. 43, t.u. espr.;
c) ha scandito dettagliatamente la tempistica di ciascuna fase ed i relativi adempimenti, formulando minute prescrizioni anche in ordine ai criteri di liquidazione, per equivalente monetario, del danno derivante dalla perdita della proprietà e del possesso sine titulo, oltre che degli accessori;
d) ha espressamente stabilito che, trascorsi i termini concessi per ciascuno degli alternativi adempimenti, la parte privata avrebbe potuto agire in giudizio per l’esecuzione della decisione;
e) ha condannato il comune alla refusione delle spese di lite.
2. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
2.1. Con una prima sentenza irrevocabile resa in esecuzione del giudicato de quo agitur– T.a.r. Lecce, Sezione I, n. 2241 del 2 ottobre 2009 -:
a) è stata assodata la sostanziale inerzia del comune ad eseguire il giudicato;
b) è stato ordinato all’ente di dare corso a tutti gli adempimenti previsti dal giudicato entro un breve termine (45 giorni);
c) è stata disposta la condanna dell’ente alle spese di lite.
2.2. Con una seconda sentenza irrevocabile resa sempre in esecuzione del giudicato – T.a.r Lecce, Sezione I, n. 928 del 24 maggio 2012 -:
a) è stato ritenuto applicabile in luogo dell’art. 43, l’art. 42-bis t.u. espr.;
b) si è preso atto che il comune non ha inteso concludere un accordo transattivo;
c) sono state rinnovate le statuizioni alternative, relative alla restituzione del terreno ovvero all’emanazione di un provvedimento ex art. 42-bis, accompagnate dalle consequenziali misure risarcitorie;
d) è stato concesso un ulteriore termine di 60 giorni;
e) è stato nominato il commissario ad acta con il mandato di provvedere a tutti gli adempimenti occorrenti per l’ottemperanza;
f) è stata disposta l’ennesima condanna dell’ente alle spese di lite.
2.3. Nella perdurante inerzia del comune, il commissario ad acta ha emanato, in data 10 settembre 2012, un provvedimento ex art. 43 t.u. espr. determinando il valore del bene ed il risarcimento del danno.
2.4. Il provvedimento commissariale è stato reclamato dalla Signora Marraffa, ex art. 114, co. 6, c.p.a., sotto molteplici aspetti (cfr. atto notificato in data 4 dicembre 2012).
2.5. Il reclamo è stato respinto dall’impugnata sentenza del T.a.r. di Lecce, Sez. I, n. 383 del 21 febbraio 2013 che, previa riqualificazione del provvedimento ex art. 42-bis cit.:
a) ha escluso che il commissario dovesse agire nel contraddittorio delle parti, acquisendo il contributo istruttorio delle medesime;
b) ha riconosciuto congrua la determinazione del valore del terreno in relazione alla sua inedificabilità;
c) ha escluso che la stima dell’Agenzia del territorio, posta a base del provvedimento commissariale, fosse stata in precedenza ritenuta incongrua o inutilizzabile dal medesimo T.a.r.
3. IL GIUDIZIO DI APPELLO DAVANTI ALLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO.
3.1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato la Signora Marraffa ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza articolando due autonomi motivi:
a) con il primo (pagine 7 – 9 del gravame), ha contestato che il commissario fosse esonerato dall’obbligo di acquisire i pareri delle parti che sarebbero stati, viceversa, rilevanti e decisivi in punto di scelta fra restituzione del bene o acquisizione coattiva;
b) con il secondo (pagine 9 – 10 del gravame), ha ribadito che il commissario, per individuare il valore del bene, non avrebbe dovuto basarsi sulla stima dell’Agenzia del territorio perché tale valutazione era stata considerata inappropriata dallo stesso T.a.r. nella sentenza n. 2241 del 2009; da qui la violazione del mandato conferito all’ausiliario dalla sentenza n. 928 del 2012 e l’invalidità, in parte qua, del provvedimento reclamato.
3.2. Si è costituito il comune confutando analiticamente la fondatezza dell’appello di cui ha chiesto il rigetto.
4. L’ORDINANZA DI RIMESSIONE DELLA CAUSA ALL’ADUNANZA PLENARIA ED I SUCCESSIVI SVILUPPI PROCESSUALI.
4.1. Con ordinanza n. 3347 del 3 luglio 2014, la IV Sezione del Consiglio di Stato:
a) ha ricostruito, in chiave storica e sistematica, l’istituto dell’acquisizione disciplinato prima dall’art. 43 e poi dall’art. 42-bis; t.u. espr.;
b) ha dato atto del contrasto registratosi nella giurisprudenza del Consiglio di Stato circa la possibilità che in sede di esecuzione del giudicato il giudice amministrativo, direttamente o per il tramite dell’intervento del commissario ad acta, possa o meno ordinare alla P.A. di adottare un provvedimento ex art. 42-bis, ovvero limitarsi a sollecitare l’esercizio di tale potere, fissando all’uopo un termine, scaduto il quale non rimarrebbe che assicurare la sola tutela restitutoria;
c) ha rilevato la pendenza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 42-bis t.u. espr. sollevata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (cfr. ordinanze 13 gennaio 2014, nn. 441 e 442);
d) all’esplicito scopo di meglio garantire l’armonico coordinamento (ed il rispetto) dei principi della effettività della tutela giurisdizionale, da un lato, e dell’autorità del giudicato, dall’altro, ha sottoposto all’Adunanza planaria la seguente questione ovvero .
4.2. Con ordinanza dell’Adunanza plenaria - n. 28 del 15 ottobre 2014 – è stato sospeso il presente giudizio in attesa della definizione delle sollevate questioni di legittimità costituzionale.
4.3. Con sentenza parzialmente interpretativa di rigetto n. 71 del 30 marzo 2015 - pubblicata nella G.U., 1° s.s., 6 maggio 2015 n. 18 – la Corte costituzionale, in relazione ai vari parametri evocati, ha dichiarato in parte inammissibile, in parte infondata, ed in parte non fondata ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del più volte menzionato art. 42-bis.
4.4. Il giudizio è stato ritualmente proseguito con l’istanza depositata in data 1 giugno 2015 dalla difesa della signora Marraffa ed alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. LA NATURA GIURIDICA, I PRESUPPOSTI APPLICATIVI E GLI EFFETTI DELLA ACQUISIZIONE EX ART. 42-BIS T.U. ESPR.
5.1. Si riporta per comodità di lettura il più volte menzionato art. 42 - bis, t.u. espr. - Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico – come introdotto dall’art. 34, comma 1, d.l. n. 98 del 2011 convertito con modificazioni nella l. n. 111 del 2011: <<1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.
2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.
3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.
4. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell'atto è liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2.
5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di competenza dell'autorità che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è pari al venti per cento del valore venale del bene.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l'autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.
7. L'autorità che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo nè dà comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.
8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.>>
5.2. Prima di procedere alla risoluzione del quesito sottoposto all’Adunanza plenaria, è indispensabile ricostruire (limitandosi a quanto di interesse) il quadro dei condivisibili principi che, successivamente all’ordinanza di rimessione della IV Sezione, sono stati elaborati dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 71 del 2015 cit.), dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (cfr. decisioni n. 735 del 19 gennaio 2015 e n. 22096 del 29 ottobre 2015) e dal Consiglio di Stato (cfr. sentenze Sez. IV, n. 4777 del 19 ottobre 2015; n. 4403 del 21 settembre 2015; n. 3988 del 26 agosto 2015; n. 2126 del 27 aprile 2015; n. 3346 del 3 luglio 2014), all’interno della consolidata cornice di tutele delineata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per contrastare il deprecato fenomeno delle del diritto di proprietà o di altri diritti reali (cfr., ex plurimis e da ultimo, con riferimento all’ordinamento italiano, Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. II, 3 giugno 2014, Rossi e Variale; Sez. II, 14 gennaio 2014, Pascucci; Sez. II, 5 giugno 2012, Immobiliare Cerro; Grande Camera, 22 dicembre 2009, Guiso; Sez. II, 6 marzo 2007, Scordino; Sez. III, 12 gennaio 2006, Sciarrotta; Sez. II, 17 maggio 2005, Scordino; Sez. II, 30 maggio 2000, Soc. Belvedere alberghiera; Sez. II, 30 maggio 2000, Carbonara e Ventura).
5.3. In linea generale, quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell’amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l’acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c. – con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalla proposizione della domanda basata sull’occupazionecontra ius, ovvero, dalle singole annualità per quella basata sul mancato godimento del bene - che viene a cessare solo in conseguenza:
a) della restituzione del fondo;
b) di un accordo transattivo;
c) della rinunzia abdicativa (e non traslativa, secondo una certa prospettazione delle SS.UU.) da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo;
d) di una compiuta usucapione, ma solo nei ristretti limiti perspicuamente individuati dal Consiglio di Stato allo scopo di evitare che sotto mentite spoglie (i.e. alleviare gli oneri finanziari altrimenti gravanti sull’Amministrazione responsabile), si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale della Cedu (Sez. IV, n. 3988 del 2015 e n. 3346 del 2014); dunque a condizione che:
I) sia effettivamente configurabile il carattere non violento della condotta;
II) si possa individuare il momento esatto della interversio possesionis;
III) si faccia decorrere la prescrizione acquisitiva dalla data di entrata in vigore del t.u. espr. (30 giugno 2003) perché solo l’art. 43 del medesimo t.u. aveva sancito il superamento dell’istituto dell’occupazione acquisitiva e dunque solo da questo momento potrebbe ritenersi individuato, ex art. 2935 c.c., il ;
e) di un provvedimento emanato ex art. 42-bis t.u. espr.
5.4. Chiarito che l’acquisizione ex art. 42-bis cit. costituisce una delle possibili cause legali di estinzione di un fatto illecito e che essa trova legittima applicazione anche alle situazioni prodottesi prima della sua entrata in vigore (§ 6.9.1. della sentenza della Corte cost. n. 71 del 2015 cit., che ha così definitivamente fugato i dubbi adombrati dalle Sezioni unite al § 4 della sentenza n. 735 del 2015 cit.), giova evidenziare che:
a) la disposizione introduce una norma di natura eccezionale; tale conclusione è coerente con l’impostazione tradizionale che considera a tale stregua le norme limitatrici della sfera giuridica dei destinatari, con particolare riguardo a quelle che attribuiscono alla P.A. un potere ablatorio.
Un atto definibile come espropriazione in sanatoria stricto sensu, e basato sulla illiceità dell’occupazione di un bene altrui, infatti, segnerebbe una interruzione della consequenzialità logica della disciplina generale (europea e nazionale) di riferimento in materia di acquisizione coattiva della proprietà privata, ponendosi in contrasto con essa attraverso una discriminazione – pure sancita dalla legge - del trattamento giuridico di situazioni soggettive che altrimenti sarebbero destinatarie della disciplina generale; da qui l’indefettibile necessità, ex art. 14, disp. prel. c.c., di una esegesi rigorosa della norma medesima che sia, ad un tempo, conforme al sistema di tutela della proprietà privata disegnato dalla CEDU ma rispettosa del valore costituzionale della funzione sociale della proprietà privata sancito dall’art. 42, co. 2, Cost. (che costituisce il fondamento del potere attribuito alla P.A.), secondo un approccio metodologico basato su una visione sistemica, multilivello e comparata della tutela dei diritti, a sua volta incentrata sulla considerazione dell’ordinamento nel suo complesso, quale risultante dalla interazione fra norme (interne e internazionali) e principi delle Corti (interne e sovranazionali);
b) l’art. 42-bis, invece, configura un procedimento ablatorio sui generis, caratterizzato da una precisa base legale, semplificato nella struttura (uno actu perficitur), complesso negli effetti (che si producono sempre e comunque ex nunc), il cui scopo non è (e non può essere) quello di sanatoria di un precedente illecito perpetrato dall’Amministrazione (perché altrimenti integrerebbe una espropriazione indiretta per ciò solo vietata), bensì quello autonomo, rispetto alle ragioni che hanno ispirato la pregressa occupazione contra ius, consistente nella soddisfazione di imperiose esigenze pubbliche, redimibili esclusivamente attraverso il mantenimento e la gestione di qualsiasi opera dell’infrastruttura realizzata sine titulo;
c) un tale obbiettivo istituzionale, inoltre, deve emergere necessariamente da un percorso motivazionale - rafforzato, stringente e assistito da garanzie partecipativo rigorose – basato sull’emersione di ragioni attuali ed eccezionali che dimostrino in modo chiaro che l’apprensione coattiva si pone come extrema ratio (perché non sono ragionevolmente praticabili soluzioni alternative e che tale assenza di alternative non può mai consistere nella generica ), per la tutela di siffatte imperiose esigenze pubbliche;
d) sono coerenti con questa impostazione:
I) le importanti guarentigie previste per il destinatario dell’atto di acquisizione sotto il profilo della misura dell’indennizzo (avente natura indennitaria secondo Cass. civ., Sez. un., n. 2209 del 2015 cit.), valutato a valore venale (al momento del trasferimento, alla stregua del criterio della taxatio rei, senza che, dunque, ci siano somme da rivalutare ma, in ogni caso, tenuto conto degli ulteriori parametri individuati dagli artt. 33 e 40 t.u.espr.), maggiorato della componente non patrimoniale (dieci per cento senza onere probatorio per l’espropriato), e con salvezza della possibilità, per il proprietario, di provare autonome poste di danno;
II) la previsione del coinvolgimento obbligatorio della Corte dei conti in una vicenda che produce oggettivamente (e indipendentemente dagli eventuali profili soggettivi di responsabilità da accertarsi nelle competenti sedi) un aggravio sensibile degli esborsi a carico della finanza pubblica;
e) per evitare che l’eccezionale potere ablatorio previsto dall’art. 42-bis possa essere esercitato sine die in violazione dei valori costituzionali ed europei di certezza e stabilità del quadro regolatorio dell’assetto dei contrapposti interessi in gioco, la disciplina ivi dettata è inserita in (ed arricchita da) un più ampio contesto ordinamentale che - in ragione della sussistenza dell’obbligo della P.A. di valutare se emanare un atto tipico sull’adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto - prevede per il proprietario strumenti adeguati di reazione all’inerzia della P.A., esercitabili davanti al giudice amministrativo, sia attraverso il c.d. “rito silenzio” (artt. 34 e 117 c.p.a.), sia in sede di ordinario giudizio di legittimità avente ad oggetto il procedimento ablatorio sospettato di illegittimità (o altro giudizio avente ad oggetto la tutela reipersecutoria, come verificatosi nel caso di specie), secondo le coordinate esegetiche esplicitamente stabilite dalla sentenza n. 71 del 2015 (in particolare § 6.6.3.);
f) assume un rilievo centrale (in particolare ai fini della risoluzione del quesito sottoposto all’Adunanza plenaria, come si vedrà meglio in prosieguo) un ulteriore elemento caratterizzante l’istituto in esame, ovvero l’impossibilità che l’Amministrazione emani il provvedimento di acquisizione in presenza di un giudicato che abbia disposto la restituzione del bene al proprietario; tale elemento – valorizzato dalla sentenza n. 71 del 2015 in coerenza coi principi elaborati dalla Corte di Strasburgo - si desume implicitamente dalla previsione del comma 2 dell’art. 42-bis nella parte in cui consente all’autorità di adottare il provvedimento durante la pendenza del giudizio avente ad oggetto l’annullamento della procedura ablatoria (ovvero nel corso del successivo eventuale giudizio di ottemperanza), ma non oltre, e quindi dopo che si sia formato un eventuale giudicato non soltanto cassatorio ma anche esplicitamente restitutorio (come meglio si dirà in prosieguo);
g) ne consegue che la scelta che l’amministrazione è tenuta ad esprimere nell’ipotesi in cui si verifichi una delle situazioni contemplate dai primi due commi dell’art. 42-bis, non concerne l’alternativa fra l’acquisizione autoritativa e la concreta restituzione del bene, ma quella fra la sua acquisizione e la non acquisizione, in quanto la concreta restituzione rappresenta un semplice obbligo civilistico — cioè una mera conseguenza legale della decisione di non acquisire l’immobile assunta dall’amministrazione in sede procedimentale — ed essa non costituisce, né può costituire, espressione di una specifica volontà provvedimentale dell’autorità, atteso che, nell’adempiere gli obblighi di diritto comune, l’amministrazione opera alla stregua di qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento e non agisce iure auctoritatis;
h) per concludere sul punto utilizzando un argomento esegetico caro all’analisi economica del diritto, può dirsi che la nuova disposizione, in buona sostanza, ha evitato che si riproducesse il vulnus arrecato dal superato art. 43 t.u. espr., ovvero la possibilità, accordata dalla norma all’epoca vigente, di far regredire la property rule (che dovrebbe assistere il privato titolare della risorsa), a liability rule (con facoltà della pubblica amministrazione di acquisire a propria discrezione l’altrui bene con il solo pagamento di una compensazione pecuniaria), introducendo pragmaticamente una regola di second best, da un lato, riducendo al minimo l’ambito applicativo dell’appropriazione coattiva, dall’altro, evitando che tale strumento divenga di uso routinario – causa maggiori costi, responsabilità erariale, impossibilità di far valere l’onerosità della restituzione quale giusta causa di acquisizione del bene, partecipazione rafforzata del proprietario alla scelta finale, motivazione esigente e rigorosa sulla impossibilità di configurare soluzioni diverse - configurandosi come una normale alternativa all’espropriazione ordinaria: in quest’ottica la procedura prevista dall’art. 42-bis non rappresenta più (per usare il linguaggio della Corte di Strasburgo) il punto di emersione di una defaillance structurelle dell’ordinamento italiano (rispetto a quello europeo) ma costituisce, essa stessa, espropriazione adottata secondo il canone della predicato dal paradigma europeo.
6. IL POTERE SOSTITUTIVO DEL COMMISSARIO AD ACTA E L’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO EX ART. 42 –BIS T.U. ESPR.
6.1. La possibilità di emanazione del provvedimento ex art. 42-bis in sede di ottemperanza, da parte del giudice amministrativo o per esso dal commissario ad acta, non può essere predicata a priori e in astratto ma, al contrario, come bene testimonia il caso di specie, postula una risposta articolata che prenda necessariamente le mosse dal contesto processuale in cui è chiamato ad operare il giudice (ed il suo ausiliario) e lo conformi ai principi dianzi illustrati (in particolare al § 5.4.).
6.2. Si è visto in precedenza (retro § 5.4., lett. f), che l’effetto inibente (all’emanazione del provvedimento di acquisizione) del giudicato restitutorio costituisce elemento essenziale dell’istituto disciplinato dall’art. 42-bisnella lettura costituzionalmente orientata che ne ha fatto il giudice delle leggi in armonia con la CEDU: conseguentemente in presenza di un giudicato restitutorio il provvedimento di acquisizione non può essere emanato.
Si pone il problema della individuazione del giudicato restitutorio: nulla quaestio nel caso in cui il giudicato (amministrativo o civile) disponga espressamente, sic et simpliciter, la restituzione del bene, con l’unica precisazione che una tale statuizione restitutoria potrebbe sopravvenire anche nel corso del giudizio di ottemperanza. Si tratta di una conseguenza fisiologica della naturale portata ripristinatoria e restitutoria del giudicato di annullamento di provvedimenti lesivi di interessi oppositivi d’indole espropriativa (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. 29 aprile 2005, n. 2; Ad. plen., 4 dicembre 1998, n. 8; Ad. plen., 22 dicembre 1982, n. 19).
In tutti questi casi è certo che l’Amministrazione non potrà emanare il provvedimento ex art. 42-bis.
6.3. Tuttavia, costituisce fatto notorio che, sovente, durante la pendenza del processo avente ad oggetto la procedura espropriativa, il fondo subisce alterazioni tali da rendere necessario il compimento, ai fini della sua restituzione, di rilevanti attività giuridiche o materiali; a fronte di una situazione di tal fatta si possono verificare le seguenti evenienze:
I) il privato potrebbe non avere un interesse reale ed attuale alla tutela reipersecutoria – preferendo evitare di essere coinvolto in attività spesso defatiganti - e dunque non propone una rituale domanda di condanna dell’Amministrazione alla restituzione previa riduzione in pristino, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 30, co. 1, e 34, co. 1, lett. c) ed e), c.p.a.; in questo caso il giudicato si presenterebbe come puramente cassatorio, per scelta (e a tutela) del proprietario, ma non si produrrebbe l’effetto inibitorio dell’emanazione del provvedimento ex art. 42-bis;
II) il proprietario ha interesse alla restituzione e propone la relativa domanda ma il giudice non si pronuncia o si pronuncia in modo insoddisfacente; in tal caso il rimedio è affidato ai normali strumenti di reazione processuale, in mancanza (o all’esito) dei quali se il giudicato continua a non recare la statuizione restitutoria, comunque l’Amministrazione potrà emanare il provvedimento ex art. 42-bis non sussistendo la preclusione inibente dianzi richiamata.
6.4. A diverse conclusioni deve giungersi allorquando, come verificatosi nella vicenda in trattazione, il giudicato rechi, in via esclusiva o alternativa, la previsione puntuale dell’obbligo dell’Amministrazione di emanare un provvedimento ex art. 42-bis.
In realtà è bene precisare subito che non esiste la possibilità, tranne si versi in una situazione processuale patologica, che il giudice condanni direttamente in sede di cognizione l’Amministrazione a emanare tout court il provvedimento in questione: vi si oppongono, da un lato, il principio fondamentale di separazione dei poteri (e della riserva di amministrazione) su cui è costruito il sistema costituzionale della Giustizia Amministrativa, dall’altro, uno dei suoi più importanti corollari processuali consistente nella tassatività ed eccezionalità dei casi di giurisdizione di merito sanciti dall’art. 134 c.p.a. fra i quali non si rinviene tale tipologia di contenzioso (cfr. negli esatti termini Cons. Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5).
A maggior ragione in una fattispecie in cui vengono in rilievo sofisticate valutazioni sulla ricorrenza delle circostanze eccezionali che giustificano l’acquisizione coattiva, cui si possono eventualmente riconnettere gravi ricadute in termini di responsabilità erariale.
Se del caso, dovrà essere cura delle parti evitare che si formi un giudicato di tal fatta su domande il cui petitum ha proprio ad oggetto l’emanazione di un provvedimento ex art. 42–bis, attraverso la proposizione di specifiche eccezioni (o mezzi di impugnazione all’esito della sentenza di primo grado).
6.5. Come si è testé rilevato è ben possibile, invece, che il giudice amministrativo, adito in sede di cognizione ordinaria ovvero nell’ambito del c.d. rito silenzio, a chiusura del sistema, imponga all’amministrazione di decidere - ad esito libero, ma una volta e per sempre, nell’ovvio rispetto di tutte le garanzie sostanziali e procedurali dianzi illustrate - se intraprendere la via dell’acquisizione ex art. 42-bis ovvero abbandonarla in favore delle altre soluzioni individuate in precedenza (retro § 5.3.).
In questo caso non vi è ragione di discostarsi dai principi recentemente enucleati dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio (cfr. sentenza 15 gennaio 2013, n. 2) in sintonia con la Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. sentenza 18 novembre 2004, Zazanis), alla stregua dei quali l’effettività delle tutela giurisdizionale e il carattere poliforme del giudicato amministrativo, impongono di darvi esecuzione secondo buona fede e senza che sia frustrata la legittima aspettativa del privato alla definizione stabile del contenzioso e del contesto procedimentale: in tali casi, la totale inerzia dell’autorità o l’attività elusiva di carattere soprassessorio posta in essere da quest’ultima, consentiranno al giudice adito in sede di ottemperanza di intervenire, secondo lo schema disegnato dagli artt. 112 e ss. c.p.a., direttamente o (più normalmente) di nominare un commissario ad acta che procederà, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti dianzi illustrati, a valutare se esistono le eccezionali condizioni legittimanti l’acquisizione coattiva del bene ex art. 42-bis.
7. L’Adunanza plenaria restituisce gli atti alla IV Sezione del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 99, commi 1, ultimo periodo, e 4, c.p.a., affinché si pronunci sull’appello in esame nel rispetto del seguente principio di diritto:<
a) se nominato dal giudice amministrativo a mente degli artt. 34, comma 1, lett. e), e 114, comma, 4, lett. d), c.p.a., qualora tale adempimento sia stato previsto dal giudicato de quo agitur;
b) se nominato dal giudice amministrativo a mente dell’art. 117, comma 3, c.p.a., qualora l’amministrazione non abbia provveduto sull’istanza dell’interessato che abbia sollecitato l’esercizio del potere di cui al menzionato art. 42-bis>>.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), non definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
a) formula i principi di diritto di cui in motivazione;
b) restituisce gli atti alla IV Sezione del Consiglio di Stato per ogni ulteriore statuizione, in rito, nel merito nonché sulle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio, Presidente
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Stefano Baccarini, Presidente
Paolo Numerico, Presidente
Luigi Maruotti, Presidente
Vito Poli, Consigliere, Estensore
Francesco Caringella, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Carlo Deodato, Consigliere
Nicola Russo, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
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IL PRESIDENTE
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L'ESTENSORE
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IL SEGRETARIO
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2016
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Il Dirigente della Sezione
N. 00002/2016REG.PROV.COLL.
N. 00023/2014 REG.RIC.A.P.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 23 di A.P. del 2014, proposto dalla Signora C.M., rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Caniglia, domiciliata ai sensi dell’art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della Quarta Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;
contro
Comune di Villa Castelli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Pomarico, domiciliato ai sensi dell’art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della Quarta Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Puglia – sede staccata di Lecce - Sezione I, n. 383 del 21 febbraio 2013.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villa Castelli;
Vista l’ordinanza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato – n. 3347 del 3 luglio 2014 – che ha rimesso la presente causa all’Adunanza plenaria ai sensi dell’art. 99, co.1, c.p.a.;
Vista l’ordinanza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato - n. 28 del 15 ottobre 2014 - che ha sospeso il presente giudizio essendo pendente la questione di legittimità costituzionale della norma sancita dall’art. 42 bis, d.P.R. 8 giugno 2011, n. 327 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità -;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 30 marzo 2015 pubblicata nella G.U., 1° s.s., 6 maggio 2015 n. 18;
Vista l’istanza di fissazione d’udienza e contestuale atto di riassunzione depositato dalla difesa della Signora C.M. in data 1 giugno 2015;
Vista la memoria difensiva depositata davanti all’Adunanza plenaria dalla difesa della Signora C.M. in data 14 settembre 2015;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 il consigliere Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Caniglia, e Pomarico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’ OGGETTO DEL PRESENTE GIUDIZIO.
1.1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dal provvedimento reso dal commissario ad acta - nominato in sede di esecuzione di un giudicato - recante, nella sostanza, l’emanazione di un decreto di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2011, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – (in prosieguo t.u. espr.), in danno della odierna ricorrente.
1.2. Più in dettaglio viene in rilievo la domanda di esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza irrevocabile del T.a.r. per la Puglia - sede staccata di Lecce, Sezione I, n. 3342 del 19 novembre 2008 che, in accoglimento del ricorso proposto dalla Signora C.M.:
a) ha preso atto della irreversibile trasformazione di un appezzamento di terreno (di proprietà dell’istante) in giardino pubblico ad opera del comune di Villa Castelli che, sebbene avesse disposto l’occupazione d’urgenza dell’area, non aveva emanato il successivo decreto di esproprio;
b) ha condannato il comune a restituire l’area, ovvero a concludere un accordo transattivo, o, in alternativa, ad emanare un provvedimento di acquisizione ai sensi dell’allora vigente art. 43, t.u. espr.;
c) ha scandito dettagliatamente la tempistica di ciascuna fase ed i relativi adempimenti, formulando minute prescrizioni anche in ordine ai criteri di liquidazione, per equivalente monetario, del danno derivante dalla perdita della proprietà e del possesso sine titulo, oltre che degli accessori;
d) ha espressamente stabilito che, trascorsi i termini concessi per ciascuno degli alternativi adempimenti, la parte privata avrebbe potuto agire in giudizio per l’esecuzione della decisione;
e) ha condannato il comune alla refusione delle spese di lite.
2. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
2.1. Con una prima sentenza irrevocabile resa in esecuzione del giudicato de quo agitur– T.a.r. Lecce, Sezione I, n. 2241 del 2 ottobre 2009 -:
a) è stata assodata la sostanziale inerzia del comune ad eseguire il giudicato;
b) è stato ordinato all’ente di dare corso a tutti gli adempimenti previsti dal giudicato entro un breve termine (45 giorni);
c) è stata disposta la condanna dell’ente alle spese di lite.
2.2. Con una seconda sentenza irrevocabile resa sempre in esecuzione del giudicato – T.a.r Lecce, Sezione I, n. 928 del 24 maggio 2012 -:
a) è stato ritenuto applicabile in luogo dell’art. 43, l’art. 42-bis t.u. espr.;
b) si è preso atto che il comune non ha inteso concludere un accordo transattivo;
c) sono state rinnovate le statuizioni alternative, relative alla restituzione del terreno ovvero all’emanazione di un provvedimento ex art. 42-bis, accompagnate dalle consequenziali misure risarcitorie;
d) è stato concesso un ulteriore termine di 60 giorni;
e) è stato nominato il commissario ad acta con il mandato di provvedere a tutti gli adempimenti occorrenti per l’ottemperanza;
f) è stata disposta l’ennesima condanna dell’ente alle spese di lite.
2.3. Nella perdurante inerzia del comune, il commissario ad acta ha emanato, in data 10 settembre 2012, un provvedimento ex art. 43 t.u. espr. determinando il valore del bene ed il risarcimento del danno.
2.4. Il provvedimento commissariale è stato reclamato dalla Signora Marraffa, ex art. 114, co. 6, c.p.a., sotto molteplici aspetti (cfr. atto notificato in data 4 dicembre 2012).
2.5. Il reclamo è stato respinto dall’impugnata sentenza del T.a.r. di Lecce, Sez. I, n. 383 del 21 febbraio 2013 che, previa riqualificazione del provvedimento ex art. 42-bis cit.:
a) ha escluso che il commissario dovesse agire nel contraddittorio delle parti, acquisendo il contributo istruttorio delle medesime;
b) ha riconosciuto congrua la determinazione del valore del terreno in relazione alla sua inedificabilità;
c) ha escluso che la stima dell’Agenzia del territorio, posta a base del provvedimento commissariale, fosse stata in precedenza ritenuta incongrua o inutilizzabile dal medesimo T.a.r.
3. IL GIUDIZIO DI APPELLO DAVANTI ALLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO.
3.1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato la Signora Marraffa ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza articolando due autonomi motivi:
a) con il primo (pagine 7 – 9 del gravame), ha contestato che il commissario fosse esonerato dall’obbligo di acquisire i pareri delle parti che sarebbero stati, viceversa, rilevanti e decisivi in punto di scelta fra restituzione del bene o acquisizione coattiva;
b) con il secondo (pagine 9 – 10 del gravame), ha ribadito che il commissario, per individuare il valore del bene, non avrebbe dovuto basarsi sulla stima dell’Agenzia del territorio perché tale valutazione era stata considerata inappropriata dallo stesso T.a.r. nella sentenza n. 2241 del 2009; da qui la violazione del mandato conferito all’ausiliario dalla sentenza n. 928 del 2012 e l’invalidità, in parte qua, del provvedimento reclamato.
3.2. Si è costituito il comune confutando analiticamente la fondatezza dell’appello di cui ha chiesto il rigetto.
4. L’ORDINANZA DI RIMESSIONE DELLA CAUSA ALL’ADUNANZA PLENARIA ED I SUCCESSIVI SVILUPPI PROCESSUALI.
4.1. Con ordinanza n. 3347 del 3 luglio 2014, la IV Sezione del Consiglio di Stato:
a) ha ricostruito, in chiave storica e sistematica, l’istituto dell’acquisizione disciplinato prima dall’art. 43 e poi dall’art. 42-bis; t.u. espr.;
b) ha dato atto del contrasto registratosi nella giurisprudenza del Consiglio di Stato circa la possibilità che in sede di esecuzione del giudicato il giudice amministrativo, direttamente o per il tramite dell’intervento del commissario ad acta, possa o meno ordinare alla P.A. di adottare un provvedimento ex art. 42-bis, ovvero limitarsi a sollecitare l’esercizio di tale potere, fissando all’uopo un termine, scaduto il quale non rimarrebbe che assicurare la sola tutela restitutoria;
c) ha rilevato la pendenza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 42-bis t.u. espr. sollevata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (cfr. ordinanze 13 gennaio 2014, nn. 441 e 442);
d) all’esplicito scopo di meglio garantire l’armonico coordinamento (ed il rispetto) dei principi della effettività della tutela giurisdizionale, da un lato, e dell’autorità del giudicato, dall’altro, ha sottoposto all’Adunanza planaria la seguente questione ovvero .
4.2. Con ordinanza dell’Adunanza plenaria - n. 28 del 15 ottobre 2014 – è stato sospeso il presente giudizio in attesa della definizione delle sollevate questioni di legittimità costituzionale.
4.3. Con sentenza parzialmente interpretativa di rigetto n. 71 del 30 marzo 2015 - pubblicata nella G.U., 1° s.s., 6 maggio 2015 n. 18 – la Corte costituzionale, in relazione ai vari parametri evocati, ha dichiarato in parte inammissibile, in parte infondata, ed in parte non fondata ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del più volte menzionato art. 42-bis.
4.4. Il giudizio è stato ritualmente proseguito con l’istanza depositata in data 1 giugno 2015 dalla difesa della signora Marraffa ed alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. LA NATURA GIURIDICA, I PRESUPPOSTI APPLICATIVI E GLI EFFETTI DELLA ACQUISIZIONE EX ART. 42-BIS T.U. ESPR.
5.1. Si riporta per comodità di lettura il più volte menzionato art. 42 - bis, t.u. espr. - Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico – come introdotto dall’art. 34, comma 1, d.l. n. 98 del 2011 convertito con modificazioni nella l. n. 111 del 2011: <<1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.
2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.
3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.
4. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell'atto è liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2.
5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di competenza dell'autorità che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è pari al venti per cento del valore venale del bene.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l'autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.
7. L'autorità che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo nè dà comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.
8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.>>
5.2. Prima di procedere alla risoluzione del quesito sottoposto all’Adunanza plenaria, è indispensabile ricostruire (limitandosi a quanto di interesse) il quadro dei condivisibili principi che, successivamente all’ordinanza di rimessione della IV Sezione, sono stati elaborati dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 71 del 2015 cit.), dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (cfr. decisioni n. 735 del 19 gennaio 2015 e n. 22096 del 29 ottobre 2015) e dal Consiglio di Stato (cfr. sentenze Sez. IV, n. 4777 del 19 ottobre 2015; n. 4403 del 21 settembre 2015; n. 3988 del 26 agosto 2015; n. 2126 del 27 aprile 2015; n. 3346 del 3 luglio 2014), all’interno della consolidata cornice di tutele delineata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per contrastare il deprecato fenomeno delle del diritto di proprietà o di altri diritti reali (cfr., ex plurimis e da ultimo, con riferimento all’ordinamento italiano, Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. II, 3 giugno 2014, Rossi e Variale; Sez. II, 14 gennaio 2014, Pascucci; Sez. II, 5 giugno 2012, Immobiliare Cerro; Grande Camera, 22 dicembre 2009, Guiso; Sez. II, 6 marzo 2007, Scordino; Sez. III, 12 gennaio 2006, Sciarrotta; Sez. II, 17 maggio 2005, Scordino; Sez. II, 30 maggio 2000, Soc. Belvedere alberghiera; Sez. II, 30 maggio 2000, Carbonara e Ventura).
5.3. In linea generale, quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell’amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l’acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c. – con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalla proposizione della domanda basata sull’occupazionecontra ius, ovvero, dalle singole annualità per quella basata sul mancato godimento del bene - che viene a cessare solo in conseguenza:
a) della restituzione del fondo;
b) di un accordo transattivo;
c) della rinunzia abdicativa (e non traslativa, secondo una certa prospettazione delle SS.UU.) da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo;
d) di una compiuta usucapione, ma solo nei ristretti limiti perspicuamente individuati dal Consiglio di Stato allo scopo di evitare che sotto mentite spoglie (i.e. alleviare gli oneri finanziari altrimenti gravanti sull’Amministrazione responsabile), si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale della Cedu (Sez. IV, n. 3988 del 2015 e n. 3346 del 2014); dunque a condizione che:
I) sia effettivamente configurabile il carattere non violento della condotta;
II) si possa individuare il momento esatto della interversio possesionis;
III) si faccia decorrere la prescrizione acquisitiva dalla data di entrata in vigore del t.u. espr. (30 giugno 2003) perché solo l’art. 43 del medesimo t.u. aveva sancito il superamento dell’istituto dell’occupazione acquisitiva e dunque solo da questo momento potrebbe ritenersi individuato, ex art. 2935 c.c., il ;
e) di un provvedimento emanato ex art. 42-bis t.u. espr.
5.4. Chiarito che l’acquisizione ex art. 42-bis cit. costituisce una delle possibili cause legali di estinzione di un fatto illecito e che essa trova legittima applicazione anche alle situazioni prodottesi prima della sua entrata in vigore (§ 6.9.1. della sentenza della Corte cost. n. 71 del 2015 cit., che ha così definitivamente fugato i dubbi adombrati dalle Sezioni unite al § 4 della sentenza n. 735 del 2015 cit.), giova evidenziare che:
a) la disposizione introduce una norma di natura eccezionale; tale conclusione è coerente con l’impostazione tradizionale che considera a tale stregua le norme limitatrici della sfera giuridica dei destinatari, con particolare riguardo a quelle che attribuiscono alla P.A. un potere ablatorio.
Un atto definibile come espropriazione in sanatoria stricto sensu, e basato sulla illiceità dell’occupazione di un bene altrui, infatti, segnerebbe una interruzione della consequenzialità logica della disciplina generale (europea e nazionale) di riferimento in materia di acquisizione coattiva della proprietà privata, ponendosi in contrasto con essa attraverso una discriminazione – pure sancita dalla legge - del trattamento giuridico di situazioni soggettive che altrimenti sarebbero destinatarie della disciplina generale; da qui l’indefettibile necessità, ex art. 14, disp. prel. c.c., di una esegesi rigorosa della norma medesima che sia, ad un tempo, conforme al sistema di tutela della proprietà privata disegnato dalla CEDU ma rispettosa del valore costituzionale della funzione sociale della proprietà privata sancito dall’art. 42, co. 2, Cost. (che costituisce il fondamento del potere attribuito alla P.A.), secondo un approccio metodologico basato su una visione sistemica, multilivello e comparata della tutela dei diritti, a sua volta incentrata sulla considerazione dell’ordinamento nel suo complesso, quale risultante dalla interazione fra norme (interne e internazionali) e principi delle Corti (interne e sovranazionali);
b) l’art. 42-bis, invece, configura un procedimento ablatorio sui generis, caratterizzato da una precisa base legale, semplificato nella struttura (uno actu perficitur), complesso negli effetti (che si producono sempre e comunque ex nunc), il cui scopo non è (e non può essere) quello di sanatoria di un precedente illecito perpetrato dall’Amministrazione (perché altrimenti integrerebbe una espropriazione indiretta per ciò solo vietata), bensì quello autonomo, rispetto alle ragioni che hanno ispirato la pregressa occupazione contra ius, consistente nella soddisfazione di imperiose esigenze pubbliche, redimibili esclusivamente attraverso il mantenimento e la gestione di qualsiasi opera dell’infrastruttura realizzata sine titulo;
c) un tale obbiettivo istituzionale, inoltre, deve emergere necessariamente da un percorso motivazionale - rafforzato, stringente e assistito da garanzie partecipativo rigorose – basato sull’emersione di ragioni attuali ed eccezionali che dimostrino in modo chiaro che l’apprensione coattiva si pone come extrema ratio (perché non sono ragionevolmente praticabili soluzioni alternative e che tale assenza di alternative non può mai consistere nella generica ), per la tutela di siffatte imperiose esigenze pubbliche;
d) sono coerenti con questa impostazione:
I) le importanti guarentigie previste per il destinatario dell’atto di acquisizione sotto il profilo della misura dell’indennizzo (avente natura indennitaria secondo Cass. civ., Sez. un., n. 2209 del 2015 cit.), valutato a valore venale (al momento del trasferimento, alla stregua del criterio della taxatio rei, senza che, dunque, ci siano somme da rivalutare ma, in ogni caso, tenuto conto degli ulteriori parametri individuati dagli artt. 33 e 40 t.u.espr.), maggiorato della componente non patrimoniale (dieci per cento senza onere probatorio per l’espropriato), e con salvezza della possibilità, per il proprietario, di provare autonome poste di danno;
II) la previsione del coinvolgimento obbligatorio della Corte dei conti in una vicenda che produce oggettivamente (e indipendentemente dagli eventuali profili soggettivi di responsabilità da accertarsi nelle competenti sedi) un aggravio sensibile degli esborsi a carico della finanza pubblica;
e) per evitare che l’eccezionale potere ablatorio previsto dall’art. 42-bis possa essere esercitato sine die in violazione dei valori costituzionali ed europei di certezza e stabilità del quadro regolatorio dell’assetto dei contrapposti interessi in gioco, la disciplina ivi dettata è inserita in (ed arricchita da) un più ampio contesto ordinamentale che - in ragione della sussistenza dell’obbligo della P.A. di valutare se emanare un atto tipico sull’adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto - prevede per il proprietario strumenti adeguati di reazione all’inerzia della P.A., esercitabili davanti al giudice amministrativo, sia attraverso il c.d. “rito silenzio” (artt. 34 e 117 c.p.a.), sia in sede di ordinario giudizio di legittimità avente ad oggetto il procedimento ablatorio sospettato di illegittimità (o altro giudizio avente ad oggetto la tutela reipersecutoria, come verificatosi nel caso di specie), secondo le coordinate esegetiche esplicitamente stabilite dalla sentenza n. 71 del 2015 (in particolare § 6.6.3.);
f) assume un rilievo centrale (in particolare ai fini della risoluzione del quesito sottoposto all’Adunanza plenaria, come si vedrà meglio in prosieguo) un ulteriore elemento caratterizzante l’istituto in esame, ovvero l’impossibilità che l’Amministrazione emani il provvedimento di acquisizione in presenza di un giudicato che abbia disposto la restituzione del bene al proprietario; tale elemento – valorizzato dalla sentenza n. 71 del 2015 in coerenza coi principi elaborati dalla Corte di Strasburgo - si desume implicitamente dalla previsione del comma 2 dell’art. 42-bis nella parte in cui consente all’autorità di adottare il provvedimento durante la pendenza del giudizio avente ad oggetto l’annullamento della procedura ablatoria (ovvero nel corso del successivo eventuale giudizio di ottemperanza), ma non oltre, e quindi dopo che si sia formato un eventuale giudicato non soltanto cassatorio ma anche esplicitamente restitutorio (come meglio si dirà in prosieguo);
g) ne consegue che la scelta che l’amministrazione è tenuta ad esprimere nell’ipotesi in cui si verifichi una delle situazioni contemplate dai primi due commi dell’art. 42-bis, non concerne l’alternativa fra l’acquisizione autoritativa e la concreta restituzione del bene, ma quella fra la sua acquisizione e la non acquisizione, in quanto la concreta restituzione rappresenta un semplice obbligo civilistico — cioè una mera conseguenza legale della decisione di non acquisire l’immobile assunta dall’amministrazione in sede procedimentale — ed essa non costituisce, né può costituire, espressione di una specifica volontà provvedimentale dell’autorità, atteso che, nell’adempiere gli obblighi di diritto comune, l’amministrazione opera alla stregua di qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento e non agisce iure auctoritatis;
h) per concludere sul punto utilizzando un argomento esegetico caro all’analisi economica del diritto, può dirsi che la nuova disposizione, in buona sostanza, ha evitato che si riproducesse il vulnus arrecato dal superato art. 43 t.u. espr., ovvero la possibilità, accordata dalla norma all’epoca vigente, di far regredire la property rule (che dovrebbe assistere il privato titolare della risorsa), a liability rule (con facoltà della pubblica amministrazione di acquisire a propria discrezione l’altrui bene con il solo pagamento di una compensazione pecuniaria), introducendo pragmaticamente una regola di second best, da un lato, riducendo al minimo l’ambito applicativo dell’appropriazione coattiva, dall’altro, evitando che tale strumento divenga di uso routinario – causa maggiori costi, responsabilità erariale, impossibilità di far valere l’onerosità della restituzione quale giusta causa di acquisizione del bene, partecipazione rafforzata del proprietario alla scelta finale, motivazione esigente e rigorosa sulla impossibilità di configurare soluzioni diverse - configurandosi come una normale alternativa all’espropriazione ordinaria: in quest’ottica la procedura prevista dall’art. 42-bis non rappresenta più (per usare il linguaggio della Corte di Strasburgo) il punto di emersione di una defaillance structurelle dell’ordinamento italiano (rispetto a quello europeo) ma costituisce, essa stessa, espropriazione adottata secondo il canone della predicato dal paradigma europeo.
6. IL POTERE SOSTITUTIVO DEL COMMISSARIO AD ACTA E L’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO EX ART. 42 –BIS T.U. ESPR.
6.1. La possibilità di emanazione del provvedimento ex art. 42-bis in sede di ottemperanza, da parte del giudice amministrativo o per esso dal commissario ad acta, non può essere predicata a priori e in astratto ma, al contrario, come bene testimonia il caso di specie, postula una risposta articolata che prenda necessariamente le mosse dal contesto processuale in cui è chiamato ad operare il giudice (ed il suo ausiliario) e lo conformi ai principi dianzi illustrati (in particolare al § 5.4.).
6.2. Si è visto in precedenza (retro § 5.4., lett. f), che l’effetto inibente (all’emanazione del provvedimento di acquisizione) del giudicato restitutorio costituisce elemento essenziale dell’istituto disciplinato dall’art. 42-bisnella lettura costituzionalmente orientata che ne ha fatto il giudice delle leggi in armonia con la CEDU: conseguentemente in presenza di un giudicato restitutorio il provvedimento di acquisizione non può essere emanato.
Si pone il problema della individuazione del giudicato restitutorio: nulla quaestio nel caso in cui il giudicato (amministrativo o civile) disponga espressamente, sic et simpliciter, la restituzione del bene, con l’unica precisazione che una tale statuizione restitutoria potrebbe sopravvenire anche nel corso del giudizio di ottemperanza. Si tratta di una conseguenza fisiologica della naturale portata ripristinatoria e restitutoria del giudicato di annullamento di provvedimenti lesivi di interessi oppositivi d’indole espropriativa (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. 29 aprile 2005, n. 2; Ad. plen., 4 dicembre 1998, n. 8; Ad. plen., 22 dicembre 1982, n. 19).
In tutti questi casi è certo che l’Amministrazione non potrà emanare il provvedimento ex art. 42-bis.
6.3. Tuttavia, costituisce fatto notorio che, sovente, durante la pendenza del processo avente ad oggetto la procedura espropriativa, il fondo subisce alterazioni tali da rendere necessario il compimento, ai fini della sua restituzione, di rilevanti attività giuridiche o materiali; a fronte di una situazione di tal fatta si possono verificare le seguenti evenienze:
I) il privato potrebbe non avere un interesse reale ed attuale alla tutela reipersecutoria – preferendo evitare di essere coinvolto in attività spesso defatiganti - e dunque non propone una rituale domanda di condanna dell’Amministrazione alla restituzione previa riduzione in pristino, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 30, co. 1, e 34, co. 1, lett. c) ed e), c.p.a.; in questo caso il giudicato si presenterebbe come puramente cassatorio, per scelta (e a tutela) del proprietario, ma non si produrrebbe l’effetto inibitorio dell’emanazione del provvedimento ex art. 42-bis;
II) il proprietario ha interesse alla restituzione e propone la relativa domanda ma il giudice non si pronuncia o si pronuncia in modo insoddisfacente; in tal caso il rimedio è affidato ai normali strumenti di reazione processuale, in mancanza (o all’esito) dei quali se il giudicato continua a non recare la statuizione restitutoria, comunque l’Amministrazione potrà emanare il provvedimento ex art. 42-bis non sussistendo la preclusione inibente dianzi richiamata.
6.4. A diverse conclusioni deve giungersi allorquando, come verificatosi nella vicenda in trattazione, il giudicato rechi, in via esclusiva o alternativa, la previsione puntuale dell’obbligo dell’Amministrazione di emanare un provvedimento ex art. 42-bis.
In realtà è bene precisare subito che non esiste la possibilità, tranne si versi in una situazione processuale patologica, che il giudice condanni direttamente in sede di cognizione l’Amministrazione a emanare tout court il provvedimento in questione: vi si oppongono, da un lato, il principio fondamentale di separazione dei poteri (e della riserva di amministrazione) su cui è costruito il sistema costituzionale della Giustizia Amministrativa, dall’altro, uno dei suoi più importanti corollari processuali consistente nella tassatività ed eccezionalità dei casi di giurisdizione di merito sanciti dall’art. 134 c.p.a. fra i quali non si rinviene tale tipologia di contenzioso (cfr. negli esatti termini Cons. Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5).
A maggior ragione in una fattispecie in cui vengono in rilievo sofisticate valutazioni sulla ricorrenza delle circostanze eccezionali che giustificano l’acquisizione coattiva, cui si possono eventualmente riconnettere gravi ricadute in termini di responsabilità erariale.
Se del caso, dovrà essere cura delle parti evitare che si formi un giudicato di tal fatta su domande il cui petitum ha proprio ad oggetto l’emanazione di un provvedimento ex art. 42–bis, attraverso la proposizione di specifiche eccezioni (o mezzi di impugnazione all’esito della sentenza di primo grado).
6.5. Come si è testé rilevato è ben possibile, invece, che il giudice amministrativo, adito in sede di cognizione ordinaria ovvero nell’ambito del c.d. rito silenzio, a chiusura del sistema, imponga all’amministrazione di decidere - ad esito libero, ma una volta e per sempre, nell’ovvio rispetto di tutte le garanzie sostanziali e procedurali dianzi illustrate - se intraprendere la via dell’acquisizione ex art. 42-bis ovvero abbandonarla in favore delle altre soluzioni individuate in precedenza (retro § 5.3.).
In questo caso non vi è ragione di discostarsi dai principi recentemente enucleati dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio (cfr. sentenza 15 gennaio 2013, n. 2) in sintonia con la Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. sentenza 18 novembre 2004, Zazanis), alla stregua dei quali l’effettività delle tutela giurisdizionale e il carattere poliforme del giudicato amministrativo, impongono di darvi esecuzione secondo buona fede e senza che sia frustrata la legittima aspettativa del privato alla definizione stabile del contenzioso e del contesto procedimentale: in tali casi, la totale inerzia dell’autorità o l’attività elusiva di carattere soprassessorio posta in essere da quest’ultima, consentiranno al giudice adito in sede di ottemperanza di intervenire, secondo lo schema disegnato dagli artt. 112 e ss. c.p.a., direttamente o (più normalmente) di nominare un commissario ad acta che procederà, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti dianzi illustrati, a valutare se esistono le eccezionali condizioni legittimanti l’acquisizione coattiva del bene ex art. 42-bis.
7. L’Adunanza plenaria restituisce gli atti alla IV Sezione del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 99, commi 1, ultimo periodo, e 4, c.p.a., affinché si pronunci sull’appello in esame nel rispetto del seguente principio di diritto:<
a) se nominato dal giudice amministrativo a mente degli artt. 34, comma 1, lett. e), e 114, comma, 4, lett. d), c.p.a., qualora tale adempimento sia stato previsto dal giudicato de quo agitur;
b) se nominato dal giudice amministrativo a mente dell’art. 117, comma 3, c.p.a., qualora l’amministrazione non abbia provveduto sull’istanza dell’interessato che abbia sollecitato l’esercizio del potere di cui al menzionato art. 42-bis>>.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), non definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
a) formula i principi di diritto di cui in motivazione;
b) restituisce gli atti alla IV Sezione del Consiglio di Stato per ogni ulteriore statuizione, in rito, nel merito nonché sulle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio, Presidente
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Stefano Baccarini, Presidente
Paolo Numerico, Presidente
Luigi Maruotti, Presidente
Vito Poli, Consigliere, Estensore
Francesco Caringella, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Carlo Deodato, Consigliere
Nicola Russo, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
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IL PRESIDENTE
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L'ESTENSORE
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IL SEGRETARIO
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2016
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Il Dirigente della Sezione
Ultimo aggiornamento Sabato 23 Aprile 2016 14:11
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